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Procedura : 2022/0104(COD)
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Ciclo del documento : A9-0216/2023

Testi presentati :

A9-0216/2023

Discussioni :

PV 10/07/2023 - 15
CRE 10/07/2023 - 15

Votazioni :

PV 11/07/2023 - 8.10
CRE 11/07/2023 - 8.10
Dichiarazioni di voto
PV 12/03/2024 - 8.4
CRE 12/03/2024 - 8.4

Testi approvati :

P9_TA(2023)0259
P9_TA(2024)0123

Testi approvati
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Martedì 11 luglio 2023 - Strasburgo
Direttiva sulle emissioni industriali
P9_TA(2023)0259A9-0216/2023

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l’11 luglio 2023, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti (COM(2022)0156 – C9-0144/20222 – 2022/0104(COD))(1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1
(1)  Il Green Deal europeo55 è la strategia adottata dall'Europa per assicurare entro il 2050 la transizione verso un'economia climaticamente neutra, pulita e circolare, ottimizzando la gestione delle risorse, riducendo al minimo l'inquinamento e riconoscendo al tempo stesso la necessità di politiche profondamente trasformative. L'Unione sostiene inoltre l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile56 e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile57. La strategia dell'UE in materia di sostanze chimiche sostenibili58 dell'ottobre 2020 e il piano d'azione verso l'inquinamento zero59, adottato nel maggio 2021, affrontano nello specifico gli aspetti del Green Deal europeo legati all'inquinamento. Parallelamente, la nuova strategia industriale per l'Europa60 sottolinea ulteriormente il ruolo potenziale delle tecnologie trasformative. Altri interventi strategici particolarmente importanti per questa iniziativa comprendono il pacchetto "Pronti per il 55 %"61, la strategia sul metano62 e l'impegno globale sul metano lanciato a Glasgow63, la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici64, la strategia sulla biodiversità65, la strategia "Dal produttore al consumatore"66 e l'iniziativa per i prodotti sostenibili67. Inoltre, nell'ambito della risposta dell'UE alla guerra tra Russia e Ucraina del 2022, REPowerEU68 propone un'azione comune europea per sostenere la diversificazione dell'approvvigionamento energetico, dare impulso alla transizione verso le energie rinnovabili e migliorare l'efficienza energetica.
(1)  Il Green Deal europeo55 è la strategia adottata dall'Europa per assicurare entro il 2050 la transizione verso un'economia climaticamente neutra, pulita e circolare, ottimizzando l'uso (riuso) e la gestione delle risorse, riducendo al minimo l'inquinamento e riconoscendo al tempo stesso la necessità di politiche profondamente trasformative, una transizione giusta e la necessità di tutelare la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. L'Unione sostiene inoltre l'accordo di Parigi55 bis e l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile56 nonché i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile57 e la sua partecipazione all'OMS. La strategia dell'UE in materia di sostanze chimiche sostenibili58 dell'ottobre 2020 e il piano d'azione verso l'inquinamento zero59, adottato nel maggio 2021, affrontano nello specifico gli aspetti del Green Deal europeo legati all'inquinamento. Parallelamente, la nuova strategia industriale per l'Europa60 sottolinea ulteriormente il ruolo potenziale delle tecnologie trasformative. Altri interventi strategici particolarmente importanti per questa iniziativa comprendono la normativa europea sul clima60 bis, il pacchetto "Pronti per il 55 %"61, la strategia sul metano62 e l'impegno globale sul metano lanciato a Glasgow63, la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici64, la strategia sulla biodiversità65, la strategia "Dal produttore al consumatore"66, la strategia per il suolo66 bis e l'iniziativa per i prodotti sostenibili67. Inoltre, nell'ambito della risposta dell'UE alla guerra tra Russia e Ucraina del 2022, REPowerEU68 propone un'azione comune europea per sostenere la diversificazione dell'approvvigionamento energetico, dare impulso alla transizione verso le energie rinnovabili e migliorare l'efficienza energetica.
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55 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo; COM(2019) 640 final.
55 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo; COM(2019) 640 final.
55 bis Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).
56https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
56https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
57 https://sdgs.un.org/goals
57 https://sdgs.un.org/goals
58 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche" (COM(2020) 667 final).
58 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche" (COM(2020) 667 final).
59 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021) 400 final).
59 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021) 400 final).
60 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una nuova strategia industriale per l'Europa" (COM(2020) 102 final).
60 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una nuova strategia industriale per l'Europa" (COM(2020) 102 final).
60 bis Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima").
61 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Pronti per il 55 %": realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica (COM(2021) 550 final).
61 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Pronti per il 55 %": realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica (COM(2021) 550 final).
62 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano (COM(2020) 663 final).
62 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano (COM(2020) 663 final).
63 https://www.globalmethanepledge.org/
63 https://www.globalmethanepledge.org/
64 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici; COM(2021) 82 final.
64 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici; COM(2021) 82 final.
65 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita; COM(2020) 380 final.
65 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita; COM(2020) 380 final.
66 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente; COM(2020) 381 final.
66 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente; COM(2020) 381 final.
66 bis Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: strategia dell'UE per il suolo per il 2030 Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima; COM(2021)0699.
67 COM(2022) 142
67 COM(2022) 142
68 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili; COM(2022) 108 final.
68 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili; COM(2022) 108 final.
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 2
(2)  Il Green Deal europeo ha annunciato una revisione delle misure dell'Unione volte a combattere l'inquinamento provocato dai grandi impianti industriali, anche riesaminando l'ambito di applicazione settoriale della legislazione e le modalità per renderla pienamente coerente con le politiche in materia di clima, energia ed economia circolare. Inoltre, anche i piani d'azione per l'inquinamento zero e per l'economia circolare e la strategia "Dal produttore al consumatore" invitano a ridurre le emissioni inquinanti alla fonte, comprese le fonti che attualmente non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio69. La lotta contro l'inquinamento causato da alcune attività agroindustriali richiede pertanto la loro inclusione nell'ambito di applicazione della direttiva.
(2)  Il Green Deal europeo ha annunciato una revisione delle misure dell'Unione volte a combattere l'inquinamento provocato dai grandi impianti industriali, anche riesaminando l'ambito di applicazione settoriale della legislazione e le modalità per renderla pienamente coerente con le politiche in materia di clima, energia, acqua, qualità dell'aria ed economia circolare, tutelando nel contempo la salute e il benessere dei cittadini, proteggendo gli animali dai rischi e dalle incidenze ambientali e tenendo conto delle interconnessioni tra salute umana e salute animale. Inoltre, anche i piani d'azione per l'inquinamento zero e per l'economia circolare e la strategia "Dal produttore al consumatore" invitano a migliorare l'efficienza delle risorse e il riutilizzo e a ridurre nel contempo le emissioni inquinanti alla fonte, comprese le fonti che attualmente non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio69. La lotta contro l'inquinamento causato da alcune attività agroindustriali promuovendo nel contempo pratiche agricole sostenibili che offrono molteplici vantaggi collaterali per gli obiettivi ambientali e climatici del Green Deal europeo richiede pertanto la loro inclusione nell'ambito di applicazione della direttiva.
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69 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
69 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 3
(3)  L'industria estrattiva dell'Unione è fondamentale per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo e della strategia industriale dell'UE, compreso il suo aggiornamento. Le materie prime rivestono un'importanza strategica per la transizione digitale e verde, l'energia, i materiali e la trasformazione dell'economia circolare e per rafforzare la resilienza economica dell'UE. Per conseguire questi obiettivi occorre sviluppare ulteriormente capacità interne sostenibili. Ciò richiede misure efficaci, mirate e armonizzate per assicurare che siano definite e utilizzate le migliori tecniche disponibili (BAT, Best Available Techniques), applicando in tal modo processi più efficienti e con il minor impatto possibile sulla salute umana e sull'ambiente. I meccanismi di governance della direttiva 2010/75/UE, che associano strettamente esperti del settore allo sviluppo di requisiti ambientali consensuali e su misura, favoriranno la crescita sostenibile di tali attività nell'Unione. Lo sviluppo e la disponibilità di norme concordate di comune accordo garantiranno condizioni di parità nell'Unione, assicurando contemporaneamente un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. È pertanto opportuno includere tali attività nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE.
(3)  L'industria estrattiva dell'Unione è fondamentale per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo e della strategia industriale dell'UE, compreso il suo aggiornamento. Le materie prime rivestono un'importanza strategica per la transizione digitale e verde, l'energia, i materiali e la trasformazione dell'economia circolare e per rafforzare la resilienza economica e l'autonomia e l'autonomia dell'UE. Per conseguire questi obiettivi occorre sviluppare ulteriormente capacità interne sostenibili e l'offerta, in particolare tenuto conto della crescente domanda globale, della vulnerabilità delle catene di approvvigionamento e delle tensioni geopolitiche. Ciò richiede misure efficaci, mirate e armonizzate solo per le attività riguardanti taluni minerali metalliferi e specifici minerali industriali che hanno un impatto significativo sull'ambiente e/o sul consumo di acqua ed energia, come la trasformazione chimica, confermata da una valutazione d'impatto, per assicurare che siano definite e utilizzate le migliori tecniche disponibili, applicando in tal modo processi più efficienti e con il minor impatto possibile sulla salute umana e sull'ambiente. La Commissione dovrebbe stilare, sulla base di una valutazione d'impatto, un elenco esaustivo di tali attività riguardanti alcuni minerali industriali. I meccanismi di governance della direttiva 2010/75/UE, che associano strettamente esperti del settore allo sviluppo di requisiti ambientali consensuali e su misura, favoriranno la crescita sostenibile di tali attività nell'Unione. Lo sviluppo e la disponibilità di norme concordate di comune accordo garantiranno condizioni di parità nell'Unione, assicurando contemporaneamente un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. È pertanto opportuno includere tali attività nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE e conferire alla Commissione il potere di adottare un atto delegato al fine di modificare le pertinenti disposizioni dell'allegato I alla direttiva 2010/75/UE in caso di nuove importanti scoperte di minerali nell'Unione che abbiano un impatto ambientale significativo.
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis)   I continui problemi di cattivi odori ("inquinamento olfattivo") come pure i problemi relativi allo scarico di acque reflue industriali, che possono essere aggravati dalle variazioni stagionali delle condizioni ambientali, destano particolare preoccupazione in numerose zone dell'Unione e non sono adeguatamente affrontati nella vigente legislazione unionale. Il presente atto modificativo dovrebbe tenere conto delle incidenze dell'inquinamento olfattivo e dell'inquinamento imputabile allo scarico di acque reflue industriali sulla salute, sulla qualità dell'ambiente e sulla qualità di vita dei cittadini dell'Unione.
Emendamento 289
Proposta di direttiva
Considerando 4
(4)  L'allevamento di suini, pollame e bovini provoca un rilascio significativo di emissioni inquinanti nell'aria e nell'acqua. Al fine di ridurre queste emissioni inquinanti, che comprendono ammoniaca, metano, nitrati e emissioni di gas a effetto serra, e di migliorare di conseguenza la qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo, è necessario abbassare la soglia al di sopra della quale le installazioni per suini e pollame sono incluse nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE e includervi anche l'allevamento di bovini. I requisiti pertinenti relativi alle BAT tengono conto sia della natura, delle dimensioni, della densità e della complessità di queste installazioni, comprese le specificità dei sistemi di allevamento dei bovini a pascolo, dove gli animali sono allevati solo stagionalmente in installazioni al chiuso, sia della gamma di impatti ambientali che possono avere. I requisiti di proporzionalità nelle BAT intendono incentivare gli agricoltori ad attuare la necessaria transizione verso pratiche agricole sempre più rispettose dell'ambiente.
(4)  L'allevamento di suini, pollame e bovini, pur contribuendo alla sicurezza alimentare, provoca un rilascio significativo di emissioni inquinanti nell'aria e nell'acqua. Al fine di ridurre queste emissioni inquinanti, che comprendono ammoniaca, metano, nitrati e emissioni di gas a effetto serra, e di migliorare di conseguenza la qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo, è necessario abbassare la soglia al di sopra della quale le grandi installazioni per suini e pollame sono incluse nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE e includervi anche l'allevamento di bovini su vasta scala. I requisiti pertinenti relativi alle BAT tengono conto sia della natura, delle dimensioni, della densità e della complessità di queste installazioni, comprese le specificità dei sistemi di allevamento dei bovini a pascolo, dove gli animali sono allevati solo stagionalmente in installazioni al chiuso, sia della gamma di impatti ambientali che possono avere. Le BAT non dovrebbero includere raccomandazioni che portino a un passaggio da sistemi basati sul pascolo all'allevamento completamente al chiuso. I requisiti di proporzionalità nelle BAT intendono incentivare gli agricoltori ad attuare la necessaria transizione verso pratiche agricole sempre più rispettose dell'ambiente. Standard ambientali elevati sia delle attività industriali che dell'allevamento intensivo di animali tendono ad accrescere il valore produttivo dei prodotti, nel rispetto dei requisiti della legislazione ambientale dell'Unione. È pertanto indispensabile, per promuovere standard ambientali più elevati a livello mondiale, introdurre la reciprocità con i produttori al di fuori dell'Unione, incentivando in tal modo l'importazione nel mercato interno di prodotti che rispettano obblighi ambientali analoghi, a partire dalla produzione agricola di cui all'allegato I bis, come previsto dalla presente direttiva, ed eventualmente estendendo tale reciprocità alle attività industriali.
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 5
(5)  Fino al 2040 nell'Unione si assisterà probabilmente a un aumento significativo del numero di installazioni di grandi dimensioni per la produzione di batterie per veicoli elettrici, con un incremento della quota unionale nella produzione mondiale di batterie. Sebbene molte delle attività della catena del valore delle batterie siano già disciplinate dalla direttiva 2010/75/UE e le batterie siano disciplinate in quanto prodotti dal regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio* +, occorre ancora includere nell'ambito di applicazione della direttiva le installazioni di grandi dimensioni che fabbricano batterie, assicurare che siano anch'esse disciplinate dalle disposizioni stabilite nella direttiva 2010/75/UE e contribuire così a una crescita più sostenibile della produzione di batterie. L'inclusione delle installazioni di grandi dimensioni che fabbricano batterie nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE migliorerà in modo olistico la sostenibilità di questi prodotti e ne ridurrà al minimo l'impatto sull'ambiente durante il loro intero ciclo di vita.
(5)  Fino al 2030 nell'Unione si assisterà probabilmente a un aumento significativo del numero di installazioni di grandi dimensioni per la produzione di batterie per veicoli elettrici, con un incremento della quota unionale nella produzione mondiale di batterie. Sebbene molte delle attività della catena del valore delle batterie siano già disciplinate dalla direttiva 2010/75/UE, altre attività, come l'assemblaggio di moduli di batteria e pacchi batterie, non rientrano chiaramente nel suo ambito di applicazione. Oltretutto, le batterie in quanto prodotti sono disciplinate dal regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio* +. Tuttavia, occorre ancora includere nell'ambito di applicazione della direttiva le installazioni di grandi dimensioni che fabbricano batterie, fatta eccezione per le installazioni che assemblano esclusivamente moduli di batteria e pacchi batterie, garantendo in tal modo che tali impianti di fabbricazione di grandi dimensioni siano anch'essi disciplinati dalle disposizioni stabilite nella direttiva 2010/75/UE e contribuire così a una crescita più sostenibile della produzione di batterie. L'inclusione delle installazioni di grandi dimensioni che fabbricano batterie nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE migliorerà in modo olistico la sostenibilità di questi prodotti e ne ridurrà al minimo l'impatto sull'ambiente durante il loro intero ciclo di vita.
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)
(5bis)   L'idrogeno rinnovabile sarà fondamentale per sostituire i combustibili fossili dei settori difficili da decarbonizzare quali ad esempio le industrie ad alta intensità energetica e i trasporti, diversificare il mix energetico dell'Unione e promuovere i progressi verso la neutralità climatica al più tardi entro il 2050. La produzione di idrogeno mediante l'elettrolisi dell'acqua ha un impatto ambientale assai inferiore rispetto alla sua produzione negli impianti di idrogeno convenzionali e l'impronta idrica è un parametro cruciale assai specifico del luogo che dipende dalla disponibilità, dal consumo, dal degrado e dall'inquinamento dell'acqua a livello locale. Sebbene richieda acqua di elevata qualità per la sua produzione, l'idrogeno come vettore energetico offre notevoli potenzialità in termini di autosufficienza per le piccole e medie imprese.
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 6
(6)  Al fine di rafforzare ulteriormente l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali, è necessario chiarire che le autorizzazioni per le installazioni rilasciate a norma della direttiva 2010/75/UE devono essere messe a disposizione del pubblico su internet, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati. Alle stesse condizioni dovrebbe essere messa a disposizione del pubblico anche una sintesi uniforme delle autorizzazioni.
(6)  Al fine di rafforzare ulteriormente l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali, è necessario chiarire che le autorizzazioni per le installazioni rilasciate a norma della direttiva 2010/75/UE devono essere messe a disposizione del pubblico su internet, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, garantendo contemporaneamente la sicurezza delle informazioni commerciali riservate. Alle stesse condizioni dovrebbe essere messa a disposizione del pubblico anche una sintesi uniforme delle autorizzazioni. A tal fine, la Commissione dovrebbe definire orientamenti sulla pubblicazione delle autorizzazioni.
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 8
(8)  Gli Stati membri dovrebbero inoltre adottare misure di garanzia della conformità per promuovere, monitorare e far rispettare gli obblighi imposti alle persone fisiche o giuridiche a norma della direttiva 2010/75/UE. Nell'ambito delle misure di garanzia della conformità, le autorità competenti dovrebbero poter sospendere il funzionamento di un'installazione qualora una continua violazione delle condizioni di autorizzazione e una mancata reazione ai riscontri della relazione di ispezione rappresentino o rischino di generare un pericolo per la salute umana o un significativo effetto negativo per l'ambiente, al fine di porre fine a tale pericolo.
(8)  Gli Stati membri dovrebbero inoltre adottare misure di garanzia della conformità per promuovere, monitorare e far rispettare gli obblighi imposti alle persone fisiche o giuridiche a norma della direttiva 2010/75/UE. Nell'ambito delle misure di garanzia della conformità, al fine di porre fine a tale pericolo, le autorità competenti dovrebbero poter sospendere il funzionamento di un'installazione qualora una continua violazione delle condizioni di autorizzazione e una mancata reazione ai riscontri della relazione di ispezione rappresentino o rischino di generare un pericolo per la salute umana o un significativo effetto negativo per l'ambiente di uno o più Stati membri, ad esempio, tramite lo scarico delle acque reflue, e incidere negativamente sui servizi ecosistemici, come l'approvvigionamento di acqua potabile. L'autorità competente dovrebbe migliorare la comunicazione con le parti interessate e informare i gestori dell'acqua potabile e delle acque reflue nonché le autorità competenti transfrontaliere interessate da una violazione.
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 9
(9)  Al fine di promuovere l'efficienza energetica delle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE e che svolgono attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, è opportuno imporre requisiti di efficienza energetica con riguardo alle unità di combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio sul sito.
(9)  Al fine di promuovere l'efficienza energetica delle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE e che svolgono attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, è opportuno applicare il principio dell'efficienza energetica al primo posto e imporre alle installazioni che non attuano un sistema certificato di gestione dell'energia o a quelle che non attuano i risultati di un audit energetico certificato requisiti di efficienza energetica con riguardo alle unità di combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio sul sito. Il piano REPowerEU afferma che le misure di efficienza energetica possono migliorare la resilienza in caso di perturbazione delle importazioni di energia da paesi terzi verso l'Unione e i suoi Stati membri, in particolare nell'eventualità di conflitti geopolitici.
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 10
(10)  La valutazione della direttiva 2010/75/UE ha concluso che è necessario rafforzare i legami tra la direttiva e il regolamento (CE) n. 1907/200671, per poter affrontare meglio i rischi connessi all'uso di sostanze chimiche nelle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva in questione. Al fine di sviluppare sinergie tra il lavoro svolto sulle sostanze chimiche dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e la preparazione dei documenti di riferimento sulle BAT a norma della direttiva 2010/75/UE, all'ECHA dovrebbe essere assegnato un ruolo formale nella preparazione dei documenti di riferimento sulle BAT.
(10)  La valutazione della direttiva 2010/75/UE ha concluso che è necessario rafforzare i legami tra la direttiva e il regolamento (CE) n. 1907/200671, per poter affrontare meglio i rischi connessi all'uso di sostanze chimiche nelle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva in questione. Al fine di sviluppare sinergie, in particolare sulla minimizzazione delle emissioni di sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche, tra il lavoro svolto sulle sostanze chimiche dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e la preparazione dei documenti di riferimento sulle BAT a norma della direttiva 2010/75/UE, all'ECHA dovrebbe essere assegnato un ruolo formale nella preparazione dei documenti di riferimento sulle BAT. Inoltre, tale processo trarrebbe vantaggio dalle competenze dell'Agenzia europea dell'ambiente.
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71 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
71 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 11
(11)  Al fine di agevolare lo scambio di informazioni a sostegno della determinazione dei livelli delle emissioni e dei livelli di prestazione ambientale associati alle BAT, mantenendo nel contempo l'integrità delle informazioni commerciali riservate, è opportuno specificare le procedure per il trattamento delle informazioni qualificabili come informazioni commerciali riservate o informazioni commerciali sensibili, nonché di quelle raccolte presso l'industria nel contesto dello scambio di informazioni organizzato dalla Commissione ai fini dell'elaborazione, del riesame o dell'aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT. È opportuno assicurare che le persone che partecipano allo scambio di informazioni non condividano informazioni commerciali qualificate come riservate o informazioni commerciali sensibili con rappresentanti di imprese o associazioni di categoria aventi un interesse economico nelle attività industriali in questione e nei relativi mercati. Lo scambio di informazioni lascia impregiudicato il diritto dell'Unione in materia di concorrenza, in particolare l'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
(11)  Al fine di agevolare lo scambio di informazioni a sostegno della determinazione dei livelli delle emissioni e dei livelli di prestazione ambientale associati alle BAT, mantenendo nel contempo l'integrità delle informazioni commerciali riservate, è opportuno specificare le procedure per il trattamento delle informazioni qualificabili come informazioni commerciali riservate o informazioni commerciali sensibili, nonché di quelle raccolte presso l'industria nel contesto dello scambio di informazioni organizzato dalla Commissione ai fini dell'elaborazione, del riesame o dell'aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT. È opportuno assicurare, anche, ad esempio, tramite accordi di riservatezza e non divulgazione e l'anonimizzazione dei dati, che le persone che partecipano allo scambio di informazioni non condividano informazioni commerciali qualificate come riservate o informazioni commerciali sensibili con rappresentanti di imprese o associazioni di categoria aventi un interesse economico nelle attività industriali in questione e nei relativi mercati. Lo scambio di informazioni lascia impregiudicato il diritto dell'Unione in materia di concorrenza, in particolare l'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 12
(12)  Al fine di assicurare la protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso sono necessarie sinergie e coordinamento con altre pertinenti normative ambientali dell'Unione, in tutte le fasi della loro attuazione. Pertanto, tutte le autorità competenti che garantiscono il rispetto della legislazione ambientale unionale pertinente dovrebbero essere debitamente consultate prima del rilascio di un'autorizzazione a norma della direttiva 2010/75/UE.
(12)  Al fine di assicurare la protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso sono necessarie sinergie e coordinamento con altre pertinenti normative ambientali dell'Unione, in tutte le fasi della loro attuazione. Pertanto, tutte le autorità competenti che garantiscono il rispetto della legislazione ambientale unionale pertinente, in particolare con la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, dovrebbero essere debitamente consultate prima del rilascio di un'autorizzazione a norma della direttiva 2010/75/UE.
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 13
(13)  Al fine di migliorare costantemente le prestazioni ambientali e la sicurezza di un'installazione, anche prevenendo la produzione di rifiuti, ottimizzando l'uso delle risorse e il riutilizzo dell'acqua e prevenendo o riducendo i rischi associati all'uso di sostanze pericolose, il gestore dovrebbe istituire e attuare un sistema di gestione ambientale conforme alle pertinenti conclusioni sulle BAT e metterlo a disposizione del pubblico. Il sistema di gestione ambientale dovrebbe inoltre contemplare la gestione dei rischi connessi all'uso delle sostanze pericolose e un'analisi della possibile sostituzione delle sostanze pericolose con alternative più sicure.
(13)  Al fine di migliorare costantemente le prestazioni ambientali e la sicurezza di un'installazione, anche prevenendo la produzione di rifiuti, ottimizzando l'uso e il riutilizzo delle risorse e dell'acqua e prevenendo o riducendo i rischi associati all'uso di sostanze pericolose, il gestore dovrebbe istituire e attuare un sistema di gestione ambientale conforme alle pertinenti conclusioni sulle BAT e metterlo a disposizione del pubblico. Il sistema di gestione ambientale andrebbe sviluppato in modo tale da rispecchiare la natura, le dimensioni e la complessità dell'installazione, così come le potenziali ripercussioni ambientali. Il sistema di gestione ambientale dovrebbe essere sottoposto ad audit e messo gratuitamente a disposizione del pubblico su Internet. Esso dovrebbe inoltre contemplare la gestione dei rischi connessi all'uso delle sostanze pericolose e un'analisi della possibile sostituzione delle sostanze pericolose con alternative più sicure.
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 14
(14)  È necessario specificare ulteriormente le condizioni alle quali l'autorità competente, quando fissa i valori limite applicabili agli scarichi di inquinanti nelle acque in un'autorizzazione rilasciata a norma della direttiva 2010/75/UE, può tenere conto dei processi di trattamento a valle in un impianto di trattamento delle acque reflue, al fine di assicurare che tali scarichi non comportino un aumento del carico di inquinanti nelle acque riceventi rispetto a una situazione in cui l'installazione applica le BAT e rispetta i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili per gli scarichi diretti.
(14)  È necessario specificare ulteriormente le condizioni alle quali l'autorità competente, quando fissa i valori limite applicabili agli scarichi di inquinanti nelle acque in un'autorizzazione rilasciata a norma della direttiva 2010/75/UE, può tenere conto dei processi di trattamento a valle in un impianto di trattamento delle acque reflue, al fine di assicurare che tali scarichi non comportino un aumento del carico di inquinanti nelle acque riceventi o impediscano la capacità o il potenziale di recuperare le risorse dal flusso di trattamento delle acque reflue rispetto a una situazione in cui l'installazione applica le BAT e rispetta i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili per gli scarichi diretti.
