Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 luglio 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE (COM(2022)0142 – C9-0132/2022 – 2022/0095(COD))(1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1
(1) Il Green Deal europeo25 è la strategia di crescita sostenibile dell'Europa che mira a trasformare l'Unione in una società equa e prospera, dotata di un'economia moderna, competitiva, climaticamente neutra e circolare. Fissa l'obiettivo ambizioso di garantire che l'Unione diventi il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. Riconosce i vantaggi di investire nella sostenibilità competitiva dell'Unione costruendo un'Europa più equa, più verde e più digitale. I prodotti hanno un ruolo centrale in questa transizione verde. Constatando che i processi di produzione e i modelli di consumo attuali sono ancora troppo lineari e dipendenti dal flusso di nuovi materiali estratti, scambiati, trasformati in merci e infine smaltiti come rifiuti o emissioni, il Green Deal europeo rileva la necessità urgente di una transizione verso un modello di economia circolare e pone in evidenza i notevoli progressi ancora da compiere. Esso individua inoltre nell'efficienza energetica una priorità per la decarbonizzazione del settore energetico e per il conseguimento degli obiettivi climatici nel 2030 e nel 2050.
(1) Il Green Deal europeo25 è la strategia di crescita sostenibile dell'Europa che mira a trasformare l'Unione in una società equa e prospera, dotata di un'economia moderna, competitiva, climaticamente neutra e circolare e di un ambiente privo di sostanze tossiche. Fissa l'obiettivo ambizioso di garantire che l'Unione diventi il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. Riconosce i vantaggi di investire nella sostenibilità competitiva dell'Unione costruendo un'Europa più equa, più verde e più digitale. I prodotti hanno un ruolo centrale in questa transizione verde. Constatando che i processi di produzione e i modelli di consumo attuali sono ancora troppo lineari e dipendenti dal flusso di nuovi materiali estratti, scambiati, trasformati in merci e infine smaltiti come rifiuti o emissioni, il Green Deal europeo rileva la necessità urgente di una transizione verso un modello di economia circolare e pone in evidenza i notevoli progressi ancora da compiere. Esso individua inoltre nell'efficienza energetica una priorità per la decarbonizzazione del settore energetico e per il conseguimento degli obiettivi climatici nel 2030 e nel 2050.
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25 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).
25 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il Green Deal europeo" (COM(2019)640 final).
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 2
(2) Per accelerare la transizione verso un modello di economia circolare, la Commissione, nel suo piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa più pulita e più competitiva26, ha delineato un'agenda orientata al futuro con l'obiettivo di rendere il quadro normativo adatto a un futuro sostenibile. Come indicato nel piano attualmente non esiste un insieme esaustivo di prescrizioni per garantire che tutti i prodotti immessi sul mercato dell'Unione diventino via via più sostenibili e soddisfino i criteri dell'economia circolare. In particolare, la progettazione dei prodotti non promuove a sufficienza la sostenibilità nell'intero ciclo di vita. Di conseguenza i prodotti sono sostituiti spesso, con un dispendio considerevole di energia e risorse per produrre e distribuire i prodotti nuovi e smaltire quelli vecchi. È ancora troppo difficile per gli operatori economici e i cittadini compiere scelte sostenibili per quanto riguarda i prodotti, data la mancanza di informazioni utili e di opzioni a prezzi accessibili. Tale situazione si traduce in occasioni perse sul piano della sostenibilità e della conservazione del valore, in una domanda limitata di materiali secondari e in ostacoli all'adozione di modelli imprenditoriali circolari.
(2) Per accelerare la transizione verso un modello di economia circolare, la Commissione, nel suo piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa più pulita e più competitiva26, ha delineato un'agenda orientata al futuro con l'obiettivo di rendere il quadro normativo adatto a un futuro sostenibile. Il piano sottolinea che, per quanto riguarda i cittadini, l'economia circolare fornirà prodotti di elevata qualità, funzionali, sicuri, efficienti ed economicamente accessibili, che durano più a lungo e sono concepiti per essere riutilizzati, riparati o sottoposti a procedimenti di riciclaggio di elevata qualità. Come indicato nel piano attualmente non esiste un insieme esaustivo di prescrizioni per garantire che tutti i prodotti immessi sul mercato dell'Unione diventino via via più sostenibili e soddisfino i criteri dell'economia circolare. In particolare, la progettazione dei prodotti non promuove a sufficienza la sostenibilità nell'intero ciclo di vita. Di conseguenza i prodotti sono sostituiti spesso, con un dispendio considerevole di energia e risorse per produrre e distribuire i prodotti nuovi e smaltire quelli vecchi. È ancora troppo difficile per gli operatori economici e i cittadini compiere scelte sostenibili per quanto riguarda i prodotti, data la mancanza di informazioni utili e di opzioni a prezzi accessibili. Tale situazione si traduce in occasioni perse sul piano della sostenibilità e della conservazione del valore, in una domanda limitata di materiali secondari e in ostacoli all'adozione di modelli imprenditoriali circolari.
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26 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020)98 final).
26 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020)98 final).
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis) Una disponibilità sicura e sufficiente di materie prime critiche è fondamentale per una duplice transizione europea di successo e per garantire un'industria europea competitiva. È importante stabilire obblighi di informazione esaustivi sui materiali, comprese le materie prime critiche, sui prodotti immessi sul mercato dell'Unione, al fine di rispettare l'approccio delineato nella comunicazione della Commissione, del 3 settembre 2020, sulla "Resilienza delle materie prime critiche: tracciare un percorso verso una maggiore sicurezza e sostenibilità"1 bis e la risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2021 su una strategia europea per le materie prime critiche1 ter.
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1 bisComunicazione della Commissione del 3 settembre 2020 dal titolo "Resilienza delle materie prime critiche: tracciare un percorso verso una maggiore sicurezza e sostenibilità" (COM(2020)0474 final).
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 4
(4) In assenza di una legislazione a livello dell'Unione sono già emersi svariati approcci nazionali per migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti, che vanno dagli obblighi di informazione sulla durata della compatibilità del software dei dispositivi elettronici agli obblighi di comunicazione sulla gestione dei prodotti durevoli invenduti. Ciò indica che il moltiplicarsi delle iniziative a livello nazionale per conseguire gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento determinerà verosimilmente una maggiore frammentazione del mercato interno. Pertanto, al fine di salvaguardare il funzionamento del mercato interno garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente, è necessario un quadro normativo che introduca progressivamente specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti. Il presente regolamento, rendendo applicabile alla gamma più ampia possibile di prodotti l'approccio alla progettazione ecocompatibile stabilito inizialmente dalla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio29, fornirà tale quadro.
(4) In assenza di una legislazione a livello dell'Unione sono già emersi svariati approcci nazionali per migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti, che vanno dagli obblighi di informazione sulla durata della compatibilità del software dei dispositivi elettronici agli obblighi di comunicazione sulla gestione dei prodotti durevoli invenduti. Ciò indica che il moltiplicarsi delle iniziative a livello nazionale per conseguire gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento determinerà verosimilmente una maggiore frammentazione del mercato interno. Pertanto, al fine di salvaguardare il funzionamento del mercato interno garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente, è necessario un quadro normativo ambizioso che introduca progressivamente specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti. Il presente regolamento, rendendo applicabile alla gamma più ampia possibile di prodotti l'approccio alla progettazione ecocompatibile stabilito inizialmente dalla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio29, fornirà tale quadro.
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29 Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
29 Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 5
(5) Il presente regolamento contribuirà a rendere i prodotti adatti a un'economia neutra dal punto di vista climatico, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, ridurre i rifiuti e assicurare che le prestazioni dei precursori della sostenibilità diventino progressivamente la norma. Esso dovrebbe disporre l'elaborazione di nuove specifiche di progettazione ecocompatibile per favorire la durabilità, la riutilizzabilità, la possibilità di miglioramento e la riparabilità dei prodotti, aumentare le possibilità di ricondizionamento e manutenzione, affrontare la questione della presenza di sostanze chimiche pericolose nei prodotti, aumentare la loro efficienza sotto il profilo energetico e delle risorse, ridurre la generazione prevista di rifiuti e aumentare il contenuto riciclato nei prodotti, garantendone al tempo stesso le prestazioni e la sicurezza, rendendo possibile la rifabbricazione e il riciclaggio di elevata qualità e riducendo l'impronta ambientale e quella di carbonio.
(5) Il presente regolamento sosterrà modelli di produzione e di consumo in linea con gli obiettivi generali di sostenibilità dell'Unione, tra cui quelli relativi al clima, all'ambiente, all'energia, all'utilizzo delle risorse e alla biodiversità, rispettando al contempo i limiti del pianeta, istituendo un quadro legislativo che contribuisca a rendere i prodotti adatti a un'economia neutra dal punto di vista climatico, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, ridurre i rifiuti e assicurare che le prestazioni dei precursori della sostenibilità diventino progressivamente la norma. Esso dovrebbe disporre l'elaborazione di nuove specifiche di progettazione ecocompatibile per favorire la durabilità, la riutilizzabilità, la possibilità di miglioramento, la riciclabilità e la riparabilità dei prodotti, aumentare le possibilità di ricondizionamento e manutenzione, affrontare la questione della presenza di sostanze chimiche pericolose nei prodotti, aumentare la loro efficienza sotto il profilo energetico e delle risorse, ridurre la generazione prevista di rifiuti e aumentare il contenuto riciclato nei prodotti, garantendone al tempo stesso le prestazioni e la sicurezza, rendendo possibile la rifabbricazione e il riciclaggio di elevata qualità e riducendo l'impronta ambientale e quella di carbonio.
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis) Le pratiche che rendono i prodotti prematuramente obsoleti o non funzionali incidono negativamente sui consumatori e hanno un impatto negativo sull'ambiente a causa dell'aumento dell'uso di materiali nella nostra economia. Per garantire che i prodotti abbiano una lunga durata di vita per i consumatori, ridurre la produzione di rifiuti e contribuire al consumo sostenibile, il presente regolamento dovrebbe affrontare tali pratiche, in particolare quando sono il risultato di scelte di progettazione da parte dei fabbricanti, quando gli aggiornamenti dei software o gli accessori non sono forniti entro un periodo di tempo adeguato o nei casi in cui la funzionalità di un prodotto è limitata quando i consumatori utilizzano materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non forniti dal fabbricante originario. Poiché la riparabilità è una pietra angolare per la lunga durata di vita dei prodotti, il regolamento dovrebbe anche garantire che non sia ostacolato lo smontaggio dei componenti chiave e che l'accesso alle informazioni sulla riparazione e ai pezzi di ricambio non sia limitato ai riparatori autorizzati.
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 6
(6) Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 25 novembre 2020 "Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori"30, ha accolto con favore la promozione di prodotti durevoli e più facilmente riparabili, riutilizzabili e riciclabili. Nella relazione sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare, adottata il 16 febbraio 202131, esso ha approvato l'agenda presentata dalla Commissione nel suddetto piano d'azione. Secondo il Parlamento europeo la transizione verso un'economia circolare può fornire soluzioni per affrontare le attuali sfide ambientali e la crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19. Anche il Consiglio, nelle conclusioni dal titolo "Per una ripresa circolare e verde" adottate l'11 dicembre 202032, ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare proposte legislative nell'ambito di un quadro strategico globale e integrato in materia di prodotti sostenibili che promuova la neutralità climatica, l'efficienza energetica e delle risorse e un'economia circolare non tossica, tuteli la salute pubblica e la biodiversità e responsabilizzi e protegga i consumatori e gli acquirenti pubblici.
(6) Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 25 novembre 2020 "Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori"30, ha invitato a stabilire un quadro adeguato per garantire la produzione di prodotti durevoli e più facilmente riparabili, riutilizzabili e riciclabili, prevedendo nel contempo maggiori diritti per i consumatori, compresi obblighi di informazione e periodi di garanzia legale più lunghi. Nella relazione sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare, adottata il 16 febbraio 202131, il Parlamento ha sottolineato che i prodotti e i materiali sostenibili, circolari, sicuri e non tossici dovrebbero diventare la norma nel mercato dell'Unione e non l'eccezione, e dovrebbero essere considerati come una scelta predefinita, che sia attraente, abbordabile e accessibile per tutti i consumatori. Il Parlamento europeo ha inoltre chiesto obiettivi vincolanti dell'Unione per ridurre significativamente l'impronta dei materiali e dei consumi dell'UE. Secondo il Parlamento europeo la transizione verso un'economia circolare può fornire soluzioni per affrontare le attuali sfide ambientali e la crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19. Anche il Consiglio, nelle conclusioni dal titolo "Per una ripresa circolare e verde" adottate l'11 dicembre 202032, ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare proposte legislative nell'ambito di un quadro strategico globale e integrato in materia di prodotti sostenibili che promuova la neutralità climatica, l'efficienza energetica e delle risorse e un'economia circolare non tossica, tuteli la salute pubblica e la biodiversità e responsabilizzi e protegga i consumatori e gli acquirenti pubblici.
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 8
(8) Il presente regolamento dovrebbe anche contribuire al conseguimento dei grandi obiettivi ambientali dell'Unione. L'8º programma d'azione per l'ambiente38 sancisce in un quadro giuridico l'obiettivo dell'Unione di rispettare i limiti del pianeta e individua le condizioni propizie al conseguimento degli obiettivi prioritari, tra cui la transizione verso un'economia circolare non tossica. Il Green Deal europeo invita l'Unione a essere più efficace nel monitorare, comunicare, prevenire e porre rimedio all'inquinamento atmosferico, idrico, del suolo e dei prodotti di consumo. Ciò significa che le sostanze chimiche, i materiali e i prodotti devono essere il più possibile sicuri e sostenibili sin dalla progettazione e per l'intero ciclo di vita, così da creare cicli di materiali non tossici39. Sia il Green Deal europeo sia il piano d'azione per l'economia circolare riconoscono che il mercato interno dell'Unione costituisce una massa critica in grado di influenzare le norme mondiali in materia di sostenibilità e progettazione dei prodotti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto svolgere un ruolo significativo nel conseguimento, sia all'interno che all'esterno dell'Unione, di diversi traguardi dell'obiettivo di sviluppo sostenibile "Consumo e produzione responsabili"40 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.
(8) Il presente regolamento dovrebbe anche contribuire al conseguimento dei grandi obiettivi ambientali dell'Unione. L'8º programma d'azione per l'ambiente38 sancisce in un quadro giuridico l'obiettivo dell'Unione di rispettare i limiti del pianeta e individua le condizioni propizie al conseguimento degli obiettivi prioritari, tra cui la transizione verso un'economia circolare non tossica. Il Green Deal europeo invita l'Unione a essere più efficace nel monitorare, comunicare, prevenire e porre rimedio all'inquinamento atmosferico, idrico, del suolo e dei prodotti di consumo. Ciò significa che le sostanze chimiche, i materiali e i prodotti devono essere o diventare sicuri e sostenibili sin dalla progettazione e per l'intero ciclo di vita, così da creare cicli di materiali non tossici39. Sia il Green Deal europeo sia il piano d'azione per l'economia circolare riconoscono che il mercato interno dell'Unione costituisce una massa critica in grado di influenzare le norme mondiali in materia di sostenibilità e progettazione dei prodotti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto svolgere un ruolo significativo nel conseguimento, sia all'interno che all'esterno dell'Unione, di diversi traguardi dell'obiettivo di sviluppo sostenibile "Consumo e produzione responsabili"40 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.
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38 Decisione (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 [aggiungere il riferimento una volta pubblicata nella GU - accordo di trilogo del 2 dicembre 2021].
38 Decisione (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 [aggiungere il riferimento una volta pubblicata nella GU - accordo di trilogo del 2 dicembre 2021].
39 Come stabilito nel piano d'azione dell'UE dal titolo "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021) 400 final) e nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili (COM(2020) 667 final), che invita ad adottare l'obiettivo di inquinamento zero nella produzione e nel consumo.
39 Come stabilito nel piano d'azione dell'UE dal titolo "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021) 400 final) e nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili (COM(2020) 667 final), che invita ad adottare l'obiettivo di inquinamento zero nella produzione e nel consumo.
40 Compresi in particolare i traguardi dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 12 ("Consumo e produzione responsabili").
40 Compresi in particolare i traguardi dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 12 ("Consumo e produzione responsabili").
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis) Il settore dei prodotti di seconda mano svolge un ruolo specifico nella promozione della produzione e del consumo sostenibili, compreso lo sviluppo di nuovi modelli imprenditoriali circolari. A causa delle specificità di questo settore, che si basa sul prolungare la durata di vita di un prodotto evitando che diventi un rifiuto, i prodotti di seconda mano, in particolare i prodotti sottoposti a ricondizionamento o riparazione originari dell'Unione non dovrebbero essere considerati come nuovi prodotti immessi sul mercato o messi in servizio e, pertanto, non dovrebbero essere tenuti a rispettare le specifiche per la progettazione ecocompatibile. I prodotti di seconda mano importati da paesi terzi dovrebbero essere conformi alle specifiche per la progettazione ecocompatibile, ma dovrebbe essere possibile esentarli purché siano soddisfatte determinate condizioni.
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 13
(13) Al fine di migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti e assicurarne la libera circolazione nel mercato interno, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare il presente regolamento stabilendo specifiche di progettazione ecocompatibile. Tali specifiche di progettazione ecocompatibile dovrebbero in linea di principio applicarsi a gruppi di prodotti, quali lavatrici o lavasciuga. Per massimizzare l'efficacia delle specifiche di progettazione ecocompatibile e migliorare in modo efficiente la sostenibilità ambientale dei prodotti, dovrebbe anche essere possibile elaborare una o più specifiche di progettazione ecocompatibile orizzontali per una gamma più ampia di gruppi di prodotti, quali gli apparecchi elettronici o i prodotti tessili. È opportuno stabilire specifiche di progettazione ecocompatibile orizzontali se le analogie tecniche dei gruppi di prodotti consentono di migliorarne la sostenibilità ambientale sulla base delle stesse specifiche.
(13) Al fine di migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti e assicurarne la libera circolazione nel mercato interno, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare il presente regolamento stabilendo specifiche di progettazione ecocompatibile. Tali specifiche di progettazione ecocompatibile dovrebbero in linea di principio applicarsi a gruppi di prodotti, quali lavatrici o lavasciuga. Per massimizzare l'efficacia delle specifiche di progettazione ecocompatibile e migliorare in modo efficiente la sostenibilità ambientale dei prodotti, dovrebbe anche essere possibile elaborare una o più specifiche di progettazione ecocompatibile orizzontali per una gamma più ampia di gruppi di prodotti, quali gli apparecchi elettronici o i prodotti tessili. È opportuno stabilire specifiche di progettazione ecocompatibile orizzontali se le analogie tecniche dei gruppi di prodotti consentono di migliorarne la sostenibilità ambientale sulla base delle stesse specifiche. È importante elaborare prescrizioni orizzontali, in particolare per quanto riguarda la durabilità e la riparabilità. Agli operatori economici dovrebbe essere concesso un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove specifiche per la progettazione ecocompatibile. Tali prescrizioni orizzontali dovrebbero tenere conto dei potenziali benefici ambientali derivanti dall'utilizzo di un caricabatterie standardizzato per diversi prodotti. Pertanto, per i gruppi di prodotti con analogie tecniche dovrebbe essere imposto l'obbligo di avere in dotazione caricabatterie standardizzati.
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 14
(14) Per consentire alla Commissione di elaborare prescrizioni adatte ai gruppi di prodotti contemplati, le specifiche di progettazione ecocompatibile dovrebbero includere specifiche di prestazione e obblighi di informazione. Tali specifiche dovrebbero essere usate per migliorare gli aspetti del prodotto inerenti alla sostenibilità ambientale, quali l'efficienza energetica, la durabilità, la riparabilità e le impronte di carbonio e ambientale. Le specifiche di progettazione ecocompatibile dovrebbero essere trasparenti, obiettive, proporzionate e conformi alle regole commerciali internazionali.
(14) Per consentire alla Commissione di elaborare prescrizioni adatte ai gruppi di prodotti contemplati, le specifiche di progettazione ecocompatibile dovrebbero includere specifiche di prestazione e obblighi di informazione. Tali specifiche dovrebbero essere usate per migliorare gli aspetti del prodotto inerenti alla sostenibilità ambientale, quali l'efficienza energetica, la durabilità, la riparabilità, la riutilizzabilità, la riciclabilità e le impronte di carbonio e ambientale. Le specifiche di progettazione ecocompatibile dovrebbero essere trasparenti, obiettive, proporzionate e conformi alle regole commerciali internazionali. Tali specifiche dovrebbero inoltre basarsi sui parametri di prodotto di cui all'allegato I e, nel fissarle, la Commissione dovrebbe tenere in considerazione gli obiettivi dell'Unione nei settori del clima, dell'ambiente e della biodiversità, dell'efficienza energetica e della sicurezza delle risorse. Tali specifiche dovrebbero contribuire a ridurre in maniera significativa e il prima possibile l'impronta ambientale, dei materiali e dei consumi dell'Unione affinché non superino i limiti del pianeta.
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 15
(15) Per garantire il funzionamento del mercato interno, dopo che la Commissione avrà adottato un atto delegato che stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per un determinato gruppo di prodotti, gli Stati membri non dovrebbero più avere la facoltà di fissare specifiche nazionali di prestazione in base ai parametri di prodotto contemplati dalle specifiche di prestazione di cui all'atto delegato, e non dovrebbero più avere la facoltà di fissare obblighi di informazione in base ai parametri di prodotto contemplati dagli obblighi di informazione di cui all'atto delegato. Per garantire il funzionamento del mercato interno, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire che un determinato parametro di prodotto non richiede alcuna specifica di progettazione ecocompatibile sotto forma di specifica di prestazione e/o di obbligo di informazione.
(15) Per garantire il funzionamento del mercato interno, dopo che la Commissione avrà adottato un atto delegato che stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per un determinato gruppo di prodotti, gli Stati membri non dovrebbero più avere la facoltà di fissare specifiche nazionali di prestazione in base ai parametri di prodotto contemplati dalle specifiche di prestazione di cui all'atto delegato, e non dovrebbero più avere la facoltà di fissare obblighi di informazione in base ai parametri di prodotto contemplati dagli obblighi di informazione di cui all'atto delegato. Per garantire il funzionamento del mercato interno, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire che un determinato parametro di prodotto non richiede alcuna specifica di progettazione ecocompatibile sotto forma di specifica di prestazione e/o di obbligo di informazione. È importante che la Commissione giustifichi debitamente la sua decisione qualora decida di non stabilire specifiche di prestazione o obblighi di informazione.
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 17
(17) Al fine di evitare la duplicazione degli sforzi e degli oneri normativi, è opportuno garantire la coerenza tra il presente regolamento e le prescrizioni stabilite da o a norma di altra legislazione dell'Unione, in particolare quella in materia di prodotti, sostanze chimiche e rifiuti51. Il fatto tuttavia che altra legislazione dell'Unione conferisca il potere di stabilire prescrizioni con effetti identici o analoghi a quelle del presente regolamento non limita il conferimento di poteri ivi previsti da quest'ultimo, tranne se ivi specificato.
