Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2023 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87419, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D090109/03 – 2023/2759(RSP))
Il Parlamento europeo,
– visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87419, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D090109/03),
– visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati(1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,
– viste la votazione tenutasi il 1° giugno 2023 in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri, e la votazione tenutasi il 6 luglio 2023 in seno al comitato di appello, durante la quale, ancora una volta, non sono stati espressi pareri,
– visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(2),
– visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 30 novembre 2022 e pubblicato il 20 gennaio 2023(3),
– viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati ("OGM")(4),
– visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,
– vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
A. considerando che il 31 marzo 2017 Monsanto SA/N.V., con sede in Belgio, ha presentato all'autorità nazionale competente dei Paesi Bassi, per conto di Monsanto Company, con sede negli Stati Uniti, e conformemente agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda relativa all'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87419 ("domanda"); che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato, o da esso costituiti, per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione;
B. considerando che il 30 novembre 2022 l'EFSA ha adottato un parere favorevole in relazione all'autorizzazione del granturco geneticamente modificato, pubblicato il 20 gennaio 2023;
C. considerando che il granturco geneticamente modificato è stato sviluppato per conferire tolleranza agli erbicidi a base di dicamba e glufosinato;
Mancanza di valutazione dell'erbicida complementare
D. considerando che la maggior parte delle colture GM è stata geneticamente modificata perché acquisisca tolleranza a uno o più erbicidi "complementari" che possono essere utilizzati in tutte le fasi della coltivazione della coltura geneticamente modificata senza che quest'ultima muoia, come invece avverrebbe per una coltura non resistente agli erbicidi; che una serie di studi dimostra che le colture geneticamente modificate tolleranti agli erbicidi comportano un maggiore ricorso agli erbicidi complementari, dovuto principalmente alla comparsa di piante infestanti tolleranti agli erbicidi(5);
E. considerando che le colture geneticamente modificate tolleranti agli erbicidi vincolano gli agricoltori a un sistema di gestione delle piante infestanti che dipende in gran parte o del tutto dagli erbicidi, e questo mediante l'imposizione di un prezzo maggiorato per le sementi geneticamente modificate che può essere giustificato solo dal fatto che gli agricoltori che acquistano tali sementi irrorano anche con l'erbicida complementare; che un'accresciuta dipendenza dagli erbicidi da parte delle aziende agricole che impiantano colture tolleranti agli erbicidi accelera la comparsa e la diffusione di erbe infestanti resistenti agli erbicidi, innescando così la necessità di un uso ancora maggiore di erbicidi; che, di conseguenza, gli effetti negativi derivanti da un'eccessiva dipendenza dagli erbicidi determineranno un peggioramento della qualità del suolo, della qualità dell'acqua e della biodiversità di superficie e sotterranea, oltre a comportare una maggiore esposizione umana e animale, anche attraverso un potenziale aumento dei residui di erbicidi negli alimenti e nei mangimi;
F. considerando che il glufosinato è classificato come tossico ai fini della riproduzione 1B e rientra pertanto fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(6); che l'approvazione all'uso del glufosinato nell'Unione è giunta a scadenza il 31 luglio 2018(7);
G. considerando che il dicamba è altamente volatile, il che significa che, una volta applicato, è soggetto a volatilità e a disperdersi nell'aria, per poi essere trasportato dal vento e deposto a terra, esponendo persone e piante, viti, alberi e arbusti non bersaglio a gravi danni potenziali, in particolare quando l'esposizione avviene nell'arco di diversi anni;
H. considerando che la deriva del dicamba e i conseguenti danni alle colture, agli alberi e alle viti circostanti sono diventati fonte di contrasti sempre più aspri che oppongono gruppi di agricoltori ad altri agricoltori e agli abitanti delle zone rurali confinanti e hanno innescato una lunga serie di contenziosi relativi alla perdita di colture e ai costi di reimpianto; che un leader del settore dei semi di soia negli Stati Uniti ha dichiarato che, in tutta la sua vita, non ha mai visto nulla che abbia causato più danni del dicamba all'agricoltura americana(8); che negli Stati Uniti, dall'introduzione nel 2018 di un nuovo tipo di colture di soia e di cotone geneticamente modificate tolleranti al dicamba, le autorità statali di regolamentazione hanno ricevuto decine di migliaia di denunce per gravi danni alle colture, agli alberi e ad altri tipi di vegetazione dovuti al dicamba, facendo scattare limiti sempre più severi ai tempi e alle modalità di irrorazione del dicamba nella successiva stagione vegetativa;
I. considerando che un progetto di ricerca clinica realizzato presso gli ospedali dei 13 Stati americani della regione Heartland è inteso a determinare se l'aumento dell'esposizione prenatale agli erbicidi, tra cui il dicamba, provochi o contribuisca a provocare complicazioni alla nascita più frequenti e/o più gravi o perturbi lo sviluppo dei bambini;
J. considerando che i dati di tale progetto di ricerca mostrano che il numero di donne esposte al dicamba è triplicato in seguito al diffuso impianto di soia tollerante al dicamba e che i livelli medi di dicamba nei campioni di urina esaminati sono più che triplicati a seguito dell'impianto e dell'irrorazione di soia tollerante al dicamba(9); che, alla luce del recente e drammatico aumento dell'esposizione umana al dicamba, i promotori dello studio hanno esortato l'Agenzia per la protezione dell'ambiente a rivalutare la probabilità e i livelli di esposizione umana al dicamba per via inalatoria, prestando particolare attenzione ai rischi di complicazioni alla nascita e in termini di sviluppo(10);