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 15
(15)  Per un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso è necessario, tra l'altro, stabilire nelle autorizzazioni dei valori limite di emissione tali da assicurare il rispetto dei livelli di emissione applicabili associati alle migliori tecniche disponibili stabilite nelle conclusioni sulle BAT. I livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) sono generalmente espressi sotto forma di intervalli, anziché come valori singoli, per riflettere le differenze all'interno di un dato tipo di installazioni che comportano variazioni delle prestazioni ambientali ottenute applicando le BAT. Ad esempio, una determinata BAT non produrrà le stesse prestazioni in installazioni diverse, alcune BAT potrebbero non essere adatte all'uso in determinate installazioni, oppure una combinazione di BAT potrebbe essere più efficace per alcuni inquinanti o matrici ambientali rispetto ad altre. Il raggiungimento di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso è stato compromesso dalla pratica di fissare valori limite di emissione al limite più basso della gamma dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, senza considerare che una determinata installazione sia potenzialmente in grado di raggiungere livelli di emissione inferiori grazie all'applicazione delle migliori tecniche disponibili. Tale pratica scoraggia chi è già all'avanguardia dall'applicare tecniche più efficaci e ostacola l'ottenimento di condizioni di parità a un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. Le autorità competenti dovrebbero pertanto essere tenute a fissare i valori limite di emissione più bassi possibili nelle autorizzazioni, in modo da riflettere le prestazioni BAT per le installazioni specifiche, tenendo conto dell'intera gamma di BAT-AEL e mirando alle migliori prestazioni ambientali possibili per le installazioni, a meno che il gestore non dimostri che l'applicazione delle migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT consente all'installazione in questione di rispettare, in realtà, solo i valori limite di emissione meno rigorosi.
(15)  Per un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso è necessario, tra l'altro, stabilire nelle autorizzazioni dei valori limite di emissione tali da assicurare il rispetto dei livelli di emissione applicabili associati alle migliori tecniche disponibili stabilite nelle conclusioni sulle BAT. I livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) sono generalmente espressi sotto forma di intervalli, anziché come valori singoli, per riflettere le differenze all'interno di un dato tipo di installazioni che comportano variazioni delle prestazioni ambientali ottenute applicando le BAT. Ad esempio, una determinata BAT non produrrà le stesse prestazioni in installazioni diverse, alcune BAT potrebbero non essere adatte all'uso in determinate installazioni, oppure una combinazione di BAT potrebbe essere più efficace per alcuni inquinanti o matrici ambientali rispetto ad altre. Il raggiungimento di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso è stato compromesso dalla pratica di fissare valori limite di emissione al limite più basso della gamma dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, senza considerare che una determinata installazione sia potenzialmente in grado di raggiungere livelli di emissione inferiori grazie all'applicazione delle migliori tecniche disponibili. Tale pratica scoraggia chi è già all'avanguardia dall'applicare tecniche più efficaci e ostacola l'ottenimento di condizioni di parità a un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. Pertanto, l'autorità competente dovrebbe fissare valori limite di emissione, tenendo conto dell'intera gamma di BAT-AEL, al livello più rigoroso ottenibile per l'installazione specifica. I valori limite di emissione dovrebbero tenere conto degli effetti incrociati, basarsi su una valutazione del gestore che analizzi la fattibilità di rispettare il limite più rigoroso dell'intervallo BAT AEL e punti alle migliori prestazioni ambientali generali possibili per l'installazione specifica in condizioni di esercizio normali, tenendo conto nel contempo delle variazioni standard di funzionamento in caso di medie a breve termine, a meno che il gestore non dimostri che l'applicazione delle migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT consente all'installazione in questione di rispettare, in realtà, solo i valori limite di emissione meno rigorosi.
Emendamenti 290 e 299
Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)
(15 bis)   Le conclusioni sulle BAT dovrebbero individuare le tecniche che gli operatori industriali possono attuare per essere coerenti con gli obiettivi dell'UE in materia di inquinamento zero ed economia circolare e con gli obiettivi di neutralità in termini di emissioni di carbonio. Agli operatori industriali dovrebbe essere concesso un tempo sufficiente per attuare le tecniche di trasformazione industriale profonda descritte nelle conclusioni sulle BAT e stabilite in un piano di trasformazione.
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 16
(16)  Il contributo della direttiva 2010/75/UE all'efficienza energetica e delle risorse e all'economia circolare nell'Unione dovrebbe essere reso più efficace, tenendo conto del principio guida della politica energetica dell'Unione: "l'efficienza energetica al primo posto". Pertanto, le autorizzazioni dovrebbero stabilire, ove possibile, valori limite obbligatori di prestazione ambientale per quanto riguarda i livelli di consumo e di efficienza delle risorse, compreso l'uso di acqua, energia e materiali riciclati, sulla base dei livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili (BAT AEPL) stabiliti nelle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT.
(16)  Il contributo della direttiva 2010/75/UE all'efficienza energetica e delle risorse e all'economia circolare nell'Unione dovrebbe essere reso più efficace, tenendo conto del principio guida della politica energetica dell'Unione: "l'efficienza energetica al primo posto". Pertanto, le autorizzazioni dovrebbero stabilire, ove possibile, valori limite indicativi di prestazione ambientale, purché sia assicurata la prestazione inferiore dell'intervallo obbligatorio, per quanto riguarda i livelli di consumo e di efficienza delle risorse, compreso l'uso di acqua, energia e materiali riciclati, sulla base dei livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili (BAT AEPL) stabiliti nelle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT, tenendo conto nel contempo del maggior consumo energetico legato a determinate attività e processi di decarbonizzazione e disinquinamento, nonché a tecniche emergenti e innovative e all'intero ecosistema industriale. Le autorità competenti dovrebbero poter concedere deroghe temporanee soltanto se una valutazione dimostra che il conseguimento dei valori limite di prestazione ambientale con le migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT comporterebbe costi sproporzionatamente più elevati rispetto ai vantaggi ambientali e agli effetti incrociati, e allorché si consegua un elevato livello di tutela dell'ambiente nel suo insieme.
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 17
(17)  Al fine di prevenire o ridurre al minimo le emissioni di inquinanti da parte delle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE e di creare condizioni di parità in tutta l'Unione, le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe ai valori limite di emissione dovrebbero essere inquadrate meglio, attraverso principi generali, al fine di assicurare un'attuazione più armonizzata delle deroghe in tutta l'Unione. Inoltre, non dovrebbero essere concesse deroghe ai valori limite di emissione qualora possano mettere a rischio il rispetto delle norme di qualità ambientale.
(17)  Al fine di prevenire o ridurre al minimo le emissioni di inquinanti da parte delle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE e di creare condizioni di parità in tutta l'Unione, le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe ai valori limite di emissione dovrebbero essere inquadrate meglio, attraverso principi generali. Occorre definire criteri chiari, tra cui la durata massima e i tempi per la revisione delle deroghe, al fine di assicurare un'attuazione più armonizzata delle deroghe in tutta l'Unione Inoltre, non dovrebbero essere concesse deroghe ai valori limite di emissione qualora possano mettere a rischio il rispetto delle norme di qualità ambientale.
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 18
(18)  La valutazione della direttiva 2010/75/UE ha concluso che vi era una certa discrepanza negli approcci di valutazione della conformità per le installazioni di cui al capo II della direttiva. Al fine di conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, di assicurare un'attuazione coerente del diritto dell'Unione e condizioni di parità in tutta l'Unione, e di ridurre contemporaneamente al minimo gli oneri amministrativi per le imprese e le autorità pubbliche, la Commissione dovrebbe stabilire norme comuni per valutare il rispetto dei valori limite di emissione e la convalida dei livelli misurati per le emissioni sia nell'atmosfera sia nell'acqua sulla base delle migliori tecniche disponibili. Tali norme di valutazione della conformità dovrebbero prevalere sulle norme di cui ai capi III e IV riguardanti la valutazione del rispetto dei valori limite di emissione contenuti negli allegati V e VI della direttiva 2010/75/UE.
(18)  La valutazione della direttiva 2010/75/UE ha concluso che vi era una certa discrepanza negli approcci di valutazione della conformità per le installazioni di cui al capo II della direttiva. Al fine di conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, di assicurare un'attuazione coerente del diritto dell'Unione e condizioni di parità in tutta l'Unione, e di ridurre contemporaneamente al minimo gli oneri amministrativi per le imprese e le autorità pubbliche e prevenendo i rischi di corruzione, la Commissione dovrebbe stabilire norme comuni per valutare il rispetto dei valori limite di emissione e la convalida dei livelli misurati per le emissioni sia nell'atmosfera sia nell'acqua sulla base delle migliori tecniche disponibili. Tali norme di valutazione della conformità dovrebbero prevalere sulle norme di cui ai capi III e IV riguardanti la valutazione del rispetto dei valori limite di emissione contenuti negli allegati V e VI della direttiva 2010/75/UE.
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)
(18 bis)   È auspicabile che gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, garantiscano la razionalizzazione dei metodi armonizzati di monitoraggio ambientale, tra cui le tecniche di monitoraggio emergenti, ad esempio tramite colonie di api mellifere, per individuare gli inquinanti pertinenti.
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 19
(19)  Le norme di qualità ambientale si riferiscono a tutti i requisiti stabiliti nella normativa dell'Unione, ad esempio in quella che riguarda aria e acqua, che devono essere soddisfatti in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso. È pertanto opportuno chiarire che, al momento del rilascio di un'autorizzazione a una installazione, le autorità competenti dovrebbero non solo stabilire condizioni atte ad assicurare che il funzionamento dell'installazione rispetti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili ma, ove opportuno al fine di ridurre il contributo specifico dell'impianto all'inquinamento che si verifica nella zona interessata, dovrebbero anche includere nell'autorizzazione condizioni supplementari specifiche più rigorose di quelle stabilite nelle pertinenti conclusioni sulle BAT, in modo da assicurare la conformità dell'installazione alle norme di qualità ambientale. Le condizioni possono consistere nello stabilire valori limite di emissione più rigorosi o nel limitare il funzionamento o la capacità dell'installazione.
(19)  Le norme di qualità ambientale si riferiscono a tutti i requisiti stabiliti nella normativa dell'Unione, ad esempio in quella che riguarda aria e acqua, che devono essere soddisfatti in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso. È pertanto opportuno chiarire che, al momento del rilascio di un'autorizzazione a una installazione, le autorità competenti dovrebbero non solo stabilire condizioni atte ad assicurare che il funzionamento dell'installazione rispetti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili ma, ove opportuno al fine di ridurre il contributo specifico dell'impianto all'inquinamento che si verifica nella zona interessata e tenendo conto dell'effetto cumulativo degli impianti nella stessa zona geografica, dovrebbero anche includere nell'autorizzazione condizioni supplementari specifiche più rigorose di quelle stabilite nelle pertinenti conclusioni sulle BAT, in modo da assicurare la conformità dell'installazione alle norme di qualità ambientale. Le condizioni possono consistere nello stabilire valori limite di emissione più rigorosi o nel limitare il funzionamento o la capacità dell'installazione.
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 20
(20)  Le condizioni di autorizzazione dovrebbero essere periodicamente riesaminate e, se necessario, aggiornate dall'autorità competente per assicurare il rispetto della legislazione pertinente. Tale riesame o aggiornamento dovrebbe avere luogo anche qualora sia necessario che l'installazione rispetti una norma di qualità ambientale, anche nel caso di una norma di qualità ambientale nuova o riveduta oppure quando lo stato dell'ambiente ricettore richieda una revisione dell'autorizzazione al fine di conseguire la conformità ai piani e ai programmi stabiliti a norma della legislazione dell'Unione, come i piani di gestione dei bacini idrografici di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio72.
(20)  Per garantire che le autorizzazioni concesse a norma della direttiva 2010/75/UE rispondano alla necessità di migliorare le prestazioni, le condizioni di autorizzazione dovrebbero essere periodicamente riesaminate e, se necessario, aggiornate dall'autorità competente per assicurare il rispetto della legislazione pertinente. Tali riesami dovrebbero essere effettuati ogni 8 anni. Tali riesami delle autorizzazioni dovrebbero avere luogo anche qualora sia necessario che l'installazione rispetti una norma di qualità ambientale, anche nel caso di una norma di qualità ambientale nuova o riveduta oppure quando lo stato dell'ambiente ricettore richieda una revisione dell'autorizzazione al fine di conseguire la conformità ai piani e ai programmi stabiliti a norma della legislazione dell'Unione, come i piani di gestione dei bacini idrografici di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio72.
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72 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
72 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)
(20 bis)   Dato il principio generale dell'applicazione non retroattiva di una legge, i nuovi requisiti per i valori limite di emissione e i valori limite di prestazione ambientale dovrebbero applicarsi alle installazioni soltanto se è necessario un aggiornamento dell'autorizzazione a causa dell'adozione di una nuova conclusione sulle BAT dopo il termine di recepimento della presente direttiva, o se gli standard di qualità ambientale o la sicurezza di esercizio dell'installazione richiedono un aggiornamento dell'autorizzazione e comunque entro 10 anni dall'entrata in vigore. Per le nuove installazioni invece che hanno avviato la procedura di domanda dopo la data di recepimento della presente direttiva, dovrebbero applicarsi i nuovi requisiti per i valori limite di emissione.
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 23
(23)  La cooperazione transfrontaliera dovrebbe aver luogo prima del rilascio delle autorizzazioni qualora più di uno Stato membro possa subire effetti derivanti dal funzionamento di un'installazione, e dovrebbe comprendere l'informazione preventiva e la consultazione del pubblico interessato e delle autorità competenti degli altri Stati membri che potrebbero subire tali effetti.
(23)  La cooperazione transfrontaliera attraverso idonei canali di comunicazione regionali dovrebbe aver luogo prima del riesame o del rilascio delle autorizzazioni qualora più di uno Stato membro possa subire effetti derivanti dal funzionamento di un'installazione, e dovrebbe comprendere l'informazione preventiva e la consultazione del pubblico interessato e delle autorità competenti degli altri Stati membri che potrebbero subire tali effetti.
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Considerando 24
(24)  Dalla valutazione della direttiva 2010/75/UE è emerso che, sebbene fosse intesa a promuovere la trasformazione dell'industria europea, essa non si è dimostrata abbastanza dinamica né sostiene sufficientemente la diffusione di processi e tecnologie innovativi. È pertanto opportuno agevolare la sperimentazione e la diffusione di tecniche emergenti che vantano migliori prestazioni ambientali, nonché la cooperazione con i ricercatori e le industrie in progetti di ricerca finanziati con fondi pubblici, nel rispetto delle condizioni previste nei pertinenti strumenti di finanziamento europei e nazionali, e istituire un centro dedicato a sostenere l'innovazione attraverso la raccolta e l'analisi di informazioni sulle tecniche innovative, comprese le tecniche emergenti, significative per quelle attività che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, caratterizzandone il livello di sviluppo, dalla ricerca alla diffusione (livello di maturità tecnologica o "TRL", Technology Readiness Level), e le relative prestazioni ambientali. Ciò contribuirà anche allo scambio di informazioni sull'elaborazione, il riesame e l'aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT. Le tecniche innovative che il centro deve raccogliere e analizzare dovrebbero corrispondere almeno al livello di una tecnologia convalidata in ambiente pertinente (ambiente industriale pertinente nel caso di tecnologie abilitanti fondamentali) o alla dimostrazione di un prototipo di sistema in ambiente operativo (maturità tecnologica, TRL, livello 6-7).
(24)  Dalla valutazione della direttiva 2010/75/UE è emerso che, sebbene fosse intesa a promuovere la trasformazione dell'industria europea, essa non si è dimostrata abbastanza dinamica né sostiene sufficientemente la diffusione di processi e tecnologie innovativi, compresi quelli essenziali per la duplice transizione verde e digitale e per il conseguimento degli obiettivi della normativa europea sul clima. In assenza dell'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, è pertanto opportuno agevolare la sperimentazione e la diffusione di tecniche emergenti che vantano migliori prestazioni ambientali, nonché la cooperazione con i ricercatori e le industrie in progetti di ricerca finanziati con fondi pubblici, nel rispetto delle condizioni previste nei pertinenti strumenti di finanziamento europei e nazionali, e istituire un centro dedicato a sostenere l'innovazione attraverso la raccolta e l'analisi di informazioni sulle tecniche innovative, comprese le tecniche emergenti, significative per quelle attività che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, caratterizzandone il livello di sviluppo, dalla ricerca alla diffusione (livello di maturità tecnologica o "TRL", Technology Readiness Level), e valutare il livello delle prestazioni ambientali di tali tecniche, tenendo conto di ogni potenziale limitazione per quanto riguarda la disponibilità di dati. Ciò contribuirà anche allo scambio di informazioni sull'elaborazione, il riesame e l'aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT. Le tecniche innovative che il centro deve raccogliere e analizzare dovrebbero corrispondere almeno al livello di una tecnologia convalidata in ambiente pertinente (ambiente industriale pertinente nel caso di tecnologie abilitanti fondamentali) o alla dimostrazione di un prototipo di sistema in ambiente operativo (maturità tecnologica, TRL, livello 6-7).
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Considerando 25
(25)  Il conseguimento degli obiettivi dell'Unione per un'economia pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050 richiede una profonda trasformazione della sua economia. Coerentemente con l'8º programma d'azione per l'ambiente, i gestori delle installazioni di cui alla direttiva 2010/75/UE dovrebbero pertanto essere tenuti a includere piani di trasformazione nei loro sistemi di gestione ambientale. Tali piani di trasformazione integreranno inoltre gli obblighi di comunicazione societaria sulla sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio75, fornendo uno strumento per attuarli concretamente a livello di installazioni. La principale priorità è la trasformazione delle attività ad alta intensità energetica elencate nell'allegato I. Pertanto, i gestori di installazioni ad alta intensità energetica dovrebbero elaborare piani di trasformazione entro il 30 giugno 2030. I gestori di installazioni che svolgono altre attività elencate nell'allegato I dovrebbero essere tenuti a elaborare piani di trasformazione nell'ambito del riesame e dell'aggiornamento delle autorizzazioni a seguito della pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT, pubblicate dopo il 1º gennaio 2030. Sebbene i piani di trasformazione siano da considerarsi documenti indicativi preparati sotto la responsabilità degli operatori, l'organismo di audit incaricato dagli operatori nell'ambito dei loro sistemi di gestione ambientale dovrebbe verificare che i piani contengano le informazioni minime che la Commissione europea stabilirà in un atto di esecuzione, e gli operatori dovrebbero renderli pubblici.
(25)  Il conseguimento degli obiettivi dell'Unione per un'economia pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050 richiede una profonda trasformazione della sua economia. Coerentemente con l'8º programma d'azione per l'ambiente, i gestori delle installazioni di cui alla direttiva 2010/75/UE dovrebbero pertanto essere tenuti a includere piani di trasformazione indicativi a livello di gruppo, di società o di installazione nei loro sistemi di gestione ambientale. Tali piani di trasformazione integreranno inoltre gli obblighi di comunicazione societaria sulla sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio75, laddove per i piani di trasformazione, le informazioni e i dati già comunicati in conformità di altre normative dell'Unione, come ad esempio la direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio75 bis o la direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità [GU: inserire il numero di riferimento per la procedura 2022/0051(COD)]75 ter, dovrebbe essere possibile fare semplice riferimento se sono conformi agli elementi dei piani di trasformazione. La principale priorità è la trasformazione delle attività ad alta intensità energetica elencate nell'allegato I. Pertanto, i gestori di installazioni ad alta intensità energetica per i quali è concessa una deroga o che figurano tra le 200 installazioni più inquinanti, ad eccezione degli impianti dei quali è prevista la chiusura per il 2035, dovrebbero elaborare piani di trasformazione entro il 30 giugno 2027 a livello di installazione. Come seconda priorità, tutti gli altri gestori di installazioni ad alta intensità energetica dovrebbero elaborare piani di trasformazione entro il 30 giugno 2029 a livello di gruppo o di società con riferimento a ciascuna installazione. Analogamente, i gestori di installazioni che svolgono altre attività elencate nell'allegato I dovrebbero essere tenuti a elaborare piani di trasformazione entro il 1° gennaio 2030. Sebbene i piani di trasformazione siano da considerarsi documenti indicativi preparati sotto la responsabilità degli operatori, l'organismo di audit incaricato dagli operatori nell'ambito dei loro sistemi di gestione ambientale dovrebbe verificare che i piani contengano le informazioni minime che la Commissione europea stabilirà in un atto delegato, e gli operatori dovrebbero renderli pubblici, pur nel rispetto della confidenzialità e non rivelando informazioni aziendali sensibili. È opportuno che la Commissione proceda a un riesame intermedio dell'atto delegato del piano di trasformazione nel 2035, a seguito della quale dovrebbe rivedere i piani di trasformazione.
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75 Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
75 Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
75 bis Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15).
75 ter Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937.
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)
(25 bis)   Visti i rischi connessi all'acqua e quelli per l'acqua imputabili alle attività industriali, in particolare tenendo conto dell'attuale situazione di siccità e di inondazioni in Europa o dell'innalzamento del livello del mare, gli strumenti digitali, come i sistemi di gestione digitalizzati, potrebbero contribuire a valutare e gestire in termini quantitativi e qualitativi i rischi connessi all'acqua nonché aiutare gli operatori a trasformare le loro installazioni.
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Considerando 29
(29)  Al fine di garantire che la direttiva 2010/75/UE continui a soddisfare i suoi obiettivi di prevenzione o riduzione delle emissioni di inquinanti e a conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare la direttiva e stabilire norme operative contenenti disposizioni per le attività di allevamento di pollame, suini e bovini, nonché per modificare gli allegati I e I bis della direttiva aggiungendo un'attività agroindustriale in modo da garantire che soddisfi i suoi obiettivi in materia di prevenzione o riduzione delle emissioni di inquinanti e di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201677. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(29)  Al fine di garantire che la direttiva 2010/75/UE continui a soddisfare i suoi obiettivi di prevenzione o riduzione delle emissioni di inquinanti e a conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare la direttiva e stabilire norme operative contenenti disposizioni per le attività, indipendentemente dalle procedure di autorizzazione o di registrazione, di allevamento su larga scala di animali a norma dell'allegato I bis alla presente direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201677. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
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77 Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
77 Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Considerando 30
(30)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2010/75/UE, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione i) del formato da utilizzare per la sintesi dell'autorizzazione; ii) di una metodologia standardizzata per valutare la sproporzione tra i costi di attuazione delle conclusioni sulle BAT e i potenziali benefici ambientali; del metodo di misurazione per valutare il rispetto dei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione per quanto riguarda le emissioni nell'atmosfera e nell'acqua; delle disposizioni dettagliate necessarie per l'istituzione e il funzionamento del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali; e v) del formato da utilizzare per i piani di trasformazione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio78.
(30)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2010/75/UE, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione i) del formato da utilizzare per la sintesi dell'autorizzazione; ii) di una metodologia standardizzata per valutare la sproporzione tra i costi di attuazione delle conclusioni sulle BAT e i potenziali benefici ambientali, prendendo in considerazione il metodo del "valore della vita statistica" (VSL), se del caso; iii) del metodo di misurazione per valutare il rispetto dei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione per quanto riguarda le emissioni nell'atmosfera e nell'acqua; delle disposizioni dettagliate necessarie per l'istituzione e il funzionamento del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali; e v) del formato da utilizzare per i piani di trasformazione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio78.
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78 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
78 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Considerando 31
(31)  Al fine di garantire l'effettiva attuazione e applicazione degli obblighi definiti nella direttiva 2010/75/UE, è necessario specificare il contenuto minimo di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Le disparità nei regimi sanzionatori, il fatto che le sanzioni imposte in molti casi siano considerate troppo lievi per avere un effetto davvero deterrente sui comportamenti illeciti e la mancanza di uniformità nell'attuazione tra gli Stati membri compromettono la parità di condizioni sulle emissioni industriali in tutta l'Unione. Laddove una violazione accertata in forza della presente direttiva costituisca un'infrazione anche nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, è opportuno tener conto della direttiva suddetta.
(31)  Al fine di garantire l'effettiva attuazione e applicazione degli obblighi definiti nella direttiva 2010/75/UE, è necessario specificare il contenuto minimo di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Le disparità nei regimi sanzionatori, il fatto che le sanzioni imposte in molti casi siano considerate troppo lievi per avere un effetto davvero deterrente sui comportamenti illeciti e la mancanza di uniformità nell'attuazione tra gli Stati membri compromettono la parità di condizioni sulle emissioni industriali in tutta l'Unione. La Commissione dovrebbe sostenere gli Stati membri nell'attuazione uniforme mediante l'adozione di orientamenti, i quali dovrebbero includere il principio della compensazione, in via prioritaria, delle comunità locali in cui è stato provocato il danno. Gli Stati membri dovrebbero rispettare le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il principio del ne bis in idem e il principio di proporzionalità. Laddove una violazione accertata in forza della presente direttiva costituisca un'infrazione anche nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, è opportuno tener conto della direttiva suddetta.
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Considerando 32
(32)  In caso di danno alla salute umana intervenuto a seguito di una violazione delle misure nazionali adottate ai sensi della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le persone interessate possano chiedere e ottenere un indennizzo per tale danno dalle persone fisiche o giuridiche interessate e, se del caso, dalle autorità competenti responsabili della violazione. Le norme sull'indennizzo contribuiscono a perseguire gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e di protezione della salute umana di cui all'articolo 191 TFUE. Esse sostengono inoltre il diritto alla vita, all'integrità della persona e alla protezione della salute di cui agli articoli 2, 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta. La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio non conferisce ai privati un diritto a essere indennizzati in seguito a un danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno.
