Decisione del Parlamento europeo del 13 settembre 2023 sulle modifiche al regolamento del Parlamento al fine di rafforzare l'integrità, l'indipendenza e la responsabilità (2023/2095(REG))(1)
Il Parlamento europeo,
– vista la lettera della sua Presidente del 9 marzo 2023,
– visti gli articoli 236 e 237 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A9‑0262/2023),
1. decide di apportare al suo regolamento la modifica in appresso;
2. decide che gli emendamenti entrano in vigore il 1° novembre 2023; che gli emendamenti che conferiscono all'Ufficio di presidenza e ai questori il potere di adottare misure di applicazione si applicano tuttavia a decorrere dalla data di adozione della presente decisione;
3. decide che le dichiarazioni di interessi presentate sulla base delle disposizioni del regolamento in vigore alla data di adozione della presente decisione sono valide fino al 31 dicembre 2023;
4. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.
Testo in vigore
Emendamento
Emendamento 1 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 11
Articolo 11
Articolo 11
Interessi finanziari dei deputati e registro per la trasparenza
Norme di comportamento concernenti l'integrità e la trasparenza
1. Il Parlamento stabilisce norme di trasparenza relative agli interessi finanziari dei propri membri, sotto forma di un codice di condotta approvato a maggioranza dei suoi membri e allegato al presente regolamento1.
1. Il Parlamento stabilisce norme di comportamento concernenti l'integrità e la trasparenza, sotto forma di un codice di condotta, approvato a maggioranza dei suoi membri e allegato al presente regolamento5.
Esse non possono comunque perturbare o limitare l'esercizio del mandato da parte dei deputati né dell'attività politica o di altra natura a esso connessa.
Esse non possono comunque perturbare o limitare l'esercizio del mandato da parte dei deputati né dell'attività politica o di altra natura a esso connessa.
2. I deputati dovrebbero adottare la pratica sistematica di incontrare esclusivamente i rappresentanti di interessi iscritti nel registro per la trasparenza introdotto dall'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio6.
3. I deputati dovrebbero pubblicare online tutte le riunioni programmate con i rappresentanti di interessi rientranti nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 6 dell'allegato I, i relatori, i relatori ombra e i presidenti di commissione devono pubblicare online, per ciascuna relazione, tutte le riunioni programmate con i rappresentanti di interessi rientranti nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale. L'Ufficio di presidenza mette a disposizione l'infrastruttura necessaria sul sito web del Parlamento.
4. L'Ufficio di presidenza mette a disposizione l'infrastruttura necessaria sulla pagina online dei deputati sul sito web del Parlamento per i deputati che intendono pubblicare un audit volontario o una conferma, secondo quanto previsto dalle disposizioni applicabili dello statuto dei deputati e dalle relative misure di attuazione, del fatto che il loro utilizzo dell'indennità per spese generali è conforme alle norme applicabili dello statuto dei deputati e delle relative misure di attuazione.
4. L'Ufficio di presidenza mette a disposizione l'infrastruttura necessaria sulla pagina online dei deputati sul sito web del Parlamento per i deputati che intendono pubblicare un audit volontario o una conferma, secondo quanto previsto dalle disposizioni applicabili dello statuto dei deputati e dalle relative misure di attuazione, del fatto che il loro utilizzo dell'indennità per spese generali è conforme alle norme applicabili dello statuto dei deputati e delle relative misure di attuazione.
5. Tali norme non possono comunque perturbare o limitare l'esercizio del mandato da parte dei deputati, né dell'attività politica o di altra natura a esso connessa.
6. Le norme di comportamento, i diritti e i privilegi degli ex deputati sono stabiliti con decisione dell'Ufficio di presidenza. Non si effettua alcuna distinzione nel trattamento degli ex deputati.
6. Le norme di comportamento concernenti l'integrità e la trasparenza per gli ex deputati sono stabilite con decisione dell'Ufficio di presidenza.
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5 Cfr. allegato I.
5 Cfr. allegato I.
6 Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1).
Emendamento 2 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 35
Articolo 35
Articolo 35
Intergruppi
Intergruppi
1. I singoli deputati possono costituire intergruppi o altri raggruppamenti non ufficiali di deputati al fine di svolgere scambi informali di opinioni su argomenti specifici tra diversi gruppi politici, con la partecipazione di membri di commissioni parlamentari diverse, e per promuovere i contatti fra i deputati e la società civile.
1. I singoli deputati possono costituire intergruppi al fine di svolgere scambi informali di opinioni su argomenti specifici tra diversi gruppi politici, con la partecipazione di membri di commissioni parlamentari diverse, e per promuovere i contatti fra i deputati e la società civile.
2. Gli intergruppi come pure gli altri raggruppamenti non ufficiali devono agire in modo pienamente trasparente e non devono svolgere attività suscettibili di dare adito a confusione con le attività ufficiali del Parlamento o dei suoi organi. Essi non possono organizzare eventi in paesi terzi che coincidono con una missione di un organo ufficiale del Parlamento, inclusa una missione ufficiale di osservazione elettorale.
2. Gli intergruppi devono agire in modo pienamente trasparente.Essi non devono svolgere attività suscettibili di dare adito a confusione con le attività ufficiali del Parlamento o dei suoi organi.In particolare, non devono utilizzare il nome o il logo del Parlamento. Essi non possono organizzare eventi in paesi terzi che coincidono con una missione di un organo ufficiale del Parlamento, inclusa una missione ufficiale di osservazione elettorale.
3. Nel rispetto delle condizioni fissate dalle norme interne del Parlamento che disciplinano la costituzione di tali raggruppamenti, un gruppo politico può agevolare le attività degli stessi fornendo loro supporto logistico.
3. Nel rispetto delle condizioni fissate dalle norme interne del Parlamento che disciplinano la costituzione degli intergruppi, un gruppo politico può agevolare le attività degli stessi fornendo loro supporto logistico.
4. Gli intergruppi sono tenuti a presentare una dichiarazione annuale di qualsiasi sostegno, in contanti o in natura (ad esempio, assistenza di segreteria) che, se offerto ai deputati a titolo individuale, avrebbe dovuto essere dichiarato ai sensi dell'allegato I.
4. Gli intergruppi sono tenuti a presentare una dichiarazione annuale di qualsiasi sostegno, anche in contanti o in natura che, se offerto ai deputati a titolo individuale, avrebbe dovuto essere dichiarato ai sensi dell'allegato I.
Gli altri raggruppamenti non ufficiali sono altresì tenuti a dichiarare, entro la fine del mese successivo, ogni sostegno, in contanti o in natura, che i deputati non hanno dichiarato a titolo individuale conformemente agli obblighi di cui all'allegato I.
