Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 30 marzo 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (COM(2022)0150 – C9-0142/2022 – 2022/0099(COD))(1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1
(1) La comunicazione sul Green Deal europeo ha lanciato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva. Tale comunicazione ribadisce l'intenzione della Commissione di innalzare il livello dei suoi obiettivi climatici e rendere l'Europa il primo continente climaticamente neutro entro il 2050 e mira a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi e dagli impatti legati all'ambiente. Inoltre l'UE è impegnata a favore dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dei suoi obiettivi di sviluppo sostenibile.
(1) La comunicazione sul Green Deal europeo ha lanciato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva. Tale comunicazione ribadisce l'intenzione della Commissione di rendere l'Europa il primo continente climaticamente neutro e a inquinamento zero entro il 2050 e mira a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi e dagli impatti legati all'ambiente. Inoltre l'UE è impegnata a favore del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio ("normativa europea sul clima")1 bis, dell'8° programma di azione per l'ambiente e dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dei suoi obiettivi di sviluppo sostenibile.
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1 bis Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 3
(3) Il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio26 è stato adottato per invertire l'aumento delle emissioni di gas fluorurati. Come concluso nella valutazione elaborata dalla Commissione, il regolamento (UE) n. 517/2014 ha portato a una riduzione su base annua delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra. Dal 2015 al 2019 la fornitura di idrofluorocarburi ("HFC") è diminuita del 37 % in tonnellate metriche e del 47 % in tonnellate di CO2 equivalente. Per molti tipi di apparecchiature che tradizionalmente usavano gas fluorurati a effetto serra si è inoltre riscontrato un chiaro passaggio all'uso di alternative con minore potenziale di riscaldamento globale ("GWP"), fra cui le alternative naturali (ad esempio CO2, ammoniaca, idrocarburi, acqua).
(3) Il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio26 è stato adottato per invertire l'aumento delle emissioni di gas fluorurati. Come concluso nella valutazione elaborata dalla Commissione, il regolamento (UE) n. 517/2014 ha portato a una riduzione su base annua delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra. Dal 2015 al 2019 la fornitura di idrofluorocarburi ("HFC") è diminuita del 37 % in tonnellate metriche e del 47 % in tonnellate di CO2 equivalente. Per molti tipi di apparecchiature che tradizionalmente usavano gas fluorurati a effetto serra si è inoltre riscontrato un chiaro passaggio all'uso di alternative con minore potenziale di riscaldamento globale ("GWP"), fra cui le alternative naturali (ad esempio aria, CO2, ammoniaca, idrocarburi, acqua).
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26 Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).
26 Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) Il piano RePowerEU prevede l'installazione di ulteriori 20 milioni di nuove pompe di calore nell'Unione entro il 2026 e di quasi 60 milioni entro il 2030. La completa riduzione graduale degli HFC entro il 2050 dovrebbe essere in linea con le ambizioni dell'Unione in materia di efficienza energetica definite, tra l'altro, nel Green Deal europeo, nella direttiva (2012/27/UE) sull'efficienza energetica, nella direttiva (2010/31/UE) sulla prestazione energetica nell'edilizia e nel piano REPowerEU, nonché integrare tali ambizioni, tra cui la diffusione di applicazioni di recupero del calore di scarto a basso impatto climatico, come le pompe di calore, investimenti nell'elettrificazione, l'ampliamento della rete elettrica e un maggiore uso delle batterie nel settore energetico e dei trasporti.
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 6 ter (nuovo)
(6 ter) È estremamente importante che la Commissione tenga conto dell'eliminazione graduale degli HFC nelle sue prossime proposte legislative, come la revisione del regolamento (CE) n. 1907/2006 per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ("regolamento REACH") per quanto riguarda l'eliminazione graduale delle sostanze per- e polifluoro alchiliche (PFAS).
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 7
(7) Ai fini della coerenza con gli obblighi di informazione previsti dal protocollo, è opportuno calcolare il potenziale di riscaldamento globale degli HFC come potenziale di riscaldamento globale in 100 anni di un chilogrammo di gas rispetto a un chilogrammo di CO2 sulla base della quarta relazione di valutazione adottata dall'IPCC. Per altre sostanze dovrebbe essere usata la relazione di valutazione dell'IPCC più recente. Ove disponibile, dovrebbe essere fornito il potenziale di riscaldamento globale in 20 anni per dare informazioni più esaurienti sugli impatti climatici delle sostanze contemplate dal presente regolamento.
(7) Ai fini della coerenza con gli obblighi di informazione previsti dal protocollo, è opportuno calcolare il potenziale di riscaldamento globale degli HFC come potenziale di riscaldamento globale in 100 anni di un chilogrammo di gas rispetto a un chilogrammo di CO2 sulla base della quarta relazione di valutazione adottata dall'IPCC. Per altre sostanze dovrebbe essere usata la relazione di valutazione dell'IPCC più recente. Ove disponibile, dovrebbe essere fornito il potenziale di riscaldamento globale in 20 anni per dare informazioni più esaurienti sugli impatti climatici delle sostanze contemplate dal presente regolamento. La Commissione dovrebbe sostenere un aggiornamento a livello internazionale dei valori del GWP dei gas fluorurati a effetto serra, in linea con la sesta relazione di valutazione adottata dall'IPCC.
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 8
(8) Il rilascio intenzionale di sostanze fluorurate, se illecito, costituisce una grave violazione del presente regolamento e dovrebbe essere vietato espressamente; gli operatori e i fabbricanti di apparecchiature dovrebbero essere obbligati a prevenire, nella misura del possibile, la fuga di tali sostanze, anche controllando le fughe dalle apparecchiature di maggiore interesse.
(8) Il rilascio intenzionale di sostanze fluorurate, se illecito, costituisce una grave violazione del presente regolamento e dovrebbe essere vietato espressamente; gli operatori e i fabbricanti di apparecchiature dovrebbero essere obbligati a prevenire, nella misura del possibile, la fuga di tali sostanze, anche controllando le fughe dalle apparecchiature di maggiore interesse e provvedendo all'installazione progressiva di sistemi di rilevamento delle perdite, anche sulle pompe di calore residenziali, che eviterebbero il rilascio di refrigeranti nocivi nell'atmosfera, aiutando gli utenti a ridurre al minimo il loro impatto ambientale nonché ad aumentare la durata e l'efficienza energetica degli apparecchi.
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 9
(9) Dato che il processo di produzione di taluni composti fluorurati può determinare forti emissioni di altri gas fluorurati a effetto serra risultanti come sottoprodotto, la distruzione o il recupero per uso successivo di tali emissioni di sottoprodotti dovrebbe essere la condizione per poter immettere sul mercato gas fluorurati a effetto serra. I produttori e gli importatori dovrebbero essere tenuti a documentare le misure adottate per prevenire le emissioni di trifluorometano durante il processo di produzione.
(9) Dato che il processo di produzione di taluni composti fluorurati può determinare forti emissioni di altri gas fluorurati a effetto serra risultanti come sottoprodotto, la distruzione o il recupero per uso successivo di tali emissioni di sottoprodotti dovrebbe essere la condizione per poter immettere sul mercato gas fluorurati a effetto serra conformemente al protocollo. I produttori e gli importatori dovrebbero essere tenuti a documentare le misure di attenuazione adottate per prevenire le emissioni di trifluorometano durante il processo di produzione e a dimostrare la distruzione e il recupero di tali emissioni di sottoprodotti in linea con le migliori tecniche disponibili.
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 10
(10) Per prevenire le emissioni di sostanze fluorurate è necessario stabilire disposizioni in materia di recupero delle sostanze dai prodotti e dalle apparecchiature nonché di prevenzione delle fughe di tali sostanze. Le schiume contenenti gas fluorurati a effetto serra dovrebbero essere trattate conformemente alla direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio30. Al fine di massimizzare le riduzioni delle emissioni gli obblighi di recupero dovrebbero essere estesi anche ai proprietari di edifici e ai contraenti quando rimuovono determinate schiume dagli edifici.
(10) Per prevenire le emissioni di sostanze fluorurate è necessario stabilire disposizioni in materia di recupero delle sostanze dai prodotti e dalle apparecchiature nonché di prevenzione delle fughe di tali sostanze. Le schiume contenenti gas fluorurati a effetto serra dovrebbero essere trattate conformemente alla direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio30. Al fine di massimizzare le riduzioni delle emissioni gli obblighi di recupero dovrebbero essere estesi anche ai proprietari di edifici e ai contraenti quando rimuovono determinate schiume dagli edifici. I sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche negli Stati membri devono essere notevolmente migliorati per agevolare il recupero, il riciclaggio e la rigenerazione dei refrigeranti, anche dalle pompe di calore residenziali.
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30 Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).
30 Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)
(10 bis) Nonostante l'elevato GWP e l'uso crescente di fluoruro di sulforile, le emissioni di tale gas fluorurato a effetto serra non sono state regolamentate o monitorate e non sono neppure soggette a obblighi di comunicazione ai sensi dell'accordo di Parigi. A partire dal 2025 gli operatori dovrebbero garantire che, se tecnicamente fattibile e non sproporzionatamente costoso, il fluoruro di sulforile sia recuperato dopo la fumigazione.
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 10 ter (nuovo)
(10 ter) Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano istituiti regimi di responsabilità del produttore per il trattamento dei gas fluorurati a effetto serra a fine vita. La Commissione dovrebbe stabilire requisiti minimi per tali regimi di responsabilità del produttore, anche in materia di raccolta, rigenerazione, riciclaggio, impianti di smaltimento, fornitura di attrezzature a tecnici certificati, comunicazione e sensibilizzazione.
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 11
(11) Per incoraggiare l'uso di tecnologie a impatto nullo o minore sul clima che possono comportare l'uso di sostanze tossiche, infiammabili o ad alta pressurizzazione, è opportuno che la formazione delle persone fisiche che svolgono attività che comportano gas fluorurati a effetto serra comprenda le tecnologie di sostituzione dei gas fluorurati a effetto serra o di riduzione del loro uso, fra cui informazioni sugli aspetti di efficienza energetica e le regolamentazioni e norme tecniche applicabili. È opportuno rivedere o adeguare i programmi di certificazione e di formazione istituiti a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 ed eventualmente integrati nei sistemi nazionali di formazione professionale, così da consentire ai tecnici di gestire le tecnologie alternative in condizioni di sicurezza.
(11) Per incoraggiare l'uso di tecnologie a impatto nullo o minore sul clima che possono comportare l'uso di sostanze tossiche, infiammabili o ad alta pressurizzazione, gli Stati membri dovrebbero garantire la formazione e la certificazione di un grande numero di persone fisiche che svolgono attività che comportano gas fluorurati a effetto serra e tecnologie di sostituzione dei gas fluorurati a effetto serra o di riduzione del loro uso. Le formazioni dovrebbero includere informazioni sugli aspetti dell'efficienza energetica, sui regolamenti e sulle norme tecniche applicabili. È opportuno rivedere o adeguare i programmi di certificazione e di formazione istituiti a norma del regolamento (UE) n.517/2014 ed eventualmente integrati nei sistemi nazionali di formazione professionale, così da consentire ai tecnici di gestire le tecnologie alternative in condizioni di sicurezza.
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis) Nel maggio 2022 la Commissione europea ha presentato il piano RePowerEU, in risposta alle difficoltà e alle perturbazioni del mercato globale dell'energia causate dall'invasione russa dell'Ucraina, con l'obiettivo di porre fine alla dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili russi e di affrontare la crisi climatica. Il piano prevede l'obiettivo di introdurre 10 milioni di pompe di calore idroniche entro il 2027 e di raddoppiare il tasso di diffusione delle pompe di calore entro il 2030. Sebbene l'industria delle pompe di calore abbia iniziato a investire in alternative agli HFC, potrebbe rivelarsi difficile sostituire rapidamente la produzione di pompe di calore a base di HFC con alternative naturali e fornire sul mercato la quantità di pompe di calore oggetto di RePowerEU. La Commissione dovrebbe pertanto monitorare attentamente gli sviluppi del mercato e fornire un quantitativo aggiuntivo di quote di HFC all'industria delle pompe di calore qualora la riduzione graduale delle quote di HFC di cui all'allegato VII creasse perturbazioni nel mercato delle pompe di calore dell'Unione in misura tale da compromettere il conseguimento degli obiettivi di diffusione della pompa di calore previsti da RePowerEU.
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 11 ter (nuovo)
(11 ter) Il passaggio verso l'utilizzo di alternative agli idrofluorocarburi determinerà un risparmio di costi per le imprese, dovuto alla mancata necessità di acquistare quote di HFC, e incentiverà l'innovazione e l'occupazione verde.Gli Stati membri, tuttavia, dovrebbero garantire una transizione equa e giusta, che non lasci indietro nessuno, per il personale occupato dalle imprese che non riusciranno a operare la transizione verso alternative naturali.
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 12
(12) È opportuno mantenere i divieti vigenti sugli usi specifici dell'esafluoruro di zolfo, la sostanza più dannosa per il clima nota, e integrarli con ulteriori restrizioni d'uso nel settore critico della distribuzione dell'energia.
(12) È opportuno mantenere i divieti vigenti sugli usi specifici dell'esafluoruro di zolfo, la sostanza più dannosa per il clima nota, e integrarli con ulteriori restrizioni d'uso nel settore critico della distribuzione dell'energia. Il presente regolamento non impone la sostituzione dei commutatori già installati nella rete elettrica alle date indicate nell'allegato IV. I gestori della rete dovrebbero essere tenuti a installare nuovi commutatori che soddisfino i requisiti di cui al suddetto allegato solo quando, a decorrere dalle date ivi indicate, decidano di sostituire commutatori già installati o di installare commutatori supplementari nella rete elettrica.
