Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 851/2004 con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (COM(2020)0726 – C9-0366/2020 – 2020/0320(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0726),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0366/2020),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere motivato inviato dal Senato francese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2021(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 7 maggio 2021(2),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'8 dicembre 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visto il parere della commissione per i bilanci,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0253/2021),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(3);
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 851/2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0727),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0367/2020),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere motivato inviato dal Senato francese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2021(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 7 maggio 2021(2),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 giugno 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visto il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0247/2021),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(3);
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE
La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 14 settembre 2021 e l'11 novembre 2021 (Testi approvati, P9_TA(2021)0377 e P9_TA(2021)0449).
L'impegno per un'acquacoltura sostenibile e competitiva nell'UE: la strada da seguire
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Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 sull'impegno per un'acquacoltura sostenibile e competitiva nell'UE: la strada da seguire (2021/2189(INI))
– vista la comunicazione della Commissione del 12 maggio 2021 sugli orientamenti strategici per un'acquacoltura dell'UE più sostenibile e competitiva per il periodo 2021‑2030 (COM(2021)0236),
– vista la comunicazione della Commissione del 25 marzo 2021 relativa a un piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica (COM(2021)0141),
– viste la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020, dal titolo "Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" (COM(2020)0381), e la sua risoluzione del 20 ottobre 2021(1) al riguardo,
– viste la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020, dal titolo "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita" (COM(2020)0380), e la sua risoluzione del 9 giugno 2021(2) al riguardo,
– viste la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019, dal titolo "Il Green Deal europeo" (COM(2019)0640), e la sua risoluzione del 15 gennaio 2020(3) al riguardo,
– visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio(4),
– visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004(5),
– vista la direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo(6),
– vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici(7) ("direttiva Uccelli"),
– visto il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento(8),
– visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate(9),
– vista la direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti(10),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 settembre 2021 sugli orientamenti strategici per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nell'UE,
– visto il progetto di parere del Comitato delle regioni dell'1, 2 e 3 dicembre 2021 sull'economia blu sostenibile e l'acquacoltura,
– visto il parere del Comitato delle regioni del 17 dicembre 2015 sul futuro dell'acquacoltura europea,
– vista la strategia 2030 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per una pesca e un'acquacoltura sostenibili nel Mediterraneo e nel Mar Nero,
– vista la valutazione intermedia del metodo di coordinamento aperto per l'acquacoltura dell'UE(11),
– vista l'indagine speciale Eurobarometro 515 del 2021 sulle abitudini dei consumatori dell'UE per quanto riguarda i prodotti della pesca e dell'acquacoltura,
– visto lo studio richiesto dalla commissione per la pesca (PECH) sugli impatti della pandemia di COVID-19 sulla pesca e l'acquacoltura dell'UE, pubblicato il 7 luglio 2021,
– vista la sua risoluzione del 12 giugno 2018, dal titolo "Verso un settore europeo dell'acquacoltura sostenibile e competitivo: situazione attuale e sfide future"(12),
– vista la sua risoluzione del 4 dicembre 2008 sull'elaborazione di un "Piano europeo di gestione della popolazione di cormorani" al fine di ridurre il loro impatto crescente sulle risorse ittiche, la pesca e l'acquacoltura(13),
– visti gli articoli 3, 4, 38 e 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il trattato sull'Unione europea (TUE),
– visto l'articolo 54 del regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0215/2022),
A. considerando che la politica comune della pesca stabilisce che l'acquacoltura dovrebbe contribuire a preservare il potenziale di produzione alimentare su base sostenibile in tutta l'Unione al fine di garantire la sicurezza alimentare a lungo termine, compresi l'approvvigionamento alimentare, la crescita e l'occupazione per i cittadini dell'Unione, e contribuire a far fronte alla crescente domanda mondiale di alimenti acquatici; che la politica comune della pesca dovrebbe tenere pienamente conto degli aspetti legati alla salute e al benessere degli animali nonché alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi; che è fondamentale ridurre l'onere amministrativo e attuare il diritto dell'Unione in maniera più efficace, in modo da rispondere meglio alle esigenze dei portatori di interessi;
B. considerando che i settori della molluschicoltura e dell'acquacoltura rivestono un ruolo importante e prezioso nell'UE in termini economici, sociali e ambientali e contribuiscono a migliorare la qualità della vita nelle zone costiere e interne dell'Unione e nelle regioni ultraperiferiche;
C. considerando che la sicurezza alimentare e i mezzi di sostentamento forniti da tali settori sono di fondamentale importanza in molte regioni costiere, fluviali, insulari, interne e lagunari;
D. considerando che il Green Deal europeo, la strategia sulla biodiversità e la strategia "Dal produttore al consumatore" mirano a realizzare un'Europa neutra in termini di emissioni di carbonio entro il 2050 e a rendere i sistemi alimentari equi, sani e rispettosi dell'ambiente in tutta l'Unione; che l'acquacoltura può fornire alimenti sani con un'impronta climatica e ambientale inferiore a quella dell'agricoltura terrestre non acquatica;
E. considerando che la dichiarazione della FAO per una pesca e un'acquacoltura sostenibili riconosce che l'acquacoltura è stata la produzione alimentare mondiale in più rapida crescita negli ultimi cinque decenni, che è responsabile del raddoppio del consumo globale pro capite di pesce dal 1960 e che fornisce sempre più cibo e mezzi di sussistenza a una popolazione in crescita;
F. considerando che gli orientamenti strategici dell'UE per un'acquacoltura dell'UE più sostenibile e competitiva, la dichiarazione di Shanghai della FAO del settembre 2021 sull'acquacoltura per l'alimentazione e lo sviluppo sostenibile e il codice sanitario per gli animali acquatici dell'Organizzazione mondiale per la salute animale del 2021 definiscono obiettivi in materia di benessere degli animali nell'ambito dell'acquacoltura a sostegno di produttori e consumatori;
G. considerando che, secondo i dati più recenti (2018), la produzione acquicola dell'Unione rappresenta solo l'1,15 % della produzione mondiale(14);
H. considerando che per avviare o ampliare un'impresa di acquacoltura nell'UE occorrono vari permessi e autorizzazioni e che tale procedura è generalmente lenta, complessa e talvolta carente in termini di certezza giuridica e prevedibilità economica; che questa situazione ostacola lo sviluppo del settore, scoraggia gli investimenti delle imprese e genera costi eccessivi per il settore, oltre a favorire le importazioni da paesi terzi;
I. considerando che la relazione della FAO del 2020 sulla situazione della pesca e dell'acquacoltura a livello mondiale indica che, su scala globale, la percentuale di donne sul totale della forza lavoro nel settore acquicolo (19 %) è maggiore rispetto a quella presente nel settore della pesca (12 %) e che, nel complesso, le donne svolgono un ruolo cruciale lungo l'intera catena del valore del pesce e dell'acquacoltura e forniscono manodopera in relazione sia alle pratiche commerciali generali, sia alle pratiche artigianali; che, in generale, il settore dell'acquacoltura impiega direttamente più di 74 000 persone nell'UE in oltre 12 000 imprese(15);
J. considerando che un prodotto ittico su quattro consumato in Europa proviene dall'acquacoltura; che, tra il 2018 e il 2019, il consumo apparente pro capite di prodotti di allevamento ha registrato un aumento del 2 %; che, calcolando che nel 2019 l'autosufficienza dell'UE per il pesce e i prodotti ittici era pari al 41,2 %, solo il 10 % del consumo di prodotti ittici dell'UE proviene dall'acquacoltura dell'UE, il che rappresenta meno del 2 % della produzione globale;
K. considerando che quasi il 70 % della produzione acquicola dell'UE è concentrata in quattro Stati membri (Spagna, Francia, Italia e Grecia) e che la maggior parte della produzione è costituita da mitili, trote, pangasi, ostriche, perchie, carpe e vongole; che vi è tuttora un considerevole potenziale di ulteriore crescita e diversificazione in termini di paesi produttori e di specie allevate;
L. considerando che, nonostante nel 2021 quasi due terzi degli europei consumavano prodotti della pesca e dell'acquacoltura in casa almeno una volta al mese, tale dato rappresenta un andamento decrescente rispetto al 2018; che, nel 2021, la preferenza dei consumatori era divisa tra prodotti selvatici e prodotti di allevamento, in un contesto in cui circa un terzo preferiva i prodotti selvatici, un terzo preferiva i prodotti di allevamento e una percentuale analoga non mostrava alcuna preferenza;
M. considerando che alcune stime iniziali indicano una riduzione del 17 % del volume delle vendite e del 18 % delle entrate complessive, con un impatto particolarmente negativo sul settore dei frutti di mare;
N. considerando che la produzione di frutti di mare nell'Unione consiste principalmente di molluschi, in particolare mitili, ostriche e vongole, ed è generalmente un'attività di acquacoltura tradizionale, a carattere familiare e ad alta intensità di manodopera, pienamente integrata nel paesaggio locale;
O. considerando che la strategia 2030 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo per una pesca e un'acquacoltura sostenibili nel Mediterraneo e nel Mar Nero specifica che la produzione acquicola deve soddisfare la domanda, crescere in modo sostenibile, sfruttare l'innovazione, la digitalizzazione e la condivisione delle conoscenze e migliorare la sua attrattiva per gli investimenti; che tale strategia indica inoltre che, ai fini del conseguimento della sostenibilità, è cruciale monitorare e ridurre l'impronta ambientale del settore, affrontare i cambiamenti climatici e l'inquinamento e assicurare la salute e il benessere degli animali;
P. considerando che la relazione economica 2020 del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca sul settore dell'acquacoltura dell'UE indica che quasi l'80 % di tutte le imprese acquicole nell'UE è composto da microimprese con meno di 10 dipendenti;
Q. considerando che la valutazione intermedia del metodo di coordinamento aperto ha concluso che gli Stati membri dovrebbero adoperarsi maggiormente per far crescere il settore dell'acquacoltura dell'UE migliorando la sua resilienza e competitività e garantendo in particolare l'accesso allo spazio e all'acqua e un quadro normativo e amministrativo trasparente ed efficiente;
R. considerando che, nonostante il potenziale del settore, lo sviluppo dell'acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche registra tuttora un grave ritardo;
S. considerando che la relazione del settembre 2021 dell'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sulla farina di pesce e l'olio di pesce indica che la maggior parte della farina di pesce nei mangimi per l'acquacoltura è consumata in Asia e che nel 2019 il 34 % della farina di pesce è stato utilizzato in Cina, il 35 % in altri paesi asiatici e il 9 % in Europa; che ogni anno sono catturate 20 milioni di tonnellate di pesce selvatico per scopi alimentari non umani; che nei mercati mondiali dell'alimentazione animale vi è una crescente concorrenza per la farina di pesce tra produttori acquicoli e allevatori di bestiame; che l'aumento dei prezzi dei mangimi accresce la necessità di un ulteriore sviluppo di mangimi alternativi nonché dell'efficienza degli alimenti per animali per garantire la redditività dei prodotti acquicoli di valore elevato;
T. considerando che il documento tecnico della FAO sulla pesca e l'acquacoltura, del 19 febbraio 2019, dal titolo "A third assessment of global marine fisheries discards" (Terza valutazione dei rigetti in mare a livello mondiale) indica che i rigetti ammontano complessivamente a 9,1 milioni di tonnellate, il che rappresenta il 10,8 % delle catture medie annue tra il 2010 e il 2014;
U. considerando che la relazione sull'acquacoltura biologica dell'UE dell'Osservatorio europeo del mercato della pesca e dell'acquacoltura del maggio 2017 indica che la produzione di acquacoltura biologica sta aumentando notevolmente in alcuni Stati membri, mentre altri sono ancora nelle prime fasi di sviluppo di tale metodo di produzione;
V. considerando che l'acquacoltura è particolarmente sensibile agli eventi meteorologici estremi nelle aree fluviali e costiere che si verificano con una frequenza sempre maggiore a causa del riscaldamento globale, tra cui siccità, inondazioni, tempeste e ondate, che causano gravi danni alle infrastrutture acquicole e alle specie coltivate;
W. considerando che la direttiva 2014/89/UE sulla pianificazione dello spazio marittimo richiede che tutti gli Stati membri costieri trasmettano alla Commissione piani nazionali di gestione dello spazio marittimo "quanto più rapidamente possibile e comunque non oltre il 31 marzo 2021";
X. considerando che le regioni ultraperiferiche sono particolarmente esposte a climi instabili e a gravi eventi meteorologici, che possono mettere a repentaglio il potenziale del settore in tali regioni;
Y. considerando che la popolazione di cormorani ha registrato un massiccio aumento; che tale aumento provoca gravi danni a numerosi settori marittimi, tra cui l'acquacoltura;
