Indice 
Testi approvati
Giovedì 20 ottobre 2022 - Strasburgo
Disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020, a seguito di perturbazioni nell'attuazione del programma ***I
 Non accettazione dei documenti di viaggio russi rilasciati in Ucraina e Georgia ***I
 Lo Stato di diritto a Malta, cinque anni dopo l'assassinio di Daphne Caruana Galizia
 Aumento dei reati generati dall'odio contro persone LGBTIQ in Europa alla luce del recente omicidio omofobo in Slovacchia
 Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2022, Sharm El-Sheikh, Egitto (COP27)
 Solidarietà culturale con l'Ucraina e meccanismo congiunto di risposta alle emergenze per il recupero culturale in Europa
 La situazione in Burkina Faso in seguito al colpo di Stato

Disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020, a seguito di perturbazioni nell'attuazione del programma ***I
PDF 115kWORD 43k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi (COM(2022)0362 – C9‑0289/2022 – 2022/0227(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0362),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0289/2022),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 settembre 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,

1.  adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi

P9_TC1-COD(2022)0227


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2192.)


Non accettazione dei documenti di viaggio russi rilasciati in Ucraina e Georgia ***I
PDF 180kWORD 55k
Testo
Testo consolidato
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 20 ottobre 2022, alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla non accettazione dei documenti di viaggio russi rilasciati in Ucraina e Georgia (COM(2022)0662 – C9‑0302/2022 – 2022/0274(COD))(1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

[Emendamento 1]

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO
alla proposta della Commissione
---------------------------------------------------------

Proposta di
DECISIONE (UE) 2022/... DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla non accettazione dei documenti di viaggio russi rilasciati in Ucraina e Georgia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)  In risposta all'annessione illegale della Repubblica autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli da parte della Federazione russa nel 2014 e alle continue azioni di destabilizzazione nell'Ucraina orientale, l'Unione europea ha già introdotto sanzioni economiche in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, connesse all'attuazione incompleta degli accordi di Minsk, sanzioni relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché sanzioni in risposta all'annessione illegale della Repubblica autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli da parte della Federazione russa.

(2)  In quanto firmataria degli accordi di Minsk, la Federazione russa ha la chiara e diretta responsabilità di adoperarsi per trovare una soluzione pacifica del conflitto in linea con tali principi. Con la decisione di riconoscere le regioni dell'Ucraina orientale non controllate dal governo come entità indipendenti, la Federazione russa ha violato palesemente gli accordi di Minsk, che prevedono il pieno ritorno di tali zone sotto il controllo del governo ucraino.

(3)  Tale decisione ▌ e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone compromettono ulteriormente la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e costituiscono una grave violazione del diritto internazionale e degli accordi internazionali, tra cui la Carta delle Nazioni Unite, l'Atto finale di Helsinki, la Carta di Parigi e il memorandum di Budapest.

(3 bis)  Il 24 febbraio 2022 il Consiglio europeo, insieme ai suoi partner internazionali, ha condannato con la massima fermezza l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina e ha espresso totale solidarietà all'Ucraina e alla sua popolazione. Il Consiglio europeo ha parimenti esortato la Russia a cessare immediatamente le azioni militari, a ritirare senza condizioni tutte le forze e le attrezzature militari dall'intero territorio dell'Ucraina e a rispettare pienamente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale(2). Tale posizione è stata ribadita dal Consiglio europeo il 25 marzo 2022, il 31 maggio 2022 e il 24 giugno 2022(3).

(4)  Un'aggressione militare di un paese limitrofo dell'Unione come quella compiuta ai danni dell'Ucraina, che ha determinato l'adozione di misure restrittive, giustifica l'adozione di misure volte a tutelare gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri.

(5)  Sin dall'annessione illegale della penisola di Crimea il 18 marzo 2014, la Russia ha rilasciato passaporti internazionali russi ai residenti della Crimea. Il 24 aprile 2019 il presidente della Federazione russa ha firmato un decreto che semplifica la procedura per l'ottenimento della cittadinanza russa da parte dei residenti delle zone non controllate dal governo nelle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk, compreso il rilascio di passaporti internazionali russi a tali residenti. Con il decreto dell'11 luglio 2022, la Federazione russa ha esteso la pratica di rilasciare passaporti internazionali ordinari russi ad altre zone dell'Ucraina non controllate dal governo, in particolare alle regioni di Kherson e di Zaporizhzhia. Nel maggio 2022 la Federazione russa ha introdotto una procedura semplificata di naturalizzazione russa per i bambini orfani provenienti dalla cosiddetta "Repubblica popolare di Donetsk" e dalla cosiddetta "Repubblica popolare di Luhansk", nonché dal resto dell'Ucraina. Il decreto si applica anche ai minori privi di cure genitoriali e alle persone giuridicamente incapaci che risiedono in queste due regioni occupate. Il rilascio sistematico di passaporti russi in tali regioni occupate costituisce un'ulteriore violazione del diritto internazionale e dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina. Per quanto riguarda la Georgia, il 1º settembre 2008 il Consiglio europeo ha condannato fermamente la decisione unilaterale della Russia di riconoscere l'indipendenza dell'Abkhazia e dell'Ossezia del Sud e ha esortato altri paesi a non riconoscerne l'indipendenza.(4)

(5 bis)  L'Unione e i suoi Stati membri come pure l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein non hanno riconosciuto l'annessione illegale e hanno condannato l'occupazione illegale di regioni e territori dell'Ucraina da parte della Federazione russa, in particolare per quanto riguarda l'annessione della Repubblica autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli, l'occupazione delle regioni di Donetsk e Luhansk, ma anche l'ulteriore occupazione illegale nelle regioni orientali e meridionali dell'Ucraina, ossia le regioni di Kherson e Zaporizhzhia. I documenti di viaggio russi rilasciati in tali regioni non sono riconosciuti o sono in procinto di non essere riconosciuti dagli Stati membri, dall'Islanda, dalla Norvegia, dalla Svizzera e dal Liechtenstein. Lo stesso vale per i documenti di viaggio rilasciati nei territori georgiani dell'Abkhazia e dell'Ossezia del Sud, che attualmente non sono sotto il controllo del governo georgiano ("territori separatisti").

(6)  ▌ Al fine di garantire una politica comune dei visti e un approccio comune ai controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne, tutti i documenti di viaggio russi rilasciati nelle regioni o nei territori occupati in Ucraina o nei territori separatisti in Georgia elencati nell'allegato della presente decisione, o a persone ivi residenti, non dovrebbero essere accettati come documenti di viaggio validi ai fini del rilascio di un visto e dell'attraversamento delle frontiere esterne. Gli Stati membri dovrebbero poter accordare una deroga alle persone che erano cittadini russi alla data in cui i documenti russi hanno iniziato a essere rilasciati nella regione o nel territorio occupati o in un territorio separatista o ai discendenti di tali persone.

(6 bis)  La presente decisione non pregiudica la competenza degli Stati membri per quanto concerne il riconoscimento dei documenti di viaggio.

(6 ter)  Per motivi di certezza del diritto e di trasparenza, la Commissione dovrebbe redigere, con l'assistenza degli Stati membri, un elenco dei documenti di viaggio russi non accettati, per regione o territorio. Tale elenco dovrebbe includere le date a partire dalle quali i suddetti documenti di viaggio russi hanno iniziato a essere rilasciati nelle regioni o nei territori in questione e a partire dalle quali i documenti di viaggio rilasciati successivamente a tali date non dovrebbero essere accettati.

L'elenco dovrebbe essere adottato mediante un atto di esecuzione, essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed essere integrato nell'elenco dei documenti di viaggio istituito a norma della decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(5), che figura nella relativa tabella dei documenti di viaggio rilasciati da paesi terzi ed entità territoriali, accessibile al pubblico online.

(10)  La presente decisione non pregiudica il diritto alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei rispettivi familiari, compresa la possibilità per questi ultimi di entrare nel territorio degli Stati membri senza un documento di viaggio valido ai sensi, in particolare, della direttiva 2004/38/CE e degli accordi sulla libera circolazione delle persone conclusi fra l'Unione e gli Stati membri, da una parte, e alcuni paesi terzi, dall'altra. La direttiva 2004/38/CE consente, alle condizioni in essa specificate, restrizioni alla libera circolazione per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

(11)  La presente decisione rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La presente decisione non dovrebbe pregiudicare il diritto di asilo.

(12)  Come ricordato nella comunicazione della Commissione dal titolo "Orientamenti operativi per la gestione delle frontiere esterne al fine di agevolare l’attraversamento delle frontiere UE-Ucraina", gli Stati membri sono liberi di autorizzare l'ingresso di cittadini di paesi terzi che non soddisfano una o più delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399 (condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi) nel loro territorio per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali. Questa ampia deroga dovrebbe essere applicata nell'ambito dell'attuale crisi per consentire l'ingresso a tutti coloro che fuggono dal conflitto in Ucraina. Gli Stati membri conservano la prerogativa di consentire l'ingresso nel loro territorio, in singoli casi, a titolari di documenti di viaggio oggetto della presente decisione che non hanno esercitato il diritto di chiedere protezione internazionale, a norma degli articoli 25 e 29 del regolamento (CE) n. 810/2009 e dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399.

(12 bis)  Al fine di tenere conto dei pertinenti sviluppi giuridici e politici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per modificare la presente decisione aggiungendo o eliminando regioni o territori figuranti nell'allegato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(6). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

(12 ter)  Al fine di consentire all'Unione di reagire tempestivamente in una situazione in rapida evoluzione, è opportuno prevedere l'applicazione immediata del pertinente atto delegato che modifica l'allegato della presente decisione, ove sussistano motivi imperativi di urgenza. Quando si ricorre alla procedura d'urgenza, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

(13)  Obiettivo della presente decisione è rafforzare il funzionamento della politica comune dei visti e dello spazio Schengen. Tali obiettivi non possono essere conseguiti dai singoli Stati membri. È pertanto necessario introdurre a livello dell'Unione l'obbligo di non accettare determinati documenti di viaggio ai fini del rilascio di un visto e dell'attraversamento delle frontiere esterne. L'Unione può quindi adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(14)  A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(15)  La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa(7); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(16)  Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen(8) che rientrano nei settori di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio(9).

(17)  Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen(10) che rientrano nei settori di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio(11).

(18)  Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen(12) che rientrano nei settori di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio(13).

(19)  Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, l'articolo 1, lettera a), della presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011, mentre l'articolo 1, lettera b), costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.

(20)  Data l'urgenza della situazione e l'attuale presenza illegale della Russia in regioni straniere, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I documenti di viaggio russi rilasciati nelle regioni o nei territori occupati dalla Russia in Ucraina o nei territori separatisti in Georgia elencati nell'allegato, o a persone ivi residenti, non sono accettati come documenti di viaggio validi per i seguenti scopi:

a)  il rilascio di un visto a norma del regolamento (CE) n. 810/2009;

b)  l'attraversamento delle frontiere esterne a norma del regolamento (UE) 2016/399.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 2 bis al fine di modificare l'allegato aggiungendo o eliminando regioni o territori, ove ciò sia necessario per tenere conto dei pertinenti sviluppi giuridici e politici.

Nel caso di una situazione in rapida evoluzione, ove sussistano motivi imperativi di urgenza, agli atti delegati adottati in virtù del presente articolo si applica la procedura di cui all'articolo 2 ter.

Articolo 1 bis

In deroga all'articolo 1, un documento di viaggio russo di cui all'articolo 1 può essere accettato:

—  se il suo titolare era cittadino russo prima delle date indicate nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 2. Ciò vale anche per i discendenti di tali cittadini russi;

—  se il suo titolare era un minore o un soggetto privo di responsabilità penale nel momento in cui ha ottenuto la cittadinanza russa attraverso la procedura semplificata di naturalizzazione contemplata dal diritto russo.

Gli Stati membri possono consentire l'ingresso nel loro territorio, in singoli casi, ai titolari di documenti di viaggio contemplati dalla presente decisione, a norma degli articoli 25 e 29 del regolamento (CE) n. 810/2009 e dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399.

La presente decisione non pregiudica l'acquis dell'Unione in materia di asilo e in particolare il diritto di chiedere protezione internazionale.

Articolo 2

La Commissione redige, con l'assistenza degli Stati membri, un elenco per regione, territorio o territorio separatista figurante nell'allegato dei documenti di viaggio di cui all'articolo 1. Tale elenco indica le date a decorrere dalle quali tali documenti di viaggio hanno iniziato a essere rilasciati nelle regioni o nei territori occupati, compresi i territori separatisti.

Detto elenco è adottato mediante un atto di esecuzione, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale ed è inserito nell'elenco dei documenti di viaggio istituito dalla decisione n. 1105/2011/UE.

Articolo 2 bis

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1 è conferito alla Commissione per un periodo di [due anni].

3.  La delega di potere di cui all'articolo 1 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 2 ter

1.  Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.  Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio ha sollevato obiezioni.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La presidente La presidente

ALLEGATO

Ucraina

Repubblica autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli

Regione di Donetsk

Regione di Luhansk

Regione di Kherson

Regione di Zaporizhzhia

Georgia

Abkhazia

Ossezia del Sud

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (C9-0302/2022).
(2) Conclusioni del Consiglio europeo del 24 febbraio 2022.
(3) Conclusioni del Consiglio europeo del 25 marzo 2022, del 31 maggio 2022 e del 24 giugno 2022.
(4) Conclusioni della presidenza del Consiglio europeo straordinario del 1º settembre 2008 (12594/2/08 REV2).
(5) Decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 9).
(6) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(7)La presente decisione non rientra nell'ambito di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(8)GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(9)Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(10)GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(11)Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(12)GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(13)Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).


Lo Stato di diritto a Malta, cinque anni dopo l'assassinio di Daphne Caruana Galizia
PDF 144kWORD 54k
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2022 sullo Stato di diritto a Malta, cinque anni dopo l'assassinio di Daphne Caruana Galizia (2022/2866(RSP))
P9_TA(2022)0371B9-0470/2022

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visto l'articolo 20 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"),

–  viste le sue risoluzioni del 15 novembre 2017(1), del 28 marzo 2019(2), del 16 dicembre 2019(3) e del 29 aprile 2021(4), sullo Stato di diritto a Malta,

–  visti le audizioni, gli scambi di opinioni e le visite di delegazione tenuti dal gruppo di monitoraggio della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni dal 15 novembre 2017 a questa parte,

–  visti gli scambi di lettere tra il presidente del gruppo di monitoraggio della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali e il Primo ministro maltese,

–  vista la risoluzione 2293 (2019) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del 26 giugno 2019, dal titolo "Daphne Caruana Galizia's assassination and the rule of law in Malta and beyond: ensuring that the whole truth emerges" (L'assassinio di Daphne Caruana Galizia e lo Stato di diritto a Malta e oltre: garantire che emerga tutta la verità),

–  vista la relazione sul seguito dato alla risoluzione 2293 (2019) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, sostenuta dalla commissione per gli affari giuridici e i diritti umani dell'Assemblea parlamentare l'8 dicembre 2020,

–  visto il parere n. 993/2020 della commissione di Venezia, dell'8 ottobre 2020, relativo alle dieci leggi e progetti di legge di trasposizione delle proposte legislative enunciate nel parere CDL-AD(2020)006,

–  vista la relazione della Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, a seguito della visita che ha effettuato a Malta dall'11 al 16 ottobre 2021,

–  viste la lettera della Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, in data 23 settembre 2022, al Primo ministro maltese e la risposta di quest'ultimo in data 4 ottobre 2022,

–  vista la relazione della Commissione sullo Stato di diritto 2022 (COM(2022)0500),

–  visto il resoconto di missione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) a seguito della visita della sua delegazione sullo Stato di diritto a La Valletta, Malta, dal 23 al 25 maggio 2022,

–  visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che l'Unione è fondata sui valori comuni, sanciti dall'articolo 2 TUE, del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto nonché del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, valori che sono comuni agli Stati membri dell'UE e che i paesi candidati devono rispettare per entrare nell'Unione nel quadro dei criteri di Copenaghen, i quali non possono essere ignorati o reinterpretati successivamente all'adesione; che la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali sono valori che si rafforzano a vicenda e che, se indeboliti, rischiano di rappresentare una minaccia sistemica per l'Unione e per i diritti e le libertà dei suoi cittadini;

B.  considerando che lo Stato di diritto e il rispetto della democrazia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e i valori e i principi sanciti dai trattati dell'UE e dagli strumenti internazionali in materia di diritti umani sono obblighi che incombono all'Unione e ai suoi Stati membri e vanno pertanto osservati;

C.  considerando che la Carta è parte del diritto primario dell'UE; che la libertà di espressione così come la libertà e il pluralismo dei media sono sanciti dall'articolo 11 della Carta e dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU);

D.  considerando che l'indipendenza della magistratura è sancita dall'articolo 19, paragrafo 1, TUE, dall'articolo 47 della Carta e dall'articolo 6 della CEDU, ed è un requisito essenziale del principio democratico della separazione dei poteri;

E.  considerando che i giornalisti, soprattutto i giornalisti investigativi ma non solo quelli, sono sempre più spesso oggetto delle cosiddette "azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica" (SLAPP), sia all'interno che all'esterno dell'UE, intentate nei loro confronti unicamente per frustrarne il lavoro, evitare qualsiasi controllo pubblico e impedire che le autorità siano chiamate a rispondere del loro operato; che ciò ha un effetto dissuasivo sulla libertà dei media;

F.  considerando che gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'introduzione di meccanismi di allerta precoce e di risposta rapida per garantire che i giornalisti e gli altri operatori dei media abbiano un accesso immediato a misure di protezione quando sono minacciati; che detti meccanismi dovrebbero essere soggetti a un controllo significativo della società civile e garantire la protezione degli informatori e delle fonti che desiderano mantenere l'anonimato;

G.  considerando che, al fine di evitare l'impunità, gli Stati membri hanno l'obbligo di compiere tutti i passi necessari per consegnare alla giustizia gli autori di reati contro giornalisti e altri operatori dei media; che le indagini e le azioni penali dovrebbero prendere in considerazione tutti i diversi ruoli – effettivi e potenziali – svolti in tali reati, quali il ruolo di autore, di istigatore e di complice, nonché la responsabilità penale derivante da ciascuno di essi;

H.  considerando che Daphne Caruana Galizia, giornalista investigativa e blogger maltese impegnata nella lotta alla corruzione, è stata assassinata in un attentato con autobomba il 16 ottobre 2017; che ha subito vessazioni e numerose minacce sotto forma di telefonate, lettere e messaggi minatori, nonché un attacco incendiario alla sua abitazione; che il 16 marzo 2021 il sicario che ha confessato l'omicidio di Daphne Caruana Galizia ha testimoniato in tribunale che, due anni prima della sua morte, era stato elaborato un precedente piano distinto per assassinarla con un fucile d'assalto AK-47; che il primo giorno del loro processo, il 14 ottobre 2022, gli altri due sicari accusati si sono dichiarati colpevoli dinanzi al tribunale e sono stati condannati a 40 anni di reclusione;

I.  considerando che le indagini sull'omicidio condotte dalle autorità maltesi con il supporto di Europol hanno portato all'identificazione, al rinvio a giudizio e al processo, ancora in corso, di varie persone sospettate e di uno dei potenziali ideatori dell'omicidio, il proprietario della società 17 Black Ltd., con sede a Dubai, ed ex membro del consiglio di amministrazione di ElectroGas Malta Ltd. (responsabile della produzione della maggior parte dell'energia elettrica di Malta), il quale è stato arrestato il 20 novembre 2019 mentre tentava apparentemente di fuggire da Malta; che anche il Federal Bureau of Investigation (FBI) statunitense ha preso parte alle indagini;

J.  considerando gli Emirati arabi uniti (EAU) sono serviti per nascondere transazioni presumibilmente legate alla corruzione che Daphne Caruana Galizia stava denunciando al momento del suo assassinio;

K.  considerando che la società 17 Black Ltd., con sede a Dubai, è stata inserita fra quelle da cui società con sede a Panama, di proprietà dell'ex capo di Gabinetto dell'ex Primo ministro maltese e dell'ex ministro del Turismo, già ministro dell'Energia, dovevano ricevere fondi; che continuano a scoprirsi legami tra la 17 Black Ltd. e numerosi progetti pubblici a Malta;

L.  considerando che il Dipartimento di Stato statunitense ha segnalato il capo di Gabinetto dell'ex Primo ministro maltese e l'ex ministro del Turismo, già ministro dell'Energia, e le loro famiglie a causa del loro coinvolgimento in episodi di corruzione significativa, ragion per cui è stato loro vietato l'ingresso negli Stati Uniti;

M.  considerando che Daphne Caruana Galizia ha denunciato la Pilatus Bank quale banca di predilezione per le operazioni sospette cui hanno partecipato persone maltesi e azere politicamente esposte; che nell'agosto 2020 il comandante della polizia maltese dichiarava pubblicamente che era imminente la formulazione di imputazioni nei confronti delle persone coinvolte in attività criminali presso la Pilatus Bank; che a distanza di 26 mesi sono state formulate imputazioni nei confronti di una sola persona e che le indagini sembrano essersi arenate; che le persone implicate avevano il diritto di entrare e uscire liberamente dal paese nonostante fossero stati spiccati mandati d'arresto; che un ex responsabile della conformità presso l'autorità maltese per i giochi d'azzardo è stato autorizzato a lasciare Malta mentre era in vacanza con l'ex Primo ministro maltese, nonostante fosse in vigore nei suoi confronti un mandato d'arresto europeo, prima di essere poi arrestato al suo arrivo in Italia;

N.  considerando che due partner della società Nexia BT, non più esistente, collegata a Mossack-Fonseca, che Daphne Caruana Galizia e i Panama Papers avevano smascherato in quanto ideatori delle strutture di riciclaggio di denaro predisposte per facilitare la corruzione, sono stati accusati solo in relazione ad alcune delle denunce formulate nei loro confronti, escludendo lo scandalo ElectroGas;

O.  considerando che l'accordo sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale liquefatto tra ElectroGas Malta Ltd. e il governo di Malta, firmato dall'ex ministro del Turismo, che è stato ministro dell'Energia nel 2015, è stato tenuto segreto per anni e reso pubblico solo nel settembre 2022 dalla Fondazione Daphne Caruana Galizia e da un organo di informazione; che l'attuale procuratrice generale è stata criticata per aver agevolato la firma di tale contratto senza alcuna ulteriore approvazione da parte del gabinetto o del parlamento nel suo precedente ruolo di viceprocuratrice generale; che, al momento del suo assassinio, Daphne Caruana Galizia stava indagando su una vasta mole di documenti interni di ElectroGas Malta Ltd.;

P.  considerando che uno dei presunti complici e alcune registrazioni presentate nei procedimenti giudiziari hanno indicato che l'ex capo di gabinetto dell'ex primo ministro maltese è implicato nella pianificazione e nel finanziamento dell'omicidio; che il 20 marzo 2021, insieme a diversi soci d'affari, è stato arrestato e accusato di riciclaggio, frode, corruzione e falsificazione in un caso distinto, di cui si era occupata Daphne Caruana Galizia;

Q.  considerando che un'inchiesta pubblica indipendente sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia è iniziata alla fine del 2019 e si è conclusa il 29 luglio 2021; che il comitato dell'inchiesta pubblica ha pubblicato una relazione contenente una serie di conclusioni e raccomandazioni sul rafforzamento dello Stato di diritto, sul rispetto della libertà di stampa, della libertà di espressione e sulla protezione dei giornalisti, sulla riforma giuridica a livello costituzionale e sulle proposte legislative riguardanti la libertà dei media; che il comitato ha inoltre stabilito che "sebbene non vi siano prove che lo Stato in quanto tale abbia avuto un ruolo nell'assassinio di Daphne Caruana Galizia, (...) lo Stato dovrebbe assumersi la responsabilità dell'assassinio per aver creato un clima di impunità, generato dai più alti livelli al centro dell'amministrazione presso l'Auberge de Castille(5) e diffondendo i suoi tentacoli ad altre entità, quali le istituzioni di regolamentazione e la polizia, che ha portato al collasso dello Stato di diritto";

R.  considerando che il governo maltese ha proposto una serie di riforme per affrontare alcune di tali raccomandazioni, tra cui un progetto di legge per rafforzare la libertà dei media e una proposta di legge anti-SLAPP; che è proseguita l'attuazione delle riforme del sistema giudiziario maltese avviate nel 2020;

S.  considerando che l'ultimo Osservatorio del pluralismo dei media ha giudicato "medio" il rischio generale per il pluralismo dei media a Malta, ma ha giudicato "elevato" il rischio per l'autonomia editoriale e l'indipendenza politica;

