Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 settembre 2023, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (rifusione) (COM(2022)0542 – C9-0364/2022 – 2022/0347(COD))(1)
(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 2
(2) Nel dicembre 2019 la Commissione europea ha definito nella sua comunicazione "Il Green Deal europeo"40 una tabella di marcia ambiziosa per trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che mira a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Per quanto riguarda la pulizia dell'aria, con il Green Deal europeo la Commissione si è impegnata in particolare a migliorare ulteriormente la qualità dell'aria e ad allineare maggiormente le norme dell'UE in materia alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Ha inoltre annunciato il rafforzamento delle disposizioni in materia di monitoraggio, modellizzazione e piani per la qualità dell'aria.
(2) Nel dicembre 2019 la Commissione europea ha definito nella sua comunicazione "Il Green Deal europeo"40 una tabella di marcia ambiziosa per trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che mira a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Per quanto riguarda la pulizia dell'aria, la Commissione si è impegnata in particolare a migliorare ulteriormente la qualità dell'aria e ad allineare maggiormente le norme dell'UE in materia alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Ha inoltre annunciato il rafforzamento delle disposizioni in materia di monitoraggio, modellizzazione e piani per la qualità dell'aria.
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40 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).
40 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).
Emendamento 293 Proposta di direttiva Considerando 4
(4) Il piano d'azione per l'inquinamento zero definisce inoltre una visione per il 2050, in cui l'inquinamento atmosferico è ridotto a livelli non più considerati nocivi per la salute e per gli ecosistemi naturali. A tal fine, si dovrebbe perseguire un approccio graduale alla definizione delle norme attuali e future dell'UE in materia di qualità dell'aria, stabilendo standard di qualità dell'aria intermedi per il 2030 e oltre e puntando a raggiungere l'allineamento con gli orientamenti dell'OMS sulla qualità dell'aria al più tardi entro il 2050, sulla base di un meccanismo di revisione periodica per tenere conto delle più recenti conoscenze scientifiche. Considerata la correlazione che sussiste tra la riduzione dell'inquinamento e la decarbonizzazione, l'obiettivo a lungo termine di conseguire l'"inquinamento zero" dovrebbe essere perseguito di pari passo con la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio42.
(4) Il piano d'azione per l'inquinamento zero definisce inoltre una visione per il 2050, in cui l'inquinamento atmosferico è ridotto a livelli non più considerati nocivi per la salute e per gli ecosistemi naturali. A tal fine, si dovrebbe perseguire un approccio ambizioso alla definizione delle norme attuali e future dell'UE in materia di qualità dell'aria, stabilendo norme in materia di qualità dell'aria per il 2035, inclusi standard di qualità dell'aria intermedi per il 2030, e oltre a intervalli regolari, e puntando a raggiungere un costante pieno allineamento con i più aggiornati orientamenti dell'OMS sulla qualità dell'aria,al fine di conseguire l'obiettivo "inquinamento zero" per l'inquinamento atmosferico al più tardi entro il 2050, sulla base di un meccanismo di revisione periodica per tenere conto delle più recenti evidenze scientifiche. Considerata la correlazione che sussiste tra la riduzione dell'inquinamento e la decarbonizzazione, l'obiettivo a lungo termine di conseguire l'"inquinamento zero" dovrebbe essere perseguito di pari passo con la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio42.
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42 Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
42 Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) Nel settembre 2021 l'OMS ha pubblicato nuovi orientamenti sulla qualità dell'aria, basati su una sintesi esaustiva dei riscontri scientifici in merito agli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute. Le conclusioni di tali orientamenti sulla qualità dell'aria sottolineano in particolare l'importanza di ridurre le concentrazioni di inquinamento, mostrando che ciò comporterebbe chiari benefici per la salute pubblica e l'ambiente. La presente direttiva tiene conto delle più recenti conoscenze scientifiche e della necessità di allineare pienamente le norme dell'Unione in materia di qualità dell'aria ai più recenti orientamenti dell'OMS sulla qualità dell'aria, nell'intento di conseguire gli obiettivi generali del piano d'azione per l'inquinamento zero.
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 4 ter (nuovo)
(4 ter) I benefici per la società derivanti da una riduzione costante e migliore dell'inquinamento atmosferico superano di gran lunga i relativi costi. Secondo le stime della Commissione, i costi diretti annuali per conformarsi ai vari scenari strategici analizzati nell'ambito della valutazione d'impatto che accompagna la presente direttiva si collocano tra 3,3 e 7 miliardi di EUR, mentre il valore monetario dei benefici per la salute e l'ambiente si attesta tra 36 e 130 miliardi di EUR nel 2030, il che dimostra che i benefici della politica in materia di qualità dell'aria superano di gran lunga i costi della sua attuazione.Dal 2000 le emissioni di inquinanti atmosferici nell'Unione sono costantemente diminuite per effetto delle normative nazionali e dell'Unione.
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 5
(5) Nell'adottare le misure pertinenti a livello nazionale e di Unione per conseguire l'obiettivo "inquinamento zero" per l'inquinamento atmosferico, gli Stati membri, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero essere guidati dal "principio di precauzione" e dal principio "chi inquina paga" stabiliti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché al principio del "non nuocere" del Green Deal europeo. Essi dovrebbero, tra l'altro, tenere conto: del contributo di una migliore qualità dell'aria alla salute pubblica, alla qualità dell'ambiente, al benessere dei cittadini, alla prosperità della società, all'occupazione e alla competitività dell'economia; della transizione energetica, di una maggiore sicurezza energetica e della lotta alla povertà energetica; della sicurezza alimentare e dell'accessibilità economica dei prodotti alimentari; dello sviluppo di soluzioni di mobilità e trasporto sostenibili e intelligenti; dell'impatto dei cambiamenti comportamentali; dell'equità e della solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno, alla luce della loro capacità economica, delle circostanze nazionali, come le specificità delle isole, e dell'esigenza di una convergenza nel tempo; della necessità di rendere la transizione giusta ed equa sul piano sociale tramite opportuni programmi di istruzione e formazione; dei più recenti e migliori dati scientifici disponibili, in particolare i risultati comunicati dall'OMS; della necessità di integrare i rischi legati all'inquinamento atmosferico nelle decisioni di investimento e di pianificazione; dell'efficacia in termini di costi e della neutralità tecnologica nel conseguire la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici; nonché dei progressi compiuti sul piano dell'integrità ambientale e del livello di ambizione.
(5) Nell'adottare le misure pertinenti a livello nazionale e di Unione per conseguire l'obiettivo "inquinamento zero" per l'inquinamento atmosferico, gli Stati membri, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero essere guidati dal "principio di precauzione" , dal principio "chi inquina paga" e dal principio dell'azione preventiva e della correzione alla fonte dei danni causati dall'inquinamento stabiliti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dal principio del "non nuocere" del Green Deal europeo e dal rispetto del diritto umano a un ambiente pulito, sano e sostenibile. Essi dovrebbero, tra l'altro, tenere conto: del contributo di una migliore qualità dell'aria alla salute pubblica, alla qualità dell'ambiente e alla resilienza degli ecosistemi, al benessere dei cittadini, all'uguaglianza e alla protezione delle categorie vulnerabili e dei gruppi sensibili, ai costi dell'assistenza sanitaria, al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), al ruolo della società civile, alla prosperità della società, all'occupazione e alla competitività dell'economia; della transizione energetica, di una maggiore sicurezza energetica e della lotta alla povertà energetica; della sicurezza alimentare e dell'accessibilità economica dei prodotti alimentari; dello sviluppo di soluzioni di mobilità e trasporto sostenibili e intelligenti e delle relative infrastrutture; dell'impatto dei cambiamenti comportamentali; dell'impatto delle politiche fiscali; dell'equità e della solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno, alla luce della loro capacità economica, delle circostanze nazionali, come le specificità delle isole, e dell'esigenza di una convergenza nel tempo; della necessità di rendere la transizione giusta ed equa sul piano sociale tramite opportuni programmi di istruzione e formazione, anche per i professionisti della sanità; dei più recenti e migliori dati scientifici disponibili, in particolare i risultati comunicati dall'OMS; della necessità di integrare i rischi legati all'inquinamento atmosferico nelle decisioni di investimento e di pianificazione; dell'efficacia in termini di costi, delle migliori soluzioni tecnologiche disponibili e della neutralità tecnologica nel conseguire la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici; nonché dei progressi compiuti sul piano dell'integrità ambientale e del livello di ambizione, sulla base del principio di non regressione stabilito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis) La presente direttiva contribuisce al raggiungimento degli OSS, in particolare agli OSS 3, 7, 10, 11 e 13.
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 6
(6) L'Ottavo programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030, adottato con decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio il 6 aprile 202243, stabilisce l'obiettivo di realizzare un ambiente privo di sostanze tossiche per proteggere la salute e il benessere delle persone, degli animali e degli ecosistemi dai rischi ambientali e dagli effetti negativi e, a tal fine, stabilisce la necessità di migliorare ulteriormente i metodi di monitoraggio, l'accesso del pubblico all'informazione e l'accesso alla giustizia. Questi principi ispirano gli obiettivi fissati nella presente direttiva.
(6) L'Ottavo programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030, adottato con decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio il 6 aprile 202243, stabilisce quale uno dei suoi obiettivi prioritari quello di realizzare un ambiente privo di sostanze tossiche per proteggere la salute e il benessere delle persone, degli animali e degli ecosistemi dai rischi ambientali e dagli effetti negativi e, a tal fine, stabilisce, tra le altre cose, la necessità di migliorare ulteriormente i metodi di monitoraggio, il coordinamento transfrontaliero l'accesso del pubblico all'informazione e l'accesso alla giustizia. Questi principi ispirano gli obiettivi fissati nella presente direttiva.
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43 Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).
43 Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 7
(7) La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente i dati scientifici relativi agli inquinanti, ai loro effetti sulla salute umana e sull'ambiente e allo sviluppo tecnologico. Sulla base di tale riesame, la Commissione dovrebbe valutare se le norme applicabili in materia di qualità dell'aria siano ancora adeguate per conseguire gli obiettivi della presente direttiva. Il primo riesame dovrebbe essere effettuato entro il 31.12.2028 per valutare se le norme in materia di qualità dell'aria debbano essere aggiornate sulla base delle più recenti informazioni scientifiche.
(7) La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente i dati scientifici relativi agli inquinanti, ai loro effetti sulla salute umana e sull'ambiente, alle disuguaglianze sanitarie, ai costi sanitari direttie indiretti associati all'inquinamento atmosferico, ai costi ambientali e agli sviluppi comportamentali, fiscali e tecnologici. Sulla base di tale riesame, la Commissione dovrebbe valutare se le norme applicabili in materia di qualità dell'aria siano ancora adeguate per conseguire gli obiettivi della presente direttiva. Il primo riesame dovrebbe essere effettuato entro il 31.12.2028 per valutare se le norme in materia di qualità dell'aria debbano essere aggiornate sulla base delle più recenti informazioni scientifiche. La Commissione dovrebbe valutare periodicamente il contributo apportato dalla legislazione dell'Unione che stabilisce norme sulle emissioni per le fonti di inquinamento atmosferico al conseguimento delle norme in materia di qualità dell'aria stabilite dalla presente direttiva e, se necessario, proporre ulteriori misure dell'Unione.
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 10
(10) È opportuno utilizzare applicazioni di modellizzazione onde consentire un'interpretazione dei dati puntuali in termini di distribuzione geografica della concentrazione, facilitare l'individuazione di violazioni delle norme in materia di qualità dell'aria e fornire elementi necessari a elaborare i piani per la qualità dell'aria e a stabilire l'ubicazione dei punti di campionamento. Oltre agli obblighi di monitoraggio della qualità dell'aria definiti nella presente direttiva, a fini di monitoraggio gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare prodotti di informazione e strumenti aggiuntivi (ad esempio relazioni periodiche di analisi e di valutazione della qualità, applicazioni online di sostegno agli interventi strategici) forniti dalla componente "osservazione della Terra" del programma spaziale dell'UE, in particolare dal servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus (CAMS).
(10) Ove necessario, è opportuno utilizzare applicazioni di modellizzazione onde consentire un'interpretazione dei dati puntuali in termini di distribuzione geografica della concentrazione di inquinanti, facilitare l'individuazione di violazioni delle norme in materia di qualità dell'aria e fornire elementi necessari a elaborare i piani per la qualità dell'aria e le tabelle di marcia per la qualità dell'aria e a stabilire l'ubicazione dei punti di campionamento. Oltre agli obblighi di monitoraggio della qualità dell'aria definiti nella presente direttiva, a fini di monitoraggio gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare prodotti di informazione e strumenti aggiuntivi (ad esempio relazioni periodiche di analisi e di valutazione della qualità, applicazioni online di sostegno agli interventi strategici) forniti dalla componente "osservazione della Terra" del programma spaziale dell'UE, in particolare dal servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus (CAMS).
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 11
(11) È importante monitorare gli inquinanti che destano nuove preoccupazioni, come il particolato ultrafine, il particolato carbonioso e il carbonio elementare, nonché l'ammoniaca e il potenziale ossidativo del particolato, al fine di favorire la comprensione scientifica dei loro effetti sulla salute e sull'ambiente, come raccomandato dall'OMS.
(11) È importante monitorare gli inquinanti che destano nuove preoccupazioni, come il particolato ultrafine, il particolato carbonioso e il carbonio elementare, nonché l'ammoniaca e il potenziale ossidativo del particolato, al fine di favorire la comprensione scientifica dei loro effetti sulla salute e sull'ambiente, come raccomandato dall'OMS, e nell'intento di stabilire valori limite per tali inquinanti nell'ambito del primo riesame della presente direttiva nel 2028.La Commissione dovrebbe continuare a monitorare gli sviluppi scientifici riguardanti qualsiasi altro inquinante non contemplato dalla presente direttiva e valutare la necessità di estendere a tali inquinanti le disposizioni della direttiva.
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 12
(12) È opportuno procedere a misurazioni dettagliate del particolato sottile in siti di fondo rurali per poter meglio comprendere l'impatto di questo tipo di inquinante e formulare politiche adeguate al riguardo. Tali misurazioni dovrebbero essere effettuate in maniera coerente con quelle effettuate nell'ambito del programma concertato per la sorveglianza e la valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), istituito dalla convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza approvata dalla decisione 81/462/CEE del Consiglio dell'11 giugno 198144 e dai relativi protocolli, tra cui il protocollo per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico del 1999, riesaminato nel 2012 .
(12) È opportuno procedere a misurazioni dettagliate del particolato sottile, del particolato carbonioso, del mercurio e dell'ammoniaca in siti di fondo rurali per poter meglio comprendere il contributo transfrontaliero e l'impattodi questi inquinanti e formulare politiche adeguate al riguardo, ivi compresa l'eventuale introduzione di valori limite, valori-obiettivo o livelli critici. Tali misurazioni dovrebbero essere effettuate in maniera coerente con quelle effettuate nell'ambito del programma concertato per la sorveglianza e la valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), istituito dalla convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza approvata dalla decisione 81/462/CEE del Consiglio dell'11 giugno 198144 e dai relativi protocolli, tra cui il protocollo per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico del 1999, riesaminato nel 2012 .
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44 Decisione 81/462/CEE del Consiglio, dell'11 giugno 1981, relativa alla conclusione della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 171 del 27.6.1981, pag. 11).
44 Decisione 81/462/CEE del Consiglio, dell'11 giugno 1981, relativa alla conclusione della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 171 del 27.6.1981, pag. 11).
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 15
(15) Ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale, nazionale e unionale, specialmente nel caso di emissioni generate dall'agricoltura, dall'industria, dai trasporti e della produzione di energia. È opportuno pertanto evitare, prevenire o ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici nocivi e definire adeguate norme in materia di qualità dell'aria ambiente che tengano contodelle pertinenti norme, orientamentie programmi dell'Organizzazione mondiale della sanità.
(15) Ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale, nazionale e unionale, specialmente nel caso di emissioni generate dall'agricoltura, dall'industria, dai trasporti, dai sistemi di riscaldamento e raffrescamento e della produzione di energia. La pertinente legislazione dell'Unione, ad esempio le norme europee in materia di emissioni dei veicoli o in materia di emissioni industriali, è fondamentale per ridurre ulteriormente l'inquinamento atmosferico. È opportuno pertanto evitare, prevenire o ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici nocivi e definire adeguate norme in materia di qualità dell'aria ambiente sulla basedei più recenti dati scientifici pubblicati nelle ultime linee guida dell'OMS sulla qualità dell'aria e in linea con il piano d'azione per l'inquinamento zero per il 2050.
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 15 ter (nuovo)
(15 ter) Prima dell'adozione la Commissione dovrebbe valutare la coerenza di qualsiasi progetto di misura o proposta legislativa, comprese le proposte di bilancio, con le norme in materia di qualità dell'aria stabilite nella presente direttiva, nonché includere tale valutazione in ogni valutazione d'impatto che accompagna tali misure o proposte e mettere a disposizione del pubblico il risultato della sua valutazione al momento dell'adozione. La Commissione dovrebbe adoperarsi per allineare i suoi progetti di misure e le sue proposte legislative agli obiettivi della presente direttiva. La Commissione dovrebbe motivare eventuali divergenze nell'ambito della valutazione della coerenza.
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 15 quater (nuovo)
(15 quater) Gli inquinanti atmosferici emessi dal settore dei trasporti rappresentano un rischio particolare per la salute delle persone che vivono nelle aree urbane e vicino a nodi di trasporto. Gli Stati membri e le autorità regionali e locali competenti dovrebbero pertanto prendere in considerazione l'attuazione di piani di mobilità urbana sostenibile e investire in tecnologie e misure a zero emissioni che consentano un trasferimento modale verso sistemi di trasporto attivi, collettivi e sostenibili, nonché la creazione di spazi verdi e di aree pedonali nelle città al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico e la congestione stradale, in particolare nelle aree urbane, in linea con la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2020 dal titolo "Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro". Gli Stati membri dovrebbero inoltre adottare tutte le misure necessarie per accelerare la realizzazione delle infrastrutture per i combustibili alternativi, in particolare l'infrastruttura di ricarica elettrica per veicoli leggeri e pesanti, nonché effettuare controlli regolari della qualità delle infrastrutture di trasporto per individuare le aree che necessitano di decongestione e di ottimizzazione delle infrastrutture, e adottare misure adeguate, con il sostegno di finanziamenti dell'Unione, se del caso.
Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 15 quinquies (nuovo)
(15 quinquies) Solamente l'inquinamento atmosferico causato dal trasporto marittimo provoca oltre 50 000 morti premature all'anno all'interno dell'Unione1bis. Sebbene la parte più dannosa dei gas di scarico del trasporto marittimo sia l'inquinamento da biossido di zolfo, non si dovrebbero dimenticare gli ossidi di azoto. L'impatto del trasporto marittimo sull'ambiente e sulle comunità costiere, sia in termini di danni agli ecosistemi che di salute pubblica, potrebbe essere attenuato mediante l'elettrificazione globale del trasporto marittimo urbano e a corto raggio, insieme all'imposizione di requisiti in materia di zero emissioni e alla predisposizione di infrastrutture ai posti di ormeggio. Inoltre, l'inclusione totale dello spazio marittimo dell'Unione nelle zone di controllo delle emissioni di ossidi zolfo (SECA) e nelle zone di controllo delle emissioni di ossidi di azoto (NECA) contribuirebbe in modo significativo alla riduzione dell'inquinamento atmosferico nei porti e nelle città portuali, nonché nelle acque dell'Unione.
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1bisBrandt, J., Silver, J. D., e Frohn, L. M., "Assessment of Health-Cost Externalities of Air Pollution at the National Level using the EVA Model System" (Valutazione delle esternalità dei costi sanitari dell'inquinamento atmosferico a livello nazionale mediante l'utilizzo del sistema di modelli EVA). Relazione scientifica del Centre for Energy, Environment and Health (CEEH) n. 3, 2011.
Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 16
(16) Dai dati scientifici disponibili risulta che il biossido di zolfo, il biossido di azoto e gli ossidi di azoto, il particolato, il piombo, il benzene, il monossido di carbonio, l'arsenico, il cadmio, il nickel, alcuni idrocarburi policiclici aromatici e l'ozono abbiano effetti negativi importanti sulla salute umana. L'impatto sulla salute umana e sull'ambiente è dovuto alle concentrazioni nell'aria ambiente .
(16) Dai dati scientifici disponibili risulta che il biossido di zolfo, il biossido di azoto e gli ossidi di azoto, il particolato, il piombo, il benzene, il monossido di carbonio, l'arsenico, il cadmio, il nickel, alcuni idrocarburi policiclici aromatici e l'ozono abbiano una serie di effetti negativi importanti sulla salute umana che possono provocare decessi prematuri e che non esiste una soglia identificabile al di sotto della quale tali sostanze non rappresentano un rischio per la salute umana. Tali sostanze danneggiano la maggior parte degli apparati e sono collegate a molte malattie debilitanti, come l'asma infantile e dell'adulto, le malattie cardiovascolari, la broncopneumopatia cronica ostruttiva, la polmonite, l'ictus, il diabete, il cancro ai polmoni, il deficit di sviluppo cognitivo e la demenza. L'impatto sulla salute umana e sull'ambiente è dovuto alle concentrazioni nell'aria ambiente e alla deposizione.
Emendamento 18 Proposta di direttiva Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis) L'inquinamento atmosferico ha un impatto a breve e a lungo termine sul corpo umano tale da compromettere la salute. Sebbene l'inquinamento atmosferico sia un problema sanitario universale che interessa tutti, i rischi non sono equamente distribuiti tra la popolazione e alcuni gruppi di persone sono maggiormente a rischio di altri di subire danni. Le categorie vulnerabili e i gruppi sensibili, come le persone affette da specifiche patologie pregresse (ad esempio malattie respiratorie o cardiovascolari), le donne incinte, i neonati, i bambini, gli anziani, le persone con disabilità o che non hanno un accesso adeguato alle cure mediche e i lavoratori esposti a livelli particolarmente elevati di inquinamento atmosferico nella loro professione, sembrano essere maggiormente a rischio, come evidenziato da studi che collegano l'inquinamento atmosferico alla diminuzione delle prestazioni cognitive degli anziani e suggeriscono che la scarsa qualità dell'aria è particolarmente pericolosa per i bambini. Tali gruppi dovrebbero essere informati e protetti. La presente direttiva riconosce i maggiori rischi cui sono esposti le categorie vulnerabili e i gruppi sensibili nonché le loro esigenze specifiche per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico e si prefigge di far fronte alle disuguaglianze sanitarie causate dall'aria inquinata.
Emendamento 19 Proposta di direttiva Considerando 16 ter (nuovo)
(16 ter) Per quanto l'inquinamento atmosferico sia un importante rischio per la salute che riguarda tutti, in ogni Stato membro, stanno emergendo numerose prove che testimoniano il legame tra la condizione socioeconomica e l'inquinamento atmosferico, a conferma in particolare del fatto che la salute delle persone che vivono in condizioni socioeconomiche più disagiate tende a subire maggiormente gli effetti dell'inquinamento atmosferico rispetto alla popolazione generale, in conseguenza di una maggiore esposizione e di una più elevata vulnerabilità1bis. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto di tali fattori nell'elaborazione, nell'applicazione o nell'aggiornamento dei piani per la qualità dell'aria o delle tabelle di marcia per la qualità dell'aria, al fine di affrontare in modo efficace gli aspetti sociali dell'inquinamento atmosferico e ridurre al minimo le ripercussioni socioeconomiche delle misure adottate.
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1bisEsposizione iniqua e impatti ineguali: vulnerabilità sociale all'inquinamento atmosferico, all'inquinamento acustico e alle temperature estreme in Europa, Agenzia europea dell'ambiente, 2018 (non disponibile in IT).
Emendamento 20 Proposta di direttiva Considerando 18
(18) L'esposizione media della popolazione agli inquinanti che hanno l'impatto documentato più elevato sulla salute umana, ossia il particolato sottile (PM2,5) e il biossido di azoto (NO2), dovrebbe essere ridotta sulla base delle raccomandazioni dell'OMS. A tal fine, oltre ai valori limite, per tali inquinanti dovrebbe essere introdotto un obbligo di riduzione dell'esposizione media.
(18) L'esposizione media della popolazione agli inquinanti che hanno l'impatto documentato più elevato sulla salute umana, ossia il particolato sottile (PM2,5) e il biossido di azoto (NO2) dovrebbe essere ridotta sulla base delle più recenti raccomandazioni dell'OMS. A tal fine, oltre ai valori limite, per tali inquinanti dovrebbe essere introdotto un obbligo di riduzione dell'esposizione media. L'obbligo di riduzione dell'esposizione media dovrebbe integrare e non sostituire i valori limite che hanno dimostrato di essere, finora, le norme dall'applicazione più efficace.
Emendamento 21 Proposta di direttiva Considerando 19
(19) Dal controllo dell'adeguatezza delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente (direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE)45 è emerso che i valori limite sono più efficaci nel ridurre le concentrazioni di inquinanti rispetto ai valori-obiettivo. Al fine di ridurre al minimo gli effetti nocivi sulla salute umana, tenendo conto in particolare delle categorie vulnerabilie dei gruppi sensibili della popolazione, e sull'ambiente, occorre fissare valori limite per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, particolato, piombo, benzene, monossido di carbonio, arsenico, cadmio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente. Il benzo(a)pirene dovrebbe essere usato come marker per il rischio cancerogeno degli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.
(19) Dal controllo dell'adeguatezza delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente (direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE)45 è emerso che i valori limite sono più efficaci nel ridurre le concentrazioni di inquinanti rispetto ad altri tipi di norme in materia di qualità dell'aria, come i valori-obiettivo. Al fine di ridurre al minimo gli effetti nocivi sulla salute umana, tenendo conto in particolare delle categorie vulnerabili e dei gruppi sensibili della popolazione, e sull'ambiente, occorre fissare valori limite per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, particolato, piombo, benzene, monossido di carbonio, arsenico, cadmio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente. Al fine di garantire un'efficace protezione dagli effetti nocivi sugli ecosistemi, tali valori limite dovrebbero essere regolarmente aggiornati alla luce delle più recenti raccomandazioni dell'OMS. Il benzo(a)pirene dovrebbe essere usato come marker per il rischio cancerogeno degli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.
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45 Controllo dell'adeguatezza delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente del 28 novembre 2019 (SWD(2019) 427 final).
45 Controllo dell'adeguatezza delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente del 28 novembre 2019 (SWD(2019) 427 final).
Emendamento 22 Proposta di direttiva Considerando 21
(21) L'ozono è un inquinante transfrontaliero che si forma nell'atmosfera dall'emissione degli inquinanti primari disciplinati dalla direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio46. I progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria e degli obiettivi a lungo termine per l'ozono che la presente direttiva intende realizzare dovrebbero essere determinati dagli obiettivi e dagli impegni di riduzione delle emissioni previsti nella direttiva (UE) 2016/2284 e dall'attuazione di provvedimenti efficaci sotto il profilo dei costi e piani per la qualità dell'aria.
(21) L'ozono è un inquinante transfrontaliero che si forma nell'atmosfera dall'emissione degli inquinanti primari, alcuni dei quali sono disciplinati dalla direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio46. L'ozono troposferico ha effetti negativi non soltanto sulla salute umana, ma anche sulla vegetazione e sugli ecosistemi, provocando una minore resa dei raccolti, una ridotta crescita delle foreste e la perdita di biodiversità. I progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria e degli obiettivi a lungo termine per l'ozono che la presente direttiva intende realizzare dovrebbero essere determinati dagli obiettivi e dagli impegni di riduzione delle emissioni previsti nella direttiva (UE) 2016/2284 e dall'attuazione di provvedimenti efficaci sotto il profilo dei costi, tabelle di marcia per la qualità dell'aria e piani per la qualità dell'aria.