Z. considerando che nella sua risoluzione sull'elaborazione di un "Piano europeo di gestione della popolazione di cormorani" al fine di ridurre il loro impatto crescente sulle risorse ittiche, la pesca e l'acquacoltura, adottata 13 anni fa, il Parlamento proponeva diverse possibili azioni per risolvere i problemi che i cormorani continuano a porre;
AA. considerando che la sua risoluzione dal titolo "Verso un settore europeo dell'acquacoltura sostenibile e competitivo: situazione attuale e sfide future" sottolinea l'importanza, tra molte altre azioni, di ridurre al minimo l'impatto crescente dei cormorani sull'acquacoltura;
AB. considerando che gli operatori del settore dell'acquacoltura e della pesca possono ottenere una compensazione finanziaria per le perdite risultanti dall'interazione dei cormorani con le attività di pesca;
AC. considerando che l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas graverà sull'intero comparto dell'acquacoltura in Europa e che si prospetta una situazione ancora peggiore a causa dell'aumento dei costi di produzione e dell'incertezza commerciale dovuta anche alla crisi della pandemia di COVID-19;
AD. considerando che i principali produttori di pesce e di prodotti ittici nella zona di vicinato dell'UE prevedono di raddoppiare la loro produzione acquicola entro il 2030 rispetto ai livelli del 2020, il che potrebbe accrescere la pressione sulla produzione dell'Unione;
AE. considerando che non tutti gli Stati membri tengono conto in misura sufficiente del potenziale dello sviluppo dell'acquacoltura o dei suoi possibili effetti socioeconomici e ambientali;
AF. considerando che il consumo annuo di prodotti ittici pro capite nell'UE differisce notevolmente, variando tra circa 6 e 60 kg; che la domanda di prodotti dell'acquacoltura nell'UE potrebbe pertanto aumentare nel prossimo futuro;
AG. considerando che molte imprese stanno avendo difficoltà a mantenere le loro quote di mercato, in ambito sia nazionale che estero;
AH. considerando che, secondo i dati più recenti forniti da Eurostat e dalla FAO, nel 2019 circa il 76 % del pesce consumato nell'UE era selvatico e il 24 % era di allevamento;
AI. considerando che, su un totale di 1 382 prodotti a indicazione geografica protetta (IGP), solo 62 prodotti sono registrati nella classe 1.7 — Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati; che per altri 14 prodotti è in corso la procedura per il riconoscimento di tale indicazione; che il registro delle specialità tradizionali garantite (STG) contiene solo quattro prodotti nella suddetta classe; che alcune registrazioni effettuate con successo riguardano prodotti dell'acquacoltura;
AJ. considerando che i fondi dell'UE destinati alla pesca (Fondo europeo per la pesca (FEP), Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA)) hanno fornito sostegno finanziario al settore dell'acquacoltura dell'UE;
AK. considerando che i pesci fuggiti dalle aziende acquicole possono provocare alterazioni genetiche nelle popolazioni selvatiche;
Contributo dell'acquacoltura al Green Deal europeo
1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione sugli orientamenti strategici per un'acquacoltura dell'UE più sostenibile e competitiva per il periodo 2021-2030; ritiene che tali orientamenti siano completi, solidi e idonei a promuovere un'acquacoltura sostenibile e competitiva dell'UE, con un'attenzione a lungo termine alla sostenibilità del settore dell'acquacoltura e al suo contributo al Green Deal europeo; deplora, tuttavia, il fatto che essi siano fortemente incentrati sugli aspetti ambientali e puntualizza che devono presentare una maggiore ambizione al fine di incentivare la produzione sostenibile e lo sviluppo di un settore dell'acquacoltura dell'UE realmente competitivo e vitale; ritiene che sia importante definire obiettivi quantitativi relativi alla crescita del settore nel quadro degli orientamenti, alla stregua degli obiettivi ambientali definiti dalla strategia sulla biodiversità, dalla strategia "Dal produttore al consumatore" e da altre strategie correlate al Green Deal; esorta gli Stati membri e il consiglio consultivo per l'acquacoltura ad attuare le azioni raccomandate negli orientamenti; invita la Commissione a monitorare regolarmente l'attuazione di tali raccomandazioni e a riferire di conseguenza al Parlamento;
2. sottolinea l'importanza di un'attuazione corretta e coordinata degli orientamenti da parte degli Stati membri al fine di raggiungere i loro obiettivi; pone in evidenza l'importanza del ruolo svolto dalla Commissione nel fornire assistenza e nel coordinare l'attuazione da parte degli Stati membri, al fine di garantire condizioni di parità per gli acquacoltori dell'UE; incoraggia la Commissione a seguire costantemente l'attuazione di tali orientamenti e di altri atti giuridici che riguardano l'acquacoltura, quali il regolamento relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici(16) e, se del caso, a presentare modifiche a tale regolamento, e potenzialmente ad altri atti, in modo da affrontare gli ostacoli che impediscono la realizzazione degli obiettivi dell'UE relativi alla produzione biologica, come quelli definiti nella strategia "Dal produttore al consumatore";
3. pone in evidenza il potenziale dei contributi del settore dell'acquacoltura al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e sottolinea la necessità di garantire la sostenibilità e la resilienza a lungo termine del settore, in particolare alla luce della crisi COVID-19; ritiene che la transizione verso un sistema alimentare sostenibile in Europa debba trarre vantaggio dal potenziale non sfruttato nel settore dell'acquacoltura, dal momento che può costituire una componente importante e anche più considerevole dell'economia circolare e in quanto contributore netto alla trasformazione dei nutrienti in eccesso in proteine di alta qualità;
4. sottolinea che l'acquacoltura dell'UE soddisfa elevati standard in termini di qualità dei prodotti e salute degli animali, ma vi è ancora margine di miglioramento per quanto riguarda aspetti quali la diversificazione, la competitività e le prestazioni ambientali; osserva che un'acquacoltura a impatto ridotto (quale l'acquacoltura a bassi livelli trofici, multitrofica e biologica) e i servizi ambientali derivanti dall'acquacoltura, se ulteriormente sviluppati, possono fornire un considerevole contributo al Green Deal europeo, alla strategia "Dal produttore al consumatore" e all'economia blu sostenibile(17);
5. rileva che l'acquacoltura dovrebbe contribuire all'approvvigionamento alimentare e alla sicurezza alimentare riequilibrando il divario ittico, dal momento che l'UE importa il 70 % di tutti gli alimenti di origine acquatica che consuma, e ciò genera un disavanzo commerciale annuo di 21 miliardi di EUR (nel 2019); ritiene che l'acquacoltura abbia un notevole potenziale di sviluppo e crescita che va rafforzato, pur rimanendo entro i limiti ecologici, in modo che possa fornire prodotti alimentari sostenibili e di qualità, ridurre la nostra dipendenza dalle importazioni di alimenti acquatici e creare più posti di lavoro e altre opportunità socioeconomiche, in particolare nelle regioni costiere ma anche nelle zone rurali; invita la Commissione e gli Stati membri a fornire un quadro giuridico solido, affidabile, prevedibile, razionalizzato e favorevole alle imprese e a utilizzare appieno le risorse finanziarie disponibili del FEAMPA, essendo questo lo strumento di finanziamento appositamente dedicato agli obiettivi della gestione della pesca e dell'acquacoltura dell'UE; esorta gli Stati membri a stanziare fondi sufficienti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza al fine di sostenere l'innovazione, la sostenibilità e la resilienza del settore dell'acquacoltura dell'UE;
6. evidenzia che l'acquacoltura è stata sviluppata come necessità sociale per garantire un approvvigionamento costante di alimenti acquatici freschi in stagioni e regioni in cui la pesca di cattura non riesce a soddisfare tale bisogno, adempiendo in tal modo a uno dei più importanti ruoli per la società, vale a dire la fornitura di alimenti sani e freschi principalmente destinati al mercato locale e regionale; pone pertanto in rilievo il fatto che l'espansione dell'acquacoltura in Europa è strettamente connessa a pratiche culturali tradizionali che sono più o meno caratteristiche delle diverse parti del continente;
7. sottolinea l'importanza di statistiche e dati precisi riguardo ai prodotti acquicoli, soprattutto in relazione a consumo, importazioni ed esportazioni, al fine di garantire il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi definiti per il settore; chiede che un più elevato numero di dati sia reso disponibile e accessibile a tale riguardo;
8. evidenzia che lo squilibrio della bilancia commerciale dell'Unione dei prodotti di origine acquatica non è accettabile, né da un punto di vista economico (per il disavanzo commerciale che ne deriva), né da un punto di vista sociale (per le opportunità occupazionali che non vengono sfruttate);
9. sottolinea che i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo devono essere in linea con la finalità di garantire la sicurezza alimentare nei paesi terzi;
10. sostiene l'istituzione del nuovo meccanismo di assistenza all'acquacoltura dell'UE quale strumento innovativo per aiutare la Commissione, gli Stati membri, le autorità regionali, l'industria e gli altri portatori di interessi a sviluppare ulteriori orientamenti e consolidare le migliori pratiche in diversi settori pertinenti; ritiene che tutti i portatori di interessi, tra cui il Parlamento, dovrebbero essere coinvolti nella creazione di tale meccanismo, in particolare tutti i membri del consiglio consultivo per l'acquacoltura, conformemente all'articolo 11 TUE, che riconosce la democrazia partecipativa quale principio democratico fondamentale; chiede l'instaurazione di un dialogo costruttivo con la società civile;
11. sottolinea che il potenziale di crescita del settore dell'acquacoltura dell'UE deve essere sviluppato in modo sostenibile, tenendo conto di tutti e tre i pilastri della sostenibilità: economico, sociale e ambientale; evidenzia la necessità di disporre di un settore interessante e orientato al mercato, anche per i nuovi acquacoltori, dotato di un quadro giuridico per attrarre gli investimenti delle imprese, creare e mantenere buone condizioni di lavoro, proteggere l'ambiente utilizzando fonti sostenibili per i mangimi e migliorando la salute acquatica, il benessere degli animali e la biosicurezza, nonché ridurre l'uso degli antimicrobici conformemente ai migliori pareri scientifici disponibili, promuovendo pratiche responsabili e prudenti, in linea con la strategia "Dal produttore al consumatore";
12. ritiene che il settore dell'acquacoltura sia in grado di fornire un contributo coerente ai servizi ecosistemici per la società e che l'acquacoltura in stagni e la coltura di alghe e molluschi possano contribuire alla decarbonizzazione dell'economia dell'UE e alla mitigazione dei cambiamenti climatici; sottolinea, tuttavia, che il sequestro di carbonio attraverso la coltura di alghe e molluschi è limitato e dipende dal metodo di produzione e dall'uso al momento della raccolta dei prodotti; sostiene le azioni proposte in materia di cambiamenti climatici, ma sottolinea la necessità di una metodologia comune per misurare l'impronta di carbonio delle singole aziende acquicole e chiede una valutazione d'impatto per tutte le misure proposte, compreso il loro impatto sui singoli settori dell'acquacoltura; invita gli Stati membri a promuovere catene di approvvigionamento brevi ed efficienti, ove opportuno, al fine di contribuire a contrastare i cambiamenti climatici;
13. ritiene necessario investire su larga scala attraverso misure di mitigazione e adattamento per prevenire e ridurre l'impatto di catastrofi ed eventi meteorologici estremi sul settore della pesca e dell'acquacoltura, al fine di rafforzare ecosistemi acquatici produttivi e resilienti e mantenere benefici per i consumatori e il benessere degli animali;
14. sottolinea che l'attuazione degli orientamenti strategici dovrebbe prestare maggiore attenzione alle microimprese e alle piccole imprese acquicole e alle loro esigenze specifiche;
15. esorta la Commissione a sostenere l'istituzione di corsi di formazione professionale per il settore dell'acquacoltura, fornendo risorse tecniche e finanziarie, al fine di attirare i giovani e consentire ai pescatori di riqualificarsi, il che contribuirà a creare posti di lavoro nelle regioni costiere e insulari che sono tradizionalmente più dipendenti dalle attività di pesca;
16. invita la Commissione e gli Stati membri a facilitare, incoraggiare e sostenere adeguatamente un'acquacoltura che sia rispettosa dell'ambiente, come l'acquacoltura biologica, l'acquacoltura a circuito chiuso, la coltura di alghe e molluschi, la piscicoltura in stagni e i sistemi di acquacoltura multitrofica integrata e acquaponica;
17. è del parere che occorra fornire supporto allo sviluppo di sistemi acquaponici, che sono i sistemi di produzione a ciclo chiuso sulla terraferma che combinano la produzione acquicola con la produzione agricola, laddove quest'ultima utilizza sostanza organica nelle acque, riducendo in tal modo gli effetti dell'inquinamento causato da un eccesso di materia organica;
18. ritiene che l'acquacoltura d'acqua dolce sia molto importante in numerose regioni rurali d'Europa e che fornisca non solo alimenti di alta qualità e posti di lavoro, ma anche servizi ecosistemici interessanti; invita la Commissione a generalizzare l'uso del termine "alimenti di origine acquatica", che è un'espressione più completa e inclusiva e non esclude i piscicoltori di acqua dolce;
19. sottolinea che, per l'acquacoltura d'acqua dolce in particolare, anche i predatori e la siccità costituiscono una sfida che si riflette nella quantità, taglia e qualità del pesce di allevamento e, in ultima analisi, producono un impatto negativo sulla redditività del settore;
20. ribadisce la necessità di un sistema di tracciabilità alimentare nell'UE che rafforzi la sostenibilità del settore dell'acquacoltura e risponda alle richieste dei consumatori fornendo informazioni su quali sono i pesci o alimenti acquatici allevati e dove, quando e come lo sono, innanzitutto per migliorare la sicurezza alimentare, ma anche per consentire controlli lungo l'intera catena dei prodotti sia dell'UE che importati da paesi terzi e per combattere le frodi; ritiene che tale sistema dovrebbe coinvolgere tutti gli attori della catena del valore, in modo che possano collaborare tra loro utilizzando sistemi digitali, l'intelligenza artificiale e altre innovazioni tecnologiche;
21. sottolinea la valutazione positiva dei consumatori europei nei confronti delle denominazioni di qualità, ivi comprese le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette; chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere l'uso di tali indicazioni per quei prodotti dell'acquacoltura che soddisfano le qualità e i requisiti necessari previsti dal regolamento dell'UE sui regimi di qualità, come il Mexillón de Galicia DOP;
22. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di sostenere modelli imprenditoriali verdi, come quelli basati sul sequestro di carbonio, al fine di rendere le catene di approvvigionamento più sostenibili; sottolinea, a tale proposito, che determinate pratiche acquicole, come gli allevamenti di mitili o di ostriche e la policoltura in stagni, possono costituire modelli di successo per i futuri sistemi di crediti di emissioni nel contesto della legislazione dell'UE in materia di clima; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere questo tipo di imprese "verdi" alla luce degli obiettivi della strategia;
23. evidenzia l'importanza di applicare norme e interventi basati su dati concreti per migliorare il benessere dei pesci durante la loro cura nonché durante il trasporto e l'abbattimento, ivi incluso mantenendo la qualità dell'acqua entro limiti che garantiscano il benessere e la protezione dell'ambiente, come modo per ridurre la prevalenza e la diffusione di malattie e ridurre ulteriormente la necessità di utilizzare antibiotici, che ad ogni modo dovrebbe essere ulteriormente ridotta; invita a prestare particolare attenzione ai metodi di alimentazione al fine di controllare i livelli di materia organica, sia nei circuiti aperti che in quelli chiusi, con l'obiettivo di mantenere e migliorare le buone pratiche ambientali; sottolinea l'importanza di continuare a migliorare i metodi di allevamento in linea con le conoscenze scientifiche più aggiornate disponibili, al fine di conseguire il benessere degli animali, che contribuisce a risultati ambientali migliori, alla resilienza ai cambiamenti climatici e all'ottimizzazione dell'uso delle risorse;
24. ribadisce che, per loro stessa natura, numerose raccomandazioni sul benessere degli animali non sono applicabili ai settori della pesca e dell'acquacoltura;
25. invita gli Stati membri a continuare a incoraggiare la promozione dell'alghicoltura e a facilitare l'uso e lo sviluppo delle alghe come alimenti e mangimi, anche rendendo possibili processi di autorizzazione più semplici, senza trascurare altre specie di acquacoltura; sottolinea che vi è un potenziale non sfruttato per quanto concerne l'alghicoltura in termini di creazione di nuovi posti di lavoro e di fornitura di servizi ecosistemici e alimenti e mangimi più rispettosi dell'ambiente; ritiene che una migliore gestione delle popolazioni di alghe potrebbe in una certa misura essere un modo efficace, oltre alla loro coltura, per contribuire a combattere l'eutrofizzazione ed eliminare l'eccesso di azoto e fosforo dalle acque, nonché l'eccesso di carbonio se le alghe permangono nell'acqua per depositarsi sul fondale marino; accoglie con favore l'intenzione della Commissione di presentare un'iniziativa specifica per sostenere il consumo di alghe nell'UE; osserva che una migliore protezione delle popolazioni di alghe marine potrebbe fornire servizi ecosistemici, fungere da pozzo di assorbimento del carbonio e contribuire al miglioramento della biodiversità;
26. plaude al ruolo delle donne nelle catene del valore dell'acquacoltura e chiede di conseguenza che siano loro garantite condizioni di lavoro dignitose e che venga rispettato il principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro o per lavoro di pari valore; ritiene inoltre che la loro visibilità e rappresentanza nelle strutture e nei processi decisionali dovrebbero essere potenziate;
Principali ostacoli all'acquacoltura nell'Unione e possibili soluzioni
27. esorta la Commissione e gli Stati membri a elaborare piani nazionali di sviluppo sostenibile dell'acquacoltura tenendo conto dei principali ostacoli allo sviluppo delle potenzialità del settore e a riconoscere la necessità di destinare spazio all'acquacoltura attraverso un'adeguata pianificazione territoriale; sottolinea l'importanza di un meccanismo trasparente e partecipativo, in linea con la direttiva 2014/89/UE sulla pianificazione dello spazio marittimo, per assegnare lo spazio in modo equo a tutti i portatori di interessi, ivi comprese zone di pesca e aziende acquicole esistenti e nuove e aree marine protette, nonché zone di restrizione della pesca; si rammarica che alcuni Stati membri non abbiano ancora presentato alla Commissione i loro piani nazionali di gestione dello spazio marittimo nonostante il termine previsto dalla direttiva, e li esorta a presentare i loro piani quanto prima;
28. sostiene l'obiettivo della Commissione di avviare campagne di promozione volte a incentivare il consumo di prodotti acquicoli dell'UE e a porre in evidenza l'acquacoltura dell'UE, e di promuovere ulteriormente lo sviluppo sostenibile di quest'ultima; sottolinea, a tale riguardo, che è necessario garantire informazioni complete e di facile accesso ai consumatori, anche per quanto riguarda diete sane, vantaggi ambientali e altri parametri relativi alla sostenibilità, come l'impatto climatico;
29. ritiene che i siti di produzione acquicola progettati e creati in acque libere non dovrebbero coincidere o entrare in conflitto con le zone di pesca; è inoltre del parere che il settore della pesca e i relativi operatori e rappresentanti dovrebbero essere pienamente coinvolti in tale processo;
30. sottolinea che la produzione di acquacoltura dell'UE rimane altamente concentrata in termini di Stati membri e specie di allevamento, per cui vi è un considerevole potenziale di diversificazione;
31. evidenzia che la pianificazione dello spazio è uno degli strumenti fondamentali per la creazione dei presupposti per lo sviluppo a lungo termine dell'acquacoltura e dovrebbe assicurare siti adeguati per la pianificazione dell'acquacoltura, tenendo conto delle altre attività nelle zone interessate;
32. ribadisce che lo sviluppo dell'acquacoltura richiede un quadro normativo solido, affidabile, chiaro e semplice dal punto di vista amministrativo per l'uso dello spazio e le licenze, creando un clima di fiducia e sicurezza per gli investimenti nel settore; sottolinea che la pianificazione dello spazio dovrebbe tradursi in un piano efficace e flessibile che tenga conto della continua mutevolezza degli ambienti marini e di acqua dolce in cui si inserisce l'acquacoltura e che una zonizzazione eccessivamente restrittiva potrebbe scoraggiare gli investimenti e lo sviluppo;
33. evidenzia l'importanza della certezza giuridica e della prevedibilità degli investimenti per la crescita sostenibile del settore dell'acquacoltura nell'Unione; sottolinea che tutte le misure adottate dalle diverse autorità pubbliche degli Stati membri devono contribuire alla semplificazione dei termini e delle procedure amministrative, affinché le pubbliche amministrazioni adempiano ai propri obblighi, risolvano tempestivamente le questioni ed evitino inutili ritardi nelle procedure di autorizzazione o concessione; respinge la retroattività in relazione alla riduzione della durata delle concessioni o delle loro proroghe e invita gli Stati membri a tutelare la fiducia e le legittime aspettative dei concessionari;
34. sottolinea che, in termini di concessione delle licenze e di pianificazione, la complessità burocratica e i ritardi esistenti comportano costi aggiuntivi per i potenziali investitori; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire procedure di concessione delle licenze chiare e trasparenti al fine di stimolare gli investitori;
35. pone in evidenza la necessità di continuare ad applicare il metodo di coordinamento aperto al fine di conseguire il coordinamento con le amministrazioni pubbliche nazionali, regionali e locali che hanno competenze nel settore dell'acquacoltura; ritiene che tale coordinamento sia assolutamente necessario per razionalizzare la legislazione nazionale e fornire orientamenti sul quadro normativo applicabile al settore; invita la Commissione a rendere pubbliche le raccomandazioni specifiche per paese al fine di orientare gli Stati membri in merito allo sviluppo dell'acquacoltura nell'UE;
36. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un migliore coordinamento per quanto concerne le competenze condivise dell'UE e il coordinamento tra le autorità locali, regionali e nazionali;
37. sottolinea l'importanza di disporre di ingredienti sostenibili destinati ai mangimi per l'acquacoltura nell'Unione; ritiene che l'acquacoltura potrebbe colmare il divario ittico solo a condizione che tutte le specie allevate forniscano un guadagno netto di proteina di pesce, il che significa che l'acquacoltura non deve rimuovere dagli oceani e da altri corpi idrici per il proprio fabbisogno di mangimi una quantità di pesce selvatico superiore a quella che produce; evidenzia che, a livello globale, un'ampia percentuale di pesci utilizzata per produrre farina e olio di pesce viene catturata nelle zone economiche esclusive dei paesi in via di sviluppo; sottolinea la necessità di promuovere proteine e oli marini ecologicamente sostenibili da utilizzare come mangimi sotto forma di sottoprodotti e rifilature, altre proteine e soluzioni innovative, come farina di insetti e microalghe, e di sostituire parzialmente le proteine e gli oli marini con alternative non marine prodotte in modo sostenibile; invita la Commissione e gli Stati membri a investire in ricerca e innovazione al fine di promuovere una transizione verso fonti di proteine nuove e sostenibili e chiede alla Commissione di valutare la necessità di modifiche legislative al riguardo; esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere pratiche sostenibili e ad aumentare, nei mangimi, la percentuale di farina di pesce e olio di pesce certificati in modo indipendente in base a sistemi di certificazione ambientale e sociale credibili e indipendenti che utilizzano criteri di valutazione a basso indice trofico e il codice di condotta della FAO;
38. riconosce che attualmente non è possibile fornire all'acquacoltura una quantità sufficiente di farina di pesce e olio di pesce solo mediante scarti e sottoprodotti dell'industria della pesca, in parte a causa della crescente domanda sul mercato delle farine di pesce; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una produzione sostenibile di farina di pesce e olio di pesce e a intensificare congiuntamente gli sforzi in materia di ricerca e innovazione per risolvere il problema relativo all'aumento della domanda sul mercato delle farine di pesce sviluppando alternative sostenibili;
39. è preoccupato circa il numero crescente di stabilimenti di produzione di farina di pesce e olio di pesce lungo la costa africana occidentale, gestiti principalmente da società cinesi la cui produzione non sostenibile sta provocando problemi che minacciano l'esistenza della pesca regionale e artigianale, e invita pertanto la Commissione a garantire che negli impianti di acquacoltura nell'UE non vengano utilizzati mangimi derivanti da tale produzione;
40. invita la Commissione a ricorrere ai sistemi digitali e all'intelligenza artificiale per migliorare la tracciabilità e la sostenibilità dei prodotti dell'acquacoltura e ad estendere la tracciabilità ai mangimi utilizzati;
41. si rivolge alla Commissione affinché riconosca l'importanza di condurre campagne di comunicazione a livello dell'UE sull'acquacoltura sostenibile dell'UE e l'importanza della produzione con fondi in gestione diretta, in linea con gli obiettivi degli orientamenti strategici; invita gli Stati membri e la Commissione a includere in tutti i programmi operativi, in linea con gli obiettivi degli orientamenti strategici, l'organizzazione di campagne di informazione e comunicazione su specifici sottosettori del settore dell'acquacoltura sostenibile dell'UE;
42. esorta la Commissione, nell'ambito della politica di promozione agricola dell'UE, a incentivare programmi che consentano di promuovere in modo specifico e individuale i prodotti dell'acquacoltura; sottolinea l'importanza di sfruttare l'attuale riesame della politica di promozione agricola per dare maggiore rilievo alla promozione dei prodotti dell'acquacoltura sostenibile e incoraggia la Commissione a usare la politica di promozione agricola dell'UE a sostegno dei settori e degli operatori che contribuiscono intrinsecamente al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal o che guidano la transizione verso il conseguimento di questi ultimi;
43. plaude alla qualità del lavoro svolto dall'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (EUMOFA); invita la Commissione a concedere all'EUMOFA un finanziamento aggiuntivo mirato al fine di tradurre le relazioni dell'Osservatorio in tutte le lingue ufficiali dell'UE, dato che esse sono spesso disponibili solo in una lingua o in non più di cinque lingue ufficiali dell'Unione; ritiene che tali informazioni aiuteranno il settore dell'acquacoltura a ottenere dati aggiornati e di alta qualità al fine di migliorare le sue prestazioni di marketing;
44. esorta la Commissione e gli Stati membri ad accrescere in misura sostanziale i fondi per la ricerca e l'innovazione nel settore dell'acquacoltura (sia marina che di acqua dolce), in particolare per nuovi settori di conoscenza quali lo studio del microbioma o il monitoraggio scientifico dei servizi ambientali legati all'acquacoltura; invita gli Stati membri a fornire o aumentare i finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo nel settore dell'acquacoltura e a potenziare il trasferimento di conoscenze scientifiche al settore e ad altri portatori di interessi;
45. invita gli Stati membri e le rispettive amministrazioni a garantire che il potenziale dei regimi relativi ai prodotti agricoli e alla qualità alimentare venga sfruttato più ampiamente per i prodotti dell'acquacoltura; rammenta la possibilità di istituire regimi di qualità regionali o nazionali che possano aiutare i produttori ad accrescere la loro visibilità e, quindi, le loro prestazioni di marketing e il loro reddito;
46. sottolinea che le conoscenze e l'innovazione (tra cui l'uso della tecnologia digitale) sono determinanti per raggiungere gli altri obiettivi definiti per il settore dell'acquacoltura dell'UE e che Orizzonte Europa, il programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione, rappresenta una notevole opportunità per progredire in questo ambito;
47. esorta la Commissione a migliorare e raccogliere informazioni relative al potenziale del settore dell'acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche, attraverso studi di fattibilità e riscontri, e a fornire un sostegno specifico alle start-up che intendono operare in tale settore nelle suddette regioni;
48. esprime il suo massimo sostegno a favore dell'innovazione e del progresso per quanto riguarda l'allevamento di nuove specie di acquacoltura;
