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Procedura : 2022/0278(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A9-0246/2023

Testi presentati :

A9-0246/2023

Discussioni :

PV 12/09/2023 - 8
CRE 12/09/2023 - 8

Votazioni :

PV 13/09/2023 - 7.7
CRE 13/09/2023 - 7.7
PV 24/04/2024 - 7.7

Testi approvati :

P9_TA(2023)0317
P9_TA(2024)0320

Testi approvati
PDF 403kWORD 126k
Mercoledì 13 settembre 2023 - Strasburgo
Strumento per le emergenze nel mercato unico
P9_TA(2023)0317A9-0246/2023

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 settembre 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per le emergenze nel mercato unico e abroga il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (COM(2022)0459 – C9-0315/2022 – 2022/0278(COD))(1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Titolo
Proposta di
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce uno strumento per le emergenze nel mercato unico e abroga il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio
che istituisce un quadro di misure di emergenza e resilienza nel mercato interno (atto legislativo per le emergenze e la resilienza nel mercato interno) e modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1
(1)  Le crisi del passato, soprattutto i primi giorni della pandemia di COVID-19, hanno dimostrato che il mercato interno (altresì noto come "mercato unico") e le relative catene di approvvigionamento possono essere colpiti duramente da tali crisi, e che mancano strumenti di gestione delle crisi e meccanismi di coordinamento adeguati o, se esistono, non coprono tutti gli aspetti del mercato unico o non consentono una risposta tempestiva a tali impatti.
(1)  Le crisi del passato, soprattutto i primi giorni della pandemia di COVID-19, hanno dimostrato che il mercato interno e le relative catene di approvvigionamento possono essere colpiti duramente, e che mancano strumenti di gestione delle crisi e meccanismi di coordinamento adeguati o, se esistono, non coprono tutti gli aspetti del mercato interno o non consentono una risposta tempestiva ed efficace a tali crisi.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 2
(2)  L'Unione non era sufficientemente preparata per garantire la fabbricazione, l'acquisizione e la distribuzione efficienti di beni di carattere non medico di rilevanza per le crisi quali i dispositivi di protezione individuale, in particolare nella fase iniziale della pandemia di COVID-19, e le misure ad hoc adottate dalla Commissione per ripristinare il funzionamento del mercato unico e garantire la disponibilità di beni di carattere non medico di rilevanza per le crisi durante la pandemia di COVID-19 sono state necessariamente di natura reattiva. La pandemia ha inoltre evidenziato una visione d'insieme insufficiente delle capacità di fabbricazione nell'Unione come pure vulnerabilità relative alle catene di approvvigionamento globali.
(2)  L'Unione non era sufficientemente preparata per garantire la fabbricazione, l'acquisizione e la distribuzione efficienti di beni di carattere non medico di rilevanza per le crisi quali i dispositivi di protezione individuale, in particolare nella fase iniziale della pandemia di COVID-19, e le misure ad hoc adottate dalla Commissione per ripristinare il funzionamento del mercato interno e garantire la disponibilità di beni di carattere non medico di rilevanza per le crisi durante la pandemia di COVID-19 sono state necessariamente di natura reattiva. La pandemia ha inoltre evidenziato una visione d'insieme insufficiente delle capacità di fabbricazione nell'Unione come pure vulnerabilità relative alle catene di approvvigionamento globali.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis)  Durante la pandemia di COVID-19, le misure non coordinate che limitavano la libera circolazione delle persone hanno avuto un impatto particolare su settori critici, in particolare quelli che dipendono dai lavoratori mobili, compresi i lavoratori frontalieri e transfrontalieri, che hanno svolto un ruolo essenziale nel mantenere l'economia dell'Unione in quel periodo.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 3
(3)  Le azioni da parte della Commissione sono state ritardate di varie settimane a causa della mancanza sia di misure di pianificazione di emergenza a livello dell'Unione sia di chiarezza quanto alla parte dell'amministrazione nazionale da contattare al fine di trovare soluzioni rapide all'impatto della crisi sul mercato unico. È inoltre emerso con chiarezza che azioni restrittive non coordinate da parte degli Stati membri avrebbero ulteriormente aggravato gli impatti della crisi sul mercato unico. Si è palesata la necessità di accordi tra gli Stati membri e le autorità dell'Unione riguardo alla pianificazione di emergenza, il coordinamento e la cooperazione a livello tecnico nonché lo scambio di informazioni.
(3)  Le azioni da parte della Commissione sono state ritardate di varie settimane a causa della mancanza sia di misure di pianificazione di emergenza a livello dell'Unione sia di chiarezza quanto all'autorità nazionale da contattare al fine di trovare soluzioni rapide all'impatto della crisi sul mercato interno. È inoltre emerso con chiarezza che azioni restrittive non coordinate da parte degli Stati membri avrebbero ulteriormente aggravato gli impatti della crisi sul mercato interno. Si è palesata la necessità di accordi tra gli Stati membri e le autorità dell'Unione riguardo alla pianificazione di emergenza, il coordinamento e la cooperazione a livello tecnico nonché lo scambio di informazioni. Inoltre, è apparso evidente che la mancanza di un coordinamento efficace tra gli Stati membri ha esacerbato la carenza di beni e creato maggiori ostacoli alla libera circolazione dei servizi e delle persone.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)  Le organizzazioni rappresentative degli operatori economici hanno indicato che questi ultimi non avevano informazioni sufficienti sulle misure di risposta alle crisi degli Stati membri durante la pandemia, in parte per il fatto di non sapere dove ottenere tali informazioni, in parte a causa dei vincoli linguistici e degli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di presentare ripetute richieste in tutti gli Stati membri, perdipiù in un contesto normativo in costante evoluzione. Ciò ha impedito loro di prendere decisioni commerciali informate riguardo alla misura in cui poter fare affidamento sui loro diritti di libera circolazione o continuare le operazioni commerciali transfrontaliere durante la crisi. È necessario migliorare la disponibilità di informazioni sulle misure di risposta alle crisi a livello nazionale e dell'Unione.
(4)  Tuttavia, nonostante l'iniziale mancanza di coordinamento, le norme del mercato interno hanno svolto un ruolo fondamentale nell'attenuare l'impatto negativo della crisi e nel garantire una rapida ripresa dell'economia dell'Unione, in particolare ostando alle restrizioni nazionali ingiustificate e sproporzionate contenute nelle risposte unilaterali degli Stati membri e fornendo un forte incentivo a trovare soluzioni comuni, promuovendo in tal modo la solidarietà.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 5
(5)  Tali eventi recenti hanno altresì messo in evidenza la necessità per l'Unione di essere meglio preparata a possibili crisi future, soprattutto in considerazione dei continui effetti dei cambiamenti climatici e delle catastrofi naturali che ne derivano come pure delle instabilità economiche e geopolitiche globali. Alla luce del fatto che non è noto quale tipo di crisi possa verificarsi e produrre gravi ripercussioni sul mercato unico e sulle relative catene di approvvigionamento in futuro, è necessario prevedere uno strumento che si applichi in relazione agli impatti sul mercato unico di un'ampia gamma di crisi.
(5)  Tali eventi recenti hanno altresì messo in evidenza la necessità per l'Unione di essere meglio preparata a possibili crisi future, soprattutto in considerazione dei continui effetti dei cambiamenti climatici e delle catastrofi naturali che ne derivano come pure delle instabilità economiche e geopolitiche globali. Alla luce del fatto che non è noto quale tipo di crisi future possa verificarsi e avere gravi ripercussioni sul mercato interno e sulle relative catene di approvvigionamento, è necessario prevedere uno strumento che si applichi nel caso in cui si verifichi un'ampia gamma di crisi che abbiano un impatto sul mercato interno e un effetto transfrontaliero.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 6
(6)  Una crisi può avere un duplice impatto sul mercato unico. Da un lato, può comportare ostacoli alla libera circolazione in seno al mercato unico, perturbandone di conseguenza il normale funzionamento. Dall'altro lato, può esacerbare le carenze di beni e servizi di rilevanza per le crisi sul mercato unico. Il regolamento dovrebbe affrontare entrambi i tipi di impatti sul mercato unico.
(6)  L'impatto di una crisi sul mercato interno può comportare ostacoli alla libera circolazione in seno al mercato interno, perturbandone di conseguenza il normale funzionamento. Una crisi può esacerbare le carenze di beni e servizi di rilevanza per le crisi sul mercato interno. Il presente regolamento dovrebbe affrontare l'impatto negativo sulla libera circolazione di merci, servizi o persone nel mercato interno.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 7
(7)  Data la difficoltà di prevedere eventuali aspetti specifici delle crisi future che inciderebbero sul mercato unico e sulle relative catene di approvvigionamento, il presente regolamento dovrebbe definire un quadro generale per l'anticipazione, la mitigazione e la riduzione al minimo degli impatti negativi che eventuali crisi possono avere sul mercato unico e sulle relative catene di approvvigionamento, nonché per la preparazione a tali impatti. .
(7)  Data la difficoltà di prevedere eventuali aspetti specifici delle crisi future che inciderebbero sul mercato interno e sulle relative catene di approvvigionamento, il presente regolamento dovrebbe definire un quadro generale per l'anticipazione, la mitigazione e la riduzione al minimo degli impatti negativi che eventuali crisi possono avere sul mercato interno e sulle relative catene di approvvigionamento, nonché per il rafforzamento della resilienza.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 8
(8)  Il quadro di misure di cui al presente regolamento dovrebbe essere utilizzato in modo coerente, trasparente, efficiente, proporzionato e tempestivo, tenendo in debita considerazione la necessità di mantenere le funzioni vitali della società, ivi compresi la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, l'ordine pubblico o la sanità pubblica, rispettando la responsabilità degli Stati membri di salvaguardare la sicurezza nazionale e la loro facoltà di preservare altre funzioni statali essenziali, tra cui la garanzia dell'integrità territoriale dello Stato e il mantenimento dell'ordine pubblico.
(8)  Le misure di cui al presente regolamento dovrebbero essere utilizzate in modo coerente, trasparente, efficiente, proporzionato e tempestivo, tenendo in debita considerazione la necessità di mantenere le funzioni vitali della società, ivi compresi la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, l'ordine pubblico o la sanità pubblica, rispettando la responsabilità degli Stati membri di salvaguardare la sicurezza nazionale e la loro facoltà di preservare altre funzioni statali essenziali, tra cui la garanzia dell'integrità territoriale dello Stato e il mantenimento dell'ordine pubblico. Il presente regolamento dovrebbe pertanto lasciare impregiudicate le questioni relative alla sicurezza nazionale e alla difesa.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 9
(9)  A tale scopo, il presente regolamento prevede:
(9)  A tale scopo, il presente regolamento prevede i mezzi necessari per garantire la continuità del funzionamento del mercato interno, la libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori, nonché la disponibilità di beni e servizi di rilevanza per le crisi per i cittadini, le imprese e le autorità pubbliche in tempi di crisi.
–  i mezzi necessari per garantire la continuità del funzionamento del mercato unico, delle imprese che operano nel mercato unico e delle relative catene di approvvigionamento strategiche, ivi comprese la libera circolazione di merci, servizi e persone nei periodi di crisi nonché la disponibilità di beni e servizi di rilevanza per le crisi per i cittadini, le imprese e le autorità pubbliche durante la crisi;
–  un forum per un coordinamento, una cooperazione e uno scambio di informazioni adeguati; e
–  i mezzi affinché siano tempestivamente accessibili e disponibili le informazioni necessarie per una risposta mirata e un comportamento di mercato adeguato da parte delle imprese e dei cittadini durante una crisi.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 10
(10)  Ove possibile, il presente regolamento dovrebbe consentire l'anticipazione degli eventi e delle crisi sulla base di un'analisi costante riguardante i settori di importanza strategica dell'economia del mercato unico e delle continue attività di analisi delle prospettive dell'Unione.
soppresso
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 11
(11)  Il presente regolamento non dovrebbe portare a una duplicazione del quadro vigente per i medicinali, i dispositivi medici o altre contromisure mediche nell'ambito del quadro di sicurezza sanitaria dell'UE, che comprende il regolamento (UE) …/… relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero [regolamento SCBTH (COM(2020) 727)], il regolamento (UE) …/… del Consiglio relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi [regolamento relativo a un quadro per le emergenze (COM(2021) 577)], il regolamento (UE) …/… sull'ampliamento del mandato dell'ECDC [regolamento ECDC (COM(2020) 726)] e il regolamento (UE) 2022/123 sull'estensione del mandato dell'EMA [regolamento EMA]. I medicinali, i dispositivi medici o le altre contromisure mediche, qualora siano inseriti nell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento relativo a un quadro per le emergenze, sono pertanto esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, tranne in relazione alle disposizioni riguardanti la libera circolazione durante le emergenze nel mercato unico e, in particolare, quelle progettate per ripristinare e agevolare la libera circolazione come pure il meccanismo di notifica.
(11)  Il presente regolamento non dovrebbe portare a una duplicazione del quadro vigente per i medicinali, i dispositivi medici o altre contromisure mediche nell'ambito del quadro di sicurezza sanitaria dell'UE, che comprende il regolamento (UE) 2022/123 e il regolamento (UE) 2022/2371. I medicinali, i dispositivi medici o le altre contromisure mediche che rientrano nel loro ambito di competenza sono pertanto esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, tranne in relazione alle disposizioni riguardanti la libera circolazione durante le emergenze nel mercato interno e, in particolare, quelle progettate per ripristinare e agevolare la libera circolazione come pure il meccanismo di notifica.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 12
(12)  Il presente regolamento dovrebbe completare i dispositivi integrati di risposta politica alle crisi gestiti dal Consiglio in virtù della decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio per quanto riguarda l'azione sugli impatti per il mercato unico delle crisi intersettoriali che necessitano di un processo decisionale politico.
(12)  Il presente regolamento dovrebbe completare i dispositivi integrati di risposta politica alle crisi gestiti dal Consiglio in virtù della decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio per quanto riguarda l'azione sugli impatti per il mercato interno delle crisi intersettoriali che necessitano di un processo decisionale politico.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 16
(16)  Al fine di tenere conto del carattere straordinario di un'emergenza nel mercato unico e delle sue potenziali conseguenze di ampia portata per il funzionamento di base dello stesso, è opportuno che le competenze di esecuzione siano attribuite in via eccezionale al Consiglio ai fini dell'attivazione della modalità di emergenza nel mercato unico a norma dell'articolo 281, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(16)  Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il diritto del lavoro o le condizioni di lavoro, comprese la salute e la sicurezza sul lavoro, né i diritti di negoziazione collettiva e l'autonomia delle parti sociali.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 17
(17)  L'articolo 21 TFUE sancisce il diritto dei cittadini dell'UE di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. I dettagli delle condizioni e delle limitazioni sono riportati nella direttiva 2004/38/CE. Tale direttiva definisce i principi generali applicabili a tali limitazioni nonché i motivi che possono essere utilizzati per giustificare tali misure. Tali motivi riguardano l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica. In detto contesto, le restrizioni alla libertà di circolazione possono essere giustificate se sono proporzionate e non discriminatorie. Il presente regolamento non mira a stabilire ulteriori motivi per la limitazione del diritto alla libera circolazione delle persone oltre a quelli di cui al capo VI della direttiva 2004/38/CE.
(17)   Laddove le attività da svolgere a norma del presente regolamento comportassero il trattamento di dati personali, tale trattamento dovrebbe essere conforme alla normativa pertinente dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, ossia il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis e il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio1 ter.
__________________
1 bis Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
1 ter Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 18
(18)  Per quanto riguarda le misure per il ripristino e l'agevolazione della libera circolazione delle persone e qualsiasi altra misura di cui al presente regolamento che influisce sulla libera circolazione delle persone, tali misure si basano sull'articolo 21 TFUE e integrano la direttiva 2004/38/CE senza influire sulla sua applicazione durante le emergenze nel mercato unico. Tali misure non dovrebbero portare all'autorizzazione o alla giustificazione di restrizioni alla libera circolazione contrarie ai trattati o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione.
(18)  Il presente regolamento stabilisce i diritti e gli obblighi degli operatori economici, in particolare le persone fisiche o giuridiche, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, che offrono prodotti o servizi di importanza fondamentale sul mercato. Definisce inoltre settori di rilevanza critica che rivestono un'importanza sistemica e vitale per il funzionamento del mercato interno, in particolare i settori connessi alla libera circolazione transfrontaliera di merci, servizi o persone, ad esempio nei settori dell'alimentazione, dei trasporti, della manutenzione, della salute o delle tecnologie dell'informazione.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 19
(19)  L'articolo 45 TFUE sancisce il diritto alla libera circolazione dei lavoratori, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Il presente regolamento comprende disposizioni che integrano le misure vigenti al fine di rafforzare la libera circolazione delle persone, aumentare la trasparenza e fornire assistenza amministrativa durante le emergenze nel mercato unico. Tali misure comprendono l'istituzione e la messa a disposizione di punti di contatto unici per i lavoratori e i loro rappresentanti negli Stati membri e a livello dell'Unione durante le modalità di vigilanza del mercato unico e di emergenza nel mercato unico nel quadro del presente regolamento.
(19)  Per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, il presente regolamento dovrebbe istituire un comitato per le emergenze e la resilienza nel mercato interno ("comitato") incaricato di fornire consulenza alla Commissione sulle misure opportune per anticipare e prevenire una crisi o rispondere al suo impatto. Il Parlamento europeo dovrebbe essere in grado di nominare un esperto quale membro del comitato. La Commissione dovrebbe invitare rappresentanti di altri organismi di rilevanza per le crisi a livello dell'Unione in qualità di osservatori alle pertinenti riunioni del comitato, compresi se del caso rappresentanti del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale europeo. La Commissione dovrebbe provvedere affinché il Parlamento europeo riceva tutti i documenti contemporaneamente ai rappresentanti degli Stati membri. Il Parlamento europeo dovrebbe altresì avere sistematicamente l'accesso alle riunioni del comitato a cui sono invitati gli esperti degli Stati membri. Conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo e agli accordi bilaterali tra l'Unione e la Confederazione svizzera, è opportuno garantire la partecipazione dei rappresentanti degli Stati EFTA in qualità di osservatori. Il comitato dovrebbe in particolare assistere e consigliare la Commissione in merito alle misure che hanno un impatto sulla libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori, con particolare attenzione ai lavoratori mobili, tra cui i lavoratori frontalieri e transfrontalieri.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 20
(20)  Se adottano misure che incidono sulla libera circolazione di merci o persone, le merci o sulla libera prestazione di servizi in preparazione delle emergenze nel mercato unico o durante tali emergenze, gli Stati membri dovrebbero limitare tali misure a quanto necessario e revocarle non appena la situazione lo consente. È opportuno che tali misure rispettino i principi di proporzionalità e non discriminazione e tengano conto della situazione particolare delle regioni frontaliere.
(20)   È essenziale garantire una maggiore trasparenza e responsabilità, in particolare in tempi di crisi, in linea con i valori su cui si fonda l'Unione. Il Parlamento europeo svolge un ruolo fondamentale nel garantire la responsabilità democratica. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire norme per rafforzare il dialogo in materia di emergenza e resilienza tra la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 21
(21)   L'attivazione della modalità di emergenza nel mercato unico dovrebbe comportare un obbligo per gli Stati membri di notificare le restrizioni alla libera circolazione di rilevanza per le crisi.
(21)   Per garantire l'efficacia del coordinamento e dello scambio di informazioni in caso di emergenza, il presente regolamento stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di designare uffici centrali di collegamento, incaricati di gestire i contatti con l'ufficio centrale di collegamento a livello dell'Unione designato dalla Commissione e con gli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 22
(22)  In sede di esame della compatibilità con il principio di proporzionalità di eventuali progetti di misure o misure adottate notificati, la Commissione dovrebbe tenere in debita considerazione l'evolversi della situazione di crisi e le informazioni spesso limitate che sono a disposizione degli Stati membri quando cercano di ridurre i rischi emergenti nel contesto della crisi. Ove giustificato e necessario alla luce delle circostanze, in base alle eventuali informazioni disponibili, ivi comprese quelle specialistiche o scientifiche, la Commissione può valutare la fondatezza delle ragioni degli Stati membri sulla base del principio di precauzione quale motivo per l'adozione di restrizioni alla libera circolazione delle persone. Spetta alla Commissione garantire che tali misure siano conformi al diritto dell'Unione e non creino ostacoli ingiustificati al funzionamento del mercato unico. La Commissione dovrebbe dare seguito quanto prima alle notifiche degli Stati membri, tenendo conto delle circostanze della crisi specifica e al più tardi entro i termini di cui al presente regolamento.
(22)   La resilienza è fondamentale per garantire che il mercato interno consegua uno dei suoi obiettivi finali, ossia sostenere l'economia dell'Unione. Il presente regolamento dovrebbe consentire l'anticipazione degli eventi e delle crisi sulla base di un'analisi costante riguardante i settori di importanza critica dell'economia del mercato interno e delle continue attività di analisi delle prospettive dell'Unione. Per garantire che tutti gli attori siano preparati alle crisi, è necessario istituire norme sui test di resistenza da svolgere con cadenza biennale, sulle formazioni e sui protocolli di crisi che coinvolgano non solo tutte le autorità nazionali pertinenti, ma anche i portatori di interessi, quali le imprese, le parti sociali e gli esperti. È inoltre essenziale stabilire norme sulle riserve strategiche di beni di importanza critica, al fine di garantire un adeguato scambio di informazioni e fornire sostegno agli Stati membri al fine di assisterli nel coordinamento e nell'ottimizzazione dei loro sforzi.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 23
(23)  Al fine di garantire che le misure specifiche di emergenza nel mercato unico di cui al presente regolamento siano utilizzate solo ove indispensabile per rispondere a una determinata emergenza nel mercato unico, tali misure dovrebbero richiedere un'attivazione individuale mediante atti di esecuzione della Commissione in cui siano indicati i motivi per tale attivazione nonché i beni o i servizi di rilevanza per le crisi cui tali misure si applicano.
