Indice 
Testi approvati
Mercoledì 12 luglio 2023 - Strasburgo
Regolamento sulla progettazione ecocompatibile
 Tariffe e oneri spettanti all'Agenzia europea per i medicinali
 Pesca nella zona di applicazione dell'accordo della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM)
 Scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo
 Scambio di informazioni e cooperazione in materia di reati terroristici: allineamento alle norme dell'Unione sulla protezione dei dati personali
 Ripristino della natura
 Adesione allo spazio Schengen
 Situazione in Libano
 Situazione dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione UE-Cuba alla luce della recente visita dell'alto rappresentante nell'isola
 Istituzione di un organismo etico dell'UE
 Pandemia di COVID-19: insegnamenti tratti e raccomandazioni per il futuro
 Relazioni con l'Autorità palestinese
 Relazione 2022 sulla Bosnia-Erzegovina
 Relazione 2022 della Commissione sull'Albania
 Attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti – relazione annuale 2022
 Controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti – relazione annuale 2022

Regolamento sulla progettazione ecocompatibile
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Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 luglio 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE (COM(2022)0142 – C9-0132/2022 – 2022/0095(COD))(1)
P9_TA(2023)0272A9-0218/2023

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
(1)  Il Green Deal europeo25 è la strategia di crescita sostenibile dell'Europa che mira a trasformare l'Unione in una società equa e prospera, dotata di un'economia moderna, competitiva, climaticamente neutra e circolare. Fissa l'obiettivo ambizioso di garantire che l'Unione diventi il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. Riconosce i vantaggi di investire nella sostenibilità competitiva dell'Unione costruendo un'Europa più equa, più verde e più digitale. I prodotti hanno un ruolo centrale in questa transizione verde. Constatando che i processi di produzione e i modelli di consumo attuali sono ancora troppo lineari e dipendenti dal flusso di nuovi materiali estratti, scambiati, trasformati in merci e infine smaltiti come rifiuti o emissioni, il Green Deal europeo rileva la necessità urgente di una transizione verso un modello di economia circolare e pone in evidenza i notevoli progressi ancora da compiere. Esso individua inoltre nell'efficienza energetica una priorità per la decarbonizzazione del settore energetico e per il conseguimento degli obiettivi climatici nel 2030 e nel 2050.
(1)  Il Green Deal europeo25 è la strategia di crescita sostenibile dell'Europa che mira a trasformare l'Unione in una società equa e prospera, dotata di un'economia moderna, competitiva, climaticamente neutra e circolare e di un ambiente privo di sostanze tossiche. Fissa l'obiettivo ambizioso di garantire che l'Unione diventi il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. Riconosce i vantaggi di investire nella sostenibilità competitiva dell'Unione costruendo un'Europa più equa, più verde e più digitale. I prodotti hanno un ruolo centrale in questa transizione verde. Constatando che i processi di produzione e i modelli di consumo attuali sono ancora troppo lineari e dipendenti dal flusso di nuovi materiali estratti, scambiati, trasformati in merci e infine smaltiti come rifiuti o emissioni, il Green Deal europeo rileva la necessità urgente di una transizione verso un modello di economia circolare e pone in evidenza i notevoli progressi ancora da compiere. Esso individua inoltre nell'efficienza energetica una priorità per la decarbonizzazione del settore energetico e per il conseguimento degli obiettivi climatici nel 2030 e nel 2050.
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25 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).
25 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il Green Deal europeo" (COM(2019)640 final).
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 2
(2)  Per accelerare la transizione verso un modello di economia circolare, la Commissione, nel suo piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa più pulita e più competitiva26, ha delineato un'agenda orientata al futuro con l'obiettivo di rendere il quadro normativo adatto a un futuro sostenibile. Come indicato nel piano attualmente non esiste un insieme esaustivo di prescrizioni per garantire che tutti i prodotti immessi sul mercato dell'Unione diventino via via più sostenibili e soddisfino i criteri dell'economia circolare. In particolare, la progettazione dei prodotti non promuove a sufficienza la sostenibilità nell'intero ciclo di vita. Di conseguenza i prodotti sono sostituiti spesso, con un dispendio considerevole di energia e risorse per produrre e distribuire i prodotti nuovi e smaltire quelli vecchi. È ancora troppo difficile per gli operatori economici e i cittadini compiere scelte sostenibili per quanto riguarda i prodotti, data la mancanza di informazioni utili e di opzioni a prezzi accessibili. Tale situazione si traduce in occasioni perse sul piano della sostenibilità e della conservazione del valore, in una domanda limitata di materiali secondari e in ostacoli all'adozione di modelli imprenditoriali circolari.
(2)  Per accelerare la transizione verso un modello di economia circolare, la Commissione, nel suo piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa più pulita e più competitiva26, ha delineato un'agenda orientata al futuro con l'obiettivo di rendere il quadro normativo adatto a un futuro sostenibile. Il piano sottolinea che, per quanto riguarda i cittadini, l'economia circolare fornirà prodotti di elevata qualità, funzionali, sicuri, efficienti ed economicamente accessibili, che durano più a lungo e sono concepiti per essere riutilizzati, riparati o sottoposti a procedimenti di riciclaggio di elevata qualità. Come indicato nel piano attualmente non esiste un insieme esaustivo di prescrizioni per garantire che tutti i prodotti immessi sul mercato dell'Unione diventino via via più sostenibili e soddisfino i criteri dell'economia circolare. In particolare, la progettazione dei prodotti non promuove a sufficienza la sostenibilità nell'intero ciclo di vita. Di conseguenza i prodotti sono sostituiti spesso, con un dispendio considerevole di energia e risorse per produrre e distribuire i prodotti nuovi e smaltire quelli vecchi. È ancora troppo difficile per gli operatori economici e i cittadini compiere scelte sostenibili per quanto riguarda i prodotti, data la mancanza di informazioni utili e di opzioni a prezzi accessibili. Tale situazione si traduce in occasioni perse sul piano della sostenibilità e della conservazione del valore, in una domanda limitata di materiali secondari e in ostacoli all'adozione di modelli imprenditoriali circolari.
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26 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020)98 final).
26 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020)98 final).
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis)  Una disponibilità sicura e sufficiente di materie prime critiche è fondamentale per una duplice transizione europea di successo e per garantire un'industria europea competitiva. È importante stabilire obblighi di informazione esaustivi sui materiali, comprese le materie prime critiche, sui prodotti immessi sul mercato dell'Unione, al fine di rispettare l'approccio delineato nella comunicazione della Commissione, del 3 settembre 2020, sulla "Resilienza delle materie prime critiche: tracciare un percorso verso una maggiore sicurezza e sostenibilità"1 bis e la risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2021 su una strategia europea per le materie prime critiche1 ter.
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1 bis Comunicazione della Commissione del 3 settembre 2020 dal titolo "Resilienza delle materie prime critiche: tracciare un percorso verso una maggiore sicurezza e sostenibilità" (COM(2020)0474 final).
1 ter P9_TA(2021)0468
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)  In assenza di una legislazione a livello dell'Unione sono già emersi svariati approcci nazionali per migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti, che vanno dagli obblighi di informazione sulla durata della compatibilità del software dei dispositivi elettronici agli obblighi di comunicazione sulla gestione dei prodotti durevoli invenduti. Ciò indica che il moltiplicarsi delle iniziative a livello nazionale per conseguire gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento determinerà verosimilmente una maggiore frammentazione del mercato interno. Pertanto, al fine di salvaguardare il funzionamento del mercato interno garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente, è necessario un quadro normativo che introduca progressivamente specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti. Il presente regolamento, rendendo applicabile alla gamma più ampia possibile di prodotti l'approccio alla progettazione ecocompatibile stabilito inizialmente dalla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio29, fornirà tale quadro.
(4)  In assenza di una legislazione a livello dell'Unione sono già emersi svariati approcci nazionali per migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti, che vanno dagli obblighi di informazione sulla durata della compatibilità del software dei dispositivi elettronici agli obblighi di comunicazione sulla gestione dei prodotti durevoli invenduti. Ciò indica che il moltiplicarsi delle iniziative a livello nazionale per conseguire gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento determinerà verosimilmente una maggiore frammentazione del mercato interno. Pertanto, al fine di salvaguardare il funzionamento del mercato interno garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente, è necessario un quadro normativo ambizioso che introduca progressivamente specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti. Il presente regolamento, rendendo applicabile alla gamma più ampia possibile di prodotti l'approccio alla progettazione ecocompatibile stabilito inizialmente dalla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio29, fornirà tale quadro.
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29 Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
29 Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 5
(5)  Il presente regolamento contribuirà a rendere i prodotti adatti a un'economia neutra dal punto di vista climatico, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, ridurre i rifiuti e assicurare che le prestazioni dei precursori della sostenibilità diventino progressivamente la norma. Esso dovrebbe disporre l'elaborazione di nuove specifiche di progettazione ecocompatibile per favorire la durabilità, la riutilizzabilità, la possibilità di miglioramento e la riparabilità dei prodotti, aumentare le possibilità di ricondizionamento e manutenzione, affrontare la questione della presenza di sostanze chimiche pericolose nei prodotti, aumentare la loro efficienza sotto il profilo energetico e delle risorse, ridurre la generazione prevista di rifiuti e aumentare il contenuto riciclato nei prodotti, garantendone al tempo stesso le prestazioni e la sicurezza, rendendo possibile la rifabbricazione e il riciclaggio di elevata qualità e riducendo l'impronta ambientale e quella di carbonio.
(5)  Il presente regolamento sosterrà modelli di produzione e di consumo in linea con gli obiettivi generali di sostenibilità dell'Unione, tra cui quelli relativi al clima, all'ambiente, all'energia, all'utilizzo delle risorse e alla biodiversità, rispettando al contempo i limiti del pianeta, istituendo un quadro legislativo che contribuisca a rendere i prodotti adatti a un'economia neutra dal punto di vista climatico, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, ridurre i rifiuti e assicurare che le prestazioni dei precursori della sostenibilità diventino progressivamente la norma. Esso dovrebbe disporre l'elaborazione di nuove specifiche di progettazione ecocompatibile per favorire la durabilità, la riutilizzabilità, la possibilità di miglioramento, la riciclabilità e la riparabilità dei prodotti, aumentare le possibilità di ricondizionamento e manutenzione, affrontare la questione della presenza di sostanze chimiche pericolose nei prodotti, aumentare la loro efficienza sotto il profilo energetico e delle risorse, ridurre la generazione prevista di rifiuti e aumentare il contenuto riciclato nei prodotti, garantendone al tempo stesso le prestazioni e la sicurezza, rendendo possibile la rifabbricazione e il riciclaggio di elevata qualità e riducendo l'impronta ambientale e quella di carbonio.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis)  Le pratiche che rendono i prodotti prematuramente obsoleti o non funzionali incidono negativamente sui consumatori e hanno un impatto negativo sull'ambiente a causa dell'aumento dell'uso di materiali nella nostra economia. Per garantire che i prodotti abbiano una lunga durata di vita per i consumatori, ridurre la produzione di rifiuti e contribuire al consumo sostenibile, il presente regolamento dovrebbe affrontare tali pratiche, in particolare quando sono il risultato di scelte di progettazione da parte dei fabbricanti, quando gli aggiornamenti dei software o gli accessori non sono forniti entro un periodo di tempo adeguato o nei casi in cui la funzionalità di un prodotto è limitata quando i consumatori utilizzano materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non forniti dal fabbricante originario. Poiché la riparabilità è una pietra angolare per la lunga durata di vita dei prodotti, il regolamento dovrebbe anche garantire che non sia ostacolato lo smontaggio dei componenti chiave e che l'accesso alle informazioni sulla riparazione e ai pezzi di ricambio non sia limitato ai riparatori autorizzati.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 6
(6)  Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 25 novembre 2020 "Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori"30, ha accolto con favore la promozione di prodotti durevoli e più facilmente riparabili, riutilizzabili e riciclabili. Nella relazione sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare, adottata il 16 febbraio 202131, esso ha approvato l'agenda presentata dalla Commissione nel suddetto piano d'azione. Secondo il Parlamento europeo la transizione verso un'economia circolare può fornire soluzioni per affrontare le attuali sfide ambientali e la crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19. Anche il Consiglio, nelle conclusioni dal titolo "Per una ripresa circolare e verde" adottate l'11 dicembre 202032, ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare proposte legislative nell'ambito di un quadro strategico globale e integrato in materia di prodotti sostenibili che promuova la neutralità climatica, l'efficienza energetica e delle risorse e un'economia circolare non tossica, tuteli la salute pubblica e la biodiversità e responsabilizzi e protegga i consumatori e gli acquirenti pubblici.
(6)  Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 25 novembre 2020 "Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori"30, ha invitato a stabilire un quadro adeguato per garantire la produzione di prodotti durevoli e più facilmente riparabili, riutilizzabili e riciclabili, prevedendo nel contempo maggiori diritti per i consumatori, compresi obblighi di informazione e periodi di garanzia legale più lunghi. Nella relazione sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare, adottata il 16 febbraio 202131, il Parlamento ha sottolineato che i prodotti e i materiali sostenibili, circolari, sicuri e non tossici dovrebbero diventare la norma nel mercato dell'Unione e non l'eccezione, e dovrebbero essere considerati come una scelta predefinita, che sia attraente, abbordabile e accessibile per tutti i consumatori. Il Parlamento europeo ha inoltre chiesto obiettivi vincolanti dell'Unione per ridurre significativamente l'impronta dei materiali e dei consumi dell'UE. Secondo il Parlamento europeo la transizione verso un'economia circolare può fornire soluzioni per affrontare le attuali sfide ambientali e la crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19. Anche il Consiglio, nelle conclusioni dal titolo "Per una ripresa circolare e verde" adottate l'11 dicembre 202032, ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare proposte legislative nell'ambito di un quadro strategico globale e integrato in materia di prodotti sostenibili che promuova la neutralità climatica, l'efficienza energetica e delle risorse e un'economia circolare non tossica, tuteli la salute pubblica e la biodiversità e responsabilizzi e protegga i consumatori e gli acquirenti pubblici.
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30 P9_TA(2020)0318.
30 P9_TA(2020)0318.
31 P9_TA(2021)0040.
31 P9_TA(2021)0040.
32 13852/20.
32 13852/20.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 8
(8)  Il presente regolamento dovrebbe anche contribuire al conseguimento dei grandi obiettivi ambientali dell'Unione. L'8º programma d'azione per l'ambiente38 sancisce in un quadro giuridico l'obiettivo dell'Unione di rispettare i limiti del pianeta e individua le condizioni propizie al conseguimento degli obiettivi prioritari, tra cui la transizione verso un'economia circolare non tossica. Il Green Deal europeo invita l'Unione a essere più efficace nel monitorare, comunicare, prevenire e porre rimedio all'inquinamento atmosferico, idrico, del suolo e dei prodotti di consumo. Ciò significa che le sostanze chimiche, i materiali e i prodotti devono essere il più possibile sicuri e sostenibili sin dalla progettazione e per l'intero ciclo di vita, così da creare cicli di materiali non tossici39. Sia il Green Deal europeo sia il piano d'azione per l'economia circolare riconoscono che il mercato interno dell'Unione costituisce una massa critica in grado di influenzare le norme mondiali in materia di sostenibilità e progettazione dei prodotti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto svolgere un ruolo significativo nel conseguimento, sia all'interno che all'esterno dell'Unione, di diversi traguardi dell'obiettivo di sviluppo sostenibile "Consumo e produzione responsabili"40 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.