49. prende atto del fatto che un settore dell'acquacoltura innovativo richiede altresì lo sviluppo di competenze adeguate acquisite attraverso la promozione di programmi di studio e conoscenze specializzati sull'acquacoltura (ad esempio studi veterinari specializzati sui pesci e formazione sulla salute dei pesci per gli operatori del settore dell'acquacoltura), nonché una formazione permanente per gli agricoltori incentrata su approcci innovativi per il settore dell'acquacoltura;
50. invita la Commissione ad adoperarsi ulteriormente per garantire condizioni di parità all'acquacoltura dell'UE rispetto ai produttori di paesi terzi attraverso la revisione degli accordi commerciali internazionali e l'eventuale conclusione di nuovi accordi in futuro per quanto riguarda le importazioni di prodotti che non soddisfano gli stessi requisiti in materia di accesso al mercato, sostenibilità ambientale e sociale o benessere dei pesci applicabili ai prodotti dell'UE, ivi incluso provvedendo a un aggiornamento delle norme ai fini di una migliore attuazione dell'etichettatura degli alimenti acquatici; ritiene che, in casi specifici quali l'etichettatura del caviale, dovrebbe essere rivisto il quadro giuridico in materia di informazione dei consumatori; invita la Commissione a valutare, mediante una valutazione di impatto, l'inclusione dei settori dell'acquacoltura sostenibile nel meccanismo dell'UE di adeguamento del carbonio alle frontiere, al fine di incentivare le industrie europee e i partner commerciali dell'UE a decarbonizzare le loro industrie in modo da attuare misure che contribuiscano in modo positivo a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, così da conseguire l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra, e di sostenere di conseguenza le politiche climatiche dell'UE e globali a favore della neutralità in termini di gas a effetto serra, senza essere nel contempo discriminanti o costituire una restrizione dissimulata al commercio internazionale;
51. rammenta le opportunità di cui dispone il settore per incrementare gli scambi commerciali dei prodotti dell'acquacoltura, in particolare nei paesi e nelle regioni in cui il consumo di tali prodotti è ridotto;
52. invita la Commissione e gli Stati membri, per quanto riguarda il benessere dei pesci, a sostenere le conoscenze scientifiche e promuovere le migliori pratiche acquicole in tale ambito nonché a incentivare la creazione di centri di riferimento dell'UE in materia; sottolinea che disporre di buone pratiche in materia di benessere degli animali è la migliore misura preventiva per ridurre la necessità di medicinali e garantire la salute e il benessere dei pesci; incoraggia un ulteriore ricorso alle tecnologie e all'innovazione per affrontare le malattie in modo più mirato, riducendo la quantità di medicinali necessaria; evidenzia la necessità di migliorare la disponibilità di medicinali veterinari, ove necessario, per il settore dell'acquacoltura;
53. raccomanda alla Commissione di elaborare proposte legislative sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche in merito alle esigenze dei pesci e di altri animali acquatici e ai metodi di trasporto, al fine di ridurre al minimo le loro sofferenze durante il trasporto; sottolinea che le nuove disposizioni dovrebbero fornire una lista di controllo dettagliata per la pianificazione e la preparazione precedenti al trasporto, come pure istruzioni specifiche riguardanti i parametri di qualità dell'acqua, la densità, il trattamento durante il carico e lo scarico nonché i controlli successivi al trasporto relativi al benessere degli animali; invita la Commissione a garantire che gli orientamenti che pubblica siano aggiornati in base ai dati scientifici più recenti e conformi al regolamento (CE) n. 1/2005, e chiede la definizione di requisiti specifici per gli spostamenti a carattere commerciale dei pesci; sottolinea inoltre che dovrebbero essere fornite una formazione e una certificazione specifiche per quanto riguarda il trasporto dei pesci;
54. sostiene l'aumento della capacità di osservare, modellare e prevedere di Copernicus e della rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino per poter meglio anticipare le conseguenze degli eventi meteorologici estremi sia sulla terraferma che in mare, ai quali gli impianti di acquacoltura sono particolarmente sensibili;
55. sottolinea l'importanza di una formazione adeguata per le autorità competenti e gli agricoltori su come limitare l'impatto ambientale delle pratiche di acquacoltura e garantire il rispetto di requisiti elevati in termini di benessere e salute degli animali;
56. invita la Commissione a elaborare una proposta relativa a un grande piano dell'UE per la gestione dei cormorani in grado di affrontare in maniera adeguata e definitiva il problema che affligge da anni il settore dell'acquacoltura, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e dell'esperienza e delle prassi già messe alla prova in alcuni Stati membri; chiede che il piano sia definito in modo da mitigare e controllare efficacemente il loro impatto sulle aziende acquicole, al fine di ridurre la loro incidenza economica, ambientale e sociale sulla produzione e la biodiversità; evidenzia che il piano dovrebbe includere un elenco di misure ammissibile relative a soluzioni di coesistenza preventiva e indennizzo adeguato per le perdite e misure finanziate con fondi dell'UE o nazionali; insiste sulla centralità di un sostegno finanziario a favore di attività ricerca ad hoc volte a trovare e testare misure preventive, come pure sulla necessità di consentire un adeguato monitoraggio, tra cui la registrazione e l'analisi degli effetti delle misure adottate; invita gli Stati membri ad attuare tali misure su una base caso per caso locale e a riferire ogni anno alla Commissione sull'attuazione del piano, ivi compreso per quanto riguarda l'efficacia delle misure selezionate; chiede che ogni cinque anni la Commissione valuti il grande piano dell'UE per la gestione dei cormorani e riferisca al Parlamento; esorta la Commissione a elaborare immediatamente un documento di orientamento su come applicare le deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva Uccelli, nonché a valutare la necessità di modificare la legislazione vigente laddove le misure preventive si siano dimostrate insufficienti e l'impatto finanziario e sociale non consenta soluzioni di coesistenza, sulla base dei migliori pareri scientifici;
57. invita la Commissione e gli Stati membri a semplificare le procedure di concessione, come pure a profondere ulteriori sforzi e a fornire l'assistenza supplementare necessaria per consentire agli utenti del FEAMPA di accedere ai finanziamenti;
Acquacoltura biologica
58. accoglie con favore la comunicazione della Commissione su un piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica e le 23 azioni incluse nel suo allegato; sottolinea che l'acquacoltura biologica deve svolgere un ruolo chiave nella crescita prevista del settore acquicolo, dato il suo ampio potenziale di sviluppo non sfruttato, in linea con la transizione verso un sistema alimentare sostenibile in Europa, che dovrebbe ricevere assistenza attraverso il FEAMPA;
59. concorda sul fatto che l'acquacoltura biologica abbia del potenziale, ma pone in evidenza le differenze nella produzione dell'acquacoltura biologica tra i vari Stati membri;
60. condivide l'obiettivo di un aumento significativo dell'acquacoltura biologica entro il 2030 senza fissare alcuna percentuale concreta nel piano, dato che si tratta di un settore relativamente nuovo e la sua crescita è difficilmente pronosticabile; incoraggia tuttavia gli Stati membri a definire obiettivi, se del caso, tenendo conto delle loro conoscenze riguardo alle specificità locali e regioni e agli sviluppi del mercato; sottolinea che, sebbene negli ultimi anni l'acquacoltura biologica dell'UE abbia registrato un aumento dell'allevamento di talune specie e in alcuni paesi (tra cui il salmone in Irlanda e i mitili in Danimarca e Irlanda), la domanda di acquacoltura biologica dell'UE è incerta e, inoltre, i suoi risultati economici non sono ancora sufficienti in alcune zone;
61. ritiene che l'acquacoltura sostenibile, in generale, e l'acquacoltura biologica, in particolare, svolgeranno un ruolo chiave nel soddisfare l'ambizione dell'UE di un'Europa neutra in termini di emissioni di carbonio entro il 2050, riducendo le emissioni di gas a effetto serra e contribuendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, apportando nel contempo benefici aggiuntivi per l'ambiente e la biodiversità;
62. evidenzia che l'acquacoltura sostenibile, in generale, e l'acquacoltura biologica, in particolare, possono contribuire a soddisfare la domanda dei consumatori di prodotti alimentari diversificati e di alta qualità, creati nel rispetto dell'ambiente e garantendo il benessere dei pesci, colmando in tal modo il divario tra domanda e offerta di prodotti della pesca nell'UE e alleggerendo la pressione sugli stock selvatici;
63. invita la Commissione e gli Stati membri, nel quadro dei piani nazionali di sviluppo sostenibile dell'acquacoltura, ad analizzare i principali ostacoli allo sviluppo dell'acquacoltura biologica e a proporre misure adeguate; esorta inoltre gli Stati membri a includere, sulla base di una valutazione d'impatto ex ante, un aumento dell'acquacoltura biologica tra gli obiettivi dei loro piani strategici pluriennali per l'acquacoltura riveduti; ritiene che il FEAMPA dovrebbe essere utilizzato per promuovere pratiche di acquacoltura sostenibili, segnatamente la produzione biologica, e fornire sostegno durante il periodo di conversione, in modo da creare condizioni di parità rispetto agli altri produttori biologici;
64. sottolinea la necessità di un maggiore sostegno alla ricerca e all'innovazione in materia di fonti alternative di nutrienti, trattamenti, allevamento e benessere degli animali nell'acquacoltura; ritiene necessario incentivare gli investimenti in sistemi di policoltura e acquacoltura multitrofica adattati e promuovere gli incubatoi e le attività di crescita per il novellame biologico; accoglie con favore il metodo di coordinamento aperto per lo scambio delle migliori pratiche e l'innovazione nell'acquacoltura biologica;
65. sottolinea che l'innovazione, in particolare per quanto riguarda i diversi tipi di acquacoltura, ha registrato sviluppi da quando è stato adottato il regolamento relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici; evidenzia, a tale riguardo, che determinate disposizioni, come quelle in materia di riproduzione, non sono adatte ai nuovi metodi di acquacoltura innovativi e sostenibili che sono stati sviluppati; esorta la Commissione a esaminare tale regolamento alla luce di ciò e a proporre le necessarie modifiche;
66. invita la Commissione ad analizzare in che modo le norme per l'acquacoltura biologica sono interpretate, attuate e monitorate in ciascuno Stato membro; esorta la Commissione a pubblicare orientamenti per gli Stati membri, gli organismi di certificazione e gli acquacoltori, al fine di ridurre l'eterogeneità nell'attuazione del regolamento sulla produzione biologica, sulla base delle conclusioni di tale analisi;
67. esorta la Commissione a valutare la possibilità di autorizzare nuovamente l'uso del 30 % della razione giornaliera di farina di pesce e olio di pesce ricavati da sottoprodotti dell'acquacoltura non biologica o da scarti di pesce catturato per il consumo umano proveniente da prodotti della pesca sostenibili dell'UE, per un periodo transitorio di cinque anni per tutti i nuovi operatori nel settore dell'acquacoltura biologica, visto il suo impatto positivo sull'economia circolare e come misura di sostegno necessaria alla luce della scarsa disponibilità e dei prezzi elevati dei mangimi biologici; invita la Commissione a considerare anche l'uso di specie (che in Europa potrebbero non essere generate in modo naturale) per le quali viene effettuata la riproduzione indotta, utilizzando estratti ipofisari, specie che sono usate nelle pratiche di policoltura, al fine di utilizzare altre nicchie trofiche dell'ambiente di coltura, contribuendo in tal modo alla cattura del carbonio, mitigando l'eutrofizzazione, aumentando la produttività complessiva degli stagni e riducendo il carico nutritivo della piscicoltura;
68. sottolinea la necessità di garantire condizioni di parità tra i produttori biologici dell'UE in tutta l'Unione, anche per quanto riguarda i prodotti biologici importati, prevedendo le stesse norme, fornendo lo stesso sostegno e armonizzando il trattamento delle patologie nell'acquacoltura e nell'allevamento biologici;
69. rammenta che risoluzione del Parlamento dal titolo "Verso un settore europeo dell'acquacoltura sostenibile e competitivo: situazione attuale e sfide future" propone 92 azioni volte a sbloccare il potenziale dell'acquacoltura dell'UE: semplificando le procedure amministrative; garantendo equità nell'interazione con altri settori; promuovendo la competitività dell'acquacoltura dell'UE dentro e fuori i confini dell'Unione; migliorando le informazioni fornite ai consumatori; garantendo il benessere degli animali e la disponibilità di prodotti veterinari; perseguendo una migliore comunicazione e migliori campagne promozionali; sostenendo la ricerca e l'innovazione; promuovendo la formazione e l'occupazione; migliorando la sostenibilità del settore dell'acquacoltura nell'UE; garantendo un adeguato livello di finanziamento attraverso il FEAMP e altri fondi strutturali; e raggiungendo una simbiosi armoniosa con la pesca; esorta la Commissione a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri al fine di attuare tali azioni;
70. rileva che il confronto tra pesca estrattiva e acquacoltura non ha alcun senso in un contesto come quello attuale, in cui la domanda di prodotti ittici è in aumento mentre la pressione sulle riserve di pesci selvatici si sta gradualmente riducendo nell'Unione, e afferma che tali attività sono complementari;
71. sottolinea che la cooperazione tra l'acquacoltura, da un lato, e le attività conserviere e di trasformazione, dall'altro, può generare un notevole valore aggiunto per i prodotti del settore acquicolo a condizione che tale cooperazione avvenga in forma sinergica, promuovendo entrambe le attività;
o o o
72. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai consigli consultivi in materia di politica comune della pesca.
Commissione europea, Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca, "Study on an interim evaluation of the Open Method of Coordination (OMC) for the sustainable development of EU aquaculture" (Studio su una valutazione intermedia del metodo di coordinamento aperto per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura dell'UE), 2019.
Commissione europea, Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca, "The EU fish market: 2020 edition" (Il mercato ittico dell'UE: edizione 2020), Ufficio delle pubblicazioni, 2021.
Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).
