Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 gennaio 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti e che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 (COM(2021)0709 – C9-0426/2021 – 2021/0367(COD))(1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1
(1) È necessario stabilire norme a livello di Unione per proteggere l'ambiente e la salute umana dagli impatti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti. Tali norme dovrebbero altresì contribuire a facilitare la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti, conformemente alla gerarchia dei rifiuti stabilita nell'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio31, così come a ridurre gli effetti globali dell'uso delle risorse e migliorare l'efficienza di tale uso, due aspetti fondamentali per la transizione verso un'economia circolare.
(1) È necessario stabilire norme a livello di Unione per proteggere l'ambiente e la salute umana dagli impatti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti. Tali norme dovrebbero altresì contribuire a facilitare la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti, conformemente alla gerarchia dei rifiuti stabilita nell'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio31, così come a ridurre gli effetti globali dell'uso delle risorse e migliorare l'efficienza di tale uso, due aspetti fondamentali per la transizione verso un'economia circolare, e conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050.A tale riguardo, la gestione dei rifiuti dovrebbe essere considerata come una fase del ciclo di vita del prodotto, che va dalla produzione alle materie prime secondarie, per le quali dovrebbe essere data priorità a tecniche innovative sostenibili, volte a migliorare il recupero dei materiali, l'efficienza energetica e il contributo complessivo della gestione dei rifiuti alla decarbonizzazione.
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31 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
31 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis) Se non sono gestite in modo corretto, le attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti possono avere diversi effetti negativi sull'ambiente e sulla qualità della vita delle persone, alcuni dei quali sono difficili da attenuare. È pertanto necessario mettere a disposizione maggiori informazioni online sulle varie operazioni di gestione dei rifiuti effettuate, in termini di quantità, tipologie, itinerari e destinazioni associate, nonché in merito all'ispezione e al monitoraggio delle attività di gestione dei rifiuti.
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo)
(1 ter) I progressi nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza della gestione dei rifiuti dovrebbero essere accompagnati da misure volte a ridurre la produzione di rifiuti, in particolare per quanto riguarda i rifiuti a monte della produzione e del consumo;
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 3
(3) Il Green Deal europeo34 stabilisce una tabella di marcia ambiziosa per trasformare l'Unione in un'economia sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e climaticamente neutra. Invita la Commissione a riesaminare le norme dell'Unione sulle spedizioni di rifiuti stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006. Il nuovo piano d'azione per l'economia circolare35 adottato nel marzo 2020 sottolinea ulteriormente la necessità di agire per facilitare le spedizioni di rifiuti destinati al riutilizzo e al riciclaggio nell'Unione, per evitare che essa esporti nei paesi terzi i suoi problemi di rifiuti e per contrastare meglio le spedizioni illegali. Un intervento in tal senso, oltre a benefici ambientali e sociali, può anche apportare un miglioramento della dipendenza strategica dell'UE dalle materie prime. Sia il Consiglio36 che il Parlamento europeo37 hanno chiesto di rivedere le norme vigenti dell'Unione in materia di spedizioni di rifiuti stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006.
(3) Il Green Deal europeo34 stabilisce una tabella di marcia ambiziosa per trasformare l'Unione in un'economia sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e climaticamente neutra. Invita la Commissione a riesaminare le norme dell'Unione sulle spedizioni di rifiuti stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006. Il nuovo piano d'azione per l'economia circolare35 adottato nel marzo 2020 sottolinea ulteriormente la necessità di agire per facilitare le spedizioni di rifiuti destinati al riutilizzo e al riciclaggio nell'Unione, per evitare che essa esporti nei paesi terzi i suoi problemi di rifiuti e per contrastare meglio le spedizioni illegali. Un intervento in tal senso, oltre a benefici ambientali e sociali, può anche apportare un miglioramento della dipendenza strategica dell'UE dalle materie prime. Il mantenimento di un maggior numero di rifiuti prodotti all'interno dell'Unione richiederà tuttavia un miglioramento della capacità di riciclaggio e di gestione dei rifiuti. Sia il Consiglio36 che il Parlamento europeo37 hanno chiesto di rivedere le norme vigenti dell'Unione in materia di spedizioni di rifiuti stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006. Per sostenere l'economia circolare, dovrebbero essere sostenute iniziative imprenditoriali innovative come il ritiro dei rifiuti a fini di riciclaggio, la ristrutturazione, la ricerca o il miglioramento della progettazione dei prodotti.
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34 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019)0640 final).
34 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019)0640 final).
35 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell’11 marzo 2020, Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa più pulita e più competitiva (COM(2020)0098 final).
35 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell’11 marzo 2020, Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa più pulita e più competitiva (COM(2020)0098 final).
36 Conclusioni del Consiglio "Per una ripresa circolare e verde" (13852/20 OJ CONS 34).
36 Conclusioni del Consiglio "Per una ripresa circolare e verde" (13852/20 OJ CONS 34).
37 Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare (2020/2077(INI)).
37 Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare (2020/2077(INI)).
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 8
(8) Nell'ottobre del 2020 l'Unione ha presentato al segretariato della convenzione di Basilea, a norma dell'articolo 11 della convenzione, una notifica riguardante la spedizione di rifiuti all'interno dell'Unione. In linea con tale articolo l'Unione potrebbe quindi stabilire norme specifiche applicabili alle spedizioni intra UE di rifiuti a condizione che non deroghino alla gestione ecologicamente corretta stabilita dalla convenzione di Basilea.
soppresso
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)
(10 bis) La ricerca e l'innovazione dovrebbero essere parte integrante del settore europeo della gestione dei rifiuti. La rete di ricerca e innovazione in materia di rifiuti dovrebbe comprendere l'industria, le università e altri istituti di ricerca. Di conseguenza, le revisioni del presente regolamento e dei relativi atti associati dovrebbero tenere conto dell'innovazione nelle tecniche di gestione dei rifiuti, qualora tali tecniche contribuiscano a una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti.
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 10 ter (nuovo)
(10 ter) Per garantire una reale transizione verso un'economia circolare per le spedizioni di rifiuti dal loro luogo di origine al miglior luogo di trattamento di tali rifiuti, è opportuno tenere conto del principio di prossimità, dell'efficienza dei materiali e della necessità di ridurre l'impronta ambientale dei rifiuti.
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis) Il presente regolamento dovrebbe garantire la certezza del diritto e un'applicazione uniforme della legislazione dell'Unione nel settore della gestione dei rifiuti al fine di agevolare il rispetto delle pertinenti disposizioni in materia di protezione dell'ambiente e della salute umana. Occorre evitare di creare un onere amministrativo eccessivo, in particolare per le piccole e medie imprese.
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis) Per tenere conto dell'innovazione nelle tecnologie di trattamento dei rifiuti per quanto riguarda una gestione ecologicamente corretta, nonché dei cambiamenti nel comportamento dei consumatori in relazione alla raccolta differenziata dei rifiuti, è fondamentale che l'allegato III B sia costantemente aggiornato. La Commissione dovrebbe valutare in particolare se aggiungere voci su calzature usate, indumenti e altri prodotti tessili, lana minerale e materassi.
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 16 ter (nuovo)
(16 ter) Un mercato dell'Unione efficiente per le spedizioni di rifiuti dovrebbe dare la priorità alla prossimità, all'autosufficienza e all'uso delle migliori tecniche disponibili nella gestione dei rifiuti quali principi guida. Realizzare una transizione equa verso un'economia circolare è essenziale per realizzare un'economia dell'Unione climaticamente neutra, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che sia sostenibile nel lungo periodo.
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 20
(20) È necessario prevedere fasi e garanzie procedurali nel caso in cui il notificatore intende spedire rifiuti soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, ai fini della certezza del diritto e per garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento e il corretto funzionamento del mercato interno. È inoltre necessario, in linea con l'articolo 6, paragrafo 11, della convenzione di Basilea, assicurare che i costi derivanti dall'impossibilità di portare a termine la spedizione di rifiuti soggetti a notifica e autorizzazione preventive scritte o dall'illegalità di tale spedizione siano sostenuti dagli operatori pertinenti. A tal fine il notificatore dovrebbe costituire una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente per ciascuna spedizione di tali rifiuti.
(20) È necessario prevedere fasi e garanzie procedurali nel caso in cui il notificatore intende spedire rifiuti, ai fini della certezza del diritto e per garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento e il corretto funzionamento del mercato interno, contribuendo alla competitività a lungo termine dell'Unione. È inoltre necessario, in linea con l'articolo 6, paragrafo 11, della convenzione di Basilea, assicurare che i costi derivanti dall'impossibilità di portare a termine la spedizione di rifiuti soggetti a notifica e autorizzazione preventive scritte o dall'illegalità di tale spedizione siano sostenuti dagli operatori pertinenti. A tal fine il notificatore dovrebbe costituire una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente per ciascuna spedizione di tali rifiuti.
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 22
(22) Per ridurre i ritardi nel trattamento delle notifiche di spedizione dei rifiuti e facilitare lo scambio di informazioni tra le autorità pertinenti, è necessario che l'emissione e lo scambio di informazioni e dati, che riguardano singole spedizioni di rifiuti all'interno dell'Unione, si svolgano per via elettronica. È altresì necessario conferire alla Commissione il potere di definire gli obblighi procedurali e operativi per l'attuazione pratica dei sistemi preposti alla trasmissione e allo scambio delle informazioni per via elettronica (come l'interconnettività, l'architettura e la sicurezza). Occorre anche dare alle autorità competenti degli Stati membri e agli operatori economici il tempo sufficiente per prepararsi al passaggio dal sistema cartaceo previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006 a un sistema di scambio di informazioni e documenti per via elettronica. Tale nuovo obbligo dovrebbe quindi diventare applicabile ventiquattro mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento.
(22) Per ridurre i ritardi nel trattamento delle notifiche di spedizione dei rifiuti e facilitare lo scambio di informazioni tra le autorità pertinenti e gli operatori economici, è imperativo che l'emissione e lo scambio di informazioni e dati, che riguardano singole spedizioni di rifiuti all'interno dell'Unione, si svolgano per via elettronica. È necessario che il sistema centrale e il sistema nazionale siano interconnessi e pienamente operativi. Al fine di ridurre i ritardi, è essenziale che tali sistemi consentano la condivisione dei documenti e contengano una banca dati di informazioni completamente consultabile relativa alle spedizioni di rifiuti. È altresì necessario conferire alla Commissione il potere di definire gli obblighi procedurali e operativi per l'attuazione pratica dei sistemi preposti alla trasmissione e allo scambio delle informazioni per via elettronica (come l'interconnettività, l'architettura e la sicurezza). Occorre anche dare alle autorità competenti degli Stati membri e agli operatori economici il tempo sufficiente per prepararsi al passaggio dal sistema cartaceo previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006 a un sistema di scambio di informazioni e documenti per via elettronica. Tale nuovo obbligo dovrebbe quindi diventare applicabile ventiquattro mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, prima della quale dovrebbe essere concesso l'accesso al sistema centrale, nella sua versione finale, alle autorità competenti ai fini della sperimentazione e dell'apprendimento.
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo)
(22 bis) Le autorità competenti dovrebbero garantire che vi siano procedure alternative come salvaguardie nel sistema elettronico. In caso di guasto temporaneo del sistema centrale, i dati dovrebbero rimanere protetti e accessibili e le procedure relative alle spedizioni dovrebbero essere eseguite senza inutili ritardi.
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 30
(30) Affinché le autorità competenti siano in condizione di trattare correttamente i documenti loro trasmessi relativi alla spedizione di rifiuti, occorre imporre al notificatore di fornire una traduzione autenticata dei documenti in una lingua accettabile per le suddette autorità, se queste lo richiedono.
