Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 21 novembre 2023, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 (COM(2023)0155 – C9-0117/2023 – 2023/0083(COD))(1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 1
(1) La direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio12 persegue l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno, garantendo al contempo un elevato livello di protezione dei consumatori. Nell'ambito della transizione verde, la presente direttiva intende migliorare il funzionamento del mercato interno, promuovendo al contempo un consumo più sostenibile, e integra così l'obiettivo della direttiva (UE) 2019/771.
(1) La direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio12 persegue l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno, garantendo al contempo un elevato livello di protezione dei consumatori nonché una maggiore circolarità all'interno dell'economia. Nell'ambito della transizione verde, la presente direttiva intende migliorare il funzionamento del mercato interno, promuovendo al contempo un consumo più sostenibile, e integra così l'obiettivo della direttiva (UE) 2019/771.
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12 Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).
12 Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 3
(3) Al fine di ridurre lo smaltimento prematuro di beni funzionali acquistati dai consumatori e incoraggiare questi ultimi a usare i beni più a lungo, è necessario stabilire norme sulla riparazione di tali beni. La riparazione dovrebbe tradursi in un consumo più sostenibile, in quanto è probabile che comporterà una riduzione dei rifiuti provenienti dai beni scartati, una minore domanda di risorse, compresa l'energia, per la fabbricazione e la vendita di nuovi beni che sostituiscono quelli difettosi, e una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. La presente direttiva promuove il consumo sostenibile al fine di generare benefici sia per l'ambiente sia per i consumatori, evitando loro i costi associati ai nuovi acquisti a breve termine.
(3) Al fine di ridurre lo smaltimento prematuro di beni funzionali acquistati dai consumatori e incoraggiare questi ultimi a usare i beni più a lungo, è necessario rafforzare il diritto dei consumatori alla riparazione, in virtù del quale i consumatori possono chiedere una riparazione di qualità e a prezzi accessibili da parte di un fornitore di loro scelta. La riparazione dovrebbe tradursi in un consumo sostenibile e rispettoso dei limiti del pianeta, in quanto è probabile che comporterà una riduzione dei rifiuti provenienti dai beni scartati, una minore domanda di risorse, compresa l'energia, per la fabbricazione e la vendita di nuovi beni che sostituiscono quelli difettosi, e una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. La presente direttiva promuove il consumo sostenibile al fine di generare benefici sia per l'ambiente, favorendo un ciclo di vita dei prodotti che comprenda il riutilizzo, la riparazione e il ricondizionamento, sia per i consumatori, evitando loro i costi associati ai nuovi acquisti a breve termine.
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) Il comportamento dei consumatori è caratterizzato da svariati aspetti. Criteri decisionali come la convenienza economica, la durabilità, la disponibilità e la vicinanza di un servizio di riparazione e il tempo necessario per la riparazione giocano un ruolo fondamentale nella scelta tra la riparazione e l'acquisto di un nuovo prodotto. Diversi ostacoli potrebbero inoltre impedire ai consumatori di optare per la riparazione, come la mancata disponibilità di informazioni sulla riparabilità di un prodotto al momento dell'acquisto di un bene, la mancanza di accesso alle parti di ricambio, la mancanza di informazioni sui servizi di riparazione e i costi di riparazione. Oltre alle disposizioni stabilite nella presente direttiva, è opportuno promuovere e favorire in modo equivalente misure di sensibilizzazione volte a incentivare una cultura della riparazione, il miglioramento delle conoscenze dei consumatori sulla corretta manutenzione e cura dei prodotti e sui loro diritti, in particolare per quanto riguarda la garanzia legale, nonché incentivi finanziari per i consumatori, i produttori e i riparatori.
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 6
(6) Le specifiche di riparabilità dovrebbero comprendere tutte le specifiche previste dagli atti giuridici dell'Unione che garantiscono la possibilità di riparare i beni, comprese, tra l'altro, le specifiche nell'ambito del quadro della progettazione ecocompatibile di cui al regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili], al fine di coprire un'ampia gamma di prodotti nonché le evoluzioni future in altri settori del diritto dell'Unione.
(6) Le specifiche di riparabilità dovrebbero comprendere tutte le specifiche previste dagli atti giuridici dell'Unione che garantiscono la possibilità di riparare i beni, comprese, tra l'altro, le specifiche nell'ambito del quadro della progettazione ecocompatibile di cui al regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili], al fine di coprire un'ampia gamma di prodotti nonché le evoluzioni future.
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 7
(7) Al fine di aiutare i consumatori a individuare e scegliere servizi di riparazione adeguati, è opportuno che siano fornite loro le informazioni fondamentali su tali servizi. Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione dovrebbe stabilire i parametri fondamentali che influiscono sulla decisione del consumatore quando valuta se riparare i beni difettosi. La presente direttiva dovrebbe definire un modello in formato standard. Un formato standard per la presentazione dei servizi di riparazione dovrebbe consentire ai consumatori di valutare e confrontare facilmente i servizi di riparazione. Tale formato standard dovrebbe inoltre facilitare la comunicazione delle informazioni sui servizi di riparazione, in particolare per le micro, piccole e medie imprese che offrono servizi di riparazione. Per evitare oneri aggiuntivi dovuti alla sovrapposizione di obblighi di informazione precontrattuale, è opportuno ritenere che il riparatore che ha compilato correttamente e fornito al consumatore il modulo europeo di informazioni sulla riparazione abbia soddisfatto i corrispondenti obblighi di informazione dei pertinenti atti giuridici dell'UE, ove applicabili. Le informazioni figuranti nel modulo europeo di informazione sulla riparazione dovrebbero essere fornite ai consumatori in modo chiaro e comprensibile e in linea con i requisiti di accessibilità della direttiva 2019/88214.
(7) Al fine di aiutare i consumatori a individuare e scegliere servizi di riparazione adeguati, è opportuno che siano fornite loro le informazioni fondamentali su tali servizi. Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione dovrebbe stabilire i parametri fondamentali che influiscono sulla decisione del consumatore quando valuta se riparare i beni difettosi. La presente direttiva dovrebbe definire un modello in formato standard. Un formato standard per la presentazione dei servizi di riparazione dovrebbe consentire ai consumatori di valutare e confrontare facilmente i servizi di riparazione. Tale formato standard dovrebbe inoltre facilitare la comunicazione delle informazioni sui servizi di riparazione, in particolare per le micro, piccole e medie imprese che offrono servizi di riparazione. Le informazioni figuranti nel modulo europeo di informazione sulla riparazione dovrebbero essere fornite ai consumatori in modo chiaro e comprensibile e in linea con i requisiti di accessibilità della direttiva 2019/88214.
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14 Direttiva 2019/882/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).
14 Direttiva 2019/882/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 8
(8) È opportuno agevolare la libera scelta del consumatore di decidere a chi far riparare i beni consentendogli di chiedere il modulo europeo di informazioni sulla riparazione non solo al produttore ma anche al venditore dei beni in questione o a riparatori indipendenti, ove possibile. Il riparatore dovrebbe fornire il modulo europeo di informazioni sulla riparazione solo se il consumatore ne fa richiesta e se il riparatore intende fornire il servizio di riparazione o è tenuto alla riparazione. Il consumatore può scegliere di non chiedere il modulo europeo di informazioni sulla riparazione e concludere un contratto per la fornitura dei servizi di riparazione con un riparatore in base alle informazioni precontrattuali fornite con altri mezzi a norma della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio15.
(8) È opportuno agevolare la libera scelta del consumatore di decidere a chi far riparare i beni mediante la fornitura volontaria del modulo europeo di informazioni sulla riparazione non solo da parte del produttore ma anche del venditore dei beni in questione o a riparatori indipendenti, ove possibile. Il riparatore dovrebbe fornire il modulo europeo di informazioni sulla riparazione solo su base volontaria. Il consumatore può concludere un contratto per la fornitura dei servizi di riparazione con un riparatore in base alle informazioni precontrattuali fornite con altri mezzi a norma della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio15.