T.  considerando che l'organo di informazione maltese The Shift News ha dovuto far fronte a 40 ricorsi diversi da parte delle autorità pubbliche avverso le richieste in merito alla libertà di informazione riguardanti la spesa pubblica nei confronti dei media indipendenti;

U.  considerando che la riforma giudiziaria intrapresa dalle autorità maltesi è stata menzionata nel discorso sullo stato dell'Unione 2021;

V.  considerando che il comitato di esperti per la valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Moneyval) ha riconosciuto i notevoli progressi compiuti da Malta per quanto riguarda il livello di conformità alle norme del Gruppo di azione finanziaria internazionale, ha ritenuto Malta conforme e ha rimosso Malta dalla lista grigia dopo 12 mesi;

W.  considerando che, nella sua relazione di missione a seguito della visita della delegazione LIBE sullo Stato di diritto a Malta dal 23 al 25 maggio 2022, il gruppo di monitoraggio della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali della commissione LIBE del Parlamento ha espresso preoccupazione, tra l'altro, per la lentezza dei progressi in merito al seguito dato all'omicidio di Daphne Caruana Galizia e all'attuazione delle raccomandazioni dell'inchiesta pubblica, riconoscendo nel contempo che i procedimenti giudiziari sono ancora in corso;

1.  rende omaggio a Daphne Caruana Galizia cinque anni dopo il suo omicidio e al suo lavoro essenziale nel denunciare la corruzione, la criminalità organizzata, la frode fiscale e il riciclaggio di denaro e nel far sì che le persone coinvolte in tali attività illegali rispondano delle loro azioni; condanna fermamente la criminalizzazione, gli attacchi e gli omicidi di giornalisti per aver svolto il loro lavoro, compresi gli omicidi di Ján Kuciak e della sua fidanzata Martina Kušnírová il 21 febbraio 2018, di Viktoria Marinova il 6 ottobre 2018, del giornalista greco George Karaivaz il 9 aprile 2021 e del giornalista dei Paesi Bassi Peter R. de Vries il 15 luglio 2021, e sottolinea il ruolo cruciale che svolgono per svelare la verità, proteggere la democrazia e porre fine alla cultura dell'impunità; rende inoltre omaggio a tutti i giornalisti uccisi in Europa negli ultimi anni; ribadisce l'importanza fondamentale di mezzi di comunicazione indipendenti e di una società civile attiva quali pilastri fondamentali della giustizia, della democrazia e dello Stato di diritto; osserva che l'omicidio di giornalisti non riguarda soltanto uno Stato membro, ma l'Unione europea nel suo complesso; è fermamente convinto che la protezione dello Stato di diritto democratico sia una responsabilità comune che trascende i confini nazionali e di partito;

2.  riconosce i progressi compiuti nei procedimenti giudiziari in corso sull'omicidio di Daphne Caruana Galizia, pur deplorando profondamente il fatto che abbiano portato soltanto a tre condanne legate all'esecuzione dell'assassinio, in seguito all'ammissione di colpevolezza dei sicari; ribadisce pertanto la sua richiesta di portare a termine l'indagine sui principali motivi alla base dell'omicidio e di chiudere il più rapidamente possibile i procedimenti giudiziari penali, consegnando alla giustizia i soggetti coinvolti nell'omicidio a qualsiasi livello; chiede nuovamente che Europol sia coinvolta pienamente e costantemente in tutti gli aspetti dell'indagine sull'omicidio e in tutte le indagini connesse;

3.  riconosce che l'attuale primo ministro maltese si è pubblicamente scusato per le carenze dello Stato che potrebbero aver contribuito all'omicidio di Daphne Caruana Galizia;

4.  esprime preoccupazione per il fatto che, a un anno dalla pubblicazione della relazione sull'inchiesta pubblica, il processo di attuazione delle sue raccomandazioni è carente; osserva che il governo maltese ha presentato una serie di riforme, tra cui proposte legislative volte ad affrontare alcune di queste raccomandazioni; osserva che il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha indicato che le autorità maltesi devono garantire che l'attività legislativa avviata in seguito alla relazione dell'inchiesta pubblica sia conforme alle norme internazionali e sia pienamente aperta al controllo e alla partecipazione del pubblico; invita il governo maltese ad attuare senza ulteriori indugi tutte le raccomandazioni contenute nella relazione dell'inchiesta pubblica;

5.  accoglie con favore gli sforzi dell'unità di analisi dell'intelligence finanziaria e sottolinea che è essenziale che i reati finanziari ed economici di alto profilo, in particolare la corruzione e il riciclaggio di denaro, siano perseguiti con rigore; è tuttavia costernato per la mancanza di progressi nel perseguire la corruzione e il riciclaggio di denaro su cui Daphne Caruana Galizia stava indagando al momento del suo omicidio, che ha coinvolto indiziati ai più alti livelli politici; è inoltre allarmato per il fallimento istituzionale delle autorità di contrasto e della giustizia a Malta ed esorta vivamente le autorità competenti ad assicurare alla giustizia ogni persona coinvolta in uno o più dei numerosi casi attualmente oggetto di indagini o denunce; esprime profonda preoccupazione per le recenti rivelazioni di ripetute inazioni riguardo ai mandati d'arresto europei nei confronti di alti funzionari politici; invita le autorità maltesi ad affrontare le sfide connesse alla durata delle indagini nei casi di corruzione ad alto livello, anche istituendo una solida casistica di sentenze definitive; sottolinea l'importanza dell'indipendenza istituzionale per il corretto funzionamento dello Stato di diritto; invita le autorità maltesi a compiere progressi nelle indagini sui casi di possibili tentativi da parte di funzionari pubblici di occultare prove ed ostacolare le indagini e i procedimenti giudiziari;

6.  è allarmato per la mancanza di progressi nei procedimenti investigativi e giudiziari contro funzionari della Pilatus Bank e per gli sforzi messi in atto dalle autorità maltesi per bloccare i procedimenti; prende atto delle misure provvisorie adottate il 14 settembre 2022 dal Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti(6), che ritardano le indagini delle autorità maltesi; invita le autorità maltesi a fornire risorse supplementari per indagare sui motivi del ritardo e garantire che la giustizia faccia il suo corso; invita gli organismi europei competenti a monitorare attentamente i progressi nella causa che vede coinvolta la Pilatus Bank; è inoltre allarmato per la mancanza di progressi nei confronti dei due partner della società Nexia BT e invita la Commissione e il comitato Moneyval a monitorare il procedimento; esprime inoltre preoccupazione per le accuse di riciclaggio di denaro e corruzione in relazione all'accordo ElectroGas e invita la Commissione ad avvalersi di tutti gli strumenti a sua disposizione per valutare se sia stato rispettato il diritto europeo applicabile;

7.  si compiace delle capacità supplementari messe a disposizione per le indagini e per il perseguimento dei reati in generale, come pure della riforma della procedura di nomina dei giudici e della riforma dell'ufficio e del ruolo del procuratore generale; invita il parlamento maltese a raggiungere un accordo sulla depoliticizzazione della nomina del giudice capo che coinvolga la magistratura nella procedura, tenendo conto delle norme europee relative alle nomine in magistratura e del parere della Commissione di Venezia;

8.  deplora il peggioramento dell'efficienza del sistema giudiziario maltese e chiede che siano individuate soluzioni per ridurre la durata dei procedimenti;

9.  prende atto dell'importanza delle informazioni di cui dispongono gli Emirati arabi uniti in merito alle operazioni effettuate da società legate alla corruzione, nonché della loro rilevanza per le indagini in corso; osserva che, da allora, gli Emirati arabi uniti sono stati inseriti nella "lista grigia" del Gruppo di azione finanziaria internazionale; si impegna a monitorare la cooperazione in atto fra gli Emirati arabi uniti e Malta per garantire che siano adeguatamente richieste e trasmesse le informazioni necessarie per le azioni penali e osserva che tale cooperazione dovrebbe avere implicazioni per la posizione degli Emirati arabi uniti nei confronti degli organismi normativi antiriciclaggio; ribadisce il suo invito alla Commissione e alle autorità maltesi a usare tutti gli strumenti di cui dispongono per garantire la cooperazione e un'adeguata assistenza legale in tutte le indagini; invita gli Emirati arabi uniti a cooperare rapidamente con le autorità maltesi al fine di agevolare le indagini, nonché a cooperare con l'UE in generale;

10.  si compiace dei recenti rinvii di casi da parte del governo maltese alla Procura europea (EPPO); ritiene, tuttavia, che il numero complessivo di casi rimanga relativamente basso rispetto ad altri Stati membri e che il sistema maltese per individuare, indagare e perseguire i reati rimanga poco trasparente;

11.  esprime profonda preoccupazione per il fatto che sia stata segnalata una mancanza di cooperazione da parte delle autorità maltesi con l'EPPO per i casi in corso; prende atto, in particolare, delle accuse relative all'indagine in corso su un progetto finanziato dall'UE in cui è implicato il presunto mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, il proprietario della società 17 Black Ltd. con sede a Dubai;

12.  esprime preoccupazione per l'impunità concessa a figure chiave dell'amministrazione dell'ex primo ministro, fra cui lo stesso ex primo ministro, il suo capo di gabinetto e l'ex ministro del Turismo, già ministro dell'Energia;

13.  prende atto delle diverse proposte avanzate dal governo maltese per migliorare la situazione della libertà dei media; esorta le autorità maltesi a provvedere affinché le riforme proposte rispettino le norme europee e internazionali in materia di protezione dei giornalisti, in particolare per quanto riguarda la prevenzione e il sanzionamento delle minacce e delle molestie nei confronti dei giornalisti, sia pubblicamente che online, e a procedere rapidamente alla loro attuazione; esorta inoltre le autorità maltesi a introdurre misure e garanzie supplementari volte a creare un ambiente più favorevole al giornalismo critico e indipendente a Malta, nonché a migliorare l'assunzione di responsabilità da parte di politici e funzionari;

14.  esprime preoccupazione per il persistere di ostacoli alla libertà e al pluralismo dei media, ad esempio per quanto riguarda l'accesso alle richieste di informazioni al governo, come pure il finanziamento potenzialmente discriminatorio degli organi di informazione; deplora il fatto che enti governativi abbiano presentato una serie di ricorsi contro le 40 decisioni positive adottate dal garante per la protezione dei dati a favore delle richieste relative alla libertà di informazione formulate dall'organo di informazione The Shift e ritiene che i ricorsi potrebbero inviare un messaggio dissuasivo agli operatori dei media e ai cittadini; invita il governo maltese a ritirare immediatamente tali ricorsi;

15.  esprime preoccupazione per le segnalazioni secondo cui, mentre il comitato di esperti sui media, incaricato di fornire consulenza sui cambiamenti nel settore dei media, ha effettivamente coinvolto alcuni rappresentanti di tale settore, il governo maltese non ha condotto una consultazione pubblica; invita le autorità maltesi a garantire un'ampia consultazione pubblica sul settore dei media, conformemente all'impegno assunto dal Primo ministro maltese il 13 ottobre 2022 a seguito degli sforzi di sensibilizzazione da parte della società civile internazionale, della comunità dei media a Malta e del Consiglio d'Europa, con particolare riferimento alla limitazione del ricorso alle SLAPP; invita il parlamento maltese ad adottare in via prioritaria la legislazione pertinente, anche modificando la Costituzione;

16.  deplora il fatto che i giornalisti, così come i familiari di Daphne Caruana Galizia, continuino a essere il bersaglio di SLAPP e ribadisce il suo urgente appello ai promotori di tali azioni, fra cui ex funzionari del governo, a ritirarle;

17.  valuta favorevolmente le attuali proposte volte a stabilire che le spese processuali nelle cause per diffamazione non saranno pagate su presentazione iniziale di una risposta da parte del giornalista imputato e a introdurre la possibilità per i tribunali maltesi di considerare le cause per diffamazione "manifestamente infondate" e quindi di archiviarle; invita le autorità maltesi ad attuare la raccomandazione della Commissione e a porre in atto politiche efficaci per la protezione dei giornalisti; plaude alla proposta di direttiva presentata dalla Commissione per contrastare le SLAPP (COM(2022)0177);

18.  invita il governo maltese a continuare ad affrontare gli attuali problemi correlati alla libertà dei media e all'indipendenza dei media pubblici da ingerenze politiche, anche definendo un quadro per garantire la trasparenza nella pubblicità di Stato, e ad affrontare il diffondersi dei discorsi di odio sui social media;

19.  si compiace del fatto che nel 2021 sia stata modificata la legge maltese del 2013 sulla protezione degli informatori, come pure dell'impegno, in essa contenuto, a creare entro la fine del 2024 una banca dati per raccogliere informazioni sulle denunce di irregolarità;

20.  esprime preoccupazione per il fatto che non sia stata trovata alcuna soluzione per la nomina di un nuovo Mediatore e che nessuna donna sia stata nominata per la funzione di commissario per le indagini amministrative; invita le autorità maltesi a introdurre un meccanismo per evitare situazioni di stallo nelle nomine parlamentari e ad adottare in via prioritaria, adoperandosi in tal senso, la creazione di una commissione per i diritti umani e l'uguaglianza, in linea con i principi di Parigi e con l'acquis dell'UE in materia di uguaglianza;

21.  ribadisce il suo invito alle autorità maltesi ad attuare pienamente tutte le raccomandazioni in sospeso dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, della Commissione di Venezia, del Gruppo di Stati contro la corruzione e del comitato Moneyval; invita le autorità maltesi a chiedere il parere della Commissione di Venezia sulla conformità alle sue raccomandazioni;

22.  sottolinea che il programma maltese di cittadinanza per investitori continua a destare grande preoccupazione; ricorda la sua posizione secondo cui la cittadinanza dell'UE non è in vendita e chiede un divieto immediato del programma a Malta e in tutta l'UE; si compiace delle azioni intraprese dalla Commissione nel deferire la procedura di infrazione alla Corte di giustizia dell'UE e attende la sentenza definitiva della Corte;

23.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, al governo e al parlamento degli Emirati arabi uniti e al Presidente della Repubblica di Malta.

(1) GU C 356 del 4.10.2018, pag. 29.
(2) GU C 108 del 26.3.2021, pag. 107.
(3) GU C 255 del 29.6.2021, pag. 22.
(4) GU C 506 del 15.12.2021, pag. 64.
(5) L'Auberge de Castille è l'ufficio del primo ministro maltese a La Valletta dal marzo 1972.
(6) https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/21/36


Aumento dei reati generati dall'odio contro persone LGBTIQ in Europa alla luce del recente omicidio omofobo in Slovacchia
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Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2022 sull'aumento dei reati generati dall'odio contro persone LGBTIQ+ in Europa alla luce del recente omicidio omofobo in Slovacchia (2022/2894(RSP))
P9_TA(2022)0372B9-0477/2022

Il Parlamento europeo,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"),

–  visto l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea,

–  viste la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

–  vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI(1) ("direttiva sui diritti delle vittime"),

–  vista la valutazione dell'attuazione della direttiva sui diritti delle vittime contenuta nel documento di lavoro dei servizi della Commissione – Valutazione (SWD(2022)0180)(2) e relativa sintesi (3), del 28 giugno 2022,

–  vista la comunicazione della Commissione del 12 novembre 2020 dal titolo "Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025" (COM(2020)0698),

–  visti la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2021 dal titolo "Un'Europa più inclusiva e protettiva: estendere l'elenco dei reati riconosciuti dall'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio" e il relativo allegato (COM(2021)0777),

–  visti i risultati dell'indagine sulle persone LGBT nell'UE avviata nel 2019 dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA),

–  vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali(4),

–  vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2021 sulla proclamazione dell'Unione europea come zona di libertà per le persone LGBTIQ(5),

–  vista la raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, del 20 maggio 2022, sulla lotta contro l'incitamento all'odio (CM/Rec(2022)16)(6),

–  viste la raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, del 31 marzo 2010, su misure per combattere la discriminazione basata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere (CM/Rec(2010)5)(7) e la relativa relazione sull'attuazione del 2020(8),

–  vista la raccomandazione di politica generale n. 15 della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), sulla lotta contro l'incitamento all'odio(9),

–  vista la relazione di monitoraggio per paese dell'ECRI riguardante la Repubblica slovacca(10),

–  visto il commento sui diritti umani della Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa dal titolo "Pride vs. indignity: political manipulation of homophobia and transphobia in Europe" (Orgoglio e indegnità: la manipolazione politica dell'omofobia e della transfobia in Europa)(11),

–  vista la relazione della Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, a seguito della visita che ha effettuato nella Repubblica slovacca dal 15 al 19 giugno 2015,

–  vista la relazione della Commissione sullo Stato di diritto 2022,

–  visto lo studio della Direzione generale delle Politiche interne dell'Unione, del 20 maggio 2022, dal titolo "Right-wing extremism in the EU" (Estremismo di destra nell'UE)(12),

–  visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che mercoledì 12 ottobre 2022, nel centro di Bratislava, in Slovacchia, un uomo armato di estrema destra radicalizzato, ispirato dai terroristi suprematisti bianchi, ha ucciso brutalmente due giovani, Matúš Horváth e Juraj Vankulič, e ha ferito un'altra persona; che la sparatoria è avvenuta all'esterno del noto locale LGBTIQ+ "Tepláreň", uno dei pochi luoghi d'incontro per persone LGBTIQ+ esistenti in città; che si tratta di un attacco premeditato, espressamente diretto contro la comunità LGBTIQ+, e che l'autore intendeva uccidere un maggior numero di persone, inclusi alti funzionari; che la polizia slovacca ha classificato l'atto come attentato terroristico e che le indagini sono tuttora in corso; che, se verrà confermato il carattere terroristico, si tratterà del primo attentato terroristico commesso contro la comunità LGBTIQ+ nell'UE;

B.  considerando che, dopo l'attentato, l'omicida, uno studente diciannovenne radicalizzato originario di Bratislava, è stato in fuga per ore; che ha comunicato attivamente sull'evento, prima, durante e dopo la sparatoria, attraverso vari canali di social media; che, poche ore prima della sparatoria, sul suo account è apparso un manifesto antisemita e anti LGBTIQ+; che sullo stesso account si può vedere il presunto omicida all'esterno del bar Tepláreň a metà agosto 2022; che, mezz'ora dopo il duplice omicidio, il titolare dell'account ha pubblicato un tweet con gli hashtag "hatecrime" (reato generato dall'odio), "gaybar" (bar gay) e "feeling no regrets" (senza rimorsi); che, poco prima della mezzanotte, sull'account è comparso il messaggio: "bye, see you on the other side" (ciao, ci vediamo dall'altra parte); che lo studente diciannovenne radicalizzato è apparso su fotografie che lo associano all'ideologia e al movimento antifemminista e misogino "Incel";

C.  considerando che in Slovacchia la comunità LGBTIQ+ è confrontata a una retorica e a una violenza alimentate dall'odio, che sono sostenute anche da molti esponenti politici slovacchi; che gli attacchi verbali e fisici contro la comunità LGBTIQ+ in Slovacchia sono spesso diffusi, il che impedisce a queste persone di sentirsi in sicurezza e accettate dalla società; che, dopo la tragedia, sui social media sono apparsi messaggi d'odio che giustificano o deridono gli omicidi;

D.  considerando che il clima di odio, intolleranza e intimidazione nei confronti della comunità LGBTIQ+ in Slovacchia è stato coltivato non solo dai movimenti di estrema destra ed estremisti, ma anche da rappresentanti del mondo ecclesiale e dalle élite politiche, che nelle loro dichiarazioni hanno spesso chiesto ulteriori misure restrittive per le persone LGBTIQ+; che nel giugno 2014 il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca ha modificato la costituzione del paese al fine di negare alle coppie dello stesso sesso il diritto di unirsi in matrimonio e di godere delle relative protezioni giuridiche; che nel febbraio 2015 si è tenuto un referendum anti-LGBTIQ+, dopo che l'Alleanza per la famiglia, un movimento conservatore sostenuto dalla Chiesa, ha raccolto 400 000 firme per chiedere un voto inteso a inasprire la legislazione contro le persone LGBTIQ+; che nel maggio 2022 un membro del partito di coalizione al governo ha proposto una legge intesa a vietare l'esposizione della bandiera arcobaleno sugli edifici statali e pubblici; che in settembre alcuni deputati hanno presentato un'altra proposta di legge con l'intento di vietare qualsiasi riferimento alla comunità queer nelle scuole, nella pubblicità e in televisione; che nelle scuole slovacche non sono previsti corsi completi di educazione alla vita relazionale, affettiva e sessuale obbligatori e adeguati all'età;

E.  considerando che venerdì 14 ottobre 2022 numerose persone, tra cui la Presidente e il Primo ministro della Slovacchia, si sono riunite a Bratislava per partecipare a una marcia intesa a condannare l'odio contro le persone LGBTIQ+; che eventi simili sono stati organizzati in tutto il paese e in molti altri Stati membri per manifestare in difesa dei diritti della comunità LGBTIQ+ in Slovacchia; che la Presidente slovacca ha rinnovato il suo appello a non disseminare odio rivolto a più riprese agli esponenti politici; che, per la prima volta, il Palazzo presidenziale ha esposto la bandiera arcobaleno accanto alla bandiera slovacca e alla bandiera europea e che la cancelleria del Parlamento ha fatto illuminare il castello di Bratislava per commemorare le vittime dell'omicidio;

F.  considerando che i reati motivati dai pregiudizi, noti anche come reati generati dall'odio, riguardano non solo le persone che ne sono vittima ma anche le comunità e le società nel loro insieme; che gli Stati membri hanno un obbligo positivo di garantire che i diritti alla dignità umana e all'integrità e la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti siano tutelati e rispettati nella pratica;

G.  considerando che si assiste a una crescente normalizzazione della retorica escludente e stigmatizzante nei confronti delle persone LGBTIQ+ basata sul pregiudizio, che porta a ulteriori violenze e a disumanizzazione e a far sì che gli autori dei reati si sentano privi di sensi di colpa e di inibizioni;

H.  considerando che il secondo sondaggio dell'UE sulle persone LGBTI nel 2019 ha mostrato un quadro negativo nell'UE per quanto riguarda la discriminazione delle persone LGBTIQ+, con scarsi progressi negli anni successivi alla prima indagine LGBTI del 2012; che nel 2019 si era già registrata una diminuzione rispetto al 2012 del numero di persone che denunciano alla polizia i più frequenti episodi di aggressione fisica o sessuale motivati dall'odio; che nella Repubblica slovacca la percentuale di intervistati che hanno subito un'aggressione motivata dall'odio ammontava a 1 ogni 10 persone; che, nella sua relazione di monitoraggio per paese del 2020 sulla Repubblica slovacca, l'ECRI ha dichiarato che studi indicano che circa l'1–8 % della popolazione della Repubblica slovacca è LGBTI; che l'ECRI ha riconosciuto il ruolo della politica nel rafforzare la retorica anti-LGBTIQ+, in particolare attraverso campagne anti-LGBTIQ+, una modifica costituzionale che impedisce la parità di matrimonio e altre iniziative politiche che discriminano apertamente le persone LGBTIQ+; che l'ECRI ha rilevato con rammarico la dinamica negativa degli ultimi anni, in concomitanza con i limitati progressi in materia di uguaglianza LGBTIQ+;

I.  considerando che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha emesso di recente una serie di sentenze in cause relative a reati generati dall'odio nei confronti di persone LGBTIQ+: nella causa Stoyanova contro Bulgaria, relativa all’omicidio efferato di un uomo gay di 26 anni in un parco pubblico, chiede alla Bulgaria di riformare il proprio Codice penale affinché tali reati violenti (motivati dall’orientamento sessuale reale o percepito) siano riconosciuti come "aggravati"(13); nella causa Sabalić contro Croazia, concernente un reato d'odio contro una donna lesbica, riconosce che, a meno che le autorità non adottino una linea ferma, gli incidenti motivati da pregiudizi saranno accolti con un'indifferenza che equivale all'acquiescenza ufficiale o addirittura alla connivenza verso i reati d'odio(14); e nella causa Beizaras e Levickas contro Lituania, riconosce un obbligo positivo da parte dello Stato di indagare sui commenti omofobici online che costituivano incitamento all'odio e alla violenza(15);

J.  considerando che nel 2022 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato una raccomandazione sulla lotta ai discorsi d'odio e sta attualmente preparando una raccomandazione sulla lotta ai reati d'odio per il 2023; che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato nel 2010 una raccomandazione storica rivolta agli Stati membri sulle misure per combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere;

