Competenza, legge applicabile, riconoscimento delle decisioni e accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e creazione di un certificato europeo di filiazione
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2023 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione (COM(2022)0695 – C9-0002/2023 – 2022/0402(CNS))
(Procedura legislativa speciale – consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2022)0695),
— visto l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0002/2023),
– vista la sua risoluzione del 2 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione sugli aspetti transfrontalieri delle adozioni(1),
– vista la sua risoluzione del 5 aprile 2022 sulla tutela dei diritti dei minori nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia(2),
– viste le decisioni adottate dalla commissione per le petizioni in merito a una serie di petizioni presentate da cittadini dell'Unione per riguardanti la necessità di un quadro giuridico relativo al riconoscimento transfrontaliero della filiazione tra Stati membri,
– visto il parere 2/2023 del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Consiglio in materia di filiazione,
– visti i pareri motivati inviati dal Senato francese e dal Senato italiano nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto l'articolo 82 del suo regolamento,
– visti i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,
— vista la relazione della commissione giuridica (A9-0368/2023),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1
(1) L'Unione si prefigge l'obiettivo di istituire, mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, nel quale siano garantiti la libera circolazione delle persone e l'accesso alla giustizia. Per istituire gradualmente tale spazio, l'Unione deve adottare misure volte a garantire il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile e la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione in materia civile.
(1) L'Unione si prefigge l'obiettivo di istituire, mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, nel quale siano garantiti la libera circolazione delle persone e l'accesso alla giustizia, conformemente ai trattati e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). Per istituire gradualmente tale spazio, l'Unione deve adottare misure volte a garantire il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile e la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione in materia civile.
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 2
(2) Il presente regolamento riguarda il riconoscimento in uno Stato membro della filiazione accertata in un altro Stato membro. Il suo obiettivo è tutelare i diritti fondamentali e altri diritti dei figli in materia di filiazione in situazioni transfrontaliere, compresi il diritto all'identità1, alla non discriminazione2 e alla vita privata e familiare3, considerando in modo preminente l'interesse superiore del minore4. Il presente regolamento mira inoltre a garantire la certezza del diritto e la prevedibilità e a ridurre le spese e gli oneri dei contenziosi a carico di famiglie, autorità giurisdizionali e altre autorità competenti a livello nazionale connessi ai procedimenti per il riconoscimento della filiazione in un altro Stato membro. Per conseguire tali obiettivi il presente regolamento dovrebbe fare obbligo agli Stati membri di riconoscere a tutti gli effetti la filiazione così come accertata in un altro Stato membro.
(2) Il presente regolamento riguarda il riconoscimento in uno Stato membro della filiazione accertata in un altro Stato membro. Tutti gli Stati membri sono tenuti ad agire nell'interesse superiore del minore, anche attraverso la tutela del diritto fondamentale di ciascun minore alla vita familiare e il divieto di discriminare un figlio sulla base dello stato civile o dell'orientamento sessuale dei genitori o del modo in cui è stato concepito. Pertanto, l'obiettivo del presente regolamento è tutelare i diritti fondamentali e altri diritti dei figli in materia di filiazione in situazioni transfrontaliere, compresi il diritto all'identità1, alla non discriminazione2 e alla vita privata e familiare3, considerando in modo preminente il pieno rispetto del principio dell'interesse superiore del minore4. Il presente regolamento mira inoltre a garantire la certezza del diritto e la prevedibilità e a ridurre le spese e gli oneri dei contenziosi a carico di famiglie, autorità giurisdizionali e altre autorità competenti a livello nazionale connessi ai procedimenti per il riconoscimento della filiazione in un altro Stato membro in modo tale che, in una situazione transfrontaliera, un figlio non perda i diritti derivanti dalla filiazione accertata in uno Stato membro. Per conseguire tali obiettivi il presente regolamento dovrebbe fare obbligo agli Stati membri di riconoscere a tutti gli effetti la filiazione così come accertata in un altro Stato membro.
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1 Articolo 8 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
1 Articolo 8 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
2 Articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2 Articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
3 Articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
3 Articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
4 Articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
4 Articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 5
(5) Ai sensi dei trattati, spetta agli Stati membri la competenza ad adottare norme sostanziali in materia di diritto di famiglia, quali le norme sulla definizione di famiglia e sull'accertamento della filiazione. Tuttavia, a norma dell'articolo 81, paragrafo 3, TFUE, l'Unione può adottare misure in materia di diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali, in particolare norme sulla competenza internazionale, sulla legge applicabile e sul riconoscimento della filiazione.
(5) A norma dell'articolo 67, paragrafo 1, TFUE, l'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. Ai sensi dei trattati, spetta agli Stati membri la competenza esclusiva ad adottare norme sostanziali in materia di diritto di famiglia, quali le norme sulla definizione di famiglia e sull'accertamento della filiazione. Tuttavia, a norma dell'articolo 81, paragrafo 3, TFUE, l'Unione può adottare misure in materia di diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali, in particolare norme sulla competenza internazionale, sulla legge applicabile e sul riconoscimento della filiazione.
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 8
(8) Pur essendo competente ad adottare misure in materia di diritto di famiglia aventi implicazioni transfrontaliere, quali norme sulla competenza internazionale, sulla legge applicabile e sul riconoscimento della filiazione tra Stati membri, l'Unione non ha adottato finora disposizioni in tali settori per quanto riguarda la filiazione. Le disposizioni degli Stati membri attualmente applicabili in materia divergono tra loro.
(8) Pur essendo competente ad adottare misure in materia di diritto di famiglia aventi implicazioni transfrontaliere, quali norme sulla competenza internazionale, sulla legge applicabile e sul riconoscimento della filiazione tra Stati membri, l'Unione non ha adottato finora disposizioni in tali settori per quanto riguarda la filiazione. Le disposizioni degli Stati membri attualmente applicabili in materia divergono tra loro, in tal modo determinando lacune giuridiche e creando incertezza giuridica riguardo ai figli che esercitano i loro diritti in situazioni transfrontaliere, il che può condurre, a sua volta, a discriminazioni e al mancato rispetto di diritti fondamentali.
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 10
(10) L'assenza di norme dell'Unione sulla competenza internazionale e sulla legge applicabile per l'accertamento della filiazione in situazioni transfrontaliere e il riconoscimento della filiazione tra Stati membri può rendere difficile per le famiglie ottenere il riconoscimento a tutti gli effetti della filiazione all'interno dell'Unione, anche quando si trasferiscono in un altro Stato membro o ritornano nello Stato membro di origine.
(10) L'assenza di norme dell'Unione sulla competenza internazionale e sulla legge applicabile per l'accertamento della filiazione in situazioni transfrontaliere e il riconoscimento della filiazione tra Stati membri rende difficile per le famiglie ottenere il riconoscimento a tutti gli effetti della filiazione all'interno dell'Unione, anche quando si trasferiscono in un altro Stato membro o ritornano nello Stato membro di origine.
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis) Il mancato riconoscimento, da parte di uno Stato membro, della filiazione accertata in un altro Stato membro colpisce in modo particolare le famiglie arcobaleno (famiglie (LGBTIQ+), come pure altre tipologie di famiglie che si discostano dal modello di famiglia nucleare. Ciò vale, in particolare, quando non vi è un legame biologico tra i genitori e il figlio. Il presente regolamento garantirà che i figli godano dei loro diritti e mantengano il loro status giuridico in situazioni transfrontaliere, indipendentemente dalla loro situazione familiare e senza discriminazioni.
