1. Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2023 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio (2022/2083(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021(1),
– vista la relazione annuale del Consiglio sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2021, presentata all'autorità competente per il discarico,
– vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2021, corredata delle risposte delle istituzioni(3),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(4), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2021 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(5), in particolare gli articoli 59, 118, 260, 261 e 262,
– visti l'articolo 100 e l'allegato V del suo regolamento,
– visto il parere della commissione per gli affari costituzionali,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9‑0085/2023),
1. rinvia la decisione sul discarico alla Segretaria generale del Consiglio per l'esecuzione del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio per l'esercizio 2021;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2023 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio (2022/2083(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio,
– visti l'articolo 100 e l'allegato V del suo regolamento,
– visto il parere della commissione per gli affari costituzionali,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9‑0085/2023),
A. considerando che, conformemente all'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Parlamento europeo è l'unica istituzione responsabile della concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione e che il bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio costituisce una sezione del bilancio dell'Unione;
B. considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo non esercita funzioni legislative;
C. considerando che, conformemente all'articolo 317 TFUE, la Commissione esegue il bilancio sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria, e che, nell'ambito del quadro in vigore, la Commissione deve riconoscere alle altre istituzioni dell'Unione i poteri necessari all'esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio;
D. considerando che, conformemente all'articolo 235, paragrafo 4, e dell'articolo 240, paragrafo 2, TFUE, il Consiglio europeo e il Consiglio ("Consiglio") sono assistiti dal segretariato generale del Consiglio e che la Segretaria generale del Consiglio è interamente responsabile della buona gestione degli stanziamenti iscritti nella sezione II del bilancio dell'Unione;
E. considerando che, nel corso di quasi vent'anni, il Parlamento ha attuato la prassi consolidata e rispettata di concedere il discarico a tutte le istituzioni, organi, organismi, uffici e agenzie dell'Unione, e che la Commissione sostiene la necessità di seguire in futuro la prassi di concedere il discarico a ciascuna istituzione, organo od organismo dell'Unione per le proprie spese amministrative;
F. considerando che, ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento finanziario la Commissione riconosce alle altre istituzioni dell'Unione i poteri necessari all'esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio;
G. considerando che, dal 2009, la mancanza di cooperazione da parte del Consiglio nella procedura di discarico costringe il Parlamento a rifiutare di concedere il discarico alla Segretaria generale del Consiglio;
H. considerando che, nel contesto della procedura di discarico, l'autorità di discarico intende sottolineare che è particolarmente importante rafforzare ulteriormente la legittimità democratica delle istituzioni dell'Unione, migliorando la trasparenza e la responsabilità e attuando il concetto della programmazione di bilancio basata sulla performance nonché una corretta gestione delle risorse umane;
I. considerando che il Consiglio europeo e il Consiglio, in quanto istituzioni dell'Unione e destinatari del bilancio generale dell'Unione, dovrebbero essere trasparenti, essere tenuti a rendere conto democraticamente ai cittadini dell'Unione ed essere soggetti a un controllo democratico della spesa dei fondi pubblici;
J. considerando che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea conferma il diritto dei contribuenti e del pubblico di essere informati sull'uso delle entrate pubbliche;
K. considerando che la raccomandazione della Mediatrice europea ("Mediatrice") nell'indagine strategica OI/2/2017/TE sulla trasparenza del processo legislativo del Consiglio indicava che la prassi del Consiglio in merito alla trasparenza del processo legislativo costituiva cattiva amministrazione e doveva essere affrontata al fine di consentire ai cittadini di seguire il processo legislativo dell'Unione;
