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Procedura : 2022/0195(COD)
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Ciclo del documento : A9-0220/2023

Testi presentati :

A9-0220/2023

Discussioni :

PV 11/07/2023 - 3
CRE 11/07/2023 - 3

Votazioni :

PV 12/07/2023 - 8.6
CRE 12/07/2023 - 8.6
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P9_TA(2023)0277

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Mercoledì 12 luglio 2023 - Strasburgo
Ripristino della natura
P9_TA(2023)0277A9-0220/2023
Testo
 Testo consolidato

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 luglio 2023(1), alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul ripristino della natura (COM(2022)0304 – C9-0208/2022 – 2022/0195(COD))(2)
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO(3)
alla proposta della Commissione
---------------------------------------------------------

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

[Emendamento 18, salvo dove altrimenti indicato]

(1)* I riferimenti a "cp" negli emendamenti approvati si intendono fatti alla parte corrispondente di tali emendamenti.
(2) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0220/2023).
(3)* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.


REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sul ripristino della natura

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)  È necessario stabilire a livello dell'Unione norme concernenti il ripristino degli ecosistemi al fine di garantire il recupero di una natura ricca di biodiversità e resilienza in tutto il territorio dell'Unione. Il ripristino degli ecosistemi contribuisce inoltre agli obiettivi dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi.

(2)  Il Green Deal europeo(2) ha definito una tabella di marcia ambiziosa per trasformare l'Unione in una società equa e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, volta a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi e dagli impatti ambientali. Nell'ambito del Green Deal europeo, la Commissione ha adottato la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030(3).

(3)  L'Unione e i suoi Stati membri, in quanto parti della convenzione sulla biodiversità, approvata con decisione 93/626/CEE del Consiglio(4), si sono impegnati a rispettare la visione strategica a lungo termine adottata dalla conferenza delle parti nel 2010 con la decisione X/2 "Piano strategico per la biodiversità 2011-2020"(5), secondo cui, entro il 2050, la biodiversità deve essere valorizzata, conservata, ripristinata e usata con saggezza, mantenendo i servizi ecosistemici, sostenendo un pianeta sano e conseguendo vantaggi essenziali per tutte le persone.

(4)  Nel dicembre 2022 la COP 15 della convenzione sulla diversità biologica(6) ha concordato il quadro globale in materia di biodiversità, che stabilisce obiettivi operativi globali per un'azione urgente nel decennio fino al 2030 allo scopo di: garantire che tutti i settori siano oggetto di una pianificazione territoriale partecipativa, integrata e inclusiva in termini di biodiversità e/o di processi di gestione efficaci che affrontino il cambiamento di uso del suolo e del mare; portare a valori prossimi allo zero entro il 2030 la perdita di zone di elevata importanza in termini di biodiversità, compresi gli ecosistemi di elevata integrità ecologica, rispettando nel contempo i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali, come stabilito nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP); garantire che entro il 2030 almeno il 30 % delle zone degli ecosistemi terrestri, idrici interni, marini e costieri degradati sia oggetto di un ripristino efficace, al fine di rafforzare la biodiversità e migliorare le funzioni e i servizi ecosistemici, l'integrità ecologica e la connettività; ripristinare, mantenere e migliorare il contributo della natura alle persone, comprese le funzioni e i servizi ecosistemici, quali la regolazione dell'aria, dell'acqua e del clima, la salute del suolo, l'impollinazione e la riduzione del rischio di malattie, nonché la protezione dai rischi e dalle catastrofi naturali, attraverso soluzioni basate sulla natura e/o approcci basati sugli ecosistemi a beneficio di tutte le persone e della natura. Il quadro globale in materia di biodiversità consentirà di compiere progressi verso il conseguimento degli obiettivi orientati ai risultati per il 2050.

(5)  Gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite(7), in particolare gli obiettivi 14.2, 15.1, 15.2 e 15.3, fanno riferimento alla necessità di garantire la conservazione, il ripristino e l'utilizzo sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce e terrestri e dei loro servizi, in modo particolare delle foreste, delle zone umide, delle montagne e delle zone aride.

(6)  L'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in una risoluzione del 1º marzo 2019(8), ha proclamato il periodo 2021–2030 il decennio delle Nazioni Unite per il ripristino degli ecosistemi, con l'obiettivo di sostenere e intensificare gli sforzi per prevenire, fermare e invertire il degrado degli ecosistemi in tutto il mondo e sensibilizzare in merito all'importanza del ripristino degli ecosistemi.

(7)  La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 mira a garantire che la biodiversità europea sia riportata sulla via della ripresa entro il 2030, nell'interesse delle persone, del pianeta, del clima e della nostra economia. Stabilisce un ambizioso piano di ripristino della natura nell'UE corredato di una serie di impegni fondamentali, tra cui quello di presentare una proposta di obiettivi di ripristino della natura nell'UE giuridicamente vincolanti al fine di ripristinare gli ecosistemi degradati, in particolare quelli potenzialmente più in grado di catturare e stoccare il carbonio nonché di prevenire e ridurre l'impatto delle catastrofi naturali.

(8)  Nella sua risoluzione del 9 giugno 2021(9), il Parlamento europeo ha accolto con grande favore l'impegno a elaborare una proposta legislativa con obiettivi vincolanti di ripristino della natura ritenendo che, oltre a un obiettivo di ripristino generale, dovrebbero essere inclusi obiettivi di ripristino specifici per gli ecosistemi, gli habitat e le specie, che riguardino foreste, praterie, zone umide, torbiere, impollinatori, fiumi a scorrimento libero, zone costiere ed ecosistemi marini.

(9)  Nelle sue conclusioni del 23 ottobre 2020(10) il Consiglio ha riconosciuto che prevenire un ulteriore declino dell'attuale stato della biodiversità e della natura sarà fondamentale, ma non sufficiente a riportare la natura nelle nostre vite. Ha ribadito che occorre rafforzare l'ambizione sul fronte del ripristino della natura, come proposto nel nuovo piano dell'UE in materia che include misure volte a proteggere e ripristinare la biodiversità al di là delle zone protette. Il Consiglio ha inoltre dichiarato di attendersi una proposta di obiettivi di ripristino giuridicamente vincolanti, sottoposta a una valutazione d'impatto.

(10)  La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 stabilisce l'impegno a proteggere giuridicamente almeno il 30 % della superficie terrestre, comprese le acque interne, e il 30 % dei mari dell'Unione, di cui almeno un terzo dovrebbe essere oggetto di una protezione rigorosa, comprese tutte le foreste primarie e antiche ancora esistenti. I criteri e gli orientamenti per la designazione di ulteriori zone protette da parte degli Stati membri(11) ("Criteri e orientamenti"), elaborati dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, sottolineano che se, una volta che il ripristino avrà prodotto tutti i suoi effetti, le zone ripristinate rispettano o si prevede che rispettino i criteri per le zone protette, esse dovrebbero contribuire anche al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di zone protette. I criteri e gli orientamenti sottolineano inoltre che le zone protette possono offrire un importante contributo agli obiettivi di ripristino della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, creando le condizioni per il buon esito degli interventi di ripristino. Ciò vale in particolare per le zone che possono riprendersi naturalmente se si mette fine o si limitano alcune pressioni derivanti dalle attività umane. Per garantire il recupero delle ricchezze naturali che ospitano, in alcuni casi basterà sottoporre queste zone, anche dell'ambiente marino, ad una protezione rigorosa. Nei criteri e negli orientamenti si sottolinea anche che tutti gli Stati membri sono tenuti a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di zone protette stabiliti dalla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, in misura proporzionata alle ricchezze naturali che ospitano e al loro potenziale di ripristino della natura.

(11)  La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 stabilisce un obiettivo per garantire che non si verifichi un deterioramento delle tendenze o dello stato di conservazione degli habitat e delle specie protetti e che almeno il 30 % delle specie e degli habitat il cui attuale stato di conservazione non è soddisfacente lo diventi o evidenzi una netta tendenza positiva in modo da raggiungere questo stato entro il 2030. Gli orientamenti(12) elaborati dalla Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, per sostenere il conseguimento di tali obiettivi sottolineano che è probabile che siano necessari sforzi di mantenimento e ripristino per la maggior parte di tali habitat e specie mediante interventi che pongano fine alle attuali tendenze negative entro il 2030, mantengano le tendenze attualmente stabili o di segno positivo, o ancora impediscano il declino di habitat e specie il cui stato di conservazione è soddisfacente. Gli orientamenti rilevano inoltre che tali interventi di ripristino devono essere pianificati, attuati e coordinati principalmente a livello nazionale o regionale e che, nella selezione e nella definizione delle priorità delle specie e degli habitat da migliorare entro il 2030, occorre ricercare sinergie con altri obiettivi dell'Unione e internazionali, in particolare con gli obiettivi della politica ambientale o climatica.

(12)  La relazione della Commissione sullo stato della natura del 2020(13) ha rilevato che l'Unione non è ancora riuscita ad arginare il calo dei tipi di habitat e delle specie protetti la cui conservazione è motivo di preoccupazione nell'Unione. Questo calo è dovuto principalmente all'abbandono dell'agricoltura estensiva, all'intensificazione delle pratiche di gestione, alla modifica dei regimi idrologici, all'urbanizzazione e all'inquinamento, nonché alle attività forestali non sostenibili e allo sfruttamento delle specie. Inoltre, le specie esotiche invasive e i cambiamenti climatici rappresentano minacce importanti e crescenti per la flora e la fauna autoctone dell'Unione.

(12 bis)   Il riesame della politica commerciale della Commissione – Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva(14) – afferma che il Green Deal europeo è la nuova strategia di crescita dell'UE che sarà la forza trainante della nostra competitività e porterà a una trasformazione progressiva ma profonda delle nostre economie, che a sua volta avrà un forte impatto sui modelli commerciali, mentre l'ampia rete di accordi commerciali bilaterali dell'UE è una piattaforma essenziale per dialogare con i nostri partner sui cambiamenti climatici e la biodiversità, e chiede pertanto l'introduzione di misure "speculari", in linea con le norme dell'OMC. [Emendamento orale]

(13)  È opportuno fissare un obiettivo generale per il ripristino degli ecosistemi al fine di favorire la trasformazione economica e sociale, la creazione di posti di lavoro di elevata qualità e una crescita sostenibile. Gli ecosistemi ricchi di biodiversità come le zone umide, le acque dolci, le foreste e gli ecosistemi agricoli, scarsamente vegetati, marini, costieri e urbani forniscono, se in buono stato, una serie di servizi ecosistemici essenziali e i benefici del ripristino del buono stato degli ecosistemi degradati in tutte le zone terrestri e marine superano di gran lunga i costi. Questi servizi contribuiscono a un'ampia gamma di benefici socioeconomici, in funzione delle caratteristiche economiche, sociali, culturali, regionali e locali.

(14)  La Commissione statistica delle Nazioni Unite ha adottato il Sistema di contabilità economico-ambientale - Contabilità degli ecosistemi (SEEA EA)(15) in occasione della sua 52a sessione nel marzo 2021. Il SEEA EA costituisce un quadro statistico integrato e completo che serve a organizzare i dati concernenti gli habitat e i paesaggi, misurare la portata, le condizioni e i servizi degli ecosistemi, monitorare l'evoluzione delle risorse degli ecosistemi e collegare tali informazioni all'attività economica e ad altre attività umane.

(15)  La disponibilità di ecosistemi ricchi di biodiversità e la lotta ai cambiamenti climatici sono intrinsecamente collegate. La natura e le soluzioni basate sulla natura, compresi gli stock e i pozzi naturali di assorbimento di carbonio, sono fondamentali per combattere la crisi climatica. Allo stesso tempo, la crisi climatica è già un fattore di cambiamento degli ecosistemi terrestri e marini e l'Unione deve prepararsi a un aumento dell'intensità, della frequenza e della pervasività dei suoi effetti. La relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC)(16) sugli effetti del riscaldamento globale di 1,5 ºC ha sottolineato che alcuni impatti possono essere duraturi o irreversibili. Nella sesta relazione di valutazione dell'IPCC(17) si afferma che il ripristino degli ecosistemi sarà fondamentale per contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici e anche per ridurre i rischi per la sicurezza alimentare. La piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES), nella sua relazione di valutazione globale del 2019 sulla biodiversità e i servizi ecosistemici(18), considera i cambiamenti climatici un fattore chiave dei cambiamenti nella natura e prevede che i suoi effetti aumenteranno nel corso dei prossimi decenni, superando in alcuni casi l'impatto di altri fattori di cambiamento degli ecosistemi, come i cambiamenti dell'uso dei suoli e dei mari.

(16)  Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio(19) stabilisce l'obiettivo vincolante della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050 e, successivamente, del conseguimento di emissioni negative, dando priorità a riduzioni rapide e prevedibili delle emissioni e, nel contempo, al potenziamento degli assorbimenti dai pozzi naturali. Il ripristino degli ecosistemi potrebbe contribuire in ampia misura a mantenere, gestire e migliorare i pozzi naturali e a incrementare la biodiversità, contrastando i cambiamenti climatici. Il regolamento (UE) 2021/1119 impone inoltre alle istituzioni competenti dell'Unione e agli Stati membri di garantire progressi costanti nel rafforzamento della capacità di adattamento e della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Richiede inoltre agli Stati membri di integrare l'adattamento in tutti i settori di intervento e di promuovere soluzioni basate sulla natura(20) e un adattamento basato sugli ecosistemi.

(17)  La comunicazione della Commissione sull'adattamento ai cambiamenti climatici del 2021(21) sottolinea la necessità di promuovere soluzioni basate sulla natura e riconosce che un adattamento ai cambiamenti climatici efficace sotto il profilo dei costi può essere conseguito proteggendo e ripristinando le zone umide e le torbiere nonché gli ecosistemi costieri e marini, sviluppando spazi verdi urbani, installando tetti e pareti verdi e promuovendo e gestendo in modo sostenibile le foreste e i terreni agricoli. La presenza di un maggior numero di ecosistemi ricchi di biodiversità determina una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici e offre modalità più efficaci di riduzione e prevenzione delle catastrofi.

(18)  La politica climatica dell'Unione è in fase di revisione al fine di seguire il percorso proposto nel regolamento (UE) 2021/1119 per ridurre le emissioni nette di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. In particolare, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/1999(22) mira a rafforzare il contributo del settore del suolo all'ambizione globale in materia di clima per il 2030 e allinea gli obiettivi della contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dal settore dell'uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura ("LULUCF") alle iniziative strategiche correlate in materia di biodiversità. La proposta pone l'accento sulla necessità di proteggere e potenziare gli assorbimenti di carbonio basati sulla natura, migliorare la resilienza degli ecosistemi ai cambiamenti climatici, ripristinare i terreni e gli ecosistemi degradati e riumidificare le torbiere. Mira inoltre a migliorare il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra dei terreni oggetto di misure di protezione e ripristino. In questo contesto, è importante che gli ecosistemi di tutte le categorie di terreni, comprese le foreste, i pascoli, le terre coltivate e le zone umide, siano in buono stato in modo da catturare e immagazzinare efficacemente il carbonio.

(19)  Gli sviluppi della situazione geopolitica hanno ulteriormente evidenziato la necessità di salvaguardare la resilienza dei sistemi alimentari(23). È comprovato che il ripristino degli ecosistemi agricoli ha effetti positivi sulla produttività alimentare a lungo termine e che il ripristino della natura funge da polizza assicurativa per garantire la sostenibilità e la resilienza a lungo termine dell'UE.

(20)  Nella relazione finale della Conferenza sul futuro dell'Europa, i cittadini invitano l'Unione a proteggere e ripristinare la biodiversità, i paesaggi e gli oceani, a eliminare l'inquinamento e a promuovere la conoscenza, la sensibilizzazione, l'istruzione e il dialogo in materia di ambiente, cambiamenti climatici, uso dell'energia e sostenibilità(24).

(21)  Il ripristino degli ecosistemi, associato agli sforzi volti a ridurre il commercio e il consumo di flora e fauna selvatiche, contribuirà inoltre a prevenire possibili future malattie trasmissibili con potenziale zoonotico e a rafforzare la resilienza di fronte a queste malattie, riducendo così i rischi di epidemie e pandemie, e contribuirà a sostenere gli sforzi dell'UE e a livello mondiale per applicare l'approccio "One Health", che riconosce il nesso intrinseco tra la salute umana, la salute animale e una natura integra e resiliente.

(22)  I suoli sono parte integrante degli ecosistemi terrestri. La comunicazione della Commissione del 2021 "Strategia dell'UE per il suolo per il 2030"(25) sottolinea la necessità di ripristinare i suoli degradati e di migliorare la biodiversità del suolo. Il Meccanismo Globale e il segretariato della convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione (UNCCD) hanno istituito il programma per la definizione di obiettivi di neutralità in termini di degrado del suolo al fine di aiutare i paesi a raggiungere la neutralità in termini di degrado del suolo entro il 2030.

(23)  La direttiva 92/43/CEE del Consiglio(26) e la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(27) mirano a garantire la protezione, la conservazione e la sopravvivenza a lungo termine delle specie e degli habitat più preziosi e minacciati d'Europa, nonché degli ecosistemi di cui fanno parte. Natura 2000, la più grande rete coordinata di aree protette al mondo istituita nel 1992, è lo strumento chiave per la realizzazione degli obiettivi di queste due direttive. È opportuno che il presente regolamento come pure le due direttive si applichino al territorio europeo degli Stati membri cui si applicano i trattati, allineandosi in tal modo anche alla direttiva 2008/56/CE.

(24)  Esistono già un quadro e orientamenti(28) per determinare il buono stato dei tipi di habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e per determinare la qualità e la quantità sufficienti degli habitat delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva. Gli obiettivi di ripristino per questi tipi di habitat e habitat di specie possono essere fissati sulla base di questo quadro e questi orientamenti. Tuttavia, il ripristino che ne risulta non sarà sufficiente a invertire la perdita di biodiversità e a recuperare tutti gli ecosistemi. È pertanto opportuno stabilire obblighi supplementari sulla base di indicatori specifici al fine di migliorare la biodiversità a livello di ecosistemi più ampi.

(25)  Sulla base delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e al fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi ivi stabiliti, gli Stati membri dovrebbero mettere in atto misure di ripristino per garantire il recupero degli habitat e delle specie protetti, compresi gli uccelli selvatici, in tutte le regioni dell'Unione, anche in zone che non rientrano nella rete Natura 2000.

(26)  La direttiva 92/43/CEE mira a mantenere o ripristinare, in uno stato di conservazione soddisfacente, gli habitat naturali e le specie di fauna e flora selvatiche di interesse unionale. Tuttavia, non fissa un termine per il conseguimento di tale obiettivo. Analogamente, la direttiva 2009/147/CE non stabilisce un termine per il recupero delle popolazioni di uccelli nell'Unione.

(27)  È pertanto opportuno fissare un termine per l'attuazione delle misure di ripristino all'interno e all'esterno dei siti Natura 2000, per migliorare gradualmente lo stato dei tipi di habitat protetti in tutta l'Unione e ripristinarli fino a quando non sarà raggiunta la superficie di riferimento favorevole necessaria perché pervengano a uno stato di conservazione soddisfacente. Al fine di concedere agli Stati membri la flessibilità necessaria per mettere in atto iniziative di ripristino su vasta scala, è opportuno raggruppare i tipi di habitat in funzione dell'ecosistema cui appartengono e fissare gli obiettivi per gruppi di tipi di habitat, con scadenze definite e quantificati in base alla superficie. Ciò consentirà agli Stati membri di scegliere quali habitat ripristinare per primi all'interno di un determinato gruppo.

(28)  È opportuno stabilire prescrizioni analoghe per gli habitat delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE e per gli habitat degli uccelli selvatici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE, tenendo conto in particolare della connettività necessaria tra questi due habitat affinché le popolazioni delle specie possano prosperare.

(29)  È necessario che le misure di ripristino per tipi di habitat siano adeguate e idonee a raggiungere il più rapidamente possibile un buono stato e le superfici di riferimento favorevoli, al fine di conseguire uno stato di conservazione soddisfacente. È importante che le misure di ripristino siano quelle necessarie per conseguire gli obiettivi, con scadenze definite e quantificati in base alla superficie. È inoltre necessario che le misure di ripristino degli habitat delle specie siano adeguate e idonee a raggiungere il più rapidamente possibile la loro qualità e quantità sufficienti al fine di conseguire uno stato di conservazione soddisfacente delle specie.

(29 bis)  Le misure di ripristino di cui al presente regolamento volte a ripristinare o mantenere determinati tipi di habitat elencati nell'allegato I, come i tipi di habitat di formazioni erbose, brughiere o zone umide, possono in alcuni casi richiedere la rimozione delle foreste al fine di reintrodurre una gestione basata sulla conservazione, che potrebbe includere attività quali lo sfalcio o il pascolo. Il ripristino della natura e l'arresto della deforestazione sono obiettivi ambientali importanti che si rafforzano a vicenda. La Commissione elaborerà orientamenti, come indicato al considerando 36 del regolamento (UE) n. [XXXX/2023] del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010, al fine di chiarire l'interpretazione della definizione di "uso agricolo" di cui all'articolo 2 di tale regolamento, in particolare in relazione alla conversione di aree forestali in terreni la cui destinazione non è l'uso agricolo.

(30)  È importante garantire che le misure di ripristino messe in atto a norma del presente regolamento apportino un miglioramento concreto e misurabile dello stato degli ecosistemi, sia a livello delle singole zone soggette a ripristino sia a livello nazionale e dell'Unione.

(31)  Per garantire che le misure di ripristino siano efficaci e che i loro risultati possano essere misurati nel tempo, è essenziale che le aree soggette a queste misure di ripristino, destinate a migliorare lo stato degli habitat che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I della direttiva 92/43/CEE, ristabilirli e migliorarne la connettività, registrino costanti miglioramenti fino al raggiungimento di un buono stato.

(32)  È inoltre essenziale che le zone soggette a misure di ripristino intese a migliorare la qualità e la quantità degli habitat delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE, nonché degli habitat degli uccelli selvatici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE, registrino costanti miglioramenti verso il conseguimento di una quantità e di una qualità sufficienti degli habitat di queste specie.

(33)  È importante garantire un aumento graduale, in tutto il territorio degli Stati membri e dell'insieme dell'Unione, delle superfici coperte dai tipi di habitat oggetto della direttiva 92/43/CEE che si trovano in buone condizioni, fino a quando non si raggiunge la superficie di riferimento favorevole per ciascun tipo di habitat e almeno il 90 % di tale superficie a livello di Stato membro sia in buono stato, in modo da consentire a questi tipi di habitat di conseguire uno stato di conservazione soddisfacente nell'Unione.

(34)  È importante garantire un aumento graduale, in tutto il territorio degli Stati membri e, in ultimo, dell'Unione della qualità e della quantità degli habitat delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE, nonché degli habitat degli uccelli selvatici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE, fino a quando non sarà sufficiente a garantire la sopravvivenza a lungo termine di queste specie.

(35)  È importante che le zone coperte dai tipi di habitat rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento soggette a misure di ripristino mostrino un costante miglioramento fino al raggiungimento di un buono stato e che in seguito non si deteriorino in misura rilevante in modo da non comprometterne il mantenimento a lungo termine o il raggiungimento di un buono stato. È altresì importante che gli Stati membri cerchino di adoperarsi per prevenire un deterioramento significativo delle zone coperte da tali tipi di habitat già in buono stato o non in buono stato e non ancora soggette a misure di ripristino. Tali misure sono importanti per evitare l'aumento delle esigenze di ripristino in futuro e dovrebbero concentrarsi sulle superfici dei tipi di habitat, individuate dagli Stati membri nei loro piani nazionali di ripristino, che devono essere ripristinate per conseguire gli obiettivi di ripristino. È ▌opportuno considerare l'eventualità di casi di forza maggiore, come le catastrofi naturali, che possono comportare il deterioramento di zone coperte da tali tipi di habitat, nonché di trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici. Al di fuori dei siti Natura 2000, è opportuno considerare anche il risultato di un piano o di un progetto di interesse pubblico prevalente, per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose. Per le superfici soggette a ripristino, ciò dovrebbe essere determinato caso per caso. Per i siti Natura 2000, i piani e i progetti sono autorizzati a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE. Se una zona è trasformata da un tipo di habitat a un altro tipo rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento come risultato ricercato di una misura di ripristino, la zona in questione non dovrebbe essere considerata deteriorata.

