Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 3 ottobre 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (COM(2022)0457 – C9-0309/2022 – 2022/0277(COD))(1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1
(1) I servizi di media indipendenti svolgono un ruolo unico nell'ambito del mercato interno. Oltre a costituire un settore economicamente importante e in rapida evoluzione, permettono a cittadini e imprese di accedere a una pluralità di opinioni e di fonti di informazione affidabili, svolgendo in questo modo una funzione di controllo pubblico di interesse generale. I servizi di media sono sempre più accessibili online e a livello transfrontaliero, sebbene non siano soggetti alle stesse norme e non godano dello stesso livello di protezione nei diversi Stati membri.
(1) I servizi di media indipendenti svolgono un ruolo unico per la democrazia, per garantire lo Stato di diritto e per il funzionamento del mercato interno. Oltre a essere un fattore indispensabile nel processo di formazione dell'opinione pubblica e a costituire un settore economicamente importante e in rapida evoluzione, permettono a cittadini e imprese di accedere a una pluralità di opinioni e di fonti di informazione affidabili, svolgendo in questo modo una funzione di controllo pubblico di interesse generale. I servizi di media sono sempre più accessibili online e a livello transfrontaliero, sebbene non siano soggetti alle stesse norme e non godano dello stesso livello di protezione nei diversi Stati membri.
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis) Allo stesso tempo, i servizi di media sono sempre portatori di forme di espressione culturale o rappresentano di per sé una forma di espressione culturale. Questo duplice carattere deve essere sempre rispettato. L'articolo 167, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che l'Unione deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in particolare al fine di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 2
(2) Considerato il loro ruolo unico, tutelare la libertà e il pluralismo deimedia è essenziale affinché il mercato interno dei servizi di media (o "mercato interno dei media") funzioni bene. Si tratta di un mercato che è profondamente mutato dall'inizio del nuovo secolo, diventando sempre più digitale e internazionale. Esso offre numerose opportunità economiche ma deve anche affrontare numerose sfide. Occorre che l'Unione aiuti il settore dei media a cogliere le opportunità presenti nel mercato interno, proteggendo allo stesso tempo i valori comuni dell'Unione e dei suoi Stati membri, come la tutela dei diritti fondamentali.
(2) Considerato il loro ruolo unico e il fatto che sono unodei principali pilastri della democrazia, occorre prestare particolare attenzione alla tutela della libertà e del pluralismo dei media nel mercato interno dei servizi di media. Si tratta di un mercato che è profondamente mutato dall'inizio del nuovo secolo, diventando sempre più digitale e internazionale. Esso offre numerose opportunità economiche ma deve anche affrontare numerose sfide. Occorre che l'Unione sostenga il settore dei media nel cogliere le opportunità presenti nel mercato interno, proteggendo allo stesso tempo i valori comuni dell'Unione e dei suoi Stati membri, come la tutela dei diritti fondamentali.
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 3
(3) Nello spazio dei media digitali i cittadini e le imprese accedono e consumano contenuti mediatici che sono immediatamente accessibili sui loro dispositivi personali, in un contesto sempre più transfrontaliero. Le piattaforme online globali fungono da punti di accesso ai contenuti mediatici, mentre determinati modelli commerciali tendono a basarsi sulla disintermediazione dell'accesso ai servizi di media e ad amplificare la polarizzazione dei contenuti e la disinformazione. Al contempo, queste piattaforme sono fornitori fondamentali di pubblicità online, distraendo risorse finanziarie dal settore dei media con ripercussioni sulla sostenibilità finanziaria di quest'ultimo e di conseguenza sulla diversità dei contenuti proposti. Essendo ad alta densità dicapitale e diconoscenza, i servizi di media devono esseredi una certa portata per rimanere competitivi e prosperare nel mercato interno. A tale fine, la possibilità di offrire servizi a livello transfrontaliero e ricevere investimenti sia all'interno di un determinato Stato membro sia da altri Stati membri è particolarmente importante.
(3) Nello spazio dei media digitali i cittadini e le imprese accedono e consumano contenuti e servizi mediatici che sono immediatamente accessibili sui loro dispositivi personali, in un contesto sempre più transfrontaliero. Le piattaforme online e i motori di ricerca globali fungono da punti di accesso ai contenuti mediatici, mentre determinati modelli commerciali tendono troppo spesso a basarsi sulla disintermediazione dell'accesso ai servizi di media e ad amplificare la polarizzazione dei contenuti e la disinformazione. Al contempo, queste piattaforme e motori di ricerca sono fornitori o intermediari fondamentali di pubblicità online, distraendo risorse finanziarie dal settore dei media con ripercussioni sulla sostenibilità finanziaria e sul lavoro giornalistico di quest'ultimo e di conseguenza sulla diversità dei contenuti proposti. Pertanto, le piattaforme online e i motoridi ricerca dovrebbero essere inclusi nell'ambitodi applicazione del presente regolamento al fine di garantire l'indipendenza e la diversità dei media.Poiché i servizi di media sono ad alta densitàdi capitale e di conoscenza, la loro capacità di raggiungere il pubblico deve rimanere competitiva e prosperare nel mercato interno. A tale fine, la possibilità di offrire servizi a livello transfrontaliero e ricevere investimenti sia all'interno di un determinato Stato membro sia da altri Stati membri è particolarmente importante.
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 4
(4) Il mercato interno dei servizi di media però non è sufficientemente integrato e al suo interno sussistono restrizioni nazionali che limitano la libertà di circolazione. In particolare, la presenza di norme e approcci nazionali diversi nei confronti del pluralismo dei media e dell'indipendenza editoriale, l'insufficiente cooperazione tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, così come modalità non trasparenti e inique di allocazione delle risorse pubbliche e private, rendono difficile per gli operatori del mercato dei media operare ed espandersi a livello transfrontaliero e provocano disparità di condizioni nell'Unione. L'integrità del mercato interno dei servizi di media può essere compromessa anche da fornitori che si dedichino in modo sistematico ad attività di disinformazione, tra cui manipolazione delle informazioni e ingerenze, e abusino delle libertà del mercato interno; tra questi vi sono anche fornitori di servizi di media controllati statalmente e finanziati da certi paesi terzi.
(4) Il mercato interno dei servizi di media però non è sufficientemente integrato. In particolare, la presenza di norme e approcci nazionali diversi nei confronti del pluralismo dei media e dell'indipendenza editoriale, l'insufficiente cooperazione tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, così come modalità non trasparenti e inique di allocazione delle risorse pubbliche e private, rendono difficile per gli operatori del mercato dei media operare ed espandersi a livello transfrontaliero e provocano disparità di condizioni nell'Unione. L'integrità del mercato interno dei servizi di media può essere compromessa anche da fornitori che si dedichino in modo sistematico ad attività di disinformazione, tra cui manipolazione delle informazioni e ingerenze, e abusino delle libertà del mercato interno; tra questi vi sono anche fornitori di servizi di media controllati statalmente e finanziati da certi paesi terzi. È inoltre opportuno stabilire norme minime comuni per le regole e gli approcci nazionali relativi al pluralismo dei media e all'indipendenza editoriale, nel rispetto delle competenze degli Stati membri. La definizione di tali norme è una condizione preliminare per il funzionamento del mercato interno.
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 5
(5) Inoltre, in risposta alle sfide poste al pluralismo dei media e alla libertà dei media online, alcuni Stati membri hanno adottato misure normative, ed è probabile che altri Stati membri facciano altrettanto, con il rischio di aggravare le divergenze tra gli approcci e le restrizioni nazionali alla libera circolazione nel mercato interno.
(5) Inoltre, in risposta alle sfide poste al pluralismo dei media e alla libertà dei media online, alcuni Stati membri hanno adottato misure normative, ed è probabile che altri Stati membri continuino a fare altrettanto, con il rischio di aggravare le divergenze tra gli approcci e le restrizioni nazionali alla libera circolazione nel mercato interno.
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis) Un mercato interno libero e ben funzionante per i servizi di media è un pilastro essenziale di una democrazia funzionante, in quanto offre ai destinatari l'accesso a una pluralità di opinioni e a fonti di informazione affidabili. Il ruolo crescente dell'ambiente online e le sue nuove funzionalità hanno avuto un effetto dirompente sul mercato dei servizi di media, ampliandone sempre più la natura transfrontaliera e promuovendo un mercato realmente europeo dei servizi di media. In tale ambiente i servizi di media non sono soltanto disponibili, ma anche facilmente accessibili ai consumatori dell'Unione, indipendentemente dal loro Stato membro di origine. I servizi di media creati per i destinatari in uno Stato membro sono in grado di avere una portata ben più ampia di quella originariamente prevista. Approcci divergenti a livello nazionale possono ostacolare la capacità dei fornitori di servizi di media di operare in condizioni di parità al fine di rendere disponibili i servizi di media, comprese le notizie e i contenuti di attualità. Tali approcci hanno creato frammentazione del mercato, incertezza giuridica e aumento dei costi di conformità per i fornitori di servizi di media e i professionisti del settore dei media. È pertanto necessario disporre di un quadro giuridico unico che garantisca l'applicazione armonizzata di norme per i fornitori di servizi di media in tutta l'Unione, assicurando che i destinatari dell'Unione abbiano accesso a un'ampia gamma di fonti di informazione affidabili e a un giornalismo di qualità quali beni pubblici al fine di compiere scelte informate, anche in merito allo stato delle loro democrazie.
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 5 ter (nuovo)
(5 ter) Il diritto alla libertà di espressione e di informazione, sancito dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta") e dall'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, comprende il diritto di ricevere o di comunicare informazioni e la libertà e il pluralismo dei media senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Tali articoli richiedono inoltre che negli spazi di comunicazione europei sia garantita la diversità e impongono agli Stati membri di salvaguardare e promuovere il pluralismo dei media. Di conseguenza, il presente regolamento attinge alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e si basa sulle norme elaborate dal Consiglio d'Europa in materia.
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 6
(6) I destinatari dei servizi di media all'interno dell'Unione (persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato membro o che beneficiano dei diritti conferiti loro dal diritto dell'Unione e persone giuridiche stabilite nell'Unione) dovrebbero poter godere pienamente della libertà di usufruire di servizi di media liberi e pluralistici nel mercato interno. Nel promuovere i flussi transfrontalieri di servizi di media occorre garantire un livello minimo di tutela dei destinatari dei servizi nel mercato interno. Ciò sarebbe conforme al diritto di ricevere o di comunicare informazioni ai sensi dell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"). È pertanto necessario armonizzare alcuni aspetti delle norme nazionali relative ai servizi di media. Secondo la relazione finale della Conferenza sul futuro dell'Europa, i cittadini hanno chiesto all'UE di promuovere ulteriormente l'indipendenza e il pluralismo dei media, in particolare introducendo una normativa che affronti le minacce all'indipendenza dei media attraverso norme minime applicabili in tutta l'UE46.
(6) I destinatari dei servizi di media all'interno dell'Unione (persone fisiche che beneficiano dei diritti conferiti loro dal diritto dell'Unione e persone giuridiche stabilite nell'Unione) dovrebbero poter godere pienamente della libertà di avere accesso a servizi di media indipendenti, liberi e pluralistici nel mercato interno. Nel promuovere i flussi transfrontalieri di servizi di media occorre garantire un livello minimo di tutela dei destinatari dei servizi nel mercato interno. Ciò sarebbe conforme al diritto ai sensi dell'articolo 11 della Carta. Conformemente all'articolo 22 della Carta, l'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica. È pertanto necessario armonizzare alcuni aspetti delle norme nazionali relative ai servizi di media. Secondo la relazione finale della Conferenza sul futuro dell'Europa, i cittadini hanno chiesto all'UE di promuovere ulteriormente l'indipendenza e il pluralismo dei media, in particolare introducendo una normativa che affronti le minacce all'indipendenza dei media attraverso norme minime applicabili in tutta l'UE46.
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46 "Conferenza sul futuro dell'Europa – Relazione sul risultato finale", maggio 2022, in particolare proposta n. 27, punto 1, e proposta n. 37, punto 4.
46 "Conferenza sul futuro dell'Europa – Relazione sul risultato finale", maggio 2022, in particolare proposta n. 27, punto 1, e proposta n. 37, punto 4.
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 7
(7) Ai fini del presente regolamento, la definizione di servizi di media dovrebbe limitarsi ai servizi definiti dal trattato, inglobando quindi tutte le forme di attività economica. Tale definizione dovrebbe escludere i contenuti prodotti dagli utenti e caricati su una piattaforma online, a meno che tali contenuti non si configurino come prestazioni di attività professionale svolte normalmente dietro compenso (finanziario o di altra natura). Dovrebbe altresì escludere la corrispondenza esclusivamente privata, come i messaggi di posta elettronica, così come tutti i servizi il cui scopo principale non sia la fornitura di programmi audiovisivi o audio o di pubblicazioni di carattere giornalistico, ossia il cui contenuto sia meramente incidentale al servizio e non ne costituisca la finalità principale, come pubblicità o informazioni relative a un prodotto o a un servizio fornite da siti web che non offrono servizi di media. La definizione di servizi di media dovrebbe comprendere in particolare le trasmissioni televisive o radiofoniche, i servizi di media audiovisivi a richiesta, i podcast audio e le pubblicazioni di carattere giornalistico. La comunicazione aziendale e la distribuzione di materiale informativo o promozionale a entità pubbliche o private dovrebbero essere escluse dall'ambito di tale definizione.
(7) Ai fini del presente regolamento, la definizione di servizi di media dovrebbe limitarsi ai servizi definiti dal trattato, inglobando quindi tutte le forme di attività economica per le quali generalmente è prevista una remunerazione, comprese le forme di lavoro atipiche, come il lavoro freelance o il giornalismo indipendente. Tale definizione dovrebbe escludere i contenuti prodotti dagli utenti e caricati su una piattaforma online, a meno che tali contenuti non si configurino come prestazioni di attività professionale svolte normalmente dietro compenso (finanziario o di altra natura). Dovrebbe altresì escludere la corrispondenza esclusivamente privata, come i messaggi di posta elettronica, così come tutti i servizi il cui scopo principale non sia la fornitura di programmi audiovisivi o audio o di pubblicazioni di carattere giornalistico, ossia il cui contenuto sia meramente incidentale al servizio e non ne costituisca la finalità principale, come pubblicità o informazioni relative a un prodotto o a un servizio fornite da siti web che non offrono servizi di media. La comunicazione aziendale e la distribuzione di materiale informativo o promozionale a entità pubbliche o private dovrebbero essere escluse dall'ambito di tale definizione.
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis) L'ambiente mediatico sta subendo cambiamenti profondi e repentini. Sebbene il ruolo dei media in una società democratica non sia cambiato, i media dispongono di strumenti aggiuntivi per facilitare l'interazione e il coinvolgimento. È importante che la politica in materia di media tenga conto di tali sviluppi e degli sviluppi futuri. Pertanto, la nozione di media utilizzata nel presente regolamento dovrebbe essere interpretata in senso ampio in modo da includere tutti gli attori che partecipano alla produzione e alla diffusione, rivolte a un numero potenzialmente elevato di persone, di contenuti, che hanno la responsabilità editoriale o che supervisionano i contenuti.
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 8
(8) Nel mercato digitalizzato dei media, i fornitori di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online di dimensioni molto grandi possono rientrare nella definizione di fornitori di servizi di media. In genere questo tipo di fornitori riveste un ruolo fondamentale nell'organizzazione dei contenuti, anche attraverso metodi automatizzati o algoritmi, ma non esercita la responsabilità editoriale sui contenuti a cui dà accesso. Tuttavia, in un ambiente mediatico sempre più convergente, alcuni fornitori di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online di dimensioni molto grandi hanno cominciato a esercitare un controllo editoriale su una o più sezioni dei loro servizi. Questo tipo di soggetto potrebbe quindi essere definito sia come fornitore di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online di dimensioni molto grandi sia come fornitore di servizi di media.
(8) Nel mercato digitalizzato dei media, i fornitori di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online di dimensioni molto grandi possono rientrare nella definizione di fornitori di servizi di media. In genere questo tipo di fornitori riveste un ruolo fondamentale nell'organizzazione dei contenuti, anche attraverso metodi automatizzati o algoritmi, ma non esercita la responsabilità editoriale sui contenuti a cui dà accesso. Tuttavia, in un ambiente mediatico sempre più convergente, alcuni fornitori di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online di dimensioni molto grandi hanno cominciato a esercitare un controllo editoriale su una o più sezioni dei loro servizi. Quando esercitano un controllo editoriale su una o più sezioni dei loro servizi, tali soggetti potrebbero quindi essere definiti sia come fornitori di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online di dimensioni molto grandi sia come fornitori di servizi di media.
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis) La capacità delle piattaforme online di fornire accesso ai servizi di media senza esercitare la responsabilità editoriale su di essi e di commercializzare la possibilità di mostrare agli utenti annunci pubblicitari consente loro di agire come concorrenti diretti dei fornitori di servizi di media per i quali effettuano l'intermediazione e la distribuzione dei servizi di media. Dato il trasferimento del valore economico a favore delle piattaforme online, la definizione di "misurazione dell'audience" di cui al presente regolamento dovrebbe essere intesa come comprendente i dati sui servizi di media consumati dai destinatari dei servizi di media e delle piattaforme online. Ciò garantirà che tutti gli intermediari coinvolti nella distribuzione dei contenuti siano trasparenti in merito alle loro metodologie di misurazione dell'audience, in modo da consentire agli inserzionisti di compiere scelte informate, il che dovrebbe promuovere la concorrenza.
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 9
(9) La definizione di misurazione dell'audience dovrebbe comprendere sistemi di misurazione sviluppati rispettando norme settoriali nell'ambito di organismi di autoregolamentazione, quali i comitati misti settoriali, e sistemi di misurazione sviluppati al di fuori di tali approcci di autoregolamentazione. Questi ultimi sono tendenzialmente utilizzati da alcuni operatori online che misurano la propria audience o forniscono loro sistemi di misurazione dell'audience proprietari che non sono necessariamente conformi alle norme settoriali comunemente riconosciute. Dato l'impatto significativo che hanno sui mercati della pubblicità e dei media, tali sistemi di misurazione dell'audience dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento.
(9) La definizione di misurazione dell'audience dovrebbe comprendere sistemi di misurazione sviluppati rispettando norme settoriali nell'ambito di organismi di autoregolamentazione, quali i comitati misti settoriali, e sistemi di misurazione sviluppati al di fuori di tali approcci di autoregolamentazione. Questi ultimi sono tendenzialmente utilizzati da alcuni operatori online, comprese le piattaforme online, che misurano la propria audience o forniscono loro sistemi di misurazione dell'audience proprietari che non sono necessariamente conformi alle norme settoriali comunemente riconosciute. Dato l'impatto significativo che hanno sui mercati della pubblicità e dei media, tali sistemi di misurazione dell'audience dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento. I fornitori di servizi di media che si conformano alle norme settoriali comunemente riconosciute non dovrebbero essere considerati fornitori di sistemi di misurazione dell'audience proprietari.
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 10
(10) La pubblicità statale dovrebbe essere intesa in senso ampio in modo da comprendere attività promozionali o di autopromozione svolte da, a favore o per conto di un'ampia gamma di autorità o entità pubbliche, inclusi governi, autorità o organismi di regolamentazione, nonché imprese statali o altri enti controllati dallo Stato in diversi settori, a livello nazionale o regionale,o governi locali di enti territoriali con più di 1 milione diabitanti. La definizione di pubblicità statale non dovrebbe tuttavia includere i messaggi di emergenza diramati da autorità pubbliche necessari, ad esempio, in caso di calamità naturali o disastri sanitari, incidenti o eventi improvvisi che possano arrecare danno a persone.
(10) La pubblicità statale dovrebbe essere intesa in senso ampio in modo da comprendere attività promozionali o di autopromozione, che includono la pubblicità e gli acquisti, svolte da, a favore o per conto di un'ampia gamma di autorità o entità pubbliche, inclusi istituzioni, organi e organismi dell'Unione, governi, autorità o organismi di regolamentazione, nonché imprese statali o altri enti controllati dallo Stato in diversi settori, a livello nazionale, regionale o locale. Ai fini dell'allocazione della pubblicità statale e degli acquisti, anche in caso di calamità naturali o disastri sanitari, incidenti o altri eventi rilevanti imprevisti che possano arrecare danno a una parte significativa della popolazione, la normativa nazionale dovrebbe definire i criteri inanticipo.I messaggi di emergenza diramati da autorità pubbliche dovrebbero essere intesi in senso ampio come diversi dalla pubblicità statale.
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 11
(11) Affinché la società goda dei benefici del mercato interno dei media è fondamentale garantire non solo le libertà fondamentali sancite dal trattato, ma anche la certezza giuridica di cui necessitano i destinatari dei servizi di media per poter fruire dei vantaggi che ne derivano. I destinatari dovrebbero poter accedere a servizi di media di qualità prodotti da giornalisti e responsabili editoriali in modo indipendente e in linea con gli standard giornalistici, contenenti quindi informazioni affidabili, tra cui notizie e contenuti di attualità. Da tale diritto non deriva alcun obbligo corrispondente per i fornitori di servizi di media di rispettare norme che non siano esplicitamente stabilite per legge. I servizi di media di qualità costituiscono anche un antidoto alla disinformazione, tra cui le manipolazioni dell'informazione e le ingerenze da parte di entità straniere.
(11) Affinché la società goda dei benefici del mercato interno dei media è fondamentale garantire non solo le libertà fondamentali sancite dal trattato, ma anche la certezza giuridica di cui necessitano i destinatari dei servizi di media per poter fruire dei vantaggi che ne derivano. I destinatari dei servizi di media dovrebbero poter accedere a servizi di media di qualità prodotti da giornalisti, responsabili editoriali, caporedattori e operatori dei media in modo indipendente e in linea con gli standard etici e professionali giornalistici, contenenti pertanto informazioni affidabili, di interesse politico o sociale a livello locale, nazionale o internazionale, senza alcuna ingerenza da parte delle autorità pubbliche o senza essere influenzati da interessi economici. I servizi di media di qualità costituiscono anche un antidoto essenziale alla disinformazione, tra cui le manipolazioni dell'informazione e le ingerenze da parte di entità straniere.
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 14
(14) La tutela dell'indipendenza editoriale è una condizione preliminare necessaria per l'esercizio dell'attività dei fornitori di servizi di media e per la loro integrità professionale. L'indipendenza editoriale è particolarmente importante per i fornitori di servizi di media che forniscono notizie e contenuti di attualità in considerazione del ruolo sociale che tali contenuti rivestono in quanto bene pubblico. I fornitori di servizi di media dovrebbero poter svolgere le loro attività economiche liberamente nel mercato interno e competere su un piano di parità in un ambiente sempre più online dove le informazioni fluiscono attraverso le frontiere.
(14) La tutela dell'indipendenza editoriale è una condizione preliminare necessaria per l'esercizio dell'attività dei fornitori di servizi di media e per la loro integrità professionale, soprattutto in considerazione del ruolo sociale che tali contenuti rivestono in quanto bene pubblico. I fornitori di servizi di media dovrebbero poter svolgere le loro attività economiche liberamente nel mercato interno e competere su un piano di parità in un ambiente sempre più online dove le informazioni fluiscono attraverso le frontiere. Inoltre, al fine di garantire l'indipendenza e il pluralismo dei media, è di fondamentale importanza mettere in atto le misure necessarie per creare un ambiente sicuro che consenta a giornalisti, responsabili editoriali, caporedattori, direttori e operatori dei media di svolgere le loro attività. A tal fine, oltre a salvaguardare la libertà dei media, è necessario tutelare anche la libertà all'interno dei media.
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 15
(15) Gli Stati membri hanno adottato approcci differenti alla tutela dell'indipendenza editoriale, che è sottoposta a sfide sempre maggiori in tutta l'Unione. In particolare, in numerosi Stati membri si registrano crescenti ingerenze nelle decisioni editoriali dei fornitori di servizi di media. Si tratta di ingerenze che possono essere dirette o indirette, esercitate dallo Stato o da altri soggetti, tra cui autorità pubbliche, funzionari eletti, funzionari amministrativi e personaggi politici, ad esempio al fine di ottenere un vantaggio politico. Gli azionisti o altri soggetti privati che hanno interessi nel settore della fornitura di servizi di media possono agire in modi che vanno al di là del necessario equilibrio tra la loro libertà d'impresa e la libertà di espressione, da una parte, e tra la libertà editoriale di espressione e i diritti all'informazione degli utenti, dall'altra, per perseguire vantaggi economici o di altro tipo. A ciò si aggiunga che recenti tendenze nella distribuzione e nel consumo di contenuti mediatici, soprattutto nell'ambiente online, hanno spinto gli Stati membri a considerare l'opportunità di adottare leggi mirate a regolamentare la fornitura di contenuti mediatici. Anche gli approcci adottati dai fornitori di servizi di media sono eterogenei. Ne consegue che nel mercato interno le condizioni per l'esercizio delle attività economiche da parte dei fornitori di servizi di media e, in ultima istanza, la qualità dei servizi di media che giungono ai cittadini e alle imprese risentono negativamente di tali ingerenze e della frammentazione della normativa e degli approcci. È pertanto necessario stabilire garanzie efficaci che consentano l'esercizio della libertà editoriale in tutta l'Unione, in modo che i fornitori di servizi di media possano produrre e distribuire i loro contenuti in maniera indipendente a livello transfrontaliero e che i destinatari dei servizi possano ricevere tali contenuti.
(15) Gli Stati membri hanno adottato approcci differenti alla tutela dell'indipendenza editoriale, che è sottoposta a sfide sempre maggiori in tutta l'Unione. Il fatto che in numerosi Stati membri si registrano crescenti ingerenze nelle decisioni editoriali dei fornitori di servizi di media rende necessaria un'azione legislativa. Si tratta di ingerenze che possono rappresentare una violazione dei principi dello Stato di diritto e che possono essere dirette o indirette, esercitate dallo Stato o da altri soggetti, tra cui autorità pubbliche, funzionari eletti, funzionari amministrativi e personaggi politici, ad esempio al fine di ottenere un vantaggio politico. Gli azionisti o altri soggetti privati che hanno interessi nel settore della fornitura di servizi di media possono agire in modi che vanno al di là del necessario equilibrio tra la loro libertà d'impresa e la libertà di espressione, da una parte, e tra la libertà editoriale di espressione e i diritti all'informazione degli utenti, dall'altra, per perseguire vantaggi economici o di altro tipo. Questo sembra verificarsi soprattutto quando il potere economico è tale da riuscire a plasmare le opinioni, il che può interferire con il processo di formazione dell'opinione pubblica. A ciò si aggiunga che recenti tendenze nella distribuzione e nel consumo di contenuti mediatici, soprattutto nell'ambiente online, hanno spinto gli Stati membri a considerare l'opportunità di adottare leggi mirate a regolamentare la fornitura di contenuti mediatici. Anche gli approcci adottati dai fornitori di servizi di media sono eterogenei. Ne consegue che nel mercato interno le condizioni per l'esercizio delle attività economiche da parte dei fornitori di servizi di media e, in ultima istanza, la qualità dei servizi di media che giungono ai cittadini e alle imprese risentono negativamente di tali ingerenze e della frammentazione della normativa e degli approcci. È pertanto necessario stabilire garanzie efficaci che consentano l'esercizio della libertà editoriale in tutta l'Unione, in modo che i fornitori di servizi di media possano produrre e distribuire i loro servizi di media in maniera indipendente a livello transfrontaliero e che i destinatari dei servizi possano ricevere tali servizi di media.
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 16
(16) I giornalisti e responsabili editoriali sono i soggetti principali della produzione e della fornitura di contenuti mediatici affidabili, in particolare per il fatto che comunicano notizie o contenuti di attualità. È pertanto fondamentale tutelare la capacità dei giornalisti di raccogliere, verificare e analizzare le informazioni, comprese quelle comunicate in via confidenziale. In particolare, i fornitori di servizi di media e i giornalisti (inclusi coloro che sono impiegati in forme di lavoro atipiche, come i free lance) dovrebbero poter confidare in una solida protezione delle fonti giornalistiche e delle comunicazioni, anche rispetto all'utilizzo di tecnologie di sorveglianza, poiché in assenza di tali misure di protezione potrebbero essere dissuasi dal collaborare con i media per informare il pubblico su argomenti di interesse comune. Di conseguenza la libertà dei giornalisti di esercitare la loro attività economica e di svolgere la loro funzione vitale di controllo pubblico potrebbe essere compromessa, con ripercussioni negative per quanto riguarda l'accesso a servizi di media di qualità. La protezione delle fonti giornalistiche contribuisce alla tutela dei diritti fondamentali sanciti dall'articolo 11 della Carta.
(16) I giornalisti, i responsabili editoriali, i caporedattori e gli operatori dei media sono i soggetti principali della produzione e della fornitura di servizi di media affidabili. È pertanto fondamentale tutelare la capacità dei giornalisti di raccogliere, verificare e analizzare le informazioni, comprese quelle comunicate in via confidenziale sia offline che online. In particolare, i fornitori di servizi di media, gli operatori dei media e i giornalisti (inclusi coloro che sono impiegati in forme di lavoro atipiche, come i free lance e i blogger) dovrebbero poter confidare sulla più solida protezione delle fonti giornalistiche e delle comunicazioni, anche rispetto alle interferenze arbitrarie e all'utilizzo di tecnologie di sorveglianza, poiché in assenza di tali misure di protezione potrebbero essere dissuasi dal collaborare con i media per informare il pubblico su argomenti di interesse comune. Di conseguenza la libertà di espressione e la capacità dei giornalisti e degli operatori dei media di esercitare la loro attività economica e di svolgere la loro funzione vitale di controllo pubblico potrebbero essere compromesse, con ripercussioni negative per quanto riguarda l'accesso a servizi di media di qualità. La protezione delle fonti giornalistiche è una condizione preliminare per la tutela dei diritti fondamentali sanciti dall'articolo 11 della Carta ed è essenziale per salvaguardare la funzione di controllo pubblico svolta dal giornalismo d'inchiesta nelle società democratiche.
