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Testi approvati
Giovedì 16 marzo 2023 - Strasburgo
Iran, in particolare l'avvelenamento di centinaia di studentesse
 Tunisia: recenti attacchi alla libertà di espressione e di associazione e ai sindacati, in particolare il caso del giornalista Noureddine Boutar
 Cambogia: il caso del leader dell'opposizione Kem Sokha
 Orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani

Iran, in particolare l'avvelenamento di centinaia di studentesse
PDF 111kWORD 44k
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 marzo 2023 sull'Iran, in particolare l'avvelenamento di centinaia di studentesse (2023/2587(RSP))
P9_TA(2023)0083RC-B9-0170/2023

Il Parlamento europeo,

A.  considerando che le donne e le ragazze in Iran hanno condotto proteste pacifiche su vasta scala invocando la democrazia e la fine delle discriminazioni sistemiche nei confronti delle donne;

B.  che le proteste sono cominciate su iniziativa di donne che chiedevano l'assunzione di responsabilità per la morte di Mahsa Jina Amini e la fine delle violenze e delle discriminazioni nei confronti delle donne in Iran, con particolare riferimento all'imposizione del velo;

C.  considerando che, dal novembre 2022, migliaia di donne e ragazze in Iran sono state oggetto di attacchi con sostanze chimiche tossiche, il che ha impedito alle ragazze di frequentare la scuola; che Fatemeh Rezaei, di 11 anni, è deceduta presumibilmente dopo essere stata avvelenata con gas nella sua scuola;

D.  considerando che tale situazione si verifica in un momento in cui la repressione contro le donne che esercitano il loro diritto alla libertà è quanto mai severa;

1.  condanna con la massima fermezza questo efferato tentativo di mettere a tacere donne e ragazze in Iran; esprime profonda solidarietà alle studentesse iraniane avvelenate nell'ambito di tali incidenti nonché alle loro famiglie;

2.  ribadisce la sua condanna nei confronti delle politiche del regime contro le donne e le ragazze e rinnova il suo sostegno assoluto alla richiesta delle donne e delle ragazze iraniane di abolire tutte le discriminazioni sistemiche;

3.  esorta il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite a incaricare la missione internazionale indipendente di accertamento dei fatti (IIFFM) di condurre un'indagine indipendente sugli avvelenamenti delle studentesse e chiede che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni; esorta le autorità iraniane ad assicurare il pieno accesso all'IIFFM delle Nazioni Unite e al relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran;

4.  ricorda che la Repubblica islamica dell'Iran ha piena responsabilità con riguardo al diritto fondamentale delle donne e delle ragazze iraniane all'istruzione e rammenta che privare le ragazze dell'istruzione ha un impatto devastante sul loro futuro; esorta le autorità iraniane a garantire un accesso non discriminatorio all'istruzione per le ragazze e ad abrogare qualsiasi legislazione discriminatoria nei confronti delle ragazze e delle donne;

5.  condanna il fatto che, per mesi, il governo abbia deliberatamente liquidato le segnalazioni credibili di attacchi tossici sistematici contro le studentesse anziché darvi seguito;

6.  denuncia qualsiasi procedimento giudiziario di matrice politica nei confronti di coloro che riferiscono in merito agli avvelenamenti, in particolare Ali Pourtabatabaei; insiste affinché i diritti degli iraniani alla libertà di espressione e di riunione pacifica e la libertà dei media siano rispettati; chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutte le persone detenute o perseguite per aver esercitato i loro diritti fondamentali nonché il ritiro di tutte le accuse a loro carico;

7.  ribadisce il suo invito al Consiglio a designare il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche quale organizzazione terroristica e ad ampliare l'elenco delle sanzioni dell'UE, anche nell'ambito dei meccanismi di sanzioni globali dell'UE in materia di diritti umani, a tutti i responsabili di violazioni dei diritti umani in Iran, compreso il leader supremo Ali Khamenei, il presidente Ebrahim Raisi e il procuratore generale Mohammad Jafar Montazeri;

8.  ribadisce il suo invito alla Commissione e agli Stati membri ad aumentare il sostegno tecnico e in termini di capacità alla società civile iraniana; esorta gli Stati membri ad agevolare l'ottenimento di visti, del diritto d'asilo nonché di sovvenzioni di emergenza per coloro che si trovano a dover lasciare l'Iran, in particolare le donne e le ragazze;

9.  invita le istituzioni europee a riflettere sul movimento di protesta profondamente radicato delle donne iraniane e riconosce che tale movimento va oltre la difesa dei diritti delle donne, in quanto promuove uno Stato democratico in Iran anziché una teocrazia violenta e reazionaria;

10.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, all'Assemblea consultiva islamica nonché all'Ufficio della guida suprema della Repubblica islamica dell'Iran.


Tunisia: recenti attacchi alla libertà di espressione e di associazione e ai sindacati, in particolare il caso del giornalista Noureddine Boutar
PDF 117kWORD 44k
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 marzo 2023 sulla Tunisia: recenti attacchi alla libertà di espressione e di associazione e ai sindacati, in particolare il caso del giornalista Noureddine Boutar (2023/2588(RSP))
P9_TA(2023)0084RC-B9-0171/2023

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che il presidente Saied accentra il potere nelle sue mani dal 25 luglio 2021, dopo aver destituito il governo, sciolto l'Assemblea, soppresso la Costituzione del 2014, sciolto l'Alta Autorità indipendente per le elezioni, il Consiglio superiore della magistratura e tutti i consigli comunali e licenziato 57 giudici;

B.  considerando che il 13 febbraio 2023 le unità antiterrorismo hanno arrestato il giornalista Noureddine Boutar, direttore della più grande emittente radiofonica indipendente tunisina, per motivi politici e sulla base di accuse infondate, insieme a una dozzina di esponenti dell'opposizione, tra cui Chaima Issa, Issam Chebbi, Ghazi Chaouachi, Khayam Turki e Jaouhar Ben Mbarek; che un tribunale militare ha condannato il giornalista Salah Attia a tre mesi di carcere e un tribunale della sezione antiterrorismo ha condannato il giornalista Khalifa Gasmi a un anno di carcere; che il 24 febbraio 2023 la polizia ha fatto irruzione nella sede del giornale OneTN; che i giornalisti arrestati sono stati accusati di essere "terroristi" e "traditori";

C.  considerando che una serie di decreti presidenziali ha compromesso le istituzioni democratiche, i diritti e le libertà, tra cui il decreto legge n. 54 sulla criminalità informatica, che impone pene detentive di cinque anni per la diffusione di notizie false;

D.  considerando che dei migranti subsahariani sono stati falsamente accusati di cercare di porre in atto una sostituzione demografica della popolazione tunisina e sono stati successivamente aggrediti;

E.  considerando che il 31 gennaio 2023 il rappresentante sindacale Anis Kaabi è stato arrestato e più di 36 sindacalisti sono stati perseguiti a causa di uno sciopero; che il 23 febbraio 2023 la segretaria generale della Confederazione europea dei sindacati Esther Lynch è stata espulsa dalla Tunisia ed è stato negato l'ingresso nel paese ai sindacati di sei paesi dell'UE;

F.  considerando che, in base ad alcune fonti, il progetto di legge sulle ONG prevede che le ONG debbano ottenere un'approvazione preventiva da parte del governo e un'approvazione della Banca centrale per quanto riguarda i finanziamenti esteri;

1.  esorta le autorità tunisine a rilasciare immediatamente Noureddine Boutar e tutte le altre persone detenute arbitrariamente, fra cui giornalisti, giudici, avvocati, attivisti politici e sindacalisti come Anis Kaabi, e a rispettare la libertà di espressione e di associazione e i diritti sindacali e dei lavoratori, in linea con la Costituzione tunisina e i trattati internazionali, comprese le convenzioni dell'OIL; condanna l'espulsione di Esther Lynch, segretaria generale della Confederazione europea dei sindacati, e la criminalizzazione della solidarietà sindacale internazionale, come flagrante attacco all'Unione generale del lavoro tunisina (UGTT) e al sindacalismo mondiale;

2.  invita il governo tunisino a garantire il dialogo sociale, rispettare i contratti collettivi e adottare misure per far fronte alla crisi del costo della vita;

3.  esprime una profonda preoccupazione per la deriva autoritaria del presidente Saied e per la sua strumentalizzazione della drammatica situazione socioeconomica della Tunisia al fine di invertire la storica transizione democratica del paese; chiede, quindi, di porre fine alla repressione in atto nei confronti della società civile;

4.  esorta le autorità a reintegrare immediatamente i giudici arbitrariamente licenziati, a revocare tutte le misure che compromettono l'indipendenza della magistratura e a cessare di ricorrere ai tribunali militari per perseguire civili; deplora il rifiuto delle autorità di conformarsi all'ordinanza del tribunale amministrativo che dispone il reintegro di 49 giudici;

5.  esorta il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli Stati membri a denunciare pubblicamente il drastico peggioramento della situazione dei diritti umani; sottolinea che i programmi specifici di sostegno dell'UE ai ministeri della Giustizia e degli Affari interni dovrebbero essere sospesi; invita la delegazione dell'UE e gli Stati membri a monitorare i processi politici e ad assistervi, nonché ad avviare un dialogo regolare con la società civile;

6.  ricorda che preservare le istituzioni rappresentative è fondamentale per lo sviluppo del paese; esprime una profonda preoccupazione per il progetto di legge sulle ONG; sottolinea l'importanza di un dialogo nazionale inclusivo e di una società civile libera e forte, che comprenda il Quartetto del dialogo nazionale, vincitore del premio Nobel per la pace, e in particolare l'UGTT;

7.  condanna fermamente la retorica razzista del presidente Saied contro i migranti subsahariani e le successive aggressioni; invita le autorità a rispettare il diritto internazionale e nazionale, in particolare la legge 50-2018 contro la discriminazione razziale;

8.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al SEAE e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché al Presidente, al governo e all’Assemblea dei rappresentanti del popolo della Tunisia.