(17) È opportuno garantire la coerenza tra il presente regolamento e le prescrizioni stabilite da o a norma di altra legislazione dell'Unione, in particolare quella in materia di prodotti, sostanze chimiche, imballaggi e rifiuti51. Il fatto tuttavia che altra legislazione dell'Unione conferisca il potere di stabilire prescrizioni con effetti identici o analoghi a quelle del presente regolamento non limita il conferimento di poteri ivi previsti da quest'ultimo, tranne se ivi specificato.
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51 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (COM(2018) 32 final).
51 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (COM(2018) 32 final).
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 19
(19) Al fine di tenere conto della diversità dei prodotti, la Commissione dovrebbe scegliere i metodi per valutare l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile e, se del caso, svilupparli ulteriormente sulla base della natura del prodotto, dei suoi aspetti più rilevanti e dei suoi impatti nel ciclo di vita. A tal fine la Commissione dovrebbe tenere conto dell'esperienza acquisita con la valutazione dell'elaborazione delle specifiche della direttiva 2009/125/CE e dei costanti sforzi volti a sviluppare e migliorare gli strumenti di valutazione basati su dati scientifici, quali l'aggiornamento della metodologia per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia e il metodo dell'impronta ambientale di prodotto di cui alla raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione56, anche in relazione allo stoccaggio temporaneo del carbonio, nonché delle norme definite dalle organizzazioni di normazione internazionali ed europee, anche per quanto riguarda l'efficienza dei materiali dei prodotti connessi all'energia. Basandosi su questi strumenti e, ove necessario, avvalendosi di studi specifici, la Commissione dovrebbe rafforzare ulteriormente gli aspetti della circolarità (come la durabilità, la riparabilità, compreso un sistema di punteggio relativo alla riparabilità, l'individuazione delle sostanze chimiche che ostacolano il riutilizzo e il riciclaggio) nella valutazione dei prodotti e nella definizione delle specifiche di progettazione ecocompatibile, così come dovrebbe sviluppare eventuali metodi o strumenti nuovi. Potrebbero inoltre essere necessari nuovi approcci per introdurre criteri obbligatori per gli appalti pubblici e divieti di distruzione dei prodotti di consumo invenduti.
(19) Al fine di tenere conto della diversità dei prodotti, la Commissione dovrebbe scegliere i metodi per valutare l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile e, se del caso, svilupparli ulteriormente sulla base della natura del prodotto, dei suoi aspetti più rilevanti e dei suoi impatti nel ciclo di vita. A tal fine la Commissione dovrebbe tenere conto dell'esperienza acquisita con la valutazione dell'elaborazione delle specifiche della direttiva 2009/125/CE e dei costanti sforzi volti a sviluppare e migliorare gli strumenti di valutazione basati su dati scientifici, quali l'aggiornamento della metodologia per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia e il metodo dell'impronta ambientale di prodotto di cui alla raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione56, anche in relazione allo stoccaggio temporaneo del carbonio, nonché delle norme definite dalle organizzazioni di normazione internazionali ed europee, anche per quanto riguarda l'efficienza dei materiali dei prodotti connessi all'energia, anche per il settore dell'ingegneria elettrica. Basandosi su questi strumenti e, ove necessario, avvalendosi di studi specifici, la Commissione dovrebbe rafforzare ulteriormente gli aspetti della circolarità (come la durabilità, la riparabilità, compreso un sistema di punteggio relativo alla riparabilità, la riciclabilità, la riutilizzabilità, l'individuazione delle sostanze chimiche che ostacolano il riutilizzo e il riciclaggio) nella valutazione dei prodotti in linea con un approccio basato sul ciclo di vita nell'ottica della definizione delle specifiche di progettazione ecocompatibile, così come dovrebbe sviluppare eventuali metodi o strumenti nuovi. Potrebbero inoltre essere necessari nuovi approcci per introdurre criteri obbligatori per gli appalti pubblici e divieti di distruzione dei prodotti di consumo invenduti.
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56 Raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione, del 15 dicembre 2021, sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni "(GU L 471 del 30.12.2021, pag. 1).
56 Raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione, del 15 dicembre 2021, sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni "(GU L 471 del 30.12.2021, pag. 1).
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 20
(20) Le specifiche di prestazione dovrebbero riguardare un particolare parametro di prodotto inerente all'aspetto del prodotto per il quale è stato individuato un potenziale di miglioramento della sostenibilità ambientale. Le specifiche possono includere livelli minimi o massimi di prestazione rispetto al parametro di prodotto, specifiche non quantitative volte a migliorare le prestazioni rispetto al parametro di prodotto o specifiche relative alle prestazioni funzionali del prodotto per assicurare che le specifiche di prestazione scelte non incidano negativamente sulla capacità del prodotto di svolgere la funzione per la quale è stato progettato e commercializzato. Per quanto riguarda i livelli minimi o massimi, essi possono assumere ad esempio la forma di un limite al consumo energetico nella fase d'uso o al quantitativo di un determinato materiale incorporato nel prodotto, di un quantitativo minimo obbligatorio di contenuto riciclato, di un limite per una determinata categoria di impatto ambientale o per il cumulo di tutti gli impatti ambientali pertinenti. Un esempio di specifica non quantitativa è il divieto di ricorrere a una particolare soluzione tecnica che pregiudica la riparabilità del prodotto. Le specifiche di prestazione saranno utilizzate per eliminare dal mercato i prodotti con le prestazioni peggiori se necessario per contribuire agli obiettivi di sostenibilità ambientale del regolamento.
(20) Le specifiche di prestazione dovrebbero riguardare un particolare parametro di prodotto inerente all'aspetto del prodotto per il quale è stato individuato un potenziale di miglioramento della sostenibilità ambientale. Le specifiche possono includere livelli minimi o massimi di prestazione rispetto al parametro di prodotto, specifiche non quantitative volte a migliorare le prestazioni rispetto al parametro di prodotto o specifiche relative alle prestazioni funzionali del prodotto per assicurare che le specifiche di prestazione scelte non incidano negativamente sulla capacità del prodotto di svolgere la funzione per la quale è stato progettato e commercializzato. Per quanto riguarda i livelli minimi o massimi, essi possono assumere ad esempio la forma di un limite al consumo energetico nella fase d'uso o al quantitativo di un determinato materiale incorporato nel prodotto, di un quantitativo minimo obbligatorio di contenuto riciclato, tenendo conto al contempo della disponibilità di materiali riciclati, di un limite per una determinata categoria di impatto ambientale o per il cumulo di tutti gli impatti ambientali pertinenti. Un esempio di specifica non quantitativa è il divieto di ricorrere a una particolare soluzione tecnica che pregiudica la riparabilità del prodotto. Le specifiche di prestazione saranno utilizzate per eliminare dal mercato i prodotti con le prestazioni peggiori e passare gradualmente ai prodotti con le prestazioni migliori se necessario per contribuire agli obiettivi di sostenibilità ambientale del regolamento. Il presente regolamento dovrebbe inoltre prendere in considerazione l'uso di materiali rinnovabili di origine sostenibile nei prodotti e affrontare la questione del rilascio di nanoplastiche e microplastiche.
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 22
(22) La sicurezza chimica è un aspetto riconosciuto della sostenibilità dei prodotti. Essa si basa sui pericoli intrinseci che le sostanze chimiche rappresentano per la salute o per l'ambiente in combinazione con un'esposizione specifica o generica ed è disciplinata dalla normativa in materia di sostanze chimiche, come il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio58, il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio59, il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio60, il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio61 e la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio62. Il presente regolamento non dovrebbe permettere la restrizione delle sostanze sulla base della sicurezza chimica, già disposta da altra normativa dell'Unione. Il presente regolamento non dovrebbe neppure permettere la restrizione delle sostanze per motivi di sicurezza alimentare. Il diritto dell'Unione in materia di sostanze chimiche e di prodotti alimentari tuttavia non consente di affrontare, mediante la restrizione di talune sostanze, gli effetti sulla sostenibilità che non sono collegati alla sicurezza chimica o alimentare. Onde superare tale limitazione, il presente regolamento dovrebbe permettere, a determinate condizioni, la restrizione, principalmente per motivi diversi dalla sicurezza chimica o alimentare, delle sostanze presenti nei prodotti o utilizzate nei relativi processi di fabbricazione che incidono negativamente sulla sostenibilità dei prodotti. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre comportare la duplicazione o la sostituzione delle restrizioni delle sostanze di cui alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio63, che ha come obiettivo la protezione della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
(22) La sicurezza chimica è un aspetto riconosciuto della sostenibilità dei prodotti. Essa si basa sui pericoli intrinseci che le sostanze chimiche rappresentano per la salute o per l'ambiente in combinazione con un'esposizione specifica o generica ed è disciplinata dalla normativa in materia di sostanze chimiche, come il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio58, il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio59, il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio60, il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio61 e la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio62. Il presente regolamento non dovrebbe permettere la restrizione delle sostanze sulla base della sicurezza chimica, già disposta da altra normativa dell'Unione, a meno che non esista un rischio inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente derivante dall'uso di una sostanza presente nel prodotto o nel suo componente al momento dell'immissione sul mercato o durante le fasi successive del suo ciclo di vita. Il presente regolamento non dovrebbe permettere la restrizione delle sostanze per motivi di sicurezza alimentare. Il diritto dell'Unione in materia di sostanze chimiche e di prodotti alimentari tuttavia non consente di affrontare, mediante la restrizione di talune sostanze, gli effetti sulla sostenibilità che non sono collegati alla sicurezza chimica o alimentare. Onde superare tale limitazione, il presente regolamento dovrebbe permettere, a determinate condizioni, la restrizione delle sostanze presenti nei prodotti che incidono negativamente sulla sostenibilità dei prodotti. Il presente regolamento dovrebbe integrare le restrizioni, se necessario, ma non comportare la duplicazione o la sostituzione delle restrizioni delle sostanze di cui alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio63, che ha come obiettivo la protezione della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
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58 Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).
58 Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).
59 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
59 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
60 Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).
60 Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).
61 Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).
61 Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).
62 Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1).
62 Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1).
63 Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).
63 Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 23
(23) Per migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti, gli obblighi di informazione dovrebbero riguardare un particolare parametro di prodotto inerente all'aspetto del prodotto, come l'impronta ambientale del prodotto o la sua durabilità. Tali obblighi possono imporre al fabbricante di rendere disponibili le informazioni sulle prestazioni del prodotto rispetto a un parametro prescelto, oppure altre informazioni che possano influire sul modo in cui il prodotto è trattato da soggetti diversi dal fabbricante al fine di migliorare le prestazioni rispetto al parametro. A seconda dei casi, gli obblighi di informazione dovrebbero essere stabiliti in aggiunta alle o in sostituzione delle specifiche di prestazione relative allo stesso parametro di prodotto. Se un atto delegato contiene obblighi di informazione, esso dovrebbe indicare il metodo per rendere disponibili le informazioni richieste, prevedendone ad esempio l'inserimento in un sito web ad accesso libero, nel passaporto del prodotto o nell'etichetta del prodotto. Gli obblighi di informazione servono per indurre il cambio di comportamento necessario ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale del presente regolamento. Fornendo agli acquirenti e alle autorità pubbliche elementi solidi per confrontare i prodotti in base alla loro sostenibilità ambientale, gli obblighi di informazione dovrebbero orientare i consumatori e le autorità pubbliche verso scelte più sostenibili.
(23) Per migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti, gli obblighi di informazione dovrebbero riguardare un particolare parametro di prodotto inerente all'aspetto del prodotto, come l'impronta ambientale e di carbonio del prodotto e la sua durabilità. Tali obblighi dovrebbero imporre al fabbricante di rendere disponibili le informazioni sulle prestazioni del prodotto rispetto a un parametro prescelto, oppure altre informazioni che possano influire sul modo in cui il prodotto è trattato da soggetti diversi dal fabbricante al fine di migliorare le prestazioni rispetto al parametro. A seconda dei casi, gli obblighi di informazione dovrebbero essere stabiliti in aggiunta alle o in sostituzione delle specifiche di prestazione relative allo stesso parametro di prodotto. È importante che la Commissione giustifichi debitamente la sua decisione di stabilire soltanto obblighi di informazione anziché specifiche di prestazione. Se un atto delegato contiene obblighi di informazione, esso dovrebbe indicare il metodo per rendere disponibili e facilmente accessibili le informazioni richieste, prevedendone ad esempio l'inserimento in un sito web ad accesso libero, nel passaporto del prodotto o nell'etichetta del prodotto. Le informazioni essenziali relative alla salute, alla sicurezza e ai diritti degli utilizzatori finali dovrebbero sempre essere fornite ai consumatori attraverso mezzi fisici ed essere accessibili tramite un vettore di dati incluso nel prodotto. Gli obblighi di informazione servono per indurre il cambio di comportamento necessario ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale del presente regolamento. Le informazioni pertinenti ai fini di una decisione di acquisto informata dovrebbero essere fornite al consumatore prima dell'acquisto del prodotto. Fornendo agli acquirenti e alle autorità pubbliche elementi solidi per confrontare i prodotti in base alla loro sostenibilità ambientale, gli obblighi di informazione dovrebbero orientare i consumatori e le autorità pubbliche verso scelte più sostenibili.
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 24
(24) Gli atti delegati che contengono obblighi di informazione possono anche determinare le classi di prestazione rispetto a uno o più parametri di prodotto, in modo da facilitare il confronto tra prodotti sulla base del parametro. Le classi di prestazione dovrebbero permettere di differenziare i prodotti in base alla loro sostenibilità relativa e potrebbero essere utilizzate sia dai consumatori che dalle autorità pubbliche. Esse sono pertanto intese a orientare il mercato verso prodotti più sostenibili.
(24) Gli atti delegati che contengono obblighi di informazione possono anche determinare le classi di prestazione rispetto a uno o più parametri di prodotto, in modo da facilitare il confronto tra prodotti sulla base del parametro. Le classi di prestazione dovrebbero permettere di differenziare i prodotti in base alla loro sostenibilità relativa e potrebbero essere utilizzate sia dai consumatori che dalle autorità pubbliche. Esse sono pertanto intese a orientare il mercato verso prodotti più sostenibili, senza compromettere la funzionalità.Poiché gli obblighi di informazione sulla durabilità e sulla riparabilità dei prodotti svolgono un ruolo centrale per quanto riguarda la partecipazione dei consumatori a modelli di consumo sostenibili, il presente regolamento dovrebbe consentire di stabilire punteggi di riparabilità.
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 26
(26) Tra gli obblighi di informazione stabiliti dal presente regolamento dovrebbe figurare l'obbligo di rendere disponibile un passaporto del prodotto. Il passaporto del prodotto è uno strumento importante per mettere le informazioni a disposizione dei soggetti nell'intera catena del valore, e la sua disponibilità dovrebbe migliorare sensibilmente la tracciabilità da un punto all'altro della catena del valore di un prodotto. Il passaporto del prodotto dovrebbe tra l'altro aiutare i consumatori a compiere scelte consapevoli migliorando l'accesso alle informazioni sui prodotti di loro interesse, consentire ad altri operatori economici della catena del valore, quali riparatori o riciclatori, di accedere alle informazioni utili e permettere alle autorità nazionali competenti di svolgere le loro funzioni. A tal fine il passaporto del prodotto non dovrebbe sostituire ma affiancare le forme non digitali di trasmissione delle informazioni, quali le informazioni contenute nel manuale del prodotto o nell'etichetta. Il passaporto del prodotto dovrebbe poter essere utilizzato anche per trasmettere informazioni su altri aspetti della sostenibilità applicabili al gruppo di prodotti in causa a norma di altra legislazione dell'Unione.
(26) Tra gli obblighi di informazione stabiliti dal presente regolamento dovrebbe figurare l'obbligo di rendere disponibile un passaporto del prodotto. Il passaporto del prodotto è uno strumento importante per mettere le informazioni a disposizione dei soggetti nell'intera catena del valore, e la sua disponibilità dovrebbe migliorare sensibilmente la tracciabilità da un punto all'altro della catena del valore di un prodotto. Il passaporto del prodotto dovrebbe tra l'altro aiutare i consumatori a compiere scelte consapevoli migliorando l'accesso ai prodotti di loro interesse, consentire agli operatori economici e ad altri attori della catena del valore, quali i riparatori professionisti, gli operatori economici indipendenti, i ricondizionatori o i riciclatori, di accedere alle informazioni utili e permettere alle autorità nazionali competenti di svolgere le loro funzioni senza compromettere la protezione delle informazioni commerciali riservate. A tal fine il passaporto del prodotto non dovrebbe sostituire ma affiancare le forme non digitali di trasmissione delle informazioni, quali le informazioni contenute nel manuale del prodotto o nell'etichetta. Il passaporto del prodotto dovrebbe poter essere utilizzato anche per trasmettere informazioni su altri aspetti della sostenibilità applicabili al gruppo di prodotti in causa a norma di altra legislazione dell'Unione.
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 27
(27) Per tener conto della natura e del mercato del prodotto, le informazioni da includere nel passaporto dovrebbero essere attentamente esaminate caso per caso in sede di definizione delle regole per ciascun prodotto. Per ottimizzare l'accesso alle informazioni che vi sono contenute tutelando nel contempo i diritti di proprietà intellettuale, il passaporto del prodotto deve essere concepito e attuato in modo da consentire un accesso differenziato alle informazioni in funzione del tipo di informazione e della tipologia di portatore di interessi. Analogamente, per evitare alle imprese e al pubblico costi sproporzionati rispetto ai benefici generali, il passaporto del prodotto dovrebbe essere specifico per l'articolo, il lotto o il modello di prodotto, in funzione, ad esempio, della complessità della catena del valore, delle dimensioni, della natura o dell'impatto dei prodotti in questione.
(27) Per tener conto della natura e del mercato del prodotto, le informazioni da includere nel passaporto dovrebbero essere attentamente esaminate caso per caso in sede di definizione delle regole per ciascun prodotto, prendendo in considerazione i casi di articoli unici e la protezione delle informazioni commerciali riservate. Per ottimizzare l'accesso alle informazioni che vi sono contenute tutelando nel contempo i diritti di proprietà intellettuale, il passaporto del prodotto deve essere concepito e attuato in modo da consentire un accesso differenziato alle informazioni in funzione del tipo di informazione e della tipologia di portatore di interessi. Analogamente, per evitare alle imprese e al pubblico costi sproporzionati rispetto ai benefici generali, il passaporto del prodotto dovrebbe essere specifico per l'articolo, il lotto o il modello di prodotto, in funzione, ad esempio, della complessità della catena del valore, delle dimensioni, della natura o dell'impatto dei prodotti in questione. Il passaporto del prodotto dovrebbe rimanere disponibile almeno per la durata prevista di un prodotto specifico, ma con un margine adeguato per garantire che il passaporto del prodotto sia disponibile nei casi in cui il prodotto duri più a lungo del previsto.
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 28
(28) Al fine di garantire l'interoperabilità, è opportuno specificare i tipi di vettori di dati consentiti. Per lo stesso motivo, il vettore di dati e l'identificativo univoco del prodotto dovrebbero essere rilasciati conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per modificare il presente regolamento, alla luce dei progressi tecnici o scientifici, mediante la sostituzione o l'aggiunta di norme in conformità delle quali è possibile rilasciare il vettore di dati e gli identificativi univoci. In questo modo si dovrebbero assicurare la possibilità per tutti gli operatori economici di registrare e trasmettere le informazioni contenute nel passaporto del prodotto e la compatibilità dell'identificativo univoco con componenti esterni quali i dispositivi di scansione.
(28) Al fine di garantire l'interoperabilità, è opportuno specificare i tipi di vettori di dati consentiti. Per lo stesso motivo, il vettore di dati e l'identificativo univoco del prodotto dovrebbero essere rilasciati conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale. I dati dovrebbero essere trasferibili tramite una rete di scambio dei dati interoperativa aperta senza blocco del fornitore. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per modificare il presente regolamento, alla luce dei progressi tecnici o scientifici, mediante la sostituzione o l'aggiunta di norme in conformità delle quali è possibile rilasciare il vettore di dati e gli identificativi univoci. In questo modo si dovrebbero assicurare la possibilità per tutti gli operatori economici di registrare e trasmettere le informazioni contenute nel passaporto del prodotto e la compatibilità dell'identificativo univoco con componenti esterni quali i dispositivi di scansione.
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 29
(29) Per non ritardare inutilmente l'introduzione di specifiche di progettazione ecocompatibile diverse dal passaporto del prodotto o per assicurare l'attuazione efficace del passaporto, la Commissione dovrebbe poter dispensare dall'obbligo di passaporto i gruppi di prodotti per i quali non sono disponibili specifiche tecniche relative ai requisiti essenziali per la progettazione tecnica e per il funzionamento del passaporto del prodotto. Analogamente, onde evitare oneri amministrativi superflui per gli operatori economici, la Commissione dovrebbe poter dispensare dall'obbligo di passaporto i gruppi di prodotti per i quali altra legislazione dell'Unione prevede già un sistema per la trasmissione digitale delle informazioni sul prodotto che consente ai soggetti nella catena del valore di accedere alle informazioni pertinenti e facilita la verifica della conformità del prodotto da parte delle autorità nazionali competenti. Le deroghe dovrebbero essere riesaminate periodicamente tenendo conto dell'ulteriore disponibilità di specifiche tecniche.
(29) Per non ritardare inutilmente l'introduzione di specifiche di progettazione ecocompatibile diverse dal passaporto del prodotto o per assicurare l'attuazione efficace del passaporto, la Commissione dovrebbe poter dispensare dall'obbligo di passaporto i gruppi di prodotti per i quali non sono disponibili specifiche tecniche relative ai requisiti essenziali per la progettazione tecnica e per il funzionamento del passaporto del prodotto. Analogamente, onde evitare oneri amministrativi superflui per gli operatori economici, la Commissione dovrebbe poter dispensare in via eccezionale dall'obbligo di passaporto i gruppi di prodotti per i quali altra legislazione dell'Unione prevede già un sistema per la trasmissione digitale delle informazioni sul prodotto che consente ai soggetti nella catena del valore di accedere alle informazioni pertinenti e facilita la verifica della conformità del prodotto da parte delle autorità nazionali competenti. Le deroghe dovrebbero essere riesaminate periodicamente tenendo conto dell'ulteriore disponibilità di specifiche tecniche e, se possibile, soppresse.
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 33
(33) Per assicurare l'introduzione efficace del passaporto del prodotto, la progettazione tecnica, le prescrizioni in materia di dati e il funzionamento del passaporto del prodotto dovrebbero rispettare una serie di requisiti tecnici essenziali. Le specifiche dovrebbero costituire la base per un'adozione coerente del passaporto del prodotto in tutti i settori. Perché i requisiti essenziali siano attuati efficacemente è opportuno stabilire specifiche tecniche sotto forma di norma armonizzata i cui riferimenti siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale o, in alternativa, sotto forma di una specifica comune adottata dalla Commissione. La progettazione tecnica dovrebbe assicurare che il passaporto del prodotto dia accesso ai dati in modo sicuro, nel rispetto delle norme in materia dei dati personali. Il passaporto digitale del prodotto sarà sviluppato nell'ambito di un dialogo aperto con i partner internazionali, in modo tale che le loro opinioni siano prese in considerazione all'atto di elaborare le specifiche tecniche e affinché le specifiche aiutino a eliminare gli ostacoli al commercio dei prodotti più ecologici e a ridurre i costi degli investimenti sostenibili, della commercializzazione e della conformità. Al fine di garantirne l'efficace attuazione, le specifiche e i requisiti tecnici relativi alla tracciabilità in tutta la catena del valore dovrebbero essere elaborati, per quanto possibile, sulla base di un approccio consensuale e del coinvolgimento, dell'adesione e della collaborazione effettiva di svariati soggetti, tra cui organismi di normazione, associazioni di categoria, organizzazioni di consumatori, esperti, ONG e partner internazionali, comprese le economie in via di sviluppo.
