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Procedura : 2022/0413(CNS)
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Ciclo del documento : A9-0236/2023

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A9-0236/2023

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PV 13/09/2023 - 7.5

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P9_TA(2023)0315

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Mercoledì 13 settembre 2023 - Strasburgo
Cooperazione amministrativa nel settore fiscale
P9_TA(2023)0315A9-0236/2023

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2023 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (COM(2022)0707 – C9-0017/2023 – 2022/0413(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2022)0707),

–  visti gli articoli 113 e 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C9‑0017/2023),

–  visto l'articolo 82 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0236/2023),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1
(1)  La frode, l'evasione e l'elusione fiscali rappresentano una sfida importante per l'Unione e a livello mondiale. Lo scambio di informazioni è fondamentale nella lotta contro tali pratiche.
(1)  La frode, l'evasione e l'elusione fiscali rappresentano una sfida importante per l'Unione e a livello mondiale. Si stima che gli Stati membri perdano fino a 170 miliardi di EUR l'anno1 bis a causa della frode, dell'evasione e dell'elusione fiscali, che compromettono in modo significativo la capacità di fornire servizi pubblici di qualità. Lo scambio di informazioni è un aspetto fondamentale nello sviluppo di un quadro europeo efficace e ben funzionante per la lotta contro tali pratiche dannose.
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1 bis Istituto economico polacco, "Tax unfairness in the European Union" (Iniquità fiscale nell'Unione europea) https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2018/07/PIE_Report_Tax_Havens_EU.pdf
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis)  Al fine di garantire la corretta attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione, su base annuale, informazioni pertinenti sugli ostacoli incontrati. Inoltre, dovrebbe essere incoraggiato lo scambio delle migliori pratiche nazionali tra le autorità fiscali.
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 2 ter (nuovo)
(2 ter)  Il Parlamento europeo ha chiesto un approccio più ambizioso al sistema e all'infrastruttura di scambio di informazioni nel settore fiscale, in particolare attraverso i suoi diversi pareri sulle revisioni della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa (DAC) e una relazione sull'attuazione.
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 2 quater (nuovo)
(2 quater)  Data la libera circolazione dei capitali, gli approcci nazionali autonomi non forniscono risposte valide agli abusi fiscali. L'attuazione di politiche a livello dell'Unione e, quando possibile, di accordi internazionali rimane, pertanto, un elemento essenziale negli sforzi per migliorare l'equità dei sistemi fiscali.
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 5
(5)  Il mercato delle cripto-attività ha acquisito importanza e aumentato la sua capitalizzazione in modo sostanziale e rapido negli ultimi 10 anni. Le cripto-attività sono una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.
(5)  Il mercato delle cripto-attività ha acquisito importanza e aumentato la sua capitalizzazione in modo sostanziale e rapido negli ultimi 10 anni. Le cripto-attività sono una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. A causa della loro natura opaca e volatile, le cripto-attività potrebbero essere utilizzate per scopi illeciti. La tracciabilità dei trasferimenti di cripto-attività è di grande importanza.
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 6
(6)  Per tassare il reddito derivante dalle operazioni di cripto-attività gli Stati membri dispongono di norme e orientamenti, anche se diversi da uno Stato membro all'altro. Tuttavia la natura decentrata delle cripto-attività rende difficile per le amministrazioni fiscali degli Stati membri garantire il rispetto degli obblighi fiscali.
(6)  Per tassare il reddito derivante dalle operazioni di cripto-attività gli Stati membri dispongono di norme e orientamenti, anche se diversi da uno Stato membro all'altro. Tuttavia, taluni Stati membri hanno ideato agevolazioni fiscali specificamente volte ad attrarre cripto-attività, che potrebbero portare a pratiche fiscali dannose e a perdite di gettito fiscale.
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 7
(7)  Il regolamento XXX sui mercati delle cripto-attività del Parlamento europeo e del Consiglio 26 (il regolamento XXX) ha esteso il perimetro normativo dell'Unione alle questioni relative alle cripto-attività che finora non erano state disciplinate dagli atti dell'Unione in materia di servizi finanziari nonché ai fornitori di servizi per tali cripto-attività ("fornitori di servizi per le cripto-attività"). Il regolamento XXX contempla le definizioni utilizzate ai fini della presente direttiva. La presente direttiva tiene inoltre conto dell'obbligo di autorizzazione per i fornitori di servizi per le cripto-attività a norma del regolamento XXX al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per tali fornitori. L'intrinseca natura transfrontaliera delle cripto-attività richiede una forte cooperazione amministrativa internazionale per garantire una regolamentazione efficace.
(7)  Il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis ha esteso il perimetro normativo dell'Unione alle questioni relative alle cripto-attività che finora non erano state disciplinate dagli atti dell'Unione in materia di servizi finanziari nonché ai fornitori di servizi per tali cripto-attività ("fornitori di servizi per le cripto-attività"). Tale regolamento contempla le definizioni utilizzate ai fini della presente direttiva. La presente direttiva tiene inoltre conto dell'obbligo di autorizzazione per i fornitori di servizi per le cripto-attività a norma del suddetto regolamento al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per tali fornitori. L'intrinseca natura transfrontaliera delle cripto-attività richiede una forte cooperazione amministrativa internazionale per garantire una regolamentazione efficace. È fondamentale garantire la coerenza sistematica negli atti giuridici dell'Unione in materia di regolamentazione delle cripto-attività. A tal fine, nella presente revisione della DAC è preso in considerazione anche il regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio1 ter. Tuttavia, la presente direttiva riconosce anche che per un efficace scambio di informazioni è necessaria una copertura più ampia.
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26
1 bis Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).
1 ter Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 1).
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 8
(8)  Il quadro dell'Unione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML/CFT) amplia la portata dei soggetti tenuti all'osservanza delle norme in materia di AML/CFT ai fornitori di servizi per le cripto-attività disciplinati dal regolamento XXX. Inoltre il regolamento XXX27estende l'obbligo a carico dei prestatori di servizi di pagamento di fornire all'atto dei trasferimenti di fondi informazioni relative al pagatore e al beneficiario ai fornitori di servizi per le cripto-attività per garantire la tracciabilità dei trasferimenti di cripto-attività ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
(8)  Il quadro dell'Unione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML/CFT) amplia la portata dei soggetti tenuti all'osservanza delle norme in materia di AML/CFT ai fornitori di servizi per le cripto-attività disciplinati dal regolamento (UE) 2023/1114. Inoltre il regolamento (UE) 2023/1113 estende l'obbligo a carico dei prestatori di servizi di pagamento di fornire all'atto dei trasferimenti di fondi informazioni relative al pagatore e al beneficiario ai fornitori di servizi per le cripto-attività per garantire la tracciabilità dei trasferimenti di cripto-attività ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
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Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 9
(9)  A livello internazionale il quadro per la comunicazione in materia di cripto-attività dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico28 (OCSE) mira a introdurre una maggiore trasparenza fiscale con riguardo alle cripto-attività e alla relativa comunicazione. Le norme dell'Unione dovrebbero tenere conto del quadro elaborato dall'OCSE per accrescere l'efficacia dello scambio di informazioni e ridurre gli oneri amministrativi.
(9)  A livello internazionale il quadro per la comunicazione in materia di cripto-attività dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico28 (OCSE) mira a introdurre una maggiore trasparenza fiscale con riguardo alle cripto-attività e alla relativa comunicazione. Le norme dell'Unione dovrebbero tenere conto del quadro elaborato dall'OCSE per accrescere l'efficacia dello scambio di informazioni e ridurre gli oneri amministrativi. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi dei commentari sul modello di accordo tra autorità competenti e del quadro per la comunicazione in materia di cripto-attività, elaborati dall'OCSE, al fine di garantire un'attuazione e un'applicazione coerenti della presente direttiva.
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28 https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.pdf
28 https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.pdf
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 14
(14)  La direttiva si applica ai fornitori di servizi per le cripto-attività regolamentati e autorizzati a norma del regolamento XXX e ai gestori di cripto-attività che non lo sono. Entrambi sono denominati fornitori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in quanto sono tenuti a effettuare la comunicazione ai sensi della presente direttiva. Il concetto generale di cripto-attività è molto ampio e comprende anche le cripto-attività che sono state emesse in modo decentrato, stablecoin e alcuni token non fungibili (NFT). Le cripto-attività utilizzate a fini di pagamento o di investimento sono soggette all'obbligo di comunicazione a norma della presente direttiva. Pertanto i fornitori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione dovrebbero valutare caso per caso se le cripto-attività possano essere utilizzate a fini di pagamento e di investimento, tenendo conto delle esenzioni di cui al regolamento XXX, con particolare riguardo a una rete limitata e a determinati utility token.
(14)  La direttiva si applica ai fornitori di servizi per le cripto-attività regolamentati e autorizzati a norma del regolamento (UE) 2023/1114 e ai gestori di cripto-attività che non lo sono. Entrambi sono denominati fornitori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in quanto sono tenuti a effettuare la comunicazione ai sensi della presente direttiva. Il concetto generale di cripto-attività è molto ampio e comprende anche le cripto-attività che sono state emesse in modo decentrato, stablecoin, compresi i token di moneta elettronica di cui al regolamento (UE) 2023/1114, e alcuni token non fungibili (NFT). Le cripto-attività utilizzate a fini di pagamento o di investimento sono soggette all'obbligo di comunicazione a norma della presente direttiva.