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis) L'accelerazione registrata sul mercato delle apparecchiature di condizionamento d'aria e delle pompe di calore e il rinnovo tecnologico nel campo della refrigerazione rendono ancora maggiormente necessario che gli Stati membri intensifichino gli sforzi tesi a garantire che i programmi di certificazione e le formazioni siano sufficienti a soddisfare gli obiettivi climatici dell'Unione.
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 13
(13) Se sono disponibili soluzioni alternative valide all'uso di determinati gas fluorurati a effetto serra, è opportuno introdurre divieti di immissione sul mercato di nuove apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento si basa su tali gas. Se non sono disponibili alternative o non possono essere usate per ragioni tecniche o di sicurezza ovvero se l'uso di tali alternative comporta costi sproporzionati, la Commissione dovrebbe poter autorizzare una deroga per consentire l'uso e l'immissione sul mercato di tali prodotti e apparecchiature per un periodo limitato.
(13) Se sono disponibili soluzioni alternative valide all'uso di determinati gas fluorurati a effetto serra, è opportuno introdurre divieti di immissione sul mercato di nuove apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di protezione antincendio, di schiume e di aerosol tecnici che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento si basa su tali gas. Se non sono disponibili alternative o non possono essere usate per ragioni tecniche o di sicurezza ovvero se l'uso di tali alternative comporta costi sproporzionati, la Commissione dovrebbe poter autorizzare una deroga per consentire l'uso e l'immissione sul mercato di tali prodotti e apparecchiature per un periodo massimo di quattro anni. Tale esenzione dovrebbe poter essere rinnovata se, dopo aver valutato una nuova richiesta di esenzione motivata, la Commissione concluda, mediante la procedura di comitato, che non sono ancora disponibili alternative.
Emendamento 159 Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis) Il divieto di immissione sul mercato di parti di apparecchiature vietate a norma del presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle parti necessarie per la riparazione e l'assistenza delle apparecchiature esistenti già installate, al fine di garantire che su tali apparecchiature si possano eseguire riparazioni e manutenzione per la loro intera durata di vita, evitando così la necessità di una sostituzione ingiustificata di apparecchiature e infrastrutture energetiche esistenti, che potrebbe avere un effetto negativo sugli sforzi di decarbonizzazione. La riparazione o l'assistenza per la quale sono utilizzati tali pezzi di ricambio non dovrebbe comportare un aumento della capacità dell'apparecchiatura o un aumento della quantità di gas fluorurati contenuti nelle apparecchiature o dei gas fluorurati utilizzati.
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 13 ter (nuovo)
(13 ter) La Commissione dovrebbe chiedere alle organizzazioni europee di normazione di elaborare e aggiornare le pertinenti norme armonizzate per garantire la corretta attuazione delle restrizioni all'immissione sul mercato di cui al presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le norme nazionali e la regolamentazione edilizia siano aggiornati per tenere conto dei limiti di carica ammissibili dei refrigeranti infiammabili, comprese le norme IEC 60335-2-89 e IEC 60335-2-40, e dovrebbero riferire in merito ai loro sforzi a tal fine e alle eventuali eccezioni al loro aggiornamento.
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 13 quater (nuovo)
(13 quater) Nell'esaminare se esistono alternative all'uso di determinati gas fluorurati a effetto serra, la Commissione non dovrebbe prendere in considerazione solo l'esistenza di un'alternativa tecnica, ma dovrebbe anche valutare tale alternativa nel modo più ampio possibile.È pertanto opportuno che la Commissione consideri, tra l'altro, se l'alternativa sia economicamente sostenibile e se possa essere ampiamente diffusa per motivi di praticità.In particolare, nel valutare se un'alternativa possa essere realisticamente applicata, la Commissione dovrebbe tenere conto della situazione delle piccole e medie imprese (PMI).È altresì opportuno che la Commissione abbia la possibilità di prevedere eccezioni applicabili alle PMI.
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 13 quinquies (nuovo)
(13 quinquies) La produzione di aerosol dosatori (MDI) per la somministrazione di ingredienti farmaceutici utilizza una percentuale non trascurabile di tutti gli HFC consumati nell'Unione. Tuttavia, aerosol dosatori che utilizzano gas fluorurati a effetto serra a basso GWP e alternative naturali sono in fase di sviluppo da parte dell'industria. Il presente regolamento include il settore degli aerosol dosatori nel sistema di quote di HFC, incentivando così l'industria a proseguire il suo percorso verso alternative più pulite. Per consentire una transizione agevole verso alternative pulite, gli allegati VII e VIII del presente regolamento introducono un meccanismo di quote riservate al settore degli aerosol dosatori per i primi due periodi di assegnazione delle quote. Il settore degli aerosol dosatori dovrebbe poter ricevere un quantitativo di quote corrispondente all'intero consumo attuale durante il primo periodo di assegnazione successivo all'entrata in vigore del presente regolamento e un quantitativo di quote corrispondente al 70 % del suo consumo attuale durante il secondo periodo di assegnazione.
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 13 sexies (nuovo)
(13 sexies) Gli aerosol dosatori sono prodotti medici soggetti a rigorose valutazioni, compresi studi clinici per garantire la sicurezza dei pazienti. La Commissione, gli Stati membri e le loro autorità competenti e l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) dovrebbero cooperare strettamente per garantire un agevole processo di approvazione degli aerosol dosatori che utilizzano gas fluorurati a basso GWP e alternative ai gas fluorurati, garantendo in tal modo la transizione verso soluzioni pulite senza compromettere l'accessibilità, la disponibilità e l'abbordabilità economica dei medicinali essenziali.
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 13 septies (nuovo)
(13 septies) Alcune apparecchiature di raffreddamento utilizzate in combinazione con le batterie necessarie per la transizione energetica dell'Unione potrebbero contenere gas fluorurati. Tuttavia, tale settore non è stato analizzato nella valutazione d'impatto che accompagna il presente regolamento. Nella sua relazione sull'attuazione del presente regolamento, prevista per il 1º gennaio 2027, la Commissione dovrebbe valutare l'impatto del presente regolamento sul mercato delle batterie dell'Unione.
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 13 octies (nuovo)
(13 octies) Nella sua comunicazione del 14 ottobre 2020 dal titolo "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche", la Commissione evidenzia che le PFAS necessitano di particolare attenzione, tenuto conto del numero elevato di casi di contaminazione del suolo e dell'acqua, compresa l'acqua potabile, registrati nell'Unione e a livello mondiale, del numero di persone affette da un'ampia gamma di patologie e dei relativi costi socioeconomici, e fissa l'obiettivo dell'eliminazione progressiva dell'uso delle PFAS nell'Unione, salvo nei casi in cui è dimostrato che tale uso è essenziale per la società. Al fine di garantire la coerenza con la politica dell'Unione e un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente, e data la disponibilità di alternative non tossiche, il presente regolamento non dovrebbe incoraggiare l'uso di gas fluorurati a effetto serra che sono anche PFAS, la cui produzione comporta il rilascio di PFAS o che si decompongono altrimenti in PFAS. Se i divieti di cui all'allegato IV consentono l'immissione sul mercato e l'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti PFAS, è importante che gli Stati membri collaborino con l'industria per orientare gli investimenti verso alternative. Ciò impedirà anche attivi non recuperabili qualora la revisione del regolamento REACH introduca divieti relativi alle PFAS. Immediatamente dopo l'adozione del regolamento REACH riveduto, la Commissione dovrebbe valutare la coerenza tra il presente regolamento e tale regolamento.
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 15
(15) Per le sostanze che riducono lo stratodiozono i contenitori non ricaricabili dovrebbero essere vietati, considerando che una certa quantità di refrigerante rimane inevitabilmente nei contenitori una volta svuotati ed è poi rilasciata nell'atmosfera. Il presente regolamento dovrebbe quindi vietarne l'importazione, l'immissione sul mercato, la successiva fornitura o messa a disposizione sul mercato, l'uso, salvo per usi di laboratorio e a fini di analisi, e l'esportazione.
(15) I contenitori non ricaricabilidigas fluorurati a effetto serra dovrebbero essere vietati, considerando che una certa quantità di refrigerante rimane inevitabilmente nei contenitori una volta svuotati ed è poi rilasciata nell'atmosfera. Il presente regolamento dovrebbe quindi vietarne l'importazione, l'immissione sul mercato, la successiva fornitura o messa a disposizione sul mercato, l'uso, salvo per usi di laboratorio e a fini di analisi, e l'esportazione. Per evitare che i contenitori ricaricabili non siano ricaricati e vengano invece scartati, quando immettono sul mercato contenitori ricaricabili le imprese dovrebbero essere tenute a presentare una dichiarazione di conformità comprensiva di prove sulle modalità previste per la restituzione del contenitore ai fini della ricarica.
Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)
(15 bis) Poiché i paesi terzi, in particolare quelli in via di sviluppo, potrebbero non avere obblighi rigorosi per il recupero dei gas fluorurati a effetto serra né disporre di infrastrutture adeguate per gestire tali gas alla fine del loro ciclo di vita, le esportazioni di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra e di contenitori di tali gas potrebbero comportare il rilascio di tali gas nell'atmosfera. Nel quadro degli sforzi globali dell'Unione volti a mitigare i cambiamenti climatici, i divieti sui prodotti e sulle apparecchiature di cui all'allegato IV dovrebbero pertanto applicarsi sia alla loro immissione sul mercato dell'Unione sia alla loro esportazione dall'Unione verso paesi terzi.
Emendamento 25 Proposta di regolamento Considerando 17
(17) Per attuare il protocollo, compresa la graduale riduzione delle quantità di HFC, la Commissione dovrebbe continuare ad assegnare ai singoli produttori e importatori quote per l'immissione sul mercato di HFC avendo cura che non sia superato il limite quantitativo complessivo consentito dal protocollo. Per mantenere l'integrità della riduzione graduale delle quantità di HFC immesse sul mercato, è opportuno continuare a conteggiare nel sistema delle quote gli HFC contenuti nelle apparecchiature.
(17) Per attuare il protocollo, compresa la graduale riduzione delle quantità di HFC, la Commissione dovrebbe continuare ad assegnare ai singoli produttori e importatori quote per l'immissione sul mercato di HFC avendo cura che non sia superato il limite quantitativo complessivo consentito dal protocollo. La Commissione dovrebbe poter autorizzare, in via eccezionale, un'esenzione per un periodo massimo di quattro anni dall'esclusione degli idrocarburi dal sistema delle quote per essere utilizzati in applicazioni o categorie specifiche di prodotti o apparecchiature. Tale esenzione dovrebbe poter essere rinnovata se, dopo aver valutato una nuova richiesta di esenzione motivata, la Commissione concluda, mediante la procedura di comitato, che non sono ancora disponibili alternative. Per mantenere l'integrità della riduzione graduale delle quantità di HFC immesse sul mercato, è opportuno continuare a conteggiare nel sistema delle quote gli HFC contenuti nelle apparecchiature.
Emendamento 26 Proposta di regolamento Considerando 20
(20) È opportuno chiedere un prezzo per l'assegnazione della quota in funzione del suo valore di mercato. È evitata così un'ulteriore frammentazione del mercato a scapito delle imprese che necessitano della fornitura di HFC e che già dipendono dal commercio di HFC in un mercato in declino. Le imprese che decidono di non chiedere e non pagare alcuna quota alla quale avrebbero diritto nell'anno o negli anni precedenti il calcolo dei valori di riferimento sono considerate aver deciso di uscire dal mercato; non ottengono pertanto un nuovo valore di riferimento. Le entrate dovrebbero essere usate per coprire i costi amministrativi.
(20) È opportuno chiedere un prezzo per l'assegnazione della quota in funzione del suo valore di mercato. È evitata così un'ulteriore frammentazione del mercato a scapito delle imprese che necessitano della fornitura di HFC e che già dipendono dal commercio di HFC in un mercato in declino. Le imprese che decidono di non chiedere e non pagare alcuna quota alla quale avrebbero diritto nell'anno o negli anni precedenti il calcolo dei valori di riferimento sono considerate aver deciso di uscire dal mercato; non ottengono pertanto un nuovo valore di riferimento. Il prezzo della quota dovrebbe aumentare nel tempo al fine di garantire un flusso di entrate stabile. Le entrate dovrebbero essere usate per coprire i costi amministrativi, per sostenere lo sviluppo di capacità, l'attuazione e l'applicazione delle norme, nonché per accelerare la diffusione di alternative ai gas fluorurati a effetto serra.
Emendamento 27 Proposta di regolamento Considerando 25
(25) È opportuno prevedere la verifica da parte di terzi per garantire che le segnalazioni di quantità considerevoli di sostanze siano esatte e che le quantità di HFC contenute nelle apparecchiature precaricate siano conteggiate nel sistema di quote dell'Unione.
(25) È opportuno prevedere la verifica da parte di terzi indipendenti per garantire che le segnalazioni di quantità considerevoli di sostanze siano esatte e che le quantità di HFC contenute nelle apparecchiature precaricate siano conteggiate nel sistema di quote dell'Unione.
Emendamento 28 Proposta di regolamento Considerando 28 bis (nuovo)
(28 bis) Le autorità doganali dovrebbero controllare se i prodotti disciplinati dal presente regolamento che sono dichiarati in transito abbiano effettivamente lasciato il territorio doganale dell'Unione. A tal fine, le autorità doganali dovrebbero conservare la documentazione relativa all'impresa che gestisce il transito.