(8)  Il presente regolamento dovrebbe anche contribuire al conseguimento dei grandi obiettivi ambientali dell'Unione. L'8º programma d'azione per l'ambiente38 sancisce in un quadro giuridico l'obiettivo dell'Unione di rispettare i limiti del pianeta e individua le condizioni propizie al conseguimento degli obiettivi prioritari, tra cui la transizione verso un'economia circolare non tossica. Il Green Deal europeo invita l'Unione a essere più efficace nel monitorare, comunicare, prevenire e porre rimedio all'inquinamento atmosferico, idrico, del suolo e dei prodotti di consumo. Ciò significa che le sostanze chimiche, i materiali e i prodotti devono essere o diventare sicuri e sostenibili sin dalla progettazione e per l'intero ciclo di vita, così da creare cicli di materiali non tossici39. Sia il Green Deal europeo sia il piano d'azione per l'economia circolare riconoscono che il mercato interno dell'Unione costituisce una massa critica in grado di influenzare le norme mondiali in materia di sostenibilità e progettazione dei prodotti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto svolgere un ruolo significativo nel conseguimento, sia all'interno che all'esterno dell'Unione, di diversi traguardi dell'obiettivo di sviluppo sostenibile "Consumo e produzione responsabili"40 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.
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38 Decisione (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 [aggiungere il riferimento una volta pubblicata nella GU - accordo di trilogo del 2 dicembre 2021].
38 Decisione (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 [aggiungere il riferimento una volta pubblicata nella GU - accordo di trilogo del 2 dicembre 2021].
39 Come stabilito nel piano d'azione dell'UE dal titolo "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021) 400 final) e nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili (COM(2020) 667 final), che invita ad adottare l'obiettivo di inquinamento zero nella produzione e nel consumo.
39 Come stabilito nel piano d'azione dell'UE dal titolo "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021) 400 final) e nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili (COM(2020) 667 final), che invita ad adottare l'obiettivo di inquinamento zero nella produzione e nel consumo.
40 Compresi in particolare i traguardi dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 12 ("Consumo e produzione responsabili").
40 Compresi in particolare i traguardi dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 12 ("Consumo e produzione responsabili").
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis)  Il settore dei prodotti di seconda mano svolge un ruolo specifico nella promozione della produzione e del consumo sostenibili, compreso lo sviluppo di nuovi modelli imprenditoriali circolari. A causa delle specificità di questo settore, che si basa sul prolungare la durata di vita di un prodotto evitando che diventi un rifiuto, i prodotti di seconda mano, in particolare i prodotti sottoposti a ricondizionamento o riparazione originari dell'Unione non dovrebbero essere considerati come nuovi prodotti immessi sul mercato o messi in servizio e, pertanto, non dovrebbero essere tenuti a rispettare le specifiche per la progettazione ecocompatibile. I prodotti di seconda mano importati da paesi terzi dovrebbero essere conformi alle specifiche per la progettazione ecocompatibile, ma dovrebbe essere possibile esentarli purché siano soddisfatte determinate condizioni.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 13
(13)  Al fine di migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti e assicurarne la libera circolazione nel mercato interno, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare il presente regolamento stabilendo specifiche di progettazione ecocompatibile. Tali specifiche di progettazione ecocompatibile dovrebbero in linea di principio applicarsi a gruppi di prodotti, quali lavatrici o lavasciuga. Per massimizzare l'efficacia delle specifiche di progettazione ecocompatibile e migliorare in modo efficiente la sostenibilità ambientale dei prodotti, dovrebbe anche essere possibile elaborare una o più specifiche di progettazione ecocompatibile orizzontali per una gamma più ampia di gruppi di prodotti, quali gli apparecchi elettronici o i prodotti tessili. È opportuno stabilire specifiche di progettazione ecocompatibile orizzontali se le analogie tecniche dei gruppi di prodotti consentono di migliorarne la sostenibilità ambientale sulla base delle stesse specifiche.
(13)  Al fine di migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti e assicurarne la libera circolazione nel mercato interno, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare il presente regolamento stabilendo specifiche di progettazione ecocompatibile. Tali specifiche di progettazione ecocompatibile dovrebbero in linea di principio applicarsi a gruppi di prodotti, quali lavatrici o lavasciuga. Per massimizzare l'efficacia delle specifiche di progettazione ecocompatibile e migliorare in modo efficiente la sostenibilità ambientale dei prodotti, dovrebbe anche essere possibile elaborare una o più specifiche di progettazione ecocompatibile orizzontali per una gamma più ampia di gruppi di prodotti, quali gli apparecchi elettronici o i prodotti tessili. È opportuno stabilire specifiche di progettazione ecocompatibile orizzontali se le analogie tecniche dei gruppi di prodotti consentono di migliorarne la sostenibilità ambientale sulla base delle stesse specifiche. È importante elaborare prescrizioni orizzontali, in particolare per quanto riguarda la durabilità e la riparabilità. Agli operatori economici dovrebbe essere concesso un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove specifiche per la progettazione ecocompatibile. Tali prescrizioni orizzontali dovrebbero tenere conto dei potenziali benefici ambientali derivanti dall'utilizzo di un caricabatterie standardizzato per diversi prodotti. Pertanto, per i gruppi di prodotti con analogie tecniche dovrebbe essere imposto l'obbligo di avere in dotazione caricabatterie standardizzati.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 14
(14)  Per consentire alla Commissione di elaborare prescrizioni adatte ai gruppi di prodotti contemplati, le specifiche di progettazione ecocompatibile dovrebbero includere specifiche di prestazione e obblighi di informazione. Tali specifiche dovrebbero essere usate per migliorare gli aspetti del prodotto inerenti alla sostenibilità ambientale, quali l'efficienza energetica, la durabilità, la riparabilità e le impronte di carbonio e ambientale. Le specifiche di progettazione ecocompatibile dovrebbero essere trasparenti, obiettive, proporzionate e conformi alle regole commerciali internazionali.
(14)  Per consentire alla Commissione di elaborare prescrizioni adatte ai gruppi di prodotti contemplati, le specifiche di progettazione ecocompatibile dovrebbero includere specifiche di prestazione e obblighi di informazione. Tali specifiche dovrebbero essere usate per migliorare gli aspetti del prodotto inerenti alla sostenibilità ambientale, quali l'efficienza energetica, la durabilità, la riparabilità, la riutilizzabilità, la riciclabilità e le impronte di carbonio e ambientale. Le specifiche di progettazione ecocompatibile dovrebbero essere trasparenti, obiettive, proporzionate e conformi alle regole commerciali internazionali. Tali specifiche dovrebbero inoltre basarsi sui parametri di prodotto di cui all'allegato I e, nel fissarle, la Commissione dovrebbe tenere in considerazione gli obiettivi dell'Unione nei settori del clima, dell'ambiente e della biodiversità, dell'efficienza energetica e della sicurezza delle risorse. Tali specifiche dovrebbero contribuire a ridurre in maniera significativa e il prima possibile l'impronta ambientale, dei materiali e dei consumi dell'Unione affinché non superino i limiti del pianeta.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 15
(15)  Per garantire il funzionamento del mercato interno, dopo che la Commissione avrà adottato un atto delegato che stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per un determinato gruppo di prodotti, gli Stati membri non dovrebbero più avere la facoltà di fissare specifiche nazionali di prestazione in base ai parametri di prodotto contemplati dalle specifiche di prestazione di cui all'atto delegato, e non dovrebbero più avere la facoltà di fissare obblighi di informazione in base ai parametri di prodotto contemplati dagli obblighi di informazione di cui all'atto delegato. Per garantire il funzionamento del mercato interno, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire che un determinato parametro di prodotto non richiede alcuna specifica di progettazione ecocompatibile sotto forma di specifica di prestazione e/o di obbligo di informazione.
(15)  Per garantire il funzionamento del mercato interno, dopo che la Commissione avrà adottato un atto delegato che stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per un determinato gruppo di prodotti, gli Stati membri non dovrebbero più avere la facoltà di fissare specifiche nazionali di prestazione in base ai parametri di prodotto contemplati dalle specifiche di prestazione di cui all'atto delegato, e non dovrebbero più avere la facoltà di fissare obblighi di informazione in base ai parametri di prodotto contemplati dagli obblighi di informazione di cui all'atto delegato. Per garantire il funzionamento del mercato interno, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire che un determinato parametro di prodotto non richiede alcuna specifica di progettazione ecocompatibile sotto forma di specifica di prestazione e/o di obbligo di informazione. È importante che la Commissione giustifichi debitamente la sua decisione qualora decida di non stabilire specifiche di prestazione o obblighi di informazione.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 17
(17)  Al fine di evitare la duplicazione degli sforzi e degli oneri normativi, è opportuno garantire la coerenza tra il presente regolamento e le prescrizioni stabilite da o a norma di altra legislazione dell'Unione, in particolare quella in materia di prodotti, sostanze chimiche e rifiuti51. Il fatto tuttavia che altra legislazione dell'Unione conferisca il potere di stabilire prescrizioni con effetti identici o analoghi a quelle del presente regolamento non limita il conferimento di poteri ivi previsti da quest'ultimo, tranne se ivi specificato.
(17)  È opportuno garantire la coerenza tra il presente regolamento e le prescrizioni stabilite da o a norma di altra legislazione dell'Unione, in particolare quella in materia di prodotti, sostanze chimiche, imballaggi e rifiuti51. Il fatto tuttavia che altra legislazione dell'Unione conferisca il potere di stabilire prescrizioni con effetti identici o analoghi a quelle del presente regolamento non limita il conferimento di poteri ivi previsti da quest'ultimo, tranne se ivi specificato.
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51 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (COM(2018) 32 final).
51 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (COM(2018) 32 final).
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 19
(19)  Al fine di tenere conto della diversità dei prodotti, la Commissione dovrebbe scegliere i metodi per valutare l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile e, se del caso, svilupparli ulteriormente sulla base della natura del prodotto, dei suoi aspetti più rilevanti e dei suoi impatti nel ciclo di vita. A tal fine la Commissione dovrebbe tenere conto dell'esperienza acquisita con la valutazione dell'elaborazione delle specifiche della direttiva 2009/125/CE e dei costanti sforzi volti a sviluppare e migliorare gli strumenti di valutazione basati su dati scientifici, quali l'aggiornamento della metodologia per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia e il metodo dell'impronta ambientale di prodotto di cui alla raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione56, anche in relazione allo stoccaggio temporaneo del carbonio, nonché delle norme definite dalle organizzazioni di normazione internazionali ed europee, anche per quanto riguarda l'efficienza dei materiali dei prodotti connessi all'energia. Basandosi su questi strumenti e, ove necessario, avvalendosi di studi specifici, la Commissione dovrebbe rafforzare ulteriormente gli aspetti della circolarità (come la durabilità, la riparabilità, compreso un sistema di punteggio relativo alla riparabilità, l'individuazione delle sostanze chimiche che ostacolano il riutilizzo e il riciclaggio) nella valutazione dei prodotti e nella definizione delle specifiche di progettazione ecocompatibile, così come dovrebbe sviluppare eventuali metodi o strumenti nuovi. Potrebbero inoltre essere necessari nuovi approcci per introdurre criteri obbligatori per gli appalti pubblici e divieti di distruzione dei prodotti di consumo invenduti.
(19)  Al fine di tenere conto della diversità dei prodotti, la Commissione dovrebbe scegliere i metodi per valutare l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile e, se del caso, svilupparli ulteriormente sulla base della natura del prodotto, dei suoi aspetti più rilevanti e dei suoi impatti nel ciclo di vita. A tal fine la Commissione dovrebbe tenere conto dell'esperienza acquisita con la valutazione dell'elaborazione delle specifiche della direttiva 2009/125/CE e dei costanti sforzi volti a sviluppare e migliorare gli strumenti di valutazione basati su dati scientifici, quali l'aggiornamento della metodologia per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia e il metodo dell'impronta ambientale di prodotto di cui alla raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione56, anche in relazione allo stoccaggio temporaneo del carbonio, nonché delle norme definite dalle organizzazioni di normazione internazionali ed europee, anche per quanto riguarda l'efficienza dei materiali dei prodotti connessi all'energia, anche per il settore dell'ingegneria elettrica. Basandosi su questi strumenti e, ove necessario, avvalendosi di studi specifici, la Commissione dovrebbe rafforzare ulteriormente gli aspetti della circolarità (come la durabilità, la riparabilità, compreso un sistema di punteggio relativo alla riparabilità, la riciclabilità, la riutilizzabilità, l'individuazione delle sostanze chimiche che ostacolano il riutilizzo e il riciclaggio) nella valutazione dei prodotti in linea con un approccio basato sul ciclo di vita nell'ottica della definizione delle specifiche di progettazione ecocompatibile, così come dovrebbe sviluppare eventuali metodi o strumenti nuovi. Potrebbero inoltre essere necessari nuovi approcci per introdurre criteri obbligatori per gli appalti pubblici e divieti di distruzione dei prodotti di consumo invenduti.
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56 Raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione, del 15 dicembre 2021, sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni "(GU L 471 del 30.12.2021, pag. 1).
56 Raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione, del 15 dicembre 2021, sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni "(GU L 471 del 30.12.2021, pag. 1).
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 20
(20)  Le specifiche di prestazione dovrebbero riguardare un particolare parametro di prodotto inerente all'aspetto del prodotto per il quale è stato individuato un potenziale di miglioramento della sostenibilità ambientale. Le specifiche possono includere livelli minimi o massimi di prestazione rispetto al parametro di prodotto, specifiche non quantitative volte a migliorare le prestazioni rispetto al parametro di prodotto o specifiche relative alle prestazioni funzionali del prodotto per assicurare che le specifiche di prestazione scelte non incidano negativamente sulla capacità del prodotto di svolgere la funzione per la quale è stato progettato e commercializzato. Per quanto riguarda i livelli minimi o massimi, essi possono assumere ad esempio la forma di un limite al consumo energetico nella fase d'uso o al quantitativo di un determinato materiale incorporato nel prodotto, di un quantitativo minimo obbligatorio di contenuto riciclato, di un limite per una determinata categoria di impatto ambientale o per il cumulo di tutti gli impatti ambientali pertinenti. Un esempio di specifica non quantitativa è il divieto di ricorrere a una particolare soluzione tecnica che pregiudica la riparabilità del prodotto. Le specifiche di prestazione saranno utilizzate per eliminare dal mercato i prodotti con le prestazioni peggiori se necessario per contribuire agli obiettivi di sostenibilità ambientale del regolamento.
