Violazione dei diritti umani nel contesto della deportazione forzata di civili ucraini e dell'adozione forzata di minori ucraini in Russia
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Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2022 sulla violazione dei diritti umani nel contesto della deportazione forzata di civili ucraini e dell'adozione forzata di minori ucraini in Russia (2022/2825(RSP))
– viste le sue precedenti risoluzioni sull'Ucraina e la Russia, in particolare quelle del 7 aprile(1), 5 maggio(2) e 19 maggio(3) 2022,
– vista la Carta delle Nazioni Unite,
– vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
– visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,
– viste le convenzioni dell'Aja,
– viste le convenzioni di Ginevra e i relativi protocolli aggiuntivi,
– visto lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI),
– vista la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate,
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989 e i relativi protocolli aggiuntivi,
– vista la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio,
– viste le conclusioni del Consiglio europeo sull'Ucraina del 30 maggio 2022,
– viste le relazioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), del 13 aprile e del 14 luglio 2022, sulle violazioni del diritto internazionale umanitario e del diritto in materia di diritti umani, sui crimini di guerra e sui crimini contro l'umanità commessi in Ucraina,
– viste le relazioni del Commissario per i diritti umani del parlamento ucraino,
– vista la discussione in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 7 settembre 2022 sullo sfollamento e la deportazione forzati di cittadini ucraini nonché sulle adozioni forzate di minori ucraini in Russia,
– vista la relazione di Human Rights Watch dal titolo ""We Had No Choice": "Filtration" and the Crime of Forcibly Transferring Ukrainian Civilians to Russia" ("Non avevamo scelta": la "filtrazione" e il crimine del trasferimento forzato di civili ucraini in Russia") del 1° settembre 2022,
– visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che il 24 febbraio 2022 la Federazione russa ha rilanciato una guerra di aggressione non provocata, ingiustificata e illegale contro l'Ucraina; che, sin dall'inizio della sua invasione su vasta scala dell'Ucraina, la Russia ha commesso consistenti e gravi violazioni dei diritti umani e crimini di guerra, tra cui uccisioni di massa di civili e prigionieri di guerra, torture, violenze sessuali, sparizioni forzate, deportazioni forzate, saccheggi e ostacoli alle operazioni di evacuazione e ai convogli umanitari; che tali violazioni e crimini sono tutti vietati dal diritto internazionale e devono essere perseguiti;
B. considerando che, secondo le stime del Commissario per i diritti umani del parlamento ucraino (difensore civico), dal 24 febbraio 2022 più di un milione di ucraini è stato deportato con la forza nella Federazione russa, spesso fino al suo estremo oriente; che diverse fonti indicano che si tratta di una stima al ribasso, mentre le stime più elevate indicano cifre pari a 2,5 milioni di persone nonché in costante aumento; che le deportazioni forzate dall'Ucraina, agevolate dai cosiddetti "campi di filtrazione", presentano forti parallelismi storici con le deportazioni di massa sovietiche e coi campi di concentramento dei Gulag; che il trasferimento forzato è un crimine di guerra e un potenziale crimine contro l'umanità;
C. considerando che la deportazione forzata su vasta scala di civili ucraini nella Federazione russa è stata descritta da organizzazioni internazionali quali l'OSCE e le Nazioni Unite come una delle più gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dalla Federazione russa nella sua guerra di aggressione contro l'Ucraina;
D. considerando che l'Ufficio dell'Alta Commissaria per i diritti umani delle Nazioni Unite (OHCHR) ha verificato l'attuazione della cosiddetta "filtrazione", che consiste in controlli di sicurezza su vasta scala, obbligatori, punitivi e abusivi che hanno portato a numerose violazioni dei diritti umani a danno dei cittadini ucraini; che i civili ucraini sono stati di fatto internati in attesa di sottoporsi a tale procedura, la cui durata variava da poche ore a quasi un mese; che nel corso della "filtrazione" i cittadini ucraini sono soggetti a interrogatori dettagliati, perquisizioni personali, che talvolta prevedono la nudità forzata, e torture; che in tali circostanze le donne e le ragazze ucraine sono esposte al rischio di sfruttamento sessuale;
E. considerando che la procedura di "filtrazione" è sistematica e costituisce un esercizio illegale di raccolta di dati in massa, che fornisce alle autorità russe grandi volumi di dati personali sui civili ucraini, compresi i loro dati biometrici; che ciò costituisce una chiara violazione del diritto alla vita privata e che le persone che vi sono sottoposte rischiano di essere prese di mira in futuro;
F. considerando che nel corso di tale procedura spesso le autorità russe confiscano i passaporti ucraini e costringono i cittadini ucraini a firmare accordi per rimanere in Russia, impedendo loro di tornare a casa, con l'evidente intenzione di modificare la composizione demografica dell'Ucraina; che, oltre alle deportazioni e alle adozioni forzate, la Russia, seguendo il suo concetto geopolitico di "Russkij mir" ("Mondo russo"), sta perseguendo una russificazione accelerata nei territori occupati dell'Ucraina;
G. considerando che i cittadini ucraini che non "superano" la procedura di "filtrazione" sono trattenuti e trasferiti nei centri di detenzione e nelle colonie penali russi e rischiano di subire gravi lesioni, tra cui torture e maltrattamenti, o diventano vittime di sparizioni forzate; che l'OHCHR ha documentato segnalazioni credibili di minori separati dalle proprie famiglie nel caso in cui l'adulto accompagnatore non avesse superato la procedura di "filtrazione";
H. considerando che i minori in fuga dalla guerra, soprattutto se non accompagnati, sono esposti a un maggiore rischio di subire violenze, abusi e sfruttamenti nonché di scomparire e di diventare vittime della tratta, in particolare quando attraversano le frontiere, e che in particolare le ragazze rischiano di subire violenza di genere;
I. considerando che il 3 settembre 2022 il difensore civico ucraino ha affermato che più di 200 000 minori erano già stati trasferiti con la forza nella Federazione russa affinché potessero essere adottati da famiglie russe, e che ha potuto verificare le circostanze della deportazione forzata di 7 000 minori ucraini; che le autorità russe stanno deliberatamente separando i minori ucraini dai propri genitori e rapendone altri dagli orfanotrofi, da altri istituti per minori e dagli ospedali per darli in adozione in Russia; che tali misure della Federazione russa sono di natura sistematica e su vasta scala e comprendono, tra gli altri reati, l'eliminazione dei dati personali delle persone deportate;
J. considerando che l'Ucraina ha creato il portale "Children of War" (Bambini della guerra) per consentire ai genitori di bambini dispersi, sfollati e deportati di condividere tutti i dati disponibili;
K. considerando che, una volta che i minori si trovano nei territori occupati dalla Russia o nella stessa Russia, il processo per farli uscire dal paese o per farli ricongiungere con coloro che si occupano della loro custodia è incredibilmente complesso; che, in assenza di procedure formali per rimpatriare i minori ucraini in Ucraina o per farli ricongiungere con coloro che si occupano della loro custodia e assistenza, il processo ricade in larga misura sui singoli, con il sostegno dei volontari locali, delle ONG e di negoziati condotti attraverso canali non ufficiali;
L. considerando che il 25 e il 30 maggio 2022 il presidente Vladimir Putin ha firmato decreti che semplificano la procedura per la concessione della cittadinanza russa ai cittadini ucraini, compresi i minori senza assistenza genitoriale, e per l'adozione di minori ucraini da parte di famiglie russe, complicando così ulteriormente il loro ritorno in Ucraina e agevolando il processo di assimilazione forzata dei minori ucraini; che centinaia di minori ucraini hanno ricevuto la cittadinanza russa e sono stati inviati a nuovi genitori in diverse regioni della Russia;
M. considerando che il diritto internazionale vieta inequivocabilmente la deportazione all'interno di un territorio occupato o da un territorio occupato verso il territorio della potenza occupante, il che costituisce una grave violazione delle Convenzioni di Ginevra e un crimine di guerra ai sensi dello Statuto di Roma della CPI; che il diritto e la prassi internazionali vietano l'adozione durante o immediatamente dopo le emergenze; che l'Ucraina ha adottato una moratoria sulle adozioni internazionali all'inizio della guerra; che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e la quarta Convenzione di Ginevra vietano alle potenze occupanti di modificare lo status personale dei minori, compresa la loro nazionalità;
N. considerando che, ai sensi dell'articolo II della Convenzione delle Nazioni Unite sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, il trasferimento forzato di minori da un gruppo all'altro, commesso con l'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, costituisce genocidio;
O. considerando che gli anziani, le persone con disabilità e altri gruppi vulnerabili sembrano essere particolarmente esposti al rischio di rimanere intrappolati in zone occupate dalla Russia o in Russia, in quanto spesso sono collocati contro la loro volontà in strutture, come ad esempio case di cura, situate in Russia o in zone occupate dalla Russia; che tali strutture sono istituzioni chiuse e che collocare le persone vulnerabili in simili strutture equivale a compromettere fondamentalmente il loro diritto alla libertà di movimento;
P. considerando che i cittadini ucraini in Russia e nei territori occupati dalla Russia devono far fronte a notevoli difficoltà, come la mancanza di mezzi di sussistenza, l'impossibilità di scambiare grivnie ucraine o di ritirare fondi con carte bancarie, la mancanza di indumenti e articoli igienici e l'impossibilità di contattare i parenti; che i civili ucraini vengono trasferiti con la forza in zone economicamente depresse o isolate in Russia, spesso in Siberia, e privati di qualsiasi mezzo per tornare; che coloro che cercano di lasciare la Russia incontrano spesso difficoltà ad attraversare il paese perché non dispongono di documenti di identificazione adeguati, in quanto li hanno lasciati in Ucraina fuggendo dalla guerra oppure sono stati loro confiscati dalle autorità russe;
Q. considerando che una narrazione distorta della Seconda guerra mondiale è alla base della propaganda del Cremlino che giustifica la guerra di aggressione oggi condotta dalla Russia nei confronti dell'Ucraina;
1. condanna con la massima fermezza la guerra di aggressione della Federazione russa contro l'Ucraina, nonché il coinvolgimento attivo della Bielorussia in tale guerra, e chiede che la Russia cessi immediatamente tutte le attività militari in Ucraina e ritiri incondizionatamente tutte le forze e le attrezzature militari dall'intero territorio dell'Ucraina riconosciuto a livello internazionale; esprime la propria solidarietà unanime nei confronti del popolo ucraino, sostiene pienamente l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale e sottolinea che tale guerra costituisce una grave violazione del diritto internazionale;
2. condanna fermamente le atrocità commesse, in base a quanto riferito, dalle forze armate russe, dai loro mandatari e dalle varie autorità di occupazione, in particolare la deportazione forzata in Russia di civili ucraini, tra cui minori, nonché le pratiche aberranti poste in atto dalla Russia nei cosiddetti "campi di filtrazione" in cui le famiglie vengono separate e coloro che sono ritenuti "inaffidabili" scompaiono;
3. invita la Russia a rispettare pienamente i suoi obblighi ai sensi del diritto internazionale e a porre immediatamente fine alla deportazione forzata e al trasferimento forzato di civili ucraini in Russia e in territori occupati dalla Russia, a tutti i trasferimenti forzati di minori nei territori occupati dalla Russia e nella Federazione russa, nonché a tutte le adozioni internazionali di minori trasferiti dall'intero territorio ucraino riconosciuto a livello internazionale; invita la Russia ad abrogare tutta la legislazione che facilita l'adozione di minori ucraini;
4. sottolinea la necessità che le organizzazioni internazionali ed europee, tra cui il Comitato internazionale della Croce Rossa, l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni e l'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani, abbiano libero accesso per visitare i "campi di filtrazione" e altri luoghi in cui si trovano cittadini ucraini a seguito del loro trasferimento in Russia e nei territori occupati dalla Russia, monitorino tali strutture e prestino assistenza sia ai cittadini ucraini che desiderano ritornare nel territorio dell'Ucraina, sia ai cittadini ucraini che desiderano recarsi in un paese terzo per chiedere asilo e chiedere lo status di rifugiato e/o il ricongiungimento familiare senza attraversare l'Ucraina;
5. chiede che la Federazione russa fornisca immediatamente informazioni sui nomi, l'ubicazione e le buone condizioni di salute di tutti i cittadini ucraini detenuti o deportati e consenta il ritorno in condizioni di sicurezza di tutti i civili ucraini, compresi i minori, in particolare quelli che sono stati deportati con la forza nel territorio della Federazione russa o nei territori ucraini attualmente occupati dalla Federazione russa, istituendo canali sicuri di comunicazione e di viaggio;
6. invita tutti gli Stati e le organizzazioni internazionali a esercitare pressioni sulla Russia affinché rispetti il divieto di trasferimento forzato, compresa la coercizione nei confronti di civili per evacuarli verso destinazioni indesiderate, e affinché faciliti il passaggio sicuro dei civili verso una destinazione di loro scelta, con particolare riferimento ai gruppi vulnerabili;
7. chiede alla Russia di rispettare appieno i suoi obblighi e di porre fine alle operazioni sistematiche di "filtrazione", di interrompere tutti i processi di raccolta e conservazione dei dati biometrici in corso, di cancellare i dati raccolti illegalmente e di garantire che i civili, se lo desiderano, possano passare in sicurezza e sotto controllo internazionale nel territorio controllato dall'Ucraina; invita la Russia ad abbandonare qualsiasi tentativo di russificazione e di privazione dei cittadini ucraini della loro identità nazionale;
8. sottolinea che i minori separati dai genitori durante una guerra o un'emergenza umanitaria non possono essere considerati orfani e devono essere autorizzati e messi nelle condizioni di tornare rapidamente e ricongiungersi con i loro genitori o tutori legali;
9. esorta le autorità della Federazione russa a concedere immediatamente a organizzazioni internazionali quali l'OHCHR e l'UNICEF l'accesso a tutti i minori ucraini deportati con la forza nei territori occupati dalla Russia e in Russia; invita le autorità russe a garantire la sicurezza e il benessere dei minori ucraini che si trovano in Russia e nei territori occupati dalla Russia e a proteggerli dai pericoli derivanti dalla guerra e dalle sue conseguenze;
10. chiede la creazione immediata di un pacchetto dell'UE per la protezione dei minori al fine di proteggere e assistere i bambini e i giovani in fuga dalla guerra in Ucraina, che comporterebbe il passaggio sicuro, la protezione dalla violenza, dagli abusi, dallo sfruttamento e dalla tratta di esseri umani, nonché aiuti di emergenza, sforzi di ricongiungimento familiare e sostegno alla riabilitazione a lungo termine;
11. invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli Stati membri ad affrontare la questione dei gruppi vulnerabili, inclusi minori, anziani e persone con disabilità nelle dichiarazioni pubbliche dell'UE sui trasferimenti forzati, e a sostenere gli attivisti e le ONG sul campo che cercano di prestare loro assistenza e facilitarne il ritorno in condizioni di sicurezza;
12. invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare con le autorità ucraine, le organizzazioni internazionali e la società civile al fine di istituire meccanismi per documentare i trasferimenti forzati (numero e identità delle persone, compresi i minori, l'ubicazione delle persone che non hanno superato il processo di "filtrazione", le condizioni del loro soggiorno in Russia, ecc.), anche al fine di determinarne l'ubicazione, rimpatriare in particolare i minori scomparsi e contribuire al ricongiungimento familiare e al tracciamento; sottolinea la necessità di raccogliere informazioni, come i nomi delle persone scomparse durante il processo di "filtrazione", il loro confinamento forzato o il loro trasferimento in Russia;
13. invita gli Stati membri a sostenere, attraverso le loro missioni diplomatiche in Russia, il rilascio di documenti di viaggio temporanei che consentano ai cittadini ucraini bloccati in Russia senza documenti d'identità o di viaggio di lasciare il paese se lo desiderano, e a fornire loro, se necessario, un rifugio temporaneo nell'UE;
14. condanna fermamente i decreti presidenziali russi del 25 maggio e del 30 maggio 2022;
15. esorta la Russia ad abbandonare la sua politica di "passaportizzazione" e a consentire agli ucraini di conservare i loro documenti di identificazione originali;
16. insiste sul fatto che gli autori di crimini di guerra e di crimini contro l'umanità e di eventuali genocidi o con un intento genocida, nonché i funzionari governativi e i leader militari responsabili, devono rispondere delle loro azioni; osserva che la ricollocazione e la deportazione forzati di minori ucraini, anche da orfanatrofi, verso la Federazione russa e i territori occupati dalla Russia e la loro adozione forzata da parte di famiglie russe violano il diritto ucraino e internazionale, in particolare l'articolo II della Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio; invita, a tale proposito, gli Stati membri a sostenere gli sforzi delle autorità ucraine e internazionali volti a raccogliere, documentare e preservare le prove delle violazioni dei diritti umani commesse nel contesto della guerra russa contro l'Ucraina;
17. invita il governo ucraino a ratificare lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale al fine di facilitare il perseguimento dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, comprese le deportazioni forzate, e invita tutti i paesi europei a firmare o ratificare la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate;
18. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere tutti i processi legittimi internazionali e nazionali, anche in base al principio della giurisdizione universale, e a indagare sui presunti crimini contro l'umanità e sui crimini di guerra, al fine di chiamare tutti i responsabili a rispondere delle loro azioni dinanzi a un tribunale, compresi i casi di trasferimenti forzati, adozioni forzate e sparizioni forzate; accoglie con grande favore le indagini in corso da parte della CPI a tale riguardo;
19. invita la Commissione e gli Stati membri a fornire sostegno politico, giuridico, tecnico, finanziario e di qualsiasi altro tipo, necessario per l'istituzione di un tribunale speciale che si occupi del crimine di aggressione da parte della Federazione russa contro l'Ucraina;
20. valuta positivamente la rapida adozione di sanzioni da parte del Consiglio e chiede la continua unità tra le istituzioni dell'UE e gli Stati membri dinanzi all'aggressione della Russia contro l'Ucraina nonché un elevato livello di coordinamento tra i paesi del G7; invita tutti i partner, in particolare i paesi candidati all'adesione all'UE e i potenziali paesi candidati, ad allinearsi ai pacchetti di sanzioni; chiede che l'elenco delle persone oggetto di sanzioni sia esteso, in particolare per includere tutte le entità e le persone identificate come responsabili della preparazione e dell'organizzazione delle deportazioni forzate e delle adozioni forzate, o del funzionamento dei cosiddetti "campi di filtrazione";
21. prende atto dei forti parallelismi storici tra i crimini commessi dalla Russia in Ucraina e i crimini sovietici nei territori occupati dai sovietici; riconosce le deportazioni sovietiche di massa, ordinate, pianificate ed eseguite dal regime comunista sovietico e l'intero sistema dei Gulag come crimini contro l'umanità; sottolinea l'importanza della memoria, della ricerca storica e dell'educazione sul passato totalitario al fine di rafforzare la consapevolezza civica e rafforzare la resilienza alla disinformazione; chiede una valutazione storica e giuridica approfondita e un dibattito pubblico trasparente sui crimini sovietici, soprattutto nella stessa Russia, al fine di rendere impossibile la reiterazione di crimini analoghi in futuro;
22. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, all'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, all'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, all'Organizzazione internazionale per le migrazioni, al Comitato internazionale della Croce Rossa, alla Corte penale internazionale, al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, al Presidente, al governo e al parlamento dell'Ucraina, alle autorità bielorusse, nonché al Presidente, al governo e al parlamento della Federazione russa.
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sulla protezione dell'Unione nei confronti dei minori e dei giovani in fuga dalla guerra in Ucraina (Testi approvati, P9_TA(2022)0120).
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 sulla lotta contro l'impunità per i crimini di guerra in Ucraina (Testi approvati, P9_TA(2022)0218).
Violazioni dei diritti umani in Uganda e in Tanzania collegate agli investimenti in progetti relativi ai combustibili fossili
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Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2022 sulle violazioni dei diritti umani in Uganda e in Tanzania collegate agli investimenti in progetti relativi ai combustibili fossili (2022/2826(RSP))
– viste le sue precedenti risoluzioni sull'Uganda e la Tanzania,
– visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani e gli orientamenti dell'UE sui diritti umani relativamente alla libertà di espressione online e offline,
– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, di cui l'Uganda è firmataria, in particolare l'articolo 9,
– visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, ratificato dall'Uganda il 21 giugno 1995, in particolare l'articolo 9, che garantisce il diritto alla libertà dall'arresto o dalla detenzione arbitrari,
– vista la Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti, nota anche come Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani, adottata il 9 dicembre 1998,
– visto l'accordo di Parigi, adottato in occasione della 21ª Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici tenutasi a Parigi il 12 dicembre 2015 e firmata il 22 aprile 2016 da tutti i paesi dell'UE, dall'Uganda e dalla Tanzania, solo per citarne alcuni,
– vista la strategia comune Africa-UE,
– vista la risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 28 luglio 2022, approvata da 161 paesi, inclusi tutti gli Stati membri dell'UE, che sancisce l'accesso a un ambiente pulito e sano quale diritto umano universale,
– visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che il progetto di sviluppo per il lago Alberto conta diversi partner, tra cui la multinazionale petrolifera francese TotalEnergies (Total), principale investitore, nonché la China National Offshore Oil Corporation, la Uganda National Oil Company e la Tanzania Petroleum Development Corporation; che la produzione derivante dal progetto sarà trasportata verso il porto di Tanga, in Tanzania, attraverso un condotto transfrontaliero, l'oleodotto per il trasporto del greggio nell'Africa orientale ("East African Crude Oil Pipeline" – EACOP); che il progetto EACOP è stato avviato il 1° febbraio 2022 e dovrebbe essere ultimato entro il 2025; che Total ha lanciato due importanti progetti di prospezione petrolifera in Uganda, tra cui il progetto Tilenga, che prevede la trivellazione nell'area naturale protetta delle cascate Murchison;
B. considerando che la fase di costruzione e la fase operativa dovrebbero provocare ulteriori effetti negativi gravi sulle comunità presenti nelle aree di prospezione petrolifera e attraversate dall'oleodotto, in particolare pregiudicando le risorse idriche e danneggiando irrimediabilmente i mezzi di sussistenza degli agricoltori, dei pescatori e dei proprietari di attività turistiche, che dipendono dalle ricche risorse naturali della regione; che le infrastrutture offshore dell'EACOP sulla costa della Tanzania saranno costruite in una zona ad alto rischio tsunami, mettendo a repentaglio le aree marine protette; che tali rischi sono stati segnalati dalla commissione olandese per la valutazione ambientale nel suo riesame consultivo della nuova versione della valutazione dell'impatto ambientale e sociale dell'EACOP, nel quale evidenziava in particolare che la tecnica proposta per l'attraversamento dell'acqua e delle zone umide (fossa aperta) rischia di produrre impatti negativi significativi, in particolare nelle zone umide;
C. considerando che, da quanto già segnalato, i rischi e gli impatti provocati dallo sviluppo delle infrastrutture dei campi petroliferi e dell'oleodotto sono immensi e sono esaustivamente documentati in diverse valutazioni d'impatto basate sulla comunità e in diversi studi di esperti indipendenti; che, secondo le stime, il progetto metterà in pericolo riserve e habitat naturali; che, nonostante i vantaggi annunciati dai partner del progetto in termini economici e di posti di lavoro, molti cittadini e molte organizzazioni della società civile dell'Africa orientale continuano a manifestare forte opposizione alla costruzione dell'oleodotto e dei progetti associati, affermando che il loro impatto sulle comunità locali e l'ambiente non vale il rischio;
D. considerando che la maggior parte della produzione che tale progetto petrolifero su larga scala dovrebbe offrire sarebbe estratta e venduta dopo il 2030; che l'estrazione di petrolio in Uganda genererebbe fino a 34 milioni di tonnellate di emissioni di carbonio all'anno; che, in una relazione del 2021, l'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) ha avvertito che, per limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C in modo da prevenire gli effetti più distruttivi dei cambiamenti climatici, sarebbe necessario arrestare immediatamente lo sviluppo di nuovi progetti nel settore petrolifero e del gas; che diversi esperti ambientali e climatici hanno segnalato numerose carenze critiche in tali valutazioni dell'impatto ambientale e sociale e reputano inevitabile che nel ciclo di vita del progetto EACOP si verificheranno fuoriuscite di petrolio;
E. considerando che, nella loro comunicazione del 24 gennaio 2022, i quattro relatori speciali delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani hanno espresso preoccupazione in merito agli arresti, alle intimidazioni e alle vessazioni giudiziarie a danno dei difensori dei diritti umani e delle organizzazioni non governative (ONG) che operano nel settore del petrolio e del gas in Uganda; che, secondo alcune segnalazioni, diversi difensori dei diritti umani, giornalisti e attori della società civile sarebbero stati vittime di criminalizzazione, intimidazioni e vessazioni, tra cui: Maxwell Atuhura, difensore dei diritti ambientali e operatore sul campo a Buliisa per la ONG Africa Institute for Energy Governance, che ha subito un'irruzione in casa ed è stato arrestato arbitrariamente; Federica Marsi, giornalista italiana, arrestata arbitrariamente il 25 maggio 2021; Joss Kaheero Mugisa, presidente della ONG Oil and Gas Human Rights Defenders Association, che ha trascorso 56 notti in carcere senza essere condannato da un tribunale; Robert Birimuye, rappresentante delle persone interessate dal progetto EACOP nel distretto di Kyotera, anch'egli arbitrariamente arrestato; Yisito Kayinga Muddu, coordinatore di Community Transformation Foundation Network – COTFONE, la cui casa e il cui ufficio sono stati oggetto di irruzione lo stesso giorno; e Fred Mwesigwa, il quale, dopo aver testimoniato nella causa intentata contro TotalEnergies in Francia, ha ricevuto minacce di morte;
F. considerando che dal 2019 Total è oggetto di un'azione legale in Francia con l'accusa di non aver messo in atto un adeguato piano di vigilanza che copra i rischi per la salute, la sicurezza, l'ambiente e i diritti umani, come richiesto dalla legge francese sul "dovere di vigilanza", in relazione ai progetti Tilenga e EACOP e al loro impatto sui diritti umani; che, poiché i ricorsi di Total sono stati respinti dalla Corte di cassazione francese nel dicembre 2021, la causa deve ora essere esaminata nel merito e la sentenza è ancora pendente;
G. considerando che a una missione della delegazione dell'UE e delle ambasciate di Francia, Belgio, Danimarca, Norvegia e Paesi Bassi è stato vietato l'ingresso nella zona petrolifera il 9 novembre 2021;
H. considerando che quasi 118 000 persone subiscono le conseguenze di tali progetti petroliferi: alcune hanno assistito alla distruzione delle loro abitazioni per facilitare la costruzione di strade di accesso o dell'impianto di trasformazione, altre hanno subito la confisca totale o parziale dei terreni, perdendo il libero uso delle loro proprietà e quindi dei loro mezzi di sussistenza, senza il previo versamento di un indennizzo equo e adeguato; che il risarcimento versato è spesso troppo esiguo per consentire agli agricoltori i cui terreni sono stati espropriati di acquistare terreni comparabili sui quali proseguire l'attività agricola; che, pertanto, l'esiguità di tale risarcimento ne compromette seriamente e, a priori, definitivamente il reddito e le condizioni di vita, cosicché le persone ricollocate non possono più generare redditi sufficienti per sfamare le famiglie, mandare i figli a scuola o accedere all'assistenza sanitaria; che i diritti delle comunità indigene al consenso libero, previo e informato non sono rispettati conformemente alle norme internazionali;
1. esprime profonda preoccupazione per le violazioni dei diritti umani in Uganda e Tanzania legate agli investimenti in progetti di combustibili fossili, tra cui la detenzione illecita di difensori dei diritti umani, la sospensione arbitraria delle ONG, le pene detentive arbitrarie e lo sfratto di centinaia di persone dalla loro terra senza un risarcimento equo e adeguato; esprime preoccupazione per gli arresti, gli atti di intimidazione e le vessazioni giudiziarie a danno dei difensori dei diritti umani e delle ONG che operano nel settore del petrolio e del gas in Uganda; chiede alle autorità di garantire che i difensori dei diritti umani, i giornalisti e i gruppi della società civile siano liberi di svolgere il loro lavoro nelle comunità a rischio e chiede che tutti i difensori dei diritti umani arrestati arbitrariamente siano immediatamente rilasciati;
2. invita i governi dell'Uganda e della Tanzania ad adottare misure concrete per garantire che le autorità, le forze di sicurezza e le politiche rispettino e osservino le norme in materia di diritti umani; insiste in particolare affinché l'UE e gli altri attori internazionali mantengano e rafforzino il loro approccio integrato e coordinato sull'Uganda, che comprende la promozione del buon governo, della democrazia e dei diritti umani, e il rafforzamento del sistema giudiziario e dello Stato di diritto, ed esorta l'UE e i suoi Stati membri a sollevare queste preoccupazioni attraverso canali pubblici e diplomatici; esorta il governo ugandese a riabilitare le 54 ONG che sono state arbitrariamente chiuse o sospese e a garantire alle persone sfollate senza aver ricevuto un giusto e adeguato risarcimento l'accesso alle loro terre;
3. ricorda che, a seguito del progetto EACOP, oltre 100 000 persone sono a rischio imminente di sfollamento senza adeguate garanzie di una sufficiente compensazione; insiste affinché le persone sfrattate o cui è stato negato l'accesso alla loro terra siano risarcite in modo tempestivo, equo e adeguato, come previsto dalla Costituzione ugandese e come promesso dalle imprese; invita le autorità ad adottare ulteriori misure per risarcire adeguatamente le persone per la perdita di proprietà e terreni, per proteggere il diritto alla salute delle comunità locali, il loro ambiente, i mezzi di sussistenza e le libertà civili e per fornire un risarcimento a quanti sono stati colpiti dalle attività petrolifere nei decenni passati; invita entrambi i governi ad aggiornare la legislazione nazionale in materia di acquisto e valutazione dei terreni e di reinsediamento per garantirne l'allineamento alle norme regionali e internazionali, compreso il diritto al consenso libero, previo e informato;
4. ribadisce il suo invito alle autorità ugandesi a consentire alle organizzazioni della società civile, ai giornalisti indipendenti, agli osservatori internazionali e ai ricercatori un accesso libero, significativo e senza restrizioni alla zona petrolifera;
5. rinnova la sua richiesta di una direttiva forte e ambiziosa sul dovere di diligenza obbligatorio per le imprese e di un ambizioso strumento internazionale giuridicamente vincolante per far fronte agli obblighi in materia di diritti umani, ambiente e clima, espressa nella sua risoluzione del 10 marzo 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese(1);
6. invita l'UE e la comunità internazionale a esercitare la massima pressione sulle autorità ugandesi e tanzaniane, nonché sui promotori dei progetti e sulle parti interessate, a proteggere l'ambiente e a porre fine alle attività estrattive negli ecosistemi protetti e sensibili, comprese le sponde del lago Alberto, e a impegnarsi a utilizzare i migliori mezzi disponibili per preservare la cultura, la salute e il futuro delle comunità interessate e a esplorare alternative in linea con gli impegni internazionali in materia di clima e biodiversità; invita i promotori del progetto EACOP in Uganda e Tanzania a risolvere tutte le controversie che avrebbero dovuto essere risolte prima dell'avvio del progetto e a tenere conto di tutti i rischi summenzionati che minacciano tale progetto; esorta TotalEnergies a dedicare un anno prima dell'avvio del progetto allo studio della fattibilità di un percorso alternativo per salvaguardare meglio gli ecosistemi protetti e sensibili e le risorse idriche in Uganda e Tanzania, limitando la vulnerabilità dei bacini fluviali della regione africana dei Grandi Laghi, che rappresentano una risorsa fondamentale per la regione, e a esplorare progetti alternativi basati sulle energie rinnovabili per un migliore sviluppo economico;
7. esprime preoccupazione per la crescente influenza economica della Cina e della Russia, in particolare nel settore dell'energia; è preoccupato a tale proposito per l'interesse delle autorità ugandesi a sviluppare una centrale nucleare con l'assistenza russa; ricorda che il mondo democratico ha imposto misure restrittive mirate alle società e alle entità russe, comprese quelle del settore energetico, in risposta alla sua aggressione nei confronti dell'Ucraina;
8. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, al Presidente della Repubblica dell'Uganda, al Presidente della Repubblica unita della Tanzania e ai Presidenti dei parlamenti ugandese e tanzaniano.
– viste le sue precedenti risoluzioni sul Nicaragua, in particolare quelle del 16 dicembre 2021 sulla situazione in Nicaragua(1) e del 9 giugno 2022 sulla strumentalizzazione della giustizia come strumento di repressione in Nicaragua(2),
– viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, in particolare l'articolo 18 sulla libertà di opinione e di espressione, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 10 sulla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, e la Convenzione americana sui diritti dell'uomo, in particolare l'articolo 12 sulla libertà di coscienza e di religione,
– visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e le regole minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti ("regole Nelson Mandela"),
– vista la decisione (PESC) 2019/1720 del Consiglio, del 14 ottobre 2019, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua(3),
– vista la dichiarazione rilasciata il 14 marzo 2022 dal portavoce del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) sulla condanna dei prigionieri politici,
– viste la dichiarazione del portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani, del 9 maggio 2022, sulla repressione della società civile da parte del Nicaragua, la relazione dell'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani del 24 febbraio 2022 sulla situazione dei diritti umani in Nicaragua e la dichiarazione dell'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani precedentemente alla 49a sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani del 7 marzo 2022,
– vista la risoluzione n. 49/3 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite del 31 marzo 2022 sulla promozione e la protezione dei diritti umani in Nicaragua,
– visto l'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra(4) (accordo di associazione tra l'Unione europea e l'America centrale),
– visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che il 19 agosto 2022 la polizia nazionale nicaraguense ha fatto irruzione con la forza nella curia episcopale di Matagalpa per arrestare arbitrariamente il vescovo Rolando Álvarez dopo due settimane di resistenza, insieme a cinque sacerdoti, due seminaristi e un cameraman, attualmente detenuti nel carcere di El Chipote; che il vescovo Álvarez ha svolto un ruolo importante come mediatore nel dialogo nazionale del 2018 e ha chiesto costantemente un dialogo pacifico e motivato in Nicaragua, criticando la chiusura di sette stazioni radiofoniche cattoliche gestite dalla diocesi di Matagalpa il 1º agosto 2022;
B. considerando che la dichiarazione della polizia non ha fornito alcuna motivazione per gli arresti, ma ha affermato che essi rientravano in un'indagine avviata il 5 agosto 2022 in relazione ad attività "destabilizzanti e provocatorie" nel paese; che la polizia ha successivamente confermato che erano in corso "indagini legali"; che, ore più tardi, la vicepresidente del Nicaragua Rosario Murillo ha dichiarato in un discorso che la polizia aveva ripristinato l'ordine a Matagalpa e che l'arresto del vescovo era "necessario";
C. considerando che il nunzio apostolico presso il Nicaragua, monsignor Waldemar Stanisław Sommertag, è stato espulso nel marzo 2022, che padre Manuel Salvador García è stato arrestato nel giugno 2022, che la congregazione delle Missionarie della carità di Santa Teresa di Calcutta è stata dichiarata illegale ed espulsa nel luglio 2022 e che la polizia nazionale avrebbe vietato le processioni religiose previste per il 13 e il 14 agosto 2022; che altri cinque sacerdoti, Uriel Vallejos, Vicente Martínez, Sebastián López, Mangel Hernández e Dani García, sono andati in esilio a seguito dell'arresto del vescovo Álvarez; che il vescovo Silvio Báez è stato sottoposto a esilio forzato nel 2019 a seguito di minacce di morte riconosciute dal Vaticano; che il 1° settembre 2022 le autorità nicaraguensi hanno condannato monsignor Leonardo José Urbina Rodríguez a 30 anni di carcere; che si tratta solo di alcuni esempi di atti di repressione nei confronti di membri della Chiesa cattolica romana in Nicaragua;
D. considerando che dal 2018 il regime nicaraguense ha perpetrato detenzioni, vessazioni e intimidazioni sistematiche e ripetute nei confronti di precandidati presidenziali, leader dell'opposizione e leader religiosi – in particolare della Chiesa cattolica romana – nonché di leader studenteschi e rurali, giornalisti, difensori dei diritti umani, organizzazioni della società civile, persone LGBTI e rappresentanti delle imprese;
E. considerando che da allora in Nicaragua è stato istituito un quadro di repressione di Stato, caratterizzato da un'impunità sistematica per le violazioni dei diritti umani, dal deterioramento delle istituzioni e dello Stato di diritto e dalla connivenza tra il potere esecutivo e quello giudiziario;
F. considerando che gli attacchi alla libertà di espressione, di coscienza e di religione si sono intensificati e che le minacce della procura nei confronti di diversi giornalisti, difensori dei diritti umani in quanto critici del regime e membri della Chiesa cattolica romana – a causa dei loro sforzi di mediazione nei colloqui nazionali del 2018 e delle loro denunce delle violazioni dei diritti umani commesse nel contesto della crisi in corso in Nicaragua – hanno indotto molti di essi a lasciare il Nicaragua per cercare protezione;
G. considerando che, come è stato chiarito dall'Ufficio dell'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e dai titolari del mandato delle procedure speciali del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, le persone incarcerate sono state detenute per motivi incompatibili con le norme internazionali in materia di diritti umani e con la Costituzione nicaraguense;
H. considerando che la chiusura delle stazioni radio cattoliche e di altre due stazioni radiofoniche e televisive della comunità avvenuta poco dopo, attraverso un uso eccessivo della forza, è solo l'ultima di una lunga lista di oltre 1 700 organizzazioni della società civile e di almeno 40 organizzazioni femminili, diversi partiti politici, associazioni mediatiche e università attaccate dal regime nicaraguense;
I. considerando che quest'anno il regime nicaraguense ha autorizzato la presenza militare russa nel paese, il che dimostra chiaramente la forte relazione e il sostegno comune tra il regime di Ortega-Murillo e quello di Putin;
1. condanna con la massima fermezza la repressione e gli arresti di membri della Chiesa cattolica romana in Nicaragua, in particolare l'arresto del vescovo Rolando Álvarez; esorta il regime nicaraguense a porre immediatamente fine alla repressione e a ripristinare il pieno rispetto di tutti i diritti umani, compresa la libertà di espressione, di religione e di credo; chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutte le persone detenute arbitrariamente, compresi il vescovo Álvarez e le persone arrestate insieme a lui, nonché l'annullamento di tutti i procedimenti giudiziari a loro carico, incluse le sentenze;
2. deplora e condanna fermamente il continuo deterioramento della situazione in Nicaragua e l'escalation della repressione contro la Chiesa cattolica, esponenti dell'opposizione, la società civile, difensori dei diritti umani, giornalisti, contadini, studenti e popolazioni indigene, nonché la loro detenzione arbitraria per aver esercitato unicamente le loro libertà fondamentali, i loro trattamenti disumani e degradanti e il deterioramento delle loro condizioni di salute;
3. condanna le detenzioni abusive, la mancanza di garanzie processuali e le condanne illegali di prigionieri politici che hanno luogo in Nicaragua; sottolinea che il sistema giudiziario non è indipendente dal potere esecutivo; esprime preoccupazione per la manipolazione del diritto penale e per l'uso del sistema giudiziario come strumento per criminalizzare l'esercizio dei diritti civili e politici;
4. esprime preoccupazione per il peggioramento della situazione degli oltre 206 prigionieri politici detenuti in Nicaragua dall'aprile 2018, secondo il meccanismo speciale di follow-up per il Nicaragua (MESENI), e ne chiede l'immediato rilascio, l'annullamento dei procedimenti giudiziari a loro carico e il permesso a tutti i rifugiati e gli esuli di tornare a casa in sicurezza; chiede con insistenza al regime nicaraguense di porre fine al ricorso a trattamenti crudeli e disumani e rispettare l'integrità fisica, la dignità, la libertà e il diritto di accedere alle cure mediche delle persone detenute e delle loro famiglie; ritiene che il regime abbia la responsabilità di garantire che le condizioni detentive siano conformi ai suoi obblighi giuridici e alle norme internazionali in materia di diritti umani, quali le norme minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti;
5. deplora il fatto che altre 100 ONG siano state chiuse il 7 settembre 2022, portando il totale delle ONG chiuse in Nicaragua quest'anno a 1 850; invita il regime nicaraguense a porre fine alla chiusura arbitraria delle ONG e delle organizzazioni della società civile e a restituire lo statuto di legalità a tutte le organizzazioni, i partiti politici, le organizzazioni religiose, le associazioni e i mezzi di comunicazione, le università e le organizzazioni per i diritti umani che sono stati chiusi arbitrariamente, nonché a restituire tutte le proprietà, i beni, i documenti e le attrezzature indebitamente sequestrati e a ripristinare il loro legittimo statuto giuridico;
6. condanna l'annullamento dei partiti politici dell'opposizione e l'assenza di libertà di organizzare e partecipare alle elezioni comunali del 6 novembre 2022; sollecita il ripristino delle legittime amministrazioni nelle giurisdizioni di El Cuá, San Sebastián de Yalí, Santa María de Pantasma, Murra ed El Almendro;
7. esorta vivamente il Nicaragua ad abrogare la legislazione approvata dal 2018 che limita indebitamente lo spazio civico e democratico; ribadisce il suo invito all'UE a continuare a sostenere le organizzazioni della società civile, i difensori dei diritti umani e i parenti dei prigionieri politici sia in Nicaragua che in esilio, compresi, tra gli altri, i sacerdoti Uriel Vallejos, Vicente Martínez, Sebastián López, Mangel Hernández e Dani García;
8. sottolinea il ruolo chiave svolto dalla società civile, dai difensori dei diritti umani, dai giornalisti e dai membri della Chiesa cattolica romana in Nicaragua;
9. invita il regime nicaraguense ad autorizzare con urgenza alle organizzazioni internazionali, tra cui la Commissione interamericana dei diritti dell'uomo e l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, a tornare nel paese per monitorare la situazione dei diritti umani;
10. invita il regime nicaraguense ad attuare la risoluzione n. 49/3 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, che istituisce, per un periodo di un anno, un gruppo di esperti in materia di diritti umani per sorvegliare indagini credibili, imparziali ed esaustive, preservare le prove e garantire l'accertamento delle responsabilità per le gravi violazioni commesse dal 2018; invita le istituzioni nicaraguensi a garantire che non persistano impunità per quanto riguarda le gravi violazioni e gli abusi dei diritti umani verificatisi, garantendo alle vittime l'accesso alla giustizia e il pieno risarcimento;
11. invita il Nicaragua ad avviare un dialogo nazionale inclusivo per garantire una soluzione pacifica e democratica alla crisi politica, sociale e dei diritti umani;
12. invita l'UE a continuare a dare priorità, attraverso la sua azione esterna e il suo dialogo, alla promozione della democrazia, dello Stato di diritto, dell'uguaglianza e della libertà dei media e a collaborare con la comunità internazionale per difendere il dialogo, la democrazia e i diritti umani in Nicaragua; invita la delegazione dell'UE in Nicaragua a seguire da vicino gli sviluppi nel paese, anche monitorando i processi e visitando i leader dell'opposizione e i critici del governo in carcere o agli arresti domiciliari; invita la Commissione a garantire che la sua assistenza alla cooperazione rafforzi il suo sostegno alla società civile, in particolare ai difensori dei diritti umani, e che non contribuisca in alcun modo alle politiche repressive attualmente portate avanti dalle autorità nicaraguensi;
13. ricorda che, alla luce dell'accordo di associazione tra l'UE e l'America centrale, il Nicaragua deve rispettare e consolidare i principi dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti umani, in particolare per quanto riguarda le disposizioni di cui al titolo I; ribadisce, alla luce delle attuali circostanze, la sua richiesta di attivazione della clausola democratica dell'accordo di associazione;
14. ribadisce la sua richiesta che i giudici e i pubblici ministeri nicaraguensi siano rapidamente inseriti nell'elenco delle persone sanzionate dall'UE e che l'elenco delle persone ed entità sanzionate sia ampliato per includervi Daniel Ortega e la sua cerchia ristretta;
15. invita, conformemente agli articoli 13 e 14 dello Statuto di Roma, gli Stati membri dell'UE e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad avviare un'indagine formale attraverso la Corte penale internazionale nei confronti del Nicaragua e di Daniel Ortega per crimini contro l'umanità;
16. ribadisce la sua richiesta che Alessio Casimirri sia immediatamente estradato in Italia;
17. chiede alla Conferenza dei presidenti di autorizzare l'invio di una missione conoscitiva per monitorare la situazione in Nicaragua;
18. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana, al Parlamento centroamericano, al gruppo di Lima, alla Santa Sede nonché al governo e al parlamento della Repubblica di Nicaragua.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 settembre 2022 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina, al rafforzamento del fondo comune di copertura mediante garanzie degli Stati membri e una dotazione specifica per alcune passività finanziarie relative all'Ucraina garantite a norma della decisione n. 466/2014/UE, e che modifica la decisione (UE) 2022/1201 (COM(2022)0557 – C9-0303/2022 – 2022/0281(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0557),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0303/2022),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 14 settembre 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 settembre 2022 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina, al rafforzamento del fondo comune di copertura mediante garanzie degli Stati membri e una dotazione specifica per alcune passività finanziarie relative all'Ucraina garantite a norma della decisione n. 466/2014/UE, e che modifica la decisione (UE) 2022/1201
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2022/1628.)
Esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione
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Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2022 sulla proposta di decisione del Consiglio in merito alla constatazione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione (2018/0902R(NLE))
– visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 2, l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 7, paragrafo 1,
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (“Carta”),
– visti la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e i relativi protocolli,
– vista la Dichiarazione universale dei diritti umani,
– visti i trattati internazionali delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa in materia di diritti umani,
– visto l'elenco di criteri per la valutazione dello Stato di diritto adottato dalla Commissione di Venezia in occasione della sua 106a sessione plenaria tenutasi a Venezia l'11 e il 12 marzo 2016,
– vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2014 dal titolo "Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto" (COM(2014)0158),
– vista la sua risoluzione del 12 settembre 2018 su una proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione(1),
– viste le sue risoluzioni del 16 gennaio 2020(2) e del 5 maggio 2022(3) sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, concernenti la Polonia e l'Ungheria,
– vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2021 sulle violazioni del diritto dell'UE e dei diritti dei cittadini LGBTIQ in Ungheria a seguito delle modifiche giuridiche adottate dal parlamento ungherese(4),
– visto il capitolo sull'Ungheria della relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto,
– visto l'articolo 105, paragrafo 5, del suo regolamento,
– visto il parere della commissione per gli affari costituzionali,
– vista la relazione interlocutoria della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0217/2022),
A. considerando che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, quali enunciati all'articolo 2 TUE, ripresi dalla Carta e integrati nei trattati internazionali in materia di diritti umani, e che tali valori, comuni agli Stati membri, costituiscono il fondamento dei diritti di cui godono quanti vivono nell'Unione;
B. considerando che, come risulta dall'articolo 49 TUE, secondo cui ogni Stato europeo può chiedere di diventare membro dell'Unione, quest'ultima raggruppa Stati che hanno liberamente e volontariamente aderito ai valori comuni di cui all'articolo 2 TUE, rispettano tali valori e si impegnano a promuoverli, sicché il diritto dell'Unione poggia sulla premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri Stati membri, e riconosce che questi condividono con esso, detti valori(5);
C. considerando che questa premessa implica e giustifica l'esistenza della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto al riconoscimento di tali valori e, pertanto, al rispetto del diritto dell'Unione che li attua(6);
D. considerando che il rispetto da parte di uno Stato membro dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE costituisce un requisito per poter beneficiare di tutti i diritti derivanti dall'applicazione dei trattati a tale Stato membro; che qualsiasi violazione dei valori fondamentali dell'Unione da parte del governo di uno Stato membro implica inevitabilmente un attacco alla libertà personale, ai diritti politici e sociali nonché alla ricchezza e al benessere dei cittadini; che la stessa Ungheria ha sottoscritto i valori sanciti dall'articolo 2 TUE;
E. considerando che il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE impone all'Unione e agli Stati membri di assistersi reciprocamente nell'adempimento degli obblighi derivanti dai trattati, nel pieno rispetto reciproco, nonché agli Stati membri di adottare tutte le misure, di carattere generale o particolare, atte ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione;
F. considerando che l'articolo 19 TUE concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all'articolo 2 TUE e affida agli organi giurisdizionali nazionali e alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) l'onere di garantire la piena applicazione del diritto dell'Unione in tutti gli Stati membri e la tutela giurisdizionale dei diritti delle persone conformemente a tale diritto(7);
G. considerando che un eventuale rischio evidente di violazione grave dei valori di cui all'articolo 2 TUE da parte di uno Stato membro non riguarda soltanto il singolo Stato membro in cui si manifesta il rischio, ma ha ripercussioni sugli altri Stati membri, sulla fiducia reciproca tra di essi e sulla natura stessa dell'Unione, nonché sui diritti fondamentali dei suoi cittadini in base al diritto dell'Unione;
H. considerando che l'ambito di applicazione dell'articolo 7 TUE non si limita agli obblighi derivanti dai trattati, come previsto dall'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e che l'Unione può valutare l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dei valori comuni nei settori di competenza degli Stati membri;
I. considerando che la situazione in Ungheria non è stata affrontata sufficientemente per diversi anni, che permangono numerose preoccupazioni e che nel frattempo sono emerse molte nuove problematiche, le quali incidono negativamente sull'immagine dell'Unione, nonché sulla sua efficacia e credibilità nel difendere i diritti fondamentali, i diritti umani e la democrazia a livello mondiale, e mettono in luce la necessità di affrontarle mediante un'azione concertata dell'Unione;
J. considerando che, a seguito della missione della delegazione ad hoc della sua commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a Budapest, in Ungheria, dal 29 settembre al 1º ottobre 2021, la maggioranza dei membri della delegazione nutre tuttora serie preoccupazioni per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali nel paese; che la delegazione ha concluso che dal 2018 la situazione non è migliorata, bensì peggiorata;
K. considerando che il governo ungherese ignora il principio del primato del diritto dell'Unione sancito dalla giurisprudenza della CGUE, ma si appella alla stessa quando si tratta di presentare ricorsi contro atti europei in vigore;
L. considerando che il 19 luglio 2022 il parlamento ungherese ha adottato una risoluzione in cui chiede che i poteri del Parlamento europeo siano limitati e che i deputati al Parlamento europeo siano nominati anziché eletti;
M. considerando che la coesistenza pacifica di diversi gruppi etnici influisce positivamente sulla ricchezza culturale e la prosperità di una nazione;
N. considerando che il blocco delle misure restrittive nei confronti della Russia in seno al Consiglio compromette gli sforzi dell'Unione volti a proteggere i valori sanciti dall'articolo 2 TUE entro e oltre i confini dell'UE, e costituisce un problema di sicurezza per l'Unione europea;
Funzionamento dei sistemi costituzionale ed elettorale
O. considerando che il 13 luglio 2022 la Commissione ha indicato, nel capitolo sull'Ungheria della relazione 2022 sullo Stato di diritto, che la trasparenza e la qualità del processo legislativo continuano a destare preoccupazione e che il governo ungherese fa ampio uso dei suoi poteri di emergenza, anche in settori non connessi alla pandemia di COVID-19, contrariamente a quanto inizialmente affermato; che l'attuazione inefficace, da parte degli organi di Stato, delle sentenze delle giurisdizioni europee e nazionali è fonte di preoccupazione; che i fondi fiduciari di interesse pubblico che ricevono ingenti finanziamenti pubblici e che sono gestiti da membri del consiglio di amministrazione vicini al governo in carica sono diventati operativi;
P. considerando che, nella sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze(8), il Parlamento ha ritenuto totalmente incompatibile con i valori europei la decisione del governo ungherese di prolungare lo stato di emergenza a tempo indeterminato, di autorizzare l'esecutivo a governare per decreto senza limiti di tempo e di indebolire la sorveglianza di emergenza del parlamento ungherese; che, nella sua raccomandazione del 20 luglio 2020 sul programma nazionale di riforma 2020 dell'Ungheria e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2020 dell'Ungheria(9), il Consiglio ha raccomandato di garantire che le misure di emergenza siano rigorosamente proporzionate, limitate nel tempo e in linea con le norme europee e internazionali e che non interferiscano con l'attività delle imprese e la stabilità del contesto normativo, nonché di garantire l'efficace coinvolgimento delle parti sociali e dei portatori di interessi nel processo di elaborazione delle politiche;
Q. considerando che, nella sua seconda relazione interlocutoria di conformità, adottata il 25 settembre 2020, il Consiglio del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) ha accolto con favore le modifiche alla legge sull'Assemblea nazionale volte a rendere più operative le disposizioni che vietano o limitano il coinvolgimento dei deputati in talune attività, prevedendo conseguenze più chiare nel caso in cui tali questioni non siano risolte dai deputati interessati; che, tuttavia, dalla relazione emerge anche la necessità di adottare misure più incisive per rafforzare l'attuale quadro di integrità del parlamento ungherese, in particolare per migliorare il livello di trasparenza e di consultazione nel processo legislativo (ivi compresa l'introduzione di norme sulle interazioni con i lobbisti), per adottare un codice di condotta per i deputati (che contempli, nello specifico, varie situazioni che potrebbero dare luogo a un conflitto di interessi), per elaborare ulteriormente norme che obblighino i deputati a rendere noti caso per caso potenziali conflitti tra la loro attività parlamentare e i loro interessi privati, per garantire un modello uniforme per le dichiarazioni patrimoniali e per rivedere l'ampia immunità di cui godono i deputati, nonché per assicurare la supervisione e l'applicazione efficaci delle norme in materia di condotta, conflitti di interessi e dichiarazioni patrimoniali;
R. considerando che, in una dichiarazione rilasciata il 20 novembre 2020, la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha esortato il parlamento ungherese a rinviare la votazione sui progetti di legge, temendo che diverse proposte contenute nel complesso pacchetto legislativo, presentate senza previa consultazione e relative a questioni che comprendono il funzionamento del sistema giudiziario, la legge elettorale, le strutture nazionali per i diritti umani, il controllo sull'utilizzo dei fondi pubblici e i diritti umani delle persone LGBTI, possano servire a minare la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani in Ungheria; che, nel suo parere del 2 luglio 2021 sulle modifiche costituzionali adottate dal parlamento ungherese nel dicembre 2020, la Commissione di Venezia ha constatato con preoccupazione che tali modifiche sono state adottate durante lo stato di emergenza, senza alcuna consultazione pubblica, e che la relazione consta di sole tre pagine; che la Commissione di Venezia ha altresì rilevato che gli articoli 6, 9 e 11 della 9a modifica della Legge fondamentale dell'Ungheria, relativi alle dichiarazioni di guerra, al controllo delle forze di difesa ungheresi e all'"ordinamento giuridico speciale" attinente allo stato di guerra, allo stato di emergenza e allo stato di pericolo affidano principalmente alle leggi cardinali il compito di specificare la maggior parte dei dettagli, il che alla fine potrebbe sollevare alcuni seri interrogativi in merito alla portata dei poteri esercitati dallo Stato durante gli stati di eccezione; che, per quanto riguarda l'abolizione del Consiglio nazionale di difesa e il conferimento dei suoi poteri al governo, la Commissione di Venezia ha affermato che tale atto, pur non essendo in contrasto con le norme europee in quanto tale, determina una concentrazione dei poteri di emergenza nelle mani dell'esecutivo, il che non può essere ritenuto un segnale incoraggiante, in particolare in assenza di qualsiasi chiarimento nella relazione in merito alla motivazione o alla necessità di tale modifica;
S. considerando che il 12 febbraio 2021 il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa ha riscontrato una situazione complessivamente negativa in termini di autonomia locale e regionale in Ungheria, a causa di un'inosservanza generalizzata della Carta europea dell'autonomia locale, e ha espresso preoccupazione circa la chiara tendenza verso il riaccentramento, l'assenza di una consultazione effettiva e una significativa interferenza dello Stato nelle funzioni municipali; che il Congresso ha evidenziato altresì alcune carenze nella situazione dell'autonomia locale nel paese, quali la mancanza di risorse finanziarie a disposizione delle autorità locali e la loro impossibilità di assumere personale di qualità elevata;
T. considerando che talune modifiche apportate alla legge elettorale nel corso degli anni, attraverso la ridefinizione delle circoscrizioni elettorali e i premi di maggioranza, stanno penalizzando i partiti di opposizione; che, nel loro parere congiunto del 18 ottobre 2021 sulle modifiche del 2020 alla legislazione elettorale in Ungheria, la Commissione di Venezia e l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE (ODIHR) hanno sottolineato che la rapidità dell'adozione e la mancanza di consultazioni pubbliche significative sono particolarmente preoccupanti quando riguardano la legislazione elettorale, che non dovrebbe essere considerata uno strumento politico; che la Commissione di Venezia e l'ODIHR hanno inoltre formulato, insieme a una serie di ulteriori raccomandazioni, la raccomandazione principale di correggere gli articoli 3 e 68 della legge CLXVII del 2020 sulla modifica di alcune leggi in materia elettorale, riducendo sensibilmente il numero di circoscrizioni elettorali uninominali e il numero di province in cui ciascun partito deve nominare simultaneamente i candidati per poter presentare una lista nazionale di candidati;
U. considerando che l'organizzazione di elezioni democratiche in condizioni di parità riveste la massima importanza per la natura democratica delle nostre società; che, in risposta alle preoccupazioni sulla regolarità delle elezioni e agli appelli della società civile, l'OSCE ha deciso di inviare una vera e propria missione internazionale di osservazione elettorale alle elezioni politiche e al referendum tenutisi il 3 aprile 2022, il che rappresenta un evento raro per gli Stati membri dell'Unione; che, nella successiva dichiarazione sui risultati e le conclusioni preliminari pubblicata il 4 aprile 2022, la missione internazionale di osservazione elettorale dell'OSCE ha riscontrato che le elezioni e il referendum sono stati ben amministrati e gestiti in modo professionale, ma sono stati inficiati dall'assenza di condizioni di parità; che i contendenti hanno potuto fare campagna elettorale in gran parte liberamente ma che, seppur competitiva, la propaganda elettorale è stata caratterizzata da toni fortemente aspri e da una sovrapposizione diffusa tra la coalizione al potere e il governo, e che la mancanza di trasparenza e il controllo insufficiente dei finanziamenti della campagna elettorale hanno favorito ulteriormente la coalizione di governo; che le commissioni elettorali e i tribunali hanno gestito molte controversie elettorali in modo tale che mancassero mezzi di ricorso giurisdizionale effettivi; che, nella sua relazione finale pubblicata il 29 luglio 2022, la missione internazionale di osservazione elettorale dell'OSCE ha indicato che molte raccomandazioni precedenti dell'ODIHR restano perlopiù inascoltate, ivi compreso per quanto riguarda i diritti di voto, la prevenzione dell'uso improprio delle risorse amministrative e l'affievolimento dei confini tra le funzioni statali e l'attività di partito, la libertà dei media, il finanziamento delle campagne e l'osservazione da parte dei cittadini; che, contrariamente alle buoni prassi internazionali, la legislazione ungherese consente uno scostamento pari fino al 20 % dal numero medio di votanti per circoscrizione a mandato unico e che, contrariamente alla legislazione nazionale, il parlamento ungherese non ha rivisto i limiti delle circoscrizioni che eccedevano il limite di scostamento stabilito a seguito delle elezioni del 2018; che la ripartizione iniqua dei votanti tra le circoscrizioni, con scostamenti dalla media pari fino al 33 %, mina il principio dell'uguaglianza del voto;
V. considerando che il 24 maggio 2022 il parlamento ungherese ha adottato la 10a modifica della Legge fondamentale, tesa a consentire al governo di dichiarare lo stato di pericolo in caso di conflitto armato, guerra o catastrofe umanitaria in un paese limitrofo; che ha altresì modificato la Legge sulla gestione delle catastrofi, permettendo al governo di derogare ad atti del parlamento mediante decreti di emergenza in qualunque ambito nel corso di uno stato di pericolo dichiarato a causa di un conflitto armato, una guerra o una catastrofe umanitaria in un paese limitrofo, con la possibilità di sospendere o limitare l'esercizio dei diritti fondamentali oltre la misura consentita in circostanze ordinarie; che il 8 giugno 2022 il parlamento ungherese ha adottato la legge VI del 2022 sull'eliminazione delle conseguenze in Ungheria di un conflitto armato e una catastrofe umanitaria in un paese limitrofo, entrata in vigore lo stesso giorno; che tale legge autorizza il governo a estendere l'efficacia dei decreti governativi di emergenza fino alla cessazione dello stato di pericolo da parte del governo;
W. considerando che la Legge fondamentale è stata modificata 10 volte da quando è stata adottata; che gli atti cardinali riguardano 35 materie e attualmente ammontano a oltre 300 atti legislativi adottati dal 2011, spesso senza una consultazione pubblica, anche se i diritti fondamentali sono stati lesi;
X. considerando che, in una dichiarazione congiunta rilasciata nel 2013, i presidenti delle Corti costituzionali ungherese e rumena hanno sottolineato la particolare responsabilità delle corti costituzionali nei paesi governati a maggioranza di due terzi; che la 4a modifica della Legge fondamentale ha stabilito l'abrogazione delle sentenze della Corte costituzionale emesse prima dell'entrata in vigore della Legge fondamentale; che la Corte costituzionale, nelle sue decisioni, si basa in misura sempre maggiore sul concetto di identità costituzionale; che nella giurisprudenza il concetto di identità costituzionale è determinato caso per caso e prevale sulla Legge fondamentale; che il governo ungherese si appella sempre più spesso alla Corte costituzionale per evitare di dover eseguire le sentenze della CGUE; che il 18 maggio 2022 la Corte costituzionale ha bloccato i referendum sui piani del governo di costruire un campus a Budapest per l'Università di Fudan e di estendere le indennità di disoccupazione dagli attuali tre mesi fino a un massimo di nove mesi;
Y. considerando che gli esperti sono sempre più concordi sul fatto che l'Ungheria non sia più una democrazia; che, in base all'indice di democrazia V-Dem dell'Università di Göteborg del 2019, l'Ungheria è diventata il primo Stato membro autoritario nella storia dell'UE; che l'Ungheria è stata definita un "regime ibrido", avendo perso il proprio status di "democrazia semiconsolidata" nella relazione del 2020 di Freedom House "Nations in Transit" (Nazioni in transito); che l'Ungheria è classificata come "democrazia imperfetta" e occupa il 56° posto su 167 paesi (ossia è scesa di una posizione rispetto alla classifica del 2020) nell'indice di democrazia del 2022 dell'Economist Intelligence Unit; che, secondo l'indice di democrazia V-Dem del 2022, tra gli Stati membri dell'UE l'Ungheria e la Polonia figurano tra i principali paesi autocratici al mondo dell'ultimo decennio;
Indipendenza della magistratura e di altre istituzioni e diritti dei giudici
Z. considerando che il 13 luglio 2022 la Commissione ha indicato nel capitolo sull'Ungheria della relazione 2022 sullo Stato di diritto che, per quanto riguarda l'indipendenza della magistratura, le preoccupazioni espresse nel contesto della procedura avviata dal Parlamento europeo a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, come pure in precedenti relazioni sullo Stato di diritto, restano inascoltate, come nel caso della raccomandazione formulata in materia nell'ambito del semestre europeo; che tali preoccupazioni riguardano in particolare le sfide affrontate dal Consiglio nazionale della magistratura (CNM) nel controbilanciare i poteri del presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale (UGN), le norme relative all'elezione del presidente della Corte suprema (Kúria) e la possibilità di adottare decisioni discrezionali per quanto concerne le nomine e le promozioni giudiziarie, l'assegnazione delle cause e i bonus ai giudici e ai dirigenti dei tribunali; che, per quanto riguarda l'efficienza e la qualità, il sistema della giustizia ungherese funziona bene in termini di durata dei procedimenti e di elevato grado di digitalizzazione, e che continua il graduale aumento delle retribuzioni di giudici e pubblici ministeri; che il 26 agosto 2022 diverse organizzazioni della società civile hanno chiesto al ministro della Giustizia di affrontare i problemi della magistratura ungherese dopo aver realizzato ampie consultazioni con cittadini ed esperti, inclusi organismi autonomi e rappresentativi della magistratura e la Commissione di Venezia;
AA. considerando che, nella sua sentenza del 23 novembre 2021 nella causa C-564/19 IS (Illegittimità della decisione di rinvio), la CGUE ha statuito che l'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che il giudice supremo di uno Stato membro constati l'illegittimità di una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un giudice di grado inferiore, per il motivo che le questioni poste non sono rilevanti e necessarie ai fini della soluzione del procedimento principale; che il principio del primato del diritto dell'Unione impone a detto giudice di grado inferiore di disapplicare siffatta decisione del giudice supremo nazionale; che l'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un procedimento disciplinare sia avviato contro un giudice nazionale per il fatto che quest'ultimo ha presentato alla CGUE una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi di tale disposizione;
AB. considerando che, in una dichiarazione rilasciata il 14 dicembre 2018, la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha invitato il presidente dell'Ungheria a sottoporre nuovamente al parlamento ungherese il pacchetto legislativo sui tribunali amministrativi; che, nel suo parere del 19 marzo 2019 relativo alla legge sui tribunali amministrativi e alla legge sull'entrata in vigore della legge sui tribunali amministrativi e di talune norme transitorie, la Commissione di Venezia ha affermato che il principale inconveniente del modello organizzativo e amministrativo adottato per i tribunali amministrativi è costituito dalla concentrazione di poteri molto ampi nelle mani di un ristretto numero di portatori di interessi e dall'assenza di controlli e contrappesi efficaci per contrastare tali poteri;
AC. considerando che, nella sua relazione del 21 maggio 2019 a seguito di una visita in Ungheria dal 4 all'8 febbraio 2019, la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha osservato che nello scorso decennio una serie di riforme del sistema giudiziario ungherese ha destato preoccupazione per i suoi effetti sull'indipendenza della magistratura e che, nel sistema di giurisdizione ordinaria, sono stati sollevati interrogativi circa l'efficacia della supervisione esercitata dal CNM sul presidente dell'UGN a causa delle recenti anomalie riscontrate nelle relazioni tra queste istituzioni giudiziarie per quanto riguarda le procedure di nomina; che, pur accogliendo con favore le recenti modifiche apportate alla legislazione originaria sui tribunali amministrativi in risposta al parere della Commissione di Venezia, la Commissaria non era convinta che queste fossero sufficienti per affrontare le gravi preoccupazioni sollevate dalla Commissione di Venezia;
AD. considerando che nel 2019 il parlamento ungherese ha deciso di rinviare l'entrata in vigore del pacchetto legislativo sui tribunali amministrativi e il governo ha dichiarato di aver abbandonato l'idea di istituire tribunali amministrativi separati; che diverse componenti rilevanti del pacchetto sono state introdotte mediante una serie di modifiche legislative adottate tra il 2019 e il 2021;
AE. considerando che, in una dichiarazione rilasciata il 28 novembre 2019, la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha esortato il parlamento ungherese a modificare un progetto di legge riguardante l'indipendenza del sistema giudiziario; che la Commissaria ritiene che le disposizioni che offrono alle autorità amministrative la possibilità di presentare ricorsi costituzionali a seguito di sentenze sfavorevoli emesse dagli organi giurisdizionali ordinari sollevano preoccupazioni in merito al rispetto delle garanzie di un processo equo per il singolo ricorrente e, unite alle proposte di modifica in merito alle qualifiche e alle nomine dei giudici e all'uniformità della giurisprudenza, le misure legislative rischiano inoltre di ridurre l'indipendenza dei singoli giudici nell'ambito dei loro compiti principali e di creare gerarchie eccessive nel sistema giudiziario;
AF. considerando che, nel suo parere del 16 ottobre 2021 sulle modifiche alla legge sull'organizzazione e l'amministrazione dei tribunali e alla legge sullo status giuridico e la retribuzione dei giudici, adottate dal parlamento ungherese nel dicembre 2020, la Commissione di Venezia ha ribadito le raccomandazioni in merito al ruolo del presidente dell'UGN espresse nel suo parere del 2012, che non erano state prese in considerazione; che la Commissione di Venezia ha altresì raccomandato di definire condizioni chiare, trasparenti e prevedibili per l'assegnazione dei giudici distaccati a una posizione superiore a seguito del periodo di distacco; che la Commissione di Venezia ha formulato diverse raccomandazioni relative all'assegnazione delle cause, al potere del presidente della Kúria di aumentare il numero dei membri dei collegi giudicanti, alle decisioni di uniformità e alla composizione delle sezioni nella procedura di reclamo in materia di uniformità; che la Commissione di Venezia ha inoltre osservato che il sistema di nomina del presidente della Kúria, introdotto con le modifiche del 2019, potrebbe comportare gravi rischi di politicizzazione e importanti conseguenze per l'indipendenza della magistratura o la relativa percezione da parte del pubblico, considerando il ruolo cruciale di tale carica nel sistema giudiziario;
AG. considerando che, nella sua seconda relazione interlocutoria di conformità, adottata il 25 settembre 2020, il GRECO ha rilevato che, per quanto concerne i giudici, non sono stati segnalati ulteriori progressi in merito alle tre restanti raccomandazioni non attuate e che le sue conclusioni sui poteri del presidente dell'UGN (per quanto riguarda sia il processo di nomina o di promozione dei candidati a cariche giudiziarie sia il processo di riassegnazione dei giudici) restano particolarmente importanti; che, per quanto concerne i pubblici ministeri, il GRECO ha accolto con favore l'entrata in vigore delle modifiche legislative che rendono obbligatorio il coinvolgimento di un commissario disciplinare nei procedimenti disciplinari, ma non è stato in grado di dimostrare se la sua 17a raccomandazione (procedimenti disciplinari nei confronti dei pubblici ministeri) sia stata o meno rispettata; che non sono stati compiuti progressi in merito alla proroga del mandato del procuratore generale, all'ampia immunità di cui godono i pubblici ministeri né all'elaborazione di criteri in base ai quali orientare la revoca delle cause ai pubblici ministeri subordinati;
AH. considerando che, nella sua comunicazione al governo ungherese del 15 aprile 2021, il relatore speciale delle Nazioni Unite sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati ha affermato che la nomina del presidente della Kúria può essere considerata un attacco all'indipendenza della magistratura e un tentativo di sottoporre il potere giudiziario alla volontà del ramo legislativo, in violazione del principio della separazione dei poteri; che il relatore speciale ha altresì sottolineato il fatto particolarmente preoccupante che il presidente della Kúria è stato eletto nonostante la manifesta obiezione del CNM e ha sottolineato che la decisione di ignorare il parere negativo espresso dal CNM può essere interpretata come una dichiarazione politica della maggioranza al governo; che, secondo il relatore speciale, l'effetto principale, se non l'obiettivo primario, delle riforme del sistema giudiziario è stato quello di pregiudicare il principio dell'indipendenza della magistratura, tutelato dalla Costituzione, e di consentire ai rami legislativo ed esecutivo di interferire nell'amministrazione della giustizia;
AI. considerando che, nella sua decisione del 2 dicembre 2021 relativa al controllo rafforzato in sospeso dell'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) nella causa Gazsó Group/Ungheria, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha ricordato che il gruppo di cause in questione riguardava il problema strutturale dell'eccessiva durata dei procedimenti civili, penali e amministrativi e la mancanza di mezzi di ricorso efficaci a livello nazionale; che il Comitato dei ministri ha preso atto con soddisfazione dell'adozione del progetto di legge che introduce un rimedio compensativo per i procedimenti civili eccessivamente lunghi, ma ha fermamente invitato le autorità a garantire che fosse conforme alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; che alla luce dell'importanza della questione, della sua natura tecnica e della scadenza del termine stabilito dalla CEDU nella sua sentenza pilota e fissato al 16 ottobre 2016, il Comitato dei ministri ha caldamente incoraggiato le autorità a esaminare ogni strada possibile per accelerare la rispettiva pianificazione;
AJ. considerando che il 9 marzo 2022, nella sua risoluzione interlocutoria relativa al controllo rafforzato in sospeso dell'esecuzione della sentenza della CEDU nella causa Baka/Ungheria, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha esortato vivamente le autorità a intensificare gli sforzi per individuare le modalità, in stretta cooperazione con il segretariato del Comitato dei ministri, per garantire che la decisione del parlamento ungherese volta a destituire il presidente della Kúria sia soggetta al controllo effettivo di un organo giurisdizionale indipendente, in linea con la giurisprudenza della CEDU; che il Comitato dei ministri ha altresì ricordato, ancora una volta, l'impegno assunto dalle autorità di valutare la legislazione nazionale sullo status dei giudici e sull'amministrazione dei tribunali e le ha esortate a presentare le conclusioni della loro valutazione, comprese le salvaguardie e le garanzie che proteggono i giudici da indebite ingerenze, in modo da consentire al Comitato dei ministri di valutare pienamente se le preoccupazioni relative all'"effetto dissuasivo" sulla libertà di espressione dei giudici causate dalle violazioni in tali casi siano state dissipate;
AK. considerando che l'Ungheria occupa il 69° posto su 139 paesi nell'indice sullo Stato di diritto 2021 dell'organizzazione World Justice Project (in calo di due posizioni rispetto all'anno precedente) e l'ultimo posto (31° su 31) nell'UE, nei paesi dell'Associazione europea di libero scambio e nella regione del Nord America;
Corruzione e conflitti di interesse
AL. considerando che il 13 luglio 2022 la Commissione ha indicato, nel capitolo sull'Ungheria della relazione 2022 sullo Stato di diritto, che l'attuazione della maggior parte delle misure previste dalla strategia anticorruzione 2020-2022 è stata rinviata, senza che sia stata annunciata una nuova strategia, e che persistono carenze per quanto riguarda le attività di lobbying e il fenomeno delle "porte girevoli", come pure il finanziamento dei partiti politici e delle campagne; che sono a tutt'oggi insufficienti i meccanismi di controllo indipendenti per individuare la corruzione e permangono preoccupazioni per la mancanza di controlli sistematici e la vigilanza insufficiente delle dichiarazioni patrimoniali e di interessi, come pure per la mancanza di norme in materia di conflitti di interessi per i fondi fiduciari di interesse pubblico; che la mancanza di una casistica solida delle indagini svolte in seguito ad accuse nei confronti di alti funzionari e della loro cerchia ristretta continua a destare seria preoccupazione, nonostante siano stati aperti nuovi casi di corruzione ad alto livello; che la mancanza di controllo giurisdizionale delle decisioni di non indagare e perseguire casi di corruzione rimane motivo di preoccupazione, in particolare in un contesto in cui restano irrisolti i rischi di clientelismo, favoritismo e nepotismo nella pubblica amministrazione di alto livello;
AM. considerando che, nelle sue risposte alle domande scritte indirizzate al commissario Hahn, riguardanti l'audizione dell'11 novembre 2019 sul discarico del 2018 alla Commissione, quest'ultima ha indicato che, per il periodo 2014-2020, in Ungheria sono state accettate e applicate rettifiche finanziarie forfettarie a seguito di un audit orizzontale sugli appalti pubblici, che ha individuato gravi carenze nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo in relazione alla verifica delle procedure di appalto pubblico;
AN. considerando che, nella sua raccomandazione del 12 luglio 2022 sul programma nazionale di riforma 2022 dell'Ungheria e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2022 dell'Ungheria, il Consiglio ha raccomandato all'Ungheria di adottare misure volte a rafforzare il quadro anticorruzione, anche attraverso il miglioramento degli sforzi giudiziari e dell'accesso alle informazioni pubbliche, e a potenziare l'indipendenza della magistratura, nonché a migliorare la qualità e la trasparenza del processo decisionale attraverso un dialogo sociale efficace, il dialogo con le altre parti interessate e mediante valutazioni d'impatto periodiche, migliorando altresì la concorrenza negli appalti pubblici;
AO. considerando che il 10 giugno 2021 l'Ufficio europeo per la lotta antifrode ha dichiarato, nella sua relazione di attività 2020, di aver raccomandato alla Commissione di recuperare il 2,2 % dei pagamenti effettuati a titolo dei Fondi strutturali e di investimento europei e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale per il periodo 2016-2020; che si tratta della percentuale più elevata di pagamenti da recuperare tra tutti gli Stati membri e quella di gran lunga superiore alla media dello 0,29 %; che sono state commesse frodi nei confronti dei fondi di sviluppo dell'UE assegnati all'Ungheria; che, unitamente a un livello elevato di corruzione, vi è stato un aumento delle disuguaglianze sociali e della povertà, che non solo genera una grande incertezza presso la popolazione, ma costituisce anche una violazione dei diritti fondamentali;
AP. considerando che nel novembre 2021 la Commissione ha inviato una lettera all'Ungheria, evidenziando problemi relativi all'indipendenza della magistratura, al perseguimento inefficace della corruzione e alle carenze negli appalti pubblici che potrebbero rappresentare un rischio per gli interessi finanziari dell'UE; che nella sua lettera la Commissione ha descritto problemi sistemici e l'assenza di rendicontabilità in materia di corruzione, rivolgendo alle autorità ungheresi 16 domande specifiche su temi quali i conflitti di interesse, i beneficiari dei finanziamenti dell'UE e le garanzie del controllo giurisdizionale da parte di organi giurisdizionali indipendenti; che, nonostante tali preoccupazioni, la Commissione ha ritardato l'applicazione del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto fino all'aprile 2022(10);
AQ. considerando che il 5 aprile 2022 la Presidente della Commissione ha annunciato che il commissario per il Bilancio e l'amministrazione, Johannes Hahn, aveva informato le autorità ungheresi in merito all'intenzione della Commissione di passare alla fase successiva e di attivare ufficialmente il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, principalmente per le preoccupazioni in materia di corruzione; che la Commissione ha infine avviato la procedura formale nei confronti dell'Ungheria a norma del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto inviando una notifica scritta il 27 aprile 2022; che il 20 luglio 2022 la Commissione ha deciso di comunicare all'Ungheria la propria intenzione di presentare una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio, dandole la possibilità di inoltrare le sue osservazioni;
AR. considerando che il 6 aprile 2022 la Commissione ha deciso di inviare all'Ungheria una lettera di costituzione in mora complementare per garantire il corretto recepimento della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici(11), della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione(12) e della direttiva 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali(13); che, secondo la Commissione, la legge ungherese permette un'applicazione più estensiva delle eccezioni per quanto riguarda i motivi di sicurezza e gli appalti sovvenzionati tramite benefici fiscali, e tali eccezioni comportano un'esclusione più ampia degli appalti dagli obblighi previsti dal diritto dell'UE; che, inoltre, la Commissione ritiene che le modifiche apportate alla legge mineraria ungherese, che prevede la possibilità di aggiudicare concessioni minerarie senza procedure di appalto trasparenti, siano in contrasto con il principio di trasparenza;
AS. considerando che il 19 maggio 2022 la Commissione ha deciso di inviare all'Ungheria una lettera di costituzione in mora in merito al mancato corretto recepimento della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale(14);
AT. considerando che nella sua seconda relazione interlocutoria di conformità adottata il 25 settembre 2020, il GRECO ha osservato che l'Ungheria aveva attuato o preso in considerazione in modo soddisfacente solo cinque delle 18 raccomandazioni contenute nella relazione sul quarto ciclo di valutazione e ha concluso che il livello generalmente basso di conformità alle raccomandazioni rimane "nel complesso insoddisfacente";
AU. considerando che l'Ungheria ha deciso di non partecipare alla cooperazione rafforzata per l'istituzione della Procura europea né di partecipare a una cooperazione rafforzata tra le procure dell'UE;
AV. considerando che, nel suo riesame tecnico della relazione sullo stato di conservazione della componente ungherese del patrimonio mondiale transfrontaliero "Fertö/Neusiedlersee Cultural Landscape", elaborata nel maggio 2021, il Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti dell'UNESCO ha concluso che il progetto Sopron Fertö Lake Resort, nella sua dimensione e forma presentate, danneggerebbe l'autenticità e l'integrità del patrimonio mondiale transfrontaliero;
AW. considerando che l'Ungheria occupa il 73° posto su 180 paesi e territori inclusi nell'indice di percezione della corruzione del 2021 di Transparency International (essendo scesa di un posto rispetto all'anno precedente) e la sua posizione è in continuo calo dal 2012;
Privacy e protezione dei dati
AX. considerando che, a seguito della missione della delegazione ad hoc della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a Budapest dal 29 settembre al 1° ottobre 2021, nella relazione di missione sono state espresse preoccupazioni per la mancanza di garanzie in materia di vigilanza nella legislazione vigente, senza un sistema di bilanciamento dei poteri né mezzi di ricorso veri e propri; che sono state espresse anche preoccupazioni per il presunto utilizzo dello spyware Pegasus del gruppo NSO e l'aumento della sorveglianza da parte dello Stato nei confronti di attivisti, giornalisti, avvocati e politici;
AY. considerando che nel luglio 2021, grazie alle informazioni ottenute attraverso una fuga di informazioni da banca dati, il portale investigativo Direkt36 ha rivelato che circa 300 cittadini ungheresi, tra cui giornalisti indipendenti, proprietari di media, avvocati, politici e imprenditori critici nei confronti del governo ed ex funzionari statali, sono stati presi di mira dallo spyware Pegasus senza esserne stati a conoscenza tra il 2018 e il 2021; che nelle sue osservazioni preliminari sullo spyware moderno, pubblicate il 15 febbraio 2022, il Garante europeo della protezione dei dati ha concluso che l'uso diffuso di spyware altamente avanzato come Pegasus è potenzialmente in grado di causare rischi senza precedenti e danni non solo ai diritti e alle libertà fondamentali, ma anche alla democrazia e allo Stato di diritto, delineando una serie di azioni e misure come garanzia contro l'uso illecito di spyware, e ha affermato che un divieto riguardo allo sviluppo e alla diffusione di spyware con la capacità di Pegasus nell'UE sarebbe l'opzione più efficace per proteggere i diritti e le libertà fondamentali; che i media filogovernativi in Ungheria non hanno quasi mai riferito in merito a Pegasus;
AZ. considerando che, nella sua decisione del 9 marzo 2022 relativa al controllo rafforzato in sospeso dell'esecuzione della sentenza della CEDU nella causa Szabó e Vissy/Ungheria, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha ricordato che il caso in questione riguardava la violazione del diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare e della loro corrispondenza a seguito della legislazione ungherese sulle misure di sorveglianza segreta connesse alla sicurezza nazionale, normativa priva di garanzie sufficientemente precise, efficaci ed esaustive in merito all'adozione, all'esecuzione e alla potenziale impugnazione di tali misure; che il Comitato dei ministri ha inoltre sottolineato che la sorveglianza segreta dovrebbe essere considerata un atto altamente invasivo che interferisce potenzialmente con i diritti alla libertà di espressione e alla vita privata e minaccia le fondamenta di una società democratica, ricordando nel contempo che, in risposta alla sentenza della CEDU, nel 2017 le autorità hanno annunciato la necessità di una riforma legislativa; che il Comitato dei ministri ha rilevato con grave preoccupazione che il processo legislativo è ancora in una fase preliminare e che le autorità non hanno presentato altri sviluppi pertinenti e ha pertanto esortato vivamente le autorità ad adottare con urgenza le misure necessarie per allineare pienamente la legislazione nazionale ai requisiti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, stabilire un calendario per il processo legislativo e presentare un progetto di proposta legislativa al comitato;
Libertà di espressione, compreso il pluralismo dei media
BA. considerando che il 13 luglio 2022 la Commissione ha indicato, nel capitolo sull'Ungheria della relazione 2022 sullo Stato di diritto, che l'indipendenza e l'efficacia funzionali dell'Autorità dei media devono essere rafforzate e che la continua concessione di ingenti volumi di pubblicità statale ai media filogovernativi crea condizioni di disparità nel panorama dei media; che i media di servizio pubblico operano in un sistema istituzionale complesso, con preoccupazioni per la propria indipendenza editoriale e finanziaria, e che i professionisti dei media continuano ad affrontare sfide nell'esercizio delle loro attività, tra cui la sorveglianza dei giornalisti d'inchiesta; che l'accesso alle informazioni pubbliche continua a essere ostacolato in virtù di uno stato di pericolo;
BB. considerando che il 15 luglio 2022 la Commissione ha deciso di deferire l'Ungheria alla Corte di giustizia per aver violato le norme dell'UE in materia di telecomunicazioni mediante la decisione con cui il consiglio ungherese dei media ha respinto, sulla base di motivazioni altamente discutibili, la richiesta di Klubrádió di utilizzare lo spettro radio; che la Commissione ha concluso che le decisioni del consiglio ungherese dei media di rifiutare il rinnovo dei diritti di Klubrádió sono state sproporzionate e non trasparenti, e che in questo caso specifico la legge nazionale ungherese sui media è stata applicata in modo discriminatorio, violando la direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche(15) e la libertà di espressione;
BC. considerando che la Fondazione centroeuropea della stampa e dei media (KESMA) è stata fondata l'11 settembre 2018; che il consolidamento di oltre 470 organi di informazione nell'ambito della KESMA ha avuto ripercussioni in termini di riduzione dello spazio disponibile per i media indipendenti e quelli dell'opposizione, limitando l'accesso alle informazioni per i cittadini ungheresi; che i fondi spesi per i media pubblici e la KESMA vengono utilizzati per la propaganda governativa e screditare l'opposizione e le organizzazioni non governative (ONG); che il contesto mediatico può essere sbilanciato a favore del governo attraverso la manipolazione della proprietà dei media, il controllo statale delle autorità di regolamentazione e degli organi di informazione precedentemente indipendenti, le entrate provenienti dalla pubblicità statale e la concessione di licenze, metodi replicati in altre parti d'Europa;
BD. considerando che nella sua sentenza dell'8 ottobre 2019 nella causa Szurovecz/Ungheria, la CEDU ha ravvisato una violazione della libertà di espressione riguardante l'assenza di accesso dei media alle strutture di accoglienza per richiedenti asilo; che il controllo dell'esecuzione di tale sentenza è tuttora in sospeso;
BE. considerando che nelle sue sentenze del 3 dicembre 2019 nella causa Scheiring e Szabó/Ungheria, e del 2 dicembre 2021 nella causa Szél/Ungheria, la CEDU ha rilevato la presenza di violazioni della libertà di espressione per quanto riguarda l'esposizione di striscioni nel parlamento ungherese; che il controllo dell'esecuzione di tali sentenze è tuttora in sospeso;
BF. considerando che nella sua sentenza del 20 gennaio 2020 nella causa Magyar Kétfarkú Kutya Párt/Ungheria, la CEDU ha rilevato la presenza di una violazione della libertà di espressione riguardante la promulgazione di sanzioni per la fornitura di un'app mobile di un partito politico che permetteva ai votanti di fotografare, caricare in forma anonima e commentare i voti nulli espressi durante un referendum sull'immigrazione nel 2016; che il controllo dell'esecuzione di tale sentenza è tuttora in sospeso;
BG. considerando che in una dichiarazione formulata il 23 marzo 2020, il rappresentante per la libertà dei media dell'OSCE ha espresso le sue preoccupazioni in merito alle disposizioni presenti nel progetto di legge ungherese in risposta al coronavirus, che potrebbero incidere negativamente sulla copertura mediatica della pandemia;
BH. considerando che nella sua sentenza del 26 maggio 2020 nella causa Mándli e a./Ungheria, la CEDU ha ravvisato una violazione della libertà di espressione riguardante la sospensione dell'accredito del Parlamento nei confronti dei giornalisti ricorrenti; che il controllo dell'esecuzione di tale sentenza è tuttora in sospeso;
BI. considerando che il 24 luglio 2020 il licenziamento del caporedattore di Index.hu, il principale portale di notizie ungherese indipendente, ha portato alle dimissioni di massa di oltre 70 giornalisti che hanno denunciato la palese ingerenza e le pressioni del governo sul loro organo di informazione;
BJ. considerando che, secondo la prima mappatura della libertà dei media finanziata dalla Commissione e pubblicata nel luglio 2020, la crisi della COVID-19 ha avuto probabilmente il maggiore effetto sulla libertà dei media in Ungheria rispetto a qualsiasi altro paese europeo, in quanto le sfide esistenti sono state acuite e sono emerse nuove questioni; che la nuova legislazione adottata durante lo stato di emergenza in Ungheria per combattere la diffusione di informazioni "false" o "distorte" ha causato incertezza ed episodi di autocensura presso gli organi di informazione e gli operatori dei media;
BK. considerando che nel suo memorandum sulla libertà di espressione e la libertà dei media in Ungheria, pubblicato il 30 marzo 2021, il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha indicato che gli effetti combinati di un'autorità di regolamentazione dei media che non è libera dal controllo politico e di un intervento statale duraturo e imparziale nel mercato dei media hanno eroso le condizioni per il pluralismo dei media e la libertà di espressione in Ungheria; che il commissario ha altresì concluso che il libero dibattito politico e il libero scambio di opinioni diverse, che costituiscono i presupposti per il successo delle società democratiche, sono stati fortemente limitati, in particolare al di fuori della capitale;
BL. considerando che in una dichiarazione a seguito della sua visita in Ungheria dal 15 al 22 novembre 2021 la relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la tutela del diritto alla libertà di opinione e di espressione ha indicato che gli interventi dell'Ungheria nel settore dei media nell'ultimo decennio potrebbero creare rischi per i diritti umani nelle prossime elezioni; che la relatrice speciale delle Nazioni Unite ha ulteriormente specificato che, attraverso l'influenza sugli organismi di regolamentazione dei media, la fornitura di ingenti fondi statali per sostenere i media filogovernativi, l'agevolazione dell'espansione e dello sviluppo dei media che seguono una linea editoriale filogovernativa e l'emarginazione degli organi d'informazione e dei giornalisti critici nei confronti del governo, le autorità hanno ridefinito proattivamente il settore dei media e, nel loro intento di creare un "equilibrio", hanno pregiudicato la diversità, il pluralismo e l'indipendenza dei media;
BM. considerando che il 4 aprile 2022, nella sua dichiarazione sui risultati e sulle conclusioni preliminari dopo le elezioni parlamentari e il referendum, la missione internazionale di osservazione elettorale dell'OSCE ha dichiarato che la parzialità e la mancanza di equilibrio della copertura mediatica monitorata e l'assenza di dibattiti tra i principali candidati hanno limitato significativamente l'opportunità per gli elettori di operare una scelta informata; che il 29 luglio 2022, nella sua relazione finale, la missione internazionale di osservazione elettorale dell'OSCE ha evidenziato che le vaste campagne pubblicitarie governative e una copertura mediatica di parte nei media pubblici e in molti media privati rappresentavano una piattaforma di campagna pervasiva per il partito in carica;
BN. considerando che l'8 aprile 2022 l'Ufficio elettorale nazionale ungherese ha definito illegale la campagna promossa dalle ONG in tutto il paese per invitare la gente a votare scheda nulla nel referendum relativo all'accesso dei minori alle informazioni che riguardano questioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere, e ha inflitto ammende a 16 ONG ungheresi diverse che hanno partecipato alla campagna referendaria;
BO. considerando che l'Ungheria occupa l'85° posto su 180 paesi e territori inclusi nell'indice sulla libertà di stampa nel mondo del 2022, a cura di Reporter senza frontiere, ed è elencata nell'analisi per la regione dell'Europa e dell'Asia centrale tra i paesi che hanno intensificato il ricorso a leggi draconiane nei confronti dei giornalisti;
Libertà accademica
BP. considerando che nella sua sentenza del 6 ottobre 2020 nella causa C-66/18 Commissione/Ungheria (insegnamento superiore), la CGUE ha statuito che, adottando le misure previste all'articolo 76, paragrafo 1, lettere a) e b) della legge CCIV del 2011, relativa all'istruzione superiore nazionale, quale modificata, l'Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 13, dell'articolo 14, paragrafo 3, e dell'articolo 16 della Carta, dell'articolo 49 TFUE e dell'articolo 16 della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno(16), nonché dell'accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio; che l'Università dell'Europa centrale ha dovuto lasciare Budapest;
BQ. considerando che nell'ottobre 2018 il governo ungherese ha deciso di escludere gli studi in materia di genere da un elenco di programmi di laurea specialistica ammissibili all'accreditamento e al finanziamento pubblico;
BR. considerando che il 2 luglio 2019 il parlamento ungherese ha adottato emendamenti relativi a una serie di leggi sul sistema istituzionale e sul finanziamento della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, privando così l'Accademia delle scienze della sua autonomia; che il 31 agosto 2020 la direzione dell'Accademia di arti teatrali e cinematografiche (SZFE) si è dimessa per protesta contro l'imposizione di un consiglio di gestione di nomina governativa; che il ministero della Tecnologia e dell'innovazione ha nominato cinque membri del nuovo consiglio direttivo, rifiutando quelli proposti dal senato accademico; che due terzi delle 33 fondazioni di interesse pubblico per la gestione di beni che svolgono funzioni pubbliche, istituite alla fine del 2021, gestiranno istituti di istruzione superiore in precedenza gestiti dallo Stato;
BS. considerando che nel suo parere del 2 luglio 2021 sulle modifiche costituzionali adottate dal parlamento ungherese nel dicembre 2020, la Commissione di Venezia ha sottolineato la necessità di riesaminare l'articolo 7 del nono emendamento relativo all'articolo 38 della Costituzione, che introduce nella Legge fondamentale le fondazioni di interesse pubblico per la gestione di beni, che svolgono funzioni pubbliche; che secondo la Commissione di Venezia queste fondazioni dovrebbero essere regolamentate dalla legge ordinaria, che stabilisce chiaramente tutti gli obblighi pertinenti in materia di trasparenza e rendicontabilità per la gestione dei loro fondi (pubblici e privati), nonché opportune garanzie di indipendenza per la composizione e il funzionamento del consiglio direttivo; che la Commissione di Venezia ha altresì dichiarato che queste leggi dovrebbero tenere conto del ruolo significativo delle università in quanto luoghi di libero pensiero e confronto, prevedendo tutte le misure dovute per garantire la corretta tutela dell'indipendenza accademica e dell'autonomia istituzionale;
BT. considerando che in una dichiarazione dopo la visita in Ungheria dal 15 al 22 novembre 2021 la relatrice speciale delle Nazioni Unite per la promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione ha esortato le autorità ungheresi a tutelare in modo efficace la libertà accademica e a rispettare i diritti di professori e studenti, dati i rischi legati alla privatizzazione delle università pubbliche per l'autonomia degli studiosi;
Libertà di religione
BU. considerando che il 21 dicembre 2018 è stata promulgata una modifica generale alla legge sulla chiesa del 2011; che, secondo il governo ungherese, tale modifica introdurrebbe vie legali per consentire alle comunità religiose di richiedere, dinanzi al tribunale municipale di Budapest, lo status di associazione religiosa, chiesa registrata o riconosciuta; che è ancora in sospeso il controllo dell'esecuzione della sentenza della CEDU nella causa Magyar Keresztény Mennonita Egyház e a./Ungheria, che ha riscontrato una violazione del diritto alla libertà di associazione letta alla luce del diritto alla libertà di religione a seguito della cancellazione dal registro delle chiese;
BV. considerando che nel suo parere del 2 luglio 2021 sulle modifiche costituzionali adottate dal parlamento ungherese nel dicembre 2020, la Commissione di Venezia ha raccomandato che il sistema scolastico pubblico preveda un programma obiettivo e pluralista, evitando l'indottrinamento e la discriminazione in tutte le sue forme, rispettando nel contempo le convinzioni dei genitori e la loro libertà di scegliere se seguire o meno le lezioni di religione;
BW. considerando che il 13 luglio 2022 la Commissione ha indicato, nel capitolo per paese sull'Ungheria contenuto nella relazione sullo Stato di diritto 2022, che la pressione sulle organizzazioni della società civile continua; che il 27 luglio 2022 diverse organizzazioni della società civile hanno indicato che il disegno di legge presentato dal governo al fine di modificare le norme sulla consultazione pubblica "in vista del raggiungimento di un accordo con la Commissione europea" offre soluzioni solo apparenti; che la Commissione ha altresì sottolineato che il rafforzamento della partecipazione pubblica al processo legislativo è un obiettivo importante, ma richiederebbe innanzitutto una reale volontà governativa, un'attuazione significativa delle leggi esistenti e garanzie molto più efficaci di quelle incluse nel progetto di legge;
Libertà di associazione
BX. considerando che, nella sua sentenza del 18 giugno 2020 nella causa C-78/18, Commissione/Ungheria (trasparenza delle associazioni), la CGUE ha concluso che, adottando le disposizioni(17) della legge n. LXXVI del 2017 sulla trasparenza delle organizzazioni che ricevono sostegno dall'estero, l'Ungheria ha introdotto restrizioni discriminatorie e ingiustificate alle donazioni estere a favore di organizzazioni della società civile in violazione degli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 63 TFUE e degli articoli 7, 8 e 12 della Carta; che il 18 febbraio 2021 la Commissione ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora alle autorità ungheresi, ritenendo che non avessero adottato le misure necessarie per conformarsi alla sentenza; che il 20 luglio 2021 la Commissione ha indicato, nel capitolo sull'Ungheria della relazione 2021 sullo Stato di diritto, che il parlamento ungherese ha abrogato la legge e introdotto nuove norme sui controlli di legittimità per la società civile, e che le organizzazioni della società civile che sono critiche nei confronti del governo continuano a subire pressioni; che lo smantellamento sistematico dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti fondamentali ha ristretto gli spazi per i partiti di opposizione e le organizzazioni della società civile, i sindacati e i gruppi di interesse, senza lasciare spazio al dialogo sociale e alla consultazione;
BY. considerando che l'adozione della nuova legge non è stata preceduta da una consultazione pubblica di alcun tipo, né le ONG sono state consultate direttamente, in contrasto con la raccomandazione della Commissione di Venezia, formulata nel suo parere del 20 giugno 2017, secondo cui la consultazione pubblica dovrebbe coinvolgere, per quanto possibile, tutte le organizzazioni della società civile il cui status, il cui finanziamento o la cui sfera di attività sarebbero influenzati dall'entrata in vigore della legislazione; che, secondo la nuova legge, tali organizzazioni possono ora essere sottoposte a ispezioni finanziarie periodiche da parte dell'ufficio di audit dello Stato; che le organizzazioni della società civile sono preoccupate perché l'ufficio di audit dello Stato, la cui funzione principale consiste nel monitorare l'utilizzo dei fondi pubblici e non delle donazioni private, verrà utilizzato per esercitare ulteriori pressioni nei loro confronti; che le organizzazioni della società civile hanno segnalato che, con la nuova legge sulle ONG, lo Stato interferirà con l'autonomia di associazione di organizzazioni istituite in base al diritto di associazione e con la vita privata dei cittadini che difendono l'interesse pubblico, inoltre hanno segnalato che la legge è dannosa per l'esercizio della libertà di espressione e per il pubblico democratico nel suo complesso; che il 17 maggio 2022 l'ufficio di audit dello Stato ha avviato controlli su decine di ONG, chiedendo informazioni sulle loro politiche contabili e di gestione della liquidità;
BZ. considerando che il 23 luglio 2021 è stato annunciato il mancato raggiungimento di un accordo tra gli Stati donatori delle sovvenzioni dello Spazio economico europeo e della Norvegia – Islanda, Liechtenstein e Norvegia – in merito alla nomina di un gestore dei fondi per gestire i finanziamenti a favore della società civile in Ungheria; che, di conseguenza, non sarà attuato alcun programma durante il periodo di finanziamento in corso, il che annullerà l'importo di 214,6 milioni di EUR di finanziamenti che erano stati destinati all'Ungheria;
CA. considerando che, nel loro parere congiunto del 17 dicembre 2018 sull'articolo 253 della legge XLI del 20 luglio 2018 recante modifica di talune leggi tributarie e di altri atti affini, nonché sull'imposta speciale sull'immigrazione, la Commissione di Venezia e l'ODIHR dell'OSCE hanno affermato che l'imposta del 25 % applicata al sostegno finanziario relativo ad attività di assistenza all'immigrazione svolte in Ungheria o al sostegno finanziario alle operazioni di un'organizzazione con sede in Ungheria che svolge attività di assistenza all'immigrazione non è conforme al requisito di legittimità e costituisce un'ingerenza ingiustificata nei diritti alla libertà di espressione e di associazione delle ONG interessate;
CB. considerando che, nella sua relazione del 21 maggio 2019 a seguito di una visita in Ungheria dal 4 all'8 febbraio 2019, la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha sottolineato che le misure legislative hanno stigmatizzato e criminalizzato attività della società civile che dovrebbero essere considerate pienamente legittime in una società democratica ed esercitano un costante effetto dissuasivo nei confronti delle ONG, rilevando al contempo che alcune disposizioni giuridiche sono eccezionalmente vaghe, arbitrarie e non vengono attuate nella pratica;
CC. considerando che, nella sua relazione dell'11 maggio 2020 a seguito di una visita in Ungheria dal 10 al 17 luglio 2019, il relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei migranti ha osservato che le organizzazioni della società civile che operano per i diritti dei migranti in Ungheria hanno incontrato molteplici ostacoli nello svolgimento delle loro attività legittime e importanti a seguito di modifiche legislative, restrizioni finanziarie e altre misure operative e pratiche adottate dalle autorità competenti; che il relatore speciale delle Nazioni Unite ha altresì osservato che alcune organizzazioni della società civile sono state oggetto di campagne diffamatorie, seguite in alcuni casi da indagini amministrative o penali;
Il diritto alla parità di trattamento, inclusi i diritti delle persone LGBTIQ
CD. considerando che il 13 luglio 2022 la Commissione ha indicato, nel capitolo sull'Ungheria della relazione 2022 sullo Stato di diritto, che il commissario ungherese per i diritti fondamentali ha acquisito maggiori competenze, ma che il suo accreditamento è stato declassato, a seguito di dubbi relativi alla sua indipendenza; che, nella relazione e nelle raccomandazioni della seduta virtuale del suo sottocomitato per l'accreditamento, che si è tenuta dal 14 al 25 marzo 2022, l'Alleanza globale delle istituzioni nazionali per i diritti umani ha raccomandato di declassare il commissario per i diritti fondamentali allo status B, in quanto il sottocomitato non ha ricevuto le prove scritte necessarie per dimostrare che il commissario sta svolgendo efficacemente il suo mandato in relazione a gruppi vulnerabili quali le minoranze etniche, le persone LGBTIQ, i difensori dei diritti umani, i rifugiati e i migranti, o in relazione a importanti questioni relative ai diritti umani come il pluralismo dei media, lo spazio della società civile e l'indipendenza della magistratura; che il sottocomitato ha espresso il parere che il commissario stesse operando in un modo che compromette gravemente la conformità ai principi di Parigi sui criteri per le norme internazionali in materia di istituzioni nazionali per i diritti umani; che il sottocomitato ha inoltre rilevato problemi nella procedura di selezione e di nomina, nei rapporti di lavoro e nella cooperazione con organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani;
CE. considerando che il 15 giugno 2021 il parlamento ungherese ha adottato una legge, inizialmente destinata a combattere la pedofilia, che, a seguito delle modifiche proposte dai deputati appartenenti al partito al governo Fidesz, contiene clausole che vietano la rappresentazione dell'omosessualità e del cambiamento di sesso rivolta ai minori; che la legge vieta che si parli di omosessualità e di cambiamento di sesso riassegnazione di genere durante le lezioni di educazione sessuale e prevede che tali lezioni possano essere tenute solamente da organizzazioni registrate; che le modifiche alla legge sulla pubblicità commerciale e alla legge sui media stabiliscono che gli annunci pubblicitari e i contenuti che rappresentano persone LGBTI debbano essere classificati nella categoria V (vale a dire sconsigliati ai minori); che l'associazione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere con reati penali come la pedofilia è inaccettabile e comporta una discriminazione e a una stigmatizzazione ulteriori nei confronti delle minoranze sessuali; che, conseguentemente al fatto che le norme nazionali vietano o limitano l'accesso a contenuti rivolti a minori di 18 anni in cui sia raffigurata la cosiddetta "deviazione dall'identità corrispondente al proprio sesso assegnato alla nascita, la riassegnazione di genere o l'omosessualità", il governo ungherese ha promulgato un decreto che impone alle librerie per bambini di confezionare in "imballaggi chiusi" libri e media che descrivono l'omosessualità e proibisce la vendita, entro una distanza di 200 metri da qualunque scuola o chiesa, di libri o media che descrivono relazioni omosessuali o riassegnazioni di genere; che tale decreto è stato applicato al libro di fiabe per bambini dal titolo "Meseország mindenkié" (Il paese delle fiabe è per tutti) pubblicato a cura dell'associazione Labrisz;
CF. considerando che il 2 dicembre 2021 la Commissione ha deciso di inviare alle autorità ungheresi un parere motivato ritenendo che, con l'imposizione dell'obbligo di fornire informazioni su una divergenza rispetto ai "ruoli di genere tradizionali", l'Ungheria limiti la libertà di espressione degli autori e degli editori di libri (articolo 11 della Carta) e discrimini in base all'orientamento sessuale in modo ingiustificato (articolo 21 della Carta), nonché applichi in modo scorretto le norme dell'UE in materia di pratiche commerciali sleali previste dalla direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno(18);
CG. considerando che il 15 luglio 2022 la Commissione ha deciso di deferire l'Ungheria alla CGUE per quanto concerne le norme nazionali intese a vietare o limitare l'accesso a contenuti rivolti a minori di 18 anni in cui sia raffigurata la cosiddetta "deviazione dall'identità corrispondente al proprio sesso assegnato alla nascita, la riassegnazione di genere o l'omosessualità"; che la Commissione ha concluso che tali norme sono contrarie, in particolare, alla direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi(19), alla direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno(20), nonché alla dignità umana, al diritto al rispetto della vita privata, alla libertà di espressione e d'informazione e alla non discriminazione, sanciti rispettivamente dagli articoli 1, 7, 11 e 21 della Carta; che la Commissione ha altresì indicato che, a causa della gravità di tali violazioni, le disposizioni contestate violano anche i valori comuni sanciti dall'articolo 2 TUE; che il 22 giugno 2021 diciotto Stati membri dell'UE hanno sottoscritto una dichiarazione a margine del Consiglio "Affari generali" opponendosi all'adozione della legge;
CH. considerando che, nella sua relazione del 21 maggio 2019 a seguito di una visita in Ungheria dal 4 all'8 febbraio 2019, la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha illustrato che l'Ungheria sta registrando una regressione nell'ambito della parità di genere e dei diritti delle donne, la rappresentanza politica femminile è straordinariamente bassa e nella politica del governo i problemi delle donne sono strettamente associati a questioni familiari e le autorità hanno smesso di attuare una strategia specifica sull'uguaglianza di genere;
CI. considerando che, in una dichiarazione rilasciata il 29 aprile 2020, l'Esperto indipendente delle Nazioni Unite sulla protezione contro la violenza e la discriminazione fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere ha esortato l'Ungheria a ritirare la legislazione proposta, che negherebbe alle persone trans e non cisgender il diritto al riconoscimento giuridico e all'autodeterminazione;
CJ. considerando che, nelle sue osservazioni conclusive del 3 marzo 2020 sulla sesta relazione periodica relativa all'Ungheria, il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ha invitato il governo ungherese ad agire, adottare una strategia e fornire informazioni e sostegno ai minori vulnerabili, incluse misure specifiche rivolte alle ragazze, ai minori rom, ai minori richiedenti asilo e migranti, nonché ai minori LGBTI; che il Comitato ha inoltre espresso gravi preoccupazioni per quanto riguarda i minori con disabilità che vengono privati delle loro famiglie e vivono in istituti, le misure insufficienti adottate dalle autorità ungheresi per porre fine all'istituzionalizzazione e promuovere l'accesso alla sanità, ai servizi di riabilitazione e ad altre attività di inclusione, i casi di abusi sessuali di minori e di maltrattamento di minori con disabilità collocati in istituti, la mancanza di informazioni sulla situazione dei bambini rom con disabilità e la costante stigmatizzazione di cui sono vittime i minori con disabilità;
CK. considerando che il 5 maggio 2020 il parlamento ungherese ha adottato una risoluzione che ha respinto la ratifica della Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul);
CL. considerando che, nella sua sentenza del 16 luglio 2020 nel caso Rana/Ungheria, la CEDU ha ravvisato una violazione del diritto al rispetto della vita privata nel caso di un uomo transgender proveniente dall'Iran che, pur avendo ottenuto asilo in Ungheria, non ha potuto cambiare legalmente il suo genere né il nome in tale paese; che, nella sua decisione del 10 giugno 2022 relativa al controllo rafforzato dell'esecuzione attualmente in sospeso, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha preso atto con preoccupazione che le autorità ungheresi non hanno adottato alcuna misura per creare una soluzione appropriata per i cittadini di paesi terzi stabilitisi legalmente che chiedono il riconoscimento giuridico del genere; che, inoltre, nel maggio 2020 il parlamento ungherese ha adottato una legislazione che ha reso impossibile il riconoscimento giuridico del genere per le persone transgender ungheresi;
CM. considerando che, in una dichiarazione rilasciata il 14 giugno 2021, la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha esortato i deputati al parlamento ungherese a respingere i progetti di modifica che vietano la discussione sull'identità e sulla diversità sessuali e di genere; che, nel suo parere del 13 dicembre 2021 sulla compatibilità con le norme internazionali in materia di diritti umani della legge LXXIX del 2021 che modifica alcune leggi sulla tutela dei minori, la Commissione di Venezia ha concluso che difficilmente le modifiche possono essere ritenute compatibili con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con le norme internazionali in materia di diritti umani, esortando le autorità ungheresi ad abrogare una serie di disposizioni;
CN. considerando che, nel suo parere del 2 luglio 2021 sulle modifiche costituzionali adottate dal parlamento ungherese nel dicembre 2020, la Commissione di Venezia ha raccomandato che la modifica costituzione relativa al matrimonio in quanto unione tra un uomo e una donna e l'aggiunta della frase "La madre è donna e il padre è uomo" non vengano utilizzate come un'opportunità per ritirare leggi vigenti sulla tutela di persone che non sono eterosessuali o per modificare a loro svantaggio tali leggi; che la Commissione di Venezia ha altresì raccomandato di interpretare e applicare le modifiche costituzionali, specialmente nella redazione della normativa di attuazione, in modo da attuare scrupolosamente il principio di non discriminazione per qualsiasi motivo, ivi compreso in base all'orientamento sessuale e all'identità di genere; che la Commissione di Venezia ha inoltre rilevato la necessità di abrogare o modificare l'emendamento che recita "l'Ungheria tutela il diritto dei minori a definire la loro identità in base al sesso attribuito loro alla nascita" per garantire che non produca l'effetto di negare il diritto delle persone transgender al riconoscimento giuridico della loro identità di genere acquisita;
CO. considerando che, nel suo parere del 18 ottobre 2021 sugli emendamenti alla legge sulla parità di trattamento e sulla promozione delle pari opportunità e alla legge sul commissario per i diritti fondamentali, adottati dal parlamento ungherese nel dicembre 2020, la Commissione di Venezia ha segnalato la presenza di rischi associati alla fusione degli organismi per le pari opportunità con le istituzioni nazionali per i diritti umani, rischi che comprendono, ma non esclusivamente, tradizioni diverse, approcci e procedure giuridiche che le istituzioni potrebbero aver messo in atto, e ha osservato che il conflitto tra le competenze già riconosciute al commissario per i diritti fondamentali a norma della legge CXI e quelle acquisite in qualità di successore dell'autorità ungherese per la parità di trattamento rappresenta chiaramente un rischio che potrebbe compromettere l'efficacia del lavoro svolto nel campo della promozione della parità e della lotta alla discriminazione;
CP. considerando che, in una dichiarazione rilasciata il 13 gennaio 2022, la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha affermato che è profondamente deplorevole che il governo ungherese abbia deciso di svolgere un referendum nazionale relativo all'accesso dei minori alle informazioni che riguardano questioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere nello stesso giorno delle elezioni parlamentari, in quanto ciò favorisce la strumentalizzazione dei diritti umani delle persone LGBTIQ; che il 29 luglio 2022, nella sua relazione finale, la missione internazionale di osservazione elettorale dell'OSCE ha sottolineato che il quadro giuridico del referendum è ampiamente inadeguato e non garantisce la parità di condizioni per le campagne referendarie, non rispettando le principali raccomandazioni formulate nell'ambito delle buone pratiche internazionali, e che, in virtù di una modifica del 2018, il governo ha pieno diritto alla campagna elettorale quando è il promotore di un referendum, contrariamente alle buone pratiche internazionali, e le autorità non sono obbligate a fornire all'elettorato informazioni obiettive sulle questioni legate al referendum o sulle posizioni dei sostenitori e degli oppositori, il che mette in discussione la capacità dei votanti di compiere una scelta informata; che il referendum contro le persone LGBTIQ tenutosi in Ungheria il 3 aprile 2022 non è valido in quanto nessuna opzione ("sì" o "no") ha ottenuto il 50 % dei voti; che il referendum è stato ampiamente criticato in quanto ha violato il principio di non discriminazione;
CQ. considerando che il 29 luglio 2022, nella sua relazione finale, la missione internazionale di osservazione elettorale dell'OSCE ha sottolineato che meno del 20 % di tutti i candidati erano donne, il che limita notevolmente l'opportunità di rafforzare la scarsa rappresentanza femminile sulla scena politica nazionale in Ungheria; che la percentuale di donne nel parlamento ungherese eletto nel 2022 è del 14 %;
CR. considerando che, nelle osservazioni conclusive del 25 marzo 2022 sulla seconda e sulla terza relazione combinate sull'Ungheria, il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ha espresso preoccupazioni riguardo al fatto che queste persone non dispongono di un meccanismo per prendere una decisione in modo autonomo e ha raccomandato all'Ungheria di modificare la sua legislazione per garantire un processo decisionale supportato che rispetti la dignità, l'autonomia, la volontà e le preferenze delle persone con disabilità nell'esercizio della loro capacità giuridica; che il Comitato ha altresì raccomandato all'Ungheria di ridefinire le sue misure e riorientare i suoi bilanci verso servizi di sostegno basati sulla comunità, come l'assistenza personale, al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere nella comunità in modo indipendente e paritario;
I diritti delle persone appartenenti a minoranze, compresi cui i rom e gli ebrei, e la protezione dalle dichiarazioni di odio contro tali minoranze
CS. considerando che il 9 giugno 2021 la Commissione ha deciso di inviare una lettera di messa in mora all'Ungheria, poiché la sua legislazione nazionale non è pienamente conforme alle norme dell'UE che vietano la discriminazione in conformità della direttiva 2000/43/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica(21) e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(22), che impongono agli Stati membri di prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per i casi di discriminazione; che un cambiamento fondamentale è avvenuto nel luglio 2020, quando l'Ungheria ha modificato il regime nazionale di sanzioni, imponendo ai tribunali di concedere un risarcimento morale per la discriminazione nel settore dell'istruzione e della formazione professionale solo sotto forma di servizi di formazione o di istruzione e non sotto forma di un pagamento una tantum; che il Parlamento europeo ha ripetutamente chiesto agli Stati membri di affrontare l'antiziganismo con misure legislative e politiche efficaci;
CT. considerando che il 2 dicembre 2021 la Commissione ha inviato all'Ungheria una lettera di messa in mora riguardante il recepimento della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale(23), poiché il quadro giuridico ungherese non persegue penalmente l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana di crimini internazionali né garantisce che una motivazione razzista e xenofoba sia considerata una circostanza aggravante o che tale motivazione venga presa in considerazione dal giudice nazionale per qualsivoglia reato commesso;
CU. considerando che, nelle sue osservazioni conclusive del 6 giugno 2019 sulle relazioni periodiche combinate (dalla diciottesima alla venticinquesima) relative all'Ungheria, il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale si è detto profondamente allarmato per il dilagare dell'istigazione all'odio razziale contro rom, migranti, rifugiati, richiedenti asilo e altre minoranze, un fenomeno che alimenta l'odio e l'intolleranza e talvolta spinge alla violenza nei confronti di tali gruppi, in particolare da parte di politici di spicco e nei media, anche su Internet; che, in particolare, il Comitato si è detto profondamente allarmato per le notizie riguardanti personaggi pubblici, anche ai massimi livelli, che hanno rilasciato dichiarazioni suscettibili di promuovere l'odio razziale, in particolare nell'ambito della campagna governativa contro i migranti e i rifugiati avviata nel 2015, e per la presenza e l'attività di organizzazioni che promuovono l'odio razziale; che, pur prendendo atto delle informazioni fornite sulle misure adottate per migliorare la situazione dei rom, anche nei settori della sanità e dell'istruzione, nonché attraverso la strategia nazionale di inclusione sociale del 2011, il Comitato continua ad essere estremamente preoccupato per la persistenza della discriminazione contro i rom, nonché per l'esclusione sociale e l'estrema povertà a cui essi sono confrontati;
CV. considerando che, nel suo quinto parere sull'Ungheria adottato il 26 maggio 2020, il Comitato consultivo del Consiglio d'Europa sulla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali ha rilevato che, sebbene l'Ungheria avesse mantenuto la sua politica di sostegno alle minoranze nazionali basata su un solido quadro legislativo, è tuttora necessario affrontare le difficoltà strutturali alle quali cui i rom sono confrontati in tutti gli ambiti della vita pubblica e privata, tra cui l'istruzione, l'occupazione, gli alloggi e l'accesso all'assistenza sanitaria; che il Comitato ha sottolineato la necessità di adottare misure urgenti per porre rimedio alla situazione dei rom, combattere l'abbandono scolastico precoce e promuovere un'istruzione inclusiva e di qualità, anche nelle aree segregate; che il Comitato ha inoltre sottolineato che nelle regioni svantaggiate è necessaria una maggiore complementarità tra politiche nazionali e locali, in modo da fornire soluzioni a lungo termine ai problemi di occupazione e alloggio, mentre l'accesso all'assistenza sanitaria e ai servizi sociali resta soggetto a gravi ostacoli pratici, principalmente a scapito delle donne e dei minori rom;
CW. considerando che, nella sua decisione del 10 giugno 2022 relativa alla sospensione della vigilanza rafforzata sull'esecuzione delle sentenze della CEDU nel caso Horváth e Kiss/Ungheria, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha ricordato che questo caso riguarda la collocazione errata e discriminatoria dei minori rom e la loro sovrarappresentanza nelle scuole speciali per minori con disabilità mentali e che lo Stato ha l'obbligo positivo di evitare di perpetuare prassi discriminatorie; che il Comitato ha fermamente rinnovato il suo invito alle autorità ad addurre esempi per dimostrare l'efficacia dei mezzi di ricorso amministrativi e giudiziari contrariamente alle conclusioni dei comitati di esperti e a completare i dati statistici forniti a questo proposito, ha esortato le autorità a integrare i dati statistici con dati disaggregati per gruppo etnico che indicassero il numero di ricorsi proposti nei casi di minori rom e ha reiterato fermamente il suo invito alle autorità a fornire ulteriori informazioni su qualsiasi procedura pertinente dinanzi al commissario per i diritti fondamentali;
CX. considerando che è tuttora in sospeso la vigilanza sull'esecuzione delle sentenze della CEDU nel caso Balázs group/Ungheria riguardante violazioni del divieto di discriminazione in combinato con il divieto di trattamenti inumani o degradanti, a seguito del mancato svolgimento da parte delle autorità di indagini efficaci su eventuali motivi razziali all'origine dei maltrattamenti inflitti ai richiedenti rom da parte delle forze di polizia;
CY. considerando che il 29 luglio 2022 i leader dei gruppi politici del Parlamento hanno adottato una dichiarazione in cui condannano le dichiarazioni apertamente razziste del primo ministro Viktor Orbán sul fatto di non voler diventare "popoli di razza mista" e hanno sottolineato che tali dichiarazioni violano i nostri valori, sanciti anche dai trattati dell'UE;
I diritti fondamentali dei migranti, dei richiedenti asilo e dei profughi
CZ. considerando che, nella sua sentenza del 19 marzo 2020 nella causa C-564/18, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa), la CGUE ha statuito che la direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale(24) osta a una normativa nazionale che consente di respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale con la motivazione che il richiedente è arrivato nel territorio dello Stato membro interessato attraversando uno Stato in cui non è esposto a persecuzioni o a un rischio di danno grave, o in cui è garantito un adeguato livello di protezione; che la CGUE ha concluso che la direttiva osta altresì a una normativa nazionale che impartisce al giudice, investito di un ricorso avverso una decisione che respinge una domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile, un termine di otto giorni per pronunciarsi, qualora tale giudice non sia in grado di assicurare, entro un simile termine, l'effettività delle norme sostanziali e delle garanzie processuali riconosciute al richiedente dal diritto dell'UE;
DA. considerando che, nella sua sentenza del 2 aprile 2020 nelle cause riunite C-715/17, C-718/17 e C-719/17, comprendenti la causa Commissione/Ungheria (meccanismo temporaneo di ricollocazione di richiedenti protezione internazionale), la CGUE ha statuito che l'Ungheria, dal 25 dicembre 2015, non avendo indicato a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, un numero adeguato di richiedenti protezione internazionale che era in grado di ricollocare rapidamente nel suo territorio, è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio(25) nonché, di conseguenza, agli ulteriori obblighi di ricollocazione a essa incombenti in forza dell'articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della medesima decisione;
DB. considerando che, nella sua sentenza del 14 maggio 2020 nelle cause riunite C-924/19 PPU e C-925/19 PPU, FMS e a./Országos Idegenrendeszeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság e Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, la CGUE ha statuito che la direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare(26) e la direttiva 2013/33/UE recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale(27) devono essere interpretate nel senso che l'obbligo imposto a un cittadino di un paese terzo di soggiornare in modo permanente in una zona di transito avente un perimetro circoscritto e ristretto, all'interno della quale i movimenti di tale cittadino sono limitati e sorvegliati e che lo stesso non può legalmente abbandonare di sua iniziativa, qualunque sia la sua direzione, configura una privazione di libertà, caratteristica di un "trattenimento" ai sensi delle direttive di cui trattasi; che la CGUE ha indicato che il diritto dell'UE osta ad alcune disposizioni della normativa ungherese;
DC. considerando che, nella sua sentenza del 17 dicembre 2020 nella causa C-808/18, Commissione europea/Ungheria ("Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale"), la CGUE ha statuito che l'Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle direttive 2008/115/CE, 2013/32/UE e 2013/33/UE: i) prevedendo che le domande di protezione internazionale provenienti da cittadini di paesi terzi o da apolidi possano essere presentate solo nelle zone di transito di Röszke e Tompa, limitando nel contempo drasticamente il numero di richiedenti autorizzati a entrare quotidianamente in tali zone di transito; ii) istituendo un sistema di trattenimento generalizzato dei richiedenti protezione internazionale nelle zone di transito di Röszke e Tompa; iii) consentendo l'allontanamento di tutti i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel suo territorio è irregolare, senza rispettare le procedure e le garanzie previste dall'acquis; e iv) subordinando a condizioni contrarie al diritto dell'Unione l'esercizio da parte dei richiedenti protezione internazionale del loro diritto di rimanere nel suo territorio; che il 27 gennaio 2021 l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) ha annunciato la sospensione delle sue operazioni in Ungheria, a seguito della sentenza della CGUE; che il 12 novembre 2021 la Commissione ha deciso di deferire l'Ungheria alla CGUE per non essersi conformata alla sentenza e ha chiesto alla CGUE di disporre il pagamento di sanzioni pecuniarie (causa C-123/22);
DD. considerando che il 9 giugno 2021 la Commissione ha deciso di inviare una lettera di messa in mora e un parere motivato alle autorità ungheresi per non aver recepito pienamente la direttiva 2013/32/UE per quanto concerne le disposizioni riguardanti il colloquio personale, l'esame medico, garanzie per bambini e adolescenti non accompagnati e la procedura per l'esame delle domande d'asilo;
DE. considerando che il 15 luglio 2021 la Commissione ha deciso di deferire l'Ungheria alla CGUE, ritenendo che la nuova procedura di asilo sia incompatibile con l'articolo 6 della direttiva 2013/32/UE, interpretato alla luce dell'articolo 18 della Carta (causa C-823/21, Commissione europea/Ungheria);
DF. considerando che, nella sua sentenza del 16 novembre 2021 nella causa C-821/19, Commissione europea/Ungheria ("Configurazione come reato del sostegno offerto ai richiedenti asilo"), la CGUE ha statuito che l'Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza: i) dell'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2013/32/UE, consentendo di respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale con la motivazione che il richiedente è giunto nel suo territorio attraversando uno Stato in cui non è esposto a persecuzioni o a un rischio di danno grave, o in cui è garantito un adeguato livello di protezione; ii) dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE nonché dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2013/33/UE, punendo come reato nel suo diritto interno il comportamento di qualsiasi persona che, nell'ambito di un'attività organizzativa, offra un sostegno alla presentazione o all'inoltro di una domanda di asilo nel suo territorio, qualora sia possibile provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che tale persona era consapevole del fatto che detta domanda non poteva essere accolta, in forza del succitato diritto; e iii) dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE nonché dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2013/33/UE, privando del diritto di avvicinarsi alle sue frontiere esterne qualsiasi persona sospettata di aver commesso un siffatto reato;
DG. considerando che, nella sua relazione del 21 maggio 2019 a seguito di una visita in Ungheria dal 4 all'8 febbraio 2019, la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha rilevato che la posizione contraria all'immigrazione e ai richiedenti asilo adottata dal governo ungherese dal 2015 si è tradotta in un quadro legislativo che pregiudica l'accoglienza dei richiedenti asilo e l'integrazione di rifugiati riconosciuti, prescritte da obblighi internazionali in materia di diritti umani;
DH. considerando che, nella sua relazione del 17 marzo 2020 a seguito di una visita in Ungheria nel 2018, il comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti ha sottolineato che dopo la sua visita ad hoc nel 2017 nulla è stato fatto per mettere in atto garanzie efficaci al fine di impedire il maltrattamento da parte di funzionari di polizia ungheresi di persone rimpatriate attraverso il confine con la Serbia, ed è altresì risultato evidente che non erano ancora previsti mezzi di ricorso in grado di offrire a queste persone una protezione efficace contro il loro respingimento forzato e/o allontanamento, compresi respingimenti a catena;
DI. considerando che nelle sue osservazioni conclusive del 6 giugno 2019 sulle relazioni periodiche combinate 18-25 dell'Ungheria, il comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale ha espresso preoccupazione per l'allarmante situazione dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei migranti e ha riferito che il principio di non respingimento non è stato pienamente rispettato nella legge e nella pratica; che il comitato si è inoltre dichiarato profondamente allarmato per i casi di uso eccessivo della forza e della violenza da parte dei funzionari delle autorità di contrasto nei confronti di cittadini di paesi terzi riferiti ovunque in Ungheria, mentre nel contempo venivano "spinti via" quanti si trovavano in prossimità del confine con la Serbia, con risultanti lesioni e danni fisici;
DJ. considerando che, nella sua sentenza del 2 marzo 2021 nella causa R.R. e a./Ungheria, la CEDU ha constatato che la mancata fornitura di cibo al primo ricorrente (R.R.) e le condizioni di soggiorno degli altri richiedenti (una donna incinta e bambini) avevano comportato una violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti; che la Corte EDU ha anche rilevato che la permanenza dei ricorrenti nella zona di transito ha costituito di fatto una privazione della libertà e che l'assenza di qualsiasi determinazione formale da parte delle autorità e di qualsiasi procedimento con cui la legittimità della loro detenzione avrebbe potuto essere decisa rapidamente da un tribunale ha condotto a violazioni del diritto alla libertà e alla sicurezza; che la CEDU è giunta a conclusioni analoghe nelle sentenze del 24 febbraio 2022 nella causa M.B.K. e a./Ungheria e del 2 giugno 2022 nella causa H.M. e a./Ungheria; che il controllo rafforzato dell'esecuzione di tali sentenze è tuttora in sospeso;
DK. considerando che, nella sua relazione dell'11 maggio 2020 a seguito di una visita in Ungheria nel 2019, il relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei migranti ha ribadito il suo invito rivolto al governo ungherese affinché conduca un riesame significativo della situazione in corso e delle politiche migratorie del paese, dichiarando che l'Ungheria dovrebbe porre fine alla cosiddetta situazione di crisi, che non corrisponde alla realtà e continua ad avere gravi ripercussioni negative sui diritti umani dei migranti e dei richiedenti asilo, sulla libertà delle organizzazioni della società civile e sul potere giudiziario, e revocare tutte le altre misure restrittive con caratteristiche e conseguenze analoghe;
DL. considerando che, nella sua sentenza dell'8 luglio 2021, nella causa Shahzad/Ungheria, la CEDU ha concluso che il ricorrente era stato soggetto a un'espulsione "collettiva", in quanto la sua situazione individuale non era stata accertata dalle autorità, le quali non avevano fornito modi concreti ed effettivi per entrare in Ungheria, che il suo allontanamento non era imputabile al suo comportamento e che non gli sono stati forniti mezzi di ricorso adeguati; che il controllo rafforzato dell'esecuzione di tale sentenza è tuttora in sospeso;
DM. considerando che, nella sua decisione del 2 dicembre 2021 relativa alla sospensione della vigilanza rafforzata per l'esecuzione della sentenza della CEDU nella causa Ilias e Ahmed/Ungheria, il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha ricordato che questa causa riguardava una violazione dell'obbligo procedurale, previsto dall'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di valutare i rischi di maltrattamento prima di allontanare i richiedenti asilo verso la Serbia, basandosi su una presunzione generale di "paese terzo sicuro", ha osservato con profondo rammarico che non erano stati compiuti passi verso l'esecuzione del necessario riesame della presunzione legislativa di "paese terzo sicuro" nei confronti della Serbia, e ha ribadito con fermezza l'invito a effettuare tale riesame senza ulteriori ritardi e in linea con i requisiti della giurisprudenza della CEDU e a presentarne le motivazioni e l'esito; che il comitato ha altresì rilevato con grave preoccupazione che, nonostante i timori espressi nella sua precedente decisione, la pratica degli allontanamenti forzati senza una procedura ordinata era continuata e ha ribadito con forza il suo invito alle autorità a rispettare pienamente i requisiti derivanti dalla sentenza della CEDU e a garantire che i rimpatri forzati siano inquadrati in salvaguardie e procedure ordinate, segnatamente per quanto riguarda il diritto di ogni persona a richiedere asilo, come previsto dal diritto internazionale;
DN. considerando che è tuttora in sospeso la vigilanza dell'esecuzione delle sentenze della CEDU nelle cause Nabil e a./Ungheria, riguardante violazioni del diritto dei richiedenti asilo alla libertà e alla sicurezza, a causa del loro trattenimento in attesa dell'esame del merito delle loro richieste di asilo;
DO. considerando che, nella sua comunicazione del 12 agosto 2022 indirizzata al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha indicato che l'accesso alla procedura di asilo e a una valutazione sostanziale e individuale dei rischi è diventato praticamente impossibile in Ungheria a causa del succedersi e del sovrapporsi delle misure adottate dal governo a partire dal 2015; che i potenziali richiedenti asilo si vedono negare l'ingresso legale nel territorio o, salvo poche eccezioni, sono obbligati a lasciare l'Ungheria e a sottoporsi a un controllo preliminare mediante la procedura dell'ambasciata prima di poter presentare domanda di protezione internazionale; che questo graduale smantellamento del sistema di asilo è costantemente accompagnato e alimentato da una dura retorica anti-migranti adottata dal governo ungherese, che compromette ulteriormente l'accoglienza e la protezione dei rifugiati e dei richiedenti asilo nel paese;
Diritti economici e sociali
DP. considerando che il Consiglio, nella raccomandazione del 12 luglio 2022 sul programma nazionale di riforma 2022 dell'Ungheria e che formula un parere sul programma di convergenza 2022 dell'Ungheria, ha raccomandato di proseguire l'inserimento nel mercato del lavoro dei gruppi più vulnerabili, in particolare mediante il miglioramento delle competenze, e di prorogare la durata delle indennità di disoccupazione, migliorare l'adeguatezza dell'assistenza sociale e garantire l'accesso ai servizi essenziali e ad alloggi adeguati per tutti; che ha raccomandato di migliorare i risultati dell'istruzione e di accrescere la partecipazione dei gruppi svantaggiati, in particolare dei Rom, a un'istruzione tradizionale di qualità, nonché di migliorare l'accesso ai servizi di prevenzione e di assistenza primaria di qualità;
DQ. considerando che il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, nelle osservazioni conclusive del 3 marzo 2020 sulla sesta relazione periodica relativa all'Ungheria, ha raccomandato all'Ungheria di continuare a investire nelle misure per porre fine alla povertà, prestando particolare attenzione ai bambini rom e ai bambini che vivono in zone socio-economicamente svantaggiate, e ha espresso gravi preoccupazioni per il numero di studenti che lasciano prematuramente la scuola, la maggior parte dei quali proviene da ambienti svantaggiati, cosa che può alimentare la segregazione basata sulla religione o sul credo, il perdurare della segregazione dei bambini rom nell'ambito dell'istruzione, il divario educativo tra loro e i bambini non rom, la mancanza di dati ufficiali sui bambini rom nell'istruzione, il bullismo, l'abuso e l'esclusione di cui sono vittime i bambini a scuola, in particolare quelli LGBTI, e l'utilizzo nelle scuole di metodi di disciplina che non proteggono i minori dalla violenza fisica e mentale;
DR. considerando che l'11 febbraio 2022 il governo ungherese ha emesso un decreto d'emergenza con cui ha determinato i "servizi minimi necessari" che devono essere prestati durante uno sciopero, interpretandoli in termini così ampi da rendere impossibile scioperare; che il decreto ha limitato i diritti degli insegnanti che avevano annunciato piani di sciopero il 16 marzo 2022;
DS. considerando che, dopo l'adozione del divieto di residenza abituale in uno spazio pubblico, diversi tribunali ordinari hanno chiesto alla Corte costituzionale di annullare la legislazione sostenendo l'incostituzionalità della legge per diversi motivi; che, dopo un lungo ritardo, la Corte costituzionale ha respinto tutte le petizioni presentate dai tribunali ordinari per ogni motivo e si è rifiutata di prendere in considerazione tutte le osservazioni che non sostenevano il ragionamento del governo; che, per quanto riguarda la mancanza di una fissa dimora, il sistema di sicurezza sociale si occupa principalmente di dichiarare illegale la permanenza di persone senza fissa dimora negli spazi pubblici e di stabilire misure punitive, invece di puntare sull'inclusione sociale;
1. ribadisce che le sue preoccupazioni riguardano le seguenti questioni inerenti alla situazione in Ungheria:
–
il funzionamento dell'ordinamento costituzionale e del sistema elettorale,
–
l'indipendenza della magistratura e di altre istituzioni e i diritti dei giudici,
–
la corruzione e i conflitti d'interesse,
–
la privacy e la protezione dei dati,
–
la libertà di espressione, compreso il pluralismo dei media,
–
la libertà accademica,
–
la libertà di religione,
–
la libertà di associazione,
–
il diritto alla parità di trattamento, compresi i diritti delle persone LGBTIQ,
–
i diritti delle persone appartenenti a minoranze, tra cui i rom e gli ebrei, e la tutela dall'incitamento all'odio nei loro confronti,
–
i diritti fondamentali dei migranti, dei richiedenti asilo e dei profughi,
–
i diritti economici e sociali;
2. ritiene che, nel complesso, i fatti e le tendenze illustrati nelle risoluzioni del Parlamento costituiscano una minaccia sistemica per i valori di cui all'articolo 2 TUE e un evidente rischio di violazione grave di tali valori; esprime profonda preoccupazione e condanna per i tentativi deliberati e sistematici del governo ungherese volti a minare i valori fondanti dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE; sottolinea che tali tendenze sono fortemente peggiorate dopo l'attivazione dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE; sottolinea che il governo ungherese ha la responsabilità di ripristinare il rispetto del diritto dell'UE e dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE ed esprime profondo rammarico per il fatto che la mancanza di un'azione decisa da parte dell'UE abbia contribuito al crollo della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in Ungheria, trasformando il paese in un regime ibrido di autocrazia elettorale, secondo gli indicatori pertinenti;
3. deplora l'incapacità del Consiglio di compiere progressi significativi nell'ambito della procedura in corso di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE; esorta il Consiglio a garantire che almeno una volta per Presidenza vengano tenute audizioni durante le procedure in corso a norma dell'articolo 7 TUE e che queste vertano altresì sui nuovi sviluppi che incidono sullo Stato di diritto, la democrazia e i diritti fondamentali; invita il Consiglio a pubblicare processi verbali integrali dopo ogni audizione; sottolinea che non è necessaria l'unanimità in seno al Consiglio né per individuare un chiaro rischio di grave violazione dei valori dell'UE di cui all'articolo 7, paragrafo 1, né per rivolgere raccomandazioni concrete agli Stati membri in questione e fissare scadenze per l'attuazione di tali raccomandazioni; rinnova l'invito al Consiglio in tal senso, sottolineando che eventuali ulteriori ritardi di una tale azione equivarrebbero a una violazione del principio dello Stato di diritto da parte dello stesso Consiglio; sottolinea che gli Stati membri hanno l'obbligo di agire insieme e di porre fine agli attacchi ai valori sanciti dall'articolo 2 TUE; invita il Consiglio a formulare quanto prima raccomandazioni all'Ungheria affinché ponga rimedio alle questioni citate nella sua risoluzione del 12 settembre 2018 e nella presente risoluzione, invitandola ad attuare tutte le sentenze e raccomandazioni menzionate, comprese quelle relative alle elezioni generali tenutesi il 3 aprile 2022; insiste sul fatto che in tutti i procedimenti relativi all'articolo 7 TUE, il Parlamento dovrebbe essere in grado di presentare la sua proposta motivata al Consiglio, di partecipare alle audizioni di cui all'articolo 7 TUE e di essere prontamente e pienamente informato in ogni fase della procedura;
4. invita il Consiglio e la Commissione a dedicare maggiore attenzione allo smantellamento sistemico dello Stato di diritto, nonché all'interazione tra le varie violazioni dei valori individuate nelle sue risoluzioni; sottolinea che il mancato controllo delle violazioni dello Stato di diritto mina le istituzioni, finendo per pregiudicare i diritti umani e la vita di tutti nel paese in cui hanno luogo tali violazioni; sottolinea che l'Unione dovrebbe difendere con uguale determinazione tutti i valori sanciti dall'articolo 2 TUE;
5. invita la Commissione ad avvalersi appieno degli strumenti disponibili per far fronte a un evidente rischio di violazione grave dei valori fondanti dell'Unione da parte dell'Ungheria, con particolare riferimento alle procedure d'infrazione accelerate, alle domande di provvedimenti provvisori dinanzi alla Corte di giustizia e alle misure inerenti alla mancata esecuzione delle sentenze della Corte; ricorda l'importanza del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto e accoglie con favore la decisione di attivarlo nel caso dell'Ungheria, sebbene con un lungo ritardo e una portata limitata; invita la Commissione ad adottare misure immediate a norma del regolamento per quanto riguarda altre violazioni dello Stato di diritto, relative in particolare all'indipendenza del sistema giudiziario e ad altri motivi trattati nella lettera inviata dalla Commissione all'Ungheria il 19 novembre 2021; sottolinea che il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto è uno strumento complementare alla procedura dell'articolo 7, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è in vigore dal gennaio 2021, e invita la Commissione a prendere tutte le misure necessarie per assicurarne l'effettiva applicazione; prende atto del rischio di uso improprio dei fondi nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza e rinnova l'invito alla Commissione ad astenersi dall'approvazione del piano dell'Ungheria fino a quando questa non avrà pienamente rispettato tutte le raccomandazioni specifiche per paese del semestre europeo in materia di Stato di diritto e finché non avrà eseguito tutte le sentenze della CGUE e della CEDU; si attende che la Commissione, prima di approvare gli accordi di partenariato e i programmi della politica di coesione, escluda qualsiasi rischio che i programmi della politica di coesione contribuiscano all'uso improprio dei fondi europei o a violazioni dello Stato di diritto; invita la Commissione ad applicare più rigorosamente il regolamento recante disposizioni comuni(28) e il regolamento finanziario(29) al fine di contrastare qualsiasi uso improprio dei fondi dell'UE per motivi politici; ritiene che l'applicazione di questi strumenti per proteggere i valori sanciti dall'articolo 2 TUE sia ancora più urgente in un momento in cui tali valori sono minacciati dalla guerra della Russia contro l'Ucraina e dalle azioni che sta intraprendendo contro l'UE;
6. ribadisce il suo invito alla Commissione a garantire che i destinatari finali o i beneficiari dei fondi dell'UE non siano privati di tali fondi in caso di applicazione di sanzioni nel quadro del meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto, come stabilito all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto; invita la Commissione a trovare modalità per distribuire i fondi dell'UE attraverso i governi locali e le ONG qualora il governo interessato non cooperi per quanto riguarda le carenze nell'attuazione dello Stato di diritto;
7. invita la Commissione a sostenere una società civile indipendente in Ungheria, che salvaguardi i valori sanciti dall'articolo 2 TUE, in particolare avvalendosi del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori; rinnova il suo invito alla Commissione affinché adotti una strategia globale per la società civile, ai fini della tutela e dello sviluppo dello spazio civico all'interno dell'Unione, che integri tutti gli strumenti esistenti e delinei una serie di misure concrete atte a proteggere e consolidare lo spazio civico;
8. ribadisce l'invito alla Commissione e al Consiglio ad avviare immediatamente i negoziati con il Parlamento su un meccanismo dell'UE per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali sotto forma di accordo interistituzionale, compreso un ciclo politico permanente tra le istituzioni dell'UE;
9. accoglie con favore le conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa, in particolare quelle contenute nella proposta 25 sullo Stato di diritto, i valori democratici e l'identità europea, e ribadisce la necessità di rafforzare la procedura per la protezione dei valori su cui si fonda l'Unione e di chiarire la determinazione e le conseguenze delle violazioni dei valori fondamentali;
10. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e alle Nazioni Unite.
Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1).
Disposizioni che impongono obblighi di registrazione, dichiarazione e pubblicazione a determinate categorie di organizzazioni della società civile che ricevono direttamente o indirettamente un sostegno dall'estero che supera una determinata soglia e che prevedono la possibilità di applicare sanzioni alle organizzazioni che non rispettano tali obblighi.
Decisione (EU) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 80).
Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2020 e nel 2021
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Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2022 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2020 e nel 2021 (2021/2186(INI))
– visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 2, in cui si afferma che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze,
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, e gli articoli 20 e 21,
– vista la raccomandazione (UE) 2021/1534 della Commissione del 16 settembre 2021 relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'empowerment dei giornalisti e degli altri professionisti dei media nell'Unione europea(1),
– vista la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2021 dal titolo "Un'Europa più inclusiva e protettiva: estendere l'elenco dei reati riconosciuti dall'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio" (COM(2021)0777),
– vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2020 dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025" (COM(2020)0152),
– vista la comunicazione della Commissione del 24 giugno 2020 dal titolo "Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025)" (COM(2020)0258),
– vista la comunicazione della Commissione del 12 novembre 2020 dal titolo "Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025" (COM(2020)0698),
– vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2021 sulla proclamazione dell'Unione europea come zona di libertà per le persone LGBTIQ(2),
– vista la sua risoluzione del 24 giugno 2021 sulla situazione della salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti nell'UE, nel quadro della salute delle donne(3),
– vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2021 sulle violazioni del diritto dell'UE e dei diritti dei cittadini LGBTIQ in Ungheria a seguito delle modifiche giuridiche adottate dal parlamento ungherese(4),
– vista la sua risoluzione del 14 settembre 2021 sui diritti delle persone LGBTIQ nell'UE(5),
– vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali(6),
– vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2019 sulla discriminazione in pubblico e sull'incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI, comprese le zone libere da LGBTI(7),
– viste le raccomandazioni del gruppo di lavoro per il controllo di Frontex della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, quali formulate nella relazione della commissione del 14 luglio 2021 sull'indagine conoscitiva su Frontex in merito a presunte violazioni dei diritti fondamentali,
– visto il parere del Comitato delle regioni del 14 ottobre 2021, dal titolo "Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020‑2025"(8),
– visti il dibattito in seno alla commissione delle Questioni di attualità del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa e le conseguenti relazioni, quella del 17 maggio 2021 dal titolo "Il ruolo degli enti locali e regionali in relazione alla situazione delle persone LGBTI in Polonia" e quella del 17 giugno 2021 dal titolo "La protezione delle persone LGBTI nel contesto dell'aumento dei discorsi d'odio e della discriminazione nei loro confronti: il ruolo delle autorità locali e regionali",
– viste le relazioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, in particolare le relazioni sui diritti fondamentali per gli anni 2020 e 2021,
– vista la comunicazione della Commissione del 2 dicembre 2020 dal titolo "Strategia per rafforzare l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" (COM(2020)0711),
– vista la relazione della Commissione del 10 dicembre 2021 dal titolo "Tutela dei diritti fondamentali nell'era digitale – Relazione annuale 2021 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" (COM(2021)0819),
– visto l'articolo 54 del suo regolamento,
– visto il parere della commissione per le petizioni,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0224/2022),
A. considerando che, in virtù dell'articolo 2 TUE, l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze; che i valori sanciti dall'articolo 2 TUE devono essere difesi dalle istituzioni dell'UE e da ogni singolo Stato membro in tutte le loro politiche; che la Commissione, di concerto con il Parlamento e il Consiglio, è tenuta in virtù dei trattati a garantire il rispetto dello Stato di diritto quale valore fondamentale dell'Unione, come pure ad assicurare il rispetto e l'osservanza del diritto, dei valori e dei principi dell'UE;
B. considerando che l'articolo 151 TFUE fa riferimento a diritti sociali fondamentali quali quelli definiti dalla Carta sociale europea; che l'Unione non ha ancora aderito alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonostante sia tenuta a farlo nel quadro dell'articolo 6, paragrafo 2, TUE;
C. considerando che nel 2020 e nel 2021 le misure restrittive volte a combattere la pandemia di COVID-19 hanno interferito con un vasto numero di diritti fondamentali, quali il diritto alla libera circolazione e di riunione, il diritto alla vita privata e familiare, compresa la protezione dei dati personali, e il diritto all'istruzione, al lavoro e alla sicurezza sociale; che la pandemia ha esacerbato le sfide e le disuguaglianze esistenti in tutti i settori della vita, colpendo in particolare i gruppi vulnerabili, e ha provocato un aumento degli incidenti a matrice razzista;
D. considerando che il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un diritto fondamentale sancito dall'articolo 2 e dall'articolo 3, paragrafo 3, TUE, dagli articoli 8, 10, 19 e 157 TFUE, e dagli articoli 21 e 23 della Carta;
E. considerando che il termine "popolo romanì" comprende tutte le persone e tutti i bambini di origine rom, kalè, manouches, lovara, rissende, boyash, domare, caldaras e sinti; che la nuova definizione di "popolo romanì" consente di includere anche coloro che sono stati stigmatizzati come "zingari" senza avere un corrispondente retroterra etnico, come gli egiziani, gli ashkali o i viaggianti; che le comunità rom continuano ad essere uno dei gruppi più vulnerabili e oppressi nell'UE;
F. considerando che la crisi sanitaria è stata spesso usata come pretesto per attaccare le minoranze, compresi i migranti, le persone provenienti da un contesto migratorio e le popolazioni romanì, che erano già vittime di discriminazione razziale ed etnica, incitamento all'odio e reati generati dall'odio; che le donne e i bambini romanì, essendo spesso soggetti a forme di discriminazione multiple o intersezionali, sono tra i gruppi e gli individui più minacciati negli Stati membri, nei paesi in fase di adesione e in quelli candidati, in quanto devono affrontare ostacoli anche peggiori rispetto agli uomini romanì nella popolazione generale, e vivono per lo più in insediamenti rurali o urbani poveri, spesso informali, con un accesso limitato all'istruzione, al lavoro e ai servizi sanitari, nessun accesso ai servizi igienici e all'acqua pulita, e una speranza di vita inferiore, una situazione che è peggiorata con la pandemia di COVID-19;
G. considerando che il 20 maggio 2022 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato una raccomandazione sulla lotta contro l'incitamento all'odio, che fornisce orientamenti non vincolanti su come affrontare il fenomeno; che il Comitato di esperti per la lotta contro i reati generati dall'odio di recente istituzione è incaricato di elaborare, entro la fine del 2023, per il Comitato dei ministri un progetto di raccomandazione sui reati generati dall'odio;
H. considerando che il fatto di avere deliberatamente preso di mira i diritti di determinati gruppi minoritari in alcuni Stati membri ha creato e consolidato altrove uno slancio in tal senso, come dimostra l'arretramento dei diritti delle donne e delle persone LGBTIQ; che si tratta di strategie deliberate volte a indebolire la protezione dei diritti fondamentali dell'UE sanciti dall'articolo 2 TUE; che il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa ha adottato una risoluzione che ricorda le responsabilità delle autorità locali nella protezione dei diritti delle persone LGBTIQ e le invita a nominare un "esperto locale sull'uguaglianza e la diversità"; che il Comitato delle regioni ha formulato numerosi suggerimenti rispetto al ruolo attivo degli enti locali e regionali nella prevenzione della discriminazione delle persone LGBTIQ e nella loro protezione dalla stessa;
I. considerando che, durante le misure di confinamento conseguenti alla COVID-19, le persone LGBTIQ, in particolare quelle giovani, sono state esposte a tassi di violenza domestica e di violenza di genere superiori alla media, per effetto della discriminazione dovuta alla loro condizione di LGBTIQ; che le persone LGBTIQ sono più vulnerabili alla deprivazione abitativa, una situazione esacerbata dalle misure di confinamento conseguenti alla COVID-19;
J. considerando che la libertà dei media è uno dei pilastri e delle garanzie di una democrazia funzionante e dello Stato di diritto; che la libertà, il pluralismo e l'indipendenza dei media nonché la sicurezza dei giornalisti sono elementi fondamentali del diritto alla libertà di espressione e di informazione, e sono essenziali per il funzionamento democratico dell'UE e dei suoi Stati membri; che le autorità pubbliche dovrebbero adottare un quadro giuridico e normativo atto a promuovere lo sviluppo di media liberi, indipendenti e pluralisti; che le vessazioni online, le minacce e le azioni legali nei confronti dei giornalisti, in particolare i giornalisti investigativi, ad opera di personaggi di spicco della scena politica e pubblica, tra cui membri del governo, continuano ad aumentare in alcuni Stati membri; che in tutti gli Stati membri sono stati segnalati casi di interferenze politiche nei media; che l'accesso dei giornalisti a informazioni e documenti pubblici continua a essere ostacolato;
K. considerando che la criminalizzazione dei giornalisti a motivo della loro attività è un problema particolarmente grave; che i giornalisti non dovrebbero essere incarcerati o minacciati di pene detentive per diffamazione; che gli Stati membri non dovrebbero imporre sanzioni penali per i reati mediatici, tranne nei casi in cui altri diritti fondamentali siano stati gravemente compromessi, e dovrebbero garantire che tali sanzioni non siano applicate nei confronti dei giornalisti in modo discriminatorio o arbitrario;
L. considerando che le rivelazioni secondo cui diversi paesi, fra cui Stati membri dell'UE, hanno fatto ricorso allo spyware di sorveglianza Pegasus contro giornalisti, politici e altri attori sono estremamente allarmanti e sembrano confermare i pericoli dell'uso improprio della tecnologia di sorveglianza per minacciare i diritti umani e la democrazia;
M. considerando che la denuncia di irregolarità costituisce un aspetto fondamentale della libertà di espressione e svolge un ruolo essenziale ai fini dell'individuazione e della segnalazione di atti illeciti, nonché del rafforzamento della responsabilità democratica e della trasparenza; che la denuncia di irregolarità rappresenta una fonte fondamentale di informazioni nella lotta contro la criminalità organizzata e nell'indagine, nell'individuazione e nella denuncia di casi di corruzione nel settore pubblico e privato; che l'adeguata protezione degli informatori a livello unionale, nazionale e internazionale, come pure il riconoscimento dell'importante ruolo svolto dagli informatori all'interno della società sono presupposti essenziali per garantire l'efficacia di detto ruolo;
N. considerando che alcuni Stati membri non hanno ancora attuato tutti i requisiti di cui alla direttiva sui servizi di media audiovisivi(9), in particolare quelli riguardanti l'indipendenza dell'autorità nazionale di regolamentazione del mercato dei media;
O. considerando che il 24 giugno 2021 il Parlamento ha approvato una risoluzione globale sulla situazione della salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti nell'UE, nella quale illustra la sua visione in materia negli Stati membri; che nella risoluzione si riconoscono le lacune, si accolgono con favore i progressi e si formulano molteplici richieste per garantire l'accesso universale ai prodotti mestruali, un'educazione sessuale completa, metodi contraccettivi moderni quale strategia per conseguire l'uguaglianza di genere, un'assistenza sicura e legale relativa alla salute riproduttiva, l'accesso alle terapie per la fertilità e l'assistenza alla maternità, alla gravidanza e al parto per tutti;
P. considerando che, in base a un'indagine condotta dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali sulla violenza nei confronti delle donne, le vittime di violenze da parte del partner denunciano alla polizia gli episodi più gravi solo nel 14 % dei casi e che sistematicamente due terzi delle vittime donne non denunciano alle autorità le violenze subite per paura o per mancanza di informazioni in merito ai diritti delle vittime, o nella convinzione generale che la violenza da parte del partner sia una questione privata che non dovrebbe essere resa pubblica;
Q. considerando che la violenza di genere è una grave violazione dei diritti umani fondamentali e costituisce un notevole ostacolo al conseguimento della parità di genere nella società; che le donne e le ragazze continuano a essere colpite in modo sproporzionato dalla violenza di genere, tra cui la violenza sessuale, le molestie e le mutilazioni genitali femminili, nonché dalla violenza domestica e dalla violenza da parte del partner; che suddetti atti di violenza possono essere perpetrati sia in pubblico che in privato;
R. considerando che il fenomeno della violenza informatica basata sul genere è in aumento, e che una donna su cinque di età compresa tra i 18 e i 29 anni ha riferito di aver subito molestie sessuali online nell'UE; che la sfera pubblica digitale deve fornire un ambiente sicuro per tutti, anche per le donne e le ragazze; che non deve esserci impunità nell'ambiente online; che in due relazioni d'iniziativa legislativa il Parlamento ha invitato la Commissione a presentare proposte sulla lotta contro la violenza e la violenza informatica di genere, e sull'aggiunta della violenza di genere quale nuova fattispecie di reato nell'elenco di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE;
S. considerando che in numerosi Stati membri le misure di confinamento e di distanziamento sociale attuate durante la pandemia di COVID-19 sono state associate a un aumento esponenziale della prevalenza e dell'intensità dei casi di violenza da parte del partner, di violenza psicologica, di controllo coercitivo e di violenza online, come anche a un aumento del 60 % del numero di chiamate di emergenza provenienti da donne vittime di violenza domestica; che l'obbligo di rimanere a casa e l'allarmante aggravarsi della pandemia "sommersa" di violenze di genere hanno reso difficile per le donne e i bambini avere accesso a una protezione efficace, a servizi di sostegno e alla giustizia, e hanno rivelato che le risorse e le strutture di supporto erano insufficienti, che le vittime avevano un accesso limitato ai servizi di sostegno e che molte di esse venivano lasciate senza una protezione adeguata e tempestiva; che gli Stati membri dovrebbero condividere le migliori pratiche riguardo a misure specifiche volte a fornire un'assistenza tempestiva e accessibile alle vittime, tra cui l'istituzione di sistemi di invio di SMS di emergenza o la creazione di punti di contatto per chiedere aiuto nelle farmacie e nei supermercati; che, per varie ragioni, nonostante si tratti di un fenomeno diffuso, la violenza nei confronti delle donne esercitata dal partner è stata sottostimata nell'UE dalle vittime e dalle loro famiglie, dagli amici, dai conoscenti e dai vicini, in particolare durante la pandemia di COVID-19; che si registra una mancanza significativa di dati completi, comparabili e disaggregati per genere, che rende difficile valutare correttamente l'impatto della crisi;
T. considerando che i diritti dei minori continuano a essere violati negli Stati membri a causa di violenze, abusi, sfruttamento, povertà, esclusione sociale e discriminazioni fondate sulla religione, la disabilità, il genere, l'identità sessuale, l'età, l'origine etnica e lo status di migrante o di residente; che nell'UE quasi il 25 % dei minori è a rischio di povertà o esclusione sociale; che la povertà priva i minori di opportunità di istruzione, di assistenza all'infanzia, di assistenza sanitaria, di cibo e alloggio adeguati, di sostegno familiare e persino di protezione dalla violenza, e può avere effetti di lunga durata; che, come l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ha evidenziato, la lotta alla povertà infantile è anche una questione di diritti fondamentali e obblighi giuridici; che la promozione dei diritti dei minori costituisce un obiettivo esplicito delle politiche dell'UE e della Carta, che impone che l'interesse superiore del minore sia una considerazione primaria in tutte le azioni dell'UE;
U. considerando che la pandemia di COVID-19 ha messo come non mai a dura prova i bambini e le famiglie di tutta l'UE, soprattutto quelli provenienti da contesti già economicamente o socialmente svantaggiati; che i minori provenienti da contesti socio-economici svantaggiati spesso mancano di attrezzature informatiche adeguate, di accesso a Internet e di spazi e condizioni di lavoro appropriati, il che ha aggravato le disuguaglianze esistenti sul piano dell'apprendimento durante la pandemia; che la pandemia di COVID-19 e le misure adottate in risposta ad essa hanno aumentato il rischio che i minori siano esposti alla violenza, compresi lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori agevolato dalla tecnologia; che, sebbene le domande di asilo presentate per minori siano diminuite, le condizioni di accoglienza dei minori sono rimaste inadeguate in diversi Stati membri;
V. considerando che, a norma dell'articolo 47 della Carta, il diritto fondamentale a un ricorso effettivo richiede l'accesso a un giudice indipendente; che l'influenza politica o il controllo del sistema giudiziario e ostacoli analoghi all'indipendenza dei singoli giudici hanno ripetutamente fatto sì che la magistratura non fosse in grado di assolvere il proprio compito di verifica indipendente dell'uso arbitrario del potere da parte del ramo esecutivo e del ramo legislativo del governo; che un sistema giudiziario efficace, indipendente e imparziale è essenziale per garantire lo Stato di diritto e la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà civili dei cittadini nell'UE;
W. considerando che la pandemia di COVID-19 ha messo in luce l'incapacità di affrontare la situazione delle persone trattenute in custodia cautelare; che, mentre le pratiche relative all'uso della custodia cautelare durante la pandemia di COVID-19 variavano da uno Stato membro all'altro, in un certo numero di Stati membri i ritardi nelle udienze e nelle indagini hanno comportato periodi di custodia cautelare più lunghi; che le persone private della loro libertà sono risultate più vulnerabili all'epidemia di COVID-19 rispetto al resto della popolazione, a causa delle condizioni di confinamento in cui hanno vissuto per periodi prolungati; che la chiusura dei tribunali e/o i ritardi nelle udienze e nelle indagini hanno causato confusione e incertezza presso gli indagati, specialmente quelli detenuti, che non avevano praticamente nessuna idea di quando il loro processo avrebbe avuto luogo e per quanto tempo sarebbero rimasti in carcere;
X. considerando che il diritto internazionale ribadisce che non si può essere trattenuti per il solo fatto di essere richiedenti asilo; che la detenzione deve quindi essere prevista solo in ultima istanza e solo per uno scopo giustificato; che per gli apolidi de jure e de facto l'assenza di uno status giuridico o di una documentazione comporta il rischio di trattenimento a tempo indeterminato, il che è illegale secondo il diritto internazionale;
Y. considerando che la strategia dell'Unione europea sui diritti delle vittime (2020-2025) deve fornire un quadro d'azione per prevenire l'impunità giuridica e sociale, aumentando la sicurezza e la protezione dei diritti fondamentali di tutti i cittadini dell'UE;
Z. considerando che la salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi è assolutamente necessaria per uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici e che il periodo 2021-2030 è stato proclamato Decennio delle Nazioni Unite per il ripristino dell'ecosistema; che la Commissione ha annunciato che l'adozione di iniziative legislative fondamentali in materia di protezione ambientale, compresa una legge faro sul ripristino della natura, ha dovuto essere rinviata di diversi mesi; che il Green Deal europeo mira a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e a tutelare la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dai relativi impatti; che alcune delle iniziative legislative proposte avranno un impatto positivo sul livello di tutela dell'ambiente quale sancito dall'articolo 37 della Carta;
Stato di diritto e diritti fondamentali
1. sottolinea che lo Stato di diritto è un caposaldo della democrazia, mantiene la separazione dei poteri, assicura la responsabilità, contribuisce alla fiducia nelle istituzioni pubbliche e garantisce i principi di legalità, certezza del diritto, divieto di arbitrarietà del potere esecutivo, indipendenza giudiziaria, imparzialità e uguaglianza dinanzi alla legge; sottolinea che lo Stato di diritto e l'indipendenza giudiziaria, in particolare, sono fondamentali perché i cittadini siano in grado di esercitare i loro diritti e le loro libertà fondamentali;
2. ribadisce che lo Stato di diritto, la libertà e il pluralismo dei media e un'efficace lotta alla corruzione costituiscono le fondamenta delle nostre società e sono valori fondamentali dell'UE che riguardano tutti i diritti fondamentali; osserva con rammarico, tuttavia, che in alcuni Stati membri sussistono violazioni di questi principi, che rappresentano una seria minaccia per una distribuzione equa, legale e imparziale dei fondi dell'UE;
3. ritiene che lo Stato di diritto sia strettamente connesso al rispetto della democrazia e dei diritti fondamentali, e sottolinea che il deterioramento di uno qualsiasi di questi valori costituisce un attacco ai pilastri dell'Unione quali stabiliti nel TUE; ribadisce le numerose richieste del Parlamento di ampliare la portata della relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto per includervi tutti i valori dell'articolo 2 TUE, al fine di fornire una visione olistica della situazione in tutti gli Stati membri; invita la Commissione a fare ricorso a tutti gli strumenti a sua disposizione, compresa la procedura prevista nel quadro del meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto, per affrontare queste violazioni dei principi dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti fondamentali;
4. condanna fermamente le gravi violazioni dei principi dello Stato di diritto constatate in alcuni Stati membri, che stanno mettendo in grave pericolo i diritti e le libertà fondamentali; ritiene che in alcuni casi tali violazioni siano di natura sistemica; pone l'accento sul legame tra il deterioramento delle norme in materia di Stato di diritto e le violazioni dei diritti fondamentali, come quelle perpetrate nel settore giudiziario, gli attacchi contro i giornalisti e i media liberi, compreso l'uso eccessivo della forza da parte delle autorità preposte all'applicazione della legge durante le proteste e alle frontiere dell'UE, la mancanza di garanzie e di un giusto processo per i detenuti, l'incitamento all'odio da parte di attori politici, l'aumento dei poteri delle autorità per procedere a una sorveglianza di massa e l'ampia raccolta di dati intercettati, nonché le restrizioni imposte alle organizzazioni della società civile che ricevono finanziamenti esteri o sulla base della loro affiliazione religiosa; condanna, inoltre, gli sforzi compiuti dai governi di alcuni Stati membri per indebolire la separazione dei poteri e l'indipendenza della magistratura; esprime profonda preoccupazione, in particolare, dinanzi alle decisioni che mettono in discussione la preminenza del diritto europeo e invita la Commissione a utilizzare tutti i mezzi disponibili per contrastare tali attacchi;
5. sottolinea che, a norma dell'articolo 2 TUE, l'UE è un'unione basata sullo Stato di diritto, e che l'applicazione del diritto dell'UE è fondamentale per garantire che i cittadini possano avvalersi dei loro diritti fondamentali; si rammarica, a tale proposito, che la Commissione abbia utilizzato in misura minore gli strumenti di esecuzione, in particolare diminuendo sempre di più il numero di infrazioni avviate; osserva, pertanto, che i cittadini dell'UE devono sempre fare maggior ricorso a procedimenti di contenzioso ai fini del godimento dei loro diritti fondamentali; invita la Commissione a sostenere tale contenzioso tramite la creazione di un apposito fondo per l'aiuto finanziario al contenzioso strategico per i diritti della Carta;
6. sottolinea che, nonostante le sue numerose risoluzioni e relazioni, e malgrado diverse procedure di infrazione e decisioni della Corte di giustizia dell'UE (CGUE) e della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) nel 2020 e nel 2021, la situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea continua a deteriorarsi; si rammarica dell'incapacità della Commissione di rispondere adeguatamente alle numerose preoccupazioni del Parlamento sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali in diversi Stati membri; sottolinea la necessità di monitorare e garantire il rispetto di tutti i valori dell'articolo 2 TUE in modo esaustivo; invita la Commissione a includere un monitoraggio esaustivo in una relazione annuale sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali nell'ambito del meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali;
7. sottolinea che l'esecuzione delle sentenze dei tribunali è indispensabile sia a livello nazionale che di Unione, e condanna il mancato rispetto delle sentenze della CGUE e dei tribunali nazionali da parte delle autorità pubbliche interessate; evidenzia che le sentenze della CGUE devono essere eseguite in modo tempestivo e nel più breve tempo possibile, conformemente i trattati, in particolare le sentenze che intendono prevenire la discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;
8. ribadisce che la corruzione rappresenta una seria minaccia per la democrazia, lo Stato di diritto e il trattamento equo di tutti i cittadini; sottolinea il legame tra corruzione e violazione dei diritti fondamentali in vari settori quali l'indipendenza della magistratura, la libertà dei media, la libertà di espressione dei giornalisti e degli informatori, le strutture detentive, l'accesso ai diritti sociali, o la tratta di esseri umani; invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a combattere risolutamente la corruzione e a elaborare strumenti efficaci per prevenire, contrastare e sanzionare la corruzione e per combattere le frodi, nonché per monitorare regolarmente l'utilizzo dei fondi pubblici; invita pertanto la Commissione a riprendere immediatamente la sua attività annuale di monitoraggio e comunicazione in materia di lotta alla corruzione, prendendo in esame tutti gli Stati membri e le istituzioni dell'UE;
9. sottolinea che l'inazione e un approccio lassista nei confronti delle strutture oligarchiche e la violazione sistematica dello Stato di diritto indeboliscono l'intera Unione europea e minano la fiducia dei suoi cittadini; pone l'accento sulla necessità di garantire che il denaro dei contribuenti non finisca mai nelle tasche di coloro che minano i valori comuni dell'Unione;
10. sottolinea il fatto che le misure di emergenza che hanno causato una concentrazione di poteri e deroghe ai diritti fondamentali, hanno aumentato il rischio di corruzione; invita gli Stati membri a intensificare i loro sforzi per garantire che la legislazione e i quadri istituzionali adeguati per combattere la corruzione siano applicati efficacemente nella pratica, e che i governi agiscano con trasparenza e responsabilità; invita gli Stati membri, a tale proposito, a seguire attentamente le linee guida emesse dal Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa nel 2020 per prevenire i rischi di corruzione nel contesto della pandemia;
11. deplora il fatto che i problemi strutturali in alcuni Stati membri con riguardo all'indipendenza della magistratura e all'autonomia delle procure compromettono l'accesso dei cittadini alla giustizia e hanno un impatto negativo sui loro diritti e libertà; ricorda che le lacune dello Stato di diritto in uno Stato membro hanno un impatto nell'intera Unione e influiscono sui diritti di tutte le persone nell'UE; invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a proteggere i giudici e i procuratori dagli attacchi politici e da qualsiasi tentativo di mettere loro pressione, compromettendo in tal modo il loro lavoro;
12. rileva che, a norma dell'articolo 47 della Carta, il diritto fondamentale a un ricorso effettivo richiede l'accesso a un giudice indipendente; prende atto delle crescenti sfide poste dalle corti costituzionali nazionali e da alcuni politici; insiste sul fatto che gli Stati membri devono rispettare pienamente il diritto dell'Unione e internazionale, nonché le sentenze della CGUE e della CEDU, comprese quelle relative all'indipendenza della magistratura; condanna il mancato rispetto, da parte di diversi Stati membri, tra cui Polonia e Ungheria, di numerose leggi dell'UE e sentenze della Corte europea; invita gli Stati membri a rispettare il ruolo cruciale della CGUE e della CEDU e a conformarsi alle loro sentenze;
13. ribadisce la sua condanna della pratica di perseguire e vessare i giudici critici nei confronti del governo polacco; invita il governo polacco a riformare radicalmente il sistema disciplinare per i giudici in linea con le sentenze della GCUE e a reintegrare tutti i giudici che sono stati rimossi dalle loro funzioni dalla sezione disciplinare illegale della Corte suprema, compresi i giudici che continuano a essere impossibilitati a pronunciarsi nonostante abbiano impugnato con successo in un tribunale la sospensione da parte della sezione; invita le autorità polacche a rispettare le varie sentenze della CGUE e della CEDU in merito alla composizione e all'organizzazione dell'illegittimo "Tribunale costituzionale" e della sezione disciplinare della Corte suprema, al fine di rispettare gli standard di indipendenza della magistratura che la Polonia si è impegnata ad attuare;
14. accoglie con favore la procedura di infrazione avviata dalla Commissione contro l'Ungheria e la Polonia nell'ambito del pacchetto di decisioni relative alle infrazioni del luglio 2021 concernente il rispetto dei diritti umani delle persone LGBTIQ e le violazioni del diritto dell'UE, che è la prima volta in cui la Commissione ha avviato procedure di infrazione specificamente per la salvaguardia dei loro diritti; prende atto del parere motivato della Commissione inviato al governo ungherese sulla legge "anti‑LGBTIQ" e della risposta del governo, e invita la Commissione a procedere con l'infrazione portando il caso dinanzi alla CGUE; prende atto della decisione dell'Alta corte di Budapest che annulla l'obbligo di stampare una dichiarazione nei libri per bambini in Ungheria, e invita la Commissione a monitorare l'evoluzione del caso per valutare i passi successivi necessari nel contesto dell'infrazione; esprime preoccupazione per il mancato follow-up rispetto alle procedure di infrazione sulle zone polacche "libere da LGBT" e per la mancata leale cooperazione da parte delle autorità polacche, e chiede alla Commissione di inviare un parere motivato al governo polacco;
15. osserva che nell'ottobre 2021, a norma dell'articolo 265 TFUE, il Parlamento ha proposto un ricorso contro la Commissione dinanzi alla CGUE per mancata azione e applicazione del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto(10), come richiesto in due risoluzioni del 2021 a seguito delle risposte insoddisfacenti della Commissione e del suo tentativo di guadagnare tempo; deplora il fatto che, alla fine del 2021, la Commissione non avesse ancora risposto alla richiesta del Parlamento di attivare l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento e avesse inviato solo richieste di informazioni all'Ungheria e alla Polonia;
16. ribadisce la sua posizione concernente il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, entrato in vigore il 1° gennaio 2021 e direttamente applicabile nella sua interezza nell'Unione europea e in tutti i suoi Stati membri per tutti i fondi del bilancio dell'UE, comprese le risorse assegnate a partire da tale data grazie agli 800 miliardi di EUR dello strumento dell'UE per la ripresa e la resilienza di NextGenerationEU; ricorda che il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto fornisce una definizione chiara dello Stato di diritto, che deve essere intesa in relazione agli altri valori dell'Unione, compresi i diritti fondamentali e la non discriminazione; è del parere che la discriminazione sostenuta dallo Stato nei confronti delle minoranze abbia un impatto diretto sui progetti in cui gli Stati membri decidono di investire i fondi dell'UE e incida pertanto direttamente sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione; invita la Commissione ad attivare immediatamente la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto;
17. ricorda che finora non è stata fornita una risposta adeguata all'iniziativa del Parlamento di istituire un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali disciplinato da un accordo interistituzionale tra il Parlamento, la Commissione e il Consiglio; invita la Commissione e il Consiglio ad avviare immediatamente i negoziati con il Parlamento su un accordo interistituzionale in conformità dell'articolo 295 TFUE;
18. riconosce il ruolo cruciale svolto dalle organizzazioni della società civile nella promozione e nella protezione dei valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE e dalla Carta; sottolinea il loro contributo fondamentale al sostegno dei principi dello Stato di diritto negli Stati membri, grazie al loro dar voce alle persone vulnerabili ed emarginate, garantendo inoltre l'accesso ai servizi sociali fondamentali; riconosce che uno spazio civico sano è un prerequisito per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali; sottolinea che l'Unione dovrebbe pertanto impegnarsi a preservare e coltivare lo spazio civico a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, anche attraverso l'adozione di una strategia a tal fine;
19. accoglie con favore la rapida istituzione di una Procura europea efficiente, indipendente e pienamente operativa al fine di rafforzare la lotta alle frodi nell'Unione europea; evidenzia l'importanza di sostenere e rafforzare la cooperazione tra le istituzioni dell'UE, gli Stati membri, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Procura europea;
20. ricorda che la pandemia di COVID-19, in particolare nelle sue fasi iniziali, ha provocato gravi violazioni della libertà di circolazione e della libertà di lavoro, come pure il deterioramento delle condizioni di lavoro e di vita, anche per i lavoratori stagionali e transfrontalieri nell'intera Unione; invita gli Stati membri a garantire che le restrizioni ai diritti fondamentali derivanti dalla pandemia siano revocate non appena la situazione della salute pubblica lo consenta, e che tutti i diritti e le libertà siano completamente ripristinati;
21. sottolinea il regredire dello Stato di diritto in molti Stati membri in momenti diversi e a diversi livelli di autorità, dal livello esecutivo mediante ad esempio procedure legislative accelerate in periodi di emergenza statale, al livello locale come l'abuso pervasivo da parte delle autorità di polizia; ricorda che l'uso di potere discrezionale dovrebbe essere sottoposto a controllo giurisdizionale o indipendente di altro tipo e che i rimedi disponibili dovrebbero essere chiari e facilmente accessibili, in particolare in caso di abusi, compreso l'accesso a un difensore civico o a un'altra forma di giurisdizione volontaria; invita gli Stati membri a istituire meccanismi per prevenire, correggere e sanzionare penalmente l'abuso di poteri discrezionali e a motivare adeguatamente le loro decisioni, in particolare laddove riguardino i diritti degli individui;
22. è preoccupato che la pandemia di COVID-19, e le reazioni ad essa, abbiano avuto un impatto senza precedenti sul funzionamento dei tribunali e sulla capacità di esercitare i diritti di difesa, limitando fortemente la capacità degli avvocati di consultarsi con i loro clienti; sottolinea che l'accesso alle stazioni di polizia e ai tribunali è stato oggetto di rigorose restrizioni, e molte udienze sono state rinviate o spostate online; sottolinea che tali misure hanno avuto gravi implicazioni sulla capacità delle persone arrestate, perseguite o detenute di esercitare il loro diritto a un processo equo;
23. sottolinea che la pandemia di COVID-19 non solleva le autorità di polizia dal loro obbligo di bilanciare attentamente gli interessi in gioco e di impiegare i loro poteri in modo conforme ai loro obblighi in materia di diritti umani; ricorda che laddove si siano verificate violazioni dei diritti umani legate alle attività di polizia e all'uso della forza, gli Stati membri devono condurre indagini rapide, approfondite, efficaci e indipendenti, e garantire che tutti i responsabili siano chiamati a rispondere in processi equi;
24. esprime preoccupazione per l'impatto della crisi della COVID-19 sulle persone detenute; sottolinea che alcuni Stati membri hanno adottato misure per ridurre la popolazione carceraria, ma spesso solo su base temporanea; sottolinea che l'UE sta affrontando una crisi di lunga data in tema di sovraffollamento delle carceri, mossa principalmente dall'uso eccessivo della detenzione preventiva(11); è preoccupato per i crescenti problemi di salute mentale tra le persone in custodia cautelare; ricorda che la detenzione in custodia cautelare di persone giuridicamente innocenti è accettabile solo come misura eccezionale di ultima istanza, e invita gli Stati membri a limitare il ricorso alla custodia cautelare e a considerare alternative a essa; sottolinea la necessità di norme a livello di UE in materia di custodia cautelare che dovrebbero stabilire una pena minima necessaria prima di imporre la custodia cautelare in modo da escluderne i reati minori; ritiene che le persone non debbano essere detenute in attesa di giudizio oltre i limiti di legge e che le cause debbano essere portate a processo entro un termine ragionevole; invita la Commissione a proporre norme minime sulle condizioni di detenzione e di custodia nell'UE;
Diritto alla parità di trattamento
25. sottolinea con preoccupazione che continuano a verificarsi pratiche discriminatorie, sulla base di motivi quali il sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale e l'identità di genere; invita la Commissione a promuovere politiche pubbliche volte a eliminare tale discriminazione e a garantire che la decisione quadro 2008/913/JHA del Consiglio sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia(12) sia attuata correttamente e integralmente; ritiene che la Commissione dovrebbe avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri inadempienti;
26. sottolinea che, secondo le relazioni annuali sui diritti fondamentali dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, molti Stati membri perseguono pratiche istituzionali, politiche e leggi discriminatorie; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la piena attuazione es esecuzione della legislazione antidiscriminazione, ad avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che non recepiscono o non attuano pienamente la legislazione antidiscriminazione dell'UE e a rafforzare le misure volte a prevenire la discriminazione istituzionale, in particolare da parte delle autorità di contrasto e giudiziarie, che può avere un impatto più grave sulle persone appartenenti a gruppi in situazioni vulnerabili; ricorda l'urgente necessità di estendere la protezione contro la discriminazione oltre l'occupazione tramite un approccio orizzontale e intersettoriale; esorta la Commissione e il Consiglio a sbloccare la direttiva sulla parità di trattamento senza ulteriori ritardi e senza che ciò comporti una riduzione degli standard;
27. sottolinea che, come indicato nella relazione sui diritti fondamentali del 2021 dell'Agenzia per i diritti fondamentali, gli Stati membri dovrebbero migliorare sensibilmente l'efficacia delle loro misure e disposizioni a livello istituzionale per applicare pienamente e correttamente la direttiva sull'uguaglianza razziale(13), in particolare rafforzando l'indipendenza degli organismi di parità, assicurando che siano dotati di un mandato e di risorse adeguate per svolgere efficacemente i compiti assegnati loro dalla legislazione dell'UE in materia di non discriminazione;
28. esorta la Commissione a intensificare i propri sforzi per combattere il razzismo, anche proponendo una legislazione ambiziosa; invita inoltre la Commissione a garantire un adeguato follow-up del piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025(14) e a mettere in atto meccanismi di monitoraggio e valutazione efficienti per misurare i progressi;
29. accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia nominato un coordinatore per i diritti delle vittime, abbia adottato la sua prima strategia per i diritti delle vittime e abbia istituito una piattaforma per i diritti delle vittime; sottolinea, tuttavia, il persistere di sfide all'accesso alla giustizia, in particolare per le vittime in situazioni vulnerabili, e all'indipendenza della magistratura in diversi Stati membri;
30. chiede un meccanismo di integrazione per la cooperazione e il coordinamento delle politiche dell'UE e nazionali in materia di uguaglianza, garantendo che tutte le forme di discriminazione, specialmente quelle intersettoriali, siano prese in considerazione nella revisione e nell'adozione delle politiche, anche attraverso valutazioni d'impatto sull'uguaglianza in modo regolare e trasparente, conformemente a obiettivi e scadenze chiare, sulla base di prove e indicatori di prestazione; invita a stabilire una stretta cooperazione con le parti interessate, le organizzazioni di sostegno, le comunità e le persone che affrontano la discriminazione, garantendo risorse adeguate per intraprendere azioni e misure di monitoraggio;
31. condanna l'aumento degli attacchi contro le persone LGBTIQ+ ed esorta gli Stati membri e la Commissione ad adottare misure per porvi fine e garantire l'effettiva uguaglianza delle persone LGBTIQ+ in tutti i settori;
32. condanna l'approccio di alcuni governi dell'UE di adottare leggi con procedure accelerate senza consultazioni pubbliche o persino, in casi eccezionali, modifiche costituzionali inteso come modo per legittimare politiche discriminatorie che altrimenti non potrebbero essere legiferate, ad esempio le disposizioni che mirano specificamente alle persone LGBTIQ; osserva che le modifiche approvate alla costituzione ungherese e il disegno di legge "anti‑LGBTIQ" adottato nel giugno 2021 dal parlamento ungherese, sono chiari esempi di violazione del diritto alla parità di trattamento e del principio di non discriminazione; accoglie con favore il fatto che 18 Stati membri abbiano pubblicato una dichiarazione congiunta che condanna gli emendamenti anti-LGBT nella legge ungherese sulla protezione dei minori; accoglie con favore il fatto che 16 Stati membri abbiano ribadito il loro sostegno alla lotta contro la discriminazione nei confronti delle persone LGBTIQ; sottolinea che la promozione del progetto europeo include indiscutibilmente la promozione della tolleranza, dell'accettazione, della non discriminazione e della parità di trattamento;
33. esprime preoccupazione per le segnalazioni di eccessiva forza, brutalità della polizia e cattiva condotta nei confronti delle persone di etnia romanì in tutta l'UE, in linea con i risultati dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali pubblicati nel 2020, che hanno evidenziato inoltre come le persone di etnia romanì debbano affrontare povertà diffusa, condizioni di vita inadeguate, cattive condizioni di salute, esclusione dal mercato del lavoro e molestie; condanna la persistente esclusione sociale e l'antiziganismo che portano alla criminalizzazione sproporzionata delle persone di etnia romanì e invita la Commissione a presentare una migliore legislazione e misure politiche specifiche per prevenire tali incidenti e garantire giustizia alle vittime, ponendo la lotta contro l'antiziganismo al centro delle politiche dell'UE;
34. deplora il fatto che un numero significativo di romanì nell'UE viva ancora in insediamenti emarginati in condizioni estremamente precarie e in circostanze socioeconomiche molto povere, spesso senza accesso all'acqua potabile, all'energia elettrica, ad alloggi sicuri e adeguati, all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria, alle strutture fognarie e alla raccolta dei rifiuti; ricorda che la situazione negli insediamenti rom costituisce una flagrante violazione dei diritti umani e dei diritti fondamentali e ha pesanti ripercussioni, soprattutto per i bambini romanì; esorta gli Stati membri a seguire la raccomandazione del Consiglio sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei rom(15) nonché il quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei rom per il 2020-2030(16) e ad avvalersi di tutti i finanziamenti dell'UE e nazionali a tal fine; invita la Commissione a incrementare il monitoraggio dei progressi degli Stati membri e a prendere di conseguenza ulteriori provvedimenti;
35. deplora che la pratica della segregazione dei bambini appartenenti a gruppi minoritari nelle scuole rappresenti tuttora un problema significativo in Europa; sottolinea che pratiche come queste derivano spesso dal fatto che a tali bambini viene erroneamente diagnosticata una disabilità intellettuale sulla base delle loro circostanze sociali o personali; invita gli Stati membri a rafforzare le loro politiche di inclusione per prevenire queste pratiche discriminatorie, sia intenzionali che non intenzionali, e a istituire meccanismi di controllo al fine di rivedere e invertire le decisioni diagnostiche, se necessario;
36. invita gli Stati membri a garantire un adeguato coinvolgimento degli organismi di tutela sociale-giuridica per quanto riguarda i bambini e la protezione sociale nelle comunità rom emarginate, al fine di garantire che i bambini ricevano la protezione e le cure necessarie al loro benessere e sviluppo, nel rispetto del loro interesse superiore, e a mettere in atto procedure adeguate alle diverse esigenze delle comunità rom emarginate affinché possano svolgere i loro compiti allo stesso modo dei bambini della maggioranza della popolazione;
37. sottolinea che il nuovo quadro strategico per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei rom nei paesi dell'UE stabilisce obiettivi ambiziosi in sette settori chiave: non discriminazione, inclusione, partecipazione, istruzione, occupazione, salute e alloggio, e fornisce un quadro di monitoraggio più forte, con una serie di obiettivi quantificabili e misurabili per monitorare i progressi; esorta la Commissione a garantire un adeguato follow-up della strategia e dei progressi; esorta inoltre la Commissione e gli Stati membri a far rispettare il divieto della profilazione razziale o etnica nell'applicazione della legge, nelle misure antiterrorismo e nei controlli sulla migrazione, così come nella violenza della polizia, e a garantirne la responsabilità;
38. teme che il terrorismo e le politiche antiterrorismo possano aver comportato discriminazione e ostilità nei confronti di alcuni gruppi, comprese le comunità di colore, le comunità musulmane, i movimenti contro il razzismo, gli attivisti e le organizzazioni; deplora che in alcuni casi tali politiche includano la delegittimazione, la criminalizzazione o il tentativo di criminalizzare discorsi politici, religiosi e di altro tipo, il che potrebbe tradursi in pratiche di contrasto discriminatorie, come la profilazione razziale e religiosa, e in effetti sociali più ampi come l'autocensura e la riduzione dello spazio a disposizione della società civile;
39. accoglie con favore la decisione della Commissione di organizzare una consultazione pubblica sull'aggiornamento della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato(17) nell'ambito della strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020‑2025), con l'obiettivo di rafforzare efficacemente l'assistenza e la protezione fornite alle vittime, comprese le vittime del terrorismo, e di riconoscere l'importanza di preservarne la dignità; invita le istituzioni interessate a prevedere garanzie per evitare che si verifichi una successiva vittimizzazione derivante dall'umiliazione e dagli attacchi all'immagine delle vittime provenienti da settori sociali correlati all'autore dell'attacco;
40. rinnova i suoi appelli a tutte le istituzioni dell'UE e agli Stati membri per affrontare efficacemente sfide quali lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, la protezione dei bambini migranti non accompagnati e la situazione dei bambini con disabilità negli istituti, la protezione dei bambini che hanno subito abusi domestici e sfruttamento sul luogo di lavoro e i bambini scomparsi;
41. accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia tenuto conto delle raccomandazioni del Parlamento e abbia adottato una strategia ambiziosa per i diritti delle persone con disabilità per il periodo 2021-2030(18); ribadisce l'importanza fondamentale dell'attuazione delle misure proposte e dell'ulteriore sviluppo delle misure nazionali al fine di garantire che le persone con disabilità non siano svantaggiate o discriminate in termini di occupazione, istruzione e inclusione sociale e che i loro diritti, quali previsti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, siano pienamente garantiti;
42. esprime forte preoccupazione per l'aumento della povertà e dell'esclusione sociale, in particolare come conseguenza della pandemia di COVID-19, così come dell'incitamento all'odio e dei reati generati dall'odio; esprime ulteriori timori per la notevole tensione senza precedenti causata dalla pandemia per gli individui in situazioni vulnerabili, tra cui donne, individui provenienti da gruppi che sono vittima di discriminazione razziale, migranti e persone con disabilità; esprime profonda preoccupazione per il fatto che la crisi della COVID-19 è stata addotta con sempre maggiore frequenza quale pretesto per attaccare gruppi in situazioni vulnerabili, compresi i migranti, le persone provenienti da contesti migratori e il popolo rom, che erano già soggetti a discriminazione razziale ed etnica, all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio;
43. evidenzia che la pandemia di COVID-19 ha messo in luce importanti lacune nella capacità e nella preparazione dei sistemi sanitari, di istruzione, occupazionali e di tutela sociale degli Stati membri; nutre la ferma convinzione che gli Stati membri debbano migliorare sensibilmente i loro sistemi sanitari, previdenziali e di assistenza sociale per garantire che assicurino pieno sostegno a tutti, in particolare alle persone più vulnerabili, anche durante una crisi, tutelando in tal modo adeguatamente i diritti sanitari, economici e sociali universali;
44. si rammarica del fatto che la pandemia di COVID-19 abbia colpito in modo sproporzionato le comunità rom emarginate a causa delle cattive condizioni abitative, dell'accesso limitato all'acqua, all'elettricità e ai servizi igienico-sanitari, nonché della mancanza di accesso a Internet e di attrezzature informatiche adeguate, il che ha lasciato i rom più giovani ancora più in ritardo rispetto all'istruzione scolastica; è particolarmente preoccupato per il fatto che l'impatto della pandemia di COVID-19 sui rom ha amplificato le disuguaglianze e alimentato i pregiudizi, compresi i casi di violenza da parte della polizia; osserva con rammarico che la popolazione rom è stata utilizzata come capro espiatorio in molte occasioni durante la pandemia; osserva che è stata esposta a stigmatizzazione, discriminazione ed espressioni d'odio che collegano il virus alla loro etnia; deplora che alcuni media e social network abbiano spesso dipinto i rom come un pericolo per la salute pubblica responsabile della diffusione del virus; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le loro politiche per affrontare la povertà e l'esclusione sociale che le comunità rom devono sopportare, con un'attenzione particolare ai diritti delle donne e dei bambini rom;
45. sottolinea che l'alloggio è una necessità primaria e che l'accesso agli alloggi, e in particolare l'assistenza abitativa, è un diritto fondamentale, poiché i cittadini che ne sono privi non possono partecipare pienamente alla società o godere appieno di tutti i loro diritti fondamentali; invita gli Stati membri ad accettare senza indugio di essere vincolati dall'articolo 31 della Carta sociale europea riveduta sul diritto all'alloggio; esprime particolare preoccupazione per il fatto che i giovani siano privati di un alloggio a causa dell'enorme crescita dei prezzi delle abitazioni, soprattutto in alcune aree urbane;
46. riconosce che la povertà è un'altra forma di discriminazione che conduce alla violazione dei diritti fondamentali, specialmente di quei gruppi i cui diritti sono già più colpiti, come le donne, i migranti, le persone di colore e le minoranze etniche, la comunità LGBTIQ e i bambini; sottolinea la particolare vulnerabilità dei bambini e l'impatto che la povertà ha su di loro e sul loro sviluppo fisico e psicologico; invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a elaborare politiche per ridurre la povertà, prestando particolare attenzione ai bambini; invita gli Stati membri a garantire l'accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione di qualità e agli alloggi su un piano di parità per tutti e a porre fine alla riduzione dei servizi pubblici, che ha portato a un aumento dei tassi di povertà e soprattutto di disuguaglianza; ricorda che i diritti economici e sociali sono diritti fondamentali; ribadisce il proprio invito al Consiglio e alla Commissione a prendere in considerazione i diritti fondamentali nell'elaborazione di proposte di politica economica;
47. sottolinea che gli Stati membri dovrebbero adottare misure per garantire il diritto a un lavoro di buona qualità che possa essere conciliato con la vita personale e familiare e lo sviluppo personale, in quanto si tratta del modo migliore per porre fine alla povertà; riconosce che tale diritto è chiaramente violato in caso di sfruttamento e abuso del lavoro; invita gli Stati membri a rafforzare le ispezioni sul lavoro e ad adottare misure per porre fine agli abusi sul lavoro; invita la Commissione ad esaminare i passi necessari per l'adesione dell'Unione europea alla Carta sociale europea e a proporre un calendario a tal fine;
48. è preoccupato per la mancanza di progressi per quanto concerne la precarietà delle condizioni di lavoro nei servizi di assistenza, che ha conseguenze drammatiche per le persone anziane che necessitano di tali servizi per vivere una vita dignitosa e restare integrate nella società; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare i loro sforzi per combattere tutte le forme di discriminazione nei confronti degli anziani e garantire le loro necessità e diritti; sottolinea l'importanza di sostenere iniziative legate all'invecchiamento attivo;
49. sottolinea che la disponibilità di servizi online in tutta l'UE è uno dei prerequisiti fondamentali per la piena inclusione sociale in Europa; osserva che in alcune zone dell'UE non sono ancora disponibili servizi online di qualità, il più delle volte nelle zone rurali, il che potrebbe portare a un ulteriore aumento del divario di disuguaglianza tra i cittadini europei; incoraggia la Commissione e gli Stati membri ad accelerare la trasformazione digitale dell'UE, che dovrebbe concentrarsi sul benessere di tutte le generazioni allo stesso modo e affrontare la sicurezza online;
50. ricorda l'importanza di raccogliere sistematicamente dati obbligatori e disaggregati sull'uguaglianza e di sviluppare indicatori per misurare e riferire i progressi delle strategie dell'UE contro il razzismo e la discriminazione; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi al riguardo; invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere dati sull'uguaglianza disaggregati per origine razziale ed etnica, nonché altre caratteristiche protette, al fine di documentare il razzismo e sviluppare politiche pubbliche che rispondano alle esigenze delle persone colpite in modo reale ed efficace, nel pieno rispetto del diritto fondamentale alla vita privata, alla protezione dei dati personali e alla pertinente legislazione dell'UE e nazionale;
Razzismo strutturale
51. riconosce e condanna l'esistenza di un razzismo strutturale nell'UE dovuto a stereotipi perpetuati da discorsi che portano alla discriminazione delle minoranze etniche in tutti i settori della loro vita; è profondamente preoccupato per le forme individuali, strutturali e istituzionali di razzismo e xenofobia nell'UE e per la crescente discriminazione contro arabi, europei di colore, persone di origine asiatica, ebrei, musulmani e rom; esorta gli Stati membri a porre fine a pratiche istituzionali, politiche e leggi discriminatorie;
52. sottolinea che il movimento Black Lives Matter ha mobilitato le società di tutto il mondo per affrontare il razzismo e la discriminazione perpetrati dalle forze dell'ordine; ricorda la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulle proteste contro il razzismo a seguito della morte di George Floyd(19), nella quale si ribadisce il motto "Black Lives Matter" (La vita dei neri conta); ribadisce il proprio sostegno alle diffuse proteste contro il razzismo e la discriminazione che hanno avuto luogo nelle capitali europee e nelle città di tutto il mondo a seguito della morte di George Floyd nel 2020; sostiene l'appello dei manifestanti a prendere posizione contro l'oppressione e il razzismo strutturale in Europa; accoglie con favore la nomina del coordinatore antirazzismo dell'UE nel maggio 2021, l'organizzazione del vertice dell'UE sull'antirazzismo, la creazione di un forum permanente di consultazione con la società civile sull'antirazzismo e le conclusioni del Consiglio su razzismo e antisemitismo del 4 marzo 2022; accoglie altresì con favore il riconoscimento da parte della Commissione, per la prima volta, dell'esistenza del razzismo strutturale nel suo piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025 e la definizione di misure concrete per affrontare il razzismo e la discriminazione etnica nell'UE;
53. esorta le istituzioni dell'UE e gli Stati membri ad affrontare le cause profonde del razzismo strutturale; invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare misure per far fronte alle persistenti disuguaglianze strutturali in settori chiave quali la giustizia penale, l'istruzione, gli alloggi, l'occupazione, l'assistenza sanitaria, i beni e i servizi; sottolinea l'importante ruolo dell'istruzione e dei mezzi di comunicazione nel contrastare le narrazioni razziste e nel decostruire i pregiudizi e gli stereotipi; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere percorsi di formazione contro il razzismo;
54. invita gli Stati membri ad adottare piani d'azione nazionali contro il razzismo entro la fine del 2022 e a dare priorità alle azioni tese ad affrontare la mancanza di accesso alla giustizia e le forti disuguaglianze socioeconomiche in settori quali gli alloggi, l'assistenza sanitaria, l'occupazione e l'istruzione, che devono essere riconosciute come gravi barriere che impediscono il pieno godimento dei diritti fondamentali e come i principali ostacoli all'inclusione e all'uguaglianza; chiede alla Commissione di monitorare e garantire un seguito adeguato a tali piani d'azione nazionali e al piano d'azione dell'UE; chiede altresì alla Commissione di monitorare e agire contro il razzismo e la discriminazione negli Stati membri, anche attraverso l'avvio di procedure di infrazione per promuovere l'applicazione efficace della legislazione;
55. sottolinea le crescenti posizioni razziste e xenofobe adottate dal alcuni opinionisti, politici e media, che hanno contribuito alla creazione di un ambiente ostile per i sostenitori e le organizzazioni che operano contro il razzismo; esorta gli Stati membri a recepire e applicare appieno la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale; incoraggia gli Stati membri ad adottare le misure necessarie affinché la motivazione razzista o xenofoba sia considerata una circostanza aggravante o, in alternativa, affinché tale motivazione possa essere presa in considerazione dal giudice all'atto della determinazione della pena;
56. è fortemente preoccupato per l'esistenza e la continua diffusione nell'UE di movimenti di estrema destra, specialmente gruppi neofascisti e neonazisti; invita gli Stati membri ad adottare urgenti misure per vietare di fatto questi gruppi; chiede, nel contempo, una ricerca più approfondita sulle fondazioni, la base di membri e soprattutto il finanziamento dietro a tali gruppi, con l'obiettivo di identificare possibili ingerenze straniere; sottolinea la necessità di dedicare più spazio nei programmi di storia all'apprendimento obiettivo e fattuale delle diverse ideologie razziali o etniche, come la schiavitù, il colonialismo o il fascismo, e le loro forme e origini, ivi compreso l'uso improprio della scienza per giustificarle, così come le loro conseguenze e i loro possibili retaggi nel presente, al fine di combattere il ripetuto risorgere di queste ideologie;
57. ricorda che è necessario prestare molta attenzione alla digitalizzazione e ai potenziali pregiudizi sociali che possono essere introdotti nelle nuove tecnologie; sottolinea la necessità di affrontare i potenziali rischi dell'IA non come un problema tecnologico, bensì come un problema sociale, in particolare per le persone appartenenti a gruppi vittima di razzismo; invita la Commissione e gli Stati membri a mettere in atto misure per prevenire che le nuove tecnologie, compresa l'IA, possano aggravare la discriminazione, le disuguaglianze esistenti e la povertà; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i sistemi di IA siano guidati dai principi di trasparenza, spiegabilità, equità e rendicontabilità e che siano eseguiti controlli indipendenti per evitare che tali sistemi acuiscano il razzismo; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri ad affrontare il divario di genere e di diversità nei settori delle TIC e nei settori della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM), in particolare nello sviluppo di nuove tecnologie, tra cui l'IA, e in particolare nelle posizioni decisionali;
58. esorta gli Stati membri a garantire la piena attuazione della direttiva sull'uguaglianza razziale e della direttiva sull'uguaglianza in materia di occupazione(20) al fine di combattere il persistente razzismo nei confronti di persone di origini, etnie o colore diversi; condanna il fatto che le minoranze razziali, etniche, linguistiche e religiose devono tuttavia affrontare un razzismo strutturale e istituzionale profondamente radicato, la discriminazione, i reati generati dall'odio e l'incitamento all'odio, la mancanza di accesso alla giustizia e le persistenti disuguaglianze socioeconomiche, che sono i principali ostacoli al pieno godimento dei loro diritti fondamentali, all'inclusione sociale e all'uguaglianza, in qualità di cittadini dell'UE, in tutte le sfere della vita, compresi gli alloggi, l'istruzione, la sanità e l'occupazione;