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46 Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).
46 Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).
Emendamento 23 Proposta di direttiva Considerando 22
(22) I valori-obiettivo per l'ozono e gli obiettivi a lungo termine finalizzati a garantire una protezione efficace contro gli effetti nocivi per la salute umana, la vegetazione e gli ecosistemi dovuti all'esposizione all'ozono dovrebbero essere aggiornati alla luce delle più recenti raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.
(22) I valori-obiettivo per l'ozono e gli obiettivi a lungo termine finalizzati a garantire una protezione efficace contro gli effetti nocivi per la salute umana, la vegetazione e gli ecosistemi dovuti all'esposizione all'ozono dovrebbero essere regolarmente aggiornati alla luce delle più recenti raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.
Emendamento 24 Proposta di direttiva Considerando 23
(23) È opportuno fissare una soglia di allarme per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, il particolato (PM10 e PM2,5) e l'ozono e una soglia di informazione per l'ozono al fine di tutelare, rispettivamente, la salute della popolazione in generale e delle fasce vulnerabili e dei gruppi sensibili della popolazione dalle esposizioni di breve durata a concentrazioni elevate di ozono Il raggiungimento di tali soglie dovrebbe far scattare l'obbligo di informare il pubblico in merito ai rischi dell'esposizione e l'applicazione, se del caso, di provvedimenti a breve termine per ridurre i livelli di ozono nelle zone in cui le soglie di allarme sono superate.
(23) È opportuno fissare una soglia di allarme e una soglia di informazione per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, il particolato (PM10 e PM2,5) e l'ozono al fine di tutelare la salute della popolazione in generale e, in particolare, delle categorie vulnerabili e dei gruppi sensibili dalle esposizioni di breve durata a concentrazioni elevate di inquinanti. Il raggiungimento di tali soglie dovrebbe far scattare l'obbligo di informare il pubblico in merito ai rischi sanitari associati all'esposizione e l'applicazione di provvedimenti a breve termine per ridurre i livelli di ozono nelle zone in cui le soglie di allarme sono superate. Soglie di allarme e di informazione non sono previste per gli altri inquinanti disciplinati, dal momento che le prove relative ai loro effetti sulla salute considerano spesso solo gli effetti derivanti da esposizioni a lungo termine.Qualora emergano prove scientifiche sugli effetti dell'esposizione a breve termine, la Commissione dovrebbe valutare la necessità di introdurre soglie di allarme e di informazione per tali inquinanti.
Emendamento 25 Proposta di direttiva Considerando 25
(25) Lo stato di qualità dell'aria dovrebbe essere mantenuto, se già buono, o migliorato. Qualora gli standard in materia di qualità dell'aria ambiente fissati dalla presente direttiva rischino di non essere raggiunti, o non siano stati raggiunti, gli Stati membri dovrebbero intervenire immediatamente per ottenere la conformità ai valori limite, agli obblighi di riduzione dell'esposizione media e ai livelli critici e per raggiungere, ove possibile, i valori-obiettivo e gli obiettivi a lungo termine per l'ozono.
(25) Lo stato di qualità dell'aria dovrebbe essere mantenuto, se già buono, o migliorato. Qualora gli standard in materia di qualità dell'aria ambiente fissati dalla presente direttiva rischino di non essere raggiunti, o non siano stati raggiunti, gli Stati membri dovrebbero intervenire immediatamente e con continuità per ottenere la conformità ai valori limite, agli obblighi di riduzione dell'esposizione media e ai livelli critici e per raggiungere i valori-obiettivo e gli obiettivi a lungo termine per l'ozono.
Emendamento 26 Proposta di direttiva Considerando 29
(29) I contributi da fonti naturali possono essere valutati, ma non possono essere controllati. Pertanto, qualora i contributi naturali a inquinanti nell'aria ambiente possano essere determinati con sufficiente certezza e qualora i superamenti siano dovuti in tutto o in parte a tali contributi naturali, questi possono essere detratti, alle condizioni previste dalla presente direttiva, al momento della valutazione del rispetto dei valori limite della qualità dell'ariae degli obblighi di riduzione dell'esposizione media. I contributi ai superamenti dei valori limite per il particolato dovuti alla sabbiatura o salatura invernali delle strade possono anch'essi essere detratti all'atto della valutazione della conformità ai valori limite per la qualità dell'aria, sempreché siano state adottate misure ragionevoli per diminuire le concentrazioni.
(29) I contributi da fonti naturali possono essere valutati, ma in taluni casi possono essere difficili da controllare. Pertanto, qualora i contributi naturali a inquinanti nell'aria ambiente possano essere determinati con sufficiente certezza e qualora i superamenti siano dovuti in tutto o in parte a tali contributi naturali, che sfuggono al controllo degli Stati membri e non potevano essere previsti, attenutati o evitati, questi possono essere detratti, alle condizioni previste dalla presente direttiva, al momento della valutazione del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria e degli obblighi di riduzione dell'esposizione media. I contributi ai superamenti dei valori limite per il particolato dovuti alla sabbiatura o salatura invernali delle strade possono anch'essi essere detratti all'atto della valutazione della conformità ai valori limite per la qualità dell'aria, solo laddove si dimostri che sono state adottate tutte le misure ragionevoli per diminuire le concentrazioni. La detrazione di tali contributi al momento della valutazione della conformità ai valori limite per la qualità dell'aria e degli obblighi di riduzione dell'esposizione media non dovrebbero impedire agli Stati membri di intervenire per ridurne l'impatto sulla salute.
Emendamento 27 Proposta di direttiva Considerando 29 bis (nuovo)
(29 bis) È fondamentale monitorare sistematicamente la qualità dell'aria in prossimità dei punti nevralgici di inquinamento atmosferico, dove il livello di inquinamento è fortemente influenzato dalle emissioni provenienti da fonti di inquinamento pesante che potrebbero esporre gli individui e i gruppi di popolazione a rischi elevati di effetti nocivi per la salute. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero installare punti di campionamento nei punti nevralgici di inquinamento atmosferico, quali porti o aeroporti, al fine di comprendere meglio l'impatto di tali fonti sull'inquinamento atmosferico e adottare misure adeguate per ridurre al minimo i loro effetti sulla salute umana.
Emendamento 28 Proposta di direttiva Considerando 30
(30) Per le zone in cui le condizioni sono particolarmente difficili, dovrebbe essere possibile prorogare il termine entro il quale deve essere garantita la conformità ai valori limite per la qualità dell'aria nei casi in cui, nonostante l'attuazione di adeguate misure di abbattimento, in alcune zone o agglomerati specifici persistano problemi acuti di conformità. Le eventuali proroghe per una determinata zona o agglomerato dovrebbero essere corredate di un piano globale sottoposto alla valutazione della Commissione e finalizzato a garantire la conformità entro il termine così prorogato.
(30) Per le zone in cui le condizioni sono particolarmente difficili, dovrebbe essere possibile prorogare il termine entro il quale deve essere garantita la conformità ai valori limite per la qualità dell'aria nei casi in cui, nonostante l'attuazione di adeguate misure di abbattimento, in alcune zone specifiche persistano problemi acuti di conformità. Le eventuali proroghe per una determinata zona dovrebbero essere corredate di un piano globale sottoposto alla valutazione della Commissione e finalizzato a garantire la conformità entro il termine così prorogato.
Emendamento 29 Proposta di direttiva Considerando 31
(31) È opportuno predisporre e aggiornare piani per la qualità dell'aria per le zone entro i quali le concentrazioni di inquinanti nell'aria ambiente superano i rispettivi valori limite per la qualità dell'aria, i valori-obiettivo per l'ozono o gli obblighi di riduzione dell'esposizione media. Gli inquinanti atmosferici provengono da molte fonti e attività diverse. Per garantire la coerenza tra le varie politiche, tali piani per la qualità dell'aria dovrebbero, se possibile, essere in linea con i piani e i programmi formulati a norma della direttiva 2010/75/UE 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio48, della direttiva (UE) 2016/2284 e della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio49.
(31) È opportuno predisporre e aggiornare piani per la qualità dell'aria per le zone entro i quali le concentrazioni di inquinanti nell'aria ambiente superano i rispettivi valori limite per la qualità dell'aria, i valori-obiettivo per l'ozono o gli obblighi di riduzione dell'esposizione media. Gli inquinanti atmosferici provengono da molte fonti e attività diverse. Per garantire la coerenza tra le varie politiche, tali piani per la qualità dell'aria dovrebbero, se possibile, essere in linea con i piani e i programmi formulati a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio48, della direttiva (UE) 2016/2284 e della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio49.
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50 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
50 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
52 Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).
52 Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).
Emendamento 30 Proposta di direttiva Considerando 31 bis (nuovo)
(31 bis) Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia1bis, le disposizioni relative ai piani per la qualità dell'aria non consentono la proroga del termine previsto per conformarsi alle norme in materia di qualità dell'aria.Il fatto che sia stato stilato un piano per la qualità dell'aria non significa, di per sé, che uno Stato membro abbia comunque adempiuto ai suoi obblighi di garantire che i livelli di inquinanti atmosferici non superino le norme in materia di qualità dell'aria previste dalla presente direttiva.
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1bisSentenza della Corte di giustizia del 10 novembre 2020, Commissione europea/Repubblica italiana, C-644/18, ECLI:EU:C:2020:895, punto 154, e sentenza della Corte di giustizia del 19 novembre 2014, ClientEarth/Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, C-404/13, ECLI:EU:C:2014:2382, punto 49.
Emendamento 31 Proposta di direttiva Considerando 32
(32) I piani per la qualità dell'aria dovrebbero inoltre essere elaborati prima del 2030 qualora vi sia il rischio che gli Stati membri non raggiungano i valori limite oil valore-obiettivoper l'ozono entro tale dataal finedi garantire che i livelli di inquinanti siano ridottidi conseguenza.
(32) Al fine di allineare la legislazione dell'Unione ai più recenti dati scientifici e agli ultimi orientamenti dell'OMS sulla qualità dell'aria, la presente direttiva stabilisce nuove norme in materia di qualità dell'aria che devono essere rispettate entro il 2030. Gli Stati membri e le autorità competenti dovrebbero elaborare, in previsione del termine del 2030 per i nuovi valori limite di cui all'allegato I, sezione 1, tabella 1, una tipologia distinta di piano per la qualità dell'aria, chiamata tabella di marcia per la qualità dell'aria, per le zone in cui le concentrazioni di inquinanti nell'aria ambiente superano i pertinenti valori limite per la qualità dell'aria fissati per il 2030.La tabella di marcia per la qualità dell'aria dovrebbe definire politiche e misure a breve e lungo termine volte a rispettare tali valori limite al più tardi entro il 2030. A fini di chiarezza giuridica, e nonostante la terminologia specifica utilizzata, una tabella di marcia per la qualità dell'aria dovrebbe essere considerata un piano per la qualità dell'aria ai sensi dell'articolo 4, punto (36).
Emendamento 32 Proposta di direttiva Considerando 34
(34) Gli Stati membri dovrebbero cooperare tra loro qualora, in seguito ad un inquinamento rilevante che abbia origine in un altro Stato membro, il livello di un inquinante superi o è probabile che superi uno qualsiasi tra i valori limite, i valori-obiettivo per l'ozono, gli obblighi di riduzione dell'esposizione media o la soglia di allarme. In caso di natura transfrontaliera di alcuni inquinanti specifici, come l'ozono e il particolato, può essere necessario un coordinamento fra Stati membri limitrofi ai fini della predisposizione e dell'attuazione di piani per la qualità dell'aria e di piani d'azione a breve termine e dell'informazione del pubblico. Gli Stati membri dovrebbero avviare, se del caso, una cooperazione con i paesi terzi, privilegiando una tempestiva partecipazione dei paesi candidati. La Commissione dovrebbe essere tempestivamente informata e invitata a fornire assistenza in tale cooperazione.
(34) Gli Stati membri dovrebbero cooperare tra loro qualora, in seguito ad un inquinamento rilevante che abbia origine in un altro Stato membro, il livello di un inquinante superi o è probabile che superi uno qualsiasi tra i valori limite, i valori-obiettivo per l'ozono, gli obblighi di riduzione dell'esposizione media o la soglia di allarme. In caso di natura transfrontaliera di alcuni inquinanti specifici, come l'ozono e il particolato, dovrebbe essere necessario un rapido coordinamento fra Stati membri limitrofi ai fini della predisposizione e dell'attuazione di piani per la qualità dell'aria e di piani d'azione a breve termine e dell'informazione del pubblico il prima possibile. Gli Stati membri dovrebbero avviare, se del caso, una cooperazione con i paesi terzi, privilegiando una tempestiva partecipazione dei paesi candidati. La Commissione dovrebbe essere tempestivamente informata e invitata a fornire assistenza in tale cooperazione.
Emendamento 33 Proposta di direttiva Considerando 35
(35) È necessario che gli Stati membri e la Commissione raccolgano, scambino e diffondano le informazioni sulla qualità dell'aria per meglio comprendere gli effetti dell'inquinamento atmosferico e formulare politiche adeguate al riguardo. È opportuno fornire prontamente al pubblico informazioni aggiornate sulle concentrazioni nell'aria ambiente di tutti gli inquinanti disciplinati, sui piani per la qualità dell'aria e sui piani di d'azione a breve termine.
(35) È necessario che gli Stati membri e la Commissione raccolgano, scambino e diffondano le informazioni sulla qualità dell'aria per meglio comprendere gli effetti dell'inquinamento atmosferico e formulare politiche adeguate al riguardo. È opportuno fornire prontamente al pubblico informazioni aggiornate sulle concentrazioni nell'aria ambiente di tutti gli inquinanti disciplinati, sui piani per la qualità dell'aria, sulle tabelle di marcia per la qualità dell'aria e sui piani d'azione a breve termine, in modo coerente e facilmente comprensibile.
Emendamento 34 Proposta di direttiva Considerando 35 bis (nuovo)
(35 bis) L'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) mostra che oltre il 40 % degli adulti nell'UE non dispone di competenze digitali di base1bis. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che le informazioni da rendere pubbliche a norma della presente direttiva siano comunicate, se del caso, anche attraverso canali di comunicazione non digitali.
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1bisindice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) 2022 (https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi).
Emendamento 35 Proposta di direttiva Considerando 40
(40) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In caso di danno alla salute umana intervenuto a seguito di una violazione degli articoli 19, 20 e 21 della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che le persone interessate da tali violazioni possano chiedere e ottenere un indennizzo per tale danno dall'autorità competente pertinente. Le norme in materia di risarcimento, accesso alla giustizia e sanzioni stabilite nella presente direttiva hanno l'obiettivo di evitare, prevenire e ridurre gli effetti nocivi dell'inquinamento atmosferico sulla salute umana e sull'ambiente, in linea con l'articolo 191, paragrafo 1, TFUE. Esse mirano pertanto a integrare nelle politiche dell'Unione un elevato livello di tutela dell'ambiente e il miglioramento della qualità dell'ambiente, conformemente al principio dello sviluppo sostenibile sancito dall'articolo 37 della Carta, e concretizzano l'obbligo di tutelare il diritto alla vita e all'integrità della persona sancito dagli articoli 2 e 3 della Carta. Contribuiscono altresì al diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta, in relazione alla protezione della salute umana.
(40) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In caso di danno alla salute e al benessere delle persone intervenuto a seguito di una violazione degli articoli 13, 19, 20 e 21 della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che le persone interessate da tali violazioni possano chiedere e ottenere un indennizzo per tale danno dall'autorità competente pertinente. La presente direttiva si prefigge di evitare, prevenire e ridurre gli effetti nocivi dell'inquinamento atmosferico sulla salute umana e sull'ambiente, in linea con l'articolo 191, paragrafo 1, TFUE. Essa mira pertanto a integrare nelle politiche dell'Unione un elevato livello di tutela dell'ambiente e il miglioramento della qualità dell'ambiente, conformemente al principio dello sviluppo sostenibile sancito dall'articolo 37 della Carta, e concretizza l'obbligo di tutelare il diritto alla vita e all'integrità della persona, il rispetto della vita privata e il diritto all'assistenza sanitaria, sancito dagli articoli 2, 3, 7 e 35 della Carta. Contribuiscono altresì al diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta, in relazione alla protezione della salute umana. Inoltre, riconosce e protegge il diritto umano a un ambiente pulito, sano e sostenibile, quale riconosciuto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella risoluzione 76/300 del 28 luglio 2022.
Emendamento 36 Proposta di direttiva Considerando 40 bis (nuovo)
(40 bis) Le presunzioni confutabili sono un meccanismo comune per alleviare le difficoltà probatorie del ricorrente, preservando nel contempo i diritti del convenuto. Le presunzioni confutabili si applicano soltanto se sono soddisfatte determinate condizioni. Onde mantenere una giusta ripartizione dei rischi ed evitare un'inversione dell'onere della prova, un ricorrente dovrebbe essere tenuto a fornire prove sufficientemente pertinenti, tra cui dati scientifici, da poter presumere che la violazione sia all'origine o abbia contribuito al danno. Alla luce delle difficoltà probatorie cui devono far fronte i danneggiati, in particolare nei casi complessi, la presunzione confutabile permetterà di conseguire un giusto equilibrio tra i diritti di coloro che subiscono danni alla salute umana e le autorità competenti. Dovrebbe inoltre essere possibile utilizzare i dati scientifici pertinenti come prove conformemente al diritto nazionale. Qualora tali dati scientifici pertinenti non siano disponibili, dovrebbe essere possibile utilizzare altre prove a sostegno della richiesta di indennizzo a norma del diritto nazionale. Dal momento che le norme in materia di qualità dell'aria sono stabilite sulla base delle conoscenze scientifiche sugli effetti nocivi dell'inquinamento atmosferico per la salute umana, in caso di superamento dei valori limite, l'inquinamento atmosferico diventa potenzialmente dannoso per la salute e il benessere delle persone esposte1bis.
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1bisSentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, Fadeyeva c. Russia, 55723/00, (CEDU, 9 giugno 2005), § 87.
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1
1. La presente direttiva stabilisce un obiettivo di inquinamento zero per la qualità dell'aria, in modo che la qualità dell'aria all'interno dell'Unione sia progressivamente migliorata fino al raggiungimento di livelli non più considerati nocivi per la salute umana e gli ecosistemi naturali, quali definiti da prove scientifiche, contribuendo in tal modo a creare un ambiente privo di sostanze tossiche entro il 2050.
1. La presente direttiva stabilisce un obiettivo di inquinamento zero per la qualità dell'aria, in modo che la qualità dell'aria all'interno dell'Unione sia progressivamente migliorata fino al raggiungimento di livelli non più considerati nocivi per la salute umana, gli ecosistemi naturali e la biodiversità, quali definiti dalle migliori e più recenti prove scientifiche disponibili, contribuendo in tal modo a creare un ambiente privo di sostanze tossiche entro il 2050.
Emendamento 295 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2
2. La presente direttiva fissa valori limite intermedi, valori-obiettivo, obblighi di riduzione dell'esposizione media, obiettivi di concentrazione dell'esposizione media, livelli critici, soglie di informazione, soglie di allarme e obiettivi a lungo termine ("norme in materia di qualità dell'aria") da rispettare entro il 2030 e che sarannosuccessivamente riesaminati periodicamente in conformità all'articolo 3.
2. La presente direttiva fissa valori limite intermedi, valori-obiettivo, obblighi di riduzione dell'esposizione media, obiettivi di concentrazione dell'esposizione media e livelli critici da rispettare quanto prima e al più tardi entro il 2030, come pure valori limite da rispettare entro il 3035, che devono essere riesaminati periodicamente in conformità all'articolo 3. Essa fissa inoltre obiettivi a lungo termine, soglie di informazione e soglie di allarme nell'ambito delle norme in materia di qualità dell'aria.
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 3
3. La presente direttiva contribuisce inoltre a conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di riduzione dell'inquinamento, biodiversità ed ecosistemi conformemente all'Ottavo programma di azione per l'ambiente stabiliti dalla decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio55.
3. La presente direttiva contribuisce inoltre a conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di riduzione dell'inquinamento, biodiversità ed ecosistemi conformemente all'Ottavo programma di azione per l'ambiente stabiliti dalla decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio55 e a rafforzare le sinergie tra la politica dell'Unione in materia di qualità dell'aria e altre politiche pertinenti dell'Unione, in particolare le politiche in materia di clima, trasporti ed energia.
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75 Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).
75 Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 3
3. misure per monitorare la qualità dell'aria ambiente, le tendenze a lungo termine e gli effetti delle misure unionali e nazionali sulla qualità dell'aria ambiente;
3. misure per monitorare la qualità dell'aria ambiente, le tendenze a lungo termine e gli effetti delle misure unionali e nazionali nonché delle misure stabilite in cooperazione con paesi terzi, sulla qualità dell'aria ambiente;
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 4
4. misure che garantiscono che le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente siano messe a disposizione del pubblico;
4. misure che garantiscono che le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente siano armonizzate in tutta l'Unione e messe a disposizione del pubblico;
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 6
6. misure che promuovono una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nella lotta contro l'inquinamento atmosferico.
6. misure che promuovono una maggiore cooperazione tra gli Stati membri, le autorità regionali e locali, all'interno degli Stati membri e tra di essi, nonché con i paesi terzi che hanno una frontiera comune con l'Unione, nella lotta contro l'inquinamento atmosferico.
Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1
1. Entro il 31 dicembre 2028, e successivamente ogni cinque anni o più spesso se nuove e sostanziali scoperte scientifiche indicano la necessità di farlo, la Commissione riesamina i dati scientifici relativi agli inquinanti atmosferici e ai loro effetti sulla salute umana e sull'ambiente pertinenti per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente le principali conclusioni.
1. Entro il 31 dicembre 2028, e successivamente ogni cinque anni o più spesso se nuove e sostanziali scoperte scientifiche indicano la necessità di farlo, la Commissione riesamina i dati scientifici relativi agli inquinanti atmosferici e ai loro effetti sulla salute umana e sull'ambiente pertinenti per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente le principali conclusioni. Il riesame è effettuato senza indebito ritardo dopo la pubblicazione degli ultimi orientamenti dell'OMS sulla qualità dell'aria.
Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, il riesame valuta se la presente direttiva debba essere rivista per garantire l'allineamento agli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sulla qualità dell'aria e alle più recenti informazioni scientifiche.
Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, il riesame valuta se la presente direttiva debba essere rivista per garantire il totale e costante allineamento ai più recenti orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sulla qualità dell'aria, all'ultimo riesame dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'OMS e alle più recenti informazioni scientifiche.
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera a
a) le ultime informazioni scientifiche dell'OMS e delle altre pertinenti organizzazioni,
a) le ultime informazioni scientifiche dei pertinenti organismi dell'Unione, dell'OMS e delle altre pertinenti organizzazioni scientifiche,
Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b
b) gli sviluppi tecnologici che incidono sulla qualità dell'aria e sulla sua valutazione,
b) i cambiamenti comportamentali, le politiche di bilancio e gli sviluppi tecnologici che incidono sulla qualità dell'aria e sulla sua valutazione,
Emendamento 47 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera c
c) la situazione della qualità dell'aria e i relativi impatti sulla salute umana e sull'ambiente negli Stati membri,
c) la qualità dell'aria e i relativi impatti sulla salute umana e sull'ambiente negli Stati membri,
Emendamento 48 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera c bis (nuova)
c bis) i costi sanitari e ambientali diretti e indiretti associati all'inquinamento atmosferico, nonché le analisi costi-benefici,
Emendamento 49 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera d bis (nuova)
d bis) i progressi compiuti nell'attuazione di altre normative pertinenti dell'Unione, in particolare nei settori del clima, dei trasporti e dell'energia,
Emendamento 50 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera d ter (nuova)
d ter) l'introduzione da parte dei singoli Stati membri di norme più rigorose in materia di qualità dell'aria conformemente all'articolo 193 TFUE.
Emendamento 51 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)
La Commissione sostiene e collabora strettamente con l'Ufficio regionale per l'Europa dell'OMS per monitorare e riesaminare le prove scientifiche sugli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute.
Emendamento 52 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Nel primo riesame periodico, entro il 31 dicembre 2028, la Commissione propone, se del caso, valori limite, valori-obiettivo o livelli critici per gli inquinanti atmosferici misurati dai supersiti di monitoraggio di cui all'articolo 10 ma attualmente non inclusi nell'allegato I. Tali valori o livelli sono in linea con i più recenti dati scientifici per quanto riguarda ciò che è necessario per proteggere la salute umana e l'ambiente. Nel quadro del primo riesame periodico, la Commissione pubblica una valutazione della possibilità di convertire il valore-obiettivo per l'ozono in un valore limite, corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
Emendamento 53 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 4
4. Se lo ritiene opportuno, a seguito del riesame la Commissione presenta una proposta per rivedere le norme in materia di qualità dell'aria o includere altri inquinanti atmosferici.
4. Se lo ritiene opportuno, a seguito del riesame la Commissione presenta una proposta per rivedere le norme in materia di qualità dell'aria o includere altri inquinanti atmosferici. Tale proposta è elaborata in linea con il principio di non regressione.