(30) Affinché le autorità competenti siano in condizione di trattare correttamente i documenti loro trasmessi relativi alla spedizione di rifiuti, evitando un onere amministrativo indebito, il notificatore dovrebbe fornire notifiche, informazioni, documenti o altre comunicazioni nella lingua ufficiale dello Stato membro delle autorità competenti interessate o in inglese.Occorre fornire una traduzione autenticata dei documenti in una lingua accettabile per le autorità competenti, se queste lo richiedono, ma solo in casi debitamente giustificati.
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 31
(31) Per evitare perturbazioni nella spedizione di rifiuti o merci a causa di disaccordo tra le autorità competenti circa la qualifica dei rifiuti o merci spediti, è necessario stabilire una procedura di risoluzione dei disaccordi. È importante a questo proposito che le autorità competenti basino le loro decisioni sulle disposizioni della direttiva 2008/98/CE relative alla determinazione dei sottoprodotti e alla cessazione della qualifica di rifiuto. È altresì necessario stabilire una procedura per risolvere i disaccordi tra le autorità competenti circa l'assoggettamento o meno dei rifiuti alla procedura di notifica. Al fine di assicurare una migliore armonizzazione in tutta l'Unione delle condizioni alle quali i rifiuti sono soggetti alla procedura di notifica, la Commissione dovrebbe anche avere il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano i criteri di classificazione di determinati rifiuti che figurano negli allegati del presente regolamento, onde determinarne l'assoggettamento alla procedura di notifica. Inoltre, per evitare che i rifiuti siano dichiarati falsamente come beni usati e per fornire chiarezza giuridica, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare atti di esecuzione che stabiliscano i criteri per distinguere tra beni usati e rifiuti, per determinati prodotti per i quali tale distinzione è importante, in particolare per la loro esportazione dall'Unione.
(31) Per evitare perturbazioni nella spedizione di rifiuti o merci a causa di disaccordo tra le autorità competenti circa la qualifica dei rifiuti o merci spediti, è necessario stabilire una procedura di risoluzione dei disaccordi. È importante a questo proposito che le autorità competenti basino le loro decisioni sulle disposizioni della direttiva 2008/98/CE relative alla determinazione dei sottoprodotti e alla cessazione della qualifica di rifiuto. È altresì necessario stabilire criteri per la classificazione di rifiuti specifici negli allegati al presente regolamento e definire una procedura per risolvere i disaccordi tra le autorità competenti circa l'assoggettamento o meno dei rifiuti alla procedura di notifica. Inoltre, per garantire la certezzadeldiritto ed evitare che i rifiuti siano dichiarati falsamente come beni usati, è necessario stabilire i criteri per distinguere tra beni usati e rifiuti, per determinati prodotti per i quali tale distinzione è importante, in particolare per la loro esportazione dall'Unione.
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 36
(36) Allo scopo di proteggere l'ambiente dei paesi interessati, è necessario chiarire la portata del divieto di esportare rifiuti pericolosi destinati al recupero verso paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE, in conformità della convenzione di Basilea. In particolare, è necessario chiarire l'elenco dei rifiuti ai quali si applica tale divieto e assicurare che includa anche i rifiuti di cui all'allegato II della convenzione di Basilea, vale a dire i rifiuti domestici, i residui dell'incenerimento di rifiuti domestici e i rifiuti di plastica difficili da riciclare.
(36) Allo scopo di proteggere l'ambiente dei paesi interessati, è necessario chiarire la portata del divieto di esportare rifiuti pericolosi destinati al recupero verso paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE, in conformità della convenzione di Basilea. In particolare, è necessario chiarire l'elenco dei rifiuti ai quali si applica tale divieto e assicurare che includa anche i rifiuti di cui all'allegato II della convenzione di Basilea, vale a dire i rifiuti domestici, i residui dell'incenerimento di rifiuti domestici e i rifiuti di plastica difficili da riciclare, contaminati o non differenziati.
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 36 bis (nuovo)
(36 bis) L'Unione dovrebbe ripensare a fondo la gestione dei suoi rifiuti di plastica, iniziando dalla prevenzione e garantendo che tali rifiuti siano raccolti, riutilizzati e riciclati.
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 36 ter (nuovo)
(36 ter) I rifiuti di plastica pongono particolari sfide. Esiste un'ampia varietà di polimeri, che spesso contengono additivi pericolosi e numerosi agenti inquinanti. Per misurare i livelli di additivi pericolosi e di agenti inquinanti a fini di controllo delle esportazioni sarebbe necessario eseguire prove costose. I livelli di riciclaggio dei rifiuti di plastica sono bassi e il riciclaggio dei rifiuti di plastica può generare grandi quantità di rifiuti residui. Alcune grandi società di spedizione si sono impegnate a cessare il trasporto di rifiuti di plastica per contribuire a ridurre l'inquinamento. Alla luce dei vari problemi creati dalla gestione dei rifiuti di plastica nei paesi terzi, l'Unione dovrebbe gradualmente eliminare l'esportazione di tutti i tipi di rifiuti di plastica al di fuori dell'Unione e dei paesi EFTA.
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 36 quater (nuovo)
(36 quater) Per garantire l'effettiva applicazione dell'eliminazione graduale delle esportazioni di rifiuti di plastica al di fuori dell'Unione e dei paesi EFTA, è necessario effettuare controlli e ispezioni regolari presso i punti di controllo, anche per evitare qualsiasi elusione dell'obbligo di eliminazione graduale mediante false dichiarazioni secondo cui non si tratta di rifiuti.
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 36 quinquies (nuovo)
(36 quinquies) Al fine di promuovere il riciclaggio della plastica nell'Unione, è opportuno sostenere un mercato per i prodotti contenenti plastica riciclata. La Commissione dovrebbe valutare l'introduzione di obiettivi in materia di contenuto riciclato, in particolare, ma non solo, per i prodotti di plastica e, se del caso, presentare una proposta legislativa di conseguenza.
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 37 bis (nuovo)
(37 bis) È necessario garantire che la spedizione di rifiuti necessaria per costruire catene del valore forti sia agevolata all'interno del mercato interno, garantendo nel contempo che siano posti in essere controlli adeguati. Rafforzando le catene del valore più importanti sarà possibile accelerare lo sviluppo della nostra resilienza e rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione.
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 38
(38) I paesi ai quali si applica la decisione OCSE sono soggetti alle norme e alle raccomandazioni stabilite dall'OCSE in materia di spedizione e gestione dei rifiuti e riguardo a quest'ultima sono in genere più rigorosi rispetto ai paesi ai quali non si applica la decisione OCSE. È tuttavia importante che l'esportazione dall'Unione di rifiuti non pericolosi destinati al recupero non crei danni all'ambiente e alla salute pubblica nei paesi a cui si applica la decisione OCSE. Di conseguenza è necessario stabilire un meccanismo per monitorare le spedizioni di rifiuti non pericolosi verso tali paesi. Nei casi in cui l'esportazione di rifiuti non pericolosi dall'Unione verso uno di questi paesi sia aumentata nettamente in un breve periodo di tempo e manchino informazioni che dimostrino la capacità del paese di recuperare tali rifiuti in modo ecologicamente corretto, la Commissione dovrebbe avviare un dialogo con il paese e, se le informazioni non sono sufficienti a dimostrare che i rifiuti sono recuperati in modo ecologicamente corretto, avere la facoltà di sospendere le esportazioni.
(38) I paesi ai quali si applica la decisione OCSE sono soggetti alle norme e alle raccomandazioni stabilite dall'OCSE in materia di spedizione e gestione dei rifiuti e riguardo a quest'ultima sono in genere più rigorosi rispetto ai paesi ai quali non si applica la decisione OCSE. È tuttavia importante che l'esportazione dall'Unione di rifiuti non pericolosi destinati al recupero non crei danni all'ambiente e alla salute pubblica nei paesi a cui si applica la decisione OCSE. Di conseguenza è necessario stabilire un meccanismo per monitorare le spedizioni di rifiuti non pericolosi verso tali paesi. Nei casi in cui manchino informazioni che dimostrino la capacità del paese di recuperare tali rifiuti in modo ecologicamente corretto e informazioni sugli effetti negativi della gestione dei rifiuti domestici nel paese interessato, la Commissione dovrebbe avviare un dialogo con il paese e, se le informazioni non sono sufficienti a dimostrare che i rifiuti sono recuperati in modo ecologicamente corretto, avere la facoltà di sospendere le esportazioni.
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 49
(49) Al fine di sostenere e integrare le attività svolte dagli Stati membri per garantire l'osservanza del regolamento, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a svolgere azioni investigative e di coordinamento in merito alle spedizioni illegali che potrebbero avere effetti negativi gravi sulla salute umana o sull'ambiente. Nello svolgimento di tali attività, la Commissione dovrebbe agire nel pieno rispetto delle garanzie procedurali. La Commissione può prendere in considerazione la possibilità, nell'ambito della propria organizzazione interna, di affidare determinate azioni di contrasto previste dal presente regolamento all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che possiede le competenze necessarie in materia.
(49) Al fine di sostenere e integrare le attività svolte dagli Stati membri per garantire l'osservanza del regolamento, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a svolgere azioni investigative e di coordinamento in merito alle spedizioni illegali che potrebbero avere effetti negativi gravi sulla salute umana o sull'ambiente. Nello svolgimento di tali attività, la Commissione dovrebbe agire nel pieno rispetto delle garanzie procedurali. La Commissione può prendere in considerazione la possibilità, nell'ambito della propria organizzazione interna, di affidare determinate azioni di contrasto previste dal presente regolamento all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che possiede le competenze necessarie in materia. Se le autorità competenti degli Stati membri di spedizione e destinazione sono informate di una spedizione illegale di rifiuti, dovrebbero valutare come potenziare le loro misure di controllo per spedizioni simili in modo da identificare precocemente le spedizioni illegali di rifiuti.
Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 50
(50) Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione informazioni relative all'attuazione del presente regolamento, sia mediante le relazioni presentate al segretariato della convenzione di Basilea sia mediante un questionario a parte. Ogni quattro anni la Commissione dovrebbe redigere una relazione sull'attuazione del presente regolamento sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e di altre informazioni, raccolte in particolare mediante relazioni ad hoc a propria cura o stilate dall'Agenzia europea dell'ambiente sulle spedizioni di rifiuti di plastica e altri flussi specifici di rifiuti che destano preoccupazione.
(50) Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione informazioni relative all'attuazione del presente regolamento, sia mediante le relazioni presentate al segretariato della convenzione di Basilea sia mediante un questionario a parte. Ogni tre anni la Commissione dovrebbe redigere una relazione sull'attuazione del presente regolamento sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e di altre informazioni, raccolte in particolare mediante relazioni ad hoc a propria cura o stilate dall'Agenzia europea dell'ambiente sulle spedizioni di rifiuti di plastica e altri flussi specifici di rifiuti che destano preoccupazione. Il sistema centrale per la trasmissione e lo scambio elettronico di informazioni e documenti dovrebbe essere concepito in modo tale che i dati possano essere estratti dal sistema ai fini di tali relazioni.
Emendamento 25 Proposta di regolamento Considerando 52
(52) Al fine di facilitare lo scambio di informazioni e la cooperazione per l'attuazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti e i corrispondenti e notificarli alla Commissione, che dovrebbe rendere tali informazioni di dominio pubblico.
(52) Al fine di facilitare lo scambio di informazioni e la cooperazione per un'attuazione armonizzata del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti e i corrispondenti e notificarli alla Commissione, che dovrebbe rendere tali informazioni di dominio pubblico.