Violenza di genere, diritti delle donne e diritti delle persone LGBTIQ +
59. denuncia che la violenza di genere è una delle forme di violenza più diffuse nell'UE, e che i sondaggi dell'UE rivelano che una donna su tre nell'Unione – 62 milioni di donne in totale – ha subito violenza fisica o sessuale ad un certo punto dall'età di 15 anni e che più della metà (55 %) ha subito molestie sessuali; sottolinea che la violenza di genere è una forma di discriminazione e una violazione dei diritti fondamentali, così come il risultato di stereotipi di genere, strutture eteropatriarcali, asimmetrie di potere e disuguaglianze strutturali e istituzionali; sottolinea l'importanza di applicare un approccio intersettoriale e incentrato sulle vittime a tutte le politiche e misure per affrontare la violenza di genere; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi in questa direzione;
60. sottolinea l'importanza di combattere la violenza di genere in tutte le sue forme e di promuovere l'uguaglianza di genere e i diritti delle donne; accoglie con favore la proposta di direttiva della Commissione dell'8 marzo 2022 sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica(21), che propone misure in materia di criminalizzazione di talune forme di violenza, compresa la criminalizzazione dello stupro basato sulla mancanza di consenso e alcune forme di violenza informatica, nonché misure per proteggere vittime e migliorare l'accesso alla giustizia, il sostegno alle vittime e la prevenzione, e che include disposizioni in materia di intersezionalità; sottolinea la dimensione transfrontaliera della violenza di genere e insiste sul fatto che la violenza di genere deve essere affrontata a livello europeo; invita la Commissione ad aggiungere la violenza di genere all'elenco dei reati particolarmente gravi sancito dall'articolo 83, paragrafo 1, TFUE;
61. esorta il Consiglio a portare a termine la ratifica dell'Unione della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul); deplora il fatto che la Bulgaria, la Cechia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania e la Slovacchia non abbiano ancora ratificato la convenzione e ribadisce il suo invito a tali paesi a procedere in tal senso; sottolinea che la convenzione di Istanbul dovrebbe essere intesa come la norma minima per eradicare la violenza di genere; condanna fermamente i tentativi di alcuni Stati membri, in particolare la Polonia, di revocare le misure già adottate nell'attuazione della convenzione di Istanbul e nella lotta alla violenza e di ritirarsi dalla convenzione;
62. condanna le azioni dei movimenti anti-genere e anti-femministi che attaccano sistematicamente i diritti delle donne e delle persone LGBTIQ; esorta la Commissione a garantire che le organizzazioni della società civile sostenute e finanziate dall'Unione non promuovano la discriminazione di genere; accoglie con favore la prima strategia europea per l'uguaglianza LGBTIQ e condanna i crescenti casi di discriminazione, reati generati dall'odio e violenza contro le persone LGBTIQ; chiede alla Commissione di garantire un adeguato follow-up della strategia;
63. condanna il continuo e persistente regresso dei diritti delle donne in alcuni Stati membri, in particolare in Polonia, Slovacchia, Croazia e Lituania, compresi la salute e i diritti sessuali e riproduttivi; ricorda che la coercizione riproduttiva e la negazione di un'assistenza all'aborto sicuro e legale costituiscono anch'esse una forma di violenza di genere; sottolinea che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito in diverse occasioni che le leggi restrittive sull'aborto e la loro mancata applicazione violano i diritti umani delle donne e delle ragazze e la loro autonomia fisica; denuncia la mancanza di accesso all'aborto per le donne in molti paesi, e condanna la morte di almeno quattro donne in Polonia a causa dell'applicazione di norme che vietano l'aborto praticamente in qualsiasi circostanza; esorta gli Stati membri ad adottare misure efficaci per porre rimedio a tali esistenti violazioni dei diritti umani e dei diritti delle donne e a mettere in atto i meccanismi necessari a impedire che si ripetano in futuro; invita la Commissione a considerare l'aborto un diritto fondamentale, a rimuovere qualsiasi ostacolo al suo accesso e a garantire che esso sia praticato nei sistemi sanitari pubblici e a porre maggiormente l'accento sulla salute sessuale e riproduttiva e sui relativi diritti nelle sue relazioni annuali sullo Stato di diritto;
64. condanna fermamente la discriminazione e la segregazione delle donne rom nelle strutture di assistenza sanitaria materna; accoglie con favore il fatto che la Repubblica Ceca ha adottato una legge in materia di risarcimento delle vittime della sterilizzazione forzata e illegale, e nota che il governo slovacco si è mobilitato nel 2021 chiedendo scusa, ma per il momento nessuna legge di questo tipo è stata proposta; ritiene che il diritto di accesso alla salute, in particolare alla salute sessuale e riproduttiva, sia un diritto fondamentale delle donne che deve essere rafforzato e che in nessun caso deve essere ridotto o rimosso;
65. invita tutti gli Stati membri a rispettare l'autonomia fisica di tutte le persone, in particolare vietando le mutilazioni genitali intersessuali, le cosiddette pratiche di "terapia di conversione" e la sterilizzazione forzata delle persone trans come condizione preliminare per ottenere il riconoscimento legale del genere; ribadisce che le leggi in materia di riconoscimento legale del genere dovrebbero essere adottate in conformità delle norme internazionali sui diritti umani, rendendo così il riconoscimento del genere accessibile, finanziariamente sostenibile, di tipo amministrativo, rapido e basato sull'autodeterminazione;
66. sottolinea la necessità di riconoscere tutti i partenariati ai fini della libertà di circolazione, anche per i partner di cittadini dell'UE provenienti di paesi terzi; è allarmato per la mancata esecuzione della sentenza della CGUE nella causa C-673/16, Coman & Hamilton, che ha riconosciuto che nel diritto dell'Unione in materia di libera circolazione il termine "coniuge" comprende i coniugi dello stesso sesso; ricorda la presentazione di una denuncia alla Commissione relativa a un caso identico (A.B. e K.V. contro Romania - domanda n. 17816/21); sottolinea che l'inazione della Commissione ha spinto i ricorrenti Coman e Hamilton a fare appello alla Corte europea dei diritti dell'uomo nel tentativo di ripristinare la situazione di diritto (Coman e altri contro Romania – domanda n. 2663/21); ribadisce la sua richiesta alla Commissione di avviare procedure di infrazione per l'inosservanza della sentenza Coman e Hamilton;
67. accoglie con favore l'impegno della Commissione di presentare nel 2022 una proposta di regolamento sul riconoscimento reciproco della genitorialità tra gli Stati membri, che creerà certezza giuridica per le famiglie arcobaleno in tutta l'UE;
68. sottolinea il preoccupante aumento della violenza di genere e della violenza domestica durante la pandemia di COVID-19; elogia le rapide risposte di alcuni governi nazionali, regionali e locali per mettere in atto misure volte ad aiutare le vittime di violenza domestica, quali l'aumento del numero di linee telefoniche di assistenza e la condivisione di informazioni, nonché l'introduzione di sistemi di parole in codice nelle farmacie, centri di consulenza temporanei nei negozi di generi alimentari o applicazioni nascoste per facilitare la denuncia di violenze e abusi domestici; evidenzia tuttavia la generale mancanza di case rifugio o altre opzioni di alloggio sicuro per le persone sopravvissute; esorta pertanto gli Stati membri a stanziare finanziamenti adeguati alle case rifugio esistenti per assisterle nell'aumento delle proprie capacità, nonché a facilitare la creazione di ulteriori rifugi e strutture di alloggio sicuro per le persone sopravvissute, compresi i minori al seguito; invita inoltre gli Stati membri a garantire che i servizi per le persone sopravvissute siano considerati essenziali e rimangano aperti, nonché integrati da una formazione adeguata e specializzata per le forze di polizia e da risposte giudiziarie mirate, al fine di aumentare la preparazione per il futuro;
69. deplora l'intensificarsi del regresso dei diritti delle donne e delle ragazze, dato che alcuni Stati membri hanno cercato di fare un passo indietro nell'ambito della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti, utilizzando la pandemia di COVID-19 come pretesto per limitare l'accesso all'aborto, alla contraccezione e ai servizi ginecologici; sottolinea che in alcuni Stati membri, a prescindere dalla pandemia, vi sono stati tentativi di limitare le tutele giuridiche esistenti per l'accesso delle donne all'assistenza all'aborto, compresa l'introduzione di condizioni regressive che devono essere soddisfatte prima di poter gestire l'aborto, come la consulenza obbligatoria e di parte o i periodi di attesa; condanna in particolare gli oltre 20 tentativi parlamentari in Slovacchia di limitare l'accesso all'aborto in questo periodo; sottolinea con forza che i servizi relativi alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti devono essere riconosciuti come essenziali e devono essere disponibili anche durante le emergenze sanitarie globali, data l'importanza del fattore tempo in tali servizi;
70. evidenzia l'importanza di garantire che la risposta alla crisi COVID-19 integri una prospettiva di genere e il bilancio di genere, nonché valutazioni d'impatto di genere ex post, come proposto nella strategia della Commissione per la parità di genere 2020-2025; esorta le istituzioni dell'UE a garantire l'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche e azioni dell'Unione;
Libertà
71. rammenta l'importanza di difendere la libertà, il pluralismo e l'indipendenza dei media, assicurare la trasparenza della proprietà dei media e regolamentare la concentrazione di mercato, nonché garantire la protezione dei giornalisti; ritiene che siano estremamente necessarie norme vincolanti dell'Unione che garantiscano una protezione solida e coerente ai media e ai giornalisti indipendenti da azioni legali vessatorie intese a metterli a tacere o a intimidirli nell'UE, al fine di contribuire a porre fine a tale pratica abusiva; invita la Commissione a intensificare gli sforzi al riguardo, anche proponendo misure vincolanti nonché proteggendo e promuovendo il finanziamento del giornalismo investigativo;
72. condanna l'uso delle azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP) cui viene fatto ricorso per mettere a tacere e intimidire giornalisti e difensori dei diritti umani, compresi i difensori dei diritti LGBTI che esprimono critiche sulle violazioni dei diritti umani; sottolinea che le SLAPP non rappresentano che una delle minacce alla libertà e al pluralismo dei media, individuando tra le altre pressioni e imperativi commerciali, pressioni politiche, l'autocensura giornalistica su temi particolarmente controversi, la precarietà di carriera e gli ingenti carichi di lavoro cui devono far fronte i giornalisti, le pressioni da essi subite per mantenere l'accesso alle fonti dell'élite attraverso un'informazione acritica, nonché l'impossibilità di un avanzamento di carriera per i giornalisti che violano le regole non dette e internalizzate riguardo alla "linea" da tenere su questioni particolarmente controverse, in particolare per quanto riguarda la politica estera; invita gli Stati membri a proteggere e sviluppare media indipendenti, pluralisti e liberi; condanna a tale proposito qualsiasi misura volta a mettere a tacere i mezzi di informazione critici e a compromettere la libertà e il pluralismo dei media; evidenzia l'urgente necessità di combattere tutte le SLAPP; accoglie con favore la recente iniziativa della Commissione volta a pubblicare una raccomandazione relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'empowerment dei giornalisti nell'Unione europea; invita la Commissione a realizzare senza indugio la legge sulla libertà dei media;
73. è preoccupato per le segnalazioni secondo cui le autorità di alcuni Stati membri hanno utilizzato lo spyware Pegasus per scopi politici o altri scopi ingiustificati al fine di spiare giornalisti, politici, avvocati, attori della società civile e altri individui, in violazione del diritto dell'UE e dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE e dalla Carta; esprime preoccupazione per l'uso di Pegasus nei confronti di giornalisti, attivisti per i diritti umani, esponenti dell'opposizione e avvocati all'interno e all'esterno dell'UE; ricorda che Pegasus è solo uno dei numerosi esempi di programmi utilizzati indebitamente da entità statali al fine di effettuare una sorveglianza illecita di massa nei confronti di cittadini innocenti; accoglie con favore l'istituzione di una commissione d'inchiesta del Parlamento europeo su Pegasus, che indagherà sul presunto uso improprio degli strumenti di sorveglianza e sulla portata delle presunte violazioni dei diritti e delle libertà sanciti dall'articolo 2 TUE e dalla Carta e fornirà garanzie e raccomandazioni;
74. sottolinea che le campagne diffamatorie contro le persone LGBTIQ e la società civile più in generale sono più diffuse negli Stati membri in cui la libertà dei media è sotto attacco; condanna fermamente le continue campagne diffamatorie nei media pubblici contro giudici, giornalisti e politici che esprimono critiche nei confronti dell'attuale governo, comprese le SLAPP, avviate da agenzie governative, funzionari governativi, società statali o individui con stretti legami con le coalizioni di governo in tutta Europa; esorta la Commissione a ricorrere a tutti gli strumenti legislativi ed esecutivi a sua disposizione per impedire tali azioni intimidatorie che mettono a repentaglio la libertà di espressione; invita la Commissione, in collaborazione con le organizzazioni dei giornalisti, a monitorare e a segnalare gli attacchi contro i giornalisti nonché le azioni legali intentate per mettere a tacere o intimidire i media indipendenti e a garantire l'accesso a mezzi di ricorso adeguati;
75. si rammarica che la sicurezza dei giornalisti non sia universalmente garantita; sottolinea l'importanza del pluralismo dei media e la necessità di proteggere i giornalisti da minacce e attacchi al fine di prevenire l'autocensura, di assicurare la libertà di espressione e il diritto all'informazione e di salvaguardare la professione giornalistica; invita la Commissione a migliorare gli strumenti per valutare le misure adottate dai governi che potrebbero mettere a repentaglio la libertà di informazione e il pluralismo;
76. condanna gli attacchi, le detenzioni e le violenze contro i giornalisti durante le proteste, ai quali è stato impedito di fare informazione e quindi di svolgere semplicemente il proprio lavoro; esprime profonda preoccupazione per i casi di brutalità della polizia durante le proteste, in particolare contro i giornalisti, e chiede l'assunzione di responsabilità per tali atti; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la sicurezza e la protezione dei giornalisti, in particolare durante le proteste;
77. sottolinea che, a norma del diritto internazionale in materia di diritti umani, talune restrizioni possono essere legittimamente imposte al diritto alla libertà di riunione pacifica al fine di proteggere la salute pubblica o altri interessi legittimi, ma che devono essere previste dalla legge ed essere necessarie e proporzionate a uno scopo specifico; esprime profonda preoccupazione per alcuni divieti generalizzati di protesta nonché per alcuni divieti e restrizioni imposti alle proteste durante la pandemia di COVID-19, mentre altri raduni pubblici di dimensioni analoghe proseguivano senza ripercussioni, nonché per l'uso della forza contro manifestanti pacifici; manifesta preoccupazione per il fatto che gli Stati membri prevedono soglie diverse per l'uso della forza e delle armi da parte delle autorità di contrasto per il mantenimento dell'ordine pubblico; invita gli Stati membri a tutelare i diritti fondamentali in sede di adozione di misure restrittive e atti legislativi in materia di libertà di espressione, di riunione e di associazione e a favorire un ambiente in cui le critiche siano parte di un sano dibattito su qualsiasi questione di interesse pubblico;
78. esprime profonda preoccupazione per gli attacchi, le vessazioni, le violenze e le minacce nei confronti di giornalisti, difensori dei diritti umani e altre persone che denunciano ingerenze straniere e campagne di disinformazione; esorta gli Stati membri, nel contesto del rapido aumento della disinformazione, delle bufale e della propaganda politica, a includere nei loro programmi scolastici attività mirate e consone all'età, incentrate sullo sviluppo del pensiero critico, dell'alfabetizzazione mediatica e delle competenze digitali; chiede che sia posta maggiore enfasi sull'educazione alla cittadinanza, con particolare attenzione ai diritti fondamentali, alla democrazia e alla partecipazione agli affari pubblici;
79. rileva che diversi Stati membri sono retrocessi nelle classifiche internazionali sulla libertà di stampa; pone l'accento sul ruolo insostituibile dei mezzi di informazione del servizio pubblico e sottolinea che è essenziale garantire e preservare la loro indipendenza dalle ingerenze politiche; condanna fermamente le minacce alla libertà dei media, tra cui le vessazioni e gli attacchi rivolti ai giornalisti e agli informatori, la violazione della loro tutela giuridica, nonché la parzialità dei media o le azioni a sfondo politico in tale settore;
80. è profondamente preoccupato per l'ulteriore deterioramento della libertà dei media in Ungheria, Polonia e Slovenia e per le diverse riforme attuate dalle coalizioni di governo al fine di ridurre la diversità e mettere a tacere le voci critiche all'interno dei media; esprime ulteriore preoccupazione per la mancanza di un insieme chiaro e trasparente di principi che regolino la distribuzione della pubblicità agli organi di comunicazione da parte delle autorità nazionali, regionali e locali di alcuni Stati membri; deplora profondamente il deterioramento della situazione economica dei media durante la pandemia di COVID-19 e ritiene che dovrebbero essere adottate misure specifiche per attenuare l'impatto della pandemia sui media;
81. esprime preoccupazione per la creazione di organismi controllati dal governo che gestiscono ampie porzioni del panorama mediatico e per il dirottamento dei mezzi di informazione del servizio pubblico al fine di servire interessi di parte; ricorda che, laddove la proprietà dei media rimane fortemente concentrata, sia in mani pubbliche che private, ciò rappresenta un rischio significativo per la diversificazione delle informazioni e dei punti di vista rappresentati nei contenuti mediatici; ricorda che la libertà di espressione e informazione, compresa la libertà di espressione artistica, e la libertà dei media sono fondamentali per la democrazia e lo Stato di diritto, ed esorta gli Stati membri a garantire l'indipendenza delle loro autorità mediatiche; rammenta che la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee oralmente, per iscritto o a mezzo stampa, sotto forma di arte o attraverso qualsiasi altro mezzo, è una componente della libertà di espressione artistica;
82. invita la Commissione a garantire la corretta attuazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi, prestando particolare attenzione all'indipendenza delle autorità di regolamentazione dei media, alla trasparenza della proprietà dei media e all'alfabetizzazione mediatica; invita la Commissione a utilizzare in modo efficace le procedure di infrazione nelle situazioni in cui gli Stati membri attuano tali disposizioni in modo scorretto o incompleto;
83. osserva che alcune misure adottate dagli Stati membri in risposta alla COVID-19 hanno avuto un grave impatto sul diritto alla vita privata e alla protezione dei dati, che le autorità preposte alla protezione dei dati non sono state pienamente consultate, che la necessità e la proporzionalità non erano sempre chiare e che in molti casi mancava una solida base giuridica e non è stata effettuata una valutazione adeguata; invita la Commissione, il Garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati a valutare senza indugio la situazione;
84. manifesta profonda preoccupazione per la scarsa e disomogenea applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati(22), che rischia di diventare una tigre di carta e di non fornire una protezione reale ai cittadini dell'UE; deplora il fatto che la Commissione abbia ignorato la richiesta del Parlamento di avviare una procedura di infrazione contro l'Irlanda per non aver applicato correttamente il regolamento;
85. si dichiara preoccupato per gli orientamenti interni della Commissione sulla gestione degli atti e gli archivi, che si basano su un'interpretazione errata del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso ai documenti(23), nonché per l'esclusione dei messaggi di testo dal campo di applicazione delle norme sull'accesso ai documenti, definita "cattiva amministrazione" dalla Mediatrice europea; si rammarica del fatto che alcuni Stati membri abbiano ostacolato l'effettivo esercizio del diritto di accesso ai documenti da parte dei cittadini, ritardando inutilmente o addirittura eliminando i termini per le richieste di accesso ai documenti; sottolinea che ciò non solo ha provocato una mancanza di fiducia nelle autorità tra i cittadini dell'UE, ma ha anche compromesso il pluralismo dei media nell'UE;
Situazione e violazioni dei diritti fondamentali alle frontiere esterne dell'UE
86. evidenzia che salvare vite è un obbligo giuridico ai sensi del diritto internazionale e dell'UE; condanna fermamente i procedimenti penali avviati in alcuni Stati membri nei confronti di organizzazioni della società civile e singoli individui per aver prestato assistenza umanitaria ai migranti; invita gli Stati membri ad assicurare che non siano perseguiti singoli individui e organizzazioni della società civile che prestano assistenza ai migranti per motivi umanitari;
87. condanna il fatto che alcuni Stati membri abbiano adottato normative, politiche e pratiche che ledono l'effettiva tutela dei diritti umani dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei migranti, a terra e in mare; invita la Commissione e gli Stati membri a porre i diritti umani dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati, nonché il principio della condivisione delle responsabilità, al centro delle rispettive politiche in materia di migrazione e asilo;
88. condanna fermamente i casi di respingimenti e violazioni dei diritti fondamentali e di violenza alle frontiere esterne dell'UE nei confronti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo, denunciati da istituzioni quali l'Organizzazione internazionale per le migrazioni(24), come pure la criminalizzazione degli operatori umanitari e degli attivisti e l'utilizzo dei finanziamenti dell'UE, che sono serviti in maniera sproporzionata a costruire strutture chiuse e a rafforzare le frontiere esterne; invita la Commissione e gli Stati membri a istituire un vero e proprio sistema di monitoraggio dei diritti fondamentali per indagare su tutte le accuse di respingimenti e violazioni dei diritti fondamentali e aumentare la trasparenza delle misure adottate alle frontiere esterne, come richiesto dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali(25); invita la Commissione ad avviare procedure di infrazione laddove vi siano segnali di respingimenti e violenze;
89. esprime profonda preoccupazione per le informazioni pubblicate riguardo all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), che ne riconoscono il coinvolgimento e la conoscenza dei respingimenti; invita Frontex ad applicare l'articolo 46 del suo regolamento(26) e a sospendere tutte le operazioni negli Stati membri in cui si verificano tali casi e a garantire piena trasparenza e responsabilità per le attività operative dell'organizzazione; invita la Commissione ad aprire un'indagine e ad adottare le misure necessarie presso Frontex per porre fine a tali pratiche;
90. invita gli Stati membri a porre in essere le giuste procedure per garantire che le persone siano ascoltate prima di essere rinviate in uno Stato membro vicino e a notificare loro ufficialmente la decisione presa; denuncia il fatto che i migranti e i richiedenti asilo fermati dopo aver attraversato una frontiera interna o esterna dell'UE non siano sistematicamente ascoltati prima di essere rinviati in uno Stato membro vicino, né ne siano sistematicamente informati; ricorda l'obbligo degli Stati membri di garantire effettivamente il diritto a un processo equo e il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge di tutte le persone;
91. esprime profonda preoccupazione per i minori non accompagnati che attraversano le frontiere esterne dell'UE, in particolare quelle orientali e meridionali, e invita gli Stati membri a prestare particolare attenzione alla situazione dei minori non accompagnati presso tali valichi;
92. è preoccupato per il crescente utilizzo della tecnologia alle frontiere, che talvolta si dimostra essere estremamente invasivo; esorta la Commissione e gli Stati membri a istituire meccanismi di controllo indipendenti alle frontiere, che dovrebbero comprendere anche il monitoraggio delle attività di sorveglianza delle frontiere, e a garantire il rispetto dei diritti fondamentali;
Reati generati dall'odio e incitamento all'odio
93. manifesta preoccupazione per l'aumento dell'incitamento all'odio e delle campagne diffamatorie negli Stati membri, spesso perpetrate da funzionari pubblici di alto livello o da esponenti politici di primo piano, che prendono di mira specificamente i media, le ONG e taluni gruppi sociali o minoranze, come le persone LGBTIQ; sottolinea che il loro impatto sullo spazio civico è innegabile e crea un ambiente non sicuro per la società civile e i difensori dei diritti umani; è allarmato dai numerosi esempi di attacchi contro gli uffici e il personale LGBTIQ in diversi Stati membri solo nel 2021;
94. condanna tutti i reati generati dall'odio, gli episodi di incitamento all'odio e le accuse prive di fondamento o formulate in cattiva fede, sia online che offline, motivati da discriminazioni fondate su qualsiasi motivazione, come il genere, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale; esprime preoccupazione per i reati generati dall'odio e i reati che incitano alla discriminazione o alla violenza, verificatisi durante la pandemia di COVID-19, che hanno portato alla stigmatizzazione di alcuni soggetti particolarmente vulnerabili; ricorda che il razzismo e la xenofobia sono reati, non opinioni;
95. accoglie con favore la proposta di decisione del Consiglio presentata dalla Commissione per estendere l'elenco dei reati dell'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio e invita il Consiglio ad adoperarsi con diligenza per la sua adozione unanime; rammenta la necessità per la Commissione e gli Stati membri di cooperare con le imprese di Internet al fine di fornire adeguate garanzie e attuare in modo completo il codice di condotta contro l'incitamento all'odio online;
Protezione dell'ambiente
96. pone l'accento sull'articolo 37 della Carta, in virtù del quale le misure tese al conseguimento di un elevato livello di tutela dell'ambiente e al miglioramento della sua qualità devono essere integrate nelle politiche dell'Unione;
97. invita la Commissione ad adottare senza indugio le pertinenti iniziative legislative e a procedere all'adozione degli ulteriori atti legislativi previsti secondo la tabella di marcia iniziale; sottolinea l'urgente necessità di tenere conto delle pertinenti preoccupazioni ambientali nel processo decisionale di tutte le politiche e iniziative; ritiene che la sostenibilità debba essere il principio guida di tutte le politiche macroeconomiche per garantire una transizione giusta verso un'economia sostenibile dal punto di vista ambientale, proteggendo e creando nel contempo un'occupazione sostenibile, al fine di affrontare una delle minacce più significative mai affrontate dall'umanità;
98. chiede l'attuazione a livello dell'UE della convenzione di Aarhus che collega i diritti ambientali e i diritti umani; sottolinea che i danni ambientali e l'incapacità di alcune autorità pubbliche di fornire informazioni in merito ai seri rischi ambientali cui le persone sono esposte possono avere conseguenze gravi e dannose per le persone stesse; chiede la protezione di giornalisti, attivisti, ONG, difensori dei diritti, informatori e delle autorità di vigilanza pubblica che operano in tali settori;
o o o
99. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1).
Fair Trials, "Europe: Increase in pre-trail detention rates erodes rule of law" (Europa: l'aumento dei tassi di detenzione cautelare erode lo Stato di diritto"), 28 aprile 2021.
Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55).
Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).
Comunicazione della Commissione, del 18 settembre 2020, dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025" (COM(2020)0565),
Comunicazione della Commissione, del 7 ottobre 2020, dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom" (COM(2020)0620),
Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).
Comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2021, dal titolo "Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030" (COM(2021)0101).
Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
Organizzazione internazionale per le migrazioni, "OIM invita a porre fine ai respingimenti e alla violenza contro i migranti alle frontiere esterne dell'UE", 9 febbraio 2021.
Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).
Coesione economica, sociale e territoriale nell'UE: ottava relazione sulla coesione
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Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2022 sulla coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione europea: ottava relazione sulla coesione (2022/2032(INI))
– visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea,
– visti l'articolo 4, l'articolo 162, gli articoli da 174 a 178 e l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti(1) (regolamento recante disposizioni comuni),
– visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione(2),
– visto il regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta(3),
– visto il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno(4),
– visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013(5),
– visto il regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)(6),
– visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio(7),
– visto il pacchetto "Pronti per il 55 %" adottato dalla Commissione il 14 luglio 2021,
– visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("normativa europea sul clima")(8),
– visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013(9),
– visto il regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE)(10),
– visto il regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit(11),
– visto il regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando la loro adesione all'Unione colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica(12) Fondo di solidarietà dell'UE (FSUE),
– visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione(13) ("regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto"),
– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 2018, relativa a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero (COM(2018)0373),
– vista la comunicazione della Commissione del 4 febbraio 2022 sull'ottava relazione sulla coesione: la coesione in Europa in vista del 2050 (COM(2022)0034),
– vista la comunicazione della Commissione del 3 maggio 2022 dal titolo "Mettere al primo posto le persone, garantire una crescita sostenibile e inclusiva, liberare il potenziale delle regioni ultraperiferiche dell'UE" (COM(2022)0198),
– vista la comunicazione della Commissione del 30 giugno 2021 dal titolo "Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040" (COM(2021)0345),
– visto il patto di Amsterdam che istituisce l'agenda urbana per l'UE, approvato dai ministri dell'Unione responsabili delle questioni urbane in occasione della riunione informale tenutasi il 30 maggio 2016 ad Amsterdam,
– visto il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato il 17 novembre 2017 a Göteborg dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione,
– vista la relazione del Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite dal titolo "Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change" (Cambiamenti climatici 2022: mitigazione dei cambiamenti climatici),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 10 dicembre 2020 dal titolo "Strategia dell'UE per rivitalizzare le comunità rurali"(14),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE) del 18 settembre 2020 sul ruolo della politica strutturale e di coesione dell'UE nel promuovere la trasformazione dell'economia in modo innovativo e intelligente(15),
– visto il parere del CESE del 25 settembre 2021 sul tema "Il ruolo della politica di coesione nella lotta alle disuguaglianze nel nuovo periodo di programmazione successivo alla crisi della pandemia di COVID-19. Complementarità ed eventuali sovrapposizioni con il dispositivo per la ripresa e la resilienza e i piani nazionali per la ripresa"(16),
– visto il parere del CESE del 27 aprile 2021 sul tema "Il ruolo dell'economia sociale nella creazione di posti di lavoro e nell'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali"(17),
– vista la raccomandazione (UE) 2021/402 della Commissione, del 4 marzo 2021, relativa a un sostegno attivo ed efficace all'occupazione (EASE) in seguito alla crisi COVID-19(18),
– vista l'iniziativa "Nuovo Bauhaus europeo" della Commissione, presentata il 14 ottobre 2020,
– vista l'iniziativa "Catching-up" della Commissione (conosciuta anche come l'iniziativa per le regioni in ritardo di sviluppo), presentata nel 2015,
– visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, stabiliti nel settembre 2015 nell'ambito dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,
– visto l'accordo adottato in occasione della 21a Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21) tenutasi a Parigi il 12 dicembre 2015 (accordo di Parigi),
– vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2022 sulla politica di coesione come strumento per ridurre le disparità a livello di assistenza sanitaria e rafforzare la cooperazione sanitaria transfrontaliera(19),
– vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2022 sul ruolo della politica di coesione nella promozione di una trasformazione innovativa e intelligente e della connettività regionale delle TIC(20),
– vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2022 sulle sfide per le zone urbane nell'era post COVID-19(21),
– vista la sua risoluzione del 14 settembre 2021 sul tema "Verso un rafforzamento del partenariato con le regioni ultraperiferiche dell'Unione"(22),
– vista la sua risoluzione del 9 giugno 2021 sulla dimensione di genere della politica di coesione(23),
– vista la sua risoluzione del 20 maggio 2021 sul tema "Invertire l'evoluzione demografica nelle regioni dell'Unione europea utilizzando gli strumenti della politica di coesione"(24),
– vista la sua risoluzione del 25 marzo 2021 sulla politica di coesione e le strategie ambientali regionali nella lotta contro i cambiamenti climatici(25),
– vista la sua risoluzione del 13 marzo 2018 sulle regioni in ritardo di sviluppo nell'Unione europea(26),
– vista la sua risoluzione del 13 giugno 2018 sulla politica di coesione e l'economia circolare(27),
– vista la relazione finale della Conferenza sul futuro dell'Europa e le raccomandazioni ivi contenute,
– visto lo studio dal titolo "Regioni dell'UE in ritardo di sviluppo: situazione attuale e sfide future", pubblicato dalla Direzione generale delle Politiche interne nel settembre 2020(28),
– vista l'analisi n. 01/2020 della Corte dei conti europea, dal titolo "Monitorare la spesa per il clima nel bilancio dell'Unione europea",
– visto l'articolo 54 del suo regolamento,
– visti i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A9-0210/2022),
A. considerando che nell'ultimo periodo finanziario, tra il 2014 e il 2020, la politica di coesione, in quanto principale politica di investimenti pubblici, ha sostenuto oltre 1,4 milioni di imprese, ha contribuito all'approntamento di 1 544 km di linee ferroviarie e di strade più sicure, ha aiutato 45,5 milioni di persone a integrarsi nel mercato del lavoro e ha determinato un aumento del PIL fino al 5 % nelle regioni meno sviluppate;
B. considerando che durante la pandemia il rischio di disoccupazione, l'aumento della povertà e il divario di genere sono stati particolarmente accentuati nelle regioni meno sviluppate dell'Unione; che il divario occupazionale di genere era quasi il doppio di quello delle regioni più sviluppate;
C. considerando che, pur non essendo uno strumento di gestione delle crisi, la politica di coesione ha aiutato più volte e in modo efficiente le regioni a rispondere efficacemente alle emergenze e agli shock asimmetrici, come ad esempio la crisi della COVID-19, la Brexit e l'attuale crisi dei rifugiati causata dall'invasione russa dell'Ucraina, anche sostenendo gli Stati membri in prima linea nell'accoglienza dei rifugiati; che un siffatto aiuto d'emergenza, tuttavia, non dovrebbe pregiudicare l'approccio strategico dell'intero periodo di finanziamento, in quanto la politica di coesione è, di per sé, una politica di investimento a lungo termine;
D. considerando che è della massima importanza che la futura politica di coesione sia formulata sulla base di una strategia perseguita durante l'intero periodo di finanziamento, la quale potrebbe comunque essere riesaminata e adeguata nel corso della revisione intermedia;
E. considerando che le regioni orientali sviluppate dell'Unione stanno recuperando il loro ritardo rispetto al resto dell'Unione, mentre diverse regioni a reddito medio e meno sviluppate sono in fase di stagnazione o declino economico, il che indica che sono cadute in una trappola dello sviluppo; che la distribuzione dei fondi dovrebbe tener conto dell'evoluzione delle disparità non solo tra gli Stati membri, ma anche al loro interno;
F. considerando che la convergenza è stata favorita da una crescita solida nelle regioni meno sviluppate, ma che è probabile che i vantaggi derivanti dall'abbassamento dei costi e gli utili sugli investimenti diminuiranno nel tempo; che le regioni meno sviluppate dovranno promuovere l'istruzione e la formazione, aumentare gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione e migliorare la qualità delle loro istituzioni, continuando nel contempo a investire nelle infrastrutture, in modo da mantenere una crescita costante, evitare di cadere in una trappola dello sviluppo, colmare il divario in termini di connettività e garantire l'accesso a servizi di qualità e a condizioni di vita dignitose;
G. considerando che, sebbene tra il 2012 e il 2019 il numero di persone a rischio di povertà e di esclusione sociale sia diminuito, il 20 % della popolazione totale dell'Unione continua a essere a rischio di povertà e di esclusione sociale;
H. considerando che la qualità delle infrastrutture, la fornitura di servizi, l'accesso all'assistenza sanitaria e le soluzioni di trasporto e mobilità variano notevolmente tra le regioni urbane e quelle rurali;
I. considerando che le città e i collegamenti funzionali tra le zone urbane e quelle rurali sono importanti motori dello sviluppo locale e regionale, della coesione e di una transizione giusta;
J. considerando che l'aumento dei costi delle materie prime e dei materiali da costruzione ha un impatto negativo diretto su molti progetti infrastrutturali finanziati dall'UE e ne mette a rischio l'attuazione;
K. considerando che il declino demografico è più pronunciato nelle regioni rurali e che, entro il 2050, il 50 % della popolazione dell'Unione vivrà in una regione in cui la popolazione è in via di diminuzione e di invecchiamento; che è probabile che tali sviluppi si ripercuotano sul potenziale di crescita e sull'accesso ai servizi nelle zone rurali; che, tenuto conto dell'invecchiamento della popolazione, è fondamentale coinvolgere le generazioni più giovani nel futuro sviluppo delle loro regioni;
L. considerando che la fuga di cervelli si ripercuote in maniera sproporzionata sulle regioni meno sviluppate e che, se non vi sarà posto rimedio, il fenomeno avrà effetti a lungo termine e permanenti sul futuro dell'Unione;
M. considerando che la politica di coesione è di fondamentale importanza per gli investimenti di capitale pubblico, in quanto fornisce più della metà del finanziamento totale degli investimenti pubblici in alcuni Stati membri; che il sostegno fornito dai fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) dovrebbe affiancare e non sostituire la spesa pubblica degli Stati membri;
N. considerando che l'obiettivo di un'Europa neutra in termini di emissioni di carbonio al più tardi entro il 2050 dovrebbe essere associato all'obiettivo di una transizione equa e giusta; che l'inquinamento atmosferico e idrico rimane generalmente troppo elevato in molte regioni meno sviluppate; che tutte le regioni dell'Unione devono svolgere un ruolo significativo nell'affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, attraverso misure coordinate con le regioni circostanti;
O. considerando che il divario regionale in materia di innovazione è aumentato e che vi sono spesso ampi divari in materia di istruzione, formazione e competenze tra le regioni più sviluppate e quelle meno sviluppate; che le dotazioni di competenze sono concentrate in particolare nelle regioni delle capitali, e che è emerso un ampio divario tra le zone urbane e quelle rurali;
P. considerando che l'iniziativa "Nuovo Bauhaus europeo", attraverso la trasformazione dell'ambiente edificato, collega il Green Deal europeo agli spazi da vivere, sia nelle zone urbane che in quelle rurali;
Q. considerando che permangono disparità nella velocità della transizione digitale in tutta Europa; che le connessioni Internet ad altissima velocità sono disponibili solamente per due residenti di città su tre e per un residente di zone rurali su sei;
R. considerando che i prezzi degli alloggi e dell'energia stanno aumentando, il che dimostra la necessità di un'edilizia popolare a prezzi più abbordabili e di una ristrutturazione accelerata degli alloggi per combattere la povertà energetica;
S. considerando che sono stati compiuti progressi significativi nel migliorare l'occupazione e l'inclusione sociale, ma che le disparità regionali rimangono più marcate rispetto al periodo precedente la crisi finanziaria del 2008; che la politica di coesione dovrebbe fornire risposte efficaci per affrontare la povertà e l'esclusione sociale, creare occupazione e crescita, migliorare la competitività, promuovere gli investimenti nell'istruzione – compresa l'istruzione digitale –, nella sanità, nella ricerca e nell'innovazione, lottare contro i cambiamenti climatici e affrontare le sfide demografiche; che la politica di coesione può svolgere tutti questi compiti solo se accompagnata da solidi finanziamenti;
T. considerando che le regioni e le zone elencate all'articolo 174 TFUE richiedono un'attenzione particolare; che le misure specifiche e i finanziamenti supplementari dovrebbero continuare per le zone ultraperiferiche e le zone più settentrionali scarsamente popolate, in modo da compensare gli svantaggi naturali e demografici gravi e permanenti di tali regioni;
U. considerando che la politica di coesione dovrebbe essere attuata in linea con i principi di buon governo e nel pieno rispetto dei valori comuni dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TFUE, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dal codice europeo di condotta sul partenariato; che, nel corso del tempo, la situazione dello Stato di diritto si è deteriorata in diversi Stati membri; che la politica di coesione dovrebbe contribuire al rafforzamento della democrazia e dello Stato di diritto;
V. considerando che la pandemia di COVID-19 e le attuali tensioni geopolitiche hanno confermato la necessità di riflettere sul quadro di governance economica, compresa la sospensione temporanea (fino al 2023) e la revisione del patto di stabilità e crescita, e di prevedere la possibilità che le spese pubbliche della politica di coesione sostenute dagli Stati membri e dalle autorità regionali e locali nell'ambito dei fondi SIE non siano considerate spese strutturali, pubbliche o assimilate, quali definite nel patto di stabilità e crescita;
W. considerando che il bilancio dell'FSUE è del tutto insufficiente per reagire adeguatamente alle catastrofi naturali gravi e per esprimere la solidarietà europea alle regioni colpite da una catastrofe; che tale divario aumenterà ulteriormente a causa dell'atteso aumento delle catastrofi naturali provocate dai cambiamenti climatici e che comportano cambiamenti più radicali nella vita delle persone; che i contributi dei fondi dell'Unione coprono solamente il ripristino delle infrastrutture e delle attrezzature alla situazione precedente la catastrofe, mentre i costi aggiuntivi per la ricostruzione di strutture più resilienti ai cambiamenti climatici devono essere (co)finanziati dagli Stati membri;
1. è convinto che la politica di coesione possa continuare a svolgere il suo ruolo attuale di vettore degli investimenti e della creazione di posti di lavoro, di strumento per ridurre le disparità fra le regioni e al loro interno, nonché di meccanismo di solidarietà per tutte le regioni dell'Unione, solo se dispone di solidi finanziamenti sulla base dei principi di partenariato e della governance multilivello; sottolinea che ciò implica la necessità di provvedere almeno allo stesso livello di finanziamento del periodo finanziario 2021-2027, anche tenuto conto delle previsioni di recessione, integrandolo con le risorse di bilancio del Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund – JTF) II; ricorda che le nuove sfide richiedono nuovi fondi e chiede che la politica di coesione sia integrata da nuove risorse di bilancio per consentire agli Stati membri e alle autorità regionali di affrontare le sfide e le crisi di varia natura cui l'Unione deve far fronte;
2. osserva che gli Stati membri possono presentare una richiesta debitamente motivata per beneficiare di maggiore flessibilità, nell'attuale quadro del patto di stabilità e crescita, per le spese strutturali, pubbliche o assimilate, sostenute dalla pubblica amministrazione mediante il cofinanziamento di investimenti attivati nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo di coesione (FC) e del Fondo per una transizione giusta (JTF); ricorda che, all'atto di definire l'aggiustamento di bilancio nell'ambito del braccio preventivo o del braccio correttivo del patto di stabilità e di crescita, la Commissione deve valutare attentamente la richiesta, in modo consono all'importanza strategica degli investimenti cofinanziati nel quadro del FESR, dell'FC e del JTF;
3. ribadisce il suo fermo impegno a favore della politica di coesione, che forma parte dell'acquis dell'Unione ed è quindi inseparabile dal progetto europeo ed è basata sul principio di solidarietà tra gli Stati membri e le regioni; sottolinea che la politica di coesione ha dimostrato di essere uno strumento moderno e flessibile, che può essere rapidamente impiegato in situazioni di emergenza; sottolinea che l'obiettivo originario della politica di coesione di promuovere e sostenere lo sviluppo armonioso generale di tutti i suoi Stati membri e di tutte le sue regioni dovrebbe continuare a rappresentare il fulcro dei programmi di detta politica; sottolinea, tuttavia, che la politica di coesione non dovrebbe diventare una fonte di finanziamento per colmare le carenze in termini di flessibilità di bilancio, né subire tagli di bilancio in risposta alla crisi e che, in quanto politica di investimento a lungo termine, la politica di coesione dovrebbe contribuire a preparare le regioni alle sfide future;
4. si rammarica del fatto che i ritardi nei negoziati sul quadro finanziario pluriennale (QFP) abbiano comportato notevoli ritardi nel periodo di programmazione, con ripercussioni sulle autorità di gestione e sui beneficiari; esorta la Commissione e gli Stati membri ad accelerare l'adozione degli accordi di partenariato e dei programmi operativi, dal momento che la protratta sottoesecuzione della politica di coesione si traduce in un arretrato anomalo dei pagamenti nella seconda parte del periodo di attuazione del QFP, esercitando un'ulteriore pressione sui pagamenti durante i negoziati sul QFP post-2027; invita pertanto la Commissione a valutare la possibilità giuridica di creare, per il periodo di programmazione successivo al 2027, due parti distinte all'interno del regolamento recante disposizioni comuni (RDC), vale a dire la parte relativa ai contenuti (politica) e la parte relativa al QFP (risorse finanziarie); ritiene che la parte relativa ai contenuti dovrebbe essere negoziata e conclusa prima della parte relativa al QFP, per consentire alle autorità di gestione di iniziare a prepararsi tempestivamente; sottolinea, in tale contesto, la necessità di adottare rapidamente il prossimo QFP, in modo che gli Stati membri e le autorità regionali e locali abbiano una visione chiara delle loro dotazioni finanziarie e siano in grado di fare scelte politiche e stabilire le priorità di investimento;
5. plaude al dispositivo per la ripresa e la resilienza quale strumento importante per attenuare l'impatto socioeconomico della pandemia di COVID-19 e rendere le economie e le società dell'UE più sostenibili, resilienti e meglio preparate alle sfide e alle opportunità delle transizioni verde e digitale; sottolinea l'importanza di garantirne le complementarità e le sinergie con la politica di coesione; critica l'assenza di una dimensione territoriale nel dispositivo per la ripresa e la resilienza e ribadisce l'importanza del principio di partenariato nelle politiche territoriali dell'UE; deplora che l'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza sia stata altamente centralizzata e sia mancata la consultazione con le regioni e i comuni e sottolinea che la formulazione e l'attuazione delle politiche e delle azioni dell'Unione devono tenere conto degli obiettivi di cui all'articolo 174 TFUE e contribuire alla loro realizzazione; ritiene inoltre che i piani nazionali per la ripresa finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza non dovrebbero incidere sulla capacità di mobilitare i fondi SIE;
6. sottolinea che la Corte dei conti europea ha criticato la mancanza di differenziazione tra la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi; sottolinea che la futura politica di coesione dovrebbe includere tale differenziazione nel monitoraggio della spesa e nella sua concentrazione tematica; sottolinea che il cambiamento climatico rappresenta la minaccia più grave per le società umane di tutto il mondo e colpisce tutte le regioni; sottolinea pertanto la necessità di intensificare gli sforzi per contrastare i cambiamenti climatici e rafforzare le misure di attenuazione degli stessi; sottolinea che la politica di coesione deve sostenere una forte integrazione delle questioni climatiche;
7. plaude all'introduzione del JTF da parte della Commissione per sostenere le regioni che si trovano ad affrontare sfide nella transizione verso la neutralità in termini di emissioni di carbonio; esorta gli Stati membri riluttanti a portare avanti la sua attuazione e invita la Commissione a trarre insegnamenti dall'attuazione del JTF; chiede l'istituzione di un nuovo fondo, il JTF II, nel periodo di programmazione successivo al 2027 a livello NUTS 3, con un metodo di assegnazione rivisto; ritiene che il fondo debba essere pienamente integrato nell'RDC, applicando nel contempo i principi di gestione concorrente e di partenariato; ritiene che le regioni con elevate emissioni di CO2 pro capite, nonché le industrie in transizione, dovrebbero avere accesso a tale fondo, che dovrebbe essere dotato di maggiori mezzi finanziari rispetto all'attuale JTF e di un ambito di applicazione più ampio; chiede che il nuovo JTF II distingua tra adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione degli stessi e sottolinea la necessità di concepire un'architettura semplice per la futura politica di coesione;
8. accoglie con favore l'idea di un principio consistente nel "non nuocere alla coesione", secondo il quale nessuna azione dovrebbe ostacolare il processo di convergenza o contribuire alle disparità regionali; ritiene che il Comitato europeo delle regioni dovrebbe essere coinvolto nella progettazione di tale principio e che quest'ultimo dovrebbe essere inserito nella legislazione, in modo da definirne chiaramente la portata e le modalità di applicazione affinché sia sancito come principio trasversale nelle politiche dell'UE;
9. rileva che, sebbene la politica di coesione non sia uno strumento di crisi, è opportuno che fino a dopo la revisione intermedia venga mantenuto un importo di flessibilità non assegnato pari a quello del periodo in corso, al fine di rafforzare la resilienza e la capacità di risposta delle regioni, consentendo loro di affrontare le sfide nuove e future e di assorbire shock asimmetrici; sostiene che nel QFP successivo al 2027 dovrebbe essere garantita una politica di coesione forte con maggiori finanziamenti, ma che tale politica non dovrebbe essere utilizzata per affrontare ogni nuova sfida; invita la Commissione a proporre la mobilitazione di stanziamenti di coesione non utilizzati per il 2021 per un'ulteriore flessibilità a partire dal 2022, al fine di trovare soluzioni all'aumento dei costi dei progetti infrastrutturali finanziati dall'UE (trasporti, energia, digitalizzazione, ecc.); ricorda che il prezzo delle materie prime e dei materiali da costruzione mette a rischio l'attuazione di molti progetti infrastrutturali finanziati dall'UE;
10. sottolinea che i cambiamenti climatici, da qui ai prossimi decenni, costituiranno la più grave minaccia per le società umane in tutto il mondo; ricorda che l'aumento del numero e dell'intensità dei disastri naturali e dei fenomeni climatici estremi (inondazioni, tempeste, cicloni, siccità, ondate di calore, incendi boschivi ecc.) è già una conseguenza visibile e tangibile del cambiamento climatico; ritiene che l'Unione europea, ogni paese e ogni regione pagheranno un prezzo assai elevato per la mancata anticipazione e il mancato adattamento ai cambiamenti climatici; chiede un aumento significativo del bilancio dell'FSUE onde aiutare le regioni a prevedere e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e chiede che l'ambito di applicazione dell'FSUE sia ampliato, in modo da poter sostenere anche il ripristino o la costruzione di infrastrutture pubbliche e private più resilienti ai cambiamenti climatici; chiede alla Commissione di valutare se il bilancio dell'FSUE possa essere aumentato attraverso una sorta di assicurazione in cui gli Stati membri pagano una tassa annuale basata sul numero di abitanti, da investire in attività sicure e da mettere a disposizione in caso di crisi;
11. ritiene che il tasso di cofinanziamento per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" a livello di ciascuna priorità, in circostanze ordinarie, non dovrebbe superare:
a)
l'85 % per le regioni meno sviluppate e le regioni ultraperiferiche,
b)
il 75 % per le regioni in transizione, nel caso in cui vengano mantenute,
c)
il 70 % per le regioni più sviluppate;
ritiene che tutti e tre i tassi debbano essere aumentati in situazioni di urgenza, utilizzando l'importo della flessibilità;
12. è del parere che il Fondo di coesione dovrebbe sostenere gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in standard di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017, è inferiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE per lo stesso periodo di riferimento;
13. sottolinea che il PIL come unico indicatore di sviluppo non tiene conto della sostenibilità ambientale, dell'efficienza delle risorse, dell'integrazione e del progresso sociale; ricorda che non solo le questioni economiche ma anche la salute, l'istruzione, la sostenibilità, l'equità e l'inclusione sociale sono parte integrante del modello di sviluppo dell'UE; chiede di integrare il PIL con nuovi criteri (ad esempio sociali, ambientali, demografici), al fine di fornire una migliore panoramica socioeconomica delle regioni, affrontare le attuali priorità dell'Unione, come il Green Deal europeo e il Pilastro europeo dei diritti sociali, e rispecchiare meglio le transizioni ecologica, digitala e demografica e il benessere delle persone;
14. suggerisce di avviare una riflessione sul contributo della politica di coesione al conseguimento degli obiettivi strategici a lungo termine, specialmente in vista delle nuove sfide future; ritiene che le transizioni verde e digitale restino sfide significative su cui dovremmo concentrare gli investimenti al fine di prevenire lo sviluppo di nuove disparità; invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità di gestione a rafforzare il dialogo e a unire le forze nell'identificazione degli obiettivi strategici al cui conseguimento dovrebbe contribuire la futura politica di coesione;
15. osserva che, nella maggior parte degli Stati membri, esistono ancora regioni in declino industriale ("rust belt"); esorta a sostenere la transizione industriale, sociale e ambientale di queste regioni e ritiene che, per affrontare l'impatto potenzialmente negativo della transizione di vecchie industrie come l'acciaio e l'alluminio e per sostenere tali industrie, le risorse del JTF II dovrebbero essere indirizzate verso la loro modernizzazione, ove possibile, creando strategie di specializzazione intelligente adattate alle esigenze di ciascuna delle regioni in transizione industriale, promuovendo una crescita guidata dall'innovazione e garantendo la diffusione dei benefici della crescita;
16. ritiene che, sebbene alcune regioni in transizione industriale affrontino sfide specifiche quali la deindustrializzazione dovuta all'esternalizzazione della produzione industriale verso le economie emergenti, ai bassi livelli di produttività e alla mancanza di una vera e propria strategia per le professioni orientate al futuro, altre regioni hanno un potenziale relativamente forte, come una tradizione nel settore manifatturiero e sofisticate attività di innovazione nelle industrie di nicchia locali; osserva che le regioni più industrializzate sono più resistenti a vari shock economici e sociali e invita la Commissione a sviluppare un'ambiziosa politica di reindustrializzazione per le regioni dell'UE; sottolinea l'importanza della produzione e del consumo locali e regionali; chiede inoltre una specifica iniziativa dell'UE per sostenere l'insufficiente crescita dell'Unione e le regioni più povere, che si stanno allontanando sia internamente che esternamente dalla media dell'UE, ispirandosi agli insegnamenti tratti dall'iniziativa per le regioni in ritardo di sviluppo (iniziativa Catching-up); ribadisce la necessità di un'elaborazione delle politiche basata sul territorio attraverso un'analisi adeguata dei modelli di bassa crescita e degli strumenti necessari per farvi fronte;
17. osserva che più di un quarto della popolazione dell'UE nel 2019 viveva in una regione il cui PIL in termini reali non era ancora tornato ai livelli precedenti la crisi finanziaria del 2007, in particolare in Grecia, a Cipro, in Italia e in Spagna; sottolinea che questi stessi Stati sono stati nuovamente colpiti in modo più duro dalla crisi economica e sociale innescata dalla pandemia di COVID-19;
18. sottolinea l'importanza di sostenere le zone rurali valorizzandone la diversità e le potenzialità, migliorando la connettività dei trasporti, la banda larga ad alta velocità, la fornitura di servizi, la diversificazione economica e la creazione di posti di lavoro e aiutandole a rispondere a sfide quali la desertificazione rurale, l'invecchiamento della popolazione, lo spopolamento e l'abbandono delle campagne, il declino delle comunità in generale, compresi i centri urbani, e le insufficienti opportunità di assistenza sanitaria e istruzione, sottolineando al contempo l'importanza dei collegamenti urbano-rurali nel contesto di aree urbane funzionali; sottolinea in particolare la situazione spesso precaria delle giovani donne nelle zone rurali; è del parere che l'iniziativa del nuovo Bauhaus europeo contribuirebbe ad accrescere l'attrattiva delle zone rurali; osserva che tutte queste misure aiuterebbero anche le città in crescita ad affrontare le sfide che si trovano ad affrontare;
19. sottolinea l'importanza di soluzioni di mobilità sostenibile in tutta l'UE; invita la Commissione a promuovere una mobilità intelligente ed ecologica e la graduale eliminazione dei combustibili fossili, al fine di contribuire al Green Deal dell'UE e al pacchetto "Pronti per il 55 %"; sottolinea l'importanza del Green Deal e del pacchetto "Pronti per il 55 %" e osserva che gli investimenti a livello regionale e locale sono essenziali per il loro successo; esorta la Commissione a sostenere ulteriormente la spesa connessa al clima e a rafforzare il principio "non arrecare un danno significativo";
20. sottolinea la natura multidimensionale dello sviluppo rurale, che va al di là dell'agricoltura propriamente detta; insiste sulla necessità di attuare un meccanismo di verifica rurale per valutare l'impatto delle iniziative legislative dell'UE sulle zone rurali; osserva, tuttavia, che solo l'11,5 % delle persone che vivono nelle zone rurali lavora nell'agricoltura, nella silvicoltura e nella pesca; chiede pertanto il reinserimento del FEASR nel quadro strategico dell'RDC come fondo separato; sottolinea che il fatto di far parte dei fondi della politica di coesione rafforza le possibilità e le sinergie – attraverso un approccio integrato multifondo – per gli investimenti nelle zone rurali al di là dell'agricoltura e per lo sviluppo regionale; evidenzia il prezioso contributo allo sviluppo rurale fornito dal programma LEADER, che mira a coinvolgere gli attori locali nella progettazione e realizzazione delle strategie, nel processo decisionale e nell'assegnazione delle risorse per le loro aree rurali;
21. chiede il rafforzamento degli articoli 174 e 349 TFUE in tutte le politiche dell'Unione, al fine di promuovere il raggiungimento degli obiettivi ivi stabiliti; si rammarica che l'ottava relazione sulla coesione non presti particolare attenzione ai progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale nelle regioni che soffrono di svantaggi naturali e demografici gravi e permanenti, come le regioni ultraperiferiche, le regioni scarsamente popolate più settentrionali, le isole, le zone montuose e le regioni transfrontaliere; ricorda il ruolo essenziale svolto dalla politica di coesione nelle regioni ultraperiferiche; sottolinea l'importanza di elaborare programmi e misure specifici per tali regioni e sottolinea la necessità di mantenere tutte le misure specificamente concepite per esse, dal momento che la maggior parte delle regioni ultraperiferiche sono ancora tra le regioni meno sviluppate, rappresentando 6 delle 30 regioni dell'UE con il PIL pro capite più basso; ribadisce, in tale contesto, l'importanza di una cooperazione regionale dinamica al fine di liberare il potenziale delle regioni ultraperiferiche;