(20)  Le specifiche di prestazione dovrebbero riguardare un particolare parametro di prodotto inerente all'aspetto del prodotto per il quale è stato individuato un potenziale di miglioramento della sostenibilità ambientale. Le specifiche possono includere livelli minimi o massimi di prestazione rispetto al parametro di prodotto, specifiche non quantitative volte a migliorare le prestazioni rispetto al parametro di prodotto o specifiche relative alle prestazioni funzionali del prodotto per assicurare che le specifiche di prestazione scelte non incidano negativamente sulla capacità del prodotto di svolgere la funzione per la quale è stato progettato e commercializzato. Per quanto riguarda i livelli minimi o massimi, essi possono assumere ad esempio la forma di un limite al consumo energetico nella fase d'uso o al quantitativo di un determinato materiale incorporato nel prodotto, di un quantitativo minimo obbligatorio di contenuto riciclato, tenendo conto al contempo della disponibilità di materiali riciclati, di un limite per una determinata categoria di impatto ambientale o per il cumulo di tutti gli impatti ambientali pertinenti. Un esempio di specifica non quantitativa è il divieto di ricorrere a una particolare soluzione tecnica che pregiudica la riparabilità del prodotto. Le specifiche di prestazione saranno utilizzate per eliminare dal mercato i prodotti con le prestazioni peggiori e passare gradualmente ai prodotti con le prestazioni migliori se necessario per contribuire agli obiettivi di sostenibilità ambientale del regolamento. Il presente regolamento dovrebbe inoltre prendere in considerazione l'uso di materiali rinnovabili di origine sostenibile nei prodotti e affrontare la questione del rilascio di nanoplastiche e microplastiche.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 22
(22)  La sicurezza chimica è un aspetto riconosciuto della sostenibilità dei prodotti. Essa si basa sui pericoli intrinseci che le sostanze chimiche rappresentano per la salute o per l'ambiente in combinazione con un'esposizione specifica o generica ed è disciplinata dalla normativa in materia di sostanze chimiche, come il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio58, il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio59, il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio60, il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio61 e la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio62. Il presente regolamento non dovrebbe permettere la restrizione delle sostanze sulla base della sicurezza chimica, già disposta da altra normativa dell'Unione. Il presente regolamento non dovrebbe neppure permettere la restrizione delle sostanze per motivi di sicurezza alimentare. Il diritto dell'Unione in materia di sostanze chimiche e di prodotti alimentari tuttavia non consente di affrontare, mediante la restrizione di talune sostanze, gli effetti sulla sostenibilità che non sono collegati alla sicurezza chimica o alimentare. Onde superare tale limitazione, il presente regolamento dovrebbe permettere, a determinate condizioni, la restrizione, principalmente per motivi diversi dalla sicurezza chimica o alimentare, delle sostanze presenti nei prodotti o utilizzate nei relativi processi di fabbricazione che incidono negativamente sulla sostenibilità dei prodotti. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre comportare la duplicazione o la sostituzione delle restrizioni delle sostanze di cui alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio63, che ha come obiettivo la protezione della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
(22)  La sicurezza chimica è un aspetto riconosciuto della sostenibilità dei prodotti. Essa si basa sui pericoli intrinseci che le sostanze chimiche rappresentano per la salute o per l'ambiente in combinazione con un'esposizione specifica o generica ed è disciplinata dalla normativa in materia di sostanze chimiche, come il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio58, il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio59, il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio60, il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio61 e la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio62. Il presente regolamento non dovrebbe permettere la restrizione delle sostanze sulla base della sicurezza chimica, già disposta da altra normativa dell'Unione, a meno che non esista un rischio inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente derivante dall'uso di una sostanza presente nel prodotto o nel suo componente al momento dell'immissione sul mercato o durante le fasi successive del suo ciclo di vita. Il presente regolamento non dovrebbe permettere la restrizione delle sostanze per motivi di sicurezza alimentare. Il diritto dell'Unione in materia di sostanze chimiche e di prodotti alimentari tuttavia non consente di affrontare, mediante la restrizione di talune sostanze, gli effetti sulla sostenibilità che non sono collegati alla sicurezza chimica o alimentare. Onde superare tale limitazione, il presente regolamento dovrebbe permettere, a determinate condizioni, la restrizione delle sostanze presenti nei prodotti che incidono negativamente sulla sostenibilità dei prodotti. Il presente regolamento dovrebbe integrare le restrizioni, se necessario, ma non comportare la duplicazione o la sostituzione delle restrizioni delle sostanze di cui alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio63, che ha come obiettivo la protezione della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
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58 Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).
58 Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).
59 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
59 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
60 Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).
60 Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).
61 Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).
61 Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).
62 Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1).
62 Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1).
63 Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).
63 Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 23
(23)  Per migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti, gli obblighi di informazione dovrebbero riguardare un particolare parametro di prodotto inerente all'aspetto del prodotto, come l'impronta ambientale del prodotto o la sua durabilità. Tali obblighi possono imporre al fabbricante di rendere disponibili le informazioni sulle prestazioni del prodotto rispetto a un parametro prescelto, oppure altre informazioni che possano influire sul modo in cui il prodotto è trattato da soggetti diversi dal fabbricante al fine di migliorare le prestazioni rispetto al parametro. A seconda dei casi, gli obblighi di informazione dovrebbero essere stabiliti in aggiunta alle o in sostituzione delle specifiche di prestazione relative allo stesso parametro di prodotto. Se un atto delegato contiene obblighi di informazione, esso dovrebbe indicare il metodo per rendere disponibili le informazioni richieste, prevedendone ad esempio l'inserimento in un sito web ad accesso libero, nel passaporto del prodotto o nell'etichetta del prodotto. Gli obblighi di informazione servono per indurre il cambio di comportamento necessario ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale del presente regolamento. Fornendo agli acquirenti e alle autorità pubbliche elementi solidi per confrontare i prodotti in base alla loro sostenibilità ambientale, gli obblighi di informazione dovrebbero orientare i consumatori e le autorità pubbliche verso scelte più sostenibili.
(23)  Per migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti, gli obblighi di informazione dovrebbero riguardare un particolare parametro di prodotto inerente all'aspetto del prodotto, come l'impronta ambientale e di carbonio del prodotto e la sua durabilità. Tali obblighi dovrebbero imporre al fabbricante di rendere disponibili le informazioni sulle prestazioni del prodotto rispetto a un parametro prescelto, oppure altre informazioni che possano influire sul modo in cui il prodotto è trattato da soggetti diversi dal fabbricante al fine di migliorare le prestazioni rispetto al parametro. A seconda dei casi, gli obblighi di informazione dovrebbero essere stabiliti in aggiunta alle o in sostituzione delle specifiche di prestazione relative allo stesso parametro di prodotto. È importante che la Commissione giustifichi debitamente la sua decisione di stabilire soltanto obblighi di informazione anziché specifiche di prestazione. Se un atto delegato contiene obblighi di informazione, esso dovrebbe indicare il metodo per rendere disponibili e facilmente accessibili le informazioni richieste, prevedendone ad esempio l'inserimento in un sito web ad accesso libero, nel passaporto del prodotto o nell'etichetta del prodotto. Le informazioni essenziali relative alla salute, alla sicurezza e ai diritti degli utilizzatori finali dovrebbero sempre essere fornite ai consumatori attraverso mezzi fisici ed essere accessibili tramite un vettore di dati incluso nel prodotto. Gli obblighi di informazione servono per indurre il cambio di comportamento necessario ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale del presente regolamento. Le informazioni pertinenti ai fini di una decisione di acquisto informata dovrebbero essere fornite al consumatore prima dell'acquisto del prodotto. Fornendo agli acquirenti e alle autorità pubbliche elementi solidi per confrontare i prodotti in base alla loro sostenibilità ambientale, gli obblighi di informazione dovrebbero orientare i consumatori e le autorità pubbliche verso scelte più sostenibili.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 24
(24)  Gli atti delegati che contengono obblighi di informazione possono anche determinare le classi di prestazione rispetto a uno o più parametri di prodotto, in modo da facilitare il confronto tra prodotti sulla base del parametro. Le classi di prestazione dovrebbero permettere di differenziare i prodotti in base alla loro sostenibilità relativa e potrebbero essere utilizzate sia dai consumatori che dalle autorità pubbliche. Esse sono pertanto intese a orientare il mercato verso prodotti più sostenibili.
(24)  Gli atti delegati che contengono obblighi di informazione possono anche determinare le classi di prestazione rispetto a uno o più parametri di prodotto, in modo da facilitare il confronto tra prodotti sulla base del parametro. Le classi di prestazione dovrebbero permettere di differenziare i prodotti in base alla loro sostenibilità relativa e potrebbero essere utilizzate sia dai consumatori che dalle autorità pubbliche. Esse sono pertanto intese a orientare il mercato verso prodotti più sostenibili, senza compromettere la funzionalità. Poiché gli obblighi di informazione sulla durabilità e sulla riparabilità dei prodotti svolgono un ruolo centrale per quanto riguarda la partecipazione dei consumatori a modelli di consumo sostenibili, il presente regolamento dovrebbe consentire di stabilire punteggi di riparabilità.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 26
(26)  Tra gli obblighi di informazione stabiliti dal presente regolamento dovrebbe figurare l'obbligo di rendere disponibile un passaporto del prodotto. Il passaporto del prodotto è uno strumento importante per mettere le informazioni a disposizione dei soggetti nell'intera catena del valore, e la sua disponibilità dovrebbe migliorare sensibilmente la tracciabilità da un punto all'altro della catena del valore di un prodotto. Il passaporto del prodotto dovrebbe tra l'altro aiutare i consumatori a compiere scelte consapevoli migliorando l'accesso alle informazioni sui prodotti di loro interesse, consentire ad altri operatori economici della catena del valore, quali riparatori o riciclatori, di accedere alle informazioni utili e permettere alle autorità nazionali competenti di svolgere le loro funzioni. A tal fine il passaporto del prodotto non dovrebbe sostituire ma affiancare le forme non digitali di trasmissione delle informazioni, quali le informazioni contenute nel manuale del prodotto o nell'etichetta. Il passaporto del prodotto dovrebbe poter essere utilizzato anche per trasmettere informazioni su altri aspetti della sostenibilità applicabili al gruppo di prodotti in causa a norma di altra legislazione dell'Unione.
(26)  Tra gli obblighi di informazione stabiliti dal presente regolamento dovrebbe figurare l'obbligo di rendere disponibile un passaporto del prodotto. Il passaporto del prodotto è uno strumento importante per mettere le informazioni a disposizione dei soggetti nell'intera catena del valore, e la sua disponibilità dovrebbe migliorare sensibilmente la tracciabilità da un punto all'altro della catena del valore di un prodotto. Il passaporto del prodotto dovrebbe tra l'altro aiutare i consumatori a compiere scelte consapevoli migliorando l'accesso ai prodotti di loro interesse, consentire agli operatori economici e ad altri attori della catena del valore, quali i riparatori professionisti, gli operatori economici indipendenti, i ricondizionatori o i riciclatori, di accedere alle informazioni utili e permettere alle autorità nazionali competenti di svolgere le loro funzioni senza compromettere la protezione delle informazioni commerciali riservate. A tal fine il passaporto del prodotto non dovrebbe sostituire ma affiancare le forme non digitali di trasmissione delle informazioni, quali le informazioni contenute nel manuale del prodotto o nell'etichetta. Il passaporto del prodotto dovrebbe poter essere utilizzato anche per trasmettere informazioni su altri aspetti della sostenibilità applicabili al gruppo di prodotti in causa a norma di altra legislazione dell'Unione.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 27
(27)  Per tener conto della natura e del mercato del prodotto, le informazioni da includere nel passaporto dovrebbero essere attentamente esaminate caso per caso in sede di definizione delle regole per ciascun prodotto. Per ottimizzare l'accesso alle informazioni che vi sono contenute tutelando nel contempo i diritti di proprietà intellettuale, il passaporto del prodotto deve essere concepito e attuato in modo da consentire un accesso differenziato alle informazioni in funzione del tipo di informazione e della tipologia di portatore di interessi. Analogamente, per evitare alle imprese e al pubblico costi sproporzionati rispetto ai benefici generali, il passaporto del prodotto dovrebbe essere specifico per l'articolo, il lotto o il modello di prodotto, in funzione, ad esempio, della complessità della catena del valore, delle dimensioni, della natura o dell'impatto dei prodotti in questione.
(27)  Per tener conto della natura e del mercato del prodotto, le informazioni da includere nel passaporto dovrebbero essere attentamente esaminate caso per caso in sede di definizione delle regole per ciascun prodotto, prendendo in considerazione i casi di articoli unici e la protezione delle informazioni commerciali riservate. Per ottimizzare l'accesso alle informazioni che vi sono contenute tutelando nel contempo i diritti di proprietà intellettuale, il passaporto del prodotto deve essere concepito e attuato in modo da consentire un accesso differenziato alle informazioni in funzione del tipo di informazione e della tipologia di portatore di interessi. Analogamente, per evitare alle imprese e al pubblico costi sproporzionati rispetto ai benefici generali, il passaporto del prodotto dovrebbe essere specifico per l'articolo, il lotto o il modello di prodotto, in funzione, ad esempio, della complessità della catena del valore, delle dimensioni, della natura o dell'impatto dei prodotti in questione. Il passaporto del prodotto dovrebbe rimanere disponibile almeno per la durata prevista di un prodotto specifico, ma con un margine adeguato per garantire che il passaporto del prodotto sia disponibile nei casi in cui il prodotto duri più a lungo del previsto.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 28
(28)  Al fine di garantire l'interoperabilità, è opportuno specificare i tipi di vettori di dati consentiti. Per lo stesso motivo, il vettore di dati e l'identificativo univoco del prodotto dovrebbero essere rilasciati conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per modificare il presente regolamento, alla luce dei progressi tecnici o scientifici, mediante la sostituzione o l'aggiunta di norme in conformità delle quali è possibile rilasciare il vettore di dati e gli identificativi univoci. In questo modo si dovrebbero assicurare la possibilità per tutti gli operatori economici di registrare e trasmettere le informazioni contenute nel passaporto del prodotto e la compatibilità dell'identificativo univoco con componenti esterni quali i dispositivi di scansione.
(28)  Al fine di garantire l'interoperabilità, è opportuno specificare i tipi di vettori di dati consentiti. Per lo stesso motivo, il vettore di dati e l'identificativo univoco del prodotto dovrebbero essere rilasciati conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale. I dati dovrebbero essere trasferibili tramite una rete di scambio dei dati interoperativa aperta senza blocco del fornitore. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per modificare il presente regolamento, alla luce dei progressi tecnici o scientifici, mediante la sostituzione o l'aggiunta di norme in conformità delle quali è possibile rilasciare il vettore di dati e gli identificativi univoci. In questo modo si dovrebbero assicurare la possibilità per tutti gli operatori economici di registrare e trasmettere le informazioni contenute nel passaporto del prodotto e la compatibilità dell'identificativo univoco con componenti esterni quali i dispositivi di scansione.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 29
(29)  Per non ritardare inutilmente l'introduzione di specifiche di progettazione ecocompatibile diverse dal passaporto del prodotto o per assicurare l'attuazione efficace del passaporto, la Commissione dovrebbe poter dispensare dall'obbligo di passaporto i gruppi di prodotti per i quali non sono disponibili specifiche tecniche relative ai requisiti essenziali per la progettazione tecnica e per il funzionamento del passaporto del prodotto. Analogamente, onde evitare oneri amministrativi superflui per gli operatori economici, la Commissione dovrebbe poter dispensare dall'obbligo di passaporto i gruppi di prodotti per i quali altra legislazione dell'Unione prevede già un sistema per la trasmissione digitale delle informazioni sul prodotto che consente ai soggetti nella catena del valore di accedere alle informazioni pertinenti e facilita la verifica della conformità del prodotto da parte delle autorità nazionali competenti. Le deroghe dovrebbero essere riesaminate periodicamente tenendo conto dell'ulteriore disponibilità di specifiche tecniche.
(29)  Per non ritardare inutilmente l'introduzione di specifiche di progettazione ecocompatibile diverse dal passaporto del prodotto o per assicurare l'attuazione efficace del passaporto, la Commissione dovrebbe poter dispensare dall'obbligo di passaporto i gruppi di prodotti per i quali non sono disponibili specifiche tecniche relative ai requisiti essenziali per la progettazione tecnica e per il funzionamento del passaporto del prodotto. Analogamente, onde evitare oneri amministrativi superflui per gli operatori economici, la Commissione dovrebbe poter dispensare in via eccezionale dall'obbligo di passaporto i gruppi di prodotti per i quali altra legislazione dell'Unione prevede già un sistema per la trasmissione digitale delle informazioni sul prodotto che consente ai soggetti nella catena del valore di accedere alle informazioni pertinenti e facilita la verifica della conformità del prodotto da parte delle autorità nazionali competenti. Le deroghe dovrebbero essere riesaminate periodicamente tenendo conto dell'ulteriore disponibilità di specifiche tecniche e, se possibile, soppresse.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 33
(33)  Per assicurare l'introduzione efficace del passaporto del prodotto, la progettazione tecnica, le prescrizioni in materia di dati e il funzionamento del passaporto del prodotto dovrebbero rispettare una serie di requisiti tecnici essenziali. Le specifiche dovrebbero costituire la base per un'adozione coerente del passaporto del prodotto in tutti i settori. Perché i requisiti essenziali siano attuati efficacemente è opportuno stabilire specifiche tecniche sotto forma di norma armonizzata i cui riferimenti siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale o, in alternativa, sotto forma di una specifica comune adottata dalla Commissione. La progettazione tecnica dovrebbe assicurare che il passaporto del prodotto dia accesso ai dati in modo sicuro, nel rispetto delle norme in materia dei dati personali. Il passaporto digitale del prodotto sarà sviluppato nell'ambito di un dialogo aperto con i partner internazionali, in modo tale che le loro opinioni siano prese in considerazione all'atto di elaborare le specifiche tecniche e affinché le specifiche aiutino a eliminare gli ostacoli al commercio dei prodotti più ecologici e a ridurre i costi degli investimenti sostenibili, della commercializzazione e della conformità. Al fine di garantirne l'efficace attuazione, le specifiche e i requisiti tecnici relativi alla tracciabilità in tutta la catena del valore dovrebbero essere elaborati, per quanto possibile, sulla base di un approccio consensuale e del coinvolgimento, dell'adesione e della collaborazione effettiva di svariati soggetti, tra cui organismi di normazione, associazioni di categoria, organizzazioni di consumatori, esperti, ONG e partner internazionali, comprese le economie in via di sviluppo.