(33) Per assicurare l'introduzione efficace del passaporto del prodotto, la progettazione tecnica, le prescrizioni in materia di dati e il funzionamento del passaporto del prodotto dovrebbero rispettare una serie di requisiti tecnici essenziali. Le specifiche dovrebbero costituire la base per un'adozione coerente del passaporto del prodotto in tutti i settori. Perché i requisiti essenziali siano attuati efficacemente è opportuno stabilire specifiche tecniche sotto forma di norma armonizzata i cui riferimenti siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale o, in alternativa, sotto forma di una specifica comune adottata dalla Commissione. La progettazione tecnica dovrebbe assicurare che il passaporto del prodotto dia accesso ai dati in modo sicuro, nel rispetto delle norme in materia dei dati personali. Il passaporto digitale del prodotto sarà sviluppato nell'ambito di un dialogo aperto con i partner internazionali, in modo tale che le loro opinioni siano prese in considerazione all'atto di elaborare le specifiche tecniche e affinché le specifiche aiutino a eliminare gli ostacoli al commercio dei prodotti più ecologici con cicli di vita estesi e circolarità, a ridurre i costi degli investimenti sostenibili, della commercializzazione e della conformità e a sostenere l'innovazione. Al fine di garantirne l'efficace attuazione, le specifiche e i requisiti tecnici relativi alla tracciabilità in tutta la catena del valore dovrebbero essere elaborati, per quanto possibile, sulla base di un approccio consensuale e del coinvolgimento, dell'adesione e della collaborazione effettiva di svariati soggetti, tra cui organismi di normazione, associazioni di categoria, start-up, organizzazioni di consumatori, esperti, ONG e partner internazionali, comprese le economie in via di sviluppo.
Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 35
(35) Il trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme alle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali da parte delle autorità nazionali competenti degli Stati membri dovrebbe avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio66. Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione dovrebbe avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio67.
(35) Il trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme alle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali da parte delle autorità nazionali competenti degli Stati membri dovrebbe avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio66, prestando particolare attenzione ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione dovrebbe avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio67. I dati personali degli utilizzatori finali non dovrebbero essere conservati nel passaporto digitale del prodotto.
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66 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
66 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
67 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
67 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
Emendamento 25 Proposta di regolamento Considerando 39
(39) Per orientare i consumatori verso scelte più sostenibili, le etichette dovrebbero fornire, se imposto dagli atti delegati adottati in applicazione del presente regolamento, informazioni che consentano un efficace confronto dei prodotti, ad esempio indicando le classi di prestazione. Per quanto riguarda nello specifico i consumatori, le etichette fisiche possono costituire una fonte supplementare di informazioni presso il luogo di vendita. Esse possono fornire ai consumatori un rapido orientamento visivo per distinguere i prodotti in base alle loro prestazioni rispetto a un parametro di prodotto specifico o a un insieme di parametri di prodotto. Ove opportuno, le etichette fisiche dovrebbero inoltre consentire l'accesso a informazioni supplementari recando riferimenti specifici quali indirizzi di siti web, codici QR dinamici, collegamenti a etichette online o altri mezzi opportuni orientati al consumatore. Nel relativo atto delegato la Commissione dovrebbe stabilire il modo più efficace per esporre le etichette, anche nel caso delle vendite a distanza online, tenendo conto delle implicazioni per i clienti e gli operatori economici e delle caratteristiche dei prodotti. La Commissione può anche disporre che l'etichetta sia stampata sull'imballaggio del prodotto.
(39) Per orientare i consumatori verso scelte sostenibili, le etichette dovrebbero fornire, se imposto dagli atti delegati adottati in applicazione del presente regolamento, informazioni chiare e facilmente comprensibili che consentano un efficace confronto dei prodotti, ad esempio indicando le classi di prestazione. Per quanto riguarda nello specifico i consumatori, le etichette fisiche possono costituire una fonte supplementare di informazioni presso il luogo di vendita. Esse possono fornire ai consumatori un rapido orientamento visivo per distinguere i prodotti in base alle loro prestazioni rispetto a un parametro di prodotto specifico o a un insieme di parametri di prodotto. Ove opportuno, le etichette fisiche dovrebbero inoltre consentire l'accesso a informazioni supplementari recando riferimenti specifici quali indirizzi di siti web, codici QR dinamici, collegamenti a etichette online o altri mezzi opportuni orientati al consumatore. Nel relativo atto delegato la Commissione dovrebbe stabilire il modo più efficace per esporre le etichette, anche nel caso delle vendite a distanza online, tenendo conto delle implicazioni per i clienti e gli operatori economici e delle caratteristiche dei prodotti. La Commissione può anche disporre che l'etichetta sia stampata sull'imballaggio del prodotto.
Emendamento 26 Proposta di regolamento Considerando 41
(41) I consumatori dovrebbero essere protetti dalle informazioni ingannevoli che potrebbero ostacolare la scelta di prodotti più sostenibili. Per questo motivo dovrebbe essere vietata l'immissione sul mercato dei prodotti muniti di un'etichetta che imita le etichette previste dal presente regolamento.
(41) I consumatori dovrebbero essere protetti dalle informazioni ingannevoli che potrebbero ostacolare la scelta di prodotti più sostenibili. Per questo motivo dovrebbe essere vietata l'immissione sul mercato dei prodotti muniti di un'etichetta con informazioni false o contraddittorie o che imita le etichette previste dal presente regolamento. Dovrebbe tuttavia essere possibile continuare a esporre il marchio Ecolabel UE o altri marchi di qualità ecologica di tipo I esistenti di cui al regolamento (CE) n. 66/2010.
Emendamento 27 Proposta di regolamento Considerando 42
(42) Per conseguire nel modo più efficiente possibile gli obiettivi del Green Deal europeo e trattare in primo luogo i prodotti con l'impatto maggiore, la Commissione dovrebbe stabilire un ordine di priorità per i prodotti da disciplinare a norma del presente regolamento e le relative specifiche. La Commissione, sulla base del processo seguito per stabilire le priorità a norma della direttiva 2009/125/CE, dovrebbe adottare un piano di lavoro, di durata non inferiore a tre anni, contenente un elenco dei gruppi di prodotti per i quali prevede di adottare atti delegati e gli aspetti del prodotto per i quali intende adottare atti delegati aventi applicazione orizzontale. La Commissione dovrebbe stabilire le proprie priorità sulla base di una serie di criteri riguardanti in particolare il potenziale contributo degli atti delegati agli obiettivi dell'Unione in materia di clima, ambiente ed energia e il loro potenziale di miglioramento degli aspetti del prodotto prescelti, senza che ciò comporti costi sproporzionati per il pubblico e per gli operatori economici. Alla luce della loro importanza per il conseguimento degli obiettivi energetici dell'Unione, i piani di lavoro dovrebbero prevedere una quantità sufficiente di azioni relative ai prodotti connessi all'energia. Inoltre è opportuno consultare gli Stati membri e i portatori di interessi attraverso il forum sulla progettazione ecocompatibile. Data la complementarità tra il presente regolamento e il regolamento (UE) 2017/1369 sui prodotti connessi all'energia, è opportuno allineare i calendari del piano di lavoro di cui al presente regolamento e di quello previsto a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1369.
(42) Per conseguire nel modo più efficiente possibile gli obiettivi del Green Deal europeo e trattare in primo luogo i prodotti con l'impatto maggiore, la Commissione dovrebbe stabilire un ordine di priorità per i prodotti da disciplinare a norma del presente regolamento e le relative specifiche. La Commissione, sulla base del processo seguito per stabilire le priorità a norma della direttiva 2009/125/CE, dovrebbe adottare un piano di lavoro, di durata non inferiore a tre anni, contenente un elenco dei gruppi di prodotti per i quali prevede di adottare atti delegati e gli aspetti del prodotto per i quali intende adottare atti delegati aventi applicazione orizzontale, e i tempi stimati per la loro istituzione. Il piano di lavoro e i suoi aggiornamenti dovrebbero essere disponibili al pubblico e presentati al Parlamento europeo prima della loro adozione. La Commissione dovrebbe considerare in particolare i gruppi di prodotti identificati nel presente regolamento e stabilire le proprie priorità sulla base di una serie di criteri riguardanti in particolare il contributo degli atti delegati agli obiettivi dell'Unione in materia di clima, ambiente ed energia e il loro potenziale di miglioramento degli aspetti del prodotto prescelti, senza che ciò comporti costi sproporzionati per il pubblico e per gli operatori economici. Alla luce della loro importanza per il conseguimento degli obiettivi energetici dell'Unione, i piani di lavoro dovrebbero prevedere una quantità sufficiente di azioni relative ai prodotti connessi all'energia. Inoltre è opportuno consultare gli Stati membri e i portatori di interessi attraverso il forum sulla progettazione ecocompatibile. Data la complementarità tra il presente regolamento e il regolamento (UE) 2017/1369 sui prodotti connessi all'energia, è opportuno allineare i calendari del piano di lavoro di cui al presente regolamento e di quello previsto a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1369.
Emendamento 28 Proposta di regolamento Considerando 42 bis (nuovo)
(42 bis) L'industria del cemento, uno dei settori a più alta intensità energetica, di materiale e di carbonio, è attualmente responsabile approssimativamente del 7 % delle emissioni globali e del 4 % delle emissioni di CO2 dell'UE1 bis, il che lo rende un settore chiave per allinearsi il più rapidamente possibile all'accordo di Parigi sul clima e agli obiettivi climatici dell'Unione. Sebbene i prodotti da costruzione, compreso il cemento, debbano essere disciplinati dal [prossimo regolamento che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011 (2022/0094 COD)], essi restano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Per evitare una carenza di specifiche di prodotto urgentemente necessarie al conseguimento dei nostri obiettivi climatici e ambientali, qualunque assenza di specifiche di prestazione e obblighi di informazione adeguati a norma del [prossimo regolamento che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011 (2022/0094 COD)] comporterebbe la loro inclusione nel successivo piano di lavoro di cui al presente regolamento.
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1 bisDecarbonisation options for the cement industry (Opzioni per la decarbonizzazione dell'industria del cemento), EUR 31378 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2023, ISBN 978-92-76-61599-6, doi: 10.2760/174037, JRC131246.
Emendamento 29 Proposta di regolamento Considerando 43
(43) Per quanto concerne i prodotti da costruzione, il presente regolamento dovrebbe stabilire le specifiche per i prodotti finali solo quando è improbabile che gli obblighi sanciti dal [regolamento riveduto sui prodotti da costruzione] e la relativa attuazione raggiungano in misura sufficiente gli obiettivi di sostenibilità ambientale perseguiti dal presente regolamento. Nel formulare i piani di lavoro, la Commissione dovrebbe tenere conto del fatto che, in linea con la prassi attuale, per i prodotti connessi all'energia che sono anche prodotti da costruzione [il regolamento riveduto sui prodotti da costruzione] farà prevalere i requisiti di sostenibilità stabiliti dal presente regolamento. Ciò dovrebbe valere, ad esempio, per gli apparecchi per il riscaldamento, le caldaie, le pompe di calore, gli apparecchi per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, i ventilatori, i sistemi di raffreddamento e di ventilazione e i prodotti fotovoltaici (esclusi i pannelli fotovoltaici integrati negli edifici). In relazione a questi prodotti, il [regolamento riveduto sui prodotti da costruzione] può intervenire, ove necessario, in modo complementare, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza, tenendo conto anche di altra legislazione dell'Unione in materia di prodotti quali gli apparecchi a gas, i prodotti a bassa tensione e i macchinari.
(43) Nel formulare i piani di lavoro, la Commissione dovrebbe tenere conto del fatto che, in linea con la prassi attuale, per i prodotti connessi all'energia che sono anche prodotti da costruzione [il regolamento riveduto sui prodotti da costruzione] farà prevalere i requisiti di sostenibilità stabiliti dal presente regolamento. Ciò dovrebbe valere, ad esempio, per gli apparecchi per il riscaldamento, le caldaie, le pompe di calore, gli apparecchi per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, i ventilatori, i sistemi di raffreddamento e di ventilazione e i prodotti fotovoltaici (esclusi i pannelli fotovoltaici integrati negli edifici). In relazione a questi prodotti, il [regolamento riveduto sui prodotti da costruzione] può intervenire, ove necessario, in modo complementare, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza, tenendo conto anche di altra legislazione dell'Unione in materia di prodotti quali gli apparecchi a gas, i prodotti a bassa tensione e i macchinari.
Emendamento 30 Proposta di regolamento Considerando 44
(44) Al fine di incentivare l'autoregolamentazione quale valida alternativa agli approcci normativi, il presente regolamento dovrebbe, in continuità con la direttiva 2009/125/CE, prevedere la possibilità per l'industria di presentare misure di autoregolamentazione. La Commissione dovrebbe valutare le misure di autoregolamentazione proposte dall'industria, unitamente alle informazioni e alle prove presentate dai firmatari, anche alla luce degli impegni commerciali dell'Unione a livello internazionale e della necessità di garantire la coerenza con il diritto dell'Unione. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare e aggiornare un atto che elenchi le misure di autoregolamentazione considerate valide alternative a un atto delegato che stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile. È opportuno, per esempio in considerazione degli sviluppi tecnologici o di mercato riguardanti il gruppo di prodotti, che la Commissione possa esigere una versione riveduta della misura di autoregolamentazione ogniqualvolta lo ritenga necessario. Dopo che una misura di autoregolamentazione è elencata in un atto di esecuzione, gli operatori economici hanno la legittima aspettativa che la Commissione non adotti un atto delegato che definisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per il gruppo di prodotti. Non è tuttavia escluso che la Commissione possa adottare specifiche di progettazione ecocompatibile orizzontali, applicabili anche ai prodotti oggetto di una misura di autoregolamentazione riconosciuta, per gli aspetti del prodotto non contemplati dalla misura. Se ritiene che una misura di autoregolamentazione non soddisfi più i criteri stabiliti nel presente regolamento, la Commissione dovrebbe eliminarla dall'atto di esecuzione che elenca le misure di autoregolamentazione riconosciute. Successivamente è possibile stabilire, in conformità del presente regolamento, le specifiche di progettazione ecocompatibile per i gruppi di prodotti precedentemente contemplati dalla misura di autoregolamentazione.
(44) Al fine di incentivare l'autoregolamentazione quale valida alternativa agli approcci normativi, il presente regolamento dovrebbe, in continuità con la direttiva 2009/125/CE, prevedere la possibilità per l'industria di presentare misure di autoregolamentazione qualora tali prodotti o gruppi di prodotti non siano inclusi nel piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile. Le misure di autoregolamentazione dovrebbero essere allineate agli obiettivi del presente regolamento. La Commissione dovrebbe valutare le misure di autoregolamentazione proposte dall'industria, unitamente alle informazioni e alle prove presentate dai firmatari, anche alla luce degli impegni commerciali dell'Unione a livello internazionale e della necessità di garantire la coerenza con il diritto dell'Unione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per adottare e aggiornare un atto che elenchi le misure di autoregolamentazione considerate valide alternative a un atto delegato che stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile. È opportuno, per esempio in considerazione degli sviluppi tecnologici o di mercato riguardanti il gruppo di prodotti, che la Commissione possa esigere una versione riveduta della misura di autoregolamentazione ogniqualvolta lo ritenga necessario. Dopo che una misura di autoregolamentazione è elencata in un atto delegato, gli operatori economici hanno la legittima aspettativa che la Commissione non adotti un atto delegato che definisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per il gruppo di prodotti. Non è tuttavia escluso che la Commissione possa adottare specifiche di progettazione ecocompatibile orizzontali, applicabili anche ai prodotti oggetto di una misura di autoregolamentazione riconosciuta, per gli aspetti del prodotto non contemplati dalla misura. Se ritiene che una misura di autoregolamentazione non soddisfi più i criteri stabiliti nel presente regolamento, la Commissione dovrebbe eliminarla dall'atto delegato che elenca le misure di autoregolamentazione riconosciute. Successivamente è possibile stabilire, in conformità del presente regolamento, le specifiche di progettazione ecocompatibile per i gruppi di prodotti precedentemente contemplati dalla misura di autoregolamentazione.
Emendamento 31 Proposta di regolamento Considerando 45
(45) Le micro, piccole e medie imprese (PMI) potrebbero trarre grandi benefici da un aumento della domanda di prodotti sostenibili, ma potrebbero anche incorrere in costi e difficoltà a causa di alcune prescrizioni. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero, nei rispettivi settori di competenza, fornire informazioni adeguate, assicurare una formazione mirata e specializzata ed erogare assistenza e sostegno specifici, anche sotto il profilo finanziario, alle PMI attive nella fabbricazione di prodotti per i quali sono stabilite specifiche di progettazione ecocompatibile. Tale intervento dovrebbe consistere ad esempio, nel calcolo dell'impronta ambientale deiprodotti e nell'attuazione tecnicadel passaporto del prodotto. L'intervento degli Stati membri dovrebbe essere conforme alle norme in materia di aiuti di Stato.
(45) Le micro, piccole e medie imprese (PMI) potrebbero trarre grandi benefici da un aumento della domanda di prodotti sostenibili, ma potrebbero anche incorrere in costi e difficoltà a causa di alcune prescrizioni. Per sostenere le PMI, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero, nei rispettivi settori di competenza, fornire informazioni adeguate, assicurare una formazione mirata e specializzata ed erogare assistenza e sostegno specifici, anche sotto il profilo finanziario mediante strumenti di sostegno e finanziari esistenti, alle microimprese e alle PMI attive nella fabbricazione di prodotti per i quali sono stabilite specifiche di progettazione ecocompatibile. Tali misure dovrebbero comprendere almeno meccanismi specifici per facilitare il rispetto deirequisiti stabiliti nel passaporto del prodotto elo svolgimento di valutazioni delciclo di vita. L'intervento degli Stati membri dovrebbe essere conforme alle norme in materia di aiuti di Stato.
Emendamento 32 Proposta di regolamento Considerando 46
(46) La distruzione dei prodotti di consumo invenduti, quali prodotti tessili e calzature, da parte degli operatori economici sta diventando un problema ambientale diffuso in tutta l'Unione, in particolare a causa della rapida crescita delle vendite online. Si tratta di una perdita di risorse economiche preziose, in quanto i beni sono prodotti, trasportati e successivamente distrutti senza mai essere utilizzati per lo scopo previsto. È dunque necessario, nell'interesse della tutela dell'ambiente, che il presente regolamento istituisca un quadro per impedire la distruzione dei prodotti invenduti destinati in primo luogo ai consumatori conformemente alla direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio69, compresi i prodotti che sono stati restituiti dal consumatore in virtù del suo diritto di recesso di cui alla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio70. In questo modo si ridurrà l'impatto ambientale di tali prodotti limitando la produzione di rifiuti e disincentivando la sovrapproduzione. Dato che diversi Stati membri hanno introdotto una legislazione nazionale sulla distruzione dei prodotti di consumo invenduti, creando in tal modo distorsioni del mercato, sono necessarie regole armonizzate su questa pratica affinché i distributori, i dettaglianti e gli altri operatori economici siano soggetti alle stesse regole e agli stessi incentivi in tutti gli Stati membri.
(46) La distruzione dei prodotti di consumo invenduti, quali prodotti tessili e calzature, nonché apparecchiature o dispositivi elettrici ed elettronici, da parte degli operatori economici sta diventando un problema ambientale diffuso in tutta l'Unione, in particolare a causa della rapida crescita delle vendite online. Si tratta di una perdita di risorse economiche preziose, in quanto i beni sono prodotti, trasportati e successivamente distrutti senza mai essere utilizzati per lo scopo previsto. È dunque necessario, nell'interesse della tutela dell'ambiente, che il presente regolamento istituisca un quadro per impedire la distruzione dei prodotti invenduti destinati in primo luogo ai consumatori conformemente alla direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio69, compresi i prodotti che sono stati restituiti dal consumatore in virtù del suo diritto di recesso di cui alla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio70. In questo modo si ridurrà l'impatto ambientale di tali prodotti limitando la produzione di rifiuti e disincentivando la sovrapproduzione. Dato che diversi Stati membri hanno introdotto una legislazione nazionale sulla distruzione dei prodotti di consumo invenduti, creando in tal modo distorsioni del mercato, sono necessarie regole armonizzate su questa pratica affinché i distributori, i dettaglianti e gli altri operatori economici siano soggetti alle stesse regole e agli stessi incentivi in tutti gli Stati membri.
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69 Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).
69 Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).
70 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
70 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
Emendamento 33 Proposta di regolamento Considerando 47
(47) Per disincentivare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti e generare ulteriori dati sull'entità di tale pratica, il presente regolamento dovrebbe introdurre un obbligo di trasparenza per gli operatori economici che detengono prodotti di consumo nell'Unione, imponendo loro di divulgare informazioni sul numero di prodotti di consumo invenduti di cui si disfano ogni anno. L'operatore economico dovrebbe indicare il tipo o la categoria del prodotto, i motivi per cui se ne disfa e lo consegna perché sia sottoposto a successive operazioni di trattamento dei rifiuti. Se da un lato gli operatori economici dovrebbero essere liberi di determinare le modalità di divulgazione di tali informazioni in modo adeguato al loro contesto imprenditoriale, dall'altro si dovrebbe considerare buona prassi, ove applicabile, includere le informazioni necessarie in una dichiarazione di carattere non finanziario accessibile al pubblico redatta conformemente all'articolo 19 bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio71.
(47) Per disincentivare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti e generare ulteriori dati sull'entità di tale pratica, il presente regolamento dovrebbe introdurre un obbligo di trasparenza per gli operatori economici che detengono prodotti di consumo nell'Unione, imponendo loro di divulgare informazioni sul numero di prodotti di consumo invenduti di cui si disfano ogni anno su un sito web della Commissione. Gli operatori economici dovrebbero indicare il tipo o la categoria del prodotto, i motivi per cui se ne disfano e lo consegnano perché sia sottoposto a successive operazioni di trattamento dei rifiuti. Si dovrebbe altresì considerare buona prassi, ove applicabile, includere le informazioni necessarie in una dichiarazione di carattere non finanziario accessibile al pubblico redatta conformemente all'articolo 19bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio71.