(23)   Al fine di determinare i settori critici, è opportuno stabilire una metodologia che tenga conto di criteri specifici, vale a dire i flussi commerciali, la domanda e l'offerta, la concentrazione dell'offerta, la produzione e le capacità di produzione dell'Unione e globali nelle diverse fasi della catena del valore e le interdipendenze tra gli operatori economici.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 24
(24)  Al fine di garantire la proporzionalità degli atti di esecuzione e il debito rispetto del ruolo degli operatori economici nella gestione delle crisi, è inoltre opportuno che la Commissione ricorra all'attivazione della modalità di emergenza nel mercato unico solo qualora gli operatori economici non fossero in grado di fornire una soluzione su base volontaria entro un periodo di tempo ragionevole. Il motivo di tale scelta dovrebbe essere indicato in ciascuno di tali atti e in relazione a tutti gli aspetti specifici di una crisi.
(24)   È importante individuare e monitorare le catene di approvvigionamento di beni e servizi di importanza critica durante la modalità di vigilanza, nonché la libera circolazione delle categorie di lavoratori di importanza critica, prima di un'emergenza nel mercato interno. Al fine di tenere conto dell'attivazione della modalità di vigilanza e delle potenziali conseguenze per il corretto funzionamento del mercato interno che essa comporta, è opportuno che le competenze di esecuzione siano attribuite in via eccezionale alla Commissione ai fini dell'attivazione di tale modalità a norma dell'articolo 291, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La modalità di vigilanza dovrebbe essere attivata per una durata massima di sei mesi, con la possibilità di una proroga della stessa durata, tenendo debitamente conto del parere fornito dal comitato. La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue conclusioni relative al monitoraggio, effettuato durante la modalità di vigilanza, delle catene di approvvigionamento di beni e servizi di importanza critica, alla libera circolazione delle categorie di lavoratori di importanza critica e all'inventario degli operatori economici più rilevanti.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 25
(25)  Le richieste di informazioni agli operatori economici dovrebbero essere utilizzate dalla Commissione solo qualora le informazioni necessarie per rispondere in modo adeguato all'emergenza nel mercato unico, ad esempio le informazioni necessarie per le procedure di appalto indette dalla Commissione per conto degli Stati membri o la stima delle capacità produttive dei fabbricanti di beni di rilevanza per le crisi le cui catene di approvvigionamento hanno subito perturbazioni, non possano essere ottenute da fonti disponibili al pubblico o a seguito di informazioni fornite su base volontaria.
(25)   La Commissione dovrebbe valutare attentamente la gravità delle perturbazioni del funzionamento del mercato interno e l'impatto di una crisi sulla base di prove concrete e affidabili e tenendo debitamente conto dei criteri stabiliti nel presente regolamento.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 26
(26)   L'attivazione della modalità di emergenza nel mercato unico dovrebbe, ove necessario, comportare altresì l'applicazione di determinate procedure di risposta alle crisi che introducono adeguamenti delle norme che disciplinano la progettazione, la fabbricazione, la valutazione della conformità e l'immissione sul mercato di merci oggetto di norme armonizzate dell'Unione. Le procedure di risposta alle crisi dovrebbero far sì che i prodotti considerati come beni di rilevanza per le crisi possano essere immessi rapidamente sul mercato in una situazione di emergenza. Gli organismi di valutazione della conformità dovrebbero attribuire la priorità alla valutazione della conformità dei beni di rilevanza per le crisi rispetto a qualsiasi altra domanda in corso per altri prodotti. Laddove si registrino invece indebiti ritardi nelle procedure di valutazione della conformità, le autorità nazionali competenti dovrebbero essere in grado di emettere autorizzazioni per i prodotti che non sono stati sottoposti alle procedure di valutazione della conformità applicabili per essere immessi nel rispettivo mercato, purché rispettino le prescrizioni applicabili in materia di sicurezza. Tali autorizzazioni sono valide solo sul territorio dello Stato membro che le rilascia e limitate alla durata dell'emergenza nel mercato unico. Inoltre, al fine di agevolare l'aumento dell'offerta di prodotti di rilevanza per le crisi, è opportuno introdurre determinate flessibilità in relazione al meccanismo di presunzione di conformità. Nel contesto di un'emergenza nel mercato unico, i fabbricanti di beni di rilevanza per le crisi dovrebbero poter fare anche affidamento sulle norme nazionali e internazionali, che forniscono un livello di protezione equivalente alle norme europee armonizzate. Laddove queste ultime non esistano o garantirvi la conformità sia eccessivamente difficile a causa delle perturbazioni del mercato unico, è opportuno che la Commissione possa emanare specifiche tecniche comuni con applicazione obbligatoria o facoltativa al fine di fornire soluzioni tecniche pronte all'uso ai fabbricanti.
(26)   Al fine di rendere conto del carattere straordinario di un'emergenza nel mercato unico e delle sue potenziali conseguenze di ampia portata per l'attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno, che potrebbe incidere negativamente sulla libera circolazione di merci, servizi e persone, e al fine di garantire un adeguato controllo pubblico, la modalità di emergenza nel mercato interno dovrebbe essere attivata solo mediante un atto legislativo sotto forma di decisione concernente una proposta presentata dalla Commissione e prontamente adottata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Per rispondere alla necessità di un rapido processo decisionale in tempi di crisi, le decisioni relative all'attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno potrebbero essere adottate ricorrendo a procedure d'urgenza, in quanto tali procedure sono già state utilizzate con successo in passato.
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 27
(27)  L'introduzione di tali adeguamenti di rilevanza per le crisi delle norme armonizzate settoriali dell'Unione pertinenti richiede adeguamenti mirati dei 19 quadri settoriali seguenti: direttiva 2000/14/CE, direttiva 2006/42/UE, direttiva 2010/35/UE, direttiva 2013/29/UE, direttiva 2014/28/UE, direttiva 2014/29/UE, direttiva 2014/30/UE, direttiva 2014/31/UE, direttiva 2014/32/UE, direttiva 2014/33/UE, direttiva 2014/34/UE, direttiva 2014/35/UE, direttiva 2014/53/UE, direttiva 2014/68/UE, regolamento (UE) 2016/424, regolamento (UE) 2016/425, regolamento (UE) 2016/426, regolamento (UE) 2019/1009 e regolamento (UE) n. 305/2011. L'attivazione delle procedure di emergenza dovrebbe essere subordinata all'attivazione dell'emergenza nel mercato unico e dovrebbe essere limitata ai prodotti considerati come beni di rilevanza per le crisi.
(27)   L'attivazione delle procedure di emergenza dovrebbe essere subordinata all'attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno e dovrebbe essere limitata ai prodotti considerati come beni di rilevanza per le crisi. Pertanto, l'attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno dovrebbe, ove necessario, comportare altresì l'applicazione di determinate procedure di risposta alle crisi che disciplinano la progettazione, la fabbricazione, la valutazione della conformità e l'immissione sul mercato di merci oggetto di norme armonizzate dell'Unione o che rientrano nelle norme del quadro generale di sicurezza, limitatamente ai prodotti designati come beni di rilevanza per la crisi.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 28
(28)  Laddove sussistano rischi significativi per il funzionamento del mercato unico oppure in caso di gravi carenze o di una domanda eccezionalmente elevata di beni di importanza strategica, misure a livello dell'Unione finalizzate a garantire la disponibilità di prodotti di rilevanza per le crisi, quali gli ordinativi classificati come prioritari, possono rivelarsi indispensabili per ripristinare il normale funzionamento del mercato unico.
(28)   Le restrizioni alla libera circolazione di merci, servizi e persone imposte dagli Stati membri dovrebbero essere vietate, a meno che non siano non discriminatorie, giustificate e proporzionate. Non dovrebbe essere possibile sospendere le libertà fondamentali sancite dal trattato in tempi di crisi e gli Stati membri non dovrebbero utilizzare la situazione di emergenza come pretesto per adottare restrizioni che vadano al di là delle norme del trattato. Qualsiasi risposta a un'emergenza nel mercato interno dovrebbe essere rigorosamente conforme a tali norme, nonché alle norme stabilite nel presente regolamento. Se adottano misure che incidono sulla libera circolazione di merci o persone, o sulla libera prestazione di servizi in preparazione delle emergenze nel mercato interno o durante tali emergenze, gli Stati membri dovrebbero limitare tali misure a quanto necessario e revocarle non appena la modalità di emergenza viene disattivata o prima che ciò avvenga, se esse non sono più necessarie. È opportuno che tali misure rispettino i principi di proporzionalità e non discriminazione e tengano conto della situazione particolare delle regioni frontaliere.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 29
(29)  Al fine di sfruttare il potere d'acquisto e la posizione negoziale della Commissione durante la modalità di vigilanza del mercato unico e la modalità di emergenza nel mercato unico, è opportuno che gli Stati membri chiedano alla Commissione di provvedere ad acquisizioni per loro conto.
(29)  Le organizzazioni rappresentative degli operatori economici hanno indicato che questi ultimi non avevano informazioni sufficienti sulle misure di risposta alle crisi degli Stati membri durante la pandemia, in parte per il fatto di non sapere dove ottenere tali informazioni, in parte a causa dei vincoli linguistici e degli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di presentare ripetute richieste in tutti gli Stati membri, perdipiù in un contesto normativo in costante evoluzione. Ciò ha impedito loro di prendere decisioni commerciali informate riguardo alla misura in cui poter fare affidamento sui loro diritti di libera circolazione o continuare le operazioni commerciali transfrontaliere durante la crisi. È necessario migliorare la disponibilità di informazioni sulle misure di risposta alle crisi a livello nazionale e dell'Unione.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 30
(30)  Laddove si registri una grave carenza di prodotti o servizi di rilevanza per le crisi nel mercato unico durante un'emergenza nel mercato unico e sia chiaro che gli operatori economici attivi nel mercato unico non producono nessuna di tali beni, ma sarebbero in via di principio in grado di riconvertire le loro linee di produzione o avrebbero una capacità insufficiente di fornire i beni o i servizi necessari, è opportuno che la Commissione possa in ultima istanza raccomandare agli Stati membri di adottare misure volte ad agevolare o richiedere l'aumento o la riconversione della capacità produttiva dei fabbricanti o della capacità dei prestatori di servizi di fornire servizi di rilevanza per le crisi. A tal fine la Commissione informerebbe gli Stati membri circa la gravità della carenza e il tipo di beni o servizi di rilevanza per le crisi necessari e fornirebbe sostegno e consulenza in relazione alle flessibilità previste nell'acquis dell'UE per tali scopi.
(30)  L'articolo 21 TFUE sancisce il diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. I dettagli delle condizioni e delle limitazioni sono riportati nella direttiva 2004/38/CE. Tale direttiva definisce i principi generali applicabili a tali limitazioni nonché i motivi che possono essere utilizzati per giustificare tali misure. Tali motivi riguardano l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica. In detto contesto, le restrizioni alla libertà di circolazione possono essere giustificate se sono proporzionate e non discriminatorie. Il presente regolamento non mira a stabilire ulteriori motivi per la limitazione del diritto alla libera circolazione delle persone oltre a quelli di cui al capo VI della direttiva 2004/38/CE.
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 31
(31)  Le misure che garantiscono la flessibilità normativa consentirebbero alla Commissione di raccomandare agli Stati membri di accelerare le procedure di concessione delle autorizzazioni necessarie per il rafforzamento della capacità di produrre beni di rilevanza per le crisi o prestare servizi di rilevanza per le crisi.
(31)  Le misure per l'agevolazione della libera circolazione delle persone e qualsiasi altra misura di cui al presente regolamento che influisce sulla libera circolazione delle persone si basano sull'articolo 21 TFUE e integrano la direttiva 2004/38/CE, senza influire sulla sua applicazione in caso di emergenze nel mercato unico. Tali misure non dovrebbero portare all'autorizzazione o alla giustificazione di restrizioni alla libera circolazione contrarie ai trattati o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 32
(32)  Inoltre, per garantire che i beni di rilevanza per le crisi siano disponibili durante l'emergenza nel mercato unico, la Commissione può invitare gli operatori economici attivi nelle catene di approvvigionamento di rilevanza per le crisi ad attribuire la priorità agli ordinativi dei fattori di produzione necessari per la produzione di beni finali di rilevanza per le crisi o agli ordinativi di tali beni finali stessi. Qualora un operatore economico si rifiutasse di accettare tali ordinativi e di attribuirvi la priorità, la Commissione può decidere, basandosi su prove oggettive del fatto che è indispensabile la disponibilità di beni di rilevanza per le crisi, di invitare gli operatori economici interessati ad accettare determinati ordinativi e ad attribuirvi la priorità; l'evasione di tali ordinativi prevarrà quindi su qualsiasi altro obbligo previsto dal diritto pubblico o privato. In caso di mancata accettazione, è opportuno che l'operatore in questione spieghi i legittimi motivi per cui non ha accettato la richiesta. La Commissione può pubblicare tale spiegazione motivata o parti di essa, tenendo debitamente conto della riservatezza commerciale.
(32)   L'articolo 45 TFUE sancisce il diritto alla libera circolazione dei lavoratori, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Il presente regolamento comprende disposizioni che integrano le misure vigenti al fine di agevolare la libera circolazione delle persone, aumentare la trasparenza e fornire assistenza amministrativa durante le emergenze nel mercato interno. Tali misure comprendono l'istituzione e la messa a disposizione di punti di contatto unici per i lavoratori e i loro rappresentanti negli Stati membri e a livello dell'Unione durante le modalità di vigilanza del mercato interno e di emergenza nel mercato interno nel quadro del presente regolamento. Gli Stati membri e la Commissione sono incoraggiati a utilizzare gli strumenti esistenti per l'istituzione e il funzionamento di tali punti di contatto. Tali punti di contatto dovrebbero essere attivi al di fuori della modalità di emergenza e dovrebbero servire a favorire la comunicazione tra gli Stati membri e con il comitato.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 33
(33)   Inoltre, per garantire la disponibilità di beni di rilevanza per le crisi durante l'emergenza nel mercato unico, la Commissione può raccomandare agli Stati membri di distribuire le riserve strategiche, tenendo in debita considerazione i principi di solidarietà, necessità e proporzionalità.
(33)   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la possibilità di adottare misure di sostegno per agevolare la libera circolazione delle persone. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 34
(34)  Laddove le attività da svolgere a norma del presente regolamento comportassero il trattamento di dati personali, tale trattamento dovrebbe essere conforme alla normativa pertinente dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, ossia il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio41 e il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio42.
(34)  L'attivazione della modalità di vigilanza del mercato interno o di emergenza nel mercato interno dovrebbe comportare l'obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione l'adozione di misure relative a restrizioni di rilevanza per le crisi alla libera circolazione delle merci, alla libera prestazione di servizi e alla libera circolazione delle persone, compresi i lavoratori, corredate di una dichiarazione che giustifichi l'introduzione di tali misure. La dichiarazione sulla proporzionalità di tali misure dovrebbe tenere conto dell'impatto delle misure, del loro ambito di applicazione e della loro durata prevista.
__________________
41 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
42 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 35
(35)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la possibilità di adottare misure di sostegno per agevolare la libera circolazione delle persone e stilare un elenco di obiettivi individuali (quantità e termini) per le riserve strategiche che gli Stati membri dovrebbero mantenere, onde conseguire gli obiettivi dell'iniziativa. È inoltre opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'attivazione della modalità di vigilanza e delle misure di vigilanza al fine di monitorare con attenzione le catene di approvvigionamento strategiche e coordinare la costituzione di riserve strategiche di beni e servizi di importanza strategica. Alla Commissione dovrebbero essere anche attribuite competenze di esecuzione per quanto riguarda l'attivazione di misure specifiche di risposta alle emergenze in presenza di un'emergenza nel mercato unico, per consentire una risposta coordinata e rapida. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(35)   In sede di esame della compatibilità con il principio di proporzionalità di eventuali progetti di misure o misure adottate notificati, la Commissione dovrebbe tenere in debita considerazione l'evolversi della situazione di crisi e le informazioni spesso limitate che sono a disposizione degli Stati membri quando cercano di ridurre i rischi emergenti nel contesto della crisi. Ove giustificato e necessario alla luce delle circostanze, in base alle eventuali informazioni disponibili, ivi comprese quelle specialistiche o scientifiche, la Commissione può valutare la fondatezza delle ragioni degli Stati membri. Spetta alla Commissione garantire che tali misure siano conformi al diritto dell'Unione e non creino ostacoli ingiustificati al funzionamento del mercato interno. La Commissione dovrebbe dare seguito quanto prima alle notifiche degli Stati membri, tenendo conto delle circostanze della crisi specifica e al più tardi entro i termini di cui al presente regolamento.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 36
(36)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"). Rispetta segnatamente il diritto alla vita privata degli operatori economici sancito dall'articolo 7 della Carta, il diritto alla protezione dei dati di cui all'articolo 8 della Carta, la libertà d'impresa e la libertà contrattuale, che sono tutelate dall'articolo 16 della Carta, il diritto di proprietà, tutelato dall'articolo 17 della Carta, il diritto di negoziazione e di azioni collettive tutelato dall'articolo 26 della Carta nonché il diritto a un ricorso giudiziario effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47 della Carta. Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, può invece essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Il regolamento non dovrebbe incidere sull'autonomia delle parti sociali, riconosciuta dal TFUE.
(36)  Se ritiene che le misure notificate non siano conformi al diritto dell'Unione, la Commissione può emettere una decisione che impone allo Stato membro interessato di modificare il progetto di misura notificato o di astenersi dall'adottarlo. L'adozione di decisioni non pregiudica le prerogative della Commissione quale custode dei trattati, che ha la responsabilità di garantire il rispetto della libera circolazione di merci, servizi e persone. Per garantire l'effettiva attuazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe fornire una risposta efficace alle violazioni del diritto dell'Unione mediante procedure di infrazione.
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 37
(37)  L'Unione conferma il suo pieno impegno in favore della solidarietà internazionale e sostiene fermamente il principio secondo cui le misure ritenute necessarie adottate in virtù del presente regolamento, ivi comprese quelle necessarie a prevenire o alleviare carenze gravi, siano attuate in modo mirato, trasparente, proporzionato, temporaneo e coerente con gli obblighi assunti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
(37)   Per garantire che i cittadini, i consumatori, gli operatori economici e i lavoratori come pure i loro rappresentanti ricevano assistenza in caso di emergenza, è importante istituire punti di contatto unici nazionali e un punto di contatto unico a livello dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che chiunque sia interessato da misure nazionali di risposta alle crisi abbia la possibilità di ricevere dalle autorità competenti informazioni pertinenti, fornite in un linguaggio chiaro, comprensibile e in un modo che sia facilmente accessibile alle persone con disabilità.
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 38
(38)  Il quadro dell'Unione comprende elementi interregionali per la definizione di misure transfrontaliere, multisettoriali e coerenti di vigilanza del mercato unico e di risposta alle emergenze nello stesso, segnatamente in considerazione delle risorse, delle capacità e delle vulnerabilità nelle regioni limitrofe, nello specifico le regioni frontaliere.
(38)   Al fine di garantire che le misure specifiche di emergenza nel mercato interno di cui al presente regolamento siano utilizzate solo ove indispensabile per rispondere a una determinata emergenza nel mercato interno, tali misure dovrebbero richiedere un'attivazione individuale mediante atti di esecuzione della Commissione in cui siano indicati i motivi per tale attivazione nonché i beni o i servizi di rilevanza per le crisi cui tali misure si applicano.
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 39
(39)  Ove opportuno, la Commissione avvia altresì consultazioni o cooperazioni, per conto dell'Unione, con paesi terzi pertinenti, con particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo, al fine di cercare soluzioni collaborative per far fronte alle perturbazioni delle catene di approvvigionamento, nel rispetto degli obblighi internazionali. Ciò comporta, se del caso, il coordinamento nei consessi internazionali pertinenti.
(39)   Al fine di garantire la proporzionalità degli atti di esecuzione e il debito rispetto del ruolo degli operatori economici nella gestione delle crisi, è inoltre opportuno che la Commissione ricorra all'attivazione delle misure relative alla modalità di emergenza nel mercato interno solo qualora gli operatori economici non fossero in grado di fornire una soluzione su base volontaria entro un periodo di tempo ragionevole. I motivi di tale attivazione dovrebbero essere indicati in ciascun atto e dovrebbero tenere conto di tutti gli aspetti specifici di una crisi.
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 40
(40)  Al fine di creare un quadro dei protocolli di crisi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare il quadro normativo di cui al presente regolamento specificando ulteriormente le modalità di cooperazione tra le autorità degli Stati membri e quelle dell'Unione durante le modalità di vigilanza del mercato unico e di emergenza nel mercato unico, nonché di scambio sicuro di informazioni e di comunicazione in merito alle crisi e ai rischi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(40)  Le richieste di informazioni agli operatori economici dovrebbero essere utilizzate dalla Commissione in ultima istanza solo qualora le informazioni necessarie per rispondere in modo adeguato all'emergenza nel mercato interno, ad esempio le informazioni necessarie per le procedure di appalto indette dalla Commissione per conto degli Stati membri o la stima delle capacità produttive dei fabbricanti di beni di rilevanza per le crisi le cui catene di approvvigionamento hanno subito perturbazioni, non possano essere ottenute da fonti disponibili al pubblico o a seguito di informazioni fornite su base volontaria in qualunque altro modo, in cooperazione con il comitato e gli Stati membri.
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 41
(41)  Il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio che prevede un meccanismo per le discussioni bilaterali sugli ostacoli al funzionamento del mercato unico è stato utilizzato raramente ed è obsoleto. La relativa valutazione ha dimostrato che le soluzioni previste da tale regolamento non sono in grado far fronte alle realtà di crisi complesse, che non sono limitate a incidenti che avvengono alle frontiere di due Stati membri confinanti. È pertanto opportuno abrogarlo.