(33)  Per assicurare l'introduzione efficace del passaporto del prodotto, la progettazione tecnica, le prescrizioni in materia di dati e il funzionamento del passaporto del prodotto dovrebbero rispettare una serie di requisiti tecnici essenziali. Le specifiche dovrebbero costituire la base per un'adozione coerente del passaporto del prodotto in tutti i settori. Perché i requisiti essenziali siano attuati efficacemente è opportuno stabilire specifiche tecniche sotto forma di norma armonizzata i cui riferimenti siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale o, in alternativa, sotto forma di una specifica comune adottata dalla Commissione. La progettazione tecnica dovrebbe assicurare che il passaporto del prodotto dia accesso ai dati in modo sicuro, nel rispetto delle norme in materia dei dati personali. Il passaporto digitale del prodotto sarà sviluppato nell'ambito di un dialogo aperto con i partner internazionali, in modo tale che le loro opinioni siano prese in considerazione all'atto di elaborare le specifiche tecniche e affinché le specifiche aiutino a eliminare gli ostacoli al commercio dei prodotti più ecologici con cicli di vita estesi e circolarità, a ridurre i costi degli investimenti sostenibili, della commercializzazione e della conformità e a sostenere l'innovazione. Al fine di garantirne l'efficace attuazione, le specifiche e i requisiti tecnici relativi alla tracciabilità in tutta la catena del valore dovrebbero essere elaborati, per quanto possibile, sulla base di un approccio consensuale e del coinvolgimento, dell'adesione e della collaborazione effettiva di svariati soggetti, tra cui organismi di normazione, associazioni di categoria, start-up, organizzazioni di consumatori, esperti, ONG e partner internazionali, comprese le economie in via di sviluppo.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 35
(35)  Il trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme alle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali da parte delle autorità nazionali competenti degli Stati membri dovrebbe avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio66. Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione dovrebbe avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio67.
(35)  Il trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme alle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali da parte delle autorità nazionali competenti degli Stati membri dovrebbe avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio66, prestando particolare attenzione ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione dovrebbe avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio67. I dati personali degli utilizzatori finali non dovrebbero essere conservati nel passaporto digitale del prodotto.
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66 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
66 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
67 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
67 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 39
(39)  Per orientare i consumatori verso scelte più sostenibili, le etichette dovrebbero fornire, se imposto dagli atti delegati adottati in applicazione del presente regolamento, informazioni che consentano un efficace confronto dei prodotti, ad esempio indicando le classi di prestazione. Per quanto riguarda nello specifico i consumatori, le etichette fisiche possono costituire una fonte supplementare di informazioni presso il luogo di vendita. Esse possono fornire ai consumatori un rapido orientamento visivo per distinguere i prodotti in base alle loro prestazioni rispetto a un parametro di prodotto specifico o a un insieme di parametri di prodotto. Ove opportuno, le etichette fisiche dovrebbero inoltre consentire l'accesso a informazioni supplementari recando riferimenti specifici quali indirizzi di siti web, codici QR dinamici, collegamenti a etichette online o altri mezzi opportuni orientati al consumatore. Nel relativo atto delegato la Commissione dovrebbe stabilire il modo più efficace per esporre le etichette, anche nel caso delle vendite a distanza online, tenendo conto delle implicazioni per i clienti e gli operatori economici e delle caratteristiche dei prodotti. La Commissione può anche disporre che l'etichetta sia stampata sull'imballaggio del prodotto.
(39)  Per orientare i consumatori verso scelte sostenibili, le etichette dovrebbero fornire, se imposto dagli atti delegati adottati in applicazione del presente regolamento, informazioni chiare e facilmente comprensibili che consentano un efficace confronto dei prodotti, ad esempio indicando le classi di prestazione. Per quanto riguarda nello specifico i consumatori, le etichette fisiche possono costituire una fonte supplementare di informazioni presso il luogo di vendita. Esse possono fornire ai consumatori un rapido orientamento visivo per distinguere i prodotti in base alle loro prestazioni rispetto a un parametro di prodotto specifico o a un insieme di parametri di prodotto. Ove opportuno, le etichette fisiche dovrebbero inoltre consentire l'accesso a informazioni supplementari recando riferimenti specifici quali indirizzi di siti web, codici QR dinamici, collegamenti a etichette online o altri mezzi opportuni orientati al consumatore. Nel relativo atto delegato la Commissione dovrebbe stabilire il modo più efficace per esporre le etichette, anche nel caso delle vendite a distanza online, tenendo conto delle implicazioni per i clienti e gli operatori economici e delle caratteristiche dei prodotti. La Commissione può anche disporre che l'etichetta sia stampata sull'imballaggio del prodotto.
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 41
(41)  I consumatori dovrebbero essere protetti dalle informazioni ingannevoli che potrebbero ostacolare la scelta di prodotti più sostenibili. Per questo motivo dovrebbe essere vietata l'immissione sul mercato dei prodotti muniti di un'etichetta che imita le etichette previste dal presente regolamento.
(41)  I consumatori dovrebbero essere protetti dalle informazioni ingannevoli che potrebbero ostacolare la scelta di prodotti più sostenibili. Per questo motivo dovrebbe essere vietata l'immissione sul mercato dei prodotti muniti di un'etichetta con informazioni false o contraddittorie o che imita le etichette previste dal presente regolamento. Dovrebbe tuttavia essere possibile continuare a esporre il marchio Ecolabel UE o altri marchi di qualità ecologica di tipo I esistenti di cui al regolamento (CE) n. 66/2010.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 42
(42)  Per conseguire nel modo più efficiente possibile gli obiettivi del Green Deal europeo e trattare in primo luogo i prodotti con l'impatto maggiore, la Commissione dovrebbe stabilire un ordine di priorità per i prodotti da disciplinare a norma del presente regolamento e le relative specifiche. La Commissione, sulla base del processo seguito per stabilire le priorità a norma della direttiva 2009/125/CE, dovrebbe adottare un piano di lavoro, di durata non inferiore a tre anni, contenente un elenco dei gruppi di prodotti per i quali prevede di adottare atti delegati e gli aspetti del prodotto per i quali intende adottare atti delegati aventi applicazione orizzontale. La Commissione dovrebbe stabilire le proprie priorità sulla base di una serie di criteri riguardanti in particolare il potenziale contributo degli atti delegati agli obiettivi dell'Unione in materia di clima, ambiente ed energia e il loro potenziale di miglioramento degli aspetti del prodotto prescelti, senza che ciò comporti costi sproporzionati per il pubblico e per gli operatori economici. Alla luce della loro importanza per il conseguimento degli obiettivi energetici dell'Unione, i piani di lavoro dovrebbero prevedere una quantità sufficiente di azioni relative ai prodotti connessi all'energia. Inoltre è opportuno consultare gli Stati membri e i portatori di interessi attraverso il forum sulla progettazione ecocompatibile. Data la complementarità tra il presente regolamento e il regolamento (UE) 2017/1369 sui prodotti connessi all'energia, è opportuno allineare i calendari del piano di lavoro di cui al presente regolamento e di quello previsto a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1369.
(42)  Per conseguire nel modo più efficiente possibile gli obiettivi del Green Deal europeo e trattare in primo luogo i prodotti con l'impatto maggiore, la Commissione dovrebbe stabilire un ordine di priorità per i prodotti da disciplinare a norma del presente regolamento e le relative specifiche. La Commissione, sulla base del processo seguito per stabilire le priorità a norma della direttiva 2009/125/CE, dovrebbe adottare un piano di lavoro, di durata non inferiore a tre anni, contenente un elenco dei gruppi di prodotti per i quali prevede di adottare atti delegati e gli aspetti del prodotto per i quali intende adottare atti delegati aventi applicazione orizzontale, e i tempi stimati per la loro istituzione. Il piano di lavoro e i suoi aggiornamenti dovrebbero essere disponibili al pubblico e presentati al Parlamento europeo prima della loro adozione. La Commissione dovrebbe considerare in particolare i gruppi di prodotti identificati nel presente regolamento e stabilire le proprie priorità sulla base di una serie di criteri riguardanti in particolare il contributo degli atti delegati agli obiettivi dell'Unione in materia di clima, ambiente ed energia e il loro potenziale di miglioramento degli aspetti del prodotto prescelti, senza che ciò comporti costi sproporzionati per il pubblico e per gli operatori economici. Alla luce della loro importanza per il conseguimento degli obiettivi energetici dell'Unione, i piani di lavoro dovrebbero prevedere una quantità sufficiente di azioni relative ai prodotti connessi all'energia. Inoltre è opportuno consultare gli Stati membri e i portatori di interessi attraverso il forum sulla progettazione ecocompatibile. Data la complementarità tra il presente regolamento e il regolamento (UE) 2017/1369 sui prodotti connessi all'energia, è opportuno allineare i calendari del piano di lavoro di cui al presente regolamento e di quello previsto a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1369.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)
(42 bis)  L'industria del cemento, uno dei settori a più alta intensità energetica, di materiale e di carbonio, è attualmente responsabile approssimativamente del 7 % delle emissioni globali e del 4 % delle emissioni di CO2 dell'UE1 bis, il che lo rende un settore chiave per allinearsi il più rapidamente possibile all'accordo di Parigi sul clima e agli obiettivi climatici dell'Unione. Sebbene i prodotti da costruzione, compreso il cemento, debbano essere disciplinati dal [prossimo regolamento che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011 (2022/0094 COD)], essi restano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Per evitare una carenza di specifiche di prodotto urgentemente necessarie al conseguimento dei nostri obiettivi climatici e ambientali, qualunque assenza di specifiche di prestazione e obblighi di informazione adeguati a norma del [prossimo regolamento che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011 (2022/0094 COD)] comporterebbe la loro inclusione nel successivo piano di lavoro di cui al presente regolamento.
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1 bis Decarbonisation options for the cement industry (Opzioni per la decarbonizzazione dell'industria del cemento), EUR 31378 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2023, ISBN 978-92-76-61599-6, doi: 10.2760/174037, JRC131246.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 43
(43)  Per quanto concerne i prodotti da costruzione, il presente regolamento dovrebbe stabilire le specifiche per i prodotti finali solo quando è improbabile che gli obblighi sanciti dal [regolamento riveduto sui prodotti da costruzione] e la relativa attuazione raggiungano in misura sufficiente gli obiettivi di sostenibilità ambientale perseguiti dal presente regolamento. Nel formulare i piani di lavoro, la Commissione dovrebbe tenere conto del fatto che, in linea con la prassi attuale, per i prodotti connessi all'energia che sono anche prodotti da costruzione [il regolamento riveduto sui prodotti da costruzione] farà prevalere i requisiti di sostenibilità stabiliti dal presente regolamento. Ciò dovrebbe valere, ad esempio, per gli apparecchi per il riscaldamento, le caldaie, le pompe di calore, gli apparecchi per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, i ventilatori, i sistemi di raffreddamento e di ventilazione e i prodotti fotovoltaici (esclusi i pannelli fotovoltaici integrati negli edifici). In relazione a questi prodotti, il [regolamento riveduto sui prodotti da costruzione] può intervenire, ove necessario, in modo complementare, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza, tenendo conto anche di altra legislazione dell'Unione in materia di prodotti quali gli apparecchi a gas, i prodotti a bassa tensione e i macchinari.
(43)  Nel formulare i piani di lavoro, la Commissione dovrebbe tenere conto del fatto che, in linea con la prassi attuale, per i prodotti connessi all'energia che sono anche prodotti da costruzione [il regolamento riveduto sui prodotti da costruzione] farà prevalere i requisiti di sostenibilità stabiliti dal presente regolamento. Ciò dovrebbe valere, ad esempio, per gli apparecchi per il riscaldamento, le caldaie, le pompe di calore, gli apparecchi per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, i ventilatori, i sistemi di raffreddamento e di ventilazione e i prodotti fotovoltaici (esclusi i pannelli fotovoltaici integrati negli edifici). In relazione a questi prodotti, il [regolamento riveduto sui prodotti da costruzione] può intervenire, ove necessario, in modo complementare, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza, tenendo conto anche di altra legislazione dell'Unione in materia di prodotti quali gli apparecchi a gas, i prodotti a bassa tensione e i macchinari.
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 44
(44)  Al fine di incentivare l'autoregolamentazione quale valida alternativa agli approcci normativi, il presente regolamento dovrebbe, in continuità con la direttiva 2009/125/CE, prevedere la possibilità per l'industria di presentare misure di autoregolamentazione. La Commissione dovrebbe valutare le misure di autoregolamentazione proposte dall'industria, unitamente alle informazioni e alle prove presentate dai firmatari, anche alla luce degli impegni commerciali dell'Unione a livello internazionale e della necessità di garantire la coerenza con il diritto dell'Unione. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare e aggiornare un atto che elenchi le misure di autoregolamentazione considerate valide alternative a un atto delegato che stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile. È opportuno, per esempio in considerazione degli sviluppi tecnologici o di mercato riguardanti il gruppo di prodotti, che la Commissione possa esigere una versione riveduta della misura di autoregolamentazione ogniqualvolta lo ritenga necessario. Dopo che una misura di autoregolamentazione è elencata in un atto di esecuzione, gli operatori economici hanno la legittima aspettativa che la Commissione non adotti un atto delegato che definisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per il gruppo di prodotti. Non è tuttavia escluso che la Commissione possa adottare specifiche di progettazione ecocompatibile orizzontali, applicabili anche ai prodotti oggetto di una misura di autoregolamentazione riconosciuta, per gli aspetti del prodotto non contemplati dalla misura. Se ritiene che una misura di autoregolamentazione non soddisfi più i criteri stabiliti nel presente regolamento, la Commissione dovrebbe eliminarla dall'atto di esecuzione che elenca le misure di autoregolamentazione riconosciute. Successivamente è possibile stabilire, in conformità del presente regolamento, le specifiche di progettazione ecocompatibile per i gruppi di prodotti precedentemente contemplati dalla misura di autoregolamentazione.
