Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: misure temporanee di emergenza per il settore ortofrutticolo a causa di eventi meteorologici avversi
Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 10 agosto 2023 recante misure temporanee di emergenza che derogano, per il 2023, a talune disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per risolvere problemi specifici del settore ortofrutticolo causati da eventi meteorologici avversi e misure ad essi connesse (C(2023)05365 – 2023/2819(DEA))
Il Parlamento europeo,
– visto il regolamento delegato della Commissione (C(2023)05365),
– vista la lettera in data 8 agosto 2023 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,
– vista la lettera in data 30 agosto 2023 della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,
– visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013(1), in particolare l'articolo 45, lettera c), e l'articolo 152, paragrafo 6,
– visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione di decisione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
– visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 12 settembre 2023,
A. considerando che, a causa dei gravi eventi meteorologici avversi che si sono verificati in regioni di diversi Stati membri nella primavera del 2023, la produzione ortofrutticola è stata gravemente danneggiata, con conseguenze sia sul volume che sulla qualità della produzione;
B. considerando che le perdite di valore della produzione commercializzata (VPC) nel settore ortofrutticolo tendono ad avere una forte incidenza sull'importo degli aiuti dell'Unione percepiti dalle organizzazioni di produttori nell'anno successivo;
C. considerando che gravi eventi meteorologici avversi danneggiano anche le organizzazioni di produttori riconosciute, compromettendo la loro stabilità finanziaria e i loro programmi operativi al di là dell'anno 2023, in quanto il VPC del 2023 incide sul calcolo dell'assistenza finanziaria dell'Unione, dal momento che l'importo di quest'ultima è calcolato in percentuale del VPC di ciascuna organizzazione di produttori;
D. considerando che, qualora nel 2023 dovessero verificarsi perdite ingenti di VPC, le organizzazioni di produttori rischierebbero di perdere il loro riconoscimento ufficiale, dal momento che uno dei criteri per goderne è raggiungere un determinato VPC minimo stabilito a livello nazionale;
E. considerando che ciò metterebbe a rischio la stabilità a lungo termine delle organizzazioni di produttori in quanto elementi chiave dell'organizzazione comune di mercato nel settore ortofrutticolo dell'Unione;
F. considerando che, per attenuare tali difficoltà, è necessario derogare alle disposizioni relative al calcolo del VPC di cui al regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione(2) applicabili nel settore ortofrutticolo;
G. considerando che, a norma del regolamento delegato, se un prodotto si è deprezzato di almeno il 35 % a causa degli eventi meteorologici avversi verificatisi nella primavera del 2023 per motivi che esulano dalla responsabilità e dal controllo dell'organizzazione di produttori e dell'associazione di organizzazioni di produttori, si considera che il VPC di tale prodotto nel 2023 sia pari al 100 % del VPC nella media dei precedenti cinque periodi di riferimento di 12 mesi, esclusi i valori più bassi e più elevati;
1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.
Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 52).