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis) La difesa dello Stato di diritto nell'Unione è essenziale per il funzionamento delle democrazie degli Stati membri. Gli strumenti dell'Unione a tal fine si sono ampliati per includere, oltre alla procedura di cui all'articolo 7 TUE, nuovi quadri quali la relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto e il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis. Il buon funzionamento dei sistemi dello Stato di diritto è direttamente correlato a media liberi e pluralistici. La libertà e il pluralismo dei media rappresentano un pilastro centrale del quadro dell'Unione per la difesa dello Stato di diritto e il loro stato è esaminato annualmente nel quadro della relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto. La protezione delle fonti giornalistiche, le garanzie di indipendenza editoriale e un solido sistema di protezione dall'uso improprio di determinate misure e tecnologie sono essenziali per sostenere il quadro dell'Unione in materia di Stato di diritto. Le azioni che mettono a rischio la libertà e il pluralismo dei media, quali la detenzione, il sanzionamento, la perquisizione, il sequestro o l'ispezione dei fornitori di servizi di media, danneggiano gravemente lo Stato di diritto e dovrebbero pertanto essere considerate violazioni dei principi dello Stato di diritto, attivando così i meccanismi sanzionatori previsti dall'articolo 7 TUE e dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2092.
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1 bisRegolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1).
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 16 ter (nuovo)
(16 ter) I metodi di sorveglianza impiegati nei confronti di giornalisti e operatori dei media sono molteplici e comprendono l'intercettazione delle comunicazioni elettroniche e dei metadati, la pirateria informatica di dispositivi o software, compresi gli attacchi di negazione del servizio, l'intercettazione telefonica, l'intercettazione ambientale, la videoregistrazione, il tracciamento della geolocalizzazione mediante identificazione a radiofrequenza, il sistema di posizionamento globale o i dati provenienti dalle celle telefoniche, l'estrazione di dati e il monitoraggio dei social media. Tali metodi potrebbero avere gravi ripercussioni sul diritto dei giornalisti e degli operatori dei media alla vita privata, alla protezione dei loro dati e alla libertà di espressione. Le tutele garantite dal presente regolamento comprendono pertanto sia le attuali forme di sorveglianza digitale sia le future tecnologie che potrebbero emergere a seguito dell'innovazione tecnologica. Tali tutele non pregiudicano l'applicazione del diritto vigente e futuro dell'Unione che limita o vieta lo sviluppo, l'utilizzo e il commercio di specifiche tecnologie di sorveglianza ritenute troppo invasive. Gli spyware che garantiscono un accesso illimitato ai dati personali, compresi quelli sensibili, su un dispositivo potrebbero incidere sull'essenza stessa del diritto alla vita privata e pertanto non dovrebbero in alcun caso essere considerati necessari e proporzionati ai sensi del diritto dell'Unione.
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 17
(17) La protezione delle fonti giornalistiche è attualmente regolamentata in modo eterogeneo negli Stati membri. Alcuni di essi prevedono una protezione assoluta dalle coercizioni nei confronti dei giornalisti a divulgare informazioni circa l'identità della loro fonte nei procedimenti penali e amministrativi. Altri Stati membri prevedono una protezione qualificata limitata ai procedimenti giudiziari basati su accuse di natura penale, mentre altri prevedono una protezione che assume la forma di principio generale. Tutto ciò dà luogo a una frammentazione normativa nel mercato interno dei media. Ne consegue che i giornalisti, che lavorano sempre più su progetti di natura transfrontaliera e che forniscono i loro servizi a utenti e, per estensione, a fornitori di servizi di media transfrontalieri, possono andare incontro a ostacoli, incertezza giuridica e disparità di condizioni di concorrenza. La protezione delle fonti e delle comunicazioni giornalistiche ha pertanto bisogno di essere armonizzata e ulteriormente rafforzata a livello di Unione.
(17) La protezione delle fonti e delle comunicazioni giornalistiche è attualmente regolamentata in modo eterogeneo negli Stati membri. Alcuni di essi prevedono una protezione assoluta dalle coercizioni nei confronti dei giornalisti a divulgare informazioni circa l'identità della loro fonte nei procedimenti penali e amministrativi. Altri Stati membri prevedono una protezione qualificata limitata ai procedimenti giudiziari basati su accuse di natura penale, mentre altri prevedono una protezione che assume la forma di principio generale. Nonostante le norme esistenti codificate dal Consiglio d'Europa e la giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell'uomo, gli esempi pratici di diversi Stati membri hanno rivelato che esistono approcci molto diversi in materia e che le fonti giornalistiche non sono protette in talune situazioni. Tutto ciò dà luogo a una frammentazione normativa nel mercato interno dei media. Ne consegue che i giornalisti, che lavorano sempre più su progetti di natura transfrontaliera e che forniscono i loro servizi a utenti e, per estensione, a fornitori di servizi di media transfrontalieri, possono andare incontro a ostacoli, incertezza giuridica e disparità di condizioni di concorrenza. La protezione delle fonti e delle comunicazioni giornalistiche ha pertanto bisogno di essere rafforzata nel modo più completo ed esteso possibile. A tal fine, il presente regolamento armonizza il livello di protezione fornito alle fonti e alle comunicazioni giornalistiche introducendo norme minime a livello di Unione. Un'interferenza con le fonti giornalistiche deve sempre essere valutata rispetto al danno arrecato alla libertà di espressione e di informazione. Qualsiasi misura che interferisca con le fonti giornalistiche dovrebbe essere soggetta a ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale. I giornalisti impegnati in progetti transfrontalieri dovrebbero beneficiare delle norme di protezione più rigorose negli Stati membri interessati. A livello di Unione, la protezione delle fonti e delle comunicazioni giornalistiche dovrebbe corrispondere quantomeno a quella prevista dalle norme internazionali ed europee e dovrebbe essere conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)
(17 bis) La sicurezza digitale e la riservatezza delle comunicazioni elettroniche sono diventate una delle principali preoccupazioni dei giornalisti e degli operatori dei media. Alla luce di tale circostanza, la promozione e la protezione degli strumenti di anonimizzazione e dei servizi crittografati end-to-end utilizzati dai fornitori di servizi di media e dai loro dipendenti devono essere incoraggiate a livello di Unione al fine di garantire un pari livello di accesso a tali apparecchiature in tutti gli Stati membri. Tali strumenti sono diventati essenziali per consentire ai giornalisti di esercitare liberamente il loro lavoro e i loro diritti alla vita privata, alla protezione dei dati e alla libertà di espressione, anche proteggendo le loro comunicazioni e tutelando la riservatezza delle loro fonti.
Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 18
(18) I media di servizio pubblico istituiti dagli Stati membri svolgono un ruolo particolare nel mercato interno dei media in quanto, nell'ambito della loro missione, garantiscono ai cittadini e alle imprese accesso a informazioni di qualità e a una copertura mediatica imparziale. Tuttavia i media di servizio pubblico possono essere particolarmente esposti al rischio di ingerenze, data la loro vicinanza istituzionale allo Stato e a motivo dei finanziamenti pubblici che ricevono. Questo rischio può essere aggravato dalla disparità delle garanzie a tutela dell'indipendenza della governance e dell'equilibrio della copertura mediatica da parte dei media di servizio pubblico nell'Unione. Tale situazione può condurre a una copertura mediatica distorta o parziale, a una concorrenza falsata nel mercato interno dei media, e può incidere negativamente sull'accesso a servizi di media indipendenti e imparziali. È pertanto necessario, sulla base delle norme internazionali elaborate a questo riguardo dal Consiglio d'Europa, istituire garanzie giuridiche per il funzionamento indipendente dei media di servizio pubblico in tutta l'Unione. È altresì necessario garantire che, fatta salva l'applicazione della normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato, i fornitori di media di servizio pubblico usufruiscano di finanziamenti sufficienti e stabili per svolgere la loro missione, tali da assicurare loro la prevedibilità della pianificazione. Preferibilmente tali finanziamenti dovrebbero essere decisi e ottenuti su base pluriennale, in linea con la missione di servizio pubblico dei fornitori di media di servizio pubblico, in modo da non lasciare spazio per ingerenze indebite derivanti da negoziati di bilancio annuali. Le prescrizioni di cui al presente regolamento non incidono sulla competenza degli Stati membri di provvedere al finanziamento dei media di servizio pubblico come sancito dal protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(18) I media di servizio pubblico istituiti dagli Stati membri svolgono un ruolo particolare nel mercato interno dei media e nella salvaguardia del pluralismo dei media in quanto, nell'ambito del loro mandato, garantiscono ai cittadini e alle imprese accesso a un'offerta di contenuti diversificata, comprese informazioni di qualità e a una copertura mediatica imparziale. Costituiscono un forum di discussione pubblica e un mezzo per promuovere una più ampia partecipazione democratica degli individui. Per tale motivo il pluralismo dei media può essere garantito soltanto attraverso un'adeguata diversità che si rifletta nell'offerta di contenuti dei media di servizio pubblico. L'indipendenza dei media di servizio pubblico è particolarmente importante durante i periodi elettorali per garantire che i cittadini abbiano accesso a informazioni imparziali e di qualità. Tuttavia i media di servizio pubblico possono essere particolarmente esposti al rischio di ingerenze, data la loro vicinanza istituzionale allo Stato e a motivo dei finanziamenti pubblici che ricevono, che potrebbero esporli a ulteriori vulnerabilità rispetto ad altri attori del mercato interno dei media, tanto da minacciare la loro esistenza. Questo rischio può essere aggravato dalla disparità delle garanzie a tutela dell'indipendenza della governance e dell'equilibrio della copertura mediatica da parte dei media di servizio pubblico nell'Unione. Questo rischiopuò anche tradursi in pressioni da parte di dirigenti di designazione politica sull'indipendenza editoriale dei giornalisti e dei caporedattori per interessi politici o economici. Tali situazioni possono condurre a una copertura mediatica distorta o parziale, a una concorrenza falsata nel mercato interno dei media, e possono incidere negativamente sull'accesso a servizi di media indipendenti e imparziali. È pertanto necessario, sulla base delle norme internazionali elaborate a questo riguardo dal Consiglio d'Europa, istituire garanzie giuridiche per il funzionamento indipendente dei media di servizio pubblico in tutta l'Unione. I dirigenti dei fornitori di media di servizio pubblico dovrebbero essere indipendenti, imparziali e liberi da interessi politici o economici. Dovrebbero essere previste norme chiare applicabili agli eventuali conflitti di interesse da parte della dirigenza dei fornitori di servizi di media pubblici. Le persone o gli organismi che costituiscono la più alta autorità decisionale dei fornitori di media di servizio pubblico dovrebbero essere nominati e, se necessario, destituiti secondo criteri prevedibili, trasparenti, non discriminatori, equilibrati sotto il profilo del genere e oggettivi, garantendo le qualifiche delle persone che ricoprono tali posizioni. È altresì necessario garantire che, fatta salva l'applicazione della normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato, i fornitori di media di servizio pubblico usufruiscano di finanziamenti sufficienti e stabili per svolgere il loro mandato, tali da assicurare loro la prevedibilità della pianificazione e da consentire loro di elaborare offerte per nuovi settori di interesse pubblico o nuovi contenuti e forme e di evolvere dal punto di vista tecnologico, al fine di mantenere una posizione competitiva sul mercato interno dei media. Tali finanziamenti dovrebbero essere decisi e ottenuti sulla base di procedure prevedibili, trasparenti, indipendenti, imparziali e non discriminatorie, su base pluriennale, in linea con il mandato di servizio pubblico dei fornitori di media di servizio pubblico, in modo da non lasciare spazio per ingerenze indebite derivanti da negoziati di bilancio annuali. Le prescrizioni in materia di trasparenza di cui al presente regolamento non incidono sulla competenza degli Stati membri di provvedere al finanziamento dei media di servizio pubblico come sancito dal protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("protocollo di Amsterdam").
Emendamento 25 Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo)
(18 bis) A vantaggio del pubblico europeo, i fornitori di media di servizio pubblico dovrebbero promuovere il pluralismo dei media e contribuire a rafforzare i mercati dei media. Dovrebbero offrire un'ampia gamma di contenuti che rispondano a interessi, prospettive e profili demografici diversificati, includendo tutti i segmenti della società, comprese le minoranze.
Emendamento 26 Proposta di regolamento Considerando 18 ter (nuovo)
(18 ter) L'articolo 5, paragrafo 2, non dovrebbe applicarsi a un fornitore di servizi di media che fa parte di un gruppo i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro e i cui ricavi totali connessi al mandato di servizio pubblico rappresentano meno del 10 % dei ricavi consolidati connessi ai media di tale gruppo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 27 Proposta di regolamento Considerando 19
(19) È fondamentale che i destinatari dei servizi di media sappiano con certezza chi sta dietro ai mezzi di informazione e chi li possiede, in modo da poter individuare e comprendere i potenziali conflitti di interesse, il che rappresenta un prerequisito per la formazione di opinioni ben informate e di conseguenza per la partecipazione attiva a una democrazia. Tale trasparenza è anche uno strumento efficace per limitare i rischi di ingerenze nell'indipendenza editoriale. È pertanto necessario introdurre obblighi di informazione comuni per tutti i fornitori di servizi di media pertinenti in tutta l'Unione, che dovrebbero includere obblighi proporzionati di informazione sugli assetti proprietari. In tale contesto, le misure adottate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/84949 non dovrebbero essere pregiudicate. Le informazioni richieste dovrebbero essere divulgate dai fornitori sui rispettivi siti web o su altri mezzi il cui accesso sia semplice e diretto.
(19) È fondamentale che i destinatari dei servizi di media sappiano con certezza chi sta dietro ai mezzi di informazione e chi li possiede, in modo da poter individuare e comprendere i potenziali conflitti di interesse, il che rappresenta un prerequisito per la formazione di opinioni ben informate e di conseguenza per la partecipazione attiva a una democrazia. Tale trasparenza è quindi uno strumento efficace per limitare i rischi di ingerenze nell'indipendenza editoriale. È pertanto necessario introdurre obblighi di informazione comuni per i fornitori di servizi di media che esercitano la responsabilità editoriale in tutta l'Unione, che dovrebbero includere obblighi proporzionati di informazione sugli assetti proprietari. In tale contesto, le misure adottate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/84949 non dovrebbero essere pregiudicate. Le informazioni richieste dovrebbero essere divulgate dai fornitori sui rispettivi siti web o su altri mezzi il cui accesso sia semplice e diretto in un formato intuitivo.È pertanto necessario che gli Stati membri affidino a un'autorità o a un organismo nazionale di regolamentazione competente il compito di monitorare il rispetto di tali obblighi di informazione e di sviluppare e gestire una banca dati sulla proprietà dei media. Tale autorità o organismo nazionale di regolamentazione dovrebbe essere in grado di chiedere e ricevere informazioni aggiuntive da parte dei fornitori di servizi di media che siano pertinenti per i loro compiti. Per rafforzare ulteriormente le informazioni a disposizione dei destinatari dei servizi di media e garantirne l'accessibilità e l'uniformità, il comitato dovrebbe istituire e mantenere una banca dati europea sulla proprietà dei media.
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49 Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
49 Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
Emendamento 28 Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)
(19 bis) L'accesso del pubblico a determinati dati di contatto, alle informazioni sulla proprietà e alle informazioni sulla pubblicità statale e sul sostegno finanziario statale concesso ai fornitori di servizi di media è essenziale affinché i destinatari dei servizi di media possano comprendere e controllare potenziali conflitti di interesse, contribuendo nel contempo a preservare la fiducia e agevolando la tempestiva ed efficiente disponibilità di informazioni per le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione o per il comitato. Tuttavia, per attenuare eventuali oneri amministrativi, alcune categorie di dati dovrebbero essere fornite solo in casi debitamente giustificati, in modo proporzionato ed equilibrato e al fine di garantire i diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali.
Emendamento 29 Proposta di regolamento Considerando 20
(20) Per l'integrità dei media è necessario anche un approccio attivo, affinché le imprese del settore dei media promuovano l'indipendenza editoriale, in particolare mediante garanzie interne. I fornitori di servizi di media dovrebbero adottare misure proporzionate per garantire ai responsabili editoriali, una volta concordata la linea editoriale generale tra questi e i proprietari, la libertà di prendere decisioni individuali nell'ambito della loro attività professionale. L'obiettivo di difendere i responsabili editoriali da ingerenze indebite nelle decisioni da loro adottate su contenuti specifici nell'ambito del loro lavoro quotidiano contribuisce a garantire parità di condizioni nel mercato interno dei servizi di media e la qualità di tali servizi. L'obiettivo è conforme anche al diritto fondamentale di ricevere o di comunicare informazioni di cui all'articolo 11 della Carta. Alla luce di tali considerazioni, i fornitori di servizi di media dovrebbero anche garantire ai destinatari dei loro servizi la trasparenza in merito a effettivi o possibili conflitti di interesse.
(20) L'integrità dei media può essere sostenuta promuovendo e assicurando standard giornalistici in tutta l'Unione nonché promuovendo e assicurando l'indipendenza editoriale dei fornitori di servizi di media, in particolare mediante garanzie interne, al fine di garantire che le informazioni siano affidabili e che qualsiasi orientamento ideologico sia limitato dall'irrinunciabile esigenza di comunicare le notizie e le opinioni in modo veritiero ed etico. I fornitori di servizi di media dovrebbero adottare misure per garantire ai responsabili editoriali e ai caporedattori la libertà di prendere decisioni editoriali, sulla base della linea editoriale stabilita, nell'ambito della loro attività professionale. Tali misure dovrebbero rafforzare non solo le garanzie per la libertà dei media, ma anche la libertà all'interno dei media. L'obiettivo di difendere i responsabili editoriali e i caporedattori da ingerenze indebite nelle decisioni da loro adottate su contenuti specifici nell'ambito del loro lavoro quotidiano contribuisce a garantire parità di condizioni nel mercato interno dei servizi di media e la qualità di tali servizi. L'obiettivo è conforme anche al diritto fondamentale di ricevere o di comunicare informazioni di cui all'articolo 11 della Carta e alla risoluzione 1003 (1993) del Consiglio d'Europa. Alla luce di tali considerazioni, i fornitori di servizi di media dovrebbero anche garantire ai destinatari dei loro servizi la trasparenza e la divulgazione in merito a effettivi o possibili conflitti di interesse e garantire che i loro proprietari, editori e dirigenti rispettino i più elevati standard professionali per quanto riguarda l'integrità e l'indipendenza editoriale.
Emendamento 30 Proposta di regolamento Considerando 21
(21) Per ridurre gli oneri normativi, le microimprese di cui all'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio50 dovrebbero essere escluse dagli obblighi concernenti le garanzie interne e di informazione, ai fini dell'indipendenza delle decisioni editoriali individuali. I fornitori di servizi di media dovrebbero inoltre essere liberi di adattare le garanzie interne alle loro esigenze, soprattutto se sono piccole e medie imprese ai sensi del suddetto articolo. La raccomandazione che accompagna il presente regolamento51 contiene un catalogo di garanzie interne volontarie che possono essere adottate a questo riguardo nell'ambito delle imprese del settore dei media. Il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato in modo da privare i proprietari dei fornitori privati di servizi di media della loro prerogativa di fissare obiettivi strategici o generali e di promuovere la crescita e la sostenibilità finanziaria delle loro imprese. A tale proposito il presente regolamento riconosce che l'obiettivo di promuovere l'indipendenza dei media deve essere conciliato con i diritti e gli interessi legittimi dei proprietari privati di media.
(21) I fornitori di servizi di media dovrebbero adottare garanzie interne in linea con le loro strutture ed esigenze. La raccomandazione che accompagna il presente regolamento51 contiene un catalogo di garanzie interne volontarie che potrebbero essere considerate a questo riguardo nell'ambito delle imprese del settore dei media. Il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato in modo da privare i proprietari dei fornitori privati di servizi di media della loro prerogativa di decidere in merito alla composizione dei loro gruppi editoriali o alla loro linea editoriale, di fissare obiettivi strategici o generali e di promuovere la crescita e la sostenibilità finanziaria delle loro imprese. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato nel senso che il proprietario o il dirigente aziendale di un fornitore di servizi di media possa interferire indebitamente con il lavoro dei suoi responsabili editoriali e caporedattori che operano conformemente alla linea editoriale stabilita, ad esempio obbligandoli ad aggiungere o rimuovere contenuti prima che siano messi a disposizione del pubblico. A tale proposito il presente regolamento riconosce che l'obiettivo di assicurare e promuovere l'indipendenza dei media deve essere conciliato con i diritti e gli interessi legittimi dei proprietari privati di media.
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50 Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
51 GU C […] del […], pag. […].
51 GU C […] del […], pag. […].
Emendamento 31 Proposta di regolamento Considerando 22
(22) Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione indipendenti sono fondamentali per la corretta applicazione della legge sui media in tutta l'Unione. Le autorità o gli organismi di regolamentazione nazionali di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE si trovano nella posizione migliore per garantire la corretta applicazione delle prescrizioni relative alla cooperazione normativa e al buon funzionamento del mercato dei servizi di media, come prevede il capo III del presente regolamento. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e del diritto dell'Unione in materia di media è necessario istituire un organismo consultivo indipendente a livello dell'Unione che riunisca tali autorità o organi e ne coordini gli interventi. Il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA), istituito dalla direttiva 2010/13/UE, ha svolto un ruolo essenziale nel promuovere l'attuazione coerente di detta direttiva. Il comitato europeo per i servizi di media ("il comitato") dovrebbe quindi prendere le mosse dall'ERGA e sostituirlo. A tale fine è necessaria una modifica mirata della direttiva 2010/13/UE per eliminare l'articolo 30 ter, che istituisce l'ERGA, e di conseguenza sostituire i riferimenti all'ERGA e alle sue funzioni. La modifica della direttiva 2010/13/UE contenuta nel presente regolamento è in questo caso giustificata, in quanto si limita a una disposizione che non necessita di essere recepita dagli Stati membri e che è rivolta alle istituzioni dell'Unione.
(22) Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione indipendenti sono fondamentali per la corretta applicazione della legge sui media in tutta l'Unione. Le autorità o gli organismi di regolamentazione nazionali di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE si trovano nella posizione migliore per garantire la corretta applicazione delle prescrizioni relative alla cooperazione normativa e al buon funzionamento del mercato dei servizi di media, come prevede il capo III del presente regolamento. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e del diritto dell'Unione in materia di media, è necessario che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione tengano consultazioni con i rappresentanti dei fornitori di servizi di media, le organizzazioni della società civile, gli esperti dei media, i rappresentanti del mondo accademico, le associazioni sindacali e le associazioni di giornalisti. È inoltre necessario istituire un organismo consultivo indipendente a livello dell'Unione che riunisca tali autorità o organi e ne coordini gli interventi. Il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA), istituito dalla direttiva 2010/13/UE, ha svolto un ruolo essenziale nel promuovere l'attuazione coerente di detta direttiva. Il comitato europeo per i servizi di media ("il comitato") dovrebbe quindi prendere le mosse dall'ERGA e sostituirlo. A tale fine è necessaria una modifica mirata della direttiva 2010/13/UE per eliminare l'articolo 30 ter, che istituisce l'ERGA, e di conseguenza sostituire i riferimenti all'ERGA e alle sue funzioni. La modifica della direttiva 2010/13/UE contenuta nel presente regolamento è in questo caso giustificata, in quanto si limita a una disposizione che non necessita di essere recepita dagli Stati membri e che è rivolta alle istituzioni dell'Unione. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dovrebbero disporre di risorse finanziarie e umane adeguate e proporzionate ai compiti aggiuntivi loro conferiti dal presente regolamento per svolgere i compiti necessari negli Stati membri e consentire il funzionamento indipendente ed efficace del comitato e l'applicazione del presente regolamento. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dovrebbero godere di piena autonomia operativa ed essere indipendenti da qualsiasi interferenza politica ed economica. L'indipendenza delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione che partecipano alle attività del comitato è una condizione necessaria per l'efficace svolgimento dei compiti del comitato e per la credibilità del gruppo di esperti istituito dal presente regolamento.
Emendamento 32 Proposta di regolamento Considerando 23
(23) Il comitato dovrebbe riunire alti rappresentanti delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE, nominati da tali autorità o organismi. Nei casi in cui uno Stato membro abbia molteplici autorità o organismi di regolamentazione competenti, anche a livello regionale, dovrebbe essere scelto, servendosi di procedure adeguate, un rappresentante comune e il diritto di voto dovrebbe restare limitato a un rappresentante per ogni Stato membro. Ciò non dovrebbe impedire ad altre autorità o altri organismi nazionali di regolamentazione di partecipare, se del caso, alle riunioni del comitato. Il comitato, d'intesa con la Commissione, dovrebbe altresì avere la possibilità di invitare alle proprie riunioni esperti e osservatori, tra cui in particolare autorità o organismi di regolamentazione di paesi candidati, di potenziali paesi candidati, di paesi del SEE o delegati ad hoc di altre autorità nazionali competenti. Data la sensibilità del settore dei media, seguendo la prassi decisionale dell'ERGA conformemente al suo regolamento interno, il comitato dovrebbe adottare le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei voti.
(23) Il comitato dovrebbe riunire alti rappresentanti delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione istituiti conformemente ai requisiti di cui all'articolo30 della direttiva 2010/13/UE. Nei casi in cui uno Stato membro abbia molteplici autorità o organismi di regolamentazione competenti, anche a livello regionale, dovrebbe essere scelto, servendosi di procedure adeguate, un rappresentante comune e il diritto di voto dovrebbe restare limitato a un rappresentante per ogni Stato membro. Ciò non dovrebbe impedire ad altre autorità o altri organismi nazionali di regolamentazione o, se del caso, a un rappresentante comune dei meccanismi di autoregolamentazione o di coregolamentazione di partecipare, se del caso, alle riunioni del comitato. Il comitato e il gruppo di esperti dovrebbero altresì avere la possibilità di invitare, caso per caso, esperti esterni alle proprie riunioni. Il comitato, d'intesa con la Commissione, dovrebbe altresì avere la possibilità di designare osservatori permanenti da invitare alle proprie riunioni, tra cui in particolare autorità o organismi di regolamentazione di paesi candidati, di potenziali paesi candidati, di paesi del SEE o delegati ad hoc di altre autorità nazionali competenti. Data la sensibilità del settore dei media, seguendo la prassi decisionale dell'ERGA conformemente al suo regolamento interno, il comitato dovrebbe adottare le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto. Il regolamento interno del comitato dovrebbe specificare il ruolo, i compiti e le procedure per la nomina e la durata del mandato dei membri del gruppo direttivo.Il gruppo direttivo dovrebbe essere composto da un presidente, un vicepresidente, il presidente uscente e altri due membri. L'elezione del presidente e degli altri membri del gruppo direttivo dovrebbe tener conto del principio dell'equilibrio geografico. Inoltre, nel suo regolamento interno, il comitato dovrebbe includere meccanismi per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse, per valutare l'indipendenza delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione e per sospendere temporaneamente i diritti di voto dei membri la cui indipendenza è stata contestata.
Emendamento 33 Proposta di regolamento Considerando 23 bis (nuovo)
(23 bis) Il comitato dovrà affrontare, conformemente al presente regolamento, questioni che esulano dalle competenze dell'ERGA, in particolare le questioni relative alle pubblicazioni di carattere giornalistico, alla radio e ai media online. È pertanto necessario istituire un gruppo di esperti, composto da esperti, rappresentanti dei media di organizzazioni di autoregolamentazione o di coregolamentazione quali associazioni giornalistiche, consigli dei media o della stampa e rappresentanti della società civile, per fornire consulenza e consultazione al comitato in merito all'attuazione del presente regolamento. La composizione del gruppo di esperti dovrebbe essere determinata dal regolamento interno del comitato e riflettere i quadri di autoregolamentazione dei media esistenti in ciascuno Stato membro e le diverse aree settoriali e geografiche all'interno degli Stati membri. Oltre ai rappresentanti degli Stati membri, il gruppo di esperti dovrebbe essere composto da organizzazioni europee ampiamente riconosciute e affermate che rappresentino diversi interessi del settore dei media. Il gruppo di esperti dovrebbe essere collocato all'interno della struttura del comitato. Dovrebbe fornire consulenza al comitato in merito allo svolgimento dei suoi compiti e disporre dell'autonomia necessaria per agire in modo indipendente. Il gruppo di esperti dovrebbe poter invitare, di propria iniziativa, esperti e rappresentanti dei media, nell'ambito di un dialogo strutturato o in altro modo, affinché lo aiutino a valutare l'applicazione del presente regolamento e contribuiscano al suo lavoro sulla base delle sue esigenze. Il gruppo di esperti dovrebbe avere il potere di formulare raccomandazioni e richiamare l'attenzione del comitato su possibili violazioni del presente regolamento di propria iniziativa o su richiesta della Commissione o del Parlamento europeo. Il gruppo di esperti dovrebbe rendere pubbliche le proprie raccomandazioni o relazioni sui risultati delle consultazioni con i portatori di interessi pertinenti. Tali contributi del gruppo di esperti dovrebbero fornire al comitato informazioni adeguate su cui fondare le proprie decisioni, integrando e alimentando nel contempo i meccanismi già consolidati nell'Unione, quali le relazioni annuali della Commissione sullo Stato di diritto o l'Osservatorio del pluralismo dei media. Tali contributi dovrebbero inoltre consentire al comitato di trattare le questioni in sospeso. Il comitato dovrebbe tenere conto di tali contributi nella preparazione del suo programma di lavoro annuale. Il comitato dovrebbe essere in grado di chiedere il parere del gruppo di esperti ogniqualvolta abbia bisogno di analisi e conoscenze in un particolare settore di competenza. Il comitato dovrebbe consultare il gruppo di esperti per qualsiasi parere o decisione da adottare in merito a questioni che esulano dal settore dei media audiovisivi.
Emendamento 34 Proposta di regolamento Considerando 24
(24) Fatti salvi i poteri conferiti alla Commissione dai trattati, è fondamentale che la Commissione e il comitato operino in stretta collaborazione. Nello specifico, il comitato dovrebbe sostenere attivamente la Commissione nel compito di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE. A tale scopo il comitato dovrebbe in particolare consigliare e assistere la Commissione su aspetti normativi, tecnici o pratici pertinenti all'applicazione del diritto dell'Unione, promuovere la cooperazione e lo scambio efficace di informazioni, esperienze e migliori prassi e, in accordo con la Commissione o su sua richiesta, elaborare pareri nei casi previsti dal presente regolamento. Per poter svolgere efficacemente le proprie funzioni il comitato dovrebbe poter contare sulle competenze e sulle risorse umane di un segretariato fornito dalla Commissione. Il segretariato della Commissione dovrebbe fornire sostegno amministrativo e organizzativo al comitato aiutandolo nell'espletamento delle sue funzioni.