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 17
(17)  I fornitori di servizi per le cripto-attività disciplinati dal regolamento XXX possono esercitare la loro attività nell'Unione mediante passaporto dopo aver ricevuto l'autorizzazione in uno Stato membro. A tal fine l'ESMA tiene un registro dei fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati. Inoltre l'ESMA mantiene anche una lista nera dei gestori che esercitano servizi per le cripto-attività che necessitano di un'autorizzazione a norma del regolamento XXX.
(17)  I fornitori di servizi per le cripto-attività disciplinati dal regolamento (UE) 2023/1114 possono esercitare la loro attività nell'Unione mediante passaporto dopo aver ricevuto l'autorizzazione in uno Stato membro. A tal fine l'ESMA tiene un registro dei fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati. Inoltre l'ESMA mantiene anche una lista nera dei gestori che esercitano servizi per le cripto-attività che necessitano di un'autorizzazione a norma del suddetto regolamento.
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 19
(19)  Per promuovere la cooperazione amministrativa in questo settore con giurisdizioni non-UE, i gestori di cripto-attività situati in giurisdizioni non-UE che prestano servizi agli utenti di cripto-attività dell'Unione, come i fornitori di servizi NFT o gli operatori che forniscono servizi su iniziativa esclusiva, dovrebbero essere autorizzati a comunicare unicamente le informazioni sugli utenti di cripto-attività residenti nell'Unione alle autorità fiscali di una giurisdizione non-UE nella misura in cui le informazioni comunicate corrispondano alle informazioni previste dalla presente direttiva e vi sia un efficace scambio di informazioni tra la giurisdizione non-UE e uno Stato membro. I fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati a norma del regolamento XXX potrebbero essere esentati dal comunicare tali informazioni negli Stati membri in cui sono titolari dell'autorizzazione se la comunicazione corrispondente avviene in una giurisdizione non-UE e nella misura in cui sussista un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti. La giurisdizione qualificata non-UE comunicherebbe a sua volta tali informazioni alle amministrazioni fiscali degli Stati membri in cui sono residenti gli utenti di cripto-attività. Ove opportuno, tale meccanismo dovrebbe essere attivato per evitare che informazioni corrispondenti siano comunicate e trasmesse più di una volta.
(19)  Per promuovere la cooperazione amministrativa in questo settore con giurisdizioni non-UE, i gestori di cripto-attività situati in giurisdizioni non-UE che prestano servizi agli utenti di cripto-attività dell'Unione, come i fornitori di servizi NFT o gli operatori che forniscono servizi su iniziativa esclusiva, dovrebbero essere autorizzati a comunicare unicamente le informazioni sugli utenti di cripto-attività residenti nell'Unione alle autorità fiscali di una giurisdizione non-UE nella misura in cui le informazioni comunicate corrispondano alle informazioni previste dalla presente direttiva e vi sia un efficace scambio di informazioni tra la giurisdizione non-UE e uno Stato membro. I fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati a norma del regolamento (UE) 2023/1114 potrebbero essere esentati dal comunicare tali informazioni negli Stati membri in cui sono titolari dell'autorizzazione se la comunicazione corrispondente avviene in una giurisdizione non-UE e nella misura in cui sussista un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti. La giurisdizione qualificata non-UE comunicherebbe a sua volta tali informazioni alle amministrazioni fiscali degli Stati membri in cui sono residenti gli utenti di cripto-attività. Ove opportuno, tale meccanismo dovrebbe essere attivato per evitare che informazioni corrispondenti siano comunicate e trasmesse più di una volta.
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 23
(23)  La presente direttiva non sostituisce gli obblighi più ampi derivanti dal regolamento XXX.
(23)  La presente direttiva non sostituisce gli obblighi più ampi derivanti dal regolamento (UE) 2023/1114 o dal regolamento (UE) 2023/1113.
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 24
(24)  Al fine di favorire la convergenza e promuovere una vigilanza coerente con riguardo al regolamento XXX, le autorità nazionali competenti dovrebbero cooperare con altre autorità o istituzioni nazionali competenti e condividere le informazioni pertinenti.
(24)  Al fine di favorire la convergenza e promuovere una vigilanza coerente con riguardo al regolamento (UE) 2023/1114, le autorità nazionali competenti dovrebbero cooperare con altre autorità o istituzioni nazionali competenti e condividere le informazioni pertinenti in modo efficace e leale.
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 26
(26)  È fondamentale rafforzare le disposizioni della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda le informazioni da comunicare o da scambiare al fine di adattarsi ai nuovi sviluppi dei diversi mercati e, di conseguenza, contrastare efficacemente i comportamenti individuati a favore della frode, dell'elusione e dell'evasione fiscali. Tali disposizioni dovrebbero rispecchiare gli sviluppi osservati nel mercato interno e a livello internazionale intesi a realizzare una comunicazione e uno scambio di informazioni efficaci. Di conseguenza la direttiva comprende, tra l'altro, le ultime aggiunte allo standard comune di comunicazione dell'OCSE, l'integrazione delle disposizioni in materia di moneta elettronica e moneta digitale della banca centrale, un quadro chiaro e armonizzato per le misure di conformità e l'estensione dell'ambito di applicazione dei ruling transfrontalieri agli individui ad alto patrimonio netto.
(26)  È fondamentale rafforzare le disposizioni della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda le informazioni da comunicare o da scambiare al fine di adattarsi ai nuovi sviluppi dei diversi mercati e, di conseguenza, contrastare efficacemente i comportamenti individuati a favore della frode, dell'elusione e dell'evasione fiscali. Tali disposizioni dovrebbero rispecchiare gli sviluppi osservati nel mercato interno e a livello internazionale intesi a realizzare una comunicazione e uno scambio di informazioni efficaci. Di conseguenza la direttiva comprende, tra l'altro, le ultime aggiunte allo standard comune di comunicazione dell'OCSE, l'integrazione delle disposizioni in materia di moneta elettronica e moneta digitale della banca centrale, un quadro chiaro e armonizzato per le misure di conformità e l'estensione dell'ambito di applicazione dei ruling transfrontalieri agli individui ad alto patrimonio netto. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi dei commentari sul modello di accordo tra autorità competenti e dello standard comune di comunicazione, elaborati dall'OCSE, al fine di garantire un'attuazione e un'applicazione coerenti della presente direttiva.
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 26 bis (nuovo)
(26 bis)  Sebbene diversi paesi, tra cui molti Stati membri, stiano pubblicando informazioni anonime e aggregate per paese, estratte dalle rendicontazioni paese per paese previste dalla direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio o dall'azione 13 del piano d'azione sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili, è deplorevole che alcuni Stati membri non pubblichino tali informazioni nelle banche dati internazionali. Una valutazione della prassi di pubblicazione riguardante le informazioni anonime e aggregate per paese che esamini l'utilità di un approccio armonizzato dovrebbero essere oggetto della prossima revisione della DAC.
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 27
(27)  I prodotti di moneta elettronica, quali definiti dalla direttiva 2009/110/UE del Parlamento europeo e del Consiglio31, sono frequentemente utilizzati nell'Unione e il volume delle operazioni e il loro valore combinato aumentano costantemente. I prodotti di moneta elettronica, tuttavia, non sono esplicitamente contemplati dalla direttiva 2011/16/UE. Gli Stati membri adottano approcci diversi nei confronti della moneta elettronica. Ne consegue che i prodotti correlati non sono sempre coperti dalle attuali categorie di reddito e di capitale contemplate dalla direttiva 2011/16/UE. È pertanto opportuno introdurre norme che garantiscano l'applicazione degli obblighi di comunicazione alla moneta elettronica e ai token di moneta elettronica a norma del regolamento XXX.
(27)  I prodotti di moneta elettronica, quali definiti dalla direttiva 2009/110/UE del Parlamento europeo e del Consiglio31, sono frequentemente utilizzati nell'Unione e il volume delle operazioni e il loro valore combinato aumentano costantemente. I prodotti di moneta elettronica, tuttavia, non sono esplicitamente contemplati dalla direttiva 2011/16/UE. Gli Stati membri adottano approcci diversi nei confronti della moneta elettronica. Ne consegue che i prodotti correlati non sono sempre coperti dalle attuali categorie di reddito e di capitale contemplate dalla direttiva 2011/16/UE. È pertanto opportuno introdurre norme che garantiscano l'applicazione degli obblighi di comunicazione alla moneta elettronica e ai token di moneta elettronica a norma del regolamento (UE) 2023/1114.
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31 Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).
31 Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 28
(28)  Al fine di colmare le lacune che consentono l'evasione, l'elusione e la frode fiscali, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a scambiare informazioni relative al reddito derivante da dividendi su conti non di custodia. Il reddito da dividendi su conti non di custodia dovrebbe pertanto essere incluso nelle categorie di reddito soggette allo scambio automatico obbligatorio di informazioni.
(28)  Al fine di colmare le lacune che consentono l'evasione, l'elusione e la frode fiscali, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a scambiare informazioni relative al reddito derivante da dividendi su conti non di custodia e plusvalenze derivanti da proprietà immobiliari. Lo scambio automatico obbligatorio di informazioni è considerato rispettato se le autorità competenti possono consultare tali informazioni attraverso registri nazionali o interconnessi.
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 28 bis (nuovo)
(28 bis)  Alcune tipologie di redditi e di attività continuano a essere escluse dall'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni, il che comporta il rischio di elusione degli obblighi fiscali. La Commissione dovrebbe valutare la necessità e il modo più appropriato, presentando proposte concrete in merito, per includere nello scambio automatico di informazioni le seguenti informazioni in materia di proprietà, voci di reddito e attività (non) finanziarie: i titolari effettivi di beni immobili e società; attività finanziarie; attività non finanziarie quali contante, oggetti d'arte, oro o altri oggetti di valore detenuti in porti franchi, depositi doganali o cassette di sicurezza; proprietà di panfili e aerei privati; e conti presso piattaforme più grandi di prestito tra pari (peer-to-peer), crowdfunding e simili.