22. è convinto che il ruolo delle piccole città e dei piccoli comuni e centri urbani debba essere rafforzato, in modo da sostenere le economie locali e affrontare le sfide demografiche e climatiche; riafferma l'importanza dei collegamenti tra le aree urbane e quelle rurali e della messa a punto di strategie basate sulle aree funzionali, prestando particolare attenzione ai comuni di piccole e medie dimensioni allo scopo di prevenire la riduzione delle aree rurali; sottolinea l'importanza di attuare approcci territoriali su misura e di investire in particolare nell'iniziativa "Piccoli comuni intelligenti" allo scopo di imprimere nuovo slancio ai servizi rurali attraverso l'innovazione digitale e sociale; sottolinea l'importanza delle sinergie tra i diversi strumenti di finanziamento, come il FEASR, il FESR, l'FSE+ e il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, per convogliare un livello adeguato di finanziamenti verso le zone rurali attraverso un approccio multifondo;
23. ribadisce il ruolo della politica di coesione nell'armonizzazione e nel miglioramento delle condizioni di vita per tutti in tutta l'Unione; nota, tuttavia, il crescente emergere di aree svantaggiate e impoverite, anche all'interno di regioni e zone a più alto sviluppo; sottolinea che, se da un lato le città sono motori regionali di crescita e transizione e vivere e lavorare in esse presenta molti vantaggi, dall'altro un'elevata concentrazione di popolazione e una crescita demografica superiore alla media in alcune aree urbane possono avere ripercussioni sull'accessibilità degli alloggi, sui livelli di inquinamento e sulla qualità della vita; chiede pertanto alla Commissione di presentare una proposta affinché l'iniziativa del nuovo Bauhaus europeo diventi un programma dell'UE per il QFP post-2027, con un bilancio specifico basato su nuove risorse, atto a fornire soluzioni per lo sviluppo di aree urbane sostenibili e innovative; ritiene che in futuro le autorità urbane debbano avere accesso diretto ai finanziamenti dell'UE; ribadisce l'importanza di garanzie che impediscano l'ingiusta penalizzazione degli enti regionali e locali dei paesi che potrebbero essere soggetti all'attivazione del meccanismo dello Stato di diritto e chiede alla Commissione di stabilire percorsi attraverso i quali possa consegnare i fondi direttamente ai loro beneficiari finali;
24. sottolinea l'importanza di rafforzare l'approccio dal basso verso l'alto allo sviluppo rurale e locale, che è un veicolo per l'innovazione sociale e la costruzione di capacità, consentendo così ai cittadini di appropriarsi dello sviluppo delle loro zone; insiste quindi sul fatto che gli enti locali e regionali, così come le ONG e i cittadini, siano pienamente coinvolti nel processo decisionale e di attuazione, così da garantire che si tenga debitamente conto delle loro esigenze; osserva che le potenzialità esistenti a livello locale potrebbero essere mobilitate meglio rafforzando e agevolando lo sviluppo locale di tipo partecipativo (community-led local development – CLLD); è del parere che il CLLD dovrebbe essere obbligatorio per gli Stati membri;
25. insiste sul fatto che le società e le economie dovrebbero sprigionare il loro potenziale creativo, affrontando nel contempo le sfide poste dalla transizione verso la neutralità in termini di emissioni di carbonio, come nel caso delle vecchie regioni industriali, dovrebbero sfruttare l'industria creativa quale catalizzatore multidisciplinare per i processi di transizione, integrando le idee delle industrie culturali e creative nei processi amministrativi; ritiene che le autorità di gestione possano aiutare le vecchie regioni industriali; sottolinea pertanto la necessità di sostenere la cooperazione multidisciplinare; pone inoltre l'accento sull'importanza della cultura nella politica di coesione, che contribuisce a garantire la vivacità delle regioni e ad aumentarne l'attrattiva, a incoraggiare gli scambi culturali e a promuovere la diversità e la solidarietà;
26. prende atto con preoccupazione delle sfide demografiche cui deve far fronte l'Unione, specialmente in alcune regioni, quali l'invecchiamento della popolazione, lo spopolamento delle zone rurali e remote, la pressione demografica su altre zone, ad esempio le zone costiere e urbane, i flussi migratori e l'arrivo dei rifugiati; insiste sulla necessità di preparare una risposta immediata all'arrivo di rifugiati, al fine di garantirne una rapida e agevole integrazione; incoraggia inoltre gli Stati membri a elaborare e attuare misure specifiche per promuovere la formazione e l'occupazione nonché salvaguardare i diritti fondamentali; sottolinea che le autorità locali e regionali, le associazioni professionali e le ONG sono fondamentali per identificare e valutare le esigenze specifiche di investimenti e servizi di base a favore della mobilità e dell'accessibilità territoriale nelle zone rurali e urbane e che dovrebbero svolgere un ruolo di primo piano quali partecipanti attivi nello sviluppo di strategie territoriali promosse dalle comunità locali; sottolinea l'importanza di includere, nei pertinenti programmi dell'UE, una specifica risposta di bilancio per le zone rurali, anche per invertire le tendenze demografiche negative;
27. sottolinea la necessità di migliorare la relazione tra la politica di coesione e la governance economica dell'UE, evitando nel contempo approcci punitivi; sottolinea che il semestre europeo dovrebbe rispettare gli obiettivi della politica di coesione di cui agli articoli 174 e 175 TFUE; chiede la partecipazione delle regioni al conseguimento di tali obiettivi e un approccio territoriale più solido; invita ad avviare un processo di riflessione sul concetto di condizionalità macroeconomica e a valutare la possibilità di sostituire tale concetto con nuove forme di condizionalità onde riflettere meglio le nuove sfide che ci attendono; ritiene che la situazione socioeconomica dell'Unione, aggravata dalle conseguenze della crisi della COVID-19 e dall'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, renda necessario sospendere fino al 2023 il patto di stabilità e procedere alla sua revisione;
28. osserva che alcune regioni a medio reddito si trovano ad affrontare una "trappola del reddito medio" e che spesso risentono di una contrazione e un invecchiamento della popolazione, di industrie manifatturiere in difficoltà, di una bassa crescita, una debole innovazione, una debole competitività e una bassa produttività, di una bassa qualità delle istituzioni e del governo, di progressi insufficienti verso una transizione giusta e della vulnerabilità agli shock causati dalla globalizzazione; richiama l'attenzione sul preoccupante aggravamento di tale tendenza e sollecita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure serie per affrontare tale sfida e a trovare soluzioni per le suddette regioni, in modo che non siano lasciate indietro nel lungo periodo, ma siano invece sostenute nello sviluppo dei loro punti di forza specifici;
29. osserva che molti dei motori di crescita restano concentrati nelle zone urbane e nelle regioni più sviluppate; ritiene che una sfida importante per la futura politica di coesione sia quella di fornire un sostegno adeguato alle regioni sottosviluppate e che la politica di coesione debba sia ridurre le disparità sia impedire a queste regioni di rimanere indietro, tenendo conto delle diverse tendenze e dinamiche e fornendo un sostegno di bilancio specifico per le zone rurali, anche per invertire le tendenze demografiche negative nei programmi UE pertinenti;
30. osserva con preoccupazione il drastico calo, avvenuto negli ultimi anni, dei finanziamenti stanziati dagli Stati membri a favore delle loro regioni più povere; ricorda l'importanza di rispettare il principio di addizionalità dell'UE; invita la Commissione a garantire che le autorità nazionali tengano opportunamente conto della coesione interna nell'elaborazione e attuazione dei progetti sostenuti dai fondi SIE;
31. sottolinea che le regioni che vivono o rischiano di cadere nella trappola del reddito medio hanno caratteristiche diverse e necessitano di soluzioni su misura per stimolare gli investimenti in istruzione di alta qualità, capitale umano, ricerca e sviluppo, formazione della forza lavoro, servizi sociali e strategie di mitigazione; esorta la Commissione a definire tali regioni al fine di comprendere meglio i fattori strutturali che portano alla trappola del reddito medio, di sostenerle attraverso un approccio differenziato e basato sul territorio e di assegnare loro importi più elevati nell'ambito del FSE + nel prossimo periodo di programmazione;
32. è del parere che la semplificazione debba essere uno dei principali motori della futura politica di coesione; chiede alla Commissione e agli Stati membri di evitare di imporre ulteriori oneri amministrativi alle autorità di gestione e ricorda la necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per le autorità regionali e locali e per i beneficiari; invita gli Stati membri a evitare una regolamentazione eccessiva, a rendere i programmi strategici e concisi e gli strumenti flessibili, nonché a fare degli accordi di finanziamento tra l'autorità di gestione e il beneficiario uno strumento di semplificazione; incoraggia il continuo ricorso a opzioni semplificate in materia di costi, anche innalzando le soglie al di sotto delle quali l'utilizzo di dette opzioni dovrebbe essere obbligatorio; invita gli Stati membri ad accelerare l'attuazione della coesione elettronica; pone l'accento sul potenziale della digitalizzazione per quanto riguarda le attività di monitoraggio e rendicontazione; invita inoltre la Commissione a migliorare la trasparenza delle sue norme in materia di audit e ad ampliare l'uso del principio dell'audit unico per evitare la duplicazione degli audit e le verifiche di gestione della medesima spesa; ritiene che il rapporto tra la Commissione e le autorità di gestione dovrebbe evolvere verso un "contratto di fiducia" basato sullo sviluppo e sulla definizione di criteri oggettivi e ritiene necessario introdurre un'etichetta per premiare le autorità di gestione che hanno dimostrato di essere in grado di rispettare le norme e di ridurre il loro tasso di errore;
33. è del parere che mantenere un'assegnazione adeguata delle risorse a titolo del Fondo di coesione sia necessario soprattutto per gli Stati membri maggiormente svantaggiati in termini di infrastrutture di trasporto e ambientali, purché vi sia una gestione concorrente del Fondo;
34. ritiene che le politiche strutturali a livello regionale, nazionale e dell'UE dovrebbero andare di pari passo con un approccio basato sul territorio al fine di contribuire alla coesione territoriale, tenere conto dei diversi livelli di governance, garantire la cooperazione e il coordinamento e concretizzare le potenzialità uniche delle regioni, pur riconoscendo la necessità di soluzioni su misura; ritiene altresì che la politica di coesione dovrebbe essere maggiormente orientata agli investimenti nel capitale umano, giacché è possibile stimolare le economie regionali attraverso una combinazione efficiente di investimenti nell'innovazione, nel capitale umano, nel buon governo e nella capacità istituzionale;
35. osserva che la cooperazione territoriale europea è un obiettivo chiave della politica di coesione; pone l'accento sul valore aggiunto della cooperazione territoriale in generale e della cooperazione transfrontaliera in particolare; osserva che le regioni di confine sono state particolarmente colpite dalla pandemia e che la loro ripresa tende a essere più lenta di quella sperimentata dalle regioni metropolitane; sottolinea pertanto l'importanza di eliminare gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera e pone l'accento sul fatto che il meccanismo transfrontaliero europeo (ECBM) proposto dalla Commissione avrebbe contribuito a eliminare oltre il 50 % degli ostacoli esistenti; lamenta profondamente che la procedura legislativa relativa a tale meccanismo sia stata bloccata dal Consiglio; invita la Commissione ad avviare tutte le iniziative necessarie, ivi compreso il rilancio dell'ECBM, affinché tale cooperazione diventi più dinamica ed efficace a vantaggio delle persone; sottolinea l'importanza di incrementare i finanziamenti per lo strumento Interreg al fine di sostenere la cooperazione transfrontaliera tra le regioni; pone pertanto l'accento sull'importanza che rivestono i progetti transfrontalieri e di piccola scala nel riunire le persone; sottolinea l'importanza degli investimenti transfrontalieri per potenziare le innovazioni, il trasferimento tecnologico, le soluzioni comuni e le sinergie;
36. sottolinea il ruolo essenziale svolto dagli investimenti a favore di servizi pubblici di alta qualità nel creare resilienza sociale e far fronte alle crisi economiche, sanitarie e sociali;
37. osserva che la riforma della politica di coesione per il periodo finanziario 2021-2027 ha contribuito a un uso semplificato e flessibile dei finanziamenti per i beneficiari e le autorità di gestione; plaude alla flessibilità introdotta con le proposte a titolo dell'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE) e delle iniziative d'investimento in risposta al coronavirus (CRII+), che hanno dimostrato che la politica di coesione è uno strumento eccellente in situazioni di crisi; ricorda tuttavia che la politica di coesione è una politica d'investimento a lungo termine e che, pertanto, occorrerebbe creare uno strumento dedicato di risposta alle crisi nel prossimo QFP; invita la Commissione a vagliare gli effetti pratici delle misure di semplificazione e a promuovere ulteriormente la semplificazione, anche sotto forma di digitalizzazione, flessibilità e partecipazione dei cittadini; invita pertanto gli Stati membri ad aiutare i beneficiari, in particolare i beneficiari di progetti su piccola scala, a sostenere le iniziative private in quanto creatrici di posti di lavoro e di ricerca, sviluppo e innovazione e ad avvicinare la politica di coesione a tutti i cittadini dell'UE;
38. sottolinea che il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto stabilisce il rispetto dello Stato di diritto quale condizione per l'erogazione dei fondi della politica di coesione; ritiene necessario rafforzare il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'attuazione della politica di coesione; esorta pertanto la Commissione ad avvalersi di tutti gli strumenti a sua disposizione per identificare modalità per garantire che i cittadini degli Stati membri nei confronti dei quali è stato invocato l'articolo 7, paragrafo 1, TFUE non siano privati dei vantaggi dei fondi dell'UE a causa delle azioni dei loro governi e che le autorità regionali e locali di tali Stati membri non siano penalizzate laddove sia stato attivato il meccanismo dello Stato di diritto; si attende pertanto che la Commissione tenga pienamente conto degli aspetti dello Stato di diritto durante l'intero processo di preparazione e attuazione dei programmi della politica di coesione;
39. invita gli Stati membri ad avviare strategie ambiziose per sbloccare gli investimenti pubblici e privati nelle transizioni verde, digitale e demografica, in modo da riformare il loro modello di economia sociale di mercato in modo positivo per la società;
40. esorta a ridurre il numero di organismi intermedi coinvolti nella gestione e nel controllo dei fondi di coesione, rafforzando il coordinamento e le competenze degli organismi intermedi di dimensioni critiche nonché identificando, se possibile, sportelli unici per i beneficiari;
41. sottolinea la necessità di istituire un quadro che garantisca stabilità giuridica attraverso norme semplici, chiare e prevedibili, specialmente per quanto concerne la gestione e lo svolgimento degli audit; chiede di evitare il più possibile qualunque applicazione e interpretazione retroattiva delle regole; suggerisce di avviare una riflessione sulla soglia del tasso di errore totale per ogni anno al di sotto della quale il sistema di gestione e controllo del programma si considera ben funzionante e la capacità delle autorità di gestione in linea con tale disposizione del regolamento, senza penalizzare i beneficiari; è del parere che tale soglia dovrebbe essere innalzata al 5 %;
42. si rammarica del fatto che gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite sembrano aver perso progressivamente terreno nella narrazione dell'UE, specialmente in relazione alle misure di attenuazione delle crisi, il che sta pregiudicando le possibilità che tali obiettivi vengano conseguiti entro il 2030; incoraggia un impegno solido e ininterrotto della politica di coesione dell'UE per contribuire all'attuazione degli OSS a livello regionale e locale, ad esempio per quanto riguarda l'economia circolare; sottolinea, in tale contesto, che gli aspetti dell'uguaglianza e dell'inclusione dovrebbero essere ulteriormente rafforzati nello sviluppo regionale; ricorda l'importanza di garantire l'integrazione trasversale degli aspetti di genere nella politica di coesione e sottolinea il ruolo specifico delle donne, in particolare nelle zone rurali e remote, che svolgono un ruolo fondamentale nella società civile e nella crescita economica sostenibile, ma allo stesso tempo incontrano difficoltà nell'accesso al mercato del lavoro, alla parità di retribuzione e a servizi pubblici quali l'assistenza sanitaria e l'assistenza all'infanzia;
43. è favorevole all'aumento del bilancio destinato alla nuova politica di coesione per il periodo 2021-2027 che, in linea con la forte attenzione alle iniziative intelligenti, verdi e sociali, garantirà una fiducia sufficiente per nuovi progetti innovativi; sollecita un coordinamento solido tra detti fondi e i programmi e le azioni del Nuovo Bauhaus europeo;
44. sottolinea che investire nelle persone è fondamentale per aiutarle a sviluppare le loro competenze, incoraggiare la loro creatività e stimolare l'innovazione, a cui il volontariato potrebbe certamente contribuire; ritiene che occorra mantenere o creare posti di lavoro di qualità e ben retribuiti, unitamente al sostegno per la riqualificazione professionale, al fine di combattere la povertà e incoraggiare l'integrazione di migranti e rifugiati, rafforzando nel contempo la coesione sociale e garantendo che nessuno sia lasciato indietro;
45. pone l'accento sull'importanza di sostenere il principio del partenariato in tutte le fasi di programmazione, attuazione e monitoraggio della politica di coesione dell'UE e di istituire una forte cooperazione tra le autorità regionali e locali, i cittadini, le ONG e altri portatori di interessi; sottolinea che la Commissione dovrebbe essere più attiva nel tutelare i fondi della politica di coesione dalle minacce derivanti dalla pressione esercitata sulla democrazia e sui suoi valori in taluni Stati membri;
46. ricorda che l'impatto della Brexit ha concorso alla perturbazione dell'economia, della cooperazione interregionale, degli ecosistemi di ricerca e dei sistemi di istruzione e formazione per le regioni dell'Unione; invita tutte le parti interessate a continuare a sostenere gli enti regionali e locali su cui gravano le conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall'UE; ritiene che la riflessione sul futuro della politica di coesione post 2027 imponga di continuare a tenere conto delle durature conseguenze socioeconomiche che la Brexit comporta per le regioni dell'UE; invita inoltre il governo del Regno Unito a finanziare la partecipazione del paese ai programmi Interreg;
47. ricorda che l'articolo 175 TFUE stabilisce che la Commissione presenta ogni tre anni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale; ritiene che gli effetti combinati della crisi della COVID-19 e della guerra in Ucraina dovrebbero essere valutati in maniera dettagliata nella nona relazione sulla coesione, al più tardi a maggio 2025;
48. chiede di migliorare l'accesso ai finanziamenti per consentire investimenti nella transizione energetica locale, ivi comprese l'efficienza energetica e la distribuzione decentrata di energia, nonché di dedicare maggiore attenzione alle energie rinnovabili; pone l'accento, in tale contesto, sulla necessità che la politica di coesione sostenga ristrutturazioni efficienti sotto il profilo energetico al fine di risparmiare risorse e garantire alloggi per tutti; sottolinea inoltre la necessità di preservare e trasformare edifici di importanza storica e socio-economica;
49. invita la Commissione a considerare la possibilità che le spese pubbliche della politica di coesione, sostenute dagli Stati membri e dalle autorità regionali e locali nell'ambito dei fondi SIE, non siano considerate spese strutturali, pubbliche o assimilate, quali definite nel patto di stabilità e di crescita, soprattutto se non si discostano dal conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi;
50. sottolinea che le norme sugli aiuti di Stato dovrebbero essere allineate alle politiche dell'UE, così che i programmi della politica di coesione, che devono rispettare tutte le norme sugli aiuti di Stato, non siano messi in una posizione di svantaggio rispetto ad altre politiche dell'UE che invece sono esentate da detta normativa; chiede inoltre l'introduzione, laddove possibile, di una presunzione di conformità al regime in materia di aiuti di Stato, ponendo così su un piano di parità tutte le politiche di investimento dell'UE ed evitando la competizione tra le stesse;
51. invita la Commissione e gli Stati membri a continuare ad adoperarsi in termini di comunicazione e visibilità migliorando lo scambio di informazioni sulle operazioni di importanza strategica e i prossimi inviti a presentare proposte; accoglie con favore l'avvio della nuova banca dati Kohesio e chiede di rendere il sito web disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE il prima possibile; sottolinea che la banca dati Kohesio dovrebbe fornire dati su tutti i progetti di coesione e territoriali, ivi compresi quelli relativi allo sviluppo rurale, cofinanziati dal FEASR e dal programma LEADER, nonché consentire agli utenti di cercare i progetti in base alle rispettive aree tematiche allo scopo di fornire una piattaforma che consenta la condivisione delle buone prassi e promuova i progetti di eccellenza;
52. sottolinea che le altre politiche dell'Unione possono mettere a repentaglio la coesione; si compiace pertanto del parere della Commissione secondo cui le politiche orizzontali dovrebbero includere le verifiche regionali e la invita a valutare anche l'impatto di altre politiche sull'efficacia della politica di coesione;
53. evidenzia che la spesa per la politica di coesione, come avviene per tutte le altre spese dell'UE, può essere soggetta ad attività irregolari legate alla corruzione e alle frodi; chiede finanziamenti e personale adeguati per le agenzie e gli organismi competenti, in particolare la Procura europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, affinché possano svolgere adeguatamente le indagini e recuperare i fondi utilizzati in modo improprio; invita la Commissione a effettuare una valutazione approfondita per prevenire qualsiasi abuso dei fondi dell'UE e violazioni dello Stato di diritto e a garantire il rispetto della Carta dei diritti fondamentali prima di approvare eventuali accordi di partenariato e programmi della politica di coesione;
54. esprime preoccupazione per il fatto che la proposta REPowerEU della Commissione prevede maggiori possibilità di trasferire stanziamenti di bilancio al dispositivo per la ripresa e la resilienza dalla politica di coesione; sottolinea che oltre 100 miliardi di EUR di risorse della politica di coesione saranno investiti nella transizione energetica, nella decarbonizzazione e nelle energie rinnovabili entro il 2030; chiede quindi di accelerare l'attuazione della politica di coesione.
55. sottolinea la necessità di un'attuazione efficace e armonizzata a livello dell'UE del piano di emergenza per garantire l'approvvigionamento alimentare e la sicurezza di tale approvvigionamento in tempi di crisi, come indicato nella comunicazione della Commissione al riguardo (COM(2021)0689);
56. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato europeo delle regioni e ai parlamenti nazionali e regionali degli Stati membri.
Studio dal titolo "Regioni dell'UE in ritardo di sviluppo: situazione attuale e sfide future", Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico Politica strutturale e di coesione, settembre 2020.
Regioni frontaliere dell'UE: laboratori viventi dell'integrazione europea
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Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2022 sulle regioni frontaliere dell'UE: laboratori viventi dell'integrazione europea (2021/2202(INI))
– visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea,
– visti gli articoli 4, 162, 174, 175, 176, 177, 178 e 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche(1) (direttiva Habitat),
– vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni(2),
– vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici(3) (direttiva Uccelli),
– visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nonché disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio(4),
– visto l'accordo adottato in occasione della 21a Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21) tenutasi a Parigi il 12 dicembre 2015 ("accordo di Parigi"),
– visto il parere del Comitato europeo delle regioni dell'8 febbraio 2017, dal titolo "Collegamenti di trasporto mancanti nelle regioni di confine"(5),
– vista la comunicazione della Commissione del 20 settembre 2017, dal titolo "Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE" (COM(2017)0534),
– vista la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 2018, relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero (COM(2018)0373),
– vista la sua risoluzione del 13 giugno 2018 sulla politica di coesione e l'economia circolare(6),
– vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2018, dal titolo "Rafforzamento della crescita e della coesione nelle regioni frontaliere dell'UE”(7),
– vista la comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020, dal titolo "Orientamenti sull'assistenza di emergenza dell'UE per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera nell'ambito dell'assistenza sanitaria legata alla crisi della COVID-19" (C(2020)2153),
– vista la consultazione pubblica organizzata dalla Commissione europea dal 22 luglio all'11 ottobre 2020 sull'eliminazione degli ostacoli transfrontalieri(8),
– vista la comunicazione della Commissione del 30 settembre 2020 sulla realizzazione di uno spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 (COM(2020)0625),
– vista la decisione (UE) 2020/2228 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, relativa a un Anno europeo delle ferrovie (2021)(9),
– visto il parere del Comitato europeo delle regioni del 5 febbraio 2021, dal titolo "I servizi pubblici transfrontalieri in Europa"(10),
– vista la comunicazione della Commissione del 2 giugno 2021, dal titolo "Strategia per uno spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne pienamente funzionante e resiliente" (COM(2021)0277),
– visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione(11),
– visto il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno(12) ("regolamento Interreg"),
– vista la comunicazione della Commissione del 14 luglio 2021, dal titolo "Regioni frontaliere dell'UE: laboratori viventi dell'integrazione europea" (COM(2021)0393),
– vista la relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), dal titolo "Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Working Group I contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change" (Cambiamento climatico 2021: le basi fisico-scientifiche. Contributo del gruppo di lavoro I alla 6a relazione di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico), pubblicata il 7 agosto 2021(13),
– visto il regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit(14),
– vista la risoluzione del Comitato europeo delle regioni del 29 ottobre 2021, sul tema "Una visione per l'Europa: il futuro della cooperazione transfrontaliera"(15),
– viste le tre pubblicazioni tematiche della Commissione e dell'Associazione delle regioni frontaliere europee, del 9 dicembre 2021, sugli ostacoli e le soluzioni nel settore della cooperazione transfrontaliera nell'UE, dal titolo "More and better cross-border public services" (Servizi pubblici transfrontalieri più numerosi e migliori)(16), "Vibrant cross-border labour markets" (Mercati del lavoro transfrontalieri più dinamici)(17) e "Border regions for the European Green Deal" (Regioni frontaliere per il Green Deal europeo)(18),
– vista la relazione della Commissione e dell'Associazione delle regioni frontaliere europee del 9 dicembre 2021, dal titolo "B-solutions: Solving Border Obstacles. A Compendium 2020-2021" (B-solutions: risolvere gli ostacoli frontalieri. Compendio 2020-2021)(19),
– vista la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2021, recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (COM(2021)0891),
– vista la relazione dell'IPCC del 4 aprile 2022, dal titolo "Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change" (Cambiamenti climatici 2022: mitigazione dei cambiamenti climatici),
– visto l'articolo 54 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A9-0222/2022),
A. considerando che l'Unione europea e i paesi limitrofi riuniti nell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) contano 40 frontiere terrestri interne e regioni frontaliere interne, le quali rappresentano il 40 % del territorio dell'Unione, riuniscono il 30 % della popolazione dell'UE, generano circa un terzo del PIL dell'Unione e presentano un potenziale significativo in termini di ulteriore potenziamento delle sue economie;
B. considerando che le regioni frontaliere, in particolare i territori con una bassa densità abitativa e nello specifico le zone rurali, presentano tendenzialmente condizioni di sviluppo meno vantaggiose e ottengono in genere risultati economici inferiori rispetto alle altre regioni degli Stati membri, e che il loro potenziale economico non viene sfruttato appieno;
C. considerando che, malgrado gli sforzi compiuti, persistono numerosi ostacoli amministrativi, linguistici e giuridici che bloccano la crescita sostenibile, lo sviluppo socioeconomico e la coesione tra le regioni frontaliere e all'interno di queste ultime; che è auspicabile una maggiore e più profonda cooperazione tra le autorità degli Stati membri confinanti; che le regioni frontaliere trarrebbero beneficio da uno strumento giuridico sovranazionale in grado di evitare le conseguenze negative che potrebbero derivare dalle azioni degli Stati membri che frammentano il mercato unico;
D. considerando che è riconosciuto che continua a essere necessario rafforzare un vero approccio dal basso verso l'alto nell'ambito della politica europea di coesione e che alle istituzioni e agli attori vicini ai cittadini, come i gruppi europei di cooperazione territoriale (EGTC), dovrebbe essere affidata una maggiore gestione diretta dei fondi a titolo del bilancio della politica di coesione dell'UE; che, a tale riguardo, i progetti transfrontalieri e su piccola scala svolgono un ruolo importante nel riunire le persone e, di conseguenza, nel rendere disponibili nuove potenzialità per lo sviluppo locale sostenibile e la cooperazione transfrontaliera;
E. considerando che alcuni settori si trovano ad affrontare ostacoli molto specifici che richiedono un migliore coordinamento a livello europeo, come nel caso dei settori del vino e delle bevande spiritose, la cui commercializzazione nei paesi vicini è soggetta a pesanti oneri; che, ove possibile, gli operatori economici dovrebbero avere accesso a soluzioni pratiche, come gli sportelli unici;
F. considerando che la pandemia di COVID-19 ha amplificato tali ostacoli e che i lavoratori transfrontalieri si trovano quotidianamente a fare i conti con regolamentazioni sanitarie diverse e controproducenti da entrambi i lati delle frontiere;
G. considerando che la chiusura delle frontiere nazionali provocata dalla pandemia di COVID-19 ha rivelato la peculiare vulnerabilità e interdipendenza delle regioni transfrontaliere europee; che la perturbazione della libera circolazione di merci, servizi, persone e attrezzature mediche essenziali ha causato conseguenze economiche dannose;
H. considerando che la chiusura temporanea dei servizi pubblici e sanitari transfrontalieri ha minacciato i mezzi di sussistenza dei lavoratori transfrontalieri e ha comportato difficoltà finanziarie per le piccole e medie imprese (PMI) nelle regioni di frontiera; che la crisi COVID-19 è stata responsabile della nascita di nuove sfide giuridiche e amministrative nelle regioni di frontiera, come il telelavoro, e che i telelavoratori si trovano ad affrontare problemi in materia di protezione sociale e legislazione fiscale;
I. considerando che la pandemia di COVID-19 ha inoltre dato luogo ad atti di solidarietà notevoli tra Stati membri vicini, a livello sia nazionale che locale;
J. considerando che alcune regioni frontaliere stanno affrontando sfide mai viste in termini di infrastrutture critiche in ragione della crisi dei rifugiati provocata dall'aggressione militare russa in corso in Ucraina; che anche la nuova situazione post-COVID contribuisce alla loro vulnerabilità;
K. considerando che le frontiere nazionali frammentano ancora troppo spesso i territori naturali, rendendo la loro protezione e gestione meno efficaci, soprattutto se si tiene conto del fatto che si applicano quadri giuridici differenti;
L. considerando che l'abbandono in massa delle regioni frontaliere, specialmente da parte dei giovani e dei lavoratori qualificati, rivela la mancanza di opportunità economiche in queste regioni e le rende ancora meno appetibili in termini di occupazione e sviluppo economico sostenibile; che continua a registrarsi una carenza di opportunità di apprendimento linguistico, come pure una mancanza di iniziative per sensibilizzare i residenti frontalieri sui vantaggi derivanti dall'apprendimento della lingua di un paese vicino; che non tutti i documenti amministrativi sono tradotti nella lingua degli Stati membri di frontiera; che gli Stati membri dovrebbero intervenire per risolvere la situazione e che la Commissione dovrebbe fornire loro consulenza in tale processo;
M. considerando che, con il nuovo regolamento Interreg 2021-2027, le regioni frontaliere dispongono attualmente di un quadro chiaro di assistenza finanziaria per una migliore governance transfrontaliera al fine di stimolare la ripresa economica, definire azioni comuni in materia di ambiente e attenuare gli effetti dei cambiamenti climatici;
N. considerando che la conclusione degli accordi di partenariato nel contesto della politica di coesione 2021-2027 sta registrando ritardi, pregiudicando l'assegnazione di risorse vitali nei territori che ne hanno bisogno;
O. considerando che una cooperazione transfrontaliera frammentata e insufficiente può portare a una maggiore vulnerabilità alle catastrofi naturali e agli eventi meteorologici estremi nelle regioni frontaliere;
P. considerando che l'Unione si compone altresì di regioni transfrontaliere marittime, in particolare con le sue isole nel Mediterraneo, ma anche attraverso le regioni ultraperiferiche nell'Oceano Atlantico e nell'Oceano Indiano; che l'isolamento geografico di alcune isole europee, unito alla loro condizione di regioni frontaliere, le espone a una serie di vincoli sul mercato del lavoro e nei settori dei trasporti e dell'assistenza sanitaria, ostacolando gravemente il loro potenziale di crescita;
Q. considerando che è risaputo che la vulnerabilità unica delle regioni frontaliere richiede un cambiamento dei metodi di finanziamento in tali regioni in modo da creare finalmente condizioni di parità per le regioni frontaliere rispetto alle zone centrali; che si raccomanda altresì che tali cambiamenti includano la deduzione di un "miliardo frontaliero" adeguato all'inflazione a titolo del bilancio dell'Unione per la coesione e la sua assegnazione specifica alle regioni di confine;
R. considerando che, secondo le stime, l'adozione della proposta di regolamento su un meccanismo transfrontaliero europeo (ECBM), pubblicata nel maggio 2018 dalla Commissione su raccomandazione dell'ex presidenza lussemburghese del Consiglio, avrebbe aiutato a superare almeno il 30 %, e fino anche al 50 %, degli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera individuati;
1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione del 2021, dal titolo "Regioni frontaliere dell'UE: laboratori viventi dell'integrazione europea", che offre indicazioni precise sugli ostacoli riscontrati dalle regioni frontaliere dell'Unione;
Caratteristiche specifichedelle regioni frontaliere
2. ricorda che l'articolo 174 TFUE riconosce le sfide cui sono confrontate le regioni frontaliere e stabilisce che l'Unione deve rivolgere un'attenzione particolare a tali regioni all'atto di sviluppare e proseguire la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale;
3. sottolinea che le sfide affrontate dalle regioni frontaliere, in particolare quelle che dispongono unicamente di frontiere marittime, che costituiscono frontiere specifiche con le proprie esigenze, come pure dalle zone rurali e dai territori scarsamente popolati, variano da una regione all'altra, in funzione delle specificità giuridiche, amministrative, linguistiche, culturali, socioeconomiche, ambientali e geografiche applicabili alla regione interessata; evidenzia la necessità di un uso efficace e di un maggiore coordinamento dei fondi dell'UE onde garantire un approccio più globale alle suddette sfide; incoraggia il coinvolgimento delle autorità e delle comunità locali e la definizione di approcci ad hoc, integrati, su misura e basati sull'ubicazione delle singole regioni nell'ambito di un quadro di governance multilivello; sottolinea che occorre riflettere sulle sfide affrontate da alcune regioni frontaliere in relazione all'aggressione russa in corso contro l'Ucraina;
4. raccomanda un'iniziativa dell'UE per offrire corsi di lingua per l'apprendimento della lingua del paese confinante, a prezzi accessibili per i partecipanti, in tutte le regioni NUTS-3 il cui territorio confina con uno Stato membro vicino; chiede con urgenza che tale iniziativa dell'UE miri altresì a sensibilizzare sui vantaggi derivanti dall'apprendimento della lingua del paese confinante;
5. sottolinea che gli oneri sproporzionati, come gli svantaggi strutturali intrinsechi di tutte le regioni frontaliere, dovrebbero essere compensati con un regime distinto per gli aiuti regionali che sia progettato in maniera specifica per le regioni frontaliere;
6. chiede che all'inizio di ogni nuovo periodo di programmazione, iniziando con il periodo 2028-2034, sia destinato lo 0,26 % del bilancio della politica di coesione dell'UE esclusivamente allo sviluppo delle regioni frontaliere ("miliardo frontaliero"); suggerisce inoltre che, qualora tali fondi non siano utilizzati nelle regioni frontaliere, gli importi rimanenti siano restituiti al bilancio dell'UE per la coesione;
7. suggerisce che il "miliardo frontaliero" sia affidato agli EGTC o alle regioni frontaliere laddove esistano strutture comparabili; chiede che agli EGTC o alle strutture comparabili sia conferito un elevato livello di autonomia per quanto riguarda l'uso dei fondi e la selezione dei progetti;
8. chiede che gli Stati membri eliminino gli ostacoli esistenti e conferiscano agli EGTC un maggior livello di autonomia per quanto riguarda la selezione dei progetti e l'uso dei fondi, in particolare identificando gli EGTC come autorità di gestione dei programmi Interreg conformemente all'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento Interreg, rafforzando la capacità istituzionale e finanziaria degli EGTC in linea con l'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento Interreg, o nominando gli EGTC come beneficiari gestori di fondi per piccoli progetti, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento Interreg; suggerisce che la Commissione incentivi gli Stati membri ad avvalersi delle suddette opzioni per conferire un ruolo più significativo agli EGTC, in modo da attuare realmente l'obiettivo strategico n. 5 della politica di coesione dell'UE per il periodo 2021-2027 – "Un'Europa più vicina ai cittadini";
9. raccomanda di apportare modifiche agli orientamenti dell'UE in materia di aiuti regionali; suggerisce, dal momento che meno della metà della popolazione totale dell'UE può ricevere contemporaneamente aiuti regionali, di conferire priorità alle regioni frontaliere nel quadro di tale norma;
Resilienza grazie a una cooperazione istituzionale più profonda
10. si compiace dei progressi compiuti finora dalla Commissione nell'attuazione del suo piano d'azione del 2017, in particolare attraverso l'iniziativa "b-solutions", che ha permesso di fornire assistenza giuridica e amministrativa alle autorità delle regioni frontaliere e di risolvere 90 casi di ostacoli all'interazione, nonché mediante il sostegno offerto per facilitare l'accesso all'occupazione, promuovere il multilinguismo frontaliero e mettere in comune strutture sanitarie;
11. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a sensibilizzare le regioni transfrontaliere circa la possibilità di ricevere sostegno dalla Commissione nell'ambito dell'iniziativa "b-solutions"; evidenzia che la condivisione delle conoscenze sui progetti "b-solutions" di successo potrebbe contribuire a risolvere e prevenire la nascita di nuovi ostacoli di natura amministrativa e giuridica;
12. sottolinea tuttavia che, da soli, i progetti "b-solutions" non possono rappresentare una risposta adeguata ed efficace agli ostacoli giuridici e amministrativi che gravano sulle regioni frontaliere;
13. riconosce l'importanza del ruolo svolto dalle macroregioni, dalle euroregioni, dalle organizzazioni non a scopo di lucro e dalle associazioni nella promozione dell'interesse collettivo e nel settore della cooperazione transfrontaliera; invita la Commissione ad avviare una valutazione approfondita delle strategie macroregionali, allo scopo di valutare la loro coerenza con le priorità ambientali e digitali rinnovate dell'UE;
14. rammenta che, malgrado gli sforzi compiuti, persistono numerosi ostacoli amministrativi, giuridici e linguistici che bloccano la crescita sostenibile, lo sviluppo socioeconomico e la coesione tra le regioni frontaliere e all'interno di queste ultime;
15. osserva che la maggior parte delle barriere che ostacolano la cooperazione transfrontaliera sono di natura giuridica e sono il risultato delle divergenze tra le legislazioni nazionali o delle leggi generiche dell'UE; ricorda, pertanto, che nel 2018 la Commissione ha pubblicato una proposta di regolamento relativo a un meccanismo transfrontaliero europeo (ECBM) (COM(2018)0373);
16. sottolinea che l'accesso ai servizi pubblici è fondamentale per i 150 milioni di abitanti delle zone transfrontaliere interne ed è spesso ostacolato da numerose barriere giuridiche e amministrative; invita la Commissione e gli Stati membri a massimizzare pertanto gli sforzi volti a eliminare tali barriere, in particolare quando riguardano i servizi sanitari, i trasporti, l'istruzione, la mobilità dei lavoratori e l'ambiente;
17. sottolinea che l'ECBM, quale proposto dalla Commissione, avrebbe contribuito a rimuovere oltre il 50 % di tali ostacoli, in particolare con riguardo alla mancanza di trasporti pubblici transfrontalieri e all'accesso limitato ai servizi d'occupazione, d'istruzione, culturali e ricreativi; deplora, a tale riguardo, il blocco, da parte del Consiglio, del processo legislativo relativo all'ECBM; rammenta che tale meccanismo mira a facilitare la cooperazione tra le regioni transfrontaliere su progetti comuni in diversi settori (infrastrutture, assistenza sanitaria, lavoro, ecc.) consentendo loro di applicare le disposizioni giuridiche dello Stato membro confinante laddove l'applicazione delle leggi nazionali comporti ostacoli giuridici;
18. osserva che la proposta relativa all'ECBM ha ricevuto il sostegno di un'ampia maggioranza del Parlamento nel febbraio 2019 e in occasione del dibattito in Aula facente seguito all'interrogazione orale al Consiglio dell'ottobre 2021; ricorda che la posizione del Parlamento in prima lettura relativa a detto regolamento includeva raccomandazioni specifiche che avrebbero garantito la sua applicazione volontaria, alleviando in tal modo le preoccupazioni degli Stati membri;
19. chiede alla Commissione di modificare la proposta attuale tenendo conto delle conclusioni del servizio giuridico del Consiglio e del Parlamento, al fine di trovare un equilibrio tra le rispettive posizioni dei colegislatori; invita la Commissione a garantire che tale proposta tenga conto del rafforzamento delle regioni transfrontaliere, anticipando i danni prevedibili nelle regioni che saranno maggiormente colpite dalle conseguenze legate all'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia; chiede alla Commissione di riprendere i negoziati con gli Stati membri in vista di una rapida adozione di un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi, così da facilitare la vita degli abitanti delle regioni transfrontaliere;
20. plaude all'adozione del progetto pilota "Cross-Border Crisis Response Integrated Initiative (CB-CRII)", che mira a rafforzare la resilienza delle regioni frontaliere in caso di crisi future; esorta la direzione generale della Politica regionale e urbana ad attuare il progetto(20);
21. evidenzia che, parallelamente ai danni causati dalla COVID-19, in particolare dalla chiusura delle frontiere che ne è conseguita, le regioni frontaliere devono affrontare le conseguenze della Brexit, che comportano nuovi ostacoli al libero scambio e gravi perturbazioni del commercio transfrontaliero tra l'Unione e il Regno Unito e che aggravano dunque la situazione delle imprese e dei cittadini nelle regioni frontaliere; si congratula, a tale riguardo, per l'accordo concluso sulla riserva di adeguamento alla Brexit (RAB), che consente di fornire assistenza finanziaria e giuridica agli Stati membri e alle regioni interessati dalla Brexit;
Servizi pubblici transfrontalieri più numerosi e migliori
22. osserva con interesse che la recente consultazione pubblica della Commissione sulla rimozione degli ostacoli frontalieri (2020) ha rivelato che le principali difficoltà riscontrate dagli abitanti delle regioni frontaliere risiedono, tra l'altro, nella mancanza di servizi di trasporto pubblico transfrontaliero affidabili, nella mancanza di servizi digitali e nella loro limitata interoperabilità transfrontaliera, negli ostacoli dovuti direttamente alle differenze linguistiche, nonché negli ostacoli legati ai processi legislativi e alle disparità economiche;
23. constata che l'attrattiva delle aree transfrontaliere per chi voglia viverci o investirvi dipende in larga misura dalla qualità della vita, dalla disponibilità di servizi pubblici e commerciali per i cittadini e le imprese e dalla qualità dei trasporti, condizioni che possono essere garantite e preservate solo tramite una stretta collaborazione tra le autorità nazionali, regionali e locali e le imprese da entrambi i lati del confine;
24. sottolinea il ruolo essenziale svolto dagli investimenti a favore di servizi pubblici di alta qualità nel creare resilienza sociale e far fronte alle crisi economiche, sanitarie e sociali;
25. ricorda che la predisposizione di migliori servizi pubblici transfrontalieri consentirebbe di migliorare non solo la qualità di vita dei cittadini frontalieri, ma anche il rapporto costi-benefici di tali servizi;
26. rileva che il coordinamento dei servizi di trasporto delle regioni transfrontaliere continua a non essere sufficiente, in parte a causa dei collegamenti mancanti o soppressi, il che ostacola la mobilità e le prospettive di sviluppo transfrontaliere; evidenzia inoltre che lo sviluppo di infrastrutture di trasporto transfrontaliero sostenibili è ostacolato dalla complessità delle disposizioni giuridiche e amministrative;
27. sottolinea che la creazione di un'ulteriore infrastruttura di trasporto transfrontaliera, economicamente onerosa oltre che problematica dal punto di vista ambientale, potrebbe non essere sempre la migliore soluzione e, pertanto, evidenzia le potenzialità delle misure non vincolanti ai fini del potenziamento dei collegamenti di trasporto transfrontalieri, come un miglior coordinamento degli orari dei trasporti pubblici, una pianificazione inclusiva e il ricorso a innovazioni su misura da parte delle autorità transfrontaliere locali e regionali dotate di un'autonomia sufficiente per perseguire obiettivi comuni; evidenzia che lo sviluppo di nuove infrastrutture di trasporto pubblico dovrebbe rispettare i requisiti in materia di sostenibilità ed efficienza in termini di costi; chiede pertanto l'assegnazione tempestiva del Fondo per una transizione giusta al fine di garantire che le regioni frontaliere svolgano un ruolo attivo nel conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo;
28. pone in rilievo il ruolo della politica di coesione nell'affrontare le principali sfide che il settore dei trasporti dell'Unione deve affrontare, tra cui lo sviluppo di uno spazio unico europeo dei trasporti ben funzionante, che metta in collegamento l'Europa con reti di infrastrutture di trasporto sicure, multimodali e moderne e preveda una transizione in favore di una mobilità con emissioni ridotte, tra l'altro attraverso il sostegno al completamento dei piccoli collegamenti ferroviari transfrontalieri mancanti, contribuendo in tal modo all'integrazione europea delle regioni frontaliere;
29. chiede agli Stati membri di istituire un quadro giuridico più solido e chiaro al fine di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici; pone in rilievo, a tale riguardo, che la mappatura dei collegamenti ferroviari mancanti elaborata dalla Commissione costituisce uno strumento chiave per avanzare in tale direzione;
30. sottolinea la necessità di costruire un'eredità politica efficace per l'Anno europeo delle ferrovie, in particolare nelle regioni transfrontaliere; ricorda che la dimensione europea e transfrontaliera delle ferrovie avvicina i cittadini, consente loro di esplorare l'Unione in tutta la sua diversità e promuove la coesione socioeconomica e territoriale, in particolare assicurando una migliore connettività al suo interno e con la sua periferia geografica, anche attraverso collegamenti regionali transfrontalieri; plaude all'istituzione di partenariati per lo sviluppo di servizi comuni, compresa l'integrazione degli orari e dei biglietti, in alcune regioni transfrontaliere; invita la Commissione a continuare a sostenere questo genere di iniziative, e chiede alla Commissione di incentivare il trasporto di biciclette sui treni transfrontalieri;
31. chiede una maggiore digitalizzazione dei servizi pubblici e politiche rafforzate in materia di interoperabilità al fine di garantire che i servizi pubblici digitali siano interoperabili e transfrontalieri sin dalla loro progettazione; evidenzia l'importanza di sostenere l'innovazione digitale dei servizi pubblici e delle imprese nelle regioni transfrontaliere e accoglie con favore, a tale riguardo, i poli europei dell'innovazione digitale (EDIH);
Mercati del lavoro transfrontalieri più dinamici
32. si compiace delle numerose e importanti misure adottate per porre rimedio alle asimmetrie socioeconomiche frontaliere; lamenta, tuttavia, la mancanza di valutazioni specifiche e di statistiche comparate che consentano di avere una panoramica della situazione socioeconomica delle PMI frontaliere, mancanza tanto più deplorevole dal momento che le PMI rappresentano il 67 % dell'occupazione totale e quasi il 60 % del valore aggiunto dell'Unione;
33. invita la Commissione a realizzare un'analisi approfondita della situazione socioeconomica delle PMI transfrontaliere, compilando valutazioni specifiche e statistiche comparative;
34. sottolinea che, secondo l'8a relazione sulla coesione della Commissione(21), gli indicatori di Interreg dimostrano che, alla fine del 2020, era stato raggiunto solo il 68 % degli obiettivi per il 2023 in materia di mobilità transfrontaliera dei lavoratori, mentre in altri ambiti gli obiettivi erano stati raggiunti fino al 495 %; esorta gli Stati membri a continuare su questa strada in vista di conseguire gli obiettivi per il 2023;
35. riconosce l'importanza per gli Stati membri di garantire le entrate fiscali, i regimi di sicurezza sociale e la diversità delle imposte nazionali; sostiene e si impegna a seguire da vicino l'attuazione del pacchetto fiscale della Commissione del 15 luglio 2020, che mira a garantire un'imposizione equa, effettiva, sostenibile e favorevole al digitale;
36. sottolinea tuttavia che, in mancanza di un'offerta adeguata di posti di lavoro o di altre opportunità economiche e in considerazione delle retribuzioni basse, la forza lavoro con una buona formazione tende a emigrare verso le regioni in cui vi sono maggiori opportunità, il che rende la situazione nelle regioni frontaliere remote ancora più difficile;
37. ritiene che la politica di coesione dovrebbe essere maggiormente orientata agli investimenti nelle persone, giacché è possibile stimolare le economie delle regioni frontaliere attraverso un mix efficace di investimenti a favore dell'innovazione, del capitale umano, del buon governo e della capacità istituzionale;
38. reputa che le regioni frontaliere interessate da sfide particolari dovrebbero beneficiare di un sostegno su misura (ad esempio attraverso maggiori sinergie tra il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione, il Fondo sociale europeo Plus e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione) per poter sviluppare e attuare strategie di lungo termine basate sulla diversificazione economica e sulle politiche di riqualificazione e formazione professionale per i lavoratori licenziati;
39. esorta gli Stati membri a partecipare appieno agli sforzi profusi dalla Commissione per realizzare lo spazio europeo dell'istruzione, il quale, in sinergia con la strategia europea in materia di competenze e con lo spazio europeo della ricerca, garantirà l'accesso a un'istruzione e una formazione mirate da qualsiasi lato delle frontiere, offrendo servizi di istruzione comuni e assicurando il riconoscimento reciproco dei diplomi, delle competenze e delle qualifiche, nonché incoraggiando l'apprendimento;
40. raccomanda di far avanzare i programmi di cooperazione tra le regioni frontaliere dell'UE alle frontiere esterne dell'Unione e le regioni frontaliere dei paesi confinanti; riconosce le sfide poste da tale cooperazione in considerazione delle differenze normative tra tali regioni; ritiene che tale cooperazione sia uno strumento importante ai fini dell'avanzamento della politica di allargamento dell'UE; sottolinea che la promozione della cooperazione transfrontaliera tra regioni vicine può contribuire in misura cruciale ad affrontare le principali sfide che interessano l'Unione (ad esempio garantire il futuro sostenibile del Mediterraneo, del Mar Baltico e di altri bacini marittimi, assicurare il futuro sostenibile delle Alpi, dei Pirenei, dei Carpazi e di altre catene montuose e garantire il futuro sostenibile dei grandi bacini fluviali come il Reno, il Danubio e la Mosa);
41. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire urgentemente l'attuazione e l'applicazione corrette della legislazione dell'UE pertinente per quanto riguarda i diritti dei lavoratori frontalieri e transfrontalieri, a migliorare le loro condizioni di occupazione, di lavoro nonché di salute e sicurezza, ad affrontare la necessità di rivedere il quadro legislativo esistente, in particolare il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale(22), al fine di rafforzare la portabilità di tali diritti e assicurare un coordinamento adeguato della sicurezza sociale, e a riesaminare il ruolo delle agenzie interinali, delle agenzie di collocamento e di altri intermediari e subappaltatori, al fine di identificare le lacune in termini di protezione alla luce del principio della parità di trattamento; esorta gli Stati membri e la Commissione a riconoscere la realtà dell'aumento del telelavoro e le difficoltà ivi associate, così da garantire che le persone che telelavorano dal proprio paese di residenza abbiano accesso ai diritti di sicurezza sociale, ai diritti del lavoro e ai regimi fiscali e abbiano certezze riguardo all'autorità responsabile della loro copertura;
42. riconosce che nelle regioni frontaliere è necessario garantire un riconoscimento più veloce e globale dei diplomi e di altre qualifiche ottenute al termine di un periodo di formazione, una migliore assistenza sanitaria, lo sviluppo dei trasporti locali e a lunga distanza e un miglior accesso alle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti; sottolinea la necessità di accrescere i finanziamenti per facilitare un migliore coordinamento tra i sistemi giuridici e amministrativi nazionali di paesi vicini, in particolare per quanto concerne lo scambio di informazioni sulla legislazione applicabile ai lavoratori e la raccolta di dati sui lavoratori transfrontalieri, in modo da colmare i divari tra le pratiche nazionali, ottenere un migliore accesso alle informazioni disponibili e creare un mercato del lavoro interno prevedibile e accessibile; evidenzia che tali problemi costituiscono una minaccia ancora maggiore per i lavoratori transfrontalieri che si recano o provengono da paesi terzi;
43. ritiene che la digitalizzazione offra un'opportunità senza precedenti per facilitare la mobilità del lavoro rendendo allo stesso tempo la conformità alle disposizioni in vigore nell'UE più rapida e più agevole da controllare; invita la Commissione, in stretta collaborazione con l'Autorità europea del lavoro, a presentare senza indugio una proposta legislativa relativa a una tessera europea di sicurezza sociale per tutti i lavoratori mobili e i cittadini di paesi terzi contemplati dalle norme dell'UE in materia di mobilità all'interno dell'UE, che offrirebbe alle autorità nazionali e alle parti sociali pertinenti uno strumento in grado di garantire l'identificazione, la tracciabilità, l'aggregazione e la portabilità efficaci dei diritti di sicurezza sociale e di migliorare l'applicazione delle norme dell'UE sulla mobilità dei lavoratori e il coordinamento della sicurezza sociale nel mercato del lavoro in maniera giusta ed efficace, in modo da garantire condizioni di parità nell'UE;
44. ricorda che attualmente non esiste un riconoscimento reciproco dello stato di disabilità tra gli Stati membri dell'UE, il che crea difficoltà per le persone con disabilità, poiché la loro tessera nazionale di invalidità potrebbe non essere riconosciuta negli altri Stati membri; ritiene che tale mancanza rappresenti un limite soprattutto per i lavoratori e gli studenti transfrontalieri disabili compromettendo il loro diritto a servizi adeguati; riconosce il valore della tessera di invalidità dell'UE, che consente il riconoscimento reciproco dello stato di disabilità in tutti gli Stati membri attualmente aderenti al progetto; plaude al fatto che la Commissione proporrà la creazione di una tessera europea di disabilità entro la fine del 2023 ai fini del riconoscimento in tutti gli Stati membri;
Regioni frontaliere per il Green Deal europeo
45. ricorda che esiste già un importante quadro giuridico dell'Unione, in particolare le direttive Uccelli e Habitat e la direttiva quadro dell'Unione europea sull'acqua(23), come pure la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, che deve essere attuato pienamente, sistematicamente e congiuntamente dagli Stati membri nelle regioni transfrontaliere; rammenta che la natura, il clima, le catastrofi naturali e le malattie non si fermano alle frontiere nazionali e chiede la protezione coordinata e coerente dei siti Natura 2000 onde garantire misure di attuazione più integrate; esorta i governi nazionali degli Stati membri ad adoperarsi per accrescere l'armonizzazione e il coordinamento nell'applicazione di queste e di altre direttive; sottolinea che la gestione e la pianificazione dei rischi di catastrofe è un ambito in cui la cooperazione transfrontaliera è fondamentale; chiede alla Commissione di monitorare attentamente la componente relativa alle zone transfrontaliere delle strategie nazionali o regionali di adattamento ai cambiamenti climatici prevedendo azioni specifiche per favorire risposte adeguate;
46. evidenzia che i cambiamenti climatici si ripercuotono gravemente anche sulle regioni frontaliere, in particolare obbligandole a sviluppare azioni transfrontaliere comuni e su misura per prevenire le catastrofi naturali; ricorda che le catastrofi naturali avvenute nel 2021 hanno colpito diverse regioni frontaliere in Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Germania; pone in rilievo l'obbligo che incombe agli Stati membri nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile di effettuare periodicamente valutazioni dei rischi e analisi di potenziali eventi catastrofici che coprano la cooperazione transfrontaliera, nonché di riferire in merito ai principali rischi aventi un impatto transfrontaliero; invita la Commissione e gli Stati membri ad accrescere la cooperazione e la condivisione di informazioni in materia di gestione dei rischi catastrofici, anche al fine di migliorare i sistemi di allarme rapido in tutte le regioni frontaliere; accoglie con favore, a tale riguardo, i progetti Interreg Reno-Mosa sulla sicurezza pubblica, la raccolta di dati, la gestione transfrontaliera dei fiumi e la cooperazione amministrativa nel settore dell'assetto territoriale per la riduzione del rischio di alluvione;
47. ritiene che la fiducia reciproca, la volontà politica e un approccio flessibile tra le parti interessate a più livelli, società civile compresa, siano essenziali per superare gli ostacoli e promuovere la crescita sostenibile e lo sviluppo nelle regioni frontaliere; invita pertanto a migliorare il coordinamento e il dialogo e a potenziare lo scambio di migliori pratiche tra le autorità; esorta la Commissione e gli Stati membri a rafforzare tale cooperazione; invita inoltre gli Stati membri a garantire l'adeguata autonomia funzionale e finanziaria delle rispettive autorità locali e regionali; sottolinea altresì che tutte le regioni frontaliere devono svolgere un ruolo decisivo nell'affrontare le sfide connesse ai cambiamenti climatici mediante azioni coordinate con le regioni circostanti;
48. constata che le regioni frontaliere non beneficiano in misura sufficiente della diffusione dell'economia circolare, delle energie rinnovabili e delle misure di efficienza energetica; invita la Commissione a basarsi sui progressi normativi già compiuti e a finanziare un maggior numero di progetti transfrontalieri per la produzione, la condivisione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili; ritiene necessario sfruttare al massimo le opportunità di cooperazione esistenti nell'ambito del quadro giuridico applicabile dell'UE e invita gli Stati membri a migliorare il coordinamento nelle regioni transfrontaliere al fine di attuare la strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico; sottolinea le potenzialità delle zone frontaliere più scarsamente popolate nello sviluppare economie sostenibili e verdi, apportando così un valore aggiunto allo sviluppo locale attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro "verdi";
49. sottolinea che la cooperazione tra Stati membri vicini costituirà un elemento centrale nel conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e invita gli Stati membri a sfruttare al meglio le opportunità di cooperazione esistenti nell'ambito del quadro giuridico dell'UE applicabile;
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50. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e ai parlamenti nazionali e regionali degli Stati membri.