K. considerando che uno studio del 2020 pubblicato sulla rivista soggetta a valutazione inter pares International Journal of Epidemiology ha rilevato che un uso massiccio del dicamba può aumentare il rischio di sviluppo di cancro al fegato e ai dotti biliari intraepatici tra coloro che lo somministrano; che secondo lo studio la recente approvazione delle colture geneticamente modificate resistenti al dicamba dovrebbe portare a un aumento dell'uso agricolo del dicamba negli anni a venire(11);
L. considerando che la valutazione dei residui di erbicidi e dei metaboliti riscontrati sulle piante geneticamente modificate è ritenuta esulare dall'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati e quindi non viene eseguita nell'ambito del processo di autorizzazione per gli OGM;
Rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione
M. considerando che una relazione del 2017 della relatrice speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione ha evidenziato che, in particolare nei paesi in via di sviluppo, i pesticidi dannosi hanno conseguenze catastrofiche sulla salute(12); che l'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS delle Nazioni Unite) n. 3.9 delle Nazioni Unite mira a ridurre sostanzialmente, entro il 2030, il numero di decessi e malattie causati da sostanze chimiche pericolose e dalla contaminazione e dall'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo(13);
N. considerando che il quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità ("quadro di Kunming-Montreal"), concordato in occasione della COP15 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica nel dicembre 2022, comprende un obiettivo globale di riduzione dei rischi derivanti dai pesticidi di almeno il 50 % entro il 2030(14);
O. considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che gli alimenti o i mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente, e impone alla Commissione di tenere conto, al momento di elaborare la sua decisione, della pertinente normativa dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame; che tali fattori legittimi dovrebbero includere gli obblighi dell'Unione derivanti dagli OSS delle Nazioni Unite e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica;
Processo decisionale non democratico
P. considerando che il 1° giugno 2023 il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, non ha espresso parere, il che significa che l'autorizzazione non è stata sostenuta dalla maggioranza qualificata degli Stati membri; che il 6 luglio 2023 anche il comitato di appello ha votato senza esprimere alcun parere;
Q. considerando che, nel corso dell'ottava legislatura, il Parlamento ha approvato in totale 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio di OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione di OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che, nel corso della nona legislatura, il Parlamento ha già approvato 32 obiezioni all'immissione in commercio di OGM; che non è stata raggiunta una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli all'autorizzazione di tali OGM; che tra le ragioni per cui gli Stati membri non sostengono le autorizzazioni vi sono il mancato rispetto del principio di precauzione nel processo di autorizzazione e le preoccupazioni scientifiche relative alla valutazione del rischio;
R. considerando che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di carenze democratiche, la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM;
S. considerando che non è necessaria una modifica legislativa perché la Commissione possa rifiutarsi di autorizzare OGM in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello(15);
1. ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;
2. reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(16), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;
3. chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione e di presentare al comitato un nuovo progetto;
4. invita la Commissione a non autorizzare le colture geneticamente modificate tolleranti agli erbicidi, a causa dell'associato aumento dell'uso di erbicidi complementari e, pertanto, dei maggiori rischi per la biodiversità, la sicurezza alimentare e la salute dei lavoratori;
5. sottolinea, a tale proposito, che autorizzare l'importazione per uso alimentare o animale di qualsiasi pianta geneticamente modificata che sia stata resa tollerante agli erbicidi vietati nell'Unione, come il glufosinato, è incoerente con gli impegni internazionali dell'Unione nel quadro, tra l'altro, degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, compreso il quadro Kunming-Montreal di recente adozione(17);
6. si attende che la Commissione mantenga, con urgenza e in tempo utile per la conclusione nel corso dell'attuale legislatura, il suo impegno(18) a presentare una proposta volta a garantire che le sostanze chimiche pericolose vietate nell'Unione non siano prodotte per l'esportazione;
7. plaude al fatto che, in una lettera ai deputati dell'11 settembre 2020, la Commissione abbia infine riconosciuto la necessità di prendere in considerazione la sostenibilità nelle decisioni di autorizzazione relative agli OGM(19); esprime tuttavia il suo profondo rammarico per il fatto che, da allora, la Commissione abbia continuato ad autorizzare l'importazione di OGM nell'Unione, nonostante le continue obiezioni sollevate dal Parlamento e il voto contrario da parte della maggioranza degli Stati membri;
8. esorta nuovamente la Commissione a tenere conto degli obblighi dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, la Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e gli OSS delle Nazioni Unite; ribadisce la sua richiesta affinché i progetti di atti di esecuzione siano corredati di una sezione che spieghi in che modo essi rispettano il principio del "non nuocere"(20);
9. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla valutazione del granturco geneticamente modificato MON 87419 per l'alimentazione umana e animale, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-NL-2017-140), EFSA Journal 2023;21(1):7730, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.7730.