5. Solo i rappresentanti di interessi che sono iscritti nel registro per la trasparenza possono partecipare ad attività di intergruppi o di altri raggruppamenti non ufficiali organizzate presso i locali del Parlamento, ad esempio partecipando a riunioni o eventi di un intergruppo o di un altro raggruppamento non ufficiale, offrendo ad essi il proprio sostegno, o co-organizzando i suoi eventi.
5. I rappresentanti di interessi possono partecipare ad attività di intergruppi organizzate presso i locali del Parlamento, ad esempio partecipando a riunioni o eventi di un intergruppo, offrendo ad essi il proprio sostegno, o co-organizzando i suoi eventi, soltanto se iscritti nel registro per la trasparenza introdotto dall'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio14 bis.
6. I questori tengono un registro delle dichiarazioni di cui al paragrafo 4. I questori stabiliscono le modalità relative a dette dichiarazioni e alla loro pubblicazione sul sito internet del Parlamento.
6. I questori tengono un registro pubblico degli intergruppi e delle dichiarazioni di cui al paragrafo 4. L'Ufficio di presidenza stabilisce le modalità relative a detto registro e dette dichiarazioni e alla loro pubblicazione sul sito internet del Parlamento.
7. I questori assicurano l'effettiva applicazione del presente articolo.
7. I questori assicurano l'effettiva applicazione del presente articolo.
7 bis. In caso di violazione del presente articolo, i questori possono vietare all'intergruppo di utilizzare le infrastrutture del Parlamento per un periodo non superiore al resto della legislatura.
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14 bis Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell’11.6.2021, pag. 1).
Emendamento 3 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 35 bis (nuovo)
Articolo 35 bis
Raggruppamenti non ufficiali
1. I singoli deputati possono costituire raggruppamenti non ufficiali di deputati al fine di svolgere scambi informali di opinioni su argomenti specifici tra diversi gruppi politici, con la partecipazione di membri di commissioni parlamentari diverse, e per promuovere i contatti fra i deputati e la società civile.
2. I raggruppamenti non ufficiali devono agire in modo pienamente trasparente. Essi non devono svolgere attività suscettibili di dare adito a confusione con le attività ufficiali del Parlamento o dei suoi organi. In particolare, non devono utilizzare il nome o il logo del Parlamento. Essi non possono organizzare eventi in paesi terzi che coincidono con una missione di un organo ufficiale del Parlamento, inclusa una missione ufficiale di osservazione elettorale. I deputati che aderiscono a raggruppamenti non ufficiali comunicano proattivamente agli interlocutori esterni che stanno agendo in veste di deputati a titolo individuale.
3. Un gruppo politico può agevolare le attività dei raggruppamenti non ufficiali fornendo loro supporto logistico, ad eccezione dei raggruppamenti non ufficiali relativi a paesi terzi per i quali esiste una delegazione interparlamentare permanente di cui all'articolo 223.
I raggruppamenti non ufficiali relativi a paesi terzi per i quali esiste una delegazione interparlamentare permanente di cui all'articolo 223 non beneficiano delle infrastrutture del Parlamento per le proprie attività.
La relazione con il paese terzo può risultare dal nome o dalle attività del raggruppamento non ufficiale.
4. I raggruppamenti non ufficiali sono tenuti a dichiarare, entro la fine del mese successivo, ogni sostegno, in contanti o in natura. In assenza di detta dichiarazione, il presidente del raggruppamento, ovvero un qualunque deputato partecipante qualora il raggruppamento non abbia un presidente, dichiara il sostegno entro dieci giorni lavorativi dopo la scadenza del termine.
5. Solo i rappresentanti di interessi che sono iscritti nel registro per la trasparenza possono partecipare ad attività di raggruppamenti non ufficiali organizzate presso i locali del Parlamento, ad esempio partecipando a riunioni o eventi di un raggruppamento non ufficiale, offrendo il proprio sostegno o co-organizzando tali eventi.
6. I questori tengono un registro pubblico delle dichiarazioni di cui al paragrafo 4 e dei raggruppamenti non ufficiali che le hanno presentate. L'Ufficio di presidenza stabilisce le modalità relative a detto registro e dette dichiarazioni e alla loro pubblicazione sul sito internet del Parlamento.
7. I questori assicurano l'effettiva applicazione del presente articolo.
8. In caso di violazione del presente articolo, i questori possono vietare al raggruppamento non ufficiale di utilizzare le infrastrutture del Parlamento per un periodo non superiore al resto della legislatura.
Emendamento 4 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 123
Articolo 123
Articolo 123
Accesso al Parlamento
Accesso al Parlamento
1. I titoli di accesso per i deputati, i loro assistenti e soggetti terzi sono rilasciati sulla base delle norme stabilite dall'Ufficio di presidenza. Tali norme disciplinano altresì l'uso e il ritiro dei titoli di accesso.
1. I titoli di accesso per i deputati, gli ex deputati, i loro assistenti e soggetti terzi sono rilasciati sulla base delle norme stabilite dall'Ufficio di presidenza. Tali norme disciplinano altresì l'uso e il ritiro dei titoli di accesso.
2. I titoli di accesso non sono rilasciati a persone appartenenti alla cerchia di un deputato che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio.
2. I titoli di accesso non sono rilasciati a persone appartenenti alla cerchia di un deputato che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio.
3. Le entità iscritte nel registro per la trasparenza e i loro rappresentanti cui è stato rilasciato un titolo di accesso di lunga durata al Parlamento europeo devono rispettare:
3. Le entità iscritte nel registro per la trasparenza e i loro rappresentanti cui è stato rilasciato un titolo di accesso di lunga durata al Parlamento europeo devono rispettare:
— il codice di condotta per i soggetti registrati allegato all'accordo interistituzionale;
— il codice di condotta per i soggetti registrati allegato all'accordo interistituzionale;
— le procedure e altri obblighi definiti dall'accordo interistituzionale; nonché
— le procedure e altri obblighi definiti dall'accordo interistituzionale; nonché
— le disposizioni di attuazione del presente articolo.
— le disposizioni di attuazione del presente articolo.
Fatta salva l'applicabilità delle norme generali che disciplinano il ritiro o la disattivazione temporanea dei titoli di accesso di lunga durata, e salvo che ragioni importanti vi si oppongano, il Segretario generale, previa autorizzazione dei questori, ritira o disattiva un titolo di accesso di lunga durata quando il suo titolare è stato cancellato dal registro per la trasparenza per violazione del codice di condotta per i soggetti registrati, si è reso colpevole di una grave violazione degli obblighi di cui al presente paragrafo o ha rifiutato di accettare un invito formale a partecipare a un'audizione o a una riunione di commissione o di collaborare con una commissione d'inchiesta, senza fornire una giustificazione sufficiente.
