Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (codificazione) (COM(2021)0483 – C9-0347/2021 – 2021/0275(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0483),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0347/2021),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 ottobre 2021(1),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(2),
– visti gli articoli 109 e 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A9‑0228/2022),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2022 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (codificazione)
Conclusione delle modifiche dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione delle modifiche dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (07978/2022 – C9-0181/2022 – 2022/0082(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (07978/2022),
– visto il progetto di modifica dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (07978/2022),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9‑0181/2022),
– visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A9‑0229/2022),
1. dà la sua approvazione alla conclusione degli emendamenti dell'accordo;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Accordo di partenariato nel settore della pesca UE/Maurizio: possibilità di pesca e contropartita finanziaria 2017-2021. Proroga del protocollo ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 concernente il progetto di decisione del Consiglio riguardante la conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (05657/2022 – C9-0166/2022 – 2022/0014(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (05657/2022),
– visto il progetto di accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio relativo alla proroga del protocollo di attuazione dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (05658/2022),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0166/2022),
– visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,
– visto il parere della commissione per i bilanci,
– vista la raccomandazione della commissione per la pesca (A9-0211/2022),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Maurizio.
Progetto di bilancio rettificativo 2/2022: iscrizione dell'eccedenza dell'esercizio 2021
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2022 dell'Unione europea per l'esercizio 2022 – che iscrive l'eccedenza dell'esercizio 2021 (11467/2022 – C9-0297/2022 – 2022/0119(BUD))
– visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(1), in particolare l'articolo 44,
– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022, definitivamente adottato il 24 novembre 2021(2),
– visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027(3) (regolamento QFP),
– visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie(4),
– vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom(5),
– visto il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2022 adottato dalla Commissione il 12 aprile 2022 (COM(2022)0250),
– vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2022 adottata dal Consiglio il 18 luglio 2022 e trasmessa al Parlamento europeo il 16 agosto 2022 (11467/2022 – C9-0297/2022),
– visti gli articoli 94 e 96 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0226/2022),
A. considerando che l'obiettivo del progetto di bilancio rettificativo n. 2/2022 è l'iscrizione nel bilancio 2022 dell'eccedenza dell'esercizio 2021, pari a 3 227,1 milioni di EUR;
B. HUCconsiderando che tale eccedenza è imputabile per lo più a un'iscrizione in eccesso delle entrate pari a 2 574,8 milioni di EUR e a una sottoesecuzione delle spese pari a 652,3 milioni di EUR;
C. considerando che, sul versante delle entrate, l'eccedenza è dovuta principalmente a un importo di dazi doganali superiore al previsto (di 1 688,7 milioni di EUR) e a un importo delle entrate finanziarie superiore al previsto, degli interessi di mora e delle ammende (1 110,8 milioni di EUR) messi a disposizione del bilancio dell'Unione negli ultimi mesi dell'anno;
D. considerando che, sul versante delle spese, la sottoesecuzione dei pagamenti da parte della Commissione raggiunge 81 milioni di EUR per il 2021 e 250 milioni di EUR per i riporti dal 2020 (di cui 183 milioni di EUR relativi allo strumento per il sostegno di emergenza), e che la sottoesecuzione da parte delle altre istituzioni raggiunge i 117 milioni di EUR per il 2021 e i 77 milioni di EUR per i riporti;
1. prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 2/2022, presentato dalla Commissione, che mira unicamente a iscrivere in bilancio l'eccedenza derivante dall'esecuzione dell'esercizio 2021, per un importo pari a 3 227,1 milioni di EUR, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento finanziario; osserva che l'eccedenza del 2021, pari a 3 227,1 milioni di EUR, è particolarmente elevata; ribadisce, in tale contesto, che la Commissione deve rispettare i principi della sana gestione finanziaria nell'esecuzione del bilancio, conformemente all'articolo 317 TFUE e all'articolo 33 del regolamento finanziario;
2. deplora che 183 milioni di EUR destinati all'acquisto di vaccini contro la COVID-19 nel 2021 non siano stati spesi come previsto dalla Commissione o ridestinati alla copertura di altre esigenze;
3. ribadisce la propria posizione secondo cui dovrebbero essere attivati tutti gli strumenti di bilancio disponibili dell'Unione, compresa l'eccedenza, per continuare a fornire il massimo sostegno economico e finanziario possibile all'Ucraina e ai paesi in prima linea e per rafforzare ulteriormente le capacità di solidarietà dell'Unione per far fronte alle conseguenze sociali, energetiche, agricole ed economiche per l'Unione e i suoi cittadini della guerra russa in Ucraina; avverte che tali esigenze urgenti richiederanno un sostegno supplementare a titolo del bilancio dell'Unione ed è pronto a sostenere i pertinenti incrementi del bilancio dell'Unione per il 2022 attraverso futuri bilanci rettificativi; invita la Commissione a presentare, se del caso, bilanci rettificativi che mobilitino nuovi fondi per rispondere a tali sfide; invita, in tale contesto, gli Stati membri a destinare le significative riduzioni previste dei loro contributi basati sull'RNL derivanti dall'eccedenza del 2021 all'iscrizione in bilancio di azioni volte ad affrontare le drammatiche conseguenze di tale aggressione illegale, non provocata e ingiustificata nei confronti dell'Ucraina;
4. prende atto di quanto riferito dalla Commissione, secondo cui nel 2021 le ammende nel settore della concorrenza sono ammontate a 957 milioni di EUR; ritiene una volta di più che, oltre all'eccedenza derivante dalla sottoesecuzione, il bilancio dell'Unione dovrebbe poter riutilizzare eventuali entrate derivanti da ammende o connesse a pagamenti tardivi, senza una corrispondente diminuzione dei contributi basati sull'RNL;
5. approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2022;
6. incarica la sua Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 3/2022 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
7. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alle altre istituzioni e agli organi interessati e ai parlamenti nazionali.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale dei gruppi di enti a rilevanza sistemica a livello globale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodologia di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (COM(2021)0665 – C9-0398/2021 – 2021/0343(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0665),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0398/2021),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere della Banca centrale europea del 13 gennaio 2022(1),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 dicembre 2021(2),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 giugno 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9‑0020/2022),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura 13 settembre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 recante raccomandazioni alla Commissione sul finanziamento privato responsabile del contenzioso (2020/2130(INL))
– visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– visto l'articolo 5 della decisione del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo(1),
– vista la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE(2),
– vista la raccomandazione della Commissione, dell'11 giugno 2013, relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione,
– visto lo studio condotto dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo "Responsible Private Funding of Litigation" (Finanziamento privato responsabile del contenzioso) del marzo 2021,
– visti gli articoli 47 e 54 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A9-0218/2022),
A. considerando che gli Stati membri hanno la responsabilità primaria di concedere a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti un patrocinio adeguato a spese dello Stato, al fine di garantire l'accesso alla giustizia per tutti, in linea con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; che il patrocinio a spese dello Stato e la pubblica accusa sono e devono restare i meccanismi centrali per garantire il diritto fondamentale a un ricorso effettivo e a un equo processo;
B. considerando che il finanziamento commerciale contenzioso da parte di terzi (TPLF, third party litigation funding) è una pratica sempre più diffusa in base alla quale investitori privati ("finanziatori di contenziosi") che non sono parte in una controversia investono in procedimenti giudiziari e sostengono spese giudiziarie e di altro tipo, in cambio di una quota di eventuali risarcimenti; che il ricorso collettivo è soltanto uno dei tipi di contenzioso in cui attualmente viene utilizzato il TPLF, insieme agli arbitrati, alle procedure di insolvenza, al recupero degli investimenti, alle azioni legali antitrust e altri;
C. considerando che, se adeguatamente regolamentato, il TPLF potrebbe essere utilizzato più spesso come strumento per sostenere l'accesso alla giustizia, in particolare nei paesi in cui i costi legali sono molto elevati o per le donne e i gruppi emarginati soggetti a ulteriori ostacoli di finanziamento; che il TPLF potrebbe anche contribuire sempre più a garantire che le cause di interesse pubblico siano portate in tribunale e a ridurre i significativi squilibri economici esistenti tra le imprese e i cittadini che presentano ricorso, garantendo in tal modo un'adeguata responsabilità delle imprese;
D. considerando che la relazione del British Institute of International and Comparative Law (BIICL) dal titolo "State of Collective Redress in the EU in the context of the Commission Recommendation" (Stato del ricorso collettivo nell'UE nel contesto della raccomandazione della Commissione) sottolinea che in alcuni Stati membri il finanziamento delle spese di contenzioso da parte di terzi è divenuto un fattore essenziale nella realizzazione dei ricorsi collettivi(3); che la relazione della Commissione COM(2018)0040, relativa all'analisi comparativa delle raccomandazioni non vincolanti del 2013 in materia di ricorso collettivo, ha evidenziato che il TPLF è un aspetto chiave del ricorso collettivo(4), che ha un'importante dimensione transfrontaliera;
E. considerando che i finanziatori di contenziosi coinvolti in procedimenti giudiziari agiscono nel proprio interesse economico, piuttosto che nell'interesse dei ricorrenti; che possono cercare di controllare il contenzioso pretendendo un esito che dia loro il massimo profitto nel minor lasso di tempo possibile(5); che è fondamentale garantire alle vittime un risarcimento dei danni adeguato;
F. considerando che, sebbene in Europa quasi non esista, il TPLF è un fenomeno in piena espansione negli arbitrati di investimento, che moltiplica il numero e il volume delle azioni legali intentate da investitori privati contro gli Stati;
G. considerando che, secondo i dati disponibili, in taluni Stati membri i finanziatori di contenziosi possono richiedere una quota sproporzionata dei proventi che supera i rendimenti tipici di altri tipi di investimenti; che gli importi rivendicati dai finanziatori di contenziosi oscillano di norma in tutta l'Unione tra il 20 % il 50 % del risarcimento(6), ma che al di fuori dell'Unione possono in alcuni casi rappresentare un ritorno sull'investimento fino al 300%; che dovrebbero essere introdotte norme per garantire che la commissione del finanziatore del contenzioso sia proporzionata e che il risarcimento sia concesso ai ricorrenti prima di corrispondere la commissione al finanziatore del contenzioso;
H. considerando che il TPLF non è l'unico modo per facilitare l'accesso alla giustizia e che sono disponibili altri strumenti, come il patrocinio a spese dello Stato o l'assicurazione per le spese legali, per facilitare tale accesso, e che esistono anche mezzi extragiudiziali per presentare ricorso, quali la mediazione, i metodi alternativi di risoluzione delle controversie e la risoluzione online delle controversie, il difensore civico o i sistemi interni per il trattamento dei reclami gestiti dalle società; che tali soluzioni potrebbero tradursi in un risarcimento più rapido e più adeguato per i ricorrenti, sebbene non siano necessariamente sempre abbastanza efficaci da fornire un risarcimento adeguato; che i ricorrenti dovrebbero avere sempre la possibilità di presentare un ricorso giurisdizionale;
I. considerando che il TPLF è diffuso in Australia, negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e nei Paesi Bassi e che alcuni lo considerano un fattore chiave per garantire l'accesso alla giustizia(7); che, tuttavia, vi sono preoccupazioni anche in merito alle pratiche abusive in alcune giurisdizioni; che, secondo dati empirici(8), i finanziatori di contenziosi scelgono per lo più casi che offrono loro i migliori rendimenti e non investono in casi che considerano troppo rischiosi o non sufficientemente redditizi;
J. considerando che il numero di finanziatori di contenziosi è difficile da determinare, ma che si sa che almeno 45 finanziatori di questo tipo operano nell'Unione; che, sebbene nella maggior parte degli Stati membri la pratica del TPLF abbia avuto finora una portata limitata, si prevede che nei prossimi anni svolgerà un ruolo maggiore; che, tuttavia, tale pratica rimane ampiamente non regolamentata nell'Unione, nonostante possa presentare non solo benefici, ma anche rischi materiali per l'amministrazione della giustizia che devono essere affrontati;
K. considerando che nell'attuale vuoto normativo vi è il rischio che i finanziatori di contenziosi operino in modo non trasparente e che di conseguenza i tribunali possano, a volte, accordare risarcimenti ai ricorrenti senza rendersi conto che una quota considerevole dell'importo concesso, che a volte può essere sproporzionata, sarà poi reindirizzata ai finanziatori terzi a spese dei richiedenti; che tale mancanza di trasparenza potrebbe anche implicare che persino i potenziali beneficiari abbiano una conoscenza scarsa o nulla della distribuzione dei risarcimenti o delle modalità di finanziamento, soprattutto laddove si applica un meccanismo di "opt-out" nel contesto dei sistemi di ricorso collettivo; che, in assenza di norme minime comuni a livello di Unione, sussiste il rischio di frammentazione e di squilibri a livello normativo per quanto riguarda il finanziamento delle spese di contenzioso;
L. considerando che la direttiva (UE) 2020/1828 individua opportunità e stabilisce garanzie in relazione al finanziamento dei contenziosi, che sono tuttavia limitate alle azioni rappresentative a nome dei consumatori che rientrano nel campo di applicazione della direttiva ed escludono pertanto molti altri tipi di azione, come quelle riguardanti le imprese o i diritti umani, o categorie di ricorrenti, come le organizzazioni a difesa dei diritti umani o i lavoratori; che a tutti i tipi di azione legale dovrebbero applicarsi misure e garanzie efficaci;
Introduzione
1. osserva che, sebbene il finanziamento del contenzioso da parte di terzi sia una pratica ancora limitata, è in rapida espansione nell'Unione e svolge un ruolo sempre maggiore nei sistemi giudiziari di alcuni Stati membri e nel modo in cui i cittadini europei possono accedere alla giustizia, in particolare nelle cause transfrontaliere. Osserva che finora il finanziamento del contenzioso è ampiamente non regolamentato a livello dell'Unione;
2. osserva che la regolamentazione del TPLF dovrebbe andare di pari passo con politiche che promuovano l'accesso alla giustizia per i ricorrenti, ad esempio riducendo le spese legali, fornendo finanziamenti pubblici adeguati alle organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni per la tutela dei consumatori, o promuovendo altre pratiche come il patrocinio a spese dello Stato o il crowdfunding; chiede agli Stati membri di scambiare buone prassi in materia e di attingere alle misure previste all'articolo 20 della direttiva (UE) 2020/1828 quando si tratta di garantire un accesso effettivo alla giustizia;
3. è convinto che, al fine di garantire l'accesso alla giustizia per tutti e che i sistemi giudiziari privilegino il risarcimento delle parti lese, e non gli interessi degli investitori privati che potrebbero solamente cercare opportunità commerciali nei contenziosi legali, è necessario stabilire norme minime comuni a livello di Unione che affrontino gli aspetti chiave pertinenti al TPLF, tra cui la trasparenza, l'equità e la proporzionalità;
4. sottolinea che l'obiettivo di tale regime normativo sarebbe quello di regolamentare le attività di finanziamento del contenzioso da parte di terzi finanziatori. Evidenzia che tale regime dovrebbe disciplinare le attività di finanziamento per tutti i tipi di azioni, a prescindere dalla loro natura, e che non dovrebbe pregiudicare il diritto internazionale, dell'Unione e nazionale vigente che consente la presentazione di ricorsi, in particolare il diritto sulla tutela degli interessi collettivi dei consumatori, sulla tutela dell'ambiente e il diritto che disciplina le procedure di insolvenza o la responsabilità;
5. è convinto che istituire norme minime comuni dell'Unione per il TPLF consentirà ai legislatori di esercitare una supervisione efficace e garantire adeguatamente che gli interessi dei ricorrenti siano tutelati. Sottolinea che finora la grande maggioranza dei finanziatori non ha aderito né a meccanismi di regolamentazione né a codici di condotta volontari, sebbene questi possano svolgere un ruolo positivo, lasciando i ricorrenti significativamente esposti;
Regolamentazione e vigilanza dei finanziatori di contenziosi
6. raccomanda l'istituzione di un sistema di autorizzazione per i finanziatori di contenziosi, assicurando in tal modo l'effettiva possibilità per i ricorrenti di avvalersi del TPLF e la messa in atto di adeguate salvaguardie, anche attraverso l'introduzione di obblighi riguardanti il governo societario e poteri di vigilanza al fine di tutelare i ricorrenti e garantire che il finanziamento sia fornito solo da soggetti che si impegnano a rispettare norme minime in termini di trasparenza, indipendenza, governance e adeguatezza patrimoniale, e osservando un rapporto fiduciario nei confronti dei ricorrenti e dei beneficiari designati; sottolinea l'esigenza di garantire che questo sistema non crei eccessivi oneri amministrativi per gli Stati membri o i finanziatori di contenziosi;
Questioni etiche
7. raccomanda che i finanziatori di contenziosi siano tenuti a rispettare un obbligo fiduciario di diligenza che imponga loro di agire nel migliore interesse di un ricorrente. Ritiene che i finanziatori di contenziosi non possano esercitare un controllo indebito sui procedimenti giudiziari che finanziano; è del parere che tale controllo sul procedimento giudiziario spetti al ricorrente e ai suoi rappresentanti legali e che possa consistere sia in un controllo formale, ad esempio attraverso accordi contrattuali, sia in un controllo informale, ad esempio attraverso minacce di revocare il finanziamento;
8. sottolinea che possono sorgere conflitti di interessi in presenza di relazioni inappropriate tra finanziatori di contenziosi, enti rappresentativi, studi legali, aggregatori, ivi comprese piattaforme per la raccolta di azioni e la ripartizione di risarcimenti, e altri enti che possono essere coinvolti in azioni legali e avere un interesse nell'esito di un caso giudiziario; rileva che vi è una crescente tendenza tra i finanziatori di contenziosi ad accettare di finanziare studi legali in una serie di cause future (finanziamento su portafoglio)(9); raccomanda di fissare garanzie per evitare potenziali conflitti di interesse, definire i diritti dei ricorrenti e richiedere la divulgazione dei dettagli riguardo ai rapporti tra i finanziatori del contenzioso e le altre parti coinvolte;
9. ritiene che, salvo circostanze eccezionali e strettamente regolamentate, ai finanziatori di contenziosi non dovrebbe essere consentito di abbandonare le parti finanziate in un contenzioso in qualsiasi fase del processo, lasciando ai ricorrenti la responsabilità esclusiva di tutti i costi del contenzioso, il quale potrebbe essere stato avviato solo a causa del coinvolgimento del finanziatore; sottolinea, pertanto, che gli accordi contrattuali sulla base di finanziamenti sottoposti a condizioni dovrebbero essere considerati nulli;
10. ritiene che, analogamente ai ricorrenti, i finanziatori di contenziosi dovrebbero essere responsabili per le spese dei convenuti derivanti dalla soccombenza nel giudizio, ad esempio un risarcimento per le spese della controparte. Sottolinea che la regolamentazione dovrebbe impedire ai finanziatori di contenziosi di limitare la loro responsabilità in materia di spese in caso di soccombenza;
Incentivi e limiti al recupero
11. ritiene che la legislazione dovrebbe imporre limiti alla quota del risarcimento che i finanziatori di contenziosi hanno il diritto di ricevere in caso di esito positivo o di risoluzione del contenzioso e sulla base di un accordo contrattuale. Ritiene che solo in circostanze eccezionali gli accordi tra i finanziatori di contenziosi e i ricorrenti dovrebbero discostarsi dalla regola secondo cui ai ricorrenti è corrisposto un minimo pari al 60 % della transazione lorda o dei danni;
Divulgazione e trasparenza
12. ritiene che vi sia un obbligo di trasparenza in relazione al coinvolgimento del finanziamento del contenzioso nei procedimenti giudiziari, compreso l'obbligo per i ricorrenti e i loro avvocati di comunicare gli accordi di finanziamento ai tribunali su iniziativa del tribunale o a seguito di una richiesta presentata al tribunale dal convenuto, e di informare il tribunale dell'esistenza di un finanziamento commerciale e dell'identità del finanziatore per il caso in questione. È del parere che il tribunale debba informare il convenuto dell'esistenza di un TPLF e dell'identità del finanziatore. Rileva che, attualmente, i tribunali o le autorità amministrative e i convenuti spesso non sono a conoscenza del fatto che un'azione è finanziata da un attore commerciale;
Poteri delle autorità di vigilanza e controllo da parte di tribunali e autorità amministrative
13. è del parere che le autorità di vigilanza, i tribunali e le autorità amministrative, ove opportuno ai sensi del diritto processuale nazionale, dovrebbero avere il potere di agevolare l'applicazione della legislazione adottata al fine di raggiungere gli obiettivi sopra indicati; raccomanda l'istituzione di un sistema di reclami che non comporti costi e oneri amministrativi eccessivi per gli Stati membri. Ritiene che le autorità di vigilanza, i tribunali e le autorità amministrative, ove opportuno ai sensi del diritto processuale nazionale, dovrebbero avere il potere di trattare le pratiche abusive da parte dei finanziatori di contenziosi autorizzati, senza al contempo impedire l'accesso alla giustizia per i ricorrenti e i beneficiari designati;
Aspetti finali
14. invita la Commissione a monitorare e analizzare attentamente lo sviluppo del finanziamento del contenzioso da parte di terzi negli Stati membri, sia in termini di quadro giuridico che di prassi, prestando particolare attenzione all'attuazione della direttiva (UE) 2020/1828; chiede inoltre alla Commissione, alla scadenza del termine per l'applicazione della direttiva (UE) 2020/1828, ossia il 25 giugno 2023, e tenendo conto degli effetti di tale direttiva, di presentare, sulla base dell'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una proposta di direttiva volta a stabilire norme minime comuni a livello dell'Unione sul finanziamento commerciale del contenzioso da parte di terzi, secondo le raccomandazioni di cui all'allegato;
15. ritiene che la proposta richiesta non presenti incidenze finanziarie;
o o o
16. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio.
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:
RACCOMANDAZIONI IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulla regolamentazione del finanziamento del contenzioso da parte di terzi
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la richiesta del Parlamento europeo alla Commissione europea(10),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(11),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) Il finanziamento commerciale del contenzioso da parte di terzi è una pratica che si sta evolvendo in un mercato di servizi dedicati, senza che vi sia alcun quadro legislativo vigente specifico a livello di Unione. Sebbene i finanziatori di contenziosi siano regolarmente stabiliti e operino in vari Stati membri, a livello nazionale o transfrontaliero, finora sono stati sottoposti a norme e prassi nazionali differenti nel mercato unico, dove esistono norme generalmente frammentate e persino un vuoto legislativo, a seconda dello Stato membro interessato, in questo settore. Norme e prassi divergenti negli Stati membri sono suscettibili di costituire un ostacolo al funzionamento del mercato interno. La mancanza di chiarezza sulle condizioni alle quali possono operare i terzi finanziatori di contenziosi commerciali ("finanziatori di contenziosi") non è compatibile con il corretto funzionamento del mercato interno, soprattutto in considerazione del fatto che le cause transfrontaliere possono essere finanziate solo da terzi e che tali cause sono particolarmente interessanti per i finanziatori di contenziosi. Le divergenze nel quadro giuridico applicabile in ciascuno Stato membro comportano un rischio di discriminazione nell'accesso alla giustizia fra i ricorrenti nei diversi Stati membri, in particolare nelle cause che comprendono un elemento transfrontaliero, nonché un rischio di scelta opportunistica del foro da parte dei finanziatori di contenziosi, che potrebbe essere influenzato dal carattere più favorevole di alcune norme nazionali relative alla loro costituzione, dalla legge applicabile agli accordi di finanziamento e dalle norme processuali nazionali.
(2) Il diritto dell'Unione mira a garantire un equilibrio tra l'accesso alla giustizia e la fornitura di garanzie adeguate a coloro che sono coinvolti in un procedimento, per evitare che il loro diritto di accesso alla giustizia sia sfruttato ingiustamente. Quando i finanziatori di contenziosi forniscono finanziamenti per procedimenti giudiziari in cambio di una quota dei risarcimenti assegnati, può sorgere un rischio di ingiustizia. Tale rischio include la possibilità che i finanziatori di contenziosi traggano vantaggio dai ricorrenti o da coloro che rappresentano, compresi, se del caso, i consumatori i cui interessi sono rappresentati da enti legittimati, per perseguire i propri scopi e massimizzare il proprio rendimento, lasciando così i ricorrenti o i beneficiari designati con una quota minore del potenziale risarcimento. I rischi possono essere particolarmente gravi laddove coloro che si aspettano di beneficiare del contenzioso siano i consumatori o vittime di violazioni dei diritti fondamentali, che potrebbero accogliere favorevolmente il coinvolgimento di un finanziatore di contenziosi disposto a sostenere le spese dei procedimenti, senza rendersi conto che i loro interessi potrebbero essere sovvertiti a favore degli interessi di tale finanziatore.
(3) L'istituzione di un quadro comune dell'UE di norme minime per un finanziamento commerciale responsabile del contenzioso contribuirebbe a promuovere l'accesso alla giustizia e a garantire un'adeguata responsabilità delle imprese. In effetti, vi è spesso uno squilibrio economico considerevole tra le imprese e i cittadini che presentano ricorso, e il finanziamento del contenzioso da parte di terzi può contribuire a ridurre tale squilibrio se i rischi associati sono attenuati e se tale finanziamento opera in combinazione con altre misure volte a rimuovere gli ostacoli all'accesso alla giustizia. A tal fine, è fondamentale garantire l'equilibrio necessario fra il miglioramento dell'accesso alla giustizia da parte dei ricorrenti e salvaguardie adeguate per prevenire contenziosi abusivi. Un finanziamento responsabile dei contenziosi da parte di terzi potrebbe ridurre i costi, renderli più prevedibili, semplificare le procedure non necessarie e fornire servizi efficienti a costi proporzionati agli importi in causa.
(4) Considerando che il mercato interno agevola la crescita del commercio transfrontaliero e i contenziosi hanno sempre più tale carattere, e poiché le attività dei finanziatori di contenziosi sono di natura globale, vi è potenzialmente il rischio di divergenze sostanziali negli approcci degli Stati membri alle garanzie e alle tutele necessarie rispetto a finanziamento commerciale del contenzioso da parte di terzi. Gli approcci volontari hanno avuto esito positivo in una certa misura, ma non sono sempre stati adottati dalla maggioranza degli operatori del settore e, in ogni caso, misure non legislative non sarebbero appropriate alla luce di tali rischi materiali, ad esempio per le categorie di cittadini vulnerabili, compresi quelli provenienti da paesi terzi.
(5) La presente direttiva mira a disciplinare il finanziamento commerciale del contenzioso da parte di terzi, una pratica in base alla quale entità terze non direttamente coinvolte in una controversia investono a scopo di lucro in procedimenti giudiziari, generalmente in cambio di una percentuale di eventuali transazioni o risarcimenti (" finanziamento di contenziosi da parte di terzi"). Il finanziamento di contenziosi da parte di terzi comprende situazioni in cui un attore commerciale investe a scopo di lucro e agisce per promuovere i propri interessi commerciali; non include pertanto l'erogazione di finanziamenti per la sponsorizzazione di contenziosi a titolo di beneficenza o donazione, in cui il finanziatore mira semplicemente a recuperare i costi sostenuti, o attività simili svolte pro bono pubblico. La presente direttiva mira inoltre a stabilire garanzie per assicurare l'accesso efficiente alla giustizia e la tutela degli interessi delle parti della controversia, da un lato, e a prevenire i conflitti di interessi, i contenziosi abusivi e l'attribuzione sproporzionata di risarcimenti monetari ai finanziatori di contenziosi, dall'altro.
(6) Il termine "finanziatore di contenziosi" dovrebbe indicare qualsiasi impresa che non è parte in un procedimento, ma che stipula un accordo per il finanziamento del contenzioso da parte di terzi ("accordo di finanziamento da parte di terzi") in relazione a tale procedimento. In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la nozione di "impresa" comprende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dal suo stato giuridico e dalle modalità di finanziamento, e comprende pertanto qualsiasi persona giuridica, comprese le sue controllanti, sussidiarie o affiliate, e potrebbe includere fornitori professionali di finanziamenti di contenziosi, fornitori di servizi finanziari, società di gestione dei sinistri o altri fornitori di servizi. Il concetto di finanziatore del contenzioso non intende includere legali che rappresentano una parte in procedimenti giudiziari o fornitori regolamentati di servizi assicurativi a tale parte.
(7) Conformemente alle prassi giuridiche e all'autonomia degli Stati membri, spetta a ciascuno Stato membro determinare se, e in quale misura, la fornitura del finanziamento del contenzioso debba essere consentita all'interno del proprio ordinamento giuridico. Laddove gli Stati membri decidano di consentire il finanziamento del contenzioso da parte di terzi, la presente direttiva prevede norme minime per la tutela dei ricorrenti finanziati, in modo tale da assicurare a coloro che potrebbero avvalersi del finanziamento del contenzioso nell'Unione un livello minimo di protezione, che sia coerente in tutta l'Unione.
(8) Negli Stati membri in cui le spese legali possono rappresentare un ostacolo significativo all'accesso alla giustizia, tuttavia, gli Stati membri possono pensare di introdurre una legislazione che consenta il finanziamento del contenzioso da parte di terzi, stabilendo in tal caso condizioni e salvaguardie chiare e conformi alle disposizioni della presente direttiva. Sebbene la presente direttiva non si applichi esclusivamente alle azioni rappresentative, gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a garantire che i costi dei procedimenti relativi alle azioni rappresentative non impediscano agli enti legittimati l'esercizio effettivo del proprio diritto di ricorso, in conformità della direttiva (UE) 2020/1828 e in particolare del suo articolo 20.
(9) Laddove sia consentita l'attività di finanziamento del contenzioso da parte di terzi, è necessario un sistema per l'autorizzazione e la supervisione dei finanziatori di contenziosi da parte di organismi amministrativi indipendenti negli Stati membri al fine di garantire che tali finanziatori soddisfino i criteri e le norme minime stabilite dalla presente direttiva. I finanziatori di contenziosi dovrebbero essere soggetti a una supervisione simile a quella prevista dall'attuale sistema di vigilanza prudenziale applicabile ai fornitori di servizi finanziari.
(10) I finanziatori di contenziosi attivi nell'Unione dovrebbero essere tenuti a svolgere la loro attività all'interno dell'Unione, essere autorizzati all'interno dell'Unione e concludere i loro accordi di finanziamento in ottemperanza alle leggi dello Stato membro in cui ha luogo il procedimento o, qualora sia diverso, dello Stato membro del ricorrente o dei beneficiari designati, al fine di garantire che la vigilanza ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale sia adeguata.
(11) Le autorità di vigilanza all'interno dell'Unione che concedono autorizzazioni per svolgere attività di finanziamento dei contenziosi da parte di terzi dovrebbero avere il potere di imporre ai finanziatori di contenziosi l'obbligo di rispettare i criteri minimi stabiliti dalla presente direttiva. Tali criteri dovrebbero includere disposizioni relative alla riservatezza, all'indipendenza, alla governance, alla trasparenza, all'adeguatezza patrimoniale e al rispetto di un obbligo fiduciario nei confronti dei ricorrenti e dei beneficiari designati. Le autorità di vigilanza dovrebbero avere il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari, compreso il potere di ricevere dai finanziatori di contenziosi domande di autorizzazione e di prendere decisioni al riguardo, di raccogliere tutte le informazioni necessarie, di concedere, negare, sospendere o revocare le autorizzazioni o imporre condizioni, restrizioni o sanzioni a un finanziatore di contenziosi, nonché di indagare senza indebito ritardo sui reclami presentati da qualsiasi persona fisica o giuridica, ad eccezione del convenuto, contro un finanziatore di contenziosi che conduce attività all'interno della loro giurisdizione. Le preoccupazioni sollevate da un convenuto in merito al finanziatore di contenziosi nel corso del procedimento giudiziario dovrebbero essere affrontate dal tribunale o dall'autorità amministrativa competente.
(12) Tra gli altri criteri di autorizzazione, gli Stati membri dovrebbero prescrivere che i finanziatori di contenziosi dimostrino di disporre di capitale sufficiente per soddisfare i propri obblighi finanziari. L'assenza di requisiti in materia di adeguatezza patrimoniale implica il rischio che un finanziatore di contenziosi sottocapitalizzato stipuli un accordo di finanziamento da parte di terzi e non sia poi disposto o non sia in grado di coprire le spese del contenzioso che aveva accettato di sostenere, ivi comprese le spese o le commissioni necessarie per poter portare a termine il procedimento, o l'eventuale risarcimento delle spese della controparte. Ciò può esporre i ricorrenti che si affidano a finanziatori di contenziosi a un rischio di perdite economiche materiali impreviste e al rischio di abbandono di procedimenti altrimenti sostenibili a causa delle circostanze commerciali o delle decisioni del finanziatore del contenzioso.
(13) I finanziatori di contenziosi dovrebbero essere vincolati all'obbligo di agire in modo equo, trasparente, efficiente e nel migliore interesse dei ricorrenti e dei beneficiari designati delle azioni legali. L'assenza di un obbligo che imponga di anteporre gli interessi dei ricorrenti e dei beneficiari designati agli interessi di un finanziatore di contenziosi comporta il rischio che i procedimenti siano orientati in ultima analisi agli interessi del finanziatore del contenzioso, piuttosto che a quelli del ricorrente.
(14) Per evitare l'elusione dei requisiti di cui alla presente direttiva, gli accordi conclusi con finanziatori di contenziosi privi della necessaria autorizzazione non dovrebbero produrre effetti giuridici. L'onere di acquisire le autorizzazioni necessarie dovrebbe ricadere sugli stessi finanziatori di contenziosi e pertanto i ricorrenti e i beneficiari designati dovrebbero essere indennizzati per qualsiasi danno causato da un finanziatore di contenziosi privo della necessaria autorizzazione.
(15) La presente direttiva dovrebbe disciplinare le attività dei finanziatori di contenziosi, fatti salvi eventuali altri obblighi o regimi normativi applicabili, tra cui norme vigenti che disciplinano la fornitura di servizi finanziari che potrebbero applicarsi, nel rispetto delle tradizioni giuridiche degli Stati membri, della loro autonomia e delle loro decisioni riguardanti l'opportunità di regolamentare il finanziamento del contenzioso nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali.
(16) Al fine di facilitare l'applicazione coerente della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che le proprie autorità di vigilanza applichino la presente direttiva in stretta cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri. Il coordinamento tra le autorità di vigilanza dovrebbe essere organizzato a livello di Unione per evitare la divergenza delle norme di vigilanza, che potrebbe mettere a repentaglio il corretto funzionamento del mercato interno.
(17) La Commissione dovrebbe coordinare le attività delle autorità di vigilanza e facilitare la creazione di un'adeguata rete di cooperazione a tal fine. Le autorità di vigilanza dovrebbero essere autorizzate a consultare la Commissione, ove necessario, e la Commissione dovrebbe essere autorizzata a emanare orientamenti, raccomandazioni, avvisi di migliori prassi o pareri consultivi rivolti alle autorità di vigilanza riguardo all'applicazione della presente direttiva e in relazione a qualsiasi apparente incoerenza riguardo all'attuazione della stessa. Le autorità di vigilanza dovrebbero condividere i dettagli delle loro attività con la Commissione per facilitare il coordinamento, compresa la condivisione dei dettagli di tutte le decisioni prese e dei finanziatori di contenziosi cui è stata concessa l'autorizzazione.
(18) Per facilitare la fornitura di servizi transfrontalieri di finanziamento del contenzioso negli Stati membri in cui tali servizi sono consentiti ai sensi del diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero poter cooperare, condividere informazioni e le migliori prassi e dovrebbero essere tenuti a tenere pienamente conto delle reciproche decisioni di autorizzazione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che informazioni e orientamenti chiari ed esaustivi sull'esistenza di opzioni di finanziamento per le azioni legali, nonché sulle condizioni e i requisiti per tali finanziamenti, siano accessibili liberamente e in modo completo a tutti i cittadini che potrebbero presentare ricorso, compresi i gruppi più vulnerabili. In linea con l'articolo 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri dovrebbero riconoscere reciprocamente le autorizzazioni precedenti e pertanto concedere automaticamente l'autorizzazione ai finanziatori di contenziosi che operano su loro territorio e che sono stati autorizzati a operare in un altro Stato, fintanto che l'autorizzazione iniziale continui ad essere valida. Qualora un'autorità di vigilanza in uno Stato membro ricevente sia a conoscenza di irregolarità nella condotta di un finanziatore di contenzioso, dovrebbe informare direttamente l'autorità di vigilanza responsabile.
(19) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le decisioni relative ai procedimenti giudiziari pertinenti, comprese le decisioni relative alla transazione, non siano indebitamente influenzate o controllate dal finanziatore del contenzioso in maniera da ledere gli interessi dei ricorrenti interessati da tale azione.
(20) Per rimediare a qualsiasi squilibrio di conoscenze o risorse tra un finanziatore del contenzioso e un ricorrente, nel valutare l'idoneità di un accordo di finanziamento da parte di terzi, i tribunali o le autorità amministrative dovrebbero tenere conto del livello di chiarezza e trasparenza di tali accordi e del grado in cui eventuali rischi e benefici sono stati presentati in modo trasparente e consapevolmente assunti dai ricorrenti o da coloro che sono rappresentati dai ricorrenti.
(21) Gli accordi di finanziamento da parte di terzi dovrebbero essere presentati ai ricorrenti in una lingua che essi comprendono e dovrebbero definire in modo chiaro e in termini adeguati la gamma di possibili risultati, nonché eventuali rischi e limitazioni pertinenti.
(22) L'adeguatezza della vigilanza sui finanziatori di contenziosi e sugli accordi di finanziamento da parte di terzi non può essere garantita in assenza di obblighi che impongano ai finanziatori di contenziosi di essere trasparenti riguardo alle loro attività. Ciò include la trasparenza nei confronti dei tribunali o delle autorità amministrative, dei convenuti e dei ricorrenti. È pertanto opportuno stabilire l'obbligo di informare il tribunale o l'autorità amministrativa competente in merito all'esistenza di finanziamenti commerciali e all'identità del finanziatore, nonché di comunicare integralmente gli accordi di finanziamento da parte di terzi ai tribunali o alle autorità amministrative, su loro richiesta o su richiesta del convenuto, e fatte salve le opportune limitazioni per tutelare la necessaria riservatezza. I tribunali o le autorità amministrative dovrebbero avere il potere di accedere alle informazioni pertinenti su tutte le attività di finanziamento del contenzioso da parte di terzi relative ai procedimenti giudiziari sotto la loro responsabilità. Inoltre, i convenuti dovrebbero essere informati dal tribunale o dall'autorità amministrativa dell'esistenza di un finanziamento del contenzioso da parte di terzi e dell'identità del finanziatore.
(23) I tribunali o le autorità amministrative dovrebbero avere il potere, qualora un accordo di finanziamento da parte di terzi sia pertinente alla causa di loro competenza, di valutare se l'accordo di finanziamento da parte di terzi sia conforme alla presente direttiva e, conformemente all'articolo 16, di rivederlo, se necessario, su richiesta di una parte del procedimento o su iniziativa del tribunale o dell'autorità amministrativa, o a seguito di un'azione intentata dinanzi a loro contro la decisione amministrativa di un'autorità di vigilanza divenuta definitiva;
(24) I finanziatori di contenziosi dovrebbero stabilire processi interni di buona governance per evitare conflitti di interessi tra il finanziatore del contenzioso e i ricorrenti. Il rispetto dei requisiti in materia di trasparenza dovrebbe garantire che i ricorrenti siano pienamente consapevoli di qualsiasi relazione che un finanziatore di contenziosi potrebbe avere con convenuti, legali, altri finanziatori di contenziosi o qualsiasi altra terza parte coinvolta nella causa, che potrebbe creare un conflitto effettivo o percepito.
(25) I finanziatori di contenziosi non possono in alcun caso richiedere compensi iniqui, sproporzionati o irragionevoli a spese dei ricorrenti. I tribunali o le autorità amministrative dovrebbero avere il potere di valutare gli accordi di finanziamento del contenzioso da parte di terzi pertinenti alla causa di loro competenza, tenendo conto delle circostanze e del contesto in cui l'accordo è stato concluso, al fine di determinare efficacemente se esso sia equo e conforme alla presente direttiva e a tutta la pertinente legislazione dell'Unione e nazionale.
(26) Laddove accordi di finanziamento da parte di terzi consentano ai finanziatori di contenziosi di ricevere una quota del compenso o determinate commissioni in via prioritaria rispetto al risarcimento accordato ai ricorrenti, il risarcimento disponibile potrebbe essere ridotto in modo tale da lasciare poco o nulla ai ricorrenti. Pertanto, gli accordi di finanziamento da parte di terzi dovrebbero sempre garantire che il risarcimento sia versato in primo luogo al ricorrente, vale a dire che il diritto del ricorrente prevalga su quello del finanziatore. I finanziatori di contenziosi non dovrebbero essere autorizzati a richiedere un trattamento prioritario in relazione al proprio compenso.
(27) Poiché in alcuni Stati membri la quota del compenso destinato ai finanziatori di contenziosi può ridurre il risarcimento ottenuto dai ricorrenti, i tribunali o le autorità amministrative dovrebbero esercitare una supervisione sul valore e la proporzione di tale quota per prevenire qualsiasi assegnazione sproporzionata di risarcimenti monetari ai finanziatori di contenziosi. Salvo circostanze eccezionali, qualora la quota del compenso richiesto da un finanziatore di contenziosi riduca il risarcimento, inclusi tutti gli importi per i danni, i costi, le commissioni e altre spese, disponibile per i ricorrenti e i beneficiari designati al 60 % o al sotto di tale percentuale, tale situazione dovrebbe ritenersi iniqua e non valida.
(28) È opportuno stabilite condizioni aggiuntive volte a garantire che i finanziatori di contenziosi non influenzino indebitamente le decisioni dei ricorrenti nel corso del procedimento, ossia in modo da avvantaggiare lo stesso finanziatore del contenzioso a scapito del ricorrente. In particolare, i finanziatori di contenziosi non dovrebbero influenzare indebitamente le decisioni riguardo a come sono trattate le cause, a quali interessi attribuire priorità o se i ricorrenti debbano o meno accettare un particolare esito, risarcimento o transazione.
(29) I finanziatori di contenziosi non dovrebbero essere autorizzati a revocare i finanziamenti che hanno accettato di fornire, salvo in circostanze limitate di cui alla presente direttiva o di cui al diritto nazionale adottato a norma della presente direttiva, garantendo in tal modo che il finanziamento non sia revocato a svantaggio dei ricorrenti o dei beneficiari designati in nessuna fase del processo di contenzioso perché gli interessi commerciali o gli incentivi del finanziatore del contenzioso sono cambiati.
(30) Laddove i finanziatori di contenziosi abbiano sostenuto o finanziato procedimenti che non hanno avuto esito positivo, essi dovrebbero essere responsabili solidalmente con i ricorrenti per eventuali spese di controparte causate ai convenuti e che possono essere decise dai tribunali o dalle autorità amministrative. Ai tribunali o alle autorità amministrative dovrebbero essere concessi poteri adeguati per garantire l'efficacia di tale obbligo e gli accordi di finanziamento da parte di terzi non dovrebbero escludere la responsabilità per tali spese della controparte.
(31) I tribunali o le autorità amministrative degli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di determinare eventuali risarcimenti per le spese della controparte in conformità del diritto nazionale, anche sulla base di elementi scientifici, statistici o tecnici pertinenti, o avvalendosi dell'aiuto di esperti, consulenti o contabili fiscali, come opportuno alle circostanze del procedimento.
(32) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Di conseguenza, essa dovrebbe essere interpretata e applicata conformemente a tali diritti e principi, inclusi quelli relativi al diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo, nonché al diritto di difesa.
(33) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire garantire l'armonizzazione delle norme degli Stati membri applicabili ai finanziatori di contenziosi e alle loro attività, e pertanto assicurare l'accesso alla giustizia, nel contempo introducendo in tutti gli Stati membri in cui è consentito il finanziamento norme minime comuni a tutela dei diritti dei ricorrenti finanziati e dei beneficiari designati nei procedimenti finanziati interamente o in parte da accordi di finanziamento da parte di terzi, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto i finanziatori di contenziosi possono operare in più Stati membri e sono soggetti a norme e prassi nazionali differenti ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, in ragione della portata del mercato emergente del finanziamento di contenziosi da parte di terzi, della necessità di evitare norme e pratiche divergenti che potrebbero costituire un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno, così come la "scelta opportunistica del foro" da parte di finanziatori di contenziosi intenzionati a sfruttare al meglio le norme nazionali. L'Unione può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(34) Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto e scopo
La presente direttiva introduce norme minime applicabili ai soggetti commerciali terzi finanziatori di contenziosi e alle loro attività autorizzate, e fornisce un quadro per sostenere e tutelare i ricorrenti finanziati e i beneficiari designati, compresi, se del caso, coloro i cui interessi sono rappresentati da enti legittimati, in procedimenti finanziati in tutto o in parte mediante la pratica del finanziamento del contenzioso da parte di terzi. La presente direttiva stabilisce garanzie per prevenire conflitti di interessi, contenziosi abusivi, così come l'assegnazione sproporzionata di risarcimenti monetari ai finanziatori di contenziosi, garantendo al contempo che il terzo finanziatore di contenzioso consenta opportunamente ai ricorrenti e ai beneficiari designati di avere accesso alla giustizia, e garantendo la responsabilità delle imprese.
Articolo 2
Ambito di applicazione
La presente direttiva si applica ai terzi finanziatori di contenziosi commerciali ("finanziatori di contenziosi") e agli accordi commerciali di finanziamento da parte di terzi ("accordi di finanziamento da parte di terzi"), indipendentemente dalla natura dei crediti connessi. Essa fa salvo il diritto internazionale, dell'Unione e nazionale vigente che consente la presentazione di ricorsi, in particolare il diritto sulla tutela degli interessi collettivi dei consumatori, sulla tutela dell'ambiente e il diritto che disciplina le procedure di insolvenza o la responsabilità.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
a) "finanziatore del contenzioso": qualsiasi impresa commerciale che stipula un accordo di finanziamento da parte di terzi in relazione a un procedimento, pur non essendo una parte di tale procedimento, né un avvocato o altro rappresentante legale professionale di una parte di tale procedimento o un fornitore di servizi assicurativi regolamentati a una parte in tale procedimento e che ha l'obiettivo primario di ricevere un utile sul capitale investito attraverso il finanziamento di tali procedimenti o di ottenere un vantaggio competitivo in un mercato specifico;
b) "ricorrente": qualsiasi persona fisica o giuridica che avvia o intende avviare un procedimento contro un'altra parte dinanzi a un tribunale o a un'autorità amministrativa;
c) "tribunale o autorità amministrativa": un organo giurisdizionale, un'autorità amministrativa, un organo arbitrale o altro organo competente incaricato di pronunciarsi sui procedimenti, in conformità della legislazione nazionale;
d) "beneficiario designato": una persona che ha il diritto di ricevere una quota di un risarcimento nel procedimento, e i cui interessi nel medesimo sono rappresentati dal ricorrente finanziato o da un ente legittimato che propone l'azione quale parte ricorrente per suo conto nel corso di azioni rappresentative;
e) "procedimento": qualsiasi contenzioso in materia civile o commerciale, nazionale o transfrontaliero, o qualsiasi procedura di arbitrato volontario o meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie, attraverso il quale si agisce in giudizio dinanzi a un tribunale o un'autorità amministrativa dell'Unione relativamente a una controversia;
f) "ente legittimato": un'organizzazione che rappresenta gli interessi dei consumatori e designata come ente legittimato ai sensi della direttiva (UE) 2020/1828;
g) "autorità di vigilanza": un'autorità pubblica designata da uno Stato membro responsabile per la concessione, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione ai finanziatori di contenziosi e per la supervisione delle attività di tali finanziatori;
h) "accordo di finanziamento da parte di terzi": un accordo in cui un finanziatore di contenziosi si impegna a finanziare in tutto o in parte i costi del procedimento in cambio di una quota dell'importo monetario assegnato a titolo di risarcimento al ricorrente o di una maggiorazione basata sul successo nella causa, in modo da rimborsare il finanziatore del contenzioso per il suo finanziamento e, se del caso, coprire la sua remunerazione per il servizio prestato, in tutto o in parte sulla base dell'esito del procedimento. Tale definizione include tutti gli accordi in cui è concordato un compenso di questo tipo, a prescindere dal fatto che sia offerto come servizio indipendente o sia conseguito attraverso l'acquisto o la cessione del credito.
Capo II
Approvazione delle attività dei finanziatori di contenziosi all'interno dell'Unione
Articolo 4
Sistema di autorizzazione
1. Gli Stati membri possono stabilire, conformemente al diritto nazionale, se gli accordi di finanziamento da parte di terzi possono essere offerti in relazione a procedimenti all'interno della loro giurisdizione, a beneficio di ricorrenti o beneficiari designati residenti nel loro territorio.
2. Laddove le attività di finanziamento da parte di un terzo siano consentite, gli Stati membri istituiscono un sistema per l'autorizzazione e il monitoraggio delle attività dei finanziatori di contenziosi all'interno del loro territorio. Tale sistema comprende la designazione di un'amministrazione o autorità di vigilanza indipendente incaricata di concedere, sospendere o revocare le autorizzazioni ai finanziatori di contenziosi e di supervisionare le loro attività.
3. Il regime di autorizzazione previsto dal presente articolo si applica alle sole attività connesse all'offerta, da parte di finanziatori di contenziosi, di accordi di finanziamento da parte di terzi. Qualora i finanziatori di contenziosi siano anche fornitori di altri servizi legali, finanziari o di gestione dei sinistri controllati da un'altra autorità all'interno dell'Unione, la presente direttiva lascia impregiudicato qualsiasi sistema di supervisione e autorizzazione esistente in relazione a tali altri servizi.
Articolo 5
Condizioni di autorizzazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza concedano o mantengano le autorizzazioni, sia per contenziosi nazionali o transfrontalieri sia per altri procedimenti, solo a finanziatori di contenziosi che rispettano la presente direttiva e che, oltre a qualsiasi idoneità o altro criterio eventualmente stabilito nel diritto nazionale, soddisfano almeno i seguenti criteri:
a) esercitano la propria attività tramite una sede legale situata in uno Stato membro e richiedono e mantengono un'autorizzazione in quello stesso Stato membro;
b) si impegnano a concludere accordi di finanziamento da parte di terzi in ottemperanza alle leggi dello Stato membro in cui ha luogo il procedimento previsto o, qualora sia diverso, dello Stato membro del ricorrente o dei beneficiari designati;
c) dimostrano, in misura sufficiente a soddisfare l'autorità di vigilanza, di disporre di procedure e strutture di governance atte a garantire la loro costante conformità alla presente direttiva, ai requisiti di trasparenza e ai rapporti fiduciari di cui alla presente direttiva e di avere predisposto procedure interne per prevenire un conflitto di interessi fra essi e i convenuti in procedimenti che implicano un finanziatore del contenzioso;
d) soddisfano i requisiti di adeguatezza patrimoniale di cui all'articolo 6; e
e) dimostrano all'autorità di vigilanza di disporre della governance e delle procedure idonee a garantire che l'obbligo fiduciario di cui all'articolo 7 sia assolto e rispettato.
2. Gli Stati membri riconoscono reciprocamente l'autorizzazione concessa a un finanziatore di contenziosi in un altro Stato membro e pertanto gli consentono automaticamente di operare all'interno del loro Stato membro, a condizione che l'autorizzazione iniziale continui a essere valida.
3. Il sistema di autorizzazione istituito ai sensi dell'articolo 4 non pregiudica l'applicazione del diritto dell'Unione in materia di fornitura di servizi finanziari, attività di investimento o tutela dei consumatori.
Articolo 6
Adeguatezza patrimoniale
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza abbiano il potere di verificare se i finanziatori di contenziosi sono in grado di disporre in ogni momento di risorse finanziarie adeguate per adempiere le loro responsabilità di cui agli accordi di finanziamento da parte di terzi. In particolare, le autorità di vigilanza assicurano che i finanziatori di contenziosi abbiano la capacità di:
a) pagare tutti i debiti derivanti dai loro accordi di finanziamento da parte di terzi quando diventano esigibili e pagabili; e
b) finanziare tutte le fasi dei procedimenti in cui si sono impegnati, compreso il processo e qualsiasi successivo appello.
2. Gli Stati membri assicurano che i finanziatori di contenziosi siano autorizzati a dimostrare di soddisfare i criteri di cui al paragrafo 1, mediante la presentazione di un certificato o un'attestazione che comprovi la copertura integrale da parte di un regime assicurativo di tutti i costi di cui al paragrafo 1, ove necessario.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza abbiano il potere di verificare se i finanziatori di contenziosi sono in grado di mantenere in ogni momento l'accesso alla liquidità minima necessaria per sostenere integralmente tutte le spese della controparte prevedibili in tutti i procedimenti finanziati. Gli Stati membri provvedono affinché i loro tribunali o autorità amministrative possano chiedere ai finanziatori di contenziosi di fornire garanzie in relazione alle spese nelle forme consentite dal diritto nazionale, qualora un ricorrente lo richieda sulla base di preoccupazioni specifiche motivate.
4. Gli Stati membri possono istituire un fondo assicurativo specifico per coprire tutti i costi pendenti dei ricorrenti che hanno partecipato al contenzioso in buona fede, nel caso in cui un finanziatore di contenzioso diventi insolvente nel corso del procedimento di contenzioso. Qualora tale fondo sia istituito da uno Stato membro, esso garantisce che sia gestito pubblicamente e finanziato mediante commissioni annuali pagabili dai finanziatori di contenziosi.
Articolo 7
Obbligo fiduciario
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza abbiano il potere di verificare che i finanziatori del contenzioso dispongano della governance e delle procedure interne atte a garantire che gli accordi di finanziamento da parte di terzi che concludono si basino su un rapporto fiduciario e che essi si impegnino, nel quadro di tali accordi, ad agire in modo equo, trasparente e a rispettare l'obbligo fiduciario di diligenza che impone loro di agire nel migliore interesse del ricorrente.
2. Laddove un ricorrente intenda agire in giudizio per conto di altri in un procedimento, ad esempio nel caso in cui sia un ente legittimato che rappresenta i consumatori, il finanziatore del contenzioso deve avere un obbligo fiduciario nei confronti di tali beneficiari designati. I finanziatori di contenziosi sono tenuti ad agire in modo coerente al loro obbligo fiduciario durante tutto il corso del procedimento. In caso di conflitto tra gli interessi del finanziatore del contenzioso e quelli dei ricorrenti o dei beneficiari designati, il finanziatore del contenzioso si impegna ad anteporre ai propri interessi gli interessi dei ricorrenti o dei beneficiari designati.
Capo III
Poteri delle autorità di vigilanza e coordinamento
Articolo 8
Poteri delle autorità di vigilanza
1. Laddove siano consentiti gli accordi di finanziamento da parte di terzi a norma dell'articolo 4, gli Stati membri designano un'autorità di vigilanza pubblica indipendente responsabile di vigilare sull'autorizzazione dei finanziatori di contenziosi stabiliti all'interno della sua giurisdizione che offrono accordi di finanziamento da parte di terzi a ricorrenti e beneficiari designati all'interno della sua giurisdizione, o in relazione a procedimenti all'interno della sua giurisdizione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile una procedura di reclamo dinanzi a un'autorità di vigilanza per qualsiasi persona fisica o giuridica che desideri sollevare preoccupazioni in merito alla conformità di un finanziatore di contenziosi ai suoi obblighi ai sensi della presente direttiva e del diritto nazionale applicabile.
3. Fatta salva la procedura di reclamo di cui al paragrafo 2, in caso di procedimenti giudiziari in corso che coinvolgono il finanziatore di contenziosi, le osservazioni sollevate dal convenuto in tale procedimento in merito al rispetto, da parte di un finanziatore di contenziosi, degli obblighi derivanti dalla presente direttiva e dal diritto nazionale applicabile sono trattate dall'organo giurisdizionale o dall'autorità amministrativa competente a norma dell'articolo 16, paragrafo 2.