(41)   Laddove sussistano rischi significativi per il funzionamento del mercato interno oppure in caso di gravi carenze o di una domanda eccezionalmente elevata di beni di importanza critica, misure a livello dell'Unione finalizzate a garantire la disponibilità di beni di rilevanza per le crisi, quali gli ordinativi classificati come prioritari, possono rivelarsi indispensabili per ripristinare il normale funzionamento del mercato interno.
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 41 bis (nuovo)
(41 bis)  Laddove si registri una grave carenza di beni o servizi di rilevanza per le crisi nel mercato interno durante un'emergenza nel mercato interno e sia chiaro che gli operatori economici attivi nel mercato interno non producono tali beni, ma sarebbero in via di principio in grado di riconvertire le loro linee di produzione o avrebbero una capacità sufficiente di fornitura di beni o servizi necessari, è opportuno che la Commissione possa in ultima istanza raccomandare agli Stati membri di adottare misure volte ad agevolare o richiedere l'aumento o la riconversione della capacità produttiva dei fabbricanti o della capacità dei prestatori di servizi di fornire servizi di rilevanza per le crisi. A tal fine la Commissione dovrebbe informare gli Stati membri circa la gravità della carenza e il tipo di beni e servizi di rilevanza per le crisi che sono necessari e dovrebbe fornire sostegno e consulenza in relazione alle flessibilità previste nell'acquis dell'Unione per tali scopi.
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 41 ter (nuovo)
(41 ter)  Le misure che garantiscono la flessibilità normativa consentirebbero alla Commissione di raccomandare agli Stati membri di accelerare le procedure di concessione delle autorizzazioni necessarie per il rafforzamento della capacità di produrre beni di rilevanza per le crisi o di prestare servizi di rilevanza per le crisi.
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 41 quater (nuovo)
(41 quater)   Inoltre, per garantire che i beni di rilevanza per le crisi siano disponibili durante l'emergenza nel mercato interno, la Commissione può invitare gli operatori economici attivi nelle catene di approvvigionamento di rilevanza per le crisi ad attribuire la priorità agli ordinativi di beni di rilevanza per le crisi o agli ordinativi di fattori di produzione necessari per la produzione di beni di rilevanza per le crisi. Qualora un operatore economico si rifiutasse di accettare l'invito ad attribuire la priorità a tali ordinativi, nonostante vi siano prove oggettive del fatto che la disponibilità di beni di rilevanza per le crisi è indispensabile, la Commissione può invitare gli operatori economici interessati ad accettare determinati ordinativi e ad attribuirvi la priorità; l'evasione di tali ordinativi prevarrà quindi su qualsiasi altro obbligo previsto dal diritto pubblico o privato. In caso di mancata accettazione, è opportuno che l'operatore in questione indichi i legittimi motivi per cui non ha accettato la richiesta.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 41 quinquies (nuovo)
(41 quinquies)  Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione per quanto riguarda l'attivazione di misure specifiche di risposta alle emergenze, ossia ordinativi classificati come prioritari, durante un'emergenza nel mercato interno, per consentire una risposta coordinata e rapida. L'ordinativo classificato come prioritario dovrebbe essere effettuato a un prezzo equo e ragionevole, che comprenda, se del caso, un'adeguata compensazione per tutti i costi aggiuntivi sostenuti dall'operatore economico, tra cui i costi derivanti, ad esempio, da contratti al di fuori dell'Unione o dalla modifica delle linee di produzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Considerando 41 sexies (nuovo)
(41 sexies)  Inoltre, qualora gravi carenze di beni e servizi di rilevanza per le crisi interessino uno Stato membro, lo Stato membro interessato può informarne la Commissione e indicare i quantitativi necessari. La Commissione dovrebbe trasmettere le informazioni a tutte le autorità competenti e ottimizzare il coordinamento delle risposte degli Stati membri. Per garantire la disponibilità di beni di rilevanza per le crisi durante l'emergenza nel mercato interno, la Commissione può inoltre raccomandare agli Stati membri di distribuire le riserve strategiche, tenendo in debita considerazione i principi di solidarietà, necessità e proporzionalità.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Considerando 41 septies (nuovo)
(41 septies)  Al fine di sfruttare il potere d'acquisto e la posizione negoziale della Commissione durante la modalità di vigilanza del mercato interno e la modalità di emergenza nel mercato interno, è opportuno che gli Stati membri chiedano alla Commissione di provvedere ad acquisizioni per loro conto. È inoltre essenziale garantire che gli Stati membri coordinino le loro azioni con il sostegno della Commissione e del comitato prima dell'avvio delle procedure di appalto di beni e servizi di rilevanza per le crisi. La trasparenza è un principio fondamentale per l'efficacia degli appalti pubblici, che migliora la concorrenza, aumenta l'efficienza e crea condizioni di parità. Il Parlamento europeo dovrebbe essere informato in merito alle procedure relative agli appalti congiunti a norma del presente regolamento e, su richiesta, dovrebbe avere accesso ai contratti conclusi a seguito di tali procedure, fatta salva l'adeguata protezione delle informazioni sensibili sul piano commerciale, compresi i segreti commerciali.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Considerando 41 octies (nuovo)
(41 octies)  È necessario stabilire norme sugli strumenti digitali al fine di garantire la preparazione nel rispondere a eventuali emergenze future in modo tempestivo ed efficiente, nonché di garantire il funzionamento ininterrotto del mercato interno, la libera circolazione di merci, servizi e persone nei periodi di crisi e la disponibilità di beni e servizi di rilevanza per le crisi per i cittadini, le imprese e le autorità pubbliche. Nell'istituire tali strumenti, la Commissione dovrebbe cercare di garantire l'interoperabilità con gli strumenti digitali già esistenti, come il sistema di informazione del mercato interno (IMI), al fine di evitare la duplicazione dei requisiti e qualsiasi onere amministrativo aggiuntivo. Il presente regolamento dovrebbe inoltre stabilire norme per un coordinamento, una cooperazione e uno scambio di informazioni adeguati e istituire strumenti digitali per garantire il funzionamento di corsie preferenziali per beni e servizi critici, mirando ad accelerare le procedure di autorizzazione, registrazione o dichiarazione. Inoltre, per migliorare il coinvolgimento di tutti gli attori economici, in particolare le imprese e la società civile, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma per i portatori di interessi volta a facilitare e incoraggiare una risposta volontaria alle emergenze nel mercato interno.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Considerando 41 nonies (nuovo)
(41 nonies)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). Rispetta segnatamente il diritto alla vita privata degli operatori economici sancito dall'articolo 7 della Carta, il diritto alla protezione dei dati di cui all'articolo 8 della Carta, la libertà d'impresa e la libertà contrattuale, che sono tutelate dall'articolo 16 della Carta, il diritto di proprietà, tutelato dall'articolo 17 della Carta, il diritto di negoziazione e di azioni collettive, tutelato dall'articolo 28 della Carta, nonché il diritto a un ricorso giudiziario effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47 della Carta.
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Considerando 41 decies
(41 decies)  Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, può invece essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Considerando 41 undecies (nuovo)
(41 undecies)   La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione dell'efficacia del presente regolamento e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, che riguardi anche una valutazione del lavoro del comitato, i test di resistenza, i protocolli di formazione e di crisi, i criteri per l'attivazione della modalità di emergenza nonché l'uso di strumenti digitali. Inoltre, le relazioni dovrebbero essere presentate dopo la disattivazione delle modalità di emergenza. Tali relazioni dovrebbero includere una valutazione del funzionamento del sistema di risposta alle emergenze e dell'impatto delle misure di emergenza sui diritti fondamentali, quali la libertà d'impresa, la libertà di cercare un impiego e di lavorare e il diritto di negoziazione e di azioni collettive, compreso il diritto di sciopero. Il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato in modo da incidere sul diritto di negoziazione collettiva e sul diritto di promuovere azioni collettive conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), tra cui il diritto dei lavoratori e dei dipendenti di ricorrere ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero. Inoltre, il presente regolamento non dovrebbe incidere sull'autonomia delle parti sociali, riconosciuta dal TFUE.
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Considerando 41 duodecies (nuovo)
(41 duodecies)   Qualsiasi azione nel quadro del presente regolamento dovrebbe essere coerente con gli obblighi dell'Unione nel contesto del diritto internazionale pertinente. L'Unione conferma il suo pieno impegno in favore della solidarietà internazionale e sostiene fermamente il principio secondo cui le misure ritenute necessarie adottate in virtù del presente regolamento, ivi comprese quelle necessarie a prevenire o alleviare carenze gravi, siano attuate in modo mirato, trasparente, proporzionato, temporaneo e coerente con gli obblighi assunti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Considerando 41 terdecies (nuovo)
(41 terdecies)   Il quadro dell'Unione dovrebbe comprendere elementi interregionali per la definizione di misure transfrontaliere, multisettoriali e coerenti di vigilanza del mercato interno e di risposta alle emergenze nello stesso, segnatamente in considerazione delle risorse, delle capacità e delle vulnerabilità nelle regioni limitrofe, nello specifico le regioni frontaliere.
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Considerando 10 quaterdecies (nuovo)
(41 quaterdecies)   Al fine di creare un quadro dei protocolli di crisi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente le modalità di cooperazione tra le autorità degli Stati membri e quelle dell'Unione durante le modalità di vigilanza del mercato interno e di emergenza nel mercato interno, nonché le modalità di scambio sicuro di informazioni e di comunicazione in merito alle crisi e ai rischi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Considerando 41 quindecies (nuovo)
(41 quindecies)   Il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio prevede un meccanismo per le discussioni bilaterali e la notifica degli ostacoli al funzionamento del mercato interno. Al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di notifica in situazioni di crisi, è pertanto opportuno modificare di conseguenza tale regolamento. Il regolamento (CE) n. 2679/98 non dovrebbe pregiudicare in alcun modo l'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti a livello di Unione, compresi il diritto o la libertà di sciopero o il diritto o la libertà di intraprendere altre azioni contemplate dalla disciplina delle relazioni industriali negli Stati membri, in conformità della normativa nazionale. Esso non dovrebbe neppure pregiudicare il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi, o di intraprendere azioni collettive in conformità alla normativa nazionale.
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1
1.  Il presente regolamento istituisce un quadro di misure atte ad anticipare gli impatti delle crisi sul mercato unico nonché a prepararsi e a rispondere a tali impatti, al fine di salvaguardare la libera circolazione di merci, servizi e persone e di garantire la disponibilità nel mercato unico di beni e servizi di importanza strategica nonché di beni e servizi di rilevanza per le crisi.
1.  Il presente regolamento mira a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno istituendo un quadro di norme armonizzate per rafforzarne la resilienza, anticipare efficacemente le crisi garantendo una risposta adeguata alle stesse e agevolare la libera circolazione di merci, servizi e persone.
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2
2.  Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono:
soppresso
a)  un gruppo consultivo incaricato di consigliare la Commissione sulle misure opportune per anticipare o prevenire l'impatto di una crisi sul mercato unico oppure per rispondere a tale impatto;
b)  misure per l'ottenimento, la condivisione e lo scambio di informazioni pertinenti;
c)  misure di emergenza a fini di anticipazione e pianificazione;
d)  misure per affrontare gli impatti sul mercato unico di incidenti significativi che non hanno ancora determinato un'emergenza nel mercato unico (vigilanza del mercato unico), ivi compresa una serie di misure di vigilanza; e
e)  misure per affrontare le emergenze nel mercato unico, ivi compresa una serie di misure di risposta alle emergenze.
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3
3.  Gli Stati membri scambiano periodicamente tra loro e con la Commissione informazioni su tutte le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
soppresso
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4
4.  La Commissione può acquisire qualsiasi conoscenza specialistica e/o scientifica pertinente, necessaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.
soppresso
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 2 – titolo
Ambito di applicazione
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1
1.  Le misure di cui al presente regolamento si applicano in relazione agli impatti significativi di una crisi sul funzionamento del mercato unico e delle relative catene di approvvigionamento.
1.  Le misure di cui al presente regolamento si applicano in relazione agli impatti significativi di una crisi sul funzionamento del mercato interno, fatti salvi i diritti fondamentali, tra cui la libertà d'impresa, sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a
a)  medicinali quali definiti all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2001/83/CE;
a)  medicinali quali definiti all'articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c
c)  altre contromisure mediche quali definite all'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) /… relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero [regolamento SCBTH]44 e indicate nell'elenco elaborato in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, della proposta di regolamento (UE) …/… del Consiglio relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi45;
c)  altre contromisure mediche quali definite all'articolo 3, punto 10, del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio45;
__________________
__________________
44 [riferimento all'atto adottato da inserire non appena disponibile]
45 [riferimento all'atto adottato da inserire non appena disponibile]
45 Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (GU L 314 del 6.12.2022, pag. 26).
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f
f)  servizi finanziari, ad esempio nel settore bancario, del credito, dell'assicurazione e della riassicurazione, delle pensioni professionali o individuali, dei titoli, dei fondi di investimento, dei pagamenti e dei servizi di consulenza nel settore degli investimenti, ivi compresi i servizi di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE, come pure le attività di compensazione e regolamento nonché i servizi di consulenza e intermediazione e gli altri servizi finanziari accessori.
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3
3.  In deroga al paragrafo 2, lettere a), b) e c), gli articoli da 16 a 20 e l'articolo 41 del presente regolamento si applicano ai prodotti di cui a tali lettere.
3.  In deroga al paragrafo 2, lettere a), b) e c), gli articoli da 16 a 20 e gli articoli da 41 a 41 quater si applicano ai prodotti di cui a tali lettere.
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Il presente regolamento non pregiudica i dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio.
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 5
5.  Il presente regolamento non pregiudica le norme dell'Unione in materia di concorrenza (articoli da 101 a 109 TFUE e regolamenti di esecuzione), ivi comprese le norme in materia di antitrust, concentrazioni e aiuti di Stato.
5.  Il presente regolamento non pregiudica le norme dell'Unione in materia di concorrenza, ivi comprese le norme in materia di antitrust, concentrazioni e aiuti di Stato.
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 6 – parte introduttiva
6.  Il presente regolamento non pregiudica la facoltà della Commissione di:
6.  Il presente regolamento non pregiudica il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679, il regolamento (UE) 2018/1725 e la direttiva 2002/58/CE.
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 6 – lettera a
a)  avviare consultazioni o cooperazioni, per conto dell'Unione, con paesi terzi pertinenti, con particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo, al fine di cercare soluzioni collaborative per evitare perturbazioni alle catene di approvvigionamento, nel rispetto degli obblighi internazionali. Ciò può comportare, se del caso, il coordinamento nei consessi internazionali pertinenti; o
soppresso
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 6 – lettera b
b)  valutare se è opportuno imporre restrizioni alle esportazioni di merci in linea con i diritti e gli obblighi internazionali dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio48.
soppresso
__________________
48 GU L 83 del 27.3.2015, pag. 34.
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis.  Il presente regolamento non pregiudica in alcun modo l'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati membri e a livello di Unione, compresi il diritto di sciopero o il diritto di intraprendere altre azioni contemplate dalla disciplina delle relazioni industriali negli Stati membri, in conformità al diritto e alle prassi nazionali. Non dovrebbe pregiudicare neppure il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi e di promuovere azioni collettive in conformità al diritto e alle pratiche nazionali.
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 7
7.  Qualsiasi azione nel quadro del presente regolamento è coerente con gli obblighi dell'Unione nel quadro del diritto internazionale.
soppresso
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 8
8.  Il presente regolamento non pregiudica la responsabilità degli Stati membri di salvaguardare la sicurezza nazionale o la loro facoltà di preservare funzioni statali essenziali, ivi compresa la garanzia dell'integrità territoriale dello Stato e il mantenimento dell'ordine pubblico.
soppresso
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1
1)  "crisi": evento eccezionale inaspettato e improvviso, naturale o provocato dall'uomo, di carattere e portata straordinari, che avviene in seno all'Unione o al di fuori di quest'ultima;
1)  "crisi": evento eccezionale, naturale o provocato dall'uomo, di carattere e portata straordinari, che avviene in seno all'Unione o al di fuori di quest'ultima e che ha ripercussioni negative sulla libera circolazione di merci, servizi o persone nel mercato interno;
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2
2)  "modalità di vigilanza del mercato unico": quadro per affrontare una minaccia di perturbazione significativa dell'approvvigionamento di beni e servizi di importanza strategica che può portare a un'emergenza nel mercato unico entro i sei mesi successivi;
2)  "modalità di vigilanza del mercato interno": quadro per affrontare la minaccia di una crisi con conseguente perturbazione significativa dell'approvvigionamento di beni e servizi di importanza critica che può portare a un'emergenza nel mercato interno entro i sei mesi successivi;
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3
3)  "emergenza nel mercato unico": impatto di ampia portata di una crisi sul mercato unico che perturba in modo grave la libera circolazione nel mercato unico o il funzionamento delle catene di approvvigionamento indispensabili al mantenimento di attività sociali o economiche vitali nel mercato unico;
3)  "modalità di emergenza nel mercato interno": quadro per affrontare l'impatto significativo e di ampia portata di una crisi sul mercato interno che perturba in modo grave la libera circolazione di merci, servizi e persone o il funzionamento delle catene di approvvigionamento indispensabili al mantenimento di attività sociali o economiche vitali nel mercato interno;
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4
4)  "settori di importanza strategica": settori di importanza critica per l'Unione e i suoi Stati membri in quanto aventi importanza sistemica e vitale per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, l'ordine pubblico o la sanità pubblica, la cui perturbazione, disfunzione, perdita o distruzione avrebbe un impatto significativo sul funzionamento del mercato unico;
4)  "settori di importanza critica": settori che sono di importanza critica per l'Unione e i suoi Stati membri e che hanno un'importanza sistemica e vitale per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, l'ordine pubblico, la sanità pubblica o l'ambiente, la cui perturbazione, disfunzione, perdita o distruzione avrebbe un impatto significativo sul funzionamento del mercato interno, in particolare sulla libera circolazione di merci, servizi o persone;
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 5
5)  "beni e servizi di importanza strategica": beni e servizi che sono indispensabili per garantire il funzionamento del mercato unico in settori di importanza strategica e che non possono essere sostituiti o diversificati;
5)  "beni, servizi e lavoratori di importanza critica": beni, servizi e categorie di lavoratori che sono indispensabili per garantire il funzionamento del mercato interno in settori di importanza critica e che non possono essere sostituiti o, eventualmente, diversificati;
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6
6)  "beni e servizi di rilevanza per le crisi": beni e servizi che sono indispensabili per rispondere alle crisi o per affrontare gli impatti delle crisi sul mercato unico durante un'emergenza nel mercato unico;
6)  "beni e servizi di rilevanza per le crisi": beni e servizi che sono indispensabili per rispondere alle crisi o per affrontare gli impatti delle crisi sul mercato interno durante un'emergenza nel mercato interno;
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7
7)  "riserve strategiche": scorta di beni di importanza strategica per le quali può essere necessario costituire una riserva al fine di prepararsi a un'emergenza nel mercato unico, sotto il controllo di uno Stato membro.
7)  "riserve strategiche": scorta di beni di importanza critica sotto il controllo di uno Stato membro per le quali può essere necessario costituire una riserva al fine di prepararsi a un'emergenza nel mercato interno.
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo
Gruppo consultivo
Comitato per le emergenze e la resilienza nel mercato interno
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
1.  È istituito un gruppo consultivo.
1.  È istituito un comitato per le emergenze e la resilienza nel mercato interno (il comitato).
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
2.  Il gruppo consultivo è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante e un rappresentante supplente.
2.  Il comitato è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di un esperto nominato dal Parlamento europeo. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante e un rappresentante supplente.
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3
3.  La Commissione presiede il gruppo consultivo e ne assicura il segretariato. La Commissione può invitare un rappresentante del Parlamento europeo, i rappresentanti degli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo49, i rappresentanti degli operatori economici, delle organizzazioni dei portatori di interessi, delle parti sociali e gli esperti a partecipare alle riunioni del gruppo consultivo in qualità di osservatori. La Commissione invita i rappresentanti di altri organi di rilevanza per le crisi a livello dell'Unione a partecipare in qualità di osservatori alle riunioni pertinenti del gruppo consultivo.
3.  La Commissione presiede il comitato e provvede al suo segretariato. La Commissione può, ove opportuno, istituire sottogruppi permanenti o temporanei del comitato allo scopo di esaminare questioni specifiche.
__________________
49 GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  La Commissione invita rappresentanti di altri organismi di rilevanza per le crisi a livello dell'Unione in qualità di osservatori alle pertinenti riunioni del comitato, nonché rappresentanti di paesi terzi o organizzazioni internazionali, conformemente agli accordi bilaterali o internazionali. Se del caso, la Commissione invita anche le organizzazioni che rappresentano i portatori di interessi, in particolare i rappresentanti degli operatori economici, delle organizzazioni dei portatori di interessi e delle parti sociali, a partecipare alle riunioni del comitato in qualità di osservatori. La Commissione può inoltre invitare ad hoc a partecipare alle attività del comitato esperti con una competenza specifica in una materia di rilevanza per le crisi.
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter.  Il comitato può adottare pareri, raccomandazioni o relazioni, che sono resi pubblici, fatti salvi i dati personali o i segreti commerciali. La Commissione tiene nella massima considerazione i pareri, le raccomandazioni o le relazioni del comitato in modo trasparente.
