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Procedura : 2022/0092(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A9-0099/2023

Testi presentati :

A9-0099/2023

Discussioni :

PV 09/05/2023 - 21
CRE 09/05/2023 - 21
PV 16/01/2024 - 8
CRE 16/01/2024 - 8

Votazioni :

PV 11/05/2023 - 7.4
CRE 11/05/2023 - 7.4
Dichiarazioni di voto
PV 17/01/2024 - 8.4

Testi approvati :

P9_TA(2023)0201
P9_TA(2024)0018

Testi approvati
PDF 226kWORD 72k
Giovedì 11 maggio 2023 - Strasburgo
Responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde
P9_TA(2023)0201A9-0099/2023

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'11 maggio 2023, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (COM(2022)0143 – C9-0128/2022 – 2022/0092(COD))(1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1
(1)  È opportuno introdurre nella normativa dell'Unione in materia di tutela dei consumatori norme specifiche volte a contrastare le pratiche commerciali sleali che impediscono ai consumatori di compiere scelte di consumo sostenibili, quali le pratiche associate all'obsolescenza precoce dei beni, le dichiarazioni ambientali ingannevoli ("greenwashing"), i marchi di sostenibilità o gli strumenti di informazione sulla sostenibilità non trasparenti e non credibili. L'introduzione di siffatte norme consentirebbe agli organi nazionali competenti di far fronte efficacemente a tali pratiche. La garanzia che le dichiarazioni ambientali sono eque permetterà ai consumatori di scegliere prodotti che siano effettivamente migliori per l'ambiente rispetto ai prodotti concorrenti. Sarà così incoraggiata la concorrenza spingendo verso prodotti più ecosostenibili, con conseguente riduzione dell'impatto negativo sull'ambiente.
(1)  È opportuno introdurre nella normativa dell'Unione in materia di tutela dei consumatori norme specifiche volte a contrastare le pratiche commerciali sleali che ingannano i consumatori e impediscono loro di compiere scelte di consumo sostenibili, quali le pratiche associate all'obsolescenza precoce dei beni, le dichiarazioni ambientali ingannevoli o false ("greenwashing"), i marchi di sostenibilità o gli strumenti di informazione sulla sostenibilità non trasparenti, non certificati e non credibili. L'introduzione di siffatte norme consentirebbe agli organi nazionali competenti di far fronte efficacemente a tali pratiche. La garanzia che le dichiarazioni ambientali sono affidabili, chiare, comprensibili ed eque permetterà ai consumatori di scegliere prodotti che siano effettivamente migliori per l'ambiente rispetto ai prodotti concorrenti. Sarà così incoraggiata la concorrenza spingendo verso prodotti più ecosostenibili, con conseguente riduzione dell'impatto negativo sull'ambiente. Le imprese hanno anch'esse un ruolo da svolgere nella promozione di una transizione verde e di una maggiore sostenibilità dei prodotti che fabbricano e vendono nel mercato interno.
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 3
(3)  Al fine di dissuadere i professionisti dall'ingannare il consumatore per quanto concerne l'impatto ambientale o sociale, la durabilità o la riparabilità dei loro prodotti, anche mediante la presentazione generale del prodotto, è opportuno modificare l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE aggiungendo l'impatto ambientale o sociale, la durabilità e la riparabilità all'elenco delle caratteristiche principali del prodotto rispetto alle quali le pratiche del professionista possono essere considerate ingannevoli in base a una valutazione delle circostanze del caso. Anche le informazioni sulla sostenibilità sociale dei prodotti fornite dai professionisti, quali le condizioni di lavoro, i contributi di beneficenza o il benessere degli animali, dovrebbero evitare d'indurre in errore i consumatori.
(3)  Al fine di dissuadere i professionisti dall'ingannare il consumatore per quanto concerne l'impatto ambientale o sociale, la durabilità o la riparabilità dei loro prodotti, anche mediante la presentazione generale del prodotto, è opportuno modificare l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE aggiungendo l'impatto ambientale o sociale, la durabilità, la riutilizzabilità, la riciclabilità e la riparabilità all'elenco delle caratteristiche principali del prodotto rispetto alle quali le pratiche del professionista possono essere considerate ingannevoli in base a una valutazione delle circostanze del caso. Anche le informazioni sulla sostenibilità sociale dei prodotti fornite dai professionisti, quali le condizioni di lavoro, i contributi di beneficenza o il benessere degli animali, dovrebbero evitare d'indurre in errore i consumatori.
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 4
(4)  Le dichiarazioni ambientali, in particolare quelle relative al clima, fanno sempre più spesso riferimento alle prestazioni future ai fini della transizione alla neutralità in termini di emissioni di carbonio o alla neutralità climatica, oppure di un obiettivo analogo, entro una determinata data. Con tali dichiarazioni i professionisti danno l'impressione che acquistando i loro prodotti i consumatori contribuiscano a un'economia a basse emissioni di carbonio. Ai fini dell'equità e della credibilità di tali dichiarazioni, è opportuno modificare l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2005/29/CE vietando quelle che, in base a una valutazione delle circostanze del caso, non risultano corroborate da impegni e obiettivi chiari, oggettivi e verificabili fissati dal professionista. Le dichiarazioni dovrebbero poggiare su un sistema di monitoraggio indipendente, atto a verificare i progressi compiuti dal professionista rispetto a tali impegni e obiettivi.
(4)  Le dichiarazioni ambientali, in particolare quelle relative al clima, fanno sempre più spesso riferimento alle prestazioni future ai fini della transizione alla neutralità in termini di emissioni di carbonio o alla neutralità climatica, oppure di un obiettivo analogo, entro una determinata data. Con tali dichiarazioni i professionisti danno l'impressione che acquistando i loro prodotti i consumatori contribuiscano a un'economia a basse emissioni di carbonio. Ai fini dell'equità e della credibilità di tali dichiarazioni, è opportuno modificare l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2005/29/CE vietando quelle che, in base a una valutazione delle circostanze del caso, sono basate esclusivamente su sistemi di compensazione delle emissioni di carbonio o non risultano corroborate da impegni e obiettivi chiari, oggettivi, quantificati, fondati su dati scientifici e verificabili fissati dal professionista, compreso un piano attuativo dettagliato e realistico volto a conseguire tali prestazioni ambientali future. Tale piano dovrebbe includere obiettivi concreti coerenti con il conseguimento dell'impegno a lungo termine del professionista, sostenuti da un bilancio sufficiente e dall'assegnazione di risorse sufficienti. Le dichiarazioni dovrebbero poggiare su un sistema di monitoraggio indipendente, atto a verificare i progressi del piano attuativo e gli impegni e obiettivi del professionista.
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 6
(6)  Il raffronto dei prodotti in base ai rispettivi aspetti ambientali o sociali, anche attraverso l'impiego di strumenti di informazione sulla sostenibilità, è una tecnica di marketing sempre più diffusa. Affinché il raffronto non inganni il consumatore, è opportuno modificare l'articolo 7 della direttiva 2005/29/CE per imporre che al consumatore siano fornite informazioni sul metodo di comparazione, sui prodotti raffrontati e sui fornitori di tali prodotti, così come sulle misure predisposte per tenere aggiornate le informazioni. I consumatori dovrebbero così essere messi in grado di prendere decisioni di natura commerciale più consapevoli quando utilizzano tali servizi. Il raffronto dovrebbe essere oggettivo, in particolare grazie alla comparazione di prodotti che svolgono la medesima funzione, all'impiego di un metodo comune e di assunti comuni e al raffronto fra caratteristiche rilevanti e verificabili dei prodotti.