Fatta salva l'applicabilità delle norme generali che disciplinano il ritiro o la disattivazione temporanea dei titoli di accesso di lunga durata, e salvo che ragioni importanti vi si oppongano, il Segretario generale, previa autorizzazione dei questori, ritira o disattiva un titolo di accesso di lunga durata quando il suo titolare è stato cancellato dal registro per la trasparenza per violazione del codice di condotta per i soggetti registrati, si è reso colpevole di una grave violazione degli obblighi di cui al presente paragrafo o ha rifiutato di accettare un invito formale a partecipare a un'audizione o a una riunione di commissione o di collaborare con una commissione d'inchiesta, senza fornire una giustificazione sufficiente.
4. I questori possono definire in che misura il codice di condotta di cui al paragrafo 3 sia applicabile alle persone che, pur possedendo un titolo di accesso di lunga durata, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale.
4. I questori possono definire in che misura il codice di condotta di cui al paragrafo 3 sia applicabile alle persone che, pur possedendo un titolo di accesso di lunga durata, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale.
5. L'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, adotta le misure necessarie per dare attuazione al registro per la trasparenza, in conformità delle disposizioni dell'accordo interistituzionale.
5. L'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, adotta le misure necessarie per dare attuazione al registro per la trasparenza, in conformità delle disposizioni dell'accordo interistituzionale.
Emendamento 5 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 176
Articolo 176
Articolo 176
Sanzioni
Sanzioni
1. In gravi casi di violazione dell'articolo 10, paragrafi da 2 a 9, il Presidente adotta una decisione motivata che irroga la sanzione adeguata nei confronti del deputato interessato in conformità del presente articolo.
1. In gravi casi di violazione dell'articolo 10, paragrafi da 2 a 9, dell'articolo 35 o 35 bis, il Presidente adotta una decisione motivata che irroga la sanzione adeguata nei confronti del deputato interessato in conformità del presente articolo.
In relazione all'articolo 10, paragrafi 3 o 4, il Presidente può adottare una decisione motivata a norma del presente articolo a prescindere dal fatto che una misura immediata ai sensi dell'articolo 175 sia stata precedentemente imposta o meno nei confronti del deputato interessato.
In relazione all'articolo 10, paragrafi 3 o 4, il Presidente può adottare una decisione motivata a norma del presente articolo a prescindere dal fatto che una misura immediata ai sensi dell'articolo 175 sia stata precedentemente imposta o meno nei confronti del deputato interessato.
In relazione all'articolo 10, paragrafo 6, il Presidente può adottare una decisione motivata a norma del presente articolo unicamente una volta stabilito che è stata commessa una molestia, conformemente alla procedura amministrativa interna applicabile in materia di molestie e relativa prevenzione.
In relazione all'articolo 10, paragrafo 6, il Presidente può adottare una decisione motivata a norma del presente articolo unicamente una volta stabilito che è stata commessa una molestia, conformemente alla procedura amministrativa interna applicabile in materia di molestie e relativa prevenzione.
Il Presidente può irrogare una sanzione nei confronti di un deputato nei casi in cui l'applicazione del presente articolo è prevista dal regolamento del Parlamento o da una decisione adottata dall'Ufficio di presidenza a norma dell'articolo 25.
1 bis. Il Presidente può inoltre irrogare una sanzione nei confronti di un deputato nei casi in cui l'applicazione del presente articolo è prevista dal regolamento del Parlamento, compreso il codice di condotta per i deputati concernente l'integrità e la trasparenza32 bis, o da una decisione adottata dall'Ufficio di presidenza a norma dell'articolo 25.
2. Il deputato interessato è invitato dal Presidente a presentare osservazioni per iscritto prima che la decisione sia adottata. In alternativa, il Presidente può decidere di organizzare un'audizione orale, qualora ciò sia più opportuno.
2. Il deputato interessato è invitato dal Presidente a presentare osservazioni per iscritto prima che la decisione sia adottata. In alternativa, il Presidente può decidere di organizzare un'audizione orale, qualora ciò sia più opportuno.
La decisione che irroga la sanzione è notificata al deputato interessato tramite lettera raccomandata o, in caso di urgenza, tramite gli uscieri.
La decisione che irroga la sanzione è notificata al deputato interessato.
Qualsiasi sanzione irrogata a un deputato, dopo essere stata notificata a quest'ultimo, è annunciata dal Presidente in Aula e comunicata ai presidenti degli organi, delle commissioni e delle delegazioni cui partecipa il deputato. Ne sono informati anche i presidenti degli organi, delle commissioni e delle delegazioni di cui è membro il deputato.
Una volta divenuta definitiva, la sanzione è annunciata dal Presidente in Aula. Ne sono informati anche i presidenti degli organi, delle commissioni e delle delegazioni di cui è membro il deputato.
Una volta divenuta definitiva, la sanzione è pubblicata in modo visibile sul sito internet del Parlamento per il resto della legislatura.
La sanzione irrogata è pubblicata in modo visibile sul sito internet del Parlamento e sulla pagina online dei deputati sul sito internet del Parlamento.
3. La valutazione dei comportamenti osservati deve tener conto del loro carattere puntuale, ricorrente o permanente nonché del loro grado di gravità. Si deve inoltre tenere conto, se del caso, dell'eventuale danno arrecato alla dignità e alla reputazione del Parlamento.
3. La valutazione dei comportamenti osservati deve tener conto del loro carattere puntuale, ricorrente o permanente nonché del loro grado di gravità. Si deve inoltre tenere conto, se del caso, dell'eventuale danno arrecato alla dignità e alla reputazione del Parlamento.