1. constata che il bilancio del Consiglio rientra nella rubrica 7 del quadro finanziario pluriennale (QFP), "Pubblica amministrazione europea", che nel 2021 ammontava a un totale di 10,7 miliardi di EUR; osserva che il bilancio del Consiglio rappresenta circa il 5,6 % del bilancio amministrativo totale nella rubrica 7 del QFP;
2. rileva che la Corte dei conti ("Corte"), nella sua relazione annuale per l'esercizio finanziario 2021, ha aumentato il suo campione di operazioni nell'ambito della rubrica "Amministrazione" da 48 nel 2020 a 60 nel 2021;
3. rileva che, stando alla Corte, il lavoro da essa svolto nel corso degli anni indica che la rubrica 7 del QFP riguarda generalmente spese a basso rischio;
4. constata con soddisfazione che, nella sua relazione annuale per l'esercizio finanziario 2021, la Corte rileva di non aver individuato alcuna questione specifica relativa al Consiglio;
Situazione attuale della procedura di discarico
5. deplora profondamente che per l'esercizio finanziario 2020 il Parlamento abbia dovuto nuovamente rifiutare il discarico al Consiglio, perché quest'ultimo rifiuta di cooperare con il Parlamento nel garantire una procedura di discarico esaustiva, ordinata e ben informata;
6. sottolinea la prerogativa del Parlamento di concedere il discarico a norma dell'articolo 319 TFUE, nonché delle disposizioni vigenti del regolamento finanziario e del regolamento del Parlamento, in linea con l'interpretazione e la prassi attuali, vale a dire il potere di concedere il discarico al fine di mantenere la trasparenza e garantire la rendicontabilità democratica nei confronti dei contribuenti dell'Unione;
7. sottolinea che l'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento finanziario afferma che la Commissione riconosce alle altre istituzioni dell'Unione i poteri necessari all'esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio e, pertanto, trova incomprensibile che il Consiglio ritenga adeguato che il discarico sia concesso alla Commissione per l'esecuzione del bilancio del Consiglio;
8. sottolinea la prassi consolidata e rispettata, seguita dal Parlamento nel corso di quasi vent'anni, di concedere il discarico a tutte le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione; ricorda che la Commissione ha dichiarato la propria incapacità di vigilare sull'esecuzione dei bilanci delle altre istituzioni dell'Unione; sottolinea il punto di vista ribadito dalla Commissione secondo cui la prassi di concedere il discarico a ciascuna istituzione dell'Unione per le sue spese amministrative dovrebbe continuare a essere esercitata direttamente dal Parlamento;
9. sottolinea che l'attuale situazione, in cui il Parlamento può solo controllare le relazioni della Corte e della Mediatrice e le informazioni sul sito web del Consiglio, ma non riceve risposte scritte o orali dal Consiglio durante la procedura di discarico annuale, vale a dire il rifiuto del Consiglio di collaborare con il Parlamento nel contesto della procedura annuale di discarico, rende impossibile per il Parlamento svolgere adeguatamente le sue funzioni e prendere una decisione informata sulla concessione del discarico;
10. deplora che il Consiglio da oltre un decennio abbia dimostrato di non avere la volontà politica di collaborare con il Parlamento nel contesto della procedura annuale di discarico; sottolinea che tale comportamento ha avuto un effetto negativo duraturo su entrambe le istituzioni compromettendo l'immagine complessiva dell'Unione, togliendo credibilità alla gestione e al controllo democratico del bilancio dell'Unione e minando la fiducia dei cittadini nei confronti dell'Unione in quanto entità trasparente; deplora profondamente il continuo rifiuto del Consiglio di cooperare lealmente nel quadro della procedura di discarico;
11. sottolinea che, benché la situazione attuale debba essere migliorata mediante una migliore cooperazione interistituzionale nel quadro dei trattati, una revisione degli stessi potrebbe rendere più chiara e trasparente la procedura di discarico conferendo al Parlamento la competenza esplicita di concedere il discarico individualmente a tutte le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione;
12. sottolinea che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sostiene il diritto dei contribuenti e del pubblico di essere informati sull'uso delle entrate pubbliche; chiede, pertanto, il pieno rispetto della prerogativa e del ruolo del Parlamento quale garante della rendicontabilità democratica; invita il Consiglio a dare debitamente seguito alle raccomandazioni adottate dal Parlamento nel contesto della procedura di discarico;