(6)  Il raffronto dei prodotti in base ai rispettivi aspetti ambientali o sociali, anche attraverso l'impiego di strumenti di informazione sulla sostenibilità, è una tecnica di marketing sempre più diffusa che potrebbe essere fuorviante per i consumatori, che non sempre sono in grado di valutare l'affidabilità di tali informazioni. Affinché il raffronto non inganni il consumatore, è opportuno modificare l'articolo 7 della direttiva 2005/29/CE per imporre che al consumatore siano fornite informazioni sul metodo di comparazione, sui prodotti raffrontati e sui fornitori di tali prodotti, così come sulle misure predisposte per tenere aggiornate le informazioni. I consumatori dovrebbero così essere messi in grado di prendere decisioni di natura commerciale più consapevoli quando utilizzano tali servizi. Il raffronto dovrebbe essere oggettivo, in particolare grazie alla comparazione di prodotti che svolgono la medesima funzione, all'impiego di un metodo comune e di assunti comuni e al raffronto fra caratteristiche rilevanti e verificabili dei prodotti.
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 7
(7)  È opportuno vietare l'esibizione di marchi di sostenibilità non basati su un sistema di certificazione o non stabiliti da autorità pubbliche includendo tali pratiche nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2005/29/CE. Il sistema di certificazione dovrebbe soddisfare condizioni minime di trasparenza e credibilità. L'esibizione di marchi di sostenibilità è possibile in assenza di sistema di certificazione se il marchio è stabilito da un'autorità pubblica o in caso di forme di espressione e presentazione supplementari degli alimenti in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1169/2011. Questa norma integra il punto 4 dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE, che vieta di asserire che un dato professionista, le sue pratiche commerciali o un dato prodotto è stato approvato, accettato o autorizzato da un organismo pubblico o privato quando esso non lo sia stato o senza rispettare le condizioni dell'approvazione, dell'accettazione o dell'autorizzazione ricevuta.
(7)  È opportuno vietare l'esibizione di marchi di sostenibilità non basati su un sistema di certificazione o non stabiliti da autorità pubbliche includendo tali pratiche nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2005/29/CE. Il sistema di certificazione dovrebbe soddisfare condizioni minime di trasparenza e credibilità. Il monitoraggio della conformità del sistema di certificazione dovrebbe poggiare su metodi che siano proporzionati e pertinenti alla natura dei prodotti, dei processi o delle imprese che sono soggetti al sistema. Esso dovrebbe essere effettuato da un terzo le cui competenze e la cui indipendenza, sia dal titolare del sistema che dal professionista, siano state verificate dagli Stati membri. Inoltre, i sistemi di certificazione dovrebbero comprendere un sistema di reclami per i consumatori e altri portatori di interessi esterni incentrato sulla non conformità e che permetta il ritiro del marchio di sostenibilità in caso di non conformità. L'esibizione di marchi di sostenibilità è possibile in assenza di sistema di certificazione se il marchio è stabilito da un'autorità pubblica o in caso di forme di espressione e presentazione supplementari degli alimenti in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1169/2011. Questa norma integra il punto 4 dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE, che vieta di asserire che un dato professionista, le sue pratiche commerciali o un dato prodotto è stato approvato, accettato o autorizzato da un organismo pubblico o privato quando esso non lo sia stato o senza rispettare le condizioni dell'approvazione, dell'accettazione o dell'autorizzazione ricevuta. I marchi di sostenibilità stabiliti da autorità pubbliche dovrebbero essere accessibili a costi ragionevoli a tutte le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni e dalla loro capacità finanziaria. È opportuno incoraggiare i sistemi di certificazione e i marchi di sostenibilità che favoriscono l'adozione progressiva di pratiche sostenibili da parte delle piccole e medie imprese.
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 9
(9)  È opportuno modificare l'allegato I della direttiva 2005/29/CE per vietare la formulazione di dichiarazioni ambientali generiche in assenza di un'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti alla dichiarazione. Esempi di dichiarazioni ambientali generiche sono: "rispettoso dell'ambiente", "ecocompatibile", "eco", "verde", "amico della natura", "ecologico", "rispettoso dal punto di vista ambientale", "rispettoso dal punto di vista del clima", "che salvaguarda l'ambiente", "rispettoso in termini di emissioni di carbonio", "neutrale in termini di emissioni di carbonio", "positivo in termini di emissioni di carbonio", "neutrale dal punto di vista climatico", "efficiente sotto il profilo energetico", "biodegradabile", "a base biologica" o asserzioni analoghe, oltre alle asserzioni più ampie quali "consapevole" o "responsabile" che suggeriscono o danno l'impressione di un'eccellenza delle prestazioni ambientali. Tali dichiarazioni ambientali generiche dovrebbero essere vietate se non è dimostrata l'eccellenza delle prestazioni ambientali o se la specificazione della dichiarazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo, quale il medesimo annuncio pubblicitario, la confezione del prodotto o l'interfaccia di vendita online. Ad esempio l'asserzione "biodegradabile" riferita a un dato prodotto sarebbe una dichiarazione generica, mentre affermare che "l'imballaggio è biodegradabile mediante compostaggio domestico entro un mese" sarebbe una dichiarazione specifica non soggetta a questo divieto.
(9)  È opportuno modificare l'allegato I della direttiva 2005/29/CE per vietare la formulazione di dichiarazioni ambientali generiche senza fornire prove dell'eccellenza delle prestazioni ambientali pertinenti alla dichiarazione. Esempi di dichiarazioni ambientali generiche sono: "rispettoso dell'ambiente", "ecocompatibile", "eco", "verde", "amico della natura", "naturale", "rispettoso degli animali", "cruelty-free", "sostenibile", "ecologico", "rispettoso dal punto di vista ambientale", "rispettoso dal punto di vista del clima", "che salvaguarda l'ambiente", "a deforestazione zero", "rispettoso in termini di emissioni di carbonio", "neutrale dal punto di vista climatico", "efficiente sotto il profilo energetico", "biodegradabile", "neutrale dal punto di vista della plastica", "privo di plastica", "a base biologica" o asserzioni analoghe, oltre alle asserzioni più ampie quali "consapevole" o "responsabile" che suggeriscono o danno l'impressione di un'eccellenza delle prestazioni ambientali. Tali dichiarazioni ambientali generiche dovrebbero essere vietate se sono basate sulla compensazione degli impatti ambientali, ad esempio l'acquisto di crediti di carbonio, se non è dimostrata l'eccellenza delle prestazioni ambientali o non vi sono prove scientifiche di tale eccellenza o se la specificazione della dichiarazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo, quale il medesimo annuncio pubblicitario, la confezione del prodotto o l'interfaccia di vendita online. Ad esempio l'asserzione "biodegradabile" riferita a un dato prodotto sarebbe una dichiarazione generica, mentre affermare che "l'imballaggio è biodegradabile mediante compostaggio domestico entro un mese" sarebbe una dichiarazione specifica non soggetta a questo divieto. Nei casi in cui non possano essere suffragate da prove scientifiche, è particolarmente importante vietare dichiarazioni che suggeriscono, sulla base della compensazione delle emissioni di carbonio, che un prodotto o servizio abbia un impatto neutro, ridotto, compensato o positivo in termini di emissioni di carbonio sull'ambiente, in quanto possono indurre in errore i consumatori facendo loro credere che il prodotto che acquistano o l'attività del professionista non ha alcun impatto sull'ambiente. Ciò non dovrebbe impedire alle imprese di pubblicizzare i loro investimenti in iniziative ambientali purché tale pubblicità non affermi che tali investimenti o iniziative compensano, neutralizzano o rendono positivo l'impatto del prodotto o l'impatto dell'attività del professionista sull'ambiente.
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 14
(14)  Ai fini del miglioramento del benessere economico dei consumatori, è opportuno che le modifiche dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE contemplino diverse pratiche associate all'obsolescenza precoce, comprese le pratiche di obsolescenza programmata, intese come una politica commerciale che comporta la pianificazione o la progettazione deliberata di un prodotto con una vita utile limitata, affinché giunga prematuramente ad obsolescenza o smetta di funzionare dopo un determinato periodo di tempo. L'acquisto di prodotti che dovrebbero durare più a lungo di quanto non durino effettivamente lede i consumatori. Peraltro le pratiche di obsolescenza precoce incidono complessivamente in modo negativo sull'ambiente, dato che determinano un aumento dei rifiuti di materiali. Di conseguenza il loro superamento ridurrà verosimilmente la quantità di rifiuti, contribuendo a una maggiore sostenibilità dei consumi.