Emendamento 29 Proposta di regolamento Considerando 29
(29) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità doganali che effettuano i controlli ai sensi del presente regolamento dispongano di risorse e conoscenze adeguate, ad esempio attraverso la formazione messa a loro disposizione, e siano sufficientemente attrezzate per affrontare i casi di commercio illecito dei gas, prodotti e apparecchiature contemplati dal presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero designare gli uffici doganali che soddisfano tali condizioni e sono pertanto incaricati di effettuare controlli doganali su importazioni, esportazioni e casi di transito.
(29) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità doganali che effettuano i controlli ai sensi del presente regolamento dispongano di risorse e conoscenze adeguate, ad esempio attraverso la formazione messa a loro disposizione, e siano sufficientemente attrezzate per affrontare i casi di commercio illecito dei gas, prodotti e apparecchiature contemplati dal presente regolamento.
Emendamento 30 Proposta di regolamento Considerando 32
(32) A decorrere dal 2028 dovrebbero essere vietate l'importazione e l'esportazione di HFC e di prodotti e apparecchiature che contengono HFC o il cui funzionamento dipende da tali gas da e verso uno Stato che non è parte del protocollo. È così anticipato ildivieto parallelo previsto dal protocollo apartire dal 2033, affinché le misure globali di riduzione degli HFC previste nell'emendamento di Kigali apportino quanto prima i benefici previsti per il clima.
(32) A decorrere dal 2028 dovrebbero essere vietate l'importazione e l'esportazione di HFC e di prodotti e apparecchiature che contengono HFC o il cui funzionamento dipende da tali gas da e verso uno Stato che non è parte del protocollo. Il protocollo prevede taledivieto a partire dal 2033; lo scopo dell'attuazione anticipataatitolo del presente regolamento è garantire che le misure globali di riduzione degli HFC previste nell'emendamento di Kigali apportino quanto prima i benefici previsti per il clima.
Emendamento 31 Proposta di regolamento Considerando 34 bis (nuovo)
(34 bis) Fatte salve le competenze e la sovranità degli Stati membri, le sanzioni dovrebbero essere quanto più coerenti possibile.La Commissione dovrebbe pertanto delineare le differenze in termini di sanzioni tra gli Stati membri ogni quattro anni e presentare una relazione al riguardo al Parlamento europeo e al Consiglio.
Emendamento 32 Proposta di regolamento Considerando 37
(37) Le segnalazioni di informatori possono portare all'attenzione delle autorità competenti nuovi elementi in grado di aiutarle a rilevare le violazioni del presente regolamento e di permettere loro di imporre sanzioni. È opportuno garantire l'esistenza di modalità adeguate per consentire le segnalazioni alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del presente regolamento e per tutelare gli informatori da ritorsioni. A tal fine è opportuno prevedere nel presente regolamento che la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio36 sia applicabile alla segnalazione di violazioni del presente regolamento e alla protezione delle persone che la effettuano.
(37) Le segnalazioni di informatori possono portare all'attenzione delle autorità competenti nuovi elementi in grado di aiutarle a rilevare le violazioni del presente regolamento e di permettere loro di imporre sanzioni. È opportuno garantire l'esistenza di modalità adeguate per consentire le segnalazioni alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del presente regolamento e per tutelare efficacemente gli informatori da ritorsioni. A tal fine è opportuno prevedere nel presente regolamento che la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio36 sia applicabile alla segnalazione di violazioni del presente regolamento e alla protezione delle persone che la effettuano.
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36 Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).
36 Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).
Emendamento 33 Proposta di regolamento Considerando 37 bis (nuovo)
(37 bis) La comunicazione della Commissione, del 14 ottobre 2020, dal titolo "Migliorare l'accesso alla giustizia in materia ambientale nell'UE e nei suoi Stati membri" ha sottolineato la necessità di includere disposizioni sull'accesso alla giustizia nelle proposte legislative dell'UE per un nuovo o rivisto diritto dell'Unione in materia ambientale. Il presente regolamento contiene disposizioni sull'accesso alla giustizia per garantire pari condizioni di accesso alla giustizia negli Stati membri, in linea con la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (la "convenzione di Aarhus").
Emendamento 34 Proposta di regolamento Considerando 39
(39) Nell'attuazione del presente regolamento la Commissione dovrebbe istituire un cosiddetto forum consultivo per assicurare una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e di rappresentanti della società civile, inclusi organizzazioni ambientaliste, rappresentanti dei fabbricanti, operatori e persone certificate.
(39) La Commissione dovrebbe istituire un cosiddetto forum consultivo per agevolare l'attuazione del presente regolamento. Il forum consultivo dovrebbe assicurare una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e di tutti i portatori di interessi pertinenti, inclusi i rappresentanti di organizzazioni ambientaliste, associazioni di pazienti e organizzazioni di operatori sanitari, rappresentanti dei fabbricanti, operatori e persone certificate. Il forum consultivo dovrebbe cooperare con le pertinenti agenzie dell'UE, in particolare l'EMA.
Emendamento 35 Proposta di regolamento Considerando 40
(40) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda: le prove da fornire in merito alla distruzione o al recupero del trifluorometano risultante come sottoprodotto nel processo di fabbricazione di altre sostanze fluorurate; i requisiti per il controllo delle perdite; il formato dei registri, la loro istituzione e conservazione; i requisiti minimi per i programmi di certificazione e gli attestati di formazione; il formato della comunicazione dei programmi di certificazione e formazione; le deroghe per i prodotti e le apparecchiature che rientrano in un divieto di immissione sul mercato; il formato delle etichette; la determinazione dei diritti di produzione per i produttori di HFC; le esenzioni dagli obblighi delle quote per gli HFC da usare in applicazioni specifiche o per categorie specifiche di prodotti o apparecchiature; la determinazione dei valori di riferimento per i produttori e gli importatori per l'immissione sul mercato di HFC; le procedure e le modalità di pagamento dell'importo dovuto; le modalità della dichiarazione di conformità delle apparecchiature precaricate e la verifica, nonché per l'accreditamento dei verificatori; il corretto funzionamento del registro; l'autorizzazione del commercio con soggetti non contemplati dal protocollo; i dettagli della verifica della comunicazione e dell'accreditamento dei verificatori e il formato per la presentazione delle segnalazioni. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio37.
(40) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda: le prove da fornire in merito alla distruzione o al recupero del trifluorometano risultante come sottoprodotto nel processo di fabbricazione di altre sostanze fluorurate; i requisiti per il controllo delle perdite; il formato dei registri, la loro istituzione e conservazione; i requisiti minimi per i programmi di certificazione e gli attestati di formazione; il formato della comunicazione dei programmi di certificazione e formazione; le deroghe per i prodotti e le apparecchiature che rientrano in un divieto di immissione sul mercato; il formato delle etichette; la determinazione dei diritti di produzione per i produttori di HFC; la determinazione dei dettagli della dichiarazione di conformità per i contenitori ricaricabili di gas fluorurati a effetto serra, comprese le prove che confermano l'esistenza di disposizioni per la restituzione di tale contenitore ai fini della ricarica; le esenzioni dagli obblighi delle quote per gli HFC da usare in applicazioni specifiche o per categorie specifiche di prodotti o apparecchiature; la determinazione dei valori di riferimento per i produttori e gli importatori per l'immissione sul mercato di HFC; le procedure e le modalità di pagamento dell'importo dovuto; le modalità della dichiarazione di conformità delle apparecchiature precaricate e la verifica, nonché per l'accreditamento dei verificatori; il corretto funzionamento del registro; l'autorizzazione del commercio con soggetti non contemplati dal protocollo; i dettagli della verifica della comunicazione e dell'accreditamento dei verificatori e il formato per la presentazione delle segnalazioni. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio37.
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37 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
37 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Emendamento 36 Proposta di regolamento Considerando 41
(41) Al fine di modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda: la compilazione di un elenco di prodotti e apparecchiature per i quali il recupero dei gas o la loro distruzione è tecnicamente ed economicamente praticabile e la specificazione delle tecnologie da applicare; gli obblighi di etichettatura; l'esclusione dagli obblighi delle quote degli HFC conformemente alle decisioni delle parti del protocollo; gli importi dovuti per l'assegnazione delle quote e il meccanismo di assegnazione delle quote rimanenti; le misure supplementari per il monitoraggio delle sostanze e dei prodotti e apparecchiature vincolati a custodia temporanea e a regimi doganali; le norme applicabili all'immissione in libera pratica di prodotti e apparecchiature importati da o esportati verso soggetti non contemplati dal protocollo; l'aggiornamento del potenziale di riscaldamento globale delle sostanze elencate. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201638. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(41) Al fine di modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda: la compilazione di un elenco di prodotti e apparecchiature per i quali il recupero dei gas o la loro distruzione è tecnicamente ed economicamente praticabile e la specificazione delle tecnologie da applicare; la fissazione di requisiti minimi per i regimi di responsabilità del produttore per il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione di taluni gas fluorurati a effetto serra, anche per quanto riguarda la raccolta, la rigenerazione, il riciclaggio, gli impianti di smaltimento, la fornitura di apparecchiature a tecnici certificati, la comunicazione e la sensibilizzazione; gli obblighi di etichettatura; l'esclusione dagli obblighi delle quote degli HFC conformemente alle decisioni delle parti del protocollo; l'esclusione dal sistema di quote dell'immissione sul mercato di materiali semiconduttori idrofluorocarburi o camere di deposito vapore nel settore dei semiconduttori, qualora, in alcuni casi, vi siano carenze o interruzioni dell'approvvigionamento del mercato dell'Unione di materiali semiconduttori o di camere per la deposizione di vapore; l'aumento, in alcuni casi, delle quote per l'immissione in commercio nell'Unione di idrofluorocarburi da utilizzare nelle pompe di calore fino al 2029; gli importi dovuti per l'assegnazione delle quote e il meccanismo di assegnazione delle quote rimanenti; le misure supplementari per il monitoraggio delle sostanze e dei prodotti e apparecchiature vincolati a custodia temporanea e a regimi doganali; le norme applicabili all'immissione in libera pratica di prodotti e apparecchiature importati da o esportati verso soggetti non contemplati dal protocollo; l'adozione di un quadro generale comune per la progettazione di sistemi elettronici centralizzati per la registrazione delle informazioni raccolte a norma del presente regolamento; l'aggiornamento dei potenziali di riscaldamento globale delle sostanze elencate e il rafforzamento dei divieti di immissione sul mercato di tali sostanze. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, in particolare una consultazione con il forum consultivo quale istituito a norma dell'articolo 33 del presente regolamento, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201638. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
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38 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
38 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1
1. Il presente regolamento si applica ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II e II, soli o in miscela.
1. Il presente regolamento si applica ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II e III, soli o in miscela.
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2
2. Il presente regolamento si applica ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.
2. Il presente regolamento si applica anche ai prodotti e alle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende, integralmente o in parte, da tali gas.
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 5
5) "operatore": l'impresa che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature contemplati dal presente regolamento o il proprietario, laddove lo Stato membro lo consideri responsabile degli obblighi dell'operatore in circostanze specifiche;
5) "operatore": l'impresa che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature contemplati dal presente regolamento o il soggetto, laddove lo Stato membro lo consideri responsabile degli obblighi dell'operatore in circostanze specifiche;
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 6
6) "immissione sul mercato": la fornitura o la messa a disposizione di terzi, per la prima volta nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, l'immissione in libera pratica nell'Unione el'uso di sostanze prodotte o di prodotti o apparecchiature fabbricati per uso proprio;
6) "immissione sul mercato": la fornitura o la messa a disposizione di terzi, per la prima volta nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, l'immissione in libera pratica nell'Unione da parte delle autorità doganali el'impiego di sostanze prodotte o di prodotti o apparecchiature fabbricati per fini propri;
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 27
27) "materia prima": ogni gas fluorurato a effetto serra elencato negli allegati I e II sottoposto a trasformazione chimica mediante un processo a seguito del quale la sua composizione d'origine è totalmente modificata e le cui emissioni sono trascurabili;
27) "materia prima": ogni gas fluorurato a effetto serra elencato negli allegati I e II sottoposto a trasformazione chimica mediante un processo a seguito del quale la sua composizione d'origine è totalmente modificata;
Per fornire le necessarie prove, importatori e produttori redigono una dichiarazione di conformità e allegano la documentazione giustificativa relativa all'impianto di produzione e alle misure di attenuazione adottate per prevenire le emissioni di trifluorometano. I produttori e gli importatori conservano la dichiarazione di conformità e la documentazione giustificativa per almeno cinque anni dal momento dell'immissione sul mercato e le mettono a disposizione delle autorità nazionali competenti e della Commissione su richiesta.
Per fornire le necessarie prove, importatori e produttori redigono una dichiarazione di conformità e allegano la documentazione giustificativa corredata di:
a) informazioni sull'impianto di produzione;
b) prova della disponibilità e del funzionamento della migliore tecnologia di riduzione disponibile presso l'impianto di produzione;
c) prova delle misure di attenuazione adottate per prevenire le emissioni di trifluorometano, in linea con le migliori tecniche disponibili;
d) prova della distruzione o del recupero di qualsiasi quantità di trifluorometano emesso, conformemente alle migliori tecniche disponibili e ai requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 7.
I produttori e gli importatori conservano la dichiarazione di conformità e la documentazione giustificativa per almeno cinque anni dal momento dell'immissione sul mercato e le mettono a disposizione delle autorità nazionali competenti e della Commissione su richiesta.
La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le modalità relative alla dichiarazione di conformità e alla documentazione giustificativa di cui al secondo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente all'articolo 34, paragrafo 2.
