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Procedura : 2021/0434(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A9-0293/2022

Testi presentati :

A9-0293/2022

Discussioni :

PV 16/01/2023 - 15
CRE 16/01/2023 - 15

Votazioni :

PV 17/01/2023 - 5.4

Testi approvati :

P9_TA(2023)0004

Testi approvati
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Martedì 17 gennaio 2023 - Strasburgo
Norme per prevenire l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali
P9_TA(2023)0004A9-0293/2022

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 gennaio 2023 sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per prevenire l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali e che modifica la direttiva 2011/16/UE (COM(2021)0565 – C9-0041/2022 – 2021/0434(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2021)0565),

–  visto l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9‑0041/2022),

–  visto l'articolo 82 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9‑0293/2022),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1
(1)  Garantire una tassazione equa ed efficace nel mercato interno e lottare contro l'elusione e l'evasione fiscali rimangono priorità politiche assolute nell'Unione. Sebbene negli ultimi anni siano stati compiuti importanti progressi in questo settore, in particolare con l'adozione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio10 relativa alla lotta contro l'elusione fiscale e l'ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio11 relativa alla cooperazione amministrativa, sono necessarie ulteriori misure per contrastare le pratiche specificamente individuate di elusione e di evasione fiscali, che non sono pienamente contemplate dall'attuale quadro giuridico dell'Unione. In particolare i gruppi multinazionali spesso costituiscono imprese prive di una sostanza minima per ridurre il loro obbligo fiscale complessivo, anche trasferendo gli utili da determinati Stati membri ad alta imposizione in cui svolgono un'attività economica e creano valore per le loro attività. La presente proposta integra i progressi compiuti in materia di trasparenza delle imprese attraverso i requisiti relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva introdotti dal quadro antiriciclaggio, che affrontano le situazioni in cui le imprese sono costituite per occultare la proprietà effettiva, che sia delle imprese stesse o degli attivi che esse gestiscono e possiedono, quali beni immobili o beni di valore elevato.
(1)  Garantire una tassazione equa ed efficace nel mercato interno e lottare contro l'elusione e l'evasione fiscali rimangono priorità politiche assolute nell'Unione. Sebbene negli ultimi anni siano stati compiuti importanti progressi in questo settore, in particolare con l'adozione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio10 relativa alla lotta contro l'elusione fiscale e l'ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio11 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, sono necessarie ulteriori misure per contrastare le pratiche specificamente individuate di elusione e di evasione fiscali, anche attraverso l'uso improprio di entità di comodo, che non sono pienamente contemplate dall'attuale quadro giuridico dell'Unione. A tale riguardo, le rivelazioni dei Pandora Papers hanno portato alla luce la creazione di società di comodo allo scopo di trasferire denaro tra conti bancari, evadere le tasse e commettere reati finanziari, compreso il riciclaggio di denaro, nonché eludere le sanzioni dell'Unione nei confronti degli oligarchi russi. In particolare i gruppi multinazionali spesso costituiscono imprese prive di una sostanza economica minima per ridurre il loro obbligo fiscale complessivo, anche trasferendo gli utili da determinati Stati membri ad alta imposizione in cui svolgono un'attività economica e creano valore per le loro attività. La presente proposta integra i progressi compiuti in materia di trasparenza delle imprese attraverso i requisiti relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva introdotti dal quadro antiriciclaggio, che affrontano le situazioni in cui le imprese sono costituite per occultare la proprietà effettiva, che sia delle imprese stesse o degli attivi che esse gestiscono e possiedono, quali beni immobili o beni di valore elevato.
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10 Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1).
10 Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1).
11 Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).
11 Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis)  Vi possono essere valide ragioni per ricorrere a imprese con una sostanza economica minima. È quindi importante garantire un quadro giuridico proporzionato che tuteli la posizione delle piccole e medie imprese (PMI) che si avvalgono di strutture giuridiche per promuovere gli investimenti, rispettare le leggi nazionali od operare in mercati nazionali diversi e, al tempo stesso, legiferare in termini concreti sull'uso improprio delle entità di comodo per evitare la tassazione. La qualità e la completezza dei dati sono dunque essenziali per trarre i massimi vantaggi dalla presente direttiva.
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 1 ter (nuovo)
(1 ter)  La mancanza di uno strumento internazionale sull'abuso delle entità di comodo a fini fiscali crea una lacuna significativa negli sforzi globali volti a combattere la frode e l'evasione fiscali e la pianificazione fiscale aggressiva. Inoltre, crea condizioni di disparità tra le imprese. L'assenza di tale strumento conferma l'importanza delle norme giuridiche stabilite nella presente direttiva. È essenziale garantire che gli obblighi previsti dalla presente direttiva siano proporzionati ed efficaci dal punto di vista fiscale, preservando la competitività delle imprese europee.
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 1 quater (nuovo)
(1 quater)  L'uso improprio delle entità di comodo a fini fiscali comporta una riduzione degli obblighi fiscali e una perdita fiscale nell'Unione. È pertanto essenziale che la presente direttiva fissi norme ambiziose e proporzionate per la definizione di requisiti comuni minimi di sostanza, per il miglioramento dello scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali nazionali e per la dissuasione del ricorso a entità di comodo promosso da taluni intermediari.
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 2
(2)  È noto che imprese prive di una sostanza minima possono essere costituite in uno Stato membro con l'obiettivo principale di ottenere un vantaggio fiscale, in particolare attraverso l'erosione della base imponibile di un altro Stato membro. Sebbene alcuni Stati membri abbiano elaborato un quadro legislativo o amministrativo per proteggere la propria base imponibile da tali regimi, le norme pertinenti hanno spesso un effetto limitato, in quanto si applicano solo nel territorio di un singolo Stato membro e non contemplano efficacemente le situazioni che coinvolgono più di uno Stato membro. Inoltre le norme nazionali che si applicano in questo settore variano notevolmente all'interno dell'Unione, e alcuni Stati membri non dispongono neppure di norme per contrastare l'uso improprio di imprese prive di sostanza o con una sostanza minima a fini fiscali.
(2)  È noto che imprese prive di una sostanza minima possono essere costituite in uno Stato membro con l'obiettivo principale di ottenere un vantaggio fiscale, in particolare attraverso l'erosione della base imponibile di un altro Stato membro, creando opportunità di pianificazione fiscale aggressiva. Sebbene alcuni Stati membri abbiano elaborato un quadro legislativo o amministrativo per proteggere la propria base imponibile da tali regimi, le norme pertinenti hanno spesso un effetto limitato, in quanto si applicano solo nel territorio di un singolo Stato membro e non contemplano efficacemente le situazioni che coinvolgono più di uno Stato membro. Inoltre le norme nazionali che si applicano in questo settore variano notevolmente all'interno dell'Unione, e alcuni Stati membri non dispongono neppure di norme per contrastare l'uso improprio di imprese prive di sostanza o con una sostanza minima a fini fiscali. È dunque importante creare un approccio giuridico a livello dell'Unione per garantire un quadro per la salvaguardia dell'integrità del mercato interno, nel pieno rispetto dei più elevati standard di accessibilità, semplicità e trasparenza.