(35 bis)  Ai fini delle deroghe agli obblighi di miglioramento costante e di non deterioramento al di fuori dei siti Natura 2000 di cui al presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero presumere che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio siano di interesse pubblico prevalente. Gli Stati membri possono decidere di limitare l'applicazione di tale presunzione in circostanze debitamente giustificate e specifiche, come ad esempio motivi connessi alla difesa nazionale. Gli Stati membri possono inoltre esentare tali progetti dall'obbligo di dimostrare che non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose ai fini dell'applicazione di tali deroghe, a condizione che i progetti siano stati oggetto di una valutazione ambientale strategica o di una valutazione dell'impatto ambientale. Il fatto di considerare tali impianti di interesse pubblico prevalente e, se del caso, limitare l'obbligo di valutare soluzioni alternative meno dannose consentirebbe a tali progetti di beneficiare di una valutazione semplificata per quanto riguarda le deroghe alla valutazione dell'interesse pubblico prevalente ai sensi del presente regolamento.

(35 ter)  È opportuno dare la massima priorità alle attività il cui unico scopo è la difesa o la sicurezza nazionale. Pertanto, quando attuano misure di ripristino, gli Stati membri possono esentare le zone utilizzate per attività destinate esclusivamente alla difesa nazionale, qualora tali misure siano ritenute incompatibili con un continuo uso militare delle zone in questione. Inoltre, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di deroghe agli obblighi di miglioramento costante e di non deterioramento al di fuori dei siti Natura 2000 di cui al presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a presumere che i piani e i progetti riguardanti tali attività siano di interesse pubblico prevalente. Gli Stati membri possono inoltre esentare tali progetti dall'obbligo di dimostrare che non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose, ma dovrebbero mettere in atto misure, per quanto ragionevole e praticabile, al fine di attenuare gli impatti sui tipi di habitat, quando applicano tale esenzione.

(36)  La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 sottolinea la necessità di un'azione più incisiva per ripristinare gli ecosistemi marini degradati, compresi quelli ricchi di carbonio e le zone importanti di riproduzione e crescita del novellame. La strategia annuncia inoltre che la Commissione proporrà un nuovo piano d'azione per la conservazione delle risorse alieutiche e la protezione degli ecosistemi marini.

(37)  I tipi di habitat marini che figurano nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE sono definiti a grandi linee e comprendono molti sottotipi ecologicamente diversi caratterizzati da potenziali di ripristino diversi, il che rende difficile per gli Stati membri stabilire misure di ripristino adeguate a livello di questi tipi di habitat. È opportuno pertanto specificare i tipi di habitat marini utilizzando i pertinenti livelli di classificazione del sistema UE d'informazione sulla natura (EUNIS). Gli Stati membri dovrebbero stabilire le superfici di riferimento favorevoli per il raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente per ciascuno di questi tipi di habitat, nella misura in cui non siano già contemplate in altre normative dell'Unione. Il gruppo di tipi di habitat marini caratterizzati da sedimenti morbidi, corrispondenti ad alcuni dei tipi generali di habitat bentonici specificati nella direttiva 2008/56/CE, è ampiamente rappresentato nelle acque marine di vari Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a limitare le misure di ripristino attuate gradualmente a una percentuale inferiore della superficie di tali tipi di habitat non in buone condizioni, a patto che ciò non impedisca il conseguimento o il mantenimento di un buono stato ecologico quale determinato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, tenendo conto in particolare dei valori soglia fissati per i descrittori 1 e 6 stabiliti conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, di tale direttiva, per l'entità della perdita di tali tipi di habitat, per gli effetti negativi sulla condizione di tali tipi di habitat e per l'entità massima ammessa di tali effetti negativi.

(38)  Qualora la protezione degli habitat costieri e marini richieda che le attività di pesca o di acquacoltura siano regolamentate, si applica la politica comune della pesca. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(29) prevede, in particolare, che la politica comune della pesca attui un approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca in modo da garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo. Il regolamento prevede inoltre che questa politica si adoperi per garantire che le attività di acquacoltura e di pesca evitino il degrado dell'ambiente marino.

(39)  Al fine di conseguire l'obiettivo di un recupero continuo, a lungo termine e duraturo della biodiversità e della resilienza della natura, gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno le possibilità offerte dalla politica comune della pesca. Nell'ambito della competenza esclusiva dell'Unione per quanto riguarda il ripristino delle risorse biologiche marine, gli Stati membri hanno la possibilità di adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione degli stock ittici e per il mantenimento o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini entro il limite di 12 miglia nautiche. Inoltre, gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto possono concordare di presentare raccomandazioni comuni concernenti le misure di conservazione necessarie ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione in materia ambientale. Queste misure saranno valutate e adottate conformemente alle norme e alle procedure previste dalla politica comune della pesca.

(40)  La direttiva 2008/56/CE impone agli Stati membri di cooperare a livello bilaterale e nell'ambito di meccanismi di cooperazione regionale e subregionale, ivi comprese le convenzioni marittime regionali(30), nonché, per quanto riguarda le misure nel settore della pesca, nei gruppi regionali istituiti nell'ambito della politica comune della pesca.

(41)  È importante che siano messe in atto misure di ripristino anche per gli habitat di determinate specie marine, quali squali e razze, che ad esempio, svolgono una funzione importante nell'ecosistema e rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica o degli elenchi di specie in pericolo o minacciate di cui alle convenzioni marittime regionali europee, ma non in quello della direttiva 92/43/CEE.

(42)  Per sostenere il ripristino e il non deterioramento degli habitat terrestri, di acqua dolce, costieri e marini, gli Stati membri hanno la possibilità di designare altre zone come "zone protette" o "zone rigorosamente protette", attuare altre misure di conservazione efficaci in base alla superficie e promuovere misure di conservazione dei terreni privati.

(43)  Gli ecosistemi urbani rappresentano circa il 22 % della superficie terrestre dell'Unione ed è qui che vive la maggioranza dei cittadini dell'Unione. Gli spazi verdi urbani comprendono anche boschi, parchi e giardini urbani, fattorie urbane, strade alberate, prati e siepi urbane. Come gli altri ecosistemi oggetto del presente regolamento, gli ecosistemi urbani costituiscono habitat importanti per la biodiversità, in particolare per le piante, gli uccelli e gli insetti, compresi gli impollinatori. Forniscono inoltre molti altri servizi ecosistemici essenziali, tra cui la riduzione e il contenimento del rischio di catastrofi naturali (ad esempio le inondazioni, gli effetti "da isole di calore urbano"), il raffrescamento, le attività ricreative, la depurazione dell'acqua e dell'aria, nonché la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. L'espansione dello spazio verde urbano è un parametro importante per accrescere la capacità degli ecosistemi urbani di fornire questi importanti servizi. Incrementare la copertura vegetale in una determinata zona urbana rallenta il deflusso delle acque (riducendo il rischio di inquinamento dei fiumi dovuto alle tracimazioni causate da piogge violente) e contribuisce a contenere le temperature estive, rafforzando così la resilienza climatica, oltre ad offrire alla natura uno spazio supplementare per prosperare. Incrementare il livello degli spazi verdi urbani migliorerà in molti casi la salute dell'ecosistema urbano. A loro volta, ecosistemi urbani sani sono essenziali per favorire la salute di altri ecosistemi europei fondamentali, grazie al fatto, ad esempio, di collegare le aree naturali situate nelle zone rurali circostanti, di migliorare la salute dei fiumi lontano dalla città, di offrire un rifugio e un luogo di riproduzione per le specie di uccelli e impollinatori legate agli habitat agricoli e forestali, nonché di fornire habitat importanti per gli uccelli migratori.

(44)  Occorre rafforzare notevolmente le azioni volte a scongiurare il rischio di riduzione della copertura di spazi verdi urbani, e specialmente di alberi. Al fine di garantire che gli spazi verdi urbani continuino a fornire i servizi ecosistemici necessari, occorre porre fine alla loro scomparsa ripristinandoli e ampliandoli, anche integrando ▌ le infrastrutture verdi e le soluzioni basate sulla natura, come tetti e muri verdi, nella progettazione degli edifici. Tale integrazione può contribuire non solo alla superficie degli spazi verdi urbani, ma anche, se include alberi, alla superficie della copertura arborea urbana.

(44 bis)   Con l'aumento della luce artificiale, l'inquinamento luminoso è diventato un problema rilevante. Tra le sue fonti vi sono l'illuminazione esterna e interna degli edifici, le pubblicità, le proprietà commerciali, gli uffici, le fabbriche, l'illuminazione stradale e gli impianti sportivi illuminati. L'inquinamento luminoso è un fattore che contribuisce alla riduzione degli insetti. Molti insetti sono attratti dalla luce, con conseguenze a volte fatali nel caso delle luci artificiali. Il calo delle popolazioni di insetti ha un impatto negativo su tutte le specie che dipendono dagli insetti per l'alimentazione o l'impollinazione. Alcuni predatori sfruttano tale attrazione a loro vantaggio, influenzando le reti alimentari in modi imprevisti. [Em. 2]

(45)  La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 impone di intensificare gli sforzi per ripristinare gli ecosistemi di acqua dolce e le funzioni naturali dei fiumi. Il ripristino degli ecosistemi di acqua dolce dovrebbe includere interventi volti a ripristinare la connettività naturale ▌ dei fiumi, delle loro zone rivierasche e delle loro pianure alluvionali, anche attraverso l'eliminazione delle barriere artificiali, al fine di agevolare il conseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente per i fiumi, i laghi, gli habitat alluvionali e le specie che vivono in questi habitat protetti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, nonché il conseguimento di uno degli obiettivi fondamentali della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, ossia il ripristino di almeno 25 000 km di fiumi a scorrimento libero rispetto al 2020, anno di presentazione della strategia. Nell'eliminare le barriere, gli Stati membri dovrebbero innanzitutto considerare le barriere obsolete, ossia quelle che non sono più necessarie per la produzione di energia rinnovabile, la navigazione interna, l'approvvigionamento idrico o altri usi.

(46)  Nell'Unione gli impollinatori sono drasticamente diminuiti negli ultimi decenni: una specie di api su tre e una specie di farfalle su dieci sono in declino, e una su dieci è a rischio di estinzione. Gli impollinatori sono essenziali per il funzionamento degli ecosistemi terrestri, il benessere delle persone e la sicurezza alimentare, in quanto consentono l'impollinazione di piante selvatiche e coltivate. Una quota della produzione agricola annua dell'UE equivalente a quasi 5 miliardi di EUR è direttamente attribuibile agli insetti impollinatori(31).

(47)  In risposta agli inviti del Parlamento europeo e del Consiglio, il 1° giugno 2018 la Commissione ha varato l'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori(32) per affrontare il problema della loro riduzione. Dalla relazione sui progressi compiuti nell'attuazione dell'iniziativa(33) emerge che sussistono sfide significative nella lotta contro i fattori all'origine del problema, tra cui l'uso dei pesticidi. Per contrastare la tendenza alla diminuzione degli impollinatori il Parlamento europeo(34) e il Consiglio(35) hanno chiesto azioni più incisive e l'istituzione di un quadro di monitoraggio a livello dell'Unione, nonché obiettivi e indicatori chiari per quanto riguarda l'impegno a invertire questa tendenza. La Corte dei conti europea ha raccomandato alla Commissione di istituire adeguati meccanismi di governance e controllo per le azioni destinate ad affrontare le minacce che gravano sugli impollinatori(36). Il 24 gennaio 2023 la Commissione ha presentato una versione riveduta dell'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori(37), la quale definisce le azioni che devono adottare l'UE e i suoi Stati membri per invertire la tendenza al declino degli impollinatori entro il 2030.

(48)  La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari [che sarà adottata il 22 giugno 2022, includere il titolo e il numero dell'atto adottato quando disponibile] mira a disciplinare uno dei fattori alla base della diminuzione degli impollinatori vietando l'uso di pesticidi nelle zone ecologicamente sensibili, molte delle quali sono disciplinate dal presente regolamento, ad esempio quelle che ospitano specie impollinatrici che nelle liste rosse europee(38) sono classificate come a rischio di estinzione.

(49)  Per disporre di prodotti alimentari sicuri, sostenibili, nutrienti e a prezzi accessibili sono necessari ecosistemi agricoli sostenibili, resilienti e ricchi di biodiversità. Gli ecosistemi agricoli ricchi di biodiversità aumentano inoltre la resilienza dell'agricoltura ai cambiamenti climatici e ai rischi ambientali, garantendo nel contempo la sicurezza degli alimenti e del loro approvvigionamento e creando nuovi posti di lavoro nelle zone rurali, in particolare posti di lavoro legati all'agricoltura biologica nonché al turismo rurale e alle attività ricreative. L'Unione deve pertanto migliorare la biodiversità dei suoi terreni agricoli ricorrendo ad una serie di pratiche esistenti utili o compatibili con il miglioramento della biodiversità, compresa l'agricoltura estensiva. L'agricoltura estensiva è essenziale per il mantenimento di molte specie e habitat nelle zone ricche di biodiversità. Esistono numerose pratiche agricole estensive che comportano molti benefici importanti per la protezione della biodiversità, dei servizi ecosistemici e degli elementi caratteristici del paesaggio, come l'agricoltura di precisione, l'agricoltura biologica, l'agroecologia, l'agrosilvicoltura e i prati permanenti a bassa intensità.

(50)  È necessario adottare misure di ripristino per migliorare la biodiversità degli ecosistemi agricoli in tutta l'Unione, anche nelle zone non coperte dai tipi di habitat che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE. In assenza di un metodo comune di valutazione delle condizioni degli ecosistemi agricoli che consenta di fissare obiettivi di ripristino specifici per gli ecosistemi agricoli, è opportuno stabilire l'obbligo generale di migliorare la biodiversità negli ecosistemi agricoli e misurarne il rispetto sulla base degli indicatori esistenti.

(51)  Poiché l'avifauna in habitat agricolo è un indicatore chiave noto e ampiamente riconosciuto della salute degli ecosistemi agricoli, è opportuno fissare obiettivi per il suo ripristino. L'obbligo di raggiungere gli obiettivi si applicherebbe agli Stati membri e non ai singoli agricoltori. Gli Stati membri dovrebbero conseguire questi obiettivi mettendo in atto misure di ripristino efficaci nelle aree agricole, collaborando con gli agricoltori e altri portatori di interessi e sostenendoli nella progettazione e attuazione sul campo di queste misure.

(52)  Gli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità nei terreni agricoli, in particolare fasce tampone, maggese completo o con rotazione, siepi, alberi isolati o in gruppi, filari, bordi di campi, particelle, fossati, ruscelli, piccole zone umide, terrazzamenti, tumuli funerari (cairns), muretti di pietra, piccoli stagni e elementi culturali, offrono spazio alle piante e agli animali selvatici, compresi gli impollinatori, prevengono l'erosione e l'impoverimento del suolo, filtrano l'aria e l'acqua, sostengono la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e la produttività agricola delle colture dipendenti dall'impollinazione. Anche gli alberi produttivi che fanno parte di sistemi agroforestali su terreni agricoli e gli elementi produttivi presenti nelle siepi non produttive possono essere considerati elementi caratteristici del paesaggio con elevata biodiversità, a condizione che non ricevano fertilizzanti o pesticidi e che il raccolto avvenga solo nei momenti in cui non compromette gli elevati livelli di biodiversità. È opportuno stabilire pertanto l'obbligo di garantire una tendenza all'aumento della quota di terreni agricoli che hanno elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità. Sarebbe opportuno che anche altri indicatori esistenti registrassero una tendenza all'aumento, quali l'indice delle farfalle comuni (Grassland Butterfly Index) e gli stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati. [Em. 14]

(53)  La politica agricola comune (PAC) mira a sostenere e rafforzare la protezione dell'ambiente, compresa la biodiversità. La PAC si prefigge, tra l'altro, di contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi. La nuova norma di condizionalità della PAC n. 8 sulle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA 8)(39) impone ai beneficiari di pagamenti per superficie di destinare almeno il 4 % dei seminativi a livello di azienda agricola a superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni a riposo, e a mantenere gli elementi caratteristici del paesaggio esistenti. La percentuale del 4 % da attribuire al rispetto di questa norma BCAA può essere ridotta al 3 % se sono soddisfatti determinati prerequisiti(40). Questo obbligo contribuirà a far sì che gli Stati membri registrino una tendenza positiva per quanto riguarda gli elementi caratteristici del paesaggio ad alta diversità sui terreni agricoli. Inoltre, nell'ambito della PAC, gli Stati membri hanno la possibilità di istituire regimi ecologici per le pratiche agricole attuate dagli agricoltori sulle superfici agricole, che possono includere il mantenimento e la creazione di elementi caratteristici del paesaggio o di superfici non produttive. Analogamente, nei loro piani strategici della PAC, gli Stati membri possono includere anche impegni agro-climatico-ambientali, compresa una migliore gestione degli elementi caratteristici del paesaggio che vada oltre la norma di condizionalità BCAA 8 e/o i regimi ecologici. Anche i progetti LIFE per la natura e la biodiversità contribuiranno a riportare la biodiversità dei terreni agricoli in Europa sulla via della ripresa entro il 2030, sostenendo l'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE nonché della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030.

(54)  Il ripristino e la riumidificazione(41) dei suoli organici(42) per uso agricolo (ossia in quanto praterie o terreni coltivati) che sono torbiere drenate contribuiscono a conseguire benefici significativi in termini di biodiversità, una riduzione importante delle emissioni di gas a effetto serra e altri benefici ambientali, contribuendo nel contempo alla diversificazione del paesaggio agricolo. Gli Stati membri possono scegliere tra un'ampia gamma di misure di ripristino per le torbiere drenate ad uso agricolo, che vanno dalla conversione delle terre coltivate in prati permanenti e da interventi di estensivizzazione accompagnati da una riduzione del drenaggio, alla piena riumidificazione con possibilità di uso produttivo delle torbiere (paludicoltura) o di insediamento di vegetazione che formerà la torba. I benefici climatici più significativi sono generati dal ripristino e dalla riumidificazione delle terre coltivate e dal ripristino dei prati intensivi. Per consentire un'attuazione flessibile dell'obiettivo di ripristino delle torbiere drenate per uso agricolo, gli Stati membri possono prendere in considerazione misure di ripristino e di riumidificazione delle torbiere drenate nelle zone dei siti di estrazione della torba nonché, in una certa misura, il ripristino e la riumidificazione delle torbiere drenate destinate ad altri usi (ad esempio le foreste) per contribuire al conseguimento degli obiettivi relativi alle torbiere drenate per uso agricolo. Ove debitamente giustificato e qualora la riumidificazione delle torbiere drenate per uso agricolo non possa essere effettuata a causa di gravi ripercussioni negative sugli edifici, le infrastrutture, l'adattamento al cambiamento climatico o altri interessi pubblici e non sia possibile riumidificare le torbiere destinate ad altri usi, gli Stati membri possono fissare un obiettivo inferiore di torbiere da riumidificare.

(55)  Al fine di sfruttare appieno i benefici in termini di biodiversità, il ripristino e la riumidificazione delle torbiere drenate dovrebbero estendersi al di là delle aree dei tipi di habitat delle zone umide di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE che devono essere ripristinate e ristabilite. I dati relativi all'estensione dei suoli organici e alle loro emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra sono monitorati in virtù degli obblighi di rendicontazione del settore LULUCF e resi disponibili negli inventari nazionali dei gas a effetto serra degli Stati membri trasmessi all'UNFCCC. Le torbiere ripristinate e riumidificate possono continuare ad essere valorizzate in modo produttivo con modalità diverse. Ad esempio, la paludicoltura - la pratica di coltivazione su torbiere umide - può comprendere la coltivazione di vari tipi di canne, alcuni tipi di legname, la coltivazione di mirtilli, di mirtilli rossi e di spagno e il pascolo di bufali d'acqua. Queste pratiche dovrebbero basarsi sui principi della gestione sostenibile e mirare a migliorare la biodiversità in modo da rivestire un valore elevato sia dal punto di vista finanziario che ecologico. La paludicoltura può inoltre essere vantaggiosa per diverse specie minacciate nell'Unione e può facilitare la connettività delle zone umide e delle popolazioni di specie ad esse associate nell'Unione. Il finanziamento di misure volte a ripristinare e a riumidificare le torbiere drenate e a compensare eventuali perdite di reddito può provenire da un'ampia gamma di fonti, tra cui le spese a carico del bilancio dell'Unione e i programmi di finanziamento dell'Unione.

(56)  La nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030(43) ha sottolineato la necessità di ripristinare la biodiversità forestale. Le foreste e le altre superfici boschive coprono oltre il 43,5 % del territorio dell'UE. Gli ecosistemi forestali che ospitano una ricca biodiversità sono vulnerabili ai cambiamenti climatici ma sono anche un alleato naturale nell'adattamento e nella lotta ai cambiamenti climatici e ai rischi legati al clima, anche grazie alla loro funzione di stock di carbonio e di pozzi di assorbimento del carbonio. Forniscono inoltre molti altri servizi e benefici ecosistemici essenziali, quali legname e legno, prodotti alimentari e altri prodotti non legnosi, la regolazione del clima, la stabilizzazione del suolo, il contenimento dell'erosione e la depurazione dell'aria e dell'acqua.

[Em. 112/rev1]

(58)  Gli obiettivi e gli obblighi di ripristino per gli habitat e le specie protetti a norma delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, per gli impollinatori e per gli ecosistemi di acqua dolce, urbani, agricoli e forestali dovrebbero essere complementari e operare in sinergia, al fine di conseguire l'obiettivo generale di ripristinare gli ecosistemi nelle zone terrestri e marine degli Stati membri. Le misure di ripristino necessarie per conseguire un obiettivo specifico contribuiranno in molti casi al conseguimento di altri obiettivi o l'adempimento di altri obblighi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto pianificare le misure di ripristino in modo strategico al fine di massimizzarne l'efficacia nel contribuire al ripristino della natura in tutta l'Unione. Le misure di ripristino dovrebbero inoltre essere pianificate in modo da concorrere alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, nonché alla prevenzione e al controllo dell'impatto delle catastrofi naturali e del degrado del suolo. Dovrebbero mirare a ottimizzare le funzioni ecologiche, economiche e sociali degli ecosistemi, compreso il loro potenziale di produttività, tenendo conto del loro contributo allo sviluppo sostenibile delle regioni e comunità interessate. È importante che gli Stati membri elaborino piani nazionali di ripristino dettagliati sulla base delle migliori evidenze scientifiche disponibili. I dati documentati sulla distribuzione e superficie storiche, nonché sui mutamenti previsti delle condizioni ambientali dovuti al cambiamento climatico, dovrebbero orientare i giudizi sulla superficie di riferimento favorevole dei tipi di habitat. Inoltre, è importante che al pubblico siano offerte tempestivamente possibilità effettive di partecipare alla preparazione dei piani. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle condizioni e delle esigenze specifiche nel loro territorio, affinché i piani possano rispondere alle pressioni, alle minacce e ai fattori della perdita di biodiversità, e dovrebbero cooperare per garantire il ripristino e la connettività a livello transfrontaliero.

(59)  Per garantire sinergie tra le diverse misure che sono state o devono essere messe in atto per proteggere, conservare e ripristinare la natura nell'Unione, nella preparazione dei loro piani nazionali di ripristino gli Stati membri dovrebbero tenere conto: delle misure di conservazione stabilite per i siti Natura 2000 e dei quadri di azioni prioritarie preparati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE; le misure volte a conseguire un buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici che figurano nei piani di gestione dei bacini idrografici preparati conformemente alla direttiva 2000/60/CE; le strategie per l'ambiente marino volte a conseguire un buono stato ecologico per tutte le regioni marine dell'Unione, preparate conformemente alla direttiva 2008/56/CE; i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico preparati nel quadro della direttiva (UE) 2016/2284; delle strategie nazionali in materia di biodiversità e dei piani d'azione elaborati a norma dell'articolo 6 della convenzione sulla diversità biologica, delle misure di conservazione adottate a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 e delle misure tecniche adottate a norma del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio(44).