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71 Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
71 Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
Emendamento 34 Proposta di regolamento Considerando 48
(48) Onde evitare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti, laddove sia praticata, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE allo scopo di integrare il presente regolamento vietando la distruzione di tali prodotti. Data l'ampia gamma di prodotti che potrebbero essere distrutti senza mai essere venduti o utilizzati, è necessario che il presente regolamento preveda tale conferimento di potere. Il divieto stabilito negli atti delegati dovrebbe però applicarsi a gruppi di prodotti specifici da determinare sulla base di una valutazione, da parte della Commissione, della portata reale di questa pratica, tenendo conto, se del caso, delle informazioni messe a disposizione dagli operatori economici. Affinché tale obbligo sia proporzionato, la Commissione dovrebbe prevedere deroghe specifiche in base alle quali la distruzione dei prodotti di consumo invenduti possa continuare a essere autorizzata, ad esempio per motivi di salute e sicurezza. Per monitorare l'efficacia del divieto e disincentivare l'elusione, gli operatori economici dovrebbero essere tenuti a rendere noto il numero di prodotti di consumo invenduti distrutti e i motivi della loro distruzione a norma delle deroghe applicabili. Onde evitare indebiti oneri amministrativi per le PMI, esse dovrebbero essere dispensate dall'obbligo di rendere noti i prodotti invenduti di cui si disfano e dal divieto di disfarsi di gruppi di prodotti specifici stabiliti negli atti delegati. Se tuttavia sussistono prove ragionevoli del fatto che le PMI possono essere usate per eludere i suddetti obblighi, la Commissione dovrebbe poter esigere, negli delegati, che per alcuni gruppi di prodotti gli obblighi si applichino anche alle micro, piccole o medie imprese.
(48) Onde evitare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti, laddove sia praticata, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE allo scopo di integrare il presente regolamento vietando la distruzione di tali prodotti. Data l'ampia gamma di prodotti che potrebbero essere distrutti senza mai essere venduti o utilizzati, è necessario che il presente regolamento preveda tale conferimento di potere. Il divieto stabilito negli atti delegati dovrebbe però applicarsi a gruppi di prodotti specifici da determinare sulla base di una valutazione, da parte della Commissione, della portata reale di questa pratica, tenendo conto, se del caso, delle informazioni messe a disposizione dagli operatori economici. Affinché tale obbligo sia proporzionato, la Commissione dovrebbe prevedere deroghe specifiche in base alle quali la distruzione dei prodotti di consumo invenduti possa continuare a essere autorizzata, ad esempio per motivi di salute e sicurezza. La Commissione dovrebbe inoltre fornire agli operatori economici un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove prescrizioni di un tale divieto. Per monitorare l'efficacia del divieto e disincentivare l'elusione, gli operatori economici dovrebbero essere tenuti a rendere noto il numero di prodotti di consumo invenduti distrutti e i motivi della loro distruzione a norma delle deroghe applicabili. Infine, onde evitare indebiti oneri amministrativi per le piccole e medie imprese e le microimprese, esse dovrebbero essere dispensate dall'obbligo di rendere noti i prodotti invenduti di cui si disfano e dal divieto di disfarsi di gruppi di prodotti specifici stabiliti negli atti delegati. Se tuttavia sussistono prove ragionevoli del fatto che le piccole e medie imprese e le microimprese possono essere usate per eludere i suddetti obblighi, la Commissione dovrebbe poter esigere, negli delegati, che per alcuni gruppi di prodotti gli obblighi si applichino anche alle micro, piccole o medie imprese. Dopo un anno dalla ... [data di entrata in vigore del presente regolamento], la distruzione dei prodotti di consumo invenduti da parte degli operatori economici dovrebbe essere vietata per i tessili e le calzature, nonché per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, dato che esistono prove sufficienti a dimostrare che la distruzione di tali prodotti avviene e che è dannosa per l'ambiente.
Emendamento 35 Proposta di regolamento Considerando 59
(59) È essenziale che i mercati online cooperino strettamente con le autorità di vigilanza del mercato. Ai prestatori di servizi della società dell'informazione è imposto un obbligo di cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio74 in relazione ai prodotti disciplinati da tale regolamento, compresi i prodotti per i quali sono stabilite specifiche di progettazione ecocompatibile. Per migliorare ulteriormente la cooperazione volta a contrastare icontenuti illegali connessi aiprodotti non conformi, il presente regolamento dovrebbe prevedere obblighi concretipermettere in pratica tale cooperazione nei mercati online. Ad esempio, le autorità di vigilanza del mercato migliorano costantemente gli strumenti tecnologici di cui si avvalgono per la vigilanza dei mercati online, al fine di individuare i prodotti non conformi venduti online. Affinché tali strumenti siano operativi, i mercati online dovrebbero concedere l'accesso alle proprie interfacce. Le autorità di vigilanza del mercato potrebbero anche dover recuperare dati dai mercati online.
(59) È essenziale che i mercati online cooperino strettamente con le autorità di vigilanza del mercato. Ai prestatori di servizi della società dell'informazione è imposto un obbligo di cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio74 in relazione ai prodotti disciplinati da tale regolamento, compresi i prodotti per i quali sono stabilite specifiche di progettazione ecocompatibile. Al fine di tenere il passo con gli sviluppi tecnologici einuovi mezzi di vendita, gli obblighi di conformità dal momento della progettazione stabiliti per i fornitori dei mercati online all'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio74 bis dovrebbero applicarsiaifini delle informazioni richieste dall'articolo 25 e dall'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento e, se del caso,peri requisiti stabiliti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 del presente regolamento. L'applicazione di tali obblighi dovrebbe essere soggetta alle norme di cui al capo IV del regolamento (UE) 2022/2065. Ai fini dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065, i fornitori dei mercati online dovrebbero utilizzare almeno il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020. Dovrebbe essere prevista la possibilità cheil punto di contatto unico di cui al presente regolamento sia identico al punto di contattodicui all'articolo 11delregolamento (UE) 2022/2065, senza che sia compromesso l'obiettivo di affrontare in modo rapido e specifico le questioni legate alla sicurezza dei prodotti.
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74 Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
74 Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
74 bis Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277, del 27.10.2022, pag. 1).
Emendamento 36 Proposta di regolamento Considerando 68
(68) In assenza di norme armonizzate, il ricorso a specifiche comuni dovrebbe fungere da soluzione di ripiego per facilitare l'obbligo del fabbricante di rispettare le specifiche di progettazione ecocompatibile, ad esempio quando il processo di normazione è bloccato a causa della mancanza di consenso tra i portatori di interessi o quando vi sono ritardi indebiti nella definizione di una norma armonizzata. Tali ritardi potrebbero verificarsi ad esempio quando non è raggiunta la qualità richiesta. Il ricorso a tale soluzione dovrebbe anche essere possibile se la Commissione ha limitato o ritirato i riferimenti alle norme armonizzate in conformità dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1025/2012. Anche il rispetto delle specifiche comuni dovrebbe conferire la presunzione di conformità.
(68) L'attuale quadro dell'UE in materia di normazione, che si basa sui principi del cosiddetto "nuovo approccio" e sul regolamento (UE) n. 1025/2012, rappresenta il quadro per elaborare norme che conferiscono presunzione di conformità alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento. In assenza di riferimenti pertinenti a norme armonizzate, il ricorso a specifiche comuni, mediante l'adozione di atti di esecuzione, dovrebbe fungere da soluzione di ripiego per facilitare l'obbligo del fabbricante di rispettare le specifiche di progettazione ecocompatibile, ad esempio quando il processo di normazione è bloccato a causa della mancanza di consenso tra i portatori di interessi o quando vi sono ritardi indebiti nella definizione di una norma armonizzata e il termine prescritto non può essere rispettato. Tali ritardi potrebbero verificarsi ad esempio quando non è raggiunta la qualità richiesta. Il ricorso a tale soluzione dovrebbe anche essere possibile se la Commissione ha limitato o ritirato i riferimenti alle norme armonizzate in conformità dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1025/2012. Anche il rispetto delle specifiche comuni dovrebbe conferire la presunzione di conformità. Al fine di garantire l'efficienza, la Commissione dovrebbe coinvolgere i pertinenti portatori di interessi nel processo di definizione delle specifiche comuni applicabili alle specifiche di progettazione ecocompatibile del presente regolamento.
Emendamento 37 Proposta di regolamento Considerando 86
(86) Al fine di incentivare i consumatori a compiere scelte sostenibili, in particolare quando i prodotti più sostenibili non sono sufficientemente accessibili dal punto di vista economico, è opportuno introdurre meccanismi quali eco-buoni e tassazione verde. Se gli Stati membri decidono di ricorrere a incentivi per premiare i prodotti con le prestazioni migliori tra quelli per i quali sono state stabilite classi di prestazione mediante atti delegati adottati in applicazione del presente regolamento, salvo diversa indicazione nel pertinente atto delegato tali incentivi dovrebbero riguardare le due classi di prestazione popolate più alte. Gli Stati membri tuttavia non dovrebbero poter vietare l'immissione sul mercato di un prodotto sulla base della sua classe di prestazione. Per lo stesso motivo, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di integrare il presente regolamento precisando ulteriormente a quali parametri di prodotto o relativi livelli di prestazione si riferiscono gli incentivi degli Stati membri, nel caso in cui nell'atto delegato applicabile non sia determinata alcuna classe di prestazione o in cui le classi di prestazione siano stabilite in relazione a una pluralità di parametri di prodotto. L'introduzione di incentivi da parte degli Stati membri non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.
(86) Al fine di incentivare i consumatori a compiere scelte sostenibili, in particolare quando i prodotti più sostenibili non sono sufficientemente accessibili dal punto di vista economico, è opportuno introdurre meccanismi quali eco-buoni, che potranno essere utilizzati unicamente per acquistare prodotti e servizi che rispettano l'ambiente, e tassazione verde. Se gli Stati membri decidono di ricorrere a incentivi per premiare i prodotti con le prestazioni migliori tra quelli per i quali sono state stabilite classi di prestazione mediante atti delegati adottati in applicazione del presente regolamento, salvo diversa indicazione nel pertinente atto delegato tali incentivi dovrebbero riguardare le due classi di prestazione popolate più alte. Gli Stati membri tuttavia non dovrebbero poter vietare l'immissione sul mercato di un prodotto sulla base della sua classe di prestazione. Per lo stesso motivo, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di integrare il presente regolamento precisando ulteriormente a quali parametri di prodotto o relativi livelli di prestazione si riferiscono gli incentivi degli Stati membri, nel caso in cui nell'atto delegato applicabile non sia determinata alcuna classe di prestazione o in cui le classi di prestazione siano stabilite in relazione a una pluralità di parametri di prodotto. L'introduzione di incentivi da parte degli Stati membri non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.
Emendamento 38 Proposta di regolamento Considerando 87
(87) Gli appalti pubblici rappresentano il 14 % del PIL dell'Unione. Per contribuire all'obiettivo della neutralità climatica, del miglioramento dell'efficienza sotto il profilo energetico e delle risorse e della transizione verso un'economia circolare che tutela la salute pubblica e la biodiversità, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per imporre, se del caso, alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori quali definiti nelle direttive 2014/24/UE78 e 2014/25/UE79 del Parlamento europeo e del Consiglio di allineare i loro appalti a criteri od obiettivi specifici in materia di appalti pubblici verdi che dovranno essere stabiliti negli atti delegati adottati in applicazione del presente regolamento. I criteri o gli obiettivi fissati dagli atti delegati per gruppi di prodotti specifici dovrebbero essere rispettati non solo quando i prodotti sono acquistati direttamente nell'ambito di appalti pubblici di forniture, ma anche nell'ambito di appalti pubblici di lavori o di servizi se i prodotti sono utilizzati per attività che costituiscono l'oggetto degli appalti. Rispetto a un approccio volontario, l'introduzione di criteri od obiettivi obbligatori farà sì che sia sfruttato al meglio l'effetto leva della spesa pubblica per stimolare la domanda di prodotti più efficienti. I criteri dovrebbero essere trasparenti, obiettivi e non discriminatori.
(87) Gli appalti pubblici rappresentano il 14 % del PIL dell'Unione. Per contribuire all'obiettivo della neutralità climatica, del miglioramento dell'efficienza sotto il profilo energetico e delle risorse e della transizione verso un'economia circolare che tutela la salute pubblica e la biodiversità, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per imporre, se del caso, alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori quali definiti nelle direttive 2014/24/UE78 e 2014/25/UE79 del Parlamento europeo e del Consiglio di allineare i loro appalti a criteri od obiettivi specifici in materia di appalti pubblici verdi che dovranno essere stabiliti negli atti delegati adottati in applicazione del presente regolamento. I criteri o gli obiettivi fissati dagli atti delegati per gruppi di prodotti specifici dovrebbero essere rispettati non solo quando i prodotti sono acquistati direttamente nell'ambito di appalti pubblici di forniture, ma anche nell'ambito di appalti pubblici di lavori o di servizi se i prodotti sono utilizzati per attività che costituiscono l'oggetto degli appalti. Rispetto a un approccio volontario, l'introduzione di criteri od obiettivi obbligatori farà sì che sia sfruttato al meglio l'effetto leva della spesa pubblica per stimolare la domanda di prodotti più efficienti in tutti gli Stati membri. I criteri dovrebbero essere trasparenti, obiettivi e non discriminatori.
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78 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
78 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
79 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
79 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
Emendamento 39 Proposta di regolamento Considerando 88
(88) Far rispettare le specifiche di progettazione ecocompatibile è fondamentale per garantire la parità di concorrenza nel mercato dell'Unione e assicurare che si concretizzino i benefici attesi dal presente regolamento e il suo contributo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima, energia e circolarità. Pertanto il regolamento (UE) 2019/1020, che definisce un quadro orizzontale per la vigilanza del mercato e il controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, dovrebbe applicarsi ai prodotti per i quali sono elaborate specifiche di progettazione ecocompatibile a norma del presente regolamento, nella misura in cui quest'ultimo non contiene disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo, la stessa natura o lo stesso effetto. Al fine di ridurre i livelli problematici di non conformità dei prodotti oggetto delle misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE, di prevenire meglio la non conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile future e tenendo conto dell'ambito di applicazione più ampio e della maggiore ambizione del presente regolamento rispetto alla direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento dovrebbe contenere disposizioni supplementari specifiche a integrazione del quadro istituito dal regolamento (UE) 2019/1020. Tali disposizioni supplementari specifiche dovrebbero mirare a rafforzare ulteriormente la pianificazione, il coordinamento e il sostegno delle iniziative degli Stati membri e dovrebbero fungere da ulteriori strumenti di cui la Commissione si avvale per assicurare che le autorità di vigilanza del mercato adottino misure adeguate per evitare il mancato rispetto delle specifiche di progettazione ecocompatibile.
(88) Far rispettare le specifiche di progettazione ecocompatibile è fondamentale per garantire la parità di concorrenza nel mercato dell'Unione e assicurare che si concretizzino i benefici attesi dal presente regolamento e il suo contributo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima, energia e circolarità. Pertanto il regolamento (UE) 2019/1020, che definisce un quadro orizzontale per la vigilanza del mercato e il controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, dovrebbe applicarsi ai prodotti per i quali sono elaborate specifiche di progettazione ecocompatibile a norma del presente regolamento, nella misura in cui quest'ultimo non contiene disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo, la stessa natura o lo stesso effetto. Al fine di ridurre i livelli problematici di non conformità dei prodotti oggetto delle misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE, di prevenire meglio la non conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile future e tenendo conto dell'ambito di applicazione più ampio e della maggiore ambizione del presente regolamento rispetto alla direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento dovrebbe contenere disposizioni supplementari specifiche a integrazione del quadro istituito dal regolamento (UE) 2019/1020. Tali disposizioni supplementari specifiche dovrebbero mirare a rafforzare ulteriormente la pianificazione, il coordinamento e il sostegno delle iniziative degli Stati membri e dovrebbero fungere da ulteriori strumenti di cui la Commissione si avvale per assicurare che le autorità di vigilanza del mercato adottino misure adeguate per evitare il mancato rispetto delle specifiche di progettazione ecocompatibile e, se del caso, ripristinare la conformità.
Emendamento 40 Proposta di regolamento Considerando 90
(90) Affinché le specifiche di progettazione ecocompatibile siano oggetto di opportuni controlli su scala adeguata, gli Stati membri dovrebbero stilare un apposito piano d'azione che indichi i prodotti o le prescrizioni che il presente regolamento individua come prioritari ai fini della vigilanza del mercato e le attività previste per ridurre la non conformità dei prodotti rispetto alle specifiche di progettazione ecocompatibile. Se del caso, il piano d'azione dovrebbe far parte delle strategie nazionali di vigilanza del mercato adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1020.
(90) Affinché le specifiche di progettazione ecocompatibile siano oggetto di opportuni controlli su scala adeguata, gli Stati membri dovrebbero stilare un apposito piano d'azione che indichi i prodotti o le prescrizioni che il presente regolamento individua come prioritari ai fini della vigilanza del mercato e le attività previste per ridurre o porre fine alla non conformità dei prodotti rispetto alle specifiche di progettazione ecocompatibile. Se del caso, il piano d'azione dovrebbe far parte delle strategie nazionali di vigilanza del mercato adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1020.
Emendamento 41 Proposta di regolamento Considerando 91
(91) Le priorità della vigilanza del mercato a norma del presente regolamento dovrebbero essere individuate sulla base di criteri obiettivi, quali i livelli di non conformità osservati o gli impatti ambientali derivanti dalla non conformità. Le attività previste per affrontare le priorità dovrebbero a loro volta essere proporzionate ai fatti che hanno portato le priorità a essere individuate come tali. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per determinare i prodotti e le prescrizioni che gli Stati membri dovrebbero considerare prioritari ai fini della vigilanza del mercato nel contesto dei loro piani d'azione che individuano le priorità per la vigilanza del mercato a norma del presente regolamento e le attività previste per ridurre la non conformità.
(91) Le priorità della vigilanza del mercato a norma del presente regolamento dovrebbero essere individuate sulla base di criteri obiettivi, quali i livelli di non conformità osservati, gli impatti ambientali derivanti dalla non conformità o il numero di reclami ricevuti. Le attività previste per affrontare le priorità dovrebbero a loro volta essere proporzionate ai fatti che hanno portato le priorità a essere individuate come tali. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per determinare i prodotti e le prescrizioni che gli Stati membri dovrebbero considerare prioritari ai fini della vigilanza del mercato nel contesto dei loro piani d'azione che individuano le priorità per la vigilanza del mercato a norma del presente regolamento e le attività previste per ridurre la non conformità.
Emendamento 42 Proposta di regolamento Considerando 92
(92) Se si osservano livelli problematici di non conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile nonostante il miglioramento della pianificazione, del coordinamento e del sostegno stabilito dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe poter intervenire per assicurare che le autorità di vigilanza del mercato effettuino controlli su scala adeguata. Pertanto, al fine di garantire l'effettiva applicazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per stabilire un numero minimo di controlli da effettuare su prodotti o prescrizioni specifici. Tale conferimento di potere dovrebbe aggiungersi a quello di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1020.
(92) Se si osservano livelli problematici di non conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile nonostante il miglioramento della pianificazione, del coordinamento e del sostegno stabilito dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe poter intervenire prontamente ed efficacemente per assicurare che le autorità di vigilanza del mercato effettuino controlli su scala adeguata. Pertanto, al fine di garantire l'effettiva applicazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per stabilire un numero minimo di controlli da effettuare su prodotti o prescrizioni specifici. Tale conferimento di potere dovrebbe aggiungersi a quello di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1020.
Emendamento 43 Proposta di regolamento Considerando 94
(94) Per rafforzare ulteriormente il coordinamento delle autorità di vigilanza del mercato, il gruppo di coordinamento amministrativo (ADCO, administrative cooperation group) istituito a norma del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbe, al fine di determinare i prodotti o le prescrizioni che il presente regolamento individua come prioritari per la vigilanza del mercato e le attività previste per ridurre la non conformità, riunirsi a intervalli regolari e individuare le priorità comuni per la vigilanza del mercato di cui occorre tenere conto nei piani d'azione degli Stati membri, le priorità per l'erogazione del sostegno dell'Unione e le specifiche di progettazione ecocompatibile che sono interpretate in modo disomogeneo e danno luogo a distorsioni del mercato.
(94) Per rafforzare ulteriormente il coordinamento delle autorità di vigilanza del mercato, il gruppo di coordinamento amministrativo (ADCO, administrative cooperation group) istituito a norma del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbe, al fine di determinare i prodotti o le prescrizioni che il presente regolamento individua come prioritari per la vigilanza del mercato e le attività previste per ridurre o porre fine alla non conformità, riunirsi a intervalli regolari e individuare le priorità comuni per la vigilanza del mercato di cui occorre tenere conto nei piani d'azione degli Stati membri, le priorità per l'erogazione del sostegno dell'Unione e le specifiche di progettazione ecocompatibile che sono interpretate in modo disomogeneo e danno luogo a distorsioni del mercato.
Emendamento 44 Proposta di regolamento Considerando 95
(95) Per sostenere gli Stati membri nei loro sforzi volti ad assicurare che siano adottate misure adeguate per evitare il mancato rispetto delle specifiche di progettazione ecocompatibile, la Commissione dovrebbe, se del caso, avvalersi delle misure di sostegno di cui al regolamento (UE) 2019/1020. La Commissione dovrebbe organizzare e, se del caso, finanziare progetti comuni di vigilanza del mercato e di prove sui prodotti in settori di interesse comune, investimenti congiunti in capacità di vigilanza del mercato e attività di formazione comuni per il personale delle autorità di vigilanza del mercato, delle autorità di notifica e degli organismi notificati. Inoltre la Commissione, ove necessario per garantire l'applicazione armonizzata delle specifiche di progettazione ecocompatibile, dovrebbe stilare orientamenti su come applicare e far rispettare le specifiche.
(95) Per sostenere gli Stati membri nei loro sforzi volti ad assicurare che siano adottate misure adeguate per evitare il mancato rispetto delle specifiche di progettazione ecocompatibile, la Commissione dovrebbe, se del caso, avvalersi delle misure di sostegno di cui al regolamento (UE) 2019/1020. La Commissione dovrebbe organizzare e, se del caso, finanziare progetti comuni di vigilanza del mercato e di prove sui prodotti in settori di interesse comune, investimenti congiunti in capacità di vigilanza del mercato e attività di formazione comuni per il personale delle autorità di vigilanza del mercato, delle autorità di notifica e degli organismi notificati. Inoltre la Commissione, per garantire l'applicazione armonizzata delle specifiche di progettazione ecocompatibile, dovrebbe stilare orientamenti su come applicare e far rispettare le specifiche.
Emendamento 45 Proposta di regolamento Considerando 101
(101) Per rafforzare la fiducia nei prodotti immessi sul mercato, in particolare per quanto riguarda la loro conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile, il pubblico deve avere la certezza che gli operatori economici che immettono sul mercato prodotti non conformi sono soggetti a sanzioni. È dunque necessario che gli Stati membri prevedano nel diritto nazionale sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per il mancato rispetto del presente regolamento.
(101) Per rafforzare la fiducia nei prodotti immessi sul mercato, in particolare per quanto riguarda la loro conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile, il pubblico deve avere la certezza che gli operatori economici che immettono sul mercato prodotti non conformi sono soggetti a sanzioni. È dunque necessario che gli Stati membri prevedano nel diritto nazionale sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per il mancato rispetto del presente regolamento. Per facilitare un'applicazione più coerente delle sanzioni, dovrebbero essere stabiliti criteri comuni non esaustivi in base ai quali determinare i tipi e i livelli delle sanzioni da comminare in caso di violazione del presente regolamento. Tali criteri dovrebbero includere, tra l'altro, la natura e la gravità della violazione, i benefici economici derivati dalla violazione e il danno ambientale da essa causato, nella misura in cui tali aspetti possano essere stabiliti.