K.  considerando che il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha segnalato nel 2021 che prendere come capro espiatorio le minoranze LGBTIQ+ è una tattica usata da politici ultraconservatori e nazionalisti che si atteggiano a difensori dei cosiddetti valori tradizionali per rafforzare la loro base e ottenere o mantenere il potere; che ciò solleva forti preoccupazioni per la legittimazione dell'odio da parte dei politici in cambio di un potenziale guadagno politico; che, secondo il Commissario per i diritti umani, usare come capro espiatorio le persone LGBTIQ+ è un sintomo di una diffusa opposizione e di un'aggressione nei confronti dei diritti umani e dello Stato di diritto, entrambi valori fondamentali dell'UE;

L.  considerando che la relazione sullo Stato di diritto 2022, pubblicata nel luglio 2022 dalla Commissione europea, esprime costante preoccupazione per il finanziamento delle attività delle organizzazioni della società civile su questioni relative all'uguaglianza di genere e ai diritti delle persone LGBTIQ+ e per gli attacchi verbali contro i difensori dei diritti umani in tali ambiti, nonché per l'erogazione di finanziamenti attraverso regimi di sovvenzioni pubbliche che continuano a escludere le organizzazioni che si occupano di tali problematiche;

M.  considerando che la direttiva sui diritti delle vittime prevede che le vittime di reati di odio ricevano una valutazione individuale e che questa identifichi le esigenze specifiche di protezione e sostegno, ad esempio per quanto riguarda l'orientamento sessuale, l'identità o l'espressione di genere, e identifichi le vittime di reati generati dall'odio come vittime particolarmente vulnerabili;

N.  considerando che nel dicembre 2021 la Commissione ha pubblicato una proposta di decisione del Consiglio volta ad aggiungere l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio all'elenco dei reati riconosciuti dall'UE codificati all'articolo 83, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), decisione che richiede l'unanimità in seno al Consiglio; che l'Ungheria, la Polonia e la Cechia continuano a rifiutarsi di sostenere tale decisione;

O.  considerando che nel 2020 l'esperto indipendente delle Nazioni Unite in materia di orientamento sessuale e identità di genere ha osservato, nel contesto della pandemia, che i discorsi di odio che incitano alla violenza contro le persone LGBT sono in aumento e ha esortato gli Stati a proteggere le persone LGBTIQ+ dalla violenza e dalla discriminazione e a perseguire i responsabili(16); che nel 2019 la strategia e il piano d'azione delle Nazioni Unite contro l'incitamento all'odio hanno identificato l'incitamento all'odio come una minaccia per i valori democratici, la stabilità sociale e la pace(17);

1.  condanna con la massima fermezza il vile atto di terrore contro la comunità LGBTIQ+ e l'assassinio di Matúš Horváth e Juraj Vankulič commesso in Slovacchia; deplora questo attacco di estrema destra di matrice ideologica; esprime il proprio sincero rammarico alle famiglie delle vittime;

2.  elogia la risposta immediata, massiccia e positiva della società civile e dei cittadini slovacchi agli assassinii, espressa dalle marce in tutto il paese e all'estero, ed è solidale con la comunità LGBTIQ+ nel paese;

3.  condanna fermamente tutte le forme di odio e violenza, nonché qualsiasi attacco fisico o verbale nei confronti di persone sulla base del genere, dell'orientamento sessuale, dell'identità o dell'espressione di genere e delle caratteristiche sessuali sia in Slovacchia che nell'UE; ricorda che nelle nostre società non c'è posto per l'odio, il razzismo e la discriminazione contro le persone LGBTIQ+; chiede alla Commissione, al Consiglio europeo e al Consiglio di adottare una posizione forte e decisa contro il razzismo, la violenza e l'ingiustizia in Europa;

4.  invita il governo slovacco e il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca a dare prova di un impegno genuino per la realizzazione di progressi significativi nella protezione delle persone LGBTIQ+ da qualsiasi forma di reati generati dall'odio e dall'omofobia, in stretta cooperazione con la comunità LGBTIQ+, e ad assumere una forte posizione pubblica contro le violazioni dei diritti umani delle persone LGBTIQ+;

5.  esorta le autorità slovacche a lottare efficacemente contro le campagne di disinformazione riguardanti le persone LGBTIQ+, a incoraggiare i media a dare informazioni fattuali, obiettive e professionali sulle persone LGBTIQ+ e sulle questioni concernenti l'orientamento sessuale, l'identità o l'espressione di genere e le caratteristiche sessuali e a indagare sui reati generati dall'odio e sull'incitamento all'odio nei confronti dei membri della comunità LGBTIQ+ che vivono in Slovacchia;

6.  esprime profonda preoccupazione per il frequente uso di un linguaggio offensivo, aggressivo e omofobico nei confronti della comunità LGBTIQ+ in Slovacchia, anche da parte di membri attuali e precedenti del governo e del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca, nonché di alcuni ex primi ministri; chiede che sia posta fine all'ulteriore polarizzazione della società in Slovacchia e si respinga qualsiasi forma di cooperazione con le forze estremiste di estrema destra;

7.  invita il governo slovacco e il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca a garantire la parità di diritti per le persone LGBTIQ+ che vivono in Slovacchia sulla base della Carta, assicurando il rispetto di tutti i diritti, in particolare della vita privata e familiare, compreso il riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso; chiede che siano portate a termine le discussioni in corso volte a riformare il riconoscimento giuridico del genere nel rispetto delle norme internazionali ed europee, e ne chiede la rapida adozione;

8.  esprime profonda preoccupazione per la discriminazione subita dalle famiglie arcobaleno, e in particolare dai loro figli in Slovacchia, che sono privati dei loro diritti umani fondamentali a causa dell'orientamento sessuale, dell'identità o dell'espressione di genere o delle caratteristiche sessuali dei genitori o dei partner; invita il governo a superare tale discriminazione e a rimuovere tutti gli ostacoli che le persone LGBTIQ+ incontrano nell'esercizio del diritto fondamentale alla libera circolazione all'interno dell'UE; esorta il governo ad adempiere agli obblighi derivanti dal diritto internazionale ed europeo e a garantire i diritti fondamentali di tutte le persone;

9.  prende atto della relazione di monitoraggio dell'ECRI sulla Repubblica slovacca; ricorda che l'ECRI ha formulato diverse raccomandazioni rivolte alle autorità slovacche, quali l'elaborazione e l'attuazione di un piano d'azione per le persone LGBTI in stretta consultazione con la società civile, l'adozione di un nuovo piano d'azione volto a prevenire e combattere il razzismo, l'omofobia e la transfobia, in particolare sotto forma di incitamento all'odio, l'adozione di misure che impongano ai fornitori di servizi Internet e agli operatori delle reti sociali di eliminare rapidamente e sistematicamente i discorsi d'odio dai loro sistemi e di trasmettere le prove alle autorità giudiziarie, nonché la revisione del codice penale onde garantire che i moventi razzisti, omofobici o transfobici rientrino tra le "circostanze aggravanti" per qualsiasi reato comune; sostiene pienamente le raccomandazioni dell'ECRI e invita le autorità slovacche ad attuare immediatamente le misure;

10.  è profondamente preoccupato per l'impunità con cui i gruppi anti-LGBTIQ+, in particolare i gruppi di estrema destra, operano in alcuni Stati membri e sottolinea che tale senso di impunità è una delle ragioni alla base dell'allarmante aumento di atti violenti commessi da alcune organizzazioni di estrema destra e dell'aumento delle minacce rivolte alle minoranze, compresa la comunità LGBTIQ+;

11.  esprime profonda preoccupazione per il fatto che le giovani generazioni in Europa e altrove si interessino sempre meno alla storia del fascismo, compresi l'odio e la discriminazione nei confronti delle persone LGBTIQ+, delle minoranze etniche e della popolazione ebraica insiti in esso; evidenzia che la conoscenza della storia costituisce uno dei presupposti per prevenire questi crimini in futuro e deve essere una componente importante dell'istruzione delle giovani generazioni; sottolinea la necessità di riservare maggiore spazio, nei programmi didattici di storia, a un apprendimento obiettivo e fattuale delle diverse ideologie e delle loro forme e origini, compreso il fascismo, nonché alle loro conseguenze e ai loro retaggi nel presente;

12.  sottolinea che l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio sono diffusi in tutta Europa e sono aumentati negli ultimi anni; pone l'accento sul fatto che i discorsi d'odio pronunciati da personalità pubbliche, in particolare da responsabili politici, sono percepiti come una legittimazione da parte di chi commette reati generati dall'odio; ritiene necessario contrastare tali forme di espressione, che incitano, diffondono o promuovono l'odio e sono contrarie ai principi di una società democratica e pluralista; è preoccupato per la crescente diffusione della retorica anti-LGBTIQ+ promossa dai partiti di estrema destra, di destra alternativa e ultraconservatori; invita le autorità pubbliche e, in particolare, le autorità locali a contribuire a fermare l'ondata di intolleranza che accompagna questi e altri tipi di aggressioni;

13.  ritiene che l'UE debba avviare campagne contro le narrazioni anti-LGBTIQ+ a livello dell'Unione, compreso l'estremismo di destra, nonché definire e finanziare programmi a lungo termine tesi a sostenere le organizzazioni locali di base e le iniziative dei cittadini a livello locale al fine di contribuire a rafforzare la resistenza della popolazione contro l'estremismo di destra; invita la Commissione a dare priorità anche al seguito dato alle narrazioni anti-LGBTIQ+ nei loro sforzi di disinformazione;

14.  chiede che gli Stati membri intensifichino gli sforzi tesi a garantire che l'istruzione promuova i valori civici dell'accettazione, della tolleranza, della diversità, dell'uguaglianza e del rispetto in merito alle questioni legate all'orientamento sessuale, all'identità e all'espressione di genere e alle caratteristiche sessuali, ad esempio attraverso campagne sistematiche di educazione e sensibilizzazione ai diritti umani; sottolinea la necessità di affrontare le cause profonde dell'estremismo attraverso misure preventive ad hoc, in collaborazione con gli istituti scolastici e le famiglie;

15.  condanna fermamente i governi europei che si affidano al sostegno attivo o passivo di partiti politici di estrema destra e di altri partiti anti-LGBTIQ+ per raggiungere e mantenere il potere e legittimare le proprie narrazioni;

16.  invita la Commissione e gli Stati membri ad aiutare la società civile a livello europeo, nazionale, regionale e locale a rafforzare la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, in quanto svolge un ruolo di grande rilievo, in particolare negli Stati membri in cui si registra una diffusione dell'ideologia di estrema destra e dei discorsi d'odio;

17.  invita la Commissione ad ampliare l'ambito della relazione annuale sullo Stato di diritto per includere sistematicamente i diritti fondamentali, compresi i diritti delle persone LGBTIQ+;

18.  sottolinea che è necessario che gli Stati membri combattano l'odio nei confronti delle persone LGBTIQ+ con tutti i mezzi possibili, compresa l'attuazione delle raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, in cui i suoi Stati membri sono invitati a condurre indagini efficaci, tempestive e imparziali su tali reati e a perseguirne i responsabili, che riconoscano che un movente basato sul pregiudizio e legato all'orientamento sessuale o all'identità di genere può essere preso in considerazione come circostanza aggravante, che garantiscano che le vittime e i testimoni siano incoraggiati a denunciare gli episodi motivati dall'odio e che le strutture di contrasto dispongano delle conoscenze e delle competenze necessarie per fornire loro assistenza; invita inoltre gli Stati membri ad adottare misure adeguate per combattere l'incitamento all'odio online;

19.  ricorda che la mancata esecuzione delle sentenze dei tribunali equivale all'erosione dello Stato di diritto;

20.  esorta il Consiglio ad adottare quanto prima la decisione del Consiglio sull'estensione dell'elenco dei reati dell'UE di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio, sollecita l'Ungheria e la Polonia a smettere di bloccarne l'adozione ed esorta la Cechia, che attualmente detiene la presidenza di turno del Consiglio, a compiere ulteriori passi al riguardo e a raggiungere quanto prima un accordo;

21.  pone l'accento sulla responsabilità individuale degli Stati membri nella lotta contro i reati generati dall'odio contro le persone LGBTIQ+ ed elogia quelli che hanno deciso unilateralmente di migliorare il livello di protezione riconoscendo esplicitamente come "circostanze aggravanti" i moventi legati all'orientamento sessuale, all'identità e all'espressione di genere e alle caratteristiche sessuali, nonché potenziando il sostegno alle vittime, la formazione dei professionisti del settore legale e gli appositi servizi di contrasto per combattere tali reati; incoraggia tutti gli Stati membri a condividere le migliori pratiche e a dare l'esempio in materia;

22.  sottolinea che la direttiva sui diritti delle vittime è uno strumento utile per fornire assistenza ai sopravvissuti all'odio e alla violenza; rileva con preoccupazione che spesso le vittime LGBTIQ+ non denunciano i reati per mancanza di garanzie o di apertura da parte delle autorità di contrasto, per carenza di personale qualificato o per paura di rappresaglie, e riconosce che si può fare di più per creare fiducia nelle autorità pubbliche;

23.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Consiglio, alla Commissione, al Comitato europeo delle regioni, al Comitato economico e sociale europeo e al Consiglio d'Europa.

(1) GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.
(2) https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/law/swd_2022_179_evaluation_rep_en.pdf
(3) https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/law/swd_2022_180_resume_evaluation_rep_en.pdf
(4) GU C 395 del 29.9.2021, pag. 2.
(5) GU C 474 del 24.11.2021, pag. 140.
(6) https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a67955#_ftnref1
(7) https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805cf40a
(8) https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809f9ba0#_Toc2764960
(9) https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-15-on-combating-hate-speech/16808b5b01
(10) https://rm.coe.int/ecri-6th-report-on-the-slovak-republic/1680a0a088
(11) https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/pride-vs-indignity-political-manipulation-of-homophobia-and-transphobia-in-europe?inheritRedirect=true
(12) Studio - "Right-wing extremism in the EU", Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne dell'Unione, Dipartimento tematico C – Diritti dei cittadini e affari costituzionali, 20 maggio 2022.
(13) https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217701, punto 79.
(14) https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207360, punto 95.
(15) https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-200344, punto 129.
(16) https://www.ohchr.org/en/statements/2020/10/statement-victor-madrigal-borloz-un-independent-expert-protection-against
(17) https://www.un.org/en/genocideprevention/hate-speech-strategy.shtml


Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2022, Sharm El-Sheikh, Egitto (COP27)
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Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2022 sulla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2022, Sharm El-Sheikh (Egitto) (COP 27) (2022/2673(RSP))
P9_TA(2022)0373B9-0461/2022

Il Parlamento europeo,

–  visti la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e il relativo protocollo di Kyoto,

–  visto l'accordo adottato in occasione della 21ª Conferenza delle parti dell'UNFCCC (COP21), svoltasi il 12 dicembre 2015 a Parigi (accordo di Parigi),

–  visti la ventiseiesima Conferenza delle parti dell'UNFCCC (COP26), la sedicesima sessione della riunione delle parti del protocollo di Kyoto (CMP16), nonché la terza sessione della Conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi (CMA3) tenutesi a Glasgow (Regno Unito) dal 31 ottobre al 13 novembre 2021, e il patto di Glasgow per il clima adottato il 13 novembre 2021,

–  visti l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite,

–  vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2021 sulla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2021 in programma a Glasgow, Regno Unito (COP26)(1),

–  vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale(2),

–  viste la relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) sul riscaldamento globale di 1,5 °C, la sua relazione speciale in materia di cambiamenti climatici e suolo, la sua relazione speciale sull'oceano e la criosfera in un clima che cambia, e la sua sesta relazione di valutazione (AR6),

–  vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 sulla strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici(3),

–   vista la decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2030(4),

–   vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sull'Anno europeo delle città più verdi 2022(5),

–  visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima")(6),

–  vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo "Il Green Deal europeo" (COM(2019)0640),

–  vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo(7),

–  vista la sua risoluzione del 16 settembre 2020 sul ruolo dell'UE nella protezione e nel ripristino delle foreste del pianeta(8),

–  vista la relazione di sintesi dell'UNFCCC sui contributi determinati a livello nazionale nel quadro dell'accordo di Parigi del 17 settembre 2021,

–  viste la relazione del 26 ottobre 2021 del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) sul divario delle emissioni del 2021 dal titolo "The Heat Is On", la relazione 2021 del 1° novembre 2021 sul divario in termini di adattamento dal titolo "The Gathering Storm" e la relazione sul divario di produzione del 20 ottobre 2021,

–  vista la relazione faro dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) del marzo 2022 dal titolo "Global Energy Review: CO2 Emissions in 2021" (Analisi dell'energia globale: Emissioni di CO2 nel 2021),

–   viste la relazione dell'AIE del maggio 2021 dal titolo "Net Zero by 2050 – A Roadmap for the Global Energy Sector" (Azzeramento delle emissioni nette entro il 2050: una tabella di marcia per il settore energetico mondiale) e la sua relazione "Energy Technology Perspectives" (relazione sulle prospettive nella tecnologia energetica),

–  vista la relazione 2021 del Segretariato del Forum delle Nazioni Unite sulle foreste sugli obiettivi forestali mondiali,

–  vista la rete di Santiago su perdite economiche e danni all'ambiente (Santiago Network on Loss and Damage),

–   visto il quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030,

–  viste le relazioni dell'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) di aprile 2021 sullo stato del clima globale nel 2020 e di maggio 2022 sullo stato del clima globale nel 2021,

–   vista la relazione di valutazione globale 2022 sulla riduzione del rischio di catastrofi (GAR2022) dell'ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi (UNDRR),

–  vista la prima relazione della commissione permanente delle finanze dell'UNFCCC sulla determinazione delle esigenze delle parti dei paesi in via di sviluppo in relazione all'attuazione della Convenzione e dell'accordo di Parigi 2021,

–   viste la relazione di valutazione globale sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici della piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) del 31 maggio 2019 e la relazione del seminario in materia di biodiversità e pandemia del 29 ottobre 2020,

–   viste le conclusioni del Consiglio del 21 febbraio 2022 sulla diplomazia climatica dell'UE: accelerare l'attuazione dei risultati di Glasgow,

–   vista la sua risoluzione del 28 aprile 2021 sulla protezione del suolo(9),

–   viste le conclusioni concordate della Commissione sulla condizione femminile (CSW66) di UN Women sul raggiungimento dell'uguaglianza di genere e dell'emancipazione di tutte le donne e le ragazze nel contesto delle politiche e dei programmi in materia di cambiamenti climatici, ambiente e riduzione del rischio di catastrofi 2022,

–   vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2020 dal titolo "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare – Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020)0098),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 4 ottobre 2022 sui finanziamenti per il clima in vista della 27ª Conferenza delle parti (COP 27) dell'UNFCCC (Sharm el-Sheikh, 6-18 novembre 2022),

–   viste le conclusioni del Consiglio, del 19 novembre 2021, sull'acqua nell'azione esterna dell'UE,

–   vista la comunicazione della Commissione del 24 febbraio 2021, dal titolo "Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici" (COM(2021)0082),

–   vista la relazione del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) del 18 febbraio 2021 dal titolo "Making Peace with Nature: a scientific blueprint to tackle the climate, biodiversity and pollution emergencies" (Far pace con la natura – Un piano scientifico per affrontare le emergenze in materia di clima, biodiversità e inquinamento),

–   vista la relazione dell'UNEP del 6 maggio 2021 dal titolo "Global Methane Assessment: Benefits and Costs of Mitigating Methane Emissions" (Valutazione globale sul metano – Benefici e costi della riduzione delle emissioni di metano),

–   vista la sua risoluzione del 23 giugno 2022 sull'attuazione e la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile(10),

–   vista la sua risoluzione del 9 giugno 2021 sulla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – riportare la natura nella nostra vita(11),

–   vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 sulla strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano (COM(2020)0663),

–   vista la relazione co-sponsorizzata da IPBES-IPCC del seminario sulla biodiversità e sui cambiamenti climatici del 10 giugno 2021,

–  viste le interrogazioni alla Commissione e al Consiglio sulla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2022, Sharm El-Sheikh (Egitto) (COP 27)(O-000041/2022 – B9-0027/2022 e O-000042/2022 – B9-0028/2022),

–  visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che l'accordo di Parigi è entrato in vigore il 4 novembre 2016; che, al settembre 2022, 193 delle 197 Parti dell'UNFCCC avevano depositato presso le Nazioni Unite i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

B.   considerando che le Nazioni Unite hanno dichiarato un'emergenza climatica e ambientale e si sono impegnate ad adottare senza indugio le misure concrete necessarie per combattere e arginare tale minaccia prima che sia troppo tardi; che la perdita di biodiversità e i cambiamenti climatici sono interconnessi e si acuiscono a vicenda, costituendo uguali minacce alla vita del nostro pianeta, e in quanto tali dovrebbero essere affrontanti insieme senza indugio;

C.  considerando che il 17 dicembre 2020 l'UE e i suoi Stati membri hanno presentato all'UNFCCC il loro contributo aggiornato determinato a livello nazionale, che impegna l'UE a conseguire un obiettivo vincolante di riduzione interna netta in tutti i settori dell'economia di almeno il 55 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 senza contributi provenienti dai crediti internazionali; che tale obiettivo è stato inserito nel diritto dell'Unione tramite il regolamento (UE) 2021/1119;

D.  considerando che, secondo la relazione 2021 sul divario delle emissioni dell'UNEP, gli impegni assunti finora dai firmatari dell'accordo di Parigi non saranno sufficienti per raggiungere il suo obiettivo comune e determineranno un aumento della temperatura globale di 2,7 °C entro la fine del secolo, indicando anche che il mondo è ancora pericolosamente lontano dal realizzare le aspirazioni dell'accordo di Parigi; che i cicli naturali di retroazione potrebbero esacerbare ulteriormente il riscaldamento globale; che la maggiore frequenza con cui si verificano ondate di calore, siccità e inondazioni supera già le soglie di tolleranza delle piante e degli animali, causando mortalità di massa, ad esempio di alberi e coralli; che tali condizioni meteorologiche estreme si verificano simultaneamente, causando effetti a cascata sempre più difficili da gestire(12); che molti piani nazionali per il clima ritardano l'azione fino a dopo il 2030 e che molte parti dell'UNFCCC non hanno ancora adottato misure sufficienti per essere almeno sulla via del rispetto dei loro contributi determinati a livello nazionale;

E.  considerando che, secondo la sesta relazione di valutazione dell'IPCC, limitare il riscaldamento a circa 1,5 °C senza superamenti esige che le emissioni globali di gas a effetto serra raggiungano il picco entro il 2025 e siano ridotte del 43 % rispetto ai livelli del 2019 entro il 2030, mentre al tempo stesso anche il metano dovrebbe essere ridotto di circa un terzo; che anche lo scenario ottimistico di limitare la temperatura media globale a 1,5 °C produrrebbe effetti negativi irreversibili sui sistemi umani e sugli ecosistemi e supererebbe e ridurrebbe significativamente le loro capacità di adattamento, con conseguenti perdite e danni; che, secondo l'Organizzazione meteorologica mondiale, esiste ora un 50 % circa di rischio di superare temporaneamente gli 1,5 °C nel periodo 2022-2026; che, secondo l'AIE, la ripresa economica globale dalla crisi della COVID-19 non è stata la ripresa sostenibile auspicata; che l'aumento delle emissioni globali di CO2 di oltre 2 miliardi di tonnellate nel 2021 è stato il maggiore aumento su base annua della storia in termini assoluti, compensando abbondantemente il calo di emissioni indotto dalla pandemia dell'anno precedente dovuto alla riduzione delle attività economiche; che il carbone ha rappresentato oltre il 40 % della crescita complessiva delle emissioni globali di CO2 nel 2021;

F.   considerando che la maggior parte delle emissioni derivanti dai concimi azotati di sintesi avviene dopo la loro applicazione al suolo ed entra nell'atmosfera sotto forma di protossido di azoto (N2O), un gas a effetto serra persistente con un potenziale di riscaldamento globale 265 volte superiore a quello della CO2; che la produzione di concimi azotati di sintesi è stata responsabile del 35,2 % delle emissioni totali associate a tali concimi, mentre le emissioni dal suolo rappresentano il 62,4 % e quelle dal trasporto il restante 2,4 %; che ai primi quattro responsabili delle emissioni (Cina, India, Stati Uniti e UE) è imputabile complessivamente il 63 % delle emissioni totali generate;

G.  considerando che, secondo la relazione "Energy Technology Perspectives" (relazione sulle prospettive nella tecnologia energetica) dell'AIE, raggiungere l'azzeramento delle emissioni nette richiede una forte accelerazione nello sviluppo e nella diffusione delle tecnologie pulite ("cleantech"); che la metà della decarbonizzazione necessaria per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 proverrà da tecnologie attualmente in fase di sviluppo in laboratorio o in fase di dimostrazione;