13. invita il Consiglio a riprendere i negoziati con il Parlamento il prima possibile al fine di giungere a una soluzione nell'attuale quadro della procedura di discarico qualora esso sia interessato a dimostrare ai cittadini dell'Unione di prendere sul serio il controllo del bilancio e la trasparenza, nel rispetto dei rispettivi ruoli del Parlamento e del Consiglio nell'ambito della procedura di discarico;
14. constata che, malgrado la riluttanza del Consiglio a cooperare nella procedura di discarico, nella presente relazione il Parlamento sottolinea comunque alcune priorità politiche e definisce alcune osservazioni relative alla gestione finanziaria e di bilancio del Consiglio nonché altre osservazioni pertinenti per la procedura di discarico;
15. rileva che, nel completare la presente relazione, il Parlamento ha dovuto lavorare con le informazioni fornite dal Consiglio attraverso il suo sito web, poiché quest'ultimo ha scelto, come negli anni precedenti, di non rispondere al questionario inviato al segretariato generale del Consiglio, né di accettare l'invito a comparire dinanzi ai rappresentanti dei cittadini dell'Unione democraticamente eletti per rispondere alle loro domande, come invece fanno tutte le altre istituzioni nell'ambito della procedura di discarico;
Priorità politiche
16. sottolinea che, a norma dell'articolo 286, paragrafo 2, TFUE, il Consiglio nomina i membri della Corte a seguito di una consultazione con il Parlamento; deplora che il Consiglio abbia ripetutamente omesso di prendere in considerazione le raccomandazioni del Parlamento nel suo ruolo consultivo relativamente alla nomina dei membri della Corte e che, al contrario, continui a nominare membri della Corte che sono stati respinti dal Parlamento;
17. si rammarica in generale che il Consiglio eserciti la sua prerogativa nelle procedure di nomina e candidatura per molte istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione senza tenere conto delle opinioni delle parti interessate o delle raccomandazioni espresse dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF); ribadisce la necessità di un riesame della prerogativa del Consiglio nell'ottica di garantire e rafforzare la partecipazione delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie interessati e di rafforzare la legittimità delle nomine;
18. sottolinea il grave squilibrio di genere in seno alla Corte, dove alla fine del 2021 erano presenti solo 8 membri di genere femminile rispetto ai 18 membri di genere maschile; segnala che le difficoltà nel realizzare l'equilibrio di genere nella Corte sono dovute all'attuale procedura di nomina; ribadisce il suo invito al Consiglio a riconsiderare la procedura di nomina al fine di affrontare tale problema con azioni concrete, quali l'obbligo per gli Stati membri di presentare almeno due candidati di genere diverso;
19. deplora il fatto che il Consiglio abbia finora ignorato la risoluzione del Parlamento del 17 dicembre 2020 sulla necessità di una formazione specifica del Consiglio sulla parità di genere(1) e insiste sul fatto che un forum istituzionale dedicato garantirebbe una maggiore integrazione della parità di genere nelle politiche e nelle strategie dell'Unione, nonché un coordinamento e progressi essenziali nei principali fascicoli relativi alla parità di genere;
20. ricorda e sostiene le raccomandazioni della Mediatrice relative alla trasparenza del processo legislativo del Consiglio nell'indagine strategica OI/2/2017/TE; deplora che il processo decisionale in seno al Consiglio sia ancora lungi da essere pienamente trasparente, il che pregiudica la fiducia dei cittadini nei confronti dell'Unione in quanto entità trasparente e, di conseguenza, compromette la reputazione dell'Unione nel suo insieme; esorta il Consiglio ad adottare tutte le misure necessarie per attuare senza indebito ritardo le raccomandazioni della Mediatrice e le pertinenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea; sottolinea, a tale proposito, l'importanza della recente sentenza del Tribunale nella causa T-163/21, De Capitani/Consiglio(2), sulla trasparenza nel processo legislativo dell'Unione, in cui si stabilisce che i documenti elaborati dal Consiglio in seno ai suoi gruppi di lavoro non sono di natura tecnica ma legislativa e sono pertanto soggetti alle richieste di accesso ai documenti; sottolinea che la Corte specifica che, nel rifiutare l'accesso a tali documenti, il Consiglio dovrebbe fornire spiegazioni concrete e precise, e non accetta che il Consiglio faccia riferimento a rischi vaghi come motivo sufficiente; sostiene fermamente l'opinione della Corte secondo cui l'accesso ai documenti legislativi non pregiudicherebbe in alcun modo il processo decisionale, nonostante le dichiarazioni del Consiglio in tal senso, e corrisponderebbe semplicemente all'obbligo di responsabilità pubblica dei colegislatori e degli Stati membri, sancito in qualsiasi sistema fondato sulla legittimità democratica;