Cambogia: il caso del leader dell'opposizione Kem Sokha
PDF 114kWORD 43k
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 marzo 2023 sulla Cambogia: il caso del leader dell'opposizione Kem Sokha (2023/2589(RSP))
P9_TA(2023)0085RC-B9-0169/2023

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulla Cambogia,

–  visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che il 3 marzo 2023, a seguito di un processo ritenuto dagli esperti delle Nazioni Unite non conforme alle norme del diritto cambogiano e del diritto internazionale in materia di diritti umani, il tribunale municipale di Phnom Penh ha condannato Kem Sokha a 27 anni di carcere, che gli è temporaneamente consentito di scontare agli arresti domiciliari, e ha sospeso a tempo indeterminato i suoi diritti politici di voto attivo e passivo;

B.  considerando che Kem Sokha, ex presidente del Partito della salvezza nazionale della Cambogia (CNRP), è stato arrestato nel 2017 con accuse di cospirazione volta a rovesciare il Primo ministro Hun Sen ed è stato detenuto in custodia cautelare arbitraria fino alla sua liberazione condizionale con trasferimento agli arresti domiciliari il 10 settembre 2018;

C.  considerando che, da quando la Corte suprema della Cambogia ha sciolto il CNRP, il più grande partito di opposizione, il governo cambogiano reprime i membri dell'opposizione politica imprigionandoli, multandoli e costringendoli all'esilio;

D.  considerando che il Primo ministro Hun Sen è al potere quasi ininterrottamente da 38 anni e che il partito che governa il paese detiene il potere assoluto sullo Stato e sugli organi legislativi;

E.  considerando che la repressione del governo nei confronti dei media indipendenti, delle organizzazioni della società civile e dell'opposizione politica, iniziata nel 2017, prosegue anche attraverso processi farsa di massa, la persecuzione di attivisti come Seng Theary e la dirigenza e i membri del partito di opposizione Candlelight, la limitazione delle libertà e la chiusura, il 13 febbraio 2023, del VOD, uno degli ultimi organi di informazione indipendenti della Cambogia;

1.  chiede il rilascio immediato e incondizionato di Kem Sokha e di tutti i funzionari e attivisti dell'opposizione condannati o detenuti sulla base di accuse di matrice politica;

2.  esorta le autorità cambogiane a garantire elezioni libere e regolari nel luglio 2023, consentendo a tutti i partiti politici di condurre campagne elettorali eque, libere e trasparenti nell'ambito di una commissione elettorale nazionale più inclusiva e trasparente; chiede l'immediata ricostituzione del CNRP affinché partecipi alle elezioni del 2023;

3.  invita le autorità a porre fine a tutte le forme di vessazione, di intimidazione e di accuse penali per motivi politici nei confronti di membri dell'opposizione, sindacalisti, difensori dei diritti umani e attori della società civile e dei media e a ripristinare immediatamente il VOD;

4.  chiede l'uso coordinato dei percorsi politici disponibili, tra l'altro mantenendo la sospensione del regime "Tutto tranne le armi" per la Cambogia se le elezioni del 2023 si discostano dagli standard internazionali o se continuano le violazioni dei diritti umani;

5.  esorta la Commissione a definire parametri di riferimento in materia di diritti umani per il dialogo rafforzato che sta intrattenendo con le autorità cambogiane e a fornire assistenza alla società civile e ai difensori dei diritti umani del paese;

6.  esorta il Consiglio ad adottare sanzioni mirate, nel quadro del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani, affinché tutte le persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani e dello scioglimento e della conseguente repressione dell'opposizione cambogiana rispondano delle loro azioni;

7.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al VP/AR, al Segretario generale dell'ASEAN, nonché al governo, al Primo ministro e all'Assemblea nazionale della Cambogia.


Orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani
PDF 187kWORD 64k
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 marzo 2023 sugli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani (2021/2204(INI))
P9_TA(2023)0086A9-0034/2023

Il Parlamento europeo,

–  vista la Carta delle Nazioni Unite,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

–  visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,

–  visto il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali,

–  vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti (dichiarazione sui difensori dei diritti umani),

–  viste le attività del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani,

–  visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 3 e 21,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani, in particolare gli orientamenti sui difensori dei diritti umani (di seguito "orientamenti"), adottati nel giugno 2004 e rivisti nel 2008, la seconda nota orientativa sull'attuazione degli orientamenti, approvata nel 2020, e le linee direttrici dell'UE per i dialoghi con i paesi partner/terzi in materia di diritti umani, adottate nel dicembre 2001 e riviste nel 2021,

–  visti gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo del 24 giugno 2013,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 23 giugno 2014 sul decimo anniversario degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani,

–  visto il regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio(1),

–  visto il quadro strategico dell'UE in materia di diritti umani e di democrazia del 2012 e il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024, come illustrato nella comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 25 marzo 2020 (JOIN(2020)0005), adottata dal Consiglio il 18 novembre 2020,

–  visto il pacchetto di strumenti della Commissione del 2021 su un approccio ai partenariati internazionali basato sui diritti umani, come illustrato nel suo documento di lavoro dei servizi del 30 giugno 2021 dal titolo "Applying the Human Rights Based Approach to international partnerships – An updated Toolbox for placing rights-holders at the centre of EU’s Neighbourhood, Development and International Cooperation" (Applicazione dell'approccio basato sui diritti umani ai partenariati internazionali – Un pacchetto di strumenti aggiornato per collocare i titolari dei diritti al centro delle politiche di vicinato, dello sviluppo e della cooperazione internazionale dell'UE) (SWD(2021)0179),

–  visti i propri orientamenti specifici per le azioni in materia di diritti umani e la democrazia dei membri del Parlamento nelle loro visite nei paesi terzi,

–  visto lo statuto del premio Sacharov per la libertà di pensiero, adottato dalla Conferenza dei presidenti del Parlamento europeo il 15 maggio 2003 e modificato il 14 giugno 2006,

–  vista la sua risoluzione del 19 maggio 2021 sulla protezione dei diritti umani e la politica migratoria esterna dell'UE(2),

–  visto lo studio a cura della direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare del 24 agosto 2022 dal titolo "EU Guidelines on Human Rights Defenders – European Implementation Assessment" (Orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani – Valutazione dell'applicazione a livello europeo),

–  visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani,

–  visto l'indicatore 16.10.1 degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, che si riferisce al numero di casi accertati di uccisione, rapimento, sparizione forzata, detenzione arbitraria e tortura di giornalisti, personale associato dei media, sindacalisti e difensori dei diritti umani negli ultimi dodici mesi,

–  visti l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,

–  vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sulle politiche dell'Unione europea a favore dei difensori dei diritti umani(3),

–  vista la sua risoluzione del 19 maggio 2021 sugli effetti dei cambiamenti climatici sui diritti umani e il ruolo dei difensori dell'ambiente in tale ambito(4),

–  vista la sua risoluzione del 10 marzo 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese(5),

–  vista la sua risoluzione del 6 ottobre 2022 sull'esito del riesame della Commissione del piano d'azione in 15 punti in materia di commercio e sviluppo sostenibile(6),

–  vista la sua raccomandazione del 17 febbraio 2022 al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente la corruzione e i diritti umani(7),

–  vista la sua risoluzione del 10 marzo 2022 sul terzo piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere(8),

–  viste le sue risoluzioni relative alle violazioni dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (note come "risoluzioni d'urgenza") a norma dell'articolo 144 del suo regolamento,

–  viste la sua risoluzione del 17 febbraio 2022 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia – relazione annuale 2021(9), nonché le sue precedenti risoluzioni sulle relazioni annuali pregresse,

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0034/2023),

A.  considerando che la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani definisce i difensori dei diritti umani come individui o gruppi che agiscono per promuovere, proteggere o lottare per la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali attraverso mezzi pacifici;

B.  considerando che i difensori dei diritti umani sono alleati essenziali negli sforzi profusi dall'UE per proteggere e promuovere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto e prevenire i conflitti in tutto il mondo; che è pertanto nell'interesse fondamentale dell'UE e dei suoi Stati membri sostenere il loro lavoro e proteggerli;

C.  considerando che gli orientamenti, adottati nel 2004 e rivisti nel 2008, sono progressivamente diventati il quadro di riferimento che permette alle istituzioni dell'UE, alle delegazioni dell'UE, alle missioni diplomatiche degli Stati membri e ai leader dell'UE di promuovere e garantire il rispetto dei diritti dei difensori dei diritti umani e di proteggere i difensori dei diritti umani esposti al rischio di attacchi e minacce da parte di attori statali e non statali; che il Parlamento chiede sistematicamente un'attuazione corretta e coordinata degli orientamenti; che gli Stati membri, insieme alle istituzioni dell'UE, dovrebbero attuare gli orientamenti, che comprendono una serie di impegni specifici come la presentazione di relazioni periodiche, il coordinamento e l'azione a sostegno dei difensori dei diritti umani;

D.  considerando che un'azione coerente e uniforme dell'UE volta a sostenere e proteggere i difensori dei diritti umani può avere un impatto significativo quando le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'UE coordinano la loro azione, soprattutto relativamente a casi singoli sia a livello bilaterale sia nei consessi multilaterali;