(24) Fatti salvi i poteri conferiti alla Commissione dai trattati, è fondamentale che la Commissione e il comitato operino in stretta collaborazione. Tuttavia, il lavoro del comitato dovrebbe essere indipendente dalla Commissione e da qualsiasi influenza politica o economica. Il comitato dovrebbe sostenere attivamente la Commissione nel compito di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE. A tale scopo il comitato dovrebbe in particolare consigliare e assistere la Commissione su aspetti normativi, tecnici o pratici pertinenti all'applicazione del diritto dell'Unione, promuovere la cooperazione e lo scambio efficace di informazioni, esperienze e migliori prassi, elaborare parerie svolgere qualsiasi altro compito di propria iniziativao su richiesta della Commissione o del Parlamento europeo nei casi previsti dal presente regolamento. Per poter svolgere efficacemente e autonomamente le proprie funzioni il comitato dovrebbe poter contare sulle competenze e sulle risorse umane di un segretariato indipendente. Il segretariato dovrebbe agire solo su istruzioni del comitato. Il segretariato dovrebbe disporre di risorse di bilancio e umane sufficienti. Il segretariato dovrebbe fornire sostegno sostanziale, amministrativo e organizzativo al comitato aiutandolo nell'espletamento delle sue funzioni.
Emendamento 35 Proposta di regolamento Considerando 24 bis (nuovo)
(24 bis) È importante che il comitato, in cooperazione con le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione e tenendo conto del diritto nazionale vigente, pubblichi orientamenti sulla definizione dei servizi di media di interesse generale nonché sui criteri, il quadro di valutazione e la procedura per determinarne l'ambito di applicazione. È importante che tali orientamenti siano coerenti con i valori dell'Unione e con gli obiettivi di interesse generale stabiliti, come il pluralismo dei media, la libertà di espressione, l'accesso a informazioni affidabili, la coesione sociale e la diversità culturale.
Emendamento 36 Proposta di regolamento Considerando 25
(25) La cooperazione normativa tra le autorità o gli organismi indipendenti di regolamentazione dei media è fondamentale ai fini del corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di media. La direttiva 2010/13/UE non prevede però un quadro di cooperazione strutturato per le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione. Dalla revisione del quadro dell'UE per i servizi di media audiovisivi con la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio52, che ne ha esteso l'ambito di applicazione alle piattaforme per la condivisione di video, è andata sempre più crescendo l'esigenza di realizzare una stretta collaborazione tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, in particolare per risolvere questioni transfrontaliere. Tale esigenza è giustificata anche dalle nuove sfide dell'ambiente dei media dell'UE che il presente regolamento cerca di affrontare, anche conferendo nuove funzioni alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione.
(25) La cooperazione normativa tra le autorità o gli organismi indipendenti di regolamentazione dei media è fondamentale ai fini del corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di media. La direttiva 2010/13/UE non prevede però un quadro di cooperazione strutturato per le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione. Dalla revisione del quadro dell'UE per i servizi di media audiovisivi con la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio52, che ne ha esteso l'ambito di applicazione alle piattaforme per la condivisione di video, è andata sempre più crescendo l'esigenza di realizzare una stretta collaborazione tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, in particolare per risolvere questioni transfrontaliere. Tale esigenza è giustificata anche dalle nuove sfide dell'ambiente dei media dell'UE che il presente regolamento cerca di affrontare, anche conferendo nuove funzioni alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione. Pertanto il comitato, in consultazione con la Commissione, dovrebbe anche poter concludere accordi di cooperazione con gli organi, gli uffici, le agenzie e i gruppi consultivi competenti dell'Unione, con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.
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52 Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69).
52 Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69).
Emendamento 37 Proposta di regolamento Considerando 26
(26) Per assicurare l'applicazione efficace del diritto dell'UE in materia di media, per prevenire l'elusione delle norme vigenti in materia di media da parte di fornitori di servizi di media disonesti e per evitare l'emergere di nuovi ostacoli nel mercato interno dei servizi di media, è fondamentale istituire un quadro diriferimento chiaro e giuridicamente vincolante per le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, affinché collaborino in modo efficace ed efficiente.
(26) Nel 2020 l'ERGA ha adottato un protocollo d'intesa che consiste in un quadro volontario di cooperazione volto a rafforzare l'applicazione transfrontaliera delle norme in materia di media sui servizi di media audiovisivi e sui servizi di piattaforme per la condivisione video. Sulla base ditale quadro volontario e al fine di assicurare l'applicazione completa ed efficace delle misure dell'UE riguardanti il diritto in materia di media, prevenire l'elusione delle norme vigenti da parte di fornitori di servizi di media disonesti ed evitare nuovi ostacoli alla fornitura di servizi di media nel mercato interno, è fondamentale che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione collaborino in modo efficace ed efficiente nell'ambito del quadro giuridico stabilito.
Emendamento 38 Proposta di regolamento Considerando 27
(27) Considerata la natura paneuropea delle piattaforme per la condivisione di video, le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione necessitano di uno strumento apposito per proteggere gli utenti dei servizi di dette piattaforme da determinati contenuti illegali e nocivi, anche comunicazioni commerciali. Nello specifico, vi è la necessità di un meccanismo che consenta a qualunque autorità o organismo nazionale di regolamentazione competente di richiedere ai propri omologhi di intraprendere azioni necessarie e proporzionate per garantire l'esecuzione degli obblighi di cui a questo articolo da parte dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video. Qualora il ricorso a tale meccanismo non conduca a una soluzione amichevole, la libertà di fornire servizi della società dell'informazione da un altro Stato membro può essere limitata in presenza delle condizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio53 secondo la procedura ivi stabilita.
(27) Considerata la natura paneuropea delle piattaforme per la condivisione di video, le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione necessitano di uno strumento apposito per proteggere gli utenti dei servizi di dette piattaforme da determinati contenuti nocivi, anche comunicazioni commerciali. Nello specifico, fatto salvo il principio del paese d'origine, vi è la necessità di un meccanismo che consenta a qualunque autorità o organismo nazionale di regolamentazione competente di richiedere ai propri omologhi di intraprendere azioni necessarie e proporzionate per garantire l'esecuzione degli obblighi di cui a questo articolo da parte dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video. Qualora il ricorso a tale meccanismo non conduca a una soluzione amichevole, la libertà di fornire servizi della società dell'informazione da un altro Stato membro può essere limitata in presenza delle condizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio53 secondo la procedura ivi stabilita.
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53 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
53 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
Emendamento 39 Proposta di regolamento Considerando 28
(28) È fondamentale garantire una prassi regolamentare coerente per il presente regolamento e la direttiva 2010/13/UE. A questo scopo, e al fine di contribuire a garantire un'attuazione convergente del diritto dell'UE in materia di media, la Commissione può, se necessario, emanare orientamenti sulle questioni trattate sia dal presente regolamento sia dalla direttiva 2010/13/UE. Nel decidere di emanare orientamenti, è opportuno che la Commissione consideri soprattutto le questioni normative che interessano numerosi Stati membri o che presentano un elemento transfrontaliero. Questo vale in particolare per le misure nazionali adottate a norma dell'articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE sul debito rilievo dato ai servizi di media audiovisivi di interesse generale. In considerazione della grande quantità di informazioni e del crescente impiego di strumenti digitali per accedere ai media, è importante garantire rilievo ai contenuti di interesse generale in modo da contribuire alla parità di condizioni nel mercato interno e al rispetto del diritto fondamentale di ricevere informazioni di cui all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Date le possibili ripercussioni delle misure nazionali adottate a norma dell'articolo 7 bis sul funzionamento del mercato interno dei media, gli orientamenti della Commissione sarebbero importanti per giungere alla certezza giuridica in questo campo. Sarebbe altresì utile prevedere orientamenti in merito alle misure nazionali adottate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE al fine di garantire la disponibilità pubblica di informazioni accessibili, accurate e aggiornate in merito alla proprietà dei media. È opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato nella preparazione degli orientamenti. In particolare, il comitato dovrebbe mettere a disposizione della Commissione le proprie competenze normative, tecniche e pratiche sui settori e gli argomenti trattati dai rispettivi orientamenti.
(28) È fondamentale garantire un'attuazione coerente ed efficace del presente regolamento e della direttiva 2010/13/UE. A questo scopo, e al fine di contribuire a garantire un'attuazione convergente del diritto dell'UE in materia di media, la Commissione dovrebbe, se necessario, emanare orientamenti sulle questioni trattate sia dal presente regolamento sia dalla direttiva 2010/13/UE. Nel decidere di emanare orientamenti, è opportuno che la Commissione consideri soprattutto le questioni normative che interessano numerosi Stati membri o che presentano un elemento transfrontaliero. Questo vale in particolare per le misure nazionali adottate a norma dell'articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE sul debito rilievo dato ai servizi di media audiovisivi di interesse generale. In considerazione della grande quantità di informazioni e del crescente impiego di strumenti digitali per accedere ai media, è importante garantire rilievo ai contenuti di interesse generale in modo da contribuire alla parità di condizioni nel mercato interno e al rispetto del diritto fondamentale di ricevere informazioni di cui all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Date le possibili ripercussioni delle misure nazionali adottate a norma dell'articolo 7 bis sul funzionamento del mercato interno dei media, gli orientamenti della Commissione sarebbero importanti per giungere alla certezza giuridica in questo campo. Tali orientamenti dovrebbero essere elaborati con il sostegno del comitato e dovrebbero rispettare la competenza degli Stati membri in materia culturale al fine di promuovere il pluralismo dei media, essere basati su principi e non pregiudicare le misure nazionali vigenti relative al rilievo. Sarebbe altresì utile prevedere orientamenti in merito alle misure nazionali adottate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE al fine di garantire la disponibilità pubblica di informazioni accessibili, accurate e aggiornate in merito alla proprietà dei media. È opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato nella preparazione degli orientamenti. In particolare, il comitato dovrebbe mettere a disposizione della Commissione le proprie competenze normative, tecniche e pratiche sui settori e gli argomenti trattati dai rispettivi orientamenti.
Emendamento 40 Proposta di regolamento Considerando 28 bis (nuovo)
(28 bis) L'armonizzazione minima delle norme relative alle restrizioni alla proprietà dei media in tutta l'Unione europea è una delle modalità fondamentali per garantire un'equa pluralità di opinioni, per tutelare la concorrenza leale tra i fornitori di servizi di media all'interno del mercato europeo dei media e per difendere il diritto dei consumatori di ricevere una varietà di fonti di informazione e opinioni diversificate in modo imparziale e pluralistico. Per tale motivo, talune persone politicamente esposte, definite all'articolo 3, punto 9, della direttiva (UE) 2015/849, quali capi di Stato, capi di governo e ministri, dovrebbero, dopo essere state nominate tali, cessare il loro rapporto commerciale con un fornitore di servizi di media.
Emendamento 41 Proposta di regolamento Considerando 29
(29) Al fine di garantire parità di condizioni nella fornitura di diversi servizi di media audiovisivi a fronte degli sviluppi tecnologici del mercato interno, è necessario elaborare prescrizioni tecniche comuni per i dispositivi che controllano o gestiscono l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo o trasportano i segnali digitali che trasferiscono i contenuti audiovisivi dalla fonte alla destinazione. In questo contesto è importante evitare che le norme tecniche siano divergenti e creino ostacoli e costi aggiuntivi per il settore e i consumatori, e allo stesso tempo favorire soluzioni affinché siano attuati gli obblighi vigenti in materia di servizi di media audiovisivi.
(29) Al fine di garantire parità di condizioni nella fornitura di diversi servizi di media audiovisivi a fronte degli sviluppi tecnologici del mercato interno, è necessario elaborare norme europee armonizzate comuni per i dispositivi che controllano o gestiscono l'accesso ai servizi di media audiovisivi, compresi i telecomandi, e il loro utilizzo o i dispositivi che trasportano i segnali digitali che trasferiscono i contenuti audiovisivi dalla fonte alla destinazione. In questo contesto è importante evitare che le norme tecniche siano divergenti e creino ostacoli e costi aggiuntivi per il settore e i consumatori, e allo stesso tempo favorire soluzioni affinché siano attuati gli obblighi vigenti in materia di servizi di media audiovisivi.
Emendamento 42 Proposta di regolamento Considerando 30
(30) Le autorità o gli organismi di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE possiedono competenze pratiche specifiche per bilanciare gli interessi dei fornitori e quelli dei destinatari dei servizi di media, garantendo al contempo il rispetto della libertà di espressione. Ciò è particolarmente importante per proteggere il mercato interno dalle attività dei fornitori di servizi di media stabiliti aldi fuori dall'Unione che si rivolgono al pubblico dell'Unione qualora, anche in considerazione del controllo che può essere esercitato su di essi da paesi terzi, possano pregiudicare o rischiare di pregiudicare la sicurezza pubblica e la difesa. A tale riguardo il coordinamento tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, che è mirato ad affrontare insieme le eventuali minacce alla sicurezza pubblica e alla difesa provenienti da questi servizi di media, deve essere rafforzato e dotato di un quadro giuridico in modo da garantire la possibilità di un coordinamento efficace delle misure nazionali adottate, in linea con la legislazione dell'Unione in materia di media. Per fare in modo che i servizi di media sospesi in certi Stati membri ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2010/13/UE cessino di essere forniti via satellite o altri mezzi in tali Stati membri, dovrebbe essere disponibile anche un meccanismo di cooperazione o assistenza reciproca accelerata per garantire l'effetto utile delle misure nazionali del caso, nel rispetto del diritto dell'Unione. È inoltre necessario coordinare le misure nazionali che possono essere adottate per contrastare le minacce alla sicurezza pubblica e alla difesa provenienti da servizi di media stabiliti al di fuori dall'Unione e rivolti al pubblico dell'Unione, anche prevedendo la possibilità per il comitato, di concerto con la Commissione, di emettere pareri su tali misure, se del caso. A tale riguardo, i rischi per la sicurezza pubblica e la difesa devono essere valutati tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, a livello nazionale ed europeo. Ciò non pregiudica la competenza dell'Unione di cui all'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(30) Le autorità o gli organismi di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE possiedono competenze pratiche specifiche per bilanciare gli interessi dei fornitori e quelli dei destinatari dei servizi di media, garantendo al contempo il rispetto della libertà di espressione e la salvaguardia e la promozione del pluralismo dei media. Ciò è particolarmente importante per proteggere il mercato interno dai servizi di media provenienti dall'esterno dell'Unione, indipendentemente dai mezzi di accesso o distribuzione di tali servizi, che si rivolgono al pubblico dell'Unione o lo raggiungono, qualora, anche in considerazione del controllo che può essere esercitato su di essi da paesi terzi, contengano una provocazione pubblica a commettere un reato di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541 o costituiscano un rischio serio e grave di pregiudizio per la sicurezza pubblica e per lasalvaguardia della sicurezza e della difesa nazionali. I fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori dell'Unione e che desiderano beneficiare della libera circolazione dei servizi di media per le loro offerte di media, in quanto uno dei vantaggi del mercato interno dell'Unione, dovrebbero essere soggetti alle stesse condizioni e agli stessi requisiti dei fornitori di servizi di media stabiliti nell'Unione. A tale riguardo il coordinamento tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, che è mirato ad affrontare insieme le eventuali minacce alla sicurezza pubblica e alla difesa provenienti da questi servizi di media, deve essere rafforzato e dotato di un quadro giuridico in modo da garantire la possibilità di un coordinamento efficace delle misure nazionali adottate, in linea con la legislazione dell'Unione in materia di media. Per fare in modo che gli stessi servizi di media sospesi in certi Stati membri ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2010/13/UE cessino di essere forniti via satellite o altri mezzi in tali Stati membri, dovrebbe essere disponibile anche un meccanismo di cooperazione o assistenza reciproca accelerata per garantire l'effetto utile delle misure nazionali del caso, nel rispetto del diritto dell'Unione. È inoltre necessario coordinare le misure nazionali che possono essere adottate per contrastare le minacce alla sicurezza pubblica e alla difesa provenienti da servizi di media esterni all'Unione e rivolti al pubblico dell'Unione, anche prevedendo la possibilità per il comitato, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità o dell'organismo nazionale di regolamentazione competente, di emettere pareri su tali misure, se del caso. A tale riguardo, i rischi per la sicurezza pubblica e la difesa devono essere valutati tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, a livello nazionale ed europeo. Ciò non pregiudica la competenza dell'Unione di cui all'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Emendamento 43 Proposta di regolamento Considerando 31
(31) Le piattaforme online di dimensioni molto grandi servono come punti di accesso ai servizi di media per molti utenti. I fornitori di servizi di media che esercitano la responsabilità editoriale sui loro contenuti rivestono un ruolo importante per la diffusione delle informazioni e l'esercizio della libertà di informazione online. Nell'esercizio di tale responsabilità editoriale, essi dovrebbero agire con diligenza e fornire informazioni affidabili e rispettose dei diritti fondamentali in linea con gli obblighi di regolamentazione o autoregolamentazione cui sono soggetti negli Stati membri. Pertanto, anche in ragione della libertà di informazione degli utenti, nel caso in cui i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi ritengano che i contenuti forniti da tali fornitori di servizi di media siano incompatibili con i propri termini e le proprie condizioni, senza che tali contenuti contribuiscano a un rischio sistemico di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2022/XXX [legge sui servizi digitali], essi dovrebbero tenere debitamente conto della libertà e del pluralismo dei media, in linea con il regolamento (UE) 2022/XXX [legge sui servizi digitali], e fornire prima possibile le necessarie spiegazioni ai fornitori di servizi di media in quanto loro utenti commerciali esponendo le motivazioni alla base delle loro decisioni, a norma del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio54. Per ridurre al minimo gli effetti di eventuali restrizioni della libertà di informazione degli utenti per quanto concerne tali contenuti, le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero adoperarsi per esporre le proprie motivazioni prima che la restrizione prenda effetto, fatti salvi gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2022/XXX [legge sui servizi digitali]. Nello specifico, il presente regolamento non dovrebbe impedire a un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi di adottare misure tempestive contro contenuti illegali diffusi attraverso il suo servizio o per ridurre il rischio sistemico costituito dalla diffusione attraverso il suo servizio di certi contenuti, nel rispetto del diritto dell'Unione e in particolare a norma del regolamento (UE) 2022/XXX [legge sui servizi digitali].
(31) Le piattaforme online di dimensioni molto grandi servono come punti di accesso ai servizi di media per molti utenti. I fornitori di servizi di media che esercitano la responsabilità editoriale sui loro contenuti rivestono un ruolo fondamentale per la diffusione delle informazioni e l'accesso alle stesse e per l'esercizio della libertà di informazione online. Nell'esercizio di tale responsabilità editoriale, essi dovrebbero agire con diligenza e fornire informazioni affidabili e rispettose dei diritti fondamentali in linea con gli obblighi di regolamentazione e i meccanismi dicoregolamentazione o autoregolamentazione cui sono soggetti negli Stati membri. Allo stesso tempo, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero tenere debitamente conto anche del diritto degli utenti alla libertà di espressione e di informazione, della libertà e del pluralismo dei media. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero contribuire in modo adeguato alla pluralità dei media rispettando la libertà dei fornitori di servizi di media di esercitare le loro attività senza restrizioni. Pertanto, anche in ragione della libertà di informazione degli utenti, nel caso in cui i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi ritengano che i contenuti forniti da tali fornitori di servizi di media siano incompatibili con i propri termini e le proprie condizioni, senza che tali contenuti contribuiscano a un rischio sistemico di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2022/2065, essi dovrebbero rispettare debitamente la libertà e il pluralismo dei media e fornire prima possibile le necessarie spiegazioni ai fornitori di servizi di media in quanto loro utenti commerciali esponendo le motivazioni alla base delle loro decisioni, a norma del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio54 e del regolamento (UE) 2022/2065. Per ridurre al minimo gli effetti di eventuali sospensioni o restrizioni della libertà di informazione degli utenti per quanto concerne tali contenuti, le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero offrire al fornitore di servizi di media lapossibilità di rispondere alle motivazioni entro 24 ore, prima che la restrizione o la sospensione prenda effetto. Nello specifico, il presente regolamento non dovrebbe impedire a un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi di adottare misure tempestive contro contenuti illegali diffusi attraverso il suo servizio o per ridurre il rischio sistemico costituito dalla diffusione attraverso il suo servizio di certi contenuti, nel rispetto del diritto dell'Unione e in particolare a norma del regolamento (UE) 2022/2065. Nel caso in cui il fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi intenda ancora applicare la sospensione o la limitazione, l'autorità o l'organismo di regolamentazione competente o l'organo del meccanismo di autoregolamentazione o di coregolamentazione dovrebbe decidere se la sospensione o limitazione prevista sia giustificata alla luce della clausola specifica contenuta nei termini e nelle condizioni e, in particolare, tenendo conto delle libertà fondamentali.
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54 Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).
54 Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).
Emendamento 44 Proposta di regolamento Considerando 32
(32) Al fine di ottenere gli effetti positivi previsti sulla libertà di fornire servizi e sulla libertà di espressione, se i fornitori di servizi di media aderiscono a specifiche norme di regolamentazione o autoregolamentazione, è altresì lecito che i loro reclami contro le decisioni dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi siano trattati in via prioritaria e senza indebito ritardo.
(32) Al fine di ottenere gli effetti positivi previsti sulla libertà di fornire servizi e sulla libertà di espressione, se i fornitori di servizi di media rispettano specifiche norme di regolamentazione o autoregolamentazione, è altresì lecito che i loro reclami e, se del caso, i reclami presentati dai loro organi rappresentativi a norma del regolamento (UE) 2022/2065 contro le decisioni dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi siano trattati in via prioritaria e, in ogni caso, entro 24 ore dalla loro presentazione.
Emendamento 45 Proposta di regolamento Considerando 33
(33) A questo scopo i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero fornire una funzionalità sulla propria interfaccia online per consentire ai fornitori di servizi di media di dichiarare che soddisfano determinati requisiti, riservandosi allo stesso tempo la possibilità di non accettare le autodichiarazioni qualora ritengano che tali condizioni non siano soddisfatte. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi possono fare affidamento su informazioni riguardo il rispetto di tali requisiti, ad esempio la norma sulla lettura automatizzata della Journalism Trust Initiative o altri codici di condotta pertinenti. Gli orientamenti della Commissione possono essere utili per agevolare l'attuazione efficace di tale funzionalità, anche per quanto riguarda le modalità di partecipazione delle organizzazioni della società civile all'esame delle dichiarazioni, la consultazione dell'autorità di regolamentazione del paese di stabilimento, se del caso, e la possibilità di fare fronte a eventuali abusi di detta funzionalità.
(33) A questo scopo i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero fornire una funzionalità sulla propria interfaccia online per consentire ai fornitori di servizi di media di dichiarare che soddisfano determinati requisiti, riservandosi allo stesso tempo la possibilità che le autodichiarazioni siano confermate, ad esempio dalle autorità o dagli organismi nazionali diregolamentazione o dall'organo del meccanismo di autoregolamentazione o coregolamentazione, qualora ritengano che tali condizioni non siano soddisfatte. Una volta ottenuta la conferma, i fornitori di servizi di media dovrebbero essere considerati fornitori di servizi di media riconosciuti. Dovrebbe inoltre essere possibile sottoporre la questione al comitato, il quale dovrebbe essere in grado di formulare una raccomandazione su tali questioni. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi possono fare affidamento su informazioni riguardo il rispetto di tali requisiti, ad esempio la norma sulla lettura automatizzata della Journalism Trust Initiative, elaborata sotto l'egida del Comitato europeo di normazione, o altri codici di condotta pertinenti. Tale meccanismo non dovrebbe dissuadere le piattaforme online di dimensioni molto grandi dall'aderire all'impegno volontario n. 22 del codice di buone pratiche dell'UE sulla disinformazione o dall'adottare misure volte a promuovere la visibilità, la reperibilità e il rilievo dei servizi di media nei loro sistemi di raccomandazione forniti da fornitori di servizi di media che rispettano in modo comprovabile le norme professionali ed etiche del giornalismo. La certificazione conforme alle norme ISO per il giornalismo professionale ed etico, come la Journalism Trust Initiative, potrebbe fungere da parametro di riferimento a tale riguardo. Gli orientamenti emanati dalla Commissione, in consultazione con il comitato, possono essere utili per agevolare l'attuazione efficace di tale funzionalità, anche per quanto riguarda le modalità di partecipazione delle organizzazioni della società civile all'esame delle dichiarazioni, la consultazione dell'autorità di regolamentazione del paese di stabilimento, se del caso, e la possibilità di fare fronte a eventuali abusi di detta funzionalità.
Emendamento 46 Proposta di regolamento Considerando 34
(34) Il presente regolamento riconosce l'importanza dei meccanismi di autoregolamentazione nel contesto della fornitura di servizi di media sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi. Tali meccanismi di autoregolamentazione sono un tipo di iniziative volontarie, che si traducono ad esempio in codici di condotta, i quali consentono ai fornitori di servizi di media o ai loro rappresentanti di adottare orientamenti comuni, tra cui standard etici, sistemi di correzione degli errori o di gestione dei reclami, tra di loro e a loro uso. Un'autoregolamentazione solida, inclusiva e ampiamente riconosciuta costituisce una garanzia efficace di qualità e professionalità dei servizi di media ed è cruciale per garantire l'integrità editoriale.
(34) Il presente regolamento riconosce l'importanza dei meccanismi di coregolamentazione e autoregolamentazione legalmente riconosciuti nel settore dei media in uno o più Stati membri nel contesto della fornitura di servizi di media sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi. Tali meccanismi di autoregolamentazione sono un tipo di iniziative volontarie, che si traducono ad esempio in codici di condotta, i quali consentono ai fornitori di servizi di media o ai loro rappresentanti di adottare orientamenti comuni, tra cui standard etici, sistemi di correzione degli errori o di gestione dei reclami, tra di loro e a loro uso. Una coregolamentazione e autoregolamentazione solida, inclusiva e ampiamente accettata costituisce una garanzia efficace di qualità e professionalità dei servizi di media ed è cruciale per garantire l'integrità editoriale.
Emendamento 47 Proposta di regolamento Considerando 35
(35) I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero dialogare con i fornitori di servizi di media che rispettano gli standard di credibilità e trasparenza, e che ritengono che le restrizioni ai loro contenuti siano spesso imposte dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi senza motivi sufficienti, in modo da trovare una soluzione amichevole per porre fine a eventuali restrizioni ingiustificate ed evitarle in futuro. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero impegnarsi in questi scambi in buona fede, prestando particolare attenzione alla salvaguardia della libertà dei media e della libertà di informazione.
(35) I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero dialogare con i fornitori di servizi di media che rispettano gli standard di credibilità e trasparenza, e che ritengono che le restrizioni ai loro contenuti siano spesso imposte dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi senza motivi sufficienti, in modo da trovare una soluzione amichevole per porre fine a eventuali restrizioni ingiustificate ed evitarle in futuro. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero impegnarsi in questi scambi in buona fede, prestando particolare attenzione alla salvaguardia della libertà dei media e della libertà di informazione. Qualora il fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi e un fornitore di servizi di media non riescano a trovare una soluzione amichevole, il fornitore di servizi di media dovrebbe poter presentare un reclamo dinanzi a un organismo certificato di risoluzione extragiudiziale delle controversie a norma del regolamento (UE) 2022/2065.
Emendamento 48 Proposta di regolamento Considerando 35 bis (nuovo)
(35 bis) A norma del presente regolamento, gli obblighi di restrizione dei contenuti non dovrebbero impedire alle piattaforme online di dimensioni molto grandi di combattere la disinformazione o proteggere i minori. In tale contesto, gli obblighi non dovrebbero applicarsi ai casi di declassamento, etichettatura dei contenuti o attenuazione della loro visibilità (ad esempio l'offuscamento delle immagini) quando sono in linea con il codice di buone pratiche sulla disinformazione e con altre normative pertinenti dell'Unione. Allo stesso tempo, è opportuno riconoscere che i servizi che agiscono senza scopo di lucro, come le enciclopedie online e i registri educativi e scientifici, non dovrebbero essere considerati piattaforme online di dimensioni molto grandi ai fini dell'articolo 17.
Emendamento 49 Proposta di regolamento Considerando 36
(36) Facendo tesoro dell'utile ruolo svolto dall'ERGA nel monitoraggio della conformità da parte dei firmatari del codice di buone pratiche dell'UE sulla disinformazione, il comitato dovrebbe organizzare, almeno con cadenza annuale, un dialogo strutturato tra i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, i rappresentanti dei fornitori di servizi di media e i rappresentanti della società civile per promuovere l'accesso a offerte diversificate di media indipendenti su piattaforme online di dimensioni molto grandi, per discutere le esperienze e le migliori prassi relative all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e per monitorare l'adesione alle iniziative di autoregolamentazione volte a proteggere la società da contenuti nocivi, tra cui le iniziative finalizzate a contrastare la disinformazione. La Commissione può, se opportuno, esaminare le relazioni sui risultati di questi dialoghi strutturati quando valuta le questioni sistemiche ed emergenti nell'Unione ai sensi del regolamento (UE) 2022/XXX [legge sui servizi digitali] e a tale scopo può chiedere sostegno al comitato.
(36) Facendo tesoro dell'utile ruolo svolto dall'ERGA nel monitoraggio della conformità da parte dei firmatari del codice di buone pratiche dell'UE sulla disinformazione, il comitato, con il coinvolgimento del gruppo di esperti, dovrebbe organizzare, almeno con cadenza annuale, un dialogo strutturato tra i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, i fornitori di motori di ricerca di dimensioni molto grandi, i rappresentanti dei fornitori di servizi di media e i rappresentanti della società civile, comprese le organizzazioni di verifica dei fatti, per promuovere l'accesso a offerte diversificate di media indipendenti su piattaforme online di dimensioni molto grandi e motori di ricerca di dimensioni molto grandi, per discutere le esperienze e le migliori prassi relative all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, per monitorare il rispetto delle iniziative di autoregolamentazione volte a proteggere la società da contenuti nocivi, tra cui le iniziative finalizzate a contrastare la disinformazione, nonché per valutare le eventuali ripercussioni negative che tali iniziative o politiche di moderazione dei contenuti potrebbero avere sulla libertà e sul pluralismo dei media. La Commissione può, se opportuno, esaminare le relazioni sui risultati di questi dialoghi strutturati quando valuta le questioni sistemiche ed emergenti nell'Unione ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065 e a tale scopo può chiedere sostegno al comitato e al suo gruppo di esperti.