(44)  Al fine di incentivare l'autoregolamentazione quale valida alternativa agli approcci normativi, il presente regolamento dovrebbe, in continuità con la direttiva 2009/125/CE, prevedere la possibilità per l'industria di presentare misure di autoregolamentazione qualora tali prodotti o gruppi di prodotti non siano inclusi nel piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile. Le misure di autoregolamentazione dovrebbero essere allineate agli obiettivi del presente regolamento. La Commissione dovrebbe valutare le misure di autoregolamentazione proposte dall'industria, unitamente alle informazioni e alle prove presentate dai firmatari, anche alla luce degli impegni commerciali dell'Unione a livello internazionale e della necessità di garantire la coerenza con il diritto dell'Unione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per adottare e aggiornare un atto che elenchi le misure di autoregolamentazione considerate valide alternative a un atto delegato che stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile. È opportuno, per esempio in considerazione degli sviluppi tecnologici o di mercato riguardanti il gruppo di prodotti, che la Commissione possa esigere una versione riveduta della misura di autoregolamentazione ogniqualvolta lo ritenga necessario. Dopo che una misura di autoregolamentazione è elencata in un atto delegato, gli operatori economici hanno la legittima aspettativa che la Commissione non adotti un atto delegato che definisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per il gruppo di prodotti. Non è tuttavia escluso che la Commissione possa adottare specifiche di progettazione ecocompatibile orizzontali, applicabili anche ai prodotti oggetto di una misura di autoregolamentazione riconosciuta, per gli aspetti del prodotto non contemplati dalla misura. Se ritiene che una misura di autoregolamentazione non soddisfi più i criteri stabiliti nel presente regolamento, la Commissione dovrebbe eliminarla dall'atto delegato che elenca le misure di autoregolamentazione riconosciute. Successivamente è possibile stabilire, in conformità del presente regolamento, le specifiche di progettazione ecocompatibile per i gruppi di prodotti precedentemente contemplati dalla misura di autoregolamentazione.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 45
(45)  Le micro, piccole e medie imprese (PMI) potrebbero trarre grandi benefici da un aumento della domanda di prodotti sostenibili, ma potrebbero anche incorrere in costi e difficoltà a causa di alcune prescrizioni. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero, nei rispettivi settori di competenza, fornire informazioni adeguate, assicurare una formazione mirata e specializzata ed erogare assistenza e sostegno specifici, anche sotto il profilo finanziario, alle PMI attive nella fabbricazione di prodotti per i quali sono stabilite specifiche di progettazione ecocompatibile. Tale intervento dovrebbe consistere ad esempio, nel calcolo dell'impronta ambientale dei prodotti e nell'attuazione tecnica del passaporto del prodotto. L'intervento degli Stati membri dovrebbe essere conforme alle norme in materia di aiuti di Stato.
(45)  Le micro, piccole e medie imprese (PMI) potrebbero trarre grandi benefici da un aumento della domanda di prodotti sostenibili, ma potrebbero anche incorrere in costi e difficoltà a causa di alcune prescrizioni. Per sostenere le PMI, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero, nei rispettivi settori di competenza, fornire informazioni adeguate, assicurare una formazione mirata e specializzata ed erogare assistenza e sostegno specifici, anche sotto il profilo finanziario mediante strumenti di sostegno e finanziari esistenti, alle microimprese e alle PMI attive nella fabbricazione di prodotti per i quali sono stabilite specifiche di progettazione ecocompatibile. Tali misure dovrebbero comprendere almeno meccanismi specifici per facilitare il rispetto dei requisiti stabiliti nel passaporto del prodotto e lo svolgimento di valutazioni del ciclo di vita. L'intervento degli Stati membri dovrebbe essere conforme alle norme in materia di aiuti di Stato.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 46
(46)  La distruzione dei prodotti di consumo invenduti, quali prodotti tessili e calzature, da parte degli operatori economici sta diventando un problema ambientale diffuso in tutta l'Unione, in particolare a causa della rapida crescita delle vendite online. Si tratta di una perdita di risorse economiche preziose, in quanto i beni sono prodotti, trasportati e successivamente distrutti senza mai essere utilizzati per lo scopo previsto. È dunque necessario, nell'interesse della tutela dell'ambiente, che il presente regolamento istituisca un quadro per impedire la distruzione dei prodotti invenduti destinati in primo luogo ai consumatori conformemente alla direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio69, compresi i prodotti che sono stati restituiti dal consumatore in virtù del suo diritto di recesso di cui alla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio70. In questo modo si ridurrà l'impatto ambientale di tali prodotti limitando la produzione di rifiuti e disincentivando la sovrapproduzione. Dato che diversi Stati membri hanno introdotto una legislazione nazionale sulla distruzione dei prodotti di consumo invenduti, creando in tal modo distorsioni del mercato, sono necessarie regole armonizzate su questa pratica affinché i distributori, i dettaglianti e gli altri operatori economici siano soggetti alle stesse regole e agli stessi incentivi in tutti gli Stati membri.
(46)  La distruzione dei prodotti di consumo invenduti, quali prodotti tessili e calzature, nonché apparecchiature o dispositivi elettrici ed elettronici, da parte degli operatori economici sta diventando un problema ambientale diffuso in tutta l'Unione, in particolare a causa della rapida crescita delle vendite online. Si tratta di una perdita di risorse economiche preziose, in quanto i beni sono prodotti, trasportati e successivamente distrutti senza mai essere utilizzati per lo scopo previsto. È dunque necessario, nell'interesse della tutela dell'ambiente, che il presente regolamento istituisca un quadro per impedire la distruzione dei prodotti invenduti destinati in primo luogo ai consumatori conformemente alla direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio69, compresi i prodotti che sono stati restituiti dal consumatore in virtù del suo diritto di recesso di cui alla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio70. In questo modo si ridurrà l'impatto ambientale di tali prodotti limitando la produzione di rifiuti e disincentivando la sovrapproduzione. Dato che diversi Stati membri hanno introdotto una legislazione nazionale sulla distruzione dei prodotti di consumo invenduti, creando in tal modo distorsioni del mercato, sono necessarie regole armonizzate su questa pratica affinché i distributori, i dettaglianti e gli altri operatori economici siano soggetti alle stesse regole e agli stessi incentivi in tutti gli Stati membri.
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69 Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).
69 Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).
70 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
70 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 47
(47)  Per disincentivare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti e generare ulteriori dati sull'entità di tale pratica, il presente regolamento dovrebbe introdurre un obbligo di trasparenza per gli operatori economici che detengono prodotti di consumo nell'Unione, imponendo loro di divulgare informazioni sul numero di prodotti di consumo invenduti di cui si disfano ogni anno. L'operatore economico dovrebbe indicare il tipo o la categoria del prodotto, i motivi per cui se ne disfa e lo consegna perché sia sottoposto a successive operazioni di trattamento dei rifiuti. Se da un lato gli operatori economici dovrebbero essere liberi di determinare le modalità di divulgazione di tali informazioni in modo adeguato al loro contesto imprenditoriale, dall'altro si dovrebbe considerare buona prassi, ove applicabile, includere le informazioni necessarie in una dichiarazione di carattere non finanziario accessibile al pubblico redatta conformemente all'articolo 19 bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio71.
(47)  Per disincentivare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti e generare ulteriori dati sull'entità di tale pratica, il presente regolamento dovrebbe introdurre un obbligo di trasparenza per gli operatori economici che detengono prodotti di consumo nell'Unione, imponendo loro di divulgare informazioni sul numero di prodotti di consumo invenduti di cui si disfano ogni anno su un sito web della Commissione. Gli operatori economici dovrebbero indicare il tipo o la categoria del prodotto, i motivi per cui se ne disfano e lo consegnano perché sia sottoposto a successive operazioni di trattamento dei rifiuti. Si dovrebbe altresì considerare buona prassi, ove applicabile, includere le informazioni necessarie in una dichiarazione di carattere non finanziario accessibile al pubblico redatta conformemente all'articolo 19 bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio71.
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71 Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
71 Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 48
(48)  Onde evitare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti, laddove sia praticata, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE allo scopo di integrare il presente regolamento vietando la distruzione di tali prodotti. Data l'ampia gamma di prodotti che potrebbero essere distrutti senza mai essere venduti o utilizzati, è necessario che il presente regolamento preveda tale conferimento di potere. Il divieto stabilito negli atti delegati dovrebbe però applicarsi a gruppi di prodotti specifici da determinare sulla base di una valutazione, da parte della Commissione, della portata reale di questa pratica, tenendo conto, se del caso, delle informazioni messe a disposizione dagli operatori economici. Affinché tale obbligo sia proporzionato, la Commissione dovrebbe prevedere deroghe specifiche in base alle quali la distruzione dei prodotti di consumo invenduti possa continuare a essere autorizzata, ad esempio per motivi di salute e sicurezza. Per monitorare l'efficacia del divieto e disincentivare l'elusione, gli operatori economici dovrebbero essere tenuti a rendere noto il numero di prodotti di consumo invenduti distrutti e i motivi della loro distruzione a norma delle deroghe applicabili. Onde evitare indebiti oneri amministrativi per le PMI, esse dovrebbero essere dispensate dall'obbligo di rendere noti i prodotti invenduti di cui si disfano e dal divieto di disfarsi di gruppi di prodotti specifici stabiliti negli atti delegati. Se tuttavia sussistono prove ragionevoli del fatto che le PMI possono essere usate per eludere i suddetti obblighi, la Commissione dovrebbe poter esigere, negli delegati, che per alcuni gruppi di prodotti gli obblighi si applichino anche alle micro, piccole o medie imprese.
(48)  Onde evitare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti, laddove sia praticata, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE allo scopo di integrare il presente regolamento vietando la distruzione di tali prodotti. Data l'ampia gamma di prodotti che potrebbero essere distrutti senza mai essere venduti o utilizzati, è necessario che il presente regolamento preveda tale conferimento di potere. Il divieto stabilito negli atti delegati dovrebbe però applicarsi a gruppi di prodotti specifici da determinare sulla base di una valutazione, da parte della Commissione, della portata reale di questa pratica, tenendo conto, se del caso, delle informazioni messe a disposizione dagli operatori economici. Affinché tale obbligo sia proporzionato, la Commissione dovrebbe prevedere deroghe specifiche in base alle quali la distruzione dei prodotti di consumo invenduti possa continuare a essere autorizzata, ad esempio per motivi di salute e sicurezza. La Commissione dovrebbe inoltre fornire agli operatori economici un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove prescrizioni di un tale divieto. Per monitorare l'efficacia del divieto e disincentivare l'elusione, gli operatori economici dovrebbero essere tenuti a rendere noto il numero di prodotti di consumo invenduti distrutti e i motivi della loro distruzione a norma delle deroghe applicabili. Infine, onde evitare indebiti oneri amministrativi per le piccole e medie imprese e le microimprese, esse dovrebbero essere dispensate dall'obbligo di rendere noti i prodotti invenduti di cui si disfano e dal divieto di disfarsi di gruppi di prodotti specifici stabiliti negli atti delegati. Se tuttavia sussistono prove ragionevoli del fatto che le piccole e medie imprese e le microimprese possono essere usate per eludere i suddetti obblighi, la Commissione dovrebbe poter esigere, negli delegati, che per alcuni gruppi di prodotti gli obblighi si applichino anche alle micro, piccole o medie imprese. Dopo un anno dalla ... [data di entrata in vigore del presente regolamento], la distruzione dei prodotti di consumo invenduti da parte degli operatori economici dovrebbe essere vietata per i tessili e le calzature, nonché per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, dato che esistono prove sufficienti a dimostrare che la distruzione di tali prodotti avviene e che è dannosa per l'ambiente.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 59
(59)  È essenziale che i mercati online cooperino strettamente con le autorità di vigilanza del mercato. Ai prestatori di servizi della società dell'informazione è imposto un obbligo di cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio74 in relazione ai prodotti disciplinati da tale regolamento, compresi i prodotti per i quali sono stabilite specifiche di progettazione ecocompatibile. Per migliorare ulteriormente la cooperazione volta a contrastare i contenuti illegali connessi ai prodotti non conformi, il presente regolamento dovrebbe prevedere obblighi concreti per mettere in pratica tale cooperazione nei mercati online. Ad esempio, le autorità di vigilanza del mercato migliorano costantemente gli strumenti tecnologici di cui si avvalgono per la vigilanza dei mercati online, al fine di individuare i prodotti non conformi venduti online. Affinché tali strumenti siano operativi, i mercati online dovrebbero concedere l'accesso alle proprie interfacce. Le autorità di vigilanza del mercato potrebbero anche dover recuperare dati dai mercati online.
(59)  È essenziale che i mercati online cooperino strettamente con le autorità di vigilanza del mercato. Ai prestatori di servizi della società dell'informazione è imposto un obbligo di cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio74 in relazione ai prodotti disciplinati da tale regolamento, compresi i prodotti per i quali sono stabilite specifiche di progettazione ecocompatibile. Al fine di tenere il passo con gli sviluppi tecnologici e i nuovi mezzi di vendita, gli obblighi di conformità dal momento della progettazione stabiliti per i fornitori dei mercati online all'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio74 bis dovrebbero applicarsi ai fini delle informazioni richieste dall'articolo 25 e dall'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento e, se del caso, per i requisiti stabiliti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 del presente regolamento. L'applicazione di tali obblighi dovrebbe essere soggetta alle norme di cui al capo IV del regolamento (UE) 2022/2065. Ai fini dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065, i fornitori dei mercati online dovrebbero utilizzare almeno il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020. Dovrebbe essere prevista la possibilità che il punto di contatto unico di cui al presente regolamento sia identico al punto di contatto di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/2065, senza che sia compromesso l'obiettivo di affrontare in modo rapido e specifico le questioni legate alla sicurezza dei prodotti.
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74 Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
74 Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
74 bis Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277, del 27.10.2022, pag. 1).
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 68
(68)  In assenza di norme armonizzate, il ricorso a specifiche comuni dovrebbe fungere da soluzione di ripiego per facilitare l'obbligo del fabbricante di rispettare le specifiche di progettazione ecocompatibile, ad esempio quando il processo di normazione è bloccato a causa della mancanza di consenso tra i portatori di interessi o quando vi sono ritardi indebiti nella definizione di una norma armonizzata. Tali ritardi potrebbero verificarsi ad esempio quando non è raggiunta la qualità richiesta. Il ricorso a tale soluzione dovrebbe anche essere possibile se la Commissione ha limitato o ritirato i riferimenti alle norme armonizzate in conformità dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1025/2012. Anche il rispetto delle specifiche comuni dovrebbe conferire la presunzione di conformità.
(68)  L'attuale quadro dell'UE in materia di normazione, che si basa sui principi del cosiddetto "nuovo approccio" e sul regolamento (UE) n. 1025/2012, rappresenta il quadro per elaborare norme che conferiscono presunzione di conformità alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento. In assenza di riferimenti pertinenti a norme armonizzate, il ricorso a specifiche comuni, mediante l'adozione di atti di esecuzione, dovrebbe fungere da soluzione di ripiego per facilitare l'obbligo del fabbricante di rispettare le specifiche di progettazione ecocompatibile, ad esempio quando il processo di normazione è bloccato a causa della mancanza di consenso tra i portatori di interessi o quando vi sono ritardi indebiti nella definizione di una norma armonizzata e il termine prescritto non può essere rispettato. Tali ritardi potrebbero verificarsi ad esempio quando non è raggiunta la qualità richiesta. Il ricorso a tale soluzione dovrebbe anche essere possibile se la Commissione ha limitato o ritirato i riferimenti alle norme armonizzate in conformità dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1025/2012. Anche il rispetto delle specifiche comuni dovrebbe conferire la presunzione di conformità. Al fine di garantire l'efficienza, la Commissione dovrebbe coinvolgere i pertinenti portatori di interessi nel processo di definizione delle specifiche comuni applicabili alle specifiche di progettazione ecocompatibile del presente regolamento.
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 86
(86)  Al fine di incentivare i consumatori a compiere scelte sostenibili, in particolare quando i prodotti più sostenibili non sono sufficientemente accessibili dal punto di vista economico, è opportuno introdurre meccanismi quali eco-buoni e tassazione verde. Se gli Stati membri decidono di ricorrere a incentivi per premiare i prodotti con le prestazioni migliori tra quelli per i quali sono state stabilite classi di prestazione mediante atti delegati adottati in applicazione del presente regolamento, salvo diversa indicazione nel pertinente atto delegato tali incentivi dovrebbero riguardare le due classi di prestazione popolate più alte. Gli Stati membri tuttavia non dovrebbero poter vietare l'immissione sul mercato di un prodotto sulla base della sua classe di prestazione. Per lo stesso motivo, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di integrare il presente regolamento precisando ulteriormente a quali parametri di prodotto o relativi livelli di prestazione si riferiscono gli incentivi degli Stati membri, nel caso in cui nell'atto delegato applicabile non sia determinata alcuna classe di prestazione o in cui le classi di prestazione siano stabilite in relazione a una pluralità di parametri di prodotto. L'introduzione di incentivi da parte degli Stati membri non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.