Emendamento 54 Proposta di direttiva Articolo 4 – punto 1 bis (nuovo)
1 bis) "norme in materia di qualità dell'aria": valori limite, valori-obiettivo, obblighi di riduzione dell'esposizione media, obiettivi di concentrazione dell'esposizione media, livelli critici, soglie di informazione e soglie di allarme;
Emendamento 55 Proposta di direttiva Articolo 4 – punto 21
21) "stima obiettiva": metodo di valutazione per ottenere informazioni quantitative o qualitative sul livello di concentrazione o di deposizione di un inquinante mediante il parere di esperti, che può includere l'uso di strumenti statistici, il telerilevamento e sensori in situ;
soppresso
Emendamento 56 Proposta di direttiva Articolo 4 – punto 23
23) "sito di fondo urbano": sito all'interno delle zone urbane dove i livelli sono rappresentativi dell'esposizione della popolazione urbana generale;
23) "sito di fondo urbano": sito all'interno delle zone urbane dove i livelli sono rappresentativi dell'esposizione della popolazione urbana generale, compresi la popolazione urbana sensibile e i gruppi vulnerabili;
Emendamento 57 Proposta di direttiva Articolo 4 – punto 24
24) "sito di fondo rurale": sito all'interno delle zone rurali a bassa densità di popolazione dove i livelli sono rappresentativi dell'esposizione della popolazione rurale generale;
24) "sito di fondo rurale": sito all'interno delle zone rurali a bassa densità di popolazione dove i livelli sono rappresentativi dell'esposizione della popolazione rurale generale, compresi la popolazione rurale sensibile e i gruppi vulnerabili;
Emendamento 58 Proposta di direttiva Articolo 4 – punto 24 bis (nuovo)
24 bis) "punto nevralgico di inquinamento atmosferico": un luogo in cui il livello di inquinamento è fortemente influenzato dalle emissioni provenienti da fonti di inquinamento pesante quali, tra l'altro, strade, autostrade o superstrade congestionate ed estremamente trafficate nelle vicinanze, un'unica fonte industriale o un'area industriale con molte fonti, porti, aeroporti, riscaldamento residenziale intensivo o una combinazione di tali fonti;
Emendamento 59 Proposta di direttiva Articolo 4 – punto 26
26) "valore limite": livello che non deve essere superato e che è fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana o per l'ambiente;
26) "valore limite": livello che è fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana o per l'ambiente, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e che, una volta raggiunto, non deve essere superato;
Emendamento 60 Proposta di direttiva Articolo 4 – punto 28
28) "indicatore di esposizione media": livello medio determinato sulla base di misurazioni in siti di fondo urbano in tutta l'unità territoriale di livello NUTS 1 quale descritta nel regolamento (CE) n. 1059/2003 o, in assenza di aree urbane ubicate in tale unità territoriale, in siti di fondo rurale, e che rispecchia l'esposizione della popolazione, utilizzato per verificare se sia stata raggiunta la conformità all'obbligo di riduzione dell'esposizione media e all'obiettivo di concentrazione dell'esposizione media per tale unità territoriale;
28) "indicatore di esposizione media": livello medio determinato sulla base di misurazioni in siti di fondo urbano in tutta l'unità territoriale di livello NUTS 2 quale descritta nel regolamento (CE) n. 1059/2003 o, in assenza di aree urbane ubicate in tale unità territoriale, in siti di fondo rurale, e che rispecchia l'esposizione della popolazione, utilizzato per verificare se sia stata raggiunta la conformità all'obbligo di riduzione dell'esposizione media e all'obiettivo di concentrazione dell'esposizione media per tale unità territoriale;
Emendamento 61 Proposta di direttiva Articolo 4 – punto 29
29) "obbligo di riduzione dell'esposizione media": riduzione percentuale dell'esposizione media della popolazione, espressa come indicatore di esposizione media, di un'unità territoriale di livello NUTS 1 quale descritta nel regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio77 fissata per l'anno di riferimento al fine di ridurre gli effetti nocivi per la salute umana, da raggiungersi entro un termine prestabilito;
29) "obbligo di riduzione dell'esposizione media": riduzione percentuale dell'esposizione media della popolazione, espressa come indicatore di esposizione media, di un'unità territoriale di livello NUTS 2 quale descritta nel regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio77 fissata per l'anno di riferimento al fine di ridurre gli effetti nocivi per la salute umana, da raggiungersi entro un termine prestabilito e da non superare una volta raggiunta;
__________________
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77 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
77 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
Emendamento 62 Proposta di direttiva Articolo 4 – punto 30
30) "obiettivo di concentrazione dell'esposizione media": livello dell'indicatore di esposizione media da raggiungere al fine di ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana;
30) "obiettivo di concentrazione dell'esposizione media": livello dell'indicatore di esposizione media stabilito al fine di ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana, da raggiungersi entro un termine stabilito e da non superare una volta raggiunto;
Emendamento 63 Proposta di direttiva Articolo 4 – punto 35
35) "contributi da fonti naturali": emissioni di inquinanti non causate direttamente o indirettamente da attività umane, inclusi eventi naturali quali eruzioni vulcaniche, attività sismiche, attività geotermiche, incendi spontanei, tempeste di vento, aerosol marini o trasporto o risospensione atmosferici di particelle naturali dalle regioni secche;
35) "contributi da fonti naturali": emissioni di inquinanti non causate direttamente o indirettamente da attività umane, inclusi eventi naturali quali eruzioni vulcaniche, attività sismiche, attività geotermiche, incendi spontanei, tempeste di vento, aerosol marini o trasporto o risospensione atmosferici di particelle naturali dalle regioni secche, che lo Stato membro interessato non poteva evitare o mitigare mediante azioni strategiche;
Emendamento 296 Proposta di direttiva Articolo 4 – punto 35 bis
(35 bis) "tabella di marcia per la qualità dell'aria": piano per la qualità dell'aria adottato prima del termine ultimo per il raggiungimento dei nuovi valori limite di cui nell'allegato I, sezione 1, tabella 1, e dei valori limite intermedi di cui all'allegato I, sezione 1, tabella 1 bis, che definisce politiche e misure a breve e lungo termine per conformarsi a tali valori limite;
Emendamento 65 Proposta di direttiva Articolo 4 – punto 36
36) "piani per la qualità dell'aria": piani che stabiliscono misure per conformarsi ai valori limite, ai valori-obiettivo per l'ozono o agli obblighi di riduzione dell'esposizione media;
36) "piani per la qualità dell'aria": piani che stabiliscono misure per conformarsi ai valori limite, ai valori-obiettivo per l'ozono o agli obblighi di riduzione dell'esposizione media una volta che questi sono stati superati;
Emendamento 66 Proposta di direttiva Articolo 4 – punto 38
38) "pubblico interessato": il pubblico che risente o è probabile che risenta degli effetti del superamento dei valori stabiliti dalle norme in materia di qualità dell'aria o che ha un interesse da far valere nelle procedure decisionali relative all'attuazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva, comprese le organizzazioni non governative che promuovono la tutela della salute umana o dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale;
38) "pubblico interessato": il pubblico che risente o è probabile che risenta degli effetti del superamento dei valori stabiliti dalle norme in materia di qualità dell'aria o che ha un interesse da far valere nelle procedure decisionali relative all'attuazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva, comprese le organizzazioni non governative che promuovono la tutela della salute umana o dell'ambiente;
Emendamento 67 Proposta di direttiva Articolo 4 – punto 39
39) "categorie vulnerabili e gruppi sensibili": gruppi di popolazione che sono più vulnerabili all'esposizioneall'inquinamento atmosferico rispetto alla popolazione media, perché presentano una maggiore sensibilità o una soglia più bassa per quanto riguarda gli effetti sulla salute o ancora perché hanno una ridotta capacità di proteggersi.
39) "categorie vulnerabili e gruppi sensibili": gruppi di popolazione che sono permanentemente o temporaneamente più sensibili o più vulnerabili agli effettidell'inquinamento atmosferico rispetto alla popolazione media, a causa di caratteristiche specifiche che rendono più gravi le conseguenze dell'esposizione sulla salute o perché presentano una maggiore sensibilità o una soglia più bassa per quanto riguarda gli effetti sulla salute o ancora perché hanno una ridotta capacità di proteggersi.
Emendamento 68 Proposta di direttiva Articolo 5 – lettera b
b) dell'approvazione dei sistemi di misurazione (metodi, apparecchiature, reti e laboratori);
b) dell'approvazione dei sistemi di misurazione (siti, metodi, apparecchiature, reti e laboratori) e della garanzia di un funzionamento e di una manutenzione adeguati della rete di monitoraggio;
Emendamento 69 Proposta di direttiva Articolo 5 – lettera c
c) della garanzia dell'accuratezza delle misurazioni;
c) della garanzia dell'accuratezza delle misurazioni e del trasferimento e della condivisione dei dati di misurazione, compresa la loro conformità agli obiettivi di qualità dei dati di cui nell'allegato V;
Emendamento 70 Proposta di direttiva Articolo 5 – lettera d
d) della garanzia dell'accuratezza delle applicazioni di modellizzazione;
d) della garanzia dell'accuratezza delle applicazioni di modellizzazione della qualità dell'aria;
Emendamento 71 Proposta di direttiva Articolo 5 – lettera g
g) della cooperazione tra gli altri Stati membri e la Commissione;
g) della cooperazione tra gli altri Stati membri, i paesi terzi e la Commissione;
Emendamento 72 Proposta di direttiva Articolo 5 – lettera h
h) della definizione di piani per la qualità dell'aria;
h) della definizione di piani per la qualità dell'aria e di tabelle di marcia per la qualità dell'aria;
Emendamento 73 Proposta di direttiva Articolo 5 – lettera i bis (nuovo)
i bis) della fornitura e del mantenimento di un indice della qualità dell'aria aggiornato ogni ora e di altre informazioni pertinenti messe a disposizione del pubblico.
Emendamento 74 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 4
4. In tutte le zone in cui il livello degli inquinanti è inferiore alla soglia di valutazione stabilita per tali inquinanti, la qualità dell'aria ambiente può essere valutata anche solo con applicazioni di modellizzazione, misure indicative, con tecniche di stima obiettiva o con una combinazione di queste.
4. In tutte le zone in cui il livello degli inquinanti è inferiore alla soglia di valutazione stabilita per tali inquinanti, la qualità dell'aria ambiente può essere valutata anche solo con una combinazione di applicazioni di modellizzazione e di misure indicative.
Emendamento 75 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 5
5. Se la modellizzazione rivela il superamento di un valore limite o di un valore-obiettivo per l'ozono in un'area della zona non coperta da misurazioni in siti fissi, per valutare il livello di concentrazione dell'inquinante in questione sono utilizzate ulteriori misurazioni indicative o in siti fissi per almeno un anno civile dopo la registrazione del superamento.
5. Se la modellizzazione o le misurazioni indicative rivelano il superamento di un valore limite o di un valore-obiettivo per l'ozono in un'area della zona non coperta da misurazioni in siti fissi, per valutare il livello di concentrazione dell'inquinante in questione sono installate, entro 6 mesi dalla registrazione del superamento, ulteriori misurazioni in siti fissi per almeno un anno civile.
Emendamento 76 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 7
7. Oltre al monitoraggio previsto all'articolo 10, gli Stati membri monitorano, se del caso, i livelli del particolato ultrafine conformemente all'allegato III, lettera D, e all'allegato VII, sezione 3.
7. Oltre al monitoraggio previsto all'articolo 10, gli Stati membri monitorano i livelli del particolato ultrafine, del particolato carbonioso, dell'ammoniaca e del mercurio conformemente all'allegato III, lettera D, e all'allegato VII, sezioni 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater.
Emendamento 77 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
L'ubicazione dei punti di campionamento è rappresentativa dell'esposizione delle comunità a rischio e dell'esposizione di una o più categorie vulnerabili e gruppi sensibili.
Emendamento 78 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2
2. In ciascuna zona in cui il livello di inquinanti supera la soglia di valutazione precisata nell'allegato II, il numero dei punti di campionamento per ogni inquinante non dev'essere inferiore al numero minimo di punti di campionamento indicato nell'allegato III, lettere A e C, tabelle 3 e 4.
2. In ciascuna zona in cui il livello di inquinanti supera la soglia di valutazione precisata nell'allegato II, il numero dei punti di campionamento per ogni inquinante non è inferiore al numero minimo di punti di campionamento indicato nell'allegato III, lettere A e C.
Emendamento 79 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c
c) il numero di misurazioni indicative sia uguale al numero di misurazioni in siti fissi che vengono sostituite e le misurazioni indicative abbiano una durata minima di due mesi per anno civile;
c) il numero di misurazioni indicative sia uguale al numero di misurazioni in siti fissi che vengono sostituite e le misurazioni indicative abbiano una durata minima di due mesi per anno civile equamente distribuite nell'arco dell'anno civile;
Emendamento 80 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 5
5. Ciascuno Stato membro provvede, a norma dell'allegato IV, affinché la distribuzione usata per calcolare gli indicatori di esposizione media per il PM2,5 e l'NO2 rispecchi adeguatamente l'esposizione della popolazione in generale. Il numero dei punti di campionamento non deve essere inferiore a quello determinato secondo i criteri dell'allegato III, lettera B.
5. Ciascuno Stato membro provvede, a norma dell'allegato IV, affinché la distribuzione usata per calcolare gli indicatori di esposizione media per il PM2,5 e il biossido di azoto (NO2) rispecchi adeguatamente l'esposizione della popolazione in generale. Il numero dei punti di campionamento non deve essere inferiore a quello determinato secondo i criteri dell'allegato III, lettera B.
Emendamento 81 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 7
7. I punti di campionamento in cui sono stati registrati superamenti di valori limite precisati nell'allegato I, sezione 1, nei tre anni precedenti non sono spostati, a meno che non sia necessario per circostanze particolari, quali lo sviluppo territoriale. Lo spostamento dei punti di campionamento è effettuato all'interno della loro area di rappresentatività spaziale e si basa sui risultati della modellizzazione.
7. I punti di campionamento in cui sono stati registrati superamenti di valori limite precisati nell'allegato I, sezione 1, nei tre anni precedenti non sono spostati, a meno che non sia strettamente necessario. Lo spostamento dei punti di campionamento è effettuato all'interno della loro area di rappresentatività spaziale, assicura la continuità delle misurazioni e si basa sui risultati della modellizzazione.
Ciascuno Stato membro istituisce almeno un supersito di monitoraggio ogni 10 milioni di abitanti in un sito di fondo urbano. Gli Stati membri con meno di 10 milioni di abitanti istituiscono almeno un supersito di monitoraggio in un sito di fondo urbano.
Ciascuno Stato membro istituisce almeno un supersito di monitoraggio ogni 2 milioni di abitanti in un sito di fondo urbano. Gli Stati membri con meno di 2 milioni di abitanti istituiscono almeno un supersito di monitoraggio in un sito di fondo urbano.
Emendamento 83 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 5
5. Le misurazioni in tutti i supersiti di monitoraggio nei siti di fondo urbani comprendono misurazioni indicative o in siti fissi della distribuzione granulometrica delle particelle ultrafini e del potenziale ossidativo del particolato.
5. Le misurazioni in tutti i supersiti di monitoraggio nei siti di fondo urbani comprendono misurazioni in siti fissi della distribuzione granulometrica delle particelle ultrafini e del potenziale ossidativo del particolato.
Emendamento 84 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera a
a) misurazioni in siti fissi di particolato (PM10 e PM2,5), biossido di azoto (NO2), ozono (O3), particolato carbonioso (BC), ammoniaca (NH3) e particolato ultrafine (UFP);
a) misurazioni in siti fissi di particolato (PM10 e PM2,5), biossido di azoto (NO2), biossido di zolfo (SO2), monossido di carbonio (CO), ozono (O3), particolato carbonioso (BC), ammoniaca (NH3) e particolato ultrafine (UFP);
Emendamento 85 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera b
b) misurazioni indicative o in siti fissi di particolato sottile (PM2,5) allo scopo di fornire almeno informazioni sulla concentrazione di massa totale e sulle concentrazioni di speciazione chimica su base media annua, conformemente all'allegato VII, sezione 1;
b) misurazioni in siti fissi di particolato sottile (PM2,5) allo scopo di fornire almeno informazioni sulla concentrazione di massa totale e sulle concentrazioni di speciazione chimica su base media annua, conformemente all'allegato VII, sezione 1;
Emendamento 86 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera c
c) misurazioni indicative o in siti fissi di arsenico, cadmio, nickel, mercurio gassoso totale, benzo(a)pirene e altri idrocarburi policiclici aromatici di cui all'articolo 8, paragrafo 6, nonché della deposizione totale di arsenico, cadmio, mercurio, nickel, benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui all'articolo 8, paragrafo 6, a prescindere dai livelli di concentrazione.
c) misurazioni in siti fissi di arsenico, cadmio, nickel, mercurio gassoso totale, benzo(a)pirene e altri idrocarburi policiclici aromatici di cui all'articolo 8, paragrafo 6, nonché della deposizione totale di arsenico, cadmio, mercurio, nickel, piombo, benzene, benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui all'articolo 8, paragrafo 6, a prescindere dai livelli di concentrazione.
Emendamento 87 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 7
7. Le misurazioni del mercurio divalente particolato e gassoso possono essere effettuate anche nei supersiti di monitoraggio nei siti di fondo urbani e di fondo rurali.
7. Le misurazioni del mercurio divalente particolato e gassoso sono effettuate anche nei supersiti di monitoraggio nei siti di fondo urbani e di fondo rurali.
Emendamento 88 Proposta di direttiva Articolo 12 – titolo
Prescrizioni per i casi in cui i livelli siano inferiori ai valori limite, al valore-obiettivo per l'ozono e agli obiettivi di concentrazione dell'esposizione media, ma superiori alle soglie di valutazione
Prescrizioni per i casi in cui i livelli siano inferiori ai valori limite, al valore-obiettivo per l'ozono e agli obiettivi di concentrazione dell'esposizione media
Emendamento 89 Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2
2. Nelle zone in cui i livelli di ozono sono inferiori al relativo valore-obiettivo, gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere tali livelli al di sotto del valore-obiettivo per l'ozono e si adoperano per raggiungere gli obiettivi a lungo termine di cui all'allegato I, sezione 2, nella misura in cui lo consentano fattori quali, ad esempio, la natura transfrontaliera dell'inquinamento da ozono e le condizioni meteorologiche, e a condizione che le misure necessarie non comportino costi sproporzionati.
2. Nelle zone in cui i livelli di ozono sono inferiori al relativo valore-obiettivo, gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere tali livelli al di sotto del valore-obiettivo per l'ozono e raggiungere gli obiettivi a lungo termine di cui all'allegato I, sezione 2, nella misura in cui lo consentano fattori quali, ad esempio, la natura transfrontaliera dell'inquinamento da ozono e le condizioni meteorologiche. Una volta raggiunti gli obiettivi a lungo termine, gli Stati membri mantengono i livelli di ozono al di sotto di detti obiettivi.
Emendamento 90 Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 3
3. Nelle unità territoriali di livello NUTS 1 descritte nel regolamento (CE) n. 1059/2003, in cui gli indicatori di esposizione media per il PM2,5 e l'NO2 sono inferiori al rispettivo valore degli obiettivi di concentrazione dell'esposizione media per detti inquinanti di cui all'allegato I, sezione 5, gli Stati membri mantengono i livelli di tali inquinanti al di sotto degli obiettivi di concentrazione dell'esposizione media.
3. Nelle unità territoriali di livello NUTS 2 descritte nel regolamento (CE) n. 1059/2003, in cui gli indicatori di esposizione media per il PM2,5 e l'NO2 sono inferiori al rispettivo valore degli obiettivi di concentrazione dell'esposizione media per detti inquinanti di cui all'allegato I, sezione 5, gli Stati membri mantengono i livelli di tali inquinanti al di sotto degli obiettivi di concentrazione dell'esposizione media.
Emendamento 91 Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 4
4. Gli Stati membri si adoperano per raggiungere e preservare la migliore qualità dell'aria ambiente e un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana in linea con gli orientamenti dell'OMS sulla qualità dell'aria e nel rispetto delle soglie di valutazione di cui all'allegato II.
4. Gli Stati membri si adoperano per raggiungere e preservare la migliore qualità dell'aria ambiente e un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana in linea con gli orientamenti e le valutazioni più recenti dell'OMS sulla qualità dell'aria pubblicati dall'Ufficio regionale per l'Europa dell'OMS e nel rispetto delle soglie di valutazione di cui all'allegato II, prestando particolare attenzione alla protezione delle categorie vulnerabili e dei gruppi sensibili.
Emendamento 92 Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 3
3. Gli Stati membri assicurano che gli obblighi di riduzione dell'esposizione media per il PM2,5 e l'NO2 di cui all'allegato all'allegato I, lettera B, sezione 5, siano rispettati in tutte le unità territoriali di livello NUTS 1, laddove superano gli obiettivi di concentrazione dell'esposizione media stabiliti all'allegato I, lettera C, sezione 5.
3. Gli Stati membri assicurano che gli obblighi di riduzione dell'esposizione media per il PM2,5 e l'NO2 di cui all'allegato I, lettera B, sezione 5, siano rispettati in tutte le unità territoriali di livello NUTS 2, laddove superano gli obiettivi di concentrazione dell'esposizione media stabiliti all'allegato I, lettera C, sezione 5.
Emendamento 297 Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 6
6. Le scadenze per raggiungere i valori limite fissati nell'allegato I, sezione 1, tabella 1, possono essere posticipate conformemente all'articolo 18.
6. Le scadenze per raggiungere i valori limite fissati nell'allegato I, sezione 1, tabella 1, e i valori limite intermedi di cui all'allegato I, sezione 1, tabella 1 bis per gli inquinanti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, possono essere posticipate conformemente all'articolo 18.
Emendamento 94 Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 1
1. Le soglie di allarme applicabili per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto e particolato (PM10 e PM2,5) nell'aria ambiente sono indicate nell'allegato I, lettera A, sezione 4.
1. Le soglie di allarme applicabili per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, particolato (PM10 e PM2,5) e ozono nell'aria ambiente sono indicate nell'allegato I, lettera A, sezione 4.
Emendamento 95 Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 2
2. La soglia di allarme e la soglia di informazione per l'ozono sono indicate nell'allegato I, lettera B, sezione 4.
2. Le soglie di informazione per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto e particolato (PM10 e PM2,5) e per l'ozono sono indicate nell'allegato I, lettera B, sezione 4.
Emendamento 96 Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. In caso di superamento di una delle soglie di allarme di cui nell'allegato I, sezione 4, lettera A, gli Stati membri attuano senza indebito ritardo i provvedimenti di emergenza descritti nei piani d'azione a breve termine redatti a norma dell'articolo 20.
Emendamento 97 Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 3
3. Se una qualsiasi delle soglie di informazione o delle soglie di allarme specificate nell'allegato I, sezione 4, è superata, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per informare il pubblico entro, al massimo, poche ore, avvalendosi di diversi mezzi e canali di comunicazione e assicurando un ampio accesso del pubblico.
3. Se una qualsiasi delle soglie di allarme specificate nell'allegato I, sezione 4, è superata, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per informare il pubblico entro, al massimo, poche ore, in modo coerente e facilmente comprensibile, fornendo informazioni dettagliate sulla gravità del superamento e sugli impatti sanitari associati, come anche suggerimenti per la protezione della popolazione, con particolare attenzione alle categorie vulnerabili e ai gruppi sensibili. Gli Stati membri si avvalgono di diversi mezzi e canali di comunicazione e assicurano un ampio accesso del pubblico.
Emendamento 98 Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Se una qualsiasi delle soglie di informazione specificate nell'allegato I, sezione 4, è superata, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per informare il pubblico, e in particolare le categorie vulnerabili e i gruppi sensibili, entro, al massimo, poche ore, in modo accessibile, coerente e facilmente comprensibile.
Emendamento 99 Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 4
4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sui superamenti effettivi o previsti di qualsiasi soglia di allarme o soglia di informazione siano fornite al pubblico quanto prima, in conformità dell'allegato IX, punti 2 e 3.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sui superamenti effettivi o previsti di qualsiasi soglia di allarme o soglia di informazione siano fornite al pubblico quanto prima, in modo coerente e facilmente comprensibile, in conformità dell'allegato IX, punti 2 e 3.
Emendamento 100 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b
b) le unità territoriali NUTS 1 in cui il superamento del livello determinato dagli obblighi di riduzione dell'esposizione media è imputabile a fonti naturali.
b) le unità territoriali NUTS 2 in cui il superamento del livello determinato dagli obblighi di riduzione dell'esposizione media è imputabile a fonti naturali.
Emendamento 101 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione gli elenchi di tali eventuali zone e unità territoriali NUTS 1, di cui al paragrafo 1, unitamente a informazioni sulla concentrazione e sulle fonti, nonché elementi che dimostrino come il superamento sia imputabile a fonti naturali.
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione gli elenchi di tali eventuali zone e unità territoriali NUTS 2, di cui al paragrafo 1, unitamente a:
a) informazioni sulla concentrazione e sulle fonti;
b) elementi che dimostrino come il superamento sia imputabile a fonti naturali e che non avrebbe potuto essere previsto, prevenuto o attenuato dallo Stato membro interessato, compresi, se del caso, elementi che dimostrano l'impatto delle perturbazioni degli ecosistemi causate dai cambiamenti climatici che hanno portato a tale superamento;
c) informazioni sull'attuazione di misure pertinenti nel quadro della strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici adottata a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1119.
Emendamento 102 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 3
3. Nei casi in cui la Commissione è informata di un superamento imputabile a fonti naturali ai sensi del paragrafo 2, detto superamento non è considerato tale ai fini della presente direttiva.
3. Nei casi in cui è informata di un superamento imputabile a fonti naturali ai sensi del paragrafo 2, la Commissione esamina i vari elementi e comunica allo Stato membro se detto superamento può non essere considerato tale ai fini della presente direttiva.
Emendamento 103 Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 1
1. Gli Stati membri possono, per un dato anno, individuare zone in cui i valori limite per il PM10 sono superati nell'aria ambiente a causa della risospensione del particolato a seguito della sabbiatura o salatura delle strade nella stagione invernale.
1. Gli Stati membri possono, per un dato mese, individuare zone in cui i valori limite per il PM10 sono superati nell'aria ambiente a causa della risospensione del particolato a seguito della sabbiatura o salatura delle strade nella stagione invernale.
Emendamento 298 Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1. Se in una determinata zona non è possibile raggiungere la conformità ai valori limite fissati per il particolato (PM10 e PM2,5) o il biossido di azoto entro il termine di cui all'allegato I, sezione 1, tabella 1, a causa delle caratteristiche di dispersione specifiche del sito, delle condizioni dei confini orografici,delle condizioniclimatiche avverse o dell'apporto di inquinanti transfrontalieri, uno Stato membro può prorogare tale termine una volta di cinque anni al massimo per la zona in questione, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
1. Se in una determinata zona non è possibile raggiungere la conformità ai valori limite fissati per il particolato (PM10 e PM2,5) o il biossido di azoto entro i termini di cui all'allegato I, sezione 1, tabelle 1 e 1 bis, a causa delle caratteristiche eccezionali e non evitabili di dispersione specifiche del sito, delle condizioni dei confini orografici o dell'apporto di inquinanti transfrontalieri, uno Stato membro può prorogare tale termine una volta di cinque anni al massimo per la zona in questione, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
Emendamento 105 Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera -a (nuovo)
-a) i livelli di inquinanti nell'aria ambiente della zona interessata siano inferiori ai valori limite di cui all'allegato I, sezione 1, tabella 2;
Emendamento 106 Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a
a) sia predisposto un piano per la qualità dell'aria conformemente all'articolo 19, paragrafo 4, che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafi da 5 a 7, per la zona cui s'intende applicare la proroga;
a) sia predisposta una tabella di marcia per la qualità dell'aria conformemente all'articolo 19, paragrafo -1, che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafi da 5 a 7, per la zona cui s'intende applicare la proroga;
Emendamento 107 Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b
b) il piano per la qualità dell'aria di cui alla lettera a) sia integrato dalle informazioni di cui all'allegato VIII, lettera B, relative agli inquinanti in questione edimostri come i periodi di superamento dei valore limite saranno il più breve possibile;
b) la tabella di marcia per la qualità dell'aria di cui alla lettera a) sia integrata dalle informazioni di cui all'allegato VIII, lettera B, relative agli inquinanti in questione nonché dalle proiezioni annuali sull'evoluzione delle emissioni e sulle concentrazioni nella zona interessata fino alla data di conseguimento e dimostri in che modo i valori limite saranno raggiunti entro la fine del termine posticipato per la conformità e come i periodi di superamento dei valore limite saranno il più breve possibile;
Emendamento 108 Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c
c) il piano per la qualità dell'aria di cui alla lettera a) delinei il modo in cui il pubblico e, in particolare, categorie vulnerabili e gruppi sensibili della popolazione saranno informati in merito alle conseguenze della proroga per la salute umana e l'ambiente;
c) la tabella di marcia per la qualità dell'aria di cui alla lettera a) delinei il modo in cui il pubblico e, in particolare, categorie vulnerabili e gruppi sensibili della popolazione saranno informati in modo coerente e facilmente comprensibile in merito alle conseguenze della proroga per la salute umana e l'ambiente;
Emendamento 109 Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d
d) il piano per la qualità dell'aria di cui alla lettera a) delinei in che modo saranno mobilitati finanziamenti supplementari, anche attraverso i pertinenti programmi di finanziamento nazionali e dell'Unione, per accelerare il miglioramento della qualità dell'aria nella zona a cui si applicherebbe la proroga;
d) la tabella di marcia per la qualità dell'aria di cui alla lettera a) delinei in che modo saranno mobilitati finanziamenti supplementari, anche attraverso i pertinenti programmi di finanziamento nazionali e dell'Unione, ove tali finanziamenti siano previsti, per accelerare il miglioramento della qualità dell'aria nella zona a cui si applicherebbe la proroga;
Gli Stati membri notificano alla Commissione i casi in cui ritengono applicabile il paragrafo 1 e le comunicano il piano per la qualità dell'aria di cui al paragrafo 1, nonché tutte le informazioni utili di cui la Commissione deve disporre per valutare se la motivazione invocata per la proroga e le condizioni di cui al predetto paragrafo sono soddisfatte. In tale valutazione la Commissione tiene conto degli effetti stimati sulla qualità dell'aria ambiente negli Stati membri, attualmente e in futuro, delle misure adottate dagli Stati membri e degli effetti stimati sulla qualità dell'aria ambiente delle misure dell'Unione .