E.  considerando che l'adozione del quadro strategico sui diritti umani e la democrazia del 2012 e i tre successivi piani d'azione hanno fornito una visione, principi e misure attuabili per il sostegno dell'UE alla promozione dei diritti umani a livello globale e all'attuazione degli orientamenti;

F.  considerando che l'UE ha sviluppato un'ampia gamma di strumenti per sostenere i difensori dei diritti umani, dagli strumenti di coordinamento all'aiuto finanziario; che lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) era in precedenza il principale strumento finanziario dell'UE utilizzato per sostenere i difensori dei diritti umani, anche attraverso sovvenzioni di emergenza e il meccanismo dell'UE per la protezione dei difensori dei diritti umani ProtectDefenders.eu; che l'EIDHR è stato sostituito da un programma tematico sui diritti umani e la democrazia nel quadro dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa Globale (NDICI); che il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto è un obiettivo trasversale dell'intero NDICI ed è promosso anche tramite l'attività del Fondo europeo per la democrazia;

G.  considerando che nel quadro dell'EIDHR sono stati stanziati oltre 186 milioni di EUR per sostenere i diritti umani e i difensori dei diritti umani nelle situazioni in cui erano maggiormente a rischio nel periodo 2014-2020; che nell'ambito del programma tematico dell'NDICI sui diritti umani e la democrazia è stato stanziato un importo indicativo di 326 milioni di EUR per sostenere i difensori dei diritti umani e contrastare la riduzione dello spazio della società civile nell'attuale periodo 2021-2027; che l'iniziativa ProtectDefenders.eu ha ricevuto circa 35 milioni di EUR di finanziamenti dell'UE e ha sostenuto circa 55 000 difensori dei diritti umani dal 2015, di cui 8 700 nel 2021; che dal 2010 circa 1 600 difensori dei diritti umani sono stati sostenuti nell'ambito del regime specifico di sovvenzioni di emergenza dell'UE;

H.  considerando che il consenso europeo in materia di sviluppo impegna l'UE e i suoi Stati membri ad attuare un approccio alla cooperazione allo sviluppo basato sui diritti umani, che comprende tutti i diritti umani e quindi anche coloro che li difendono;

I.  considerando che l'UE, in quanto potente attore economico, ha la capacità di influenzare la situazione dei diritti umani e dei difensori dei diritti umani in tutto il mondo integrando in modo uniforme un approccio basato sui diritti umani nelle sue politiche; che il riesame della politica commerciale 2021 impegna l'UE ad assumere una posizione più decisa nel difendere i propri interessi e valori, "in particolare la promozione e la tutela dei diritti umani"; che il riesame della Commissione delle disposizioni sul commercio e lo sviluppo sostenibile (CSS) stabilisce un maggiore monitoraggio degli impegni in materia di CSS negli accordi commerciali, un ruolo rafforzato per la società civile e il miglioramento dell'applicazione di tali accordi;

J.  considerando che il nuovo regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky dell'UE) permette all'Unione di contrastare in maniera mirata gravi violazioni e abusi dei diritti in tutto il mondo; che la sorte dei difensori dei diritti umani dovrebbe essere parte integrante del monitoraggio globale dell'UE sugli abusi dei diritti umani nel mondo, anche in relazione all'imposizione delle sanzioni; che l'uso di questo strumento potrebbe essere migliorato assoggettandolo al voto a maggioranza qualificata;

K.  considerando che il Parlamento ha ripetutamente invitato l'UE ad affrontare gli atti di grande corruzione di individui ed entità attraverso sanzioni; che i difensori dei diritti umani che si occupano di attività anticorruzione sono sempre più spesso presi di mira per il loro lavoro; che il Consiglio e la Commissione hanno avviato azioni sanzionatorie nei confronti di persone e entità responsabili di reati di corruzione;

L.  considerando che l'attuazione coerente, efficace ed efficiente degli orientamenti è ancora più importante nell'attuale contesto globale di declino della democrazia, deterioramento dei diritti umani, riduzione dello spazio della società civile, collasso climatico e aumento dei rischi per i difensori dei diritti umani a causa di fattori quali la sorveglianza digitale e l'impatto della pandemia di COVID-19;

M.  considerando che negli ultimi anni si è registrato un aumento sostanziale del numero, della portata e della gravità degli attacchi contro i difensori dei diritti umani, le loro famiglie e i loro avvocati; che secondo diverse organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative (ONG), nel 2020 e nel 2021 sono stati uccisi rispettivamente 331 e 358 difensori dei diritti umani e che, poiché spesso tali casi non sono denunciati, la cifra effettiva è sconosciuta ed è probabile che sia molto più elevata; che tra le vittime si conta un elevato numero di difensori dell'ambiente, e che oltre la metà di tali uccisioni si sono verificate in soli tre paesi: Colombia, Messico e Filippine; che il numero di difensori dei diritti umani uccisi in Colombia ha raggiunto un livello record nel 2022 ed è stato particolarmente elevato nell'ultima parte dell'anno; che numerosi difensori dei diritti umani sono oggetto di minacce e attacchi in quanto hanno sollevato preoccupazioni in merito agli effetti negativi delle operazioni commerciali sui diritti umani, anche nel contesto di grandi progetti di sviluppo che hanno ripercussioni sull'accesso alla terra e sui mezzi di sussistenza; che negli ultimi anni la maggior parte dei difensori dei diritti umani presi di mira e/o assassinati da attori statali e non statali si occupava di diritti fondiari, diritti in materia di acqua, diritti ambientali e dei popoli indigeni;

N.  considerando che i governi autoritari, ma anche un numero preoccupante di paesi tradizionalmente democratici in tutto il mondo, tra cui all'interno dell'Unione europea, adottano sempre più spesso nuovi tipi di tattiche e misure restrittive nei confronti dei difensori dei diritti umani al fine di censurare il loro lavoro, metterli a tacere e vessarli; che tali misure comprendono azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica, politiche di governo restrittive, campagne di diffamazione, discriminazioni e intimidazioni o la violenza, compresi omicidi, rapimenti, arresti e detenzioni arbitrari; che un clima d'impunità per le violazioni commesse contro i difensori dei diritti umani domina in molti paesi nel mondo;

O.  considerando che i difensori dei diritti umani sono sempre più presi di mira da regimi autoritari di paesi terzi attraverso le ambasciate, le missioni diplomatiche e il personale di queste ultime, i funzionari delle forze dell'ordine e altri intermediari nei territori degli Stati membri dell'UE dove hanno trovato rifugio o asilo;

P.  considerando che le difensore dei diritti umani affrontano minacce specifiche di genere e sono più esposte al rischio di subire determinate forme di violenza e altre violazioni, pregiudizi, esclusione e ripudio rispetto ai loro omologhi maschili e non hanno accesso a risorse e meccanismi di protezione adeguati; che la maggior parte dei casi non denunciati riguardano quelli di coloro che si trovano ad affrontare barriere specifiche in relazione al genere o all'orientamento sessuale;

Q.  considerando che gli attacchi contro i difensori dei diritti umani prendono sempre più spesso di mira anche le loro famiglie e comunità;

R.  considerando che tra gli altri gruppi e categorie di difensori particolarmente esposti ad attacchi e violazioni dei diritti umani vi sono giornalisti, coloro che si occupano di promuovere i diritti civili e politici, soprattutto coloro che indagano o difendono le vittime di crimini di Stato, sparizioni forzate o torture, nonché coloro che promuovono i diritti economici, sociali e culturali, in particolare i diritti collettivi come il diritto al cibo e l'accesso alle risorse naturali, compresi i sindacalisti, coloro che lavorano per i diritti delle comunità, delle minoranze etniche e religiose, i diritti dei minori, i diritti delle persone con disabilità, i diritti dei popoli indigeni e i diritti delle persone LGBTQI+, e coloro che lottano contro la corruzione;

S.  considerando che sono sempre più sofisticati i mezzi utilizzati per perseguitare i difensori dei diritti umani, tra cui le nuove tecnologie; che i difensori dei diritti umani subiscono restrizioni, e sono talvolta direttamente presi di mira attraverso politiche, normative e procedure definite come misure di "sicurezza", spesso combinate alla stigmatizzazione e alle accuse di terrorismo;

Valutazione globale del quadro strategico dell'UE a sostegno dei difensori dei diritti umani

1.  elogia e ringrazia tutti i difensori dei diritti umani per il loro lavoro coraggioso e cruciale in difesa dei diritti umani e del pianeta; riconosce che essi devono svolgere il loro lavoro in circostanze sempre più difficili e mutevoli e spesso a un costo personale elevato per loro stessi, le loro famiglie e le loro comunità;

2.  si compiace del quadro politico dell'UE a sostegno dei difensori dei diritti umani che si è sviluppato negli ultimi vent'anni sulla base degli orientamenti; mette in evidenza l'impatto significativo degli orientamenti nell'accrescere la consapevolezza e la comprensione del ruolo dei difensori dei diritti umani quali partner indispensabili ed essenziali per la politica estera e di sostegno ai diritti umani e alla democrazia dell'UE, nonché nel concentrare e intensificare gli sforzi volti a rendere prioritaria e razionalizzare la protezione dei difensori dei diritti umani in tutta l'azione esterna dell'UE;

3.  mette in evidenza l'inestimabile lavoro svolto in prima linea da diverse delegazioni dell'UE e missioni degli Stati membri nei paesi terzi a sostegno dei difensori dei diritti umani e il sostegno finanziario sostanziale e crescente, compresa l'assistenza diretta, fornito ai difensori dei diritti umani dalla Commissione nell'ambito dei vari strumenti;

