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Procedura : 2022/2015(INI)
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Ciclo del documento : A9-0179/2023

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A9-0179/2023

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PV 13/07/2023 - 3
CRE 13/07/2023 - 3

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PV 13/07/2023 - 7.8
CRE 13/07/2023 - 7.8
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P9_TA(2023)0295

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Giovedì 13 luglio 2023 - Strasburgo
Relazione annuale per gli anni 2019-2021 sull'accesso del pubblico ai documenti
P9_TA(2023)0295A9-0179/2023

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 luglio 2023 sulla relazione annuale per gli anni 2019-2021 sull'accesso del pubblico ai documenti (2022/2015(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 1, 9, 10, 11 e 16,

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 15,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), in particolare gli articoli 41 e 42,

–  visto il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(1),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, presentata dalla Commissione il 30 aprile 2008 (COM(2008)0229),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, presentata dalla Commissione il 21 marzo 2011 (COM(2011)0137),

–  vista la sua posizione del 15 dicembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(2),

–  vista la sua risoluzione del 14 settembre 2017 sulla trasparenza, la responsabilità e l'integrità nelle istituzioni dell'UE(3),

–  vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2019 sull'indagine strategica OI/2/2017 del Mediatore europeo sulla trasparenza delle discussioni legislative negli organi preparatori del Consiglio UE(4),

–  vista la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione(5) (direttiva sugli informatori),

–  vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2021 sull'accesso del pubblico ai documenti (articolo 122, paragrafo 7, del regolamento) per gli anni 2016-2018(6),

–  vista la decisione della Mediatrice europea del 17 gennaio 2022 nel caso OI/4/2021/MHZ sulle modalità con cui l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) ottempera ai propri obblighi in materia di diritti fondamentali e garantisce l'obbligo di rendere conto per quanto riguarda le sue maggiori responsabilità,

–  vista la relazione del gruppo di lavoro per il controllo di Frontex del 14 luglio 2021 della sua commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni sull'indagine conoscitiva su Frontex in merito a presunte violazioni dei diritti fondamentali,

–  vista la sua risoluzione del 16 settembre 2021 "Rafforzare la trasparenza e l'integrità nelle istituzioni dell'UE creando un organismo europeo indipendente responsabile delle questioni di etica"(7),

–  vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2021 sulla trasparenza dell'UE sullo sviluppo, l'acquisto e la distribuzione dei vaccini anti COVID‑19(8),

–  vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2022 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2020(9),

–  vista la relazione sul risultato finale della Conferenza sul futuro dell'Europa, pubblicata nel maggio 2022,

–  vista la sua decisione del 18 ottobre 2022 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l'esercizio 2020(10),

–  vista la relazione annuale di attività consolidata di Frontex per il 2022, pubblicata il 12 maggio 2021,

–  vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2022 sulla sospetta corruzione da parte del Qatar e, più in generale, sulla necessità di trasparenza e responsabilità nelle istituzioni europee(11),

–  vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2023 sul seguito da dare alle misure richieste dal Parlamento per rafforzare l'integrità delle istituzioni europee(12),

–  viste le relazioni annuali del Mediatore europeo,

–  visto l'articolo 122, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU),

–  vista la sentenza della CGUE del 25 gennaio 2023 nella causa T-163/21, De Capitani/Consiglio(13) ("sentenza De Capitani/Consiglio"),

–  vista la sentenza della CGUE del 27 novembre 2019 nella causa T-31/18, Luisa Izuzquiza e Arne Semsrott/Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera(14), ("sentenza nella causa T-31/18"),

–  viste le relazioni della Commissione, del Consiglio e del Parlamento del 2019, 2020 e 2021 sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001,

–  visto il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale(15),

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione per gli affari costituzionali,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0179/2023),

A.  considerando che il TUE stabilisce che "ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione" e prevede che le decisioni siano prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini(16); che il TFUE prevede che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operino nel modo più trasparente possibile e che i cittadini e i residenti abbiano il diritto di accedere ai documenti(17); che il diritto di accesso ai documenti è un diritto fondamentale, tutelato dalla Carta e dai trattati, di cui i cittadini dovrebbero poter godere in modo proattivo, esercitando in tal modo efficacemente il loro diritto di controllare l'operato e le attività di istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea, con particolare riferimento al processo legislativo; che la CGUE ha ripetutamente sottolineato il nesso tra accesso ai documenti e democrazia;

B.  considerando che il regolamento (CE) n. 1049/2001 riconosce la particolare importanza di fornire un accesso ancora più ampio ai documenti nei casi in cui le istituzioni dell'UE agiscono in veste di legislatore; sottolinea la particolare necessità di garantire l'accesso diretto ai documenti legislativi;

C.  considerando che la CGUE ha sottolineato che il controllo pubblico delle informazioni su cui si basa l'azione legislativa è una condizione preliminare per l'esercizio dei diritti democratici(18); che la CGUE ha concluso che l'apertura su tali informazioni contribuisce a rafforzare la democrazia consentendo ai cittadini di controllare tutte le informazioni che hanno costituito la base di un atto legislativo; che la CGUE ha affermato che mettere in grado i cittadini di conoscere il fondamento dell'azione legislativa è condizione per l'esercizio effettivo, da parte di questi ultimi, dei loro diritti democratici;

D.  considerando che l'apertura e la buona governance nel funzionamento dell'UE e nel suo processo decisionale sono indispensabili per creare fiducia nell'Unione e garantiranno una maggiore legittimità, efficienza e rendicontabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini; che il funzionamento dell'UE si fonda sulla democrazia rappresentativa; che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE devono mirare ai massimi standard possibili in materia di trasparenza, responsabilità e integrità; che è necessario garantire metodi di controllo che combinino attività di supervisione democratica, controllo e monitoraggio; che l'apertura e la partecipazione dei cittadini e della società civile alla vita democratica dell'Unione sono indispensabili per promuovere il buon governo nelle istituzioni dell'UE;

E.  considerando che l'accesso a informazioni accurate è fondamentale per prevenire la cattiva informazione e combattere le notizie false;