La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce le modalità e gli elementi dettagliati relativi alla dichiarazione di conformità e alla documentazione giustificativa di cui al secondo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente all'articolo 34, paragrafo 2.
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 6, gli operatori garantiscono che il fluoruro di solforile sia catturato e recuperato dopo la fumigazione. Gli operatori provvedono a che il recupero sia effettuato da persone fisiche adeguatamente qualificate, affinché i gas siano riciclati, rigenerati o distrutti.
Ai fini della fornitura di prove in merito alla distruzione, gli operatori redigono una dichiarazione di conformità e allegano alla documentazione giustificativa le informazioni relative all'impianto, la prova della disponibilità e del funzionamento della migliore tecnologia di recupero disponibile presso tale impianto e la prova delle misure adottate per recuperare le emissioni di fluoruro di solforile. L'efficacia del sistema deve essere verificata in modo indipendente sotto il profilo scientifico.
Qualora il recupero non sia tecnicamente o economicamente fattibile, gli operatori si avvalgono di opzioni di trattamento alternative, a meno che tali opzioni di trattamento alternative non siano disponibili. In tal caso, l'operatore redige la documentazione comprovante l'impossibilità di recuperare il fluoruro di solforile e l'assenza di alternative di trattamento.
L'operatore conserva la dichiarazione di conformità e la documentazione per cinque anni e le mette a disposizione delle autorità competenti di uno Stato membro e della Commissione su richiesta.
Gli operatori di apparecchiature contenenti quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o quantità pari o superiori a 1 chilogrammo di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II, parte 1, non contenuti in schiume, provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite.
I fabbricanti e gli operatori di apparecchiature contenenti quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o quantità pari o superiori a 1 chilogrammo di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II, parte 1, non contenuti in schiume, provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite, anche durante la loro fabbricazione.
Le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti meno di 10 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o di 2 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II, parte 1, non sono soggette a controllo delle perdite se l'apparecchiatura è etichettata come ermeticamente sigillata e le parti collegate hanno un comprovato tasso di inferiore a 3 grammi l'anno a una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita.
Le apparecchiature residenziali ermeticamente sigillate contenenti meno di 10 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o di 2 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II, parte 1, non sono soggette a controllo delle perdite se l'apparecchiatura è etichettata come ermeticamente sigillata e le parti collegate hanno un comprovato tasso di inferiore a 3 grammi l'anno a una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita.
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera c
(c) contengono meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I.
soppresso
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e
(e) celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero;
(e) celle frigorifere di autocarri, rimorchi, furgoni e navi frigorifero;
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova)
(e bis) apparecchiature di condizionamento d'aria nelle metropolitane, nei treni, nelle navi, negli aerei e nei veicoli adibiti al trasporto su strada, ad eccezione di quelli che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*;
* Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12).
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2
2. Gli operatori delle apparecchiature elencate nell'articolo 5, paragrafo 2, lettere f) e g), contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente e installate a decorrere dal 1° gennaio 2017 provvedono a che l'apparecchiatura sia munita di un sistema di rilevamento delle fughe che avverta l'operatore o l'impresa di manutenzione in caso di fuga.
2. Gli operatori delle apparecchiature elencate nell'articolo 5, paragrafo 2, lettere f) e g), contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente e installate a decorrere dal 1° gennaio 2017 provvedono a che l'apparecchiatura sia munita di un sistema di rilevamento delle fughe che avverta l'operatore o l'impresa di manutenzione in caso di fuga. Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera g), il sistema di rilevamento delle fughe presenta una sensibilità maggiore rispetto a un dispositivo di controllo della pressione o della densità.
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b
(b) le quantità di gas aggiunti durante l'installazione, la manutenzione o l'assistenza o a seguito di fughe;
(b) le quantità di gas aggiunti durante l'installazione, la manutenzione o l'assistenza o a seguito di fughe, inclusa l'esatta tempistica di tale aggiunta;
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c
(c) se le quantità di gas siano state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l'indirizzo nell'Unione dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato;
(c) se i gas recuperati siano stati riciclati o rigenerati, e in che quantità, incluso il nome e l'indirizzo nell'Unione dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato;
Gli operatori di apparecchiature fisse o di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, parte 1, non contenuti in schiume, provvedono a che il recupero di tali gas sia svolto da persone fisiche che detengono i necessari certificati previsti all'articolo 10, e che detti gas siano riciclati, rigenerati o distrutti.
Gli operatori di apparecchiature fisse o di unità di refrigerazione di furgoni, autocarri, rimorchi enavi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, parte 1, non contenuti in schiume, provvedono a che il recupero di tali gas sia svolto da persone fisiche che detengono i necessari certificati previsti all'articolo 10, e che detti gas siano riciclati, rigenerati o distrutti.
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b
(b) circuiti di raffrescamento di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero;
(b) circuiti di raffrescamento di unità di refrigerazione di furgoni, autocarri, rimorchi enavi frigorifero;
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 8
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di integrare il presente regolamento con un elenco dei prodotti e delle apparecchiature per i quali il recupero dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, parte 1, o la distruzione dei prodotti e apparecchiature che li contengono senza previo recupero di tali gas sono considerati tecnicamente ed economicamente praticabili, specificando, se opportuno, le tecnologie da applicare.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di integrare il presente regolamento con un elenco dei prodotti e delle apparecchiature per i quali il recupero dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, o la distruzione dei prodotti e apparecchiature che li contengono senza previo recupero di tali gas sono considerati tecnicamente ed economicamente praticabili, specificando, se opportuno, le tecnologie da applicare.
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 9
9. Gli Stati membri promuovono il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, parte 1.
9. Gli Stati membri promuovono il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II.
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 9 – titolo
Regimi di responsabilità del produttore
Regimi di responsabilità estesa del produttore
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 9 – comma 1
Fatta salva la vigente normativa dell'Unione, gli Stati membri incoraggiano lo sviluppo di regimi di responsabilità del produttore per il recupero dei gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I e II e il relativo riciclo, rigenerazione o distruzione.
Fatta salva la vigente normativa dell'Unione, gli Stati membri prescrivono che entro il 31 dicembre 2027 siano istituiti regimi di responsabilità estesa del produttore per il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione dei gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I e II, tenendo conto dei regimi di responsabilità del produttore.
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)
Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo requisiti minimi per i regimi di responsabilità del produttore di cui al comma 1, anche in materia di raccolta, rigenerazione, riciclaggio, impianti di smaltimento, fornitura di attrezzature a tecnici certificati, comunicazione e sensibilizzazione.
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 9 – comma 1 ter (nuovo)
Gli Stati membri provvedono a che i produttori e gli importatori dei gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I e II coprano i costi conformemente alle disposizioni in materia di responsabilità estesa del produttore di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio* e, nella misura in cui non siano già inclusi, coprano almeno i seguenti costi:
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* Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 9 – comma 1 ter – lettera a (nuova)
(a) le spese di raccolta, compresi la messa a disposizione di punti di raccolta accessibili, lo stoccaggio e il trasporto;
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 9 – comma 1 ter – lettera b (nuova)
(b) i costi delle unità di riciclaggio per le persone fisiche certificate a norma dell'articolo 10 ai fini del riciclaggio in loco.
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 9 – comma 2
Gli Stati membri informano la Commissione delle azioni intraprese.
soppresso
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1. Gli Stati membri istituiscono o adeguano, sulla base dei requisiti minimi di cui al paragrafo 5, programmi di certificazione, comprensivi di processi di valutazione, e assicurano la disponibilità di corsi di formazione sulle competenze pratiche e sulle conoscenze teoriche destinati alle persone fisiche incaricate di svolgere i seguenti compiti riguardanti i gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II,parte 1, e le alternative ai gas fluorurati a effetto serra:
1. Gli Stati membri istituiscono o adeguano, sulla base dei requisiti minimi di cui al paragrafo 5, programmi di certificazione, comprensivi di processi di valutazione, e assicurano la disponibilità di corsi di formazione sulle competenze pratiche e sulle conoscenze teoriche destinati alle persone fisiche incaricate di svolgere i seguenti compiti riguardanti i gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II e le alternative ai gas fluorurati a effetto serra:
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2
2. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di programmi di formazione destinati alle persone fisiche incaricate di recuperare i gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, parte 1, dalle apparecchiature di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio42 , in conformità del paragrafo 5.
2. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di programmi di formazione destinati alle persone fisiche incaricate di recuperare i gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, parte 1, e alternative ai gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio42, in conformità del paragrafo5.
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42 Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12).
42 Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12).
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 – parte introduttiva
3. I programmi di certificazione e di formazione previsti ai paragrafi 1 e 2 coprono le materie seguenti:
3. I programmi di certificazione e di formazione previsti ai paragrafi 1 e 2 coprono almeno le materie seguenti:
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)
(e bis) certificazione delle alternative naturali, tra cui le loro caratteristiche e i loro vantaggi rispetto all'uso di gas fluorurati a effetto serra, nonché la loro manipolazione sicura durante l'installazione, l'assistenza, la manutenzione, la riparazione e lo smantellamento.
Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis. Gli Stati membri istituiscono o adeguano i regimi di certificazione e i programmi di formazione a norma dei paragrafi 1, 2, 3 e 6 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, se del caso.
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 7
7. Gli attuali certificati e attestati di formazione rilasciati a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 restano validi alle condizioni alle quali sono stati rilasciati in origine.
7. Gli attuali attestati di formazione rilasciati a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 restano validi alle condizioni alle quali sono stati rilasciati in origine. La validità dei certificati esistenti può essere soggetta a requisiti supplementari per riflettere l'estensione dei regimi di certificazione ad alternative ai gas fluorurati a effetto serra.
Entro il 1º gennaio [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi di certificazione e di formazione.
Entro il 1º gennaio [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi di certificazione e di formazione nonché il numero delle persone in possesso di una certificazione e di una formazione in materia di gas fluorurati a effetto serra e di alternative in ogni settore. Se la certificazione e la formazione per le alternative scendono al di sotto di una soglia minima, gli Stati membri allegano alla notifica un piano, elaborato di concerto con i pertinenti portatori di interessi, comprese le parti sociali, indicante le azioni volte ad aumentare la certificazione e la formazione in merito alle alternative a partire dall'anno civile successivo.
Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 9
9. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, decidere il formato della comunicazione di cui al paragrafo 8. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
9. La Commissione, decide mediante atti di esecuzione, la soglia minima per le azioni volte ad aumentare la certificazione e la formazione sulle alternative e il formato della comunicazione di cui al paragrafo 8. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 10
10. L'impresa che affida a un'altra impresa uno dei compiti di cui al paragrafo 1 adotta tutte le misure ragionevoli per accertarsi che l'altra impresa sia in possesso dei certificati necessari per il compitolo di cui al paragrafo 1 che le è richiesto.
10. Un'impresa può affidare a un'altra impresa uno dei compiti di cui al paragrafo1 solo dopo aver verificato che quest'ultima sia in possesso dei certificati necessari per il compito di cui al paragrafo 1 che le è richiesto.
Emendamento 160 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
In deroga al primo comma, l'immissione sul mercato di parti di apparecchiature necessarie per la riparazione e l'assistenza di apparecchiature esistenti è consentita a condizione che la riparazione o l'assistenza non comporti un aumento della capacità dell'apparecchiatura o della quantità di gas fluorurati contenuti nell'apparecchiatura o dei gas fluorurati utilizzati.
Due anni dopo le singole date elencate nell'allegato IV, la successiva fornitura o messa a disposizione a un'altra parte nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, di prodotti o apparecchiature immessi legalmente sul mercato prima della data di cui al primo comma è consentita soltanto se è dimostrato che il prodotto o l'apparecchiatura è stato immesso legalmente sul mercato prima di tale data.
Sei mesi dopo le singole date elencate nell'allegato IV, la successiva fornitura o messa a disposizione a un'altra parte nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, di prodotti o apparecchiature immessi legalmente sul mercato prima della data di cui al primo comma è consentita soltanto se è dimostrato che il prodotto o l'apparecchiatura è stato immesso legalmente sul mercato prima di tale data.
3. Oltre al divieto di immissione sul mercato di cui all'allegato IV, punto 1, sono vietati l'importazione, l'immissione sul mercato, la successiva fornitura o messa a disposizione di terzi nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, l'uso o l'esportazione di contenitori non ricaricabili per i gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, parte 1, vuoti o riempiti completamente o parzialmente. Tali contenitori possono essere stoccati o trasportati solo per il successivo smaltimento. Il divieto non si applica ai contenitori per usi di laboratorio o a fini di analisi.
3. Oltre al divieto di immissione sul mercato di cui all'allegato IV, punto 1, sono vietati l'importazione, l'immissione sul mercato, la successiva fornitura o messa a disposizione di terzi nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, l'uso o l'esportazione di contenitori non ricaricabili per i gas fluorurati a effetto serra, vuoti, pieni o parzialmente riempiti. Tali contenitori possono essere stoccati o trasportati solo per il successivo smaltimento. Il divieto non si applica ai contenitori per usi di laboratorio o a fini di analisi.
Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Le imprese che immettono sul mercato contenitori ricaricabili per gas fluorurati a effetto serra presentano una dichiarazione di conformità comprensiva di prove a conferma delle modalità previste per la restituzione del contenitore per ricarica. Tali disposizioni contengono obblighi di conformità vincolanti per il fornitore dei contenitori all'utilizzatore finale.