4. Ciascuna autorità di vigilanza ha in particolare il potere e l'obbligo di:
a) ricevere dai finanziatori di contenziosi le domande di autorizzazione e tutte le informazioni necessarie ai fini del loro esame e decidere in merito a tali domande in modo tempestivo;
b) adottare le decisioni necessarie per concedere o negare l'autorizzazione a un finanziatore di contenziosi che ne faccia richiesta, revocare un'autorizzazione o imporre condizioni, restrizioni o sanzioni a un finanziatore di contenziosi autorizzato;
c) decidere in merito all'idoneità e all'adeguatezza di un finanziatore di contenziosi anche con riferimento alla sua esperienza, reputazione, ai processi interni per prevenire e risolvere i conflitti di interessi, così come alle sue conoscenze;
d) pubblicare sul proprio sito internet ogni decisione adottata ai sensi della lettera b), nel rispetto della riservatezza commerciale;
e) valutare, almeno ogni anno, se un finanziatore di contenziosi autorizzato continua a soddisfare i criteri per l'autorizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e garantire che tale autorizzazione sia sospesa o revocata qualora il finanziatore di contenziosi non soddisfi più uno o più di tali criteri. Tale sospensione o revoca non incide sui diritti dei ricorrenti e dei beneficiari del procedimento in cui il finanziatore può essere coinvolto; e
f) nell'ambito del sistema di cui all'articolo 9, ricevere reclami e svolgere le relative indagini con riguardo alla condotta di un finanziatore di contenziosi e al rispetto da parte di tale finanziatore delle disposizioni di cui al capo IV della presente direttiva e di qualsiasi altro requisito applicabile ai sensi del diritto nazionale.
5. Gli Stati membri provvedono affinché i finanziatori di contenziosi siano tenuti a notificare senza indebito indugio all'autorità di vigilanza qualsiasi modifica che incida sulla loro conformità ai requisiti di adeguatezza patrimoniale di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2. Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché i finanziatori di contenziosi certifichino annualmente la loro conformità a tali paragrafi.
6. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza controllino i rapporti fiduciari tra i finanziatori di contenziosi e i ricorrenti e i beneficiari designati in generale, e siano in grado di impartire istruzioni e adottare provvedimenti per garantire che gli interessi dei ricorrenti e dei beneficiari designati siano tutelati.
Articolo 9
Indagini e reclami
1. Gli Stati membri assicurano la predisposizione di un sistema di reclamo che consenta la ricezione e l'indagine dei reclami di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
2. Nell'ambito del sistema di reclamo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza abbiano il potere di valutare senza indebito ritardo se un finanziatore di contenziosi rispetta gli obblighi o le condizioni associati alla sua autorizzazione, le disposizioni della presente direttiva e qualsiasi altro requisito applicabile ai sensi del diritto nazionale.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, nell'esercizio della loro attività di controllo sulla conformità dei finanziatori di contenziosi agli obblighi o delle condizioni associate alla loro autorizzazione, le autorità di vigilanza abbiano il potere di:
i) esaminare le denunce ricevute da qualsiasi persona fisica o giuridica a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, e fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 3;
ii) indagare sui reclami ricevuti da qualsiasi altra autorità di vigilanza o dalla Commissione;
iii) avviare indagini d'ufficio;
iv) avviare indagini a seguito di una raccomandazione da parte di un tribunale o di un'autorità amministrativa che nutre preoccupazioni derivanti da un procedimento pendente dinanzi a tale tribunale o autorità amministrativa in merito al rispetto, da parte di un finanziatore di contenziosi, degli obblighi o delle condizioni connesse alla sua autorizzazione.
Articolo 10
Coordinamento tra autorità di vigilanza
1. Gli Stati membri provvedono affinché le proprie autorità di vigilanza applichino la presente direttiva in stretta cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri.
2. La Commissione sovrintende e coordina le attività delle autorità di vigilanza nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente direttiva e convoca e presiede una rete di autorità di vigilanza. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 11 per integrare la presente direttiva stabilendo le modalità di cooperazione nell'ambito della rete di autorità di vigilanza e li rivede periodicamente, in stretta cooperazione con le autorità di vigilanza.
3. Le autorità di vigilanza possono consultare la Commissione su qualsiasi questione relativa all'attuazione della presente direttiva. La Commissione può emanare orientamenti, raccomandazioni, avvisi di migliori pratiche e pareri consultivi rivolti alle autorità di vigilanza in merito all'attuazione della presente direttiva e in relazione a qualsiasi apparente incoerenza al riguardo, o in relazione alla supervisione di eventuali finanziatori di contenziosi. La Commissione può anche istituire un centro di competenza per fornire competenze qualificate ai tribunali e alle autorità amministrative che richiedono consulenza su come valutare le attività dei finanziatori di contenziosi all'interno dell'Unione.
4. Ogni autorità di vigilanza redige un elenco di finanziatori di contenziosi approvati, lo comunica alla Commissione e lo rende disponibile al pubblico. Le autorità di vigilanza aggiornano tale elenco ogniqualvolta vi siano modifiche e ne informano la Commissione.
5. Ogni autorità di vigilanza comunica, su richiesta, alla Commissione e alle altre autorità di vigilanza i dettagli delle decisioni adottate in merito alla vigilanza sui finanziatori di contenziosi, compresi i dettagli delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera b).
6. Laddove un finanziatore di contenziosi abbia presentato domanda per un'autorizzazione a un'autorità di vigilanza e successivamente presenti domanda a un'altra autorità, tali autorità di vigilanza si coordinano e condividono le informazioni nella misura appropriata, al fine di adottare decisioni coerenti, tenendo debitamente conto di norme nazionali divergenti.
7. Se un finanziatore di contenziosi è autorizzato da un'autorità di vigilanza in uno Stato membro, ma desidera offrire un accordo di finanziamento da parte di terzi a beneficio di un ricorrente o altro beneficiario designato in un altro Stato membro, o per procedimenti che hanno luogo in un altro Stato membro, fornisce prova dell'autorizzazione concessa dall'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine. Nel caso in cui un'autorità di vigilanza nell'altro Stato membro sia al corrente di irregolarità nella condotta del finanziatore di contenziosi, informa direttamente l'autorità di vigilanza responsabile.
Articolo 11
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite dal presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere dal ... [data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o qualsiasi altra data fissata dai co-legislatori].
La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di 5 anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 10, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Capo IV
Accordi di finanziamento da parte di terzi e attività dei finanziatori di contenziosi
Articolo 12
Contenuto degli accordi di finanziamento da parte di terzi
Gli Stati membri provvedono affinché gli accordi di finanziamento da parte di terzi siano redatti per iscritto in una o più delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui risiedono i ricorrenti e i beneficiari designati, e siano presentati in termini chiari e facilmente comprensibili e comprendono almeno:
a. i diversi costi e le diverse spese di cui si farà carico il finanziatore di contenziosi;
b. la quota di eventuali risarcimenti o commissioni che sarà corrisposta al finanziatore del contenzioso o a qualsiasi altra terza parte, o qualsiasi altra spesa finanziaria sostenuta, direttamente o indirettamente, dai ricorrenti, dai beneficiari designati o da entrambi;
c. un riferimento alla responsabilità del finanziatore di contenziosi per quanto riguarda le spese della controparte, in conformità dell'articolo 18 della presente direttiva;
d. una clausola che specifichi che qualsiasi risarcimento da cui siano deducibili le spese del finanziatore sarà in primo luogo versato per intero ai ricorrenti, i quali potranno successivamente versare ai finanziatori eventuali onorari o commissioni concordati ai finanziatori terzi, trattenendo almeno gli importi minimi previsti dalla presente direttiva;
e. i rischi che i ricorrenti, i beneficiari designati o entrambi si stanno assumendo, tra cui:
i. la portata dell'aumento dei costi nel contenzioso e il relativo impatto sugli interessi finanziari dei ricorrenti, dei beneficiari o di entrambi;
ii. le circostanze rigorosamente definite in cui l'accordo di finanziamento da parte di terzi può essere risolto e i rischi per i ricorrenti, i beneficiari o entrambi in tale scenario, e
iii. qualsiasi rischio potenziale di dover sostenere le spese della controparte, comprese le circostanze in cui l'assicurazione o le indennità per tali spese potrebbero non coprire tale eventualità.
f. una clausola di esclusione della responsabilità per quanto riguarda la non condizionalità dei finanziamenti relativamente alle fasi procedurali;
g. una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del finanziatore di contenziosi.
Articolo 13
Requisiti di trasparenza e prevenzione dei conflitti di interessi
1. Gli Stati membri impongono ai finanziatori di contenziosi di stabilire una politica e di attuare procedure interne per evitare e risolvere i conflitti di interessi. Tale politica e tali procedure interne sono adeguate alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività del finanziatore di contenziosi e sono redatte per iscritto e rese disponibili al pubblico sul sito web del finanziatore di contenziosi. Sono inoltre chiaramente indicate in un allegato in tutti gli accordi di finanziamento da parte di terzi.
2. Gli Stati membri impongono ai finanziatori di contenziosi l'obbligo di comunicare al ricorrente e ai beneficiari designati nell'accordo di finanziamento da parte di terzi tutte le informazioni che possono essere ragionevolmente percepite come potenzialmente in grado di dar luogo a un conflitto di interessi. Le comunicazioni da parte dei finanziatori di contenziosi comprendono almeno quanto segue:
a) i dettagli di eventuali accordi esistenti, di natura finanziaria o di altro tipo, tra il finanziatore del contenzioso e qualsiasi altra impresa connessa al procedimento, compresi eventuali accordi con enti legittimati, aggregatori di azioni, legali o altre parti interessate pertinenti;
b) i dettagli di qualsiasi legame rilevante tra il finanziatore del contenzioso e un convenuto nel procedimento, in particolare relativamente a qualsiasi situazione concorrenziale.
Articolo 14
Accordi e clausole non validi
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli accordi di finanziamento da parte di terzi conclusi con persone fisiche o giuridiche non autorizzate ad agire in qualità di finanziatori di contenziosi non producano effetti giuridici.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i finanziatori di contenziosi non influenzino le decisioni di un ricorrente nel corso del procedimento in modo da avvantaggiare lo stesso finanziatore del contenzioso a scapito del ricorrente. A tal fine, qualsiasi clausola negli accordi di finanziamento da parte di terzi che conferisca a un finanziatore di contenziosi il potere di prendere o influenzare decisioni in relazione ai procedimenti non produce alcun effetto giuridico. Non produce alcun effetto giuridico qualsiasi clausola o accordo di questo tipo consistente, tra l'altro, in quanto segue:
a) la concessione di un potere esplicito a un finanziatore di contenziosi affinché possa prendere o influenzare decisioni nel corso del procedimento, ad esempio in relazione a specifiche azioni perseguite, alla risoluzione della causa o alla gestione delle spese associate al procedimento;
b) la fornitura di capitale, o di qualsiasi altra risorsa di valore monetario, ai fini di procedimenti subordinati all'approvazione da parte di soggetti terzi finanziatori del suo specifico utilizzo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché gli accordi che garantiscono a un finanziatore di contenziosi di ricevere un rendimento minimo sul proprio investimento prima che un ricorrente o un beneficiario designato possano ricevere la propria quota, non producano alcun effetto giuridico.
4. In assenza di circostanze eccezionali, qualora un accordo di finanziamento del contenzioso dia diritto a un finanziatore di contenziosi di percepire una quota del risarcimento che ridurrebbe la quota disponibile per il ricorrente e i beneficiari designati al 60 %, o al di sotto di tale percentuale, del risarcimento totale, inclusi tutti gli importi per i danni, i costi, le commissioni e altre spese, tale accordo non produce alcun effetto giuridico.
5. Gli Stati membri provvedono affinché gli accordi di finanziamento da parte di terzi non contengano disposizioni che limitino la responsabilità di un finanziatore di contenziosi in caso di condanna al pagamento delle spese della controparte a seguito della soccombenza nel procedimento. Le disposizioni che intendono limitare la responsabilità di un finanziatore di contenziosi in relazione alle spese non producono alcun effetto giuridico.
6. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni che disciplinano gli accordi di finanziamento da parte di terzi non consentano la revoca di tale finanziamento, salvo in determinate circostanze definite dal diritto nazionale a norma dell'articolo 15, paragrafo 1.
7. I ricorrenti e i beneficiari designati sono risarciti in relazione a eventuali perdite causate da un finanziatore di contenziosi che ha stipulato un accordo di finanziamento da parte di terzi ritenuto non valido. I diritti dei ricorrenti e dei beneficiari designati del procedimento non sono pregiudicati.
Articolo 15
Risoluzione degli accordi di finanziamento da parte di terzi
1. Gli Stati membri vietano al finanziatore di contenziosi di risolvere unilateralmente un accordo di finanziamento da parte di terzi in assenza del consenso informato del ricorrente, tranne nel caso in cui un tribunale o un'autorità amministrativa abbia concesso al finanziatore di contenziosi il permesso di risolvere l'accordo, dopo aver valutato se gli interessi del ricorrente e dei beneficiari designati siano adeguatamente tutelati nonostante la risoluzione.
2. Per risolvere l'accordo di finanziamento da parte di terzi è necessario fornire un preavviso sufficiente ai sensi del diritto nazionale.
Capo V
Revisione da parte di tribunali o autorità amministrative
Articolo 16
Divulgazione dell'accordo di finanziamento da parte di terzi
1. Gli Stati membri provvedono affinché i ricorrenti o i loro rappresentanti siano tenuti a informare il tribunale o l'autorità amministrativa competente dell'esistenza di un accordo di finanziamento da parte di terzi e dell'identità del finanziatore di contenziosi e a fornire al tribunale o all'autorità amministrativa competente, su richiesta degli stessi o del convenuto, una copia completa e integrale di eventuali accordi di finanziamento da parte di terzi relativi al procedimento di cui trattasi al tribunale o all'autorità amministrativa competente nella fase iniziale del procedimento. Gli Stati membri garantiscono inoltre che i convenuti siano messi al corrente dal tribunale o dall'autorità amministrativa dell'esistenza di un accordo di finanziamento da parte di terzi e dell'identità del finanziatore di contenziosi.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i tribunali o le autorità amministrative dispongano di poteri adeguati per rivedere l'accordo di finanziamento da parte di terzi in conformità dell'articolo 17, su richiesta di una parte del procedimento, qualora tale parte nutra giustificati dubbi in merito alla conformità di un accordo di finanziamento da parte di terzi alla presente direttiva e a qualsiasi altro diritto nazionale applicabile o di propria iniziativa.
Articolo 17
Revisione da parte di tribunali o autorità amministrative degli accordi di finanziamento da parte di terzi
Gli Stati membri designano il tribunale o l'autorità giudiziaria competente per l'espletamento dei diversi compiti giudiziari e amministrativi previsti dalla presente direttiva. Tale designazione specifica in particolare che il tribunale o autorità amministrativa investito di una causa finanziata privatamente deve verificare inoltre, senza indebito ritardo e su richiesta di una parte del procedimento o di propria iniziativa, l'impatto degli accordi di finanziamento sulle cause di cui è investito, esercitando il potere di:
a) adottare provvedimenti o impartire istruzioni vincolanti nei confronti di un finanziatore di contenziosi, come ad esempio richiedere al finanziatore di contenziosi di fornire il finanziamento come concordato nell'accordo di finanziamento da parte di terzi pertinente o richiedere al finanziatore di contenziosi di apportare modifiche in relazione al finanziamento pertinente;
b) valutare la conformità di ciascun accordo di finanziamento da parte di terzi alle disposizioni di cui alla presente direttiva, in particolare all'obbligo fiduciario nei confronti dei ricorrenti e dei beneficiari designati ai sensi dell'articolo 7, e, qualora tale accordo sia ritenuto non conforme, ordinare al finanziatore del contenzioso di apportare le modifiche necessarie, o dichiarare una clausola nulla e priva di effetti ai sensi dell'articolo 14;
c) valutare la conformità di ciascun accordo di finanziamento da parte di terzi rispetto ai requisiti di trasparenza di cui all'articolo 13;
d) valutare se un accordo di finanziamento da parte di terzi dia diritto a un finanziatore di contenziosi di percepire una quota iniqua, sproporzionata o irragionevole di un eventuale risarcimento, come descritto all'articolo 14, paragrafo 4, e annullare o adeguare di conseguenza tale accordo. Gli Stati membri specificano che, nell'effettuare tale valutazione, i tribunali o le autorità amministrative competenti possono prendere in considerazione le caratteristiche e le circostanze dei procedimenti previsti o in corso, tra cui, se del caso:
i) le parti coinvolte nella causa, nonché i beneficiari designati del procedimento, e quanto hanno inteso pattuire riguardo all'importo che il finanziatore del contenzioso avrebbe percepito nell'ambito dell'accordo di finanziamento, in caso di esito positivo;
ii) il probabile valore di eventuali risarcimenti;
iii) il valore del contributo finanziario del finanziatore del contenzioso e la quota dei costi complessivi del ricorrente finanziata dal finanziatore del contenzioso, e
iv) la quota di eventuali risarcimenti che il ricorrente e i beneficiari designati possono ricevere;
e) l'imposizione di qualsiasi sanzione che il tribunale o l'autorità amministrativa ritenga opportuna per garantire il rispetto della presente direttiva;
f) la consultazione di persone con conoscenze e indipendenza adeguate per assistere nell'esercizio dei poteri di valutazione del tribunale o dell'autorità amministrativa, ivi compresi esperti adeguatamente qualificati o le autorità di vigilanza.
Articolo 18
Responsabilità per le spese della controparte
1. Qualora la parte ricorrente disponga di risorse insufficienti per far fronte alle spese della controparte, gli Stati membri provvedono affinché i tribunali o le autorità amministrative abbiano il potere di condannare i finanziatori del contenzioso al pagamento delle spese, in solido con i ricorrenti, a seguito della soccombenza nel procedimento. In tal caso, i tribunali o le autorità amministrative possono richiedere ai finanziatori di contenziosi il pagamento di eventuali spese della controparte, in misura appropriata, tenendo in considerazione:
a) il valore e la quota di eventuali risarcimenti che il finanziatore del contenzioso avrebbe ricevuto se l'azione intentata avesse avuto esito positivo;
b) la misura in cui eventuali costi non corrisposti dal finanziatore del contenzioso ricadrebbero invece su un convenuto, sul ricorrente o su qualsiasi altro beneficiario designato;
c) la condotta del finanziatore del contenzioso durante tutto il procedimento e, in particolare, il suo rispetto della presente direttiva e se la sua condotta ha contribuito alle spese complessive del procedimento; e
d) il valore dell'investimento iniziale del finanziatore del contenzioso.
Capo VI
Disposizioni finali
Articolo 19
Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri, [entro .../senza indugio], notificano tali norme e misure alla Commissione, e provvedono a dare [immediata] notifica delle eventuali modifiche successive.
2. Le autorità di vigilanza possono, in particolare, imporre sanzioni pecuniarie proporzionate calcolate sulla base del fatturato di un'impresa, revocare temporaneamente o a tempo indeterminato l'autorizzazione ad operare e imporre altre sanzioni amministrative adeguate.
Articolo 20
Riesame
1. Entro ... [(...) anni dalla data di applicazione della presente direttiva], la Commissione procede a una valutazione della presente direttiva e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione in cui espone le sue principali conclusioni. La valutazione è svolta secondo gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio. Nella relazione, la Commissione valuta in particolare l'efficacia della direttiva, con particolare riguardo al livello delle commissioni o degli interessi sottratti dai risarcimenti dei ricorrenti, compresi i beneficiari designati, a favore dei finanziatori dei contenziosi, l'impatto che i finanziatori dei contenziosi hanno sul livello di attività di risoluzione delle controversie e la misura in cui il finanziamento del contenzioso da parte di terzi ha consentito un maggiore accesso alla giustizia.
2. Gli Stati membri, per la prima volta entro ... [(...) anni dalla data di applicazione della presente direttiva] e successivamente su base annuale, forniscono alla Commissione le seguenti informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione di cui al paragrafo 1:
a) l'identità, il numero e il tipo di entità riconosciute come finanziatori di contenziosi autorizzati;
b) eventuali modifiche al rispettivo elenco e le relative motivazioni;
c) il numero e il tipo di procedimenti finanziati in tutto o in parte da un finanziatore di contenziosi;
d) gli esiti di tali procedimenti in termini di importi guadagnati dai finanziatori di contenziosi rispetto ai risarcimenti accordati ai ricorrenti e ai beneficiari designati.
Articolo 21
Recepimento
1. Entro il ... [giorno/mese/anno], gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [giorno/mese/anno].
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 22
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 23
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Il parlamento australiano ha concluso che "il livello di potere e di influenza che i finanziatori di contenziosi hanno nelle azioni collettive dà luogo a situazioni in cui i loro interessi finanziari prevalgono su quelli del ricorrente rappresentante e degli altri aderenti", cfr. Australian Law Reform Commission (2019): An Inquiry into Class Action Proceedings and Third-Party Litigation funders, pag. 19.
Studio EPRS (2021): Responsible private funding of litigation. State of play on the EU private litigation funding landscape and on the current EU rules applicable to private litigation funding.
Cfr. https://www.biicl.org/documents/1881_StudyontheStateofCollectiveRedress.pdf, pag. 269: "Il punto di vista generale dell'approccio britannico al finanziamento da parte di terzi era positivo e gli intervistati hanno indicato la disponibilità di tali finanziamenti come un fattore chiave nella loro decisione di partecipare ai procedimenti collettivi. L'esperienza di finanziamento da parte di terzi delle azioni collettive nella pratica è stata complessivamente positiva. Nessuno degli intervistati ha avuto l'esperienza di un'organizzazione che cercasse di finanziare un'azione legale contro un concorrente. Nessuno degli intervistati ha avuto l'esperienza di un finanziatore che cercasse apertamente di controllare il contenzioso, sebbene un avvocato abbia descritto una situazione in cui un finanziatore ha ritirato parte dei finanziamenti durante l'azione legale, portando a una risoluzione prematura della causa".
Studio EPRS (2021): Responsible litigation funding. State of play on the EU private litigation funding landscape and on the current EU rules applicable to private litigation funding, pagg. 28-29.
Relazione interlocutoria sulla proposta di revisione del quadro finanziario pluriennale del 2021
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 sulla proposta del 2021 di revisione del quadro finanziario pluriennale (COM(2021)0569 – 2021/0429R(APP))
– visti gli articoli 310, 311, 312 e 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– vista la proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 dicembre 2021, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2021)0569),
– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima, presentata dalla Commissione il 14 luglio 2021 (COM(2021)0568),
– visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie(1) ("AII"),
– visto l'articolo 105, paragrafo 5, del suo regolamento,
– vista la relazione interlocutoria della commissione per i bilanci (A9‑0227/2022),
A. considerando che le proposte della Commissione del 22 dicembre 2021 intese a definire la prossima generazione di risorse proprie del bilancio dell'Unione e rivedere il quadro finanziario pluriennale ("QFP") per il periodo 2021-2027 sono indissolubilmente legate al pacchetto "Pronti per il 55 %" presentato il 14 luglio 2021;
B. considerando che l'articolo 311 TFUE prevede che l'Unione si doti dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche;
C. considerando che, in linea con la posizione di lunga data del Parlamento, i nuovi impegni e obiettivi di intervento devono essere accompagnati da nuovi fondi e non devono essere finanziati a scapito di altri programmi e priorità dell'Unione;
D. considerando che la piena integrazione del Fondo sociale per il clima nel bilancio dell'Unione è prevista dall'articolo 310, paragrafo 1, TFUE e rappresenta un presupposto inderogabile anche per rispettare il metodo comunitario, garantire la rendicontabilità, la vigilanza e il controllo democratici parlamentari, assicurare la prevedibilità dei finanziamenti e della programmazione pluriennale e preservare la trasparenza delle decisioni di bilancio adottate a livello di Unione;
E. considerando che, in caso di aumento del prezzo del carbonio rispetto all'ipotesi iniziale, dovrebbe essere prevista per il Fondo sociale per il clima una dotazione supplementare su base annuale commisuratamente al tasso di aumento del prezzo del carbonio, al fine di aiutare ulteriormente le famiglie e gli utenti vulnerabili dei trasporti nella transizione alla neutralità climatica; che tali incrementi annuali dovrebbero essere iscritti nel QFP mediante un adeguamento automatico per le fluttuazioni del prezzo del carbonio del massimale della rubrica 3 "Risorse naturali e ambiente" e del massimale di pagamento;
F. considerando che, a norma dell'articolo 312, paragrafo 5, TFUE e come ulteriormente definito nell'AII, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per facilitare l'adozione di un QFP nuovo o riveduto;
1. si pronuncia unicamente sulla proposta di revisione del QFP 2021-2027, presentata dalla Commissione il 22 dicembre 2021, optando in tal modo per un approccio mirato limitato e pienamente allineato alla propria posizione sul pacchetto "Pronti per il 55 %";
2. afferma, tuttavia, la necessità di una revisione più ampia dell'attuale QFP, dal momento che ha già raggiunto i suoi limiti nel suo primo anno; richiama l'attenzione sulle molteplici crisi e sfide che l'Unione si trova ad affrontare, in particolare la guerra in Ucraina e le sue ripercussioni, nonché l'ingente fabbisogno finanziario che ha generato; invita pertanto la Commissione a procedere a un esame approfondito del funzionamento dell'attuale QFP e a presentare una proposta legislativa per una sua revisione globale quanto prima e comunque entro il primo trimestre del 2023; intende precisare ulteriormente le proprie richieste di revisione in un'apposita relazione;
3. è pienamente favorevole all'integrazione del Fondo sociale per il clima nel bilancio dell'Unione e nel QFP nell'ambito della propria posizione di lunga data, secondo cui tutti i programmi e i fondi dell'Unione devono essere integrati nel bilancio; plaude pertanto alla proposta della Commissione quale punto di partenza per quanto riguarda l'innalzamento del massimale degli stanziamenti d'impegno della rubrica 3 "Risorse naturali e ambiente" e il massimale degli stanziamenti di pagamento, presupposto inderogabile affinché il finanziamento del Fondo sociale per il clima non vada a scapito di altri programmi e priorità dell'Unione;
4. sottolinea, tuttavia, la necessità di alcune modifiche per rispecchiare la propria posizione sul pacchetto "Pronti per il 55 %", compresa la dotazione finanziaria riveduta del Fondo sociale per il clima, che riflette le pertinenti disposizioni della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2) così come modificata;
5. sostiene la proposta di adeguamento annuale specifico basato sulle nuove risorse proprie; lo considera in linea con il principio, enunciato nell'AII, secondo cui le spese a titolo del bilancio dell'Unione relative al rimborso dello strumento dell'Unione europea per la ripresa non dovrebbero comportare un'indebita riduzione della spesa per i programmi o gli strumenti d'investimento nell'ambito del QFP, rispettando nel contempo il principio di bilancio dell'universalità delle entrate; ribadisce pertanto che tale adeguamento annuale dipende dall'introduzione di nuove risorse proprie in linea con la tabella di marcia stabilita nell'AII;
6. chiede al Consiglio e alla Commissione di tenere conto delle raccomandazioni e modifiche in appresso:
i)
l'impatto della dotazione finanziaria riveduta del Fondo sociale per il clima dovrebbe riflettersi in tutto il presente regolamento, compreso il suo allegato;
ii)
è opportuno introdurre un adeguamento tecnico automatico dei massimali degli stanziamenti d'impegno della rubrica 3 "Risorse naturali e ambiente" e del massimale degli stanziamenti di pagamento per garantire lo stanziamento di dotazioni supplementari per il Fondo sociale per il clima in caso di aumento del prezzo del carbonio a un livello superiore all'ipotesi iniziale;
iii)
l'adeguamento annuale specifico basato su nuove risorse proprie dovrebbe essere modificato per garantire che possa essere prorogato in caso di ritardo nell'adozione del prossimo QFP, in linea con l'articolo 312, paragrafo 4, TFUE;
iv)
la proposta di regolamento del Consiglio dovrebbe essere modificata come segue:
Testo della Commissione
Modifica
Modifica 1 Proposta di regolamento Considerando 3
(3) L'introduzione del sistema per lo scambio di emissioni dell'UE, disposto dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14, nei settori dell'edilizia e del trasporto su strada può provocare effetti sociali a breve termine. Per affrontare tale problematica, il regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio15 ha istituito un Fondo sociale per il clima che sarà finanziato dal bilancio generale dell'Unione nel quadro finanziario pluriennale. È pertanto opportuno adeguare il massimale degli stanziamenti di impegno della rubrica 3 "Risorse naturali e ambiente" e il massimale degli stanziamenti di pagamento per gli esercizi 2025, 2026 e 2027.
(3) L'introduzione del sistema per lo scambio di emissioni dell'UE, disposto dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14, nei settori dell'edilizia e del trasporto su strada può provocare effetti sociali a breve termine. Per affrontare tale problematica, il regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio15 ha istituito un Fondo sociale per il clima che sarà finanziato dal bilancio generale dell'Unione nel quadro finanziario pluriennale. È pertanto opportuno adeguare il massimale degli stanziamenti di impegno della rubrica 3 "Risorse naturali e ambiente" e il massimale degli stanziamenti di pagamento per gli esercizi 2024, 2025, 2026 e 2027. In caso di prezzo del carbonio superiore rispetto all'ipotesi iniziale, dovrebbe essere prevista per il Fondo sociale per il clima una dotazione supplementare su base annuale commisuratamente al tasso di aumento del prezzo del carbonio, al fine di aiutare ulteriormente le famiglie e gli utenti vulnerabili dei trasporti nella transizione alla neutralità climatica. Tali incrementi annuali dovrebbero essere iscritti nel quadro finanziario pluriennale mediante un adeguamento automatico per le fluttuazioni del prezzo del carbonio del massimale degli stanziamenti d'impegno della rubrica 3 "Risorse naturali e ambiente" e del massimale degli stanziamenti di pagamento.
___________________
_______________________
14 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
14 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
15 GU […] del […], pag. […].
15 GU […] del […], pag. […].
Modifica 2 Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis) La Commissione dovrebbe presentare una proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale prima del 1° luglio 2025, onde consentire alle istituzioni di adottarla con sufficiente anticipo rispetto all'inizio del quadro finanziario pluriennale successivo. A norma dell'articolo 312, paragrafo 4, TFUE, i massimali e le altre disposizioni, compresi gli adeguamenti del quadro finanziario pluriennale di cui al capo 2, corrispondenti all'ultimo anno del quadro finanziario pluriennale stabilito nel presente regolamento devono continuare ad applicarsi in caso di mancata adozione di un nuovo quadro finanziario pluriennale prima della fine del mandato del quadro finanziario pluriennale di cui al presente regolamento.
Modifica 3 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1
1) all'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
1) l'articolo 4 è così modificato:
a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:
"f) un calcolo delle assegnazioni aggiuntive basato sulla fluttuazione del prezzo del carbonio e sul risultato dell'adeguamento annuale di cui all'articolo 4 ter";
b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. Fatti salvi gli articoli 4 bis, 6 e 7, per l'esercizio considerato non sono effettuati ulteriori adeguamenti tecnici né nel corso dell'esercizio né a titolo di correzioni a posteriori nel corso degli esercizi successivi.";
"4. Fatti salvi gli articoli 4 bis, 4 ter, 6 e 7, per l'esercizio considerato non sono effettuati ulteriori adeguamenti tecnici né nel corso dell'esercizio né a titolo di correzioni a posteriori nel corso degli esercizi successivi.";
Modifica 4 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2
2) è inserito il seguente articolo 4 bis:
2) sono inseriti gli articoli seguenti:
"Articolo 4 bis
"Articolo 4 bis
Adeguamento annuale specifico basato sulle nuove risorse proprie
Adeguamento annuale specifico basato sulle nuove risorse proprie
1. A partire dal 2024, dopo la presentazione dei conti provvisori dell'esercizio n-1 in conformità all'articolo 245, paragrafo 3, del regolamento finanziario, si effettua un adeguamento verso l'alto del massimale di spesa degli stanziamenti di impegno della sottorubrica 2b e del massimale degli stanziamenti di pagamento dell'esercizio in corso.
1. A partire dal 2024, dopo la presentazione dei conti provvisori dell'esercizio n-1 in conformità all'articolo 245, paragrafo 3, del regolamento finanziario, si effettua un adeguamento verso l'alto del massimale di spesa degli stanziamenti di impegno della sottorubrica 2b e del massimale degli stanziamenti di pagamento dell'esercizio in corso.
2. Tale adeguamento annuale avrà gli importi seguenti:
2. Tale adeguamento annuale avrà gli importi seguenti:
a) per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, un importo equivalente alle entrate iscritte nei conti provvisori di cui al paragrafo 1 derivanti dalle risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere e), f) e g), della decisione sulle risorse proprie;
a) per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, un importo equivalente alle entrate iscritte nei conti provvisori di cui al paragrafo 1 derivanti dalle risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere e), f) e g), della decisione sulle risorse proprie;
b) per l'esercizio 2027, un importo equivalente alle entrate iscritte nei conti provvisori di cui al paragrafo 1 derivanti dalle risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere e), f) e g), della decisione sulle risorse proprie, decurtato dell'importo fisso di 8 000 milioni di EUR (a prezzi del 2018).
b) per l'esercizio 2027, un importo equivalente alle entrate iscritte nei conti provvisori di cui al paragrafo 1 derivanti dalle risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere e), f) e g), della decisione sulle risorse proprie, decurtato dell'importo fisso di 2 800 milioni di EUR (a prezzi del 2018).
Gli adeguamenti annuali di cui al primo comma non superano 15 000 milioni di EUR (a prezzi del 2018) all'anno per gli esercizi dal 2024 al 2027.
Gli adeguamenti annuali di cui al primo comma non superano 15 000 milioni di EUR (a prezzi del 2018) all'anno per gli esercizi dal 2024 al 2027.
3. La Commissione comunica i risultati degli adeguamenti annuali di cui al paragrafo 2 al Parlamento europeo e al Consiglio entro 15 giorni dalla presentazione dei conti provvisori per l'esercizio n-1, in conformità all'articolo 245, paragrafo 3, del regolamento finanziario.";
3. La Commissione comunica i risultati degli adeguamenti annuali di cui al paragrafo 2 al Parlamento europeo e al Consiglio entro 15 giorni dalla presentazione dei conti provvisori per l'esercizio n-1, in conformità all'articolo 245, paragrafo 3, del regolamento finanziario.";
Articolo 4 ter
Adeguamento annuale specifico basato sulla fluttuazione del prezzo del carbonio
1. A decorrere dal 2025 si procede a un adeguamento annuale al rialzo del massimale di spesa per gli stanziamenti d'impegno della rubrica 3 "Risorse naturali e ambiente" e del massimale degli stanziamenti di pagamento per l'esercizio in corso nel caso in cui il prezzo medio del carbonio calcolato nell'anno n-1 sia superiore all'ipotesi iniziale.
2. L'adeguamento annuale al rialzo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è equivalente all'importo calcolato moltiplicando la dotazione annuale derivante dalla dotazione finanziaria di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Fondo sociale per il clima, per la percentuale di cui il prezzo medio del carbonio calcolato nell'anno n-1 era superiore all'ipotesi iniziale.";
Modifica 5 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3
3) all'articolo 11, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
3) all'articolo 11, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Gli importi corrispondenti agli adeguamenti verso l'alto di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, si aggiungono agli importi massimi di cui al primo comma del presente paragrafo.";
"Gli importi corrispondenti agli adeguamenti verso l'alto di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, all'articolo 4 ter e all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, si aggiungono agli importi massimi di cui al primo comma del presente paragrafo.";
Modifica 6 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4
4) l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
4) l'allegato I è sostituito dal seguente:
"ALLEGATO I"
QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (UE-27)
(milioni di EUR — prezzi 2018)
STANZIAMENTI DI IMPEGNO
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Totale 2021-2027
1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale
19 712
20 211
19 133
18 633
18 518
18 646
18 473
133 326
2. Coesione, resilienza e valori
49 741
51 920
52 194
53 954
55 182
56 787
58 809
378 587
2 bis. Coesione economica, sociale e territoriale
45 411
45 951
46 493
47 130
47 770
48 414
49 066
330 235
2 ter. Resilienza e valori
4 330
5 969
5 701
6 824
7 412
8 373
9 743
48 352
3. Risorse naturali e ambiente
55 242
52 214
51 489
[50 617]
[51 895]
[58 064]
[56 947]
[376 468]
di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti
38 040
37 544
37 604
36 983
36 373
35 772
35 183
257 499
4. Migrazione e gestione delle frontiere
2 324
2 947
3 164
3 282
3 672
3 682
3 736
22 807
5. Sicurezza e difesa
1 700
1 725
1 737
1 754
1 928
2 078
2 263
13 185
6. Vicinato e resto del mondo
15 309
15 522
14 789
14 056
13 323
12 592
12 828
98 419
7. Pubblica amministrazione europea
10 021
10 215
10 342
10 454
10 554
10 673
10 843
73 102
di cui: spese amministrative delle istituzioni
7 742
7 878
7 945
7 997
8 025
8 077
8 188
55 852
TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO
154 049
154 754
152 848
[152 750]
[155 072]
[162 522]
[163 899]
[1 095 894]
TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO
156 557
156 322
149 936
[149 936]
[152 112]
[159 068]
[158 722]
[1 082 652]"
".
7. è pronto ad avviare negoziati per migliorare la proposta della Commissione;
8. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
Una nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 – Gestione sostenibile delle foreste in Europa
245k
80k
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 su una nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 – Gestione sostenibile delle foreste in Europa (2022/2016(INI))
– vista la comunicazione della Commissione, del 16 luglio 2021, dal titolo "Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030" (COM(2021)0572),
– vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2020 sulla strategia forestale europea – Il cammino da seguire(1),
– vista la sua risoluzione del 28 aprile 2015 sul tema "Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale"(2),
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 4,
– visti l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile,
– visto l'accordo adottato in occasione della 21ª Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21) tenutasi a Parigi il 12 dicembre 2015 ("accordo di Parigi"),
– visti la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo (COM(2019)0640) e i conseguenti orientamenti politici della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen e della Commissione,
– visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("normativa europea sul clima")(3),
– visto il regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE(4),
– vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili(5) ("direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili"),
– vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat)(6),
– visto il regolamento delegato (UE) 2021/268 della Commissione, del 28 ottobre 2020, che modifica l'allegato IV del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli di riferimento per le foreste che gli Stati membri devono applicare per il periodo 2021-2025(7),
– vista la comunicazione della Commissione, del 20 maggio 2020, dal titolo "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita" (COM(2020)0380),
– vista la comunicazione della Commissione, del 10 marzo 2020, dal titolo "Una nuova strategia industriale per l'Europa" (COM(2020)0102),
– vista la comunicazione della Commissione, del 30 giugno 2021, dal titolo "Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040" (COM(2021)0345),
– vista la comunicazione della Commissione, del 14 ottobre 2020, dal titolo "Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita" (COM(2020)0662),
– vista la comunicazione della Commissione, del'11 ottobre 2018, dal titolo "Una bioeconomia sostenibile per l'Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente" (COM(2018)0673).
– vista la comunicazione della Commissione, del 23 marzo 2022, dal titolo "Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari" (COM(2022)0133),
– vista l'iniziativa del nuovo Bauhaus europeo,
– visto il progetto di regolamento della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione(8),
– viste le conclusioni del Consiglio del 5 novembre 2021 sulla nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, dell'8 dicembre 2021 sulla comunicazione della Commissione dal titolo "Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030"(9),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 28 aprile 2022, sulla comunicazione della Commissione dal titolo "Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030",
– viste le responsabilità degli Stati membri in virtù della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione,
– vista la relazione della Corte dei conti europea del 2021 dal titolo "Relazione speciale 21/2021 – Finanziamenti dell'UE per la biodiversità e la lotta contro i cambiamenti climatici nelle foreste dell'UE: risultati positivi ma limitati",
– vista la pubblicazione della Commissione del 2018 dal titolo "Orientamenti sull'uso a cascata della biomassa, con esempi selezionati di buone pratiche in materia di biomassa legnosa",
– vista la relazione del 2020 del Centro comune di ricerca della Commissione dal titolo "Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services: An EU ecosystem assessment" (Mappatura e valutazione degli ecosistemi e dei loro servizi: una valutazione degli ecosistemi dell'UE),
– vista la relazione del 2020 dell'Agenzia europea dell'ambiente dal titolo "State of nature in the EU – Results from reporting under the nature directives 2013-2018" (Lo stato della natura nell'Unione europea – Risultati delle relazioni a norma delle direttive sulla natura nel periodo 2013-2018),
– vista la relazione del 2020 di Forest Europe dal titolo "State of Europe's Forests 2020" (Stato delle foreste europee nel 2020),
– vista la relazione di valutazione globale sulla biodiversità e i servizi ecosistemici della piattaforma intergovernativa scienza-politica per la biodiversità e i servizi ecosistemici,
– vista la dichiarazione di Kunming dal titolo "Ecological Civilization: Building a Shared Future for All Life on Earth" (Civiltà ecologica: costruire un futuro condiviso per tutta la vita sulla Terra),
– vista la relazione speciale elaborata dal Gruppo di lavoro II del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), dal titolo "Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability" (Cambiamenti climatici 2022: effetti, adattamento e vulnerabilità),
– vista la relazione speciale dell'IPCC in materia di cambiamenti climatici, desertificazione, degrado del suolo, gestione sostenibile del suolo, sicurezza alimentare e flussi dei gas serra negli ecosistemi terrestri,
– vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 17 aprile 2018 nella causa C-441/17 Commissione europea/Repubblica di Polonia(10),
– visti i progetti e le pratiche volti a coordinare l'informazione sulle foreste in Europa (rete europea degli inventari forestali nazionali (ENFIN), progetto Futmon, progetto Diabolo, atlante europeo delle specie arboree forestali e programma per la mappatura e la valutazione degli ecosistemi e dei loro servizi (MAES)),
– vista la relazione co-sponsorizzata da IPBES-IPCC del seminario sulla biodiversità e i cambiamenti climatici del 10 giugno 2021,
– visto l'articolo 54 del suo regolamento,
– visti i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per lo sviluppo,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A9‑0225/2022),
A. considerando che l'UE ha fissato gli obiettivi vincolanti di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 e di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050(11); che l'UE si impegna a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, compreso l'obiettivo n. 15, che consiste nel proteggere, ripristinare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, combattere la desertificazione, arrestare e invertire il degrado del suolo e arrestare la perdita di biodiversità, nonché a rispettare l'accordo di Parigi e gli impegni assunti nel quadro della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2021 (COP26); che le foreste e le industrie e i servizi forestali, così come i proprietari e i lavoratori, svolgeranno un ruolo importante e insostituibile nel conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile e gli obiettivi dell'accordo di Parigi, mentre gli ecosistemi forestali e i rispettivi comparti di carbonio sono essenziali per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi in quanto assorbono e immagazzinano circa il 10 % delle emissioni di gas a effetto serra in Europa(12) e custodiscono inoltre un'importante biodiversità;
B. considerando che l'articolo 4 TFUE prevede competenze e responsabilità condivise in materia di foreste, in particolare nel quadro della politica ambientale dell'UE, e non fa riferimento a una politica forestale comune dell'UE, ma mantiene la politica forestale nella sfera di competenza degli Stati membri; che, data l'elevata diversità delle foreste dell'UE in termini di biogeografia, struttura, dimensioni, biodiversità, modelli di proprietà e politiche esistenti, nei casi in cui la politica ambientale e climatica e altre politiche pertinenti riguardano le foreste è necessario applicare debitamente i principi di sussidiarietà e proporzionalità nello sviluppo e nell'attuazione della nuova strategia dell'UE per le foreste (la strategia) e della pertinente legislazione dell'UE; che i dettagli relativi alla gestione delle foreste devono essere adeguati a livello nazionale e regionale, adottando un approccio dal basso verso l'alto; che è necessario un ulteriore coordinamento a livello dell'UE per conseguire meglio gli obiettivi del Green Deal europeo e per poter calcolare più precisamente le potenziali riduzioni delle emissioni e i limiti di utilizzo delle foreste alla luce dell'importante ruolo delle foreste nel conseguimento degli obiettivi climatici europei;
C. considerando che il principio del Green Deal europeo quale approccio trasversale per affrontare le sfide climatiche e ambientali, assicurando che la natura e la biodiversità possano essere adeguatamente protette, in modo tale da creare crescita e posti di lavoro sostenibili in un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, neutra in termini di emissioni e pienamente circolare e competitiva nel rispetto dei limiti del pianeta, dovrebbe guidare l'attuazione della strategia in sede di gestione dei compromessi, creazione di sinergie e ricerca del giusto equilibrio tra le molteplici funzioni delle foreste, comprese le funzioni socioeconomiche, ambientali e climatiche; che un "ecosistema" è un ambiente fisico costituito da elementi viventi e non viventi che interagiscono fra di loro; che, grazie a tali interazioni, gli ecosistemi producono un flusso di benefici per le persone e per l'economia denominati "servizi ecosistemici"; che i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità e dei servizi ecosistemici associati rappresentano una minaccia sistemica per la società; che le foreste offrono un'ampia gamma di servizi ecosistemici, come la fornitura di legname, di prodotti diversi dal legno e di cibo, la cattura del carbonio, un riparo per la biodiversità, aria e acqua pulite, benefici per il clima locale e protezione da pericoli naturali come valanghe, inondazioni, siccità e cadute di massi, offrendo altresì un valore ricreativo, culturale e storico; che la gestione sostenibile delle foreste mira a garantire una fornitura equilibrata dei diversi servizi ecosistemici e a sostenere gli sforzi volti all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla mitigazione degli stessi;
D. considerando che i prodotti a base di legno contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici immagazzinando il carbonio e sostituendo prodotti con un tenore di carbonio elevato, tra cui materiali da costruzione e da imballaggio, tessili, prodotti chimici e carburanti; che i prodotti a base di legno sono rinnovabili e in larga misura riciclabili e, in quanto tali, offrono un potenziale enorme per sostenere una bioeconomia circolare; che tale circostanza rende il settore forestale e le industrie forestali degli attori fondamentali in un'economia verde;
E. considerando che la direttiva sulle energie rinnovabili e il regolamento relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura(13) sono oggetto di riesame nell'ambito del pacchetto Pronti per il 55 % e dell'obiettivo di allineare la politica climatica all'accordo di Parigi; che la Commissione ha proposto un regolamento sui prodotti a deforestazione zero; che, alla luce del concetto europeo di foreste multifunzionali, tali iniziative devono essere coerenti con gli obiettivi politici di alto livello del Green Deal, del piano d'azione per la bioeconomia, della strategia per l'economia circolare, della strategia per le foreste, della strategia sulla biodiversità e della visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE;
F. considerando che la proprietà delle foreste in Europa varia in termini di dimensioni e di struttura proprietaria, determinando una grande diversità dei modelli di gestione; che circa il 60 % delle foreste dell'UE appartiene a 16 milioni di proprietari privati(14), di cui una quota significativa è costituita da piccoli proprietari(15), mentre circa il 40 % delle foreste dell'UE è di proprietà pubblica; che un numero esiguo di proprietari di foreste detiene una percentuale significativa di superficie totale e che alcuni di questi sono proprietari dei principali impianti di trasformazione del legno dell'UE; che il coinvolgimento, l'accompagnamento e la motivazione, prima di ricorrere alla penalizzazione, di tali proprietari attraverso un quadro politico e legislativo globale che garantisca la certezza del diritto e che si basi sul riconoscimento sul riconoscimento dei loro diritti di proprietà, della loro esperienza in quanto gestori, dell'importanza dei ricavi generati dalla gestione forestale e delle sfide specifiche saranno fondamentali per conseguire gli obiettivi della strategia, compresa la fornitura di servizi climatici e di altri servizi ecosistemici; che è importante, pertanto, assicurare che tale quadro sia chiaro e trasparente ed evitare oneri amministrativi eccessivi per tutti gli attori;
G. considerando che circa il 5 % della superficie forestale totale del mondo si trova nell'UE e che le foreste rappresentano il 43 % della superficie terrestre dell'UE, una percentuale leggermente superiore rispetto alla superficie dei terreni destinati all'agricoltura, e ospitano l'80 % della sua biodiversità terrestre(16); che, secondo la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente dal titolo "L'ambiente in Europa – Stato e prospettive nel 2020: conoscenze per la transizione verso un'Europa sostenibile"(17), l'Europa ha subito un drastico declino della biodiversità; considerando che circa il 23 % delle foreste europee rientra nei siti della rete Natura 2000, la cui percentuale in alcuni Stati membri supera il 50 %; che quasi la metà degli habitat naturali nelle zone Natura 2000 è costituita da foreste;
H. considerando che i dati più recenti raccolti a norma dell'articolo 17 della direttiva Habitat indicano che, secondo lo stato dei parametri degli habitat, solo il 49 % degli habitat forestali si trova in un buono stato(18), mentre il 29,6% è in stato sconosciuto e il 21,1 % è in cattive condizioni e deve essere migliorato; che i soli dati aggregati potrebbero non essere sufficienti a individuare e trattare le informazioni chiave sulle questioni più urgenti e che è pertanto necessario consultare indicatori più specifici relativi all'evoluzione dello stato delle foreste e delle pressioni cui sono sottoposte e contribuire a tal fine a rendere disponibili i dati mancanti in futuro; che tali indicatori non sostengono una valutazione complessivamente negativa dello stato delle foreste dell'UE, ma mostrano tendenze sia positive che negative(19) che richiedono risposte articolate caso per caso; che le foreste sono sempre più vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici, in particolare la sempre maggiore estensione degli incendi boschivi; che risulta ancora particolarmente difficile quantificare gli effetti di tali perturbazioni sulla resilienza e la produttività delle foreste su larga scala;
I. considerando che una migliore comprensione delle potenziali perturbazioni naturali dovute al clima a carico delle foreste europee dovrebbe fornire un'ulteriore guida per la gestione delle foreste e la definizione di politiche di adattamento volte ad affrontare tali vulnerabilità;
J. considerando che la raccolta e il mantenimento di dati trasparenti e affidabili di elevata qualità, lo scambio di conoscenze e migliori pratiche e una ricerca debitamente finanziata e ben coordinata sono di fondamentale importanza per affrontare le sfide e generare opportunità e per realizzare le molteplici funzioni delle foreste, compresi i vari benefici offerti dai prodotti delle industrie forestali, in un ambiente sempre più complesso; che i dati sulle foreste disponibili a livello dell'UE sono incompleti e di qualità disomogenea, il che ostacola il coordinamento della gestione e della conservazione delle foreste da parte dell'UE e degli Stati membri; che, in particolare, occorre migliorare il monitoraggio dello stato degli ecosistemi forestali, nonché degli impatti delle misure forestali sulla biodiversità e sul clima;
K. considerando che, a livello internazionale, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) rappresenta la principale istanza per l'elaborazione di definizioni condivise a livello internazionale nel campo delle foreste e della silvicoltura; che la FAO raccoglie e fornisce dati sulle foreste e sulla silvicoltura; che la Commissione e gli Stati membri contribuiscono ai lavori della FAO;
L. considerando che la fornitura dei diversi servizi ecosistemici forestali attraverso il settore forestale e le industrie forestali costituisce un pilastro importante in termini di reddito e di occupazione, soprattutto nelle zone rurali, ma anche nelle zone urbane mediante l'utilizzo a valle di tali servizi; che l'attuazione della strategia dovrebbe prestare la debita attenzione allo sviluppo del reddito e dell'occupazione, ma anche all'attrattività dell'occupazione nel settore attraverso posti di lavoro di qualità, protezione sociale, norme di salute e sicurezza, lo sviluppo continuo di partenariati per le competenze che coinvolgano le parti interessate e opportunità di formazione adeguate per i gestori e per i lavoratori; che l'occupazione nel settore silvicolo europeo è diminuita di un terzo tra il 2000 e il 2015, principalmente a causa della crescente meccanizzazione dell'industria del legname e della carta(20); che una migliore progettazione delle macchine forestali può contribuire alla tutela dei lavoratori e ridurre l'impatto sul suolo e sull'acqua; che lo sfruttamento forestale e l'industria del legno figurano tra i settori industriali più pericolosi e causano un elevato numero di infortuni sul lavoro, malattie professionali e prepensionamenti;
M. considerando che la superficie e il volume di biomassa delle foreste europee sono in aumento(21), in contrasto con le preoccupanti tendenze in fatto di deforestazione a livello globale; che l'UE può svolgere un ruolo importante nell'affrontare la deforestazione globale, come sottolineato nella proposta di regolamento sui prodotti a deforestazione zero della Commissione europea; che, oltre a disciplinare le importazioni, una strategia europea per le foreste che illustri le migliori pratiche per una gestione sostenibile delle foreste fattibile sotto il profilo economico potrebbe contribuire a migliorare la gestione delle foreste a livello globale;
N. considerando che esistono attualmente sistemi di certificazione volontaria globali per la gestione sostenibile delle foreste; che i sistemi di certificazione rappresentano uno strumento essenziale per soddisfare i requisiti in fatto di dovuta diligenza(22) di cui al regolamento dell'UE sul legno(23);
O. considerando che il processo della gestione sostenibile delle foreste in Europa dovrebbe garantire il raggiungimento del giusto equilibrio fra i tre pilastri della sostenibilità, ossia protezione ambientale, sviluppo sociale e sviluppo economico;
P. considerando che i criteri e gli indicatori comunemente utilizzati nell'UE per definire la gestione sostenibile delle foreste si fondano sulla cooperazione paneuropea condotta nell'ambito del processo di Forest Europe, cui hanno aderito tutti gli Stati membri e la Commissione; che, nel quadro del programma di lavoro in corso, Forest Europe ha avviato una nuova valutazione della definizione di gestione sostenibile delle foreste; che Forest Europe raccoglie e fornisce informazioni sullo stato e sulle tendenze delle foreste e della silvicoltura sulla base dei criteri per la gestione sostenibile delle foreste; che è necessario garantire che gli indicatori e le soglie siano basati su elementi concreti e operare in stretta collaborazione con gli Stati membri a tale riguardo; che nuovi indicatori e nuove soglie trasparenti potrebbero migliorare la sostenibilità del settore, data la sua importanza per i valori ecologici, economici e sociali; che il quadro per la gestione sostenibile delle foreste dovrà essere definito in maniera chiara, in particolare per quanto attiene ai criteri, agli indicatori e alle soglie riguardanti la salute degli ecosistemi, la biodiversità e i cambiamenti climatici, affinché diventi uno strumento di controllo più dettagliato e utile per determinare e confrontare i diversi approcci di gestione, il loro impatto e lo stato generale e di conservazione delle foreste europee; che la gestione sostenibile delle foreste dovrebbe procedere parallelamente alla promozione del ruolo multifunzionale delle foreste, in modo tale da garantire che sia completamente in sintonia con la diversità delle foreste e le caratteristiche specifiche di ciascuna regione;
Q. considerando che l'agroforestazione, definita come sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura sulla stessa superficie, rappresenta una serie di sistemi di gestione del suolo, che possono rafforzare la produttività generale, generare maggiore biomassa, mantenere e ripristinare i suoli, combattere la desertificazione e fornire una serie di preziosi servizi ecosistemici; che nell'UE vi sono due tipi principali di agroforestazione: agroforestazione silvopastorale (animali al pascolo o mangimi animali prodotti all'ombra degli alberi) e agroforestazione silvoarabile (colture praticate sotto copertura arborea, con spazio tra i filari per consentire il passaggio dei trattori); che la maggior parte dei sistemi agroforestali esistenti nell'UE sono sistemi silvopastorali e che l'espansione dell'agroforestazione può apportare molteplici benefici alla luce delle pressioni ambientali;
R. considerando che la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 mira a "definire, mappare, monitorare e proteggere rigorosamente tutte le foreste primarie e antiche ancora esistenti nell'UE"; che la protezione delle foreste, comprese tutte le foreste primarie e antiche rimanenti dell'UE, è fondamentale per preservare la biodiversità e mitigare i cambiamenti climatici; che, secondo una relazione del Centro comune di ricerca del 2021(24), rimangono solo 4,9 milioni di ettari di foreste primarie e antiche in Europa, pari soltanto al 3 % della superficie forestale totale dell'Unione e all'1,2 % della sua massa terrestre; che le foreste primarie e antiche rivestono un ruolo fondamentale nella conservazione della biodiversità; che spesso presentano una biodiversità nettamente superiore rispetto ad altre foreste nella stessa regione ecologica, sono ricche di specie e ospitano una flora e una fauna specializzate; che le foreste primarie e antiche forniscono inoltre un'ampia gamma di altri servizi ecosistemici essenziali; che è necessaria una definizione operativa di foreste primarie e antiche al fine di una corretta elaborazione delle politiche, della loro attuazione e monitoraggio;
S. considerando che la rete Integrate è una piattaforma che riunisce i rappresentanti di diversi paesi europei, avviata dai governi di diversi Stati membri e appoggiata dal comitato permanente forestale della Commissione, che fornisce consulenza scientifica e ha svolto finora un ruolo importante nell'individuare strumenti per integrare la conservazione della natura nella gestione sostenibile delle foreste; che i lavori della piattaforma hanno svolto un ruolo significativo nello scambio di esperienze e migliori prassi;
T. considerando che il progetto Alterfor, finanziato a titolo di Orizzonte 2020, ha studiato il potenziale esistente per ottimizzare i metodi di gestione delle foreste seguiti attualmente e ha presentato modelli di gestione delle foreste alternativi, elencando opportunità e sfide per ciascuna alternativa;
U. considerando che il progetto SINCERE, finanziato a titolo di Orizzonte 2020, ha sviluppato nuove politiche e nuovi modelli imprenditoriali riunendo le conoscenze e le esperienze dei professionisti, degli scienziati e dei rappresentanti politici, in Europa e oltre, onde vagliare nuovi strumenti per migliorare i servizi ecosistemici forestali in modo da andare a vantaggio dei proprietari di foreste e da soddisfare le esigenze sociali più generali;
V. considerando che la guerra in Ucraina avrà un forte impatto sulle importazioni di legname, in particolare di legno di betulla, di cui la Russia è responsabile dell'80 % della produzione mondiale, nonché sull'industria europea di trasformazione del legno e sulle esportazioni di prodotti trasformati; che le legittime sanzioni imposte alla Russia sollevano la questione della dipendenza dell'UE dalle importazioni di legname dalla Russia; che l'UE soddisfa internamente circa l'80 % della propria domanda di legname e che le importazioni dalla Russia rappresentano solamente il 2 % circa del consumo totale; che la Finlandia e la Svezia sono i principali importatori dell'UE di legno tondo non lavorato dalla Russia e saranno colpite dai divieti commerciali(25);
W. considerando che il disboscamento illegale, compreso il disboscamento in zone protette come quelle della rete Natura 2000, continua a essere un problema irrisolto in diversi Stati membri;
X. considerando che le foreste sono essenziali per la salute fisica e mentale e il benessere delle persone, promuovono la transizione verso un'economia senza combustibili fossili e svolgono un ruolo importante nella vita delle comunità locali, in particolare nelle zone rurali, dove contribuiscono in modo significativo ai mezzi di sussistenza locali;
1. accoglie con favore la nuova strategia dell'UE per le foreste e la sua ambizione di aumentare il contributo equilibrato delle foreste multifunzionali agli obiettivi del Green Deal e della sua strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, in particolare gli obiettivi di creare una crescita verde sostenibile e posti di lavoro verdi e di conseguire un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio, sostenibile sotto il profilo ambientale e pienamente circolare nel rispetto dei limiti del pianeta e la neutralità climatica al più tardi entro il 2050; evidenzia l'importanza di una solida strategia scientifica, che tenga conto delle dimensioni ambientale, sociale ed economica della sostenibilità in modo integrato ed equilibrato, dal momento che, oltre a contribuire agli obiettivi in materia di clima e biodiversità, anche attraverso la protezione del suolo e delle acque, le foreste offrono benefici economici e sociali e un'ampia gamma di servizi, dai mezzi di sussistenza alle attività ricreative;
2. deplora che la nuova strategia dell'UE per le foreste non sia stata opportunamente elaborata in collaborazione con il Parlamento europeo, gli Stati membri e i portatori di interessi e che le posizioni dei colegislatori non siano state prese nella giusta considerazione; sottolinea l'importanza di rafforzare la cooperazione per quanto riguarda l'attuazione della nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030;
3. riconosce che, in linea con la gestione sostenibile delle foreste e al fine di aumentare la qualità e la diversità degli ecosistemi forestali, il mantenimento, la protezione, il rafforzamento, il ripristino e l'uso sostenibile di foreste salubri e resilienti sono obiettivi fondamentali della strategia dell'UE per le foreste e di tutti gli attori del settore forestale e della catena del valore delle foreste, utilizzando il legname come materia prima versatile e rinnovabile per massimizzare l'autosufficienza nell'UE; osserva inoltre che tali obiettivi sono in linea con le aspettative e le richieste della società e con le priorità fondamentali delle persone nell'UE; sottolinea che la silvicoltura rispettosa della natura e la gestione sostenibile delle foreste possono apportare benefici economici analoghi o migliori, preservando e promuovendo nel contempo l'integrità e la resilienza degli ecosistemi e aumentando il potenziale delle foreste come pozzi di assorbimento del carbonio e rifugi per la biodiversità e per il ripristino della biodiversità;
4. riconosce il ruolo fondamentale svolto dalle foreste, dalla loro biodiversità e dai loro ecosistemi unici nel contribuire alla salubrità dell'ambiente, alle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici, alla fornitura di aria pulita, alla stabilità dell'acqua e del suolo e alla fertilità, fornendo al contempo habitat e microhabitat diversificati a molte specie, sostenendo in tal modo una ricca biodiversità; sottolinea il ruolo essenziale delle foreste per la salute e il benessere degli esseri umani, in particolare quello delle foreste urbane e periurbane accessibili a coloro che non hanno alcun contatto con la natura, nonché nel fornire servizi educativi e turistici; pone in rilievo la necessità di promuovere l'approccio "One Health", che riconosce il legame intrinseco tra la salute umana, la salute animale e una natura sana; sottolinea che la gestione corretta dei siti della rete Natura 2000 è essenziale per mantenere e rafforzare la biodiversità europea, gli ecosistemi e i servizi da essi forniti;