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – parte introduttiva
4.  Ai fini della pianificazione di emergenza di cui agli articoli da 6 a 8, il gruppo consultivo fornisce assistenza e consulenza alla Commissione per quanto riguarda i compiti seguenti:
4.  Per rafforzare la resilienza del mercato interno, ai fini della pianificazione di emergenza di cui agli articoli da 6 a 8, il comitato fornisce assistenza e consulenza alla Commissione per quanto riguarda i compiti seguenti:
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera a
a)  proporre disposizioni, che sarebbero contenute nei protocolli di crisi, per la cooperazione amministrativa tra la Commissione e gli Stati membri durante le modalità di vigilanza del mercato unico e di emergenza nel mercato unico;
a)  proporre disposizioni, che sarebbero contenute nei protocolli di crisi di cui all'articolo 6, per la cooperazione amministrativa tra la Commissione e gli Stati membri durante le modalità di vigilanza del mercato interno e di emergenza nel mercato interno;
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b
b)  valutare gli incidenti significativi che gli Stati membri hanno segnalato alla Commissione.
b)  valutare gli incidenti che gli Stati membri o altri portatori di interessi pertinenti hanno segnalato alla Commissione conformemente all'articolo 8 e il loro impatto sulla libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori;
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)
b bis)  raccomandare agli Stati membri di costituire una riserva di merci critiche al fine di prepararsi a un'emergenza nel mercato interno, tenendo conto della probabilità e dell'impatto delle carenze;
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b ter (nuova)
b ter)  raccogliere informazioni di prospettiva sulla possibilità che si verifichi una crisi, condurre analisi dei dati e fornire informazioni di mercato;
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b quater (nuova)
b quater)  consultare i rappresentanti degli operatori economici, ivi comprese le piccole e medie imprese (PMI), e le organizzazioni dei rappresentanti, nonché, se del caso, le parti sociali, al fine di raccogliere informazioni sul mercato;
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b quinquies (nuova)
b quinquies)  analizzare i dati aggregati ricevuti da altri organismi di rilevanza per le crisi a livello internazionale e dell'Unione;
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b sexies (nuova)
b sexies)  mantenere un registro delle misure di crisi nazionali e dell'Unione cui è stato fatto ricorso nelle crisi precedenti e che hanno avuto un impatto sul mercato interno e sulle relative catene di approvvigionamento;
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b septies (nuova)
b septies)  adottare misure volte a rafforzare la resilienza del mercato interno conformemente al presente regolamento, ad esempio organizzare formazioni e simulazioni, e individuare gli operatori economici e le catene di approvvigionamento pertinenti nell'ambito dei test di resistenza.
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – parte introduttiva
5.  Ai fini della modalità di vigilanza del mercato unico di cui all'articolo 9, il gruppo consultivo assiste la Commissione nei compiti seguenti:
5.  Ai fini della modalità di vigilanza del mercato interno di cui all'articolo 9, il comitato assiste la Commissione nei compiti seguenti:
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera a
a)  determinare se sussiste la minaccia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, come pure la portata di tale minaccia;
a)  determinare se sussistono i criteri per l'attivazione o la disattivazione della modalità di vigilanza e, in particolare, la minaccia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, come pure la portata di tale minaccia;
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera b
b)  raccogliere informazioni di prospettiva, sul mercato e analisi dei dati;
soppresso
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera c
c)  consultare i rappresentanti degli operatori economici, ivi comprese le piccole e medie imprese (PMI), e dell'industria per raccogliere informazioni sul mercato;
soppresso
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera d
d)  analizzare i dati aggregati ricevuti da altri organismi di rilevanza per le crisi a livello internazionale e dell'Unione;
soppresso
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera e
e)  agevolare gli scambi e la condivisione di informazioni, anche con altri organismi pertinenti e altri organismi di rilevanza per le crisi a livello dell'Unione, come pure con i paesi terzi, ove opportuno, prestando particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo e alle organizzazioni internazionali;
(Non concerne la versione italiana) .
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera f
f)  mantenere un registro delle misure di crisi nazionali e dell'Unione cui è stato fatto ricorso nelle crisi precedenti che hanno avuto un impatto sul mercato unico e sulle relative catene di approvvigionamento.
soppresso
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 – parte introduttiva
6.  Ai fini della modalità di emergenza nel mercato unico di cui all'articolo 14, il gruppo consultivo assiste la Commissione nei compiti seguenti:
6.  Ai fini della modalità di emergenza nel mercato interno di cui all'articolo 14, il comitato assiste la Commissione nei compiti seguenti:
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 – lettera b
b)  stabilire se i criteri per l'attivazione o la disattivazione della modalità di emergenza sono soddisfatti;
b)  stabilire se i criteri per l'attivazione o la disattivazione della modalità di emergenza sono soddisfatti, sulla base di prove sufficienti e affidabili;
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 – lettera c
c)  fornire consulenza sull'attuazione delle misure scelte per rispondere all'emergenza nel mercato unico a livello dell'Unione;
c)  fornire consulenza sull'attuazione delle misure scelte per rispondere all'emergenza nel mercato interno a livello dell'Unione;
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 – lettera e
e)  agevolare gli scambi e la condivisione di informazioni, anche con altri organismi di rilevanza per le crisi a livello dell'Unione, come pure, se del caso, con paesi terzi, prestando particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo e alle organizzazioni internazionali.
e)  agevolare gli scambi e la condivisione di informazioni, anche con altri organismi di rilevanza per le crisi a livello dell'Unione, come pure, se del caso, con paesi terzi, prestando particolare attenzione ai membri dell'EFTA, ai paesi candidati, ai paesi in via di sviluppo e alle organizzazioni internazionali.
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7
7.  La Commissione garantisce la partecipazione di tutti gli organismi a livello dell'Unione che sono pertinenti per la crisi in questione. Il gruppo consultivo attua una cooperazione e un coordinamento stretti, ove opportuno, con altri organismi pertinenti connessi alle crisi a livello dell'Unione. La Commissione garantisce il coordinamento con le misure attuate attraverso altri meccanismi dell'Unione, quali il meccanismo unionale di protezione civile (UCPM) o il quadro di sicurezza sanitaria dell'UE. Il gruppo consultivo garantisce lo scambio di informazioni con il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze nel quadro dell'UCPM.
7.  La Commissione garantisce la partecipazione del Parlamento europeo e di tutti gli organismi a livello dell'Unione che sono pertinenti per la crisi in questione. In particolare, la Commissione garantisce parità di accesso a tutte le informazioni, in modo che il Parlamento europeo e il Consiglio ricevano tutti i documenti simultaneamente. Il comitato attua una cooperazione e un coordinamento stretti, ove opportuno, con altri organismi pertinenti connessi alle crisi a livello dell'Unione. La Commissione garantisce il coordinamento con le misure attuate attraverso altri meccanismi dell'Unione, quali il meccanismo unionale di protezione civile (UCPM), il quadro di sicurezza sanitaria dell'UE o il meccanismo previsto dalla normativa sui chip. Il comitato garantisce lo scambio di informazioni con il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze nel quadro dell'UCPM.
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 8
8.  Il gruppo consultivo si riunisce almeno tre volte l'anno. In occasione della sua prima riunione, su proposta della Commissione e d'intesa con quest'ultima, il gruppo consultivo adotta il suo regolamento interno.
8.  Il comitato si riunisce almeno tre volte l'anno. In occasione della sua prima riunione, il comitato adotta il suo regolamento interno.
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 8 bis (nuovo)
8 bis.  Il comitato, in cooperazione con la Commissione, adotta annualmente la sua relazione di attività e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 9
9.  Il gruppo consultivo può adottare pareri, raccomandazioni o relazioni nel contesto dei suoi compiti di cui ai paragrafi da 4 a 6.
soppresso
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)
Articolo 4 bis
Dialogo in materia di emergenza e resilienza
1.   Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e di garantire maggiore trasparenza e responsabilità, il Parlamento europeo può invitare il suo esperto designato e la Commissione a discutere i seguenti aspetti:
a)   i pareri, le raccomandazioni e le relazioni adottate dal comitato;
b)   l'esito dei test di resistenza;
c)   l'attivazione della modalità di vigilanza, la sua proroga e disattivazione e le eventuali misure adottate a norma della parte III;
d)   l'attivazione della modalità di emergenza, la sua proroga e disattivazione e le eventuali misure adottate a norma della parte IV;
e)   eventuali misure che limitino la libera circolazione di merci, servizi e lavoratori.
2.   Il Parlamento europeo può invitare i rappresentanti degli Stati membri a partecipare al dialogo di cui al paragrafo 1.
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri designano gli uffici centrali di collegamento responsabili dei contatti, del coordinamento e dello scambio di informazioni con gli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri e l'ufficio centrale di collegamento a livello dell'Unione a norma del presente regolamento. Tali uffici di collegamento coordinano e raccolgono i contributi delle pertinenti autorità nazionali competenti.
1.  Gli Stati membri designano gli uffici centrali di collegamento responsabili dei contatti, del coordinamento e dello scambio di informazioni con gli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri e l'ufficio centrale di collegamento a livello dell'Unione a norma del presente regolamento. Tali uffici di collegamento coordinano e raccolgono i contributi delle pertinenti autorità nazionali competenti, tra cui, se del caso, a livello regionale e locale. Tali uffici di collegamento trasmettono inoltre tutte le informazioni di rilevanza per le crisi ai punti di contatto unici nazionali di cui all'articolo 21, ove possibile in tempo reale.
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2
2.  La Commissione designa un ufficio centrale di collegamento a livello dell'Unione per i contatti con gli uffici centrali di collegamento degli Stati membri durante le modalità di vigilanza del mercato unico e di emergenza nel mercato unico nel quadro del presente regolamento. L'ufficio centrale di collegamento a livello dell'Unione garantisce il coordinamento e lo scambio di informazioni con gli uffici centrali di collegamento degli Stati membri per la gestione delle modalità di vigilanza del mercato unico e di emergenza nel mercato unico.
2.  La Commissione designa un ufficio centrale di collegamento a livello dell'Unione per i contatti con gli uffici centrali di collegamento degli Stati membri durante le modalità di vigilanza del mercato interno e di emergenza nel mercato unico nel quadro del presente regolamento e, ove applicabile, con gli altri organismi a livello dell'Unione che sono pertinenti per la crisi in questione. L'ufficio centrale di collegamento a livello dell'Unione garantisce il coordinamento e lo scambio di informazioni con gli uffici centrali di collegamento degli Stati membri per la gestione delle modalità di vigilanza del mercato interno e di emergenza nel mercato interno, anche con riferimento alle informazioni pertinenti per le crisi da rendere disponibili al pubblico a norma dell'articolo 41.
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  Tenendo conto del parere del gruppo consultivo e dei contributi degli organismi pertinenti a livello dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare, previa consultazione degli Stati membri, un atto delegato al fine di integrare il presente regolamento con un quadro che definisce i protocolli di crisi riguardanti la cooperazione in materia di crisi, lo scambio di informazioni e la comunicazione in merito alle crisi per le modalità di vigilanza del mercato unico e di emergenza nel mercato unico, in particolare per quanto riguarda:
1.  Tenendo debitamente conto del parere del comitato e dei contributi degli organismi pertinenti a livello dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare, previa consultazione degli Stati membri, un atto delegato al fine di integrare il presente regolamento con un quadro generale che definisce i protocolli di crisi riguardanti la preparazione alle crisi, la cooperazione in materia di crisi, lo scambio di informazioni e la comunicazione in merito alle crisi per le modalità di vigilanza del mercato interno e di emergenza nel mercato interno, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a
a)  la cooperazione tra le autorità competenti a livello nazionale e dell'Unione per la gestione delle modalità di vigilanza del mercato unico e di emergenza nel mercato unico durante le modalità di vigilanza e di emergenza in tutti i settori del mercato unico;
a)  la cooperazione tra le autorità competenti a livello nazionale, comprese quelle locali e regionali, e le autorità competenti a livello dell'Unione per la gestione delle modalità di vigilanza del mercato interno e di emergenza nel mercato interno;
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c
c)  un approccio coordinato alla comunicazione in merito ai rischi e alle crisi anche nei confronti del pubblico con un ruolo di coordinamento per la Commissione;
c)  un approccio coordinato alla comunicazione in merito alle crisi anche nei confronti del pubblico e dei pertinenti portatori di interessi, compresi gli operatori economici, con un ruolo di coordinamento per la Commissione;
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d
d)  la gestione del quadro.
soppresso
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a
a)  un inventario delle pertinenti autorità nazionali competenti, degli uffici centrali di collegamento designati a norma dell'articolo 5 e dei punti di contatto unici di cui all'articolo 21, dei loro recapiti nonché dei ruoli e delle responsabilità assegnati durante le modalità di vigilanza e di emergenza di cui al presente regolamento nel quadro del diritto nazionale;
a)  un inventario delle autorità nazionali competenti, degli uffici centrali di collegamento designati a norma dell'articolo 5 e dei punti di contatto unici di cui all'articolo 21, dei loro recapiti nonché dei ruoli e delle responsabilità assegnati durante le modalità di vigilanza e di emergenza di cui al presente regolamento, conformemente al diritto nazionale;
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b
b)  la consultazione dei rappresentanti degli operatori economici e delle parti sociali, ivi comprese le PMI, sulle loro iniziative e azioni per mitigare le potenziali perturbazioni delle catene di approvvigionamento e rispondere a queste ultime nonché per superare le potenziali carenze di beni e servizi nel mercato unico;
b)  la consultazione dei rappresentanti degli operatori economici, ivi comprese le PMI, sulle loro iniziative e azioni per mitigare e rispondere alle potenziali emergenze nel mercato interno;
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
b bis)  la consultazione delle parti sociali sulle implicazioni per la libera circolazione dei lavoratori nei settori di importanza critica;
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c
c)  la cooperazione a livello tecnico nelle modalità di vigilanza e di emergenza nei vari settori del mercato unico;
c)  la cooperazione a livello tecnico nelle modalità di vigilanza e di emergenza nei vari settori del mercato interno;
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d
d)  la comunicazione riguardante i rischi e le emergenze, con un ruolo di coordinamento per la Commissione, tenendo adeguatamente conto delle strutture già esistenti.
d)  la comunicazione riguardante i rischi e le emergenze, con un ruolo di coordinamento per la Commissione, tenendo conto delle strutture già esistenti.
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  La Commissione, tenendo in considerazione il parere del comitato, può avviare, incoraggiare e agevolare l'elaborazione di protocolli di crisi volontari da parte degli operatori economici al fine di affrontare le emergenze nel mercato interno, in misura rigorosamente limitata a circostanze straordinarie. Ove necessario e opportuno, la Commissione può coinvolgere anche le organizzazioni della società civile o altre organizzazioni pertinenti nell'elaborazione dei protocolli di crisi volontari. I protocolli di crisi volontari stabiliscono:
a)  i parametri specifici della perturbazione che il protocollo di crisi volontario mira ad affrontare e gli obiettivi che persegue;
b)  il ruolo dei singoli partecipanti, le misure preparatorie che devono mettere in atto e il loro ruolo in seguito all'attivazione del protocollo di crisi;
c)  la procedura per determinare i tempi e le modalità di funzionamento del protocollo di crisi;
d)  le azioni volte a mitigare e rispondere a potenziali emergenze nel mercato interno, in misura strettamente limitata a quanto necessario per affrontarle;
e)  le salvaguardie per affrontare eventuali ripercussioni negative sulla libera circolazione di merci, servizi e lavoratori.
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3
3.  Al fine di garantire il funzionamento del quadro di cui al paragrafo 1, la Commissione può svolgere test di resistenza, simulazioni nonché revisioni durante e dopo il completamento delle azioni con gli Stati membri e proporre ove necessario agli organismi pertinenti a livello dell'Unione e agli Stati membri di aggiornare il quadro.
soppresso
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1
La Commissione organizza la formazione sul coordinamento, sulla cooperazione e sullo scambio di informazioni riguardanti le crisi di cui all'articolo 6 per il personale degli uffici centrali di collegamento designati. La Commissione organizza simulazioni che coinvolgono il personale degli uffici centrali di collegamento di tutti gli Stati membri sulla base di potenziali scenari di emergenze nel mercato unico.
1.  La Commissione sviluppa e organizza regolarmente formazioni sulla preparazione, sul coordinamento, sulla cooperazione, sulla comunicazione e sullo scambio di informazioni riguardanti le crisi di cui all'articolo 6 per il personale degli uffici centrali di collegamento designati e degli operatori economici. La Commissione organizza simulazioni che coinvolgono il personale degli uffici centrali di collegamento e di altri attori pertinenti, compresi gli operatori economici, o degli organismi coinvolti nella prevenzione, nella preparazione e nella risposta alle emergenze nel mercato interno.
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  In particolare, la Commissione sviluppa e gestisce un programma di formazione basato sugli insegnamenti tratti dalle crisi precedenti, che includa aspetti dell'intero ciclo di gestione delle emergenze, al fine di fornire una risposta rapida alle crisi. Tale programma include:
a)  il monitoraggio, l'analisi e la valutazione di tutte le azioni pertinenti per facilitare la libera circolazione di merci, servizi e persone;
b)  la promozione dell'attuazione delle migliori pratiche a livello nazionale e dell'Unione e, se del caso, delle migliori pratiche sviluppate da paesi terzi e organizzazioni internazionali;
c)  l'elaborazione di orientamenti sulla diffusione delle conoscenze e sull'attuazione delle diverse funzioni a livello nazionale e, ove del caso, regionale e locale;
d)  l'incoraggiamento dell'introduzione e dell'uso di nuove tecnologie e strumenti digitali pertinenti per rispondere alle emergenze nel mercato interno.
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter.  Su richiesta di uno Stato membro che sta affrontando una perturbazione, la Commissione può inviare in loco un gruppo di esperti per fornire consulenza sulle misure di preparazione e risposta, prestando particolare attenzione alle esigenze e agli interessi di tale Stato membro.
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)
Articolo 7 bis
Test di resistenza
1.  Al fine di garantire la libera circolazione e la disponibilità di beni e servizi di importanza critica, nonché di prevedere le perturbazioni nel mercato interno e prepararsi alle stesse, la Commissione, tenendo conto del parere del comitato, effettua e coordina test di resistenza, comprese simulazioni e verifiche tra pari, in particolare per i settori critici identificati dalla Commissione.
In particolare, la Commissione invita il personale degli uffici centrali di collegamento di tutti gli Stati membri a partecipare alle simulazioni e svolge le seguenti attività:
a)  elabora scenari e parametri che colgano i rischi specifici associati alle emergenze nel mercato interno e che mirino a individuare le vulnerabilità nei settori di importanza critica, nonché a valutare il potenziale impatto sulla libera circolazione di merci, servizi e persone;
b)  individua gli operatori economici e le organizzazioni dei rappresentanti pertinenti, nonché altri attori o organismi coinvolti nella prevenzione, nella preparazione e nella risposta alle emergenze e li invita a partecipare su base volontaria;
c)  facilita le revisioni tra pari e incoraggia lo sviluppo di strategie per la preparazione alle emergenze;
d)  individua, in collaborazione con tutti gli attori coinvolti, misure di mitigazione del rischio una volta completati i test di resistenza.
2.  La Commissione conduce test di resistenza regolarmente e almeno una volta ogni due anni, che comprendano test di resistenza globali a livello dell'Unione o specifiche aree geografiche o regioni frontaliere.
3.  La Commissione comunica i risultati dei test di resistenza al comitato consultivo e pubblica una relazione in merito.
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 7 ter (nuovo)
Articolo 7 ter
Mappatura dei settori critici
1.  Tenendo debitamente conto del parere del comitato e dei contributi degli organismi pertinenti a livello dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare, previa consultazione degli Stati membri, un atto delegato al fine di integrare il presente regolamento con la formulazione di una metodologia relativa a un esercizio di mappatura per individuare i settori critici.
2.  Ai fini della metodologia di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto degli aspetti seguenti:
a)  i flussi commerciali;
b)  la domanda e l'offerta;
c)  la concentrazione dell'offerta;
d)  la produzione e le capacità di produzione a livello mondiale e dell'Unione nelle diverse fasi della catena del valore;
e)  le interdipendenze tra gli operatori economici, sia con gli operatori che operano all'interno sia con quelli che operano all'esterno del mercato interno.
3.  La Commissione, utilizzando la metodologia di cui al paragrafo 1 e tenendo conto del parere del comitato, effettua periodicamente il suo esercizio di mappatura per individuare i settori critici. Tali esercizi di mappatura si basano esclusivamente sui dati disponibili al pubblico o in commercio e su informazioni pertinenti e non riservate fornite dalle imprese.
4.  La Commissione pubblica i risultati di tale esercizio di mappatura.
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1
1.  L'ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro notifica senza indebito ritardo alla Commissione e agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri qualsiasi incidente che perturba in modo significativo o può perturbare in modo significativo il funzionamento del mercato unico e delle relative catene di approvvigionamento (incidenti significativi).
1.  L'ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro notifica immediatamente alla Commissione e agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri qualsiasi incidente che si tradurrà probabilmente in un'emergenza nel mercato interno.
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2
2.  Conformemente al diritto dell'Unione e alla legislazione nazionale conforme al diritto dell'Unione, gli uffici centrali di collegamento e qualsiasi pertinente autorità nazionale competente trattano le informazioni di cui al paragrafo 1 in modo tale da rispettarne la riservatezza, proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico dell'Unione europea o dei suoi Stati membri e proteggere la sicurezza e gli interessi commerciali degli operatori economici interessati.
2.  Conformemente al diritto dell'Unione e alla legislazione nazionale conforme al diritto dell'Unione, gli uffici centrali di collegamento e qualsiasi pertinente autorità nazionale competente adottano tutte le misure necessarie per trattare le informazioni di cui al paragrafo 1 in modo tale da rispettarne la riservatezza, proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico dell'Unione o dei suoi Stati membri e proteggere la sicurezza e gli interessi commerciali degli operatori economici interessati.
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – parte introduttiva
3.  Per determinare se la perturbazione o la potenziale perturbazione del funzionamento del mercato unico e delle relative catene di approvvigionamento di beni e servizi sia significativa e debba essere oggetto di una segnalazione, l'ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro tiene conto di ciò che segue:
3.  Per determinare se gli incidenti di cui al paragrafo 1 debbano essere oggetto di una segnalazione, l'ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro tiene conto di ciò che segue:
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a
a)  il numero di operatori economici interessati dalla perturbazione o potenziale perturbazione;
a)  il numero di operatori economici interessati nell'Unione;
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b
b)  la durata o la durata prevista di una perturbazione o potenziale perturbazione;
b)  la durata o la durata prevista degli incidenti;
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c
c)  la zona geografica; la quota del mercato unico interessata dalla perturbazione o potenziale perturbazione; l'impatto su zone geografiche specifiche particolarmente vulnerabili o esposte alle perturbazioni delle catene di approvvigionamento, ivi comprese le regioni ultraperiferiche dell'UE;
c)  la zona geografica; la quota del mercato interno interessata e i relativi effetti transfrontalieri; l'impatto su zone geografiche particolarmente vulnerabili o esposte, come le regioni ultraperiferiche;
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera d
d)  l'effetto della perturbazione o potenziale perturbazione su fattori di produzione non diversificabili e insostituibili.
d)  l'effetto di tali incidenti su fattori di produzione non diversificabili e insostituibili.