(60)  Al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi del presente regolamento e della direttiva (UE) 2018/2001(45), del regolamento (UE) 2018/1999(46) e della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili(47), in particolare durante la preparazione dei piani nazionali di ripristino, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del potenziale dei progetti di energia rinnovabile di contribuire al conseguimento degli obiettivi di ripristino della natura.

(61)  Considerata l'importanza di affrontare in modo coerente le due sfide della perdita di biodiversità e dei cambiamenti climatici, il ripristino della biodiversità dovrebbe tenere conto della diffusione delle energie rinnovabili e viceversa. Le attività di ripristino e la diffusione di progetti di energia da fonti rinnovabili possono essere combinate, ove possibile, anche nell'accelerazione delle energie rinnovabili e nelle zone della rete dedicata. La direttiva (UE) 2018/2001 impone agli Stati membri di procedere a una mappatura coordinata in vista della diffusione delle energie rinnovabili sul loro territorio al fine di individuare il potenziale nazionale e la superficie terrestre, il sottosuolo, il mare o le acque interne disponibili necessari per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, e delle relative infrastrutture, quali la rete e gli impianti di stoccaggio, anche quello termico, che sono necessari per soddisfare almeno il loro contributo nazionale all'obiettivo in materia di energia da fonti rinnovabili per il 2030 a norma dell'articolo 3 della presente direttiva. Tali zone, compresi gli impianti esistenti, e i meccanismi di cooperazione sono commisurati alle traiettorie stimate e alla potenza totale installata pianificata delle tecnologie per l'energia da fonti rinnovabili stabilite nei piani nazionali per l'energia e il clima. Gli Stati membri dovrebbero designare un sottoinsieme delle zone in questione, quali le zone di accelerazione delle rinnovabili. Si tratta di luoghi specifici, sulla terraferma o in mare, particolarmente adatti all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ▌ in cui la diffusione di un tipo specifico di energia rinnovabile non dovrebbe avere impatti ambientali significativi, tenuto conto delle particolarità del territorio selezionato. Gli Stati membri dovrebbero assegnare priorità alle superfici artificiali ed edificate, come i tetti e le facciate degli edifici, le infrastrutture di trasporto e le loro immediate vicinanze, i parcheggi, le aziende agricole, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali, le miniere, i corpi idrici interni artificiali, i laghi artificiali o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane, così come i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole. La direttiva (UE) 2018/2001 prevede inoltre che gli Stati membri possano adottare uno o più piani per designare zone per le infrastrutture dedicate ai fini dello sviluppo dei progetti di rete o di stoccaggio necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico. Tale sviluppo non dovrebbe avere incidenze ambientali significative o tali incidenze possono essere debitamente attenuate o, qualora ciò non fosse possibile, compensate. Obiettivo di tali zone è sostenere e integrare le zone di accelerazione delle energie rinnovabili. Nella designazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili e delle zone delle infrastrutture dedicate, gli Stati membri dovrebbero evitare le zone protette e tenere conto dei loro piani nazionali di ripristino della natura. Gli Stati membri dovrebbero coordinare l'elaborazione dei piani nazionali di ripristino con la mappatura delle zone necessarie per il contributo nazionale per il conseguimento dell'obiettivo per il 2030 in materia di rinnovabili e, se del caso, con la designazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili e delle zone della rete dedicata. Durante la preparazione dei piani di ripristino della natura, gli Stati membri dovrebbero garantire sinergie con lo sviluppo delle energie rinnovabili e dell'infrastruttura energetica e con le zone di accelerazione per le energie rinnovabili e la rete dedicata già designate e assicurare che il funzionamento di tali zone ▌ per le energie rinnovabili, comprese le procedure di autorizzazione applicabili nelle zone in questione previste dalla direttiva (UE) 2018/2001, rimanga invariato.

(62)  Al fine di garantire sinergie con le misure di ripristino già pianificate o messe in atto negli Stati membri, i piani nazionali di ripristino dovrebbero riconoscerle e tenerne conto. Alla luce della relazione 2022 dell'IPCC, che ha sottolineato l'urgenza di interventi di ripristino degli ecosistemi degradati, gli Stati membri dovrebbero attuare queste misure parallelamente alla preparazione dei piani di ripristino.

(63)  I piani nazionali di ripristino e le misure di ripristino degli habitat nonché le misure volte a prevenirne il deterioramento dovrebbero inoltre tenere conto dei risultati dei progetti di ricerca pertinenti per la valutazione dello stato degli ecosistemi, l'individuazione e l'attuazione di misure di ripristino e le attività di monitoraggio e, ove opportuno, tenere conto della diversità delle situazioni in varie regioni dell'Unione, in conformità dell'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come i requisiti sociali, economici e culturali nonché le caratteristiche regionali e locali, compresa la densità della popolazione.

(64)  È opportuno tener conto della situazione particolare delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che prevede misure specifiche a loro sostegno. Come previsto anche dalla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, si dovrebbe prestare particolare attenzione alla protezione e al ripristino degli ecosistemi delle regioni ultraperiferiche, per via della loro eccezionale ricchezza sotto il profilo della biodiversità. Contemporaneamente è opportuno tenere conto dei costi associati per la protezione e il ripristino di tali ecosistemi e della grande distanza, dell'insularità, della superficie ridotta, della topografia e del clima difficili delle regioni ultraperiferiche, in particolare nell'elaborazione dei piani nazionali di ripristino. Gli Stati membri sono incoraggiati a includere, su base volontaria, misure di ripristino specifiche nelle regioni ultraperiferiche che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(65)  L'Agenzia europea dell'ambiente ("AEA") dovrebbe sostenere gli Stati membri nella preparazione dei piani nazionali di ripristino e nel monitoraggio dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di ripristino. La Commissione dovrebbe valutare se i piani nazionali di ripristino sono adeguati al conseguimento di tali obiettivi e all'adempimento di tali obblighi.

(66)  Dalla relazione della Commissione sullo stato della natura del 2020 è emerso che una parte sostanziale delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio(48) e dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE, in particolare sullo stato di conservazione e sulle tendenze degli habitat e delle specie che le direttive proteggono, proviene da indagini parziali o si basa unicamente sul parere di esperti. La relazione ha inoltre indicato che lo stato di diversi tipi di habitat e specie protetti a norma della direttiva 92/43/CEE è ancora sconosciuto. È necessario colmare queste lacune di conoscenze e investire nel monitoraggio e nella sorveglianza al fine di fondare i piani nazionali su informazioni solide e scientificamente comprovate. Per aumentare la tempestività, l'efficacia e la coerenza di vari metodi di monitoraggio, il monitoraggio e la sorveglianza dovrebbero utilizzare al meglio i risultati dei progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'Unione e le nuove tecnologie, come il monitoraggio in situ e il telerilevamento, utilizzando i dati e i servizi spaziali forniti nell'ambito del programma spaziale dell'Unione (EGNOS/Galileo e Copernicus). Le missioni dell'UE "Far rivivere i nostri mari e le nostre acque", "Adattamento ai cambiamenti climatici" e "Un patto europeo per i suoli" sosterranno l'attuazione degli obiettivi di ripristino(49).

(66 bis)  In considerazione delle particolari sfide tecniche e finanziarie associate alla mappatura e al monitoraggio degli ambienti marini, gli Stati membri possono utilizzare, a complemento delle informazioni comunicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 17 della direttiva 2008/56/CE, le informazioni sulle pressioni e le minacce o altre informazioni pertinenti come base per effettuare estrapolazioni nel valutare lo stato degli habitat marini elencati nell'allegato II. Tale approccio può essere utilizzato anche come base per la pianificazione delle misure di ripristino degli habitat marini in conformità del presente regolamento. La valutazione generale dello stato degli habitat marini di cui all'allegato II dovrebbe basarsi sulle migliori conoscenze disponibili e sui più recenti progressi tecnici e scientifici.

(67)  Al fine di monitorare i progressi compiuti nell'attuazione dei piani nazionali di ripristino, le misure di ripristino messe in atto, le zone soggette a misure di ripristino e i dati sull'inventario delle barriere alla continuità fluviale, è opportuno introdurre un sistema che imponga agli Stati membri di istituire, tenere aggiornati e rendere accessibili i dati sui risultati del monitoraggio. La comunicazione elettronica dei dati alla Commissione dovrebbe avvenire mediante il sistema Reportnet dell'AEA, mirando a limitare il più possibile gli oneri amministrativi a carico di tutte le entità. Al fine di garantire un'infrastruttura adeguata per l'accesso del pubblico e la comunicazione e la condivisione dei dati tra le autorità pubbliche, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, basare le specifiche dei dati su quelle previste dalle direttive 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(50), 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(51) e (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio(52).

(68)  Affinché il presente regolamento sia attuato efficacemente, la Commissione dovrebbe sostenere gli Stati membri, su loro richiesta, attraverso lo strumento di sostegno tecnico(53) che fornisce un'assistenza tecnica su misura per l'elaborazione e l'attuazione delle riforme. Il sostegno tecnico è destinato, ad esempio, a rafforzare la capacità amministrativa, armonizzare i quadri legislativi e condividere le migliori pratiche.

(69)  La Commissione dovrebbe riferire in merito ai progressi compiuti dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi e nell'adempimento degli obblighi di ripristino previsti dal presente regolamento, sulla base di relazioni intermedie a livello dell'Unione elaborate dall'AEA nonché di altre analisi e relazioni messe a disposizione dagli Stati membri in settori strategici pertinenti, quali la politica di tutela della natura, la politica marittima e la politica in materia di acqua.

(70)  Per garantire il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento, è indispensabile effettuare adeguati investimenti pubblici e privati a favore del ripristino; gli Stati membri dovrebbero integrare nei rispettivi bilanci nazionali la spesa per gli obiettivi di biodiversità, anche in relazione ai costi di opportunità e di transizione derivanti dall'attuazione dei piani nazionali di ripristino, e indicare le modalità di utilizzo dei finanziamenti dell'Unione. Per quanto riguarda il finanziamento dell'Unione, le spese a carico del bilancio dell'Unione e dei programmi di finanziamento dell'Unione, quali il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE)(54), il Fondo europeo per gli affari marittimi e l'acquacoltura (FEAMPA)(55), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)(56), il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione(57) e il Fondo per una transizione giusta(58), nonché il programma quadro di ricerca e innovazione, Orizzonte Europa(59), contribuiscono agli obiettivi di biodiversità con l'ambizione di destinare il 7,5 % nel 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027 della spesa annuale nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027(60) agli obiettivi di biodiversità.

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF)(61) è un'altra fonte di finanziamento per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Con riferimento al programma LIFE, si dovrebbe prestare particolare attenzione all'uso appropriato dei progetti strategici di tutela della natura (SNaPs) in quanto strumenti specifici che potrebbero sostenere l'attuazione del presente regolamento, integrando in modo efficace ed efficiente le risorse finanziarie disponibili.

(71)  Esistono una serie di iniziative dell'UE, nazionali e private per incentivare i finanziamenti privati, come il programma InvestEU(62), che offre l'opportunità di mobilitare finanziamenti pubblici e privati per sostenere, tra l'altro la valorizzazione della natura e della biodiversità attraverso progetti di infrastrutture verdi e blu e il sequestro del carbonio nei suoli agricoli come modello imprenditoriale verde(63).

(71 bis)  Per garantire l'attuazione del presente regolamento sono essenziali investimenti pubblici e privati adeguati per le misure di ripristino della natura. Pertanto, entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore e in consultazione con gli Stati membri, la Commissione dovrebbe presentare una relazione corredata di un'analisi che individui eventuali lacune nell'attuazione del presente regolamento. La relazione dovrebbe essere accompagnata, se del caso, da proposte di misure adeguate, comprese misure finanziarie per far fronte alle lacune individuate, come l'istituzione di finanziamenti ad hoc, e fatte salve le prerogative dei colegislatori per l'adozione del prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2027.

(71 ter)  Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, in virtù del principio di leale cooperazione sancito all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), spetta agli organi giurisdizionali degli Stati membri assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti di una persona nell'ambito del diritto dell'Unione. L'articolo 19, paragrafo 1, TUE prevede altresì che gli Stati membri stabiliscano i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione. L'Unione e i suoi Stati membri sono parti della convenzione della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (la "convenzione di Aarhus"). Ai sensi della convenzione di Aarhus, gli Stati membri devono provvedere, conformemente al pertinente ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato abbiano accesso alla giustizia.

(72)  Gli Stati membri dovrebbero promuovere un approccio equo e trasversale alla preparazione e all'attuazione dei loro piani nazionali di ripristino, includendo processi di partecipazione del pubblico e tenendo conto delle esigenze delle comunità e dei portatori di interessi locali.

(73)  A norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio(64), i piani strategici della PAC dovrebbero essere coerenti e contribuire al conseguimento dei target nazionali a lungo termine fissati o derivanti dagli atti legislativi elencati all'allegato XIII. Sarebbe opportuno tenere conto del presente regolamento sul ripristino della natura quando, a norma dell'articolo 159 del regolamento (UE) 2021/2115, la Commissione riesaminerà, entro il 31 dicembre 2025, l'elenco di cui all'allegato XIII di tale regolamento.

(74)  In linea con l'impegno assunto nell'8º programma di azione per l'ambiente fino al 2030(65), gli Stati membri dovrebbero eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose per l'ambiente a livello nazionale, utilizzando al meglio gli strumenti di mercato e gli strumenti di bilancio verdi, anche quelli necessari per garantire una transizione socialmente equa, e sostenendo le imprese e gli altri portatori di interessi nello sviluppo di pratiche contabili standardizzate per quanto riguarda il capitale naturale.

(75)  Al fine di garantire il necessario adeguamento del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli allegati da I a VII al fine di adeguare i gruppi di habitat al progresso tecnico e scientifico, adeguare l'elenco delle specie di uccelli utilizzato per l'indice dell'avifauna comune in habitat agricolo, nonché adeguare l'elenco degli indicatori di biodiversità per gli ecosistemi agricoli, l'elenco degli indicatori di biodiversità per gli ecosistemi forestali e gli elenchi degli habitat e delle specie marini ▌e agli esempi di misure di ripristino, al fine di tenere conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento o di garantire la coerenza con i tipi di habitat dell'EUNIS. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga valutazioni d'impatto e adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201652. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(76)  Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per specificare il metodo di monitoraggio degli impollinatori, i metodi di monitoraggio degli indicatori per gli ecosistemi agricoli di cui all'allegato IV e gli indicatori per gli ecosistemi forestali di cui all'allegato VI, per definire quadri di riferimento per la fissazione dei livelli soddisfacenti di spazi verdi urbani, di copertura della volta arborea urbana negli ecosistemi urbani, di impollinatori, di indicatori per gli ecosistemi agricoli di cui all'allegato IV e di indicatori per gli ecosistemi forestali di cui all'allegato VI, per predisporre un formato tipo per i piani nazionali di ripristino, per definire il formato, la struttura e le modalità dettagliate della comunicazione elettronica dei dati e delle informazioni alla Commissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(66).

(77)  La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione del presente regolamento. Conformemente al punto 22 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", la valutazione dovrebbe fondarsi sui criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto e dovrebbe servire da base per le valutazioni d'impatto delle opzioni di azione ulteriore. Inoltre, la Commissione dovrebbe valutare la necessità di stabilire ulteriori obiettivi di ripristino, sulla base di metodi comuni di valutazione dello stato degli ecosistemi non contemplati dagli articoli 4 e 5, tenendo conto delle evidenze scientifiche più recenti.

(78)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1.  Il presente regolamento stabilisce norme destinate a contribuire:

(a)  alla biodiversità, alla resilienza e alla produttività degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine degli Stati membri attraverso il ripristino degli ecosistemi degradati; [Em. 113/rev1]

(b)  al conseguimento degli obiettivi generali dell'Unione in materia di mitigazione, adattamento ai cambiamenti climatici, comprese la sicurezza alimentare, la transizione energetica e l'edilizia sociale, e neutralità in termini di degrado del suolo; [Em. 114]

(c)  all'adempimento degli impegni internazionali dell'Unione.

2.  Il presente regolamento istituisce un quadro nel cui ambito gli Stati membri attuano ▌misure di ripristino efficaci basate sulla superficie con l'obiettivo di coprire congiuntamente, in quanto obiettivo dell'Unione, nell'insieme delle zone e degli ecosistemi che rientrano nell'ambito di applicazione definito all'articolo 2, entro il 2030, almeno il 20 % delle zone terrestri e il 20 % delle zone marine ▌ e, entro il 2050, tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino.

2 bis.   Il presente regolamento deve creare sinergie ed essere coerente con la legislazione vigente e in corso di esame, tenendo conto delle competenze nazionali, e garantire la coerenza con la legislazione dell'Unione in materia, tra l'altro, di energie rinnovabili, prodotti fitosanitari, materie prime critiche, agricoltura e silvicoltura. [Em. 116]

Articolo 2

Ambito geografico

Il presente regolamento si applica agli ecosistemi di cui agli articoli da 4 a 10:

a)  sul territorio degli Stati membri;

(a bis)  nelle acque costiere, quali definite dalla direttiva 2000/60/CE, degli Stati membri, nei loro fondali marini e nei loro sottosuoli;

(b)  nelle acque, nei fondali e nei sottosuoli situati al di là della linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali fino ai confini della zona su cui uno Stato membro ha o esercita diritti sovrani o giurisdizione, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982.

Il presente regolamento si applica solo agli ecosistemi del territorio europeo degli Stati membri cui si applicano i trattati.

Articolo 3

Definizioni

Si applicano le seguenti definizioni:

(1)  "ecosistema": complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale, e comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie;

(2)  "habitat di una specie": habitat di una specie definito all'articolo 1, lettera f), della direttiva 92/43/CEE;

(3)  "ripristino": processo volto ad aiutare, attivamente o passivamente, un ecosistema al fine di migliorarne la struttura e le funzioni con lo scopo di conservare o rafforzare la biodiversità e la resilienza dell'ecosistema; il ripristino degli ecosistemi ai fini del presente regolamento è effettuato migliorando il buono stato di un tipo di habitat,ristabilendo la sua superficie di riferimento favorevole e migliorando la qualità e la quantità sufficienti dell'habitat di una specie a norma dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3 e dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, e conseguendo gli obiettivi e adempiendo gli obblighi di cui agli articoli da 6 a 10, compreso raggiungendo livelli soddisfacenti per gli indicatori di cui all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 2 e all'articolo 10, paragrafo 2, come mezzo di conservazione o rafforzamento della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi;

(4)  "buono stato" di un tipo di habitat: stato in cui le sue caratteristiche fondamentali ▌, in particolare la sua struttura e le sue funzioni, nonché le sue specie tipiche o la sua composizione di specie tipiche riflettono l'elevato livello di integrità, stabilità e resilienza ecologica necessario per garantirne il mantenimento a lungo termine e contribuiscono così al raggiungimento o al mantenimento di uno stato di conservazione favorevole a norma dell'articolo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE, qualora il tipo di habitat in questione sia elencato nell'allegato I di detta direttiva, e negli ecosistemi marini, contribuiscono al raggiungimento o al mantenimento di un buono stato ecologico a norma dell'articolo 3, punto 5, della direttiva 2008/56/CE;

(5)  "superficie di riferimento favorevole": superficie totale di un tipo di habitat in una data regione biogeografica o marina a livello nazionale che è considerata il minimo necessario per garantire la sostenibilità a lungo termine del tipo di habitat e delle specie tipiche o della sua composizione di specie tipiche che ospita, e di tutte le sue variazioni ecologiche significative nella sua area di ripartizione naturale, costituita dalla superficie del tipo di habitat e, se tale superficie non è sufficiente, da quella necessaria per il ripristino del tipo di habitat; qualora il tipo di habitat in questione sia elencato nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE, tale ripristino contribuisce al raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente a norma dell'articolo 1, lettera e), di detta direttiva e, negli ecosistemi marini, tale ripristino contribuisce al conseguimento o al mantenimento di un buono stato ecologico ai sensi dell'articolo 3, punto 5, della direttiva 2008/56/CE;

(6)  "qualità sufficiente dell'habitat": qualità dell'habitat di una specie che consente di soddisfare le esigenze ecologiche della specie in qualsiasi fase del suo ciclo biologico in modo che essa continui a lungo termine ad essere un elemento vitale del suo habitat nella sua area di ripartizione naturale, contribuendo al raggiungimento o al mantenimento di uno stato di conservazione favorevole delle specie a norma dell'articolo 1, lettera i), della direttiva 92/43/CEE per le specie elencate nell'allegato II, IV o V di detta direttiva e proteggendo le popolazioni delle specie degli uccelli selvatici contemplate dalla direttiva 2009/147/CE e, inoltre, negli ecosistemi marini, contribuendo al raggiungimento o al mantenimento di un buono stato ecologico a norma dell'articolo 3, punto 5, della direttiva 2008/56/CE;

(7)  "quantità sufficiente dell'habitat": quantità dell'habitat di una specie che consente di soddisfare le esigenze ecologiche della specie in qualsiasi fase del suo ciclo biologico in modo che essa continui a lungo termine ad essere un elemento vitale del suo habitat nella sua area di ripartizione naturale, contribuendo al raggiungimento o al mantenimento di uno stato di conservazione favorevole delle specie a norma dell'articolo 1, lettera i), della direttiva 92/43/CEE per le specie elencate nell'allegato II, IV o V di detta direttiva e proteggendo le popolazioni delle specie degli uccelli selvatici contemplate dalla direttiva 2009/147/CE e, inoltre, negli ecosistemi marini, contribuendo al raggiungimento o al mantenimento di un buono stato ecologico a norma dell'articolo 3, punto 5, della direttiva 2008/56/CE;

(7 bis)   "deterioramento": causare un effetto negativo netto sui tipi di habitat e sugli habitat delle specie di cui all'articolo 4, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 5, paragrafi 6 e 7, nella misura in cui tale effetto potrebbe essere significativo rispetto all'obiettivo generale di cui agli articoli 4 e 5 di mantenere o ripristinare tali tipi di habitat e habitat di specie in uno stato di conservazione soddisfacente a livello nazionale e, a seconda del tipo di habitat o dell'habitat di una specie interessata, a un livello biogeografico. [Em. 117/rev1]

(8)  "impollinatore": insetto selvatico che trasporta polline dall'antera allo stigma di una pianta, consentendo la fertilizzazione e la produzione di sementi;

(9)  "diminuzione delle popolazioni di impollinatori": diminuzione dell'abbondanza e/o della diversità degli impollinatori;

(9 bis)  "specie arborea autoctona": una specie arborea presente nella sua area di ripartizione naturale (passata o presente) e nella sua area naturale di dispersione potenziale (ossia all'interno dell'area di ripartizione che occupa naturalmente o che potrebbe occupare senza l'introduzione o l'intervento diretti o indiretti da parte dell'uomo);

(10)  "unità amministrativa locale" o "LAU": divisione amministrativa di basso livello di uno Stato membro al di sotto del livello di provincia, regione o stato istituita conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio(67);

(10 bis)  "centri urbani" e "agglomerati urbani": unità territoriali classificate in città, piccole città e sobborghi utilizzando la tipologia basata sulla griglia in conformità dell'articolo 4 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1059/2003;

(11)  "città": unità amministrative locali (LAU) in cui almeno il 50 % della popolazione vive in uno o più centri urbani, percentuale misurata utilizzando il grado di urbanizzazione stabilito conformemente all'articolo 4 ter, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1059/2003;

(12)  "piccole città e sobborghi": unità amministrative locali (LAU) in cui meno del 50 % della popolazione vive in un centro urbano ma almeno il 50 % vive in un agglomerato urbano, percentuali misurate utilizzando il grado di urbanizzazione stabilito conformemente all'articolo 4 ter, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1059/2003;

(12 bis)  "zone periurbane": zone adiacenti ai centri urbani o agli agglomerati urbani, comprese almeno tutte le zone situate entro un chilometro dai limiti esterni di tali centri urbani o agglomerati urbani, e situate nella stessa città o nella stessa piccola città e sobborgo di tali centri urbani o agglomerati urbani;

(13)  "spazi verdi urbani": superficie totale di alberi, di boscaglie, di latifoglie, di arbusti, di vegetazione erbacea permanente, di licheni e di muschi, di stagni e di corsi d'acqua presente nelle città, nelle piccole città e nei sobborghi, calcolate sulla base dei dati forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus istituito dal regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio(68), e, se disponibili per lo Stato membro interessato, di altri opportuni dati supplementari forniti da tale Stato membro;

(14)  "copertura della volta arborea urbana": superficie totale di copertura arborea nelle città, nelle piccole città e nei sobborghi, calcolata sulla base dei dati di sulla densità di copertura arborea forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus istituito dal regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, e, se disponibili per lo Stato membro interessato, di altri opportuni dati supplementari forniti da tale Stato membro;

(14 bis)  "fiume a scorrimento libero": un fiume o un tratto di fiume la cui connettività longitudinale, laterale e verticale non è ostacolata da strutture artificiali che formano una barriera e le cui funzioni naturali sono in gran parte inalterate;

(14 ter)   "riumidificazione": processo di trasformazione di un suolo torboso drenato in terreno umido;

(15)  "zona di accelerazione per le energie rinnovabili": zona di accelerazione quale definita all'articolo 2, punto 9 bis), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(69).