4. La sanzione può consistere in una o più di una delle misure seguenti:
4. La sanzione irrogata deve essere effettiva, proporzionata e dissuasiva. La sanzione può consistere in una o più di una delle misure seguenti:
(a) ammonizione;
(a) ammonizione;
(a bis) divieto per il deputato di rappresentare il Parlamento in una delegazione interparlamentare, una conferenza interparlamentare o qualsiasi sede interistituzionale per un periodo fino a un anno;
(a ter) in caso di violazione degli obblighi di riservatezza, limitazione dei diritti di accesso alle informazioni riservate o classificate per un periodo fino a un anno;
(b) perdita del diritto all'indennità di soggiorno per un periodo da due a trenta giorni;
(b) perdita del diritto all'indennità di soggiorno per un periodo da due a sessanta giorni;
(c) fatto salvo l'esercizio del diritto di voto in plenaria e con riserva in tal caso del rigoroso rispetto delle norme di comportamento, sospensione temporanea, per un periodo da due a trenta giorni di riunione del Parlamento o di uno qualsiasi dei suoi organi, commissioni o delegazioni, dalla partecipazione a tutte o a una parte delle attività del Parlamento;
(c) fatto salvo l'esercizio del diritto di voto in plenaria e con riserva in tal caso del rigoroso rispetto delle norme di comportamento, sospensione temporanea, per un periodo da due a sessanta giorni di riunione del Parlamento o di uno qualsiasi dei suoi organi, commissioni o delegazioni, dalla partecipazione a tutte o a una parte delle attività del Parlamento;
(d) divieto per il deputato di rappresentare il Parlamento in una delegazione interparlamentare, una conferenza interparlamentare o qualsiasi sede interistituzionale per un periodo fino a un anno;
(e) in caso di violazione degli obblighi di riservatezza, limitazione dei diritti di accesso alle informazioni riservate o classificate per un periodo fino a un anno.
5. Le misure di cui al paragrafo 4, lettere da b) a e), possono essere raddoppiate in caso di recidiva o se il deputato rifiuta di conformarsi a una misura adottata in virtù dell'articolo 175, paragrafo 3.
5. Le misure di cui al paragrafo 4, lettere da a bis) a c), possono essere raddoppiate in caso di recidiva o se il deputato rifiuta di conformarsi a una misura adottata in virtù dell'articolo 175, paragrafo 3.
6. Il Presidente può inoltre presentare alla Conferenza dei presidenti una proposta volta a sospendere o revocare uno o più dei mandati del deputato in seno al Parlamento, conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.
6. Il Presidente può inoltre presentare alla Conferenza dei presidenti una proposta volta a sospendere o revocare uno o più dei mandati del deputato in seno al Parlamento, conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.
6 bis. Il Presidente decide sul periodo di pubblicazione delle sanzioni tenendo conto che il periodo minimo di pubblicazione, indipendentemente dalla fine del mandato del deputato interessato, è il seguente:
— due anni per le sanzioni di cui al paragrafo 4, lettere a), a bis) e a ter);
— tre anni per le sanzioni di cui al paragrafo 4, lettere b) e c).
In caso di violazioni minori, il Presidente può tuttavia decidere per un periodo di pubblicazione più breve.
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32 bis Cfr. allegato I.
Emendamento 6 Regolamento del Parlamento europeo Allegato I – Titolo
ALLEGATO I
ALLEGATO I
CODICE DI CONDOTTA DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI DI INTERESSI
CODICE DI CONDOTTA DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO CONCERNENTE L'INTEGRITÀ E LA TRASPARENZA
Emendamento 7 Regolamento del Parlamento europeo Allegato I – articolo 1
Articolo 1
Articolo 1
Principi direttivi
Principi direttivi
Nell'esercizio delle loro funzioni, i deputati al Parlamento europeo:
Nell'esercizio delle loro funzioni, i deputati al Parlamento europeo:
a) si ispirano e agiscono nel rispetto dei seguenti principi generali di condotta: condotta disinteressata, integrità, trasparenza, diligenza, onestà, responsabilità e tutela del buon nome del Parlamento europeo,
a) si ispirano e agiscono nel rispetto dei seguenti principi generali di condotta: condotta disinteressata, integrità, trasparenza, diligenza, onestà, responsabilità e tutela della dignità e del buon nome del Parlamento europeo,
b) agiscono unicamente nell'interesse generale e non ottengono né cercano di ottenere alcun vantaggio finanziario diretto o indiretto o altre gratifiche.
b) agiscono unicamente nell'interesse generale e non ottengono né cercano di ottenere alcun vantaggio diretto o indiretto o altre gratifiche.
Emendamento 8 Regolamento del Parlamento europeo Allegato I – articolo 2
Articolo 2
Articolo 2
Principali doveri dei deputati
Principali doveri dei deputati
Nel quadro del loro mandato, i deputati al Parlamento europeo:
Nel quadro del loro mandato, i deputati al Parlamento europeo:
a) non concludono alcun accordo in virtù del quale agiscono o votano nell'interesse di qualsiasi altra persona terza, fisica o giuridica, che potrebbe compromettere la loro libertà di voto quale sancita dall'articolo 6 dell'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto e dall'articolo 2 dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo;
a) non concludono alcun accordo in virtù del quale agiscono o votano nell'interesse di qualsiasi altra persona terza, fisica o giuridica, che potrebbe compromettere la loro libertà di voto quale sancita dall'articolo 6 dell'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto e dall'articolo 2 dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo;
b) non sollecitano, accettano o ottengono alcun vantaggio diretto o indiretto o gratifiche di altro tipo, che sia in contanti o in natura, in cambio di un dato comportamento nell'ambito delle loro attività parlamentari e cercano scrupolosamente di evitare qualsiasi situazione che possa comportare corruzione o influenza indebita;
b) non sollecitano, accettano o ottengono alcun vantaggio diretto o indiretto o gratifiche di altro tipo, tra cui in contanti o in natura, in cambio di un dato comportamento nell'ambito delle loro attività parlamentari e cercano scrupolosamente di evitare qualsiasi situazione che possa comportare corruzione o influenza indebita;
c) non si impegnano a titolo professionale in attività di lobbying remunerate, direttamente connesse al processo decisionale dell'Unione.
c) non si impegnano in attività di lobbying remunerate, direttamente connesse al processo decisionale dell'Unione.
Emendamento 9 Regolamento del Parlamento europeo Allegato I – articolo 3
Articolo 3
Articolo 3
Conflitto di interessi
Conflitto di interessi
1. Si configura un conflitto d'interessi qualora un deputato al Parlamento europeo abbia un interesse personale che potrebbe influenzare indebitamente l'esercizio delle sue funzioni in qualità di deputato. Non si configura conflitto di interessi qualora un deputato tragga un vantaggio soltanto in qualità di semplice cittadino o di membro di un'ampia categoria di persone.
1. Si configura un conflitto d'interessi qualora l'esercizio del mandato di un deputato al Parlamento europeo nell'interesse pubblico possa essere indebitamente influenzato da motivi familiari o affettivi, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse privato direttooindiretto.
Non si configura conflitto di interessi qualora un deputato tragga un vantaggio soltanto in qualità di semplice cittadino o di membro di un'ampia categoria di persone.