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)
Articolo 8 bis
Riserve strategiche
1.  Gli Stati membri si adoperano al meglio per costituire riserve strategiche di beni di importanza critica. La Commissione assiste gli Stati membri nel coordinamento e nell'ottimizzazione dei loro sforzi. In particolare, la Commissione assicura il coordinamento e lo scambio di informazioni e promuove la solidarietà tra le autorità nazionali pertinenti relativamente alla carenza di beni o servizi di rilevanza per le crisi o alla costituzione di riserve strategiche per beni di importanza critica. Le risorse che fanno parte della riserva rescEU conformemente all'articolo 12 della decisione n. 1313/2013/UE sono escluse dall'applicazione del presente articolo.
2.  Lo scambio di informazioni e buone pratiche di cui al paragrafo 1 può riguardare in particolare:
a)  la probabilità e l'impatto potenziale delle carenze di cui al paragrafo 1;
b)  il livello delle scorte esistenti degli operatori economici e delle riserve strategiche in tutta l'Unione nonché qualsiasi informazione sulle attività intraprese dagli operatori economici per aumentare le loro scorte;
c)  il costo per la costituzione e il mantenimento di tali riserve strategiche;
d)  le opzioni di approvvigionamento alternativo e il relativo potenziale;
e)  ulteriori informazioni che potrebbero garantire la disponibilità di tali beni e servizi.
Lo scambio di tali informazioni e buone pratiche avviene attraverso un canale di comunicazione sicuro.
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Parte III – titolo
Vigilanza del mercato unico
Modalità di vigilanza del mercato interno
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  Se, tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo, ritiene che sussista la minaccia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la Commissione attiva la modalità di vigilanza per un periodo massimo di sei mesi mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione contiene quanto segue:
1.  Se, tenendo debitamente conto del parere fornito dal comitato, nonché dei criteri enunciati all'articolo 8, paragrafo 3, ritiene che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la Commissione attiva la modalità di vigilanza per un periodo massimo di sei mesi mediante un atto di esecuzione. Qualora si trovi in disaccordo con il parere del comitato, la Commissione fornisce una giustificazione motivata. Tale atto di esecuzione contiene quanto segue:
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a
a)  una valutazione del potenziale impatto della crisi;
a)  una valutazione del potenziale impatto della crisi attesa, tenendo conto anche della situazione specifica delle regioni frontaliere e ultraperiferiche;
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b
b)  l'elenco dei beni e dei servizi di importanza strategica interessati;
b)  un elenco dei beni, dei servizi e delle categorie di lavoratori di importanza critica interessati;
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c
c)  le misure di vigilanza da adottare.
c)  le misure di vigilanza da adottare, compresa una giustificazione che attesti la necessità di adottare tali misure e la loro proporzionalità.
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1
1.  Se ritiene che i motivi alla base dell'attivazione della modalità di vigilanza a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, continuano a essere validi, e tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo, la Commissione può prorogare la modalità di vigilanza per un periodo massimo di sei mesi mediante un atto di esecuzione.
1.  Se ritiene che i motivi alla base dell'attivazione della modalità di vigilanza a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, continuano a essere validi, e tenendo debitamente conto del parere fornito dal comitato, la Commissione può prorogare la modalità di vigilanza per un periodo massimo di sei mesi mediante un atto di esecuzione. Se dispone di prove concrete e affidabili sull'opportunità di disattivare la modalità di vigilanza, il comitato può adottare un parere a tal fine e comunicarlo alla Commissione.
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2
2.  Se, tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo, ritiene che non sussiste più la minaccia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in relazione a tutte le misure di vigilanza o a una loro parte oppure per tutti i beni e i servizi o per una loro parte, la Commissione disattiva completamente o parzialmente la modalità di vigilanza mediante un atto di esecuzione.
2.  Se, tenendo debitamente conto del parere fornito dal comitato, ritiene che non siano più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in relazione a tutte le misure di vigilanza o a una loro parte oppure per tutti i beni, i servizi e le categorie di lavoratori o per una loro parte, la Commissione disattiva completamente o parzialmente la modalità di vigilanza mediante un atto di esecuzione.
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 11– paragrafo 1
1.  Quando è stata attivata la modalità di vigilanza conformemente all'articolo 9, le autorità nazionali competenti monitorano le catene di approvvigionamento dei beni e dei servizi di importanza strategica individuati nell'atto di esecuzione che attiva la modalità di vigilanza.
1.  Quando è stata attivata la modalità di vigilanza conformemente all'articolo 9, le autorità nazionali competenti monitorano le catene di approvvigionamento dei beni e dei servizi di importanza critica individuati nell'atto di esecuzione che attiva la modalità di vigilanza e la libera circolazione delle categorie di lavoratori di importanza critica individuate nel medesimo atto.
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2
2.  La Commissione prevede mezzi sicuri e standardizzati per la raccolta e il trattamento delle informazioni ai fini del paragrafo 1 con mezzi elettronici. Fatta salva la legislazione nazionale secondo cui le informazioni raccolte che contengono segreti commerciali devono rimanere riservate, è assicurata la riservatezza con riferimento alle informazioni sensibili sul piano commerciale e alle informazioni riguardanti la sicurezza e l'ordine pubblico dell'Unione o dei suoi Stati membri.
(Non concerne la versione italiana) . .
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3
3.  Gli Stati membri istituiscono e mantengono un inventario degli operatori economici di maggiore rilevanza stabiliti sul rispettivo territorio nazionale che operano lungo le catene di approvvigionamento dei beni e dei servizi di importanza strategica individuati nell'atto di esecuzione che attiva la modalità di vigilanza.
3.  Ove possibile, gli Stati membri istituiscono, aggiornano e mantengono un inventario degli operatori economici di maggiore rilevanza stabiliti sul rispettivo territorio nazionale che operano lungo le catene di approvvigionamento dei beni, dei servizi e delle categorie di lavoratori di importanza critica individuati nell'atto di esecuzione che attiva la modalità di vigilanza. Il contenuto dell'inventario rimane sempre confidenziale.
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 11– paragrafo 4
4.  In base all'inventario istituito a norma dell'articolo 6, le autorità nazionali competenti trasmettono richieste di comunicazione di informazioni su base volontaria agli operatori di maggiore rilevanza lungo le catene di approvvigionamento dei beni e dei servizi individuati nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 9 nonché ad altri portatori di interessi pertinenti stabiliti nel rispettivo territorio nazionale. Tali richieste indicano, in particolare, quali sono le informazioni da fornire riguardo ai fattori che incidono sulla disponibilità dei beni e dei servizi di importanza strategica individuati. Ciascun operatore economico/portatore di interessi che fornisce informazioni su base volontaria lo fa a titolo individuale conformemente alle norme dell'Unione in materia di concorrenza che disciplinano lo scambio di informazioni. Le autorità nazionali competenti trasmettono senza indebito ritardo le risultanze pertinenti alla Commissione e al gruppo consultivo attraverso il rispettivo ufficio centrale di collegamento.
4.  In base all'inventario istituito a norma del paragrafo 3, le autorità nazionali competenti trasmettono, ove necessario, richieste di comunicazione di informazioni su base volontaria agli operatori di maggiore rilevanza lungo le catene di approvvigionamento dei beni e dei servizi di importanza critica individuati nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 9 stabiliti nel rispettivo territorio nazionale. Tali richieste indicano, in particolare, quali sono le informazioni da fornire riguardo ai fattori che incidono sulla disponibilità dei beni e dei servizi di importanza critica individuati. Ciascun operatore economico che fornisce informazioni su base volontaria lo fa a titolo individuale conformemente alle norme dell'Unione in materia di concorrenza che disciplinano lo scambio di informazioni. Le autorità nazionali competenti trasmettono senza indebito ritardo le risultanze pertinenti alla Commissione e al comitato attraverso il rispettivo ufficio centrale di collegamento.
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 11– paragrafo 5
5.  Le autorità nazionali competenti tengono in debita considerazione l'onere amministrativo per gli operatori economici, e segnatamente le PMI, che può essere associato alle richieste di informazioni e garantiscono che sia mantenuto a un livello minimo.
5.  Le autorità nazionali competenti tengono in debita considerazione l'onere amministrativo per gli operatori economici, e segnatamente le PMI, che può essere associato alle richieste di informazioni, e garantiscono che tale onere amministrativo sia mantenuto a un livello minimo e che venga rispettata la riservatezza delle informazioni.
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 11– paragrafo 6
6.  La Commissione può chiedere al gruppo consultivo di discutere le conclusioni e le prospettive di sviluppo sulla base del monitoraggio delle catene di approvvigionamento dei beni e dei servizi di importanza strategica.
6.  La Commissione può chiedere al comitato di discutere le conclusioni e le prospettive di sviluppo sulla base del monitoraggio delle catene di approvvigionamento dei beni e dei servizi di importanza critica.
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 11– paragrafo 7
7.  In base alle informazioni raccolte attraverso le attività svolte conformemente al paragrafo 1, la Commissione può fornire una relazione sulle conclusioni aggregate.
7.  In base alle informazioni raccolte attraverso le attività svolte conformemente al paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle conclusioni aggregate.
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 7 bis (nuovo)
7 bis.  La Commissione può chiedere, mediante atti di esecuzione, che gli Stati membri forniscano le seguenti informazioni sui beni di importanza critica di cui a un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1:
a)  il livello delle riserve strategiche nel loro territorio;
b)  eventuali possibilità di ulteriori acquisti.
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 7 ter (nuovo)
7 ter.  Prima di adottare l'atto di esecuzione, la Commissione:
a)  dimostra di non avere altro accesso a tali informazioni e ne giustifica la necessità; e
b)  chiede il parere del comitato.
Qualora si trovi in disaccordo con il parere del comitato, la Commissione fornisce anche una giustificazione motivata.
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 7 quater (nuovo)
7 quater.  L'atto di esecuzione specifica i beni per cui devono essere fornite le informazioni.
Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 7 quinquies (nuovo)
7 quinquies.  La richiesta di informazioni non può superare un periodo di sei mesi e non può essere rinnovata.
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 12
[...]
soppresso
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Parte IV – titolo
Emergenza nel mercato unico
Emergenza nel mercato interno
Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  In sede di valutazione della gravità di una perturbazione al fine di stabilire se l'impatto di una crisi sul mercato unico si configuri come un'emergenza nel mercato unico, la Commissione, sulla base di prove concrete e affidabili, tiene conto almeno degli indicatori seguenti:
1.  In sede di valutazione della gravità di una perturbazione al fine di stabilire se l'impatto di una crisi sul mercato interno si configuri come un'emergenza nel mercato interno, la Commissione, sulla base di prove concrete e affidabili, tiene conto almeno degli indicatori seguenti:
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a
a)  l'attivazione dovuta alla crisi di eventuali meccanismi di risposta alle crisi del Consiglio pertinenti, del meccanismo unionale di protezione civile o dei meccanismi creati nell'ambito del quadro di sicurezza sanitaria dell'UE, ivi compresi [la proposta di] regolamento (UE) …/… relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e [la proposta di] regolamento (UE) …/… del Consiglio relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi;
a)  l'attivazione innescata dalla crisi di un meccanismo di risposta alle crisi del Consiglio pertinente, compresi i dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi, il meccanismo unionale di protezione civile o uno dei meccanismi creati nell'ambito del quadro di sicurezza sanitaria dell'UE, ivi compreso il quadro di emergenza di cui al regolamento (UE) 2022/2372;
Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b
b)  una stima del numero di operatori economici o di utenti che fanno affidamento sul settore o sui settori del mercato unico colpiti dalla perturbazione ai fini della fornitura dei beni o dei servizi in questione;
b)  una stima del numero o della quota di mercato e della domanda di mercato di operatori economici o di utenti che fanno affidamento sul settore o sui settori del mercato interno colpiti dalla perturbazione ai fini della fornitura dei beni o dei servizi in questione;
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c
c)  l'importanza dei beni o dei servizi in questione per gli altri settori;
c)  l'importanza critica dei beni, dei servizi o dei lavoratori in questione per gli altri settori;
Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
c bis)  le carenze stimate di tali beni e servizi nel mercato interno;
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d
d)  gli impatti in termini di entità e di durata sulle attività economiche e sociali, sull'ambiente e sulla pubblica sicurezza;
d)  l'impatto reale o potenziale della crisi in termini di entità e di durata sulle attività economiche e sociali vitali, sull'ambiente e sulla pubblica sicurezza;
Emendamento 163
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera e
e)  il fatto che gli operatori economici interessati non siano stati in grado di fornire una soluzione entro un lasso di tempo ragionevole agli aspetti particolari della crisi su base volontaria;
e)  il fatto che gli operatori economici interessati dalla perturbazione non siano stati in grado di fornire una soluzione entro un lasso di tempo ragionevole agli aspetti particolari della crisi su base volontaria;
Emendamento 164
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera g
g)  la zona geografica che è e potrebbe essere interessata, ivi compresi eventuali impatti transfrontalieri sul funzionamento delle catene di approvvigionamento indispensabili per il mantenimento di attività economiche o sociali vitali nel mercato unico;
g)  la zona geografica, comprese le regioni frontaliere e ultraperiferiche, che è e potrebbe essere interessata dalla perturbazione, ivi compresi eventuali impatti transfrontalieri sul funzionamento delle catene di approvvigionamento indispensabili per il mantenimento di attività economiche o sociali vitali nel mercato interno;
Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera i
i)  l'assenza di beni, fattori di produzione o servizi sostitutivi.
i)  l'assenza o le carenze di beni, fattori di produzione o servizi sostitutivi di rilevanza per le crisi;
Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)
i bis)  l'introduzione di restrizioni di viaggio o di controlli alle frontiere.
Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1
1.  La modalità di emergenza nel mercato unico può essere attivata senza la previa attivazione della modalità di vigilanza del mercato unico in relazione ai medesimi servizi o beni. Se è stata precedentemente attivata la modalità di vigilanza, la modalità di emergenza può sostituirla parzialmente o completamente.
1.  La modalità di emergenza nel mercato interno può essere attivata senza la previa attivazione della modalità di vigilanza del mercato interno in relazione ai medesimi servizi o beni. Se è stata precedentemente attivata la modalità di vigilanza, la modalità di emergenza può sostituirla parzialmente o completamente.
Emendamento 168
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2
2.  Se, tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo, ritiene che sussista un'emergenza nel mercato unico, la Commissione propone al Consiglio di attivare la modalità di emergenza nel mercato unico.
2.  Se, tenendo debitamente conto del parere del comitato, ritiene che sussista un'emergenza nel mercato interno, la Commissione adotta una proposta legislativa per attivare la modalità di emergenza nel mercato interno.
Emendamento 169
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3
3.  Il Consiglio può attivare la modalità di emergenza nel mercato unico mediante un atto di esecuzione del Consiglio. Il periodo di attivazione è specificato nell'atto di esecuzione ed è al massimo pari a sei mesi.
3.  La modalità di emergenza nel mercato interno può essere attivata mediante un atto legislativo adottato sulla base della proposta legislativa di cui al paragrafo 2. Il periodo di attivazione è specificato in tale atto legislativo ed è limitato a un massimo di sei mesi.
Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4
4.  L'attivazione della modalità di emergenza nel mercato unico per determinati servizi e beni non impedisce l'attivazione o il proseguimento dell'applicazione della modalità di vigilanza né l'attuazione delle misure di cui agli articoli 11 e 12 in relazione ai medesimi servizi e beni.
4.  L'attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno per determinati servizi e beni non impedisce l'attivazione o il proseguimento dell'applicazione della modalità di vigilanza né l'attuazione delle misure di cui all'articolo 8 bis in relazione ai medesimi servizi e beni.
Emendamento 171
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5
5.  Non appena è attivata la modalità di emergenza nel mercato unico, la Commissione adotta senza indugio un elenco di beni e servizi di rilevanza per le crisi mediante un atto di esecuzione. L'elenco può essere modificato mediante atti di esecuzione.
5.  Nel proporre l'attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno, la Commissione presenta un elenco di beni e servizi di rilevanza per le crisi. Non appena la modalità di emergenza nel mercato interno è attivata mediante l'atto legislativo di cui al paragrafo 3, la Commissione adotta senza indugio tale elenco mediante un atto di esecuzione. Tale elenco può essere modificato mediante atti di esecuzione.
Emendamento 172
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6
6.  L'atto di esecuzione della Commissione di cui al paragrafo 5 è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi agli impatti della crisi sul mercato unico, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 3.
6.  L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 5 è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi agli impatti della crisi sul mercato interno, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 3.
Emendamento 173
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1
1.  Se, tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo, ritiene necessaria una proroga della modalità di emergenza nel mercato unico, la Commissione propone al Consiglio di prorogare la modalità di emergenza nel mercato unico. In caso di cambiamenti urgenti ed eccezionali delle circostanze, la Commissione si adopera in tal senso al più tardi entro 30 giorni prima della scadenza del periodo per il quale è stata attivata la modalità di emergenza nel mercato unico. Il Consiglio può prorogare la modalità di emergenza nel mercato unico al massimo di sei mesi per volta mediante un atto di esecuzione.
1.  Se, tenendo debitamente conto del parere fornito dal comitato e sulla base dei motivi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, ritiene necessaria una proroga della modalità di emergenza nel mercato interno, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio di prorogare la modalità di emergenza nel mercato interno. In caso di cambiamenti urgenti ed eccezionali delle circostanze, la Commissione si adopera in tal senso al più tardi entro 30 giorni prima della scadenza del periodo per il quale è stata attivata la modalità di emergenza nel mercato interno.
La modalità di emergenza nel mercato interno può essere prorogata mediante un atto legislativo adottato sulla base della proposta legislativa di cui al primo comma. Il periodo di proroga è specificato in tale atto legislativo ed è limitato a un massimo di sei mesi.
Emendamento 174
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2
2.  Se dispone di prove concrete e affidabili sull'opportunità di disattivare l'emergenza nel mercato unico, il gruppo consultivo può formulare un parere a tal fine e trasmetterlo alla Commissione. Se, tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo, ritiene che non sussista più un'emergenza nel mercato unico, la Commissione propone senza indugio al Consiglio la disattivazione della modalità di emergenza nel mercato unico.
2.  Se dispone di prove concrete e affidabili sull'opportunità di disattivare la modalità di emergenza nel mercato interno, il comitato può formulare un parere a tal fine e trasmetterlo alla Commissione. Se, tenendo conto del parere fornito dal comitato, ritiene che non sussista più un'emergenza nel mercato interno, la Commissione propone senza indugio al Parlamento europeo e al Consiglio la disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno.
Emendamento 175
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3
3.  Le misure adottate conformemente agli articoli da 24 a 33 e a norma delle procedure di emergenza introdotte nei rispettivi quadri giuridici dell'Unione mediante le modifiche alle normative settoriali relative ai prodotti di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2019/1009 e (UE) n. 305/2011 e introduce procedure di emergenza per la valutazione della conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato unico nonché alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e 2014/68/UE per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato unico cessano di applicarsi dal momento della disattivazione della modalità di emergenza nel mercato unico. La Commissione presenta al Consiglio una valutazione sull'efficacia delle misure adottate per affrontare l'emergenza nel mercato unico entro tre mesi dalla scadenza delle misure, sulla base delle informazioni raccolte attraverso il meccanismo di monitoraggio di cui all'articolo 11.
3.  Le misure adottate conformemente agli articoli da 24 a 33 cessano di applicarsi dal momento della disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione sull'efficacia delle misure adottate per affrontare l'emergenza nel mercato interno entro tre mesi dalla scadenza delle misure, sulla base delle informazioni raccolte attraverso il meccanismo di monitoraggio di cui all'articolo 11.
Emendamento 176
Proposta di regolamento
Parte IV – titolo II – titolo
Libera circolazione durante le emergenze nel mercato unico
Libera circolazione durante le emergenze nel mercato interno
Emendamento 177
Proposta di regolamento
Parte IV – titolo II – capo I – titolo
Misure per ripristinare e agevolare la libera circolazione
Misure per agevolare la libera circolazione
Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 16 – titolo
Prescrizioni generali per le misure che limitano la libera circolazione per far fronte a un'emergenza nel mercato unico
Restrizioni alla libera circolazione vietate durante un'emergenza nel mercato interno
Emendamento 179
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1
1.  Nell'adottare e applicare misure nazionali in risposta a un'emergenza nel mercato unico e alla crisi che vi soggiace, gli Stati membri garantiscono che le loro azioni siano pienamente conformi al trattato e al diritto dell'Unione e, in particolare, alle prescrizioni di cui al presente articolo.
1.  Sono vietate le restrizioni alla libera circolazione di merci, servizi e persone imposte dagli Stati membri in risposta a un'emergenza nel mercato interno, a meno che non siano giustificate da obiettivi legittimi di interesse pubblico, quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la salute pubblica, e siano conformi ai principi di proporzionalità e non discriminazione.
Emendamento 180
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2
2.  Eventuali restrizioni sono limitate nel tempo e abrogate non appena la situazione lo consente. Qualsiasi restrizione dovrebbe inoltre tenere conto della situazione delle regioni frontaliere.
2.  Eventuali restrizioni di questo tipo sono limitate nel tempo e immediatamente abrogate non appena la modalità di emergenza nel mercato interno è disattivata o precedentemente, nel caso in cui la restrizione non sia più giustificata o proporzionata.