Trasformare l'economia blu dell'UE per un futuro sostenibile (2021) – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0240&from=IT
Impatto delle nuove tecnologie sulla tassazione: cripto-attività e blockchain
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Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 sull'impatto delle nuove tecnologie sulla tassazione: cripto-attività e blockchain (2021/2201(INI))
– vista la comunicazione della Commissione del 15 luglio 2020 "Piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa" (COM(2020)0312),
– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2020)0593), presentata dalla Commissione europea il 24 settembre 2020,
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 24 settembre 2020 relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE (COM(2020)0591),
– vista la relazione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) del 12 ottobre 2020 dal titolo "Taxing Virtual Currencies: An Overview of Tax Treatments and Emerging Tax Policy Issues" (Tassazione delle valute virtuali: una panoramica dei trattamenti fiscali e delle questioni emergenti di politica fiscale),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 18 maggio 2021 "Tassazione delle imprese per il XXI secolo" (COM(2021)0251),
– visto il documento di lavoro sulle riforme fiscali e strutturali n. 12/2021 del Centro comune di ricerca della Commissione, dal titolo "Cryptocurrencies: an empirical view from a tax perspective" (Criptovalute: una visione empirica dal punto di vista fiscale),
– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività (COM(2021)0422), presentata dalla Commissione europea il 20 luglio 2021,
– visto il documento di lavoro della Banca mondiale dal titolo "Crypto-Assets Activity around the World: Evolution and Macro-Financial Drivers" (Le cripto-attività nel mondo: evoluzione e fattori macrofinanziari) pubblicato l'8 marzo 2022,
– visto il documento di consultazione pubblica dell'OCSE pubblicato il 22 marzo 2022 dal titolo "Crypto-asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard" (Quadro per la comunicazione in materia di cripto-attività e modifica dello standard comune di comunicazione di informazioni),
– visti il suo studio del 15 ottobre 2018 dal titolo "VAT fraud: economic impact, challenges and policy issues" (Evasione dell'IVA: effetti economici, sfide e questioni politiche), il suo studio del luglio 2018 dal titolo "Cryptocurrencies and blockchain - Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion" (Criptovalute e blockchain: contesto legale e implicazioni per i reati finanziari, il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale) e il suo studio del 15 febbraio 2018 dal titolo "Impact of Digitalisation on International Tax Matters" (Impatto della digitalizzazione sulle questioni fiscali internazionali),
– visto il suo studio del 21 ottobre 2021 dal titolo "Exploring the opportunities and challenges of new technologies for EU tax administration and policy" (Esplorare le opportunità e le sfide delle nuove tecnologie per l'amministrazione e la politica fiscale dell'UE),
– visto l'articolo 54 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0204/2022),
A. considerando che l'uso delle nuove tecnologie nel mercato unico dell'UE e la digitalizzazione delle amministrazioni fiscali in tutta Europa sta trasformando il rapporto tra i contribuenti, ossia cittadini e imprese, da un lato, e autorità fiscali nazionali, dall'altro; che l'UE potrebbe svolgere un ruolo chiave nel garantire il coordinamento degli aspetti procedurali e tecnici della digitalizzazione delle amministrazioni fiscali per evitare ostacoli all'interoperabilità delle piattaforme tecniche nazionali;
B. considerando che le diverse caratteristiche dei vari tipi di cripto-attività e i confini tra i diversi tipi possono essere pertinenti per la determinazione del loro trattamento fiscale;
C. considerando che la dinamica di mercato delle cripto-attività dimostra la necessità di un quadro giuridico chiaro, stabile e trasparente;
D. considerando che al giorno d'oggi le autorità fiscali devono affrontare molte sfide nell'ambito di un'efficace applicazione delle norme tributarie, in particolare per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera, data l'accelerazione delle transazioni digitali, la crescente mobilità dei contribuenti, il numero di transazioni transfrontaliere e l'internazionalizzazione delle operazioni economiche e dei modelli aziendali nonché i rischi di doppia imposizione o di sistemi fiscali aggressivi e complessi;
E. considerando che le autorità fiscali devono stare al passo con i potenziali rischi per la sostenibilità dei sistemi fiscali e la loro capacità di far rispettare i quadri giuridici nazionali ed europei in materia fiscale;
F. considerando che le nuove soluzioni tecnologiche, come la blockchain, possono essere utilizzate dalle amministrazioni fiscali per soddisfare meglio le esigenze dei contribuenti, scambiare informazioni tra giurisdizioni, per vari tipi di registri, e per scoraggiare e/o contrastare la corruzione, ma che se ne può anche fare un uso improprio, con l'intento criminale di evitare di pagare le tasse e trasformarlo in un mezzo per attività illecite; che la maggiore visibilità delle transazioni in blockchain potrebbe, in particolare, agevolare gli sforzi di lotta alla frode fiscale profusi dalle amministrazioni fiscali;
G. considerando che diverse amministrazioni fiscali in tutta Europa stanno già compiendo passi importanti verso la digitalizzazione dei processi, anche se a vari livelli, rendendo gli adempimenti fiscali più semplici, rapidi ed efficaci; che l'uso delle nuove tecnologie varia ancora sensibilmente da uno Stato membro all'altro; che le amministrazioni fiscali nazionali, in generale, necessitano di un'ulteriore spinta per più incentivi e misure di sensibilizzazione, per realizzare il potenziale della trasformazione tecnologica e digitale; che la tecnologia può contribuire ad agevolare la cooperazione tra i diversi enti governativi, in particolare sulle questioni fiscali;
H. considerando che il crescente utilizzo delle cripto-attività sta costringendo le amministrazioni fiscali ad adeguare le attuali pratiche fiscali all'interno del mercato unico; che, nell'ambito del mercato delle cripto-attività, l'individuazione delle attività fiscalmente rilevanti è complessa, perché si basa di meno sugli intermediari finanziari tradizionali che in genere forniscono le informazioni a fini fiscali;
I. considerando che cinque Stati membri su 27 hanno adottato disposizioni giuridiche specifiche sulla tassazione delle cripto-attività; che 19 Stati membri dispongono di orientamenti amministrativi sulla tassazione delle cripto-attività;
J. considerando che lo standard comune di comunicazione di informazioni (CRS) dell'OCSE ha migliorato la trasparenza fiscale internazionale imponendo alle giurisdizioni di ottenere informazioni sulle attività offshore detenute presso istituzioni finanziarie e di scambiare automaticamente tali informazioni con le giurisdizioni di residenza dei contribuenti su base annuale; che tuttavia, nella maggior parte dei casi, le cripto-attività non rientreranno nell'ambito di applicazione del CRS, che si applica alle attività finanziarie tradizionali e alle monete fiduciarie;
K. considerando che vi sono uno sforzo e un impegno a livello internazionale per regolamentare meglio l'equa tassazione dell'economia digitale; che le cripto-attività potrebbero essere utilizzate per pregiudicare le iniziative internazionali esistenti nel settore della trasparenza fiscale, come rilevato dall'OCSE; che, in tale contesto, è fondamentale che l'UE assuma un ruolo guida, in particolare attraverso una stretta cooperazione tra gli Stati membri, per tassare le cripto-attività in maniera equa e trasparente;
L. considerando che l'economia globale sta cambiando e sta diventando sempre più digitalizzata e che i principi alla base dell'attuale quadro fiscale internazionale stanno progressivamente diventando superati e non possono più garantire che gli utili siano tassati nel luogo in cui si svolgono le attività economiche che li generano e in cui viene creato il valore;
M. considerando che non esiste alcuno strumento internazionale riguardante la tassazione delle cripto-attività e che i vari paesi hanno adottato un'ampia gamma di approcci diversi al riguardo; che l'Unione europea deve assumere un ruolo guida nel garantire una partecipazione finanziaria più inclusiva dei cittadini, sia all'interno che all'esterno dei suoi confini, nelle pertinenti piattaforme internazionali;
N. considerando che l'OCSE, nella sua relazione del 2020 sulla tassazione delle valute virtuali, individua una serie di elementi rilevanti da affrontare, tra cui la definizione di evento imponibile, le forme di reddito associate alle valute virtuali e il modo in cui la tassazione può essere adeguata alla natura e alla dinamica delle cripto-attività al fine di raccogliere gli utili in modo equo ed efficiente;
O. considerando che l'Unione ha già compiuto passi importanti verso una chiara definizione di talune cripto-attività e di fornitori di servizi per le cripto-attività e, più in generale, verso l'istituzione di un quadro normativo adeguato per le cripto-attività, ossia il regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCa); che tale quadro e tali definizioni faciliteranno una tassazione equa e semplice di tali attività; che le definizioni di tali attività devono essere allineate con gli standard internazionali, in particolare quelli elaborati dall'OCSE e dal Gruppo di azione finanziaria internazionale;
P. considerando che le definizioni di cripto-attività devono essere uniformi in tutta l'UE e in linea con le norme internazionali; che la stessa cripto-attività può essere classificata come "oggetto fiscale" in diversi modi nell'UE, il che comporta un trattamento fiscale diverso;
Q. considerando che alcuni ambiti della politica fiscale sono di competenza nazionale e che una forte cooperazione tra gli Stati membri rimane fondamentale e necessaria per rispondere alle sfide poste all'integrità del nostro mercato unico e alla sostenibilità dei sistemi fiscali, tra cui il crescente utilizzo di cripto-attività; che un quadro di 27 approcci significativamente diversi alla tassazione delle cripto-attività potrebbe comportare ostacoli importanti per il raggiungimento degli obiettivi del mercato unico digitale; che il coordinamento e la cooperazione a livello di UE sono pertanto chiaramente giustificati;
R. considerando che l'Unione europea e il suo mercato unico devono garantire per le imprese, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) e le start-up, un ambiente favorevole all'innovazione nel campo delle nuove tecnologie nel settore dei servizi finanziari e delle cripto-attività; che questo obiettivo principale richiede un forte impegno da parte degli Stati membri con politiche, in particolare in materia fiscale, volte a garantire un quadro normativo stabile, chiaro e sicuro affinché gli operatori possano prosperare e contribuire alla crescita economica; che, infine, questo sforzo richiede un forte impegno nella tutela dei diritti dei cittadini, in quanto contribuenti e consumatori di servizi finanziari;
S. considerando che orientamenti chiari sono essenziali per un sistema di tassazione equo ed efficiente che, se attuato in modo efficiente dagli Stati membri, potrebbe realizzare riforme vantaggiose attraverso la riduzione dei costi e dei tempi amministrativi, la riduzione degli ostacoli all'ingresso e la garanzia della certezza e della stabilità, che sono prerequisiti per la competitività nonché per colmare le lacune tra le imprese, in particolare per le PMI;
T. considerando che le cripto-attività sono un ambiente in rapida evoluzione e che i responsabili politici devono conseguire risultati in condizioni di parità; che le implicazioni della politica fiscale e dell'evasione fiscale devono ancora essere esaminate attentamente, in quanto costituiscono un aspetto importante del quadro normativo generale;
U. considerando che il Parlamento ha già sottolineato che "le attuali norme internazionali in materia di imposta sulle società non sono più adeguate nel contesto della digitalizzazione e della globalizzazione dell'economia" e che "gli sviluppi della digitalizzazione e una maggiore dipendenza dalle attività immateriali e il loro aumento nelle catene del valore creano prospettive e sfide in termini di tracciabilità delle operazioni economiche e degli eventi imponibili, compresa la possibilità di pratiche di elusione fiscale, in particolare quando tali operazioni sono transfrontaliere o hanno luogo al di fuori dell'Unione"(1);
V. considerando che, a differenza della finanza tradizionale, il mondo delle cripto-attività è talvolta organizzato in modo decentrato, il che rende più difficile ricorrere agli intermediari per assistere le autorità fiscali; che tali intermediari fungono spesso da fornitori di informazioni pertinenti nei regimi tradizionali di dichiarazione fiscale di terzi; che, per quanto riguarda l'intersezione tra il settore delle cripto-attività e il sistema finanziario tradizionale, vi è solitamente un intermediario come uno scambio;
Il potenziale delle nuove tecnologie, come la blockchain, per servire meglio i contribuenti, scoraggiare le pratiche corruttive, conferire potere alle amministrazioni fiscali e contrastare la frode e l'evasione fiscali
1. ritiene che le amministrazioni fiscali nazionali dovrebbero essere meglio dotate di risorse adeguate per facilitare una riscossione efficiente delle imposte, applicare le norme, servire meglio i contribuenti e garantire gli adempimenti; invita gli Stati membri a impegnarsi, alla luce delle crescenti sfide della transizione digitale, a effettuare investimenti sufficienti nelle risorse umane, tra cui formazione, infrastrutture digitali, personale specializzato e attrezzature specifiche;
2. invita la Commissione a esaminare, nelle future proposte legislative, le modalità per garantire che la tecnologia alla base della legislazione recentemente adottata sia intrinsecamente legata alla corretta attuazione della legislazione;
3. sottolinea che l'adattamento delle capacità informatiche delle autorità fiscali attraverso le nuove tecnologie emergenti, quali le tecnologie di registro distribuito (DLT) come la blockchain o l'intelligenza artificiale, promette di promuovere procedure fiscali e amministrative intelligenti, efficaci ed efficienti, scoraggiare e limitare la corruzione, facilitare gli adempimenti fiscali da parte di cittadini e imprese e aumentare la tracciabilità e l'identificazione delle transazioni imponibili e della proprietà di beni materiali e immateriali, in un ambiente globalizzato in cui le transazioni transfrontaliere sono in aumento, creando così opportunità per sistemi fiscali migliori e progettati in modo più equo per tassare sia i contribuenti sia i beni mobili; chiede alla Commissione di analizzare e valutare gli effetti sulla protezione dei dati e sulle entrate derivanti dall'attuazione di un'eventuale imposta sulla conservazione dei dati personali;
4. sottolinea che le tecnologie emergenti, come la tecnologia di registro distribuito e la blockchain, grazie alle loro caratteristiche uniche quali la tracciabilità e la capacità di memorizzare dati immutabili e affidabili, tutelando l'integrità di tali dati, potrebbero offrire un nuovo modo per automatizzare la riscossione delle imposte; ritiene che ciò garantirebbe che le persone paghino quanto dovuto, assicurerebbe un adempimento efficiente degli obblighi fiscali e faciliterebbe la riscossione del gettito fiscale alla fonte delle diverse fasi del ciclo di vita di un prodotto o servizio in modo tempestivo, proteggendo nel contempo i dati personali dei cittadini e garantendo un livello elevato di protezione dei dati;
5. sottolinea la necessità di individuare le modalità migliori per utilizzare la tecnologia, al fine di rafforzare la capacità analitica delle amministrazioni fiscali (migliore analisi dei dati), standardizzare i dati per facilitare l'adempimento degli obblighi fiscali per le PMI (anche attraverso principi comuni in materia di informativa) e garantire che la tassazione rifletta meglio l'ambiente imprenditoriale nell'era digitale e al contempo assicurare elevati livelli di protezione dei dati;
6. prende atto dell'avvio della Comunità di cooperazione amministrativa internazionale avanzata dell'UE (Comunità AIAC dell'UE) e del prezioso contributo del vertice UE delle amministrazioni fiscali (TADEUS) al dibattito sull'impatto delle nuove tecnologie sul lavoro delle autorità fiscali nazionali; invita pertanto la Commissione a coinvolgere tali forum nell'elaborazione di un programma speciale di formazione per il personale dell'amministrazione fiscale sull'uso delle nuove tecnologie nella lotta contro la frode fiscale e l'evasione fiscale, nonché a sviluppare il loro ruolo nel miglioramento dell'interoperabilità dei sistemi fiscali per quanto riguarda la standardizzazione dei dati e la condivisione automatica dei dati in tempo reale in un contesto transfrontaliero; ricorda che tale programma deve essere integrato nell'attività del programma Fiscalis;
7. sottolinea, tuttavia, che l'uso della blockchain, dell'IA e di altri strumenti digitali da parte delle amministrazioni fiscali presenta vantaggi e rischi che devono essere adeguatamente attenuati, in particolare per prevenire violazioni della vita privata e trattamenti distorti e discriminatori dei contribuenti;