CAPO II

OBIETTIVI E OBBLIGHI DI RIPRISTINO

Articolo 4

Ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce

1.  Gli Stati membri mirano a mettere in atto le misure di ripristino nei siti Natura 2000 necessarie verso il conseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat di cui all'allegato I che non lo sono. Queste misure sono messe in atto nella superficie della rete Natura 2000 dei tipi di habitat di cui all'allegato I che non sono in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 12. [Em. 21]

2.  Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per ristabilire i tipi di habitat di cui all'allegato I nelle zone non coperte da tali tipi di habitat al fine di raggiungere la superficie di riferimento favorevole. Queste misure sono attuate ▌in zone necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo▌. [Em. 99]

3.  Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino degli habitat terrestri, costieri e di acqua dolce delle specie di cui agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e degli habitat terrestri, costieri e di acqua dolce degli uccelli selvatici di cui alla direttiva 2009/147/CE che, oltre alle misure di ripristino a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, sono necessarie per migliorare la qualità e la quantità di tali habitat, anche ristabilendoli, e per migliorarne la connettività, finché raggiungono una qualità e una quantità sufficienti.

4.  La determinazione delle zone più idonee per le misure di ripristino a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 si basa sulle migliori conoscenze disponibili e sulle evidenze scientifiche più recenti relative allo stato dei tipi di habitat di cui all'allegato I, misurato in base alla struttura e alle funzioni necessarie per il loro mantenimento a lungo termine, compreso il mantenimento delle loro specie tipiche di cui all'articolo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE, nonché alla qualità e alla quantità degli habitat delle specie di cui al paragrafo 3 del presente articolo, utilizzando le informazioni comunicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE, e se del caso tenendo conto della diversità delle situazioni in varie regioni di cui all'articolo 11, paragrafo 9 bis.

4 bis.  Gli Stati membri provvedono affinché, al più tardi entro il 2030, sia conosciuto lo stato di almeno il 90 % della zona ripartita su tutti i tipi di habitat di cui all'allegato I. Lo stato di tutte le zone dei tipi di habitat di cui all'allegato I è conosciuto entro il 2040.

5.  Le misure di ripristino di cui ai paragrafi 1 e 2 tengono conto della necessità di migliorare la connettività tra i tipi di habitat di cui all'allegato I e delle esigenze ecologiche delle specie di cui al paragrafo 3 presenti in questi tipi di habitat.

6.  Gli Stati membri si adoperano per garantire che la superficie nazionale totale in buono stato e la quantità totale della superficie con una qualità sufficiente degli habitat delle specie di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non diminuiscano significativamente nel tempo. [Em. 100]

[Emm. 25, 101 e 121].

8.  Al di fuori dei siti Natura 2000, il mancato rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 6 ▌ è giustificato se è dovuto a:

(a)  casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali;

(b)  trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici; ▌

(c)  un piano o progetto di interesse pubblico prevalente per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose, da determinarsi caso per caso;

(c bis)   in circostanze eccezionali legate alla realizzazione o al proseguimento di attività di interesse pubblico, il mancato rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 6 è giustificato, a condizione che non comprometta il conseguimento degli obiettivi di ripristino di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Gli Stati membri informano la Commissione di tali circostanze eccezionali e le giustificano debitamente e senza indugio; o [Em. 6]

(d)  un'azione o assenza di azione di paesi terzi di cui lo Stato membro interessato non è responsabile.

8 bis.  Al di fuori dei siti Natura 2000, l'obbligo di attuare le misure necessarie di cui al paragrafo 7 non si applica al deterioramento causato da:

(a)  casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali;

(b)  trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici;

(c)  piani o progetti di interesse pubblico prevalente per i quali non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose; o

(d)  un'azione o assenza di azione di paesi terzi di cui lo Stato membro interessato non è responsabile.

9.  Per i siti Natura 2000, il mancato rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 6 e 7 è giustificato se è dovuto a:

(a)  casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali;

(b)  trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici; o

c)  un piano o progetto autorizzato a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE.

10.  Gli Stati membri provvedono affinché si verifichi:

a)  un aumento della superficie di habitat in buono stato per i tipi di habitat di cui all'allegato I fino a quando almeno il 90 % sia in buono stato e fino al raggiungimento della superficie di riferimento favorevole per ciascun tipo di habitat in ciascuna regione biogeografica dello Stato membro interessato;

b)  una tendenza positiva verso una quantità e una qualità sufficienti degli habitat terrestri, costieri e di acqua dolce delle specie di cui agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e delle specie contemplate dalla direttiva 2009/147/CE.

10 bis.   Nelle misure da adottare a norma del presente articolo, gli Stati membri tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE. [Em. 27]

Articolo 5

Ripristino degli ecosistemi marini

1.  Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per riportare in buono stato le zone dei tipi di habitat di cui all'allegato II che non lo sono. Queste misure sono attuate:

(a)  entro il 2030 su almeno il 30 % della superficie totale dei gruppi da 1 a 6 dei tipi di habitat di cui all'allegato II che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 12;

(b)  entro il 2040 su almeno il 60 %ed entro il 2050 su almeno il 90 % della superficie di ciascuno dei gruppi da 1 a 6 dei tipi di habitat di cui all'allegato II che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 12;

(c)  entro il 2040 su due terzi della percentuale di cui alla lettera d) della superficie del gruppo 7 dei tipi di habitat di cui all'allegato II che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 12; e

(d)  entro il 2050 su una percentuale, individuata a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 bis, della superficie del gruppo 7 dei tipi di habitat di cui all'allegato II che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 12.

La percentuale di cui alla lettera d) del presente paragrafo è fissata in modo da non impedire il conseguimento o il mantenimento di un buono stato ecologico quale determinato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE.

[Em. 29]

3.  Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino degli habitat marini delle specie di cui all'allegato III e agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e degli habitat marini degli uccelli selvatici di cui alla direttiva 2009/147/CE che, oltre alle misure di ripristino attuate a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, sono necessarie per migliorare la qualità e la quantità di tali habitat, anche ristabilendoli, e per migliorarne la connettività, finché raggiungono una qualità e una quantità sufficienti.

4.  La determinazione delle zone più idonee per le misure di ripristino a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 si basa sulle migliori conoscenze disponibili e sui progressi tecnici e scientifici più recenti che determinano lo stato dei tipi di habitat di cui all'allegato II, ▌nonché la qualità e la quantità degli habitat delle specie di cui al paragrafo 3 del presente articolo, utilizzando le informazioni comunicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 17 della direttiva 2008/56/CE.

4 bis.  Gli Stati membri provvedono affinché, al più tardi entro il 2030, sia conosciuto lo stato di almeno il 50 % della zona ripartita su tutti i tipi di habitat dei gruppi da 1 a 6 di cui all'allegato II. Lo stato di tutte le zone dei tipi di habitat dei gruppi da 1 a 6 di cui all'allegato II è conosciuto entro il 2040. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché, al più tardi entro il 2040, sia conosciuto lo stato di almeno il 50 % della zona ripartita su tutti i tipi di habitat del gruppo 7 di cui all'allegato II. Lo stato di tutte le zone dei tipi di habitat del gruppo 7 di cui all'allegato II è conosciuto entro il 2050.

5.  Le misure di ripristino di cui ai paragrafi 1 e 2 tengono conto della necessità di migliorare la coerenza ecologica e la connettività tra i tipi di habitat di cui all'allegato II e delle esigenze ecologiche delle specie di cui al paragrafo 3 presenti in tali tipi di habitat.

6.  Gli Stati membri si adoperano per garantire che le zone soggette a misure di ripristino a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 registrino un costante miglioramento dello stato dei tipi di habitat di cui all'allegato II fino al raggiungimento di un buono stato e un costante miglioramento della qualità degli habitat delle specie di cui al paragrafo 3, fino al raggiungimento di una qualità sufficiente di tali habitat Gli Stati membri si adoperano per mettere a punto, laddove possibile, le necessarie misure allo scopo di evitare che le zone in cui è stato raggiunto un buono stato di conservazione e una qualità sufficiente degli habitat delle specie ▌si deteriorino in misura rilevante a livello nazionale. [Em. 125/rev1]

[Emm. 32, 104 e 126/rev1]

8.  Al di fuori dei siti Natura 2000, il mancato rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 6 ▌è giustificato se è dovuto a:

(a)  casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali;

(b)  trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici; ▌

(c bis)   in circostanze eccezionali legate alla realizzazione o al proseguimento di attività di interesse pubblico, il mancato rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 6 è giustificato, a condizione che non comprometta il conseguimento degli obiettivi di ripristino di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Gli Stati membri informano la Commissione di tali circostanze eccezionali e le giustificano debitamente e senza indugio; [Em. 7]

(d)   un'azione o assenza di azione di paesi terzi di cui lo Stato membro interessato non è responsabile.

8 bis.  Al di fuori dei siti Natura 2000, l'obbligo di attuare le misure necessarie di cui al paragrafo 7 non si applica al deterioramento causato da:

(a)  casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali;

(b)  trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici;

(c)  piani o progetti di interesse pubblico prevalente per i quali non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose; o

(d)  un'azione o assenza di azione di paesi terzi di cui lo Stato membro interessato non è responsabile.

9.  Per i siti Natura 2000, il mancato rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 6 e 7 è giustificato se è dovuto a:

(a)  casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali;

(b)  trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici; o

(c)  un piano o progetto autorizzato a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE.

10.  Gli Stati membri provvedono affinché si verifichi:

(a)  un aumento della superficie di habitat in buono stato per i tipi di habitat di cui ai gruppi da 1 a 6 dell'allegato II fino a quando almeno il 90 % sia in buono stato e fino al raggiungimento della superficie di riferimento favorevole per ciascun tipo di habitat in ciascuna regione biogeografica dello Stato membro interessato;

a bis)  un aumento della superficie di habitat in buono stato per i tipi di habitat di cui al gruppo 7 dell'allegato II fino a quando almeno la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera d), sia in buono stato e fino al raggiungimento della superficie di riferimento favorevole per ciascun tipo di habitat in ciascuna regione biogeografica dello Stato membro interessato;

(b)  una tendenza positiva verso una quantità e una qualità sufficienti degli habitat marini delle specie di cui all'allegato III e agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e delle specie contemplate dalla direttiva 2009/147/CE.

Articolo 5 bis

Energia da fonti rinnovabili

Ai fini dell'articolo 4, paragrafi 8 e 8 bis, e dell'articolo 5, paragrafi 8 e 8 bis, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio sono presunti di interesse pubblico prevalente. Gli Stati membri possono esentare tali piani e progetti dal requisito che non siano disponibili soluzioni alternative meno dannose a norma dell'articolo 4, paragrafi 8 e 8 bis, e dell'articolo 5, paragrafi 8 e 8 bis, se è stata effettuata una valutazione ambientale strategica conformemente alle condizioni di cui alla direttiva 2001/42/CE o se tali piani e progetti sono stati oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alle condizioni di cui alla direttiva (UE) 2011/92. In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare l'applicazione delle presenti disposizioni a determinate parti del loro territorio nonché a determinati tipi di tecnologie o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima a norma del regolamento (UE) 2018/1999. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le limitazioni applicate e le relative motivazioni.

Articolo 5 ter

Difesa nazionale

1.  Nell'attuazione delle misure di ripristino ai fini dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono esentare le zone utilizzate per attività destinate esclusivamente alla difesa nazionale, qualora tali misure siano ritenute incompatibili con un continuo uso militare delle zone in questione.

2.  Ai fini dell'articolo 4, paragrafi 8 e 8 bis, e dell'articolo 5, paragrafi 8 e 8 bis, gli Stati membri possono prevedere che i piani e i progetti destinati esclusivamente alla difesa nazionale siano presunti di interesse pubblico prevalente. Ai fini dell'articolo 4, paragrafi 8 e 8 bis, e dell'articolo 5, paragrafi 8 e 8 bis, gli Stati membri possono altresì esentare tali piani e progetti dal requisito che non siano disponibili soluzioni alternative meno dannose. Tuttavia, qualora si applichi tale esenzione, lo Stato membro interessato mette in atto misure, per quanto ragionevole e fattibile, volte a mitigare gli impatti sui tipi di habitat.

Articolo 6

Ripristino degli ecosistemi urbani

1.  Gli Stati membri provvedono affinché non si registri alcuna perdita netta della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani né di copertura arborea urbana nelle zone di ecosistemi urbani determinate a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 ter, entro il 31 dicembre 2030 rispetto all'[anno di entrata in vigore del presente regolamento] [...]. Ai fini di tale obbligo, gli Stati membri possono escludere da detta superficie nazionale totale le zone di ecosistemi urbani in cui la quota di spazi verdi urbani nei centri urbani e negli agglomerati urbani supera il 45 % e la quota di copertura arborea urbana supera il 10 %.

2.  Gli Stati membri conseguono successivamente una tendenza all'aumento della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani, compreso mediante l'integrazione di spazi verdi urbani negli edifici e nelle infrastrutture, nelle zone di ecosistemi urbani determinate a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 ter, misurata ogni sei anni dopo il 31 dicembre 2030, fino al raggiungimento del livello soddisfacente stabilito a norma dell'articolo 11, paragrafo 3.

3.  Gli Stati membri conseguono, in ogni zona di ecosistemi urbani determinata a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 ter, una tendenza all'aumento della ▌ copertura arborea urbana, misurata ogni sei anni dopo il 31 dicembre 2030, fino al raggiungimento del livello soddisfacente stabilito a norma dell'articolo 11, paragrafo 3.

Articolo 7

Ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali

1.  Gli Stati membri compilano un inventario delle barriere artificiali alla ▌connettività delle acque superficiali e, tenendo conto delle loro funzioni socio-economiche, individuano quelle da rimuovere al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di ripristino di cui all'articolo 4 e dell'obiettivo dell'Unione di ripristinare almeno 25 000 km di fiumi a scorrimento libero entro il 2030, fatti salvi la direttiva 2000/60/CE, in particolare l'articolo 4, paragrafi 3, 5 e 7, e il regolamento 1315/2013, in particolare l'articolo 15.

2.  Gli Stati membri rimuovono le barriere artificiali alla ▌connettività delle acque superficiali sulla base dell'inventario a norma del paragrafo 1, conformemente al piano per la loro rimozione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettere e) e f). Nell'eliminare le barriere, gli Stati membri considerano innanzitutto quelle obsolete, ossia quelle che non sono più necessarie per la produzione di energia rinnovabile, la navigazione interna, l'approvvigionamento idrico, la protezione dalle inondazioni o altri usi.

3.  Gli Stati membri integrano l'eliminazione delle barriere di cui al paragrafo 2 con le misure necessarie per migliorare le funzioni naturali delle relative pianure alluvionali.

4.  Gli Stati membri provvedono affinché la connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali ripristinate conformemente ai paragrafi 2 e 3 sia mantenuta.

Articolo 8

Ripristino delle popolazioni di impollinatori

1.  Gli Stati membri, mettendo in atto misure efficaci e appropriate, migliorano la diversità degli impollinatori e invertono la diminuzione delle popolazioni di impollinatori al più tardi entro il 2030 e conseguono successivamente una tendenza all'aumento di queste popolazioni, dopo l'entrata in vigore del regolamento e misurata ogni sei anni dopo il 2030, fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti di cui all'articolo 11, paragrafo 3. [Em. 88]

2.  Entro ... [9 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 20 per stabilire un metodo scientifico di monitoraggio della diversità e delle popolazioni di impollinatori. ▌ [Em. 89]

3.  Il metodo di cui al paragrafo 2 fornisce indicazioni agli Stati membri ai fini della definizione di livelli soddisfacenti ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, nonché un approccio standardizzato per rilevare i dati annuali sull'abbondanza e la diversità delle specie impollinatrici negli ecosistemi e per valutare l'evoluzione della popolazione degli impollinatori e l'efficacia delle misure di ripristino adottate dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. [Em. 90]

3 bis.  Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché i dati di monitoraggio provengano da un numero adeguato di siti onde garantire la rappresentatività in tutto il territorio. Gli Stati membri assicurano risorse sufficienti ai fini del monitoraggio e promuovono la scienza dei cittadini. [Em. 91]

3 ter.  La Commissione e le pertinenti agenzie dell'Unione, in particolare l'AEA, l'EFSA e l'ECHA, affrontano congiuntamente le principali pressioni cui sono esposti gli impollinatori e sostengono gli Stati membri su loro richiesta. [Em. 92]

[Em. 34]

Articolo 10

Ripristino degli ecosistemi forestali

1.  Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per rafforzare la biodiversità degli ecosistemi forestali, in aggiunta alle zone soggette a misure di ripristino a norma dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3.

2.  Gli Stati membri raggiungono una tendenza all'aumento a livello nazionale per ciascuno dei seguenti indicatori negli ecosistemi forestali, illustrati nell'allegato VI, misurata nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni sei anni, fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti stabiliti a norma dell'articolo 11, paragrafo 3:

▌[Em. 129/rev1]

▌[Em. 130/rev1]

(c)  indice dell'avifauna comune in habitat forestale;

2 bis.  Gli Stati membri conseguono una tendenza all'aumento a livello nazionale di tre dei seguenti indicatori negli ecosistemi forestali, come ulteriormente indicato nell'allegato VI, scelti in base alla loro capacità di dimostrare il rafforzamento della biodiversità degli ecosistemi forestali nello Stato membro interessato. La tendenza deve essere misurata dal periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni sei anni, fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti stabiliti a norma dell'articolo 11, paragrafo 3:

(a)  percentuale di foreste disetanee;

(b)  connettività forestale;

(c)  stock di carbonio organico;

(d)  percentuale di foreste dominate da specie arboree autoctone;

(e)  diversità delle specie arboree.

3.  Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 2 bis è giustificato se è dovuto a:

(a)  casi di forza maggiore su vasta scala, comprese le catastrofi naturali, in particolare gli incendi boschivi non pianificati e incontrollati; o

(b)  trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici.

Articolo 10 bis

Messa a dimora di tre miliardi di nuovi alberi

1.  In sede di individuazione e attuazione delle misure di ripristino per ottemperare agli obiettivi e agli obblighi di cui agli articoli 4, 6, 9 e 10, gli Stati membri contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo dell'Unione di piantare almeno tre miliardi di nuovi alberi entro il 2030.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché l'obiettivo di cui al paragrafo 1 sia conseguito nel pieno rispetto dei principi ecologici, garantendo la diversità delle specie, dando priorità alle specie arboree autoctone, ad eccezione, in casi e condizioni molto specifici, delle specie non autoctone adattate al suolo, al contesto climatico ed ecologico locale e alle condizioni degli habitat che contribuiscono a promuovere una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici. Le misure per conseguire l'obiettivo mirano ad aumentare la connettività e si basano sulla proforestazione, sul rimboschimento sostenibile e sull'inverdimento delle aree urbane.

3.  Gli alberi piantati ai fini del raccolto non sono conteggiati per l'obiettivo di cui al paragrafo 1. [Em. 80]

CAPO III

PIANI NAZIONALI DI RIPRISTINO

Articolo 11

Preparazione dei piani nazionali di ripristino

1.  Gli Stati membri preparano i piani nazionali di ripristino e effettuano il monitoraggio e le ricerche preliminari opportuni per individuare le misure di ripristino necessarie per contribuire agli obiettivi dell'Unione e adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 4 a 10, tenendo conto delle evidenze scientifiche più recenti, delle esigenze delle comunità locali, comprese quelle urbane, delle misure più efficaci in termini di costi e dell'impatto socioeconomico di tali misure. È necessario un adeguato coinvolgimento delle parti interessate, compresi i proprietari e i gestori dei terreni, in ogni fase del processo. [Em. 35]

2.  Gli Stati membri quantificano la superficie che deve essere ripristinata per raggiungere gli obiettivi di ripristino di cui agli articoli 4 e 5, tenendo conto dello stato dei tipi di habitat di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e della qualità e quantità degli habitat delle specie di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 3 ▌. La quantificazione si basa, tra l'altro sulle informazioni seguenti:

(a)  per ciascun tipo di habitat:

(i)  la superficie totale dell'habitat e una carta della sua distribuzione attuale;

(ii)  la superficie dell'habitat che non è in buono stato;

(iii)  la superficie di riferimento favorevole, tenendo conto dei registri di distribuzione storica e delle modifiche delle condizioni ambientali previste dovute ai cambiamenti climatici;

[Em. 37]

(b)  la qualità e la quantità sufficienti degli habitat delle specie necessarie per conseguire il loro stato di conservazione soddisfacente, tenendo conto delle zone più adatte ▌di questi habitat tenendo presenti le modifiche ▌dovute ai cambiamenti climatici e i ruoli che i terreni svolgono in termini di produzione alimentare, nonché le esigenze concorrenti degli habitat e delle specie; [Em. 38]

(b bis)  ai fini della quantificazione della superficie di ciascun tipo di habitat che deve essere ripristinata per conseguire gli obiettivi di ripristino di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), la zona di habitat non in buono stato di cui alla lettera a), punto ii), comprende solo le zone delle quali è conosciuto lo stato;

(b ter)  ai fini della quantificazione della superficie di ciascun tipo di habitat che deve essere ripristinata per conseguire gli obiettivi di ripristino di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d), la superficie di habitat non in buono stato di cui alla lettera a), punto ii) del presente paragrafo, comprende solo le zone delle quali lo stato è conosciuto o deve essere conosciuto a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 bis, e dell'articolo 5, paragrafo 4 bis;

(b quater)   le densità di popolazione e la scarsità di spazio nello Stato membro; [Em. 39]

(b quinquies)   le densità di popolazione e la scarsità di spazio nello Stato membro. [Em. 40]

2 bis.   La copertura dei deficit di finanziamento in relazione all'attuazione del presente regolamento è garantita senza utilizzare alcun finanziamento a titolo della PAC, della PCP o di altri flussi di finanziamento per l'agricoltura e la pesca. [Em. 134]

2 ter.  Per quanto riguarda il gruppo 7 dei tipi di habitat di cui all'allegato II, gli Stati membri fissano la percentuale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d).

2 quater.  Gli Stati membri determinano e mappano le zone di ecosistemi urbani di cui all'articolo 6 per tutte le loro città, piccole città e sobborghi.

La zona di ecosistemi urbani di una città o di una piccola città e sobborgo comprende:

(a)  l'intera città o piccola città e sobborgo; o

(b)  parti della città o della piccola città e sobborgo, compresi almeno i centri urbani, gli agglomerati urbani e, se lo Stato membro interessato lo ritiene opportuno, le zone periurbane.