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 13
(13) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicati i diritti conferiti ai figli dal diritto dell'Unione, in particolare i diritti di cui godono ai sensi del diritto dell'Unione in materia di libera circolazione, tra cui la direttiva 2004/38/CE. Ad esempio, gli Stati membri sono già tenuti a riconoscere il rapporto di filiazione al fine di consentire ai figli di esercitare senza impedimenti, insieme a ciascun genitore, il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e di esercitare tutti i diritti ad essi conferiti dal diritto dell'Unione. Il presente regolamento non stabilisce condizioni o requisiti aggiuntivi per l'esercizio di tali diritti.
(13) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicati i diritti conferiti ai figli dal diritto dell'Unione, in particolare i diritti di cui godono ai sensi del diritto dell'Unione in materia di libera circolazione, tra cui la direttiva 2004/38/CE. Ad esempio, gli Stati membri sono già tenuti a riconoscere il rapporto di filiazione al fine di consentire ai figli di esercitare senza impedimenti, insieme ai loro genitori, il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e di esercitare tutti i diritti ad essi conferiti dal diritto dell'Unione. Il presente regolamento non stabilisce condizioni o requisiti aggiuntivi per l'esercizio di tali diritti.
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 14
(14) Ai sensi dell'articolo 21 TFUE e degli atti di diritto derivato connessi, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia, il rispetto dell'identità nazionale di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE) e dell'ordine pubblico di uno Stato membro non può giustificare il rifiuto di riconoscere un rapporto di filiazione tra un figlio e i genitori dello stesso sesso ai fini dell'esercizio dei diritti conferiti al figlio dal diritto dell'Unione. Inoltre, per l'esercizio di tali diritti, la prova della filiazione può essere fornita con qualsiasi mezzo22. Pertanto uno Stato membro non ha il diritto di esigere che una persona esibisca gli attestati previsti dal presente regolamento corredanti una decisione giudiziaria o un atto pubblico di filiazione, o il certificato europeo di filiazione istituito dal presente regolamento, ove la persona invochi i diritti conferiti al figlio dal diritto dell'Unione nel contesto dell'esercizio del diritto di libera circolazione. Ciò non dovrebbe tuttavia impedire alla persona di scegliere di esibire, in tali circostanze, anche l'attestato pertinente o il certificato europeo di filiazione di cui al presente regolamento. Affinché i cittadini dell'Unione e relativi familiari sappiano che il presente regolamento non pregiudica i diritti conferiti ai figli dal diritto dell'Unione, è opportuno che i modelli degli attestati e del certificato europeo di filiazione allegati al presente regolamento includano un'informativa che dichiari che l'attestato in questione o il certificato europeo di filiazione lascia impregiudicati i diritti conferiti ai figli dal diritto dell'Unione, in particolare i diritti di cui godono ai sensi del diritto dell'Unione in materia di libera circolazione, e che ai fini dell'esercizio di detti diritti la prova del rapporto di filiazione può essere prodotta con qualsiasi mezzo.
(14) Ai sensi dell'articolo 21 TFUE e degli atti di diritto derivato connessi, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia, il rispetto dell'identità nazionale di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE) e dell'ordine pubblico di uno Stato membro non può giustificare il rifiuto di riconoscere un rapporto di filiazione tra un figlio e i genitori dello stesso sesso ai fini dell'esercizio dei diritti conferiti al figlio dal diritto dell'Unione. A tal fine, è fondamentale che gli Stati membri provvedano affinché il presente regolamento sia attuato correttamente, non sia fatto ricorso all'ordine pubblico per aggirare gli obblighi previsti dal presente regolamento e il presente regolamento sia interpretato in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Inoltre, per l'esercizio di tali diritti, la prova della filiazione può essere fornita con qualsiasi mezzo22. Pertanto uno Stato membro non ha il diritto di esigere che una persona esibisca gli attestati previsti dal presente regolamento corredanti una decisione giudiziaria o un atto pubblico di filiazione, o il certificato europeo di filiazione istituito dal presente regolamento, ove la persona invochi i diritti conferiti al figlio dal diritto dell'Unione nel contesto dell'esercizio del diritto di libera circolazione. Ciò non dovrebbe tuttavia impedire alla persona di scegliere di esibire, in tali circostanze, anche l'attestato pertinente o il certificato europeo di filiazione di cui al presente regolamento. Affinché i cittadini dell'Unione e relativi familiari sappiano che il presente regolamento non pregiudica i diritti conferiti ai figli dal diritto dell'Unione, è opportuno che i modelli degli attestati e del certificato europeo di filiazione allegati al presente regolamento includano un'informativa che dichiari che l'attestato in questione o il certificato europeo di filiazione lascia impregiudicati i diritti conferiti ai figli dal diritto dell'Unione, in particolare i diritti di cui godono ai sensi del diritto dell'Unione in materia di libera circolazione, e che ai fini dell'esercizio di detti diritti la prova del rapporto di filiazione può essere prodotta con qualsiasi mezzo.
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22 Sentenze della Corte di giustizia del 25 luglio 2002, C-459/99, MRAX, ECLI:EU:C:2002:461, punti 61 e 62, e del 17 febbraio 2005, C-215/03, Oulane, ECLI:EU:C:2005:95, punti da 23 a 26.
22 Sentenze della Corte di giustizia del 25 luglio 2002, C-459/99, MRAX, ECLI:EU:C:2002:461, punti 61 e 62, e del 17 febbraio 2005, C-215/03, Oulane, ECLI:EU:C:2005:95, punti da 23 a 26.
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)
(14 bis) Gli Stati membri, con il sostegno della Commissione e della rete europea di formazione giudiziaria, dovrebbero organizzare corsi di formazione rivolti ai giudici, ai professionisti del diritto e alle pertinenti autorità statali per garantire la corretta attuazione e applicazione del presente regolamento.
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 16
(16) L'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989 ("Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza") impone agli Stati parti di rispettare e garantire i diritti dei minori senza discriminazioni di alcun tipo e di adottare tutti i provvedimenti appropriati affinché il minore sia tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivata dalla situazione dei suoi genitori. Ai sensi dell'articolo 3 di detta Convenzione, in tutte le decisioni di competenza, fra l'altro, delle autorità giurisdizionali e amministrative, l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente.
(16) L'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989 ("Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza") impone agli Stati parti di rispettare e garantire i diritti dei minori senza discriminazioni di alcun tipo e di adottare tutti i provvedimenti appropriati affinché il minore sia tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivata dalla situazione dei suoi genitori. Ai sensi dell'articolo 3 di detta Convenzione, in tutte le decisioni di competenza, fra l'altro, delle autorità giurisdizionali e amministrative, l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente e i diritti del minore devono essere rispettati in tutte le situazioni e in tutte le circostanze.