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15 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
15 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 9
(9) In alcune situazioni il riparatore sostiene i costi necessari per fornire le informazioni sulla riparazione e sul prezzo figuranti nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione. Ad esempio, il riparatore può dover ispezionare i beni per stabilire il difetto o il tipo di riparazione necessaria, nonché l'esigenza di parti di ricambio, e stimare il prezzo della riparazione. In tali casi il riparatore può chiedere al consumatore solo di pagare i costi necessari per fornire le informazioni figuranti nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione. In linea con le informazioni precontrattuali e gli altri requisiti di cui alla direttiva 2011/83/UE, il riparatore dovrebbe informare il consumatore in merito a tali costi prima che il consumatore richieda il modulo europeo di informazioni sulla riparazione. Il consumatore può scegliere di non richiedere il modulo europeo di informazioni sulla riparazione se ritiene che i costi per ottenerlo siano troppo elevati.
(9) In alcune situazioni il riparatore sostiene i costi necessari per fornire le informazioni sulla riparazione e sul prezzo figuranti nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione. L'addebito di tali costi dovrebbe essere limitato ai casi in cui il riparatore può dover ispezionare i beni per stabilire il difetto o il tipo di riparazione necessaria, nonché l'esigenza di parti di ricambio, e stimare il prezzo della riparazione. In tali casi il riparatore può chiedere al consumatore solo di pagare i costi necessari per fornire le informazioni figuranti nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione. Tali costi non devono in alcun modo costituire un ostacolo al resto del processo di riparazione né avere un effetto dissuasivo rispetto alla riparazione in generale. In linea con le informazioni precontrattuali e gli altri requisiti di cui alla direttiva 2011/83/UE, il riparatore dovrebbe informare il consumatore in merito a tali costi prima che il consumatore richieda il modulo europeo di informazioni sulla riparazione. Il consumatore può scegliere di non ricevere il modulo europeo di informazioni sulla riparazione se ritiene che i costi per ottenerlo siano troppo elevati.
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 11
(11) La direttiva (UE) 2019/771 stabilisce l'obbligo per i venditori di riparare i beni in caso di difetto di conformità sussistente al momento della consegna e che si manifesta entro il periodo di responsabilità. Ai sensi di tale direttiva, i consumatori non hanno diritto alla riparazione per i difetti che esulano da tale obbligo. Di conseguenza molti beni difettosi, anche se altrimenti funzionali, sono buttati via prematuramente. Al fine di incoraggiare i consumatori a riparare i beni in tali situazioni, la presente direttiva dovrebbe imporre ai produttori l'obbligo di riparare i beni ai quali si applicano le specifiche di riparabilità imposte dagli atti giuridici dell'Unione. L'obbligo di riparazione dovrebbe essere imposto, su richiesta del consumatore, ai produttori di tali beni, poiché questi ultimi sono i destinatari delle specifiche di riparabilità. Tale obbligo dovrebbe applicarsi ai produttori stabiliti sia all'interno che all'esterno dell'Unione in relazione ai beni immessi sul mercato dell'Unione.
(11) La direttiva (UE) 2019/771 stabilisce l'obbligo per i venditori di riparare i beni in caso di difetto di conformità sussistente al momento della consegna e che si manifesta entro il periodo di responsabilità. Ai sensi di tale direttiva, i consumatori non hanno diritto alla riparazione per i difetti che esulano da tale obbligo. Di conseguenza molti beni difettosi, anche se altrimenti funzionali, sono buttati via prematuramente. Al fine di incoraggiare i consumatori a riparare i beni in tali situazioni, la presente direttiva dovrebbe imporre ai produttori l'obbligo di riparare i beni elencati nell'allegato II della presente direttiva. L'obbligo di riparazione dovrebbe essere imposto, su richiesta del consumatore, ai produttori di tali beni, poiché questi ultimi sono i destinatari delle specifiche di riparabilità. Tale obbligo dovrebbe applicarsi ai produttori stabiliti sia all'interno che all'esterno dell'Unione in relazione ai beni immessi sul mercato dell'Unione. Tuttavia, l'obbligo di riparazione dovrebbe essere proporzionato e tenere conto della disponibilità delle parti di ricambio per la durata di vita del prodotto. Le parti di ricambio dovrebbero essere disponibili almeno per il periodo di tempo stabilito negli atti dell'Unione. Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe mettere in discussione la libertà di scelta economica dei produttori di cessare la fabbricazione di un prodotto.
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 12
(12) Poiché l'obbligo di riparazione imposto ai produttori a norma della presente direttiva riguarda difetti che non sono dovuti alla non conformità dei beni a un contratto di vendita, i produttori possono effettuare la riparazione dietro pagamento di un prezzo da parte del consumatore, a fronte di un altro tipo di controprestazione o a titolo gratuito. L'imposizione di un prezzo dovrebbe incoraggiare i produttori a sviluppare modelli di business sostenibili, comprendenti la fornitura di servizi di riparazione. Tale prezzo può tenere conto, ad esempio, del costo del lavoro, del costo delle parti di ricambio, del costo di funzionamento dell'impianto di riparazione e di un margine abituale. Il prezzo e le condizioni per la riparazione dovrebbero essere concordati in un contratto tra il consumatore e il produttore, e il consumatore dovrebbe rimanere libero di decidere se il prezzo e le condizioni siano accettabili. La necessità di un tale contratto e la pressione concorrenziale esercitata da altri riparatori dovrebbero incoraggiare i produttori che hanno l'obbligo di riparazione a mantenere prezzi accettabili per i consumatori. L'obbligo di riparazione può essere adempiuto anche gratuitamente quando il difetto è coperto da una garanzia commerciale, ad esempio in relazione alla durabilità garantita dei beni.
(12) Poiché l'obbligo di riparazione imposto ai produttori a norma della presente direttiva riguarda difetti che non sono dovuti alla non conformità dei beni a un contratto di vendita, i produttori possono effettuare la riparazione dietro pagamento di un prezzo da parte del consumatore, a fronte di un altro tipo di controprestazione o a titolo gratuito. L'imposizione di un prezzo dovrebbe incoraggiare i produttori a sviluppare modelli di business sostenibili, comprendenti la fornitura di servizi di riparazione. Tale prezzo può tenere conto, ad esempio, del costo del lavoro, del costo delle parti di ricambio, del costo di funzionamento dell'impianto di riparazione e di un margine abituale. Qualora non sia possibile stimare tali costi prima della riparazione, è opportuno fornire ai consumatori informazioni sul prezzo massimo previsto. Il prezzo e le condizioni per la riparazione dovrebbero essere concordati in un contratto tra il consumatore e il produttore, e il consumatore dovrebbe rimanere libero di decidere se il prezzo e le condizioni siano accettabili. La necessità di un tale contratto e la pressione concorrenziale esercitata da altri riparatori dovrebbero incoraggiare i produttori che hanno l'obbligo di riparazione a mantenere prezzi accettabili per i consumatori. L'obbligo di riparazione può essere adempiuto anche gratuitamente quando il difetto è coperto da una garanzia commerciale, ad esempio in relazione alla durabilità garantita dei beni. Per incentivare i consumatori a far riparare il loro prodotto al di fuori della garanzia legale, un produttore può offrire in prestito un bene sostitutivo o ricondizionato per la durata della riparazione, che sarà restituito quando il consumatore riceverà il bene riparato.
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 13
(13) I produttori possono adempiere all'obbligo di riparazione subappaltando la riparazione, ad esempio se non dispongono dell'infrastruttura di riparazione o se la riparazione può essere effettuata da un riparatore più vicino al consumatore, anche nel caso in cui il produttore sia stabilito al di fuori dell'Unione.
(13) I produttori possono adempiere all'obbligo di riparazione subappaltando la riparazione, ad esempio se non dispongono dell'infrastruttura di riparazione. Per evitare costi di spedizione ed emissioni inutili, la riparazione dovrebbe essere effettuata il più vicino possibile al consumatore. Pertanto, la riparazione può essere effettuata da un riparatore più vicino al consumatore, in particolare nei casi in cui il produttore sia stabilito al di fuori dell'Unione.
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 14
(14) Si applicano le specifiche stabilite negli atti delegati adottati a norma del regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] o nelle misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16, in base alle quali i produttori dovrebbero fornire accesso alle parti di ricambio, alle informazioni su riparazione e manutenzione o a qualsivoglia software, firmware o strumento ausiliario analogo per la riparazione. Tali specifiche assicurano la fattibilità tecnica della riparazione non solo da parte del produttore ma anche degli altri riparatori. Di conseguenza il consumatore può selezionare un riparatore di sua scelta.