Commissione europea, direzione generale della Politica regionale e urbana, Brustia, G., Dellagiacoma, A., Cordes, C., et al., "More and better cross-border public services: obstacles and solutions to cross-border cooperation in the EU", Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2776/912236
Commissione europea, direzione generale della Politica regionale e urbana, Brustia, G., Dellagiacoma, A., Cordes, C., et al., "Vibrant cross-border labour markets: obstacles and solutions to cross-border cooperation in the EU", Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2776/094950
Commissione europea, direzione generale della Politica regionale e urbana, Brustia, G., Dellagiacoma, A., Cordes, C., et al., "Border regions for the European Green Deal: obstacles and solutions to cross-border cooperation in the EU", Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2776/475773
Commissione europea, direzione generale della Politica regionale e urbana, Brustia, G., Dellagiacoma, A., Cordes, C., et al., "B-solutions, solving border obstacles: a compendium 2020-2021", Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2776/625110
Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ***I
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Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 settembre 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (rifusione) (COM(2021)0734 – C9-0432/2021 – 2021/0375(COD))(1)
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis) L'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) definisce il principio dell'integrazione di genere, mediante la quale l'Unione mira a eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, in tutte le sue attività;
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis) L'articolo 21 della Carta sancisce il diritto alla parità di genere in tutti i settori.
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis) È opportuno riconoscere per le fondazioni politiche europee livelli differenziati di affiliazione e una categoria di partner di ricerca, al fine di consentire una maggiore flessibilità e facilitare la libertà di ricerca.
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 23
(23) Lo status giuridico europeo riconosciuto ai partiti politici europei e alle fondazioni ad essi affiliate dovrebbe conferire loro capacità e riconoscimento giuridici in tutti gli Stati membri. Tale capacità giuridica e tale riconoscimento della personalità giuridica non li autorizzano a designare candidati alle elezioni nazionali o alle elezioni del Parlamento europeo. Un diritto siffatto o analogo resta di competenza degli Stati membri.
(23) Lo status giuridico europeo riconosciuto ai partiti politici europei e alle fondazioni ad essi affiliate dovrebbe conferire loro capacità e riconoscimento giuridici in tutti gli Stati membri. Tale capacità giuridica e tale riconoscimento della personalità giuridica non li autorizzano a designare candidati alle elezioni nazionali o nei collegi elettorali nazionali o regionali nelle elezioni del Parlamento europeo. Un diritto siffatto o analogo resta di competenza degli Stati membri.
Emendamento 144 Proposta di regolamento Considerando 30
(30) I partiti politici europei e i rispettivi partiti membri dovrebbero dare l'esempio e colmare il divario di genere in ambito politico. Se desiderano usufruire dei finanziamenti dell'UE, i partiti politici europei dovrebbero disporre di regole interne che promuovano l'equilibrio di genere ed essere trasparenti in merito a tale equilibrio all'interno dei partiti che ne sono membri. È opportuno che i partiti politici europei forniscano prove riguardo alla loro politica interna sull'equilibrio di genere e sulla rappresentanza di genere tra i loro candidati e i loro membri del Parlamento europeo. I partiti politici europei sono inoltre incoraggiati a fornire informazioni riguardanti l'inclusività e la rappresentanza delle minoranze all'interno dei partiti che ne sono membri.
(30) I partiti politici europei, i rispettivi partiti membri e le fondazioni politiche europee dovrebbero dare l'esempio e colmare il divario di genere in ambito politico. Se desiderano usufruire dei finanziamenti dell'UE, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbero disporre di regole interne che promuovano la parità di genere, tra cui un piano per la parità di genere e un protocollo per prevenire, individuare e combattere le molestie sessuali e le molestie fondate sul genere. Inoltre, è opportuno che i partiti politici europei siano trasparenti in merito a tale equilibrio all'interno dei partiti che ne sono membri e forniscano prove riguardo alla rappresentanza di genere tra i loro candidati e i loro membri del Parlamento europeo. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbero inoltre fornire prove della loro politica interna in materia di parità di genere mediante una relazione annuale. I partiti politici europei sono inoltre incoraggiati a fornire informazioni riguardanti l'inclusività e la rappresentanza delle minoranze all'interno dei partiti che ne sono membri.
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 38
(38) Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 riconosce solo due categorie di entrate per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, oltre ai contributi a carico del bilancio dell'Unione europea: i contributi dei membri e le donazioni. Varie fonti di reddito generato da attività economiche proprie (ad esempio la vendita di pubblicazioni o le quote di iscrizione a conferenze) non rientrano nell'ambito di queste due categorie, facendo così insorgere problemi di contabilità e trasparenza. È quindi opportuno istituire una terza categoria di entrate (le "risorse proprie"). La quota delle risorse proprie rispetto al bilancio totale di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea dovrebbe essere limitata al 5 % per evitare che essa risulti sovradimensionata rispetto al bilancio complessivo delle entità in questione.
(38) Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 riconosce solo due categorie di entrate per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, oltre ai contributi a carico del bilancio dell'Unione europea: i contributi o le quote associative dei membri e le donazioni. Varie fonti di reddito generato da attività economiche proprie (ad esempio la vendita di pubblicazioni o le quote di iscrizione a conferenze o seminari) non rientrano nell'ambito di queste due categorie, facendo così insorgere problemi di contabilità e trasparenza. È quindi opportuno istituire una terza categoria di entrate (le "risorse proprie complementari"). La quota delle risorse proprie complementari rispetto al bilancio totale di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea dovrebbe essere limitata al 10 % dell'importo generato da contributi e da quote associative affinché resti proporzionata al bilancio complessivo delle entità in questione.
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 39
(39) Al fine di raggiungere i loro membri e collegi elettorali in tutta l'Unione, i partiti politici europei dovrebbero avere il diritto di utilizzare i propri finanziamenti per le campagne politiche transfrontaliere. Il finanziamento e i massimali delle spese elettorali per i partiti e i candidati in tali campagne dovrebbero essere disciplinati dalle norme applicabili in ciascuno Stato membro.
(39) Al fine di raggiungere i loro membri e collegi elettorali in tutta l'Unione, i partiti politici europei dovrebbero avere il diritto di utilizzare i propri finanziamenti per le campagne politiche transfrontaliere, come campagne referendarie e campagne condotte nell'ambito delle elezioni al Parlamento europeo, anche mediante la creazione e la promozione a livello di Unione di liste di candidati a tali elezioni. Il finanziamento e i massimali delle spese elettorali per i partiti e i candidati in tali campagne dovrebbero essere disciplinati dalle norme applicabili in ciascuno Stato membro.
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 41
(41) È opportuno che i partiti politici europei non finanzino, né direttamente né indirettamente, altri partiti politici e, in particolare, partiti o candidati nazionali. È altrettanto opportuno che le fondazioni politiche europee non finanzino, direttamente o indirettamente, partiti politici o candidati nazionali o europei. Il divieto di finanziamento indiretto non dovrebbe tuttavia impedire ai partiti politici europei di sostenere pubblicamente i loro partiti membri nell'Unione e schierarsi con loro su questioni rilevanti per l'UE o di farsi promotori di attività politiche nell'interesse comune, per poter assolvere la missione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, TUE. Inoltre, nel contesto di campagne referendarie nazionali, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ad essi affiliate dovrebbero finanziare unicamente attività che riguardino l'attuazione del TUE e del TFUE. Tali principi sono conformi alla dichiarazione n. 11 relativa all'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea, allegata all'atto finale del trattato di Nizza.
(41) È opportuno che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee non utilizzino i finanziamenti ricevuti a titolo del bilancio generale dell'Unione europea per il finanziamento diretto o indiretto di altre entità politiche e, in particolare, di partiti o candidati nazionali. Il divieto di finanziamento indiretto non dovrebbe tuttavia impedire ai partiti politici europei o alle fondazioni politiche europee di sostenere pubblicamente i loro partiti membri o le loro organizzazioni affiliate nell'Unione e schierarsi con loro su questioni rilevanti per l'UE, promuovere attività politiche nell'interesse comune, o impegnarsi in attività formative, al fine di poter assolvere la loro missione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, TUE e per rafforzare il demos europeo. Il divieto di finanziamento indiretto non dovrebbe impedire ai rappresentanti e ai membri del personale dei partiti politici, né a persone potenzialmente politicamente attive, di partecipare a eventi delle fondazioni politiche europee. Tuttavia, le fondazioni politiche europee non dovrebbero partecipare alla formazione di candidati politici nei 6 mesi precedenti le elezioni nazionali o europee. Inoltre, nel contesto di campagne referendarie nazionali, i partiti politici europei dovrebbero finanziare unicamente attività che riguardino questioni direttamente correlate all'Unione. Tali principi sono conformi alla dichiarazione n. 11 relativa all'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea, allegata all'atto finale del trattato di Nizza.
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 50
(50) Occorre istituire un repertorio comune per le comunicazioni dei partiti politici europei. Considerato il suo ruolo specifico nell'attuazione del presente regolamento, l'Autorità dovrebbe istituire e gestire tale repertorio come parte del Registro dei partiti politici europei. Le informazioni contenute nel repertorio dovrebbero essere trasmesse dai partiti politici europei all'Autorità utilizzando un formato standard ed eventualmente con un processo automatizzato. I partiti politici europei dovrebbero rendere disponibili nel repertorio dell'Autorità informazioni che rendano comprensibili il contesto più ampio in cui si situa il messaggio di pubblicità politica e i suoi obiettivi. Le informazioni sull'importo assegnato alla pubblicità politica nell'ambito di una determinata campagna, che vanno incluse nel repertorio, possono basarsi su un'assegnazione stimata dei finanziamenti. Gli importi da menzionare nel repertorio comprendono le donazioni con finalità specifiche e i contributi in natura.
(50) Occorre istituire un repertorio comune per le comunicazioni dei partiti politici europei. Considerato il suo ruolo specifico nell'attuazione del presente regolamento, l'Autorità dovrebbe istituire e gestire tale repertorio come parte del Registro dei partiti politici europei. Le informazioni contenute nel repertorio dovrebbero essere trasmesse dai partiti politici europei all'Autorità utilizzando un formato standard ed eventualmente con un processo automatizzato. I partiti politici europei dovrebbero rendere disponibili nel repertorio dell'Autorità informazioni che rendano comprensibili ai cittadini il contesto più ampio e gli obiettivi del messaggio di pubblicità politica e i suoi obiettivi. Le informazioni sull'importo assegnato alla pubblicità politica nell'ambito di una determinata campagna, che vanno incluse nel repertorio, possono basarsi su una stima realistica dei finanziamenti e degli importi effettivi, una volta noti. Gli importi da menzionare nel repertorio comprendono le donazioni con finalità specifiche, i contributi in natura, i contributi, le quote associative e altre risorse proprie.
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 61
(61) Al fine di agevolare il monitoraggio dell'attuazione del presente regolamento, è opportuno che ciascuno Stato membro designi punti di contatto unici incaricati del coordinamento con il livello europeo. Tali punti di contatto dovrebbero disporre di risorse adeguate che permettano loro di assicurare un coordinamento efficace, anche sulle questioni connesse al monitoraggio della pubblicità politica.
(61) Al fine di agevolare il monitoraggio dell'attuazione del presente regolamento, è opportuno che ciascuno Stato membro designi punti di contatto unici incaricati del coordinamento con il livello europeo. Tali punti di contatto dovrebbero disporre di risorse adeguate che permettano loro di assicurare un coordinamento efficace, anche sulle questioni connesse al monitoraggio della pubblicità politica. L'Autorità dovrebbe convocare periodicamente i punti di contatto unici designati dagli Stati membri per lo scambio delle migliori pratiche su questioni di interesse comune.
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera b
b) è riconosciuta o istituita conformemente all'ordinamento giuridico di almeno uno Stato membro;
b) è riconosciuta o istituita conformemente all'ordinamento giuridico di almeno uno Stato membro, di un paese membro del Consiglio d'Europa, di un paese candidato o di un potenziale candidato all'adesione all'UE;
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 3
3) "partito politico europeo": un'alleanza politica che si prefigge obiettivi politici, intende perseguirli in tutta l'Unione ed è registrata presso l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee di cui all'articolo 7, conformemente al presente regolamento;
3) "partito politico europeo": un'alleanza politica che si prefigge obiettivi politici, intende perseguirli in tutta l'Unione, e la cui maggioranza dei partiti membri è riconosciuta o istituita conformemente all'ordinamento giuridico di almeno uno Stato membro e ha sede nell'Unione europea, e che è è registrata presso l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee di cui all'articolo 7, conformemente al presente regolamento;
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 7
7) "donazione": eventuali offerte di denaro, eventuali offerte in natura, la fornitura a costi inferiori al valore di mercato di beni, servizi (tra cui prestiti) o lavori e qualsiasi altra operazione che costituisca un vantaggio economico per il partito politico europeo o per la fondazione politica europea interessati, ad eccezione dei contributi dei membri e delle normali attività politiche svolte da singoli individui su base volontaria;
7) "donazione": eventuali pagamenti, eventuali offerte in natura, la fornitura a costi inferiori al valore di mercato di beni, servizi (tra cui prestiti) o lavori e qualsiasi altra operazione che costituisca un vantaggio economico per il partito politico europeo o per la fondazione politica europea interessati, ad eccezione dei contributi, delle quote associative, delle risorse proprie complementari e delle normali attività politiche svolte da singoli individui su base volontaria;
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 8
8) "contributi dei membri": eventuali offerte di denaro, tra cui le quote di adesione, o eventuali contributi in natura, o la fornitura a costi inferiori al valore di mercato di beni, servizi (tra cui prestiti) o lavori e qualsiasi altra operazione che costituisca un vantaggio economico per il partito politico europeo o per la fondazione politica europea interessati, purché forniti al partito o alla fondazione da uno dei loro membri, ad eccezione delle normali attività politiche svolte da singoli membri su base volontaria;
8) "contributi": eventuali pagamenti, salvo quando è indicato chiaramente che il contributo proviene dal bilancio generale dell'Unione europea, tra cui le quote di adesione, o eventuali contributi in natura, o la fornitura a costi inferiori al valore di mercato di beni, servizi (tra cui prestiti) o lavori e qualsiasi altra operazione che costituisca un vantaggio economico per il partito politico europeo o per la fondazione politica europea interessati, purché forniti al partito o alla fondazione da uno dei loro membri, che hanno le loro sedi o luoghi di residenza nell'Unione, ad eccezione delle normali attività politiche svolte da singoli membri su base volontaria;
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 8 bis (nuovo)
8 bis) "quote associative": qualsiasi pagamento versato al partito politico europeo o alla fondazione politica europea da uno dei suoi partiti membri o delle sue organizzazioni aderenti, che ha sede in un paese terzo che appartiene al Consiglio d'Europa e ha pieno diritto di rappresentanza in tale paese.
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 9
9) "risorse proprie": reddito generato da attività economiche proprie, quali le quote di iscrizione a conferenze e la vendita di pubblicazioni;
9) "risorse proprie complementari": reddito generato da attività economiche proprie, quali attività congiunte con altre entità politiche, la vendita di pubblicazioni, le quote di partecipazione a conferenze o seminari o altre attività direttamente collegate all'azione politica;
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 10
10) "finanziamento indiretto": finanziamento da cui il partito membro ricava un vantaggio finanziario, sebbene non sia effettuato alcun trasferimento diretto di fondi; sono compresi i casi che consentono al partito membro di evitare spese che avrebbe altrimenti dovuto sostenere per attività diverse dalle attività politiche nell'interesse comune, organizzate a proprio ed esclusivo vantaggio;
10) “finanziamento indiretto": finanziamento da cui il partito membro ricava un vantaggio finanziario, sebbene non sia effettuato alcun trasferimento diretto di fondi; sono compresi i casi che consentono al partito membro di evitare spese che avrebbe altrimenti dovuto sostenere per attività comuni diverse con altre entità politichecofinanziati nella misura in cui esse riguardano questioni attinenti ai settori di attività dell'Unione, organizzate a proprio ed esclusivo vantaggio;
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 16
16) "pubblicità politica": pubblicità ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2022/xx [relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica];
16) "messaggio di pubblicità politica": "messaggio pubblicitario" quale definito all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2022/xx [relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica];
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 17
17) "messaggio di pubblicità politica": messaggio pubblicitario ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2022/xx [relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica];
17) "messaggio di pubblicità politica": "messaggio pubblicitario" quale definito all'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2022/xx [relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica];
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 18
18) "servizi di pubblicità politica": servizi ai sensi dell'articolo 2, punto 5, del regolamento 2022/xx [relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica].
18) "servizi di pubblicità politica": "servizi" quali definiti all'articolo 2, punto 5, del regolamento 2022/xx [relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica].
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d
d) rispetta , in particolare nel suo programma e nelle sua attività, i valori sui quali è fondata l'Unione, quali enunciati nell'articolo 2 TUE, vale a dire il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e fornisce in tal senso una dichiarazione scritta avvalendosi del modello di cui all'allegato I;
d) rispetta , in particolare nel suo programma e nelle sua attività, i valori sui quali è fondata l'Unione, quali enunciati nell'articolo 2 TUE, vale a dire il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto,nonché il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e fornisce in tal senso una dichiarazione scritta sotto forma del modello di cui all'allegato I ;
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e
e) garantisce inoltre che i suoi partiti membri aventi sede nell'Unione rispettino i valori enunciati nell'articolo 2 TUE e che i suoi partiti membri aventi sede al di fuori dell'Unione rispettino valori equivalenti e fornisce in tal senso una dichiarazione scritta avvalendosi del modello di cui all'allegato I;
e) garantisce inoltre che i suoi partiti membri che hanno la loro sede nell'Unione rispettino i valori enunciati nell'articolo 2 TUE e che i suoi partiti membri che hanno la loro sede in un paese terzo appartenente al Consiglio d'Europa e nel quale ha pieni diritti di rappresentanza, rispettino valori equivalenti e fornisce in tal senso una dichiarazione scritta sotto forma del modello di cui all'allegato I;
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c
c) rispetta, in particolare nel suo programma e nelle sua attività, i valori sui quali è fondata l'Unione, quali enunciati nell'articolo 2 TUE, vale a dire il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e fornisce in tal senso una dichiarazione scritta avvalendosi del modello di cui all'allegato I;
c) rispetta , in particolare nel suo programma e nelle sua attività, i valori sui quali è fondata l'Unione, quali enunciati nell'articolo 2 TUE, vale a dire il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e fornisce in tal senso una dichiarazione scritta sotto forma del modello di cui all'allegato I ;
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d
d) garantisce inoltre che le organizzazioni che ne fanno parte aventi sede nell'Unione rispettino i valori enunciati nell'articolo 2 TUE e che le organizzazioni che ne fanno parte aventi sede al di fuori dell'Unione rispettino valori equivalenti e fornisce in tal senso una dichiarazione scritta avvalendosi del modello di cui all'allegato I;
d) garantisce inoltre che le organizzazioni che ne fanno parte che hanno la loro sede nell'Unione rispettino i valori enunciati nell'articolo 2 TUE e che le organizzazioni che ne fanno parte che hanno la loro sede in un paese terzo appartenente al Consiglio d'Europa e nel quale ha pieni diritti di rappresentanza, rispettino valori equivalenti e fornisce in tal senso una dichiarazione scritta sotto forma del modello di cui all'allegato I;
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera i
i) l'obbligo per i partiti membri di esporre il logo del partito politico europeo in maniera chiaramente visibile e comprensibile a tutti, specificando che tale logo deve essere collocato nella parte superiore della prima schermata del sito web del partito membro ed essere tanto visibile quanto il logo del partito membro;
j) le sue norme interne relative all'equilibrio di genere.
j) le proprie norme interne relative all'uguaglianza di genere.
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 4 bis (nuovo)
Articolo 4 bis
Obblighi di trasparenza per quanto riguarda l'uso di loghi, pubblicazione del programma politico ed equilibrio di genere
1. Ciascun partito politico europeo provvede affinché i partiti membri pubblichino sui loro siti web il programma politico e il logo del partito politico europeo. Il logo del partito politico europeo figura nella parte superiore della prima pagina del sito web del partito membro, in modo chiaramente visibile.
2. Ciascun partito politico europeo e i suoi partiti membri pubblicano sui loro siti web informazioni sull'equilibrio di genere tra i candidati alle elezioni del Parlamento europeo che si svolgono dopo il [data di entrata in vigore del presente regolamento], accompagnate da informazioni aggiornate sulla rappresentanza di genere tra i loro deputati al Parlamento europeo. Ciascun partito politico europeo provvede affinché i suoi partiti membri pubblichino sul proprio sito web informazioni relative ai rispettivi candidati alle elezioni europee e ai loro deputati al Parlamento europeo.
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2
2. Ciascun partito politico europeo trasmette all'Autorità, entro cinque giorni lavorativi dalla prima diffusione, informazioni riguardanti tutti i messaggi di pubblicità politica da esso sponsorizzati o pubblicati direttamente al fine di rendere comprensibili ai cittadini il contesto più ampio in cui si situa il messaggio di pubblicità politica e i suoi obiettivi. Tali informazioni comprendono almeno le informazioni elencate al punto 1 dell'allegato II.
2. Ciascun partito politico europeo trasmette all'Autorità informazioni riguardanti tutti i messaggi di pubblicità politica da esso sponsorizzati o pubblicati direttamente al fine di rendere comprensibili ai cittadini il contesto più ampio e gli obiettivi del messaggio di pubblicità politica. Tali informazioni comprendono almeno le informazioni elencate al punto 1 dell'allegato II. Le informazioni sono fornite all'Autorità in un formato facilmente accessibile e in un linguaggio chiaro.
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3
3. L'Autorità pubblica immediatamente le informazioni di cui al paragrafo 2 nel repertorio istituito a norma dell'articolo 8. Le informazioni sono presentate in un formato facilmente fruibile, chiaramente visibile e di facile uso, e sono formulate con linguaggio semplice.
3. L'Autorità pubblica senza indebito ritardo le informazioni di cui al paragrafo 2 nel repertorio istituito a norma dell'articolo 8.
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 6
6. Gli Stati membri designano una o più autorità di regolamentazione competenti nazionali per il controllo del rispetto dei paragrafi 1, 2 e 4 e ne danno comunicazione all'Autorità. Tali autorità o organismi nazionali di regolamentazione esercitano i loro poteri in modo imparziale e trasparente e sono giuridicamente distinti e funzionalmente indipendenti dai rispettivi governi e da qualsiasi altro organismo pubblico o privato. L'Autorità pubblica sul suo sito web e tiene aggiornato un elenco delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri. Le decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione sono soggette a mezzi di ricorso effettivi. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta di una parte interessata, sia possibile presentare ricorso e ingiungere al partito politico europeo di porre fine a qualsiasi violazione degli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 o 4.
soppresso
Emendamento 133 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)
i bis) le proprie norme interne relative all'uguaglianza di genere.
Emendamento 134 Proposta di regolamento Articolo 6 bis (nuovo)
Articolo 6 bis
Requisiti per le norme relative all'uguaglianza di genere
1. Gli organi direttivi collegiali dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee garantiscono al loro interno l'equilibrio di genere.
2. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee adottano un piano per l'uguaglianza di genere che include meccanismi per garantire la partecipazione attiva delle donne in tutta le loro diversità. I partiti politici europei invitano i loro partiti membri a fare altrettanto.
3. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dispongono di un protocollo per prevenire, individuare e contrastare le molestie sessuali e le molestie basate sul genere. Essi garantiscono l'indipendenza e la competenza degli esperti che conducono le indagini e adottano le misure appropriate nei confronti degli autori di tali atti. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee incorporano il divieto di atti di molestie sessuali e di molestie basate sul genere nelle loro norme interne.
L'Autorità decide in merito alla registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee nonché in merito alla loro cancellazione dal registro, secondo le procedure e conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento. L'Autorità verifica altresì periodicamente che i partiti politici europei registrati e le fondazioni politiche europee registrate continuino a soddisfare le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 3 e le disposizioni in materia di governance stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) e f), e all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g).
L'Autorità decide in merito alla registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee nonché in merito alla loro cancellazione dal registro, secondo le procedure e conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento. L'Autorità verifica altresì periodicamente che i partiti politici europei registrati e le fondazioni politiche europee registrate continuino a soddisfare le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 3 e le disposizioni in materia di governance stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d), e), f) e h) e all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g).
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 5
5. Qualsiasi modifica apportata ai documenti o allo statuto presentati a corredo della domanda di registrazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, è notificata all'Autorità, che provvede ad aggiornare, mutatis mutandis, la registrazione secondo le procedure di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 4.
5. Qualsiasi modifica apportata ai documenti o allo statuto presentati a corredo della domanda di registrazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, è notificata entro due mesi all'Autorità. L'Autorità provvede ad aggiornare, mutatis mutandis, la registrazione applicando le procedure di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 4.
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 6
6. L'elenco aggiornato dei partiti membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, è trasmesso all'Autorità ogni anno. Qualsiasi modifica che possa implicare che il partito politico europeo non soddisfa più la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), è comunicata all'Autorità entro quattro settimane dalla data in cui interviene la modifica.
6. L'elenco aggiornato dei partiti membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, è trasmesso all'Autorità entro il 30 settembre ogni anno. Qualsiasi modifica che possa implicare che il partito politico europeo non soddisfa più la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), è comunicata all'Autorità entro quattro settimane dalla data in cui interviene la modifica.
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 11 – titolo
Verifica dell'osservanza delle condizioni e dei requisiti per la registrazione
Verifica dell'osservanza delle condizioni e dei requisiti per la registrazione ed esame dei motivi della cancellazione dal registro da parte dell'Autorità
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1
1. Fatta salva la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo, l'Autorità verifica periodicamente che i partiti politici europei registrati e le fondazioni politiche europee registrate continuino a soddisfare le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 3 e le disposizioni in materia di governance stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) e f), e all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g).
1. Fatta salva la procedura di cui all'articolo 11 bis, l'Autorità verifica periodicamente che i partiti politici europei registrati e le fondazioni politiche europee registrate continuino a soddisfare le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 3 e le disposizioni in materia di governance stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d), e), f) e h), e all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g).
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2
2. Se l'Autorità constata che non è più soddisfatta una delle condizioni per la registrazione o una delle disposizioni in materia di governance di cui al paragrafo 1, eccezion fatta per le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), lo comunica al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati.
2. Qualora, a seguito di una verifica svolta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, l'Autorità ritenga che uno dei motivi di revoca della registrazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i) o ii), possa applicarsi a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea, l'Autorità informa senza indebito ritardo il partito politico europeo o la fondazione politica europea da ciò interessati. :
Qualora l'Autorità venga a conoscenza di circostanze che indicano che uno dei motivi di revoca della registrazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 19, paragrafo 2, possa applicarsi a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea, l’Autoritàinforma senza indebito ritardo il partito politico europeo o la fondazione politica europea da ciò interessati.
Nell’informare un partito politico europeo o una fondazione politica europea conformemente al primo o secondo comma, l'Autorità invita tale partito politico europeo o tale fondazione politica europea a presentare le proprie osservazioni entro un mese dalla data di ricevimento delle informazioni interessate.
3. 1 Il Parlamento europeo, agendo di propria iniziativa o a seguito di una richiesta motivata da parte di un gruppo di cittadini presentata conformemente alle disposizioni pertinenti del suo regolamento, oppure il Consiglio o la Commissione possono presentare all'Autorità una richiesta di verifica del rispetto, da parte di uno specifico partito politico europeo o di una specifica fondazione politica europea, delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c). In tali casi, così come nei casi di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), l'Autorità invita il comitato di personalità indipendenti di cui all'articolo 14 a esprimere un parere in proposito. Il comitato esprime un parere entro due mesi.
3. In caso di inosservanza dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), f) o g), dell'articolo 3, paragrafo 2, lettere e), f) o g), o delle disposizioni in materia di governance di cui al paragrafo 1, l'Autorità dà al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati la possibilità di introdurre le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro il termine di cui al paragrafo 2. Il termine può essere prorogato dall'Autorità su richiesta motivata del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati se e nella misura in cui tale proroga sia necessaria e opportuna per quanto riguarda le misure correttive previste dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea.
Qualora l'Autorità venga a conoscenza di fatti che possano dar adito a dubbi in merito all'osservanza, da parte di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea specifici, delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione al fine di consentire loro di presentare una richiesta di verifica conformemente al primo comma. Fatto salvo il primo comma, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione rendono nota la loro intenzione entro due mesi dal ricevimento di tale informazione.
Le procedure di cui al primo e al secondo comma non devono essere avviate nei due mesi precedenti le elezioni al Parlamento europeo. Tale limite temporale non si applica alla procedura di cui all'articolo 12.
Alla luce del parere del comitato, l'Autorità decide se revocare la registrazione del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati. La decisione dell'Autorità è debitamente motivata.
L'Autorità può decidere di revocare la registrazione in ragione della mancata osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), o all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), solo in caso di violazione manifesta e grave di tali condizioni. Tale decisione è soggetta alla procedura di cui al paragrafo 4.
4. La decisione dell'Autorità di revocare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea in ragione di una violazione manifesta e grave relativa all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), o all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), è comunicata al Parlamento europeo e al Consiglio. La decisione entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui essa è stata loro notificata o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato l'Autorità che non intendono sollevare obiezioni. Qualora il Parlamento europeo e il Consiglio sollevino un'obiezione, il partito politico europeo o la fondazione politica europea rimangono iscritti nel registro.
4. Alla scadenza dei periodi di cui ai paragrafi 2 e 3 o al ricevimento di eventuali osservazioni o informazioni del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati in merito alle misure correttive entro il periodo citato, l'Autorità valuta, senza indebito ritardo e alla luce delle eventuali osservazioni presentate dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea, se al partito o alla fondazione si applichi uno dei motivi di revoca della registrazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 19, paragrafo 2.
Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni in merito a una decisione solo per motivi legati alla valutazione dell'osservanza delle condizioni di registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).
Il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati vengono informati che sono state sollevate obiezioni avverso la decisione dell'Autorità di revocare la loro registrazione.
Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano una posizione secondo le rispettive disposizioni in materia di procedure decisionali stabilite conformemente ai trattati. Tutte le obiezioni sono debitamente motivate e rese pubbliche.
soppresso
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 5
5. La decisione dell'Autorità di revocare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea in merito alla quale non siano state sollevate obiezioni secondo la procedura di cui al paragrafo 4 è notificata, unitamente alle motivazioni dettagliate della revoca della registrazione, al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La decisione ha efficacia all'atto della notificazione a norma dell'articolo 297 TFUE.
soppresso
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 6
6. Una fondazione politica europea decade automaticamente dal suo status in quanto tale se il partito politico europeo al quale è affiliata è cancellato dal registro.
soppresso
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 11 bis (nuovo)
Articolo 11 bis
Verifica delle condizioni di registrazione relative ai valori fondanti dell'Unione
1. Il Parlamento europeo, agendo di propria iniziativa o a seguito di una richiesta motivata da parte di un gruppo di cittadini presentata conformemente alle disposizioni pertinenti del suo regolamento, oppure il Consiglio o la Commissione possono presentare all'Autorità una richiesta di intesa a verificare che un determinato partito politico europeo o una determinata fondazione politica europea soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed e), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d). In tali casi e nei casi di cui all'articolo 11 ter, paragrafo 2, l'Autorità informa senza indebito ritardo il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati, li invita a presentare le loro osservazioni e offre loro la possibilità di introdurre misure per ovviare alla situazione entro un mese.
Il periodo può essere prorogato dall'Autorità su richiesta motivata del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati se tale proroga sia necessaria e opportuna per quanto riguarda le misure correttive previste dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea.
Alla scadenza del periodo di cui al primo e secondo comma o al ricevimento di eventuali osservazioni e informazioni relative alle misure correttive da parte del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati entro tale periodo, l'Autorità trasmette le osservazioni formulate dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea interessati e, se del caso, la descrizione delle misure correttive adottate da tale partito o fondazione al comitato di personalità indipendenti di cui all'articolo 14, e lo invita a esprimere un parere al riguardo. Il comitato esprime un parere entro due mesi.
Qualora venga a conoscenza di fatti che possono dar adito a dubbi in merito all'osservanza, da parte di un determinato partito politico europeo o di una determinata fondazione politica europea, delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed e), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d), l'Autorità ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione onde permettere loro di presentare una richiesta di verifica di cui al primo comma. Fatto salvo il primo comma, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano la loro intenzione di presentare una richiesta di verifica entro due mesi dal ricevimento di tale informazione.
2. Le procedure di cui al paragrafo 1 non devono essere avviate nei due mesi precedenti le elezioni al Parlamento europeo.
3. L'Autorità decide se revocare la registrazione del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati, tenendo conto del parere del comitato di personalità indipendenti di cui all'articolo 14. La decisione dell'Autorità è debitamente motivata.
4. L'Autorità decide di revocare la registrazione in ragione della mancata osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed e), o all'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) o d), soltanto in caso di violazione manifesta e grave di tali condizioni. La decisione è soggetta alla procedura di cui al paragrafo 5.
5. La decisione dell'Autorità di revocare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea per violazione manifesta e grave delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) o e), o all'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) o d), è notificata al Parlamento europeo e al Consiglio. La decisione entra in vigore soltanto se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui essa è stata loro notificata o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno comunicato all'Autorità che non intendono sollevare obiezioni. Ove il Parlamento europeo e il Consiglio sollevino un'obiezione, il partito politico europeo o la fondazione politica europea restano iscritti nel registro.
6. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni in merito a una decisione dell'autorità di revocare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea esclusivamente per motivi legati alla valutazione della conformità alle condizioni di registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) o e), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) o d).
7. Ove sia stata sollevata un'obiezione alla decisione dell'Autorità di revocare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea, l'Autorità ne informa il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati.
8. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano una posizione secondo le rispettive disposizioni in materia di procedure decisionali stabilite conformemente ai trattati. L'eventuale obiezione sollevata in avverso a una decisione dell'Autorità di revocare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea è debitamente motivata e resa pubblica.
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 11 ter (nuovo)
Articolo 11 ter
Verifica degli obblighi previsti dal diritto nazionale
1. Se un partito politico europeo o una fondazione politica europea viene meno agli obblighi pertinenti derivanti dal diritto nazionale applicabile a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, primo comma, e se, alla luce della libertà di associazione sancita dall'articolo 12 della Carta e della necessità di garantire il pluralismo dei partiti politici in Europa, tale inadempienza è sufficientemente grave da giustificare la rimozione dal registro, lo Stato membro in cui ha sede il partito politico europeo o la fondazione politica europea può inoltrare all'Autorità una richiesta di rimozione dal registro. Tale richiesta è debitamente motivata. In particolare, essa indica con precisione e in maniera esaustiva le azioni illegali e gli specifici obblighi nazionali che non sono stati osservati.
Se l'oggetto della richiesta degli Stati membri riguarda esclusivamente o per lo più elementi che incidono sul rispetto dei valori fondanti dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE, l'Autorità avvia una procedura di verifica a norma dell'articolo 11 bis.
Per qualunque altra questione, qualora, nella sua richiesta a norma del primo comma, lo Stato membro confermi che esiste un ricorso effettivo avverso tale richiesta a livello nazionale e che sono stati esperiti tutti i mezzi di ricorso relativi a tale richiesta, l'Autorità, sentito il rappresentante del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati, valuta se il motivo di revoca della registrazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera d), si applica al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati.
2. Se un partito politico europeo o una fondazione politica europea viene gravemente meno agli obblighi pertinenti derivanti dal diritto nazionale applicabile a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, e se l'oggetto riguarda esclusivamente o per lo più elementi che incidono sul rispetto dei valori fondanti dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE, lo Stato membro interessato può inoltrare all'Autorità una richiesta a norma delle disposizioni del paragrafo 1, primo comma. L'Autorità procede a norma del paragrafo 1, secondo comma.
3. In tutti i casi, l'Autorità agisce senza indebito ritardo. Essa informa lo Stato membro interessato e il partito politico europeo e la fondazione politica europea interessati del seguito dato alla richiesta motivata di rimozione dal registro.
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2
2. Se viene a conoscenza di una decisione di un'autorità nazionale di controllo, come definita all'articolo 4, punto 21, del regolamento (UE) 2016/679, secondo la quale una persona fisica o giuridica ha violato le norme applicabili in materia di protezione dei dati personali e se da tale decisione si evince, o vi sono fondati motivi per ritenere, che la violazione è legata ad attività politiche svolte da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, l'Autorità sottopone la questione al comitato di personalità indipendenti di cui all'articolo 14 del presente regolamento. L'Autorità può, ove necessario, coordinarsi con l'autorità nazionale di controllo interessata.
2. L'Autorità è messa a conoscenza di qualsiasi decisione adottata a livello nazionale da un'autorità di controllo, come definita all'articolo4, punto 21, del regolamento (UE) 2016/679, secondo la quale una persona fisica o giuridica ha violato le norme applicabili in materia di protezione dei dati personali e se da tale decisione si evince, o vi sono fondati motivi per ritenere, che la violazione è legata ad attività politiche svolte da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, l'Autorità sottopone la questione al comitato di personalità indipendenti di cui all'articolo 14 del presente regolamento. L'Autorità può, ove necessario, coordinarsi con l'autorità di controllo interessata.
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4
4. Tenendo conto del parere del comitato, l'Autorità decide, a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), punto vii), se irrogare sanzioni pecuniarie al partito politico europeo o alla fondazione politica europea in questione. La decisione dell'Autorità è debitamente motivata, in particolare con riferimento al parere del comitato, ed è resa pubblica in tempi rapidi.
4. Tenendo conto del parere del comitato, l'Autorità decide, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), punto vii), se irrogare sanzioni pecuniarie al partito politico europeo o alla fondazione politica europea in questione. La decisione dell'Autorità è debitamente motivata, in particolare con riferimento al parere del comitato, ed è resa pubblica in tempi rapidi.
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 5
5. La procedura di cui al presente articolo lascia impregiudicata la procedura di cui all'articolo 11.
5. La procedura di cui al presente articolo lascia impregiudicata la procedura di cui agli articoli 11, 11 bis e 11 ter. Il periodo di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2, non si applica alla procedura stabilita dal presente articolo.
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 13 – comma 1
L'Autorità predispone e pubblica ogni anno una relazione sulle attività di pubblicità politica dei partiti politici europei. Tale documento comprende una sintesi delle relazioni riguardanti l'anno di riferimento, pubblicate dai partiti politici europei conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, nonché eventuali decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione designate a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, o delle autorità di controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 7, secondo le quali un partito politico europeo ha violato l'articolo 5 del presente regolamento.
L'Autorità predispone e pubblica ogni anno una relazione sulle attività di pubblicità politica dei partiti politici europei. Tale documento comprende le relazioni riguardanti l'anno di riferimento, pubblicate dai partiti politici europei conformemente all'articolo 5, paragrafo 4.
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1
1. Un partito politico europeo o una fondazione politica europea perde la personalità giuridica europea a seguito della notifica di una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 5.
1. Un partito politico europeo o una fondazione politica europea perde la personalità giuridica europea a seguito della sua cancellazione dal registro mediante una decisione dell'Autorità:
a) se, nel contesto della procedura di cui all'articolo 11, l'Autorità constata che:
i) il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione non soddisfo una delle condizioni per la registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), c), f) o g), o all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b), e), f) o g);
ii) il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione non rispetta una delle disposizioni in materia di governance di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d), e), f), h) o i), o all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e) o g);
iii) il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;
iv) la decisione di registrare il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione si basa su informazioni fondamentali per la decisione di registrazione che erano errate o fuorvianti e/o la decisione è stata ottenuta con frode;
b) se, nel contesto della procedura di cui all'articolo 11 bis, l'Autorità constata che le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) o e), o all'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) o d), riguardanti il rispetto dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE, sono state palesemente e gravemente violate dal partito politico europeo in questione o dai suoi partiti membri o dalla fondazione politica europea in questione o dalle organizzazioni che ne fanno parte;
c) su richiesta del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati o
d) su richiesta di uno Stato membro che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 11 ter, paragrafi 1 e 3.
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2
2. Un partito politico europeo o una fondazione politica europea è cancellato o cancellata dal registro mediante una decisione dell'Autorità:
2. Se l'Autorità decide di cancellare dal registro un partito politico europeo, cancella dal registro anche una fondazione politica europea ad esso affiliata:
a) a seguito di una decisione adottata a norma dell'articolo 11, paragrafi da 2 a 5;
b) nelle circostanze di cui all'articolo 11, paragrafo 6;
c) su richiesta del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati
d) nei casi di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera b).
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3
3. Se un partito politico europeo o una fondazione politica europea viene gravemente meno agli obblighi pertinenti derivanti dal diritto nazionale applicabile a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, primo comma, lo Stato membro in cui si trova la sede può rivolgere all'Autorità una richiesta debitamente motivata di cancellazione dal registro che identifichi con precisione e in modo esaustivo le azioni illegali e gli specifici requisiti nazionali che non sono stati osservati. In tali casi, l'Autorità:
3. La decisione dell'Autorità di cancellare dal registro un partito politico europeo o una fondazione politica europea è trasmessa e notificata al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
a) per le materie riguardanti esclusivamente o prevalentemente elementi che incidono sul rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione quali enunciati nell'articolo 2 TUE, avvia una procedura di verifica a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del presente regolamento. Si applica anche l'articolo 11, paragrafi 4, 5 e 6, del presente regolamento;
b) per qualunque altra materia, e quando la richiesta motivata dello Stato membro interessato conferma che sono stati esperiti tutti i mezzi di ricorso nazionali, decide di cancellare dal registro il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione.
Se un partito politico europeo o una fondazione politica europea viene gravemente meno agli obblighi pertinenti derivanti dal diritto nazionale applicabile a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, e se la materia riguarda esclusivamente o prevalentemente elementi che incidono sul rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione quali enunciati nell'articolo 2 TUE, lo Stato membro interessato può rivolgere all'Autorità una richiesta conformemente alle disposizioni del primo comma del presente paragrafo. L'Autorità procede conformemente al primo comma, lettera a), del presente paragrafo.
In tutti i casi, l'Autorità agisce senza indebito ritardo. L'Autorità informa lo Stato membro interessato e il partito politico europeo e la fondazione politica europea interessati del seguito dato alla richiesta motivata di cancellazione dal registro.
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 4
4. L'Autorità fissa la data della pubblicazione di cui al paragrafo 1 previa consultazione dello Stato membro in cui ha sede il partito politico europeo o la fondazione politica europea.
soppresso
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1
1. Un partito politico europeo registrato alle condizioni e secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, rappresentato in seno al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri e che non si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 , può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dall'ordinatore del Parlamento europeo in un invito a presentare domande di contributi.
1. Un partito politico europeo registrato alle condizioni e secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, rappresentato in seno al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri e che non si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 , può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dall'ordinatore del Parlamento europeo in un invito a presentare domande di contributi a titolo del bilancio generale dell'Unione europea.
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)
L'affiliazione diretta al Parlamento europeo è accettata nei casi in cui un deputato al Parlamento europeo non è un membro di un partito nazionale o regionale affiliato a un partito politico europeo.
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 5
5. Entro i limiti di cui agli articoli 24 e 25, le spese rimborsabili tramite un contributo finanziario comprendono le spese amministrative e le spese per assistenza tecnica, riunioni, ricerca, eventi transfrontalieri, studi, informazione e pubblicazioni, nonché le spese relative a campagne.
5. Entro i limiti di cui agli articoli 24 e 25, le spese rimborsabili tramite un contributo finanziario a titolo del bilancio generale dell'Unione europea comprendono le spese amministrative e le spese per assistenza tecnica, riunioni, ricerca, eventi transfrontalieri, studi, informazione e pubblicazioni, nonché le spese relative a campagne.
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1
1. Per beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, un partito politico europeo o una fondazione politica europea che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1 o 2, presenta una domanda al Parlamento europeo a seguito di un invito a presentare domande di contributi o proposte.
1. Per beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, un partito politico europeo o una fondazione politica europea che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1 o 2, presenta una domanda al Parlamento europeo a seguito di un invito a presentare domande di contributi a titolo del bilancio generale dell'Unione europea o inviti a presentare proposte.
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2
2. Il partito politico europeo e la fondazione politica europea osservano, al momento della domanda, gli obblighi di cui all'articolo 26. Dalla data di presentazione della loro domanda fino alla fine dell'esercizio finanziario o dell'azione cui si riferisce il contributo o la sovvenzione, essi rimangono iscritti nel registro e non sono soggetti a nessuna delle sanzioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), punti da v) a ix).
2. Il partito politico europeo e la fondazione politica europea osservano, al momento della domanda, gli obblighi di cui all'articolo 26. Dalla data di presentazione della loro domanda fino alla fine dell'esercizio finanziario o dell'azione cui si riferisce il contributo o la sovvenzione a titolo del bilancio generale dell'Unione europea, essi rimangono iscritti nel registro e non sono soggetti a nessuna delle sanzioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), punti v) e vi).
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3
3. Un partito politico europeo correda la domanda degli elementi comprovanti che i partiti dell'UE che sono suoi membri hanno di norma pubblicato sui loro siti web , conformemente all'articolo 4, paragrafo 1), lettera i), il suo programma politico e il suo logo nei 12 mesi precedenti il termine ultimo per la presentazione della domanda.
soppresso
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 4
4. Un partito politico europeo correda la domanda degli elementi comprovanti la sua osservanza dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera j), e il fatto che i suoi partiti membri hanno pubblicato continuativamente sui loro siti web, nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda, informazioni sulla rappresentanza di genere tra i candidati alle ultime elezioni del Parlamento europeo e sull'evoluzione della rappresentanza di genere tra i suoi deputati al Parlamento europeo.
soppresso
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 5
5. Un partito politico europeo correda la domanda degli elementi comprovanti la sua osservanza dell'articolo 5, il costante aggiornamento di un documento di strategia per l'uso della pubblicità politica e l'attuazione della strategia in esso delineata in tutti i 12 mesi precedenti il termine ultimo per la presentazione della domanda.
soppresso
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 7
7. L'ordinatore del Parlamento europeo adotta una decisione entro tre mesi dalla data di chiusura dell'invito a presentare domande di contributi o dell'invito a presentare proposte e autorizza e gestisce gli stanziamenti corrispondenti, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
7. L'ordinatore del Parlamento europeo adotta una decisione entro tre mesi dalla data di chiusura dell'invito a presentare domande di contributi a titolo del bilancio generale dell'Unione europea o dell'invito a presentare proposte e autorizza e gestisce gli stanziamenti corrispondenti, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 23 – titolo
Donazioni, contributie risorse proprie
Donazioni, contributi, quote associative e risorse proprie complementari
2. Al momento della presentazione del loro bilancio annuale conformemente all'articolo 26, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee trasmettono inoltre un elenco di tutti i donatori e delle corrispondenti donazioni, indicando la natura e il valore delle singole donazioni. Il presente paragrafo si applica anche a contributi forniti dai partiti che fanno parte dei partiti politici europei e dalle organizzazioni affiliate alle fondazioni politiche europee.
2. Al momento della presentazione del loro bilancio annuale conformemente all'articolo 26, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee trasmettono inoltre un elenco di tutti i donatori e delle corrispondenti donazioni, indicando la natura e il valore delle singole donazioni. Il presente paragrafo si applica anche a contributi e quote associative forniti dai partiti che fanno parte dei partiti politici europei e dalle organizzazioni affiliate alle fondazioni politiche europee nonché ai contributi di valore superiore a 1 500 EUR versati da singoli membri di partiti politici europei e di fondazioni politiche europee.
Per le donazioni provenienti da persone fisiche di valore superiore a 1 500 EUR e inferiore o pari a 3 000 EUR, il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione indica se i corrispondenti donatori hanno previamente dato il loro consenso scritto alla pubblicazione a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera e).
Per le donazioni e i contributi provenienti da persone fisiche di valore superiore a 1 500 EUR e inferiore o pari a 3 000 EUR, il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione indica se le corrispondenti persone fisiche hanno previamente dato il loro consenso scritto alla pubblicazione a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera e).
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 3
3. Le donazioni ricevute da partiti politici europei e da fondazioni politiche europee e le spese finanziate mediante tali donazioni nei sei mesi precedenti le elezioni del Parlamento europeo sono comunicate su base settimanale all'Autorità per iscritto e a norma del paragrafo 2.
3. Le donazioni ricevute da partiti politici europei e da fondazioni politiche europee nei sei mesi precedenti le elezioni del Parlamento europeo sono comunicate su base settimanale all'Autorità per iscritto e a norma del paragrafo 2.
5. Per tutte le donazioni di valore superiore a 3 000 EUR, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee chiedono ai donatori di fornire le informazioni necessarie alla loro corretta identificazione. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee trasmettono all'Autorità, su richiesta di quest'ultima, le informazioni ricevute.
5. con riguardo a tutte le donazioni da parte di un singolo donatore con un di valore cumulativo annuale superiore a 3 000 EUR, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee chiedono a tali donatori di fornire le informazioni necessarie in modo da garantirne la corretta identificazione. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee trasmettono all'Autorità, su richiesta di quest'ultima, le informazioni ricevute.
L'Autorità predispone un modulo da utilizzare ai fini di cui al primo comma.
L'Autorità predispone un modulo da utilizzare ai fini dell'identificazione dei donatori di cui al primo comma.
Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 6 – lettera a
a) donazioni o contributi anonimi;
a) donazioni, contributi o quote associative anonimi;
Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 6 – lettera d
d) donazioni provenienti da entità private con sede in un paese terzo o da persone fisiche di un paese terzo che non hanno il diritto di votare alle elezioni del Parlamento europeo.
d) donazioni provenienti da entità private con sede al di fuori dell'Unione o da persone fisiche esterne all'Unione che non hanno il diritto di votare alle elezioni del Parlamento europeo.
Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 8
8. L'Autorità procede alle opportune verifiche qualora abbia motivo di ritenere che una donazione sia stata concessa in violazione del presente regolamento. A tale scopo può esigere che il partito politico europeo o la fondazione politica europea e i rispettivi donatori forniscano informazioni supplementari.
8. L'Autorità procede alle opportune verifiche qualora abbia motivo di ritenere che una donazione sia stata accettata in violazione del presente regolamento. A tale scopo può esigere che il partito politico europeo o la fondazione politica europea e i rispettivi donatori forniscano informazioni supplementari.
Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 9
9. Sono consentiti contributi provenienti dai membri di un partito politico europeo che abbiano la loro sede in uno Stato membro o ne abbiano la cittadinanza, o dai partiti membri che abbiano la loro sede in un paese appartenente al Consiglio d'Europa. Il valore complessivo dei contributi provenienti dai membri non deve superare il 40 % del bilancio annuale di un partito politico europeo.Il valore dei contributi provenienti dai partiti membri che hanno sede in un paese al di fuori dell'Unione non deve superare il 10 % dei contributi totali versati dai membri.
9. Il valore complessivo dei contributi a un partito politico europeo non deve superare il 40 % del suo bilancio annuale.
Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 9 bis (nuovo)
9 bis. Il valore complessivo dei diritti di associazione a un partito politico europeo non deve superare il 20 % del valore totale dei contributi a tale partito. Il pagamento dei diritti di associazione può essere effettuato solo nel quadro di norme e tariffe generalmente applicabili stabilite dal partito politico europeo.
10. Sono consentiti contributi provenienti dai membri di una fondazione politica europea che abbiano la loro sede in uno Stato membro o ne abbiano la cittadinanza, o dalle organizzazioni che ne fanno parte aventi la loro sede in un paese appartenente al Consiglio d'Europa , e dal partito politico europeo al quale essa è affiliata. Il valore complessivo di dei contributi provenienti dai membri non deve superare il 40 % del bilancio annuale di una fondazione politica europea e non deve derivare da fondi che un partito politico europeo abbia ricevuto a norma del presente regolamento dal bilancio generale dell'Unione europea. Il valore dei contributi provenienti dalle organizzazioni che ne fanno parte aventi la loro sede in un paese al di fuori dell'Unione non deve superare il 10 % dei contributi totali versati dai membri.
10. Il valore complessivo dei contributi alle fondazioni politiche europee provenienti dai membri e finanziati dal partito politico europeo a cui sono affiliati non deve superare il 40% del bilancio annuale di una fondazione politica europea e nondeve derivare da fondi che un partito politico europeo abbia ricevuto a norma del presente regolamento dal bilancio generale dell'Unione europea.
Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 10 bis (nuovo)
10 bis. Il valore complessivo dei diritti di associazione a una fondazione politica europea non deve superare il 20 % dei contributi complessivi a tale fondazione.
Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 12
12. Qualunque contributo non consentito a norma del presente regolamento è restituito conformemente al paragrafo 7.
12. Qualunque contributo o quota associativa non consentiti a norma del presente regolamento sono restituiti conformemente al paragrafo 7.
Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 13
13. Il valore delle risorse proprie di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea generate da attività economiche proprie non deve superare il 5 % del bilancio annuale del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione.
13. Il valore delle risorse proprie complementari di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea generate da attività economiche proprie non deve superare il 10 % dell'ammontare generato da contributi al e dalle quote associative a favore del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione.
Emendamento 81 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2
2. I fondi dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte possono essere utilizzati per finanziare campagne referendarie quando tali campagne riguardano l'attuazione dei trattati dell'Unione.
2. I fondi dei partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte possono essere utilizzati per finanziare campagne referendarie quando tali campagne riguardano questioni direttamente correlate all'Unione europea.
Emendamento 82 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1
1. In deroga all'articolo24, paragrafo1, i fondi destinati ai partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di altri partiti politici e, in particolare, di partiti o di candidati nazionali. Tali partiti politici e candidati nazionali restano soggetti all'applicazione delle rispettive normative nazionali.
1. In deroga all'articolo 23, paragrafo 10, e all'articolo 24, paragrafo 1, i fondi destinati ai partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di altri soggetti politici e, in particolare, di partiti o di candidati nazionali. Tali partiti politici e candidati nazionali restano soggetti all'applicazione delle rispettive normative nazionali.
Emendamento 83 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2
2. I fondi delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per nessun'altra finalità che non sia quella di finanziare i propri compiti elencati all'articolo 2, punto 4, e di coprire le spese direttamente collegate agli obiettivi indicati nel loro statuto conformemente all'articolo 6. In particolare, essi non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di elezioni, partiti politici o candidati o altre fondazioni.
2. I fondi delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per nessun'altra finalità che non sia quella di finanziare i propri compiti elencati all'articolo 2, punto 4, e di coprire le spese direttamente collegate agli obiettivi indicati nel loro statuto conformemente all'articolo 6. In particolare, essi non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di elezioni, partiti politici o candidati nei sei mesi precedenti le elezioni o di altre fondazioni.
Emendamento 84 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva
1. Entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee presentano all'Autorità, con copia all'ordinatore del Parlamento europeo e al punto di contatto nazionale competente dello Stato membro in cui hanno la loro sede:
1. Entro sei mesi dalla fine dell’esercizio finanziario, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee presentano all'ordinatore del Parlamento europeo, in un formato aperto e leggibile mediante dispositivo automatico, quanto segue:
Emendamento 85 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c
c) l'elenco dei donatori e dei sottoscrittori e le rispettive donazioni o i rispettivi contributi comunicati a norma dell'articolo 23, paragrafi 2, 3 e 4.
c) l'elenco dei donatori e dei sottoscrittori e le rispettive donazioni, contributi o quote associative comunicati a norma dell'articolo 23, paragrafi 2, 3 e 4.
Emendamento 86 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee trasmettono inoltre una copia delle osservazioni di cui al primo comma all'Autorità e al punto di contatto nazionale competente dello Stato membro in cui hanno sede. Tale copia deve essere in formato aperto e leggibile mediante dispositivo automatico.
2. L'Autorità controlla l'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'articolo 3, l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) e f), l'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g), l'articolo 10, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 23, 24 e 25.
2. L'Autorità controlla l'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'articolo 3, l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d), e), f) e h), l'articolo 4bis, l'articolo 5, l'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g), l'articolo 10, paragrafi 5 e 6, e l'articolo 23. Nei casi in cui non è previsto alcun finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, essa verifica altresì il rispetto, da parte dei partiti politici europei, degli obblighi di cui all'articolo 25, paragrafo 1.
L'ordinatore del Parlamento europeo controlla l'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, degli obblighi relativi al finanziamento dell'Unione nel quadro del presente regolamento, ai sensi delregolamento (UE, Euratom) 2018/1046 . Nello svolgere tali controlli, il Parlamento europeo adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e della lotta contro le frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione.
L'ordinatore del Parlamento europeo controlla l'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, degli obblighi relativi al finanziamento dell'Unione nel quadro del presente regolamento e ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Nello svolgere tali controlli, il Parlamento europeo adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e della lotta contro le frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione.
Emendamento 89 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1
1. Conformemente all'articolo 19, l'Autorità decide di cancellare un partito politico europeo o una fondazione politica europea dal registro, a titolo di sanzione, in una delle situazioni seguenti:
soppresso
a) qualora il partito o la fondazione in questione si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;
b) qualora, secondo le procedure di cui all'articolo 11, paragrafi da 2 a 5, si constati che il partito o la fondazione non soddisfa più una o più delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 o 2;
c) qualora la decisione di registrare il partito o la fondazione in questione si basi su informazioni errate o fuorvianti di cui è responsabile il richiedente o qualora tale decisione sia stata ottenuta con frode;
d) qualora una richiesta di cancellazione dal registro presentata da uno Stato membro per motivi di grave inadempimento di obblighi a norma del diritto nazionale soddisfi i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b).
Emendamento 90 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii
ii) in caso di mancata osservanza degli impegni assunti e delle informazioni fornite da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d), e), f), i) e j), e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) d) ed e);
ii) in caso di mancata osservanza degli impegni assunti e delle informazioni fornite da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d), e), f) e h), e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) d) ed e);
Emendamento 91 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii bis (nuovo)
ii bis) in caso di mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo 4bis, paragrafo 1;
Emendamento 92 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii ter (nuovo)
ii ter) in caso di mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo 4bis, paragrafo 2;
Emendamento 93 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii quater (nuovo)
ii quater) in caso di mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafi da 1 a 5;
Emendamento 94 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera a – punto viii
viii) in caso di mancata presentazione degli elementi comprovanti l'uso del logo e di mancata pubblicazione del programma politico conformemente all'articolo 21, paragrafo 3;
soppresso
Emendamento 95 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera a – punto ix
ix) in caso di mancata presentazione degli elementi comprovanti la rappresentanza di genere conformemente all'articolo 21, paragrafo 4;
soppresso
Emendamento 96 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera b – punto i
i) qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbia accettato donazioni e contributi non autorizzati a norma dell'articolo 23, paragrafi 1 o 5, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 7;
i) qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbia accettato donazioni, contributi o quote associative non autorizzati a norma dell'articolo 23, paragrafi 1 o 6, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 7;
Emendamento 97 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 4 – parte introduttiva
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, sono imposte a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea le sanzioni pecuniarie seguenti:
4. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, sono imposte a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea le sanzioni pecuniarie seguenti:
Emendamento 98 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 4 – lettera b – comma 1 – parte introduttiva
b) in caso di violazioni quantificabili, una percentuale fissa dell'importo irregolare percepito o non dichiarato, conformemente alla scala seguente, sino a un massimo del 10% del bilancio annuale del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione:
b) in caso di violazioni quantificabili, una percentuale fissa dell'importo irregolare percepito o non dichiarato o dell'importo utilizzato per attività di finanziamento vietate ai sensi dell'articolo 25, conformemente alla scala seguente, sino a un massimo del 10 % del bilancio annuale del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione:
Emendamento 99 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 4 – lettera b – comma 2
Ai fini delle percentuali indicateal primo comma , ciascuna donazione e ciascun contributo sono considerati separatamente.
Ai fini delle percentuali indicate al primo comma, ciascuna donazione, ciascun contributo, ciascuna quota associativa o importo utilizzato per attività di finanziamento vietate ai sensi dell'articolo 25 sono considerati separatamente.
Emendamento 100 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis. L'Autorità recupera gli importi corrispondenti dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea a cui sono state imposte sanzioni pecuniarie.