Emendamento 26 Proposta di regolamento Considerando 54
(54) Al fine di integrare o modificare il presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'articolo37, paragrafo13, all'articolo40, paragrafo8 e all'articolo72 del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201652. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(54) Al fine di integrare o modificare il presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'articolo14, paragrafo3, all'articolo28, paragrafo4, all'articolo 38, paragrafo 1, all'articolo 42, paragrafo 4 e all'articolo75 del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201652. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
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52 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
52 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
Emendamento 27 Proposta di regolamento Considerando 55
(55) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione affinché possa adottare misure relative a un metodo armonizzato di calcolo delle garanzie finanziarie o delle assicurazioni equivalenti, chiarire la classificazione dei rifiuti ai sensi del presente regolamento (compresa la fissazione della sogliadellivello di contaminazione per determinati rifiuti) nonché chiarire, per alcuni tipi di prodotti, la distinzione tra beni usati e rifiuti in caso di spedizione transfrontaliera. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio53.
(55) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione affinché possa adottare misure relative a un metodo semplice, basato sul rischio e armonizzato di calcolo delle garanzie finanziarie o delle assicurazioni equivalenti. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio53. Qualora la Commissione ritenga appropriato un metodo di calcolo armonizzato delle garanzie finanziarie o delle assicurazioni equivalenti, dovrebbe valutare come utilizzare il sistema centrale per abilitare metodi innovativi per la determinazione delle garanzie finanziarie.
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53 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
53 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Emendamento 28 Proposta di regolamento Considerando 55 bis (nuovo)
(55 bis) Per facilitare ulteriormente l'armonizzazione del mercato interno e delle pratiche tra gli Stati membri in relazione alle spedizioni di rifiuti, la Commissione dovrebbe esaminare se sia possibile un'ulteriore standardizzazione dei contratti conformemente al principio di sussidiarietà.
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce le misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi che possono derivare dalla spedizione dei rifiuti. Istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.
Il presente regolamento stabilisce le misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi che possono derivare dalla spedizione dei rifiuti, anche nei paesi terzi. Istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione. Mira a contribuire al conseguimento di un'economia circolare, dell'efficienza delle risorse, della neutralità climatica e dell'obiettivo di inquinamento zero per un ambiente non tossico applicando i principi di prossimità e autosufficienza, quali stabiliti nella direttiva 2008/98/CE. Mira inoltre a ridurre gli oneri amministrativi armonizzando le norme in materia di spedizioni di rifiuti all'interno dell'Unione e digitalizzando lo scambio di informazioni sulle spedizioni di rifiuti.
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 3 – comma 1 – punto 4
(4) "gestione ecologicamente corretta": qualsiasi misura praticabile diretta a far sì che i rifiuti siano gestiti in modo da garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi che possono derivare da tali rifiuti;
(4) "gestione ecologicamente corretta": qualsiasi misura praticabile diretta a far sì che i rifiuti siano gestiti in modo da garantire la protezione della salute umana, del clima e dell'ambiente contro gli effetti nocivi che possono derivare da tali rifiuti e dal loro trattamento;
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 3 – comma 2
Si applicano inoltre le definizioni di "rifiuto", "rifiuto pericoloso", "trattamento", "smaltimento", "recupero", "preparazione per il riutilizzo", "riutilizzo", "riciclaggio", "produttore di rifiuti", "detentore di rifiuti", "commerciante" e "intermediario" di cui all'articolo 3, punti 1, 2, 14, 19, 15, 16, 13, 17, 5, 6, 7 e 8, rispettivamente, della direttiva 2008/98/CE.
Si applicano inoltre le definizioni di "rifiuto", "rifiuto pericoloso", "trattamento", "smaltimento", "recupero", "materiale destinato al recupero", "preparazione per il riutilizzo", "riutilizzo", "riciclaggio", "produttore di rifiuti", "detentore di rifiuti", "commerciante" e "intermediario" di cui all'articolo 3, punti 1, 2, 14, 19, 15, 15 bis, 16, 13, 17, 5, 6, 7 e 8, rispettivamente, della direttiva 2008/98/CE.
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuovo)
a bis) i rifiuti che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato IV del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti o che ne sono contaminati, se non fanno parte di un altro elenco;
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b
b) il quantitativo non supera i 150 kg o un quantitativo superiore concordato caso per caso dalle autorità competenti e dal notificatore.
b) il quantitativo non supera i 150 kg per le analisi di laboratorio, i 2000 kg per le prove di trattamento sperimentali o un quantitativo superiore concordato caso per caso dalle autorità competenti e dal notificatore.
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5
5. Il paragrafo 2 si applica alle spedizioni di rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, da altri produttori di rifiuti o da entrambi, nonché alle spedizioni di rifiuti urbani non differenziati sottoposti a un'operazione di trattamento che non ne ha modificato sostanzialmente le caratteristiche, qualora tali rifiuti siano destinati a operazioni di recupero. Le spedizioni di tali rifiuti destinati allo smaltimento sono vietate.
5. Il paragrafo 2 si applica alle spedizioni di rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, da altri produttori di rifiuti o da entrambi, nonché alle spedizioni di rifiuti urbani non differenziati sottoposti a un'operazione di trattamento che non ne ha modificato sostanzialmente le caratteristiche, ad esempio i combustibili derivati da rifiuti, qualora tali rifiuti siano destinati a operazioni di recupero. Le spedizioni di tali rifiuti destinati allo smaltimento sono vietate.
Solo i notificatori che hanno ricevuto un'autorizzazione o sono registrati conformemente al capo IV della direttiva 2008/98/CE possono presentare una notifica preventiva scritta ("notifica").
Solo i notificatori che hanno ricevuto un'autorizzazione o sono registrati conformemente al capo IV della direttiva 2008/98/CE o gli operatori di prove di trattamento sperimentali o di laboratorio possono presentare una notifica preventiva scritta ("notifica").
Se non è il produttore iniziale dei rifiuti di cui all'articolo 3, punto 6, lettera a), punto i), il notificatore si assicura che anche il produttore iniziale di rifiuti o una delle persone indicate all'articolo 3, punto 6, lettera a), punti ii) o iii), firmi il documento di notifica.
Se non è il produttore iniziale dei rifiuti di cui all'articolo 3, punto 6, lettera a), punto i), il notificatore si assicura che anche il produttore iniziale di rifiuti o una delle persone indicate all'articolo 3, punto 6, lettera a), punti ii), iii) o iv), firmi il documento di notifica. Un commerciante o un intermediario garantisce di essere in possesso di un'autorizzazione scritta da parte di una delle persone di cui all'articolo 3, punto 6, lettera a), punti i), ii) o iii), ad agire per suo conto, e tale autorizzazione scritta è inclusa nella notifica.
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 6
6. In deroga al paragrafo 5, se i rifiuti spediti sono destinati a operazioni intermedie di recupero o di smaltimento e un'ulteriore operazione di recupero o di smaltimento ha luogo nel paese di destinazione, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente può essere svincolata quando i rifiuti lasciano l'impianto intermedio e l'autorità competente ha ricevuto il certificato di cui all'articolo 16, paragrafo 4. In tal caso eventuali altre spedizioni verso un impianto di recupero o smaltimento sono coperte da una nuova garanzia finanziaria o assicurazione equivalente, a meno che l'autorità competente di destinazione ritenga non necessaria una nuova garanzia finanziaria o assicurazione equivalente. In tali circostanze, se la spedizione o l'ulteriore operazione di recupero o smaltimento non possono essere portate a termine come previsto, conformemente all'articolo 22, o in caso di spedizione illegale, conformemente all'articolo 24, gli obblighi di ripresa dei rifiuti sono in capo all'autorità competente di destinazione.
6. In deroga al paragrafo 5, se i rifiuti spediti sono destinati a operazioni intermedie di recupero o di smaltimento e un'ulteriore operazione di recupero o di smaltimento ha luogo nel paese di destinazione, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente può essere svincolata quando i rifiuti lasciano l'impianto intermedio e l'autorità competente ha ricevuto il certificato di cui all'articolo 16, paragrafo 4. In tal caso eventuali altre spedizioni verso un impianto di recupero o smaltimento sono coperte da una nuova garanzia finanziaria o assicurazione equivalente, a meno che la spedizione sia effettuata fra due impianti sotto il controllo dello stesso soggetto giuridico o a meno che l'autorità competente di destinazione ritenga non necessaria una nuova garanzia finanziaria o assicurazione equivalente. In tali circostanze, se la spedizione o l'ulteriore operazione di recupero o smaltimento non possono essere portate a termine come previsto, conformemente all'articolo 22, o in caso di spedizione illegale, conformemente all'articolo 24, gli obblighi di ripresa dei rifiuti sono in capo all'autorità competente di destinazione.
Al più tardi entro il [OP: inserire la data corrispondente a due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione valuta la possibilità di stabilire un metodo di calcolo armonizzato per determinare l'importo delle garanzie finanziarie o delle assicurazioni equivalenti e, se del caso, adotta un atto di esecuzione per stabilire tale metodo di calcolo armonizzato. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 77, paragrafo 2.
Al più tardi entro il [OP: inserire la data corrispondente a due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione valuta la possibilità di stabilire un metodo di calcolo semplice, basato sui rischi e armonizzato per determinare l'importo delle garanzie finanziarie o delle assicurazioni equivalenti e, se del caso, entro ... [inserire la data: tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] adotta un atto di esecuzione per stabilire tale metodo di calcolo semplice, basato sui rischi e armonizzato. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 77, paragrafo 2.
Se entro trenta giorni dalla presentazione della notifica non adotta una decisione a norma del paragrafo 1, l'autorità competente di destinazione fornisce al notificatore, su richiesta, una spiegazione motivata.
Se entro trenta giorni dalla presentazione della notifica non è in grado di adottare una decisione a norma del paragrafo 1, l'autorità competente di destinazione ne dà comunicazione al notificatore entro i suddetti trenta giorni e fornisce al notificatore una spiegazione motivata senza che questo ne faccia richiesta. L'autorità competente adottaunadecisione finale entro 60 giorni dalla presentazione della notifica.
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3
3. L'autorizzazione scritta a una spedizione pianificata scade alla data successiva indicata nel documento di notifica. Essa non copre un periodo superiore a un anno civile né qualsiasi periodo più breve indicato nella decisione delle autorità competenti.
3. L'autorizzazione scritta a una spedizione pianificata scade alla data successiva indicata nel documento di notifica. Essa copre un periodo di due anni civili o qualsiasi periodo più breve indicato nella decisione delle autorità competenti.
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4
4. La spedizione pianificata può essere effettuata solo dopo aver ottemperato a quanto prescritto dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), e durante il periodo di validità dell'autorizzazione tacita o scritta di tutte le autorità competenti. La spedizione lascia il paese di spedizione entro la fine del periodo di validità dell'autorizzazione tacita o scritta di tutte le autorità competenti.
4. La spedizione pianificata può essere effettuata solo dopo aver ottemperato a quanto prescritto dall'articolo 16, paragrafo 1, e durante il periodo di validità dell'autorizzazione tacita o scritta di tutte le autorità competenti. La spedizione lascia il paese di spedizione entro la fine del periodo di validità dell'autorizzazione tacita o scritta di tutte le autorità competenti.
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 7
7. La revoca dell'autorizzazione è trasmessa ufficialmente al notificatore, alle autorità competenti e al destinatario.
7. La revoca dell'autorizzazione, incluso il motivo di tale revoca, è trasmessa ufficialmente al notificatore, alle autorità competenti e al destinatario e alla Commissione a fini di comunicazione.
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a – punto i
i) i rifiuti non possono essere recuperati in modo tecnicamente fattibile ed economicamente praticabile o devono essere smaltiti a causa di obblighi giuridici sanciti nel diritto dell'Unione o in quello internazionale;
i) i rifiuti non possono essere recuperati in modo tecnicamente fattibile, economicamente praticabile edecologicamente corretto o devono essere smaltiti a causa di obblighi giuridici sanciti nel diritto dell'Unione o in quello internazionale.