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)
(17 bis) L'interesse superiore del minore dovrebbe essere considerato preminente. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato espressamente che l'interesse superiore del minore riduce il margine di discrezionalità degli Stati parte nel riconoscimento del rapporto che intercorre tra figli e genitori1 bis e che l'interesse superiore del minore comporta l'identificazione legale delle persone responsabili di crescerlo, soddisfarne i bisogni e garantirne il benessere, nonché la possibilità per il minore di vivere e di svilupparsi in un ambiente stabile1 ter. In virtù della Carta e della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (la "Convenzione europea dei diritti dell'uomo" – "CEDU"), i minori hanno diritto a una vita privata e familiare.
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1 bis CEDU, sentenza del 22.11.2022 [Sezione III], D.B. e altri c. Svizzera – 58252/15 e 58817/15.
1 ter CEDU, 10.4.2019 [GC], Parere consultivo richiesto dalla Corte di cassazione francese.
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 18
(18) L'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 ("CEDU") sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, mentre l'articolo 1 del protocollo n. 12 della CEDU stabilisce che il godimento di qualsiasi diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, compresa quella fondata sulla nascita. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha interpretato l'articolo 8 CEDU nel senso che impone a tutti gli Stati nell'ambito della sua giurisdizione di riconoscere il rapporto giuridico di filiazione accertato all'estero tra un figlio nato mediante ricorso alla maternità surrogata e il genitore biologico intenzionale, e di prevedere un meccanismo di riconoscimento giuridico del rapporto di filiazione tra il figlio e il genitore intenzionale non biologico (ad es. tramite adozione)24.
(18) L'articolo 8 CEDU sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, mentre l'articolo 1 del protocollo n. 12 della CEDU stabilisce che il godimento di qualsiasi diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, compresa quella fondata sulla nascita. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha interpretato l'articolo 8 CEDU nel senso che impone a tutti gli Stati nell'ambito della sua giurisdizione di riconoscere il rapporto giuridico di filiazione accertato all'estero tra un figlio nato mediante ricorso alla maternità surrogata e il genitore biologico intenzionale, e di prevedere un meccanismo di riconoscimento giuridico del rapporto di filiazione tra il figlio e il genitore intenzionale non biologico (ad es. tramite adozione)24. Sebbene il presente regolamento si basi su tale giurisprudenza e garantisca che il rapporto tra il figlio e il genitore accertato in uno Stato membro sia riconosciuto in tutti gli Stati membri, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso di obbligare uno Stato membro a modificare le proprie norme sostanziali in materia di diritto di famiglia in modo da accettare la pratica della maternità surrogata. Le competenze degli Stati membri devono essere, a tal riguardo, rispettate.
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24 Ad es. Mennesson / Francia (ricorso n. 65192/11, Consiglio d'Europa: Corte europea dei diritti dell'uomo, 26 giugno 2014) e parere consultivo P16-2018-001 (domanda n. P16-2018-001, Consiglio d'Europa: Corte europea dei diritti dell'uomo, 10 aprile 2019).
24 Ad es. Mennesson / Francia (ricorso n. 65192/11, Consiglio d'Europa: Corte europea dei diritti dell'uomo, 26 giugno 2014) e parere consultivo P16-2018-001 (domanda n. P16-2018-001, Consiglio d'Europa: Corte europea dei diritti dell'uomo, 10 aprile 2019).
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 21
(21) Conformemente alle disposizioni delle convenzioni internazionali e del diritto dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe garantire che i figli godano dei loro diritti e mantengano il loro status giuridico in situazioni transfrontaliere, senza discriminazioni. A tale scopo e alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, anche in materia di fiducia reciproca tra gli Stati membri, e della CEDU, il presente regolamento dovrebbe contemplare il riconoscimento in uno Stato membro della filiazione accertata in un altro Stato membro, indipendentemente dal modo in cui il figlio è stato concepito o è nato e dal tipo di famiglia del figlio, compresa l'adozione nazionale. Pertanto, fatta salva l'applicazione delle norme sulla legge applicabile previste dal presente regolamento, esso dovrebbe prevedere che sia riconosciuta in uno Stato membro la filiazione accertata in un altro Stato membro di un figlio con genitori dello stesso sesso. Il presente regolamento dovrebbe inoltre prevedere che la filiazione di un figlio adottato a livello nazionale in base alle norme che disciplinano l'adozione nazionale in uno Stato membro sia riconosciuta in un altro Stato membro.
(21) Conformemente alle disposizioni delle convenzioni internazionali e del diritto dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe garantire che i figli godano dei loro diritti e mantengano il loro status giuridico in situazioni transfrontaliere, senza discriminazioni. A tale scopo e alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, anche in materia di fiducia reciproca tra gli Stati membri, e della CEDU, il presente regolamento dovrebbe contemplare il riconoscimento in uno Stato membro della filiazione accertata in un altro Stato membro, indipendentemente dal modo in cui il figlio è stato concepito o è nato e dal tipo di famiglia del figlio, compresa l'adozione nazionale. Pertanto, fatta salva l'applicazione delle norme sulla legge applicabile previste dal presente regolamento, esso dovrebbe prevedere che sia riconosciuta in uno Stato membro la filiazione accertata in un altro Stato membro di un figlio con genitori dello stesso sesso o di un figlio generato in un'altra tipologia di famiglia che si discosta dal modello di famiglia nucleare. Il presente regolamento dovrebbe inoltre prevedere che la filiazione di un figlio adottato a livello nazionale in base alle norme che disciplinano l'adozione nazionale in uno Stato membro sia riconosciuta in un altro Stato membro.
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 30
(30) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi a questioni preliminari quali l'esistenza, la validità o il riconoscimento di un matrimonio o di un rapporto che secondo la legge applicabile a quest'ultimo ha effetti comparabili, le quali dovrebbero continuare ad essere disciplinate dal diritto interno degli Stati membri, comprese le loro norme di diritto internazionale privato e, se del caso, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia sulla libera circolazione.
(30) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi a questioni preliminari quali l'esistenza, la validità o il riconoscimento di un matrimonio o di un rapporto che secondo la legge nazionale applicabile a quest'ultimo ha effetti comparabili, come ad esempio l'unione civile; tali questioni dovrebbero continuare ad essere disciplinate dal diritto interno degli Stati membri, comprese le loro norme di diritto internazionale privato e, se del caso, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia sulla libera circolazione.
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 36
(36) Al fine di agevolare il riconoscimento delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici di filiazione, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme uniformi in materia di competenza per l'accertamento della filiazione avente un elemento transfrontaliero. Il presente regolamento dovrebbe inoltre chiarire il diritto dei figli di età inferiore ai 18 anni di avere la possibilità di esprimere la propria opinione nei procedimenti in cui sono coinvolti.
(36) Al fine di agevolare il riconoscimento delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici di filiazione, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme uniformi in materia di competenza per l'accertamento della filiazione avente un elemento transfrontaliero. Il presente regolamento dovrebbe inoltre chiarire il diritto dei figli di età inferiore ai 18 anni di avere la possibilità di esprimere la propria opinione nei procedimenti in cui sono coinvolti, in funzione della loro età e del loro grado di maturità, come previsto dall'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 42
(42) Qualora non sia possibile determinare la competenza sulla base dei criteri generali di competenza alternativa, dovrebbero essere competenti le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova il figlio. Tale regola basata sulla presenza dovrebbe, in particolare, permettere alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro di esercitare la competenza nei confronti di figli che sono cittadini di paesi terzi, compresi i beneficiari della protezione internazionale o i richiedenti protezione internazionale, ad esempio i figli rifugiati e sfollati a livello internazionale a causa di disordini nei rispettivi Stati di residenza abituale.