(14)  Ai fini del miglioramento del benessere economico dei consumatori, è opportuno che le modifiche dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE contemplino diverse pratiche associate all'obsolescenza precoce, comprese le pratiche di obsolescenza programmata, intese come una politica commerciale che comporta la pianificazione o la progettazione deliberata di un prodotto con una vita utile limitata, affinché giunga prematuramente ad obsolescenza o smetta di funzionare dopo un determinato periodo di tempo. L'adozione di pratiche che portano ad abbreviare la durata di vita di un prodotto o l'acquisto di prodotti che dovrebbero durare più a lungo di quanto non durino effettivamente lede i consumatori. Peraltro le pratiche di obsolescenza precoce incidono complessivamente in modo negativo sull'ambiente, dato che determinano un aumento dei rifiuti di materiali. Di conseguenza il loro superamento ridurrà verosimilmente la quantità di rifiuti, contribuendo a una maggiore sostenibilità dei consumi.
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 16
(16)  Dovrebbe essere vietato omettere di informare il consumatore di una caratteristica introdotta nel bene per limitarne la durabilità. Una tale caratteristica potrebbe ad esempio essere un software che interrompe o degrada la funzionalità del bene dopo un determinato periodo di tempo oppure potrebbe trattarsi di un componente hardware progettato per smettere di funzionare dopo un determinato periodo di tempo. Il divieto di omettere di informare i consumatori in merito a tali caratteristiche dei beni integra e lascia impregiudicati i rimedi a disposizione dei consumatori quando esse costituiscono un difetto di conformità ai sensi della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio26. Affinché siffatta pratica commerciale sia considerata sleale, non dovrebbe essere necessario dimostrare che la finalità della caratteristica è incitare alla sostituzione del bene. L'introduzione di caratteristiche che limitano la durabilità del bene dovrebbe essere distinta dalle pratiche di fabbricazione che impiegano materiali o processi di qualità generalmente bassa e che quindi limitano la durabilità del bene. Il difetto di conformità di un bene risultante dall'impiego di materiali o processi di bassa qualità dovrebbe continuare a essere disciplinato dalle norme sulla conformità dei beni di cui alla direttiva (UE) 2019/771.
(16)  Dovrebbe essere vietato introdurre nel bene una caratteristica che ne limita la durabilità. Una tale caratteristica potrebbe ad esempio essere un software che interrompe o degrada la funzionalità del bene dopo un determinato periodo di tempo oppure potrebbe trattarsi di un componente hardware progettato per smettere di funzionare dopo un determinato periodo di tempo. Il divieto di introdurre tali caratteristiche nei beni lascia impregiudicati i rimedi a disposizione dei consumatori quando esse costituiscono un difetto di conformità ai sensi della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio26. Affinché siffatta pratica commerciale sia considerata sleale, non dovrebbe essere necessario dimostrare che la finalità della caratteristica è incitare alla sostituzione del bene. L'introduzione di caratteristiche che limitano la durabilità del bene dovrebbe essere distinta dalle pratiche di fabbricazione che impiegano materiali o processi di qualità generalmente bassa e che quindi limitano la durabilità del bene. Il difetto di conformità di un bene risultante dall'impiego di materiali o processi di bassa qualità dovrebbe continuare a essere disciplinato dalle norme sulla conformità dei beni di cui alla direttiva (UE) 2019/771.
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26 Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).
26 Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 17
(17)  Un'ulteriore pratica che dovrebbe essere vietata in virtù dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE è quella di dichiarare una determinata durabilità del bene anche quando così non è. Questo si verificherebbe ad esempio quando il professionista informa il consumatore che una data lavatrice è prevista durare per un certo numero di cicli di lavaggio, mentre l'uso effettivo dimostra che così non è.
(17)  Un'ulteriore pratica che dovrebbe essere vietata in virtù dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE è quella di dichiarare una determinata durabilità del bene anche quando così non è. Questo si verificherebbe ad esempio quando il professionista informa il consumatore che una data lavatrice è prevista durare per un certo numero di cicli di lavaggio secondo l'uso normale previsto nelle istruzioni mentre l'uso effettivo dimostra che così non è.
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 18
(18)  È opportuno modificare l'allegato I della direttiva 2005/29/CE per vietare sia la presentazione di prodotti come idonei alla riparazione quando questa non è invece possibile, sia l'omessa informazione del consumatore, in conformità degli obblighi di legge, circa l'impossibilità di riparare il bene.
(18)  È opportuno modificare l'allegato I della direttiva 2005/29/CE per vietare la commercializzazione di un bene non idoneo alla riparazione in conformità degli obblighi di legge o l'omessa informazione del consumatore circa la non riparabilità di un bene. È inoltre opportuno modificare l'allegato I della direttiva 2005/29/CE per garantire che il consumatore sia sempre informato in merito alle restrizioni alla riparazione quali l'indisponibilità di servizi di riparazione, l'indisponibilità di pezzi di ricambio o il rifiuto di riparazione nel caso in cui il prodotto sia stato riparato da un professionista indipendente, da un soggetto non professionista o da un utilizzatore.
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 20
(20)  Un'ulteriore pratica associata all'obsolescenza precoce che dovrebbe essere vietata e aggiunta all'elenco dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE è indurre il consumatore a sostituire materiali di consumo del prodotto prima di quanto sarebbe altrimenti necessario per motivi tecnici. Le pratiche in questo senso inducono il consumatore a credere, erroneamente, che i beni non funzioneranno più a meno che non siano sostituiti i materiali di consumo che contengono e, quindi, ad acquistare più materiali di consumo del necessario. Ad esempio sarebbe vietata la pratica di sollecitare il consumatore, tramite le impostazioni della stampante, a sostituire le cartucce di inchiostro prima che siano effettivamente esaurite per incitarlo ad intensificare l'acquisto di cartucce.
(20)  Un'ulteriore pratica associata all'obsolescenza precoce che dovrebbe essere vietata e aggiunta all'elenco dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE è la commercializzazione di beni che richiedono la sostituzione dei materiali di consumo prima di quanto sarebbe altrimenti necessario per motivi tecnici. Le pratiche in questo senso inducono il consumatore a credere, erroneamente, che i beni non funzioneranno più a meno che non siano sostituiti i materiali di consumo che contengono e, quindi, ad acquistare più materiali di consumo del necessario. Ad esempio sarebbe vietata la commercializzazione di una stampante che richiede ai consumatori di sostituire le cartucce di inchiostro prima che siano effettivamente esaurite per incitarlo ad intensificare l'acquisto di cartucce.
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 21
(21)  È opportuno modificare l'allegato I della direttiva 2005/29/CE per vietare l'omessa informazione del consumatore sul fatto che un bene è progettato per una funzionalità limitata quando si utilizzano materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non originali. Ad esempio sarebbe vietata la commercializzazione di stampanti progettate affinché la loro funzionalità risulti limitata quando si utilizzano cartucce di inchiostro non fornite dal produttore originale della stampante, senza tuttavia divulgare quest'informazione al consumatore. La pratica potrebbe indurre il consumatore ad acquistare una cartuccia di inchiostro alternativa che di fatto non potrà essere utilizzata per la stampante in questione, determinando così costi di riparazione e flussi di rifiuti superflui ovvero costi aggiuntivi, derivanti all'obbligo di utilizzare materiali di consumo originali del produttore, che il consumatore non poteva prevedere al momento dell'acquisto. Sarebbe altresì vietato commercializzare dispositivi intelligenti progettati affinché la loro funzionalità risulti limitata quando si utilizzano caricabatterie o pezzi di ricambio non forniti dal produttore originale, senza tuttavia divulgare quest'informazione al consumatore.