Gli Stati membri possono aggregare le zone di ecosistemi urbani di due o più città adiacenti e/o piccole città e sobborghi in un'unica zona di ecosistemi urbani comune a tali città e/o piccole città e sobborghi.

3.  Gli Stati membri fissano, al più tardi entro il 2030, i livelli soddisfacenti per ciascuno degli indicatori di cui all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 2, [...] all'articolo 10, paragrafo 2, per ciascuno degli indicatori scelti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 bis, e per lo spazio verde urbano di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e per la copertura arborea urbana di cui all'articolo 6, paragrafo 3, mediante un processo e una valutazione aperti ed efficaci, basati sulle evidenze scientifiche più recenti ▌, sul quadro di riferimento di cui all'articolo 17, paragrafo 9 bis e, se disponibile, sul quadro di riferimento di cui all'articolo 17, paragrafo 9.

4.  Gli Stati membri individuano e mappano le zone agricole e forestali che necessitano di ripristino, in particolare le zone che, a causa dell'intensificazione o di altri fattori di gestione, necessitano di una connettività e di una diversità paesaggistica maggiori.

4 bis.  Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri possono elaborare una metodologia per integrare la metodologia di cui all'allegato IV, al fine di monitorare gli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità non contemplati dal metodo comune di cui alla descrizione degli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità di cui al suddetto allegato. La Commissione fornisce orientamenti sul quadro per l'elaborazione di tale metodologia entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4 ter.  Gli Stati membri determinano, se del caso, la riduzione della portata della riumidificazione delle torbiere di cui all'articolo 9, paragrafo 4, quinto comma.

5.  Gli Stati membri individuano le sinergie con la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ai medesimi, la neutralità in termini di degrado del suolo e la prevenzione delle catastrofi e stabiliscono di conseguenza l'ordine di priorità delle misure di ripristino. Gli Stati membri tengono conto anche degli elementi seguenti:

(a)  il loro piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999;

(b)  la loro strategia a lungo termine di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999;

(c)  l'obiettivo vincolante dell'Unione per il 2030 di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

6.  Gli Stati membri coordinano l'elaborazione dei piani nazionali di ripristino con la mappatura delle zone che sono necessarie per rispettare almeno i loro contributi nazionali per il conseguimento dell'obiettivo per il 2030 in materia di rinnovabili e, se del caso, con la designazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili e delle zone infrastrutturali dedicate. Durante la preparazione dei piani di ripristino della natura, gli Stati membri garantiscono sinergie con lo sviluppo delle energie rinnovabili e dell'infrastruttura energetica e con le zone di accelerazione per le energie rinnovabili e l'infrastruttura dedicata già designate e assicurano che il funzionamento di tali zone ▌, comprese le procedure di autorizzazione applicabili in tali zone ▌previste dalla direttiva (UE) 2018/2001, nonché il funzionamento dei progetti di rete necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico e le rispettive procedure di autorizzazione, rimangano invariati.

7.  In fase di preparazione dei piani nazionali di ripristino, gli Stati membri tengono conto in particolare degli elementi seguenti:

(a)  le misure di conservazione stabilite per i siti Natura 2000 conformemente alla direttiva 92/43/CEE;

(b)  i quadri di azioni prioritarie preparati conformemente alla direttiva 92/43/CEE;

(c)  le misure volte a conseguire un buono stato quantitativo, ecologico e chimico dei corpi idrici che figurano nei programmi di misure e nei piani di gestione dei bacini idrografici preparati conformemente alla direttiva 2000/60/CE e nei piani di gestione del rischio di alluvioni istituiti a norma della direttiva 2007/60/CE;

(d)  se del caso, le strategie per l'ambiente marino volte a conseguire un buono stato ecologico per tutte le regioni marine dell'Unione, preparate conformemente alla direttiva 2008/56/CE;

(e)  i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico preparati nel quadro della direttiva (UE) 2016/2284;

(f)  le strategie e i piani d'azione nazionali in materia di biodiversità elaborati conformemente all'articolo 6 della convenzione sulla diversità biologica;

(g)  se del caso, le misure di conservazione e di gestione adottate nell'ambito della politica comune della pesca;

(h)  i piani strategici della PAC elaborati in conformità del regolamento (UE) 2021/2115.

8.  In fase di preparazione dei piani nazionali di ripristino, gli Stati membri possono avvalersi dei diversi esempi di misure di ripristino di cui all'allegato VII, in funzione delle condizioni nazionali e locali specifiche e delle evidenze scientifiche più recenti.

9.  In fase di preparazione dei piani nazionali di ripristino, gli Stati membri mirano a ottimizzare le funzioni ecologiche, economiche e sociali degli ecosistemi, nonché il loro contributo allo sviluppo sostenibile delle regioni e comunità interessate.

9 bis.  In fase di preparazione dei piani nazionali di ripristino, gli Stati membri possono tenere conto della diversità delle situazioni in regioni diverse connesse ai requisiti sociali, economici e culturali, alle caratteristiche regionali e locali e alla densità della popolazione. Se del caso, si dovrebbe tenere conto della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, come la grande distanza, l'insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili, nonché della ricca biodiversità e dei costi associati per la protezione e il ripristino dei loro ecosistemi.

10.  Ove possibile, gli Stati membri promuovono sinergie con i piani nazionali di ripristino di altri Stati membri, in particolare per gli ecosistemi transfrontalieri o in cui gli Stati membri condividono una regione o sottoregione marina ai sensi della direttiva 2008/56/CE.

10 bis.  Gli Stati membri possono, ove possibile e opportuno, ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione di piani nazionali di ripristino, in relazione al ripristino e al ripristino degli ecosistemi marini, utilizzare le strutture regionali di cooperazione istituzionale esistenti.

10 ter.  Qualora individuino un problema che possa impedire il rispetto degli obblighi di ripristinare e di ristabilire gli ecosistemi marini e che richieda misure per le quali non sono competenti, gli Stati membri presentano, individualmente o congiuntamente, se del caso, agli Stati membri, alla Commissione o alle organizzazioni internazionali, una descrizione dei problemi individuati e possibili misure, in vista dell'esame e dell'eventuale adozione.

11.  Gli Stati membri si adoperano affinché la preparazione del piano di ripristino sia aperta, trasparente, inclusiva ed efficace e che al pubblico, in particolare ai proprietari terrieri, ai gestori dei terreni, ai portatori di interessi del settore marittimo e agli altri attori pertinenti, come i servizi di consulenza e di divulgazione, in conformità al principio del consenso previo e informato, siano offerte tempestivamente possibilità effettive di partecipare alla preparazione del piano. Le autorità locali e regionali, come pure le autorità di gestione pertinenti, sono adeguatamente coinvolte nella preparazione del piano. Le consultazioni sono conformi alle prescrizioni della ▌direttiva 2001/42/CE. [Em. 12]

Articolo 12

Contenuto dei piani nazionali di ripristino

1.  Il piano nazionale di ripristino copre il periodo fino al 2050 e prevede scadenze intermedie corrispondenti agli obiettivi e agli obblighi di cui agli articoli da 4 a 10.

1 bis.  In deroga al paragrafo 1, il piano nazionale di ripristino da presentare a norma dell'articolo 13 e dell'articolo 14, paragrafo 6, può, per quanto riguarda il periodo successivo a giugno 2032 e fino al riesame a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, essere limitato a una panoramica strategica:

(a)  degli elementi di cui al paragrafo 2; e

(b)  dei contenuti di cui ai paragrafi 3 e 3 bis.

Il piano nazionale di ripristino riveduto derivante dal riesame da effettuare prima del luglio 2032 a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, può, per quanto riguarda il periodo successivo a giugno 2042 e fino alla revisione prima del luglio 2042 conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, essere limitato a una panoramica strategica di tali elementi e contenuti.

2.  Gli Stati membri includono gli elementi seguenti nei rispettivi piani nazionali di ripristino, utilizzando il formato tipo a norma del paragrafo 4:

(a)  la quantificazione delle zone da ripristinare per raggiungere gli obiettivi di ripristino di cui agli articoli da 4 a 10 sulla base dei lavori preparatori svolti a norma dell'articolo 11 e le mappe indicative di potenziali zone da ripristinare;

(b)  una descrizione delle misure di ripristino previste o attuate per conseguire gli obiettivi e adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 4 a 10 che precisi quali tra queste misure sono previste, o attuate, nell'ambito della rete Natura 2000 istituita a norma della direttiva 92/43/CEE;

(b bis)  una sezione specifica che definisca le misure per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 4 bis, e all'articolo 5, paragrafo 4 bis;

[Em. 41]

[Em. 42]

(e)  l'inventario delle barriere e le barriere da rimuovere individuate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, il piano per la loro rimozione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, e ▌della lunghezza dei fiumi a scorrimento libero da conseguire mediante la rimozione di queste barriere secondo le stime dal 2020 al 2030 e ▌2050, e qualsiasi altra misura volta a ristabilire le funzioni naturali delle pianure alluvionali conformemente all'articolo 7, paragrafo 3;

(e bis)  una giustificazione, se del caso, della riumidificazione delle torbiere in percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 9, paragrafo 4, primo comma, lettere da a) a c);

(e ter)  un resoconto degli indicatori per gli ecosistemi forestali scelti a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 bis, e della loro idoneità a dimostrare il rafforzamento della biodiversità negli ecosistemi forestali all'interno dello Stato membro interessato;

(f)  il calendario per l'attuazione delle misure di ripristino a norma degli articoli da 4 a 10;

(g)  una sezione specifica che stabilisca misure di ripristino su misura nelle regioni ultraperiferiche, ove opportuno;

(h)  il monitoraggio delle zone soggette a ripristino conformemente agli articoli 4 e 5, il processo per valutare l'efficacia delle misure di ripristino messe in atto a norma degli articoli da 4 a 10 e per rivederle ove necessario a garantire il rispetto degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 4 a 10;

(i)  un'indicazione delle disposizioni atte a garantire gli effetti continui, a lungo termine e duraturi delle misure di ripristino di cui agli articoli da 4 a 10;

(j)  i benefici collaterali previsti per la mitigazione dei cambiamenti climatici e la neutralità in termini di degrado del suolo associati alle misure di ripristino nel corso del tempo, nonché i benefici socioeconomici più ampi di tali misure;

(j bis)   l'impatto socioeconomico stimato dell'attuazione delle misure di ripristino; [Em. 69]

(k)  una sezione specifica che illustri in che modo il piano nazionale di ripristino tiene conto degli elementi seguenti:

(i)  la pertinenza degli scenari di cambiamento climatico per la pianificazione del tipo e dell'ubicazione delle misure di ripristino;

(ii)  il potenziale delle misure di ripristino in termini di riduzione al minimo dell'impatto dei cambiamenti climatici sulla natura, di prevenzione o di attenuazione degli effetti delle catastrofi naturali, e di sostegno all'adattamento;

(iii)  sinergie con le strategie o i piani nazionali di adattamento e le relazioni nazionali di valutazione del rischio di catastrofi;

(iv)  una panoramica dell'interazione tra le misure incluse nel piano nazionale di ripristino e il piano nazionale per l'energia e il clima;

(l)  la stima delle esigenze di finanziamento per l'attuazione delle misure di ripristino, che comprende la descrizione del sostegno ai soggetti interessati dalle misure di ripristino o da altri nuovi obblighi derivanti dal presente regolamento, e i mezzi di finanziamento previsti, pubblici o privati, compreso il (co)-finanziamento con strumenti di finanziamento dell'Unione;

(m)  un'indicazione delle sovvenzioni che incidono negativamente sul conseguimento degli obiettivi e sull'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento;

(n)  una sintesi del processo di preparazione e stesura del piano nazionale di ripristino, comprese informazioni sulla partecipazione del pubblico e sul modo in cui sono state prese in considerazione le esigenze delle comunità locali e dei portatori di interessi;

(o)  una sezione specifica che indichi in che modo le osservazioni della Commissione sul progetto di piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 14, paragrafo 4, sono state prese in considerazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5. Se non dà seguito a un'osservazione della Commissione, o a una parte considerevole della stessa, lo Stato membro fornisce le sue motivazioni.

3.  I piani nazionali di ripristino includono, se del caso, le misure di conservazione e di gestione che lo Stato membro intende adottare nell'ambito della politica comune della pesca, comprese le misure di conservazione contenute nelle raccomandazioni comuni che lo Stato membro intende presentare conformemente alla procedura di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013, e tutte le informazioni pertinenti su tali misure.

3 bis.  I piani nazionali di ripristino includono una panoramica dell'interazione tra le misure incluse nel piano nazionale di ripristino e il piano strategico nazionale nell'ambito della politica agricola comune.

3 ter.  Se del caso, i piani nazionali di ripristino includono una panoramica delle considerazioni relative alla diversità delle situazioni in regioni diverse di cui all'articolo 11, paragrafo 9 bis.

4.  La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire un formato tipo per i piani nazionali di ripristino. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. La Commissione è assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) nell'elaborazione del formato tipo. Entro il [data = primo giorno del mese successivo a tre mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta i progetti di atti di esecuzione al comitato di cui all'articolo 21, paragrafo 1.

Articolo 13

Presentazione dei progetti di piano nazionale di ripristino

Gli Stati membri presentano alla Commissione un progetto di piano nazionale di ripristino di cui agli articoli 11 e 12 entro il... [OP: inserire la data = primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Articolo 14

Valutazione dei piani nazionali di ripristino

1.  La Commissione valuta i progetti di piani nazionali di ripristino entro sei mesi dalla data di ricevimento. In sede di valutazione la Commissione agisce in stretta collaborazione con lo Stato membro.

2.  Nell'esaminare il progetto di piano nazionale di ripristino, la Commissione ne valuta la conformità all'articolo 12 e l'adeguatezza rispetto agli obiettivi e agli obblighi di cui agli articoli da 4 a 10, nonché agli obiettivi generali dell'Unione di cui all'articolo 1 e agli obiettivi specifici di cui all'articolo 7, paragrafo 1, di ripristinare almeno 20 000 km di fiumi a scorrimento libero nell'Unione entro il 2035. La Commissione esamina altresì l'impatto socio-economico sulle zone rurali e l'impatto del piano nazionale di ripristino in particolare sulla produzione agricola e forestale, onde assicurare che tale piano non si traduca in un trasferimento della produzione al di fuori dell'Unione europea. [Em. 43]

3.  Ai fini della valutazione dei progetti di piani nazionali di ripristino, la Commissione è assistita da esperti o dall'AEA.

4.  La Commissione può rivolgere osservazioni agli Stati membri entro sei mesi dalla data di ricevimento del progetto di piano nazionale di ripristino.

5.  Gli Stati membri tengono ▌conto delle eventuali osservazioni della Commissione nel loro piano nazionale di ripristino definitivo.

6.  Gli Stati membri mettono a punto, pubblicano e presentano alla Commissione il piano nazionale di ripristino entro sei mesi dalla data di ricevimento delle osservazioni della Commissione.

Articolo 14 bis

Attuazione di misure per il ripristino degli ecosistemi marini

1.  Gli Stati membri i cui piani nazionali di ripristino comprendono misure di conservazione nell'ambito della politica comune della pesca per le quali devono essere presentate raccomandazioni comuni consultano gli altri Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto, in conformità degli articoli 11 e 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, e presentano tali raccomandazioni comuni congiuntamente agli altri Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto:

a)  al più tardi 12 mesi dopo la presentazione del loro piano nazionale di ripristino per le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 3;

b)  al più tardi il 1° gennaio 2028 per le misure di ripristino necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi fissati per il 2030;

c)  al più tardi il 1° gennaio 2036 per le misure di ripristino necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi fissati per il 2040;

d)  al più tardi il 1° gennaio 2046 per le misure di ripristino necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi fissati per il 2050.

2.  La Commissione monitora i progressi in relazione ai termini per le misure che richiedono la presentazione di raccomandazioni comuni nell'ambito della politica comune della pesca.

3.  Qualora gli Stati membri non presentino a tempo debito le raccomandazioni comuni di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione adotta le misure al più tardi 12 mesi dopo il termine per la presentazione della raccomandazione comune stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, avvalendosi degli strumenti di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 in assenza di una raccomandazione comune. [Em. 15]

Articolo 15

Riesame dei piani nazionali di ripristino

1.  Gli Stati membri riesaminano e rivedono i rispettivi piani nazionali di ripristino includendovi misure aggiuntive entro luglio 2032 ed entro luglio 2042. Successivamente, almeno una volta ogni 10 anni, gli Stati membri riesaminano il piano nazionale di ripristino e, se necessario, lo rivedono includendovi misure aggiuntive. I riesami sono svolti conformemente agli articoli 11 e 12, tenendo conto dei progressi compiuti nell'attuazione dei piani, delle migliori evidenze scientifiche disponibili e delle conoscenze disponibili sui cambiamenti o i cambiamenti attesi delle condizioni ambientali dovuti ai cambiamenti climatici. Nei riesami da effettuare prima di luglio 2032 e prima di luglio 2042, gli Stati membri tengono conto delle conoscenze sullo stato dei tipi di habitat elencati negli allegati I e II acquisite conformemente agli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 4 bis, e all'articolo 5, paragrafo 4 bis. Gli Stati membri pubblicano e comunicano alla Commissione il loro piano nazionale di ripristino riveduto.

2.  Qualora il monitoraggio a norma dell'articolo 17 indichi che le misure stabilite nel piano nazionale di ripristino non saranno sufficienti per conseguire gli obiettivi e adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 4 a 10, lo Stato membro riesamina il piano nazionale di ripristino, e se necessario lo rivede, includendovi misure aggiuntive. Gli Stati membri pubblicano e comunicano alla Commissione il piano nazionale di ripristino riveduto.

3.  Sulla base delle informazioni di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, e della valutazione di cui all'articolo 18, paragrafi 4 e 5, se ritiene che i progressi compiuti dallo Stato membro siano insufficienti per conseguire gli obiettivi e adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 4 a 10, la Commissione può, previa consultazione con lo Stato membro interessato, esigere che lo Stato membro ▌ presenti un progetto riveduto di piano nazionale di ripristino contenente misure aggiuntive. Il piano nazionale di ripristino riveduto con misure aggiuntive è pubblicato e trasmesso entro sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta della Commissione. Su richiesta dello Stato membro interessato e in casi debitamente giustificati, la Commissione può prorogare tale termine di altri sei mesi.

[Emm. 18cp e 44]

CAPO IV

MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE

Articolo 17

Monitoraggio

1.  Gli Stati membri monitorano quanto segue:

(a)  lo stato e la tendenza dello stato dei tipi di habitat, nonché la qualità e la tendenza della qualità degli habitat delle specie di cui agli articoli 4 e 5 nelle zone soggette a misure di ripristino sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera h);

(b)  la superficie dello spazio verde urbano e della copertura della volta arborea all'interno di zone di ecosistemi urbani determinate conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 ter, a norma dell'articolo 6);

(c)  gli indicatori della biodiversità negli ecosistemi agricoli di cui all'allegato IV;

(d)  le popolazioni delle specie dell'avifauna comune in habitat agricolo di cui all'allegato V;

(e)  i tre indicatori della biodiversità negli ecosistemi forestali di cui all'articolo 10, paragrafo 2;

(e bis)  tre degli indicatori della biodiversità negli ecosistemi forestali di cui all'articolo 10, paragrafo 2 bis, scelti dallo Stato membro;

(f)  l'abbondanza e la diversità delle specie impollinatrici, secondo il metodo stabilito a norma dell'articolo 8, paragrafo 2;

(g)  la superficie e lo stato delle aree coperte dai tipi di habitat di cui agli allegati I e II ▌;

(h)  la superficie e la qualità dell'habitat delle specie di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 3 ▌.

2.  Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettera a), ha inizio non appena vengono messe in atto le misure di ripristino.

3.  Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d), e) ed e bis), inizia il [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].

4.  Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettera f), inizia un anno dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

5.  Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), è effettuato almeno ogni sei anni. Il monitoraggio a norma del paragrafo 1, lettera c),per quanto riguarda gli stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati e la percentuale di terreni agricoli con elementi caratteristici del paesaggio a elevata diversità, e lettera e), per quanto riguarda il legno morto in piedi e il legno morto a terra e, se del caso, la quota di foreste disetanee, la connettività forestale, la quota di foreste dominate da specie arboree autoctone, la diversità delle specie arboree e gli stock di carbonio organico, è effettuato almeno ogni sei anni o, ove necessario per valutare la tendenza all'aumento per il 2030, con un intervallo più breve. Il monitoraggio a norma del paragrafo 1, lettera c), per quanto riguarda l'indice delle farfalle comuni, lettere d) ed e), per quanto riguarda l'indice dell'avifauna comune in habitat forestale, e lettera f), per quanto riguarda le specie di impollinatori è effettuato ogni anno. Il monitoraggio a norma del paragrafo 1, lettere g) e h), è effettuato almeno ogni sei anni ed è coordinato con il ciclo di relazioni di cui all'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE e la valutazione iniziale di cui all'articolo 17 della direttiva 56/2008/CE.

6.  Gli Stati membri provvedono affinché gli indicatori per gli ecosistemi agricoli di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e gli indicatori per gli ecosistemi forestali di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b), e all'articolo 10, paragrafo 2 bis, lettera c), del presente regolamento siano monitorati in modo coerente con il monitoraggio richiesto a norma dei regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/1999.

7.  Gli Stati membri rendono pubblici i dati generati dal monitoraggio effettuato a norma del presente articolo, conformemente alla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(70) e alle frequenze di monitoraggio di cui al paragrafo 5.

8.  I sistemi di monitoraggio degli Stati membri operano sulla base di banche dati elettroniche e di sistemi di informazione geografica e massimizzano l'accesso e l'uso dei dati e servizi ottenuti mediante tecnologie di telerilevamento, osservazione della Terra (servizi Copernicus), sensori e dispositivi in situ, o dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, dall'analisi e dal trattamento avanzati dei dati.

9.  La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di:

(a)  precisare i metodi di monitoraggio degli indicatori per gli ecosistemi agricoli di cui all'allegato IV;

(b)  precisare i metodi di monitoraggio degli indicatori per gli ecosistemi forestali di cui all'allegato VI;

(c)  istituire un quadro di riferimento per la fissazione dei livelli soddisfacenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 2 bis.

9 bis.  Entro il 2028 la Commissione adotta atti di esecuzione per istituire un quadro di riferimento per la fissazione dei livelli soddisfacenti di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 2.

9 ter.   ▌Atti di esecuzione in conformità dei paragrafi 9 e 9 bis sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 18

Comunicazione

1.  Gli Stati membri comunicano per via elettronica alla Commissione la zona oggetto delle misure di ripristino di cui agli articoli da 4 a 10 e le barriere di cui all'articolo 7 che sono state rimosse, almeno ogni tre anni. La prima relazione è presentata nel giugno 2028.

2.  Almeno ogni sei anni gli Stati membri comunicano per via elettronica i dati e le informazioni seguenti alla Commissione, assistita dall'AEA:

(a)  i progressi compiuti nell'attuazione del piano nazionale di ripristino, nella messa in atto delle misure di ripristino, nel conseguimento degli obiettivi finali e nell'adempimento degli obblighi stabiliti a norma degli articoli da 4 a 10;

(b)  i risultati del monitoraggio effettuato a norma dell'articolo 17. La relazione contenente i risultati del monitoraggio effettuato a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere g) e h), è presentata con l'inclusione di mappe georeferenziate;

(c)  l'ubicazione e l'estensione delle zone soggette alle misure di ripristino di cui all'articolo 4, all'articolo 5 e all'articolo 9, paragrafo 4, compresa una loro mappa georeferenziata;

(d)  l'inventario aggiornato delle barriere di cui all'articolo 7, paragrafo 1;

(e)  informazioni sui progressi compiuti nel far fronte alle esigenze di finanziamento, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera l), compreso un esame dell'investimento effettivo rispetto alle ipotesi di investimento iniziale.

Le prime relazioni sono presentate nel giugno 2031, per il periodo fino al 2030.

3.  La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formato, la struttura e le modalità dettagliate per la presentazione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. La Commissione è assistita dall'AEA nella redazione del formato, della struttura e delle modalità dettagliate della comunicazione elettronica.

