Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2023 su dimensioni standardizzate per i bagagli a mano (2023/2774(RSP))
Il Parlamento europeo,
– visti gli articoli 24 e 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità(1),
– viste le norme relative ai bagagli dei passeggeri dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA),
– vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 18 settembre 2014 nella causa C-487/12(2) (di seguito, sentenza della CGUE nella causa C-487/12),
– vista la petizione n. 0837/2019,
– visto l'articolo 227, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che ogni compagnia aerea stabilisce singolarmente le proprie norme concernenti il numero e le dimensioni dei bagagli a mano dei passeggeri e le eventuali spese applicabili;
B. considerando che i requisiti relativi alle dimensioni, al peso e al tipo di bagaglio a mano e bagaglio da stiva variano da una compagnia aerea all'altra; che la dimensione del bagaglio dipende anche dal modello dell'aeromobile e dalle sue configurazioni;
C. considerando che il regolamento (CE) n. 889/2002(3), che attua la convenzione di Montreal del 1999, contiene solo disposizioni relative a danni ai bagagli o perdita degli stessi e in materia di responsabilità in caso di ritardi, ma non disposizioni sulle dimensioni dei bagagli;
D. considerando che tutte le compagnie aeree dovrebbero avere almeno una dimensione standard minima comune per i bagagli a mano;
E. considerando che la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2020 dal titolo "Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro" (COM(2020)0789) prevede azioni volte a rivedere il regolamento (CE) n. 1008/2008 nonché a rivedere il quadro normativo sui diritti dei passeggeri e il codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione;
1. ribadisce il proprio sostegno per garantire il completamento della legislazione dell'UE in materia di diritti dei passeggeri aerei con l'obiettivo di innalzare gli standard di protezione e informazione dei passeggeri, rafforzare i loro diritti e garantire che i vettori aerei operino in condizioni armonizzate in un mercato liberalizzato, facilitando in tal modo l'esperienza di viaggio;
2. ricorda che, conformemente alla sentenza della CGUE(4) nella causa C-487/12, il bagaglio a mano (vale a dire il bagaglio non registrato) deve essere considerato un "elemento indispensabile" del trasporto di passeggeri a condizione che tale bagaglio soddisfi "requisiti ragionevoli" in termini di peso e dimensioni e che il trasporto di tali bagagli non può pertanto essere sottoposto a un supplemento di prezzo; esorta pertanto gli Stati membri a garantire il rispetto di tale sentenza e, nel frattempo, ad adoperarsi a favore della trasparenza per quanto riguarda la comunicazione di eventuali spese addebitate per i bagagli a mano, ogniqualvolta siano fornite informazioni sui prezzi e sugli orari di un volo, al fine di rafforzare la protezione dei consumatori;
3. sottolinea che le compagnie aeree di tutto il mondo applicano politiche e restrizioni diverse per quanto riguarda le dimensioni e il peso del bagaglio a mano che i passeggeri possono portare a bordo, il che spesso determina confusione, disagi, esperienze di viaggio meno comode, ritardi e talvolta controversie tra i passeggeri e il personale della compagnia aerea;
4. prende atto che l'incoerenza delle politiche delle diverse compagnie aeree in materia di bagagli a mano è motivo di preoccupazione per i passeggeri e potrebbe essere considerata una pratica abusiva o sleale, che mette in difficoltà i viaggiatori che volano con compagnie diverse o prendono voli in coincidenza con vettori diversi, oltre al fatto che non tutti i vettori si conformano alla sentenza della CGUE nella causa C-487/12;
5. osserva che le differenze tra le norme delle compagnie aeree in materia di dimensioni dei bagagli a mano e bagagli registrati e le tariffe addebitate ai passeggeri generano costi nascosti quando un passeggero utilizza i servizi di diverse compagnie aeree o deve cambiare compagnia aerea per ragioni impreviste o pratiche;
6. ricorda che la "libertà in materia di tariffe" dei vettori aerei per quanto riguarda le tariffe aeree passeggeri e merci, riconosciuta all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1008/2008, non comprende la tariffazione del bagaglio a mano;
7. ritiene che i costi nascosti e aggiuntivi riducano la possibilità di confrontare le offerte presentate da diverse compagnie aeree, il che limita di conseguenza la capacità del passeggero di scegliere con cognizione di causa l'offerta migliore;
8. osserva che i controlli sul posto delle dimensioni dei bagagli a mano effettuati dai dipendenti delle compagnie aeree, che talvolta applicano le norme in modo discrezionale e arbitrario, dimostrano la ridondanza delle diverse dimensioni del bagaglio autorizzato;
9. ritiene che l'armonizzazione a livello dell'UE dei requisiti in materia di dimensioni, peso e tipo di bagaglio a mano e bagaglio registrato per tutte le compagnie aeree che operano nell'Unione europea migliorerebbe la trasparenza e la protezione dei consumatori per tutti i viaggiatori aerei;
10. osserva che anche per quanto riguarda il trasporto di piccoli animali da compagnia in cabina come bagaglio a mano, le dimensioni consentite delle borse da viaggio o dei trasportini variano leggermente da una compagnia aerea all'altra, il che causa inconvenienti simili;
11. prende atto della procedura di revisione del regolamento (CE) n. 1008/2008;
12. incoraggia la Commissione a presentare misure politiche concrete per integrare la sentenza della CGUE nella causa C-487/12, secondo cui i bagagli a mano non devono essere sottoposti a un supplemento di prezzo, e sottolinea la necessità di delineare la portata e i requisiti specifici del peso e delle dimensioni "ragionevoli" del bagaglio a mano, nonché di affrontare la complessità delle norme delle compagnie aeree per i bagagli nel contesto della revisione del regolamento (CE) n. 1008/2008;
13. invita la Commissione a includere nella sua revisione del regolamento (CE) n. 1008/2008 proposte volte ad affrontare le questioni che danno luogo a costi nascosti, quali l'assegnazione dei posti o la complessità delle offerte delle compagnie aeree in relazione alla loro politica in materia di bagagli, al fine di regolamentare la composizione del prezzo finale;
14. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 settembre 2014, Vueling Airlines SA contro Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia, C-487/12, ECLI:EU:C:2014:2232.
Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 2).