21. ritiene che l'utilizzo della procedura di voto all'unanimità in seno al Consiglio in alcuni settori d'intervento paralizzi il processo decisionale dell'Unione e lo renda soggetto al ricatto, per fini politici interni, da parte dei governi degli Stati membri, soprattutto quelli che non rispettano lo Stato di diritto; invita il Consiglio ad applicare le procedure di voto a maggioranza qualificata ove previsto dai trattati e a considerare la revisione dei trattati per quanto riguarda le procedure di voto; ritiene che il passaggio generalizzato a una procedura di voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio sia un passo fondamentale verso una maggiore efficienza del processo politico;
22. esprime profonda preoccupazione per il ruolo crescente del Consiglio europeo nell'ambito dei fascicoli legislativi, nonostante l'istituzione non abbia né una funzione legislativa né una funzione esecutiva e non applichi gli stessi criteri di trasparenza del Consiglio, il che significa che non è tenuto a rendere conto del suo operato;
23. deplora il fatto che la partecipazione dei rappresentanti permanenti degli Stati membri al registro per la trasparenza sia totalmente volontaria e insiste affinché tutte le rappresentanze permanenti partecipino attivamente al registro per la trasparenza prima, durante e dopo la presidenza del Consiglio del loro Stato membro; ritiene che le norme etiche esistenti in materia di conflitti di interesse, "porte girevoli" e trasparenza delle attività di lobby dovrebbero essere rafforzate e armonizzate; incoraggia il Consiglio ad avvalersi pienamente del registro per la trasparenza al di là delle sue attuali limitazioni e invita il Consiglio a rifiutare incontri con rappresentanti di interessi non registrati;
24. deplora la posizione assunta dal Consiglio per quanto riguarda il registro per la trasparenza, rifiutandosi di prendere in considerazione qualsiasi rafforzamento delle misure e respingendo qualsiasi raccomandazione di miglioramento;
25. ribadisce la sua profonda preoccupazione in relazione ai conflitti di interesse confermati di rappresentanti degli Stati membri coinvolti nei processi decisionali in materia di politiche e di bilancio; ritiene che ai rappresentanti degli Stati membri che beneficiano direttamente delle sovvenzioni dell'Unione attraverso imprese di loro proprietà non dovrebbe essere consentito di partecipare alle discussioni e alle votazioni in materia di politiche o di bilancio relative a tali sovvenzioni;
26. ribadisce il suo invito alle presidenze di turno del Consiglio a rifiutare qualsiasi sponsorizzazione da parte delle imprese per contribuire a coprire le loro spese; è consapevole del fatto che le risorse finanziarie provenienti dai bilanci nazionali variano notevolmente da uno Stato membro all'altro e che ciascuno Stato membro, indipendentemente dalle sue dimensioni e dal bilancio disponibile, dovrebbe avere pari opportunità di organizzare con successo una presidenza del Consiglio, ma ritiene che accettare sponsorizzazioni dalle imprese generi un danno alla reputazione perché rischia di creare conflitti di interessi; ribadisce il suo invito al Consiglio affinché iscriva in bilancio le presidenze del Consiglio al fine di garantire standard di efficienza ed efficacia adeguati e uniformi nelle attività del Consiglio in generale; esprime delusione per gli orientamenti non vincolanti emanati dal Consiglio in materia di sponsorizzazione da parte delle imprese e ritiene che sia opportuno rivederli;
Gestione finanziaria e di bilancio
27. constata che il bilancio per il Consiglio è stato di 594 386 954 EUR per il 2021, il che rappresenta un aumento marginale dello 0,6 % rispetto all'anno precedente, inferiore all'aumento per il 2020, quando il bilancio è aumentato dell'1,5 % rispetto al 2019;
28. ribadisce il suo rammarico per il fatto che il bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio non sia stato suddiviso in due bilanci nettamente separati, come raccomandato dal Parlamento nelle sue precedenti risoluzioni sul discarico, al fine di migliorare la trasparenza e la rendicontabilità, non da ultimo per quanto riguarda il Consiglio europeo, istituzione per la quale attualmente è impossibile ottenere informazioni affidabili sui costi;