(32)  In caso di danno alla salute umana intervenuto a seguito di una violazione delle misure nazionali adottate ai sensi della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le persone interessate possano chiedere e ottenere un indennizzo per tale danno dalle persone fisiche o giuridiche interessate e, se del caso, dalle autorità competenti responsabili della violazione, ove una decisione, un atto o un'omissione da parte dell'autorità abbia causato il danno o vi abbia contribuito. Le norme sull'indennizzo contribuiscono a perseguire gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e di protezione della salute umana di cui all'articolo 191 TFUE. Esse sostengono inoltre il diritto alla vita, all'integrità della persona e alla protezione della salute di cui agli articoli 2, 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta. La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio non conferisce ai privati un diritto a essere indennizzati in seguito a un danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno.
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Considerando 32 bis (nuovo)
(32 bis)   In circostanze eccezionali come la pandemia di COVID-19 o la guerra della Russia contro l'Ucraina, in cui un'installazione subisce una persistente interruzione della fornitura di materie prime o combustibile o una perturbazione degli elementi della tecnica di riduzione delle emissioni per cause di forza maggiore, potrebbe essere necessario fissare temporaneamente valori limite di emissione o di prestazione ambientale meno rigorosi, pur garantendo la tutela generale dell'ambiente.
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Considerando 33
(33)  È quindi opportuno che la direttiva 2010/75/UE tratti del diritto all'indennizzo delle persone fisiche per i danni subiti. Per garantire che le persone possano difendere i propri diritti a fronte di danni alla salute causati da violazioni della direttiva 2010/75/UE grazie ad un'applicazione più efficace della stessa, è opportuno che le organizzazioni non governative che promuovono la tutela della salute umana o dell'ambiente, comprese le organizzazioni di tutela dei consumatori che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale, in quanto parte del pubblico interessato, abbiano la facoltà di avviare un procedimento secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio. Gli Stati membri godono generalmente di autonomia procedurale nel garantire un ricorso effettivo contro le violazioni del diritto dell'Unione, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. L'esperienza mostra tuttavia che, sebbene esistano prove epidemiologiche schiaccianti degli effetti negativi dell'inquinamento sulla salute della popolazione, in particolare per quanto riguarda l'aria, stando alle norme procedurali sull'onere della prova generalmente applicabili negli Stati membri è difficile per le vittime di violazioni della direttiva 2010/75/UE dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità tra il danno subito e la violazione. Nella maggior parte dei casi, infatti, le vittime di violazioni della direttiva 2010/75/UE non dispongono di un modo efficace per ottenere un indennizzo del danno causato da tali violazioni. Al fine di rafforzare il diritto dei singoli di ottenere un indennizzo per le violazioni della direttiva 2010/75/UE e contribuire a un'applicazione più efficiente delle sue prescrizioni in tutta l'Unione, è necessario adeguare l'onere della prova applicabile a tali situazioni. Pertanto, se un privato riesce a fornire prove sufficientemente solide da poter presumere che la violazione della direttiva 2010/75/UE sia all'origine dei danni causati alla salute o vi abbia contribuito in modo significativo, dovrebbe spettare al convenuto confutare tale presunzione per sottrarsi alla responsabilità civile.
(33)  È quindi opportuno che la direttiva 2010/75/UE tratti del diritto all'indennizzo delle persone fisiche per i danni subiti. Per garantire che le persone possano difendere i propri diritti a fronte di danni alla salute causati da violazioni della direttiva 2010/75/UE grazie ad un'applicazione più efficace della stessa, è opportuno che le organizzazioni non governative che promuovono la tutela della salute umana o dell'ambiente, comprese le organizzazioni di tutela dei consumatori che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale, in quanto parte del pubblico interessato, abbiano la facoltà di avviare un procedimento secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio. Gli Stati membri godono di autonomia procedurale nel garantire un ricorso effettivo contro le violazioni del diritto dell'Unione, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. L'esperienza mostra che, sebbene esistano prove epidemiologiche schiaccianti degli effetti negativi dell'inquinamento sulla salute della popolazione, in particolare per quanto riguarda l'aria, stando alle norme procedurali è difficile per le vittime di violazioni della direttiva 2010/75/UE dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità tra il danno subito e la violazione. Nella maggior parte dei casi, infatti, le vittime di violazioni della direttiva 2010/75/UE non dispongono di un modo efficace per ottenere un indennizzo del danno causato da tali violazioni. Al fine di rafforzare il diritto dei singoli di ottenere un indennizzo per le violazioni della direttiva 2010/75/UE e contribuire a un'applicazione più efficiente delle sue prescrizioni in tutta l'Unione, è necessario adeguare la legislazione nazionale sulle presunzioni confutabili applicabile a tali situazioni. Le presunzioni confutabili sono un meccanismo comune per alleviare le difficoltà probatorie del ricorrente, preservando nel contempo i diritti del convenuto. Le presunzioni confutabili si applicano soltanto se sono soddisfatte determinate condizioni. Onde mantenere una perequazione dei rischi ed evitare un'inversione dell'onere della prova, un ricorrente dovrebbe essere tenuto a fornire prove sufficientemente pertinenti, tra cui dati scientifici, da poter presumere che la violazione sia all'origine o abbia contribuito al danno. Alla luce delle difficoltà probatorie cui sono confrontati i feriti, in particolare in casi complessi, il meccanismo presunzioni confutabili permetterebbe di conseguire un giusto equilibrio tra coloro che subiscono danni alla loro salute, le imprese e, se del caso, le autorità. Dovrebbe inoltre essere possibile utilizzare dati scientifici pertinenti, a prescindere dal fatto che siano o meno pubblicati sul portale, come prove in conformità del diritto nazionale. Qualora tali dati scientifici pertinenti non siano disponibili, dovrebbe essere possibile utilizzare altre prove a sostegno della richiesta di indennizzo a norma del diritto nazionale.
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Considerando 35
(35)  L'attuazione della direttiva 2010/75/UE ha messo in evidenza divergenze di applicazione tra gli Stati membri per quanto riguarda la copertura delle installazioni per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in quanto il testo della definizione di tale attività ha consentito agli Stati membri di decidere se applicare entrambi o solo uno dei due criteri relativi alla capacità di produzione e alla capacità dei forni. Ai fini di un'attuazione più coerente della direttiva suddetta e per garantire condizioni di parità in tutta l'Unione, le installazioni dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva ogniqualvolta uno di questi due criteri sia soddisfatto.
(35)  L'attuazione della direttiva 2010/75/UE ha messo in evidenza divergenze di applicazione tra gli Stati membri per quanto riguarda la copertura delle installazioni per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in quanto il testo della definizione di tale attività ha consentito agli Stati membri di decidere se applicare entrambi o solo uno dei due criteri relativi alla capacità di produzione e alla capacità dei forni. Ai fini di un'attuazione più coerente della direttiva suddetta, nonché la conformità alla direttiva 2003/87/CE e per garantire condizioni di parità in tutta l'Unione, è opportuno stabilire criteri chiari e univoci per l'inclusione della fabbricazione su scala industriale di prodotti ceramici mediante cottura nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE. Tali criteri dovrebbero corrispondere ai criteri stabiliti nella direttiva 2003/87/CE.
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Considerando 36
(36)  Nel fissare i valori limite di emissione per le sostanze inquinanti, l'autorità competente dovrebbe prendere in considerazione tutte le sostanze, comprese le sostanze che destano nuove preoccupazioni, che possono essere emesse dall'installazione interessata e possono avere un impatto significativo sull'ambiente o sulla salute umana. A tal fine occorre tenere conto delle caratteristiche di pericolosità, della quantità e della natura delle sostanze emesse e del loro potenziale di inquinare matrici ambientali. Nel selezionare le sostanze per le quali devono essere fissati valori limite di emissione, il punto di riferimento è rappresentato, laddove pertinente, dalle conclusioni sulle BAT, benché l'autorità competente possa decidere di selezionare altre sostanze. Attualmente le singole sostanze inquinanti sono indicate in un elenco non completo nell'allegato II della direttiva 2010/75/UE, il che non è compatibile con l'approccio olistico della direttiva stessa e non riflette la necessità che le autorità competenti tengano conto di tutte le sostanze inquinanti pertinenti, comprese quelle che destano nuove preoccupazioni. È pertanto opportuno sopprimere l'elenco non completo delle sostanze inquinanti fare invece riferimento all'elenco degli inquinanti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 166/200679.
(36)  Nel fissare i valori limite di emissione per le sostanze inquinanti, l'autorità competente dovrebbe prendere in considerazione tutte le sostanze, comprese le sostanze che destano nuove preoccupazioni e provocano inquinamento olfattivo, che possono essere emesse dall'installazione interessata nell'aria, nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque di falda e possono avere un impatto significativo sull'ambiente o sulla salute umana. A tal fine occorre tenere conto delle caratteristiche di pericolosità, della quantità e della natura delle sostanze emesse e del loro potenziale di inquinare matrici ambientali, come pure delle variazioni stagionali dell'ambiente, che vanno pure prese in considerazione. Nel selezionare le sostanze per le quali devono essere fissati valori limite di emissione, il punto di riferimento è rappresentato, laddove pertinente, dalle conclusioni sulle BAT, benché l'autorità competente possa decidere di selezionare altre sostanze. Attualmente le singole sostanze inquinanti sono indicate in un elenco non completo nell'allegato II della direttiva 2010/75/UE, il che non è compatibile con l'approccio olistico della direttiva stessa e non riflette la necessità che le autorità competenti tengano conto di tutte le sostanze inquinanti pertinenti, comprese quelle che destano nuove preoccupazioni. È pertanto opportuno sopprimere l'elenco non completo delle sostanze inquinanti fare invece riferimento all'elenco degli inquinanti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 166/200679.
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79 Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).
79 Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Considerando 37
(37)  Non esistono conclusioni sulle BAT per le discariche, sebbene queste rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE, in quanto tale attività rientra nell'ambito della direttiva 1999/31/CE del Consiglio80 e i requisiti di quest'ultima direttiva sono considerati BAT. Grazie all'evoluzione tecnica e all'innovazione intervenute dopo l'adozione della direttiva 1999/31/CE, sono ora disponibili tecniche più efficaci a tutela della salute umana e dell'ambiente. L'adozione di conclusioni sulle BAT nell'ambito della direttiva 2010/75/UE consentirebbe di affrontare le principali questioni ambientali connesse al funzionamento delle discariche di rifiuti, tra cui le significative emissioni di metano. La direttiva 1999/31/CE dovrebbe pertanto consentire l'adozione di conclusioni sulle BAT relative alle discariche ai sensi della direttiva 2010/75/UE.
(37)  Non esistono conclusioni sulle BAT per le discariche, sebbene queste rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE, in quanto tale attività rientra nell'ambito della direttiva 1999/31/CE del Consiglio80 e i requisiti di quest'ultima direttiva sono considerati BAT. Grazie all'evoluzione tecnica e all'innovazione intervenute dopo l'adozione della direttiva 1999/31/CE, sono ora disponibili tecniche più efficaci a tutela della salute umana e dell'ambiente. L'adozione di conclusioni sulle BAT nell'ambito della direttiva 2010/75/UE consentirebbe di affrontare le principali questioni ambientali connesse al funzionamento delle discariche di rifiuti, tra cui le significative emissioni di metano. La direttiva 1999/31/CE dovrebbe pertanto consentire l'adozione di conclusioni sulle BAT relative alle discariche ai sensi della direttiva 2010/75/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2010/75/UE e 1999/31/CE.
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80 Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).
80 Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Considerando 38
(38)   È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2010/75/UE e 1999/31/CE.
soppresso
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Considerando 38 bis (nuovo)
(38 bis)   Le procedure di cui alla direttiva 2010/75/UE, comprese le procedure di preparazione delle BAT e le procedure nazionali di autorizzazione, sono considerate troppo lunghe dalle industrie interessate e causa di incertezza giuridica per i soggetti interessati e ciò per lo più in ragione dell'insufficiente capacità amministrativa. A tale proposito, la notevole estensione dell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE rappresenta un'ulteriore sfida per la Commissione, il forum di cui all'articolo 13 e, in particolare, le autorità nazionali competenti. La Commissione dovrebbe presentare un piano d'azione per rafforzare la capacità amministrativa a livello nazionale e dell'Unione, consentendo in tal modo l'accelerazione delle procedure previste dalla direttiva, in particolare le tecnologie abilitanti. La Commissione dovrebbe inoltre fornire assistenza tecnica agli Stati membri per conformarsi alle nuove procedure legislative e tecniche, ad esempio mediante uno strumento digitale uniforme per la presentazione delle domande di autorizzazione.
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Considerando 38 ter (nuovo)
(38 ter)   A decorrere dall'entrata in vigore del presente atto modificativo, gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire che le autorità competenti siano in grado di gestire l'aumento del carico di lavoro connesso all'attuazione della direttiva 2010/75/UE quale modificata dalla presente direttiva e garantire una procedura di autorizzazione rapida, efficace e agevole, in particolare, nel caso di autorizzazioni rapide per le installazioni che applicano tecniche emergenti, riducendo così al minimo l'incertezza per le imprese, e sostenere il passaggio a un'industria pulita, circolare e climaticamente neutra, preservando al contempo la salute e i diritti dei cittadini interessati.
Emendamento 291
Proposta di direttiva
Considerando 41 bis (nuovo)
(41 bis)   Gli impianti di combustione che fanno parte di piccoli sistemi isolati, in particolare quelli situati nelle regioni ultraperiferiche, possono, per via della loro posizione geografica e della mancanza di interconnessione alla rete continentale degli Stati membri o alla rete di un altro Stato membro, trovarsi ad affrontare sfide particolari necessitando di tempi più lunghi per conformarsi agli obblighi di cui alla direttiva 2010/75/UE. Gli Stati membri interessati dovrebbero mettere a punto, al più tardi entro il 31 dicembre 2029, un piano di conformità per gli impianti di combustione che fanno parte di piccoli sistemi isolati, in cui siano definite le misure adottate dagli Stati membri per garantire il rispetto dei valori limite di emissione. Il piano dovrebbe descrivere le misure adottate per garantire la conformità, applicare le migliori tecniche disponibili e le misure volte a ridurre al minimo la portata e la durata delle emissioni inquinanti nel periodo contemplato dal piano e includere informazioni sulle misure di gestione della domanda e sulle possibilità di passare ad alternative più pulite, quali il ricorso alle energie rinnovabili e l'interconnessione con le reti continentali o con la rete di un altro Stato membro. Gli Stati membri interessati dovrebbero comunicare alla Commissione il loro piano di conformità e aggiornarlo in caso di obiezioni da parte della Commissione. Gli Stati membri interessati dovrebbero riferire annualmente in merito ai progressi compiuti verso la conformità.
Emendamento 292
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2010/75/UE
Titolo
Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
"(-1) Il titolo è sostituito dal seguente:
"Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e agricole (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";"
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 1 – comma 2
Essa fissa inoltre norme intese a evitare oppure, qualora ciò non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel terreno e ad impedire la produzione di rifiuti, per conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso.
Essa fissa inoltre norme intese a evitare oppure, qualora ciò non sia possibile, ridurre costantemente le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel terreno e ad impedire la produzione di rifiuti, per conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso.
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 1 – comma 2 bis (nuovo)
In aggiunta, essa definisce norme concepite per migliorare l'efficienza delle risorse al fine di ridurre l'uso di acqua, energia e materie prime.
Emendamento 263
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 1 – comma 2 ter (nuovo)
1 bis.   all'articolo 1 è aggiunto il comma seguente:
"Quando intraprendono le azioni volte ad adempiere agli obblighi definiti nella presente direttiva, gli Stati membri tengono conto della necessità di garantire una transizione giusta e socialmente equa per tutti. La Commissione può formulare orientamenti per sostenere gli Stati membri a tale riguardo.";
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – punto 2
-a)   il punto 2 è sostituito dal seguente:
2)   "inquinamento", l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel terreno, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
"2 "inquinamento", l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore, rumore o odore ("inquinamento olfattivo") nell'aria, nell'acqua o nel terreno, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;";
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera -a bis (nuova)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)
-a bis)   è inserito il punto seguente:
"2 bis) "inquinamento olfattivo", l'inquinamento prodotto da emissioni gassose nell'atmosfera che può provocare lesioni o una condizione di notevole indisposizione o malessere generale alle persone che vivono nelle vicinanze dell'installazione;";
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a ter (nuova)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – punto 5 bis (nuovo)
a ter)   è inserito il punto seguente:
5 bis)   "valore limite di prestazione ambientale", il valore indicativo di prestazione ambientale all'interno della gamma vincolante di livelli di prestazione ambientale, compresi i livelli di consumo, i livelli di efficienza delle risorse relativi a materiali, risorse idriche ed energetiche, rifiuti e altri livelli ottenuti in condizioni di riferimento specificate, in cui l'intervallo non può essere superato in uno o più periodi di tempo;";
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a quater (nuova)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – punto 9
a quater)   il punto 9 è sostituito dal seguente:
9)  "modifica sostanziale", una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un'installazione o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti che potrebbe avere effetti negativi e significativi per la salute umana o per l'ambiente;
"9) "modifica sostanziale", una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un'estensione o un potenziamento della durata dell'autorizzazione di un'installazione o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti che potrebbe avere effetti negativi e significativi per la salute umana o per l'ambiente;";
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a quinquies (nuova)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – punto 10 – lettere b e c
a quinquies)   le lettere b) e c) del punto 10 sono sostituite dalle seguenti:
b)   per "tecniche disponibili" le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente attuabili nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte nello Stato membro di cui si tratta, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
"b)per "tecniche disponibili" le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente attuabili nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte all'interno dell'Unione, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
c)  per "migliori", si intendono le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
c)  per "migliori", si intendono le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, comprese la salute umana e la protezione del clima;";
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – punto 12
12)  "conclusioni sulle BAT", un documento contenente le parti di un documento di riferimento sulle BAT che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, i livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili, il contenuto minimo di un sistema di gestione ambientale compresi i valori di riferimento associati alle migliori tecniche disponibili, il controllo associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;
12)  "conclusioni sulle BAT", un documento contenente le parti di un documento di riferimento sulle BAT che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, i livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili, il contenuto minimo di un sistema di gestione ambientale compresi i valori di riferimento associati alle migliori tecniche disponibili, i livelli di emissione associati alle tecniche emergenti, i livelli di prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti, il controllo associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera c
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – punto 13 bis
13 bis)  "livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili", gli intervalli di livelli di prestazione ambientale, ad eccezione dei livelli di emissione, ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una BAT o una combinazione di BAT;
13 bis)  "livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili", gli intervalli vincolanti di livelli di prestazione ambientale per le installazioni che rientrano nelle stesse attività settoriali e che presentano caratteristiche simili, quali vettori energetici, materie prime, unità di produzione e prodotti finali, quando i dati messi a disposizione nello scambio di informazioni a sostegno della determinazione delle BAT sono sufficientemente solidi in tutta l'Unione, compresi i livelli di consumo e di efficienza delle risorse, per le conclusioni sulle BAT a seguito della prima conclusione dopo il [inserire la data finale per il recepimento della presente direttiva modificativa], i livelli di riutilizzo dell'acqua, dell'energia e delle materie prime, ad eccezione dei livelli di emissione, ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una BAT o una combinazione di BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media per un determinato periodo di tempo, in condizioni di riferimento specificate;
Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera c bis (nuova)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – punto 13 bis bis (nuovo)
c bis)   è inserito il punto seguente:
13 bis bis)   "impianto di trattamento di acque reflue industriali", impianto di trattamento di acque reflue disciplinato dalla direttiva 2010/75/UE;
Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera c ter (nuova)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – punto 13 bis ter (nuovo)
c ter)   è inserito il punto seguente:
13 bis ter)   "impianto di trattamento di acque reflue urbane", impianto di trattamento di acque reflue disciplinato dalla direttiva 91/271/CEE;
Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera c quater (nuova)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – punto 14
c quater)   il punto 14 è sostituito dal seguente:
14)  "tecnica emergente", una tecnica innovativa per un'attività industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un più elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti;
"14) "tecnica emergente", una tecnica innovativa per un'attività industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un più elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana nel suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti;";
Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera d bis (nuova)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – punto 23
d bis)  il punto 23) è sostituito dal seguente:
23)   "pollame", il pollame quale definito all'articolo 2, punto 1, della direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova*;
"23) "pollame", il pollame quale definito all'articolo 4, punto 9, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili*;";
__________________
__________________
* GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6.
* GU L 084 del 31.3.2016, pag. 1.
Emendamento 251
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera e
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – punto 23 ter
23 ter)  «bovini», gli animali domestici della specie Bos taurus;
soppresso
Emendamento 252
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera e
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – punto 23 quater
23 quater)   «unità di bestiame adulto» o «UBA», l'equivalente pascolo di una vacca da latte adulta che produce 3 000 kg di latte all'anno, senza somministrazione di ulteriori alimenti concentrati; serve a esprimere le dimensioni delle aziende che allevano diverse categorie di animali, applicando la tabella di conversione, con riferimento alla produzione effettiva nell'anno civile, di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione **";
23 quater)   «unità di bestiame adulto» o «UBA», un'unità di misura standard che consente l'aggregazione delle categorie di unità di bestiame adulto relative a suini e pollame, i cui coefficienti sono elencati nell'allegato -I bis, al fine di confrontare tali categorie;
* Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5).
** Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18).";
Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera e
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – punto 23 quater bis (nuovo)
23 quater bis)   "agricoltura estensivo", un tipo di allevamento caratterizzato da bassi livelli di input per unità di superficie, basati su pratiche estensive, con una densità di unità di bestiame pari o inferiore a 2,0 UBA per ettaro (densità UBA/ha) utilizzati per il pascolo, o basati su pratiche agricole certificate a norma del regolamento 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativa alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, con una densità di unità di bestiame pari o inferiore a 2,0 UBA per ettaro (densità UBA/ha) utilizzati per il pascolo o il foraggio, o pratiche di allevamento in cui il bestiame è soggetto a pratiche di transumanza di almeno 180 giorni all'anno o il tempo consentito dalle condizioni climatiche, in particolare nelle regioni alpine;
Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera f
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – punto 48
48)   "minerali industriali", i minerali usati nell'industria per fabbricare prodotti semilavorati o finiti, ad eccezione dei minerali metalliferi, energetici, da costruzione e delle pietre preziose;
soppresso
Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera f
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – punto 49
49)   "minerali metalliferi", i minerali che producono metalli o materie metalliche;
soppresso
Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera f
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – punto 50
50)  "livelli di emissione associati alle tecniche emergenti", la gamma di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una tecnica emergente o una combinazione di tecniche emergenti, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche;
50)  "livelli di emissione associati alle tecniche emergenti", la gamma di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una tecnica emergente o una combinazione di tecniche emergenti, come descritto nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche;
Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera f
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – punto 51
51)  "livelli di prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti", la gamma di livelli di prestazione ambientale, ad eccezione dei livelli di emissione, ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una tecnica emergente o una combinazione di tecniche emergenti;
51)  "livelli di prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti", la gamma indicativa di livelli di prestazione ambientale, ad eccezione dei livelli di emissione, compresi i livelli di consumo dei materiali, dell'acqua e dell'energia, ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una tecnica emergente o una combinazione di tecniche emergenti, per le installazioni nell'ambito delle stesse attività settoriali e con caratteristiche simili, quali i vettori energetici, le materia prime, le unità di produzione e i prodotti finali, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche;
Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera f
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – punto 53 – lettera a
a)  livelli di consumo,
a)  livelli di consumo di energia e acqua,
Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera f
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – punto 53 – lettera b
b)  livelli di efficienza delle risorse e livelli di riutilizzo, materiali di copertura, risorse idriche ed energetiche;
b)  livelli di efficienza dell'acqua, dell'energia e delle materie prime; livelli di riutilizzo dell'acqua, dell'energia e delle materie prime;
Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera f
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – punto 53 – lettera f
e)  rifiuti e altri livelli ottenuti in condizioni di riferimento specificate.
e)  rifiuti e altri livelli ottenuti in condizioni di riferimento specificate, come descritto nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo.
Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera f
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – punto 53 bis (nuovo)
53 bis)   "sistema di riutilizzo dell'acqua", l'infrastruttura e altri elementi tecnici necessari alla produzione, all'erogazione e all'utilizzo delle acque depurate; esso comprende tutti gli elementi dal punto di partenza del processo di produzione al punto di utilizzo delle acque depurate, compresa l'infrastruttura di distribuzione e accumulo, se del caso;
Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera f
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – punto 53 ter (nuovo)
53 ter)   "acqua depurata", l'acqua che è stata affinata da usi precedenti ed è riutilizzata per un diverso scopo vantaggioso;
Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera f
