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Procedura : 2022/0117(COD)
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Ciclo del documento : A9-0223/2023

Testi presentati :

A9-0223/2023

Discussioni :

PV 10/07/2023 - 16
CRE 10/07/2023 - 16

Votazioni :

PV 11/07/2023 - 8.15
CRE 11/07/2023 - 8.15
PV 27/02/2024 - 7.5
CRE 27/02/2024 - 7.5

Testi approvati :

P9_TA(2023)0264
P9_TA(2024)0085

Testi approvati
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Martedì 11 luglio 2023 - Strasburgo
Protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi
P9_TA(2023)0264A9-0223/2023

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'11 luglio 2023, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica") (COM(2022)0177 – C9-0161/2022 – 2022/0117(COD))(1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Visto 2 bis (nuovo)
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 2
(2)  L'articolo 10, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea stabilisce che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") prevede, tra gli altri, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), il diritto alla libertà di espressione e d'informazione, che include il rispetto della libertà e del pluralismo dei media (articolo 11), e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47).
(2)  L'articolo 10, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea stabilisce che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") prevede, tra gli altri, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), il diritto alla libertà di espressione e d'informazione, che include il rispetto della libertà e del pluralismo dei media (articolo 11), il diritto alla libertà di riunione e di associazione (articolo 12) e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47).
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis)  Il diritto alla libertà di espressione è un diritto fondamentale che va esercitato con senso di dovere e responsabilità, tenendo conto del diritto fondamentale delle persone di ottenere informazioni imparziali, come anche del rispetto del diritto fondamentale di proteggere la propria reputazione, i propri dati personali e la propria vita privata. In caso di conflitti tra tali diritti, tutte le parti devono avere accesso alla giustizia, con il dovuto rispetto del principio dell'equo processo.
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 3 ter (nuovo)
(3 ter)  Nella sua risoluzione dell'11 novembre 2021 sul tema "Rafforzare la democrazia e la libertà e il pluralismo dei media nell'UE", il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a proporre un pacchetto di misure vincolanti e non vincolanti per affrontare il crescente numero di azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica o SLAPP riguardanti i giornalisti, le ONG, il mondo accademico e la società civile dell'Unione. Il Parlamento ha proposto misure legislative nei settori del diritto processuale civile e penale, quali un meccanismo di respingimento rapido delle cause civili abusive, il diritto al pieno riconoscimento delle spese sostenute dal convenuto e il diritto al risarcimento dei danni. La risoluzione dell'11 novembre 2021 chiedeva anche, tra l'altro, un'adeguata formazione dei giudici e degli operatori della giustizia in materia di SLAPP, un fondo specifico destinato a offrire sostegno finanziario alle vittime di SLAPP e un registro pubblico relativo alle decisioni giudiziarie sui casi di SLAPP. Inoltre, il Parlamento ha chiesto la revisione del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis ("regolamento Bruxelles I") e del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio1 ter ("regolamento Roma II") al fine di prevenire il fenomeno della scelta opportunistica del foro.
__________________
1 bis Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).
1 ter Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40).
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 4
(4)  Scopo della presente direttiva è proteggere le persone fisiche e giuridiche attive nella partecipazione pubblica su questioni di interesse pubblico, in particolare i giornalisti e i difensori dei diritti umani, da procedimenti giudiziari avviati nei loro confronti per dissuaderle dalla partecipazione pubblica (comunemente denominati "azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica", "SLAPP" o "azioni bavaglio").
(4)  Scopo della presente direttiva è stabilire norme minime a livello dell'Unione per garantire la protezione delle persone fisiche e giuridiche attive nella partecipazione pubblica su questioni di interesse pubblico, tra cui i giornalisti, i mezzi di informazione, le organizzazioni dei media, gli informatori e i difensori dei diritti umani, come pure le organizzazioni della società civile, le ONG, i sindacati, gli artisti, i ricercatori e gli accademici, da procedimenti giudiziari avviati nei loro confronti per dissuaderle dalla partecipazione pubblica (comunemente denominati "azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica", "SLAPP" o "azioni bavaglio"), nonché dalle minacce di tali procedimenti.
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 5
(5)  I giornalisti svolgono un ruolo importante nel facilitare il dibattito pubblico e nello scambio di informazioni, opinioni e idee. È essenziale che dispongano dello spazio necessario per contribuire a un dibattito aperto, libero ed equo e per contrastare la disinformazione, le ingerenze e la manipolazione delle informazioni. I giornalisti dovrebbero essere in grado di svolgere le loro attività in modo efficace per garantire che i cittadini abbiano accesso a una pluralità di opinioni nelle democrazie europee.
(5)  I giornalisti svolgono un ruolo importante nel facilitare il dibattito pubblico e nello scambio di informazioni, opinioni e idee. Un giornalismo indipendente, professionale e responsabile e l'accesso a un'informazione pluralistica sono pilastri fondamentali della democrazia. È essenziale che i giornalisti dispongano dello spazio necessario per contribuire a un dibattito aperto, libero ed equo e per contrastare la disinformazione, le ingerenze e la manipolazione delle informazioni. I giornalisti dovrebbero essere in grado di svolgere le loro attività in modo efficace e senza timori per garantire che i cittadini abbiano accesso a una pluralità di opinioni nelle democrazie europee.
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 6
(6)  I giornalisti investigativi hanno un ruolo particolarmente importante nella lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e all'estremismo. Svolgono un lavoro che comporta rischi particolarmente elevati e sono sempre più esposti ad attacchi e molestie. È necessario un solido sistema di garanzie affinché possano esercitare la loro funzione cruciale di vigilanza su questioni di legittimo interesse pubblico.
(6)  I giornalisti investigativi e le organizzazioni dei media hanno un ruolo particolarmente importante nell'individuare e nel contrastare la criminalità organizzata, gli abusi di potere, la corruzione, le violazioni dei diritti fondamentali e l'estremismo. Svolgono un lavoro che comporta rischi particolarmente elevati e sono sempre più esposti ad attacchi, omicidi, minacce, intimidazioni e molestie. È necessario un solido sistema di garanzie e di tutela, tra cui la protezione della loro incolumità fisica, affinché i giornalisti investigativi possano esercitare la loro funzione cruciale di vigilanza su questioni di interesse pubblico, senza il timore di essere puniti per il fatto di cercare la verità e informare il pubblico.
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 7
(7)  Anche i difensori dei diritti umani svolgono un ruolo importante nelle democrazie europee, in particolare nella difesa dei diritti fondamentali, dei valori democratici, dell'inclusione sociale, dell'ambiente e dello Stato di diritto. Dovrebbero poter partecipare attivamente alla vita pubblica e far sentire la loro voce su questioni politiche e sui processi decisionali senza timore di intimidazioni. Per "difensori dei diritti umani" s'intendono le persone o le organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti fondamentali e di una serie di altri diritti, tra cui i diritti ambientali e climatici, i diritti delle donne, i diritti delle persone LGBTIQ e delle persone appartenenti a minoranze razziali o etniche, i diritti dei lavoratori e le libertà religiose. Anche altri partecipanti al dibattito pubblico, come i ricercatori e gli accademici, meritano una protezione adeguata.
(7)  Anche i difensori dei diritti umani svolgono un ruolo importante nelle democrazie europee, in particolare nella difesa dei diritti fondamentali, dei valori democratici, dell'inclusione sociale, dell'ambiente, della parità di genere e dello Stato di diritto. Tenuto conto delle politiche dell'Unione in materia di ambiente e clima, occorre prestare attenzione anche alla protezione dei difensori dei diritti ambientali. I difensori dei diritti umani dovrebbero poter partecipare attivamente alla vita pubblica, promuovere la responsabilità e far sentire la loro voce su questioni politiche e sui processi decisionali senza timore di intimidazioni. Per "difensori dei diritti umani" s'intendono le persone o le organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti fondamentali e di una serie di altri diritti, tra cui i diritti ambientali e climatici, i diritti delle donne, i diritti delle persone LGBTIQ+ e delle persone appartenenti a minoranze razziali o etniche, i diritti dei lavoratori e le libertà religiose.
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis)  Anche i partecipanti al dibattito pubblico, diversi dai giornalisti, dalle organizzazioni dei media o dai difensori dei diritti umani, come accademici, ricercatori o artisti, meritano una protezione adeguata. In una società democratica, essi dovrebbero essere in grado di fare ricerca, insegnare, imparare, esibirsi e comunicare senza timore di rappresaglie. Accademici e ricercatori contribuiscono in modo sostanziale al dibattito pubblico e alla diffusione delle conoscenze, nonché a garantire che il dibattito democratico possa svolgersi su base informata e contrastare la disinformazione.
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 9
(9)  Per favorire un simile ambiente è importante proteggere i giornalisti e i difensori dei diritti umani dai procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica. Tali procedimenti giudiziari non mirano ad ottenere l'accesso alla giustizia, bensì a mettere a tacere il dibattito pubblico, di norma attraverso il ricorso a molestie e all'intimidazione.