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 29
(29)  Il numero di identificazione fiscale ("NIF") è essenziale affinché gli Stati membri possano confrontare le informazioni ricevute con i dati presenti nelle banche dati nazionali. Esso accresce la capacità degli Stati membri di individuare i contribuenti pertinenti e di accertare correttamente le relative imposte. È quindi importante che gli Stati membri esigano che il NIF sia indicato nel contesto degli scambi relativi a conti finanziari, ruling preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, rendicontazioni paese per paese, meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica e informazioni sui venditori sulle piattaforme digitali.
(29)  Il numero di identificazione fiscale ("NIF") è essenziale affinché gli Stati membri possano confrontare le informazioni ricevute con i dati presenti nelle banche dati nazionali. Esso accresce la capacità degli Stati membri di individuare i contribuenti pertinenti e di accertare correttamente le relative imposte. È quindi importante che gli Stati membri esigano che il NIF sia indicato nel contesto degli scambi relativi a conti finanziari, ruling preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, rendicontazioni paese per paese, meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica e informazioni sui venditori sulle piattaforme digitali e sulle cripto-attività. Tuttavia, qualora il NIF non sia disponibile, le autorità competenti degli Stati membri non possono adempiere a tale obbligo.
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 29 bis (nuovo)
(29 bis)  Un NIF europeo consentirebbe a un'autorità di identificare e registrare in modo rapido, facile e corretto i NIF nelle relazioni transfrontaliere e fungerebbe da base per un efficace scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri. La Commissione dovrebbe pertanto riesaminare la possibilità di creare un NIF europeo, compresi il suo valore aggiunto e l'impatto potenziale.
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 33
(33)  È importante che, in linea di principio, le informazioni comunicate ai sensi della direttiva 2011/16/UE siano utilizzate per l'accertamento, l'amministrazione e l'applicazione delle imposte che rientrano nell'ambito di applicazione materiale di tale direttiva. Sebbene tale uso non sia stato finora precluso, sono emerse incertezze al riguardo a causa di un quadro poco chiaro. Date le interconnessioni tra frode, evasione ed elusione fiscali e la lotta contro il riciclaggio di denaro e le sinergie in termini di applicazione, è opportuno chiarire che le informazioni comunicate tra gli Stati membri possono essere utilizzate anche per l'accertamento, l'amministrazione e l'applicazione dei dazi doganali e ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
(33)  È importante che, in linea di principio, le informazioni comunicate ai sensi della direttiva 2011/16/UE siano utilizzate per l'accertamento, l'amministrazione e l'applicazione delle imposte che rientrano nell'ambito di applicazione materiale di tale direttiva. Sebbene tale uso non sia stato finora precluso, sono emerse incertezze al riguardo a causa di un quadro poco chiaro. Date le interconnessioni tra frode, evasione ed elusione fiscali e la lotta contro il riciclaggio di denaro e le sinergie in termini di applicazione, è opportuno chiarire che le informazioni comunicate tra gli Stati membri possono essere utilizzate anche per l'accertamento, l'amministrazione e l'applicazione dei dazi doganali e ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Tuttavia, le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero duplicare le disposizioni del quadro dell'Unione in materia di lotta contro il riciclaggio o sovrapporsi ad esse in misura rilevante.
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 34
(34)  La direttiva 2011/16/UE prevede la possibilità di utilizzare le informazioni scambiate per fini diversi dall'imposizione diretta e indiretta nella misura in cui lo Stato membro di invio di tali informazioni abbia indicato in un elenco apposito la finalità consentita per il loro utilizzo. Tuttavia la procedura per tale utilizzo è complessa in quanto lo Stato membro di invio deve essere consultato prima che lo Stato membro ricevente possa utilizzare le informazioni per altre finalità. L'eliminazione dell'obbligo di tale consultazione dovrebbe alleggerire l'onere amministrativo e consentire alle autorità fiscali di intervenire rapidamente, ove necessario. Non dovrebbe pertanto essere necessario consultare lo Stato membro di invio se l'utilizzo previsto delle informazioni figura in un elenco redatto in precedenza da tale Stato membro.
(34)  La direttiva 2011/16/UE prevede la possibilità di utilizzare le informazioni scambiate per fini diversi dall'imposizione diretta e indiretta nella misura in cui lo Stato membro di invio di tali informazioni abbia indicato in un elenco apposito la finalità consentita per il loro utilizzo. Tuttavia la procedura per tale utilizzo è complessa in quanto lo Stato membro di invio deve essere consultato prima che lo Stato membro ricevente possa utilizzare le informazioni per altre finalità. L'eliminazione dell'obbligo di tale consultazione dovrebbe alleggerire l'onere amministrativo e consentire alle autorità fiscali di intervenire rapidamente, ove necessario. Non dovrebbe pertanto essere necessario consultare lo Stato membro di invio se l'utilizzo previsto delle informazioni figura in un elenco redatto in precedenza da tale Stato membro. Tale elenco può includere l'utilizzo di informazioni relative a dati non fiscali da parte degli enti locali nell'ambito delle soglie e delle limitazioni connesse alla fornitura di determinati servizi, quali in particolare i servizi forniti tramite piattaforme digitali.
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 35 bis (nuovo)
(35 bis)  Le informazioni acquisite tramite la comunicazione o lo scambio di informazioni ai sensi della direttiva 2011/16/UE dovrebbero essere utilizzate in modo efficace da ciascuno Stato membro. Pertanto, è opportuno introdurre in ogni Stato membro un meccanismo che ne garantisca l'uso efficace, comprendente un'analisi dei rischi dei dati.
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Considerando 36
(36)  Al fine di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse, agevolare lo scambio di informazioni ed evitare che ciascuno Stato membro debba introdurre modifiche analoghe nei propri sistemi di conservazione delle informazioni, è opportuno istituire un registro centrale accessibile a tutti gli Stati membri e unicamente per finalità statistiche alla Commissione, in cui gli Stati membri caricherebbero e conserverebbero le informazioni comunicate invece di scambiarle per posta elettronica protetta. Le modalità pratiche necessarie per l'istituzione di tale registro centrale dovrebbero essere adottate dalla Commissione.
(36)  Al fine di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse, agevolare lo scambio di informazioni ed evitare che ciascuno Stato membro debba introdurre modifiche analoghe nei propri sistemi di conservazione delle informazioni, è opportuno istituire un registro centrale accessibile a tutti gli Stati membri e unicamente per finalità statistiche alla Commissione, in cui gli Stati membri caricherebbero e conserverebbero le informazioni comunicate invece di scambiarle per posta elettronica protetta. Tale sforzo dovrebbe inoltre incrementare lo scambio delle migliori pratiche sulle modalità di implementazione degli strumenti digitali nelle amministrazioni fiscali al fine di ridurre i costi di conformità e la burocrazia, migliorando al contempo l'efficacia e l'efficienza, e tenendo conto della necessità di qualificare le risorse umane. Le modalità pratiche necessarie per l'istituzione di tale registro centrale dovrebbero essere adottate dalla Commissione.
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Considerando 36 bis (nuovo)
(36 bis)  La Commissione ha il diritto di elaborare relazioni e documenti utilizzando le informazioni scambiate in forma anonima, tenendo conto dei diritti di riservatezza dei contribuenti e conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. La pubblicazione di statistiche relative alla rendicontazione paese per paese in forma anonima e aggregata, anche sulle aliquote effettive d'imposta, su base annuale per tutti gli Stati membri contribuisce a migliorare la qualità dei dibattiti pubblici sulle questioni fiscali.
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Considerando 39
(39)  Al fine di garantire il rispetto della direttiva 2011/16/UE, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme in materia di sanzioni e altre misure di conformità efficaci, proporzionate e dissuasive. Ciascuno Stato membro dovrebbe applicare tali norme conformemente alle rispettive legislazioni nazionali e alle disposizioni della presente direttiva.
(39)  Al fine di garantire una corretta applicazione delle norme di cui alla presente direttiva, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme in materia di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali sullo scambio obbligatorio di informazioni comunicate dai fornitori di servizi per le cripto-attività. Nel far ciò, gli Stati membri dovrebbero assicurarsi di individuare correttamente la parte responsabile di ciascuna violazione. Gli Stati membri dovrebbero introdurre un regime di riduzione temporanea delle sanzioni per almeno tre anni per le PMI in relazione all'articolo 8 bis quinquies.
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Considerando 40
(40)  Per garantire un livello adeguato di efficacia in tutti gli Stati membri, è opportuno stabilire livelli minimi di sanzioni in relazione a due comportamenti considerati gravi: la mancata comunicazione dopo due solleciti amministrativi e la trasmissione di informazioni contenenti dati incompleti, inesatti o falsi, che incidono in modo sostanziale sull'integrità e sull'affidabilità delle informazioni comunicate. Dati incompleti, inesatti o falsi incidono in modo sostanziale sull'integrità e sull'affidabilità delle informazioni comunicate quando rappresentano più del 25 % dei dati totali che il contribuente o l'entità tenuta alla comunicazione avrebbe dovuto comunicare correttamente in conformità delle informazioni richieste di cui all'allegato VI, sezione II, parte B. Tali importi minimi di sanzioni non dovrebbero impedire agli Stati membri di applicare sanzioni più severe per questi due tipi di infrazioni. Gli Stati membri sono comunque tenuti ad applicare sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate per altri tipi di violazioni.