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – punto 53 quater (nuovo)
53 quater)   "riutilizzo dell'acqua", il processo attraverso il quale l'acqua è affinata dall'uso precedente e convertita attraverso un sistema di riutilizzo dell'acqua in acqua che può essere riutilizzata per una serie di scopi;
Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 bis (nuovo)
3 bis)   è inserito il seguente articolo 3 bis:
Articolo 3 bis
Informazioni aziendali riservate.
1.    A norma della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio e della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, solamente le informazioni non riservate sono rese pubbliche conformemente alle disposizioni della presente direttiva.
2.   Indipendentemente da chi pubblica le informazioni, gli Stati membri provvedono affinché, prima della pubblicazione, i gestori abbiano la possibilità di chiedere in modo proporzionato il trattamento riservato degli elementi pertinenti da parte dell'autorità competente entro un termine ragionevole e chiaramente definito. Le informazioni possono essere espunte o, se ciò non è possibile, escluse nel caso di informazioni commerciali riservate.
3.   Entro un mese dalla richiesta presentata a norma del paragrafo 2, l'autorità competente valuta la richiesta e comunica al gestore la sua decisione. In mancanza di accordo, il gestore può impugnare la decisione dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato membro entro un mese dalla decisione dell'autorità competente.
4.   Se il gestore chiede un trattamento riservato, l'autorità competente sospende la pubblicazione degli elementi contestati solo fino al raggiungimento di un accordo con le autorità competenti o all'adozione di una decisione definitiva da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato membro.
Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 5 – paragrafo 2
4 bis)   all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per il pieno coordinamento delle procedure e delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione quando sono coinvolti più autorità competenti o più gestori oppure è concessa più di un'autorizzazione, al fine di garantire un approccio integrato effettivo di tutte le autorità competenti per questa procedura.
"2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per il pieno coordinamento delle procedure e delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione quando sono coinvolti più autorità competenti o più gestori oppure è concessa più di un'autorizzazione. Al fine di garantire un approccio integrato effettivo di tutte le autorità competenti per questa procedura, è istituito un sistema elettronico di autorizzazione.";
Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 5 – paragrafo 4 - comma 1 – lettera a
a)  un riepilogo delle principali condizioni di autorizzazione;
a)  un riepilogo delle principali condizioni di autorizzazione, compresi i requisiti di controllo delle emissioni;
Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2
Per definire il formato della sintesi di cui al secondo comma la Commissione adotta un atto di esecuzione. L'atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.
Per definire il formato della sintesi di cui al secondo comma e gli orientamenti sulla pubblicazione delle autorizzazioni di cui al primo comma la Commissione adotta, entro il 31 dicembre 2024, un atto di esecuzione. L'atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.
Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.   Entro il 31 dicembre 2024 gli Stati membri presentano alla Commissione una valutazione delle misure necessarie a seguito delle modifiche apportate alla presente direttiva, comprese una previsione e stime del carico di lavoro accumulato per le autorità competenti al fine di garantire che dispongano di un'adeguata capacità amministrativa per garantire una procedura di autorizzazione tempestiva, efficiente e agevole.
Emendamento 70
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 5 – paragrafo 4 ter (nuovo)
4 ter.   Fatte salve le altre pertinenti normative dell'Unione, gli Stati membri provvedono affinché la procedura per il rilascio accelerato di autorizzazioni per le installazioni che applicano una tecnica emergente relativa all'attività principale dell'installazione a norma dell'articolo 27 quater non superi i 18 mesi, a meno che non si verifichino circostanze eccezionali.
Se è necessaria una proroga fino a sei mesi, lo Stato membro informa il gestore in merito alle circostanze eccezionali che giustificano la proroga.
Le autorità competenti completano il trattamento delle domande di autorizzazione entro 90 giorni dal ricevimento.
Entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta da parte del richiedente, l'autorità competente emette un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nella valutazione dell'impatto ambientale. Se anche altre normative dell'Unione richiedono una valutazione degli effetti sull'ambiente, l'autorità nazionale competente predispone procedure coordinate e comuni conformi alle prescrizioni di tale normativa dell'Unione.
Entro 12 mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione da parte del gestore, le autorità competenti completano la parte relativa alla consultazione pubblica della valutazione dell'impatto ambientale del progetto.
Emendamento 71
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 5 – paragrafo 4 quater (nuovo)
4 quater.   Le norme di cui al paragrafo 4 bis si applicano anche quando un gestore presenta una domanda di autorizzazione per più di un'installazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.
Emendamento 72
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 6 – comma 2
5 bis)   all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:
Ove siano adottate disposizioni generali vincolanti, l'autorizzazione può contenere semplicemente un riferimento alle disposizioni stesse.
"Ove siano adottate disposizioni generali vincolanti, l'autorizzazione può contenere un riferimento alle disposizioni stesse. Quando adottano disposizioni generali vincolanti, gli Stati membri assicurano un approccio integrato e un'elevata protezione dell'ambiente equivalente a quella che si potrebbe conseguire con le condizioni contenute nelle singole autorizzazioni.";
Emendamento 73
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)
In caso di inquinamento delle risorse di acqua potabile, comprese le risorse transfrontaliere, o delle infrastrutture per le acque reflue in caso di scarico indiretto, l'autorità competente informa i gestori dell'acqua potabile e delle acque reflue interessati, compresi i gestori di acque reflue transfrontaliere, delle misure adottate per prevenire o porre rimedio ai danni causati da tale inquinamento alla salute umana e all'ambiente.
Emendamento 74
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 7 – comma 2
In caso di incidente o inconveniente che incida in modo significativo sulla salute umana o sull'ambiente in un altro Stato membro, lo Stato membro nel cui territorio si è verificato l'incidente o l'inconveniente provvede affinché l'autorità competente dell'altro Stato membro sia informata immediatamente. Gli Stati membri interessati si adoperano, grazie alla cooperazione transfrontaliera e multidisciplinare, per limitare le conseguenze sull'ambiente e la salute umana e prevenire eventuali altri incidenti o inconvenienti.
In caso di incidente o inconveniente che incida in modo significativo sulla salute umana o sull'ambiente in un altro Stato membro, lo Stato membro nel cui territorio si è verificato l'incidente o l'inconveniente provvede affinché l'autorità competente dell'altro Stato membro sia informata immediatamente attraverso i canali di comunicazione consolidati di cui all'articolo 26, paragrafo 5. Gli Stati membri interessati si adoperano, grazie alla cooperazione transfrontaliera e multidisciplinare, per limitare le conseguenze sull'ambiente e la salute umana e prevenire eventuali altri incidenti o inconvenienti.
Emendamento 75
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 8 – titolo
Violazioni
Conformità
Emendamento 76
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2
Essi adottano misure di garanzia della conformità per promuovere, monitorare e far rispettare gli obblighi imposti dalla presente direttiva alle persone fisiche o giuridiche.
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 77
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 - parte introduttiva
In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, gli Stati membri provvedono affinché:
In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione derivanti dalla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché:
Emendamento 78
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2
Laddove la violazione delle condizioni di autorizzazione presenti un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni serie ed immediate sull'ambiente e sino a che la conformità non sia ripristinata conformemente al primo comma, lettere b) e c), è sospeso senza indugio l'esercizio dell'installazione, dell'impianto di combustione, dell'impianto di incenerimento dei rifiuti, dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti o della relativa parte interessata.
Laddove la violazione delle condizioni di autorizzazione presenti un pericolo immediato per la salute umana, il consumo di acqua potabile o minacci di provocare ripercussioni serie ed immediate sull'ambiente e sino a che la conformità non sia ripristinata conformemente al primo comma, lettere b) e c), è sospeso senza indugio l'esercizio dell'installazione, dell'impianto di combustione, dell'impianto di incenerimento dei rifiuti, dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti o della relativa parte interessata.
Emendamento 79
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.   In caso di non conformità che comprometta le risorse di acqua potabile, comprese le risorse transfrontaliere, o le infrastrutture per le acque reflue in caso di scarico indiretto, l'autorità competente informa i gestori dell'acqua potabile e delle acque reflue interessati e tutte le autorità competenti che assicurano la conformità con la legislazione ambientale, comprese le autorità transfrontaliere, della violazione e delle misure adottate per prevenire o porre rimedio ai danni causati alla salute umana e all'ambiente.
Emendamento 80
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 8 – paragrafo 3
Laddove la violazione delle condizioni di autorizzazione continui a mettere in pericolo la salute umana o provocare ripercussioni serie sull'ambiente e sino a che non siano attuate le misure necessarie a ripristinare la conformità indicate nella relazione di ispezione di cui all'articolo 23, paragrafo 6, l'autorità competente può sospendere l'esercizio dell'installazione, dell'impianto di combustione, dell'impianto di incenerimento dei rifiuti, dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti o della relativa parte interessata fino a quando non sia ripristinata la conformità alle condizioni di autorizzazione.
Laddove la violazione delle condizioni di autorizzazione continui a mettere in pericolo la salute umana o provocare ripercussioni serie sull'ambiente e sino a che non siano attuate le misure necessarie a ripristinare la conformità indicate nella relazione di ispezione di cui all'articolo 23, paragrafo 6, l'autorità competente sospende l'esercizio dell'installazione, dell'impianto di combustione, dell'impianto di incenerimento dei rifiuti, dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti o della relativa parte interessata fino a quando non sia ripristinata la conformità alle condizioni di autorizzazione.
Emendamento 81
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.   La sospensione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo è applicata in modo efficace e non è posticipata o interrotta in alcun modo, anche in caso di impugnazione della decisione di sospensione da parte del gestore con mezzi amministrativi o giudiziari, tranne nel caso in cui sia stata pronunciata una decisione giudiziaria definitiva che abbia concluso che l'esercizio può riprendere.
Emendamento 82
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 8 – paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter.   In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione che incida sulla salute umana o sull'ambiente in un altro Stato membro, lo Stato membro nel cui territorio si è verificata la violazione provvede affinché l'autorità competente dell'altro Stato membro sia informata attraverso i canali di comunicazione consolidati di cui all'articolo 26, paragrafo 5.
Emendamento 257
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 9 - paragrafo 2
(7)   all'articolo 9, il paragrafo 2 è soppresso;
soppresso
Emendamento 84
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c
7 bis)   all'articolo 11, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c)  non si verificano fenomeni di inquinamento significativi;
"c) non si verificano fenomeni di inquinamento significativi, compreso l'inquinamento olfattivo;"
Emendamento 85
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 ter (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f
7 ter)   all'articolo 11, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f)  l'energia è utilizzata in modo efficiente;
"f) l'energia è utilizzata in modo efficiente e l'utilizzo e la produzione di energia rinnovabile sono promossi;"
Emendamento 86
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f bis
f bis)  le risorse materiali e l'acqua sono utilizzate in modo efficiente, anche attraverso il riutilizzo;
f bis)  le risorse materiali e l'acqua sono utilizzate in modo efficiente, anche attraverso il riutilizzo e il riciclaggio;
Emendamento 87
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f ter
f ter)   si tiene conto, se del caso, delle prestazioni ambientali della catena di approvvigionamento nel loro complesso lungo l'intero ciclo di vita;
soppresso
Emendamento 88
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera g
8 bis)   all'articolo 11, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
g)  adozione delle misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
"g)  adozione delle misure necessarie per proteggere la salute umana, prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;"
Emendamento 89
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 ter (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b
8 ter)   all'articolo 12, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b)  dell'installazione e delle sue attività; delle materie prime e secondarie, delle sostanze e dell'energia usate o prodotte dall'installazione;
"b) dell'installazione e delle sue attività; delle materie prime e secondarie, delle sostanze, dell'energia e dell'acqua usate o prodotte dall'installazione;
Emendamento 90
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 quater (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c
8 quater)   all'articolo 12, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c)  le fonti di emissione dell'installazione;
"c) le fonti di emissione dell'installazione, comprese le emissioni olfattive;"
Emendamento 91
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 quinquies (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera f
8 quinquies)   all'articolo 12, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f)  del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
"f) del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni, comprese le emissioni olfattive in concentrazioni e, ove possibile, almeno per l'acqua, in carichi, dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;"
Emendamento 92
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 13 – paragrafo 1
1.  Al fine di elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT, la Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, le industrie interessate, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale, l'agenzia europea per le sostanze chimiche e la Commissione.
1.  Al fine di elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT, la Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, le industrie interessate, le organizzazioni non governative che promuovono la salute umana e la protezione ambientale, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, l'Agenzia europea dell'ambiente e la Commissione.
Emendamento 93
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)
a bis)   è inserito il seguente paragrafo:
1 bis.   Entro il termine di recepimento della presente direttiva la Commissione modifica la decisione di esecuzione 2012/119/UE e fornisce al gruppo di lavoro tecnico di Siviglia e al forum di cui all'articolo 13 della presente direttiva le risorse necessarie, adattandone la struttura, le competenze e i finanziamenti in linea con l'ampliamento dell'ambito di applicazione della presente direttiva.
Emendamento 94
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera b
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2
Fatto salvo il diritto dell'Unione in materia di concorrenza, le informazioni considerate informazioni commerciali riservate o informazioni commerciali sensibili sono trasmesse solo alla Commissione e alle persone seguenti che hanno sottoscritto un accordo di riservatezza e di non divulgazione: funzionari e altri dipendenti pubblici che rappresentano gli Stati membri o le agenzie dell'Unione e rappresentanti di organizzazioni non governative che promuovono la tutela della salute umana o dell'ambiente. Lo scambio di informazioni considerate informazioni commerciali riservate o informazioni commerciali sensibili resta limitato a quanto necessario per elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT e dette informazioni commerciali riservate o informazioni commerciali sensibili non sono usate per altri scopi.
In deroga all'articolo 3 bis e fatto salvo il diritto dell'Unione in materia di concorrenza, le informazioni considerate informazioni commerciali riservate o informazioni commerciali sensibili sono trasmesse solo alla Commissione. Tali informazioni sono rese anonime, senza riferimento a un gestore o impianto specifico, prima di essere condivise con le persone seguenti che hanno sottoscritto un accordo di riservatezza e di non divulgazione: funzionari e altri dipendenti pubblici che rappresentano gli Stati membri o le agenzie dell'Unione, rappresentanti di organizzazioni non governative che promuovono la tutela della salute umana o dell'ambiente e rappresentanti di associazioni che rappresentano i settori industriali pertinenti. Lo scambio di informazioni considerate informazioni commerciali riservate o informazioni commerciali sensibili resta limitato a quanto tecnicamente necessario per elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT e dette informazioni commerciali riservate o informazioni commerciali sensibili non sono usate per altri scopi. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello dell'accordo di riservatezza e di non divulgazione che permette lo scambio di informazioni conformemente al presente paragrafo.
Emendamento 95
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1
b bis)   al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
La Commissione istituisce e convoca periodicamente un forum composto dai rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale.
"La Commissione istituisce e convoca periodicamente un forum equilibrato composto dai rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente."
Emendamento 96
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera b ter (nuova)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera d
b ter)   al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d)  le linee guida relative all'elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e all'assicurazione di qualità, ivi compresa l'adeguatezza del loro contenuto e formato.
"d)  le linee guida relative all'elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT, anche per quanto riguarda gli effetti incrociati, tenendo conto di una maggiore ambizione legislativa in materia di decarbonizzazione e indipendenza energetica, e all'assicurazione di qualità, ivi compresa l'adeguatezza del loro contenuto e formato, nonché un'indicazione dello strumento appropriato, come i parametri di riferimento o i livelli di prestazione ambientale, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo di lavoro tecnico."
Emendamento 97
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera b quater (nuova)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 13 – paragrafo 5
b quater)   il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
5.  Decisioni sulle conclusioni sulle BAT sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 75, paragrafo 2.
"5. Lo scambio di informazioni per la preparazione, il riesame e, se necessario, l'aggiornamento di un documento BREF non supera i quattro anni. Il parere del forum di cui al paragrafo 3 sul contenuto proposto di un BREF è presentato entro 6 mesi dalla riunione finale del gruppo di esperti responsabile della revisione del BREF.
Decisioni sulle conclusioni sulle BAT sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 75, paragrafo 2. I documenti di riferimento sulle BAT sono riesaminati e, se necessario, aggiornati almeno ogni otto anni."
Emendamento 98
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera b quinquies (nuova)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 13 – paragrafo 6
b quinquies)   il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
6.  A seguito dell'adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 5, la Commissione rende pubblico senza indugio il documento di riferimento sulle BAT e provvede affinché le conclusioni sulle BAT siano rese disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
"6. A seguito dell'adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 5, la Commissione rende pubblico entro un mese il documento di riferimento sulle BAT e le conclusioni sulle BAT su una pagina facilmente reperibile. Le conclusioni sulle BAT sono pubblicate in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e sono rese disponibili online sul portale delle emissioni industriali."
Emendamento 99
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10 – lettera a – punto i bis (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
i bis)   dopo il primo comma è inserito il seguente comma:
Quando un'installazione industriale scarica direttamente o indirettamente acque reflue nelle acque superficiali, i gestori dell'acqua potabile e delle acque reflue sono consultati prima della concessione dell'autorizzazione in merito alle possibili conseguenze delle emissioni sulle loro infrastrutture e sulla protezione della salute umana e dell'ambiente. Le autorità tengono debitamente conto di tali informazioni quando definiscono le condizioni di autorizzazione. Tale procedura non ritarda indebitamente il rilascio dell'autorizzazione.
Emendamento 100
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10 – lettera a – punto ii
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a
a)  valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006* e per le altre sostanze inquinanti che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro;
a)  valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006* e per le altre sostanze inquinanti, in particolare le emissioni di odori e le sostanze estremamente preoccupanti di cui all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006, designate come sostanze prioritarie a norma delle direttive 2000/60/CE o 2008/105/CE e figuranti negli elenchi di controllo istituiti nel quadro delle direttive 2006/118/CE o 2008/105/CE, o altre sostanze soggette a valori limite o ad altre restrizioni a norma delle direttive 2008/50/CE, 2004/107/CE o 2006/118/CE, fino all'adozione dell'atto delegato che amplia l'allegato II del regolamento relativo a un portale sulle emissioni industriali, che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, tenendo conto delle fluttuazioni ambientali stagionali;
______________________
___________________
* Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).";
* Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).";
Emendamento 101
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10 – lettera a – punto iii
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a bis
a bis)  i valori limite di prestazione ambientale;
a bis)  i valori limite di prestazione ambientale di cui all'articolo 3 e all'articolo 15, paragrafo 3 bis;
Emendamento 102
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10 – lettera a – punto iv
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b
b)  disposizioni adeguate che garantiscono la protezione del suolo, delle acque sotterranee e di quelle superficiali e le disposizioni per il controllo e la gestione dei rifiuti prodotti dall'installazione;
b)  disposizioni adeguate che garantiscono la protezione del suolo, delle acque sotterranee e di quelle superficiali e le disposizioni per il controllo e la gestione dei rifiuti prodotti dall'installazione, con particolare attenzione alla produzione di acqua potabile;
Emendamento 103
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10 – lettera a – punto v
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b bis
b bis)  disposizioni adeguate per il sistema di gestione ambientale di cui all'articolo 14 bis;";
b bis)  disposizioni adeguate che definiscono le caratteristiche generali del sistema di gestione ambientale conformemente all'articolo 14 bis;";
Emendamento 104
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10 – lettera a – punto vi bis (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c – punto ii bis (nuovo)
vi bis)   alla lettera c) è aggiunto il seguente punto ii bis):
ii bis)   disposizioni relative al controllo di qualità dei laboratori che eseguono il monitoraggio, sulla base di standard internazionali come ISO 17025.
Emendamento 105
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10 – lettera a – punto vii bis (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e
vii bis)   la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e)  disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee ai sensi della lettera b) e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione;
"e) disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee ai sensi della lettera b) e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione;"
Emendamento 106
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)
a bis)   è inserito il seguente paragrafo:
2 bis.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alla misura di cui al paragrafo 1, comma 2, lettera b ter), per un periodo massimo di dodici mesi. Tale deroga può applicarsi solo dopo la concessione dell'autorizzazione, a condizione che siano già stati compiuti sforzi sufficienti per completare il sistema di gestione ambientale entro tale termine.
Emendamento 107
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 1 – comma 1
Per ogni installazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo, gli Stati membri impongono al gestore di predisporre e attuare un sistema di gestione ambientale. Il sistema di gestione ambientale è conforme alle disposizioni incluse nelle conclusioni sulle BAT che ne determinano gli aspetti da trattare.
Per ogni installazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo, comprese le installazioni disciplinate congiuntamente dalla stessa autorizzazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri impongono al gestore di predisporre e attuare un sistema di gestione ambientale. Gli Stati membri garantiscono che le prescrizioni da menzionare nelle condizioni di autorizzazione relative alle caratteristiche del sistema di gestione ambientale siano esclusivamente di natura generale.
Il sistema di gestione ambientale è conforme alle disposizioni incluse nelle conclusioni sulle BAT che ne determinano gli aspetti da trattare sotto forma di un testo standardizzato pubblicato dalla Commissione europea nei BREF sulla base di un parere del forum di cui all'articolo 13.
Emendamento 108
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 1– comma 2
Il sistema di gestione ambientale è riesaminato periodicamente per garantirne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia.
Il sistema di gestione ambientale deve essere sottoposto ad audit almeno ogni tre anni da un verificatore ambientale, quale definito all'articolo 2, paragrafo 20, del regolamento (CE) n. 1221/2009, che verifica la conformità del sistema di gestione ambientale e della sua attuazione al presente articolo. L'abilitazione o l'accreditamento di cui all'articolo 2, paragrafo 20, del regolamento (CE) n. 1221/2009 comprende i requisiti di cui al presente articolo.
Emendamento 109
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 2 – parte introduttiva
2.  Il sistema di gestione ambientale comprende almeno:
2.  Il sistema di gestione ambientale comprende almeno le seguenti informazioni:
Emendamento 110
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 2 – lettera b
b)  gli obiettivi e gli indicatori di prestazione relativi ad aspetti ambientali significativi che tengono conto dei valori di riferimento stabiliti nelle conclusioni sulle BAT e delle prestazioni ambientali della catena di approvvigionamento lungo il relativo ciclo di vita;
b)  gli obiettivi e gli indicatori di prestazione relativi ad aspetti ambientali significativi che tengono conto dei valori di riferimento stabiliti nelle conclusioni sulle BAT;
Emendamento 111
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 2 – lettera d
d)  un inventario delle sostanze pericolose presenti nell'installazione in quanto tali, come componenti di altre sostanze o di miscele, una valutazione dei rischi dell'impatto di tali sostanze sulla salute umana e sull'ambiente e un'analisi delle possibilità di sostituirle con alternative più sicure;
d)  un inventario delle sostanze pericolose pertinenti presenti nell'installazione in quanto tali, come componenti di altre sostanze o di miscele, una valutazione dei rischi dell'impatto di tali sostanze sulla salute umana e sull'ambiente e un'analisi delle possibilità di sostituirle con alternative più sicure;
Emendamento 112
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 2 – commi 2, 3 e 4
Il livello di dettaglio del sistema di gestione ambientale è compatibile con la natura, le dimensioni e la complessità dell'installazione, così come con l'insieme dei suoi possibili effetti sull'ambiente.
Nei casi in cui le conclusioni sulle BAT includono un sistema di gestione ambientale ma esso non copre gli elementi di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2, lettere da a) a e), gli Stati membri impongono al gestore di predisporre e attuare il sistema di gestione ambientale entro 12 mesi dalla data di recepimento della presente direttiva.
Qualora gli elementi del sistema di gestione ambientale o gli indicatori di prestazione, gli obiettivi e le misure corrispondenti siano già stati sviluppati in altre normative pertinenti dell'Unione e siano conformi al presente paragrafo, è sufficiente un riferimento ai documenti pertinenti nel sistema di gestione ambientale.
Emendamento 113
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 3
3.  Il sistema di gestione ambientale di un'installazione è messo a disposizione su Internet, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati.";
3.  Il sistema di gestione ambientale di un'installazione è messo a disposizione su Internet, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati conformemente all'articolo 4 bis della presente direttiva.";
Emendamento 114
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva
Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di un impianto di trattamento delle acque reflue al di fuori dell'installazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione che il gestore garantisca il rispetto di tutte le disposizioni seguenti:
Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, si tiene conto in primo luogo dell'effetto su un impianto di trattamento delle acque reflue urbane o industriali, a seconda dei casi, all'esterno dell'installazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata conformemente all'articolo 14 della direttiva [direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (rifusione)]. In una seconda fase l'effetto di un impianto di trattamento delle acque reflue urbane o industriali al di fuori dell'installazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata. Le misure di cui al presente paragrafo sono intraprese a condizione che sia garantito un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo complesso, che tali misure non comportino livelli più elevati di inquinamento ambientale e che il gestore garantisca il rispetto di tutte le disposizioni seguenti:
Emendamento 115
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a
a)  le sostanze inquinanti scaricate non ostacolano il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue;
a)  le sostanze inquinanti scaricate non ostacolano il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue, né la capacità di recuperare risorse dal flusso di trattamento delle acque reflue;
Emendamento 116
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva
L'autorità competente fissa i valori limite di emissione più rigorosi possibile compatibilmente con le emissioni più basse ottenibili applicando le BAT nell'installazione, e garantisce che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 5. I valori limite di emissione si basano su una valutazione del gestore che analizza se sia realisticamente possibile raggiungere il limite più rigoroso della gamma BAT-AEL e illustra le migliori prestazioni raggiungibili dall'installazione grazie all'applicazione delle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT. I valori limite di emissione sono fissati in uno dei modi seguenti:
Fatta salva la pubblicazione di conclusioni sulle BAT nuove o modificate, dopo il recepimento della presente direttiva a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, o quando l'autorizzazione è concessa o aggiornata a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, o [data del primo giorno del mese successivo 10 anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], se quest'ultima data è anteriore, e per i gestori che hanno presentato domanda di autorizzazione dopo la data di recepimento della presente direttiva, e tenendo conto della decisione di esecuzione 2012/119/UE della Commissione ("orientamenti BREF"), l'autorità competente fissa i valori limite di emissione più rigorosi raggiungibili per l'installazione specifica compatibilmente con le emissioni più basse ottenibili applicando le BAT nell'installazione. Tali valori limite tengono conto degli effetti incrociati e garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 5. I valori limite di emissione si basano su una valutazione del gestore dell'intera gamma BAT-AEL, che analizza se sia realisticamente possibile raggiungere il limite più rigoroso della gamma BAT-AEL e illustra le migliori prestazioni generali raggiungibili dall'installazione specifica in condizioni di esercizio normali, tenendo conto nel contempo delle variazioni standard di funzionamento in caso di medie a breve termine, grazie all'applicazione delle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT. I valori limite di emissione sono fissati in uno dei modi seguenti:
Emendamento 117
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)
Ove siano adottate disposizioni generali vincolanti relative all'articolo 15, paragrafo 3, gli Stati membri stabiliscono disposizioni generali vincolanti sui valori limite di emissione più rigorosi raggiungibili applicando le BAT solo a categorie di installazioni nell'ambito delle stesse attività settoriali aventi caratteristiche simili e sulla base di una valutazione da parte degli Stati membri che analizzi se sia realisticamente possibile raggiungere il limite più rigoroso della gamma raggiungibile.
Emendamento 273
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 15 – paragrafo 3 bis
3 bis.  L'autorità competente fissa valori limite di prestazione ambientale che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, tali valori limite di prestazione non superino i livelli di prestazione ambientale associati alle BAT stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 5.
3 bis.  Previa pubblicazione delle conclusioni sulle BAT nuove o modificate a norma della presente direttiva, e dopo il suo recepimento, tenendo conto della decisione di esecuzione 2012/119/UE della Commissione ("orientamenti BREF"), l'autorità competente fissa valori di prestazione ambientale indicativi che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, tali valori limite di prestazione non superino i livelli di prestazione ambientale associati alle BAT stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 5, prendendo in considerazione gli effetti incrociati nelle installazioni, comprese le emissioni eterogenee e le emissioni industriali.
Emendamento 119
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b
b)  delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata.
b)  delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata, compreso il caso di un piano di chiusura concordato dell'installazione, entro 4 anni dalla pubblicazione delle conclusioni sulle BAT.
Emendamento 120
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 4
Le deroghe di cui al presente paragrafo rispettano i principi stabiliti nell'allegato II. L'autorità competente garantisce comunque che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato livello di protezione ambientale. Non sono accordate deroghe che rischino di compromettere il rispetto delle norme di qualità ambientale di cui all'articolo 18.
Le deroghe concesse dopo la trasposizione della presente direttiva di cui al presente paragrafo sono concesse per un massimo di cinque anni e nel rispetto dei principi stabiliti nell'allegato II. L'autorità competente mira a prevenire l'inquinamento e garantisce comunque che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato livello di protezione ambientale. Non sono accordate deroghe che rischino di compromettere il rispetto delle norme di qualità ambientale di cui all'articolo 18.
Emendamento 121
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 5
L'autorità competente riesamina se la deroga accordata a norma del presente paragrafo sia giustificata ogni quattro anni o quale parte di ciascun riesame delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 se effettuato prima di quattro anni dalla concessione della deroga.
L'autorità competente riesamina se la deroga accordata a norma del presente paragrafo sia giustificata ogni cinque anni o quale parte di ciascun riesame delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 se effettuato prima di cinque anni dalla concessione della deroga.
Emendamento 122
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo) – commi 1 e 2
4 bis.   In deroga al paragrafo 3 bis e fatto salvo l'articolo 18, l'autorità competente può, in casi specifici, fissare valori limite di prestazione ambientale meno rigorosi rispetto al limite superiore obbligatorio dell'intervallo. Tale deroga può applicarsi unicamente ove una valutazione dimostri che il conseguimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili di cui alle conclusioni sulle BAT comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali e agli effetti incrociati, in ragione:
a)   dell'ubicazione geografica o delle condizioni climatiche locali dell'installazione interessata; o
b)   delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata, compreso il caso di un piano di chiusura concordato dell'installazione, entro quattro anni dalla pubblicazione delle conclusioni sulle BAT.
La deroga ai valori limite di prestazione ambientale relativi alle acque di cui al primo comma è subordinata a una solida valutazione del rischio idrico attuale e futuro per l'installazione.
Emendamento 123
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo) – comma 3
L'autorità competente indica, in un allegato alle condizioni di autorizzazione, i motivi dell'applicazione del primo comma, ivi compreso il risultato della valutazione e la giustificazione delle condizioni imposte.
Emendamento 124
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo) – comma 4
L'autorità competente garantisce comunque che non si verifichino impatti ambientali di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato livello di protezione ambientale. Non sono accordate deroghe che rischino di compromettere il rispetto delle norme di qualità ambientale di cui all'articolo 18.
Emendamento 125
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo) – comma 4
L'autorità competente riesamina se la deroga accordata a norma del presente paragrafo sia giustificata ogni cinque anni o quale parte di ciascun riesame delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 se effettuato prima di cinque anni dalla concessione della deroga.
Emendamento 126
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo) – comma 5
Per definire una metodologia standardizzata per valutare gli elementi di cui al primo comma la Commissione adotta un atto di esecuzione. L'atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.
Emendamento 127
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 15 – paragrafo 4 ter (nuovo)
4 ter.   Fatto salvo l'articolo 18, in deroga ai paragrafi 3 e 3 bis, se un'installazione subisce un'interruzione persistente dell'approvvigionamento delle materie prime o dei combustibili o un'interruzione degli elementi della tecnica di riduzione delle emissioni per cause di forza maggiore, l'autorità competente può stabilire valori limite di emissione e livelli di prestazione ambientale meno severi, per un massimo di 3 mesi, che potranno essere prorogati di 3 mesi al perdurare delle circostanze straordinarie di cui al presente paragrafo, previa valutazione semplificata che giustifichi le ragioni e la tempistica di tale adeguamento temporaneo. Non appena siano ripristinate le condizioni di fornitura o di riduzione, lo Stato membro provvede affinché tale deroga cessi di avere effetto.
Gli Stati membri informano la Commissione in merito a ogni deroga concessa in base alle circostanze straordinarie di cui al primo comma.
La Commissione valuta se il ricorso alla clausola di deroga sia giustificato tenendo debitamente conto dei criteri di cui al presente comma. Se la Commissione solleva obiezioni, gli Stati membri rivedono senza indugio la deroga prevista. Non appena siano ripristinate le condizioni di fornitura, la deroga cessa di avere effetto.
Emendamento 128
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 15 bis – paragrafo 1
1.  Ai fini della valutazione della conformità ai valori limite di emissione, di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera h), le rettifiche apportate alle misurazioni per determinare i valori medi convalidati delle emissioni non superano l'incertezza di misura del metodo di misurazione.
1.  Ai fini della valutazione della conformità ai valori limite di emissione, di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera h), le rettifiche apportate alle misurazioni per determinare i valori medi convalidati delle emissioni non superano l'incertezza di misura determinata secondo il metodo contenuto nella relazione di riferimento dell'EIPPCB sul monitoraggio.
La relazione di riferimento dell'EIPPCB sul monitoraggio è aggiornata entro il [OP: inserire la data = il primo giorno del mese successivo a 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].
Emendamento 129
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 15 bis – paragrafo 2 – comma 1
Entro il [OP: inserire la data = il primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il metodo di misurazione per valutare la conformità ai valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione in relazione alle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.
Entro il [OP: inserire la data = il primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il metodo per valutare la conformità ai valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione in relazione alle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.
Emendamento 130
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 15 bis – paragrafo 2 – comma 2
Il metodo di cui al primo comma riguarda, come minimo, la determinazione dei valori medi di emissione convalidati e stabilisce le modalità per tenere conto dell'incertezza di misura e della frequenza del superamento dei valori limite di emissione nella valutazione della conformità.
Il metodo di cui al primo comma riguarda, come minimo, la determinazione dei valori medi di emissione convalidati e stabilisce le modalità per tenere conto dell'incertezza di misura, determinata nella relazione di riferimento dell'EIPPCB sul monitoraggio, e della frequenza del superamento dei valori limite di emissione nella valutazione della conformità.
Emendamento 131
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 16 – paragrafo 2
13 bis)   all'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
2.  La frequenza del controllo periodico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), è determinata dall'autorità competente nell'autorizzazione rilasciata ad ogni installazione o in norme generali vincolanti.
"2. La frequenza del controllo periodico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), è determinata dall'autorità competente nell'autorizzazione rilasciata ad ogni installazione o in norme generali vincolanti.
Fatto salvo il primo comma, il controllo periodico è effettuato almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che tale controllo non sia basato su una valutazione sistematica del rischio di contaminazione."
Fatto salvo il primo comma, il controllo periodico è effettuato secondo quanto stabilito nelle conclusioni sulle BAT, se applicabile, e almeno una volta ogni tre anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni sette anni per il suolo, a meno che tale controllo non sia basato su una valutazione sistematica del rischio di contaminazione."
Emendamento 132
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 ter (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)
13 ter)   all'articolo 16 è aggiunto il seguente paragrafo:
2 bis.   Il controllo di qualità dei laboratori che eseguono il monitoraggio si basa su standard internazionali quali ISO 17025.
Emendamento 133
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 17 – paragrafo 1
14 bis)   All'articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1.   Quando adottano disposizioni generali vincolanti, gli Stati membri assicurano un approccio integrato e un'elevata protezione dell'ambiente equivalente a quella che si potrebbe conseguire con le condizioni contenute nelle singole autorizzazioni.
"1. Quando adottano disposizioni generali vincolanti, gli Stati membri assicurano un approccio integrato in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3, comma 2 bis (nuovo) e un'elevata protezione dell'ambiente equivalente a quella che si potrebbe conseguire con le condizioni contenute nelle singole autorizzazioni.
Emendamento 134
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 18 – comma 1
Qualora una norma di qualità ambientale richieda condizioni più rigorose di quelle ottenibili utilizzando le migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione contiene misure supplementari al fine di ridurre il contributo specifico dell'installazione all'inquinamento che interessa la zona in questione.
Qualora una norma di qualità ambientale richieda condizioni più rigorose di quelle ottenibili utilizzando le migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione contiene misure supplementari, come la fissazione di limiti di carico aggiuntivi per le sostanze inquinanti in questione, al fine di ridurre il contributo specifico dell'installazione all'inquinamento che interessa la zona in questione fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.
Emendamento 135
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 18 – comma 2
Qualora nell'autorizzazione siano state inserite condizioni più rigorose a norma del primo comma, il gestore è tenuto a controllare regolarmente la concentrazione degli inquinanti pertinenti nell'ambiente ricettore risultante dal funzionamento delle installazioni interessate e i risultati di tale controllo sono trasmessi all'autorità competente. Se i metodi di controllo e misurazione per gli inquinanti in questione sono stabiliti in altre normative pertinenti dell'Unione, tali metodi sono utilizzati per il controllo di cui al presente paragrafo.
Qualora nell'autorizzazione siano state inserite condizioni più rigorose a norma del primo comma, il gestore è tenuto a controllare regolarmente la concentrazione e i carichi degli inquinanti pertinenti nell'ambiente ricettore risultanti dal funzionamento delle installazioni interessate e i risultati di tale controllo sono trasmessi all'autorità competente e ai gestori degli impianti di trattamento delle acque potabili e/o delle acque reflue a valle, a seconda dei casi, nel più breve tempo possibile dopo che le informazioni siano state ottenute ed entro un mese dall'ottenimento delle informazioni. Se i metodi di controllo e misurazione per gli inquinanti in questione, compresi i cosiddetti effetti combinati, sono stabiliti in altre normative pertinenti dell'Unione, tali metodi sono utilizzati per il controllo di cui al presente paragrafo.
Emendamento 136
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15 bis (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 19
15 bis)  l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
Articolo 19
"Articolo 19
Sviluppi delle migliori tecniche disponibili
Sviluppi delle migliori tecniche disponibili
Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente si tenga informata o venga informata sugli sviluppi delle migliori tecniche disponibili e sulla pubblicazione delle conclusioni sulle BAT nuove o aggiornate, e rendono disponibili tali informazioni al pubblico interessato.
Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente si tenga informata o venga informata sugli sviluppi delle migliori tecniche disponibili e sulla pubblicazione delle conclusioni sulle BAT o di norme operative nuove o aggiornate, e rendono disponibili tali informazioni al pubblico interessato."
Emendamento 137
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15 ter (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 20 – paragrafo 1
15 ter)   all'articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il gestore comunichi all'autorità competente le eventuali modifiche o ampliamenti che intenda apportare alla natura o al funzionamento dell'installazione che possano produrre conseguenze sull'ambiente. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, procede a detto aggiornamento.
"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il gestore comunichi all'autorità competente le eventuali modifiche o ampliamenti che intenda apportare alla natura o al funzionamento dell'installazione che possano produrre conseguenze sull'ambiente almeno sei mesi prima dell'attuazione di tali modifiche o ampliamenti. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, procede a detto aggiornamento, includendo le procedure pertinenti per la proroga."
Emendamento 138
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15 quater (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 21 - paragrafo 1
15 quater)   all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'autorità competente riesamini periodicamente, conformemente ai paragrafi da 2 a 5, tutte le condizioni di autorizzazione e, se necessario per assicurare la conformità alla presente direttiva, aggiornino le condizioni stesse.
"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'autorità competente riesamini periodicamente, conformemente ai paragrafi da 2 a 5, tutte le condizioni di autorizzazione e, se necessario per assicurare la conformità alla presente direttiva, aggiornino le condizioni stesse. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti riesaminino l'autorizzazione almeno ogni 8 anni."
Emendamento 139
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15 quinquies (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a
15 quinquies)   all'articolo 21, paragrafo 3, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a)   tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto della presente direttiva, in particolare, se applicabile, dell'articolo 15, paragrafi 3 e 4;
"(a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto della presente direttiva, in particolare, se applicabile, dell'articolo 15, paragrafi 3, 3 bis e 4;
Emendamento 305
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15 sexies
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 21 - paragrafo 3 bis (nuovo)
15 sexies)   all'articolo 21 è inserito il paragrafo seguente:
"3 bis. In deroga al paragrafo 3, qualora le imprese attuino una profonda trasformazione industriale a norma dell'articolo 3 verso gli obiettivi dell'Unione in materia di economia pulita, circolare e climaticamente neutra costruendo nuovi impianti o avendo ricevuto l'autorizzazione per nuovi impianti, l'autorità competente può rinviare il riesame e l'aggiornamento dell'autorizzazione per le attività interessate – fatte salve le pertinenti disposizioni dei capitoli settoriali – fino al completamento della trasformazione, ma non oltre il 2035.".
Emendamento 140
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16 bis (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 22 – paragrafo 2 – commi 1 e 2
16 bis)   All'articolo 22, paragrafo 2, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
2.   Quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, il gestore elabora e trasmette all'autorità competente una relazione di riferimento prima della messa in servizio dell'installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione, per la prima volta dopo il 7 gennaio 2013.
"2. Quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque superficiali e sotterranee nel sito dell'installazione, il gestore elabora e trasmette all'autorità competente una relazione di riferimento prima della messa in servizio dell'installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione, per la prima volta dopo il 7 gennaio 2013.
La relazione di riferimento contiene le informazioni necessarie per determinare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività ai sensi del paragrafo 3.
La relazione di riferimento contiene le informazioni necessarie per determinare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque superficiali e sotterranee al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività ai sensi del paragrafo 3.";
Emendamento 141
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16 ter (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1
16 ter)   all'articolo 22, paragrafo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:
Al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore valuta lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione. Se l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui al paragrafo 2, il gestore adotta le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato. A tal fine si può tener conto della fattibilità tecnica di dette misure.
"Al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore valuta lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione. Se l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque superficiali o sotterranee con sostanze pericolose pertinenti rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui al paragrafo 2, il gestore adotta le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato. A tal fine si può tener conto della fattibilità tecnica di dette misure."
Emendamento 142
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16 quater (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 2
16 quater)   all'articolo 23, paragrafo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:
Il periodo tra due visite in loco è basato su una valutazione sistematica dei rischi ambientali delle installazioni interessate e non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, e tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati.
"Il periodo tra due visite in loco è basato su una valutazione sistematica dei rischi ambientali delle installazioni interessate e non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, e tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati. Il pubblico è informato in merito alla valutazione dei rischi ambientali degli impianti."
Emendamento 143
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16 quinquies (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 5
16 quinquies)   all'articolo 23, paragrafo 4, il comma 5 è sostituito dal seguente:
La Commissione può adottare linee guida sui criteri relativi alla valutazione dei rischi ambientali.
"Entro due anni dal recepimento della presente direttiva, la Commissione adotta e, se del caso, aggiorna regolarmente, linee guida sui criteri relativi alla valutazione dei rischi ambientali."
Emendamento 144
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera a – punto -i (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 24 –paragrafo 1 – lettera b
-i)   all'articolo 24, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b)  la concessione di un'autorizzazione per modifiche sostanziali;
"b) la concessione o il riesame di un'autorizzazione per modifiche sostanziali;"
Emendamento 145
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera b – punto i
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 24 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2.  Non appena sia stata adottata una decisione in merito al rilascio, al riesame o all'aggiornamento di un'autorizzazione, l'autorità competente rende disponibili al pubblico in relazione alle lettere a), b) ed f), anche sistematicamente tramite Internet, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, le seguenti informazioni:";
2.  Non appena sia stata adottata una decisione in merito al rilascio, al riesame o all'aggiornamento di un'autorizzazione, l'autorità competente rende disponibili al pubblico in relazione alle lettere a), b) ed f), anche sistematicamente tramite Internet, nel suo sito web, su una pagina web facile da trovare, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, le seguenti informazioni:";
Emendamento 146
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera b – punto i bis (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)
i bis)   all'articolo 24, paragrafo 2, è inserita la lettera a bis) (nuova) seguente:
a bis)   la sintesi dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 4;
Emendamento 147
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera b – punto ii bis (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera e
ii bis)   All'articolo 24, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e)   il metodo utilizzato per determinare le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 14, ivi compresi i valori limite di emissione, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione ivi associati;
"(e) il metodo utilizzato per determinare le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 14, ivi compresi i valori limite di emissione e i livelli di prestazione ambientale, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione e ai livelli di prestazione ambientale ivi associati;"
Emendamento 148
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera c
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 24 – paragrafo 3 – parte introduttiva
3.  L'autorità competente rende altresì disponibili al pubblico, anche sistematicamente tramite Internet, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati le informazioni seguenti:
3.  L'autorità competente rende altresì disponibili al pubblico, anche sistematicamente tramite Internet, nel suo sito web, su una pagina web facile da trovare, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati le informazioni seguenti:
Emendamento 149
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera c
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera b
b)  i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni di autorizzazione e in possesso dell'autorità competente;
b)  i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni di autorizzazione e conservati dall'autorità competente in una banca dati che consente di scaricare serie di dati sulla base di una ricerca;
Emendamento 150
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 bis (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 25 – paragrafo 1 – parte introduttiva
17 bis)   All'articolo 25, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
Gli Stati membri provvedono, nel quadro del pertinente ordinamento giuridico nazionale, affinché esponenti del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale, o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti o omissioni soggetti alle disposizioni dell'articolo 24 quando è rispettata una delle seguenti condizioni:
"Gli Stati membri provvedono, nel quadro del pertinente ordinamento giuridico nazionale, affinché esponenti del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell'articolo 14, dell'articolo 17, paragrafi da 1 a 3, dell'articolo 22 e dell'articolo 24 quando è rispettata una delle seguenti condizioni:"
Emendamento 151
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2
La legittimazione nella procedura di ricorso può non essere subordinata al ruolo che i singoli interessati hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva.
La legittimazione nella procedura di ricorso non è subordinata al ruolo che i singoli interessati hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva.
Emendamento 152
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18 bis (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 25 – paragrafo 3
18 bis)   all'articolo 25, il paragrafo 3 è sostituito dai seguenti:
3.   Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un interesse sufficiente e una violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.
"3. Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un interesse sufficiente e una violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.
A tal fine, l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che promuove la protezione ambientale e che rispetta i requisiti della legislazione nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a).
A tal fine, l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che promuove la protezione ambientale e che rispetta i requisiti della legislazione nazionale nonché l'interesse di qualsiasi autorità pubblica subnazionale il cui territorio o la cui popolazione potrebbero essere pregiudicati dalla mancata conformità alla presente direttiva sono considerati sufficienti ai fini del paragrafo1, lettera a).
Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del paragrafo 1, lettera b).
Si considera inoltre che tali organizzazioni e autorità siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del paragrafo 1, lettera b)."
Emendamento 153
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 26 – paragrafo 1