F.  considerando che, nella relazione sui risultati finali della Conferenza sul futuro dell'Europa, la plenaria della Conferenza ha chiesto che l'UE garantisca ai cittadini più accessibilità alle proprie azioni migliorando l'informazione, l'istruzione, la partecipazione dei cittadini e la trasparenza; che ha inoltre chiesto che sia migliorato il processo decisionale dell'UE al fine di garantire la capacità di agire dell'UE, tenendo conto nel contempo degli interessi di tutti gli Stati membri e garantendo un processo trasparente e comprensibile per i cittadini; che esiste un evidente interesse pubblico nella divulgazione dei documenti legislativi, in modo che i cittadini possano esercitare efficacemente il loro diritto di controllare il processo legislativo; che, conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, TUE, il Consiglio deve riunirsi in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo; che l'applicazione del codice "LIMITE" alla maggior parte dei documenti preparatori nelle procedure legislative in corso rappresenta una restrizione sproporzionata al diritto dei cittadini di accedere ai documenti legislativi; che, per consentire ai cittadini di esercitare pienamente il loro diritto di accesso ai documenti, tutti i documenti legislativi prodotti e/o diffusi nell'ambito degli organi preparatori dovrebbero figurare in un registro pubblico di facile consultazione; che, secondo la CGUE, l'accesso ai documenti legislativi deve essere il più ampio possibile e le giustificazioni del diniego di accesso devono essere ben fondate, anche nell'ambito dei gruppi di lavoro del Consiglio(19);

G.  considerando che i principi di apertura e trasparenza dovrebbero governare non solo il processo decisionale ma anche le modalità di redazione di un testo; che è opportuno garantire la trasparenza e l'accesso ai documenti anche per quanto riguarda le modalità di attuazione delle politiche dell'Unione a tutti i livelli e le modalità di utilizzo dei fondi UE;

H.  considerando che le aspettative dei cittadini rispetto alla trasparenza, all'efficienza e alla responsabilità delle istituzioni pubbliche nonché alle possibili soluzioni tecniche si sono evolute negli ultimi anni; che, al fine di tenere conto di tali sviluppi e di aumentare la responsabilità e l'efficienza, può essere necessario garantire l'attuazione della legislazione vigente e della giurisprudenza della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo, l'adozione di nuove soluzioni e orientamenti tecnici e l'adozione di misure per monitorare i progressi;

I.  considerando che le principali questioni sollevate nelle indagini archiviate dalla Mediatrice europea nel 2021 sono state la trasparenza nel processo decisionale, la responsabilità e il rifiuto di concedere l'accesso del pubblico alle informazioni e ai documenti (29 %), e, a seguire, la cultura del servizio (26 %), l'uso corretto del potere discrezionale, anche nelle procedure di infrazione (18 %), il rispetto dei diritti procedurali (12 %) e la violazione dei diritti fondamentali (11 %)(20); che, secondo la relazione annuale 2021 della Mediatrice, l'esistenza di "porte girevoli" continua a destare preoccupazione;

J.  considerando che, nel caso 1499/2021/SF(21), la Mediatrice ha constatato che il rifiuto del Consiglio e della Commissione di concedere l'accesso integrale del pubblico ai documenti relativi ai negoziati legislativi costituiva un caso di cattiva amministrazione;

K.  considerando che il riesame 2021 della "procedura accelerata" della Mediatrice europea per la gestione delle denunce relative all'accesso del pubblico ai documenti ha evidenziato sia una significativa diminuzione di due terzi dei tempi di trattamento delle denunce presentate sia un aumento del numero di denunce relative all'accesso ai documenti(22);

L.  considerando che, nel caso 1499/2021/SF(23), la Mediatrice ha constatato che il rifiuto del Consiglio di concedere il pieno accesso del pubblico ai documenti relativi ai negoziati legislativi costituiva un caso di cattiva amministrazione; che informare il pubblico sullo stato di avanzamento delle procedure legislative è un obbligo giuridico; che l'accesso tempestivo ai documenti legislativi è fondamentale per consentire ai cittadini di esercitare il loro diritto, basato sui trattati, di partecipare alla vita democratica dell'UE;

M.  considerando che l'Unione, con la sua la risposta alla crisi COVID‑19, ha dato prova di essere capace di agire, ma ha anche dimostrato la necessità di maggiore trasparenza all'interno dell'Unione, così come la necessità di adottare una migliore politica di lotta alla disinformazione, al fine di ottenere informazioni migliori e più accurate per i cittadini dell'UE; che il "gruppo di lavoro ad hoc" del Consiglio sui certificati COVID-19 ha svolto il proprio lavoro senza sufficiente trasparenza;

N.  considerando che nel dicembre 2011 il Parlamento ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla proposta di regolamento presentata dalla Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1049/2001; che dal 2012 i negoziati sul regolamento si trovano in una fase di stallo; che l'UE si è assunta molte nuove responsabilità dall'entrata in vigore del regolamento; che una responsabilità maggiore richiede trasparenza, controllo democratico e rendicontabilità maggiori affinché l'UE preservi credibilità, legittimità e affidabilità agli occhi dei cittadini;

O.  considerando che nella sentenza De Capitani/Consiglio, la CGUE ha chiarito che il regolamento (CE) n. 1049/2001 mira a conferire al pubblico un diritto di accesso che sia il più ampio possibile, per cui qualsiasi eccezione che deroghi a questo principio deve essere interpretata e applicata in senso restrittivo; che ha inoltre chiarito che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 prevede, tra l'altro, un'eccezione all'accesso ai documenti legislativi qualora la loro divulgazione possa pregiudicare gravemente il processo decisionale dell'istituzione in questione; che nel rifiutare l'accesso ai documenti invocando tale eccezione, il Consiglio deve dimostrare che la divulgazione dei documenti controversi pregiudicherebbe in modo concreto ed effettivo il suo processo decisionale e che il rischio di un tale pregiudizio è ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico;

P.  considerando che, dopo la sentenza nella causa T-131/18 a favore di Frontex, la CGUE ha condannato due persone a pagare a Frontex 23 700 EUR per il recupero delle sue spese legali, importo che la CGUE ha successivamente ridotto a 10 520 EUR; che, nella sua decisione del 15 dicembre 2022 nei casi riuniti 1261/2020 e 1361/2020(24), la Mediatrice ha constatato cattiva amministrazione nelle recenti pratiche di Frontex in materia di accesso ai documenti, in particolare il suo rifiuto di comunicare per posta elettronica con le persone che chiedono accesso ai documenti; che tali pratiche di sollevare ostacoli tecnici all'accesso ai documenti e di cercare di recuperare dai denuncianti spese legali eccessive hanno un effetto dissuasivo sui membri della società che cercano di accedere ai documenti di Frontex e possono in ultima analisi contribuire a una maggiore oscurità, a più mancanza di trasparenza e persino a una totale inaccessibilità dei documenti sulle attività di Frontex; che nella sua risoluzione del 21 ottobre 2021(25) e nella relazione del gruppo di lavoro per il controllo di Frontex, il Parlamento ha invitato Frontex ad astenersi dal cercare di recuperare le spese (eccessivamente elevate) sostenute per avvocati esterni esigendole dai soggetti che intentano azioni legali basate su richieste di accesso alle informazioni;