2. Ove constati di avere un conflitto di interessi, il deputato adotta senza indugio tutti i provvedimenti del caso per porvi rimedio, in conformità dei principi e delle disposizioni del presente codice di condotta. Qualora non riesca a risolvere il conflitto di interessi, il deputato ne informa per iscritto il Presidente.In caso di ambiguità, il deputato può, a titolo confidenziale, chiedere il parere del comitato consultivo sul comportamento dei deputati di cui all'articolo 7.
2. I deputati compiono ogni ragionevole sforzo per individuare i conflitti di interessi.
Ove diventi consapevole di avere un conflitto di interessi, il deputato si impegna senza indugio a porvi rimedio. Qualora non riesca a risolverlo, il deputato si accerta che l'interesse privato in questione sia dichiarato ai sensi dell'articolo 4.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, il deputato, prima di prendere la parola o di votare in Aula o in seno ad uno degli organi del Parlamento oppure qualora sia proposto in qualità di relatore, comunica immediatamente qualsiasi conflitto di interessi effettivo o potenziale in relazione alla questione in esame, ove ciò non risulti evidente dalle informazioni fornite a norma dell'articolo 4. Tale comunicazione è presentata per iscritto o a voce al Presidente durante i lavori in questione.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, il deputato, prima di prendere la parola o di votare in Aula o in seno ad uno degli organi del Parlamento, comunica immediatamente qualsiasi conflitto di interessi in relazione alla questione in esame, ove ciò non risulti evidente dalle informazioni fornite a norma dell'articolo 4. Tale comunicazione è presentata a voce intervenendo alla seduta o alla riunione in questione.
3 bis. Prima di assumere l'incarico di vicepresidente, questore, presidente o vicepresidente di una commissione o delegazione, il deputato presenta una dichiarazione in cui indica se è consapevole o meno di avere un conflitto di interessi in relazione alle attribuzioni associate all'incarico.
Ove sia consapevole di un tale conflitto di interessi, il deputato lo descrive in detta dichiarazione. In tal caso, il deputato può assumere l'incarico soltanto laddove il rispettivo organo stabilisca che il conflitto di interessi non impedisce al deputato di svolgere il mandato nell'interesse pubblico.
Ove si configuri un tale conflitto di interessi durante lo svolgimento dell'incarico in questione, il deputato presenta una dichiarazione nella quale viene descritto il conflitto e si astiene dall'esercizio di funzioni associate a detta situazione di conflitto, a meno che il rispettivo organo non decida che il conflitto di interessi non impedisce al deputato di svolgere il proprio mandato nell'interesse pubblico.
3 ter. Un deputato proposto in qualità di relatore o relatore ombra o di partecipante a una delegazione ufficiale o a negoziati interistituzionali presenta una dichiarazione in cui indica se è consapevole o meno di avere un conflitto di interessi in merito alla relazione, al parere, alla delegazione o ai negoziati in questione. Ove sia consapevole di un tale conflitto di interessi, il deputato lo descrive in detta dichiarazione.
Ove il deputato proposto in qualità di relatore dichiari di avere un conflitto di interessi, la rispettiva commissione può decidere a maggioranza dei voti espressi che il deputato può comunque essere nominato in qualità di relatore poiché il conflitto non impedisce l'esercizio del mandato nell'interesse pubblico.
Qualora il deputato proposto in qualità di relatore ombra o di partecipante a una delegazione ufficiale o a negoziati interistituzionali dichiari di avere un conflitto di interessi, il rispettivo gruppo politico può decidere che il deputato può comunque essere nominato relatore ombra o in qualità di partecipante a una delegazione ufficiale o a negoziati interistituzionali poiché il conflitto non impedisce l'esercizio del mandato nell'interesse pubblico. Il rispettivo organo può tuttavia opporsi a tale designazione a maggioranza di due terzi dei voti espressi.
3 quater. L'Ufficio di presidenza redige il modulo per le dichiarazioni di cui ai paragrafi 3 bis e 3 ter del presente articolo, a norma dell'articolo 9. Tali dichiarazioni sono pubblicate sulla pagina online dei deputati sul sito web del Parlamento.
Emendamento 10 Regolamento del Parlamento europeo Allegato I – articolo 4
Articolo 4
Articolo 4
Dichiarazione dei deputati
Dichiarazione di interessi privati
1. Ai fini della trasparenza, i deputati al Parlamento europeo trasmettono al Presidente sotto responsabilità personale una dichiarazione di interessi finanziari entro la fine della prima tornata successiva alle elezioni europee (o, in corso di legislatura, entro trenta giorni dall'inizio del loro mandato al Parlamento europeo) mediante l'apposito modulo adottato dall'Ufficio di presidenza a norma dell'articolo 9. Essi informano il Presidente di qualsiasi modifica che possa influire sulla loro dichiarazione entro la fine del mese successivo al momento in cui si è verificata la modifica.
1. Ai fini della trasparenza e della responsabilità, i deputati al Parlamento europeo trasmettono al Presidente una dichiarazione di interessi privati entro la fine della prima tornata successiva alle elezioni europee (o, in corso di legislatura, entro trenta giorni di calendario dall'inizio del loro mandato al Parlamento europeo) mediante l'apposito modulo redatto dall'Ufficio di presidenza a norma dell'articolo 9. Essi informano il Presidente di qualsiasi modifica che possa influire sulla loro dichiarazione entro la fine del mese successivo al momento in cui si è verificata la modifica.