Gli Stati membri notificano alla Commissione i casi in cui ritengono applicabile il paragrafo 1 e le comunicano la tabella di marcia per la qualità dell'aria di cui al paragrafo 1, nonché tutte le informazioni utili di cui la Commissione deve disporre per valutare se la motivazione invocata per la proroga e le condizioni di cui al predetto paragrafo sono soddisfatte. In tale valutazione la Commissione tiene conto degli effetti stimati sulla qualità dell'aria ambiente negli Stati membri, attualmente e in futuro, delle misure adottate dagli Stati membri e degli effetti stimati sulla qualità dell'aria ambiente delle misure dell'Unione. Qualora le proiezioni annuali fornite a norma del paragrafo 1, lettera b), dimostrino che le misure stabilite nella tabella di marcia per la qualità dell'aria non sono sufficienti a conseguire la probabile conformità al valore limite dell'inquinante interessato entro il termine stabilito posticipato, gli Stati membri aggiornano la tabella di marcia per la qualità dell'aria e rivedono le misure ivi contenute al fine di garantire la conformità entro tale termine.
Emendamento 111 Proposta di direttiva Articolo 19 – titolo
Piani per la qualità dell'aria
Piani per la qualità dell'aria e tabelle di marcia per la qualità dell'aria
-1. Se dal [tre mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], in una zona o in un'unità territoriale NUTS 1, i livelli di inquinanti registrati nell'anno civile precedente superano uno qualsiasi dei valori limite da raggiungere entro il 1º gennaio 2035, secondo quanto stabilito nell'allegato I, sezione 1, tabella 1, o uno qualsiasi dei valori obiettivo da raggiungere entro il 1° gennaio 2030, secondo quanto stabilito nell'allegato I, sezione 2, punto B, lo Stato membro interessato predispone una tabella di marcia per la qualità dell'aria per l'inquinante in questione quanto prima e comunque entro due anni dall'anno civile nel corso del quale è stato registrato il superamento al fine di raggiungere i relativi valori limite, i valori limite intermedi o il valore obiettivo per l'ozono entro la scadenza del termine per il conseguimento. Se, per lo stesso inquinante, come indicato al primo comma del presente paragrafo, uno Stato membro è tenuto a predisporre una tabella di marcia per la qualità dell'aria a norma di tale comma e un piano per la qualità dell'aria in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, esso può predisporre una tabella di marcia combinata per la qualità dell'aria in conformità dei paragrafi 5, 6 e 7 del presente articolo e fornire informazioni sull'impatto previsto delle misure volte a raggiungere la conformità per ciascun valore limite contemplato, come previsto all'allegato VIII, lettera A, punti 5 e 6. Qualsiasi tabella di marcia combinata per la qualità dell'aria stabilisce misure adeguate per conseguire tutti i valori limite correlati e mantenere ogni periodo di superamento il più breve possibile.
Se in determinate zone i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite qualsiasi fissato nell'allegato I, sezione 1, gli Stati membri istituiscono piani per la qualità dell'aria per le zone in questione il prima possibile e comunque entro due anni dall'anno civile in cui si è registrato il superamento di un valore limite. Detti piani per la qualità dell'aria definiscono provvedimenti adeguati per conseguire il valore limite in questione e mantenere il periodo di superamento il più breve possibile, e in ogni caso non superiore a tre anni dalla fine dell'anno civile in cui è stato segnalato il primo superamento.
Se in determinate zone i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite qualsiasi fissato nell'allegato I, sezione 1, gli Stati membri istituiscono piani per la qualità dell'aria per le zone in questione il prima possibile e comunque entro due anni dall'anno civile in cui si è registrato il superamento di un valore limite. Detti piani per la qualità dell'aria definiscono tutti i provvedimenti adeguati e sufficienti per conseguire il valore limite in questione e mantenere il periodo di superamento il più breve possibile, e in ogni caso non superiore a tre anni dalla fine dell'anno civile in cui è stato registrato il primo superamento.
Qualora il superamento di uno qualsiasi dei valori limite persista durante il terzo anno civile successivo all'istituzione del piano per la qualità dell'aria, gli Stati membri aggiornano il piano per la qualità dell'aria e le misure ivi contenute e adottano misure supplementari e più efficaci nell'anno civile successivo per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile.
Qualora il superamento di uno qualsiasi dei valori limite persista durante il terzo anno civile successivo al termine dell'anno civile in cui è stato registrato il primo superamento, gli Stati membri aggiornano il piano per la qualità dell'aria e le misure ivi contenute, forniscono anche informazioni aggiornate e dettagliate sullo stato di attuazione delle direttive di cui all'allegato VIII, lettera B, punto 1, e adottano misure supplementari e più efficaci nell'anno civile successivo per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile e in ogni caso non superiore a un anno civile dall'aggiornamento del piano per la qualità dell'aria.
Se in una determinata unità territoriale NUTS 1 i livelli di inquinanti nell'aria ambiente superano il valore-obiettivo per l'ozono di cui all'allegato I, sezione 2, gli Stati membri predispongono piani per la qualità dell'aria per tale unità territoriale NUTS 1 quanto prima e comunque entro due anni dall'anno civile nel corso del quale è stato registrato il superamento del valore-obiettivo per l'ozono. Tali piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure adeguate per raggiungere il valore-obiettivo per l'ozono e mantenere il periodo di superamento il più breve possibile.
Se in una determinata unità territoriale NUTS 2 i livelli di inquinanti nell'aria ambiente superano il valore-obiettivo per l'ozono di cui all'allegato I, sezione 2, gli Stati membri predispongono piani per la qualità dell'aria per tale unità territoriale NUTS 2 quanto prima e comunque entro due anni dall'anno civile nel corso del quale è stato registrato il superamento del valore-obiettivo per l'ozono. Tali piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure adeguate e sufficienti per raggiungere il valore-obiettivo per l'ozono e mantenere il periodo di superamento il più breve possibile, e in ogni caso non superiore a tre anni dalla fine dell'anno civile in cui è stato registrato il primo superamento.
Qualora il superamento del valore-obiettivo per l'ozono persista durante il quinto anno civile successivo all'istituzione del piano per la qualità dell'aria nell'unità territoriale NUTS 1 pertinente, gli Stati membri aggiornano il piano per la qualità dell'aria e le misure ivi contenute e adottano misure supplementari e più efficaci nell'anno civile successivo per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile.
Qualora il superamento del valore-obiettivo per l'ozono persista durante il terzo anno civile successivo al termine dell'anno civile in cui è stato registrato il primo superamento nell'unità territoriale NUTS 2 pertinente, gli Stati membri aggiornano il piano per la qualità dell'aria e le misure ivi contenute e adottano misure supplementari e più efficaci nell'anno civile successivo per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile, e in ogni caso non superiore a due anni civili dopo l'aggiornamento del piano per la qualità dell'aria.
Per le unità territoriali NUTS 1 in cui il valore-obiettivo per l'ozono è superato, gli Stati membri provvedono affinché il pertinente programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico elaborato a norma dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2284 comprenda misure volte ad affrontare tali superamenti.
Per le unità territoriali NUTS 2 in cui il valore-obiettivo per l'ozono è superato, gli Stati membri provvedono affinché il pertinente programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico elaborato a norma dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2284 comprenda misure volte ad affrontare tali superamenti.
Se in una determinata unità territoriale NUTS 1 l'obbligo di riduzione dell'esposizione media di cui all'allegato I, sezione 5, è superato, gli Stati membri istituiscono piani per la qualità dell'aria per tale unità territoriale NUTS 1 quanto prima e comunque entro due anni dall'anno civile nel corso del quale è stato registrato il superamento dell'obbligo di riduzione dell'esposizione media. Tali piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure adeguate per adempiere all'obbligo di riduzione dell'esposizione media e per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile.
Se in una determinata unità territoriale NUTS 2 l'obbligo di riduzione dell'esposizione media di cui all'allegato I, sezione 5, è superato, gli Stati membri istituiscono piani per la qualità dell'aria per tale unità territoriale NUTS 2 quanto prima e comunque entro due anni dall'anno civile nel corso del quale è stato registrato il superamento dell'obbligo di riduzione dell'esposizione media. Tali piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure adeguate e sufficienti per adempiere all'obbligo di riduzione dell'esposizione media e per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile, e in ogni caso non superiore a tre anni dalla fine dell'anno civile in cui è stato misurato il primo superamento.
Qualora il superamento degli obblighi di riduzione dell'esposizione media persista durante il quinto anno civile successivo all'istituzione del piano per la qualità dell'aria, gli Stati membri aggiornano il piano per la qualità dell'aria e le misure ivi contenute e adottano misure supplementari e più efficaci nell'anno civile successivo per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile.
Qualora il superamento degli obblighi di riduzione dell'esposizione media persista durante il terzo anno civile successivo al termine dell'anno civile in cui è stato registrato il primo superamento, gli Stati membri aggiornano il piano per la qualità dell'aria e le misure ivi contenute, forniscono anche informazioni aggiornate e dettagliate sullo stato di attuazione delle direttive di cui all'allegato VIII, lettera B, punto 1, e adottano misure supplementari e più efficaci nell'anno civile successivo per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile e in ogni caso non superiore a 1 anno civile dopo l'aggiornamento del piano per la qualità dell'aria.
Emendamento 120 Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 4
4. Se dal [inserire l'anno due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] al 31 dicembre 2029 in una zona o in un'unità territoriale NUTS 1, i livelli di inquinanti superano uno qualsiasi dei valori limite da raggiungere entro il 1º gennaio 2030, secondo quanto stabilito nell'allegato I, sezione 1, tabella 1, gli Stati membri predispongono un piano per la qualità dell'aria per l'inquinante in questione quanto prima e comunque entro due anni dall'anno civile nel corso del quale è stato registrato il superamento al fine di raggiungere i relativi valori limite o il valore-obiettivo per l'ozono entro il termine stabilito.
soppresso
Se, per lo stesso inquinante, gli Stati membri sono tenuti a predisporre un piano per la qualità dell'aria a norma del presente paragrafo e un piano per la qualità dell'aria in conformità all'articolo 19, paragrafo 1, essi possono predisporre un piano combinato per la qualità dell'aria in conformità all'articolo 19, paragrafi 5, 6 e 7, e fornire informazioni sull'impatto previsto delle misure volte a raggiungere la conformità per ciascun valore limite contemplato, come previsto all'allegato VIII, punti 5 e 6. Qualsiasi piano combinato per la qualità dell'aria stabilisce misure adeguate per conseguire tutti i valori limite correlati e mantenere ogni periodo di superamento il più breve possibile.
Emendamento 121 Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 5 – parte introduttiva
I piani per la qualità dell'aria contengono almeno le seguenti informazioni:
I piani per la qualità dell'aria e le tabelle di marcia per la qualità dell'aria contengono almeno le seguenti informazioni:
Emendamento 122 Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b bis (nuova)
b bis) le informazioni relative all'allegato VIII, lettera B, punto 1, e in particolare le misure incluse nel programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico;
Emendamento 123 Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c
c) se del caso, informazioni sulle misure di abbattimento di cui all'allegato VIII, lettera B, punto 2.
c) informazioni sulle misure di abbattimento di cui all'allegato VIII, lettera B, punto 2.
Gli Stati membri considerano l'inclusione nei piani per la qualità dell'aria delle misure di cui all'articolo 20, paragrafo 2, e delle misure specifiche volte a tutelare gruppi sensibili e categorie vulnerabili della popolazione, compresi i bambini.
Gli Stati membri includono nei piani per la qualità dell'aria e nelle tabelle di marcia per la qualità dell'aria le misure di cui all'articolo 20, paragrafo 2, e le misure specifiche volte a tutelare gruppi sensibili e categorie vulnerabili della popolazione, compresi i bambini.
Per quanto riguarda gli inquinanti interessati, durante l'elaborazione dei piani per la qualità dell'aria, gli Stati membri valutano il rischio di superamento delle rispettive soglie di allarme. Tale analisi è utilizzata per predisporre piani d'azione a breve termine, se del caso.
Per quanto riguarda gli inquinanti interessati, durante l'elaborazione dei piani per la qualità dell'aria o delle tabelle di marcia per la qualità dell'aria, gli Stati membri valutano il rischio di superamento delle rispettive soglie di allarme. Tale analisi è utilizzata per predisporre piani d'azione a breve termine, se del caso.
Qualora occorra predisporre piani per la qualità dell'aria relativi a diversi inquinanti o a diverse norme in materia di qualità dell'aria, gli Stati membri, se del caso, predispongono piani integrati per la qualità dell'aria riguardanti tutti gli inquinanti interessati e tutte le norme in materia di qualità dell'aria.
Qualora occorra predisporre piani per la qualità dell'aria o tabelle di marcia per la qualità dell'aria relativi a diversi inquinanti o a diverse norme in materia di qualità dell'aria, gli Stati membri, se del caso, predispongono piani per la qualità dell'aria o tabelle di marcia per la qualità dell'aria integrati, riguardanti tutti gli inquinanti interessati e tutte le norme in materia di qualità dell'aria.
Gli Stati membri garantiscono, per quanto possibile, la coerenza dei propri piani per la qualità dell'aria con altri piani che incidono in modo significativo sulla qualità dell'aria, inclusi quelli previsti a norma delle direttive 2010/75/UE78, (UE) 2016/2284, e 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consigliononché ai sensi della normativa in materia di clima, energia, trasporti e agricoltura.
Gli Stati membri garantiscono, per quanto possibile, la coerenza dei propri piani per la qualità dell'aria e delle proprie tabelle di marcia per la qualità dell'aria con altri piani che incidono in modo significativo sulla qualità dell'aria, inclusi quelli previsti a norma delle direttive 2010/75/UE78, (UE) 2016/2284, e 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché ai sensi della normativa in materia di clima, protezione della biodiversità, energia, trasporti e agricoltura.
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78 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
78 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
Emendamento 128 Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può fornire assistenza e consulenza tecnica nel quadro dello strumento di sostegno tecnico al fine di sostenere le politiche e le misure per la qualità dell'aria nello Stato membro interessato.
Gli Stati membri provvedono affinché, prima dell'inizio del termine per la ricezione delle osservazioni da parte del pubblico, il progetto di piano per la qualità dell'aria o il progetto di tabella di marcia per la qualità dell'aria contenenti le informazioni minime di cui all'allegato VIII, lettere A e B, siano messi a disposizione del pubblico su Internet, gratuitamente e senza limitare l'accesso agli utenti registrati e, se del caso, attraverso altri canali di comunicazione non digitali. Gli Stati membri possono inoltre mettere a disposizione del pubblico su Internet, gratuitamente e senza limitare l'accesso agli utenti registrati e, se del caso, attraverso altri canali di comunicazione non digitali, quanto segue:
a) informazioni sui metodi utilizzati per valutare l'impatto stimato del piano per la qualità dell'aria o della tabella di marcia per la qualità dell'aria a norma dell'allegato VIII, lettera B bis, e i documenti e le informazioni di base utilizzati per elaborare il progetto di piano per la qualità dell'aria e il progetto di tabella di marcia per la qualità dell'aria;
b) una sintesi non tecnica delle informazioni indicate nel presente comma.
Gli Stati membri consultano il pubblico, conformemente alla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio79, e le autorità competenti che, in virtù delle loro responsabilità in materia di inquinamento atmosferico e qualità dell'aria, saranno probabilmente chiamate ad attuare i piani per la qualità dell'aria, in merito ai progetti di piani per la qualità dell'aria e agli eventuali aggiornamenti di rilievo degli stessi prima della loro messa a punto.
Gli Stati membri consultano il pubblico, conformemente alla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio79, e le autorità competenti che, in virtù delle loro responsabilità in materia di inquinamento atmosferico e qualità dell'aria, saranno probabilmente chiamate ad attuare i piani per la qualità dell'aria e le tabelle di marcia per la qualità dell'aria, in merito ai progetti di piani per la qualità dell'aria e ai progetti di tabelle di marcia per la qualità dell'aria e agli eventuali aggiornamenti di rilievo degli stessi prima della loro messa a punto.
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79 Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).
79 Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).
Nel predisporre i piani per la qualità dell'aria, gli Stati membri provvedono affinché i portatori di interessi le cui attività contribuiscono a determinare il superamento siano incoraggiati a proporre misure che sono in grado di mettere in campo per contribuire a porre fine ai superamenti e affinché le organizzazioni non governative, quali le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi sensibili e delle categorie vulnerabili della popolazione, gli altri organismi sanitari pertinenti e le associazioni di categoria interessate, siano autorizzate a partecipare a tali consultazioni.
Gli Stati membri incoraggiano la partecipazione attiva di tutte le parti interessate nell'attuazione della presente direttiva, in particolare nell'elaborazione, nel riesame e nell'aggiornamento dei piani per la qualità dell'aria e delle tabelle di marcia per la qualità dell'aria. Nel predisporre i piani per la qualità dell'aria e le tabelle di marcia per la qualità dell'aria, gli Stati membri provvedono affinché i portatori di interessi le cui attività contribuiscono a determinare il superamento siano incoraggiati a proporre misure che sono in grado di mettere in campo per contribuire a porre fine ai superamenti e affinché le organizzazioni non governative, quali le associazioni ambientaliste, le organizzazioni sanitarie, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi sensibili e delle categorie vulnerabili della popolazione, gli altri organismi sanitari pertinenti, compresi gli operatori sanitari e le associazioni di categoria interessate, siano incoraggiate a partecipare a tali consultazioni. Gli Stati membri si assicurano che i portatori di interessi pertinenti e i cittadini siano debitamente informati riguardo alle fonti specifiche e agli inquinanti atmosferici che incidono sulla qualità dell'aria, nonché alle relative misure di mitigazione dell'inquinamento atmosferico esistenti e disponibili sul mercato.
Emendamento 132 Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 7
7. I piani per la qualità dell'aria sono comunicati alla Commissioneentro due mesi dall'adozione.
7. I piani per la qualità dell'aria e le tabelle di marcia per la qualità dell'aria sono comunicati alla Commissione entro due mesi dall'adozione.
Emendamento 133 Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 7 bis (nuovo)
7 bis. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un modello, il formato e la struttura dei piani per la qualità dell'aria e delle tabelle di marcia per la qualità dell'aria. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 26, paragrafo 2.
Emendamento 134 Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 7 ter (nuovo)
7 ter. La Commissione può stabilire orientamenti per l'elaborazione, l'attuazione e la revisione dei piani per la qualità dell'aria e, se del caso, delle tabelle di marcia per la qualità dell'aria.
7 quater. La Commissione agevola l'elaborazione e l'attuazione dei piani per la qualità dell'aria e delle tabelle di marcia per la qualità dell'aria, se del caso, attraverso uno scambio di buone pratiche.
Tuttavia, se sussiste il rischio che venga superata la soglia di allarme per l'ozono, gli Stati membri possono astenersi dal preparare i piani d'azione a breve termine se alla luce delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche nazionali, non vi è alcuna possibilità di ridurre il rischio, la durata o la gravità del superamento.
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 137 Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)
Al fine di informare i cittadini in merito alla scarsa qualità dell'aria e ai suoi effetti, le autorità competenti richiedono l'affissione permanente di informazioni facilmente comprensibili sui sintomi associati ai picchi di inquinamento atmosferico e sulla condotta da adottare per ridurre l'esposizione all'inquinamento atmosferico in prossimità delle comunità di gruppi sensibili e delle categorie vulnerabili.
Emendamento 138 Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 2
2. Nella redazione dei piani d'azione a breve termine di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono, in funzione del caso singolo, contemplare provvedimenti efficaci per limitare e, se necessario, sospendere temporaneamente le attività che contribuiscono al rischio che i rispettivi valori limite, valori-obiettivo o soglie di allarme siano superati. A seconda della misura in cui le diverse fonti di inquinamento contribuiscono al superamento che deve essere affrontato, tali piani d'azione a breve termine considerano l'inclusione di provvedimenti connessi con i trasporti , i lavori di costruzione, gli impianti industriali e l'uso di prodotti e del riscaldamento domestico. Nel quadro di tali piani sono anche prese in considerazione azioni specifiche volte a tutelare gruppi sensibili e categorie vulnerabili della popolazione, compresi i bambini.
2. Nella redazione dei piani d'azione a breve termine di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono, in funzione del caso singolo, contemplare provvedimenti efficaci per limitare e, se necessario, sospendere temporaneamente le attività che contribuiscono al rischio che i rispettivi valori limite, valori-obiettivo o soglie di allarme siano superati. Per i loro piani d'azione a breve termine, gli Stati membri prendono inoltre in considerazione l'elenco dei provvedimenti di cui all'allegato VIII bis, e a seconda della misura in cui le diverse fonti di inquinamento contribuiscono al superamento che deve essere affrontato, considerano almeno l'inclusione di provvedimenti connessi con i trasporti, i lavori di costruzione, gli impianti industriali e l'uso di prodotti e del riscaldamento domestico. Nel quadro di tali piani sono anche prese in considerazione azioni specifiche volte a tutelare gruppi sensibili e categorie vulnerabili della popolazione, compresi i bambini.
Emendamento 139 Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di fornire assistenza tecnica e sostegno nell'elaborazione dei piani d'azione a breve termine.
Emendamento 140 Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 4
4. Quando gli Stati membri elaborano un piano d'azione a breve termine, mettono a disposizione del pubblico e delle associazioni interessate, quali le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi sensibili e delle categorie vulnerabili della popolazione, gli altri organismi sanitari pertinenti e le associazioni di categoria interessate, sia i risultati delle loro indagini sulla fattibilità e sul contenuto dei piani d'azione specifici a breve termine, sia informazioni sull'attuazione di tali piani.
4. Quando gli Stati membri elaborano un piano d'azione a breve termine, mettono a disposizione del pubblico e delle associazioni interessate, quali le associazioni ambientaliste, le organizzazioni sanitarie, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi sensibili e delle categorie vulnerabili della popolazione, gli altri organismi sanitari pertinenti, gli operatori sanitari e le associazioni di categoria interessate, sia i risultati delle loro indagini sulla fattibilità e sul contenuto dei piani d'azione specifici a breve termine, sia informazioni sull'attuazione di tali piani.
Emendamento 141 Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. Gli Stati membri si servono della modellizzazione e della previsione per individuare il rischio che i livelli di inquinanti superino una o più soglie di allarme, e provvedono affinché i provvedimenti di emergenza entrino in vigore quando è previsto un rischio di superamento, al fine di evitare tale superamento.
Emendamento 142 Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis. La Commissione può stabilire orientamenti per definire le migliori pratiche per l'elaborazione dei piani d'azione a breve termine, compresi esempi delle migliori pratiche per la tutela delle categorie vulnerabili e dei gruppi sensibili, tra cui i bambini. Tali esempi sono aggiornati periodicamente. La Commissione promuove lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri attraverso il forum Aria pulita dell'UE.
Gli Stati membri interessati cooperanoper individuare le fonti dell'inquinamento atmosferico e i provvedimenti da adottare per affrontarle, e formulano iniziative congiunte, quali la preparazione di piani comuni o coordinati per la qualità dell'aria a norma dell'articolo 19, al fine di eliminare il superamento .
Gli Stati membri interessati cooperano a livello nazionale, regionale e locale, anche mediante la creazione di gruppi comuni di esperti, per individuare le fonti dell'inquinamento atmosferico e le quote di inquinamento provenienti da ciascun paese e i provvedimenti da adottare individualmente e congiuntamente per affrontarle, e formulano iniziative congiunte, quali la preparazione di piani comuni o coordinati per la qualità dell'aria a norma dell'articolo 19, al fine di eliminare il superamento.
Emendamento 144 Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)
Gli Stati membri interessati informano senza indebito ritardo la Commissione della situazione e delle misure adottate.
Gli Stati membri si rispondono l'un l'altro in modo tempestivo ed entro tre mesi dalla notifica da parte di un altro Stato membro a norma del primo comma.
Gli Stati membri si rispondono l'un l'altro in modo tempestivo ed entro due mesi dalla notifica da parte di un altro Stato membro a norma del primo comma.
Emendamento 146 Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 2
2. La Commissione è informata e invitata a partecipare e ad assistere a tutte le iniziative di cooperazione di cui al paragrafo 1. Se opportuno, la Commissione esamina, alla luce delle relazioni presentate a norma dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2016/2284, se sia necessario intervenire ulteriormente a livello di Unione per ridurre le emissioni di precursori che causano l'inquinamento transfrontaliero.
2. La Commissione è informata e invitata a partecipare, ad assistere e a soprintendere a tutte le iniziative di cooperazione di cui al paragrafo 1. La Commissione può inoltre, in cooperazione con gli Stati membri interessati, elaborare piani di lavoro per l'attuazione delle misure proposte. Se opportuno, la Commissione esamina, alla luce delle relazioni presentate a norma dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2016/2284, se sia necessario intervenire ulteriormente a livello di Unione per ridurre le emissioni di precursori che causano l'inquinamento transfrontaliero.
Emendamento 147 Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Qualora uno Stato membro intraprenda azioni legali per violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva, come indicato all'articolo 29, che hanno causato inquinamento atmosferico in un altro Stato membro, gli Stati membri cooperano in modo efficiente.
Emendamento 148 Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1. Gli Stati membri provvedono ad informare adeguatamente e con tempestività il pubblico e le associazioni interessate, quali le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi sensibili e delle categorie vulnerabili della popolazione, gli altri organismi sanitari pertinenti e le associazioni di categoria interessate, in merito:
1. Gli Stati membri provvedono ad informare adeguatamente e con tempestività il pubblico e le associazioni interessate, quali le associazioni ambientaliste e le organizzazioni sanitarie, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi sensibili e delle categorie vulnerabili della popolazione, gli operatori sanitari e gli altri organismi sanitari pertinenti e le associazioni di categoria interessate, in merito:
Emendamento 149 Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera a
a) alla qualità dell'aria secondo quanto disposto dall'allegatoIX, punti 1 e 3;
a) alla qualità dell'aria secondo quanto disposto dall'allegato IX;
Emendamento 150 Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
a bis) all'eventuale mancanza riscontrata di dati dai punti di campionamento, in particolare in relazione ai dati di cui all'allegato IX, punto 1, lettere a) e b);
Emendamento 151 Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera c
c) ai piani per la qualità dell'aria di cui all'articolo 19;
c) ai piani per la qualità dell'aria e alle tabelle di marcia per la qualità dell'aria di cui all'articolo 19;
Emendamento 152 Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera d
d) ai piani d'azione a breve termine di cui all'articolo 20;
d) ai piani d'azione a breve termine elaborati a norma dell'articolo 20.
Emendamento 153 Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)
d bis) al quadro d'insieme delle fonti di inquinamento atmosferico e agli inquinanti atmosferici che incidono sulla qualità dell'aria in uno Stato membro interessato;
Emendamento 154 Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)
d ter) alla documentazione presentata alla Commissione in relazione ai superamenti causati da fonti naturali di cui all'articolo 16, paragrafo 2;
Emendamento 155 Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova)
d quater) alla documentazione relativa alla selezione del sito di cui all'allegato IV, lettera D;
Emendamento 156 Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera e
e) agli effetti del superamento dei valori limite, dei valori-obiettivo per l'ozono, degli obblighi di riduzione dell'esposizione media, delle soglie di informazione e delle soglie di allarme in una valutazione sintetica; la valutazione sintetica comprende se del caso, ulteriori informazioni e valutazioni sulla tutela delle foreste e dati sugli inquinanti di cui all'articolo 10 e all'allegato VII.
e) agli effetti del superamento dei valori limite, dei valori-obiettivo per l'ozono, degli obblighi di riduzione dell'esposizione media e degli obiettivi di concentrazione dell'esposizione media, delle soglie di informazione e delle soglie di allarme in una valutazione sintetica; la valutazione sintetica comprende se del caso, ulteriori informazioni e valutazioni sulla tutela delle foreste e dati sugli inquinanti di cui all'articolo 10 e all'allegato VII.