H.  considerando che la crisi energetica ha posto l'attenzione sulla questione della sicurezza energetica e sulla necessità di una riduzione della domanda di energia e di un sistema energetico diversificato, aumentando la domanda di soluzioni in materia di energia rinnovabile e di efficienza energetica già esistenti e presto disponibili; che l'invasione militare illegale russa dell'Ucraina e i conseguenti effetti hanno reso ancora più urgente la necessità di trasformare rapidamente il sistema energetico globale; che l'eccessiva dipendenza dai combustibili fossili e l'instabilità dei mercati energetici globali sottolineano la necessità di dare priorità agli investimenti, sia in Europa che a livello mondiale, nell'efficienza e nella sufficienza energetica, nella decarbonizzazione, nello stoccaggio di energia a lungo termine, nella diffusione di tecnologie pulite innovative, nelle energie rinnovabili, nelle soluzioni per reti intelligenti e nelle tecnologie sostenibili a zero emissioni, e di sviluppare un modello socioeconomico compatibile con un ambiente sano per le generazioni future ed entro i limiti del pianeta; che si dovrebbe sostenere la ricerca a favore dell'innovazione e dello sviluppo di nuove tecnologie verdi, in quanto possono contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici come pure alla crescita economica sostenibile e alla competitività dell'UE;

I.   considerando che l'IPCC ha esortato il mondo a mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 1,5 °C, eppure nel 2020 il riscaldamento era già di circa 1,2 °C al di sopra dei livelli preindustriali; che secondo l'IPCC l'influenza umana ha inequivocabilmente riscaldato l'atmosfera, gli oceani e la terraferma e che gli effetti dei cambiamenti climatici indotti dall'uomo si fanno sentire con la maggiore frequenza di eventi meteorologici estremi, quali ondate di calore, siccità, inondazioni, tempeste invernali, uragani e incendi; che tra il 2000 e il 2019 inondazioni, siccità e tempeste da sole hanno colpito quasi 4 miliardi di persone in tutto il mondo, costando la vita a oltre 300 000 persone; che il verificarsi di tali eventi estremi rappresenta un cambiamento drastico rispetto al periodo 1980-99, con un aumento della frequenza delle inondazioni del 134 %, delle tempeste del 40 % e della siccità del 29 %(13);

J.  considerando che esistono legami scientificamente provati fra le crisi sanitarie, ambientali e climatiche; che gli eventi meteorologici estremi, la perdita di biodiversità, il degrado del suolo e la carenza idrica stanno costringendo le persone a spostarsi ed esercitano effetti drammatici sulla loro salute; che, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, i cambiamenti climatici rappresentano la più grande minaccia per la salute dell'umanità e causeranno la morte di circa 250 000 persone in più all'anno tra il 2030 e il 2050(14); che circa 7 milioni di morti premature in tutto il mondo sono causate dall'inquinamento atmosferico, e che si stima che i costi in termini di danni diretti alla salute, compresa la salute mentale, aumenteranno fino a raggiungere tra i 2 e i 4 miliardi di USD all'anno entro il 2030;

K.   considerando che secondo la relazione di valutazione globale (GAR 2022) dell'UNDRR, negli ultimi due decenni si sono verificate ogni anno tra le 350 e le 500 catastrofi di media e grande entità, e si prevede che il numero di eventi catastrofici raggiungerà i 560 all'anno – ossia 1,5 disastri al giorno – entro il 2030;

L.  considerando che i cambiamenti climatici sono tra i principali fattori responsabili del degrado ambientale e producono effetti negativi sulla sicurezza alimentare e idrica e sull'accesso alle risorse naturali, e danneggiano la salute umana; che la carenza idrica, le inondazioni e la siccità rappresentano rischi fondamentali per l'Europa e che la scarsità d'acqua interessa diversi settori in tutta l'UE attraverso effetti a cascata e di ricaduta; che il miglioramento dell'efficienza idrica rappresenta una misura di adattamento fondamentale; che dovrebbero essere diffuse soluzioni digitali al fine di garantire una società resiliente e verde in Europa e nel resto del mondo; che tutti i soggetti interessati e i settori dovrebbero essere mobilitati per conseguire una società intelligente dal punto di vista idrico, occupandosi contemporaneamente dell'adattamento ai cambiamenti climatici, della sicurezza alimentare e idrica, della protezione della biodiversità e di un'economia competitiva ed efficiente sotto il profilo delle risorse; che l'UE e gli Stati membri dovrebbero sviluppare tale approccio anche tramite la politica europea di vicinato, l'azione esterna dell'UE e le agende delle Nazioni Unite;

M.  considerando che, con un riscaldamento globale di 2 °C, si prevedono rischi decisamente maggiori legati al clima per la salute, i mezzi di sussistenza, la sicurezza alimentare, l'approvvigionamento idrico e la crescita economica; che una limitazione del riscaldamento globale pari a 1,5 °C rispetto a 2 °C ridurrebbe l'impatto sugli ecosistemi terrestri, di acqua dolce e costieri, i quali potrebbero conservare molti dei servizi che rendono all'umanità; che è dunque imperativo impiegare tutti gli sforzi necessari per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C al di sopra dei livelli preindustriali;

N.  considerando che il preambolo all'accordo di Parigi riconosce "l'importanza di assicurare l'integrità di tutti gli ecosistemi, inclusi gli oceani" e che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), dell'UNFCCC sottolinea che le parti devono promuovere "la gestione sostenibile, la conservazione e l'incremento dei pozzi e dei serbatoi di tutti i gas a effetto serra, ivi compresi la biomassa, le foreste e gli oceani, nonché altri ecosistemi terrestri, costieri e marini"; che la relazione di valutazione globale sulla biodiversità e sui sistemi ecosistemici dell'IPBES sottolinea che l'uso sostenibile della natura sarà vitale per adattarsi e mitigare le pericolose interferenze antropogeniche sul sistema climatico;

O.  considerando che la conservazione degli oceani è fondamentale per il ruolo che svolgono all'interno del sistema climatico, ad esempio assorbendo e ridistribuendo la CO2 e il calore naturali e antropogenici, nonché nel supporto agli ecosistemi; che la relazione speciale dell'IPCC 2019 in materia di oceani e criosfera nell'era dei cambiamenti climatici mostra che dal 1970 gli oceani si sono progressivamente riscaldati e hanno assorbito oltre il 90 % del calore in eccesso nel sistema climatico; che il riscaldamento degli oceani sta influendo sugli ecosistemi costieri, con conseguente intensificazione delle ondate di calore marino, acidificazione, perdita di ossigeno, intrusione salina e innalzamento del livello del mare;

P.  considerando che il patto di Glasgow per il clima riconosce l'importante ruolo delle parti interessate non contraenti, tra cui la società civile, le popolazioni indigene, le comunità locali, i giovani, i bambini, i governi locali e regionali e altre parti interessate, nel contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi, e sottolinea l'urgente necessità di un'azione multilivello e cooperativa;

Q.  considerando che i cambiamenti climatici minacciano in maniera diretta o indiretta il pieno esercizio dei diritti umani, compresi i diritti alla vita, all'acqua e alle strutture igienico-sanitarie, al cibo, alla salute e all'abitazione; che la capacità delle persone di adattarsi ai cambiamenti climatici è indissolubilmente legata al loro accesso ai diritti umani fondamentali e alla salute degli ecosistemi dai quali dipendono la loro sussistenza e il loro benessere; che, secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, oltre 200 milioni di persone potrebbero essere costrette a migrare a causa dell'impatto dei cambiamenti climatici; che la portata della migrazione climatica interna sarà maggiore nelle regioni più povere e più vulnerabili dal punto vista climatico; che un'azione globale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra potrebbe rallentare drasticamente l'aumento dei migranti climatici interni riducendoli dell'80 % entro il 2050(15);

R.  considerando che gli ultimi sette anni (dal 2015 al 2021) sono stati i più caldi mai registrati; che anche i livelli dei mari hanno raggiunto un nuovo record nel 2021; che, a livello globale, il livello del mare è aumentato in media di 4,5 mm all'anno tra il 2013 e il 2021, e in diverse regioni tale aumento avviene in modo notevolmente più rapido rispetto alla media globale, secondo l'OMM; che nel 2021 per la prima volta è stata registrata pioggia nel punto più alto della calotta glaciale della Groenlandia;

S.  considerando che si prevede che nel 2030 le emissioni di consumo pro capite prodotte dall'1 % più ricco della popolazione mondiale saranno ancora 30 volte superiori al livello pro capite globale, mentre l'impronta della metà più povera della popolazione mondiale rimarrà diverse volte al di sotto di tale livello(16);

T.  considerando che la maggior parte dei paesi in via di sviluppo contribuisce in misura minima alle emissioni di gas a effetto serra nell'atmosfera che sono causa dei cambiamenti climatici; che l'impatto dei cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo è aumentato; che le risorse che tali paesi possono mobilitare per gli interventi di adattamento tesi a far fronte agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e a conseguire la resilienza climatica e lo sviluppo sostenibile sono chiaramente insufficienti;

U.  considerando che la prima relazione dell'UNFCCC sulla determinazione dei bisogni delle parti che sono paesi in via di sviluppo afferma che i bisogni in termini di costi di tali paesi per l'attuazione dei contributi determinati a livello nazionale ammontano a un valore compreso tra 5 800 e 5 900 miliardi di USD, di cui 502 miliardi di USD sono identificati come bisogni che richiedono fonti di finanziamento internazionali;

V.  considerando che nel 2020 Global Witness ha registrato l'uccisione di 227 difensori della terra e dell'ambiente, il 71 % dei quali stava lavorando per difendere le foreste mondiali dalla deforestazione e dallo sviluppo industriale, mentre altri sono morti per il loro lavoro di protezione di fiumi, aree costiere e oceani; che nel 2020 la violenza contro i difensori della terra e dell'ambiente si è concentrata prevalentemente nei paesi del Sud del mondo e meno dell'1 % di tutte le aggressioni mortali registrate è stato documentato nel Nord del mondo; che tra il 2015 e il 2019 oltre un terzo di tutte le aggressioni mortali ha avuto come obiettivo le popolazioni indigene, sebbene le comunità indigene rappresentino solo il 5 % della popolazione mondiale(17);

1.  ricorda che la crisi climatica e quella della biodiversità rappresentano una delle principali minacce per l'umanità e che tutti i governi e gli attori a livello mondiale devono fare del proprio meglio per superarle urgentemente, considerandole strettamente collegate; sottolinea che la cooperazione internazionale, il coinvolgimento dei governi regionali e locali, delle imprese nonché di altri attori non statali, la solidarietà, una transizione giusta, un'azione coerente sostenuta dalla scienza e un impegno fermo per innalzare le ambizioni e allineare le politiche a tali ambizioni sono necessari per adempiere alla nostra responsabilità collettiva di limitare il riscaldamento globale e prevenire la perdita di biodiversità e, quindi, salvaguardare l'intero pianeta e il benessere delle generazioni attuali e future;

2.  esprime preoccupazione per i risultati della relazione 2021 sul divario di emissioni dell'UNEP e del relativo allegato, pubblicati il 4 novembre 2021, in particolare per il fatto che, nonostante gli impegni climatici più ambiziosi annunciati prima e durante la COP26, le emissioni previste lasciano il mondo sulla via di un aumento della temperatura di 2,7 °C se gli obiettivi climatici nazionali annunciati per il 2030 saranno pienamente realizzati in combinazione con altre misure di mitigazione, ben oltre gli obiettivi dell'accordo di Parigi di mantenere il riscaldamento globale ben al di sotto di 2 °C puntando a 1,5 °C; è allarmato per il fatto che le emissioni continuano ad aumentare e che il divario delle emissioni sta crescendo; sottolinea che la limitazione del riscaldamento globale a 1,5ºC richiede riduzioni rapide, profonde e durature delle emissioni globali di gas a effetto serra, compresa la riduzione delle emissioni globali di CO2 del 43 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 2019; ricorda che, con l'adozione del patto di Glasgow per il clima, tutte le parti hanno riconosciuto che limitare l'aumento della temperatura media mondiale a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali ridurrebbe in misura significativa i rischi e l'impatto dei cambiamenti climatici;

3.  sottolinea che, secondo la relazione 2021 sul divario di emissioni dell'UNEP, la riduzione delle emissioni di metano provenienti dai settori dei combustibili fossili, dei rifiuti e dell'agricoltura potrebbe contribuire a colmare il divario di emissioni e a ridurre il riscaldamento nel breve termine, ma sottolinea che, affinché ciò si verifichi, sono urgentemente necessarie norme chiaramente definite che mirino a conseguire riduzioni effettive delle emissioni, essendo nel contempo sostenute da disposizioni volte a monitorare i progressi e a garantire la trasparenza;

4.  prende nota del crescente numero di paesi che si sono impegnati a raggiungere obiettivi di azzeramento delle emissioni nette entro la metà del secolo, ma sottolinea che tali impegni devono essere urgentemente tradotti in obiettivi, politiche e azioni solidi e a breve termine, sostenuti da risorse finanziarie, e devono riflettersi nei contributi determinati a livello nazionale rivisti, sotto forma di obiettivi climatici più ambiziosi per il 2030, in modo che le emissioni globali raggiungano il livello di picco il più presto possibile; concorda con la valutazione dell'UNEP secondo cui molti piani nazionali per il clima rimandano l'azione a dopo il 2030 e molti degli impegni a lungo termine per l'azzeramento delle emissioni nette presentano notevoli ambiguità e non sono trasparenti;

5.  prende atto con profonda preoccupazione dell'ultima relazione dell'OMM sullo stato del clima, che mostra come quattro indicatori climatici fondamentali – innalzamento del livello del mare, calore degli oceani, acidificazione degli oceani e concentrazioni di gas serra – abbiano raggiunto nuovi record nel 2021;

Il patto di Glasgow per il clima e la COP27 di Sharm el-Sheikh

6.  prende atto dei progressi compiuti durante la COP26 e nel patto di Glasgow per il clima; sottolinea tuttavia che la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 ºC sarà conseguita solo se saranno adottate misure urgenti in questo decennio critico prima del 2030; sottolinea che la COP26 ha chiesto alle parti di rivedere e rafforzare gli obiettivi per il 2030 nei loro contributi determinati a livello nazionale, dato che ciò è necessario per allinearsi entro la fine del 2022 all'obiettivo di temperatura dell'accordo di Parigi, tenendo conto delle diverse situazioni nazionali; esorta vivamente tutte le parti dell'UNFCCC ad aumentare i loro contributi determinati a livello nazionale dalla COP27, al fine di colmare il divario in termini di ambizione e allineare le loro politiche a un percorso compatibile con tale ambizione; invita l'UE e le nazioni del G20 a dare prova di leadership globale a tale riguardo;

7.  accoglie con favore la decisione della COP26 di stabilire un programma di lavoro per incrementare urgentemente l'ambizione di mitigazione e attuazione in tale decennio critico, integrare il bilancio globale, aggiornare annualmente la relazione di sintesi sui contributi determinati a livello nazionale prima di ogni COP, e convocare ogni anno una tavola rotonda ministeriale ad alto livello sulle ambizioni pre-2030; esorta la COP27 ad adottare tale programma di lavoro e a garantire una revisione annuale delle ambizioni, che rifletta le migliori conoscenze scientifiche disponibili e il massimo livello possibile di ambizione delle parti; sottolinea che le parti dovranno rivedere e aumentare i loro contributi determinati a livello nazionale fino a quando non saranno in linea con un percorso compatibile con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 ºC;

8.  accoglie con favore il completamento a Glasgow del codice dell'accordo di Parigi, sottolinea che l'attuazione del codice deve garantire una forte integrità ambientale e conseguire il massimo livello di ambizione;

9.  si compiace del fatto che il patto di Glasgow per il clima sottolinei l'importanza dell'adattamento e la necessità di intensificare le azioni per migliorare la capacità in tal senso, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici; osserva a tale riguardo che nell'ultimo anno 47 paesi hanno presentato comunicazioni sull'adattamento o piani nazionali di adattamento e si attende che altri paesi presentino le loro comunicazioni in linea con l'accordo di Parigi; accoglie con favore la creazione di un nuovo dialogo di Glasgow sulle perdite e i danni, che dovrebbe focalizzarsi sulle modalità di finanziamento per evitare, ridurre al minimo e affrontare le perdite e i danni associati agli effetti negativi dei cambiamenti climatici;

10.  prende atto degli impegni in materia di finanziamenti per il clima assunti durante la COP26; si rammarica tuttavia che il piano di attuazione dei finanziamenti per il clima 2021 abbia mostrato che l'attuale obiettivo globale di 100 miliardi di USD sarà probabilmente conseguito solo nel 2023, tre anni dopo la scadenza originaria; evidenzia la crescente carenza di finanziamenti, in particolare per l'adattamento; esorta i paesi sviluppati, compresa l'UE e i suoi Stati membri, a garantire che l'obiettivo di 100 miliardi di USD di finanziamenti per il clima possa essere raggiunto ed erogato già a partire dal 2022 e in media nel periodo 2020-2025, e a precisare ulteriormente la via da seguire per il nuovo obiettivo di finanziamento per il clima post-2025; sottolinea che il finanziamento da parte dei paesi sviluppati responsabili di gran parte delle emissioni storiche sarà cruciale anche al fine di creare fiducia per un dialogo più ambizioso sugli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici;

11.  sottolinea che il paese che ospita la COP27 appartiene ad una delle regioni del mondo più interessate dai cambiamenti climatici; osserva che il bacino del Mediterraneo si sta riscaldando a una velocità superiore del 20 % rispetto alla media mondiale, e che la regione è uno dei punti maggiormente interessati dai cambiamenti climatici a livello mondiale, in cui 250 milioni di persone saranno considerate "povere di acqua" entro i prossimi 20 anni(18); sottolinea che il Mediterraneo sta diventando il mare con la più elevata velocità di riscaldamento al mondo(19), con conseguenze su importanti settori economici e su tutto l'ecosistema marino, che causano cambiamenti irreversibili per gli ecosistemi e per le specie; invita la Commissione e gli Stati membri ad agire con urgenza e a cooperare con i partner mediterranei all'elaborazione di ambiziose misure di adattamento per guidare un'azione di mitigazione;

12.  sostiene l'iniziativa del governo ucraino di creare una piattaforma globale per la valutazione dei danni ambientali causati durante i conflitti armati;

13.  ricorda l'importanza del pieno coinvolgimento di tutte le parti nei processi decisionali dell'UNFCCC; sottolinea che l'attuale processo decisionale nell'ambito dell'UNFCCC potrebbe essere migliorato per consentire la piena partecipazione dei delegati dei paesi in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati e dei rappresentanti della società civile; ritiene sia necessario ascoltare e prendere in considerazione le prospettive dei paesi maggiormente colpiti dai cambiamenti climatici; invita pertanto la presidenza della COP27 e le presidenze future a esaminare ulteriori modalità per garantire una partecipazione efficace e significativa dei paesi in via di sviluppo e a stanziare risorse aggiuntive a tal fine; ricorda le sue precedenti posizioni sulla situazione dei diritti umani in Egitto; prende atto della preoccupazione espressa da alcune organizzazioni della società civile per l'emarginazione della società civile alla COP in Egitto e per le barriere che impediscono le manifestazioni e la partecipazione della società civile; invita l'UNFCCC e le autorità egiziane a garantire un accesso equo e la piena partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni della società civile alla COP27;

14.  ribadisce il suo invito a rilasciare tutte le persone detenute arbitrariamente in Egitto e sottolinea il caso particolarmente urgente del difensore dei diritti umani Alaa Abd El-Fattah; invita le autorità egiziane a sfruttare l'impulso dato dalla COP27 per migliorare la situazione dei diritti umani nel paese e sostenere le libertà fondamentali durante e dopo la COP27, in particolare per quanto riguarda la libertà di espressione e di riunione pacifica; sostiene fermamente l'invito che gli esperti delle Nazioni Unite hanno rivolto al segretariato dell'UNFCCC affinché elabori criteri in materia di diritti umani che i paesi che ospiteranno le future COP devono impegnarsi a rispettare nel quadro dell'accordo con il paese ospitante;

15.  accoglie con favore il fatto che il patto di Glasgow per il clima riconosce l'importante ruolo delle parti interessate non contraenti, tra cui la società civile, le popolazioni indigene, le comunità locali, i giovani, i minori, i governi locali e regionali e altre parti interessate, nel contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi; riconosce l'importante ruolo svolto dai giovani nella lotta contro i cambiamenti climatici; esorta le parti e i soggetti interessati a garantire pertanto una significativa partecipazione e rappresentanza dei giovani nei processi decisionali multilaterali, nazionali e locali; ricorda che le città in particolare svolgono un ruolo fondamentale nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, e accoglie con favore il crescente numero di città e regioni in tutto il mondo che si impegnano a conseguire obiettivi di azzeramento delle emissioni nette, e segnatamente l'impegno delle 100 città europee che partecipano alla missione dell'UE "Città intelligenti e a impatto climatico zero" per arrivare ad avere un impatto neutro sul clima entro il 2030 e diventare poli di innovazione, al fine di consentire a tutte le città dell'UE e dei paesi vicini di agire in tal senso entro il 2050;

16.  sottolinea che, al fine di conseguire la limitazione dell'aumento della temperatura media globale a 1,5 °C, è necessaria una partecipazione effettiva di tutte le parti, il che impone di affrontare la questione degli interessi acquisiti o dei conflitti d'interesse; esprime preoccupazione, in particolare, per il fatto che alcuni grandi inquinatori abbiano utilizzato la loro presenza alle COP per compromettere gli obiettivi dell'accordo di Parigi; nutre forte preoccupazione circa l'inazione da parte dell'UNFCCC nell'affrontare definitivamente il problema dei conflitti di interesse relativi alla cooperazione con terze parti; esorta la Commissione e gli Stati membri ad assumere un ruolo guida in tale ambito per proteggere il processo decisionale dell'UNFCCC da interessi contrari agli obiettivi dell'accordo di Parigi;

17.  accoglie con favore il miglioramento del partenariato di Marrakech per l'azione globale per il clima, come luogo in cui incoraggiare gli attori non statali e i governi subnazionali ad adottare azioni climatiche immediate e plaude all'adozione del suo programma di lavoro per il 2022; riconosce che le iniziative "Race to Zero" e "Race to Resilience" rappresentano piattaforme fondamentali per sostenere una governance dal basso, facilitando la redazione di relazioni e bilanci a livello subnazionale;

Un'ambiziosa politica UE in materia di clima

18.  si aspetta che il pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %" e le politiche nell'ambito del Green Deal europeo realizzino le misure per conseguire l'obiettivo dell'UE per il 2030 e portino l'UE e i suoi Stati membri sulla via della neutralità climatica entro il 2050, e sottolinea le posizioni del Parlamento al riguardo; ricorda che, in linea con il diritto dell'UE sul clima e con l'accordo di Parigi, nonché con le migliori conoscenze scientifiche disponibili, l'UE dovrebbe intensificare la sua azione per il clima sia per quanto riguarda la mitigazione, al fine di contenere il riscaldamento globale a 1,5 ºC rispetto ai livelli preindustriali, sia per quanto riguarda l'adattamento per promuovere la resilienza; invita l'UE ad aggiornare il proprio contributo determinato a livello nazionale e ad aumentare il suo obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra entro la COP27, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili; chiede il massimo livello di ambizione nel pacchetto "Pronti per il 55 %", in modo da inviare un chiaro segnale a tutte le altre parti che l'UE è pronta a contribuire a colmare il divario per limitare il riscaldamento globale a 1,5 ºC in modo giusto, socialmente equilibrato, equo ed efficace sotto il profilo dei costi, tenendo conto degli aspetti di equità e giustizia globale e della responsabilità storica e attuale dell'UE per le emissioni che causano la crisi climatica;

19.  sottolinea che l'obiettivo globale dell'UE in materia di emissioni per il 2030 stabilito nella normativa europea sul clima e nelle proposte legislative del pacchetto "Pronti per il 55 %" ridurrà le emissioni dell'UE più di quanto stabilito nel suo attuale contributo determinato a livello nazionale, ovvero una riduzione del 55 % delle emissioni nette; sottolinea inoltre che le posizioni del Parlamento su tali proposte e sugli obiettivi inclusi nel piano REPowerEU aumenteranno ulteriormente l'ambizione dell'UE in materia di clima oltre tale livello e invita il Consiglio ad approvare le posizioni del Parlamento al riguardo; invita l'UE ad aggiornare di conseguenza i suoi impegni in materia di emissioni al fine di tenere conto di quanto sopra, sulla scorta della decisione, contenuta nel patto di Glasgow per il clima, di rivedere gli obiettivi per il 2030;

20.  sottolinea che l'attuale situazione geopolitica mette in luce l'urgenza di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e la necessità di incrementare la diffusione delle energie rinnovabili, e offre l'opportunità di rafforzare la leadership dell'UE a tale riguardo;