(42) Qualora non sia possibile determinare la competenza sulla base dei criteri generali di competenza alternativa, dovrebbero essere competenti le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova il figlio. Tale regola basata sulla presenza dovrebbe, in particolare, permettere alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro di esercitare la competenza nei confronti di figli che sono cittadini di paesi terzi, compresi i beneficiari della protezione internazionale o i richiedenti protezione internazionale, ad esempio i figli rifugiati, i figli sfollati a livello internazionale e le vittime della tratta di esseri umani a causa di disordini nei rispettivi Stati di residenza abituale.
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 44 bis (nuovo)
(44 bis) Al fine di facilitare l'accertamento del rapporto di filiazione tra un figlio e un genitore o i genitori in una situazione transfrontaliera e di agevolare il riconoscimento delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici relativi alla filiazione, nonché di contribuire all'attuazione del presente regolamento, è opportuno che gli Stati membri valutino, nel pieno rispetto della rispettiva struttura giudiziaria nazionale, se concentrare la competenza riguardo a tali procedimenti in un numero di tribunali quanto più limitato possibile.
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 49
(49) I procedimenti di accertamento della filiazione ai sensi del presente regolamento dovrebbero, quale principio di base, dare al figlio di età inferiore a 18 anni oggetto del procedimento e capace di discernimento, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, una possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione e garantire che tale opinione sia presa debitamente in considerazione ai fini della valutazione dell'interesse superiore del minore. Tuttavia, il presente regolamento dovrebbe lasciare al diritto e alle procedure nazionali degli Stati membri la discrezionalità di stabilire chi ascolterà il figlio e le modalità dell'audizione. Inoltre, pur rimanendo un diritto del figlio, l'audizione di quest'ultimo non dovrebbe costituire un obbligo assoluto, anche se dovrebbe essere valutata tenendo conto dell'interesse superiore del minore.
(49) A norma dell'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e dell'articolo 24, paragrafo 1, della Carta, tutti i minori hanno il diritto di esprimere le loro opinioni in tutte le questioni che li riguardano, e a che tali opinioni siano tenute in considerazione e prese seriamente. A un minore dovrebbe essere data la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguardi. Pertanto, durante i procedimenti ai sensi del presente regolamento, quale principio di base e ove applicabile, il figlio oggetto di tale procedimento e capace di discernimento dovrebbe avere una possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione, che dovrebbe comprendere i propri sentimenti e desideri, e garantire che tale opinione sia presa debitamente in considerazione ai fini della valutazione dell'interesse superiore del minore. Tuttavia, il presente regolamento dovrebbe lasciare al diritto e alle procedure nazionali degli Stati membri la discrezionalità di stabilire chi ascolterà il figlio e le modalità dell'audizione. Inoltre, pur rimanendo un diritto del figlio, l'audizione di quest'ultimo non dovrebbe costituire un obbligo assoluto, specialmente se è ritenuto contrario all'interesse superiore del minore, anche se dovrebbe essere valutata tenendo conto dell'interesse superiore del minore.
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 56
(56) In presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico, dovrebbe essere consentito alle autorità giurisdizionali e alle altre autorità degli Stati membri competenti per l'accertamento della filiazione di disapplicare determinate disposizioni di una legge straniera qualora, in una precisa fattispecie, l'applicazione di tali disposizioni risultasse manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Tuttavia, alle autorità giurisdizionali o altre autorità competenti non dovrebbe essere consentito di avvalersi dell'eccezione di ordine pubblico per disapplicare la legge di un altro Stato qualora ciò avvenisse in violazione della Carta, in particolare del suo articolo 21 che vieta la discriminazione.
(56) In presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico, dovrebbe essere consentito alle autorità giurisdizionali e alle altre autorità degli Stati membri competenti per l'accertamento della filiazione di disapplicare determinate disposizioni di una legge straniera qualora, in una precisa fattispecie, l'applicazione di tali disposizioni risultasse manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Tuttavia, alle autorità giurisdizionali o altre autorità competenti non dovrebbe essere consentito di avvalersi dell'eccezione di ordine pubblico per disapplicare la legge di un altro Stato qualora ciò avvenisse in violazione della Carta, in particolare del suo articolo 21 che vieta la discriminazione. Qualora l'eccezione di ordine pubblico sia stata sollevata dalle autorità giurisdizionali o da altre autorità competenti dello Stato membro, la decisione dell'autorità giurisdizionale che accerta la filiazione dovrebbe rimanere valida fintanto che non siano stati esauriti i mezzi di ricorso a livello nazionale e dell'Unione e non sia stata emessa una sentenza definitiva sull'eccezione di ordine pubblico.
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 66
(66) Anche se l'obbligo didare al figlio di età inferiore a 18 anni la possibilità di esprimere la propria opinione a norma del presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli atti pubblici aventi effetti giuridici vincolanti, il diritto del figlio di esprimere la propria opinione dovrebbe essere comunque preso in considerazione a norma dell'articolo 24 della Carta e alla luce dell'articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come recepiti nell'ordinamento e nelle procedure nazionali. Il fatto che al figlio non sia stata data la possibilità di esprimere la propria opinione non dovrebbe costituire automaticamente un motivo di diniego del riconoscimento di atti pubblici aventi effetti giuridici vincolanti.
(66) Il diritto diun figlio di esprimere la propria opinione dovrebbe essere preso in considerazione a norma dell'articolo 24 della Carta e alla luce dell'articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come recepiti nell'ordinamento e nelle procedure nazionali, anche per quanto riguarda gli atti pubblici aventi effetti giuridici vincolanti. Tuttavia, il fatto che a un figlio di età inferiore a 18 anni non sia stata data la possibilità di esprimere la propria opinione non dovrebbe costituire automaticamente un motivo di diniego del riconoscimento di atti pubblici aventi effetti giuridici vincolanti.
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 75
(75) In presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico, dovrebbe essere consentito alle autorità giurisdizionali o altre autorità competenti degli Stati membri di rifiutare di riconoscere o, a seconda dei casi, accettare, una decisione giudiziaria o un atto pubblico di filiazione accertato in un altro Stato membro qualora, in una precisa fattispecie, tale riconoscimento o accettazione fosse manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Tuttavia, alle autorità giurisdizionali o altre autorità competenti non dovrebbe essere consentito di rifiutare di riconoscere o, a seconda dei casi, accettare una decisione giudiziaria o un atto pubblico rilasciato in un altro Stato qualora ciò avvenisse in violazione della Carta, in particolare dell'articolo 21 che vieta la discriminazione.