(40)  Per garantire un livello adeguato di efficacia in tutti gli Stati membri, nell'attuazione della direttiva 2014/107/UE del Consiglio e della direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, in particolare, è opportuno stabilire livelli minimi di sanzioni in relazione a due comportamenti considerati gravi: la mancata comunicazione dopo due solleciti amministrativi e la trasmissione di informazioni contenenti dati incompleti, inesatti o falsi, che incidono in modo sostanziale sull'integrità e sull'affidabilità delle informazioni comunicate. Dati incompleti, inesatti o falsi incidono in modo sostanziale sull'integrità e sull'affidabilità delle informazioni comunicate quando rappresentano più del 25 % dei dati totali che il contribuente o l'entità tenuta alla comunicazione avrebbe dovuto comunicare correttamente in conformità delle informazioni richieste di cui agli allegati. Tali importi minimi di sanzioni non dovrebbero impedire agli Stati membri di applicare sanzioni più severe per questi due tipi di infrazioni. Gli Stati membri sono comunque tenuti ad applicare sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate per altri tipi di violazioni.
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Considerando 42 bis (nuovo)
(42 bis)  A seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-694/20, la direttiva 2011/16/UE dovrebbe essere modificata in modo tale che le sue disposizioni non abbiano l'effetto di obbligare gli avvocati che agiscono in qualità di intermediari, qualora esenti dall'obbligo di comunicazione a causa del segreto professionale cui sono vincolati, a notificare a qualsiasi altro intermediario che non sia loro cliente i rispettivi obblighi di comunicazione, preservando al contempo l'obbligo degli intermediari di notificare senza indugio ai loro clienti i loro obblighi di comunicazione.
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Considerando 44 bis (nuovo)
(44 bis)  Lo scambio internazionale di dati a fini fiscali costituisce uno strumento necessario per combattere la frode fiscale in un mondo globalizzato. Il trattamento dei dati personali ai fini dello scambio di informazioni rilevanti dal punto di vista fiscale con paesi terzi, sulla base di un accordo internazionale, dovrebbe pertanto essere considerato di interesse pubblico.
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Considerando 44 ter (nuovo)
(44 ter)  Le revisioni successive del quadro legislativo dell'Unione sullo scambio di informazioni dovrebbero riflettersi negli accordi con i paesi terzi. Pertanto, in presenza di un accordo firmato, è opportuno prevederne la revisione.
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto i
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 3 – punto 9 – lettera a
a)  ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, e degli articoli da 8 bis a 8 bis quinquies, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti; ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, per informazioni disponibili si intendono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro;
a)  ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, e degli articoli da 8 bis a 8 bis quinquies, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate e nuove a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti; ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, per informazioni disponibili si intendono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro;
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 3 – punto 14
a bis)   il punto 14 è così modificato:
14.  "ruling preventivo transfrontaliero": un accordo, una comunicazione o qualsiasi altro strumento o azione con effetti simili, anche emanato, modificato o rinnovato nel contesto di una verifica fiscale, e che soddisfa le seguenti condizioni:
"14. "ruling preventivo": un accordo, una comunicazione o qualsiasi altro strumento o azione con effetti simili, anche emanato, modificato o rinnovato nel contesto di una verifica fiscale, indipendentemente dalla sua natura formale, informale, giuridicamente vincolante o non vincolante, e che soddisfa le seguenti condizioni:
a)  è emanato, modificato o rinnovato dal governo o dall'autorità fiscale di uno Stato membro, o per loro conto, o dalle ripartizioni territoriali o amministrative dello Stato membro, comprese le autorità locali, indipendentemente dal fatto che sia effettivamente usato;
a)  è emanato, modificato o rinnovato dal governo o dall'autorità fiscale di uno Stato membro, o per loro conto, o dalle ripartizioni territoriali o amministrative dello Stato membro, comprese le autorità locali, indipendentemente dal fatto che sia effettivamente usato;
b)  è emanato, modificato o rinnovato nei confronti di una determinata persona o di un gruppo di persone e tale persona o gruppo di persone ha il diritto di invocarlo;
b)  è emanato, modificato o rinnovato nei confronti di una determinata persona o di un gruppo di persone e tale persona o gruppo di persone ha il diritto di invocarlo;
c)  riguarda l'interpretazione o l'applicazione di una disposizione giuridica o amministrativa concernente l'amministrazione o l'applicazione di normative nazionali in materia di imposte dello Stato membro o delle ripartizioni territoriali o amministrative dello Stato membro, comprese le autorità locali;
c)  riguarda l'interpretazione o l'applicazione di una disposizione giuridica o amministrativa concernente l'amministrazione o l'applicazione di normative nazionali in materia di imposte dello Stato membro o delle ripartizioni territoriali o amministrative dello Stato membro, comprese le autorità locali;
d)  è correlato a un'operazione transfrontaliera oppure riguarda la questione se le attività svolte da una persona in un'altra giurisdizione costituiscano una stabile organizzazione o meno; e
e)  è emanato in via preliminare rispetto alle operazioni o alle attività in un'altra giurisdizione che potenzialmente costituiscono una stabile organizzazione o rispetto alla presentazione di una dichiarazione fiscale relativa al periodo in cui l'operazione o la serie di operazioni o le attività hanno avuto luogo. L'operazione transfrontaliera può comprendere, senza essere limitata a tali elementi, la realizzazione di investimenti, la fornitura di beni, servizi, finanziamenti o l'utilizzo di beni materiali o immateriali e non comporta necessariamente la partecipazione diretta della persona destinataria del ruling preventivo transfrontaliero;
e)  è emanato in via preliminare rispetto alle operazioni o alle attività in un'altra giurisdizione che potenzialmente costituiscono una stabile organizzazione o rispetto alla presentazione di una dichiarazione fiscale relativa al periodo in cui l'operazione o la serie di operazioni o le attività hanno avuto luogo. L'operazione può comprendere, senza essere limitata a tali elementi, la realizzazione di investimenti, la fornitura di beni, servizi, finanziamenti o l'utilizzo di beni materiali o immateriali e non comporta necessariamente la partecipazione diretta della persona destinataria del ruling preventivo;";
(Questa modifica si applica all'intero testo. La sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a ter (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 3 – punto 16
a ter)   il punto 16 è soppresso;
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 3 – punto 33
33.  "Stato membro d'origine": lo Stato membro d'origine quale definito nel regolamento XXX;
33.  "Stato membro d'origine": lo Stato membro d'origine quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 33, del regolamento (UE) 2023/1114;
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 3 – punto 34
34.  "indirizzo di registro distribuito": l'indirizzo di registro distribuito quale definito nel regolamento XXX.
34.  "indirizzo di registro distribuito": l'indirizzo di registro distribuito quale definito all'articolo 3, punto 18 del regolamento (UE) 2023/1113.
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 3 – punto 34 bis (nuovo)
34 bis.   "titolare effettivo": il titolare effettivo quale definito all'articolo 2, punto 22, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 3 – punto 34 ter (nuovo)
34 ter.  "fornitore di servizi per le cripto-attività": un fornitore di servizi per le cripto-attività quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15, del regolamento (UE) 2023/1114.
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 3 – punto 34 quater (nuovo)
34 quater.  "gestore di cripto-attività": una persona che fornisce servizi per le cripto-attività diversa da un fornitore di servizi per le cripto-attività.
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)
1 bis)   all'articolo 7 è inserito il seguente paragrafo:
"4 bis. Se, al ricevimento delle informazioni richieste, l'autorità richiedente presenta una richiesta di seguito, l'autorità interpellata fornisce le ulteriori informazioni richieste quanto prima e comunque entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta di seguito.";
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a – punto i
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e
(e)  proprietà e redditi immobiliari;
(e)  proprietà, redditi e plusvalenze derivanti da proprietà immobiliari;
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)
b bis)  al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:
"Lo scambio automatico di informazioni è considerato rispettato per quanto attiene al paragrafo 1, comma 1, lettera e), se le autorità competenti di qualsiasi altro Stato membro possono accedere a tali informazioni attraverso i registri nazionali, i sistemi di recupero dei dati o i registri interconnessi come disposto dalla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849.";
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera b ter (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 – paragrafo 3
b ter)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3.  L'autorità competente di uno Stato membro può altresì indicare all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro che non desidera ricevere informazioni su una o più delle categorie di reddito e di capitale di cui al paragrafo 1. Essa ne informa anche la Commissione.
"3. L'autorità competente di uno Stato membro può altresì indicare all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro che non desidera ricevere informazioni su una o più delle categorie di reddito e di capitale di cui al paragrafo 1. Essa motiva la sua decisione e ne informa la Commissione.";
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera b quater (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 – paragrafo 3 bis – comma 2 – lettera a
b quater)  al paragrafo 3 bis, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a)  il nome, l'indirizzo, il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF) e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle norme di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;
"a) il nome, l'indirizzo, il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF) e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto effettivo ultimo e che, dopo l'applicazione delle norme di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;";
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis – titolo
-a)  il titolo è sostituito dal seguente:
Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento
"Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento";
(Questa modifica si applica all'intero testo. La sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
L'autorità competente di uno Stato membro in cui un ruling preventivo transfrontaliero per un individuo ad alto patrimonio netto è stato emanato, modificato o rinnovato dopo il 31 dicembre 2023 comunica, mediante scambio automatico, le relative informazioni alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri, con la limitazione dei casi di cui al paragrafo 8 del presente articolo, conformemente alle modalità pratiche applicabili adottate ai sensi dell'articolo 21.
