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 Testo integrale 
Procedura : 2021/0406(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A9-0246/2022

Testi presentati :

A9-0246/2022

Discussioni :

PV 02/10/2023 - 14
CRE 02/10/2023 - 14

Votazioni :

PV 03/10/2023 - 9.3
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P9_TA(2023)0333

Testi approvati
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Martedì 3 ottobre 2023 - Strasburgo
Coercizione economica da parte di paesi terzi
P9_TA(2023)0333A9-0246/2022
Risoluzione
 Testo
 Allegato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 ottobre 2023 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dell'Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di paesi terzi (COM(2021)0775 – C9-0458/2021 – 2021/0406(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0775),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0458/2021),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 14 giugno 2023, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,

–  vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0246/2022),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C;

3.  prende atto della dichiarazione della Commissione, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C;

4.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

5.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 ottobre 2023 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2023/... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dell'Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di paesi terzi
P9_TC1-COD(2021)0406

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2023/2675.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul regolamento (UE) 2023/2675 relativo alla protezione dell'Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di paesi terzi

La coercizione economica può incidere su qualsiasi settore di attività dell'Unione o di uno Stato membro e può avere complesse implicazioni politiche, economiche e giuridiche. Il presente regolamento costituisce una risposta necessaria ed efficace alla coercizione economica e opera mediante dissuasione, ma può comportare l'adozione di contromisure, se necessario come ultima risorsa. Il presente regolamento non ha precedenti, è concepito con attenzione e tenendo debitamente conto delle implicazioni significative dei casi di coercizione economica. Ne consegue che il presente regolamento e gli approcci ivi contenuti, in particolare il conferimento di competenze di esecuzione al Consiglio a norma dell'articolo 4, sono strettamente specifici per materia e non costituiscono un precedente per altri fascicoli legislativi basati sull'articolo 207 TFUE o per proporre tali atti. Analogamente, le norme sul ricorso alla procedura d'esame in relazione alle misure di risposta dell'Unione concordate nel presente strumento non pregiudicano l'esito di altri negoziati legislativi in corso o futuri e non devono essere considerate un precedente per altri fascicoli legislativi. Il presente regolamento non è pertanto considerato un precedente per altri atti."

Dichiarazione della Commissione sul ricorso alla procedura d'esame per le misure di risposta dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2023/2675 sulla protezione dell'Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di paesi terzi

La Commissione si impegna a cooperare strettamente con il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri dell'Unione europea nell'applicazione dello strumento dell'UE di lotta alla coercizione, in tutte le fasi, seguendo le norme applicabili e le migliori pratiche. La Commissione osserva che una risposta unita dell'UE sosterrà le caratteristiche principali dello strumento, vale a dire la dissuasione e l'efficacia, e sarà la più appropriata alla luce della natura sensibile dello strumento.

La Commissione sottolinea che, nel contesto del regolamento, è possibile giungere a soluzioni che godano del più ampio sostegno possibile considerata la natura e l'impatto dell'azione dell'Unione a norma del regolamento. L'applicazione del regolamento richiede una valutazione di questioni economiche, strategiche e giuridiche complesse, che offre un margine sostanziale per la scelta delle soluzioni, in particolare di quelle che godono del più ampio sostegno possibile da parte degli Stati membri dell'UE.

A tal proposito, nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione a norma del regolamento e nel rispetto delle regole e dei principi generali stabiliti dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione si impegnerà in particolare a offrire al comitato degli Stati membri dell'UE opportunità tempestive ed efficaci per esaminare eventuali progetti di atti di esecuzione ed esprimere opinioni prima della votazione e, in ogni momento, per adoperarsi al fine di trovare soluzioni che godano del più ampio sostegno possibile da parte degli Stati membri dell'UE in seno al comitato. Fatta salva la protezione delle informazioni riservate, la Commissione metterà prontamente a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio l'analisi delle misure previste di cui all'articolo 13, paragrafo 4, una volta trasmessa agli Stati membri. La Commissione informerà il Parlamento europeo e il Consiglio qualora le misure di risposta dell'Unione previste siano relative a quelle descritte all'articolo 8, paragrafo 4.

Inoltre, qualora un comitato non esprima alcun parere su un progetto di atto di esecuzione, la Commissione terrà nella massima considerazione le opinioni espresse in seno al comitato e considererà prioritario presentare nuovamente al comitato un progetto di atto modificato al fine di garantire il più ampio sostegno possibile a un parere positivo per consenso o a maggioranza qualificata a favore in relazione a un progetto di atto modificato. Qualora fosse necessario ricorrere al comitato di appello, la Commissione terrà nella massima considerazione le opinioni espresse in seno a tale comitato e si adopererà per l'adozione di misure basate sul più ampio sostegno possibile a un parere positivo per consenso o a maggioranza qualificata a favore. Qualora il comitato di appello non esprima alcun parere su un progetto di atto di esecuzione, la Commissione agirà in modo da evitare di contrastare qualsiasi posizione predominante in seno al comitato di appello avverso l'adeguatezza del progetto di atto di esecuzione.

Ultimo aggiornamento: 11 gennaio 2024Note legali - Informativa sulla privacy