(75) In presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico, dovrebbe essere consentito alle autorità giurisdizionali o altre autorità competenti degli Stati membri di rifiutare di riconoscere o, a seconda dei casi, accettare, una decisione giudiziaria o un atto pubblico di filiazione accertato in un altro Stato membro qualora, in una precisa fattispecie, tale riconoscimento o accettazione fosse manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Tuttavia, alle autorità giurisdizionali o altre autorità competenti non dovrebbe essere consentito di rifiutare di riconoscere o, a seconda dei casi, accettare una decisione giudiziaria o un atto pubblico rilasciato in un altro Stato qualora ciò avvenisse in violazione della Carta, in particolare dell'articolo 21 che vieta la discriminazione. Qualora l'eccezione di ordine pubblico sia stata sollevata dalle autorità giurisdizionali o dalle autorità competenti degli Stati membri, la decisione dell'autorità giurisdizionale che accerta la filiazione dovrebbe rimanere valida fintanto che non siano stati esauriti i mezzi di ricorso a livello nazionale e dell'Unione e non sia stata emessa una sentenza definitiva sull'eccezione di ordine pubblico.
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 76
(76) Affinché il riconoscimento della filiazione accertata in uno Stato membro sia rapido, agevole ed efficace, i figli o i genitori dovrebbero essere in grado di dimostrare con facilità lo status proprio o dei figli rispettivamente, in un altro Stato membro. A tal fine è opportuno che il presente regolamento preveda l'istituzione di un certificato uniforme, il certificato europeo di filiazione, da rilasciare per essere utilizzato in un altro Stato membro. In osservanza al principio di sussidiarietà, il certificato europeo di filiazione non dovrebbe prendere il posto di eventuali documenti interni utilizzati a scopi analoghi negli Stati membri.
(76) Affinché il riconoscimento della filiazione accertata in uno Stato membro sia rapido, agevole ed efficace, i figli o i genitori dovrebbero essere in grado di dimostrare con facilità lo status proprio o dei figli rispettivamente, in un altro Stato membro. Si tratta di un passo importante al fine di ridurre la burocrazia e migliorare l'accesso alla libera circolazione nell'Unione come strumento per promuovere la parità. A tal fine è opportuno che il presente regolamento preveda l'istituzione di un certificato uniforme, il certificato europeo di filiazione, da rilasciare per essere utilizzato in un altro Stato membro. In osservanza al principio di sussidiarietà, il certificato europeo di filiazione non dovrebbe prendere il posto di eventuali documenti interni utilizzati a scopi analoghi negli Stati membri.
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 81
(81) Il certificato europeo di filiazione dovrebbe essere rilasciato dall'autorità giurisdizionale o altra autorità competente su richiesta. L'originale del certificato europeo di filiazione dovrebbe essere conservato dall'autorità di rilascio, che dovrebbe rilasciarne una o più copie autentiche al richiedente o al suo rappresentante legale. Data la stabilità dello status di filiazione nella stragrande maggioranza dei casi, non è opportuno limitare nel tempo la validità delle copie del certificato europeo di filiazione, fatta salva la possibilità di rettificarlo, modificarlo, sospenderlo o revocarlo se necessario. Il presente regolamento dovrebbe prevedere strumenti di ricorso contro le decisioni dell'autorità di rilascio, comprese le decisioni di rifiutare il rilascio di un certificato europeo di filiazione. Ove il certificato europeo di filiazione sia rettificato, modificato, sospeso o revocato, l'autorità di rilascio dovrebbe informare le persone cui sono state rilasciate copie autentiche, al fine di evitare un uso illecito di tali copie.
(81) Il certificato europeo di filiazione dovrebbe essere rilasciato dall'autorità giurisdizionale o altra autorità competente su richiesta del figlio ("richiedente") o, se del caso, di un rappresentante legale. L'originale del certificato europeo di filiazione dovrebbe essere conservato dall'autorità di rilascio, che dovrebbe rilasciarne una o più copie autentiche al richiedente o al suo rappresentante legale. Data la stabilità dello status di filiazione nella stragrande maggioranza dei casi, non è opportuno limitare nel tempo la validità delle copie del certificato europeo di filiazione, fatta salva la possibilità di rettificarlo, modificarlo, sospenderlo o revocarlo se necessario. Il presente regolamento dovrebbe prevedere strumenti di ricorso contro le decisioni dell'autorità di rilascio, comprese le decisioni di rifiutare il rilascio di un certificato europeo di filiazione. Ove il certificato europeo di filiazione sia rettificato, modificato, sospeso o revocato, l'autorità di rilascio dovrebbe informare le persone cui sono state rilasciate copie autentiche, al fine di evitare un uso illecito di tali copie.
Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 83
(83) Il punto di accesso elettronico europeo dovrebbe permettere alle persone fisiche o ai loro rappresentanti legali di presentare una richiesta di certificato europeo di filiazione e di ricevere e inviare il certificato per via elettronica. Dovrebbe inoltre consentire loro di comunicare per via elettronica con le autorità giurisdizionali o le altre autorità competenti degli Stati membri in relazione a un procedimento volto ad accertare che non sussistono motivi di diniego del riconoscimento di una decisione giudiziaria o di un atto pubblico di filiazione, o a un procedimento per il diniego del riconoscimento di una decisione giudiziaria o di un atto pubblico di filiazione. Le autorità giurisdizionali o le altre autorità competenti degli Stati membri dovrebbero comunicare con i cittadini attraverso il punto di accesso elettronico europeo a condizione che il cittadino abbia preventivamente espresso il proprio consenso esplicito all'uso di tale mezzo di comunicazione.
(83) Il punto di accesso elettronico europeo dovrebbe permettere ai richiedenti o ai loro rappresentanti legali di presentare una richiesta di certificato europeo di filiazione e di ricevere e inviare il certificato per via elettronica. Dovrebbe inoltre consentire loro di comunicare per via elettronica con le autorità giurisdizionali o le altre autorità competenti degli Stati membri in relazione a un procedimento disciplinato dal presente regolamento. Le autorità giurisdizionali o le altre autorità competenti degli Stati membri dovrebbero comunicare con i cittadini attraverso il punto di accesso elettronico europeo a condizione che il cittadino abbia preventivamente espresso il proprio consenso esplicito all'uso di tale mezzo di comunicazione.
Emendamento 25 Proposta di regolamento Considerando 89 bis (nuovo)
(89 bis) Ogniqualvolta sorgano dubbi sull'interpretazione di una disposizione del presente regolamento, è importante che i giudici nazionali ricorrano al meccanismo del rinvio pregiudiziale ai sensi dei trattati per ottenerne un'interpretazione applicabile in modo uniforme da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce norme comuni sulla competenza e sulla legge applicabile per l'accertamento della filiazione in uno Stato membro in situazioni transfrontaliere e norme comuni sul riconoscimento o, a seconda dei casi, sull'accettazione in uno Stato membro delle decisioni giudiziarie di filiazione rese e degli atti pubblici di filiazione redatti o registrati in un altro Stato membro, e istituisce un certificato europeo di filiazione.
Il presente regolamento stabilisce norme comuni sulla competenza e sulla legge applicabile per l'accertamento della filiazione in uno Stato membro in situazioni transfrontaliere e norme comuni sul riconoscimento reciproco o, a seconda dei casi, sull'accettazione in uno Stato membro delle decisioni giudiziarie di filiazione rese e degli atti pubblici di filiazione redatti o registrati in un altro Stato membro, e istituisce un certificato europeo di filiazione.