(86)  Al fine di incentivare i consumatori a compiere scelte sostenibili, in particolare quando i prodotti più sostenibili non sono sufficientemente accessibili dal punto di vista economico, è opportuno introdurre meccanismi quali eco-buoni, che potranno essere utilizzati unicamente per acquistare prodotti e servizi che rispettano l'ambiente, e tassazione verde. Se gli Stati membri decidono di ricorrere a incentivi per premiare i prodotti con le prestazioni migliori tra quelli per i quali sono state stabilite classi di prestazione mediante atti delegati adottati in applicazione del presente regolamento, salvo diversa indicazione nel pertinente atto delegato tali incentivi dovrebbero riguardare le due classi di prestazione popolate più alte. Gli Stati membri tuttavia non dovrebbero poter vietare l'immissione sul mercato di un prodotto sulla base della sua classe di prestazione. Per lo stesso motivo, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di integrare il presente regolamento precisando ulteriormente a quali parametri di prodotto o relativi livelli di prestazione si riferiscono gli incentivi degli Stati membri, nel caso in cui nell'atto delegato applicabile non sia determinata alcuna classe di prestazione o in cui le classi di prestazione siano stabilite in relazione a una pluralità di parametri di prodotto. L'introduzione di incentivi da parte degli Stati membri non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 87
(87)  Gli appalti pubblici rappresentano il 14 % del PIL dell'Unione. Per contribuire all'obiettivo della neutralità climatica, del miglioramento dell'efficienza sotto il profilo energetico e delle risorse e della transizione verso un'economia circolare che tutela la salute pubblica e la biodiversità, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per imporre, se del caso, alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori quali definiti nelle direttive 2014/24/UE78 e 2014/25/UE79 del Parlamento europeo e del Consiglio di allineare i loro appalti a criteri od obiettivi specifici in materia di appalti pubblici verdi che dovranno essere stabiliti negli atti delegati adottati in applicazione del presente regolamento. I criteri o gli obiettivi fissati dagli atti delegati per gruppi di prodotti specifici dovrebbero essere rispettati non solo quando i prodotti sono acquistati direttamente nell'ambito di appalti pubblici di forniture, ma anche nell'ambito di appalti pubblici di lavori o di servizi se i prodotti sono utilizzati per attività che costituiscono l'oggetto degli appalti. Rispetto a un approccio volontario, l'introduzione di criteri od obiettivi obbligatori farà sì che sia sfruttato al meglio l'effetto leva della spesa pubblica per stimolare la domanda di prodotti più efficienti. I criteri dovrebbero essere trasparenti, obiettivi e non discriminatori.
(87)  Gli appalti pubblici rappresentano il 14 % del PIL dell'Unione. Per contribuire all'obiettivo della neutralità climatica, del miglioramento dell'efficienza sotto il profilo energetico e delle risorse e della transizione verso un'economia circolare che tutela la salute pubblica e la biodiversità, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per imporre, se del caso, alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori quali definiti nelle direttive 2014/24/UE78 e 2014/25/UE79 del Parlamento europeo e del Consiglio di allineare i loro appalti a criteri od obiettivi specifici in materia di appalti pubblici verdi che dovranno essere stabiliti negli atti delegati adottati in applicazione del presente regolamento. I criteri o gli obiettivi fissati dagli atti delegati per gruppi di prodotti specifici dovrebbero essere rispettati non solo quando i prodotti sono acquistati direttamente nell'ambito di appalti pubblici di forniture, ma anche nell'ambito di appalti pubblici di lavori o di servizi se i prodotti sono utilizzati per attività che costituiscono l'oggetto degli appalti. Rispetto a un approccio volontario, l'introduzione di criteri od obiettivi obbligatori farà sì che sia sfruttato al meglio l'effetto leva della spesa pubblica per stimolare la domanda di prodotti più efficienti in tutti gli Stati membri. I criteri dovrebbero essere trasparenti, obiettivi e non discriminatori.
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78 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
78 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
79 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
79 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 88
(88)  Far rispettare le specifiche di progettazione ecocompatibile è fondamentale per garantire la parità di concorrenza nel mercato dell'Unione e assicurare che si concretizzino i benefici attesi dal presente regolamento e il suo contributo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima, energia e circolarità. Pertanto il regolamento (UE) 2019/1020, che definisce un quadro orizzontale per la vigilanza del mercato e il controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, dovrebbe applicarsi ai prodotti per i quali sono elaborate specifiche di progettazione ecocompatibile a norma del presente regolamento, nella misura in cui quest'ultimo non contiene disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo, la stessa natura o lo stesso effetto. Al fine di ridurre i livelli problematici di non conformità dei prodotti oggetto delle misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE, di prevenire meglio la non conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile future e tenendo conto dell'ambito di applicazione più ampio e della maggiore ambizione del presente regolamento rispetto alla direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento dovrebbe contenere disposizioni supplementari specifiche a integrazione del quadro istituito dal regolamento (UE) 2019/1020. Tali disposizioni supplementari specifiche dovrebbero mirare a rafforzare ulteriormente la pianificazione, il coordinamento e il sostegno delle iniziative degli Stati membri e dovrebbero fungere da ulteriori strumenti di cui la Commissione si avvale per assicurare che le autorità di vigilanza del mercato adottino misure adeguate per evitare il mancato rispetto delle specifiche di progettazione ecocompatibile.
(88)  Far rispettare le specifiche di progettazione ecocompatibile è fondamentale per garantire la parità di concorrenza nel mercato dell'Unione e assicurare che si concretizzino i benefici attesi dal presente regolamento e il suo contributo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima, energia e circolarità. Pertanto il regolamento (UE) 2019/1020, che definisce un quadro orizzontale per la vigilanza del mercato e il controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, dovrebbe applicarsi ai prodotti per i quali sono elaborate specifiche di progettazione ecocompatibile a norma del presente regolamento, nella misura in cui quest'ultimo non contiene disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo, la stessa natura o lo stesso effetto. Al fine di ridurre i livelli problematici di non conformità dei prodotti oggetto delle misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE, di prevenire meglio la non conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile future e tenendo conto dell'ambito di applicazione più ampio e della maggiore ambizione del presente regolamento rispetto alla direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento dovrebbe contenere disposizioni supplementari specifiche a integrazione del quadro istituito dal regolamento (UE) 2019/1020. Tali disposizioni supplementari specifiche dovrebbero mirare a rafforzare ulteriormente la pianificazione, il coordinamento e il sostegno delle iniziative degli Stati membri e dovrebbero fungere da ulteriori strumenti di cui la Commissione si avvale per assicurare che le autorità di vigilanza del mercato adottino misure adeguate per evitare il mancato rispetto delle specifiche di progettazione ecocompatibile e, se del caso, ripristinare la conformità.
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 90
(90)  Affinché le specifiche di progettazione ecocompatibile siano oggetto di opportuni controlli su scala adeguata, gli Stati membri dovrebbero stilare un apposito piano d'azione che indichi i prodotti o le prescrizioni che il presente regolamento individua come prioritari ai fini della vigilanza del mercato e le attività previste per ridurre la non conformità dei prodotti rispetto alle specifiche di progettazione ecocompatibile. Se del caso, il piano d'azione dovrebbe far parte delle strategie nazionali di vigilanza del mercato adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1020.
(90)  Affinché le specifiche di progettazione ecocompatibile siano oggetto di opportuni controlli su scala adeguata, gli Stati membri dovrebbero stilare un apposito piano d'azione che indichi i prodotti o le prescrizioni che il presente regolamento individua come prioritari ai fini della vigilanza del mercato e le attività previste per ridurre o porre fine alla non conformità dei prodotti rispetto alle specifiche di progettazione ecocompatibile. Se del caso, il piano d'azione dovrebbe far parte delle strategie nazionali di vigilanza del mercato adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1020.
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 91
(91)  Le priorità della vigilanza del mercato a norma del presente regolamento dovrebbero essere individuate sulla base di criteri obiettivi, quali i livelli di non conformità osservati o gli impatti ambientali derivanti dalla non conformità. Le attività previste per affrontare le priorità dovrebbero a loro volta essere proporzionate ai fatti che hanno portato le priorità a essere individuate come tali. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per determinare i prodotti e le prescrizioni che gli Stati membri dovrebbero considerare prioritari ai fini della vigilanza del mercato nel contesto dei loro piani d'azione che individuano le priorità per la vigilanza del mercato a norma del presente regolamento e le attività previste per ridurre la non conformità.
(91)  Le priorità della vigilanza del mercato a norma del presente regolamento dovrebbero essere individuate sulla base di criteri obiettivi, quali i livelli di non conformità osservati, gli impatti ambientali derivanti dalla non conformità o il numero di reclami ricevuti. Le attività previste per affrontare le priorità dovrebbero a loro volta essere proporzionate ai fatti che hanno portato le priorità a essere individuate come tali. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per determinare i prodotti e le prescrizioni che gli Stati membri dovrebbero considerare prioritari ai fini della vigilanza del mercato nel contesto dei loro piani d'azione che individuano le priorità per la vigilanza del mercato a norma del presente regolamento e le attività previste per ridurre la non conformità.
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 92
(92)  Se si osservano livelli problematici di non conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile nonostante il miglioramento della pianificazione, del coordinamento e del sostegno stabilito dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe poter intervenire per assicurare che le autorità di vigilanza del mercato effettuino controlli su scala adeguata. Pertanto, al fine di garantire l'effettiva applicazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per stabilire un numero minimo di controlli da effettuare su prodotti o prescrizioni specifici. Tale conferimento di potere dovrebbe aggiungersi a quello di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1020.
(92)  Se si osservano livelli problematici di non conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile nonostante il miglioramento della pianificazione, del coordinamento e del sostegno stabilito dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe poter intervenire prontamente ed efficacemente per assicurare che le autorità di vigilanza del mercato effettuino controlli su scala adeguata. Pertanto, al fine di garantire l'effettiva applicazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per stabilire un numero minimo di controlli da effettuare su prodotti o prescrizioni specifici. Tale conferimento di potere dovrebbe aggiungersi a quello di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1020.
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 94
(94)  Per rafforzare ulteriormente il coordinamento delle autorità di vigilanza del mercato, il gruppo di coordinamento amministrativo (ADCO, administrative cooperation group) istituito a norma del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbe, al fine di determinare i prodotti o le prescrizioni che il presente regolamento individua come prioritari per la vigilanza del mercato e le attività previste per ridurre la non conformità, riunirsi a intervalli regolari e individuare le priorità comuni per la vigilanza del mercato di cui occorre tenere conto nei piani d'azione degli Stati membri, le priorità per l'erogazione del sostegno dell'Unione e le specifiche di progettazione ecocompatibile che sono interpretate in modo disomogeneo e danno luogo a distorsioni del mercato.
(94)  Per rafforzare ulteriormente il coordinamento delle autorità di vigilanza del mercato, il gruppo di coordinamento amministrativo (ADCO, administrative cooperation group) istituito a norma del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbe, al fine di determinare i prodotti o le prescrizioni che il presente regolamento individua come prioritari per la vigilanza del mercato e le attività previste per ridurre o porre fine alla non conformità, riunirsi a intervalli regolari e individuare le priorità comuni per la vigilanza del mercato di cui occorre tenere conto nei piani d'azione degli Stati membri, le priorità per l'erogazione del sostegno dell'Unione e le specifiche di progettazione ecocompatibile che sono interpretate in modo disomogeneo e danno luogo a distorsioni del mercato.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 95
(95)  Per sostenere gli Stati membri nei loro sforzi volti ad assicurare che siano adottate misure adeguate per evitare il mancato rispetto delle specifiche di progettazione ecocompatibile, la Commissione dovrebbe, se del caso, avvalersi delle misure di sostegno di cui al regolamento (UE) 2019/1020. La Commissione dovrebbe organizzare e, se del caso, finanziare progetti comuni di vigilanza del mercato e di prove sui prodotti in settori di interesse comune, investimenti congiunti in capacità di vigilanza del mercato e attività di formazione comuni per il personale delle autorità di vigilanza del mercato, delle autorità di notifica e degli organismi notificati. Inoltre la Commissione, ove necessario per garantire l'applicazione armonizzata delle specifiche di progettazione ecocompatibile, dovrebbe stilare orientamenti su come applicare e far rispettare le specifiche.
(95)  Per sostenere gli Stati membri nei loro sforzi volti ad assicurare che siano adottate misure adeguate per evitare il mancato rispetto delle specifiche di progettazione ecocompatibile, la Commissione dovrebbe, se del caso, avvalersi delle misure di sostegno di cui al regolamento (UE) 2019/1020. La Commissione dovrebbe organizzare e, se del caso, finanziare progetti comuni di vigilanza del mercato e di prove sui prodotti in settori di interesse comune, investimenti congiunti in capacità di vigilanza del mercato e attività di formazione comuni per il personale delle autorità di vigilanza del mercato, delle autorità di notifica e degli organismi notificati. Inoltre la Commissione, per garantire l'applicazione armonizzata delle specifiche di progettazione ecocompatibile, dovrebbe stilare orientamenti su come applicare e far rispettare le specifiche.
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Considerando 101
(101)  Per rafforzare la fiducia nei prodotti immessi sul mercato, in particolare per quanto riguarda la loro conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile, il pubblico deve avere la certezza che gli operatori economici che immettono sul mercato prodotti non conformi sono soggetti a sanzioni. È dunque necessario che gli Stati membri prevedano nel diritto nazionale sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per il mancato rispetto del presente regolamento.