(14) Si applicano le specifiche stabilite negli atti delegati adottati a norma del regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] o nelle misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16, in base alle quali i produttori dovrebbero fornire accesso alle parti di ricambio, alle informazioni su riparazione e manutenzione o a qualsivoglia software, firmware o strumento ausiliario analogo per la riparazione. Tali specifiche assicurano la fattibilità tecnica della riparazione non solo da parte del produttore ma anche degli altri riparatori. A integrazione di tali misure, l'accesso dei riparatori indipendenti, dei professionisti della rigenerazione, dei ricondizionatori e degli utilizzatori finali a tutte le parti di ricambio, nonché a tutte le informazioni e a tutti gli strumenti associati, dovrebbe essere fornito a un costo ragionevole e in modo non discriminatorio per un periodo corrispondente almeno alla durata di vita prevista del prodotto. Di conseguenza ciò dovrebbe garantire la concorrenza e andare a vantaggio del consumatore grazie a servizi migliori e prezzi più bassi al momento di selezionare un riparatore o, se ne è capace, di eseguire personalmente la riparazione.La complessità e la sicurezza della riparazione sono legate al tipo di dispositivo. Quando è ragionevolmente prevedibile che l'esecuzione della riparazione da parte del consumatore medio possa comportare rischi per la sicurezza o richieda strumenti avanzati, i produttori dovrebbero avvertire esplicitamente il consumatore.
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16 Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione) (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
16 Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione) (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 15
(15) L'obbligo di riparazione dovrebbe essere effettivo anche nei casi in cui il produttore è stabilito al di fuori dell'Unione. Per consentire ai consumatori di rivolgersi a un operatore economico stabilito nell'Unione per adempiere a tale obbligo, la presente direttiva prevede una serie di operatori economici alternativi tenuti ad adempiere all'obbligo di riparazione del produttore in tali casi. Ciò dovrebbe permettere ai produttori situati al di fuori dell'Unione di organizzarsi e adempiere all'obbligo di riparazione nell'Unione.
(15) L'obbligo di riparazione dovrebbe essere effettivo anche nei casi in cui il produttore è stabilito al di fuori dell'Unione. Per consentire ai consumatori di rivolgersi a un operatore economico stabilito nell'Unione per adempiere a tale obbligo, la presente direttiva prevede una serie di operatori economici alternativi tenuti ad adempiere all'obbligo di riparazione del produttore in tali casi. Dato il loro ruolo nella catena di fornitura dei beni ai consumatori, anche i prestatori di servizi di logistica dovrebbero essere coperti dalla presente direttiva. Ciò dovrebbe evitare situazioni in cui nessun operatore economico stabilito nell'Unione possa adempiere all'obbligo di riparazione.I produttori stabiliti al di fuori dell'Unione dovrebbero organizzarsi e adempiere all'obbligo di riparazione nell'Unione.
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 16
(16) Per evitare di imporre oneri eccessivi ai produttori e garantire che essi siano in grado di adempiere all'obbligo di riparazione, è opportuno limitare l'obbligo di riparazione ai prodotti per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell'Unione prevedono specifiche di riparabilità. Le specifiche di riparabilità non obbligano i produttori a riparare i beni difettosi, ma garantiscono che i beni siano riparabili. Tali specifiche di riparabilità possono essere definite in pertinenti atti giuridici dell'Unione. Tra questi figurano ad esempio gli atti delegati adottati a norma del regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] o le misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio17, che creano un quadro di riferimento per migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti. La limitazione dell'obbligo di riparazione garantisce che solo i beni progettati per essere riparati siano soggetti a tale obbligo. Le pertinenti specifiche di riparabilità includono le specifiche di progettazione che migliorano la possibilità di smontare i beni e prevedono la messa a disposizione, per un periodo minimo, di una serie di parti di ricambio. L'obbligo di riparazione corrisponde all'ambito di applicazione delle specifiche di riparabilità, ad esempio le specifiche di progettazione ecocompatibile possono essere applicate solo a determinati componenti dei beni oppure può essere stabilito un periodo di tempo specifico per la messa a disposizione delle parti di ricambio. L'obbligo di riparazione a norma della presente direttiva, che consente al consumatore di chiedere la riparazione direttamente al produttore nella fase post-vendita, integra le pertinenti specifiche di riparabilità sul piano dell'offerta stabilite nel regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili], incentivando le richieste di riparazione da parte dei consumatori.
(16) Per evitare di imporre oneri eccessivi ai produttori e garantire che essi siano in grado di adempiere all'obbligo di riparazione, è opportuno stabilire l'obbligo di riparazione per i prodotti per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell'Unione prevedono specifiche di riparabilità e per altri prodotti riparabili, comprese le biciclette. Le specifiche di riparabilità non obbligano i produttori a riparare i beni difettosi, ma garantiscono che i beni siano riparabili. Tali specifiche di riparabilità possono essere definite in pertinenti atti giuridici dell'Unione. Tra questi figurano ad esempio gli atti delegati adottati a norma del regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] o le misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio17, che creano un quadro di riferimento per migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti. La limitazione dell'obbligo di riparazione garantisce che solo i beni progettati per essere riparati siano soggetti a tale obbligo. Le pertinenti specifiche di riparabilità includono le specifiche di progettazione che migliorano la possibilità di smontare i beni e prevedono la messa a disposizione, per un periodo minimo, di una serie di parti di ricambio. L'obbligo di riparazione corrisponde all'ambito di applicazione delle specifiche di riparabilità, ad esempio le specifiche di progettazione ecocompatibile possono essere applicate solo a determinati componenti dei beni oppure può essere stabilito un periodo di tempo specifico per la messa a disposizione delle parti di ricambio. L'obbligo di riparazione a norma della presente direttiva, che consente al consumatore di chiedere la riparazione direttamente al produttore nella fase post-vendita, integra le pertinenti specifiche di riparabilità sul piano dell'offerta stabilite nel regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili], incentivando le richieste di riparazione da parte dei consumatori.
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17 Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione).
17 Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione).
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis) Entro 5 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione della presente direttiva ed esaminare il suo contributo, in particolare per quanto concerne gli articoli 5, 9 bis e 12, al corretto funzionamento del mercato interno, all'elevato livello di protezione dei consumatori e al miglioramento della sostenibilità ambientale dei prodotti, come pure l'impatto sulle imprese, segnatamente le microimprese e le piccole e medie imprese. Con riferimento all'articolo 7, la Commissione dovrebbe esaminare e valutare l'efficacia delle piattaforme online per la riparazione sulla base dei dati dei singoli Stati membri recanti informazioni sul numero di fornitori di servizi di riparazione attivi, sui consumatori e sul numero di transazioni effettuate. La Commissione dovrebbe redigere una relazione sui principali risultati e trasmetterla al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione. La relazione dovrebbe essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 17
(17) Al fine di garantire la certezza del diritto, l'allegato II della presente direttiva elenca i gruppi di prodotti interessati dalle specifiche di riparabilità previste dagli atti giuridici dell'Unione. Al fine di garantire la coerenza con le future specifiche di riparabilità previste dagli atti giuridici dell'Unione, il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto riguarda, in particolare, l'inserimento di nuovi gruppi di prodotti nell'allegato II quando sono adottate nuove specifiche di riparabilità. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201618. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(17) Al fine di garantire la certezza del diritto, l'allegato II della presente direttiva elenca i gruppi di prodotti interessati dall'obbligo di riparazione a norma della presente direttiva o dalle specifiche di riparabilità previste dagli atti giuridici dell'Unione, nonché altri beni riparabili, comprese le biciclette. Al fine di garantire la coerenza con i futuri sviluppi del mercato e della legislazione, il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto riguarda, in particolare, l'inserimento di nuovi gruppi di prodotti nell'allegato II, ad esempio quando sono adottate nuove specifiche di riparabilità. Nell'aggiungere nuovi gruppi di prodotti all'allegato II, la Commissione dovrebbe eseguire una valutazione d'impatto, in particolare quando l'aggiunta è effettuata indipendentemente da altri atti del diritto dell'Unione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201618. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
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18 Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 213 del 12.5.2016, pag. 1).
18 Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 213 del 12.5.2016, pag. 1).
Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 20
(20) Al fine di aumentare la conoscenza del consumatore in merito alla disponibilità della riparazione e quindi la probabilità di quest'ultima, i produttori dovrebbero informare i consumatori dell'esistenza di tale obbligo. Le informazioni dovrebbero indicare i beni rientranti in tale obbligo e spiegare che per tali beni è prevista la riparazione, e in quale misura, ad esempio attraverso subappaltatori. Tali informazioni dovrebbero essere facilmente accessibili al consumatore, essere fornite in modo chiaro e comprensibile senza che il consumatore debba farne richiesta ed essere in linea con i requisiti di accessibilità della direttiva 2019/882. Il produttore è libero di stabilire i mezzi con cui informerà il consumatore.
(20) Al fine di aumentare la conoscenza del consumatore in merito alla disponibilità della riparazione e quindi la probabilità di quest'ultima, i produttori o i venditori dovrebbero informare i consumatori dell'esistenza di tale obbligo. Le informazioni dovrebbero indicare i beni rientranti in tale obbligo e spiegare che per tali beni è prevista la riparazione, e in quale misura, ad esempio attraverso subappaltatori. Tali informazioni dovrebbero essere facilmente accessibili al consumatore, essere fornite in modo chiaro e comprensibile senza che il consumatore debba farne richiesta ed essere in linea con i requisiti di accessibilità della direttiva 2019/882. Il produttore o, se del caso, il venditore, sono liberi di stabilire i mezzi con cui informeranno il consumatore, ad esempio presso il punto vendita, in maniera visibile ed evidente.
Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 21
(21) Al fine di incentivare la riparazione, gli Stati membri dovrebbero garantire che nel proprio territorio esista almeno una piattaforma online che consenta ai consumatori di cercare i riparatori adatti. Può trattarsi di una piattaforma esistente o gestita da privati, purché rispetti le condizioni stabilite nella presente direttiva. La piattaforma dovrebbe includere strumenti comparativi indipendenti e di facile utilizzo che aiutino il consumatore a valutare e confrontare le caratteristiche dei diversi fornitori di servizi di riparazione, incentivandolo così a scegliere la riparazione anziché l'acquisto di nuovi beni. Sebbene la piattaforma miri ad agevolare la ricerca di servizi di riparazione nei rapporti tra le imprese e i consumatori, gli Stati membri sono liberi di estenderne la portata per includere anche i rapporti tra imprese e le iniziative di riparazione di tipo partecipativo.
(21) Al fine di incentivare la riparazione, gli Stati membri dovrebbero garantire che nel proprio territorio esista almeno una piattaforma online che consenta ai consumatori di cercare i riparatori adatti. Può trattarsi di una piattaforma esistente o gestita da privati, purché rispetti le condizioni stabilite nella presente direttiva. Se tale piattaforma online non esiste, gli Stati membri dovrebbero cercare di crearne una in collaborazione con gli operatori economici interessati. La piattaforma dovrebbe includere strumenti comparativi indipendenti e di facile utilizzo che aiutino il consumatore a valutare e confrontare le caratteristiche dei diversi fornitori di servizi di riparazione, incentivandolo così a scegliere la riparazione anziché l'acquisto di nuovi beni. Sebbene la piattaforma miri ad agevolare la ricerca di servizi di riparazione nei rapporti tra le imprese e i consumatori, gli Stati membri sono liberi di estenderne la portata per includere anche i rapporti tra imprese e le iniziative di riparazione di tipo partecipativo.
Emendamento 18 Proposta di direttiva Considerando 25
(25) Al fine di agevolare l'ottenimento del modulo europeo di informazioni sulla riparazione, la piattaforma online dovrebbe prevedere la possibilità per i consumatori di chiedere il modulo direttamente al riparatore attraverso la piattaforma stessa. Tale possibilità dovrebbe essere indicata in modo visibile sulla piattaforma online. Per far conoscere le piattaforme nazionali online per la riparazione e facilitare l'accesso a tali piattaforme in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero garantire che le proprie piattaforme online siano accessibili attraverso le pertinenti pagine web nazionali collegate allo sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio20. Per sensibilizzare i consumatori alla piattaforma online, gli Stati membri dovrebbero intraprendere azioni adeguate, ad esempio segnalare la piattaforma online sui siti web nazionali pertinenti o condurre campagne di comunicazione.
(25) Al fine di agevolare l'ottenimento del modulo europeo di informazioni sulla riparazione, la piattaforma online dovrebbe prevedere la possibilità per i consumatori di chiedere il modulo direttamente al riparatore attraverso la piattaforma stessa. Tale possibilità dovrebbe essere indicata in modo visibile sulla piattaforma online. Per far conoscere le piattaforme nazionali online per la riparazione e facilitare l'accesso a tali piattaforme in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero garantire che le proprie piattaforme online siano accessibili attraverso le pertinenti pagine web nazionali collegate allo sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio20. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione il link alle piattaforme online per la riparazione esistenti nel loro territorio entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva e il link a ogni nuova piattaforma online per la riparazione entro 14 giorni lavorativi dal suo lancio.La Commissione dovrebbe mettere a disposizione del pubblico una banca dati facilmente accessibile e leggibile meccanicamente delle piattaforme online per la riparazione registrate negli Stati membri.
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20 Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).
20 Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).
Emendamento 19 Proposta di direttiva Considerando 25 bis (nuovo)
(25 bis) Per sensibilizzare i consumatori alla piattaforma online per la riparazione, gli Stati membri dovrebbero intraprendere azioni adeguate, ad esempio segnalare la piattaforma online sui siti web nazionali pertinenti o condurre campagne di comunicazione. Anche gli operatori economici o le piattaforme online che permettono la conclusione di contratti a distanza dovrebbero intraprendere azioni adeguate per informare i consumatori in merito alla piattaforma online per la riparazione, ad esempio inviando al consumatore il link o pubblicizzandolo in negozio. I metodi di sensibilizzazione dovrebbero tenere conto dei consumatori con bassi livelli di alfabetizzazione e competenze digitali ed essere loro accessibili.
Emendamento 20 Proposta di direttiva Considerando 26 bis (nuovo)
(26 bis) Dal momento che una netta maggioranza dei cittadini dell'Unione preferisce far riparare un bene piuttosto che acquistarne uno nuovo1 bis, tutti i consumatori dovrebbero disporre dei mezzi per far riparare i loro beni al di fuori del periodo di garanzia legale. Ciò non solo andrebbe a beneficio della transizione verde, ma sosterrebbe anche le imprese europee. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero creare incentivi finanziari per promuovere la riparazione. In molti Stati membri misure di questo tipo esistono già sotto forma di fondi nazionali per la riparazione o buoni per la riparazione. Al fine di sostenere ulteriormente gli Stati membri nel promuovere la riparazione, la Commissione dovrebbe proporre al Consiglio una modifica per estendere l'ambito di applicazione dell'allegato III, punto 19, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ad altre categorie di prodotti, almeno a quelle menzionate nell'allegato II della presente direttiva. Ciò potrebbe rafforzare la coerenza tra le categorie di prodotti di cui all'allegato II della presente direttiva e all'allegato III della direttiva 2006/112/CE del Consiglio. Tutti i consumatori potrebbero pertanto ottenere la riparazione dei loro beni anziché acquistarne altri sostitutivi. Inoltre gli Stati membri dovrebbero accordare particolare attenzione alle microimprese e alle piccole e medie imprese, in quanto rappresentano una parte essenziale della catena di riparazione. Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione in merito alle misure adottate, e la Commissione dovrebbe rendere pubbliche tali misure.
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1 bis Cfr. Relazione Eurobarometro Flash 388 del giugno 2014 dal titolo "Attitudes of Europeans towards waste management and resource efficiency" (Atteggiamento degli europei nei confronti della gestione dei rifiuti e dell'efficienza delle risorse).
Emendamento 21 Proposta di direttiva Considerando 26 ter (nuovo)
(26 ter) È necessario che gli Stati membri determinino le sanzioni da irrogare per le violazioni della presente direttiva e ne garantiscano l'applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Emendamento 22 Proposta di direttiva Considerando 27
(27) La Commissione dovrebbe consentire lo sviluppo di una norma di qualità europea volontaria per i servizi di riparazione, ad esempio incoraggiando e agevolando la cooperazione volontaria su una norma tra imprese, autorità pubbliche e altri portatori di interessi o presentando una richiesta di normazione alle organizzazioni di normazione europee. Una norma europea per i servizi di riparazione potrebbe rafforzare la fiducia dei consumatori nei servizi di riparazione in tutta l'Unione. Tale norma potrebbe includere aspetti che influiscono sulle decisioni dei consumatori in materia di riparazione, come il tempo necessario per completare la riparazione, la disponibilità di beni sostitutivi temporanei, le garanzie di qualità come una garanzia commerciale sulla riparazione e la disponibilità di servizi accessori, quali la rimozione, l'installazione e il trasporto offerti dai riparatori.