Emendamento 101 Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1
1. Al fine di rispettare pienamente gli obblighi di cui all'articolo 38, primadella decisione definitiva dell'Autorità concernente una delle sanzioni di cui all'articolo 30, l'Autorità o l'ordinatore del Parlamento europeo concede al partito politico europeo interessato o alla fondazione politica europea interessata la possibilità di introdurre le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine ragionevole, normalmente di durata non superiore a un mese. In particolare, l'Autorità o l'ordinatore del Parlamento europeo consente di rettificare errori materiali e di calcolo, di fornire documenti o informazioni supplementari ove necessario o di correggere errori di piccola entità.
1. Al fine di rispettare pienamente gli obblighi di cui all'articolo 38, prima della decisione definitiva dell'Autorità concernente una delle sanzioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), l'Autorità o l'ordinatore del Parlamento europeo concede al partito politico europeo interessato o alla fondazione politica europea interessata la possibilità di introdurre le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine ragionevole, normalmente di durata non superiore a un mese. In particolare, l'Autorità o l'ordinatore del Parlamento europeo consente di rettificare errori materiali e di calcolo, di fornire documenti o informazioni supplementari ove necessario o di correggere errori di piccola entità.
Emendamento 102 Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 2
2. Qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea non abbia adottato misure correttive entro il termine di cui al paragrafo 1, sono decise le sanzioni del caso di cui all'articolo 30.
2. Qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea non abbia adottato misure correttive sufficienti entro il termine di cui al paragrafo 1, sono decise le sanzioni del caso di cui all'articolo 30.
Emendamento 103 Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 3
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da b) a f) e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).
soppresso
Emendamento 104 Proposta di regolamento Articolo 34 – titolo
Recupero
Cessazione della decisione di finanziamento con effetto futuro
Emendamento 105 Proposta di regolamento Articolo 34 – comma 1
1. In base a una decisione dell'Autorità di cancellare un partito politico europeo o una fondazione politica europea dal registro, l'ordinatore del Parlamento europeo revoca le eventuali decisioni o pone termine agli eventuali accordi in corso sul finanziamento dell'Unione, eccetto nei casi previsti all'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e f). Egli recupera inoltre ogni eventuale finanziamento dell'Unione, compresi i fondi dell'Unione non utilizzati relativi a esercizi precedenti.
1. L'ordinatore del Parlamento europeo dispone la cessazione diuna decisione di finanziamento in corso destinata a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea con effetto futuro sulla base di:
a) una decisione dell'Autorità di cancellare dal registro il partito o la fondazione, fatta eccezione per una decisione basata sul motivo della revoca della registrazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iv);
b) una decisione sanzionatoria basata sull'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), punti v) e vi).
Nell'accordo di contributo o sovvenzione possono essere indicati altri motivi per la cessazione di una decisione di finanziamento con effetto futuro.
Emendamento 106 Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2
2. 1 Un partito politico europeo o una fondazione politica europea destinatari di una sanzione irrogata per le violazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, e all'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), punti v) e vi), per tale motivo non sono più ritenuti conformi all'articolo 21, paragrafo 2. Di conseguenza l'ordinatore del Parlamento europeo pone termine all'accordo o alla decisione di contributo o sovvenzione concernente un finanziamento dell'Unione ricevuto a norma del presente regolamento e recupera gli importi indebitamente versati in virtù dell'accordo o della decisione di contributo o sovvenzione, compresi i finanziamenti dell'Unione non utilizzati relativi a esercizi precedenti. L'ordinatore del Parlamento europeo recupera altresì gli importi indebitamente versati in virtù dell'accordo o della decisione di contributo o sovvenzione da una persona fisica nei confronti della quale sia stata presa una decisione ai sensi dell'articolo 31, tenendo conto, se del caso, di circostanze eccezionali relative a tale persona fisica.
2. Una decisione di cessazione di una decisione di finanziamento con effetto futuro ha efficacia alla data indicata nella decisione di cessazione oppure, qualora non sia indicata alcuna data, il giorno della sua notifica al partito politico europeo o alla fondazione politica europea.
In caso di tale cessazione, i pagamenti dell'ordinatore del Parlamento europeo si limitano alle spese rimborsabili sostenute dal partito politico europeo o ai costi ammissibili sostenuti dalla fondazione politica europea sino alla data in cui ha effetto la decisione di cessazione.
Il presente paragrafo si applica anche ai casi di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e f).
Emendamento 107 Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. La cessazione della decisione di finanziamento con effetto futuro ha le seguenti conseguenze:
a) l'accordo di contributo o sovvenzione deve terminare a partire dalla data di cui al paragrafo 2;
b) i pagamenti dell'ordinatore del Parlamento europeo sono limitati alle spese rimborsabili effettivamente sostenute dal partito politico europeo o ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dalla fondazione politica europea fino alla data di cui al paragrafo 2;
c) le spese o i costi sostenuti dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea a partire dalla data di cui al paragrafo 2 sono considerati come spese non rimborsabili o costi non ammissibili;
d) l'ordinatore del Parlamento europeo procede al recupero di tutti i fondi dell'Unione indebitamente versati, tra cui:
i) fondi dell'Unione che sono stati spesi per spese non rimborsabili o costi non ammissibili; e
ii) eventuali prefinanziamenti dell'Unione non utilizzati che non sono stati spesi prima della data di cui al paragrafo 2, compresi i finanziamenti dell'Unione non utilizzati relativi a esercizi precedenti; e
e) l'ordinatore del Parlamento europeo recupera gli importi indebitamente versati da una persona fisica nei cui confronti è stata adottata una decisione a norma dell'articolo 31.
Emendamento 108 Proposta di regolamento Articolo 34 bis (nuovo)
Articolo 34 bis
Cessazione della decisione di finanziamento con effetto retroattivo
1. Sulla base di una decisione, adottata dall'Autorità, di cancellare dal registro un partito politico europeo o una fondazione politica europea, basata sul motivo di revoca della registrazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iv), l'ordinatore del Parlamento europeo revoca le decisioni di finanziamento destinate al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati con effetto retroattivo a partire dalla data dell'adozione di tali decisioni.
2. La revoca della decisione di finanziamento con effetto retroattivo ha le seguenti conseguenze:
a) l'accordo di contributo o sovvenzione termina a partire dalla data della notifica della cessazione al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati;
b) tutte le spese o i costi sostenuti dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea sono considerati spese non rimborsabili o costi non ammissibili; e
c) gli eventuali importi versati a titolo dell'accordo di contributo o sovvenzione, assieme a eventuali finanziamenti dell'Unione non utilizzati relativi a esercizi precedenti, sono considerati pagamenti indebiti e sono recuperati a norma delle disposizioni applicabili del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
1. Il Parlamento europeo, sotto l'egida del proprio ordinatore o dell'Autorità, pubblica su un sito web appositamente creato, in un formato aperto e leggibile mediante dispositivo automatico:
1. Il Parlamento europeo o l'Autorità, conformemente alla ripartizione delle loro responsabilità, rendono pubblici, in un formato aperto e leggibile mediante dispositivo automatico su un sito web creato a tal fine, quanto segue:
Emendamento 110 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera f
f) i contributi di cui all'articolo 23, paragrafi 9 e 10, dichiarati dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, compresa l'identità dei partiti membri o delle organizzazioni che ne fanno parte da cui provengono tali contributi;
f) i contributi e le quote associative di cui all'articolo 23, paragrafi 9 e 10, dichiarati dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, compresa l'identità dei singoli membri, dei partiti membri o delle organizzazioni che ne fanno parte da cui provengono tali contributi, ad eccezione dei contributi oltre i 1 500 EUR e fino a 3 000 annuali provenienti da persone fisiche laddove queste ultime non hanno dato il loro consenso per iscritto a tale pubblicazione;
Emendamento 111 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)
f bis) le quote associative di cui all'articolo 23, paragrafi 9 bis e 10 bis, dichiarati dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, compresa l'identità dei partiti o delle organizzazioni che hanno effettuato tali pagamenti;
Emendamento 112 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)
f ter) le risorse proprie complementari di cui all'articolo 23, paragrafo 13, dichiarate dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee a norma dell'articolo 23, paragrafo 2;
Emendamento 113 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 2
2. Il Parlamento europeo pubblica l'elenco delle persone giuridiche membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, e aggiornato conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, nonché il numero totale dei singoli membri.
2. L'Autorità pubblica l'elenco delle persone giuridiche membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, e aggiornato conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, nonché il numero totale dei singoli membri.
Emendamento 114 Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 8
8. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, gli Stati membri e gli organismi o esperti indipendenti autorizzati al controllo contabile a norma del presente regolamento sono responsabili, conformemente al diritto nazionale applicabile, di eventuali danni da essi arrecati nel corso del trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Gli Stati membri provvedono a che siano applicate sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione del presente regolamento, del regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni nazionali che ne discendono e, in particolare, in caso di uso fraudolento dei dati personali.
8. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, gli Stati membri e gli organismi o esperti indipendenti autorizzati al controllo contabile a norma del presente regolamento sono responsabili, conformemente al diritto nazionale applicabile, di eventuali danni da essi arrecati nel corso del trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri provvedono a che siano applicate sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione del presente regolamento.
Emendamento 115 Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Tutte le fasi procedurali e le decisioni precedentemente adottate dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione, dall'ordinatore del Parlamento europeo o dall'Autorità in conformità o sulla base del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 restano applicabili e sono interpretate alla luce del presente regolamento.
Emendamento 117 Proposta di regolamento Allegato II – parte 2 – trattino 5 bis (nuovo)
— qualora siano utilizzate tecniche di targeting, tutte le informazioni richieste a norma del regolamento (UE) 2016/679.
La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0223/2022).
Attuazione della nuova strategia industriale aggiornata per l'Europa: allineare le spese alle politiche
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Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2022 sull'attuazione della nuova strategia industriale aggiornata per l'Europa: allineare le spese alle politiche (2022/2008(INI))
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 9, 151 e 152, l'articolo 153, paragrafi 1 e 2, nonché l'articolo 173 che riguarda la politica industriale dell'UE e fa riferimento, tra l'altro, alla competitività dell'industria dell'Unione,
– visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, e il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
– vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo "Il Green Deal europeo" (COM(2019)0640),
– vista la comunicazione della Commissione, del 19 febbraio 2020, dal titolo "Plasmare il futuro digitale dell'Europa" (COM(2020)0067),
– vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo "Una nuova strategia industriale per l'Europa" (COM(2020)0102),
– vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo "Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale" (COM(2020)0103),
– vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2020 dal titolo "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare – Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020)0098),
– vista la comunicazione della Commissione dell'8 luglio 2020 dal titolo "Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra" (COM(2020)0301),
– vista la comunicazione della Commissione del 5 maggio 2021 dal titolo "Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa" (COM(2021)0350),
– vista la comunicazione della Commissione, del 14 luglio 2021, dal titolo ""Pronti per il 55 %": realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica" (COM(2021)0550),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 gennaio 2022 dal titolo "Ecosistemi industriali, autonomia strategica e benessere",
– visto il parere del Comitato europeo delle regioni del 2 dicembre 2021 dal titolo "Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa"(1),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 5 maggio 2021 dal titolo "Annual Single Market Report 2021" (Relazione annuale sul mercato unico 2021) (SWD(2021)0351),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 5 maggio 2021 dal titolo "Strategic dependencies and capacities" (Dipendenze e capacità strategiche) (SWD(2021)0352),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 5 maggio 2021, intitolato "Towards competitive and clean European steel" (Verso un acciaio europeo competitivo e pulito) (SWD(2021)0353),
– vista la relazione del 2019 del gruppo ad alto livello della Commissione sulle industrie ad alta intensità energetica dal titolo "Masterplan for a competitive Transformation of EU Energy-Intensive Industries – Enabling a Climate-neutral, Circular Economy by 2050" (Piano generale per una trasformazione competitiva delle industrie ad alta intensità energetica dell'UE – Garantire un'economia circolare climaticamente neutra entro il 2050),
– vista la relazione dell'Agenzia internazionale per l'energia del 2021 dal titolo "Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector" (Azzeramento delle emissioni nette entro il 2050: una tabella di marcia per il settore energetico mondiale),
– viste le conclusioni del Consiglio del 21 novembre 2018 relative a "Una futura strategia di politica industriale dell'UE",
– viste le conclusioni del Consiglio del 27 maggio 2019 relative a "Una strategia di politica industriale dell'UE: una visione per il 2030",
– viste le conclusioni del Consiglio del 16 novembre 2020, dal titolo "Una ripresa che fa progredire la transizione verso un'industria europea più dinamica, resiliente e competitiva",
– viste le conclusioni del Consiglio del 17 dicembre 2020 dal titolo "Per una ripresa circolare e verde",
– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo(2),
– vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze(3),
– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2020 su una nuova strategia industriale per l'Europa(4),
– vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2020 su una nuova strategia per le PMI europee(5),
– vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare(6),
– vista la sua risoluzione del 19 maggio 2021 su una strategia europea per l'idrogeno(7),
– vista la sua risoluzione del 19 maggio 2021 su una strategia europea di integrazione dei sistemi energetici(8),
– vista la sua risoluzione del 24 novembre 2021 su una strategia europea per le materie prime critiche(9),
– visto l'accordo adottato in occasione della 21a Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21) tenutasi a Parigi il 12 dicembre 2015 (accordo di Parigi),
– vista la comunicazione della Commissione del 30 settembre 2020 dal titolo "Un nuovo SER per la ricerca e l'innovazione" (COM(2020)0628),
– vista la comunicazione della Commissione del 25 novembre 2020 dal titolo "Strategia farmaceutica per l'Europa" (COM(2020)0761),
– vista la comunicazione della Commissione, del 26 gennaio 2022, dal titolo "Definizione di una dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali" (COM(2022)0027),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dell'8 aprile 2019 dal titolo "Infrastrutture tecnologiche" (SWD(2019)0158),
– vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2016 su una politica dell'UE coerente per le industrie culturali e creative(10),
– vista la raccomandazione (UE) 2021/1749 della Commissione, del 28 settembre 2021, sull'efficienza energetica al primo posto: dai principi alla pratica – Orientamenti ed esempi per l'attuazione nel processo decisionale del settore energetico e oltre,
– vista la relazione del gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 4 aprile 2022 dal titolo "Cambiamenti climatici 2022: mitigazione dei cambiamenti climatici",
– visto l'articolo 54 del suo regolamento,
– visti i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per lo sviluppo regionale,
– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0214/2022),
A. considerando che è fondamentale consentire all'industria di attuare la duplice transizione, creando al contempo posti di lavoro di alta qualità e garantendo la competitività e la sua capacità di sviluppare e produrre servizi, prodotti e processi produttivi puliti;
B. considerando che l'obiettivo della strategia industriale deve essere anche quello di rafforzare il mercato unico e promuovere le innovazioni tecnologiche al fine di fare dell'UE un leader mondiale nelle tecnologie verdi e digitali;
C. considerando che i processi industriali e produttivi rappresentano le strutture portanti del mercato del lavoro dell'UE e dovrebbero favorire la creazione di posti di lavoro di alta qualità;
D. considerando che, in un mondo geopolitico in evoluzione, è essenziale rafforzare l'autonomia strategica e ridurre la dipendenza dell'UE da materiali, prodotti, energia, capacità di produzione e tecnologie critici, mantenendo un'economia che sia la più aperta possibile e chiusa il tanto necessario;
E. considerando che la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha dimostrato ancora una volta che l'UE è fortemente dipendente dall'approvvigionamento energetico proveniente da paesi terzi; che l'UE deve riorientare le sue politiche industriale ed energetica allo scopo di diversificare il più rapidamente possibile le sue fonti di energia, aumentare il risparmio energetico e le misure di efficienza energetica nonché dispiegare enormi quantità di energia rinnovabile e adottare in tutti i settori un approccio molto più forte improntato all'economia circolare e basato su catene di approvvigionamento resilienti e sostenibili;
F. considerando che un elevato livello di dipendenza dall'approvvigionamento energetico, ad esempio dalla Russia, e prezzi elevati dell'energia possono essere dannosi per le capacità produttive delle imprese europee; che la disponibilità di materiali e componenti e di capacità produttive in Europa è essenziale per evitare di sostituire la dipendenza di energia dell'UE con la dipendenza accumulata per la fornitura di minerali di terre rare e altri metalli, attrezzature o competenze di produzione essenziali;
G. considerando che l'UE ospita istituti di ricerca, imprese e persone qualificate di primo piano a livello mondiale e ha le potenzialità per essere leader mondiale nell'innovazione industriale;
H. considerando che la Commissione, dopo aver individuato le sue dipendenze strategiche negli ecosistemi industriali più sensibili, ha annunziato l'intenzione di proporre misure sistemiche (economiche e normative) concrete per ridurre tali dipendenze, anche assicurando e promuovendo la produzione e gli investimenti in Europa;
I. considerando che l'UE deve affrontare la resilienza delle catene di approvvigionamento, creando nel contempo un ecosistema di produzione e approvvigionamento attraente, innovativo e di elevato valore, in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di ricerca e sviluppo, innovazione, clima e ambiente;
J. considerando che dal 1990 il settore industriale ha registrato un calo delle emissioni di CO2 pari al 35 % e che una parte di tale riduzione è dovuta alla delocalizzazione delle sedi di produzione;
K. considerando che per l'industria europea il potenziale economico di una riduzione del consumo finale di energia entro il 2030 rispetto alla tendenza attuale è stimato al 23,5 %(11);
L. considerando che la Commissione ha riconosciuto che più settori economici come il settore sanitario, il settore agroalimentare, l'industria mineraria e dell'estrazione di materie prime e l'industria della tecnologia digitale sono fondamentali per conseguire l'autonomia strategica dell'UE;
M. considerando che nella nuova strategia industriale aggiornata la Commissione ha riconosciuto che politiche di mercato non sostenibili, comprese quelle relative agli appalti pubblici, potrebbero portare al consolidamento del mercato;
1. accoglie con favore l'aggiornamento della strategia industriale; sottolinea che, affinché il Green Deal sia una vera strategia di crescita sostenibile e rivoluzionaria, in grado di ridurre le dipendenze e mantenere condizioni di parità per l'industria europea durante la duplice transizione, deve essere accompagnato da una politica industriale ambiziosa, per avere un ruolo d'avanguardia competitivo in un'economia sostenibile a zero emissioni nette di gas a effetto serra e creare sinergie tra aziende, piccole e medie imprese (PMI) e start-up, e che deve essere sostenuto da un'ambiziosa politica di ricerca e sviluppo e da un contesto favorevole alle PMI; sottolinea che tale necessità è aumentata in modo significativo a causa della crisi climatica ed energetica in corso e della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina; sottolinea, a tale proposito, la necessità di misure di soccorso mirate per i clienti vulnerabili nel contesto industriale, in particolare le PMI e le microimprese vulnerabili, anch'esse fortemente colpite dagli effetti della pandemia di COVID-19;
2. invita la Commissione e gli Stati membri a considerare l'impatto della guerra della Russia nei confronti dell'Ucraina sull'industria europea e sulle sue capacità nelle iniziative e obiettivi attuali e futuri e ad adottare un approccio olistico nel creare incentivi a favore dei settori industriali strategici e delle loro filiere, che stanno registrando un forte aumento dei costi dell'energia, dei trasporti e delle materie prime; riconosce che esistono numerose misure che possono contribuire a mitigare tali impatti, riducendo al contempo le emissioni di gas a effetto serra e l'inquinamento atmosferico;
3. sottolinea che un mercato unico europeo funzionante è una risorsa importante per rafforzare la resilienza industriale, l'attrattiva dell'Europa come destinazione di investimento e la competitività dell'UE, nonché per rafforzare la duplice transizione come base per una nuova crescita nei settori industriali;
4. sottolinea che l'UE non può dipendere da paesi terzi per i prodotti, l'energia, le capacità produttive e le tecnologie essenziali per la nostra economia e per la nostra società del futuro; sottolinea che l'UE deve riconquistare una posizione forte nelle catene del valore globali fondamentali e garantire l'approvvigionamento di materie prime critiche in tempi di crisi, anche attraverso un maggiore utilizzo di modelli aziendali circolari; sottolinea i benefici di catene di approvvigionamento più brevi per la resilienza della nostra economia e per la realizzazione delle ambizioni dell'UE in materia di clima;
5. sottolinea l'importanza per l'economia europea della collaborazione internazionale, di partenariati equi e di un commercio globale equo e aperto e osserva che uno dei modi più efficienti per rafforzare la resilienza industriale europea e ridurre le dipendenze consiste nel diversificare le catene di approvvigionamento attraverso misure ambiziose di politica commerciale, compresi accordi commerciali e di investimento strategici;
6. invita la Commissione a presentare quanto prima percorsi di transizione chiari e basati su evidenze scientifiche per l'ecosistema industriale, anche individuando le esigenze di una transizione riuscita in termini di infrastrutture, tecnologie e competenze; invita la Commissione a garantire la coerenza, il coordinamento e le sinergie tra tutte le iniziative, gli obiettivi, i finanziamenti e gli strumenti normativi che sosterranno l'industria durante le transizioni; sottolinea la necessità di allineamento tra i percorsi di transizione, le tabelle di marcia per le tecnologie industriali e le agende strategiche per la ricerca e l'innovazione dei partenariati europei nell'ambito di Orizzonte Europa; chiede un monitoraggio e una rendicontazione annuali sulla competitività, il progresso tecnologico, l'occupabilità e la resilienza dei nostri ecosistemi industriali e sui progressi dei percorsi di transizione dei singoli settori, compresa la loro coerenza con gli obiettivi climatici dell'UE, in modo che gli strumenti possano essere adattati rapidamente ove necessario; sottolinea che tutte le parti interessate della catena del valore, compresa la società civile, la comunità accademica, le organizzazioni dei consumatori, i sindacati e il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici dovrebbero essere coinvolti in modo trasparente nel processo dei percorsi di transizione garantendo un monitoraggio dei progressi continuo e basato sulla scienza;
7. invita la Commissione a elaborare una strategia incentrata sulla transizione delle industrie a maggiore intensità di energia, che consenta loro di preservare la competitività e, al tempo stesso, sostenga una maggiore autonomia strategica dell'UE, poiché tali industrie rivestono spesso un'importanza strategica;
8. ricorda che la competitività industriale dell'Europa dipende in larga misura dalla sua capacità di innovazione; osserva che in termini di spesa per la ricerca e lo sviluppo (R&S) in percentuale del PIL l'UE è superata da altre potenze economiche; ribadisce l'importanza di un livello ambizioso di investimenti nella R&S per migliorare la posizione competitiva dell'UE nel mondo; deplora che l'obiettivo di investire il 3 % del PIL in R&S non sia ancora stato raggiunto nella grande maggioranza degli Stati membri; invita la Commissione a coordinare gli sforzi degli Stati membri impegnandosi ulteriormente a rafforzare gli obiettivi di investimento in R&S a livello nazionale, in particolare affinché i finanziamenti pubblici e privati nazionali per l'innovazione industriale e la ricerca siano indirizzati verso una ricerca guidata dalla curiosità e a basso livello di preparazione tecnologica, al fine di mantenere e migliorare la base di conoscenze che sostiene l'innovazione industriale europea; sottolinea, a tale proposito, il ruolo che possono svolgere i partenariati scientifici aperti; invita la Commissione a garantire che gli investimenti in R&S siano orientati anche alla partecipazione delle microimprese;
9. sottolinea la necessità che i programmi di lavoro di Orizzonte Europa e i partenariati pubblico-privato tengano conto delle nuove circostanze risultanti dall'invasione russa dell'Ucraina, in particolare i poli tematici 4 e 5 relativi, rispettivamente, a "digitale, industria e spazio" e "clima, energia e mobilità", e concentrino la ricerca e lo sviluppo orientati all'industria sulla sostituzione dei combustibili fossili e sulla riduzione della dipendenza delle industrie dell'UE dalle importazioni di energia;
10. invita la Commissione a contribuire a colmare la carenza di investimenti con i concorrenti globali per le tecnologie abilitanti fondamentali; accoglie con favore, a tale proposito, la proposta della Commissione relativa a una legge europea sui chip e l'istituzione dell'Alleanza europea per i dati industriali, l'edge e il cloud; invita la Commissione ad avviare rapidamente il lavoro ritardato dell'alleanza industriale per i processori e le tecnologie dei semiconduttori; invita la Commissione a estendere rapidamente queste iniziative ad altri strumenti di ricerca, sviluppo e innovazione e alle principali tecnologie abilitanti, come batterie, intelligenza artificiale, cibersicurezza, automazione e robotica, biotecnologia, edge computing, fotonica, nonché computazione e tecnologia quantistiche;
11. accoglie con favore gli sforzi della Commissione in relazione all'ecosistema europeo dei semiconduttori, compreso l'aumento della capacità di produzione locale, linee pilota e siti di produzione unici per la tecnologia avanzata dei chip e la progettazione di chip e sistemi; sottolinea la necessità di garantire che il finanziamento della legge europea sui chip non comporti una riduzione dei finanziamenti per altri programmi UE correlati esistenti; accoglie con favore il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la legge europea sui chip (SWD(2022)0147); invita tuttavia la Commissione a produrre una valutazione d'impatto, compreso l'impatto ambientale, e un'analisi completa del fabbisogno futuro di chip, del vantaggio competitivo dei diversi tipi e del potenziale per la produzione di chip in Europa;
12. sottolinea l'importanza di attuare pienamente l'attuale agenda strategica per la ricerca e l'innovazione dell'impresa comune per le tecnologie digitali fondamentali, poiché si tratta di un'agenda essenziale per l'autonomia strategica dell'Unione per quanto riguarda diverse tecnologie abilitanti fondamentali; ritiene che il reindirizzamento dei finanziamenti dell'impresa comune per le tecnologie digitali fondamentali verso la ricerca specifica sui chip dovrebbe avvenire principalmente nel quadro dell'attuale agenda strategica per la ricerca e l'innovazione;
13. sottolinea la necessità di rafforzare il "Made in EU" e di accelerare l'adozione delle tecnologie dell'industria 4.0, in particolare da parte delle piccole e medie imprese (PMI); invita la Commissione a integrare con forza il partenariato "Made in Europe" nel programma Orizzonte Europa e a farlo promuovendo la cooperazione delle PMI con le università e le organizzazioni di ricerca e tecnologia; sottolinea che "Made in Europe" dovrebbe essere sinonimo non solo di qualità e innovazione, ma anche di prodotti, processi e servizi industriali altamente sostenibili e socialmente equi e promuovere il recupero di opportunità di lavoro e di produzione di qualità in tutta l'Unione, al fine di sostenere lo sviluppo equilibrato e sostenibile di tutte le regioni dell'UE;
14. sottolinea l'importanza del forum industriale istituito dalla strategia industriale, e osserva che una delle sue cinque task force riguarda direttamente il mercato unico e analizza gli aspetti orizzontali del mercato unico e l'eliminazione degli ostacoli, mentre un'altra è specificamente dedicata alla produzione manifatturiera avanzata quale fattore abilitante orizzontale per un'ampia gamma di ecosistemi;
15. sottolinea l'importanza dell'ambizione dell'Unione europea per l'azzeramento dell'inquinamento e di un'economia circolare completamente integrata per creare un'industria efficiente e decarbonizzata; invita la Commissione a condurre analisi sul riciclo e la reintroduzione nel ciclo del prodotto; invita la Commissione a prestare particolare attenzione alle opportunità di finanziamento e di gara per progetti di imprese innovative all'avanguardia nell'economia circolare, nonché alla necessità di stimolare lo sviluppo di mercati guida; ritiene che la prevenzione dei rifiuti e la riduzione del consumo di energia e risorse legati ai rifiuti, nonché il riciclaggio a circuito chiuso in interi settori industriali, siano indispensabili per un'economia circolare; sottolinea inoltre l'importanza di norme, mandati d'acquisto, quote, sostenibilità e riparabilità fin dalla progettazione, agevolando il riciclaggio e il riutilizzo di importanti materie prime (critiche), nonché un maggiore utilizzo e longevità dei prodotti;
16. accoglie con favore l'annuncio della Commissione sulla pubblicazione di orientamenti in materia di appalti pubblici e i suoi sforzi in materia di reciprocità nell'accesso a tali appalti; sottolinea che gli appalti pubblici sono uno strumento essenziale per la sicurezza nazionale ed economica, la politica industriale, la sostenibilità ecologica e sociale e per sostenere la diffusione e la domanda di prodotti e servizi sostenibili; sottolinea che i meccanismi degli appalti pubblici dovrebbero inoltre sostenere la trasformazione dell'industria europea promuovendo la produzione di beni e servizi ecoinnovativi, efficienti sotto il profilo dei costi e sostenibili e aumentando la domanda di materie prime secondarie quale conseguenza della diffusione di processi di produzione circolari; invita, a tale proposito, la Commissione a rivedere, ove necessario, le norme in materia di appalti pubblici e di concorrenza, garantendo al contempo il corretto funzionamento del mercato unico; ricorda l'importanza degli orientamenti elaborati dalla Commissione su come gli Stati membri dovrebbero includere obiettivi di rendimento e criteri di qualità, oltre al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nei contratti aggiudicati; invita la Commissione a salvaguardare l'accesso per le PMI e a combattere i criteri di appalto che impongono requisiti o qualifiche al di là degli elementi fondamentali del servizio o dei beni acquistati, in modo che le PMI abbiano un'equa possibilità di partecipare al mercato sostanziale degli appalti pubblici; invita alla massima vigilanza in merito all'acquisizione di infrastrutture critiche da parte di attori non europei;
17. ricorda il ruolo svolto dalle pratiche di approvvigionamento sostenibile nel prevenire le carenze di medicinali, garantendo la sicurezza dell'approvvigionamento e assicurando gli investimenti nell'industria manifatturiera; esorta la Commissione a sostenere gli Stati membri elaborando norme dell'UE mirate in materia di appalti di medicinali, conformemente all'attuale direttiva sugli appalti pubblici, volte a garantire la sostenibilità a lungo termine, la concorrenza e la sicurezza dell'approvvigionamento e a stimolare gli investimenti nella produzione;
18. invita la Commissione a valutare gli appalti congiunti avviati durante l'epidemia di COVID-19, a confrontarli con gli accordi preliminari di acquisto e a mettere in pratica le lezioni apprese in tale occasione per migliorare questo strumento, evitando le perturbazioni del mercato interno;
19. sottolinea l'importanza di includere l'istruzione, il miglioramento delle competenze e la riqualificazione nei percorsi di transizione come strumenti importanti nella trasformazione dell'industria dell'UE e negli sforzi volti al conseguimento di una maggiore produttività, tenendo conto delle esigenze del mercato del lavoro delle regioni durante il processo di rilancio economico, per evitare che queste si impoveriscano; invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare una strategia per l'istruzione professionale e i partenariati tra imprese e istruzione in collaborazione con le parti sociali, in particolare all'interno dei distretti industriali regionali, per potenziare le competenze e favorire l'adozione delle innovazioni pronte per il mercato da parte delle PMI, e istituire incentivi affinché le PMI formino e migliorino le competenze del loro personale e dei lavoratori, soprattutto nel campo delle competenze digitali; sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione tra R&S e industria, soprattutto sotto forma di trasferimenti di tecnologia alle PMI; sottolinea che la promozione dell'uguaglianza di genere, dell'integrazione di genere, delle pari opportunità e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro e dell'imprenditorialità femminile dovrebbe essere garantita;
20. sottolinea l'importanza di politiche proattive in materia di istruzione e formazione che promuovano l'assunzione e la conservazione dei talenti nell'Unione europea; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere i ricercatori e gli insegnanti di prim'ordine nell'UE affinché guidino l'agenda in materia di istruzione, ricerca, sviluppo e formazione della futura forza lavoro e a rafforzare la collaborazione tra istruzione e formazione, ricerca e settore imprenditoriale;
21. sottolinea la necessità che gli Stati membri attuino il patto per le competenze e le altre iniziative dell'Unione volte a creare opportunità di miglioramento del livello di competenze e di riqualificazione dei lavoratori, volte a offrire alle persone le competenze necessarie per la diversificazione professionale e ad affrontare la carenza di manodopera e di competenze e accelerare il miglioramento del livello di competenze e di riqualificazione dei lavoratori e dei disoccupati, in particolare dei lavoratori più vulnerabili in termini di transizione; ricorda la necessità di attuare le iniziative tese a rafforzare lo spazio europeo della ricerca, lo spazio europeo dell'istruzione e gli ecosistemi europei dell'innovazione, in modo da costruire un mercato interno europeo solido per la ricerca e l'innovazione;
22. rileva la particolare vulnerabilità dei lavoratori meno qualificati; sottolinea a tale riguardo l'importanza del Fondo per una transizione giusta, nonostante la sua portata limitata;
23. sottolinea che le PMI e le start-up svolgono un ruolo centrale negli ecosistemi industriali dell'UE, soprattutto nella digitalizzazione dell'UE, e sono una fonte fondamentale di modelli aziendali sostenibili e socialmente responsabili e di innovazione dei prodotti; sottolinea la necessità di migliorare il loro accesso ai finanziamenti nazionali e dell'UE, in particolare nei settori tradizionali in cui la digitalizzazione non è stata ancora sviluppata; deplora il fabbisogno di finanziamento per gli imprenditori dovuto al genere, all'orientamento sessuale o all'origine; sottolinea il ruolo del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) nel promuovere un ecosistema dell'avviamento e degli investimenti europei più favorevole allo sviluppo di innovazioni ad alto contenuto tecnologico, ad alto rischio e ad alto rendimento;
24. è del parere che le iniziative volte a realizzare il decennio digitale contribuiranno alla trasformazione digitale delle imprese, in particolare delle PMI, che sono ancora in ritardo rispetto alle grandi imprese per quanto riguarda le competenze digitali e la digitalizzazione delle loro attività;
25. sottolinea la necessità di affrontare le barriere esistenti nel mercato unico che ostacolano la crescita delle PMI e delle start-up in Europa, nonché la necessità di un migliore quadro giuridico e normativo e di conseguenza l'introduzione di politiche favorevoli alle PMI;
26. sottolinea la necessità di modernizzare e rendere a prova di futuro il quadro normativo al fine di garantire la stabilità e la prevedibilità della regolamentazione, che faciliti l'innovazione, gli investimenti, l'approvazione di prodotti e servizi innovativi e consenta la trasformazione verso un'economia a zero emissioni nette di gas a effetto serra e di garantire la competitività e i posti di lavoro di qualità dell'Europa, tenendo conto degli aspetti economici, ambientali, di genere e sociali; invita la Commissione a includere tabelle di marcia nei percorsi di transizione, con obiettivi quantitativi e qualitativi vincolanti, dopo aver concluso una valutazione d'impatto, e a ridurre gli oneri amministrativi inutili per le imprese europee, in particolare per le PMI; ricorda il principio "one in, one out";
27. sottolinea la necessità di ridurre gli oneri amministrativi inutili per le imprese, in particolare per le PMI e le start-up, mantenendo nel contempo gli standard più elevati per i consumatori, i lavoratori e la protezione della salute e dell'ambiente; sottolinea che l'Europa si trova a un punto di svolta a causa della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e delle conseguenze della pandemia di COVID-19; invita la Commissione a valutare se le nuove proposte legislative comportino oneri regolamentari o amministrativi indebiti per le imprese;
28. ricorda il ruolo svolto dalla pubblica amministrazione nel garantire un ambiente economico favorevole alle imprese e ridurre gli oneri amministrativi non necessari per le imprese, garantendo nel contempo i più elevati standard di trasparenza e sicurezza dei lavoratori; ritiene che nel settore pubblico e tra il suo personale dovrebbero essere promossi strumenti di amministrazione online, politiche in materia di innovazione digitale e il rafforzamento delle competenze digitali;
29. sottolinea le dimensioni nazionale e regionale della politica industriale e il ruolo delle strategie regionali di specializzazione intelligente, in particolare in termini di occupazione e sviluppo economico e industriale in tutto il territorio degli Stati membri; chiede a tale proposito un'analisi dei risultati delle strategie di specializzazione intelligente quale punto di riferimento per future misure a livello regionale; sottolinea la necessità di una partecipazione trasparente di tutte le parti interessate locali, compresi i rappresentanti della società civile e della comunità, alla preparazione e all'attuazione delle strategie regionali di specializzazione intelligente; invita la Commissione a includere strumenti per aumentare l'uso del "Made in EU" a livello regionale;
30. invita la Commissione a basarsi su ecosistemi regionali che sfruttano la propria specializzazione intelligente, contribuiscono a colmare le disparità regionali e coinvolgono la pubblica amministrazione, gli istituti di istruzione superiore, gli scienziati, la società civile e l'industria per combinare le loro conoscenze e creare insieme contenuti, contesti ed esperienze di apprendimento;
31. insiste sulla necessità di garantire l'equità sociale nella transizione industriale e di elaborare misure adeguate per sostenere la reindustrializzazione delle regioni in transizione attraverso progetti di investimento interregionali strategici e attraverso piani di riqualificazione per le regioni vulnerabili, in particolare le aree rurali e remote;
32. sottolinea la necessità di un riorientamento radicale della nostra politica energetica europea in risposta alla violenta invasione russa dell'Ucraina; chiede una riduzione significativa della dipendenza energetica dell'UE, in particolare da gas, petrolio, carbone e combustibili nucleari russi; invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare le capacità di produzione di energia rinnovabile e transitoria a basse emissioni di carbonio che sia sostenibile, accessibile, sicura e abbondante e ad aumentare le misure di risparmio energetico e di efficienza energetica; invita la Commissione a sostenere in modo più efficace lo sviluppo di fonti energetiche che consentiranno di soddisfare la crescente domanda di energia elettrica e ad aumentare il coordinamento della pianificazione e del finanziamento delle infrastrutture necessarie per l'elettricità, l'energia, le reti intelligenti, l'idrogeno, la CO2 e il riscaldamento/raffreddamento;
33. sottolinea che il corretto funzionamento dell'ecosistema industriale europeo richiede un approvvigionamento energetico stabile; mette in guardia dalle conseguenze deleterie che un contesto di contrazione in materia di energia avrebbe per l'impianto produttivo; evidenzia al riguardo che è necessario un sistema di coordinamento che monitori sistematicamente la disponibilità di gas in tempi di crisi al fine di facilitare strategie europee comuni per affrontare tale crisi;
34. rileva che i processi di riscaldamento e raffreddamento rimangono tra gli usi energetici più significativi dell'energia nel settore industriale; sottolinea che per accelerare la riduzione delle emissioni di gas serra nell'industria, è necessario sfruttare appieno il potenziale in termini di efficienza energetica del riscaldamento e del raffreddamento industriale; sottolinea la necessità di utilizzare meglio il calore e il freddo di scarto inevitabili nonché i poli industriali e le simbiosi che offrono sinergie significative e potenziali di risparmio energetico in molti settori, compresi quello tessile, chimico, della trasformazione alimentare e dei macchinari;
35. invita la Commissione ad aumentare i propri sforzi per sbloccare il potenziale offerto dalla bioeconomia circolare, che utilizza risorse sostenibili e rinnovabili per promuovere industrie competitive e resilienti a lungo termine; evidenzia, a tal proposito, che l'utilizzo di biomasse di scarto può sostituire efficacemente i combustibili fossili, pur consentendo la riduzione dell'impronta di CO2; esorta pertanto l'UE e le autorità nazionali e locali a incoraggiare tale approccio circolare in tutte le politiche;
36. invita la Commissione e gli Stati membri a ridurre notevolmente il tempo necessario per il rilascio delle autorizzazioni e a creare procedure di autorizzazione accelerate per le infrastrutture che sostengono l'industria nella sua transizione verso un'economia circolare climaticamente neutra, senza che ciò pregiudichi la trasparenza, la legittimità e la legalità delle procedure esistenti; sottolinea, in tale contesto, la necessità di sviluppare una struttura portante per l'idrogeno in Europa, di sviluppare ulteriormente le interconnessioni in tutto il nostro continente e di sostenere l'ampia diffusione di tecnologie di risparmio energetico come l'installazione di impianti di generazione di energia rinnovabile locale ad alta efficienza e la cogenerazione, in particolare per le PMI;
37. ribadisce la necessità di un quadro abilitante per lo sviluppo della mobilità sostenibile e del sostegno all'integrazione settoriale;
38. invita gli Stati membri e la Commissione ad accelerare l'attuazione di tutti i programmi e gli strumenti dell'UE in materia di RSI, infrastrutture e digitale in modo intelligente e selettivo, compresi importanti progetti di comune interesse europeo volti a contrastare i fallimenti del mercato e le alleanze industriali, nonché le infrastrutture tecnologiche per testare, convalidare e potenziare nuove soluzioni tecnologiche, in particolare quelle che sviluppano le tecnologie innovative rivoluzionarie necessarie per le duplici transizioni, in particolare quelle relative alla produzione di energia, ai combustibili e alle tecnologie abilitanti chiave, e per l'attuazione di un'economia circolare efficiente, come l'acciaio pulito, l'aviazione pulita, gli elettrocarburanti, i fertilizzanti puliti, l'e-cracking;
39. sottolinea che una rapida valutazione delle applicazioni di importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) è fondamentale per la resilienza dell'industria europea; invita la Commissione a definire orientamenti chiari, efficaci, semplici ed esaurienti in merito agli IPCEI; ribadisce l'importanza della riduzione del rischio nei finanziamenti, ad esempio attraverso InvestEU o il Fondo per l'innovazione, che sono essenziali per migliorare le capacità di produzione dell'UE in settori strategici chiave, come l'industria solare, consentendole di ricostruire una solida base per la produzione europea;
40. evidenzia il grande potenziale dei contratti per differenza sul carbonio come strumento vitale per innescare la riduzione delle emissioni e della dipendenza dai combustibili fossili nell'industria; considera la loro importanza in particolare per i settori in cui è difficile abbattere le emissioni, per il potenziamento delle tecnologie e per sostenerne la diffusione all'interno dei settori; sottolinea che tali contratti dovrebbero essere proporzionati, in linea con la legislazione dell'UE, conformi all'OMC e non dovrebbero portare a indebite distorsioni del mercato interno dell'UE;
41. accoglie con favore l'analisi della Commissione sulle dipendenze e le capacità strategiche in linea con l'obiettivo dell'autonomia strategica; invita la Commissione a completare quanto prima le analisi e le tabelle di marcia per le tecnologie industriali e a proporre azioni volte a ridurre la dipendenza dai prodotti critici individuati, compresi gli interventi di riciclaggio ed efficientamento delle risorse, nonché dalle forniture critiche, compresi i fornitori di energia; sottolinea l'importanza di garantire alle attrezzature mediche e sanitarie essenziali un accesso ininterrotto al mercato comune dell'UE, a seguito dell'esperienza acquisita dalle carenze iniziali registrate all'inizio della pandemia di COVID-19; sottolinea la necessità di una strategia basata su un'ulteriore analisi approfondita delle dipendenze reciproche per rafforzare la capacità dell'UE nelle catene del valore critiche e nella produzione, pur mantenendo l'impegno a favore del multilateralismo e del libero scambio;
42. invita la Commissione ad adottare un approccio olistico alla catena del valore nell'analisi delle dipendenze strategiche nei 14 ecosistemi industriali critici che ha individuato nella sua relazione annuale sul mercato unico 2021; raccomanda che tali approfondimenti siano estesi a tutti i settori considerati strategici; chiede alla Commissione di tenere conto dell'impatto delle misure extraterritoriali adottate da paesi non-UE sulle industrie dell'UE, in particolare in termini di controlli sulle esportazioni; sottolinea che per evitare di creare nuove dipendenze e vulnerabilità, la nuova strategia industriale aggiornata dovrebbe essere guidata dalle risorse e dalle capacità tecnologiche europee;
43. sottolinea che il riciclaggio deve svolgere un ruolo fondamentale nell'aumentare l'offerta di materie prime e secondarie, riducendo così la dipendenza dell'UE dalle importazioni dai paesi non-UE; invita la Commissione a sostenere altresì le misure volte a limitare l'aumento della domanda di materie prime primarie, come la promozione dell'economia circolare e il sostegno alla ricerca e all'innovazione per la sostituzione dei materiali, compreso l'approvvigionamento sostenibile, negli accordi commerciali e attraverso partenariati strategici per le materie prime;
44. invita la Commissione ad ampliare l'ambito di applicazione dell'Osservatorio delle tecnologie critiche al fine di includere un monitoraggio, una valutazione e una rendicontazione continui in merito agli indicatori di resilienza per le industrie dell'UE, quali le dipendenze reciproche nelle tecnologie chiave, le capacità di produzione, un meccanismo di allerta precoce per potenziali carenze, le dipendenze strategiche e le sovvenzioni estere in settori strategici;
45. invita la Commissione e gli Stati membri a creare incentivi ad hoc per gli investimenti nella produzione di beni critici, come i farmaci essenziali, al fine di conseguire l'autonomia strategica aperta, oltre alla tecnologia di produzione in vista di qualsiasi tipo di crisi, compresa la guerra, garantendo nel contempo catene di approvvigionamento resilienti a lungo termine;
46. invita la Commissione a provvedere a che le misure proposte nella strategia farmaceutica dell'UE assicurino il ruolo dell'UE di innovatore nella ricerca e sviluppo, nonché garantiscano competitività, forniture affidabili e convenienti, accesso a farmaci moderni e stimolino l'innovazione e gli investimenti in ricerca e sviluppo; osserva che attrarre nell'UE una forte industria farmaceutica basata sulla ricerca sosterrà anche la resilienza dell'UE; sottolinea la necessità di sostenere investimenti dedicati nella ricerca e innovazione, nella produzione di medicinali e principi attivi nell'UE e nel mantenimento di vivaci centri di ricerca e produzione sul suo territorio;
47. esprime profonda preoccupazione per la concorrenza sleale, gli investimenti e le acquisizioni sul mercato unico da parte di imprese di paesi terzi finanziate dallo Stato, in particolare in settori strategici come l'approvvigionamento energetico, necessario per garantire l'indipendenza e la sicurezza energetica dell'Unione; invita la Commissione ad analizzare tale interferenza, a garantire condizioni di parità, in particolare per le PMI, a sviluppare misure adeguate e giuridicamente valide per prevenire le interferenze, assicurando nel complesso che il quadro consolidato della politica di concorrenza dell'UE non sia pregiudicato e venga promossa una concorrenza leale tra le imprese UE e non UE che operano nel mercato unico dell'Unione europea;
48. accoglie con favore le proposte della Commissione volte a stabilire la parità di trattamento tra le imprese europee e quelle di paesi terzi; insiste sulla necessità di preservare la competitività delle imprese europee nell'esportazione nel quadro di tali proposte;
49. invita la Commissione, nell'ottica della prossima revisione, ad ampliare la portata e le definizioni del quadro per gli investimenti esteri diretti per affrontare l'effetto delle sovvenzioni estere sulla sicurezza economica nell'UE e dei trasferimenti di tecnologia da parte di imprese dell'UE in paesi terzi in settori strategici;
50. invita la Commissione a promuovere il trasferimento di tecnologie ambientali verso i paesi in via di sviluppo, al fine di facilitare la transizione verde su scala mondiale;
51. esprime preoccupazione per la crescente dipendenza dai produttori di paesi terzi per le attrezzature di sicurezza in parti vitali e sensibili della nostra società, come la sicurezza alle frontiere, informatica e della difesa; sottolinea la necessità di classificare le tecnologie e le attrezzature di sicurezza come settore strategico; chiede un piano d'azione per promuovere tale industria dell'UE, anche attraverso norme adeguate in materia di appalti pubblici;
52. sottolinea le conclusioni della relazione della Corte dei conti europea sui ritardi nell'attuazione delle reti 5G e sui rischi associati ai fornitori di paesi terzi(12); invita la Commissione a stimolare un'introduzione coordinata del 5G nell'UE e a ridurre le dipendenze esterne e i rischi di interferenza nelle tecnologie di comunicazione 5G e 6G attraverso un sostegno coordinato volto a consentire agli attori europei di sviluppare capacità di ricerca e sviluppo per i sistemi 6G e realizzare mercati guida per le infrastrutture 5G quale base per le trasformazioni verde e digitale; invita la Commissione a garantire un livello adeguato di competitività nel settore delle tecnologie 5G, garantendo nel contempo la sicurezza delle reti 5G;
53. sottolinea che le industrie e i settori culturali e creativi sono centrali per il movimento del nuovo Bauhaus europeo, che sarà un'iniziativa cruciale; osserva che i settori culturali e creativi sono un motore di innovazione e di sviluppo in Europa; invita la Commissione a elaborare per i settori culturali e creativi un quadro sulla politica industriale che sia completo, coerente e a lungo termine;
54. accoglie con favore la proposta della Commissione relativa a una legge sui dati e lo sviluppo di un'iniziativa comune relativa agli spazi europei dei dati; sottolinea il ruolo che spazi dei dati interoperabili, competitivi e diffusi in tutta Europa svolgeranno per diversi settori industriali, anche per quanto riguarda lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, la mobilità, l'ambiente, la salute e la produzione intelligente; sottolinea la necessità di un approccio differenziato che tenga conto delle caratteristiche di ciascun settore; ritiene che il ruolo guida svolto da imprese di paesi non UE/SEE nelle iniziative per gli spazi dei dati dell'UE possa ridurre l'obiettivo di rafforzare la sovranità tecnologica dell'UE; pone l'accento sull'importanza dell'economia dei dati, e invita la Commissione ad accelerare tutte le iniziative relative ai dati e volte a sostenere l'emergere di un ecosistema di spazi dei dati europei basato sull'affidabilità, la competitività e l'interoperabilità, e promuovere la creazione di infrastrutture europee condivise per facilitare l'utilizzo e lo scambio dei dati tra i settori industriali, rafforzando gli ecosistemi di dati, cloud ed edge e potenziando gli investimenti nelle comunicazioni ad alta velocità; sottolinea, a tale proposito, l'importanza della certezza del diritto, che è fondamentale per la capacità innovativa delle imprese dell'UE;
55. sottolinea la necessità di garantire la resilienza delle reti di comunicazione e la sicurezza degli spazi di dati, incoraggiando così la rapida diffusione delle reti a fibra ottica che potrebbero garantire percorsi multipli e la resilienza agli attacchi fisici e informatici;
56. invita la Commissione a garantire che la transizione digitale utilizzi i metodi e le migliori pratiche più avanzati al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e le complessità di calcolo, nonché aumentare l'efficienza energetica e dei dati dei sistemi durante l'uso produttivo; sottolinea, a tale proposito, la necessità di un metodo che includa una valutazione della sostenibilità ambientale nella transizione digitale, compreso l'uso dell'energia, lungo l'intero ciclo di vita di prodotti e sistemi;
57. invita la Commissione a introdurre misure volte a impedire la proprietà, da parte di paesi terzi, di organismi notificati dell'UE, designati da un paese dell'UE per valutare la conformità di determinati prodotti prima di essere immessi sul mercato;
58. accoglie con favore l'iniziativa della Commissione per una strategia europea di normazione che mira a sostenere la trasformazione digitale e la transizione verde e condivide l'ambizione di adottare un approccio più proattivo verso la definizione di strategie per l'adozione di norme, anche a livello internazionale, con i principali partner commerciali;
59. osserva che al fine di perseguire l'autonomia strategica, l'UE deve sviluppare le sue capacità di difesa; sottolinea l'importanza di fornire orientamenti politici e sviluppare programmi pubblici ambiziosi per sostenere e stimolare gli investimenti nelle industrie spaziali e della difesa; ritiene che sia della massima importanza rendere operativo un mercato europeo dei materiali di difesa affidabile, modesto ed efficiente, che includa un elevato grado di sovranità tecnologica;
60. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Relazione speciale n. 02/2022 della Corte dei conti europea dal titolo: "L'efficienza energetica nelle imprese. In alcuni casi è stato conseguito un risparmio energetico, ma vi sono debolezze nella pianificazione e nella selezione dei progetti" https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_02/SR_Energy-effic-enterpr_IT.pdf
Corte dei conti europea, relazione speciale n. 03/2022: "Introduzione del 5G nell'UE: ritardi nella diffusione delle reti con problemi di sicurezza ancora irrisolti", Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2022.