4.  ritiene tuttavia che l'applicazione generale degli orientamenti da parte del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), della Commissione e degli Stati membri sia stata disomogenea, che si sia principalmente concentrata su misure reattive, che manchi di coerenza nell'attuazione globale della strategia e che sia caratterizzata da una visibilità insufficiente dell'azione dell'UE e dei canali di sostegno ai difensori dei diritti umani; ritiene che una dimensione relativa ai difensori dei diritti umani non sia stata ancora integrata in modo sistematico e coerente in tutta l'azione esterna dell'UE, compresi i documenti politici nazionali, regionali o tematici dell'Unione e a tutti i livelli pertinenti dell'impegno diplomatico e del processo decisionale dell'UE, fino ai livelli più alti;

5.  invita l'UE a rafforzare ulteriormente il suo quadro politico in materia di difensori dei diritti umani attraverso azioni continue, concrete ed efficaci, in particolare nelle sue relazioni con i regimi autoritari e nei luoghi con cui l'UE e gli Stati membri hanno accordi di associazione, scambio, investimento o cooperazione, o in cui hanno importanti interessi commerciali, energetici, di sicurezza, migratori e di altro tipo; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che il loro sostegno finanziario ai difensori dei diritti umani sia altresì accompagnato da un dialogo politico costante dell'UE con i paesi terzi;

6.  chiede che gli orientamenti si riferiscano al regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani e che gli attacchi sistematici contro i difensori dei diritti umani siano inclusi nell'elenco di individui ed entità nell'ambito di tale regime; ribadisce la sua richiesta di modificare l'attuale regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani ampliandone il campo di applicazione per includervi gli atti di corruzione o, in alternativa, di presentare una proposta legislativa per adottare un nuovo regime tematico contro i gravi atti di corruzione;

Team Europa – lavorare insieme per ottenere il massimo impatto

7.  invita l'UE a mettere in atto un autentico approccio Team Europa per quanto riguarda i difensori dei diritti umani, incoraggiando gli Stati membri non ancora attivi sulle questioni relative ai difensori dei diritti umani a elaborare una strategia e un quadro politico dedicati in materia, unendo le forze sul fronte diplomatico e del finanziamento e riunendo un'ampia coalizione di parti interessate governative e non governative, anche promuovendo e perseguendo nel contempo lo stesso approccio nelle loro relazioni bilaterali;

8.  ritiene che tale approccio, attraverso il quale tutte le istituzioni e gli attori dell'UE, incluso il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, nonché gli Stati membri, collaborerebbero all'attuazione degli orientamenti, si rivelerebbe efficace nel contribuire a contrastare l'arretramento globale dei diritti umani e della democrazia;

9.  si compiace degli sforzi compiuti da molte delegazioni dell'UE e missioni degli Stati membri per dare visibilità e riconoscimento ai difensori dei diritti umani, in particolare istituendo gruppi di lavoro locali sui diritti umani con personale delle missioni dell'UE, raggiungendo in modo proattivo i difensori dei diritti umani e organizzando con loro riunioni periodiche, effettuando visite sistematiche sul campo nelle zone in cui i difensori dei diritti umani sono a rischio (ad esempio in Messico e Colombia), elaborando elenchi di diplomatici per il monitoraggio dei processi (ad esempio in Russia), riconoscendo il contributo eccezionale dei difensori dei diritti umani attraverso premi annuali (ad esempio in Uganda e Honduras), fornendo sostegno di emergenza ai difensori dei diritti umani, contestando le leggi che li criminalizzano e sostenendo lo sviluppo di reti per la loro protezione; sottolinea, quale esempio di una migliore pratica, l'iniziativa innovativa #DefendamosLaVida lanciata dalle delegazioni dell'UE e dalle missioni degli Stati membri in Colombia e, più recentemente, in Messico;

10.  si rammarica tuttavia del fatto che, a causa della natura volontaria degli orientamenti, l'intensità e la qualità dell'impegno delle delegazioni dell'UE con i difensori dei diritti umani e in relazione a questi ultimi variano notevolmente da un paese all'altro e, in pratica, dipendono principalmente dal contesto politico locale o dalla dedizione e dalla volontà politica individuale dell'ambasciatore o membro del personale dell'UE in questione o dei funzionari del SEAE e della Commissione; chiede una maggiore coerenza e un approccio strategico globale a tale riguardo, nonché un fermo impegno da parte del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) e del suo ufficio per garantire un'attuazione coerente degli orientamenti in tutte le delegazioni, in particolare nei paesi in cui i difensori dei diritti umani sono maggiormente a rischio; si attende che tutti gli ambasciatori dell'UE e degli Stati membri garantiscano che le loro missioni integrino efficacemente il sostegno ai difensori dei diritti umani nel loro lavoro quotidiano;

11.  invita l'UE ad aumentare la propria capacità istituzionale, sia a Bruxelles che nelle delegazioni, per essere in grado di rispondere adeguatamente al peggioramento del contesto in cui operano i difensori dei diritti umani; chiede, ove necessario, un aumento del personale dedicato all'erogazione di piccole sovvenzioni, soprattutto nel settore degli aiuti di emergenza, e maggiore sostegno diplomatico in loco; insiste inoltre sulla necessità di rafforzare la capacità umana e finanziaria delle delegazioni dell'UE per proteggere i difensori dei diritti umani e coordinarsi con gli Stati membri, quale compito fondamentale di ogni missione, in particolare nei paesi in cui lo spazio della società civile si sta riducendo; sottolinea l'importanza che le sedi delle delegazioni dell'UE fungano da luogo di incontro sicuro per i difensori dei diritti umani, soprattutto in ambienti ostili;

12.  è incoraggiato dalle notizie di un migliore coordinamento tra le delegazioni dell'UE e gli Stati membri in materia di protezione dei difensori dei diritti umani, in particolare attraverso la pratica della ripartizione degli oneri e della diplomazia pubblica congiunta; rimane tuttavia preoccupato per il fatto che meno della metà degli Stati membri è nella pratica impegnata attivamente in questo settore, poiché molti affidano alle delegazioni dell'UE la protezione dei difensori dei diritti umani, e che l'impegno selettivo rimane la norma; si rammarica che solo pochi Stati membri abbiano adottato propri orientamenti nazionali sui difensori dei diritti umani; invita gli Stati membri ad adottare misure più attive per conseguire un impegno più ampio e coerente in materia di protezione dei difensori dei diritti umani e a definire i propri documenti politici sui difensori dei diritti umani, in linea con quelli dell'UE;

13.  si compiace della formazione periodica sui diritti umani, compresa la politica in materia di difensori dei diritti umani, destinata ai membri del personale che lavorano come punti focali nelle sezioni politiche e di cooperazione delle delegazioni dell'UE; è tuttavia preoccupato per le segnalazioni secondo cui la consapevolezza e la conoscenza degli orientamenti sono tuttora insufficienti; chiede che tale formazione divenga obbligatoria e sia ampliata; suggerisce di prendere in considerazione l'inclusione degli impegni dell'UE e degli Stati membri sui difensori dei diritti umani nei profili professionali del personale addetto del SEAE, delle delegazioni dell'UE e delle missioni degli Stati membri, al fine di garantire un approccio sistematico sui difensori dei diritti umani in modo tale da istituzionalizzare le conoscenze e le pratiche in materia di protezione dei difensori dei diritti umani, che così eviti un approccio dipendente dalle persone e riduca al minimo gli effetti della rotazione del personale;

14.  chiede un maggiore impegno pubblico da parte del VP/AR, del rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani e dei rappresentanti nazionali competenti degli Stati membri per la tutela dei diritti umani, anche per quanto riguarda i singoli difensori dei diritti umani; incoraggia il VP/AR e i commissari a impegnarsi a incontrare sistematicamente i difensori dei diritti umani durante le loro visite all'estero e ad affrontare al più alto livello la difficile situazione dei difensori dei diritti umani che sono sotto attacco, comprese le persone oggetto di persecuzioni, intimidazioni, detenzioni arbitrarie o costrette a fuggire dai propri paesi, in particolare mediante dichiarazioni pubbliche, se del caso; invita i rappresentanti speciali dell'UE per le situazioni nazionali e regionali a dialogare con le autorità nazionali specificatamente sui difensori dei diritti umani;

15.  sottolinea l'importanza di continuare a superare la compartimentazione delle relazioni esterne dell'UE; si compiace del maggiore coordinamento tra le delegazioni dell'UE, la sede del SEAE e la direzione generale per i Partenariati internazionali in relazione a casi urgenti concernenti i difensori dei diritti umani e a situazioni di crisi che hanno un impatto significativo sui difensori dei diritti umani; chiede un migliore coordinamento in materia di diritti umani con le direzioni generali della Commissione nonché con le agenzie competenti dell'UE;

Maggiore attenzione alla prevenzione e alle esigenze di finanziamento

16.  si compiace del contributo finanziario sostanziale e in costante aumento dell'UE a sostegno dei difensori dei diritti umani in tutto il mondo, che rende l'Unione il principale donatore a tale riguardo, nonché dei suoi sforzi per aumentare la trasparenza, la flessibilità e lo sviluppo di vari programmi a sostegno dei diritti umani e delle attività e delle esigenze dei difensori dei diritti umani, anche quando questi lavorano in esilio; sottolinea il ruolo unico del meccanismo ProtectDefenders.eu gestito dalla società civile nel fornire un inestimabile sostegno pratico ai difensori dei diritti umani a rischio; esorta la Commissione a porre maggiore enfasi sulla comunicazione pubblica di tali sforzi; chiede un cambio di qualità verso un approccio più olistico e a lungo termine che miri alla sicurezza integrale di intere comunità che si sono mobilitate per la difesa dei loro diritti; invita le delegazioni dell'UE ad agevolare e finanziare reti e incontri locali e regionali di difensori dei diritti umani nell'ambito dei quali possano condividere esperienze, imparare dalle strategie, dai successi e dalle migliori pratiche degli altri e costruire alleanze; plaude al lavoro del Fondo europeo per la democrazia e sottolinea l'importanza che l'UE e i suoi Stati membri ne continuino a rafforzare ulteriormente le attività utilizzando strumenti di sostegno finanziario flessibili a favore delle attività e delle esigenze degli attivisti;