5. sottolinea il ruolo essenziale degli ecosistemi forestali nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nell'adattamento agli stessi, nonché nel contribuire all'obiettivo dell'UE di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050; riconosce che i cambiamenti climatici stanno alterando la capacità di crescita delle foreste in alcune zone, aumentando la frequenza e la gravità della siccità, delle inondazioni e degli incendi, e promuovendo la diffusione di nuovi parassiti e nuove malattie che colpiscono le foreste; osserva che gli ecosistemi intatti hanno maggiore capacità di superare i fattori ambientali di stress, compresi i cambiamenti climatici, rispetto a quelli degradati, poiché possiedono proprietà intrinseche che consentono di massimizzare le loro capacità di adattamento; sottolinea che i cambiamenti climatici nei prossimi anni avranno un impatto negativo ancora maggiore sulle foreste europee e che in particolare saranno colpite le aree con popolamenti forestali monospecifici e contemporanei; pone in risalto, in tale contesto, la necessità di rafforzare la resilienza delle foreste europee, in particolare aumentandone la diversità strutturale, funzionale e di composizione; ribadisce che foreste miste, strutturalmente ricche e con una grande ampiezza ecologica presentano una maggiore resilienza e adattabilità in tale contesto; evidenzia che in determinate condizioni le foreste miste stabili possono naturalmente contenere un numero limitato di specie; sottolinea che le foreste, con i rispettivi bacini di carbonio costituiti da alberi vivi e legno morto, sono un fattore cruciale per limitare il riscaldamento globale, contribuire agli obiettivi di neutralità climatica dell'UE e rafforzare la biodiversità; ritiene che la promozione di foreste ricche di biodiversità costituisca la migliore assicurazione nei confronti dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità;
6. evidenzia il continuo aumento della copertura e del volume(26) delle foreste nell'UE, malgrado il rallentamento registrato negli ultimi anni, in contrasto con la tendenza globale alla deforestazione(27); riconosce gli sforzi profusi da tutti gli attori della catena del valore delle foreste che hanno contribuito a tale sviluppo; esprime preoccupazione per la crescente pressione cui sono sottoposti le foreste dell'UE e i loro habitat, esacerbata dall'impatto dei cambiamenti climatici, e sottolinea l'urgente necessità di proteggere e aumentare la resilienza delle foreste e degli ecosistemi, anche attraverso misure volte ad aumentare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e a ridurre le pressioni ove possibile, tenendo conto nel contempo delle caratteristiche delle foreste; osserva con preoccupazione che la vulnerabilità ai parassiti e ai patogeni invasivi delle foreste nell'UE sembra essere aumentata e che i focolai rappresentano una minaccia per il sequestro del carbonio(28), la biodiversità e la qualità del legno;
7. chiede che gli Stati membri, nell'ambito della legislazione nazionale, garantiscano alle loro foreste una protezione ottimale dall'inquinamento e dai danni; rimanda in particolare alla protezione dall'inquinamento, come ad esempio dalle munizioni al piombo o dai pesticidi, dall'estrema pressione sul suolo dovuta all'utilizzo inadeguato dei macchinari e alla protezione dalla nociva sovrabrucazione e dai danni causati dall'eccessiva presenza di ungulati;
8. pone in rilievo le caratteristiche specifiche e diversificate dei settori forestali negli Stati membri e sottolinea che le foreste dell'UE sono caratterizzate dalla diversità di condizioni naturali, quali la biogeografia, le dimensioni, la struttura e la biodiversità, nonché da modelli di proprietà, forme di governance, sfide e opportunità, e che la maggior parte di esse si sono formate nel corso di secoli di interazione, interventi e gestione da parte degli esseri umani e costituiscono pertanto una forma di patrimonio culturale; ricorda inoltre che le foreste primarie e antiche sono aree che si sono sviluppate con un intervento e una gestione minimi o inesistenti da parte degli esseri umani; evidenzia che, al fine di garantire che la strategia possa essere attuata in tutti i tipi di foreste e situazioni, in alcuni casi sono necessari approcci su misura in termini di gestione forestale e fornitura di servizi ecosistemici;
9. riconosce che la gestione forestale è specifica al sito e che le diverse condizioni forestali e i diversi tipi di foreste possono richiedere approcci di gestione diversi, basati sulle diverse esigenze ecologiche e caratteristiche dei terreni forestali e devono tenere conto dei diritti e degli interessi dei lavoratori del settore forestale, dei proprietari e di altri attori interessati;
10. sottolinea il contributo prestato finora dai proprietari di foreste e dagli attori della catena del valore delle foreste agli sforzi profusi per conseguire un'economia sostenibile e climaticamente neutra entro il 2050, nonché il valore delle conoscenze e dell'esperienza generazionali e storiche nel campo della silvicoltura e della gestione sostenibile delle foreste;
11. riconosce la complessità della valutazione dello stato delle foreste, nonché l'ineguale disponibilità, diversità e qualità dei dati, e sottolinea pertanto la necessità di un dialogo politico e scientifico continuo e di maggiori finanziamenti a tutti i livelli, a partire dalle consultazioni con gli Stati membri, in particolare con i gestori e i proprietari di foreste, al fine di migliorare la raccolta dei dati sullo stato delle foreste e, se del caso, la loro armonizzazione; pone l'accento sulla necessità di tenere conto anche dei mezzi finanziari e delle risorse umane, in particolare per poter individuare tempestivamente gli usi delle foreste efficienti sotto il profilo delle risorse e i limiti di utilizzo delle foreste;
12. sottolinea che, pur concentrandosi sulle foreste nell'UE, la strategia e la sua attuazione devono essere coerenti con il lavoro svolto a livello paneuropeo da Forest Europe e da organizzazioni internazionali come la FAO e devono tenere conto dei pareri dei gruppi di esperti e dei lavori intrapresi a livello degli Stati membri; evidenzia che la strategia e la sua attuazione dovrebbero evitare la duplicazione del lavoro e l'aumento degli oneri amministrativi; ritiene inoltre che, dato il forte impegno dell'UE a proteggere la biodiversità e i pozzi di assorbimento del carbonio e a promuovere l'approvvigionamento, la produzione e l'uso sostenibili delle risorse a livello mondiale, come sottolineato dalla proposta di regolamento della Commissione sui prodotti a deforestazione zero, la strategia dovrebbe essere attuata in modo da fungere da modello di migliori prassi, riconoscendo la varietà delle situazioni di partenza, e allo stesso tempo incoraggiare approcci simili in altre regioni;
13. evidenzia che, per conseguire i suoi vari obiettivi, l'attuazione della strategia deve essere adeguata allo scopo a livello regionale e locale, tenendo conto dell'impatto socioeconomico che essa può generare, anche adattando l'attuazione alle condizioni e alle esperienze locali e alle conoscenze e agli usi tradizionali, tenendo conto delle conoscenze scientifiche attuali e fornendo ai portatori di interessi le competenze necessarie; osserva che tale attuazione deve basarsi sul pieno riconoscimento dei diritti di proprietà, su un settore forestale economicamente, ecologicamente e socialmente sostenibile e sul principio "chi inquina paga", quali elementi chiave per la fornitura dei vari servizi forestali e per il miglioramento della resilienza;
14. invita la Commissione a fornire una valutazione di impatto esaustiva della strategia, onde individuarne le implicazioni per le condizioni di mercato, le zone rurali e le diverse esigenze di finanziamento, anche per la ricerca e lo sviluppo, lo sviluppo delle competenze, le infrastrutture, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a questi ultimi e la promozione della biodiversità;
Promuovere una multifunzionalità equilibrata
15. riconosce il ruolo fondamentale delle foreste e dell'intera catena del valore delle foreste nella protezione del clima e della biodiversità e nella mitigazione dei cambiamenti climatici per contribuire al conseguimento, al più tardi entro il 2050, di un'economia sostenibile e climaticamente neutra; evidenzia che il ruolo multifunzionale delle foreste comprende molteplici servizi ecosistemici e funzioni socioeconomiche, quali la conservazione e il miglioramento della biodiversità e del suolo, la mitigazione dei cambiamenti climatici, il sequestro e lo stoccaggio del carbonio dall'atmosfera, la prevenzione del degrado del suolo, la fornitura di materie prime rinnovabili e basate sulla natura e di prodotti medici, commestibili e culinari, nonché le attività economiche non estrattive, compreso l'ecoturismo sostenibile, tutti fattori che generano occupazione e crescita economica nelle zone rurali e urbane, contrastano lo spopolamento rurale, contribuiscono alla fornitura di acqua e aria pulite, alla protezione dai pericoli naturali e offrono benefici ricreativi, sanitari, estetici e culturali; sottolinea che l'attuazione della strategia deve garantire una fornitura equilibrata di tutti i servizi e mantenere e migliorare la competitività e l'innovazione; evidenzia che per riuscire nella fornitura di servizi è necessaria una gestione attiva e sostenibile;
16. ritiene che il principio fondamentale della ricerca del giusto equilibrio tra le molteplici funzioni delle foreste e della definizione di obiettivi e misure per la fornitura di tutti i servizi ecosistemici dovrebbe essere quello di cercare di massimizzare le sinergie e ridurre al minimo i compromessi sulla base di informazioni basate su dati concreti;
17. evidenzia che le foreste contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso il sequestro del carbonio, lo stoccaggio del carbonio e la sostituzione sostenibile di combustibili fossili, di prodotti, materiali e fonti energetiche di origine fossile, nonché di altri prodotti con un'elevata impronta ambientale e di carbonio, con il legno e i prodotti del legno; sottolinea che il legno è l'unica risorsa naturale rinnovabile importante che ha il potenziale di sostituire alcuni materiali ad alta intensità energetica, come il cemento e la plastica, e che in futuro sarà più richiesta; osserva che la strategia si concentra in particolare sullo stoccaggio nel settore edile e ritiene che la sua attuazione dovrebbe sostenere chiaramente un più ampio ricorso a diverse opzioni di sostituzione a base di legno ed essere basata su solide valutazioni del ciclo di vita fondate su dati scientifici, in linea con gli obiettivi ambientali dell'UE e con gli obiettivi della strategia per la bioeconomia e della strategia industriale, allo scopo di sfruttare appieno il potenziale dei prodotti forestali per rafforzare l'economia circolare e la lotta ai cambiamenti climatici e porre fine all'era dei combustibili fossili; pone l'accento sul ruolo della ricerca nel campo della sostituzione dei materiali di origine fossile e dei combustibili fossili; evidenzia la necessità di ridurre il consumo dell'UE in generale e accoglie con favore l'istituzione di una metodologia per quantificare i benefici climatici delle costruzioni in legno;
18. sottolinea che la notevole importanza di suoli forestali sani e fertili non dovrebbe essere trascurata, dal momento che questi sono imprescindibili per sostenere la vita, aumentare la produttività delle foreste(29), immagazzinare carbonio e proteggere la rete fungina sotterranea vitale che consente agli alberi di condividere risorse, quali nutrienti e acqua, e segnali di difesa, garantendo una maggiore resistenza ai parassiti, alle malattie e persino alla siccità e agli eventi meteorologici estremi(30), (31), (32), che probabilmente aumenteranno in termini di intensità e frequenza a seguito dei cambiamenti climatici;
19. evidenzia che, affinché i prodotti a base di legno contribuiscano in modo ottimale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'economia circolare, è necessario che siano utilizzati nel modo più efficiente e sostenibile possibile; ritiene che gli assorbimenti di legname debbano essere limitati da limiti di sostenibilità e che i principi contenuti nell'orientamento dell'uso a cascata(33) costituiscano una buona norma per un uso efficiente, ma solo se non utilizzati come approccio statico, e debbano pertanto essere adeguati periodicamente per riflettere utilizzi innovativi, come nei materiali da costruzione, nei tessili, nei prodotti biochimici, nelle applicazioni mediche e nei materiali per le batterie; sottolinea che le risorse a base di legno devono essere utilizzate nel modo più efficiente possibile, con decisioni economiche e operative che tengano conto delle specificità nazionali, e che un mercato ben funzionante e privo di distorsioni può incentivare l'uso efficiente e sostenibile delle risorse a base di legno, unitamente a misure adeguate per garantire la protezione dell'ambiente;
20. sottolinea l'importanza di un approvvigionamento affidabile e sostenibile di legno, prodotti a base di legno e biomassa forestale per conseguire gli obiettivi di sostenibilità dell'UE, tra cui l'obiettivo della neutralità in termini di emissioni di carbonio entro il 2050 e l'obiettivo del Green Deal per la crescita verde e l'occupazione verde; osserva che si prevede che la domanda continuerà a crescere(34) e che, onde soddisfare tale domanda, dovrebbe essere incoraggiato l'uso di legno prodotto a livello locale e in modo sostenibile; ritiene che gran parte del settore forestale dell'UE fornisca materie prime di provenienza altamente sostenibile; invita la Commissione a prendere in considerazione gli effetti di rilocalizzazione e di sostituzione dei combustibili fossili e dei materiali non rinnovabili, nonché gli effetti sulla competitività del settore forestale e delle industrie forestali, e a monitorare eventuali ripercussioni sulla disponibilità di legno a seguito dell'attuazione delle misure previste dalla strategia;
21. evidenzia che la crescente domanda di legname come materia prima, specie il legno da utilizzare come fonte energetica, pone sfide importanti nel contesto delle crisi politiche, come la guerra in Ucraina, e richiede un monitoraggio continuo delle risorse forestali interne per valutare le potenziali carenze; invita la Commissione e gli Stati membri a valutare le dipendenze dalle importazioni di legname dalla Russia alla luce delle legittime sanzioni imposte a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina e a sviluppare strategie sostenibili per attenuare le perturbazioni ove necessario, evitando nel contempo, a livello dell'UE, la conversione di terreni agricoli adatti alla produzione alimentare; pone l'accento sull'importanza cruciale della sicurezza dell'approvvigionamento dell'UE e della propria produzione di materie prime, nel più ampio contesto degli obiettivi del Green Deal; sottolinea che, in determinate circostanze, trascurare le foreste può portare alla perdita di posti di lavoro nelle zone rurali e a una maggiore dipendenza dalle importazioni di prodotti forestali provenienti da parti del mondo in cui la gestione forestale è meno sostenibile;
22. ricorda che 2,1 milioni di persone lavorano nel settore forestale, mentre la catena del valore forestale estesa occupa 4 milioni di persone nell'economia verde, senza considerare le attività al dettaglio e le attività diverse dallo sfruttamento del legno, come le attività ricreative legate alle foreste e i lavori scientifici sulle foreste; osserva che l'occupazione nel settore forestale è diminuita del 33 % tra il 2000 e il 2015, principalmente a causa della crescente meccanizzazione a fronte di un aumento dell'estrazione di legno; sottolinea l'importante ruolo svolto dalle foreste nella creazione di posti di lavoro verdi nelle zone rurali e montane; osserva che i prodotti forestali diversi dal legno, come vari alimenti, medicine e soluzioni naturali per materiali di base, svolgono un ruolo importante come fonte di reddito, con un valore stimato di circa 4 miliardi di EUR nel 2015(35), e sono profondamente radicati nelle tradizioni regionali; invita la Commissione e gli Stati membri a valutare gli effetti economici di un approccio più rispettoso della natura, anche sui posti di lavoro diretti e indiretti;
23. invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare e valutare gli effetti di uno spostamento dell'equilibrio delle funzioni forestali sulla situazione occupazionale generale e sulla redditività del settore locale del legname, in particolare nelle zone rurali e montane, nonché nei settori a valle delle industrie di trasformazione del legno, e sottolinea la necessità di mantenere o migliorare l'attrattiva dell'occupazione nel settore, nonché la sicurezza sul luogo di lavoro al momento di valutare cambiamenti nelle pratiche gestionali;
24. riconosce l'esistenza di diversi benefici collaterali associati alla riforestazione e all'afforestazione, quali la filtrazione dell'acqua, l'aumento della disponibilità di acqua, la mitigazione della siccità, il controllo delle inondazioni, la prevenzione della sedimentazione, la creazione di habitat di fauna selvatica, l'aumento della fauna epigea, una maggiore fertilità del suolo e la filtrazione dell'aria; accoglie con favore la tabella di marcia per la riforestazione e l'afforestazione, che mira a piantumare almeno 3 miliardi di alberi supplementari nell'UE entro il 2030; sottolinea che tali iniziative dovrebbero essere realizzate nel rispetto di chiari principi ecologici ed essere pienamente compatibili con l'obiettivo della biodiversità che dà la priorità al ripristino degli ecosistemi forestali; rammenta che la messa a dimora degli alberi dipende dal sostegno dei portatori di interessi locali e dalla pianificazione regionale; invita la Commissione e gli Stati membri a prestare particolare attenzione alla messa a dimora di alberi idonei nelle zone con terreni degradati e in quelle colpite dalla desertificazione e ribadisce l'importanza di proteggere le foreste primarie e antiche; evidenzia che l'aumento della superficie dei terreni imboschiti può contribuire efficacemente alla lotta contro il cambiamento climatico e alla rigenerazione naturale dei sistemi forestali degradati, con l'effetto a medio e lungo termine dello sviluppo economico e sociale e della creazione di nuovi posti di lavoro; invita la Commissione a includere nei suoi principi di addizionalità gli alberi piantumati nell'ambito dei regimi ecologici della nuova politica agricola comune (PAC) e degli impegni in materia di ambiente e di clima e degli altri impegni in materia di gestione, nonché di quelli previsti dai piani nazionali per la ripresa e la resilienza, dal momento che sia la nuova PAC che il dispositivo per la ripresa e la resilienza saranno stati attuati dopo l'adozione della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030; sottolinea che, poiché il suolo è una risorsa limitata, la messa a dimora di alberi nelle foreste esistenti, nei terreni marginali e nelle aree urbane dovrebbe avere la priorità sulla conversione dei terreni agricoli produttivi, specie alla luce delle nuove circostanze geopolitiche, nonché sulla conversione di pascoli e prati naturali, in quanto non comporta cambiamenti significativi nel carbonio organico nel suolo(36); prende nota dell'opportunità di sviluppo della foresta urbana in tale settore; rammenta tuttavia che la riforestazione e l'afforestazione possono comportare anche compromessi per la biodiversità, ad esempio nel caso di terreni erbosi a elevata biodiversità;
Protezione, ripristino, riforestazione e afforestazione e gestione sostenibile
25. riconosce il ruolo multifunzionale delle foreste e l'importanza di ecosistemi forestali sani ed ecologicamente resilienti che forniscano un gran numero di servizi alla società, come la conservazione della biodiversità e la fornitura di materie prime rinnovabili, contribuendo a creare posti di lavoro e a stimolare la crescita economica nelle zone rurali; sottolinea che le politiche volte a rafforzare la protezione e il ripristino della biodiversità contribuiranno a contrastare i cambiamenti climatici; chiede una gestione sostenibile delle foreste nell'attuazione degli obiettivi climatici, in quanto è fondamentale per ridurre la deforestazione e il degrado forestale, e insiste sul fatto che la conservazione della biodiversità e la protezione e conservazione degli habitat dovrebbero essere incluse nella gestione sostenibile delle foreste;
26. evidenzia quanto sia importante che l'UE promuova la tutela, la conservazione e il ripristino degli ecosistemi forestali, tenendo conto della prossima normativa dell'UE sul ripristino della natura, e migliori la resilienza degli stessi, sostenendo nel contempo lo sviluppo di un settore forestale e di comunità locali economicamente sostenibili e dinamici; chiede che sia elaborata una visione a lungo termine per la protezione e il ripristino delle foreste europee;
27. prende atto dell'annuncio della Commissione relativo alla definizione di indicatori e valori di soglia supplementari per la gestione sostenibile delle foreste, la cui attuazione a livello nazionale e regionale resta facoltativa per gli Stati membri; ritiene che tali indicatori e soglie debbano aiutare a comprendere se una foresta sia gestita in modo sostenibile a livello di popolamento forestale, o almeno a livello di paesaggio, nonché a determinare quali sforzi di ripristino siano stati efficaci; invita la Commissione a definire indicatori e soglie basati su dati concreti onde integrare il quadro di gestione sostenibile delle foreste, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione di criteri chiari relativi alla salute degli ecosistemi, alla biodiversità e ai cambiamenti climatici, al fine di renderli uno strumento efficace per migliorare la sostenibilità delle foreste dell'UE e garantire che la gestione delle foreste contribuisca al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima e biodiversità; reputa che tali indicatori e soglie supplementari siano strumenti fondamentali per la protezione e il ripristino della biodiversità come pure per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi nel settore forestale; sottolinea che una definizione della gestione sostenibile delle foreste è stata concordata nel quadro del processo paneuropeo Forest Europe ed integrata nella legislazione nazionale e nei sistemi volontari, quali le certificazioni forestali, degli Stati membri; pone pertanto l'accento sulla necessità di garantire la coerenza tra il lavoro della Commissione e quello di Forest Europe e della FAO, di evitare qualsiasi duplicazione degli sforzi o un aumento sproporzionato degli oneri amministrativi, nonché di dialogare con le autorità nazionali e regionali competenti, con i gestori e i proprietari di foreste pubblici e privati e con altri portatori di interessi pertinenti, al fine di assicurare che gli indicatori e le gamme di valore siano idonei ad essere applicati a livello locale e regionale in condizioni biogeografiche specifiche; evidenzia che Forest Europe ha avviato un lavoro di revisione della definizione della gestione sostenibile delle foreste e dei suoi strumenti; invita gli Stati membri a proseguire i loro sforzi tesi ad attuare correttamente le strategie e la legislazione nazionali in materia di gestione sostenibile delle foreste, e ad adeguarle alle rispettive circostanze nazionali, regionali e locali; chiede che gli Stati membri recepiscano e attuino adeguatamente la legislazione e gli obiettivi vincolanti dell'UE relativi alle foreste e invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'attuazione e l'applicazione delle direttive Uccelli e Habitat, compresa la rete Natura 2000;
28. sottolinea che la pressione sulle foreste dovuta agli organismi nocivi, alle malattie e ai parassiti, alle catastrofi naturali, a un'alterazione del bilancio idrologico, a un aumento delle temperature medie e ad altre perturbazioni è sempre più accentuata dai cambiamenti climatici, e che occorre rafforzare con urgenza la capacità di adattamento e la resilienza degli ecosistemi forestali attraverso una gestione sostenibile e attiva; prende atto dell'impatto economico di tali perturbazioni sul settore forestale nel suo complesso; rileva che una maggiore diffusione di tecnologie e pratiche di gestione sostenibili e innovative per il ripristino, l'afforestazione e la riforestazione può contribuire a potenziare la resilienza e a migliorare la biodiversità; invita la Commissione a raccogliere e divulgare, tra gli Stati membri, conoscenze su come adeguare le foreste ai cambiamenti climatici attuali e previsti, in linea con le nuove strategie dell'UE in materia di adattamento ai cambiamenti climatici e di biodiversità; osserva che la gestione sostenibile delle foreste, in quanto concetto dinamico, consiste in un'ampia gamma di azioni e pratiche di adattamento, molte delle quali possono svolgere un ruolo chiave nel potenziale di mitigazione dei cambiamenti climatici delle foreste, oltre ad offrire misure volte, tra l'altro, a introdurre specie europee meglio adattate e provenienze migliorate, a rafforzare il contributo delle foreste al ciclo dell'acqua, a effettuare tagli per contenere gli organismi nocivi, i patogeni e le specie invasive, a prevenire gli incendi forestali e a preservare le funzioni protettive, sostenendo nel contempo il ruolo multifunzionale delle foreste; evidenzia che la crescita di foreste più estese, resilienti e diversificate richiede anche l'accesso alle risorse genetiche; sottolinea l'importanza di sostenere i pool genetici nazionali di plantule al fine di fornire alle iniziative locali e regionali di riforestazione e afforestazione un numero sufficiente di specie arboree autoctone; pone l'accento sull'importante ruolo svolto dalla rigenerazione naturale per il futuro delle foreste, in quanto può promuovere uno sviluppo radicale indisturbato, una maggiore vitalità e stabilità degli alberi e una riduzione dei costi di impianto, pur rilevando che la rigenerazione naturale non è sempre possibile a causa di condizioni forestali specifiche; sottolinea che le diverse foreste e condizioni climatiche dell'UE richiedono pratiche differenziate di gestione sostenibile delle foreste, che dovrebbero essere sviluppate ulteriormente a livello nazionale, regionale e locale, partendo da una solida base comune;
29. constata con grande preoccupazione che gli incendi boschivi su vasta scala e di maggiore intensità rappresentano una sfida crescente in tutta l'Unione europea e, in particolare, che la stagione degli incendi del 2021 nell'UE è stata senza precedenti, in quanto sono andati distrutti circa 0,5 milioni di ettari, in particolare nelle regioni europee che registrano gli aumenti più elevati della temperatura media, come il Mediterraneo; sottolinea che i "megaincendi" stanno aumentando di intensità e frequenza in tutto il mondo; ricorda che un paesaggio variegato con foreste diversificate rappresenta un baluardo o una barriera naturale più solida contro gli incendi boschivi su vasta scala e incontrollabili; evidenzia che il ripristino di foreste diversificate contribuirebbe alla prevenzione e al contenimento degli incendi; sottolinea la necessità di stanziare maggiori risorse e di sviluppare una gestione degli incendi basata su dati scientifici e un sostegno al consolidamento delle capacità attraverso servizi di consulenza al fine di affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici nelle foreste; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere e utilizzare meglio il concetto di gestione integrata degli incendi e constata che ciò potrebbe richiedere una migliore capacità normativa da parte degli Stati membri, il rafforzamento dei servizi pubblici, un sostegno specifico e una cooperazione rafforzata nell'ambito della prevenzione delle catastrofi e della preparazione e risposta alle stesse; pone l'accento sull'importanza di sviluppare ulteriormente e utilizzare appieno il meccanismo unionale di protezione civile in relazione agli incendi boschivi e ad altre catastrofi naturali; invita la Commissione a raccogliere e divulgare, tra gli Stati membri, conoscenze su come adeguare le foreste ai cambiamenti climatici attuali e previsti, in linea con la nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici; chiede che la Commissione realizzi valutazioni e mappe del rischio di incendi boschivi, sulla base di prodotti del programma Copernicus migliorati, dell'intelligenza artificiale e di altri dati di telerilevamento, al fine di sostenere l'azione preventiva;
30. sottolinea che gli strumenti per la gestione sostenibile delle foreste comprendono diversi livelli di protezione; evidenzia che in molti casi anche la protezione delle foreste richiede alcune forme di intervento, ad esempio per far fronte ai rischi naturali o alle esigenze di adeguamento; osserva che le foreste costituite da alberi di diverse età e specie, con copertura continua, sono più resilienti a incidenze climatiche quali incendi, siccità ed eventi meteorologici atipici per la stagione, anche nell'ambito della gestione sostenibile delle foreste, e in quanto tali rappresentano un investimento importante per il futuro; ribadisce che le monocolture, che sono meno resilienti agli organismi nocivi e alle malattie, nonché a siccità, vento, tempeste e incendi, non dovrebbero essere sostenute dai fondi dell'UE;
31. riconosce che non tutte le pratiche di gestione contribuiscono al sequestro del carbonio nelle foreste, ma sottolinea che le pratiche e gli operatori possono adeguarsi e modernizzarsi per bilanciare al meglio i compromessi, ottimizzare il loro approccio al conseguimento di molteplici obiettivi e creare sinergie con gli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi nonché con molteplici altre funzioni delle foreste; evidenzia, a tal proposito, che occorre tenere in considerazione i compromessi e le sinergie tra la domanda di legname e l'aspettativa che le foreste fungano da pozzi di assorbimento del carbonio e forniscano un habitat per la flora e la fauna; invita, in tal senso, la Commissione e i suoi servizi a lavorare in modo strategico per garantire la coerenza in qualsiasi attività relativa alla silvicoltura e migliorare la gestione sostenibile delle foreste, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà; sottolinea che talune pratiche di gestione, in particolare la messa a riposo volontaria, possono contribuire al ripristino delle foreste e incidere positivamente sul sequestro del carbonio, la biodiversità e lo stato ecologico; osserva che le foreste possono presentare livelli molto diversi di biodiversità e di capacità di sequestro e stoccaggio del carbonio a seconda della gestione, dei macchinari utilizzati, dell'intensità e della frequenza dei tagli, dello stato del suolo, dell'intensità dei parassiti e delle malattie, dell'età dei popolamenti forestali, ecc.; mette in evidenza che attualmente alcune foreste emettono più carbonio di quanto ne assorbano; osserva che le foreste non dovrebbero essere considerate esclusivamente pozzi di assorbimento di CO2 nonché soluzioni per la carente riduzione delle emissioni di altri settori;
32. plaude alla cooperazione in corso tra la Commissione e gli Stati membri su orientamenti di carattere volontario per una silvicoltura "più rispettosa della natura" del gruppo di lavoro sulle foreste e la natura; ritiene che, per garantire un valore aggiunto, gli orientamenti su tale approccio dovrebbero rispettare pienamente il principio di sussidiarietà e includere un'ampia gamma di strumenti e pratiche di gestione delle foreste orientati ai risultati, comprovati sul piano scientifico e sostenibili, tenendo conto in particolare delle esigenze a livello locale e regionale, onde fornire ai proprietari e ai gestori delle foreste gli strumenti e i corrispondenti incentivi finanziari per migliorare i collegamenti e la cooperazione, in modo da integrare in maniera più efficace la protezione della biodiversità in pratiche di gestione migliorate, che allo stesso tempo mirano a fornire altri servizi e prodotti ecosistemici, come dimostra la rete Integrate; evidenzia che le foreste dell'Unione presentano caratteristiche molto diverse e vi è pertanto la forte necessità di adottare politiche e approcci di gestione diversi, partendo da una solida base comune;
33. sottolinea l'importanza delle foreste primarie e antiche, che sono caratterizzate da una ricca biodiversità e ospitano un'elevata varietà di microhabitat essenziali per sostenere elevati livelli di biodiversità, nonché il loro ruolo fondamentale per la protezione della biodiversità, il sequestro e lo stoccaggio del carbonio e la fornitura di acqua dolce; ribadisce l'invito affinché tutte le foreste primarie e antiche rimanenti siano rigorosamente protette, in linea con la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030; insiste sulla necessità di proteggere anche le zone cuscinetto adiacenti alle foreste primarie e antiche per sostenere lo sviluppo delle caratteristiche proprie delle foreste antiche; sottolinea che l'estensione di un'adeguata protezione alle zone cuscinetto migliorerà la connettività degli habitat di elevato valore ecologico, il che contribuirà in modo significativo alla conservazione e attenuerà gli effetti negativi della frammentazione; riconosce che quasi tutte le foreste primarie sono andate perdute ed esprime preoccupazione per il disboscamento illegale in alcuni Stati membri dell'UE; prende atto delle varie definizioni delle foreste primarie e antiche stabilite a livello internazionale e sottolinea che, prima di compiere ulteriori sforzi di designazione, gli Stati membri, i proprietari e i gestori di foreste e gli altri portatori di interessi devono concordare una serie di definizioni delle foreste primarie e antiche sulla base di quelle esistenti; si rammarica che gli orientamenti sulla definizione delle foreste antiche e primarie non siano stati adottati dalla Commissione nel 2021 come indicato nella strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, ma accoglie con favore il lavoro in corso su tali definizioni da parte del gruppo di lavoro sulle foreste e la natura; evidenzia la necessità di prendere in considerazione una serie diversificata e completa di caratteristiche, di garantire flessibilità per tenere conto delle condizioni specifiche delle regioni biogeografiche e dei tipi di foreste, nonché di distinguere debitamente foreste antiche e popolamenti forestali di età avanzata gestiti a rotazione prolungata; sottolinea che tali definizioni devono essere concordate con urgenza, basarsi su principi ecologici e tenere conto dell'eterogeneità delle foreste europee, dei proprietari, delle tradizioni di gestione, dei tipi di paesaggi e delle zone climatiche mutevoli, nonché evitare l'imposizione di obblighi di gestione sproporzionati per le foreste e le superfici boschive adiacenti e consentire l'adozione di misure di gestione relative a questioni quali la prevenzione delle catastrofi; pone l'accento sul ruolo svolto dagli incentivi finanziari nel futuro sviluppo volontario di determinate foreste di età avanzata sui terreni ritirati dalla produzione; sottolinea che la distribuzione delle foreste primarie e antiche nell'UE è disomogenea e che il 90 % di esse si trova sul territorio di soli quattro Stati membri(37);
34. si compiace che gli orientamenti della Commissione sulle nuove aree protette riconoscano la necessità di alcune attività in corso, ad esempio la gestione degli ungulati attraverso la caccia, per proteggere un'ampia gamma di tipi di habitat forestali;
35. ricorda il significativo deficit nella mappatura delle foreste primarie e antiche e sottolinea la necessità di ultimare con urgenza il quadro teso a garantire una mappatura completa e armonizzata, sulla base di chiari criteri operativi e definizioni; invita la Commissione a riconoscere il lavoro svolto finora in alcuni Stati membri per individuare, mappare e valutare tali foreste e a incoraggiare lo scambio delle migliori pratiche e la condivisione delle conoscenze; ribadisce l'invito alla Commissione e agli Stati membri ad armonizzare i dati esistenti, a colmare le lacune relative all'ubicazione delle foreste primarie e antiche e a creare una banca dati di tutti i potenziali siti che soddisfano i criteri relativi alle foreste antiche e primarie; invita, in tale contesto, la Commissione e gli Stati membri a creare una banca dati trasparente e di facile accesso di tutti i siti che potenzialmente soddisfano i criteri per essere classificati come foreste primarie e antiche;
36. prende atto del lavoro della Commissione con riguardo all'elaborazione di orientamenti in materia di afforestazione e riforestazione rispettose della biodiversità; sottolinea che occorre prestare particolare attenzione agli Stati membri la cui copertura forestale è esigua e, ove opportuno e non pregiudizievole per il conseguimento degli obiettivi di biodiversità, ai terreni marginali e di altro tipo che non sono idonei alla produzione alimentare, in prossimità delle zone urbane e periurbane e nelle zone montane, nonché al sostegno allo sviluppo di foreste resilienti, miste e sane; evidenzia che le definizioni e gli orientamenti in materia di afforestazione rispettosa della biodiversità devono basarsi su dati scientifici, tenere conto dell'eterogeneità delle foreste europee, dei tipi di proprietà, delle tradizioni di gestione, dei tipi di paesaggi e delle zone climatiche mutevoli, nonché essere elaborate in stretta cooperazione con gli Stati membri e i pertinenti portatori di interessi; insiste inoltre sul fatto che nessuna zona umida o torbiera non drenata dovrebbe essere drenata a fini di afforestazione e, nel caso di terreni storicamente drenati, non dovrebbe essere consentito alcun drenaggio ulteriore o aggiuntivo; sottolinea altresì che occorre prestare particolare attenzione per evitare l'erosione nelle foreste situate in zone montane;
Mettere le foreste e i loro gestori nelle condizioni di conseguire molteplici obiettivi
37. osserva che la PAC e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sono le principali fonti di sostegno alle misure forestali e rappresentano il 90% del finanziamento totale dell'UE per la silvicoltura; sottolinea che la valutazione della Commissione del 2017 sulle misure forestali ha concluso che il sostegno allo sviluppo rurale per la silvicoltura ha avuto un effetto generalmente positivo e potrebbe contribuire notevolmente a produrre benefici economici, ambientali e sociali(38); rileva che tra il 2014 e il 2020 gli Stati membri hanno speso solo il 49 % dei fondi disponibili, che la Commissione ha individuato negli oneri amministrativi, nell'insufficiente attrattiva dei premi e nella mancanza di servizi di consulenza le ragioni di questo scarso utilizzo e che ciò dovrebbe essere tenuto in considerazione in sede di adozione dei nuovi piani strategici della PAC; invita gli Stati membri a rimuovere gli oneri amministrativi al fine di rendere più efficiente l'uso del FEASR per le misure forestali; accoglie con favore l'obiettivo della Commissione di aumentare l'utilizzo dei fondi disponibili e sottolinea la necessità di garantire che i finanziamenti e le sovvenzioni non sostengano operazioni che compromettono la fornitura equilibrata dei vari servizi ecosistemici; pone l'accento sulla necessità di includere nei piani strategici della PAC misure concrete e sufficientemente attraenti per garantire l'adozione di interventi e misure volte a migliorare la gestione sostenibile delle foreste e il ruolo multifunzionale delle foreste nell'UE, di assicurare che sia fornito sostegno alle iniziative relative agli ecosistemi forestali, in particolare al fine di ridurre la perdita di biodiversità nelle foreste, di promuovere l'impianto di specie arboree autoctone appropriate ove adatte all'ambiente specifico, di migliorare la gestione forestale e di garantire che i fondi siano utilizzati in linea con i pertinenti obiettivi strategici; si rammarica che la Commissione non tenga traccia delle spese per la silvicoltura nell'ambito di altre misure di sviluppo rurale; evidenzia che il sostegno alle misure volontarie di conservazione della natura è in linea con i diritti di proprietà e col principio di sussidiarietà;
38. invita la Commissione a individuare nuove modalità per rendere la combinazione di diversi fondi più attraente e di facile attuazione, riflettendo e facendo leva sul carattere multifunzionale delle foreste e dei servizi ecosistemici forestali, e a promuovere meglio altre fonti di finanziamento dell'UE quali il programma LIFE, Orizzonte Europa, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione e lo strumento di finanziamento del capitale naturale della Banca europea per gli investimenti; chiede che la Commissione valuti la coerenza dei diversi strumenti di finanziamento a titolo del bilancio dell'Unione e dello strumento dell'UE per la ripresa, compresi i piani strategici nazionali della PAC, con gli impegni e gli obiettivi definiti nella strategia dell'UE per le foreste e nella strategia dell'UE sulla biodiversità; invita la Commissione a considerare ammissibili, nell'ambito degli aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e la salvaguardia delle foreste, gli impegni relativi alla protezione e alla tutela rigorosa delle foreste derivanti dalla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e dalla nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030; chiede che la Commissione proroghi la validità di tali impegni per periodi superiori ai sette anni, soprattutto nel caso di aree forestali rigorosamente protette;
39. sottolinea che il settore forestale opera principalmente, e in misura maggiore rispetto a quello agricolo, in quanto settore basato sul mercato senza una netta dipendenza dalle sovvenzioni, pur rilevando che i finanziamenti della PAC devono continuare a essere destinati principalmente alla produzione alimentare e a garantire la sicurezza alimentare nell'Unione; evidenzia che porre maggiore enfasi su altri servizi ecosistemici non dovrebbe portare a una dipendenza sproporzionata e incoraggia la Commissione e gli Stati membri a perseguire ulteriormente lo sviluppo di sistemi di pagamento volontari basati sul mercato per i servizi ecosistemici, quali il sequestro del carbonio, la promozione della biodiversità, la protezione del suolo, la gestione delle acque, la raccolta e il monitoraggio dei dati; sottolinea l'importanza di applicare il principio di addizionalità e di concepire i programmi in modo da riconoscere pienamente il lavoro degli operatori di punta e di altri partecipanti, motivando al contempo un'ampia gamma di proprietari di foreste; evidenzia inoltre che i requisiti specifici dei programmi devono tenere conto della grande varietà di foreste e delle diverse sfide e opportunità ad esse associate; constata che la disponibilità di dati affidabili sui servizi ecosistemici è fondamentale per qualsiasi sistema di pagamento; accoglie con favore la comunicazione della Commissione sul sequestro del carbonio nei suoli agricoli(39), che mira a incentivare nuovi modelli imprenditoriali mediante fonti pubbliche e private premiando le pratiche di gestione tese a migliorare il sequestro nella biomassa vivente e nei suoli conformemente ai principi ecologici; pone l'accento sulla necessità di avviare iniziative in materia di sequestro del carbonio nei suoli agricoli sulla base di una solida metodologia scientifica, compresa la possibilità di approcci non interventistici in linea con la strategia sulla biodiversità; evidenzia, alla luce di tale iniziativa, che la gestione sostenibile attiva delle foreste può contribuire sia all'aumento degli stock di carbonio che alla crescita delle foreste; sottolinea che l'assorbimento del carbonio attraverso la silvicoltura dovrebbe concentrarsi sugli incentivi per i proprietari e i gestori delle foreste affinché investano nella gestione e nella protezione attive e sostenibili delle foreste, laddove necessario, promuovendo la rigenerazione e una maggiore crescita; accoglie con favore il piano della Commissione di proporre un quadro normativo vincolante dell'UE per la certificazione dell'assorbimento del carbonio entro la fine del 2022, allo scopo di quantificare, riferire e certificare correttamente gli sforzi di assorbimento del carbonio ed evitare il rischio di un'errata rappresentazione e di greenwashing;
40. riconosce l'importante ruolo svolto dai sistemi di certificazione esistenti, basati sul mercato, nell'ulteriore diffusione dei principi di gestione sostenibile delle foreste, come pure il loro contributo in tal senso; osserva che la maggior parte di tali sistemi si è dimostrata uno strumento credibile ed efficace per promuovere pratiche di gestione sostenibile delle foreste in Europa; si compiace del continuo controllo da parte delle istituzioni dell'UE come aiuto al miglioramento continuo; si compiace dell'annuncio della Commissione in merito allo sviluppo di un sistema di certificazione volontario, "più rispettoso della natura"; invita la Commissione a garantire che tali iniziative migliorino gli ecosistemi forestali, proteggano la biodiversità e assicurino un valore aggiunto grazie a pratiche di gestione forestale rispettose della natura; incoraggia la Commissione a cooperare con i sistemi di certificazione esistenti e collaudati e a trarne insegnamenti, nonché a sostenere gli sforzi volti a migliorare i sistemi esistenti, anche per quanto riguarda la trasparenza per i consumatori e tenendo conto della domanda dei consumatori; ritiene che, per creare valore aggiunto, la certificazione volontaria "più rispettosa della natura" debba basarsi su un chiaro quadro obbligatorio e debba offrire ai proprietari di foreste un prezzo adeguato per la fornitura di servizi ecosistemici, ad esempio istituendo un marchio di qualità dell'UE con orientamenti adattati a livello locale per una silvicoltura più rispettosa della natura, al fine di promuovere le pratiche di gestione più rispettose della biodiversità; chiede alla Commissione di valutare sia il valore aggiunto che i costi di un tale sistema di certificazione per i proprietari forestali, dopo aver concluso i lavori sulla definizione di "rispettoso della natura"; osserva che la certificazione volontaria è solo una delle misure necessarie per lo sviluppo di una gestione forestale più sostenibile nell'UE;
41. si compiace della decisione della Commissione del 4 giugno 2021 relativa alla concessione di licenze per il logo di Natura 2000(40); osserva che il sistema di certificazione Natura 2000 dovrebbe promuovere le norme ecologiche più rigorose dell'UE per la protezione degli habitat e delle specie terrestri più vulnerabili; ricorda che la rete Natura 2000 copre circa il 18 % del territorio terrestre dell'UE; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero garantire che non siano svolte attività che potrebbero disturbare le specie, o causare loro pregiudizio, negli habitat designati come siti di Natura 2000; chiede che siano fissati obiettivi ambiziosi nel quadro della strategia dell'UE per le foreste, al fine di mantenere e ripristinare il valore ecologico dei siti designati, tenendo conto dei requisiti sociali e culturali e delle caratteristiche regionali e locali delle zone; osserva che gli sforzi di conservazione intrapresi nei siti di Natura 2000 dovrebbero essere pienamente in linea con le direttive Habitat e Uccelli e con la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030; osserva che i siti di Natura 2000 offrono preziosi servizi ecosistemici alla collettività; sottolinea che il logo di Natura 2000 attribuito a beni o servizi dovrebbe indicare che tali beni e servizi contribuiscono agli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 da cui provengono;
42. accoglie con favore il piano di lavoro strategico riguardante il marchio Ecolabel UE per il periodo 2020-2024 pubblicato dalla Commissione; ricorda che il marchio Ecolabel UE è un marchio volontario di eccellenza ambientale; osserva che il sistema Ecolabel promuove l'economia circolare dell'UE e contribuisce a pratiche di consumo e produzione sostenibili; chiede norme stringenti e un monitoraggio rigoroso, nonché la promozione di un utilizzo più diffuso del marchio Ecolabel nel settore forestale dell'UE; sottolinea l'importanza di estendere l'ambito di applicazione del marchio di qualità ecologica per i prodotti del legno al fine di includere il livello di sostenibilità di tali prodotti; invita gli Stati membri a incoraggiare i produttori a rafforzare l'uso del marchio Natura 2000 per i prodotti forestali diversi dal legno;
43. sottolinea che, per realizzare gli obiettivi in materia di biodiversità e sfruttare appieno il potenziale delle foreste nel contribuire agli obiettivi in materia di clima e di economia circolare dell'UE, è necessario condurre e incentivare ulteriori attività di ricerca, innovazione e sviluppo nell'ambito della gestione forestale sostenibile, con particolare riferimento all'adattamento ai cambiamenti climatici, e nell'ambito delle alternative di origine biologica ai prodotti di origine fossile e ad altri prodotti con un'impronta di carbonio elevata; incoraggia a continuare a sostenere l'innovazione sostenibile relativa al legno, come ad esempio i tessili a base di legno, che hanno un elevato potenziale come sostituti delle fibre tessili sintetiche e del cotone, e altri materiali a base di legno che hanno ricevuto una valutazione positiva del ciclo di vita ambientale e climatico; sottolinea che, per essere competitive, tali alternative di origine biologica devono offrire ai consumatori prodotti a prezzi accessibili; osserva che i cicli di sviluppo nel settore possono durare 10 anni o più e sottolinea che un contesto normativo prevedibile e stabile rappresenta una condizione essenziale per attrarre investimenti; evidenzia che numerose innovazioni del settore hanno un elevato valore aggiunto e forniscono un'occupazione di alta qualità nelle zone rurali, come pure nella catena del valore del settore forestale e nelle bioindustrie correlate, e sottolinea il ruolo delle piccole e medie imprese in tale ambito;
44. ritiene che, per migliorare la fornitura coordinata di servizi forestali ambientali, sociali ed economici, i pertinenti programmi quadro dell'UE, fra cui Orizzonte Europa, il programma LIFE, il partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (PEI-AGRI), il programma LEADER e l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), debbano essere meglio allineati; accoglie con favore la proposta della Commissione di rafforzare la cooperazione dell'UE proponendo un partenariato per la ricerca e l'innovazione nella silvicoltura e invita la Commissione a sviluppare programmi globali incentrati sulle foreste che coinvolgano diverse funzioni e parti della catena del valore della silvicoltura, nonché laboratori viventi per collaudare e dimostrare soluzioni per le sfide principali, facendo tesoro di piattaforme esistenti e collaudate come la rete Integrate, la piattaforma tecnologica della filiera forestale e l'Istituto forestale europeo, e includendo partner paneuropei e internazionali;
45. ricorda che il 60 % delle foreste dell'UE sono di proprietà privata e che una parte significativa dei proprietari forestali è rappresentata da piccoli proprietari; sottolinea che, al fine di conseguire gli obiettivi della strategia, la sua attuazione deve mirare a consentire a tutti i tipi di proprietari e gestori di foreste, e in particolare ai piccoli proprietari, l'adempimento delle molteplici funzioni delle foreste; riconosce che i proprietari e i gestori di foreste hanno bisogno di un'ampia flessibilità nelle loro pratiche di gestione forestale, operando su una solida base comune, in modo da poter fornire tutti i servizi ecosistemici necessari, e invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i programmi di sostegno, i regimi volontari di pagamento per i servizi ecosistemici e i finanziamenti per la ricerca siano attraenti, comprensibili e facilmente accessibili per i piccoli proprietari;
46. sottolinea che la disponibilità di servizi di consulenza è un motore importante per la diffusione di pratiche sostenibili di gestione delle foreste; incoraggia gli Stati membri a garantire la disponibilità di servizi di consulenza, prestando una particolare attenzione ai piccoli proprietari;
47. osserva che circa il 40 % delle foreste dell'UE è di proprietà pubblica, ovvero è posseduto da comuni ed enti regionali o nazionali, mentre in alcuni Stati membri la proprietà pubblica delle foreste è molto più elevata e raggiunge una media del 90 % nell'Europa sudorientale; sottolinea che le foreste pubbliche possono svolgere un ruolo chiave nel preservare gli ecosistemi forestali, garantire la protezione della biodiversità, mitigare i cambiamenti climatici, migliorare lo sviluppo rurale e fornire legname come pure beni e servizi diversi dal legno, e che gli enti forestali statali possono svolgere un ruolo importante nel fornire ai proprietari di foreste private le competenze indispensabili per una silvicoltura rispettosa della natura e per l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici; chiede, ove necessario, maggiori risorse umane e finanziarie per gli enti forestali statali; invita, in tale contesto, gli Stati membri a dare l'esempio, nelle loro foreste pubbliche, con una gestione sostenibile delle foreste per il bene pubblico, con particolare riferimento agli aspetti ambientali, economici e sociali;
48. accoglie con favore la comunicazione della Commissione europea dal titolo "Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040" e il riconoscimento del ruolo delle foreste e della gestione sostenibile delle foreste nel salvaguardare posti di lavoro e mezzi di sussistenza dignitosi nelle zone rurali; sottolinea l'importanza del settore forestale e dei settori basati sul legno quali fonti di occupazione nelle comunità rurali e nelle aree urbane attraverso gli utilizzi a valle; sottolinea l'importanza di promuovere le attività economiche forestali non basate sullo sfruttamento del legname per diversificare le economie locali e l'occupazione locale e per invertire la tendenza allo spopolamento delle zone rurali e periferiche; prende atto con grande preoccupazione del calo costante dell'occupazione nel settore forestale e del legname, che secondo Eurostat è diminuita del 7 % tra il 2000 e il 2019(41), come pure dell'elevato numero di incidenti nel settore(42); invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare gli effetti delle misure adottate nell'ambito della strategia in materia di occupazione e sicurezza sul lavoro alla luce dell'evoluzione delle pratiche di gestione, considerando che le opzioni discusse spesso vanno di pari passo con una maggiore intensità (fisica) del lavoro, il che comporta anche diversi rischi per i lavoratori e richiede una formazione professionale di alta qualità, nonché opportunità di riqualificazione e aggiornamento delle competenze; sottolinea l'importanza di rendere attraente questo tipo di impiego, nonché le opportunità di una gestione forestale più sostenibile a tal fine; sottolinea, a tale proposito, la necessità di misure volte ad aumentare la sicurezza sul lavoro e a formare adeguatamente i lavoratori, nonché a sostenere la modernizzazione delle attrezzature e degli strumenti forestali; invita gli Stati membri a valutare i loro servizi di consulenza a tale riguardo e a rafforzarli, ove necessario, e a privilegiare la formazione professionale continua di alta qualità nei settori dell'eco-edilizia e della lavorazione del legno; ribadisce il suo invito alla Commissione ad adottare iniziative, in consultazione con i produttori di macchine forestali, onde pervenire a una migliore progettazione ecocompatibile di tali macchine, in modo da conciliare un elevato livello di tutela della sicurezza dei lavoratori con un impatto minimo sui terreni e le acque forestali;
49. sottolinea l'importanza di attirare i giovani e le donne imprenditrici verso il settore, soprattutto nel contesto delle transizioni digitale e verde delle attività forestali; sottolinea, tuttavia, che le condizioni di lavoro scadenti nel settore forestale in alcune parti d'Europa attualmente non lo rendono una scelta professionale attraente; sottolinea la necessità di investimenti nel settore e in tutta la catena del valore, nonché di un ambiente favorevole nelle zone rurali, comprese le infrastrutture digitali, di trasporto e comunitarie; accoglie con favore le proposte della Commissione di promuovere la creazione di un partenariato per le competenze nell'ambito del patto per le competenze e di ricorrere al Fondo sociale europeo Plus per collaborare al fine di aumentare il numero di opportunità di riqualificazione e aggiornamento delle competenze nel settore forestale, creare posti di lavoro di qualità e fornire ai lavoratori opportunità e condizioni di lavoro adeguate nella bioeconomia basata sul legno, rendendola in tal modo una scelta professionale più attraente;
Monitoraggio, comunicazione e raccolta dei dati
50. sottolinea l'importanza di dati accurati, integrati, qualitativi, tempestivi, comparabili e aggiornati sulle foreste europee e prende atto dell'iniziativa per una proposta legislativa relativa a un quadro per l'osservazione, la comunicazione e la raccolta di dati sulle foreste, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà; ricorda l'importanza dei dati verificati, in particolare quelli raccolti a livello locale, in quanto molte caratteristiche forestali possono essere verificate solo sul campo; sottolinea che l'ampia disponibilità, l'elevata qualità, la trasparenza, la completezza e l'armonizzazione dei dati e della comunicazione sono essenziali per conseguire gli obiettivi della strategia e ritiene che, per apportare un vero valore aggiunto, il quadro debba basarsi sui meccanismi e sui processi esistenti, come ad esempio gli inventari forestali nazionali, il Sistema d'informazione forestale europeo, la rete ENFIN, Forest Europe e la FAO, attraverso un approccio dal basso al fine di utilizzare al meglio le competenze e l'esperienza di cui si dispone negli Stati membri, e che tale quadro debba essere sviluppato in base agli impegni assunti a livello internazionale e alle competenze degli Stati membri al riguardo, evitando la duplicazione del lavoro, oneri amministrativi eccessivi e costi eccessivi; sottolinea che tale quadro dovrebbe includere meccanismi per evitare errori come la doppia contabilizzazione; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire adeguati finanziamenti e risorse umane per dare un sostegno operativo a tale quadro;
51. ritiene che, al fine di garantire la disponibilità di dati affidabili, trasparenti e di elevata qualità, nuovi approcci innovativi come le tecnologie di telerilevamento debbano essere verificati e combinati con i dati acquisiti mediante monitoraggio terrestre e debbano essere interpretati in stretta collaborazione con scienziati e con esperti locali indipendenti, fra cui le autorità competenti e i gestori delle foreste; ritiene che tali approcci possano anche svolgere un ruolo nell'aiutare a bilanciare la multifunzionalità delle foreste e a sviluppare e condividere nuovi approcci e pratiche e dovrebbero comprendere i mezzi finanziari necessari per accedere ai dati e contribuire alla loro acquisizione; ritiene che la sinergia e la complementarità tra le immagini satellitari e i dati di posizionamento e localizzazione possano diventare elementi essenziali per i gestori delle foreste e gli organismi governativi; sottolinea l'importanza di Copernicus nel permettere il monitoraggio a distanza e la valutazione dello stato di salute degli inventari forestali, nonché l'individuazione di problemi come il disboscamento illegale e la deforestazione; si compiace del fatto che, nel quadro del sistema di informazione forestale europeo, sarà rafforzato l'attuale monitoraggio degli effetti climatici e di altre perturbazioni naturali o di origine antropica sulle foreste; sottolinea il ruolo cruciale che l'analisi dei dati svolge nel supportare la gestione sostenibile e la protezione delle foreste, anche nella prevenzione del disboscamento illegale e nell'anticipazione e nell'attenuazione dell'impatto delle perturbazioni naturali, come tempeste, incendi boschivi e parassiti;
52. ritiene che i dati di Copernicus debbano essere utilizzati come prove nell'applicazione della legge e la definizione delle politiche attraverso la certificazione dei dati e dei prodotti informativi derivati e chiede che la certificazione dei dati di Copernicus sia conseguita nel contesto della prossima proposta legislativa per un quadro sull'osservazione, la comunicazione e la raccolta di dati sulle foreste; sottolinea che tali dati certificati potrebbero svolgere un ruolo essenziale nel monitoraggio di vari fenomeni (quali ad esempio l'area di distribuzione delle foreste, il disboscamento illegale, la salute delle foreste, la caratterizzazione degli alberi, i modelli di crescita e l'impatto degli incendi boschivi), come pure nel monitoraggio della conformità;
53. prende atto dell'idea di introdurre piani strategici per le foreste nel quadro per l'osservazione, la comunicazione e la raccolta di dati sulle foreste; osserva inoltre che diversi Stati membri dispongono già di strategie nazionali per le foreste, che non possono essere valutate in modo uniforme dalla Commissione, e che tali strategie dovrebbero essere stabilite o ulteriormente sviluppate in modo da sostenere gli obiettivi della strategia forestale dell'UE; sottolinea che tale proposta dovrebbe evitare un aumento eccessivo degli oneri amministrativi e dei costi; sottolinea che lo scopo e la necessità esatti di tali piani dovrebbero essere chiariti e sottolinea l'obbligo di rispettare la competenza degli Stati membri in ambito forestale; invita la Commissione a garantire che la proposta legislativa rispetti pienamente le strategie nazionali esistenti a livello degli Stati membri e, se del caso, a livello locale, sottolineando che la pianificazione strategica a livello dell'UE dovrebbe integrarsi con le strategie nazionali esistenti ed evitare di contraddire o duplicare tali strategie; invita la Commissione a valutare in che modo tale strumento possa essere utilizzato per sostenere, in particolare, gli Stati membri che non dispongono ancora di strategie nazionali;
Governance e attuazione
54. ritiene che, in virtù del contributo multifunzionale apportato dalle foreste ai vari obiettivi dell'UE e dei diversi livelli amministrativi e gruppi di parti interessate coinvolti, le pietre angolari su cui poggia l'attuazione della strategia debbano essere la stretta cooperazione e lo scambio delle migliori prassi con esperti nazionali e regionali, i portatori di interessi, in particolare i proprietari e gestori di foreste pubblici e privati, gli scienziati, i sistemi di certificazione e la società civile, inclusa una rappresentanza adeguata delle popolazioni indigene europee, nonché il rispetto del principio di sussidiarietà; sottolinea che la governance deve tenere conto dell'impegno assunto dall'UE e dagli Stati membri nei confronti di Forest Europe nonché a livello internazionale, ad esempio con la FAO, e che l'attuazione della strategia dovrebbe tendere a creare sinergie con il contributo agli impegni e alla cooperazione internazionali, anche per quanto riguarda il costante sviluppo della terminologia e delle definizioni; ricorda l'importanza della cooperazione transfrontaliera nel garantire la sopravvivenza a lungo termine delle specie e degli habitat minacciati di maggior pregio in Europa; esorta i portatori di interessi del settore ambientale e forestale a raggiungere segmenti più ampi della popolazione attraverso vari strumenti e programmi educativi;
55. evidenzia l'importanza del comitato permanente forestale quale sede di discussione per fornire competenze forestali complete e discutere le attività nell'ambito della strategia e di altre politiche dell'UE che hanno un impatto sul settore forestale; ritiene che, per conseguire la coerenza fra le politiche, la Commissione dovrebbe intensificare il dialogo tra il comitato permanente forestale e altri gruppi di esperti, come ad esempio il gruppo di lavoro sulle foreste e la natura, il gruppo di dialogo civile sulle foreste e il sughero, che svolge un ruolo importante nel coinvolgere adeguatamente i portatori di interessi nello sviluppo e nell'attuazione delle politiche forestali dell'UE, il sottogruppo di lavoro sulle foreste e la natura in seno al gruppo di coordinamento sulla biodiversità e la natura, nonché il gruppo di esperti sulla filiera del legno;
56. riconosce che l'attuazione della strategia può portare a cambiamenti sistemici significativi per il settore forestale, attraverso una transizione da flussi di reddito principalmente basati sul legname verso flussi di reddito più complessi che si basano sempre più sulla fornitura di altri servizi ecosistemici, e sottolinea la necessità di monitorare e comprenderne le conseguenze; prende atto che le ampie e talvolta contraddittorie sovrapposizioni fra le politiche e le normative e, in alcuni casi, gli obiettivi confliggenti incidono sulle foreste e sul settore forestale e potrebbero determinare una frammentazione legislativa; sottolinea l'importanza di garantire la loro coerenza; invita la Commissione e gli Stati membri a valutare costantemente gli effetti cumulativi delle diverse iniziative nell'ambito della strategia, unitamente ad altre normative e politiche pertinenti dell'UE, al fine di garantire la coerenza in qualsiasi attività nel settore forestale e migliorare la gestione sostenibile delle foreste, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà; sottolinea che, nell'ambito di tali valutazioni, l'impatto del regime di protezione delle foreste primarie e antiche sulle comunità locali deve essere valutato in modo approfondito, in collaborazione con gli attori locali, e che il 90 % di essi si trova in soli quattro Stati membri(43); invita la Commissione a riferire in merito nell'ambito della sua relazione sull'attuazione;
57. esprime profonda preoccupazione per le segnalazioni di disboscamento illegale e cambiamento della destinazione dei suoli in alcuni Stati membri, fenomeni che si verificano anche in foreste statali e in aree protette, e per le relative procedure di infrazione in corso(44); sottolinea che il disboscamento illegale può avere effetti difficili o impossibili da invertire, può contribuire alla perdita di biodiversità, all'accelerazione dei cambiamenti climatici e alla perdita di risorse naturali provenienti dalle foreste da cui le comunità forestali dipendono e può determinare violazioni dei diritti umani; esprime profondo dolore e ferma condanna per gli omicidi e le violenze perpetrati contro il personale forestale, i giornalisti e gli attivisti a seguito del disboscamento illegale e si attende che gli Stati membri assicurino i responsabili alla giustizia e pongano fine all'oppressione delle guardie forestali; invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare pienamente ed efficacemente la pertinente legislazione nazionale e dell'UE, in particolare definendo il disboscamento illegale, potenziando lo stretto monitoraggio e aumentando, ove necessario, la spesa per le attività di contrasto, lottando contro la corruzione e migliorando la governance forestale e fondiaria; sottolinea l'importanza di rafforzare il ruolo delle autorità competenti degli Stati membri nella lotta contro il disboscamento illegale, facendo tesoro degli insegnamenti appresi dall'attuazione e dall'applicazione del regolamento dell'UE sul legno; osserva che il disboscamento effettuato in violazione delle misure di protezione della natura, fra cui i piani di gestione Natura 2000 e le direttive Uccelli e Habitat, può anche costituire un disboscamento illegale; sottolinea che il disboscamento illegale ha gravi ripercussioni economiche, sociali e ambientali e genera perdite di reddito per le comunità locali; prende atto del legame esistente fra il disboscamento illegale e le cattive condizioni di vita; deplora la lentezza della Commissione nel perseguire i casi di infrazione, il che comporta il rischio notevole che il disboscamento illegale continui e che sarà troppo tardi per cambiare rotta e per riparare i danni da esso causati; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure urgenti per porre fine al disboscamento illegale e rafforzare il controllo del commercio illegale di legname, attraverso un attento monitoraggio e una rigorosa applicazione delle normative esistenti, come pure l'uso di tecnologie geospaziali e di telerilevamento;
58. invita la Commissione a promuovere standard e obiettivi europei di protezione delle foreste a livello internazionale;
59. chiede alla Commissione di riprendere i negoziati per una convenzione internazionale giuridicamente vincolante in materia di foreste, che contribuisca alla gestione, alla conservazione e allo sviluppo sostenibile delle foreste e ne garantisca le funzioni e gli utilizzi molteplici e complementari, ivi compresa l'azione a favore del rimboschimento, dell'imboschimento e della conservazione delle foreste, tenendo conto nel contempo delle esigenze sociali, economiche, ecologiche, culturali e spirituali delle generazioni presenti e future e riconoscendo il ruolo fondamentale di tutti i tipi di foreste nel mantenere l'equilibrio e i processi ecologici, nonché sostenendo l'identità, la cultura e i diritti delle popolazioni indigene, delle loro comunità e di altre comunità e degli abitanti delle zone forestali;
60. invita l'Unione a rispettare il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e a garantire la coerenza tra le sue politiche in materia di sviluppo, commercio, agricoltura, energia e clima; riconosce il contributo economico, sociale e ambientale positivo dell'industria forestale e chiede ulteriori investimenti nella ricerca, nell'innovazione e nel progresso tecnologico;
61. invita la Commissione a promuovere le clausole speculari nei mercati internazionali della bioeconomia e a fare uso dei partenariati paneuropei e internazionali e degli accordi commerciali esteri per promuovere le ambizioni dell'UE in materia di clima, ma anche la sostenibilità dell'uso delle foreste al di fuori dell'UE;
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62. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 17 aprile 2018 relativa alla causa C-441/17, Commissione europea/Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 6, paragrafi 1 e 3 – Articolo 12, paragrafo 1 – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Articoli 4 e 5 – Sito Natura 2000 "Puszcza Białowieska" – Modifica del piano di gestione forestale – Aumento del volume di legname sfruttabile – Piano o progetto non direttamente necessario alla gestione del sito che può avere incidenze significative su tale sito – Opportuna valutazione dell'incidenza sul sito – Pregiudizio all'integrità del sito – Attuazione effettiva delle misure di conservazione – Effetti sui siti di riproduzione e sulle aree di riposo delle specie protette).
Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica.
Relazione n. 5/2016 dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) dal titolo "European Forest Ecosystems: State and Trends" (Ecosistemi forestali europei – Situazione e tendenze).
Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).
In Europa nel suo complesso, la maggior parte delle imprese private possiede fino a 10 ha, Forest Europe, State of Europe's Forests 2020 (Stato delle foreste europee nel 2020), 2020; in Germania il 50 % delle foreste di proprietà privata ha dimensioni inferiori a 20 ha, https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/bundeswaldinventur3.pdf;jsessionid=972A5297B9463D98948E787D1AA78F19.live921?__blob=publicationFile&v=3; in Francia, circa due terzi dei proprietari possiede meno di 1 ha, https://franceboisforet.fr/wp-content/uploads/2021/04/Brochure_chiffresClesForetPrivee_2021_PageApage_BD.pdf; in Finlandia, circa il 45 % dei proprietari possiede meno di 10 ha, https://www.luke.fi/en/natural-resources/forest/forest-resources-and-forest-planning/forest-ownership/; in Lettonia, il 50 % dei proprietari possiede meno di 5 ha, https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/MAF_parskats_Silava_privat_meza_apsaimn_monitorings.pdf
Science for Environment Policy, European Forests for biodiversity, climate change mitigation and adaptation (Le foreste europee per la biodiversità, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi), Future Brief 25, unità Comunicazione scientifica, UWE Bristol, 2021, https://ec.europa.eu/ science-environment-policy
Agenzia europea dell'ambiente, The European environment – state and outlook 2020: knowledge for transition to a sustainable Europe, 11 maggio 2020, pag. 83, https://www.eea.europa.eu/soer-2020/
Centro comune di ricerca, Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services: An EU ecosystem assessment (Mappatura e valutazione degli ecosistemi e dei loro servizi: una valutazione degli ecosistemi dell'UE), 2020; per l'evoluzione dello stato, cfr. anche Forest Europe, relazione dal titolo State of Europe's Forests 2020 (Stato delle foreste europee nel 2020), 2020.
Centro comune di ricerca, Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services: An EU ecosystem assessment (Mappatura e valutazione degli ecosistemi e dei loro servizi: una valutazione degli ecosistemi dell'UE), 2020; per l'evoluzione dello stato, cfr. anche Forest Europe, relazione dal titolo State of Europe's Forests 2020 (Stato delle foreste europee nel 2020), 2020.
Commissione europea, direzione generale Ambiente, Study on certification and verification schemes in the forest sector and for wood-based products (Studio sui sistemi di certificazione e verifica nel settore forestale e in relazione ai prodotti a base di legno), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021, https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/afa5e0df-fb19-11eb-b520-01aa75ed71a1/language-it
Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).
Science for Environment Policy, "European Forests for biodiversity, climate change mitigation and adaptation" (Le foreste europee per la biodiversità, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi), Future Brief 25, unità Comunicazione scientifica, UWE Bristol, 2021, https://ec.europa.eu/ science-environment-policy
Comunicazione della Commissione del 17 novembre 2021 dal titolo "Strategia dell'UE per il suolo per il 2030: suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima" (COM(2021)0699).
Pickles, B. J. e Simard, S. W., "Mycorrhizal Networks and Forest Resilience to Drought", Mycorrhizal Mediation of Soil – Fertility, Structure, and Carbon Storage (Reti micorriziche e resilienza delle foreste alla siccità, Mediazione micorrizica del suolo – Fertilità, struttura e stoccaggio del carbonio), Elsevier, Amsterdam, 2017, pagg. 319-339.
Gorzelak, M.A. et al., "Inter-plant communication through mycorrhizal networks mediates complex adaptive behaviour in plant communities" (La comunicazione tra le piante mediante reti micorriziche media il complesso comportamento adattivo nelle comunità vegetali), AoB Plants, 2015.
Usman, M. et al., "Mycorrhizal Symbiosis for Better Adaptation of Trees to Abiotic Stress Caused by Climate Change in Temperate and Boreal Forests" (La simbiosi micorrizica per un miglior adattamento degli alberi allo stress abiotico causato dai cambiamenti climatici nelle foreste temperate e boreali), Frontiers in Forests and Global Change, 2021.
Commissione europea, direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI, Orientamenti sull'uso a cascata della biomassa, con esempi selezionati di buone pratiche in materia di biomassa legnosa, Ufficio delle pubblicazioni, 2019.
Hetemäki, L., Palahí, M. e Nasi, R., Seeing the wood in the forests (Vedere il legno nelle foreste), Knowledge to Action 1, Istituto forestale europeo, 2020; cfr. anche: WWF, Living Forests Report (Relazione sulle foreste viventi), capitolo 5. https://wwf.panda.org/discover/our_focus/forests_practice/forest_publications_news_and_reports/living_forests_report/
Documento di lavoro dei servizi della Commissione del 16 luglio 2021 dal titolo "The 3 Billion Tree Planting Pledge for 2030" (L'impegno di piantumare 3 miliardi di alberi per il 2030) (SWD(2021)0651).
Cinque procedure di infrazione in corso contro quattro Stati membri (cause 2016/2072, 2018/2208, 2018/4076, 2020/2033 e 2021/4029).
Regolamento sulla deforestazione ***I
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Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 settembre 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (COM(2021)0706 – C9-0430/2021 – 2021/0366(COD))(1)
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1
(1) Le foreste sono fonte di numerosi benefici ambientali, economici e sociali, tra cui la produzione di legno e di prodotti forestali non legnosi e l'offerta di servizi ambientali essenziali per l'umanità, poiché ospitano la maggior parte della biodiversità terrestre del pianeta. Conservano funzioni ecosistemiche, contribuiscono a proteggere il sistema climatico, offrono aria pulita e svolgono un ruolo fondamentale per la depurazione dell'acqua e del suolo e per la ritenzione idrica. Le foreste danno sostentamento e reddito a circa un terzo della popolazione mondiale e la loro distruzione ha conseguenze drammatiche sui mezzi di sostentamento delle persone più vulnerabili, comprese le popolazioni indigene e le comunità locali che dipendono fortemente dagli ecosistemi forestali3. La deforestazione e il degrado forestale riducono i pozzi di assorbimento del carbonio indispensabili e aumentano la probabilità che nuove malattie si diffondano dagli animali all'uomo.
(1) Le foreste sono fonte di numerosi benefici ambientali, economici e sociali, tra cui la produzione di legno e di prodotti forestali non legnosi e l'offerta di servizi ambientali essenziali per l'umanità, poiché ospitano la maggior parte della biodiversità terrestre del pianeta. Conservano funzioni ecosistemiche, contribuiscono a proteggere il sistema climatico, offrono aria pulita e svolgono un ruolo fondamentale per la depurazione dell'acqua e del suolo e per la ritenzione idrica e il ravvenamento della falda, laddove più di un quarto dei farmaci moderni deriva dalle piante delle foreste tropicali. Le grandi aree forestali fungono da sorgenti di umidità e contribuiscono a prevenire la desertificazione delle regioni continentali. Le foreste danno sostentamento e reddito a circa un terzo della popolazione mondiale e la loro distruzione ha conseguenze drammatiche sui mezzi di sostentamento delle persone più vulnerabili, comprese le popolazioni indigene e le comunità locali che dipendono fortemente dagli ecosistemi forestali3. La deforestazione, il degrado forestale e la conversione delle aree forestali riducono i pozzi di assorbimento del carbonio indispensabili. La deforestazione, il degrado forestale e la conversione delle aree forestali aumentano inoltre i contatti tra gli animali selvatici, gli animali d'allevamento e gli esseri umani, accrescendo così la probabilità che nuove malattie si diffondano e il rischio di nuove epidemie e pandemie.
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3 In linea con la comunicazione della Commissione, del 27 luglio 2019, "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", COM(2019)0352.
3 In linea con la comunicazione della Commissione, del 27 luglio 2019, "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", COM(2019)0352.
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 2
(2) La deforestazione e il degrado forestale incalzano a un ritmo allarmante. Secondo le stime dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), tra il 1990 e il 2020 sono scomparsi 420 milioni di ettari di foreste, ossia circa il 10 % del totale delle foreste che restano sul pianeta, equivalente a una superficie più estesa di quella dell'Unione europea4. La deforestazione e il degrado forestale concorrono notevolmente al riscaldamento globale e alla perdita di biodiversità, due delle maggiori sfide ambientali della nostra epoca. E ogni anno il mondo continua a perdere 10 milioni di ettari di foresta.
(2) La deforestazione, il degrado forestale e la conversione delle aree forestali incalzano a un ritmo allarmante. Secondo le stime dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), tra il 1990 e il 2020 sono scomparsi 420 milioni di ettari di foreste, ossia circa il 10 % del totale delle foreste che restano sul pianeta, equivalente a una superficie più estesa di quella dell'Unione europea4. La deforestazione, il degrado forestale e la conversione delle aree forestali concorrono notevolmente al riscaldamento globale e alla perdita di biodiversità, due delle maggiori sfide ambientali della nostra epoca. E ogni anno il mondo continua a perdere 10 milioni di ettari di foresta. Anche le foreste sono fortemente colpite dai cambiamenti climatici e sarà necessario far fronte a numerose sfide per garantirne l'adattabilità e la resilienza nei prossimi decenni.
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4 FAO, Global Forest Resource Assessment 2020, pag. XII, https://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9825en.
4 FAO, Global Forest Resource Assessment 2020, pag. XII, https://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9825en.
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 3
(3) Deforestazione e degrado forestale contribuiscono in vari modi alla crisi climatica globale. Innanzitutto aumentano le emissioni di gas a effetto serra attraverso gli incendi boschivi che li accompagnano e che eliminano definitivamente capaci pozzi di assorbimento del carbonio, diminuiscono la resilienza ai cambiamenti climatici e riducono in modo sostanziale la biodiversità dell'area colpita. La deforestazione è responsabile, da sola, dell'11 % delle emissioni di gas a effetto serra5.
(3) Deforestazione, degrado forestale econversione delle aree forestali contribuiscono in vari modi alla crisi climatica globale. Innanzitutto aumentano le emissioni di gas a effetto serra attraverso gli incendi boschivi che li accompagnano e che eliminano definitivamente capaci pozzi di assorbimento del carbonio, diminuiscono la resilienza ai cambiamenti climatici e riducono in modo sostanziale la biodiversità dell'area colpita e la sua resilienza a malattie e parassiti. La deforestazione è responsabile, da sola, dell'11 % delle emissioni di gas a effetto serra5.
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5 IPCC, Climate Change and Land: una relazione speciale dell'IPCC in materia di cambiamenti climatici, desertificazione, degrado del suolo, gestione sostenibile del suolo, sicurezza alimentare e flussi dei gas serra negli ecosistemi terrestri, https://www.ipcc.ch/srccl/.
5 IPCC, Climate Change and Land: una relazione speciale dell'IPCC in materia di cambiamenti climatici, desertificazione, degrado del suolo, gestione sostenibile del suolo, sicurezza alimentare e flussi dei gas serra negli ecosistemi terrestri, https://www.ipcc.ch/srccl/.
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 4
(4) Il degrado climatico induce la perdita di biodiversità a livello mondiale e la perdita di biodiversità aggrava i cambiamenti climatici, in una dinamica che lega indissolubilmente i due fenomeni, secondo quanto confermato da studi recenti. La biodiversità aiuta a mitigare i cambiamenti climatici. Insetti, uccelli e mammiferi, nella loro funzione di impollinatori e disseminatori, possono contribuire a stoccare il carbonio in modo più efficiente, direttamente o indirettamente. Le foreste ricostituiscono continuamente le risorse idriche contro la siccità e i suoi effetti deleteri su comunità locali e popolazioni indigene. Una riduzione drastica della deforestazione e del degrado forestale da un lato, e il ripristino sistematico delle foreste e di altri ecosistemi dall'altro, costituiscono insieme la più grande singola possibilità di mitigazione naturale dei cambiamenti climatici.
(4) Il degrado climatico induce la perdita di biodiversità a livello mondiale e la perdita di biodiversità aggrava i cambiamenti climatici, in una dinamica che lega indissolubilmente i due fenomeni, secondo quanto confermato da studi recenti. La biodiversità e gli ecosistemi sono fondamentali per uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici1bis. Insetti, uccelli e mammiferi, nella loro funzione di impollinatori e disseminatori, possono contribuire a stoccare il carbonio in modo più efficiente, direttamente o indirettamente. Le foreste ricostituiscono continuamente le risorse idriche contro la siccità e i suoi effetti deleteri su comunità locali e popolazioni indigene. Una riduzione drastica della deforestazione, del degrado forestale e della conversione delle aree forestali da un lato, e il ripristino sistematico delle foreste e di altri ecosistemi dall'altro, costituiscono insieme la più grande singola possibilità di mitigazione naturale dei cambiamenti climatici.
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1 bis Relazione di sintesi dell'IPCC per i responsabili politici, febbraio 2022, https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf.
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 5
(5) La biodiversità è essenziale per la resilienza degli ecosistemi e dei loro servizi a livello sia locale che mondiale. Oltre la metà del prodotto interno lordo mondiale dipende dalla natura e dai servizi che fornisce. Tre dei settori economici più importanti – edilizia, agricoltura, settore alimentare e delle bevande – ne sono fortemente dipendenti. Il depauperamento della biodiversità rappresenta una minaccia per i cicli idrologici sostenibili e i sistemi alimentari, mettendo a repentaglio la nostra sicurezza alimentare oltre che la nostra nutrizione. Più del 75 % dei tipi di colture alimentari nel mondo dipendono dall'impollinazione animale. La diversità genetica e i servizi ecosistemici sono fattori di produzione indispensabili per l'industria e le imprese, soprattutto per la produzione di medicinali.
(5) La biodiversità è essenziale per la resilienza degli ecosistemi e dei loro servizi a livello sia locale che mondiale. Oltre la metà del prodotto interno lordo mondiale dipende dalla natura e dai servizi che fornisce. Tre dei settori economici più importanti – edilizia, agricoltura, settore alimentare e delle bevande – ne sono fortemente dipendenti. Il depauperamento della biodiversità rappresenta una minaccia per i cicli idrologici sostenibili e i sistemi alimentari, mettendo a repentaglio la nostra sicurezza alimentare oltre che la nostra nutrizione. Più del 75 % dei tipi di colture alimentari nel mondo dipendono dall'impollinazione animale. La diversità genetica e i servizi ecosistemici presenti in foreste complesse e rigenerate naturalmente con relazioni simbiotiche sostenute e complesse sono fattori di produzione indispensabili per l'industria e le imprese, soprattutto per la produzione di medicinali, inclusi gli antimicrobici. Inoltre la traspirazione, il processo con cui gli alberi prelevano l'acqua dal suolo e la rilasciano nell'atmosfera attraverso le foglie, è un'importante fonte di acqua per l'atmosfera e si stima che sia responsabile di circa la metà di tutte le precipitazioni. La deforestazione influenza dunque profondamente le precipitazioni e la naturale regolazione dei flussi d'acqua, sia all'interno delle foreste che nelle aree circostanti. L'impatto della deforestazione sul sistema terrestre di riciclaggio dell'acqua rischia di essere tanto devastante quanto la sua incidenza sui cambiamenti climatici.
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 6
(6) I cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità e la deforestazione sono questioni della massima gravità a livello mondiale, che incidono sulla sopravvivenza dell'umanità e sulle condizioni di vita sostenibili sulla Terra. L'accelerazione dei cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità e del degrado ambientale, abbinati a esempi tangibili delle ripercussioni devastanti sulla natura, sulle condizioni di vita e sulle economie locali, hanno fatto sì che la transizione verde sia riconosciuta quale obiettivo di equità intergenerazionale fondamentale del nostro tempo.
(6) I cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità e la deforestazione sono questioni della massima gravità a livello mondiale, che incidono sulla sopravvivenza dell'umanità e sulle condizioni di vita sostenibili sulla Terra. L'accelerazione dei cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità e del degrado ambientale, abbinati a esempi tangibili delle ripercussioni devastanti sulla natura, sulle condizioni di vita e sulle economie locali, hanno fatto sì che la transizione verde sia riconosciuta quale obiettivo di uguaglianza di genere e di equità intergenerazionale fondamentale del nostro tempo.
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis) Dei 227 attacchi letali nei confronti di attivisti impegnati nella difesa dell'ambiente e del territorio registrati nel 2020, il 70 % degli assassinati stava lavorando per difendere le foreste del mondo dalla deforestazione e dallo sviluppo industriale. Tali attacchi prendono di mira in modo sproporzionato le popolazioni indigene, che sono state l'obiettivo di un terzo degli omicidi registrati nel 2020.
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 7
(7) Il consumo dell'Unione è un fattore importante di deforestazione e degrado forestale su scala mondiale. Stando alla valutazione d'impatto dell'iniziativa, in assenza di un adeguato intervento normativo il consumo e la produzione nell'UE delle sei materie prime incluse nell'ambito di applicazione (legno, bovini, soia, olio di palma, cacao e caffè) faranno salire la deforestazione a circa 248 000 ettari all'anno entro il 2030.
(7) Il consumo dell'Unione è un fattore importante di deforestazione, conversione degli ecosistemi naturali, degrado degli ecosistemi naturali e forestale nonché di conversione delle aree forestali su scala mondiale. Stando alla valutazione d'impatto dell'iniziativa, in assenza di un adeguato intervento normativo il consumo e la produzione nell'UE di appena sei materie prime (legno, bovini, soia, olio di palma, cacao e caffè) faranno salire la deforestazione a circa 248 000 ettari all'anno entro il 2030.
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 8
(8) Per quanto riguarda la situazione delle foreste nell'UE, dalla relazione 2020 sul tema6 risulta che tra il 1990 e il 2020 la superficie forestale in Europa è aumentata del 9 %, il carbonio stoccato nella biomassa è cresciuto del 50 % e l'offerta di legname del 40 %. Tuttavia, secondo la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente sullo stato dell'ambiente 20207, meno del 5 % delle aree forestali europee è considerato indisturbato o naturale.
(8) Per quanto riguarda la situazione delle foreste nell'UE, dalla relazione 2020 sul tema6 risulta che tra il 1990 e il 2020 la superficie forestale in Europa è aumentata del 9 %, il carbonio stoccato nella biomassa è cresciuto del 50 % e l'offerta di legname del 40 %. Tuttavia, le foreste naturali e antiche sono anche soggette a un'intensificazione della gestione e la loro biodiversità e le loro caratteristiche strutturali uniche sono a rischio. In aggiunta, attualmente meno del 5 % delle aree forestali europee è considerato indisturbato o naturale e i cambiamenti climatici danno origine a minacce che spaziano da fenomeni meteorologici estremi a malattie causate da insetti. Gli ecosistemi forestali devono far fronte a molteplici pressioni generate dalle attività antropiche,le quali comprendono attività che hanno un'incidenza diretta sugli ecosistemi e sugli habitat, ad esempio determinate pratiche di gestione forestale. In particolare, le foreste di età uniforme gestite in modo intensivo possono avere gravi ripercussioni su interi habitat attraverso il taglio a raso e la rimozione del legno mortos.
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6 Forest Europe - Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, State of Europe's Forests 2020, https://foresteurope.org/state-europes-forests-2020/.
6 Forest Europe - Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, State of Europe's Forests 2020, https://foresteurope.org/state-europes-forests-2020/.
7 European Environment Agency, State of the Environment 2020, https://www.eea.europa.eu/soer/publications/soer-2020.
7 European Environment Agency, State of the Environment 2020, https://www.eea.europa.eu/soer/publications/soer-2020.
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 9
(9) Nel 2019 la Commissione ha adottato diverse iniziative per far fronte alle crisi ambientali mondiali, tra cui azioni specifiche sulla deforestazione. Nella comunicazione "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta"8, la Commissione ha riconosciuto la priorità di ridurre l'impronta del consumo unionale sul suolo e incoraggia i cittadini a consumare prodotti provenienti da catene di approvvigionamento che non contribuiscano alla deforestazione. Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 intitolata "Il Green Deal europeo"9 la Commissione ha illustrato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra, in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse e in cui nessuno e nessun luogo sarà lasciato indietro. La strategia mira a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Il Green Deal europeo intende assicurare ai cittadini e alle generazioni future, tra l'altro, aria fresca, acqua pulita, suolo sano e biodiversità. A tal fine, la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 203010, la strategia "Dal produttore al consumatore"11, la strategia forestale dell'UE12, il piano d'azione dell'UE sull'inquinamento zero13 e altre strategie pertinenti14 elaborate nell'ambito del Green Deal europeo evidenziano ulteriormente l'importanza dell'azione in materia di protezione e resilienza delle foreste. In particolare, la strategia dell'UE sulla biodiversità intende proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi. Infine, la strategia dell'UE per la bioeconomia15 rafforza la protezione dell'ambiente e degli ecosistemi, rispondendo alla domanda crescente di risorse alimentari, mangimi, energie, materiali e prodotti e cercando nuove modalità di produzione e consumo.
(9) Nel 2019 la Commissione ha adottato diverse iniziative per far fronte alle crisi ambientali mondiali, tra cui azioni specifiche sulla deforestazione. Nella comunicazione "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta"8, la Commissione ha riconosciuto la priorità di ridurre l'impronta del consumo unionale sul suolo e incoraggia i cittadini a consumare prodotti provenienti da catene di approvvigionamento che non contribuiscano alla deforestazione. Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 intitolata "Il Green Deal europeo"9 la Commissione ha illustrato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva fondata sul libero scambio sostenibile e basato su regole che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra, in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse e in cui nessuno e nessun luogo sarà lasciato indietro. La strategia mira a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Il Green Deal europeo intende assicurare ai cittadini e alle generazioni future, tra l'altro, aria fresca, acqua pulita, suolo sano e biodiversità. A tal fine, la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 203010, la strategia "Dal produttore al consumatore"11, la strategia forestale dell'UE12, il piano d'azione dell'UE sull'inquinamento zero13 e altre strategie pertinenti14 elaborate nell'ambito del Green Deal europeo evidenziano ulteriormente l'importanza dell'azione in materia di protezione e resilienza delle foreste. In particolare, la strategia dell'UE sulla biodiversità intende proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi. Infine, la strategia dell'UE per la bioeconomia15 rafforza la protezione dell'ambiente e degli ecosistemi, rispondendo alla domanda crescente di risorse alimentari, mangimi, energie, materiali e prodotti e cercando nuove modalità di produzione e consumo.
9 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il Green Deal europeo, COM(2019)0640.
9 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il Green Deal europeo, COM(2019)0640.
10 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita, COM(2020)0380.
10 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita, COM(2020)0380.
11 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente", COM(2020)0381.
11 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente", COM(2020)0381.
12 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale", COM(2013)0659.
12 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale", COM(2013)0659.
13 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" COM(2021)0400.
13 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" COM(2021)0400.
14 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040, COM(2021)0345.
14 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040, COM(2021)0345.
15 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una bioeconomia sostenibile per l'Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente" (strategia aggiornata per la bioeconomia), COM(2018)0673.
15 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una bioeconomia sostenibile per l'Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente" (strategia aggiornata per la bioeconomia), COM(2018)0673.
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 10
(10) Gli Stati membri hanno ripetutamente espresso preoccupazione per il persistere della deforestazione. Hanno sottolineato che, poiché le politiche e azioni attuali a livello mondiale dirette a conservare, ripristinare e gestire in modo sostenibile le foreste non bastano ad arrestare la deforestazione e il degrado forestale, è necessaria un'azione più incisiva dell'Unione che contribuisca più efficacemente a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata nel 2015 da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite. Il Consiglio ha sostenuto specificamente la Commissione quando ha annunciato, nella comunicazione "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", l'intenzione di valutare misure regolamentari e non regolamentari addizionali e presentare proposte in merito16.
(10) Gli Stati membri hanno ripetutamente espresso preoccupazione per il persistere della deforestazione. Hanno sottolineato che, poiché le politiche e azioni attuali a livello mondiale dirette a conservare, ripristinare e gestire in modo sostenibile le foreste non bastano ad arrestare la deforestazione, il degrado forestale, la conversione delle aree forestali e la perdita di biodiversità, è necessaria un'azione più incisiva dell'Unione che contribuisca più efficacemente a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata nel 2015 da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite. La Commissione e gli Stati membri si sono inoltre impegnati a favore del decennio d'azione delle Nazioni Unite per gli OSS, del decennio delle Nazioni Unite per il ripristino dell'ecosistema e del decennio delle Nazioni Unite dell'agricoltura familiare. Il Consiglio ha sostenuto specificamente la Commissione quando ha annunciato, nella comunicazione "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", l'intenzione di valutare misure regolamentari e non regolamentari addizionali e presentare proposte in merito16.
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31 Conclusioni del Consiglio e dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relative alla comunicazione dal titolo "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta" (16 dicembre 2019) 15151/19. Disponibile all'indirizzo https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15151-2019-INIT/it/pdf
31 Conclusioni del Consiglio e dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relative alla comunicazione dal titolo "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta" (16 dicembre 2019) 15151/19. Disponibile all'indirizzo https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15151-2019-INIT/it/pdf
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 11
(11) Il Parlamento europeo ha sottolineato che la distruzione progressiva delle foreste nel mondo è legata in larga misura all'espansione della produzione agricola, in particolare alla conversione delle aree forestali in terreni agricoli destinati alla produzione di una serie di prodotti e materie prime di alto consumo. Il 22 ottobre 2020 il Parlamento ha adottato una risoluzione17 a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in cui chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, una proposta relativa a un "quadro giuridico dell'UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE".
(11) Il Parlamento europeo ha sottolineato che la distruzione, il degrado e la conversione progressivi delle foreste e degli ecosistemi naturali nel mondo, nonché le violazioni dei diritti umani, sono legati in larga misura all'espansione della produzione agricola, in particolare alla conversione delle aree forestali in terreni agricoli destinati alla produzione di una serie di prodotti e materie prime di alto consumo. Il 22 ottobre 2020 il Parlamento ha adottato una risoluzione17 a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in cui chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, una proposta relativa a un "quadro giuridico dell'UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE" basato sull'obbligo di diligenza.
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17 Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE (2020/2006(INL) disponibile all'indirizzo https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0285_IT.html.
17 Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE (2020/2006(INL) disponibile all'indirizzo https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0285_IT.html.
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 12
(12) La lotta contro la deforestazione e il degrado forestale è una parte importante del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e rispettare l'impegno assunto dall'Unione con il Green Deal europeo e l'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici18, nonché l'impegno giuridicamente vincolante, assunto con la normativa dell'UE sul clima, di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.
(12) La lotta contro la deforestazione, la conversione degli ecosistemi naturali, il degrado degli ecosistemi naturali e forestale e la conversione delle aree forestali è una parte importante del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e rispettare l'impegno assunto dall'Unione con il Green Deal europeo e l'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici18, nonché l'ottavo programma di azione per l'ambiente adottato con la decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio18 bis e l'impegno giuridicamente vincolante, assunto con la normativa dell'UE sul clima, di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050 e ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.
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18 Ratificato dall'UE il 5 ottobre 2016 ed entrato in vigore il 4 novembre 2016.
18 Ratificato dall'UE il 5 ottobre 2016 ed entrato in vigore il 4 novembre 2016.
18 bis Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis) La lotta contro la deforestazione, il degrado forestale e la conversione delle aree forestali è inoltre una parte importante del pacchetto di misure necessarie per combattere la perdita di biodiversità e rispettare gli impegni assunti dall'Unione nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, del Green Deal europeo, della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e degli obiettivi di ripristino della natura dell'UE.
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 12 ter (nuovo)
(12 ter) Le foreste primarie sono uniche e insostituibili. Le piantagioni forestali e le foreste piantate sono meno ricche di biodiversità e la tutela ambientale che assicurano è inferiore a quella fornita dalle foreste primarie e naturali. È dunque opportuno distinguere chiaramente i diversi tipi di foreste nel quadro dell'attuazione del presente regolamento.
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis) La lotta contro la deforestazione, il degrado forestale, la conversione delle aree forestali nonché la conversione e il degrado di altri ecosistemi passa anche per la sensibilizzazione dei consumatori in merito a modelli di consumo più sani e con una minore impronta ambientale.
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 13 ter (nuovo)
(13 ter) Le proteine vegetali destinate all'alimentazione del bestiame contribuiscono notevolmente alla deforestazione, al degrado forestale e alla conversione delle aree forestali e di altri ecosistemi a livello mondiale. La deforestazione e la conversione di altri ecosistemi possono essere contrastate in particolare riducendo la dipendenza dell'Unione dalle proteine vegetali importate e promuovendo le proteine vegetali di origine locale e sostenibile. Il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento deve essere accompagnato da un aumento dell'autonomia proteica e dall'attuazione di una strategia dell'Unione in materia di proteine vegetali.
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 14
(14) Tra il 1990 e il 2008 l'Unione ha importato e consumato un terzo dei prodotti agricoli scambiati a livello mondiale e associati alla deforestazione. Il consumo dell'Unione in tale periodo è all'origine del 10 % della deforestazione mondiale associata alla produzione di beni o servizi. Anche se la percentuale è in calo, il consumo unionale è responsabile di una quota smisurata di deforestazione. L'Unione dovrà quindi adottare misure per ridurre al minimo la deforestazione e il degrado forestale nel mondo causati dal consumo di determinate materie prime e prodotti, cercando di ridurre il proprio contributo alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale, nonché di promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili nel proprio interno e nel mondo. Per ottenere il massimo risultato la politica dell'Unione dovrà puntare a influenzare il mercato globale, non solo le catene di approvvigionamento dell'Unione. Al riguardo sono fondamentali i partenariati e una cooperazione internazionale efficace con i paesi produttori e consumatori.
(14) Tra il 1990 e il 2008 l'Unione ha importato e consumato un terzo dei prodotti agricoli scambiati a livello mondiale e associati alla deforestazione. Il consumo dell'Unione in tale periodo è all'origine del 10 % della deforestazione mondiale associata alla produzione di beni o servizi. Anche se la percentuale è in calo, il consumo unionale è responsabile di una quota smisurata di deforestazione. L'Unione dovrà quindi adottare misure per ridurre al minimo la deforestazione, il degrado forestale e la conversione delle aree forestali nel mondo causati dal consumo di determinate materie prime e prodotti, cercando di ridurre il proprio contributo alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale, nonché di promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili nel proprio interno e nel mondo. Per ottenere il massimo risultato la politica dell'Unione dovrà puntare a influenzare il mercato globale, non solo le catene di approvvigionamento dell'Unione. Al riguardo sono fondamentali i partenariati e una cooperazione internazionale efficace, compresi gli accordi di libero scambio (ALS), con i paesi produttori e consumatori.
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 15
(15) Fermare la deforestazione e il degrado forestale è parte essenziale degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Il presente regolamento dovrebbe contribuire in particolare al conseguimento degli obiettivi relativi all'uso sostenibile dell'ecosistema terrestre (OSS 15), all'azione per il clima (SDG 13), al consumo e alla produzione responsabili (SDG 12), all'eliminazione della fame (SDG 2) e alla salute e al benessere (SDG 3). L'obiettivo 15.2 di fermare la deforestazione entro il 2020 non è stato raggiunto, a riprova dell'urgenza di un'azione ambiziosa ed efficace.
(15) Fermare la deforestazione, il degrado forestale, la conversione delle aree forestali nonché la conversionee il degradodi altri ecosistemi è parte essenziale degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Il presente regolamento dovrebbe contribuire in particolare al conseguimento degli obiettivi relativi all'uso sostenibile dell'ecosistema terrestre (OSS 15), all'azione per il clima (SDG 13), al consumo e alla produzione responsabili (SDG 12), all'eliminazione della fame (SDG 2) e alla salute e al benessere (SDG 3). L'obiettivo 15.2 di fermare la deforestazione entro il 2020 non è stato raggiunto, a riprova dell'urgenza di un'azione ambiziosa ed efficace.
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 17
(17) Il presente regolamento dovrebbe rispondere alla dichiarazione dei leader di Glasgow del 2021 sulle foreste e l'uso del suolo22 che riconosce che per conseguire gli obiettivi in materia di uso del suolo, clima, biodiversità e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, sia a livello mondiale che nazionale, saranno necessarie ulteriori azioni trasformative nei settori interconnessi della produzione e del consumo sostenibili; sviluppo delle infrastrutture; commercio, finanza e investimenti; e sostegno ai piccoli proprietari terrieri, ai popoli indigeni e alle comunità locali. I firmatari della dichiarazione hanno sottolineato che intensificheranno gli sforzi comuni volti ad agevolare le politiche commerciali e di sviluppo, a livello internazionale e nazionale, che promuovono lo sviluppo sostenibile e la produzione e il consumo sostenibili di materie prime, che operano a vantaggio reciproco dei paesi e che non causano la deforestazione e il degrado del suolo.
(17) Il presente regolamento dovrebbe rispondere alla dichiarazione dei leader di Glasgow del 2021 sulle foreste e l'uso del suolo22 che riconosce che per conseguire gli obiettivi in materia di uso del suolo, clima, biodiversità e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, sia a livello mondiale che nazionale, saranno necessarie ulteriori azioni trasformative nei settori interconnessi della produzione e del consumo sostenibili; sviluppo delle infrastrutture; commercio, finanza e investimenti; e sostegno ai piccoli proprietari terrieri, ai popoli indigeni e alle comunità locali. I firmatari si sono impegnati ad arrestare e invertire la perdita delle foreste e il degrado del suolo entro il 2030 e hanno sottolineato che intensificheranno gli sforzi comuni volti ad agevolare le politiche commerciali e di sviluppo, a livello internazionale e nazionale, che promuovono lo sviluppo sostenibile e la produzione e il consumo sostenibili di materie prime, che operano a vantaggio reciproco dei paesi.
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 18
(18) In quanto parte dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'Unione si è impegnata a promuovere un sistema commerciale multilaterale universale, basato su regole, aperto, trasparente, prevedibile, inclusivo, non discriminatorio ed equo nell'ambito dell'OMC, nonché una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva. Il campo di applicazione del presente regolamento comprende pertanto materie prime e prodotti sia fabbricati nell'Unione sia importati nell'Unione.
(18) In quanto parte dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'Unione si è impegnata a promuovere un sistema commerciale multilaterale universale, basato su regole, aperto, trasparente, prevedibile, inclusivo, non discriminatorio ed equo nell'ambito dell'OMC, nonché una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva. Qualsiasi misura introdotta dall'Unione che incida sugli scambi deve essere conforme all'OMC. Inoltre, tutte le misure introdotte dall'Unione che incidono sugli scambi devono tenere conto della possibile risposta dei partner commerciali dell'Unione e garantire che l'applicazione della misura non sia indebitamente restrittiva né perturbatrice degli scambi, tenendo presente che la conservazione delle risorse naturali esauribili riveste un interesse prevalente. Il campo di applicazione del presente regolamento comprende pertanto materie prime e prodotti sia fabbricati nell'Unione sia importati nell'Unione ed è incentrato sulle materie prime e sui prodotti che rischiano maggiormente di provocare deforestazione, degrado forestale e conversione delle foreste.
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo)
(18 bis) Le sfide che il mondo si trova ad affrontare in termini di cambiamenti climatici e perdita di biodiversità possono essere affrontate soltanto con un'azione globale. L'Unione dovrebbe essere un attore forte a livello mondiale, sia dando l'esempio sia assumendo un ruolo guida nella cooperazione internazionale, onde creare un sistema multilaterale aperto ed equo in cui il commercio sostenibile funga da fattore chiave della transizione verde per contrastare i cambiamenti climatici e invertire la perdita di biodiversità.
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 19
(19) Il presente regolamento fa inoltre seguito alla comunicazione "Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva"23 in cui la Commissione afferma che di fronte alle nuove sfide interne ed esterne e, più in particolare, a un nuovo modello di crescita più sostenibile, quale definito dal Green Deal europeo e dalla strategia digitale europea, l'UE necessita di una nuova strategia di politica commerciale, che sostenga il conseguimento dei suoi obiettivi di politica interna ed esterna e promuova una maggiore sostenibilità, in linea con l'impegno di attuare pienamente gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. La politica commerciale deve svolgere appieno il suo ruolo nella ripresa dalla pandemia di COVID-19, nelle trasformazioni verde e digitale dell'economia e nella creazione di un'Europa più resiliente nel mondo.
(19) Il presente regolamento fa inoltre seguito alla comunicazione "Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva"23 in cui la Commissione afferma che di fronte alle nuove sfide interne ed esterne e, più in particolare, a un nuovo modello di crescita più sostenibile, quale definito dal Green Deal europeo e dalla strategia digitale europea, l'UE necessita di una nuova strategia di politica commerciale, che sostenga il conseguimento dei suoi obiettivi di politica interna ed esterna e promuova una maggiore sostenibilità, in linea con l'impegno di attuare pienamente gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Il commercio e la cooperazione internazionale possono essere strumenti importanti per consolidare standard più elevati di sostenibilità, con particolare riferimento ai settori legati alle foreste e alle catene del valore da esse derivate. Tuttavia, la valutazione degli accordi di libero scambio vigenti ha dimostrato che in alcuni casi vi sono carenze nell'attuazione e nell'applicazione degli accordi commerciali esistenti e che è necessario razionalizzare le politiche commerciali e di investimento dell'Unione per affrontare in modo più efficace la sfida della deforestazione a livello mondiale.
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23 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 18 febbraio 2021, Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva, COM(2021)0066.
23 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 18 febbraio 2021, Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva, COM(2021)0066.
Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)
(19 bis) Al fine di rilanciare i lavori dell'Unione sugli accordi di libero scambio, garantire condizioni di parità per le imprese dell'Unione e rispettare gli impegni assunti dall'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi e della convenzione sulla diversità biologica, che chiedono la protezione delle foreste, la politica commerciale dell'Unione dovrebbe concentrarsi sull'attuazione e sull'applicazione degli accordi commerciali vigenti, nonché sulla conduzione di negoziati e sulla conclusione di nuovi accordi commerciali che includano disposizioni rigorose, vincolanti e applicabili in materia di sviluppo sostenibile.
Emendamento 25 Proposta di regolamento Considerando 19 ter (nuovo)
(19 ter) È opportuno integrare nei mandati negoziali solide clausole sulla deforestazione, il degrado forestale, la conversione delle foreste nonché la conversione e il degrado degli altri ecosistemi, e andrebbero altresì inclusi parametri di riferimento sostenibili per le materie prime interessate ai fini della concessione di nuove preferenze commerciali.
Emendamento 26 Proposta di regolamento Considerando 19 quater (nuovo)
(19 quater) L'eventuale partenariato o cooperazione con un partner commerciale dovrebbe sempre consentire la piena partecipazione di tutti i portatori di interessi, tra cui la società civile, le popolazioni indigene, le comunità locali, le autorità locali e il settore privato, segnatamente le PMI e i piccoli proprietari terrieri, tenendo conto dell'autonomia delle parti sociali.
Emendamento 27 Proposta di regolamento Considerando 19 quinquies (nuovo)
(19 quinquies) Le disposizioni in materia di appalti pubblici negli accordi di libero scambio dovrebbero tenere conto della condotta in campo sociale, ambientale e responsabile delle imprese.
Emendamento 28 Proposta di regolamento Considerando 19 sexies (nuovo)
(19 sexies) Il presente regolamento dovrebbe essere accompagnato da solidi accordi di partenariato basati sugli scambi e sulla cooperazione con i principali paesi produttori delle materie prime e dei prodotti interessati, tenendo conto degli interessi specifici dei piccoli proprietari terrieri e delle comunità locali.
Emendamento 29 Proposta di regolamento Considerando 20
(20) Il presente regolamento dovrebbe essere complementare ad altre misure proposte nella comunicazione della Commissione "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta"24, in particolare quelle intese a: 1) collaborare con i paesi produttori per aiutarli ad affrontare le cause profonde della deforestazione, quali una governance debole, l'applicazione inefficace della legge e la corruzione; 2) rafforzare la cooperazione internazionale con i principali paesi consumatori per promuovere l'adozione di misure analoghe in modo da evitare che prodotti provenienti dalle catene di approvvigionamento associate alla deforestazione e al degrado forestale siano immessi sui loro mercati.
(20) Il presente regolamento dovrebbe essere complementare ad altre misure proposte nella comunicazione della Commissione "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta"24, in particolare quelle intese a: 1) collaborare con i paesi produttori per aiutarli ad affrontare le cause profonde della deforestazione, quali una governance debole, l'applicazione inefficace della legge e la corruzione; 2) rafforzare la cooperazione internazionale con i principali paesi consumatori attraverso, tra le altre azioni, la promozione di accordi commerciali che includano disposizioni riguardanti la conservazione delle foreste e incoraggino un commercio di prodotti agricoli e forestali a deforestazione zero e l'adozione di misure analoghe in modo da evitare che prodotti provenienti dalle catene di approvvigionamento associate alla deforestazione, al degrado forestale e alla conversione delle foreste siano immessi sui loro mercati.
Emendamento 30 Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo)
(20 bis) Il presente regolamento dovrebbe rispettare il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e servire pertanto a promuovere e agevolare la cooperazione con i paesi in via di sviluppo, in particolare con i paesi meno sviluppati (PMS), attraverso la fornitura di assistenza tecnica e finanziaria, nonché lo scambio di informazioni e di buone pratiche per quanto riguarda la protezione, la conservazione e l'uso sostenibile delle foreste, riconoscendo in particolare le iniziative di sostenibilità realizzate dal settore privato.
Emendamento 31 Proposta di regolamento Considerando 20 ter (nuovo)
(20 ter) A seconda del paese in via di sviluppo interessato e della sua situazione ambientale, sociale ed economica generale, dovrebbe essere preso in considerazione un approccio integrale alla sostenibilità, tenendo conto della dimensione ambientale e di quella sociale ed economica, in particolare quando si fa riferimento ai PMS. Le misure dell'Unione non dovrebbero comportare un'erosione del reddito per le popolazioni vulnerabili, la perdita di posti di lavoro o una regressione nei risultati dei paesi in via di sviluppo e dovrebbero evitare di incentivare le attività illegali, molte delle quali sono legate alla criminalità organizzata transnazionale e i cui effetti sono ancora più disastrosi per l'ambiente e la società. Si dovrebbe inoltre tenere adeguatamente conto dell'impatto negativo della pandemia di COVID-19 sui progressi compiuti verso il conseguimento degli OSS, in particolare dell'impatto sproporzionato della pandemia sui poveri e sui soggetti vulnerabili, nonché sull'occupazione e sulle disuguaglianze.