(9)  Per favorire un simile ambiente è importante proteggere le persone fisiche e giuridiche dai procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica. Tali procedimenti giudiziari non mirano ad ottenere l'accesso alla giustizia, bensì a mettere a tacere il dibattito pubblico e impedire le indagini e le denunce sulle violazioni del diritto nazionale e dell'Unione, anche sulla corruzione o su altre pratiche abusive, di norma attraverso il ricorso a molestie e all'intimidazione.
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 10
(10)  Le SLAPP sono generalmente avviate da entità potenti, ad esempio individui, gruppi di lobby, società e organi statali. Sono spesso caratterizzate da una situazione di squilibrio di potere tra le parti, in cui l'attore si trova in una posizione finanziaria o politica più forte rispetto al convenuto. La presenza di un simile squilibro di potere, pur non essendo un elemento indispensabile di tali casi, aumenta in misura significativa le conseguenze negative e gli effetti dissuasivi dei procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica.
(10)  Le SLAPP sono generalmente avviate da entità potenti, ad esempio individui, gruppi di lobby, società, pubblici ufficiali, entità soggette al controllo pubblico, politici, autorità giudiziarie e organi statali, nel tentativo di mettere a tacere il dibattito pubblico. Sono spesso caratterizzate da una situazione di squilibrio di potere tra le parti, in cui l'attore si trova in una posizione finanziaria o politica più forte rispetto al convenuto. La presenza di un simile squilibro di potere, pur non essendo un elemento indispensabile di tali casi, aumenta in misura significativa le conseguenze negative e gli effetti dissuasivi dei procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica.
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 11
(11)  I procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica possono incidere negativamente sulla credibilità e sulla reputazione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani ed esaurirne le risorse finanziarie e di altro tipo. Tali procedimenti possono contribuire a ritardare o addirittura impedire la pubblicazione di informazioni su questioni di interesse pubblico. La durata dei procedimenti e la pressione finanziaria che ne deriva possono avere un effetto dissuasivo sui giornalisti e sui difensori dei diritti umani. Tali pratiche possono pertanto avere effetti deterrenti sul loro lavoro, spingendoli all'autocensura per evitare eventuali procedimenti giudiziari futuri, con il conseguente impoverimento del dibattito pubblico a scapito della società nel suo complesso.
(11)  I procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica possono incidere negativamente sulla credibilità e sulla reputazione delle persone fisiche e giuridiche attive nella partecipazione pubblica ed esaurirne le risorse finanziarie e di altro tipo. Tali procedimenti possono contribuire a ritardare o addirittura impedire la pubblicazione di informazioni su questioni di interesse pubblico. La durata dei procedimenti e la pressione finanziaria che ne deriva possono avere un effetto dissuasivo sulle persone fisiche e giuridiche attive nella partecipazione pubblica. Tali pratiche possono pertanto avere effetti deterrenti sul loro lavoro, spingendoli all'autocensura per evitare eventuali procedimenti giudiziari futuri, con il conseguente impoverimento del dibattito pubblico a scapito della società nel suo complesso.
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 12
(12)  Le persone bersaglio di procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica possono trovarsi di fronte a molteplici azioni legali avviate contemporaneamente, a volte in più giurisdizioni. I procedimenti avviati nella giurisdizione di uno Stato membro nei confronti di una persona residente in un altro Stato membro sono generalmente più complessi e costosi per il convenuto. Gli attori nei procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica possono anche avvalersi di strumenti procedurali al fine di aumentare la durata e i costi del contenzioso, e possono avviare procedimenti giudiziari in una giurisdizione che ritengono più favorevole al loro caso, anziché adire l'organo giurisdizionale più adatto per l'esame della domanda. Tali pratiche comportano anche un onere inutile e dannoso a carico dei sistemi giudiziari nazionali.
(12)  Le persone bersaglio di procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica possono trovarsi di fronte a molteplici azioni legali avviate contemporaneamente, che possono essere civili, amministrative o penali o una combinazione delle stesse, a volte in più giurisdizioni. I procedimenti avviati nella giurisdizione di uno Stato membro nei confronti di una persona residente in un altro Stato membro sono generalmente più complessi e costosi per il convenuto. Gli attori nei procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica possono anche avvalersi di strumenti procedurali al fine di aumentare la durata e i costi del contenzioso, e possono avviare procedimenti giudiziari in una giurisdizione che ritengono più favorevole al loro caso (scelta opportunistica del foro), anziché adire l'organo giurisdizionale più adatto per l'esame della domanda. La durata e la varietà delle procedure, la pressione finanziaria e la minaccia di sanzioni costituiscono strumenti potenti per intimidire e mettere a tacere le voci critiche. Tali pratiche comportano anche un onere inutile e dannoso a carico dei sistemi giudiziari nazionali e determinano un uso scorretto delle loro risorse, il che equivale a un abuso dei sistemi giudiziari.
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 13
(13)  Le garanzie previste dalla presente direttiva dovrebbero applicarsi a tutte le persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica. Dovrebbero proteggere anche qualsiasi persona fisica o giuridica che, a titolo professionale o personale, assiste o fornisce sostegno, beni o servizi a un'altra persona per fini direttamente collegati alla partecipazione pubblica su questioni di interesse pubblico. Ciò riguarda, ad esempio, i fornitori di internet, le case editrici o le tipografie, che si trovano ad affrontare procedimenti giudiziari, o la minaccia di tali procedimenti, per il fatto che prestano servizi alle persone bersaglio dei procedimenti giudiziari.
(13)  Le garanzie previste dalla presente direttiva dovrebbero applicarsi a tutte le persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica diretta o indiretta. Dovrebbero proteggere anche qualsiasi persona fisica o giuridica che, a titolo professionale o personale, assiste o fornisce sostegno, beni o servizi a un'altra persona per fini direttamente collegati alla partecipazione pubblica su questioni di interesse pubblico. Ciò riguarda, ad esempio, gli avvocati, i familiari, i fornitori di internet, le case editrici o le tipografie, che si trovano ad affrontare procedimenti giudiziari, o la minaccia di tali procedimenti, per il fatto che assistono, offrono sostegno o prestano servizi alle persone bersaglio dei procedimenti giudiziari.
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 15
(15)  La direttiva non si applica alle domande basate sulla responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio dei pubblici poteri (acta iure imperii), alle azioni esercitate nei confronti dei funzionari che agiscono a nome dello Stato né a quelle di responsabilità per atti delle autorità pubbliche, compresa la responsabilità dei funzionari pubblici.
(15)  La direttiva non si applica alle domande basate sulla responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio dei pubblici poteri (acta iure imperii), alle azioni esercitate nei confronti dei funzionari che agiscono a nome dello Stato né a quelle di responsabilità per atti delle autorità pubbliche, compresa la responsabilità dei funzionari pubblici, a meno che ciò non sia previsto dal diritto nazionale. In linea con la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, i procedimenti giudiziari possono continuare a rientrare nell'ambito delle decisioni "in materia civile e commerciale" di cui alla presente direttiva, quando uno Stato o un ente pubblico è parte in causa, se gli atti o le omissioni non sono compiuti nell'esercizio dei pubblici poteri.
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)
(15 bis)  La presente direttiva stabilisce norme minime che consentono agli Stati membri di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli per le persone attive nella partecipazione pubblica, comprese norme nazionali che istituiscono garanzie procedurali più efficaci, come una doppia sanzione in base alla quale, nel pieno rispetto del diritto a un equo processo, l'organo giurisdizionale ha la facoltà non solo di riconoscere le spese sostenute dal convenuto o concedergli il risarcimento dei danni, ma anche di infliggere all'attore una sanzione da versare allo Stato quando è chiaro che il contenzioso avviato dal suddetto è vessatorio, futile o in malafede. L'attuazione della presente direttiva non dovrebbe servire per giustificare un regresso rispetto al livello di protezione già esistente in ciascuno Stato membro.
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 16
(16)  Per "partecipazione pubblica" si dovrebbe intendere qualsiasi dichiarazione resa o attività svolta da una persona fisica o giuridica nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione su una questione di interesse pubblico, come la creazione, la presentazione, la promozione, mediante pubblicità o con altri mezzi, di comunicazioni, pubblicazioni o opere giornalistiche, politiche, scientifiche, accademiche, artistiche, illustrative o satiriche, nonché qualunque azione preparatoria direttamente collegata a tali dichiarazioni o attività. Può comprendere anche attività connesse all'esercizio del diritto alla libertà di associazione e di riunione pacifica, come l'organizzazione o la partecipazione ad attività di lobbying, manifestazioni e proteste o le attività motivate dall'esercizio del diritto a una buona amministrazione e del diritto a un ricorso effettivo, come la presentazione di reclami, petizioni o ricorsi amministrativi o giudiziari e la partecipazione a udienze pubbliche. La partecipazione pubblica dovrebbe comprendere anche le azioni preparatorie, di sostegno o assistenza legate da un nesso diretto e intrinseco alla dichiarazione o all'attività in questione e prese di mira al fine di inibire la partecipazione pubblica. Può comprendere inoltre altre attività tese ad informare o influire sull'opinione pubblica o a promuovere azioni da parte del pubblico, comprese le attività di entità pubbliche o private in relazione a questioni di interesse pubblico, come l'organizzazione o la partecipazione a ricerche, indagini, campagne o altre azioni collettive.