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 3
(3)  È necessario stabilire un quadro comune al fine di rafforzare la resilienza degli Stati membri contro le pratiche di elusione e di evasione fiscali connesse all'uso di imprese che non svolgono un'attività economica, pur esercitandone presumibilmente una, e che pertanto sono prive di sostanza o hanno solo una sostanza minima a fini fiscali. Ciò mira a garantire che le imprese prive di una sostanza minima non siano usate come strumenti di evasione o di elusione fiscali. Poiché tali imprese possono essere stabilite in uno Stato membro ma possono essere usate con l'effetto di erodere la base imponibile di un altro Stato membro, è fondamentale concordare un insieme comune di norme per determinare ciò che dovrebbe essere considerato una sostanza insufficiente a fini fiscali nel mercato interno e per delineare le conseguenze fiscali specifiche connesse a tale sostanza insufficiente. Il fatto che un'impresa risulti avere una sostanza sufficiente ai sensi della presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di continuare ad applicare norme contro l'elusione e l'evasione fiscali, a condizione che siano coerenti con il diritto dell'Unione.
(3)  È necessario stabilire un quadro comune al fine di rafforzare la resilienza degli Stati membri contro le pratiche di elusione e di evasione fiscali connesse all'uso di imprese che non svolgono un'attività economica, pur esercitandone presumibilmente una, e che pertanto sono prive di sostanza o hanno solo una sostanza minima a fini fiscali. Ciò mira a garantire che le imprese prive di una sostanza minima non siano usate come strumenti di evasione o di elusione fiscali. Poiché tali imprese possono essere stabilite in uno Stato membro ma possono essere usate con l'effetto di erodere la base imponibile di un altro Stato membro, è fondamentale concordare un insieme comune di norme per determinare ciò che dovrebbe essere considerato una sostanza insufficiente a fini fiscali nel mercato interno e per delineare le conseguenze fiscali specifiche connesse a tale sostanza insufficiente. Il fatto che un'impresa risulti avere una sostanza sufficiente ai sensi della presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di continuare ad applicare norme più rigorose in materia di sostanza minima e altre norme contro l'elusione e l'evasione fiscali, a condizione che siano coerenti con il diritto dell'Unione.
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis)  Per conseguire gli obiettivi della presente direttiva, è della massima importanza aumentare la capacità delle amministrazioni fiscali e migliorare lo scambio di informazioni in tutta l'Unione. È necessario che gli Stati membri condividano le informazioni pertinenti cui hanno accesso, attuino i sistemi che sostengono lo scambio di tali informazioni e, quale ultimo passo, applichino le sanzioni proposte nei confronti delle entità inadempienti. A sostegno della presente direttiva, la Commissione dovrebbe proporre attività specifiche nell'ambito del programma Fiscalis.
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 4
(4)  Al fine di garantire un approccio globale, le norme dovrebbero applicarsi a tutte le imprese dell'Unione che sono imponibili in uno Stato membro, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dal loro status, purché abbiano la residenza fiscale in uno Stato membro e possano ottenere un certificato di residenza fiscale in tale Stato membro.
(4)  Al fine di garantire un approccio globale e proporzionato, le norme dovrebbero applicarsi alle imprese dell'Unione che sono imponibili in uno Stato membro, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dal loro status, purché abbiano la residenza fiscale in uno Stato membro e possano ottenere un certificato di residenza fiscale in tale Stato membro. Tale ampio ambito di applicazione è limitato da una serie di norme riguardanti l'attività economica delle imprese incluse nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 5
(5)  Per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, nonché la proporzionalità e l'efficacia delle potenziali norme, sarebbe auspicabile limitarne l'ambito di applicazione alle imprese che rischiano di essere dichiarate prive di una sostanza minima e usate con l'obiettivo principale di ottenere un vantaggio fiscale. Sarebbe pertanto importante stabilire un criterio di entrata, sotto forma di una serie di tre condizioni cumulative e indicative, al fine di determinare quali imprese sono sufficientemente a rischio come sopra indicato per giustificare il loro assoggettamento a obblighi di comunicazione. Una prima condizione dovrebbe consentire di identificare le imprese presumibilmente impegnate soprattutto in attività economiche geograficamente mobili, in quanto il luogo in cui tali attività sono effettivamente svolte è in genere più difficile da individuare. Tali attività danno luogo di norma a importanti flussi di reddito passivo. Pertanto le imprese il cui reddito è costituito prevalentemente da flussi di reddito passivo soddisferebbero tale condizione. Si dovrebbe inoltre tener conto del fatto che le entità che detengono attivi solo per uso privato, come beni immobili, yacht, jet, opere d'arte o capitale proprio, possono non avere alcun reddito per lunghi periodi di tempo, ma traggono comunque notevoli benefici fiscali attraverso la proprietà di tali attivi. Poiché le situazioni puramente nazionali non comporterebbero un rischio per il buon funzionamento del mercato interno e sarebbero affrontate meglio a livello nazionale, una seconda condizione dovrebbe concentrarsi sulle imprese che svolgono attività transfrontaliere. L'esercizio di attività transfrontaliere dovrebbe essere stabilito tenendo conto, da un lato, della natura delle operazioni dell'impresa, nazionali o estere, e, dall'altro, dei suoi beni, essendo possibile che le entità che detengono solo attivi per uso privato, non commerciale, non effettuino operazioni per un periodo di tempo considerevole. Inoltre una terza condizione dovrebbe identificare le imprese che non dispongono di risorse proprie o dispongono di risorse proprie inadeguate per svolgere le attività di gestione principali. A tale riguardo le imprese che non dispongono di risorse proprie adeguate tendono a rivolgersi a terzi prestatori di servizi di amministrazione, gestione, corrispondenza e conformità giuridica o a concludere accordi pertinenti con imprese associate per la fornitura di tali servizi al fine di istituire e mantenere una presenza giuridica e fiscale. Il fatto che l'impresa esternalizzi solo alcuni servizi accessori, come i servizi di contabilità, continuando a svolgere internamente le attività principali, non sarebbe di per sé sufficiente per soddisfare tale condizione. Sebbene tali prestatori di servizi possano essere regolamentati per altri fini non fiscali, i loro obblighi per tali altri fini non possono sempre attenuare il rischio che essi consentano la costituzione e il mantenimento di imprese usate impropriamente per pratiche di elusione e di evasione fiscali.