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva
Il presente regolamento istituisce un quadro per migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti e assicurare la libera circolazione nel mercato interno stabilendo specifiche di progettazione ecocompatibile che i prodotti devono soddisfare per essere immessi sul mercato o messi in servizio. Lei specifiche di progettazione ecocompatibile, che sono ulteriormente elaborate dalla Commissione ine atti delegati, riguardano:
Il presente regolamento istituisce un quadro per migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti per fare in modo che i prodotti sostenibili diventino la norma e ridurre la loro impronta ambientale complessiva nel corso del loro ciclo di vita e assicurare la libera circolazione nel mercato interno stabilendo specifiche di progettazione ecocompatibile che i prodotti devono soddisfare per essere immessi sul mercato o messi in servizio. Lei specifiche di progettazione ecocompatibile, che sono ulteriormente elaborate dalla Commissione ine atti delegati, riguardano:
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g
(g) la rifabbricazione e il riciclaggio dei prodotti;
(g) la rifabbricazione dei prodotti;
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g bis (nuovo)
(g bis) il riciclaggio dei prodotti;
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 13
(13) "fine vita": la fase del ciclo di vita che inizia quando ci si disfa del prodotto e termina quando il prodotto è restituito alla natura come rifiuto o entra nel ciclo di vita di un altro prodotto;
(13) "fine vita": la fase del ciclo di vita che inizia quando ci si disfa del prodotto e termina quando il materiale di rifiuto del prodotto è restituito alla natura o entra nel ciclo di vita di un altro prodotto;
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 15
(15) "classe di prestazione": l'intervallo di livelli di prestazione rispetto a uno o più parametri di prodotto di cui all'allegato I, ordinati in sequenza per consentire la differenziazione dei prodotti;
(15) "classe di prestazione": l'intervallo di livelli di prestazione rispetto a uno o più parametri di prodotto di cui all'allegato I, sulla base di su una metodologia comune per il prodotto o il gruppo di prodotti, ordinati in sequenza per consentire la differenziazione dei prodotti;
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 16
(16) "rifabbricazione": il processo industriale in cui il prodotto è ottenuto da oggetti che sono rifiuti, prodotti o componenti e in cui è apportata al prodotto almeno una modifica che incide sulla sicurezza, sulle prestazioni, sullo scopo o sul tipo di prodotto normalmente immesso sul mercato con una garanzia commerciale;
(16) "rifabbricazione": il processo industriale in cui il prodotto è ottenuto da oggetti che sono rifiuti, prodotti o componenti e in cui è apportata al prodotto almeno una modifica che incide in misura significativa sulla sicurezza o sulle prestazioni, o che incide sullo scopo o sul tipo di prodotto normalmente immesso sul mercato con una garanzia commerciale;
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 17
(17) "miglioramento": il cambiamento in meglio della funzionalità, delle prestazioni, della capacità o dell'estetica del prodotto;
(17) "miglioramento": il cambiamento in meglio della funzionalità, delle prestazioni, della capacità, della sicurezza o dell'estetica del prodotto;
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 18
(18) "ricondizionamento": la preparazione o modifica di un oggetto che è un rifiuto o un prodotto per ripristinarne le prestazioni o la funzionalità nell'ambito dell'uso cui è destinato, della gamma di prestazioni e della manutenzioneprevisti originariamente in sede di progettazione, o per soddisfare le norme tecniche o i requisiti normativi applicabili, da cui risulta un prodotto pienamente funzionale;
(18) "ricondizionamento": la prova, la manutenzione o la riparazione di un oggetto che è un prodotto o un rifiuto per ripristinarne le prestazioni o la funzionalità nell'ambito dell'uso cui è destinato, previsto originariamente in sede di progettazione, da cui risulta un prodotto pienamente funzionale;
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 20 bis (nuovo)
(20 bis) "obsolescenza prematura": la messa a disposizione sul mercato di un prodotto con una caratteristica che ne limita la durata di vita prevedibile;
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 21
(21) "durabilità": la capacità del prodotto di funzionare come previsto, in determinate condizioni d'uso, di manutenzione e di riparazione, fino al momento in cui un evento limitante ne impedisce il funzionamento;
(21) "durabilità": la capacità del prodotto di funzionare e mantenere per un certo periodo di tempo la funzione e la prestazione previste, in condizioni d'uso normali, di manutenzione e di riparazione, fino al momento in cui un evento limitante impedisce il funzionamento del prodotto;
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 22
(22) "affidabilità": la probabilità che il prodotto funzioni come previsto in determinate condizioni per una determinata durata senza un evento limitante;
(22) "affidabilità": l'elevata probabilità che il prodotto funzioni come previsto in determinate condizioni per una determinata durata senza un evento limitante;
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 23
(23) "impronta ambientale": la quantificazione dell'impatto ambientale del prodotto, rispetto a un'unica categoria di impatto ambientale o a una serie aggregata di categorie di impatto sulla base del metodo dell'impronta ambientale di prodotto;
(23) "impronta ambientale": la quantificazione dell'impatto ambientale del ciclo di vita del prodotto, rispetto a un'unica categoria di impatto ambientale o a una serie aggregata di categorie di impatto sulla base del metodo dell'impronta ambientale di prodotto o di altri metodi scientifici sviluppati da organizzazioni internazionali e ampiamente testati in collaborazione con diversi settori industriali e riconosciuti dalla Commissione;
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 25 bis (nuovo)
(25 bis) "impronta dei materiali": la quantificazione dei materiali necessari per un sistema di prodotti quale somma di biomassa, combustibili fossili, minerali metalliferi e minerali non metallici consumati;
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 28 – lettera a
(a) risponde ai criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 ed è identificata conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, del medesimo regolamento; o
(a) rispetta i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006; o
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 28 – lettera b – trattino 9 bis (nuovo)
— sostanze disciplinate dal regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis;
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1 bisRegolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 28 – lettera b – trattino 9 ter (nuovo)
— sostanze specifiche soggette a restrizioni elencate nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006;
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 35
(35) "distruzione": il danneggiamento intenzionale o il disfarsi del prodotto come rifiuto, tranne se il disfarsene è inteso esclusivamente a consegnare il prodotto a fini di preparazione per il riutilizzo o operazioni di rifabbricazione;
(35) "distruzione": il danneggiamento intenzionale o il disfarsi del prodotto come rifiuto, tranne se il disfarsene è inteso esclusivamente a consegnare il prodotto a fini di preparazione per il riutilizzo, il ricondizionamento o operazioni di rifabbricazione;
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 37
(37) "prodotto di consumo invenduto": il prodotto di consumo che non è stato venduto o è stato restituito dal consumatore in virtù del suo diritto di recesso conformemente all'articolo 9 della direttiva 2011/83/UE;
(37) "prodotto di consumo invenduto": il prodotto di consumo idoneo al consumo e alla vendita che non è stato venduto, compresi surplus, scorte in eccesso, eccedenze e rimanenze, tra cui prodotti restituiti dal consumatore in virtù del suo diritto di recesso conformemente all'articolo 9 della direttiva 2011/83/UE;
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 46
(46 bis) "operatore indipendente": la persona fisica o giuridica che è indipendente dal fabbricante e che partecipa direttamente o indirettamente al ricondizionamento, alla riparazione, alla manutenzione o al cambio di destinazione del prodotto, e comprende gestori di rifiuti, professionisti del ricondizionamento, riparatori, fabbricanti o distributori di apparecchiature di riparazione, utensili o pezzi di ricambio, nonché gli editori di informazioni tecniche, gli operatori che offrono servizi di ispezione e di prova e gli operatori che offrono formazione a installatori, fabbricanti e riparatori di apparecchiature;
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 46 ter (nuovo)
(46 ter) "riparatore professionista": la persona fisica o giuridica che fornisce servizi di riparazione o manutenzione di un prodotto, indipendentemente dal fatto che tale persona operi all'interno del sistema di distribuzione del fabbricante o in modo indipendente;
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 55
(55) "mercato online": il fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un software, compreso un sito web, una parte di sito web o un'applicazione, che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori economici per la vendita di prodotti coperti dagli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4;
(55) "mercato online": il fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un'interfaccia online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori economici per la vendita di prodotti coperti dagli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4;
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 3 bis (nuovo)
Si applica la definizione di "apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "AEE" di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/19/EU del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis.
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1 bisDirettiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).
Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 4 bis (nuovo)
Si applicano le definizioni di "fornitore di una sostanza o di una miscela" e di "fornitore di un articolo" di cui all'articolo 3, punti 32 e 33, rispettivamente, del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 66 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti, o in relazione ad essi, allo scopo di migliorarne la sostenibilità ambientale. Le specifiche includono gli elementi di cui all'allegato VI e sono stabilite in conformità degli articoli 5, 6 e 7 e del capo III. Il potere di adottare specifiche di progettazione ecocompatibile include il potere di disporre che non è necessario stabilire specifiche di prestazione, obblighi di informazione o né specifiche di prestazione né obblighi di informazione per determinati parametri di prodotto di cui all'allegato I.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 66 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti, o in relazione ad essi, allo scopo di migliorarne la sostenibilità ambientale. Le specifiche includono gli elementi di cui all'allegato VI e sono stabilite in conformità degli articoli 5, 6 e 7 e del capo III. Il potere di adottare specifiche di progettazione ecocompatibile include il potere di disporre che non è necessario stabilire specifiche di prestazione e obblighi di informazione o che in casi eccezionali non è necessario stabilire né specifiche di prestazione né obblighi di informazione per determinati parametri di prodotto di cui all'allegato I.
Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)
Il potere di adottare specifiche di progettazione ecocompatibile include il potere di disporre che non si applicano specifiche di progettazione ecocompatibile per i prodotti o gruppi di prodotti di seconda mano importati, per un periodo di tempo limitato, qualora sulla base della valutazione d'impatto eseguita in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), la Commissione concluda che:
a) è pertinente esonerare un determinato prodotto o gruppo di prodotti di seconda mano importato, in quanto rappresenta una quota importante del relativo mercato dei prodotti di seconda mano dell'Unione e risponde a una reale domanda da parte dei consumatori; e
b) tale esonerazione non comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e la più ampia applicazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile sul mercato dei prodotti dell'Unione in questione; e
c) il risparmio di risorse dovuto all'immissione sul mercato del prodotto o gruppo di prodotti di seconda mano importato è superiore ai vantaggi che deriverebbero dall'applicazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile ai prodotti o gruppi di prodotti nuovi.
Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 2
All'atto di definire le specifiche di progettazione ecocompatibile negli atti delegati di cui al primo comma, la Commissione integra il presente regolamento precisando, conformemente all'articolo 36, le procedure di valutazione della conformità che sono applicabili tra i moduli di cui all'allegato IV del presente regolamento e all'allegato II della decisione n. 768/2008/CE, operando gli adeguamenti necessari alla luce delle specifiche di prodotto o di progettazione ecocompatibile in causa.
All'atto di definire le specifiche di progettazione ecocompatibile negli atti delegati di cui al primo comma, la Commissione garantisce agli operatori economici tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove specifiche, tenendo conto in particolare delle esigenze delle microimprese e delle PMI. La Commissione integra il presente regolamento precisando, conformemente all'articolo 36, le procedure di valutazione della conformità che sono applicabili tra i moduli di cui all'allegato IV del presente regolamento e all'allegato II della decisione n. 768/2008/CE, operando gli adeguamenti necessari alla luce delle specifiche di prodotto o di progettazione ecocompatibile in causa.
Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 3 – lettera c bis (nuovo)
(c bis) specificando la metodologia per valutare la riparabilità di un prodotto, definire le classi di prestazione indicate dal punteggio di riparabilità e definire le categorie di prodotto alle quali si applica tale punteggio.
Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g
(g) presenza di sostanze che destano preoccupazione;
(g) presenza nei prodotti di sostanze che destano preoccupazione;
Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera k
(k) possibilità di rifabbricazione e riciclaggio;
(k) possibilità di rifabbricazione;
Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuovo)
Se però due o più gruppi di prodotti hanno analogie tecniche che consentono di migliorare un aspetto del prodotto di cui al paragrafo 1 sulla base di una specifica comune, per tali gruppi di prodotti è possibile stabilire specifiche di progettazione ecocompatibile orizzontali.
Se due o più gruppi di prodotti hanno analogie tecniche che consentono di migliorare un aspetto del prodotto di cui al paragrafo 1 sulla base di una specifica comune, per tali gruppi di prodotti è possibile stabilire specifiche di progettazione ecocompatibile orizzontali. Tali specifiche orizzontali possono essere ulteriormente specificate mediante l'introduzione di specifiche di progettazione ecocompatibile per un particolare gruppo di prodotti disciplinato da una specifica di progettazione ecocompatibile orizzontale.
Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 – parte introduttiva
4. Nell'elaborare le specifiche di progettazione ecocompatibile, la Commissione:
4. Nell'elaborare le specifiche di progettazione ecocompatibile, la Commissione garantisce la coerenza ed evita specifiche che siano in contrasto con altre normative dell'Unione e:
Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera a – punto i
i) le priorità dell'Unione in materia di clima, ambiente ed efficienza energetica e altre priorità correlate dell'Unione;
i) obiettivi dell'Unione concernenti:
— il clima, in particolare l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050, come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119;
— l'ambiente, compresi la biodiversità, l'efficienza delle risorse e la sicurezza e la riduzione dell'impronta ambientale, dei materiali e dei consumi, e il rispetto dei limiti del pianeta stabiliti nell'8º programma d'azione per l'ambiente;
— la non tossicità;
— efficienza energetica; e
— altri obiettivi correlati dell'Unione;
Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera a – punto ii
ii) la legislazione pertinente dell'Unione, compresa la misura in cui vi sono affrontati gli aspetti del prodotto pertinenti di cui al paragrafo 1;
ii) la legislazione pertinente dell'Unione, compresa la misura in cui vi sono affrontati gli aspetti del prodotto pertinenti di cui al paragrafo 1, e il principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852;
Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera a – punto ii bis (nuovo)
ii bis) pertinenti accordi internazionali;
Emendamento 81 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera a – punto v bis (nuovo)
v bis) l'assegnazione di priorità alle misure conformemente alla gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE;
Emendamento 82 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera b
(b) effettua una valutazione d'impatto basata sui migliori dati e analisi disponibili e, se del caso, su studi e risultati di ricerca supplementari prodotti nell'ambito dei programmi di finanziamento europei. Nell'eseguire la valutazione d'impatto la Commissione assicura che la profondità dell'analisi degli aspetti del prodotto di cui al paragrafo 1 sia proporzionata alla loro importanza. L'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile relative agli aspetti più significativi tra quelli elencati al paragrafo 1 non deve essere indebitamente ritardata da incertezze circa la possibilità di stabilire specifiche di progettazione ecocompatibile per migliorare altri aspetti del prodotto;
(b) effettua una valutazione d'impatto basata sui migliori dati e analisi disponibili e, se del caso, su studi e risultati di ricerca supplementari prodotti nell'ambito dei programmi di finanziamento europei. L'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile relative agli aspetti del prodotto elencati al paragrafo 1 non deve essere indebitamente ritardata da incertezze circa la possibilità di stabilire specifiche di progettazione ecocompatibile per migliorare altri aspetti del prodotto. Nelle valutazioni d'impatto la Commissione:
i) assicura che tutti gli aspetti del prodotto elencati al paragrafo 1 siano analizzati e che la profondità dell'analisi degli aspetti del prodotto di cui al paragrafo 1 sia proporzionata alla loro importanza;
ii) garantisce che tutti i compromessi tra i diversi aspetti del prodotto elencati al paragrafo 1 siano analizzati;
iii) fornisce una valutazione della prevista riduzione dell'impronta ambientale, di carbonio e dei materiali in virtù delle nuove specifiche di progettazione ecocompatibile;
iv) fornisce una valutazione del rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, secondo comma, sui prodotti di seconda mano importati, se del caso;
v) fornisce una valutazione degli eventuali impatti rilevanti sulla salute umana;
vi) fornisce una valutazione del livello minimo di prestazione di un prodotto o di un gruppo di prodotti che deve essere potenzialmente raggiunto in futuro affinché tale prodotto o gruppo di prodotti sia in linea con gli obiettivi dell'Unione elencati al paragrafo 4, lettera a), punto i);
ove appropriato, la valutazione d'impatto è altresì utilizzata per sostenere la definizione di criteri riguardanti gli appalti pubblici verdi, il marchio di qualità ecologica ed altri incentivi economici, al fine di migliorare la coerenza tra i diversi strumenti politici.
Emendamento 83 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)
(c bis) prende in considerazione la protezione delle informazioni commerciali riservate;
Emendamento 84 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera c ter (nuova)
(c ter) prende in considerazione eventuali riscontri forniti dalle consultazioni pubbliche;
Emendamento 85 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera a
(a) non si producono ripercussioni negative significative sulla funzionalità del prodotto, dal punto di vista dell'utilizzatore;
(a) non si producono ripercussioni negative significative sulla funzionalità o la sicurezza del prodotto, dal punto di vista dell'utilizzatore;
Emendamento 86 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera c
(c) non si producono ripercussioni negative significative sui consumatori in termini di accessibilità economica dei prodotti, tenendo conto anche dell'accesso ai prodotti di seconda mano, della durabilità e del costo del ciclo di vita dei prodotti;
(c) non si producono ripercussioni negative significative sui consumatori in termini di accessibilità economica dei prodotti, tenendo conto anche dell'accesso ai prodotti di seconda mano, compresi i prodotti di seconda mano importati, della durabilità e del costo del ciclo di vita dei prodotti;
Emendamento 87 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera d
(d) non si producono ripercussioni negative sproporzionate sulla competitività degli operatori economici, almeno delle PMI;
(d) non si producono ripercussioni negative sproporzionate sulla competitività degli operatori economici, in particolare delle microimprese e delle PMI;
Emendamento 88 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera f
(f) non si genera alcun onere amministrativo sproporzionato per i fabbricanti o altri operatori economici.
(f) non si genera alcun onere amministrativo sproporzionato per i fabbricanti o altri operatori economici, in particolare per le microimprese e le PMI;
Emendamento 89 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera f bis (nuovo)
(f bis) ai fabbricanti o ad altri operatori economici viene concesso tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi requisiti, in particolare tenendo conto delle esigenze delle microimprese e delle PMI.
Emendamento 90 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 8
8. La Commissione pubblica gli studi e le analisi pertinenti utilizzati per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile conformemente al presente regolamento.
8. La Commissione pubblica, una volta disponibili, gli studi e le analisi pertinenti, tra cui le valutazioni d'impatto di cui al paragrafo 4, lettera b), utilizzati per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile conformemente al presente regolamento.
Emendamento 91 Proposta di regolamento Articolo 5 bis (nuovo)
Articolo 5 bis
Durata e riparazione dei prodotti
1. Nel fissare le specifiche di progettazione ecocompatibile a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, la Commissione assicura che i fabbricanti non limitino la durabilità di un prodotto rendendolo prematuramente obsoleto, in particolare a causa della progettazione di una caratteristica specifica, dell'uso di materiali di consumo, di pezzi di ricambio o della mancata fornitura di aggiornamenti o accessori del software entro un periodo di tempo adeguato.
2. Nel fissare le specifiche di progettazione ecocompatibile a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, la Commissione assicura che i fabbricanti non limitino la riparabilità dei prodotti impedendo lo smontaggio dei componenti chiave o limitando l'accesso alle informazioni sulla riparazione e ai pezzi di ricambio esclusivamente ai riparatori autorizzati.
Emendamento 92 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2. Le specifiche di prestazione di cui al paragrafo 1 si basano sui parametri di prodotto di cui all'allegato I e includono, se del caso:
2. Le specifiche di prestazione di cui al paragrafo 1 si basano sui parametri di prodotto pertinenti di cui all'allegato I e includono, se del caso:
Emendamento 93 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3
3. Le specifiche di prestazione basate sul parametro di prodotto di cui all'allegato I, lettera f), non limitano la presenza di sostanze nei prodotti per motivi legati principalmente alla sicurezza chimica.
3. Le specifiche di prestazione basate sul parametro di prodotto di cui all'allegato I, lettera f), non limitano la presenza di sostanze nei prodotti per motivi legati principalmente alla sicurezza chimica, a meno che non esista un rischio inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente derivante dall'uso di una sostanza presente nel prodotto o nel suo componente all'atto dell'immissione sul mercato o durante le fasi successive del suo ciclo di vita.
Emendamento 94 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii
ii) informazioni ai consumatori e ad altri utilizzatori finali sulle modalità di installazione, uso, manutenzione e riparazione del prodotto, al fine di ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente e di assicurarne una durabilità ottimale, nonché sulle modalità di restituzione o di smaltimento del prodotto a fine vita;
ii) informazioni chiare e facilmente comprensibili ai consumatori e ad altri utilizzatori finali sulle modalità di installazione, uso, manutenzione e riparazione del prodotto, al fine di ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente e di assicurarne una durabilità ottimale, nonché sulle modalità di restituzione o di smaltimento del prodotto a fine vita;
Emendamento 95 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii bis (nuovo)
ii bis) informazioni chiare e facilmente comprensibili ai consumatori e ad altri utilizzatori finali sulle modalità di installazione dei sistemi operativi di terzi;
Emendamento 96 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii ter (nuovo)
ii ter) informazioni ai fornitori di servizi di riparazione e ricondizionamento e agli operatori coinvolti nella preparazione al riutilizzo, nel riutilizzo, nella riparazione e nello smontaggio;
Le classi di prestazione corrispondono a miglioramenti significativi in termini statistici dei livelli di prestazione.
Le classi di prestazione corrispondono a miglioramenti significativi in termini statistici dei livelli di prestazione e utilizzano come livello minimo le specifiche minime di prestazione stabilite conformemente all'articolo 6.
Emendamento 98 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. Se del caso, sulla base dei dati forniti nella valutazione d'impatto di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), gli obblighi di informazione sulla prestazione del prodotto relativa alla riparabilità assumono la forma di un punteggio di riparabilità per consentire agli utilizzatori finali di confrontare facilmente le prestazioni dei prodotti. La metodologia per valutare la riparabilità dei prodotti è sviluppata in base alle specificità delle categorie di prodotti e stabilita nel pertinente atto delegato adottato a norma dell'articolo 4. Tale atto delegato definisce inoltre il contenuto e la presentazione dell'etichetta contenente il punteggio di riparabilità, se del caso, conformemente all'articolo 14, utilizzando un linguaggio e pittogrammi chiari e di facile comprensione, al fine di evitare un sovraccarico di informazioni per i consumatori.
Se disponibile, la metodologia per valutare la riparabilità dei prodotti può includere altri aspetti pertinenti di un prodotto, quali la durabilità, l'affidabilità o la solidità, ed essere ulteriormente specificata nel pertinente atto delegato tenendo conto delle specificità della categoria di prodotto.