(27) La Commissione dovrebbe consentire lo sviluppo di una norma di qualità europea volontaria per i servizi di riparazione, ad esempio incoraggiando e agevolando la cooperazione volontaria su una norma tra imprese, autorità pubbliche e altri portatori di interessi, quali fornitori di servizi di riparazione indipendenti e su base partecipativa, o presentando una richiesta di normazione alle organizzazioni di normazione europee. Una norma europea per i servizi di riparazione potrebbe rafforzare la fiducia dei consumatori nei servizi di riparazione in tutta l'Unione. Tale norma potrebbe includere aspetti che influiscono sulle decisioni dei consumatori in materia di riparazione, come il tempo necessario per completare la riparazione, la disponibilità di beni sostitutivi temporanei, le garanzie di qualità come una garanzia commerciale sulla riparazione e la disponibilità di servizi accessori, quali la rimozione, l'installazione e il trasporto offerti dai riparatori.
Emendamento 23 Proposta di direttiva Considerando 28
(28) Al fine di promuovere la riparazione nel quadro della responsabilità del venditore quale stabilita nella direttiva (UE) 2019/771, è opportuno adattare le condizioni armonizzate alle quali può essere esercitata la scelta tra i rimedi della riparazione e della sostituzione. Dovrebbe essere mantenuto il principio stabilito nella direttiva (UE) 2019/771, secondo cui uno dei criteri per determinare il rimedio applicabile consiste nel valutare se il rimedio prescelto imporrebbe al venditore costi sproporzionati rispetto al rimedio alternativo. Il consumatore mantiene il diritto di scegliere la riparazione anziché la sostituzione, a meno che la riparazione sia impossibile o imponga al venditore costi sproporzionati rispetto alla sostituzione. Tuttavia, se i costi della sostituzione sono superiori o uguali ai costi della riparazione, il venditore dovrebbe sempre riparare i beni. Di conseguenza il consumatore ha il diritto di scegliere la sostituzione solo quando è più economica della riparazione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2019/771.
(28) Al fine di promuovere la riparazione nel quadro della responsabilità del venditore quale stabilita nella direttiva (UE) 2019/771, è opportuno adattare le condizioni armonizzate alle quali può essere esercitata la scelta tra i rimedi della riparazione e della sostituzione. Dovrebbe essere mantenuto il principio stabilito nella direttiva (UE) 2019/771, secondo cui uno dei criteri per determinare il rimedio applicabile consiste nel valutare se il rimedio prescelto imporrebbe al venditore costi sproporzionati rispetto al rimedio alternativo. Il consumatore mantiene il diritto di scegliere la riparazione anziché la sostituzione, a meno che la riparazione sia impossibile dal punto di vista giuridico o pratico. Tuttavia, se i costi della sostituzione sono superiori o uguali ai costi della riparazione, il venditore dovrebbe sempre riparare i beni, a meno che la riparazione crei notevoli inconvenienti per il consumatore. Le situazioni in cui la riparazione creerebbe notevoli inconvenienti per il consumatore dovrebbero essere esaminate caso per caso, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene. A tale riguardo, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che un notevole inconveniente per il consumatore potrebbe essere inteso come un onere tale da dissuadere un consumatore medio dal far valere i propri diritti. In tale contesto, ciò vale in particolare quando il consumatore ha un valido interesse all'uso ininterrotto dei beni e una sostituzione temporanea non può essere fornita, o non può essere fornita in tempo utile, o non sarebbe adeguata alle esigenze del consumatore, dissuadendo così il consumatore dal riparare i beni. Si può presumere che sussistano notevoli inconvenienti anche nel caso in cui i beni siano già stati oggetto di misure di riparazione per soddisfare le norme di conformità e debbano successivamente essere riparati dopo un breve periodo di tempo a causa di un difetto di conformità, danneggiando così la fiducia nella riparabilità dei beni e dissuadendo il consumatore dall'esercitare il suo diritto alla riparazione. Inoltre, nel caso in cui una riparazione non ripristini la conformità del bene, dovrebbero applicarsi i principi stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/771. Ciò dovrebbe evitare situazioni in cui un consumatore subisce riparazioni consecutive dello stesso bene per lo stesso difetto. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2019/771.
Emendamento 24 Proposta di direttiva Considerando 28 bis (nuovo)
(28 bis) Per sostenere i consumatori e incoraggiare la riparazione, il venditore dovrebbe, a seconda delle specificità della categoria di prodotti interessata, prestare al consumatore un prodotto sostitutivo se la riparazione non è stata completata entro un periodo di tempo ragionevole. Questo prodotto sostitutivo, che può anche essere un bene ricondizionato, dovrebbe essere prestato al consumatore temporaneamente senza costi. Inoltre, il venditore dovrebbe procedere alla riparazione entro un periodo di tempo ragionevole.
Emendamento 25 Proposta di direttiva Considerando 28 ter (nuovo)
(28 ter) La direttiva (UE) 2019/771 stabilisce l'obbligo per i venditori di riparare i beni in caso di difetto di conformità sussistente al momento della consegna e che si manifesta entro il periodo di responsabilità. Al fine di promuovere la riparazione entro il periodo di responsabilità, una volta che hanno scelto la riparazione come rimedio per ripristinare la conformità del bene, i consumatori dovrebbero poter beneficiare di una proroga del periodo di responsabilità di un anno a partire dal momento in cui il bene viene loro restituito riparato, purché gli Stati membri abbiano mantenuto o introdotto termini per la conformità del bene originale conformemente all'articolo 10, paragrafi 1, 2 o 3, di tale direttiva. La proroga del periodo di garanzia legale dovrebbe applicarsi solo alla prima riparazione a norma della direttiva (UE) 2019/771. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2019/771.
Emendamento 26 Proposta di direttiva Considerando 28 quater (nuovo)
(28 quater) I consumatori che scelgono la riparazione come rimedio per ripristinare la conformità dei beni dovrebbero poter scegliere che sia il venditore o il produttore a ripristinare la conformità dei beni. Quando i consumatori scelgono che sia il produttore a ripristinare la conformità del prodotto, dovrebbe essere stabilita una responsabilità diretta del produttore per la riparazione del prodotto. In tal caso, il produttore dovrebbe riparare il prodotto per porre rimedio alla non conformità. I produttori dovrebbero cercare di reagire rapidamente per determinare se il prodotto possa essere riparato. Se la riparazione è impossibile, il produttore dovrebbe valutare la situazione e risolverla in modo conveniente per il consumatore, ad esempio contattando il venditore iniziale e il consumatore. Per evitare la stessa riparazione per lo stesso difetto da parte del venditore in un caso del genere, il venditore dovrebbe essere esonerato dalla sua responsabilità per quel difetto e, una volta riparato con successo dal produttore, il bene dovrebbe essere considerato conforme. La responsabilità del produttore in caso di riparazione come rimedio a una non conformità non dovrebbe incidere su nessun altro diritto del consumatore nel quadro della direttiva (UE) 2019/771.
Emendamento 27 Proposta di direttiva Considerando 28 quinquies (nuovo)
(28 quinquies) Al fine di incentivare i consumatori a optare per la riparazione, la garanzia commerciale non dovrebbe contenere termini che scoraggino i consumatori dall'avvalersi del loro diritto alla riparazione di un bene non conforme.
Emendamento 28 Proposta di direttiva Considerando 30
(30) Al fine di consentire agli operatori economici di adeguarsi, è opportuno introdurre disposizioni transitorie relative all'applicazione di determinati articoli della presente direttiva. Pertanto l'obbligo di riparazione e quello di fornire le informazioni su tale obbligo dovrebbero applicarsi ai contratti per la fornitura di servizi di riparazione dopo [24 mesi dall'entrata in vigore]. La modifica della direttiva (UE) 2019/771 dovrebbe applicarsi solo ai contratti di vendita conclusi dopo [24 mesi dall'entrata in vigore] per garantire la certezza del diritto e concedere ai venditori il tempo sufficiente per adeguarsi alla modifica dei rimedi della riparazione e della sostituzione.