(5)  Per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, nonché la proporzionalità e l'efficacia delle potenziali norme, sarebbe auspicabile limitarne l'ambito di applicazione alle imprese che rischiano di essere dichiarate prive di una sostanza minima e usate principalmente per ottenere un vantaggio fiscale. Sarebbe pertanto importante stabilire un criterio di entrata, sotto forma di una serie di tre condizioni cumulative e indicative, al fine di determinare quali imprese sono sufficientemente a rischio come sopra indicato per giustificare il loro assoggettamento a obblighi di comunicazione. Le imprese dovrebbero effettuare autonomamente il test sull'accesso sotto forma di autovalutazione. Una prima condizione dovrebbe consentire di identificare le imprese presumibilmente impegnate soprattutto in attività economiche geograficamente mobili, in quanto il luogo in cui tali attività sono effettivamente svolte è in genere più difficile da individuare. Tali attività danno luogo di norma a importanti flussi di reddito passivo. Pertanto le imprese il cui reddito è costituito prevalentemente da flussi di reddito passivo soddisferebbero tale condizione. Si dovrebbe inoltre tener conto del fatto che le entità che detengono attivi solo per uso privato, come beni immobili, yacht, jet, opere d'arte o capitale proprio, possono non avere alcun reddito per lunghi periodi di tempo, ma traggono comunque notevoli benefici fiscali attraverso la proprietà di tali attivi. Poiché le situazioni puramente nazionali non comporterebbero un rischio per il buon funzionamento del mercato interno e sarebbero affrontate meglio a livello nazionale, una seconda condizione dovrebbe concentrarsi sulle imprese che svolgono attività transfrontaliere. L'esercizio di attività transfrontaliere dovrebbe essere stabilito tenendo conto, da un lato, della natura delle operazioni dell'impresa, nazionali o estere, e, dall'altro, dei suoi beni, essendo possibile che le entità che detengono solo attivi per uso privato non effettuino operazioni per un periodo di tempo considerevole. Inoltre una terza condizione dovrebbe identificare le imprese che non dispongono di risorse proprie o dispongono di risorse proprie inadeguate per svolgere le attività di gestione principali. A tale riguardo le imprese che non dispongono di risorse proprie adeguate tendono a rivolgersi a terzi prestatori di servizi di amministrazione, gestione, corrispondenza e conformità giuridica o a concludere accordi pertinenti con imprese associate per la fornitura di tali servizi al fine di istituire e mantenere una presenza giuridica e fiscale. Il fatto che l'impresa esternalizzi solo alcuni servizi accessori, come i servizi di contabilità, continuando a svolgere internamente le attività principali, non sarebbe di per sé sufficiente per soddisfare tale condizione. Sebbene tali prestatori di servizi possano essere regolamentati per altri fini non fiscali, i loro obblighi per tali altri fini non possono sempre attenuare il rischio che essi consentano la costituzione e il mantenimento di imprese usate impropriamente per pratiche di elusione e di evasione fiscali.
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 6
(6)  Sarebbe giusto escludere dalla normativa prevista le imprese le cui attività sono soggette a un adeguato livello di trasparenza e non presentano pertanto un rischio di mancanza di sostanza a fini fiscali. È altresì opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva le società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione o quotati in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, nonché talune imprese finanziarie fortemente regolamentate nell'Unione, direttamente o indirettamente, e soggette a maggiori obblighi di trasparenza e a vigilanza. Anche le imprese di partecipazione pure situate nella stessa giurisdizione della controllata operativa e del loro titolare effettivo o dei loro titolari effettivi sono difficilmente idonee a perseguire l'obiettivo di ottenere un vantaggio fiscale. Lo stesso vale per le sub-holding situate nella stessa giurisdizione del loro azionista o dell'entità controllante capogruppo. Su tale base dovrebbero essere escluse anch'esse. Anche le imprese che impiegano un numero adeguato di persone, a tempo pieno e in via esclusiva, per svolgere le loro attività non dovrebbero essere considerate prive di una sostanza minima. Sebbene non si possa ragionevolmente prevedere che soddisfino il criterio di entrata, esse dovrebbero essere esplicitamente escluse ai fini della certezza del diritto.
(6)  È giusto e proporzionato escludere dalla normativa prevista le imprese le cui attività sono soggette a un adeguato livello di trasparenza e vigilanza fiscale e non presentano pertanto un rischio di mancanza di sostanza a fini fiscali. È altresì opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva le società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione o quotati in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, nonché talune imprese finanziarie fortemente regolamentate nell'Unione, direttamente o indirettamente, e soggette a maggiori obblighi di trasparenza e a vigilanza. Anche le imprese di partecipazione pure situate nella stessa giurisdizione della controllata operativa e del loro titolare effettivo o dei loro titolari effettivi sono difficilmente idonee a perseguire l'obiettivo di ottenere un vantaggio fiscale. Lo stesso vale per le sub-holding situate nella stessa giurisdizione del loro azionista o dell'entità controllante capogruppo. Su tale base dovrebbero essere escluse anch'esse. Tale esclusione si applica espressamente alle imprese regolamentate o che presentano un rischio limitato di mancanza di sostanza. L'esclusione dovrebbe essere considerata entità per entità e non estesa a un intero gruppo.
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 8
(8)  Per facilitare l'attuazione della presente direttiva, le imprese che rischiano di essere dichiarate prive di sostanza e usate con l'obiettivo principale di ottenere un vantaggio fiscale dovrebbero dichiarare, nella loro dichiarazione dei redditi annuale, di possedere un livello minimo di risorse quali persone e locali nello Stato membro di residenza fiscale e, se del caso, fornire prove documentali. Sebbene si riconosca che attività diverse possono richiedere un livello o un tipo di risorse differente, ci si aspetterebbe un livello minimo comune di risorse in tutte le circostanze. La valutazione dovrebbe mirare esclusivamente a constatare la sostanza delle imprese a fini fiscali e non mette in discussione il ruolo dei "prestatori di servizi relativi a società o trust", quali definiti nella direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio12, nell'individuazione del riciclaggio, dei reati presupposto e del finanziamento del terrorismo. Per contro, l'assenza di un livello minimo di risorse può essere considerata indicativa di una mancanza di sostanza quando un'impresa è già a rischio di essere dichiarata priva di sostanza a fini fiscali. Al fine di garantire la compatibilità con le pertinenti norme internazionali, un livello minimo comune dovrebbe basarsi sulle norme esistenti dell'Unione e internazionali in materia di attività economica sostanziale nel contesto di regimi fiscali preferenziali o in assenza di tassazione delle società13, quali sviluppate nel contesto del forum sulle pratiche fiscali dannose. È necessario prevedere la presentazione di prove documentali, unitamente alla dichiarazione dei redditi, a sostegno della dichiarazione dell'impresa di disporre di risorse minime. Tali prove documentali sono altresì necessarie per consentire all'amministrazione di formarsi un'opinione basata sui fatti e sulle circostanze dell'impresa e di decidere se avviare una procedura di audit.