Emendamento 157 Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 2
2. Gli Stati membri definiscono un indice della qualità dell'aria che copra il biossido di zolfo, il biossido di azoto, il particolato (PM10 e PM2,5) e l'ozono e lo mettono a disposizione tramite una fonte pubblica, aggiornandolo ogni ora. L'indice della qualità dell'aria tiene conto delle raccomandazioni dell'OMS e si basa sugli indici della qualità dell'aria su scala europea forniti dall'Agenzia europea dell'ambiente.
2. Gli Stati membri definiscono un indice della qualità dell'aria che copra il biossido di zolfo, il biossido di azoto, il particolato (PM10 e PM2,5) e l'ozono e lo mettono a disposizione in modo coerente e facilmente comprensibile tramite una fonte pubblica, aggiornandolo ogni ora e assicurando la disponibilità di dati sufficienti in tempo reale in tutte le stazioni. L'indice della qualità dell'aria è comparabile in tutti gli Stati membri e segue le più aggiornate raccomandazioni dell'OMS e si basa sugli indici della qualità dell'aria su scala europea forniti dall'Agenzia europea dell'ambiente. L'indice della qualità dell'aria è accompagnato da informazioni sui rischi per la salute associati a ciascun inquinante, nonché da informazioni adattate alle categorie vulnerabili e ai gruppi sensibili.
Emendamento 158 Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Entro ... [12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 25 per integrare la presente direttiva specificando le modalità di calcolo e presentazione dell'indice di qualità dell'aria, nonché il formato e la struttura delle informazioni fornite al pubblico.
Emendamento 159 Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter. Gli Stati membri promuovono la visualizzazione di informazioni sui sintomi associati ai picchi di inquinamento atmosferico e sui comportamenti di riduzione e protezione dell'esposizione all'inquinamento atmosferico negli edifici frequentati da categorie vulnerabili e gruppi sensibili, come le strutture sanitarie.
Emendamento 160 Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 3
3. Gli Stati membri informano il pubblico in merito all'autorità o all'organismo competenti designati per espletare i compiti di cui all'articolo 5.
3. Gli Stati membri informano il pubblico in merito all'autorità o all'organismo competenti designati per espletare i compiti di cui all'articolo 5 e all'autorità o all'organismo competenti che gestiscono i punti di campionamento istituiti a norma dell'articolo 9 e dell'allegato IV.
Emendamento 161 Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 4
4. Le informazioni di cui al presente articolo sono rese pubblicamente disponibili gratuitamente e attraverso mezzi e canali di comunicazione facilmente accessibili conformemente alle direttive 2007/2/CE80 e (UE) 2019/102481 del Parlamento europeo e del Consiglio.
4. Le informazioni di cui al presente articolo sono rese pubblicamente disponibili gratuitamente e attraverso mezzi e canali di comunicazione facilmente accessibili,in modo coerente e facilmente comprensibile, conformemente alle direttive 2007/2/CE80 e (UE) 2019/102481 del Parlamento europeo e del Consiglio garantendo nel contempo un ampio accesso da parte del pubblico.
__________________
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80 Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
80 Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
81 Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).
81 Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).
Emendamento 162 Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2. Al fine specifico di valutare la conformità ai valori limite, ai valori-obiettivo per l'ozono, agli obblighi di riduzione dell'esposizione media e ai livelli critici, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione della Commissione entro quattro mesi dalla fine di ciascun anno civile ed includono:
2. Al fine specifico di valutare la conformità ai valori limite, ai valori-obiettivo per l'ozono, agli obblighi di riduzione dell'esposizione media, agli obiettivi di concentrazione dell'esposizione media e ai livelli critici, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione della Commissione entro quattro mesi dalla fine di ciascun anno civile ed includono:
Emendamento 163 Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera a
a) le modifiche apportate nell'anno in questione all'elenco e alla delimitazione delle zone istituite ai sensi dell'articolo 6 o di qualsiasi unità territoriale NUTS 1;
a) le modifiche apportate nell'anno in questione all'elenco e alla delimitazione delle zone istituite ai sensi dell'articolo 6 o di qualsiasi unità territoriale NUTS 2;
Emendamento 164 Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva
b) l'elenco delle zone e delle unità territoriali NUTS 1 e i livelli degli inquinanti valutati. Per le zone in cui i livelli di uno o più inquinanti sono superiori ai valori limite o ai livelli critici, nonché per le unità territoriali NUTS 1 in cui i livelli di uno o più inquinanti sono superiori ai valori limite o agli obblighi di riduzione dell'esposizione media:
b) l'elenco delle zone e delle unità territoriali NUTS 2 e i livelli degli inquinanti valutati. Per le zone in cui i livelli di uno o più inquinanti sono superiori ai valori limite o ai livelli critici, nonché per le unità territoriali NUTS 2 in cui i livelli di uno o più inquinanti sono superiori ai valori limite, agli obblighi di riduzione dell'esposizione media o agli obiettivi di concentrazionedell'esposizione media:
Emendamento 165 Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 2
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 24 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal … [data di entrata in vigore della presente direttiva].
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 22, paragrafo 2 bis, all'articolo 24 e all'articolo 29, paragrafo 3 bis, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal … [data di entrata in vigore della presente direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
Emendamento 166 Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 3
3. La delega di potere di cui all'articolo 24 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
3. La delega di potere di cui all'articolo 22, paragrafo 2 bis, all'articolo 24 e all'articolo 29, paragrafo 3 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 24 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 bis, dell'articolo 24 e dell'articolo 29, paragrafo 3 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Emendamento 168 Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva
Gli Stati membri provvedono, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché il pubblico interessato abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni relativi ai piani di qualità dell'aria di cui all'articolo 19 e ai piani d'azione a breve termine di cui all'articolo 20 dello Stato membro, purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:
Gli Stati membri provvedono, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché il pubblico interessato abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni da parte degli Stati membri, compresi, a titolo esemplificativo, quelli relativi alla classificazione delle zone di cui all'articolo 7, alla progettazione della rete, all'ubicazione e allo spostamento dei punti di campionamento di cui all'articolo 9, ai piani di qualità dell'aria e alle tabelle di marcia per la qualità dell'aria di cui all'articolo 19 e ai piani d'azione a breve termine di cui all'articolo 20, purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:
L'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che sia membro del pubblico interessato è considerato sufficiente ai fini del primo comma, lettera a). Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del primo comma, lettera b).
L'interesse di qualsiasi persona fisica che risente o è probabile che risenta degli effetti del superamento dei valori stabiliti dalle norme in materia di qualità dell'aria o che ha un interesse da far valere nelle procedure decisionali relative all'attuazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva, e di qualsiasi organizzazione non governativa che siano entrambe membri del pubblico interessato è considerato sufficiente ai fini del primo comma, lettera a). Si considera inoltre che tali persone fisiche e tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del primo comma, lettera b).
Emendamento 170 Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 2
2. La legittimazione a partecipare alla procedura di riesame non è subordinata al ruolo che il membro del pubblico interessato ha svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali connesse all'articolo 19 o 20.
2. La legittimazione a partecipare alla procedura di riesame non è subordinata al ruolo che il membro del pubblico interessato ha svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali a norma della presente direttiva.
Emendamento 171 Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 1
1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche la cui salute subisce un danno a causa di una violazione dell'articolo 19, paragrafi da 1 a 4, dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 21, paragrafo 1 e paragrafo 3, secondo comma, della presente direttiva da parte delle autorità competenti abbiano diritto a un risarcimento a norma del presente articolo.
1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche la cui salute subisce un danno a causa di una violazione della presente direttiva, compresi, a titolo esemplificativo, l'articolo 19, paragrafi da 1 a 4, l'articolo 20, paragrafi 1 e 2, l'articolo 21, paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 21, paragrafo 3, della presente direttiva a causa di un'omissione, di una decisione, di un atto o del ritardo di una decisione o di un atto da parte delle autorità competenti abbiano diritto a un risarcimento a norma del presente articolo.
Emendamento 172 Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 2
2. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale, siano autorizzate a rappresentare le persone fisiche di cui al paragrafo 1 e a intentare azioni collettive per ottenere un risarcimento. Le disposizioni di cui all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/1828 si applicano mutatis mutandis a tali azioni collettive.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente siano autorizzate a rappresentare le persone fisiche di cui al paragrafo 1 e a intentare azioni collettive per ottenere un risarcimento. Le disposizioni di cui all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/1828 si applicano mutatis mutandis a tali azioni collettive.
Se una domanda di risarcimento è sostenuta da elementi di prova che dimostrano che la violazione di cui al paragrafo 1 è la spiegazione più plausibiledel danno subito da tale persona, si presume il nesso causale tra la violazione e il verificarsi del danno.
Se una domanda di risarcimento è sostenuta da elementi di prova, compresi dati scientifici pertinenti, da cui si può presumere che la violazione di cui al paragrafo 1 abbia causato il danno subito da tale persona o abbia contribuito al suo verificarsi, si presume il nesso causale tra la violazione e il verificarsi del danno.
Emendamento 174 Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)
Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il ricorrente abbia fornito prove ragionevolmente disponibili per suffragare una richiesta di indennizzo a norma del paragrafo 1 e abbia ragionevolmente dimostrato che ulteriori elementi di prova si trovano nella disponibilità dell'autorità pubblica convenuta o di un terzo, se richiesto dal ricorrente, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa sia in grado di disporre che tali prove siano esibite dell'autorità pubblica convenuta o dal terzo in conformità del diritto procedurale nazionale, fatte salve le norme nazionali e dell'Unione applicabili in materia di riservatezza e proporzionalità.
Emendamento 175 Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 2 ter (nuovo)
La violazione della presente direttiva da parte dell'autorità pubblica convenuta è presunta qualora quest'ultima non abbia adempiuto all'obbligo di esibire gli elementi di prova pertinenti a sua disposizione richiesti in conformità del presente paragrafo.
Emendamento 176 Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. Ai fini del presente articolo, per "dati scientifici pertinenti" si intendono dati statistici, epidemiologici e di altro tipo che dimostrino un nesso di causalità statisticamente valido tra determinati tipi di inquinamento e determinate condizioni di salute.
Emendamento 177 Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 6
6. Gli Stati membri provvedono affinché i termini di prescrizione per intentare le azioni finalizzate a ottenere l'indennizzo di cui al paragrafo 1 non siano inferiori a cinque anni. Tali termini non iniziano a decorrere prima della cessazione della violazione e prima che la persona che chiede l'indennizzo sia a conoscenza, o si può ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, di aver subito un danno a seguito di una violazione ai sensi del paragrafo 1.
6. Gli Stati membri provvedono affinché i termini di prescrizione per intentare le azioni finalizzate a ottenere l'indennizzo di cui al paragrafo 1 non siano inferiori a dieci anni. Tali termini non iniziano a decorrere prima della cessazione della violazione e prima che la persona che chiede l'indennizzo sia a conoscenza, o si può ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, di aver subito un danno a seguito di una violazione ai sensi del paragrafo 1.
Emendamento 178 Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuovo)
a bis) i benefici economici reali o stimati derivanti dalla violazione;
Emendamento 179 Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera c
c) la popolazione, compresi i gruppi sensibili e le categorie vulnerabili, o l'ambiente su cui la violazione ha un impatto, tenendo conto dell'obiettivo di conseguire un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente;
c) la popolazione, compresi i gruppi sensibili e le categorie vulnerabili, o l'ambiente su cui la violazione ha un impatto, e il danno arrecato, tenendo conto dell'obiettivo di conseguire un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente;
Emendamento 180 Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera d
d) il fatto che la violazione sia stata commessa una sola volta o ripetutamente.
d) il fatto che la violazione sia stata commessa una sola volta o ripetutamente, compreso l'eventuale previo ricevimento di un ammonimento o di una sanzione amministrativa o penale.
Emendamento 181 Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Entro ... [6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 25 per integrare la presente direttiva stabilendo criteri comuni per determinare l'importo delle sanzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Emendamento 182 Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter. Gli Stati membri provvedono affinché i proventi derivanti dalle sanzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano utilizzati, in via prioritaria, per finanziare le misure relative al miglioramento della qualità dell'aria. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sull'utilizzo di tali proventi. Fatto salvo l'articolo 28, i proventi derivanti dalle sanzioni non sono utilizzati ai fini di tale articolo.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 1, 2 e 3, all'articolo 4, punti 2), 13), 14), 16), 18), 19), 21) e 22), punti da 24) a 30), punti 36), 37), 38) e 39), agli articoli da 5 a 12, all'articolo 13, paragrafi 1, 2, 3, 6 e 7, all'articolo 15, all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, agli articoli da 17 a 21, all'articolo 22, paragrafi 1, 2 e 4, agli articoli da 23 a 29 a agli allegati da I a IX entro il [inserire la data: due anni dopo l'entrata in vigore].
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 1, 2 e 3, all'articolo 4, punti 2), 13), 14), 16), 18), 19), 21) e 22), punti da 24) a 30), punti 36), 37), 38) e 39), agli articoli da 5 a 12, all'articolo 13, paragrafi 1, 2, 3, 6 e 7, all'articolo 15, all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, agli articoli 17, 18, 20 e 21, all'articolo 22, paragrafi 1, 2 e 4, agli articoli da 23 a 29 a agli allegati da I a IX entro il [inserire la data: 18 mesi dopo l'entrata in vigore].
Emendamento 184 Proposta di direttiva Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 19 al più tardi entro ... [tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].
Emendamenti 300 e 330 Proposta di direttiva Allegato I – sezione 1 – tabella 1
Tabella 1 – Valori limite per la protezione della salute umana da raggiungere entro il 1º gennaio 2030
Tabella 1 – Valori limite per la protezione della salute umana da raggiungere entro il 1º gennaio 2035
Emendamento 185 Proposta di direttiva Allegato I – sezione 1 – tabella 1
Testo della Commissione
Periodo di mediazione
Valore limite
PM2,5
1 giorno
25 μg/m3
da non superare più di 18 volte per anno civile
Anno civile
10 μg/m³
PM10
1 giorno
45 μg/m3
da non superare più di 18 volte per anno civile
Anno civile
20 μg/m3
Biossido di azoto (NO2)
1 ora
200 μg/m3
da non superare più di una volta per anno civile
1 giorno
50 μg/m3
da non superare più di 18 volte per anno civile
Anno civile
20 μg/m3
Biossido di zolfo (SO2)
1 ora
350 μg/m3
da non superare più di una volta per anno civile
1 giorno
50 μg/m3
da non superare più di 18 volte per anno civile
Anno civile
20 μg/m3
Benzene
Anno civile
3,4 μg/m3
Monossido di carbonio (CO)
Valore medio massimo giornaliero su 8 ore(1)
10 mg/m3
1 giorno
4 mg/m3
da non superare più di 18 volte per anno civile
Piombo (Pb)
Anno civile
0,5 μg/m3
Arsenico (As)
Anno civile
6,0 ng/m³
Cadmio (Cd)
Anno civile
5,0 ng/m³
Nickel (Ni)
Anno civile
20 ng/m³
Benzo(a)pirene
Anno civile
1,0 ng/m³
(1) La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore sarà determinata esaminando le medie consecutive su 8 ore, calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore così calcolata sarà assegnata al giorno nel quale finisce; in pratica, la prima fascia di calcolo per ogni singolo giorno sarà quella compresa tra le ore 17:00 del giorno precedente e le ore 01:00 del giorno stesso; l'ultima fascia di calcolo per ogni giorno sarà quella compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00 del giorno stesso.
Emendamento
Periodo di mediazione
Valore limite
PM2,5
1 giorno
15 μg/m3
da non superare più di 18 volte per anno civile
Anno civile
5 μg/m³
PM10
1 giorno
45 μg/m3
da non superare più di 18 volte per anno civile
Anno civile
15 μg/m3
Biossido di azoto (NO2)
1 ora
200 μg/m3
da non superare più di una volta per anno civile
1 giorno
25 μg/m3
da non superare più di 18 volte per anno civile
Anno civile
10 μg/m3
Biossido di zolfo (SO2)
1 ora
200 μg/m3
da non superare più di una volta per anno civile
1 giorno
40 μg/m3
da non superare più di 18 volte per anno civile
Anno civile
20 μg/m3
Benzene
Anno civile
0,17 μg/m3
Monossido di carbonio (CO)
Valore medio massimo giornaliero su 8 ore(1)
10 mg/m3
1 giorno
4 mg/m3
da non superare più di 18 volte per anno civile
Piombo (Pb)
Anno civile
0,15 μg/m3
Arsenico (As)
Anno civile
6,0 ng/m³
Cadmio (Cd)
Anno civile
5,0 ng/m³
Nickel (Ni)
Anno civile
20ng/m³
Benzo(a)pirene
Anno civile
1,0 ng/m³
(1) La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore sarà determinata esaminando le medie consecutive su 8 ore, calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore così calcolata sarà assegnata al giorno nel quale finisce; in pratica, la prima fascia di calcolo per ogni singolo giorno sarà quella compresa tra le ore 17:00 del giorno precedente e le ore 01:00 del giorno stesso; l'ultima fascia di calcolo per ogni giorno sarà quella compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00 del giorno stesso.
Emendamento 301 Proposta di direttiva Allegato I – sezione 1 – tabella 1 A (nuova) – titolo
Tabella 1 – Valori limite per la protezione della salute umana da raggiungere entro il 1º gennaio 2030
Emendamento 302 Proposta di direttiva Allegato I – sezione 1 – tabella 1 A (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
Periodo di mediazione
Valore limite
PM2,5
1 giorno
25 μg/m³
da non superare più di 18 volte per anno civile
Anno civile
10 μg/m³
PM10
1 giorno
45 μg/m³
da non superare più di 18 volte per anno civile
Anno civile
20 μg/m³
Biossido di azoto (NO2)
1 ora
200 μg/m³
da non superare più di una volta per anno civile
1 giorno
50 μg/m³
da non superare più di 18 volte per anno civile
Anno civile
20 μg/m³
Biossido di zolfo (SO2)
1 ora
350 μg/m³
da non superare più di una volta per anno civile
1 giorno
50 μg/m³
da non superare più di 18 volte per anno civile
Anno civile
20 μg/m³
Benzene
Anno civile
3,4 μg/m³
Monossido di carbonio (CO)
Valore medio massimo giornaliero su 8 ore(1)
10 mg/m³
1 giorno
4 mg/m³
da non superare più di 18 volte per anno civile
Piombo (Pb)
Anno civile
0,5 μg/m³
Arsenico (As)
Anno civile
6,0 ng/m³
Cadmio (Cd)
Anno civile
5,0 ng/m³
Nickel (Ni)
Anno civile
20 ng/m³
Benzo(a)pirene
Anno civile
1,0 ng/m³
(1) La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore sarà determinata esaminando le medie consecutive su 8 ore, calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore così calcolata sarà assegnata al giorno nel quale finisce; in pratica, la prima fascia di calcolo per ogni singolo giorno sarà quella compresa tra le ore 17:00 del giorno precedente e le ore 01:00 del giorno stesso; l'ultima fascia di calcolo per ogni giorno sarà quella compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00 del giorno stesso.
Emendamento 186 Proposta di direttiva Allegato I – sezione 2 – lettera B – tabella
Testo della Commissione
B. Valori-obiettivo per l'ozono
Finalità
Periodo di mediazione
Valore-obiettivo
Protezione della salute umana
Media massima giornaliera calcolata su 8 ore (1)
120 μg/m3
da non superare più di 18 volte per anno civile come media su tre anni (2)
Protezione dell'ambiente
Da maggio a luglio
AOT40 (calcolato sulla base dei valori di 1 ora)
18 000 μg/m3 · h come media su cinque anni (2)
(1) La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore è determinata esaminando le medie consecutive su 8 ore, calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore così calcolata sarà assegnata al giorno nel quale finisce; in pratica, la prima fascia di calcolo per ogni singolo giorno sarà quella compresa tra le ore 17:00 del giorno precedente e le ore 01:00 del giorno stesso; l'ultima fascia di calcolo per ogni giorno sarà quella compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00 del giorno stesso.
(2) Se non è possibile determinare le medie su tre o cinque anni in base ad una serie intera e consecutiva di dati annui, i dati annui minimi per verificare la conformità ai valori-obiettivo saranno i seguenti:
– per il valore-obiettivo ai fini della protezione della salute umana: dati validi relativi a un anno,
– per il valore-obiettivo ai fini della protezione della vegetazione: dati validi relativi a tre anni.
Emendamento
B. Valori-obiettivo per l'ozono
Finalità
Periodo di mediazione
Valore-obiettivo
Protezione della salute umana
Media massima giornaliera calcolata su 8 ore (1)
110 μg/m3
da non superare più di 18 volte per anno civile come media su tre anni (2)
Protezione dell'ambiente
Da maggio a luglio
AOT40 (calcolato sulla base dei valori di 1 ora)
18 000 μg/m3 · h come media su cinque anni (2)
(1) La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore è determinata esaminando le medie consecutive su 8 ore, calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore così calcolata sarà assegnata al giorno nel quale finisce; in pratica, la prima fascia di calcolo per ogni singolo giorno sarà quella compresa tra le ore 17:00 del giorno precedente e le ore 01:00 del giorno stesso; l'ultima fascia di calcolo per ogni giorno sarà quella compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00 del giorno stesso.
(2) Se non è possibile determinare le medie su tre o cinque anni in base ad una serie intera e consecutiva di dati annui, i dati annui minimi per verificare la conformità ai valori-obiettivo saranno i seguenti:
– per il valore-obiettivo ai fini della protezione della salute umana: dati validi relativi a un anno,
– per il valore-obiettivo ai fini della protezione della vegetazione: dati validi relativi a tre anni.
Emendamento 187 Proposta di direttiva Allegato I – sezione 2 – lettera C – tabella
Testo della Commissione
C. Obiettivi a lungo termine per l'ozono (O3)
Finalità
Periodo di mediazione
Obiettivi a lungo termine
Protezione della salute umana
Media massima giornaliera calcolata su 8 ore nell'arco di un anno civile
100 μg/m3 (1)
Protezione della vegetazione
Da maggio a luglio
AOT40 (calcolato sulla base dei valori di 1 ora)
6 000 μg/m3 × h
(1) 99o percentile (ossia tre giorni di superamento all'anno).
Emendamento
Finalità
Periodo di mediazione
Obiettivi a lungo termine
Protezione della salute umana
Media massima giornaliera calcolata su 8 ore nell'arco di un anno civile
Stagione di punta
100 μg/m3 (1)
60 μg/m3(2)
Protezione della vegetazione
Da maggio a luglio
AOT40 (calcolato sulla base dei valori di 1 ora)
6 000 μg/m3 × h
(1) 99o percentile (ossia tre giorni di superamento all'anno).
(2) Media della concentrazione massima giornaliera su 8 ore di O3 nei sei mesi consecutivi con la più alta concentrazione media semestrale di O3.
Emendamento 188 Proposta di direttiva Allegato I – sezione 4 – lettera A – titolo
A. Soglie di allarme per inquinanti diversi dall'ozono
A. Soglie di allarme
Emendamento 189 Proposta di direttiva Allegato I – sezione 4 – lettera A – comma 1
Le misurazioni sono effettuate su tre ore consecutive nel caso del biossido di zolfo e del biossido di azoto e su tre giorni consecutivi per il PM10 e il PM2,5, in siti rappresentativi della qualità dell'aria in un'area di almeno 100 km2 oppure in una zona intera, se questa è meno estesa.
Si considerano raggiunte le soglie di allarme quando si registra il superamento dei valori indicati nella tabella seguente per tre ore consecutive nel caso del biossido di zolfo, del biossido di azoto e dell'ozono, e per due giorni consecutivi per il PM10 e il PM2,5, in siti rappresentativi della qualità dell'aria in un'area di almeno 100 km2 oppure in una zona intera, se questa è meno estesa.
Emendamento 190 Proposta di direttiva Allegato I – sezione 4 – lettera A – tabella
Testo della Commissione
Inquinante
Soglia di allarme
Biossido di zolfo (SO2)
500 μg/m3
Biossido di azoto (NO2)
400 μg/m3
PM2,5
50 μg/m3
PM10
90 μg/m3
Emendamento
Inquinante
Soglia di allarme
Biossido di zolfo (SO2)
200 μg/m3
Biossido di azoto (NO2)
100 μg/m3
PM2,5
50 μg/m3
PM10
90 μg/m3
Ozono (O3)
240 μg/m3
Emendamento 191 Proposta di direttiva Allegato I – sezione 4 – lettera B – titolo
B. Soglie di informazione e di allarme per l'ozono
B. Soglie di informazione
Emendamento 192 Proposta di direttiva Allegato I – sezione 4 – lettera B – comma -1 (nuovo)
Si considerano raggiunte le soglie di informazione quando si registra il superamento dei valori indicati nella tabella seguente per 24 ore nel caso del biossido di zolfo, del biossido di azoto, del PM10 e del PM2,5 e per tre ore consecutive nel caso dell'ozono.
Emendamento 193 Proposta di direttiva Allegato I – sezione 4 – lettera B – tabella
Testo della Commissione
Finalità
Periodo di mediazione
Soglia
Informazione
1 ora
180 μg/m3
Allarme
1 ora (1)
240 μg/m3
(1) Ai fini dell'attuazione dell'articolo 20, il superamento della soglia è misurato o previsto per tre ore consecutive.
Emendamento
Inquinante
Soglia di informazione
Biossido di zolfo (SO2)
40 μg/m3
Biossido di azoto (NO2)
25 μg/m3
PM2,5
15 μg/m3
PM10
45 μg/m3
Ozono (O3)
180 μg/m3
Emendamento 194 Proposta di direttiva Allegato I – sezione 5 – lettera A – comma 1
L'indicatore di esposizione media (IEM), espresso in μg/m3, si basa sulle misurazioni effettuate in siti di fondo urbano all'interno di unità territoriali di livello NUTS 1 situate in tutto il territorio degli Stati membri. Deve essere valutato come concentrazione media annua su tre anni civili ricavata dalla media di tutti i punti di campionamento allestiti a norma dell'allegato III, lettera B, in ciascuna unità territoriale NUTS 1. L'IEM per un determinato anno è dato dalla concentrazione media di quello stesso anno e dei due anni precedenti.
L'indicatore di esposizione media (IEM), espresso in μg/m3, si basa sulle misurazioni effettuate in tutti i punti di campionamento in siti di fondo urbano all'interno di unità territoriali di livello NUTS 2 situate in tutto il territorio degli Stati membri. Deve essere valutato come concentrazione media annua su tre anni civili ricavata dalla media di tutti i punti di campionamento in ciascuna unità territoriale NUTS 2. L'IEM per un determinato anno è dato dalla concentrazione media di quello stesso anno e dei due anni precedenti.
Emendamento 195 Proposta di direttiva Allegato I – sezione 5 – lettera A – comma 2
Se gli Stati membri individuano superamenti imputabili a fonti naturali, i contributi da fonti naturali sono dedotti prima di calcolare l'IEM.
Se gli Stati membri individuano superamenti imputabili a fonti naturali, che lo Stato membro o gli Stati membri non avrebbero potuto mitigare, i contributi da fonti naturali sono dedotti prima di calcolare l'IEM.