1.  Qualora uno Stato membro constati che il funzionamento di un'installazione può avere effetti negativi significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, oppure qualora uno Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi presenti domanda in tal senso, lo Stato membro in cui è stata richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 20, paragrafo 2, comunica all'altro Stato membro le eventuali informazioni che devono essere fornite o rese disponibili ai sensi dell'allegato IV, nel momento stesso in cui le mette a disposizione del pubblico. Sulla base di tali informazioni sono tenute consultazioni tra i due Stati membri, garantendo al contempo che le osservazioni dello Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi siano presentate all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è stata presentata la domanda di autorizzazione, prima che tale autorità adotti una decisione. Qualora lo Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi non presenti osservazioni entro il termine per la consultazione del pubblico interessato, l'autorità competente avvia la procedura di autorizzazione.
1.  Qualora uno Stato membro constati che il funzionamento di un'installazione può avere effetti negativi significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, oppure qualora uno Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi presenti domanda in tal senso, lo Stato membro in cui è stata richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 20, paragrafo 2, o in cui è stata riesaminata un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, comunica all'altro Stato membro le eventuali informazioni che devono essere fornite o rese disponibili ai sensi dell'allegato IV, nel momento stesso in cui le mette a disposizione del pubblico e al più tardi dopo tre mesi. Sulla base di tali informazioni sono tenute consultazioni tra i due Stati membri, garantendo al contempo che le osservazioni dello Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi siano presentate all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è stata presentata la domanda di autorizzazione, prima che tale autorità adotti una decisione. Qualora lo Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi non presenti osservazioni entro il termine per la consultazione del pubblico interessato, l'autorità competente avvia la procedura di autorizzazione.
Emendamento 154
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 26 – paragrafo 4 bis (nuovo)
19 bis)   all'articolo 26 è aggiunto il paragrafo seguente:
4 bis.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti istituiscano adeguati canali di comunicazione transfrontalieri regionali.
Emendamento 155
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2010/75/UE
Capo II bis – titolo
PROMUOVERE L'INNOVAZIONE"
CONSENTIRE E PROMUOVERE L'INNOVAZIONE
Emendamento 156
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 27 – comma 1
Gli Stati membri incoraggiano, se del caso, lo sviluppo e l'applicazione di tecniche emergenti, in particolare quando tali tecniche sono state individuate nelle conclusioni sulle BAT, nei documenti di riferimento sulle BAT o nei risultati del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali, di cui all'articolo 27 bis.";
Senza prescrivere l'uso di una tecnica o tecnologia specifica, gli Stati membri incoraggiano, se del caso, lo sviluppo e l'applicazione di tecniche emergenti, in particolare quando tali tecniche sono state individuate nelle conclusioni sulle BAT, nei documenti di riferimento sulle BAT o nei risultati del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali, di cui all'articolo 27 bis.
Emendamento 157
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 27 bis – paragrafo 2
2.  Il centro raccoglie e analizza informazioni sulle tecniche innovative, comprese le tecniche emergenti relative alle attività che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, e ne caratterizza il livello di sviluppo e le prestazioni ambientali. La Commissione tiene conto dei risultati del centro nella preparazione del programma di lavoro per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), e nell'elaborazione, nel riesame e nell'aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 1.
2.  Il centro raccoglie e analizza informazioni sulle tecniche innovative, comprese le tecniche emergenti relative alle attività che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, e ne caratterizza il livello di sviluppo e le prestazioni ambientali. La Commissione tiene conto dei risultati del centro nella preparazione del programma di lavoro per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), e nell'elaborazione, nel riesame e nell'aggiornamento, a seguito di una valutazione da parte del pertinente gruppo di lavoro a Siviglia, dei documenti di riferimento sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 1.
Emendamento 158
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 27 bis – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)
e bis)   rappresentanti degli agricoltori interessati;
Emendamento 159
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 27 bis – paragrafo 3 – lettera g
g)  organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente;
g)  organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente;
Emendamento 160
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 27 ter – comma 1
Fatto salvo l'articolo 18, l'autorità competente può concedere deroghe temporanee ai requisiti di cui all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, e ai principi di cui all'articolo 11, lettere a) e b), per la sperimentazione di tecniche emergenti per un periodo complessivo non superiore a 24 mesi.
Fatti salvi l'articolo 18 e l'articolo 2, paragrafo 2, l'autorità competente può concedere deroghe temporanee ai requisiti di cui all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, e ai principi di cui all'articolo 11, lettere a) e b), per la sperimentazione di tecniche emergenti per un periodo complessivo non superiore a 36 mesi, a condizione che dopo il periodo specificato la tecnica venga interrotta o l'attività raggiunga almeno i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.
Emendamento 274
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 27 quater
In deroga all'articolo 21, paragrafo 3, l'autorità competente può fissare valori limite di emissione per garantire che, entro 6 anni dalla pubblicazione di una decisione relativa alle conclusioni sulle BAT a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, concernente l'attività principale di un'installazione, le emissioni non superino, in condizioni di esercizio normali, i livelli di emissione associati alle tecniche emergenti stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT.
In deroga all'articolo 15, paragrafi 3 e 3 bis, e all'articolo 21, paragrafo 3, l'autorità competente, su richiesta del gestore, può fissare valori limite di emissione indicativi per garantire che, entro 6 anni dalla pubblicazione di una decisione relativa alle conclusioni sulle BAT a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, concernente l'attività principale di un'installazione, le emissioni non superino, in condizioni di esercizio normali, i livelli di emissione associati alle tecniche emergenti stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT. Gli Stati membri o le autorità competenti notificano all'INCITE le tecniche emergenti per le quali è stata rilasciata un'autorizzazione.
Emendamento 258
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 27 quinquies – paragrafo 1 – comma 1
Gli Stati membri dispongono che, entro il 30 giugno 2030, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale, di cui all'articolo 14 bis, un piano di trasformazione per ciascuna installazione che svolge le attività elencate ai punti 1, 2, 3, 4, 6.1 bis e 6.1 ter dell'allegato I. Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell'installazione nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050, utilizzando il formato di cui al paragrafo 4.
Gli Stati membri chiedono che, entro il 30 giugno 2030, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale, di cui all'articolo 14 bis, un piano di trasformazione indicativo per le attività raggruppate a livello di impresa elencate ai punti 1, 2, 3, 4, 6.1 bis e 6.1 ter dell'allegato I. Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell'impresa nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050, utilizzando il formato di cui al paragrafo 4. Il piano di trasformazione comprende informazioni specifiche sul modo in cui l'impresa prevede di diventare più efficiente sotto il profilo energetico, idrico e delle risorse, stabilendo le misure che saranno attuate per ridurre il consumo complessivo e per migliorare l'efficienza del suo funzionamento.
Emendamento 163
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 27 quinquies – paragrafo 1 – comma 2
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, entro il 31 dicembre 2031, l'organizzazione di audit incaricata dal gestore nell'ambito del suo sistema di gestione ambientale valuti la conformità dei piani di trasformazione di cui al paragrafo 1, primo comma, ai requisiti stabiliti nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 4.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'organizzazione di audit incaricata dal gestore nell'ambito del suo sistema di gestione ambientale valuti, entro un anno dai termini di cui al primo comma, la conformità dei piani di trasformazione di cui al primo comma, ai requisiti stabiliti nell'atto delegato di cui al paragrafo 4, al fine di contribuire all'emergere di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050.
Emendamento 164
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 27 quinquies – paragrafo 1 - comma 2 bis (nuovo)
Qualora degli elementi dei piani di trasformazione siano già stati sviluppati altrove e siano conformi a tale disposizione, nel piano di trasformazione si può fare riferimento ai pertinenti documenti.
Emendamento 165
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 27 quinquies – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i piani di trasformazione di cui al paragrafo 1 siano regolarmente rivisti e, se necessario, aggiornati.
Emendamento 166
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 27 quinquies – paragrafo 2 – comma 1
Gli Stati membri dispongono che, nell'ambito del riesame delle condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, a seguito della pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT dopo il 1º gennaio 2030, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale, di cui all'articolo 14 bis, un piano di trasformazione per ciascuna installazione che svolge le attività elencate nell'allegato I e non menzionata al paragrafo 1. Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell'installazione nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050, utilizzando il formato di cui al paragrafo 4.
Gli Stati membri dispongono che, entro il 1º gennaio 2030, il gestore che svolge un'attività elencata all'allegato 1 e non menzionata al paragrafo 1 includa nel proprio sistema di gestione ambientale, di cui all'articolo 14 bis, un piano di trasformazione come indicato al paragrafo 1 del presente articolo. Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell'installazione nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050, utilizzando il formato di cui al paragrafo 4.
Emendamento 167
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 27 quinquies – paragrafo 2 – comma 2
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'organizzazione di audit, incaricata dal gestore nell'ambito del suo sistema di gestione ambientale, valuti la conformità dei piani di trasformazione di cui al paragrafo 2, primo comma, ai requisiti stabiliti nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 4.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'organizzazione di audit, incaricata dal gestore nell'ambito del suo sistema di gestione ambientale, valuti la conformità dei piani di trasformazione indicativi di cui al paragrafo 2, primo comma, ai requisiti stabiliti nell'atto delegato di cui al paragrafo 4.
Emendamento 260
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 27 quinquies – paragrafo 3
3.  Il gestore rende pubblico il suo piano di trasformazione e i risultati della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 come parte integrante della pubblicazione del suo sistema di gestione ambientale.
3.  L'impresa rende pubblico il suo piano di trasformazione, i suoi aggiornamenti e i risultati della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 come parte integrante della pubblicazione del suo sistema di gestione ambientale.
Emendamento 168
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 27 quinquies – paragrafo 4
4.  Entro il 30 giugno 2028 la Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire il formato dei piani di trasformazione. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.
4.  Entro il 30 giugno 2026 la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 76 per integrare la presente direttiva stabilendo il formato dei piani di trasformazione e l'elenco delle 200 installazioni più inquinanti.
Entro il 2035 la Commissione riesamina il contenuto e il formato del piano di trasformazione e, se del caso, aggiunge ai piani di trasformazione, mediante atti delegati, elementi quali tappe intermedie settoriali, così come una descrizione del formato per la loro comunicazione, se necessaria, e, entro il 2040, l'elenco delle 200 installazioni più inquinanti tenuto conto, dopo gli inquinanti atmosferici, anche degli inquinanti idrici.
Emendamento 169
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 27 quinquies – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.   Ove pertinente, gli Stati membri richiedono ai gestori delle installazioni di valutare i benefici derivanti dall'utilizzo di strumenti digitali per migliorare le prestazioni ambientali delle loro installazioni.
Emendamento 170
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22 bis (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 30 – paragrafo 5
22 bis.  all'articolo 30, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
5.   L'autorità competente può accordare una deroga per un massimo di sei mesi dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissione di cui ai paragrafi 2 e 3, per l'anidride solforosa in impianti di combustione che a tale scopo normalmente utilizzano un combustibile a basso tenore di zolfo se il gestore si trova nell'impossibilità di rispettare tali valori limite, a causa dell'interruzione delle forniture del combustibile summenzionato dovuta ad una situazione di grave penuria.
"5. L'autorità competente può accordare una deroga per un massimo di sei mesi dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissione di cui ai paragrafi 2 e 3, per l'anidride solforosa in impianti di combustione che a tale scopo normalmente utilizzano un combustibile a basso tenore di zolfo se il gestore si trova nell'impossibilità di rispettare tali valori limite, a causa dell'interruzione delle forniture del combustibile summenzionato dovuta ad una situazione di grave penuria.
Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni deroga concessa a norma del primo comma.
Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni deroga concessa a norma del primo comma e forniscono alla Commissione la prova della penuria e una motivazione dettagliata dei motivi per cui la deroga è necessaria.";
Emendamento 171
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22 ter (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 30 – paragrafo 6 – comma 3
22 ter.  all'articolo 30, paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente:
Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito a ogni deroga concessa a norma del primo comma.
"Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito a ogni deroga concessa a norma del primo comma e forniscono alla Commissione la prova dell'interruzione della fornitura e una motivazione dettagliata dei motivi per cui la deroga è necessaria.";
Emendamento 172
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22 quater (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 30 – paragrafo 9 – comma 1 – lettera c
22 quater.  all'articolo 30, paragrafo 9, primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c)  gli impianti di combustione alimentati con gas diversi dal gas naturale;
"c) gli impianti di combustione alimentati con gas diversi dal gas fossile o biogenico;";
Emendamento 294
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22 quinquies (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 34 bis
(22 quinquies)   è inserito il seguente articolo 34 bis:
"1. Fino al 31 dicembre 2029 gli Stati membri possono esentare gli impianti di combustione che al [data di entrata in vigore] fanno parte di un piccolo sistema isolato dal rispetto dei valori limite di emissione di cui all'articolo 30, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 3, per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto e le polveri oppure, se del caso, dei gradi di desolforazione di cui all'articolo 31. Sono mantenuti almeno i valori limite di emissione per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto e le polveri fissati nell'autorizzazione di tali impianti di combustione, in particolare ai sensi delle disposizioni delle direttive 2001/80/CE e 2008/1/CE.
Gli Stati membri adottano misure per assicurare il controllo delle emissioni e garantire che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo. Gli Stati membri possono esentare gli impianti dai valori limite di emissione solo dopo aver esperito tutte le possibili misure meno inquinanti. L'esenzione non è concessa per un periodo più lungo del necessario.
2.  A decorrere dal 1º gennaio 2030, gli impianti di combustione interessati rispettano i valori limite di emissione per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto e le polveri di cui all'articolo 15, paragrafo 3.
3.  Gli Stati membri che hanno concesso esenzioni conformemente al paragrafo 1 pongono in essere un piano di conformità per gli impianti di combustione che beneficiano di un'esenzione conformemente al paragrafo 1. Il piano di conformità contiene le misure adottate dallo Stato membro per garantire il rispetto dei valori limite di emissione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto e le polveri entro il 31 dicembre 2029. Il piano comprende inoltre misure volte a ridurre al minimo la portata e la durata delle emissioni inquinanti durante il periodo contemplato dal piano nonché informazioni sulle misure di gestione della domanda e sulle possibilità di passare ad alternative più pulite, quali il ricorso alle energie rinnovabili e l'interconnessione con le reti continentali.
4.  Entro il [data di entrata in vigore + sei mesi] gli Stati membri comunicano alla Commissione il loro piano di conformità. La Commissione valuta i piani e, se essa non solleva alcuna obiezione entro dodici mesi dalla ricezione del piano, lo Stato membro interessato lo considera approvato. Nel caso in cui la Commissione sollevi obiezioni indicando che il piano non garantisce la conformità degli impianti interessati entro il 31 dicembre 2029 oppure non riduce al minimo la portata e la durata delle emissioni inquinanti durante il periodo contemplato dal piano, lo Stato membro interessato comunica un piano riveduto entro sei mesi dalla notifica delle obiezioni da parte della Commissione. Per la valutazione di una nuova versione di un piano comunicata da uno Stato membro alla Commissione, il termine di cui al secondo comma è di sei mesi.
5.  Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito ai progressi compiuti nelle azioni descritte nel piano entro il [data di entrata in vigore + 18 mesi] e alla fine di ciascun anno civile successivo. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni successiva modifica del piano. Per la valutazione di una nuova versione di un piano comunicata da uno Stato membro alla Commissione, il termine di cui al punto 5, secondo comma, è di sei mesi.
6.  Lo Stato membro rende disponibili al pubblico la deroga e le condizioni imposte conformemente all'articolo 24, paragrafo 2.";
Emendamento 173
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 23
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a
a)  l'incenerimento non provoca emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione dei combustibili meno inquinanti disponibili sul mercato che potrebbero essere utilizzati nell'installazione;
a)  l'incenerimento provoca emissioni inferiori a quelle derivanti dalla combustione dei combustibili meno inquinanti disponibili sul mercato che potrebbero essere utilizzati nell'installazione;
Emendamento 174
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 23 bis (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 42 – paragrafo 2 bis (nuovo)
23 bis.  all'articolo 42 è aggiunto il seguente paragrafo:
"2 bis. Gli impianti di cui al paragrafo 2, lettera b), comunicano alle autorità competenti i dati sul totale dei rifiuti inceneriti, comprensivi delle quantità e delle caratteristiche dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua, del pH, della temperatura e del flusso degli scarichi di acque reflue.";
Emendamento 175
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 23 ter (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 50 – paragrafo 2 bis (nuovo)
23 ter.  all'articolo 50, è aggiunto il paragrafo 2 bis (nuovo):
"2 bis. Le emissioni nell'atmosfera prodotte dagli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti sono monitorate anche durante le condizioni di esercizio diverse da quelle normali (OTNOC), in particolare le emissioni di PCDD/F e di PCB diossina-simili prodotte durante le attività di avvio e di arresto. Gli impianti di incenerimento e coincenerimento prevengono le emissioni di PCDD/F e di PCB diossina-simili durante tutti i periodi di funzionamento, comprese le OTNOC, garantendo tra l'altro che il sistema di depurazione dei fumi di scarico sia pienamente operativo prima dell'introduzione di rifiuti.";
Emendamento 176
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 23 quater (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 55 – paragrafo 2
23 quater.  all'articolo 55, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2.  Per gli impianti di incenerimento dei rifiuti o impianti di coincenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale di due o più Mg l’ora la relazione di cui all’articolo 72 contiene informazioni relative al funzionamento ed alla sorveglianza dell’impianto, illustra il funzionamento del processo di incenerimento e di coincenerimento e raffronta il livello delle emissioni nell’atmosfera e nell’acqua con i valori limite di emissione. Tali informazioni sono rese disponibili al pubblico.
"2. Per gli impianti di incenerimento dei rifiuti o impianti di coincenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale di due o più Mg l'ora la relazione di cui all'articolo 72 contiene informazioni relative al funzionamento ed alla sorveglianza dell'impianto, illustra il funzionamento del processo di incenerimento e di coincenerimento e raffronta il livello delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua con i valori limite di emissione. Sono inoltre inclusi i dati sulle emissioni forniti in valori lordi e i rapporti originali delle analisi di laboratorio. Tali informazioni sono rese disponibili al pubblico.";
Emendamento 177
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 23 quinquies (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 58 – comma 1
23 quinquies.  all'articolo 58, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
Le sostanze o le miscele a cui sono assegnate o che devono recare le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F, a causa del loro tenore di composti organici volatili classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, sono sostituite, quanto prima e nei limiti del possibile, con sostanze o miscele meno nocive.
"Le sostanze o le miscele a cui sono assegnate o che devono recare le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F, o che sono classificate come persistenti, bioaccumulabili e tossiche o come sostanze che alterano il sistema endocrino a norma del regolamento (CE) 1272/2008, a causa del loro tenore di composti organici volatili cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, sono sostituite, quanto prima e nei limiti del possibile, con sostanze o miscele meno nocive.";
Emendamento 178
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 23 sexies (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 63 – paragrafo 2
23 sexies.  all'articolo 63, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2.  Se un’installazione esistente è sottoposta a modifica sostanziale oppure rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva per la prima volta a seguito di una modifica sostanziale, la parte dell’installazione oggetto della modifica sostanziale è trattata come una nuova installazione oppure come un’installazione esistente, purché le emissioni totali dell’intera installazione non superino quelle che si sarebbero ottenute se la parte oggetto della modifica sostanziale fosse stata trattata come una nuova installazione.
"2. Se un'installazione esistente è sottoposta a modifica sostanziale oppure rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva per la prima volta a seguito di una modifica sostanziale, la parte dell'installazione oggetto della modifica sostanziale è trattata come una nuova installazione.";
Emendamento 179
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 23 septies (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 64 – comma 2 – lettera d bis (nuova)
23 septies.  all'articolo 64, secondo comma, è aggiunta la seguente lettera:
"d bis) ostacoli al riciclaggio e al riutilizzo dei solventi organici e modi per eliminare tali ostacoli.";
Emendamento 180
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 23 octies (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 – paragrafo 3
23 octies.  all'articolo 70, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3.  Il controllo è effettuato conformemente alle norme CEN oppure, se non sono disponibili norme CEN, conformemente a norme ISO, nazionali o internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.
"3. Il controllo è effettuato conformemente alle norme CEN oppure, se non sono disponibili norme CEN, conformemente a norme ISO, nazionali o internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica. Ciò vale anche per il sistema di garanzia della qualità del laboratorio che esegue il controllo."; "
Emendamento 253
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 bis
Il presente capo si applica a tutte le attività elencate nell'allegato I bis che raggiungono i valori soglia di capacità fissati nello stesso allegato.
Il presente capo si applica a qualsiasi delle seguenti attività di allevamento di suini e pollame che raggiungono la soglia inferiore:
(a)  azienda agricola o installazione agricola:
(i)  con più di 40 000 posti per il pollame,
(ii)  con più di 2 000 posti per i suini da produzione (di oltre 30 kg); o
(iii)  con più di 750 posti per le scrofe;
oppure
(b)  azienda agricola o installazione agricola con 750 o più unità di bestiame adulto (UBA). L'equivalente approssimativo in UBA si basa sui coefficienti stabiliti nell'allegato -I bis della presente direttiva.
Emendamento 181
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 bis – comma 1 bis (nuovo)
Entro il ... [primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui al paragrafo 3] i prodotti provenienti dalle attività di allevamento di cui al capo VI bis possono essere immessi sul mercato dell'UE a condizione che l'impianto in cui si svolge l'attività di allevamento rispetti condizioni uniformi delle norme operative di cui al presente articolo o se gli importatori forniscono garanzie di origine da paesi terzi ritenute comparabili in termini di efficacia. Le autorità competenti dello Stato membro in cui hanno luogo le importazioni verificano la conformità dei prodotti importati. Entro il ... [primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione presenta un atto delegato per stabilire una metodologia coerente con l'OMC che preveda la procedura di immissione dei prodotti sul mercato dell'Unione e la procedura di verifica per l'autorità competente, al fine di garantire condizioni di parità.
Emendamento 182
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 ter – comma 1
Se due o più installazioni sono ubicate in prossimità tra loro, se il loro gestore è lo stesso o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori che intrattengono rapporti economici o giuridici, le installazioni in questione sono considerate come un'unità singola ai fini del calcolo dei valori soglia di capacità di cui all'articolo 70 bis.
Gli Stati membri adottano misure per garantire che, se due o più installazioni che svolgono attività di allevamento sono ubicate in prossimità tra loro, se il loro gestore è lo stesso o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori che intrattengono rapporti economici o giuridici, le installazioni in questione sono considerate come un'unità singola ai fini del calcolo dei valori soglia di capacità di cui all'articolo 70 bis. Gli Stati membri provvedono affinché tale norma non sia utilizzata per eludere gli obblighi definiti nella presente direttiva. Entro il ... [il primo giorno corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione pubblica, previa consultazione degli Stati membri, orientamenti sui criteri per considerare diverse installazioni come un'unità singola ai sensi del paragrafo 1.
Emendamento 183
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 quater – titolo
Autorizzazioni
Autorizzazioni e registrazioni
Emendamento 184
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 quater – paragrafo 1
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nessuna installazione rientrante nell'ambito di applicazione del presente capo sia gestita senza autorizzazione e che il suo funzionamento sia conforme alle norme operative di cui all'articolo 70 decies.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nessuna installazione rientrante nell'ambito di applicazione del presente capo sia gestita senza autorizzazione o senza essere stata registrata e che il funzionamento di tutte le installazioni di cui all'allegato I bis siano conformi alle norme operative in condizioni uniformi di cui all'articolo 70 decies.
Gli Stati membri utilizzano qualsiasi procedura analoga preesistente per la registrazione onde evitare di creare un onere amministrativo. In ogni caso, gli Stati membri applicano una procedura di autorizzazione agli allevamenti intensivi di pollame e suini:
a)  con più di 40 000 posti per il pollame;
b)   con più di 2 000 posti per i suini da produzione (di oltre 30 kg); o
c)   con più di 750 posti per le scrofe.
Emendamento 185
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 quater – paragrafo 2 – parte introduttiva
2.  Le domande di autorizzazione comprendono quantomeno una descrizione dei seguenti elementi:
2.  Le registrazioni o le domande di autorizzazione comprendono quantomeno una descrizione dei seguenti elementi:
Emendamento 186
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 quater – paragrafo 2 – lettera b
b)  i tipi di animali;
b)  i tipi di animali e la densità del bestiame;
Emendamento 187
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 quater – paragrafo 2 – lettera e
e)  il tipo e l'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale.
e)  il tipo e l'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale in condizioni di esercizio normali;
Emendamento 188
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 quater – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)
e bis)   il numero approssimativo dei giorni che gli animali hanno trascorso fuori dalla stalla.
Emendamento 189
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 quater – paragrafo 4