Emendamento 50 Proposta di regolamento Considerando 37
(37) I destinatari dei servizi di media audiovisivi dovrebbero poter scegliere realmente il contenuto audiovisivo che desiderano guardare in base alle loro preferenze. La loro libertà in questo ambito può tuttavia essere limitata da pratiche commerciali del settore dei media, in particolare da accordi per la priorizzazione di contenuti tra fabbricanti di dispositivi o fornitori di interfacce utente che controllano o gestiscono l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo, come televisioni connesse, e fornitori di servizi di media. La priorizzazione può essere realizzata, ad esempio, sulla schermata iniziale di un dispositivo attraverso funzioni di scelta rapida presenti nell'hardware o nel software, applicazioni e aree di ricerca che influenzano il comportamento di navigazione dei destinatari, i quali possono essere indebitamente incentivati a scegliere determinate offerte di media audiovisivi rispetto ad altre. I destinatari del servizio dovrebbero avere la possibilità di cambiare, in modo semplice e intuitivo, le impostazioni predefinite di un dispositivo o di un'interfaccia utente che controlla e gestisce l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo, fatte salve le misure per garantire il debito rilievo ai servizi di media audiovisivi di interesse generale di cui all'articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE adottate per legittime considerazioni di interesse pubblico.
(37) Gli utenti dei servizi di media audio e audiovisivi dovrebbero poter scegliere realmente il contenuto audio e audiovisivo che desiderano ascoltare o guardare in base alle loro preferenze. La loro libertà in questo ambito può tuttavia essere limitata da pratiche commerciali del settore dei media, in particolare da accordi per la priorizzazione di contenuti tra fabbricanti di dispositivi o fornitori di interfacce utente che controllano o gestiscono l'accesso ai servizi di media audio e audiovisivi e il loro utilizzo, come televisioni connesse o sistemi audio su automobili, e fornitori di servizi di media. La priorizzazione può essere realizzata, ad esempio, sulla schermata iniziale di un dispositivo attraverso funzioni di scelta rapida presenti nell'hardware, compresi i telecomandi, o nel software, applicazioni e aree di ricerca che influenzano il comportamento degli utenti, i quali possono essere indebitamente incentivati a scegliere determinate offerte di media audio o audiovisivi rispetto ad altre. Gli utenti dei servizi di media audio o audiovisivi dovrebbero avere la possibilità di cambiare, in modo semplice e intuitivo, le impostazioni e la configurazione predefinita, compresa la configurazionedi servizi di media audiovisivio diapplicazioni che consentono agli utenti di accedere a tali servizi da un'interfaccia utente o da dispositivi che controllano e gestiscono l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo, fatte salve le misure per garantire il debito rilievo ai servizi di media audiovisivi di interesse generale, in particolare le misure di cui agli articoli 7 bis e 7 ter della direttiva 2010/13/UE adottate per legittime considerazioni di interesse pubblico.
Emendamento 51 Proposta di regolamento Considerando 37 bis (nuovo)
(37 bis) Gli utenti dei servizi di media incontrano sempre più difficoltà nell'identificare i responsabili editoriali dei servizi di media che utilizzano, in particolare quando accedono ad essi attraverso dispositivi connessi, interfacce utente o piattaforme online. La mancata indicazione chiara della responsabilità editoriale dei contenuti o dei servizi dei media (ad esempio, attribuendo o rimuovendo in modo errato loghi, marchi o altri tratti caratteristici) priva gli utenti dei servizi di media della capacità di comprendere e valutare le informazioni ricevute. Gli utenti dei servizi di media dovrebbero pertanto poter identificare facilmente il fornitore di servizi di media sul quale ricade la responsabilità editoriale di un determinato servizio di media su tutti i dispositivi e le interfacce utente che controllano o gestiscono l'accesso e l'uso dei servizi di media.
Emendamento 52 Proposta di regolamento Considerando 37 ter (nuovo)
(37 ter) I servizi di media audiovisivi sono soggetti a diversi obblighi per soddisfare obiettivi di politica pubblica, quali il sostegno alla diversità culturale e a un ambiente mediatico pluralistico. È pertanto essenziale che i dispositivi siano progettati in modo da garantire un accesso equo ai servizi di media audiovisivi in tutta la loro diversità, sia dal punto di vista degli utenti che dei fornitori di servizi di media. A tale riguardo, è opportuno prestare particolare attenzione all'impatto delle scelte dei fabbricanti di dispositivi in relazione alla progettazione dei telecomandi. Le tastiere numeriche dovrebbero pertanto essere standard sui telecomandi televisivi per evitare che gli utenti diventino ingiustificatamente dipendenti dalle interfacce utente progettate dai fabbricanti di apparecchiature.
Emendamento 53 Proposta di regolamento Considerando 38
(38) Misure legislative, normative o amministrative diverse possono avere ripercussioni negative sulle attività dei fornitori di servizi di media nel mercato interno. Si tratta, ad esempio, di norme per limitare la proprietà di imprese del settore dei media da parte di altre imprese che operano nel settore dei media o in settori che non sono ad esso collegati;oppure di decisioni relative a licenze, autorizzazioni o notifiche preventive per i fornitori di servizi di media. Al fine di ridurne il potenziale impatto negativo sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media e promuovere la certezza giuridica, è importante che tali misure rispettino i principi di giustificazione oggettiva, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.
(38) Misure legislative, normative o amministrative diverse possono avere ripercussioni negative sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale dei fornitori di servizi di media per quanto riguarda la fornitura o il funzionamento dei loro servizi di media nel mercato interno. Tali misure possono assumere varie forme, ad esempio, norme per limitare la proprietà di imprese del settore dei media da parte di altre imprese che operano nel settore dei media o in settori che non sono ad esso collegati.Comprendono altresì le decisioni relative a licenze, ad esempio la revoca o l'impedimento del rinnovo delle licenze dei fornitori di servizi di media o comunque il blocco o la limitazione ingiustificati della loro capacità di trasmettere, stampare o diffondere in altro modo i contenuti, nonché le decisioni relative ad autorizzazioni o notifiche preventive destinate ai fornitori di servizi di media. Al fine di ridurne il potenziale impatto negativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale nonché sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media e promuovere la certezza giuridica, è importante che tali misure riducano al minimo le interruzioni delle attività dei fornitori di servizi di media e rispettino i principi di giustificazione oggettiva, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. Qualsiasi misura che abbia ripercussioni negative sul pluralismo dei media, sull'indipendenza editoriale o sulle attività dei fornitori di servizi di media, anche quando riguardano l'attuazione di atti legislativi dell'UE come la direttiva 2010/13/UE, dovrebbe essere comunicata ai fornitori di servizi di media con largo anticipo rispetto alla loro adozione per evitare eventuali perturbazioni e concedere ai fornitori di servizi di media un tempo sufficiente per valutare l'impatto di tali misure sul pluralismo dei media e sulla libertà editoriale. L'obbligo di comunicare tali misure non ha lo scopo di incidere sulle misure nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE, purché non incidano sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale, sulle misure nazionali adottate ai sensi dell'articolo 167 TFUE, sulle misure nazionali adottate al fine di promuovere opere europee o sulle misure nazionali altrimenti disciplinate dalle norme sugli aiuti di Stato.
Emendamento 54 Proposta di regolamento Considerando 39
(39) È anche cruciale che il comitato sia autorizzato a emettere pareri, su richiesta della Commissione, qualora le misure nazionali possano incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media. Questo vale, ad esempio, nel caso in cui una misura amministrativa nazionale riguardi un fornitore di servizi di media che fornisce i suoi servizi a più di uno Stato membro, oppure nel caso in cui il fornitore di servizi di media in questione eserciti un'influenza significativa sulla formazione dell'opinione pubblica in tale Stato membro.
(39) È anche cruciale che il comitato sia autorizzato a emettere pareri, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione o del Parlamento europeo, qualora le misure nazionali possano incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media o avere ripercussioni sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale. Questo vale, ad esempio, nel caso in cui una misura amministrativa nazionale riguardi un fornitore di servizi di media che fornisce i suoi servizi a più di uno Stato membro, oppure nel caso in cui il fornitore di servizi di media in questione eserciti un'influenza significativa sulla formazione dell'opinione pubblica in tale Stato membro. I fornitori di servizi di media interessati individualmente e direttamente da una misura del genere dovrebbero poter chiedere al comitato di elaborare un parere su tale misura.
Emendamento 55 Proposta di regolamento Considerando 40
(40) I media svolgono un ruolo decisivo nel plasmare l'opinione pubblica e nell'aiutare i cittadini a partecipare ai processi democratici. Questa è la ragione per cui gli Stati membri dovrebbero prevedere, nei rispettivi ordinamenti giuridici, norme e procedure che garantiscano una valutazione delle concentrazioni del mercato dei media che potrebbero avere un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale. Dato che possono incidere sulla libertà di fornire servizi di media nel mercato interno, tali norme e procedure devono essere adeguatamente strutturate e devono essere trasparenti, obiettive, proporzionate e non discriminatorie. Le concentrazioni del mercato dei media soggette a tali norme dovrebbero essere intese come concentrazioni che potrebbero tradursi in un'unica entità che esercita un controllo o che ha interessi significativi sui servizi di media che influiscono notevolmente sulla formazione dell'opinione pubblica in un determinato mercato dei media, all'interno di un sottosettore di media o in diversi settori di media in uno o più Stati membri. Un importante criterio da tenere in considerazione è la riduzione di opinioni divergenti all'interno di quel mercato come conseguenza della concentrazione.
(40) I media svolgono un ruolo decisivo nel plasmare l'opinione pubblica e nel consentire ai cittadini di accedere alle informazioni pertinenti per la partecipazione ai processi democratici. Questa è la ragione per cui gli Stati membri dovrebbero prevedere, nella legislazione nazionale, norme e procedure che consentano una valutazione qualitativa delle concentrazioni del mercato dei media che potrebbero avere un impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale. Dato che possono incidere sulla libertà di fornire servizi di media nel mercato interno, tali norme e procedure devono essere adeguatamente strutturate e devono essere trasparenti, obiettive, proporzionate e non discriminatorie. Le concentrazioni del mercato dei media soggette a tali norme dovrebbero essere intese come concentrazioni che potrebbero tradursi in un'unica entità che esercita un controllo o che ha interessi significativi sui servizi di media che influiscono notevolmente sulla formazione dell'opinione pubblica, comprese le piattaforme online di dimensioni molto grandi che veicolano contenuti forniti da fornitori di servizi di media che controllano l'accesso e la visibilità dei contenuti di fornitori di servizi di media in un determinato mercato dei media, all'interno di un sottosettore di media o in diversi settori di media in uno o più Stati membri. Un importante criterio da tenere in considerazione è la riduzione di opinioni divergenti all'interno di quel mercato come conseguenza della concentrazione. Inoltre, gli operatori del mercato dei media locali e regionali svolgono un ruolo fondamentale nel plasmare l'opinione pubblica. È pertanto necessario tenere conto della sostenibilità di un ecosistema dei media locali e regionali forte, pluralistico e ben finanziato, in particolare nel valutare le concentrazioni nel mercato dei media. Pertanto è essenziale prevedere siffatte norme e procedure per evitare conflitti di interessi tra le concentrazioni della proprietà dei media e il potere politico, che vanno a scapito della libera concorrenza, della parità di condizioni e del pluralismo.
Emendamento 56 Proposta di regolamento Considerando 41
(41) Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, che hanno competenze specifiche nel settore del pluralismo dei media, dovrebbero essere coinvolti nella valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale, qualora non siano essi stessi le autorità o gli organismi designati. Per favorire la certezza giuridica e fare in modo che le norme e le procedure siano realmente orientate alla tutela del pluralismo dei media e dell'indipendenza editoriale, è essenziale stabilire in anticipo criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la notifica e la valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale.
(41) Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione o, se del caso, gli organismi di autoregolamentazione, che hanno competenze specifiche nel settore del pluralismo dei media, dovrebbero essere coinvolti in modo significativo nella valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale, qualora non siano essi stessi le autorità o gli organismi designati. Per favorire la certezza giuridica e fare in modo che le norme e le procedure siano realmente orientate alla tutela del pluralismo dei media e dell'indipendenza editoriale, è essenziale stabilire in anticipo scadenze adeguate e criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la notifica e la valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale.
Emendamento 57 Proposta di regolamento Considerando 42
(42) Quando una concentrazione del mercato dei media costituisce una concentrazione che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio55, l'applicazione del presente regolamento o di eventuali norme e procedure adottate dagli Stati membri sulla base del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004. Qualsiasi misura adottata dalle autorità o dagli organismi di regolamentazione nazionali designati o coinvolti sulla base della loro valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale dovrebbe pertanto essere finalizzata alla tutela degli interessi legittimi ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CE) n. 139/2004 e dovrebbe essere in linea con i principi generali e le altre disposizioni del diritto dell'Unione.
(42) Quando una concentrazione del mercato dei media costituisce una concentrazione che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio55, l'applicazione del presente regolamento o di eventuali norme e procedure adottate dagli Stati membri sulla base del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004. Qualsiasi misura adottata dalle autorità o dagli organismi di regolamentazione nazionali designati o coinvolti sulla base della loro valutazione delle concentrazioni del mercato dei media che potrebbero avere un impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale dovrebbe pertanto essere finalizzata alla tutela degli interessi legittimi ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CE) n. 139/2004 e dovrebbe essere in linea con i principi generali e le altre disposizioni del diritto dell'Unione.
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55 Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("regolamento comunitario sulle concentrazioni") (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
55 Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("regolamento comunitario sulle concentrazioni") (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
Emendamento 58 Proposta di regolamento Considerando 43
(43) Il comitato dovrebbe essere autorizzato a fornire pareri su progetti di decisioni o di pareri delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione designati o coinvolti, qualora le concentrazioni soggette a notifica possano incidere sul funzionamento del mercato interno dei media. Si configurerebbe tale caso, ad esempio, qualora tali concentrazioni coinvolgessero almeno un'impresa stabilita in un altro Stato membro oppure operante in più di uno Stato membro o certi fornitori di servizi di media avessero un'influenza significativa sulla formazione dell'opinione pubblica in un determinato mercato dei media. Inoltre, qualora la concentrazione non sia stata valutata per il suo impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale dalle autorità o dagli organismi nazionali competenti, o qualora le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione non abbiano consultato il comitato in merito a una determinata concentrazione del mercato dei media, ma si ritenga tuttavia che tale concentrazione del mercato dei media possa incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, il comitato dovrebbe essere in grado di fornire un parere, su richiesta della Commissione. In ogni caso la Commissione conserva la possibilità di emettere i propri pareri a seguito dei pareri elaborati dal comitato.
(43) Il comitato dovrebbe essere autorizzato a fornire pareri su progetti di decisioni o di pareri delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione designati o coinvolti, qualora le concentrazioni soggette a notifica possano incidere sul funzionamento del mercato interno dei media. Si configurerebbe tale caso, ad esempio, qualora tali concentrazioni coinvolgessero almeno un'impresa stabilita in un altro Stato membro oppure operante in più di uno Stato membro o certi fornitori di servizi di media avessero un'influenza significativa sulla formazione dell'opinione pubblica in un determinato mercato dei media. Inoltre, qualora la concentrazione non sia stata valutata per il suo impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale dalle autorità o dagli organismi nazionali competenti, o qualora le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione non abbiano consultato il comitato in merito a una determinata concentrazione del mercato dei media, ma si ritenga tuttavia che tale concentrazione del mercato dei media possa incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, il comitato dovrebbe essere in grado di fornire un parere, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione. In ogni caso la Commissione conserva la possibilità di emettere i propri pareri a seguito dei pareri elaborati dal comitato.
Emendamento 59 Proposta di regolamento Considerando 44
(44) Al fine di garantire il pluralismo dei mercati dei media, le autorità o gli organismi nazionali e il comitato dovrebbero tenere conto di una serie di criteri. In particolare è opportuno considerare l'impatto sul pluralismo dei media, soprattutto l'effetto sulla formazione dell'opinione pubblica, tenendo conto dell'ambiente online. Contemporaneamente si dovrebbe valutare se altri mezzi di informazione, che forniscono contenuti diversi e alternativi, continuerebbero a coesistere nel mercato o nei mercati interessati dopo la concentrazione del mercato dei media in questione. La valutazione delle garanzie per l'indipendenza editoriale dovrebbe includere l'esame dei possibili rischi di ingerenze indebite da parte del futuro proprietario o della futura struttura di gestione o di governance nelle decisioni editoriali individuali dell'entità oggetto di acquisizione o fusione. Dovrebbero essere prese in considerazione anche le garanzie interne esistenti o previste per preservare l'indipendenza delle decisioni editoriali individuali nell'ambito delle imprese di media coinvolte. Nel valutare gli impatti potenziali occorre considerare anche gli effetti della concentrazione sulla sostenibilità economica dell'entità o delle entità oggetto della concentrazione e stabilire se, in assenza della concentrazione, esse sarebbero economicamente sostenibili, cioè in grado nel medio termine di continuare a offrire al mercato, sviluppandoli ulteriormente, servizi di media di qualità finanziariamente validi, dotati di risorse adeguate e tecnologicamente adatti.
(44) Al fine di garantire il pluralismo dei mercati dei media, le autorità o gli organismi nazionali e il comitato dovrebbero tenere conto di una serie di criteri. In particolare è opportuno considerare l'impatto sul pluralismo dei media, soprattutto l'effetto sulla formazione dell'opinione pubblica, tenendo conto dell'ambiente online. Contemporaneamente si dovrebbe valutare se altri mezzi di informazione, che forniscono contenuti diversi e alternativi, continuerebbero a coesistere nel mercato o nei mercati interessati dopo la concentrazione del mercato dei media in questione. La valutazione delle garanzie per l'indipendenza editoriale dovrebbe includere l'esame dei possibili rischi di ingerenze indebite da parte del futuro proprietario o della futura struttura di gestione o di governance nelle decisioni editoriali dell'entità oggetto di acquisizione o fusione. Dovrebbero essere prese in considerazione anche le garanzie interne esistenti o previste per preservare l'indipendenza delle decisioni editoriali nell'ambito delle imprese di media coinvolte. Inoltre, nel determinare il clima generale per i media e gli effetti della concentrazione del mercato dei media in questione sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale, andrebbero considerati i risultati delle relazioni annuali sullo Stato di diritto della Commissione presentati nei capitoli dedicati alla libertà di stampa e la valutazione dei rischi condotta annualmente dagli esercizi di monitoraggio dei media. Nel valutare gli impatti potenziali occorre considerare anche gli effetti della concentrazione sulla sostenibilità economica dell'entità o delle entità oggetto della concentrazione e stabilire se, in assenza della concentrazione, esse sarebbero economicamente sostenibili, cioè in grado nel medio termine di continuare a offrire al mercato, sviluppandoli ulteriormente, servizi di media di qualità finanziariamente validi, dotati di risorse adeguate e tecnologicamente adatti.
Emendamento 60 Proposta di regolamento Considerando 45
(45) La misurazione dell'audience ha un impatto diretto sull'allocazione e sui prezzi della pubblicità, che rappresenta una fonte di entrate fondamentale per il settore dei media. Si tratta di uno strumento fondamentale per valutare le prestazioni dei contenuti mediatici e per comprendere le preferenze del pubblico al fine di pianificare la produzione futura di contenuti. Di conseguenza gli operatori del mercato dei media, e in particolare i fornitori di servizi e gli inserzionisti, dovrebbero poter contare su dati relativi al pubblico oggettivi, ricavati da soluzioni di misurazione dell'audience trasparenti, imparziali e verificabili. Invece alcuni nuovi operatori emersi nell'ecosistema dei media forniscono i propri servizi di misurazione senza mettere a disposizione informazioni circa le rispettive metodologie. Ciò potrebbe causare asimmetrie tra gli operatori del mercato dei media per quanto riguarda le informazioni e le possibili distorsioni del mercato, a scapito delle pari opportunità per i fornitori di servizi di media sul mercato.
(45) La misurazione dell'audience ha un impatto diretto sull'allocazione e sui prezzi della pubblicità, che rappresenta una fonte di entrate fondamentale per il settore dei media. Si tratta di uno strumento fondamentale per valutare le prestazioni dei contenuti mediatici e per comprendere le preferenze del pubblico al fine di pianificare la produzione futura di contenuti. Di conseguenza gli operatori del mercato dei media, e in particolare i fornitori di servizi e gli inserzionisti, dovrebbero poter contare su dati relativi al pubblico oggettivi e comparabili, ricavati da soluzioni di misurazione dell'audience trasparenti, imparziali e verificabili. Tali soluzioni dovrebbero essere conformi alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati e tutela della vita privata. Invece alcuni nuovi operatori emersi nell'ecosistema dei media, quali le piattaforme online di dimensioni molto grandi, forniscono servizi proprietari di misurazione senza mettere a disposizione informazioni circa le rispettive metodologie. Ciò potrebbe causare l'impossibilità di comparare i dati sull'audience, asimmetrie tra gli operatori del mercato dei media per quanto riguarda le informazioni e le possibili distorsioni del mercato, a scapito delle pari opportunità per i fornitori di servizi di media sul mercato.
Emendamento 61 Proposta di regolamento Considerando 46
(46) Per migliorare la verificabilità e l'affidabilità delle metodologie di misurazione dell'audience, in particolare online, è opportuno stabilire obblighi di trasparenza per i fornitori di sistemi di misurazione dell'audience che non si attengono ai parametri di riferimento del settore concordati nell'ambito degli organismi di autoregolamentazione competenti. In base a tali obblighi, tali operatori, quando richiesto e nella misura del possibile, dovrebbero fornire agli inserzionisti e ai fornitori di servizi di media o a coloro che agiscono per loro conto informazioni che descrivano le metodologie utilizzate per la misurazione dell'audience. Fornire tali informazioni potrebbe significare condividere elementi quali la dimensione del campione misurato, la definizione degli indicatori misurati, le metriche, i metodi di misurazione, il margine di errore e il periodo di misurazione. Gli obblighi imposti dal presente regolamento non pregiudicano gli obblighi che si applicano ai fornitori di servizi di misurazione dell'audience ai sensi del regolamento (UE) 2019/1150 o del regolamento (UE) 2022/XX [legge sui mercati digitali], compresi quelli relativi al posizionamento o all'autoagevolazione.
(46) Per migliorare la verificabilità, la comparabilità e l'affidabilità delle metodologie di misurazione dell'audience, in particolare online, è opportuno stabilire obblighi di trasparenza per i fornitori di sistemi di misurazione dell'audience che non si attengono ai parametri di riferimento del settore concordati nell'ambito degli organismi di autoregolamentazione competenti. Inlinea di principio, la misurazione dell'audience dovrebbe essere effettuata in conformità dei meccanismi di autoregolamentazione del settore ampiamente accettati.In base a tali obblighi, tali operatori, quando richiesto e nella misura del possibile, dovrebbero fornire agli inserzionisti e ai fornitori di servizi di media o a coloro che agiscono per loro conto informazioni che descrivano le metodologie utilizzate per la misurazione dell'audience. Fornire tali informazioni potrebbe significare condividere elementi quali la dimensione del campione misurato, la definizione degli indicatori misurati, le metriche, i metodi di misurazione, il margine di errore, il periodo di misurazione e la copertura della misurazione. Inoltre i fornitori di sistemi di misurazione dell'audience proprietari dovrebbero fornire ai fornitori di servizi di media dati anonimizzati in forma abituale e comparabile, compresi i dati non aggregati. Tali dati dovrebbero essere almeno altrettanto granulari dei dati provenienti dai meccanismi di autoregolamentazione riconosciuti del settore. Gli obblighi imposti dal presente regolamento non pregiudicano il diritto dell'audience alla protezione dei dati di carattere personale ad esso relativi di cui all'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali e al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis né gli obblighi che si applicano ai fornitori di servizi di misurazione dell'audience ai sensi del regolamento (UE) 2019/1150 o del regolamento (UE) 2022/1925, compresi quelli relativi al posizionamento o all'autoagevolazione o alla protezione dei segreti commerciali delle imprese quali definiti all'articolo 2 della direttiva (UE) 2016/943.
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1bis Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
Emendamento 62 Proposta di regolamento Considerando 47
(47) Codici di condotta redatti dai fornitori di sistemi di misurazione dell'audience o dalle organizzazioni o associazioni che li rappresentano possono contribuire all'applicazione efficace del presente regolamento e dovrebbero pertanto essere incoraggiati. L'autoregolamentazione è già stata utilizzata per promuovere standard di alta qualità nel settore della misurazione dell'audience. Il suo ulteriore sviluppo potrebbe essere visto come uno strumento efficace per consentire al settore di concordare le soluzioni pratiche necessarie per garantire la conformità dei sistemi di misurazione dell'audience e delle loro metodologie ai principi di trasparenza, imparzialità, inclusività, proporzionalità, non discriminazione e verificabilità. Nell'elaborazione di tali codici di condotta, in consultazione con tutti i portatori di interessi del caso e in particolare con i fornitori di servizi di media, si potrebbe tenere conto in particolare della crescente digitalizzazione del settore dei media e dell'obiettivo del conseguimento della parità di condizioni tra gli operatori del mercato dei media.
(47) Codici di condotta redatti dai fornitori di sistemi di misurazione dell'audience o dalle organizzazioni o associazioni che li rappresentano, insieme ai fornitori di servizi di media, alle loro organizzazioni rappresentative, a piattaforme online e ad altri portatori di interessi, possono contribuire all'applicazione efficace del presente regolamento e dovrebbero pertanto essere incoraggiati. I meccanismi di autoregolamentazione ampiamente riconosciuti nel settore dei media sono già stati utilizzati per promuovere standard di alta qualità nel settore della misurazione dell'audience. Inoltre, detti meccanismi di autoregolamentazione, i cosiddetti comitati misti settoriali, sono adatti a garantire una misurazione imparziale dell'audience e dati di misurazione dell'audience comparabili. Un'adozione incoerente di tali meccanismi tra gli Stati membri potrebbe avere un impatto negativo sulla pubblicità. L'adozione di tali meccanismi dovrebbe pertanto essere promossa a livello nazionale. L'ulteriore sviluppo dei meccanismi di autoregolamentazione, anche con l'assistenza delle autorità o degli organismi di regolamentazione nazionali, potrebbe essere visto come uno strumento efficace per consentire al settore di concordare le soluzioni pratiche necessarie per garantire la conformità dei sistemi di misurazione dell'audience e delle loro metodologie ai principi di trasparenza, imparzialità, inclusività, proporzionalità, non discriminazione, comparabilità e verificabilità. Nell'elaborazione di tali codici di condotta, in consultazione con tutti i portatori di interessi del caso e in particolare con i fornitori di servizi di media, si potrebbe tenere conto in particolare della crescente digitalizzazione del settore dei media e dell'obiettivo del conseguimento della parità di condizioni tra gli operatori del mercato dei media.
Emendamento 63 Proposta di regolamento Considerando 48
(48) La pubblicità statale è un'importante fonte di entrate per molti fornitori di servizi di media e contribuisce alla loro sostenibilità economica. L'accesso ad essa deve essere concesso in modo non discriminatorio a qualsiasi fornitore di servizi di media di qualsiasi Stato membro che sia in grado di raggiungere adeguatamente, del tutto o in parte, l'opinione pubblica interessata, al fine di garantire pari opportunità nel mercato interno. Inoltre la pubblicità statale può rendere i fornitori di servizi di media vulnerabili a un'indebita influenza statale, a scapito della libertà di fornitura dei servizi e dei diritti fondamentali. L'allocazione non trasparente e distorta della pubblicità statale è quindi un potente strumento per esercitare influenza o "catturare" i fornitori di servizi di media. La distribuzione e la trasparenza della pubblicità statale sono in parte regolamentate da un quadro frammentato di misure specifiche per i media e di leggi generali sugli appalti pubblici, che tuttavia non riguardano necessariamente tutte le spese pubblicitarie statali, né offrono una protezione sufficiente dalla distribuzione preferenziale o distorta. In particolare, la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio56 non si applica ai contratti di servizio pubblico per l'acquisizione, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi destinati a servizi di media audiovisivi o radiofonici. Le norme specifiche per i media sulla pubblicità statale, laddove presenti, variano notevolmente da uno Stato membro all'altro.
(48) I fondi pubblici ai fini della pubblicità e degli acquisti statali sono un'importante fonte di entrate per molti fornitori di servizi di media, fornitori di piattaforme online e fornitori di motori di ricerca online, e contribuiscono alla loro sostenibilità economica. L'accesso a tali fondi deve essere concesso in modo non discriminatorio a qualsiasi fornitore di servizi di media, fornitore di piattaforme online e fornitore di motori di ricerca online di qualsiasi Stato membro che sia in grado di raggiungere adeguatamente, del tutto o in parte, l'opinione pubblica interessata, al fine di garantire pari opportunità nel mercato interno. Inoltre i fondi pubblici ai fini della pubblicità e degli acquisti statali da parte di enti collegati allo Stato quali le imprese statali, in particolare sotto forma di finanziamento o di acquisto di beni o servizi, possono rendere i fornitori di servizi di media vulnerabili a un'indebita influenza statale o a interessi parziali, a scapito della libertà di fornitura dei servizi e dei diritti fondamentali. L'allocazione non trasparente e distorta dei fondi pubblici ai fini della pubblicità e degli acquisti statali è quindi un potente strumento per esercitare influenza sulla libertà editoriale dei fornitori di servizi di media, "catturare" i fornitori di servizi di media o sovvenzionare in modo occulto o finanziare i fornitori di servizi di media soggetti a ingerenze politiche per ottenere un vantaggio politico o commerciale sleale o una copertura favorevole. Per questo motivo, per far fronte a tali situazioni, i fondi pubblici assegnati a fini di pubblicità statale diretti da un'autorità pubblica o da un'impresa controllata dallo Stato o da un'impresa statale a un unico fornitore di servizi di media, a un unico fornitore di una piattaforma online o a un unico fornitore di motori di ricerca online non dovrebbero superare il 15 % dell'importo totale assegnato alla pubblicità statale da parte di tale autorità pubblica o impresa controllata dallo Stato o impresa statale alla totalità dei fornitori di servizi di media che operano a livello nazionale. La distribuzione e la trasparenza dei fondi pubblici ai fini della pubblicità e degli acquisti statali sono in parte regolamentate da un quadro frammentato di misure specifiche per i media e di leggi generali sugli appalti pubblici, che non offrono una protezione sufficiente dalla distribuzione preferenziale o distorta. Ciò può creare asimmetrie per quanto riguarda le informazioni, aumentare i rischi per gli operatori del mercato dei media e determinare un impatto negativo sull'attività economica transfrontaliera. Ad esempio, il fatto di convogliare fondi pubblici a organi di informazione filogovernativio di ricevere una copertura mediatica favorevole attraverso la spesa pubblica falsa la concorrenza e scoraggia gli investimenti nel mercato interno ed è dannosa per la concorrenza leale all'interno dell'ecosistema del mercato dei media. In particolare, la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio56 non si applica ai contratti di servizio pubblico per l'acquisizione, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi destinati a servizi di media audiovisivi o radiofonici. Le norme specifiche per i fondi pubblici ai fini della pubblicità e degli acquisti statali, laddove presenti, variano notevolmente da uno Stato membro all'altro.