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 1
1. "filiazione": il rapporto che intercorre per legge tra i genitori e i figli. Rientra nella nozione lo status giuridico di figlio di uno o più genitori specifici;
1. "filiazione": il rapporto che intercorre per legge tra i figli e i genitori. Rientra nella nozione lo status giuridico di figlio di uno o più genitori specifici;
(La modifica da "i genitori e i figli" a "i figli e i genitori" si applica all'intero testo in esame. La sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 4
4. "autorità giurisdizionale": l'autorità che in uno Stato membro esercita funzioni giudiziarie in materia di filiazione;
4. "autorità giurisdizionale": qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità di uno Stato membro competenti in materia di filiazione che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono per delega di potere da parte di un'autorità giudiziaria o sotto il suo controllo, purché tali altre autorità offrano garanzie circa l'imparzialità e il diritto di tutte le parti di essere ascoltate e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano:
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 4 – lettera a (nuova)
(a) possano diventare oggetto di impugnazione o riesame da parte di un'autorità giudiziaria; e
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 4 – lettera b (nuova)
(b) abbiano forza ed effetto analoghi a quelli di una decisione dell'autorità giudiziaria nella stessa materia;
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 9 bis (nuovo)
9 bis. "videoconferenza": l'utilizzo di strumenti tecnologici di trasmissione audiovisiva che consentono la partecipazione a distanza di persone a un procedimento giudiziario transfrontaliero.
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 5
Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni di filiazione.
Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni di filiazione senza alcuna dimensione transfrontaliera.
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 15 – titolo
Diritto dei figli ad esprimere la propria opinione
Diritto del figlio ad esprimere la propria opinione e ad essere ascoltato
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1
1. Nell'esercitare la competenza ai sensi del presente regolamento, le autorità giurisdizionali degli Stati membri danno, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, al figlio minore di anni 18 di cui deve essere accertata la filiazione e capace di discernimento la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione, direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato.
1. Nell'esercitare la competenza ai sensi del presente regolamento, le autorità giurisdizionali degli Stati membri sostengono, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, un figlio minore di anni 18 di cui deve essere accertata la filiazione e capace di discernimento e gli danno la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione, direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato in procedimenti disciplinati dal presente regolamento.
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2
2. Qualora decida, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, di dare al figlio minore di anni 18 la possibilità di esprimere la propria opinione ai sensi del presente articolo, l'autorità giurisdizionale tiene debito conto dell'opinione del minore in funzione della sua età e grado di maturità.
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 18 – lettera a
(a) le procedure di accertamento o contestazione della filiazione;
(a) le procedure e le condizioni di accertamento o contestazione della filiazione;
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1
1. L'applicazione di una disposizione della legge di uno Stato determinata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.
1. L'applicazione di una disposizione della legge di uno Stato determinata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro, tenendo conto dell'interesse superiore del minore.
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2
2. Le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri applicano il paragrafo 1 nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta, in particolare l'articolo 21 sul principio di non discriminazione.
2. Le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri applicano il paragrafo 1 conformemente ai diritti fondamentali e ai principi riconosciuti dalla Carta, in particolare l'articolo 21 sul principio di non discriminazione.
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. In caso di impugnazione dell'applicazione del paragrafo 1 da parte di un richiedente che chiede il riconoscimento di una filiazione già stabilita in un altro Stato membro, la decisione dell'autorità giurisdizionale di accertamento della filiazione resta valida fino a quando non siano stati esauriti i mezzi di ricorso a livello nazionale e dell'Unione e non sia stata emessa una sentenza definitiva sull'eccezione di ordine pubblico.
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2
2. L'attestato è compilato e rilasciato nella lingua della decisione giudiziaria. L'attestato può anche essere rilasciato in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea richiesta dalla parte. Ciò non crea l'obbligo per l'autorità giurisdizionale che rilascia l'attestato di fornire la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero.
2. L'attestato è compilato e rilasciato nella lingua della decisione giudiziaria. L'attestato è anche rilasciato in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea richiesta dalla parte. Gli Stati membri sono chiamati a decidere se tale traduzione o traslitterazione debba essere fornita dall'autorità giurisdizionale e/o da un organo della pubblica amministrazione.
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera a
(a) se, tenuto conto dell'interesse dei figli, è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è invocato;
(a) se, tenuto conto dell'interesse superiore del minore, è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è invocato;
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera c
(c) su domanda della persona che ritiene che la decisione giudiziaria sia lesiva della propria paternità o maternità del figlio, se è stata resa senza darle la possibilità di essere ascoltata;
(c) su domanda e presentazione delle prove della persona che ha un interesse legittimo ai sensi del diritto processuale dello Stato membro in cui è introdotto il procedimento e che ritiene che la decisione giudiziaria sia lesiva della propria filiazione del figlio, se è stata resa senza darle la possibilità di essere ascoltata e di presentare prove;
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 2
2. Le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri applicano il paragrafo 1, lettera a), nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta, in particolare l'articolo 21 sul principio di non discriminazione.
2. Le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri applicano il paragrafo 1, lettera a), conformemente ai diritti fondamentali e ai principi riconosciuti dalla Carta, in particolare l'articolo 21 sul principio di non discriminazione.
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. In caso di impugnazione dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), da parte di un richiedente che chiede il riconoscimento di una filiazione già stabilita in un altro Stato membro, la decisione dell'autorità giurisdizionale di accertamento della filiazione resta valida fino a quando non siano stati esauriti i mezzi di ricorso a livello nazionale e dell'Unione e non sia stata emessa una sentenza definitiva sull'eccezione di ordine pubblico.
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1
1. Ciascuna parte può contestare o impugnare una decisione giudiziaria relativa alla domanda di diniego del riconoscimento.
1. Ciascuna parte avente un accertato interesse legittimo può contestare o impugnare una decisione giudiziaria relativa alla domanda di diniego del riconoscimento.
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 3
3. L'attestato è compilato nella lingua dell'atto pubblico. Può anche essere rilasciato in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea richiesta dalla parte. Ciò non crea l'obbligo per l'autorità competente che rilascia l'attestato di fornire la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero.
3. L'attestato è compilato nella lingua dell'atto pubblico. È anche rilasciato in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea richiesta dalla parte. Gli Stati membri sono chiamati a decidere se tale traduzione o traslitterazione debba essere fornita dall'autorità giurisdizionale e/o da un organo della pubblica amministrazione.
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera a
(a) se, tenuto conto dell'interesse dei figli, è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è invocato;
(a) se, tenuto conto dell'interesse superiore del minore, è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è invocato;
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera b
(b) su domanda della persona che ritiene che l'atto pubblico sia lesivo della propria paternità o maternità del figlio, se è stato formalmente redatto o registrato senza darle la possibilità di essere ascoltata;
(b) su domanda della persona che ritiene che l'atto pubblico sia lesivo della propria filiazione del figlio, se è stato formalmente redatto o registrato senza darle la possibilità di essere ascoltata;
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 2
2. Le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri applicano il paragrafo 1, lettera a), nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta, in particolare l'articolo 21 sul principio di non discriminazione.
2. Le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri applicano il paragrafo 1, lettera a), conformemente ai diritti fondamentali e ai principi riconosciuti dalla Carta, in particolare l'articolo 21 sul principio di non discriminazione.
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. In caso di impugnazione dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), da parte di un richiedente che chiede il riconoscimento di una filiazione già stabilita in un altro Stato membro, il riconoscimento dell'atto pubblico e i diritti da esso derivanti restano validi fino a quando non siano stati esauriti i mezzi di ricorso a livello nazionale e dell'Unione e non sia stata emessa una sentenza definitiva.