Sviluppi recenti

1.   sottolinea che le istituzioni dell'UE sono tenute ad attuare l'articolo 15, paragrafo 3, TFUE in linea con i principi democratici, in particolare quelli sanciti dall'articolo 10, paragrafo 3, TUE e dall'articolo 42 della Carta; ricorda che l'articolo 10, paragrafo 3, TUE riconosce che "ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione" e prevede che le decisioni siano prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini; sottolinea che la trasparenza e il più ampio accesso possibile del pubblico ai documenti sono essenziali per garantire la responsabilità e il controllo democratico delle istituzioni dell'UE e che la fiducia dei cittadini nell'UE dipende direttamente dalla trasparenza;

2.  rileva che la Commissione riceve il maggior numero di domande iniziali di accesso del pubblico a documenti (7 445 nel 2019, 8 001 nel 2020, 8 420 nel 2021), seguita dal Consiglio (2 567 nel 2019, 2 321 nel 2020, 2 083 nel 2021) e dal Parlamento (645 nel 2019, 442 nel 2020, 499 nel 2021); riconosce che il tasso di risposta delle istituzioni è complessivamente positivo (nel 2019 era del 78 % per la Commissione, del 74,7 % per il Consiglio e del 93 % per il Parlamento; nel 2020 dell'81 % per la Commissione, dell'84,1 % per il Consiglio e del 93 % per il Parlamento; e nel 2021 del 73,7 % per la Commissione, dell'83,3 % per il Consiglio e del 95 % per il Parlamento); sottolinea tuttavia che i ripetuti ritardi e il rifiuto infondato di divulgare, anche solo parzialmente, i documenti pregiudicano il diritto dei cittadini di esercitare controllo sulle istituzioni dell'UE; esorta le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE a fornire statistiche sui ritardi nel rispondere alle richieste di accesso; sottolinea che, per la Commissione, vi sono ritardi nel riesame delle decisioni iniziali nell'85 % dei casi(26);

3.  esprime preoccupazione per il frequente ricorso alle eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 per negare il pieno accesso ai documenti; ribadisce che un'istituzione, un organo o un organismo che invochi una delle eccezioni all'accesso ai documenti ai sensi di detto articolo deve effettuare una valutazione obiettiva e individuale, dimostrare che il rischio per l'interesse protetto è fondato, prevedibile e non puramente ipotetico e giustificare debitamente il modo in cui l'accesso al documento comprometterebbe in modo specifico ed effettivo l'interesse protetto(27); invita le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE a integrare queste valutazioni nelle loro pratiche di accesso ai documenti; sottolinea che potrebbe essere possibile divulgare alcune parti di un documento proteggendone nel contempo altre, tenendo conto dell'interesse pubblico prevalente alla divulgazione, compresa la necessità di garantire la buona governance, l'efficienza e la responsabilità nei confronti dei cittadini, nonché un più stretto coinvolgimento dei cittadini nel processo decisionale; sottolinea la giurisprudenza(28) della CGUE che riconosce il diritto del pubblico di accedere ai documenti dei gruppi di lavoro del Consiglio che agiscono nel contesto del processo legislativo; osserva, tuttavia, che l'accesso deve ancora essere richiesto attivamente(29); rileva con preoccupazione che i problemi comuni che i cittadini incontrano quando chiedono l'accesso ai documenti sono il rifiuto dell'accesso da parte di istituzioni, organi o organismi sulla base di argomentazioni inconsistenti e le incoerenze nel trattamento di richieste analoghe di accesso ai documenti; invita le istituzioni dell'UE a sviluppare le migliori pratiche per consentire l'applicazione e l'interpretazione uniforme delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1049/2001 e della relativa giurisprudenza della CGUE; invita inoltre le agenzie dell'UE ad applicare il regolamento (CE) n. 1049/2001 nelle loro politiche di accesso ai documenti(30);

4.  ricorda che, a giudizio della Mediatrice europea, le restrizioni di accesso ai documenti, in particolare a quelli legislativi, dovrebbero essere eccezionali e limitate allo stretto necessario; rammenta inoltre che qualsiasi decisione di rifiutare al pubblico l'accesso ai documenti deve essere basata su eccezioni previste dalla legislazione, definite in modo chiaro e rigoroso e accompagnate da una giustificazione motivata e specifica che metta in grado i cittadini di comprendere il rifiuto dell'accesso e di avvalersi efficacemente dei mezzi di ricorso legali disponibili; ritiene che un approccio più proattivo contribuirebbe a garantire un'effettiva trasparenza e a prevenire controversie giuridiche costose e onerose tra i cittadini e le istituzioni;

5.  si rammarica del fatto che l'accesso alla consulenza fornita dai servizi legali delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE sia troppo limitato; sottolinea che la tutela dell'interesse delle istituzioni, degli organi e degli organismi a chiedere consulenza legale e a ricevere una consulenza franca, obiettiva e completa limitando l'accesso del pubblico può essere garantita solo se il rischio di compromettere il processo decisionale è ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico e se la consulenza legale riguarda questioni di natura particolarmente delicata; prende atto della sentenza della CGUE(31) in cui si afferma che il regolamento (CE) n. 1049/2001 impone, in linea di principio, l'obbligo di divulgazione dei pareri del servizio giuridico del Consiglio relativi a qualsiasi processo legislativo; osserva che secondo la CGUE l'unico motivo possibile di diniego a tutela della consulenza giuridica fornita nel contesto del processo legislativo è la natura particolarmente sensibile del contenuto del parere o una portata particolarmente ampia dello stesso che trascenda il contesto del processo legislativo; si allinea al parere della CGUE secondo cui, in tali casi, l'istituzione interessata è tenuta a fornire una dichiarazione dettagliata che illustri i motivi di un tale diniego;