21.  ribadisce la necessità di integrare l'ambizione climatica in tutte le politiche dell'UE e nelle misure che le recepiscono, e sottolinea che l'articolo 6, paragrafo 4, della legge europea sul clima obbliga la Commissione a valutare la coerenza di qualsiasi progetto di misura o proposta legislativa, comprese le proposte di bilancio, con gli obiettivi climatici dell'UE; esorta la Commissione ad attuare pienamente tale disposizione al momento di eseguire le valutazioni d'impatto su tutti i settori politici dell'UE; sottolinea altresì la necessità di rivalutare e allineare le attuali politiche dell'Unione e dei suoi Stati membri a tali obiettivi e si attende che il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, recentemente istituito, contribuisca a tale valutazione; accoglie con favore la nomina dei 15 membri del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici recentemente istituito; invita il comitato consultivo a pubblicare la propria valutazione di un bilancio dell'UE per i gas a effetto serra compatibile con l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale al di sotto di 1,5 °C quanto prima, e si attende che la Commissione tenga pienamente conto del parere del comitato consultivo nel definire il bilancio indicativo dell'Unione per i gas a effetto serra e gli obiettivi climatici dell'Unione post-2030;

22.  rammenta che una recente sentenza della Corte costituzionale di uno Stato membro ha stabilito che la protezione del clima non è una questione di discrezionalità politica e che le disposizioni della Costituzione in materia di protezione dell'ambiente impongono allo Stato il dovere costituzionale di conseguire la neutralità climatica;

23.  sottolinea il forte sostegno dei cittadini dell'UE all'intensificazione dell'azione per il clima in quanto, secondo l'ultimo Eurobarometro, quasi un europeo su due (49 %) considera i cambiamenti climatici la principale sfida globale per il futuro dell'UE;

24.  sottolinea che tutte le politiche in materia di clima dovrebbero essere perseguite in linea con il principio di una transizione giusta verso la neutralità climatica e in stretta cooperazione con la società civile e le parti sociali ed economiche; ritiene pertanto che una maggiore trasparenza, il rafforzamento dei partenariati sociali e il coinvolgimento della società civile a livello locale, regionale, nazionale e dell'UE siano fondamentali per conseguire la neutralità climatica transettoriale della società in modo equo, inclusivo e socialmente sostenibile;

Adattamento, perdite e danni

25.  accoglie con favore i nuovi impegni finanziari assunti a Glasgow a favore del Fondo di adattamento e del Fondo per i paesi meno sviluppati; osserva tuttavia che il sostegno alla mitigazione rimane superiore al sostegno all'adattamento e sostiene fermamente l'invito rivolto alle nazioni sviluppate a raddoppiare almeno la loro erogazione collettiva di finanziamenti per l'adattamento rispetto ai livelli del 2019 entro il 2025, in linea con il patto di Glasgow per il clima, al fine di conseguire un migliore equilibrio; si rammarica poiché, sette anni dopo l'accordo di Parigi, l'obiettivo globale di adattamento rimane indefinito; accoglie con favore il programma di lavoro di Sharm el-Sheikh sull'obiettivo globale in materia di adattamento, adottato e avviato in occasione della COP26; sottolinea l'importanza di finanziamenti per l'adattamento basati su sovvenzioni; esorta l'UE ad aumentare di anno in anno, dal 2021 al 2027, la percentuale di finanziamenti per l'adattamento erogati attraverso lo strumento Europa globale; sottolinea la necessità di intensificare gli sforzi per tradurre l'obiettivo globale in materia di adattamento in risultati misurabili che dovrebbero, tra l'altro, fornire una comprensione approfondita dei rischi climatici e di catastrofi e delle esigenze e dei costi di adattamento associati a più livelli, aumentare la disponibilità di dati coerenti e comparabili, determinare e migliorare la fornitura e l'accessibilità dei mezzi di attuazione, compresi i finanziamenti e il sostegno tecnologico, e definire un insieme comune di indici, metodologie e approcci quantitativi e qualitativi per monitorare i progressi verso il conseguimento dell'obiettivo nel tempo; sottolinea, in tale contesto, il quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi e il suo sistema di monitoraggio e comunicazione;

26.  ribadisce che gli interventi di adattamento a breve, medio e lungo termine sono una necessità inevitabile per tutti i paesi che intendano minimizzare gli effetti negativi della crisi del clima e della biodiversità e conseguire la resilienza climatica e lo sviluppo sostenibile, tenendo conto della particolare vulnerabilità dei paesi in via di sviluppo agli impatti dei cambiamenti climatici, specialmente dei paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo; sottolinea che gli interventi di adattamento possono generare molteplici benefici, ad esempio migliorare la produttività agricola, l'innovazione, la salute e il benessere, la sicurezza alimentare, i mezzi di sussistenza e la conservazione della biodiversità, nonché la riduzione dei rischi e dei danni; invita l'UE e gli Stati membri a intensificare gli interventi di adattamento tramite piani di adattamento obbligatori, valutazioni della vulnerabilità climatica e stress test climatici a livello locale, regionale e nazionale, e tramite il sostegno ad approcci guidati a livello locale e il coinvolgimento delle autorità e della società civile locali, per adempiere pienamente agli obiettivi in materia di adattamento dell'accordo di Parigi e garantire che le politiche di adattamento dell'UE tutelino sufficientemente le comunità e gli ecosistemi dell'UE dagli effetti dei cambiamenti climatici; chiede ulteriori progressi in merito alla nuova strategia di adattamento dell'UE e sottolinea l'importanza dei suoi collegamenti con la strategia dell'UE sulla biodiversità e il nuovo quadro normativo in materia di adattamento derivante dalla legge europea sul clima; ribadisce l'appello per una loro ambiziosa attuazione, incluse le loro componenti internazionali;

27.  pone in evidenza che, mentre i cambiamenti climatici costituiscono un problema globale, ogni regione è già stata colpita in modo diverso, e che i governi locali, essendo più vicini alle popolazioni, svolgono un ruolo cruciale nel favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici; sottolinea che è necessario convogliare meglio le risorse finanziarie a livello locale per ottenere soluzioni efficienti e mirate e, in tal senso, accoglie con favore la missione sull'adattamento ai cambiamenti climatici, che sosterrà almeno 150 regioni e comunità europee verso la resilienza climatica entro il 2030; chiede di sostenere un approccio regionale e decentrato nella risposta agli effetti dei cambiamenti climatici e nell'accesso ai finanziamenti per il clima nei paesi in via di sviluppo, al fine di conferire alle autorità locali, alle organizzazioni locali della società civile e ai difensori dell'ambiente un ruolo maggiore nell'affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici e raggiungere i più vulnerabili;

28.  sottolinea che la strategia di adattamento dell'UE adottata dalla Commissione il 24 febbraio 2021 esprime l'obiettivo della Commissione di aumentare le risorse e mobilitare ulteriormente l'utilizzo di finanziamenti per l'adattamento su larga scala, e che è necessario prestare particolare attenzione per garantire che le risorse economiche raggiungano le comunità più vulnerabili nei paesi in via di sviluppo;

29.  sottolinea che i sistemi di allarme rapido sono fondamentali per un adattamento efficace, ma che sono disponibili solo per meno della metà dei membri dell'OMM; sostiene la proposta dell'OMM, che dovrà essere approvata in occasione della COP27, di far sì che i sistemi di allarme rapido raggiungano tutti nei prossimi cinque anni; auspica che tale iniziativa sui servizi di allarme rapido sia attuata celermente, in particolare allo scopo di salvare il maggior numero possibile di vite umane;

30.  sottolinea che le infrastrutture verdi contribuiscono all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla riduzione del rischio di catastrofi attraverso la protezione della natura e degli ecosistemi, la conservazione e il ripristino degli habitat naturali e delle specie, la gestione del buono stato ecologico e dei corpi idrici e la sicurezza alimentare; osserva che lo sviluppo di un'infrastruttura verde è una delle misure più efficaci di adattamento ai cambiamenti climatici che possono essere adottate nelle città, in quanto attenua gli effetti negativi dei cambiamenti climatici e di fenomeni climatici sempre più estremi, come ondate di calore, incendi forestali, precipitazioni torrenziali, inondazioni e siccità, regola le temperature estreme e migliora la qualità della vita di coloro che abitano nelle aree urbane, compresa la loro salute mentale e fisica;

31.  sottolinea gli effetti devastanti della desertificazione sul piano ambientale, sociale ed economico nel medio e lungo termine, lo spopolamento che essa determina in alcune aree, e la necessità di approcci comuni per prevenire e adattarsi a tale fenomeno e superarlo; ricorda pertanto l'importanza cruciale della gestione delle risorse idriche per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, ma anche per proteggere la sicurezza idrica e alimentare, proteggere la biodiversità e sostenere suoli sani; sottolinea quindi la necessità di un'attuazione rapida e completa della direttiva quadro dell'UE in materia di acque, al fine di raggiungere i suoi obiettivi e gestire meglio le risorse idriche dell'UE; sottolinea che il riutilizzo dell'acqua e l'efficienza idrica tramite processi circolari devono essere attuati in modo completo in tutta l'economia e la società, al fine di utilizzare il valore dell'acqua e garantire la sicurezza idrica in termini di quantità e qualità; sottolinea che le soluzioni digitali possono contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici, migliorando la capacità di prevedere la carenza idrica, le inondazioni e l'inquinamento idrico, e sostiene la diffusione di tali strumenti;

32.  sottolinea che i cambiamenti climatici e il degrado ambientale sono le principali cause degli spostamenti delle persone e moltiplicatori di minacce, con ripercussioni sulla sicurezza umana e la stabilità sociale e politica; sottolinea che capacità di mitigazione e adattamento insufficienti possono condurre a conflitti armati, carenze alimentari, catastrofi naturali, nonché al fenomeno dello sfollamento indotto dal clima; invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere le esigenze e la vulnerabilità delle persone colpite dai trasferimenti forzati dovuti al clima e chiede un rafforzamento delle politiche umanitarie e di cooperazione allo sviluppo dell'UE e dei rispettivi strumenti finanziari, per sostenere l'adattamento ai cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo, costruire la resilienza, rafforzare la riduzione del rischio di catastrofi e rispondere alle emergenze umanitarie in tempi di esigenze crescenti;

33.  osserva che l'articolo 8 dell'accordo di Parigi, relativo alle perdite e ai danni prevede che le parti adottino un approccio cooperativo in relazione alle perdite e ai danni associati agli effetti negativi dei cambiamenti climatici; sottolinea pertanto l'importanza di azioni di sostegno globali in settori particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici, come le zone costiere e le isole, e nei luoghi in cui la capacità di adattamento è limitata; invita la Commissione e gli Stati membri a fungere da ponte tra paesi sviluppati, paesi in via di sviluppo e paesi meno sviluppati, e a mirare a intensificare il lavoro della coalizione di ambizione elevata in relazione sia al finanziamento della mitigazione e dell'adattamento sia alle perdite e ai danni; riconosce che si tratta di elementi essenziali della giustizia climatica globale;

34.  esprime la propria gratitudine all'IPCC ed apprezza vivamente il lavoro svolto in merito alla sua sesta relazione di valutazione; accoglie con favore la solida valutazione delle perdite e dei danni contenuta nella recente relazione del gruppo di lavoro II dell'IPCC e sottolinea il modo in cui riconosce le perdite e i danni come un settore di crescente importanza sia nella politica internazionale in materia di clima che nella scienza climatica; invita l'IPCC a basarsi su tale lavoro e ad elaborare una relazione speciale che affronti specificamente le perdite e i danni;

35.  ribadisce che le istituzioni internazionali devono rafforzare le loro organizzazioni, la cooperazione e la gestione delle crisi per essere meglio preparate ai cambiamenti climatici a livello locale e globale, come passo successivo verso l'adattamento istituzionale ai cambiamenti climatici;

Crisi del clima e della biodiversità

36.  sottolinea l'importanza di tutelare, conservare e ripristinare la natura e gli ecosistemi per conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi; ricorda altresì il ruolo cruciale svolto dalla biodiversità nel consentire agli esseri umani di combattere e adattarsi al riscaldamento globale e aumentare il loro livello di resilienza; ritiene che le soluzioni basate sulla natura e gli approcci basati sugli ecosistemi siano strumenti fondamentali per sostenere la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, nonché per tutelare e ripristinare la biodiversità e le foreste e ridurre il rischio di catastrofi; sottolinea che, ripristinando gli ecosistemi degradati quanto prima e conservando in modo efficace ed equo dal 30 al 50 % degli habitat terrestri, di acqua dolce e oceanici, tutelando e rafforzando nel contempo i diritti umani e i diritti dei popoli indigeni, la società può beneficiare della capacità della natura di assorbire e immagazzinare il carbonio; sottolinea la necessità di accelerare i progressi verso lo sviluppo sostenibile, ma ritiene che, affinché ciò avvenga, siano essenziali finanziamenti e sostegno politico adeguati;

37.  rileva il ruolo cruciale e interdipendente delle foreste, della biodiversità e dell'uso sostenibile del territorio per consentire al mondo di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile; sottolinea pertanto l'urgente necessità di arrestare e invertire il processo di deforestazione e il degrado del territorio, come modo per contribuire alla riduzione delle emissioni nette annuali di gas a effetto serra;

38.  ribadisce l'impegno dei governi di 141 paesi con oltre 3,6 miliardi di ettari di foreste ad arrestare e invertire il processo di deforestazione entro il 2030;

39.  ribadisce che la rigorosa conservazione e il ripristino degli ecosistemi ad alto tenore di carbonio rappresentano un'opzione di risposta con un impatto immediato e un'ampia gamma di benefici in termini di mitigazione e adattamento; riconosce il ruolo fondamentale delle foreste nella protezione del clima e della biodiversità; sottolinea che le foreste contribuiscono agli sforzi volti a mitigare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici e ad adattarvisi;

40.  sottolinea che le politiche settoriali e la politica climatica per il settore dell'uso del suolo, comprese le importanti attività di produzione primaria dell'agricoltura e della silvicoltura, devono lavorare adeguatamente in sinergia con le naturali capacità di adattamento degli ecosistemi naturali e seminaturali, e migliorare il più possibile la capacità di adattamento dei paesaggi culturali dominanti; rileva la recente sentenza in una causa in cui i ricorrenti erano silvicoltori che hanno intentato una causa contro lo Stato per la politica forestale nazionale di quest'ultimo, che di fatto non ha consentito loro di migliorare la resilienza delle foreste gestite, anche disincentivando la rigenerazione naturale(20);

41.  ricorda che, secondo la quinta relazione di valutazione dell'IPCC, le forme di conoscenza indigene, locali e tradizionali sono una risorsa importante per la gestione sostenibile delle risorse naturali, la conservazione della biodiversità e l'adattamento ai cambiamenti climatici; sottolinea la necessità di rafforzare i diritti comunitari dei popoli indigeni sulla terra e sulle risorse al fine di mitigare i cambiamenti climatici, come stabilito nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni e nella convenzione n. 169 dell'OIL, e di rispettare il principio del consenso libero, previo e informato;

42.  sottolinea, nel contesto delle imprese, la necessità di proteggere i difensori della terra e dell'ambiente, assicurando un'efficace e solida protezione normativa dell'ambiente, dei diritti del lavoro, dei diritti della terra, dei diritti delle popolazioni indigene, dei mezzi di sussistenza e delle culture, compreso il principio del consenso libero, preventivo e informato; accoglie con favore a tale riguardo le iniziative dell'UE relative al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e il regolamento proposto relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale; invita le parti a garantire che gli impegni assunti alla COP27 per l'attuazione dell'accordo di Parigi siano in linea con gli obblighi internazionali in materia di diritti umani e con le norme internazionali applicabili alle attività economiche;

43.  ricorda che i cambiamenti climatici sono una delle principali cause dirette della perdita di biodiversità e del degrado del suolo; sottolinea che, secondo le previsioni, gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulla natura e la biodiversità, sugli ecosistemi, sugli oceani, sulla salute e sulla sicurezza alimentare diventeranno critici nei prossimi decenni; sottolinea che è necessario un quadro internazionale più forte, vincolante e più ambizioso per salvaguardare la biodiversità mondiale, fermarne l'attuale declino e ripristinarla quanto più possibile; riconosce, in questo contesto, l'importanza della conferenza sulla biodiversità che si terrà a Montreal (Canada) nel dicembre 2022; invita l'IPCC e l'IPBES a proseguire e rafforzare la loro cooperazione e il loro lavoro congiunto per fornire ai responsabili politici i dati scientifici più recenti sulle crisi gemelle del clima e della biodiversità e su come affrontarle; invita, inoltre, l'UNFCCC a lavorare in collaborazione con la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (UNCBD) e il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) al fine di creare un quadro coerente per la neutralità climatica e la resilienza, la tutela della biodiversità e lo sviluppo sostenibile;

44.  incoraggia le parti, in linea con il patto di Glasgow per il clima, ad adottare un approccio integrato per affrontare la biodiversità nelle decisioni politiche e di pianificazione nazionali, regionali e locali; invita, a tale riguardo, l'UNFCCC a lavorare in collaborazione con l'UNCBD e l'UNDP per creare un quadro coerente per la neutralità climatica e la resilienza, la tutela della biodiversità e lo sviluppo sostenibile; accoglie con favore la dichiarazione di Edimburgo sul quadro globale per la biodiversità post-2020, che fornisce un esempio di approccio inclusivo esteso a tutta l'amministrazione;

45.  invita le parti a proseguire i lavori del dialogo sull'oceano e sui cambiamenti climatici fissando obiettivi concreti e orientati all'azione, affrontando le questioni più rilevanti e urgenti del nesso oceani-clima e incoraggiando i paesi, soprattutto quelli costieri, a includere, tra l'altro, i rispettivi impegni nella presentazione degli aggiornamenti dei loro contributi determinati a livello nazionale, dei piani nazionali di adattamento, delle strategie a lungo termine e del bilancio globale;

Finanza sostenibile per il clima

46.  sottolinea che l'UE e i suoi Stati membri sono i principali erogatori di finanziamenti pubblici per il clima; riconosce l'importanza dei finanziamenti per il clima in relazione ad azioni climatiche che abbiano esito positivo, soprattutto poiché numerosi paesi in via di sviluppo presentano contributi stabiliti a livello nazionale di tipo condizionale, il raggiungimento dei quali, cioè, dipende dal supporto finanziario sufficiente; accoglie pertanto con favore il fatto che, entro il 2025, sarà fissato un nuovo obiettivo collettivo quantificato in materia di finanziamenti per il clima, che dovrebbe andare ben oltre l'obiettivo annuale di 100 miliardi di USD del 2020 e tenere conto delle esigenze e delle priorità dei paesi in via di sviluppo per ulteriori e adeguati finanziamenti per il clima; è del parere che, nell'ambito di questo nuovo obiettivo collettivo quantificato in materia di finanziamenti per il clima, occorra esplorare obiettivi autonomi per la mitigazione, l'adattamento e le perdite e i danni; sottolinea che, nel determinare i contributi delle parti, i futuri obiettivi finanziari dovrebbero tenere conto delle necessità dei paesi in via di sviluppo e del principio di equità dell'accordo di Parigi; sottolinea, a tale proposito, la necessità di dare chiaramente priorità ai finanziamenti per il clima basati sulle sovvenzioni per garantire che i finanziamenti per il clima non contribuiscano a livelli di debito insostenibili nei paesi in via di sviluppo; ribadisce la sua richiesta di un apposito meccanismo di finanziamento pubblico dell'UE che fornisca un sostegno supplementare e adeguato per conseguire l'equa quota dell'UE negli obiettivi internazionali di finanziamento per il clima; ricorda altresì la sua posizione del 22 giugno 2022 in merito al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)(21), secondo cui l'Unione dovrebbe finanziare gli sforzi dei paesi meno sviluppati tesi alla decarbonizzazione delle loro industrie manifatturiere con un importo annuo corrispondente almeno al livello delle entrate derivanti dalla vendita dei certificati CBAM;

47.  sottolinea l'importanza di rendere operativo l'obiettivo globale in materia di adattamento e di mobilitare nuovi cospicui fondi per l'adattamento nei paesi in via di sviluppo; osserva con preoccupazione che i costi e le esigenze di adattamento sono in aumento e che sono da cinque a dieci volte superiori agli attuali flussi internazionali di finanziamenti pubblici per l'adattamento, il che comporta un aumento della carenza di finanziamenti per l'adattamento; rileva le difficoltà intrinseche nel dirigere i finanziamenti privati verso l'adattamento; sottolinea che gli attuali flussi finanziari globali sono insufficienti per l'attuazione della necessaria azione di adattamento, in particolare nei paesi in via di sviluppo, anche a causa del fatto che una parte sostanziale dei finanziamenti per l'adattamento è fornita sotto forma di prestiti; osserva che nel 2020 il 50 % dei finanziamenti totali per il clima dell'UE è stato erogato sotto forma di sovvenzioni ed esorta l'UE e gli Stati membri ad aumentare i finanziamenti basati sulle sovvenzioni, in particolare per l'adattamento e soprattutto per i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo; invita l'UE e i suoi Stati membri a impegnarsi ad aumentare in maniera significativa i finanziamenti che essi forniscono a favore dell'adattamento e a portare alla COP27 un piano definito sulle modalità di conseguimento dell'obiettivo concordato nel patto di Glasgow per il clima di raddoppiare entro il 2025 i finanziamenti per l'adattamento rispetto ai livelli del 2019;

48.  riconosce la necessità di compiere progressi sulla questione dei finanziamenti per far fronte a perdite e danni; invita le parti a concordare nuove fonti di finanziamento pubblico adeguate e supplementari che diano chiaramente priorità alle sovvenzioni al fine di affrontare le perdite e i danni associati agli effetti negativi dei cambiamenti climatici; rileva le difficoltà intrinseche nel dirigere i finanziamenti privati verso le perdite e i danni; esorta l'UE a impegnarsi in modo costruttivo in vista della COP27, anche esaminando le modalità per un tale strumento, tenendo conto degli accordi istituzionali esistenti nelle proposte dei paesi in via di sviluppo volte a istituire uno strumento di finanziamento delle perdite e dei danni in occasione della COP27; chiede che le perdite e i danni siano un punto permanente all'ordine del giorno delle future COP, affinché esista uno spazio definito per i negoziati al fine di monitorare tale questione e compiere progressi in relazione ad essa, e chiede che la rete Santiago sia resa pienamente operativa al fine di catalizzare efficacemente l'assistenza tecnica per affrontare adeguatamente perdite e danni;

49.  ricorda che tutte le parti devono rendere i flussi finanziari – pubblici e privati, nazionali e internazionali – compatibili con il percorso verso l'obiettivo di 1,5 °C dell'accordo di Parigi; ribadisce la necessità di porre urgentemente fine alle sovvenzioni ai combustibili fossili e ad altre sovvenzioni dannose per l'ambiente nell'UE e nel mondo; sottolinea l'impegno del patto di Glasgow per il clima ad accelerare gli sforzi per la riduzione progressiva dell'energia da carbone non soggetto ad abbattimento del carbonio e delle sovvenzioni inefficienti ai combustibili fossili; esprime preoccupazione per la mancanza di una definizione di "sovvenzione inefficiente ai combustibili fossili" e per il fatto che essa mette seriamente a repentaglio la credibilità di tali impegni; osserva che le sovvenzioni ai combustibili fossili nell'UE ammontano ancora a circa 55-58 miliardi di EUR all'anno; ricorda alla Commissione e agli Stati membri i loro obblighi nell'ambito dell'ottavo programma d'azione per l'ambiente di fissare un termine per l'eliminazione graduale delle sovvenzioni per i combustibili fossili in linea con l'ambizione di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C, nonché di sviluppare un quadro vincolante dell'Unione per monitorare e riferire in merito ai progressi compiuti dagli Stati membri nell'eliminazione graduale delle sovvenzioni per i combustibili fossili sulla base di una metodologia concordata; invita la Commissione e tutti gli Stati membri ad attuare politiche concrete, scadenzari e misure per eliminare gradualmente tutte le sovvenzioni dirette e indirette ai combustibili fossili quanto prima, e al più tardi entro il 2025; incoraggia le altre parti ad adottare misure analoghe e ad adoperarsi per elaborare un trattato di non proliferazione dei combustibili fossili; accoglie con favore l'impegno del G7 di interrompere il finanziamento dello sviluppo di combustibili fossili all'estero entro la fine del 2022, sottolineando nel contempo che tale impegno dovrebbe applicarsi anche a livello interno; sottolinea la necessità di garantire che il quadro dell'UE in materia di fissazione del prezzo del carbonio non incentivi l'inquinamento industriale; sottolinea il ruolo del Fondo per l'innovazione;