L'autorità competente di uno Stato membro in cui un ruling preventivo per un individuo ad alto patrimonio netto è stato emanato, modificato o rinnovato dopo il 31 dicembre 2023 comunica, mediante scambio automatico, le relative informazioni alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri, con la limitazione dei casi di cui al paragrafo 8 del presente articolo, conformemente alle modalità pratiche applicabili adottate ai sensi dell'articolo 21.
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera b – punto i
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis – paragrafo 2 – comma 1
L'autorità competente di uno Stato membro, conformemente alle modalità pratiche applicabili adottate ai sensi dell'articolo 21, comunica inoltre alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione, con la limitazione dei casi di cui al paragrafo 8 del presente articolo, informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati, modificati o rinnovati nel periodo che ha inizio cinque anni prima del 1º gennaio 2017 e sui ruling preventivi transfrontalieri per gli individui ad alto patrimonio netto emessi, modificati o rinnovati nel periodo che ha inizio cinque anni prima del 1º gennaio 2026.
L'autorità competente di uno Stato membro, conformemente alle modalità pratiche applicabili adottate ai sensi dell'articolo 21, comunica inoltre alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione, con la limitazione dei casi di cui al paragrafo 8 del presente articolo, informazioni sui ruling preventivi e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati, modificati o rinnovati nel periodo che ha inizio cinque anni prima del 1º gennaio 2017 e sui ruling preventivi per gli individui ad alto patrimonio netto emessi, modificati o rinnovati nel periodo che ha inizio cinque anni prima del 1º gennaio 2024.
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera b – punto ii
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)
Nel caso in cui i ruling preventivi transfrontalieri per gli individui ad alto patrimonio netto siano emanati, modificati o rinnovati tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, tale comunicazione avviene a condizione che siano ancora validi al 1° gennaio 2026.
Nel caso in cui i ruling preventivi per gli individui ad alto patrimonio netto siano emanati, modificati o rinnovati tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2023, tale comunicazione avviene a condizione che siano ancora validi al 1° gennaio 2026.
Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera b – punto ii bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis – paragrafo 2 – comma 4
ii bis)   il quarto comma è soppresso.
Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)
b bis)  al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:
"L'autorità competente non negozia né conclude nuovi accordi preventivi transfrontalieri bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento con paesi terzi che non ne consentono la comunicazione alle autorità competenti di altri Stati membri dal 1° gennaio 2026.";
Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera d – punto i bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis – paragrafo 6 – lettera b
i bis)  la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b)  sintesi del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, compresa una descrizione delle pertinenti attività commerciali o delle operazioni o serie di operazioni e qualsiasi altra informazione che possa aiutare l'autorità competente a valutare un potenziale rischio fiscale, senza comportare la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico;
"b) sintesi del ruling preventivo o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, compresa una descrizione delle pertinenti attività commerciali o delle operazioni o serie di operazioni, di tutte le pertinenti implicazioni fiscali dirette e indirette quali le aliquote effettive d'imposta, e qualsiasi altra informazione che possa aiutare l'autorità competente a valutare un potenziale rischio fiscale, omettendo però le informazioni suscettibili di portare alla divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico;";
Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis bis – paragrafo 2
3 bis)  all'articolo 8 bis bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2.  L'autorità competente di uno Stato membro in cui è stata ricevuta la rendicontazione paese per paese a norma del paragrafo 1 comunica, mediante scambio automatico ed entro il termine di cui al paragrafo 4, tale rendicontazione paese per paese a ogni altro Stato membro in cui, in base alle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, una o più Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali dell'Entità tenuta alla rendicontazione sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione.
"2. L'autorità competente di uno Stato membro in cui è stata ricevuta la rendicontazione paese per paese a norma del paragrafo 1 comunica, mediante scambio automatico ed entro il termine di cui al paragrafo 4, tale rendicontazione paese per paese a ogni altro Stato membro in cui, in base alle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, una o più Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali dell'Entità tenuta alla rendicontazione sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione. L'autorità competente di uno Stato membro in cui è stata ricevuta la rendicontazione paese per paese a norma del paragrafo 1 comunica tale rendicontazione anche ai servizi competenti della Commissione, che è responsabile del registro centralizzato delle rendicontazioni paese per paese. La Commissione pubblica le statistiche relative alla rendicontazione paese per paese in forma anonima e aggregata su base annuale per tutti gli Stati membri.";
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis ter – paragrafo 5 – comma 1
3 ter)  all'articolo 8 bis ter, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
5.  Ciascuno Stato membro può adottare le misure necessarie per concedere agli intermediari il diritto all'esenzione dalla comunicazione di informazioni su un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica quando l'obbligo di comunicazione violerebbe il segreto professionale sulla base del diritto nazionale dello Stato membro. In tali circostanze, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre agli intermediari la notifica, senza indugio, dei rispettivi obblighi di comunicazione ai sensi del paragrafo 6 a un eventuale altro intermediario o, in sua assenza, al contribuente pertinente.
"5. Ciascuno Stato membro può adottare le misure necessarie per concedere agli intermediari il diritto all'esenzione dalla comunicazione di informazioni su un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica quando l'obbligo di comunicazione violerebbe il segreto professionale sulla base del diritto nazionale dello Stato membro. In tali circostanze, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre a qualsiasi intermediario cui sia stata concessa un'esenzione la notifica, senza indugio, al proprio cliente dei rispettivi obblighi di comunicazione ai sensi del paragrafo 6, se tale cliente è un intermediario o, in sua assenza, se tale cliente è il contribuente pertinente.";
Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis ter – paragrafo 14 – lettera c
c)  un riassunto del contenuto del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica, incluso il riferimento al nome con il quale è comunemente noto, e una descrizione dei pertinenti meccanismi, e qualsiasi altra informazione che possa aiutare l'autorità competente a valutare un potenziale rischio fiscale, senza divulgare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale o informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico;
c)  un riassunto del contenuto del meccanismo soggetto all'obbligo di notifica, incluso il riferimento al nome con il quale è comunemente noto, e una descrizione dei pertinenti meccanismi, l'impatto atteso sull'aliquota effettiva d'imposta per il contribuente nello Stato membro interpellato e qualsiasi altra informazione che possa aiutare l'autorità competente a valutare un potenziale rischio fiscale, omettendo però le informazioni suscettibili di portare alla divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico;
Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis ter – paragrafo 14 – lettera h bis (nuova)
4 bis)  all'articolo 8 bis ter, paragrafo 14, è aggiunta la seguente lettera:
"h bis) l'elenco dei beneficiari, aggiornato annualmente.";
Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis quinquies – paragrafo 1
1.  Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre ai Fornitori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione di espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e di soddisfare gli obblighi di comunicazione di cui all'allegato VI, sezioni II e III. Ciascuno Stato membro garantisce inoltre l'effettiva attuazione e il rispetto di tali misure conformemente all'allegato VI, sezione V.
1.  Ciascuno Stato membro adotta le misure opportune per imporre ai Fornitori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione di espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e di soddisfare gli obblighi di comunicazione di cui all'allegato VI, sezioni II e III. Ciascuno Stato membro garantisce inoltre l'effettiva attuazione e il rispetto di tali misure conformemente all'allegato VI, sezione V.
Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis quinquies – paragrafo 3 – lettera c – punto i
i)  il valore equo di mercato aggregato nonché il numero di valore unitario dei Trasferimenti effettuati dal Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione a indirizzi di registro distribuito quale definito nel regolamento XXX non notoriamente associati a un fornitore di servizi di attività virtuali o a un'istituzione finanziaria.
i)  il valore equo di mercato aggregato nonché il numero di valore unitario dei Trasferimenti effettuati dal Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione a indirizzi di registro distribuito quale definito all'articolo 3, punto 18, del regolamento (UE) 2023/1113.
Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis quinquies – paragrafo 3 – comma 3
Ai fini delle lettere da d) a h) del presente paragrafo, il valore equo di mercato è determinato e comunicato in un'unica Moneta Fiduciaria e valutato al momento di ciascuna Operazione Oggetto di Comunicazione secondo modalità applicate in modo coerente dal Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione.
Ai fini delle lettere da d) a h) del presente paragrafo, il valore equo di mercato è determinato e comunicato in un'unica Moneta Fiduciaria e valutato al momento di ciascuna Operazione Oggetto di Comunicazione secondo modalità applicate in modo coerente dal Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione. La Commissione, dopo aver consultato il gruppo di esperti in materia di cooperazione amministrativa nel campo dell'imposizione diretta, emana orientamenti sulla valutazione equa di mercato.
Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis quinquies – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.  La Commissione non ha accesso alle informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).
Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis quinquies – paragrafo 5
5.  La comunicazione a norma del paragrafo 3 del presente articolo avviene utilizzando il formato elettronico tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 5, entro i due mesi successivi alla fine dell'anno civile a cui si riferiscono gli obblighi di comunicazione applicabili ai Fornitori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione. Le prime informazioni sono comunicate per l'anno civile pertinente o per altro periodo di riferimento adeguato a decorrere dal 1º gennaio 2027.
5.  La comunicazione a norma del paragrafo 3 del presente articolo avviene utilizzando il formato elettronico tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 5, entro i tre mesi successivi alla fine dell'anno civile a cui si riferiscono gli obblighi di comunicazione applicabili ai Fornitori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione. Le prime informazioni sono comunicate per l'anno civile pertinente o per altro periodo di riferimento adeguato a decorrere dal 1º gennaio 2027.
Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis quinquies – paragrafo 6
6.  Fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario comunicare le informazioni relative a un Utente di Cripto-attività se il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ha ottenuto garanzie adeguate che un altro Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione soddisfa tutti gli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo in relazione a tale Utente di Cripto-attività.
soppresso
Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis quinquies – paragrafo 7 – comma 1
Ai fini dell'osservanza degli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciascuno Stato membro stabilisce le norme necessarie per imporre a un Gestore di Cripto-attività di registrarsi nell'Unione. L'autorità competente dello Stato membro di registrazione assegna un numero di identificazione individuale a tale Gestore di Cripto-attività.