2. La dichiarazione di interessi finanziari contiene le seguenti informazioni fornite in modo preciso:
2. La dichiarazione di interessi privati contiene le seguenti informazioni fornite in modo dettagliato e preciso:
a) le attività professionali del deputato nel triennio precedente l'inizio del suo mandato al Parlamento nonché la sua partecipazione durante tale periodo a comitati o consigli di amministrazione di imprese, organizzazioni non governative, associazioni o altri enti giuridici,
a) le attività professionali del deputato nel triennio precedente l'inizio del suo mandato al Parlamento nonché la sua partecipazione durante tale periodo a comitati o consigli di amministrazione di imprese, organizzazioni non governative, associazioni o altri enti giuridici,
b) qualsiasi indennità percepita per lo svolgimento di un mandato in un altro parlamento;
c) qualsiasi attività regolare retribuita svolta dal deputato parallelamente all'esercizio del proprio mandato, sia in qualità di dipendente che di lavoratore autonomo;
c) qualsiasi attività retribuita svolta parallelamente all'esercizio del mandato del deputato, compresi il nome dell'entità nonché il settore e la natura dell'attività, laddove la retribuzione complessiva per tutte le attività esterne del deputato superi i 5 000 EUR lordi in un anno civile,
d) la partecipazione a comitati o consigli di amministrazione di imprese, organizzazioni non governative, associazioni o altri enti giuridici, o qualsiasi altra pertinente attività esterna svolta dal deputato, siano esse retribuite o non retribuite;
d) la partecipazione a comitati o consigli di amministrazione di imprese, organizzazioni non governative, associazioni o altri enti giuridici, o qualsiasi altra pertinente attività esterna svolta dal deputato,
e) qualsiasi attività esterna occasionale retribuita (comprese pubblicazioni, conferenze o consulenze), ove la remunerazione complessiva di tutte le attività esterne occasionali del deputato superi i 5 000 EUR in un anno civile;
f) la partecipazione in società o partenariati, qualora vi siano possibili implicazioni di politica pubblica o qualora tale partecipazione conferisca al deputato un'influenza significativa sulle attività dell'organismo in questione,
f) la partecipazione in società o partenariati, qualora vi siano possibili implicazioni di politica pubblica o qualora tale partecipazione conferisca al deputato un'influenza significativa sulle attività dell'organismo in questione,
g) qualsiasi sostegno finanziario, tanto in personale quanto in materiale, che si aggiunga ai mezzi forniti dal Parlamento e che sono conferiti al deputato nell'ambito delle sue attività politiche da parte di terzi, con indicazione dell'identità di questi ultimi;
g) qualsiasi sostegno finanziario, tanto in personale quanto in materiale, che si aggiunga ai mezzi forniti dal Parlamento e che sono conferiti al deputato nell'ambito delle sue attività politiche da parte di terzi, con indicazione dell'identità di questi ultimi,
h) qualsiasi altro interesse finanziario che possa influenzare l'esercizio delle funzioni del deputato.
h) qualsiasi interesse privatodiretto o indirettoai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, che possa influenzare l'esercizio delle funzioni del deputato e che non sia menzionato alle lettere da a) a g).
Per ciascuno degli elementi da dichiarare conformemente al primo comma, i deputati indicano, se del caso, se si tratta di un'attività retribuita o meno;per gli elementi di cui alle lettere a), c), d), e) e f), i deputati indicano altresìuna delle seguenti categorie di reddito:
2 bis. Per ciascuno degli elementi da dichiarare conformemente al paragrafo 2, i deputati indicano, se del caso, se si tratta di un'attività che genera o meno reddito o altri benefici.
Se genera reddito, i deputati indicano, per ciascun elemento distinto, il rispettivo importo e, se del caso, la rispettiva periodicità.Gli altri benefici sono descritti relativamente alla loro natura.
– non retribuita;
– da 1 EUR a 499 EUR al mese;
– da 500 a 1 000 EUR al mese;
– da 1 001 a 5 000 EUR al mese;
– da 5 001 a 10 000 EUR al mese;
– oltre 10 000 EUR al mese, con l'indicazione della decina di migliaia più prossima.
Eventuali redditi che il deputato percepisce, ma non periodicamente, in relazione a ciascun elemento dichiarato conformemente al primo comma sono calcolati su base annuale, divisi per dodici e inseriti in una delle categorie di cui al secondo comma.
3. Le informazioni trasmesse al Presidente a norma del presente articolo sono pubblicate sul sito internet del Parlamento in modo da essere facilmente accessibili.
3. Le informazioni trasmesse al Presidente a norma dei paragrafi 1, 2 e 2 bis sono pubblicate sul sito internet del Parlamento in modo da essere facilmente accessibili.
4. Un deputato non può essere eletto ad una carica in seno al Parlamento o ai suoi organi, essere designato in qualità di relatore, far parte di una delegazione ufficiale o partecipare a negoziati interistituzionali se non ha presentato la propria dichiarazione di interessi finanziari.
4. Un deputato non può essere eletto ad una carica in seno al Parlamento o ai suoi organi, essere designato in qualità di relatore o di relatore ombra, far parte di una delegazione ufficiale o partecipare a negoziati interistituzionali se non ha presentato la propria dichiarazione di interessi privati.
5. Qualora il Presidente riceva informazioni che lo inducono a ritenere che la dichiarazione di interessi finanziari di un deputato sia sostanzialmente erronea o non aggiornata, puòconsultare il comitato consultivo di cui all'articolo 7. Se del caso, il Presidente chiede al deputato di correggere la dichiarazione entro 10 giorni. L'Ufficio di presidenza può adottare una decisione in vista dell'applicazione del paragrafo 4 ai deputati che non danno seguito alla richiesta di correzione del Presidente.
5. Qualora il Presidente riceva informazioni che lo inducono a ritenere che la dichiarazione di interessi privati di un deputato sia sostanzialmente erronea o non aggiornata, chiede un chiarimento al deputato. In assenza di un chiarimento soddisfacente,il Presidente consulta il comitato consultivo sul comportamento dei deputati di cui all'articolo 7. Qualora il comitato consultivo concluda che la dichiarazione non è conforme al presente codice di condotta, esso raccomanda al Presidente di chiedere al deputato di correggere la dichiarazione. Se, tenuto conto della raccomandazione, il Presidente conclude che il deputato ha violato il presente codice di condotta, chiede al deputato di correggere la dichiarazione entro 15 giorni di calendario. Seil deputatonon dà seguito alla richiesta di correzione, il Presidente adotta una decisione motivata a norma dell'articolo 8, paragrafo 3. Il deputato in questione può usufruire delle modalità di ricorso interno di cui all'articolo 177 del regolamento.
6. I relatori possono elencare volontariamente nella motivazione della loro relazione gli interessi esterni che sono stati consultati in merito a questioni inerenti all'oggetto della relazione56.
__________
56 Cfr. decisione dell'Ufficio di presidenza del 12 settembre 2016 sull'attuazione dell'accordo interistituzionale sul registro per la trasparenza.
Emendamento 11 Regolamento del Parlamento europeo Allegato I – articolo 4 bis (nuovo)
Articolo 4 bis
Dichiarazione patrimoniale
I membri dichiarano le loro attività e passività all'inizio e alla fine di ogni mandato. L'Ufficio di presidenza stabilisce l'elenco delle categorie di attività e passività da dichiarare e redige il modulo per la dichiarazione. Tali dichiarazioni sono presentate al Presidente e sono accessibili esclusivamente alle autorità competenti, fatto salvo il diritto nazionale.