(101)  Per rafforzare la fiducia nei prodotti immessi sul mercato, in particolare per quanto riguarda la loro conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile, il pubblico deve avere la certezza che gli operatori economici che immettono sul mercato prodotti non conformi sono soggetti a sanzioni. È dunque necessario che gli Stati membri prevedano nel diritto nazionale sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per il mancato rispetto del presente regolamento. Per facilitare un'applicazione più coerente delle sanzioni, dovrebbero essere stabiliti criteri comuni non esaustivi in base ai quali determinare i tipi e i livelli delle sanzioni da comminare in caso di violazione del presente regolamento. Tali criteri dovrebbero includere, tra l'altro, la natura e la gravità della violazione, i benefici economici derivati dalla violazione e il danno ambientale da essa causato, nella misura in cui tali aspetti possano essere stabiliti.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva
Il presente regolamento istituisce un quadro per migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti e assicurare la libera circolazione nel mercato interno stabilendo specifiche di progettazione ecocompatibile che i prodotti devono soddisfare per essere immessi sul mercato o messi in servizio. Lei specifiche di progettazione ecocompatibile, che sono ulteriormente elaborate dalla Commissione ine atti delegati, riguardano:
Il presente regolamento istituisce un quadro per migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti per fare in modo che i prodotti sostenibili diventino la norma e ridurre la loro impronta ambientale complessiva nel corso del loro ciclo di vita e assicurare la libera circolazione nel mercato interno stabilendo specifiche di progettazione ecocompatibile che i prodotti devono soddisfare per essere immessi sul mercato o messi in servizio. Lei specifiche di progettazione ecocompatibile, che sono ulteriormente elaborate dalla Commissione ine atti delegati, riguardano:
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g
(g)  la rifabbricazione e il riciclaggio dei prodotti;
(g)  la rifabbricazione dei prodotti;
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g bis (nuovo)
(g bis)  il riciclaggio dei prodotti;
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
(13)  "fine vita": la fase del ciclo di vita che inizia quando ci si disfa del prodotto e termina quando il prodotto è restituito alla natura come rifiuto o entra nel ciclo di vita di un altro prodotto;
(13)  "fine vita": la fase del ciclo di vita che inizia quando ci si disfa del prodotto e termina quando il materiale di rifiuto del prodotto è restituito alla natura o entra nel ciclo di vita di un altro prodotto;
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 15
(15)  "classe di prestazione": l'intervallo di livelli di prestazione rispetto a uno o più parametri di prodotto di cui all'allegato I, ordinati in sequenza per consentire la differenziazione dei prodotti;
(15)  "classe di prestazione": l'intervallo di livelli di prestazione rispetto a uno o più parametri di prodotto di cui all'allegato I, sulla base di su una metodologia comune per il prodotto o il gruppo di prodotti, ordinati in sequenza per consentire la differenziazione dei prodotti;
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 16
(16)  "rifabbricazione": il processo industriale in cui il prodotto è ottenuto da oggetti che sono rifiuti, prodotti o componenti e in cui è apportata al prodotto almeno una modifica che incide sulla sicurezza, sulle prestazioni, sullo scopo o sul tipo di prodotto normalmente immesso sul mercato con una garanzia commerciale;
(16)  "rifabbricazione": il processo industriale in cui il prodotto è ottenuto da oggetti che sono rifiuti, prodotti o componenti e in cui è apportata al prodotto almeno una modifica che incide in misura significativa sulla sicurezza o sulle prestazioni, o che incide sullo scopo o sul tipo di prodotto normalmente immesso sul mercato con una garanzia commerciale;
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17
(17)  "miglioramento": il cambiamento in meglio della funzionalità, delle prestazioni, della capacità o dell'estetica del prodotto;
(17)  "miglioramento": il cambiamento in meglio della funzionalità, delle prestazioni, della capacità, della sicurezza o dell'estetica del prodotto;
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18
(18)  "ricondizionamento": la preparazione o modifica di un oggetto che è un rifiuto o un prodotto per ripristinarne le prestazioni o la funzionalità nell'ambito dell'uso cui è destinato, della gamma di prestazioni e della manutenzione previsti originariamente in sede di progettazione, o per soddisfare le norme tecniche o i requisiti normativi applicabili, da cui risulta un prodotto pienamente funzionale;
(18)  "ricondizionamento": la prova, la manutenzione o la riparazione di un oggetto che è un prodotto o un rifiuto per ripristinarne le prestazioni o la funzionalità nell'ambito dell'uso cui è destinato, previsto originariamente in sede di progettazione, da cui risulta un prodotto pienamente funzionale;
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 20 bis (nuovo)
(20 bis)  "obsolescenza prematura": la messa a disposizione sul mercato di un prodotto con una caratteristica che ne limita la durata di vita prevedibile;
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 21
(21)  "durabilità": la capacità del prodotto di funzionare come previsto, in determinate condizioni d'uso, di manutenzione e di riparazione, fino al momento in cui un evento limitante ne impedisce il funzionamento;
(21)  "durabilità": la capacità del prodotto di funzionare e mantenere per un certo periodo di tempo la funzione e la prestazione previste, in condizioni d'uso normali, di manutenzione e di riparazione, fino al momento in cui un evento limitante impedisce il funzionamento del prodotto;
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 22
(22)  "affidabilità": la probabilità che il prodotto funzioni come previsto in determinate condizioni per una determinata durata senza un evento limitante;
(22)  "affidabilità": l'elevata probabilità che il prodotto funzioni come previsto in determinate condizioni per una determinata durata senza un evento limitante;
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 23
(23)  "impronta ambientale": la quantificazione dell'impatto ambientale del prodotto, rispetto a un'unica categoria di impatto ambientale o a una serie aggregata di categorie di impatto sulla base del metodo dell'impronta ambientale di prodotto;
(23)  "impronta ambientale": la quantificazione dell'impatto ambientale del ciclo di vita del prodotto, rispetto a un'unica categoria di impatto ambientale o a una serie aggregata di categorie di impatto sulla base del metodo dell'impronta ambientale di prodotto o di altri metodi scientifici sviluppati da organizzazioni internazionali e ampiamente testati in collaborazione con diversi settori industriali e riconosciuti dalla Commissione;
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 25 bis (nuovo)
(25 bis)  "impronta dei materiali": la quantificazione dei materiali necessari per un sistema di prodotti quale somma di biomassa, combustibili fossili, minerali metalliferi e minerali non metallici consumati;
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 28 – lettera a
(a)  risponde ai criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 ed è identificata conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, del medesimo regolamento; o
(a)  rispetta i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006; o
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 28 – lettera b – trattino 9 bis (nuovo)
—  sostanze disciplinate dal regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis;
__________________
1 bis Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 28 – lettera b – trattino 9 ter (nuovo)
—  sostanze specifiche soggette a restrizioni elencate nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006;
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 35
(35)  "distruzione": il danneggiamento intenzionale o il disfarsi del prodotto come rifiuto, tranne se il disfarsene è inteso esclusivamente a consegnare il prodotto a fini di preparazione per il riutilizzo o operazioni di rifabbricazione;
(35)  "distruzione": il danneggiamento intenzionale o il disfarsi del prodotto come rifiuto, tranne se il disfarsene è inteso esclusivamente a consegnare il prodotto a fini di preparazione per il riutilizzo, il ricondizionamento o operazioni di rifabbricazione;
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 37
(37)  "prodotto di consumo invenduto": il prodotto di consumo che non è stato venduto o è stato restituito dal consumatore in virtù del suo diritto di recesso conformemente all'articolo 9 della direttiva 2011/83/UE;
(37)  "prodotto di consumo invenduto": il prodotto di consumo idoneo al consumo e alla vendita che non è stato venduto, compresi surplus, scorte in eccesso, eccedenze e rimanenze, tra cui prodotti restituiti dal consumatore in virtù del suo diritto di recesso conformemente all'articolo 9 della direttiva 2011/83/UE;
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 46
(46 bis)  "operatore indipendente": la persona fisica o giuridica che è indipendente dal fabbricante e che partecipa direttamente o indirettamente al ricondizionamento, alla riparazione, alla manutenzione o al cambio di destinazione del prodotto, e comprende gestori di rifiuti, professionisti del ricondizionamento, riparatori, fabbricanti o distributori di apparecchiature di riparazione, utensili o pezzi di ricambio, nonché gli editori di informazioni tecniche, gli operatori che offrono servizi di ispezione e di prova e gli operatori che offrono formazione a installatori, fabbricanti e riparatori di apparecchiature;
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 46 ter (nuovo)
(46 ter)  "riparatore professionista": la persona fisica o giuridica che fornisce servizi di riparazione o manutenzione di un prodotto, indipendentemente dal fatto che tale persona operi all'interno del sistema di distribuzione del fabbricante o in modo indipendente;
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 55
(55)  "mercato online": il fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un software, compreso un sito web, una parte di sito web o un'applicazione, che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori economici per la vendita di prodotti coperti dagli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4;
(55)  "mercato online": il fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un'interfaccia online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori economici per la vendita di prodotti coperti dagli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4;
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 3 bis (nuovo)
Si applica la definizione di "apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "AEE" di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/19/EU del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis.
__________________
1 bis Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 4 bis (nuovo)
Si applicano le definizioni di "fornitore di una sostanza o di una miscela" e di "fornitore di un articolo" di cui all'articolo 3, punti 32 e 33, rispettivamente, del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 66 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti, o in relazione ad essi, allo scopo di migliorarne la sostenibilità ambientale. Le specifiche includono gli elementi di cui all'allegato VI e sono stabilite in conformità degli articoli 5, 6 e 7 e del capo III. Il potere di adottare specifiche di progettazione ecocompatibile include il potere di disporre che non è necessario stabilire specifiche di prestazione, obblighi di informazione o né specifiche di prestazione né obblighi di informazione per determinati parametri di prodotto di cui all'allegato I.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 66 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti, o in relazione ad essi, allo scopo di migliorarne la sostenibilità ambientale. Le specifiche includono gli elementi di cui all'allegato VI e sono stabilite in conformità degli articoli 5, 6 e 7 e del capo III. Il potere di adottare specifiche di progettazione ecocompatibile include il potere di disporre che non è necessario stabilire specifiche di prestazione e obblighi di informazione o che in casi eccezionali non è necessario stabilire né specifiche di prestazione né obblighi di informazione per determinati parametri di prodotto di cui all'allegato I.
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)
Il potere di adottare specifiche di progettazione ecocompatibile include il potere di disporre che non si applicano specifiche di progettazione ecocompatibile per i prodotti o gruppi di prodotti di seconda mano importati, per un periodo di tempo limitato, qualora sulla base della valutazione d'impatto eseguita in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), la Commissione concluda che:
a)   è pertinente esonerare un determinato prodotto o gruppo di prodotti di seconda mano importato, in quanto rappresenta una quota importante del relativo mercato dei prodotti di seconda mano dell'Unione e risponde a una reale domanda da parte dei consumatori; e
b)   tale esonerazione non comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e la più ampia applicazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile sul mercato dei prodotti dell'Unione in questione; e
c)   il risparmio di risorse dovuto all'immissione sul mercato del prodotto o gruppo di prodotti di seconda mano importato è superiore ai vantaggi che deriverebbero dall'applicazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile ai prodotti o gruppi di prodotti nuovi.
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2
All'atto di definire le specifiche di progettazione ecocompatibile negli atti delegati di cui al primo comma, la Commissione integra il presente regolamento precisando, conformemente all'articolo 36, le procedure di valutazione della conformità che sono applicabili tra i moduli di cui all'allegato IV del presente regolamento e all'allegato II della decisione n. 768/2008/CE, operando gli adeguamenti necessari alla luce delle specifiche di prodotto o di progettazione ecocompatibile in causa.
All'atto di definire le specifiche di progettazione ecocompatibile negli atti delegati di cui al primo comma, la Commissione garantisce agli operatori economici tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove specifiche, tenendo conto in particolare delle esigenze delle microimprese e delle PMI. La Commissione integra il presente regolamento precisando, conformemente all'articolo 36, le procedure di valutazione della conformità che sono applicabili tra i moduli di cui all'allegato IV del presente regolamento e all'allegato II della decisione n. 768/2008/CE, operando gli adeguamenti necessari alla luce delle specifiche di prodotto o di progettazione ecocompatibile in causa.
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 3 – lettera c bis (nuovo)
(c bis)  specificando la metodologia per valutare la riparabilità di un prodotto, definire le classi di prestazione indicate dal punteggio di riparabilità e definire le categorie di prodotto alle quali si applica tale punteggio.
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g
(g)  presenza di sostanze che destano preoccupazione;
(g)  presenza nei prodotti di sostanze che destano preoccupazione;
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera k
(k)  possibilità di rifabbricazione e riciclaggio;
(k)  possibilità di rifabbricazione;
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuovo)
(k bis)  possibilità di riciclaggio;
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2
Se però due o più gruppi di prodotti hanno analogie tecniche che consentono di migliorare un aspetto del prodotto di cui al paragrafo 1 sulla base di una specifica comune, per tali gruppi di prodotti è possibile stabilire specifiche di progettazione ecocompatibile orizzontali.
Se due o più gruppi di prodotti hanno analogie tecniche che consentono di migliorare un aspetto del prodotto di cui al paragrafo 1 sulla base di una specifica comune, per tali gruppi di prodotti è possibile stabilire specifiche di progettazione ecocompatibile orizzontali. Tali specifiche orizzontali possono essere ulteriormente specificate mediante l'introduzione di specifiche di progettazione ecocompatibile per un particolare gruppo di prodotti disciplinato da una specifica di progettazione ecocompatibile orizzontale.
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – parte introduttiva
4.  Nell'elaborare le specifiche di progettazione ecocompatibile, la Commissione:
4.  Nell'elaborare le specifiche di progettazione ecocompatibile, la Commissione garantisce la coerenza ed evita specifiche che siano in contrasto con altre normative dell'Unione e:
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera a – punto i
i)  le priorità dell'Unione in materia di clima, ambiente ed efficienza energetica e altre priorità correlate dell'Unione;
i)  obiettivi dell'Unione concernenti:
—   il clima, in particolare l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050, come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119;
—   l'ambiente, compresi la biodiversità, l'efficienza delle risorse e la sicurezza e la riduzione dell'impronta ambientale, dei materiali e dei consumi, e il rispetto dei limiti del pianeta stabiliti nell'8º programma d'azione per l'ambiente;
—   la non tossicità;
—   efficienza energetica; e
—   altri obiettivi correlati dell'Unione;
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera a – punto ii
ii)  la legislazione pertinente dell'Unione, compresa la misura in cui vi sono affrontati gli aspetti del prodotto pertinenti di cui al paragrafo 1;
ii)  la legislazione pertinente dell'Unione, compresa la misura in cui vi sono affrontati gli aspetti del prodotto pertinenti di cui al paragrafo 1, e il principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852;
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera a – punto ii bis (nuovo)
ii bis)  pertinenti accordi internazionali;
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera a – punto v bis (nuovo)
v bis)  l'assegnazione di priorità alle misure conformemente alla gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE;
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera b
(b)  effettua una valutazione d'impatto basata sui migliori dati e analisi disponibili e, se del caso, su studi e risultati di ricerca supplementari prodotti nell'ambito dei programmi di finanziamento europei. Nell'eseguire la valutazione d'impatto la Commissione assicura che la profondità dell'analisi degli aspetti del prodotto di cui al paragrafo 1 sia proporzionata alla loro importanza. L'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile relative agli aspetti più significativi tra quelli elencati al paragrafo 1 non deve essere indebitamente ritardata da incertezze circa la possibilità di stabilire specifiche di progettazione ecocompatibile per migliorare altri aspetti del prodotto;
(b)  effettua una valutazione d'impatto basata sui migliori dati e analisi disponibili e, se del caso, su studi e risultati di ricerca supplementari prodotti nell'ambito dei programmi di finanziamento europei. L'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile relative agli aspetti del prodotto elencati al paragrafo 1 non deve essere indebitamente ritardata da incertezze circa la possibilità di stabilire specifiche di progettazione ecocompatibile per migliorare altri aspetti del prodotto. Nelle valutazioni d'impatto la Commissione:
i)   assicura che tutti gli aspetti del prodotto elencati al paragrafo 1 siano analizzati e che la profondità dell'analisi degli aspetti del prodotto di cui al paragrafo 1 sia proporzionata alla loro importanza;
ii)   garantisce che tutti i compromessi tra i diversi aspetti del prodotto elencati al paragrafo 1 siano analizzati;
iii)   fornisce una valutazione della prevista riduzione dell'impronta ambientale, di carbonio e dei materiali in virtù delle nuove specifiche di progettazione ecocompatibile;
iv)   fornisce una valutazione del rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, secondo comma, sui prodotti di seconda mano importati, se del caso;
v)   fornisce una valutazione degli eventuali impatti rilevanti sulla salute umana;
vi)   fornisce una valutazione del livello minimo di prestazione di un prodotto o di un gruppo di prodotti che deve essere potenzialmente raggiunto in futuro affinché tale prodotto o gruppo di prodotti sia in linea con gli obiettivi dell'Unione elencati al paragrafo 4, lettera a), punto i);
ove appropriato, la valutazione d'impatto è altresì utilizzata per sostenere la definizione di criteri riguardanti gli appalti pubblici verdi, il marchio di qualità ecologica ed altri incentivi economici, al fine di migliorare la coerenza tra i diversi strumenti politici.