(8)  Per facilitare l'attuazione della presente direttiva, le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e che rischiano di essere dichiarate prive di sostanza e usate con l'obiettivo principale di ottenere un vantaggio fiscale dovrebbero dichiarare, nella loro dichiarazione dei redditi annuale, di possedere un livello minimo di risorse, vale a dire persone e locali nello Stato membro di residenza fiscale, e, se del caso, fornire prove documentali. Il requisito relativo al possesso dei locali in uno Stato membro dovrebbe tenere conto della crescente prevalenza del lavoro a distanza, in virtù della quale le imprese legittime ridimensionano la loro presenza in detto Stato membro e scelgono di non mantenere locali esclusivi. Sebbene si riconosca che attività diverse possono richiedere un livello o un tipo di risorse differente, ci si aspetterebbe un livello minimo comune di risorse in tutte le circostanze. La valutazione dovrebbe mirare esclusivamente a constatare la sostanza delle imprese a fini fiscali e non mette in discussione il ruolo dei "prestatori di servizi relativi a società o trust", quali definiti nella direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio12, nell'individuazione del riciclaggio, dei reati presupposto e del finanziamento del terrorismo. Per contro, l'assenza di un livello minimo di risorse può essere considerata indicativa di una mancanza di sostanza quando un'impresa è già a rischio di essere dichiarata priva di sostanza a fini fiscali. Al fine di garantire la compatibilità con le pertinenti norme internazionali, un livello minimo comune dovrebbe basarsi sulle norme esistenti dell'Unione e internazionali in materia di attività economica sostanziale nel contesto di regimi fiscali preferenziali o in assenza di tassazione delle società13, quali sviluppate nel contesto del forum sulle pratiche fiscali dannose. È necessario prevedere la presentazione di prove documentali, unitamente alla dichiarazione dei redditi, a sostegno della dichiarazione dell'impresa di disporre di risorse minime. Tali prove documentali sono altresì necessarie per consentire all'amministrazione di formarsi un'opinione basata sui fatti e sulle circostanze dell'impresa e di decidere se avviare una procedura di audit.
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12 Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
12 Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
13 Segretariato generale del Consiglio, 9637/18 FISC 241 ECOFIN 555, Codice di condotta (tassazione delle imprese), nota orientativa sull'interpretazione del terzo criterio; OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, Action 5: Final Report.
13 Segretariato generale del Consiglio, 9637/18 FISC 241 ECOFIN 555, Codice di condotta (tassazione delle imprese), nota orientativa sull'interpretazione del terzo criterio; OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, Action 5: Final Report.
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 9
(9)  Per garantire la certezza fiscale, è indispensabile stabilire norme comuni sul contenuto delle dichiarazioni delle imprese. Si dovrebbe presumere che le imprese che soddisfano il criterio di entrata e sono pertanto tenute alla comunicazione non abbiano una sostanza sufficiente a fini fiscali se dichiarano anche di non possedere uno o più degli elementi che costituiscono cumulativamente un livello minimo di sostanza o non forniscono le prove a sostegno richieste. Si dovrebbe invece presumere che le imprese che dichiarano di possedere tutti gli elementi del livello minimo di sostanza e che forniscono i documenti giustificativi richiesti abbiano una sostanza minima a fini fiscali e tali imprese non dovrebbero incorrere in ulteriori obblighi e conseguenze ai sensi della presente direttiva. Ciò non dovrebbe tuttavia pregiudicare la legislazione applicabile e il diritto dell'amministrazione di effettuare un audit, anche sulla base dei documenti giustificativi, e giungere eventualmente a conclusioni diverse.
(9)  Per garantire la certezza e la stabilità fiscale, è indispensabile stabilire norme comuni sul contenuto delle dichiarazioni delle imprese. Si dovrebbe presumere che le imprese che soddisfano il criterio di entrata e sono pertanto tenute alla comunicazione non abbiano una sostanza sufficiente a fini fiscali se dichiarano anche di non possedere uno o più degli elementi che costituiscono cumulativamente un livello minimo di sostanza o non forniscono le prove a sostegno richieste. Si dovrebbe invece presumere che le imprese che dichiarano di possedere tutti gli elementi del livello minimo di sostanza e che forniscono i documenti giustificativi richiesti abbiano una sostanza minima a fini fiscali e tali imprese non dovrebbero incorrere in ulteriori obblighi e conseguenze ai sensi della presente direttiva. Ciò non dovrebbe tuttavia pregiudicare la legislazione applicabile e il diritto dell'amministrazione di effettuare un audit, anche sulla base dei documenti giustificativi. Per permettere agli Stati membri di assegnare efficacemente le risorse della loro amministrazione fiscale, gli Stati membri dovrebbero poter determinare un periodo durante il quale si presume che un'impresa disponga di una sostanza minima, a condizione che la situazione di fatto e di diritto dell'impresa resti immutata in detto periodo.
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 10
(10)  È riconosciuto che il fatto che un'impresa svolga effettivamente attività economiche a fini fiscali o serva principalmente a fini di evasione o di elusione fiscali è in definitiva una questione di fatti e di circostanze. Ciò dovrebbe essere valutato caso per caso per ciascuna impresa specifica. Pertanto le imprese che si presume non abbiano una sostanza minima a fini fiscali dovrebbero avere il diritto di dimostrare il contrario, anche di dimostrare che non perseguono principalmente finalità fiscali, e confutare tale presunzione. Una volta adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente direttiva, esse dovrebbero fornire informazioni supplementari all'amministrazione dello Stato membro in cui risiedono a fini fiscali. Sebbene possano fornire tutte le informazioni supplementari che ritengono appropriate, è essenziale fissare requisiti comuni riguardo a ciò che può costituire una prova supplementare adeguata e dovrebbe pertanto essere richiesto in tutti i casi. Se sulla base di tali prove supplementari ritiene che un'impresa abbia confutato in modo soddisfacente una presunzione di mancanza di sostanza, lo Stato membro dovrebbe poter adottare una decisione per certificare che l'impresa ha una sostanza minima a fini fiscali a norma della presente direttiva. Tale decisione può rimanere valida per il periodo durante il quale la situazione di fatto e di diritto dell'impresa resta immutata e fino a sei anni dalla data di adozione della decisione. Ciò consentirà di limitare le risorse assegnate ai casi per i quali è stato dimostrato che non sono un'entità di comodo ai fini della direttiva.
(10)  La valutazione volta a determinare se un'impresa svolga effettivamente attività economiche a fini fiscali o serva principalmente a fini di evasione o di elusione fiscali è in definitiva una questione di fatti e di circostanze. Ciò dovrebbe essere valutato caso per caso per ciascuna impresa specifica. Pertanto le imprese che si presume non abbiano una sostanza minima a fini fiscali dovrebbero avere il diritto di dimostrare il contrario, anche di dimostrare che non perseguono principalmente finalità fiscali, e confutare tale presunzione. Una volta adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente direttiva, esse dovrebbero fornire le informazioni necessarie all'amministrazione dello Stato membro in cui risiedono a fini fiscali. Sebbene possano fornire tutte le informazioni supplementari che ritengono appropriate, è essenziale fissare requisiti comuni riguardo a ciò che può costituire una prova supplementare adeguata e dovrebbe pertanto essere richiesto in tutti i casi. Se sulla base di tali prove supplementari ritiene che un'impresa abbia confutato in modo soddisfacente una presunzione di mancanza di sostanza, lo Stato membro dovrebbe poter adottare una decisione per certificare che l'impresa ha una sostanza minima a fini fiscali a norma della presente direttiva. Tale decisione può rimanere valida per il periodo durante il quale la situazione di fatto e di diritto dell'impresa resta immutata e fino a cinque anni dalla data di adozione della decisione. Ciò consentirà di limitare le risorse assegnate ai casi per i quali è stato dimostrato che non sono un'entità di comodo ai fini della direttiva.