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56 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
56 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
Emendamento 64 Proposta di regolamento Considerando 49
(49) Al fine di garantire una concorrenza non distorta tra i fornitori di servizi di media e di evitare il rischio di sovvenzioni celate e di inopportune influenze politiche sui media, è necessario stabilire prescrizioni comuni relative a trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione nell'allocazione di pubblicità statale e risorse pubbliche ai fornitori di servizi di media per l'acquisto di beni o servizi diversi dalla pubblicità statale, compreso l'obbligo di pubblicare informazioni sui beneficiari della spesa pubblicitaria statale e sugli importi spesi. È importante che gli Stati membri rendano accessibili al pubblico le informazioni necessarie relative alla pubblicità statale in un formato elettronico che sia facilmente visualizzabile, accessibile e scaricabile, nel rispetto delle norme dell'Unione e nazionali sulla riservatezza commerciale. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, che sono applicate caso per caso.
(49) Al fine di garantire una concorrenza non distorta tra i fornitori di servizi di media e di evitare il rischio di sovvenzioni celate e di inopportune influenze politiche sui media, è necessario stabilire prescrizioni comuni relative a trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione nell'allocazione di fondi pubblici ai fini della pubblicità e degli acquisti statali ai fornitori di servizi di media, ai fornitori di piattaforme online o a fornitori di motori di ricerca online conformemente al regolamento (UE) 2022/2065, compreso l'obbligo di pubblicare informazioni sui beneficiari dei fondi pubblici ai fini della pubblicità e degli acquisti statali e sugli importi spesi. È pertanto necessario che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione monitorino e riferiscano in merito all'assegnazione di fondi pubblici ai fini della pubblicità e degli acquisti statali ai fornitori di servizi di media, ai fornitori di piattaforme online e ai fornitori di motori di ricerca online. Su richiesta delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione, le autorità pubbliche e le entità collegate allo Stato dovrebbero fornire loro le informazioni supplementari necessarie per valutare l'accuratezza delle informazioni pubblicate e l'applicazione dei criteri e delle procedure utilizzati per tali fondi pubblici statali. È importante che l'Unione e gli Stati membri rendano accessibili al pubblico le informazioni necessarie relative ai fondi pubblici ai fini della pubblicità e degli acquisti statali in un formato elettronico che sia facilmente visualizzabile, accessibile e scaricabile, nel rispetto delle norme dell'Unione e nazionali sulla riservatezza commerciale.Inoltre, è necessario elaborare relazioni facilmente comprensibili e disponibili al pubblico per raccogliere tutte le informazioni relative all'allocazione dei fondi pubblici ai fini della pubblicità e degli acquisti statali forniti da fornitori di servizi di media, fornitori di piattaforme online e fornitori di motori di ricerca online. Tali relazioni dovrebbero fornire una panoramica annuale dell'importo totale dei fondi pubblici ai fini della pubblicità e degli acquisti statali da parte di soggetti pubblici, anche di paesi terzi, assegnati a ciascun fornitore di servizi di media, fornitore di piattaforme online e fornitore di motori di ricerca online. Il comitato dovrebbe fornire alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione orientamenti per le relazioni sull'assegnazione di fondi pubblici ai fini della pubblicità e degli acquisti statali. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, che sono applicate caso per caso.
Emendamento 65 Proposta di regolamento Considerando 49 bis (nuovo)
(49 bis) I messaggi di emergenza delle autorità pubbliche sono uno strumento necessario per informare il grande pubblico sui rischi in caso di disastri naturali o sanitari, incidenti, altri gravi eventi improvvisi imprevisti che possono arrecare danno a fasce significative della popolazione. Le situazioni di emergenza possono creare nuove vulnerabilità o aggravare quelle esistenti nel settore dei media. In tale contesto, l'allocazione di risorse statali per la trasmissione di messaggi di emergenza può rendere i fornitori di servizi di media vulnerabili a un'indebita influenza statale, a scapito dei diritti fondamentali e della libertà di fornire servizi. Mentre le situazioni di emergenza stanno assumendo un carattere sempre più transfrontaliero, le norme che disciplinano tali allocazioni variano da uno Stato membro all'altro, creando frammentazione e incertezza giuridica nel mercato interno dei media. Pertanto, tali assegnazioni ai fornitori di servizi di media, ai fornitori di piattaforme online e ai fornitori di motori di ricerca online dovrebbero seguire le stesse norme armonizzate applicabili ai fondi pubblici a fini pubblicitari e di acquisti. Tenuto conto dell'urgente necessità di adottare misure durante un periodo di crisi, si dovrebbero tuttavia applicare disposizioni particolari che consentano alle autorità statali, alle imprese e agli enti statali o controllati dallo Stato di adempiere agli obblighi di trasparenza e comunicazione una volta superata la situazione di emergenza.
Emendamento 66 Proposta di regolamento Considerando 50
(50) I rischi per il funzionamento e la resilienza del mercato interno dei media dovrebbero essere monitorati regolarmente nell'ambito degli sforzi per migliorare il funzionamento del mercato interno dei servizi di media. Tale monitoraggio dovrebbe essere finalizzato a fornire dati dettagliati e valutazioni qualitative sulla resilienza del mercato interno dei servizi di media, anche per quanto riguarda il grado di concentrazione del mercato a livello nazionale e regionale e i rischi di manipolazione dell'informazione e di ingerenze da parte di entità straniere. Dovrebbe essere condotto in modo indipendente, sulla base di un solido elenco di indicatori chiave di prestazione, sviluppati e regolarmente aggiornati dalla Commissione, in consultazione con il comitato. Data la natura in rapida evoluzione dei rischi e degli sviluppi tecnologici nel mercato interno dei media, il monitoraggio dovrebbe includere esercizi rivolti in prospettiva, come stress test, per valutare la resilienza prospettica del mercato interno dei media, segnalare le vulnerabilità relative al pluralismo dei media e all'indipendenza editoriale e sostenere gli sforzi volti al miglioramento della governance, della qualità dei dati e della gestione dei rischi. In particolare, il monitoraggio dovrebbe riguardare il livello di attività e di investimenti transfrontalieri, la cooperazione e la convergenza normativa nella regolamentazione dei media, gli ostacoli alla fornitura di servizi di media, anche in ambiente digitale, nonché la trasparenza e l'equità nell'allocazione delle risorse economiche nel mercato interno dei media. Dovrebbe inoltre considerare le tendenze più ampie sia del mercato interno sia dei mercati nazionali dei media, nonché la legislazione nazionale che interessa i fornitori di servizi di media. Il monitoraggio dovrebbe inoltre fornire una panoramica delle misure adottate dai fornitori di servizi di media al fine di garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali individuali, comprese quelle di cui alla raccomandazione che accompagna la presente proposta. Per garantire gli standard più elevati di tale monitoraggio, il comitato dovrebbe essere debitamente coinvolto, in quanto riunisce entità con competenze specifiche nel mercato dei media.
(50) I rischi per il funzionamento e la resilienza del mercato interno dei media, compresi i rischi di manipolazione e di interferenza dell'informazione, dovrebbero essere monitorati regolarmente nell'ambito degli sforzi per migliorare il funzionamento del mercato interno dei servizi di media. Tale monitoraggio dovrebbe essere finalizzato a fornire dati dettagliati e valutazioni qualitative sulla resilienza del mercato interno dei servizi di media, anche per quanto riguarda il grado delle concentrazioni esistenti del mercato dei media a livello nazionale e regionale e i rischi che tali concentrazioni rappresenta per l'indipendenza editoriale e il pluralismo dei media.Al fine di dare chiarezza ai partecipanti al mercato e consentire il monitoraggio del funzionamento del mercato interno, valutando nel contempo l'impatto sull'indipendenza editoriale e sul pluralismo dei media nell'Unione, è necessario che la Commissione fornisca una panoramica obiettiva delle concentrazioni esistenti del mercato dei media, sia in termini di contributo alla struttura del mercato dei media sia alla diversità della proprietà dei media e alla loro influenza sulla formazione dell'opinione pubblica in ciascuno Stato membro. Tale monitoraggio dovrebbe essere condotto in modo indipendente, sulla base di un solido elenco di indicatori chiave di prestazione, sviluppati e regolarmente aggiornati dalla Commissione, in consultazione con il comitato. Inoltre, al fine di agevolare l'applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione dovrebbe istituire un meccanismo di allerta intuitivo che consenta ai fornitori di servizi di media o a qualsiasi parte interessata pertinente di comunicare eventuali problemi riscontrati o rischi individuati relativi all'applicazione del presente regolamento. Detto meccanismo aiuterà la Commissione a individuare e affrontare più rapidamente potenziali violazioni del presente regolamento. Data la natura in rapida evoluzione dei rischi e degli sviluppi tecnologici nel mercato interno dei media, il monitoraggio dovrebbe includere esercizi rivolti in prospettiva, come stress test, per valutare la resilienza prospettica del mercato interno dei media, segnalare le vulnerabilità relative al pluralismo dei media e all'indipendenza editoriale e sostenere gli sforzi volti al miglioramento della governance, della qualità dei dati e della gestione dei rischi. In particolare, il monitoraggio dovrebbe riguardare la cooperazione e la convergenza normativa nella regolamentazione dei media, gli ostacoli alla fornitura di servizi di media, tra cui la posizione dei fornitori di servizi di media in ambiente digitale, il rispetto da parte delle piattaforme online e dei motori di ricerca di dimensioni molto grandi dei loro obblighi nonché la trasparenza e l'equità nell'allocazione delle risorse economiche nel mercato interno dei media. Dovrebbe inoltre considerare le tendenze più ampie sia del mercato interno sia dei mercati nazionali dei media, nonché la legislazione nazionale che interessa i fornitori di servizi di media. Il monitoraggio dovrebbe inoltre fornire una panoramica delle misure adottate dai fornitori di servizi di media al fine di garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali, comprese quelle di cui alla raccomandazione che accompagna la presente proposta. Per garantire gli standard più elevati di tale monitoraggio, il comitato dovrebbe essere debitamente coinvolto, in quanto riunisce entità con competenze specifiche nel mercato dei media. Tale monitoraggio dovrebbe altresì tener conto dei risultati degli esercizi di monitoraggio dei media esistenti in tutti gli Stati membri, degli esercizi di monitoraggio di cui al piano d'azione per i media e l'audiovisivo, istituiti nella comunicazione della Commissione del 3 dicembre 2020 dal titolo "I media europei nel decennio digitale: un piano d'azione per sostenere la ripresa e la trasformazione", dei risultati dell'Osservatorio del pluralismo dei media e delle conclusioni delle relazioni annuali della Commissione sullo Stato di diritto.
Emendamento 67 Proposta di regolamento Considerando 50 bis (nuovo)
(50 bis) È importante che il Centro europeo per la libertà di stampa e dei media di Lipsia e il Centro per il pluralismo e la libertà dei media dell'Istituto universitario europeo di Firenze siano riconosciuti come dotati di competenze pertinenti in materia di libertà e pluralismo dei media. È inoltre importante tenere conto di strumenti europei come Euromedia Ownership Monitor quando si tratta della proprietà dei media in Europa.
Emendamento 68 Proposta di regolamento Considerando 51
(51) Per preparare il terreno a una corretta attuazione del presente regolamento, le sue disposizioni relative alle autorità indipendenti per i media, al comitato e alle necessarie modifiche della direttiva 2010/13/UE (articoli da 7 a 12 e articolo 27 del presente regolamento) dovrebbero applicarsi tre mesi dopo l'entrata in vigore della legge, mentre tutte le altre disposizioni del presente regolamento si applicheranno sei mesi dopo la sua entrata in vigore. Ciò è necessario soprattutto per fare sì che l'istituzione del comitato avvenga in tempo utile per assicurare un'attuazione efficace del regolamento.
(51) La Commissione dovrebbe poter intraprendere le azioni necessarie per monitorare l'attuazione e il rispetto effettivi degli obblighi sanciti dal presente regolamento. Per preparare il terreno a una corretta attuazione del presente regolamento, le sue disposizioni relative alle autorità indipendenti per i media, al comitato e alle necessarie modifiche della direttiva 2010/13/UE (articoli da 7 a 12 e articolo 27 del presente regolamento) dovrebbero applicarsi tre mesi dopo l'entrata in vigore della legge, mentre tutte le altre disposizioni del presente regolamento si applicheranno sei mesi dopo la sua entrata in vigore. Ciò è necessario soprattutto per fare sì che l'istituzione del comitato avvenga in tempo utile per assicurare un'attuazione efficace del regolamento.
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1
1. Il presente regolamento stabilisce norme comuni per il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di media, compresa l'istituzione del comitato europeo per i servizi di media, preservando al contempo la qualità dei servizi di media.
1. Il presente regolamento stabilisce norme comuni per il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di media, compresa l'istituzione del comitato europeo per i servizi di media (in appresso il "comitato") e principi fondamentali comuni che fungano da norme minime, garantendo al contempo l'indipendenza dei servizi di media.
Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2. Il presente regolamento non pregiudica le norme stabilite dagli atti seguenti:
2. Il presente regolamento non pregiudica:
Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)
(a bis) le norme in materia di concorrenza, comprese quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 139/2004;
Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)
(a ter) la direttiva 2001/29/CE;
Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a quater (nuova)
(a quater) la direttiva 2019/789/UE;
Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
(b bis) le norme stabilite dalla direttiva 2010/13/UE;
Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d
(d) regolamento (UE) 2022/XXX [legge sui servizi digitali];
(d) le norme stabilite dal regolamento (UE) 200/2065;
Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e
(e) regolamento (UE) 2022/XXX [legge sui mercati digitali];
(e) le norme stabilite dal regolamento (UE) 200/1925;
Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)
(f bis) le norme stabilite dalla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis;
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1bis Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).
Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)
(f ter) la direttiva (UE) xxx/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica").
Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3
3. Il presente regolamento non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di adottare norme più dettagliate negli ambiti di cui al capo II e al capo III, sezione 5, purché tali norme siano conformi al diritto dell'Unione.
3. Il presente regolamento non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di adottare norme più dettagliate o più rigorose negli ambiti di cui al capo II, al capo III, sezione 5, e all'articolo 24, purché tali norme siano conformi al diritto dell'Unione.
Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1
(1) servizio quale definito agli articoli 56 e 57 del trattato, ove l'obiettivo principale del servizio stesso o di una sua sezione distinguibile sia la fornitura di programmi o di pubblicazioni di carattere giornalistico al grande pubblico, mediante qualsiasi mezzo, al fine di informare, intrattenere o istruire, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media;
(1) "servizio di media": servizio quale definito agli articoli 56 e 57 del trattato, ove l'obiettivo principale del servizio stesso o di una sua sezione distinguibile sia la fornitura di programmi, pubblicazioni di carattere giornalistico o parti di essi al grande pubblico, mediante qualsiasi mezzo, al fine di informare, intrattenere o istruire, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media;
Emendamento 81 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2
(2) persona fisica o giuridica la cui attività professionale consiste nella fornitura di servizi di media e alla quale è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta dei contenuti del servizio di media e ne determina le modalità di organizzazione; "fornitore di media di servizio pubblico":
(2) "fornitore di servizi di media": persona fisica o giuridica la cui attività professionale, indipendentemente dalla forma di occupazione standard o non standard se si tratta di una persona fisica, consiste nella fornitura di servizi di media e alla quale è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta dei contenuti del servizio di media e ne determina le modalità di organizzazione; "fornitore di media di servizio pubblico":
Emendamento 82 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 3
(3) fornitore di servizi di media al quale è affidata una missione di servizio pubblico ai sensi della normativa nazionale o che riceve finanziamenti pubblici nazionali per l'adempimento di tale missione; "programma":
(3) "fornitore di media di servizio pubblico": fornitore di servizi di media al quale è affidato un mandato di servizio pubblico ai sensi della normativa nazionale o che riceve finanziamenti pubblici nazionali per l'adempimento di tale mandato;
Emendamento 83 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 7
(7) persona fisica o insieme di persone fisiche eventualmente raggruppate in un organismo, indipendentemente dalla sua forma giuridica, dal suo status e dalla sua composizione, che prende o supervisiona le decisioni editoriali all'interno di un fornitore di servizi di media; "decisione editoriale":
(7) "caporedattore": persona fisica o insieme di persone fisiche eventualmente raggruppate in un organismo, indipendentemente dalla sua forma giuridica, dal suo status e dalla sua composizione, che prende o supervisiona le decisioni editoriali all'interno di un fornitore di servizi di media;
Emendamento 84 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 8
(8) decisione presa periodicamente al fine di esercitare la responsabilità editoriale e collegata alle attività quotidiane del fornitore di servizi di media; "responsabilità editoriale":
(8) "decisione editoriale": decisione presa periodicamente al fine di esercitare la responsabilità editoriale del fornitore di servizi di media;
Emendamento 85 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 9
(9) l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi o delle pubblicazioni di carattere giornalistico sia sulla loro organizzazione, ai fini della fornitura di un servizio di media, a prescindere dall'esistenza di una responsabilità ai sensi del diritto nazionale per i servizi forniti; "fornitore di piattaforma online di grandi dimensioni":
(9) "responsabilità editoriale": l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi o del contenuto delle pubblicazioni di carattere giornalistico sia sulla loro organizzazione, ai fini della fornitura di un servizio di media, a prescindere dall'esistenza di una responsabilità ai sensi del diritto nazionale per i servizi forniti;
Emendamento 86 Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 9 bis (nuovo)
(9 bis) "piattaforma online": piattaforma online quale definita all'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065;
Emendamento 87 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 9 ter (nuovo)
(9 ter) "motore di ricerca online": motore di ricerca online quale definito all'articolo 3, lettera j), del regolamento (UE) 2022/2065;
Emendamento 88 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 10
(10) fornitore di una piattaforma online concepita come piattaforma online di grandi dimensioni ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/XXX [legge sui servizi digitali]; "servizio di piattaforma per la condivisione di video":
(10) "fornitore di piattaforma online di grandi dimensioni": fornitore di una piattaforma online concepita come piattaforma online di grandi dimensioni ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065;
Emendamento 89 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 10 bis (nuovo)
(10 bis) "fornitore di motore di ricerca online di dimensioni molto grandi": fornitore di un motore di ricerca online concepito come motore di ricerca di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065;
Emendamento 90 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 12
(12) l'autorità o l'organismo designato dagli Stati membri a norma dell'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE; "concentrazione del mercato dei media":
(12) "autorità o organismo nazionale di regolamentazione": un'autorità o un organismo designato dagli Stati membri a norma dell'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE;
Emendamento 91 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 12 bis (nuovo)
(12 bis) "interfaccia utente": servizio che fornisce una panoramica dei servizi di media forniti da singoli o più fornitori di servizi di media e che consente all'utente di selezionare servizi di media o applicazioni che servono essenzialmente ad accedere ai servizi di media e a controllare o gestire l'accesso e l'uso di servizi di media;
Emendamento 92 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 13
(13) concentrazione quale definita all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 che interessa almeno un fornitore di servizi di media; "misurazione dell'audience":
(13) "concentrazione del mercato dei media": concentrazione quale definita all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 che interessa almeno una parte nella catena del valore dei media;
Emendamento 93 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 13 bis (nuovo)
(13 bis) "pluralismo dei media": varietà di voci, analisi e opinioni nel dibattito pubblico, comprese le posizioni e le opinioni minoritarie, diffusa senza ostacoli da fornitori di servizi di media che sono nelle mani di molti proprietari diversi, ciascuno indipendente dall'altro, attraverso diversi canali e generi di media e il riconoscimento della coesistenza di fornitori privati di servizi di media commerciali e fornitori di media di servizio pubblico;
Emendamento 94 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 14
(14) l'attività di raccolta, interpretazione o altro trattamento dei dati relativi al numero e alle caratteristiche degli utenti dei servizi di media per decisioni riguardanti l'allocazione o i prezzi della pubblicità o la relativa pianificazione, produzione o distribuzione di contenuti; "pubblicità statale":
(14) "misurazione dell'audience": l'attività di raccolta, interpretazione o altro trattamento dei dati relativi al numero e alle caratteristiche degli utenti dei servizi di media e degli utenti delle piattaforme online per decisioni riguardanti l'allocazione, i prezzi, gli acquisti e le vendite della pubblicità o la pianificazione o distribuzione di servizi di media;
Emendamento 95 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 14 bis (nuovo)
(14 bis) "misurazione proprietaria dell'audience": misurazione dell'audience che non rispetta le norme del settore concordate dai meccanismi di autoregolamentazione riguardanti i fornitori di servizi di media;
Emendamento 96 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 15
(15) l'inserimento, la pubblicazione o la diffusione, in qualsiasi servizio di media, di un messaggio promozionale o autopromozionale, di norma dietro pagamento o altro corrispettivo, da parte, a favore o per conto di qualsiasi autorità pubblica nazionale o regionale, quali governi nazionali, federali o regionali, autorità o organismi di regolamentazione, nonché imprese statali o altri enti controllati dallo Stato a livello nazionale o regionale, o qualsiasi governo locale di un ente territoriale con più di 1 milione di abitanti; "spyware":
(15) "pubblicità statale": l'inserimento, la promozione, la pubblicazione o la diffusione, in qualsiasi servizio di media o su una piattaforma online o su un motore di ricerca online, di un messaggio promozionale o autopromozionale, di norma dietro pagamento o altro corrispettivo, da parte, a favore o per conto di qualsiasi autorità pubblica dell'Unione, nazionale o regionale, quali istituzioni, organi e organismi dell'Unione, governi nazionali, federali o regionali, autorità o organismi di regolamentazione, nonché imprese statali o altri enti controllati dallo Stato a livello nazionale o regionale, o qualsiasi governo locale;
Emendamento 97 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 15 bis (nuovo)
(15 bis) "messaggio di emergenza diramato dalle autorità pubbliche": l'inserimento, la pubblicazione o la diffusione, in qualsiasi servizio di media, di un messaggio di carattere informativo, considerato necessario dalle autorità pubbliche in caso di calamità naturali o disastri sanitari, incidenti o eventi improvvisi o situazioni critiche che potrebbero arrecare danno alle persone;
Emendamento 98 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 16
(16) qualsiasi prodotto con elementi digitali appositamente progettato per sfruttare le vulnerabilità di altri prodotti con elementi digitali che consente la sorveglianza occulta di persone fisiche o giuridiche mediante il monitoraggio, l'estrazione, la raccolta o l'analisi di dati provenienti da tali prodotti o dalle persone fisiche o giuridiche che utilizzano tali prodotti, in particolare registrando segretamente le chiamate o utilizzando in altro modo il microfono di un dispositivo dell'utente finale, filmando persone fisiche, macchinari o i loro dintorni, copiando messaggi, fotografando, tracciando l'attività di navigazione, tracciando la geolocalizzazione, raccogliendo altri dati di sensori o tracciando le attività su più dispositivi dell'utente finale senza che la persona fisica o giuridica interessata ne sia stata messa al corrente in modo specifico e abbia dato il suo consenso specifico ed esplicito al riguardo;
(16) "tecnologia di sorveglianza": strumento o prodotto digitale o meccanico o altro strumento o prodotto che consente l'acquisizione di informazioni mediante l'intercettazione, il monitoraggio, l'estrazione, la raccolta o l'analisi di dati senza che la persona fisica o giuridica interessata ne sia stata messa al corrente in modo specifico e abbia dato il suo consenso specifico ed esplicito al riguardo, in conformità delle condizioni per il consenso quali stabilite all'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/679;
Emendamento 99 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 16 bis (nuovo)
(16 bis) "spyware": qualsiasi tecnologia di sorveglianza con un elevato livello di invasività derivante, in particolare, dall'ampio accesso che può offrire ai dispositivi e alle loro funzionalità, tipicamente progettata per sfruttare le vulnerabilità di prodotti con elementi digitali, che consente un'ampia sorveglianza occulta di persone fisiche o giuridiche, anche retroattivamente, mediante il monitoraggio, l'estrazione, la raccolta o l'analisi di dati provenienti da tali prodotti o dalle persone fisiche o giuridiche che utilizzano tali prodotti, anche in modo indiscriminato, senza che la persona fisica o giuridica interessata ne sia stata messa al corrente in modo specifico e abbia dato il suo consenso specifico ed esplicito al riguardo, conformemente alle condizioni per il consenso di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/679;
Emendamento 100 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 17 – lettera a
(a) terrorismo;
(a) terrorismo, quale definito nella direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Emendamento 101 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 17 bis (nuovo)
(17 bis) "alfabetizzazione mediatica": le competenze, le conoscenze e la comprensione che consentono ai cittadini di utilizzare i media in modo efficace e sicuro e che non si limitano all'apprendimento in materia di strumenti e tecnologie, ma mirano a dotare i cittadini delle capacità di riflessione critica necessarie per elaborare giudizi, analizzare realtà complesse e riconoscere la differenza tra opinioni e fatti.
Emendamento 102 Proposta di regolamento Capo II – titolo
Diritti e doveri dei fornitori e dei destinatari dei servizi di media
Diritti dei destinatari dei servizi di media, diritti dei fornitori di servizi di media e garanzie per il funzionamento indipendente dei fornitori di media di servizio pubblico
Emendamento 103 Proposta di regolamento Articolo 3 – comma 1
I destinatari dei servizi di media nell'Unione hanno il diritto di ricevere una pluralità di notizie e contenuti di attualità, prodotti nel rispetto della libertà editoriale dei fornitori di servizi di media, a beneficio del dibattito pubblico.
Gli Stati membri garantiscono, conformemente all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"), che i destinatari dei servizi di media abbiano accesso a una pluralità di servizi di media prodotti da fornitori di servizi di media editorialmente indipendenti, senza alcuna interferenza statale, al fine di garantire un dibattito libero e democratico. Gli Stati membri creano le condizioni quadro necessarie per garantire tali diritti e salvaguardare, preservare e promuovere il pluralismo dei media.
Emendamento 104 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1
1. I fornitori di servizi di media hanno il diritto di esercitare le loro attività economiche nel mercato interno senza restrizioni che non siano quelle consentite dal diritto dell'Unione.
1. I fornitori di servizi di media hanno il diritto di esercitare le loro attività economiche nel mercato interno senza restrizioni che non siano quelle consentite a norma del diritto dell'Unione.
Emendamento 105 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2. Gli Stati membri rispettano l'effettiva libertà editoriale dei fornitori di servizi di media. Gli Stati membri, comprese le autorità e gli organismi nazionali di regolamentazione:
2. L'Unione, gli Stati membri e le entità private rispettano l'effettiva libertà editoriale e l'indipendenza dei fornitori di servizi di media. Gli Stati membri, compresi le autorità e gli organismi nazionali di regolamentazione, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e le entità private:
Emendamento 106 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a
(a) non interferiscono né tentano di influenzare in alcun modo, direttamente o indirettamente, le politiche e le decisioni editoriali dei fornitori di servizi di media;
(a) non interferiscono né tentano di influenzare in alcun modo, direttamente o indirettamente, le politiche editoriali e le decisioni editoriali dei fornitori di servizi di media;
Emendamento 107 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)
(a bis) non obbligano i fornitori di servizi di media o i loro dipendenti a divulgare informazioni correlate al trattamento editoriale, comprese quelle relative alle loro fonti, o a diffondere tali informazioni;
Emendamento 108 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b
(b) non trattengono, sanzionano, intercettano, sottopongono a sorveglianza o a perquisizione e sequestro o a ispezione i fornitori di servizi di media o, se del caso, i loro familiari, i loro dipendenti o i relativi familiari, o i loro locali aziendali e privati, perché rifiutano di rivelare informazioni sulle loro fonti, a meno che ciò non sia giustificato da un'esigenza di rilevante interesse pubblico, in conformità all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta e nel rispetto di altre normative dell'Unione;
(b) non trattengono, sanzionano, sottopongono a perquisizione e sequestro o a ispezione i fornitori di servizi di media, i loro dipendenti o, se del caso, i loro familiari o qualsiasi altra persona appartenente alla loro rete professionale di relazioni, compresi i contatti occasionali, o i loro locali aziendali e privati, qualora tali azioni possano comportare una violazione del loro diritto di esercitare l'attività professionale e, in particolare,qualora possano comportare l'accesso a fonti giornalistiche;
Emendamento 109 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
(b bis) non accedono ai dati criptati relativi al contenuto in qualsiasi dispositivo o macchinario utilizzato dai fornitori di servizi di media o, se del caso, dai loro familiari, dai loro dipendenti o dai relativi familiari o, se del caso, da altre persone appartenenti alla loro rete di relazioni professionali o private, compresi i contatti occasionali;
Emendamento 110 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c
(c) non utilizzano spyware in alcun dispositivo o macchinario utilizzato dai fornitori di servizi di media o, se del caso, dai loro familiari, o dai loro dipendenti o dai relativi familiari, a meno che l'utilizzo non sia giustificato, caso per caso, da motivi di sicurezza nazionale e sia conforme all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta e ad altre normative dell'Unione, o che avvenga nell'ambito di indagini su reati gravi a carico di una delle persone summenzionate, sia previsto dalla normativa nazionale e sia conforme all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta e ad altre normative dell'Unione, e qualora le misure adottate ai sensi della lettera b) siano inadeguate e insufficienti ad ottenere le informazioni richieste.