29. rileva che il segretariato generale del Consiglio pubblica una serie di relazioni annuali di attività che riguardano diverse parti del segretariato, ma che è difficile ottenere una panoramica complessiva delle sue attività in quanto non esiste una relazione unica che riassuma e presenti una visione d'insieme coerente delle attività del Consiglio;
30. osserva con soddisfazione che le relazioni annuali di attività contengono dichiarazioni di affidabilità rilasciate dagli ordinatori delegati del Consiglio, che affermano che le risorse sono state utilizzate per lo scopo previsto e nel rispetto dei principi di una sana gestione finanziaria e che le procedure di controllo attuate offrono le garanzie necessarie in relazione alla legittimità e alla regolarità delle relative operazioni;
31. constata che il Consiglio ha eseguito 43 storni di bilancio nel 2021, tutti basati sull'articolo 29 del regolamento finanziario, due dei quali riguardavano la comunicazione di informazioni all'autorità di bilancio;
Gestione interna, performance e controllo interno
32. apprezza che il segretariato generale del Consiglio sia stato in grado di garantire che il processo decisionale possa continuare in seno al Consiglio europeo e al Consiglio, malgrado il perdurare della situazione eccezionale causata dalla pandemia di COVID-19;
33. rileva che nel 2021 il Consiglio ha organizzato un totale di 4 581 riunioni, il che rappresenta un aumento significativo del 30 % rispetto al 2020, anno in cui erano state organizzate 3 520 riunioni; osserva che la parte principale di tale aumento deriva da un numero significativamente maggiore di riunioni dei gruppi di lavoro, che sono aumentate del 48 % da 2 790 a 4 135;
34. constata con soddisfazione che il Consiglio fornisce all'autorità di discarico un riepilogo del numero e del tipo di audit interni eseguiti presso il segretariato generale del Consiglio, una sintesi delle raccomandazioni formulate e delle azioni intraprese a seguito di tali raccomandazioni; osserva che nel 2021 sono stati eseguiti otto audit interni;
35. constata che gli audit interni riguardano la pianificazione annuale e la rendicontazione da parte degli ordinatori delegati; osserva che le principali raccomandazioni formulate dagli audit interni comprendono il fatto che la direzione delle finanze del Consiglio dovrebbe fornire agli ordinatori delegati orientamenti su come documentare la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del loro sistema di controllo interno al fine di garantire la totale conformità all'articolo 74, paragrafo 9, del regolamento finanziario; si compiace del fatto che l'audit dell'ufficio di assistenza finanziaria del Consiglio non abbia obbligato il revisore interno del Consiglio a formulare raccomandazioni di priorità elevata;
36. rileva che l'audit interno sulla protezione dei dati indica che, nel complesso, il sistema di controllo interno in essere fornisce una ragionevole affidabilità dei processi studiati per consentire ai servizi del segretariato generale del Consiglio di elaborare i dati con l'elevato livello di protezione richiesto; osserva, tuttavia, che il revisore interno del Consiglio ha formulato raccomandazioni incentrate sul chiarimento dei ruoli e delle responsabilità, sul rafforzamento del ruolo delle persone di contatto per la protezione dei dati e sull'adozione di ulteriori decisioni attuative del regolamento (UE) 2018/1725(3) ("EUDPR") in seno al segretariato generale del Consiglio; sullo smaltimento dell'arretrato di notifiche eseguite a norma del precedente regolamento, che devono essere trasformate in registrazioni ai sensi dell'EUDPR, comunicando chiaramente il tipo di attività che richiede una registrazione in materia di protezione dei dati ed elaborando un piano per assorbire l'attuale arretrato di notifiche preesistenti; e sulla revisione della politica in materia di cloud;
37. constata che l'audit del processo di assunzione ha portato il revisore interno del Consiglio a formulare raccomandazioni per il segretariato generale del Consiglio per quanto riguarda l'elaborazione di indicatori per monitorare il raggiungimento dell'obiettivo principale della politica di assunzione, ovvero "fornire al segretariato generale del Consiglio il personale migliore per adempiere alle sue necessità"; apprezza che l'audit della procedura legislativa ordinaria non abbia obbligato il revisore interno a formulare raccomandazioni di priorità elevata;