Emendamento 32 Proposta di regolamento Considerando 21
(21) La Commissione dovrebbe continuare a lavorare in partenariato con i paesi produttori e, più in generale, in collaborazione con le organizzazioni e gli organismi internazionali; dovrebbe rafforzare il sostegno e gli incentivi per quanto riguarda la protezione delle foreste e la transizione verso una produzione a deforestazione zero, il riconoscimento del ruolo delle popolazioni indigene, il miglioramento della governance e della proprietà fondiaria, rafforzando l'applicazione della legge e promuovendo la gestione sostenibile delle foreste, l'agricoltura resiliente ai cambiamenti climatici, l'intensificazione e la diversificazione sostenibili, l'agroecologia e l'agrosilvicoltura. A tal fine, dovrebbe riconoscere il ruolo delle popolazioni indigene nella protezione delle foreste. In base all'esperienza e agli insegnamenti tratti dalle iniziative in corso, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero collaborare con i paesi produttori, su loro richiesta, per sfruttare le molteplici funzionalità delle foreste, sostenerli nella transizione verso una gestione sostenibile delle foreste e affrontare le sfide globali rispondendo nel contempo alle esigenze locali e prestando attenzione alle sfide cui devono far fronte i piccoli proprietari, in linea con la comunicazione "Intensificare l'azione per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta". L'approccio basato sul partenariato dovrebbe aiutare i paesi produttori a proteggere, ripristinare e utilizzare in modo sostenibile le foreste, contribuendo in tal modo all'obiettivo del presente regolamento di ridurre la deforestazione e il degrado forestale.
(21) In coordinamento con gli Stati membri, la Commissione dovrebbe continuare a lavorare in partenariato con i paesi produttori e, più in generale, in collaborazione con le organizzazioni e gli organismi internazionali nonché con i pertinenti soggetti interessati attivi in loco; dovrebbe rafforzare il sostegno e gli incentivi per quanto riguarda la protezione e il ripristino delle foreste e la transizione verso una produzione a deforestazione zero, il riconoscimento e il rafforzamento del ruolo e dei diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali, il miglioramento della governance e della proprietà fondiaria, del diritto al consenso libero, previo e informato, rafforzando l'applicazione della legge e promuovendo la gestione sostenibile delle foreste rispettosa della natura, sulla base di indicatori e soglie, l'ecoturismo, l'agricoltura resiliente ai cambiamenti climatici, la diversificazione, l'agroecologia e l'agrosilvicoltura. A tal fine, dovrebbe riconoscere appieno il ruolo e i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali nella protezione delle foreste. In base all'esperienza e agli insegnamenti tratti dalle iniziative in corso, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero collaborare con i paesi produttori, su loro richiesta, e affrontare le sfide globali rispondendo nel contempo alle esigenze locali e prestando attenzione alle sfide cui devono far fronte i piccoli proprietari, in linea con la comunicazione "Intensificare l'azione per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta". Tutte le norme e tutti i requisiti dovrebbero cercare di ridurre al minimo l'onere per i piccoli proprietari terrieri di paesi terzi e cercare di evitare ostacoli al loro accesso al mercato dell'Unione e al commercio internazionale. L'approccio basato sul partenariato dovrebbe aiutare i paesi produttori a proteggere, ripristinare e utilizzare in modo sostenibile le foreste, contribuendo in tal modo all'obiettivo del presente regolamento di ridurre la deforestazione, il degrado forestale e la conversione delle foreste nonché di promuovere il ripristino delle foreste, anche attraverso l'uso delle tecnologie digitali e delle informazioni geospaziali.
Emendamento 33 Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo)
(21 bis) Il presente regolamento riconosce l'importanza economica delle esportazioni di materie prime per i paesi terzi nonché le sfide specifiche cui i piccoli proprietari terrieri, in particolare le donne, possono far fronte. Dato che la percentuale di piccoli proprietari terrieri impegnati nella produzione delle materie prime in questione può essere molto elevata, occorre prestare particolare attenzione alle sfide che i piccoli proprietari terrieri dovranno affrontare con l'attuazione del presente regolamento. È fondamentale che gli operatori che acquistano da piccoli proprietari terrieri forniscano tempestivamente un sostegno finanziario e tecnico che aiuti i piccoli proprietari terrieri a soddisfare i nuovi requisiti di accesso al mercato dell'Unione. Per favorire l'adozione di pratiche sostenibili, come l'agroecologia e la gestione delle foreste a livello di comunità, l'Unione dovrebbe affrontare le cause dirette e indirette della deforestazione, compresa la povertà, promuovendo un reddito adeguato per i piccoli proprietari terrieri che producono merci esportate nell'Unione e garantendo risorse sufficienti per aiutare specificamente i piccoli proprietari terrieri di paesi terzi a conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento e agevolarne l'accesso al mercato dell'Unione. Nel contempo, l'istituzione di un sistema credibile di tracciabilità può conferire poteri ai piccoli agricoltori, in quanto permette di evitare il mancato pagamento dei premi di sostenibilità promessi e consente di effettuare pagamenti elettronici ai produttori attraverso il sistema nazionale di tracciabilità, contrastando così le frodi e consentendo alle autorità locali di raccogliere informazioni sul numero di parcelle agricole e di controllare il numero di agricoltori.
Emendamento 34 Proposta di regolamento Considerando 22
(22) Un'altra importante azione annunciata nella comunicazione è l'istituzione dell'osservatorio dell'UE su deforestazione, degrado delle foreste, cambiamenti della copertura forestale del pianeta e fattori associati ("osservatorio dell'UE"), proposto dalla Commissione per monitorare meglio i cambiamenti della copertura forestale mondiale e i fattori da cui hanno origine. A partire dagli strumenti di monitoraggio esistenti, tra cui i prodotti Copernicus, l'osservatorio dell'UE faciliterà l'accesso alle informazioni sulle catene di approvvigionamento per gli enti pubblici, i consumatori e le imprese, fornendo dati e informazioni di facile comprensione che collegano la deforestazione, il degrado forestale e i cambiamenti della copertura forestale mondiale alla domanda/al commercio dell'UE di materie prime e prodotti. L'osservatorio dell'UE sosterrà direttamente l'attuazione del presente regolamento fornendo prove scientifiche in relazione alla deforestazione e al degrado forestale a livello mondiale e al commercio associato. L'osservatorio dell'UE collaborerà strettamente con le organizzazioni internazionali competenti, gli istituti di ricerca e i paesi terzi.
(22) Un'altra importante azione annunciata nella comunicazione è l'istituzione dell'osservatorio dell'UE su deforestazione, degrado delle foreste, cambiamenti della copertura forestale del pianeta e fattori associati ("osservatorio dell'UE"), proposto dalla Commissione per monitorare meglio i cambiamenti della copertura forestale mondiale e i fattori da cui hanno origine. A partire dagli strumenti di monitoraggio esistenti, tra cui i prodotti Copernicus e altre fonti pubblicamente o privatamente disponibili, l'osservatorio dell'UE faciliterà l'accesso alle informazioni sulle catene di approvvigionamento per gli enti pubblici, i consumatori e le imprese, fornendo dati e informazioni di facile comprensione che collegano la deforestazione, il degrado forestale e i cambiamenti della copertura forestale mondiale alla domanda/al commercio dell'UE di materie prime e prodotti. L'osservatorio dell'UE sosterrà direttamente l'attuazione del presente regolamento fornendo prove scientifiche in relazione alla deforestazione e al degrado forestale a livello mondiale e al commercio associato. L'osservatorio dell'UE dovrebbe disporre di risorse stabili e sufficienti e dovrebbe partecipare alla creazione di un sistema di allarme rapido per gli operatori, i commercianti, la società civile e le autorità competenti laddove l'analisi della copertura forestale riveli un'attività di deforestazione o di degrado forestale. Al fine di agevolare l'attuazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe altresì valutare in che modo l'osservatorio dell'UE possa contribuire all'analisi delle pertinenti normative nei paesi produttori, ivi compresi i diritti fondiari e il diritto procedurale di fornire il proprio consenso libero, previo e informato. L'osservatorio dell'UE collaborerà strettamente con le organizzazioni internazionali competenti, gli istituti di ricerca, le organizzazioni non governative, gli operatori e i paesi terzi. Collaborerà altresì con le autorità competenti degli Stati membri per centralizzare i dati e i risultati dei controlli che effettuano sul posto.
Emendamento 35 Proposta di regolamento Considerando 23
(23) Il quadro legislativo vigente dell'UE verte sulla lotta al disboscamento illegale e al relativo commercio di legname e non affronta direttamente la deforestazione. Esso è costituito dal regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti daesso derivati25, e dal regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea26. Entrambi i regolamenti sono stati oggetto di un controllo dell'adeguatezza che ha stabilito che, sebbene la legislazione abbia avuto un impatto positivo sulla governance delle foreste, gli obiettivi dei due regolamenti, vale a dire limitare il disboscamento illegale e il relativo commercio e ridurre il consumo di legname di provenienza illegale nell'UE, non sono stati raggiunti27 e si è concluso che non basta concentrarsi esclusivamente sulla legalità del legname per conseguire gli obiettivi fissati.
(23) Il quadro vigente dell'UE sulle foreste è il piano d'azione dell'UE per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale, che verte sulla lotta al disboscamento illegale e al relativo commercio di legname e non affronta direttamente la deforestazione. Esso è costituito dal regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati25, e dal regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea26, che dà attuazione agli accordi volontari di partenariato (AVP). L'efficacia e l'attuazione dei due regolamenti sono state sottoposte a un controllo dell'adeguatezza, dal quale è emerso che, sebbene entrambi abbiano ottenuto un certo successo, una serie di problemi di attuazione ha frenato i progressi verso il pieno conseguimento dei loro obiettivi. L'applicazione e il funzionamento del regime di dovuta diligenza a norma del regolamento (UE) n. 995/2010, da un lato, e il numero limitato di paesi coinvolti nel processo AVP, solo uno dei quali dispone sinora di un sistema di licenze operativo (Indonesia), dall'altro, hanno ridotto l'efficacia in relazione al conseguimento dell'obiettivo del consumo di legname di provenienza illegale nell'UE.
Emendamento 36 Proposta di regolamento Considerando 24
(24) I dati disponibili confermano che una quota considerevole della deforestazione in atto è legale secondo le norme vigenti nei paesi di produzione. Una relazione28 recente stima a circa il 30 % la deforestazione legale destinata all'agricoltura commerciale nei paesi tropicali tra il 2013 e il 2019. Le informazioni disponibili tendono a concentrarsi sui paesi con una governance debole: la percentuale globale di deforestazione illegale potrebbe essere inferiore ma risulta in modo chiaro che se non si tiene conto della deforestazione legale nel paese di produzione l'efficacia delle misure politiche è compromessa.
(24) I dati disponibili confermano che una quota considerevole della deforestazione in atto è legale secondo le norme vigenti nei paesi di produzione. Una relazione28 recente stima a circa il 30 % la deforestazione legale destinata all'agricoltura commerciale nei paesi tropicali tra il 2013 e il 2019. Le informazioni disponibili tendono a concentrarsi sui paesi con una governance debole: la percentuale globale di deforestazione illegale potrebbe essere inferiore ma risulta in modo chiaro che se non si tiene conto della deforestazione legale nel paese di produzione l'efficacia delle misure in tale settore è compromessa.
Emendamento 37 Proposta di regolamento Considerando 25
(25) La valutazione d'impatto delle possibili misure politiche per combattere la deforestazione e il degrado forestale causati dall'Unione, le conclusioni del Consiglio e la risoluzione del Parlamento europeo del 2020 individuano chiaramente la necessità di considerare la deforestazione e il degrado forestale i criteri guida delle misure future dell'Unione. Il nuovo quadro giuridico dell'Unione dovrebbe affrontare la questione della legalità e chiedersi se la produzione di materie prime e prodotti interessati sia a deforestazione zero.
(25) La valutazione d'impatto delle possibili misure politiche per combattere la deforestazione e il degrado forestale causati dall'Unione, le conclusioni del Consiglio e la risoluzione del Parlamento europeo del 2020 individuano chiaramente la necessità di considerare la deforestazione e il degrado forestale i criteri guida delle misure future dell'Unione. Concentrarsi solo sulla legalità potrebbe potenzialmente incoraggiare una corsa al ribasso nei paesi fortemente dipendenti dalle esportazioni agricole. Tali paesi potrebbero essere tentati di ridurre la loro tutela dell'ambiente al fine di agevolare l'accesso dei loro prodotti al mercato dell'Unione. Il nuovo quadro giuridico dell'Unione dovrebbe affrontare la questione della legalità e chiedersi se la produzione di materie prime e prodotti interessati sia a deforestazione zero e se sia stata garantita la tutela dei diritti di proprietà fondiaria delle popolazioni indigene e locali.
Emendamento 38 Proposta di regolamento Considerando 26
(26) La definizione di "a deforestazione zero" dovrebbe essere abbastanza ampia da coprire sia la deforestazione che il degrado forestale, dovrebbe dare chiarezza giuridica ed essere misurabile con dati quantitativi, oggettivi e riconosciuti a livello internazionale.
(26) La definizione di "a deforestazione zero" dovrebbe essere abbastanza ampia da coprire la deforestazione, il degrado forestale e la conversione delle foreste, dovrebbe dare chiarezza giuridica ed essere misurabile con dati quantitativi, oggettivi e riconosciuti a livello internazionale.
Emendamento 39 Proposta di regolamento Considerando 27
(27) Il regolamento dovrebbe applicarsi alle materie prime il cui consumo nell'Unione è il più rilevante in termini di cause della deforestazione e del degrado forestale a livello mondiale e per le quali un intervento strategico dell'Unione potrebbe apportare i benefici più alti per valore unitario di scambio. Nello studio a sostegno della valutazione d'impatto si è esaminata attentamente la letteratura scientifica, in particolare le fonti primarie che stimano l'impatto del consumo dell'UE sulla deforestazione globale e ne collegano l'impronta a materie prime specifiche, passando poi a controlli incrociati tramite ampie consultazioni con i portatori di interessi. Da tale processo è risultato un primo elenco di otto materie prime. Il legno è stato incluso direttamente nell'ambito di applicazione in quanto già contemplato nel regolamento Legno. L'elenco delle materie prime è stato poi ridotto in fase di valutazione d'impatto, in cui un'analisi dell'efficienza ha confrontato gli ettari di deforestazione legati ai consumo dell'UE, stimati in un documento di ricerca recente29, con il valore medio delle importazioni di ciascuna di queste materie prime nell'UE. Stando al suddetto documento di ricerca, sei delle otto materie prime che vi sono analizzate costituiscono la quota più alta di deforestazione imputabile all'UE: olio di palma (33,95 %), soia (32,83 %), legno (8,62 %), cacao (7,54 %), caffè (7,01 %) e carni bovine (5,01 %).
(27) Il regolamento dovrebbe applicarsi alle materie prime il cui consumo nell'Unione è il più rilevante in termini di cause della deforestazione, del degrado forestale e della conversione delle foreste a livello mondiale e per le quali un intervento strategico dell'Unione potrebbe apportare i benefici più alti per valore unitario di scambio. Nello studio a sostegno della valutazione d'impatto si è esaminata attentamente la letteratura scientifica, in particolare le fonti primarie che stimano l'impatto del consumo dell'UE sulla deforestazione globale e ne collegano l'impronta ambientale a materie prime specifiche, passando poi a controlli incrociati tramite ampie consultazioni con i portatori di interessi. Da tale processo è risultato un primo elenco di materie prime. Il legno è stato incluso direttamente nell'ambito di applicazione in quanto già contemplato nel regolamento Legno. Stando a un recente documento di ricerca29 utilizzato per l'analisi dell'efficienza, sei delle materie prime che vi sono analizzate costituiscono la quota più alta di deforestazione imputabile all'UE: olio di palma (33,95 %), soia (32,83 %), legno (8,62 %), cacao (7,54 %), caffè (7,01 %) e carni bovine (5,01 %). Le carni importate nell'Unione dovrebbero essere soggette alle stesse norme delle carni prodotte all'interno dell'Unione. Pertanto, le carni di suini, pollame, ovini e caprini dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento per garantire che gli animali allevati al di fuori dell'Unione e successivamente importati siano stati nutriti con materie prime o prodotti a deforestazione zero. Anche la gomma e il granturco dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento a causa del loro impatto sulla deforestazione globale. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per ampliare l'ambito di applicazione dell'allegato I.
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29 Pendrill F., Persson U. M., Kastner, T. 2020.
29 Pendrill F., Persson U. M., Kastner, T. 2020.
Emendamento 40 Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo)
(27 bis) Gli istituti finanziari dovrebbero essere contemplati dal presente regolamento in quanto i loro servizi potrebbero indurre a sostenere attività direttamente o indirettamente legate alla deforestazione, al degrado forestale e alla conversione delle foreste. Tutte le attività bancarie, di investimento e assicurative degli istituti finanziari dovrebbero pertanto essere incluse nell'ambito di applicazione del presente regolamento al fine di impedire loro di sostenere progetti direttamente o indirettamente legati alla deforestazione, al degrado forestale o alla conversione delle foreste.
Emendamento 41 Proposta di regolamento Considerando 29
(29) È opportuno che il presente regolamento stabilisca gli obblighi relativi alle materie prime e ai prodotti interessati per contrastare efficacemente la deforestazione e il degrado forestale e promuovere catene di approvvigionamento a deforestazione zero.
(29) È opportuno che il presente regolamento stabilisca gli obblighi relativi alle materie prime e ai prodotti interessati per contrastare efficacemente la deforestazione, il degrado forestale e la conversione delle foreste e promuovere catene di approvvigionamento a deforestazione zero, nonché promuovere la protezione di diritti umani e i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali, sia nell'Unione che nei paesi terzi.
Emendamento 42 Proposta di regolamento Considerando 29 bis (nuovo)
(29 bis) Nel valutare il rischio che le materie prime e i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento, è opportuno prendere in considerazione le violazioni dei diritti umani associate alla deforestazione, al degrado forestale e alla conversione delle foreste, tra cui i diritti delle popolazioni indigene, delle comunità locali e dei titolari di diritti fondiari consuetudinari.
Emendamento 43 Proposta di regolamento Considerando 30
(30) Varie organizzazioni e organismi internazionali (ad esempio l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, l'accordo di Parigi, l'Unione internazionale per la conservazione della natura, la convenzione sulla diversità biologica) hanno lavorato sulla deforestazione e sul degrado forestale; le definizioni contenute nel presente regolamento si basano su tali lavori.
(30) Varie organizzazioni e organismi internazionali (ad esempio l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, l'accordo di Parigi, l'Unione internazionale per la conservazione della natura, la convenzione sulla diversità biologica) hanno lavorato sulla deforestazione e sul degrado forestale, nonché sulla conversione e il degrado degli altri ecosistemi; le definizioni contenute nel presente regolamento si basano su tali lavori.
Emendamento 44 Proposta di regolamento Considerando 31
(31) È opportuno fissare una data limite per valutare se i terreni interessati siano stati oggetto di deforestazione o degrado forestale, il che significa che dopo tale data nessuna materia prima o prodotto rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento sarà autorizzato a entrare nel mercato dell'Unione o ad essere esportato se prodotto su terreni soggetti a deforestazione o degrado forestale. La data limite dovrebbe permettere le verifiche e il monitoraggio del caso, in linea con gli impegni internazionali vigenti, quali gli obiettivi di sviluppo sostenibile e la dichiarazione di New York sulle foreste, riducendo così al minimo l'interruzione improvvisa delle catene di approvvigionamento ed eliminando nel contempo qualsiasi incentivo ad accelerare le attività che portano alla deforestazione e al degrado forestale in vista dell'entrata in vigore del presente regolamento.
(31) È opportuno fissare una data limite per valutare se i terreni interessati siano stati oggetto di deforestazione, degrado forestale oconversione delle foreste, il che significa che dopo tale data nessuna materia prima o prodotto rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento sarà autorizzato a entrare nel mercato dell'Unione o ad essere esportato se prodotto su terreni soggetti a deforestazione, degrado forestale o conversione delle foreste. La data limite dovrebbe permettere le verifiche e il monitoraggio del caso, tenendo conto degli impegni internazionali vigenti, quali gli obiettivi di sviluppo sostenibile e la dichiarazione di New York sulle foreste, riducendo così al minimo l'interruzione improvvisa delle catene di approvvigionamento ed eliminando nel contempo qualsiasi incentivo ad accelerare le attività che portano alla deforestazione, al degrado forestale e alla conversione delle foreste in vista dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 45 Proposta di regolamento Considerando 32
(32) Per rafforzare il contributo dell'Unione all'arresto della deforestazione e del degrado forestale e per garantire che le materie prime e i prodotti delle catene di approvvigionamento connessi alla deforestazione e al degrado forestale non siano immessi sul mercato dell'Unione, le materie prime e i prodotti interessati non dovrebbero essere immessi o resi disponibili sul mercato dell'Unione, né esportati dal mercato dell'Unione, a meno che non siano a deforestazione zero e siano stati prodotti conformemente alla pertinente legislazione del paese di produzione. Dovrebbero sempre essere corredati di una dichiarazione di dovuta diligenza in proposito.
(32) Per rafforzare il contributo dell'Unione all'arresto della deforestazione, del degrado forestale e della conversione delle foreste e per garantire che le materie prime e i prodotti delle catene di approvvigionamento connessi alla deforestazione, al degrado forestale e alla conversione delle foreste non siano immessi sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato, le materie prime e i prodotti interessati non dovrebbero essere immessi o resi disponibili sul mercato dell'Unione, né esportati dal mercato dell'Unione, a meno che non siano a deforestazione zero e siano stati prodotti conformemente alle pertinenti leggi e norme nazionali e internazionali. Dovrebbero sempre essere corredati di una dichiarazione di dovuta diligenza in proposito.
Emendamento 46 Proposta di regolamento Considerando 33
(33) In base a un approccio sistemico, gli operatori dovrebbero adottare le misure opportune per accertare che le materie prime e i prodotti interessati che intendono immettere sul mercato dell'Unione siano conformi ai requisiti di legalità e di deforestazione zero di cui al presente regolamento. A tal fine gli operatori dovrebbero istituire e attuare procedure di dovuta diligenza. La procedura di dovuta diligenza richiesta dal presente regolamento dovrebbe comprendere tre elementi: obblighi di informazione, valutazione del rischio e misure di attenuazione del rischio. Le procedure di dovuta diligenza dovrebbero essere concepite in modo da consentire l'accesso alle informazioni sulle fonti e sui fornitori delle materie prime e dei prodotti immessi sul mercato dell'Unione, con informazioni che dimostrano la conformità ai requisiti inerenti all'assenza di deforestazione e di degrado forestale nonché alla legalità, tra l'altro identificando il paese e la zona di produzione, con le coordinate di geolocalizzazione degli appezzamenti pertinenti. Le coordinate di geolocalizzazione che si basano sulla sincronizzazione, il posizionamento e/o l'osservazione della Terra potrebbero utilizzare i dati e i servizi spaziali forniti dal programma spaziale dell'Unione (EGNOS/Galileo e Copernicus). In base a tali informazioni gli operatori dovrebbero effettuare una valutazione del rischio. In caso di rischio, gli operatori dovrebbero arrivare ad attenuarlo fino a un livello zero o trascurabile. Solo una volta completate le fasi richieste della procedura di dovuta diligenza e aver stabilito l'assenza di rischio o l'esistenza di un rischio trascurabile che la materia prima o il prodotto interessato non sia conforme al presente regolamento, l'operatore dovrebbe essere autorizzato a immetterli sul mercato dell'Unione o esportarli.
(33) In base a un approccio sistemico, gli operatori dovrebbero adottare le misure opportune per accertare che le materie prime e i prodotti interessati che intendono immettere sul mercato dell'Unione siano conformi ai requisiti di legalità e di deforestazione zero di cui al presente regolamento. A tal fine gli operatori dovrebbero istituire e attuare procedure di dovuta diligenza. La procedura di dovuta diligenza richiesta dal presente regolamento dovrebbe comprendere quattro elementi: obblighi di informazione, valutazione del rischio e misure di attenuazione del rischio nonché obblighi di comunicazione. Le procedure di dovuta diligenza dovrebbero essere concepite in modo da consentire l'accesso alle informazioni sulle fonti e sui fornitori delle materie prime e dei prodotti immessi sul mercato dell'Unione, con informazioni che dimostrano l'assenza di deforestazione e di degrado e conversione delle foreste, nonché il rispetto della legalità nel paese di produzione e del diritto internazionale dei diritti umani, compreso il diritto al consenso libero, previo e informato, tra l'altro identificando il paese di produzione o parti di esso, con le coordinate di geolocalizzazione. Le coordinate di geolocalizzazione che si basano sulla sincronizzazione, il posizionamento e/o l'osservazione della Terra potrebbero utilizzare i dati e i servizi spaziali forniti dal programma spaziale dell'Unione (EGNOS/Galileo e Copernicus). L'applicazione del requisito riguardante la geolocalizzazione nei settori in cui i piccoli proprietari terrieri rappresentano una quota significativa dei produttori potrebbe essere particolarmente impegnativa e, se del caso, dovrebbero essere forniti orientamenti nonché assistenza tecnica e sostegno finanziario. In base a tali informazioni gli operatori dovrebbero effettuare una valutazione del rischio. In caso di rischio, gli operatori dovrebbero arrivare ad attenuarlo fino a un livello zero o trascurabile. Solo una volta completate le fasi richieste della procedura di dovuta diligenza e aver stabilito l'assenza di rischio o l'esistenza di un rischio trascurabile che la materia prima o il prodotto interessato non sia conforme al presente regolamento, l'operatore dovrebbe essere autorizzato a immetterli sul mercato dell'Unione o esportarli. Per promuovere la trasparenza e facilitare l'applicazione delle norme, gli operatori dovrebbero riferire pubblicamente ogni anno sulle rispettive procedure di dovuta diligenza, comprese le misure adottate per adempiere agli obblighi.
Emendamento 47 Proposta di regolamento Considerando 33 bis (nuovo)
(33 bis) Gli operatori dovrebbero intraprendere sforzi ragionevoli volti a garantire che sia corrisposto un prezzo equo ai produttori da cui si riforniscono, in particolare ai piccoli proprietari terrieri, in modo da consentire un reddito di sussistenza e affrontare efficacemente la povertà quale causa profonda della deforestazione.
Emendamento 48 Proposta di regolamento Considerando 33 ter (nuovo)
(33 ter) Gli operatori e i commercianti, nonché le autorità competenti degli Stati membri, dovrebbero poter beneficiare degli strumenti messi a disposizione dell'Unione per la raccolta e la riproduzione delle informazioni richieste per la procedura di dovuta diligenza. Le agenzie responsabili del programma spaziale dell'Unione (EGNOS/Galileo e Copernicus) dovrebbero rafforzare le loro sinergie al fine di consentire un approccio olistico. Gli operatori e i commercianti, in collaborazione con la Commissione, dovrebbero sostenere gli agricoltori, e più specificamente i piccoli proprietari terrieri, i popoli indigeni e le comunità locali, affinché ottengano e utilizzino adeguatamente gli strumenti necessari per la raccolta delle informazioni, in particolare la geolocalizzazione, e se ne approprino in modo sostenibile.
Emendamento 49 Proposta di regolamento Considerando 34
(34) Gli operatori dovrebbero assumere ufficialmente la responsabilità della conformità delle materie prime o prodotti interessati che intendono immettere sul mercato dell'Unione o esportare, tramite la messa a disposizione di dichiarazioni di dovuta diligenza. Il presente regolamento dovrebbe prevedere il modello di dette dichiarazioni. In tal modo le autorità competenti e gli organi giurisdizionali dovrebbero poter più facilmente dar esecuzione e gli operatori meglio conformarsi al presente regolamento.
(34) Gli operatori che immettono una materia prima o un prodotto interessati sul mercato dell'Unione o esportano una materia prima o un prodotto verso un paese terzo, dovrebbero assumere ufficialmente la responsabilità della conformità delle materie prime o prodotti interessati che intendono immettere sul mercato dell'Unione o esportare, tramite la messa a disposizione di dichiarazioni di dovuta diligenza. Il presente regolamento dovrebbe prevedere il modello di dette dichiarazioni. In tal modo le autorità competenti e gli organi giurisdizionali dovrebbero poter più facilmente dar esecuzione e gli operatori meglio conformarsi al presente regolamento.
Emendamento 50 Proposta di regolamento Considerando 36
(36) Dovrebbe spettare ai commercianti raccogliere e conservare le informazioni che assicurano la trasparenza della catena di approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti interessati che mettono a disposizione sul mercato. I grandi commercianti che non sono piccole e medie imprese (PMI) hanno un'influenza considerevole sulle catene di approvvigionamento, svolgono un ruolo importante nel garantire che siano a deforestazione zero e dovrebbero pertanto avere gli stessi obblighi degli operatori.
(36) Dovrebbe spettare ai commercianti raccogliere e conservare le informazioni che assicurano la trasparenza della catena di approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti interessati che mettono a disposizione sul mercato. I grandi commercianti che non sono piccole e medie imprese (PMI) hanno un'influenza considerevole sulle catene di approvvigionamento, svolgono un ruolo importante nel garantire che le catene di approvvigionamento siano a deforestazione zero e dovrebbero pertanto avere gli stessi obblighi degli operatori.
Emendamento 51 Proposta di regolamento Considerando 37
(37) Per promuovere la trasparenza e facilitare l'applicazione delle norme, gli operatori che non sono PMI dovrebbero riferire pubblicamente ogni anno sulle rispettive procedure di dovuta diligenza, comprese le misure adottate per adempiere agli obblighi.
(37) Per promuovere la trasparenza e facilitare l'applicazione delle norme, gli operatori dovrebbero riferire pubblicamente ogni anno sulle rispettive procedure di dovuta diligenza, comprese le misure adottate per adempiere agli obblighi.
Emendamento 52 Proposta di regolamento Considerando 38
(38) Per quanto riguarda l'impatto negativo sui diritti umani o sull'ambiente, si dovrebbero applicare altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono requisiti di dovuta diligenza nella catena del valore nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche con pari obiettivo, natura o effetto nel presente regolamento che possano essere adattate alla luce di future modifiche legislative. Il presente regolamento non dovrebbe escludere l'applicazione di altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono requisiti per quanto concerne la dovuta diligenza nelle catene del valore. Se tali altri strumenti legislativi dell'UE prevedono disposizioni più specifiche o aggiungono requisiti a quelle stabilite nel presente regolamento, dette disposizioni dovrebbero essere applicate insieme a quelle del presente regolamento. Se il presente regolamento contiene disposizioni più specifiche, queste non dovrebbero essere interpretate in modo da compromettere l'applicazione efficace di altri strumenti legislativi dell'UE per quanto riguarda la dovuta diligenza o il conseguimento del loro obiettivo generale.
(38) Per quanto riguarda l'impatto negativo sui diritti umani o sull'ambiente, si dovrebbero applicare altri strumenti legislativi dell'UE, quali il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis e [l'imminente direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità]1 ter, che stabiliscono requisiti di dovuta diligenza nella catena del valore nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche con pari obiettivo, natura o effetto nel presente regolamento che possano essere adattate alla luce di future modifiche legislative. Il presente regolamento mira a garantire la conformità delle materie prime e dei prodotti ai requisiti della sostenibilità e della legalità. Esso si applica ex ante, prima che le materie prime o i prodotti siano immessi sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato. Il presente regolamento relativo a una specifica materia prima non dovrebbe escludere l'applicazione di altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono requisiti per quanto concerne la dovuta diligenza nelle catene del valore. Se tali altri strumenti legislativi dell'UE prevedono disposizioni più specifiche o aggiungono requisiti a quelle stabilite nel presente regolamento, dette disposizioni dovrebbero essere applicate insieme a quelle del presente regolamento. Se il presente regolamento contiene disposizioni più specifiche, queste non dovrebbero essere interpretate in modo da compromettere l'applicazione efficace di altri strumenti legislativi dell'UE per quanto riguarda la dovuta diligenza o il conseguimento del loro obiettivo generale. La Commissione dovrebbe emanare orientamenti chiari e di facile comprensione per aiutare gli operatori e gli operatori commerciali, in particolare le PMI, a conformarsi ai requisiti del presente regolamento al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e finanziari. Tali orientamenti dovrebbero inoltre fornire informazioni agli operatori su come adempiere ai loro obblighi di dovuta diligenza quando rientrano nell'ambito di applicazione di altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono altri requisiti di dovuta diligenza.
__________________
1 bis Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
Emendamento 53 Proposta di regolamento Considerando 38 bis (nuovo)
(38 bis) Esiste un nesso diretto tra deforestazione e conversione degli ecosistemi e violazioni dei diritti umani, in particolare i diritti dei popoli indigeni e delle comunità locali. Si dovrebbe prestare un'attenzione particolare alle loro esigenze e alla loro piena inclusione nell'attuazione del presente regolamento. Dovrebbe essere garantito il pieno rispetto dei testi e delle norme internazionali, tra cui la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, i diritti di proprietà consuetudinaria e il diritto al consenso libero, preventivo e informato (FPIC). Inoltre dovrebbero essere promossi i diritti del lavoro sanciti dalle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, i diritti delle donne, il diritto alla protezione dell'ambiente e il diritto alla difesa dei diritti umani e dell'ambiente.
Emendamento 54 Proposta di regolamento Considerando 40
(40) La responsabilità dell'applicazione del presente regolamento dovrebbe spettare agli Stati membri, le cui autorità competenti dovrebbero essere tenute a garantirne la piena conformità. L'applicazione uniforme del presente regolamento per quanto riguarda le materie prime e i prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono può essere conseguita solo attraverso lo scambio sistematico di informazioni e la collaborazione tra le autorità competenti, le autorità doganali e la Commissione.
(40) La responsabilità dell'applicazione del presente regolamento dovrebbe spettare agli Stati membri, le cui autorità competenti dovrebbero essere tenute a garantirne la piena conformità. L'applicazione uniforme del presente regolamento per quanto riguarda le materie prime e i prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono può essere conseguita solo attraverso lo scambio sistematico di informazioni e la collaborazione tra le autorità competenti, le autorità doganali e la Commissione. In particolare, la Commissione dovrebbe realizzare un'analisi delle sanzioni applicate dagli Stati membri e tenere scambi con gli stessi al fine di favorire un'armonizzazione dell'attuazione del presente regolamento.
Emendamento 55 Proposta di regolamento Considerando 40 bis (nuovo)
(40 bis) Ai fini dell'effettiva applicazione del presente regolamento e del suo rispetto da parte delle autorità competenti, degli operatori e dei commercianti, i membri del pubblico interessato dovrebbero poter intervenire per garantire il rispetto della normativa in materia ambientale e tutelare in tal modo l'ambiente.
Emendamento 56 Proposta di regolamento Considerando 40 ter (nuovo)
(40 ter) Il diritto a un ricorso effettivo è un diritto umano riconosciuto a livello internazionale, sancito dall'articolo 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dall'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale e dall'articolo 2, paragrafo 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, nonché un diritto fondamentale dell'Unione ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che i membri del pubblico interessati o colpiti da una violazione del presente regolamento abbiano accesso a un ricorso effettivo.
Emendamento 57 Proposta di regolamento Considerando 41
(41) L'attuazione e l'applicazione efficaci ed efficienti del presente regolamento sono essenziali per conseguirne gli obiettivi. A tal fine la Commissione dovrebbe istituire e gestire un sistema di informazione per aiutare gli operatori e le autorità competenti a presentare e accedere alle informazioni necessarie sulle materie prime e sui prodotti interessati immessi sul mercato. Gli operatori dovrebbero presentare le dichiarazioni di dovuta diligenza al sistema di informazione. Il sistema di informazione dovrebbe essere accessibile alle autorità competenti e alle autorità doganali per agevolare l'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma del presente regolamento. Il sistema di informazione dovrebbe essere accessibile anche al pubblico, con i dati anonimizzati forniti in un formato aperto e leggibile meccanicamente, in linea con la politica dell'Unione di apertura dei dati.
(41) L'attuazione e l'applicazione efficaci ed efficienti del presente regolamento sono essenziali per conseguirne gli obiettivi. A tal fine la Commissione dovrebbe istituire e gestire un sistema di informazione per aiutare gli operatori e le autorità competenti a presentare e accedere alle informazioni necessarie sulle materie prime e sui prodotti interessati immessi sul mercato. Gli operatori dovrebbero presentare le dichiarazioni di dovuta diligenza al sistema di informazione. Il sistema di informazione dovrebbe essere accessibile alle autorità competenti e alle autorità doganali per agevolare l'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma del presente regolamento e dovrebbe agevolare i trasferimenti di informazioni tra gli Stati membri, le autorità competenti e le autorità doganali. I dati non sensibili sotto il profilo commerciale dovrebbero essere accessibili anche al pubblico, con i dati anonimizzati, a eccezione di quelli pertinenti per l'elenco dell'UE degli operatori e commercianti inadempienti,e forniti in un formato aperto e leggibile meccanicamente, in linea con la politica dell'Unione di apertura dei dati.
Emendamento 58 Proposta di regolamento Considerando 42
(42) Per le materie prime e i prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, spetta alle autorità competenti verificare la conformità agli obblighi previsti dal presente regolamento, mentre il ruolo delle autorità doganali è garantire che il riferimento a una dichiarazione di dovuta diligenza sia reso disponibile nella dichiarazione doganale e, inoltre, quando l'interfaccia elettronica sarà in grado di scambiare informazioni tra le autorità doganali e le autorità competenti, verificare lo status della dichiarazione di dovuta diligenza previa analisi iniziale del rischio effettuata dalle autorità competenti nel sistema di informazione e agire di conseguenza (ossia eventualmente sospendere o rifiutare la materia prima o il prodotto in base allo status che figura nel sistema di informazione). Questa specifica organizzazione dei controlli esclude l'applicazione del capo VII del regolamento (UE) 2019/1020 per quanto riguarda l'applicazione e l'attuazione del presente regolamento.
(42) Per le materie prime e i prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, spetta alle autorità competenti verificare la conformità agli obblighi previsti dal presente regolamento sulla base, tra l'altro, delle dichiarazioni di dovuta diligenza presentate dagli operatori, mentre il ruolo delle autorità doganali è garantire che il riferimento a una dichiarazione di dovuta diligenza sia reso disponibile nella dichiarazione doganale e, inoltre, quando l'interfaccia elettronica sarà in grado di scambiare informazioni tra le autorità doganali e le autorità competenti, verificare lo status della dichiarazione di dovuta diligenza previa analisi iniziale del rischio effettuata dalle autorità competenti nel sistema di informazione e agire di conseguenza (ossia eventualmente sospendere o rifiutare la materia prima o il prodotto in base allo status che figura nel sistema di informazione). Questa specifica organizzazione dei controlli esclude l'applicazione del capo VII del regolamento (UE) 2019/1020 per quanto riguarda l'applicazione e l'attuazione del presente regolamento.
Emendamento 59 Proposta di regolamento Considerando 42 bis (nuovo)
(42 bis) I controlli effettuati dalle autorità competenti dovrebbero essere effettuati in modo da perturbare il meno possibile gli scambi e le operazioni degli operatori e i commercianti.
Emendamento 60 Proposta di regolamento Considerando 43 bis (nuovo)
(43 bis) La Commissione dovrebbe garantire risorse finanziarie adeguate e sufficienti, in particolare anche ai fini dell'assistenza tecnica, anche attraverso lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, per aiutare i paesi partner a conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento. Tali risorse dovrebbero essere disponibili già prima dell'entrata in vigore e della piena attuazione del presente regolamento, in modo da accrescere le capacità di adattamento delle comunità interessate, prestando particolare attenzione ai piccoli agricoltori.
Emendamento 61 Proposta di regolamento Considerando 45
(45) Per ottimizzare e sgravare il processo di controllo delle materie prime e dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, è necessario istituire interfacce elettroniche che consentano il trasferimento automatico di dati tra i sistemi doganali e il sistema di informazione delle autorità competenti. Lo sportello unico dell'UE per le dogane è il candidato naturale per sostenere tali trasferimenti di dati. Le interfacce dovrebbero essere altamente automatizzate e di facile uso e gli oneri in più per le autorità doganali dovrebbero essere limitati. Data la poca differenza tra i dati da dichiarare rispettivamente nella dichiarazione in dogana e nella dichiarazione di dovuta diligenza, è opportuno proporre un approccio "business-to-government" in base al quale i commercianti e gli operatori economici mettono a disposizione la dichiarazione di dovuta diligenza di una materia prima o di un prodotto interessato attraverso l'interfaccia unica nazionale per le dogane e tale dichiarazione è trasmessa automaticamente al sistema di informazione utilizzato dalle autorità competenti. Le autorità doganali e le autorità competenti dovrebbero contribuire a determinare i dati da trasmettere e qualsiasi altro requisito tecnico.
(45) Per ottimizzare e sgravare il processo di controllo delle materie prime e dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, è necessario istituire interfacce elettroniche interoperabili che consentano il trasferimento automatico di dati tra i sistemi doganali e il sistema di informazione delle autorità competenti. Lo sportello unico dell'UE per le dogane è il candidato naturale per sostenere tali trasferimenti di dati. Le interfacce dovrebbero essere altamente automatizzate e di facile uso, facilitare i processi delle autorità doganali e limitare i costi e gli oneri degli operatori. Data la poca differenza tra i dati da dichiarare rispettivamente nella dichiarazione in dogana e nella dichiarazione di dovuta diligenza, è opportuno proporre un approccio "business-to-government" in base al quale gli operatori economici mettono a disposizione la dichiarazione di dovuta diligenza di una materia prima o di un prodotto interessato attraverso l'interfaccia unica nazionale per le dogane e tale dichiarazione è trasmessa automaticamente al sistema di informazione utilizzato dalle autorità competenti. Le autorità doganali e le autorità competenti dovrebbero contribuire a determinare i dati da trasmettere e qualsiasi altro requisito tecnico.
Emendamento 62 Proposta di regolamento Considerando 46
(46) Il rischio che materie prime e prodotti non conformi siano immessi sul mercato dell'Unione varia a seconda della materia prima e del prodotto, del paese di origine e della produzione. Gli operatori che acquistano materie prime e prodotti da paesi o parti di paesi che presentano un basso rischio di coltivare, raccogliere o produrre materie prime in violazione del presente regolamento dovrebbero essere soggetti a meno obblighi, quindi a meno costi di conformità e meno oneri amministrativi. Le materie prime e i prodotti provenienti da paesi o parti di paesi ad alto rischio dovrebbero essere sottoposti al controllo rafforzato delle autorità competenti.
(46) Il rischio che materie prime e prodotti non conformi siano immessi sul mercato dell'Unione varia a seconda della materia prima e del prodotto, del paese di origine e della produzione o di parti di esso. Gli operatori che acquistano materie prime e prodotti da paesi o parti di paesi che presentano un basso rischio di coltivare, raccogliere o produrre materie prime in violazione del presente regolamento dovrebbero essere soggetti a meno obblighi, quindi a meno costi di conformità e meno oneri amministrativi, a meno che l'operatore non sappia o non abbia motivo di ritenere che esistano rischi di non conformità con il presente regolamento. Allorché un'autorità competente venga a conoscenza del rischio che i requisiti del presente regolamento vengano elusi, ad esempio quando una materia prima o un prodotto fabbricati in un paese ad alto rischio sono successivamente trasformati o esportati nell'Unione da un paese a basso rischio e la dichiarazione doganale o la dichiarazione di dovuta diligenza indicano che la materia prima o il prodotto sono stati fabbricati in un paese a basso rischio, tale autorità competente dovrebbe verificare attraverso ulteriori controlli se è riscontrabile una mancata conformità e, se necessario, adottare misure appropriate, quali ad esempio il sequestro delle materie prime e dei prodotti interessati o la sospensione della loro immissione sul mercato, nonché effettuare ulteriori controlli. Le materie prime e i prodotti provenienti da paesi o parti di paesi ad alto rischio dovrebbero essere sottoposti al controllo rafforzato delle autorità competenti.
Emendamento 63 Proposta di regolamento Considerando 47
(47) La Commissione dovrebbe quindi valutare il rischio di deforestazione e degrado forestale a livello di un paese o di parti di esso in base a una serie di criteri che riflettono dati quantitativi, oggettivi e riconosciuti a livello internazionale, e in base a indicazioni che i paesi sono attivamente impegnati nella lotta contro la deforestazione e il degrado forestale. Tali informazioni comparate dovrebbero agevolare gli operatori dell'Unione nell'esercizio della dovuta diligenza, consentire alle autorità competenti di monitorare e far rispettare la conformità e nel contempo incentivare i paesi produttori ad aumentare la sostenibilità dei loro sistemi di produzione agricola e a ridurne l'impatto di deforestazione; in tal modo le catene di approvvigionamento diventerebbero più trasparenti e sostenibili. Detto sistema comparativo dovrebbe basarsi su una classificazione dei paesi a tre livelli: a basso, medio o alto rischio. Ai fini di un'adeguata trasparenza e chiarezza, la Commissione dovrebbe in particolare rendere pubblici i dati utilizzati per l'analisi comparativa, i motivi della modifica di classificazione proposta e la risposta del paese interessato. Per le materie prime e i prodotti interessati provenienti da paesi o da parti di paesi identificati a basso rischio, gli operatori dovrebbero essere autorizzati ad applicare una dovuta diligenza semplificata, mentre le autorità competenti dovrebbero essere tenute ad applicare controlli rafforzati sulle materie prime e i prodotti interessati provenienti da paesi o da parti di paesi identificati ad alto rischio. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare misure di esecuzione per stabilire i paesi o parti di paesi che presentano un rischio basso o alto di produrre materie prime e prodotti interessati non conformi al presente regolamento.
(47) La Commissione dovrebbe quindi valutare il rischio di deforestazione e di degrado e conversione delle foreste a livello di un paese o di parti di esso in base a una serie di criteri che riflettono dati quantitativi, oggettivi e riconosciuti a livello internazionale, e in base a indicazioni che i paesi sono attivamente impegnati nella lotta contro la deforestazione, il degrado e la conversionedelle forestenonché nella promozione dei diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali. Tali informazioni comparate dovrebbero agevolare gli operatori dell'Unione nell'esercizio della dovuta diligenza, consentire alle autorità competenti di monitorare e far rispettare la conformità e nel contempo incentivare i paesi produttori ad aumentare la sostenibilità dei loro sistemi di produzione agricola e a ridurne l'impatto di deforestazione; in tal modo le catene di approvvigionamento diventerebbero più trasparenti e sostenibili. Detto sistema comparativo dovrebbe basarsi su una classificazione dei paesi a tre livelli: a basso, medio o alto rischio. Ai fini di un'adeguata trasparenza e chiarezza, la Commissione dovrebbe in particolare rendere pubblici i dati utilizzati per l'analisi comparativa, i motivi della modifica di classificazione proposta e la risposta del paese interessato. Per le materie prime e i prodotti interessati provenienti da paesi o da parti di paesi identificati a basso rischio, gli operatori dovrebbero essere autorizzati ad applicare una dovuta diligenza semplificata, mentre le autorità competenti dovrebbero essere tenute ad applicare controlli rafforzati sulle materie prime e i prodotti interessati provenienti da paesi o da parti di paesi identificati ad alto rischio. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare misure di esecuzione per stabilire i paesi o parti di paesi che presentano un rischio basso o alto di produrre materie prime e prodotti interessati non conformi al presente regolamento.
Emendamento 64 Proposta di regolamento Considerando 47 bis (nuovo)
(47 bis) Per garantire che il presente regolamento non crei inutili restrizioni al commercio, è auspicabile che la Commissione collabori con i paesi che sono considerati a rischio standard o elevato e con i soggetti interessati in tali paesi, in modo da adoperarsi per ridurre il grado di rischio.
Emendamento 65 Proposta di regolamento Considerando 48
(48) Le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli periodici su operatori e commercianti per assicurarsi che questi adempiano effettivamente gli obblighi previsti dal presente regolamento. È altresì opportuno che le autorità competenti effettuino controlli ove dispongano di informazioni rilevanti, tra cui preoccupazioni fondate espresse da terzi. Ai fini di una copertura completa di materie prime e prodotti interessati, operatori e commercianti corrispondenti e volume delle rispettive quote di materie prime e prodotti, è opportuno applicare un duplice approccio. Le autorità competenti dovrebbero pertanto essere tenute a controllare una data percentuale di operatori e commercianti, e inoltre una percentuale specifica delle materie prime e dei prodotti interessati. Le percentuali dovrebbero essere più alte per le materie prime e i prodotti interessati provenienti da paesi o parti di paesi ad alto rischio.
(48) Le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli periodici su operatori e commercianti per assicurarsi che questi adempiano effettivamente gli obblighi previsti dal presente regolamento. È altresì opportuno che le autorità competenti effettuino controlli ove dispongano di informazioni rilevanti, tra cui preoccupazioni fondate espresse da terzi. Ai fini di una copertura completa di materie prime e prodotti interessati, operatori e commercianti corrispondenti e volume delle rispettive quote di materie prime e prodotti, è opportuno applicare un duplice approccio. Le autorità competenti dovrebbero pertanto essere tenute a controllare una data percentuale di operatori e commercianti, e inoltre una percentuale specifica delle materie prime e dei prodotti interessati. Le percentuali dovrebbero essere più alte per le materie prime e i prodotti interessati provenienti da paesi o parti di paesi ad alto rischio, mentre possono essere inferiori per i paesi o parti di paesi a basso rischio.
Emendamento 66 Proposta di regolamento Considerando 49
(49) I controlli su operatori e commercianti da parte delle autorità competenti dovrebbero riguardare i sistemi di dovuta diligenza e la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati alle disposizioni del presente regolamento. I controlli dovrebbero basarsi su un piano di rischio. Il piano dovrebbe contenere criteri di rischio che permettano alle autorità competenti di procedere a un'analisi del rischio delle dichiarazioni di dovuta diligenza presentate da operatori e commercianti. I criteri di rischio dovrebbero tenere conto del rischio di deforestazione associato alle materie prime e ai prodotti interessati nel paese di produzione, dei precedenti di conformità di operatori e commercianti agli obblighi del presente regolamento e di qualsiasi altra informazione pertinente a disposizione delle autorità competenti. L'analisi del rischio delle dichiarazioni di dovuta diligenza dovrebbe permettere alle autorità competenti di identificare operatori, commercianti, materie prime e prodotti interessati da controllare e dovrebbe essere effettuata con le tecniche elettroniche di trattamento dei dati del sistema informativo che raccoglie le dichiarazioni di dovuta diligenza.
(49) I controlli su operatori e commercianti da parte delle autorità competenti dovrebbero riguardare i sistemi di dovuta diligenza e la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati alle disposizioni del presente regolamento. I controlli dovrebbero basarsi su un piano di rischio. Il piano dovrebbe contenere criteri di rischio che permettano alle autorità competenti di procedere a un'analisi del rischio delle dichiarazioni di dovuta diligenza presentate da operatori e commercianti. I criteri di rischio dovrebbero tenere conto del rischio di deforestazione associato alle materie prime e ai prodotti interessati nel paese di produzione, dei precedenti di conformità di operatori e commercianti agli obblighi del presente regolamento e di qualsiasi altra informazione pertinente a disposizione delle autorità competenti. L'analisi del rischio delle dichiarazioni di dovuta diligenza dovrebbe permettere alle autorità competenti di identificare operatori, commercianti, materie prime e prodotti interessati da controllare e dovrebbe essere effettuata con le tecniche elettroniche di trattamento dei dati del sistema informativo che raccoglie le dichiarazioni di dovuta diligenza. Ove necessario e tecnicamente possibile le autorità competenti, in stretta cooperazione con le autorità dei paesi terzi, dovrebbero effettuare anch'esse controlli in loco.
Emendamento 67 Proposta di regolamento Considerando 50
(50) Se dall'analisi del rischio delle dichiarazioni di dovuta diligenza risulta un alto rischio di non conformità di particolari materie prime e prodotti interessati, le autorità competenti dovrebbero poter adottare misure provvisorie immediate per impedirne l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione. Se tali materie prime e prodotti interessati entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, le autorità competenti dovrebbero chiedere alle autorità doganali la sospensione dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione per consentire alle autorità competenti di effettuare i controlli necessari. La richiesta dovrebbe essere comunicata mediante il sistema di interfaccia tra le autorità doganali e le autorità competenti. La sospensione dell'immissione o della messa a disposizione sul mercato dell'Unione, dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione dovrebbe essere limitata a tre giorni lavorativi, salvo se le autorità competenti richiedono un periodo supplementare per valutare la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati al presente regolamento. In tal caso, le autorità competenti dovrebbero adottare misure provvisorie supplementari per prorogare il periodo di sospensione o, nel caso di materie prime e prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, chiedere la proroga alle autorità doganali.
(50) Se dall'analisi del rischio delle dichiarazioni di dovuta diligenza risulta un alto rischio di non conformità di particolari materie prime e prodotti interessati, le autorità competenti dovrebbero poter adottare misure provvisorie immediate per impedirne l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione o l'esportazione dall'Unione. Se tali materie prime e prodotti interessati entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, le autorità competenti dovrebbero chiedere alle autorità doganali la sospensione dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione per consentire alle autorità competenti di effettuare i controlli necessari. La richiesta dovrebbe essere comunicata mediante il sistema di interfaccia tra le autorità doganali e le autorità competenti. La sospensione dell'immissione o della messa a disposizione sul mercato dell'Unione, dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione dovrebbe essere limitata a cinque giorni lavorativi o a 72 ore per materie prime e prodotti a rischio di deperimento, salvo se le autorità competenti richiedono un periodo supplementare per valutare la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati al presente regolamento. In tal caso, le autorità competenti dovrebbero adottare misure provvisorie supplementari per prorogare il periodo di sospensione o, nel caso di materie prime e prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, chiedere la proroga alle autorità doganali.
Emendamento 68 Proposta di regolamento Considerando 50 bis (nuovo)
(50 bis) Gli operatori dovrebbero sostenere la conformità al presente regolamento da parte dei loro fornitori che sono piccoli proprietari terrieri, anche attraverso investimenti e lo sviluppo di capacità, nonché mediante meccanismi di fissazione dei prezzi che garantiscano un reddito adeguato per i produttori dai quali si riforniscono.
Emendamento 69 Proposta di regolamento Considerando 51
(51) Il piano dei controlli dovrebbe essere regolarmente aggiornato sulla scorta dei risultati di attuazione. Gli operatori che dimostrano di aver rispettato in modo continuativo le norme dovrebbero essere controllati con frequenza ridotta.
(51) Il piano dei controlli dovrebbe essere regolarmente aggiornato sulla scorta dei risultati di attuazione. Gli operatori che dimostrano di aver rispettato in modo continuativo le norme potrebbero essere controllati con frequenza ridotta.
Emendamento 70 Proposta di regolamento Considerando 51 bis (nuovo)
(51 bis) Se ha motivo di ritenere che uno Stato membro non effettui controlli sufficienti a garantire l'applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe essere incaricata di modificare il piano dei controlli in tale Stato membro, in dialogo con lo Stato membro interessato, per ovviare alla situazione.
Emendamento 71 Proposta di regolamento Considerando 52
(52) Ai fini dell'attuazione ed effettiva applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di ritirare e richiamare materie prime e prodotti interessati non conformi e di adottare le opportune misure correttive. È opportuno che gli Stati membri garantiscano che le violazioni del presente regolamento da parte di operatori e commercianti siano sanzionate in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo.
(52) Ai fini dell'attuazione ed effettiva applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di ritirare e richiamare materie prime e prodotti interessati non conformi e di adottare le opportune misure correttive. È opportuno che gli Stati membri garantiscano che le violazioni del presente regolamento da parte di operatori e commercianti siano sanzionate in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo e che gli operatori che non rispettano gli obblighi previsti dal presente regolamento siano considerati responsabili e tenuti a risarcire i danni che l'esercizio della dovuta diligenza avrebbe evitato.
Emendamento 72 Proposta di regolamento Considerando 52 bis (nuovo)
(52 bis) La Commissione dovrebbe pubblicare i nomi degli operatori e dei commercianti che violano il presente regolamento. Ciò potrebbe aiutare gli operatori e i commercianti nelle loro valutazioni dei rischi e accrescere la pressione esercitata dai consumatori e dalla società civile sugli operatori e i commercianti inadempienti affinché si approvvigionino da catene di approvvigionamento non connesse alla deforestazione.
Emendamento 73 Proposta di regolamento Considerando 53
(53) Tenuto conto del carattere internazionale della deforestazione e del degrado forestale e relativo commercio, le autorità competenti dovrebbero collaborare tra loro, con le autorità doganali degli Stati membri, con la Commissione e con le autorità amministrative dei paesi terzi. Le autorità competenti dovrebbero collaborare anche con le autorità competenti per la supervisione e l'applicazione di altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono obblighi di dovuta diligenza nella catena del valore per quanto riguarda l'impatto negativo sui diritti umani o l'ambiente.