(16)  Per "partecipazione pubblica" si dovrebbe intendere qualsiasi dichiarazione resa, attività o azione preparatoria, di sostegno o di assistenza direttamente collegata a tali dichiarazioni o attività, svolta da una persona fisica o giuridica nell'esercizio di diritti umani e libertà fondamentali, quali il diritto alla libertà di espressione e di informazione su una questione di interesse pubblico, come la creazione, la presentazione, la promozione, mediante pubblicità o con altri mezzi, di comunicazioni, pubblicazioni o opere giornalistiche, politiche, scientifiche, accademiche, artistiche, illustrative o satiriche, nonché qualunque azione preparatoria direttamente collegata a tali dichiarazioni o attività. Può comprendere anche attività connesse all'esercizio della libertà accademica e artistica, del diritto alla libertà di associazione e di riunione pacifica, come l'organizzazione o la partecipazione ad attività di lobbying, manifestazioni e proteste o le attività motivate dall'esercizio del diritto a una buona amministrazione e del diritto a un ricorso effettivo, come la presentazione di reclami, petizioni o ricorsi amministrativi o giudiziari e la partecipazione a udienze pubbliche. La partecipazione pubblica dovrebbe comprendere anche le azioni preparatorie, di sostegno o assistenza legate da un nesso diretto e intrinseco alla dichiarazione o all'attività in questione e prese di mira al fine di inibire la partecipazione pubblica. Può comprendere inoltre altre attività tese ad informare o influire sull'opinione pubblica o a promuovere azioni da parte del pubblico, comprese le attività di entità pubbliche o private in relazione a questioni di interesse pubblico, come l'organizzazione o la partecipazione a ricerche, indagini, campagne o altre azioni collettive.
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 18
(18)  Il concetto di questione di interesse pubblico dovrebbe riguardare anche la qualità, la sicurezza o altri aspetti di beni, prodotti o servizi che siano rilevanti per la salute pubblica, la sicurezza, l'ambiente, il clima o il godimento dei diritti fondamentali. Una controversia puramente individuale tra un consumatore e un fabbricante o prestatore di servizi in relazione a un bene, prodotto o servizio dovrebbe rientrare in tale concetto solo se la questione contiene elementi di interesse pubblico, ad esempio in relazione a prodotti o servizi che non rispettano norme ambientali o di sicurezza.
(18)  Il concetto di questione di interesse pubblico dovrebbe includere le questioni relative al godimento dei diritti fondamentali, tra cui la parità di genere, la protezione dalla violenza di genere e dalla non discriminazione, nonché la protezione dello Stato di diritto, della libertà e del pluralismo dei media e dell'ambiente. Esso dovrebbe riguardare anche la qualità, la sicurezza o altri aspetti di beni, prodotti o servizi che siano rilevanti per la salute pubblica, la sicurezza, l'ambiente, il clima e i diritti dei consumatori e del lavoro. Una controversia puramente individuale tra un consumatore e un fabbricante o prestatore di servizi in relazione a un bene, prodotto o servizio dovrebbe rientrare in tale concetto solo se la questione contiene elementi di interesse pubblico, ad esempio in relazione a prodotti o servizi che non rispettano norme ambientali o di sicurezza.
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)
(19 bis)  Sono considerate questioni di interesse pubblico le accuse di corruzione, frode, appropriazione indebita, riciclaggio di denaro, estorsione, coercizione, molestie sessuali e violenza di genere o altre forme di intimidazione e criminalità, o qualsiasi altro reato penale o amministrativo, inclusi i reati finanziari e quelli ambientali. Sono considerate questioni di interesse pubblico anche le attività volte a proteggere i valori sanciti dall'articolo 2 TUE e il principio di non ingerenza nei processi democratici e a fornire o agevolare l'accesso del pubblico alle informazioni al fine di combattere la disinformazione.
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 20
(20)  I procedimenti giudiziari abusivi comportano di norma l'uso in malafede di tattiche di contenzioso come il rinvio dei procedimenti, il fatto di causare spese sproporzionate per il convenuto nel procedimento oppure la scelta opportunistica del foro. Tali tattiche sono impiegate dall'attore per scopi diversi dall'accesso alla giustizia. Spesso (ma non sempre) sono combinate con varie forme di intimidazione, molestie o minacce.
(20)  Lo squilibrio di potere tra le parti caratteristico delle SLAPP deriva generalmente dall'utilizzo improprio del vantaggio economico o dell'influenza politica da parte dell'attore nei confronti del convenuto, unitamente all'assenza di fondatezza giuridica. Tra i vari indicatori di procedimenti giudiziari abusivi figurano di norma l'uso in malafede di tattiche di contenzioso come il fatto di basarsi su una o più domande completamente o parzialmente infondate, la presentazione di richieste di risarcimento eccessive, il rinvio dei procedimenti o l'interruzione della causa in una fase avanzata del procedimento, l'avvio di più procedimenti su questioni simili, il fatto di causare spese sproporzionate per il convenuto nel procedimento oppure la scelta opportunistica del foro. Nel determinare se il procedimento giudiziario abbia natura abusiva, occorre tenere conto anche del comportamento pregresso dell'attore e, in particolare, di eventuali antecedenti di intimidazione giuridica. Tali tattiche sono impiegate dall'attore per scopi diversi dall'accesso alla giustizia o dall'esercitare realmente un diritto. Spesso (ma non sempre) sono combinate con varie forme di intimidazione, molestie o minacce.
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)
(20 bis)  I procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica stanno diventando sempre più sofisticati e più efficaci, e tra le tecniche utilizzate vi è quella di intentare cause multiple nei confronti della stessa persona per lo stesso argomento, il che significa che il convenuto deve gestire la difesa e il trattamento delle cause contemporaneamente e in parallelo, con un incremento sproporzionato dei costi.
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 20 ter (nuovo)
(20 ter)  Le SLAPP sono sempre caratterizzate da uno squilibrio di potere tra l'attore e il convenuto in termini di risorse finanziarie e legali. Tale squilibrio di potere è causa di particolare preoccupazione se le azioni legali abusive sono finanziate direttamente o indirettamente dai bilanci statali e sono combinate con altre misure statali indirette e dirette contro organizzazioni di media indipendenti, il giornalismo indipendente e la società civile.
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 20 quater (nuovo)
(20 quater)  I procedimenti legali abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica spesso violano il diritto dei convenuti alla difesa riconosciuto dalla Carta e possono ripercuotersi anche sul loro diritto a un equo processo e alla presunzione di innocenza.
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 22
(22)  Dovrebbe ritenersi che una questione presenti implicazioni transfrontaliere a meno che entrambe le parti non siano domiciliate nello stesso Stato membro in cui è situato l'organo giurisdizionale adito. Anche quando entrambe le parti sono domiciliate nello stesso Stato membro dell'organo giurisdizionale adito, dovrebbe ritenersi che la questione presenti implicazioni transfrontaliere in altri due tipi di situazioni. La prima situazione è quella in cui l'atto specifico di partecipazione pubblica riguardante una questione di interesse pubblico è rilevante per più di uno Stato membro. È il caso, ad esempio, della partecipazione pubblica ad eventi organizzati da istituzioni dell'Unione, come la comparizione in udienze pubbliche, oppure delle dichiarazioni o attività su questioni specificamente rilevanti per più di uno Stato membro, come l'inquinamento transfrontaliero o accuse di riciclaggio di denaro con un possibile coinvolgimento a livello transfrontaliero. La seconda situazione in cui dovrebbe ritenersi che una questione presenti implicazioni transfrontaliere è quella in cui l'attore o entità ad esso associate hanno avviato procedimenti giudiziari paralleli o precedenti nei confronti degli stessi convenuti o di loro associati in un altro Stato membro. Questi due tipi di situazioni tengono conto del contesto specifico delle SLAPP.
(22)  Dovrebbe ritenersi che una questione presenti implicazioni transfrontaliere a meno che entrambe le parti non siano domiciliate nello stesso Stato membro in cui è situato l'organo giurisdizionale adito. Anche quando entrambe le parti sono domiciliate nello stesso Stato membro dell'organo giurisdizionale adito, dovrebbe ritenersi che la questione presenti implicazioni transfrontaliere in altri due tipi di situazioni. La prima situazione è quella in cui l'atto specifico di partecipazione pubblica riguardante una questione di interesse pubblico è rilevante per più di uno Stato membro in ragione della dimensione transfrontaliera dell'atto stesso o a causa dell'interesse legittimo che il pubblico può avere nella questione oggetto dell'atto, anche se quest'ultimo è accessibile con mezzi elettronici. È il caso, ad esempio, degli atti di partecipazione pubblica, quali gli eventi organizzati da istituzioni dell'Unione, la comparizione in udienze pubbliche oppure pubblicazioni ad ampia diffusione. Possono rientrare in queste situazioni anche dichiarazioni o attività su questioni come l'inquinamento transfrontaliero o accuse di riciclaggio di denaro con un possibile coinvolgimento a livello transfrontaliero. Un atto di partecipazione pubblica dovrebbe essere considerato accessibile in più di uno Stato membro, in particolare se è effettuato su Internet, ad esempio nel caso di campagne sui social media o di copertura mediatica online. La natura onnipresente di Internet giustifica che gli atti di partecipazione pubblica accessibili in più di uno Stato membro siano questioni aventi implicazioni transfrontaliere. L'effetto dei mezzi di comunicazione digitali sulla nozione di elementi transfrontalieri è già stato riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. La seconda situazione in cui dovrebbe ritenersi che una questione presenti implicazioni transfrontaliere è quella in cui l'attore o entità ad esso associate hanno avviato procedimenti giudiziari paralleli o precedenti nei confronti degli stessi convenuti o di loro associati in un altro Stato membro. Questi due tipi di situazioni tengono conto del contesto specifico delle SLAPP.