6.  rileva con grande preoccupazione che nel 2021, a seguito di una richiesta di accesso pubblico ai messaggi di testo tra la presidente della Commissione e l'amministratore delegato di un'azienda farmaceutica in merito all'acquisto di vaccini anti COVID‑19 da parte della Commissione, la Commissione ha rifiutato di riconoscere che tali messaggi di testo rientrano nella definizione di "documento" ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001; osserva che sebbene sia tenuta a registrare e cercare tali messaggi di testo, la Commissione può sempre decidere di non concedere il pieno accesso pubblico a essi nel caso in cui si applichino le eccezioni elencate nel regolamento (CE) n. 1049/2001, come gli interessi commerciali; ricorda che la registrazione di un documento è una conseguenza dell'esistenza di un documento e non un prerequisito per la sua esistenza; prende nota della conclusione della Mediatrice riguardo alla cattiva amministrazione da parte della Commissione in questo caso(32); esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione non ha dato seguito alla raccomandazione della Mediatrice, formulata successivamente alla sua indagine, di condurre un'altra ricerca relativa a messaggi di testo pertinenti; invita la Commissione a effettuare senza ritardi una ricerca completa; esprime profonda preoccupazione per la crescente distanza tra i cittadini e le istituzioni dell'UE generata questa situazione;

7.  si rammarica che la politica interna della Commissione preveda, in effetti, di non registrare i messaggi di testo, secondo l'argomentazione che, per loro natura, sono "documenti di breve durata" e "non destinati a contenere informazioni importanti relative alle politiche, alle attività e alle decisioni della Commissione"; sottolinea tuttavia che nella pratica i messaggi di testo sono utilizzati a tale scopo; esorta la Commissione a conformare i suoi orientamenti interni sulla registrazione dei documenti al regolamento (CE) n. 1049/2001 e a registrare i messaggi di testo relativi alle sue politiche, attività e decisioni; rileva con interesse che in diversi Stati membri è divenuta prassi comune per gli organismi pubblici archiviare i messaggi di testo relativi a politiche, attività e decisioni, nel rispetto delle leggi sull'accesso ai documenti;

8.  osserva che la Commissione ha cancellato documenti, tra cui processi verbali delle riunioni a porte chiuse, relazioni e documenti interni; esprime preoccupazione per il fatto che tale pratica ha causato la cancellazione di corrispondenza rilevante ai fini di decisioni politiche; invita la Commissione a garantire la registrazione e l'archiviazione sistematiche della corrispondenza non privata relativa alle principali decisioni politiche per impostazione predefinita;

9.  deplora le difficoltà che incontra il Parlamento nell'ottenere dalla Commissione informazioni complete e dettagliate sull'attuazione e l'applicazione del diritto dell'UE; lamenta la mancanza di riepiloghi pubblicati in modo proattivo contenenti informazioni aggiornate sugli ultimi procedimenti in tutti i casi specifici di infrazione, in particolare quelli in cui le violazioni sono pendenti da tempo, nonché la mancanza di informazioni su EU Pilot, un dialogo informale tra la Commissione e gli Stati membri sull'applicazione del diritto dell'UE prima di una possibile infrazione; ritiene che ciò ostacoli il controllo parlamentare e pubblico; chiede alle istituzioni dell'UE di rispettare il principio di leale cooperazione e di pubblicare in modo proattivo tali informazioni;

10.  deplora che la Commissione non pubblichi in modo proattivo statistiche che indichino l'efficacia delle politiche dell'UE, in particolare quelle relative alla giustizia e agli affari interni, il che ostacola in larga misura il controllo pubblico sulle politiche che hanno un impatto significativo sui diritti fondamentali; invita la Commissione a pubblicare in modo proattivo tali statistiche per dimostrare che le politiche sono necessarie e proporzionate al conseguimento dei loro obiettivi;

11.  deplora che i documenti ufficiali siano spesso sovraclassificati dalle istituzioni dell'UE; ribadisce la sua posizione espressa nelle precedenti relazioni sull'accesso ai documenti in merito alla necessità di stabilire norme chiare e uniformi per la classificazione e la declassificazione dei documenti e di istituire un'autorità indipendente dell'UE incaricata di vigilare sull'applicazione di tali norme; deplora la mancanza di un seguito serio da parte della Commissione e del Consiglio;

12.  sottolinea che gli accordi internazionali hanno forza vincolante e implicazioni per la legislazione dell'UE, e sottolinea la necessità di rendere i negoziati trasparenti nei confronti del Parlamento durante l'intero processo, anche garantendo ai membri del Parlamento europeo l'accesso ai documenti pertinenti; ricorda che, in conformità dell'articolo 218 TFUE, "il Parlamento è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura";

13.  prende atto del fatto che nel 2001 il Consiglio, su un totale di 3 586 documenti, ha classificato 1 327 documenti legislativi aggiunti al registro come "LIMITE" e che 839 di questi sono stati successivamente resi pubblici su richiesta(33); sottolinea che l'uso eccessivo del codice LIMITE ostacola e ritarda gravemente l'accesso dei cittadini ai documenti; invita il Consiglio a rivedere le sue linee guida per la classificazione dei documenti come "LIMITE" onde garantire la pubblicazione proattiva per impostazione predefinita e applicare il codice "LIMITE" solo a casi eccezionali debitamente giustificati, nonché a riconsiderare regolarmente tale limitazione; si rammarica del fatto che il Consiglio presenti le informazioni disponibili sui documenti legislativi in un registro incompleto e di difficile fruizione per gli utenti;

14.  esprime preoccupazione per le difficoltà di accesso ai documenti di talune agenzie dell'UE che impediscono ai cittadini e ai deputati al Parlamento europeo di controllare efficacemente tali agenzie; ritiene che divulgare le riunioni e le interazioni tra le agenzie dell'UE e soggetti terzi sia necessario per garantire una maggiore trasparenza;

15.  prende atto della creazione, da parte di Frontex, di un registro dei documenti su un sito web dedicato, nonché del fatto che, nel primo anno dal suo avvio nel marzo 2022, Frontex abbia caricato nel registro quasi 2 000 documenti; deplora, tuttavia, che il registro contiene pochi documenti relativi all'esecuzione di operazioni congiunte, che costituiscono l'attività principale dell'agenzia; sottolinea che l'accesso del pubblico ai documenti di Frontex è necessario per comprendere il lavoro dell'Agenzia e si rammarica del fatto che, nel 2020, meno del 5 % delle richieste di accesso del pubblico per i documenti abbia ricevuto pieno accesso, impedendo in tal modo un efficace controllo pubblico; appoggia la raccomandazione della Mediatrice, a seguito dell'indagine di propria iniziativa 4/2021/MHZ, secondo cui l'Agenzia dovrebbe adottare un approccio più proattivo alla trasparenza per garantire un maggior rendiconto delle sue operazioni;