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii
ii) i rifiuti non possono essere smaltiti in modo tecnicamente fattibile e economicamente praticabile nel paese in cui sono stati prodotti;
ii) i rifiuti non possono essere smaltiti in modo tecnicamente fattibile, economicamente praticabile ed ecologicamente corretto nel paese in cui sono stati prodotti;
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii
iii) la spedizione pianificata o lo smaltimento pianificato è conforme alla gerarchia dei rifiuti e ai principi di prossimità e autosufficienza a livello dell'Unione e nazionale, come stabilito dalla direttiva 2008/98/CE;
iii) la spedizione pianificata o lo smaltimento pianificato è conforme alla gerarchia dei rifiuti e ai principi di prossimità e autosufficienza, come stabilito dalla direttiva 2008/98/CE;
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b
b) il notificatore o il destinatario non ha subito in precedenza condanne per spedizione illegale o qualsiasi altro atto illecito in relazione alla protezione dell'ambiente;
b) il notificatore o il destinatario non ha subito in precedenza condanne per spedizione illegale o qualsiasi altro atto illecito in relazione alla protezione dell'ambiente o della salute umana;
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3
3. Se le autorità competenti non hanno autorizzato la spedizione pianificata di rifiuti destinati allo smaltimento entro il termine di trenta giorni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, la notifica della spedizione cessa di essere valida e la spedizione è vietata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1. Qualora il notificatore intenda comunque effettuare la spedizione, è necessaria una nuova notifica, a meno che tutte le autorità competenti e il notificatore non concordino una diversa soluzione.
3. Se le autorità competenti non hanno autorizzato la spedizione pianificata di rifiuti destinati allo smaltimento entro un termine di sessanta giorni, la notifica della spedizione cessa di essere valida e la spedizione è vietata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1. Qualora il notificatore intenda comunque effettuare la spedizione, è necessaria una nuova notifica, a meno che tutte le autorità competenti e il notificatore non concordino una diversa soluzione.
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii
ii) l'operazione di recupero nel paese di destinazione sia effettuata con modalità grosso modo equivalenti a quelle previste dalla legislazione nazionale del paese di spedizione;
ii) l'operazione di recupero nel paese di destinazione sia effettuata con modalità considerate equivalenti a quelle previste dalla legislazione nazionale del paese di spedizione;
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera e
e) è necessario per lo Stato membro, al fine di proteggere la propria rete di gestione dei rifiuti, limitare le spedizioni in entrata di rifiuti destinati a operazioni di recupero diverse dal riciclaggio e dalla preparazione per il riutilizzo qualora sia accertato che tali spedizioni comporterebbero la necessità di smaltire o trattare i rifiuti domestici in modo non conforme ai loro piani di gestione dei rifiuti;
e) è necessario per lo Stato membro, al fine di proteggere la propria rete di gestione dei rifiuti, limitare le spedizioni in entrata di rifiuti destinati a operazioni di recupero qualora si possa accertare che tali spedizioni comporterebbero la necessità di smaltire o trattare i rifiuti domestici in modo non conforme ai loro piani di gestione dei rifiuti;
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera f
f) il notificatore o il destinatario ha subito in precedenza condanne per spedizione illegale o qualsiasi altro atto illecito in relazione alla protezione dell'ambiente;
f) il notificatore o il destinatario ha subito in precedenza condanne per spedizione illegale o qualsiasi altro atto illecito in relazione alla protezione dell'ambiente o della salute;
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 12
5. Le obiezioni sollevate dalle autorità competenti sulla base dei motivi di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), del presente articolo, sono notificate dagli Stati membri alla Commissione in conformità dell'articolo 68.
5. Le obiezioni, compresi i motivi specifici che le giustificano, sollevate dalle autorità competenti sulla base dei motivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono notificate dagli Stati membri alla Commissione in conformità dell'articolo 68.
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis. Le autorità competenti informano il notificatore dei motivi specifici della loro obiezione a una spedizione pianificata di rifiuti.
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a
a) i rifiuti contenuti nelle diverse spedizioni hanno caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili;
a) i rifiuti contenuti nelle diverse spedizioni hanno caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili, da interpretare conformemente all'articolo 28;
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c
c) la descrizione delle tecnologie impiegate, compresi i codici R, per l'operazione di recupero per la quale si richiede l'autorizzazione preventiva;
c) la descrizione delle tecnologie impiegate, compresi i codici R, per l'operazione di recupero per la quale si richiede l'autorizzazione preventiva, nonché delle tecnologie applicate per il risparmio di gas a effetto serra, la produzione di energia, il recupero di materiale, l'uso efficiente delle risorse e altre tecnologie pertinenti;
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)
e bis) la quantità di rifiuti residui prodotti tramite le operazioni di recupero e la successiva gestione di tali rifiuti;
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera g
g) una prova o un'attestazione del fatto che la persona fisica o giuridica che possiede l'impianto o esercita un controllo su di esso non ha subito condanne per spedizione illegale o qualsiasi altro atto illecito in relazione alla gestione dei rifiuti.
g) una prova o un'attestazione del fatto che la persona fisica o giuridica che possiede l'impianto o esercita un controllo su di esso non ha subito condanne per spedizione illegale o qualsiasi altro atto illecito in relazione alla gestione dei rifiuti, in particolare in relazione alla protezione dell'ambiente o della salute umana.
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 9
9. Salvo diversa indicazione nella decisione di approvazione della richiesta di autorizzazione preventiva, l'autorizzazione preventiva dell'impianto di recupero è valida per sette anni.
9. Salvo diversa indicazione nella decisione di approvazione della richiesta di autorizzazione preventiva, l'autorizzazione preventiva dell'impianto di recupero è valida per sette anni e prevede almeno un'ispezione effettuata dalle autorità pertinenti durante il periodo di validità volto a verificare la conformità alle più recenti prescrizioni normative in vigore.
Un'autorizzazione preventiva per un impianto di recupero rilasciata dall'autorità competente in uno Stato membro è valida in tutti gli Stati membri. Tuttavia, un'autorità competente può decidere di non accettare l'autorizzazione preventiva dell'autorità competente di destinazione. Tale decisione e le relative motivazioni sono comunicate all'impianto e all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione preventiva.
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3
3. L'impianto che effettua l'operazione intermedia di recupero o l'operazione intermedia di smaltimento conferma al notificatore di avere ricevuto i rifiuti entro un giorno dalla loro ricezione. Tale conferma è fornita nel documento di movimento o ad esso allegata.
3. L'impianto che effettua l'operazione intermedia di recupero o l'operazione intermedia di smaltimento conferma al notificatore di avere ricevuto i rifiuti entro due giorni lavorativi dalla loro ricezione. Tale conferma è fornita nel documento di movimento o ad esso allegata.
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3
3. L'impianto conferma al notificatore e alle autorità pertinenti di avere ricevuto i rifiuti entro un giorno dalla loro ricezione.
3. L'impianto conferma al notificatore e alle autorità pertinenti di avere ricevuto i rifiuti entro due giorni lavorativi dalla loro ricezione.
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3
3. Se le modifiche essenziali di cui al paragrafo 1 coinvolgono autorità competenti diverse da quelle interessate dalla notifica iniziale è trasmessa una nuova notifica.
3. Se le modifiche essenziali di cui al paragrafo 1 coinvolgono autorità competenti diverse da quelle interessate dalla notifica iniziale è trasmessa una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate non stabiliscano all'unanimità di rinunciare alla necessità di una nuova notifica.
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 4
4. L'impianto di recupero o il laboratorio e il destinatario o, se essi non hanno accesso a un sistema di cui all'articolo 26, la persona di cui al paragrafo 2, confermano al notificatore e alle autorità pertinenti la ricezione dei rifiuti entro un giorno dall'averli ricevuti compilando le voci pertinenti di cui all'allegato VII.
4. L'impianto di recupero o il laboratorio e il destinatario o, se essi non hanno accesso a un sistema di cui all'articolo 26, la persona di cui al paragrafo 2, confermano al notificatore e alle autorità pertinenti la ricezione dei rifiuti entro due giorni lavorativi dall'averli ricevuti compilando le voci pertinenti di cui all'allegato VII.
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 21
Le autorità competenti di spedizione o destinazione rendono di pubblico dominio con mezzi idonei le informazioni sulle notifiche delle spedizioni da esse autorizzate o per le quali hanno sollevato obiezioni, nonché sulle spedizioni di rifiuti soggette agli obblighi generali di informazione, purché tali informazioni non siano riservate in forza di disposizioni legislative nazionali o dell'Unione.
Senza indebito ritardo e comunque entro 30 giorni dal rilascio di un'autorizzazione o dalla presentazione di obiezioni, le autorità competenti di spedizione rendono accessibili al pubblico tramite il sistema elettronico centrale di trasmissione e scambio di cui all'articolo 26, paragrafo 2, o, se del caso, il sistema nazionale di cui all'articolo 26, paragrafo 3, le informazioni sulle notifiche delle spedizioni da esse autorizzate o per le quali hanno sollevato obiezioni, nonché sulle spedizioni di rifiuti soggette agli obblighi generali di informazione, purché tali informazioni non siano riservate in forza di disposizioni legislative nazionali o dell'Unione o di dati personali protetti a norma del regolamento (UE) 2016/6791 bis.
Le autorità competenti rendono disponibili al pubblico le seguenti informazioni:
(a) il tipo di rifiuti designati conformemente al codice europeo dei rifiuti nel catalogo europeo dei rifiuti;
(b) il quantitativo totale di rifiuti da spedire;
(c) le operazioni di trattamento a cui i rifiuti saranno sottoposti,
(d) il nome dell'impianto di destinazione finale; nonché
(e) informazioni che indichino se la notifica è stata autorizzata o meno.
_________________
1bis Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
L'obbligo di ripresa dei rifiuti di cui al paragrafo 2 non si applica se le autorità competenti di spedizione, transito e destinazione coinvolte accertano che il notificatore o, se ciò non è possibile, l'autorità competente di spedizione o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto può recuperare o smaltire i rifiuti in modo alternativo nel paese di destinazione o altrove.
L'obbligo di ripresa dei rifiuti di cui al paragrafo 2 non si applica se le autorità competenti di spedizione, transito e destinazione coinvolte accertano che il notificatore o, se ciò non è possibile, l'autorità competente di spedizione o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto può recuperare o smaltire i rifiuti in modo alternativo ed ecologicamente corretto e senza mettere in pericolo la salute umana nel paese di destinazione o altrove.
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1
1. Se un'autorità competente individua una spedizione da essa ritenuta illegale ne informa immediatamente le altre autorità competenti.
1. Se un'autorità competente individua una spedizione da essa ritenuta illegale ne informa immediatamente le altre autorità competenti. Le autorità competenti di spedizione interessate aumentano le ispezioni delle spedizioni successive che sono simili in termini di notificatore, produttore, raccoglitore, commerciante, intermediario o detentore di rifiuti, al fine di prevenire ulteriori spedizioni illegali.
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1. Le informazioni e i documenti che seguono sono trasmessi e scambiati per via elettronica, tramite il sistema centrale di cui al paragrafo 2 o tramite un sistema nazionale conformemente al paragrafo 3:
1. Le informazioni, i dati e i documenti che seguono sono trasmessi e scambiati per via elettronica, tramite il sistema centrale di cui al paragrafo 2 o tramite un sistema nazionale interconnesso con il sistema centrale conformemente al paragrafo 3:
La Commissione gestisce un sistema centrale che consente la trasmissione e lo scambio per via elettronica delle informazioni e dei documenti di cui al paragrafo 1. Il sistema centrale mette a disposizione una piattaforma da utilizzare per lo scambio in tempo reale delle informazioni e dei documenti di cui al paragrafo 1 tra i sistemi nazionali esistenti per l'interscambio elettronico dei dati.