Le imprese di cui al primo comma conservano la dichiarazione di conformità per almeno cinque anni dall'immissione sul mercato dei contenitori ricaricabili e, su richiesta, la mettono a disposizione della Commissione e delle autorità competenti degli Stati membri. I fornitori dei contenitori agli utilizzatori finali conservano le prove della conformità a queste disposizioni per un periodo di almeno cinque anni dopo la fornitura all'utilizzatore finale e le mettono a disposizione, su richiesta, della Commissione e delle autorità competenti degli Stati membri.
La Commissione può, mediante atti di esecuzione, integrare il presente regolamento stabilendo i dettagli della dichiarazione di conformità. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente all'articolo 34, paragrafo 2.
Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva
Su richiesta motivata dell'autorità competente di uno Stato membro e tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento, in via eccezionale la Commissione può, mediante atti di esecuzione, autorizzare una deroga per massimo quattro anni al fine di consentire l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature elencati nell'allegato IV, comprese le loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, se è dimostrato che:
Fatta salva la deroga per i pezzi di ricambio di cui al comma 1 bis, su richiesta motivata dell'autorità competente di uno Stato membro e tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento, in via eccezionale la Commissione può, mediante atti di esecuzione, autorizzare una deroga per massimo quattro anni al fine di consentire l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature elencati nell'allegato IV che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, se è dimostrato che:
Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis. Le imprese sono autorizzate a immettere sul mercato e vendere gas fluorurati a effetto serra sfusi solo se:
(a) le imprese sono in possesso del certificato o dell'attestato di formazione di cui all'articolo 10 o impiegano persone in possesso di tale certificato o attestato di formazione, e
(b) le imprese sono stabilite nell'Unione o hanno dato mandato a un unico rappresentante stabilito nell'Unione che si assume la piena responsabilità di rispettare il presente regolamento.
Il rappresentante esclusivo può essere il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 11 bis (nuovo)
Articolo 11 bis
Restrizioni all'esportazione di determinati prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra
L'esportazione di prodotti e apparecchiature, comprese le loro parti, elencati nell'allegato IV, a eccezione del materiale militare, è vietata a decorrere dalla data indicata in detto allegato, con eventuali distinzioni, ove del caso, in funzione del tipo di gas che contengono o del potenziale di riscaldamento globale di tale gas.
Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2
2. I prodotti o le apparecchiature ammessi alla deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 4, sono etichettati come tali e includono un riferimento al fatto di potere essere impiegati unicamente per il fine per cui, secondo tale articolo, è stata concessa la deroga.
2. I prodotti o le apparecchiature ammessi alla deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 4, sono etichettati come tali, specificando il periodo di validità della deroga, e includono un riferimento al fatto di potere essere impiegati unicamente per il fine per cui, secondo tale articolo, è stata concessa la deroga.
Emendamento 81 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c
(c) a decorrere dal 1° gennaio 2017, la quantità di gas fluorurati a effetto serra, espressa in peso e in CO2 equivalente, contenuta nel prodotto o nell'apparecchiatura o la quantità di gas fluorurati a effetto serra per la quale è progettata l'apparecchiatura, e il potenziale di riscaldamento globale di tali gas.
(c) a decorrere dal 1° gennaio 2017, la quantità di gas fluorurati a effetto serra, espressa in peso e in CO2 equivalente, contenuta nel prodotto o nell'apparecchiatura o la quantità di gas fluorurati a effetto serra per la quale è progettata l'apparecchiatura, e il potenziale di riscaldamento globale di tali gas, su un arco temporale di 100 e di 20 anni.
Emendamento 82 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)
Se del caso, i prodotti o le apparecchiature ammodernati che contengono gas fluorurati a effetto serra sono rietichettati con le informazioni aggiornate di cui al presente paragrafo.
Emendamento 83 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis. Se del caso, i contenitori di gas fluorurati a effetto serra ricaricati sono rietichettati con le informazioni aggiornate di cui al paragrafo 3, primo comma.
Emendamento 84 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 10
10. I gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I e II immessi sul mercato per incisione di materiale semiconduttore o per pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori sono etichettati con l'indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere usato a tal fine.
Per gli idrofluorocarburi l'etichetta di cui ai paragrafi da 7 a 11 reca l'indicazione "esentato dalla quota a norma del regolamento (UE) n. …/… [OP: aggiungere il riferimento al presente regolamento]".
Per gli idrofluorocarburi l'etichetta di cui ai paragrafi da 7 a 9 e 11 reca l'indicazione "esentato dalla quota a norma del regolamento (UE) n. …/… [OP: aggiungere il riferimento al presente regolamento]".
In assenza degli obblighi di etichettatura di cui al primo comma e ai paragrafi da 7 a 11, gli idrofluorocarburi sono soggetti agli obblighi delle quote di cui all'articolo 16, paragrafo 1.
In assenza degli obblighi di etichettatura di cui al primo comma e ai paragrafi da 7 a 9 e 11, gli idrofluorocarburi sono soggetti agli obblighi delle quote di cui all'articolo 16, paragrafo 1.
A decorrere dal 1º gennaio 2024 è vietato l'usodei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 2 500 per l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di refrigerazione.
A decorrere dal 1º gennaio 2024 sono vietati i seguenti usi: l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore, delle apparecchiature mobili di refrigerazione edei refrigeratori mediante gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 2 500.
A decorrere dal 1º gennaio 2030 sono vietati i seguenti usi:l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, a esclusione dei refrigeratori, mediante gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, con GWP pari o superiore a 150.
Il presente paragrafo non si applica al materiale militare né alle apparecchiature destinate ad applicazioni intese a raffrescare prodotti a temperature inferiori a -50 °C.
Il presente paragrafo non si applica al materiale militare né alle apparecchiature destinate ad applicazioni intese a raffrescare medicinali a temperature inferiori a -50 °C né alle apparecchiature destinate ad applicazioni progettate per il raffreddamento di centrali nucleari.
Emendamento 89 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera a
(a) gas fluorurati a effetto serra rigenerati elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 2 500 usati per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di refrigerazione esistenti, a condizione che siano stati etichettati conformemente all'articolo 12, paragrafo 6;
(a) gas fluorurati a effetto serra rigenerati elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 150 usati per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature fisse di refrigerazione esistenti, a esclusione dei refrigeratori, a condizione che siano stati etichettati conformemente all'articolo 12, paragrafo 6;
Emendamento 90 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera a bis (nuova)
(a bis) gas fluorurati a effetto serra rigenerati elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 2 500 usati per la manutenzione o l'assistenza di apparecchiature di condizionamento d'aria e di pompe di calore, di apparecchiature di refrigerazione mobile e di refrigeratori, purché siano stati etichettati conformemente all'articolo 12, paragrafo 6;
Emendamento 91 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera b
(b) gas fluorurati a effetto serra riciclati elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 2 500 usati per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di refrigerazione esistenti, a condizione che siano stati recuperati da tali apparecchiature. Detti gas riciclati possono essere usati esclusivamente dall'impresa che ha effettuato o per conto della quale è stato effettuato il recupero a titolo di manutenzione o assistenza.
(b) gas fluorurati a effetto serra riciclati elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 150 usati per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature fisse di refrigerazione esistenti, a esclusione dei refrigeratori, a condizione che siano stati recuperati da tali apparecchiature. Detti gas riciclati possono essere usati esclusivamente dall'impresa che ha effettuato o per conto della quale è stato effettuato il recupero a titolo di manutenzione o assistenza;
Emendamento 92 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera b bis (nuova)
(b bis) gas fluorurati a effetto serra riciclati elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 2 500 usati per la manutenzione o l'assistenza di apparecchiature esistenti di condizionamento d'aria e di pompe di calore, di apparecchiature di refrigerazione mobile e di refrigeratori, purché siano stati recuperati da tali apparecchiature; detti gas riciclati possono essere usati esclusivamente dall'impresa che ha effettuato o per conto della quale è stato effettuato il recupero a titolo di manutenzione o assistenza.
Emendamento 156 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 4
4. L'uso del desflurano come anestetico per inalazione è vietato a decorrere dal 1º gennaio 2026, tranne quando è strettamente necessario e per motivi medici non può essere usato nessun altro anestetico. L'utilizzatore fornisce prove della giustificazione medica all'autorità competente dello Stato membro e alla Commissione su richiesta.
4. L'uso del desflurano come anestetico per inalazione è vietato a decorrere dal 1º gennaio 2026 ed è consentito esclusivamente quando è strettamente necessario e per motivi medici non può essere usato nessun altro anestetico, o quando viene utilizzato in combinazione con un sistema di cattura. L'istituzione sanitaria conserva le prove della giustificazione medica e le fornisce all'autorità competente dello Stato membro e alla Commissione su richiesta.
Emendamento 94 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. A decorrere dal 1º gennaio 2030 è vietato l'uso di fluoruro di solforile per la fumigazione successiva alla raccolta e il trattamento del legno e dei prodotti in legno contro le infestazioni parassitarie, tranne nei casi in cui tale uso è strettamente necessario ai fini di un certificato fitosanitario e non possono essere utilizzati altri trattamenti.
Emendamento 95 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera e
(e) forniti direttamente dal produttore o dall'importatore a un'impresa che li usa per l'incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori.
soppresso
Emendamento 96 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)
La Commissione monitora costantemente il mercato di fornitura di semiconduttori dell'Unione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per modificare il paragrafo 2 del presente articolo ed escludere dal sistema di quote di cui al paragrafo 1 del presente articolo i materiali per semiconduttori o le camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore dei semiconduttori, qualora individui che, in conseguenza dell'inclusione del settore dei semiconduttori nel sistema di quote di idrofluorocarburi, vi siano carenze o interruzioni nell'approvvigionamento del mercato dell'Unione di materiali per semiconduttori o di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore.
Emendamento 97 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva
Su richiesta motivata dell'autorità competente di uno Stato membro e tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento, in via eccezionale la Commissione può, mediante atti di esecuzione, autorizzare una deroga per massimo quattro anni al fine di escludere dall'obbligo delle quote previsto al paragrafo 1 gli idrofluorocarburi destinati a essere usati in applicazioni specifiche o categorie specifiche di prodotti o apparecchiature, se nella richiesta è dimostrato che:
Su richiesta motivata dell'autorità competente di uno Stato membro o di un'agenzia dell'UE e tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento, in via eccezionale la Commissione può, mediante atti di esecuzione, autorizzare una deroga per massimo quattro anni al fine di escludere dall'obbligo delle quote previsto al paragrafo 1 gli idrofluorocarburi destinati a essere usati in applicazioni specifiche o categorie specifiche di prodotti o apparecchiature, se nella richiesta è dimostrato che:
Emendamento 98 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a
(a) per le particolari applicazioni, prodotti o apparecchiature, non sono disponibili alternative o non possono essere impiegate per ragioni tecniche o di sicurezza; e
(a) per le particolari applicazioni, prodotti o apparecchiature, non sono disponibili alternative o non possono essere impiegate per ragioni tecniche o di sicurezza o di rischi per la salute pubblica; e
L'assegnazione delle quote è subordinata al pagamento dell'importo dovuto, pari a tre euro per tonnellata di CO2 equivalente di quota da assegnare. Gli importatori e i produttori sono informati tramite il portale F-Gas dell'importo totale dovuto per la rispettiva assegnazione massima di quote calcolata per l'anno civile successivo e del termine per il completamento del pagamento. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le procedure e le modalità di pagamento dell'importo dovuto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
L'assegnazione delle quote è subordinata al pagamento dell'importo dovuto, pari a cinque euro per tonnellata di CO2 equivalente di quota da assegnare nel periodo 2024-2026, e successivamente aumenta ogni tre anni in modo da garantire entrate costanti, alla luce della riduzione graduale delle quote di cui all'allegato VII. Gli importatori e i produttori sono informati tramite il portale F-Gas dell'importo totale dovuto per la rispettiva assegnazione massima di quote calcolata per l'anno civile successivo e del termine per il completamento del pagamento. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le procedure e le modalità di pagamento dell'importo dovuto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
Emendamento 100 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 6
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di modificare il paragrafo 5 per quanto riguarda gli importi dovuti per l'assegnazione delle quote e il meccanismo di assegnazione delle quote residue, ove necessario per evitare gravi perturbazioni del mercato degli idrofluorocarburi, o qualora il meccanismo non consegua lo scopo prefisso e abbia effetti indesiderati o involontari.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di modificare il paragrafo 5 per quanto riguarda gli importi dovuti per l'assegnazione delle quote e il meccanismo di assegnazione delle quote residue, ove necessario per evitare gravi perturbazioni del mercato degli idrofluorocarburi, o qualora il meccanismo non consegua lo scopo prefisso e abbia effetti indesiderati o involontari, anche sulla salute pubblica e sugli utilizzatori di aerosol dosatori.
Emendamento 101 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis. Entro ... [un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni anno, la Commissione valuta, in consultazione con i pertinenti portatori di interessi, l'impatto dell'eliminazione graduale delle quote di HFC sul mercato delle pompe di calore dell'Unione e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 32 per modificare l'allegato VII e consentire un quantitativo limitato di quote supplementari per l'immissione sul mercato dell'Unione di HFC da utilizzare nelle pompe di calore fino al 2029, qualora la valutazione di cui al primo comma concluda che l'eliminazione graduale delle quote di HFC di cui all'allegato VII crei perturbazioni nel mercato delle pompe di calore dell'Unione in misura tale da compromettere il conseguimento degli obiettivi di diffusione della pompa di calore previsti da RePowerEU.
Nella relazione di cui al primo comma, la Commissione motiva la sua decisione di adottare o meno gli atti delegati di cui al secondo comma.