Emendamento 196 Proposta di direttiva Allegato I – sezione 5 – lettera B – trattino 1
– per il PM2,5: inferiore del 25 % rispetto al valore dell'IEM 10 anni prima, a meno che sia già pari o inferiore all'obiettivo di concentrazione dell'esposizione media per il PM2,5 definito nella sezione C;
– per il PM2,5: inferiore del 25 % rispetto al valore dell'IEM 7 anni prima, a meno che sia già pari o inferiore all'obiettivo di concentrazione dell'esposizione media per il PM2,5 definito nella sezione C;
Emendamento 197 Proposta di direttiva Allegato I – sezione 5 – lettera B – trattino 2
– per l'NO2: inferiore del 25 % rispetto al valore dell'IEM 10 anni prima, a meno che sia già pari o inferiore all'obiettivo di concentrazione dell'esposizione media per l'NO2 definito nella sezione C;
– per l'NO2: inferiore del 25 % rispetto al valore dell'IEM 7 anni prima, a meno che sia già pari o inferiore all'obiettivo di concentrazione dell'esposizione media per l'NO2 definito nella sezione C;
Emendamento 303 Proposta di direttiva Allegato II – sezione 1 – titolo
SEZIONE 1 - SOGLIE DI VALUTAZIONE PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE
SEZIONE 1 - SOGLIE DI VALUTAZIONE PER I VALORI LIMITE PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANADA RAGGIUNGERE ENTRO IL 1° GENNAIO 2025
Emendamento 198 Proposta di direttiva Allegato II – Sezione 1 – tabella
Testo della Commissione
Inquinante
Soglia di valutazione (media annua, salvo diversa indicazione)
PM2,5
5 μg/m3
PM10
15 μg/m3
Biossido di azoto (NO2)
10 μg/m3
Biossido di zolfo (SO2)
40 μg/m3 (media su 24 ore) (1)
Benzene
1,7 μg/m3
Monossido di carbonio (CO)
4 mg/m³ (media su 24 ore) (1)
Piombo (Pb)
0,25 μg/m3
Arsenico (As)
3,0 ng/m3
Cadmio (Cd)
2,5 ng/m3
Nickel (Ni)
10 ng/m3
Benzo(a)pirene
0,12 ng/m3
Ozono (O3)
100 μg/m3 (media massima su 8 ore) (1)
(1) 99o percentile (ossia tre giorni di superamento all'anno).
Emendamento
Inquinante
Soglia di valutazione (media annua, salvo diversa indicazione)
PM2,5
3,5 μg/m3
PM10
10,5 μg/m3
Biossido di azoto (NO2)
8 μg/m3
Biossido di zolfo (SO2)
24 μg/m³ (media su 24 ore) (1)
Benzene
0,12 μg/m3
Monossido di carbonio (CO)
4 mg/m³ (media su 24 ore) (1)
Piombo (Pb)
0,1 μg/m3
Arsenico (As)
0,46 ng/m3
Cadmio (Cd)
2,5 ng/m3
Nickel (Ni)
1,75 ng/m3
Benzo(a)pirene
0,12 ng/m3
Ozono (O3)
77 μg/m3 (media massima su 8 ore) (1)
(1) 99o percentile (ossia tre giorni di superamento all'anno).
Emendamento 304 Proposta di direttiva Allegato II – sezione 1 bis (nuova) – titolo
SEZIONE 1 BIS – SOGLIE DI VALUTAZIONE PER I VALORI LIMITE PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA DA RAGGIUNGERE ENTRO IL 1° GENNAIO 2030
Emendamento 305 Proposta di direttiva Allegato II – Sezione 1 bis (nuova) – tabella
Testo della Commissione
Emendamento
Inquinante
Soglia di valutazione (media annua, salvo diversa indicazione)
PM2,5
5 μg/m3
PM10
15 μg/m3
Biossido di azoto (NO2)
10 μg/m3
Biossido di zolfo (SO2)
40 μg/m3 (media su 24 ore) (1)
Benzene
1,7 μg/m3
Monossido di carbonio (CO)
4 mg/m³ (media su 24 ore) (1)
Piombo (Pb)
0,25 μg/m3
Arsenico (As)
3,0 ng/m3
Cadmio (Cd)
2,5 ng/m3
Nickel (Ni)
10 ng/m3
Benzo(a)pirene
0,12 ng/m3
Ozono (O3)
100 μg/m3 (media massima su 8 ore) (1)
(1) 99° percentile (ossia tre giorni di superamento all'anno).
Emendamento 199 Proposta di direttiva Allegato III – lettera A – punto 1 – comma 1
Tabella 1 – Numero minimo di punti di campionamento per misurazioni in siti fissi al fine di valutare il rispetto dei valori limite per la protezione della salute umana e delle soglie di allarme nelle zone in cui la misurazione in siti fissi è l'unica fonte di informazione (per tutti gli inquinanti tranne l'ozono)
Tabella 1 – Numero minimo di punti di campionamento per misurazioni in siti fissi al fine di valutare il rispetto dei valori limite per la protezione della salute umana e delle soglie di informazione e di allarme nelle zone in cui la misurazione in siti fissi è l'unica fonte di informazione (per tutti gli inquinanti tranne l'ozono)
Emendamento 200 Proposta di direttiva Allegato III – lettera A – punto 1 – tabella 1
Testo della Commissione
Popolazione della zona (in migliaia di abitanti)
Numero minimo di punti di campionamento se la concentrazione supera la soglia di valutazione
NO2, SO2, CO, benzene
somma
PM
(1)
numero minimo di punti per il PM10
numero minimo di punti per il PM2,5
Pb, Cd, As, Ni nel PM10
Benzo(a)pirene nel PM10
0 - 249
2
4
2
2
1
1
250 - 499
2
4
2
2
1
1
500 - 749
2
4
2
2
1
1
750 - 999
3
4
2
2
2
2
1 000 - 1 499
4
6
2
2
2
2
1 500 - 1 999
5
7
3
3
2
2
2 000 - 2 749
6
8
3
3
2
3
2 750 - 3 749
7
10
4
4
2
3
3 750 - 4 749
8
11
4
4
3
4
4 750 - 5 999
9
13
5
5
4
5
6 000+
10
15
5
5
5
5
(1) Il numero di punti di campionamento per il PM2,5 e l'NO2 nei siti di fondo urbani delle aree urbane rispetta le disposizioni della lettera B.
Emendamento
Popolazione della zona (in migliaia di abitanti)
Numero minimo di punti di campionamento se la concentrazione supera la soglia di valutazione
NO2, SO2, CO, benzene
somma
PM
numero minimo di punti per il PM10
numero minimo di punti per il PM2,5
Pb, Cd, As, Ni nel PM10
Benzo(a)pirene nel PM10
0 - 249
2
4
2
2
1
1
250 - 499
2
4
2
2
1
1
500 - 749
2
4
2
2
1
1
750 - 999
3
4
2
2
2
2
1 000 - 1 499
4
6
2
2
2
2
1 500 - 1 999
5
7
3
3
2
2
2 000 - 2 749
6
8
3
3
2
3
2 750 - 3 749
7
10
4
4
2
3
3 750 - 4 749
8
11
4
4
3
4
4 750 - 5 999
9
13
5
5
4
5
6 000+
10
15
5
5
5
5
Emendamento 201 Proposta di direttiva Allegato III – lettera A – punto 1 – tabella 2
Testo della Commissione
Popolazione della zona (in migliaia di abitanti)
Numero minimo di punti di campionamento nel caso di una riduzione fino al 50 % del numero di punti di campionamento(1)
< 250
1
< 500
2
< 1 000
2
< 1 500
3
< 2 000
4
< 2 750
5
< 3 750
6
≥ 3 750
Un punto di campionamento supplementare ogni due milioni di abitanti
(1) Almeno un punto di campionamento nelle aree in cui è probabile che la popolazione sia esposta alle concentrazioni di ozono più elevate. Negli agglomerati almeno il 50 % dei punti di campionamento è situato in aree suburbane.
Emendamento
Popolazione della zona (in migliaia di abitanti)
Numero minimo di punti di campionamento nel caso in cui la concentrazione supera la soglia di valutazione(1)
< 250
1
< 500
2
< 1 000
2
< 1 500
3
< 2 000
4
< 2 750
5
< 3 750
6
≥ 3 750
Un punto di campionamento supplementare ogni due milioni di abitanti
(1) Almeno un punto di campionamento nelle aree in cui è probabile che la popolazione sia esposta alle concentrazioni di ozono più elevate. Negli agglomerati almeno il 50 % dei punti di campionamento è situato in aree suburbane.
Emendamento 202 Proposta di direttiva Allegato III – lettera A – punto 1 – comma 3
Tabella 3 – Numero minimo di punti di campionamento per misurazioni in siti fissi al fine di valutare il rispetto dei valori limite per la protezione della salute umana e delle soglie di allarme nelle zone in cui si applica una riduzione del 50 % di tali misurazioni (per tutti gli inquinanti tranne l'ozono)
Tabella 3 – Numero minimo di punti di campionamento per misurazioni in siti fissi al fine di valutare il rispetto dei valori limite per la protezione della salute umana e delle soglie di informazione e di allarme nelle zone in cui si applica una riduzione del 50 % di tali misurazioni (per tutti gli inquinanti tranne l'ozono)
Emendamento 203 Proposta di direttiva Allegato III – lettera A – punto 1 – tabella 3
Testo della Commissione
Popolazione della zona (in migliaia di abitanti)
Numero minimo di punti di campionamento nel caso di una riduzione fino al 50 % del numero di punti di campionamento
NO2, SO2, CO, benzene
PM (somma) (1)
numero minimo di punti per il PM10
numero minimo di punti per il PM2,5
Pb, Cd, As, Ni nel PM10
Benzo(a)pirene nel PM10
0 - 249
1
2
1
1
1
1
250 - 499
1
2
1
1
1
1
500 - 749
1
2
1
1
1
1
750 - 999
2
2
1
1
1
1
1 000 - 1 499
2
3
1
1
1
1
1 500 - 1 999
3
4
2
2
1
1
2 000 - 2 749
3
4
2
2
1
2
2 750 - 3 749
4
5
2
2
1
2
3 750 - 4 749
4
6
2
2
2
2
4 750 - 5 999
5
7
3
3
2
3
6 000+
5
8
3
3
3
3
(1) Il numero di punti di campionamento per il PM2,5 e l'NO2 nei siti di fondo urbani delle aree urbane rispetta le disposizioni della lettera B.
Emendamento
Popolazione della zona (in migliaia di abitanti)
Numero minimo di punti di campionamento nel caso di una riduzione fino al 50 % del numero di punti di campionamento
NO2, SO2, CO, benzene
PM somma
numero minimo di punti per il PM10
numero minimo di punti per il PM2,5
Pb, Cd, As, Ni nel PM10
Benzo(a)pirene nel PM10
0 - 249
1
2
1
1
1
1
250 - 499
1
2
1
1
1
1
500 - 749
1
2
1
1
1
1
750 - 999
2
2
1
1
1
1
1 000 - 1 499
2
3
1
1
1
1
1 500 - 1 999
3
4
2
2
1
1
2 000 - 2 749
3
4
2
2
1
2
2 750 - 3 749
4
5
2
2
1
2
3 750 - 4 749
4
6
2
2
2
2
4 750 - 5 999
5
7
3
3
2
3
6 000+
5
8
3
3
3
3
Emendamento 204 Proposta di direttiva Allegato III – lettera A – punto 1 – comma 5
Per ciascuna zona, il numero minimo di punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi indicato nelle tabelle della presente lettera comprende almeno un punto di campionamento in sito di fondo e un punto di campionamento nell'area con le concentrazioni più elevate conformemente all'allegato IV, lettera B, a condizione che ciò non aumenti il numero di punti di campionamento. Per il biossido di azoto, il particolato, il benzene e il monossido di carbonio, è compreso almeno un punto di campionamento che si concentra sulla misurazione del contributo delle emissioni prodotte dai trasporti. Tuttavia, nei casi in cui è necessario un solo punto di campionamento, questo è ubicato nella zona con le concentrazioni più elevate a cui è probabile che la popolazione sia esposta direttamente o indirettamente.
Per ciascuna zona, il numero minimo di punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi indicato nelle tabelle della presente lettera comprende almeno un punto di campionamento in sito di fondo e un punto di campionamento nei punti critici per l'inquinamento atmosferico conformemente all'allegato IV, lettera B. Per il biossido di azoto, il particolato, il benzene, il biossido di zolfo e il monossido di carbonio, è compreso almeno un punto di campionamento che si concentra sulla misurazione del contributo delle emissioni prodotte dai trasporti. Tuttavia, nei casi in cui è necessario un solo punto di campionamento, questo è ubicato nella zona con le concentrazioni più elevate a cui è probabile che la popolazione sia esposta direttamente o indirettamente.
Emendamento 205 Proposta di direttiva Allegato III – lettera A – punto 1 – comma 6
Per ciascuna zona, per il biossido di azoto, il particolato, il benzene e il monossido di carbonio, il numero totale di punti di campionamento di fondo urbano e il numero totale necessario di punti di campionamento in cui si verificano le concentrazioni più elevate non differiscono per un fattore superiore a 2. Il numero di punti di campionamento per il PM2,5 e l'NO2 nei siti di fondo urbani rispetta le disposizioni della lettera B.
Per ciascuna zona, per il biossido di azoto, il particolato, il benzene e il monossido di carbonio, il numero totale di punti di campionamento di fondo urbano e il numero totale necessario di punti di campionamento nei punti critici per l'inquinamento atmosferico non differiscono per un fattore superiore a 2. Il numero di punti di campionamento per il PM2,5 e l'NO2 nei siti di fondo urbani enei punti critici per l'inquinamento atmosferico rispetta le disposizioni della lettera B.
Emendamento 206 Proposta di direttiva Allegato III – lettera B
B. Numero minimo di punti di campionamento per misurazioni in siti fissi al fine di valutare il rispetto degli obblighi di riduzione dell'esposizione media al PM2,5 e all'NO2 per la protezione della salute umana
soppresso
A tal fine, sia per il PM2,5 che per l'NO2 sono predisposti un punto di campionamento per unità territoriale NUTS 1, quale descritta nel regolamento (CE) n. 1059/2003, e almeno un punto di campionamento per milione di abitanti nelle aree urbane con più di 100 000 abitanti. Questi punti di campionamento possono coincidere con quelli previsti alla lettera A.
Emendamento 207 Proposta di direttiva Allegato III – lettera D – titolo
D. Numero minimo di punti di campionamento per le misurazioni di particolato ultrafine (UFP) con concentrazioni elevate
D. Numero minimo di punti di campionamento per le misurazioni di particolato ultrafine (UFP), particolato carbonioso, mercurio e ammoniaca in siti in cui è probabile che si verifichino concentrazioni elevate
Emendamento 208 Proposta di direttiva Allegato III – lettera D – comma 1
Il particolato ultrafine è monitorato in luoghi selezionati in aggiunta ad altri inquinanti atmosferici. I punti di campionamento per il suo monitoraggio coincidono, se del caso, coni punti di campionamento per il particolato o il biossido di azoto di cui alla lettera A e sono ubicati conformemente all'allegato VII, sezione 3. A tal fine, è predisposto almeno un punto di campionamento per cinquemilioni di abitanti in un sito in cui è probabile che si verifichino concentrazioni elevate di UFP. Gli Stati membri con meno di cinquemilioni di abitanti predispongono almeno un punto di campionamento fisso in un sito in cui è probabile che si verifichino concentrazioni elevate di UFP.
Le concentrazioni del numero di particelle ultrafini e di particolato carbonioso (BC) sono monitorate in luoghi selezionati in aggiunta ad altri inquinanti atmosferici negli stessi siti dei punti di campionamento per il particolato o il biossido di azoto di cui alla lettera A del presente allegato e sono ubicati conformemente all'allegato VII, sezione 3. I punti di campionamento per il monitoraggio dell'ammoniaca coincidono, se del caso, con i punti di campionamento per il particolato di cui alla lettera A del presente allegato e sono ubicati conformemente all'allegato VII, sezione 3. I punti di campionamento per il monitoraggio del mercurio sono ubicati conformemente all'allegato VII, sezione 3. A tal fine, sono predisposti almeno un punto di campionamento per unmilione di abitanti in un sito in cui è probabile che si verifichino concentrazioni elevate di UFP, almeno un punto di campionamento per un milione di abitanti in un sito in cui è probabile che si verifichino concentrazioni elevate di BC, almeno un punto di campionamento per un milione di abitanti in un sito in cui è probabile che si verifichino concentrazioni elevate di mercurio e almeno un punto di campionamento per un milione di abitanti in un sito in cui è probabile che si verifichino concentrazioni elevate di NH3. Gli Stati membri con meno di unmilione di abitanti predispongono almeno un punto di campionamento fisso in un sito in cui è probabile che si verifichino concentrazioni elevate di UFP, un punto di campionamento in un sito in cui è probabile che si verifichino concentrazioni elevate di BC, un punto di campionamento in un sito in cui è probabile che si verifichino concentrazioni elevate di NH3 e un punto di campionamento in un sito in cui è probabile che si verifichino concentrazioni elevate di mercurio.
Emendamento 209 Proposta di direttiva Allegato III – lettera D – comma 2
Ai fini del rispetto degli obblighi relativi al numero minimo di punti di campionamento per il particolato ultrafine qui stabiliti, sono esclusi i supersiti di monitoraggio in siti di fondo urbano o rurale stabiliti a norma dell'articolo 10.
Ai fini del rispetto degli obblighi relativi al numero minimo di punti di campionamento per il particolato ultrafine, il BC e l'NH3 qui stabiliti, sono esclusi i supersiti di monitoraggio in siti di fondo urbano o rurale stabiliti a norma dell'articolo 10.
Emendamento 210 Proposta di direttiva Allegato IV – lettera A – punto 2 – lettera c
c) sulle carreggiate delle strade e sugli spartitraffico, salvo se i pedoni hanno normalmente accesso allo spartitraffico.
c) sulle carreggiate delle strade e sugli spartitraffico, salvo se i pedoni hanno normalmente accesso allo spartitraffico o dove sono presenti piste ciclabili.
Emendamento 211 Proposta di direttiva Allegato IV – lettera B – punto 2 – lettera a – parte introduttiva
a) I punti di campionamento predisposti ai fini della protezione della salute umana sono situati in modo da fornire dati su tutti i seguenti elementi:
a) I punti di campionamento predisposti ai fini della protezione della salute umana sono situati in modo da fornire dati affidabili su tutti i seguenti elementi:
Emendamento 212 Proposta di direttiva Allegato IV – lettera B – punto 2 – lettera a – punto i
i) livelli delle concentrazioni nelle aree all'interno delle zone con le concentrazioni più elevate alle quali è probabile che la popolazione sia esposta, direttamente o indirettamente, per un periodo significativo in relazione al periodo di mediazione del valore/dei valori limite,
i) livelli delle concentrazioni nelle aree all'interno delle zone con le concentrazioni più elevate alle quali è probabile che la popolazione sia esposta, direttamente o indirettamente, per un periodo significativo in relazione al periodo di mediazione del valore/dei valori limite, anche in prossimità di tutti i punti critici per l'inquinamento atmosferico,
Emendamento 213 Proposta di direttiva Allegato IV – lettera B – punto 2 – lettera a – punto ii
ii) livelli di concentrazione nelle altre aree all'interno delle zone rappresentative dell'esposizione della popolazione in generale; e
ii) livelli di concentrazione nelle altre aree all'interno delle zone rappresentative dell'esposizione della popolazione in generale, sia in siti di fondo urbani che in siti di fondo rurali; e
Emendamento 214 Proposta di direttiva Allegato IV – lettera B – punto 2 – lettera b bis (nuova)
b bis) I siti considerati rappresentativi per il traffico urbano sono ubicati in modo tale da fornire dati sulle strade in cui si verificano le maggiori concentrazioni, tenendo conto del volume di traffico (almeno 10 000 veicoli al giorno o la massima densità di traffico nella zona), delle condizioni di dispersione locale e dell'uso del territorio (ad esempio, nei canyon stradali).
Emendamento 215 Proposta di direttiva Allegato IV – lettera B – punto 2 – lettera c
c) I siti di fondo urbano sono ubicati in modo tale che il loro livello di inquinamento sia influenzato dal contributo integrato di tutte le fonti sopravvento rispetto alla stazione. In relazione al livello di inquinamento non deve prevalere un'unica fonte, a meno che tale situazione non sia caratteristica di un'area urbana più vasta. Questi punti di campionamento sono, in linea generale, rappresentativi di vari chilometri quadrati.
c) I siti di fondo urbano sono ubicati in modo tale che il loro livello di inquinamento sia influenzato dal contributo integrato di tutte le fonti sottovento rispetto alla stazione, seguendo la direzione prevalente del vento. In relazione al livello di inquinamento non deve prevalere un'unica fonte, a meno che tale situazione non sia caratteristica di un'area urbana più vasta. Questi punti di campionamento sono, in linea generale, rappresentativi di vari chilometri quadrati.
Emendamento 216 Proposta di direttiva Allegato IV – lettera B – punto 2 – lettera c bis (nuova)
c bis) I punti critici per l'inquinamento atmosferico sono coperti da un numero sufficiente di punti di campionamento nella direzione prevalente del vento della fonte in cui vi è una zona residenziale vicina o una zona in cui è probabile che la popolazione sia esposta, direttamente o indirettamente, per un periodo significativo in relazione al periodo di mediazione del valore/dei valori limite, tra cui scuole, ospedali, istituti di residenza assistita e aree di uffici.
Emendamento 217 Proposta di direttiva Allegato IV – lettera B – punto 2 – lettera c ter (nuova)
c ter) Se l'obiettivo è misurare i livelli di concentrazione nelle aree di cui alla lettera a), punti i) e ii), i punti di campionamento sono ubicati nelle vicinanze dei siti frequentati da categorie vulnerabili e gruppi sensibili e da comunità a rischio, quali scuole, parchi giochi, ospedali e residenze per anziani.
Emendamento 218 Proposta di direttiva Allegato IV – lettera B – punto 2 – lettera d
d) Se l'obiettivo è misurare il contributo del riscaldamento domestico, è installato almeno un punto di campionamento nella direzione prevalente del vento da tali fonti.
d) Se l'obiettivo è misurare il contributo del riscaldamento, è installato almeno un punto di campionamento nella direzione prevalente del vento da tali fonti. I punti di campionamento sono ubicati in modo tale che l'aria campionata sia rappresentativa della qualità dell'aria di una zona di almeno 250 m × 250 m.
Emendamento 219 Proposta di direttiva Allegato IV – lettera B – punto 2 – lettera e
e) Se l'obiettivo è valutare i livelli di fondo rurale, il punto di campionamento non deve essere influenzato da aree urbane o siti industriali situati nelle vicinanze, cioè siti a una distanza inferiore a 5 km.
e) I punti di campionamento nei siti di fondo rurale sono ubicati in modo che non siano influenzati da aree urbane e che il loro livello di inquinamento sia influenzato dal contributo integrato di tutte le fonti pertinenti.
Emendamento 220 Proposta di direttiva Allegato IV – lettera B – punto 2 – lettera f
f) Se l'obiettivo è valutare il contributo di fonti industriali, porti o aeroporti, è installato almeno un punto di campionamento sottovento rispetto alla fonte all'interno della zona residenziale più vicina. Se non si conosce la concentrazione di fondo, è installato un punto di campionamento supplementare nella direzione prevalente del vento. I punti di campionamento sono scelti in modo da poter monitorare l'applicazione delle migliori tecniche disponibili.
f) Se l'obiettivo è valutare il contributo di fonti industriali, porti e aeroporti, è installato almeno un punto di campionamento sottovento seguendo la direzione prevalente del vento rispetto alla fonte all'interno della zona residenziale più vicina. Se non si conosce la concentrazione di fondo, è installato un punto di campionamento supplementare nella direzione prevalente del vento. I punti di campionamento sono scelti in modo da poter monitorare l'applicazione delle migliori tecniche disponibili.
Emendamento 221 Proposta di direttiva Allegato IV – lettera B – punto 2 – lettera i
i) Per quanto possibile, i punti di campionamento per la misurazione di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici sono ubicati insieme ai punti di campionamento per il PM10.
i) I punti di campionamento per la misurazione di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici sono ubicati insieme ai punti di campionamento per il PM10.
Emendamento 222 Proposta di direttiva Allegato IV –lettera B – punto 4 – tabella
Testo della Commissione
Tipo di punto di campionamento
Finalità della misurazione
Rappresentatività (1)
Criteri per l'ubicazione su macroscala
Siti di fondo urbani per la valutazione dell'ozono
Protezione della salute umana:
determinare l'esposizione all'ozono della popolazione urbana, ovvero delle zone con densità di popolazione e concentrazioni di ozono relativamente alte e rappresentative dell'esposizione della popolazione generale
da 1 a 10 km2
Lontano dall'influsso di emissioni locali come traffico, distributori di carburante, ecc.;
siti ventilati in cui le sostanze da misurare siano adeguatamente miscelate;
siti quali aree cittadine ad uso residenziale o commerciale, parchi (lontano dagli alberi), strade ampie o piazze con traffico minimo o nullo, spazi aperti tipici delle strutture scolastiche o degli impianti ricreativi o sportivi.
Siti suburbani per la valutazione dell'ozono
Protezione della salute umana e della vegetazione:
determinare l'esposizione della popolazione e della vegetazione alla periferia delle aree urbane con i massimi livelli di ozono a cui la popolazione e la vegetazione sono probabilmente esposte direttamente o indirettamente
da 10 a 100 km2
Non nelle immediate vicinanze dell'area di massima emissione, sottovento rispetto alla direzione o alle direzioni prevalenti del vento in condizioni favorevoli alla formazione di ozono;
siti in cui la popolazione, le colture sensibili o gli ecosistemi naturali situati ai margini estremi di un'area urbana sono esposti ad elevati livelli di ozono;
ove appropriato, anche qualche punto di campionamento suburbano situato sopravvento rispetto all'area di massima emissione, onde determinare i livelli regionali di inquinamento di fondo dell'ozono.
Siti rurali per la valutazione dell'ozono
Protezione della salute umana e della vegetazione:
determinare l'esposizione della popolazione, delle colture e degli ecosistemi naturali alle concentrazioni di ozono su scala subregionale
Livelli subregionali
(da 100 a 1 000 km2)
I punti di campionamento possono essere ubicati in piccoli insediamenti e/o aree con ecosistemi naturali, foreste o colture;
aree rappresentative della presenza dell'ozono distanti dall'influsso di emissioni locali immediate, come siti industriali e strade;
spazi aperti, ma non alla sommità di montagne.
Siti di fondo rurali per la valutazione dell'ozono
Protezione della salute umana e della vegetazione:
determinare l'esposizione delle colture e degli ecosistemi naturali alle concentrazioni di ozono su scala regionale nonché l'esposizione della popolazione
Livello regionale/nazionale/continentale
(da 1 000 a 10 000 km2)
Punti di campionamento ubicati in aree a bassa densità di popolazione, ad esempio con ecosistemi naturali, foreste, a una distanza di almeno 20 km da aree urbane ed industriali e distanti da fonti locali di emissioni;
evitare siti soggetti ad un locale aumento delle condizioni di inversione a livello del suolo, nonché la sommità delle montagne;
sconsigliate le zone costiere caratterizzate da evidenti cicli di vento diurni a carattere locale
(1) I punti di campionamento sono, nella misura del possibile, rappresentativi di siti simili non ubicati nelle immediate vicinanze degli stessi.
Emendamento
Tipo di punto di campionamento
Finalità della misurazione
Rappresentatività (1)
Criteri per l'ubicazione su macroscala
Siti di fondo urbani per la valutazione dell'ozono
Protezione della salute umana:
determinare l'esposizione all'ozono della popolazione urbana, ovvero delle zone con densità di popolazione e concentrazioni di ozono relativamente alte e rappresentative dell'esposizione della popolazione generale
da 1 a 10 km2
Lontano dall'influsso di emissioni locali come traffico, distributori di carburante, ecc.;
siti ventilati in cui le sostanze da misurare siano adeguatamente miscelate;
siti frequentati da gruppi sensibili e categorie vulnerabili, quali scuole, parchi giochi, ospedali e case di riposo;
siti quali aree cittadine ad uso residenziale o commerciale, parchi (lontano dagli alberi), strade ampie o piazze con traffico minimo o nullo, spazi aperti tipici delle strutture scolastiche o degli impianti ricreativi o sportivi.