La Commissione gestisce un sistema centrale che consente la trasmissione e lo scambio per via elettronica delle informazioni, dei dati e dei documenti di cui al paragrafo 1. Il sistema centrale mette a disposizione una piattaforma da utilizzare per lo scambio in tempo reale delle informazioni e dei documenti di cui al paragrafo 1 tra i sistemi nazionali esistenti per l'interscambio elettronico dei dati. Il sistema centrale memorizza i dati per consentire la segnalazione e l'analisi, tra l'altro, della frequenza delle obiezioni, del tempo intercorso tra la presentazione della notifica e il momento in cui è adottata la decisione e del numero di notifiche per i diversi tipi di operazioni di recupero.
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Le informazioni conservate nel sistema centrale sono messe a disposizione del pubblico, facilmente accessibili e in un formato di dati aperti, a meno che tali informazioni non siano riservate in forza di disposizioni legislative nazionali o dell'Unione.
Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b bis (nuova)
b bis) le procedure alternative in caso di guasto temporaneo del sistema centrale;
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. La funzionalità del sistema centrale è riesaminata ogni due anni dalla Commissione. I risultati del riesame sono comunicati al Parlamento europeo e agli Stati membri.
Il riesame tiene conto, fra l'altro, delle osservazioni formulate dai corrispondenti. Il riesame può inoltre tenere conto del riscontro di altri utenti, come ad esempio le autorità competenti e i notificatori.
Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1
1. Tutte le notifiche, le informazioni, i documenti o le altre comunicazioni trasmesse in applicazione delle disposizioni del presente titolo sono fornite in una lingua accettabile per le autorità competenti.
1. Tutte le notifiche, le informazioni, i documenti o le altre comunicazioni trasmesse in applicazione delle disposizioni del presente titolo sono fornite in una lingua accettabile per le autorità competenti. L'inglese è in ogni caso considerato una lingua accettabile, a meno che l'autorità competente non fornisca debite motivazioni per non accettare l'inglese come lingua.
Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2
2. Il notificatore fornisce alle autorità competenti, su loro richiesta, traduzioni autenticate dei documenti di cui al paragrafo 1 in una lingua per esse accettabile.
2. Il notificatore fornisce alle autorità competenti, su loro richiesta, traduzioni autenticate dei documenti di cui al paragrafo 1 in una lingua per esse accettabile. L'inglese è in ogni caso considerato una lingua accettabile, a meno che l'autorità competente non fornisca debite motivazioni per non accettare l'inglese come lingua.
Il sistema centrale di banche dati istituito a norma dell'articolo 26 facilita la traduzione automatica di tutte le informazioni fornite. Qualora sia stata utilizzata la traduzione automatica, le informazioni tradotte fornite sono corredate di un'indicazione in tal senso.
Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. In caso di disaccordo fra le autorità competenti in merito a questioni di classificazione, la questione può essere trasmessa ai corrispondenti degli Stati membri, che possono tenere riunioni per esaminare le questioni sollevate. I portatori di interessi sono invitati a tali riunioni o, se del caso, a parti di esse.
Al fine di facilitare la classificazione armonizzata dei rifiuti che figurano negli allegati III, III A, III B o IV nell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 76 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo criteri, quali le soglie di contaminazione, sulla base dei quali determinati rifiuti sono classificati negli allegati III, III A, III B o IV.
Al fine di facilitare la classificazione armonizzata dei rifiuti che figurano negli allegati III, III A, III B o IV nell'Unione, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 76 al fine di integrare o modificare il presente regolamento stabilendo o modificando criteri, quali le soglie di contaminazione, sulla base dei quali determinati rifiuti sono classificati negli allegati III, III A, III B o IV, e le soglie di definizione delle caratteristiche fisiche e chimiche, in quanto sostanzialmente simili.
La Commissione ha altresì della facoltà di adottare atti delegati conformemente all'articolo 76 per integrare il presente regolamento stabilendo criteri per distinguere tra beni usati e rifiuti, per determinate categorie di prodotti per i quali tale distinzione è di particolare importanza per l'esportazione di rifiuti dall'Unione.
La Commissione adotta altresì, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, atti delegati conformemente all'articolo 76 per integrare il presente regolamento stabilendo criteri per distinguere tra beni usati e rifiuti, per determinate categorie di prodotti per i quali tale distinzione è di particolare importanza per l'esportazione di rifiuti dall'Unione, come pure per evitare l'elusione delle norme di cui al presente regolamento. I criteri previsti in tali atti delegati sono i medesimi previsti dalla direttiva 2008/98/CE.
Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 30 – titolo
Accordi per le zone di confine
Accordi multilaterali
Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1
1. In casi eccezionali e se la particolare situazione geografica o demografica lo richiede, gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali volti ad alleggerire la procedura di notifica della spedizione di determinati flussi di rifiuti quando la spedizione transfrontaliera di rifiuti è diretta all'impianto idoneo più vicino situato nella zona di confine tra i due Stati membri interessati.
1. In casi eccezionali e se la particolare situazione geografica o demografica lo richiede, gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali o multilaterali volti ad alleggerire la procedura di notifica della spedizione di determinati flussi di rifiuti quando la spedizione transfrontaliera di rifiuti è diretta all'impianto idoneo più vicino situato nella zona di confine tra i due o più Stati membri interessati.
È possibile concludere siffatti accordi anche per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento a norma dell'articolo 11, se la conclusione di siffatti accordi è giustificata dalla situazione geografica e demografica. A tale riguardo, le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) a f), possono essere rese meno rigorose per le spedizioni transfrontaliere verso l'impianto idoneo più vicino per lo smaltimento, conformemente alla direttiva 2008/98/CE e alla gestione ecologicamente corretta dei rifiuti.
Gli accordi multilaterali dimostrano che il trattamento dei rifiuti è conforme alla gerarchia dei rifiuti e ai principi di prossimità e autosufficienza a livello dell'Unione e nazionale, come stabilito dalla direttiva 2008/98/CE; che il trattamento dei rifiuti è conforme alle norme di tutela ambientale, conformemente alla legislazione dell'Unione; che, se l'impianto è disciplinato dalla direttiva 2010/75/UE, sono applicate le migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 3, paragrafo 10, di tale direttiva in conformità con l'autorizzazione per l'impianto; e che gli accordi non comportano una frammentazione significativa del mercato dell'Unione per le spedizioni di rifiuti.
Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2
2. Gli accordi bilaterali di cui al paragrafo 1 possono essere conclusi anche quando i rifiuti sono spediti dal paese di spedizione e sono trattati nello stesso ma transitano in un altro Stato membro.
2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 possono essere conclusi anche quando i rifiuti sono spediti dal paese di spedizione e sono trattati nello stesso ma transitano in un altro Stato membro.
Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 3
3. Gli Stati membri possono altresì concludere accordi bilaterali di cui al paragrafo 1 con i paesi che sono parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
3. Gli Stati membri possono altresì concludere accordi di cui al paragrafo 1 con i paesi che sono parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 4
4. Gli accordi di cui al presente articolo sono notificati alla Commissione prima che acquisiscano efficacia.
4. Gli accordi di cui al presente articolo sono notificati alla Commissione e ai corrispondenti prima che acquisiscano efficacia. Le questioni o i problemi trasmessi ai corrispondenti in relazione agli accordi bilaterali o multilaterali possono essere sollevati durante le riunioni dei corrispondenti. I portatori di interessi sono invitati a tali riunioni o, se del caso, a parti di esse.
Emendamento 151 Proposta di regolamento Articolo 30 bis (nuovo)
Articolo 30 bis
Spedizioni da una regione ultraperiferica
1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 8, paragrafi 3, 4, 5 e 6, e all'articolo 9, paragrafo 1, 2, 6 e 7, per le spedizioni di rifiuti tra una regione ultraperiferica di cui all'articolo 349 del TFUE e il suo Stato membro che richiede il transito attraverso un altro Stato membro, una decisione tacita di autorizzazione al transito si considera emessa dall'autorità di transito, a meno che tale autorità di transito non sollevi obiezioni entro tre giorni dal ricevimento dell'autorizzazione scritta dell'autorità competente di spedizione e di destinazione.
2. Tale autorizzazione tacita è valida per il periodo specificato nell'autorizzazione scritta rilasciata dall'autorità competente di spedizione e di destinazione.
Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
b bis) rifiuti che contengono una sostanza che supera i livelli di concentrazione stabiliti nell'allegato IV del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti, o che ne sono contaminati;
Il paragrafo 1 non si applica alle esportazioni di rifiuti destinati al recupero verso un paese incluso nell'elenco dei paesi definito a norma dell'articolo 38 per i rifiuti specificati in detto elenco.
Il paragrafo 1 non si applica alle esportazioni di rifiuti destinati al recupero verso un paese incluso nell'elenco dei paesi definito a norma dell'articolo 38 per i rifiuti specificati in detto elenco. Le esportazioni di rifiuti di plastica verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE diversi dagli Stati membri dell'EFTA non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 38.
Emendamento 82 Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 4 – parte introduttiva
4. La Commissione aggiorna regolarmente, e almeno ogni due anni dopo la sua istituzione, l'elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni, al fine di:
4. La Commissione aggiorna regolarmente, e almeno ogni anno dopo la sua istituzione, l'elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni, al fine di:
Emendamento 83 Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 1
1. La Commissione valuta senza indebito ritardo le richieste presentate a norma dell'articolo 39 e, se ritiene che gli obblighi di cui al suddetto articolo siano soddisfatti, include il paese richiedente nell'elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni. La valutazione si basa sulle informazioni e sulle prove giustificative fornite dal paese richiedente, nonché su altre informazioni pertinenti e mira a determinare se il paese richiedente ha predisposto e attua tutte le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti in questione sono gestiti in modo ecologicamente corretto conformemente all'articolo 56. Al fine di effettuare tale valutazione, la Commissione usa, come riferimenti, le disposizioni pertinenti della legislazione e gli orientamenti di cui all'allegato IX.
1. La Commissione valuta senza indebito ritardo le richieste presentate a norma dell'articolo 39 e, se ritiene che gli obblighi di cui al suddetto articolo siano soddisfatti, include il paese richiedente nell'elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni. La valutazione si basa sulle informazioni e sulle prove giustificative fornite dal paese richiedente, nonché su altre informazioni pertinenti e determina se il paese richiedente ha predisposto e attua tutte le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti in questione sono gestiti in modo ecologicamente corretto conformemente all'articolo 56. Al fine di effettuare tale valutazione, la Commissione usa, come riferimenti, le disposizioni pertinenti della legislazione e gli orientamenti di cui all'allegato IX. In sede di valutazione la Commissione consulta altresì i portatori di interessi, compresi gli esperti nazionali, i rappresentanti pertinenti del settore e le organizzazioni non governative.
Emendamento 84 Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
c bis) le esportazioni di rifiuti di plastica di cui agli allegati III, IIIA, IIIB o IV verso paesi ai quali si applica la decisione OCSE diversi dai paesi EFTA sono progressivamente eliminate entro... [inserire la data corrispondente a quattro anni dopo l'entrata in vigore];
Emendamento 85 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1
1. La Commissione monitora i livelli di esportazione di rifiuti dall'Unione verso i paesi ai quali si applica la decisione OCSE, al fine di assicurare che le esportazioni non provocano gravi danni all'ambiente o alla salute umana nel paese di destinazione. Nell'ambito del monitoraggio la Commissione valuta le richieste presentate da persone fisiche o giuridiche che sono corredate di informazioni e dati indicanti che l'esportazione dei rifiuti dall'Unione provoca gravi danni all'ambiente o alla salute umana nel paese a cui si applica la decisione OCSE.