8. sottolinea in particolare i rischi associati alla qualità dei dati; osserva, a tale proposito, che una blockchain autorizzata, con autorizzazione ristretta concessa a intermediari, è fondamentale nel contesto delle amministrazioni fiscali e può contribuire a migliorare l'integrità del sistema, in quanto consente la condivisione delle informazioni fiscali, tra gli altri dati, in un ambiente sicuro;
9. invita la Commissione a valutare i modi in cui diversi Stati membri tassano le cripto-attività e le diverse politiche nazionali in materia di lotta alla frode e all'evasione fiscali nel campo delle cripto-attività, sottolineando le migliori pratiche e le potenziali lacune e avvalendosi delle piattaforme di cooperazione in materia fiscale, in particolare il programma Fiscalis; invita la Commissione, con il sostegno del gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)", ad affrontare le pratiche fiscali dannose nel settore delle cripto-attività nell'UE;
10. riconosce che l'impatto delle nuove tecnologie, come la blockchain, sulle questioni fiscali può essere visto in modo diverso a seconda dell'accento posto sulla tassazione diretta (ritenuta alla fonte, ad esempio), sull'imposizione indiretta (IVA o dazi doganali) o sulla conformità; sottolinea il potenziale della tecnologia di registro distribuito per rendere il sistema della ritenuta alla fonte più efficiente in ciascun paese, ma anche per facilitare procedure transfrontaliere uniformi e prevenire le attività fraudolente; raccomanda alla Commissione di prendere in considerazione le caratteristiche specifiche di ciascuna dimensione; invita la Commissione a tenere conto delle soluzioni digitali esistenti negli Stati membri e a valutare l'opportunità di integrare soluzioni basate sulla blockchain nelle piattaforme per lo scambio di informazioni, al fine di promuovere l'audit e lo scambio di informazioni in tempo reale, nel pieno rispetto delle norme dell'UE in materia di protezione dei dati;
11. invita la Commissione a valutare la creazione di una nuova piattaforma per la formazione e la condivisione delle migliori pratiche tra le autorità fiscali nazionali nel campo della lotta alla frode e all'evasione fiscali nell'economia digitale, in particolare con l'uso di cripto-attività; comprende che questa nuova piattaforma potrebbe essere integrata nelle iniziative in corso, come il programma Fiscalis;
12. invita la Commissione a continuare a valutare l'impatto operativo e gli aspetti di governance fiscale della tecnologia blockchain e altre tecnologie di registro distribuito, in particolare attraverso il programma Fiscalis;
13. ricorda la sua proposta per un'iniziativa della Commissione su "una norma per la segnalazione online dei dati per (in prima istanza) il commercio transfrontaliero dell'Unione, preferibilmente utilizzando dati provenienti dalla fatturazione elettronica (o da un'alternativa, ma mantenendo il principio secondo cui i dati devono essere forniti solamente una volta), compreso un trattamento dei dati centralizzato/decentrato efficiente e altamente sicuro per l'individuazione delle frodi"(2);
14. ribadisce il suo invito agli Stati membri a "continuare a riformare le autorità fiscali, ad accelerare la digitalizzazione e a iniziare ad adottare approcci strategici per aiutare le PMI ad adempiere agli obblighi fiscali, nonché a individuare opportunità per una riduzione degli oneri"(3);
15. invita la Commissione a esaminare tutte le opportunità create dall'infrastruttura europea di servizi blockchain (EBSI) – una rete tra pari (peer-to-peer) di nodi interconnessi che gestisce un'infrastruttura di servizi basati sulla blockchain – per le autorità fiscali nazionali, principalmente nel settore della conformità in materia di IVA, nel pieno rispetto delle norme più rigorose in materia di protezione dei dati e della vita privata, allo scopo di mettere a loro disposizione protocolli blockchain multipli e innovativi e con la missione di assistere le amministrazioni fiscali nazionali nel loro adeguamento all'uso di tali tecnologie;
16. ricorda l'importanza del codice di identificazione fiscale europeo (CIF) e invita la Commissione a valutare il valore aggiunto di tecnologie basate sulla blockchain nel garantire un'adeguata identità fiscale transfrontaliera, con norme rigorose in materia di protezione dei dati e di tutela della vita privata;
Sfide fiscali riguardanti le cripto-attività
17. ritiene che le cripto-attività debbano essere soggette a una tassazione equa, trasparente ed efficace, al fine di garantire una concorrenza leale e parità di condizioni tra il trattamento fiscale delle attività e dei prodotti finanziari e tra i fornitori di servizi finanziari; è consapevole che le decisioni in materia di tassazione delle cripto-attività spettano agli Stati membri, conformemente ai trattati; invita le autorità a prendere in considerazione un trattamento fiscale semplificato per gli operatori occasionali o di piccole dimensioni e per le piccole transazioni; sostiene un ambiente favorevole all'innovazione nel mercato unico digitale, dove imprenditori, PMI e start-up possono prosperare, generare crescita, creare posti di lavoro e contribuire alla ripresa economica attraverso il gettito fiscale nell'ambito di un quadro normativo efficace;
18. osserva che gli operatori dell'economia digitale possono svolgere attività commerciali significative in uno Stato membro senza stabilirvi una presenza fisica e che pertanto le imposte versate in una giurisdizione non riflettono più il valore e gli utili ivi creati; sottolinea pertanto la necessità di adattare il concetto di stabile organizzazione, in particolare con una chiara definizione di stabile organizzazione virtuale, in linea con le norme internazionali; ricorda pertanto l'importanza di un recepimento efficace del primo pilastro del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili;
19. riconosce che la definizione della base imponibile per le cripto-attività è una delle questioni centrali per la politica fiscale; osserva che attualmente non esiste una definizione standard di cripto-attività e dei tipi di attività che il termine dovrebbe includere; riconosce che la necessità di una siffatta definizione è una priorità principale nel quadro legislativo europeo al fine di garantire all'Unione una posizione di leader a livello internazionale; prende atto che l'OCSE, su mandato del G20, sta lavorando a un nuovo quadro globale di trasparenza fiscale che prevede la segnalazione e lo scambio di informazioni in relazione alle cripto-attività;
20. ritiene che sia necessaria una definizione chiara e ampiamente accettata delle cripto-attività a fini fiscali; sottolinea che tale definizione dovrebbe essere allineata a quella del regolamento sui mercati delle cripto-attività; insiste sulla necessità di garantire la coerenza sistematica tra i diversi strumenti giuridici che disciplinano o disciplineranno le cripto-attività (ad esempio il regolamento sui mercati delle cripto-attività, il regolamento sui trasferimenti di fondi(4), la direttiva sulla cooperazione amministrativa(5) e altre iniziative antiriciclaggio) e, soprattutto, di salvaguardare la certezza del diritto e la stabilità;
21. sottolinea che, in relazione alle cripto-attività, vi possono essere varie soluzioni per definire un "fatto generatore dell'imposta", come la creazione di monete attraverso il mining, lo scambio di cripto-attività con moneta fiduciaria o altre cripto-attività, un hard fork o lo staking di cripto-attività; osserva che è necessario individuare una definizione coerente di "fatto generatore dell'imposta" al fine di garantire un livello di tassazione adeguato, evitando nel contempo casi di doppia imposizione;
22. invita la Commissione a presentare una valutazione sulla conversione di un tipo di cripto-attività in un altro e a presentare opzioni sulla definizione di "fatto generatore dell'imposta", tenendo presente il rischio di un notevole aumento del numero di fatti generatori dell'imposta, dando luogo nel contempo a notevoli problemi di valutazione; invita la Commissione a verificare la possibilità che la conversione di una cripto-attività in moneta fiduciaria possa essere una scelta più appropriata come fatto generatore dell'imposta, qualora siano stati realizzati guadagni;
23. rileva che ogni paese tende a utilizzare la propria terminologia quando progetta soluzioni normative nazionali per le cripto-attività, il che può portare a una situazione di incertezza giuridica per i cittadini e le imprese, rappresentare una minaccia per l'integrità del mercato unico dell'UE in quanto la cooperazione transfrontaliera potrebbe essere significativamente compromessa, dare adito a una concorrenza fiscale dannosa nell'UE, creare inavvertitamente scappatoie che offrano possibilità di abuso ed elusione fiscali ed essere sfruttato per minare gli standard esistenti in materia di trasparenza fiscale internazionale, come il CRS;
24. sottolinea che la dinamica dei mercati delle cripto-attività(6) rende urgente l'adozione di una normativa che definisca il tipo di tassazione da applicare, la definizione di "fatto generatore dell'imposta", il momento in cui si verifica tale fatto e la sua stima;
25. sottolinea che la tassazione delle cripto-attività in situazioni transfrontaliere è legata a molteplici dimensioni della politica fiscale, quali l'imposta sul reddito e l'IVA, e che attualmente tali dimensioni sono distribuite tra competenze nazionali ed europee, ma che i vantaggi di un approccio europeo potrebbero essere più marcati in settori legati, tra l'altro, alla cooperazione amministrativa, allo scambio di informazioni e alla tassazione delle imprese;
26. invita la Commissione a considerare la dimensione delle cripto-attività, della digitalizzazione e delle nuove tecnologie in tutte le sue proposte legislative in ambito fiscale, in particolare nella futura proposta dal titolo "Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi" (BEFIT); invita gli Stati membri, in tale contesto, a essere ambiziosi e a guidare il dibattito internazionale;
27. invita gli Stati membri a considerare le specificità dell'utilizzo delle cripto-attività nell'ambito delle proprie riforme fiscali nazionali e a valutare la possibilità di attuare sistemi più efficaci che garantiscano minori costi di adempimento e oneri amministrativi ma che, allo stesso tempo, assicurino una tassazione equa, trasparente, proporzionata ed efficace delle cripto-attività; sottolinea che incentivi fiscali temporanei e giustificati possono essere adeguati ai fini della promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologici, in particolare del settore della tecnologia blockchain; sottolinea l'importanza fondamentale degli standard comuni di comunicazione di informazioni per i fornitori di servizi per le cripto-attività, nonché per gli individui e le entità;
28. invita gli Stati membri a trattare i diversi tipi di cripto-attività in modo coerente con il trattamento fiscale di simili attività non virtuali;
29. invita gli Stati membri a prendere in considerazione gli obiettivi politici dell'UE sanciti dall'articolo 3 del Trattato sull’Unione europea, in particolare un'economia sociale di mercato altamente competitiva e un elevato livello di protezione e miglioramento della qualità dell'ambiente, nel quadro delle loro opzioni legislative in materia di trattamento fiscale delle cripto-attività;
30. chiede alla Commissione di valutare se il trattamento fiscale delle cripto-attività sia coerente ed equo rispetto a quello di altre attività, in particolare per quanto riguarda il trattamento dell'IVA di tali attività;
Procedere allo sviluppo di un quadro normativo/giuridico efficace
31. sottolinea che il panorama delle cripto-attività è globale e che il trattamento fiscale delle cripto-attività richiede un approccio internazionale coordinato; comprende, a questo proposito, la necessità di negoziare ulteriormente gli strumenti internazionali in materia; ritiene che l'OCSE, che ha già svolto un lavoro sostanziale sia in materia di fiscalità che di trattamento delle cripto-attività, potrebbe essere una sede adeguata a tale proposito, in particolare per la revisione del CRS;
32. constata che l'OCSE ha già iniziato a lavorare a un nuovo quadro per la segnalazione delle cripto-attività;
33. ritiene che l'assenza di un accordo internazionale sulla tassazione delle cripto-attività lasci l'UE e i suoi Stati membri senza una base su cui costruire un approccio intelligente e orientato al futuro;
34. invita la Commissione a presentare una valutazione dei principali eventi imponibili e delle principali forme di reddito associati alle cripto-attività, concentrandosi sulle conseguenze fiscali di una serie di operazioni chiave, quali l'emissione di cripto-attività, lo scambio di cripto-attività con moneta fiduciaria, beni o servizi, e la cessione per effetto di donazione o successione, nonché perdita o furto ecc.;
35. chiede alla Commissione di eseguire una valutazione d'impatto sulle migliori pratiche individuate per tassare le cripto-attività in modo equo ed efficace, nel rispetto dell'insieme delle competenze dell'UE in materia fiscale, esaminare il ruolo dei fornitori di servizi per le cripto-attività e determinare in che misura le cripto-attività rientrino nel quadro fiscale esistente; ritiene che la politica fiscale debba essere integrata in un solido quadro normativo per le cripto-attività e debba essere coerente con altri aspetti politici, tra cui la trasparenza fiscale e i requisiti giuridici, finanziari e di protezione dei consumatori;
36. ricorda che l'obiettivo principale di un mercato unico dell'UE pienamente integrato richiede un approccio comune alla tassazione delle cripto-attività, nel rispetto dell'insieme di competenze stabilite dai trattati; invita pertanto il Consiglio, riunito nella sua formazione ECOFIN, ad avviare con il Parlamento un dialogo strutturato su tale questione; invita inoltre il presidente dell'Eurogruppo a portare avanti il dibattito sulla tassazione delle cripto-attività tra i ministri delle Finanze della zona euro;
37. ritiene che sia necessario modificare l'ambito di applicazione dell'ottava modifica alla direttiva relativa alla cooperazione amministrativa (DAC8), di modo che il quadro per lo scambio di informazioni nel settore fiscale includa le cripto-attività e la moneta elettronica; invita l'OCSE ad adottare tempestivamente una nuova definizione di standard di comunicazione per lo scambio di informazioni; ritiene che la revisione della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa sia una priorità nel settore fiscale; invita la Commissione a includere senza indugio nella sua futura revisione della direttiva le future raccomandazioni dell'OCSE in materia di segnalazione delle cripto-attività e le revisioni del CRS, nonché le raccomandazioni del Parlamento contenute nella sua risoluzione sull'attuazione dei requisiti dell'UE per lo scambio di informazioni fiscali(7); invita il Consiglio ad adottare rapidamente tali modifiche proposte;
38. sottolinea l'importanza di garantire che una futura revisione dell'ottava modifica alla direttiva relativa alla cooperazione amministrativa integri gli obblighi di segnalazione sanciti da altri strumenti giuridici, aiutando le autorità a condividere automaticamente i dati relativi alle cripto-attività e alla moneta elettronica, in modo da poter valutare i redditi e le entrate derivanti da investimenti e pagamenti che utilizzano cripto-attività e moneta elettronica; sottolinea la necessità di preservare una coerenza sistematica che fornisca certezza giuridica agli operatori e orientamenti tecnici alle autorità fiscali nazionali;
39. invita la Commissione e le autorità pubbliche nazionali a garantire che la tecnologia blockchain utilizzata per l'applicazione delle norme o la fornitura di servizi pubblici sia conforme con i diritti fondamentali, nonché con le norme in materia di sicurezza informatica e antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo;
40. incoraggia la Commissione a tenere conto delle soluzioni digitali esistenti, delle disposizioni giuridiche e degli orientamenti amministrativi utilizzati negli Stati membri, per valutare come sfruttare le tecnologie blockchain e altre tecnologie di registro distribuito per prevenire la frode e l'elusione fiscali e contrastare la corruzione; sostiene lo sviluppo di una "infrastruttura europea di blockchain per i servizi";
41. chiede alla Commissione di valutare in che modo favorire una migliore conformità fiscale, tenendo conto dei valori in rapida evoluzione delle cripto-attività e della mancanza di una facile conversione in moneta fiduciaria in alcuni casi, ma anche della difficoltà, per le amministrazioni fiscali, di ottenere informazioni affidabili e tempestive su tali transazioni;
42. ritiene che, nella misura in cui il settore delle cripto-attività è attualmente in fase di transizione e non si prevede che si stabilizzi nel prossimo futuro, la necessità di valutare la situazione non dovrebbe impedire alle istituzioni europee di legiferare ai fini di una supervisione e tassazione migliori delle cripto-attività;
43. sottolinea la necessità di rivedere e adeguare frequentemente la politica fiscale per poter rispondere alle evoluzioni del settore e garantire che rimanga pertinente a fronte degli sviluppi tecnologici e di mercato legati alle valute virtuali e ad altri tipi di attività emergenti;
o o o
44. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 recante raccomandazioni alla Commissione su una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa (seguito dato dal PE al piano d'azione della Commissione di luglio e alle sue 25 iniziative nel settore dell'IVA, delle imprese e della tassazione individuale) (GU C 347 del 9.9.2022, pag. 211).