Siti suburbani per la valutazione dell'ozono
Protezione della salute umana e della vegetazione:
determinare l'esposizione della popolazione e della vegetazione alla periferia delle aree urbane con i massimi livelli di ozono a cui la popolazione e la vegetazione sono probabilmente esposte direttamente o indirettamente
da 10 a 100 km2
Non nelle immediate vicinanze dell'area di massima emissione, sottovento rispetto alla direzione o alle direzioni prevalenti del vento in condizioni favorevoli alla formazione di ozono;
siti frequentati da gruppi sensibili e categorie vulnerabili, quali scuole, parchi giochi, ospedali e case di riposo;
siti in cui la popolazione, le colture sensibili o gli ecosistemi naturali situati ai margini estremi di un'area urbana sono esposti ad elevati livelli di ozono;
ove appropriato, anche qualche punto di campionamento suburbano situato sopravvento rispetto all'area di massima emissione, onde determinare i livelli regionali di inquinamento di fondo dell'ozono.
Siti rurali per la valutazione dell'ozono
Protezione della salute umana e della vegetazione:
determinare l'esposizione della popolazione, delle colture e degli ecosistemi naturali alle concentrazioni di ozono su scala subregionale
Livelli subregionali
(da 100 a 1 000 km2)
I punti di campionamento possono essere ubicati in piccoli insediamenti e/o aree con ecosistemi naturali, foreste o colture;
siti frequentati da gruppi sensibili e categorie vulnerabili, quali scuole, parchi giochi, ospedali e case di riposo;
aree rappresentative della presenza dell'ozono distanti dall'influsso di emissioni locali immediate, come siti industriali e strade;
spazi aperti, ma non alla sommità di montagne.
Siti di fondo rurali per la valutazione dell'ozono
Protezione della salute umana e della vegetazione:
determinare l'esposizione delle colture e degli ecosistemi naturali alle concentrazioni di ozono su scala regionale nonché l'esposizione della popolazione
Livello regionale/nazionale/continentale
(da 1 000 a 10 000 km2)
Punti di campionamento ubicati in aree a bassa densità di popolazione, ad esempio con ecosistemi naturali, foreste, a una distanza di almeno 20 km da aree urbane ed industriali e distanti da fonti locali di emissioni;
evitare siti soggetti ad un locale aumento delle condizioni di inversione a livello del suolo, nonché la sommità delle montagne;
sconsigliate le zone costiere caratterizzate da evidenti cicli di vento diurni a carattere locale
(1) I punti di campionamento sono, nella misura del possibile, rappresentativi di siti simili non ubicati nelle immediate vicinanze degli stessi.
Emendamento 223 Proposta di direttiva Allegato IV – lettera C – parte introduttiva
Per quanto possibile si applicano i seguenti criteri:
Si applicano i seguenti criteri:
Emendamento 224 Proposta di direttiva Allegato IV – lettera C – lettera b
b) di regola, l'ingresso del punto di campionamento è situato a un'altezza compresa tra 0,5 m (fascia di respirazione) e 4 m sopra il livello del suolo. Può essere opportuno collocarlo in posizione più elevata (fino a 8 m) se il punto di campionamento è rappresentativo di un'area estesa (un sito di fondo) o in altre circostanze specifiche e le eventuali deroghe devono essere documentate in modo approfondito;
b) di regola, l'ingresso del punto di campionamento è situato a un'altezza compresa tra 0,5 m (fascia di respirazione) e 3 m sopra il livello del suolo. Può essere opportuno nei siti di fondo rurale collocarlo in posizione più elevata (fino a 6 m) se il punto di campionamento è rappresentativo di un'area estesa (un sito di fondo). La decisione di applicare una collocazione in posizione più elevata deve essere documentata in modo approfondito;
Emendamento 225 Proposta di direttiva Allegato IV – lettera C – lettera e
e) per tutti gli inquinanti le sonde di campionamento sono situate ad almeno 25 m di distanza dal limite dei grandi incroci e a non più di 10 m dal bordo strada. Ai fini del presente punto, per "bordo strada" si intende la linea che separa il traffico motorizzato da altre aree; per "grande incrocio" si intende un incrocio che interrompe il flusso del traffico e dà origine a emissioni diverse (fermata e ripartenza) rispetto al resto della strada;
e) per tutti gli inquinanti, le sonde di campionamento sono situate a non più di 5 metri dal bordo strada. Occorre valutare se la collocazione del punto di campionamento a meno di 25 m di distanza dal limite dei grandi incroci possa dar luogo a una sovrastima o una sottostima delle concentrazioni e alla misurazione di un microambiente molto piccolo che non è rappresentativo dei livelli lungo quel segmento stradale. Ai fini del presente punto, per "bordo strada" si intende la linea che separa il traffico motorizzato da altre aree; per "grande incrocio" si intende un incrocio che interrompe il flusso del traffico e dà origine a emissioni diverse (fermata e ripartenza) rispetto al resto della strada;
Emendamento 226 Proposta di direttiva Allegato IV – lettera C – lettera f
f) per le misurazioni della deposizione nei siti di fondo rurali, si applicano, per quanto possibile, gli orientamenti e i criteri EMEP;
f) per le misurazioni della deposizione nei siti di fondo rurali, si applicano gli orientamenti e i criteri EMEP;
Emendamento 227 Proposta di direttiva Allegato IV – lettera D – punto 1
1. Le autorità competenti incaricate di valutare la qualità dell'aria documentano in maniera esauriente, per tutte le zone, le procedure di selezione dei siti e registrano tutte le informazioni a sostegno della progettazione della rete e della scelta dell'ubicazione di tutti i siti di monitoraggio. La progettazione della rete di monitoraggio è supportata almeno da modellizzazioni o misurazioni indicative.
1. Le autorità competenti incaricate di valutare la qualità dell'aria forniscono una valutazione basata sui dati per tutte le zone, documentano in maniera esauriente le procedure di selezione dei siti, registrano tutte le informazioni a sostegno della progettazione della rete e della scelta dell'ubicazione di tutti i siti di monitoraggio e forniscono giustificazioni. La progettazione della rete di monitoraggio è supportata almeno da modellizzazioni con un livello di incertezza sufficientemente basso o misurazioni indicative.
Emendamento 228 Proposta di direttiva Allegato IV – lettera D – punto 2
2. La documentazione comprende l'ubicazione dei punti di campionamento attraverso coordinate spaziali e mappe dettagliate e informazioni sulla rappresentatività spaziale di tutti i punti di campionamento.
2. La documentazione comprende l'ubicazione dei punti di campionamento attraverso coordinate spaziali, mappe dettagliate e fotografie, nonché informazioni sulla rappresentatività spaziale di tutti i punti di campionamento.
Emendamento 229 Proposta di direttiva Allegato IV – lettera D – punto 3
3. La documentazione comprende eventuali deviazioni dai criteri per l'ubicazione su microscala, le relative motivazioni e il probabile impatto sui livelli misurati.
3. La documentazione comprende elementi di prova che illustrino le motivazioni alla base della progettazione della rete e la prova di conformità ai requisiti di cui alle lettere B e C, in particolare:
a) le motivazioni all'origine della selezione dei siti rappresentativi dei livelli più elevati di inquinamento nella zona o nell'agglomerato per ciascun inquinante;
b) le motivazioni all'origine della selezione dei siti rappresentativi dell'esposizione generale della popolazione; e
c) eventuali deviazioni dai criteri per l'ubicazione su microscala, le relative motivazioni e il probabile impatto sui livelli misurati.
Emendamento 230 Proposta di direttiva Allegato IV – lettera D – punto 4
4. Qualora in una zona siano utilizzate misurazioni indicative, modellizzazioni o stime obiettive o una loro combinazione, la documentazione include informazioni dettagliate su questi metodi e su come i criteri elencati nell'articolo 9, paragrafo 3, siano soddisfatti.
4. Qualora in una zona siano utilizzate misurazioni indicative o modellizzazioni o una loro combinazione, la documentazione include informazioni dettagliate su questi metodi e su come i criteri elencati nell'articolo 9, paragrafo 3, siano soddisfatti.
Emendamento 231 Proposta di direttiva Allegato IV – lettera D – punto 5
5. Qualora siano utilizzate misurazioni indicative, modellizzazioni ostime obiettive, le autorità competenti si avvalgono dei dati su griglia comunicati a norma della direttiva (UE) 2016/2284 e delle informazioni sulle emissioni comunicate a norma della direttiva 2010/75/UE.
5. Qualora siano utilizzate misurazioni indicative o modellizzazioni, le autorità competenti si avvalgono dei dati su griglia comunicati a norma della direttiva (UE) 2016/2284 e delle informazioni sulle emissioni comunicate a norma della direttiva 2010/75/UE.
Emendamento 232 Proposta di direttiva Allegato IV – lettera D – punto 9
9. I criteri di selezione, la progettazione della rete e l'ubicazione del sito di monitoraggio, definiti dalle autorità competenti alla luce delle prescrizioni del presente allegato, sono riesaminati almeno ogni cinque anni per garantire che continuino a essere validi e ottimali nel tempo. Il riesame è supportato almeno da modellizzazioni o misurazioni indicative.
9. I criteri di selezione, la progettazione della rete e l'ubicazione del sito di monitoraggio, definiti dalle autorità competenti alla luce delle prescrizioni del presente allegato, sono riesaminati almeno ogni cinque anni per garantire che continuino a essere validi e ottimali nel tempo. Il riesame è supportato almeno da modellizzazioni o misurazioni indicative e identifica le misure da adottare secondo una tempistica conforme agli orientamenti per garantire che la progettazione della rete continui a essere valida e ottimale.Se da tale riesame emerge che la progettazione della rete e l'ubicazione del sito di monitoraggio non sono più valide (ad esempio, non esiste una stazione di monitoraggio fissa nell'area dei livelli massimi modellizzati), l'autorità competente corregge e aggiorna la progettazione della rete entro un anno.
Emendamento 233 Proposta di direttiva Allegato IV – lettera D – punto 10 bis (nuovo)
10 bis. Le autorità competenti incaricate di valutare la qualità dell'aria effettuano e documentano periodicamente controlli e attività di manutenzione presso le stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria ambiente per assicurarne il funzionamento e garantire l'accuratezza delle misurazioni e l'affidabilità della strumentazione.
Emendamento 306 Proposta di direttiva Allegato V – lettera A – titolo
A. Incertezza delle misurazioni e della modellizzazione per la valutazione della qualità dell'aria ambiente
A. Incertezza delle misurazioni e della modellizzazione per la valutazione della qualità dell'aria ambiente (per norme in materia di qualità dell'aria da raggiungere entro il 1° gennaio 2035)
Emendamento 234 Proposta di direttiva Allegato V – lettera A – punto 1 – tabella
Testo della Commissione
Inquinante atmosferico
Incertezza massima delle misurazioni in siti fissi
Incertezza massima delle misurazioni indicative (1)
Rapporto massimo tra l'incertezza della modellizzazione e della stima obiettiva e l'incertezza delle misurazioni in siti fissi
Valore assoluto
Valore relativo
Valore assoluto
Valore relativo
Rapporto massimo
PM2.5
3,0 μg/ m3
30 %
4,0 μg/m3
40 %
1,7
PM10
4,0 μg/ m3
20 %
6,0 μg/m3
30 %
1,3
NO2 / NOx
6,0 μg/ m3
30 %
8,0 μg/m3
40 %
1,4
Benzene
0,75 μg/ m3
25 %
1,2 μg/m3
35 %
1,7
Piombo
0,125 μg/ m3
25 %
0,175 μg/m3
35 %
1,7
Arsenico
2,4 ng/ m3
40 %
3,0 ng/m3
50 %
1,1
Cadmio
2,0 ng/ m3
40 %
2,5 ng/m3
50 %
1,1
Nickel
8,0 ng/ m3
40 %
10,0 ng/m3
50 %
1,1
Benzo(a)pirene
0,5 ng m3
50 %
0,6 ng/m3
60 %
1,1
(1) Quando si utilizzano misurazioni indicative per scopi diversi dalla valutazione della conformità, quali progettazione o riesame della rete di monitoraggio, calibrazione e convalida del modello, ma non solo, l'incertezza può essere quella stabilita per le applicazioni di modellizzazione.
Emendamento
Inquinante atmosferico
Incertezza massima delle misurazioni in siti fissi
Incertezza massima delle misurazioni indicative (1)
Rapporto massimo tra l'incertezza della modellizzazione e l'incertezza delle misurazioni in siti fissi
Valore assoluto
Valore relativo
Valore assoluto
Valore relativo
Rapporto massimo
PM2.5
1,25 μg m3
25 %
2,0 μg/ m3
40 %
1,7
PM10
3,0 μg/ m3
20 %
4,5 μg/ m3
30 %
1,3
NO2 / NOx
1,5 μg/ m3
15 %
2,5 μg/ m3
25 %
1,4
Benzene
0,0425 μg m3
25 %
0,05 μg/ m3
30 %
1,7
Piombo
0,0375 μg/ m3
25 %
0,045 μg/ m3
30 %
1,7
Arsenico
0,26 ng/ m3
40 %
0,33 ng/ m3
50 %
1,1
Cadmio
2,0 ng/ m3
40 %
2,5 ng/ m3
50 %
1,1
Nickel
1,0 ng/ m3
40 %
1,25 ng/ m3
50 %
1,1
Benzo(a)pirene
0,125 ng m3
50 %
0,15 ng/ m3
60 %
1,1
(1) Quando si utilizzano misurazioni indicative per scopi diversi dalla valutazione della conformità, quali progettazione o riesame della rete di monitoraggio, calibrazione e convalida del modello, ma non solo, l'incertezza può essere quella stabilita per le applicazioni di modellizzazione.
Emendamento 235 Proposta di direttiva Allegato V – lettera A – punto 2 – tabella
Testo della Commissione
Inquinante atmosferico
Incertezza massima delle misurazioni in siti fissi
Incertezza massima delle misurazioni indicative (1)
Rapporto massimo tra l'incertezza della modellizzazione e della stima obiettiva e l'incertezza delle misurazioni in siti fissi
Valore assoluto
Valore relativo
Valore assoluto
Valore relativo
Rapporto massimo
PM2.5 (24 ore)
6,3 μg/m3
25 %
8,8 μg/m3
35 %
2,5
PM10 (24 ore)
11,3 μg/m3
25 %
22,5 μg/m3
50 %
2,2
NO2 (giornaliero)
7,5 μg/m3
15 %
12,5 μg/m3
25 %
3,2
NO2 (orario)
30 μg/m3
15 %
50 μg/m3
25 %
3,2
SO2 (giornaliero)
7,5 μg/m3
15 %
12,5 μg/m3
25 %
3,2
SO2 (orario)
52,5 μg/m3
15 %
87,5 μg/m3
25 %
3,2
CO (24 ore)
0,6 mg/m3
15 %
1,0 mg/m3
25 %
3,2
CO (8 ore)
1,0 mg/m3
10 %
2,0 mg/m3
20 %
4,9
Ozono (stagione di punta): incertezza dei valori su 8 ore
10,5 μg/m3
15 %
17,5 μg/m3
25 %
1,7
Ozono (media su 8 ore)
18 μg/m3
15 %
30 μg/m3
25 %
2,2
(1) Quando si utilizzano misurazioni indicative per scopi diversi dalla valutazione della conformità, quali progettazione o riesame della rete di monitoraggio, calibrazione e convalida del modello, ma non solo, l'incertezza può essere quella stabilita per le applicazioni di modellizzazione.
Emendamento
Inquinante atmosferico
Incertezza massima delle misurazioni in siti fissi
Incertezza massima delle misurazioni indicative (1)
Rapporto massimo tra l'incertezza della modellizzazione e l'incertezza delle misurazioni in siti fissi
Valore assoluto
Valore relativo
Valore assoluto
Valore relativo
Rapporto massimo
PM2.5 (24 ore)
3,75 μg/m3
25 %
5,25 μg/m3
35 %
2,5
PM10 (24 ore)
11,25 μg/m3
25 %
22,5 μg/m3
50 %
2,2
NO2 (giornaliero)
3,75 μg/m3
15 %
6,25 μg/m3
25 %
3,2
NO2 (orario)
30 μg/m3
15 %
50 μg/m3
25 %
3,2
SO2 (giornaliero)
6,0 μg/m3
15 %
10,0 μg/m3
25 %
3,2
SO2 (orario)
30,0 μg/m3
15 %
50,0 μg/m3
25 %
3,2
CO (24 ore)
0,6 mg/m3
15 %
1,0 mg/m3
25 %
3,2
CO (8 ore)
1,0 mg/m3
10 %
2,0 mg/m3
20 %
4,9
Ozono (stagione di punta): incertezza dei valori su 8 ore
9,0 μg/m3
15 %
15,0 μg/m3
25 %
1,7
Ozono (media su 8 ore)
16,5 μg/m3
15 %
27,5 μg/m3
25 %
2,2
(1) Quando si utilizzano misurazioni indicative per scopi diversi dalla valutazione della conformità, quali progettazione o riesame della rete di monitoraggio, calibrazione e convalida del modello, ma non solo, l'incertezza può essere quella stabilita per le applicazioni di modellizzazione.
Emendamento 236 Proposta di direttiva Allegato V – lettera A – punto 2 – comma 3
Le percentuali di incertezza indicate nelle tabelle della presente sezione si applicano a tutti i valori limite (e al valore-obiettivo per l'ozono) calcolati mediante una media semplice delle singole misurazioni, quali media oraria, media giornaliera o media annua, senza considerare l'ulteriore incertezza per il calcolo del numero di superamenti. L'incertezza è interpretata come applicabile nella gamma dei valori limite opportuni (o del valore-obiettivo nel caso dell'ozono). Il calcolo dell'incertezza non si applica all'AOT40 né ai valori che includono più anni, più stazioni (ad esempio AEI) o più componenti. Non è inoltre applicabile alle soglie di informazione, alle soglie di allarme e ai livelli critici per la protezione della vegetazione e degli ecosistemi naturali.
Le percentuali di incertezza indicate nelle tabelle della presente sezione si applicano a tutti i valori limite (e al valore-obiettivo per l'ozono) calcolati mediante una media semplice delle singole misurazioni, quali media oraria, media giornaliera o media annua, senza considerare l'ulteriore incertezza per il calcolo del numero di superamenti. Per livelli inferiori a 5 per il PM2.5e a 10 per l''NO2 sono consentite percentuali di incertezza del 30 %. L'incertezza è interpretata come applicabile nella gamma dei valori limite opportuni (o del valore-obiettivo nel caso dell'ozono). Il calcolo dell'incertezza non si applica all'AOT40 né ai valori che includono più anni, più stazioni (ad esempio AEI) o più componenti. Non è inoltre applicabile alle soglie di informazione, alle soglie di allarme e ai livelli critici per la protezione della vegetazione e degli ecosistemi naturali.
Emendamento 237 Proposta di direttiva Allegato V – lettera A – punto 2 – comma 9
Quando per la valutazione si usa un modello di qualità dell'aria, sono indicati i riferimenti alle descrizioni del modello e le informazioni relative al calcolo dell'obiettivo di qualità della modellizzazione.
Quando per la valutazione si usa un modello di qualità dell'aria, sono indicati i riferimenti alle descrizioni del modello, compresi la risoluzione spaziale del modello stesso e i dati di input specifici per fonte, e le informazioni relative al calcolo dell'obiettivo di qualità della modellizzazione.
Emendamento 238 Proposta di direttiva Allegato V – lettera A – punto 2 – comma 10
L'incertezza della stima obiettiva non supera l'incertezza delle misurazioni indicative di un valore superiore al rapporto massimo applicabile né supera l'85 %. L'incertezza della stima obiettiva è definita come lo scarto massimo dei livelli di concentrazione misurati e calcolati, nel periodo considerato, dal valore limite (o dal valore-obiettivo per l'ozono), a prescindere dalla tempistica degli eventi.
soppresso
Emendamento 307 Proposta di direttiva Allegato V – lettera A bis (nuova) – titolo
A bis. Incertezza delle misurazioni e della modellizzazione per la valutazione della qualità dell'aria ambiente (per norme in materia di qualità dell'aria da raggiungere entro il 1° gennaio 2030)
Emendamento 308 Proposta di direttiva Allegato V – lettera A bis (nuova) – punto 1 – tabella
Testo della Commissione
Emendamento
Inquinante atmosferico
Incertezza massima delle misurazioni in siti fissi
Incertezza massima delle misurazioni indicative (1)
Rapporto massimo tra l'incertezza della modellizzazione e l'incertezza delle misurazioni in siti fissi
Valore assoluto
Valore relativo
Valore assoluto
Valore relativo
Rapporto massimo
PM2.5
3,0 μg/ m3
30 %
4,0 μg/m3
40 %
1,7
PM10
4,0 μg/ m3
20 %
6,0 μg/m3
30 %
1,3
NO2 / NOx
6,0 μg/ m3
30 %
8,0 μg/m3
40 %
1,4
Benzene
0,75 μg/ m3
25 %
1,2 μg/m3
35 %
1,7
Piombo
0,125 μg/ m3
25 %
0,175 μg/m3
35 %
1,7
Arsenico
2,4 ng/ m3
40 %
3,0 ng/m3
50 %
1,1
Cadmio
2,0 ng/ m3
40 %
2,5 ng/m3
50 %
1,1
Nickel
8,0 ng/ m3
40 %
10,0 ng/m3
50 %
1,1
Benzo(a)pirene
0,5 ng m3
50 %
0,6 ng/m3
60 %
1,1
(1) Quando si utilizzano misurazioni indicative per scopi diversi dalla valutazione della conformità, quali progettazione o riesame della rete di monitoraggio, calibrazione e convalida del modello, ma non solo, l'incertezza può essere quella stabilita per le applicazioni di modellizzazione.
Emendamento 309 Proposta di direttiva Allegato V – lettera A bis (nuova) – punto 2 – tabella
Testo della Commissione
Emendamento
Inquinante atmosferico
Incertezza massima delle misurazioni in siti fissi
Incertezza massima delle misurazioni indicative (1)
Rapporto massimo tra l'incertezza della modellizzazione e l'incertezza delle misurazioni in siti fissi
Valore assoluto
Valore relativo
Valore assoluto
Valore relativo
Rapporto massimo
PM2,5 (24 ore)
6,3 μg/m3
25 %
8,8 μg/m3
35 %
2,5
PM10 (24 ore)
11,3 μg/m3
25 %
22,5 μg/m3
50 %
2,2
NO2 (al giorno)
7,5 μg/m3
15 %
12,5 μg/m3
25 %
3,2
NO2 (all'ora)
30 μg/m3
15 %
50 μg/m3
25 %
3,2
SO2 (al giorno)
7,5 μg/m3
15 %
12,5 μg/m3
25 %
3,2
SO2 (all'ora)
52,5 μg/m3
15 %
87,5 μg/m3
25 %
3,2
CO (24 ore)
0,6 mg/m3
15 %
1,0 mg/m3
25 %
3,2
CO (8 ore)
1,0 mg/m3
10 %
2,0 mg/m3
20 %
4,9
Ozono (stagione di punta): incertezza dei valori su 8 ore
10,5 μg/m3
15 %
17,5 μg/m3
25 %
1,7
Ozono (media su 8 ore)
18 μg/m3
15 %
30 μg/m3
25 %
2,2
(1) Quando si utilizzano misurazioni indicative per scopi diversi dalla valutazione della conformità, quali progettazione o riesame della rete di monitoraggio, calibrazione e convalida del modello, ma non solo, l'incertezza può essere quella stabilita per le applicazioni di modellizzazione.
Emendamento 239 Proposta di direttiva Allegato V – lettera B – comma 3
Negli altri casi, le misurazioni sono distribuite uniformemente nell'arco dell'anno civile (o nel periodo aprile-settembre per le misurazioni indicative di O3). Al fine di soddisfare queste prescrizioni e garantire che eventuali perdite di dati non alterino i risultati, gli obblighi di copertura minima dei dati sono soddisfatti per periodi specifici (trimestre, mese, settimana, giorno) dell'intero anno, a seconda dell'inquinante e del metodo/della frequenza di misurazione.
Negli altri casi, le misurazioni sono distribuite uniformemente nell'arco dell'anno civile (o nel periodo aprile-settembre per le misurazioni indicative di O3). Al fine di soddisfare queste prescrizioni e garantire che eventuali perdite di dati non alterino i risultati, gli obblighi di distribuzione e di copertura minima dei dati sono soddisfatti per periodi specifici (trimestre, mese, settimana, giorno) dell'intero anno, a seconda dell'inquinante e del metodo/della frequenza di misurazione.
Emendamento 240 Proposta di direttiva Allegato V – lettera D – parte introduttiva
Per le zone in cui è utilizzata una modellizzazione della qualità dell'aria o una stima obiettiva sono indicate le seguenti informazioni:
Per le zone in cui è utilizzata una modellizzazione della qualità dell'aria sono indicate le seguenti informazioni:
Emendamento 241 Proposta di direttiva Allegato V – lettera D – lettera c bis (nuova)
c bis) assenza riscontrata di dati o informazioni da punti di campionamento specifici,
Emendamento 242 Proposta di direttiva Allegato V – lettera D – lettera e bis (nuova)
e bis) per le misurazioni effettuate da stazioni transfrontaliere, una stima dell'inquinamento transfrontaliero relativo a un altro Stato membro o paese terzo.
Emendamento 243 Proposta di direttiva Allegato V – lettera F – punto 1 bis (nuovo)
1 bis. La Commissione fornisce orientamenti e requisiti chiari per l'utilizzo dei modelli di qualità dell'aria, adoperandosi a procedere verso la loro armonizzazione.
Emendamento 244 Proposta di direttiva Allegato VI – lettera B – punto 2
2. La Commissione può chiedere agli Stati membri di preparare e presentare un rapporto per dimostrare l'equivalenza a norma del punto 1.
2. La Commissione chiede agli Stati membri di preparare e presentare un rapporto per dimostrare l'equivalenza a norma del punto 1.
Emendamento 245 Proposta di direttiva Allegato VII – sezione 1 – lettera A
Queste misurazioni servono principalmente a rendere disponibili informazioni sufficienti sui livelli nei siti di fondo urbani e nei siti di fondo rurali. Si tratta di informazioni essenziali per valutare l'aumento dei livelli nelle zone più inquinate (come i siti di fondo urbani, i siti connessi ad attività industriali, i siti influenzati dal traffico), determinare il possibile contributo dato da inquinanti trasportati su lunghe distanze, contribuire all'analisi della ripartizione tra le varie fonti e comprendere il comportamento di inquinanti specifici come il particolato. È altresì essenziale per utilizzare maggiormente le tecniche di modellizzazione anche nelle aree urbane.
Queste misurazioni servono principalmente a rendere disponibili informazioni sufficienti sui livelli nei siti di fondo urbani e nei siti di fondo rurali. Si tratta di informazioni essenziali per valutare l'aumento dei livelli nelle zone più inquinate (come i siti di fondo urbani, i punti nevralgici di inquinamento atmosferico, i siti connessi ad attività industriali, i siti influenzati dal traffico), determinare il possibile contributo dato da inquinanti trasportati su lunghe distanze, contribuire all'analisi della ripartizione tra le varie fonti e comprendere il comportamento di inquinanti specifici come il particolato. È altresì essenziale per utilizzare maggiormente le tecniche di modellizzazione anche nelle aree urbane.
Emendamento 246 Proposta di direttiva Allegato VII – sezione 1 – lettera C
Le misurazioni sono effettuate in siti di fondo urbani e siti di fondo rurali conformemente all'allegato IV.
Le misurazioni sono effettuate in siti di fondo urbani, punti nevralgici di inquinamento atmosferico e siti di fondo rurali conformemente all'allegato IV.
Emendamento 247 Proposta di direttiva Allegato VII – sezione 2 – lettera B – comma 1
La misurazione dei precursori dell'ozono comprende almeno gli ossidi di azoto (NO ed NO2) e i composti organici volatili (COV) opportuni. La selezione dei composti specifici da misurare, integrati da altri composti di interesse, dipenderà dall'obiettivo perseguito.