(53) Tenuto conto del carattere internazionale della deforestazione, del degrado forestale, della conversione delle foreste e relativo commercio, le autorità competenti dovrebbero collaborare tra loro, con le autorità doganali degli Stati membri, con la Commissione e con le autorità amministrative dei paesi terzi. Le autorità competenti dovrebbero collaborare anche con le autorità competenti per la supervisione e l'applicazione di altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono obblighi di dovuta diligenza nella catena del valore per quanto riguarda l'impatto negativo sui diritti umani o l'ambiente.
Emendamento 74 Proposta di regolamento Considerando 53 bis (nuovo)
(53 bis) Al fine di agevolare l'accesso a informazioni fattuali, affidabili e aggiornate sulla deforestazione da parte degli operatori, delle autorità degli Stati membri e delle autorità dei paesi terzi interessati nonché di agevolare il rispetto da parte degli operatori economici delle prescrizioni del presente regolamento, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma che contempli le aree forestali di tutto il mondo, con una gamma di strumenti che consentano a tutte le parti di raggiungere rapidamente la deforestazione zero nelle catene di approvvigionamento. La piattaforma dovrebbe comprendere mappe tematiche, una mappa della copertura del suolo con serie temporali dalla data limite fissata dal presente regolamento e una serie di classi che consentano di esaminare la composizione del paesaggio. La piattaforma dovrebbe altresì fornire un sistema di allerta, basato su un monitoraggio mensile del cambiamento della copertura forestale, e una serie di analisi e di risultati di facile utilizzo e sicuri, che illustrino in che modo le catene di approvvigionamento sono legate alla deforestazione. Al fine di promuovere l'utilizzo delle informazioni più accurate e tempestive, di sviluppare la valutazione e l'analisi dei rischi, di migliorare i controlli sulle dichiarazioni e l'analisi comparativa dei paesi, sviluppando nel contempo un approccio cooperativo, la piattaforma dovrebbe essere messa a disposizione di tutti gli operatori, delle autorità degli Stati membri e delle autorità dei paesi terzi interessati. Tale piattaforma dovrebbe utilizzare immagini satellitari, compreso Copernicus Sentinel, che hanno la capacità di fornire le informazioni fattuali, affidabili e aggiornate richieste.
Emendamento 75 Proposta di regolamento Considerando 54
(54) Sebbene il presente regolamento tratti di deforestazione e degrado forestale, come previsto nella comunicazione del 2019 "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", la protezione delle foreste non dovrebbe portare alla conversione o al degrado di altri ecosistemi naturali. Ecosistemi quali le zone umide, le savane e le torbiere sono elementi sostanziali dello sforzo globale inteso a combattere i cambiamenti climatici, nonché di altri obiettivi di sviluppo sostenibile: la loro conversione o degrado richiedono un'attenzione particolarmente urgente. A tal fine la Commissione dovrebbe valutare la necessità e fattibilità di ampliare l'ambito di applicazione ad altri ecosistemi e ad altre materie prime due anni dopo l'entrata in vigore. La Commissione dovrebbe anche procedere con atto delegato al riesame dei prodotti interessati elencati nell'allegato I del presente regolamento.
soppresso
Emendamento 76 Proposta di regolamento Considerando 55
(55) Per far sì che gli obblighi di informazione che gli operatori sono tenuti a rispettare, stabiliti nel presente regolamento, restino pertinenti e in linea con il progresso scientifico e tecnologico, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'integrazione degli obblighi di informazione necessari alla procedura di dovuta diligenza, alle informazioni e ai criteri di valutazione e di attenuazione del rischio che gli operatori sono tenuti a rispettare e che figurano nel presente regolamento e all'elenco dei beni di cui all'allegato I del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(55) Per far sì che gli obblighi di informazione che gli operatori sono tenuti a rispettare, stabiliti nel presente regolamento, restino pertinenti e in linea con il progresso scientifico e tecnologico, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'integrazione degli obblighi di informazione necessari alla procedura di dovuta diligenza, alle informazioni e ai criteri di valutazione e di attenuazione del rischio che gli operatori sono tenuti a rispettare e che figurano nel presente regolamento e all'elenco dei beni di cui all'allegato I del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e con i portatori di interessi, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Emendamento 77 Proposta di regolamento Considerando 57
(57) Il regolamento (CE) n. 2173/2005 stabilisce le procedure dell'Unione per l'attuazione di un sistema di licenze FLEGT mediante accordi di partenariato volontari bilaterali con i paesi produttori di legname. Per rispettare gli impegni bilaterali assunti dall'Unione europea e preservare i progressi compiuti con i paesi partner che dispongono di un sistema operativo (fase di rilascio delle licenze FLEGT), il presente regolamento dovrebbe includere una disposizione che dichiari che il legno e i prodotti a base di legno coperti da una licenza FLEGT valida soddisfano i requisiti di legalità previsti dal presente regolamento.
(57) Il regolamento (CE) n. 2173/2005 stabilisce le procedure dell'Unione per l'attuazione di un sistema di licenze FLEGT mediante accordi di partenariato volontari bilaterali con i paesi produttori di legname. Gli AVP sono intesi a incoraggiare cambiamenti sistemici nel settore forestale, allo scopo di rendere sostenibile la gestione delle foreste, porre fine al disboscamento illegale e sostenere gli sforzi intrapresi a livello mondiale per arrestare la deforestazione. Gli AVP forniscono un importante quadro giuridico sia per l'Unione che per i suoi paesi partner, reso possibile grazie alla buona cooperazione e all'impegno da parte dei paesi interessati. È opportuno promuovere nuovi AVP con ulteriori partner. Il presente regolamento dovrebbe basarsi sul lavoro svolto nell'ambito del regolamento (CE) n. 2173/2005, che continua a fungere da importante meccanismo per tutelare le foreste del pianeta. Per rispettare gli impegni bilaterali assunti dall'Unione europea e preservare i progressi compiuti con i paesi partner che dispongono di un sistema operativo (fase di rilascio delle licenze FLEGT) e incoraggiare altri partner ad adoperarsi per raggiungere questa fase, il presente regolamento dovrebbe includere una disposizione che dichiari che il legno e i prodotti a base di legno coperti da una licenza FLEGT valida soddisfano i requisiti di legalità previsti dal presente regolamento, garantendo in tal modo che questa parte dell'obbligo di dovuta diligenza sia facilmente verificata. I partenariati AVP dovrebbero essere sostenuti con risorse adeguate e un sostegno specifico per lo sviluppo amministrativo e delle capacità. Il regolamento (CE) n. 2173/2005 si confermerà inoltre un sistema importante che funga da quadro per le consultazioni multilaterali dei portatori di interessi.
Emendamento 78 Proposta di regolamento Considerando 57 bis (nuovo)
(57 bis) La Commissione dovrebbe aiutare i PMS e le PMI a comprendere, attuare e rispettare le norme stabilite nel presente regolamento, mantenendo una cooperazione aperta per lo sviluppo di capacità con le amministrazioni nazionali, regionali e locali, le organizzazioni della società civile e i produttori, in particolare i piccoli produttori.
Emendamento 79 Proposta di regolamento Considerando 58
(58) Sebbene il presente regolamento tratti di deforestazione e degrado forestale, come previsto nella comunicazione del 2019 "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", la protezione delle foreste non dovrebbe portare alla conversione o al degrado di altri ecosistemi naturali. Ecosistemi quali le zone umide, le savane e le torbiere sono elementi sostanziali dello sforzo globale inteso a combattere i cambiamenti climatici, nonché di altri obiettivi di sviluppo sostenibile: la loro conversione o degrado richiedono un'attenzione particolarmente urgente. È opportuno procedere alla valutazione della necessità e della fattibilitàdi estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento ad ecosistemi diversi dalle foreste entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(58) Sebbene il presente regolamento tratti di deforestazione, degrado forestale e conversione delle foreste, come previsto nella comunicazione del 2019 "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", la protezione delle foreste non dovrebbe portare alla conversione o al degrado di altri ecosistemi naturali. Ecosistemi quali le zone umide, le savane e le torbiere sono elementi sostanziali dello sforzo globale inteso a combattere i cambiamenti climatici e la crisi della biodiversità, nonché di altri obiettivi di sviluppo sostenibile: la loro conversione o degrado richiedono un'azione particolarmente urgente e devono essere prevenuti. Non vi è dubbio che il consumo dell'Unione è un fattore importante anche per la conversione e il degrado di ecosistemi non forestali ricchi di biodiversità e di carbonio su scala mondiale. Al fine di ridurre l'impronta dell'Unione su tutti gli ecosistemi naturali, è opportuno procedere a una valutazione e presentare una proposta legislativa per estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento ad ecosistemi diversi dalle foreste e da altri terreni boschivi al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, i cui preparativi dovrebbero iniziare al più tardi il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento. Un ulteriore ritardo nell'inclusione di altri ecosistemi nel presente regolamento rischia di spostare la produzione agricola delle foreste agli ecosistemi non forestali. Questi ultimi sono inoltre sempre più soggetti alla pressione della conversione e del degrado dovuta alla produzione di materie prime per il mercato dell'Unione. La Commissione dovrebbe altresì valutare la necessità e la fattibilità di estendere l'ambito di applicazione ad altre materie prime al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Al tempo stesso, la Commissione dovrebbe anche procedere mediante un atto delegato al riesame dei prodotti interessati elencati nell'allegato I del presente regolamento.
Emendamento 80 Proposta di regolamento Considerando 58 bis (nuovo)
(58 bis) Tenendo conto della richiesta formulata dal Parlamento europeo nella sua risoluzione su un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE, del 22 ottobre 2020, e dalla larga maggioranza dei quasi 1,2 milioni di partecipanti alla consultazione pubblica organizzata dalla Commissione sulla deforestazione, il degrado forestale e la conversione delle foreste causati dalla domanda di includere gli ecosistemi non forestali nel presente regolamento, la Commissione dovrebbe basare la sua valutazione e la sua proposta legislativa di estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento ad altri ecosistemi sulle definizioni di "ecosistemi naturali", "conversione degli ecosistemi naturali" e "degrado degli ecosistemi naturali e forestali" e sulla data limite del 31 dicembre 2019 fissata dal presente regolamento.
Emendamento 81 Proposta di regolamento Considerando 60
(60) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire combattere la deforestazione e il degrado forestale riducendo il contributo del consumo nell'Unione, non può essere conseguito dai singoli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(60) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire combattere la deforestazione, il degrado forestale e la conversione delle foreste riducendo il contributo del consumo nell'Unione e promuovendo la riduzione della deforestazione nei paesi produttori, non può essere conseguito dai singoli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Emendamento 82 Proposta di regolamento Considerando 61
(61) Agli operatori, ai commercianti e alle autorità competenti dovrebbe essere assegnato un ragionevole periodo di tempo per prepararsi al rispetto delle disposizioni del presente regolamento,
(61) Al fine di evitare perturbazioni della catena di approvvigionamento e ridurre gli impatti negativi sui paesi terzi, i partner commerciali, in particolare i piccoli proprietari terrieri, agli operatori, ai commercianti e alle autorità competenti dovrebbe essere assegnato un ragionevole periodo di tempo per prepararsi al rispetto delle disposizioni del presente regolamento,
Emendamento 83 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – parte introduttiva
Il presente regolamento stabilisce norme relative all'immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione, nonché all'esportazione da tale mercato, di bovini, cacao, caffè, olio di palma, soia e legno (le "materie prime interessate") e di prodotti che contengono le materie prime interessate o che sono stati nutriti o realizzati usando tali materie prime (i "prodotti interessati"), elencati nell'allegato I, al fine di:
Il presente regolamento stabilisce norme relative all'immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione, nonché all'esportazione da tale mercato, di bovini, suini,ovini e caprini, pollame, cacao, caffè, olio di palma e prodotti a base di olio di palma, soia, granturco, gomma e legno (le "materie prime interessate") e di prodotti, inclusi il carbone di legna e i prodotti di carta stampata, che contengono le materie prime interessate o che sono stati nutriti o realizzati usando tali materie prime (i "prodotti interessati"), elencati nell'allegato I, al fine di:
Emendamento 84 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – lettera a
(a) ridurre al minimo il contributo dell'Unione europea alla deforestazione e al degrado forestale nel mondo;
(a) ridurre al minimo il contributo dell'Unione europea alla deforestazione, al degrado forestale e alla conversione delle foreste nel mondo;
Emendamento 85 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – lettera b
(b) ridurre il contributo dell'Unione alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale.
(b) ridurre il contributo dell'Unione alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale;
Emendamento 86 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)
(b bis) contribuire alla riduzione della deforestazione globale.
Emendamento 87 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Il presente regolamento stabilisce inoltre obblighi per gli istituti finanziari aventi sede oppure operanti nell'Unione che forniscono servizi finanziari a persone fisiche o giuridiche le cui attività economiche consistono o sono collegate alla produzione, alla fornitura, all'immissione sul mercato dell'Unione o all'esportazione da tale mercato di materie prime e di prodotti interessati ai sensi del presente articolo.
Emendamento 88 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 1
(1) "deforestazione": la conversione, antropogenica o meno, di una foresta a uso agricolo;
(1) "deforestazione": la conversione, antropogenica o meno, di foreste o di altri terreni boschivi ad uso agricolo o in piantagioni forestali;
Emendamento 89 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
(1 bis) "conversione di un ecosistema": la trasformazione di un ecosistema naturale in un altro uso del suolo o un cambiamento nella composizione delle specie, nella struttura o nella funzione dell'ecosistema naturale; ciò include un grave degrado o l'introduzione di pratiche di gestione che si traducono in un cambiamento sostanziale e sostenuto della composizione delle specie, della struttura o della funzione dell'ecosistema;
Emendamento 90 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
(2 bis) "uso agricolo": l'uso del terreno per una o più delle seguenti finalità: coltivazione di colture temporanee o annuali con un ciclo vegetativo inferiore o uguale a un anno; coltivazione di colture permanenti o perenni con un ciclo vegetativo superiore a un anno, comprese le colture arboree; coltivazione di prati o pascoli permanenti o temporanei come pure allevamento di animali; terreni temporaneamente lasciati a riposo;
Emendamento 91 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 2 ter (nuovo)
(2 ter) "altri terreni boschivi": terreni non classificati come foresta, di oltre 0,5 ettari con alberi di altezza superiore a 5 metri e copertura arborea fra il 5 % e il 10 %, oppure con alberi capaci di raggiungere tali soglie in situ, o con copertura mista di arbusti, cespugli e alberi superiore al 10 %, a esclusione dei terreni a uso prevalentemente agricolo o urbano;
Emendamento 92 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)
(5 bis) "ecosistema naturale": un ecosistema, ivi compresi gli ecosistemi gestiti dall'uomo, che assomiglia sostanzialmente, in termini di composizione delle specie, struttura e funzione ecologica, a un ecosistema che si trova o si troverebbe in una determinata zona in assenza di impatti antropici importanti; sono inclusi, in particolare, i terreni con grandi stock di carbonio e quelli che presentano un elevato valore in termini di biodiversità;
Emendamento 93 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 6
(6) "degrado forestale": le operazioni di raccolta che non sono sostenibili e provocano la riduzione o la perdita della produttività biologica o economica e della complessità degli ecosistemi forestali, con conseguente riduzione a lungo termine dei benefici complessivi offerti dalla foresta, tra cui legno, biodiversità e altri prodotti o servizi;
(6) "degrado forestale e di altri ecosistemi naturali": la riduzione o la perdita, direttamente antropogenica o meno, della produttività biologica o economica e della complessità delle foreste e di altri terreni boschivi e di altri ecosistemi naturali, che influiscono sulla composizione delle specie, sulla struttura e/o sulla funzione degli stessi; sono inclusi lo sfruttamento illegale delle foreste, di altri terreni boschivi o di altri ecosistemi naturali come pure l'impiego di pratiche di gestione che si traducono in un impatto sostanziale o sostenuto sulla loro capacità di sostenere la biodiversità o di fornire servizi ecosistemici;
Emendamento 94 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 7
(7) "operazioni di raccolta sostenibili": la raccolta effettuata tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità con l'obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi e in modo da evitare la raccolta di ceppi e radici, il degrado delle foreste primarie o la loro conversione in piantagioni forestali e la raccolta su suoli vulnerabili, da ridurre al minimo i grandi tagli a raso e da garantire soglie adeguate a livello locale per il prelievo di legno morto e l'obbligo di utilizzare sistemi di abbattimento che minimizzino l'impatto sulla qualità del suolo, compresa la compattazione del suolo, e sulle caratteristiche della biodiversità e sugli habitat;
soppresso
Emendamento 95 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 8
(8) "a deforestazione zero":
(8) "a deforestazione zero": le materie prime e i prodotti interessati, compresi quelli usati per i prodotti interessati o in essi contenuti, prodotti su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione e che non hanno causato degrado forestale o conversione delle foreste o non vi hanno contribuito dopo il 31 dicembre 2019;
(a) le materie prime e i prodotti interessati, compresi quelli usati per i prodotti interessati o in essi contenuti, prodotti su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020, e
(b) il legno raccolto senza causare il degrado della foresta di origine dopo il 31 dicembre 2020;
Emendamento 240 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 9
(9) "prodotto": coltivato, raccolto, allevato o ottenuto nell'appezzamento in questione, oppure nutrito con alimenti provenienti da tale appezzamento;
(9) "prodotto": coltivato, raccolto o ottenuto nell'appezzamento in questione, oppure, nel caso del bestiame, "prodotto": tutti gli appezzamenti pertinenti coinvolti nel processo di allevamento;
Emendamento 96 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 16
(16) "rischio trascurabile": la situazione nella quale una valutazione esaustiva delle informazioni generali e specifiche al prodotto relative alla conformità delle materie prime o dei prodotti interessati all'articolo 3, lettere a) e b), non ravvisa alcun motivo di preoccupazione;
(16) "rischio trascurabile": il livello di rischio che si applica alle materie prime e ai prodotti interessati da immettere sul mercato dell'Unione o esportare da tale mercato quando, a seguito di una valutazione esaustiva delle informazioni generali e specifiche al prodotto relative alla conformità all'articolo 3 e dell'applicazione di misure di attenuazione adeguate, tali materie prime o prodotti interessati non mostrano alcun motivo di preoccupazione;
Emendamento 97 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 16 bis (nuovo)
(16 bis) "impegno significativo con i portatori di interessi": la comprensione delle preoccupazioni e degli interessi delle pertinenti parti interessate, in particolare i gruppi più vulnerabili come i piccoli proprietari terrieri e le popolazioni indigene nonché le comunità locali, comprese le donne, consultandole direttamente in modo da tenere conto dei potenziali ostacoli all'impegno effettivo;
Emendamento 98 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 18
(18) "prodotti non conformi": le materie prime e i prodotti interessati che non sono stati prodotti "a deforestazione zero" o in modo conforme alla legislazione pertinente del paese di produzione, o entrambe le cose;
(18) "prodotti non conformi": le materie prime e i prodotti interessati che non sono stati prodotti "a deforestazione zero" o in modo conforme alle leggi e alle norme pertinenti, incluse quelle sui diritti delle popolazioni indigene, sui diritti di proprietà fondiaria delle comunità locali e sul diritto al consenso libero, previo e informato, e che non sono stati oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza accurata;
Emendamento 99 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 21
(21) "preoccupazione fondata": la segnalazione avvalorata da informazioni oggettive e verificabili riguardo alla mancata conformità al presente regolamento, che potrebbe richiedere l'intervento delle autorità competenti;
(21) "preoccupazione fondata": una segnalazione basata su informazioni oggettive e verificabili riguardo alla mancata conformità al presente regolamento, che potrebbe richiedere l'intervento delle autorità competenti;
Emendamento 100 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 28
(28) "legislazione pertinente del paese di produzione": le norme applicabili nel paese di produzione per quanto riguarda lo status giuridico della zona di produzione in termini di diritti d'uso del suolo, tutela dell'ambiente, diritti di terzi e disciplina commerciale e doganale nel quadro legislativo applicabile nel paese di produzione.
(28) "leggi e norme pertinenti":
(a) le norme applicabili nel paese di produzione per quanto riguarda lo status giuridico della zona di produzione in termini di diritti d'uso del suolo, tutela dell'ambiente, diritti di terzi e disciplina commerciale e doganale nel quadro legislativo applicabile nel paese di produzione.
(b) i diritti umani tutelati dal diritto internazionale, in particolare dagli strumenti che tutelano i diritti di proprietà fondiaria consuetudinari e il diritto al consenso libero, previo e informato, sanciti, tra l'altro, dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, dal Forum permanente delle Nazioni Unite sulle questioni indigene e dai vigenti accordi internazionali vincolanti, dalla Convenzione relativa alle popolazioni indigene e tribali (Convenzione 169 del 1989), che coprono il diritto alla protezione dell'ambiente e il diritto a difendere l'ambiente senza subire persecuzioni e vessazioni, nonché altri diritti umani riconosciuti a livello internazionale relativi all'uso, all'accesso o alla proprietà della terra;
Emendamento 101 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 28 bis (nuovo)
(28 bis) "consenso libero, previo e informato": il diritto umano collettivo delle popolazioni indigene e delle comunità locali di dare e negare il proprio consenso prima dell'inizio di qualsiasi attività che possa incidere sui loro diritti, terre, risorse, territori e mezzi di sussistenza e sulla loro sicurezza alimentare; tale diritto è esercitato mediante rappresentanti di loro scelta e in maniera coerente con le loro consuetudini, i loro valori e le loro norme;
Emendamento 102 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 28 ter (nuovo)
(28 ter) "difensori dei diritti umani": persone, gruppi e organi della società che promuovono e proteggono i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti; essi si adoperano per promuovere e proteggere i diritti civili e politici nonché per promuovere, proteggere e realizzare i diritti economici, sociali e culturali; promuovono e proteggono altresì i diritti dei membri di gruppi quali le comunità indigene;
Emendamento 103 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 28 quater (nuovo)
(28 quater) "difensori dei diritti umani ambientali": persone e gruppi che, a titolo personale o professionale e in maniera pacifica, si adoperano per proteggere e promuovere i diritti umani relativi all'ambiente, comprese l'acqua, l'aria, la terra, la flora e la fauna;
Emendamento 104 Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera b
(b) sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione; e
(b) sono stati prodotti nel rispetto delle leggi e delle norme pertinenti ai sensi dell'articolo 2, punto 28; e
Emendamento 105 Proposta di regolamento Articolo 3 bis (nuovo)
Articolo 3 bis
Gli istituti finanziari forniscono servizi finanziari ai clienti solo quando stabiliscono che esiste soltanto un rischio trascurabile che i servizi in questione possano fornire sostegno, direttamente o indirettamente, ad attività che contribuiscono alla deforestazione, al degrado forestale o alla conversione delle foreste.
Emendamento 106 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1
1. L'operatore esercita la dovuta diligenza prima di immettere sul mercato dell'Unione le materie prime e i prodotti interessati, o prima di esportarli da tale mercato, onde garantire che siano conformi all'articolo 3, lettere a) e b). A tal fine utilizza l'insieme di procedure e misure, in appresso "dovuta diligenza", di cui all'articolo 8.
1. L'operatore esercita la dovuta diligenza prima di immettere sul mercato dell'Unione le materie prime e i prodotti interessati, o prima di esportarli da tale mercato, onde garantire che siano conformi all'articolo 3. A tal fine utilizza l'insieme di procedure e misure, in appresso "dovuta diligenza", di cui all'articolo 8.
Emendamento 107 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2
2. L'operatore che, avendo esercitato la dovuta diligenza di cui all'articolo 8, giunge alla conclusione che le materie prime e i prodotti interessati sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento, prima di immetterli sul mercato dell'Unione o di esportarli da tale mercato presenta alle autorità competenti una dichiarazione di dovuta diligenza attraverso il sistema di informazione di cui all'articolo 31. La dichiarazione conferma che è stata esercitata la dovuta diligenza e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile e contiene le informazioni di cui all'allegato II per le materie prime e i prodotti interessati.
2. L'operatore che, avendo esercitato la dovuta diligenza di cui all'articolo 8, giunge alla conclusione che le materie prime e i prodotti interessati sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento, prima di immetterli sul mercato dell'Unione o di esportarli da tale mercato presenta alle autorità competenti una dichiarazione di dovuta diligenza attraverso il sistema di informazione di cui all'articolo 31. La dichiarazione, disponibile e trasmissibile per via elettronica e certificata, conferma che è stata esercitata la dovuta diligenza, indica le misure che sono state adottate al riguardo per verificare la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati al presente regolamento e illustra i motivi per cui la valutazione ha riscontrato un rischio nullo o trascurabile. Essa contiene altresì le informazioni di cui all'allegato II per le materie prime e i prodotti interessati. L'operatore pubblica e rende disponibili senza indebito ritardo le dichiarazioni e la certificazione ai fini del controllo amministrativo, civico e scientifico, tenendo conto delle norme in materia di protezione dei dati.
Emendamento 108 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3
3. Presentando la dichiarazione di dovuta diligenza l'operatore si assume la responsabilità della conformità della materia prima interessata o del prodotto interessato alle prescrizioni del presente regolamento. L'operatore conserva una copia della dichiarazione di dovuta diligenza per un periodo di cinque anni dalla data di presentazione attraverso il sistema di informazione di cui all'articolo 31.
3. L'operatore si assume la responsabilità della conformità della materia prima interessata o del prodotto interessato alle prescrizioni del presente regolamento. L'operatore intraprende pertanto sforzi ragionevoli e documentati per sostenere la conformità dei piccoli proprietari terrieri alle disposizioni e alle prescrizioni del presente regolamento. L'operatore conserva una copia della dichiarazione di dovuta diligenza per un periodo di cinque anni dalla data di presentazione attraverso il sistema di informazione di cui all'articolo 31 e condivide la dichiarazione di dovuta diligenza con gli operatori e i commercianti successivi lungo la catena di approvvigionamento.
Emendamento 109 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera a
(a) le materie prime e i prodotti interessati non sono conformi all'articolo 3, lettere a) o b);
(a) le materie prime e i prodotti interessati non sono conformi all'articolo 3;
Emendamento 110 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera b
(b) l'esercizio della dovuta diligenza ha evidenziato un rischio non trascurabile che le materie prime e i prodotti interessati non siano conformi all'articolo 3, lettere a) o b);
(b) l'esercizio della dovuta diligenza ha evidenziato un rischio non trascurabile che le materie prime e i prodotti interessati non siano conformi all'articolo 3;
Emendamento 111 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis. L'operatore dispone di un sistema che gli consente di ricevere le preoccupazioni fondate espresse dalle parti interessate ed esamina approfonditamente tutte le preoccupazioni fondate introdotte in tale sistema.
Emendamento 112 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 6
6. L'operatore che riceva nuove informazioni, ivi comprese preoccupazioni fondate, riguardo alla mancata conformità alle prescrizioni del presente regolamento di una materia prima interessata o di un prodotto interessato che ha già immesso sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta l'immissione sul mercato. Nel caso delle esportazioni dal mercato dell'Unione l'operatore informa le autorità competenti dello Stato membro che è il paese di produzione.
6. L'operatore che riceva o individui nuove informazioni pertinenti, ivi comprese preoccupazioni fondate, o informazioni fornite attraverso i meccanismi di allarme rapido che indichino un rischio non trascurabile riguardo alla sussistenza di un rischio di non conformità alle prescrizioni del presente regolamento di una materia prima interessata o di un prodotto interessato che ha già immesso sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta l'immissione sul mercato nonché i commercianti cui ha fornito la materia prima interessata o il prodotto interessato allo scopo di evitarne l'ulteriore circolazione sul mercato dell'Unione o l'esportazione dallo stesso. Nel caso delle esportazioni dal mercato dell'Unione l'operatore informa le autorità competenti dello Stato membro che è il paese di produzione.
Emendamento 113 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 7
7. L'operatore offre alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 15, anche per quanto riguarda l'accesso ai locali e la presentazione di documentazione o registri.
7. Le autorità competenti verificano annualmente il sistema di dovuta diligenza degli operatori. L'operatore offre inoltre alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 15, anche per quanto riguarda l'accesso ai locali e la presentazione di documentazione o registri.
Emendamento 114 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 7 bis (nuovo)
7 bis. L'operatore adotta le misure necessarie al fine di:
(a) stabilire un dialogo significativo con i portatori di interessi vulnerabili, quali i piccoli proprietari terrieri, le popolazioni indigene e le comunità locali, nella sua catena di approvvigionamento;
(b) garantire che tali portatori di interessi vulnerabili ricevano un'assistenza adeguata e un'equa remunerazione per quanto concerne la conformità alle norme delle loro materie prime e dei loro prodotti, con particolare riferimento all'obbligo di geolocalizzazione, e assicurare che i costi derivanti dall'attuazione del presente regolamento siano equamente distribuiti tra i diversi attori della catena del valore; e
(c) assicurare l'attuazione degli impegni concordati garantendo che siano affrontati gli effetti negativi sui portatori di interessi vulnerabili identificati.
Emendamento 115 Proposta di regolamento Articolo 4 bis (nuovo)
Articolo 4 bis
Obblighi del commerciante ed esenzioni per il commerciante che è una PMI
1. Il commerciante che è una PMI può mettere a disposizione sul mercato le materie prime e i prodotti interessati soltanto se è in possesso delle informazioni richieste a norma del paragrafo 3.
2. Il commerciante che non è una PMI è considerato un operatore ed è soggetto agli obblighi e alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, agli articoli da 8 a 12, all'articolo 14, paragrafo 9, e agli articoli 15 e 20 in relazione alle materie prime e ai prodotti interessati che mette a disposizione sul mercato dell'Unione.
3. Il commerciante che è una PMI raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative alle materie prime e ai prodotti interessati che intende mettere a disposizione sul mercato:
(a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo email e, se disponibile, l'indirizzo web degli operatori o dei commercianti che gli hanno fornito le materie prime e i prodotti interessati;
(b) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo email e, se disponibile, l'indirizzo web dei commercianti ai quali ha fornito le materie prime e i prodotti interessati.
4. Il commerciante che è una PMI conserva per almeno cinque anni le informazioni di cui al presente articolo e le fornisce su richiesta alle autorità competenti.
5. Il commerciante che è una PMI e che riceva o individui nuove informazioni pertinenti, ivi comprese preoccupazioni fondate, che indichino un rischio non trascurabile riguardo alla mancata conformità alle prescrizioni del presente regolamento di una materia prima interessata o di un prodotto interessato che ha già messo a disposizione sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta la messa a disposizione.
6. Il commerciante, indipendentemente dal fatto che sia o meno una PMI, offre alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 16, anche per quanto riguarda l'accesso ai locali e la presentazione di documentazione o registri.
7. La Commissione può fornire assistenza tecnica alle PMI che non dispongono dei mezzi per soddisfare i requisiti di cui al presente articolo.
Emendamento 116 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2
2. Su richiesta il mandatario fornisce alle autorità competenti una copia del mandato in una lingua ufficiale dell'Unione europea.
2. Su richiesta il mandatario fornisce alle autorità competenti una copia del mandato in una lingua ufficiale dell'Unione europea e una copia nella lingua dello Stato membro in cui è trattata la dichiarazione di dovuta diligenza o, se ciò non fosse possibile, in inglese.
Emendamento 117 Proposta di regolamento Articolo 6
Articolo 6
soppresso
Obblighi del commerciante
1. Il commerciante che è una PMI può mettere a disposizione sul mercato le materie prime e i prodotti interessati soltanto se è in possesso delle informazioni richieste a norma del paragrafo 2.
2. Il commerciante che è una PMI raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative alle materie prime e ai prodotti interessati che intende mettere a disposizione sul mercato:
(a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo email e, se disponibile, l'indirizzo web degli operatori o dei commercianti che gli hanno fornito le materie prime e i prodotti interessati;
(b) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo email e, se disponibile, l'indirizzo web dei commercianti ai quali ha fornito le materie prime e i prodotti interessati.
3. Il commerciante che è una PMI conserva per almeno cinque anni le informazioni di cui al presente articolo e le fornisce su richiesta alle autorità competenti.
4. Il commerciante che è una PMI e che riceva nuove informazioni, ivi comprese preoccupazioni fondate, riguardo alla mancata conformità alle prescrizioni del presente regolamento di una materia prima interessata o di un prodotto interessato che ha già messo a disposizione sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta la messa a disposizione.
5. Il commerciante che non è una PMI è considerato un operatore ed è soggetto agli obblighi e alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, agli articoli da 8 a 12, all'articolo 14, paragrafo 9, e agli articoli 15 e 20 in relazione alle materie prime e ai prodotti interessati che mette a disposizione sul mercato dell'Unione.
6. Il commerciante offre alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 16, anche per quanto riguarda l'accesso ai locali e la presentazione di documentazione o registri.
Emendamento 118 Proposta di regolamento Articolo 7 – comma 1
Articolo 7
Articolo 7
Immissione sul mercato da parte di operatori stabiliti in paesi terzi
Immissione sul mercato da parte di operatori stabiliti in paesi terzi
Qualora le materie prime o i prodotti interessati siano immessi sul mercato dell'Unione da una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori dell'Unione, la prima persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che acquista tali materie prime e prodotti o ne prende possesso è considerata un operatore ai sensi del presente regolamento.
Qualora le materie prime o i prodotti interessati siano immessi sul mercato dell'Unione da una persona fisica o giuridica, indipendentemente dalle sue dimensioni, stabilita al di fuori dell'Unione, la prima persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che acquista tali materie prime e prodotti o ne prende possesso è considerata un operatore ai sensi del presente regolamento.
Se nessun fabbricante o importatore è stabilito nell'Unione, i mercati online rispettano gli obblighi di cui agli articoli da 8 a 11 per le materie prime e i prodotti per i quali agevolano la vendita.
Emendamento 119 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. I componenti di prodotti che sono già stati sottoposti al dovere di diligenza conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, non richiedono un'ulteriore procedura di dovuta diligenza. Per i componenti che non sono stati oggetto di una procedura di dovuta diligenza, continuano ad applicarsi gli obblighi di dovuta diligenza.
Emendamento 120 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva
L'operatore raccoglie informazioni, documenti e dati atti a dimostrare che le materie prime e i prodotti interessati sono conformi all'articolo 3. A tal fine l'operatore raccoglie, organizza e conserva per cinque anni le seguenti informazioni sulle materie prime o i prodotti interessati, suffragate da elementi di prova:
L'operatore raccoglie informazioni, documenti e dati atti a dimostrare che le materie prime e i prodotti interessati sono conformi all'articolo 3. A tal fine l'operatore raccoglie, organizza e conserva per cinque anni le seguenti informazioni su ciascuna materia prima interessata o ciascun prodotto interessato immessi sul mercato dell'Unione o esportati dall'Unione, suffragate da elementi di prova:
Emendamento 121 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a
(a) descrizione delle materie prime e dei prodotti interessati, comprendente denominazione commerciale e tipo, nonché, se del caso, nome comune e denominazione scientifica completa della specie;
(a) descrizione delle materie prime e dei prodotti interessati, comprendente denominazione commerciale e tipo, nonché, se del caso, nome comune e denominazione scientifica completa della specie; la descrizione dei prodotti comprende l'elenco delle materie prime ivi contenute o utilizzate per la loro fabbricazione; per i prodotti di origine animale, la descrizione comprende l'elenco delle materie prime utilizzate per l'alimentazione degli animali;
Emendamento 122 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c
(c) indicazione del paese di produzione;
(c) indicazione del paese di produzione o parti di esso;
Emendamento 123 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d
(d) coordinate di geolocalizzazione, latitudine e longitudine di tutti gli appezzamenti nei quali sono stati prodotti le materie prime e i prodotti interessati, unitamente alla data o al periodo di produzione;
(d) coordinate di geolocalizzazione, latitudine e longitudine di tutti gli appezzamenti nei quali sono stati prodotti le materie prime e i prodotti interessati, o coordinate di geolocalizzazione, latitudine e longitudine di tutti i punti di un poligono per gli appezzamenti nei quali sono stati prodotti le materie prime e i prodotti interessati; qualsiasi deforestazione o degrado negli appezzamenti in questione, identificati da un unico punto di latitudine e longitudine o da un poligono, esclude automaticamente dall'immissione e dalla messa a disposizione sul mercato o dall'esportazione tutti i prodotti e le materie prime provenienti da tali appezzamenti; l'operatore indica la data o il periodo di produzione o la stagione di raccolta della materia prima o del prodotto; alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda le dimensioni degli appezzamenti al di sopra delle quali le imprese sono tenute a fornire poligoni come unico mezzo di geolocalizzazione per le materie prime e i prodotti interessati;
Emendamento 124 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h
(h) informazioni adeguate e verificabili secondo cui la produzione è avvenuta nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione, compresi eventuali accordi che conferiscono il diritto di adibire l'area specifica alla produzione della materia prima interessata.
(h) informazioni adeguate e verificabili secondo cui la produzione è avvenuta nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione nonché delle leggi e delle norme pertinenti ai sensi dell'articolo 2, punto 28;
Emendamento 125 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)
(h bis) informazioni adeguate e verificabili, ottenute mediante audit indipendenti e opportuni processi di consultazione, secondo cui l'area adibita alla produzione delle materie prime e dei prodotti interessati non è oggetto di alcuna rivendicazione basata su diritti fondiari delle popolazioni indigene, diritti fondiari consuetudinari o altri diritti fondiari legittimi né di controversie in merito all'uso, alla proprietà o all'occupazione di tale area;
Emendamento 126 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h ter (nuova)
(h ter) informazioni adeguate e verificabili che rendano note le opinioni delle popolazioni indigene, delle comunità locali e di altri gruppi che rivendicano diritti fondiari in relazione all'area adibita alla produzione delle materie prime e dei prodotti interessati in merito alla produzione delle materie prime e dei prodotti interessati.
Emendamento 127 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Gli istituti finanziari raccolgono le informazioni, i documenti e i dati che dimostrano che la prestazione di servizi finanziari ai clienti è conforme all'articolo 11 bis. Le informazioni, i documenti e i dati includono almeno:
(a) una descrizione delle attività economiche del cliente, delle attività dei soggetti controllati dal cliente e delle attività economiche dei fornitori del cliente;
(b) informazioni sulle materie prime e sui prodotti interessati immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati da esso e sul relativo esercizio della dovuta diligenza ai sensi del presente regolamento;
(c) l'utilizzo, per le attività di cui alla lettera a), di materie prime e di prodotti interessati, comprese informazioni sulle materie prime e sui prodotti interessati effettivamente utilizzati e sul relativo esercizio della dovuta diligenza ai sensi del presente regolamento;
(d) le politiche adottate e attuate dal cliente e dai soggetti e dai fornitori di cui alla lettera a) al fine di garantire che le loro attività non causino deforestazione, degrado forestale o conversione delle foreste;
(e) l'indicazione del paese di produzione e le coordinate di geolocalizzazione, latitudine e longitudine di tutti gli appezzamenti nei quali devono essere prodotti le materie prime e i prodotti interessati.
Emendamenti 128 e 253 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3
3. La Commissione può adottare atti delegati in conformità dell'articolo 33 al fine di integrare il paragrafo 1 relativamente a ulteriori informazioni che potrebbe essere necessario ottenere per garantire l'efficacia del sistema di dovuta diligenza.
soppresso
Emendamento 129 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. La Commissione può adottare atti delegati in conformità dell'articolo 33 al fine di integrare il paragrafo 1 e il paragrafo 1 bis riguardo a ulteriori informazioni che potrebbe essere necessario ottenere per garantire l'efficacia del sistema di dovuta diligenza.
Emendamento 130 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1
1. L'operatore verifica e analizza le informazioni raccolte a norma dell'articolo 9 e qualsiasi altro documento pertinente e su tale base procede a una valutazione del rischio tesa a stabilire se sussista il rischio che le materie prime e i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento. Se l'operatore non è in grado di dimostrare che il rischio di non conformità è trascurabile, egli non immette sul mercato dell'Unione né esporta la materia prima interessata o il prodotto interessato.
1. L'operatore e l'istituto finanziario verificano e analizzano le informazioni raccolte a norma dell'articolo 9 e qualsiasi altro documento pertinente e su tale base procedono a una valutazione del rischio tesa a stabilire se sussista il rischio che le materie prime e i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento. Qualora non sia in grado di raccogliere adeguatamente le informazioni richieste dal presente regolamento, l'operatore ha il diritto di chiedere all'autorità competente chiarimenti o assistenza in merito all'attuazione. Se l'operatore non è in grado di dimostrare che il rischio di non conformità è trascurabile, egli non immette sul mercato dell'Unione né esporta la materia prima interessata o il prodotto interessato. Se l'istituto finanziario non è in grado di stabilire che il rischio di non conformità è trascurabile, esso non fornisce servizi finanziari ai clienti interessati.
Emendamento 131 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
(b bis) presenza di popolazioni vulnerabili, popolazioni indigene, comunità locali e altri titolari di diritti fondiari consuetudinari nel paese o nella parte di esso in cui avviene la produzione della materia prima interessata o del prodotto interessato;
Emendamento 132 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)
(b ter) esistenza di rivendicazioni o di controversie riguardanti l'uso, la proprietà o l'esercizio dei diritti fondiari consuetudinari nell'area adibita alla produzione delle materie prime o dei prodotti interessati, formalmente registrate o meno;
Emendamento 133 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c
(c) diffusione della deforestazione o del degrado forestale nel paese, nella regione e nella zona di produzione della materia prima interessata o del prodotto interessato;
(c) diffusione della deforestazione, del degrado forestale o della conversione delle foreste nel paese, nella regione e nella zona di produzione della materia prima interessata o del prodotto interessato;
Emendamento 134 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e
(e) preoccupazioni inerenti al paese di produzione e di origine, ad esempio livello di corruzione, diffusione di pratiche di falsificazione di documenti e dati, carenze nell'applicazione della legge, conflitti armati o esistenza di sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea;
(e) preoccupazioni inerenti al paese di produzione e di origine o a parti di esso, conformemente all'articolo 27, ad esempio livello di corruzione, diffusione di pratiche di falsificazione di documenti e dati, assenza o violazione dei diritti fondiari e dei diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali o carenze nell'applicazione della legge riguardo a tali diritti, conflitti armati o esistenza di sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea;
Emendamento 135 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f
(f) complessità della catena di approvvigionamento, in particolare difficoltà nel risalire all'appezzamento in cui sono stati prodotti le materie prime e/o i prodotti;
(f) complessità della catena di approvvigionamento, in particolare difficoltà nel risalire all'appezzamento in cui sono stati prodotti le materie prime e/o i prodotti o norme nazionali in materia di protezione dei dati che vietano la trasmissione di tali dati;
Emendamento 136 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera g
(g) rischio di commistione con prodotti di origine sconosciuta o che sono stati prodotti in una zona in passato o tuttora oggetto di deforestazione o degrado forestale;
(g) rischio di commistione con prodotti di origine sconosciuta o che sono stati prodotti in una zona in passato o tuttora oggetto di deforestazione, degrado forestale o conversione delle foreste nonché di violazioni del diritto pertinente;
Emendamento 137 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)
(h bis) esito dei dialoghi multipartecipativi cui le parti interessate, come i piccoli proprietari terrieri, le PMI, le popolazioni indigene e le comunità locali, sono state invitate a partecipare attivamente;
Emendamento 138 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)
(i bis) informazioni fornite nell'ambito del meccanismo di allarme rapido;
Emendamento 245 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3
3. I prodotti del legno che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e che sono coperti da una licenza FLEGT valida nell'ambito di un sistema di licenze funzionante sono ritenuti conformi all'articolo 3, lettera b), del presente regolamento.
3. I prodotti del legno che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e che sono coperti da una licenza FLEGT valida nell'ambito di un sistema di licenze funzionante sono ritenuti conformi alle norme applicabili nel paese di produzione di cui all'articolo 3, lettera b), e ai sensi dell'articolo 2, punto 28, lettera a), del presente regolamento.
Emendamento 140 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4
4. A eccezione dei casi nei quali l'analisi effettuata a norma del paragrafo 1 consente all'operatore di appurare che il rischio che le materie prime o i prodotti interessati non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento è nullo o trascurabile, prima di immetterli sul mercato dell'Unione o di esportarli l'operatore adotta procedure e misure di attenuazione del rischio adeguate a raggiungere un livello di rischio nullo o trascurabile. Ciò può implicare la richiesta di informazioni, dati o documenti supplementari, lo svolgimento di indagini o audit indipendenti o altre misure connesse agli obblighi di informazione di cui all'articolo 9.
4. A eccezione dei casi nei quali l'analisi effettuata a norma del paragrafo 1 consente all'operatore di appurare che il rischio che le materie prime o i prodotti interessati non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento è nullo o trascurabile, prima di immetterli sul mercato dell'Unione o di esportarli l'operatore adotta procedure e misure di attenuazione del rischio adeguate a raggiungere un livello di rischio nullo o trascurabile. Ciò può implicare la richiesta di informazioni, dati o documenti supplementari, lo svolgimento di indagini o audit indipendenti, lo sviluppo di capacità e la realizzazione di investimenti finanziari a favore dei piccoli proprietari terrieri o altre misure connesse agli obblighi di informazione di cui all'articolo 9.
Emendamento 141 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. Se del caso, l'operatore assicura l'attuazione di valutazioni del rischio e misure di mitigazione che prevedano la partecipazione e la consultazione delle popolazioni indigene, delle comunità locali e di altri titolari di diritti fondiari consuetudinari presenti nell'area di produzione delle materie prime e dei prodotti interessati.
Emendamento 142 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera a
(a) modelli di pratiche di gestione del rischio, comunicazione, conservazione dei registri, controlli interni e gestione della conformità, compresa, per gli operatori che non sono PMI, la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale;
(a) modelli di pratiche di gestione del rischio, comunicazione, conservazione dei registri, controlli interni e gestione della conformità, compresa, per gli operatori che non sono PMI, la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale, specificando i recapiti o un indirizzo di posta elettronica di contatto aggiornato;
Emendamento 143 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 7
7. La valutazione del rischio è documentata, riesaminata con cadenza almeno annuale e messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
7. La valutazione del rischio nonché, se del caso, le decisioni di attenuazione del rischio adottate sono documentate, riesaminate con cadenza almeno annuale e messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
Emendamento 144 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1
1. Ai fini dell'esercizio della dovuta diligenza conformemente all'articolo 8, l'operatore istituisce e mantiene aggiornato un sistema di dovuta diligenza che gli consenta di garantire la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 3, lettere a) e b). Il sistema di dovuta diligenza è esaminato almeno una volta l'anno e, se del caso, adeguato per tenere conto dei nuovi sviluppi che possono incidere sull'esercizio della dovuta diligenza. L'operatore conserva traccia degli aggiornamenti del o dei sistemi di dovuta diligenza per cinque anni.
1. Ai fini dell'esercizio della dovuta diligenza conformemente all'articolo 8, l'operatore istituisce e mantiene aggiornato un sistema di dovuta diligenza che gli consenta di garantire la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 3. Il sistema di dovuta diligenza è esaminato almeno una volta l'anno e adeguato per tenere conto dei nuovi sviluppi che possono incidere sull'esercizio della dovuta diligenza quando gli operatori ne vengono a conoscenza. L'operatore conserva traccia degli aggiornamenti del o dei sistemi di dovuta diligenza per cinque anni.
Emendamento 145 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2
2. Salvo diversa disposizione di altri strumenti normativi dell'Unione che stabiliscono requisiti concernenti la dovuta diligenza nelle catene del valore sostenibili, l'operatore che non è una PMI elabora ogni anno una relazione sul proprio sistema di dovuta diligenza, ivi comprese le misure adottate per adempiere ai propri obblighi di cui all'articolo 8, e ne dà la più ampia diffusione possibile, anche sul web. L'operatore cui si applichino anche altri strumenti normativi dell'Unione che stabiliscono requisiti concernenti la dovuta diligenza nelle catene del valore può adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al presente paragrafo includendo le informazioni richieste nelle relazioni elaborate nel contesto degli altri strumenti normativi dell'Unione.
2. L'operatore elabora ogni anno una relazione sul proprio sistema di dovuta diligenza, ivi comprese le misure adottate per adempiere ai propri obblighi di cui agli articoli 8, 9 e 10, nonché l'attuazione e i risultati della propria dovuta diligenza e le misure adottate per sostenere la conformità dei piccoli proprietari terrieri, anche attraverso investimenti e lo sviluppo di capacità, e ne dà la più ampia diffusione possibile, anche sul web. L'operatore cui si applichino anche altri strumenti normativi dell'Unione che stabiliscono requisiti concernenti la dovuta diligenza nelle catene del valore può adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al presente paragrafo includendo le informazioni richieste nelle relazioni elaborate nel contesto degli altri strumenti normativi dell'Unione.
Emendamento 146 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Le relazioni, per quanto riguarda le materie prime e i prodotti interessati forniti da ciascun fornitore:
(a) forniscono tutte le informazioni di cui all'articolo 9;
(b) descrivono le informazioni e le prove ottenute e utilizzate per valutare la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati all'articolo 3;
(c) delineano le conclusioni della valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, e descrivono le eventuali procedure o misure di attenuazione del rischio adottate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4;
(d) indicano la data e il luogo in cui le materie prime e i prodotti interessati sono stati immessi sul mercato dell'Unione o esportati dal mercato dell'Unione e
(e) forniscono prove della consultazione delle popolazioni indigene, delle comunità locali e di altri titolari di diritti fondiari consuetudinari presenti nella zona di produzione delle materie prime e dei prodotti interessati.
Emendamento 147 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3
3. L'operatore conserva per almeno cinque anni tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza, quali i registri, le misure e le procedure pertinenti a norma dell'articolo 8. Su richiesta l'operatore li mette a disposizione delle autorità competenti.
3. L'operatore conserva per almeno cinque anni tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza, quali i registri, le misure e le procedure pertinenti di cui all'articolo 8, che consentono l'identificazione inequivocabile di ciascun prodotto o materia prima immessi sul mercato, dell'analisi del rischio effettuata e del risultato ottenuto. Su richiesta l'operatore mette tale documentazione a disposizione delle autorità competenti.
Emendamento 148 Proposta di regolamento Articolo 11 bis (nuovo)
Articolo 11 bis
Obblighi degli istituti finanziari
1. Al fine di conformarsi all'articolo 3, gli istituti finanziari esercitano la dovuta diligenza prima di fornire servizi finanziari a clienti le cui attività economiche consistono o sono collegate al commercio o all'immissione sul mercato delle materie prime e dei prodotti interessati.
2. La dovuta diligenza include:
(a) la raccolta delle informazioni e dei documenti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), necessari per adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
(b) le misure di valutazione e di attenuazione del rischio di cui all'articolo 10;
3. Gli istituti finanziari non forniscono servizi finanziari ai clienti senza previa presentazione di una dichiarazione di dovuta diligenza alle autorità competenti.
4. Quando gli istituti finanziari hanno instaurato un rapporto commerciale continuativo con i clienti prima del... [data di entrata in vigore del presente regolamento], completano la relativa dovuta diligenza entro... [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].
Emendamento 149 Proposta di regolamento Articolo 11 ter (nuovo)
Articolo 11 ter
1. Gli istituti finanziari verificano e analizzano le informazioni raccolte a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e qualsiasi altra documentazione pertinente e, su tale base, effettuano una valutazione del rischio volta a stabilire se sussiste il rischio che la prestazione di servizi finanziari a un cliente non sia conforme all'articolo 12 bis, paragrafo 1. Se l'istituto finanziario non è in grado di dimostrare che il rischio di non conformità è trascurabile, esso non fornisce servizi finanziari al cliente interessato.
Emendamento 150 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1
1. Quando immette sul mercato dell'Unione le materie prime o i prodotti interessati o li esporta da tale mercato, l'operatore non è tenuto ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 10 se può appurare che tutte le materie prime e i prodotti interessati sono stati prodotti in paesi o parti di paesi classificati come a basso rischio conformemente all'articolo 27.
1. Quando immette sul mercato dell'Unione le materie prime o i prodotti interessati o li esporta da tale mercato, l'operatore non è tenuto ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettere a), b), b bis, b ter), c), d), e), h), h bis) o j), o all'articolo 10, paragrafo 6, se può appurare che tutte le materie prime e i prodotti interessati sono stati prodotti in paesi o parti di paesi classificati come a basso rischio conformemente all'articolo 27.
Emendamento 151 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2
2. Tuttavia, se l'operatore ottiene o viene a conoscenza di informazioni secondo le quali sussiste il rischio che le materie prime e i prodotti interessati non rispettino le prescrizioni del presente regolamento, è necessario adempiere a tutti gli obblighi di cui agli articoli 9 e 10.
2. Tuttavia, se l'operatore ottiene o viene a conoscenza di informazioni pertinenti secondo le quali sussiste il rischio che le materie prime e i prodotti interessati non rispettino le prescrizioni del presente regolamento, è necessario adempiere a tutti gli obblighi di cui agli articoli 9 e 10. L'operatore comunica immediatamente qualsiasi informazione pertinente all'autorità competente.
Emendamento 152 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Qualora un'autorità competente venga a conoscenza di informazioni secondo le quali sussiste il rischio di possibile elusione delle prescrizioni del presente regolamento, compresi i casi in cui le materie prime o i prodotti interessati sono fabbricati in un paese a medio rischio o ad alto rischio e sono successivamente trasformati o esportati nell'Unione da un paese a basso rischio, l'autorità competente procede a controlli a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, e, ove necessario, adotta misure provvisorie conformemente all'articolo 21. Qualora sia accertata la non conformità al presente regolamento, le autorità degli Stati membri adottano ulteriori misure a norma degli articoli 22 e 23.
Emendamento 153 Proposta di regolamento Articolo 12 bis (nuovo)
Articolo 12 bis
Orientamenti
1. Entro... [data: 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione formula orientamenti di facile applicazione specifici per le materie prime al fine di chiarire le responsabilità in materia di dovere di diligenza e le norme di tracciabilità degli operatori, adattate alle rispettive catene di approvvigionamento. La Commissione tiene conto di altri obblighi di dovuta diligenza derivanti dal diritto dell'Unione, in particolare [la futura direttiva sul dovere di diligenza del governo societario sostenibile].
2. Gli orientamenti tengono conto in particolare delle esigenze delle PMI e le informano in merito ai diversi mezzi di accesso all'assistenza amministrativa e finanziaria e forniscono indicazioni sulle modalità di attuazione più efficienti degli obblighi derivanti dalla sovrapposizione delle norme in materia di dovuta diligenza nei diversi atti dell'Unione.
3. Gli orientamenti sono elaborati in consultazione con i pertinenti portatori di interessi, anche di paesi terzi, e, se del caso, tenendo conto delle migliori pratiche degli organismi internazionali esperti in materia di dovuta diligenza.
4. La Commissione riesamina e aggiorna regolarmente gli orientamenti tenendo conto degli ultimi sviluppi nei settori interessati.
Emendamento 154 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3
3. La Commissione pubblica sul suo sito web l'elenco delle autorità competenti. Essa lo aggiorna regolarmente sulla base degli aggiornamenti ricevuti dagli Stati membri.
3. La Commissione pubblica sul suo sito web l'elenco delle autorità competenti senza indebito ritardo. Essa lo aggiorna regolarmente sulla base degli aggiornamenti ricevuti dagli Stati membri.
Emendamento 155 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 4
4. Lo Stato membro provvede affinché le autorità competenti abbiano poteri e risorse adeguati per adempiere agli obblighi di cui al capo 3.
4. Lo Stato membro provvede affinché le autorità competenti abbiano poteri, indipendenza funzionale e risorse adeguati per adempiere agli obblighi di cui al capo 3.
Emendamento 156 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 6
6. Lo Stato membro può agevolare lo scambio e la divulgazione di informazioni pertinenti, in particolare allo scopo di assistere gli operatori nel valutare il rischio ai sensi dell'articolo 9, nonché di migliori prassi in materia di attuazione del presente regolamento.
6. Lo Stato membro agevola lo scambio e la divulgazione di informazioni pertinenti, in particolare allo scopo di assistere gli operatori nel valutare il rischio ai sensi dell'articolo 9, nonché di migliori prassi in materia di attuazione del presente regolamento.
Emendamento 157 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 7 bis (nuovo)
7 bis. Al fine di assicurare l'applicazione uniforme degli obblighi elencati al presente capo, segnatamente i controlli su operatori e commercianti, la Commissione formula orientamenti per tutte le autorità competenti entro... [OP: inserire la data corrispondente a sei anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].