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sull'impatto delle riforme fiscali nazionali sull'economia dell'UE (GU C 342 del 6.9.2022, pag. 14).
Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).
Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).
La dimensione economica del mercato delle criptovalute è stata valutata in 2 200 miliardi di EUR a maggio 2021, con un picco di 2 500 miliardi di EUR nell'ottobre 2021. Fonte: Centro comune di ricerca della Commissione europea, 2021.
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 settembre 2021 sull'attuazione dei requisiti dell'UE in materia di scambio di informazioni fiscali: progressi realizzati, insegnamenti tratti e ostacoli da superare (GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 120).
Misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e che modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 del Consiglio (COM(2021)0113 – C9-0095/2021 – 2021/0058(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0113),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0095/2021),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 giugno 2021(1),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 22 giugno 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0312/2021),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e che modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 del Consiglio
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) 2021/1060 per quanto concerne un'ulteriore flessibilità per affrontare le conseguenze dell'aggressione militare da parte della Federazione russa FAST (assistenza flessibile ai territori) – CARE (COM(2022)0325 – C9-0218/2022 – 2022/0208(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0325),
– visto l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0218/2022),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 luglio 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A9‑0232/2022),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) 2021/1060 per quanto concerne la flessibilità addizionale per affrontare le conseguenze dell'aggressione militare da parte della Federazione russa FAST (assistenza flessibile ai territori) – CARE
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (COM(2021)0547 – C9-0366/2021 – 2021/0291(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0547),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0366/2021),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'8 dicembre 2021(1),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 giugno 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0129/2022),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 ottobre 2022 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio
Centro "AccessibleEU" a sostegno delle politiche in materia di accessibilità nel mercato interno dell'UE
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Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 sul tema "Centro "AccessibleEU" a sostegno delle politiche in materia di accessibilità nel mercato interno dell'UE" (2022/2013(INI))
– visto l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea,
– visti gli articoli 19, 48, 67, paragrafo 4, 153, 165, 168 e 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 3, 21, 24, 26, 34, 35, 41 e 47,
– viste la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) e la sua entrata in vigore il 21 gennaio 2011, in conformità della decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità(1),
– viste le osservazioni generali sulla CRPD elaborate dal comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottate l'11 aprile 2014, intese come orientamento autorevole sulla sua attuazione, nello specifico il commento generale n. 2, articolo 9, sull'accessibilità,
– visto il codice di condotta tra il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione che stabilisce le disposizioni interne per l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità da parte dell'Unione europea e per la rappresentanza dell'Unione europea relativamente alla Convenzione stessa(2),
– viste le osservazioni conclusive del comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, del 2 ottobre 2015, concernenti la relazione iniziale dell'Unione europea,
– vista l'indagine strategica del Mediatore europeo sull'attività di monitoraggio della Commissione europea riguardo ai fondi dell'UE impiegati per promuovere il diritto delle persone con disabilità e anziane a una vita indipendente,
– vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2021 dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030" (COM(2021)0101),
– viste la proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione, recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426, "direttiva antidiscriminazione") e la relativa posizione del Parlamento del 2 aprile 2009(3),
– vista la sua risoluzione del 18 giugno 2020 sulla strategia europea sulla disabilità post‑2020(4),
– visto il regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario(5),
– vista la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi(6) (atto europeo sull'accessibilità),
– vista la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici(7),
– vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche(8),
– visto il regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (rifusione)(9),
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale" (COM(2021)0118),
– vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)(10),
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro" (COM(2020)0789),
– vista la nuova agenda dei consumatori (COM(2020)0696), fra le cui cinque priorità rientrano le esigenze specifiche di determinate categorie di consumatori, tra cui le persone con disabilità,
– vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE(11) (direttiva sugli appalti pubblici),
– visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027(12),
– vista la decisione (UE) 2018/254 del Consiglio, del 15 febbraio 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa(13),
– viste le norme sull'accessibilità derivanti dai mandati della Commissione nn. 376, 554, 420 e 473,
– visto il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004(14),
– visto il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004(15),
– visto il regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo(16),
– visto il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91(17),
– visto il regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta(18),
– visto l'articolo 54 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0209/2022),
A. considerando che le persone con disabilità hanno pari diritti, su base di uguaglianza con gli altri, in tutti gli ambiti della vita e hanno il diritto inalienabile alla dignità, alla parità di trattamento, a una vita indipendente, all'autonomia e alla piena partecipazione alla società, il che va a beneficio di tutti i livelli della società;
B. considerando che nell'Unione oltre 87 milioni di persone hanno qualche forma di disabilità e che occorre tenere conto della tendenza demografica verso l'invecchiamento della popolazione dell'UE;
C. considerando che l'accessibilità è un presupposto fondamentale affinché le persone con disabilità possano godere pienamente dei diritti umani e delle libertà fondamentali; che, a norma dell'articolo 9 della CRPD, relativo all'accessibilità, al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione (TIC), e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali;
D. considerando che gli Stati membri devono garantire che l'accessibilità sia integrata a tutti i livelli, non solo negli edifici e nei trasporti pubblici, bensì anche nella sanità e nell'istruzione, oltre ad incrementare la mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità;
E. considerando che la CRPD definisce la "progettazione universale" come la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate e senza escludere dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità; che l'accessibilità è uno dei principi generali della CRPD, e che l'Unione europea e gli Stati membri sono giuridicamente vincolati da tale Convenzione conformemente alla decisione 2010/48/CE; che il commento generale n. 2 sulla CRPD rileva l'obbligo degli Stati Parti di adottare piani d'azione e strategie per individuare le barriere esistenti all'accessibilità, stabilire calendari con scadenze specifiche e fornire le risorse umane e materiali necessarie a rimuovere tali barriere; che l'accessibilità è fondamentale per l'esercizio, da parte delle persone con disabilità, dei diritti alla riservatezza, alla non discriminazione, all'occupazione, all'istruzione inclusiva e alla partecipazione politica nonché di altri diritti sanciti dalla CRPD;
F. considerando che le autorità locali svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere gli Stati membri nell'elaborazione delle politiche sociali, comprese le politiche in materia di disabilità e accessibilità, attraverso l'analisi delle esigenze sul campo e l'attuazione di misure specifiche;
G. considerando che l'offerta di tecnologie assistive di qualità elevata ed economicamente accessibili favorirà la piena inclusione delle persone con disabilità nella società e andrà a beneficio sia delle persone con disabilità che dei fornitori di tali tecnologie, nonché della società nel suo complesso; che le tecnologie assistive contribuiranno a ridurre le disparità tra gli Stati membri e che tali tecnologie possono funzionare solo in ambienti accessibili;
H. considerando che livelli più elevati di occupazione delle persone con disabilità e un'accessibilità e inclusione maggiori di tale gruppo nella forza lavoro presentano un chiaro potenziale economico;
I. considerando che l'Unione ha stabilito un quadro giuridico completo per l'accessibilità nel mercato interno, in particolare con l'adozione di una normativa specifica in materia di accessibilità, quale l'atto europeo sull'accessibilità, e ha incluso obblighi in fatto di accessibilità in diversi atti normativi settoriali, compresi i regolamenti relativi ai finanziamenti dell'UE; che l'atto europeo sull'accessibilità, che si applicherà a decorrere dal 28 giugno 2025, introdurrà nuovi requisiti significativi per quanto riguarda l'accessibilità di prodotti e servizi;
J. considerando che l'effettiva attuazione di politiche concernenti le disabilità contribuirà positivamente alla competitività del mercato interno dell'UE e pertanto rappresenta una risorsa fondamentale dell'economia dell'Unione;
K. considerando che la valutazione della strategia europea sulla disabilità 2010-2020 ha rivelato che il suo contributo ha migliorato la situazione in una serie di settori, ma ha anche evidenziato che le persone con disabilità incontrano ancora notevoli ostacoli nell'accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione, ai trasporti, all'ambiente edificato, alle TIC, all'occupazione e alle attività ricreative, nonché alla partecipazione alla vita politica e ad altri ambiti della vita;
1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030" (in appresso "la strategia"), che mira a garantire che tutte le persone con disabilità in Europa possano godere dei propri diritti e partecipare alla società e all'economia in condizioni di parità e non siano più soggette a discriminazioni, affrontando i notevoli ostacoli evidenziati nella valutazione della strategia europea sulla disabilità 2010-2020;
2. plaude all'iniziativa della Commissione, annunciata nella strategia, volta a istituire il Centro "AccessibleEU" (in appresso "il Centro"); riconosce che il Centro mira a rafforzare la coerenza delle politiche armonizzate in materia di accessibilità, a sostenerne l'attuazione e ad agevolare l'accesso alle conoscenze e alle competenze pertinenti, promuovendo una cultura delle pari opportunità e della piena partecipazione alla società per le persone con disabilità, anche a livello professionale, in uno spazio collaborativo tra le pubbliche amministrazioni, i rappresentanti delle imprese, le organizzazioni della società civile che si occupano di disabilità, gli esperti in materia di accessibilità e gli utenti;
3. rileva che è possibile conseguire migliori risultati in termini di accessibilità nella società solo se il Centro segue l'approccio della "progettazione universale"; sottolinea la necessità di garantire che tale approccio globale all'accessibilità sia tenuto in debita considerazione, in particolare per quanto riguarda l'ambiente fisico, i trasporti, l'informazione, la comunicazione, i servizi e il settore degli appalti pubblici e delle gare d'appalto; ritiene che tale approccio implichi anche l'effettiva partecipazione di tutti i portatori di interessi e titolari dei diritti ai loro procedimenti;
4. evidenzia che l'UE ha stabilito un quadro giuridico completo per l'accessibilità nel mercato unico basato sul mandato della CRPD, che comprende, tra l'altro, l'atto europeo sull'accessibilità, la direttiva sull'accessibilità del web, le direttive sui servizi di media audiovisivi e sulle comunicazioni elettroniche, nonché le specifiche tecniche per le stazioni e i veicoli ferroviari; ricorda che alcuni aspetti di tale quadro hanno termini di attuazione futuri e incoraggia la prosecuzione degli sforzi al fine di conseguire una rapida attuazione; si rammarica che, laddove già richiesta, l'attuazione di tale legislazione fondamentale vari notevolmente da uno Stato membro all'altro e, in generale, sia stata finora insoddisfacente, principalmente a causa della mancanza di esperti qualificati in materia di accessibilità; pone dunque l'accento sulla necessità di migliorare le conoscenze generali nonché le competenze pratiche e teoriche delle pubbliche amministrazioni, degli operatori economici e della società in generale con riguardo alle politiche in materia di accessibilità, al fine di contribuire a individuare soluzioni adeguate, sostenibili ed economicamente accessibili in ciascuno Stato membro e pertanto di migliorare l'attuazione dei requisiti di accessibilità vigenti e futuri; sottolinea, in tale contesto, che il Centro dovrebbe rappresentare un'importante risorsa per fornire tali conoscenze e sostegno agli Stati membri nella fase di attuazione;
5. prende atto dell'istituzione di gruppi di lavoro ad hoc per l'attuazione di talune normative in materia di accessibilità; ritiene tuttavia che l'assenza di un quadro di coordinamento e cooperazione tra l'UE, gli Stati membri, in particolare le autorità pubbliche che monitorano o applicano le normative in materia di accessibilità, e i pertinenti portatori di interessi che sostengono soluzioni trasversali, ovvero le persone con disabilità attraverso le loro organizzazioni di rappresentanza, i professionisti nell'ambito dell'accessibilità e il settore privato, rappresenti un ulteriore ostacolo all'attuazione delle normative in materia di accessibilità e alla loro applicazione armonizzata in tutta l'Unione;
6. invita la Commissione a garantire risorse adeguate, sia in termini di finanziamenti che di risorse umane, per l'istituzione e il funzionamento del Centro; chiede che gli Stati membri assicurino le risorse necessarie per l'attuazione e l'applicazione delle politiche in materia di accessibilità, anche attraverso i fondi dell'UE; sottolinea che sono indispensabili finanziamenti sufficienti per perseguire politiche pubbliche efficaci in materia di accessibilità, nonché per realizzare progressi in un'ampia gamma di tematiche, quali la sensibilizzazione attraverso le attività di comunicazione, in particolare rivolte alle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, nonché il riconoscimento delle disabilità invisibili e l'armonizzazione delle tessere nazionali di disabilità o delle norme in materia di accessibilità;
Struttura