17.  mette in guardia dalla diffusione di numerose organizzazioni non governative organizzate dai governi che si presentano come legittime organizzazioni della società civile e invita la Commissione e i suoi Stati membri a evitare qualsiasi promozione o sostegno di tali organizzazioni o qualsiasi forma di associazione con esse;

18.  condanna l'aumento degli attacchi contro le famiglie, le comunità e gli avvocati dei difensori dei diritti umani in tutto il mondo; sottolinea che tali attacchi si verificano anche durante l'esilio e hanno lo scopo, tra l'altro, di infliggere dolore, paura, angoscia e senso di vulnerabilità al fine di umiliare e logorare le vittime e spezzare la loro resistenza fisica e morale; ribadisce pertanto l'importanza di utilizzare le sovvenzioni di emergenza della Commissione, il meccanismo ProtectDefenders.eu e lo strumento per le crisi per accrescere la protezione e il sostegno di tali familiari, tenendo conto delle diverse unità familiari esistenti, e degli avvocati dei difensori dei diritti umani;

19.  sottolinea la necessità di investire maggiormente nella protezione globale a lungo termine e nel benessere psicosociale dei difensori dei diritti umani e delle loro famiglie, anche adottando un approccio più preventivo per anticipare problemi gravi, come le aggressioni, oltre ad attuare misure reattive incentrate sulle persone;

20.  sottolinea l'importanza di porre la protezione dei difensori dei diritti umani al centro dell'impegno politico e dell'agenda diplomatica dell'UE con i paesi terzi, allineando tutte le azioni esterne dell'UE nei paesi terzi alle azioni dell'UE volte a proteggere i difensori dei diritti umani e a promuovere il loro lavoro; invita il SEAE, la Commissione e gli Stati membri a dare priorità ai seguenti elementi:

   l'identificazione sistematica dei principali alleati nelle autorità e istituzioni dei paesi terzi,
   un maggiore sostegno finanziario per la creazione e il rafforzamento delle istituzioni nazionali per i diritti umani, in particolare per quanto riguarda la loro capacità di coinvolgere e proteggere i difensori dei diritti umani e di agire in maniera indipendente,
   il rafforzamento della legislazione e delle politiche nazionali in materia di difensori dei diritti umani, in linea con il quadro delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani, e dei quadri legislativi e strategici al fine di istituire programmi nazionali di protezione dei difensori dei diritti umani,
   la promozione di campagne, reti e strutture nazionali per riconoscere l'inestimabile contributo dei difensori dei diritti umani alla tutela e alla promozione dei diritti umani e per sostenere efficacemente la protezione dei difensori dei diritti umani,
   la contestazione sistematica delle leggi che criminalizzano o limitano il lavoro legittimo dei difensori dei diritti umani e/o sono spesso utilizzate per molestare e intimidire i difensori dei diritti umani, ivi comprese azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica,
   gli sforzi volti a incoraggiare i governi a destinare finanziamenti sufficienti alla protezione dei difensori dei diritti umani e ad astenersi dall'interferire con i finanziamenti provenienti da fonti esterne,
   l'assistenza allo sviluppo di meccanismi indipendenti per affrontare il clima di impunità per le violazioni commesse contro i difensori dei diritti umani, anche mediante indagini tempestive ed efficaci sulle denunce di minacce o violazioni nei confronti dei difensori dei diritti umani,
   l'offerta di formazioni per i funzionari governativi, compresi gli ufficiali di polizia, militari e altri agenti di sicurezza, nonché per i membri della magistratura, sul ruolo legittimo dei difensori dei diritti umani e i loro diritti,
   la promozione della formazione per i difensori dei diritti umani su temi quali la segnalazione di abusi dei diritti umani e di attacchi ai difensori dei diritti umani, i meccanismi legali locali e internazionali di protezione contro le violazioni dei diritti umani, e i diritti procedurali, anche laddove i difensori dei diritti umani debbano affrontare accuse penali per le loro attività legittime,
   lo sviluppo di una strategia per la liberazione dei difensori dei diritti umani che sono oggetto di detenzioni arbitrarie o di lunga durata, per agevolare visite periodiche dei rappresentanti dell'UE e degli Stati membri ai difensori dei diritti umani in carcere e per fornire sostegno a familiari e parenti di tali detenuti;

21.  ribadisce l'invito alla Commissione ad astenersi rigorosamente dal fornire sostegno di bilancio ai governi di paesi terzi responsabili di diffuse violazioni dei diritti umani e della repressione dei difensori dei diritti umani; invita la Commissione, per contro, a intensificare l'assistenza alle autorità realmente impegnate a creare un ambiente favorevole ai difensori dei diritti umani; ricorda la sua richiesta di maggiore trasparenza sulle disposizioni in materia di diritti umani negli accordi di finanziamento nell'ambito dell'NDICI;

22.  invita la Commissione e le altre istituzioni dell'UE, comprese la Banca europea per gli investimenti e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, nonché altre banche e veicoli di sviluppo e investimento, a elaborare un approccio secondo cui i finanziamenti sono concessi solo a entità che attuano una politica solida e rigorosamente monitorata in materia di diritti umani e che adottano una posizione di tolleranza zero nei confronti di minacce o violenze contro i difensori dei diritti umani, anche identificando e valutando gli impatti negativi nelle operazioni, nelle catene del valore e nelle relazioni commerciali, prevenendo, attenuando o cessando gli impatti negativi e ponendovi rimedio;

23.  invita le delegazioni dell'UE e le missioni degli Stati membri a costruire un dialogo autentico e completo con i difensori dei diritti umani nei paesi terzi, che includa il finanziamento, le modalità di dialogo e la necessità di azione diplomatica, e che finanzi in maniera sostanziale, ove possibile, le loro attività;

24.  sottolinea l'importanza di unire le forze con le agenzie e le procedure speciali delle Nazioni Unite, in particolare il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani; invita l'UE e gli Stati membri a dare maggior seguito alle raccomandazioni relative ai difensori dei diritti umani formulate nell'ambito dell'esame periodico universale; invita l'UE a fornire sostegno finanziario e politico ai meccanismi regionali di protezione dei difensori dei diritti umani esistenti, tra cui il relatore speciale della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sui difensori dell'ambiente, l'accordo di Escazú e i meccanismi regionali interamericani, africani e del Consiglio d'Europa sui difensori dei diritti umani; invita le delegazioni dell'UE e le missioni degli Stati membri a Ginevra e a New York ad adottare misure efficaci in risposta alle rappresaglie da parte di paesi terzi contro i difensori dei diritti umani per la loro cooperazione con gli organismi delle Nazioni Unite e a facilitare l'accreditamento dei difensori dei diritti umani e la loro interazione con i consessi multilaterali; invita inoltre le missioni dell'UE a Ginevra e a New York a svolgere un ruolo di primo piano nella promozione e nella difesa dei diritti umani nei consessi multilaterali, anche respingendo gli attacchi alla definizione di difensore dei diritti umani, e integrando e salvaguardando il linguaggio chiave sul ruolo dei difensori dei diritti umani sia nelle risoluzioni tematiche che in quelle specifiche per paese alle Nazioni Unite; invita l'UE e i suoi Stati membri, a tal fine, a garantire che tali sforzi siano considerati sistematicamente prioritari nelle conclusioni annuali del Consiglio sulle priorità dell'UE nei consessi delle Nazioni Unite sui diritti umani; si compiace della collaborazione pratica sui casi concernenti i difensori dei diritti umani tra le delegazioni dell'UE, le missioni degli Stati membri e i paesi terzi che condividono gli stessi principi;

Nuovi gruppi di difensori, nuove sfide, nuove soluzioni

25.  si compiace dei recenti sforzi compiuti dalle delegazioni dell'UE e dalle missioni degli Stati membri in alcuni paesi terzi per entrare in contatto con attivisti che non corrispondono al concetto tradizionale di difensori dei diritti umani; incoraggia l'UE a perseguire un approccio di ampio respiro in relazione ai difensori dei diritti umani, in particolare coinvolgendo e rafforzando il sostegno ai difensori dei diritti umani locali e di base, in particolare i difensori dei diritti umani emarginati e vulnerabili, come i difensori dei diritti dei popoli indigeni, quelli che operano fuori dalle grandi aree urbane o in zone remote e coloro che provengono da gruppi vulnerabili, comprese le donne, i quali sono maggiormente esposti al rischio di subire violenze e restrizioni; invita l'UE a sfruttare le tecnologie online, laddove possibile e tenendo conto della sicurezza digitale, e a migliorare il coordinamento degli sforzi e delle risorse delle missioni dell'UE, per raggiungere i difensori dei diritti umani più emarginati;

26.  sottolinea la necessità di realizzare un'applicazione degli orientamenti specifica rispetto al genere e la necessità di meccanismi di protezione con una prospettiva intersezionale e di genere; invita la Commissione a dare priorità all'accesso ai meccanismi e alle risorse di protezione per le difensore dei diritti umani e a fornire maggiori finanziamenti alle organizzazioni della società civile che promuovono i diritti delle donne e delle ragazze, in particolare la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti;