Emendamento 99 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva
Gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1 consentono di tracciare tutte le sostanze che destano preoccupazione nell'intero ciclo di vita dei prodotti, a meno che tale tracciamento non sia già previsto da un altro atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 relativo ai prodotti in questione, e comprendono almeno quanto segue:
Gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1 consentono di tracciare tutte le sostanze che destano preoccupazione presenti nel prodotto immesso sul mercato, secondo un approccio basato su soglie, nell'intero ciclo di vita dei prodotti, a meno che tale tracciamento non sia già previsto da un altro atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 relativo ai prodotti in questione, e comprendono almeno quanto segue:
Emendamento 100 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a
(a) il nome delle sostanze che destano preoccupazione presenti nel prodotto;
(a) il nome secondo l'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC) delle sostanze che destano preoccupazione presenti nel prodotto, compreso il numero di identificazione chimica, ossia il numero dell'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o il numero della lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS) o il numero CAS (Chemical Abstract Service);
Emendamento 101 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d
(d) istruzioni per l'uso sicuro del prodotto;
(d) istruzioni per l'uso sicuro del prodotto e per una gestione ecologicamente corretta del prodotto alla fine del suo ciclo di vita;
Emendamento 102 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera e
(e) informazioni per lo smontaggio.
(e) informazioni per lo smontaggio e la preparazione al riutilizzo.
Le deroghe di cui al secondo comma, lettera c), possono essere concesse in base alla fattibilità tecnica o alla pertinenza del tracciamento delle sostanze che destano preoccupazione, alla necessità di proteggere informazioni commerciali riservate e in altri casi debitamente giustificati.
Le deroghe di cui al secondo comma, lettera c), possono essere concesse in base alla fattibilità tecnica o alla pertinenza del tracciamento delle sostanze che destano preoccupazione, all'esistenza di metodi analitici per rilevarle e quantificarle, alla necessità di proteggere informazioni commerciali riservate e in altri casi debitamente giustificati.
Emendamento 104 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera e
(e) nel manuale utente;
(e) nel manuale utente o in altra documentazione che accompagna il prodotto;
Le informazioni atte a garantire la tracciabilità delle sostanze ai sensi del paragrafo 5 sono riportate sul prodotto o sono accessibili tramite un vettore di dati incluso nel prodotto.
Sono fornite informazioni essenziali relative alla salute, alla sicurezza e ai diritti degli utilizzatori finali, accessibili in forma fisica con il prodotto nonché tramite un vettore di dati incluso nel prodotto.
Emendamento 106 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 3 bis (nuovo)
Le informazioni pertinenti ai fini di una decisione di acquisto informata sono fornite ai consumatori prima dell'acquisto di un prodotto.
Emendamento 107 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 7 bis (nuovo)
7 bis. Le informazioni da fornire conformemente agli obblighi di informazione sono fornite nel rispetto degli obblighi di accessibilità di cui alla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis.
__________________
1bisDirettiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).
Emendamento 108 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1
1. Gli obblighi di informazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, prevedono che i prodotti possano essere immessi sul mercato o messi in servizio solo se è disponibile un passaporto del prodotto conformemente all'atto delegato applicabile adottato a norma degli articoli 4, 9 e 10.
1. Gli obblighi di informazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, prevedono che i prodotti possano essere immessi sul mercato o messi in servizio solo se è disponibile un passaporto del prodotto conformemente all'atto delegato applicabile adottato a norma degli articoli 4, 9 e 10. Le informazioni contenute nel passaporto digitale del prodotto sono accurate, complete e aggiornate.
Emendamento 109 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a
(a) le informazioni da inserire nel passaporto del prodotto in applicazione dell'allegato III;
(a) le informazioni da inserire nel passaporto del prodotto in applicazione dell'allegato III, prestando particolare attenzione alle informazioni commerciali riservate;
Emendamento 110 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f
(f) i soggetti che avranno accesso alle informazioni del passaporto del prodotto e le informazioni a cui avranno accesso, compresi clienti, utilizzatori finali, fabbricanti, importatori e distributori, rivenditori, riparatori, rifabbricanti, riciclatori, autorità nazionali competenti, organizzazioni di interesse pubblico e la Commissione, o qualsiasi organizzazione che agisca per loro conto;
(f) i soggetti che avranno accesso alle informazioni del passaporto del prodotto e le informazioni a cui avranno accesso, compresi clienti, utilizzatori finali, fabbricanti, importatori e distributori, rivenditori, riparatori professionisti, operatori indipendenti, ricondizionatori, rifabbricanti, riciclatori, autorità nazionali competenti, organizzazioni della società civile, ricercatori, sindacati e la Commissione, o qualsiasi organizzazione che agisca per loro conto;
Emendamento 111 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g
(g) i soggetti che possono inserire o aggiornare le informazioni del passaporto del prodotto, compresa, se necessario, la creazione di un nuovo passaporto del prodotto, e quali informazioni possono inserire o aggiornare, compresi fabbricanti, riparatori, professionisti della manutenzione, rifabbricanti, riciclatori, autorità nazionali competenti e la Commissione, o qualsiasi organizzazione che agisca per loro conto;
(g) i soggetti che inseriscono o aggiornano le informazioni del passaporto del prodotto, compresa, se necessario, la creazione di un nuovo passaporto del prodotto che è correlato al passaporto o ai passaporti del prodotto originali, e quali informazioni possono inserire o aggiornare, compresi fabbricanti, riparatori professionisti, operatori indipendenti, ricondizionatori, professionisti della manutenzione, rifabbricanti, riciclatori, autorità nazionali competenti e la Commissione, o qualsiasi organizzazione che agisca per loro conto, evitando la duplicazione di informazioni e comunicazioni;
Emendamento 112 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera h
(h) il periodo in cui il passaporto del prodotto resta disponibile.
(h) il periodo in cui il passaporto del prodotto resta disponibile, che corrisponde almeno alla durata attesa di un prodotto specifico.
Emendamento 113 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a
(a) assicurano che i soggetti nella catena del valore, in particolare i consumatori, gli operatori economici e le autorità nazionali competenti, possano accedere alle informazioni sui prodotti di loro interesse;
(a) assicurano che i soggetti nella catena del valore possano accedere facilmente alle informazioni sui prodotti di loro interesse;
Emendamento 114 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a
(a) è collegato tramite un vettore di dati a un identificativo univoco del prodotto;
(a) è collegato tramite un vettore di dati a un identificativo univoco del prodotto che identifica il prodotto, indipendentemente da qualsiasi identificativo del passaporto del prodotto e da qualsiasi nome di dominio Internet;
Emendamento 115 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d
(d) tutte le informazioni contenute nel passaporto del prodotto sono basate su norme aperte, elaborate in un formato interoperabile, leggibili mediante dispositivi informatici, strutturate e consultabili, conformemente ai requisiti essenziali di cui all'articolo 10;
(d) tutte le informazioni contenute nel passaporto del prodotto sono basate su norme aperte, elaborate in un formato interoperabile, leggibili mediante dispositivi informatici, strutturate e consultabili, e sono trasferibili mediante una rete per lo scambio di dati interoperabile e aperta senza blocco da fornitore, conformemente ai requisiti essenziali di cui all'articolo 10;
Emendamento 116 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuovo)
(d bis) i dati personali relativi all'utilizzatore finale del prodotto non sono conservati nel passaporto del prodotto;
Emendamento 117 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3
3. L'operatore economico che immette il prodotto sul mercato fornisce ai rivenditori una copia digitale del vettore di dati per consentire loro di renderlo accessibile ai clienti che non possono accedere fisicamente al prodotto. L'operatore economico fornisce la copia digitale gratuitamente ed entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta del rivenditore.
3. L'operatore economico che immette il prodotto sul mercato fornisce ai rivenditori e ai mercati online una copia digitale del vettore di dati per consentire loro di renderlo accessibile ai clienti che non possono accedere fisicamente al prodotto. L'operatore economico fornisce la copia digitale gratuitamente ed entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.
Emendamento 118 Proposta di regolamento Articolo 10 – lettera a bis (nuovo)
(a bis) i passaporti dei prodotti sono interoperabili con le banche dati dei prodotti esistenti, quali la banca dati delle sostanze che destano preoccupazione in articoli in quanto tali o in oggetti complessi (prodotti) e la banca dati del registro europeo delle etichette energetiche (EPREL), ove possibile e pertinente;
Emendamento 119 Proposta di regolamento Articolo 10 – lettera b
(b) i consumatori, gli operatori economici e altri soggetti interessati hanno libero accesso al passaporto del prodotto sulla base dei rispettivi diritti di accesso stabiliti nell'atto delegato applicabile adottato a norma dell'articolo 4;
(b) i clienti, gli utilizzatori finali, i fabbricanti, gli importatori e i distributori, i rivenditori, i riparatori professionisti, gli operatori indipendenti, i ricondizionatori, i rifabbricanti, i riciclatori, le autorità nazionali competenti, le organizzazioni della società civile, i sindacati e altri soggetti interessati hanno gratuitamente e facilmente accesso al passaporto del prodotto sulla base dei rispettivi diritti di accesso stabiliti nell'atto delegato applicabile adottato a norma dell'articolo 4;
Emendamento 120 Proposta di regolamento Articolo 10 – lettera b bis (nuovo)
(b bis) i passaporti dei prodotti sono progettati e gestiti in modo da essere di facile utilizzo;
Emendamento 121 Proposta di regolamento Articolo 10 – lettera c
(c) i dati contenuti nel passaporto del prodotto sono conservati dall'operatore economico responsabile della sua creazione o da operatori autorizzati ad agire per suo conto;
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 122 Proposta di regolamento Articolo 12 bis (nuovo)
Articolo 12 bis
Piattaforma di confronto
1. Entro il [inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione istituisce e mantiene uno strumento online accessibile al pubblico che consenta ai portatori di interessi di confrontare le informazioni incluse nei passaporti dei prodotti conservati dall'operatore economico conformemente all'articolo 10, lettera c). Lo strumento è progettato in modo da garantire che i portatori di interessi possano cercare le informazioni in linea con i rispettivi diritti di accesso a norma dell'articolo 10, lettera b).
Emendamento 123 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b
(b) la configurazione dell'etichetta, tenendo conto della visibilità e della leggibilità;
(b) la configurazione dell'etichetta, garantendo la visibilità e la leggibilità;
Emendamento 124 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c
(c) il modo in cui l'etichetta è presentata ai clienti, anche in caso di vendita a distanza, tenendo conto degli obblighi di cui all'articolo 26 e delle implicazioni per gli operatori economici interessati;
(c) il modo in cui l'etichetta è presentata ai clienti, anche in caso di vendita a distanza, tenendo conto degli obblighi di cui all'articolo 26, degli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2019/882 e delle implicazioni per gli operatori economici interessati;
Emendamento 125 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2
2. Se, in virtù di un obbligo di informazione, risulta necessario includere nell'etichetta la classe di prestazione di un prodotto di cui all'articolo 7, paragrafo 4, la configurazione dell'etichetta di cui al paragrafo 1, lettera b), consente ai clienti di confrontare facilmente le prestazioni del prodotto rispetto al pertinente parametro di prodotto e di scegliere i prodotti con prestazioni migliori.
2. Se, in virtù di un obbligo di informazione, risulta necessario includere nell'etichetta la classe di prestazione di un prodotto di cui all'articolo 7, paragrafo 4, la configurazione dell'etichetta di cui al paragrafo 1, lettera b), è chiara e facilmente comprensibile e consente ai clienti di confrontare facilmente le prestazioni del prodotto rispetto al pertinente parametro di prodotto e di scegliere i prodotti con prestazioni migliori.
Emendamento 126 Proposta di regolamento Articolo 15
Se gli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 non esigono l'etichettatura dei prodotti, questi ultimi non possono essere immessi sul mercato o messi in servizio se recano o espongono etichette che possono indurre in errore o confondere i clienti rispetto alle etichette di cui all'articolo 14.
I prodotti non sono immessi sul mercato o messi in servizio se recano o espongono etichette che possono indurre in errore o confondere i clienti rispetto alle etichette di cui all'articolo 14, anche nei casi in cui gli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 non stabiliscano che i prodotti debbano recare un'etichetta.
Emendamento 127 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c
(c) la distribuzione degli impatti ambientali, del consumo energetico e della produzione di rifiuti lungo la catena del valore, in particolare se hanno luogo all'interno dell'Unione;
(c) la distribuzione degli impatti climatici e ambientali, del consumo energetico, dell'uso delle risorse e della produzione di rifiuti lungo la catena del valore;
La Commissione adotta e aggiorna periodicamente un piano di lavoro, di durata non inferiore a tre anni, che stabilisce un elenco di gruppi di prodotti per i quali intende definire specifiche di progettazione ecocompatibile conformemente al presente regolamento. L'elenco include gli aspetti del prodotto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, per i quali la Commissione intende adottare specifiche di progettazione ecocompatibile orizzontali stabilite ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma.
La Commissione adotta un piano di lavoro e lo rende pubblico, unitamente ai documenti preparatori pertinenti. Il piano di lavoro stabilisce un elenco di gruppi di prodotti per i quali intende definire specifiche di progettazione ecocompatibile conformemente al presente regolamento e i calendari stimati per la loro definizione. L'elenco include gli aspetti del prodotto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, per i quali la Commissione intende adottare specifiche di progettazione ecocompatibile orizzontali stabilite ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma. Il piano di lavoro ha una durata di almeno tre anni ed è aggiornato periodicamente.
Nell'adottare o aggiornare il piano di lavoro di cui al primo comma, la Commissione tiene conto dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo e consulta il forum sulla progettazione ecocompatibile di cui all'articolo 17.
Nell'adottare o aggiornare il piano di lavoro di cui al primo comma, la Commissione tiene conto dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo e consulta, entro un arco temporale ragionevole e adeguato, il forum sulla progettazione ecocompatibile di cui all'articolo 17.
Emendamento 130 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)
La Commissione presenta il progetto di piano di lavoro e il suo aggiornamento al Parlamento europeo prima della loro adozione.
Emendamento 131 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 ter (nuovo)
Per il periodo 2024-2027, la Commissione prevede di dare priorità ai gruppi di prodotti seguenti nel primo piano di lavoro da adottare entro il ... [inserire la data corrispondente a tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Se uno dei seguenti gruppi di prodotti non è incluso nel piano di lavoro, la Commissione giustifica la propria decisione nel piano di lavoro:
— ferro, acciaio;
— alluminio;
— prodotti tessili, in particolare indumenti e calzature;
— mobilio, compresi i materassi;
— pneumatici;
— detergenti;
— vernici;
— lubrificanti;
— prodotti chimici;
— prodotti connessi all'energia, le cui misure di esecuzione devono essere riviste o ridefinite;
L'assenza di specifiche di prestazione e obblighi di informazione adeguati in materia di impronta ambientale e di carbonio per il cemento a norma del [prossimo regolamento che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011 (2022/0094 COD)] entro il 2027 comporta l'inclusione del cemento tra le categorie di prodotti prioritari nel successivo piano di lavoro di cui al presente regolamento.
Emendamento 133 Proposta di regolamento Articolo 17 – comma 1
La Commissione provvede affinché, nello svolgimento delle sue attività, sia rispettata una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e di tutte le parti interessate dal prodotto o gruppo di prodotti, come l'industria, tra cui PMI e artigiani, sindacati, commercianti, dettaglianti, importatori, gruppi per la tutela ambientale e organizzazioni dei consumatori. Queste parti contribuiscono in particolare a definire le specifiche di progettazione ecocompatibile, a esaminare l'efficacia dei meccanismi stabiliti per la vigilanza del mercato e a valutare le misure di autoregolamentazione.
La Commissione provvede affinché, nello svolgimento delle sue attività, sia rispettata una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e di tutte le parti interessate dal prodotto o gruppo di prodotti, come l'industria, tra cui PMI, imprese sociali e artigiani, operatori per la gestione dei rifiuti, organizzazioni di normazione, sindacati e associazioni, commercianti, dettaglianti, importatori, organizzazioni per la tutela ambientale, organizzazioni dei consumatori, ricercatori e altri esperti.
Emendamento 134 Proposta di regolamento Articolo 17 – comma 1 bis (nuovo)
Le parti di cui al primo comma contribuiscono in particolare a definire le specifiche di progettazione ecocompatibile, a esaminare l'efficacia dei meccanismi stabiliti per la vigilanza del mercato e a valutare le misure di autoregolamentazione.
Emendamento 135 Proposta di regolamento Articolo 17 – comma 2 bis (nuovo)
La Commissione pubblica sul suo sito web le riunioni previste a breve del "forum sulla progettazione ecocompatibile", garantendo che le parti interessate siano informate in tempo utile prima dello svolgimento di una consultazione.
Emendamento 136 Proposta di regolamento Articolo 17 – comma 2 ter (nuovo)
Il forum sulla progettazione ecocompatibile svolge le sue attività in totale trasparenza. La Commissione pubblica sul suo sito web le conclusioni adottate e i processi verbali delle riunioni del forum sulla progettazione ecocompatibile e tutti gli altri documenti pertinenti.
Il forum sulla progettazione ecocompatibile può chiedere alla Commissione di elaborare specifiche di progettazione ecocompatibile per un gruppo di prodotti particolare. La Commissione prende in considerazione tale richiesta.
Emendamento 138 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1
1. Due o più operatori economici possono presentare alla Commissione una misura di autoregolamentazione volta a stabilire le specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti in alternativa a un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4. Gli operatori forniscono prove attestanti che i criteri di cui al paragrafo 3, lettere da a) a e), sono soddisfatti. Per quanto riguarda il paragrafo 3, lettera a), le prove consistono in un'analisi tecnica, ambientale ed economica strutturata che motivi le specifiche di progettazione ecocompatibile e gli obiettivi della misura di autoregolamentazione e che valuti l'impatto delle specifiche di progettazione ecocompatibile definite nella misura di autoregolamentazione.
1. Due o più operatori economici possono presentare alla Commissione una misura di autoregolamentazione volta a stabilire le specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti in alternativa a un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 se i prodotti non sono inclusi nel piano di lavoro. Gli operatori forniscono prove attestanti che i criteri di cui al paragrafo 3, lettere da a) a e), sono soddisfatti. Per quanto riguarda il paragrafo 3, lettera a), le prove consistono in un'analisi tecnica, ambientale ed economica strutturata che motivi le specifiche di progettazione ecocompatibile e gli obiettivi della misura di autoregolamentazione e che valuti l'impatto delle specifiche di progettazione ecocompatibile definite nella misura di autoregolamentazione.
Emendamento 139 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva
La misura di autoregolamentazione contiene le informazioni seguenti:
La misura di autoregolamentazione presentata a norma del paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:
Emendamento 140 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b
(b) le specifiche di progettazione ecocompatibile applicabili ai prodotti oggetto della misura di autoregolamentazione;
(b) le specifiche di progettazione ecocompatibile di cui all'articolo 5 applicabili ai prodotti oggetto della misura di autoregolamentazione;
Emendamento 141 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d
(d) regole sulle informazioni che devono essere comunicate dai firmatari e regole su prove e ispezioni.
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 142 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuovo)
(d bis) regole sulle conseguenze della non conformità di un firmatario;
Emendamento 143 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d ter (nuovo)
(d ter) una spiegazione del modo in cui la misura di autoregolamentazione presentata a norma del paragrafo 1 migliora la sostenibilità ambientale dei prodotti conformemente agli obiettivi del presente regolamento e garantisce la libera circolazione nel mercato interno in modo più rapido o in modo meno oneroso rispetto a un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4.
Le informazioni di cui al presente paragrafo sono costantemente aggiornate e consultabili su un sito web accessibile al pubblico.
Le informazioni di cui al presente paragrafo sono costantemente aggiornate e consultabili su un sito web della Commissione accessibile al pubblico. Gli operatori economici notificano senza indugio alla Commissione le eventuali modifiche apportate alla misura di autoregolamentazione, in particolare le modifiche riguardanti i firmatari.
Emendamento 145 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva
La Commissione valuta la misura di autoregolamentazione proposta e, se necessario, chiede il parere scientifico delle agenzie decentrate dell'Unione. Sulla base della valutazione, la Commissione stabilisce se la misura costituisce una valida alternativa a un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 qualora siano soddisfatti i criteri seguenti:
La Commissione valuta la misura di autoregolamentazione proposta e, se necessario, chiede il parere scientifico delle agenzie decentrate dell'Unione. La Commissione consulta inoltre il forum sulla progettazione ecocompatibile in merito alla misura di autoregolamentazione presentata a norma del paragrafo 1. Sulla base della valutazione, la Commissione stabilisce se la misura costituisce una valida alternativa a un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 qualora siano soddisfatti i criteri seguenti:
Emendamento 146 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a
(a) la misura di autoregolamentazione contribuisce a migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti e a garantire la libera circolazione nel mercato interno in modo rapido o in modo meno oneroso rispetto a un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4;
(a) la misura di autoregolamentazione contribuisce a migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti conformemente agli obiettivi del presente regolamento e a garantire la libera circolazione nel mercato interno in modo più rapido o in modo meno oneroso rispetto a un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4;
La Commissione adotta un atto di esecuzione contenente l'elenco delle misure di autoregolamentazione considerate valide alternative a un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.
La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 66 contenente l'elenco delle misure di autoregolamentazione considerate valide alternative a un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4. Tale atto delegato è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.
Emendamento 148 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 4
4. La Commissione può imporre in qualsiasi momento ai firmatari di una misura di autoregolamentazione di presentarne una versione riveduta e aggiornata in considerazione degli sviluppi tecnologici o di mercato riguardanti il gruppo di prodotti o se ha motivo di ritenere che i criteri di cui al paragrafo 3 non siano più soddisfatti.
4. La Commissione può imporre in qualsiasi momento ai firmatari di una misura di autoregolamentazione di presentarne una versione riveduta e aggiornata in considerazione degli sviluppi tecnologici o di mercato riguardanti il gruppo di prodotti o se ha motivo di ritenere che i criteri di cui al paragrafo 3 non siano più soddisfatti. I firmatari presentano una versione riveduta e aggiornata di tale misura entro tre mesi dalla richiesta della Commissione.
Emendamento 149 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 5
5. Una volta che una misura di autoregolamentazione è stata elencata in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3, secondo comma, i firmatari della misura riferiscono alla Commissione, a intervalli regolari stabiliti nell'atto di esecuzione, in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi delle misure di autoregolamentazione e per dimostrare che i criteri di cui al paragrafo 3, lettere da a) a e), continuano a essere soddisfatti. Tali relazioni sono anche messe a disposizione su un sito web accessibile al pubblico.
5. Una volta che una misura di autoregolamentazione è stata elencata in un atto delegato adottato a norma del paragrafo 3, secondo comma, i firmatari della misura riferiscono alla Commissione, a intervalli regolari stabiliti nell'atto delegato, in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi delle misure di autoregolamentazione e per dimostrare che i criteri di cui al paragrafo 3, lettere da a) a e), continuano a essere soddisfatti. Se un firmatario non rispetta le prescrizioni della misura di autoregolamentazione, adotta una misura correttiva. L'ispettore indipendente notifica alla Commissione la non conformità di un firmatario. Le relazioni sullo stato di avanzamento, comprese le relazioni di conformità elaborate dall'ispettore indipendente, le notifiche di non conformità e le corrispondenti azioni correttive sono messe a disposizione su un sito web della Commissione accessibile al pubblico.
Emendamento 150 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 6
6. Se la Commissione ritiene, sulla base delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 4 o 5, che una misura di autoregolamentazione non soddisfi più i criteri di cui al paragrafo 3, la cancella dall'elenco di cui al suddetto paragrafo. In tali casi la Commissione può decidere di adottare specifiche di progettazione ecocompatibile applicabili al prodotto oggetto della misura di autoregolamentazione.