4.  Ogni tre anni, l'AEA presenta alla Commissione ▌panoramica tecnica sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento sulla base dei dati messi a disposizione dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 e dell'articolo 17, paragrafo 7.

5.  L'AEA presenta alla Commissione una relazione tecnica a livello dell'Unione sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento sulla base dei dati messi a disposizione dagli Stati membri a norma dei paragrafi 1, 2 e 3. Può inoltre utilizzare le informazioni comunicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 15 della direttiva 2000/60/CE, dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 17 della direttiva 2008/56/CE. La relazione è trasmessa entro giugno 2032 e le successive relazioni sono trasmesse ogni sei anni.

6.  A partire dal [quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] ogni sei anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

6 bis.   Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente:

(a)  una panoramica delle risorse finanziarie disponibili a livello dell'Unione ai fini dell'attuazione del presente regolamento;

(b)  una valutazione delle esigenze di finanziamento per attuare gli articoli da 4 a 10 e conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

(c)  un'analisi volta a individuare eventuali carenze di finanziamento nell'attuazione degli obblighi stabiliti nel regolamento, anche per quanto riguarda la compensazione finanziaria delle potenziali perdite da parte dei proprietari terrieri e dei gestori di terreni direttamente dovute all'attuazione del presente regolamento;

(d)  se del caso, proposte di misure adeguate, comprese misure finanziarie aggiuntive per far fronte alle lacune individuate, come l'istituzione di uno strumento ad hoc, e fatte salve le prerogative dei colegislatori per l'adozione del quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2027. [Em. 11]

7.  Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 siano adeguate e aggiornate e siano accessibili al pubblico conformemente alle direttive 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 2007/2/CE e (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio.

CAPO V

DELEGA DI POTERE E PROCEDURA DI COMITATO

Articolo 19

Modifica degli allegati

1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di modificare l'allegato I per adeguare al progresso tecnico e scientifico il modo in cui i ▌ tipi di habitat sono raggruppati e tenere conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento.

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di modificare l'allegato II per adeguare:

(a)   l'elenco dei tipi di habitat al fine di garantire la coerenza con gli aggiornamenti […] della classificazione degli habitat del sistema UE d'informazione sulla natura (EUNIS), e;

(b)  il modo in cui i ▌tipi di habitat sono raggruppati al progresso tecnico e scientifico e tenere conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento.

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di modificare l'allegato III per adeguare l'elenco delle specie marine di cui all'articolo 5 al progresso tecnico e scientifico.

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di modificare l'allegato IV per adeguare la descrizione, l'unità e il metodo degli indicatori per gli ecosistemi agricoli al progresso tecnico e scientifico.

5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di modificare l'allegato V per adeguare l'elenco delle specie utilizzate per l'indice dell'avifauna comune in habitat agricolo negli Stati membri al progresso tecnico e scientifico.

6.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di modificare l'allegato VI per adeguare la descrizione, l'unità e il metodo degli indicatori per gli ecosistemi forestali al progresso tecnico e scientifico.

7.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di modificare l'allegato VII per adeguare l'elenco di esempi delle misure di ripristino al progresso tecnico e scientifico e tenere conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 20

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 19 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(71).

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 21

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 bis

Modifica del regolamento (UE) 2022/869

L'articolo 7, paragrafo 8, primo comma, del regolamento (UE) 2022/869 è sostituito dal seguente:"

"In relazione all'impatto ambientale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, all'articolo 4, paragrafi 8 e 8 bis, e all'articolo 5, paragrafi 8 e 8 bis, della [proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al ripristino della natura], i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione sono ritenuti di interesse pubblico dal punto di vista della politica energetica e possono essere considerati di interesse pubblico prevalente, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite negli atti citati."

"

Articolo 22

Riesame

1.  La Commissione valuta il presente regolamento entro il 31 dicembre 2030 e successivamente ogni due anni per valutarne l'impatto, in particolare sul settore agricolo e sull'approvvigionamento di alimenti sicuri, nonché gli impatti socio-economici del presente regolamento soprattutto nelle zone rurali. [Em. 45]

2.  La Commissione presenta una relazione sui principali risultati della valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Se la Commissione lo ritiene opportuno, la relazione è corredata di una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, tenendo conto della necessità di stabilire ulteriori obiettivi di ripristino, compresi gli obiettivi aggiornati per il 2040 e il 2050, sulla base di metodi comuni per valutare lo stato degli ecosistemi non contemplati dagli articoli 4 e 5, della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e delle evidenze scientifiche più recenti. [Em. 17]

Articolo 22 bis

Rinvio degli obiettivi di cui al presente regolamento in caso di conseguenze socioeconomiche eccezionali

1.  Entro ... [1 anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni anno, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso in cui indica se si applicano una o più delle seguenti condizioni:

a)  le procedure di autorizzazione in uno o più Stati membri sono in ritardo a causa dei vincoli imposti dalla legislazione dell'Unione in materia di protezione della natura per quanto riguarda i seguenti settori:

i)  costruzione e trasformazione di abitazioni, in particolare il settore dell'edilizia popolare;

ii)  realizzazione di progetti sulle energie rinnovabili connessi al conseguimento degli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/1119 (normativa europea sul clima);

b)  i prezzi medi dei prodotti alimentari sono aumentati del 10 % nell'arco di 1 anno;

c)  la produzione totale di alimenti nell'Unione è diminuita del 5 % nell'arco di 1 anno.

2.  Qualora si applichi una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1, gli obiettivi di cui al presente regolamento sono rinviati fino a quando non vengano meno tutte le condizioni di cui a tale paragrafo. [Em. 131]

Articolo 23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a partire dalla data in cui la Commissione ha fornito al Parlamento europeo e al Consiglio dati scientifici solidi sulle condizioni necessarie per garantire la sicurezza alimentare a lungo termine, rispettando la necessità di seminativi nell'ambito dell'agricoltura convenzionale ed ecologica, l'impatto del ripristino della natura sulla produzione, la disponibilità e i prezzi dei prodotti alimentari. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso indicante la data a decorrere dalla quale si applica il presente regolamento. [Em. 135]

Esso di applica a partire dalla data in cui è soddisfatta la condizione di cui all'articolo 11, paragrafo 2 bis. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso indicante la data a decorrere dalla quale si applica il presente regolamento. [Em. 136]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO I

ECOSISTEMI TERRESTRI, COSTIERI E DI ACQUA DOLCE - TIPI DI HABITAT E GRUPPI DI TIPI DI HABITAT DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFI 1 E 2

L'elenco sottostante comprende tutti i tipi di habitat terrestri, costieri e di acqua dolce elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, nonché sei gruppi di quei tipi di habitat, nella fattispecie 1) zone umide (costiere e interne), 2) formazioni erbose e altri habitat pastorali, 3) habitat fluviali, lacustri, alluvionali e ripariali, 4) foreste, 5) habitat di steppe, lande e arbusteti e 6) habitat rocciosi e di dune.

1.  GRUPPO 1: ZONE UMIDE (costiere e interne)

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

Habitat costieri e di acqua salata

1130

Estuari

1140

Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

1150

Lagune costiere

1310

Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone fangose e sabbiose

1320

Prati di Spartina (Spartinion maritimae)

1330

Pascoli inondati atlantici (Glauco-Pulcinellietalia maritimae)

1340

Pascoli inondati continentali

1410

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

1420

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)

1530

Steppe alofile e paludi pannoniche

1650

Insenature strette del Baltico boreale

Lande umide e formazioni erbose di torbiera

4010

Lande umide atlantiche settentrionali a Erica tetralix

4020

Lande umide atlantiche temperate a Erica ciliaris e Erica tetralix

6460

Formazioni erbose di torbiera dei Troodos

Torbiere, torbiere basse e paludi basse

7110

Torbiere alte attive

7120

Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale

7130

Torbiere di copertura

7140

Torbiere di transizione e instabili

7150

Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion

7160

Sorgenti ricche di minerali e sorgenti di paludi basse fennoscandiche

7210

Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae

7220

Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion)

7230

Torbiere basse alcaline

7240

Formazioni pioniere alpine del Caricion bicoloris-atrofuscae

7310

Torbiere di Aapa

7320

Torbiere di Palsa

Foreste umide

9080

Boschi paludosi caducifogli della Fennoscandia

91D0

Torbiere boscose

2.  GRUPPO 2: formazioni erbose e altri habitat pastorali

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

Habitat costieri e di dune

1630

Praterie costiere del Baltico boreale

21A0

Machair

Habitat di lande e arbusteti

4030

Lande secche europee

4040

Lande secche costiere atlantiche a Erica vagans

4090

Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose

5130

Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli

8240

Pavimenti calcarei

Formazioni erbose

6110

Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi

6120

Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche

6130

Formazioni erbose calaminari dei Violetalia calaminariae

6140

Formazioni erbose silicicole a Festuca eskia dei Pirenei

6150

Formazioni erbose boreo-alpine silicee

6160

Formazioni erbose silicicole oro-iberiche a Festuca indigesta

6170

Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine

6180

Formazioni erbose mesofile macaronesiche

6190

Formazioni erbose rupicole pannoniche (Stipo-Festucetalia pallentis)

6210

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte di cespugli su substrati calcarei (Festuco-Brometalia)

6220

Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

6230

Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)

6240

Formazioni erbose sub-pannoniche

6250

Steppe pannoniche su loess

6260

Steppe pannoniche sabbiose

6270

Steppe fennoscandiche di bassa altitudine da secche a mesofile, ricche in specie

6280

Alvar nordico e rocce piatte calcaree pre-cambriane

62A0

Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae)

62B0

Formazioni erbose serpentinofile di Cipro

62C0

Steppe ponto-sarmatiche

62D0

Formazioni erbose acidofile oro-moesiane

6410

Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argillo-limosi (Molinion caeruleae)

6420

Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion

6510

Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6520

Praterie montane da fieno

Dehesas e praterie arborate

6310

Dehesas con Quercus spp. sempreverde

6530

Praterie arborate fennoscandiche

9070

Pascoli arborati fennoscandici

3.  GRUPPO 3: habitat fluviali, lacustri, alluvionali e ripariali

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

Fiumi e laghi

3110

Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (Littorelletalia uniflorae)

3120

Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con Isoetes spp.

3130

Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea

3140

Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.

3150

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition

3160

Laghi e stagni distrofici naturali

3170

Stagni temporanei mediterranei

3180

«Turloughs»

3190

Laghetti di dolina di rocce gessose

31A0

Formazioni transilvaniche di loto nelle sorgenti calde

3210

Fiumi naturali della Fennoscandia

3220

Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

3230

Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica

3240

Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos

3250

Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum

3260

Fiumi delle pianure e montani con vegetazione di Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion

3270

Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p.

3280

Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba

3290

Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion

32A0

Cascate di travertino dei fiumi carsici nelle Alpi dinariche

Praterie alluvionali

6430

Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile

6440

Praterie alluvionali inondabili dello Cnidion dubii

6450

Praterie alluvionali nord-boreali

6540

Formazioni erbose submediterranee del Molinio-Hordeion secalini

Foreste alluvionali/ripariali

9160

Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del Carpinion betuli

91E0

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0

Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)

92A0

Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

92B0

Foreste a galleria dei fiumi mediterranei a flusso intermittente a Rhododendron ponticum, Salix e altre specie

92C0

Boschi di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)

92D0

Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)

9370

Palmeti di Phoenix

4.  GRUPPO 4: Foreste

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

Foreste boreali

9010

Taïga occidentale

9020

Vecchie foreste caducifoglie naturali emiboreali della Fennoscandia (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus o Ulmus) ricche di epifite

9030

Foreste naturali delle prime fasi della successione delle superficie emergenti costiere

9040

Foreste nordiche subalpine/subartiche con Betula pubescens ssp. czerepanovii

9050

Foreste fennoscandiche di Picea abies ricche di piante erbacee

9060

Foreste di conifere su, o collegate con, esker fluvioglaciali

Foreste temperate

9110

Faggeti del Luzulo-Fagetum

9120

Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di Ilex e a volte di Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)

9130

Faggeti dell'Asperulo-Fagetum

9140

Faggeti subalpini dell'Europa centrale con Acer e Rumex arifolius

9150

Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del tipo Cephalanthero-Fagion

9170

Querceti di rovere del Galio-Carpinetum

9180

Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion

9190

Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur

91A0

Vecchi querceti delle isole britanniche con Ilex e Blechnum

91B0

Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia

91G0

Boschi pannonici di Quercus petraea e Carpinus betulus

91H0

Boschi pannonici di Quercus pubescens

91I0

Boschi steppici euro-siberiani di Quercus spp.

91J0

Boschi di Taxus baccata delle isole Britanniche

91K0

Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)

91L0

Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)

91M0

Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile

91P0

Foreste di abete della Santa Croce (Abietetum polonicum)

91Q0

Foreste calcicole dei Carpazi occidentali di Pinus sylvestris

91R0

Foreste di pino silvestre delle dolomiti dinariche (Genisto januensis-Pinetum)

91S0

Faggeti della regione del Mar Nero occidentale

91T0

Foreste di pino silvestre a licheni dell'Europa centrale

91U0

Foreste di pino della steppa sarmatica

91V0

Faggeti dacici (Symphyto-Fagion)

91W0

Faggeti della Moesia

91X0

Faggeti della Dobrogea

91Y0

Querceti di rovere della Dacia

91Z0

Boschi di tiglio argenteo della Moesia

91AA

Boschi orientali di quercia bianca

91BA

Foreste di abete bianco della Moesia

91CA

Foreste di pino silvestre del massiccio balcanico e del Rhodope

Foreste mediterranee e macaronesiche

9210

Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex

9220

Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis

9230

Querceti galizioportoghesi a Quercus robur e Quercus pyrenaica

9240

Querceti iberici a Quercus faginea e Quercus canariensis

9250

Querceti a Quercus trojana

9260

Boschi di Castanea sativa

9270

Faggeti ellenici con Abies borisii-regis

9280

Boschi di Quercus frainetto

9290

Foreste di Cupressus (Acero-Cupression)

9310

Foreste egee di Quercus brachyphylla

9320

Foreste di Olea e Ceratonia

9330

Foreste di Quercus suber

9340

Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

9350

Foreste di Quercus macrolepis

9360

Laurisilve macaronesiche (Laurus, Ocotea)

9380

Foreste di Ilex aquifolium

9390

Boscaglie e vegetazione forestale bassa con Quercus alnifolia

93A0

Foreste con Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)

Foreste di conifere delle montagne

9410

Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)

9420

Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra

9430

Foreste montane e subalpine di Pinus uncinata

9510

Foreste sud-appenniniche di Abies alba

9520

Foreste di Abies pinsapo

9530

Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici

9540

Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici

9550

Pinete endemiche delle Canarie

9560

Foreste endemiche di Juniperus spp.

9570

Foreste di Tetraclinis articulata

9580

Boschi mediterranei di Taxus baccata

9590

Foreste di Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)

95A0

Pinete alte oro-mediterranee

5.  GRUPPO 5: habitat di steppe, lande e arbusteti

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

Steppe alofile e gipsofile

1430

Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)

1510

Steppe salate mediterranee (Limonietalia)

1520

Vegetazione gipsofila iberica (Gypsophiletalia)

Lande e arbusteti temperati

4050

Lande macaronesiche endemiche

4060

Lande alpine e boreali

4070

Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

4080

Boscaglie subartiche di Salix spp.

40A0

Boscaglie subcontinentali peripannoniche

40B0

Boscaglia fitta di Potentilla fruticosa del Rhodope

40C0

Boscaglia fitta caducifoglia ponto-sarmatica

Macchie e boscaglie di sclerofille (matorral)

5110

Formazioni stabili xerotermofile a Buxus sempervirens sui pendii rocciosi (Berberidion p.p.)

5120

Formazioni montane a Cytisus purgans

5140

Formazioni a Cistus palhinhae su lande marittime

5210

Matorral arborescenti di Juniperus spp.

5220

Matorral arborescenti di Zyziphus

5230

Matorral arborescenti di Laurus nobilis

5310

Boscaglia fitta di Laurus nobilis

5320

Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere

5330

Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici

5410

Phrygane del Mediterraneo occidentale sulla sommità di scogliere (Astragalo-Plantaginetum subulatae)

5420

Phrygane di Sarcopoterium spinosum

5430

Phrygane endemiche dell'Euphorbio-Verbascion

6.  GRUPPO 6: habitat rocciosi e di dune

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

Scogliere marittime, spiagge e isolotti

1210

Vegetazione annua delle linee di deposito marine

1220

Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi

1230

Scogliere con vegetazione delle coste atlantiche e baltiche

1240

Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici

1250

Scogliere con vegetazione endemica delle coste macaronesiche

1610

Isole esker del Baltico con vegetazione di spiagge sabbiose, rocciose e ghiaiose e vegetazione sublitorale

1620

Isolotti e isole del Baltico boreale

1640

Spiagge sabbiose con vegetazione perenne del Baltico boreale

Dune marittime e interne

2110

Dune mobili embrionali

2120

Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria ("dune bianche")

2130

Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie")

2140

Dune fisse decalcificate con presenza di Empetrum nigrum

2150

Dune fisse decalcificate atlantiche (Calluno-Ulicetea)

2160

Dune con presenza di Hippophaë rhamnoides

2170

Dune con presenza di Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)

2180

Dune boscose delle regioni atlantica, continentale e boreale

2190

Depressioni umide interdunari

2210

Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae

2220

Dune con presenza di Euphorbia terracina

2230

Dune con prati dei Malcolmietalia

2240

Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua

2250

Dune costiere con Juniperus spp.

2260

Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia

2270

Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

2310

Lande psammofile secche a Calluna e Genista

2320

Lande psammofile secche a Calluna ed Empetrum nigrum

2330

Dune dell'entroterra con prati aperti a Corynephorus e Agrostis

2340

Dune pannoniche dell'entroterra

91N0

Boscaglia fitta delle dune pannoniche interne (Junipero-Populetum albae)

Habitat rocciosi

8110

Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani)

8120

Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)

8130

Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili

8140

Ghiaioni del Mediterraneo orientale

8150

Ghiaioni dell'Europa centrale silicei delle regioni alte

8160

Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna

8210

Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

8220

Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica

8230

Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii

8310

Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

8320

Campi di lava e cavità naturali

8340

Ghiacciai permanenti

ALLEGATO II

ECOSISTEMI MARINI - TIPI DI HABITAT E GRUPPI DI TIPI DI HABITAT DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFI 1 E 2

L'elenco sottostante comprende i tipi di habitat marini di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nonché sette gruppi di quei tipi di habitat, nella fattispecie 1) praterie marine, 2) foreste macroalgali, 3) parchi di molluschi, 4) colonie di maerl, 5) spugne, coralli e banchi coralligeni 6) camini e stillicidi e 7) sedimenti morbidi (sopra i 1 000 metri di profondità). È presentato anche il rapporto con i tipi di habitat elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE.

La classificazione dei tipi di habitat marini utilizzata, differenziata per regioni biogeografiche marine, è realizzata conformemente al sistema europeo di informazione sulla natura (EUNIS), rivisto nel 2022 dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) per quel che riguarda la tipologia di habitat marini. Le informazioni sugli habitat correlati elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio sono basate sulla conversione pubblicata dall'AEA nel 2021(72).

1.  Gruppo 1: praterie marine

Codice EUNIS

Nome EUNIS del tipo di habitat

Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

Atlantico

MA522

Praterie marine su sabbia litorale atlantica

1140; 1160

MA623

Praterie marine su fango litorale atlantico

1140; 1160

MB522

Praterie marine su sabbia infralitorale atlantica

1110; 1150; 1160

Mar Baltico

 

MA332

Sedimenti idrolitorali grossolani del Baltico caratterizzati da vegetazione sommersa

1130; 1160; 1610; 1620

MA432

Sedimenti idrolitorali misti del Baltico caratterizzati da vegetazione sommersa

1130; 1140; 1160; 1610

MA532

Sabbia idrolitorale del Baltico caratterizzata da piante radicate sommerse

1130; 1140; 1160; 1610

MA632

Fango idrolitorale del Baltico dominato da piante radicate sommerse

1130; 1140; 1160; 1650

MB332

Sedimenti infralitorali grossolani del Baltico caratterizzati da piante radicate sommerse

1110; 1160

MB432

Sedimenti infralitorali misti del Baltico caratterizzati da piante radicate sommerse

1110; 1160; 1650

MB532

Sabbia infralitorale del Baltico caratterizzata da piante radicate sommerse

1110; 1130; 1150; 1160

MB632

Sedimenti fangosi infralitorali del Baltico caratterizzati da piante radicate sommerse

1130; 1150; 1160; 1650

Mar Nero

 

MB546

Praterie algali di fanerogame marine e rizomatose nelle sabbie fangose infralitorali influenzate da acque dolci del Mar Nero

1110; 1130; 1160

MB547

Praterie di fanerogame marine del Mar Nero su sabbie pulite infralitorali superiori moderatamente esposte

1110; 1160

MB548

Praterie di fanerogame marine del Mar Nero su sabbie infralitorali inferiori

1110; 1160

Mare Mediterraneo

 

MB252

Biocenosi di Posidonia oceanica

1120

MB2521

Ecomorfosi di praterie a bande di Posidonia oceanica

1120; 1130; 1160

MB2522

Ecomorfosi di praterie "a barriera corallina" di Posidonia oceanica

1120; 1130; 1160

MB2523

Facies a foglie morte di Posidonia oceanica con epiflora scarsa

1120; 1130; 1160

MB2524

Associazioni di Caulerpa prolifera su banchi di Posidonia

1120; 1130; 1160

MB5521

Associazioni di Cymodocea nodosa su sabbie fini ben classate

1110; 1130; 1160

MB5534

Associazioni di Cymodocea nodosa su sabbie fangose superficiali in acque riparate

1110; 1130; 1160

MB5535

Associazioni di Zostera noltei su sabbie fangose superficiali in acque riparate

1110; 1130; 1160

MB5541

Associazioni di Ruppia cirrhosa e/o Ruppia maritima su sabbia

1110; 1130; 1160

MB5544

Associazioni di Zostera noltei in ambiente eurialino ed euritermo su sabbia

1110; 1130; 1160

MB5545

Associazioni di Zostera marina in ambiente eurialino ed euritermo

1110; 1130; 1160

2.  Gruppo 2: foreste macroalgali

Codice EUNIS

Nome EUNIS del tipo di habitat

Codici correlati dell'allegato I (direttiva Habitat)

Atlantico

MA123

Comunità di alghe marine su rocce litorali atlantiche a piena salinità

1160; 1170; 1130

MA125

Fucoidi su rocce litorali atlantiche a salinità variabile

1170; 1130

MB121

Comunità di kelp e alghe marine su rocce infralitorali atlantiche

1170; 1160

MB123

Comunità di kelp e alghe marine su rocce infralitorali atlantiche interessate o disturbate da sedimenti

1170; 1160

MB124

Comunità di kelp su rocce infralitorali atlantiche a salinità variabile

1170; 1130; 1160

MB321

Comunità di kelp e alghe marine su sedimenti infralitorali grossolani atlantici

1160

MB521

Comunità di kelp e alghe marine su sabbia infralitorale atlantica

1160

MB621

Comunità vegetate su fango infralitorale atlantico

1160

Mar Baltico

 

MA131

Rocce e massi idrolitorali del Baltico caratterizzati da alghe perenni

1160; 1170; 1130; 1610; 1620

MB131

Alghe perenni su rocce e massi infralitorali del Baltico

1170; 1160

MB232

Fondali infralitorali del Baltico caratterizzati da ghiaia di conchiglie

1160; 1110

MB333

Sedimenti infralitorali grossolani del Baltico caratterizzati da alghe perenni

1110; 1160

MB433

Sedimenti infralitorali misti del Baltico caratterizzati da alghe perenni

1110; 1130; 1160; 1170

Mar Nero

 

MB144

Rocce infralitorali superiori esposte del Mar Nero dominate da mitili con fucali

1170; 1160

MB149

Rocce infralitorali superiori moderatamente esposte del Mar Nero dominate da mitili con fucali

1170; 1160

MB14A

Fucali e altre alghe su rocce infralitorali superiori riparate del Mar Nero, ben illuminate

1170; 1160

Mare Mediterraneo

 

MA1548

Associazioni di Fucus virsoides

1160; 1170

MB1512

Associazioni di Cystoseira tamariscifolia e Saccorhiza polyschides

1170; 1160

MB1513

Associazioni di Cystoseira amentacea (var. amentacea, var. stricta e var. spicata)

1170; 1160

MB151F

Associazioni di Cystoseira brachycarpa

1170; 1160

MB151G

Associazioni di Cystoseira crinita

1170; 1160

MB151H

Associazioni di Cystoseira crinitophylla

1170; 1160

MB151J

Associazioni di Cystoseira sauvageauana

1170; 1160

MB151K

Associazioni di Cystoseira spinosa

1170; 1160

MB151L

Associazioni di Sargassum vulgare

1170; 1160

MB151M

Associazioni di Dictyopteris polypodioides

1170; 1160

MB151W

Associazioni di Cystoseira compressa

1170; 1160

MB1524

Associazioni di Cystoseira barbata

1170; 1160

MC1511

Associazioni di Cystoseira zosteroides

1170; 1160

MC1512

Associazioni di Cystoseira usneoides

1170; 1160

MC1513

Associazioni di Cystoseira dubia

1170; 1160

MC1514

Associazioni di Cystoseira corniculata

1170; 1160

MC1515

Associazioni di Sargassum spp.

