Emendamenti al regolamento del Parlamento concernenti l'articolo 7 sulla difesa dei privilegi e dell'immunità e l'articolo 9 sulle procedure in materia di immunità
Decisione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2023 sugli emendamenti al regolamento del Parlamento concernenti l'articolo 7 sulla difesa dei privilegi e dell'immunità e l'articolo 9 sulle procedure in materia di immunità (2022/2210(REG))
Il Parlamento europeo,
– viste le lettere della sua Presidente in data 9 novembre e 16 dicembre 2022,
– visti gli articoli 236 e 237 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A9‑0001/2023),
1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;
2. decide che le modifiche entreranno in vigore il giorno successivo alla loro approvazione;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.
Testo in vigore
Emendamento
Emendamento 1 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 7 – paragrafo 1
1. Nei casi in cui si presuma che i privilegi e le immunità di un deputato o ex deputato siano stati o stiano per essere violati dalle autorità di uno Stato membro, può essere presentata, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, una richiesta di decisione del Parlamento che stabilisca se sia stata effettivamente commessa o vi sia la probabilità che venga commessa una violazione di tali privilegi e immunità.
1. Nei casi in cui si presuma che i privilegi e le immunità di un deputato o ex deputato siano stati o stiano per essere violati dalle autorità di uno Stato membro o dalla Procura europea, può essere presentata, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, una richiesta di decisione del Parlamento che stabilisca se sia stata effettivamente commessa o vi sia la probabilità che venga commessa una violazione di tali privilegi e immunità.
Emendamento 2 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 9 – paragrafo 1
1. Ogni richiesta diretta al Presidente da un'autorità competente di uno Stato membro e volta a revocare l'immunità di un deputato, ovvero da un deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità, è comunicata in Aula e deferita alla commissione competente.
1. Ogni richiesta diretta al Presidente da un'autorità competente di uno Stato membro o dal procuratore capo europeo e volta a revocare l'immunità di un deputato, ovvero da un deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità, è comunicata in Aula e deferita alla commissione competente.
Emendamento 3 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 9 – paragrafo 5
5. La commissione può chiedere all'autorità interessata tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che reputi necessari per pronunciarsi sull'opportunità di revocare o di difendere l'immunità.
5. La commissione può chiedere all'autorità dello Stato membro interessata o, a seconda dei casi, al procuratore capo europeo, tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che reputi necessari per pronunciarsi sull'opportunità di revocare o di difendere l'immunità.
Emendamento 4 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 9 – paragrafo 8
8. La commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell'autorità interessata e sulla ricevibilità della richiesta, ma in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione.
8. La commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell'autorità dello Stato membro interessata o, a seconda dei casi, del procuratore capo europeo e sulla ricevibilità della richiesta, ma in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione.
Emendamento 5 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 9 – paragrafo 10
10. Il Presidente comunica immediatamente la decisione del Parlamento al deputato interessato e all'autorità competente dello Stato membro interessato, chiedendo di essere informato su qualsiasi nuovo sviluppo nel relativo procedimento e sulle deliberazioni giudiziarie adottate. Non appena il Presidente riceve dette informazioni, le comunica al Parlamento nella forma che ritiene più opportuna, se necessario previa consultazione della commissione competente.
10. Il Presidente comunica immediatamente la decisione del Parlamento al deputato interessato e all'autorità competente dello Stato membro interessato o, a seconda dei casi, al procuratore capo europeo, chiedendo di essere informato su qualsiasi nuovo sviluppo nel relativo procedimento e sulle deliberazioni giudiziarie adottate. Non appena il Presidente riceve dette informazioni, le comunica al Parlamento nella forma che ritiene più opportuna, se necessario previa consultazione della commissione competente.
Emendamento 6 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 9 – paragrafo 12
12. Il Parlamento esamina unicamente le richieste di revoca dell'immunità di un deputato che gli sono state trasmesse dalle autorità giudiziarie o dalle rappresentanze permanenti degli Stati membri.
12. Il Parlamento esamina unicamente le richieste di revoca dell'immunità di un deputato che gli sono state trasmesse dalle autorità giudiziarie o dalle rappresentanze permanenti degli Stati membri o, a seconda dei casi, dal procuratore capo europeo.
Emendamento 7 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 9 – paragrafo 14
14. Qualsiasi richiesta di informazioni presentata da un'autorità competente quanto alla portata dei privilegi o delle immunità dei deputati è esaminata in conformità delle norme che precedono.
14. Qualsiasi richiesta di informazioni presentata da un'autorità competente di uno Stato membroo, a seconda dei casi, dal procuratore capo europeo quanto alla portata dei privilegi o delle immunità dei deputati è esaminata in conformità delle norme che precedono.