4.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il gestore comunichi senza indugio all'autorità competente le eventuali modifiche sostanziali che prevede di apportare alle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo e che possono produrre conseguenze sull'ambiente. Ove necessario, l'autorità competente riesamina e aggiorna l'autorizzazione.
4.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il gestore comunichi senza indugio all'autorità competente le eventuali modifiche sostanziali che prevede di apportare alle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo e che possono produrre conseguenze sull'ambiente. Ove necessario, l'autorità competente riesamina e aggiorna l'autorizzazione o chiede al gestore di richiedere un'autorizzazione o di effettuare una nuova registrazione.
Emendamento 190
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 quater – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.   Entro due anni dalla piena attuazione delle norme operative, la Commissione trasmette al Parlamento europeo una relazione in cui valuta l'impatto del sistema sulla redditività economica delle installazioni agricole che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, i costi imputati ai sistemi di registrazione e di autorizzazione e le riduzioni delle emissioni conseguite dalle misure attuate, tenendo conto di tutti i costi e i benefici legati al rispetto delle condizioni stabilite, in modo da adeguare conseguentemente talune disposizioni di esecuzione della direttiva.
Emendamento 191
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 quinquies – paragrafo 1 – comma 1
Gli Stati membri provvedono affinché il gestore effettui il controllo delle emissioni e dei livelli di prestazione ambientale associati, conformemente alle norme operative di cui all'articolo 70 decies.
Gli Stati membri provvedono affinché il gestore effettui il controllo delle emissioni e dei livelli di prestazione ambientale associati in condizioni uniformi, conformemente alle norme operative stabilite nell'atto delegato di cui all'articolo 70 decies.
Emendamento 192
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 quinquies – paragrafo 1 – comma 2
Per un periodo di almeno 6 anni il gestore registra ed elabora tutti i risultati dei controlli, in modo da consentire la verifica del rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale stabiliti nelle norme operative di cui all'articolo 70 decies.
I dati relativi a tale controllo sono ottenuti mediante metodi di misurazione oppure, ove ciò non sia possibile, mediante metodi di calcolo quali l'uso di fattori di emissione. Le norme operative descrivono sia i metodi di misurazione che i metodi di calcolo, se del caso.
Per un periodo di almeno 6 anni il gestore registra ed elabora tutti i risultati dei controlli, in modo da consentire la verifica del rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale stabiliti nelle norme operative.
Entro il ... [OP: inserire la data = il primo giorno corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione pubblica orientamenti sui criteri per i metodi di misurazione e per i metodi di calcolo, tenendo conto delle specificità e dell'eterogeneità delle pratiche di allevamento nell'Unione.
Emendamento 193
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 quinquies – paragrafo 2
2.  In caso di mancato rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale stabiliti nelle norme operative di cui all'articolo 70 decies, gli Stati membri esigono che il gestore adotti le misure necessarie per garantire che la conformità sia ripristinata nel più breve tempo possibile.
2.  In caso di mancato rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale in condizioni uniformi stabiliti nelle norme operative sancite nell'atto delegato di cui all'articolo 70 decies, gli Stati membri esigono che il gestore adotti le misure necessarie per garantire che la conformità sia ripristinata nel più breve tempo possibile.
Emendamento 194
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 quinquies – paragrafo 3
3.  Il gestore si assicura che lo spargimento sul suolo di rifiuti, sottoprodotti di origine animale o altri residui prodotti dall'installazione sia effettuato conformemente alle migliori tecniche disponibili, come specificato nelle norme operative di cui all'articolo 70 decies e in altre normative pertinenti dell'Unione, e non provochi un inquinamento significativo dell'ambiente.
3.  Il gestore si assicura che la gestione del letame, compreso lo spargimento sul suolo di rifiuti, sottoprodotti di origine animale o altri residui prodotti dall'installazione, sia effettuato conformemente alle migliori tecniche disponibili, come specificato nelle norme operative e in altre normative pertinenti dell'Unione, e non provochi un inquinamento significativo dell'ambiente.
Emendamento 195
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 sexies – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuato un controllo adeguato conformemente alle norme operative di cui all'articolo 70 decies.
1.  Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuato un controllo adeguato in condizioni uniformi conformemente alle norme operative stabilite nell'atto delegato di cui all'articolo 70 decies.
Emendamento 196
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 sexies – paragrafo 3
3.  Il gestore mette a disposizione dell'autorità competente, su richiesta di quest'ultima e senza indugio, i dati e le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. L'autorità competente può presentare tale richiesta al fine di verificare il rispetto delle norme operative di cui all'articolo 70 decies. L'autorità competente formula una tale richiesta qualora un cittadino chieda l'accesso ai dati o alle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
3.  Il gestore mette a disposizione dell'autorità competente, su richiesta di quest'ultima e senza indugio, i dati e le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. L'autorità competente può presentare tale richiesta al fine di verificare il rispetto delle norme operative. L'autorità competente formula una tale richiesta qualora un cittadino chieda l'accesso ai dati o alle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Emendamento 197
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 septies – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri provvedono affinché i valori relativi alle emissioni e ai livelli di prestazione ambientale, controllati conformemente alle norme operative di cui all'articolo 70 decies, non superino i valori limite di emissione e i valori limite di prestazione ambientale ivi stabiliti.
1.  Gli Stati membri provvedono affinché i valori relativi alle emissioni e ai livelli di prestazione ambientale, controllati conformemente alle norme operative in condizioni uniformi stabilite nell'atto delegato di cui all'articolo 70 decies, non superino i valori limite di emissione e i valori limite di prestazione ambientale ivi stabiliti.
Emendamento 198
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 octies – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
c bis)   la procedura di registrazione, nel caso in cui non siano adottate disposizioni generali vincolanti e lo Stato membro consenta che l'installazione sia solo registrata.
Emendamento 199
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 octies – paragrafo 2 – lettera a
a)  l'autorizzazione;
a)  l'autorizzazione o la registrazione;
Emendamento 200
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 nonies – paragrafo 1 – comma 2
La legittimazione nella procedura di ricorso può non essere subordinata al ruolo che i singoli interessati hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva.
La legittimazione nella procedura di ricorso non è subordinata al ruolo che i singoli interessati hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva.
Emendamento 201
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 decies – paragrafo 1 – comma 1
La Commissione stabilisce norme operative contenenti requisiti coerenti con l'uso delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I bis, tra cui:
soppresso
a)   i valori limite di emissione;
b)   i requisiti in materia di controllo;
c)   le pratiche di spargimento sul suolo;
d)   le pratiche di prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
e)   i valori limite di prestazione ambientale;
f)   altre misure conformi all'allegato III.
Emendamento 202
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 decies – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.   Prima di stabilire le norme operative su condizioni uniformi conformemente al paragrafo 2, la Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, i settori interessati, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale e la Commissione.
Lo scambio di informazioni riguarda in particolare:
a)   i livelli di emissione e di prestazione ambientale delle installazioni e delle tecniche in termini di emissioni, consumo e natura delle materie prime, consumo di acqua, uso di energia e produzione di rifiuti, così come altre misure conformi all'allegato III;
b)   le tecniche usate, il monitoraggio associato, gli effetti incrociati, la fattibilità economica e tecnica e gli sviluppi in tale ambito;
c)   le migliori tecniche disponibili individuate dopo aver esaminato gli elementi di cui alle lettere a) e b).
Emendamento 203
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 decies – paragrafo 2
2.  Entro il [OP: inserire la data = il primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione adotta un atto delegato in conformità all'articolo 76 per integrare la presente direttiva stabilendo le norme operative di cui al paragrafo 1.".
2.  Entro il [OP: inserire la data = il primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione adotta un atto delegato in conformità all'articolo 76 per stabilire le norme operative sulle condizioni uniformi per ciascuna attività di cui all'allegato I bis risultanti dallo scambio di informazioni come previsto nel presente articolo.
Tali norme operative sulle condizioni uniformi sono coerenti con l'uso delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I bis e tengono conto della natura, del tipo, delle dimensioni e della densità delle installazioni, delle dimensioni degli armenti di ciascun tipo di animale nelle aziende agricole miste e delle specificità dei sistemi di allevamento a pascolo, in cui gli animali sono tenuti solo stagionalmente al chiuso.
Le norme operative includono l'esistenza di tecniche di allevamento emergenti e specificano le condizioni alle quali l'autorità competente può concedere un'autorizzazione a un'installazione agricola che utilizza tali tecniche.
Emendamento 204
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 decies – paragrafo 3
3.  Gli Stati membri provvedono affinché tutte le condizioni di autorizzazione per le installazioni interessate siano conformi alle norme operative di cui al paragrafo 1 entro 42 mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato che stabilisce tali norme.";
3.  Gli Stati membri provvedono affinché tutte le condizioni di autorizzazione per le installazioni interessate e le installazioni in fase di registrazione siano conformi alle norme operative di cui al paragrafo 1 entro 42 mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato che stabilisce tali norme.";
Emendamento 205
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25 bis (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 72 – paragrafo 5 (nuovo)
25 bis.   all'articolo 72 è aggiunto il paragrafo seguente:
"5. Ogni anno gli Stati membri forniscono alla Commissione, per via elettronica, i seguenti elementi, che sono pubblicati sul portale in un formato facilmente accessibile e di facile utilizzo:
a)   la sintesi dell'autorizzazione conformemente all'atto di esecuzione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, della presente direttiva;
b)   il link diretto al sistema di gestione ambientale di cui all'articolo 14 bis della presente direttiva;
c)   il link diretto all'autorizzazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della presente direttiva e, se del caso, all'allegato all'autorizzazione per l'applicazione dell'articolo 15, secondo comma, della presente direttiva;
d)   il link diretto ai piani di trasformazione a norma dell'articolo 27 quinquies della presente direttiva;
e)   i dati scientifici disponibili di cui all'articolo 79 bis;
f)   l'elenco degli impianti non conformi a norma dell'articolo 79 della presente direttiva a seguito della decisione definitiva sulla non conformità da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato membro interessato in conformità del diritto nazionale;
g)   il link diretto al sito web degli avvisi pubblici per ciascuna installazione delle autorità competenti.
La Commissione inserisce nel portale le informazioni comunicate dagli Stati membri entro due mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al primo comma.
La Commissione inserisce nel portale le seguenti informazioni entro due mesi dalla pubblicazione:
a)  le conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 6, della presente direttiva.
Emendamento 206
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 26
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 73 – comma 1
Entro il 30 giugno 2028, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui è esaminata l'attuazione della presente direttiva. La relazione tiene conto delle dinamiche dell'innovazione e del riesame di cui all'articolo 8 della direttiva 2003/87/CE.
Entro il 30 giugno 2028, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui è esaminata l'attuazione della presente direttiva. La relazione tiene conto delle dinamiche dell'innovazione, delle tecniche emergenti, della necessità di ulteriori misure di prevenzione dell'inquinamento, tenendo presente nel contempo anche la necessità di una transizione industriale giusta e inclusiva e del riesame di cui all'articolo 8 della direttiva 2003/87/CE.
Emendamento 207
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 26
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 73 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva
La relazione include una valutazione della necessità dell'intervento dell'Unione mediante la definizione o l'aggiornamento di requisiti minimi a livello di Unione per i valori limite di emissione e per le norme in materia di controllo e conformità per le attività nell'ambito delle conclusioni sulle BAT adottate nel corso del quinquennio precedente, sulla base dei seguenti criteri:
La relazione include una valutazione della necessità dell'intervento dell'Unione mediante la definizione o l'aggiornamento di requisiti minimi a livello di Unione per i valori limite di emissione, comprese le attività per le quali non sono state adottate conclusioni sulle BAT a norma dell'articolo 13, paragrafo 7, della presente direttiva, e per le norme in materia di controllo e conformità per le attività nell'ambito delle conclusioni sulle BAT adottate nel corso del quinquennio precedente, sulla base dei seguenti criteri:
Emendamento 208
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 26
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 73 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b bis (nuova)
b bis)   la parità di condizioni per quanto concerne i requisiti di prestazione ambientale dell'industria all'interno dell'Unione e nei paesi terzi.
Emendamento 209
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 27
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 74 – paragrafo 2
2.   Affinché le disposizioni della presente direttiva possano conseguirne gli obiettivi di prevenzione o riduzione delle emissioni inquinanti e un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 76 per modificare l'allegato I o l'allegato I bis, includendo in tali allegati un'attività agroindustriale che soddisfi i seguenti criteri:
soppresso
a)   ha o si prevede che abbia un impatto sulla salute umana o sull'ambiente, in particolare a causa delle emissioni inquinanti e dell'uso delle risorse;
b)   le sue prestazioni ambientali divergono all'interno dell'Unione;
c)   presenta un potenziale di miglioramento in termini di impatto ambientale mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili o di tecniche innovative;
d)   la sua inclusione nel campo di applicazione della presente direttiva è valutata, sulla base dell'impatto ambientale, economico e sociale, in modo che vi sia un rapporto favorevole tra i benefici per la società e i costi economici.
Emendamento 210
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 27
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 74 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.   Entro il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione, sulla base di una valutazione d'impatto, adotta un atto delegato conformemente all'articolo 76 al fine di modificare il punto 3.6 dell'allegato I aggiungendo un elenco esaustivo dei processi di estrazione e trattamento dei minerali industriali non energetici barite, bentonite, diatomite, feldspato, fluorite, grafite, caolino, magnesite, perlite, potassa, sale, zolfo e talco, qualora i processi di estrazione e trattamento di tali minerali abbiano un impatto ambientale considerevole dal punto di vista delle emissioni e/o del consumo di acqua ed energia con le soglie pertinenti.
Emendamento 211
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 27
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 74 – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter.   Dopo il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] e sulla base di una valutazione d'impatto, la Commissione può adottare un atto delegato conformemente all'articolo 76 al fine di modificare l'allegato I, punto 3.6, aggiungendo minerali non energetici recentemente scoperti nell'Unione, se la loro estrazione e il loro trattamento hanno un impatto ambientale considerevole dal punto di vista delle emissioni e/o del consumo di acqua ed energia.
Emendamento 212
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 29
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 76 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.   Entro il 30 giugno 2026 la Commissione, sulla base della relazione 04/2020 del Centro tematico europeo sull'inquinamento atmosferico, i trasporti, il rumore e l'inquinamento industriale (ETC/ATNI) dell'Agenzia europea dell'ambiente, adotta un atto delegato conformemente all'articolo 76 al fine di redigere un elenco dei 200 impianti più inquinanti, sulla base dei costi marginali dei danni connessi agli inquinanti atmosferici (PM2,5, PM10, SO2, NH3, NOX, NMVOC, As, Cd, CrVI, Pb, Hg, Ni, 1,3 butadiene, benzene, formaldeide, benzo(a)pirene, diossine e furani) e ai gas a effetto serra (CO2, CH4 e N2O) in linea con la relazione. Nel redigere l'elenco, la Commissione può tenere conto, se del caso, dell'inquinamento provocato dai diversi inquinanti nell'ambiente acquatico.
Emendamento 213
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 31
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 79 – paragrafo 2
2.  Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono sanzioni pecuniarie proporzionate al fatturato della persona giuridica o al reddito della persona fisica che ha commesso la violazione. Il livello delle sanzioni pecuniarie è calcolato in modo da garantire che privino effettivamente la persona responsabile della violazione dei benefici economici derivanti dalla stessa. Il livello delle sanzioni pecuniarie è gradualmente aumentato in caso di violazioni reiterate. In caso di violazione commessa da una persona giuridica, l'importo massimo delle sanzioni pecuniarie è pari almeno all'8 % del fatturato annuo del gestore nello Stato membro interessato.
2.  Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono sanzioni pecuniarie proporzionate al fatturato della persona giuridica o al reddito della persona fisica che ha commesso la violazione. Il livello delle sanzioni pecuniarie è calcolato in modo da garantire che privino effettivamente la persona responsabile della violazione dei benefici economici derivanti dalla stessa. Il livello delle sanzioni pecuniarie è gradualmente aumentato in caso di violazioni reiterate. In caso di violazione commessa da una persona giuridica, l'importo massimo delle sanzioni pecuniarie è pari almeno al 4 % del fatturato annuo del gestore nell'esercizio precedente quello in cui la sanzione è imposta nell'Unione.
Emendamento 214
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 31
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 79 – paragrafo 3 – lettera c
c)  la popolazione o l'ambiente interessati dalla violazione, tenendo presente l'impatto della violazione sull'obiettivo di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.";
c)  la popolazione o l'ambiente interessati dalla violazione, tenendo presente l'impatto della violazione sull'obiettivo di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, compresi la reversibilità di qualsiasi danno derivante dalla violazione e il tempo necessario per porre rimedio a tale danno.";
Emendamento 215
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 31
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 79 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)
c bis)   le violazioni pertinenti commesse in precedenza dal gestore o dall'installazione.
Emendamento 216
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 31
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 79 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.   Gli Stati membri provvedono affinché i proventi delle sanzioni siano utilizzati, in via prioritaria, per compensare i danni causati alle comunità locali, comprese le conseguenze sociali della cessazione delle attività economiche dovute a violazioni. Fatto salvo l'articolo 79 bis, i proventi derivanti dalle sanzioni non sono utilizzati ai fini dell'articolo 79 bis.
Emendamento 217
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 31
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 79 – paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter.   La Commissione controlla l'applicazione, da parte degli Stati membri, delle sanzioni di cui al presente paragrafo e, in caso di evidenti disparità tra i regimi sanzionatori degli Stati membri, adotta, ove necessario, orientamenti. 
Emendamento 218
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 79 bis – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di danno alla salute umana intervenuto a seguito di una violazione delle misure nazionali adottate ai sensi della presente direttiva, le persone interessate abbiano il diritto di chiedere e ottenere un indennizzo per tale danno dalle persone fisiche o giuridiche interessate e, se del caso, dalle autorità competenti responsabili della violazione.
1.  Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di danno alla salute umana intervenuto a seguito di una violazione delle misure nazionali adottate ai sensi della presente direttiva, le persone interessate abbiano il diritto di chiedere e ottenere un indennizzo per tale danno dalle persone fisiche o giuridiche interessate responsabili della violazione nonché, se del caso, dalle autorità competenti qualora la decisione, l'atto o l'omissione dell'autorità abbia causato il danno o vi abbia contribuito.
Emendamento 282
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 79 bis – paragrafo 4
4.  In caso di richiesta di indennizzo ai sensi del paragrafo 1, suffragata da prove dalle quali si può presumere un nesso di causalità tra il danno e la violazione, gli Stati membri provvedono affinché spetti alla persona responsabile della violazione dimostrare di non aver causato il danno o di non avervi contribuito.
4.  In caso di richiesta di indennizzo ai sensi del paragrafo 1, suffragata da dati scientifici chiari e coerenti che dimostrino un nesso di causalità tra il danno e la violazione, gli Stati membri provvedono affinché tali dati siano riconosciuti come prove sia nel diritto sostanziale che nel diritto processuale e siano tenuti in debita considerazione dagli organi giurisdizionali nazionali, assieme a tutte le altre prove pertinenti a norma del diritto nazionale e fatti salvi i diritti della difesa.
Emendamento 220
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 79 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il ricorrente abbia fornito prove ragionevolmente disponibili per suffragare una richiesta di indennizzo a norma del paragrafo 1 e abbia ragionevolmente dimostrato che ulteriori elementi di prova si trovano nella disponibilità del convenuto o di un terzo, se richiesto dal ricorrente, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa sia in grado di disporre che tali prove siano esibite dal convenuto o dal terzo in conformità del diritto procedurale nazionale, fatte salve le norme nazionali e dell'Unione applicabili in materia di riservatezza e proporzionalità.
Emendamento 283
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 79 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.   Ai fini del presente articolo, per "dati scientifici chiari e coerenti" si intendono dati statistici, epidemiologici e altri dati scientifici pertinenti ai fini della valutazione da parte dei rispettivi organi giurisdizionali nazionali dell'esistenza di un nesso di causalità statisticamente valido tra determinati tipi di inquinamento e determinate condizioni di salute. Gli Stati membri creano un sistema centralizzato per ricevere, raccogliere e pubblicare dati scientifici chiari e coerenti sui nessi di causalità, tenendo conto della ricerca sia nazionale che internazionale, delle considerazioni sui fattori di impatto, delle pubblicazioni sottoposte a valutazione inter pares, dei criteri di valutazione delle università e degli istituti di ricerca, del grado di accettazione da parte della comunità scientifica, del livello di soddisfazione della riproduzione dei risultati sui nessi di causalità e della sua ammissibilità nelle procedure giuridiche a norma della presente direttiva.
Emendamento 222
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 79 bis – paragrafo 5 ter (nuovo)
5 ter.   Gli Stati membri trasmettono all'Agenzia europea dell'ambiente dati scientifici pertinenti sui nessi di causalità tra determinati tipi di inquinamento e determinate condizioni di salute. L'Agenzia, previo esame iniziale dell'affidabilità scientifica delle fonti, inserisce i dati nel portale sulle emissioni industriali istituito a norma del regolamento (UE).../... (COM(2022)0157 – C9-0145/2022 – 2022/0105(COD)).
Emendamento 254
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 33 bis (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Allegato -I bis (nuovo)
(33 bis)  è inserito l'allegato -I bis di cui all'allegato I bis della presente direttiva;
Emendamento 223
Proposta di direttiva
Allegato I – lettera -a (nuova)
Direttiva 2010/75/UE
Allegato I – punto 1.2 bis (nuovo)
-a)  nell'allegato I, terzo comma, è inserito il punto 1.2 bis:
"1.2 bis Prospezione e produzione a monte di petrolio e gas fossile sulla terraferma, raccolta e trattamento di gas fossile";
Emendamento 224
Proposta di direttiva
Allegato I – lettera -a bis (nuova)
Direttiva 2010/75/UE
Allegato I – punto 1.2 ter (nuovo)
-a bis)  nell'allegato I, terzo comma, è inserito il punto 1.2 ter:
"1.2 ter Prospezione e produzione a monte di petrolio e gas fossile offshore";
Emendamento 306
Proposta di direttiva
Allegato I – lettera b
Direttiva 2010/75/UE
Allegato I – punto 2.3 – lettera a bis
a bis)   attività di laminazione a freddo con una capacità superiore a 10 Mg di acciaio grezzo all'ora;
soppresso
Emendamento 307
Proposta di direttiva
Allegato I – lettera b
Direttiva 2010/75/UE
Allegato I – punto 2.3 – lettera a ter
a ter)   attività di macchine trafilatrici con una capacità superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora;
soppresso
Emendamento 225
Proposta di direttiva
Allegato I – lettera b
Direttiva 2010/75/UE
Allegato I – punto 2.3 – lettera b
b)  attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 20 kJ per maglio;
b)  attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio;
Emendamento 226
Proposta di direttiva
Allegato I – lettera b
Direttiva 2010/75/UE
Allegato I – punto 2.3 – lettera b bis
b bis)  attività di forgiatura con presse per fucinare la cui forza è superiore a 10 mega-newton (MN) per pressa;
soppresso
Emendamento 227
Proposta di direttiva
Allegato I – lettera c
Direttiva 2010/75/UE
Allegato I – punto 2.7
2.7.  Fabbricazione di batterie agli ioni di litio (compreso l'assemblaggio di celle e pacchi di batterie), con una capacità di produzione di 3,5 GWh o più all'anno.";
2.7.  Fabbricazione di batterie agli ioni di litio, diversa da quella corrispondente esclusivamente all'assemblaggio di celle in pacchi e moduli, con una capacità di produzione di 17 500 tonnellate di celle di batterie (catodo, anodo, elettrolito, separatore e capsula) o più all'anno.";
Emendamento 228
Proposta di direttiva
Allegato I – lettera d
Direttiva 2010/75/UE
Allegato I – punto 3.5 – lettera a
a)  una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno; o
a)  una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno e/o;
Emendamento 229
Proposta di direttiva
Allegato I – lettera e
Direttiva 2010/75/UE
Allegato I – punto 3.6 – parte introduttiva
3.6.  Estrazione e trattamento (operazioni quali la polverizzazione, il controllo delle dimensioni, l'arricchimento e il miglioramento (upgrading) dei seguenti minerali non energetici:
3.6.  Estrazione e trattamento (operazioni quali la polverizzazione, il controllo delle dimensioni, l'arricchimento e il miglioramento (upgrading) dei seguenti minerali metalliferi non energetici: bauxite, cromo, cobalto, rame, oro, argento, ferro, piombo, litio, manganese, nichel, palladio, platino, stagno, tungsteno e zinco.";
Emendamento 230
Proposta di direttiva
Allegato I – lettera e
Direttiva 2010/75/UE
Allegato I – punto 3.6 – lettera a
a)   minerali industriali, tra cui barite, bentonite, diatomite, feldspato, fluorite, grafite, gesso, caolino, magnesite, perlite, potassa, sale, zolfo e talco;
soppresso
Emendamento 231
Proposta di direttiva
Allegato I – lettera e
Direttiva 2010/75/UE
Allegato I – punto 3.6 – lettera b
b)   minerali metalliferi, compresi bauxite, cromo, cobalto, rame, oro, ferro, piombo, litio, manganese, nichel, palladio, platino, stagno, tungsteno e zinco.";
soppresso
Emendamento 232
Proposta di direttiva
Allegato I – lettera e bis (nuova)
Direttiva 2010/75/UE
Allegato I – punto 4.2 – lettera a
e bis)   nell'allegato II, punto 4.2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a)  gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
"a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno (ad eccezione dell'elettrolisi dell'acqua per la produzione di idrogeno laddove la capacità di produzione dell'idrogeno sia inferiore a 50MW di potenza), biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;";
Emendamento 233
Proposta di direttiva
Allegato I – lettera e ter (nuova)
Direttiva 2010/75/UE
Allegato I – punto 5.2 – parte introduttiva
e ter)  nell'allegato I, punto 5.2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:
"Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti, ad eccezione dei rifiuti composti esclusivamente da biomassa quali definiti all'articolo 3, punto 31, lettera b), della presente direttiva:"
Emendamento 234
Proposta di direttiva
Allegato I – lettera g
Direttiva 2010/75/UE
Allegato I – punto 5.3 – lettera a – punto i
i)  trattamento biologico (come la digestione anaerobica);
i)  trattamento biologico (come la digestione anaerobica o la codigestione);
Emendamento 255
Proposta di direttiva
Allegato I bis (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Tabella di conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) di cui alla definizione di UBA