1. La Commissione monitora le esportazioni di rifiuti dall'Unione verso i paesi ai quali si applica la decisione OCSE, al fine di assicurare che le esportazioni soddisfino i requisiti della gestione ecologicamente corretta di cui all'articolo 56 nel paese di destinazione e non abbiano gravi effetti negativi sulla gestione dei rifiuti domestici nel paese in questione. Nell'ambito del monitoraggio la Commissione valuta le richieste presentate da persone fisiche o giuridiche che sono corredate di informazioni e dati indicanti che l'esportazione dei rifiuti dall'Unione nonsoddisfa i requisiti della gestione ecologicamente corretta di cui all'articolo 56 nel paese a cui si applica la decisione OCSE o ha gravi effetti negativi sulla gestione dei rifiuti domestici nel paese in questione.
Emendamento 86 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 2
2. Se le esportazioni di rifiuti dall'Unione verso un paese al quale si applica la decisione OCSE aumentano considerevolmente in un breve arco di tempo e non sono disponibili prove sufficienti a dimostrare che il paese ha la capacità di recuperare tali rifiuti in modo ecologicamente corretto conformemente all'articolo 56, la Commissione impone alle autorità competenti del paese di fornire, entro sessanta giorni, informazioni sulle condizioni di recupero dei rifiuti e sulla capacità del paese di gestirli. La Commissione può concedere una proroga di tale termine se il paese ne fa richiesta motivata.
2. Se non sono disponibili prove sufficienti a dimostrare che il paese ha la capacità di recuperare tali rifiuti in modo ecologicamente corretto conformemente all'articolo 56 o se vi sono prove del mancato rispetto, da parte del paese interessato, dei requisiti di cui all'articolo 56 per tali rifiuti, o della presenza di gravi effetti negativi per la gestione dei rifiuti domestici in tale paese a causa dell'importazione di rifiuti dall'Unione, la Commissione impone alle autorità competenti del paese di fornire, entro sessanta giorni, informazioni sulle condizioni di recupero dei rifiuti e sulla capacità del paese di gestirli, compresi eventuali rifiuti domestici che possano essere interessati da ciò, compresi gli eventuali rifiuti domestici che possano risentire degli effetti delle importazioni. La Commissione può concedere una proroga di tale termine se il paese ne fa richiesta motivata.
Emendamento 87 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 3 – lettera a
a) predisposto e attuato un quadro giuridico adeguato per l'importazione e la gestione dei rifiuti in questione, nonché misure adeguate per assicurare la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti residui generati dal recupero dei rifiuti in questione;
a) predisposto e attuato un quadro giuridico adeguato per la gestione dei rifiuti domestici e importati, nonché misure adeguate per assicurare la gestione ecologicamente corretta della gestione dei rifiuti importati nel suo territorio, come pure dei rifiuti residui generati dal recupero di tali rifiuti;
Emendamento 88 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 3 – lettera b
b) la capacità sufficiente nel suo territorio per poter gestire i rifiuti in questione in modo ecologicamente corretto, tenendo conto dell'aumento del volume dei rifiuti importati nel suo territorio;
b) la capacità sufficiente nel suo territorio per poter gestire i rifiuti in questione in modo ecologicamente corretto, tenendo conto dell'aumento del volume dei rifiuti, che può verificarsi a causa dei rifiuti importati nel suo territorio;
Emendamento 89 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 3 – lettera c
c) predisposto una strategia adeguata per affrontare il possibile impatto negativo causato dall'aumento dell'importazione dei rifiuti in questione sulla raccolta e sulla gestione dei rifiuti prodotti a livello nazionale;
c) predisposto misure adeguate, compresa una rendicontazione separata dei rifiuti domestici e dei rifiuti importati, per assicurare che l'aumento dei rifiuti in questione non abbia alcun grave effetto negativo sulla raccolta e sulla gestione dei rifiuti prodotti a livello nazionale;
Emendamento 90 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 3 – lettera d
d) predisposto e attuato misure adeguate di contrasto per affrontare possibili spedizioni o trattamenti illegali dei rifiuti in questione.
d) predisposto e attuato misure adeguate di contrasto per affrontare possibili spedizioni illegali o trattamenti non ecologicamente corretti dei rifiuti in questione.
Emendamento 91 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Ai fini delle verifiche di cui al paragrafo 3, la Commissione consulta, se del caso, i portatori di interessi.
Se, a seguito della richiesta di cui al paragrafo 2, il paese non fornisce le prove sufficienti di cui al paragrafo 3 attestanti che i rifiuti sono gestiti in modo ecologicamente corretto in conformità dell'articolo 56, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 76 per integrare il presente regolamento vietando l'esportazione dei rifiuti in questione verso tale paese.
Se, a seguito della richiesta di cui al paragrafo 2, il paese non fornisce le prove sufficienti di cui al paragrafo 3 attestanti che i rifiuti sono gestiti in modo ecologicamente corretto in conformità dell'articolo 56 o che non vi sono gravi effetti negativi sulla gestione dei rifiuti domestici a seguito dell'importazione di rifiuti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 76 per integrare il presente regolamento vietando l'esportazione dei rifiuti in questione verso tale paese.
Emendamento 93 Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. La persona fisica o giuridica che esporta rifiuti dall'Unione garantisce inoltre che l'impianto che li gestirà nel paese di destinazione abbia istituito canali di comunicazione interna dotati di una protezione adeguata degli informatori.
Emendamento 94 Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 2
2. Al fine di soddisfare l'obbligo di cui al paragrafo 1, la persona fisica o giuridica che intende esportare rifiuti dall'Unione assicura che gli impianti che li gestiranno nel paese di destinazione sono stati sottoposti a un audit condotto da una terza parte indipendente accreditata e dotata di qualifiche adeguate.
2. Al fine di soddisfare l'obbligo di cui al paragrafo 1, la persona fisica o giuridica che intende esportare rifiuti dall'Unione assicura che gli impianti che li gestiranno nel paese di destinazione sono stati sottoposti a un audit condotto da una terza parte indipendente accreditata e dotata di qualifiche adeguate. La terza parte che effettua l'audit è certificata conformemente a norme riconosciute a livello dell'Unione o internazionale, come la norma ISO 19011:2018, e l'esportatore ottiene conferma scritta di tale certificazione prima dell'esportazione. Al fine di salvaguardare l'indipendenza e l'obiettività dell'audit, la persona fisica o giuridica che l'ha commissionata non interviene in alcun modo nell'esecuzione dell'audit.
La persona fisica o giuridica che intende esportare rifiuti assicura che l'impianto che li gestirà nel paese di destinazione è stato sottoposto a un audit di cui al paragrafo 2 prima dell'esportazione verso l'impianto e che l'audit è ripetuto a intervalli regolari, secondo un approccio basato sul rischio, con una frequenza minima triennale dopo il primo audit.
La persona fisica o giuridica che intende esportare rifiuti assicura che l'impianto che li gestirà nel paese di destinazione è stato sottoposto a un audit di cui al paragrafo 2 condotto non oltre due anni prima dell'esportazione verso l'impianto.
La persona fisica o giuridica che esporta rifiuti dall'Unione effettua inoltre senza indugio un audit ad hoc qualora riceva informazioni plausibili secondo le quali l'impianto non soddisfa più i criteri di cui all'allegato X.
La persona fisica o giuridica che esporta rifiuti dall'Unione effettua inoltre senza indugio un audit ad hoc qualora riceva prove secondo le quali l'impianto non soddisfa più i criteri di cui all'allegato X.
Emendamento 97 Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)
Le persone fisiche o giuridiche che esportano rifiuti al di fuori dell'Unione forniscono alla Commissione una relazione di audit, elaborata sulla base dell'audit di cui al paragrafo 2, prima di esportare i rifiuti.
Emendamento 98 Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 7 bis (nuovo)
7 bis. La Commissione istituisce e conserva un registro centrale accessibile al pubblico e aggiornato degli impianti sottoposti ad audit. Il registro contiene il nome e l'ubicazione degli impianti sottoposti ad audit e la data dell'audit più recente. Le informazioni non comprendono informazioni commerciali riservate o informazioni sulla persona che ha commissionato l'audit. È altresì proibita la divulgazione di dati personali protetti a norma del regolamento (UE) 2016/679 ("RGPD").
Emendamento 99 Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 8
8. Se un accordo internazionale concluso tra l'Unione e un paese terzo al quale si applica la decisione OCSE riconosce che gli impianti del paese terzo gestiranno i rifiuti in modo ecologicamente corretto, conformemente ai criteri stabiliti nell'allegato X, le persone fisiche e giuridiche che intendono esportare rifiuti verso il paese terzo sono esonerate dall'obbligo di cui al paragrafo 2.
8. Se un accordo internazionale concluso tra l'Unione e un paese terzo al quale si applica la decisione OCSE riconosce che gli impianti del paese terzo gestiranno i rifiuti in modo ecologicamente corretto, a norma dell'articolo 56 e conformemente ai criteri stabiliti nell'allegato X, le persone fisiche e giuridiche che intendono esportare rifiuti verso il paese terzo sono esonerate dall'obbligo di cui al paragrafo 2.
La persona fisica o giuridica che esporta rifiuti dall'Unione verso un impianto situato in un paese terzo con il quale l'Unione ha concluso un accordo internazionale effettua senza indugio un audit ad hoc nel caso in cui riceva prove secondo le quali l'impianto non soddisfa più i criteri di cui all'allegato X. In tal caso, la persona fisica o giuridica notifica alle autorità competenti di spedizione tali prove, nonché la sua intenzione di effettuare un audit ad hoc.
Emendamento 100 Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 9 bis (nuovo)
9 bis. La Commissione adotta orientamenti relativi all'applicazione del presente articolo.
Emendamento 101 Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 2
2. Ai fini dell'esportazione di rifiuti, si ritiene che i rifiuti spediti siano gestiti in modo ecologicamente corretto per quanto concerne l'operazione di recupero o smaltimento se è possibile dimostrare che i rifiuti saranno gestiti nel rispetto di obblighi di protezione della salute umana e dell'ambiente grosso modo equivalenti a quelli stabiliti dalla legislazione dell'Unione. Nel valutare l'equivalenza non è necessario che siano rispettati appieno gli obblighi derivanti dalla legislazione dell'Unione, ma occorre dimostrare che gli obblighi applicati nel paese di destinazione assicurino un livello di protezione della salute umana e dell'ambiente analogo a quello degli obblighi derivanti dalla legislazione dell'Unione.
2. Ai fini dell'esportazione di rifiuti, si ritiene che i rifiuti spediti siano gestiti in modo ecologicamente corretto per quanto concerne l'operazione di recupero o smaltimento se è possibile dimostrare che i rifiuti, nonché gli eventuali rifiuti residui prodotti attraverso l'operazione di recupero, saranno gestiti nel rispetto di obblighi di protezione della salute umana e dell'ambiente considerati equivalenti a quelli stabiliti dalla legislazione dell'Unione,in particolare quelli di cui alla parte 1 dell'allegato IX, utilizzando come punti di riferimento gli orientamenti internazionali specificati nella parte 2 dello stesso allegato e rispettando le convenzioni internazionali sui diritti del lavoro, di cui alla parte 2 bis dello stesso allegato. Nel valutare l'equivalenza non è necessario che siano rispettati appieno gli obblighi derivanti dalla legislazione dell'Unione, ma va dimostrato che gli obblighi applicati nel paese di destinazione assicurano un livello di protezione della salute umana e dell'ambiente analogo a quello degli obblighi derivanti dalla legislazione dell'Unione.
Emendamento 102 Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis .Entro il [inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento], la Commissione adotta orientamenti che chiariscano l'uso delle migliori tecniche disponibili pertinenti per quanto riguarda la valutazione dell'equivalenza.
Emendamento 103 Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter. Entro il [inserire la data corrispondente a due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione pubblica una relazione sulla definizione di obiettivi obbligatori in materia di contenuto riciclato per i prodotti, in particolare, ma non esclusivamente, i prodotti in plastica, se non già applicabile a norma della legislazione dell'Unione. Se opportuno, tale relazione è accompagnata da proposte legislative.