6. Se la Commissione ritiene, sulla base delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 2, 4 o 5, che una misura di autoregolamentazione non soddisfi più i criteri di cui al paragrafo 3, la cancella dall'elenco di cui al suddetto paragrafo. In tali casi la Commissione può decidere di adottare specifiche di progettazione ecocompatibile applicabili al prodotto oggetto della misura di autoregolamentazione.
Emendamento 151 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1
1. Nei programmi di cui possono beneficiare le PMI, la Commissione tiene conto delle iniziative che aiutano le PMI a integrare aspetti della sostenibilità ambientale, tra cui l'efficienza energetica, nella loro catena del valore.
1. Nei programmi di cui possono beneficiare le microimprese e le PMI, la Commissione tiene conto delle iniziative che aiutano le microimprese e le PMI a integrare aspetti della sostenibilità ambientale, tra cui l'efficienza energetica, nella loro catena del valore.
Emendamento 152 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2
2. Nell'adottare atti delegati in applicazione dell'articolo 4, la Commissione fornisce, se del caso, a corredo di tali atti gli orientamenti riguardanti le specificità delle PMI attive nel settore del prodotto o del gruppo di prodotti al fine di facilitare l'applicazione del presente regolamento da parte delle PMI.
2. Nell'adottare atti delegati in applicazione dell'articolo 4, la Commissione fornisce, se del caso, a corredo di tali atti gli orientamenti riguardanti le specificità delle microimprese e delle PMI attive nel settore del prodotto o del gruppo di prodotti al fine di facilitare l'applicazione del presente regolamento da parte delle microimprese e delle PMI. Nell'elaborare gli orientamenti, la Commissione consulta le organizzazioni rappresentative delle microimprese e delle PMI.
Gli Stati membri adottano misure appropriate per aiutare le PMI ad applicare le specifiche di progettazione ecocompatibile definite negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4.
Gli Stati membri adottano misure appropriate per aiutare le microimprese e le PMI ad applicare le specifiche di progettazione ecocompatibile definite negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4. Nell'elaborare tali misure, gli Stati membri consultano le organizzazioni rappresentative delle microimprese e delle PMI.
Le misure assicurano quanto meno la presenza di sportelli unici o meccanismi simili volti ad accrescere la consapevolezza delle PMI riguardo a tali specifiche e a creare opportunità di collaborazione in rete che permettano loro di adattarvisi.
Le misure assicurano quanto meno la presenza di sportelli unici o meccanismi simili volti ad accrescere la consapevolezza delle microimprese e delle PMI riguardo a tali specifiche e a creare opportunità di collaborazione in rete che permettano loro di adattarvisi. Tali misure comprendono quanto meno meccanismi specifici volti a facilitare la conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 8 a 12 bis e allo svolgimento di valutazioni del ciclo di vita.
Emendamento 155 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera a
(a) un sostegno finanziario, anche attraverso la concessione di agevolazioni fiscali e investimenti in infrastrutture fisiche e digitali;
(a) un sostegno finanziario, anche attraverso la concessione di agevolazioni fiscali, la facilitazione della partecipazione al forum sulla progettazione ecocompatibile e investimenti in infrastrutture fisiche e digitali;
Emendamento 156 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a
(a) il numero di prodotti di consumo invenduti di cui si disfa ogni anno, suddivisi per tipo o categoria di prodotti;
(a) il numero e la percentuale di prodotti di consumo invenduti di cui si disfa ogni anno, suddivisi per tipo o categoria di prodotti;
Emendamento 157 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c
(c) la consegna dei prodotti di cui si è disfatto a fini di preparazione per il riutilizzo, rifabbricazione, riciclaggio, recupero di energia e operazioni di smaltimento, secondo la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE.
(c) la consegna dei prodotti di cui si è disfatto a fini di donazione, preparazione per il riutilizzo, rifabbricazione, riciclaggio, recupero di energia e operazioni di smaltimento, secondo la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE.
L'operatore economico pubblica tali informazioni su un sito web di libero accesso o le rende pubbliche in altro modo in attesa che un atto delegato adottato a norma del paragrafo 3 diventi applicabile alla categoria di prodotti di consumo invenduti di cui si è disfatto.
L'operatore economico pubblica tali informazioni su un sito web di libero accesso della Commissione in attesa che un atto delegato adottato a norma del paragrafo 3 diventi applicabile alla categoria di prodotti di consumo invenduti di cui si è disfatto.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano il formato per la divulgazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, compresi il tipo o la categoria e le modalità di verifica delle informazioni.
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano il formato per la divulgazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, compresi il tipo o la categoria e le modalità di verifica delle informazioni.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 66 al fine di integrare il presente regolamento imponendo agli operatori economici il divieto di distruggere i prodotti di consumo invenduti nell'Unione se la distruzione di prodotti appartenenti a un determinato gruppo ha un impatto ambientale significativo.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 66 al fine di integrare il presente regolamento imponendo agli operatori economici il divieto di distruggere i prodotti di consumo invenduti se la distruzione di prodotti appartenenti a un determinato gruppo ha un impatto ambientale non trascurabile.
Emendamento 161 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)
Sulla base delle informazioni fornite a norma del paragrafo 1, entro il ... [inserire la data corrispondente a due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e, successivamente, ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione sulla distruzione dei beni invenduti. In tale relazione la Commissione individua i prodotti per i quali ritiene necessario adottare un atto delegato che vieti la distruzione dei beni invenduti.
Emendamento 162 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a
(a) le preoccupazioni di carattere sanitario e in materia di sicurezza;
(a) le preoccupazioni di carattere sanitario e in materia di igiene e sicurezza;
Emendamento 163 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b
(b) i danni ai prodotti derivanti dalla loro manipolazione o riscontrati dopo che un prodotto è stato restituito da un consumatore;
(b) i danni ai prodotti che non è possibile risarcire in modo efficace sotto il profilo dei costi, derivanti dalla loro manipolazione o riscontrati dopo che un prodotto è stato restituito;
Emendamento 164 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c
(c) l'idoneità del prodotto allo scopo cui è destinato, tenendo conto, se del caso, del diritto nazionale e dell'Unione e delle norme tecniche;
soppresso
Emendamento 165 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera d bis (nuovo)
(d bis) i prodotti contraffatti.
Emendamento 166 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a
(a) il numero di prodotti di consumo invenduti distrutti;
(a) il numero e la percentuale di prodotti di consumo invenduti distrutti;
Emendamento 167 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis. La Commissione provvede affinché gli operatori economici dispongano di un tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove prescrizioni.
Emendamento 168 Proposta di regolamento Articolo 20 bis (nuovo)
Articolo 20 bis
1. Un anno dopo il ... [inserire la data dell'entrata in vigore del presente regolamento], la distruzione dei prodotti di consumo invenduti da parte degli operatori economici è vietata per le seguenti categorie di prodotti:
a) tessili e calzature;
b) apparecchiature elettriche ed elettroniche.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 66 al fine di integrare il presente regolamento per stabilire talune deroghe ai divieti di cui al paragrafo 1, ove ciò sia opportuno tenendo conto dei seguenti elementi:
a) le preoccupazioni di carattere sanitario e in materia di igiene e sicurezza;
b) i danni ai prodotti che non è possibile risarcire in modo efficace sotto il profilo dei costi, derivanti dalla loro manipolazione o riscontrati dopo che un prodotto è stato restituito;
c) il rifiuto di prodotti destinati a donazione, preparazione per il riutilizzo e rifabbricazione;
d) i prodotti contraffatti.
3. Se i prodotti invenduti sono distrutti in virtù di una deroga di cui al paragrafo 2, l'operatore economico responsabile pubblica su un sito web di libero accesso o provvede a rendere pubblico in altro modo:
a) il numero e la percentuale di prodotti invenduti distrutti;
b) i motivi per cui i prodotti invenduti sono stati distrutti, facendo riferimento alla deroga applicabile;
c) la consegna dei prodotti distrutti a fini di riciclaggio, recupero di energia e operazioni di smaltimento, secondo la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE.
Le modalità e il formato per la divulgazione delle informazioni stabiliti nell'atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, si applicano alle informazioni da divulgare a norma del presente paragrafo, a meno che l'atto delegato adottato conformemente al paragrafo 2 non disponga altrimenti.
4. Il presente articolo non si applica alle PMI.
La Commissione può tuttavia prevedere, negli atti delegati adottati conformemente al paragrafo 2, che il divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti di cui al paragrafo 1 o l'obbligo di divulgazione di cui al paragrafo 3 si applichi:
a) alle medie imprese, qualora vi siano prove sufficienti del fatto che esse sono responsabili della distruzione di una parte sostanziale dei prodotti di consumo invenduti;
b) alle microimprese e alle piccole o medie imprese, qualora vi siano prove sufficienti del fatto che esse possono servire a eludere il divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti di cui al paragrafo 1 o l'obbligo di divulgazione di cui al paragrafo 3.
Emendamento 169 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per un periodo di 10 anni dalla data di immissione sul mercato o di messa in servizio del prodotto. Gli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 possono prevedere un periodo superiore o inferiore a 10 anni in considerazione della natura dei prodotti o delle specifiche in questione.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per un periodo di 10 anni dalla data di immissione sul mercato o di messa in servizio del prodotto. Gli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 possono prevedere un periodo superiore o inferiore a 10 anni in considerazione della natura dei prodotti, della complessità delle informazioni da fornire o delle specifiche in questione.
Emendamento 170 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 7
7. I fabbricanti assicurano che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 sia accompagnato da istruzioni che consentono ai consumatori e ad altri utilizzatori finali di montare, installare, far funzionare, conservare, fare la manutenzione, riparare e smaltire il prodotto in modo sicuro, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e altri utilizzatori finali stabilita dallo Stato membro. Le istruzioni sono chiare, comprensibili e leggibili e includono almeno le informazioni specificate negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 e dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto ii).
7. I fabbricanti assicurano che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 sia accompagnato da istruzioni in formato digitale che consentono ai consumatori e ad altri utilizzatori finali di montare, installare, far funzionare, conservare, fare la manutenzione, riparare e smaltire il prodotto in modo sicuro, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e altri utilizzatori finali stabilita dallo Stato membro. Le istruzioni sono chiare, comprensibili e leggibili e includono almeno le informazioni specificate negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 e dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto ii). Gli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 specificano inoltre il periodo durante il quale tali istruzioni sono rese accessibili online. Tale periodo non è inferiore a 10 anni dopo l'immissione del prodotto sul mercato.
Emendamento 171 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 7 bis (nuovo)
7 bis. Nel fornire le istruzioni di cui al paragrafo 7, il fabbricante le presenta in un formato che consenta di scaricarle e salvarle su un dispositivo elettronico in modo che il consumatore o l'utilizzatore finale possa accedervi in qualsiasi momento.
Emendamento 172 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 7 ter (nuovo)
7 ter. Su richiesta del consumatore o di un altro utilizzatore finale al momento dell'acquisto o fino a sei mesi dopo tale acquisto, il fabbricante fornisce gratuitamente le istruzioni in formato cartaceo.
7 quater. Gli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 possono specificare, in casi debitamente giustificati, che talune informazioni concise facenti parte delle istruzioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo possono essere fornite in formato cartaceo.
I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 da essi immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme alle prescrizioni definite nell'atto delegato adottano immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo, secondo i casi.
I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 da essi immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme alle prescrizioni definite nell'atto delegato adottano senza indebito ritardo le misure correttive necessarie per renderlo conforme o per ritirarlo o richiamarlo immediatamente, secondo i casi.
Emendamento 175 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 8 bis (nuovo)
8 bis. I fabbricanti istituiscono canali di comunicazione accessibili al pubblico, come ad esempio un numero di telefono, un indirizzo elettronico o una sezione dedicata del loro sito web, tenendo conto delle esigenze di accessibilità per le persone con disabilità, in modo da consentire agli utilizzatori finali di presentare reclami o preoccupazioni in merito alla potenziale non conformità dei prodotti.
I fabbricanti adottano le misure appropriate qualora ritengano che vi sia un caso di non conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento e ne informano le autorità di vigilanza del mercato. I fabbricanti tengono un registro dei reclami e delle preoccupazioni solo per il tempo necessario ai fini del presente regolamento e lo mettono a disposizione su richiesta di un'autorità di vigilanza del mercato.
I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, compresa la documentazione tecnica, in una lingua che può essere facilmente compresa dall'autorità. Tali informazioni e documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico. I documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorità nazionale competente.
I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, compresa la documentazione tecnica, in una lingua che può essere facilmente compresa dall'autorità. Tali informazioni e documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico. I documenti sono messi a disposizione quanto prima e al più tardi entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorità nazionale competente.
Emendamento 177 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d
(d) a seguito di una richiesta di un'autorità nazionale competente, mettere a disposizione i documenti pertinenti entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta;
(d) a seguito di una richiesta di un'autorità nazionale competente, mettere a disposizione i documenti pertinenti quanto prima e al più tardi entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta;
Emendamento 178 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 4
4. Gli importatori assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni che consentano al consumatore di montare, installare, far funzionare, conservare, fare la manutenzione, riparare e smaltire il prodotto, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e altri utilizzatori finali stabilita dallo Stato membro. Le istruzioni sono chiare, comprensibili e leggibili e includono almeno le informazioni specificate negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4.
4. Gli importatori assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni che consentano al consumatore di montare, installare, far funzionare, conservare, fare la manutenzione, riparare e smaltire il prodotto, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e altri utilizzatori finali stabilita dallo Stato membro. Le istruzioni sono chiare, comprensibili e leggibili e includono almeno le informazioni specificate negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4. Gli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafi 7 bis e 7 ter, si applicano per analogia.
Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 da essi immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme alle prescrizioni definite in tale atto adottano immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo, secondo i casi.
Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 da essi immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme alle prescrizioni definite in tale atto adottano senza indebito ritardo le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ovvero per ritirarlo o richiamarlo immediatamente, secondo i casi.
Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, le forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, compresa la documentazione tecnica, in una lingua che può essere facilmente compresa dall'autorità. Tali informazioni e documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico. I documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorità competente dello Stato membro.
Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, le forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, compresa la documentazione tecnica, in una lingua che può essere facilmente compresa dall'autorità. Tali informazioni e documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico. I documenti sono messi a disposizione quanto prima e al più tardi entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorità competente dello Stato membro.
Emendamento 181 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b
(b) il prodotto sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni, per consentire al consumatore di montare, installare, far funzionare, conservare, fare la manutenzione e smaltire il prodotto, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e altri utilizzatori finali stabilita dallo Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato, e che tali istruzioni siano chiare, comprensibili e leggibili e includano almeno le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto ii), stabilite nell'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4;
(b) il prodotto sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni, per consentire al consumatore di montare, installare, far funzionare, conservare, fare la manutenzione e smaltire il prodotto, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e altri utilizzatori finali stabilita dallo Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato, e che tali istruzioni siano chiare, comprensibili e leggibili e includano almeno le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto ii), stabilite nell'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4; gli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafi 7 bis e 7 ter, si applicano per analogia;
Emendamento 182 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera c
(c) non forniscono né espongono altre etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i clienti riguardo alle informazioni contenute nell'etichetta.
(c) non forniscono né espongono altre etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i clienti riguardo alle informazioni contenute nell'etichetta in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile.
Emendamento 183 Proposta di regolamento Articolo 25 bis (nuovo)
Articolo 25 bis
Obblighi dei fornitori
I fornitori di una sostanza, di una miscela o di un articolo comunicano gratuitamente agli operatori economici tutte le informazioni pertinenti al fine di agevolare la loro conformità alle specifiche di prestazione e agli obblighi di informazione di cui al presente regolamento.
Emendamento 184 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 4 – lettera b
(b) non fornisce né espone altre etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i clienti riguardo alle informazioni contenute nell'etichetta.
(b) non fornisce né espone altre etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i clienti riguardo alle informazioni contenute nell'etichetta imitando le etichette obbligatorie ovvero fornendo informazioni contraddittorie o incoerenti rispetto alle etichette obbligatorie. Tali restrizioni non si applicano al marchio di qualità ecologica dell'UE di cui al regolamento (CE) n. 66/2010 né agli altri marchi ambientali EN ISO 14024 di tipo I riconosciuti a livello nazionale o regionale di cui al citato regolamento.
Emendamento 185 Proposta di regolamento Articolo 29 – titolo
Obblighi dei mercati online e dei motori di ricerca online
Obblighi dei mercati online
Emendamento 186 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1
1. La cooperazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020, per quanto riguarda i mercati online e ai fini del presente regolamento, consiste in particolare nel:
1. I mercati online cooperano, ai fini del presente regolamento, con le autorità di vigilanza del mercato, su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato e in casi specifici, al fine di agevolare qualsiasi azione intrapresa per eliminare o, qualora ciò non fosse possibile, attenuare i rischi presentati da un prodotto che è, o è stato messo, in vendita online attraverso i loro servizi.
(a) cooperare per assicurare misure di vigilanza del mercato efficaci, anche evitando di porre ostacoli a tali misure;
(b) informare le autorità di vigilanza del mercato in merito a qualsiasi azione intrapresa;
(c) istituire uno scambio regolare e strutturato di informazioni sulle offerte che i mercati online hanno ritirato sulla base del presente articolo;
(d) consentire agli strumenti online gestiti dalle autorità di vigilanza del mercato di accedere alle loro interfacce per individuare i prodotti non conformi;
(e) su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, se i mercati online o i venditori online hanno posto ostacoli tecnici all'estrazione di dati dalle loro interfacce online, consentire alle autorità di recuperare i dati ai fini della conformità dei prodotti in base ai parametri di identificazione forniti dalle autorità di vigilanza del mercato richiedenti.
Ai fini delle prescrizioni di cui all'[articolo 22, paragrafo 7,] del regolamento (UE) .../... [legge sui servizi digitali], i mercati online progettano e organizzano le loro interfacce online in modo da consentire ai rivenditori di adempiere gli obblighi di cui all'articolo 25 e agli operatori economici di adempiere gli obblighi di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento.
Le informazioni devono poter essere fornite per ciascun prodotto offerto e visualizzate o rese comunque facilmente accessibili ai clienti nell'elenco dei prodotti.
In particolare, se gli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 prevedono che i messaggi pubblicitari visivi online di determinati prodotti siano accompagnati da informazioni elettroniche online da visualizzare sul dispositivo di visualizzazione, i mercati online consentono ai rivenditori di mostrare tali informazioni. Questo obbligo si applica anche ai motori di ricerca online e ad altre piattaforme online che forniscono messaggi pubblicitari visivi online per i prodotti in questione.
soppresso
Emendamento 190 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 3
3. Conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020, gli Stati membri conferiscono alle rispettive autorità di vigilanza del mercato, per tutti i prodotti disciplinati da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4, il potere di ordinare a un mercato online di rimuovere dalla sua interfaccia online un contenuto illegale specifico che si riferisce a un prodotto non conforme, di disabilitarne l'accesso o di mostrare un avvertimento esplicito per gli utilizzatori finali quando vi accedono. Tali ordini sono conformi all'[articolo 8, paragrafo 1,] del regolamento (UE) .../... [legge sui servizi digitali].
3. Conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020, gli Stati membri conferiscono alle rispettive autorità di vigilanza del mercato, per quanto riguarda un contenuto specifico che si riferisce a un'offerta di un prodotto non conforme alle specifiche di cui al presente regolamento, il potere di emettere un ordine che imponga ai fornitori dei mercati online di rimuovere dalla loro interfaccia online tale contenuto, di disabilitarne l'accesso o di mostrare un avvertimento esplicito per gli utilizzatori finali quando vi accedono. Tali ordini sono conformi all'[articolo 8, paragrafo 1,] del regolamento (UE) .../... [legge sui servizi digitali].
Emendamento 191 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 4
4. I mercati online adottano le misure necessarie per ricevere e trattare gli ordini di cui al paragrafo 3 in conformità dell'[articolo 8] del regolamento (UE) .../... [legge sui servizi digitali].
Ogni mercato online stabilisce un unico punto di contatto che consenta la comunicazione diretta con le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri ai fini della conformità al presente regolamento e agli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4.
Ogni mercato online stabilisce un unico punto di contatto, oppure ne designa uno esistente, che consenta la comunicazione diretta con le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri ai fini della conformità al presente regolamento e agli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 e che permetta ai consumatori di comunicare con essi in modo rapido e diretto in relazione alle specifiche di progettazione ecocompatibile.
Il punto di contatto può essere lo stesso punto di contatto di cui all'[articolo 20, paragrafo 1,] del regolamento (UE) .../... [regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti] o di cui all'[articolo 10, paragrafo 1,] del regolamento (UE) .../... [legge sui servizi digitali].
Il punto di contatto può essere lo stesso punto di contatto di cui all'[articolo 20, paragrafo 1,] del regolamento (UE) .../... [regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti] o di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/2065.
Emendamento 194 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c
(c) informazioni per identificare il prodotto, compreso il tipo e, se disponibile, il numero di lotto o di serie e qualsiasi altro identificatore del prodotto.
(c) informazioni che consentono l'identificazione del prodotto, compresi un'immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro identificatore del prodotto.
Emendamento 195 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva
Nell'imporre ai fabbricanti, ai loro mandatari o agli importatori di rendere disponibili in formato digitale parti della documentazione tecnica relativa al prodotto ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, lettera a), la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:
Nell'imporre, su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, ai fabbricanti, ai loro mandatari o agli importatori di rendere disponibili in formato digitale parti della documentazione tecnica relativa al prodotto ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, lettera a), la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:
Emendamento 196 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a bis (nuovo)
(a bis) la necessità di garantire la protezione e la riservatezza dei dati;
Emendamento 197 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a
(a) raccogliere i dati generati durante l'uso se accessibili a distanza tramite Internet, a meno che l'utilizzatore finale non rifiuti espressamente di renderli disponibili;
(a) raccogliere i dati generati durante l'uso se accessibili a distanza tramite Internet previo consenso esplicito da parte dell'utilizzatore finale, a norma del regolamento (UE) 2016/679, a renderli disponibili;
Gli aggiornamenti del software o del firmware non comportano un peggioramento delle prestazioni del prodotto rispetto a uno dei parametri di prodotto regolamentati negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 da cui i prodotti sono disciplinati o un peggioramento delle prestazioni funzionali dal punto di vista dell'utilizzatore, misurate in base al metodo di prova impiegato per la valutazione della conformità, salvo consenso esplicito dell'utilizzatore prima dell'aggiornamento. Se l'aggiornamento non è accettato le prestazioni non risultano in alcun modo modificate.
Gli aggiornamenti del software o del firmware non comportano un peggioramento significativo delle prestazioni del prodotto rispetto a uno dei parametri di prodotto regolamentati negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 da cui i prodotti sono disciplinati o un peggioramento delle prestazioni funzionali dal punto di vista dell'utilizzatore, misurate in base al metodo di prova impiegato per la valutazione della conformità, salvo consenso esplicito dell'utilizzatore prima dell'aggiornamento. Se l'aggiornamento non è accettato le prestazioni non risultano in alcun modo modificate.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 3.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 3. Qualora un organismo europeo di normazione adotti una norma armonizzata e la proponga alla Commissione in vista della pubblicazione del suo riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta le norme armonizzate conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando un riferimento a una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga gli atti di esecuzione o le parti di tali atti che contengono le stesse specifiche di progettazione ecocompatibile.