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 3
3. Il riconoscimento di un atto pubblico di accertamento della filiazione avente effetti giuridici vincolanti può essere negato qualora l'atto sia stato formalmente redatto o registrato senza aver dato ai figli una possibilità di esprimere la propria opinione. Nel caso di figli minori di anni 18, la presente disposizione si applica se detti figli erano capaci di discernimento.
3. Il riconoscimento di un atto pubblico di accertamento della filiazione avente effetti giuridici vincolanti può essere negato in circostanze eccezionali qualora l'atto sia stato formalmente redatto o registrato senza aver dato al figlio una possibilità di esprimere la propria opinione ai sensi dell'articolo 15.
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 2
2. L'istante che nello Stato membro di origine ha usufruito di un procedimento gratuito dinanzi un'autorità amministrativa comunicata alla Commissione conformemente all'articolo 71 beneficia, nei procedimenti previsti all'articolo 25, paragrafo 1, e all'articolo 32, del patrocinio a spese dello Stato in conformità del paragrafo 1. A tal fine tale parte presenta una dichiarazione dell'autorità competente dello Stato membro di origine attestante che essa soddisfa le condizioni economiche per poter beneficiare, in tutto o in parte, del patrocinio a spese dello Stato o di un'esenzione dalle spese.
2. L'istante che nello Stato membro di origine ha usufruito di un procedimento gratuito dinanzi un'autorità amministrativa comunicata alla Commissione conformemente all'articolo 71 beneficia, nei procedimenti previsti all'articolo 25, paragrafo 1, e all'articolo 32, del patrocinio a spese dello Stato in conformità del paragrafo 1. A tal fine tale parte presenta una dichiarazione dell'autorità competente dello Stato membro di origine attestante che essa soddisfa le condizioni economiche per poter beneficiare, in tutto o in parte, del patrocinio a spese dello Stato o di un'esenzione dalle spese. L'autorità competente nello Stato membro di origine fornisce tale dichiarazione gratuitamente ed entro due settimane dal ricevimento di una richiesta della parte.
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 2
2. Le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri applicano la condizione relativa all'ordine pubblico di cui al paragrafo 1 nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta, in particolare l'articolo 21 sul principio di non discriminazione.
2. Le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri applicano la condizione relativa all'ordine pubblico di cui al paragrafo 1 conformemente ai diritti fondamentali e ai principi riconosciuti dalla Carta, in particolare l'articolo 21 sul principio di non discriminazione.
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. In caso di impugnazione dell'applicazione del paragrafo 1 da parte di un richiedente, che chiede il riconoscimento di una filiazione già stabilita in un altro Stato membro, l'efficacia probatoria dell'atto pubblico e i diritti da esso derivanti restano validi fino a quando non siano stati esauriti i mezzi di ricorso a livello nazionale e dell'Unione e non sia stata emessa una sentenza definitiva.
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 2
2. Ai fini della presentazione della domanda, il richiedente può utilizzare il modello di cui all'allegato IV.
2. Ai fini della presentazione della domanda, il richiedente utilizza il modello di cui all'allegato IV.
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Se uno Stato membro fornisce un accesso digitale alle informazioni di cui al paragrafo 3, al richiedente è fornito l'accesso a una versione digitale del modulo di cui all'allegato IV, che è completato automaticamente, interamente o in parte, in base alle informazioni disponibili, dalle autorità competenti. Il richiedente o, se del caso, il rappresentante legale del richiedente, può aggiungere al modulo le eventuali informazioni mancanti prima di presentare la domanda.
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 1
1. Ricevuta la domanda, l'autorità di rilascio verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente. Effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica, laddove ciò sia previsto o consentito dal proprio diritto nazionale, o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che essa ritiene necessarie.
1. Ricevuta la domanda, l'autorità di rilascio verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente. Effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica, laddove ciò sia previsto o consentito dal proprio diritto nazionale, o invita il richiedente a fornire le eventuali informazioni che l'autorità ritenga mancanti ai fini del rilascio di un certificato.
L'autorità di rilascio emette senza indugio il certificato secondo la procedura di cui al presente capo quando gli elementi da certificare sono stati accertati a norma della legge applicabile all'accertamento della filiazione. A tal fine utilizza il modello di cui all'allegato V.
L'autorità di rilascio emette il certificato secondo la procedura di cui al presente capo, senza indugio ed entro due settimane dal ricevimento di una richiesta, quando gli elementi da certificare sono stati accertati a norma della legge applicabile all'accertamento della filiazione. A tal fine utilizza il modello di cui all'allegato V.
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 2
2. I diritti riscossi per il rilascio del certificato non devono essere superiori a quelli previsti per il rilascio, ai sensi del diritto nazionale, di un certificato comprovante la filiazione del richiedente.
2. I diritti riscossi per il rilascio del certificato non devono essere superiori a quelli previsti per il rilascio, ai sensi del diritto nazionale, di un certificato di nascita o di un certificato comprovante la filiazione del richiedente.
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Il certificato è disponibile in versione cartacea ed elettronica.
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 1
1. L'autorità di rilascio conserva l'originale del certificato e ne rilascia una o più copie autentiche al richiedente o al rappresentante legale.
1. L'autorità di rilascio conserva l'originale del certificato e ne rilascia una o più copie autentiche al richiedente o al rappresentante legale, alla sola condizione che il richiedente o, se del caso, il rappresentante legale, presenti i documenti per dimostrare la propria identità, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro che rilascia il certificato.
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Le copie elettroniche del certificato sono rese disponibili tramite il punto di accesso elettronico europeo istituito sul portale europeo della giustizia elettronica ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) …/... [regolamento sulla digitalizzazione] e tramite i pertinenti portali informatici nazionali esistenti.
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 1
1. Su richiesta di chiunque dimostri di avervi un legittimo interesse o d'ufficio, l'autorità di rilascio rettifica il certificato in caso di errore materiale.
1. Su richiesta di chiunque dimostri di avervi un legittimo interesse o d'ufficio, l'autorità di rilascio rettifica immediatamente il certificato in caso di errore materiale.
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 2
2. Su richiesta di chiunque dimostri di avervi un legittimo interesse o, se previsto dal diritto nazionale, d'ufficio, l'autorità di rilascio modifica o revoca il certificato ove sia stato accertato che il certificato o suoi singoli elementi non corrispondano al vero.
2. Su richiesta di chiunque dimostri di avervi un legittimo interesse o, se previsto dal diritto nazionale, d'ufficio, l'autorità di rilascio modifica o revoca senza indugio il certificato ove sia stato accertato che il certificato o suoi singoli elementi non corrispondano al vero.
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 3
3. L'autorità di rilascio informa senza indugio tutte le persone cui sono state rilasciate copie autentiche del certificato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, di eventuali rettifiche, modifiche o revoche del certificato.
3. L'autorità di rilascio informa senza indugio e almeno entro due settimane dalla sua decisione tutte le persone cui sono state rilasciate copie autentiche del certificato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, di eventuali rettifiche, modifiche o revoche del certificato.
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Qualora il certificato sia rettificato, modificato o revocato, il certificato originale e tutte le sue copie autentiche precedenti non producono più effetti.