1170; 1160

MC1518

Associazioni di Laminaria ochroleuca

1170; 1160

MC3517

Associazioni di Laminaria rodriguezii su banchi detritici

1160

3.  Gruppo 3: parchi di molluschi

Codice EUNIS

Nome EUNIS del tipo di habitat

Codici correlati dell'allegato I (direttiva Habitat)

Atlantico

MA122

Comunità di Mytilus edulis e/o balani su rocce litorali atlantiche esposte all'azione delle onde

1160; 1170

MA124

Comunità di mitili e/o balani con alghe marine su rocce litorali atlantiche

1160; 1170

MA227

Banchi di bivalvi nella zona litorale atlantica

1170; 1140

MB222

Banchi di bivalvi nella zona infralitorale atlantica

1170; 1130; 1160

MC223

Banchi di bivalvi nella zona circalitorale atlantica

1170

Mar Baltico

 

MB231

Fondali infralitorali del Baltico dominati da bivalvi epibentonici

1170; 1160

MC231

Fondali circalitorali del Baltico dominati da bivalvi epibentonici

1170; 1160; 1110

MD231

Fondali biogenici circalitorali d'alto mare del Baltico caratterizzati da bivalvi epibentonici

1170

MD232

Fondali circalitorali d'alto mare del Baltico di ghiaia di conchiglie caratterizzati da bivalvi

1170

MD431

Fondali circalitorali misti d'alto mare del Baltico caratterizzati da strutture macroscopiche biotiche epibentoniche

 

MD531

Sabbia circalitorale d'alto mare del Baltico caratterizzata da strutture macroscopiche biotiche epibentoniche

 

MD631

Fango circalitorale d'alto mare del Baltico caratterizzato da bivalvi epibentonici

 

Mar Nero

 

MB141

Rocce infralitorali inferiori del Mar Nero dominate da invertebrati

1170

MB143

Rocce infralitorali superiori esposte del Mar Nero dominate da mitili con alghe foliose (non fucali)

1170; 1160

MB148

Rocce infralitorali superiori moderatamente esposte del Mar Nero dominate da mitili con alghe foliose (diverse dalle fucali)

1170; 1160

MB242

Banchi di mitili nella zona infralitorale del Mar Nero

1170; 1130; 1160

MB243

Banchi di ostriche su rocce infralitorali inferiori del Mar Nero

1170

MB642

Fanghi terrigeni infralitorali del Mar Nero

1160

MC141

Rocce circalitorali del Mar Nero dominate da invertebrati

1170

MC241

Banchi di mitili su fanghi terrigeni circalitorali del Mar Nero

1170

MC645

Fango circalitorale inferiore del Mar Nero

 

Mare Mediterraneo

 

MA1544

Facies a Mytilus galloprovincialis in acque arricchite di sostanza organica

1160; 1170

MB1514

Facies a Mytilus galloprovincialis

1170; 1160

 

Parchi di ostriche infralitorali mediterranei

 

 

Parchi di ostriche circalitorali mediterranei

 

4.  Gruppo 4: colonie di maerl

Codice EUNIS

Nome EUNIS del tipo di habitat

Codici correlati dell'allegato I (direttiva Habitat)

Atlantico

MB322

Colonie di maerl su sedimenti infralitorali grossolani atlantici

1110; 1160

MB421

Colonie di maerl su sedimenti infralitorali misti atlantici

1110; 1160

MB622

Colonie di maerl su sedimenti infralitorali fangosi atlantici

1110; 1160

Mare Mediterraneo

 

MB3511

Associazioni a rodoliti in sabbie grossolane e ghiaia fine mischiate dalle onde

1110; 1160

MB3521

Associazioni a rodoliti in sabbie grossolane e ghiaia fine sotto l'influenza delle correnti di fondo

1110; 1160

MB3522

Associazioni a maerl (= associazioni a Lithothamnion corallioides e Phymatolithon calcareum) su sabbie e ghiaia grossolane mediterranee

1110; 1160

MC3521

Associazioni a rodoliti su fondali detritici costieri

1110

MC3523

Associazioni a maerl (Lithothamnion corallioides e Phymatholithon calcareum) su fondali dendritici costieri

1110

5.  Gruppo 5: spugne, coralli e banchi coralligeni

Codice EUNIS

Nome EUNIS del tipo di habitat

Codici correlati dell'allegato I (direttiva Habitat)

Atlantico

MC121

Comunità animali su rocce circalitorali atlantiche

1170

MC124

Comunità animali su rocce circalitorali atlantiche a salinità variabile

1170; 1130

MC126

Comunità delle grotte e dei ripiani circalitorali atlantici

8330; 1170

MC222

Barriere coralline di acqua fredda nella zona circalitorale atlantica

1170

MD121

Comunità di spugne su rocce circalitorali atlantiche d'alto mare

1170

MD221

Barriere coralline di acqua fredda nella zona circalitorale atlantica d'alto mare

1170

ME122

Comunità di spugne su rocce batiali superiori atlantiche

1170

ME123

Comunità miste di coralli di acqua fredda su rocce batiali superiori atlantiche

1170

ME221

Barriera corallina batiale superiore atlantica di acqua fredda

1170

ME322

Comunità mista di coralli di acqua fredda su sedimenti grossolani batiali superiori atlantici

 

ME324

Aggregazione di spugne su sedimenti grossolani batiali superiori atlantici

 

ME422

Aggregazione di spugne su sedimenti misti batiali superiori atlantici

 

ME623

Aggregazione di spugne su fango batiale superiore atlantico

 

ME624

Banco corallino eretto su fango batiale superiore atlantico

 

MF121

Comunità mista di coralli di acqua fredda su rocce batiali inferiori atlantiche

1170

MF221

Barriera corallina batiale inferiore atlantica di acqua fredda

1170

MF321

Comunità mista di coralli di acqua fredda su sedimenti grossolani batiali inferiori atlantici

 

MF622

Aggregazione di spugne su fango batiale inferiore atlantico

 

MF623

Banco corallino eretto su fango batiale inferiore atlantico

 

Mar Baltico

 

MB138

Rocce e massi infralitorali del Baltico caratterizzati da spugne epibentoniche

1170; 1160

MB43A

Sedimenti infralitorali misti del Baltico caratterizzati da spugne epibentoniche (Porifera)

1160; 1170

MC133

Rocce e massi circalitorali del Baltico caratterizzati da cnidari epibentonici

1170; 1160

MC136

Rocce e massi circalitorali del Baltico caratterizzati da spugne epibentoniche

1170; 1160

MC433

Sedimenti circalitorali misti del Baltico caratterizzati da cnidari epibentonici

1160; 1170

MC436

Sedimenti circalitorali misti del Baltico caratterizzati da spugne epibentoniche

1160

Mar Nero

 

MD24

Habitat biogenici circalitorali d'alto mare del Mar Nero

1170

ME14

Rocce batiali superiori del Mar Nero

1170

ME24

Habitat biogenico batiale superiore del Mar Nero

1170

MF14

Rocce batiali inferiori del Mar Nero

1170

Mare Mediterraneo

 

MB151E

Facies a Cladocora caespitosa

1170; 1160

MB151Q

Facies ad Astroides calycularis

1170; 1160

MB151α

Facies e associazioni della biocenosi del coralligeno (in enclave)

1170; 1160

MC1519

Facies a Eunicella cavolini

1170; 1160

MC151A

Facies a Eunicella singularis

1170; 1160

MC151B

Facies a Paramuricea clavata

1170; 1160

MC151E

Facies a Leptogorgia sarmentosa

1170; 1160

MC151F

Facies ad Anthipatella subpinnata e alghe rosse rade

1170; 1160

MC151G

Facies a spugne massicce e alghe rosse rade

1170; 1160

MC1522

Facies a Corallium rubrum

8330; 1170

MC1523

Facies a Leptopsammia pruvoti

8330; 1170

MC251

Piattaforme coralligene

1170

MC6514

Facies a Alcyonium palmatum eParastichopus regalis di fanghi vischiosi su fango circalitorale

1160

MD151

Biocenosi delle rocce del largo mediterranee

1170

MD25

Habitat biogenici circalitorali mediterranei d'alto mare

1170

MD6512

Facies a Alcyonium palmatum e Parastichopus regalis dei fanghi vischiosi su fango circalitorale inferiore

 

ME1511

Barriere batiali superiori mediterranee di Lophelia pertusa

1170

ME1512

Barriere batiali superiori mediterranee di Madrepora oculata

1170

ME1513

Barriere batiali superiori mediterranee di Madrepora oculata e Lophelia pertusa

1170

ME6514

Facies batiali superiori mediterranee a Pheronema carpenteri

 

MF1511

Barriere batiali inferiori mediterranee di Lophelia pertusa

1170

MF1512

Barriere batiali inferiori mediterranee di Madrepora oculata

1170

MF1513

Barriere batiali inferiori mediterranee di Madrepora oculata e Lophelia pertusa

1170

MF6511

Facies batiali inferiori mediterranee a Thenea muricata su fanghi sabbiosi

 

MF6513

Facies batiali inferiori mediterranee a Isidella elongata su fanghi compatti

 

6.  Gruppo 6: camini e stillicidi

Codice EUNIS

Nome EUNIS del tipo di habitat

Codici correlati dell'allegato I (direttiva Habitat)

Atlantico

MB128

Camini e stillicidi nelle rocce infralitorali atlantiche

1170; 1160; 1180

MB627

Camini e stillicidi nel fango infralitorale atlantico

1130; 1160

MC127

Camini e stillicidi nelle rocce circalitorali atlantiche

1170; 1180

MC622

Camini e stillicidi nel fango circalitorale atlantico

1160

MD122

Camini e stillicidi su rocce circalitorali atlantiche d'alto mare

1170

MD622

Camini e stillicidi nel fango circalitorale atlantico d'alto mare

 

7.  Gruppo 7: sedimenti morbidi (sopra i 1 000 metri di profondità)

Codice EUNIS

Nome EUNIS del tipo di habitat

Codici correlati dell'allegato I (direttiva Habitat)

Atlantico

MA32

Sedimenti litorali grossolani atlantici

1130; 1160

MA42

Sedimenti litorali misti atlantici

1130; 1140; 1160

MA52

Sabbia litorale atlantica

1130; 1140; 1160

MA62

Fango litorale atlantico

1130; 1140; 1160

MB32

Sedimenti infralitorali grossolani atlantici

1110; 1130; 1160

MB42

Sedimenti infralitorali misti atlantici

1110; 1130; 1150; 1160

MB52

Sabbia infralitorale atlantica

1110; 1130; 1150; 1160

MB62

Fango infralitorale atlantico

1110; 1130; 1160

MC32

Sedimenti circalitorali grossolani atlantici

1110; 1160

MC42

Sedimenti circalitorali misti atlantici

1110; 1160

MC52

Sabbia circalitorale atlantica

1110; 1160

MC62

Fango circalitorale atlantico

1160

MD32

Sedimenti circalitorali grossolani d'alto mare atlantici

 

MD42

Sedimenti circalitorali misti d'alto mare atlantici

 

MD52

Sabbia circalitorale d'alto mare atlantica

 

MD62

Fango circalitorale d'alto mare atlantico

 

ME32

Sedimenti grossolani batiali superiori atlantici

 

ME42

Sedimenti misti batiali superiori atlantici

 

ME52

Sabbia batiale superiore atlantica

 

ME62

Fango batiale superiore atlantico

 

MF32

Sedimenti grossolani batiali inferiori atlantici

 

MF42

Sedimenti misti batiali inferiori atlantici

 

MF52

Sabbia batiale inferiore atlantica

 

MF62

Fango batiale inferiore atlantico

 

Mar Baltico

 

MA33

Sedimenti idrolitorali grossolani del Baltico

1130; 1160; 1610; 1620

MA43

Sedimenti idrolitorali misti del Baltico

1130; 1140; 1160; 1610

MA53

Sabbia idrolitorale del Baltico

1130; 1140; 1160; 1610

MA63

Fango idrolitorale del Baltico

1130; 1140; 1160; 1650

MB33

Sedimenti infralitorali grossolani del Baltico

1110; 1150; 1160

MB43

Sedimenti infralitorali misti del Baltico

1110; 1130; 1150; 1160; 1170; 1650

MB53

Sabbia infralitorale del Baltico

1110; 1130; 1150; 1160

MB63

Fango infralitorale del Baltico

1130; 1150; 1160; 1650

MC33

Sedimenti circalitorali grossolani del Baltico

1110; 1160

MC43

Sedimenti circalitorali misti del Baltico

1160; 1170

MC53

Sabbia circalitorale del Baltico

1110; 1160

MC63

Fango circalitorale del Baltico

1160; 1650

MD33

Sedimenti circalitorali grossolani d'alto mare del Baltico

 

MD43

Sedimenti circalitorali misti d'alto mare del Baltico

 

MD53

Sabbia circalitorale d'alto mare del Baltico

 

MD63

Fango circalitorale d'alto mare del Baltico

 

Mar Nero

 

MA34

Sedimenti litorali grossolani del Mar Nero

1160

MA44

Sedimenti litorali misti del Mar Nero

1130; 1140; 1160

MA54

Sabbia litorale del Mar Nero

1130; 1140; 1160

MA64

Fango litorale del Mar Nero

1130; 1140; 1160

MB34

Sedimenti infralitorali grossolani del Mar Nero

1110; 1160

MB44

Sedimenti infralitorali misti del Mar Nero

1110; 1170

MB54

Sabbia infralitorale del Mar Nero

1110; 1130; 1160

MB64

Fango infralitorale del Mar Nero

1130; 1160

MC34

Sedimenti circalitorali grossolani del Mar Nero

1160

MC44

Sedimenti circalitorali misti del Mar Nero

 

MC54

Sabbia circalitorale del Mar Nero

1160

MC64

Fango circalitorale del Mar Nero

1130; 1160

MD34

Sedimenti circalitorali grossolani d'alto mare del Mar Nero

 

MD44

Sedimenti circalitorali misti d'alto mare del Mar Nero

 

MD54

Sabbia circalitorale d'alto mare del Mar Nero

 

MD64

Fango circalitorale d'alto mare del Mar Nero

 

Mare Mediterraneo

 

MA35

Sedimenti litorali grossolani mediterranei

1160; 1130

MA45

Sedimenti litorali misti mediterranei

1140; 1160

MA55

Sabbia litorale mediterranea

1130; 1140; 1160

MA65

Fango litorale mediterraneo

1130; 1140; 1150; 1160

MB35

Sedimenti infralitorali grossolani mediterranei

1110; 1160

MB45

Sedimenti infralitorali misti mediterranei

 

MB55

Sabbia infralitorale mediterranea

1110; 1130; 1150; 1160

MB65

Fango infralitorale mediterraneo

1130; 1150

MC35

Sedimenti circalitorali grossolani mediterranei

1110; 1160

MC45

Sedimenti circalitorali misti mediterranei

 

MC55

Sabbia circalitorale mediterranea

1110; 1160

MC65

Fango circalitorale mediterraneo

1130; 1160

MD35

Sedimenti circalitorali grossolani d'alto mare mediterranei

 

MD45

Sedimenti circalitorali misti d'alto mare mediterranei

 

MD55

Sabbia circalitorale d'alto mare mediterranea

 

MD65

Fango circalitorale d'alto mare mediterraneo

 

ME35

Sedimenti grossolani batiali superiori mediterranei

 

ME45

Sedimenti misti batiali superiori mediterranei

 

ME55

Sabbia batiale superiore mediterranea

 

ME65

Fango batiale superiore mediterraneo

 

MF35

Sedimenti grossolani batiali inferiori mediterranei

 

MF45

Sedimenti misti batiali inferiori mediterranei

 

MF55

Sabbia batiale inferiore mediterranea

 

MF65

Fango batiale inferiore mediterraneo

 

ALLEGATO III

SPECIE MARINE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3

(2)  pesce sega nano (Pristis clavata);

(3)  pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata);

(4)  pesce sega comune (Pristis pristis);

(6)  squalo elefante (Cetorinhus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias);

(7)  sagrì nano (Etmopterus pusillus);

(8)  manta della barriera corallina (Manta alfredi);

(9)  manta gigante (Manta birostris);

(10)  diavolo di mare (Mobula mobular);

(11)  diavolo di mare minore di Guinea (Mobula rochebrunei);

(12)  diavolo di mare coda spinosa (Mobula japanica);

(13)  diavolo di mare coda liscia (Mobula thurstoni);

(14)  diavolo di mare pigmeo (Mobula eregoodootenkee);

(16)  diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana);

(17)  diavolo di mare pinna corta (Mobula kuhlii);

(18)  diavolo di mare minore (Mobula hypostoma);

(19)  razza norvegese (Raja (Dipturus) nidarosiensis);

(20)  razza bianca (Raja alba);

(21)  pesci violino (Rhinobatidae);

(22)  squadro (Squatina);

(23)  salmone atlantico (Salmo salar);

(24)  trota di mare (Salmo trutta);

(25)  coregone (Coregonus oxyrhynchus).

[Em. 47]

ALLEGATO V

INDICE DELL'AVIFAUNA COMUNE IN HABITAT AGRICOLO A LIVELLO NAZIONALE

Descrizione

L'indice dell'avifauna in habitat agricolo (FBI, Farmland Bird Index) riassume le tendenze della popolazione degli uccelli comuni e diffusi sui terreni agricoli ed è concepito come una variabile rappresentativa per valutare lo stato degli ecosistemi agricoli in Europa in termini di biodiversità. L'FBI nazionale è un indice composito multispecie che misura il tasso di variazione dell'abbondanza relativa delle specie di uccelli presenti sui terreni agricoli in vari siti di indagine selezionati a livello nazionale. L'indice è basato su specie appositamente selezionate che dipendono dai terreni agricoli come habitat per l'alimentazione o la nidificazione. Gli indici nazionali dell'avifauna comune in habitat agricolo sono basati sugli insiemi di specie pertinenti per ciascuno Stato membro.  L'indice è calcolato rispetto a un anno di riferimento in cui il valore dell'indice è generalmente fissato a 100. I valori delle tendenze esprimono la variazione generale della dimensione della popolazione degli uccelli in habitat agricolo nell'arco di anni.

Metodo: Brlík et al., "Long-term and large-scale multispecies dataset tracking population changes of common European breeding birds", Sci Data 8, 21, 2021; https://doi.org/10.1038/s41597-021-00804-2.

Per "Stati membri con popolazioni di uccelli in habitat agricolo storicamente più decimate" si intendono gli Stati membri in cui almeno la metà delle specie che contribuiscono all'indice nazionale dell'avifauna comune in habitat agricolo presenta una tendenza della popolazione a lungo termine negativa. Per gli Stati membri in cui non sono disponibili informazioni sulle tendenze a lungo termine della popolazione di talune specie sono utilizzate le informazioni sullo stato della specie a livello europeo.

Tali Stati membri sono i seguenti:

Cechia

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Ungheria

Italia

Lussemburgo

Paesi Bassi

Spagna

Per "Stati membri con popolazioni di uccelli in habitat agricolo storicamente meno decimate" si intendono gli Stati membri in cui meno della metà delle specie che contribuiscono all'indice nazionale dell'avifauna comune in habitat agricolo presenta una tendenza della popolazione a lungo termine negativa. Per gli Stati membri in cui non sono disponibili informazioni sulle tendenze a lungo termine della popolazione di talune specie sono utilizzate le informazioni sullo stato della specie a livello europeo.