Emendamento 200 Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 1
1. Le prescrizioni di cui all'articolo 4, terzo comma, lettera h), relative agli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici, definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, o dagli enti aggiudicatori, definiti all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, possono assumere la forma di specifiche tecniche obbligatorie, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione, clausole di esecuzione dell'appalto od obiettivi, secondo i casi.
1. Fatte salve le direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, le prescrizioni di cui all'articolo 4, terzo comma, lettera h), relative agli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici, definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, o dagli enti aggiudicatori, definiti all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, assumono la forma di specifiche tecniche obbligatorie, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione, clausole di esecuzione dell'appalto od obiettivi, secondo i casi.
Emendamento 201 Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Gli Stati membri, insieme alla Commissione, forniscono assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici nazionali ai fini del miglioramento delle competenze e della riqualificazione del personale responsabile degli appalti pubblici verdi.
Emendamento 202 Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera b
(b) la necessità di assicurare una domanda sufficiente di prodotti più ecosostenibili.
(b) i benefici ambientali e la necessità di assicurare una domanda sufficiente di prodotti più ecosostenibili.
Fatto salvo l'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1020, ogni Stato membro stila, almeno ogni due anni, un piano d'azione che delinea le attività di vigilanza del mercato previste per assicurare lo svolgimento di opportuni controlli in misura adeguata in relazione al presente regolamento e agli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4. Ogni Stato membro stila il primo di tali piani d'azione entro il [16 luglio 2024].
Fatto salvo l'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1020, ogni Stato membro stila, almeno ogni due anni, un piano d'azione che delinea le attività di vigilanza del mercato previste per assicurare lo svolgimento di opportuni controlli, compresi controlli fisici e di laboratorio basati su campioni adeguati, in misura adeguata in relazione al presente regolamento e agli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4. Ogni Stato membro stila il primo di tali piani d'azione entro il [16 luglio 2024].
Emendamento 204 Proposta di regolamento Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b
(b) le attività di vigilanza del mercato previste per ridurre la non conformità riguardo ai prodotti o alle prescrizioni individuati come prioritari, compresi la natura e il numero minimo di controlli da effettuare durante il periodo contemplato dal piano d'azione.
(b) le attività di vigilanza del mercato previste per ridurre o far cessare la non conformità riguardo ai prodotti o alle prescrizioni individuati come prioritari, compresi la natura e il numero minimo di controlli da effettuare durante il periodo contemplato dal piano d'azione.
Emendamento 205 Proposta di regolamento Articolo 59 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuovo)
(b bis) il numero di reclami ricevuti da utilizzatori finali o da organizzazioni dei consumatori o altre informazioni ricevute da operatori economici o dai media;
Emendamento 206 Proposta di regolamento Articolo 59 – paragrafo 3
3. La natura e il numero dei controlli previsti in applicazione del paragrafo 1, lettera b), sono proporzionati ai criteri obiettivi utilizzati per individuare le priorità in conformità del paragrafo 2.
3. La natura e il numero dei controlli previsti in applicazione del paragrafo 1, lettera b), sono proporzionati ai criteri obiettivi utilizzati per individuare le priorità in conformità del paragrafo 2. Per le categorie di prodotti identificate come ad alto rischio di non conformità, le autorità di vigilanza del mercato intendono tali controlli come comprensivi di controlli fisici e di laboratorio basati su campioni adeguati.
Emendamento 207 Proposta di regolamento Articolo 59 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Al fine di assicurare la vigilanza del mercato in relazione al presente regolamento e agli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4, gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità di vigilanza del mercato dispongano delle risorse necessarie, comprese risorse di bilancio e di altro tipo sufficienti, quali un numero sufficiente di membri del personale competenti, competenze specialistiche, procedure e altre disposizioni necessarie per il corretto svolgimento delle loro funzioni.
La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti l'elenco minimo dei prodotti o delle prescrizioni che gli Stati membri devono considerare prioritari per la vigilanza del mercato a norma del paragrafo 1, lettera a).
La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 66 per integrare il presente regolamento recanti l'elenco dei prodotti o delle prescrizioni che gli Stati membri devono includere come prioritari per la vigilanza del mercato a norma del paragrafo 1, lettera a).
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.
soppresso
Emendamento 210 Proposta di regolamento Articolo 60 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d
(d) se del caso, le priorità incluse negli atti di esecuzione di cui all'articolo 59, paragrafo 5.
(d) se del caso, le priorità incluse negli atti delegati di cui all'articolo 59, paragrafo 5.
Emendamento 211 Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 1
1. Le autorità di vigilanza del mercato inseriscono nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 le informazioni sulla natura e gravità di ogni sanzione irrogata per la non conformità al presente regolamento.
1. Le autorità di vigilanza del mercato inseriscono nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 le informazioni sul numero e sulla natura dei controlli effettuati, nonché sulla natura e gravità di ogni sanzione irrogata per la non conformità al presente regolamento.
Emendamento 212 Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 3
3. La Commissione pubblica la relazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 e rende pubblica una sintesi della relazione.
3. La Commissione pubblica la relazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 e rende pubblica sia una sintesi della relazione, sia la relazione stessa.
Emendamento 213 Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuovo)
(d bis) se del caso, consulta i portatori di interessi e gli esperti.
Se, nel corso di tale valutazione, riscontrano che il prodotto non è conforme alle prescrizioni stabilite negli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4, le autorità di vigilanza del mercato impongono senza indugio all'operatore economico di porre fine alla non conformità adottando azioni correttive appropriate e proporzionate entro un periodo di tempo ragionevole prescritto dalle autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura e, se del caso, al grado della non conformità. L'azione correttiva che l'operatore economico è tenuto a prendere può includere le azioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020.
Se, nel corso di tale valutazione, riscontrano che il prodotto non è conforme alle prescrizioni stabilite negli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4, le autorità di vigilanza del mercato impongono senza indugio all'operatore economico di porre fine alla non conformità adottando azioni correttive appropriate e proporzionate entro un periodo di tempo ragionevole prescritto dalle autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura e, se del caso, al grado della non conformità. L'azione correttiva che l'operatore economico è tenuto a prendere può includere almeno le azioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020.
Emendamento 215 Proposta di regolamento Articolo 66 – paragrafo 2
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 11, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 3, e all'articolo 61, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di sei anni a decorrere dal [un mese dopo l'entrata in vigore del presente atto]. La Commissione redige una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sei anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 11, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 3, e all'articolo 61, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente atto]. La Commissione redige una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
Emendamento 216 Proposta di regolamento Articolo 66 – paragrafo 3
3. La delega di potere di cui all'articolo 4, all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 11, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 3, e all'articolo 61, paragrafo1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
3. La delega di potere di cui all'articolo 4, all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 11, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 3, e all'articolo 60, paragrafo1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
Emendamento 217 Proposta di regolamento Articolo 68
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive, tenendo conto del grado di non conformità e del numero di unità di prodotti non conformi immessi sul mercato dell'Unione. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro [un anno dalla data di applicazione del presente regolamento] e notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro [un anno dalla data di applicazione del presente regolamento] e notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.
Emendamento 218 Proposta di regolamento Articolo 68 – comma 1 bis (nuovo)
Nel determinare il tipo e il livello delle sanzioni da imporre in caso di violazioni, le autorità competenti degli Stati membri tengono conto dei seguenti criteri:
a) la natura, la gravità e la durata della violazione, compreso il numero di unità di prodotti non conformi immessi sul mercato dell'Unione;
b) se del caso, il carattere doloso o colposo della violazione;
c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, quale risulta, ad esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica ritenuta responsabile o dal reddito annuo della persona fisica ritenuta responsabile;
d) i benefici economici derivati dalla violazione da parte della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, nella misura in cui possono essere determinati;
e) il danno alla salute umana o all'ambiente causato dalla violazione, nella misura in cui possa essere determinato;
f) qualsiasi azione intrapresa dalla persona fisica o giuridica ritenuta responsabile per attenuare il danno causato o porvi rimedio;
g) il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile con l'autorità competente;
h) precedenti violazioni commesse dalla persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;
i) qualsiasi azione volta a eludere od ostacolare i controlli amministrativi e
j) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.
Emendamento 219 Proposta di regolamento Articolo 68 – paragrafo 1 ter (nuovo)
Gli Stati membri sono quanto meno in grado di imporre le seguenti sanzioni in caso di violazione del presente regolamento:
a) sanzioni pecuniarie;
b) la confisca di ricavi ottenuti dalla persona fisica o giuridica derivanti da una transazione legata alla violazione;
c) l'esclusione dalle procedure di appalto pubblico.
Emendamento 220 Proposta di regolamento Articolo 69 – titolo
-1. La Commissione compila dati pertinenti sui prodotti e i gruppi di prodotti soggetti alle specifiche per la progettazione ecocompatibile, comprese le impronte del loro ciclo di vita, le impronte ambientali, di carbonio e dei materiali, al fine di valutare i miglioramenti della sostenibilità ambientale di tali prodotti. Sulla base di tali dati, la Commissione pubblica una relazione annuale.
La Commissione effettua periodicamente, e almeno una volta ogni 3 anni dopo l'adozione delle specifiche per la progettazione ecocompatibile, una valutazione di tali specifiche al fine di individuare la necessità di eventuali riesami.
Emendamento 222 Proposta di regolamento Articolo 69 – comma 1
Non prima del termine di [otto anni dalla data di applicazione del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e del suo contributo al funzionamento del mercato interno e al miglioramento della sostenibilità ambientale dei prodotti. La Commissione presenta una relazione sui principali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per predisporre tale relazione.
Entro [sei anni dalla data di applicazione del presente regolamento] e successivamente ogni sei anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e del suo contributo al funzionamento del mercato interno e al miglioramento della sostenibilità ambientale dei prodotti. La Commissione valuta inoltre il ricorso alle esenzioni per i prodotti di seconda mano importati o i gruppi di prodotti previsti dagli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 del presente regolamento.
Entro il [inserire la data corrispondente a 4 anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione valuta l'inclusione degli obblighi di sostenibilità sociale e di dovuta diligenza nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
La Commissione presenta una relazione sui principali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e la rende pubblica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per predisporre tale relazione.
Emendamento 223 Proposta di regolamento Articolo 69 bis (nuovo)
Articolo 69 bis
Rimedi in caso di non conformità
1. In caso di non conformità di un prodotto alle specifiche di progettazione ecocompatibile, il prodotto è considerato non conforme al contratto di vendita ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/771 e ai consumatori è conferito il diritto di ricorso alle condizioni di cui all'articolo 13 della presente direttiva, a prescindere dal superamento dei termini di cui all'articolo 10 della presente direttiva.
2. La commercializzazione o l'offerta in vendita di un prodotto non conforme alle specifiche di progettazione ecocompatibile è considerata una pratica commerciale sleale ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2005/29/UE e conferisce pertanto ai consumatori il diritto di ricorso a norma dell'articolo 11 bis di tale direttiva.
Emendamento 224 Proposta di regolamento Considerando 69 ter (nuovo)
Articolo 69 ter
Modifica della direttiva (UE) 2020/1828
Il punto (27) dell'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis è sostituito dal seguente:
"(27) Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE."
__________________
1bisDirettiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1).
Emendamento 225 Proposta di regolamento Allegato I – parte introduttiva
È possibile utilizzare, secondo il caso, i parametri seguenti, integrandoli ove necessario con altri parametri, per migliorare gli aspetti del prodotto di cui all'articolo 5, paragrafo 1:
Sono utilizzati, secondo il caso, a titolo individuale o combinato, i parametri seguenti, integrandoli ove necessario con altri, per migliorare gli aspetti del prodotto di cui all'articolo 5, paragrafo 1:
Emendamento 226 Proposta di regolamento Allegato I – lettera b
(b) facilità di riparazione e manutenzione, espressa in termini di caratteristiche, disponibilità e tempi di consegna delle parti di ricambio, modularità, compatibilità con le parti di ricambio solitamente disponibili, disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione, numero di materiali e componenti utilizzati, uso di componenti standard, uso di norme di codifica dei componenti e dei materiali per l'individuazione dei componenti e dei materiali, numero e complessità dei processi e degli strumenti necessari, facilità di smontaggio non distruttivo e rimontaggio, condizioni di accesso ai dati del prodotto, condizioni di accesso all'hardware e al software necessari o del relativo uso;
(b) facilità di riparazione e manutenzione, tenendo conto della sicurezza del prodotto, espressa in termini di caratteristiche, disponibilità, tempi di consegna e accessibilità economica delle parti di ricambio, modularità, compatibilità con gli strumenti e le parti di ricambio solitamente disponibili, disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione, numero di materiali e componenti utilizzati, uso di componenti standard, uso di norme di codifica dei componenti e dei materiali per l'individuazione dei componenti e dei materiali, numero e complessità dei processi ed eventuale necessità di strumenti specializzati, facilità di smontaggio non distruttivo e rimontaggio, condizioni di accesso ai dati del prodotto, condizioni di accesso all'hardware e al software necessari o del relativo uso;
Emendamento 227 Proposta di regolamento Allegato I – lettera d
(d) facilità e qualità del riciclaggio, espresse in termini di uso di materiali facilmente riciclabili, accesso sicuro, facile e non distruttivo a componenti e materiali riciclabili o a componenti e materiali contenenti sostanze pericolose, composizione e omogeneità dei materiali, possibilità di vaglio a elevata purezza, numero di materiali e componenti utilizzati, uso di componenti standard, uso di norme di codifica dei componenti e dei materiali per l'individuazione dei componenti e dei materiali, numero e complessità dei processi e degli strumenti necessari, facilità di smontaggio non distruttivo e rimontaggio, condizioni di accesso ai dati del prodotto, condizioni di accesso all'hardware e al software necessari o del relativo uso;
(d) facilità, qualità e praticabilità economica del riciclaggio, espresse in termini di uso di materiali facilmente riciclabili, accesso sicuro, facile e non distruttivo a componenti e materiali riciclabili o a componenti e materiali contenenti sostanze pericolose, composizione e omogeneità dei materiali, possibilità di vaglio a elevata purezza, progettazione per il riciclaggio, numero di materiali e componenti utilizzati, uso di componenti standard, uso di norme di codifica dei componenti e dei materiali per l'individuazione dei componenti e dei materiali, numero e complessità dei processi e degli strumenti necessari, facilità di smontaggio non distruttivo e rimontaggio, condizioni di accesso ai dati del prodotto, condizioni di accesso all'hardware e al software necessari o del relativo uso;
Emendamento 228 Proposta di regolamento Allegato I – lettera e
(e) astensione da soluzioni tecniche non idonee al riutilizzo, al miglioramento, alla riparazione, alla manutenzione, al ricondizionamento, alla rifabbricazione e al riciclaggio di prodotti e componenti;
(e) astensione da soluzioni tecniche non idonee al riutilizzo, al miglioramento, alla riparazione, alla manutenzione, al ricondizionamento, alla rifabbricazione e al riciclaggio di prodotti e componenti, tenendo conto nel contempo della sicurezza del prodotto;
Emendamento 229 Proposta di regolamento Allegato I – lettera e bis (nuovo)
(e bis) astensione dall'obsolescenza prematura;
Emendamento 230 Proposta di regolamento Allegato I – lettera f
(f) uso di sostanze, da sole, come componenti di sostanze o in miscele, durante il processo di produzione dei prodotti, o risultante nella presenza di tali sostanze nei prodotti, anche quando tali prodotti divengono rifiuti;
(f) uso di sostanze, in particolare di sostanze che destano preoccupazione, da sole, come componenti di sostanze o in miscele, durante il processo di produzione dei prodotti, o risultante nella presenza di tali sostanze nei prodotti, anche quando tali prodotti divengono rifiuti;
Emendamento 231 Proposta di regolamento Allegato I – lettera h bis (nuovo)
(h bis) uso o contenuto di materiali rinnovabili ottenuti in modo sostenibile;
Emendamento 232 Proposta di regolamento Allegato I – lettera h ter (nuovo)
(h ter) uso o contenuto di materie prime critiche;
Emendamento 233 Proposta di regolamento Allegato I – lettera m bis (nuovo)
(m bis) impronta dei materiali del prodotto;
Emendamento 234 Proposta di regolamento Allegato I – lettera n
(n) rilascio di microplastiche;
(n) rilascio di microplastiche e nanoplastiche;
Emendamento 235 Proposta di regolamento Allegato I – lettera p
(p) quantità di rifiuti generati, compresi i rifiuti di plastica e i rifiuti di imballaggio, e facilità del loro riutilizzo; quantità di rifiuti pericolosi generati;
(p) quantità di rifiuti generati, compresi i rifiuti di plastica e i rifiuti di imballaggio, facilità del loro riutilizzo e facilità di riciclaggio; quantità di rifiuti pericolosi generati;
Emendamento 236 Proposta di regolamento Allegato I – lettera q
(q) condizioni d'uso.
(q) condizioni d'uso, compresi l'impatto ambientale e i benefici durante l'uso.
Emendamento 237 Proposta di regolamento Allegato I – lettera q bis (nuovo)
(q bis) impatti sulla salute umana.
Emendamento 238 Proposta di regolamento Allegato I – lettera q ter (nuovo)
(q ter) garantire un approvvigionamento sostenibile di materie prime.
Emendamento 239 Proposta di regolamento Allegato II – parte introduttiva
Le specifiche di prestazione sono definite nel modo seguente:
Le specifiche di prestazione contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), e tengono conto degli esiti delle valutazioni di impatto pertinenti. Le specifiche di prestazione sono definite nel modo seguente:
Emendamento 240 Proposta di regolamento Allegato II – punto 1 – comma 2
L'analisi tecnica, ambientale ed economica individua inoltre, per quanto riguarda i parametri in esame, i prodotti e le tecnologie che, tra quelli disponibili sul mercato, offrono le prestazioni migliori.
L'analisi tecnica, ambientale ed economica individua inoltre, per quanto riguarda i parametri in esame, i prodotti e le tecnologie che, tra quelli disponibili sul mercato, offrono le prestazioni migliori e i miglioramenti tecnologici attesi.Inoltre tiene conto delle tabelle di marcia settoriali esistenti di cui al regolamento (UE) 2021/1119.
Emendamento 241 Proposta di regolamento Allegato II – punto 1 – comma 4
Sulla base di tale analisi e tenendo conto della fattibilità economica e tecnica, compresa la disponibilità di risorse e tecnologie essenziali, nonché il potenziale di miglioramento, si definiscono livelli o specifiche non quantitative.
Sulla base di tale analisi e tenendo conto degli effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente del prodotto nel corso del suo ciclo di vita, dei limiti del pianeta, della fattibilità economica e tecnica, compresa la disponibilità di risorse e tecnologie essenziali, nonché il potenziale di miglioramento, si definiscono livelli o specifiche non quantitative.
Emendamento 242 Proposta di regolamento Allegato VI – punto 8
(8) le date di attuazione, qualsiasi misura o periodo. scaglionati nel tempo o di transizione, tenendo conto dell'eventuale impatto sulle PMI o sui gruppi di prodotti specifici principalmente fabbricati dalle PMI;
(8) le date di attuazione, qualsiasi misura o periodo scaglionati nel tempo o di transizione, tenendo conto in particolare delle esigenze delle microimprese e delle PMI o dei gruppi di prodotti specifici principalmente fabbricati dalle PMI;
Emendamento 243 Proposta di regolamento Allegato VII – parte introduttiva
Per valutare le misure di autoregolamentazione scelte in alternativa a un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 si può utilizzare il seguente elenco non esaustivo di criteri indicativi.
Per valutare le misure di autoregolamentazione scelte in alternativa a un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 si utilizza il seguente elenco non esaustivo di criteri indicativi.
Emendamento 244 Proposta di regolamento Allegato VII – punto 2
Le misure di autoregolamentazione devono essere conformi agli obiettivi programmatici del presente regolamento e devono essere coerenti con le dimensioni economica e sociale dello sviluppo sostenibile. Le misure di autoregolamentazione devono avere un approccio integrato alla tutela degli interessi dei consumatori, della salute, della qualità della vita e degli interessi economici.
Le misure di autoregolamentazione devono essere conformi agli obiettivi programmatici del presente regolamento e devono essere coerenti con le dimensioni economica e sociale dello sviluppo sostenibile. Le misure di autoregolamentazione devono avere un approccio integrato alla tutela dell'ambiente, degli interessi dei consumatori, della salute, della qualità della vita e degli interessi economici.
Emendamento 245 Proposta di regolamento Allegato VII – punto 4
Gli obiettivi elaborati dai firmatari nelle rispettive misure di autoregolamentazione devono essere stabiliti in termini chiari e univoci, partendo da principi base ben definiti. Se la misura di autoregolamentazione è di lungo termine, si devono prevedere obiettivi intermedi. Deve essere possibile monitorare il rispetto degli obiettivi e delle tappe intermedie in modo fattibile e credibile utilizzando indicatori chiari e affidabili.
Gli obiettivi elaborati dai firmatari nelle rispettive misure di autoregolamentazione devono essere stabiliti in termini chiari, quantificabili e univoci, partendo da principi base ben definiti. Se la misura di autoregolamentazione è di lungo termine, si devono prevedere obiettivi intermedi. Deve essere possibile monitorare il rispetto degli obiettivi e delle tappe intermedie in modo fattibile e credibile utilizzando indicatori chiari e affidabili.
Emendamento 246 Proposta di regolamento Allegato VII – punto 5 – comma 1
Al fine di assicurare la trasparenza, le misure di autoregolamentazione devono essere rese pubbliche, anche online e attraverso altri mezzi elettronici di diffusione dell'informazione.
Al fine di assicurare la trasparenza, le misure di autoregolamentazione devono essere rese pubbliche, anche online su un sito web della Commissione pubblicamente accessibile e attraverso altri mezzi elettronici di diffusione dell'informazione.
Emendamento 247 Proposta di regolamento Allegato VII – punto 5 – comma 2
I portatori di interessi, in particolare gli Stati membri, l'industria, le ONG ambientaliste e le associazioni di consumatori, devono essere invitati a prendere posizione sulla misura di autoregolamentazione.
I portatori di interessi, in particolare gli Stati membri, l'industria all'interno dell'Unione e nei paesi terzi, le ONG ambientaliste e le associazioni di consumatori, devono essere invitati a prendere posizione sulla misura di autoregolamentazione.
Emendamento 248 Proposta di regolamento Allegato VII – punto 6 – comma 4
Il firmatario che non abbia ottemperato alle prescrizioni della misura di autoregolamentazione deve adottare una misura correttiva.
Il firmatario che non ottempera alle prescrizioni della misura di autoregolamentazione deve adottare una misura correttiva. L'ispettore indipendente deve notificare agli altri firmatari che partecipano alla misura di autoregolamentazione la mancata osservanza da parte di un firmatario e le misure correttive che il firmatario intende adottare. Se il firmatario non ha intrapreso un'azione correttiva sufficiente entro tre mesi, deve essere escluso dalla misura di autoregolamentazione.
La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0218/2023).