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)
(22 bis)  Le persone bersaglio di procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica dovrebbero poter ricevere assistenza dal momento in cui le autorità competenti ne vengono a conoscenza e durante tutto il procedimento, conformemente ai diritti di cui alla presente direttiva. Il sostegno dovrebbe essere reso disponibile con vari mezzi, anche fornendo informazioni e consulenze complete e indipendenti, in modo facilmente accessibile al pubblico e gratuitamente, sulle procedure e sui mezzi di ricorso disponibili, sulla protezione contro le intimidazioni, le molestie o le minacce di azioni legali e sui diritti della persona interessata, e fornendo un patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili transfrontalieri e nel quadro di ulteriori procedimenti, nonché consulenza legale o altra assistenza legale ritenuta appropriata. Gli Stati membri dovrebbero prevedere assistenza finanziaria e misure di sostegno, anche psicologico, per le persone bersaglio di procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica.
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Considerando 22 ter (nuovo)
(22 ter)  La partecipazione ai procedimenti tesi a bloccare la partecipazione pubblica espone le persone colpite a uno stress psicologico particolare. La preparazione di tali procedimenti e la loro partecipazione a tali procedimenti impegnano inoltre preziose risorse dei convenuti di cui essi spesso non dispongono o che altrimenti sarebbero state investite nella partecipazione pubblica. Le associazioni, le organizzazioni e gli altri organismi collettivi, quali i sindacati, nonché qualsiasi altra persona giuridica che abbia, secondo i criteri stabiliti dal rispettivo diritto nazionale, un interesse legittimo a tutelare i diritti del convenuto dovrebbero pertanto avere la possibilità di partecipare al procedimento, per conto o a sostegno del convenuto e con il suo consenso, o fornire informazioni in qualsiasi procedimento giudiziario finalizzato all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Tale possibilità di rappresentanza legale dovrebbe lasciare impregiudicati i diritti e le competenze dei sindacati e dei rappresentanti dei lavoratori di agire a nome o a sostegno dei lavoratori nei procedimenti giudiziari, conformemente ad altre norme nazionali e dell'Unione.
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Considerando 23
(23)  Il convenuto dovrebbe poter richiedere le seguenti garanzie procedurali: la costituzione di una cauzione a copertura delle spese processuali, oppure delle spese processuali e del risarcimento dei danni, il rigetto anticipato di un procedimento giudiziario manifestamente infondato, rimedi contro i procedimenti giudiziari abusivi (condanna alle spese, risarcimento dei danni e sanzioni), oppure l'insieme di tali misure contemporaneamente.
(23)  Il convenuto dovrebbe poter richiedere le seguenti garanzie procedurali: la costituzione di una cauzione a copertura delle spese processuali, oppure delle spese processuali e del risarcimento dei danni, il rigetto anticipato di un procedimento giudiziario manifestamente infondato, rimedi contro i procedimenti giudiziari abusivi (condanna alle spese, risarcimento dei danni e sanzioni), oppure l'insieme di tali misure contemporaneamente. I procedimenti giudiziari intentati nei confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica dovrebbero essere trattati in modo rapido ed efficace, tenendo conto delle circostanze del caso, del diritto a un ricorso effettivo e del diritto a un giusto processo.
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Considerando 26
(26)  Per fornire al convenuto una garanzia supplementare, dovrebbe essere possibile stabilire a suo favore la costituzione di una cauzione a copertura delle spese processuali e/o del risarcimento dei danni, nel caso in cui l'organo giurisdizionale ritenga che, pur non essendo la domanda manifestamente infondata, vi siano elementi atti ad indicare un abuso procedurale e scarse probabilità di accoglimento della domanda nel procedimento principale. La costituzione di una cauzione non comporta un giudizio sul merito ma rappresenta una misura cautelare atta a garantire gli effetti della decisione finale con cui si accerti un abuso procedurale. Dovrebbe spettare agli Stati membri decidere se la cauzione debba essere disposta dall'organo giurisdizionale d'ufficio oppure su istanza del convenuto.
(26)  Per fornire al convenuto una garanzia supplementare, dovrebbe essere possibile stabilire a suo favore la costituzione di una cauzione a copertura delle spese processuali e/o del risarcimento dei danni, nel caso in cui l'organo giurisdizionale ritenga che, pur non essendo la domanda manifestamente infondata, vi siano elementi atti ad indicare un abuso procedurale e scarse probabilità di accoglimento della domanda nel procedimento principale. Qualora il diritto nazionale lo preveda, dovrebbe essere possibile concedere una cauzione al convenuto in qualsiasi fase del procedimento giudiziario e il giudice dovrebbe poter disporre che un anticipo sulle spese processuali sia assegnato al convenuto e sia sostenuto dall'attore tenendo conto, se del caso, della situazione finanziaria delle parti e delle spese prevedibili del procedimento. La costituzione di una cauzione non comporta un giudizio sul merito ma rappresenta una misura cautelare, a copertura delle spese e dei danni causati al convenuto, atta a garantire gli effetti della decisione finale con cui si accerti un abuso procedurale. Dovrebbe spettare agli Stati membri decidere se la cauzione debba essere disposta dall'organo giurisdizionale d'ufficio oppure su istanza del convenuto.
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Considerando 29
(29)  Al fine di garantire la rapidità della procedura accelerata in relazione a una richiesta di rigetto anticipato, gli Stati membri possono fissare termini per lo svolgimento delle udienze o per l'adozione di una decisione da parte dell'organo giurisdizionale. Possono anche adottare regimi analoghi alle procedure relative alle misure provvisorie. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi affinché, qualora il convenuto abbia richiesto altre garanzie procedurali, la decisione a tale riguardo sia anch'essa adottata rapidamente. Per garantire un trattamento rapido, gli Stati membri possono valutare, tra l'altro, se l'attore abbia avviato procedimenti multipli o congiunti su questioni simili e se vi siano tentativi di intimidire, molestare o minacciare il convenuto.
(29)  Gli organi giurisdizionali investiti di una richiesta di garanzie procedurali dovrebbero agire rapidamente in relazione a tale richiesta, utilizzando le procedure più efficienti previste dal diritto nazionale. Al fine di garantire la rapidità della procedura accelerata in relazione a una richiesta di rigetto anticipato, gli Stati membri possono fissare termini per lo svolgimento delle udienze o per l'adozione di una decisione da parte dell'organo giurisdizionale. Possono anche adottare regimi analoghi alle procedure relative alle misure provvisorie. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi affinché, qualora il convenuto abbia richiesto altre garanzie procedurali, la decisione a tale riguardo sia anch'essa adottata rapidamente. Per garantire un trattamento rapido, gli Stati membri possono valutare, tra l'altro, se l'attore abbia avviato procedimenti multipli o congiunti su questioni simili e se vi siano tentativi di intimidire, molestare o minacciare il convenuto.
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Considerando 30
(30)  Se il convenuto ha chiesto il rigetto anticipato, dovrebbe spettare all'attore nel procedimento principale dimostrare nel quadro della procedura accelerata che la domanda non è manifestamente infondata. Tale norma non introduce una limitazione all'accesso alla giustizia, tenuto conto del fatto che l'attore ha l'onere della prova in relazione a tale domanda nel procedimento principale e che, per evitare un rigetto anticipato, deve limitarsi a soddisfare un requisito molto meno rigoroso, ossia dimostrare che la domanda non è manifestamente infondata.
(30)  Se il convenuto ha chiesto il rigetto anticipato, dovrebbe spettare all'attore nel procedimento principale dimostrare nel quadro della procedura accelerata che la domanda non è manifestamente infondata. Tale norma non introduce una limitazione all'accesso alla giustizia, tenuto conto del fatto che l'attore ha l'onere della prova in relazione a tale domanda nel procedimento principale e che, per evitare un rigetto anticipato, deve limitarsi a soddisfare un requisito molto meno rigoroso, ossia dimostrare che la domanda non è manifestamente infondata. Inoltre, le decisioni di rigetto anticipato dovrebbero sempre essere adottate da un giudice, caso per caso, e gli attori dovrebbero sempre avere il diritto di presentare ricorso contro la decisione di rigetto anticipato.