Se, a seguito del ricorso di cui al paragrafo 1, è accertato che il certificato rilasciato non corrisponde al vero, l'autorità giurisdizionale competente rettifica, modifica o revoca il certificato ovvero assicura che sia rettificato, modificato o revocato dall'autorità di rilascio.
Se, a seguito del ricorso di cui al paragrafo 1, è accertato che il certificato rilasciato non corrisponde al vero, l'autorità giurisdizionale competente rettifica, modifica o revoca il certificato ovvero assicura che sia rettificato, modificato o revocato dall'autorità di rilascio senza indugio.
Se, a seguito del ricorso di cui al paragrafo 1, è accertato che il diniego di rilasciare il certificato non era motivato, l'autorità giurisdizionale competente rilascia il certificato ovvero assicura che l'autorità di rilascio riesamini il caso e adotti una nuova decisione.
Se, a seguito del ricorso di cui al paragrafo 1, è accertato che il diniego di rilasciare il certificato non era motivato, l'autorità giurisdizionale competente rilascia il certificato ovvero assicura che l'autorità di rilascio riesamini il caso e adotti una nuova decisione almeno entro due settimane dalla sua decisione.
Durante la sospensione degli effetti del certificato non possono essere rilasciate ulteriori copie autentiche del certificato stesso.
Durante la sospensione degli effetti del certificato non possono essere rilasciate ulteriori copie autentiche del certificato stesso. Le copie autentiche del certificato già rilasciate non producono effetti durante la sospensione degli effetti del certificato.
Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1. Il punto di accesso elettronico europeo istituito sul portale europeo della giustizia elettronica a norma dell'articolo 4 del [regolamento sulla digitalizzazione] può essere utilizzato per le comunicazioni elettroniche tra persone fisiche o loro rappresentanti legali e le autorità giurisdizionali o altre autorità competenti degli Stati membri in relazione a quanto segue:
1. È possibile utilizzare il punto di accesso elettronico europeo istituito sul portale europeo della giustizia elettronica a norma dell'articolo 4 del [regolamento sulla digitalizzazione] per le comunicazioni elettroniche tra richiedenti o loro rappresentanti e le autorità giurisdizionali o altre autorità competenti degli Stati membri in relazione ai procedimenti compresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 1 – lettera a
(a) procedimenti volti ad accertare che non sussistono motivi di diniego del riconoscimento di una decisione giudiziaria o di un atto pubblico di filiazione, o procedimenti per il diniego del riconoscimento di una decisione giudiziaria o di un atto pubblico di filiazione;
soppresso
Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 1 – lettera b
(b) la domanda, il rilascio, la rettifica, la modifica o la revoca del certificato europeo di filiazione, la sospensione dei suoi effetti o le procedure di ricorso.
soppresso
Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Il punto di accesso elettronico europeo istituito sul portale europeo della giustizia elettronica a norma dell'articolo 4 del [regolamento sulla digitalizzazione] è utilizzato per le comunicazioni elettroniche tra autorità competenti in relazione a quanto segue:
(a) tutti i procedimenti e le domande di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
(b) litispendenza.
Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 2
2. Alle comunicazioni elettroniche di cui al paragrafo 1 si applicano l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, l'articolo 6, l'articolo 9, paragrafi 1e 3, e l'articolo 10 del [regolamento sulla digitalizzazione].
2. Alle comunicazioni elettroniche di cui ai paragrafi 1 e 1 bisdel presente articolo si applicano l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, l'articolo 6, l'articolo 9, paragrafi 1e 3, e l'articolo 10 del [regolamento sulla digitalizzazione].
Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 58 bis (nuovo)
Articolo 58 bis
Utilizzo della videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza
1. È possibile utilizzare la videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza per udienze relative ai procedimenti compresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) …/... [regolamento sulla digitalizzazione].
2. A norma dell'articolo 15, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono consentire, caso per caso, l'audizione tramite videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza di un minore capace di discernimento. L'autorità competente decide se escutere un minore in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza basandosi principalmente sull'interesse superiore del minore.
Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 63
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 riguardo alle modifiche degli allegati da I a V allo scopo di aggiornarli o di apportarvi modifiche tecniche.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 riguardo alle modifiche degli allegati da I a V allo scopo di aggiornarli o di apportarvi modifiche tecniche. La preparazione e la redazione degli atti delegati sono precedute da consultazioni con i portatori di interessi, tra cui le organizzazioni della società civile e gli esperti accademici pertinenti, e ne tengono conto.
Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 67 bis (nuovo)
Articolo 67 bis
Misure di sostegno
1. La Commissione elabora orientamenti sull'applicazione e sull'esecuzione del presente regolamento e li rende disponibili entro ... [sei mesi prima della data di applicazione di cui all'articolo 72].
2. Gli Stati membri integrano gli orientamenti della Commissione, se del caso, con orientamenti per tutti i professionisti del settore, nonché per i figli e i genitori interessati, tenendo conto delle specificità dei rispettivi sistemi amministrativi e giuridici nazionali. Tali orientamenti sono disponibili al più tardi entro ... [data di applicazione di cui all'articolo 72].
3. La Commissione e gli Stati membri riesaminano regolarmente gli orientamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 e li aggiornano ogniqualvolta sia necessario.
4. Gli Stati membri forniscono informazioni facilmente accessibili e fruibili sulle procedure contemplate dal presente regolamento, anche tramite un sito web pubblico.
5. Gli Stati membri, con il sostegno della Commissione e della rete europea di formazione giudiziaria, organizzano corsi di formazione sull'applicazione del presente regolamento rivolti a tutti i professionisti interessati, in particolare giudici, avvocati e funzionari della pubblica amministrazione.
Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo 1
1. Entro [5 anni dalla data di applicazione del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, una relazione sull'applicazione del presente regolamento, comprendente una valutazione degli eventuali problemi pratici incontrati. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
1. Entro ... [3 anni dalla data di applicazione del presente regolamento] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, una relazione sull'applicazione del presente regolamento, comprendente una valutazione delle convergenze e delle divergenze tra gli Stati membri e degli eventuali problemi pratici incontrati. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta, se disponibili, le informazioni utili alla valutazione del funzionamento e dell'applicazione del presente regolamento concernenti in particolare:
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni utili alla valutazione del funzionamento e dell'applicazione del presente regolamento concernenti almeno:
Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)
(a bis) il numero di domande di riconoscimento della filiazione presentate a norma del presente regolamento e il numero di domande respinte, unitamente a un riepilogo dei motivi del rigetto;
Emendamento 81 Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)
(a ter) in caso di diniego di applicare le disposizioni del presente regolamento a causa della loro incompatibilità con l'ordine pubblico di uno Stato membro, una spiegazione della logica applicata in ciascun caso nonché informazioni su eventuali ricorsi presentati contro la sua applicazione;
Emendamento 82 Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova
(c bis) il numero di domande di riconoscimento di una decisione giudiziaria o di un atto pubblico di accertamento della filiazione avente effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine a norma dell'articolo 32 e il numero di casi in cui è stato accordato detto riconoscimento;
Emendamento 83 Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. La Commissione istituisce un dialogo con i portatori di interessi pertinenti per contribuire alla preparazione della relazione di valutazione di cui al paragrafo 1.