Se la Commissione adotta gli atti delegati di cui al secondo comma, le quote supplementari sono distribuite ai produttori e agli importatori sulla base delle loro richieste, presentate sul portale F-Gas, corredate delle prove, sotto forma di contratti di vendita, che le quote saranno utilizzate per le pompe di calore.
Emendamento 102 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 7
7. Le entrate generate dall'assegnazione delle quote costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Le entrate sono assegnate al programma LIFE e alla rubrica 7 del quadro finanziario pluriennale (Pubblica amministrazione europea), per coprire i costi del personale esterno addetto alla gestione dell'assegnazione delle quote, dei servizi informatici e dei sistemi di concessione di licenze ai fini dell'attuazione del presente regolamento, e per garantire il rispetto del protocollo. Le eventuali entrate residue dopo la copertura di tali costi sono iscritte nel bilancio generale dell'Unione.
7. Le entrate generate dall'assegnazione delle quote costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Le entrate sono assegnate al programma LIFE e alla rubrica 7 del quadro finanziario pluriennale (Pubblica amministrazione europea):
(a) per coprire i costi del personale esterno addetto alla gestione dell'assegnazione delle quote, dei servizi informatici e dei sistemi di concessione di licenze ai fini dell'attuazione del presente regolamento;
(b) per coprire i costi necessari a garantire il rispetto del protocollo;
(c) per sostenere lo sviluppo di capacità a livello nazionale e l'attuazione e l'applicazione del presente regolamento da parte degli Stati membri, anche in relazione alla lotta contro le vendite online di gas fluorurati illegali e la distruzione dei gas fluorurati illegali sequestrati; e
(d) per accelerare la diffusione di alternative ai gas fluorurati, in particolare nei settori che sostengono elevati costi di mitigazione e nel settore delle pompe di calore, tra cui la produzione crescente di apparecchiature necessarie, l'agevolazione all'accesso ai finanziamenti, la riduzione dei prezzi per i consumatori, la formazione e la certificazione delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 10 e la riqualificazione degli installatori di caldaie a gas.
Le eventuali entrate residue dopo la copertura di tali costi sono iscritte nel bilancio generale dell'Unione.
Emendamento 103 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1
1. Le quote sono assegnate unicamente a produttori o importatori stabiliti nell'Unione o che hanno conferito mandato a un rappresentante esclusivo stabilito nell'Unione che si assume la piena responsabilità del rispetto del presente regolamento. Il rappresentante esclusivo può essere lo stesso designato ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio43.
1. Le quote sono assegnate unicamente a produttori o importatori stabiliti nell'Unione o che hanno conferito mandato a un rappresentante esclusivo stabilito nell'Unione che si assume la piena responsabilità del rispetto del presente regolamento e dei requisiti di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il rappresentante esclusivo può essere lo stesso designato ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio43.
_________________
_________________
43 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
43 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
Emendamento 104 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1
1. Le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e le pompe di calore caricate con idrofluorocarburi sono immesse sul mercato unicamente se gli idrofluorocarburi caricati sono conteggiati nel sistema di quote di cui al presente capo.
1. Le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria, gli aerosol dosatori e le pompe di calore caricate con idrofluorocarburi sono immesse sul mercato unicamente se gli idrofluorocarburi caricati sono conteggiati nel sistema di quote di cui al presente capo.
All'atto di immettere sul mercato le apparecchiature precaricate di cui al paragrafo 1, i fabbricanti e gli importatori provvedono a che la conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 sia documentata esaurientemente e redigono una dichiarazione di conformità al riguardo.
All'atto di immettere sul mercato le apparecchiature o i prodotti precaricati di cui al paragrafo 1, i fabbricanti e gli importatori provvedono a che la conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 sia documentata esaurientemente e redigono una dichiarazione di conformità al riguardo.
Con la redazione della dichiarazione di conformità i fabbricanti e gli importatori di apparecchiature si assumono la responsabilità del rispetto delle prescrizioni di cui al presente paragrafo e al paragrafo 1.
Con la redazione della dichiarazione di conformità i fabbricanti e gli importatori di apparecchiature o prodotti si assumono la responsabilità del rispetto delle prescrizioni di cui al presente paragrafo e al paragrafo 1.
I fabbricanti e gli importatori di apparecchiature conservano la documentazione e la dichiarazione di conformità per almeno cinque anni dall'immissione sul mercato e, su richiesta, le mettono a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri e della Commissione.
I fabbricanti e gli importatori di apparecchiature o prodotti conservano la documentazione e la dichiarazione di conformità per almeno cinque anni dall'immissione sul mercato di tali apparecchiature o prodotti e, su richiesta, le mettono a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri e della Commissione.
Se gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature di cui al paragrafo 1 non sono stati immessi sul mercato prima del caricamento delle apparecchiature, gli importatori provvedono a che, entro il 30 aprile [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e in seguito ogni anno, l'esattezza della documentazione, la dichiarazione di conformità e la veridicità della rispettiva comunicazione prevista all'articolo 26 siano confermate, per l'anno civile precedente, con ragionevole livello di affidabilità da un organismo di controllo indipendente registrato nel portale F-Gas.
Se gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature o nei prodotti di cui al paragrafo 1 non sono stati immessi sul mercato prima del caricamento delle apparecchiature o dei prodotti, gli importatori provvedono a che, entro il 30 aprile [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e in seguito ogni anno, l'esattezza della documentazione, la dichiarazione di conformità e la veridicità della rispettiva comunicazione prevista all'articolo 26 siano confermate, per l'anno civile precedente, con ragionevole livello di affidabilità da un organismo di controllo indipendente registrato nel portale F-Gas.
Emendamento 109 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 5
5. Gli importatori di apparecchiature di cui al paragrafo 1 non stabiliti nell'Unione conferiscono mandato a un rappresentante esclusivo stabilito nell'Unione che si assume la piena responsabilità del rispetto del presente regolamento. Il rappresentante esclusivo può essere lo stesso designato a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1907/2006.
5. Gli importatori di apparecchiature o prodotti di cui al paragrafo 1 non stabiliti nell'Unione conferiscono mandato a un rappresentante esclusivo stabilito nell'Unione che si assume la piena responsabilità del rispetto del presente regolamento. Il rappresentante esclusivo può essere lo stesso designato a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Emendamento 110 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 6
6. Il presente articolo non si applica alle imprese che hanno immesso sul mercato meno di 100 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi all'anno, contenute nelle apparecchiature di cui al paragrafo 1.
6. Il presente articolo non si applica alle imprese che hanno immesso sul mercato meno di 100 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi all'anno, contenute nelle apparecchiature o nei prodotti di cui al paragrafo 1.
Emendamento 111 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva
Le imprese devono essere validamente registrate nel portale F-Gas prima dell'importazione o dell'esportazione di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, tranne in caso di custodia temporanea e per le seguenti attività:
Le imprese devono essere validamente registrate nel portale F-Gas prima dell'importazione o dell'esportazione di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, tranne per le seguenti attività:
Emendamento 112 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c
(c) fornire o ricevere idrofluorocarburi per i fini elencati all'articolo 16, paragrafo 2, lettere da a) a e);
(c) fornire o ricevere idrofluorocarburi per i fini elencati all'articolo 16, paragrafo 2, lettere da a) a d);
La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri garantiscono la riservatezza dei dati inseriti nel portale F-Gas.
La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri garantiscono che i seguenti dati inseriti nel portale F-Gas siano disponibili al pubblico:
(a) l'assegnazione e i trasferimenti di quote regolarmente aggiornati;
(b) un elenco degli importatori e dei produttori registrati;
(c) dati sulle importazioni, compresi il punto di entrata e il tipo di HFC;
(d) dati sulla custodia temporanea;
(e) dati sulla distruzione chimica a livello di impianto.
Emendamento 114 Proposta di regolamento Articolo 22 – comma 1
L'importazione e l'esportazione di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas sono subordinati, tranne nei casi di custodia temporanea, alla presentazione di una licenza valida alle autorità doganali a norma dell'articolo 20, paragrafo 4.
L'importazione e l'esportazione di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas sono subordinati alla presentazione di una licenza valida alle autorità doganali a norma dell'articolo 20, paragrafo 4.
Emendamento 115 Proposta di regolamento Articolo 22 – comma 1 bis (nuovo)
In deroga al primo comma del presente articolo e all'articolo 20, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme semplificate in materia di registrazione nel portale F-Gas in caso di custodia temporanea ai sensi dell'articolo 5, punto (17), del regolamento (UE) n. 952/2013. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34.
Emendamento 116 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 6
6. Gli importatori di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, parte 1, in contenitori ricaricabili mettono a disposizione delle autorità doganali, al momento della presentazione della dichiarazione in dogana relativa all'immissione in libera pratica, una dichiarazione di conformità comprensiva di prove a conferma delle modalità previste per la restituzione del contenitore per ricarica.
6. Gli importatori di gas fluorurati a effetto serra in contenitori ricaricabili mettono a disposizione delle autorità doganali, al momento della presentazione della dichiarazione in dogana relativa all'immissione in libera pratica, una dichiarazione di conformità comprensiva di prove a conferma delle modalità previste per la restituzione del contenitore per ricarica.
Le autorità doganali confiscano o sequestrano i contenitori non ricaricabili vietati dal presente regolamento per smaltimento a norma degli articoli 197 e 198 del regolamento (UE) n. 952/2013. Le autorità di vigilanza del mercato ritirano o richiamano dal mercato tali contenitori a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio45.
Le autorità doganali confiscano o sequestrano i contenitori non ricaricabili vietati dal presente regolamento per smaltimento a norma degli articoli 197 e 198 del regolamento (UE) n. 952/2013 e li distruggono. Le autorità di vigilanza del mercato ritirano o richiamano dal mercato tali contenitori a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio45.
_________________
_________________
45 Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
45 Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
Per le altre sostanze e i prodotti e apparecchiature disciplinati dal presente regolamento possono essere adottate misure alternative per impedire l'importazione, l'ulteriore fornitura o l'esportazione illecite, in particolare nel caso di idrofluorocarburi che sono immessi sul mercato sfusi o caricati in prodotti e apparecchiature in violazione degli obblighi in materia di quote e autorizzazioni imposti dal presente regolamento.
Per le altre sostanze e i prodotti e apparecchiature disciplinati dal presente regolamento, le autorità doganali sequestrano e confiscano i gas fluorurati a effetto serra importati o esportati in violazione del presente regolamento e in linea con la [direttiva sulla criminalità ambientale 2021/0422(COD)] per impedire l'importazione, l'ulteriore fornitura o l'esportazione illecite, in particolare nel caso di idrofluorocarburi che sono immessi sul mercato sfusi o caricati in prodotti e apparecchiature in violazione degli obblighi in materia di quote e autorizzazioni imposti dal presente regolamento.
-1. Entro il 30 giugno 2025, la Commissione pubblica una relazione che valuta i rischi potenziali del commercio illegale e identifica le misure aggiuntive per ridurre tali rischi correlati alle movimentazioni di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas quando sottoposti a custodia temporanea o a un regime doganale tra cui il deposito doganale o la zona franca, ovvero in transito nel territorio doganale dell'Unione, comprese metodologie di tracciamento dei gas immessi sul mercato, come i codici di risposta rapida (QR).
Entro il 31 marzo [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e in seguito ogni anno, ciascun produttore, importatore o esportatore che ha prodotto, importato o esportato idrofluorocarburi o quantitativi superiori a 1 tonnellata metrica o a 100 tonnellate di CO2 equivalente di altri gas fluorurati a effetto serra nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX. Il presente paragrafo si applica anche a tutte le imprese che ricevono quote a norma dell'articolo 21, paragrafo 1.
Entro il 31 marzo [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e in seguito ogni anno, ciascun produttore, importatore o esportatore che ha prodotto, importato o esportato gas fluorurati a effetto serra nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX. Il presente paragrafo si applica anche a tutte le imprese che ricevono quote a norma dell'articolo 21, paragrafo 1.
Emendamento 121 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2
2. Entro il 31 marzo [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e in seguito ogni anno, ciascuna impresa che ha distrutto idrofluorocarburi o quantitativi superiori a 1 tonnellata metrica o a 100 tonnellate di CO2 equivalente di altri gas fluorurati a effetto serra nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX.
2. Entro il 31 marzo [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e in seguito ogni anno, ciascuna impresa che ha distrutto gas fluorurati a effetto serra nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX.
Emendamento 122 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 3
3. Entro il 31 marzo [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento], ciascuna impresa che ha usato 1 000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I come materia prima nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX.
3. Entro il 31 marzo [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento], ciascuna impresa che ha usato gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I come materia prima nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX.
Emendamento 123 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 4
4. Entro il 31 marzo [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento], ciascuna impresa che ha immesso sul mercato, in prodotti e apparecchiature, 100 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di idrofluorocarburi o 500 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di altri gas fluorurati a effetto serra nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX.
4. Entro il 31 marzo [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento], ciascuna impresa che ha immesso sul mercato, in prodotti e apparecchiature, gas fluorurati a effetto serra nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX.
Emendamento 124 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 6
6. Entro il 31 marzo [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e in seguito ogni anno, ciascuna impresa che ha rigenerato quantità superiori a 1 tonnellata metrica o a 100 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX.
6. Entro il 31 marzo [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e in seguito ogni anno, ciascuna impresa che ha rigenerato gas fluorurati a effetto serra comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX.