(21)  È opportuno modificare l'allegato I della direttiva 2005/29/CE per vietare la commercializzazione di beni che sono progettati in un modo che ne limita la funzionalità quando si utilizzano materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non originali. Ad esempio sarebbe vietata la commercializzazione di stampanti progettate affinché la loro funzionalità risulti limitata quando si utilizzano cartucce di inchiostro non fornite dal produttore originale della stampante. La pratica potrebbe indurre il consumatore ad acquistare una cartuccia di inchiostro alternativa che di fatto non potrà essere utilizzata per la stampante in questione, determinando così costi di riparazione e flussi di rifiuti superflui ovvero costi aggiuntivi, derivanti all'obbligo di utilizzare materiali di consumo originali del produttore, che il consumatore non poteva prevedere al momento dell'acquisto. Sarebbe altresì vietato commercializzare dispositivi intelligenti progettati affinché la loro funzionalità risulti limitata quando si utilizzano caricabatterie o pezzi di ricambio non forniti dal produttore originale.
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 22
(22)  Affinché i consumatori possano prendere decisioni più consapevoli e al fine di stimolare la domanda e l'offerta di beni più durevoli, è opportuno fornire prima della conclusione del contratto, per tutti i tipi di beni, informazioni specifiche sulla durabilità e sulla riparabilità del prodotto. Per quanto concerne i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali, i consumatori dovrebbero essere informati del periodo di tempo durante il quale saranno disponibili aggiornamenti gratuiti del software. È di conseguenza opportuno modificare la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio27 per fornire ai consumatori informazioni precontrattuali sulla durabilità, sulla riparabilità e sulla disponibilità di aggiornamenti. Le informazioni dovrebbero essere fornite ai consumatori in modo chiaro e comprensibile e nel rispetto dei requisiti di accessibilità di cui alla direttiva (UE) 2019/88228. L'obbligo di fornire tali informazioni ai consumatori integra e lascia impregiudicati i diritti dei consumatori previsti dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2019/77029 e (UE) 2019/77130.
(22)  Affinché i consumatori possano prendere decisioni più consapevoli e al fine di stimolare la domanda e l'offerta di beni più durevoli, è opportuno fornire prima della conclusione del contratto, per tutti i tipi di beni, informazioni specifiche sulla durabilità e sulla riparabilità del prodotto. Per quanto concerne i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali, i consumatori dovrebbero essere informati del periodo di tempo durante il quale saranno disponibili aggiornamenti gratuiti del software conformemente alle prescrizioni del diritto dell'Unione o nazionale, che copre come minimo il periodo specificato nel diritto dell'Unione e la sua proroga volontaria, qualora il produttore renda disponibili tali informazioni. È di conseguenza opportuno modificare la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio27 per fornire ai consumatori informazioni precontrattuali sulla durabilità, sulla riparabilità e sulla disponibilità di aggiornamenti. Le informazioni dovrebbero essere fornite ai consumatori, anche in una lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il bene è offerto, in modo chiaro e comprensibile e nel rispetto dei requisiti di accessibilità di cui alla direttiva (UE) 2019/88228. L'obbligo di fornire tali informazioni ai consumatori integra e lascia impregiudicati i diritti dei consumatori previsti dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2019/77029, (UE) 2019/77130 e (UE) 2011/83.
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27 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
27 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
28 Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).
28 Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).
29 Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1).
29 Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1).
30 Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).
30 Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 23
(23)  Un buon indicatore della durabilità del bene è la garanzia commerciale di durabilità del produttore ai sensi dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2019/771. È di conseguenza opportuno modificare la direttiva 2011/83/UE per imporre specificamente ai professionisti che vendono beni di informare i consumatori, per tutti i tipi di beni, dell'esistenza di tale garanzia, sempreché il produttore metta a disposizione l'informazione.
(23)  Un buon indicatore della durabilità del bene è la durata della garanzia legale di conformità, nonché la sua proroga volontaria sotto forma dell'equivalente garanzia commerciale di durabilità del produttore ai sensi dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2019/771, che copre il bene nel suo complesso e viene fornita senza costi aggiuntivi. È di conseguenza opportuno modificare la direttiva 2011/83/UE per imporre specificamente ai professionisti di fornire, prima della conclusione del contratto, un'etichetta indicante, come minimo, un promemoria della garanzia legale di conformità e, se del caso, la sua proroga volontaria sotto forma di garanzia commerciale di durabilità.
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)
(23 bis)  Quando i beni sono messi a disposizione dei consumatori e degli altri utilizzatori finali, l'etichetta dovrebbe essere esposta in modo visibile e chiaramente leggibile.
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 24
(24)  Il problema della durabilità limitata contrariamente alle aspettative dei consumatori è più rilevante per i beni che consumano energia, che funzionano sfruttando una fonte energetica esterna. Le informazioni sulla durabilità prevista di questa categoria di beni sono peraltro quelle che più interessano i consumatori. Soltanto per questa categoria di merci, quindi, è opportuno comunicare al consumatore che il produttore non ha fornito informazioni sull'esistenza di una sua garanzia commerciale di durata superiore a due anni.
soppresso
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 25
(25)  Non dovrebbero essere classificati fra i beni che consumano energia i beni che contengono componenti che consumano energia laddove tali componenti siano semplici accessori e non contribuiscano alla funzione principale del bene, come ad esempio un'illuminazione decorativa in indumenti o calzature oppure il faro elettrico di una bicicletta.
soppresso
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 26
(26)  In considerazione della prevista durata minima di due anni della responsabilità del venditore per difetto di conformità a norma della direttiva (UE) 2019/771 e del fatto che numerosi guasti dei prodotti si verificano dopo due anni, è opportuno che l'obbligo del professionista di informare il consumatore dell'esistenza e della durata della garanzia commerciale di durabilità del produttore si applichi alle garanzie di durata superiore a due anni.
soppresso
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 27
(27)  Per agevolare il consumatore nel prendere una decisione di natura commerciale consapevole quando raffronta beni prima di concludere un contratto, il professionista dovrebbe informarlo dell'esistenza e della durata della garanzia commerciale di durabilità del produttore per il bene nel suo complesso e non per suoi componenti specifici.
soppresso
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 28
(28)  Il produttore e il venditore dovrebbero rimanere liberi di offrire altri tipi di garanzie commerciali e servizi postvendita di qualsiasi durata. Tuttavia le informazioni fornite su tali altre garanzie o servizi commerciali non dovrebbero confondere il consumatore quanto all'esistenza e alla durata della garanzia commerciale di durabilità del produttore che copre il bene nel suo complesso ed ha durata superiore a due anni.
(28)  Il produttore e il venditore dovrebbero rimanere liberi di offrire altri tipi di garanzie commerciali e servizi postvendita di qualsiasi durata. Tuttavia le informazioni fornite su tali altre garanzie o servizi commerciali non dovrebbero confondere il consumatore.
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 29
(29)  Per promuovere la concorrenza tra i produttori per quanto concerne la durabilità dei beni comprendenti elementi digitali, i professionisti che li vendono dovrebbero informare i consumatori del periodo di tempo minimo per il quale il produttore si impegna a fornire gli aggiornamenti del software. Per non sommergere i consumatori, è tuttavia opportuno fornire tali informazioni soltanto quando detto periodo di tempo è più lungo di quello coperto dalla garanzia commerciale di durabilità del produttore, dato che questa comporta la fornitura degli aggiornamenti, compresi gli aggiornamenti di sicurezza, che occorrono per mantenere le necessarie funzionalità e prestazioni dei beni comprendenti elementi digitali. Le informazioni sull'impegno del produttore a fornire aggiornamenti del software sono pertinenti soltanto se il contratto di vendita relativo a beni comprendenti elementi digitali prevede un singolo atto di fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale rispetto al quale di applica l'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2019/771. Non dovrebbe invece sussistere alcun nuovo obbligo di fornire tali informazioni qualora il contratto di vendita preveda la fornitura continua del contenuto digitale o del servizio digitale nell'arco di un dato periodo di tempo, poiché per tali contratti l'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2019/771 specifica, in riferimento all'articolo 10, paragrafo 2 o 5, il periodo di tempo per il quale il venditore deve garantire che il consumatore sia informato degli aggiornamenti e li riceva.