(c) non utilizzano misure di sorveglianza o tecnologie di sorveglianza né incaricano entità private di fare uso di tali misure o tecnologie, in alcun dispositivo o macchinario utilizzato dai fornitori di servizi di media o, se del caso, dai loro familiari, o dai loro dipendenti o dai relativi familiari o, se del caso, da qualsiasi altra persona appartenente alla loro rete professionale, compresi i contatti occasionali.
Emendamento 111 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
(c bis) non utilizzano spyware né qualsiasi tecnologia intrusiva analoga, né incaricano entità private di fare uso di tali tecnologie, in qualsiasi dispositivo o macchinario utilizzato dai fornitori di servizi di media o, se del caso, dai loro familiari, dai loro dipendenti o dai relativi familiari o, se del caso, da altri soggetti appartenenti alla loro rete di relazioni professionali, compresi i contatti occasionali;
Emendamento 112 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)
(c ter) non incaricano una terza parte di eseguire una delle azioni di cui alle lettere da b) a c bis).
Emendamento 113 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. In deroga al paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri, compresi le autorità e gli organismi nazionali di regolamentazione, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e le entità private possono intraprendere le azioni ivi indicate, purché altre misure giuridiche siano inadeguate e insufficienti a ottenere le informazioni richieste e purché l'azione:
(a) non abbia alcuna relazione con l'attività professionale di un fornitore di servizi di media e dei suoi dipendenti;
(b) non comporti l'accesso a fonti giornalistiche;
(c) sia prevista dalla normativa nazionale;
(d) sia giustificata caso per caso a fini di prevenzione, indagine o perseguimento di reati gravi;
(e) sia conforme all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta e ad altre pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione;
(f) sia proporzionata rispetto all'obiettivo legittimo perseguito; e
(g) sia disposta ex ante da un'autorità giudiziaria indipendente e imparziale, con misure correttive efficaci, note e accessibili, garantite conformemente all'articolo 47 della Carta e in conformità alla pertinente normativa dell'Unione.
Nello svolgimento delle azioni di cui al paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri, compresi le autorità e gli organismi nazionali di regolamentazione, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e le entità private non recuperano dati relativi all'attività professionale dei fornitori di servizi di media e dei loro dipendenti, in particolare dati che consentono l'accesso a fonti giornalistiche.
Emendamento 114 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter. In deroga al paragrafo 2, lettere b bis) e c), gli Stati membri, compresi le autorità e gli organismi nazionali di regolamentazione, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e le entità private possono eseguire un'azione ivi prevista, purché le azioni di cui al paragrafo 2, lettera b), siano inadeguate e insufficienti a ottenere le informazioni richieste e purché l'azione:
(a) soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 2 bis, lettere a), b), c), e), f) e g);
(b) riguardi unicamente le indagini o il perseguimento di un reato grave punibile nello Stato membro interessato con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima di almeno cinque anni;
(c) sia effettuata in ultima istanza; e (d) sia soggetta a riesame periodico da parte di un'autorità giudiziaria indipendente e imparziale.
2 quater. In deroga al paragrafo 2, lettera c bis), gli Stati membri, compresi le autorità e gli organismi nazionali di regolamentazione, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e le entità private possono eseguire un'azione ivi prevista, purché le azioni di cui al paragrafo 2, lettera b bis) o c), siano inadeguate e insufficienti a ottenere le informazioni richieste e purché l'azione soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 2 bis, lettere a), b), c), e), f) e g), e al paragrafo 2 ter, lettere b), c) e d):
2 quinquies. Lo svolgimento delle azioni di cui al paragrafo 2, lettere b bis), c) e c bis), è soggetto a un controllo ex post mediante riesame giurisdizionale o un altro meccanismo di controllo indipendente. Gli Stati membri informano le persone oggetto delle azioni di cui al paragrafo 2, lettere da b) a c bis), e le persone i cui dati o comunicazioni sono stati consultati a seguito di tali azioni del fatto che i loro dati o le loro comunicazioni sono stati consultati, della durata e della portata del trattamento di tali dati e del modo in cui tali dati sono stati trattati. Gli Stati membri provvedono affinché alle persone direttamente o indirettamente interessate dallo svolgimento di tali azioni sia garantito l'accesso ai mezzi di ricorso mediante un organismo indipendente. Gli Stati membri pubblicano il numero di richieste approvate e respinte per lo svolgimento di tali azioni. Le garanzie di cui al presente paragrafo si estendono alle persone fisiche impiegate in forme di lavoro atipiche, come i freelance, che esercitano la propria attività nello stesso ambito dei fornitori di servizi di media e dei loro dipendenti.
Emendamento 117 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3
3. Fatto salvo il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito a ogni persona fisica e giuridica e in aggiunta ad esso, gli Stati membri designano un'autorità o un organismo indipendente per gestire i reclami presentati dai fornitori di servizi di media o, se del caso, dai loro familiari, dai loro dipendenti o dai relativi familiari in merito a violazioni del paragrafo 2, lettere b) e c). I fornitori di servizi di media hanno il diritto di chiedere all'autorità o all'organismo in questione di emettere, entro tre mesi dalla richiesta, un parere sulla conformità al paragrafo 2, lettere b) e c).
3. Fatto salvo il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito a ogni persona fisica e giuridica e in aggiunta ad esso, gli Stati membri designano un'autorità o un organismo strutturalmente e funzionalmente indipendente, come un mediatore, per gestire i reclami presentati dai fornitori di servizi di media o dai loro familiari, dai dipendenti dei fornitori di servizi di media o dai relativi familiari, o da altre persone a loro associate a livello professionale o privato, in merito a violazioni del paragrafo 2, lettere a bis), b), b bis), c), c bis) e c ter). I fornitori di servizi di media hanno il diritto di chiedere all'autorità o all'organismo in questione di emettere, entro tre mesi dalla richiesta, un parere sulla conformità al paragrafo 2, lettere a bis), b), b bis), c), c bis) e c ter).
Emendamento 118 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1
1. I fornitori di media di servizio pubblico forniscono in modo imparziale una pluralità di informazioni e pareri al loro pubblico, in linea con la loro missione di servizio pubblico.
1. Gli Stati membri garantiscono, mediante il diritto nazionale e le loro azioni, che i fornitori di media di servizio pubblico godano della piena autonomia e indipendenza editoriale dagli interessi di parte governativi, politici, economici o privati al fine di fornire, nell'esercizio della loro missione di servizio pubblico, in modo imparziale e indipendente, una pluralità di informazioni e pareri al loro pubblico.
Il direttore e i membri degli organi direttivi dei fornitori di media di servizio pubblico sono nominati mediante una procedura trasparente, aperta e non discriminatoria e sulla base di criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati stabiliti in anticipo dalla normativa nazionale.
Gli Stati membri garantiscono, mediante il diritto nazionale e le loro azioni, il rispetto dei principi di indipendenza, responsabilità, efficacia, trasparenza e apertura nel nominare le strutture di gestione dei media del servizio pubblico. In particolare, il direttore e i membri degli organi direttivi dei fornitori di media di servizio pubblico sono nominati mediante una procedura trasparente, aperta e non discriminatoria e sulla base di criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati stabiliti in anticipo nella normativa nazionale.
La durata del loro mandato è stabilita dalla normativa nazionale ed è adeguata e sufficiente a garantire l'effettiva indipendenza del fornitore di media del servizio pubblico. Essi possono essere licenziati prima della fine del loro mandato solo eccezionalmente qualora non soddisfino più le condizioni giuridicamente predefinite per l'esercizio delle loro funzioni, stabilite in anticipo dalla normativa nazionale, o per motivi specifici di condotta illecita o di colpa grave come definito in anticipo dalla normativa nazionale.
La durata del loro mandato è stabilita nella normativa nazionale, corrisponde alle loro funzioni ed è adeguata e sufficiente a garantire l'effettiva indipendenza del fornitore di media del servizio pubblico. Essi possono essere licenziati prima della fine del loro mandato solo in circostanze eccezionali qualora non soddisfino più le condizioni giuridicamente predefinite per l'esercizio delle loro funzioni, stabilite in anticipo nella normativa nazionale, o per motivi specifici di condotta illecita o di colpa grave come definito in anticipo nella normativa nazionale.
Le decisioni di licenziamento sono debitamente motivate, nonché preventivamente notificate alla persona interessata, e prevedono la possibilità di un ricorso giurisdizionale. I motivi del licenziamento sono resi pubblici.
Le decisioni di licenziamento sono debitamente motivate sulla base di criteri stabiliti in anticipo nella normativa nazionale, nonché preventivamente notificate alla persona interessata, e prevedono la possibilità di un ricorso giurisdizionale. I motivi del licenziamento sono resi pubblici.
Emendamento 122 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3
3. Gli Stati membri fanno in modo che i fornitori di media di servizio pubblico dispongano di risorse finanziarie adeguate e stabili per l'adempimento della loro missione di servizio pubblico. Tali risorse sono tali da salvaguardare l'indipendenza editoriale.
3. Gli Stati membri fanno in modo che i fornitori di media di servizio pubblico dispongano di risorse finanziarie adeguate, sostenibili e prevedibili su base pluriennale per l'adempimento della loro missione di servizio pubblico e per il conseguimento degli obiettivi da essa previsti. Tali risorse e il processo attraverso cui sono allocate si basano su criteri trasparenti stabiliti in anticipo e sono tali da salvaguardare l'indipendenza editoriale, consentendo al contempo lo sviluppo di offerte per nuovi interessi del pubblico o nuovi contenuti e forme mediatiche e lo sviluppo tecnico.
Emendamento 123 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Gli Stati membri designano un'autorità indipendente o istituiscono procedure indipendenti per determinare il fabbisogno finanziario adeguato all'adempimento della missione dei fornitori di media di servizio pubblico conformemente al paragrafo 3. Gli Stati membri assicurano che sia garantito un ricorso giurisdizionale indipendente.
La procedura di nomina di un'autorità indipendente di cui al primo comma o le procedure istituite di cui al medesimo comma sono prevedibili, trasparenti, indipendenti, imparziali e non discriminatorie e si basano su criteri oggettivi e proporzionati stabiliti in anticipo dalla normativa nazionale.
Emendamento 124 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4
4. Gli Stati membri designano una o più autorità o organismi indipendenti al fine di monitorare la conformità ai paragrafi da 1 a 3.
4. Gli Stati membri attuano meccanismi o designano una o più autorità o organismi indipendenti al fine di monitorare l'applicazione dei paragrafi da 1 a 3. Tali meccanismi, autorità o organismi sono liberi da qualsiasi influenza del governo. In caso di dubbio o a seguito di conclusioni relative alla non conformità o alla conformità parziale al presente articolo, le autorità o gli organismi indipendenti emettono un parere che informa il comitato; le conclusioni sono rese pubbliche.
Emendamento 125 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1. I fornitori di servizi di media che diffondono notizie e contenuti di attualità rendono facilmente e direttamente accessibili ai destinatari dei loro servizi le informazioni seguenti:
1. I fornitori di servizi di media, nel rispetto del diritto dell'Unione e nazionale, rendono le seguenti informazioni direttamente e permanentemente accessibili in modo agevole ai destinatari dei loro servizi:
Emendamento 126 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a
(a) la ragione sociale e i dati di contatto;
(a) la ragione sociale, i dati di contatto e i dati relativi alla registrazione;
Emendamento 127 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c
(c) il nome o i nomi del titolare o dei titolari effettivi ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(c) il nome o i nomi del titolare o dei titolari effettivi definiti all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Emendamento 128 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
(c bis) se e in che misura la loro proprietà diretta, indiretta o effettiva è detenuta dal governo, da un'istituzione statale, da un'impresa statale o da un altro organismo pubblico;
Emendamento 129 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)
(c ter) il nome e i recapiti professionali della persona fisica che ha la responsabilità editoriale conformemente alla legislazione dello Stato membro pertinente, indicando, qualora siano riportati il nome e i recapiti professionali di più di una persona, la parte del servizio di media di cui ciascuna persona è responsabile;
Emendamento 130 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)
(c quater) informazioni dettagliate sull'assetto proprietario e sul rapporto con le società madre, le società consorelle e le loro affiliate;
Emendamento 131 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c quinquies (nuova)
(c quinquies) la pubblicità statale e il sostegno finanziario statale loro assegnato;
Emendamento 132 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. I fornitori di servizi di media mantengono aggiornate le informazioni rese accessibili a norma del paragrafo 1.
Emendamento 133 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter. I fornitori di servizi di media trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1 alle banche dati nazionali sulla proprietà dei media di cui al paragrafo 2 ter. In caso di modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1, i fornitori di servizi di media trasmettono tali informazioni aggiornate alle banche dati nazionali sulla proprietà dei media entro 30 giorni dalla modifica.
1 quater. In casi debitamente giustificati e su richiesta, i fornitori di servizi di media, nel rispetto del diritto dell'Unione e nazionale, mettono a disposizione delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione, del comitato o, se del caso, di qualsiasi soggetto avente un interesse legittimo gli interessi commerciali e finanziari o le attività dei loro titolari diretti, indiretti ed effettivi di altre imprese, compresi i loro legami con persone politicamente esposte, quali definite all'articolo 3, punto 9, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, e i soggetti con i quali le persone intrattengono notoriamente stretti legami, quali definiti all'articolo 3, punto 11, di tale direttiva.
1 quinquies. Le informazioni fornite a norma dei paragrafi 1 e 2 bis rispettano i diritti fondamentali in questione, come il rispetto della vita privata e della vita familiare dei proprietari effettivi. Tali informazioni devono essere necessarie e proporzionate e mirare al perseguimento di un obiettivo di interesse generale.
1 sexies. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione sono incaricati di istituire banche dati nazionali sulla proprietà dei media per monitorare il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 1. Tali banche dati sono accessibili al pubblico e sono conformi al pertinente diritto dell'Unione.
Su richiesta delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione, i fornitori di servizi di media forniscono loro informazioni supplementari al fine di valutare l'accuratezza delle informazioni fornite a norma dei paragrafi 1 e 2 bis.
1 septies. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione trasmettono trimestralmente i dati sulle informazioni fornite a norma del paragrafo 1 alla banca dati europea sulla proprietà dei media di cui all'articolo 12, primo comma, lettera f bis).
Emendamento 138 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2. Fatte salve le leggi costituzionali nazionali coerenti con la Carta, i fornitori di servizi di media che diffondono notizie e contenuti di attualità adottano le misure che ritengono appropriate al fine di garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali individuali. In particolare, tali misure mirano a garantire:
2. Fatte salve le leggi costituzionali nazionali coerenti con la Carta, i fornitori di servizi di media adottano le misure che ritengono appropriate al fine di garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali. In particolare, tali misure mirano a garantire:
Emendamento 139 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a
(a) che i responsabili editoriali siano liberi di prendere decisioni editoriali individuali nell'esercizio della loro attività professionale; e
(a) che i responsabili editoriali e i caporedattori siano liberi di prendere decisioni editoriali individuali nell'esercizio della loro attività professionale nell'ambito della linea editoriale del fornitore di servizi di media; e
Emendamento 140 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b
(b) che chiunque abbia interessi in fornitori di servizi di media tali da influenzare la diffusione di notizie e contenuti di attualità renda noto qualsiasi conflitto di interessi, effettivo o potenziale.
(b) la divulgazione di qualsiasi conflitto di interessi, effettivo o potenziale, e di qualsiasi tentativo di interferenza nelle decisioni editoriali dei fornitori di servizi media.
Emendamento 141 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. I fornitori di servizi di media o le piattaforme online che ricevono fondi pubblici da paesi terzi a fini pubblicitari o di acquisto presentano annualmente una relazione all'autorità o all'organismo nazionale di regolamentazione. Tali relazioni indicano quantomeno gli elementi seguenti:
(a) il nome delle entità che concedono fondi pubblici;
(b) l'importo annuale totale dei fondi pubblici concessi.
L'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione rende pubbliche le informazioni comunicate a norma del primo comma.
Emendamento 142 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3
3. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai fornitori di servizi di media che costituiscono microimprese ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE.
soppresso
Emendamento 143 Proposta di regolamento Articolo 6 bis (nuovo)
Articolo 6 bis
Restrizioni alla proprietà dei media
1. Le persone fisiche che occupano o che hanno ricoperto le seguenti importanti cariche pubbliche non possono essere titolari effettivi, quali definiti all'articolo 2, punto 22, del regolamento (UE) XXXX/XXX [relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, 2021/0239 (COD)], di pubblicazioni di carattere giornalistico o di servizi di media audiovisivi durante il loro mandato:
(a) in uno Stato membro:
i) capi di Stato, capi di governo o ministri;
(b) a livello dell'Unione:
i) presidente del Consiglio europeo, presidente della Commissione o membri della Commissione;
(c) in un paese terzo:
i) cariche equivalenti a quelle elencate alla lettera a), punto i);
2. Qualora una persona fisica occupi o abbia ricoperto importanti cariche pubbliche di cui al paragrafo 1, è tenuta a cessare l'attività di fornitore di servizi di media o a cessare la relazione commerciale con il fornitore di servizi di media interessato, che consente di esercitare influenza su quest'ultimo, senza indebito ritardo e, in ogni caso, non oltre 60 giorni dopo essere diventata una persona politicamente esposta ai sensi dell'articolo 3, punto 9, della direttiva (UE) 2015/849.
Emendamento 144 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Gli Stati membri assicurano l'indipendenza giuridica delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione dal governo e l'indipendenza funzionale dai rispettivi governi e da qualsiasi altro organismo pubblico o privato.
Emendamento 145 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3
3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano di adeguate risorse finanziarie, umane e tecniche per svolgere le funzioni loro assegnate ai sensi del presente regolamento.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano di adeguate risorse e competenze finanziarie, umane e tecniche per svolgere le funzioni loro assegnate ai sensi del presente regolamento. Gli Stati membri aumentano proporzionalmente le risorse finanziarie, umane e tecniche assegnate alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione per tenere conto delle funzioni aggiuntive loro conferite dal presente regolamento.
Ove necessario per lo svolgimento delle funzioni loro assegnate ai sensi del presente regolamento, le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dispongono di adeguati poteri di indagine in relazione alla condotta di persone fisiche o giuridiche alle quali si applica il capo III.
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione abbiano accesso o ricevano tutte le informazioni e i dati necessari per lo svolgimento delle funzioni loro assegnate ai sensi del presente regolamento, in particolare in relazione alle persone fisiche o giuridiche alle quali si applica il capo III.
Tali poteri comprendono in particolare la facoltà di chiedere a tali persone di fornire, entro un periodo di tempo ragionevole, le informazioni proporzionate e necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al capo III; la richiesta può essere rivolta anche a qualsiasi altra persona che, per scopi connessi alla propria attività commerciale, industriale o professionale, possa ragionevolmente essere in possesso delle informazioni necessarie.
Su richiesta delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione, le persone fisiche o giuridiche cui si applica il capo III forniscono loro, entro un periodo di tempo ragionevole, le informazioni proporzionate e necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al capo III. Su richiesta delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione, qualsiasi altra persona fisica o giuridica che, per scopi connessi alla propria attività commerciale, industriale o professionale, potrebbe ragionevolmente essere in possesso delle informazioni necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al capo III fornisce loro tali informazioni.
Emendamento 148 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione tengono consultazioni periodiche con i rappresentanti del settore dei media. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione pubblicano annualmente e rendono pubbliche relazioni contenenti i risultati di tali consultazioni.
Emendamento 149 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4 ter (nuovo)
4 ter. Gli Stati membri affidano alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione lo sviluppo e il mantenimento di apposite banche dati online sulla proprietà dei media contenenti le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, anche a livello regionale o locale. Il pubblico ha accesso gratuito a tali banche dati in modo semplice, rapido ed efficace. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione elaborano relazioni periodiche sulla proprietà dei servizi di media soggetti alla giurisdizione dello Stato membro interessato.
Emendamento 150 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1
1. È istituito il comitato europeo per i servizi di media ("il comitato").
1. È istituito il comitato europeo per i servizi di media ("il comitato"). Il comitato è un organismo dell'Unione ed è dotato di personalità giuridica.
Emendamento 151 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Il comitato gode di piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.
Emendamento 152 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Il comitato dispone di un segretariato e fruisce della consulenza del gruppo di esperti istituito dall'articolo 11 bis.
Emendamento 153 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter. Il comitato e il segretariato sono dotati delle risorse umane e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.
2 quater. Il bilancio del comitato e del segretariato è iscritto in una linea di bilancio distinta all'interno della pertinente rubrica della sezione III del bilancio dell'Unione.
Emendamento 155 Proposta di regolamento Articolo 9 – comma 1
Il comitato agisce in maniera pienamente indipendente nello svolgimento delle sue funzioni o nell'esercizio dei suoi poteri. In particolare, nello svolgimento delle sue funzioni o nell'esercizio dei suoi poteri il comitato non chiede né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, persona o organismo. Ciò non pregiudica le competenze della Commissione o delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione in conformità al presente regolamento.
Il comitato agisce in maniera pienamente indipendente nello svolgimento delle sue funzioni o nell'esercizio dei suoi poteri. In particolare, nello svolgimento delle sue funzioni o nell'esercizio dei suoi poteri il comitato non chiede né accetta istruzioni da alcun governo, agenzia o organismo nazionale, persona o istituzione, organismo, ufficio o agenzia dell'Unione. Ciò non pregiudica le competenze della Commissione o delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione in conformità al presente regolamento. Ciò non impedisce inoltre ad altre autorità o altri organismi nazionali di regolamentazione o rappresentanti di organismi di autoregolamentazione o coregolamentazione di partecipare, se del caso, alle riunioni del comitato.
Emendamento 156 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4
4. Il comitato è rappresentato dal suo presidente. Il comitato elegge un presidente tra i suoi membri a maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto. Il mandato del presidente ha una durata di due anni.
4. Il comitato è rappresentato dal suo presidente. Il comitato dispone di un gruppo direttivo. Il gruppo direttivo è composto da membri eletti tra i membri del comitato. Il gruppo direttivo è composto da un presidente, un vicepresidente, il presidente uscente e altri due membri. Il presidente e gli altri membri del gruppo direttivo sono eletti tra i suoi membri a maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto. Il mandato del presidente ha una durata di due anni.
Emendamento 157 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 5
5. La Commissione designa un rappresentante per il comitato. Il rappresentante della Commissione partecipa a tutte le attività e alle riunioni del comitato, senza diritto di voto. Il presidente del comitato tiene informata la Commissione sulle attività in corso e previste del comitato. Il comitato consulta la Commissione nella preparazione del suo programma di lavoro e dei principali risultati.
5. La Commissione designa un rappresentante per il comitato. Il rappresentante della Commissione può partecipare alle attività e alle riunioni del comitato, senza diritto di voto. Il presidente del comitato tiene informata la Commissione e il Parlamento europeo sulle attività in corso e previste del comitato e, in particolare, sul suo programma di lavoro e sui principali risultati.
Emendamento 158 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 6
6. D'intesa con la Commissione, il comitato può invitare esperti e osservatori a partecipare alle sue riunioni.
6. Il comitato può invitare esperti e, previo accordo della Commissione, osservatori a partecipare alle sue riunioni o, su base ad hoc, ai suoi lavori.
Emendamento 159 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 8
8. Il comitato adotta il proprio regolamento interno a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto, d'intesa con la Commissione.
8. Il comitato adotta il proprio regolamento interno a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto. Prima dell'adozione del suo regolamento interno, il comitato offre alla Commissione la possibilità di formulare osservazioni. Il comitato stabilisce, nel suo regolamento interno, le modalità pratiche per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi e informa il Parlamento europeo del regolamento interno adottato o di qualsiasi modifica sostanziale apportata allo stesso.
Emendamento 160 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1
1. Il comitato dispone di un segretariato, che è messo a disposizione dalla Commissione.
1. Il comitato è assistito da un segretariato distinto e indipendente. Il segretariato riceve istruzioni unicamente dal comitato.
Emendamento 161 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3
3. Il segretariato fornisce sostegno amministrativo e organizzativo alle attività del comitato. Il segretariato assiste inoltre il comitato nell'espletamento delle sue funzioni.
3. Il segretariato fornisce sostegno amministrativo e organizzativo alle attività del comitato. Il segretariato assiste inoltre in modo sostanziale il comitato nell'espletamento delle sue funzioni.
Emendamento 162 Proposta di regolamento Articolo 11 bis (nuovo)
Articolo 11 bis
Gruppo di esperti del comitato
1. È istituito un gruppo di esperti. Il gruppo di esperti è composto da rappresentanti del settore dei media al di là di quello dei media audiovisivi. I rappresentanti del gruppo di esperti sono nominati in modo trasparente, oggettivo e non discriminatorio.
2. Il gruppo di esperti è composto da uno o più rappresentanti del settore dei media di ciascuno Stato membro e di associazioni o organizzazioni europee con competenze in materia di media al di là del settore dei media audiovisivi o da una o più persone fisiche con competenze in materia di media al di là del settore dei media audiovisivi. I dettagli sulla composizione completa del gruppo di esperti sono definiti nel regolamento interno del comitato.
3. Il gruppo di esperti fornisce esperienza, assistenza e consulenza indipendenti al comitato nello svolgimento dei suoi compiti su questioni relative alla libertà e al pluralismo dei media.
4. Il gruppo di esperti può elaborare una raccomandazione, di propria iniziativa o su richiesta del comitato, della Commissione o del Parlamento europeo, in merito al programma di lavoro del comitato e all'applicazione efficace e coerente del capo 3 del presente regolamento. Il gruppo di esperti rende tali raccomandazioni disponibili al pubblico.
5. Qualora si occupi di questioni che esulano dal settore dei media audiovisivi o che riguardano la stampa, il comitato consulta il gruppo di esperti.
Emendamento 163 Proposta di regolamento Articolo 12 – parte introduttiva
Fatti salvi i poteri conferiti alla Commissione dai trattati, il comitato promuove l'applicazione efficace e coerente del presente regolamento e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE in tutta l'Unione. Il comitato:
Il comitato promuove l'applicazione efficace e coerente del presente regolamento e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE in tutta l'Unione. Il comitato:
Emendamento 164 Proposta di regolamento Articolo 12 – lettera a
(a) sostiene la Commissione, mediante competenze tecniche, nel garantire la corretta applicazione del presente regolamento e l'attuazione coerente della direttiva 2010/13/UE in tutti gli Stati membri, fatti salvi i compiti delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione;
(a) sostiene la Commissione, mediante le sue competenze, nel garantire la corretta applicazione del presente regolamento e l'attuazione coerente della direttiva 2010/13/UE in tutti gli Stati membri, fatti salvi i compiti delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione;
Emendamento 165 Proposta di regolamento Articolo 12 – lettera c
(c) fornisce consulenza alla Commissione, ove richiesto da quest'ultima, in merito ad aspetti normativi, tecnici o pratici riguardanti l'applicazione coerente del presente regolamento e l'attuazione della direttiva 2010/13/UE, nonché in merito a tutte le altre questioni relative ai servizi di media di sua competenza. Qualora chieda consulenza o un parere al comitato, la Commissione può indicare un termine, tenendo conto dell'urgenza della questione;
(c) fornisce consulenza alla Commissione, di propria iniziativa od ove richiesto da quest'ultima, in merito ad aspetti normativi, tecnici o pratici riguardanti l'applicazione coerente del presente regolamento e l'attuazione della direttiva 2010/13/UE, nonché in merito a tutte le altre questioni relative ai servizi di media di sua competenza. Qualora chieda consulenza o un parere al comitato, la Commissione può indicare un termine, tenendo conto dell'urgenza della questione, entro il quale il comitato è tenuto a rispondere alla richiesta della Commissione;
Emendamento 166 Proposta di regolamento Articolo 12 – lettera d
(d) su richiesta della Commissione, fornisce pareri su questioni tecniche e fattuali che dovessero emergere in relazione all'articolo 2, paragrafo 5 quater, all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), e all'articolo 28 bis, paragrafo 7, della direttiva 2010/13/UE;
(d) di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, fornisce pareri su questioni tecniche e fattuali che dovessero emergere in relazione all'articolo 2, paragrafo 5 quater, all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), e all'articolo 28 bis, paragrafo 7, della direttiva 2010/13/UE;
Emendamento 167 Proposta di regolamento Articolo 12 – lettera e – parte introduttiva
(e) d'intesa con la Commissione, elabora pareri in merito a:
(e) elabora pareri in merito a:
Emendamento 168 Proposta di regolamento Articolo 12 – lettera f – parte introduttiva
(f) su richiesta della Commissione, elabora pareri in merito a:
(f) di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, elabora pareri in merito a:
Emendamento 169 Proposta di regolamento Articolo 1 – lettera f – punto i
i) misure nazionali che possono incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, del presente regolamento;
i) misure nazionali che possono incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media o che hanno un impatto sul pluralismo dei media o sull'indipendenza editoriale dei fornitori di servizi di media, conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, del presente regolamento;
Emendamento 170 Proposta di regolamento Articolo 12 – lettera f – punto i bis (nuovo)
i bis) ai fattori da prendere in considerazione per l'applicazione dei criteri di valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media, in conformità all'articolo 21, paragrafo 3, del presente regolamento;
Emendamento 171 Proposta di regolamento Articolo 12 – lettera f – punto ii
ii) concentrazioni del mercato dei media che possono incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del presente regolamento;
ii) concentrazioni del mercato dei media che possono incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media o che hanno un impatto sul pluralismo dei media o sull'indipendenza editoriale dei fornitori di servizi di media, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del presente regolamento;
Emendamento 172 Proposta di regolamento Articolo 12 – lettera f bis (nuova)
(f bis) istituisce e gestisce la banca dati europea sulla proprietà dei media, che raccoglie le informazioni fornite dalle autorità e dagli organismi nazionali di regolamentazione a norma dell'articolo 6;
Emendamento 173 Proposta di regolamento Articolo 12 – lettera g
(g) elabora pareri su progetti di pareri o di decisioni nazionali di valutazione dell'impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale di una concentrazione del mercato dei media soggetta a notifica, qualora tale concentrazione possa incidere sul funzionamento del mercato interno, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del presente regolamento;
(g) elabora pareri su progetti di pareri o di decisioni nazionali di valutazione di una concentrazione del mercato dei media soggetta a notifica, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del presente regolamento;
Emendamento 174 Proposta di regolamento Articolo 12 – lettera h – punto ii
ii) ai fattori da prendere in considerazione per l'applicazione dei criteri di valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media, in conformità all'articolo 21, paragrafo 3, del presente regolamento;
ii) ai fattori da prendere in considerazione per l'applicazione dei criteri di valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media sul pluralismo e sull'indipendenza editoriale dei media, in conformità all'articolo 21, paragrafo 3, del presente regolamento;
Emendamento 175 Proposta di regolamento Articolo 12 – lettera i
(i) su richiesta di almeno una delle autorità interessate, funge da mediatore in caso di disaccordo tra autorità o organismi nazionali di regolamentazione, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del presente regolamento;
(i) su richiesta di almeno una delle autorità o degli organismi interessati, funge da mediatore in caso di disaccordo tra autorità o organismi nazionali di regolamentazione, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del presente regolamento;
Emendamento 176 Proposta di regolamento Articolo 12 – lettera j
(j) promuove la cooperazione sulle norme tecniche relative ai segnali digitali e alla progettazione di dispositivi o interfacce utente, in conformità all'articolo 15, paragrafo 4, del presente regolamento;
(j) promuove la cooperazione sulle norme europee armonizzate relative ai segnali digitali e alla progettazione di dispositivi o interfacce utente, in conformità all'articolo 15, paragrafo 4, del presente regolamento;
Emendamento 177 Proposta di regolamento Articolo 12 – lettera k
(k) coordina le misure nazionali relative alla diffusione o all'accesso dei contenuti dei fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori dell'Unione che si rivolgono al pubblico dell'Unione, qualora le loro attività pregiudichino o presentino un rischio grave e serio di pregiudicare la sicurezza pubblica e la difesa, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento;
(k) coordina le misure nazionali relative alla diffusione o all'accesso dei contenuti dei fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori dell'Unione che si rivolgono a destinatari all'interno dell'Unione, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento;
Emendamento 178 Proposta di regolamento Articolo 12 – lettera l
(l) organizza un dialogo strutturato tra fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e rappresentanti dei fornitori di servizi di media e della società civile e ne riferisce i risultati alla Commissione, conformemente all'articolo 18 del presente regolamento;
(l) organizza, con il coinvolgimento del gruppo di esperti, un dialogo strutturato tra fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, fornitori di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, rappresentanti dei fornitori di servizi di media e della società civile ealtri portatori di interessi pertinenti e ne riferisce i risultati alla Commissione e al Parlamento europeo, conformemente all'articolo 18 del presente regolamento;
Emendamento 179 Proposta di regolamento Articolo 12 – lettera m bis (nuova)
(m bis) elabora, in consultazione con i fornitori di servizi di media e altri portatori di interessi pertinenti, orientamenti e raccomandazioni sui criteri e sulla metodologia per la distribuzione di fondi pubblici per la pubblicità e gli acquisti statali conformemente all'articolo 24;
Emendamento 180 Proposta di regolamento Articolo 12 – lettera m ter (nuova)
(m ter) sostiene la Commissione nello svolgimento dell'esercizio di monitoraggio di cui all'articolo 25;
Emendamento 181 Proposta di regolamento Articolo 12 – lettera m quater (nuova)
(m quater) promuove lo sviluppo e l'uso di misure e strumenti efficaci per rafforzare l'alfabetizzazione mediatica, compreso lo sviluppo di migliori pratiche per le autorità e gli organismi nazionali, i fornitori di servizi di media, le piattaforme online e i motori di ricerca online;
Emendamento 182 Proposta di regolamento Articolo 12 – lettera m quinquies (nuova)
(m quinquies) elabora una relazione annuale dettagliata e il seguito da dare alle sue attività e ai suoi compiti di cui al presente paragrafo e li presenta al Parlamento europeo.