La misurazione dei precursori dell'ozono comprende almeno gli ossidi di azoto (NO ed NO2), il metano (CH4) e altri composti organici volatili (COV) opportuni. La selezione dei composti specifici da misurare, integrati da altri composti di interesse, dipenderà dall'obiettivo perseguito.
Emendamento 248 Proposta di direttiva Allegato VII – sezione 3 bis (nuova)
SEZIONE 3 BIS – MISURAZIONE DEL PARTICOLATO CARBONIOSO (BC)
A. Obiettivi
L'obiettivo di tali misurazioni è garantire la disponibilità di informazioni adeguate nei siti in cui si verificano concentrazioni elevate di BC influenzate principalmente da fonti connesse a trasporto via aria, acqua o su strada (come aeroporti, porti, strade), siti industriali o riscaldamento domestico. Le informazioni sono adeguate per valutare i livelli più elevati di concentrazioni di BC provenienti da tali fonti.
B. Sostanze
BC
C. Ubicazione
I punti di campionamento sono stabiliti conformemente agli allegati IV e V in un sito in cui è probabile che le concentrazioni di BC siano elevate e nella direzione prevalente del vento.
Emendamento 249 Proposta di direttiva Allegato VII – sezione 3 ter (nuova)
SEZIONE 3 TER – MISURAZIONE DELL'AMMONIACA (NH3)
A. Obiettivi
L'obiettivo di tali misurazioni è garantire la disponibilità di informazioni adeguate nei siti in cui si verificano concentrazioni elevate di NH3 influenzate principalmente da fonti connesse all'agricoltura e all'allevamento (prati e pascoli su cui sono applicati fertilizzanti, stalle e depositi di stallatico). Le informazioni sono adeguate per valutare i livelli più elevati di concentrazioni di NH3 provenienti da tali fonti.
B. Sostanze
NH3
C. Ubicazione
I punti di campionamento sono stabiliti conformemente agli allegati IV e V in un sito in cui è probabile che le concentrazioni di NH3 siano elevate e nella direzione prevalente del vento.
Emendamento 250 Proposta di direttiva Allegato VII – sezione 3 quater (nuova)
SEZIONE 3 QUATER – MISURAZIONE DEL MERCURIO
A. Obiettivi
L'obiettivo di tali misurazioni è garantire la disponibilità di informazioni adeguate nei siti in cui si verificano concentrazioni elevate di mercurio influenzate principalmente da fonti connesse alla produzione di energia e alla relativa industria. Le informazioni sono adeguate per valutare i livelli più elevati di concentrazioni di mercurio provenienti da tali fonti.
B. Sostanze
Mercurio
C. Ubicazione
I punti di campionamento sono stabiliti conformemente agli allegati IV e V in un sito in cui è probabile che le concentrazioni di mercurio siano elevate e nella direzione prevalente del vento.
Emendamento 251 Proposta di direttiva Allegato VIII – titolo
Informazioni da includere nei piani per la qualità dell'aria per il miglioramento della qualità dell'aria ambiente
Informazioni da includere nei piani per la qualità dell'aria e nelle tabelle di marcia per la qualità dell'aria per il miglioramento della qualità dell'aria ambiente
Emendamento 252 Proposta di direttiva Allegato VIII – lettera A – punto 2 – lettera a
a) tipo di zona (area urbana, industriale o rurale) o caratteristiche dell'unità territoriale NUTS 1 (comprese le aree urbane, industriali o rurali);
a) tipo di zona (area urbana, industriale o rurale o punto nevralgico di inquinamento atmosferico) o caratteristiche dell'unità territoriale NUTS 2 (compresi le aree urbane, industriali o rurali o i punti nevralgici di inquinamento atmosferico);
Emendamento 253 Proposta di direttiva Allegato VIII – lettera A – punto 2 – lettera c
c) concentrazioni o indicatore di esposizione media dell'inquinante in questione osservati almeno cinque anni prima del superamento.
c) concentrazioni o indicatore di esposizione media dell'inquinante in questione osservati almeno cinque anni prima del superamento nonché rispetto ai valori limite o all'obbligo di riduzione dell'esposizione media e all'obiettivo di concentrazione dell'esposizione media;
Emendamento 254 Proposta di direttiva Allegato VIII – lettera A – punto 3 – comma 1
Nome e indirizzo delle autorità competenti dell'elaborazione e dell'attuazione dei piani per la qualità dell'aria.
Nome e indirizzo delle autorità competenti dell'elaborazione e dell'attuazione dei piani per la qualità dell'aria o delle tabelle di marcia per la qualità dell'aria.
Emendamento 255 Proposta di direttiva Allegato VIII – lettera A – punto 3 bis (nuovo)
3 bis. Valutazione degli impatti ambientali e degli effetti sulla salute
a) le concentrazioni e i superamenti registrati negli anni precedenti, prima dell'avvio dell'attuazione del piano per la qualità dell'aria, dell'aggiornamento del piano per la qualità dell'aria o della tabella di marcia per la qualità dell'aria;
b) in caso di aggiornamento del piano per la qualità dell'aria, le concentrazioni e i superamenti registrati dall'avvio dell'attuazione dei provvedimenti previsti dal piano per la qualità dell'aria aggiornato;
c) la valutazione degli impatti ambientali e degli effetti sulla salute legati all'esposizione della popolazione alle concentrazioni misurate, compresa la valutazione della mortalità e della morbilità da effetti sulla salute acuti e cronici, sia sulla popolazione in generale sia sulle categorie vulnerabili e sui gruppi sensibili;
d) i metodi utilizzati per la valutazione degli impatti ambientali, dell'esposizione e degli effetti sulla salute.
Nella valutazione gli Stati membri sono guidati dalle funzioni concentrazione-risposta (C-R) definite dall'OMS, che collegano le concentrazioni degli inquinanti nell'aria ambiente ai rischi di mortalità o ad altri effetti nocivi per la salute (Health risks of air pollution in Europe – HRAPIE project (Rischi dell'inquinamento atmosferico per la salute – progetto HRAPIE)), nonché dalle concentrazioni controfattuali al di sopra delle quali si prevedono impatti sulla salute ("soglie").
Emendamento 256 Proposta di direttiva Allegato VIII – lettera A – punto 4 – lettera a
a) elenco delle principali fonti di emissione responsabili dell'inquinamento;
a) elenco delle principali fonti di emissione e, ove possibile, dei soggetti specifici responsabili dell'inquinamento;
Emendamento 257 Proposta di direttiva Allegato VIII – lettera A – punto 4 – lettera b
b) quantità totale di emissioni prodotte da tali fonti (tonnellate/anno);
b) quantità totale di emissioni prodotte da tali fonti e, ove possibile, dei soggetti specifici (tonnellate/anno);
Emendamento 258 Proposta di direttiva Allegato VIII – lettera A – punto 4 – lettera d
d) ripartizione delle fonti in base ai settori pertinenti che contribuiscono al superamento identificato nel programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico.
d) ripartizione delle fonti in base ai settori pertinenti e, ove possibile, dei soggetti specifici che contribuiscono al superamento identificato nel programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico.
Emendamento 259 Proposta di direttiva Allegato VIII – lettera A – punto 4 bis (nuovo)
4 bis. Individuazione di misure efficaci di abbattimento dell'inquinamento atmosferico
a) le informazioni su tutte le possibili misure di abbattimento dell'inquinamento atmosferico che potrebbero essere adottate al pertinente livello locale, regionale o nazionale per contribuire al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria, nonché la stima del loro rispettivo impatto sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico per ciascun inquinante atmosferico, comprese almeno le misure di abbattimento dell'inquinamento di cui alla lettera B;
b) la valutazione del potenziale di riduzione delle emissioni e dell'impatto previsto sulla riduzione delle concentrazioni derivanti dall'attuazione di ciascuna delle possibili misure di abbattimento dell'inquinamento individuate, sia per gli impatti individuali sia per quelli combinati, compreso il metodo di analisi e le incertezze associate, in linea con la metodologia di cui alla lettera B bis.
Emendamento 260 Proposta di direttiva Allegato VIII – lettera A – punto 4 ter (nuovo)
4 ter. Scenario di riferimento
a) una descrizione delle misure di abbattimento dell'inquinamento atmosferico in vigore a livello locale, regionale, nazionale e internazionale , tra cui le informazioni aggiornate sullo stato e sul calendario dell'attuazione;
b) informazioni relative allo stato di attuazione delle direttive di cui alla lettera B, punto 1, e in particolare le misure incluse nel programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico;
c) gli effetti osservati delle misure di cui alle lettere a) e b) nel far fronte ai fattori responsabili del superamento (riduzioni delle emissioni ottenute e relative riduzioni delle concentrazioni);
d) una proiezione di un'ulteriore evoluzione della qualità dell'aria, sia in termini di emissioni che di concentrazioni, ipotizzando che non vi siano modifiche alle misure già adottate ("scenario di riferimento"), per tutti gli anni fino alla data di conseguimento;
e) una stima degli effetti sulla salute in relazione all'esposizione della popolazione all'inquinamento atmosferico nello scenario di riferimento;
f) una descrizione del metodo di analisi per le proiezioni e le incertezze associate, in linea con la metodologia di cui alla lettera B bis.
Emendamento 261 Proposta di direttiva Allegato VIII – lettera A – punto 5 – parte introduttiva
5. Impatto previsto delle misure per raggiungere la conformità entro tre anni dall'adozione del piano per la qualità dell'aria
5. Impatto previsto delle misure per raggiungere la conformità nel più breve tempo possibile e al più tardi entro tre anni dalla fine dell'anno civile in cui è stato registrato il primo superamento
Emendamento 262 Proposta di direttiva Allegato VIII – lettera A – punto 5 – lettera b
b) anno in cui si prevede di raggiungere la conformità per ciascun inquinante atmosferico contemplato dal piano per la qualità dell'aria, tenendo conto delle misure di cui al punto 6.
b) traiettoria indicativa verso la conformità e anno in cui si prevede di raggiungere la conformità per ciascun inquinante atmosferico contemplato dalla tabella di marcia per la qualità dell'aria o dal piano per la qualità dell'aria, tenendo conto delle misure di cui al punto 6.
Emendamento 263 Proposta di direttiva Allegato VIII – lettera A – punto 5 – lettera b bis (nuova)
b bis) per le tabelle di marcia per la qualità dell'aria di cui all'articolo 19, paragrafo -1, e i piani per la qualità dell'aria di cui all'articolo 19, paragrafo 1, al fine di garantire che il periodo di superamento sia il più breve possibile, motivazioni dettagliate che illustrino in che modo il piano stabilisce le misure di cui al punto 4 bis della presente lettera, tra cui:
i) laddove la data di inizio dell'attuazione di una misura sia successiva a 6 mesi dalla data di adozione del piano per la qualità dell'aria o della tabella di marcia per la qualità dell'aria, una spiegazione dei ragioni per cui non è possibile una data di inizio più ravvicinata;
ii) se l'analisi di cui al punto 4 bis ha individuato misure che avrebbero un impatto maggiore sul miglioramento della qualità dell'aria ma non sono state scelte ai fini dell'adozione, una spiegazione delle ragioni per cui l'adozione di tali misure non è ritenuta fattibile.
Emendamento 264 Proposta di direttiva Allegato VIII – lettera A – punto 6 – lettera -a (nuova)
-a) riesame delle misure di riduzione dell'inquinamento di cui al punto 4 bis della presente lettera e il loro relativo impatto stimato in termini di riduzione dell'inquinamento atmosferico per ciascun inquinante atmosferico, comprese almeno le misure di cui alla lettera B;
Emendamento 265 Proposta di direttiva Allegato VIII – lettera A – paragrafo 6 – lettera a
a) elenco e descrizione di tutte le misure previste dal piano per la qualità dell'aria, compresa l'indicazione dell'autorità competente incaricata della loro attuazione;
a) elenco e descrizione di tutte le misure previste dal piano per la qualità dell'aria o dalla tabella di marcia per la qualità dell'aria e motivazione di tali misure relativamente alla fonte di superamento, alla loro efficacia, efficienza e disponibilità nel tempo, compresa l'indicazione dell'autorità competente incaricata della loro attuazione;
Emendamento 266 Proposta di direttiva Allegato VIII – lettera A – punto 6 – lettera b
b) quantificazione della riduzione delle emissioni (in tonnellate/anno) di ciascuna misura di cui alla lettera a);
b) quantificazione della riduzione delle emissioni (in tonnellate/anno) per fonte e, ove possibile, per soggetti specifici di ciascuna misura, sia individuale che combinata, di cui alla lettera a);
Emendamento 267 Proposta di direttiva Allegato VIII – lettera A – punto 6 – lettera c
c) calendario per l'attuazione di ciascuna misura e attori responsabili;
c) calendario per l'attuazione di ciascuna misura e identificazione, ove possibile, dei soggetti specifici ai quali incombono obblighi derivanti dalle misure stabilite nel piano per la qualità dell'aria o nella tabella di marcia per la qualità dell'aria, e una descrizione di tali obblighi e del loro impatto sociale ed economico;
Emendamento 268 Proposta di direttiva Allegato VIII – lettera A – punto 6 – lettera d
d) stima della riduzione della concentrazione conseguente a ciascuna misura per la qualità dell'aria, in relazione al superamento in questione;
d) stima della riduzione della concentrazione in relazione al superamento in questione, conseguente a ciascuna misura per la qualità dell'aria, sia individuale che combinata, di cui alla lettera a);
Emendamento 269 Proposta di direttiva Allegato VIII – lettera A – punto 7 – lettera d
d) elenco e descrizione di tutte le misure supplementari il cui impatto sulle concentrazioni di inquinanti atmosferici nell'ambiente impiega tre anni o più per realizzarsi appieno.
d) elenco, descrizione, motivazioneeimpatto socio-economico di tutte le misure supplementari il cui impatto sulle concentrazioni di inquinanti atmosferici nell'ambiente impiega tre anni o più per realizzarsi appieno.
Emendamento 270 Proposta di direttiva Allegato VIII – lettera A – punto 7 bis (nuovo)
7 bis. Allegato 2 bis: una sintesi delle misure in materia di informazione e consultazione del pubblico adottate a norma dell'articolo 19, paragrafo 6, i loro risultati e una spiegazione di come si è tenuto conto di tali risultati nel finalizzare il piano per la qualità dell'aria o la tabella di marcia per la qualità dell'aria.
Emendamento 271 Proposta di direttiva Allegato VIII – lettera B – punto 2 – parte introduttiva
2. Informazioni su tutte le misure di abbattimento dell'inquinamento atmosferico la cui attuazione è in stata presa in considerazione a livello locale, regionale o nazionale, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, tra cui:
2. Nel predisporre i piani per la qualità dell'aria o le tabelle di marcia per la qualità dell'aria, gli Stati membri prendono in considerazione come minimo le seguenti misure di abbattimento dell'inquinamento atmosferico a livello locale, regionale o nazionale, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria:
Emendamento 272 Proposta di direttiva Allegato VIII – lettera B – punto 2 – lettera c
c) acquisto da parte delle amministrazioni pubbliche, secondo le modalità descritte nel manuale sugli appalti pubblici ecocompatibili, di carburanti/combustibili, impianti di combustione e veicoli stradali a emissioni zero per ridurre le emissioni;
c) acquisto da parte delle amministrazioni pubbliche, secondo le modalità descritte nel manuale sugli appalti pubblici verdi, di carburanti/combustibili, impianti di combustione per ridurre le emissioni e veicoli a emissioni zero, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis;
___________
1 bis Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13).
Emendamento 273 Proposta di direttiva Allegato VIII – lettera B – punto 2 – lettera c bis (nuova)
c bis) riduzione delle emissioni grazie alla diffusione di veicoli di trasporto collettivo e pubblico a basse emissioni e a emissioni zero e/o di veicoli dotati di soluzioni digitali moderne che contribuiscono alla riduzione delle emissioni;
Emendamento 274 Proposta di direttiva Allegato VIII – lettera B – punto 2 – lettera c ter (nuova)
c ter) misure intese a migliorare la qualità, l'efficienza, l'accessibilità economica e la connettività del trasporto collettivo e pubblico;
Emendamento 275 Proposta di direttiva Allegato VIII – lettera B – punto 2 – lettera c quater (nuova)
c quater) misure relative alla diffusione e alla realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi;
Emendamento 276 Proposta di direttiva Allegato VIII – lettera B – punto 2 – lettera d
d) provvedimenti per limitare le emissioni dei trasporti attraverso la pianificazione e la gestione del traffico (tra cui la tariffazione della congestione, tariffe differenziate per i parcheggi o altri incentivi economici, l'istituzione di regimi di restrizione dell'accesso dei veicoli urbani, quali le zone a basse emissioni);
d) provvedimenti per limitare le emissioni dei trasporti attraverso la pianificazione urbana e la gestione del traffico, tra cui almeno:
i) la tariffazione della congestione, come la tariffazione stradale e le tariffe basate sul chilometraggio;
ii) la scelta dei materiali stradali;
iii) tariffe per i parcheggi sul suolo pubblico o altri incentivi economici, prevedendo tariffe differenziate per i veicoli inquinanti e quelli a emissioni zero;
iv) l'istituzione di regimi di restrizione dell'accesso dei veicoli urbani, quali le zone a basse emissioni, in linea con le più recenti norme Euro, e le zone a emissioni zero;
v) la creazione di zone a traffico limitato, modelli "superblock" e aree chiuse al traffico;
vi) la creazione di strade senza automobili;
vii) l'introduzione di bassi limiti di velocità
viii) modalità di consegna "ultimo miglio" a emissioni zero (allo scarico);
ix) la promozione di carsharing e carpooling; x) l'implementazione di sistemi di trasporto intelligenti e soluzioni digitali legati alla riduzione delle emissioni;
xi) la creazione di hub multimodali che connettano varie soluzioni di trasporto sostenibile alle strutture per parcheggi;
Emendamento 277 Proposta di direttiva Allegato VIII – lettera B – punto 2 – lettera e
e) provvedimenti per incoraggiare il passaggio a forme di trasporto meno inquinanti;
e) provvedimenti per incoraggiare la transizione modale verso la mobilità attiva e forme di trasporto meno inquinanti (ad esempio, a piedi, in bicicletta, con i mezzi pubblici o su rotaia), tra cui almeno:
i) elettrificare i trasporti pubblici, rafforzare la rete di trasporto pubblico, ridurre i costi del trasporto pubblico per i cittadini e semplificarne l'accesso e l'utilizzo, ad esempio attraverso sistemi di prenotazione digitali e interconnessi e informazioni sul transito in tempo reale;
ii) garantire un'agevole intermodalità per il pendolarismo tra zone rurali e urbane, ad esempio tra ferrovia e bicicletta, e tra automobili e trasporti pubblici (soluzioni park and ride);
iii) incentivare gli spostamenti in bicicletta e a piedi, ad esempio ampliando lo spazio per ciclisti e pedoni, dando priorità agli spostamenti in bicicletta e a piedi nella pianificazione delle infrastrutture, ampliando la rete delle piste ciclabili e riorientando gli incentivi fiscali ed economici verso una mobilità attiva e condivisa, compresi gli incentivi per gli spostamenti in bicicletta e a piedi da e verso il luogo di lavoro;
iv) pianificare città compatte;
v) prevedere programmi di rottamazione dei veicoli più inquinanti;
Emendamento 278 Proposta di direttiva Allegato VIII – lettera B – punto 2 – lettera g
g) provvedimenti per assicurare nelle fonti fisse di piccola, media e grande scala e nelle fonti mobili sia data priorità all'uso di combustibili a basse emissioni;
g) obbligo di ricorrere alle migliori tecnologie a disposizione per eliminare o, laddove ciò non sia possibile, ridurre il più possibile le emissioni da fonti fisse di piccola, media e grande scala e da fonti mobili;
Emendamento 279 Proposta di direttiva Allegato VIII – lettera B – punto 2 – lettera h bis (nuova)
h bis) provvedimenti per ridurre l'inquinamento atmosferico nei punti nevralgici di inquinamento atmosferico, compresi porti e città portuali, stabilendo requisiti specifici per le navi e le imbarcazioni ormeggiate e il traffico portuale, accelerando al contempo l'alimentazione a terra e l'elettrificazione delle navi e dei macchinari portuali;
Emendamento 280 Proposta di direttiva Allegato VIII – lettera B – punto 2 – lettera h ter (nuovo)
h ter) riduzione delle emissioni prodotte dal trasporto stradale, marittimo e aereo attraverso l'uso di combustibili alternativi e la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, nonché l'uso di incentivi economici per accelerarne la diffusione;
Emendamento 281 Proposta di direttiva Allegato VIII – lettera B – punto 2 – lettera h quater (nuovo)
h quater) provvedimenti per ridurre le emissioni prodotte del settore agricolo;
Emendamento 282 Proposta di direttiva Allegato VIII – lettera B – punto 2 – lettera i
i) provvedimenti per proteggere la salute dei bambini o di altre categorie sensibili della popolazione.
i) provvedimenti per proteggere la salute dei bambini o di altre categorie sensibili e vulnerabili della popolazione.
Emendamento 283 Proposta di direttiva Allegato VIII – lettera B – punto 2 – lettera i bis (nuova)
i bis) provvedimenti delle autorità sanitarie volti a incoraggiare cambiamenti comportamentali.
Emendamento 284 Proposta di direttiva Allegato VIII – lettera B bis (nuovo)
B bis. Orientamenti e requisiti minimi per l'analisi dell'impatto previsto dei piani per la qualità dell'aria o delle tabelle di marcia per la qualità dell'aria e delle misure di abbattimento dell'inquinamento
1. Gli Stati membri si avvalgono di metodi oggettivi e scientifici per valutare l'impatto previsto dei piani per la qualità dell'aria, delle tabelle di marcia per la qualità dell'aria e delle misure di abbattimento dell'inquinamento. Qualora ci si basi sull'impatto previsto delle misure di abbattimento dell'inquinamento per garantire la conformità con gli obiettivi in materia di qualità dell'aria, tale impatto previsto deve prevedere un basso livello di incertezza.
2. I piani per la qualità dell'aria o le tabelle di marcia per la qualità dell'aria contengono informazioni adeguate e sufficientemente dettagliate al fine di giustificare la valutazione d'impatto, tra cui:
a) una descrizione del metodo utilizzato per prevedere l'evoluzione della qualità dell'aria;
b) l'indicazione se le proiezioni sono basate su dati oggettivi oppure su ipotesi; laddove si basino su ipotesi, un'analisi di sensibilità che illustri lo scenario migliore, il più probabile e quello peggiore;
c) i documenti di riferimento e le informazioni utilizzati per la valutazione;
d) una valutazione dell'impatto individuale di ciascuna misura di abbattimento dell'inquinamento atmosferico sulle riduzioni delle emissioni e delle relative concentrazioni, e le pertinenti ipotesi;
e) una valutazione dell'impatto combinato delle misure di abbattimento dell'inquinamento atmosferico incluse nel piano per la qualità dell'aria o nella tabella di marcia per la qualità dell'aria sulle riduzioni delle emissioni e delle relative concentrazioni, e le pertinenti ipotesi.
3. La valutazione d'impatto include il margine di incertezza delle proiezioni e il margine di fiducia su fattori quali le emissioni reali di veicoli o stufe, o l'incertezza circa l'impatto delle misure volontarie volte a promuovere cambiamenti comportamentali.
4. In linea con l'obbligo di raggiungere la conformità nel più breve tempo possibile, all'atto di modellare scenari futuri, ogniqualvolta le proiezioni si estendano oltre 3 anni, i risultati sono presentati per ogni ciascun anno del periodo in esame.
5. Sono inclusi scenari di sensibilità che descrivono intervalli di fiducia superiori e inferiori, alla luce delle eventuali variazioni nell'ambito delle diverse ipotesi e della descrizione dello scenario migliore, più probabile e peggiore.
Emendamento 285 Proposta di direttiva Allegato VIII bis (nuovo)
ALLEGATO VIII bis
PROVVEDIMENTI DI EMERGENZA DA VALUTARE AI FINI DELLA LORO INCLUSIONE NEI PIANI D'AZIONE A BREVE TERMINE DI CUI ALL'ARTICOLO 20
1. Provvedimenti da adottare a breve termine intesi ad affrontare le fonti che contribuiscono al rischio di superamento dei rispettivi valori limite, valori-obiettivo o soglie di allarme:
a) restrizioni alla circolazione dei veicoli;
b) trasporti pubblici a prezzi contenuti o gratuiti;
c) applicazione di limiti di emissione più rigidi;
d) sospensione delle attività dei cantieri; e) pulizia delle strade; f) modalità di lavoro flessibili;
g) introduzione di restrizioni alla circolazione nei pressi dei siti frequentati da categorie vulnerabili e gruppi sensibili.
3. Provvedimenti proattivi da adottare al fine di fornire informazioni specifiche sull'inquinamento atmosferico, sulla salute e sulla tutela della salute sia al pubblico in generale sia alle categorie vulnerabili e ai gruppi sensibili, mediante canali di comunicazione facilmente accessibili, sia online che offline, non appena si prevede il superamento delle soglie di informazione e di allarme, dei valori limite e dei valori-obiettivo.
Emendamento 286 Proposta di direttiva Allegato IX – punto 1 – lettera b
b) concentrazioni misurate di tutti gli inquinanti presentate in base ai periodi appropriati di cui all'allegato I;
b) concentrazioni misurate di tutti gli inquinanti, anche rispetto alle più recenti raccomandazioni dell'OMS riguardanti le concentrazioni massime, presentate in base ai periodi appropriati di cui all'allegato I;
Emendamento 287 Proposta di direttiva Allegato IX – punto 1 – lettera c – parte introduttiva
c) informazioni sui superamenti osservati di qualsiasi valore limite, del valore-obiettivo per l'ozono e dell'obbligo di riduzione dell'esposizione media, tra cui almeno:
c) informazioni sui superamenti osservati di qualsiasi valore limite, del valore-obiettivo per l'ozono, della soglia di informazione, della soglia di allarme e dell'obbligo di riduzione dell'esposizione media, tra cui almeno:
Emendamento 288 Proposta di direttiva Allegato IX – paragrafo 1 – lettera d – punto i
i) l'impatto dell'inquinamento atmosferico sulla salute della popolazione in generale,
i) l'impatto dell'inquinamento atmosferico, e nello specifico di ciascun inquinante misurato a norma della presente direttiva, sulla salute della popolazione in generale,
Emendamento 289 Proposta di direttiva Allegato IX – punto 1 – lettera d – punto ii
ii) l'impatto dell'inquinamento atmosferico sulla salute dei gruppi vulnerabili,
ii) l'impatto dell'inquinamento atmosferico, e nello specifico di ciascun inquinante misurato a norma della presente direttiva, sulla salute dei gruppi vulnerabili,
Emendamento 290 Proposta di direttiva Allegato IX – punto 1 – lettera d – punto iv
iv) le precauzioni che si consiglia di adottare,
iv) le precauzioni che si consiglia di adottare, suddivise in precauzioni che devono essere adottate dalla popolazione generale, dai gruppi sensibili e dalle categorie vulnerabili, e le azioni da adottare per alleviare i sintomi a seguito dell'esposizione,
Emendamento 291 Proposta di direttiva Allegato IX – punto 2 – lettera d
d) informazioni sulle azioni preventive per ridurre l'inquinamento e/o l'esposizione ad esso: indicazione dei principali settori cui appartengono le fonti; azioni raccomandate per la riduzione delle emissioni;
d) informazioni sulle misure a breve termine e le azioni preventive per ridurre l'inquinamento e/o l'esposizione ad esso: indicazione dei principali settori cui appartengono le fonti; azioni raccomandate per la riduzione delle emissioni e le limitazioni all'esposizione;
La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0233/2023).