(29)  Per promuovere la concorrenza tra i produttori per quanto concerne la durabilità dei beni comprendenti elementi digitali, i professionisti che li vendono dovrebbero informare i consumatori del periodo di tempo minimo per il quale il produttore fornirà gli aggiornamenti del software, compreso almeno il periodo previsto dal diritto dell'Unione e la sua proroga volontaria se il produttore mette a disposizione tali informazioni; è opportuno fornire le informazioni soltanto quando detto periodo di tempo è più lungo di quello coperto dalla garanzia commerciale del produttore.
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 30
(30)  I professionisti che offrono contenuti digitali e servizi digitali dovrebbero informare i consumatori del periodo minimo per il quale il fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale, se diverso dal professionista, si impegna a fornire aggiornamenti del software, compresi gli aggiornamenti di sicurezza, che occorrono per mantenere la conformità dei contenuti digitali e dei servizi digitali. Le informazioni sull'impegno del fornitore a fornire aggiornamenti del software sono pertinenti soltanto qualora il contratto preveda un singolo atto di fornitura o una serie di singoli atti di fornitura rispetto ai quali si applica l'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2019/770. Non dovrebbe invece sussistere alcun nuovo obbligo di fornire tali informazioni qualora il contratto preveda la fornitura continua nell'arco di un dato periodo di tempo, poiché per tali contratti l'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/770 specifica il periodo di tempo per il quale il venditore deve garantire che il consumatore sia informato degli aggiornamenti e li riceva.
(30)  I professionisti che offrono contenuti digitali e servizi digitali dovrebbero inoltre informare i consumatori del periodo minimo, dopo la data di immissione sul mercato, per il quale il fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale, se diverso dal professionista, fornirà aggiornamenti del software, compresi gli aggiornamenti di sicurezza, che occorrono per mantenere la conformità dei contenuti digitali e dei servizi digitali. Tali informazioni dovrebbero comprendere almeno il periodo per il quale gli aggiornamenti devono essere forniti conformemente al diritto dell'Unione. Il fornitore fornirà tali informazioni al venditore in tutti i casi.
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 31
(31)  Per consentire ai consumatori di prendere una decisione di natura commerciale consapevole e scegliere beni più facili da riparare, i professionisti dovrebbero fornire prima della conclusione del contratto, per tutti i tipi di beni e ove applicabile, l'indice di riparabilità del bene segnalato dal produttore in conformità del diritto dell'Unione.
(31)  Per consentire ai consumatori di prendere una decisione di natura commerciale consapevole e scegliere beni più facili da riparare, i professionisti dovrebbero fornire prima della conclusione del contratto, per tutti i tipi di beni e ove applicabile, l'indice di riparabilità del bene segnalato dal produttore in conformità del diritto nazionale o dell'Unione.
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 32
(32)  A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83/UE, i professionisti sono tenuti a fornire al consumatore, prima che sia vincolato dal contratto, informazioni sull'esistenza e sulle condizioni dei servizi postvendita, compresi i servizi di riparazione, laddove siano previsti. Qualora non sia stabilito un indice di riparabilità in conformità del diritto dell'Unione, è opportuno che, per assicurare un'adeguata informazione dei consumatori sulla riparabilità dei beni che acquistano, i professionisti forniscano, per tutti i tipi di beni, le altre informazioni sulla riparazione messe a disposizione dal produttore, quali informazioni sulla disponibilità di pezzi di ricambio e un manuale d'uso e di riparazione.
(32)  A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83/UE, i professionisti sono tenuti a fornire al consumatore, prima che sia vincolato dal contratto, informazioni sull'esistenza e sulle condizioni dei servizi postvendita, compresi i servizi di riparazione. Qualora non sia stabilito un indice di riparabilità, è opportuno che, per assicurare un'adeguata informazione dei consumatori sulla riparabilità dei beni che acquistano, i professionisti forniscano, per tutti i tipi di beni, le altre informazioni sulla riparazione, quali informazioni sulla disponibilità e sul prezzo massimo previsto dei pezzi di ricambio necessari per la riparazione di un bene, compreso il periodo minimo dopo l'acquisto del bene durante il quale i pezzi di ricambio e gli accessori sono disponibili, la procedura per ordinarli, la disponibilità di un manuale d'uso e di riparazione nonché la disponibilità di strumenti e servizi diagnostici e di riparazione. Tali informazioni dovrebbero essere fornite ai rispettivi operatori dai produttori delle merci.
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Considerando 33
(33)  I professionisti dovrebbero fornire ai consumatori informazioni circa l'esistenza e la durata della garanzia commerciale di durabilità del produttore, l'indicazione del periodo minimo per gli aggiornamenti e le informazioni sulla riparazione diverse dall'indice di riparabilità, laddove il produttore o il fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale, se diverso dal professionista, metta a disposizione le relative informazioni. Per quanto concerne i beni, il professionista dovrebbe in particolare trasmettere ai consumatori le informazioni che il produttore gli ha fornito o ha altrimenti inteso rendere prontamente disponibili al consumatore prima della conclusione del contratto, riportandole sul prodotto stesso, sull'imballaggio o su cartellini ed etichette che di norma il consumatore consulterebbe prima della conclusione del contratto. Il professionista non dovrebbe essere tenuto a cercare attivamente di ottenere tali informazioni presso il produttore, ad esempio su siti web specifici del prodotto.
(33)  I professionisti dovrebbero fornire ai consumatori informazioni circa l'esistenza del marchio, il periodo minimo per gli aggiornamenti e le informazioni sulla riparazione diverse dall'indice di riparabilità. Per quanto concerne i beni, il professionista dovrebbe in particolare trasmettere ai consumatori le informazioni che il produttore gli ha fornito o ha altrimenti inteso rendere prontamente disponibili al consumatore prima della conclusione del contratto, riportandole sul prodotto stesso, sull'imballaggio o su cartellini ed etichette che di norma il consumatore consulterebbe prima della conclusione del contratto. Il professionista non dovrebbe essere tenuto a cercare attivamente di ottenere tali informazioni presso il produttore, ad esempio su siti web specifici del prodotto. Qualora gli operatori commerciali non siano produttori di merci, la loro influenza sulla progettazione dei prodotti e sul loro input per quanto riguarda le informazioni che accompagnano i prodotti potrebbe essere limitata. In tal caso, i produttori dovrebbero fornire le informazioni pertinenti ai professionisti che interagiscono con i consumatori. Inoltre, i professionisti dovrebbero essere responsabili dell'ulteriore comunicazione delle informazioni ai consumatori.
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Considerando 36 bis (nuovo)
(36 bis)  La Commissione dovrebbe presentare orientamenti di facile comprensione per le imprese con gli obblighi previsti dalla presente direttiva. Nell'elaborare tali orientamenti, la Commissione dovrebbe tenere conto delle esigenze delle PMI al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e finanziari, facilitando nel contempo la loro conformità alla presente direttiva. La Commissione dovrebbe consultare i portatori di interessi pertinenti con competenze nell'ambito del marketing.