16.  esprime profonda preoccupazione per il lungo ritardo nell'accesso dei deputati al Parlamento europeo alla relazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sulla condotta scorretta di diversi dipendenti di Frontex, tra cui l'alta dirigenza, in relazione alle sue attività operative; è preoccupato per il fatto che sia il consiglio di amministrazione di Frontex che OLAF non abbiano definito la titolarità della relazione e i processi decisionali per la sua divulgazione a seguito delle richieste dei deputati e della Mediatrice; sottolinea che la decisione di non rendere prontamente disponibile la relazione dell'OLAF a tutti i deputati al Parlamento europeo potrebbe contraddire la necessità di un controllo democratico sull'agenzia; chiede che i risultati delle prossime relazioni dell'OLAF su Frontex siano resi pubblici e chiede che ai deputati al Parlamento europeo sia dato accesso immediato a queste ulteriori relazioni quando saranno finalizzate, per garantire il loro controllo sull'agenzia;

17.  esprime profonda preoccupazione per il fatto che deputati, ex deputati e personale del Parlamento europeo sarebbero implicati in corruzione, riciclaggio di denaro e partecipazione a un'organizzazione criminale in cambio di influenza sulle decisioni del Parlamento; ricorda l'importanza della trasparenza e dell'accesso ai documenti nella prevenzione e nella lotta alla corruzione e nel garantire che le persone che svolgono funzioni pubbliche rispondano del loro operato; osserva che un elevato livello di trasparenza, compreso l'accesso ai documenti, facilita il monitoraggio delle attività connesse al processo decisionale e può contribuire a denunciare attività criminali; ricorda le raccomandazioni formulate nelle sue risoluzioni del 15 dicembre 2022 e del 16 febbraio 2023 e ne chiede la rapida e piena attuazione;

18.  si compiace che la commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione, e sul rafforzamento dell'integrità, della trasparenza e della responsabilità al Parlamento europeo (INGE 2) sia stata incaricata di individuare potenziali carenze nelle norme del Parlamento e di formulare proposte di riforma finalizzate a rafforzare la fiducia nel Parlamento, tutelando nel contempo il diritto dei deputati a svolgere liberamente i loro mandati; chiede che le raccomandazioni finali della commissione INGE 2 siano attuate rapidamente; ribadisce la sua richiesta relativa all'introduzione dell'obbligo per tutti i deputati al Parlamento europeo, gli assistenti parlamentari accreditati e i membri del personale di rendere pubbliche tutte le riunioni programmate con persone esterne al Parlamento quando tali riunioni si riferiscono a una relazione, a una relazione d'iniziativa o a una risoluzione del Parlamento europeo;

19.  chiede maggiore trasparenza per quanto riguarda le domande nazionali relative a finanziamenti dell'UE, la comunicazione tra la Commissione e gli Stati membri e l'attuazione dei finanziamenti dell'UE;

20.  deplora vivamente che non sia ancora disponibile una rassegna completa e pubblica dei finanziamenti dell'UE a favore di paesi terzi volti a facilitare la cooperazione in materia di migrazione; invita la Commissione a garantire la trasparenza, anche elaborando una chiara rassegna di tutti gli strumenti all'interno del bilancio dell'UE utilizzati per finanziare la cooperazione con i paesi terzi nel settore della gestione della migrazione, comprese informazioni quali l'importo, la finalità e la fonte di finanziamento, nonché informazioni dettagliate su qualsiasi altra potenziale misura di sostegno erogata dalle agenzie dell'UE, come Frontex, al fine di garantire che il Parlamento e il pubblico possano esercitare un controllo sull'esecuzione del bilancio dell'UE; invita la Commissione a sviluppare e attuare una metodologia precisa per tenere traccia del 10 % della spesa destinata alla migrazione e allo sfollamento forzato, per garantire efficacemente un'idonea trasparenza e rendicontabilità della spesa, come prescritto dal regolamento (UE) 2021/947(34);

21.  si congratula con la CGUE di giustizia per aver trasmesso in diretta sul suo sito web la pronuncia delle sentenze e la lettura delle conclusioni dell'avvocato generale che hanno consentito ai cittadini di seguire le udienze come se fossero fisicamente presenti; invita la CGUE a trasmettere in diretta anche tutte le udienze;

22.  sottolinea l'importanza di migliorare la trasparenza delle decisioni adottate nelle procedure di infrazione; si rammarica della scarsa trasparenza in relazione alle procedure di messa in mora e di infrazione avviate nei confronti degli Stati membri; invita la Commissione a garantire il rispetto dell'articolo 218 TFUE e a rendere disponibili al pubblico i documenti pertinenti, come quelli inviati agli Stati membri, in relazione alle procedure di infrazione;

Situazione legislativa

23.  ricorda che, a seguito dell'entrata in vigore del TUE e del TFUE, il diritto di accesso ai documenti riguarda tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE(35); osserva che, dati i maggiori obblighi di trasparenza previsti dai trattati, qualsiasi revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001 non dovrebbe ridurre l'attuale livello di trasparenza; sottolinea il ruolo cruciale della giurisprudenza pertinente nel mantenere il regolamento al passo con gli sviluppi attuali(36); sottolinea la necessità di codificare la giurisprudenza in materia, rafforzare ulteriormente la trasparenza e garantire la responsabilità all'interno dell'UE;

24.  ricorda che non è il supporto di un documento o il fatto che sia stato registrato a farne un documento di una determinata istituzione, ma piuttosto se il suo contenuto riguardi una questione relativa a politiche, attività e decisioni che rientrano nella sfera di competenza di tale istituzione;

Raccomandazioni

25.  accoglie con favore l'intenzione della Commissione di aumentare la trasparenza all'interno dell'UE sulla base della "trasparenza per impostazione predefinita"; esorta la Commissione a non prendere in considerazione alcuna proposta di revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001 che riduca gli standard di trasparenza e di accesso ai documenti; deplora che i negoziati si trovino da tempo in una fase di stallo ed esorta vivamente il Consiglio e la Commissione a riprendere i negoziati con le altre istituzioni sulla base delle proposte della Commissione del 2008 e del 2011; osserva che qualsiasi riforma dovrà affrontare questioni chiave quali l'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 a tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE, la portata dei motivi del rifiuto di concedere l'accesso ai documenti, la definizione di "documento", la verifica dell'interesse pubblico, la trasparenza del processo legislativo e l'opposizione alle esenzioni per categoria, nonché integrare la giurisprudenza della CGUE e della CEDU e tenere conto dei nuovi sviluppi tecnologici; invita le istituzioni dell'UE a lavorare in modo costruttivo con l'obiettivo ultimo di garantire che i cittadini dell'UE possano esercitare appieno il loro diritto di accesso ai documenti e, pertanto, svolgere il loro ruolo di controllo nei confronti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE;