Emendamento 183 Proposta di regolamento Articolo 12 – comma 1 bis (nuovo)
Nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi stabiliti nel presente regolamento e a svolgere i propri compiti, il comitato può, fatte salve le competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione e in coordinamento con la Commissione, cooperare con le istituzioni, gli uffici, le agenzie e i comitati consultivi competenti dell'Unione, con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali. A tal fine, il comitato può, previa approvazione da parte della Commissione, stabilire accordi di lavoro.
Emendamento 184 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1
1. Un'autorità o un organismo nazionale di regolamentazione può richiedere ("autorità richiedente") cooperazione o assistenza reciproca in qualsiasi momento a una o più autorità o organismi nazionali di regolamentazione ("autorità interpellate") ai fini dello scambio di informazioni o dell'adozione di misure per l'applicazione coerente ed efficace del presente regolamento o delle misure nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE.
1. Un'autorità o un organismo nazionale di regolamentazione può richiedere ("autorità richiedente") cooperazione, tra cui lo scambio di informazioni e assistenza reciproca, in qualsiasi momento a una o più autorità o organismi nazionali di regolamentazione ("autorità interpellate") per l'applicazione efficace del presente regolamento o delle misure nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE.
Emendamento 185 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2
2. L'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione che ritenesse che sussista un rischio serio e grave di pregiudizio al funzionamento del mercato interno dei servizi di media o un rischio serio e grave di pregiudizio alla sicurezza pubblica e alla difesa può chiedere ad altre autorità o organismi nazionali di regolamentazione di fornire cooperazione o assistenza reciproca accelerate, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare della libertà di espressione.
2. L'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione che ritenesse che i contenuti mediatici costituiscano una pubblica provocazione a commettere un reato di terrorismo a norma dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541 o rappresentino un rischio serio e grave di pregiudizio alla sicurezza pubblica e alla salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionali può chiedere ad altre autorità o organismi nazionali di regolamentazione di fornire cooperazione o assistenza reciproca accelerate, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare della libertà di espressione.
Emendamento 186 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3
3. Le richieste di cooperazione o assistenza reciproca, comprese la cooperazione o l'assistenza reciproca accelerate, contengono tutte le informazioni necessarie, tra cui le relative finalità e motivazioni.
3. Le richieste di cooperazione, come lo scambio di informazioni e l'assistenza reciproca, contengono tutte le informazioni necessarie inerenti alla richiesta, tra cui le relative finalità e motivazioni.
Emendamento 187 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b bis (nuova)
(b bis) qualora la richiesta non sia debitamente giustificata.
L'autorità interpellata motiva l'eventuale rifiuto di dare seguito a una richiesta.
L'autorità interpellata motiva l'eventuale rifiuto di dare seguito a una richiesta. Se l'autorità interpellata si rifiuta di presentare una richiesta a norma del primo comma, lettera a), essa indica, ove possibile, l'autorità competente per l'oggetto della richiesta o per le misure che è stata invitata ad adottare.
Emendamento 189 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5
5. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente dei risultati ottenuti o dello stato di avanzamento delle misure adottate in risposta alla richiesta.
5. L'autorità interpellata informa senza indebiti ritardi l'autorità richiedente dei risultati ottenuti o dello stato di avanzamento delle misure adottate in risposta alla richiesta.
Emendamento 190 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 6
6. L'autorità interpellata fa il possibile per dare seguito e rispondere alla richiesta senza indebito ritardo. L'autorità interpellata fornisce i risultati intermedi entro 14 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta, con successivi aggiornamenti periodici sull'avanzamento dell'esecuzione della richiesta. Nel caso delle richieste accelerate di cooperazione o di assistenza reciproca, l'autorità interpellata dà seguito e risponde alla richiesta entro 14 giorni di calendario.
6. L'autorità interpellata fa il possibile per dare seguito e rispondere alla richiesta senza indebito ritardo. Ulteriori dettagli sulla procedura della cooperazione strutturata, compresi i diritti e gli obblighi delle parti, i termini da rispettare e i risultati intermedi, sono definiti nel regolamento interno del comitato. Nel caso delle richieste accelerate di cooperazione o di assistenza reciproca, l'autorità interpellata dà seguito e risponde alla richiesta entro 14 giorni di calendario.
Emendamento 191 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 7
7. Se non ritiene che le misure adottate dall'autorità interpellata siano sufficienti a dare seguito e rispondere alla sua richiesta, l'autorità richiedente ne informa l'autorità interpellata senza indebito ritardo, spiegando i motivi della sua posizione. Se l'autorità interpellata non concorda con tale posizione o non risponde, ciascuna autorità può sottoporre la questione al comitato. Entro 14 giorni di calendario dal ricevimento del rinvio, d'intesa con la Commissione il comitato emette un parere sulla questione comprensivo di una serie di azioni raccomandate. L'autorità interpellata fa il possibile per tenere conto del parere del comitato.
7. Se non ritiene che le misure adottate dall'autorità interpellata siano sufficienti a dare seguito e rispondere alla sua richiesta, l'autorità richiedente ne informa l'autorità interpellata senza indebito ritardo, spiegando i motivi della sua posizione. Se l'autorità interpellata non concorda con tale posizione o non risponde, ciascuna autorità può sottoporre la questione al comitato. Dopo il ricevimento di tale rinvio ed entro un termine specificato nel regolamento interno del comitato, quest'ultimo emette, in consultazione con la Commissione qualora lo ritenga opportuno, un parere sulla questione comprensivo di una serie di azioni raccomandate. L'autorità interpellata fa il possibile per tenere conto del parere del comitato.
Emendamento 192 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2
2. L'autorità o l'organismo nazionale interpellato informa, senza indebito ritardo ed entro 30 giorni di calendario, l'autorità o l'organismo nazionale richiedente in merito alle azioni intraprese o previste a norma del paragrafo 1.
2. L'autorità o l'organismo nazionale interpellato informa, senza indebito ritardo ed entro un periodo di tempo massimo da specificare nel regolamento interno del comitato, l'autorità o l'organismo nazionale richiedente in merito alle azioni intraprese o previste a norma del paragrafo 1 o giustifica le ragioni per cui non sono state intraprese.
Emendamento 193 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3
3. In caso di disaccordo tra l'autorità o l'organismo nazionale richiedente e l'autorità o l'organismo interpellato in merito alle azioni intraprese a norma del paragrafo 1, ciascuna autorità o organismo può sottoporre la questione al comitato per una mediazione al fine di giungere a una soluzione amichevole.
3. In caso di disaccordo tra l'autorità o l'organismo nazionale richiedente e l'autorità o l'organismo interpellato in merito alle azioni intraprese o pianificate o al rifiuto di intraprendere tali azioni a norma del paragrafo 1, ciascuna autorità o organismo può sottoporre la questione al comitato per una mediazione al fine di giungere a una soluzione amichevole.
Emendamento 194 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 4
4. Qualora non si giunga a una soluzione amichevole in seguito alla mediazione del comitato, l'autorità o l'organismo nazionale richiedente o l'autorità o l'organismo nazionale interpellato può chiedere al comitato di emettere un parere sulla questione. Con tale parere il comitato valuta se l'autorità o l'organismo interpellato abbia ottemperato alla richiesta di cui al paragrafo 1. Se ritiene che l'autorità interpellata non abbia ottemperato a tale richiesta, il comitato raccomanda le azioni da intraprendere per ottemperare alla richiesta. Il comitato emette il proprio parere, d'intesa con la Commissione, senza indebito ritardo.
4. Qualora non si giunga a una soluzione amichevole in seguito alla mediazione del comitato, l'autorità o l'organismo nazionale richiedente o l'autorità o l'organismo nazionale interpellato può chiedere al comitato di emettere un parere sulla questione. Con tale parere il comitato valuta se l'autorità o l'organismo interpellato abbia ottemperato alla richiesta di cui al paragrafo 1. Se ritiene che l'organismo o l'autorità interpellata non abbia ottemperato a tale richiesta, il comitato raccomanda le azioni da intraprendere per ottemperare alla richiesta. Il comitato emette il proprio parere, previa consultazione con la Commissione se ritenuto pertinente, senza indebito ritardo.
Emendamento 195 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 5
5. L'autorità o l'organismo nazionale interpellato, senza indebito ritardo e al più tardi entro 30 giorni di calendario dal ricevimento del parere di cui al paragrafo 4, informa il comitato, la Commissione e l'autorità o l'organismo richiedente delle azioni intraprese o previste in relazione al parere.
5. Dopo il ricevimento del parere di cui al paragrafo 4, l'autorità o l'organismo nazionale interpellato, senza indebito ritardo e al più tardi entro un periodo da specificare nel regolamento interno del comitato, informa il comitato, l'autorità o l'organismo richiedente e, se del caso, la Commissione delle azioni intraprese o previste in relazione al parere.
Emendamento 196 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1
1. Il comitato promuove lo scambio di migliori prassi tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, consultando eventualmente i portatori di interessi e in stretta collaborazione con la Commissione, sugli aspetti normativi, tecnici o pratici relativi all'applicazione coerente ed efficace del presente regolamento e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE.
1. Il comitato promuove lo scambio di migliori prassi tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, consultando eventualmente i portatori di interessi e in collaborazione con la Commissione, sugli aspetti normativi, tecnici o pratici relativi all'applicazione coerente ed efficace del presente regolamento e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE.
Emendamento 197 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b
(b) l'accessibilità alle informazioni sull'assetto proprietario dei fornitori di servizi di media, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE.
(b) l'accessibilità alle informazioni sull'assetto proprietario dei fornitori di servizi di media, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE e dall'articolo 6 del presente regolamento.
Emendamento 198 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3
3. La Commissione può emettere un parere su qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE. Il comitato assiste la Commissione a tale proposito, se richiesto.
3. La Commissione, assistita dal comitato, può emettere un parere su qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE.
Emendamento 199 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 4
4. Il comitato promuove la cooperazione tra i fornitori di servizi di media, gli organismi di normazione o qualsiasi altro portatore di interessi al fine di agevolare lo sviluppo di norme tecniche relative ai segnali digitali o alla progettazione di dispositivi o interfacce utente che controllano o gestiscono l'accesso a servizi di media audiovisivi e il relativo utilizzo.
4. Il comitato promuove la cooperazione tra i fornitori di servizi di media, gli organismi di normazione o qualsiasi altro portatore di interessi al fine di promuovere lo sviluppo di norme europee armonizzate relative ai segnali digitali o alla progettazione di dispositivi, compresi i loro telecomandi, o interfacce utente.
Emendamento 200 Proposta di regolamento Articolo 16 – titolo
Coordinamento delle misure relative ai fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori dell'Unione
Coordinamento delle misure relative ai servizi di media provenienti dall'esterno dell'Unione
Emendamento 201 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1
1. Il comitato coordina le misure delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione relative alla diffusione dei servizi di media, o all'accesso agli stessi, offerti da fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori dell'Unione che si rivolgono al pubblico dell'Unione qualora, anche in considerazione del controllo che può essere esercitato da paesi terzi su di essi, tali servizi di media pregiudichino o presentino un rischio serio e grave di pregiudicare la sicurezza pubblica e la difesa.
1. Il comitato coordina le misure delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione relative alla diffusione dei servizi di media, o all'accesso agli stessi, offerti da fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori dell'Unione che, indipendentemente dai loro mezzi di distribuzione o di accesso, si rivolgono al pubblico dell'Unione o lo raggiungono qualora, anche in considerazione del controllo che può essere esercitato da paesi terzi su di essi, tali servizi di media:
Emendamento 202 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)
(a) contengano una provocazione pubblica a commettere un reato di terrorismo di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541;
Emendamento 203 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)
(b) pregiudichino in maniera evidente, grave e seria, o presentino un rischio serio e grave di pregiudicare la sicurezza pubblica, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionali.
Emendamento 204 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2
2. Il comitato, d'intesa con la Commissione, può emettere pareri sulle misure nazionali appropriate a norma del paragrafo 1. Tutte le autorità nazionali competenti, comprese le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, fanno il possibile per tenere conto dei pareri del comitato.
2. Il comitato può emettere pareri sulle misure nazionali appropriate a norma del paragrafo 1 conformemente al proprio regolamento interno. Tutte le autorità nazionali competenti, comprese le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, fanno il possibile per tenere conto dei pareri del comitato. Tali autorità e organismi motivano il rifiuto di tenere conto dei pareri del comitato.
Emendamento 205 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché, ove del caso, le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione che decidono di intervenire nei confronti di un fornitore di servizi di media stabilito al di fuori dell'Unione dispongano di una base giuridica che consenta loro di tenere in considerazione almeno uno dei seguenti elementi:
(a) una decisione adottata nei confronti di tale fornitore da un'autorità o un organismo nazionale di regolamentazione di un altro Stato membro;
(b) un parere del comitato relativo a tale fornitore e adottato sulla base del presente articolo.
(c) qualsiasi valutazione del modo in cui il servizio di media di tale fornitore è ricevuto nel territorio dell'Unione.
Emendamento 206 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter. Il comitato elabora una serie di orientamenti relativi ai fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori dell'Unione. Qualora adottino misure nei confronti di tale fornitore, le autorità o gli organismi competenti di uno Stato membro fanno il possibile per tenere conto degli orientamenti elaborati dal comitato.
2 quater. Qualora un fornitore di servizi di media stabilito al di fuori dell'Unione rientri nella giurisdizione territoriale di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2010/13/UE, oltre a eventuali pareri del comitato formulati a norma del paragrafo 2 del presente articolo, un'autorità o un organismo di regolamentazione di un altro Stato membro può chiedere alle autorità o agli organismi competenti dello Stato membro alla cui giurisdizione territoriale è soggetto il fornitore di servizi di media di adottare misure adeguate nei confronti di tale fornitore qualora consideri che il fornitore abbia violato in modo manifesto, serio e grave l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2010/13/UE o abbia pregiudicato o presentato un rischio serio e grave di pregiudicare la sicurezza pubblica, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionali.
Emendamento 208 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono una funzionalità che consente ai destinatari dei loro servizi di dichiarare che essi:
1. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi assicurano che le decisioni riguardanti la moderazione dei contenuti e qualsiasi altra azione da essi intrapresa non incidano negativamente sulla libertà e sul pluralismo dei media. Essi provvedono affinché i loro processi di moderazione e monitoraggio dei contenuti dispongano di risorse umane adeguate per coprire tutte le lingue e le regioni geografiche dell'Unione. Essi forniscono una funzionalità che consente ai destinatari dei loro servizi di dichiarare che:
Emendamento 209 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a
(a) sono fornitori di servizi di media a norma dell'articolo 2, paragrafo 2;
(a) sono fornitori di servizi di media a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, e assolvono l'obbligo di cui all'articolo 6, paragrafo 1;
Emendamento 210 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b
(b) sono editorialmente indipendenti da Stati membri e paesi terzi; e
(b) sono editorialmente indipendenti da qualunque istituzione organismo, ufficio o agenzia dell'Unione e da Stati membri, partiti politici e paesi terzi e sono funzionalmente indipendenti da entità private il cui oggetto sociale non riguardi la produzione o la distribuzione di servizi di media;
Emendamento 211 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c
(c) sono soggetti a prescrizioni normative per l'esercizio della responsabilità editoriale in uno o più Stati membri, o aderiscono a un meccanismo di coregolamentazione o autoregolamentazione che disciplina le norme editoriali ampiamente riconosciuto e accettato nel settore dei media pertinente in uno o più Stati membri.
(c) sono soggetti a prescrizioni normative per l'esercizio della responsabilità editoriale e alla supervisione di un'autorità o di un organismo nazionale di regolamentazione competente in uno o più Stati membri, o sono conformi a un meccanismo di coregolamentazione o autoregolamentazione che disciplina le norme editoriali che sia trasparente, legalmente riconosciuto e ampiamente accettato nel settore dei media pertinente in uno o più Stati membri;
Emendamento 212 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
(c bis) non forniscono contenuti generati da un sistema di intelligenza artificiale senza sottoporre tali contenuti alla sorveglianza umana e al controllo editoriale;
Emendamento 213 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)
(c ter) il loro nome e il nome dell'amministratore delegato, i loro recapiti professionali, compresi un indirizzo di posta elettronica e un numero di telefono, e il loro luogo di stabilimento;
Emendamento 214 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)
(c quater) informazioni sull'autorità o organismo nazionale di regolamentazione competente o sul rappresentante del meccanismo di coregolamentazione o di autoregolamentazione cui sono soggetti.
Emendamento 215 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi provvedono affinché la funzionalità di cui al paragrafo 1 consenta che le informazioni ivi dichiarate, ad eccezione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c ter), siano pubblicamente e facilmente accessibili.
Emendamento 216 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi confermano il ricevimento delle dichiarazioni presentate a norma del paragrafo 1. Essi indicano nell'avviso di ricevimento se accettano o meno la dichiarazione. Essi comunicano immediatamente l'avviso di ricevimento al fornitore di servizi di media interessato, all'autorità o all'organismo nazionale di regolamentazione competente interessato o al rappresentante del meccanismo di coregolamentazione o di autoregolamentazione in questione. Nell'avviso di ricevimento, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi indicano una persona o un organismo di contatto competente attraverso cui il fornitore di servizi di media può comunicare direttamente e rapidamente con il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi. Qualora un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi accetti una dichiarazione presentata da un fornitore di servizi di media a norma del paragrafo 1, tale fornitore di servizi di media è considerato un fornitore di servizi di media riconosciuto.
1 quater. Su richiesta di un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi che non ha accettato una dichiarazione presentata a norma del paragrafo 1, lettera c), a causa di un ragionevole dubbio sulla natura di tale dichiarazione, l'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione competente o il rappresentante del meccanismo di coregolamentazione o di autoregolamentazione interessato conferma la natura della dichiarazione o la invalida. Qualora l'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione competente o il rappresentante del meccanismo di coregolamentazione o di autoregolamentazione interessato confermi la natura di tale dichiarazione, il fornitore di servizi di media è considerato un fornitore di servizi di media riconosciuto.
1 quinquies. Su richiesta di un fornitore di servizi di media che ritenga che il fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi abbia invalidato ingiustamente la sua dichiarazione presentata a norma del paragrafo 1, l'autorità o l'organismo nazionale competente o il rappresentante del meccanismo di coregolamentazione o di autoregolamentazione interessato chiarisce la questione. Qualora il fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi decida di non accettare i chiarimenti forniti dall'autorità o dall'organismo nazionale competente o dal rappresentante del meccanismo di coregolamentazione o di autoregolamentazione interessato, il fornitore di servizi di media può presentare ricorso contro tale decisione all'autorità o all'organismo nazionale di regolamentazione competente. L'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione competente si pronuncia sulla questione senza indugio. Il comitato formula una raccomandazione. Qualora l'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione competente confermi la dichiarazione, il fornitore di servizi di media è considerato un fornitore di servizi di media riconosciuto.
1 sexies. Qualora un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi abbia sospeso o limitato frequentemente, a norma del paragrafo 2, la fornitura dei propri servizi di intermediazione online in relazione a un servizio di media fornito da un fornitore di servizi di media a causa di una violazione dei propri termini e condizioni, tale fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi può invalidare la dichiarazione presentata dal fornitore di servizi di media a norma del paragrafo 1. Il fornitore della piattaforma di dimensioni molto grandi informa l'entità di controllo o di regolamentazione e il comitato dell'invalidamento della dichiarazione.
Emendamento 220 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2
2. Il fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi che decidesse di sospendere la fornitura dei propri servizi di intermediazione online in relazione a contenuti forniti da un fornitore di servizi di media che ha presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sulla base del fatto che tali contenuti sono incompatibili con i propri termini e condizioni, senza che tali contenuti contribuiscano a un rischio sistemico di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2022/XXX [legge sui servizi digitali], adotta tutte le misure possibili, nella misura in cui sono compatibili con gli obblighi previsti dal diritto dell'Unione, compreso il regolamento (UE) 2022/XXX [legge sui servizi digitali], per comunicare al fornitore di servizi di media in questione la motivazione di tale decisione, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1150, prima che la sospensione abbia effetto.
2. Il fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi che decidesse di sospendere o limitare la fornitura dei propri servizi di intermediazione online in relazione a un servizio di media fornito da un fornitore di servizi di media riconosciuto perché tale servizio di media è incompatibile con i propri termini e condizioni, comunica, fatte salve le misure di attenuazione in relazione a un rischio sistemico di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2022/2065, a tale fornitore di servizi di media riconosciuto la motivazione di tale decisione, indicando precisamente la clausola specifica contenuta nei termini e nelle condizioni con cui il servizio di media era incompatibile, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1150 e dall'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065.
Il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi dà al fornitore di servizi di media riconosciuto la possibilità di rispondere alla motivazione della sua decisione entro 24 ore prima che la sospensione o la restrizione abbia effetto.
Emendamento 221 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Se, dopo il periodo di 24 ore di cui al paragrafo 2, secondo comma, e dopo aver debitamente considerato la risposta del fornitore di servizi di media riconosciuto, il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi ritiene che il servizio di media in questione sia incompatibile con i propri termini e condizioni, può deferire il caso alla pertinente autorità o al pertinente organismo nazionale di regolamentazione competente o all'organismo del meccanismo di autoregolamentazione o di coregolamentazione interessato. L'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione competente o l'organismo o il rappresentante del meccanismo di autoregolamentazione o di coregolamentazione interessato decide senza indugio se la sospensione o limitazione prevista sia giustificata alla luce della clausola specifica contenuta nei termini e nelle condizioni del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi, tenendo conto delle libertà fondamentali.
Emendamento 222 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3
3. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi adottano tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che i reclami presentati a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1150 da fornitori di servizi di media che hanno presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo siano trattati e risolti a seconda delle priorità e senza indebiti ritardi.
3. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi adottano tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che i reclami presentati a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1150 o dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2022/2065 da fornitori di servizi di media riconosciuti siano trattati e risolti a seconda delle priorità e in ogni caso entro 24 ore dalla presentazione del reclamo.Il fornitore di servizi di media può essere rappresentato da un organismo nelle procedure di reclamo.
Emendamento 223 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 4
4. Se un fornitore di servizi di media che ha presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 ritiene che un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi limiti o sospenda frequentemente la fornitura dei propri servizi in relazione ai contenuti forniti dal fornitore di servizi di media senza motivi sufficienti, il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi avvia un dialogo significativo ed efficace con il fornitore di servizi di media, dietro sua richiesta, in buona fede, al fine di trovare una soluzione amichevole per porre fine a restrizioni o sospensioni ingiustificate ed evitarle in futuro. Il fornitore di servizi di media può comunicare l'esito di tali scambi al comitato.
4. Se un fornitore di servizi di media riconosciuto ritiene che un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi limiti o sospenda frequentemente la fornitura dei propri servizi in relazione ai contenuti o servizi forniti dal fornitore di servizi di media senza motivi sufficienti e in maniera tale da compromettere la libertà e il pluralismo dei media, il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi, su richiesta del fornitore di servizi di media, avvia una consultazione significativa ed efficace con il fornitore di servizi di media, in buona fede al fine di trovare una soluzione amichevole entro un lasso di tempo ragionevole che eviti restrizioni o sospensioni ingiustificate in futuro. Il fornitore di servizi di media può comunicare l'esito di tali consultazioni al comitato e al coordinatore nazionale dei servizi digitali di cui al regolamento (UE) 2022/2065. Se non si può giungere a una soluzione amichevole, il fornitore di servizi di media può presentare un reclamo dinanzi a un organismo certificato di risoluzione extragiudiziale delle controversie a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2065.
Emendamento 224 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera a
(a) il numero di casi in cui hanno imposto restrizioni o sospensioni perché i contenuti forniti da un fornitore di servizi di media che ha presentato una dichiarazione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo sono incompatibili con i loro termini e condizioni; e
(a) il numero di casi in cui hanno avviato la procedura per sospendere o limitare la fornitura del loro servizio di intermediazione online a norma del paragrafo 2;
Emendamento 225 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera b
(b) i motivi per cui hanno imposto tali restrizioni.
(b) i motivi per cui hanno imposto tali sospensioni o restrizioni, compresa la clausola specifica contenuta nei loro termini e condizioni con cui il fornitore di servizi di media era incompatibile;
Emendamento 226 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)
(b bis) il numero di casi in cui hanno rifiutato di accettare le dichiarazioni presentate da un fornitore di servizi di media a norma del paragrafo 1 e i motivi per cui hanno rifiutato di accettarle.
Emendamento 227 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 6
6. Al fine di agevolare l'attuazione coerente ed efficace del presente articolo, la Commissione può pubblicare degli orientamenti per stabilire la forma e i dettagli della dichiarazione di cui al paragrafo 1.
6. Al fine di agevolare l'attuazione coerente ed efficace del presente articolo, la Commissione, in consultazione con il comitato, pubblica degli orientamenti per stabilire la forma e i dettagli della dichiarazione di cui al paragrafo 1.
Emendamento 228 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis. Il presente articolo non pregiudica il diritto dei fornitori di servizi di media a una tutela giurisdizionale effettiva.
Emendamento 229 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1
1. Il comitato organizza regolarmente un dialogo strutturato tra fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, rappresentanti di fornitori di servizi di media e rappresentanti della società civile per discutere delle esperienze e delle migliori prassi relativamente all'applicazione dell'articolo 17 del presente regolamento, per promuovere l'accesso a offerte diversificate di media indipendenti su piattaforme online di dimensioni molto grandi e per monitorare l'adesione alle iniziative di autoregolamentazione volte a proteggere la società da contenuti nocivi, come la disinformazione o la manipolazione dell'informazione e le ingerenze da parte di entità straniere.
1. Il comitato, con il coinvolgimento del gruppo di esperti, organizza regolarmente un dialogo strutturato tra fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, fornitori di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, rappresentanti di fornitori di servizi di media e rappresentanti della società civile per discutere delle esperienze e delle migliori prassi relativamente all'applicazione dell'articolo 17 del presente regolamento, al fine di:
Emendamento 230 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)
(a) promuovere l'accesso a offerte diversificate di media indipendenti su piattaforme online e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi;
Emendamento 231 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)
(b) monitorare il rispetto delle iniziative di autoregolamentazione volte a proteggere la società da contenuti nocivi, come la disinformazione o la manipolazione dell'informazione e le ingerenze da parte di entità straniere;
Emendamento 232 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)
(c) esaminare l'impatto potenziale ed effettivo della progettazione e del funzionamento delle piattaforme online di dimensioni molto grandi o dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, della progettazione e del funzionamento dei rispettivi sistemi di raccomandazione e dei rispettivi processi di moderazione dei contenuti e delle decisioni in materia di libertà e pluralismo dei media adottate dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e dai fornitori di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi.