2 quater. Entro il … [GU: inserire la data corrispondente a un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione pubblica una relazione intesa a valutare gli effetti sulla gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di plastica all'interno dell'Unione dell'eliminazione progressiva delle esportazioni dei rifiuti di plastica al di fuori dell'Unione dei paesi EFTA. Se del caso, tale relazione è accompagnata da misure volte ad attenuare gli effetti negativi individuati sulla capacità di gestione dei rifiuti dell'Unione ai fini di una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di plastica e a promuovere l'innovazione e gli investimenti in tale settore.
Emendamento 105 Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)
a bis) presso gli impianti di raccolta, stoccaggio e smistamento;
Emendamento 106 Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis .Gli Stati membri effettuano ispezioni per prevenire e individuare le spedizioni illegali di rifiuti sulla base di un meccanismo unionale di selezione basato sul rischio.
Al fine di garantire l'armonizzazione delle ispezioni, la Commissione adotta atti di esecuzione per definire gli elementi dettagliati del meccanismo unionale di selezione basato sul rischio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 77, paragrafo 2.
Emendamento 107 Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 1
1. Le ispezioni sulle spedizioni comprendono quanto meno la verifica dei documenti, l'accertamento delle identità dei soggetti coinvolti nella spedizione e, se del caso, il controllo fisico dei rifiuti.
1. Le ispezioni sulle spedizioni comprendono quanto meno la verifica dei documenti, l'accertamento delle identità dei soggetti coinvolti nella spedizione e il controllo fisico dei rifiuti.
Emendamento 108 Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)
a bis) riguardanti la relazione di audit a norma dell'articolo 42;
Emendamento 109 Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 5
5. Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare se una spedizione di rifiuti soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18 sia destinata a operazioni di recupero conformi all'articolo 56, possono imporre alla persona che organizza la spedizione di presentare prove documentali utili fornite dall'impianto di recupero intermedio e non intermedio e, ove necessario, approvate dall'autorità competente del paese di destinazione.
5. Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare se una spedizione di rifiuti soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18 sia destinata a operazioni di recupero conformi all'articolo 56, impongono alla persona che organizza la spedizione di presentare la relazione di audit di cui all'articolo 42 nonché, se del caso, prove documentali utili fornite dall'impianto di recupero intermedio e non intermedio e, ove necessario, approvate dall'autorità competente del paese di destinazione.
Emendamento 110 Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 6
6. Se le prove di cui al paragrafo 4 non sono state presentate alle autorità coinvolte nelle ispezioni entro il termine da esse specificato oppure se esse considerano le prove e le informazioni rese loro disponibili insufficienti per giungere a una conclusione, la spedizione è considerata illegale ed è trattata conformemente agli articoli 24 e 25. Le autorità coinvolte nelle ispezioni ne informano immediatamente l'autorità competente del paese in cui ha avuto luogo l'ispezione.
6. Se le prove di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 non sono state presentate alle autorità coinvolte nelle ispezioni entro il termine da esse specificato oppure se esse considerano le prove e le informazioni rese loro disponibili insufficienti per giungere a una conclusione, la spedizione è considerata illegale ed è trattata conformemente agli articoli 24 e 25. Le autorità coinvolte nelle ispezioni ne informano immediatamente l'autorità competente del paese in cui ha avuto luogo l'ispezione.
Emendamento 111 Proposta di regolamento Articolo 59 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2. I piani di ispezione contengono quanto meno:
2. I piani di ispezione prevedono un numero minimo di controlli fisici sugli impianti e sulle spedizioni di rifiuti in linea con la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1. I piani non contengono dettagli relativi alla programmazione operativa. I piani di ispezione contengono quanto meno:
Emendamento 112 Proposta di regolamento Articolo 59 – paragrafo 2 – lettera c
c) informazioni sulle ispezioni pianificate, compresi i controlli fisici;
c) informazioni sul numero e sui tipi di ispezioni pianificate, compresi i controlli fisici;
Emendamento 113 Proposta di regolamento Articolo 59 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)
g bis) informazioni su come segnalare problemi o irregolarità a un'organizzazione stabilita, come previsto nella pertinente legislazione dell'Unione in materia di denuncia delle irregolarità (whistleblowing).
Emendamento 114 Proposta di regolamento Articolo 59 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis .Gli Stati membri garantiscono che l'esito delle ispezioni realizzate in conformità dei piani di cui al presente articolo, le eventuali azioni correttive intraprese dalle autorità pertinenti a seguito di tali ispezioni, i nomi degli operatori coinvolti nelle spedizioni illegali come pure le sanzioni comminate siano a disposizione del pubblico, anche per via elettronica.
Emendamento 115 Proposta di regolamento Articolo 59 – paragrafo 5
5. La Commissione esamina i piani di ispezione notificati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 4 e, se del caso, redige relazioni sull'attuazione del presente articolo, sulla base dell'esame dei piani. Le relazioni possono comprendere, tra l'altro, raccomandazioni sulle priorità delle ispezioni e sulla cooperazione e sul coordinamento tra le autorità pertinenti coinvolte nelle ispezioni per garantire l'osservanza delle norme. Le relazioni possono anche essere presentate, se del caso, in occasione delle riunioni del gruppo di garanzia della legalità delle spedizioni di rifiuti istituito a norma dell'articolo 63.
5. La Commissione esamina i piani di ispezione notificati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 4 e redige relazioni sull'attuazione del presente articolo, sulla base dell'esame dei piani entro un anno dal ricevimento dei piani di ispezione. Tali relazioni tengono conto dei flussi, del tonnellaggio e del valore dei rifiuti verso paesi terzi per individuare le priorità pertinenti. Le relazioni possono comprendere, tra l'altro, raccomandazioni sulle priorità delle ispezioni e sulla cooperazione e sul coordinamento tra le autorità pertinenti coinvolte nelle ispezioni per garantire l'osservanza delle norme. Le relazioni possono anche essere presentate, se del caso, in occasione delle riunioni del gruppo di garanzia della legalità delle spedizioni di rifiuti istituito a norma dell'articolo 63 e sono rese disponibili al Parlamento europeo e al Consiglio europeo.
Emendamento 116 Proposta di regolamento Articolo 63 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Il gruppo di garanzia della legalità delle spedizioni di rifiuti pubblica una relazione annuale sull'andamento delle spedizioni illegali e sulle migliori pratiche per contrastarle, come raccomandato dalle autorità competenti degli Stati membri.
Emendamento 117 Proposta di regolamento Articolo 63 – paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter. Entro due anni dalla sua istituzione, il gruppo di garanzia della legalità delle spedizioni di rifiuti propone alla Commissione un piano d'azione per contrastare le spedizioni illegali di rifiuti. La proposta di piano d'azione è aggiornata almeno ogni quattro anni sulla base delle tendenze nuove o persistenti delle spedizioni illegali e delle attività di contrasto.
Emendamento 118 Proposta di regolamento Articolo 63 – paragrafo 4
4. Il gruppo di garanzia della legalità delle spedizioni di rifiuti si riunisce almeno due volte l'anno. Oltre ai membri di cui al paragrafo 2, il presidente può invitare alle riunioni, se del caso, rappresentanti di ulteriori istituzioni, organi, uffici, agenzie o reti pertinenti.
4. Il gruppo di garanzia della legalità delle spedizioni di rifiuti si riunisce almeno due volte l'anno. Oltre ai membri di cui al paragrafo 2, il presidente può invitare alle riunioni, se del caso, rappresentanti di ulteriori istituzioni, organi, uffici, reti di agenzie pertinenti o altri portatori di interessi.
Emendamento 119 Proposta di regolamento Articolo 64 – paragrafo 2 – lettera b
b) i poteri conferiti rispettivamente alla Commissione o all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) in altri atti giuridici, in particolare nel regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio65, nel regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio66 o nel regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio67.
b) i poteri conferiti rispettivamente alla Commissione, alla Procura europea o all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) in altri atti giuridici, in particolare nel regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio1bis, nel regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio65, nel regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio66 o nel regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio67.
_________________
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1a Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (“EPPO”) (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
65 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
65 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
66 Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).
66 Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).
67 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
67 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
La relazione di cui al primo comma è redatta per la prima volta entro il [OP: inserire la data corrispondente alla fine del quinto anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni quattro anni.
La relazione di cui al primo comma è redatta per la prima volta entro il [OP: inserire la data corrispondente alla fine del terzo anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni tre anni.
Emendamento 121 Proposta di regolamento Articolo 69 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. La Commissione valuta e presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sulle modalità con cui gli obblighi finanziari previsti nel contesto della responsabilità estesa del produttore dovrebbero applicarsi ai beni usati o ai rifiuti spediti dall'Unione.
Emendamento 122 Proposta di regolamento Articolo 69 – paragrafo 4 ter (nuovo)
4 ter. Utilizzando i dati del sistema centrale nonché i dati contenuti nelle relazioni delle agenzie dell'UE competenti, tale relazione presenta un'analisi delle spedizioni e del trattamento di specifici flussi di rifiuti, identificati come pratiche illegali a tale riguardo, dell'attuazione del presente regolamento, compreso il rispetto dei termini stabiliti dal regolamento da parte delle autorità competenti, e del contributo del settore a favore della transizione verso un'economia circolare e la neutralità climatica entro il 2050, conformemente al Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio ("Normativa europea sul clima").
4 quater. Il gruppo di garanzia della legalità delle spedizioni di rifiuti, i corrispondenti e i dialoghi e i partenariati settoriali sul clima nel settore dei rifiuti sono invitati a esaminare la relazione e a formulare osservazioni al riguardo prima della sua pubblicazione.
4 quinquies. Conformemente al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione facilita i dialoghi e i partenariati settoriali sul clima nel settore economico dei rifiuti.
Emendamento 125 Proposta di regolamento Articolo 72 – comma 1 bis (nuovo)
La Commissione, su richiesta degli Stati membri o se del caso, tiene periodicamente una riunione dei corrispondenti. Nel corso di tali riunioni, i corrispondenti esaminano le questioni sollevate dall'attuazione del presente regolamento e possono anche discutere altri temi pertinenti connessi all'attuazione del presente regolamento. Particolare attenzione può essere prestata alle discussioni sul monitoraggio dello stato del mercato dell'Unione per le spedizioni di rifiuti, al fine di consentire lo scambio di migliori pratiche e di informazioni e facilitare la cooperazione tra le autorità competenti, al fine di eliminare gli ostacoli all'armonizzazione delle pratiche di spedizione di rifiuti tra Stati membri e all'applicazione di tecniche di gestione dei rifiuti ecologicamente corrette.
I portatori di interessi sono invitati alle riunioni dei corrispondenti o, se del caso, a parti di esse.
Emendamento 126 Proposta di regolamento Articolo 72 – comma 1 ter (nuovo)
I portatori di interessi sono invitati alle riunioni dei corrispondenti o, se del caso, a parti di esse.
Emendamento 127 Proposta di regolamento Articolo 75 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 76 per modificare l'allegato III, in particolare la parte I, paragrafo 2, lettera f bis), al fine di modificare le soglie di contaminazione.
Emendamento 128 Proposta di regolamento Articolo 75 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Entro ... [inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento], la Commissione valuta l'aggiunta all'allegato III B di voci relative a miscele di rifiuti quali calzature usate, abbigliamento e altri prodotti tessili, comprese le miscele di questi prodotti, la lana minerale e i materassi. Se del caso, tale valutazione è accompagnata da un atto delegato conformemente all'articolo 76 per modificare l'allegato III B.
