Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2023 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D092595/03 – 2023/2995(RSP))
Il Parlamento europeo,
– visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D092595/03),
– visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio(1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3 e l'articolo 23, paragrafo 3,
– visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(2),
– visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 15 marzo 2023 e pubblicato il 26 aprile 2023(3),
– viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati ("OGM")(4),
– visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,
– vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
A. considerando che l'8 febbraio 2021 l'impresa BASF SE, con sede in Germania, ha presentato alla Commissione, per conto di BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, con sede negli Stati Uniti, una domanda per il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata ("GM") Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3;
B. considerando che il 26 aprile 2023 l'EFSA ha espresso un parere scientifico favorevole;
C. considerando che la colza geneticamente modificata è stata concepita per essere tollerante al glufosinato;
Mancanza di valutazione dell'erbicida complementare
D. considerando che il regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione(5) impone di valutare se le pratiche agricole previste incidono sui risultati degli endpoint studiati; che, a norma del suddetto regolamento esecutivo, ciò è particolarmente rilevante per le piante resistenti agli erbicidi;
E. considerando che la maggior parte delle colture GM è stata geneticamente modificata per resistere a uno o più erbicidi "complementari", i quali possono essere utilizzati in tutte le fasi della coltivazione della coltura geneticamente modificata senza che quest'ultima muoia, come invece avverrebbe per una coltura non resistente agli erbicidi; che una serie di studi dimostra che le colture GM resistenti agli erbicidi determinano un maggiore ricorso agli erbicidi complementari, dovuto principalmente alla comparsa di piante infestanti resistenti agli erbicidi(6);
F. considerando che le colture geneticamente modificate tolleranti agli erbicidi vincolano gli agricoltori a un sistema di gestione delle piante infestanti che dipende in gran parte o del tutto dagli erbicidi, e questo mediante l'imposizione di un prezzo maggiorato per le sementi geneticamente modificate che può essere giustificato solo dal fatto che gli agricoltori che acquistano tali sementi irrorano anche con erbicidi complementari; che la sempre maggiore dipendenza dal dicamba da parte delle aziende agricole che coltivano colza geneticamente modificata accelererà la comparsa e la diffusione di erbe infestanti resistenti al dicamba, spingendo tali aziende a utilizzare gli erbicidi in misura ancora maggiore, in un circolo vizioso di "corsa agli erbicidi"; che, di conseguenza, gli effetti negativi derivanti da un'eccessiva dipendenza dagli erbicidi determineranno un peggioramento della qualità del suolo, della qualità dell'acqua e della biodiversità di superficie e sotterranea, oltre a comportare una maggiore esposizione umana e animale, anche attraverso un potenziale aumento dei residui di erbicidi negli alimenti e nei mangimi;
G. considerando che si ritiene che la valutazione dei residui di erbicidi e dei metaboliti riscontrati sulle piante GM esuli dall'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati e quindi tale valutazione non viene eseguita nell'ambito del processo di autorizzazione per gli OGM;
H. considerando che gli effetti negativi derivanti da un'eccessiva dipendenza dagli erbicidi determineranno un peggioramento della salute del suolo, della qualità dell'acqua e della biodiversità superficiale e sotterranea, oltre a comportare una maggiore esposizione umana e animale, potenzialmente anche attraverso un aumento dei residui di erbicidi negli alimenti e nei mangimi;
I. considerando che, nell'ambito della sua valutazione della sicurezza degli OGM, il gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati non ha tenuto conto delle condizioni reali per la coltivazione di tali piante, comprese le grandi quantità di erbicidi che sarebbero applicate nella pratica, i residui dell'irrorazione con erbicidi complementari nonché l'impatto dell'irrorazione più intensa sulla composizione complessiva delle piante;
J. considerando che il glufosinato è classificato come tossico ai fini della riproduzione 1B e rientra pertanto fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(7); che l'approvazione dell'uso del glufosinato nell'Unione è giunta a scadenza il 31 luglio 2018;
Osservazioni dei portatori di interessi
K. considerando che un'analisi dettagliata condotta da un organismo di ricerca indipendente ha concluso che il parere dell'EFSA deve essere respinto a causa di gravi carenze e lacune sostanziali nonché di nuovi elementi di prova che dimostrano che tale parere non è irrefutabile;
Rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione
L. considerando che una relazione del 2017 della relatrice speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione ha evidenziato che, in particolare nei paesi in via di sviluppo, i pesticidi dannosi hanno conseguenze catastrofiche sulla salute(8); che l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 3.9 delle Nazioni Unite mira a ridurre in misura sostanziale entro il 2030 il numero di decessi e malattie causati da sostanze chimiche pericolose e dalla contaminazione e dall'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo(9); che autorizzare l'importazione di colza geneticamente modificata accrescerebbe la domanda di questa coltura, che è destinata ad essere trattata con il dicamba, aumentando in tal modo l'esposizione dei lavoratori e dell'ambiente nei paesi terzi; che il rischio di una maggiore esposizione ambientale e dei lavoratori è particolarmente preoccupante in relazione alle colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, dati i maggiori volumi di erbicidi utilizzati;