Emendamento 158 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 7 ter (nuovo)
7 ter. Le autorità competenti monitorano la conformità degli istituti finanziari alle prescrizioni del presente regolamento.
Emendamento 159 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3
3. Per effettuare i controlli di cui al paragrafo 1 le autorità competenti elaborano un piano impostato in base al rischio. Il piano contiene almeno i criteri di rischio indispensabili per effettuare l'analisi del rischio a norma del paragrafo 4 e informare così le decisioni in materia di controlli. Al momento di stabilire e rivedere i criteri di rischio, le autorità competenti tengono conto in particolaredel grado di rischio attribuito ai paesio a parti diessi conformemente all'articolo 27,dei precedenti di conformità dell'operatore o del commerciante al presente regolamento e di qualsiasi altra informazione pertinente. Sulla scorta dei risultati dei controlli e dell'esperienza acquisita nell'attuare i piani, le autorità competenti rivedono periodicamente tali piani e i criteri di rischio al fine di migliorarne l'efficacia. In sede di revisione dei piani le autorità competenti fissano una frequenza di controllo ridotta per gli operatori e i commercianti che dimostrano di aver rispettato appieno e in modo continuativo le prescrizioni del presente regolamento.
3. Per effettuare i controlli di cui al paragrafo 1 le autorità competenti elaborano un piano impostato in base al rischio. Il piano, che è reso pubblico conformemente all'articolo 19, contiene almeno i criteri di rischio indispensabili per effettuare l'analisi del rischio a norma del paragrafo 4 e informare così le decisioni in materia di controlli. Al momento di stabilire e rivedere i criteri di rischio, le autorità competenti tengono conto delle precedenti violazionidel presente regolamento da parte dell'operatore o del commerciante, della quantitàdi materie prime e prodotti interessati immessi o messi a disposizione sul mercato,o esportati dal mercato dell'Unione, dall'operatoreo dalcommerciante, del tempo trascorso dal completamento della valutazione del rischio relativa alle materie prime o ai prodotti interessati, della vicinanza degli appezzamenti o dei poligoni nei quali le materie prime e i prodotti interessati sono stati prodotti alle foreste, e di qualsiasi altra informazione pertinente. Sulla scorta dei risultati dei controlli e dell'esperienza acquisita nell'attuare i piani, le autorità competenti rivedono periodicamente tali piani e i criteri di rischio al fine di migliorarne l'efficacia. In sede di revisione dei piani le autorità competenti possono fissare una frequenza di controllo ridotta per gli operatori e i commercianti che dimostrano di aver rispettato appieno e in modo continuativo le prescrizioni del presente regolamento.
Emendamento 160 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 7
7. La sospensione di cui al paragrafo 6 cessa entro tre giorni lavorativi a meno che, sulla base dei risultati dei controlli effettuati in tale periodo, le autorità competenti concludano di aver bisogno di più tempo per stabilire se le materie prime e i prodotti interessati rispettano le prescrizioni del presente regolamento. In tale evenienza le autorità competenti prorogano il periodo di sospensione adottando misure provvisorie supplementari a norma dell'articolo 21 o, nel caso di materie prime o prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, notificando alle autorità doganali la necessità di mantenere la sospensione a norma dell'articolo 24, paragrafo 6.
7. La sospensione di cui al paragrafo 6 cessa entro cinque giorni lavorativi, o 72 ore per materie prime e prodotti a rischio di deperimento, a meno che, sulla base dei risultati dei controlli effettuati in tale periodo, le autorità competenti concludano di aver bisogno di più tempo per stabilire se le materie prime e i prodotti interessati rispettano le prescrizioni del presente regolamento. In tale evenienza le autorità competenti prorogano il periodo di sospensione adottando misure provvisorie supplementari a norma dell'articolo 21 o, nel caso di materie prime o prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, notificando alle autorità doganali la necessità di mantenere la sospensione a norma dell'articolo 24, paragrafo 6.
Emendamento 161 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 9
9. Lo Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti riguardino almeno il 5 % degli operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione o esportano da esso ciascuna delle materie prime interessate del suo mercato, e inoltre il 5 % della quantità di ciascuna materia prima interessata immessa o messa a disposizione sul suo mercato o esportata da esso.
9. Lo Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti riguardino almeno il 10 % degli operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione o esportano da esso ciascuna delle materie prime e ciascuno dei prodotti interessati del suo mercato, e inoltre il 10 % della quantità di ciascuna materia prima interessata e ciascun prodotto interessato immessi o messi a disposizione sul suo mercato o esportati da esso. Per le materie prime o i prodotti provenienti da paesi o parti di essi classificati come a basso rischio a norma dell'articolo 27, gli Stati membri possono ridurre i controlli annuali al 5 %.
Emendamento 162 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 11
11. Fatti salvi i controlli di cui ai paragrafi 5 e 6, le autorità competenti effettuano i controlli di cui al paragrafo 1 quando dispongono di prove o altre informazioni pertinenti, anche basate su preoccupazioni fondate espresse da terzi a norma dell'articolo 29, riguardanti possibili casi di non conformità al presente regolamento.
11. Fatti salvi i controlli di cui ai paragrafi 5 e 6, le autorità competenti effettuano, senza indebito ritardo, i controlli di cui al paragrafo 1 quando dispongono di prove o altre informazioni pertinenti, anche basate sui meccanismi di allarme rapido o su preoccupazioni fondate espresse da terzi a norma dell'articolo 29, riguardanti possibili casi di non conformità al presente regolamento.
Emendamento 163 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 12
12. I controlli sono effettuati senza notificare preventivamente l'operatore o il commerciante, tranne qualora tale notifica preventiva sia necessaria per garantirne l'efficacia.
12. I controlli sono effettuati senza notificare preventivamente l'operatore o il commerciante, tranne qualora tale notifica preventiva sia necessaria per garantirne l'efficacia. Le autorità giustificano tali notifiche preventive nelle loro relazioni di controllo, indicando anche le informazioni sul numero di avvisi preventivi.
Emendamento 164 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 13
13. Le autorità competenti tengono registri dei controlli, in cui indicano in particolare la natura e i risultati degli stessi e le misure adottate in caso di non conformità. I registri di tutti i controlli effettuati devono essere conservati per un minimo di cinque anni.
13. Le autorità competenti tengono registri dei controlli, in cui indicano in particolare la natura e i risultati degli stessi e le misure adottate in caso di non conformità, comprese le sanzioni relative ai casi di non conformità al presente regolamento. I registri di tutti i controlli effettuati devono essere conservati per un minimo di dieci anni.
Emendamento 165 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 13 bis (nuovo)
13 bis. Fatti salvi gli obblighi delle autorità competenti, la Commissione può, su richiesta, fornire un sostegno tecnico agli Stati membri per assisterli nell'adempimento dei requisiti di cui al presente regolamento.
Emendamento 166 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 13 ter (nuovo)
13 ter. Qualora riceva informazioni secondo cui uno Stato membro non effettua controlli sufficienti a garantire che le materie prime e i prodotti interessati messi a disposizione sul mercato dell'Unione o da esso esportati siano conformi alle prescrizioni di cui al presente regolamento, la Commissione è incaricata, di concerto con lo Stato membro interessato, di modificare il piano di cui al paragrafo 3 di tale Stato membro per ovviare alla situazione.
13 quater. I registri dei controlli effettuati a norma del presente regolamento e le relazioni dei risultati e degli esiti relativi costituiscono un'informazione ambientale ai fini della direttiva 2003/4/CE1 bis e sono messi a disposizione su richiesta.
____________________
1 bis Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
Emendamento 168 Proposta di regolamento Articolo 15 – titolo
Controllo degli operatori
Controllo degli operatori e dei commercianti non PMI
Emendamento 169 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)
(d bis) l'esame delle misure provvisorie adottate a norma dell'articolo 21 e delle misure correttive adottate a norma dell'articolo 22;
Emendamento 170 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera f
(f) qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare il luogo esatto in cui è stato prodotto il prodotto interessato o la materia prima interessata, ivi comprese prove isotopiche;
(f) qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare il luogo esatto in cui è stato prodotto il prodotto interessato o la materia prima interessata, ivi comprese analisi anatomiche, chimiche e del DNA;
Emendamento 171 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)
(f bis) qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare le specie biologiche interessate dal presente regolamento, contenute nel prodotto interessato o nella materia prima interessata, ivi comprese analisi anatomiche, chimiche e del DNA;
Emendamento 172 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera g
(g) qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare se il prodotto interessato o la materia prima interessata sia a deforestazione zero, ivi compresi dati di osservazione della Terra come quelli del programma Copernicus e dei relativi strumenti; e
(g) qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare se il prodotto interessato o la materia prima interessata sia a deforestazione zero, ivi compresi dati di osservazione della Terra come quelli del programma Copernicus e dei relativi strumenti o di altre fonti pubblicamente o privatamente disponibili; e
Emendamento 173 Proposta di regolamento Articolo 16 – titolo
Controllo dei commercianti
Controllo dei commercianti che sono PMI
Emendamento 174 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2
2. Tra i costi di cui al paragrafo 1 possono rientrare i costi per la realizzazione di prove, i costi di magazzinaggio e quelli delle attività inerenti ai prodotti risultati non conformi e oggetto di misure correttive prima della loro immissione in libera pratica, immissione sul mercato dell'Unione o esportazione da tale mercato.
2. Tra i costi di cui al paragrafo 1 possono rientrare, tra l'altro, i costi per la realizzazione di prove, i costi di magazzinaggio e quelli delle attività inerenti ai prodotti risultati non conformi e oggetto di misure correttive.
Emendamento 175 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1
1. Le autorità competenti cooperano tra di loro, con le autorità di altri Stati membri, con la Commissione e, se necessario, con le autorità amministrative di paesi terzi per garantire il rispetto del presente regolamento.
1. Le autorità competenti cooperano tra di loro, con le autorità di altri Stati membri, con la Commissione e, se necessario, con le autorità amministrative di paesi terzi per garantire il rispetto del presente regolamento, in particolare tramite verifiche in loco.
Emendamento 176 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3
3. Le autorità competenti si scambiano le informazioni necessarie ai fini dell'attuazione del presente regolamento. Ciò implica consentire alle autorità competenti degli altri Stati membri di accedere ai dati sugli operatori e sui commercianti, comprese le dichiarazioni di dovuta diligenza, e scambiare con esse tali dati onde agevolare l'attuazione del presente regolamento.
3. Le autorità competenti si scambiano le informazioni necessarie ai fini dell'attuazione del presente regolamento. Ciò implica consentire alle autorità competenti degli altri Stati membri di accedere ai dati sugli operatori e sui commercianti, comprese le dichiarazioni di dovuta diligenza, la natura dei controlli effettuati e i loro risultati, nonché le sanzioni imposte, e scambiare con esse tali dati onde agevolare l'attuazione del presente regolamento. Le autorità competenti applicano, nello scambio di informazioni, norme rigorose in materia di protezione dei dati conformemente alla legislazione vigente in materia.
Emendamento 177 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 4
4. Le autorità competenti informano immediatamente le controparti degli altri Stati membri e la Commissione allorché riscontrano infrazioni del presente regolamento e gravi carenze che potrebbero ripercuotersi su più Stati membri. In particolare le autorità competenti informano le controparti degli altri Stati membri quando rilevano sul mercato una materia prima interessata o un prodotto interessato che non è conforme al presente regolamento, al fine di consentirne il ritiro o il richiamo dalla vendita in tutti gli Stati membri.
4. Le autorità competenti informano immediatamente le controparti degli altri Stati membri e la Commissione allorché riscontrano infrazioni effettive o potenziali del presente regolamento e gravi carenze che potrebbero ripercuotersi su più Stati membri. In particolare le autorità competenti informano le controparti degli altri Stati membri quando rilevano sul mercato una materia prima interessata o un prodotto interessato che non è, o può non essere, conforme al presente regolamento, al fine di consentirne il ritiro o il richiamo dalla vendita in tutti gli Stati membri o di sostenere un'azione di esecuzione da parte di tali autorità competenti.
Emendamento 178 Proposta di regolamento Articolo 18 bis (nuovo)
Articolo 18 bis
Immagini satellitari e accesso ai dati forestali
La Commissione istituisce una piattaforma che utilizza immagini satellitari, fra cui quelle fornite dai satelliti Sentinel del programma Copernicus, che coprono le aree forestali di tutto il mondo, ed è caratterizzata da strumenti che consentano a tutte le parti di conseguire rapidamente la deforestazione zero nelle catene di approvvigionamento. La piattaforma fornisce:
(a) mappe tematiche, compresa una mappa della copertura del suolo con serie temporali dalla data limite definita all'articolo 2, punto 8, e una serie di classi che consentano di esaminare la composizione del paesaggio;
(b) un sistema di allerta, basato su un monitoraggio mensile del cambiamento della copertura forestale;
(c) una serie di analisi e di risultati di facile utilizzo e sicuri, che illustrino in che modo le catene di approvvigionamento sono legate alla deforestazione.
La piattaforma è messa a disposizione delle autorità degli Stati membri, delle autorità dei paesi terzi interessati, degli operatori e dei commercianti.
Emendamento 179 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1
1. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico e della Commissione, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, le informazioni sull'applicazione del presente regolamento nel corso dell'anno civile precedente. Tali informazioni includono i loro piani di controllo, il numero e gli esiti dei controlli effettuati su operatori e commercianti, compreso il contenuto di tali controlli, il volume delle materie prime e dei prodotti interessati sottoposti a controllo rispetto alla quantità totale immessa sul mercato, i paesi di origine e di produzione delle materie prime e dei prodotti interessati, le misure adottate in caso di non conformità e i costi dei controlli che sono stati recuperati.
1. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico e della Commissione, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, le informazioni sull'applicazione del presente regolamento nel corso dell'anno civile precedente. Tali informazioni includono i loro piani di controllo e i criteri di rischio su cui essi si basano, compresi il numero e gli esiti dei controlli effettuati su operatori e commercianti e sulle materie prime e i prodotti interessati, il volume delle materie prime e dei prodotti interessati sottoposti a controllo rispetto alla quantità totale immessa sul mercato, i paesi di origine e di produzione delle materie prime e dei prodotti interessati nonché, in caso di non conformità, le misure di vigilanza del mercato adottate a norma dell'articolo 22 e le sanzioni imposte a norma dell'articolo 23.
Emendamento 180 Proposta di regolamento Articolo 20 – comma 1
Se le materie prime o i prodotti interessati sono stati prodotti in un paese o in una parte di paese che figura tra quelli ad alto rischio in conformità all'articolo 27, oppure se sussiste il rischio che nelle catene di approvvigionamento entrino materie prime o prodotti interessati prodotti in tali paesi o parti di paesi, lo Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti riguardino almeno il 15 % degli operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione o esportano da esso ciascuna delle materie prime interessate del suo mercato, e inoltre il 15 % della quantità di ciascuna materia prima interessata immessa o messa a disposizione sul suo mercato proveniente da un paese o una parte di paese ad alto rischio o esportata dal suo mercato.
Se le materie prime o i prodotti interessati sono stati prodotti in un paese o in una parte di paese che figura tra quelli ad alto rischio in conformità all'articolo 27, oppure se sussiste il rischio che nelle catene di approvvigionamento entrino materie prime o prodotti interessati prodotti in tali paesi o parti di paesi, lo Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti riguardino almeno il 20 % degli operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione o esportano da esso ciascuna delle materie prime interessate e ciascuno dei prodotti interessati del suo mercato, e inoltre il 20 % della quantità di ciascuna materia prima interessata e di ciascun prodotto interessato immesso o messo a disposizione sul suo mercato proveniente da un paese o una parte di paese ad alto rischio o esportato dal suo mercato. Le autorità competenti provvedono affinché i controlli annuali effettuati sulla base del presente articolo comprendano tutti gli elementi elencati all'articolo 15.
Emendamento 181 Proposta di regolamento Articolo 21 – comma 1
Se, in seguito ai controlli di cui agli articoli 15 e 16, sono riscontrate possibili carenze gravi o sono individuati rischi conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, le autorità competenti possono adottare misure provvisorie immediate, tra cui il sequestro delle materie prime e dei prodotti interessati o la sospensione della loro immissione o messa a disposizione sul mercato dell'Unione, o della loro esportazione da tale mercato.
Se, sulla base dell'esame delle prove o di altre informazioni pertinenti, comprese le informazioni scambiate a norma dell'articolo 18 e le preoccupazioni fondate espresse da terzi a norma dell'articolo 29, o in seguito ai controlli di cui agli articoli 15 e 16, sono riscontrate possibili violazioni del presente regolamento o sono individuati rischi conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, le autorità competenti possono adottare misure provvisorie immediate, tra cui il sequestro delle materie prime e dei prodotti interessati o la sospensione della loro immissione o messa a disposizione sul mercato dell'Unione, o della loro esportazione da tale mercato. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito a tali misure.
Emendamento 182 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1
1. Fatto salvo l'articolo 23, se le autorità competenti stabiliscono che un operatore o un commerciante non ha ottemperato ai suoi obblighi ai sensi del presente regolamento o che una materia prima interessata o un prodotto interessato non è conforme al presente regolamento, esse impongono senza indugio all'operatore o al commerciante di adottare misure correttive adeguate e proporzionate per porre fine alla non conformità.
1. Fatto salvo l'articolo 23, se le autorità competenti stabiliscono che un operatore o un commerciante non ha ottemperato ai suoi obblighi ai sensi del presente regolamento o che una materia prima interessata o un prodotto interessato non è conforme alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento, esse impongono senza indugio all'operatore o al commerciante di adottare misure correttive per porre fine alla non conformità entro un periodo di tempo specificato e ragionevole.
Emendamento 183 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d
(d) distruggere la materia prima interessata o il prodotto interessato o donarlo per scopi caritatevoli o di interesse pubblico.
(d) donare, se possibile, la materia prima interessata o il prodotto interessato per scopi caritatevoli o di interesse pubblico o altrimenti riciclarlo o, in ultima istanza, distruggerlo.
Emendamento 184 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Indipendentemente dalle misure correttive adottate a norma del paragrafo 2, e al fine di prevenire il rischio di ulteriori violazioni, l'operatore o il commerciante pone rimedio a eventuali carenze del sistema di dovuta diligenza che potrebbero aver portato alla sua non conformità al presente regolamento.
Emendamento 185 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 3
3. Se l'operatore o il commerciante omette di adottare le misure correttive di cui al paragrafo 2 o se persiste la non conformità di cui al paragrafo 1, le autorità competenti provvedono affinché il prodotto sia ritirato o richiamato o ne sia vietata o limitata la messa a disposizione sul mercato dell'Unione o l'esportazione da tale mercato.
3. Se l'operatore o il commerciante omette di adottare le misure correttive di cui al paragrafo2 entro il termine specificato dall'autorità competente di cui al paragrafo1, le autorità competenti provvedono affinché la materia prima o il prodotto sia ritirato o richiamato o non sia messo a disposizione sul mercato dell'Unione né esportato da tale mercato.
Emendamento 186 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento da parte di operatori e commercianti e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Gli Stati membri notificano tali norme alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta atti delegati che integrano il presente regolamento per quanto riguarda sanzioni uniformi applicabili in caso di violazione del presente regolamento da parte di operatori e commercianti, al fine di assicurare l'applicazione in tutta l'Unione delle norme armonizzate. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione.
Emendamento 187 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse contemplano almeno:
2. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e uniformi tra gli Stati membri. Esse contemplano almeno:
Emendamento 188 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera a
(a) sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, il cui livello è calcolato in modo da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle violazioni e gradualmente innalzato in caso di recidività; l'ammontare massimo delle sanzioni pecuniarie è almeno il 4 % del fatturato annuo dell'operatore o del commerciante nello Stato membro o negli Stati membri interessati;
(a) sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale, al danno economico arrecato alle comunità locali e al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, il cui livello è calcolato in modo da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle violazioni e gradualmente innalzato in caso di recidività; l'ammontare massimo delle sanzioni pecuniarie è almeno l'8 % del fatturato annuo dell'operatore o del commerciante nell'Unione, calcolato conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio1 bis,ed è innalzato per garantire che la sanzione superi i potenziali vantaggi economici ottenuti e sia dissuasiva;
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1 bis Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
Emendamento 189 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
(b bis) obbligo di ripristinare la situazione ambientale;
Emendamento 190 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)
(b ter) obbligo di risarcire i danni causati a una persona fisica o giuridica che l'esercizio della dovuta diligenza avrebbe evitato;
Emendamento 191 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera d
(d) esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico.
(d) esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico e dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di appalto, sovvenzioni e concessioni;
Emendamento 192 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
(d bis) divieto temporaneo o permanente di immettere o mettere a disposizione sul mercato dell'Unione le materie prime interessate e i prodotti interessati, o di esportarli, in caso di violazione grave o di recidività;
Emendamento 193 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)
(d ter) divieto di ricorrere alla procedura semplificata di dovuta diligenza di cui all'articolo 12 in caso di violazione grave o di recidività;
Emendamento 194 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Gli Stati membri notificano alla Commissione gli operatori e i commercianti che non hanno ottemperato agli obblighi che loro incombono in virtù del presente regolamento e le sanzioni loro imposte mediante il sistema di informazione di cui all'articolo 31 entro 30 giorni dalla constatazione della non conformità, tenendo debitamente conto delle pertinenti norme in materia di protezione dei dati. La Commissione pubblica un elenco degli operatori e dei commercianti interessati. Essi sono informati del loro inserimento nell'elenco.
L'elenco degli operatori e dei commercianti inadempienti contiene i seguenti elementi:
(a) il nome dell'operatore o del commerciante;
(b) la data del primo inserimento nell'elenco e la data a partire dalla quale sono state adottate misure correttive sufficienti;
(c) una sintesi delle attività che giustificano l'inserimento dell'operatore o del commerciante nell'elenco; e
(d) la natura della sanzione imposta e, in caso di sanzione pecuniaria, il suo importo.
L'elenco è messo a disposizione del pubblico sul sito web della Commissione ed è regolarmente aggiornato.
La Commissione pubblica l'elenco nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nel Registro di cui all'articolo 31.
Emendamento 195 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter. Gli Stati membri informano la Commissione quando l'operatore o il commerciante inadempiente di cui al paragrafo 1 adotta misure correttive sufficienti, tra cui il pagamento integrale delle sanzioni o l'apporto di miglioramenti al suo sistema di dovuta diligenza, e non è stata segnalata nessun'altra sanzione o procedura relativa a una presunta violazione.
La Commissione depenna l'operatore o il commerciante interessato dall'elenco una volta adottate le misure correttive. La Commissione aggiorna l'elenco degli operatori e dei commercianti interessati ogni sei mesi.
La Commissione, senza indebito ritardo, notifica alle autorità competenti il depennamento di un operatore o di un commerciante dall'elenco e aggiorna il Registro di cui all'articolo 31.
Emendamento 196 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b
(b) se l'immissione in libera pratica o l'esportazione della materia prima interessata o del prodotto interessato è stata sospesa a norma del paragrafo 6, le autorità competenti non hanno comunicato la necessità di mantenere tale sospensione entro i tre giorni lavorativi previsti all'articolo 14, paragrafo 7;
(b) se l'immissione in libera pratica o l'esportazione della materia prima interessata o del prodotto interessato è stata sospesa a norma del paragrafo 6, le autorità competenti non hanno comunicato la necessità di mantenere tale sospensione entro i cinque giorni lavorativi, o 72 ore per materie prime e prodotti freschi a rischio di deperimento, previsti all'articolo 14, paragrafo 7;
Una volta ricevuta tale notifica le autorità doganali non autorizzano l'immissione in libera pratica o l'esportazione della materia prima interessata o del prodotto interessato. Esse inseriscono inoltre la seguente dicitura nel sistema informatico doganale e, se possibile, nella fattura commerciale che accompagna la materia prima interessata o il prodotto interessato e in qualsiasi altro documento di accompagnamento pertinente: "Materia prima o prodotto non conforme — Immissione in libera pratica/esportazione non autorizzata — Regolamento (UE) 2021/XXXX". [Ufficio delle pubblicazioni: indicare estremi del presente regolamento]
Una volta ricevuta la notifica della non conformità le autorità doganali non autorizzano l'immissione in libera pratica o l'esportazione della materia prima interessata o del prodotto interessato. Esse inseriscono inoltre la seguente dicitura nel sistema informatico doganale e, se possibile, nella fattura commerciale che accompagna la materia prima interessata o il prodotto interessato e in qualsiasi altro documento di accompagnamento pertinente: "Materia prima o prodotto non conforme — Immissione in libera pratica/esportazione non autorizzata — Regolamento (UE) 2021/XXXX". [Ufficio delle pubblicazioni: indicare estremi del presente regolamento]
Emendamento 198 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 10
10. Le autorità doganali possono distruggere la materia prima interessata o il prodotto interessato non conforme su richiesta delle autorità competenti o laddove lo ritengano necessario e proporzionato. I costi di tale provvedimento sono sostenuti dalla persona fisica o giuridica che detiene la materia prima interessata o il prodotto interessato. Gli articoli 197 e 198 del regolamento (UE) n. 952/2013 si applicano di conseguenza. In alternativa, su richiesta delle autorità competenti, le materie prime e i prodotti interessati non conformi possono essere confiscati e messi a loro disposizione dalle autorità doganali.
10. Le autorità doganali possono donare la materia prima interessata o il prodotto interessato per scopi caritatevoli o di interesse pubblico o, solo nel caso in cui tale donazione non sia possibile, riciclare o, in ultima istanza, distruggere la materia prima interessata o il prodotto interessato non conforme su richiesta delle autorità competenti o laddove lo ritengano necessario e proporzionato. I costi di tale provvedimento sono sostenuti dalla persona fisica o giuridica che detiene la materia prima interessata o il prodotto interessato.
Emendamento 199 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 4
4. Le autorità doganali del primo punto di entrata che abbiano motivo di ritenere che le materie prime e i prodotti interessati soggetti al presente regolamento posti in custodia temporanea o vincolati a un regime doganale diverso dall'"immissione in libera pratica" non siano conformi al presente regolamento trasmettono tutte le informazioni pertinenti all'ufficio doganale di destinazione competente.
4. Le autorità doganali del primo punto di entrata che abbiano motivo di ritenere che le materie prime e i prodotti interessati soggetti al presente regolamento posti in custodia temporanea o vincolati a un regime doganale diverso dall'"immissione in libera pratica" non siano conformi al presente regolamento trasmettono tutte le informazioni pertinenti all'ufficio doganale di destinazione competente e alle autorità competenti incaricate dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento.
Emendamento 200 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1
1. La Commissione sviluppa un'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane al fine di consentire la trasmissione dei dati, in particolare le notifiche e le richieste di cui all'articolo 24, paragrafi da 5 a 8, tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione di cui all'articolo 31. Tale interfaccia elettronica è predisposta al più tardi entro quattro anni dalla data di adozione del pertinente atto di esecuzione di cui al paragrafo 3.
1. La Commissione sviluppa un'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane al fine di consentire la trasmissione dei dati, in particolare le notifiche e le richieste di cui all'articolo 24, paragrafi da 5 a 8, tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione di cui all'articolo 31. Tale interfaccia elettronica è predisposta al più tardi entro un anno dalla data di adozione del pertinente atto di esecuzione di cui al paragrafo 3.
Emendamento 201 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2. La Commissione può sviluppare un'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane al fine di consentire:
2. La Commissione sviluppa un'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane al fine di consentire:
Emendamento 202 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1
1. Il presente regolamento istituisce un sistema a tre livelli per la valutazione dei paesi o di parti di essi. Si ritiene che i paesi presentino un rischio standard a meno che non siano classificati come paesi a basso o ad alto rischio ai sensi del presente articolo. La Commissione può individuare paesi o parti di paesi che presentano un basso o un alto rischio di produrre materie prime o prodotti interessati non conformi all'articolo 3, lettera a). L'elenco dei paesi o parti di paesi a basso o ad alto rischio è pubblicato per mezzo di uno o più atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2. L'elenco è aggiornato secondo necessità alla luce delle nuove evidenze.
1. Il presente regolamento istituisce un sistema a tre livelli per la valutazione dei paesi o di parti di essi. Si ritiene che i paesi presentino un rischio standard a meno che non siano classificati come paesi a basso o ad alto rischio ai sensi del presente articolo. La Commissione individua paesi o parti di paesi che presentano un basso o un alto rischio di produrre materie prime o prodotti interessati non conformi all'articolo 3, lettera a). L'elenco dei paesi o parti di paesi a basso o ad alto rischio è pubblicato per mezzo di uno o più atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2, entro ... [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente ai mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]. L'elenco è aggiornato secondo necessità alla luce delle nuove evidenze.
Emendamento 203 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 – parte introduttiva
La classificazione dei paesi o delle parti di paesi a basso e ad alto rischio in applicazione del paragrafo 1 tiene conto delle informazioni fornite dai paesi in questione e si basa sui seguenti criteri di valutazione:
La classificazione dei paesi o delle parti di paesi a basso e ad alto rischio in applicazione del paragrafo 1 segue un processo di valutazione trasparente e oggettivo che tiene conto delle informazioni fornite dai paesi e dalle autorità regionali in questione, dagli operatori nonché dalle ONG e da terzi, tra cui le popolazioni indigene, le comunità locali e le organizzazioni della società civile, e si basa sui seguenti criteri di valutazione:
Emendamento 204 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera a
(a) tasso di deforestazione e degrado forestale;
(a) tasso di deforestazione, degrado forestale e conversione delle foreste;
Emendamento 205 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera d
(d) eventuale inclusione, nel contributo determinato a livello nazionale alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, delle emissioni e degli assorbimenti dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'uso del suolo, a garanzia del fatto che le emissioni causate dalla deforestazione e dal degrado forestale siano contabilizzate in vista dell'impegno del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra specificato nell'NDC;
(d) eventuale inclusione, nel contributo determinato a livello nazionale alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, delle emissioni e degli assorbimenti dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'uso del suolo, a garanzia del fatto che le emissioni causate dalla deforestazione, dal degrado forestale e dalla conversione delle foreste siano contabilizzate in vista dell'impegno del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra specificato nell'NDC;
Emendamento 206 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera e
(e) accordi e altri strumenti conclusi ed effettivamente attuati tra il paese in questione e l'Unione che affrontano la questione della deforestazione o del degrado forestale e facilitano la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati alle prescrizioni del presente regolamento;
(e) accordi e altri strumenti conclusi tra il paese in questione e l'Unione che affrontano la questione della deforestazione, del degrado forestale o della conversione delle foreste e facilitano la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati alle prescrizioni del presente regolamento, purché la loro effettiva e tempestiva attuazione sia stata accertata sulla base di una valutazione oggettiva e trasparente;
Emendamento 207 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera f
(f) eventuale esistenza, nel paese in questione, di strumenti legislativi nazionali o subnazionali, anche in conformità all'articolo 5 dell'accordo di Parigi, e di misure di contrasto efficaci al fine di prevenire e sanzionare le attività che portano alla deforestazione e al degrado forestale, in particolare applicazione di sanzioni sufficientemente severe da inficiare i vantaggi derivanti dalla deforestazione o dal degrado forestale.
(f) eventuale esistenza, nel paese in questione, di strumenti legislativi nazionali o subnazionali, anche in conformità all'articolo 5 dell'accordo di Parigi, e di leggi e norme pertinenti quali definite all'articolo 2, punto 28, del presente regolamento e di misure di contrasto efficaci al fine di assicurare l'attuazione di tali strumenti legislativi e prevenire e sanzionare le attività che portano alla deforestazione, al degrado forestale e alla conversione delle foreste, in particolare applicazione di sanzioni sufficientemente severe da inficiare i vantaggi derivanti dalla deforestazione, dal degrado forestale o dalla conversione delle foreste e dalla non conformità alle leggi e alle norme pertinenti quali definite all'articolo 2, punto 28.
Emendamento 208 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)
(f bis) eventuale sviluppo di approcci giurisdizionali da parte dalle giurisdizioni nazionali e subnazionali con il coinvolgimento significativo di tutti i portatori di interessi pertinenti, tra cui la società civile, le popolazioni indigene e le comunità locali, e il settore privato, inclusi le microimprese e altre PMI e i piccoli proprietari terrieri, al fine di contrastare la deforestazione, il degrado forestale, la conversione delle foreste, le violazioni dei diritti fondiari e la produzione illegale;
Emendamento 209 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)
(f ter) eventuale messa a disposizione in modo trasparente dei dati pertinenti da parte del paese in questione;
Emendamento 210 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera f quater (nuova)
(f quater) se del caso, esistenza, rispetto ed effettiva applicazione delle leggi a tutela dei diritti delle popolazioni indigene, delle comunità locali e di altri titolari di diritti di proprietà fondiaria consuetudinari.
La Commissione notifica al paese in questione la sua intenzione di modificare la categoria di rischio ad esso assegnata e lo invita a presentare eventuali informazioni ritenute utili a tale riguardo. La Commissione concede al paese un lasso di tempo sufficiente per trasmettere una risposta, che può includere informazioni sulle misure adottate per porre rimedio alla situazione nel caso in cui il paese o parti di esso possano passare a una categoria di rischio più alta.
La Commissione notifica al paese, alle autorità regionali nonché agli operatori e ai commercianti in questione la sua intenzione di modificare la categoria di rischio di un paese o di una parte di esso e li invita a presentare eventuali informazioni ritenute utili a tale riguardo. La Commissione effettua inoltre una consultazione pubblica per raccogliere informazioni e opinioni dei portatori di interessi, compresi in particolare le popolazioni indigene, le comunità locali, i piccoli proprietari terrieri e le organizzazioni della società civile. La Commissione concede al paese e alle autorità regionali un lasso di tempo sufficiente per trasmettere una risposta, che può includere informazioni sulle misure adottate per porre rimedio alla situazione nel caso in cui il paese o parti di esso possano passare a una categoria di rischio più alta.
Emendamento 212 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 2 – parte introduttiva
Nella notifica la Commissione include quanto segue:
Nella notifica e nella consultazione la Commissione include quanto segue:
Emendamento 213 Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1
1. La Commissione avvia un dialogo con i paesi produttori interessati dal presente regolamento per instaurare partenariati e cooperare al finedi contrastare insieme la deforestazione e il degrado forestale. Tali partenariati e meccanismi di cooperazione saranno incentrati sulla conservazione, il ripristino e l'uso sostenibile delle foreste, nonché sulla deforestazione, il degrado forestale e la transizione verso metodi sostenibili di produzione, consumo, trasformazione e scambio delle materie prime. I partenariati e i meccanismi di cooperazione possono contemplare dialoghi strutturati, programmi e azioni di sostegno, intese amministrative edisposizioni in accordi esistenti o accordi che permettano ai paesi produttori di compiere la transizione verso una produzione agricola in grado di facilitare la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati alle prescrizioni del presente regolamento. Tali accordie laloro effettiva attuazione saranno presiinconsiderazione nell'ambito dellavalutazione comparativa ai sensi dell'articolo 27 del presente regolamento.
1. In un approccio coordinato, la Commissione e gli Stati membri avviano un dialogo con i paesi produttori interessati dal presente regolamento, le amministrazioni locali e i portatori di interessi, in particolare quelli che esportano volumi significativi di prodotti di cui all'allegato I, anche attraverso il ricorso a partenariati e accordi di libero scambio esistenti e futuri e l'allineamento degli strumentidiaiuto esistenti per contrastare insieme le cause profonde della deforestazione, del degrado forestale e della conversione delle foreste. Tali partenariati e meccanismi di cooperazione sono sostenuti con risorse adeguate e sono incentrati sulla conservazione, il ripristino e l'uso sostenibile delle foreste, nonché sulla deforestazione, il degrado forestale, la conversione delle foreste e la transizione verso metodi sostenibili di produzione, consumo, trasformazione e scambio delle materie prime, la buona governance nonché la protezione dei diritti, dei mezzi di sussistenza e del sostentamento delle comunità dipendenti dalle foreste, tra cui le popolazioni indigene, le comunità locali, altri titolari di diritti di proprietà fondiaria consuetudinari e i piccoli proprietari terrieri. I partenariati e i meccanismi di cooperazione possono contemplare, tra l'altro, dialoghi strutturati, programmi e azioni di sostegno finanziarioetecnico e intese amministrative che permettano ai paesi produttori e a parti di essi di compiere la transizione verso una produzione agricola in grado di facilitare la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati alle prescrizioni del presente regolamento. La Commissione garantisce che le popolazioni indigene, le comunità locali e la società civile partecipino all'elaborazione di tabelle di marcia comuni. Le tabelle di marcia comuni si basano sui traguardi concordati con i portatori di interessi locali. La Commissione si impegnainparticolare con i paesi produttori a eliminare gli ostacoli giuridici alla loro conformità, tra cui la governancedellaproprietà fondiaria nazionale e la legislazione in materia di protezione dei dati. Tali partenariati mirano a sviluppare tabelle di marcia comuni, comprendenti un dialogo e una cooperazione costanti, in particolare con i paesi e le parti di essi identificati come ad alto rischio, al fine di sostenerne il continuo miglioramento verso la categoria di rischio standard di cui all'articolo27. I partenariati e i meccanismi di cooperazione prestano particolare attenzione ai piccoli proprietari terrieri per consentire loro di compiere la transizione verso pratiche agricole e forestali sostenibili e rispettare i requisiti del presente regolamento, anche mediante la messa a disposizione di informazioni sufficienti e di facile comprensione. Sono messe a disposizione risorse finanziarie adeguate per soddisfare le esigenze dei piccoli proprietari terrieri.
Emendamento 265 Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. La Commissione e il Consiglio si impegnano ulteriormente per attuare e applicare gli accordi commerciali nonché concludere nuovi accordi di libero scambio contenenti disposizioni rigorose in materia di sostenibilità, in particolare per le foreste, e l'obbligo di un'efficace applicazione degli accordi multilaterali in materia di ambiente, quali l'accordo di Parigi e la convenzione sulla diversità biologica.
Emendamenti 214 e 266 Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2
2. I partenariati e la cooperazione dovrebbero consentire la piena partecipazione di tutti i portatori di interessi, tra cui la società civile, le popolazioni indigene, le comunità locali e il settore privato, segnatamente PMI e piccoli proprietari terrieri.
2. I partenariati e la cooperazione sono dotati di risorse finanziarie adeguate e tengono pienamente conto delle informazioni e delle segnalazioni fornite dall'osservatorio dell'UE. Essi consentono la piena partecipazione di tutti i portatori di interessi, tra cui la società civile, le popolazioni indigene, le comunità locali, le donne e il settore privato, segnatamente le microimprese e altre PMI, e i piccoli proprietari terrieri. Inoltre i partenariati e la cooperazione sostengono o avviano un dialogo inclusivo e partecipativo a favore di processi nazionali di riforma giuridica e della governance per migliorare la governance forestale e affrontare i fattori interni che contribuiscono alla deforestazione.
Emendamento 215 Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Per garantire che l'attuazione del presente regolamento non crei indebite restrizioni o perturbazioni per il commercio, in particolare per i pertinenti paesi meno sviluppati, la Commissione fornisce nei paesi terzi uno specifico sostegno amministrativo e per lo sviluppo delle capacità ai governi, alle amministrazioni locali, alle organizzazioni della società civile, compresi i sindacati, e ai produttori, in particolare quelli di piccole dimensioni, volto a facilitare il rispetto da parte di tali soggetti degli obblighi amministrativi del presente regolamento.
Emendamento 216 Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 3
3. I partenariati e la cooperazione promuovono lo sviluppo di processi integrati di pianificazione dell'uso del suolo, della pertinente normativa, di incentivi fiscali e di altri strumenti utili a migliorare la conservazione delle foreste e della biodiversità e la gestione sostenibile e il ripristino delle foreste, contrastare la conversione di foreste ed ecosistemi vulnerabili ad altri usi del suolo e ottimizzare i benefici per il paesaggio, la sicurezza della proprietà fondiaria, la produttività e la competitività agricole e la trasparenza delle catene di approvvigionamento, rafforzare i diritti delle comunità che dipendono dalle foreste, compresi i piccoli proprietari terrieri, le popolazioni indigene e le comunità locali, e assicurare che il pubblico abbia accesso ai documenti inerenti alla gestione forestale e ad altre informazioni pertinenti.
3. I partenariati e la cooperazione promuovono lo sviluppo di processi integrati di pianificazione dell'uso del suolo, della pertinente normativa, nonché dei processi multilaterali dei portatori di interessi per stabilire l'ambito di applicazione della pertinente normativa, di incentivi fiscali o commerciali e di altri strumenti utili a migliorare la conservazione delle foreste e della biodiversità e la gestione sostenibile e il ripristino delle foreste, contrastare la conversione di foreste ed ecosistemi vulnerabili ad altri usi del suolo e ottimizzare i benefici per il paesaggio, la sicurezza della proprietà fondiaria, la produttività e la competitività agricole, la trasparenza delle catene di approvvigionamento e la tracciabilità, tutelare i diritti di titolarità, proprietà fondiaria e accesso alla terra, inclusi i diritti di proprietà degli alberi per le comunità locali e indigene, e il diritto di prestare o negare il consenso libero, previo e informato, rafforzare i diritti delle comunità che dipendono dalle foreste, compresi i piccoli proprietari terrieri, le popolazioni indigene e le comunità locali, rafforzare i sistemi nazionali di governance e applicazione della legge e assicurare che il pubblico abbia accesso ai documenti inerenti alla gestione forestale e ad altre informazioni pertinenti. La Commissione mira a integrare il monitoraggio dei diritti fondiari e relativi alla proprietà fondiaria nell'ambito dell'Osservatorio dell'UE.
Emendamento 217 Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 4
4. La Commissione avvia discussioni internazionali bilaterali e multilaterali riguardo a politiche e azioni volte ad arrestare la deforestazione e il degrado forestale, anche in consessi multilaterali quali la convenzione sulla diversità biologica, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, la convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione, l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente, il Forum delle Nazioni Unite sulle foreste, la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, l'Organizzazione mondiale del commercio, il G7 e il G20. Tali discussioni vertono tra le altre cose sulla promozione della transizione verso una produzione agricola e una gestione forestale sostenibili, sullo sviluppo di catene di approvvigionamento trasparenti e sostenibili nonché su sforzi continuativi tesi a individuare e concordare norme e definizioni solide che consentano un livello elevato di protezione degli ecosistemi forestali.
4. La Commissione avvia discussioni internazionali bilaterali e multilaterali riguardo a politiche e azioni volte ad arrestare la deforestazione, il degrado forestale e la conversione forestale, anche in consessi multilaterali quali la convenzione sulla diversità biologica, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, la convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione, l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente, il Forum delle Nazioni Unite sulle foreste, la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, l'Organizzazione mondiale del commercio, il G7 e il G20. Tali discussioni vertono tra le altre cose sulla promozione della transizione verso una produzione agricola e una gestione forestale sostenibili, sullo sviluppo di catene di approvvigionamento trasparenti e sostenibili nonché su sforzi continuativi tesi a individuare e concordare norme e definizioni solide che consentano un livello elevato di protezione delle foreste e di altri ecosistemi naturali e diritti umani correlati.
Emendamento 218 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2
2. Le autorità competenti valutano con diligenza e imparzialità le preoccupazioni fondate e prendono i provvedimenti necessari, ivi compresi controlli e audizioni di operatori e commercianti, per individuare potenziali violazioni del presente regolamento, adottando se del caso misure provvisorie ai sensi dell'articolo 21 per impedire che le materie prime e i prodotti interessati oggetto di indagine siano immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato.
2. Le autorità competenti valutano, senza indebito ritardo, con diligenza e imparzialità le preoccupazioni fondate e prendono i provvedimenti necessari, ivi compresi controlli e audizioni di operatori e commercianti, per individuare potenziali violazioni del presente regolamento, adottando se del caso misure provvisorie ai sensi dell'articolo21 per impedire che le materie prime e i prodotti interessati oggetto di indagine siano immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato e informano la Commissione in merito alle misure messe in atto.
Emendamento 219 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 3
3. Le autorità competenti, conformemente alle pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, comunicano quanto prima alle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 che hanno trasmesso loro osservazioni la propria decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione e ne indicano i motivi.
3. Le autorità competenti, conformemente alle pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, comunicano entro 30 giorni dal ricevimento dell'indicazione comprovata alle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo1 che hanno trasmesso loro le indicazioni comprovate, la propria valutazione relativa all'indicazione comprovata, a norma del paragrafo 2, e la decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione e ne indicano i motivi. Qualora siano adottate ulteriori azioni a norma del paragrafo 2, l'autorità competente informa senza indebito ritardo le persone fisiche o giuridiche della natura e del calendario delle misure da adottare.
Emendamento 220 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Al fine di agevolare la trasmissione di indicazioni comprovate da parte di persone fisiche o giuridiche dei paesi produttori, e in particolare delle comunità locali, la Commissione istituisce una procedura di comunicazione centralizzata per indirizzare tali preoccupazioni agli Stati membri interessati. Tale procedura è complementare a quelle stabilite dalle autorità competenti.
Emendamento 221 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter. Gli Stati membri prevedono misure per proteggere l'identità delle persone fisiche o giuridiche che presentano indicazioni comprovate o che effettuano indagini allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte degli operatori o dei commercianti.
Emendamento 222 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. L'accesso a un organo giurisdizionale o ad altro organismo pubblico indipendente e imparziale a norma del paragrafo 1 è giusto, equo, tempestivo e non eccessivamente oneroso e fornisce mezzi di ricorso adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi. Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.
Emendamento 223 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1
1. La Commissione, entro la data stabilita all'articolo 36, paragrafo 2, istituisce e mantiene un sistema di informazione ("Registro") contenente le dichiarazioni di dovuta diligenza presentate in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2.
1. La Commissione, entro la data stabilita all'articolo 36, paragrafo 2, istituisce e mantiene un sistema di informazione ("Registro") contenente le dichiarazioni di dovuta diligenza presentate in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, nonché l'elenco degli operatori e dei commercianti inadempienti di cui all'articolo 23.
Emendamento 224 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera c
(c) registrazione dell'esito dei controlli delle dichiarazioni di dovuta diligenza;
(c) registrazione dell'esito dei controlli delle dichiarazioni di dovuta diligenza e delle sanzioni inflitte;
Emendamento 225 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 4
4. La Commissione dà accesso al sistema di informazione alle autorità doganali, alle autorità competenti, agli operatori e ai commercianti in funzione dei rispettivi obblighi a norma del presente regolamento.
4. La Commissione dà accesso al sistema di informazione alle autorità doganali, alle autorità competenti, agli operatori e ai commercianti o ai loro rappresentanti legali, o a entrambi, e ai fornitori interessati in funzione dei rispettivi obblighi a norma del presente regolamento. I fornitori interessati hanno il diritto di consultare tutte le informazioni che li riguardano.
Emendamento 226 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 5
5. In linea con la politica di apertura dei dati dell'UE, in particolare con la direttiva (UE) 2019/102436, la Commissione rende accessibile al pubblico la serie completa di dati anonimizzati del sistema di informazione, in un formato aperto leggibile meccanicamente che garantisca l'interoperabilità, il riutilizzo e l'accessibilità.
5. Fatto salvo l'articolo 23 e in linea con la politica di apertura dei dati dell'UE, in particolare con la direttiva (UE) 2019/102436, la Commissione rende accessibile al pubblico, ad eccezione delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo, la serie completa di dati anonimizzati del sistema di informazione, in un formato aperto leggibile meccanicamente che garantisca l'interoperabilità, il riutilizzo e l'accessibilità.
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36 Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).
36 Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).
Emendamento 227 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1
1. Al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore la Commissione procede a un primo riesame del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa. La relazione approfondisce in particolare la valutazione della necessità e fattibilità dell'ampliamento del campo di applicazione del presente regolamento ad altri ecosistemi, tra cui i terreni con grandi stock di carbonio e quelli che presentano un elevato valore in termini di biodiversità, quali pascoli, torbiere e zone umide, e ad altre materie prime.
1. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione ne riesamina costantemente l'applicazione. La Commissione:
(a) presenta, entro il... [GU: inserire la data corrispondente a un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], una valutazione d'impatto corredata, se del caso, di una proposta legislativa per ampliare il campo di applicazione del presente regolamento ad altri ecosistemi naturali, tra cui i terreni con grandi stock di carbonio e quelli che presentano un elevato valore in termini di biodiversità, quali pascoli, torbiere e zone umide, oltre alle foreste e ad altri terreni boschivi, conformemente alla data limite e alle definizioni di cui all'articolo 2,
(b) valuta, entro il... [GU: inserire la data corrispondente a due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]:
(i) la necessità e la fattibilità di ampliare l'ambito di applicazione del presente regolamento ad altre materie prime e prodotti, in particolare altri prodotti derivati dalle materie prime elencate nell'allegato I, nonché ad altre materie prime e prodotti, in particolare la canna da zucchero, l'etanolo e i prodotti minerari;
(ii) l'impatto del presente regolamento sugli agricoltori, segnatamente i piccoli proprietari terrieri, le popolazioni indigene e le comunità locali, nonché l'eventuale esigenza di sostegno aggiuntivo alla transizione verso catene di approvvigionamento sostenibili e per i piccoli proprietari terrieri affinché si conformino alle prescrizioni del presente regolamento;
(iii) la necessità e fattibilità di ulteriori strumenti di agevolazione degli scambi, in particolare per i PMS fortemente interessati dal presente regolamento e i paesi considerati a rischio standard o elevato, per sostenere il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento;
(c) analizzare, entro un anno dall'adozione della [futura direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità], se siano necessari orientamenti per facilitare l'attuazione del presente regolamento e garantire la coerenza tra il presente regolamento e [la futura direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità], nonché per evitare indebiti oneri amministrativi.
Emendamento 228 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2 – parte introduttiva
Alpiù tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore, e successivamente almeno ogni cinque anni, la Commissione procede a un riesame generale del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa. La prima di tali relazioni comprende in particolare una valutazione dei seguenti aspetti, sulla base di studi specifici:
Fatti salvi i riesami previsti al paragrafo 1, la Commissione esegue a intervalli regolari un riesame dell'allegato I al fine di valutare l'opportunità di modificare o ampliare l'elenco dei prodotti pertinenti elencati nell'allegato I per assicurarsi che includa tutti i prodotti che contengono le materie prime interessate o che sono stati realizzati usando tali materie prime, eccetto se la domanda di tali prodotti ha un effetto trascurabile in termini di deforestazione. Il riesame si basa sulla valutazione dell'effetto delle materie prime e dei prodotti interessati in termini di deforestazione, degrado forestale e conversione forestale e tiene conto delle variazioni del consumo, tra cui una valutazione dettagliata dei cambiamenti dei modelli di commercio nei settori contemplati dal presente regolamento, secondo quanto indicato da evidenze scientifiche.
Emendamento 229 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera a
(a) la necessità e fattibilità di ulteriori strumenti di agevolazione degli scambi per sostenere il conseguimento degli obiettivi del regolamento, anche attraverso il riconoscimento di sistemi di certificazione;
soppresso
Emendamento 230 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera b
(b) l'impatto del regolamento sugli agricoltori, segnatamente i piccoli proprietari terrieri, le popolazioni indigene e le comunità locali, nonché l'eventuale esigenza di sostegno aggiuntivo alla transizione verso catene di approvvigionamento sostenibili.
soppresso
Emendamento 231 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 3
3. Fatto salvo il riesame generale di cui al paragrafo 1, la Commissione procede a un primo riesame dell'allegato I al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a intervalli regolari, al fine di valutare l'opportunità di modificare o ampliare l'elenco dei prodotti interessati di cui a tale allegato per assicurarsi che includa tutti i prodotti che contengono le materie prime interessate o che sono stati nutriti o realizzati usando tali materie prime, eccetto se la domanda di tali prodotti ha un effetto trascurabile in termini di deforestazione. Il riesame si basa sulla valutazione dell'effetto delle materie prime e dei prodotti interessati in termini di deforestazione e degrado forestale e tiene conto delle variazioni del consumo, secondo quanto indicato da evidenze scientifiche.
3. La Commissione monitora costantemente l'impatto del presente regolamento sui portatori di interessi pertinenti quali i piccoli proprietari terrieri, le popolazioni indigene e le comunità locali, in particolare nei paesi terzi, prestando inoltre particolare attenzione alla situazione delle donne. Il monitoraggio si basa su una metodologia scientifica e trasparente e tiene conto delle informazioni fornite dai portatori di interessi pertinenti.
Emendamento 232 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. La Commissione controlla costantemente i cambiamenti che intervengono nelle modalità del commercio dei prodotti e delle materie prime inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Qualora si accerti che tali cambiamenti non hanno una sufficiente motivazione o giustificazione economica se non quella di eludere gli obblighi stabiliti dal presente regolamento, tra cui la sostituzione di tali prodotti e materie prime con altri prodotti e materie prime che non figurano nell'elenco di prodotti e materie prime di cui all'allegato I pur avendo caratteristiche simili, tali cambiamenti sono considerati una pratica di elusione. Le parti interessate possono informare la Commissione di qualsiasi forma di elusione percepita e la Commissione esamina ogni asserzione motivata presentata da una parte interessata.
Emendamento 233 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 4
4. In seguito al riesame di cui al paragrafo 3 la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 al fine di modificare l'allegato I per includervi prodotti interessati che contengono le materie prime interessate o che sono stati realizzati usando tali materie prime.
4. In seguito a qualsiasi riesame di cui ai paragrafi da 1 a 4, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo33 al fine di integrare l'elenco di cui all'allegato I o, se del caso, di presentare una proposta legislativa per modificare il presente regolamento.
Emendamento 234 Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 4
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta i portatori di interessi e gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
Emendamento 235 Proposta di regolamento Articolo 35 bis (nuovo)
Articolo 35 bis
Modifica della direttiva 2003/35/CE
L'allegato I della direttiva 2003/35/CE1bis del Parlamento europeo e del Consiglio è modificato con l'aggiunta della lettera seguente: (g bis) articolo 14, paragrafo 3, del [Regolamento (UE) n. XXXX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio del... relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010]*.
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Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).
* GU:inserire il numero e la data del presente regolamento e una nota a piè di pagina contenente il relativo riferimento di pubblicazione.
Emendamento 236 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 3
3. Gli articoli di cui al paragrafo 2 si applicano a decorrere da 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento per gli operatori che sono microimprese53 istituite entro il 31 dicembre 2020, salvo nel caso dei prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 995/2010.
3. Gli articoli di cui al paragrafo 2 si applicano a decorrere da 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento per gli operatori che sono microimprese e piccole imprese53 istituite entro il 31 dicembre 2020, salvo nel caso dei prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 995/2010.
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53 Ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.