7. invita la Commissione a istituire un segretariato e un forum incaricati di orientare e guidare le attività del Centro; sottolinea che il forum dovrebbe garantire la partecipazione equilibrata dei portatori di interessi dei settori pubblico e privato e dei titolari dei diritti con un'esperienza adeguata nel settore dell'accessibilità; evidenzia che dovrebbe essere assicurato l'equilibrio di genere; sottolinea che la partecipazione delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità deve essere garantita quale componente essenziale del lavoro del Centro, onde garantire il massimo livello possibile di trasparenza per quanto riguarda le sue attività; ritiene che il Centro dovrebbe pubblicare un programma di lavoro annuale e coinvolgere nel forum rappresentanti dei deputati al Parlamento europeo;
8. pone l'accento sulle sfide specifiche poste da particolari ambiti delle politiche in materia di accessibilità, quali l'ambiente edificato, gli appalti pubblici, le tecnologie digitali, i mezzi di comunicazione e la cultura, i trasporti, le tecnologie emergenti ed assistive, nonché i prodotti e i servizi aperti al pubblico; invita la Commissione a istituire sottogruppi specializzati di esperti per determinati settori; è convinto che tali gruppi dovrebbero collaborare strettamente con il Centro, gli Stati membri, le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano, allo scopo di garantire una valutazione, un'attuazione, un monitoraggio e un'applicazione migliori della normativa in materia di accessibilità;
9. invita gli Stati membri a istituire centri nazionali per l'accessibilità, che potrebbero comprendere punti di contatto e gruppi di esperti con struttura analoga che lavorino fianco a fianco con il Centro nell'attuazione, il monitoraggio e l'applicazione della legislazione in materia di accessibilità; ritiene che i centri nazionali per l'accessibilità dovrebbero facilitare lo scambio e il coordinamento tra i pertinenti portatori di interessi e titolari di diritti, compresi gli operatori economici, le organizzazioni delle persone con disabilità e le autorità nazionali responsabili dell'accessibilità e dell'attuazione della legislazione settoriale; è convinto che gli esperti in materia del Centro dovrebbero fornire orientamenti e formazione a tutti i pertinenti portatori di interessi; ritiene che tali gruppi potrebbero contribuire a individuare soluzioni di accessibilità che tengano conto delle specificità nazionali;
Mandato
10. reputa che il Centro dovrebbe fungere da polo incaricato di fornire periodicamente, in sede di attuazione del diritto dell'Unione, assistenza e competenze alle istituzioni e agli organi pertinenti dell'UE come pure ai suoi Stati membri con riguardo alle politiche di accessibilità e ai requisiti tecnici; ritiene che il Centro dovrebbe stabilire e coordinare un quadro di cooperazione che riunisca i pertinenti organismi nazionali e unionali e tutti i gruppi di utenti, in particolare le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, le organizzazioni della società civile, il mondo accademico, le imprese e i professionisti di tutti i settori attinenti all'accessibilità e ai diritti dei consumatori, al fine di sostenere un'attuazione e un'applicazione armonizzate in tutta l'Unione, di fornire orientamenti e formazione e di incoraggiare gli sviluppi e l'innovazione in ambito politico a livello nazionale e dell'UE, anche attraverso l'individuazione e la condivisione delle migliori pratiche tra i vari settori, nonché mediante la creazione di strumenti tesi a facilitare l'attuazione del diritto dell'Unione; ritiene inoltre che il Centro potrebbe rafforzare la collaborazione tra gli organismi e le organizzazioni summenzionati con portatori di interessi altamente innovativi, al fine di promuovere lo sviluppo delle tecnologie assistive; ritiene che il Centro dovrebbe altresì fornire consulenza, compresi orientamenti, alle istituzioni e agli organi pertinenti dell'UE e ai suoi Stati membri con riguardo alle loro politiche e pratiche interne in materia di accessibilità;
11. sottolinea che il Centro può apportare benefici al lavoro della Commissione, tra l'altro, individuando le lacune e le incoerenze della legislazione vigente e contribuendo a colmarle, elaborando raccomandazioni strategiche per l'aggiornamento e lo sviluppo della normativa in materia di accessibilità, integrando l'accessibilità in tutte le politiche pertinenti sotto la responsabilità delle diverse direzioni generali della Commissione, anche individuando i settori prioritari in cui l'accessibilità dovrebbe essere migliorata, nonché realizzando progetti che esplorino modalità innovative per attuare l'accessibilità, fornendo assistenza nell'elaborazione di specifiche tecniche in materia di accessibilità e sostenendo le agenzie e gli organi dell'UE nelle questioni attinenti all'accessibilità;
12. è del parere che il Centro dovrebbe generare conoscenze preziose sull'accessibilità ricorrendo a ricerche e studi, che dovrebbe mettere a disposizione sia della Commissione che degli Stati membri, e dovrebbe raccogliere e consolidare informazioni specializzate e comparabile e dati pienamente accessibili, ivi compresi riscontri sull'attuazione della normativa in materia di accessibilità; sottolinea che tali misure contribuirebbero a garantire politiche in materia di accessibilità solidamente basate sulle esigenze e le esperienze degli utenti; evidenzia che il Centro dovrebbe contribuire a colmare le lacune nella raccolta di dati statistici a livello nazionale in merito alla situazione delle persone con disabilità, e che dovrebbe essere prevista una cooperazione con gli istituti statistici pertinenti, in particolare Eurostat;
13. ritiene che il Centro svolgerebbe un ruolo fondamentale nel fornire alla Commissione, agli Stati membri, ai portatori di interessi e ai titolari dei diritti conoscenze e sostegno con riguardo all'attuazione, al monitoraggio e all'applicazione delle politiche in materia di accessibilità, anche attraverso la formazione e documenti di orientamento disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'UE e redatti in un linguaggio accessibile, comprensibile e di facile lettura;
14. sottolinea che il Centro dovrebbe contribuire a superare le incoerenze tra la CRPD e le politiche dell'UE e dovrebbe pertanto aiutare gli Stati membri a conseguire l'obiettivo primario di aumentare i livelli di occupazione delle persone con disabilità; evidenzia che tale attività di integrazione deve coinvolgere l'UE e gli Stati membri anche attraverso una stretta cooperazione con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e altre organizzazioni della società civile, le autorità pubbliche e il settore privato;
15. rileva che l'attuazione delle politiche di accessibilità richiede un elevato livello di competenze tecniche, non previsto in misura sufficiente nei programmi di istruzione superiore, il che contribuisce alla carenza di esperti qualificati in materia di accessibilità in tutti gli ambiti dei settori pubblico e privato; sottolinea che il Centro dovrebbe sostenere gli Stati membri nello sviluppo di programmi di istruzione specifici per le questioni afferenti all'accessibilità e dovrebbe fornire formazione ai professionisti, ai funzionari pubblici dell'UE e nazionali nonché ai portatori di interessi e ai titolari dei diritti, al fine di aumentare la consapevolezza su tali questioni;
16. deplora che il sistema di normazione non consenta alle persone con disabilità e alle loro organizzazioni di rappresentanza di partecipare adeguatamente e in condizioni di parità con gli altri portatori di interessi alle attività degli organismi di normazione europei e nazionali in sede di elaborazione delle norme in materia di accessibilità; chiede pertanto una migliore rappresentanza all'interno del sistema di normazione e una rappresentanza equilibrata tra gli esperti designati, al fine di garantire un esito equo della legislazione e delle norme dell'Unione in materia di accessibilità; ritiene che il Centro dovrebbe svolgere un ruolo significativo nel sistema di normazione e potrebbe fornire consulenza alla Commissione quando quest'ultima partecipa ai lavori dei comitati di normazione, anche mediante la consulenza degli esperti di normazione delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, e, ove possibile, assistere la Commissione nell'elaborazione di specifiche tecniche e richieste di norme e risultati tangibili europei in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012(19), anche attraverso il coinvolgimento di tutti i portatori di interessi e i titolari dei diritti pertinenti; reputa che il coinvolgimento del Centro apporterebbe chiari vantaggi alle persone con disabilità per quanto riguarda la circolazione all'interno dell'UE e consentirebbe loro di godere del loro diritto di lavorare, vivere e viaggiare liberamente;
17. invita la Commissione a condurre una valutazione entro cinque anni dalla creazione del Centro per valutarne l'efficacia e il valore aggiunto nel promuovere le politiche in materia di accessibilità all'interno dell'UE; sottolinea che, sulla base di tale valutazione, la Commissione dovrebbe adottare misure adeguate per aggiornare e migliorare il Centro, anche vagliando la possibilità di istituire un'agenzia in caso di mancato conseguimento degli obiettivi elencati nel suo mandato; chiede che la Commissione monitori il lavoro del Centro e i suoi risultati mediante relazioni annuali che dovranno essere presentate al Parlamento;
o o o
18. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché agli Stati membri.
Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (COM(2020)0673 – C9-0338/2020 – 2020/0306(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0673),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 33, 114 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0338/2020),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 24 marzo 2021(1),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 giugno 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la lettera della commissione per il commercio internazionale,
– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0279/2021),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 e la direttiva 96/16/CE del Consiglio (COM(2021)0037 – C9-0009/2021 – 2021/0020(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0037),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0009/2021),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 17 giugno 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A9-0285/2021),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C;
3. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C;
4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2379.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
DICHIARAZIONE COMUNE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA AL REGOLAMENTO (UE) 2022/2379, PER QUANTO RIGUARDA L'IMPORTANZA DI ISTITUIRE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI UN REGISTRO TENUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN AGRICOLTURA
Nell'ambito del Green Deal europeo, la strategia "Dal produttore al consumatore" e la strategia sulla biodiversità sottolineano la necessità di una transizione verso un sistema alimentare sostenibile, in particolare riducendo l'uso e il rischio dei pesticidi del 50 % entro il 2030 e potenziando l'agricoltura biologica e gli elementi caratteristici del paesaggio ricchi di biodiversità sui terreni agricoli.
A norma del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio(1), la raccolta completa di dati sull'uso dei prodotti fitosanitari da parte di utilizzatori professionali in un'attività agricola, ossia una copertura del 95 % dell'uso in ciascuno Stato membro, può essere raggiunta solo se il diritto dell'Unione impone agli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari di trasmettere i loro dati in formato elettronico alle autorità nazionali competenti.
Il Parlamento europeo e il Consiglio riconoscono l'importanza di introdurre tale obbligo nella legislazione dell'Unione e si impegnano a collaborare a tal fine.
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE IN RELAZIONE AL REGOLAMENTO (UE) 2022/2379, PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI IN CORSO PER GARANTIRE LA DISPONIBILITÀ IN FORMATO ELETTRONICO DEI REGISTRI CHE GLI UTILIZZATORI PROFESSIONALI DI PRODOTTI FITOSANITARI DEVONO TENERE A NORMA DELL'ARTICOLO 67, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009
Il Green Deal europeo e la strategia "Dal produttore al consumatore" stabiliscono come obiettivo fondamentale per l'Unione la riduzione dell'uso e dei rischi dei pesticidi chimici. Al fine di garantire politiche efficaci e incisive, è fondamentale disporre di dati solidi e completi sull'uso dei pesticidi nelle aziende agricole. Il lavoro in corso volto a garantire la disponibilità, in formato elettronico, dei registri tenuti dagli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari è un fattore importante ai fini dell'attuazione degli obblighi di comunicazione sui pesticidi previsti dal regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio(2) (SAIO).
La Commissione ha pertanto preparato un progetto di regolamento di esecuzione della Commissione, sulla base dell'articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(3), per quanto riguarda il contenuto e il formato dei registri sull'uso dei prodotti fitosanitari che gli utilizzatori professionali devono tenere conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Tale regolamento di esecuzione, se adottato come attualmente previsto, disciplinerebbe in dettaglio la registrazione dei dati richiesta a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, anche individuando gli elementi che devono essere registrati dagli utilizzatori professionali e garantendo che tali registri siano disponibili in formato elettronico al più tardi a partire dal 1º gennaio 2025.
Il progetto di tale regolamento di esecuzione è attualmente oggetto di discussione in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, sezione "Fitofarmaci - Legislazione". Nei prossimi mesi la Commissione intende chiedere il parere del comitato a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(4).
La Commissione intende adottare tale regolamento di esecuzione entro la fine del 2022.
Regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio (GU L 315 del 7.12.2022, pag. 1).
Regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio (GU L 315 del 7.12.2022, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (COM(2021)0656 – C9-0396/2021 – 2021/0340(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0656),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0396/2021),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'8 dicembre 2021(1),
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 giugno 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9‑0092/2022),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(2);
2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
4. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2400.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione della Commissione
Dichiarazione della Commissione in occasione dell'approvazione del regolamento (UE) 2022/2400(3) sull'inclusione del codice di identificazione dei rifiuti 17 05 04 "terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03" nell'allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2019/1021
L'inclusione nella parte 2 dell'allegato V del codice di identificazione dei rifiuti per "terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503" non dovrebbe essere intesa nel senso di favorire lo smaltimento di terra come rifiuto rispetto alla bonifica al fine di prevenire la produzione di rifiuti.
Qualora lo smaltimento offra la migliore opzione di gestione ambientale dei rifiuti, la deroga eccezionale al trattamento distruttivo è soggetta ai requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1021.
Regolamento (UE) 2022/2400 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 24).