38. constata che l'audit della sicurezza operativa ha portato il revisore interno del Consiglio a concludere che, nel complesso, il sistema di controllo interno in essere fornisce un'affidabilità ragionevole in merito al raggiungimento degli obiettivi definiti per la sicurezza operativa; osserva, tuttavia, che il revisore interno ha emesso raccomandazioni in merito alla documentazione del follow-up dei controlli di qualità e delle prove di penetrazione, al miglioramento della sicurezza fisica, all'aggiornamento delle istruzioni per il personale addetto alla sicurezza e all'esecuzione di una nuova valutazione del rischio della rete di sicurezza IT;
39. rileva che l'audit della rete di automazione degli uffici del segretariato generale del Consiglio ha portato il suo revisore interno a formulare raccomandazioni relative al chiarimento dei mandati, all'assegnazione delle attività di valutazione della vulnerabilità degli strumenti di rete e alla migrazione dei sistemi sensibili verso ubicazioni di rete più protette;
40. osserva che l'audit sulla rete che sostiene i sistemi di gestione degli edifici del segretariato generale del Consiglio ha portato il revisore interno del Consiglio a formulare raccomandazioni intese a definire una strategia sul futuro dei sistemi di gestione degli edifici e sul livello di coinvolgimento dei servizi digitali in attività operative correlate; concordare una serie minima di requisiti in materia di sicurezza delle informazioni da includere nei contratti con terzi per gestire il rischio derivante dall'accesso di fornitori esterni ai sistemi del segretariato generale del Consiglio; e valutare la migrazione dei sistemi informatici di gestione degli edifici verso centri di dati per servizi digitali al fine di mitigare le minacce fisiche e ambientali per le attuali strutture per l'elaborazione delle informazioni;
41. osserva con soddisfazione che, nell'ambito della digitalizzazione del segretariato generale del Consiglio, la quota relativa di fatture elettroniche è aumentata costantemente dall'1 % nel 2014 al 74 % nel 2020, raggiungendo l'89 % nel 2021;
Risorse umane, uguaglianza e benessere del personale
42. constata che il numero di posti nella tabella dell'organico del Consiglio nel 2021 è stato fissato a 3 029; deplora, tuttavia, il fatto che il Consiglio abbia pubblicato un numero molto esiguo di dati relativi alla composizione del suo personale; rileva che, in base alle informazioni fornite sul suo sito web, al 16 gennaio 2022 il segretariato generale del Consiglio contava 3 119 membri del personale, di cui 1 791 (57 %) erano donne e 1 328 (43 %) uomini; osserva che 50 membri del personale rientravano nella categoria dei dirigenti di alto livello, dei quali 19 (38 %) erano donne e 31 (62 %) uomini; osserva che 82 membri del personale appartenevano alla categoria di dirigenti di livello intermedio, dei quali 36 (44 %) erano donne e 46 (56 %) uomini; osserva che 1 459 membri del personale facevano parte della categoria di amministratori, dei quali 806 (55 %) erano donne e 653 (45 %) uomini; rileva, infine, che 1 412 membri del personale erano assistenti o segretari, dei quali 889 (63 %) erano donne e 523 (37 %) uomini;
43. deplora lo squilibrio di genere nelle posizioni dirigenziali di alto livello in seno al segretariato generale del Consiglio; invita il Consiglio ad adottare misure immediate e concrete per conseguire l'equilibrio di genere a tutti i livelli della gerarchia;
44. deplora la mancanza di informazioni sull'attuazione del piano d'azione del Consiglio sulla parità di genere e sulle misure adottate per garantire pari opportunità alle persone con disabilità assunte dal Consiglio; invita il Consiglio a fornire all'autorità di bilancio informazioni sull'equilibrio di genere, la distribuzione geografica e le disabilità dei suoi membri del personale e sulle relative politiche interne; osserva che il personale rappresenta tutti e 27 gli Stati membri, ma che l'equilibrio geografico continua a non essere ottimale (con alcuni Stati membri che sono sovrarappresentati);
Quadro etico e trasparenza
45. deplora che, nonostante le numerose richieste del Parlamento, il codice di condotta per il Presidente del Consiglio europeo non sia stato allineato a quelli del Parlamento e della Commissione, in particolare per quanto riguarda le attività da approvare dopo che il Presidente avrà lasciato il suo incarico;