Ai fini dell'osservanza degli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciascuno Stato membro stabilisce le norme opportune per imporre a un Gestore di Cripto-attività di registrarsi nell'Unione. L'autorità competente dello Stato membro di registrazione assegna un numero di identificazione individuale a tale Gestore di Cripto-attività.
Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis quinquies – paragrafo 11 – comma 1
La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione, a seguito di una richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, se le informazioni che devono essere scambiate automaticamente in virtù di un accordo fra le autorità competenti dello Stato membro interessato e una giurisdizione non-UE corrispondano a quelle specificate nell'allegato VI, sezione II, parte B, ai sensi dell'allegato VI, sezione IV, parte F, punto 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.
La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione, a seguito di una richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, se le informazioni che devono essere scambiate automaticamente in virtù di un accordo fra le autorità competenti dello Stato membro interessato e una giurisdizione non-UE corrispondano a quelle specificate nell'allegato VI, sezione II, parte B, ai sensi dell'allegato VI, sezione IV, parte F, punto 5. Tali atti d'esecuzione sono adottati senza indugio secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.
Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis quinquies – paragrafo 11 bis (nuovo)
11 bis.  Il paragrafo 11 non si applica se la giurisdizione non-UE è attualmente elencata nell'allegato I o II della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, o è individuata nell'elenco dei paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, o se è rientrata in uno di essi nei 12 mesi precedenti.
Inoltre, qualsiasi futura inclusione nell'allegato I o nell'allegato II della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali o individuazione come paese terzo con carenze strategiche nel proprio regime di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sospende l'effetto di qualsiasi atto di esecuzione esistente relativo a quella specifica giurisdizione.
Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 ter – paragrafo 1
6 bis)  all'articolo 8 ter, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1.  Gli Stati membri forniscono alla Commissione su base annuale statistiche sul volume degli scambi automatici di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, all'articolo 8 bis bis e all'articolo 8 bis quater e informazioni sui costi amministrativi e su altri costi e benefici pertinenti relativi agli scambi che hanno avuto luogo e sui potenziali cambiamenti, sia per le amministrazioni fiscali che per i terzi.
"1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione su base annuale tutte le informazioni materiali pertinenti, tra cui statistiche sul volume degli scambi automatici, nonché una valutazione dell'utilizzabilità dei dati scambiati di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, all'articolo 8 bis bis, all'articolo 8 bis quater e all'articolo 8 bis quinquies, e informazioni sui costi amministrativi e su altri costi e benefici pertinenti relativi agli scambi che hanno avuto luogo e sui potenziali cambiamenti, sia per le amministrazioni fiscali che per i terzi.";
Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)
6 ter)  all'articolo 11, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
"Nei casi in cui sia comunicato un rifiuto motivato, l'autorità richiedente può contattare nuovamente l'autorità competente con ulteriori elementi, al fine di ottenere per il proprio funzionario l'autorizzazione a svolgere i compiti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c). L'autorità competente risponde alla seconda richiesta entro 30 giorni dal ricevimento.";
Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 quater – lettera a (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 12 bis – paragrafo 1
6 quater)  l'articolo 12 bis è così modificato:
a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1.  L'autorità competente di uno o più Stati membri può chiedere all'autorità competente di un altro Stato membro (o di altri Stati membri) di effettuare una verifica congiunta. Le autorità competenti interpellate rispondono alla richiesta di verifica congiunta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa. Le autorità competenti interpellate possono respingere una richiesta di verifica congiunta da parte dell'autorità competente di uno Stato membro per motivi giustificati.
"1. L'autorità competente di uno o più Stati membri può chiedere all'autorità competente di un altro Stato membro (o di altri Stati membri) di effettuare una verifica congiunta. Le autorità competenti interpellate rispondono alla richiesta di verifica congiunta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.";
Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 quater – lettera b (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 12 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)
b)  è inserito il seguente paragrafo:
"1 bis. Una richiesta di verifica congiunta da parte dell'autorità competente di uno Stato membro può essere respinta per una delle seguenti ragioni:
a)  la verifica congiunta richiesta comporterebbe lo svolgimento di indagini o la comunicazione di informazioni in violazione della legislazione dello Stato membro interpellato;
b)  l'autorità richiedente non è in grado, per motivi di diritto, di comunicare informazioni equivalenti a quelle che lo Stato membro interpellato dovrebbe fornire durante l'audit congiunto.
Quando un'autorità interpellata respinge la richiesta, comunica alla persona o alle persone richiedenti per quale dei due motivi di cui al primo comma la richiesta è stata respinta.";
Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1
Le informazioni comunicate tra Stati membri in qualsiasi forma a norma della presente direttiva sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve. Tali informazioni possono essere utilizzate per la valutazione, l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte di cui all'articolo 2 nonché all'IVA, alle altre imposte indirette, ai dazi doganali e all'antiriciclaggio e al contrasto del finanziamento del terrorismo.
Le informazioni comunicate tra Stati membri in qualsiasi forma a norma della presente direttiva sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve. Tali informazioni possono essere utilizzate per la valutazione, l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte di cui all'articolo 2 nonché all'IVA, alle altre imposte indirette, ai dazi doganali, all'antiriciclaggio e ai reati presupposto associati, al contrasto del finanziamento del terrorismo e a sanzioni finanziarie mirate.
Emendamento 70
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1
Con l'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro che comunica le informazioni a norma della presente direttiva, e soltanto nella misura consentita dalla legislazione dello Stato membro dell'autorità competente che riceve le informazioni, le informazioni e i documenti ricevuti a norma della presente direttiva possono essere utilizzati per fini diversi da quelli previsti al paragrafo 1.
Nella misura consentita dalla legislazione dello Stato membro dell'autorità competente che riceve le informazioni, le informazioni e i documenti ricevuti a norma della presente direttiva possono essere utilizzati per fini diversi da quelli previsti al paragrafo 1. Tale autorizzazione è concessa direttamente se le informazioni possono essere utilizzate per fini analoghi nello Stato membro dell'autorità competente che comunica le informazioni.
Emendamento 71
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera c
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 16 – paragrafo 7
7.  L'autorità competente di ciascuno Stato membro attua un meccanismo efficace per garantire la valutazione dei dati acquisiti attraverso la comunicazione o lo scambio di informazioni a norma degli articoli da 8 a 8 bis quinquies nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
7.  L'autorità competente di ciascuno Stato membro attua un meccanismo efficace per garantire l'uso e la valutazione della qualità e della completezza dei dati acquisiti e condivisi attraverso la comunicazione o lo scambio di informazioni a norma degli articoli da 8 a 8 bis quinquies nell'ambito di applicazione della presente direttiva, nonché procedure per l'analisi sistematica dei rischi di tali informazioni e per l'analisi sistematica delle informazioni non corrispondenti scambiate a norma degli articoli 5 e 8.
Emendamento 72
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)
7 bis)  all'articolo 17 è inserito il seguente paragrafo:
"4 bis. La possibilità di cui al paragrafo 4 di rifiutare la trasmissione di informazioni non si applica nel caso in cui l'autorità richiedente sia in grado di dimostrare che le informazioni richieste non saranno rese pubbliche e saranno utilizzate solo per la valutazione, la gestione e il controllo delle questioni fiscali pertinenti della persona o del gruppo di persone interessate dalla richiesta di informazioni.";
Emendamento 73
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 23 – paragrafo 2
9 bis)  all'articolo 23, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutare l'efficacia della cooperazione amministrativa in conformità della presente direttiva nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale.
"2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutare l'efficacia della cooperazione amministrativa in conformità della presente direttiva nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale ed esaminano e valutano i costi di conformità che possono risultare da un'eventuale situazione di comunicazione eccessiva. Gli Stati membri comunicano annualmente i risultati della loro valutazione al Parlamento europeo e alla Commissione. Una sintesi di tali risultati è resa pubblica, tenendo conto della riservatezza e dei diritti dei contribuenti. Le informazioni non sono disaggregate a un livello tale da poter essere attribuite a un singolo contribuente.";
Emendamento 74
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 23 – paragrafo 3
3.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8, 8 bis, 8 bis bis e 8 bis bis ter e i risultati pratici ottenuti. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il formulario e le modalità di comunicazione della valutazione annuale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.
3.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una valutazione annuale dell'efficacia dello scambio di informazioni su richiesta di cui agli articoli 5, 6 e 7, e dello scambio automatico di informazioni di cui agli articoli da 8 a 8 bis quinquies, il grado di cooperazione con i paesi terzi e i risultati pratici ottenuti, comprese le entrate fiscali incrementali associate e le pratiche illecite individuate tramite la cooperazione amministrativa. Le informazioni comunicate sono disaggregate dalla Commissione, almeno paese per paese. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il formulario e le modalità di comunicazione della valutazione annuale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.
Emendamento 75
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 bis – lettera a (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 23 bis – paragrafo 1
11 bis)  l'articolo 23 bis è così modificato:
a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1.  Conformemente alle disposizioni applicabili alle autorità dell'Unione, la Commissione assicura la riservatezza delle informazioni comunicatele in conformità della presente direttiva, che non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli necessari a determinare se e in che misura gli Stati membri rispettano la presente direttiva.