Emendamento 233 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2
2. Il comitato riferisce alla Commissione in merito ai risultati del dialogo.
2. Il comitato presenta una relazione alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati del dialogo. Tali risultati sono resi pubblici.
Emendamento 234 Proposta di regolamento Articolo 19 – titolo
Diritto alla personalizzazione dell'offerta di media audiovisivi
Diritto alla personalizzazione dell'offerta di media audio e audiovisivi
Emendamento 235 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1
1. Gli utenti hanno il diritto di modificare facilmente le impostazioni predefinite di qualsiasi dispositivo o interfaccia utente che controlla o gestisce l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo, al fine di personalizzare l'offerta di media audiovisivi in base ai loro interessi o preferenze, nel rispetto della legge. Tale disposizione non pregiudica le misure nazionali di attuazione dell'articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE.
1. Gli utenti hanno il diritto di modificare facilmente la configurazione di servizi di media audiovisivi o di applicazioni che consentono agli utenti di accedere a tali servizi da un'interfaccia utente o da dispositivi, compresi i telecomandi, che controllano o gestiscono l'accesso ai servizi di media audio e audiovisivi e il loro utilizzo, al fine di personalizzare l'offerta di media audio e audiovisivi in base ai loro interessi o preferenze, nel rispetto della legge. Tale disposizione non pregiudica le misure nazionali di attuazione degli articoli 7 bis e 7 ter della direttiva 2010/13/UE.
Emendamento 236 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2
2. Quando commercializzano i dispositivi e le interfacce utente di cui al paragrafo 1, i fabbricanti e gli sviluppatori fanno in modo che vi sia una funzionalità che consenta agli utenti di modificare liberamente e facilmente le impostazioni predefinite che controllano o gestiscono l'accesso ai servizi di media audiovisivi offerti e il loro utilizzo.
2. Chiunque commercializzi i dispositivi, compresi i telecomandi, o le interfacce utente di cui al paragrafo 1 fa in modo che vi sia una funzionalità che consenta agli utenti di modificare liberamente e facilmente, in qualsiasi momento, le impostazioni e la configurazione predefinita, compresa la configurazione di servizi di media audiovisivi o di applicazioni che consentono agli utenti di accedere a tali servizi, che controllano o gestiscono l'accesso ai servizi di media audiovisivi offerti e il loro utilizzo. Le disposizioni dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2022/2065 si applicano di conseguenza.
Emendamento 237 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Chiunque gestisca i dispositivi di cui al paragrafo 2 o le interfacce utente garantisce che l'identità del fornitore di servizi di media che ha la responsabilità editoriale di un servizio di media sia costantemente e chiaramente visibile e identificabile, a condizione che tale informazione sia stata fornita dal fornitore di servizi di media interessato.
Emendamento 238 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1
1. Qualsiasi misura legislativa, normativa o amministrativa adottata da uno Stato membro che possa incidere sulle attività dei fornitori di servizi di media nel mercato interno è debitamente giustificata e proporzionata. Tali misure sono motivate, trasparenti, oggettive e non discriminatorie.
1. Qualsiasi misura legislativa, normativa o amministrativa adottata da uno Stato membro che possa incidere sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale dei fornitori di servizi di media per quanto riguarda la fornitura o il funzionamento dei loro servizi di media nel mercato interno è debitamente giustificata e proporzionata. Tali misure sono motivate, trasparenti, oggettive e non discriminatorie.
Emendamento 239 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2
2. Qualsiasi procedura nazionale utilizzata ai fini della preparazione o dell'adozione di una misura regolamentare o amministrativa di cui al paragrafo 1 è soggetta a scadenze chiare stabilite in anticipo.
2. Qualsiasi procedura nazionale utilizzata ai fini della preparazione o dell'adozione di una misura regolamentare o amministrativa di cui al paragrafo 1 è soggetta a scadenze chiare stabilite in anticipo. Tali scadenze sono sufficientemente lunghe da garantire che le misure e le loro conseguenze possano essere adeguatamente prese in considerazione e che i fornitori di servizi di media direttamente interessati possano fornire un riscontro al riguardo.
Emendamento 240 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3
3. Fatto salvo il diritto a un'effettiva tutela giurisdizionale, e in aggiunta ad esso, qualsiasi fornitore di servizi di media soggetto a una misura amministrativa o normativa di cui al paragrafo 1 che lo riguardi individualmente e direttamente ha il diritto di presentare ricorso contro tale misura a un organo di appello. Tale organo è indipendente dalle parti coinvolte e da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che possa compromettere la sua valutazione indipendente delle questioni che gli vengono sottoposte. L'organo possiede le competenze adeguate per poter svolgere efficacemente le proprie funzioni.
3. Fatto salvo il diritto a un'effettiva tutela giurisdizionale, e in aggiunta ad esso, qualsiasi fornitore di servizi di media soggetto a una misura amministrativa o normativa di cui al paragrafo 1 che lo riguardi individualmente e direttamente ha il diritto di presentare ricorso contro tale misura a un organo di appello, che può essere un tribunale. Tale organo è indipendente dalle parti coinvolte e da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che possa compromettere la sua valutazione indipendente delle questioni che gli vengono sottoposte. L'organo possiede le competenze e le risorse finanziarie adeguate per poter svolgere efficacemente le proprie funzioni e rispondere agli eventuali ricorsi in modo tempestivo. Tali organi d'appello possono tenere conto dei pareri formulati dal comitato in materia.
Emendamento 241 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 4
4. Se la Commissione ne fa richiesta, il comitato elabora un parere nel caso in cui una misura legislativa, regolamentare o amministrativa nazionale possa incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media. A seguito del parere del comitato, e fatti salvi i suoi poteri a norma dei trattati, la Commissione può emettere il proprio parere sulla questione. I pareri del comitato e, se del caso, della Commissione sono resi disponibili al pubblico.
4. Se la Commissione o il Parlamento europeo ne fanno richiesta o di propria iniziativa, il comitato elabora un parere nel caso in cui una misura legislativa, regolamentare o amministrativa nazionale possa incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media o avere ripercussioni sul pluralismo dei media o sull'indipendenza editoriale. A seguito del parere del comitato, e fatti salvi i suoi poteri a norma dei trattati, la Commissione emette il proprio parere sulla questione. I pareri del comitato e, se del caso, della Commissione sono resi disponibili al pubblico.
Emendamento 242 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 5
5. Quando un'autorità o un organismo nazionale adotta una misura che incide individualmente e direttamente su un fornitore di servizi di media e può incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, tale autorità o organismo nazionale comunica, su richiesta del comitato e, se del caso, della Commissione, senza indebito ritardo e per via elettronica, tutte le informazioni del caso, compresi un sunto dei fatti, la misura adottata, i motivi sui quali l'autorità o l'organismo nazionale ha basato la misura e, se del caso, le opinioni di altre autorità interessate.
5. Quando un'autorità o un organismo nazionale adotta una misura che incide direttamente su un fornitore di servizi di media e può incidere sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale o sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, tale autorità o organismo nazionale comunica, su richiesta del comitato e, se del caso, della Commissione, senza indebito ritardo e per via elettronica, tutte le informazioni del caso, compresi un sunto dei fatti, la misura adottata, i motivi sui quali l'autorità o l'organismo nazionale ha basato la misura e, se del caso, le opinioni di altri organismi o altre autorità interessate. Su richiesta di un fornitore di servizi di media direttamente interessato da una misura adottata da uno Stato membro, il comitato emette un parere sulla misura in questione.
Emendamento 243 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva
Nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali gli Stati membri prevedono norme sostanziali e procedurali che garantiscano una valutazione delle concentrazioni del mercato dei media che potrebbero avere un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale. Tali norme:
Nel diritto interno gli Stati membri prevedono norme sostanziali e procedurali che garantiscano una valutazione delle concentrazioni del mercato dei media che potrebbero avere un impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale. Tali norme:
Emendamento 244 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b
(b) impongono alle parti di una concentrazione del mercato dei media che potrebbe avere un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale di notificare preventivamente tale concentrazione alle autorità o agli organismi nazionali competenti;
(b) impongono alle parti di una concentrazione del mercato dei media che potrebbe avere un impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale di notificare preventivamente tale concentrazione alle autorità o agli organismi nazionali competenti;
Emendamento 245 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c
(c) designano l'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione quale responsabile della valutazione dell'impatto di una concentrazione soggetta a notifica sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale o garantiscono il coinvolgimento dell'autorità o dell'organismo nazionale di regolamentazione in tale valutazione;
(c) designano le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione quali responsabili della valutazione dell'impatto di una concentrazione del mercato dei media soggetta a notifica sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale o garantiscono il loro coinvolgimento sostanziale in tale valutazione o impongono loro di consultare altre autorità od organismi nazionali di regolamentazione che potrebbero contribuire alla valutazione della concentrazione del mercato dei media;
Emendamento 246 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d
(d) stabiliscono in anticipo criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la notifica delle concentrazioni del mercato dei media che potrebbero avere un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale e per la valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale.
(d) stabiliscono in anticipo criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la notifica e la valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale;
Emendamento 247 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)
(d bis) specificano in anticipo un termine ragionevole entro il quale l'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione deve completare la valutazione, tenendo conto del periodo di tempo necessario per il coinvolgimento del comitato, della Commissione o di entrambi, in conformità dei paragrafi 4 e 5;
Emendamento 248 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d ter (nuova)
(d ter) specificano le conseguenze del mancato completamento della valutazione entro la fine del periodo di cui alla lettera d bis).
Emendamento 249 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2. Nella valutazione di cui al paragrafo 1, si tiene conto dei seguenti elementi:
2. Nella valutazione di cui al paragrafo 1, si tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:
Emendamento 250 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a
(a) l'impatto della concentrazione sul pluralismo dei media, compresi i suoi effetti sulla formazione dell'opinione pubblica e sulla diversità degli operatori dei media sul mercato, tenendo conto dell'ambiente online e degli interessi, dei legami o delle attività delle parti in altri media o in imprese non appartenenti al settore dei media;
(a) l'impatto della concentrazione sul pluralismo dei media a livello unionale, nazionale e regionale, compresi la sua portata geografica e i suoi effetti sulla formazione dell'opinione pubblica e sulla diversità degli operatori dei media e i contenuti sul mercato, tenendo conto dell'ambiente online e degli interessi, dei legami o delle attività delle parti in altri media o in imprese non appartenenti al settore dei media;
Emendamento 251 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b
(b) le garanzie per l'indipendenza editoriale, compreso l'impatto della concentrazione sul funzionamento delle redazioni e l'esistenza di misure adottate dai fornitori di servizi di media al fine di garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali individuali;
(b) le garanzie per l'indipendenza editoriale, compreso l'impatto della concentrazione sul funzionamento delle redazioni e l'esistenza di misure adottate dai fornitori di servizi di media al fine di garantire gli standard etici e professionali e l'indipendenza delle decisioni editoriali;
Emendamento 252 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
(c bis) i risultati della valutazione dei rischi effettuata nel quadro della relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto e dell'Osservatorio del pluralismo dei media per individuare, analizzare e valutare eventuali rischi sistemici per la libertà e il pluralismo dei media negli Stati membri.
Emendamento 253 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3
3. La Commissione, assistita dal comitato, può pubblicare orientamenti sui fattori da prendere in considerazione per l'applicazione dei criteri di valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale da parte delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione.
3. La Commissione, in consultazione con il comitato, pubblica orientamenti da prendere in considerazione dalle autorità o dagli organismi nazionali di regolamentazione nella valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale.
Emendamento 254 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 4
4. L'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione consulta preventivamente il comitato su qualsiasi parere o decisione che intenda adottare per valutare l'impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale di una concentrazione del mercato dei media soggetta a notifica, qualora tale concentrazione possa determinare ripercussioni sul funzionamento del mercato interno.
4. L'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione informa il comitato prima di eseguire la valutazione di cui al primo comma del paragrafo 1 e consulta il comitato prima di emettere qualsiasi parere o prendere qualsiasi decisione intenda adottare in relazione all'impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale di una concentrazione di mercato soggetta a notifica o qualora tale concentrazione possa determinare ripercussioni sul funzionamento del mercato interno.
Emendamento 255 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 5
5. Entro 14 giorni di calendario dal ricevimento della consultazione di cui al paragrafo 4, il comitato elabora un parere sul progetto di parere o di decisione nazionale che gli è stato sottoposto, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 2, e lo trasmette all'autorità consultante e alla Commissione.
5. Entro 14 giorni di calendario dal ricevimento della consultazione di cui al paragrafo 4, il comitato elabora un parere sul progetto di parere o di decisione nazionale che gli è stato sottoposto, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 2, e lo trasmette all'autorità o all'organismo consultante e alla Commissione.
Emendamento 256 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 6
6. L'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione di cui al paragrafo 4 tiene nella massima considerazione il parere di cui al paragrafo 5. Qualora non si attenga al parere, in tutto o in parte, tale autorità fornisce al comitato e alla Commissione una giustificazione motivata della sua posizione entro 30 giorni di calendario dal ricevimento del parere. Fatti salvi i relativi poteri a norma dei trattati, la Commissione può emettere il proprio parere in materia.
6. L'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione di cui al paragrafo 4 tiene nella massima considerazione il parere di cui al paragrafo 5. Qualora non si attenga al parere, in tutto o in parte, tale autorità fornisce al comitato e alla Commissione una giustificazione motivata della sua posizione entro 30 giorni di calendario dal ricevimento del parere. Fatti salvi i relativi poteri a norma dei trattati, la Commissione può emettere il proprio parere in materia. L'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione competente, entro quattro settimane dal ricevimento di tale parere, comunica alla Commissione i motivi per i quali non vi ha dato seguito in tutto o in parte.
Emendamento 257 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione possono chiedere alle entità coinvolte in una concentrazione del mercato dei media di assumere impegni in materia di salvaguardia del pluralismo dei media e dell'indipendenza editoriale sulla base degli elementi di cui al paragrafo 2.
Emendamento 258 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1
1. In assenza di una valutazione o di una consultazione ai sensi dell'articolo 21, il comitato, su richiesta della Commissione, elabora un parere sull'impatto di una concentrazione del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale, qualora tale concentrazione possa determinare ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media. Il comitato fonda il suo parere sugli elementi di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Il comitato può sottoporre all'attenzione della Commissione le concentrazioni del mercato dei media che potrebbero determinare ripercussioni per il funzionamento del mercato interno dei servizi di media.
1. In assenza di una valutazione o di una consultazione ai sensi dell'articolo 21, il comitato, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, elabora un parere sull'impatto di una concentrazione del mercato dei media e sull'indipendenza editoriale nel caso in cui, a seguito di un proprio esame preliminare o di un esame preliminare della Commissione, tale concentrazione possa determinare ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media. Il comitato fonda il suo parere sugli elementi di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Il comitato sottopone all'attenzione della Commissione tali concentrazioni del mercato dei media.
Emendamento 259 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2
2. A seguito del parere del comitato, e fatti salvi i suoi poteri a norma dei trattati, la Commissione può emettere il proprio parere sulla questione.
2. A seguito del parere del comitato, e fatti salvi i suoi poteri a norma dei trattati, la Commissione emette il proprio parere sulla questione. L'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione competente, entro quattro settimane dal ricevimento di tale parere, comunica alla Commissione i motivi per i quali non vi ha dato seguito in tutto o in parte.
Emendamento 260 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 3
3. I pareri del comitato e, se del caso, della Commissione sono resi disponibili al pubblico.
3. I pareri del comitato e della Commissione sono resi disponibili al pubblico.
Emendamento 261 Proposta di regolamento Articolo 22 bis (nuovo)
Articolo 22 bis
Atti delegati
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui al presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [OP inserire la data = 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].
3. Il potere di adottare atti delegati di cui al presente regolamento può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata.Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata.Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Emendamento 262 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1
1. I sistemi e le metodologie di misurazione dell'audience rispettano i principi di trasparenza, imparzialità, inclusività, proporzionalità, non discriminazione e verificabilità.
1. I sistemi e le metodologie di misurazione dell'audience rispettano i principi di trasparenza, imparzialità, inclusività, proporzionalità, non discriminazione, comparabilità e verificabilità. La misurazione dell'audience è condotta in conformità con i meccanismi di autoregolamentazione concordati congiuntamente e ampiamente accettati nel settore dei media.
Emendamento 263 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2
2. Fatta salva la tutela dei segreti commerciali delle imprese, i fornitori di sistemi di misurazione dell'audience proprietari forniscono, senza indebiti ritardi e a titolo gratuito, ai fornitori di servizi di media e agli inserzionisti, nonché a terzi autorizzati da fornitori di servizi di media e inserzionisti, informazioni accurate, dettagliate, complete, comprensibili e aggiornate sulla metodologia utilizzata dai loro sistemi di misurazione dell'audience. La presente disposizione non pregiudica le norme dell'Unione sulla protezione dei dati e della privacy.
2. Fatta salva la tutela dei segreti commerciali delle imprese quali definiti all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943, i fornitori di sistemi di misurazione dell'audience proprietari forniscono, senza indebiti ritardi e a titolo gratuito, ai fornitori di servizi di media e agli inserzionisti, nonché a terzi autorizzati da fornitori di servizi di media e inserzionisti, informazioni accurate, dettagliate, complete, comprensibili e aggiornate sulla metodologia utilizzata dai loro sistemi di misurazione dell'audience.I fornitori di sistemi di misurazione dell'audience proprietari mettono gratuitamente a disposizione di ciascun fornitore di servizi di media le misurazioni dell'audience relative ai suoi contenuti e servizi. Un organismo indipendente verifica una volta all'anno la metodologia utilizzata dai sistemi di misurazione dell'audience proprietari e l'applicazione di tale metodologia. La presente disposizione non pregiudica le norme dell'Unione sulla protezione dei dati e della privacy.
Emendamento 264 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. I dati di misurazione dell'audience forniti ai fornitori di servizi di media devono avere la stessa granularità delle informazioni fornite dai meccanismi di autoregolamentazione del settore, che includono dati non aggregati.
Emendamento 265 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 3
3. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta da parte dei fornitori di sistemi di misurazione dell'audience, insieme a fornitori di servizi di media, organizzazioni che li rappresentano e a qualsiasi altra parte interessata, al fine di contribuire al rispetto dei principi di cui al paragrafo 1, anche promuovendo audit indipendenti e trasparenti.
3. I fornitori di sistemi di misurazione dell'audience, insieme a fornitori di servizi di media, organizzazioni che li rappresentano, piattaforme online e a qualsiasi altra parte interessata, elaborano codici di condotta, con il sostegno delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione, al fine di contribuire al rispetto dei principi di cui al paragrafo 1, anche promuovendo audit indipendenti e trasparenti. Tali codici di condotta forniscono un monitoraggio e una valutazione regolari, trasparenti e indipendenti per il conseguimento della conformità ai principi di cui al paragrafo 1. Nell'elaborazione dei codici di condotta, occorre prestare particolare attenzione ai media di piccole dimensioni per garantire un'adeguata misurazione della loro audience.
Emendamento 266 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 4
4. La Commissione, assistita dal comitato, può pubblicare orientamenti sull'applicazione pratica dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.
4. La Commissione, assistita dal comitato, pubblica orientamenti sull'applicazione pratica dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, tenendo conto dei codici di condotta di cui al paragrafo 3.
Emendamento 267 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 5
5. Il comitato promuove lo scambio delle migliori prassi relative all'utilizzo dei sistemi di misurazione dell'audience attraverso un dialogo regolare tra i rappresentanti delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione, i rappresentanti di fornitori di sistemi di misurazione dell'audience e altre parti interessate.
5. Il comitato promuove lo scambio delle migliori prassi relative all'utilizzo dei sistemi di misurazione dell'audience attraverso un dialogo regolare tra i rappresentanti delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione, i rappresentanti di fornitori di sistemi di misurazione dell'audience, i fornitori di servizi di media e altre parti interessate.
Emendamento 268 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis. Gli obblighi di cui al presente articolo non pregiudicano il diritto del pubblico alla protezione dei dati personali che lo riguardano, di cui all'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e al regolamento (UE) 2016/679.
Emendamento 269 Proposta di regolamento Articolo 24 – titolo
Allocazione della pubblicità statale
Allocazione di fondi pubblici per la pubblicità e gli acquisti statali
Emendamento 270 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1
1. I fondi pubblici o qualsiasi altro corrispettivo o vantaggio concesso dalle autorità pubbliche a fornitori di servizi di media a fini pubblicitari sono allocati secondo criteri trasparenti, oggettivi, proporzionati e non discriminatori e attraverso procedure aperte, proporzionate e non discriminatorie. Il presente articolo non pregiudica le norme in materia di appalti pubblici.
1. I fondi pubblici o qualsiasi altro corrispettivo o vantaggio allocato dalle autorità pubbliche a fornitori di servizi di media, fornitori di piattaforme online e fornitori di motori di ricerca online a fini pubblicitari e di acquisto sono allocati secondo criteri trasparenti, oggettivi, proporzionati e non discriminatori e attraverso procedure aperte, proporzionate e non discriminatorie. Tali fondi pubblici stanziati a fini pubblicitari a un singolo fornitore di servizi di media, compresi una piattaforma online o un motore di ricerca online, non superano il 15 % del bilancio totale stanziato dall'autorità pubblica alla totalità dei fornitori di servizi di media che operano a livello nazionale. Il presente articolo non pregiudica le norme in materia di appalti pubblici o l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.
Emendamento 271 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Le autorità pubbliche garantiscono che i criteri e le procedure utilizzati per determinare l'allocazione di fondi pubblici ai fini della pubblicità e degli acquisti statali ai fornitori di servizi di media, piattaforme online e motori di ricerca online conformemente al paragrafo 1 siano resi preventivamente disponibili al pubblico con mezzi elettronici e di facile utilizzo. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione consultano il comitato e le parti interessate dei media nazionali in merito allo sviluppo della metodologia per tali criteri e procedure.
Emendamento 272 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2. Le autorità pubbliche, compresi i governi nazionali, federali o regionali, le autorità o gli organismi di regolamentazione, nonché le imprese statali o altri enti controllati dallo Stato a livello nazionale o regionale, o le amministrazioni locali di enti territoriali con più di 1 milione di abitanti, pubblicano informazioni accurate, complete, comprensibili, dettagliate e annuali sulle spese pubblicitarie da loro allocate a fornitori di servizi di media, che includono almeno i seguenti dettagli:
2. Le autorità pubbliche, compresi le autorità o gli organismi di regolamentazione a livello unionale, nazionale, federale, regionale o locale, nonché le imprese statali o altri enti controllati dallo Stato a livello unionale, nazionale, regionale o locale, pubblicano, con mezzi elettronici e di facile utilizzo, informazioni accurate, complete, comprensibili, dettagliate e annuali sulle spese pubblicitarie e di acquisto da loro allocate a fornitori di servizi di media, fornitori di piattaforme online e fornitori di motori di ricerca online, che includono almeno i seguenti dettagli:
Emendamento 273 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera a
(a) la ragione sociale dei fornitori di servizi media da cui sono stati acquistati servizi pubblicitari;
(a) la ragione sociale dei fornitori di servizi media, fornitori di piattaforme online o fornitori di motori di ricerca online da cui sono stati ottenuti servizi pubblicitari e acquisti;
Emendamento 274 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)
(a bis) una breve motivazione dei criteri e delle procedure applicati per l'allocazione di fondi pubblici ai fini della pubblicità e degli acquisti statali ai fornitori di servizi di media, fornitori di piattaforme online o fornitori di motori di ricerca online;
Emendamento 275 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b
(b) l'importo totale annuale speso, nonché gli importi spesi per ciascun fornitore di servizi di media.
(b) l'importo totale annuale speso, nonché gli importi spesi per ciascun fornitore di servizi di media, fornitore di piattaforme online o fornitore di motori di ricerca online;
Emendamento 276 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
(b bis) la pubblicità statale e il sostegno finanziario statale allocati a fornitori di servizi di media, fornitori di piattaforme online o fornitori di motori di ricerca online;
Emendamento 277 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)
(b ter) i dettagli dei proventi derivanti da contratti con organi statali percepiti da società appartenenti allo stesso raggruppamento di imprese del fornitore di servizi di media.
Emendamento 278 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 3
3. Le autorità o gli organismi di regolamentazione nazionali monitorano l'allocazione della pubblicità statale sui mercati dei media. Al fine di valutare l'accuratezza delle informazioni sulla pubblicità statale rese disponibili ai sensi del paragrafo 2, le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione possono richiedere ai soggetti di cui al paragrafo 2 ulteriori informazioni, anche relative all'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1.
3. Le autorità o gli organismi di regolamentazione nazionali monitorano l'allocazione dei finanziamenti pubblici sui mercati dei media e ai fornitori di piattaforme online e fornitori di motori di ricerca online. Al fine di valutare l'accuratezza delle informazioni sulle spese statali rese disponibili ai sensi del paragrafo 2, le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione possono richiedere ai soggetti di cui al paragrafo 2 ulteriori informazioni, anche informazioni più dettagliate relative all'applicazione dei criteri e delle procedure di cui al paragrafo 1.
Emendamento 279 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione che monitorano l'allocazione delle spese statali forniscono una relazione annuale dettagliata e comprensibile sull'allocazione delle spese statali ai fornitori di servizi di media, fornitori di piattaforme online e fornitori di motori di ricerca online a partire dalle informazioni di cui al paragrafo 2. Le relazioni annuali sono rese facilmente accessibili al pubblico.
Emendamento 280 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter. L'allocazione di spese statali a fornitori di servizi di media, fornitori di piattaforme online e fornitori di motori di ricerca online allo scopo di trasmettere messaggi di emergenza diramati dalle autorità pubbliche diviene soggetta alle prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, una volta superata la situazione di emergenza. Tali allocazioni sono soggette alle prescrizioni di cui al paragrafo 1.
Emendamento 281 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1
1. La Commissione assicura un monitoraggio indipendente del mercato interno dei servizi di media, comprendente i rischi e i progressi compiuti per quanto riguarda il suo funzionamento e la sua resilienza. I risultati dell'esercizio di monitoraggio sono soggetti a consultazione con il comitato.
1. La Commissione, in consultazione con il comitato, assicura un monitoraggio indipendente e continuo del mercato interno dei servizi di media, concernente il suo funzionamento e la sua resilienza, i relativi rischi e i progressi compiuti nel settore della libertà e del pluralismo dei media. La Commissione può coinvolgere in tale esercizio di monitoraggio organismi europei con competenze pertinenti in materia di libertà e pluralismo dei media.
Emendamento 282 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Nell'esercizio di monitoraggio di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto delle relazioni, delle valutazioni e delle raccomandazioni del comitato, del contributo della società civile, dei risultati dell'Osservatorio del pluralismo dei media e delle conclusioni delle sue relazioni annuali sullo Stato di diritto.
Emendamento 283 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3 – parte introduttiva
3. L'esercizio di monitoraggio prevede:
3. L'esercizio di monitoraggio deve in particolare:
Emendamento 284 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera a
(a) un'analisi dettagliata della resilienza dei mercati dei media di tutti gli Stati membri, anche per quanto riguarda il livello di concentrazione dei media e i rischi di manipolazione dell'informazione e di ingerenze da parte di entità straniere;
(a) tenere conto di un'analisi dettagliata della resilienza dei mercati dei media di tutti gli Stati membri, inclusa una panoramica del livello di concentrazione dei media e i rischi per il pluralismo dei media e l'indipendenza editoriale dei fornitori di servizi di media, compresi i rischi di manipolazione dell'informazione e di ingerenze da parte di entità straniere;
Emendamento 285 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera b
(b) una panoramica e una valutazione prospettica della resilienza del mercato interno dei servizi di media nel suo complesso;
(b) includere una panoramica e una valutazione prospettica della resilienza del mercato interno dei servizi di media nel suo complesso, anche per quanto riguarda il grado di concentrazione del mercato;
Emendamento 286 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)
(b bis) includere una valutazione continua e dettagliata dell'attuazione degli articoli 3, 4 e 7;
Emendamento 287 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera c
(c) una panoramica delle misure adottate dai fornitori di servizi di media al fine di garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali individuali.
(c) includere una panoramica delle misure adottate dai fornitori di servizi di media al fine di garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali;
Emendamento 288 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)
(c bis) includere una valutazione dettagliata dell'allocazione di fondi pubblici per la pubblicità e gli acquisti statali;
Emendamento 289 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)
(c ter) includere una panoramica delle misure nazionali che incidono sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale dei fornitori di servizi di media, tenendo conto della loro indipendenza politica e accessibilità;
Emendamento 290 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera c quater (nuova)
(c quater) includere una panoramica dell'attuazione e dell'impatto della funzionalità delle piattaforme online di dimensioni molto grandi per i fornitori di servizi di media riconosciuti di cui all'articolo 17;
Emendamento 291 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera c quinquies (nuova)
(c quinquies) valutare l'indipendenza delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione.
Emendamento 292 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. La Commissione istituisce un meccanismo di allerta di facile utilizzo e disponibile al pubblico per rilevare i rischi concernenti l'applicazione del presente regolamento.
Emendamento 293 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 4
4. Il monitoraggio è effettuato annualmente e i risultati sono resi disponibili al pubblico.
4. Il monitoraggio è effettuato annualmente. I risultati del monitoraggio sono presentati annualmente al Parlamento europeo e resi disponibili al pubblico.
Emendamento 294 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1
1. Entro il [quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni quattro anni, la Commissione valuta il presente regolamento e trasmette una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.
1. Entro il [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni due anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento e trasmette una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, che include gli esiti e le misure di follow-up da adottare.
Gli articoli da 7 a 12 e l'articolo 27 si applicano invece a decorrere dal [3 mesi dopo l'entrata in vigore] e l'articolo 19, paragrafo 2, a decorrere dal [48 mesi dopo l'entrata in vigore].
Gli articoli da 7 a 12 e l'articolo 27 si applicano invece a decorrere dal [3 mesi dopo l'entrata in vigore] e l'articolo 19, a decorrere dal [24 mesi dopo l'entrata in vigore].
La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0264/2023).