Le conseguenze della siccità, degli incendi e di altri fenomeni meteorologici estremi: intensificare l'impegno dell'UE per contrastare il cambiamento climatico
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Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2022 sulle conseguenze della siccità, degli incendi e di altri fenomeni meteorologici estremi: intensificare l'impegno dell'UE per contrastare il cambiamento climatico (2022/2829(RSP))
– vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale(1),
– viste la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo "Il Green Deal europeo" (COM(2019)0640) e la risoluzione del Parlamento del 15 gennaio 2020 al riguardo(2),
– visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("normativa europea sul clima")(3),
– vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 intitolata "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030: riportare la natura nella nostra vita" (COM(2020)0380) e la relativa risoluzione del Parlamento del 9 giugno 2021(4),
– viste la strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" (COM(2020)0381) e la sua risoluzione del 20 ottobre 2021 al riguardo(5),
– visti la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e in particolare il relativo accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 2015, entrato in vigore il 4 novembre 2016,
– vista la relazione globale di valutazione sulla relazione speciale relativa alla riduzione del rischio di catastrofi (RRC) sulla siccità del 2021 dell'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi,
– visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite concordati nel 2015, in particolare l'obiettivo 15,
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione (UNCCD),
– vista l'edizione speciale 2021 della prospettiva globale sulle zone umide, pubblicata dal segretariato della Convenzione sulle zone umide,
– vista la relazione del Centro comune di ricerca della Commissione, dal titolo "Drought in Europe – August 2022" (Siccità in Europa – agosto 2022),
– vista la comunicazione della Commissione del 16 luglio 2021, dal titolo "Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030" (COM(2021)0572),
– vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020, dal titolo "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita" (COM(2020)0380),
– vista la relazione di valutazione globale sulla biodiversità e i servizi ecosistemici della piattaforma intergovernativa scienza-politica per la biodiversità e i servizi ecosistemici, del maggio 2019,
– vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 sulla strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici(6),
– viste la comunicazione della Commissione del 17 novembre 2021 dal titolo "Strategia dell'UE per il suolo per il 2030: suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima" (COM(2021)0699) e la risoluzione del Parlamento del 28 aprile 2021 sulla protezione del suolo(7),
– vista la Carta europea delle risorse idriche,
– vista la relazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) dal titolo "Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability" (Cambiamenti climatici 2022: effetti, adattamento e vulnerabilità),
– vista la risoluzione n. 64/292 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 28 luglio 2010, che riconosce il diritto umano all'acqua e ai servizi igienico-sanitari,
– vista la sua risoluzione dell'8 settembre 2015 sul seguito dato all'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water"(8),
– vista la relazione n. 17/2020 dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), dal titolo "Water and agriculture: towards sustainable solutions" (Acqua e agricoltura: verso soluzioni sostenibili),
– vista la relazione dell'Istituto delle risorse mondiali del 21 gennaio 2020, dal titolo "Achieving Abundance: Understanding the Cost of a Sustainable Water Future" (Obiettivo abbondanza: comprendere il costo di un futuro idrico sostenibile),
– vista la relazione dell'AEA del 14 ottobre 2021, dal titolo "Water resources across Europe – confronting water stress: an updated assessment" (Risorse idriche in Europa – Stress idrico a confronto: valutazione aggiornata),
– visto il controllo dell'adeguatezza 2019, effettuato dalla Commissione, della direttiva quadro sulle acque, della direttiva sulle acque sotterranee, della direttiva sugli standard di qualità ambientale e della direttiva sulle alluvioni (SWD(2019)0439),
– viste le relazioni di valutazione e le relazioni speciali dell'IPCC,
– vista la comunicazione della Commissione del 24 febbraio 2021, dal titolo "Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici" (COM(2021)0082),
– visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti(9) (regolamento recante disposizioni comuni),
– visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione(10),
– visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea(11) (FSUE),
– visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
A. considerando che, secondo l'Osservatorio europeo sulla siccità, nell'agosto 2022 il 64 % del continente era in allerta siccità (e il 17 % in allarme siccità); che i dati preliminari suggeriscono che l'attuale siccità è la peggiore degli ultimi 500 anni; che la temperatura media in Europa nel 2022 è stata la più alta mai registrata per il mese di agosto e per il periodo giugno-agosto(12); che, secondo le previsioni, nei prossimi mesi persisteranno condizioni più secche del normale in gran parte d'Europa e che le ondate di calore e la siccità si rafforzano a vicenda;
B. considerando che, secondo l'IPCC, è chiaro che la crisi climatica rende più frequenti e più intensi gli eventi meteorologici estremi quali inondazioni, tempeste e calura, il che significa che le precipitazioni e le tempeste diventano più pesanti, le canicole più calde e i periodi di siccità più lunghi e più gravi;
C. considerando che la crisi climatica sta già avendo conseguenze drammatiche per gli ecosistemi, gli esseri umani e i mezzi di sussistenza delle persone; che, secondo l'IPCC, il continente europeo si sta scaldando più velocemente rispetto ad altre parti della Terra, con un aumento delle temperature di 2 °C nel 2019 rispetto ai livelli preindustriali, a fronte di un aumento della temperatura media globale di 1,1 °C; che la siccità record di quest'anno è l'ultimo di una serie di eventi climatici estremi che stanno diventando la nuova normalità, aumentando in termini di volume e di entità; che, dal momento che il ciclo dell'acqua si sta intensificando con i cambiamenti climatici, fenomeni quali siccità, tempeste e alluvioni diverranno più frequenti e più intensi;
D. considerando che è necessaria un'azione urgente per mitigare i cambiamenti climatici riducendo le emissioni di gas a effetto serra, in linea con le migliori conoscenze scientifiche disponibili e in combinazione con un significativo rafforzamento delle azioni in materia di adattamento e resilienza in tutti i settori, al fine di ridurre e controllare gli effetti a breve, medio e lungo termine sull'economia, l'ambiente, il benessere e la salute;
E. considerando che, secondo l'Istituto delle risorse mondiali, sei paesi dell'UE (Cipro, Belgio, Grecia, Spagna, Portogallo e Italia) si trovano a far fronte a elevati livelli di stress idrico, e che si prevede che entro il 2030 vi sarà un divario del 56 % tra la domanda e l'offerta globali di acqua rinnovabile(13); che l'AEA stima che lo stress idrico interessi già il 20 % del territorio europeo e il 30 % della sua popolazione, e che il costo della siccità in Europa sia compreso tra i 2 e i 9 miliardi di EUR all'anno(14);
F. considerando che i cambiamenti climatici hanno modificato i modelli dei venti e meteorologici in Europa, portando alla persistenza dei sistemi ad alta pressione, con conseguenti lunghi periodi di precipitazioni limitate o assenti, che a loro volta determinano stagioni di crescita delle colture più secche; che l'umidità del suolo contribuisce alla ricarica delle acque sotterranee, alla struttura e al biota del suolo e alle temperature del suolo, e che la carenza d'acqua provoca, tra l'altro, l'erosione del suolo e una minore produzione di colture; che le anomalie di umidità del suolo rimangono fortemente negative nella maggior parte dell'Europa per via della mancanza di precipitazioni e delle ondate di calore verificatesi negli ultimi mesi, rispetto al giugno 2022;
G. considerando che nell'UE, secondo le previsioni, le rese di granturco, semi di soia e girasoli saranno le più colpite, con riduzioni (rispetto alla media degli ultimi cinque anni) stimate rispettivamente a -16 %, -15 % e -12 %; che probabilmente saranno duramente colpite altre colture, in particolare il foraggio; che la gravità dell'impatto della siccità e delle ondate di calore sulla produzione agricola è pressoché triplicata negli ultimi 50 anni(15); che i bassi livelli di produzione destano particolare preoccupazione in ragione delle conseguenze per il mercato alimentare e dei mangimi legate al conflitto in corso in Ucraina;
H. considerando che le pratiche agricole non sostenibili, la deforestazione e l'urbanizzazione intensiva acuiscono il rischio di catastrofi naturali e la loro gravità;
I. considerando che, secondo il più recente atlante mondiale della desertificazione, oltre il 75 % della superficie terrestre è già degradata e oltre il 90 % potrebbe divenirlo entro il 2050; che, a livello dell'UE, la desertificazione interessa l'8 % del territorio, perlopiù nell'Europa meridionale, orientale e centrale, per un totale di 14 milioni di ettari; che 13 Stati membri hanno dichiarato di essere colpiti dalla desertificazione ai sensi dell'UNCCD; che la desertificazione è dovuta, tra l'altro, all'erosione del suolo, al pascolo eccessivo e alla perdita di copertura vegetale, in particolare alberi, alla salinizzazione, alla perdita della sostanza organica e del biota del suolo e al degrado della biodiversità; che nel 2015 l'UE e gli Stati membri si sono impegnati a conseguire la neutralità in termini di degrado del suolo nell'UE entro il 2030;
J. considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro sulle acque(16), "gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano i corpi idrici sotterranei, e assicurano un equilibrio tra l'estrazione e il ravvenamento delle acque sotterranee al fine di conseguire un buono stato delle acque sotterranee [...] entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva"; che, dopo 22 anni, solo il 40 % delle laghi, degli estuari, dei fiumi e delle acque costiere oggetto di monitoraggio presentano lo stato ecologico "buono" o "molto buono" prescritto dalla direttiva; che dal controllo dell'adeguatezza previsto dalla direttiva è emerso che quasi il 50 % dei corpi idrici beneficia di deroghe, il che è rappresenta un esito insoddisfacente; che in passato sono state attuate cattive pratiche e misure di gestione che hanno avuto effetti devastanti sulla ritenzione idrica nei terreni, tra cui il raddrizzamento del corso dei fiumi e/o la cementificazione degli alvei fluviali, l'intensificazione dell'uso del suolo e il prosciugamento di stagni e zone umide;
K. considerando che l'acqua è un elemento essenziale del ciclo alimentare; che è imperativo che le acque sotterranee e superficiali siano di buona qualità e disponibili in quantità sufficienti per garantire un sistema alimentare equo, sano, ecocompatibile e sostenibile, come descritto nella strategia "Dal produttore al consumatore"; che è fondamentale disporre di acqua pulita e in quantità sufficiente per realizzare e conseguire un'autentica economia circolare nell'UE; che il regolamento sui piani strategici della politica agricola comune (PAC)(17) definisce l'obiettivo di "promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche";
L. considerando che l'agricoltura dipende dalla disponibilità d'acqua; che l'irrigazione aiuta a proteggere gli agricoltori dalla variabilità climatica e ad aumentare la resa, sottoponendo tuttavia le risorse idriche a una pressione significativa; che nel 2016 solo il 6 %(18) delle superfici agricole dell'UE veniva irrigato, rappresentando tuttavia il 24 % di tutta l'estrazione di acqua nell'UE; che, secondo la relazione speciale della Corte dei conti europea (ECA) sull'utilizzo idrico sostenibile in agricoltura, l'attuazione della PAC non è sempre stata in linea con la politica dell'UE in materia di acque e, se tale aspetto non verrà migliorato, le risorse idriche potrebbero essere esposte a maggiori pressioni;
M. considerando che la nuova PAC, che entrerà in vigore nel 2023, limita gli investimenti per l'ampliamento delle superfici irrigue nelle zone in cui i corpi idrici sono in condizioni "meno che buone";
N. considerando che l'estrazione di acqua dalle acque libere e sotterranee destinata al consumo umano, all'industria e all'agricoltura, aggravata da temperature estremamente elevate e dall'assenza di precipitazioni, comporta un aumento delle concentrazioni di inquinanti e nutrienti e, di conseguenza, dell'incidenza di proliferazioni di alghe tossiche e di patogeni, come constatato nei sistemi fluviali, negli estuari e nei corpi idrici europei, il che dà luogo a estinzioni di massa e morie di pesci d'acqua dolce, al crollo del settore della pesca e alla scomparsa dei mezzi di sussistenza; che le temperature elevate dell'acqua riducono anche il tenore di ossigeno, con ripercussioni drammatiche sui pesci; che la diminuzione dei flussi fluviali, associata al dragaggio, libera tossine concentrate che si sono accumulate nei sedimenti, con gravi ripercussioni sulla vita acquatica e sulla pesca a valle;
O. considerando che il 60 % dei bacini idrografici si trova in regioni transnazionali, il che rende indispensabile un'efficace cooperazione transfrontaliera; che 20 paesi europei dipendono da altri paesi per oltre il 10 % delle loro risorse idriche e in cinque paesi oltre il 75 % delle risorse proviene dall'estero tramite i fiumi(19); che il mancato rispetto della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane(20) nelle regioni frontaliere causa il deterioramento dei corpi idrici transfrontalieri, il che rende impossibile conseguire gli obiettivi previsti da tale direttiva nello Stato membro ricevente; che, sebbene la suddetta direttiva menzioni delle "ecoregioni", nella pratica la cooperazione in materia di acque è limitata; che, a causa della scarsità di risorse, si prevede un aumento della complessità idropolitica dei bacini condivisi;
P. considerando che la risorse idriche rinnovabili pro capite nell'UE sono diminuite del 17 % negli ultimi 60 anni; che negli ultimi mesi diversi paesi dell'UE hanno dovuto razionare l'acqua potabile a causa della siccità e che, ad esempio, alcune comunità dipendevano dalla fornitura di acqua potabile mediante camion; che le perdite d'acqua rappresentano il 24 % della quantità totale d'acqua consumata nell'Unione;
Q. considerando che una percentuale compresa tra il 20 e il 40 % dell'acqua disponibile in Europa è sprecato a causa, tra l'altro, di perdite nel sistema di distribuzione dell'acqua, dell'insufficiente installazione di tecnologie per il risparmio idrico, di attività di irrigazione eccessive e inutili e di rubinetti che perdono;
R. considerando che i flussi fluviali annuali sono in calo nell'Europa meridionale e sudorientale, mentre sono in aumento nell'Europa settentrionale e nordorientale; che la produzione di energia idroelettrica e i sistemi di raffreddamento delle centrali elettriche subiscono gravi ripercussioni; che il progetto AMBER (gestione adattativa delle barriere nei fiumi europei) ha mostrato che i corsi d'acqua europei sono bloccati da più di un milione di barriere, che per oltre l'85 % sono costituite da piccole strutture inutilizzate o che versano in cattive condizioni; che tutte le barriere incidono sulla salute dei fiumi e sui cicli idrologici, giacché modificano il flusso naturale dei corsi d'acqua e bloccano le rotte migratorie dei pesci;
S. considerando che la riduzione dei livelli e dei volumi idrici ha avuto gravi ripercussioni sui settori dell'energia fossile, nucleare e idroelettrica nonché sui sistemi di raffreddamento; che la siccità di quest'estate ha aggravato la forte stretta sul mercato dell'energia alla quale l'Europa sta facendo fronte; che ripercussioni successive possono incidere ulteriormente sugli ecosistemi acquatici che già devono far fronte alle ondate di calore;
T. considerando che molte attività turistiche dipendono dai fiumi; che la scarsità d'acqua interessa attualmente il 17 % del territorio dell'UE, con una situazione più grave nell'area del Mediterraneo, dove in estate circa il 50 % della popolazione vive sotto costante stress idrico e molti siti turistici hanno dovuto sospendere la propria attività a causa della siccità;
U. considerando che la mancanza di precipitazioni e gli ingenti prelievi di acqua per l'irrigazione hanno avuto un impatto sul trasporto fluviale, creando difficoltà per l'approvvigionamento di materiali pesanti, in particolare nella valle del Reno, con conseguenze negative per molti ambiti d'attività; che le principali vie navigabili europee, segnatamente il Reno, il Danubio e il Po, hanno registrato livelli estremamente bassi, con ripercussioni sull'agricoltura, l'acqua potabile, gli ecosistemi e il commercio;
V. considerando che le foreste sono sempre più vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici, in particolare la crescente diffusione degli incendi boschivi; che anni di siccità e degrado hanno creato le condizioni ideali per la propagazione degli incendi; che l'Europa sta assistendo a incendi boschivi di proporzioni drammatiche;
W. considerando che negli ultimi 10 anni, tra il 2011 e il 2021, sono bruciati oltre cinque milioni di ettari di foreste, principalmente a causa della siccità; che, solo nel periodo tra il 4 giugno e il 3 settembre 2022, gli incendi boschivi hanno causato la distruzione di una superficie cumulativa totale pari a oltre 500 000 ettari(21) e che la capacità dell'UE di spegnere gli incendi boschivi ha raggiunto il suo limite; che, in tutto il territorio dell'Unione, gli incendi hanno distrutto luoghi di importante valore, come parchi naturali e geoparchi Unesco, provocando perdite in termini di biodiversità, colture e pascoli;
X. considerando che la siccità e le ondate di calore correlate ai cambiamenti climatici rendono più difficile lo spegnimento degli incendi, in quanto tali condizioni ne agevolano la rapida diffusione e ne aumentano la gravità; che i cambiamenti climatici aumenteranno la frequenza degli incendi boschivi e il loro potenziale distruttivo e che probabilmente la stagione degli incendi boschivi in Europa inizierà prima e terminerà più tardi; che tali cambiamenti senza precedenti dovrebbero essere presi in considerazione nelle pratiche degli Stati membri in materia di gestione degli incendi;
Y. considerando che foreste stabili, miste, costituite da alberi di diverse età e specie, ricche di biodiversità e con copertura continua apportano molti benefici collaterali, in particolare l'attenuazione della siccità e del caldo; che anche i sistemi agroforestali e gli alberi integrati negli ecosistemi agricoli apportano numerosi benefici, tra cui la produttività e la resilienza;
Z. considerando che le ondate di calore e la siccità influiscono negativamente sul reddito degli agricoltori, il che può portare all'abbandono dell'attività agricola; che l'abbandono dell'attività agricola può inoltre creare condizioni favorevoli per lo scoppio di incendi;
AA. considerando che, secondo le stime delle Nazioni Unite, dal 1970 il 35 % delle zone umide del pianeta è scomparso, malgrado i numerosi benefici da esse apportati, a un ritmo tre volte superiore rispetto alle foreste; che le zone umide costiere, come le mangrovie, sequestrano il carbonio fino a 55 volte più velocemente rispetto alle foreste umide tropicali; che le torbiere, che ricoprono solo il 3 % della superficie terrestre, sono in grado di immagazzinare il 30 % di tutto il carbonio terrestre solo se umide, e assorbono l'acqua in eccesso per prevenire inondazioni e siccità; che, stando alla Commissione, sono andati perduti circa due terzi delle zone umide che esistevano cent'anni fa nell'UE;
AB. considerando che il 28 luglio 2010 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto il diritto all'acqua e ai servizi igienico-sanitari come un diritto umano; che l'acqua potabile pulita è fondamentale per tutti i diritti umani; che nel 2013 1 884 790 cittadini hanno firmato l'iniziativa dei cittadini europei dal titolo "Right2Water" in materia di diritto all'acqua e ai servizi igienico-sanitari; che attualmente un milione di cittadini dell'Unione non ha accesso all'acqua e 8 milioni non dispongono di servizi igienico-sanitari;
AC. considerando che la siccità sta peggiorando le condizioni di vita della popolazione a causa del caldo e della mancanza di acqua; che gli indigenti sono colpiti in modo sproporzionato; che nei paesi europei più duramente colpiti dalla siccità si registra un tasso di mortalità eccessivo; che la siccità produce danni negli edifici più fragili, compromettendo la qualità di vita degli abitanti;
AD. considerando che la siccità e altri effetti dei cambiamenti climatici hanno ripercussioni sulla salute mentale e intensificano l'ansia, in particolare tra i giovani;
AE. considerando che il bilancio del Fondo di solidarietà dell'UE (FSUE) è insufficiente per reagire adeguatamente alle catastrofi naturali gravi e per esprimere la solidarietà europea alle regioni colpite da una catastrofe;
AF. considerando che la siccità può avere effetti a cascata e che le perdite causate dalla siccità nell'UE ammontano, secondo le stime, a 9 miliardi di EUR all'anno; che un'analisi del Centro comune di ricerca mostra che l'impatto della siccità sull'economia europea potrebbe superare i 65 miliardi di EUR all'anno entro il 2100(22); che, se le temperature globali supereranno gli obiettivi dell'accordo di Parigi in materia di temperatura, si prevede che i periodi di siccità saranno due volte più frequenti e il valore assoluto delle perdite annuali in Europa imputabili alla siccità aumenterà fino a 40 miliardi di euro all'anno(23); che i costi dell'inazione superano di gran lunga i costi di un investimento in un'azione ambiziosa per il clima nel presente(24);
AG. considerando che la crisi climatica aggrava le disuguaglianze esistenti; che le famiglie a basso reddito e le persone vulnerabili sono particolarmente colpite dalla crisi climatica e necessitano di un sostegno particolare per adattarsi ai cambiamenti climatici; che occorre tutelare i lavoratori dagli effetti negativi della crisi climatica sul luogo di lavoro;
1. esprime la sua più profonda vicinanza e solidarietà alle famiglie delle vittime dei recenti eventi metereologici estremi come pure agli abitanti delle zone devastate, e plaude alla dedizione dei vigili del fuoco volontari e a tempo pieno, dei soccorritori, delle autorità nazionali, regionali e locali coinvolte negli sforzi di soccorso, nonché dei cittadini che hanno tentato di salvare le persone e di evitare la diffusione degli incendi, spesso rischiando la propria vita;
2. sottolinea l'importanza di una gestione sostenibile delle risorse idriche per garantire la sicurezza alimentare e invita la Commissione ad astenersi dal proporre ulteriori atti legislativi dell'UE che mettano in pericolo o rischino di mettere in pericolo la nostra sicurezza alimentare;
3. ritiene che tali condizioni meteorologiche estreme siano un segnale della necessità di un'azione più ambiziosa in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi; ritiene che l'UE debba svolgere un ruolo guida in tale processo e intensificare i suoi sforzi in tutti i settori; ricorda che, in linea con il diritto dell'UE sul clima e con l'accordo di Parigi, nonché con le migliori conoscenze scientifiche disponibili, l'UE dovrebbe intensificare la sua azione per il clima sia per quanto riguarda la mitigazione, al fine di contenere il riscaldamento globale a 1,5ºC rispetto ai livelli preindustriali, sia per quanto riguarda l'adattamento per promuovere la resilienza; invita l'UE ad aggiornare il suo contributo determinato a livello nazionale nel quadro dell'accordo di Parigi e ad aumentare il suo obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra entro la 27a sessione della conferenza delle parti dell'UNFCCC (COP27), in base alle migliori conoscenze scientifiche disponibili; chiede la massima ambizione per quanto riguarda il pacchetto "Pronti per il 55 %";
4. esprime preoccupazione per le conclusioni della relazione 2021 del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente sul divario delle emissioni, in particolare per il fatto che, nonostante gli impegni climatici più ambiziosi assunti nell'ultimo anno, le emissioni previste lasciano pensare che il mondo vada verso un aumento della temperatura di 2,7ºC se tali impegni nazionali saranno pienamente attuati, il che avrebbe gravi ripercussioni in tutto il mondo; esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri a mantenere il forte impegno a favore del Green Deal dell'UE e a intensificare l'azione dell'UE in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento e resilienza, prestando particolare attenzione ai fenomeni meteorologici estremi;
5. prevede che la proposta della Commissione relativa a una legge dell'UE sul ripristino della natura(25) rappresenti un'opportunità per migliorare le sinergie tra la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento, la prevenzione delle catastrofi e il ripristino della natura; prevede che essa fornisca un quadro per il ripristino degli ecosistemi resilienti alla siccità, compreso il ripristino di foreste multietà, multispecie e biodiverse con copertura continua, zone umide, copertura vegetale naturale, dinamiche delle pianure alluvionali e infiltrazioni naturali a livello paesaggistico, nonché miglioramenti della resilienza dei bacini idrografici;
6. appoggia l'intenzione della Commissione di contribuire a un effetto globale di raffreddamento istituendo una piattaforma dell'UE per l'inverdimento urbano; invita la Commissione a fissare obiettivi vincolanti ambiziosi e specifici in materia di biodiversità urbana, soluzioni basate sulla natura, approcci basati sugli ecosistemi e infrastrutture verdi che vadano a beneficio sia degli esseri umani che delle specie selvatiche e contribuiscano agli obiettivi generali in materia di biodiversità; sottolinea la necessità di prevedere misure quali una quota minima di tetti verdi nei nuovi edifici, il sostegno all'agricoltura urbana, compreso, se del caso, l'uso di alberi produttivi, l'assenza di uso di pesticidi chimici e la riduzione dell'uso di fertilizzanti nelle zone verdi urbane dell'UE, l'aumento del numero di spazi verdi in funzione del numero di abitanti;
7. invita gli Stati membri a dare priorità e a individuare misure di ripristino a breve, medio e lungo termine per gli ecosistemi degradati a seguito di eventi meteorologici estremi; chiede inoltre che gli orientamenti dell'UE per i piani di ripristino post-emergenza individuino i settori prioritari per le fasi di ripresa, ripristino e ricostruzione dopo le catastrofi causate da inondazioni, incendi boschivi, ondate di calore o siccità, comprese raccomandazioni per aumentare la resilienza e il rilancio dei mezzi di sussistenza, delle economie e dell'ambiente colpito;
8. chiede alla Commissione di fornire orientamenti dei quali i portatori di interessi possano avvalersi per potenziare la resilienza alla siccità sia delle persone che degli ecosistemi; sottolinea che è necessaria un'azione coordinata a livello europeo anche nel settore della ricerca e del monitoraggio, tra entità già esistenti quali l'Osservatorio europeo sulla siccità, l'AEA, il servizio di gestione delle emergenze Copernicus e altre parti interessate appropriate; indica che, nel settore dei finanziamenti, è opportuno individuare un adeguato sostegno finanziario nel contesto della PAC, dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza e di altri fondi regionali;
9. riconosce la particolare vulnerabilità dei paesi mediterranei e l'importanza di utilizzare meccanismi e risorse specifici per far fronte ai rischi e agli effetti di questi eventi estremi in tali territori; sottolinea che la siccità e altri fenomeni meteorologici legati alla crisi climatica non provocano solamente impatti ambientali, ma anche effetti sociali, culturali, economici e politici, e aumentano il rischio di aggravare le disuguaglianze sociali;
10. sottolinea l'influenza negativa che le catastrofi naturali hanno sulla coesione economica, sociale e territoriale nell'UE, ostacolando l'attuazione della politica di coesione dell'Unione; ricorda, a questo proposito, che oltre 100 miliardi di EUR di risorse della politica di coesione saranno investiti nella transizione energetica, nella decarbonizzazione e nelle energie rinnovabili entro il 2030; riconosce la particolare vulnerabilità dei territori elencati all'articolo 174 TFUE, in particolare le isole e le regioni montane, e all'articolo 349 TFUE;
11. ribadisce il proprio sostegno alla strategia di adattamento dell'UE; deplora tuttavia che la strategia di adattamento non stabilisca obiettivi concreti, misurabili e con scadenze precise affinché l'UE e i suoi Stati membri diventino resilienti ai cambiamenti climatici, e ricorda la richiesta del Parlamento di obiettivi vincolanti e quantificabili; invita, a tale proposito, la Commissione a proporre un quadro europeo di adattamento ai cambiamenti climatici globale, ambizioso e giuridicamente vincolante, che includa gli opportuni strumenti legislativi, con particolare attenzione alle regioni più vulnerabili;
12. invita la Commissione a elaborare con urgenza una valutazione globale del rischio climatico a livello di UE, prestando particolare attenzione ai rischi di siccità, incendi boschivi, minacce per la salute, vulnerabilità degli ecosistemi ed effetti sulle infrastrutture critiche e sui punti nevralgici di accesso alla rete, al fine di orientare e dare priorità agli sforzi di adattamento e resilienza a breve, medio e lungo termine; chiede, in particolare, che entro l'estate 2023 sia completata una prova di stress dell'UE sulla resilienza climatica per le infrastrutture chiave;
13. osserva che la crisi climatica aggrava le disuguaglianze esistenti; sottolinea che le famiglie a basso reddito e le persone vulnerabili sono particolarmente colpite dalla crisi climatica e necessitano di un sostegno particolare per adattarsi ai cambiamenti climatici; accoglie con favore le politiche sociali in tutti gli Stati membri che proteggono i lavoratori dagli effetti negativi della crisi climatica sul luogo di lavoro e incoraggia gli Stati membri a integrare l'adattamento ai cambiamenti climatici nelle loro politiche occupazionali e sociali;
Protezione civile e risposta alle emergenze
14. evidenzia l'importanza di sviluppare ulteriormente e di utilizzare appieno il meccanismo della protezione civile dell'UE in relazione agli incendi boschivi e ad altre calamità naturali; invita la Commissione a raccogliere e divulgare, tra gli Stati membri, conoscenze su come adeguare le foreste ai cambiamenti climatici attuali e previsti, in linea con la nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici; chiede che la Commissione realizzi valutazioni e mappe del rischio di incendi boschivi, sulla base di prodotti migliorati del programma Copernicus e di altri dati di telerilevamento, al fine di sostenere l'azione preventiva; sottolinea l'importanza di rafforzare il meccanismo europeo di protezione civile per garantire adeguate capacità di contrasto degli incendi boschivi nell'UE;
15. invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare la creazione della nuova flotta rescEU permanente e li esorta a garantire finanziamenti sufficienti a tal fine e ad ampliare quanto prima l'attuale rete di sicurezza stagionale europea;
16. prende atto con preoccupazione dei limiti dell'attuale quadro di risposta alle catastrofi a livello dell'UE basato su un pool volontario di risorse di risposta preimpegnate da parte degli Stati membri; invita la Commissione e gli Stati membri a valutare la possibilità di ampliare le capacità e le competenze dell'UE in materia di risposta alle catastrofi alla luce delle catastrofi climatiche sempre più frequenti e gravi, in particolare attraverso la creazione di una forza permanente di protezione civile dell'UE;
17. chiede l'ampliamento dell'attuale riserva antincendio volontaria nell'ambito di rescEU e invita tutti gli Stati membri a prendere in considerazione la possibilità di inserire una parte delle loro brigate antincendio nazionali in una riserva europea; chiede alla Commissione di presentare un piano d'azione per aumentare le capacità di risposta dell'UE;
18. sostiene la modernizzazione dei mezzi della protezione civile attraverso nuovi appalti pubblici comuni, in modo che le attrezzature e i mezzi terrestri e aerei siano meglio adattati alla geografia dei diversi territori dell'UE;
19. chiede un rafforzamento del preposizionamento stagionale dei vigili del fuoco nei punti critici per gli incendi boschivi, sulla base del successo del programma pilota reso operativo quest'estate in Grecia;
20. invita gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione e a sostenere la creazione di un centro europeo di eccellenza in materia di protezione civile, in particolare per promuovere la formazione degli agenti nella lotta contro gli incendi e la gestione delle crisi e incoraggiare lo scambio delle migliori pratiche;
21. ricorda che il FSUE è stato modificato più volte al fine di ampliarne l'ambito di applicazione, e la linea di bilancio 2022 per il FSUE è già stata pienamente mobilitata a causa dell'aumento delle catastrofi naturali; chiede un aumento significativo del bilancio dell'FSUE per aiutare le regioni a prevedere e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, e chiede che l'ambito di applicazione dell'FSUE sia ampliato, in modo da poter essere utilizzato anche per sostenere il ripristino o la costruzione di nuove infrastrutture pubbliche e private più resilienti ai cambiamenti climatici; sottolinea che la gravità di alcune catastrofi naturali è in alcuni casi il risultato di fattori antropogenici, tra cui una pianificazione territoriale imprudente che porta alla costruzione di alloggi e infrastrutture nelle pianure alluvionali dei fiumi o in territori a rischio di frane; ribadisce, a tale proposito, che i rimborsi del FSUE dovrebbero favorire una resilienza maggiore e la sostenibilità mediante il finanziamento di soluzioni basate sugli ecosistemi (ad es. rimboschimento, ripristino degli habitat, ricostruzione antisismica);
22. ricorda che è fondamentale erogare gli aiuti e i fondi alle regioni colpite nel modo più rapido, semplice e flessibile possibile, e sottolinea che le sinergie tra il FSUE, il meccanismo di protezione civile dell'UE, l'asse di intervento riguardante l'adattamento ai cambiamenti climatici del Fondo europeo di sviluppo regionale e gli altri programmi di cooperazione territoriale sono essenziali per creare un pacchetto esaustivo di risposta e resilienza;
23. invita la Commissione a promuovere la partecipazione della società civile alla prevenzione e alla gestione delle conseguenze della siccità e dei cambiamenti climatici; invita la Commissione a proporre un'iniziativa europea sull'impegno civico e a promuovere iniziative volontarie in materia di risposta alle catastrofi;
Agricoltura
24. invita la Commissione a effettuare una valutazione completa delle ripercussioni che il protrarsi della siccità comporta per la produzione alimentare dell'UE nell'anno in corso e per l'approvvigionamento alimentare della popolazione durante il prossimo inverno; invita altresì la Commissione e il Consiglio a valutare quali misure correttive e di sostegno possano essere adottate per garantire che i produttori primari, la cui produzione ha subito perdite a causa del caldo e della siccità, possano tempestivamente avviare nuovi cicli di produzione dell'approvvigionamento alimentare essenziale;
25. sottolinea l'importanza di andare oltre le misure a breve termine e l'attenuazione dell'attuale crisi; sottolinea che l'UE deve continuare ad adattare i suoi sistemi alimentari al fine di renderli più resilienti a lungo termine;
26. invita l'UE e i suoi Stati membri a investire nella ricerca e nell'innovazione per facilitare l'introduzione di varietà e pratiche più resistenti alla siccità e ai cambiamenti climatici;
27. invita la Commissione a garantire che i piani strategici nazionali della PAC siano attuati al fine di rendere l'agricoltura più efficiente sotto il profilo idrico, con l'obiettivo di ridurre il consumo idrico e promuovere una maggiore resilienza alla siccità, riducendo nel contempo le pressioni idromorfologiche complessive, tenendo conto delle conclusioni della relazione speciale della Corte dei conti sull'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura; accoglie con favore l'introduzione di nuovi regimi ecologici, che dovrebbero agevolare la transizione verso un'agricoltura più resiliente e verde;
28. invita l'UE e gli Stati membri ad aumentare la quota del sostegno agricolo destinato alla prevenzione e alla gestione dei rischi in agricoltura e a prendere in considerazione la possibilità di estendere il ricorso ai regimi pubblici di assicurazione per il clima; invita la Commissione a promuovere lo scambio di buone pratiche su questa e su altre misure di mitigazione;
29. invita inoltre la Commissione a individuare risorse finanziarie per aiutare le aziende agricole a compensare le perdite derivanti dai danni provocati dalla siccità o da altri eventi causati dall'emergenza climatica, a incentivare una maggiore resilienza e sostenibilità ai cambiamenti climatici e a garantire che tale crisi non si concluda con la chiusura definitiva delle aziende agricole;
30. invita la Commissione e gli Stati membri a dare priorità alla creazione di riserve tampone di mangimi e alimenti strategici come strumento per attenuare gli aspetti più dannosi della siccità, comprese le grandi variazioni di resa su base annua, e invita la Commissione ad affrontare tale problema a livello internazionale perseguendo la creazione di uno stoccaggio alimentare come strumento di stabilizzazione di fronte agli effetti dei cambiamenti climatici sull'agricoltura e sull'approvvigionamento alimentare;
31. sottolinea la necessità di sistemi di irrigazione agricola più efficienti e mirati, nonché di capacità di stoccaggio dell'acqua e di una ricalibrazione generale del fabbisogno di acqua di irrigazione per conseguire un uso sostenibile delle risorse idriche; ricorda che gli investimenti nell'irrigazione e nella capacità di stoccaggio dell'acqua sono sostenuti solo se comportano risparmi idrici; sottolinea che gli investimenti nel ripristino degli ecosistemi e nei metodi di produzione di transizione verso l'agroecologia dovrebbero essere considerati prioritari;
32. prende atto della decisione adottata nell'ambito della nuova riforma della PAC per quanto riguarda gli investimenti nell'irrigazione in zone in cui lo stato dei corpi idrici è "inferiore al buono"; invita gli Stati membri a incoraggiare gli investimenti in tali settori che portino a risparmi idrici in modo da affrontare la carenza idrica strutturale e ridurre l'impatto sulle acque;
33. esorta gli Stati membri e la Commissione a sostenere l'introduzione di sistemi di irrigazione che non utilizzano acque superficiali o sotterranee, come lo stoccaggio delle acque piovane e il riciclaggio delle acque reflue, unitamente agli sforzi volti a ridurre il consumo idrico complessivo; chiede alla Commissione di chiarire quanto prima l'interpretazione delle nuove disposizioni dell'UE sugli investimenti nell'irrigazione nell'ambito della PAC, al fine di eliminare qualsiasi incertezza; chiede alla Commissione di migliorare gli orientamenti esistenti destinati agli Stati membri per quanto riguarda gli investimenti in materia di irrigazione nell'ambito dei nuovi piani strategici della PAC;
34. sottolinea il ruolo positivo svolto dall'agroecologia, dall'agroforestazione e dai sistemi di produzione biologica nel salvaguardare la quantità e la qualità dell'acqua aumentando l'efficienza nell'uso delle risorse e la circolarità, migliorando la resilienza a livello di aziende agricole attraverso la riduzione dei fattori di produzione e la diversificazione della produzione e quindi ripartendo i rischi, il che è particolarmente importante per evitare una perdita totale delle colture. Ricorda che piantare siepi o alberi, garantire la copertura del suolo, prevenire il pascolo eccessivo, ridurre la compattazione e accumulare sostanza organica del suolo e livelli di humus sono misure utili per gli agricoltori;
35. evidenzia la necessità, alla luce degli eventi climatici estremi degli ultimi mesi, di una rapida attuazione della strategia "dal produttore al consumatore" e della strategia sulla biodiversità, al fine di conseguire l'obiettivo di un settore agricolo più verde e sostenibile, tenendo conto dei differenti impatti climatici di diversi tipi di produzione agricola; esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri a mantenere il forte impegno a favore del Green Deal dell'UE e a intensificare l'azione dell'UE in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento e resilienza, prestando particolare attenzione ai fenomeni meteorologici estremi;
36. sottolinea l'importanza della salute del suolo per la ritenzione idrica e la filtrazione; invita la Commissione a fare della capacità di ritenzione e filtraggio dell'acqua nonché dell'umidità del suolo un pilastro fondamentale del progetto di legge dell'UE sulla salute del suolo che sarà pubblicato nel 2023; sottolinea che le torbiere hanno un enorme potenziale come pozzi di assorbimento del carbonio e svolgono un ruolo significativo nel filtraggio dell'acqua e nella mitigazione di inondazioni, siccità e incendi boschivi;
37. chiede un obiettivo dell'UE di neutralità in termini di degrado del suolo nell'UE entro il 2030, al fine di garantire che il corrispondente obiettivo nell'ambito degli OSS delle Nazioni Unite sia pienamente raggiunto nell'Unione, dato che quest'ultima non è attualmente sulla buona strada per raggiungere tale obiettivo di sviluppo sostenibile, come evidenziato nella relazione speciale della Corte dei conti europea sulla desertificazione del 2018;
38. sottolinea la responsabilità degli agricoltori di mantenere il suolo e le risorse idriche in buone condizioni, nonché la necessità di aumentare le pratiche di sequestro del carbonio nei suoli agricoli; esorta pertanto gli Stati membri e la Commissione a promuovere tali pratiche attraverso i nuovi regimi ecologici e attraverso lo sviluppo del sequestro del carbonio nei suoli agricoli, che dovrà integrare anche altri elementi ambientali, come la gestione delle risorse idriche, al fine di aumentare gli incentivi per i produttori; accoglie con favore l'intenzione della Commissione di presentare una proposta sulla certificazione dei cicli del carbonio sostenibili;
39. sottolinea la necessità di ridurre rapidamente la contaminazione delle acque sotterranee e superficiali, in particolare da nitrati e pesticidi;
40. chiede che tutte le iniziative e le azioni relative alla prevenzione e alla mitigazione della siccità, delle inondazioni e delle ondate di calore nonché dei loro effetti includano considerazioni sull'ambiente naturale, in particolare sulle foreste, sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici;
Incendi boschivi
41. chiede una risposta integrata agli incendi forestali, in modo da tutelare le foreste dell'UE dalla distruzione causata dagli eventi climatici estremi; sottolinea che i "megaincendi" stanno aumentando in intensità e frequenza in tutto il mondo; esprime preoccupazione per la prevista espansione delle zone soggette al rischio di incendio e per l'allungamento delle stagioni caratterizzate da un rischio elevato di incendio nella maggior parte delle regioni europee, in particolare negli scenari di emissioni elevate; ricorda che un paesaggio variegato con foreste ricche di biodiversità rappresenta un baluardo o una barriera naturale più solida contro gli incendi boschivi su vasta scala e incontrollabili;
42. evidenzia che il ripristino e il rimboschimento di foreste diversificate contribuirebbe alla prevenzione e al contenimento degli incendi; sottolinea la necessità di stanziare maggiori risorse e di sviluppare una gestione degli incendi basata su dati scientifici e un sostegno al consolidamento delle capacità attraverso servizi di consulenza al fine di affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici nelle foreste; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere e utilizzare meglio il concetto di gestione integrata degli incendi e constata che ciò potrebbe richiedere una migliore capacità normativa da parte degli Stati membri, il rafforzamento dei servizi pubblici, un sostegno specifico e una cooperazione rafforzata nell'ambito della prevenzione delle catastrofi e della preparazione e risposta alle stesse;
43. è preoccupato per il rischio di formazione di pirocumulonembi dovuta agli incendi boschivi e per gli effetti negativi sulla stratosfera e sullo strato di ozono; chiede pertanto che si riducano il più possibile gli incendi appiccati deliberatamente e la combustione di alberi nelle foreste;
44. richiama l'attenzione sulle ripercussioni degli incendi boschivi e del relativo inquinamento atmosferico sulla salute ed esprime preoccupazione per le previsioni dell'Organizzazione metereologica mondiale (WMO) secondo cui tali fenomeni dovrebbero aumentare, anche in uno scenario di basse emissioni(26); osserva che, con il riscaldamento del pianeta, si prevede un aumento degli incendi boschivi e del relativo inquinamento atmosferico, anche in uno scenario di basse emissioni e rileva che, in aggiunta agli effetti per la salute umana, ciò inciderà anche sugli ecosistemi, dal momento che gli inquinanti atmosferici si depositano dall'atmosfera sulla superficie terrestre; evidenzia gli effetti della crisi climatica sulla biodiversità e sulla resilienza degli ecosistemi nonché le conseguenti ripercussioni sulla salute pubblica, e insiste pertanto sull'importanza dell'approccio "One Health" (una sola sanità);
45. invita gli Stati membri a garantire la protezione continua delle nostre foreste e a proteggere i terreni dalla riclassificazione come terreni non forestali a seguito di un incendio boschivo, in quanto ciò può incoraggiare incendi intenzionali al fine di utilizzare il terreno per altri usi non consentiti prima dell'incendio; invita il Comitato delle regioni e i servizi della Commissione a garantire la collaborazione con le autorità locali e a studiare la storia della riclassificazione dei terreni dopo gli incendi boschivi;
46. chiede che la direttiva 2003/96/CE del Consiglio sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità(27) sia rivista al fine di introdurre un'esenzione dall'imposta sul consumo interno dei prodotti energetici per i vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;
Acqua
47. invita la Commissione a presentare una strategia globale dell'UE in materia di acque che includa l'organizzazione di una conferenza europea sull'acqua in collaborazione con gli Stati membri, al fine di elaborare rapidamente orientamenti sulla gestione dei bacini idrografici condivisi transnazionali, in particolare in caso di siccità pluriennali, e di garantire una definizione equilibrata della priorità attribuita agli usi idrici;
48. invita la Commissione a coordinare l'elaborazione di piani regionali o nazionali esaustivi, dal pozzo all'uso finale, al fine di affrontare la perdita e la percolazione d'acqua dovute a infrastrutture di scarsa qualità o in cattivo stato di manutenzione, anche a livello di bacino, di centro urbano e di azienda agricola, e a condividere le migliori pratiche a tal fine;
49. invita la Commissione a sostenere maggiori sforzi da parte degli Stati membri per rafforzare l'uso delle tecniche di riutilizzo dell'acqua, delle tecnologie e delle pratiche di irrigazione a basso consumo idrico, delle tecnologie dei tetti verdi, delle docce e dei servizi igienici intelligenti nel settore idrico, compresi l'approvvigionamento idrico, i servizi igienico-sanitari e la gestione delle acque piovane, nonché in tutti i cicli e in tutte le applicazioni industriali, residenziali e commerciali dell'acqua; chiede che l'attuale legislazione sia modificata per incoraggiare il riutilizzo dell'acqua nei settori che utilizzano grandi quantità di acqua, nel rispetto dei più rigorosi criteri di qualità, nonché negli uffici e nelle abitazioni, riutilizzando le acque grigie; ricorda che la gestione delle risorse idriche è di importanza cruciale per ridurre al minimo gli effetti negativi dei cambiamenti climatici, proteggere la sicurezza idrica e alimentare, tutelare la biodiversità e mantenere in salute i suoli;
50. sottolinea che il settore energetico è un grande consumatore di acqua in Europa e che lo stesso settore idrico consuma notevoli quantità di energia per l'estrazione, il pompaggio, il riscaldamento, il raffreddamento, la depurazione e la desalinizzazione dell'acqua; evidenzia che i bassi livelli d'acqua hanno avuto ripercussioni sul settore energetico e su talune industrie; sottolinea che una migliore efficienza idrica può incidere direttamente sulla riduzione dei consumi energetici e sui cambiamenti climatici;
51. sottolinea la necessità di coinvolgere i cittadini nella gestione delle risorse idriche; incoraggia gli Stati membri ad adottare misure per garantire l'accesso all'acqua dei gruppi vulnerabili ed emarginati, conformemente alla direttiva, nonché a intraprendere ulteriori azioni per assicurare la fornitura di acqua corrente; ricorda l'obbligo che incombe agli Stati di garantire il diritto umano all'acqua potabile, in particolare durante le ondate di calore e i periodi di siccità, il quale implica ad esempio l'istituzione di meccanismi di partecipazione, compresa l'attuazione del consenso libero, previo e informato in relazione alle infrastrutture energetiche su larga scala e alle industrie estrattive; sottolinea l'importanza del riconoscimento sistematico dei diritti consuetudinari all'acqua potabile e l'offerta di mezzi di ricorso (tramite un meccanismo di reclamo) in caso di violazioni dei diritti umani;
52. sottolinea l'importanza di prevenire la speculazione sulle risorse idriche al fine di garantire un accesso equo e una buona gestione delle risorse; chiede che lo scambio di crediti relativi all'acqua quali merci sui mercati finanziari sia vietato;
Dimensione internazionale e sociale
53. sottolinea che in tutta Europa molte persone vivono in alloggi obsoleti e fatiscenti e in condizioni inadeguate, il che le rende più vulnerabili agli effetti dei fenomeni meteorologici estremi; ricorda che l'accesso ad alloggi adeguati è un diritto fondamentale; chiede la rapida adozione di un ambizioso fondo sociale per il clima volto a sostenere i gruppi più svantaggiati, in particolare per aumentare l'efficienza energetica delle loro abitazioni e decarbonizzare i loro sistemi di riscaldamento e raffrescamento, anche attraverso l'integrazione di energia da fonti rinnovabili, il che consentirà loro di ridurre l'importo delle bollette energetiche e di migliorare altresì la loro qualità di vita;
54. sottolinea l'urgente necessità di intensificare l'azione globale, sia al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra che di migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici, come sottolineato nel patto di Glasgow per il clima, adottato nel 2022; invita l'UE a svolgere un ruolo attivo nel portare avanti il processo di definizione di un obiettivo globale in materia di adattamento e nel garantire il conseguimento dell'obiettivo relativo ai finanziamenti internazionali per il clima, anche assicurando un equilibrio tra i finanziamenti per le misure di mitigazione e quelli per le misure di adattamento; invita inoltre l'Unione a impegnarsi attivamente nell'ambito del quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi, con l'obiettivo di adottare provvedimenti concreti per proteggere i progressi realizzati in termini di sviluppo dal rischio di catastrofi naturali;
55. rammenta che la salute e la sicurezza dei lavoratori rientrano nelle competenze dell'UE e che, in linea con la direttiva 89/391/CEE(28), i lavoratori dovrebbero essere protetti da qualsiasi rischio, compresi i rischi emergenti; invita la Commissione a valutare in modo approfondito e con urgenza i rischi nuovi ed emergenti per la salute e la sicurezza sul lavoro legati ai cambiamenti climatici, al fine di migliorare la protezione dei lavoratori dall'esposizione a temperature più elevate, radiazioni UV naturali e altri rischi per la salute e la sicurezza, in particolare nei settori dell'edilizia, dell'agricoltura e dei servizi pubblici; evidenzia che i ruoli differenziati per genere causano anche vulnerabilità differenti di donne e uomini agli effetti dei cambiamenti climatici e che l'impatto di questi ultimi acuisce le disparità di genere;
56. ricorda la necessità che gli Stati membri si adoperino per un approccio "zero vittime" ai decessi correlati al lavoro, in linea con il quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027; sottolinea, in tale contesto, la necessità di garantire la salute e la sicurezza sul lavoro di tutti i lavoratori addetti all'emergenza, compresi i vigili del fuoco, che sono particolarmente esposti ad agenti cancerogeni nel corso del loro lavoro; sottolinea l'importanza di includere una formazione regolare in materia di sicurezza e gestione dei rischi per i soccorritori, nonché di fornire attrezzature e materiali di protezione adeguati nelle strategie nazionali degli Stati membri in materia di salute e sicurezza sul lavoro; invita la Commissione a vigilare sull'attuazione di tali misure;
57. esprime la sua più sentita vicinanza al popolo pakistano, che ha subito le conseguenze fatali della crisi climatica, e riconosce che il Pakistan contribuisce in misura molto esigua a tale crisi; rileva che l'UE ha stanziato un importo iniziale di 1,8 milioni di EUR in assistenza umanitaria per le vittime delle inondazioni, ma riconosce che tale cifra non permetterà di rispondere adeguatamente alle esigenze delle persone e delle comunità colpite;
58. sottolinea l'importanza di portare avanti la piena attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; accoglie con favore la dichiarazione ministeriale adottata quest'estate in occasione del Forum politico di alto livello sullo sviluppo sostenibile, in cui si constata che la siccità e le inondazioni sono sfide di portata globale maggiormente avvertite dai paesi in via di sviluppo nonché dalle persone in condizioni di vulnerabilità, in particolare le popolazioni indigene e le comunità locali; ricorda ai paesi avanzati che è indispensabile dimostrare solidarietà ai paesi in via di sviluppo, in particolare a quelli più vulnerabili;
59. ricorda che il periodo 2021-2030 è il decennio delle Nazioni Unite per il ripristino degli ecosistemi e si attende che il ripristino della natura sia l'elemento distintivo di questo decennio nell'UE; incoraggia tutte le parti della Convenzione sulla diversità biologica ad attuare con urgenza misure di ripristino della natura nei loro territori;
60. rileva che paesi di tutto il mondo sono stati colpiti da gravi siccità senza precedenti, tra cui una siccità da record in Cina; chiede una più stretta cooperazione con i partner internazionali in merito alla questione della siccità, degli incendi boschivi e di altri effetti dei cambiamenti climatici; invita l'UE ad adoperarsi a favore di un dialogo rafforzato in questo settore, anche in occasione della COP27, al fine di condividere le conoscenze e migliorare vicendevolmente la gestione della siccità;
61. sottolinea che i sistemi di allarme rapido sono fondamentali per un adattamento efficace, in particolare in relazione agli incendi boschivi e alle inondazioni, ma non sono disponibili per gran parte del mondo; sostiene l'iniziativa dell'OMM relativa ai servizi di allarme rapido e auspica che sia attuata rapidamente al fine di salvare quanto prima numerose vite umane dagli effetti della crisi climatica; incoraggia gli Stati membri a condividere le tecnologie dei sistemi di allarme rapido;
62. evidenzia che, secondo le Nazioni Unite, a causa della siccità nel Corno d'Africa 22 milioni di persone rischiano di morire di fame nel paese; constata che i problemi di accesso alle risorse alimentare e di fame nei paesi terzi sono accentuati dalla crisi climatica e dalle forze geopolitiche; invita l'UE a dare priorità a politiche coerenti e basate sui diritti umani in materia di sicurezza alimentare e nutrizionale; sottolinea che la crisi climatica sta aggravando le crisi umanitarie in tutto il mondo, in particolare in Afghanistan, dove la siccità contribuisce a privare 20 milioni di afghani delle risorse alimentari;
63. sottolinea che l'UE deve essere pronta a confrontarsi con gli sfollamenti causati dai cambiamenti climatici e riconosce la necessità di adottare misure adeguate per tutelare i diritti umani delle popolazioni minacciate dagli effetti dei cambiamenti climatici; ritiene che la questione degli sfollamenti dovrebbe essere affrontata a livello internazionale; invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare allo sviluppo di un quadro internazionale volto ad affrontare gli sfollamenti e le migrazioni causati dai cambiamenti climatici in seno ai consessi internazionali e nell'azione esterna dell'UE; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a collaborare per sostenere le persone sfollate a causa dei cambiamenti climatici e che non possono più vivere nei loro luoghi di residenza; sottolinea che il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha stabilito che gli Stati, nel valutare l'espulsione dei richiedenti asilo, devono tenere conto dell'impatto sui diritti umani causato dalla crisi climatica nel paese di origine;
64. chiede maggiori investimenti nell'istruzione e nella sensibilizzazione dei cittadini europei in merito alle catastrofi naturali; chiede che la Giornata internazionale per la riduzione delle catastrofi naturali sia promossa con iniziative visibili dell'UE;
o o o
65. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Istituto delle risorse mondiali, "Achieving abundance: understanding the cost of a sustainable water future" (Obiettivo abbondanza: comprendere il costo di un futuro idrico sostenibile), 21 gennaio 2020.
Agenzia europea dell'ambiente, "Water resources across Europe – confronting water stress: an updated assessment" (Risorse idriche in Europa – Stress idrico a confronto: valutazione aggiornata), 14 ottobre 2021.
Mekonen, Zelalem A. et al, "Wildfire exacerbates high-latitude soil carbon losses from climate warming", Environment Research Letters, vol. 17, n. 9, settembre 2022.
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).
Corte dei conti europea, relazione speciale 20/2021 dal titolo "Utilizzo idrico sostenibile in agricoltura: i fondi della PAC promuovono più verosimilmente un maggiore utilizzo dell'acqua, anziché una maggiore efficienza", 2021.
Baranyai, G., "Transboundary water governance in the European Union: the (unresolved) allocation question" (Governance delle acque transfrontaliere nell'Unione europea: la questione (irrisolta) dell'assegnazione), Official Journal of the World Water Council, vol. 21, n. 3, 2019.
Servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus, "Europe's summer wildfire emissions highest in 15 years" (Emissioni derivanti dagli incendi estivi in Europa ai livelli più elevati degli ultimi 15 anni), 6 settembre 2022.
Notizie del Centro comune di ricerca, "Global warming could more than double costs caused by drought in Europe, study finds"(Il riscaldamento globale potrebbe più che raddoppiare i costi causati dalla siccità in Europa), 10 maggio 2021.
Conclusioni del Centro comune di ricerca sulla proiezione dell'impatto economico dei cambiamenti climatici nei settori dell'UE sulla base di un'analisi dal basso verso l'alto
Comunicazione della Commissione, del 17 settembre 2020, dal titolo "Intensificare l'ambizione dell'Europa in materia di clima per il 2030". Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini" (COM(2020)0562).
Comunicazione della Commissione, del 22 giugno 2022, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al ripristino della natura (COM(2022) 0304).
Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).
Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).
Situazione nello stretto di Taiwan
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Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2022 sulla situazione nello stretto di Taiwan (2022/2822(RSP))
– vista la sua raccomandazione del 21 ottobre 2021 al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) concernente le relazioni politiche e la cooperazione tra l'Unione europea e Taiwan(1),
– vista la sua risoluzione del 7 giugno 2022 sull'UE e le sfide in materia di sicurezza nella regione indo-pacifica(2),
– vista la sua risoluzione del 5 luglio 2022 sulla strategia indo-pacifica nel settore del commercio e degli investimenti(3),
– vista la sua risoluzione del 16 settembre 2021 su una nuova strategia UE-Cina(4),
– visto il vertice UE-Cina del 1° aprile 2022,
– vista la politica di "un'unica Cina" perseguita dall'UE,
– viste le conclusioni del Consiglio del 16 aprile 2021 su una strategia dell'UE per la cooperazione nella regione indo-pacifica,
– vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 16 settembre 2021 sulla strategia dell'UE per la cooperazione nella regione indo-pacifica (JOIN(2021)0024),
– vista la bussola strategica per la sicurezza e la difesa approvata dal Consiglio il 21 marzo 2022,
– visto il concetto strategico 2022 della NATO,
– vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 1° dicembre 2021, dal titolo "Il Global Gateway" (JOIN(2021)0030),
– vista la dichiarazione rilasciata il 3 agosto 2022 dai ministri degli Esteri del G7 sul mantenimento della pace e della stabilità nello stretto di Taiwan,
– visto il discorso pronunciato il 5 agosto 2022 dal VP/AR Josep Borrell durante il 29º Forum regionale dell'ASEAN,
– visto il dialogo strategico trilaterale fra Stati Uniti, Australia e Giappone del 5 agosto 2022,
– vista la dichiarazione rilasciata il 4 agosto 2022 dal Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg,
– visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
A. considerando che l'UE e Taiwan sono partner che condividono gli stessi principi nonché i valori comuni della libertà, della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto; che l'UE continua a mantenere la sua posizione politica di principio di "un'unica Cina";
B. considerando che, tra il 4 e il 10 agosto 2022, la Repubblica popolare cinese (RPC) ha inasprito le sue intimidazioni militari di lunga data nei confronti di Taiwan a un livello senza precedenti a seguito della visita del 2 e 3 agosto 2022 della presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi e ha avviato esercitazioni di fuoco vivo e militari su vasta scala in sette zone designate intorno a Taiwan; che tali esercitazioni hanno incluso l'impiego di ben 11 missili balistici, almeno cinque dei quali hanno sorvolato Taiwan; che tali esercitazioni militari hanno costituito un blocco virtuale dello spazio marittimo e aereo di Taiwan;
C. considerando che cinque dei missili balistici della RPC hanno colpito la zona economica esclusiva (ZEE) giapponese;
D. considerando che le esercitazioni militari su vasta scala sono state accompagnate da intensi attacchi informatici contro le autorità e il settore privato taiwanesi; che la continua belligeranza militare della RPC rappresenta una grave minaccia allo status quo e può portare a un'escalation pericolosa, anche involontaria, con gravi ripercussioni sulla stabilità e la pace globali, anche per l'UE;
E. considerando che la RPC sembra avere l'intenzione di continuare le sue azioni manifestamente aggressive, cercando di compromettere lo status quo nello stretto di Taiwan;
F. considerando che, a partire dal 2019, la RPC ha violato con crescente regolarità la zona di identificazione della difesa aerea (ZIDA) taiwanese; che la RPC agisce in modo aggressivo in vaste aree della regione indo-pacifica ed esercita diversi gradi di coercizione militare o economica, il che ha portato a controversie con paesi vicini come il Giappone, l'India, le Filippine e l'Australia;
G. considerando che, in risposta alle nuove provocazioni della RPC, Taiwan ha annunciato che aumenterà il suo bilancio militare del 13,9 % su base annua, fino ad arrivare alla cifra record di 586,3 miliardi di dollari taiwanesi (19,5 miliardi di EUR);
H. considerando che l'Australia e il Giappone, in una dichiarazione comune resa insieme agli Stati Uniti, hanno espresso preoccupazione per le recenti azioni [della RPC] che incidono gravemente sulla pace e sulla stabilità internazionali e hanno esortato la RPC a cessare immediatamente le esercitazioni militari; che i ministri degli Esteri del G7 hanno criticato radicalmente le azioni aggressive della RPC;
I. considerando che, a seguito della visita della delegazione del Congresso statunitense guidata dalla presidente Pelosi, la RPC ha sospeso i colloqui e la cooperazione con gli Stati Uniti in otto diversi settori, compresi i dialoghi su questioni militari e sui cambiamenti climatici;
J. considerando che negli ultimi mesi Taiwan ha ospitato numerose visite di legislatori, in particolare di Stati membri dell'UE, e di un vicepresidente del Parlamento europeo; che tali visite nel quadro della diplomazia parlamentare sono prassi comune nelle democrazie;
K. considerando che il 9 ottobre 2021 il Presidente della RPC Xi Jinping si è impegnato a perseguire la "riunificazione" con Taiwan con mezzi presumibilmente pacifici, sostenendo falsamente che il maggiore ostacolo nei confronti di tale obiettivo sono le cosiddette forze di "indipendenza di Taiwan"; che tale retorica non è sostenuta dalle azioni della RPC; che alcuni diplomatici della RPC hanno persino minacciato la cosiddetta "rieducazione" del popolo taiwanese dopo la "riunificazione";
L. considerando che, nel Libro bianco recentemente pubblicato dalla RPC sul tema "La questione di Taiwan e la riunificazione della Cina nella nuova era", sono state eliminate le rassicurazioni precedentemente fornite a Taiwan in merito al suo futuro status dopo la "riunificazione", come ad esempio il fatto che si sarebbe evitato lo stazionamento di truppe della RPC o di personale amministrativo sull'isola;
M. considerando che la RPC ha imposto massicce sanzioni e pressioni economiche nei confronti della Lituania, dopo che questa aveva accettato l'apertura di un ufficio di rappresentanza taiwanese nel suo territorio ed espresso l'intenzione di aprire un ufficio di rappresentanza commerciale lituano a Taipei; che il Parlamento difende fermamente il diritto di tutti gli Stati membri dell'UE di perseguire tali relazioni con Taiwan;
N. considerando che Taiwan si è allineata alle sanzioni dell'UE nei confronti della Russia e che sia le autorità taiwanesi che il suo popolo hanno inviato donazioni significative ai rifugiati ucraini;
O. considerando che Taiwan si trova in una posizione strategica in termini di scambi commerciali; che lo stretto di Taiwan è la rotta principale per le navi provenienti dalla Cina, dal Giappone, dalla Corea del Sud e da Taiwan verso l'Europa; che l'UE resta una delle principali fonti di investimenti diretti esteri (IDE) a Taiwan; che vi è un notevole potenziale di aumento degli IDE di Taiwan nell'UE; che Taiwan domina i mercati di produzione dei semiconduttori, poiché i suoi produttori fabbricano circa il 50 % della produzione mondiale di semiconduttori; che la strategia indo-pacifica dell'UE sostiene l'aumento della cooperazione commerciale e di investimento con Taiwan e promuove la stabilizzazione delle tensioni nel Mar cinese meridionale e nello stretto di Taiwan;
P. considerando che, in occasione del vertice UE-Cina del 1º aprile 2022, l'UE ha ricordato la responsabilità della RPC, in quanto attore globale e membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, di adoperarsi per la pace e la stabilità nella regione e in particolare nello stretto di Taiwan;
Q. considerando che l'UE è impegnata a servirsi di qualsiasi canale disponibile per incentivare iniziative volte a promuovere il dialogo, la cooperazione e il rafforzamento della fiducia fra le due sponde dello stretto di Taiwan; che questi nuovi sviluppi hanno rafforzato l'urgente necessità di un impegno dell'UE per contribuire a ridurre le tensioni regionali quale fattore di instabilità;
1. condanna fermamente le esercitazioni militari della RPC che sono iniziate nello stretto di Taiwan il 2 agosto 2022 raggiungendo un livello di intensità senza precedenti, e invita il governo della RPC ad astenersi da qualsiasi misura che possa destabilizzare lo stretto di Taiwan e la sicurezza regionale;
2. sottolinea che lo status quo nello stretto di Taiwan non deve essere modificato unilateralmente e insiste sull'importanza di opporsi all'uso o alla minaccia della forza;
3. ribadisce l'impegno della comunità internazionale a mantenere l'ordine internazionale basato su regole, la pace e la stabilità in tutto lo stretto di Taiwan e nella regione; ribadisce l'impegno dell'UE a favore della politica di "un'unica Cina" quale fondamento politico delle relazioni UE-Cina; ricorda che la strategia UE-Cina sottolinea che le relazioni costruttive tra le due sponde dello stretto contribuiscono a promuovere la pace e la sicurezza in tutta la regione Asia-Pacifico e che l'UE sostiene iniziative volte al dialogo e al rafforzamento della fiducia; è convinto che le azioni provocatorie della RPC nei confronti di Taiwan e nel Mar cinese meridionale debbano avere conseguenze sulle relazioni UE-Cina e che debba essere presa in considerazione la possibilità di una pianificazione di emergenza;
4. esprime la sua ferma solidarietà al popolo taiwanese; plaude alle autorità e ai leader politici taiwanesi per la loro reazione misurata e responsabile alle provocazioni della RPC;
5. sottolinea che, nell'isola democratica di Taiwan, spetta alla popolazione decidere in che modo desidera vivere;
6. ribadisce l'importanza del rispetto del diritto internazionale, in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e delle sue disposizioni concernenti l'obbligo di risolvere pacificamente le controversie e di mantenere la libertà di navigazione e di sorvolo;
7. saluta con favore la chiara condanna delle esercitazioni militari della RPC da parte degli Stati membri dell'UE, come pure dei partner nella regione, e sottolinea che la nostra unità è fondamentale per scoraggiare qualsiasi aggressione da parte della RPC e per mantenere la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan;
8. esprime profonda preoccupazione per i missili balistici che sono stati lanciati contro Taiwan e che sono caduti nella zona economica esclusiva del Giappone, minacciando la stabilità della regione e la sicurezza nazionale del Giappone; accoglie con favore le dichiarazioni del portavoce del governo giapponese, che chiedono un dialogo autentico per risolvere pacificamente le questioni riguardanti Taiwan; esprime la sua solidarietà e offre il suo pieno sostegno al Giappone e sottolinea, a tal proposito, la necessità che le democrazie della regione continuino a sostenere Taiwan di fronte alle dimostrazioni di forza della RPC, dato che la pace e la stabilità nella regione sono nell'interesse di tutti;
9. esorta la RPC a porre immediatamente fine a tutte le azioni e le intrusioni nella ZIDA taiwanese, nonché alle violazioni dello spazio aereo al di sopra delle isole esterne di Taiwan, a ripristinare il pieno rispetto della linea mediana dello stretto di Taiwan e a interrompere tutte le altre azioni militari che si collocano in una zona grigia, fra cui le campagne informatiche e di disinformazione;
10. condanna la decisione della RPC di sospendere vari dialoghi politici con gli Stati Uniti, anche su temi inerenti al clima e alla sicurezza, ed esorta i leader della RPC a ritornare alle norme diplomatiche al fine di evitare il rischio di errori di calcolo e sbagli che potrebbero avere conseguenze catastrofiche;
11. respinge fermamente la coercizione economica esercitata dalla RPC nei confronti di Taiwan e di altre democrazie della regione, nonché nei confronti degli Stati membri dell'UE, e sottolinea che tali pratiche non solo sono illegali in base alle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio, ma hanno anche un effetto devastante sulla reputazione della RPC in tutto il mondo e comporteranno un'ulteriore perdita di fiducia nella RPC come partner;
12. invita l'UE ad assumere un ruolo più incisivo per quanto riguarda la situazione nello stretto di Taiwan e nella regione indo-pacifica nel suo complesso, in linea con la sua strategia indo-pacifica; chiede l'ulteriore approfondimento delle nostre relazioni strategiche con i partner della regione che condividono i nostri stessi principi, in particolare il Giappone e l'Australia;
13. invita gli Stati membri dell'UE ad aumentare la loro presenza economica e diplomatica in tutta la regione indo-pacifica, compresa Taiwan, e ricorda che il centro di gravità strategico ed economico mondiale si sta spostando verso quella regione e che l'UE ha pertanto un chiaro interesse a definire un approccio chiaro e credibile a livello unionale nei confronti della regione indo-pacifica;
14. invita nuovamente l'UE a rafforzare il partenariato esistente con Taiwan al fine di promuovere i valori e i principi comuni, anche perseguendo un accordo per catene di approvvigionamento resilienti e un accordo bilaterale in materia di investimenti, che contribuirebbero a tutelare gli interessi dell'UE nel suo complesso, come pure dei suoi Stati membri;
15. plaude ai piani annunciati di recente dalla Lituania riguardo all'apertura di un ufficio di rappresentanza commerciale a Taipei nell'autunno 2022; invita gli altri Stati membri che non hanno ancora un ufficio commerciale a Taiwan a seguire l'esempio e a rafforzare le loro relazioni con Taiwan; invita la RPC a revocare le sanzioni ingiustificate nei confronti dei funzionari lituani; condanna le restrizioni commerciali imposte dalla RPC;
16. invita la Commissione a modificare la denominazione dell'Ufficio europeo di rappresentanza economica e commerciale di Taipei in modo da rispecchiare l'ampia portata delle nostre relazioni;
17. sottolinea che Taiwan svolge un ruolo decisivo per la catena di approvvigionamento globale dei principali settori ad alta tecnologia, in particolare i semiconduttori, e invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a elaborare una strategia per la resilienza e a iniziare in tempi celeri a lavorare a un accordo per catene di approvvigionamento resilienti con Taiwan nell'ottica di affrontare le rispettive vulnerabilità in modo reciprocamente vantaggioso e al fine di salvaguardare la sicurezza di Taiwan rafforzando il suo "scudo di silicio";
18. incoraggia maggiori interazioni economiche, scientifiche, culturali e politiche tra l'UE e Taiwan, anche ai massimi livelli, in modo da rispecchiare pienamente la cooperazione dinamica, multiforme e stretta tra l'UE e Taiwan in quanto partner che condividono gli stessi principi;
19. invita il SEAE e la Commissione a prendere in considerazione progetti in materia di connettività con gli Stati insulari del Pacifico e partenariati di co-investimento tra la strategia "Global Gateway" dell'UE e la nuova politica taiwanese orientata al Sud, al fine di promuovere gli scambi commerciali e le relazioni politiche, nonché la stabilità nella regione indo-pacifica;
20. ribadisce l'invito precedentemente rivolto alla Commissione ad avviare senza indugio una valutazione d'impatto, una consultazione pubblica e un esercizio esplorativo su un accordo bilaterale in materia di investimenti con le autorità taiwanesi, in vista di negoziati intesi ad approfondire le relazioni economiche bilaterali;
21. raccomanda di approfondire ulteriormente la cooperazione tra l'UE e Taiwan per rafforzare la cooperazione strutturale nella lotta alla disinformazione e alle ingerenze straniere; raccomanda il distaccamento di un funzionario di collegamento presso l'Ufficio europeo di rappresentanza economica e commerciale per coordinare gli sforzi congiunti volti a contrastare la disinformazione e le ingerenze;
22. riconosce che i gesti di sostegno, come le visite parlamentari, sono preziosi e ritiene che possano contribuire alla dissuasione se accompagnati da una cooperazione sostanziale in altri settori; sottolinea la sua intenzione di inviare future delegazioni parlamentari ufficiali a Taiwan; si compiace del fatto che, durante la recente visita della vicepresidente del Parlamento europeo Beer a Taiwan, sia stato esteso un invito ufficiale al Legislative Yuan (parlamento) taiwanese a visitare il Parlamento europeo; intende perseguire iniziative come ad esempio l'organizzazione di una settimana parlamentare UE-Taiwan;
23. plaude all'impegno di Taiwan nel sostenere l'Ucraina di fronte all'aggressione brutale e ingiustificata della Russia;
24. ricorda l'importanza di rafforzare il dialogo UE-Taiwan approfondendo le relazioni con gli attori locali, compresa la società civile, e favorendo gli scambi con le organizzazioni dei media taiwanesi, e sottolinea che tale scambio rafforzato contribuirà a migliorare il profilo e la visibilità dell'UE all'interno di Taiwan e contribuirà agli sforzi congiunti per affrontare la minaccia della disinformazione, cui entrambe le parti devono far fronte in misura crescente;
25. sostiene con forza la piena partecipazione di Taiwan in qualità di osservatore alle riunioni, ai meccanismi e alle attività degli organismi internazionali, quali ad esempio l'Organizzazione mondiale della sanità, l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) e la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
26. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e ai governi e agli organi legislativi di Taiwan, della Repubblica popolare cinese, degli Stati Uniti, del Giappone, della Corea del Sud, dell'Australia, dell'India, delle Filippine, della Russia e dell'Ucraina, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.