(30) Al fine di consentire agli operatori economici di adeguarsi, è opportuno introdurre disposizioni transitorie relative all'applicazione di determinati articoli della presente direttiva. Pertanto l'obbligo di riparazione e quello di fornire le informazioni su tale obbligo dovrebbero applicarsi ai contratti per la fornitura di servizi di riparazione dopo [18 mesi dall'entrata in vigore]. La modifica della direttiva (UE) 2019/771 dovrebbe applicarsi solo ai contratti di vendita conclusi dopo [18 mesi dall'entrata in vigore] per garantire la certezza del diritto e concedere ai venditori il tempo sufficiente per adeguarsi alla modifica dei rimedi della riparazione e della sostituzione.
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1
1. La presente direttiva stabilisce norme comuni che promuovono la riparazione dei beni al fine di contribuire al buon funzionamento del mercato interno, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori e dell'ambiente.
1. La presente direttiva stabilisce norme comuni che rafforzano il diritto dei consumatori alla riparazione dei beni al fine di contribuire al buon funzionamento del mercato interno, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori e dell'ambiente.
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)
1 bis. "riparazione": il ripristino del prodotto difettoso o del rifiuto a una condizione in cui soddisfa l'uso cui è destinato;
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 2
2. "riparatore": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel quadro della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, fornisce un servizio di riparazione, compresi i produttori e i venditori che forniscono servizi di riparazione e i fornitori di servizi di riparazione indipendenti o collegati a detti produttori o venditori;
2. "riparatore": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel quadro della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, fornisce un servizio di riparazione, compresi i produttori e i venditori che forniscono servizi di riparazione e i fornitori di servizi di riparazione indipendenti, professionisti o collegati a detti produttori o venditori;
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)
2 bis. "operatore indipendente": una persona fisica o giuridica, diversa da un mandatario o da un venditore o riparatore autorizzato, coinvolta direttamente o indirettamente nella riparazione e manutenzione del bene, compresi riparatori, fabbricanti o distributori di utensili, apparecchiature per la riparazione o parti di ricambio, nonché editori di informazioni tecniche, addetti all'assistenza e addetti a servizi d'ispezione e di prova e alla formazione di installatori e fornitori di servizi a distanza;
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)
6 bis. "fornitore di servizi di logistica": qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nel corso dell'attività commerciale, almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione di un prodotto, senza essere proprietario del prodotto, ad eccezione dei servizi postali definiti all'articolo 2, punto 1, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, dei servizi di consegna dei pacchi come definiti all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio1 ter, nonché di qualsiasi altro servizio postale o di trasporto merci;
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1 bis Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14).
1 ter Regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 19).
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1
1. Gli Stati membri provvedono affinché, prima che un consumatore sia vincolato da un contratto per la fornitura di servizi di riparazione, il riparatore gli fornisca, su richiesta, il modulo europeo di informazioni sulla riparazione di cui all'allegato I su un supporto durevole ai sensi dell'articolo 2, punto 11, della direttiva (UE) 2019/771.
1. I riparatori possono fornire al consumatore il modulo europeo di informazioni sulla riparazione di cui all'allegato I della presente direttiva su un supporto durevole ai sensi dell'articolo 2, punto 11, della direttiva (UE) 2019/771. In tali casi, i produttori o l'operatore economico interessato conformemente all'articolo 5 della presente direttiva forniscono in modo chiaro al riparatore le informazioni di cui ha bisogno per compilare il modulo europeo di informazioni sulla riparazione.
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2
2. I riparatori diversi da quelli obbligati alla riparazione a norma dell'articolo 5 non sono tenuti a fornire il modulo europeo di informazioni sulla riparazione se non intendono fornire il servizio di riparazione.
Il riparatore può chiedere al consumatore di pagare i costi necessari che deve sostenere per fornire le informazioni figuranti nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione.
Se per stimare il prezzo della riparazione serve un esame fisico del prodotto, compresa una valutazione in loco, il riparatore può chiedere al consumatore di pagare i costi necessari per tale esame fisico.
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera e
e) il prezzo o, se questo non può essere ragionevolmente calcolato in anticipo, le relative modalità di calcolo e il prezzo massimo per la riparazione;
e) il prezzo massimo previsto per la riparazione, comprendente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il costo delle parti di ricambio, il costo del lavoro, i costi di spedizione, le spese di consegna o le spese postali o, se il prezzo totale o uno dei suoi elementi non può essere ragionevolmente calcolato in anticipo, le relative modalità di calcolo;
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera i bis (nuovo)
(i bis) informazioni supplementari fornite spontaneamente dal riparatore.
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1
1. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del consumatore, il produttore ripari, gratuitamente o a fronte di un corrispettivo in denaro o di una controprestazione di altro tipo, i beni per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato II prevedono specifiche di riparabilità. Il produttore non è obbligato a riparare i beni qualora la riparazione sia impossibile. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di riparazione il produttore può subappaltare la riparazione.
1. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del consumatore, il produttore ripari i beni che sono elencati nell'allegato II, indipendentemente dal fatto che gli atti giuridici dell'Unione prevedano specifiche di riparabilità per tali beni.Il produttore non è obbligato a riparare i beni qualora la riparazione sia impossibile dal punto di vista giuridico o pratico. Il produttore non respinge la richiesta del consumatore esclusivamente a causa di considerazioni economiche quali i costi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di riparazione il produttore può subappaltare la riparazione. In tali casi, il produttore fornisce al riparatore tutte le informazioni pertinenti per consentirgli di adempiere ai propri obblighi.
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. La riparazione di cui al paragrafo 1 è effettuata alle seguenti condizioni:
a) a titolo gratuito o a fronte di una controprestazione;
b) entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il produttore ha il possesso fisico del bene, ha ricevuto il bene o ha avuto l'accesso al bene dal consumatore;
c) a titolo gratuito o a un costo ragionevole, il produttore può fornire al consumatore un bene sostitutivo per la durata della riparazione; e
d) nei casi in cui la riparazione sia materialmente o giuridicamente impossibile, il produttore può fornire al consumatore un prodotto ricondizionato che, previa accettazione da parte del consumatore, assolve il produttore dall'obbligo di riparazione di cui al presente articolo.
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2
2. Qualora il produttore obbligato alla riparazione a norma del paragrafo 1 sia stabilito al di fuori dell'Unione, all'obbligo adempie il suo mandatario nell'Unione.Qualora il produttore non abbia un mandatario nell'Unione, all'obbligo adempie l'importatore del bene.Qualora non vi sia alcun importatore, all'obbligo adempie il distributore del bene.
2. Qualora il produttore obbligato alla riparazione a norma del paragrafo 1 sia stabilito al di fuori, egli nomina, mediante mandato scritto, un mandatario per garantire il rispetto della presente direttiva. Egli provvede affinché il mandatario disponga delle risorse e del mandato necessari per adempiere agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva.
Qualora il produttore non abbia un mandatario nell'Unione, all'obbligo adempie l'importatore del bene.Qualora non vi sia alcun importatore, all'obbligo adempie il fornitore di servizi di logistica del bene. Qualora non vi sia alcun fornitore di servizi di logistica, all'obbligo adempie il distributore del bene.
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 3
3. I produttori garantiscono che i riparatori indipendenti abbiano accesso alle parti di ricambio e alle informazioni e agli strumenti relativi alla riparazione conformemente agli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato II.
3. Per tutti i beni elencati nell'allegato II della presente direttiva, i produttori garantiscono che i riparatori indipendenti, i professionisti della rigenerazione, i ricondizionatori e gli utenti finali abbiano accesso a tutte le parti di ricambio nonché a tutte le informazioni e a tutti gli strumenti relativi alla riparazione, compresi gli strumenti diagnostici, a un costo ragionevole e non discriminatorio per un periodo corrispondente almeno alla durata di vita prevista del prodotto. L'accesso agli strumenti diagnostici è fornito nel rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei segreti commerciali di cui all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943.
Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. I produttori mettono a disposizione sui loro siti web tutte le informazioni relative alla riparazione, quali il prezzo di riparazione e dei pezzi di ricambio, per i beni elencati nell'allegato II.
Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter. I produttori non ostacolano la riparazione mediante tecniche contrattuali o tecniche basate su hardware o software. I produttori non impediscono l'uso, da parte di riparatori indipendenti, di parti di ricambio originali o di seconda mano, di parti di ricambio compatibili e di parti di ricambio stampate in 3D, se conformi ai requisiti previsti dal diritto nazionale o dell'Unione.
3 quater. I produttori non possono rifiutarsi di fornire assistenza o effettuare la riparazione di un dispositivo acquistato o precedentemente riparato al di fuori delle loro reti di assistenza o distribuzione autorizzate.
Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 4
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 per modificare l'allegato II aggiornando l'elenco degli atti giuridici dell'Unione che stabiliscono specifiche di riparabilità alla luce degli sviluppi legislativi.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 per modificare l'allegato II aggiungendo all'elenco nuovi beni riparabili alla luce degli sviluppi legislativi o di mercato.
Emendamento 47 Proposta di direttiva Articolo 6
Gli Stati membri provvedono affinché il produttore informi il consumatore del proprio obbligo di riparazione a norma dell'articolo5 e fornisca informazioni sui servizi di riparazione in modo facilmente accessibile, chiaro e comprensibile, ad esempio attraverso la piattaforma online di cui all'articolo7.
Gli Stati membri provvedono affinché il produttore o il venditore informi il consumatore del proprio obbligo di riparazione a norma dell'articolo 5 e fornisca informazioni sui servizi di riparazione gratuiti in modo facilmente accessibile, chiaro e comprensibile, ad esempio attraverso la piattaforma online di cui all'articolo 7, sui rispettivi siti web e presso il punto vendita.
Emendamento 48 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1. Gli Stati membri provvedono affinché esista almeno una piattaforma online per il loro territorio che consenta ai consumatori di trovare riparatori. Tale piattaforma:
1. Gli Stati membri provvedono affinché esista almeno una piattaforma online per il loro territorio. Gli Stati membri promuovono in particolare le iniziative private volte a istituire tali piattaforme online. Una piattaforma online di questo tipo consente ai consumatori di trovare facilmente riparatori, comprese iniziative di riparazione di tipo partecipativo e i repair café, e:
Emendamento 49 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a
(a) include funzioni di ricerca riguardanti i beni, il luogo di fornitura dei servizi di riparazione, le condizioni di riparazione, compresi i tempi necessari per completare la riparazione, la disponibilità di beni sostitutivi temporanei e il luogo in cui il consumatore consegna i beni per la riparazione, nonché la disponibilità e le condizioni dei servizi accessori offerti dai riparatori, compresi la rimozione, l'installazione e il trasporto, e le norme di qualità europee o nazionali applicabili;
(a) include funzioni di ricerca riguardanti i beni, il luogo di fornitura dei servizi di riparazione, compresa una funzione basata su mappe, la possibilità di fornire servizi transfrontalieri, le condizioni di riparazione, compresi i tempi necessari per completare la riparazione, la disponibilità di beni sostitutivi temporanei e il luogo in cui il consumatore consegna i beni per la riparazione, nonché la disponibilità e le condizioni dei servizi accessori offerti dai riparatori, compresi la rimozione, l'installazione e il trasporto, e le norme di qualità europee o nazionali applicabili;
Emendamento 50 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuovo)
(c bis) informa i consumatori in merito agli incentivi fiscali e finanziari applicabili per ridurre i costi di riparazione;
Emendamento 51 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuovo)
(d bis) consente ai consumatori di fornire una recensione o una valutazione che rifletta la qualità del lavoro dei riparatori;
Emendamento 52 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Qualora nel territorio di uno Stato membro esista almeno una piattaforma di proprietà privata che soddisfa i requisiti di cui al primo comma, l'obbligo di cui a tale comma è considerato soddisfatto dal rispettivo Stato membro.
Emendamento 53 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3
3. Per i riparatori, i venditori di beni soggetti a ricondizionamento e gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento la registrazione alla piattaforma online è volontaria. Gli Stati membri determinano l'accesso alla piattaforma conformemente al diritto dell'Unione. Per i consumatori l'uso della piattaforma online è gratuito.
3. Per i riparatori, le iniziative di riparazione a livello di comunità come i repair café, i venditori di beni soggetti a ricondizionamento e gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento la registrazione alla piattaforma online è volontaria. Gli Stati membri determinano l'accesso alla piattaforma conformemente al diritto dell'Unione. Per i consumatori l'uso della piattaforma online è gratuito.
Emendamento 54 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le piattaforme online siano accessibili e affinché le informazioni fornite siano aggiornate e presentate in modo facilmente comprensibile per i consumatori.
Emendamento 55 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il link alle piattaforme online esistenti per la riparazione nel loro territorio entro [12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] e il link a ogni nuova piattaforma online per la riparazione entro 14 giorni lavorativi dal suo lancio. La Commissione tiene una banca dati disponibile al pubblico, facilmente accessibile e leggibile meccanicamente delle piattaforme online per la riparazione registrate negli Stati membri.
3 quater. Gli Stati membri e la Commissione adottano misure adeguate per informare i consumatori e gli operatori economici e i venditori interessati circa la disponibilità delle piattaforme online istituite a norma del paragrafo 1 del presente articolo e in merito al fatto che i consumatori possano accedervi facilmente.
3 quinquies. L'operatore economico pertinente o una piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza dovrebbe fornire ai consumatori informazioni sulla disponibilità delle piattaforme online istituite nel loro territorio a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
Emendamento 58 Proposta di direttiva Articolo 7 bis (nuovo)
Articolo 7 bis
Misure per micro, piccole e medie imprese (PMI)
1. Gli Stati membri adottano misure adeguate per assistere le micro, piccole e medie imprese conformemente alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE nel rispetto dei requisiti e degli obblighi di cui alla presente direttiva. Tali misure devono includere almeno:
a) linee guida o misure simili per sensibilizzare in merito alle modalità per conformarsi ai requisiti e agli obblighi di cui alla presente direttiva;
b) corsi di formazione personalizzati per gli imprenditori e i loro dipendenti.
Emendamento 59 Proposta di direttiva Articolo 9 bis (nuovo)
Articolo 9 bis
Misure degli Stati membri a favore della riparazione
1. Gli Stati membri adottano misure adeguate per promuovere la riparazione.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono, ad esempio, assumere la forma di buoni di riparazione, fondi nazionali di riparazione o azioni e incentivi di altro tipo.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate a norma del paragrafo 1. Entro il ... [12 mesi dopo la data di recepimento della presente direttiva], la Commissione rende pubbliche tali misure. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle misure applicabili entro il...[12 mesi dopo la data di recepimento della presente direttiva].
4. Gli Stati membri provvedono affinché le libertà fondamentali di prestazione di servizi e di stabilimento sancite dai trattati si applichino ai prestatori di servizi di riparazione, anche in linea con la direttiva (UE) 2018/958, se del caso. Inoltre, gli Stati membri non introducono nella loro legislazione nazionale requisiti di qualificazione ingiustificati per i servizi di riparazione professionale né effettuano controlli, ispezioni o indagini ingiustificati alla luce di tali libertà fondamentali.
5. Gli Stati membri provvedono affinché il fornitore della riparazione sia responsabile di qualsiasi difetto di conformità della parte riparata o delle parti, degli aspetti o delle caratteristiche del bene riparato esistente al momento in cui il consumatore ha ricevuto il bene riparato e che si manifesta entro un periodo minimo di almeno dodici mesi da tale momento.
6. Gli Stati membri vietano pratiche che impediscano ai consumatori di esercitare il loro diritto alla riparazione, tra l'altro:
a) vietando pratiche che inducono i consumatori a ritenere che il bene in questione non possa essere riparato a causa di una precedente riparazione o di precedenti ispezioni effettuate da un riparatore indipendente, un riparatore non professionista o utenti finali, oppure insinuando che una riparazione possa causare rischi legati alla sicurezza;
b) vietando qualsiasi tecnica contrattuale o tecnica basata su hardware o software che possa impedire o limitare la riparazione e vietare il rifiuto di riparare un bene precedentemente riparato da un riparatore indipendente, un riparatore non professionista o un utilizzatore finale.