"1. La riservatezza delle informazioni comunicate alla Commissione in conformità della presente direttiva è assicurata nella misura in cui la non divulgazione non nuoce all'interesse pubblico, le informazioni possono essere attribuite a un singolo contribuente e la loro divulgazione violerebbe i diritti dei contribuenti.";
Emendamento 76
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 bis – lettera b (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 23 bis – paragrafo 2
b)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2.  Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma dell'articolo 23 e le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni possono essere comunicati ad altri Stati membri. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve.
"2. Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma dell'articolo 23 e le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni attribuibili possono essere comunicati ad altri Stati membri. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve.
Le relazioni e i documenti redatti dalla Commissione di cui al primo comma possono essere utilizzati dagli Stati membri solo per fini analitici e non sono pubblicati o comunicati ad altre persone od organismi senza l'esplicito accordo della Commissione.
Le relazioni e i documenti redatti dalla Commissione di cui al primo comma possono essere utilizzati dagli Stati membri solo per fini analitici.
In deroga al primo e al secondo comma, la Commissione può pubblicare annualmente sintesi anonime dei dati statistici che gli Stati membri le comunicano a norma dell'articolo 23, paragrafo 4.
In deroga al primo e al secondo comma, la Commissione pubblica annualmente sintesi anonime dei dati statistici che gli Stati membri le comunicano a norma dell'articolo 23, paragrafo 4.
Emendamento 77
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 25 bis – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e riguardanti l'articolo 8, paragrafo 3 bis, e gli articoli da 8 bis bis a 8 bis quinquies e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni e le misure di conformità previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
1.  Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e riguardanti l'articolo 8, paragrafo 3 bis, e gli articoli da 8 bis bis a 8 bis quinquies e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni e le misure di conformità previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni siano applicate alle parti effettivamente responsabili della violazione.
Emendamento 78
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 25 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Se uno Stato membro prevede sanzioni superiori a 150 000 EUR, stabilisce un regime temporaneo di riduzione delle sanzioni per 3 anni per le PMI in relazione all'articolo 8 bis quinquies.
Emendamento 79
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 25 bis – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c
(c)  il potere di esercitare il controllo all'interno della persona giuridica.
soppresso
Emendamento 80
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 25 bis – paragrafo 3 – comma 1
In caso di mancata comunicazione dopo due solleciti amministrativi o quando le informazioni fornite contengono dati incompleti, inesatti o falsi, pari a oltre il 25 % delle informazioni che avrebbero dovuto essere comunicate conformemente alle informazioni di cui all'allegato VI, sezione II, lettera B, gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni che possono essere applicate comprendano almeno le seguenti sanzioni pecuniarie minime:
In caso di mancata comunicazione dopo due solleciti amministrativi o quando le informazioni fornite contengono dati incompleti, inesatti o falsi, pari a oltre il 25 % delle informazioni che avrebbero dovuto essere comunicate conformemente alle informazioni di cui agli allegati, gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni che possono essere applicate comprendano almeno le seguenti sanzioni pecuniarie minime:
Emendamento 81
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 25 bis – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c
(c)  in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali adottate per conformarsi all'articolo 8 bis ter, la sanzione pecuniaria minima non è inferiore a 50 000 EUR quando il fatturato annuo dell'intermediario o del contribuente interessato è inferiore a 6 milioni di EUR e a 150 000 EUR quando il fatturato è pari o superiore a 6 milioni di EUR; la sanzione pecuniaria minima non è inferiore a 20 000 EUR quando l'intermediario o il contribuente interessato è una persona fisica;
soppresso
Emendamento 82
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 25 bis – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d
(d)  in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali adottate per conformarsi all'articolo 8 bis quater, la sanzione pecuniaria minima non è inferiore a 50 000 EUR quando il fatturato annuo del Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione è inferiore a 6 milioni di EUR e a 150 000 EUR quando il fatturato è pari o superiore a 6 milioni di EUR; la sanzione pecuniaria minima non è inferiore a 20 000 EUR quando il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione è una persona fisica;
soppresso
Emendamento 83
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 25 bis – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e
(e)  in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali adottate per conformarsi all'articolo 8 bis quinquies, la sanzione pecuniaria minima non è inferiore a 50 000 EUR quando il fatturato annuo del Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione è inferiore a 6 milioni di EUR e a 150 000 EUR quando il fatturato è pari o superiore a 6 milioni di EUR; la sanzione pecuniaria minima non è inferiore a 20 000 EUR quando il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione è una persona fisica.
soppresso
Emendamento 84
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2011/16/UE del Consiglio
Articolo 25 bis – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)
Le sanzioni di cui al presente paragrafo non superano l'1 % del fatturato globale del soggetto tenuto alla comunicazione.
Emendamento 85
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 25 bis – paragrafo 3 – comma 2
La Commissione valuta l'adeguatezza degli importi di cui alla lettera d) del presente paragrafo nella relazione di cui all'articolo 27, paragrafo 1.
Entro... [un anno dalla data di applicazione della presente direttiva] la Commissione valuta l'adeguatezza e la proporzionalità degli importi di cui al presente paragrafo.
Emendamento 86
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 27 – paragrafo 1
13 bis)  all'articolo 27, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1.  Ogni cinque anni successivamente al 1° gennaio 2013 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.
"1. Ogni cinque anni successivamente al 1° gennaio 2013 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva. La relazione, ove del caso, è corredata di proposte specifiche, comprese le proposte legislative, volte a migliorare la presente direttiva.";
Emendamento 87
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 27 – paragrafo 2
2.  Gli Stati membri monitorano e valutano, in relazione alla loro giurisdizione, l'efficacia della cooperazione amministrativa in conformità della presente direttiva nella lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali e comunicano alla Commissione i risultati della loro valutazione con frequenza annuale.
2.  Gli Stati membri monitorano e valutano, in relazione alla loro giurisdizione, l'efficacia della cooperazione amministrativa in conformità della presente direttiva nella lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali e comunicano al Parlamento europeo e alla Commissione i risultati della loro valutazione con frequenza annuale.
Emendamento 88
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
La Commissione tiene conto dei risultati della valutazione degli Stati membri per procedere a ulteriori revisioni legislative volte a colmare le lacune e le carenze persistenti della presente direttiva.
Emendamento 89
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)
14 bis)  all'articolo 27 è inserito il seguente paragrafo:
"2 bis. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione adotta un quadro comune per misurare l'impatto, nonché i costi e i benefici della presente direttiva secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.";
Emendamento 90
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 27 quater – comma 1
Per i periodi d'imposta che iniziano il 1º gennaio 2026 o in data successiva gli Stati membri provvedono affinché il NIF delle persone fisiche o delle entità segnalate rilasciato dallo Stato membro di residenza sia incluso nella comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, all'articolo 8 bis, paragrafo 6, all'articolo 8 bis bis, paragrafo 3, all'articolo 8 bis ter, paragrafo 14, all'articolo 8 bis quater, paragrafo 2, e all'articolo 8 bis quinquies, paragrafo 3. Il NIF è fornito anche quando non è specificamente richiesto da tali articoli.
Per i periodi d'imposta che iniziano il 1º gennaio 2027 o in data successiva gli Stati membri provvedono affinché il NIF delle persone fisiche o delle entità segnalate rilasciato dallo Stato membro di residenza, ove disponibile, sia incluso nella comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, all'articolo 8 bis, paragrafo 6, all'articolo 8 bis bis, paragrafo 3, all'articolo 8 bis ter, paragrafo 14, all'articolo 8 bis quater, paragrafo 2, e all'articolo 8 bis quinquies, paragrafo 3. Il NIF è fornito anche quando non è specificamente richiesto da tali articoli.
Emendamento 91
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 27 quater – paragrafo 2 bis (nuovo)
Entro gennaio 2026 la Commissione valuta l'opportunità di introdurre un NIF europeo. La Commissione può presentare, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.
Emendamento 92
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15 bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 27 quinquies (nuovo)
15 bis)  è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 27 quinquies
Revisione
Entro gennaio 2026 la Commissione valuta se sia necessario rafforzare ulteriormente l'efficienza e il funzionamento dello scambio automatico di informazioni e innalzarne il livello, al fine di prevedere che:
a)  le categorie di reddito di cui all'articolo 8, paragrafo 1, siano estese alle attività finanziarie, comprese le contrattazioni di valuta e le attività non finanziarie, come beni immobili, opere d'arte o gioielli, e alle nuove forme di conservazione del patrimonio, come porti franchi e cassette di sicurezza, compresi i dati sui titolari effettivi finali e le plusvalenze;
b)  l'elenco degli elementi di cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis, sia ampliato per includere dati sui titolari effettivi finali e per far fronte all'elusione attraverso il ricorso a una seconda residenza fiscale o a residenze fiscali multiple.