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – parte introduttiva
(1)  all'articolo 2 sono aggiunte le seguenti lettere da o) a y):
(1)  all'articolo 2 sono aggiunte le seguenti lettere da o) a y bis):
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2005/29/CE
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera o
o)  "dichiarazione ambientale": nel contesto di una comunicazione commerciale, messaggio o dichiarazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, in qualsiasi forma, tra cui marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti, che asserisce o implica che un dato prodotto o professionista ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure è meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti o professionisti oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo;
o)  "dichiarazione ambientale": nel contesto di una comunicazione commerciale, messaggio o dichiarazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, in qualsiasi forma, tra cui marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti, che asserisce o implica che un dato prodotto, categoria di prodotto, marca o professionista ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure è meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti, marche o professionisti oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo;
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2005/29/CE
Articolo 2 – lettera p
p)  "dichiarazione ambientale esplicita": dichiarazione ambientale in forma testuale o riportata in un marchio di sostenibilità;
soppresso
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2005/29/CE
Articolo 2 – lettera q
q)  "dichiarazione ambientale generica": dichiarazione ambientale esplicita, non riportata in un marchio di sostenibilità, la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione;
q)  "dichiarazione ambientale generica": dichiarazione ambientale, non riportata in un marchio di sostenibilità, la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione;
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2005/29/CE
Articolo 2 – lettera s
s)  "sistema di certificazione": sistema di verifica da parte di terzi che, nel rispetto di condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, è aperto a tutti i professionisti disposti e in grado di conformarsi ai suoi requisiti, il quale certifica che un dato prodotto è conforme a determinati requisiti e nel cui ambito il monitoraggio della conformità è oggettivo, basato su norme e procedure internazionali, unionali o nazionali, ed è svolto da un soggetto che è indipendente sia dal titolare del sistema sia dal professionista;
s)  "sistema di certificazione": un sistema di verifica da parte di terzi:
i)   che, nel rispetto di condizioni accessibili al pubblico, trasparenti, eque e non discriminatorie e a un costo ragionevole, è aperto ai professionisti e alle entità disposti e in grado di conformarsi ai suoi requisiti;
ii)   che certifica che un dato prodotto, processo o impresa è conforme a determinati requisiti accessibili al pubblico e sviluppati in modo indipendente;
iii)   nel cui ambito il monitoraggio della conformità e il rilascio della certificazione sono oggettivi, basati su norme e procedure internazionali, unionali o nazionali, tenuto conto della natura dei prodotti, dei processi o delle imprese interessati;
iv)  che assicura che il monitoraggio della conformità di cui al punto iii) è svolto da un terzo le cui competenze e la cui indipendenza, sia dal titolare del sistema sia dal professionista, siano state verificate dagli Stati membri; e
v)  che comprende un sistema di reclami per i consumatori e altri portatori di interessi esterni incentrato sulla non conformità e che permetta il ritiro del marchio di sostenibilità in caso di non conformità;
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2005/29/CE
Articolo 2 – lettera t
t)  "strumento di informazione sulla sostenibilità": software, compresi un sito web, parte di un sito web o un'applicazione, gestito da un professionista o per suo conto, che fornisce ai consumatori informazioni sugli aspetti ambientali o sociali dei prodotti oppure che raffronta i prodotti con riferimento a tali aspetti;
t)  "strumento di informazione e raffronto sulla sostenibilità": software, compresi un sito web, parte di un sito web o un'applicazione, gestito da un professionista o per suo conto, che fornisce ai consumatori informazioni sugli aspetti ambientali o sociali dei prodotti oppure che raffronta i prodotti con riferimento a tali aspetti.
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2005/29/CE
Articolo 2 – lettera w
w)  "aggiornamento del software": aggiornamento gratuito, compreso un aggiornamento di sicurezza, necessario per mantenere conformi alle direttive (UE) 2019/770 e (UE) 2019/771 i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitale e servizi digitali;
w)  aggiornamento gratuito, compreso un aggiornamento di sicurezza o qualsiasi altro aggiornamento di funzionalità o caratteristiche, necessario per mantenere conformi alle direttive (UE) 2019/770 e (UE) 2019/771 i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitale e servizi digitali o che migliori o aumenti la loro durabilità;
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2005/29/CE
Articolo 2 – lettera w bis (nuovo)
w bis)  "aggiornamento di sicurezza": aggiornamento del sistema operativo, che comprende le patch di sicurezza, se pertinenti per un determinato dispositivo, il cui scopo principale è fornire una maggiore sicurezza al dispositivo;
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2005/29/CE
Articolo 2 – lettera w ter (nuovo)
w ter)  "aggiornamento delle funzionalità", un aggiornamento del sistema operativo il cui scopo principale è quello di attuare nuove funzionalità;
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2005/29/CE
Articolo 2 – lettera x
x)  "materiali di consumo": componente di un bene che giunge ad esaurimento ricorrentemente e che deve essere sostituito affinché il bene funzioni come previsto;
x)  "materiali di consumo": componente di un bene che giunge ad esaurimento ricorrentemente e che deve essere sostituito o reintegrato affinché il bene funzioni come previsto;
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2005/29/CE
Articolo 2 – lettera y bis (nuovo)
y bis)  "compensazione delle emissioni di carbonio": l'acquisto di crediti di carbonio o la fornitura di sostegno finanziario a progetti ambientali volti a neutralizzare, ridurre o compensare l'impatto ambientale dell'acquirente stesso o quello dei suoi beni o servizi.
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2005/29/CE
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b
b)  le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, l'impatto ambientale o sociale, gli accessori, la durabilità, la riparabilità, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;
b)  le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, l'impatto ambientale o sociale, gli accessori, la durabilità, la riparabilità, la riutilizzabilità, la riciclabilità, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuovo)
Direttiva 2005/29/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c
(a bis)  al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c)  una qualsivoglia attività di marketing che promuova un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, mentre questo bene ha una composizione o caratteristiche significativamente diverse, salvo laddove ciò sia giustificato da fattori legittimi e oggettivi.
"c) una qualsivoglia attività di marketing che promuova un bene, in uno Stato membro, che si presenta in modo apparentemente identico a un altro bene commercializzato in altri Stati membri con la stessa marca, lo stesso marchio o la stessa denominazione, mentre questo bene presenta differenze nella composizione o nelle caratteristiche, compreso il suo profilo sensoriale;"
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera b – parte introduttiva
(b)  al paragrafo 2, sono aggiunte le lettere d) ed e) seguenti:
(b)  al paragrafo 2, sono aggiunte le lettere d) ed e bis) seguenti:
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2005/29/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d
d)  la formulazione di una dichiarazione ambientale relativa a prestazioni ambientali future senza includere impegni e obiettivi chiari, oggettivi e verificabili e senza un sistema di monitoraggio;
d)  la formulazione di una dichiarazione ambientale relativa a prestazioni ambientali future basata esclusivamente su sistemi di compensazione delle emissioni di carbonio o senza includere impegni chiari, oggettivi, quantificati, fondati su dati scientifici e verificabili, senza un piano di attuazione dettagliato e realistico relativo agli impegni di bilancio e tecnologici, senza obiettivi realizzabili e senza un sistema di monitoraggio basato su dati pertinenti;
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2005/29/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuovo)
e bis)  pratiche aventi l'effetto o il probabile effetto di distorcere o limitare, intenzionalmente o di fatto, l'autonomia, il processo decisionale o la scelta dei destinatari del servizio attraverso la struttura, la progettazione o le funzionalità di un'interfaccia online o di una parte della stessa.