27.  invita il SEAE e gli Stati membri a sostenere le difensore dei diritti umani e ad adottare, come allegato agli orientamenti, un manuale di azioni pratiche che consentano all'UE di affrontare meglio le minacce, esigenze e sfide specifiche rispetto al genere delle difensore dei diritti umani in tutto il mondo;

28.  sottolinea che l'UE dovrebbe affrontare la tutela del clima quale questione integrante dei diritti umani nell'ambito della sua politica in materia di difensori dei diritti umani e intensificare la sua azione a sostegno di coloro che difendono il clima e l'ambiente, in particolare i difensori dei diritti ambientali e dei diritti dei popoli indigeni che sono maggiormente a rischio; evidenzia la necessità di integrare le questioni relative ai difensori dei diritti umani nella diplomazia e nell'assistenza dell'UE in materia di clima, anche promuovendo un reale coinvolgimento dei difensori dei diritti umani nell'attuazione e nel monitoraggio di programmi, progetti e schemi di cooperazione in materia di clima e affrontando esplicitamente le restrizioni della loro partecipazione effettiva e delle loro attività di monitoraggio;

29.  accoglie con favore la pubblicazione di inviti a presentare proposte volti a sostenere i difensori dei diritti delle persone LGBTQI+, e incoraggia le missioni dell'UE a intensificare il monitoraggio e il sostegno degli attivisti che difendono i diritti delle persone LGBTQI+ quale parte integrante della politica dell'UE in materia di difensori dei diritti umani;

30.  invita il SEAE, la Commissione e gli Stati membri ad affrontare le minacce e gli attacchi nei confronti dei difensori dei diritti umani da parte di attori governativi e non governativi, compresi le imprese o i gruppi che agiscono per loro conto, i gruppi criminali e i gruppi armati, nonché le minacce nei contesti di conflitto e di transizione; sottolinea che è sempre responsabilità dello Stato garantire la sicurezza dei difensori dei diritti umani e la loro capacità di operare in un ambiente favorevole, anche quando le minacce e le rappresaglie provengono da attori non statali;

31.  invita l'UE a integrare la violenza contro i difensori dei diritti umani nella sua politica di gestione delle crisi e a fornire una risposta efficace in materia di protezione ai difensori dei diritti umani, in situazioni di necessità; invita l'UE, a tal proposito, a trarre insegnamenti dalla scarsa risposta europea alle esigenze di evacuazione dei difensori dei diritti umani afghani e delle loro famiglie in seguito alla presa di potere dei talebani; invita, in particolare, la Commissione a rispondere più rapidamente in caso di crisi improvvise in cui i bisogni dei difensori dei diritti umani sono al tempo stesso urgenti ed enormi, sia integrando i finanziamenti a favore di iniziative come ProtectDefenders.eu sia riorientando i finanziamenti rivolti al paese e gli sforzi diplomatici per favorire la ricollocazione dei difensori dei diritti umani; invita la Commissione e il SEAE a considerare i difensori dei diritti umani come attori e partner fondamentali in una risposta post-bellica efficace e sostenibile;

32.  invita il SEAE, la Commissione e gli Stati membri a dare priorità alla lotta contro l'uso improprio delle tecnologie di sorveglianza per compromettere il lavoro dei difensori dei diritti umani, in particolare attraverso lo sviluppo di una solida legislazione nazionale; rinnova l'invito alla Commissione a sostenere le iniziative connesse allo sviluppo e alla diffusione di tecnologie per la sicurezza digitale, per rafforzare i difensori dei diritti umani fornendo loro meccanismi di raccolta, crittografia e archiviazione sicuri al fine di evitare il controllo da parte di governi repressivi, ciberattacchi e molestie online;

33.  ritiene che, alla luce del numero elevato e crescente di minacce e attacchi cui devono far fronte i difensori dei diritti umani che sollevano preoccupazioni in merito agli effetti negativi di alcune operazioni commerciali sui diritti umani, l'UE dovrebbe integrare coerentemente la promozione e la protezione dei diritti dei difensori dei diritti umani, in particolare dei rappresentanti sindacali e dei difensori delle terre, dei diritti dei popoli indigeni e dell'ambiente, nella sua direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e nei suoi accordi e strumenti commerciali, di investimento e cooperazione, come il sistema di preferenze generalizzate (SPG); invita l'UE a utilizzare maggiormente e in modo più coerente le clausole negli accordi commerciali e di investimento che tutelano i diritti umani, anche quelle relative a un monitoraggio più attento e all'applicazione adeguata degli impegni in materia di diritti umani, e a sfruttare appieno la condizionalità in materia di diritti umani per concedere a paesi terzi un accesso preferenziale al suo mercato; ritiene, inoltre, che gli attacchi sistematici e diffusi contro i difensori dei diritti umani debbano attivare tali clausole e quella dell'accordo quadro generale con il paese in questione e che, in caso di manifesta incapacità delle autorità nazionali di migliorare la situazione, ritiene che la Commissione debba adottare misure appropriate, tra cui quelle della sospensione dell'accordo pertinente;

34.  sottolinea il ruolo dei gruppi consultivi interni (GCI) nel monitoraggio degli impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile negli accordi commerciali; è preoccupato per le notizie secondo cui i governi dei partner commerciali preferenziali hanno impedito ai difensori dei diritti umani e ambientali di partecipare ai GCI; chiede che ai GCI siano assegnate risorse finanziarie e un'assistenza tecnica sufficienti per consentire loro di svolgere correttamente i propri compiti;

35.  invita l'UE ad allineare le sue strategie in materia di difensori dei diritti umani ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e ad altre norme internazionali in questo settore; sottolinea che le delegazioni dell'UE e gli Stati membri dovrebbero dare priorità al dialogo con la comunità imprenditoriale, in particolare con le imprese europee e le loro succursali all'estero, al fine di proteggere i difensori dei diritti umani che si occupano di questioni relative alla terra, all'estrazione, alla produzione e ad altri settori che comportano un rischio elevato o numerose segnalazioni di violazioni dei diritti umani in relazione alle loro attività e per monitorare le loro attività commerciali in maniera globale; insiste sul fatto che, in tale contesto, le delegazioni dell'UE dovrebbero facilitare e sostenere l'accesso dei difensori dei diritti umani al ricorso giurisdizionale nell'UE per le violazioni dei loro diritti;

36.  invita la Commissione e il SEAE a garantire che i difensori dei diritti umani, in particolare quelli che si occupano di diritti dei lavoratori e delle donne, siano sistematicamente coinvolti nei meccanismi di monitoraggio della società civile annessi ai pertinenti accordi dell'UE; chiede alla Commissione di garantire che i difensori dei diritti umani siano protetti dai rischi che corrono nel denunciare le violazioni dei diritti umani;

37.  invita la Commissione a garantire che i rischi di rappresaglie e ritorsioni e altri rischi concernenti le violazioni nei confronti dei difensori dei diritti umani che si occupano di questioni inerenti alle imprese e al lavoro siano inclusi nella fase di identificazione e valutazione dei rischi nel processo di dovuta diligenza delle imprese; invita la Commissione a garantire che le aziende dialoghino sistematicamente con i difensori dei diritti umani e garantiscano la loro partecipazione in condizioni di sicurezza;

38.  invita la Commissione a monitorare attentamente l'integrazione dei meccanismi di protezione e prevenzione per i difensori dei diritti umani all'interno di progetti, programmi e piani di investimento settoriali, almeno nei settori più a rischio per i difensori dei diritti umani, come i progetti fondiari e ambientali, le industrie estrattive, l'industria manifatturiera, e negli altri settori a rischio e in tutte le politiche connesse alla sicurezza; insiste sull'importanza che il Parlamento svolga a tal proposito il suo ruolo di controllo;

39.  mette in evidenza il crescente fenomeno delle minacce transnazionali nei confronti dei difensori dei diritti umani da parte delle loro autorità nazionali o di loro emissari, anche negli Stati membri; invita la Commissione e gli Stati membri a identificare e affrontare tali minacce nell'UE in via prioritaria e quale parte integrante degli orientamenti; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a fornire ai difensori dei diritti umani stranieri che risiedono nell'UE mezzi finanziari e di altro tipo adeguati, compresi meccanismi di protezione dedicati, corsi di formazione e programmi sulla cibersicurezza e le molestie online, per consentire loro di proseguire a distanza la loro attività in materia di diritti umani, senza timore di ritorsioni; chiede di incrementare la formazione e le risorse a favore delle autorità di contrasto negli Stati membri dell'UE per facilitare la segnalazione, le indagini e l'imputazione di tali attacchi transnazionali, e chiede di adottare sanzioni nei confronti dei responsabili; sottolinea che i funzionari e gli agenti di paesi terzi che commettono molestie nei confronti dei difensori dei diritti umani nell'UE, così come i facilitatori locali – o individui o entità – dovrebbero essere citati in giudizio, denunciati e sanzionati;

40.  invita la Commissione a indagare in particolare sui casi di paesi terzi che perseguitano i difensori dei diritti umani negli Stati membri dell'UE attraverso missioni illegali all'estero che rappresentano le loro autorità nazionali, senza che le autorità degli Stati membri ne siano a conoscenza o abbiano dato il loro consenso;

Visti e rifugio – un importante strumento di protezione

41.  prende atto del miglioramento del sostegno dell'UE alla ricollocazione dei difensori dei diritti umani a rischio e dell'adozione di buone pratiche in alcuni Stati membri; rileva con rammarico che molti difensori dei diritti umani e le loro famiglie continuano a vedersi respingere richieste di ricollocazione o di visto urgenti;