46. si rammarica di non aver ricevuto informazioni sul codice di condotta applicabile a tutti i membri del personale del Consiglio; ribadisce che la condotta etica contribuisce a una sana gestione finanziaria e rafforza la fiducia dei cittadini e che, come sottolineato dalla Corte nella sua relazione speciale n. 13/2019, esistono margini di miglioramento nei quadri etici delle istituzioni europee, il che rappresenta un elemento fondamentale in quanto i comportamenti eticamente scorretti da parte del personale e dei membri suscita grande interesse presso i cittadini e mina la fiducia nell'Unione;
47. ricorda la raccomandazione formulata dalla Corte nella summenzionata relazione speciale n. 13/2019 per quanto riguarda il miglioramento del quadro etico del Consiglio; esprime preoccupazione per l'assenza, rilevata dalla Corte, di un quadro etico comune dell'Unione che guidi il lavoro dei rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio;
48. osserva che il segretariato generale del Consiglio pubblica una relazione annuale corredata di informazioni relative alle attività professionali degli ex funzionari di inquadramento superiore del segretariato generale del Consiglio dopo che hanno lasciato il servizio (articolo 16, terzo e quarto comma, dello statuto dei funzionari); constata che, in base alla relazione relativa al 2022, due funzionari di inquadramento superiore hanno dichiarato la loro intenzione di dedicarsi ad attività professionali, con un totale di sette richieste; osserva che nessuna delle richieste è stata ritenuta rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 16;
Digitalizzazione, cibersicurezza e protezione dei dati
49. osserva che nel 2021 il bilancio del Consiglio per i sistemi informatici e le telecomunicazioni ammontava a 47 116 000 EUR, il che rappresenta un aumento del 5,9 % rispetto al 2020;
50. apprezza che il numero di riunioni ibride e in videoconferenza sia cresciuto del 107 %, passando da 1 380 nel 2020 a 2 859 nel 2021;
51. esorta il Consiglio a esplorare modalità per utilizzare il più possibile le tecnologie open source e a riferire sui progressi nell'utilizzo di tali sistemi;
Immobili
52. osserva che nel 2021 il bilancio del Consiglio per gli immobili ammontava a 57 151 000 EUR, importo che rappresenta un aumento dello 0,9 % rispetto al 2020;
53. constata che il Consiglio dichiara che la sua politica immobiliare è stabile e che dal 2004 essa risponde all'obiettivo di accogliere tutte le sue attività e quelle del Consiglio europeo a Bruxelles in edifici di sua proprietà, obiettivo che è stato raggiunto integrando l'edificio Europa nel 2016;
Ambiente e sostenibilità
54. osserva che è difficile ottenere informazioni aggiornate sulle iniziative del Consiglio in materia di ambiente e sostenibilità; incoraggia il Consiglio a riferire sistematicamente circa la dimensione ambientale e di sostenibilità delle sue attività nell'ambito della sua relazione annuale;
55. invita il Consiglio, nel caso non abbia già provveduto in tal senso, a istituire sistemi per incoraggiare il personale a utilizzare i trasporti pubblici o altri mezzi di trasporto a basse emissioni come le biciclette, al fine di ridurre la sua impronta di carbonio;
56. rileva che il bilancio annuale del Consiglio afferma che, alla fine del 2021, il Consiglio era in possesso di 2 589,2 certificati di energia verde, basati sull'energia prodotta dai pannelli solari collocati sul tetto degli edifici del Consiglio; chiede al Consiglio di riferire in merito alla vendita di tali certificati nel mercato aperto e sull'utilizzo previsto dei ricavi generati;
Cooperazione interistituzionale
57. invita il Consiglio a dar seguito alla risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2022 sulla richiesta di convocare una Convenzione per la revisione dei Trattati(4);
58. chiede al Consiglio di rispettare pienamente gli obblighi sanciti dall'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie(5);
Comunicazione
59. rileva che il 2021 è stato un anno record che ha visto oltre 20 milioni di visite al sito web del Consiglio, il che rappresenta un aumento del 23 % rispetto al 2020, e che il numero di follower su Facebook è aumentato del 3 %, mente il numero di follower su Twitter e Instagram ha registrato una crescita rispettivamente dell'11 % e del 29 %;
60. incoraggia il Consiglio a collaborare con il Garante europeo della protezione dei dati al fine di utilizzare le due piattaforme di social media open source, EU-Voice e EU-Video, che sono state lanciate come progetto pilota pubblico per promuovere l'utilizzo di reti sociali gratuite e open source; incoraggia il Consiglio a preferire alternative di reti sociali decentrate rispetto a piattaforme online molto grandi, come la piattaforma Mastodon.
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).