Emendamento 93
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1
Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 31 dicembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 31 dicembre 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Emendamento 94
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Emendamento 95
Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera a – punto i
Direttiva 2011/16/UE
Allegato I – sezione I – parte A – punto 1 – lettera c
c)  se il conto è un conto congiunto, compreso il numero di Titolari di Conti congiunti;
c)  se il conto è un conto congiunto, compresi il numero di Titolari di Conti congiunti e la quota di ciascun Titolare di Conto;
Emendamento 96
Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera a – punto ii bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Allegato I – sezione I – parte A – punto 7 bis (nuovo)
ii bis)  è aggiunto il punto seguente:
"7 bis. nel caso in cui l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non abbia alcun conto da segnalare nel quadro della presente direttiva, una notifica negativa, comprendente una spiegazione del motivo per cui l'istituzione finanziaria non comunica informazioni.";
Emendamento 97
Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera c bis (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Allegato I – sezione I – parte F bis (nuova)
c bis)  è aggiunta la seguente parte:
"F bis. Ogni Istituzione Finanziaria non Tenuta alla Comunicazione presenta all'autorità competente del proprio Stato membro una notifica negativa comprendente una spiegazione del motivo per cui l'istituzione finanziaria non comunica informazioni o informazioni in merito alle quali altre Istituzioni Finanziarie stanno effettuando la rendicontazione per suo conto.";
Emendamento 98
Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 bis – lettera a (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Allegato I – sezione V – parte A
1 bis)  la sezione V è così modificata:
a)  la parte A è soppressa;
Emendamento 99
Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 bis – lettera b (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Allegato I – sezione V – parte B
b)  la parte B è così sostituita:
B.  Conti di Entità soggetti a verifica. Un Conto Preesistente di Entità il cui saldo o valore aggregato superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 000 USD e un Conto Preesistente di Entità che non superi, al 31 dicembre 2015, tale importo ma il cui saldo o valore aggregato superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo sono soggetti a verifica in conformità delle procedure di cui alla parte D.
“B. Conti di Entità soggetti a verifica. Un Conto Preesistente di Entità è soggetto a verifica in conformità delle procedure di cui alla parte D.
Emendamento 100
Proposta di direttiva
Allegato I – punto 4 – lettera a
Direttiva 2011/16/UE
Allegato I – sezione VIII – parte A – punto 6 – lettera b
b)  il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di Attività Finanziarie o di Cripto-attività Soggette all'Obbligo di Notifica, se l'Entità è gestita da un'altra Entità che è un'Istituzione di Deposito, un'Istituzione di Custodia, un'Impresa di Assicurazioni Specificata o un'Entità di investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera a).
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 101
Proposta di direttiva
Allegato I – punto 4 – lettera b
Direttiva 2011/16/UE
Allegato I – sezione VIII – parte A – punto 10
10.  Per "Token di Moneta Elettronica" si intendono i Token di Moneta Elettronica quali definiti nel regolamento XXX.
10.  Per "Token di Moneta Elettronica" si intendono i Token di Moneta Elettronica quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 7, del regolamento (UE) 2023/1114.
Emendamento 102
Proposta di direttiva
Allegato I – punto 4 – lettera b
Direttiva 2011/16/UE
Allegato I – sezione VIII – parte A – punto 13
13.  Per "Cripto-attività" si intendono le Cripto-attività quali definite nel regolamento XXX.
13.  Per "Cripto-attività" si intendono le Cripto-attività quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) 2023/1114.
Emendamento 103
Proposta di direttiva
Allegato III
Direttiva 2011/16/UE
Allegato VI – sezione I – parte A – punto 1
1.  un'Entità autorizzata ai sensi del regolamento XX;
1.  un'Entità autorizzata ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114.
Emendamento 104
Proposta di direttiva
Allegato III
Direttiva 2011/16/UE
Allegato VI – sezione II – parte B bis (nuova)
B bis.  Fatta salva la parte A, punto 1, il luogo di nascita non deve essere necessariamente comunicato a meno che il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione non sia altrimenti tenuto a ottenerlo e a comunicarlo ai sensi della legislazione nazionale.
Emendamento 105
Proposta di direttiva
Allegato III
Direttiva 2011/16/UE
Allegato VI – sezione II – parte C
C.  Le informazioni di cui al paragrafo 3 sono comunicate entro il 31 gennaio dell'anno civile successivo all'anno cui si riferiscono le informazioni. Le prime informazioni sono comunicate per l'anno civile pertinente o per altro periodo di riferimento adeguato a decorrere dal 1º gennaio 2026.
C.  Le informazioni di cui al paragrafo 3 sono comunicate entro il 31 luglio dell'anno civile successivo all'anno cui si riferiscono le informazioni. Le prime informazioni sono comunicate per l'anno civile pertinente o per altro periodo di riferimento adeguato a decorrere dal 1º gennaio 2026.
Emendamento 106
Proposta di direttiva
Allegato III
Direttiva 2011/16/UE
Allegato VI – sezione IV – parte A – punto 1
1.  Per "Cripto-attività" si intendono le Cripto-attività quali definite nel regolamento XXX.
1.  Per "Cripto-attività" si intendono le Cripto-attività quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) 2023/1114.
Emendamento 107
Proposta di direttiva
Allegato III
Direttiva 2011/16/UE
Allegato VI – sezione IV – parte A – punto 5
5.  Per "Moneta Elettronica" si intende la moneta elettronica quale definita nella direttiva 2009/110/CE. Ai fini della presente direttiva, i termini "Moneta Elettronica" non comprendono un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un'altra persona su istruzioni del cliente. Un prodotto non è creato al solo scopo di agevolare il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività dell'Entità trasferente, i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in mancanza di istruzioni, se i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il loro ricevimento.
5.  Ai fini della presente direttiva per "Moneta Elettronica" si intende qualsiasi cripto-attività che sia: a) una rappresentazione digitale di un'unica Moneta Fiduciaria; b) emessa al momento del ricevimento dei fondi al fine di effettuare operazioni di pagamento; c) rappresentata da un credito nei confronti dell'emittente denominato nella medesima Moneta Fiduciaria; d) accettata in pagamento da una persona fisica o giuridica diversa dall'emittente; ed e) in virtù di requisiti normativi cui l'emittente è soggetto, rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale nella medesima Moneta Fiduciaria su richiesta del possessore del prodotto. I termini "Moneta Elettronica" non comprendono un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un'altra persona su istruzioni del cliente. Un prodotto non è creato al solo scopo di agevolare il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività dell'Entità trasferente, i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in mancanza di istruzioni, se i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il loro ricevimento.
Emendamento 108
Proposta di direttiva
Allegato III
Direttiva 2011/16/UE
Allegato VI – sezione IV – parte A – punto 6
6.  Per "Token di Moneta Elettronica" si intendono i Token di Moneta Elettronica quali definiti nel regolamento XXX.
6.  Per "Token di Moneta Elettronica" si intendono i Token di Moneta Elettronica quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 7, del regolamento (UE) 2023/1114.
Emendamento 109
Proposta di direttiva
Allegato III
Direttiva 2011/16/UE
Allegato VI – sezione IV – parte A – punto 7
7.  Per "Tecnologia di registro distribuito (DLT)" si intende la Tecnologia di Registro Distribuito o DLT quale definita nel regolamento XXX.
7.  Per "Tecnologia di registro distribuito (DLT)" si intende la Tecnologia di Registro Distribuito o DLT quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) 2023/1114.
Emendamento 110
Proposta di direttiva
Allegato III
Direttiva 2011/16/UE
Allegato VI – sezione IV – parte B – punto 1
1.  Per "Fornitore di Servizi per le Cripto-attività" si intende il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività quale definito nel regolamento XXX.
1.  Per "Fornitore di Servizi per le Cripto-attività" si intende il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15, del regolamento (UE) 2023/1114.
Emendamento 111
Proposta di direttiva
Allegato III
Direttiva 2011/16/UE
Allegato VI – sezione IV – parte B – punto 4
4.  Per "Servizi per le Cripto-attività" si intendono i Servizi per le Cripto-attività quali definiti nel regolamento XXX, compresi staking e prestito.
4.  Per "Servizi per le Cripto-attività" si intendono i Servizi per le Cripto-attività quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 16, del regolamento (UE) 2023/1114.
Emendamento 112
Proposta di direttiva
Allegato III
Direttiva 2011/16/UE
Allegato VI – sezione IV – parte C – punto 4
4.  Per "Operazione di Pagamento al Dettaglio Oggetto di Comunicazione" si intende un Trasferimento di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione come corrispettivo di beni o servizi per un valore superiore a 50 000 EUR.
4.  Per "Operazione di Pagamento al Dettaglio Oggetto di Comunicazione" si intende un Trasferimento di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione come corrispettivo di beni o servizi per un valore superiore a 50 000 USD (o importo equivalente in altra valuta).
Emendamento 113
Proposta di direttiva
Allegato III
Direttiva 2011/16/UE
Allegato VI – sezione V – parte A – punto 2
2.  Se un Utente di Cripto-attività non fornisce le informazioni di cui alla sezione III dopo due solleciti successivi alla richiesta iniziale del Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, ma non prima della scadenza di 60 giorni, i Fornitori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione impediscono all'Utente di Cripto-attività di effettuare Operazioni di Scambio.
2.  Se un Utente di Cripto-attività non fornisce le informazioni di cui alla sezione III dopo due solleciti successivi alla richiesta iniziale del Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, ma non prima della scadenza di 60 giorni, i Fornitori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione impediscono all'Utente di Cripto-attività di effettuare Operazioni di Scambio; tale limitazione deve essere immediatamente revocata dopo che le informazioni richieste sono state fornite dall'Utente di Cripto-attività.
Emendamento 114
Proposta di direttiva
Allegato III
Direttiva 2011/16/UE
Allegato VI – sezione V – parte E
Lo Stato membro d'origine che rilascia l'autorizzazione ai Fornitori di Servizi per le Cripto-attività a norma del regolamento XXX comunica periodicamente, e al più tardi entro il 31 dicembre, all'autorità competente un elenco di tutti i Fornitori di Servizi per le Cripto-attività autorizzati.
Lo Stato membro d'origine che rilascia l'autorizzazione ai Fornitori di Servizi per le Cripto-attività a norma del regolamento (UE) 2023/1114 comunica periodicamente, e al più tardi entro il 31 dicembre, all'autorità competente un elenco di tutti i Fornitori di Servizi per le Cripto-attività autorizzati.
Ultimo aggiornamento: 19 dicembre 2023Note legali - Informativa sulla privacy