26.  deplora che il Parlamento abbia ripetutamente rifiutato di concedere l'accesso del pubblico ai documenti, anche dopo che tale pratica sia stata classificata dalla Mediatrice come cattiva amministrazione, e chiede che esso dia il buon esempio; chiede una maggiore trasparenza, anche attraverso un migliore accesso ai documenti, per permettere un controllo pubblico;

27.  pone in evidenza, alla luce dei recenti scandali, i rischi connessi alle riunioni a porte chiuse; si rammarica profondamente che troppo spesso la Commissione, il Consiglio e gli organi e gli organismi dell'UE insistano per tenere riunioni a porte chiuse senza una motivazione adeguata; ritiene che le richieste di riunioni a porte chiuse dovrebbero essere adeguatamente valutate; chiede la definizione di norme e criteri chiari che disciplinino le richieste di sedute a porte chiuse in seno alle istituzioni dell'UE;

28.  chiede alla Commissione maggiore trasparenza sui contratti stipulati con terze parti; invita la Commissione a pubblicare, in maniera più proattiva rispetto a quanto non faccia attualmente, il maggior numero possibile di informazioni sulle procedure di gara;

29.  accoglie con favore le raccomandazioni pratiche della Mediatrice su come registrare il testo e i messaggi istantanei inviati o ricevuti dai membri del personale a titolo professionale(37); riconosce che i messaggi di testo e istantanei concernenti il lavoro sono "documenti" ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti e invita anche le altre istituzioni, organi e organismi dell'UE a riconoscerlo, attenersi di conseguenza alle raccomandazioni della Mediatrice e rendere pubblico tale follow-up; invita le altre istituzioni, organi e organismi dell'UE a utilizzare un'ampia interpretazione del concetto di "documento", il che riveste particolare importanza in una società dell'informazione e nel contesto di nuove forme di comunicazione, a cui si fa ricorso per discutere questioni inerenti a politiche, attività e decisioni;

30.  accoglie con favore gli orientamenti per l'amministrazione dell'UE sulle politiche e le prassi per l'attuazione dell'accesso del pubblico ai documenti elaborati nel 2021 dalla Mediatrice nell'ottica di migliorare le procedure interne al fine di rendere il processo agevole e aperto ai cittadini, anche comunicando al pubblico le modalità di presentazione delle richieste di accesso del pubblico ai documenti e la procedura seguita dalle istituzioni per il trattamento delle stesse nonché i mezzi di ricorso(38); invita le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE a utilizzare tali orientamenti come base per le loro procedure di accesso ai documenti;

31.  incoraggia le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE a pubblicare avvisi sui loro rispettivi siti web indicando quali informazioni deve contenere una richiesta di documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 per semplificare il trattamento delle richieste;

32.  sottolinea che la trasparenza e il pieno accesso ai documenti in possesso delle istituzioni devono essere la regola e che le eccezioni a tale regola devono essere interpretate in modo restrittivo, tenendo conto dell'interesse pubblico prevalente alla divulgazione; invita tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE a pubblicare proattivamente i documenti sui loro siti web e a rendere la ricerca di tali documenti agevole per i cittadini, al fine di consentire il controllo pubblico; sottolinea che il non sapere se dei documenti esistono o meno può impedire ai cittadini di esercitare il loro diritto di chiederne l'accesso; fa presente che il garantire che i cittadini siano in grado di comprendere e seguire nel dettaglio il processo legislativo e di prendervi parte costituisce un obbligo giuridico sancito dai trattati e dalla Carta, nonché un requisito fondamentale del controllo democratico e della democrazia in generale; sottolinea che, secondo la CGUE(39), i cittadini devono anche essere in grado di seguire nel dettaglio i processi decisionali degli organi preparatori coinvolti nelle procedure legislative e devono avere accesso a tutte le informazioni pertinenti; invita le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE a dotarsi di una politica di "trasparenza fin dalla progettazione" e a pubblicare in modo proattivo, entro un lasso di tempo ragionevole e in modo facilmente fruibile e accessibile, i documenti collegati ai fascicoli legislativi, compresi i documenti che fanno parte del processo legislativo o ad esso collegati e a pubblicare i reclami contro i rifiuti di concedere l'accesso; ritiene che i documenti di trilogo, quali ad esempio ordini del giorno, sintesi dei risultati, processi verbali e approcci generali del Consiglio, siano legati alle procedure legislative e dovrebbero essere trattati come documenti legislativi; chiede che le istituzioni dell'UE si conformino pienamente alla sentenza della CGUE nella causa T‑540/15(40) sull'accesso ai documenti di trilogo; chiede con insistenza alle istituzioni dell'UE, in particolare al Consiglio, di migliorare le loro norme e procedure in materia di trasparenza legislativa, comprese l'accessibilità e la classificazione dei documenti legislativi; ribadisce il suo invito a Frontex a porre immediatamente fine alla sua prassi di esigere che i richiedenti coprano i costi degli avvocati esterni nelle cause giudiziarie relative alle richieste di accesso alle informazioni(41);

33.  apprezza le nuove misure in materia di trasparenza adottate dal Consiglio nel 2020, in linea con le proposte formulate dalla Mediatrice nelle sue indagini sulla trasparenza legislativa in seno al Consiglio e la trasparenza dei triloghi(42), al fine di ampliare la divulgazione proattiva dei documenti legislativi, comprese le relazioni sullo stato di avanzamento dei negoziati sui progetti di legge e i mandati del Consiglio per i negoziati con il Parlamento europeo, e di garantire l'applicazione limitata dell'etichetta "LIMITE" a tali documenti, compresa la limitazione sia del numero di documenti contrassegnati da tale etichetta sia della durata della sua validità; si rammarica che continuino a esservi differenze da presidenza a presidenza per quanto riguarda le loro prassi relative alla pubblicazione proattiva dei documenti; insiste sul fatto che la pubblicazione sistematica del mandato per l'avvio dei negoziati di trilogo e della posizione finale del Consiglio che approva l'esito dei negoziati costituisce il minimo indispensabile e che, per far sì che la trasparenza del Parlamento sia rispecchiata nei negoziati legislativi, il Consiglio dovrebbe altresì registrare sistematicamente i nomi degli Stati membri quando esprimono le loro posizioni in seno al Consiglio; chiede la definizione di orientamenti vincolanti permanenti per tutte le presidenze, sulla base dell'iniziativa della Presidenza finlandese;

34.  invita il Consiglio a pubblicare in modo proattivo i suoi contatti con i lobbisti; invita il Consiglio a riaprire il dialogo tra gli Stati membri e il segretariato generale sulle misure per migliorare la coerenza, la standardizzazione e la chiarezza della gestione dei documenti in tutto il Consiglio; sottolinea la necessità che il Consiglio pubblichi i documenti in modo tempestivo;