Emendamento 181
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Qualsiasi restrizione dovrebbe inoltre tenere conto della situazione delle regioni frontaliere e ultraperiferiche, in particolare per i lavoratori transfrontalieri.
Emendamento 182
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3
3.  Qualsiasi obbligo imposto ai cittadini e alle imprese non crea oneri amministrativi indebiti o inutili.
3.  Qualsiasi obbligo imposto ai cittadini e agli operatori economici non crea oneri amministrativi indebiti o inutili. Gli Stati membri adottano tutte le misure disponibili per limitare e ridurre gli oneri amministrativi.
Emendamento 183
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Gli Stati membri non adottano nessuno dei seguenti provvedimenti:
a)  restrizioni all'esportazione di merci o alla prestazione o ricezione di servizi all'interno dell'Unione, o misure di effetto equivalente;
b)  discriminazioni tra Stati membri o tra cittadini, anche nel loro ruolo di prestatori di servizi o di lavoratori, basate direttamente o indirettamente sulla nazionalità o, nel caso di imprese, sull'ubicazione della sede legale, dell'amministrazione centrale o della sede principale di attività; o
c)  restrizioni alla libera circolazione o di viaggio delle persone coinvolte nella produzione, nella manutenzione e nel trasporto di beni di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, e loro parti, o restrizioni per le persone coinvolte nella prestazione di servizi di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, o altre misure di effetto equivalente che:
i)  comportino carenze di forza lavoro necessaria nel mercato interno, e quindi la perturbazione delle catene di approvvigionamento di beni e servizi di rilevanza per le crisi, o facciano insorgere o aggravino le carenze di tali beni e servizi nel mercato interno; o
ii)  siano direttamente o indirettamente discriminatorie sulla base della cittadinanza o del luogo di residenza della persona.
Emendamento 184
Proposta di regolamento
Articolo 17
[...]
soppresso
Emendamento 185
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1
1.  Durante la modalità di emergenza nel mercato unico la Commissione può prevedere misure di sostegno per rafforzare la libera circolazione delle persone di cui all'articolo 17, paragrafi 6 e 7, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 422, paragrafo 2. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi agli impatti della crisi sul mercato unico, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 3.
1.  Durante la modalità di emergenza nel mercato interno la Commissione può prevedere misure di sostegno per facilitare la libera circolazione delle persone, mediante atti di esecuzione.
Emendamento 186
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2
2.  Durante la modalità di emergenza nel mercato unico, se stabilisce che gli Stati membri hanno predisposto dei modelli per attestare che la persona o l'operatore economico è un prestatore di servizi che fornisce servizi di rilevanza per le crisi, un rappresentante d'impresa o un lavoratore coinvolto nella produzione di beni di rilevanza per le crisi o nella prestazione di servizi di rilevanza per le crisi o un operatore della protezione civile, e ritiene che l'uso di modelli diversi da parte di ciascuno Stato membro sia un ostacolo alla libera circolazione durante un periodo di emergenza nel mercato unico, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, rilasciare dei modelli per attestare che tali persone soddisfano i criteri pertinenti per l'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 6, in tutti gli Stati membri, se lo ritiene necessario per sostenere la libera circolazione di tali categorie di persone e delle loro attrezzature durante l'emergenza in corso nel mercato unico.
2.  Durante la modalità di emergenza nel mercato interno, se stabilisce che gli Stati membri hanno predisposto dei modelli per attestare che la persona o l'operatore economico è un prestatore di servizi che fornisce servizi di rilevanza per le crisi, un rappresentante d'impresa o un lavoratore coinvolto nella produzione di beni di rilevanza per le crisi o nella prestazione di servizi di rilevanza per le crisi o un operatore della protezione civile, e ritiene che l'uso di modelli diversi da parte di ciascuno Stato membro sia un ostacolo alla libera circolazione durante un periodo di emergenza nel mercato interno, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, rilasciare dei modelli per attestare che tali persone soddisfano i criteri pertinenti per l'applicazione dell'articolo 16, in tutti gli Stati membri, se lo ritiene necessario per sostenere la libera circolazione di tali categorie di persone e delle loro attrezzature durante l'emergenza in corso nel mercato interno.
Emendamento 187
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3
3.  Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi agli impatti della crisi sul mercato unico, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 3.
3.  Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi agli impatti della crisi sul mercato interno, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 3.
Emendamento 188
Proposta di regolamento
Articolo 19 – titolo
Notifiche
Notifiche e informazioni
Emendamento 189
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1
Durante l'emergenza nel mercato unico gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi progetto di misura di rilevanza per le crisi che limiti la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi, nonché le restrizioni di rilevanza per le crisi alla libera circolazione delle persone, compresi i lavoratori, indicando le ragioni di tali misure.
Durante la modalità di vigilanza del mercato interno o la modalità di emergenza nel mercato interno, gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi progetto di misura legata alla crisi e che limiti la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi, nonché le misure adottate che limitano la libera circolazione delle persone, compresi i lavoratori, indicando le ragioni di tali misure.
Emendamento 190
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2
2.  Gli Stati membri forniscono alla Commissione una dichiarazione con le ragioni per cui l'adozione di tale misura è giustificata e proporzionata, qualora tali ragioni non siano già state chiarite nella misura notificata. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo integrale delle disposizioni legislative o regolamentari nazionali che contengono la misura o sono modificate da essa.
2.  Gli Stati membri forniscono alla Commissione una dichiarazione che dimostri che l'adozione di tali misure è non discriminatoria, giustificata e proporzionata e, ove possibile, accompagnata da prove concrete. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo integrale delle disposizioni legislative o regolamentari nazionali che contengono la misura o sono modificate da tale misura.
Emendamento 191
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4
4.  La Commissione comunica senza indugio le misure notificate agli altri Stati membri e le condivide al contempo con il gruppo consultivo.
4.  La Commissione comunica senza indugio le misure notificate agli altri Stati membri e le condivide al contempo con il comitato.
Emendamento 192
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5
5.  Se decide di esprimere un parere su una misura notificata, il gruppo consultivo lo esprime entro quattro giorni lavorativi dalla data di ricezione da parte della Commissione della notifica relativa a tale misura.
5.  Se decide di esprimere un parere su una misura notificata, il comitato lo esprime entro quattro giorni lavorativi dalla data di ricezione della notifica.
Emendamento 193
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6
6.  La Commissione provvede affinché i cittadini e le imprese siano informati delle misure notificate, a meno che gli Stati membri non richiedano che le misure restino riservate o la Commissione ritenga che la divulgazione di tali misure inciderebbe sulla sicurezza e sull'ordine pubblico dell'Unione europea o dei suoi Stati membri, nonché delle decisioni e delle osservazioni degli Stati membri adottate a norma del presente articolo.
6.  La Commissione provvede affinché i cittadini e le imprese siano informati delle misure notificate, a meno che gli Stati membri non richiedano che le misure restino riservate conformemente al paragrafo 15 del presente articolo o la Commissione ritenga che la divulgazione di tali misure inciderebbe sulla sicurezza e sull'ordine pubblico dell'Unione o dei suoi Stati membri, nonché delle decisioni e delle osservazioni degli Stati membri adottate a norma del presente articolo.
Emendamento 194
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 8
8.  Entro dieci giorni dalla data di ricezione della notifica la Commissione esamina la compatibilità di qualsiasi progetto di misura o di qualsiasi misura adottata con il diritto dell'Unione, compresi gli articoli 16 e 17 del presente regolamento, nonché con i principi di proporzionalità e di non discriminazione, e può formulare osservazioni sulla misura notificata qualora sussistano motivi immediatamente ovvi e gravi per ritenere che il progetto o la misura in questione non siano conformi al diritto dell'Unione. Lo Stato membro notificante tiene conto di tali osservazioni. La Commissione può prorogare il termine di dieci giorni in circostanze eccezionali, in particolare per ricevere pareri scientifici, prove o perizie tecniche nel contesto di una situazione in evoluzione. La Commissione illustra i motivi che giustificano tale proroga, fissa un nuovo termine e informa senza indugio gli Stati membri in merito al nuovo termine e ai motivi della proroga.
8.  Entro dieci giorni dalla data di ricezione della notifica la Commissione esamina la compatibilità di qualsiasi progetto di misura o di qualsiasi misura adottata con il diritto dell'Unione, compreso l'articolo 16 del presente regolamento, nonché con i principi di proporzionalità e di non discriminazione, e può formulare osservazioni sulla misura notificata qualora sussistano motivi immediatamente ovvi e gravi per ritenere che il progetto o la misura in questione non siano conformi al diritto dell'Unione. Lo Stato membro notificante tiene conto di tali osservazioni. La Commissione può prorogare il termine di dieci giorni in circostanze eccezionali, in particolare per ricevere pareri scientifici, prove o perizie tecniche nel contesto di una situazione in evoluzione. La Commissione illustra i motivi che giustificano tale proroga e fissa un nuovo termine, non superiore a 30 giorni. Essa informa senza indugio gli Stati membri in merito al nuovo termine e ai motivi della proroga.
Emendamento 195
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 9
9.  Anche gli Stati membri possono trasmettere osservazioni allo Stato membro che ha notificato una misura e tale Stato membro tiene conto di tali osservazioni.
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 196
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 10
10.  Lo Stato membro notificante comunica alla Commissione le misure che intende adottare per conformarsi alle osservazioni formulate a norma del paragrafo 8 entro dieci giorni dalla ricezione delle stesse.
10.  Lo Stato membro notificante comunica alla Commissione le misure che intende adottare e una giustificazione sulle modalità per conformarsi alle osservazioni formulate a norma del paragrafo 8 entro dieci giorni dalla ricezione delle stesse.
Emendamento 197
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 11
11.  Se ritiene che le misure comunicate dallo Stato membro notificante non siano ancora conformi al diritto dell'Unione, la Commissione può emettere, entro 30 giorni dalla comunicazione, una decisione che impone a tale Stato membro di astenersi dall'adottare il progetto di misura notificato. Lo Stato membro notificante comunica senza indugio alla Commissione il testo adottato di un progetto di misura notificato.
11.  Se ritiene che le misure comunicate dallo Stato membro notificante non siano ancora conformi al diritto dell'Unione, la Commissione può emettere, entro 15 giorni dalla comunicazione, una decisione che impone a tale Stato membro di modificare o di astenersi dall'adottare il progetto di misura notificato. Lo Stato membro notificante comunica senza indugio alla Commissione il testo adottato di un progetto di misura notificato.
Emendamento 198
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 12
12.  Se ritiene che una misura già adottata di cui ha ricevuto notifica non sia conforme al diritto dell'Unione, la Commissione può emettere, entro 30 giorni dalla notifica, una decisione che impone allo Stato membro di abolirla. Se modifica la misura adottata notificata, lo Stato membro notificante comunica senza indugio il testo della misura rivista.
12.  Se ritiene che una misura già adottata di cui ha ricevuto notifica non sia conforme al diritto dell'Unione, la Commissione può emettere, entro 15 giorni dalla notifica, una decisione che impone allo Stato membro di abolirla. Se modifica la misura adottata notificata, lo Stato membro notificante comunica senza indugio il testo della misura rivista.
Emendamento 199
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 13
13.  Il periodo di 30 giorni di cui ai paragrafi 11 e 12 può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione per tenere conto di nuove circostanze, in particolare per ricevere pareri scientifici, prove o perizie tecniche nel contesto di una situazione in evoluzione. La Commissione illustra i motivi che giustificano tale proroga, fissa un nuovo termine e informa senza indugio gli Stati membri in merito al nuovo termine e ai motivi della proroga.
13.  Il periodo di 15 giorni di cui ai paragrafi 11 e 12 può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione per tenere conto di nuove circostanze, in particolare per ricevere pareri scientifici, prove o perizie tecniche nel contesto di una situazione in evoluzione. La Commissione illustra i motivi che giustificano tale proroga, fissa un nuovo termine e informa senza indugio gli Stati membri in merito al nuovo termine e ai motivi della proroga.
Emendamento 200
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 14
14.  Le decisioni della Commissione di cui ai paragrafi 11 e 12 si basano sulle informazioni disponibili e possono essere emesse qualora sussistano motivi immediatamente ovvi e gravi per ritenere che le misure notificate non siano conformi al diritto dell'Unione, compresi gli articoli 16 o 17 del presente regolamento, al principio di proporzionalità o al principio di non discriminazione. L'adozione di tali decisioni non pregiudica la possibilità per la Commissione di adottare misure in una fase successiva, compreso l'avvio di una procedura di infrazione sulla base dell'articolo 258 TFUE.
14.  Le decisioni della Commissione di cui ai paragrafi 11 e 12 si basano sulle informazioni disponibili e possono essere emesse qualora sussistano motivi immediatamente ovvi e gravi per ritenere che le misure notificate non siano conformi al diritto dell'Unione, compreso l'articolo 16 del presente regolamento, al principio di proporzionalità o al principio di non discriminazione. L'adozione di tali decisioni non pregiudica la possibilità per la Commissione di adottare misure in una fase successiva, compreso l'avvio di una procedura di infrazione sulla base dell'articolo 258 TFUE.
Emendamento 201
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 15
15.  Le informazioni fornite ai sensi del presente articolo non sono considerate riservate, a meno che lo Stato membro autore della notifica ne presenti richiesta esplicita. Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere relativa a un progetto di misura e debitamente motivata.
15.  Le informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi del presente articolo sono rese pubbliche. Gli Stati membri possono richiedere che le informazioni relative a un progetto di misura rimangano riservate. Tale richiesta è motivata.
Emendamento 202
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 16
16.  La Commissione pubblica il testo delle misure adottate dagli Stati membri nel contesto dell'emergenza nel mercato unico che limitano la libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori, e sono state comunicate tramite le notifiche di cui al presente articolo e in altro modo. Il testo delle misure è pubblicato entro un giorno lavorativo dalla sua ricezione mediante una piattaforma elettronica gestita dalla Commissione.
16.  La Commissione pubblica qualsiasi informazione fornita ai sensi del presente articolo, ad eccezione delle informazioni considerate riservate ai sensi del paragrafo 15.
Emendamento 203
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 16 bis (nuovo)
16 bis.  La Commissione pubblica le misure adottate dagli Stati membri nel contesto dell'emergenza nel mercato interno che limitano la libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori, e che sono state comunicate. Tali misure sono pubblicate entro un giorno lavorativo dalla ricezione mediante una piattaforma elettronica gestita dalla Commissione.
Emendamento 204
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 16 ter (nuovo)
16 ter.  Gli Stati membri informano i cittadini, i consumatori, le imprese, i lavoratori e i loro rappresentanti e tutti i portatori di interessi coinvolti, in modo chiaro e inequivocabile, in merito alle misure che incidono sulla libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori e i fornitori di servizi, prima della loro entrata in vigore, in particolare tramite i rispettivi punti di contatto unici nazionali di cui all'articolo 21. Gli Stati membri garantiscono un dialogo continuo con tutti i pertinenti portatori di interessi, compresi le parti sociali e i partner internazionali.
Emendamento 205
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a
a)  assistenza nella richiesta e nell'ottenimento di informazioni sulle restrizioni nazionali alla libera circolazione di merci, servizi, persone e lavoratori che riguardano un'emergenza nel mercato unico attivata;
a)  assistenza nella richiesta e nell'ottenimento di informazioni sulle restrizioni nazionali alla libera circolazione di merci, servizi, persone e lavoratori che riguardano una modalità di emergenza nel mercato interno attivata;
Emendamento 206
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b
b)  assistenza nell'espletamento di eventuali procedure e formalità di crisi a livello nazionale introdotte a causa dell'emergenza nel mercato unico attivata.
b)  assistenza nell'espletamento di eventuali procedure e formalità di crisi a livello nazionale introdotte a causa della modalità di emergenza nel mercato interno attivata;
Emendamento 207
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
b bis)  assistenza nella diffusione di informazioni ai cittadini, ai consumatori, agli operatori economici e ai lavoratori e ai loro rappresentanti.
Emendamento 208
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2
2.  Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini, i consumatori, gli operatori economici e i lavoratori, nonché i loro rappresentanti, possano ricevere dalle autorità competenti, su loro richiesta e tramite i rispettivi punti di contatto unici, informazioni sul modo in cui le rispettive misure nazionali di risposta alle crisi sono generalmente interpretate e applicate. Ove opportuno, tali informazioni comprendono una guida passo dopo passo. Le informazioni sono fornite in un linguaggio chiaro e comprensibile. Esse sono facilmente accessibili a distanza e per via elettronica e sono aggiornate.
2.  Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini, i consumatori, gli operatori economici e i lavoratori, nonché i loro rappresentanti, possano ricevere dalle autorità competenti, su loro richiesta e tramite i rispettivi punti di contatto unici, informazioni sul modo in cui le rispettive misure nazionali di risposta alle crisi sono generalmente interpretate e applicate. Ove opportuno, tali informazioni comprendono una guida passo dopo passo. Le informazioni sono fornite in un linguaggio chiaro e comprensibile. Esse sono facilmente accessibili a distanza e per via elettronica e sono aggiornate. Gli Stati membri si adoperano al meglio per fornire tali informazioni in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, prestando particolare attenzione alla situazione e alle esigenze delle regioni frontaliere.
Emendamento 209
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2.  Il punto di contatto unico a livello dell'Unione fornisce ai cittadini, ai consumatori, agli operatori economici, ai lavoratori e ai loro rappresentanti l'assistenza seguente:
2.  Il punto di contatto unico a livello dell'Unione fornisce ai cittadini, ai consumatori, alle autorità locali e regionali, agli operatori economici, ai lavoratori e ai loro rappresentanti quanto segue:
Emendamento 210
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a
a)  assistenza nella richiesta e nell'ottenimento di informazioni in merito alle misure di risposta alle crisi a livello dell'Unione che sono pertinenti per l'emergenza nel mercato unico attivata o che incidono sull'esercizio della libera circolazione di merci, servizi, persone e lavoratori;
a)  assistenza nella richiesta e nell'ottenimento di informazioni in merito alle misure di risposta alle crisi a livello dell'Unione che sono pertinenti per la modalità di emergenza nel mercato interno attivata o che incidono sull'esercizio della libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori;
Emendamento 211
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b
b)  assistenza nell'espletamento di eventuali procedure e formalità di crisi introdotte a livello dell'Unione a causa dell'emergenza nel mercato unico attivata;
b)  assistenza nell'espletamento di eventuali procedure e formalità di crisi introdotte a livello dell'Unione a causa della modalità di emergenza nel mercato interno attivata;
Emendamento 212
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera c
c)  compilazione di un elenco comprendente tutte le misure di crisi nazionali e i punti di contatto nazionali.
c)  assistenza nella stesura di un elenco comprendente tutte le misure di crisi nazionali e i punti di contatto nazionali.
Emendamento 213
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Al punto di contatto unico a livello di Unione sono assegnate risorse umane e finanziarie sufficienti.
Emendamento 214
Proposta di regolamento
Parte III – titolo
Misure di risposta alle emergenze nel mercato unico
Misure di risposta alle emergenze nel mercato interno
Emendamento 215
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1
1.  Le misure vincolanti incluse nel presente capo possono essere adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione in conformità all'articolo 24, paragrafo 2, all'articolo 26, primo comma, e all'articolo 27, paragrafo 2, e possono essere adottate solo dopo l'attivazione di un'emergenza nel mercato unico mediante un atto di esecuzione del Consiglio in conformità all'articolo 14.
1.  Le misure vincolanti incluse nel presente capo possono essere adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione solo se è stata attivata una modalità di emergenza nel mercato interno in conformità all'articolo 14.
Emendamento 216
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2
2.  Un atto di esecuzione che introduce una misura inclusa nel presente capo elenca in modo chiaro e specifico i beni e i servizi di rilevanza per le crisi cui si applica tale misura. Tale misura si applica solo per la durata della modalità di emergenza.
2.  Un atto di esecuzione che introduce una misura inclusa nel presente capo elenca in modo chiaro e specifico i beni e i servizi di rilevanza per le crisi individuati nell'atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, cui si applica tale misura. Tale misura si applica solo per la durata della modalità di emergenza.
Emendamento 217
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi all'impatto della crisi sul mercato interno, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 3.
Emendamento 218
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1
1.  Nei casi in cui si sono verificate gravi carenze connesse alle crisi, o ne sussiste la minaccia immediata, la Commissione può invitare le organizzazioni rappresentative o gli operatori economici delle catene di approvvigionamento di rilevanza per le crisi a fornirle, su base volontaria ed entro un termine stabilito, informazioni specifiche sulle capacità produttive e sulle eventuali scorte esistenti di beni di rilevanza per le crisi e di loro componenti negli impianti di produzione dell'Unione e negli impianti di paesi terzi che gestiscono, cui commissionano o da cui acquistano approvvigionamenti, nonché informazioni su eventuali perturbazioni della catena di approvvigionamento entro un determinato termine.
1.  Nei casi in cui si sono verificate gravi carenze connesse alle crisi, o ne sussiste la minaccia immediata, la Commissione può invitare gli operatori economici delle catene di approvvigionamento di rilevanza per le crisi a fornirle, conformemente al paragrafo 3, informazioni specifiche pertinenti all'emergenza nel mercato interno, su base volontaria ed entro un termine ragionevole.
Emendamento 219
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2
2.  Se i destinatari non trasmettono le informazioni richieste conformemente al paragrafo 1 entro il termine stabilito senza fornire una valida giustificazione in tal senso, la Commissione può, mediante un atto di esecuzione, imporre loro di trasmettere le informazioni, indicando nell'atto di esecuzione i motivi per cui ciò è proporzionato e necessario, specificando i beni e i servizi di rilevanza per le crisi e i destinatari interessati dalla richiesta di informazioni nonché le informazioni richieste e fornendo, ove necessario, un modello con le domande che possono essere rivolte agli operatori economici.