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 11
(11)  Poiché l'obiettivo della presente direttiva è prevenire l'elusione e l'evasione fiscali che possono prosperare attraverso le azioni di imprese prive di una sostanza minima, e al fine di garantire la certezza fiscale e migliorare il corretto funzionamento del mercato interno, è fondamentale prevedere la possibilità di esenzioni per le imprese che soddisfano il criterio di entrata ma la cui interposizione non ha un impatto effettivo favorevole sulla situazione fiscale complessiva del gruppo dell'impresa o del titolare effettivo o dei titolari effettivi. Per questo motivo, tali imprese dovrebbero avere il diritto di chiedere all'amministrazione dello Stato membro in cui risiedono a fini fiscali di adottare una decisione che le dispensi integralmente e anticipatamente dal rispettare le norme proposte. Tale esenzione dovrebbe inoltre essere limitata nel tempo, per consentire all'amministrazione di verificare regolarmente che la situazione di fatto e di diritto che giustifica la decisione di esenzione rimanga valida. Al tempo stesso, un eventuale prolungamento della durata di tale decisione consentirà di limitare le risorse assegnate ai casi che dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva.
(11)  Poiché l'obiettivo della presente direttiva è prevenire l'elusione e l'evasione fiscali attraverso le azioni di imprese prive di una sostanza minima, e al fine di garantire la certezza fiscale e migliorare il corretto funzionamento del mercato interno, è fondamentale prevedere la possibilità di esenzioni per le imprese che soddisfano il criterio di entrata ma la cui interposizione non ha un impatto effettivo favorevole sulla situazione fiscale complessiva del gruppo dell'impresa o del titolare effettivo o dei titolari effettivi. Per questo motivo, tali imprese dovrebbero avere il diritto di chiedere all'amministrazione dello Stato membro in cui risiedono a fini fiscali di adottare una decisione che le dispensi integralmente e anticipatamente dal rispettare le norme proposte, senza che l'impresa debba sottoporsi al test della sostanza se può dimostrare l'assenza di benefici fiscali per l'entità interessata. Tale esenzione dovrebbe inoltre essere limitata nel tempo, per consentire all'amministrazione di verificare regolarmente che la situazione di fatto e di diritto che giustifica la decisione di esenzione rimanga valida. Al tempo stesso, un eventuale prolungamento della durata di tale decisione consentirà di limitare le risorse assegnate ai casi che dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva.
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 13
(13)  Per garantire l'efficacia del quadro proposto, è necessario stabilire adeguate conseguenze fiscali per le imprese che non hanno una sostanza minima a fini fiscali. Le imprese che hanno soddisfatto il criterio di entrata e che si presume siano prive di sostanza a fini fiscali, e inoltre non hanno fornito prove del contrario né prove che esse non perseguono l'obiettivo di ottenere un vantaggio fiscale, non dovrebbero essere autorizzate a beneficiare delle disposizioni di accordi e convenzioni che prevedono l'eliminazione della doppia imposizione sul reddito e, se del caso, sul capitale, di cui lo Stato membro di residenza fiscale è parte, né di qualsiasi altro accordo, comprese le disposizioni degli accordi internazionali per la promozione e la protezione degli investimenti, con finalità o effetto equivalente. Tali imprese non dovrebbero poter beneficiare della direttiva 2011/96/UE del Consiglio7 e della direttiva 2003/49/CE del Consiglio8. A tal fine tali imprese non dovrebbero avere diritto a un certificato di residenza fiscale nella misura in cui questo serva a ottenere tali benefici. Lo Stato membro in cui l'impresa è residente a fini fiscali dovrebbe pertanto rifiutare il rilascio di un certificato di residenza fiscale. In alternativa, tale Stato membro dovrebbe poter rilasciare il certificato indicando, mediante un avvertimento, che questo non dovrebbe essere utilizzato dall'impresa per ottenere i benefici fiscali di cui sopra. Il rifiuto di un certificato di residenza fiscale o, in alternativa, il rilascio di un certificato speciale di residenza fiscale non dovrebbe pregiudicare le norme nazionali dello Stato membro dell'impresa per quanto riguarda la residenza fiscale e gli obblighi ad essa connessi. Piuttosto serve a comunicare agli altri Stati membri e ai paesi terzi che non dovrebbero essere concessi sgravi o rimborsi per le operazioni che coinvolgono tale impresa sulla base di convenzioni con lo Stato membro dell'impresa o, se del caso, di direttive dell'Unione.
(13)  Per garantire l'efficacia del quadro proposto, è necessario stabilire adeguate conseguenze fiscali per le imprese che non hanno una sostanza minima a fini fiscali. Le imprese che hanno soddisfatto il criterio di entrata e che si presume siano prive di sostanza a fini fiscali, e inoltre non hanno fornito prove del contrario né prove che esse non perseguono l'obiettivo di ottenere un vantaggio fiscale, non dovrebbero essere autorizzate a beneficiare delle disposizioni di accordi e convenzioni che prevedono l'eliminazione della doppia imposizione sul reddito e, se del caso, sul capitale, di cui lo Stato membro di residenza fiscale è parte, né di qualsiasi altro accordo, comprese le disposizioni degli accordi internazionali per la promozione e la protezione degli investimenti, con finalità o effetto equivalente. Tali imprese non dovrebbero poter beneficiare della direttiva 2011/96/UE del Consiglio7 e della direttiva 2003/49/CE del Consiglio8. A tal fine tali imprese non dovrebbero avere diritto a un certificato di residenza fiscale nella misura in cui questo serva a ottenere tali benefici. Lo Stato membro in cui l'impresa è residente a fini fiscali dovrebbe pertanto rifiutare il rilascio di un certificato di residenza fiscale e rilasciare una dichiarazione indicante i motivi alla base di tale decisione. Il rifiuto di un certificato di residenza fiscale non dovrebbe pregiudicare le norme nazionali dello Stato membro dell'impresa per quanto riguarda la residenza fiscale e gli obblighi ad essa connessi. Piuttosto serve a comunicare agli altri Stati membri e ai paesi terzi che non dovrebbero essere concessi sgravi o rimborsi per le operazioni che coinvolgono tale impresa sulla base di convenzioni con lo Stato membro dell'impresa o, se del caso, di direttive dell'Unione.
__________________
__________________
7 Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 345 del 29.12.2011, pag. 8).
7 Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 345 del 29.12.2011, pag. 8).
8 Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49).
8 Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49).
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis)  La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire che tali conseguenze fiscali siano articolate in maniera coerente con le convenzioni fiscali bilaterali in vigore concluse tra gli Stati membri e i paesi terzi.