Emendamento 60 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
Gli Stati membri provvedono affinché le garanzie commerciali di durabilità vendute in aggiunta alla garanzia legale di conformità di cui alla direttiva (UE) 2019/771 includano sempre un diritto alla riparazione del prodotto coperto nel corso della sua durata. Nel promuovere le garanzie commerciali, i produttori provvedono affinché sia fornita in maniera chiara e precisa una sintesi delle condizioni della garanzia commerciale, in modo che i consumatori siano pienamente consapevoli dei loro diritti e non siano indotti in errore.
Emendamento 61 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, si tenga conto dei seguenti criteri, non esaustivi e indicativi, ove appropriati:
a) la natura, la gravità, l'entità e la durata della violazione;
b) le capacità finanziarie e le dimensioni dell'impresa interessata;
c) eventuali azioni intraprese dal venditore o produttore per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;
d) eventuali violazioni commesse in precedenza dal venditore o produttore;
e) benefici finanziari conseguiti o perdite evitate dal venditore o produttore in conseguenza della violazione, se i dati al riguardo sono disponibili;
f) sanzioni inflitte al venditore o produttore per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui le informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio;
g) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.
Emendamento 62 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter. Gli Stati membri provvedono a che, quando le sanzioni devono essere inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934, esse possano essere di tipo pecuniario, inflitte attraverso un procedimento amministrativo o giudiziario o entrambi, e per un importo massimo che sia almeno pari al 4 % del fatturato annuo del venditore o produttore nello Stato membro o negli Stati membri interessati.
1 quater. Per i casi in cui deve essere inflitta una sanzione pecuniaria a norma del paragrafo 1 ter, ma le informazioni sul fatturato annuo del venditore o produttore non sono disponibili, gli Stati membri introducono la possibilità di imporre sanzioni pecuniarie il cui importo massimo sia di almeno 2 milioni di EUR.
Emendamento 64 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 2
2. Gli Stati membri notificano le norme e le misure di cui al paragrafo 1 alla Commissione, entro 24 mesi dall'entrata in vigore, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
2. Gli Stati membri notificano le norme e le misure di cui al paragrafo 1 alla Commissione, entro 18 mesi dall'entrata in vigore, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
Emendamento 65 Proposta di direttiva Articolo 12 – punto -1 (nuovo) Direttiva (UE) 2019/771 Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d
La direttiva (UE) 2019/771 è modificata come segue:
(-1) all'articolo 7, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) è della quantità e possiede le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, normali in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta.
"d) è della quantità e possiede le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, riparabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, normali in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta."
Emendamento 66 Proposta di direttiva Articolo 12 – punto 1 – lettera a (nuovo) Direttiva (UE) 2019/771 Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2 (nuovo)
(1) l'articolo 13 è così modificato:
All'articolo 13, paragrafo2, della direttiva (UE) 2019/771 è aggiunta la frase seguente:
a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:
In deroga alla prima frase del presente paragrafo, se i costi di sostituzione sono pari o superiori ai costi di riparazione, il venditore ripara il bene al fine di ripristinarne la conformità.
"In deroga al primo comma del presente paragrafo, se i costi di sostituzione sono pari o superiori ai costi di riparazione, il venditore ripara il bene al fine di ripristinarne la conformità, a meno che la riparazione sia impossibile dal punto di vista giuridico o pratico o arrechi notevoli inconvenienti per il consumatore."
Emendamento 67 Proposta di direttiva Articolo 12 – punto 1 – lettera b (nuovo) Direttiva (UE) 2019/771 Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)
b) è inserito il paragrafo seguente:
"3 bis. Qualora scelga la riparazione come rimedio per rendere il bene conforme, il consumatore può anche indirizzare la richiesta di rendere il bene conforme direttamente al produttore. Si ritiene che l'adempimento di tale richiesta da parte del produttore esoneri il venditore dalla sua responsabilità ai sensi dell'articolo 10."
Emendamento 68 Proposta di direttiva Articolo 12 – punto 1 – lettera c (nuovo) Direttiva (UE) 2019/771 Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)
c) è inserito il paragrafo seguente:
''4 bis. Se, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, il bene è stato reso conforme mediante riparazione, il venditore o il produttore è responsabile di qualsiasi difetto di conformità esistente dal momento in cui il consumatore riceve il bene riparato e che si manifesta entro un anno da tale momento, a condizione che gli Stati membri abbiano mantenuto o introdotto limiti temporali per la conformità del bene originale a norma dell'articolo 10, paragrafi 1, 2 o 3. Ciò non si applica se il venditore ha già riparato i beni con successo conformemente all'articolo 10. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 3, il presente paragrafo si applica anche ai beni con elementi digitali. Il presente paragrafo lascia impregiudicati gli altri termini di cui all'articolo 10 ed eventuali altre richieste del consumatore."
Emendamento 69 Proposta di direttiva Articolo 12 – punto 1 bis (nuovo) – lettera a (nuovo) Direttiva (UE) 2019/771 Articolo 14 – paragrafo 1
(1 bis) l'articolo 14 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. La riparazione o la sostituzione sono effettuate:
“1. La riparazione è effettuata:
a) senza spese;
a) senza spese;
b) entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore del difetto di conformità; e
b) entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore della riparazione;
c) senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene.
c) senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene; e
c bis) a seconda delle specificità della pertinente categoria di prodotti, in particolare della sua disponibilità permanente per il consumatore, il venditore fornisce gratuitamente al consumatore un bene sostitutivo, compreso un bene ricondizionato in prestito se la riparazione non può essere completata durante il periodo di cui alla lettera b).
Emendamento 70 Proposta di direttiva Articolo 12 – punto 1 bis (nuovo) – lettera b (nuovo) Direttiva (UE) 2019/771 Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)
b) è inserito il paragrafo seguente:
"1 bis. La sostituzione è effettuata:
a) senza spese;
b) entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore del difetto di conformità;
c) senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha richiesto il bene;
d) su esplicita richiesta del consumatore, offrendo un bene ricondizionato."
Emendamento 71 Proposta di direttiva Articolo 12 – punto 1 bis – lettera c (nuova) Direttiva (UE) 2019/771 Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)
c) è inserito il paragrafo seguente:
"4 bis. Qualora il consumatore decida, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 bis, che sia il produttore a rendere conforme il bene mediante riparazione, per produttore si intende il venditore ai fini del presente articolo.";
Emendamento 72 Proposta di direttiva Articolo 12 – punto 1 ter (nuovo) Direttiva (UE) 2019/771 Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)
(1 ter) all'articolo 17 è inserito il paragrafo seguente:
"1 bis. La garanzia commerciale non pregiudica il diritto del consumatore di cui all'articolo 13, paragrafo 3 bis, di scegliere che sia il produttore a riparare un bene non conforme. Qualsiasi condizione della garanzia commerciale che dissuada il consumatore dall'esercitare il diritto di cui all'articolo 13, paragrafo 3 bis, è da considerarsi nulla.".
Emendamento 73 Proposta di direttiva Articolo 14 bis (nuovo)
Articolo 14 bis
Relazione di valutazione
1. Entro il ... [5 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva ed esamina il suo contributo, in particolare per quanto concerne gli articoli 5, 9 bis e 12, al corretto funzionamento del mercato interno, all'elevato livello di protezione dei consumatori e al miglioramento della sostenibilità ambientale dei prodotti, come pure l'impatto sulle imprese, segnatamente le microimprese e le piccole e medie imprese.
Con riferimento all'articolo 7, la Commissione valuta l'efficacia delle piattaforme online per la riparazione sulla base di dati dei singoli Stati membri recanti informazioni sul numero di fornitori di servizi di riparazione attivi, sui consumatori e sul numero di transazioni effettuate.
2. La Commissione redige una relazione in cui presenta i principali risultati di tale valutazione e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere detta relazione.
3. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
Emendamento 74 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1
1. L'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 6 non si applicano ai contratti per la fornitura di servizi di riparazione conclusi prima del [24 mesi dall'entrata in vigore].
1. L'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 6 non si applicano ai contratti per la fornitura di servizi di riparazione conclusi prima del [18 mesi dall'entrata in vigore].
Emendamento 75 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2
2. L'articolo 12 non si applica ai contratti di vendita conclusi prima del [24 mesi dall'entrata in vigore].
2. L'articolo 12 non si applica ai contratti di vendita conclusi prima del [18 mesi dall'entrata in vigore].
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [24 mesi dall'entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [18 mesi dall'entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0316/2023).