Emendamento 12 Regolamento del Parlamento europeo Allegato I – articolo 5
Articolo 5
Articolo 5
Doni o benefici analoghi
Doni o benefici analoghi
1. Nell'esercizio delle loro funzioni, i deputati al Parlamento europeo si astengono dall'accettare doni o benefici analoghi, salvo quelli di valore approssimativo inferiore a 150 EUR, offerti conformemente alle consuetudini di cortesia o quelli ricevuti conformemente alle medesime consuetudini qualora rappresentino il Parlamento in veste ufficiale.
1. I deputati al Parlamento europeo si astengono, in qualità di deputati, dall'accettare doni o benefici analoghi, salvo quelli di valore approssimativo inferiore a 150 EUR, offerti conformemente alle consuetudini di cortesia o quelli ricevuti conformemente alle medesime consuetudini qualora rappresentino il Parlamento in veste ufficiale.
2. I doni ricevutidai deputati, a norma del paragrafo 1, allorché rappresentano il Parlamento in veste ufficiale, sono consegnati al Presidente e trattati in conformità delle misure di attuazione stabilite dall'Ufficio di presidenza a norma dell'articolo 9.
2. I doni del valore approssimativo superiore ai 150 EUR offerti a un deputato, a norma del paragrafo 1, allorché rappresenta il Parlamento in veste ufficiale, sono consegnati al Presidente e trattati in conformità delle misure di attuazione stabilite dall'Ufficio di presidenza a norma dell'articolo 9.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano al rimborso delle spese di viaggio, di alloggio e di soggiorno dei deputati o ai pagamenti diretti di dette spese da parte di terzi quando i deputati partecipano sulla base di un invito e nell'esercizio delle loro funzioni a eventi organizzati da terzi.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano al rimborso delle spese di viaggio, di alloggio e di soggiorno dei deputati o ai pagamenti diretti, completi o parziali, di dette spese da parte di terzi quando i deputati partecipano sulla base di un invito e nell'esercizio delle loro funzioni a eventi organizzati da terzi. I deputati comunicano al Presidente la partecipazione a detti eventi e trasmettono le informazioni richieste a norma delle misure di attuazione stabilite dall'Ufficio di presidenza a norma dell'articolo 9.
La portata del presente paragrafo, segnatamente le norme per assicurare la trasparenza, è precisata nelle misure di applicazione fissate dall'Ufficio di presidenza a titolo dell'articolo 9.
Emendamento 13 Regolamento del Parlamento europeo Allegato I – articolo 5 bis (nuovo)
Articolo 5 bis
Pubblicazione delle riunioni
1. I deputati dovrebbero incontrare unicamente i rappresentanti di interessi iscritti nel registro per la trasparenza introdotto dall'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio56 bis.
2. I deputati pubblicano online tutte le riunioni programmate riguardanti i lavori parlamentari con
a) i rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio; o
b) i rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate.
3. L'obbligo di cui al paragrafo 2 si applica alle riunioni alle quali assiste il deputato o assistono i suoi assistenti parlamentari per suo conto.
4. In deroga al paragrafo 2, i deputati non pubblicano una riunione se tale comunicazione rischia di mettere a repentaglio la vita, l'integrità fisica o la libertà di un individuo o possono decidere di non pubblicarla in presenza di motivi imperativi di riservatezza. Tali riunioni sono invece comunicate al Presidente, che mantiene riservata tale dichiarazione oppure predispone una pubblicazione in forma anonima o ritardata. L'Ufficio di presidenza stabilisce le condizioni in base alle quali il Presidente può pubblicare tale dichiarazione.
5. L'Ufficio di presidenza mette a disposizione l'infrastruttura necessaria sul sito web del Parlamento.
6. L'articolo 4, paragrafo 5, si applica mutatis mutandis.
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56 bis Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1).
Emendamento 14 Regolamento del Parlamento europeo Allegato I – articolo 5 ter (nuovo)
Articolo 5 ter
Dichiarazione dei contributi
Fatto salvo l'obbligo di pubblicare le riunioni a norma dell'articolo 5 bis, i relatori elencano, in un allegato alla loro relazione o al loro parere, le entità o le persone dalle quali hanno ricevuto contributi su questioni attinenti all'oggetto del fascicolo. L'articolo 5 bis, paragrafo 4, si applica mutatis mutandis.
Emendamento 15 Regolamento del Parlamento europeo Allegato I – articolo 6
Articolo 6
Articolo 6
Attività degli ex deputati
Attività degli ex deputati
Gli ex deputati al Parlamento europeo impegnati in attività di lobbying a titolo professionale o di rappresentanza direttamente connesse al processo decisionale dell'Unione dovrebbero informare il Parlamento europeo al riguardo e non possono, per l'intera durata di detto impegno, beneficiare delle agevolazioni concesse agli ex deputati in virtù della regolamentazione stabilita in materia dall'Ufficio di presidenza57.
Gli ex deputati al Parlamento europeo impegnati in attività di lobbying a titolo professionale o di rappresentanza direttamente connesse al processo decisionale dell'Unione dovrebbero informare il Parlamento europeo al riguardo e non possono, per l'intera durata di detto impegno, beneficiare delle agevolazioni concesse agli ex deputati in virtù della regolamentazione stabilita in materia dall'Ufficio di presidenza57.
I deputati non coinvolgono gli ex deputati il cui mandato è terminato da meno di sei mesi e che rientrano nelle categorie di persone di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2, in nessuna attività che potrebbe consentire agli ex deputati di influenzare l'elaborazione o l'attuazione delle politiche o della legislazione, o i processi decisionali del Parlamento.
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57 Decisione dell'Ufficio di presidenza del 12 aprile 1999 sulle agevolazioni concesse agli ex deputati al Parlamento europeo.
57 Decisione dell'Ufficio di presidenza del 17 aprile 2023 sugli ex deputati al Parlamento europeo.
Emendamenti 16, 21cp7, 25cp2-5 e 25cp9 Regolamento del Parlamento europeo Allegato I – articolo 7
Articolo 7
Articolo 7
Comitato consultivo sulla condotta dei deputati
Comitato consultivo sulla condotta dei deputati
1. È istituito un comitato consultivo sulla condotta dei deputati (in appresso "comitato consultivo").
1. È istituito un comitato consultivo sulla condotta dei deputati (in appresso "comitato consultivo").
2. Il comitato consultivo è composto da cinque membri, designati dal Presidente all'inizio del suo mandato tra i membri della commissione per gli affari costituzionali e della commissione giuridica, tenendo conto della loro esperienza e dell'equilibrio politico.
2. Il comitato consultivo è composto da otto deputati in carica al Parlamento europeo, designati dal Presidente all'inizio del suo mandato tenendo conto della loro esperienza e dell'equilibrio politico e di genere.
La presidenza del comitato consultivo è esercitata a turno da ciascuno dei suoi membri per un semestre.