42.  sottolinea che i visti sono uno strumento di protezione fondamentale e che, al fine di assistere efficacemente i difensori dei diritti umani a rischio, la Commissione dovrebbe assumere un ruolo proattivo nell'istituzione di un regime a livello di UE per il rilascio di visti per ingressi multipli per i difensori dei diritti umani; ritiene che, in particolare, gli Stati membri dovrebbero agevolare il rilascio dei visti 1) sul piano procedurale, garantendo che le procedure delle loro ambasciate e dei loro consolati siano rapide, comprensibili, accessibili e realizzabili e 2) sul piano strutturale, creando una categoria specifica per i difensori dei diritti umani a rischio nel codice dei visti europeo(10) e includendo istruzioni specifiche nel manuale per il codice dei visti dell'UE(11) sulla concessione di procedure agevolate ai difensori dei diritti umani e ai loro familiari; sottolinea la necessità di rendere meno rigorosi i requisiti e le condizioni per la richiesta di un visto per i difensori dei diritti umani che necessitano di un'evacuazione di emergenza; chiede che si compiano sforzi per sensibilizzare i funzionari degli Stati membri in merito alle particolari esigenze e sfide delle domande presentate dai difensori dei diritti umani;

43.  invita i punti focali in materia di diritti umani presso le delegazioni dell'UE a identificare particolari esigenze di ricollocazione di emergenza e a segnalarle con le missioni degli Stati membri, nonché a formulare raccomandazioni in materia; ritiene che prevedere un periodo di riflessione possa aiutare i difensori dei diritti umani a evitare rischi; invita il SEAE a riferire annualmente sul numero di visti d'emergenza rilasciati dagli Stati membri dell'UE ai difensori dei diritti umani;

44.  invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare l'offerta di protezione temporanea e di rifugio per i difensori dei diritti umani a rischio e le loro famiglie; mette in evidenza le iniziative intraprese in alcuni Stati membri e incoraggia ulteriori sforzi in materia di ricollocazione, in particolare attraverso il coinvolgimento delle autorità regionali e locali; si compiace del crescente numero di iniziative per fornire rifugio a livello locale in tutta l'UE; chiede alla direzione generale della Migrazione e degli affari interni di istituire una forma di assistenza speciale per il sostegno pratico al fine di agevolare il soggiorno temporaneo, il lavoro e la mobilità dei difensori dei diritti umani e delle loro famiglie nell'UE; invita la delegazione dell'UE competente a monitorare il rientro e la situazione di sicurezza dei difensori dei diritti umani nei casi di rientro nei loro paesi;

45.  invita gli Stati membri ad agevolare il rilascio di visti di breve durata e per ingressi multipli ai difensori dei diritti umani che intendono recarsi in Europa per attività di sensibilizzazione o formazione professionale;

46.  invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare e facilitare il dialogo attivo e la consultazione con i difensori dei diritti umani che sono già ricollocati nell'Unione europea per quanto riguarda la progettazione e l'attuazione dei programmi di ricollocazione dei difensori dei diritti umani, gli aiuti e le iniziative regionali in base alle realtà e alle esigenze specifiche dei difensori dei diritti umani nei paesi terzi;

Controllo e sostegno pratico del Parlamento europeo per i difensori dei diritti umani nel mondo

47.  ribadisce il suo impegno a svolgere un ruolo guida nella definizione e nel rafforzamento dell'azione dell'UE a sostegno dei difensori dei diritti umani, in particolare attraverso le risoluzioni d'urgenza e i dibattiti in plenaria, i lavori della sottocommissione per i diritti umani (DROI), specificatamente le relazioni e audizioni, le sue missioni nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali e regionali, e il premio annuale Sacharov, compresi i lavori svolti insieme con la comunità del premio Sacharov; sottolinea, inoltre, il ruolo dei singoli deputati al Parlamento europeo nel portare all'attenzione della Commissione e degli Stati membri le situazioni preoccupanti in materia di diritti umani e quelle che coinvolgono i difensori dei diritti umani sotto attacco, in particolare attraverso interrogazioni parlamentari, articoli di opinione ed eventi pubblici; ritiene che il dialogo parlamentare con i difensori dei diritti umani e gli attori della società civile sia una dimensione indispensabile del suo lavoro sugli affari esterni;

48.  sottolinea che è necessaria una maggiore trasparenza nell'applicazione degli orientamenti al fine di migliorare la consapevolezza tra i difensori dei diritti umani, garantire un controllo parlamentare efficace e fornire maggiore visibilità e protezione e un accesso più chiaro, più facile e più diretto ai punti focali dell'UE in materia di diritti umani presso le delegazioni dell'UE, ai documenti dell'UE relativi agli orientamenti, in particolare la nota orientativa del 2020, alle strategie locali sui difensori dei diritti umani, nonché a informazioni chiare sul finanziamento di progetti e programmi per i difensori dei diritti umani;

49.  sottolinea che, in quanto membro a pieno titolo di Team Europa, il Parlamento dovrebbe essere pienamente integrato nella politica dell'UE in materia di difensori dei diritti umani, anche attraverso un dialogo regolare, ove necessario in un contesto riservato, sulle questioni chiave e gli sviluppi politici legati agli orientamenti, ivi compresi i loro futuri aggiornamenti, nonché attraverso un'azione rapida della Commissione e degli Stati membri in risposta alle richieste del Parlamento di adottare sanzioni mirate in caso di pesanti repressioni nei confronti dei difensori dei diritti umani; propone che le preoccupazioni e le raccomandazioni espresse nelle sue risoluzioni d'urgenza siano incluse nelle strategie locali;

50.  decide di rafforzare la promozione e la protezione dei difensori dei diritti umani, in particolare attraverso:

   l'adozione di un nuovo quadro strategico del Parlamento europeo sul sostegno ai difensori dei diritti umani, che integrerebbe il sostegno ai difensori dei diritti umani in tutte le sue attività e sarebbe basato sul principio del "non nuocere", promuovendo l'uso sicuro delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle sue interazioni con i difensori dei diritti umani, garantendo la partecipazione sicura alle riunioni europee e rispondendo alle rappresaglie a seguito delle interazioni dei difensori dei diritti umani con i suoi organi e consessi,
   un dialogo più sistematico con i difensori dei diritti umani di tutti i suoi organi competenti, in particolare le delegazioni interparlamentari e le commissioni per gli affari esterni (commissione per gli affari esteri, sottocommissione DROI, sottocommissione per la sicurezza e la difesa, commissione per il commercio internazionale) e la sua Presidente,
   l'organizzazione di una riunione annuale con i difensori dei diritti umani da parte di ciascuna delegazione interparlamentare e delle commissioni competenti per gli affari esterni (e di altre commissioni pertinenti),
   la designazione, da parte di ciascuna delegazione interparlamentare, di un punto focale in materia di diritti umani tra i membri del suo ufficio di presidenza,
   l'inclusione sistematica da parte delle delegazioni interparlamentari o delle commissioni nelle loro missioni al di fuori dell'UE di un programma di interazione con i difensori dei diritti umani/le organizzazioni della società civile e, se del caso, la produzione di un elenco dei difensori dei diritti umani il cui caso desti preoccupazione (elaborato in collaborazione con la sottocommissione DROI e il SEAE) e l'analisi della situazione globale dei difensori dei diritti umani e della loro interazione con le autorità locali, che sarà comunicata alla sottocommissione DROI,
   sforzi sistematici delle sue missioni per incontrare i difensori dei diritti umani detenuti arbitrariamente e i loro familiari stretti, o per garantire l'osservazione dei procedimenti giudiziari, qualora ciò sia ritenuto utile per i difensori dei diritti umani e i loro familiari,
   un aumento del numero di dichiarazioni pubbliche e del volume della diplomazia privata e/o pubblica della sua Presidente e della presidente della sottocommissione DROI, in associazione con il presidente della delegazione interparlamentare competente, a sostegno dei difensori dei diritti umani, in particolare dei vincitori, dei finalisti e dei vincitori della borsa di studio del premio Sacharov a rischio,
   la decisione di incaricare il Servizio Ricerca del Parlamento europeo di raccogliere e pubblicare regolarmente informazioni sulla situazione e sulle esigenze dei difensori dei diritti umani in tutto il mondo, comprese le dichiarazioni e le relazioni dei difensori dei diritti umani;

51.  si impegna a migliorare il monitoraggio dei casi specifici concernenti i difensori dei diritti umani che ha segnalato, in particolare nelle risoluzioni d'urgenza, nelle riunioni di commissione e nelle dichiarazioni;

52.  decide di garantire che le sue principali risoluzioni sui diritti umani, in particolare le risoluzioni d'urgenza, siano tradotte nelle lingue locali dei paesi interessati e pubblicate e diffuse di conseguenza; si aspetta che le delegazioni dell'UE nei paesi interessati rendano disponibili tali risoluzioni sui loro siti web, ne monitorino sistematicamente il seguito dato con le autorità nazionali e riferiscano al Parlamento; chiede un riesame degli orientamenti del 2011 destinati alle delegazioni interparlamentari del Parlamento europeo sulla promozione dei diritti umani e della democrazia nell'ambito delle visite nei paesi terzi;

53.  chiede un maggiore coordinamento strategico tra le istituzioni dell'UE in relazione ai casi urgenti concernenti i difensori dei diritti umani; è convinto che la diplomazia parlamentare possa rivelarsi un meccanismo efficace e complementare per dialogare con i paesi terzi su casi urgenti concernenti i difensori dei diritti umani; chiede l'istituzione di una task force interistituzionale sui difensori dei diritti umani per coordinare gli sforzi, in particolare in relazione ai casi prioritari concernenti i difensori dei diritti umani, che comprenda l'ufficio di presidenza ampliato della sottocommissione DROI, la Commissione, il SEAE e il presidente del gruppo di lavoro del Consiglio sui diritti umani; chiede di rafforzare il dialogo tra la sottocommissione DROI e il gruppo di lavoro, anche attraverso una riunione annuale;