Emendamento 129 Proposta di regolamento Articolo 80
Entro il 31 dicembre 2035 la Commissione riesamina il presente regolamento, tenendo conto, tra l'altro, delle relazioni redatte in conformità dell'articolo 69 e dell'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 5, e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui relativi risultati, corredata, se lo reputa opportuno, di una proposta legislativa.
Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione riesamina il presente regolamento, tenendo conto, tra l'altro, delle relazioni redatte in conformità dell'articolo 69 e dell'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 5, e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui relativi risultati, corredata, se lo reputa opportuno, di una proposta legislativa.
Emendamento 130 Proposta di regolamento Articolo 80 – comma 1 bis (nuovo)
Entro il 31 dicembre [2038] la Commissione riesamina i dati e le motivazioni alla base della decisione di limitare l'esportazione di rifiuti di plastica al di fuori dell'Unione e dei paesi EFTA, al fine di valutare la proporzionalità di tale misura.
Emendamento 131 Proposta di regolamento Allegato I A – Casella 7
TIPI DI IMBALLAGGIO (casella 7)
TIPI DI IMBALLAGGIO (casella 7)
1. Fusto
1. Fusto
2. Barile di legno
2. Barile di legno
3. Tanica
3. Tanica
4. Riquadro
4. Riquadro
5. Sacco
5. Sacco
6. Imballaggio composito
6. Imballaggio composito
7. Contenitore a pressione
7. Contenitore a pressione
8. Alla rinfusa
8. Alla rinfusa
9. Altro (specificare)
9. Balla
10. Altro (specificare)
Emendamento 132 Proposta di regolamento Allegato I B – Casella 7
TIPI DI IMBALLAGGIO (casella 7)
TIPI DI IMBALLAGGIO (casella 7)
1. Fusto
1. Fusto
2. Barile di legno
2. Barile di legno
3. Tanica
3. Tanica
4. Riquadro
4. Riquadro
5. Sacco
5. Sacco
6. Imballaggio composito
6. Imballaggio composito
7. Contenitore a pressione
7. Contenitore a pressione
8. Alla rinfusa
8. Alla rinfusa
9. Altro (specificare)
9. Balla
10. Altro (specificare)
Emendamento 133 Proposta di regolamento Allegato I C – Parte V – punto 46 – comma 1
Casella 18: questa casella deve essere compilata dal rappresentante autorizzato dell'impianto di recupero o smaltimento una volta presa in consegna la spedizione di rifiuti. Barrare la casella relativa al tipo di impianto. Per quanto riguarda i quantitativi ricevuti fare riferimento alle istruzioni specifiche della casella 5 (punto 36). Una copia firmata del documento di movimento è consegnata all'ultimo vettore. Se la spedizione viene respinta per una qualche ragione il rappresentante dell'impianto di recupero o smaltimento deve contattare immediatamente le proprie autorità competenti. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, o, se del caso, all'articolo 15, paragrafo 3, del presente regolamento e alla decisione OCSE, l'impianto conferma al notificatore e alle autorità pertinenti di avere ricevuto i rifiuti entro un giorno dalla loro ricezione (fatta eccezione per i paesi OCSE di transito che abbiano comunicato al segretariato dell'OCSE che non desiderano ricevere tali copie del documento di movimento). L'originale del documento di movimento è conservato dall'impianto di recupero o smaltimento.
Casella 18: questa casella deve essere compilata dal rappresentante autorizzato dell'impianto di recupero o smaltimento una volta presa in consegna la spedizione di rifiuti. Barrare la casella relativa al tipo di impianto. Per quanto riguarda i quantitativi ricevuti fare riferimento alle istruzioni specifiche della casella 5 (punto 36). Una copia firmata del documento di movimento è consegnata all'ultimo vettore. Se la spedizione viene respinta per una qualche ragione il rappresentante dell'impianto di recupero o smaltimento deve contattare immediatamente le proprie autorità competenti. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, o, se del caso, all'articolo 15, paragrafo 3, del presente regolamento e alla decisione OCSE, l'impianto conferma al notificatore e alle autorità pertinenti di avere ricevuto i rifiuti entro due giorni lavorativi dalla loro ricezione (fatta eccezione per i paesi OCSE di transito che abbiano comunicato al segretariato dell'OCSE che non desiderano ricevere tali copie del documento di movimento). L'originale del documento di movimento è conservato dall'impianto di recupero o smaltimento.
Emendamento 134 Proposta di regolamento Allegato III – Parte I – comma 2 – lettera f bis (nuova)
f bis) per i rifiuti spediti all'interno dell'Unione, con il riferimento a "quasi privo di contaminazione e di altri tipi di rifiuti" [nella voce B3011 della convenzione di Basilea] si intende che il contenuto della contaminazione non supera complessivamente il 6 % della spedizione.
Emendamento 135 Proposta di regolamento Allegato III – Parte I – comma 2 – lettera g
g) per i rifiuti spediti all'interno dell'Unione, la voce B3011 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce seguente:
soppresso
[...]
(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; i riferimenti alla voce EU3011 sono sostituiti dai riferimenti alla voce B3011 della convenzione di Basilea.)
Emendamento 136 Proposta di regolamento Allegato III A – punto 2 – lettera e bis (nuova)
e bis) miscele di rifiuti classificati alle voci B1010 e B2020 della convenzione di Basilea;
Emendamento 137 Proposta di regolamento Allegato III A – punto 2 – lettera e ter (nuova)
e ter) miscele di rifiuti classificati alle voci B3011, B3040 e B1010 della convenzione di Basilea, limitatamente ai rifiuti provenienti dai telai di finestre e porte.
Emendamento 138 Proposta di regolamento Allegato IV – Parte I – comma 1 bis (nuovo)
Rifiuti classificati come pericolosi che figurano nell'elenco dei rifiuti istituito a norma dell'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE.
Emendamento 139 Proposta di regolamento Allegato IV – Parte I – comma 2 – lettera f
f) per i rifiuti spediti all'interno dell'Unione, la voce Y48 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce seguente:
soppresso
[...]
(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; i riferimenti alla voce EU48 sono sostituiti dai riferimenti alla voce Y48 della convenzione di Basilea)
Emendamento 140 Proposta di regolamento Allegato V – punto 2 – comma 1
Il presente allegato si compone di due parti. L'articolo 36 fa ulteriormente riferimento all'elenco di rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE. Ai fini del presente regolamento nonché per stabilire se un determinato rifiuto è inserito o meno nell'elenco di cui all'articolo 36 del presente regolamento, l'elenco di rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE si applica soltanto quando la parte 1 del presente allegato non è applicabile. Soltanto se un rifiuto non è elencato nella parte 1 del presente allegato o nell'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE si dovrebbe verificare se è elencato nella parte 2 del presente allegato.
Il presente allegato si compone di due parti. L'articolo 36 fa ulteriormente riferimento all'elenco di rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE. Ai fini del presente regolamento nonché per stabilire se un determinato rifiuto è inserito o meno nell'elenco di cui all'articolo 36 del presente regolamento, l'elenco di rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE si applica soltanto quando la parte 1 del presente allegato non è applicabile. Soltanto se un rifiuto non è elencato nella parte 1 del presente allegato e non come rifiuto pericoloso nell'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE, segnatamente i tipi di rifiuti contrassegnati da asterisco, si dovrebbe verificare se è elencato nella parte 2 del presente allegato.
Emendamento 141 Proposta di regolamento Allegato VIII – Parte 2 – punto 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(7 bis) Convenzioni fondamentali dell'ILO
Firma: sì [ ] no [ ]
Ratifica: sì [ ] no [ ]
Emendamento 142 Proposta di regolamento Allegato VIII – Parte 2 bis (nuova)
Parte 2 bis (nuova)
Impegno a garantire che i rifiuti ricevuti dall'Unione europea siano gestiti e trattati conformemente all'articolo 56.
Con la presente, [nome e dati di contatto dell'autorità competente], a nome di [paese] (di seguito "il paese"), dichiara che il paese garantisce che i rifiuti spediti nel suo territorio sono gestiti senza pericolo per la salute umana e in modo ecologicamente corretto, conformemente all'articolo 56 del presente regolamento.
Emendamento 143 Proposta di regolamento Allegato IX – Parte 1 – punto 2 – lettera b
b) direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali.
b) direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, comprese le migliori tecniche disponibili adottate.
Emendamento 144 Proposta di regolamento Allegato IX – Parte 2 bis (nuovo)
2 bis Convenzioni internazionali sui diritti dei lavoratori
Le otto convenzioni fondamentali dell'ILO come definite nella Dichiarazione dell'ILO sui principi e sui diritti fondamentali dell'ambito del lavoro1bis;
Emendamento 145 Proposta di regolamento Allegato X – punto 1
1. L'audit di cui all'articolo 43, paragrafo 2, verifica che l'impianto che gestisce i rifiuti nel paese di destinazione rispetti le seguenti condizioni:
1. L'audit di cui all'articolo 43, paragrafo 2, verifica che l'effettivo svolgimento di tutte le attività dell'impianto che gestisce i rifiuti nel paese di destinazione rispetti le seguenti condizioni, ove applicabili:
Emendamento 146 Proposta di regolamento Allegato X – punto 1 – lettera b
b) è progettato, costruito e gestito in modo sicuro ed ecologicamente corretto e, in particolare, dispone dei processi, di un'organizzazione e delle infrastrutture necessari per trattare i rifiuti in questione, nonché delle assicurazioni relative a rischi e responsabilità potenziali. A tal fine occorre quanto memo verificare le informazioni sui metodi di trattamento dei rifiuti, compreso il modo in cui vengono trattati i rifiuti residui, in particolare attraverso la rintracciabilità a valle;
b) è progettato, costruito e gestito in modo sicuro ed ecologicamente corretto e, in particolare, dispone dei processi, della tecnologia di riciclaggio adeguata, di un'organizzazione e delle infrastrutture necessari per trattare i rifiuti in questione, nonché delle assicurazioni relative a rischi e responsabilità potenziali. A tal fine occorre quanto meno verificare le informazioni sui metodi di trattamento dei rifiuti, compreso il modo in cui vengono trattati i rifiuti residui, in particolare attraverso la rintracciabilità a valle;
Emendamento 147 Proposta di regolamento Allegato X – punto 1 – lettera c – parte introduttiva
c) prevede sistemi, procedure e tecniche di gestione e di monitoraggio che hanno lo scopo di prevenire, ridurre, minimizzare nonché, nella misura del possibile, eliminare:
c) prevede e gestisce sistemi, procedure e tecniche di gestione e di monitoraggio che hanno lo scopo di prevenire, ridurre, minimizzare nonché, nella misura del possibile, eliminare:
Emendamento 148 Proposta di regolamento Allegato X – punto 1 – lettera f
f) stabilisce ed è in grado di fornire le registrazioni delle sue attività di gestione e spedizione dei rifiuti degli ultimi cinque anni;
f) stabilisce ed è in grado di fornire le registrazioni delle sue attività di gestione e spedizione dei rifiuti degli ultimi cinque anni; se l'impianto è in funzione da meno di cinque anni, stabilisce ed è in grado di fornire le registrazioni delle sue attività di gestione e spedizione dei rifiuti effettuate da quando è in funzione;
Emendamento 149 Proposta di regolamento Allegato X – punto 2 – parte introduttiva
2. Nel verificare la conformità di un impianto rispetto ai criteri di cui sopra, la terza parte indipendente che esegue l'audit deve in particolare prendere in considerazione, come punto di riferimento e se pertinente:
2. Nel verificare la conformità di tutte le attività pertinenti di un impianto rispetto ai criteri di cui sopra, la terza parte indipendente che esegue l'audit deve in particolare prendere in considerazione, come punto di riferimento e se pertinente:
Emendamento 150 Proposta di regolamento Allegato X – punto 2 – lettera b bis (nuova)
b bis) altre normative dell'Unione di cui all'allegato IX, parte 1.
La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0290/2022).