La presidenza è esercitata a turno per un semestre dai membri del comitato consultivo.
3. All'inizio del proprio mandato, il Presidente designa inoltre i membri di riserva del comitato consultivo, uno per ciascun gruppo politico non rappresentato in seno al comitato consultivo.
3. All'inizio del proprio mandato, il Presidente designa inoltre i membri di riserva del comitato consultivo, uno per ciascun gruppo politico non rappresentato in seno al comitato consultivo.
In caso di presunta violazione del presente codice di condotta da parte di un membro di un gruppo politico non rappresentato in seno al comitato consultivo, il relativo membro di riserva funge da sesto membro titolare del comitato consultivo incaricato di esaminare la presunta violazione in questione.
In caso di presunta violazione del presente codice di condotta da parte di un membro di un gruppo politico non rappresentato in seno al comitato consultivo o in caso di una richiesta a norma del paragrafo 4 riguardante detto membro, il relativo membro di riserva funge da nono membro titolare del comitato consultivo.
3 bis. In caso di presunta violazione del presente codice di condotta da parte di un membro titolare o di un membro di riserva del comitato consultivo, il membro titolare o di riserva interessato non partecipa ai lavori del comitato consultivo in merito alla presunta violazione in questione.
4. Su richiesta di un deputato, il comitato consultivo fornisce ai deputati, a titolo confidenziale e entro trenta giorni di calendario, orientamenti sull'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni del presente codice di condotta. Il deputato in questione ha il diritto di fare riferimento a detti orientamenti.
4. Su richiesta di un deputato, il comitato consultivo fornisce ai deputati, a titolo confidenziale e entro trenta giorni di calendario, orientamenti sull'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni del presente codice di condotta, con particolare riguardo ai conflitti di interessi. Il deputato in questione ha il diritto di fare riferimento a detti orientamenti.
Su richiesta del Presidente, il comitato consultivo esamina inoltre i presunti casi di violazione del presente codice di condotta e consiglia il Presidente circa le eventuali misure da adottare.
Su richiesta del Presidente, il comitato consultivo esamina inoltre i presunti casi di violazione del presente codice di condotta e consiglia il Presidente circa le eventuali misure da adottare.
Il comitato consultivo verifica proattivamente il rispetto del presente codice di condotta e delle relative misure di applicazione da parte dei deputati. Il comitato consultivo segnala al Presidente eventuali violazioni di tali disposizioni.
Le presunte violazioni del presente codice di condotta possono essere segnalate direttamente al comitato consultivo, che può valutarle e consigliare il Presidente sulle possibili azioni da intraprendere. L'Ufficio di presidenza può adottare norme sulla procedura di segnalazione di presunte violazioni.
5. Il comitato consultivo può, dopo aver sentito il Presidente, chiedere il parere di esperti esterni.
5. Il comitato consultivo può chiedere il parere di esperti esterni, con la massima riservatezza.
6. Il comitato consultivo pubblica una relazione annuale sulle sue attività.
6. Il comitato consultivo pubblica una relazione annuale sulle sue attività e sensibilizza periodicamente i deputati in merito al presente codice di condotta e alle relative misure di applicazione.
Emendamento 17 Regolamento del Parlamento europeo Allegato I – articolo 8
Articolo 8
Articolo 8
Procedura in caso di eventuali violazioni del codice di condotta
Procedura in caso di presunte violazioni del presente codice di condotta
1. Qualora vi sia motivo di ritenere che un deputato al Parlamento europeo possa avere violato il presente codice di condotta, tranne in casi manifestamente vessatori, il Presidente sottopone la questione al comitato consultivo.
1. Qualora vi sia motivo di ritenere che un deputato al Parlamento europeo possa avere violato il presente codice di condotta, il Presidente sottopone la questione al comitato consultivo.
2. Il comitato consultivo esamina le circostanze della presunta violazione e può ascoltare il deputato in questione. Sulla base delle sue conclusioni, formula una raccomandazione al Presidente in merito a un'eventuale decisione.
2. Il comitato consultivo esamina le circostanze della presunta violazione e può ascoltare il deputato in questione. Sulla base delle sue conclusioni, formula una raccomandazione al Presidente contenente, se del caso, una sanzione che può consistere in una o più misure di cui all'articolo 176, paragrafi 4, 5 e 6, del regolamento.
In caso di presunta violazione del codice di condotta da parte di un membro titolare o di un membro di riserva del comitato consultivo, il membro titolare o di riserva interessato si astiene dal partecipare ai lavori del comitato consultivo in merito alla suddetta presunta violazione.
3. Se, tenuto conto della raccomandazione del comitato consultivo e dopo aver invitato il deputato interessato a presentare le sue osservazioni per iscritto, il Presidente constata che un determinato deputato ha violato il codice di condotta, egli adotta una decisione motivata con cui stabilisce una sanzione. Il Presidente notifica la decisione motivata al deputato in questione.
3. Se, tenuto conto della raccomandazione del comitato consultivo e dopo aver invitato il deputato interessato a presentare le sue osservazioni per iscritto, il Presidente constata che un determinato deputato ha violato il presente codice di condotta, egli adotta una decisione motivata con cui irroga una sanzione. Il Presidente notifica la decisione motivata al deputato in questione.
La sanzione può consistere in una o più di una delle misure enunciate all'articolo 176, paragrafi da 4 a 6, del regolamento.
La sanzione può consistere in una o più di una delle misure enunciate all'articolo 176, paragrafi 4, 5 e 6, del regolamento.
4. Il deputato in questione può usufruire delle modalità di ricorso interno di cui all'articolo 177 del regolamento.
4. Il deputato in questione può usufruire delle modalità di ricorso interno di cui all'articolo 177 del regolamento.
4 bis. Il Presidente sottopone al comitato consultivo anche le inosservanze sistematiche, gravi o ripetute degli obblighi di comunicazione previsti dal presente codice di condotta.
Emendamento 18 Regolamento del Parlamento europeo Allegato I – articolo 9
Articolo 9
Articolo 9
Attuazione
Attuazione
L'Ufficio di presidenza adotta le modalità di applicazione del presente codice di condotta, compresa una procedura di controllo e, se del caso, aggiorna gli importi di cui agli articoli 4 e 5.
L'Ufficio di presidenza adotta le modalità di applicazione del presente codice di condotta, compresa una procedura di controllo della conformità e la formazione dei deputati.
L'Ufficio di presidenza può formulare proposte di revisione del presente codice di condotta.
L'Ufficio di presidenza può formulare proposte di revisione del presente codice di condotta.