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 2 – punto 3 bis
(a)  è inserito il punto 3 bis seguente:
soppresso
"3 bis) "bene che consuma energia": bene che dipende da un apporto di energia (energia elettrica, combustibili fossili e fonti di energia rinnovabili) per funzionare come previsto;";
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 2 – punto 14 quinquies
14 quinquies)  "indice di riparabilità": indice che esprime l'idoneità di un bene ad essere riparato sulla base di un metodo stabilito conformemente al diritto dell'Unione;
14 quinquies)  "indice di riparabilità": indice che esprime l'idoneità di un bene ad essere riparato sulla base di un metodo armonizzato stabilito a livello dell'Unione;
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 5 – lettera -a (nuovo)
-a)  la lettera e) è soppressa;
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – parte introduttiva
(a)  sono inserite lettere da e bis) a e quinquies) seguenti:
(a)  sono inserite lettere da e bis) a e quater) seguenti:
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e bis
e bis)  per tutti i beni, se il produttore la mette a disposizione, l'informazione che il bene beneficia di una garanzia commerciale di durabilità e l'indicazione della relativa durata in unità di tempo, qualora tale garanzia copra il bene nel suo complesso e abbia durata superiore a due anni;
e bis)  per tutti i beni, un marchio di cui all'allegato Z che indichi la durata della garanzia legale di conformità e, se del caso, la sua proroga volontaria sotto forma di garanzia commerciale di durabilità;
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e ter
e ter)  per i beni che consumano energia, se il produttore non mette a disposizione l'informazione di cui alla lettera e bis), l'informazione che il produttore non ha fornito informazioni sull'esistenza di una garanzia commerciale di durabilità avente durata superiore a due anni. L'informazione è almeno altrettanto visibile di qualsiasi altra informazione concernente l'esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie commerciali fornite a norma della lettera e);
soppresso
Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e quater
e quater)  per i beni comprendenti elementi digitali, se il produttore mette a disposizione tali informazioni, il periodo minimo in unità di tempo per il quale il produttore fornisce aggiornamenti del software, salvo se il contratto prevede la fornitura continua del contenuto digitale o del servizio digitale nell'arco di un dato periodo di tempo. Qualora siano fornite informazioni sull'esistenza di una garanzia commerciale di durabilità a norma della lettera e bis), le informazioni sugli aggiornamenti sono fornite se gli aggiornamenti sono forniti per un periodo più lungo rispetto alla durata della garanzia commerciale di durabilità;
e quater)  per i beni comprendenti elementi digitali, il periodo minimo in unità di tempo, successivo alla data di immissione sul mercato, per il quale il produttore fornisce aggiornamenti del software, che copre, come minimo, il periodo previsto dal diritto dell'Unione e la sua proroga volontaria, se il produttore mette a disposizione tali informazioni, per il quale sono forniti gli aggiornamenti;
Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e quinquies
e quinquies)  per i contenuti digitali e i servizi digitali, se il fornitore è diverso dal professionista e mette a disposizione tali informazioni, il periodo minimo in unità di tempo per il quale il fornitore fornisce aggiornamenti del software, salvo se il contratto prevede la fornitura continua del contenuto digitale o del servizio digitale nell'arco di un dato periodo di tempo;";
e quinquies)  per i contenuti digitali e i servizi digitali, se il fornitore è diverso dal professionista, il periodo minimo, successivo alla data di immissione sul mercato, in unità di tempo per il quale il fornitore fornisce aggiornamenti del software, che copre, come minimo, il periodo per il quale sono forniti gli aggiornamenti conformemente al diritto dell'Unione applicabile;
Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera j
j)  quando la lettera i) non è applicabile, le informazioni messe a disposizione dal produttore in merito alla disponibilità di pezzi di ricambio, compresa la procedura per ordinarli, e alla disponibilità di un manuale d'uso e di riparazione.";
j)  quando la lettera i) non è applicabile, le informazioni fornite dal produttore in merito alla disponibilità e al prezzo massimo previsto dei pezzi di ricambio necessari per riparare i beni, comprese la durata minima del periodo, dopo l'acquisto del bene, per il quale sono disponibili pezzi di ricambio e accessori, la procedura per ordinarli e la disponibilità di un manuale d'uso e di riparazione, nonché la disponibilità di strumenti e servizi diagnostici e di riparazione.";
Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
In deroga alla lettera e bis), quando offrono prodotti in più di uno Stato membro, i professionisti che vendono beni possono decidere di menzionare il periodo minimo dell'Unione di due anni di garanzia legale di conformità nel marchio di cui all'allegato Z. In virtù di questa opzione, i professionisti garantiscono che il marchio sia accompagnato da una dicitura che recita che "il consumatore gode di una garanzia legale minima di due anni, a meno che non sia prevista una garanzia avente durata superiore a due anni a norma del diritto nazionale applicabile".
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera b bis (nuovo)
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)
b bis)  è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:
"1 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo XXX al fine di modificare l'allegato Z mediante l'introduzione, la modifica, l'aggiunta o l'eliminazione di qualsiasi dettaglio in relazione alle informazioni o agli elementi testuali di cui al presente articolo.";
Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera b ter (nuovo)
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)
b ter)  è inserito il seguente paragrafo 1 ter:
"1 ter. Il produttore mette a disposizione del professionista che vende beni tutte le informazioni pertinenti, comprese le informazioni elencate alle lettere e bis), e ter), e quater), i) e j), al fine di garantire che quest'ultimo sia in grado di adempiere agli obblighi di informazione pertinenti di cui al paragrafo 1."
Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera -a (nuovo)
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g
-a)   la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, l'esistenza di opzioni di consegna a minori emissioni di CO2 e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;"
Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera -a bis (nuovo)
-a bis)   le lettere l) e m) sono soppresse;
Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera a
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera m bis
m bis)  per tutti i tipi di beni, se il produttore la mette a disposizione, l'informazione che il bene beneficia di una garanzia commerciale di durabilità e l'indicazione della relativa durata in unità di tempo, qualora tale garanzia copra il bene nel suo complesso e abbia durata superiore a due anni;
m bis)  per tutti i beni, un marchio di cui all'allegato Z indicante la durata della garanzia legale di conformità e, se del caso, la sua proroga volontaria sotto forma di garanzia commerciale di durabilità;
Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera a
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera m ter
m ter)   per i beni che consumano energia, se il produttore non mette a disposizione l'informazione di cui alla lettera m bis), l'informazione che il produttore non ha fornito informazioni sull'esistenza di una garanzia commerciale di durabilità avente durata superiore a due anni. L'informazione è almeno altrettanto visibile di qualsiasi altra informazione concernente l'esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie commerciali fornite a norma della lettera m);
soppresso
Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera a
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera m quater
m quater)  per i beni comprendenti elementi digitali, se il produttore mette a disposizione tali informazioni, il periodo minimo in unità di tempo per il quale il produttore fornisce aggiornamenti del software, salvo se il contratto prevede la fornitura continua del contenuto digitale o del servizio digitale nell'arco di un dato periodo di tempo. Qualora siano fornite informazioni sull'esistenza di una garanzia commerciale di durabilità a norma della lettera m bis), le informazioni sugli aggiornamenti sono fornite se gli aggiornamenti sono forniti per un periodo più lungo rispetto alla durata della garanzia commerciale di durabilità;
m quater)  per i beni comprendenti elementi digitali, il periodo minimo in unità di tempo, successivo alla data di immissione sul mercato, per il quale il produttore fornisce aggiornamenti del software, che copre, come minimo, il periodo previsto dal diritto dell'Unione e la sua proroga volontaria, se il produttore mette a disposizione tali informazioni, per il quale sono forniti gli aggiornamenti;
Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera a
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera m quinquies
m quinquies)  per i contenuti digitali e i servizi digitali, se il fornitore è diverso dal professionista e mette a disposizione tali informazioni, il periodo minimo in unità di tempo per il quale il fornitore fornisce aggiornamenti del software, salvo se il contratto prevede la fornitura continua del contenuto digitale o del servizio digitale nell'arco di un dato periodo di tempo;";
m quinquies)  per i contenuti digitali e i servizi digitali, se il fornitore è diverso dal professionista, il periodo minimo in unità di tempo, successivo alla data di immissione sul mercato, per il quale il fornitore fornisce aggiornamenti del software, che copre, come minimo, il periodo per il quale sono forniti gli aggiornamenti conformemente al diritto dell'Unione applicabile;";
Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera b
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera v
v)  quando la lettera u) non è applicabile, le informazioni messe a disposizione dal produttore in merito alla disponibilità di pezzi di ricambio, compresa la procedura per ordinarli, e alla disponibilità di un manuale d'uso e di riparazione.";
v)  quando la lettera u) non è applicabile, le informazioni fornite dal produttore in merito alla disponibilità e al prezzo massimo previsto dei pezzi di ricambio necessari per riparare i beni, comprese la durata minima del periodo, dopo l'acquisto del bene, per il quale sono disponibili pezzi di ricambio e accessori e la procedura per ordinarli, nonché alla disponibilità di un manuale d'uso e di riparazione e alla disponibilità di strumenti e servizi diagnostici e di riparazione.";
Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera b
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera v bis (nuovo)
v bis)  l'indirizzo dei centri di riparazione disponibili presso i quali i beni devono essere restituiti dal consumatore a fini di riparazione.
Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera b ter (nuovo)
Direttiva 2011/83/UE
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)
b ter)  è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:
"1 bis. Il produttore mette a disposizione del professionista tutte le informazioni pertinenti, comprese le informazioni elencate al paragrafo 1, lettere e bis), e ter), e quater), i) e j), al fine di garantire che quest'ultimo sia in grado di adempiere ai pertinenti obblighi di informazione di cui al paragrafo 1.";
Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1
Entro il [cinque anni dopo l'adozione] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.
Entro il [cinque anni dopo l'adozione] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva e sul livello dei progressi conseguiti.
Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)
Tale relazione valuta se la direttiva abbia contribuito a migliorare la protezione dei consumatori contro pratiche commerciali sleali e pubblicità fuorvianti di prodotti pubblicizzati come sostenibili e contiene una sintesi degli effetti positivi e negativi sulle imprese, in particolare sulle piccole e medie imprese.
Emendamento 66
Proposta di direttiva
Allegato Z
Allegato Z
CONTENUTO E FORMATO DELL'ETICHETTA
1.  L'etichetta presenta il formato seguente:
XX anni + YY anni
2.  Le lettere "XX" sono sostituite dalla cifra corrispondente alla durata della garanzia legale di conformità. Le lettere YY sono sostituite dalla cifra corrispondente all'estensione volontaria della garanzia legale di conformità sotto forma di garanzia commerciale equivalente di durabilità.
3.  L'etichetta è esposta in modo visibile e chiaramente leggibile per il consumatore.
Emendamento 67
Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2 – parte introduttiva
(2)  sono inseriti i punti 4 bis e 4 ter seguenti:
(2)  sono inseriti i punti 4 bis e 4 ter ter seguenti:
Emendamento 68
Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2
Direttiva 2005/29/CE
Allegato I – punto 4 bis
4 bis.  Formulare una dichiarazione ambientale generica per la quale il professionista non è in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti alla dichiarazione.
4 bis.  Formulare una dichiarazione ambientale generica per la quale il professionista non fornisce prove circa l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti alla dichiarazione.
Emendamento 69
Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2
Direttiva 2005/29/CE
Allegato I – punto 4 ter
4 ter.  Formulare una dichiarazione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso quando in realtà riguarda soltanto un determinato aspetto;
4 ter.  Formulare una dichiarazione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l'attività del professionista quando in realtà riguarda soltanto un determinato aspetto degli stessi.
Emendamento 70
Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2
Direttiva 2005/29/CE
Allegato I – punto 1 ter bis (nuovo)
4 ter bis.  Affermare, sulla base delle emissioni di carbonio, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto, compensativo o positivo in termini di emissioni di gas a effetto serra sull'ambiente.
Emendamento 71
Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2
Direttiva 2005/29/CE
Allegato I – punto 4 ter ter (nuovo)
4 ter ter.  Formulare una dichiarazione ambientale che non può essere suffragata conformemente ai requisiti di legge.
Emendamento 72
Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2005/29/CE
Allegato I – punto 7 bis (nuovo)
(2 bis)  è inserito il punto 7 bis seguente:
"7 bis (i) Attribuire maggiore rilevanza visiva ad alcune scelte quando si richiede al destinatario di un servizio online di prendere una decisione;
(ii)  rendere la procedura di disdetta di un servizio notevolmente più onerosa rispetto all'adesione allo stesso";
Emendamento 73
Proposta di direttiva
Allegato I – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2005/29/CE
Allegato I – punto 13 bis (nuovo)
(3 bis)  è inserito il punto 13 bis seguente:
"13 bis) La commercializzazione di un bene come identico o apparentemente identico a un altro bene commercializzato in uno o vari Stati membri, mentre quei beni hanno una composizione o caratteristiche diverse che non sono state chiaramente indicate sulla confezione in modo da essere visibili al consumatore."
Emendamento 74
Proposta di direttiva
Allegato I – punto 4 – parte introduttiva
Direttiva 2005/29/CE
Allegato I – punto 4
(4)  sono inseriti i punti da 23 quinquies a 23 decies seguenti:
(4)  sono inseriti i punti da 23 quinquies a 23 decies ter seguenti:
Emendamento 75
Proposta di direttiva
Allegato I – punto 4
Direttiva 2005/29/CE
Allegato I – punto 23 quinquies bis (nuovo)
23 quinquies bis.  Omettere di informare il consumatore in modo chiaro e comprensibile del fatto che l'aggiornamento della funzionalità non è necessario per mantenere la conformità del prodotto.
Emendamento 76
Proposta di direttiva
Allegato I – punto 4
Direttiva 2005/29/CE
Allegato I – punto 23 sexies (nuovo)
23 sexies.  Omettere di informare il consumatore di una caratteristica introdotta nel bene per limitarne la durabilità.
23 sexies.  Introdurre una caratteristica per limitare la durabilità di un bene.
Emendamento 77
Proposta di direttiva
Allegato I – punto 4
Direttiva 2005/29/CE
Allegato I – punto 23 sexies bis (nuovo)
23 sexies bis.  Commercializzare un bene senza risolvere, entro un lasso di tempo ragionevole dalla sua scoperta, un problema di progettazione che ne causa un guasto precoce.
Emendamento 78
Proposta di direttiva
Allegato I – punto 4
Direttiva 2005/29/CE
Allegato I – punto 23 octies
23 octies.  Presentare il bene come riparabile quando in realtà non lo è oppure omettere di comunicare al consumatore, in conformità degli obblighi di legge, che il bene non è riparabile.
23 octies.  Commercializzare un bene che non è riparabile in conformità degli obblighi di legge o non informare il consumatore che un bene non è riparabile.
Emendamento 79
Proposta di direttiva
Allegato I – punto 4
Direttiva 2005/29/CE
Allegato I – punto 23 octies bis (nuovo)
23 octies bis.  Omettere di informare il consumatore in merito all'indisponibilità di pezzi di ricambio e altre restrizioni alla riparazione.
Emendamento 80
Proposta di direttiva
Allegato I – punto 4
Direttiva 2005/29/CE
Allegato I – punto 23 octies ter (nuovo)
23 octies ter.  Omettere di comunicare al consumatore che il professionista rifiuterà di riparare un prodotto che è stato riparato in precedenza da un professionista indipendente, da soggetti non professionisti o un utilizzatore.
Emendamento 81
Proposta di direttiva
Allegato I – punto 4
Direttiva 2005/29/CE
Allegato I – punto 23 nonies (nuovo)
23 nonies.  Indurre il consumatore a sostituire materiali di consumo del bene prima di quanto sarebbe necessario per motivi tecnici.
23 nonies.  Commercializzare un bene che richiede la sostituzione dei materiali di consumo prima di quanto necessario per motivi tecnici.
Emendamento 82
Proposta di direttiva
Allegato I – punto 4
Direttiva 2005/29/CE
Allegato I – punto 23 decies
23 decies.  omettere di comunicare che il bene è progettato per una funzionalità limitata quando si utilizzano materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non originali.
23 decies.  Commercializzare un prodotto che è progettato per una funzionalità limitata quando si utilizzano materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non originali.
Emendamento 83
Proposta di direttiva
Allegato I – punto 4
Direttiva 2005/29/CE
Allegato I – punto 23 decies bis (nuovo)
23 decies bis.  Lo stesso produttore o professionista che offre lo stesso prodotto con condizioni svantaggiose o un periodo più breve di garanzia commerciale in uno o più Stati membri, determinando una situazione svantaggiosa per i consumatori.
Emendamento 84
Proposta di direttiva
Allegato I – punto 4
Direttiva 2005/29/CE
Allegato I – punto 23 decies ter (nuovo)
23 decies ter.  Commercializzare un bene che non è conforme agli obblighi previsti dalla normativa dell'Unione in materia di prodotti.

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0099/2023).

Ultimo aggiornamento: 11 ottobre 2023Note legali - Informativa sulla privacy