50.  ritiene essenziale che le principali istituzioni finanziarie internazionali adottino e sviluppino rapidamente la finanza verde al fine di conseguire una decarbonizzazione efficace dell'economia globale; ricorda il ruolo della Banca europea per gli investimenti (BEI) come banca del clima dell'UE e rammenta la sua tabella di marcia sul clima adottata di recente, nonché la politica aggiornata sui prestiti nel settore dell'energia, e i maggiori sforzi del Fondo europeo per gli investimenti per guidare gli investimenti per il clima; accoglie con favore il fatto che la Banca centrale europea si sia impegnata ad integrare le considerazioni sui cambiamenti climatici nel suo quadro di riferimento della politica monetaria; esorta le banche multilaterali di sviluppo, compresa la BEI, e le istituzioni di finanziamento allo sviluppo, che solitamente forniscono sostegno finanziario sotto forma di strumenti generatori di debito, ad attuare i principi della concessione e dell'assunzione responsabili di prestiti e ad allineare i loro portafogli all'accordo di Parigi, nonché a raccogliere e utilizzare dati di alta qualità relativamente a rischi climatici, vulnerabilità e impatti per orientare gli investimenti in linea con l'obiettivo di 1,5 °C; riconosce l'importanza dell'istituzione della Glasgow Financial Alliance for Net Zero e il suo impegno a sostenere le economie emergenti nella transizione verso l'azzeramento delle emissioni nette; accoglie con favore, in tale contesto, l'accordo dell'UE sulla comunicazione societaria sulla sostenibilità, che è fondamentale per creare sostegno finanziario;

51.  sostiene il lavoro della coalizione dei ministri delle Finanze per l'azione per il clima e incoraggia tutti i governi ad assumersi gli impegni delineati da tale coalizione di allineare tutte le politiche e le prassi di competenza dei ministeri delle Finanze agli obiettivi dell'accordo di Parigi, nonché ad adottare una fissazione efficace del prezzo del carbonio, come stabilito dai "princìpi di Helsinki";

52.  accoglie con favore il lavoro dell'International Sustainability Standards Board (ISSB) per sviluppare una base globale di informative in materia di sostenibilità per i mercati finanziari, al fine di indirizzare più capitali verso le tecnologie pulite e gli investimenti per il clima;

Sforzi in tutti i settori

53.  ricorda che la legge europea sul clima prevede l'impegno ad agevolare i dialoghi e i partenariati settoriali in materia di clima riunendo i principali portatori di interessi in modo inclusivo e rappresentativo, in modo da incoraggiare i settori stessi a elaborare tabelle di marcia volontarie indicative e a pianificare la transizione verso il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050; sottolinea che tali tabelle di marcia potrebbero apportare un valido contributo all'assistenza ai settori nella pianificazione degli investimenti necessari nella transizione a un'economia climaticamente neutra e potrebbero anche servire a rafforzare l'impegno settoriale nella ricerca di soluzioni climaticamente neutre;

54.  invita tutte le parti ad adottare con urgenza misure contro le emissioni di metano; accoglie con favore l'impegno globale sul metano sottoscritto dall'UE, dagli Stati Uniti e da una serie di altri paesi in occasione della COP26, che mira a ridurre tutte le emissioni di metano causate dall'azione umana del 30 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 2020, che è il primo passo verso la riduzione del 45% raccomandata dall'UNEP(22); esorta tutti i firmatari a garantire la riduzione delle emissioni di metano nei loro territori di almeno il 30 % entro il 2030 e ad adottare misure nazionali per conseguire tale obiettivo; osserva che circa il 60 % del metano a livello mondiale è emesso da fonti quali l'agricoltura, le discariche e le acque reflue, nonché dalla produzione e dal trasporto di combustibili fossili tramite condotte; ricorda che il metano è un potente gas a effetto serra che è 28 volte più potente della CO2 in termini di impatto climatico in un arco temporale di 100 anni, e 80 volte più potente in un arco temporale di 20 anni; sottolinea, a tale riguardo, che un'azione più incisiva per la riduzione delle emissioni di metano è una delle misure più efficaci in termini di costi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel breve termine; rileva che sono già disponibili molte tecnologie e pratiche per mitigare le emissioni di metano in modo efficace in termini di costi, a basso costo o a costo negativo; rileva che le emissioni di metano in agricoltura sono dovute principalmente ai crescenti numeri di capi di bestiame e che le emissioni nel settore zootecnico dovute al letame e alla fermentazione enterica rappresentano circa il 32 % delle emissioni di metano di origine antropica; prende atto, in tale contesto, della proposta di ridurre le emissioni di metano nel settore dell'energia presentata dalla Commissione nel dicembre 2021; chiede l'adozione di ulteriori misure legislative vincolanti per affrontare le emissioni in altri settori responsabili delle emissioni, obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni di metano dell'Unione e l'inclusione del metano tra gli inquinanti regolamentati nella direttiva sugli impegni nazionali di riduzione delle emissioni; ribadisce il suo invito ad affrontare le densità di bestiame nell'UE per garantire riduzioni ambiziose delle emissioni di gas a effetto serra in questo settore; ribadisce la sua posizione secondo cui è necessario un cambiamento dei modelli di consumo verso alimenti, diete e stili di vita più sani, compreso un maggiore consumo di piante e alimenti di origine vegetale prodotti in modo sostenibile e regionale, e che occorre affrontare il problema del consumo eccessivo di carne e di prodotti ultra-lavorati;

55.  ritiene che i modelli di produzione agricola sostenibile richiedano la definizione di norme globali mediante un approccio intersettoriale e multidisciplinare "One Health"(23) al fine di garantire la transizione verso sistemi alimentari sostenibili e rispettare gli impegni dell'accordo di Parigi e del patto di Glasgow per il clima;

56.  riconosce che i cambiamenti climatici contribuiranno ad aumentare la resistenza agli antibiotici e chiede, pertanto, un accordo globale tra le parti per ridurre l'uso di antimicrobici e contrastare il rischio di resistenza;

57.  pone in evidenza il fatto che il settore dei trasporti è l'unico settore in cui le emissioni sono aumentate a livello dell'UE dal 1990 e che ciò non è compatibile con gli obiettivi climatici dell'UE, che richiedono riduzioni maggiori e più rapide delle emissioni da parte di tutti i settori della società, compresi i settori dei trasporti aerei e marittimi; ritiene che, al fine di garantire che i contributi determinati a livello nazionale siano coerenti con gli impegni in campo economico richiesti dall'accordo di Parigi, occorra esortare vivamente le parti a includere nei loro contributi stabiliti a livello nazionale le emissioni del trasporto marittimo e aereo internazionale, nonché concordare e attuare misure a livello internazionale, regionale e nazionale per ridurre le emissioni prodotte da tali settori, compresi gli effetti del trasporto aereo non connessi alle emissioni di CO2; ricorda inoltre che, secondo l'AIE, tutte le autovetture nuove immesse sul mercato a livello mondiale devono essere a zero emissioni entro il 2035 per raggiungere l'azzeramento delle emissioni nette entro il 2050;

58.  sottolinea l'inclusione delle emissioni marittime e dell'aviazione nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni (ETS) dell'UE, che potrebbe anche fungere da modello per altri paesi e che sosterrà una maggiore ambizione a livello internazionale, anche in seno all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e all'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO); esprime preoccupazione per la lentezza dei progressi compiuti in seno all'IMO e all'ICAO per affrontare la questione delle emissioni del trasporto marittimo e aereo internazionale; invita la Commissione e gli Stati membri a fare tutto il possibile per rafforzare il regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA), salvaguardando nel contempo l'autonomia legislativa dell'UE nell'attuazione della direttiva ETS; accoglie con favore il lavoro che l'IMO sta svolgendo per aggiornare la sua strategia sui gas a effetto serra e il suo obiettivo di riduzione delle emissioni, e per adottare misure concrete; invita tuttavia l'IMO a procedere più rapidamente nell'adozione di obiettivi e misure a breve e medio termine che siano in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi;

59.  sottolinea l'enorme impatto climatico dell'uso di jet privati, dal momento che un unico jet privato è in grado di emettere due tonnellate metriche di CO2 in solo un'ora(24); sottolinea l'importanza che i leader diano l'esempio e si rammarica pertanto del fatto che alcuni leader e delegati mondiali si siano recati alla COP26 con jet privati; invita tutti i partecipanti alla COP27 a scegliere il mezzo di trasporto meno inquinante per raggiungere la propria destinazione; osserva con preoccupazione che, secondo le stime, il consumo di jet privati in Europa è aumentato del 30 % rispetto ai livelli pre-pandemici(25) e invita pertanto gli Stati membri ad adottare senza indugio misure volte a limitare l'uso di jet privati nei loro territori;

60.  accoglie con favore il lancio dell'alleanza Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA) alla COP26 e sottolinea l'imperativo del suo obiettivo di limitare l'approvvigionamento di combustibili fossili e di porre fine alla produzione di petrolio e gas; ricorda che i combustibili fossili sono il principale fattore che contribuisce ai cambiamenti climatici e sono responsabili di oltre il 75 % di tutti i gas a effetto serra e che i piani attuali porterebbero alla produzione di circa il 240 % in più di carbone, del 57 % in più di petrolio e del 71 % in più di gas rispetto a quanto sarebbe coerente con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5ºC; sostiene una transizione globale socialmente giusta ed equa per allineare la produzione di petrolio e gas con gli obiettivi dell'accordo di Parigi; invita tutti gli Stati membri e le altre parti dell'accordo di Parigi ad aderire a tale iniziativa;

61.  esprime preoccupazione per il fatto che gli investitori in combustibili fossili conducano i governi dinanzi ai tribunali per gli investimenti, nel contesto degli accordi di investimento, per perseguire politiche in materia di clima, eliminazione graduale dei combustibili fossili o transizione giusta; chiede coerenza tra gli accordi bilaterali e multilaterali in materia di investimenti e gli obiettivi climatici concordati a livello internazionale, escludendo la protezione degli investimenti in combustibili fossili;

62.  ricorda che, secondo la sesta relazione di valutazione dell'IPCC, le opzioni di mitigazione che costano 100 dollari per tonnellata di CO2 o meno potrebbero ridurre le emissioni globali di gas a effetto serra di almeno la metà del livello del 2019 entro il 2030; sottolinea pertanto che l'introduzione di un prezzo efficace del carbonio, nell'ambito di una più ampia combinazione di politiche, può contribuire a ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra e a stimolare l'innovazione nelle tecnologie pulite; incoraggia l'UE ad assumere un ruolo guida nella promozione della fissazione del prezzo del carbonio in combinazione con un uso efficace e socialmente inclusivo delle entrate al fine di promuovere una transizione più rapida e giusta; incoraggia altresì l'UE ad esaminare collegamenti e altre forme di cooperazione con gli attuali meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio di paesi e regioni terzi, ad accelerare a livello mondiale le riduzioni delle emissioni efficienti sotto il profilo dei costi e socialmente eque, e a ridurre nel contempo il rischio di rilocalizzazione delle emissioni, tutti elementi che contribuiscono a creare condizioni di parità a livello globale; invita la Commissione a istituire misure di salvaguardia per garantire che eventuali collegamenti con l'ETS dell'UE continuino a contribuire in modo permanente e complementare alla mitigazione e non compromettano gli impegni assunti dall'Unione in materia di emissioni interne di gas a effetto serra;

63.  invita la Commissione a collaborare con gli altri principali responsabili delle emissioni di CO2 al fine di creare un circolo internazionale per il clima aperto a tutti i paesi impegnati in prima linea per un'elevata ambizione climatica e un'efficace fissazione del prezzo del carbonio, con obiettivi comuni di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, e di raggiungimento della neutralità climatica al più tardi entro il 2050;

Cambiamenti climatici e genere

64.  avverte che le persone sono colpite dai cambiamenti climatici in modi diversi a seconda di fattori quali il genere, l'età, la disabilità, l'etnia e la povertà; ritiene che la transizione verso una società sostenibile debba essere condotta in modo inclusivo, corretto ed equo e che l'equilibrio di genere sia fondamentale per tale trasformazione; accoglie pertanto con favore l'adozione, in occasione della COP26, della decisione raccomandata dall'organo sussidiario di attuazione in materia di genere e cambiamenti climatici di integrare meglio la dimensione di genere negli NDC e che i finanziamenti per il clima dovrebbero essere attenti alle problematiche di genere; deplora, tuttavia, che circa la metà delle parti debba ancora nominare e fornire sostegno a un punto di riferimento nazionale per le questioni di genere e i cambiamenti climatici per i negoziati, l'attuazione e il monitoraggio in materia di clima;

65.  pone in evidenza il programma di lavoro di Lima sulle questioni di genere migliorato dall'UNFCCC, e il suo piano d'azione sulla parità di genere, che riconosce la persistente necessità di promuovere e far progredire la parità di genere come priorità trasversale nei cambiamenti climatici; ribadisce il suo invito alla Commissione a elaborare un piano d'azione concreto per rispettare gli impegni del nuovo piano d'azione sulla parità di genere e creare un punto di riferimento permanente dell'UE per le questioni di genere e i cambiamenti climatici, dotato di risorse di bilancio sufficienti, al fine di attuare e monitorare misure climatiche responsabili dal punto di vista del genere, sia nell'UE che nel resto del mondo(26); invita l'UE a integrare la dimensione di genere in tutte le politiche climatiche e ambientali; ribadisce il suo invito all'UE e agli Stati membri a garantire piani d'azione nazionali per il clima equi sotto il profilo del genere e il coinvolgimento significativo di tutti i generi nella loro progettazione e attuazione, nonché a rafforzare il ruolo delle donne e delle organizzazioni femminili nella governance e nel processo decisionale, il loro accesso ai finanziamenti e ai programmi che sostengono il ruolo delle donne nella governance climatica;

66.  sottolinea che, in base all'accordo di Parigi, i paesi sviluppati sono tenuti a riferire in quale modo i finanziamenti sono attenti alle problematiche di genere e se i finanziamenti erogati tengono conto delle considerazioni di genere; esprime preoccupazione poiché l'etichettatura dei progetti in relazione alla parità di genere è ancora chiaramente insufficiente e invita l'UE a intensificare gli sforzi in tal senso; raccomanda l'utilizzo di analisi di genere per contribuire a determinare le diverse esigenze e i diversi interessi nella società, nonché i diversi livelli di accesso ai meccanismi di finanziamento all'interno delle società; ribadisce il suo invito alla Commissione a elaborare un piano d'azione concreto per rispettare gli impegni del nuovo piano d'azione sulla parità di genere concordato in occasione della COP25, dotato di risorse di bilancio sufficienti per attuare e monitorare un’azione climatica attenta alle problematiche di genere nell'UE e nel resto del mondo; ritiene che ciò potrebbe fungere da esempio per altre parti e stimolarle ad adottare misure simili;

Industria, PMI e competitività

67.  ritiene che la COP27 sia un passo molto importante sin dalla firma dell'accordo di Parigi nel 2015, dal momento che l'Unione ha lanciato il suo pacchetto "Pronti per il 55%", il pacchetto RePowerEU e altre misure, al fine non solo di ridurre le sue emissioni di gas a effetto serra e raggiungere la neutralità climatica al più tardi entro il 2050, ma anche di trasformare il suo sistema energetico; ritiene che la prosperità economica, la coesione sociale, la creazione di posti di lavoro, lo sviluppo industriale sostenibile e la politica climatica dovrebbero rafforzarsi reciprocamente; sottolinea che la lotta ai cambiamenti climatici dovrebbe mirare a ridurre la povertà energetica, aumentando la resilienza e la competitività, e offre opportunità all'industria e alle PMI dell'UE che possono essere sfruttate se i legislatori si impegnano a fornire una risposta politica tempestiva, personalizzata, basata sulla solidarietà e adeguata; ritiene della massima importanza che l'Unione riesca ad ottenere il vantaggio di chi compie la prima mossa e dia l'esempio, proteggendo nel contempo il mercato interno dalla concorrenza sleale di paesi terzi e garantendo condizioni di parità per le industrie europee a livello mondiale;

68.  sottolinea che l'Unione dovrebbe fare tutto il possibile per mantenere la posizione preminente e la competitività globale delle sue industrie e delle sue PMI nella transizione verso un'economia a zero emissioni nette di gas a effetto serra; sottolinea che dovrebbero essere impiegati gli strumenti politici disponibili, come pure strumenti politici innovativi, per mantenere ed espandere i settori di leadership dell'UE; evidenzia la necessità di proseguire in modo rapido la decarbonizzazione dell'industria europea e di mantenere il sostegno dell'Unione a favore di tale obiettivo, in particolare attraverso soluzioni proporzionate che consentano alle PMI di adottarlo; si compiace delle iniziative intraprese a favore delle catene del valore strategiche; riconosce gli effetti positivi per le industrie europee, comprese le PMI, derivanti dall'adozione tempestiva di strategie nella lotta ai cambiamenti climatici, nonché dall'esempio fornito dall'Unione nel raggiungimento della neutralità climatica, che spiana la strada per i paesi meno avanzati o meno ambiziosi e potrebbe salvaguardare un vantaggio competitivo altamente vantaggioso per le industrie e le PMI dell'UE; sottolinea la necessità di elaborare accordi multilaterali e bilaterali applicabili tra l'UE e i suoi partner volti a esportare le norme ambientali dell'Unione e a garantire condizioni di parità negli scambi e negli investimenti; sottolinea che occorre prevenire la delocalizzazione della produzione e degli investimenti di industrie e PMI europee a causa dell'adozione di misure climatiche meno ambiziose al di fuori dell'Unione e incoraggia pertanto i partner internazionali ad allineare gli sforzi per combattere i cambiamenti climatici; ritiene, d'altro canto, che mantenere la produzione e gli investimenti in Europa rafforzerebbe la catena del valore industriale e l'autonomia strategica dell'UE in un contesto globale instabile;

69.  riconosce il ruolo essenziale delle PMI, in particolare delle microimprese e delle start-up, nel guidare e generare l'occupazione e la crescita, nonché nell'aprire la strada alla transizione digitale e verde; ricorda che le PMI sono una parte essenziale del tessuto economico e sociale europeo e devono essere sostenute e incentivate in questa transizione dai legislatori, in particolare garantendo l'accesso ai finanziamenti per tecnologie, servizi e processi sostenibili e semplificando le procedure amministrative; esprime preoccupazione per il fatto che i punti di forza e di debolezza delle PMI non siano sufficientemente prese in considerazione in tutte le politiche dell'UE relative al mercato unico, fra cui la spinta a promuovere la digitalizzazione e la transizione verde;

70.  plaude all'impegno, agli sforzi e ai progressi sinora compiuti da cittadini, comunità, comuni, città, regioni, industrie e istituzioni europei verso il rispetto degli obblighi dell'accordo di Parigi;

71.  si compiace del fatto che diversi partner commerciali dell'UE abbiano introdotto meccanismi di scambio del carbonio o altri meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio e invita la Commissione a promuovere ulteriormente tale politica e politiche analoghe su scala globale; attende con interesse un rapido accordo con il Consiglio sulla proposta relativa a un meccanismo dell'UE di adeguamento del carbonio alle frontiere socialmente equo, che comprenda un meccanismo efficace di prevenzione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, come pure l'effetto che ne deriverà in termini di promozione di un prezzo del carbonio a livello globale, cosa che contribuirà a ridurre le emissioni globali di carbonio e al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi;

72.  ritiene che la transizione verso un'economia sostenibile debba essere accompagnata dalla difesa della competitività dell'Europa e dalla creazione di posti di lavoro, dato che, per il successo del Green Deal europeo, è fondamentale che il mercato unico rimanga efficiente sotto il profilo dei costi in fase di adeguamento a un nuovo contesto normativo;

73.  sottolinea la necessità di promuovere mercati competitivi per le materie prime e i metalli rari che sono essenziali per la transizione verde, dato che sono pochissimi paesi al mondo a detenere le risorse mondiali di materie prime; sottolinea che continuare a dipendere soltanto da alcuni fornitori vanificherà l'effetto di alcune delle attuali misure politiche, come il piano REPowerEU, e i sacrifici compiuti dai cittadini dell'Unione;

74.  sottolinea che occorrono programmi di qualificazione per riqualificare la forza lavoro al fine di soddisfare la crescente domanda di manodopera nei settori dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e delle soluzioni tecnologiche verdi; invita tutti gli Stati membri ad adottare misure per garantire che la forza lavoro europea attuale e futura acquisisca tutte le competenze necessarie per gestire, attuare e innovare la transizione verde;

Politica energetica

75.  plaude a tutte le iniziative volte a ridurre la dipendenza dell'UE dai combustibili fossili, comprese quelle volte a ridurre e, in ultima analisi, eliminare la dipendenza da tutti i combustibili fossili russi e dai prodotti correlati, dato che la Russia sta usando le sue risorse naturali come arma e a causa della sua invasione dell'Ucraina; esorta la Commissione e il Consiglio, a tale proposito, a elaborare un piano di investimenti a favore di misure di efficienza energetica ed energie rinnovabili, in modo da rafforzare l'autonomia energetica; ricorda che, secondo stime della Commissione, occorrono 300 miliardi di EUR per eliminare gradualmente la nostra dipendenza energetica dalla Russia entro il 2030; prende atto degli sforzi in atto dell'UE assieme ai partner internazionali per diversificare l'approvvigionamento energetico; prende atto dell'analisi della Commissione a sostegno delle previsioni di REPowerEU secondo cui, a causa di nuove circostanze, alcune capacità basate sui combustibili fossili potrebbero, purtroppo, essere utilizzate più a lungo di quanto inizialmente previsto;

76.  evidenzia la revisione in atto della legislazione sull'energia nell'ambito del pacchetto ""Pronti per il 55 %"" per allinearla all'obiettivo rafforzato dell'Unione di ridurre le emissioni di almeno il 55 % entro il 2030, al fine di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050; invita, tuttavia, a proseguire gli sforzi per la definizione di obiettivi più ambiziosi, ad esempio in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica, soprattutto in considerazione del fatto che l'Unione dovrebbe continuare a dare l'esempio;

77.  sottolinea il ruolo centrale dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nella transizione verso un'economia climaticamente neutra; ricorda che l'energia più verde possibile è l'energia che non utilizziamo e ricorda, in particolare, il ruolo che gli strumenti di efficienza energetica possono svolgere nella promozione di tale energia; riconosce i progressi compiuti nell'espansione delle fonti energetiche rinnovabili; chiede, nel contempo, l'ulteriore sviluppo di azioni efficienti sotto il profilo energetico, come l'integrazione settoriale e il riutilizzo del calore in eccesso; segnala che il riscaldamento ha rappresentato il 50 % del consumo energetico globale nel 2018(27) e che, in linea con il principio dell'efficienza energetica al primo posto, può essere meglio riutilizzato e reintegrato come fonte di riscaldamento sostenibile a vantaggio di tutti i paesi, dato che il calore in eccesso è generato in tutti i paesi; riconosce, tuttavia, l'importanza di allineare gli obiettivi in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica al fine di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050 e di rispettare l'accordo di Parigi, nonché gli obiettivi di REPowerEU, cogliendo l'opportunità offerta dall'attuale diminuzione dei costi delle energie rinnovabili e delle tecnologie di stoccaggio; riconosce che un obiettivo di efficienza energetica più ambizioso per il 2030 dovrebbe essere compatibile con l'aumento e la diffusione dell'elettrificazione, dell'idrogeno, degli elettrocarburanti e di altre tecnologie pulite necessarie per la transizione verde;

78.  ricorda la necessità di potenziare e accelerare in modo sostanziale le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile, tenendo conto della legislazione dell'UE in materia di protezione della natura, anche in materia di biodiversità, e coinvolgendo tutti i portatori di interessi nel processo di mappatura e pianificazione;

79.  ricorda l'impegno dell'Unione a favore del principio dell'efficienza energetica al primo posto, che tiene conto dell'efficienza in termini di costi, dell'efficienza del sistema, della capacità di stoccaggio, della flessibilità sul versante della domanda e della sicurezza dell'approvvigionamento; sottolinea l'importanza di integrare e attuare tale principio in tutta la legislazione e in tutte le iniziative pertinenti e in tutti i settori, ove opportuno; sottolinea il potenziale inutilizzato dell'efficienza energetica in settori come l'industria(28), le tecnologie dell'informazione, i trasporti e l'edilizia, fra cui il riscaldamento e il raffreddamento; si compiace dell'ondata di ristrutturazioni nel settore edilizio e delle misure concrete correlate e abilitanti sul piano normativo e finanziario, aventi l'obiettivo quanto meno di raddoppiare il tasso annuo di ristrutturazione energetica degli edifici entro il 2030, promuovere ristrutturazioni profonde e agevolare la mobilità elettrica, nell'ambito del pacchetto "Pronti per il 55 %", in modo da attenuare la povertà energetica; ricorda il ruolo decisivo che le PMI nel settore edilizio e delle ristrutturazioni svolgeranno durante tutta l'ondata di ristrutturazioni, cosa che consentirà di ridurre l'impatto energetico e climatico degli edifici;