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Considerando 31
(31)  Tra le spese dovrebbero figurare tutte quelle relative al procedimento, comprese tutte le spese di rappresentanza legale sostenute dal convenuto, a meno che non siano eccessive. Le spese di rappresentanza legale che superano gli importi di cui alle tabelle dei corrispettivi stabiliti per legge non dovrebbero essere automaticamente considerate eccessive. Il risarcimento integrale dei danni dovrebbe comprendere sia i danni materiali sia quelli immateriali, come i danni fisici e psicologici.
(31)  Tra le spese dovrebbero figurare tutte quelle relative al procedimento, comprese tutte le spese di rappresentanza legale, tra cui quelle sostenute prima del procedimento dal convenuto, a meno che non siano eccessive. Le spese di rappresentanza legale che superano gli importi di cui alle tabelle dei corrispettivi stabiliti per legge non dovrebbero essere automaticamente considerate eccessive, ma dovrebbero consentire la liquidazione integrale delle spese. Qualora il diritto nazionale non preveda la piena liquidazione delle spese oltre le spese legali, l'organo giurisdizionale dovrebbe poter concedere la totalità delle spese con qualsiasi altro mezzo disponibile, conformemente al diritto nazionale, anche attraverso il risarcimento dei danni.
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Considerando 31 bis (nuovo)
(31 bis)  Il risarcimento integrale dei danni dovrebbe comprendere sia il danno materiale sia quello immateriale, come i danni fisici, reputazionali e psicologici. Affinché il convenuto possa chiedere il risarcimento dei danni in modo agevole e tempestivo, dovrebbe essere possibile chiedere il risarcimento del danno nello stesso procedimento avviato contro il convenuto, se del caso mediante un controricorso. I danni materiali dovrebbero includere in particolare gli onorari degli avvocati non rimborsabili sotto forma di spese, le spese di viaggio e le spese mediche, in particolare l'assistenza psicologica. I danni materiali dovrebbero comprendere le spese sostenute prima del procedimento, se non sono comprese tra le spese a norma del diritto nazionale o della presente direttiva. Le spese sostenute prima del procedimento dovrebbero includere anche le spese necessarie sostenute per difendere i diritti delle persone a fronte di rivendicazioni abusive, compresi gli onorari degli avvocati. I danni immateriali dovrebbero includere in particolare diverse forme di danno fisico e/o psicologico, il dolore, la sofferenza o lo stress emotivo derivanti dal procedimento giudiziario, il danno alla reputazione e in generale qualunque tipo di danno immateriale.
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Considerando 32
(32)  Dare agli organi giurisdizionali la possibilità di imporre sanzioni ha come obiettivo principale dissuadere i potenziali attori dall'avviare procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica. Tali sanzioni dovrebbero essere proporzionate agli elementi di abuso individuati. Nel fissare l'importo delle sanzioni, gli organi giurisdizionali dovrebbero tenere conto del potenziale effetto dannoso o dissuasivo del procedimento sulla partecipazione pubblica, anche in relazione alla natura della domanda e valutando se l'attore abbia avviato procedimenti multipli o congiunti su questioni simili e se vi siano tentativi di intimidire, molestare o minacciare il convenuto.
(32)  Dare agli organi giurisdizionali la possibilità di imporre sanzioni ha come obiettivo principale dissuadere i potenziali attori dall'avviare procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica. Tali sanzioni dovrebbero essere determinate caso per caso ed essere proporzionate agli elementi di abuso individuati. Nel fissare l'importo delle sanzioni, gli organi giurisdizionali dovrebbero tenere conto del potenziale effetto dannoso o dissuasivo del procedimento sulla partecipazione pubblica, anche in relazione alla natura della domanda e valutando se l'attore abbia avviato procedimenti multipli o congiunti su questioni simili e se vi siano tentativi di intimidire, molestare o minacciare il convenuto.
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Considerando 32 bis (nuovo)
(32 bis)  Per garantire che il pubblico possa venire a conoscenza delle decisioni giudiziarie, gli Stati membri dovrebbero istituire un registro nazionale accessibile al pubblico delle pertinenti decisioni giudiziarie che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, conformemente alle norme dell'Unione e nazionali in materia di protezione dei dati personali. La Commissione dovrebbe istituire un registro dell'Unione accessibile al pubblico sulla base delle informazioni provenienti dai registri degli Stati membri riguardanti le pertinenti decisioni giudiziarie che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, conformemente alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati personali.
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Considerando 33
(33)  Nel contesto transfrontaliero è importante riconoscere anche le minacce derivanti da SLAPP avviate in paesi terzi contro giornalisti, difensori dei diritti umani e altre persone attive nella partecipazione pubblica domiciliate nell'Unione europea. Da tali azioni possono derivare decisioni di risarcimento danni per importi eccessivi a carico di giornalisti, difensori dei diritti umani e altri soggetti dell'UE. I procedimenti giudiziari nei paesi terzi sono più complessi e costosi per le persone che ne sono il bersaglio. Per tutelare la democrazia e la libertà di espressione e di informazione nell'Unione europea ed evitare che le garanzie previste dalla presente direttiva siano compromesse dal ricorso a procedimenti giudiziari in altre giurisdizioni, è importante garantire protezione anche dai procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi nei paesi terzi.
(33)  Nel contesto transfrontaliero è importante riconoscere anche le minacce derivanti da SLAPP avviate in paesi terzi contro giornalisti, difensori dei diritti umani e altre persone attive nella partecipazione pubblica domiciliate nell'Unione europea. Da tali azioni possono derivare decisioni di risarcimento danni per importi eccessivi a carico di persone attive nella partecipazione pubblica. I procedimenti giudiziari nei paesi terzi sono più complessi e costosi per le persone che ne sono il bersaglio. Per tutelare la democrazia e la libertà di espressione e di informazione nell'Unione europea ed evitare che le garanzie previste dalla presente direttiva siano compromesse dal ricorso a procedimenti giudiziari in altre giurisdizioni, è importante garantire protezione anche dai procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi nei paesi terzi.
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Considerando 33 bis (nuovo)
(33 bis)  Per quanto riguarda la competenza giurisdizionale per azioni di diffamazione o altre azioni fondate sul diritto civile o commerciale che potrebbero costituire procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica, lo Stato membro di domicilio del convenuto dovrebbe essere considerato l'unico foro, tenendo in debito conto i casi in cui i convenuti nei casi di diffamazione sono persone fisiche. Fatta eccezione per tale norma relativa ai casi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l'applicazione del regolamento Bruxelles I.
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Considerando 33 ter (nuovo)
(33 ter)  La presente direttiva stabilisce un criterio speciale per la legge applicabile alle pubblicazioni come atto di partecipazione pubblica. Nelle domande relative a una pubblicazione come atto di partecipazione pubblica, la legge applicabile dovrebbe essere considerata la legge del luogo verso il quale la pubblicazione è diretta. Qualora non sia possibile identificare tale luogo, la legge applicabile dovrebbe essere quella del luogo di controllo editoriale o dell'attività pertinente rispetto all'atto di partecipazione pubblica. Nei casi diversi da quelli contemplati da tale eccezione, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l'applicazione del regolamento Roma II.
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Considerando 34
(34)  La presente direttiva introduce un nuovo criterio speciale di giurisdizione al fine di garantire che le persone colpite da SLAPP e domiciliate nell'Unione europea dispongano di un rimedio efficace nell'Unione contro i procedimenti giudiziari abusivi avviati dinanzi a un organo giurisdizionale di un paese terzo. Tale criterio speciale di giurisdizione consente alle persone oggetto di azioni bavaglio domiciliate nell'Unione europea di chiedere agli organi giurisdizionali del loro luogo di domicilio il risarcimento dei danni subiti e il rimborso delle spese sostenute nell'ambito di siffatti procedimenti dinanzi a organi giurisdizionali di un paese terzo. Tale diritto trova applicazione a prescindere dal luogo in cui è domiciliato l'attore del procedimento nel paese terzo.
(34)  La presente direttiva introduce un nuovo criterio speciale di giurisdizione al fine di garantire che le persone colpite da SLAPP e domiciliate nell'Unione europea dispongano di un rimedio efficace nell'Unione contro i procedimenti giudiziari abusivi avviati dinanzi a un organo giurisdizionale di un paese terzo. Tale criterio speciale di giurisdizione consente alle persone oggetto di azioni bavaglio domiciliate nell'Unione europea di chiedere agli organi giurisdizionali del loro luogo di domicilio il risarcimento dei danni subiti e il rimborso delle spese sostenute o ragionevolmente previste nell'ambito di siffatti procedimenti dinanzi a organi giurisdizionali di un paese terzo. Tale diritto trova applicazione a prescindere dal luogo in cui è domiciliato l'attore del procedimento nel paese terzo.
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Considerando 34 bis (nuovo)
(34 bis)  Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni non governative riconosciute e attive che lavorano con le persone bersaglio di procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica, e collaborare strettamente con esse, in particolare per quanto riguarda le iniziative politiche, le campagne di informazione e sensibilizzazione, i programmi nel campo della ricerca e dell'istruzione, la formazione, nonché la verifica e valutazione dell'impatto di tali misure.
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Considerando 34 ter (nuovo)
(34 ter)  Le disposizioni e le garanzie della presente direttiva dovrebbero applicarsi a tutti i procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica pendenti dinanzi a un tribunale nazionale alla data di entrata in vigore delle norme nazionali di recepimento della presente direttiva e successivamente.