Tali Stati membri sono i seguenti:

Austria

Belgio

Bulgaria

Croazia

Cipro

Grecia

Irlanda

Lettonia

Lituania

Malta

Polonia

Portogallo

Romania

Slovacchia

Slovenia

Svezia

Elenco delle specie usate per l'indice dell'avifauna comune in habitat agricolo negli Stati membri

Austria

Acrocephalus palustris

Alauda arvensis

Anthus spinoletta

Anthus trivialis

Carduelis cannabina

Carduelis carduelis

Emberiza citrinella

Falco tinnunculus

Jynx torquilla

Lanius collurio

Lullula arborea

Miliaria calandra

Oenanthe oenanthe

Passer montanus

Perdix perdix

Saxicola rubetra

Saxicola torquatus

Serinus citrinella

Serinus serinus

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Turdus pilaris

Vanellus vanellus

Belgio - Fiandre

Belgio - Vallonia

Alauda arvensis

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Anthus pratensis

Emberiza citrinella

Carduelis cannabina

Falco tinnunculus

Corvus frugilegus

Haematopus ostralegus

Emberiza citrinella

Hippolais icterina

Falco tinnunculus

Hirundo rustica

Hirundo rustica

Limosa limosa

Lanius collurio

Linaria cannabina

Miliaria calandra

Motacilla alba

Motacilla flava

Motacilla flava

Passer montanus

Numenius arquata

Perdix perdix

Passer montanus

Saxicola torquatus

Perdix perdix

Streptopelia turtur

Phoenicurus ochruros

Sturnus vulgaris

Saxicola torquatus

Sylvia communis

Sylvia communis

Vanellus vanellus

Vanellus vanellus

 

Bulgaria

Alauda arvensis

Carduelis carduelis

Carduelis cannabina

Coturnix coturnix

Corvus frugilegus

Emberiza hortulana

Emberiza melanocephala

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Hirundo rustica

Lanius collurio

Miliaria calandra

Motacilla flava

Perdix perdix

Passer montanus

Sylvia communis

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Upupa epops

Croazia

Alauda arvensis

Anthus campestris

Anthus trivialis

Carduelis cannabina

Carduelis carduelis

Coturnix coturnix

Emberiza cirlus

Emberiza citrinella

Emberiza melanocephala

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Jynx torquilla

Lanius collurio

Lanius senator

Lullula arborea

Luscinia megarhynchos

Miliaria calandra

Motacilla flava

Oenanthe hispanica

Oriolus oriolus

Passer montanus

Pica pica

Saxicola rubetra

Saxicola torquatus

Streptopelia turtur

Sylvia communis

Upupa epops

Vanellus vanellus

Cipro

Alectoris chukar

Athene noctua

Carduelis carduelis

Cisticola juncidis

Clamator glandarius

Columba palumbus

Coracias garrulus

Corvus corone cornix

Coturnix coturnix

Emberiza calandra

Emberiza melanocephala

Falco tinnunculus

Francolinus francolinus

Galerida cristata

Hirundo rustica

Chloris chloris

Iduna pallida

Linaria cannabina

Oenanthe cypriaca

Parus major

Passer hispaniolensis

Pica pica

Streptopelia turtur

Sylvia conspicillata

Sylvia melanocephala

Cechia

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Carduelis cannabina

Ciconia ciconia

Corvus frugilegus

Emberiza citrinella

Falco tinnunculus

Hirundo rustica

Lanius collurio

Miliaria calandra

Motacilla flava

Passer montanus

Perdix perdix

Saxicola rubetra

Saxicola torquatus

Serinus serinus

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Vanellus vanellus

Danimarca

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Carduelis cannabina

Carduelis carduelis

Corvus corone

Corvus frugilegus

Emberiza citrinella

Falco tinnunculus

Gallinago gallinago

Hirundo rustica

Lanius collurio

Miliaria calandra

Motacilla alba

Motacilla flava

Oenanthe oenanthe

Passer montanus

Perdix perdix

Saxicola rubetra

Sylvia communis

Sylvia curruca

Turdus pilaris

Vanellus vanellus

Estonia

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Corvus frugilegus

Emberiza citrinella

Hirundo rustica

Lanius collurio

Linaria cannabina

Motacilla flava

Passer montanus

Saxicola rubetra

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Vanellus vanellus

Finlandia

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Corvus monedula

Crex crex

Delichon urbica

Emberiza hortulana

Hirundo rustica

Numenius arquata

Passer montanus

Saxicola rubertra

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Turdus pilaris

Vanellus vanellus

Francia

Alauda arvensis

Alectoris rufa

Anthus campestris

Anthus pratensis

Buteo buteo

Carduelis cannabina

Corvus frugilegus

Coturnix coturnix

Emberiza cirlus

Emberiza citrinella

Emberiza hortulana

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Lanius collurio

Lullula arborea

Melanocorypha calandra

Motacilla flava

Oenanthe oenanthe

Perdix perdix

Saxicola torquatus

Saxicola rubetra

Sylvia communis

Upupa epops

Vanellus vanellus

Germania

Alauda arvensis

Athene noctua

Emberiza citrinella

Lanius collurio

Limosa limosa

Lullula arborea

Miliaria calandra

Milvus milvus

Saxicola rubetra

Vanellus vanellus

Grecia

Alauda arvensis

Apus apus

Athene noctua

Calandrella brachydactyla

Carduelis cannabina

Carduelis carduelis

Carduelis chloris

Ciconia ciconia

Corvus corone

Corvus monedula

Delichon urbicum

Emberiza cirlus

Emberiza hortulana

Emberiza melanocephala

Falco naumanni

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Hirundo daurica

Hirundo rustica

Lanius collurio

Lanius minor

Lanius senator

Lullula arborea

Luscinia megarhynchos

Melanocorypha calandra

Miliaria calandra

Motacilla flava

Oenanthe hispanica

Oenanthe oenanthe

Passer domesticus

Passer hispaniolensis

Passer montanus

Pica pica

Saxicola rubetra

Saxicola torquatus

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia melanocephala

Upupa epops

Ungheria

Alauda arvensis

Anthus campestris

Coturnix coturnix

Emberiza calandra

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Lanius collurio

Lanius minor

Locustella naevia

Merops apiaster

Motacilla flava

Perdix perdix

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Sylvia nisoria

Vanellus vanellus

Irlanda

Carduelis cannabina

Carduelis carduelis

Columba oenas

Columba palumbus

Corvus cornix

Corvus frugilegus

Corvus monedula

Emberiza citrinella

Falco tinnunculus

Fringilla coelebs

Hirundo rustica

Chloris chloris

Motacilla alba

Passer domesticus

Phasianus colchicus

Pica pica

Saxicola torquatus

Sturnus vulgaris

Italia

Alauda arvensis

Anthus campestris

Calandrella brachydactyla

Carduelis carduelis

Carduelis chloris

Corvus cornix

Emberiza calandra

Emberiza hortulana

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Hirundo rustica

Jynx torquilla

Lanius collurio

Luscinia megarhynchos

Melanocorypha calandra

Motacilla alba

Motacilla flava

Oriolus oriolus

Passer domesticus italiae

Passer hispaniolensis

Passer montanus

Pica pica

Saxicola torquatus

Serinus serinus

Streptopelia turtur

Sturnus unicolor

Sturnus vulgaris

Upupa epops

Lettonia

Acrocephalus palustris

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Carduelis carduelis

Carpodacus erythrinus

Ciconia ciconia

Crex crex

Emberiza citrinella

Lanius collurio

Locustella naevia

Motacilla flava

Passer montanus

Saxicola rubetra

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Vanellus vanellus

Lituania

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Carduelis carduelis

Ciconia ciconia

Crex crex

Emberiza citrinella

Hirundo rustica

Lanius collurio

Motacilla flava

Passer montanus

Saxicola rubetra

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Vanellus vanellus

Lussemburgo

Alauda arvensis

Carduelis cannabina

Emberiza citrinella

Lanius collurio

Passer montanus

Saxicola torquatus

Sylvia communis

Malta

Calandrella brachydactyla

Linaria cannabina

Cettia cetti

Cisticola juncidis

Coturnix coturnix

Emberiza calandra

Lanius senator

Monticola solitarius

Passer hispaniolensis

Passer montanus

Serinus serinus

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia conspicillata

Sylvia melanocephala

Paesi Bassi

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Athene noctua

Calidris pugnax

Carduelis carduelis

Corvus frugilegus

Coturnix coturnix

Emberiza citrinella

Falco tinnunculus

Gallinago gallinago

Haematopus ostralegus

Hippolais icterina

Hirundo rustica

Limosa limosa

Miliaria calandra

Motacilla fl ava

Numenius arquata

Passer montanus

Perdix perdix

Saxicola torquatus

Spatula clypeata

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Tringa totanus

Turdus viscivorus

Vanellus vanellus

Polonia

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Carduelis cannabina

Ciconia ciconia

Emberiza citrinella

Emberiza hortulana

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Hirundo rustica

Lanius collurio

Limosa limosa

Miliaria calandra

Motacilla flava

Passer montanus

Saxicola torquatus

Saxicola rubetra

Serinus serinus

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Upupa epops

Vanellus vanellus

Portogallo

Athene noctua

Bubulcus ibis

Carduelis carduelis

Chloris chloris

Ciconia ciconia

Cisticola juncidis

Coturnix coturnix

Delichon urbicum

Emberiza cirlus

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Hirundo rustica

Lanius meridionalis

Linaria cannabina

Merops apiaster

Miliaria calandra

Milvus migrans

Passer domesticus

Pica pica

Saxicola torquatus

Serinus serinus

Sturnus unicolor

Upupa epops

Romania

Alauda arvensis

Anthus campestris

Calandrella brachydactyla

Ciconia ciconia

Corvus frugilegus

Emberiza calandra

Emberiza citrinella

Emberiza hortulana

Emberiza melanocephala

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Hirundo rustica

Lanius collurio

Lanius minor

Linaria cannabina

Melanocorypha calandra

Motacilla flava

Passer montanus

Perdix perdix

Saxicola rubetra

Saxicola torquatus

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Upupa epops

Vanellus vanellus

Slovacchia

Alauda arvensis

Carduelis cannabina

Carduelis carduelis

Emberiza calandra

Emberiza citrinella

Falco tinnunculus

Hirundo rustica

Chloris chloris

Lanius collurio

Locustella naevia

Motacilla flava

Passer montanus

Saxicola rubetra

Saxicola torquatus

Serinus serinus

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Sylvia nisoria

Vanellus vanellus

Slovenia

Acrocephalus palustris

Alauda arvensis

Anthus trivialis

Carduelis cannabina

Carduelis carduelis

Columba oenas

Columba palumbus

Emberiza calandra

Emberiza cirlus

Emberiza citrinella

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Hirundo rustica

Jynx torquilla

Lanius collurio

Lullula arborea

Luscinia megarhynchos

Motacilla flava

Passer montanus

Phoenicurus phoenicurus

Picus viridis

Saxicola rubetra

Saxicola torquatus

Serinus serinus

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Upupa epops

Vanellus vanellus

Spagna

Alauda arvensis

Alectoris rufa

Athene noctua

Calandrella brachydactyla

Carduelis carduelis

Cisticola juncidis

Corvus monedula

Coturnix coturnix

Emberiza calandra

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Hirundo rustica

Linaria cannabina

Melanocorypha calandra

Merops apiaster

Oenanthe hispanica

Passer domesticus

Passer montanus

Pica pica

Pterocles orientalis

Streptopelia turtur

Sturnus unicolor

Tetrax tetrax

Upupa epops

Svezia

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Carduelis cannabina

Corvus frugilegus

Emberiza citrinella

Emberiza hortulana

Falco tinnunculus

Hirundo rustica

Lanius collurio

Motacilla fl ava

Passer montanus

Saxicola rubetra

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Vanellus vanellus

ALLEGATO VI

ELENCO DEGLI INDICATORI DI BIODIVERSITÀ PER GLI ECOSISTEMI FORESTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2

Indicatore

Descrizione, unità e metodo di determinazione e di monitoraggio dell'indicatore

legno morto in piedi;

Descrizione: questo indicatore mostra la quantità di biomassa legnosa non vivente in piedi nelle foreste e in altri terreni arborati.

Unità: m3/ettaro.

Metodo: quello elaborato e utilizzato da FOREST EUROPE, State of Europe's Forests 2020 e che figura nella descrizione degli inventari delle foreste nazionali in Tomppo E. et al., National Forest Inventories: Pathways for Common Reporting, Springer, 2010, e tenendo conto della metodologia definita nell'allegato V del regolamento (UE) 2018/1999 conformemente alle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

Legno morto a terra

Descrizione: questo indicatore mostra la quantità di biomassa legnosa non vivente giacente a terra nelle foreste e in altri terreni arborati.

Unità: m3/ha.

Metodo: quello elaborato e utilizzato da FOREST EUROPE, State of Europe's Forests 2020 e che figura nella descrizione degli inventari delle foreste nazionali in Tomppo E. et al., National Forest Inventories: Pathways for Common Reporting, Springer, 2010, e tenendo conto della metodologia definita nell'allegato V del regolamento (UE) 2018/1999 conformemente alle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

Percentuale di foreste con struttura disetanea

Descrizione: questo indicatore si riferisce alla percentuale di foreste disponibili per la fornitura di legname con una struttura disetanea rispetto a quelle con una struttura coetanea.

Unità: percentuale di foreste disponibili per la fornitura di legname con struttura disetanea.

Metodo: quello elaborato e utilizzato da FOREST EUROPE, State of Europe's Forests 2020 e che figura nella descrizione degli inventori delle foreste nazionali in Tomppo E. et al., National Forest Inventories: Pathways for Common Reporting, Springer, 2010.

Connettività delle foreste

Descrizione: la connettività delle foreste è il grado di compattezza delle superfici coperte da foreste. È definita con una scala da 0 a 100.

Unità: indice.

Metodo: quello elaborato da FAO, Vogt P., et al., FAO – State of the World's Forests: Forest Fragmentation, relazione tecnica del JRC, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2019.

Indice dell'avifauna comune in habitat forestale

Descrizione: l'indicatore dell'avifauna in habitat forestale descrive le tendenze relative all'abbondanza dell'avifauna comune delle foreste nella sua area di ripartizione europea nel corso del tempo. È un indice composito creato da dati di osservazione delle specie di uccelli caratteristiche degli habitat forestali in Europa. L'indice è basato su un elenco specifico di specie in ciascun Stato membro.

Unità: indice.

Metodo: Brlík et al. "Long-term and large-scale multispecies dataset tracking population changes of common European breeding birds", Sci Data 8, 21, 2021.

Stock di carbonio organico

Descrizione: questo indicatore descrive lo stock di carbonio organico nella lettiera e nel suolo minerale a una profondità compresa tra 0 e 30 cm negli ecosistemi forestali.

Unità: tonnellate di carbonio organico/ettaro.

Metodo: definito nell'allegato V del regolamento (UE) 2018/1999, conformemente alle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, e sostenuto dall'indagine a campionamento areale sull'uso e sulla copertura del suolo (LUCAS, Land Use and Coverage Area frame Survey), Jones A. et al., LUCAS Soil 2022, relazione tecnica del JRC, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021.

Percentuale di foreste dominate da specie arboree autoctone

Descrizione: percentuale di foreste e altre superfici boschive dominate da specie arboree autoctone (>50 % della copertura)

Unità: %

Metodo: quello elaborato e utilizzato da FOREST EUROPE, State of Europe's Forests 2020 e che figura nella descrizione degli inventori delle foreste nazionali in Tomppo E. et al., National Forest Inventories: Pathways for Common Reporting, Springer, 2010.

Diversità delle specie arboree

Descrizione: questo indicatore descrive il numero medio di specie arboree presenti sulle superfici forestali

Unità: Indice

Metodo: basato su FOREST EUROPE, State of Europe's Forests 2020, FOREST EUROPE 2020, e che figura nella descrizione degli inventari delle foreste nazionali in Tomppo E. et al., National Forest Inventories: Pathways for Common Reporting, Springer, 2010.

ALLEGATO VII

ELENCO DI ESEMPI DELLE MISURE DI RIPRISTINO DI CUI

ARTICOLO 11, PARAGRAFO 8

(1)  Ripristinare le zone umide riumidificando le torbiere drenate, rimuovendo le strutture di drenaggio delle torbiere o eliminando i polder e sospendendo l'estrazione di torba.

(2)  Migliorare le condizioni idrologiche aumentando la quantità, la qualità e le dinamiche delle acque superficiali e i livelli delle acque sotterranee per gli ecosistemi naturali e seminaturali.

(3)  Eliminare la boscaglia indesiderata o le piantagioni alloctone su formazioni erbose, zone umide, foreste e terreni scarsamente vegetati.

(4)  Applicare la paludicoltura.

(5)  Ricostituire i meandri dei fiumi e ricollegare i meandri isolati artificialmente o le lanche.

(6)  Rimuovere le barriere longitudinali e laterali (quali argini e dighe), dare maggiore spazio alle dinamiche dei fiumi e ripristinare i tratti fluviali a flusso libero.

(7)  Rinaturalizzare gli alvei dei fiumi, i laghi e i corsi d'acqua di pianura, per esempio rimuovendo gli elementi di correzione artificiale del corso degli alvei, ottimizzando la composizione del substrato, migliorando o sviluppando la copertura degli habitat.

(8)  Ripristinare i processi di sedimentazione naturale.

(9)  Stabilire zone ripariali, per esempio foreste ripariali, fasce tampone, prati o pascoli.

(10)  Aumentare gli elementi ecologici caratteristici nelle foreste, quali alberi grandi, vecchi e morenti (alberi dell'habitat) e le quantità di legno morto a terra e in piedi.

(11)  Lavorare per ottenere una struttura forestale diversificata in termini, ad esempio, di composizione di specie ed età, permettere la rigenerazione e la successione naturali delle specie arboree.

(11 bis)  Aiutare la migrazione di provenienze e specie laddove ciò possa essere necessario a causa dei cambiamenti climatici.

(12)  Potenziare la diversità forestale ripristinando mosaici di habitat non forestali quali distese di formazioni erbose o brughiere, stagni o aree rocciose.

(13)  Ricorrere a una silvicoltura "naturalistica" o di "copertura continua"; introdurre specie arboree autoctone.

(14)  Potenziare lo sviluppo di foreste autoctone antiche e soprassuoli maturi (ad esempio rinunciando a sfruttare i terreni o attraverso una gestione attiva che favorisca lo sviluppo di funzioni di autoregolamentazione e un'adeguata resilienza).

(15)  Introdurre elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità nei seminativi e nelle formazioni erbose sfruttate intensivamente, quali fasce tampone, margini dei campi con fiori autoctoni, siepi, alberi, piccole foreste, terrazzamenti, stagni, corridoi tra habitat e aree di collegamento ecc.

(16)  Aumentare la superficie agricola gestita secondo approcci agroecologici quali agricoltura o agrosilvicoltura biologica, policoltura e rotazione delle colture, difesa integrata e gestione dei nutrienti.

(17)  Ridurre l'intensità dei pascoli o i regimi di sfalcio dei prati, se necessario, e ricostituire, laddove sono stati abbandonati, i pascoli estensivi con animali domestici e regimi di sfalcio estensivi.

(18)  Abbandonare o ridurre l'uso di pesticidi chimici e di fertilizzanti chimici e a base di letame animale.

(19)  Abbandonare l'aratura dei prati e non introdurre più sementi di erbe produttive.

(20)  Rimuovere le piantagioni su ex sistemi dunali dinamici interni per riattivare le dinamiche naturali dei venti a favore di habitat aperti.

(21)  Migliorare la connettività tra gli habitat per consentire lo sviluppo delle popolazioni delle specie e permettere un sufficiente scambio individuale o genetico nonché la migrazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici da parte delle specie.

(22)  Permettere agli ecosistemi di sviluppare le proprie dinamiche naturali, per esempio rinunciando allo sfruttamento dei terreni e promuovendo la vegetazione spontanea e il ritorno a uno stato naturale.

(23)  Eliminare e controllare le specie esotiche invasive ed evitare o ridurre al minimo l'introduzione di nuove specie.

(24)  Ridurre al minimo gli effetti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino, per esempio impiegando attrezzature con meno impatto sui fondali.

(25)  Ripristinare zone importanti di riproduzione e crescita del novellame.

(26)  Predisporre strutture o substrati per incoraggiare il ritorno della vita marina, per esempio di banchi di corallo/ostriche.

(27)  Ripristinare praterie di fanerogame marine e foreste di kelp stabilizzando attivamente il fondo marino, riducendo e, ove possibile, eliminando le pressioni o tramite la propagazione attiva e la semina.

(27 bis)  Ripristinare o migliorare lo stato della popolazione di specie autoctone caratteristiche vitali per l'ecologia degli habitat marini mediante misure di ripristino passivo o attivo, ad esempio introducendo novellame.

(28)  Ridurre le varie forme di inquinamento marino, quali il carico di nutrienti, l'inquinamento acustico e i rifiuti di plastica.

(29)  Aumentare le aree verdi urbane con elementi caratteristici ecologici, quali parchi, alberi e macchie boschive ▌, tetti verdi, prati a fiori selvatici, giardini, orticoltura urbana, strade alberate, prati e siepi urbani, stagni e corsi d'acqua, prendendo in considerazione, tra l'altro, la diversità delle specie, le specie autoctone, le condizioni locali e la resilienza ai cambiamenti climatici.

(30)  Arrestare o ridurre l'inquinamento da medicinali, sostanze chimiche pericolose, acque reflue urbane e industriali e altri rifiuti, compresi quelli dispersi e la plastica, nonché l'inquinamento luminoso in tutti gli ecosistemi, oppure porvi rimedio.

(31)  Trasformare in siti naturali siti dismessi, ex aree industriali e cave.

(1)GU C , , pag. .
(2)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Il Green Deal europeo", (COM(2019) 640 final).
(3)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita", (COM(2020) 380 final).
(4)Decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1).
(5)https://www.cbd.int/decision/cop/?id=12268.
(6) Quadro globale di Kunming-Montreal in materia di biodiversità. Progetto di decisione presentato dal presidente, CBD/COP/DEC/15/4, 19 dicembre 2022.
(7)Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite – 17 obiettivi per trasformare il nostro mondo.
(8)Risoluzione 73/284 del 1º marzo 2019 sul decennio delle Nazioni Unite per il ripristino degli ecosistemi (2021-2030).
(9)Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2021 sulla "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030: riportare la natura nella nostra vita" (2020/2273(INI)).
(10)Conclusioni del Consiglio, "Biodiversità - Perché non possiamo più indugiare" (12210/20).
(11)Documento di lavoro dei servizi della Commissione Criteria and guidance for protected areas designations (SWD(2022) 23 final).
(12)Disponibile su Circabc (europa.eu) [riferimento da completare]
(13)Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo "Lo stato della natura nell'Unione europea. Relazione sullo stato e sulle tendenze delle specie e dei tipi di habitat protetti dalle direttive Uccelli e Habitat nel periodo 2013-2018", (COM(2020) 635 final).
(14) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva - Bruxelles, 18.2.2021 COM(2021) 66 final.
(15)https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/documents/EA/seea_ea_white_cover_final.pdf.
(16)IPCC (2022), Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (a cura di), Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty, https://www.ipcc.ch/sr15/.
(17)Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability (ipcc.ch).
(18)IPBES (2019), E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo (a cura di), Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES Secretariat, Bonn, Germania, 1148 pagg., https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673.
(19)Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(20)Le soluzioni basate sulla natura sono ispirate alla natura e da essa supportate, sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse. Pertanto le soluzioni basate sulla natura devono favorire la biodiversità e sostenere la fornitura di una serie di servizi ecosistemici.
(21)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici", (COM(2021) 82 final).
(22)Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione, (COM(2021) 554 final).
(23)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari", (COM(2022) 133 final).
(24)Conferenza sul futuro dell'Europa, Report on the Final Outcome, maggio 2022, Proposta 2 (1, 4, 5) pag. 44, Proposta 6 (6) pag. 48.
(25)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia dell'UE per il suolo 2030 - Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima", (COM(2021) 699 final).
(26)Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(27)Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
(28)DG Ambiente 2017, Reporting under Article 17 of the Habitats Directive: Explanatory notes and guidelines for the period 2013-2018 e DG Ambiente 2013, Interpretation manual of European Union habitats Eur 28.
(29)Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(30)La convenzione per la protezione dell'ambiente marino nell'Atlantico nordorientale del 1992 (convenzione OSPAR), la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino nella zona del Mar Baltico del 1992 (convenzione di Helsinki, HELCOM), la convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo del 1995 (convenzione di Barcellona, UNEP-MAP) e la convenzione per la protezione del Mar Nero del 1992 (convenzione di Bucarest).
(31)Vysna, V., Maes, J., Petersen, J.E., La Notte, A., Vallecillo, S., Aizpurua, N., Ivits, E., Teller, A., Accounting for ecosystems and their services in the European Union (INCA). Relazione finale della fase II del progetto INCA che mira a sviluppare un progetto pilota per un sistema integrato di contabilità degli ecosistemi per l'UE. Relazione statistica. Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2021.
(32)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. "L'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori" (COM(2018) 395 final).
(33)Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Progressi nell'attuazione dell'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori", (COM(2021) 261 final).
(34)Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2021 sulla "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030: Riportare la natura nella nostra vita" (2020/2273(INI)), disponibile all'indirizzo https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0277_IT.pdf.
(35)Conclusioni del Consiglio del 17 dicembre 2020 sulla relazione speciale n. 15/2020 della Corte dei conti europea dal titolo "La protezione degli impollinatori selvatici nell'UE: le iniziative della Commissione non hanno dato i frutti sperati" (14168/20).
(36)Relazione speciale n. 15/2020, https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_15/SR_Pollinators_it.pdf.
(37)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. "Revisione dell'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori. Un nuovo patto per gli impollinatori" (COM/2023/35 final).
(38)European Redlist - Ambiente - Commissione europea (europa.eu).
(39)Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).
(40)Se un agricoltore si impegna a destinare almeno il 7 % del suo seminativo a superfici o elementi non produttivi, compresi i terreni a riposo, nel quadro di un regime ecologico rafforzato o se vi è una percentuale minima pari ad almeno il 7 % dei seminativi a livello di azienda agricola che include anche colture intercalari o colture azotofissatrici coltivate senza prodotti fitosanitari.
(41)La riumidificazione è il processo di trasformazione di un suolo drenato in terreno umido. Capitolo 1 in IPCC (2014), Hiraishi, T., Krug, T., Tanabe, K., Srivastava, N., Baasansuren, J., Fukuda, M. e Troxler, T.G. (a cura di), 2013 Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands.
(42)Il termine "suolo organico" è definito nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra (Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. e Tanabe K. (a cura di), 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Programme).
(43)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030", (COM(2021) 572 final).
(44)Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).
(45)Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.
(46)Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
(47)Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).▌
(48)Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(49)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulle missioni europee, (COM(2021) 609 final).
(50)Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
(51)Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
(52)Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).
(53)Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).
(54)Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 53).
(55)Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1).
(56)Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1).
(57)Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).
(58)Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).
(59)Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).
(60)Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).
(61)Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).
(62)Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).
(63)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Cicli del carbonio sostenibili", (COM(2021) 800 final).
(64)Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
(65)[Aggiungere il riferimento alla versione pubblicata dell'8° EAP].
(66)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(67)Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154, del 21.6.2003, pag. 1).
(68)Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69).
(69)Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, (COM(2022) 222 final).
(70)Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
(71)Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(72)EUNIS marine habitat classification 2022,Agenzia europea dell'ambiente.

Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2023Note legali - Informativa sulla privacy