35.  accoglie con favore l'intenzione della Commissione di elaborare nuovi orientamenti interni in materia di trasparenza e accesso ai documenti e invita le altre istituzioni a seguire tale iniziativa; incoraggia la Commissione a garantire che gli orientamenti prevedano una politica di "trasparenza fin dalla progettazione" e rispecchino la giurisprudenza pertinente e le raccomandazioni del Mediatore degli ultimi anni(43);

36.  invita la Commissione e le altre istituzioni, agenzie e organismi dell'UE a essere proattivi nella pubblicazione di documenti e statistiche sul modo in cui gestiscono le richieste di accesso ai documenti, in quanto tali informazioni aiuterebbero a valutare l'approccio proattivo delle istituzioni in materia di accesso ai documenti;

37.  ribadisce il suo urgente appello alle istituzioni dell'UE ad accelerare i loro lavori sulla creazione di una banca dati congiunta dedicata e di facile consultazione sullo stato di avanzamento dei fascicoli legislativi (banca dati congiunta sui fascicoli legislativi), come concordato nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"(44) del 13 aprile 2016 al fine di garantire una maggiore trasparenza; sottolinea che i documenti resi pubblici dovrebbero essere pubblicati in un formato che ne consenta la ricerca e la lettura meccanica;

38.  invita tutte le istituzioni dell'UE a garantire che tutti i documenti ufficiali siano forniti sistematicamente in un formato aperto, di facile consultazione e leggibile meccanicamente, il che è particolarmente essenziale per i dati numerici e finanziari, e a garantire lo stesso formato per i documenti pubblicati in passato; chiede che l'articolo 122, paragrafo 3, del suo regolamento sia modificato al fine di garantire che i dati siano forniti in un formato aperto e leggibile meccanicamente; invita tutte le istituzioni dell'UE a prendere in considerazione l'aumento del numero e l'ampliamento delle categorie di documenti che mettono direttamente a disposizione nei loro registri pubblici, nonché a migliorare la reperibilità e l'accessibilità dei documenti sui loro siti Internet; ritiene che le categorie di documenti da rendere direttamente accessibili tramite il registro pubblico del Parlamento dovrebbero comprendere i documenti legislativi preparatori, indipendentemente dal fatto che siano redatti dal Parlamento in autonomia o insieme alle altre istituzioni, come i documenti di trilogo politici e tecnici, comprese tutte le versioni del documento comune a più colonne previsto dal codice di condotta per quanto riguarda la negoziazione nel contesto della procedura legislativa ordinaria, fatte salve le eccezioni previste dal regolamento (CE) n. 1049/2001 nonché dalla giurisprudenza del Tribunale e della Corte di giustizia;

39.  è del parere che l'attuale modo di ottenere uno storico delle votazioni dei deputati al Parlamento europeo – tramite file PDF contenenti centinaia di votazioni sul sito web del Parlamento – non sia facile da usare e non contribuisca alla trasparenza; invita l'Ufficio di presidenza del Parlamento a mettere a punto un sistema di facile utilizzo in cui per ogni votazione per appello nominale siano visibili contemporaneamente il testo votato e i risultati delle votazioni per ciascun gruppo e per ciascun deputato; chiede che gli esiti delle votazioni per appello nominale, i dati relativi alla presenza dei deputati e i testi posti in votazione siano resi disponibili in formati leggibili meccanicamente;

40.  ricorda che una domanda di accesso a un documento deve essere trattata tempestivamente(45); osserva con molta preoccupazione che la Mediatrice riceve numerose denunce da parte di cittadini per ritardi estremi nell'accesso ai documenti richiesti; sostiene il parere della Mediatrice secondo cui l'accesso ritardato è effettivamente negato e le procedure amministrative dovrebbero essere razionalizzate per garantire che i cittadini ricevano accesso ai documenti in modo tempestivo; invita le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE a garantire il rispetto delle scadenze, a fornire maggiori dati sul loro rispetto dei termini e a fornire spiegazioni ai richiedenti indicando i motivi del mancato rispetto dei termini; invita inoltre la Commissione ad adottare misure per far applicare il rispetto delle scadenze da parte delle altre istituzioni dell'UE; sottolinea che la pubblicazione in modo proattivo dei documenti nel registro è la soluzione migliore per ridurre il numero di richieste di accesso ai documenti ed evitare ritardi;

41.  sottolinea che la pandemia e l'adeguamento dei metodi di lavoro delle istituzioni dell'UE possono aver rallentato il trattamento delle richieste di accesso ai documenti; sottolinea che è essenziale che le istituzioni mettano in atto meccanismi per garantire che sia mantenuto il massimo livello di trasparenza e di accesso ai documenti anche in caso di crisi;

42.  osserva con preoccupazione che attualmente i cittadini possono contestare il rifiuto di una richiesta di accesso a un documento o la mancanza di una risposta tempestiva quando non vengono rispettati i termini solo presentando una denuncia alla Mediatrice, le cui raccomandazioni, purtroppo, non sono giuridicamente vincolanti, o avviando un procedimento giudiziario contro l'istituzione presso la CGUE, il che comporta un processo estremamente lungo e costoso dall'esito incerto, il che pone un onere irragionevole che dissuade i cittadini che intendono contestare una decisione di rifiuto di accesso (parziale); sottolinea che, concretamente, ciò significa che non sussiste un mezzo di ricorso effettivo contro una decisione negativa relativa a una richiesta di accesso ai documenti; chiede alle istituzioni dell'UE di dar seguito comunque in modo rapido e completo alle decisioni e alle raccomandazioni della Mediatrice; invita le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE ad adottare procedure più rapide, più accessibili e ulteriormente semplificate per la gestione dei reclami relativi ai rifiuti di accesso e misure per garantire ai cittadini la possibilità di contestare, laddove necessario, le decisioni; raccomanda, in questo contesto, di nominare alti funzionari o esperti indipendenti in grado di esaminare, senza ritardi ingiustificati, i ricorsi relativi alle richieste di accesso ai documenti; sottolinea che richiedere alla società civile il pagamento di spese legali molto elevate ha un effetto dissuasivo in termini di accesso alla giustizia nell'ambito del suo accesso ai documenti, che è un diritto fondamentale sancito dall'articolo 42 della Carta, e pregiudica il diritto della società civile a un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 47 della Carta;