Emendamento 125 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 7
7. Entro il 30 aprile [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento], ciascun importatore di apparecchiature che ha immesso sul mercato apparecchiature precaricate di cui all'articolo 19 contenenti almeno 1 000 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi che non sono stati immessi sul mercato prima di caricare le apparecchiature, presenta alla Commissione una relazione di verifica rilasciata a norma dell'articolo 19, paragrafo 3.
7. Entro il 30 aprile [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento], ciascun importatore di apparecchiature che ha immesso sul mercato apparecchiature precaricate di cui all'articolo 19 contenenti idrofluorocarburi che non sono stati immessi sul mercato prima di caricare le apparecchiature, presenta alla Commissione una relazione di verifica rilasciata a norma dell'articolo 19, paragrafo 3.
Emendamento 126 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 8 – comma 1 – parte introduttiva
Entro il 30 aprile [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e in seguito ogni anno, ciascuna impresa che, a norma del paragrafo 1, comunica l'immissione sul mercato di 1 000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di idrofluorocarburi nel corso dell'anno civile precedente, provvede a far verificare la veridicità della sua comunicazione, con ragionevole livello di affidabilità, da un organismo di controllo indipendente. L'organismo di controllo deve essere registrato nel portale F-Gas ed è:
Entro il 30 aprile [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e in seguito ogni anno, ciascuna impresa che, a norma del paragrafo 1, comunica l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi nel corso dell'anno civile precedente, provvede a far verificare la veridicità della sua comunicazione, con ragionevole livello di affidabilità, da un organismo di controllo indipendente. L'organismo di controllo deve essere registrato nel portale F-Gas ed è:
Emendamento 127 Proposta di regolamento Articolo 27 – comma 2 bis (nuovo)
Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione adotta un atto delegato relativo a un quadro generale comune che gli Stati membri utilizzano per progettare sistemi elettronici centralizzati.
Emendamento 128 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1
1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano verifiche per accertare che le imprese rispettino gli obblighi imposti dal presente regolamento.
1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano verifiche regolari per accertare che le imprese rispettino gli obblighi imposti dal presente regolamento.
Le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono visite in loco presso gli stabilimenti con la frequenza adeguata e la verifica della documentazione e delle apparecchiature d'interesse.
Le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono visite in loco presso gli stabilimenti con la frequenza adeguata e la verifica della documentazione e delle apparecchiature d'interesse, nonché verifiche delle piattaforme online che vendono gas fluorurati sfusi o prodotti e apparecchiature che contengono tali gas.
Emendamento 130 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 5
5. Su richiesta di un altro Stato membro, lo Stato membro può condurre verifiche nei confronti di imprese sospettate di essere implicate nel trasferimento illecito di gas, prodotti e apparecchiature di cui al presente regolamento che operano nel suo territorio. L'esito della verifica è comunicato allo Stato membro richiedente.
5. Su richiesta di un altro Stato membro, lo Stato membro conduce verifiche nei confronti di imprese sospettate di essere implicate nel trasferimento illecito di gas, prodotti e apparecchiature di cui al presente regolamento che operano nel suo territorio. L'esito della verifica è comunicato allo Stato membro richiedente.
Emendamento 131 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 7 bis (nuovo)
7 bis. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una sintesi annuale dei dati raccolti dai registri entro il 1º aprile di ogni anno. La Commissione pubblica annualmente una sintesi e una valutazione dei dati ricevuti dagli Stati membri.
In caso di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato o uso illeciti di gas fluorurati a effetto serra o di prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas, gli Stati membri prevedono sanzioni amministrative massime pari ad almeno cinque volte il valore di mercato dei gas o dei prodotti e delle apparecchiature in questione. In caso di recidiva entro un periodo di cinque anni, gli Stati membri prevedono sanzioni amministrative massime pari ad almeno otto volte il valore dei gas o dei prodotti e delle apparecchiature in questione.
In caso di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato o uso illeciti di gas fluorurati a effetto serra o di prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas, gli Stati membri stabiliscono sanzioni amministrative minime pari ad almeno quattro volte il valore di mercato dei gas o dei prodotti e delle apparecchiature in questione e sanzioni amministrative massime pari ad almeno sei volte il valore di mercato dei gas o dei prodotti e delle apparecchiature in questione. In caso di recidiva entro un periodo di cinque anni, gli Stati membri stabiliscono sanzioni amministrative minime pari ad almeno sette volte il valore dei gas o dei prodotti e delle apparecchiature in questione e sanzioni amministrative massime pari ad almeno dieci volte il valore dei gas o dei prodotti e delle apparecchiature in questione.
Emendamento 133 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 8, all'articolo 12, paragrafo 17, all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 17, paragrafo 6, all'articolo 24, all'articolo 25, paragrafo 2, e all'articolo 35 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato [a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento].
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 8, all'articolo 9, comma 1 bis, all'articolo 12, paragrafo 17, all'articolo 16, paragrafo 3, primo comma, all'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 17, paragrafi 6 e 6 bis, all'articolo 24, all'articolo 25, paragrafo 2, all'articolo 27, terzo comma, e all'articolo 35, paragrafi 1, 1 bis e 1 ter, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato [a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento].
Emendamento 134 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 3
3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 8, all'articolo 12, paragrafo 17, all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 17, paragrafo 6, all'articolo 24, all'articolo 25, paragrafo 2, e all'articolo 35 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 8, all'articolo 9, comma 1 bis, all'articolo 12, paragrafo 17, all'articolo 16, paragrafo 3, primo comma, all'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 17, paragrafi 6 e 6 bis, all'articolo 24, all'articolo 25, paragrafo 2, all'articolo 27, terzo comma, e all'articolo 35, paragrafi 1, 1 bis e 1 ter, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
Emendamento 135 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 6
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 8, dell'articolo 12, paragrafo 17, dell'articolo 16, paragrafo 3, dell'articolo 17, paragrafo 6, dell'articolo 24, dell'articolo 25, paragrafo 2, e dell'articolo 35 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 8, dell'articolo 9, comma 1 bis, dell'articolo 12, paragrafo 17, dell'articolo 16, paragrafo 3, dell'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, dell'articolo 17, paragrafi 6 e 6 bis, dell'articolo 24, dell'articolo 25, paragrafo 2, dell'articolo 27, terzo comma, e dell'articolo 35, paragrafi 1, 1 bis e 1 ter, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Emendamento 136 Proposta di regolamento Articolo 33 – comma 1
La Commissione istituisce un forum consultivo per l'elargizione di pareri e consulenze sull'attuazione del presente regolamento. La Commissione stabilisce il regolamento interno del Forum consultivo, che è pubblicato.
La Commissione istituisce un forum consultivo per l'elargizione di pareri e consulenze sull'attuazione del presente regolamento. Il Forum consultivo assicura una partecipazione equilibrata di:
i) rappresentanti di Stati membri,
ii) rappresentanti di tutti i portatori di interessi pertinenti, comprese le organizzazioni ambientaliste, le associazioni dei pazienti e le organizzazioni degli operatori sanitari, i rappresentanti dei fabbricanti e degli operatori.
Il Forum consultivo coopera strettamente con le pertinenti agenzie dell'UE. La Commissione stabilisce il regolamento interno del Forum consultivo, che è pubblicato.
Emendamento 137 Proposta di regolamento Articolo 35 – comma 1 bis (nuovo)
La Commissione monitora costantemente gli sviluppi tecnologici e di mercato in relazione all'uso dei gas fluorurati a effetto serra e delle loro alternative naturali nell'Unione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di modificare il presente regolamento e rafforzare i divieti di immissione in commercio di gas fluorurati a effetto serra ad alto GWP nei prodotti o nelle apparecchiature interessati, qualora riscontri prove della comparsa o dell'accelerazione dell'uso di gas fluorurati a effetto serra a basso GWP o di alternative naturali nei prodotti e nelle apparecchiature immessi sul mercato dell'Unione.
Emendamento 138 Proposta di regolamento Articolo 35 – comma 1 ter (nuovo)
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di modificare gli allegati I, II e III spostando gas fluorurati a effetto serra dall'allegato III agli allegati I o II o introducendo gas fluorurati a effetto serra negli allegati I o II, qualora disponga di prove dell'immissione in commercio di gas fluorurati a effetto serra inclusi nell'allegato III o di gas fluorurati a effetto serra non inclusi rispettivamente negli allegati I, II o III.
Entro tre mesi dall'adozione del regolamento REACH riveduto, la Commissione valuta se il presente regolamento è coerente con il suddetto regolamento. Se del caso, la Commissione correda la sua valutazione di una proposta legislativa volta a modificare il presente regolamento, qualora concluda che quest'ultimo non è coerente con eventuali nuove restrizioni all'uso di PFAS stabilite nel regolamento REACH riveduto.
Emendamento 140 Proposta di regolamento Articolo 35 – comma 2
Entro il 1º gennaio 2033 la Commissione pubblica una relazione sull'attuazione del presente regolamento.
Entro il 1º gennaio 2027 la Commissione pubblica una relazione sull'attuazione del presente regolamento, anche in relazione all'impatto del presente regolamento sul settore sanitario, in particolare la disponibilità di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici, nonché all'impatto sul mercato delle apparecchiature di raffreddamento utilizzate in combinazione con le batterie.
Emendamento 141 Proposta di regolamento Articolo 35 – comma 2 bis (nuovo)
Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito ai sensi dell'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009 può, di propria iniziativa, fornire pareri scientifici e pubblicare relazioni sulla coerenza del presente regolamento con gli obiettivi del regolamento (CE) n. 401/2009 e con gli impegni internazionali dell'Unione ai sensi dell'accordo di Parigi.
Emendamento 142 Proposta di regolamento Allegato I – parte 3
Testo della Commissione
Parte 3: altri composti perfluorurati
esafluoruro di zolfo
SF6
25 200
18 300
Emendamento
Parte 3: altri composti (per)fluorurati e chetoni fluorurati
Emendamenti 145, 153cp1, 157cp1, 153cp2, 153cp3 e 153cp4 Proposta di regolamento Allegato IV – tabella
Testo della Commissione
Prodotti e apparecchiature
Se del caso, il GWP delle miscele contenenti gas fluorurati a effetto serra è calcolato conformemente all'allegato VI, come stabilito all'articolo 3, punto 1
Data del divieto
(1) Contenitori non ricaricabili per gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, vuoti oppure riempiti del tutto o in parte, usati per l'assistenza, la manutenzione o la ricarica di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria, per pompe di calore o per sistemi di protezione antincendio o per commutatori, ovvero usati come solventi
4 luglio 2007
(2) Sistemi a evaporazione diretta non confinati contenenti HFC e PFC come refrigeranti
4 luglio 2007
(3) Apparecchiature di protezione antincendio
contenenti PFC
4 luglio 2007
contenenti HFC-23
1° gennaio 2016
che contengono o usano altri gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, tranne se necessari per rispettare le norme di sicurezza
1° gennaio 2024
(4) Finestre a uso domestico contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I
4 luglio 2007
(5) Altre finestre contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I
4 luglio 2008
(6) Calzature contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I
4 luglio 2006
(7) Pneumatici contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I
4 luglio 2007
(8) Schiume monocomponenti, tranne se necessarie per rispettare le norme di sicurezza nazionali, contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 150
4 luglio 2008
(9) Generatori di aerosol immessi sul mercato e destinati alla vendita al grande pubblico a scopi di scherzo o di decorazione di cui all'allegato XVII, punto 40, del regolamento (CE) n. 1907/2006, e trombe a gas, contenenti HFC con GWP pari o superiore a 150
4 luglio 2009
(10) Frigoriferi e congelatori domestici contenenti HFC con GWP pari o superiore a 150
1° gennaio 2015
(11) Frigoriferi e congelatori per uso commerciale (apparecchiature autonome)
- contenenti HFC con GWP pari o superiore a 2 500
1° gennaio 2020
- contenenti HFC con GWP pari o superiore a 150
1° gennaio 2022
- contenenti altri gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150
1° gennaio 2024
(12) Apparecchiature di refrigerazione autonome contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150
1° gennaio 2025
(13) Apparecchiature fisse di refrigerazione che contengono HFC con GWP pari o superiore a 2 500 o il cui funzionamento dipende da tali HFC, a eccezione delle apparecchiature destinate ad applicazioni intese a raffrescare prodotti a temperature inferiori a – 50 °C
1° gennaio 2020
(14) Apparecchiature fisse di refrigerazione che contengono HFC con GWP pari o superiore a 2 500 o il cui funzionamento dipende da tali HFC, a eccezione delle apparecchiature destinate ad applicazioni intese a raffrescare prodotti a temperature inferiori a – 50 °C
1° gennaio 2024
(15) Sistemi di refrigerazione centralizzati multipack per uso commerciale di capacità nominale pari o superiore a 40 kW che contengono gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 150 o il cui funzionamento dipende da tali gas, tranne nel circuito refrigerante primario di sistemi a cascata in cui possono essere usati gas fluorurati a effetto serra con GWP inferiore a 1 500
1° gennaio 2022
(16) Apparecchiature di condizionamento d'aria inseribili (plug-in) (sistemi autonomi) che l'utilizzatore finale può spostare da una stanza all'altra contenenti HFC con GWP pari o superiore a 150
1° gennaio 2020
(17) Apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore inseribili (plug-in) autonome contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150
1° gennaio 2025
(18) Apparecchiature fisse di tipo split di condizionamento d'aria e pompe di calore di tipo split:
(a) sistemi monosplit contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, che contengono gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 750 o il cui funzionamento dipende da tali gas
1° gennaio 2025
(b) sistemi di tipo split di capacità nominale fino a 12 kW inclusi che contengono gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 o il cui funzionamento dipende da tali gas, tranne se necessari per rispettare le norme di sicurezza nazionali
(c) sistemi di tipo split di capacità nominale superiore a 12 kW che contengono gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 750 o il cui funzionamento dipende da tali gas, tranne se necessari per rispettare le norme di sicurezza nazionali
1° gennaio 2027
(19) Schiume contenenti HFC con GWP pari o superiore a 150, tranne se necessarie per rispettare le norme di sicurezza nazionali
- polistirene estruso (XPS)
1° gennaio 2020
- altre schiume
1° gennaio 2023
(20) Aerosol tecnici contenenti HFC con GWP pari o superiore a 150, tranne se necessari per rispettare le norme di sicurezza nazionali o se usati per applicazioni mediche
1° gennaio 2018
(21) Prodotti per la cura della persona (ad esempio, mousse, creme, schiume) contenenti gas fluorurati a effetto serra
1° gennaio 2024
(22) Apparecchiature usate per raffrescare la pelle che contengono gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 o il cui funzionamento dipende da tali gas, salvo se usate per applicazioni mediche
1° gennaio 2024
(23) Installazione e sostituzione di commutatori elettrici
(a) commutatori a media tensione per la distribuzione primaria e secondaria fino a 24 kV, con mezzo di isolamento o interruzione che usa, gas con GWP pari o superiore a 10 o con GWP pari o superiore a 2 000 o il cui funzionamento dipende da tali gas, salvo se è dimostrata l'indisponibilità per motivi tecnici di alternative adeguate entro gli intervalli di GWP più bassi citati
1° gennaio 2026
(b) commutatori a media tensione per la distribuzione primaria e secondaria da più di 24 kV e fino a 52 kV, con mezzo di isolamento o interruzione che usa gas con GWP pari o superiore a 10 o con GWP superiore a 2 000 o il cui funzionamento dipende da tali gas, salvo se è dimostrata l'indisponibilità per motivi tecnici di alternative adeguate entro gli intervalli di GWP più bassi citati
1° gennaio 2030
(c) commutatori ad alta tensione da 52 a 145 kV e corrente di corto circuito fino a 50 kA con mezzo di isolamento o interruzione che usa gas con GWP pari o superiore a 10 o con GWP superiore a 2 000, o il cui funzionamento dipende da tali gas, salvo se è dimostrata l'indisponibilità per motivi tecnici di alternative adeguate entro gli intervalli di GWP più bassi citati
1° gennaio 2028
(d) commutatori ad alta tensione da più di 145 kV o con corrente di corto circuito superiore a 50 kA con mezzo di isolamento o interruzione che usa gas con GWP pari o superiore a 10 o con GWP superiore a 2 000, o il cui funzionamento dipende da tali gas, salvo se è dimostrata l'indisponibilità per motivi tecnici di alternative adeguate entro gli intervalli di GWP più bassi citati
1° gennaio 2031
Emendamento
Prodotti e apparecchiature
Se del caso, il GWP delle miscele contenenti gas fluorurati a effetto serra è calcolato conformemente all'allegato VI, come stabilito all'articolo 3, punto 1
Data del divieto
(1) Contenitori non ricaricabili per gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, vuoti oppure riempiti del tutto o in parte, usati per l'assistenza, la manutenzione o la ricarica di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria, per pompe di calore o per sistemi di protezione antincendio o per commutatori, ovvero usati come solventi
4 luglio 2007
(2) Sistemi a evaporazione diretta non confinati contenenti HFC e PFC come refrigeranti
4 luglio 2007
(3) Apparecchiature di protezione antincendio
contenenti PFC
4 luglio 2007
contenenti HFC-23
1° gennaio 2016
che contengono o usano altri gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, tranne se necessari per rispettare le norme di sicurezza
1° gennaio 2024
(4) Finestre a uso domestico contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I
4 luglio 2007
(5) Altre finestre contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I
4 luglio 2008
(6) Calzature contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I.