80.  si compiace della strategia REPowerEU e invita tutti gli Stati membri dell'UE a prendere in considerazione il piano in 10 punti dell'AIE, il quale, se attuato correttamente, può ridurre di ben oltre la metà le importazioni di gas dalla Russia, riducendo in tal modo la dipendenza dell'Unione dal gas naturale russo;

81.  sottolinea l'importanza di abbandonare quanto prima i combustibili fossili; osserva che occorre conseguire tale obiettivo massimizzando, nel contempo, il suo effetto positivo sulla sicurezza energetica, sulla competitività industriale e sul benessere dei cittadini dell'Unione; invita i paesi del G7 a dare l'esempio nella transizione energetica e a sospendere tutti i nuovi investimenti in attività estrattive di combustibili fossili; plaude all'impegno assunto dai paesi del G7 di decarbonizzare i rispettivi settori energetici entro il 2035 e di porre fine al finanziamento della maggior parte dei progetti di combustibili fossili all'estero entro la fine di quest'anno; sottolinea l'importanza della cooperazione internazionale per eliminare gradualmente i combustibili fossili, come l'alleanza Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA) e la Powering Past Coal Alliance (alleanza internazionale per l'abbandono del carbone);

82.  deplora il fatto che le sovvenzioni all'energia fossile nell'Unione siano rimaste stabili dal 2008, per un totale di circa 55-58 miliardi di EUR all'anno, corrispondenti a circa un terzo di tutte le sovvenzioni all'energia nell'Unione, e che attualmente 15 Stati membri sovvenzionino i combustibili fossili in misura superiore alle energie rinnovabili; ritiene che le sovvenzioni ai combustibili fossili pregiudichino gli obiettivi del Green Deal europeo e gli obblighi dell'accordo di Parigi; reputa che sia fondamentale fornire segnali di prezzo più coerenti fra i settori energetici e gli Stati membri, nonché evitare l'internalizzazione dei costi esterni; prende atto che recentemente alcuni Stati membri hanno adottato misure volte a proteggere i consumatori dall'impatto diretto dell'aumento dei prezzi dell'energia, in particolare sulle famiglie, e insiste sul fatto che tali pratiche devono rimanere eccezionali e temporanee; invita gli Stati membri e le altre parti della COP26 ad attribuire la priorità agli investimenti nell'energia e nelle infrastrutture verdi e a eliminare gradualmente le sovvenzioni dirette e indirette ai combustibili fossili;

83.  ritiene che, affinché l'Unione consegua la neutralità climatica, il suo sistema energetico dovrebbe essere integrato e basato su un sistema prioritario a cascata che inizi dall'attuazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto", basato sull'efficienza in termini di costi, l'efficienza del sistema, la capacità di stoccaggio, la sicurezza dell'approvvigionamento e la flessibilità sul lato della domanda sostenuta da reti intelligenti, che porti a risparmi energetici, seguiti dall'elettrificazione diretta dei settori di uso finale da fonti rinnovabili, l'uso di combustibili rinnovabili e basati su fonti rinnovabili, compreso l'idrogeno, per le applicazioni finali e, durante una fase transitoria, combustibili sostenibili e sicuri a basse emissioni di carbonio per le applicazioni per le quali non esistono alternative, mantenendo nel contempo l'accessibilità energetica, l'accessibilità economica e la sicurezza dell'approvvigionamento attraverso lo sviluppo di un sistema energetico circolare, altamente efficiente, integrato, interconnesso, resiliente e multimodale;

84.  ricorda l'importanza di tenere conto della diversità dei sistemi energetici nazionali e delle relative sfide; sottolinea la necessità di una transizione giusta e ribadisce la promessa, delineata nel nuovo Green Deal, di non lasciare nessuno indietro; esprime preoccupazione per il fatto che circa 50 milioni di famiglie nell'Unione vivano ancora in condizioni di povertà energetica e ritiene che l'UE dovrebbe intensificare gli sforzi per prevenire e ridurre al minimo tale situazione; sottolinea l'importanza della dimensione sociale di una maggiore ambizione in materia di clima; sottolinea che la ristrutturazione degli edifici è essenziale per ridurre il loro consumo energetico e le loro emissioni, nonché per contenere le bollette dell'energia; sottolinea che le politiche energetiche dovrebbero essere perseguite in linea con il principio di una transizione equa e giusta e in stretta cooperazione con la società civile e le parti sociali; ritiene, pertanto, che le politiche pubbliche, il rafforzamento dei partenariati sociali e il coinvolgimento della società civile a livello locale, nazionale e dell'UE siano fondamentali per conseguire la neutralità climatica in tutti i settori della società in modo equo, inclusivo e socialmente sostenibile;

85.  plaude all'adozione della strategia europea per l'idrogeno, che richiede l'installazione di almeno 6 GW di elettrolizzatori di idrogeno rinnovabile nell'Unione entro il 2024 e di 40 GW di elettrolizzatori di idrogeno rinnovabile entro il 2030; invita l'Unione e gli Stati membri, in tale contesto, a facilitare l'integrazione dell'idrogeno nei settori in cui è difficile ridurre le emissioni;

86.  plaude alla strategia offshore dell'UE e alla sua ambizione di produrre almeno 60 GW entro il 2030 e almeno 340 GW entro il 2050, che il Parlamento ha chiesto di aumentare fino a 450 GW di capacità(29), come pure alla strategia solare, volta a installare 320 GW di pannelli solari fotovoltaici entro il 2025 e 600 GW entro il 2030; sottolinea la necessità di garantire che l'attuazione di tale strategia vada a vantaggio dell'intera Unione, compresi gli Stati membri senza sbocco sul mare; sottolinea che le imprese europee sono leader mondiali e all'avanguardia a livello industriale nel settore delle energie rinnovabili offshore e che il settore possiede un potenziale inutilizzato in termini di creazione di ulteriore occupazione (sia diretta che indiretta), crescita ed esportazioni; chiede di includere nella politica industriale dell'UE una leadership europea nel settore delle energie rinnovabili e delle relative catene di approvvigionamento; prende atto con grande soddisfazione della dichiarazione congiunta firmata nel maggio 2022 da Belgio, Danimarca, Germania e Paesi Bassi al vertice del Mare del Nord svoltosi a Esbjerg (Danimarca), destinata a trasformare il Mare del Nord in una potenza verde per l'Europa;

87.  è convinto della necessità di creare le condizioni affinché i consumatori diventino più consapevoli e più incentivati a optare per forme di energia più sostenibili, nonché ad assumere un atteggiamento più attivo; invita la Commissione a valutare la capacità di rete necessaria per l'integrazione delle energie rinnovabili e delle soluzioni di riscaldamento elettrico e a individuare gli ostacoli che ancora si frappongono all'agevolazione dello sviluppo dell'autoconsumo di energia rinnovabile e delle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile, in particolare per le famiglie a basso reddito o vulnerabili;

88.  incoraggia i lavori in corso per rivedere la direttiva sulla tassazione dell'energia al fine di allineare le politiche fiscali agli obiettivi in materia di energia e clima per il 2030 e il 2050, valutandone nel contempo l'impatto, anche sui consumatori, sulla povertà energetica e sui trasporti;

89.  sottolinea che, sebbene l'Europa si stia adoperando per conseguire i suoi ambiziosi obiettivi, raggiungere l'azzeramento delle emissioni globali al più tardi entro il 2050 richiederà un'azione globale coordinata; pone in evidenza che i paesi in via di sviluppo avranno bisogno di assistenza internazionale per realizzare la loro transizione verde; sottolinea l'importanza di rafforzare la stretta cooperazione transfrontaliera e la condivisione delle migliori pratiche con i partner internazionali nei settori dell'elaborazione delle politiche e della scienza, compreso il trasferimento di tecnologia, al fine di promuovere l'efficienza energetica e gli investimenti in tecnologie e infrastrutture energetiche sostenibili; prende atto della recente adozione da parte della Commissione della sua comunicazione sulla strategia dell'UE di mobilitazione esterna per l'energia, che include la determinazione a dialogare con i paesi terzi in tutto il mondo, come pure a incoraggiare i paesi partner a rafforzare la loro ambizione in materia di clima e a definire i loro percorsi verso la neutralità climatica, ma anche a stabilire relazioni a lungo termine reciprocamente vantaggiose, in particolare nel settore dell'energia;

90.  plaude all'intenzione della Commissione di adottare, nel 2022, un piano d'azione per la digitalizzazione del settore energetico finalizzato a posizionare l'UE come leader tecnologico e consentire un sistema energetico più integrato con soluzioni intelligenti in settori specifici e con maggiori finanziamenti per il periodo 2021-2027; ricorda l'importanza di affrontare i rischi per la sicurezza informatica nel settore dell'energia, onde assicurare la resilienza dei sistemi energetici;

Ricerca, innovazione, tecnologie digitali e politica spaziale

91.  saluta con favore il ruolo del programma Orizzonte Europa e il suo contributo alla neutralità climatica; è del parere che i partenariati nell'ambito di Orizzonte Europa, ivi incluse le imprese comuni, promuoveranno la collaborazione tra il settore pubblico e quello privato con l'obiettivo di contribuire alla realizzazione della transizione verde, garantendo nel contempo che le innovazioni siano sostenibili, disponibili e accessibili, anche sul piano economico; sottolinea l'importanza di migliorare l'accesso e la partecipazione delle PMI agli inviti a presentare proposte nel quadro di Orizzonte Europa, nonché di migliorare la comunicazione e il coinvolgimento dei cittadini in merito ai risultati dei progetti europei di ricerca e sviluppo e delle nuove tecnologie, compresi i progetti faro, al fine di aumentare la diffusione pubblica e rendere più visibile il ruolo dell'Unione per i suoi cittadini;

92.  saluta con favore il ruolo del programma Copernicus e del nuovo servizio del Centro di conoscenze dell'UE sull'osservazione della Terra per il monitoraggio della terra, dell'atmosfera e dell'ambiente marino; sottolinea l'importanza delle capacità di osservazione satellitare per il monitoraggio, l'analisi di modelli, la previsione e il sostegno all'elaborazione delle politiche in materia di cambiamenti climatici;

93.  sottolinea la necessità di attrarre maggiori investimenti, sia pubblici che privati, nella ricerca, nell'innovazione e nella diffusione di nuove tecnologie sostenibili, anche nei settori ad alta intensità di lavoro, nelle nuove reti infrastrutturali necessarie e nei progetti che contribuiscono agli obiettivi del Green Deal europeo e dell'accordo di Parigi; sottolinea che la ricerca e la tecnologia future dovrebbero tenere conto della sostenibilità e della circolarità; evidenzia, nel contempo, l'importanza della ricerca di base, nonché degli approcci collaborativi e transdisciplinari nella ricerca e nell'innovazione (R&I), nell'affrontare le sfide climatiche; segnala inoltre la necessità di sostenere l'innovazione sociale, elemento essenziale per affrontare le esigenze e le sfide sociali alle quali non è stata data risposta, responsabilizzando nel contempo le persone durante la transizione verde;

94.  sottolinea l'importanza di garantire la coerenza e l'uniformità degli incentivi volti a promuovere le tecnologie innovative al fine di raggiungere gli obiettivi per il 2030 e il 2050, affrontando la questione concernente la diffusione di tecnologie già mature e gli investimenti in nuove tecnologie il cui sviluppo è necessario per raggiungere l'obiettivo dell'Unione della neutralità climatica al più tardi entro il 2050;

95.  sottolinea la necessità di una duplice transizione, in cui le transizioni digitale e verde vadano di pari passo; evidenzia il ruolo fondamentale che le tecnologie digitali possono svolgere a sostegno della transizione verde dell'Unione; ricorda che la ripresa dell'Unione richiede la creazione di un quadro normativo stabile che favorisca il progresso, anche orientato al mercato, della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo di tecnologie sostenibili, nonché le condizioni adeguate per il loro finanziamento;

96.  sottolinea che la digitalizzazione è uno dei fattori chiave che stimolano l'integrazione del sistema energetico, dato che può rendere possibili flussi dinamici e interconnessi di vettori energetici, può consentire l'interconnessione di mercati più diversificati e può fornire i dati necessari per conciliare domanda e offerta; pone in evidenza il fatto che le tecnologie digitali hanno il potenziale per aumentare l'efficienza energetica e quindi ridurre le emissioni complessive di gas a effetto serra; sottolinea la necessità di garantire un quadro normativo sicuro, con procedure trasparenti e non discriminatorie per l'accesso ai dati relativi all'energia e per la loro trasmissione; ricorda che la Commissione stima che l'impronta ambientale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) rappresenti tra il 5 % e il 9 % del consumo globale di elettricità e oltre il 2 % delle emissioni globali di gas a effetto serra; sottolinea che, secondo uno studio del 2018 sull'intelligenza artificiale condotto dal Centro comune di ricerca della Commissione, i centri di dati e la trasmissione di dati potrebbero rappresentare tra il 3 % e il 4 % del consumo totale di elettricità dell'Unione; sottolinea che la Commissione prevede un aumento del 28 % del consumo dei centri di dati tra il 2018 e il 2030; osserva che il 47 % delle emissioni di carbonio prodotte dal settore digitale sono imputabili a dispositivi di largo consumo come computer, smartphone, tablet e altri oggetti connessi; chiede, pertanto, misure volte a ridurre l'impronta di carbonio del settore delle TIC garantendo l'efficienza energetica e delle risorse a livello di rete, centri di dati e dispositivi di largo consumo, e ribadisce l'obiettivo di rendere i centri di dati climaticamente neutri e ad alta efficienza energetica entro il 2030, come indicato nella strategia digitale;

97.  ricorda l'importanza del contributo della R&I per raggiungere i traguardi fissati nell'accordo di Parigi e gli obiettivi del Green Deal europeo; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere la ricerca e l'innovazione, nonché un aumento complessivo dei bilanci dell'UE e nazionali dedicati alla R&I in tecnologie e innovazioni energetiche sostenibili e sicure; invita la Commissione a considerare l'idea di dare un ulteriore sostegno alle tecnologie e alle soluzioni innovative che contribuiranno a un sistema energetico integrato e resiliente ai cambiamenti climatici, anche nei settori in cui l'Europa è leader a livello mondiale e dispone di catene del valore nazionali; reputa essenziale disporre di segmenti importanti delle catene del valore delle energie rinnovabili nell'Unione per conseguire gli obiettivi climatici e per offrire vantaggi economici significativi ai cittadini europei, e chiede misure adeguate per sostenere il ruolo dei contenuti basati in Europa nelle catene di approvvigionamento delle fonti di energia rinnovabile e della normativa ad esse relativa;

Cambiamenti climatici e sviluppo

98.  ribadisce l'impegno dell'UE a favore dell'attuazione della coerenza delle politiche per lo sviluppo, in particolare nella politica industriale, agricola, della pesca, commerciale e di investimento; insiste su un approccio coerente all'attuazione dell'accordo di Parigi e dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sia nelle politiche interne sia in quelle esterne;

99.  invita la Commissione, gli Stati membri e gli altri paesi del G7 a sviluppare e adottare partenariati per una transizione energetica giusta con i paesi in via di sviluppo e a fornire nuovi e ulteriori investimenti per garantire una transizione giusta verso la graduale eliminazione dei combustibili fossili nei paesi in via di sviluppo; ritiene che tali partenariati dovrebbero affidarsi principalmente a strumenti finanziari che non generino debito;

100.  sottolinea l'importanza di un approccio in materia di diritti umani nell'azione per il clima, al fine di garantire che tutte le misure rispettino e sostengano i diritti umani di tutte le persone; esorta le parti dell'UNFCCC a integrare la dimensione dei diritti umani nei rispettivi contributi determinati a livello nazionale, nelle rispettive comunicazioni sull'adattamento e nei rispettivi piani d'azione nazionali;

101.  chiede che la politica in materia di sviluppo e clima affronti le disuguaglianze, le sfide preesistenti in materia di debito e la povertà, che sono acuite dall'impatto negativo dei cambiamenti climatici;

Ruolo del Parlamento europeo

102.  ritiene di dover essere parte integrante della delegazione dell'UE, in quanto l'approvazione del Parlamento è necessaria per la conclusione di accordi internazionali e riveste un ruolo cruciale per l'attuazione nazionale dell'accordo di Parigi in qualità di colegislatore; si attende, pertanto, di poter partecipare alle riunioni di coordinamento dell'UE alla COP27 di Sharm el-Sheikh e di vedersi garantire l'accesso a tutti i documenti preparatori sin dall'avvio dei negoziati;

o
o   o

103.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Segretariato dell'UNFCCC, con richiesta di distribuirla a tutte le parti della Convenzione esterne all'UE.

(1) GU C 184 del 5.5.2022, pag. 118.
(2) GU C 232 del 16.6.2021, pag. 28.
(3) GU C 445 del 29.10.2021, pag. 156.
(4) GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22.
(5) GU C 385 del 22.9.2021, pag. 167.
(6) GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.
(7) GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2.
(8) GU C 385 del 22.9.2021, pag. 10.
(9) GU C 506 del 15.12.2021, pag. 38.
(10) Testi approvati, P9_TA(2022)0263.
(11) GU C 67 dell’8.2.2022, pag. 25.
(12) Relazione dell'IPCC sull'adattamento, 2022.
(13) Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi, "The human costs of disasters: an overview of the last 20 years 2000–2019" (I costi umani delle catastrofi – Una panoramica degli ultimi 20 anni – 2000-2019), https://www.undrr.org/media/48008/download
(14) https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health#:~:text=Climate%20change%20affects%20the%20social,malaria%2C%20diarrhoea%20and%20heat%20stress
(15) Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, Banca mondiale, "Groundswell, Acting on Internal Climate Migration, Part II" (Groundswell, Affrontare la migrazione climatica interna, Parte II), 2021 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36248
(16) Istituto per la politica ambientale europea (IEEP) e Oxfam, "Carbon Inequality in 2030" (Disuguaglianza da CO2 nel 2030), novembre 2021 https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621305/bn-carbon-inequality-2030-051121-en.pdf
(17) Global Witness, "Last Line of Defence, The industries causing the climate crisis and attacks against land and environmental defenders" (Ultima linea di difesa, Le industrie che causano la crisi climatica e le aggressioni contro i difensori della terra e dell'ambiente), settembre 2021 https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/last-line-defence/
(18) Esperti mediterranei in materia di cambiamenti climatici e ambientali, "Risks associated to climate and environmental change in the Mediterranean region" (Rischi associati ai cambiamenti climatici e ambientali nella regione mediterranea), 2019, https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2019/10/MedECC-Booklet_EN_WEB.pdf.
(19) Mediterranean Marine Initiative del WWF, "Gli effetti del cambiamento climatico nel Mediterraneo – Sei storie da un mare sempre più caldo", Roma, Italia, 2021.
(20) https://www.klimazaloba.cz/wp-content/uploads/2021/04/Klimaticka%CC%81-z%CC%8Caloba.pdf
(21) Testi approvati, P9_TA(2022)0248.
(22) Valutazione globale del metano dell'UNEP, 2021.
(23) https://www.who.int/health-topics/one-health#tab=tab_1
(24) Trasporti e ambiente, “Private jets: can the super rich supercharge zero‑emission aviation?”, aprile 2021.
(25) Idem.
(26) Risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla strategia dell'UE per la parità di genere (GU C 456 del 10.11.2021, pag. 208).
(27) AIE, "Market analysis and forecast from 2019 to 2024" (Analisi del mercato e previsioni dal 2019 al 2024), https://www.iea.org/reports/renewables-2019/power
(28) Ricorda che, in base alle stime, il potenziale economico della riduzione del consumo di energia nel settore entro il 2030 è del 23,5 % rispetto allo status quo.
(29) Risoluzione del 16 febbraio 2022 su una strategia europea per le energie rinnovabili offshore (GU C 342 del 6.9.2022, pag. 66).


Solidarietà culturale con l'Ucraina e meccanismo congiunto di risposta alle emergenze per il recupero culturale in Europa
PDF 136kWORD 48k
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2022 sulla solidarietà culturale con l'Ucraina e il meccanismo congiunto di risposta alle emergenze per il recupero culturale in Europa (2022/2759(RSP))
P9_TA(2022)0374B9-0473/2022

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il trattato sull'Unione europea, in particolare il preambolo, l'articolo 3 e il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

–  visto il preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  vista la sua risoluzione del 1° marzo 2022 sull'aggressione russa contro l'Ucraina(1),

–  vista la sua raccomandazione dell'8 giugno 2022 al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla politica estera, di sicurezza e di difesa dell'Unione europea dopo la guerra di aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia(2),

–  viste le dichiarazioni sull'Ucraina rese dalle massime cariche del Parlamento europeo il 16 e 24 febbraio 2022,

–  vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sulla ripresa culturale dell'Europa(3),

–  vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2021 sulla situazione degli artisti e la ripresa culturale nell'Unione europea(4),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 18 maggio 2021 sulla ripresa, la resilienza e la sostenibilità dei settori culturali e creativi,

–  vista l'interrogazione orale alla Commissione sulla solidarietà culturale con l'Ucraina e il meccanismo comune di risposta alle emergenze per la ripresa culturale in Europa (O‑000030/2022 – B9‑0026/2022),

–  visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per la cultura e l'istruzione,

A.  considerando che la guerra della Russia contro l'Ucraina è un tentativo di sradicare l'identità e la cultura di una nazione sovrana, anche attraverso atti strategici e mirati di distruzione dei siti del patrimonio culturale(5), che costituiscono un crimine di guerra ai sensi della convenzione dell'Aia del 1954(6) di cui entrambi i paesi sono firmatari;

B.  considerando che l'aggressione contro l'Ucraina è anche un attacco alla nostra comune identità europea, ai nostri valori e al nostro stile di vita, caratterizzati da società aperte basate sulla democrazia e sul rispetto dei diritti umani, della dignità, dello Stato di diritto e della diversità culturale; che milioni di persone in tutto il mondo ne subiscono le conseguenze devastanti, che vanno dalla perdita di vite umane alla penuria alimentare, passando per la riduzione dell'approvvigionamento energetico globale e l'aumento dell'inflazione e dei flussi migratori; che la Russia sta utilizzando tali conseguenze previste come minacce politiche e strategiche;

C.  considerando che l'invasione russa dell'Ucraina mette a rischio anche gli artisti e gli operatori culturali, i giornalisti e gli accademici, diffondendo un clima di paura e di sfiducia che va a scapito della libertà delle arti, delle notizie di qualità, dell'indipendenza dei media e dell'accesso alle informazioni, della libertà accademica e della libertà di espressione in senso lato;

D.  considerando che la distruzione illecita del patrimonio culturale nonché il saccheggio e il traffico di beni e manufatti culturali rappresentano una grave minaccia per l'identità di tutti gli ucraini e delle minoranze all'interno del paese e ostacoleranno la riconciliazione nazionale al termine del conflitto;

E.  considerando che la pandemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni di ampia portata su tutti gli aspetti della nostra vita e del nostro ambiente di vita, in particolare sull'intero ecosistema culturale, già caratterizzato da fragili strutture organizzative e finanziarie e da condizioni di lavoro spesso precarie, nonché da minacce alla libertà di espressione artistica; che i settori e le industrie culturali e creativi (CCSI) non si sono ancora pienamente ripresi dalla crisi della COVID-19;

F.  considerando che queste gravi crisi non hanno solo messo a repentaglio l'autonomia strategica dell'Unione, bensì hanno anche rivelato il suo notevole potenziale nel creare un forte senso di appartenenza all'Europa, nel trovare risposte comuni a esigenze urgenti e nel rafforzare il sostegno all'integrazione europea;

G.  considerando che la cultura rimane un importante vettore per la comprensione reciproca e il mantenimento della pace tra i popoli;

Rafforzare il sostegno e la solidarietà nei confronti dell'ecosistema culturale ucraino

1.  accoglie con favore il forte sostegno complessivo fornito dall'UE e dai suoi Stati membri ai CCSI ucraini nonché la rapida mobilitazione di strumenti finanziari da parte della Commissione, degli attori governativi, delle organizzazioni non governative (ONG) e della società civile per sostenere gli artisti e gli operatori culturali in fuga dalla guerra, le organizzazioni culturali dei paesi che accolgono rifugiati ucraini, nonché la tutela del patrimonio culturale; plaude in particolare alle iniziative di risposta rapida, come il Fondo per la cultura della solidarietà per l'Ucraina;