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 15
(15)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/16/UE.
(15)  Dal momento che la direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa stabilisce norme e procedure per la cooperazione tra gli Stati membri riguardo allo scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri, in particolare lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali, è opportuno che essa sia modificata di conseguenza per consentire agli Stati membri di scambiarsi automaticamente le informazioni ricevute nel quadro della presente direttiva.
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 16
(16)  Al fine di migliorare l'efficacia, gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni contro la violazione delle norme nazionali che recepiscono la presente direttiva. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Per garantire la certezza fiscale e un livello minimo di coordinamento in tutti gli Stati membri, è necessario fissare una sanzione pecuniaria minima, tenendo conto anche della situazione di ciascuna impresa specifica. Le norme previste si basano sull'autovalutazione da parte delle imprese per stabilire se soddisfano o meno i criteri di entrata. Per garantire l'efficacia delle disposizioni, incentivando un'adeguata conformità in tutta l'Unione e tenendo conto del fatto che un'impresa di comodo in uno Stato membro può essere usata per erodere la base imponibile di un altro Stato membro, è importante che ciascuno Stato membro abbia il diritto di chiedere a un altro Stato membro di effettuare audit fiscali delle imprese a rischio per il fatto di non soddisfare la sostanza minima quale definita nella presente direttiva. Pertanto, per rafforzare l'efficacia, è essenziale che lo Stato membro interpellato abbia l'obbligo di effettuare tale audit e di condividere le informazioni sull'esito, anche se non riscontra l'esistenza di un'entità "di comodo".
(16)  Al fine di migliorare l'efficacia, gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni contro la violazione delle norme nazionali che recepiscono la presente direttiva. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Per garantire la certezza fiscale e un livello minimo di coordinamento in tutti gli Stati membri, è necessario fissare una sanzione pecuniaria minima, tenendo conto anche della situazione di ciascuna impresa specifica. Le norme previste si basano su un'autovalutazione realizzata dalle imprese per stabilire se soddisfano o meno i criteri di entrata. Per garantire l'efficacia delle disposizioni, incentivando un'adeguata conformità in tutta l'Unione e tenendo conto del fatto che un'impresa di comodo in uno Stato membro può essere usata per erodere la base imponibile di un altro Stato membro, è importante che ciascuno Stato membro abbia il diritto di chiedere a un altro Stato membro di effettuare audit fiscali congiunti delle imprese a rischio per il fatto di non soddisfare la sostanza minima quale definita nella presente direttiva. Gli audit congiunti permettono di mettere in comune le competenze, garantendo in tal modo una determinazione completa dei fatti e promuovendo l'accettazione dei risultati degli audit. La direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio16 ha creato un quadro uniforme per gli audit congiunti, che dovrebbero pertanto essere utilizzati nei casi opportuni.
________________
16 Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU L 104 del 25.3.2021, pag. 1).
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 18
(18)  Al fine di valutare l'efficacia delle nuove norme proposte, la Commissione dovrebbe preparare una valutazione sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e di altri dati disponibili. La relazione della Commissione dovrebbe essere pubblicata.
(18)  Al fine di valutare l'efficacia delle nuove norme proposte, nonché il loro impatto sul gettito fiscale negli Stati membri e sulla capacità delle amministrazioni fiscali, la Commissione dovrebbe preparare una valutazione sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e di altri dati disponibili. La relazione della Commissione dovrebbe essere pubblicata e, se del caso, accompagnata da un riesame al fine di aumentare l'efficacia della presente direttiva e da una proposta legislativa che la modifica.
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5
(5)  il titolare effettivo quale definito all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio; "azionisti dell'impresa":
(5)  il titolare effettivo quale definito all'articolo 2, punto 22, del [inserire il riferimento – proposta di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – COM(2021)0420 final];
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6 bis (nuovo)
(6 bis)  "beneficio fiscale": una riduzione degli obblighi fiscali di un'impresa nei confronti del governo dello Stato di residenza fiscale.
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva
1.  Gli Stati membri dispongono che le imprese che soddisfano i seguenti criteri siano tenute alla comunicazione nei confronti delle autorità competenti degli Stati membri conformemente all'articolo 7:
1.  Gli Stati membri dispongono che le imprese che soddisfano i seguenti criteri cumulativi siano tenute alla comunicazione nei confronti delle autorità competenti degli Stati membri conformemente all'articolo 7:
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a
a)  oltre il 75 % dei ricavi conseguiti dall'impresa nei due esercizi fiscali precedenti costituiscono redditi pertinenti;
a)  oltre il 65 % dei ricavi conseguiti dall'impresa nei due esercizi fiscali precedenti costituiscono redditi pertinenti;
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b – punto i
i)  oltre il 60 % del valore contabile degli attivi dell'impresa che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 4, lettere e) ed f), era situato al di fuori dello Stato membro dell'impresa nei due esercizi fiscali precedenti;
i)  oltre il 55 % del valore contabile degli attivi dell'impresa che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 4, lettere e) ed f), era situato al di fuori dello Stato membro dell'impresa nei due esercizi fiscali precedenti;
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b – punto ii
ii)  almeno il 60 % dei redditi pertinenti dell'impresa è generato o versato mediante operazioni transfrontaliere;
ii)  più del 55 % dei redditi pertinenti dell'impresa è generato o versato mediante operazioni transfrontaliere;
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c
c)  nei due esercizi fiscali precedenti l'impresa ha esternalizzato la gestione delle operazioni ordinarie e il processo decisionale relativo a funzioni significative.
c)  nei due esercizi fiscali precedenti l'impresa ha esternalizzato la gestione delle operazioni ordinarie e il processo decisionale relativo a funzioni significative a un terzo.
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva
2.  In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri dispongono che le imprese che rientrano in una delle seguenti categorie non siano soggette agli obblighi di cui all'articolo 7:
2.  In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri dispongono che le imprese seguenti non siano soggette agli obblighi di cui all'articolo 7:
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e
e)  le imprese con almeno cinque dipendenti o membri del personale equivalenti a tempo pieno che svolgono esclusivamente le attività che generano i redditi pertinenti.
soppresso
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a
a)  l'impresa dispone di locali propri o di locali ad uso esclusivo nello Stato membro;
a)  l'impresa dispone di locali propri, di locali ad uso esclusivo o di locali condivisi con entità del medesimo gruppo nello Stato membro;
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b
b)  l'impresa ha almeno un conto bancario proprio e attivo nell'Unione;
b)  l'impresa ha almeno un conto bancario proprio e attivo o un conto di moneta elettronica nell'Unione su cui riceve i redditi pertinenti;
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c – punto i – punto 2
2)  sono qualificati e autorizzati a prendere decisioni in relazione alle attività che generano i redditi pertinenti per l'impresa o in relazione agli attivi dell'impresa;
2)  sono autorizzati a prendere decisioni in relazione alle attività che generano i redditi pertinenti per l'impresa o in relazione agli attivi dell'impresa;
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c – punto i – punto 3
3)  utilizzano regolarmente in modo attivo e indipendente l'autorizzazione di cui al punto 2;
soppresso
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c – punto i – punto 4
4)  non sono dipendenti di un'impresa che non è un'impresa associata e non svolgono la funzione di amministratore o equivalente di altre imprese che non sono imprese associate;
soppresso
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii
ii)  la maggior parte dei dipendenti equivalenti a tempo pieno dell'impresa sono residenti a fini fiscali nello Stato membro dell'impresa, o a una distanza da tale Stato membro che non sia superiore alla distanza compatibile con il corretto svolgimento delle loro funzioni, e tali dipendenti sono qualificati a svolgere le attività che generano i redditi pertinenti per l'impresa.