4 luglio 2006
(7) Pneumatici contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I
4 luglio 2007
(8) Schiume monocomponenti, tranne se necessarie per rispettare le norme di sicurezza nazionali, contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 150
4 luglio 2008
(9) Generatori di aerosol immessi sul mercato e destinati alla vendita al grande pubblico a scopi di scherzo o di decorazione di cui all'allegato XVII, punto 40, del regolamento (CE) n. 1907/2006, e trombe a gas, contenenti HFC con GWP pari o superiore a 150
4 luglio 2009
(10) Frigoriferi e congelatori domestici contenenti HFC con GWP pari o superiore a 150
1° gennaio 2015
(10 bis) Frigoriferi e congelatori domestici contenenti gas fluorurati a effetto serra
1° gennaio 2025
(11) Frigoriferi e congelatori fissi per uso commerciale (apparecchiature autonome)
- contenenti HFC con GWP pari o superiore a 2 500
1° gennaio 2020
- contenenti HFC con GWP pari o superiore a 150
1° gennaio 2022
- contenenti gas fluorurati a effetto serra
1° gennaio 2024
(12) Apparecchiature di refrigerazione fisse e autonome contenenti gas fluorurati a effetto serra
1° gennaio 2025
(13) Apparecchiature fisse di refrigerazione che contengono HFC con GWP pari o superiore a 2 500 o il cui funzionamento dipende da tali HFC, a eccezione delle apparecchiature destinate ad applicazioni intese a raffrescare prodotti a temperature inferiori a – 50 °C
1° gennaio 2020
(14) Apparecchiature fisse di refrigerazione che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, a eccezione delle apparecchiature intese a raffrescare prodotti a temperature inferiori a –50 °C
1° gennaio 2025
(14 bis) Apparecchiature fisse di refrigerazione che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas
1° gennaio 2027
(15) Sistemi di refrigerazione centralizzati multipack per uso commerciale di capacità nominale pari o superiore a 40 kW che contengono gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 150 o il cui funzionamento dipende da tali gas, tranne nel circuito refrigerante primario di sistemi a cascata in cui possono essere usati gas fluorurati a effetto serra con GWP inferiore a 1 500
1° gennaio 2022
(15 bis) Refrigerazione per il trasporto
in furgoni e navi che contengono gas fluorurati ad effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas
1° gennaio 2027
in autocarri, rimorchi e container refrigerati che contengono gas fluorurati o il cui funzionamento dipende da tali gas
1° gennaio 2029
(16) Apparecchiature di condizionamento d'aria inseribili (plug-in) (sistemi autonomi) che l'utilizzatore finale può spostare da una stanza all'altra contenenti HFC con GWP pari o superiore a 150
1° gennaio 2020
(17) Apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore inseribili (plug-in) monoblocco autonome contenenti gas fluorurati a effetto serra
1° gennaio 2026
(18) Apparecchiature fisse di tipo split di condizionamento d'aria e pompe di calore di tipo split:
(a) sistemi monosplit, compresi i sistemi fissi a doppio condotto, contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas
1° gennaio 2028
(b) sistemi di tipo split di capacità nominale fino a 12 kW inclusi che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, tranne se necessari per rispettare le norme di sicurezza nazionali
(c) sistemi di tipo split di capacità nominale superiore a 12 kW e inferiore o pari a 200 kW che contengono gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 750 o il cui funzionamento dipende da tali gas, tranne se necessari per rispettare le norme di sicurezza nazionali
(c bis) sistemi di tipo split di capacità nominale superiore a 200 kW che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas
1° gennaio 2028
(19) Schiume contenenti HFC con GWP pari o superiore a 150, tranne se necessarie per rispettare le norme di sicurezza nazionali
- polistirene estruso (XPS)
1° gennaio 2020
- altre schiume
1° gennaio 2023
19 bis) Schiume contenenti gas fluorurati a effetto serra, tranne se necessarie per rispettare le norme di sicurezza nazionali
1° gennaio 2030
(20) Aerosol tecnici contenenti HFC con GWP pari o superiore a 150, tranne se necessari per rispettare le norme di sicurezza nazionali o se usati per applicazioni mediche
1° gennaio 2018
(20 bis) Aerosol tecnici contenenti gas fluorurati a effetto serra, tranne se necessari per rispettare le norme di sicurezza nazionali o se usati per applicazioni mediche
1° gennaio 2030
(22) Prodotti per la cura della persona (ad esempio, mousse, creme, schiume) contenenti gas fluorurati a effetto serra
1° gennaio 2024
(22) Apparecchiature usate per raffrescare la pelle che contengono gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 o il cui funzionamento dipende da tali gas, salvo se usate per applicazioni mediche
1° gennaio 2024
(23) Installazione e sostituzione di commutatori elettrici
a) commutatori a media tensione per la distribuzione primaria e secondaria fino a 24 kV inclusi, con mezzo di isolamento o interruzione che usa gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;
1° gennaio 2026
b) commutatori a media tensione per la distribuzione primaria e secondaria da più di 24 kV e fino a 52 kV inclusi, con mezzo di isolamento o interruzione che usa gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas
1° gennaio 2028
c) commutatori ad alta tensione da 52 a 145 kV inclusi e corrente di corto circuito fino a 50 kA con mezzo di isolamento o interruzione che usa gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, salvo se è dimostrata l'indisponibilità di alternative adeguate, nel qual caso possono essere usati gas con GWP fino a 1 000
1° gennaio 2028
d) commutatori ad alta tensione da più di 145 kV o con corrente di corto circuito superiore a 50 kA con mezzo di isolamento o interruzione che usa gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, salvo se è dimostrata l'indisponibilità di alternative adeguate, nel qual caso possono essere usati gas con GWP fino a 1 000
1° gennaio 2031
(23 bis) Climatizzazione mobile in navi passeggeri e da carico, autobus, tram e treni che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas
1° gennaio 2029
(23 ter) Refrigeratori mini, a spostamento e centrifughi che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas
1° gennaio 2027
Emendamento 146 Proposta di regolamento Allegato IV – paragrafo 2
2. Le prove di cui al punto 23 comprendono la documentazione attestante che, in esito a un bando di gara aperto, non è risultata disponibile per motivi tecnici, date le comprovate specificità dell'applicazione, alcuna alternativa adeguata che potesse soddisfare le condizioni di cui al punto 23. L'operatore conserva la documentazione per almeno cinqueanni e la mettea disposizione dell'autorità competente dello Stato membro e della Commissione su richiesta.
2. La deroga di cui al punto 23, lettere c) e d), può essere autorizzata dall'autorità competente di uno Stato membro su richiesta motivata di un operatore. La richiesta dell'operatore comprende la documentazione attestante che, in esito a un bando di gara aperto con un termine per la presentazione delle offerte dopo le date di cui al punto 23, non è risultata disponibile per motivi tecnici, date le comprovate specificità dell'applicazione, alcuna alternativa adeguata che potesse soddisfare le condizioni di cui al punto 23, lettere c) e d), oppure, fino a dueanni dopo le date di cui al punto 23, lettere c) e d), è stata presentata una sola offerta per tali commutatori dotati di un mezzo di isolamento o di interruzione che non utilizza gas fluoruratia effetto serra o il cui funzionamento non dipende da tali gas.L'autorità competente mette la documentazione a disposizione della Commissione, su richiesta.
Emendamento 147 Proposta di regolamento Allegato V – comma 1 – lettera d
(d) per il periodo dal 1º gennaio 2036 in poi, il 15 % della media annuale della sua produzione nel periodo 2011-2013.
(d) per il periodo dal 1º gennaio 2036 al 31 dicembre 2049, il 15 % della media annuale della sua produzione nel periodo 2011-2013.
Emendamento 148 Proposta di regolamento Allegato V – comma 1 – lettera d bis (nuova)
(d bis) per il periodo dal 1º gennaio 2050 in poi, lo 0 % della media annuale della sua produzione nel periodo 2011-2013.
Emendamento 149 Proposta di regolamento Allegato VI – titolo
Metodo di calcolo del GWP totale delle miscele di cui all'articolo 3, punto 1
Metodo di calcolo del GWP totale delle miscele di cui all'articolo 3, punto 2
Emendamento 150 Proposta di regolamento Allegato VII
Testo della Commissione
Anni
Quantità massima
in tonnellate di CO2 equivalente
2024 – 2026
41 701 077
2027 – 2029
17 688 360
2030 – 2032
9 132 097
2033 – 2035
8 445 713
2036 – 2038
6 782 265
2039 – 2041
6 136 732
2042 – 2044
5 491 199
2045 – 2047
4 845 666
Dal 2048 in poi
4 200 133
Emendamento
Anni
Quantità massima
in tonnellate di CO2 equivalente
2024 – 2026
41 701 077
2027 – 2029
20 888 360
2030 – 2032
9 132 097
2033 – 2035
8 445 713
2036 – 2038
6 782 265
2039 – 2041
4 138 941
2042 – 2044
3 247 259
2045 – 2047
1 623 629
2048 - 2049
811 814
dal 2050 in poi
0
Emendamento 151 Proposta di regolamento Allegato VIII – punto 1 – comma 2 – trattino 2
– inoltre, se del caso, una quota corrispondente al valore di riferimento di cui all'allegato VII, punto (4), punto ii), moltiplicato per la quantità massima per l'anno per il quale è assegnata la quota diviso per la quantità massima per il 2024.
– inoltre, se del caso, una quota corrispondente al valore di riferimento di cui all'allegato VII, punto (4), punto ii). Dal 2027 tale quota è ottenuta moltiplicando il valore di riferimento per un fattore di 0,7. Dal 2030 tale quota corrisponde al valore di riferimento moltiplicato per la quantità massima per l'anno per il quale è assegnata la quota diviso per la quantità massima per il 2024.
La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0048/2023).