M. considerando che l'Unione, in quanto parte della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (CBD), ha la responsabilità di garantire che le attività svolte all'interno della sua giurisdizione o sotto il suo controllo non danneggino l'ambiente di altri Stati(10);
N. considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che gli alimenti o i mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e impone alla Commissione di tenere conto, al momento di elaborare la sua decisione, della pertinente normativa dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame; che tali fattori legittimi dovrebbero includere gli obblighi dell'Unione derivanti dagli OSS delle Nazioni Unite, dall'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e dalla CBD;
Processo decisionale non democratico
O. considerando che il 24 ottobre 2023 il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, non ha espresso alcun parere, il che significa che l'autorizzazione non è stata sostenuta dalla maggioranza qualificata degli Stati membri;
P. considerando che la Commissione ha riconosciuto come problematico il fatto che le decisioni sull'autorizzazione degli OGM continuino a essere adottate dalla Commissione senza una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli, il che costituisce decisamente un'eccezione per l'autorizzazione dei prodotti nel suo insieme, ma è diventato la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati;
Q. considerando che, nel corso dell'ottava legislatura, il Parlamento ha approvato in totale 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio di OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione di OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che, nel corso della nona legislatura, il Parlamento ha già approvato 36 obiezioni all'immissione in commercio di OGM; che non è stata raggiunta una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli all'autorizzazione di tali OGM; che tra le ragioni per cui gli Stati membri non sostengono le autorizzazioni vi sono il mancato rispetto del principio di precauzione nel processo di autorizzazione e le preoccupazioni scientifiche relative alla valutazione del rischio;
R. considerando che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM;
S. considerando che non è necessario modificare la legislazione affinché la Commissione possa decidere di non autorizzare gli OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello(11);
1. ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;
2. reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità ai principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(12), nel fornire la base per garantire un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;
3. chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione e di presentare al comitato un nuovo progetto;
4. esorta nuovamente la Commissione a tenere conto degli obblighi dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, la CBD e gli OSS delle Nazioni Unite; ribadisce la sua richiesta affinché i progetti di atti di esecuzione siano corredati di una sezione che spieghi in che modo essi rispettano il principio del "non nuocere"(13);
5. plaude al fatto che, in una lettera ai deputati dell'11 settembre 2020, la Commissione abbia infine riconosciuto la necessità di prendere in considerazione la sostenibilità nelle decisioni di autorizzazione relative agli OGM(14); esprime tuttavia il suo profondo disappunto per il fatto che, da allora, la Commissione ha continuato ad autorizzare l'importazione nell'Unione di OGM, nonostante le perduranti obiezioni sollevate dal Parlamento e il voto contrario da parte della maggioranza degli Stati membri;
6. invita la Commissione a non autorizzare l'importazione di colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a causa dell'aumento dell'uso di erbicidi complementari e dei conseguenti rischi per la biodiversità, la sicurezza alimentare e la salute dei lavoratori;
7. sottolinea che gli emendamenti alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011(15), approvati dal Parlamento il 17 dicembre 2020 come base per i negoziati con il Consiglio, affermano che la Commissione non può autorizzare OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli; insiste affinché la Commissione rispetti tale posizione e invita il Consiglio a proseguire i suoi lavori e ad adottare con urgenza un orientamento generale in merito a tale fascicolo;
8. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Parere del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla valutazione della colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3 per il rinnovo dell'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-RX-024). EFSA Journal 2023;21(4):7934 https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.7934.