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Considerando 34 quater (nuovo)
(34 quater)  Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad adottare misure adeguate per facilitare la loro cooperazione al fine di migliorare l'accesso delle persone oggetto di procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica alle informazioni sulle garanzie procedurali previste dalla presente direttiva e dal diritto nazionale. Tale cooperazione dovrebbe comprendere lo scambio di informazioni sulle prassi correnti all'interno degli Stati membri nei casi transfrontalieri e, se del caso, la fornitura di assistenza alle reti e agli organismi europei, come l'Agenzia per i diritti fondamentali, che si occupano di questioni direttamente pertinenti alle persone bersaglio di procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica.
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Considerando 34 quinquies (nuovo)
(34 quinquies)  Nel dovuto rispetto dell'indipendenza della professione forense, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'adozione da parte delle associazioni professionali di norme deontologiche che guidino il comportamento dei professionisti del diritto per scoraggiare l'avvio di azioni legali abusive tese a bloccare la partecipazione pubblica, comprese, se del caso, sanzioni disciplinari per la violazione di tali norme. Tali misure dovrebbero essere elaborate in stretta cooperazione con le parti interessate, comprese le associazioni professionali, le parti sociali e le organizzazioni della società civile.
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Considerando 34 sexies (nuovo)
(34 sexies)  La raccolta di dati è fondamentale per documentare i casi di procedimenti giudiziari abusivi e fornire soluzioni per prevenirli. La presente direttiva dovrebbe stabilire criteri comuni per uniformare le procedure di raccolta dei dati negli Stati membri e garantire la raccolta di dati comparabili. Gli Stati membri dovrebbero fornire periodicamente alla Commissione i dati disponibili che indichino in che modo le persone bersaglio di procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica hanno avuto accesso alle garanzie di cui alla presente direttiva. Sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe presentare ogni cinque anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione e sul riesame della presente direttiva. Tali relazioni dovrebbero essere rese pubbliche.
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Considerando 36
(36)  La presente direttiva è complementare alla raccomandazione della Commissione sulla protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani attivi nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica"). Tale raccomandazione è rivolta agli Stati membri e mette a disposizione un pacchetto completo di strumenti, tra cui la formazione, la sensibilizzazione, il sostegno alle persone bersaglio di procedimenti giudiziari abusivi e la raccolta di dati, nonché la comunicazione e il monitoraggio dei procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica.
(36)  La presente direttiva è complementare alla raccomandazione della Commissione sulla protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani attivi nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica"). Tale raccomandazione è rivolta agli Stati membri e mette a disposizione un pacchetto completo di strumenti, tra cui la formazione, la sensibilizzazione, il sostegno alle persone bersaglio di procedimenti giudiziari abusivi e la raccolta di dati, nonché la comunicazione e il monitoraggio dei procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica. Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione all'attuazione delle raccomandazioni della Commissione per quanto riguarda, in particolare, l'inclusione di garanzie simili a quelle previste dalla direttiva per le cause nazionali non coperte dal campo di applicazione della direttiva e la fornitura di assistenza legale ai convenuti in modo conveniente e facilmente accessibile, e considerare l'inclusione nelle leggi di recepimento nazionali di disposizioni mirate a tal fine. Gli Stati membri dovrebbero anche essere incoraggiati a valutare la possibilità di istituire un fondo a sostegno delle vittime di SLAPP, da utilizzare direttamente per le spese legali o per la fornitura di assistenza legale e sostegno psicologico.
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Considerando 36 bis (nuovo)
(36 bis)  La presente direttiva stabilisce norme relative a misure generali preventive e di sostegno, meccanismi di sostegno non finanziario come ad esempio la concessione del patrocinio a spese dello Stato e il sostegno psicologico, nonché misure di formazione, sensibilizzazione e raccolta dei dati. Si prefigge inoltre di garantire la raccolta dei dati stabilendo criteri comuni a livello dell'Unione. Dovrebbe essere istituito un punto focale nazionale per la raccolta e la condivisione delle informazioni su tutte le organizzazioni che forniscono orientamenti e sostegno alle persone bersaglio di procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica. Dette organizzazioni potrebbero includere associazioni di professionisti del diritto, consigli dei media e della stampa, associazioni di coordinamento per i difensori dei diritti umani, associazioni a livello dell'Unione e nazionale, studi legali che difendono a titolo gratuito le persone contro cui sono avviati procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica, consultori giuridici di università e altre organizzazioni non governative.
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Considerando 36 ter (nuovo)
(36 ter)  Per favorire la prevenzione dell'avvio di SLAPP e la protezione delle persone fisiche o giuridiche prese di mira, è fondamentale diffondere informazioni pertinenti, sensibilizzare, promuovere campagne, istruzione e formazione, anche sui diritti e sui meccanismi di protezione.
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Considerando 36 quater (nuovo)
(36 quater)  La formazione destinata ai giornalisti, agli altri professionisti del settore dei media e ai difensori dei diritti umani dovrebbe rafforzare la capacità di tali persone di affrontare i procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica. Dovrebbe essere incentrata sul riconoscimento di tali procedimenti giudiziari e sulle modalità per gestire il fatto di esserne bersaglio, nonché informare gli interessati dei loro diritti e doveri, affinché siano in grado di prendere i provvedimenti necessari per proteggersi da tali procedimenti. La formazione dovrebbe essere rivolta anche ai professionisti del diritto, al fine di sensibilizzarli maggiormente riguardo ai procedimenti giudiziari abusivi affinché siano in grado di individuarli già nella primissima fase.
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1
La presente direttiva stabilisce garanzie contro i procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi in materia civile con implicazioni transfrontaliere avviati nei confronti di persone fisiche o giuridiche, in particolare giornalisti e difensori dei diritti umani, in ragione della loro partecipazione pubblica.
La presente direttiva stabilisce norme minime di protezione e garanzie contro i procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi in materia civile, nonché le relative minacce, con implicazioni transfrontaliere avviati nei confronti di persone fisiche o giuridiche attive nella partecipazione pubblica.
Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1
La presente direttiva si applica alle questioni di carattere civile o commerciale con implicazioni transfrontaliere, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale adito. Essa non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).
La presente direttiva si applica alle questioni di carattere civile o commerciale aventi implicazioni transfrontaliere, comprese le misure provvisorie e cautelari, le domande riconvenzionali o altri tipi particolari di rimedi esperibili nel quadro di altri strumenti, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale adito. Essa non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).
Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo)
Articolo 2 bis
Requisiti minimi
1.  Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli delle garanzie previste dalla presente direttiva contro procedimenti giudiziari manifestamente infondati e abusivi in materia civile.
2.  L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di garanzie già offerto dagli Stati membri negli ambiti cui si applica la presente direttiva.
Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1
1.  "partecipazione pubblica": qualsiasi dichiarazione resa o attività svolta da una persona fisica o giuridica nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione su una questione di interesse pubblico e qualsiasi azione preparatoria, di sostegno o di assistenza direttamente collegata a tali dichiarazioni o attività. Sono compresi i reclami, le petizioni, i ricorsi amministrativi o giudiziari e la partecipazione alle udienze pubbliche;
1.  "partecipazione pubblica": qualsiasi dichiarazione resa o attività svolta da una persona fisica o giuridica nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, alla libertà accademica o alla libertà di riunione e di associazione, e qualsiasi azione preparatoria, di sostegno o di assistenza direttamente collegata a tali dichiarazioni o attività su una questione di interesse pubblico. Sono compresi i reclami, le petizioni, i ricorsi amministrativi o giudiziari, la partecipazione alle udienze pubbliche, la creazione, la presentazione e la promozione, mediante pubblicità o con altri mezzi, di comunicazioni, pubblicazioni o opere giornalistiche, politiche, scientifiche, accademiche, artistiche o satiriche, sia online che offline;
Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 – lettera a
a)  salute pubblica, sicurezza, ambiente, clima o godimento dei diritti fondamentali;
a)  diritti fondamentali, tra cui parità di genere, libertà dei media e diritti dei consumatori e dei lavoratori, nonché salute pubblica, sicurezza, ambiente o clima;
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 – lettera b
b)  attività di una persona o di un'entità di interesse pubblico o esposta all'attenzione pubblica;
b)  attività di una persona o di un'entità di interesse pubblico o esposta all'attenzione pubblica, compresi funzionari governativi e soggetti privati;
Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 – lettera d
d)  accuse di corruzione, frode o criminalità;
d)  accuse di corruzione, frode, appropriazione indebita, riciclaggio di denaro, estorsione, coercizione, molestie sessuali e violenza di genere o altre forme di intimidazione, o qualsiasi altro reato penale o amministrativo, inclusi i reati ambientali;
Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 – lettera e
e)  attività volte a combattere la disinformazione;
e)  attività volte a proteggere i valori sanciti dall'articolo 2 TUE, il principio di non ingerenza nei processi democratici e a fornire o agevolare l'accesso del pubblico alle informazioni al fine di combattere la disinformazione;
Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 – lettera e bis (nuova)
e bis)  attività accademiche, scientifiche, artistiche e di ricerca;
Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3 – parte introduttiva
"procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica": procedimenti giudiziari avviati in relazione alla partecipazione pubblica che sono completamente o parzialmente infondati e che hanno come finalità principale prevenire, restringere o penalizzare la partecipazione pubblica. Indicazioni di tale finalità possono essere:
"procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica": procedimenti giudiziari avviati in relazione alla partecipazione pubblica che sono completamente o parzialmente infondati, sono caratterizzati da elementi indicativi di un uso scorretto del procedimento giudiziario per scopi diversi dal far valere, rivendicare o esercitare realmente un diritto e che hanno come finalità principale prevenire, restringere o penalizzare abusivamente la partecipazione pubblica. Indicazioni di tale finalità possono essere:
Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3 – lettera -a (nuova)
-a)  l'abuso di un vantaggio economico o di un'influenza politica da parte dell'attore nei confronti del convenuto, con conseguente squilibrio di potere fra le due parti;
Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3 – lettera c
c)  la presenza di intimidazione, molestie o minacce da parte dell'attore o di suoi rappresentanti.
