Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 10 agosto 2023 recante deroga, per l'anno 2023, al regolamento delegato (UE) 2017/891 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il valore della produzione commercializzata, la strategia nazionale e il recupero dell'aiuto finanziario dell'Unione per gli impegni pluriennali nel settore ortofrutticolo a causa di eventi meteorologici avversi (C(2023)05369 – 2023/2818(DEA))
Il Parlamento europeo,
– visto il regolamento delegato C(2023)05369 della Commissione,
– vista la lettera in data 8 agosto 2023 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,
– vista la lettera in data 30 agosto 2023 della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,
– visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio(1), in particolare gli articoli 37 e 173 e l'articolo 227, paragrafo 5,
– visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione di decisione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
– visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 12 settembre 2023,
A. considerando che, a causa di gravi eventi meteorologici avversi, tra cui siccità e inondazioni, che hanno colpito regioni di diversi Stati membri nel 2023, la produzione ortofrutticola è stata gravemente danneggiata, con conseguenze sia sul volume che sulla qualità della produzione;
B. considerando che molte organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute incontrano difficoltà nell'attuare i loro programmi operativi approvati;
C. considerando che alcune delle azioni e delle misure approvate non saranno attuate nel 2023 e che pertanto parte dei fondi di esercizio non sarà spesa; che altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute stanno modificando i loro programmi operativi per attuare azioni e misure, quali misure di gestione delle crisi, volte ad affrontare l'impatto dei gravi eventi meteorologici avversi nel settore ortofrutticolo;
D. considerando che, per affrontare le conseguenze dell'eccezionalità dei gravi eventi meteorologici avversi della primavera 2023, la Commissione ha suggerito che sarebbe necessario alleviare tali difficoltà derogando ad alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) 2017/891(2) della Commissione applicabile al settore ortofrutticolo; che, pertanto, nel 2023 le organizzazioni di produttori dovrebbero essere esentate dalle disposizioni riguardanti l'obbligo che il valore economico dei prodotti venduti da produttori che non sono soci di un'organizzazione di produttori né di un'associazione di organizzazioni di produttori sia inferiore al valore della produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori; che sarebbe inoltre opportuno esonerare gli Stati membri dall'obbligo di fissare nella strategia nazionale le percentuali massime del fondo di esercizio che possono essere spese per singole misure o tipologie di azioni;
E. considerando che, nell'interesse della stabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori, è opportuno astenersi dal recuperare a favore del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), come previsto all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/891, l'aiuto finanziario dell'Unione erogato per gli impegni pluriennali nel settore ortofrutticolo, ad esempio per le azioni ambientali, qualora un'interruzione nel 2023 per motivi collegati alle conseguenze degli eventi meteorologici avversi della primavera 2023 abbia impedito di conseguirne gli obiettivi a lungo termine;
1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.
Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 4).