o
o   o

43.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(2) GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 159.
(3) GU C 337 del 20.9.2018, pag. 120.
(4) GU C 411 del 27.11.2020, pag. 149.
(5) GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17.
(6) GU C 465 del 17.11.2021, pag. 54.
(7) GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 159.
(8) GU C 184 del 5.5.2022, pag. 99.
(9) GU C 342 del 6.9.2022, pag. 58.
(10) GU L 45 del 14.2.2023, pag. 13.
(11) GU C 177 del 17.5.2023, pag. 109.
(12) Testi approvati, P9_TA(2023)0054.
(13) Sentenza del 25 gennaio 2023, De Capitani/Consiglio, T-163/21, ECLI:EU:T:2023:15.
(14) Sentenza del 27 novembre 2019, Luisa Izuzquiza e Arne Semsrott/Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, T-31/18, ECLI:EU:T:2019:815.
(15) GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.
(16) Articolo 10, paragrafo 3, TUE, letto alla luce del tredicesimo considerando, dell'articolo 1, paragrafo 2, e dell'articolo 9.
(17) Articolo 15 TFUE.
(18) Sentenza della CGUE del 1° luglio 2008, Regno di Svezia e Maurizio Turco/Consiglio dell'Unione europea, C-39/05 P e C-52/05, ECLI:EU:C:2008:374; e sentenza della CGUE del 17 ottobre 2013, Consiglio dell'Unione europea/Access Info Europe, C-280/11P, ECLI:EU:C:2013:671.
(19) Sentenza De Capitani/Consiglio.
(20) Mediatore europeo, Relazione annuale 2021, 18 maggio 2022, pag. 31.
(21) Mediatore europeo, Decisione sul rifiuto da parte del Consiglio dell'Unione europea di concedere l'accesso integrale del pubblico a documenti relativi a trattative riguardanti il progetto di "legge sui mercati digitali", 27 giugno 2022.
(22) Mediatore europeo, Relazione annuale 2021, 18 maggio 2022.
(23) Mediatore europeo, Decisione sul rifiuto da parte del Consiglio dell'Unione europea di concedere l'accesso integrale del pubblico a documenti relativi a trattative riguardanti il progetto di "legge sui mercati digitali", 27 giugno 2022.
(24) Mediatore europeo, Decisione su questioni relative alle modalità con cui l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) comunica con i cittadini in relazione al suo portale di accesso ai documenti, 15 dicembre 2022.
(25) Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2021 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l'esercizio 2019 (GU L 47 del 25.2.2022, pag. 11).
(26) Mediatore europeo, "Ombudsman asks Commission to deal urgently with systemic delays in processing public access to documents requests" (La Mediatrice chiede alla Commissione di affrontare con urgenza i ritardi sistemici nel trattamento delle richieste di accesso del pubblico ai documenti), 28 marzo 2023.
(27) Sentenza della CGUE del 22 marzo 2018, Emilio De Capitani/Parlamento europeo, T-540/15, ECLI:EU:T:2018:167; Sentenza della CGUE del 1° luglio 2008, Regno di Svezia e Maurizio Turco/Consiglio dell'Unione europea, C‑39/05 P e C‑52/05, ECLI:EU:C:2008:374.
(28) Sentenza De Capitani/Consiglio.
(29) Sentenza De Capitani/Consiglio.
(30) M. Becker, "The European Commission Deletes Mass Amounts of Emails and Doesn't Archive Chats" (La Commissione europea cancella una grande quantità di e-mail e non archivia le chat), Der Spiegel, 12 novembre 2021.
(31) Sentenza della CGUE del 21 aprile 2021, Laurent Pech/Consiglio dell'Unione europea, T-252/19, ECLI:EU:T:2021:203.
(32) Mediatore europeo, "Decisione sul rifiuto da parte della Commissione europea di concedere l'accesso del pubblico ai messaggi di testo scambiati tra la presidente della Commissione e il CEO di un'impresa farmaceutica sull'acquisto di un vaccino contro la COVID-19", 16 settembre 2021.
(33) Progetto di ventesima relazione annuale del Consiglio sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
(34) Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).
(35) Articolo 15, paragrafo 3, TFUE.
(36) Cfr., ad esempio, sentenza della CGUE del 18 luglio 2017, Parlamento europeo/Patrick Breyer, T-213/15, ECLI:EU:C:2017:563; sentenza della CGUE del 1° settembre 2021, Andrea Homoki/Commissione europea, T-517/19, ECLI:EU:T:2021:529; sentenza della CGUE del 21 aprile 2021, Laurent Pech/Consiglio dell'Unione europea, T-252/19, ECLI:EU:T:2021:203.
(37) Mediatore europeo, "Closing note on the strategic initiative on how EU institutions, bodies, offices and agencies record text and instant messages sent/received by staff members in their professional capacity (Nota conclusiva sull'iniziativa strategica sul modo in cui le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE registrano testi e messaggi istantanei inviati/ricevuti dai membri del personale a titolo professionale), 13 luglio 2022.
(38) Mediatore europeo, "A short guide for the EU administration on policies and practices to give effect to the right of public access to documents" (Breve guida per l'amministrazione dell'UE sulle politiche e le prassi per l'attuazione dell'accesso del pubblico ai documenti), 27 ottobre 2021.
(39) Sentenza De Capitani/Consiglio.
(40) Sentenza della CGUE del 22 marzo 2018, Emilio De Capitani/Parlamento europeo, T-540/15, ECLI:EU:T:2018:167.
(41) Decisione (UE, Euratom) 2021/1613 del Parlamento europeo, del 28 aprile 2021, sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l'esercizio 2019 (GU L 340 del 24.9.2021, pag. 324).
(42) Mediatore europeo, "Ombudsman welcomes steps to make EU law making more accessible to the public" (La Mediatrice apprezza le misure volte a rendere il diritto dell'UE più accessibile al pubblico), 16 luglio 2020.
(43) Cfr., ad esempio, la decisione della Mediatrice europea nel caso 2142/2018/EWM sul rifiuto della Commissione europea di concedere l'accesso alle posizioni degli Stati membri su un documento di orientamento riguardante la valutazione del rischio dei pesticidi sulle api; la sentenza della CGUE del 14 settembre 2022, Pollinis France/Commissione europea, cause riunite T‑371/20 e T‑554/20, ECLI:EU:T:2022:556; e la sentenza della CGUE del 22 marzo 2018, Emilio De Capitani/Parlamento europeo, T-540/15, ECLI:EU:T:2018:167.
(44) Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(45) Regolamento (CE) n. 1049/2001, articolo 7.

Ultimo aggiornamento: 20 dicembre 2023Note legali - Informativa sulla privacy