c)  la presenza di intimidazione, molestie o minacce da parte dell'attore o di suoi rappresentanti, prima o durante il procedimento, nonché eventuali precedenti di intimidazione giuridica da parte dell'attore;
Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3 – lettera c bis (nuova)
c bis)  l'uso in malafede di tattiche procedurali, quali il rinvio del procedimento e la scelta di presentare un'azione che è soggetta alla giurisdizione dell'organo giurisdizionale che la tratterà in modo più favorevole, o l'archiviazione della causa in una fase successiva del procedimento.
Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a
a)  l'atto di partecipazione pubblica riguardante una questione di interesse pubblico contro cui è avviato un procedimento giudiziario è rilevante per più di uno Stato membro, oppure
a)  l'atto di partecipazione pubblica è rilevante per più di uno Stato membro in ragione della dimensione transfrontaliera dell'atto stesso o a causa dell'interesse legittimo che il pubblico può avere nella questione oggetto dell'atto, anche se quest'ultimo è accessibile per via elettronica, oppure
Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3
3.  Gli Stati membri possono prevedere che le misure relative alle garanzie procedurali a norma dei capi III e IV possano essere adottate d'ufficio dall'organo giurisdizionale adito.
3.  Gli Stati membri prevedono che le misure relative alle garanzie procedurali a norma dei capi III e IV possano essere adottate d'ufficio dall'organo giurisdizionale adito.
Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)
Articolo 5 bis
Celerità del procedimento giudiziario
Gli Stati membri provvedono affinché gli organi giurisdizionali investiti di una richiesta di cui all'articolo 5 agiscano nel procedimento in relazione al quale è stata presentata la richiesta utilizzando le procedure più rapide previste dal diritto nazionale e tenendo conto delle circostanze del caso, del diritto a un ricorso effettivo e del diritto a un equo processo.
Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 5 ter (nuovo)
Articolo 5 ter
Assistenza alle persone fisiche o giuridiche attive nella partecipazione pubblica
Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche o giuridiche attive nella partecipazione pubblica, se del caso, abbiano accesso a misure di sostegno, in particolare:
a)   informazioni e consulenze esaustive e indipendenti, facilmente accessibili al pubblico e a titolo gratuito, sulle procedure e i mezzi di ricorso disponibili in materia di protezione dalle intimidazioni, dalle molestie o dalle minacce di azioni legali, nonché sui loro diritti;
b)   patrocinio a spese dello Stato a norma della direttiva 2003/8/CE del Consiglio e, conformemente al diritto nazionale, patrocinio a spese dello Stato in procedimenti successivi e consulenza legale o altra assistenza legale;
c)   assistenza finanziaria e misure di sostegno, compreso il sostegno psicologico, per le persone bersaglio di procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica.
Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 1
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché un organo giurisdizionale investito di un procedimento giudiziario teso a bloccare la partecipazione pubblica possa accettare che organizzazioni non governative che tutelano o promuovono i diritti delle persone attive nella partecipazione pubblica possano prendere parte a tale procedimento a sostegno del convenuto o per fornire informazioni.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché un organo giurisdizionale investito di un procedimento giudiziario teso a bloccare la partecipazione pubblica possa accettare che associazioni, organizzazioni e altri organismi collettivi, quali i sindacati, nonché qualsiasi altro soggetto giuridico che, conformemente ai criteri stabiliti dal rispettivo diritto nazionale, abbia un interesse legittimo a tutelare o promuovere i diritti delle persone attive nella partecipazione pubblica possano prendere parte, per conto o a sostegno del convenuto e con il suo consenso, o fornire informazioni in qualsiasi procedimento giudiziario finalizzato all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Tale disposizione lascia impregiudicati i diritti di rappresentanza e di intervento esistenti quali garantiti da altre norme dell'Unione o nazionali.
Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1
Gli Stati membri provvedono affinché, nei procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica, l'organo giurisdizionale adito abbia il potere di esigere dall'attore la costituzione di una cauzione a copertura delle spese processuali, o delle spese processuali e del risarcimento dei danni, se ritiene che tale cauzione sia opportuna alla luce della presenza di elementi che indichino il carattere abusivo del procedimento giudiziario.
Gli Stati membri provvedono affinché, nei procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica, l'organo giurisdizionale adito abbia il potere di esigere dall'attore la costituzione di una cauzione a copertura delle spese del procedimento, compreso l'intero importo delle spese di rappresentanza legale sostenute dal convenuto e il risarcimento dei danni, se ritiene che tale cauzione sia opportuna alla luce della presenza di elementi che indichino il carattere abusivo del procedimento giudiziario. Qualora il diritto nazionale preveda tale possibilità, la cauzione può essere concessa al convenuto in qualsiasi fase del procedimento giudiziario.
Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2
2.  Gli Stati membri possono stabilire termini per l'esercizio del diritto di presentare una richiesta di rigetto anticipato. I termini devono essere proporzionati e non devono rendere l'esercizio di tale diritto impossibile o eccessivamente difficile.
2.  Gli Stati membri stabiliscono termini per l'esercizio del diritto di presentare una richiesta di rigetto anticipato. I termini devono essere proporzionati e ragionevoli e non devono rendere l'esercizio di tale diritto impossibile o eccessivamente difficile.
Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 1
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'attore che ha avviato un procedimento giudiziario abusivo teso a bloccare la partecipazione pubblica possa essere condannato a sostenere tutte le spese del procedimento, compreso l'intero importo delle spese di rappresentanza legale sostenute dal convenuto, a meno che tali spese non siano eccessive.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'attore che ha avviato un procedimento giudiziario abusivo teso a bloccare la partecipazione pubblica sia condannato a sostenere tutte le spese del procedimento, compreso l'intero importo delle spese di rappresentanza legale sostenute dal convenuto, a meno che tali spese non siano eccessive. Qualora il diritto nazionale non garantisca il rimborso completo delle spese di rappresentanza legale oltre le tabelle dei corrispettivi stabiliti per legge, gli Stati membri assicurano che tali spese siano interamente coperte da altri mezzi previsti dal diritto nazionale e, se del caso, mediante il risarcimento dei danni a norma dell'articolo 15.
Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 1
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una persona fisica o giuridica che ha subito un danno a seguito di un procedimento giudiziario abusivo teso a bloccare la partecipazione pubblica possa chiedere e ottenere il risarcimento integrale di tale danno.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una persona fisica o giuridica che ha subito un danno a seguito di un procedimento giudiziario abusivo teso a bloccare la partecipazione pubblica possa chiedere e ottenere il risarcimento integrale di tale danno, che copra il danno materiale o immateriale, compreso il danno reputazionale, senza dover avviare a tal fine un procedimento giudiziario distinto.
Emendamento 70
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organi giurisdizionali che infliggono sanzioni tengano debitamente conto:
i)   della situazione economica dell'attore;
ii)   della natura e del numero di elementi di abuso individuati.
Emendamento 71
Proposta di direttiva
Articolo 16 bis (nuovo)
Articolo 16 bis
Registri nazionali
Gli Stati membri adottano misure adeguate per istituire un registro accessibile al pubblico di decisioni giudiziarie pertinenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, conformemente alle norme dell'Unione e nazionali in materia di protezione dei dati personali.
Emendamento 72
Proposta di direttiva
Articolo 18 – comma 1
Gli Stati membri provvedono affinché, qualora nei confronti di una persona fisica o giuridica domiciliata in uno Stato membro sia stato avviato dinanzi a un organo giurisdizionale di un paese terzo un procedimento giudiziario abusivo in ragione della partecipazione pubblica, tale persona possa chiedere all'organo giurisdizionale del luogo del proprio domicilio il risarcimento dei danni e il pagamento delle spese sostenute in relazione al procedimento svoltosi dinanzi all'organo giurisdizionale del paese terzo, indipendentemente dal luogo in cui è domiciliato l'attore del procedimento nel paese terzo.
