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Procedura : 2023/2819(DEA)
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P9_TA(2023)0310

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Mercoledì 13 settembre 2023 - Strasburgo
Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: misure temporanee di emergenza per il settore ortofrutticolo a causa di eventi meteorologici avversi
P9_TA(2023)0310B9-0365/2023

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 10 agosto 2023 recante misure temporanee di emergenza che derogano, per il 2023, a talune disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per risolvere problemi specifici del settore ortofrutticolo causati da eventi meteorologici avversi e misure ad essi connesse (C(2023)05365 – 2023/2819(DEA))

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato della Commissione (C(2023)05365),

–  vista la lettera in data 8 agosto 2023 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

–  vista la lettera in data 30 agosto 2023 della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013(1), in particolare l'articolo 45, lettera c), e l'articolo 152, paragrafo 6,

–  visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione di decisione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

–  visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 12 settembre 2023,

A.  considerando che, a causa dei gravi eventi meteorologici avversi che si sono verificati in regioni di diversi Stati membri nella primavera del 2023, la produzione ortofrutticola è stata gravemente danneggiata, con conseguenze sia sul volume che sulla qualità della produzione;

B.  considerando che le perdite di valore della produzione commercializzata (VPC) nel settore ortofrutticolo tendono ad avere una forte incidenza sull'importo degli aiuti dell'Unione percepiti dalle organizzazioni di produttori nell'anno successivo;

C.  considerando che gravi eventi meteorologici avversi danneggiano anche le organizzazioni di produttori riconosciute, compromettendo la loro stabilità finanziaria e i loro programmi operativi al di là dell'anno 2023, in quanto il VPC del 2023 incide sul calcolo dell'assistenza finanziaria dell'Unione, dal momento che l'importo di quest'ultima è calcolato in percentuale del VPC di ciascuna organizzazione di produttori;

D.  considerando che, qualora nel 2023 dovessero verificarsi perdite ingenti di VPC, le organizzazioni di produttori rischierebbero di perdere il loro riconoscimento ufficiale, dal momento che uno dei criteri per goderne è raggiungere un determinato VPC minimo stabilito a livello nazionale;

E.  considerando che ciò metterebbe a rischio la stabilità a lungo termine delle organizzazioni di produttori in quanto elementi chiave dell'organizzazione comune di mercato nel settore ortofrutticolo dell'Unione;

F.  considerando che, per attenuare tali difficoltà, è necessario derogare alle disposizioni relative al calcolo del VPC di cui al regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione(2) applicabili nel settore ortofrutticolo;

G.  considerando che, a norma del regolamento delegato, se un prodotto si è deprezzato di almeno il 35 % a causa degli eventi meteorologici avversi verificatisi nella primavera del 2023 per motivi che esulano dalla responsabilità e dal controllo dell'organizzazione di produttori e dell'associazione di organizzazioni di produttori, si considera che il VPC di tale prodotto nel 2023 sia pari al 100 % del VPC nella media dei precedenti cinque periodi di riferimento di 12 mesi, esclusi i valori più bassi e più elevati;

1.  dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 52).

Ultimo aggiornamento: 19 dicembre 2023Note legali - Informativa sulla privacy