Suini

Scrofe riproduttrici > 50 kg

0,5 UBA

 

Altri suini > 30 kg

0,3 UBA

Pollame

Polli da carne

0,007 UBA

 

Galline ovaiole

0,014 UBA

 

Struzzi

0,35 UBA

 

Tacchini

0,03 UBA

 

Anatre

0,01 UBA

 

Oche

0,02 UBA

 

Altri avicoli n.c.a.

0,001 UBA

Emendamento 256
Proposta di direttiva
Allegato II
Direttiva 2010/75/UE
Allegato I bis
ALLEGATO I bis
soppresso
1.   Allevamento di bovini, suini o pollame in installazioni con 150 o più unità di bestiame adulto (UBA).
2.   Allevamento di una combinazione dei seguenti animali: suini, pollame in installazioni con 150 o più UBA.
L'equivalente approssimativo in UBA si basa su tassi di conversione stabiliti nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione*.
* Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18).
Emendamento 237
Proposta di direttiva
Allegato III
Direttiva 2010/75/UE
Allegato II – punto 1.5
1.5.  I costi valutati dal gestore sono verificati dall'autorità competente sulla base di informazioni provenienti da altre fonti, quali fornitori di tecnologia, pareri di esperti o dati provenienti da altri impianti in cui sono state recentemente introdotte le migliori tecniche disponibili.
1.5.  I costi valutati dal gestore sono verificati dall'autorità competente sulla base di informazioni provenienti da altre fonti, quali fornitori di tecnologia, ricerche sottoposte a revisione tra pari, pareri di esperti o dati provenienti da altri impianti in cui sono state recentemente introdotte le migliori tecniche disponibili.
Emendamento 238
Proposta di direttiva
Allegato III bis (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Allegato III – punto 2
Nell'allegato III il punto 2 è sostituito dal seguente:
2.  impiego di sostanze meno pericolose;
"2. impiego di sostanze meno pericolose e di altre sostanze estremamente preoccupanti;"
Emendamento 239
Proposta di direttiva
Allegato III ter (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Allegato III – punto 5
Nell'allegato III il punto 5 è sostituito dal seguente:
5.  progressi in campo tecnico e evoluzione delle conoscenze in campo scientifico;
"5. progressi in campo tecnico, compresi gli strumenti digitali, e evoluzione delle conoscenze in campo scientifico;"
Emendamento 240
Proposta di direttiva
Allegato III quater (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Allegato III – punto 9
Nell'allegato III il punto 9 è sostituito dal seguente:
9.  consumo e natura delle materie prime, ivi compresa l'acqua, usate nel processo e efficienza energetica;
"9. consumo, riciclaggio e natura delle materie prime, ivi compresa l'acqua, usate nel processo, efficienza energetica e decarbonizzazione;"
Emendamento 241
Proposta di direttiva
Allegato III quinquies (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Allegato III – punto 11
Nell'allegato III il punto 11 è sostituito dal seguente:
11.  necessità di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l'ambiente;
"11. necessità di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l'ambiente e i lavoratori;"
Emendamento 242
Proposta di direttiva
Allegato III sexies (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Allegato III – paragrafo 12 ter (nuovo)
Nell'allegato III è aggiunto il punto seguente:
"12 ter. necessità di prevenire e di ridurre al minimo l'impatto negativo sulla biodiversità."
Emendamento 243
Proposta di direttiva
Allegato III septies (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Allegato IV – paragrafo 1 – parte introduttiva
Nell'allegato IV, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
1.  Il pubblico è informato (attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili) in una fase precoce della procedura di adozione di una decisione o, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:
"1. Il pubblico è informato (attraverso pubblici avvisi e tramite una pagina web di facile reperimento e liberamente accessibile sul sito Internet delle autorità pubbliche) in una fase precoce della procedura di adozione di una decisione o, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:".
Emendamento 244
Proposta di direttiva
Allegato III octies (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Allegato IV – paragrafo 3
Nell'allegato IV il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3.  Il pubblico interessato ha il diritto di presentare osservazioni e di esprimere pareri all'autorità competente prima che sia adottata una decisione.
"3. Il pubblico interessato ha il diritto di presentare osservazioni e di esprimere pareri all'autorità competente in tempo utile prima che sia adottata una decisione."
Emendamento 245
Proposta di direttiva
Allegato III nonies (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Allegato IV – paragrafo 5
Nell'allegato IV, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
5.  Gli Stati membri stabiliscono le modalità precise di informazione del pubblico (ad esempio mediante affissione entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica). Sono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, che concedano un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi del presente allegato.
"5. Sono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, che concedano un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi del presente allegato."
Emendamento 246
Proposta di direttiva
Allegato III decies (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Allegato IV – paragrafo 5 bis (nuovo)
Nell'allegato IV è aggiunto il seguente paragrafo:
5 bis.  Il pubblico interessato che vive in uno Stato membro confinante con quello in cui ha luogo l'attività è informato in maniera parimenti efficace quanto il pubblico interessato che vive nello stesso Stato membro in cui ha luogo l'attività. Ciò implica la traduzione delle informazioni pertinenti conformemente ai paragrafi 1 e 2."
Emendamento 247
Proposta di direttiva
Allegato III undecies (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Allegato V – parte 3 – paragrafo 8 – comma 3
Nell'allegato V, parte 3, paragrafo 8, il terzo comma è sostituito dal seguente:
I gestori informano l'autorità competente dei risultati della verifica dei sistemi di misurazione automatici.
"I gestori informano l'autorità competente dei risultati della verifica dei sistemi di misurazione automatici entro un termine di tre mesi."
Emendamento 248
Proposta di direttiva
Allegato III duodecies (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Allegato V – parte 3 – paragrafo 10 – comma 2
Nell'allegato V, parte 3, paragrafo 10, il secondo comma è sostituito dal seguente:
Qualsiasi giorno nel quale più di 3 valori medi orari non sono validi a causa di malfunzionamento o manutenzione del sistema automatico di misure non è considerato valido. Se in un anno più di dieci giorni non sono considerati validi per tali ragioni, l'autorità competente chiede al gestore di prendere adeguati provvedimenti per migliorare l'affidabilità del sistema automatico di misure.
Qualsiasi giorno nel quale più di 3 valori medi orari non sono validi a causa di malfunzionamento o manutenzione del sistema automatico di misure non è considerato valido. Se in un anno più di dieci giorni non sono considerati validi per tali ragioni, l'autorità competente chiede al gestore di prendere adeguati provvedimenti per migliorare l'affidabilità del sistema automatico di misure entro un termine di tre mesi."
Emendamento 249
Proposta di direttiva
Allegato III terdecies (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Allegato VI – parte 6 – punto 1.2
Nell'allegato VI, parte 6, il punto 1.2 è sostituito dal seguente:
1.2.  Il campionamento e l'analisi di tutte le sostanze inquinanti, ivi compresi le diossine e i furani, nonché l'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e la loro taratura in base ai metodi di misurazione di riferimento devono essere eseguiti in conformità delle norme CEN. Qualora non siano disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente. I sistemi automatici di misurazione sono sottoposti a controllo per mezzo di misurazioni parallele in base ai metodi di misurazione di riferimento almeno una volta l'anno.
1.2.  Il campionamento e l'analisi di tutte le sostanze inquinanti, ivi compresi le diossine e i furani, nonché l'assicurazione di qualità dei laboratori e dei sistemi automatici di misurazione e la taratura di questi ultimi in base ai metodi di misurazione di riferimento devono essere eseguiti in conformità delle norme CEN. Qualora non siano disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente. I sistemi automatici di misurazione sono sottoposti a controllo per mezzo di misurazioni parallele in base ai metodi di misurazione di riferimento almeno una volta l'anno.
Emendamento 250
Proposta di direttiva
Allegato III quaterdecies (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Allegato VI – parte 8 – punto 1.2
Nell'allegato VI, parte 8, il punto 1.2 è sostituito dal seguente:
I valori medi su 30 minuti e i valori medi su 10 minuti sono determinati durante il periodo di effettivo funzionamento (esclusi i periodi di avvio e di arresto se non vengono inceneriti rifiuti) in base ai valori misurati, previa sottrazione del valore rilevato nell'intervallo di confidenza specificato al punto 1.3 della parte 6. I valori medi giornalieri sono determinati in base ai valori medi convalidati.
"I valori medi su 30 minuti e i valori medi su 10 minuti sono determinati durante il periodo di effettivo funzionamento (compresi i periodi di avvio e di arresto per le diossine, i furani e i policlorobifenili diossina-simili anche se non vengono inceneriti rifiuti) in base ai valori misurati, previa sottrazione del valore rilevato nell'intervallo di confidenza specificato al punto 1.3 della parte 6. I valori medi giornalieri sono determinati in base ai valori medi convalidati.

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0216/2023).

Ultimo aggiornamento: 28 maggio 2024Note legali - Informativa sulla privacy