2.  esprime la sua sincera solidarietà agli interpreti, agli artisti, ai creatori, agli autori, agli editori, alle loro imprese e a tutti gli altri creatori e operatori culturali, compresi i creatori amatoriali, in quanto l'arte e la cultura svolgeranno un ruolo fondamentale nella ripresa e nella ricostruzione dell'Ucraina; plaude in particolare all'azione degli artisti e dei creatori ucraini che hanno opposto resistenza all'invasione russa praticando la loro arte;

3.  invita la Commissione e gli Stati membri a includere le necessità urgenti dei settori della cultura e del patrimonio culturale nell'assistenza umanitaria fornita dall'UE all'Ucraina; è fermamente convinto che, in linea con la decisione storica del Consiglio europeo del 23 giugno 2022 di concedere all'Ucraina lo status di paese candidato all'adesione all'UE, è imperativo fornire un sostegno dedicato nell'ambito del futuro fondo fiduciario per l'Ucraina, approvato dai capi di Stato e di governo nelle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022;

4.  esorta l'UE a offrire assistenza mirata agli attori culturali ucraini, alle piccole e medie imprese, alle ONG, alle attività culturali locali, alle università e alla società civile nel progettare e sviluppare la tabella di marcia del paese per la ricostruzione e la ripresa;

5.  ritiene che l'UE dovrebbe offrire sostegno alle autorità ucraine, in particolare a livello locale e regionale, unitamente alla società civile quale partner costruttivo nella ricostruzione del paese e, in particolare, nel ripristino dei siti culturali; sottolinea, a tale riguardo, che l'UE dovrebbe incoraggiare i soggetti coinvolti nella ricostruzione a prendere in considerazione l'applicazione delle più elevate norme di qualità; riconosce che il nuovo Bauhaus europeo è potenzialmente in grado di contribuire alla ricostruzione postbellica con il coinvolgimento dei CCSI ucraini;

6.  è dell'opinione che si debba prestare particolare attenzione alle opere culturali e storiche presenti in Ucraina e alla tutela del patrimonio culturale del paese; conferma la volontà dell'Unione europea di partecipare alla preservazione delle opere del patrimonio artistico e culturale attraverso tutti gli strumenti giuridici per la protezione e la prevenzione del traffico o dell'esportazione illegali del patrimonio culturale in tempi di guerra;

7.  pone in evidenza la necessità urgente di sostenere l'Ucraina nel documentare in maniera dettagliata tutti gli attacchi contro il patrimonio culturale, soprattutto quelli che costituiscono possibili crimini di guerra e che sono commessi contro il patrimonio culturale protetto da convenzioni internazionali; rammenta che, oltre alla protezione fisica di monumenti e artefatti, l'UE dovrebbe rafforzare ulteriormente il proprio sostegno alla digitalizzazione e alla documentazione digitale del patrimonio culturale;

8.  ritiene che l'assistenza finanziaria concessa all'Ucraina nel settore culturale non dovrebbe in alcun caso compromettere i finanziamenti messi a disposizione dei CCSI nell'Unione europea attraverso il programma Europa creativa;

Sostenere la resilienza e la ripresa post-crisi dell'ecosistema culturale dell'UE nel suo complesso

9.  invita la Commissione e gli Stati membri a porre l'accento sulla cultura in tutte le politiche e le priorità chiave dell'UE, come l'azione per il clima, la trasformazione digitale, la ripresa economica e le relazioni internazionali; sollecita la Commissione ad avvalersi in misura maggiore del potenziale multidimensionale dei CCSI per il benessere delle società e dei cittadini in Europa, nonché a promuovere attivamente il discorso culturale pubblico al fine di coinvolgere il maggior numero di persone possibile nella formazione dell'opinione pubblica e di favorire la cooperazione internazionale in ambito culturale;

10.  evidenzia la necessità di sostenere e coordinare le azioni a tutti i livelli di governance e con i portatori di interessi sia pubblici che privati, inclusi la società civile e gli attori filantropici, il che comprende un sostegno mirato agli ecosistemi culturali, creativi e del patrimonio culturale e a favore di condizioni di lavoro eque per i lavoratori di tali settori;

11.  esorta la Commissione e gli Stati membri a potenziare la loro capacità di innovazione in termini di cooperazione e partenariati pubblico-privato al fine di aumentare la resilienza a future crisi che potrebbero avere un impatto sui CCSI; esorta in tale contesto la Commissione e gli Stati membri a continuare a promuovere la digitalizzazione dei CCSI e a garantire un ampio accesso digitale alle creazioni artistiche e culturali;

12.  invita la Commissione a valutare la possibilità di istituire un meccanismo europeo di risposta alle emergenze e di ripresa, o di agire da partner in tale contesto, dedicato specificamente agli ecosistemi culturali, creativi e del patrimonio culturale, sulla base di un approccio multipartecipativo; sollecita la Commissione a proporre il quadro giuridico e fiscale per un siffatto meccanismo e a definire un elenco di partner strategici provenienti da tutti i settori interessati, sia nel pubblico che nel privato, inclusi modelli di partenariato filantropici, nel pieno rispetto del principio di addizionalità, in modo da consentire la messa in comune strategica delle risorse, rafforzando così i finanziamenti pubblici e ottimizzando il sostegno ai CCSI;

o
o   o

13.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 125 del 18.3.2022, pag. 2.
(2) Testi approvati, P9_TA(2022)0235.
(3) GU C 385 del 22.9.2021, pag. 152.
(4) GU C 184 del 5.5.2022, pag. 88.
(5) Il 21 settembre 2022 l'UNESCO ha confermato che dal 24 febbraio 2022 sono stati danneggiati 192 siti, tra cui 81 siti religiosi, 13 musei, 37 edifici storici, 35 edifici dedicati alle attività culturali, 17 monumenti e 10 biblioteche https://www.unesco.org/en/articles/damaged-cultural-sites-ukraine-verified-unesco
(6) Cfr. lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto ix).


La situazione in Burkina Faso in seguito al colpo di Stato
PDF 184kWORD 51k
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2022 sulla situazione in Burkina Faso in seguito al colpo di Stato (2022/2865(RSP))
P9_TA(2022)0375RC-B9-0464/2022

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quelle del 19 dicembre 2019 sulle violazioni dei diritti umani, comprese le libertà religiose in Burkina Faso(1), del 16 settembre 2020 sulla cooperazione UE-Africa in materia di sicurezza nella regione del Sahel, dell'Africa occidentale e del Corno d'Africa(2), e del 17 febbraio 2022 sulla crisi politica in Burkina Faso(3),

–  visti la dichiarazione resa dalla Commissaria ai Partenariati internazionali, Jutta Urpilainen, a nome del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il 4 ottobre 2022 al Parlamento europeo, Strasburgo, e il dibattito che ne è seguito,

–  viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 1° ottobre e del 5 ottobre 2022, sul colpo di Stato in Burkina Faso e la situazione nel Paese,

–  viste le dichiarazioni della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), del 30 settembre, del 1º ottobre e del 2 ottobre 2022, sulla situazione in Burkina Faso, e la missione dell'ECOWAS in Burkina Faso del 4 ottobre 2022,

–  vista la dichiarazione del presidente della Commissione dell'Unione africana, in data 30 settembre 2022, in cui si condanna la seconda presa di potere con la forza in Burkina Faso,

–  vista la dichiarazione del portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite, in data 1° ottobre 2022, sulla situazione in Burkina Faso,

–  vista la dichiarazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in data 7 ottobre 2022, sulla situazione in Burkina Faso,

–  visto il protocollo ECOWAS sulla democrazia e il buon governo,

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 9 marzo 2020, dal titolo "Verso una strategia globale per l'Africa" (JOIN(2020)0004),

–  vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE (gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico – Unione europea), dell'11 marzo 2021, sulla democrazia e il rispetto delle costituzioni nei paesi UE e ACP,

–  visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, e in particolare l'obiettivo 16 relativo alla promozione di società giuste, pacifiche e inclusive ai fini dello sviluppo sostenibile,

–  visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali,

–  vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,

–  vista la Costituzione del Burkina Faso,

–  visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000(4) (accordo di Cotonou),

–  vista la Carta africana sulla democrazia, le elezioni e il buon governo,

–  vista la Convenzione dell'Unione africana per la protezione e l'assistenza degli sfollati interni in Africa,

–  vista la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 1979,

–  visti la Convenzione delle Nazioni unite del 1951 relativa allo status dei rifugiati e il relativo protocollo del 1967,

–  visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.  considerando che il 30 settembre 2022 alcuni membri dell'esercito del Burkina Faso, guidati dal Capitano Ibrahim Traoré, hanno compiuto un colpo di Stato rovesciando il Presidente Lieutenant-Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba; che l'ex Presidente Damiba aveva preso il potere il 24 gennaio 2022 con un colpo di Stato che ha rovesciato il Presidente Roch Kaboré, eletto democraticamente nel novembre 2020; che, come l'ex Presidente Damiba prima di lui, anche l'attuale Presidente Ibrahim Traoré ha giustificato il colpo di Stato adducendo l'incapacità delle autorità di frenare il deterioramento della situazione della sicurezza;

B.  considerando che dopo il colpo di Stato del gennaio 2022, sotto la mediazione dell'ECOWAS, l'esercito ha concordato un periodo di transizione fino al luglio 2024, quando dovranno avere luogo elezioni democratiche; che l'UE ha sostenuto con fermezza l'ECOWAS nei suoi sforzi di mediazione e si è adoperata intensamente per rafforzare la cooperazione, anche in materia di difesa e sicurezza; che l'ECOWAS ha condannato il colpo di Stato del settembre 2022 in Burkina Faso, ritenendolo inopportuno alla luce dei progressi che erano stati compiuti verso un ordinato ritorno all'ordine costituzionale entro il 1º luglio 2024; che il colpo di Stato di settembre 2022 è stato denunciato anche dall'Unione africana, dall'UE e dalle Nazioni Unite;

C.  considerando che, secondo una campagna di disinformazione, l'ex Presidente Damiba avrebbe beneficiato della protezione francese, cosa che è stata immediatamente e fermamente negata dalle autorità francesi, così come dallo stesso ex Presidente Damiba e dall'attuale Presidente Ibrahim Traoré; che, a seguito del colpo di Stato, sono scoppiate proteste contro la Francia e a favore di una maggiore cooperazione militare con la Russia; che l'ambasciata e il consolato francesi di Ouagadougou sono stati vandalizzati, così come i locali dell'Institut Français a Ouagadougou e a Bobo Dioulasso; che nel Paese sono stati registrati diversi altri attacchi contro istituzioni e simboli europei;

D.  considerando che il 2 ottobre 2022 l'ex Presidente Damiba ha rassegnato le sue dimissioni dalle funzioni di presidente dopo una mediazione con i capi tribù tradizionali; che ha subordinato le sue dimissioni a sette condizioni, tra cui la necessità di mantenere l'accordo con l'ECOWAS durante un periodo transitorio di 24 mesi; che l'attuale Presidente Ibrahim Traoré ha accettato tutte queste condizioni;

E.  considerando che il 4 ottobre 2022 l'ECOWAS ha dispiegato una missione di accertamento dei fatti in relazione al colpo di Stato di settembre 2022 e ha tenuto colloqui con la nuova leadership; che, dopo un incontro con la delegazione dell'ECOWAS, il Presidente Traoré ha dichiarato la sua intenzione di rispettare il calendario di transizione concordato tra il suo predecessore e l'ECOWAS; che il Presidente Traoré ha inoltre garantito che onorerà gli impegni internazionali del Burkina Faso, in particolare per quanto riguarda la tutela dei diritti umani;

F.  considerando che il 15 ottobre 2022 il capitano Ibrahim Traoré è stato nominato presidente all'unanimità dalle "Assise nazionali" ed è stata adottata la Carta di transizione;

G.  considerando che la Costituzione, sospesa per la prima volta dopo il 30 settembre 2022, è stata ripristinata dalla Legge fondamentale adottata dal Movimento patriottico per la salvaguardia e la restaurazione (MSPR) il 5 ottobre 2022, che garantisce il rispetto degli accordi internazionali di cui il Burkina Faso è parte e ha garantito la continuità dello Stato in attesa della successiva adozione della Carta di transizione;

H.  considerando che il 7 ottobre 2022 il Presidente Traoré ha incontrato tutti i corpi diplomatici a Ouagadougou per ribadire la sua volontà di cooperare con tutti i partner del Burkina Faso; che il Presidente Traoré ha rilasciato dichiarazioni in cui ha affermato che il Burkina Faso considera l'UE semplicemente come "uno dei tanti" partner;

I.  considerando che Yevgeny Prigozhin, il capo del Gruppo Wagner, una società militare privata russa, ha accolto con favore il colpo di Stato avvenuto in settembre; che il gruppo Wagner continua a espandere le sue attività nella regione del Sahel e nell'Africa occidentale e ha notoriamente commesso numerosi crimini di guerra nella regione;

J.  considerando che dal 2015 il Burkina Faso è travolto da una crescente ondata di violenza attribuita ai combattenti di gruppi quali il gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani (JNIM), allineato ad al-Qaeda, e lo Stato islamico nel Grande Sahara (ISGS), che ha provocato la morte di migliaia di persone; che il 26 settembre 2022 sono state uccise 37 persone in un attacco contro un convoglio di rifornimento nei pressi di Gaskindé; che un gruppo affiliato ad al-Qaeda ha rivendicato la responsabilità dell'attentato, che è considerato uno dei fattori scatenanti del recente colpo di Stato, e in cui sono scomparsi 70 conducenti di camion, secondo il loro sindacato; che il 40 % circa del territorio del Burkina Faso è attualmente esposto alla violenza perpetrata da gruppi armati ribelli e alla mancanza di cibo, acqua, elettricità e assistenza sanitaria di base a causa del blocco imposto da tali gruppi; che l'operazione Barkhane nella regione del Sahel è stata messa in discussione da parti della popolazione e da alcuni leader politici;

K.  considerando che 1,9 milioni di persone sono stati sfollati a seguito del deterioramento della situazione della sicurezza nel paese, di cui oltre la metà sono donne e bambini; che tra gli sfollati interni risultano particolarmente gravi le minacce per le donne e i giovani, tra cui lo sfruttamento sessuale e lavorativo, la violenza di genere, il reclutamento forzato e la tratta di esseri umani; che la presenza di sfollati interni e rifugiati può portare a conflitti con la popolazione locale per le scarse risorse naturali se non vengono adottate misure adeguate per fornire alloggio, occupazione e cibo;

L.  considerando che la formazione del personale burkinabé si stava svolgendo nel contesto della missione di formazione dell'UE in Mali e dalla missione dell'UE per lo sviluppo delle capacità nel Sahel, ma è stata sospesa dopo il colpo di Stato in settembre 2022 e non ha conseguito il suo obiettivo primario;

M.  considerando che, nell'ottobre 2022, nel Burkina Faso 4,9 milioni di persone necessitano di aiuti umanitari, di cui 3,4 milioni di persone si trovano in condizioni di grave insicurezza alimentare;

N.  considerando che stavano crescendo il malcontento e le critiche nei confronti dell'incapacità dei governi precedenti di affrontare le enormi sfide di sicurezza, sociali ed economiche in Burkina Faso, derivanti dalla proliferazione di attacchi terroristici;

O.  considerando che è stato stanziato oltre 1 miliardo di EUR per il Burkina Faso per il periodo 2014‑2020 mediante tutti gli strumenti di finanziamento dell'UE; che, nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), il sostegno dell'UE previsto per il periodo 2021-2024 ammonta a 384 milioni di EUR;

P.  considerando che quanto accade nella regione del Sahel è rilevante e ha conseguenze sia per il resto dell'Africa che per l'Europa; che il Burkina Faso è un paese di importanza fondamentale a livello regionale, dal momento che si trova in una posizione strategica di collegamento tra il Sahel e gli Stati costieri dell'Africa occidentale;

1.  condanna il colpo di Stato militare intervenuto il 30 settembre 2022 in Burkina Faso; si rammarica che tale azione comprometta i recenti progressi compiuti verso un ordinato ritorno all'ordine costituzionale;

2.  invita il prossimo governo a rispettare la promessa di onorare gli impegni internazionali del paese, in particolare quelli relativi alla promozione e alla protezione dei diritti umani; esorta il prossimo governo a permettere alle persone, inclusi tutti i gruppi minoritari, di esercitare i loro diritti civili e politici, incluso il diritto alla libertà di riunione, associazione ed espressione; esprime profonda preoccupazione per le continue segnalazioni di accuse di violazioni dei diritti umani;

3.  chiede che venga urgentemente ripristinato l'ordine costituzionale, compreso un ritorno immediato al governo civile; invita il prossimo governo a onorare l'impegno di rispettare il calendario concordato per un rapido ritorno all'ordine costituzionale e lo svolgimento di elezioni inclusive e trasparenti entro il 1° luglio 2024; esprime il suo pieno sostegno all'ECOWAS e all'Unione africana per i loro sforzi di mediazione e si dichiara pronto a sostenere tali sforzi ove possibile; invita la comunità internazionale, inclusa l'UE, a sostenere tali sforzi e a offrire il loro sostegno per garantire una transizione sicura; esprime il proprio sostegno agli osservatori elettorali in Burkina Faso e a una missione di osservazione elettorale dell'UE;

4.  esorta il prossimo governo a portare avanti un dialogo a livello nazionale autentico, onesto, trasparente e inclusivo, con una partecipazione attiva ed effettiva di tutti i settori della società civile, al fine di delineare una chiara visione futura per la democrazia burkinabé e di promuovere una società più inclusiva e coesa; chiede una maggiore inclusione e partecipazione attiva delle donne al processo decisionale e agli sforzi di costruzione della pace e di riconciliazione;

5.  esorta il prossimo governo a ridefinire la sua risposta in materia di sicurezza, in stretto partenariato con la comunità internazionale, in modo da rispettare lo Stato di diritto, tutelare i diritti umani e ricostruire la fiducia dei cittadini; sottolinea, a tale riguardo, che la consultazione nazionale in corso è un'opportunità per attuare riforme sostanziali del settore della sicurezza;

6.  esprime la sua solidarietà e porge le sue condoglianze alla popolazione del Burkina Faso che ha subito troppi attacchi violenti, spesso per mano di gruppi jihadisti; sottolinea che l'UE è al fianco del Burkina Faso e della sua popolazione ed è pronta a intensificare il proprio impegno; evidenzia che gli stessi leader burkinabé devono creare le condizioni necessarie per tale partenariato rafforzato;

7.  condanna gli attacchi contro l'ambasciata e il consolato francesi, l'Institut Français e altri simboli e istituzioni europei in tutto il Burkina Faso durante e dopo il colpo di Stato; esorta il prossimo governo a rispettare gli obblighi giuridici internazionali del paese di proteggere il personale diplomatico e i suoi edifici e a garantire l'incolumità dei cittadini stranieri che vivono nel paese; esprime preoccupazione per l'aumento delle campagne di disinformazione russe contro le missioni e le operazioni dell'UE in Africa;

8.  esorta tutte le pertinenti parti interessate a rispettare la libertà di stampa e dei media e a consentire ai giornalisti e alle organizzazioni mediatiche di svolgere il loro lavoro liberamente e in condizioni di sicurezza, anche documentando la situazione degli sfollati interni e le operazioni delle forze di sicurezza;

9.  invita caldamente le autorità a garantire la protezione dei difensori dei diritti umani e delle organizzazioni della società civile nell'esercizio del loro mandato; sollecita l'UE e i suoi Stati membri ad accrescere la loro protezione e il loro sostegno nei confronti dei difensori dei diritti umani in Burkina Faso; condanna il ricorso alla violenza sessuale e a tutte le forme di intimidazione in situazioni di conflitto;

10.  esorta il prossimo governo a condurre indagini tempestive, approfondite e imparziali su tutte le persone rimaste uccise o ferite in connessione al colpo di Stato, compresi i casi verificatisi durante i saccheggi e le proteste, e a garantire una giustizia indipendente e imparziale nonché l'accertamento delle responsabilità nell'interesse delle vittime e dei sopravvissuti;

11.  esprime profonda preoccupazione per le attività del gruppo Wagner nella regione; sconsiglia vivamente al prossimo governo di perseguire qualsiasi tipo di partenariato con il gruppo Wagner; è fermamente convinto che il coinvolgimento di imprese di sicurezza private accusate di gravi violazioni dei diritti umani sarebbe in contrasto con l'obiettivo di conseguire la pace, la sicurezza e la stabilità in Burkina Faso; segnala i gravi precedenti negativi del coinvolgimento russo in Mali dove, a seguito dell'impunità e di tattiche militari fallimentari, la popolazione è attualmente vittima di crescenti minacce terroristiche nonché di violazioni dei diritti umani per mano di mercenari; esorta l'UE e i paesi africani a garantire procedimenti giudiziari, comprese sanzioni penali, per le violazioni dei diritti umani derivanti dalle attività delle imprese militari e di sicurezza private;

12.  invita l'UE e i suoi Stati membri ad aumentare il sostegno finanziario e gli aiuti umanitari al fine di soddisfare le esigenze urgenti della popolazione del Burkina Faso, in particolare quelle degli sfollati e dei rifugiati nei paesi vicini; sollecita il prossimo governo a sostenere e ad agevolare le attività delle organizzazioni umanitarie nel paese, garantendo loro un accesso umanitario senza ostacoli; esprime preoccupazione per l'impatto delle minacce alla sicurezza sull'efficacia dell'assistenza umanitaria e della cooperazione allo sviluppo;

13.  chiede all'UE e ai suoi Stati membri, nel formulare le loro politiche sul Sahel, di tenere conto della necessità essenziale di sostenere la buona governance, la società civile, lo sviluppo e gli investimenti per un futuro migliore per le comunità saheliane, nonché di effettuare una valutazione d'impatto nel G5 Sahel; invita l'UE e i suoi Stati membri a collaborare con l'ECOWAS, le autorità di transizione e tutte le parti interessate in Burkina Faso al fine di potenziare gli sforzi in materia di cooperazione per la sicurezza, sviluppo, istruzione e adattamento ai cambiamenti climatici, in modo da contrastare la povertà e prevenire un'ulteriore radicalizzazione;

14.  invita la comunità internazionale, inclusa l'UE, a valutare urgentemente, in coordinamento con i loro partner internazionali e gli istituti internazionali pertinenti, tutti gli strumenti disponibili per evitare inadempimenti nel pagamento del debito da parte del Burkina Faso;

15.  constata un minore sostegno alle attività di costruzione della pace e di cooperazione allo sviluppo dell'UE nella regione; invita la Commissione a intensificare il proprio impegno a sostegno dei diritti umani come pure della cooperazione umanitaria e della cooperazione allo sviluppo, nonché ad accrescere la visibilità di tali attività;

16.  invita gli Stati membri a tener fede ai loro obblighi internazionali e ad attuare un sistema approfondito di controllo e tracciamento nelle loro esportazioni di armi al fine di evitare che queste ultime siano usate in modo improprio e che si alimentino le violazioni dei diritti umani;

17.  esorta l'UE a promuovere il diritto del Burkina Faso alla sovranità alimentare quale mezzo per conseguire la sicurezza nutrizionale e la riduzione della povertà, prestando particolare attenzione all'agricoltura femminile e familiare, allo scopo di garantire l'approvvigionamento di prodotti alimentari accessibili ed economici;

18.  è preoccupato per il fatto che la crescente instabilità politica e in termini di sicurezza nonché la drammatica situazione socioeconomica e umanitaria in Burkina Faso abbiano offerto ai gruppi terroristici la possibilità di seminare il caos, provocando profonde conseguenze internazionali; sottolinea che il terrorismo e l'instabilità nella regione del Sahel stanno mettendo a rischio e minando il consolidamento democratico e lo Stato di diritto; ricorda che è essenziale affrontare le dinamiche strutturali alla base di tali sfide al fine di rafforzare la legittimità popolare dei governi eletti democraticamente; invita la comunità internazionale, inclusa l'UE, a intensificare la cooperazione e il sostegno per far fronte all'insieme di tali sfide;

19.  riconosce e rende omaggio ai leader religiosi e tradizionali in Burkina Faso che hanno svolto un ruolo fondamentale di mediazione, dimostrandosi attori attivi nell'opporsi alla violenza e all'odio durante le diverse crisi che hanno attraversato il paese; chiede ai leader burkinabé una maggiore tutela delle minoranze, incluse le minoranze religiose;

20.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alle autorità della Repubblica del Burkina Faso, al segretariato del G5 Sahel, ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, al Parlamento panafricano, alla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nonché all'Unione africana e alle sue istituzioni.

(1) GU C 255 del 29.6.2021, pag. 45.
(2) GU C 385 del 22.9.2021, pag. 24.
(3) GU C 342 del 6.9.2022, pag. 290.
(4) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

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