2.  Se i destinatari non trasmettono le informazioni richieste conformemente al paragrafo 1 entro il termine stabilito senza fornire una valida giustificazione in tal senso, la Commissione può, mediante una raccomandazione, chiedere loro di trasmettere le informazioni richieste, indicando i motivi per cui ciò è proporzionato e necessario, specificando i beni e i servizi di rilevanza per le crisi e i destinatari interessati dalla richiesta di informazioni nonché le informazioni richieste e fornendo, ove necessario, un modello con le domande che possono essere rivolte agli operatori economici.
Emendamento 220
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – parte introduttiva
3.  Le informazioni richieste di cui al paragrafo 1 possono riguardare:
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 221
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera a
a)  informazioni mirate trasmesse alla Commissione in merito alle capacità produttive e alle eventuali scorte esistenti di beni di rilevanza per le crisi e di loro componenti negli impianti di produzione situati nell'Unione e negli impianti di produzione situati in un paese terzo che l'organizzazione o l'operatore di cui al paragrafo 1 gestisce, oppure cui commissiona o da cui acquista approvvigionamenti, nel pieno rispetto dei segreti commerciali e d'impresa, accompagnate dalla richiesta di trasmettere alla Commissione un calendario della produzione prevista nei tre mesi successivi negli impianti di produzione situati nell'Unione, nonché eventuali perturbazioni della catena di approvvigionamento;
a)  informazioni mirate trasmesse alla Commissione in merito alle capacità produttive e alle eventuali scorte esistenti di beni di rilevanza per le crisi e di loro componenti negli impianti di produzione situati nell'Unione e negli impianti di produzione situati in un paese terzo che l'organizzazione o l'operatore di cui al paragrafo 1 gestisce oppure cui commissiona;
Emendamento 222
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera b
b)  altre informazioni necessarie per valutare la natura o la portata di determinate perturbazioni o carenze che interessano la catena di approvvigionamento.
b)  un calendario della produzione di beni di rilevanza per le crisi prevista nei tre mesi successivi alla richiesta di informazioni per quanto riguarda gli impianti di produzione situati nell'Unione o in un paese terzo che l'operatore gestisce oppure cui commissiona.
Emendamento 223
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4
4.  In seguito all'attivazione delle richieste di informazioni obbligatorie agli operatori economici mediante un atto di esecuzione, la Commissione trasmette una decisione formale a ciascuna delle organizzazioni rappresentative o a ciascuno degli operatori economici delle catene di approvvigionamento di rilevanza per le crisi individuati nell'atto di esecuzione, invitandoli a fornire le informazioni specificate nell'atto di esecuzione. La Commissione si basa, ove possibile, sugli elenchi di contatti pertinenti e disponibili degli operatori economici attivi nelle catene di approvvigionamento di beni e servizi di rilevanza per le crisi selezionate, compilati dagli Stati membri. La Commissione può ottenere le informazioni necessarie sugli operatori economici pertinenti dagli Stati membri.
4.  Nell'invitare gli operatori economici a fornire le informazioni ai fini del presente articolo o nel richiedere che agiscano in tal senso, la Commissione si basa, ove possibile, sugli elenchi di contatti pertinenti e disponibili degli operatori economici attivi nelle catene di approvvigionamento di beni e servizi di rilevanza per le crisi selezionate, compilati dagli Stati membri. La Commissione può ottenere le informazioni necessarie sugli operatori economici pertinenti dagli Stati membri.
Emendamento 224
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5
5.  Le decisioni della Commissione contenenti richieste di informazioni individuali includono un riferimento all'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 su cui sono basate e alle situazioni di gravi carenze connesse alle crisi o alla minaccia immediata di tali carenze da cui hanno avuto origine. Qualsiasi richiesta di informazioni è debitamente giustificata e proporzionata in termini di volume, natura e granularità dei dati, nonché di frequenza di accesso ai dati richiesti, ed è necessaria per la gestione dell'emergenza o per la compilazione di statistiche ufficiali pertinenti. La richiesta stabilisce un termine ragionevole entro il quale le informazioni devono essere fornite. Essa tiene conto dello sforzo che l'operatore economico o l'organizzazione rappresentativa devono compiere per raccogliere e mettere a disposizione i dati. La decisione formale contiene inoltre garanzie per la protezione dei dati conformemente all'articolo 39 del presente regolamento, garanzie di non divulgazione di informazioni commerciali sensibili contenute nella risposta a norma dell'articolo 25 e informazioni sulla possibilità di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in linea con il pertinente diritto dell'Unione, nonché le ammende previste all'articolo 28 in caso di inosservanza e il termine per la risposta.
5.  La raccomandazione della Commissione contenente richieste di informazioni individuali include un riferimento alle situazioni di gravi carenze connesse alle crisi o alla minaccia immediata di tali carenze da cui hanno avuto origine. Qualsiasi richiesta di informazioni è debitamente giustificata e proporzionata in termini di volume, natura e granularità dei dati, nonché di frequenza di accesso ai dati richiesti, ed è necessaria per la gestione dell'emergenza. La richiesta stabilisce un termine ragionevole non superiore a 14 giorni entro il quale le informazioni devono essere fornite. L'operatore può chiedere una proroga una tantum del termine fino a due giorni prima della scadenza, qualora la gravità della situazione richieda una siffatta proroga. La Commissione risponde entro un giorno lavorativo a tale richiesta di proroga del termine. Essa tiene conto dello sforzo che l'operatore economico deve compiere per raccogliere e mettere a disposizione i dati. La raccomandazione contiene inoltre garanzie per la protezione dei dati conformemente all'articolo 39 del presente regolamento, garanzie di non divulgazione di informazioni commerciali sensibili e garanzie per la non divulgazione dei segreti commerciali e della proprietà intellettuale nella risposta a norma dell'articolo 25.
Emendamento 225
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 6
6.  I proprietari degli operatori economici o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche, imprese o aziende, o associazioni prive di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base al loro statuto possono fornire le informazioni richieste per conto dell'operatore economico o dell'associazione di operatori economici interessati. Ogni operatore economico o associazione di operatori economici fornisce le informazioni richieste su base individuale conformemente alle norme dell'Unione in materia di concorrenza che disciplinano lo scambio di informazioni. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.
6.  I proprietari degli operatori economici o le persone autorizzate a rappresentarli per legge o in base al loro statuto possono fornire le informazioni richieste per conto dell'operatore economico interessato. Ogni operatore economico fornisce le informazioni richieste su base individuale conformemente alle norme dell'Unione in materia di concorrenza che disciplinano lo scambio di informazioni. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.
Emendamento 226
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 7
7.  La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi avverso le decisioni con le quali la Commissione ha imposto una richiesta di informazioni obbligatoria a un operatore economico.
soppresso
Emendamento 227
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 8
8.  Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 sono adottati secondo la procedura di comitato di cui all'articolo 42, paragrafo 2. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi agli impatti della crisi sul mercato unico, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 3.
soppresso
Emendamento 228
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1
1.  Le informazioni ricevute a seguito dell'applicazione del presente regolamento sono utilizzate solo per lo scopo per il quale sono state richieste.
1.  Le informazioni ricevute dagli uffici di collegamento degli Stati membri, dal comitato, dagli operatori economici o da qualsiasi altra fonte a seguito dell'applicazione del presente regolamento sono utilizzate solo per lo scopo per il quale sono state richieste.
Emendamento 229
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2
2.  Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione dei segreti commerciali e d'impresa e delle altre informazioni sensibili e riservate acquisiti e generati in applicazione del presente regolamento, comprese le raccomandazioni e le misure da adottare, conformemente al diritto dell'Unione e al rispettivo diritto nazionale.
2.  Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione dei segreti commerciali e d'impresa, della proprietà intellettuale e delle altre informazioni sensibili e riservate acquisiti e generati in applicazione del presente regolamento, comprese le raccomandazioni e le misure da adottare, conformemente al diritto dell'Unione e al rispettivo diritto nazionale.
Emendamento 230
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4
4.  La Commissione può presentare al gruppo consultivo di cui all'articolo 4 informazioni aggregate basate su tutte le informazioni raccolte a norma dell'articolo 24.
4.  La Commissione può presentare al comitato informazioni aggregate basate su tutte le informazioni raccolte a norma dell'articolo 24.
Emendamento 231
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.  Qualsiasi informazione ottenuta tramite richieste di informazioni è eliminata immediatamente al termine della modalità di emergenza nel mercato interno o prima se sono state presentate tutte le relazioni pertinenti relative alla modalità di emergenza nel mercato interno. La Commissione e gli Stati membri inviano una conferma della cancellazione di tali informazioni agli operatori economici interessati immediatamente dopo la loro eliminazione.
Emendamento 232
Proposta di regolamento
Articolo 26
Articolo 26
soppresso
Modifiche mirate alla normativa armonizzata sui prodotti
Quando la modalità di emergenza nel mercato unico è stata attivata mediante un atto di esecuzione del Consiglio adottato a norma dell'articolo 14 e vi è una carenza di beni di rilevanza per le crisi, la Commissione può attivare, mediante atti di esecuzione, le procedure di emergenza incluse nei quadri giuridici dell'Unione modificati dal [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2019/1009 e (UE) n. 305/2011 e introduce procedure di emergenza per la valutazione della conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato unico e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e 2014/68/UE per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato unico] in relazione ai beni di rilevanza per le crisi, indicando quali sono i beni di rilevanza per le crisi e le procedure di emergenza soggetti all'attivazione, fornendo le ragioni di tale attivazione e della sua proporzionalità e indicando la durata di tale attivazione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi agli impatti della crisi sul mercato unico, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 3.
Emendamento 233
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1
1.  La Commissione può invitare uno o più operatori economici di catene di approvvigionamento di rilevanza per le crisi stabiliti nell'Unione ad accettare determinati ordinativi per la produzione o l'approvvigionamento di beni di rilevanza per le crisi e ad attribuire la priorità a tali ordinativi ("ordinativo classificato come prioritario").
1.  La Commissione può invitare, su base volontaria, uno o più operatori economici di catene di approvvigionamento di rilevanza per le crisi stabiliti nell'Unione ad accettare determinati ordinativi per la produzione o l'approvvigionamento di beni di rilevanza per le crisi e ad attribuire la priorità a tali ordinativi ("ordinativo classificato come prioritario"). La Commissione specifica tutte le informazioni pertinenti, compresi la quantità di beni e servizi di rilevanza per le crisi, i termini di consegna e il prezzo e ne informa il Parlamento europeo.
Emendamento 234
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2
2.  Se un operatore economico non accetta gli ordinativi classificati come prioritari e non vi attribuisce la priorità, la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di 14 Stati membri, valutare la necessità e la proporzionalità di ricorrere agli ordinativi classificati come prioritari; in tali casi la Commissione concede all'operatore economico interessato, nonché a tutte le parti su cui sia dimostrabile un'influenza del potenziale ordinativo classificato come prioritario, la possibilità di esprimere la propria posizione entro un termine ragionevole stabilito dalla Commissione alla luce delle circostanze del caso. In circostanze eccezionali, a seguito di tale valutazione, la Commissione può adottare un atto di esecuzione destinato all'operatore economico interessato imponendo a quest'ultimo di accettare gli ordinativi classificati come prioritari specificati nell'atto di esecuzione e di attribuirvi la priorità, o di spiegare per quale motivo non è possibile o opportuno per l'operatore procedere in tal senso. La decisione della Commissione è basata su dati oggettivi che dimostrano che attribuire la priorità a tali ordinativi è indispensabile per garantire il mantenimento di attività sociali o economiche vitali nel mercato unico.
2.  Se un operatore economico non accetta gli ordinativi classificati come prioritari o non vi attribuisce la priorità, la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di 14 Stati membri, valutare la necessità e la proporzionalità di ricorrere agli ordinativi classificati come prioritari. In tali casi la Commissione concede all'operatore economico interessato, nonché a tutte le parti su cui sia dimostrabile un'influenza del potenziale ordinativo classificato come prioritario, la possibilità di esprimere la propria posizione entro un termine ragionevole stabilito dalla Commissione alla luce delle circostanze del caso. In circostanze eccezionali, a seguito di tale valutazione e tenendo debitamente conto del parere del comitato, la Commissione può adottare un atto di esecuzione destinato all'operatore economico interessato imponendo a quest'ultimo di accettare gli ordinativi classificati come prioritari specificati nell'atto di esecuzione e di attribuirvi la priorità, o di spiegare per iscritto per quale motivo non è possibile o opportuno per l'operatore procedere in tal senso. Laddove l'osservazione della Commissione differisca dal parere del comitato, la Commissione fornisce una giustificazione motivata. La decisione della Commissione è basata su dati oggettivi che sono fattuali, misurabili e motivati e che dimostrano che attribuire la priorità a tali ordinativi è indispensabile per garantire il mantenimento di attività sociali o economiche vitali nel mercato interno.
Emendamento 235
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 1
Se l'operatore economico destinatario della decisione di cui al paragrafo 2 rifiuta di accogliere l'obbligo di accettare gli ordinativi specificati nella decisione e di attribuirvi la priorità, tale operatore fornisce alla Commissione, entro dieci giorni dalla notifica della decisione, una spiegazione motivata che illustri i motivi debitamente giustificati per cui non può o non ritiene opportuno, alla luce degli obiettivi della presente disposizione, ottemperare all'obbligo. Tali motivi includono l'incapacità dell'operatore di eseguire l'ordinativo classificato come prioritario a causa di una capacità produttiva insufficiente o di un grave rischio che l'accettazione dell'ordinativo comporti particolari difficoltà o oneri economici per l'operatore, oppure altre considerazioni di analoga gravità.
Se l'operatore economico destinatario della decisione di cui al paragrafo 2 rifiuta di accogliere l'obbligo di accettare gli ordinativi specificati nella decisione e di attribuirvi la priorità, tale operatore fornisce alla Commissione, entro dieci giorni dalla notifica della decisione, una spiegazione motivata che illustri i motivi debitamente giustificati per cui non può o non ritiene opportuno ottemperare all'obbligo. Tali motivi includono l'incapacità dell'operatore di eseguire l'ordinativo classificato come prioritario a causa di una capacità produttiva insufficiente o di un grave rischio che l'accettazione dell'ordinativo comporti particolari difficoltà o oneri economici per l'operatore, tenendo conto in particolare dei prezzi e delle quantità specificati dalla Commissione, oppure altre considerazioni di analoga gravità. Tali motivi potrebbero includere le finalità legittime dell'impresa interessata e i costi, gli sforzi, la fattibilità tecnica e le conseguenze commerciali a lungo termine necessari per qualsiasi modifica della sequenza produttiva.
Emendamento 236
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 2
La Commissione può pubblicare tale spiegazione motivata o parti di essa, tenendo debitamente conto della riservatezza commerciale.
soppresso
Emendamento 237
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 6
6.  La Commissione adotta la decisione di cui al paragrafo 2 conformemente al diritto dell'Unione applicabile, compresi i principi di necessità e proporzionalità, e agli obblighi dell'Unione ai sensi del diritto internazionale. La decisione tiene conto in particolare degli interessi legittimi dell'operatore economico interessato e di tutte le informazioni disponibili sui costi e sugli sforzi necessari per qualsiasi modifica della sequenza di produzione. La decisione indica la base giuridica per la sua adozione, fissa i termini entro i quali deve essere eseguito l'ordinativo classificato come prioritario e, ove applicabile, specifica il prodotto e la quantità. Essa riporta altresì le ammende di cui all'articolo 28 per la mancata osservanza della decisione. L'ordinativo classificato come prioritario è effettuato a un prezzo equo e ragionevole.
6.  La Commissione adotta la decisione di cui al paragrafo 2 conformemente al diritto dell'Unione applicabile, compresi i principi di necessità e proporzionalità, e agli obblighi dell'Unione ai sensi del diritto internazionale. La decisione tiene conto in particolare degli interessi legittimi dell'operatore economico interessato e di tutte le informazioni disponibili sui costi e sugli sforzi necessari per qualsiasi modifica della sequenza di produzione. La decisione indica la base giuridica per la sua adozione, fissa i termini entro i quali deve essere eseguito l'ordinativo classificato come prioritario e, ove applicabile, specifica il prodotto, il prezzo e la quantità. Essa riporta altresì le ammende di cui all'articolo 28 per la mancata osservanza della decisione. L'ordinativo classificato come prioritario è effettuato a un prezzo equo e ragionevole, che comprende, se del caso, una compensazione adeguata per tutti i costi supplementari sostenuti dall'operatore economico.
Emendamento 238
Proposta di regolamento
Articolo 28 – titolo
Ammende inflitte agli operatori per inosservanza dell'obbligo di rispondere alle richieste di informazioni obbligatorie o di soddisfare degli ordinativi classificati come prioritari
Ammende inflitte agli operatori per inosservanza degli ordinativi classificati come prioritari
Emendamento 239
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera a
a)  se un'organizzazione rappresentativa degli operatori economici o un operatore economico, intenzionalmente o per negligenza grave, fornisce informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata a norma dell'articolo 24, o non fornisce le informazioni entro il termine prescritto;
soppresso
Emendamento 240
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2
2.  Le ammende inflitte nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non superano i 200 000 EUR.
2.  Le ammende inflitte nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), non superano i 200 000 EUR. Le ammende inflitte agli operatori economici che sono PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE non superano i 25 000 EUR.
Emendamento 241
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3
3.  Le ammende inflitte nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), non superano l'1 % del fatturato medio giornaliero realizzato nell'esercizio sociale precedente per ogni giorno lavorativo di inosservanza dell'obbligo a norma dell'articolo 27 (ordinativi classificati come prioritari), calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione, senza superare l'1 % del fatturato totale realizzato nell'esercizio sociale precedente.
3.  Le ammende inflitte nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), non superano l'1 % del fatturato medio giornaliero realizzato nell'esercizio sociale precedente per ogni giorno lavorativo di inosservanza dell'obbligo a norma dell'articolo 27 (ordinativi classificati come prioritari), calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione, senza superare l'1 % del fatturato globale realizzato nell'esercizio sociale precedente. Le ammende inflitte agli operatori economici che sono PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE non superano lo 0,25 % del fatturato globale totale globale realizzato nell'esercizio sociale precedente.
Emendamento 242
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4
4.  Nel fissare l'importo dell'ammenda si tiene conto delle dimensioni e delle risorse economiche dell'operatore economico interessato, nonché della natura, della gravità e della durata della violazione, tenendo in debita considerazione i principi di proporzionalità e di adeguatezza.
4.  Nel fissare l'importo dell'ammenda la Commissione tiene conto delle dimensioni e delle risorse economiche dell'operatore economico interessato, nonché della natura, della gravità e della durata della violazione, tenendo in debita considerazione i principi di proporzionalità e di adeguatezza. È tenuto in considerazione anche l'impatto della crisi sull'operatore economico e sulle sue attività commerciali.
Emendamento 243
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a
a)  due anni in caso di violazione delle disposizioni relative alle richieste di informazioni a norma dell'articolo 24;
soppresso
Emendamento 244
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b
b)  tre anni in caso di violazione delle disposizioni relative all'obbligo di attribuire la priorità alla produzione di beni di rilevanza per le crisi a norma dell'articolo 26, paragrafo 2.
b)  tre anni in caso di violazione delle disposizioni relative all'obbligo di attribuire la priorità alla produzione di beni di rilevanza per le crisi a norma dell'articolo 27.
Emendamento 245
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 28, la Commissione dà all'operatore economico o alle organizzazioni rappresentative degli operatori economici interessati la possibilità di essere ascoltati in merito:
1.  Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 28, la Commissione dà all'operatore economico interessato la possibilità di essere ascoltato in merito:
Emendamento 246
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2
2.  Le imprese e le organizzazioni rappresentative degli operatori economici interessate possono presentare le loro osservazioni sulle conclusioni preliminari della Commissione entro un termine che la Commissione fissa nelle sue conclusioni preliminari e che non può essere inferiore a 21 giorni.
2.  Gli operatori economici interessati possono presentare le loro osservazioni sulle conclusioni preliminari della Commissione entro un termine che la Commissione fissa nelle sue conclusioni preliminari e che non può essere inferiore a 21 giorni.
Emendamento 247
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3
3.  La Commissione basa le proprie decisioni esclusivamente sulle obiezioni in merito alle quali gli operatori economici e le organizzazioni rappresentative degli operatori economici interessati sono stati posti in condizione di esprimersi.
3.  La Commissione basa le proprie decisioni esclusivamente sulle obiezioni in merito alle quali gli operatori economici interessati sono stati posti in condizione di esprimersi.
Emendamento 248
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4
4.  I diritti di difesa dell'operatore economico o delle organizzazioni rappresentative degli operatori economici interessati sono pienamente rispettati in qualsiasi procedimento. L'operatore economico o le organizzazioni rappresentative degli operatori economici interessati hanno il diritto di accedere al fascicolo della Commissione alle condizioni previste per una divulgazione negoziata, fermo restando il legittimo interesse degli operatori economici alla protezione dei loro segreti commerciali. Sono esclusi dal diritto di accesso al fascicolo le informazioni riservate e i documenti interni della Commissione o delle autorità degli Stati membri. Sono esclusi specificamente dal diritto di accesso gli scambi di corrispondenza fra la Commissione e le autorità degli Stati membri. Nessuna disposizione del presente paragrafo osta a che la Commissione divulghi e utilizzi le informazioni necessarie a dimostrare una violazione.
4.  I diritti di difesa dell'operatore economico interessato sono pienamente rispettati in qualsiasi procedimento. L'operatore economico interessato ha il diritto di accedere al fascicolo della Commissione alle condizioni previste per una divulgazione negoziata, fermo restando il legittimo interesse degli operatori economici alla protezione dei loro segreti commerciali. Sono esclusi dal diritto di accesso al fascicolo le informazioni riservate e i documenti interni della Commissione o delle autorità degli Stati membri. Sono esclusi specificamente dal diritto di accesso gli scambi di corrispondenza fra la Commissione e le autorità degli Stati membri. Nessuna disposizione del presente paragrafo osta a che la Commissione divulghi e utilizzi le informazioni necessarie a dimostrare una violazione.