Gli Stati membri provvedono affinché, qualora nei confronti di una persona fisica o giuridica domiciliata in uno Stato membro sia stato avviato dinanzi a un organo giurisdizionale di un paese terzo un procedimento giudiziario abusivo in ragione della partecipazione pubblica, tale persona abbia il diritto di chiedere all'organo giurisdizionale del luogo del proprio domicilio il risarcimento dei danni e il pagamento delle spese sostenute in relazione al procedimento svoltosi dinanzi all'organo giurisdizionale del paese terzo, indipendentemente dal luogo in cui è domiciliato l'attore del procedimento nel paese terzo.
Emendamento 73
Proposta di direttiva
Capo V bis (nuovo)
Capo V bis
Giurisdizione, diritto applicabile e rapporto con gli strumenti di diritto privato internazionale dell'Unione
Emendamento 74
Proposta di direttiva
Articolo 18 bis (nuovo)
Articolo 18 bis
Competenza in materia di azioni per diffamazione
Nelle azioni per diffamazione o altre azioni fondate sul diritto civile o commerciale che possono costituire un'azione a norma della presente direttiva, il domicilio del convenuto è considerato l'unico foro, tenendo debitamente conto dei casi in cui le vittime della diffamazione sono persone fisiche.
Emendamento 75
Proposta di direttiva
Articolo 18 ter (nuovo)
Articolo 18 ter
Rapporto con il regolamento Bruxelles I
Fatta eccezione per l'articolo 18 bis, la presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione del regolamento Bruxelles I.
Emendamento 76
Proposta di direttiva
Articolo 18 quater (nuovo)
Articolo 18 quater
Diritto applicabile alle pubblicazioni come atto di partecipazione pubblica
Nelle azioni relative a una pubblicazione come atto di partecipazione pubblica, il diritto applicabile è il diritto del luogo verso cui è diretta la pubblicazione. Qualora non sia possibile individuare il luogo verso cui è diretta la pubblicazione, il diritto applicabile è il diritto del luogo del controllo editoriale o dell'attività editoriale pertinente rispetto all'atto di partecipazione pubblica.
Emendamento 77
Proposta di direttiva
Articolo 18 quinquies (nuovo)
Articolo 18 quinquies
Rapporto con il regolamento Roma II
Fatta eccezione per l'articolo 18 quater, la presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione del regolamento Roma II.
Emendamento 78
Proposta di direttiva
Capo V ter (nuovo)
Capo V ter
Altre disposizioni
Emendamento 79
Proposta di direttiva
Articolo 18 sexies (nuovo)
Articolo 18 sexies
Registro dell'Unione
La Commissione adotta misure adeguate per istituire, sulla base delle informazioni fornite a norma dell'articolo 16 bis, un registro dell'Unione accessibile al pubblico di decisioni giudiziarie pertinenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, conformemente alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati personali.
Emendamento 80
Proposta di direttiva
Articolo 18 septies (nuovo)
Articolo 18 septies
Sensibilizzazione
Gli Stati membri adottano misure adeguate, anche per via elettronica, volte a sensibilizzare in merito alle azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica e alle garanzie procedurali previste dalla presente direttiva per contrastarle. Tali azioni possono comprendere l'avvio di campagne di informazione e sensibilizzazione e di programmi di ricerca e istruzione, se del caso in cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile e con altri portatori di interessi.
Emendamento 81
Proposta di direttiva
Articolo 18 octies (nuovo)
Articolo 18 octies
Sportello unico
Gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, adottano misure adeguate per istituire uno "sportello unico" costituito da reti nazionali dedicate di avvocati, operatori della giustizia e psicologi specializzati, al quale le persone bersaglio di SLAPP possono rivolgersi e attraverso il quale possono ricevere orientamento e facile accesso alle informazioni e alla protezione dalle SLAPP, anche per quanto riguarda il patrocinio a spese dello Stato e il sostegno finanziario e psicologico.
Emendamento 82
Proposta di direttiva
Articolo 18 nonies (nuovo)
Articolo 18 nonies
Formazione degli operatori
1.   Nel rispetto dell'indipendenza della professione forense, gli Stati membri raccomandano che i responsabili della formazione degli avvocati forniscano una formazione sia generale che specialistica per sensibilizzare maggiormente alle azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica e alle garanzie procedurali per contrastarle previste dalla presente direttiva.
2.   Fatte salve l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario all'interno dell'Unione, gli Stati membri chiedono che i responsabili della formazione dei giudici forniscano una formazione sia generale che specialistica per sensibilizzarli maggiormente alle esigenze delle persone fisiche o giuridiche attive nella partecipazione pubblica.
3.   Gli Stati membri, attraverso i loro servizi pubblici o il finanziamento di organizzazioni di sostegno contro le SLAPP, incoraggiano iniziative che consentano a quanti forniscono sostegno alle persone bersaglio di procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica di ricevere una formazione adeguata.
Emendamento 83
Proposta di direttiva
Articolo 18 decies (nuovo)
Articolo 18 decies
Cooperazione e coordinamento dei servizi
Gli Stati membri adottano misure adeguate per agevolare la cooperazione tra loro, al fine di migliorare l'accesso delle persone bersaglio di procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica alle informazioni sulle garanzie procedurali previste dalla presente direttiva e dal diritto nazionale. Tale cooperazione persegue almeno i seguenti obiettivi:
a)   lo scambio delle prassi correnti; nonché
b)   la fornitura di assistenza alle reti europee che si occupano di questioni direttamente pertinenti per le persone bersaglio di procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica.
Emendamento 84
Proposta di direttiva
Articolo 18 undecies (nuovo)
Articolo 18 undecies
Norme deontologiche per i professionisti del diritto
Nel rispetto dell'indipendenza della professione forense, gli Stati membri incoraggiano l'adozione, da parte delle associazioni professionali, di norme deontologiche che orientino la condotta dei professionisti del diritto onde disincentivare l'avvio di azioni legali abusive tese a bloccare la partecipazione pubblica e, se del caso, prendono in considerazione misure per sanzionare qualsiasi violazione di tali norme.
Emendamento 85
Proposta di direttiva
Articolo 18 duodecies (nuovo)
Articolo 18 duodecies
Raccolta di dati
1.   Gli Stati membri, tenendo conto delle proprie disposizioni istituzionali in materia di statistiche giudiziarie, incaricano una o più autorità di raccogliere e aggregare i dati relativi ai procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica avviati nella loro giurisdizione, nel pieno rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati.
2.   I dati di cui al paragrafo 1 comprendono, in particolare, i seguenti criteri:
a)   il numero di procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica avviati nell'anno di riferimento;
b)   il numero di procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica rigettati tempestivamente in quanto basati su accuse totalmente o parzialmente infondate;
c)   il numero di procedimenti giudiziari, classificati in base al tipo di convenuto (ad esempio giornalista, difensore dei diritti umani, organo mediatico);
d)   il numero di procedimenti giudiziari, classificati in base al tipo di attore (ad esempio personalità politica, persona privata, società, indipendentemente dal fatto che l'attore sia un'entità straniera);
e)   dati relativi agli atti di partecipazione pubblica per i quali sono stati avviati procedimenti giudiziari;
f)   dati relativi all'importo stimato del risarcimento dei danni iniziale richiesto dagli attori;
g)   la descrizione delle diverse basi giuridiche invocate dagli attori e relativi dati;
h)   dati relativi alla durata dei procedimenti, compresi tutti i gradi di giudizio;
i)   dati relativi agli aspetti transfrontalieri;
j)   se disponibili, altri dati, tra cui quelli relativi alle spese giudiziarie del procedimento e, se rilevanti e appropriati, dati pertinenti relativi agli antecedenti delle cause;
k)   il tipo di domanda emessa sulla base della presente direttiva e, se del caso, della raccomandazione della Commissione che la integra.
Emendamento 86
Proposta di direttiva
Articolo 20 – comma 1
Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti in merito all'applicazione della presente direttiva entro [5 anni dalla data di recepimento]. Sulla base delle informazioni fornite, entro e non oltre [6 anni dalla data di recepimento] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva. La relazione valuta l'evoluzione dei procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica e l'impatto della presente direttiva negli Stati membri. Se del caso, la relazione è corredata di proposte di modifica della presente direttiva.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti in merito all'applicazione della presente direttiva, in particolare i dati disponibili che indichino in che modo le persone bersaglio di procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica hanno utilizzato le garanzie di cui alla presente direttiva, entro [3 anni dalla data di recepimento]. Sulla base delle informazioni fornite, entro e non oltre [4 anni dalla data di recepimento] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva. La relazione valuta l'evoluzione dei procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica e l'impatto della presente direttiva negli Stati membri, tenendo conto del contesto nazionale di ciascuno Stato membro, compresa l'attuazione della raccomandazione della Commissione. Se del caso, la relazione è corredata di proposte di modifica della presente direttiva. Tali relazioni sono rese pubbliche.
Emendamento 87
Proposta di direttiva
Articolo 21 –paragrafo 1 – comma 1
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre [due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
Emendamento 88
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Gli Stati membri applicano la presente direttiva anche alle cause pendenti dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale al momento dell'entrata in vigore delle norme nazionali di recepimento della presente direttiva.

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0223/2023).

Ultimo aggiornamento: 20 dicembre 2023Note legali - Informativa sulla privacy