54.  insiste affinché la Commissione rispetti l'accordo interistituzionale e fornisca sistematicamente una risposta scritta a tutte le risoluzioni della commissione per gli affari esteri/sottocommissione DROI, compresa la presente;

55.  si rammarica dello scarso utilizzo da parte del SEAE e degli Stati membri del premio Sacharov come strumento per migliorare il sostentamento dei difensori dei diritti umani e dei diritti umani in tutto il mondo; invita le missioni dell'UE nei paesi d'origine dei vincitori del premio Sacharov a dialogare più efficacemente con loro, in particolare quando questi sono in pericolo o in carcere;

La via da seguire: cambiamenti istituzionali e politici necessari

56.  deplora l'assenza di un'analisi approfondita e specifica da parte del SEAE e della Commissione in merito all'attuazione degli orientamenti a partire dal 2008; chiede una valutazione globale dell'azione dell'UE in relazione ai difensori dei diritti umani nel quadro della revisione intermedia dell'attuazione del piano d'azione per i diritti umani e la democrazia 2020-2024, prevista per giugno 2023; chiede che tale revisione includa l'identificazione e la diffusione delle migliori pratiche da parte delle delegazioni dell'UE e delle missioni degli Stati membri, e che venga effettuato un monitoraggio continuo dell'attuazione degli orientamenti, in consultazione con la società civile;

57.  sottolinea che gli orientamenti dovrebbero essere aggiornati alla luce dell'evoluzione delle sfide e dei rischi cui devono far fronte i difensori dei diritti umani, in particolare la trasformazione digitale e le minacce digitali, e che dovrebbero riflettere meglio i gruppi di difensori dei diritti umani nel contesto globale attuale, in particolare quelli che si occupano dei diritti delle donne e della comunità LGBTQI+, nonché i difensori dei diritti fondiari, ambientali e dei popoli indigeni, e i rischi specifici che tali gruppi devono affrontare;

58.  sottolinea che la revisione degli orientamenti dovrebbe anche ampliare l'ambito del dialogo dell'UE con i difensori dei diritti umani al di là degli interlocutori tradizionali nelle capitali, al fine di includere gli individui e i gruppi nelle zone difficili da raggiungere o rurali e coloro che si adoperano per difendere i diritti dei rifugiati e dei migranti; ritiene sia giunto il momento di consentire un approccio più ampio e più innovativo alla nozione di difensore dei diritti umani, che comprenda gruppi più fluidi e temporanei, inclusi gli informatori;

59.  chiede che gli orientamenti rivisti includano linee guida sull'elaborazione di misure nei contesti più ostili per i difensori dei diritti umani e sul modo di affrontare le questioni strutturali o sistemiche relative ai diritti umani;

60.  chiede di includere negli orientamenti una sezione specifica dedicata alla dimensione interna dell'azione dell'UE in materia di difensori dei diritti umani, in particolare per quanto riguarda i visti per i difensori dei diritti umani (e le loro famiglie) a rischio immediato, la ricollocazione e il ricovero, nonché la gestione delle minacce transnazionali provenienti da paesi terzi nei confronti dei difensori dei diritti umani; chiede che nel capitolo relativo alla politica in materia di difensori dei diritti umani della relazione annuale del Consiglio e del SEAE sui diritti umani e la democrazia venga inserita una sezione specifica dedicata all'azione dell'UE su tale dimensione;

61.  riconosce che la diplomazia silenziosa può essere uno strumento efficace per migliorare la situazione di alcuni difensori dei diritti umani nei paesi terzi; sottolinea tuttavia che gli attori dell'UE devono far sentire la propria voce in relazione ai casi urgenti e gravi e trovare un giusto equilibrio tra diplomazia pubblica e privata, in particolare quando la diplomazia silenziosa si dimostra inefficace; rileva, a tal proposito, il limitato ricorso della Commissione alle dichiarazioni pubbliche, che spesso rimangono in gran parte deboli nei toni e si concentrano prevalentemente su casi di alto profilo, a seconda del livello e della sede in cui vengono rilasciate; chiede di prendere in considerazione strategie od opzioni di comunicazione alternative nei casi in cui una dichiarazione dell'UE sia osteggiata, compreso il possibile ricorso ai media, ai social media o ad altri consessi;

62.  si rammarica del fatto che le strategie locali delle delegazioni dell'UE siano raramente accessibili al pubblico, il che rende difficile valutare se e in quale misura la società civile locale sia stata consultata e coinvolta nella loro elaborazione;

63.  invita il SEAE e la Commissione a migliorare la comunicazione e la trasparenza sull'attuazione degli orientamenti, ad esempio pubblicando la nota di orientamento del 2020, le strategie di attuazione locali, altri documenti interni pertinenti e l'elenco completo dei punti focali delle delegazioni dell'UE e i loro recapiti;

64.  chiede la fusione dei punti focali in materia di diritti umani e di difensori dei diritti umani nelle delegazioni dell'UE e l'agevolazione di un accesso a questi interlocutori da parte dei difensori dei diritti umani e di altri attori della società civile; insiste affinché i loro compiti siano chiariti e dedicati esclusivamente alle loro responsabilità di punti focali in materia di diritti umani;

65.  rileva con rammarico che le delegazioni dell'UE non sono presenti in alcuni paesi in cui i difensori dei diritti umani corrono particolari rischi e pericoli nello svolgimento delle loro attività; riconosce che la presenza delle delegazioni dell'UE in questi paesi terzi è essenziale per l'attuazione degli orientamenti e per un impegno efficace su singoli casi urgenti e gravi concernenti i difensori dei diritti umani nonché per altre azioni locali; invita il SEAE a continuare a esplorare la possibilità di stabilire una presenza dell'UE in tutti i paesi che destano gravi preoccupazioni in relazione ai diritti umani;

66.  chiede un monitoraggio sistematico e strategico dell'osservazione dei procedimenti giudiziari al fine di migliorare la visibilità generale e i risultati dell'osservazione dei procedimenti giudiziari da parte delle missioni dell'UE, nonché l'adozione di linee d'azione alternative per sostenere i difensori dei diritti umani nei procedimenti giudiziari la cui osservazione non è possibile; chiede l'osservazione dei procedimenti giudiziari non solo per i casi emblematici, ma anche per quelli meno visibili e meno conosciuti contro i difensori dei diritti umani criminalizzati;

67.  chiede che gli orientamenti siano tradotti nelle lingue locali dei paesi terzi e resi pubblici, in modo facilmente accessibile, sul sito web di ciascuna delegazione dell'UE;

68.  invita il SEAE e la Commissione a consultare sistematicamente i rappresentanti della società civile e i difensori dei diritti umani prima di qualsiasi dialogo sui diritti umani, per garantire che la consultazione sia autentica, accessibile e inclusiva e che gli interlocutori siano successivamente informati in merito ai risultati; chiede inoltre al SEAE e alla Commissione di impegnarsi in un approccio più orientato ai risultati in relazione ai singoli casi e di assicurare un'efficace azione di monitoraggio tra le sessioni di dialoghi in materia di diritti umani; chiede che un segmento della società civile sia incluso sistematicamente in qualsiasi dialogo bilaterale o regionale sui diritti umani; ribadisce la necessità di una risposta sistematica e risoluta dell'UE a qualsiasi atto di ritorsione contro i difensori dei diritti umani che si verifichi dopo la loro partecipazione a eventi dell'Unione o che sia collegato a contatti con interlocutori dell'Unione;

69.  ribadisce il suo invito al Consiglio "Affari esteri" affinché formuli conclusioni annuali che facciano il punto sull'azione delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri in relazione ai difensori dei diritti umani e definiscano impegni strategici per i difensori dei diritti umani al più alto livello; ritiene che il 25º anniversario dell'adozione della dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani sia un momento particolarmente opportuno affinché il Consiglio riaffermi pubblicamente il proprio impegno a favore dei difensori dei diritti umani e aggiorni la sua politica in materia;

70.  incoraggia il VP/AR, in cooperazione con gli Stati membri e il Parlamento, ad adottare un elenco annuale dei paesi che destano serie preoccupazioni in relazione alla difficile situazione dei difensori dei diritti umani, da modificare in funzione dell'evoluzione sul campo, il che permetterebbe, tra l'altro: 1) una risposta pratica pienamente coordinata di Team Europa sul campo; 2) un maggiore accesso alle risorse, in particolare nell'ambito di un meccanismo di finanziamento di Team Europa, per la protezione di emergenza e finanziamenti a più lungo termine per tenere conto del più ampio contesto istituzionale e strutturale dei diritti umani; 3) un monitoraggio rafforzato dei diritti umani a livello locale; 4) strategie nazionali specifiche di attuazione; e 5) risorse supplementari a livello di sede e di delegazioni;

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71.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

(1) GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1.
(2) GU C 15 del 12.1.2022, pag. 70.
(3) GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 69.
(4) GU C 15 del 12.1.2022, pag. 111.
(5) GU C 474 del 24.11.2021, pag. 11.
(6) Testi approvati, P9_TA(2022)0354.
(7) GU C 342 del 6.9.2022, pag. 295.
(8) GU C 347 del 9.9.2022, pag. 150.
(9) GU C 342 del 6.9.2022, pag. 191.
(10) Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).
(11) Manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati (Manuale per il codice dei visti I) del 28 gennaio 2020 (C(2020)0395).

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