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– Nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento ha approvato 36 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di OGM. Inoltre, nel corso della nona legislatura il Parlamento ha approvato le seguenti risoluzioni:risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 202 del 28.5.2021, pag. 11); risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 202 del 28.5.2021, pag. 15); risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 202 del 28.5.2021, pag. 20);risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 208 dell'1.6.2021, pag. 2);risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 89788 (MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 208 dell'1.6.2021, pag. 7);risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e dalle sottocombinazioni MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e NK603 × DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 208 dell'1.6.2021, pag. 12);risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre, quattro o cinque degli eventi Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 208 dell'1.6.2021, pag. 18).risoluzione del Parlamento europeo del 14 maggio 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 323 dell'11.8.2021, pag. 7);risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e NK603, e che abroga la decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2018/1111 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 415 del 13.10.2021, pag. 2);risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 415 del 13.10.2021, pag. 8);risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 415 del 13.10.2021, pag. 15);risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 445 del 29.10.2021, pag. 36);risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e MON 87411 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 445 del 29.10.2021, pag. 43);risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 445 del 29.10.2021, pag. 49);risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 88017 (MON-88Ø17-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 445 del 29.10.2021, pag. 56);risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 89034 (MON-89Ø34-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 445 del 29.10.2021, pag. 63);risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 × T304-40 × GHB119 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 474 del 24.11.2021, pag. 66);risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 474 del 24.11.2021, pag. 74);risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-81419-2, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 45);risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-81419-2 × DAS–44406–6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 52);risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, MIR162, MON810 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 99 del 1.3.2022, pag. 59);risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 11 (SYN-BTØ11-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 66); risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata GMB151 (BCS-GM151-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 342 del 6.9.2022, pag. 22); risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 (BCS-GHØØ2-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 342 del 6.9.2022, pag. 29); risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB811 (BCS-GH811-4) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 347 del 9.9.2022, pag. 48); risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata 73496 (DP-Ø73496-4), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 347 del 9.9.2022, pag. 55); risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87769 × MON 89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 434 del 15.11.2022, pag. 42);risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi DP4114, MON 810, MIR604 e NK603 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 32 del 27.1.2023, pag. 6);risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2022 sulla decisione di esecuzione (UE) 2022/797 della Commissione del 19 maggio 2022 che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 × DAS-40278-9 e dalla relativa sottocombinazione T25 × DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 32 del 27.1.2023, pag. 14);risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata A5547-127 (ACS-GMØØ6-4) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 177 del 17.5.2023, pag. 2);risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2023 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata MON 94100 (MON-941ØØ-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2023)0063);risoluzione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2023 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2023)0202);risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2023 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87419, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2023)0307);risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2023 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato GA21 × T25, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2023)0308);risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2023 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 e da nove sottocombinazioni, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2023)0337);risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2023 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt 11 (MIR162), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica le decisioni di esecuzione della Commissione (Testi approvati, P9_TA(2023)0338).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione, del 3 aprile 2013, relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 641/2004 e (CE) n. 1981/2006 (GU L 157 dell'8.6.2013, pag. 1).
Cfr., ad esempio, Bonny, S., "Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact" (Colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, piante infestanti ed erbicidi: panoramica e conseguenze), Environmental Management, gennaio 2016, 57(1), pagg. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738, e Benbrook, C.M., "Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years" (Effetti delle colture geneticamente modificate sui pesticidi negli Stati Uniti – i primi sedici anni), Environmental Sciences Europe, 28 settembre 2012, vol. 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24.
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione "può" e non "deve" procedere all'autorizzazione in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello.
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).