–––––––––––––––––––––––––––––––– Nel corso della nona legislatura il Parlamento ha approvato 36 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di OGM. Inoltre, nel corso della nona legislatura il Parlamento ha approvato le risoluzioni seguenti:Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 202 del 28.5.2021, pag. 11). Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 202 del 28.5.2021, pag. 15). Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 202 del 28.5.2021, pag. 20).Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 208 dell'1.6.2021, pag. 2).Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 89788 (MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 208 dell'1.6.2021, pag. 7).Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e dalle sottocombinazioni MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e NK603 × DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 208 dell'1.6.2021, pag. 12).Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre, quattro o cinque degli eventi Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 208 dell'1.6.2021, pag. 18).Risoluzione del Parlamento europeo del 14 maggio 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 323 dell'11.8.2021, pag. 7).Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e NK603, e che abroga la decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2018/1111 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 415 del 13.10.2021, pag. 2).Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 415 del 13.10.2021, pag. 8).Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 415 del 13.10.2021, pag. 15).Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 445 del 29.10.2021, pag. 36).Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e MON 87411 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 445 del 29.10.2021, pag. 43).Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 445 del 29.10.2021, pag. 49).Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 88017 (MON-88Ø17-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 445 del 29.10.2021, pag. 56).Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 89034 (MON-89Ø34-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 445 del 29.10.2021, pag. 63).Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 × T304-40 × GHB119 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 474 del 24.11.2021, pag. 66).Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 474 del 24.11.2021, pag. 74).Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-81419-2, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 45).Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-81419-2 × DAS–44406–6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 52).Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, MIR162, MON810 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 59).Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt 11 (SYN-BTØ11-1), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 66). Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata GMB151 (BCS-GM151-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 342 del 6.9.2022, pag. 22). Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 (BCS-GHØØ2-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 342 del 6.9.2022, pag. 29). Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB811 (BCS-GH811-4) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 347 del 9.9.2022, pag. 48). Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata 73496 (DP-Ø73496-4), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 347 del 9.9.2022, pag. 55). Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87769 × MON 89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 434 del 15.11.2022, pag. 42).Risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi DP4114, MON 810, MIR604 e NK603 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 32 del 27.1.2023, pag. 6).Risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2022 sulla decisione di esecuzione (UE) 2022/797 della Commissione del 19 maggio 2022 che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 × DAS-40278-9 e dalla relativa sottocombinazione T25 × DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 32 del 27.1.2023, pag. 14).Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata A5547-127 (ACS-GMØØ6-4) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 177 del 17.5.2023, pag. 2).Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2023 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata MON 94100 (MON-941ØØ-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2023)0063).Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2023 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2023)0202).
Cfr., ad esempio, Bonny, S., "Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact" (Colture geneticamente modificate tolleranti agli erbicidi, piante infestanti ed erbicidi: panoramica e conseguenze), Environmental Management, gennaio 2016, 57(1), pagg. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 e Benbrook, C.M., "Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years" (Impatto delle colture geneticamente modificate sull'uso di pesticidi negli USA – i primi sedici anni), Environmental Sciences Europe, 28 settembre 2012, Vol. 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24.
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione "può", e non "deve", procedere all'autorizzazione in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello.
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
Nel dicembre 2022, in occasione della COP15 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, è stato concordato un quadro globale sulla biodiversità che comprende un obiettivo globale di riduzione dei rischi derivanti dai pesticidi di almeno il 50 % entro il 2030 (cfr.: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7834).
Come indicato nell'allegato della comunicazione della Commissione, del 14 ottobre 2020, dal titolo "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili", COM(2020)0667, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2020%3A667%3AFIN.