Emendamento 249
Proposta di regolamento
Articolo 32 – titolo
Distribuzione coordinata delle riserve strategiche
Solidarietà e distribuzione coordinata delle riserve strategiche
Emendamento 250
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo -1 (nuovo)
-1.   In caso di carenza di beni e servizi di rilevanza per le crisi in uno o più Stati membri, gli Stati membri interessati possono informarne la Commissione e indicare le quantità necessarie e qualsiasi altra informazione pertinente. La Commissione trasmette le informazioni a tutte le autorità pertinenti e ottimizza il coordinamento delle risposte degli Stati membri.
Emendamento 251
Proposta di regolamento
Articolo 32 – comma 1
Nei casi in cui le riserve strategiche costituite dagli Stati membri in conformità dell'articolo 12 si rivelano insufficienti a soddisfare le esigenze connesse all'emergenza nel mercato unico, la Commissione, tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo, può raccomandare agli Stati membri di distribuire le riserve strategiche in modo mirato, ove possibile, tenendo conto della necessità di non aggravare ulteriormente le perturbazioni del mercato unico, anche nelle aree geografiche particolarmente colpite da tali perturbazioni e nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e solidarietà, nonché stabilendo l'uso più efficiente delle riserve nell'ottica di porre fine all'emergenza nel mercato unico.
Nei casi in cui le riserve strategiche costituite dagli Stati membri in conformità dell'articolo 8 bis si rivelano insufficienti a soddisfare le esigenze connesse all'emergenza nel mercato interno, la Commissione, tenendo debitamente conto del parere fornito dal comitato, può raccomandare agli Stati membri di distribuire le riserve strategiche in modo mirato, ove possibile, tenendo conto della necessità di non aggravare ulteriormente le perturbazioni del mercato interno, anche nelle aree geografiche particolarmente colpite da tali perturbazioni e nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e solidarietà, nonché stabilendo l'uso più efficiente delle riserve nell'ottica di porre fine all'emergenza nel mercato interno.
Emendamento 252
Proposta di regolamento
Articolo 33 – titolo
Misure volte a garantire la disponibilità e l'approvvigionamento di beni e servizi di rilevanza per le crisi
Misure volte a garantire la disponibilità e l'approvvigionamento di beni o servizi di rilevanza per le crisi
Emendamento 253
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1
1.  La Commissione, quando ritiene che vi sia il rischio di una carenza di beni di rilevanza per le crisi, può raccomandare agli Stati membri di attuare misure specifiche per garantire una riorganizzazione efficiente delle catene di approvvigionamento e delle linee di produzione e utilizzare le scorte esistenti per aumentare la disponibilità e l'approvvigionamento di beni e servizi di rilevanza per le crisi il più rapidamente possibile.
1.  La Commissione, quando ritiene che vi sia il rischio di una carenza di beni e servizi di rilevanza per le crisi, può, tenendo conto del parere del comitato, raccomandare agli Stati membri di adottare misure specifiche, anche al fine di garantire catene di approvvigionamento e linee di produzione efficienti.
Emendamento 254
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera a
a)  agevolare l'ampliamento o la riconversione delle capacità produttive esistenti o la creazione di nuove capacità produttive di beni di rilevanza per le crisi;
a)  agevolare l'ampliamento o la riconversione delle capacità produttive esistenti o la creazione di nuove capacità produttive di beni o servizi di rilevanza per le crisi;
Emendamento 255
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
c bis)  agevolare la libera circolazione dei servizi di rilevanza per le crisi.
Emendamento 256
Proposta di regolamento
Parte V – titolo
Appalti
Appalti pubblici
Emendamento 257
Proposta di regolamento
Parte V – capo I – titolo
Acquisizione di beni e servizi di importanza strategica e di beni di rilevanza per le crisi da parte della Commissione per conto degli Stati membri durante le modalità di vigilanza e di emergenza
Acquisizione pubblica di beni e servizi di importanza critica e di beni e servizi di rilevanza per le crisi da parte della Commissione per conto degli Stati membri durante le modalità di vigilanza e di emergenza
Emendamento 258
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1
1.  Due o più Stati membri possono chiedere che la Commissione avvii una procedura di appalto per conto degli Stati membri che desiderano essere rappresentati dalla Commissione ("Stati membri partecipanti") per l'acquisizione di beni e servizi di importanza strategica elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, o di beni e servizi di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5.
1.  Due o più Stati membri possono chiedere che la Commissione avvii una procedura di appalto per conto degli Stati membri che desiderano essere rappresentati dalla Commissione ("Stati membri partecipanti") per l'acquisizione di beni e servizi di importanza critica elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, o di beni e servizi di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5.
Emendamento 259
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2
2.  La Commissione valuta l'utilità, la necessità e la proporzionalità della richiesta. Se non intende dare seguito alla richiesta, la Commissione informa gli Stati membri interessati e il gruppo consultivo di cui all'articolo 4, motivando il suo rifiuto.
2.  La Commissione, in consultazione con il comitato valuta senza indugio la necessità e la proporzionalità della richiesta di cui al paragrafo 1. Se non intende dare seguito a tale richiesta, la Commissione informa gli Stati membri interessati e il comitato, motivando il suo rifiuto.
Emendamento 260
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3
3.  Se accetta di acquistare per conto degli Stati membri, la Commissione elabora una proposta di accordo quadro da concludere con gli Stati membri partecipanti che consenta alla Commissione di condurre una procedura di appalto per loro conto. Tale accordo stabilisce le condizioni dettagliate per l'acquisizione per conto degli Stati membri partecipanti di cui al paragrafo 1.
3.  Se accetta di acquistare per conto degli Stati membri, la Commissione:
a)  informa tutti gli Stati membri e il comitato della sua intenzione di condurre la procedura di appalto e invita gli Stati membri interessati a partecipare;
b)   elabora una proposta di accordo quadro da concludere con gli Stati membri partecipanti che consenta alla Commissione di condurre una procedura di appalto per loro conto. Tale accordo stabilisce le condizioni dettagliate per l'acquisizione, incluse le modalità pratiche, le norme relative al processo decisionale e le quantità proposte, per conto degli Stati membri partecipanti.
Emendamento 261
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Se la Commissione non è in grado di aggiudicare l'appalto a un operatore economico idoneo, essa ne informa immediatamente gli Stati membri per consentire loro di avviare senza indugio le proprie procedure di appalto.
Emendamento 262
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1
1.  L'accordo [di cui all'articolo 34, paragrafo 3, stabilisce un mandato a negoziare affinché la Commissione agisca in qualità di centrale di committenza per i beni e i servizi di importanza strategica o i beni e i servizi di rilevanza per le crisi pertinenti per conto degli Stati membri partecipanti mediante la conclusione di nuovi contratti.
1.  L'accordo di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), stabilisce un mandato a negoziare, che include elementi quali i criteri di aggiudicazione e le modalità di valutazione delle offerte, affinché la Commissione agisca in qualità di centrale di committenza per i beni e i servizi di importanza critica o i beni e i servizi di rilevanza per le crisi pertinenti per conto degli Stati membri partecipanti mediante la conclusione di nuovi contratti.
Emendamento 263
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2
2.  Conformemente all'accordo la Commissione può essere autorizzata, per conto degli Stati membri partecipanti, a concludere contratti con gli operatori economici, compresi singoli produttori di beni e servizi di importanza strategica o di beni e servizi di rilevanza per le crisi, relativi all'acquisizione di tali beni o servizi.
2.  Conformemente a tale accordo la Commissione può essere autorizzata, per conto degli Stati membri partecipanti, a concludere contratti con gli operatori economici, compresi singoli produttori di beni e servizi di importanza critica o di beni e servizi di rilevanza per le crisi, relativi all'acquisizione di tali beni o servizi.
Emendamento 264
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3
3.  I rappresentanti della Commissione o gli esperti da essa nominati possono effettuare visite in loco presso gli impianti di produzione di beni di importanza strategica o di beni di rilevanza per le crisi.
soppresso
Emendamento 265
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.   La Commissione invita gli Stati membri partecipanti a provvedere alla nomina di rappresentanti che prendano parte all'elaborazione delle procedure di appalto.
Emendamento 266
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2
2.  I contratti possono contenere una clausola in base alla quale uno Stato membro che non ha partecipato alla procedura di appalto può diventare parte del contratto dopo la sua firma, definendo in dettaglio la procedura a tal fine e i suoi effetti.
2.  I contratti contengono una clausola in base alla quale uno Stato membro che non ha partecipato alla procedura di appalto può, previo accordo della maggioranza degli Stati membri partecipanti, diventare parte del contratto dopo la sua firma, definendo in dettaglio la procedura a tal fine e i suoi effetti.
Emendamento 267
Proposta di regolamento
Articolo 37 – comma 1
Qualora sia necessario procedere a un appalto congiunto tra la Commissione e una o più amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri conformemente alle norme di cui all'articolo 165, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri possono acquistare, noleggiare o prendere in leasing integralmente le risorse appaltate congiuntamente.
1.   La Commissione e una o più amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri possono avviare, in quanto parti contraenti, una procedura di appalto congiunto a norma dell'articolo 165, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ai fini dell'acquisto di beni di rilevanza per le crisi o beni e servizi di importanza critica entro un termine ragionevole.
Emendamento 268
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.   La partecipazione alla procedura di appalto congiunta è aperta a tutti gli Stati membri nonché, in deroga all'articolo 165, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, agli Stati dell'Associazione europea di libero scambio e ai paesi candidati all'adesione all'Unione, nonché al Principato di Andorra, al Principato di Monaco, alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano, in particolare se specificamente previsto da un trattato bilaterale o multilaterale.
Emendamento 269
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter.   La procedura di appalto congiunta è preceduta da un accordo di appalto congiunto tra le parti al fine di stabilire le modalità pratiche che disciplinano tale procedura e il processo decisionale per quanto riguarda la scelta della procedura, le modalità di valutazione delle offerte e i criteri di aggiudicazione dell'appalto, conformemente al diritto dell'Unione pertinente.
Emendamento 270
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 quater (nuovo)
1 quater.   Alla procedura di appalto congiunta si applicano le seguenti condizioni:
a)   non reca pregiudizio al funzionamento del mercato interno, non costituisce una discriminazione o una restrizione del commercio e non causa distorsioni della concorrenza;
b)   non ha un'incidenza finanziaria diretta sul bilancio dei paesi di cui al paragrafo 1 bis che non vi partecipano.
Emendamento 271
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)
1 quinquies.   La Commissione informa il Parlamento europeo in merito alle procedure di appalto congiunte condotte a norma del presente articolo e, su richiesta, concede l'accesso ai contratti conclusi a seguito di tali procedure, fatta salva l'adeguata protezione delle informazioni commercialmente sensibili, compresi i segreti aziendali, le relazioni commerciali e gli interessi dell'Unione. La Commissione comunica al Parlamento europeo le informazioni relative a documenti sensibili conformemente all'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1049/2001.
Emendamento 272
Proposta di regolamento
Articolo 38 – comma 1
Se è stata attivata la modalità di emergenza nel mercato unico a norma dell'articolo 14, gli Stati membri si consultano tra loro e con la Commissione e coordinano le loro azioni con la Commissione e con i rappresentanti degli altri Stati membri nell'ambito del gruppo consultivo prima di avviare appalti per beni e servizi di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, conformemente alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio55.
Se è stata attivata la modalità di emergenza nel mercato interno a norma dell'articolo 14, gli Stati membri si consultano tra loro e con la Commissione e coordinano le loro azioni con la Commissione e con i rappresentanti degli altri Stati membri nell'ambito del comitato prima di avviare appalti per beni e servizi di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, conformemente alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio55. Il comitato può formulare raccomandazioni sul coordinamento di tali azioni.
__________________
__________________
55 Direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
55 Direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
Emendamento 273
Proposta di regolamento
Articolo 39 – comma 1
Se è stata attivata la modalità di emergenza nel mercato unico a norma dell'articolo 16 e sono state avviate procedure di appalto da parte della Commissione per conto degli Stati membri in conformità agli articoli da 34 a 36, le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri partecipanti non acquistano beni o servizi oggetto di tali appalti con altri mezzi.
Se è stata attivata la modalità di emergenza nel mercato interno a norma dell'articolo 14 e sono state avviate procedure di appalto da parte della Commissione per conto degli Stati membri in conformità agli articoli da 34 a 36, le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri partecipanti non acquistano beni o servizi oggetto di tali appalti con altri mezzi, fatti salvi i casi di cui all'articolo 34, paragrafo 3 bis. I contratti di appalto conclusi in violazione del presente articolo sono considerati nulli.
Emendamento 274
Proposta di regolamento
Articolo 40
Articolo 40
soppresso
Protezione dei dati personali
1.  Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, o gli obblighi incombenti, nell'esercizio delle proprie funzioni, alla Commissione e, se del caso, ad altre istituzioni e ad altri organismi dell'Unione in relazione al trattamento dei dati personali a norma del regolamento (UE) 2018/1725.
2.  I dati personali non sono trattati o comunicati, salvo nei casi in cui ciò sia strettamente necessario per le finalità del presente regolamento. In tali circostanze si applicano, se del caso, le condizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2018/1725.
3.  Qualora il trattamento dei dati personali non sia strettamente necessario per adempiere i meccanismi istituiti nel presente regolamento, i dati personali sono resi anonimi in modo tale che gli interessati non siano identificabili.
Emendamento 275
Proposta di regolamento
Parte V bis (nuova)
PARTE V bis
Strumenti digitali
Emendamento 276
Proposta di regolamento
Articolo 41 – titolo
Strumenti digitali
Disposizioni generali relative agli strumenti digitali
Emendamento 277
Proposta di regolamento
Articolo 41 – comma 1
La Commissione e gli Stati membri possono istituire strumenti digitali o infrastrutture informatiche interoperabili a sostegno degli obiettivi del presente regolamento. Tali strumenti o infrastrutture possono essere sviluppati al di fuori del periodo di emergenza nel mercato unico.
1.  Entro il ... [6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione e gli Stati membri istituiscono, mantengono e aggiornano regolarmente strumenti digitali o infrastrutture informatiche interoperabili a sostegno degli obiettivi del presente regolamento. Tali strumenti o infrastrutture sono sviluppati al di fuori del periodo di emergenza nel mercato interno, per rispondere a eventuali emergenze future in modo tempestivo ed efficiente. Essi comprendono, tra l'altro, strumenti digitali standardizzati, sicuri ed efficaci per la raccolta e lo scambio sicuri di informazioni ai fini dell'articolo 7 bis, informazioni in tempo reale sulle restrizioni nazionali di cui all'articolo 41 bis, le corsie preferenziali di cui all'articolo 41 ter e la piattaforma delle parti interessate di cui all'articolo 41 quater.
Emendamento 278
Proposta di regolamento
Articolo 41 – comma 2
La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, gli aspetti tecnici di tali strumenti o infrastrutture. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
2.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, gli aspetti tecnici di tali strumenti o infrastrutture utilizzando, ove possibile, strumenti o portali informatici già esistenti, come Your Europe. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
Emendamento 279
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Gli Stati membri scambiano periodicamente tra loro e con la Commissione, attraverso un canale di comunicazione sicuro, informazioni su tutte le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
Emendamento 280
Proposta di regolamento
Articolo 41 bis (nuovo)
Articolo 41 bis
Informazioni in tempo reale sulle restrizioni nazionali
La Commissione istituisce un sito web pubblico dedicato che riunisce le informazioni fornite dagli Stati membri sulle restrizioni nazionali previste dalle normative, dalle regolamentazioni o dalle disposizioni amministrative degli Stati membri, notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 19, comprese informazioni sulla loro portata e durata. Il sito web pubblico dedicato comprende una mappa interattiva con informazioni pertinenti in tempo reale sulle restrizioni nazionali.
Emendamento 281
Proposta di regolamento
Articolo 41 ter (nuovo)
Articolo 41 ter
Corsie preferenziali
1.  La Commissione istituisce corsie preferenziali volte a facilitare la libera circolazione di merci, servizi e lavoratori, in particolare beni e servizi di rilevanza per le crisi. In particolare, la Commissione fornisce pertinenti modelli o moduli unici digitali di dichiarazione, registrazione o autorizzazione per le attività transfrontaliere, in particolare per i servizi professionali nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'installazione, della manutenzione e della riparazione, dell'edilizia, dell'alimentazione e dell'agricoltura, in modo da accelerare le procedure di dichiarazione, registrazione o autorizzazione, compreso il riconoscimento delle qualifiche professionali o il distacco dei lavoratori. Tali modelli o moduli digitali sono disponibili gratuitamente in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e sono validi in tutti gli Stati membri.
2.  Laddove, in casi debitamente giustificati e conformemente al pertinente diritto dell'Unione, gli Stati membri abbiano introdotto restrizioni alle frontiere, la Commissione indica gli attraversamenti preferenziali delle frontiere che sono stati stabiliti, comprese, ove possibile, informazioni in tempo reale, per agevolare la libera circolazione di merci, servizi e persone.
Emendamento 282
Proposta di regolamento
Articolo 41 quater (nuovo)
Articolo 41 quater
Piattaforma per i portatori di interessi in materia di emergenza e resilienza
1.  La Commissione istituisce una piattaforma per i portatori di interessi per agevolare il dialogo e i partenariati settoriali riunendo i principali portatori di interessi, in particolare i rappresentanti degli operatori economici, le parti sociali, i ricercatori e la società civile. Tale piattaforma mira a incoraggiare gli operatori economici a elaborare tabelle di marcia volontarie in risposta a un'emergenza nel mercato interno. In particolare, tale piattaforma fornisce ai portatori di interessi una funzionalità che consente loro di:
a)  indicare le azioni volontarie necessarie per rispondere con successo a un'emergenza nel mercato interno;
b)  fornire consulenza, pareri o relazioni scientifiche su questioni legate alla crisi;
c)  contribuire allo scambio di informazioni e buone pratiche.
2.  Nell'attuazione del presente regolamento, la Commissione e il comitato tengono conto dei risultati del dialogo e dei partenariati settoriali, nonché di eventuali contributi pertinenti forniti dai portatori di interessi a norma del paragrafo 1.
Emendamento 283
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1
1.  La Commissione è assistita da un comitato per lo strumento per le emergenze nel mercato unico. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
1.  La Commissione è assistita dal comitato per le emergenze e la resilienza nel mercato interno. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
Emendamento 284
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Prima dell'adozione di qualsiasi atto di esecuzione a norma del presente regolamento, e tenuto conto della relativa urgenza, la Commissione pubblica un progetto di atto e invita tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni entro un termine ragionevole.
Emendamento 285
Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2
2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o da qualunque altra data fissata dai colegislatori.
2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal ... [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
Emendamento 286
Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Emendamento 287
Proposta di regolamento
Articolo 44 – titolo
Relazioni e riesame
Relazioni, riesame e valutazione
Emendamento 288
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1
1.  Entro il [OP: inserire la data corrispondente a cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del sistema di pianificazione di emergenza, vigilanza e risposta alle emergenze nel mercato unico, proponendo eventuali miglioramenti, ove necessario, e accompagnandola, ove opportuno, con le proposte legislative pertinenti.
1.  Entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni tre anni, la Commissione effettua una valutazione dell'efficacia del presente regolamento e trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Detta relazione include in particolare una valutazione dei seguenti elementi:
a)  il lavoro del comitato, nonché il lavoro svolto in relazione ai lavori di altri pertinenti organi di gestione delle crisi a livello dell'Unione;
b)  le prove di stress, la formazione e i protocolli di crisi di cui al presente regolamento;
c)  i criteri per l'attivazione della modalità di emergenza di cui all'articolo 13;
d)  gli strumenti digitali istituiti conformemente alla parte V bis.
La relazione è corredata, ove opportuno, delle proposte legislative pertinenti.
Emendamento 289
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Ogniqualvolta la modalità di emergenza viene disattivata, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sul funzionamento del sistema di risposta alle emergenze, corredata, se necessario, di suggerimenti di miglioramento. Tale relazione valuta, in particolare, l'impatto delle misure di emergenza sui diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare sulla libertà d'impresa, sulla libertà di cercare un impiego e di lavorare e sul diritto di negoziazione e di azioni collettive, compreso il diritto di sciopero.
Emendamento 290
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Ai fini del paragrafo 1, il comitato e le autorità competenti degli Stati membri pertinenti forniscono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni disponibili.
Emendamento 291
Proposta di regolamento
Articolo 45 – titolo
Abrogazione
Modifiche del regolamento (CE) n. 2679/98
Emendamento 292
Proposta di regolamento
Articolo 45 – comma 1
Il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio è abrogato a decorrere dal [data].
Il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio è così modificato:
1)  l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Il presente regolamento non pregiudica in alcun modo l'esercizio dei diritti fondamentali quali riconosciuti dagli Stati membri e a livello dell'Unione, compresi il diritto o la libertà di sciopero o il diritto o la libertà di intraprendere altre azioni contemplate dagli specifici sistemi che regolano le relazioni industriali negli Stati membri, in conformità della normativa e/o delle prassi nazionali. Esso non pregiudica neppure il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi, o di intraprendere azioni collettive in conformità del diritto e/o delle prassi nazionali.";
2)  è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 5 bis
1.  Se è stata attivata la modalità di emergenza nel mercato interno ai sensi dell'articolo 14 del regolamento .../2023 (regolamento IMERA), gli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento cessano di applicarsi per la durata di tale modalità.
2.  Il paragrafo 1 lascia impregiudicati gli obblighi derivanti dal presente regolamento prima dell'attivazione della modalità di emergenza conformemente al [regolamento IMERA].".
Emendamento 293
Proposta di regolamento
Articolo 46 – titolo
Entrata in vigore
Entrata in vigore e applicazione
Emendamento 294
Proposta di regolamento
Articolo 46 – comma 1 bis (nuovo)
Esso si applica a decorrere dal ... [6 mesi dopo l'entrata in vigore].

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0246/2023).

Ultimo aggiornamento: 19 dicembre 2023Note legali - Informativa sulla privacy