53 Ai sensi dell'articolo 3, punto 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.
Emendamenti 237 e 246 Proposta di regolamento Allegato I
Testo della Commissione
Bovini
ex 0102 Animali vivi della specie bovina
ex 0201 Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
ex 0202 Carni di animali della specie bovina, congelate
ex 0206 10 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, fresche o refrigerate
ex 0206 22 Fegati commestibili di animali della specie bovina, congelati
ex 0206 29 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina (escl. lingue e fegati), congelate
ex 4101 Cuoi e pelli greggi di bovini (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate
ex 4104 Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati
ex 4107 Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini, depilati, anche spaccati
Cacao
1801 00 00 Cacao in grani, interi o franti; greggi o tostati
1802 00 00 Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao
1803 Pasta di cacao, anche sgrassata
1804 00 00 Burro, grasso e olio di cacao
1805 00 00 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
Caffè
0901 Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione
Palma da olio
1511 Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1207 10 Noci e mandorle di palmisti
1513 21 Oli greggi di palmisti o di babassù e loro frazioni
1513 29 Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (escl. quelli greggi)
2306 60 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di oli di noci o mandorle di palmisti
Soia
1201 Fave di soia, anche frantumate
1208 10 Farine di fave di soia
1507 Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
2304 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia
Legno
4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm
4409 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa
4410 Pannelli di particelle, pannelli detti "oriented strand board" (OSB) e pannelli simili (per esempio: "waferboard"), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato
4413 00 00 Legno detto "addensato", in blocchi, tavole, listelli o profilati
4414 00 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili
4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
(escl. materiale da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato)
4416 00 00 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
4418 Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno
Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l'eccezione di prodotti a base di bambù e materiali da riciclare (avanzi o rifiuti)
9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 e 9403 90 30 Mobili di legno
9406 10 00 Costruzioni prefabbricate di legno
Emendamento
Bovini
ex 0102 Animali vivi della specie bovina
ex 0201 Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
ex 0202 Carni di animali della specie bovina, congelate
ex 0206 10 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, fresche o refrigerate
ex 0206 22 Fegati commestibili di animali della specie bovina, congelati
ex 0206 29 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina (escl. lingue e fegati), congelate
ex 0206 10 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, fresche o refrigerate
ex 0206 21 Lingue commestibili di animali delle specie bovina, congelate
ex 021020 Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, essiccate o affumicate
ex 1602 50 Carni o frattaglie di animali della specie bovina, preparate o conservate
ex 4101 Cuoi e pelli greggi di bovini (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate
ex 4104 Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati
ex 4107 Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini, depilati, anche spaccati
Suini
0103 Animali vivi della specie suina
0203 Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o
congelate
0210 11 Prosciutti, spalle e loro pezzi,
non disossati, della specie suina domestica
0210 12 Pancette (ventresche) e loro pezzi,
della specie suina domestica
0210 19 Altre carni della specie suina domestica
209 10 Grasso di maiale, privo di carne magra,
non fuso o altrimenti estratto, fresco,
refrigerato, congelato, salato o in salamoia, essiccato o
affumicato
Ovini e caprini
0104 Animali vivi delle specie ovina e caprina
0204 Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate
Pollame
0105 Pollame vivo, vale a dire galli e galline della
specie Gallus domesticus, anatre,
oche, tacchini, tacchine e faraone
0207 Carni e frattaglie commestibili di volatili
della voce 0105, fresche, refrigerate o congelate
0209 90 Grasso di pollame, non fuso o
altrimenti estratto, fresco, refrigerato o congelato,
salato, in salamoia, essiccato o affumicato
0210 99 39 Carni di volatili salate
1602 31 – 1602 32 – 1602 39 Preparazioni e conserve di volatili
Cacao
1801 00 00 Cacao in grani, interi o franti; greggi o tostati
1802 00 00 Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao
1803 Pasta di cacao, anche sgrassata
1804 00 00 Burro, grasso e olio di cacao
1805 00 00 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
Caffè
0901 Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione
Palma da olio
1511 Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1207 10 Noci e mandorle di palmisti
1513 21 Oli greggi di palmisti o di babassù e loro frazioni
1513 29 Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (escl. quelli greggi)
2306 60 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di oli di noci o mandorle di palmisti
2915 70 Acido palmitico, acido stearico, loro sali ed esteri
2915 90 Acidi; acidi monocarbossilici aciclici saturi; anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, n.c.a. della voce 2915
Gruppi di codici SA e sottovoci 1517..., 3401..., 3823..., 3824..., 3826 Derivati da prodotti a base di olio di palma e olio di palmisti
Soia
1201 Fave di soia, anche frantumate
1208 10 Farine di fave di soia
1507 Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
2304 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia
Mais
1005 Mais (granturco)
1102 20 Farina di mais (granturco)
1103 13 Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets di
mais (granturco)
1103 29 40 Pellets di mais
1104 19 50 Cereali altrimenti
lavorati di mais
1104 23 Altri cereali lavorati di mais
(granturco)
1108 12 00 Amido di mais (granturco)
1515 21 Olio di mais (granturco) e sue frazioni:
olio greggio
1904 10 10 Prodotti a base di cereali ottenuti per
soffiatura o tostatura o
prodotti cerealicoli ottenuti dal mais
2302 10 Crusche, stacciature ed altri residui,
anche agglomerati in forma di pellets,
della vagliatura, della molitura o da altre
lavorazioni dei cereali o dei legumi
di mais (granturco)
1515 29 Olio di mais e sue frazioni, anche raffinato, ma non modificato chimicamente (escl. oli greggi)
2306 90 05 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di germi di mais (granturco)
Legno
4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4402 Carbone di legna, compreso il carbone di gusci o di noci, anche agglomerato (escl. carbone di legna come prodotto medicinale, carbone di legna mescolato con incenso, carbone di legna attivato e carboncino)
4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm
4409 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa
4410 Pannelli di particelle, pannelli detti "oriented strand board" (OSB) e pannelli simili (per esempio: "waferboard"), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato
4413 00 00 Legno detto "addensato", in blocchi, tavole, listelli o profilati
4414 00 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili
4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
(escl. materiale da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato)
4416 00 00 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
4418 Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno
Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l'eccezione di prodotti a base di bambù e materiali da riciclare (avanzi o rifiuti)
4900 Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani
9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 e 9403 90 30 Mobili di legno
9406 10 00 Costruzioni prefabbricate di legno
Gomma
4001 Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme analoghe; in forme primarie o in lastre, fogli o nastri
4005 Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri
4006 Gomma non vulcanizzata, in altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e oggetti (per esempio: dischi, rondelle)
4007 Fili e corde di gomma vulcanizzata
4008 Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita
4010 Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata
4011 Pneumatici nuovi, di gomma (altro)
4012 Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per copertoni e protettori (flaps), di gomma
4013 Camere d'aria, di gomma
4015 Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso
4016 Lavori di gomma vulcanizzata non indurita, n.n.a. nel capitolo 40
4017 Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita
Emendamento 238 Proposta di regolamento Allegato II – comma 1 – punto 2
2. codice del sistema armonizzato, descrizione (testo libero) e quantità3 della materia prima interessata o del prodotto interessato che l'operatore intende immettere sul mercato dell'Unione;
2. codice del sistema armonizzato, descrizione (testo libero), inclusa la denominazione commerciale nonché, se del caso, la denominazione scientifica completa, e quantità3 della materia prima interessata o del prodotto interessato che l'operatore intende immettere sul mercato dell'Unione o esportare da tale mercato.
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3 La quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta e, se applicabile, nell'unità supplementare di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio corrispondente al codice del sistema armonizzato indicato. L'unità supplementare è applicabile quando è definita in modo uniforme per tutte le possibili sottovoci del codice del sistema armonizzato indicato nella dichiarazione di dovuta diligenza.
3 La quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta, specificando una stima o deviazione percentuale, e, se applicabile, nell'unità supplementare di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio corrispondente al codice del sistema armonizzato indicato. L'unità supplementare è applicabile quando è definita in modo uniforme per tutte le possibili sottovoci del codice del sistema armonizzato indicato nella dichiarazione di dovuta diligenza.
Emendamento 239 Proposta di regolamento Allegato II – punto 3
3. paese di produzione e singoli appezzamenti di produzione, con precisazione delle coordinate di geolocalizzazione, latitudine e longitudine. Se il prodotto o la materia prima contiene materiali, ingredienti o componenti prodotti in appezzamenti diversi, si indicano anche le coordinate di geolocalizzazione di tutti gli altri appezzamenti;
3. paese di produzione e parti di esso e tutte le coordinate di geolocalizzazione, latitudine e longitudine, di tutti gli appezzamenti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d). Se il prodotto o la materia prima contiene materiali, ingredienti o componenti prodotti in appezzamenti terreni o poligoni diversi, si indicano anche le coordinate di geolocalizzazione di tutti gli altri appezzamenti, terreni o poligoni;
La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0219/2022).
Misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (COM(2022)0051 – C9-0046/2022 – 2022/0035(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0051),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0046/2022),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 24 marzo 2022(1),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 13 luglio 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0198/2022),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio (COM(2021)0198 – C9-0153/2021 – 2021/0103(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0198),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0153/2021),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 giugno 2021(1),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 giugno 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca (A9‑0009/2022),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio
Impatto delle chiusure delle attività educative, culturali, giovanili e sportive causate dalla COVID-19 sui bambini e sui giovani nell'UE
174k
64k
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 sull'impatto delle chiusure delle attività educative, culturali, giovanili e sportive causate dalla COVID-19 sui bambini e sui giovani nell'UE (2022/2004(INI))
– visti gli articoli 2 e 3 e l'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea,
– visti gli articoli 165, 166 e 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli articoli 14, 15 e 32 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare i principi 1, 3 e 4,
– vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze(1),
– vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2020 sulla garanzia per i giovani(2),
– vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2021 sull'impatto della COVID-19 sui giovani e sullo sport(3),
– vista la sua risoluzione del 17 febbraio 2022 dal titolo "Rafforzare il ruolo dei giovani europei: occupazione e ripresa sociale dopo la pandemia"(4),
– vista la sua risoluzione del 20 maggio 2021 sul diritto del Parlamento di essere informato riguardo alla valutazione in corso dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza(5),
– vista la relazione dell'Evento europeo per i giovani 2021 dal titolo "Relazione sulle idee dei giovani per la Conferenza sul futuro dell'Europa",
– vista la decisione (UE) 2021/2316 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2021, relativa a un Anno europeo dei giovani (2022)(6),
– visti la proposta di raccomandazione del Consiglio del 10 dicembre 2021 relativa a un approccio europeo alle microcredenziali per l'apprendimento permanente e l'occupabilità (COM(2021)0770) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2021)0367),
– visto l'articolo di stampa del 7 aprile 2020 dal titolo "COVID-19: how can VET respond?" (COVID-19: quale risposta dall'istruzione e formazione professionale?), pubblicato dalla Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione della Commissione(7),
– vista la comunicazione della Commissione del 30 settembre 2020 dal titolo "Piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027: Ripensare l'istruzione e la formazione per l'era digitale" (COM(2020)0624),
– vista l'indagine di Erasmus + e del Corpo europeo di solidarietà sull'impatto della COVID-19 sulla mobilità per l'apprendimento(8),
– vista la prossima comunicazione della Commissione sull'assistenza a lungo termine e l'educazione e la cura dell'infanzia,
– visto lo studio dal titolo "Education and youth in post-COVID-19 Europe – crisis effects and policy recommendations" (Istruzione e gioventù nell'Europa post COVID-19 – effetti della crisi e raccomandazioni politiche), pubblicato dalla Direzione generale delle Politiche interne il 4 maggio 2021(9),
– visto lo studio dal titolo "Youth in Europe: Effects of COVID-19 on their economic and social situation" (I giovani in Europa: effetti della COVID-19 sulla loro situazione economica e sociale), pubblicato dalla Direzione generale delle Politiche interne il 24 settembre 2021(10),
– visto lo studio dal titolo "Cultural and creative sectors in post-COVID-19 Europe – crisis effects and policy recommendations" (Settori culturali e creativi nell'Europa post COVID-19 – effetti della crisi e raccomandazioni politiche), pubblicato dalla Direzione generale delle Politiche interne il 18 febbraio 2021(11),
– vista la relazione ad hoc n. 3/2021 del NESET dal titolo "Distance learning from pupil perspective" (L'apprendimento a distanza dalla prospettiva degli alunni)(12),
– vista la relazione ad hoc n. 2/2021 del NESET dal titolo "The impact of COVID-19 on student learning outcomes across Europe: the challenges of distance education for all" (L'impatto della COVID-19 sui risultati dell'apprendimento degli studenti in Europa: le sfide dell'istruzione a distanza per tutti)(13),
– vista la relazione analitica della rete europea di esperti sull'economia dell'istruzione (EENEE) e del NESET dal titolo "The impact of COVID-19 on the education of slow children and the socio-economic consequences" (L'impatto della COVID-19 sull'istruzione dei bambini svantaggiati e le relative conseguenze socioeconomiche)(14),
– vista la relazione tecnica del Centro comune di ricerca dal titolo "The likely impact of COVID-19 on education: Reflections based on the existing literature and recent international datasets" (Il probabile impatto della COVID-19 sull'istruzione: riflessioni basate sulla letteratura esistente e su serie di dati internazionali recenti)(15),
– vista la relazione del Forum europeo della gioventù del 17 giugno 2021 dal titolo "Beyond Lockdown: the 'pandemic scar' on young people" (Oltre il lockdown: i giovani e la "ferita della pandemia")(16),
– vista la relazione dell'UNICEF del 4 ottobre 2021 dal titolo "The State of the World’s Children 2021: On My Mind: promoting, protecting and caring for children’s mental health" (La condizione dei bambini nel mondo nel 2021: Nella mente: promuovere, proteggere e prendersi cura della salute mentale dei bambini)(17),
– visto il documento strategico dell'OCSE del 12 maggio 2021, dal titolo "Supporting young people’s mental health through the COVID-19 crisis" (Sostenere la salute mentale dei giovani durante la crisi della COVID-19)(18),
– vista l'indagine di Yound Minds del febbraio 2021 dal titolo "Coronavirus: Impact on young people with mental health needs" (Coronavirus: impatto sui giovani con problemi di salute mentale"(19),
– visto il progetto Orizzonte 2020 dal titolo "Prevention of child mental health problems in Southeastern Europe – Adapt, Optimise, Test, and Extend Parenting for Lifelong Health" (Prevenzione dei problemi di salute mentale dei bambini nell'Europa sudorientale – Adattare, ottimizzare, testare ed estendere la genitorialità per una salute duratura)(20),
– vista la relazione della Mental Health Foundation Scotland del settembre 2020, dal titolo "Impacts of lockdown on the mental health and welfare of children and young people" (Impatto del lockdown sulla salute mentale e il benessere dei bambini e dei giovani)(21),
– vista la relazione di ricerca della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) del 9 novembre 2021, dal titolo "Impact of COVID-19 on young people in the EU" (Impatto della COVID-19 sui giovani nell'UE)(22),
– vista la campagna YouMoveEurope sulla petizione della International Youth Work Trainers Guild dal titolo "Responding to the Impact of COVID-19 on International Youth Work Mobility" (Affrontare l'impatto della COVID-19 sulla mobilità internazionale degli animatori socioeducativi)(23),
– vista la sua risoluzione del 23 novembre 2021 sulla politica dell'UE in materia di sport: valutazione e possibili vie da seguire(24),
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in particolare l'articolo 12,
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989, in particolare l'articolo 30,
– vista la raccomandazione (UE) 2021/1004 del Consiglio, del 14 giugno 2021, che istituisce una garanzia europea per l'infanzia(25),
– vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2020 sui diritti delle persone con disabilità intellettive e delle loro famiglie durante l'emergenza COVID-19(26),
– visti gli obiettivi europei per la gioventù, in particolare gli obiettivi 5, 9 e 11,
– vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sulla ripresa culturale dell'Europa(27),
– vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2020 sul futuro dell'istruzione europea nel contesto della COVID-19(28),
– vista la sua relazione del 25 marzo 2021 sulla definizione della politica in materia di istruzione digitale(29),
– vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2021 sulla situazione degli artisti e la ripresa culturale nell'Unione europea(30),
– visto il progetto dell'OCSE "Student Agency for 2030" (Azione studentesca per il 2030),
– visto l'articolo 54 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A9-0216/2022),
A. considerando che la chiusura di strutture preposte all'educazione e alla cura della prima infanzia, scuole, università, spazi per il welfare giovanile e l'animazione socioeducativa, nonché attività extracurricolari, spazi culturali e strutture sportive ha negato ai bambini e ai giovani la possibilità di partecipare ad attività essenziali per il loro sviluppo generale, i loro progressi nell'apprendimento, la loro salute e il loro benessere intellettuale, fisico, emotivo e mentale e la loro inclusione sociale e professionale;
B. considerando che i bambini e i giovani sono tra i gruppi più vulnerabili della nostra società e hanno risentito negativamente delle chiusure imposte dalla COVID-19 durante un periodo cruciale e critico della loro vita; che la salute mentale è uno dei presupposti e dei fondamenti di una società sana e della democrazia; che l'accesso ai servizi di salute mentale è pertanto indissociabile da altri diritti fondamentali;
C. considerando che l'annullamento delle attività e degli eventi educativi, culturali, giovanili e sportivi ha intensificato la transizione digitale in misura tale da cambiare bruscamente le abitudini quotidiane, come anche il modo in cui i bambini e i giovani interagiscono e comunicano tra loro, senza alcun contatto sociale o fisico; che la chiusura delle scuole e degli spazi preposti alla cultura e allo sport, che ospitano tali attività ed eventi, ha ridotto i livelli di idoneità fisica dei giovani in misura tale che, attualmente, solo un undicenne su quattro svolge attività fisica sufficiente; che ciò ha portato al sovrappeso o all'obesità di un bambino su tre, il che aumenta il rischio di sviluppare un fattore di disabilità e di maggiore morbilità(31);
D. considerando che l'istruzione è stata annoverata fra i settori che hanno risentito maggiormente dal punto di vista emotivo durante la pandemia di COVID-19(32) e che la ricerca mostra un collegamento evidente fra la salute mentale degli insegnanti e quella degli studenti(33); che l'istruzione a distanza presenta limiti intrinseci nell'insegnamento dei corsi in laboratorio e di arte, come pure della formazione professionale e dell'educazione fisica; che la formazione a distanza è in molti casi inadatta dal punto di vista pedagogico, in particolare per gli studenti più giovani, che hanno una maggiore necessità di contatto interpersonale con l'insegnante, e a causa della mancanza di opportunità per gli insegnanti di essere adeguatamente formati all'utilizzo efficace degli strumenti digitali nelle scuole; che, nella maggior parte dei casi, l'apprendimento a distanza non ha tenuto conto delle esigenze dei discenti che ricevono un'istruzione in lingue regionali o minoritarie; che tale approccio può essere considerato discriminatorio e crea difficoltà, ansia e senso di insicurezza in tali discenti;
E. considerando che, non avendo un orario giornaliero fisso che crei una rassicurante "routine" e avendo perso l'abitudine di frequentare la scuola per lunghi periodi in alcuni Stati membri, ora che le scuole sono state riaperte molti studenti sembrano essere "distaccati", disinteressati alla vita scolastica e hanno difficoltà a trovare il loro ritmo, la concentrazione, un senso di appartenenza e di condivisione degli obiettivi della comunità scolastica;
F. considerando che la chiusura degli spazi culturali – che sono stati i primi a essere chiusi e gli ultimi a poter riaprire – ha negato ai giovani creatori di cultura e, in particolare, ai giovani artisti l'opportunità di iniziare e sviluppare la loro carriera in questa fase iniziale, decisiva;
G. considerando che gli sport di base hanno risentito seriamente delle conseguenze negative della pandemia e che molti di essi sono stati completamente sospesi per molto tempo; che i club sportivi professionistici, in particolare a livello locale e regionale, dovranno ancora far fronte a gravi sfide per quanto riguarda la loro ripresa finanziaria a lungo termine; che la perdita permanente di sport di base avrebbe un impatto diretto sui giovani atleti, sia per il loro sviluppo sociale che per la loro potenziale futura carriera professionale nello sport;
H. considerando che lo stato generale della salute mentale e del benessere dei giovani è peggiorato in modo significativo durante la pandemia e che i problemi legati alla salute mentale sono raddoppiati in diversi Stati membri rispetto ai livelli precedenti la crisi(34), il che ha portato gli esperti a definire tale situazione come "pandemia silenziosa" o "ferita della pandemia"; che la pandemia ha messo in luce la mancanza di sostegno per i giovani che affrontano problemi legati alla salute mentale; che i gruppi emarginati, come le persone LGBTIQ+, le minoranze razziali ed etniche o i giovani con esigenze speciali, sono stati esposti a un rischio maggiore di sviluppare un disturbo di salute mentale; che le reali conseguenze dei problemi di salute mentale per i giovani sono spesso difficili da individuare e, ad oggi, non sono ancora pienamente visibili;
I. considerando che l'eccessiva pressione esercitata sui discenti affinché migliorassero il loro rendimento, sin dalla giovane età, ha messo ulteriormente a dura prova la salute mentale e il benessere dei discenti; che le difficoltà di salute mentale comportano una forte stigmatizzazione nelle nostre società, da cui deriva il fatto che i giovani che soffrono di problemi di salute mentale diventano anche vittime di pregiudizi, isolamento sociale, abusi verbali o bullismo e sperimentano i contesti di apprendimento come un ambiente non sicuro in cui è difficile cercare aiuto o cure;
J. considerando che vi sono ampie discrepanze tra le specifiche situazioni degli Stati membri, a causa della diversa natura e durata delle misure messe in atto, nonché delle differenze nell'accesso alla tecnologia e agli strumenti digitali, che accentuano le disuguaglianze tra zone rurali e urbane;
K. considerando che il passaggio forzato all'apprendimento virtuale non solo ha esacerbato le disuguaglianze già esistenti, ma ne ha anche create di nuove, lasciando indietro i bambini provenienti da contesti socialmente svantaggiati a causa delle condizioni abitative ridotte, della mancanza di infrastrutture o attrezzature digitali e di problemi di connessione e aumentando il rischio di scarsi risultati di apprendimento e, di conseguenza, di abbandono tra i discenti con minori opportunità;
L. considerando che la chiusura degli istituti di apprendimento ha comportato una riduzione delle conoscenze esistenti, una perdita di metodologia per l'acquisizione di nuove conoscenze nonché un'effettiva perdita di apprendimento; che tali perdite, che probabilmente avranno un impatto negativo a lungo termine sul futuro benessere dei bambini e dei giovani, sono più elevate tra i discenti provenienti da famiglie svantaggiate dal punto di vista socioeconomico, che hanno ricevuto un minor sostegno nello studio durante la pandemia;
M. considerando che si è osservato che il 64 % dei giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni era a rischio di depressione nella primavera del 2021(35) e che il suicidio è la seconda causa principale di morte tra i giovani(36) a causa dello stress, della solitudine, dell'isolamento, della depressione, della difficoltà psicologica, della mancanza di opportunità educative, occupazionali o finanziarie e dell'aumento della disoccupazione giovanile, nonché delle incertezze diffuse fra i giovani riguardo alle prospettive sociali e di vita in senso più ampio;
N. considerando che esistono notevoli divari regionali in tutta l'UE per quanto riguarda l'accesso ai servizi di salute mentale, mentre l'accesso da parte di pazienti provenienti da ambienti socialmente svantaggiati, compresi i bambini, è ulteriormente limitato dai vincoli esistenti in alcuni Stati membri per quanto riguarda i rimborsi delle sedute di psicoterapia a titolo dei bilanci della sanità pubblica; che vi è grande necessità di un approccio europeo in materia di salute mentale per i bambini e i giovani, che presti una particolare attenzione all'istruzione e alla consulenza scolastica e per i giovani;
O. considerando che le misure di confinamento hanno avuto un impatto particolarmente negativo sulle persone con disabilità o con esigenze speciali; che qualsiasi misura adottata dagli Stati membri in circostanze eccezionali dovrebbe sempre rispettare i diritti fondamentali delle persone con disabilità e garantire loro un accesso equo e non discriminatorio alle cure sanitarie, ai servizi sociali e all'istruzione, come pure alle attività culturali, sportive e destinate ai giovani;
P. considerando che le differenze di genere hanno un impatto sul modo in cui i bambini e i giovani sono stati colpiti dalla pandemia e che le ragazze e le giovani donne sono state maggiormente vittima di violenza domestica, malattie psicosomatiche e disturbi dell'umore(37); che il divario retributivo di genere è ulteriormente peggiorato durante la pandemia, incidendo sull'equilibrio tra lavoro e vita privata delle donne e sulla loro dipendenza finanziaria dal partner, da parenti o amici; che i successivi confinamenti hanno aumentato l'onere per i genitori e i tutori, il che ha esacerbato il rischio di abuso di sostanze da parte dei genitori e di violenze interne alla famiglia, con conseguenze per la salute mentale e il benessere delle persone più vulnerabili, nonché dei bambini e dei giovani;
Q. considerando che i problemi di salute mentale in una fase precoce dello sviluppo personale aumentano la probabilità che si verifichino problemi di salute mentale in età adulta, con conseguenze di vasta portata per quanto riguarda lo sviluppo personale, sociale e professionale, nonché la qualità della vita; che i bambini e i giovani attraversano fasi critiche del loro sviluppo neurologico e sono particolarmente sensibili all'uso su vasta scala degli strumenti digitali per l'apprendimento a distanza; che questa intensa digitalizzazione dell'istruzione solleva interrogativi in merito all'impatto della tecnologia sulle questioni relative all'apprendimento;
R. considerando che le chiusure hanno ridotto i livelli di idoneità fisica dei giovani in misura tale che, attualmente, solo un undicenne su quattro svolge attività fisica sufficiente;
S. considerando che il 2022 è l'Anno europeo dei giovani;
T. considerando che qualsiasi strategia dell'UE in materia di salute mentale destinata ai bambini e ai giovani deve innanzitutto offrire loro la possibilità di essere ascoltati e che il loro contributo sia tenuto in considerazione nell'elaborazione di risposte inclusive; che una strategia di successo deve coinvolgere i genitori, le famiglie, gli amici, le organizzazioni giovanili e i servizi sociali per i giovani, gli animatori socioeducativi, le istituzioni culturali e i club sportivi, oltre alle scuole e agli insegnanti, fornendo loro una formazione adeguata su come trattare i problemi di salute mentale, al duplice scopo di definire un approccio olistico e di garantire che siano raggiunti i giovani provenienti da contesti svantaggiati dal punto di vista socioeconomico e da gruppi emarginati;
U. considerando che i dati scientifici indicano che i livelli di fiducia istituzionale tra i membri delle giovani generazioni sono diminuiti; che ciò è dovuto allo stress e all'incertezza legati alla pandemia stessa, ma anche alla limitata efficacia dei canali di comunicazione ufficiali degli Stati membri nel raggiungere le giovani generazioni, nonché all'aumento della disinformazione e delle notizie false relative alla pandemia; che occorre prestare una particolare attenzione a ripristinare tale fiducia, obiettivo che può essere raggiunto attraverso una partecipazione adeguata all'età, ma anche offrendo ai giovani delle opportunità per prendere l'iniziativa e assumere decisioni volte a plasmare il mondo in cui vivono, nonché promuovendo la capacità di agire dei giovani, in modo da responsabilizzarli affinché ricerchino l'autodeterminazione e sviluppino resilienza;
V. considerando che la pandemia ci ha offerto un'opportunità per affrontare questioni di vecchia data relative alla salute mentale precedentemente non affrontate in modo olistico; che la salute mentale è stata inclusa negli obiettivi specifici del programma EU4Health, che contribuisce a costruire un'Unione europea della salute basata su sistemi sanitari più solidi, più accessibili e resilienti, pronti ad affrontare eventuali crisi future;
W. considerando che la guerra in Ucraina e le sue devastanti conseguenze sul piano umano, alimentare, energetico e finanziario, come pure altre minacce globali, possono causare incertezze che probabilmente avranno un ulteriore impatto negativo sulla salute mentale e sul benessere dei bambini e dei giovani;
X. considerando che la guerra in Ucraina ha portato allo sfollamento di milioni di bambini e giovani e ha causato gravi traumi;
1. richiama l'attenzione sul ruolo svolto dalle scuole e dagli istituti di educazione e cura della prima infanzia, così come dagli istituti di apprendimento non formale e informale, nel fornire il necessario sostegno materiale e psicologico ai giovani e alle loro famiglie e invita gli Stati membri e le regioni a fornire un sostegno finanziario sufficiente agli istituti di istruzione pubblici, in particolare attraverso investimenti significativi nell'istruzione pubblica, e ad assumere e trattenere insegnanti e personale educativo altamente qualificati, al fine di garantire che sia sempre più promosso in maniera soddisfacente lo sviluppo pedagogico, psicologico, fisico, emotivo, cognitivo e/o sociale dei giovani;
2. esorta gli Stati membri, in tale contesto, ad aumentare in modo sostanziale la spesa pubblica per l'istruzione e la formazione, portandola al di sopra della media dell'UE (il 5 % del PIL nel 2020); sottolinea, in particolare, il ruolo svolto dagli insegnanti, dagli educatori e dagli animatori socioeducativi nel contribuire al sostegno psicologico e allo sviluppo dei bambini e dei giovani; sottolinea, al riguardo, che occorre riconoscere l'importanza di promuovere l'alfabetizzazione in materia di salute mentale degli insegnanti, del personale docente, degli amministratori scolastici, degli assistenti sociali e degli animatori socioeducativi, come pure dei discenti;
3. invita gli Stati membri e la Commissione a rompere il silenzio che circonda i problemi di salute mentale e a eliminare la relativa stigmatizzazione sociale discriminatoria per mezzo di un approccio olistico; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a lanciare una campagna a livello dell'UE per sensibilizzare in merito alla salute mentale negli istituti di istruzione e di formazione professionale, al fine di combattere la stigmatizzazione esistente, fornire ai giovani l'accesso alle informazioni sulla salute mentale e creare una comprensione sociale chiara e più ampia dei problemi di salute mentale; invita gli Stati membri a includere nei programmi di studio nozioni di educazione psicologica di primo soccorso e un'educazione obbligatoria in materia di salute mentale senza stigmatizzazione, affinché i discenti, gli insegnanti, i professori, i formatori e i dirigenti accademici siano meglio preparati a rispondere ai discenti e ai giovani con problemi di salute mentale, garantendo in tal modo la promozione della salute mentale e del benessere dei cittadini in modo equo in tutta l'UE; invita gli Stati membri ad adeguare il contenuto dei programmi di studio, ad adottare tutte le misure necessarie per colmare i divari cognitivi venutisi a creare durante l'apprendimento a distanza e a prevenire il possibile aumento dell'insuccesso scolastico e dell'abbandono scolastico; insiste affinché gli Stati membri garantiscano l'accesso a un'istruzione di qualità inclusiva ed equa per tutti i bambini in Europa;
4. sottolinea l'importanza di contrastare il fenomeno del livello insufficiente di segnalazione per quanto riguarda la salute mentale e il benessere, nonché la sottorappresentazione dei bambini e dei giovani nella ricerca scientifica sulla salute mentale; invita, pertanto, la Commissione a condurre una ricerca con una valutazione completa degli effetti a lungo termine di tutte le misure preventive relative alla pandemia di COVID-19 adottate dagli Stati membri sui bambini e sui giovani, al fine di mitigare gli effetti di eventuali future crisi sanitarie;
5. sottolinea le sfide relative alla misurazione della salute mentale e del benessere e invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare una comprensione comune olistica della salute e della sicurezza che includa il benessere fisico, mentale e sociale generale e richieda strategie globali di prevenzione e cura, fra cui lo sviluppo di indicatori imparziali per misurare la salute mentale e il benessere, strumenti di valutazione dei rischi e sistemi di comunicazione, in consultazione con insegnanti, discenti, genitori, esperti e scienziati specializzati in materia, nonché l'integrazione delle attività culturali, ludiche e sportive, e che promuova lo sviluppo di competenze creative e sociali;
6. sottolinea la necessità di ricostruire e rafforzare in modo sostenibile e rapido la struttura dell'animazione socioeducativa europea, che è stata indebolita o addirittura distrutta dalla pandemia; sottolinea che l'animazione socioeducativa stessa deve essere riconosciuta per quello che è: uno strumento di sostegno che dà un importante contributo allo sviluppo personale, al benessere e all'autorealizzazione dei giovani; invita pertanto gli Stati membri ad attuare miglioramenti concreti nell'animazione socioeducativa per dare sostegno a coloro che ne hanno più bisogno;
7. chiede che l'animazione socioeducativa aperta sia riconosciuta in tutta l'UE quale strumento centrale di socializzazione per i giovani e che siano creati, in maniera consapevole e in misura sempre crescente, spazi liberi per i giovani, sovente della stessa età, oltre al domicilio dei genitori e ai luoghi di apprendimento dell'istruzione formale, il che offre loro delle opportunità per organizzarsi e partecipare a iniziative comunitarie;
8. invita, a tale proposito, gli Stati membri a migliorare e sviluppare ulteriormente il quadro per la salute e la sicurezza negli ambienti di apprendimento, al fine di fornire a discenti, insegnanti, giovani e professionisti il sostegno di un numero sufficiente di membri del personale qualificati, quali psicologi specializzati o altri specialisti della salute mentale, che possono svolgere un ruolo fondamentale non solo per i singoli individui, ma anche per il clima scolastico generale, al fine di creare un ambiente sicuro per i bambini e i giovani in tutti i tipi di istituti di istruzione, in cui i discenti possano chiedere aiuto psicologico non appena si manifestano i primi sintomi di disagio mentale; invita gli Stati membri a fornire personale di sostegno per le esigenze educative speciali, che possa contribuire a rendere le classi e gli spazi sociali luoghi accoglienti e attraenti in cui crescere, imparare, scambiare opinioni in un clima di fiducia, discutere e superare le differenze in maniera costruttiva; sottolinea l'importanza di un sostegno psicologico semiprofessionale a bassa soglia per i discenti; chiede la creazione di una rete europea attiva per lo scambio di migliori pratiche e metodi per affrontare tali sfide;
9. riconosce che dare ai giovani una voce nel processo decisionale, in modo tale che essi possano esprimere le loro esigenze e partecipare alla relativa attuazione, è fondamentale per migliorare l'efficacia delle politiche e dei programmi; invita pertanto gli istituti di apprendimento a estendere i diritti di partecipazione e di codeterminazione degli studenti e dei giovani nelle scuole, nelle università, nella formazione professionale, nel luogo di lavoro e nelle istituzioni sociali e a coinvolgere i giovani, in particolare le giovani donne, nella ricerca e nella concezione dei programmi, al fine di comprendere meglio le loro esperienze, priorità e percezioni e rispondervi, in modo da garantire il loro coinvolgimento;
10. esorta gli Stati membri a promuovere investimenti intersettoriali per affrontare i disturbi mentali fra i bambini e i giovani e a elaborare piani d'azione nazionali che ne garantiscano l'attuazione a livello regionale e locale, tenendo conto delle effettive esigenze dei bambini e dei giovani, con particolare riguardo ai gruppi più svantaggiati; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere l'attività delle organizzazioni giovanili e l'animazione socioeducativa organizzata nelle stesse organizzazioni non governative in modo più sistematico e, soprattutto, data la loro importanza per l'apprendimento non formale e informale, anche sul piano finanziario, e pertanto a rendere le loro strutture di scambio e cooperazione transfrontaliere più resistenti alle crisi a lungo termine;
11. sottolinea l'importanza vitale delle attività e delle relazioni interpersonali non virtuali nella vita quotidiana dei bambini e dei giovani per il loro benessere generale, che costituisce la base del processo di socializzazione e accelera la percezione di un senso di appartenenza, tenendo conto dell'importante ruolo della socializzazione nell'istruzione; invita pertanto gli Stati membri a porre in atto misure adeguate in materia di salute e sicurezza per garantire che, in caso di pandemie future o di altre situazioni senza precedenti, tutti gli ambienti di apprendimento, siano essi di natura formale, informale o non formale, rimangano aperti in condizioni di sicurezza;
12. invita gli Stati membri, nei casi in cui siano assolutamente necessarie misure speciali, ad agire in consultazione con professionisti della salute e della sicurezza, con le scuole, gli insegnanti, le organizzazioni giovanili e i servizi sociali per i giovani, nonché i genitori, in modo da tenere adeguatamente conto delle esigenze delle diverse fasce di età, dei gruppi vulnerabili e dei giovani con esigenze speciali, problemi di mobilità o altre disabilità, come pure dei gruppi svantaggiati ed emarginati, senza lasciare indietro nessuno, e a non applicare un approccio unico per tutti; sottolinea l'importanza di garantire la continuità linguistica per consentire ai discenti che ricevono un'istruzione in una lingua regionale o minoritaria di continuare a farlo in contesti di apprendimento a distanza o misti; invita pertanto gli Stati membri a tenere conto delle diverse caratteristiche ed esigenze delle attività educative, culturali, giovanili e sportive;
13. sottolinea il ruolo positivo svolto dal tutoraggio, in alcuni paesi durante la pandemia, nell'aiutare i giovani a risolvere i problemi, promuovendo in tal modo la loro salute mentale e fornendo una connessione interpersonale che offrisse un senso di prospettiva, ma anche un sostegno psicologico, in tempi di isolamento; invita la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di sostenere e finanziare tali programmi di tutoraggio a livello europeo, in modo da incoraggiarne lo sviluppo in tutti gli Stati membri;
14. riconosce che l'emergenza COVID-19 ha esacerbato disparità già esistenti nell'ambito dell'istruzione, limitando le opportunità per molti dei bambini e dei giovani più vulnerabili, compresi quelli che vivono in zone impoverite o rurali, le ragazze, i rifugiati e le persone con disabilità; chiede maggiori sforzi per identificare e sostenere i bambini, i giovani e le famiglie che soffrono in modo sproporzionato a causa della pandemia, tenendo conto dei fattori culturali e contestuali che li influenzano, al fine di identificare le lacune preesistenti alla pandemia nell'erogazione di servizi di salute mentale e adattare meglio i sistemi pubblici; esorta gli Stati membri a considerare l'impatto della COVID-19 attraverso una prospettiva di genere e a garantire la continuazione dell'educazione in ambito sessuale e riproduttivo in tutte le circostanze;
15. invita la Commissione e gli Stati membri a prestare particolare attenzione ai bambini e ai giovani particolarmente vulnerabili, come i giovani LGBTQ+, i bambini e i giovani vittime di discriminazione razziale e quelli con esigenze di salute mentale preesistenti;
16. sottolinea l'importante ruolo che una dieta sana ed equilibrata svolge nella salute mentale dei bambini e dei giovani; insiste, pertanto, sull'importante sostegno sociale fornito dalle scuole, ad esempio grazie a pasti equilibrati giornalieri, che alcuni bambini non ricevono diversamente a casa; invita gli Stati membri ad attuare la raccomandazione n. 4 della Garanzia per l'infanzia, chiedendo, tra l'altro, l'accesso gratuito ad almeno un pasto sano per ogni giorno di scuola;
17. insiste sulla necessità di promuovere adeguatamente le opportunità offerte da programmi quali Erasmus+, Europa creativa e il Corpo europeo di solidarietà e di aumentare i finanziamenti destinati a tali programmi, per migliorare le esperienze di mobilità che contribuiscono allo sviluppo di competenze sociali utili e necessarie per la futura crescita personale e professionale delle giovani generazioni, e di aumentare la loro accessibilità per tutti; invita, in tale contesto, la Commissione e gli Stati membri a promuovere la formazione professionale e a rendere i programmi resilienti alle possibili future limitazioni di mobilità, nonché a migliorare la condivisione sistematica dei risultati dei progetti, al fine di aumentarne la visibilità, il potenziamento e l'impatto a lungo termine; invita la Commissione ad aumentare il finanziamento dei summenzionati programmi dell'Unione nella prossima revisione del quadro finanziario pluriennale;
18. esprime preoccupazione per il fatto che gli effetti del dispositivo per la ripresa e la resilienza sui bambini e sui giovani potrebbero essere, in molti casi, limitati e potrebbero non produrre i risultati o le riforme strutturali che consentirebbero ai bambini e ai giovani di accedere a un'istruzione di qualità o che attenuerebbero l'impatto negativo delle chiusure dei luoghi culturali e dell'accesso per i creatori culturali, legate alla COVID-19, in particolare per i giovani artisti, ai quali è stata negata la possibilità di iniziare e sviluppare la loro carriera nella fase iniziale e decisiva; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire finanziamenti adeguati e condizioni contrattuali e di lavoro eque per tutti i giovani autori, interpreti o esecutori, artisti e tutti gli altri creatori, lavoratori e professionisti della cultura che operano nei settori culturali e creativi, compresi i social media, i quali sono stati colpiti negativamente dalla pandemia, a intensificare i loro sforzi globali per sostenere gli artisti emergenti e i professionisti della cultura, a promuovere l'imprenditoria giovanile e sociale e a stabilire tale obiettivo in una sezione dedicata ai giovani artisti in uno "statuto europeo dell'artista"; ribadisce la sua raccomandazione che il 10 % dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza sia destinato all'istruzione e il 2 % ai settore culturali e creativi; chiede una valutazione approfondita da parte della Commissione dei progetti e delle riforme relativi all'istruzione, ai giovani e ai settori culturali e creativi attuati dagli Stati membri nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza e ribadisce la necessità di porre maggiormente l'accento su tali argomenti nell'ambito delle relazioni nazionali elaborate nel quadro della valutazione del semestre europeo;
19. richiama l'attenzione sull'importanza delle esperienze di mobilità e dello scambio di buone pratiche tra insegnanti, educatori, professori, formatori, volontari e professionisti dell'animazione socioeducativa e delle organizzazioni giovanili, creatori di contenuti culturali e allenatori sportivi per ampliare le loro conoscenze in materia di sensibilizzazione dei giovani e rafforzare la dimensione internazionale e multilingue, in particolare in vista della realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025;
20. invita a una comprensione olistica della salute che includa il benessere fisico, mentale e sociale generale, che richieda strategie globali di prevenzione e cura, comprese le attività culturali e sportive, e che promuova lo sviluppo di competenze creative e sociali;
21. sottolinea la necessità di promuovere la progettazione e la fornitura di servizi intergenerazionali mirati che combinino l'esperienza dei più anziani con il coraggio dei più giovani in una situazione reciprocamente vantaggiosa;
22. sottolinea l'importanza fondamentale della cultura per lo sviluppo dell'identità individuale dei bambini e dei giovani, nonché per la loro istruzione, compresa la loro comprensione della società, nonché per il loro benessere generale;
23. sottolinea l'urgente necessità di creare un ambiente di apprendimento inclusivo, creativo, dinamico e sano fin dalla più tenera età, al fine di ridurre il rischio di disturbi psicofisici in età adulta; esorta gli Stati membri, in tale contesto, a garantire l'inclusione e il potenziamento di tutte le forme di espressione artistica, ovvero musica, teatro, cinema, documentario, animazione, arti visive, danza e nuove forme d'arte sperimentali, nei programmi scolastici e come attività sportive e artistiche extracurriculari, stimolando così la libera espressione e creatività e permettendo agli studenti di partecipare attivamente e di esplorare i propri talenti; sottolinea che l'arte può essere una componente ideale di progetti interdisciplinari e può favorire il pensiero critico e non dovrebbe, pertanto, essere confinata alle lezioni di arte;
24. esorta gli Stati membri e le autorità pubbliche a sviluppare infrastrutture sportive e ad aumentare complessivamente le ore di educazione fisica e le attività fisiche extracurriculari nelle scuole, includendovi attività destinate ai bambini e ai giovani con disabilità; sottolinea che lo sport, come l'arte, può essere un forte veicolo di inclusione per i bambini a rischio di esclusione; ricorda che le arti e gli sport nei programmi scolastici possono dare un forte contributo nel raccogliere le sfide globali in materia di gioventù e istruzione, comprese le difficoltà di apprendimento e i disturbi dell'apprendimento, come pure il bullismo, l'incitamento all'odio e il consumo di sostanze psicotrope;
25. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere e finanziare adeguatamente le piccole iniziative culturali locali, i club sportivi, le strutture per il tempo libero, le organizzazioni giovanili e le istituzioni di assistenza ai giovani al fine di portare avanti attività ricreative e di apprendimento non formale e informale, le quali svolgono un ruolo essenziale nello sviluppo e nel benessere dei giovani e delle loro famiglie, fornendo risorse di sostegno materiale e psicologico, anche per i giovani con minori opportunità o soggetti a discriminazione; sottolinea che, nelle zone svantaggiate, rurali e remote, tali attività costituiscono per i bambini e i giovani l'unica opportunità per socializzare, rafforzare il loro senso di cittadinanza e mantenere un buon livello di salute mentale;
26. chiede sostegno per gli sport di base e le attività extracurriculari, che hanno subito in modo sproporzionato le conseguenze devastanti della pandemia di COVID-19; sottolinea che gli sport amatoriali rappresentano la base degli sport a livello professionistico e contribuiscono sia allo sviluppo personale che al benessere, come pure allo sviluppo regionale delle zone rurali; sottolinea l'importanza di mantenere aperti i club sportivi professionistici e le organizzazioni sportive e di sostenere la loro ripresa, nonché di sostenere gli atleti; invita la Commissione a sostenere adeguatamente tali club e organizzazioni, in quanto svolgono un ruolo fondamentale nel benessere e nella socializzazione dei giovani;
27. chiede un maggiore coordinamento a livello europeo tra gli Stati membri, le autorità regionali e i rappresentanti locali delle squadre e dei club sportivi, delle associazioni culturali, delle organizzazioni giovanili e studentesche, degli organismi educativi e universitari, delle parti sociali coinvolte nell'istruzione e del settore privato, al fine di rafforzare il dialogo e la cooperazione e di creare una rete sociale dinamica e multilivello in grado di rispondere e adattarsi alle sfide future;
28. invita la Commissione ad agire per garantire che l'UE nel suo insieme diventi più forte e più autosufficiente, senza lasciare nessuno indietro; sottolinea che essa deve affrontare gli ampi divari geografici, di genere, sociali, di età e altri divari strutturali aggravati dalla mancanza di infrastrutture digitali, connettività e strumenti digitali in tutti gli Stati membri, in particolare nelle zone rurali, remote, insulari e montane, nonché nei punti di crisi o in altre zone svantaggiate dal punto di vista socioeconomico; invita la Commissione ad ampliare l'ambito di applicazione e a rafforzare le piattaforme educative indipendenti senza scopo di lucro dell'UE e finanziate dall'UE che rispettano le norme dell'UE in materia di riservatezza dei dati, come eTwinning, EPALE, Erasmus+ e School Education Gateway, in modo che le scuole statali, gli insegnanti, i formatori e gli educatori dell'UE possano essere al centro del processo di istruzione digitale senza dipendere da piattaforme che generano utili; richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di tenere conto delle eventuali esigenze di tali zone in caso di future pandemie o di altre situazioni senza precedenti;
29. sottolinea che è opportuno compiere sforzi per generalizzare l'alfabetizzazione digitale a tutti i livelli della società, consentendo l'uso corretto degli strumenti e delle infrastrutture digitali; invita pertanto gli Stati membri a includere l'alfabetizzazione digitale nei programmi di studio di tutti gli istituti di apprendimento e a fornire la formazione e le attrezzature necessarie agli insegnanti e agli educatori; sottolinea che occorre prestare una particolare attenzione a coloro che sono esclusi a livello digitale; richiama l'attenzione sulla difficile situazione dei discenti provenienti da famiglie con molti figli e dei genitori che esercitano la professione di insegnanti, per i quali l'obbligo di lavorare, insegnare e apprendere a distanza comporta esborsi costosi e spesso insostenibili al fine di acquistare, con le loro modeste risorse private, ulteriori attrezzature per soddisfare le esigenze di apprendimento e/o di lavoro a distanza;
30. osserva che le tecnologie digitali rappresentano un notevole potenziale per insegnanti, formatori, educatori e discenti in termini di tecnologie accessibili, aperte, sociali e personalizzate che possono contribuire a realizzare percorsi di apprendimento più inclusivi; ritiene che l'uso intelligente delle tecnologie digitali, guidato da metodi didattici innovativi e dal conferimento di maggiore autonomia e responsabilità ai discenti, possa dotare i cittadini di competenze fondamentali per la vita; segnala, tuttavia, che la mancanza di supervisione dell'apprendimento digitale dei giovani, in particolare quelli che vivono in ambienti svantaggiati e remoti, può portare a un rischio più elevato di dipendenze e disturbi della salute mentale;
31. esorta gli Stati membri a investire in politiche specifiche, anche nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza, che rispondano alle esigenze locali al fine di: i) colmare tutti i divari esistenti, comprese le disuguaglianze di genere, economiche, tecnologiche e sociali regionali; ii) garantire che gli istituti di istruzione e formazione professionale, le organizzazioni e le strutture giovanili, nonché, più in generale, i discenti e i giovani ottengano un sostegno finanziario sufficiente, prestando una particolare attenzione ai discenti più vulnerabili che restano indietro e che necessitano di un sostegno supplementare per conseguire gli obiettivi di apprendimento previsti, nonché alle scuole il cui bacino di utenza comprende popolazioni ad alto tasso di povertà e di minoranza; iii) garantire che siano predisposte le tecnologie, le innovazioni, le strutture e gli strumenti di sostegno all'apprendimento necessari, compresi gli strumenti digitali, per consolidare, sviluppare ulteriormente e fornire un'istruzione e una formazione di qualità, nonché opportunità di apprendimento informale e non formale per tutti; e iv) sostenere le iniziative culturali che riuniscono bambini e giovani nel quadro della ripresa culturale delle comunità locali;
32. sottolinea che le norme e le aspettative di genere preesistenti possono costituire fattori importanti che incidono negativamente sulla salute mentale e fisica, come anche sulle opportunità di istruzione; segnala che è fondamentale sviluppare le capacità degli educatori, attraverso risorse e sostegno adeguati, per identificare e affrontare meglio le ripercussioni di genere delle chiusure dell'istruzione, della cultura e dello sport sulla salute e il benessere in senso lato dei bambini e dei giovani; invita gli Stati membri a promuovere sistemi di istruzione resilienti, equi e sensibili alla dimensione di genere che garantiscano il soddisfacimento delle esigenze specifiche di genere, come ad esempio un'educazione sessuale completa e la prevenzione e la risposta alla violenza di genere;
33. ribadisce l'importanza di investire nell'innovazione e nella ricerca nell'ambito dell'istruzione, consentendo al sistema educativo statale di avere accesso a una "cultura dell'innovazione" in tutta l'UE e di garantire che materiali didattici, approcci pedagogici e strumenti di alta qualità siano accessibili e disponibili gratuitamente a tutti; richiama l'attenzione, in tale contesto, sulla necessità di un quadro finanziario che consenta l'acquisto o il noleggio rimborsabile di strumenti digitali appropriati, fra cui attrezzature informatiche e l'accesso a una rete Internet efficiente;
34. sottolinea la necessità di accelerare la digitalizzazione delle risorse culturali e del patrimonio, come pure delle biblioteche audiovisive, e di introdurre regimi di sconti che consentano l'accesso universale alle risorse culturali, anche per le persone emarginate e le scuole periferiche che non sono in grado di acquistare abbonamenti agevolati;
35. sottolinea la necessità di monitorare gli sviluppi e le conseguenze pedagogiche, sanitarie e sul piano della sicurezza dei progressi tecnologici e digitali attraverso la cooperazione e il dialogo direttamente con i giovani, come pure con esperti, educatori, parti sociali del settore dell'istruzione e altri rappresentanti della società civile; sottolinea l'urgente necessità di riesaminare criticamente i possibili pericoli dei progressi digitali e le loro conseguenze imprevedibili, tenendo presente che il loro scopo principale è quello di soddisfare le esigenze delle persone;
36. esorta gli Stati membri a promuovere la scienza e la ricerca sulla salute mentale dei giovani e a valutare l'impatto a lungo termine delle chiusure – in particolare dell'apprendimento a distanza prolungato, dell'isolamento e dell'incertezza – sull'acquisizione di conoscenze, lo sviluppo neurologico e le competenze socio-emotive, e a sviluppare misure mirate a sostegno delle persone più colpite, in modo da contrastare e prevenire i problemi di salute mentale; invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere e confrontare sistematicamente i risultati della ricerca, l'esperienza e le conoscenze nell'affrontare i problemi di salute mentale tra i giovani nell'UE; invita inoltre la Commissione ad agevolare lo scambio di buone pratiche e l'apprendimento reciproco tra gli Stati membri su tali tematiche;
37. invita la Commissione a sensibilizzare i giovani ai benefici e ai rischi associati alla tecnologia digitale, garantendo non solo il loro accesso agli strumenti tecnologici, ma anche la loro capacità di utilizzarli in modo sicuro e corretto, affinché fungano da validi strumenti di socializzazione e democrazia;
38. sottolinea che trascorrere periodi prolungati nell'ambiente digitale può avere un impatto di vasta portata sulla salute mentale e sulla sicurezza dei bambini e dei giovani, come la stanchezza da schermo o la dipendenza da Internet, e che anche l'esposizione alla violenza e alle molestie online, come pure alle notizie false, può portare non solo a depressione, ansia ed esclusione sociale, ma anche a suicidi tra i giovani; invita la Commissione a promuovere maggiori sforzi di prevenzione collaborativi e sistematici volti a proteggere i giovani da tali danni;
39. invita la Commissione a designare un Anno europeo della salute mentale e a elaborare un piano europeo per la protezione della salute mentale nell'istruzione, nella formazione professionale e nell'apprendimento informale e non formale; è del parere che qualsiasi piano di questo tipo dovrebbe basarsi sui risultati del gruppo di lavoro del quadro strategico per lo Spazio europeo dell'istruzione e fornire orientamenti esaustivi, proporre esempi di buone pratiche e creare incentivi affinché gli Stati membri predispongano azioni specifiche e moduli di formazione, dotando in tal modo insegnanti, formatori, educatori, animatori socioeducativi e datori di lavoro delle competenze necessarie per riconoscere i primi segni di burn-out, stress e stress psicologico nei discenti, nei giovani e nei giovani tirocinanti o nei giovani in formazione professionale, al fine di attivare misure di prevenzione mirate;
40. ritiene che il piano dovrebbe promuovere un sostegno psicologico gratuito e regolare per gli insegnanti, gli educatori e i professionisti dell'assistenza all'infanzia e dovrebbe inoltre prestare una particolare attenzione ai gruppi emarginati e svantaggiati e alle persone con disabilità, al fine di tenere conto delle loro esigenze specifiche e di garantire che abbiano pari accesso a tutte le attività e a tutte le opportunità; sottolinea che il piano dovrebbe altresì incoraggiare l'intensificazione dei legami tra gli istituti di istruzione e le organizzazioni culturali, giovanili e sportive al fine di fornire attività extracurricolari radicate nella comunità nel senso più ampio, con l'obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza dei discenti, promuovere la capacità di agire dei giovani e aumentare il loro impegno sociale;
41. invita la Commissione e gli Stati membri a seguire le raccomandazioni della Conferenza sul futuro dell'Europa volte a minimizzare l'impatto di una grave crisi sui giovani e sulla loro salute mentale, e a tenere altresì in considerazione le generazioni future in tutte le loro raccomandazioni e proposte;
42. invita la Commissione a continuare a sviluppare misure di mitigazione per quanto riguarda le conseguenze negative delle chiusure associate alla pandemia di COVID-19 sui bambini e i giovani per tutto il 2023 e a utilizzare quest'anno per proporre una solida eredità dell'Anno europeo dei giovani 2022 per il futuro;
43. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Studio – "Education and Youth in post-COVID-19 Europe – crisis effects and policy recommendations" (Istruzione e gioventù nell'Europa post COVID-19 – effetti della crisi e raccomandazioni politiche), Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico B – Politiche strutturali e di coesione, 4 maggio 2021.
Studio – "Youth in Europe: Effects of COVID-19 on their economic and social situation" (I giovani in Europa: effetti della COVID-19 sulla loro situazione economica e sociale), Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico A – Politica economica e scientifica e qualità di vita, 24 settembre 2021.
Studio – ‘Cultural and creative sectors in post-COVID-19 Europe: Crisis effects and policy recommendations" (Settori culturali e creativi nell'Europa post COVID-19 – effetti della crisi e raccomandazioni politiche), Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico B – Politiche strutturali e di coesione, 18 febbraio 2021.
Diez-Palomar, J., Pulido, C. e Villarejo, B., "Distance learning from a Student perspective" (L'apprendimento a distanza dalla prospettiva degli alunni), relazione ad hoc NESET n. 3/2021.
Sternadel, D., "The impact of COVID-19 on student learning outcomes across Europe: the challenges of distance education for all" (L'impatto della COVID-19 sui risultati dell'apprendimento degli studenti in Europa: le sfide dell'istruzione a distanza per tutti), relazione ad hoc NESET n. 2/2021.
Koehler, C., Psacharopoulos, G. e Van der Graaf, L., "The impact of COVID-19 on the education of disadvantaged children and the socio-economic consequences" (L'impatto della COVID- 19 sull'istruzione dei bambini svantaggiati e le relative conseguenze socioeconomiche), relazione NESET-EENEE, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2022.
Di Pietro, G., Biagi, F., Costa, P., Karpiński, Z. e Mazza, J., "The likely impact of COVID-19 on education: Reflections based on the existing literature and recent international datasets" (Il probabile impatto della COVID-19 sull'istruzione: riflessioni basate sulla letteratura esistente e su serie di dati internazionali recenti), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2020.
Moxon, D., Bacalso, C., e Șerban, A. M., "Beyond the pandemic: The impact of Covid-19 on young people in Europe (Oltre la pandemia: l'impatto della Covid-19 sui giovani in Europa), Forum europeo della gioventù, Bruxelles, 2022.
Takino, S., Hewlett, E., Nishina, Y. e Prinz, C., "Supporting young people’s mental health through the COVID-19 crisis" (Sostenere la salute mentale dei giovani durante la crisi della COVID-19), Risposte strategiche dell'OCSE al Coronavirus (COVID-19), 2021.