ii)  la maggior parte dei dipendenti equivalenti a tempo pieno dell'impresa hanno la loro residenza abituale come indicato nel regolamento (CE) n. 593/2008 nello Stato membro dell'impresa, o si trovano a una distanza da tale Stato membro che non sia superiore alla distanza compatibile con il corretto svolgimento delle loro funzioni, e tali dipendenti sono qualificati a svolgere le attività che generano i redditi pertinenti per l'impresa.
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)
g bis)  una panoramica della struttura dell'impresa e delle imprese associate e qualunque accordo di esternalizzazione significativo, inclusa la logica alla base della struttura, descritta nel contesto di un formato standardizzato;
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera g ter (nuova)
g ter)  relazione sintetica delle prove documentali presentate a norma del presente paragrafo, contenente in particolare:
—  una breve descrizione della natura delle attività dell'impresa;
—  il numero dei dipendenti occupati su base equivalente a tempo pieno;
—  la quantità degli utili o delle perdite al lordo e al netto delle imposte.
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1
1.  Si presume che un'impresa che dichiara di soddisfare tutti gli indicatori di sostanza minima di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e che fornisce prove documentali soddisfacenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, disponga di una sostanza minima per l'esercizio fiscale.
1.  Si presume che un'impresa che dichiara di soddisfare tutti gli indicatori di sostanza minima di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e che fornisce le prove documentali richieste a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, disponga di una sostanza minima per l'esercizio fiscale.
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2
2.  Si presume che l'impresa che dichiara di non soddisfare uno o più degli indicatori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, o che non fornisce prove documentali soddisfacenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, non disponga di una sostanza minima per l'esercizio fiscale.
2.  Si presume che l'impresa che dichiara di non soddisfare uno o più degli indicatori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, o che non fornisce le prove documentali richieste a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, non disponga di una sostanza minima per l'esercizio fiscale.
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri adottano le misure appropriate per consentire alle imprese che si presume non dispongano di una sostanza minima ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, di confutare tale presunzione fornendo qualsiasi ulteriore prova delle attività svolte per generare i redditi pertinenti.
1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire alle imprese che si presume non dispongano di una sostanza minima ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, di confutare tale presunzione, senza indebiti ritardi e costi amministrativi eccessivi, fornendo qualsiasi ulteriore prova delle attività svolte per generare i redditi pertinenti.
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a
a)  un documento che consenta di accertare la logica commerciale alla base della costituzione dell'impresa;
a)  un documento che consenta di accertare la logica aziendale alla base della costituzione dell'impresa nello Stato membro in cui si svolge l'attività;
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b
b)  informazioni sui profili dei dipendenti, compresi il livello di esperienza, il potere decisionale nell'organizzazione generale, il ruolo e la posizione nell'organigramma, il tipo di contratto di lavoro, le qualifiche e la durata dell'impiego;
b)  informazioni sui profili dei dipendenti a tempo pieno, a tempo parziale e autonomi, in particolare il livello di esperienza, il potere decisionale nell'organizzazione generale, il ruolo e la posizione nell'organigramma, il tipo di contratto di lavoro, le qualifiche e la durata dell'impiego, nonché la tutela di elevati livelli di protezione dei dati e della vita privata;
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Per valutare una richiesta di confutazione della presunzione, lo Stato membro ha a disposizione un periodo di nove mesi a partire dalla presentazione della richiesta. Quest'ultima si considera accettata in assenza di una replica dello Stato membro una volta trascorso il periodo di nove mesi.
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1
1.  Uno Stato membro adotta le misure appropriate per consentire a un'impresa che soddisfa i criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di chiedere un'esenzione dagli obblighi che le incombono in virtù della presente direttiva se l'esistenza dell'impresa non riduce l'obbligo fiscale del suo o dei suoi titolari effettivi o del gruppo, nel suo insieme, di cui l'impresa fa parte.
1.  Uno Stato membro adotta le misure necessarie per consentire a un'impresa che soddisfa i criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di chiedere, senza indebiti ritardi e costi amministrativi eccessivi, un'esenzione dagli obblighi che le incombono in virtù della presente direttiva se l'esistenza dell'impresa non riduce l'obbligo fiscale del suo o dei suoi titolari effettivi o del gruppo, nel suo insieme, di cui l'impresa fa parte.
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2
2.  Uno Stato membro può concedere tale esenzione per un esercizio fiscale se l'impresa fornisce prove sufficienti e oggettive del fatto che la sua interposizione non comporta un vantaggio fiscale per il suo o i suoi titolari effettivi o il gruppo, nel suo insieme, a seconda dei casi. Tali prove comprendono informazioni sulla struttura del gruppo e sulle sue attività. Tali prove consentono di confrontare l'importo complessivo dell'imposta dovuta dal o dai titolari effettivi o dal gruppo nel suo complesso, a seconda dei casi, tenuto conto dell'interposizione dell'impresa, con l'importo che sarebbe dovuto nelle stesse circostanze in assenza dell'impresa.
2.  Uno Stato membro può concedere tale esenzione per un esercizio fiscale se l'impresa fornisce prove sufficienti e oggettive del fatto che la sua interposizione non comporta un vantaggio fiscale per il suo o i suoi titolari effettivi o il gruppo, nel suo insieme, a seconda dei casi. Tali prove comprendono informazioni sulla struttura del gruppo e sulle sue attività, compreso un elenco dei dipendenti che lavorano su base equivalente a tempo pieno. Tali prove consentono di confrontare l'importo complessivo dell'imposta dovuta dal o dai titolari effettivi o dal gruppo nel suo complesso, a seconda dei casi, tenuto conto dell'interposizione dell'impresa, con l'importo che sarebbe dovuto nelle stesse circostanze in assenza dell'impresa.
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Per valutare la richiesta di esenzione della presunzione, uno Stato membro ha a disposizione un periodo di nove mesi a partire dalla presentazione della richiesta. Quest'ultima si considera accettata in assenza di una replica dello Stato membro una volta trascorso il periodo di nove mesi.
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 12 – comma 1 – parte introduttiva
Qualora un'impresa non abbia una sostanza minima a fini fiscali nello Stato membro in cui è residente a fini fiscali, tale Stato membro adotta una delle decisioni seguenti:
Qualora un'impresa non abbia una sostanza minima a fini fiscali nello Stato membro in cui è residente a fini fiscali, tale Stato membro respinge una richiesta di certificato di residenza fiscale da parte dell'impresa per un uso al di fuori della giurisdizione di tale Stato membro.
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 12 – comma 1 – lettera a
a)  respinge una richiesta di certificato di residenza fiscale da parte dell'impresa per un uso al di fuori della giurisdizione di tale Stato membro;
soppresso
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 12 – comma 1 – lettera b
b)  rilascia un certificato di residenza fiscale attestante che l'impresa non ha diritto ai benefici degli accordi e delle convenzioni che prevedono l'eliminazione della doppia imposizione sul reddito e, se del caso, sul capitale, e degli accordi internazionali aventi finalità o effetti analoghi nonché degli articoli 4, 5 e 6 della direttiva 2011/96/UE e dell'articolo 1 della direttiva 2003/49/CE.
soppresso
Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 12 – comma 1 bis (nuovo)
Quando nega una richiesta di tale certificato, lo Stato membro rilascia un attestato ufficiale che giustifica debitamente tale decisione e attesta che l'impresa non ha diritto ai benefici degli accordi e delle convenzioni che prevedono l'eliminazione della doppia imposizione sul reddito e, se del caso, sul capitale, e degli accordi internazionali aventi finalità o effetti analoghi nonché degli articoli 4, 5 e 6 della direttiva 2011/96/UE e dell'articolo 1 della direttiva 2003/49/CE.
Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 12 – comma 1 ter (nuovo)
In collaborazione con gli Stati membri, la Commissione provvede affinché dette conseguenze fiscali siano adeguatamente specificate in relazione alle convenzioni fiscali bilaterali in vigore con paesi terzi, in modo che possano ricevere informazioni sulle presunte entità di comodo.
Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 13 – punto 2
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis quinquies – paragrafo 4 – lettera b
b)  il numero IVA, ove disponibile, dell'impresa tenuta alla comunicazione di cui all'articolo 6 della direttiva [OP];
b)  In caso di mancanza di NIF, il numero IVA, ove disponibile, dell'impresa tenuta alla comunicazione di cui all'articolo 6 della direttiva [OP];
Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 13 – punto 2
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis quinquies – paragrafo 4 – lettera g
g)  una sintesi delle prove fornite dall'impresa a norma dell'articolo 7, paragrafo 2.
g)  una sintesi della dichiarazione e, se del caso, delle prove fornite dall'impresa a norma dell'articolo 7, paragrafo 2.
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 13 – punto 2
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis quinquies – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis.  Qualora, a norma dei paragrafi 1, 2 o 3, l'autorità competente di uno Stato membro identifichi altri eventuali Stati membri che potrebbero essere interessati dalla comunicazione dell'impresa, la comunicazione di cui a detti paragrafi include un avvertimento specifico agli Stati membri che si ritiene siano interessati.
Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 2
Gli Stati membri provvedono affinché tali sanzioni comprendano una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad almeno il 5 % del fatturato dell'impresa nell'esercizio fiscale pertinente, se l'impresa tenuta alla comunicazione a norma dell'articolo 6 non rispetta tale obbligo per un esercizio fiscale entro il termine prescritto o dichiara il falso nella dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 7.
Gli Stati membri provvedono affinché tali sanzioni comprendano una sanzione pecuniaria amministrativa pari almeno al 2% delle entrate dell'impresa nell'esercizio fiscale pertinente, se l'impresa tenuta alla comunicazione a norma dell'articolo 6 non rispetta tale obbligo per un esercizio fiscale entro il termine prescritto e una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad almeno il 4% delle entrate dell'impresa se l'impresa tenuta alla comunicazione a norma dell'articolo 6 dichiara il falso nella dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 7. Nel caso di un'impresa con entrate nulle o basse, definite al di sotto di una soglia stabilita dall'autorità fiscale nazionale e che non scendano al di sotto di una soglia minima fissata dalla Commissione in un atto di esecuzione, la sanzione dovrebbe basarsi sul totale degli attivi dell'impresa.
Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 2 bis (nuovo)
L'atto di esecuzione di cui al secondo comma è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18 bis.
Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 15 – titolo
Richiesta di audit fiscali
Richiesta di audit fiscali congiunti
Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 1
Se l'autorità competente di uno Stato membro ha motivo di ritenere che un'impresa residente a fini fiscali in un altro Stato membro non abbia ottemperato agli obblighi che le incombono a norma della presente direttiva, il primo Stato membro può chiedere all'autorità competente del secondo Stato membro di effettuare un audit fiscale dell'impresa.
Se l'autorità competente di uno Stato membro ha motivo di ritenere che un'impresa residente a fini fiscali in un altro Stato membro non abbia ottemperato agli obblighi che le incombono a norma della presente direttiva, il primo Stato membro può, specificando tali motivi, chiedere all'autorità competente del secondo Stato membro di effettuare un audit fiscale congiunto dell'impresa sulla base delle procedure di cui all'articolo 12 bis della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio17.
_____________________-
__________________--
17 Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che modifica la direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU L 104 del 25.03.2021, pag. 1).
Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 2
L'autorità competente dello Stato membro interpellato avvia l'audit entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta ed effettua l'audit fiscale conformemente alle norme che disciplinano gli audit fiscali nello Stato membro interpellato.
Se l'autorità competente richiedente non è in grado di effettuare un audit fiscale congiunto per motivi giuridici, l'autorità competente dello Stato membro interpellato avvia un audit nazionale entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta ed effettua l'audit conformemente alle norme che disciplinano gli audit fiscali nello Stato membro interpellato.
Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera f
f)  numero di audit di imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1;
f)  numero di audit di imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, suddivisi in audit congiunti e audit regolari;
Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 17 – titolo
Relazioni
Riesame
Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1
1.  Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva.
1.  Entro ... [cinque anni dalla data di recepimento della presente direttiva] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e la gestione della presente direttiva. Se del caso, la relazione è accompagnata da un riesame al fine di aumentare l'efficacia della presente direttiva e da una proposta legislativa che la modifica.
Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  La relazione riesamina e valuta l'impatto della presente direttiva sul gettito fiscale negli Stati membri e sulle capacità delle amministrazioni fiscali e, in particolare, se vi sia una necessità di modificare la presente direttiva. La relazione valuta, inoltre, se sia opportuno aggiungere un indicatore di sostanza basato sull'utile al lordo delle imposte per dipendente di cui all'articolo 7 e estendere alle imprese finanziarie regolamentate l'obbligo di comunicare gli indicatori di sostanza minima a fini fiscali di cui a tale articolo e, se necessario, rivedere l'esenzione concessa loro dall'articolo 6, paragrafo 2 ter.
Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2
2.  Nell'elaborare la relazione, la Commissione tiene conto delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 15.
2.  Nell'elaborare la relazione, la Commissione tiene conto delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 16.
Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 18 bis (nuovo)
Articolo 18 bis
Procedura di comitato
1.  La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Ultimo aggiornamento: 11 aprile 2023Note legali - Informativa sulla privacy