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)
(c bis)  prende in considerazione la protezione delle informazioni commerciali riservate;
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera c ter (nuova)
(c ter)  prende in considerazione eventuali riscontri forniti dalle consultazioni pubbliche;
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera a
(a)  non si producono ripercussioni negative significative sulla funzionalità del prodotto, dal punto di vista dell'utilizzatore;
(a)  non si producono ripercussioni negative significative sulla funzionalità o la sicurezza del prodotto, dal punto di vista dell'utilizzatore;
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera c
(c)  non si producono ripercussioni negative significative sui consumatori in termini di accessibilità economica dei prodotti, tenendo conto anche dell'accesso ai prodotti di seconda mano, della durabilità e del costo del ciclo di vita dei prodotti;
(c)  non si producono ripercussioni negative significative sui consumatori in termini di accessibilità economica dei prodotti, tenendo conto anche dell'accesso ai prodotti di seconda mano, compresi i prodotti di seconda mano importati, della durabilità e del costo del ciclo di vita dei prodotti;
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera d
(d)  non si producono ripercussioni negative sproporzionate sulla competitività degli operatori economici, almeno delle PMI;
(d)  non si producono ripercussioni negative sproporzionate sulla competitività degli operatori economici, in particolare delle microimprese e delle PMI;
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera f
(f)  non si genera alcun onere amministrativo sproporzionato per i fabbricanti o altri operatori economici.
(f)  non si genera alcun onere amministrativo sproporzionato per i fabbricanti o altri operatori economici, in particolare per le microimprese e le PMI;
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera f bis (nuovo)
(f bis)  ai fabbricanti o ad altri operatori economici viene concesso tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi requisiti, in particolare tenendo conto delle esigenze delle microimprese e delle PMI.
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8
8.  La Commissione pubblica gli studi e le analisi pertinenti utilizzati per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile conformemente al presente regolamento.
8.  La Commissione pubblica, una volta disponibili, gli studi e le analisi pertinenti, tra cui le valutazioni d'impatto di cui al paragrafo 4, lettera b), utilizzati per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile conformemente al presente regolamento.
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)
Articolo 5 bis
Durata e riparazione dei prodotti
1.   Nel fissare le specifiche di progettazione ecocompatibile a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, la Commissione assicura che i fabbricanti non limitino la durabilità di un prodotto rendendolo prematuramente obsoleto, in particolare a causa della progettazione di una caratteristica specifica, dell'uso di materiali di consumo, di pezzi di ricambio o della mancata fornitura di aggiornamenti o accessori del software entro un periodo di tempo adeguato.
2.   Nel fissare le specifiche di progettazione ecocompatibile a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, la Commissione assicura che i fabbricanti non limitino la riparabilità dei prodotti impedendo lo smontaggio dei componenti chiave o limitando l'accesso alle informazioni sulla riparazione e ai pezzi di ricambio esclusivamente ai riparatori autorizzati.
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2.  Le specifiche di prestazione di cui al paragrafo 1 si basano sui parametri di prodotto di cui all'allegato I e includono, se del caso:
2.  Le specifiche di prestazione di cui al paragrafo 1 si basano sui parametri di prodotto pertinenti di cui all'allegato I e includono, se del caso:
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3
3.  Le specifiche di prestazione basate sul parametro di prodotto di cui all'allegato I, lettera f), non limitano la presenza di sostanze nei prodotti per motivi legati principalmente alla sicurezza chimica.
3.  Le specifiche di prestazione basate sul parametro di prodotto di cui all'allegato I, lettera f), non limitano la presenza di sostanze nei prodotti per motivi legati principalmente alla sicurezza chimica, a meno che non esista un rischio inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente derivante dall'uso di una sostanza presente nel prodotto o nel suo componente all'atto dell'immissione sul mercato o durante le fasi successive del suo ciclo di vita.
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii
ii)  informazioni ai consumatori e ad altri utilizzatori finali sulle modalità di installazione, uso, manutenzione e riparazione del prodotto, al fine di ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente e di assicurarne una durabilità ottimale, nonché sulle modalità di restituzione o di smaltimento del prodotto a fine vita;
ii)  informazioni chiare e facilmente comprensibili ai consumatori e ad altri utilizzatori finali sulle modalità di installazione, uso, manutenzione e riparazione del prodotto, al fine di ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente e di assicurarne una durabilità ottimale, nonché sulle modalità di restituzione o di smaltimento del prodotto a fine vita;
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii bis (nuovo)
ii bis)  informazioni chiare e facilmente comprensibili ai consumatori e ad altri utilizzatori finali sulle modalità di installazione dei sistemi operativi di terzi;
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii ter (nuovo)
ii ter)  informazioni ai fornitori di servizi di riparazione e ricondizionamento e agli operatori coinvolti nella preparazione al riutilizzo, nel riutilizzo, nella riparazione e nello smontaggio;
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2
Le classi di prestazione corrispondono a miglioramenti significativi in termini statistici dei livelli di prestazione.
Le classi di prestazione corrispondono a miglioramenti significativi in termini statistici dei livelli di prestazione e utilizzano come livello minimo le specifiche minime di prestazione stabilite conformemente all'articolo 6.
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.  Se del caso, sulla base dei dati forniti nella valutazione d'impatto di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), gli obblighi di informazione sulla prestazione del prodotto relativa alla riparabilità assumono la forma di un punteggio di riparabilità per consentire agli utilizzatori finali di confrontare facilmente le prestazioni dei prodotti. La metodologia per valutare la riparabilità dei prodotti è sviluppata in base alle specificità delle categorie di prodotti e stabilita nel pertinente atto delegato adottato a norma dell'articolo 4. Tale atto delegato definisce inoltre il contenuto e la presentazione dell'etichetta contenente il punteggio di riparabilità, se del caso, conformemente all'articolo 14, utilizzando un linguaggio e pittogrammi chiari e di facile comprensione, al fine di evitare un sovraccarico di informazioni per i consumatori.
Se disponibile, la metodologia per valutare la riparabilità dei prodotti può includere altri aspetti pertinenti di un prodotto, quali la durabilità, l'affidabilità o la solidità, ed essere ulteriormente specificata nel pertinente atto delegato tenendo conto delle specificità della categoria di prodotto.
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva
Gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1 consentono di tracciare tutte le sostanze che destano preoccupazione nell'intero ciclo di vita dei prodotti, a meno che tale tracciamento non sia già previsto da un altro atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 relativo ai prodotti in questione, e comprendono almeno quanto segue:
Gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1 consentono di tracciare tutte le sostanze che destano preoccupazione presenti nel prodotto immesso sul mercato, secondo un approccio basato su soglie, nell'intero ciclo di vita dei prodotti, a meno che tale tracciamento non sia già previsto da un altro atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 relativo ai prodotti in questione, e comprendono almeno quanto segue:
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a
(a)  il nome delle sostanze che destano preoccupazione presenti nel prodotto;
(a)  il nome secondo l'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC) delle sostanze che destano preoccupazione presenti nel prodotto, compreso il numero di identificazione chimica, ossia il numero dell'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o il numero della lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS) o il numero CAS (Chemical Abstract Service);
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d
(d)  istruzioni per l'uso sicuro del prodotto;
(d)  istruzioni per l'uso sicuro del prodotto e per una gestione ecologicamente corretta del prodotto alla fine del suo ciclo di vita;
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera e
(e)  informazioni per lo smontaggio.
(e)  informazioni per lo smontaggio e la preparazione al riutilizzo.
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 3
Le deroghe di cui al secondo comma, lettera c), possono essere concesse in base alla fattibilità tecnica o alla pertinenza del tracciamento delle sostanze che destano preoccupazione, alla necessità di proteggere informazioni commerciali riservate e in altri casi debitamente giustificati.
Le deroghe di cui al secondo comma, lettera c), possono essere concesse in base alla fattibilità tecnica o alla pertinenza del tracciamento delle sostanze che destano preoccupazione, all'esistenza di metodi analitici per rilevarle e quantificarle, alla necessità di proteggere informazioni commerciali riservate e in altri casi debitamente giustificati.
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera e
(e)  nel manuale utente;
(e)  nel manuale utente o in altra documentazione che accompagna il prodotto;
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 3
Le informazioni atte a garantire la tracciabilità delle sostanze ai sensi del paragrafo 5 sono riportate sul prodotto o sono accessibili tramite un vettore di dati incluso nel prodotto.
Sono fornite informazioni essenziali relative alla salute, alla sicurezza e ai diritti degli utilizzatori finali, accessibili in forma fisica con il prodotto nonché tramite un vettore di dati incluso nel prodotto.
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 3 bis (nuovo)
Le informazioni pertinenti ai fini di una decisione di acquisto informata sono fornite ai consumatori prima dell'acquisto di un prodotto.
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7 bis (nuovo)
7 bis.  Le informazioni da fornire conformemente agli obblighi di informazione sono fornite nel rispetto degli obblighi di accessibilità di cui alla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis.
__________________
1bis Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1
1.  Gli obblighi di informazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, prevedono che i prodotti possano essere immessi sul mercato o messi in servizio solo se è disponibile un passaporto del prodotto conformemente all'atto delegato applicabile adottato a norma degli articoli 4, 9 e 10.
1.  Gli obblighi di informazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, prevedono che i prodotti possano essere immessi sul mercato o messi in servizio solo se è disponibile un passaporto del prodotto conformemente all'atto delegato applicabile adottato a norma degli articoli 4, 9 e 10. Le informazioni contenute nel passaporto digitale del prodotto sono accurate, complete e aggiornate.
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a
(a)  le informazioni da inserire nel passaporto del prodotto in applicazione dell'allegato III;
(a)  le informazioni da inserire nel passaporto del prodotto in applicazione dell'allegato III, prestando particolare attenzione alle informazioni commerciali riservate;
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f
(f)  i soggetti che avranno accesso alle informazioni del passaporto del prodotto e le informazioni a cui avranno accesso, compresi clienti, utilizzatori finali, fabbricanti, importatori e distributori, rivenditori, riparatori, rifabbricanti, riciclatori, autorità nazionali competenti, organizzazioni di interesse pubblico e la Commissione, o qualsiasi organizzazione che agisca per loro conto;
(f)  i soggetti che avranno accesso alle informazioni del passaporto del prodotto e le informazioni a cui avranno accesso, compresi clienti, utilizzatori finali, fabbricanti, importatori e distributori, rivenditori, riparatori professionisti, operatori indipendenti, ricondizionatori, rifabbricanti, riciclatori, autorità nazionali competenti, organizzazioni della società civile, ricercatori, sindacati e la Commissione, o qualsiasi organizzazione che agisca per loro conto;
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g
(g)  i soggetti che possono inserire o aggiornare le informazioni del passaporto del prodotto, compresa, se necessario, la creazione di un nuovo passaporto del prodotto, e quali informazioni possono inserire o aggiornare, compresi fabbricanti, riparatori, professionisti della manutenzione, rifabbricanti, riciclatori, autorità nazionali competenti e la Commissione, o qualsiasi organizzazione che agisca per loro conto;
(g)  i soggetti che inseriscono o aggiornano le informazioni del passaporto del prodotto, compresa, se necessario, la creazione di un nuovo passaporto del prodotto che è correlato al passaporto o ai passaporti del prodotto originali, e quali informazioni possono inserire o aggiornare, compresi fabbricanti, riparatori professionisti, operatori indipendenti, ricondizionatori, professionisti della manutenzione, rifabbricanti, riciclatori, autorità nazionali competenti e la Commissione, o qualsiasi organizzazione che agisca per loro conto, evitando la duplicazione di informazioni e comunicazioni;
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera h
(h)  il periodo in cui il passaporto del prodotto resta disponibile.
(h)  il periodo in cui il passaporto del prodotto resta disponibile, che corrisponde almeno alla durata attesa di un prodotto specifico.
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a
(a)  assicurano che i soggetti nella catena del valore, in particolare i consumatori, gli operatori economici e le autorità nazionali competenti, possano accedere alle informazioni sui prodotti di loro interesse;
(a)  assicurano che i soggetti nella catena del valore possano accedere facilmente alle informazioni sui prodotti di loro interesse;
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a
(a)  è collegato tramite un vettore di dati a un identificativo univoco del prodotto;
(a)  è collegato tramite un vettore di dati a un identificativo univoco del prodotto che identifica il prodotto, indipendentemente da qualsiasi identificativo del passaporto del prodotto e da qualsiasi nome di dominio Internet;
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d
(d)  tutte le informazioni contenute nel passaporto del prodotto sono basate su norme aperte, elaborate in un formato interoperabile, leggibili mediante dispositivi informatici, strutturate e consultabili, conformemente ai requisiti essenziali di cui all'articolo 10;
(d)  tutte le informazioni contenute nel passaporto del prodotto sono basate su norme aperte, elaborate in un formato interoperabile, leggibili mediante dispositivi informatici, strutturate e consultabili, e sono trasferibili mediante una rete per lo scambio di dati interoperabile e aperta senza blocco da fornitore, conformemente ai requisiti essenziali di cui all'articolo 10;
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuovo)
(d bis)  i dati personali relativi all'utilizzatore finale del prodotto non sono conservati nel passaporto del prodotto;
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3
3.  L'operatore economico che immette il prodotto sul mercato fornisce ai rivenditori una copia digitale del vettore di dati per consentire loro di renderlo accessibile ai clienti che non possono accedere fisicamente al prodotto. L'operatore economico fornisce la copia digitale gratuitamente ed entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta del rivenditore.
3.  L'operatore economico che immette il prodotto sul mercato fornisce ai rivenditori e ai mercati online una copia digitale del vettore di dati per consentire loro di renderlo accessibile ai clienti che non possono accedere fisicamente al prodotto. L'operatore economico fornisce la copia digitale gratuitamente ed entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera a bis (nuovo)
(a bis)  i passaporti dei prodotti sono interoperabili con le banche dati dei prodotti esistenti, quali la banca dati delle sostanze che destano preoccupazione in articoli in quanto tali o in oggetti complessi (prodotti) e la banca dati del registro europeo delle etichette energetiche (EPREL), ove possibile e pertinente;
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera b
(b)  i consumatori, gli operatori economici e altri soggetti interessati hanno libero accesso al passaporto del prodotto sulla base dei rispettivi diritti di accesso stabiliti nell'atto delegato applicabile adottato a norma dell'articolo 4;
(b)  i clienti, gli utilizzatori finali, i fabbricanti, gli importatori e i distributori, i rivenditori, i riparatori professionisti, gli operatori indipendenti, i ricondizionatori, i rifabbricanti, i riciclatori, le autorità nazionali competenti, le organizzazioni della società civile, i sindacati e altri soggetti interessati hanno gratuitamente e facilmente accesso al passaporto del prodotto sulla base dei rispettivi diritti di accesso stabiliti nell'atto delegato applicabile adottato a norma dell'articolo 4;
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera b bis (nuovo)
(b bis)  i passaporti dei prodotti sono progettati e gestiti in modo da essere di facile utilizzo;
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera c
(c)  i dati contenuti nel passaporto del prodotto sono conservati dall'operatore economico responsabile della sua creazione o da operatori autorizzati ad agire per suo conto;
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)
Articolo 12 bis
Piattaforma di confronto
1.   Entro il [inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione istituisce e mantiene uno strumento online accessibile al pubblico che consenta ai portatori di interessi di confrontare le informazioni incluse nei passaporti dei prodotti conservati dall'operatore economico conformemente all'articolo 10, lettera c). Lo strumento è progettato in modo da garantire che i portatori di interessi possano cercare le informazioni in linea con i rispettivi diritti di accesso a norma dell'articolo 10, lettera b).
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b
(b)  la configurazione dell'etichetta, tenendo conto della visibilità e della leggibilità;
(b)  la configurazione dell'etichetta, garantendo la visibilità e la leggibilità;
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c
(c)  il modo in cui l'etichetta è presentata ai clienti, anche in caso di vendita a distanza, tenendo conto degli obblighi di cui all'articolo 26 e delle implicazioni per gli operatori economici interessati;
(c)  il modo in cui l'etichetta è presentata ai clienti, anche in caso di vendita a distanza, tenendo conto degli obblighi di cui all'articolo 26, degli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2019/882 e delle implicazioni per gli operatori economici interessati;
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2
2.  Se, in virtù di un obbligo di informazione, risulta necessario includere nell'etichetta la classe di prestazione di un prodotto di cui all'articolo 7, paragrafo 4, la configurazione dell'etichetta di cui al paragrafo 1, lettera b), consente ai clienti di confrontare facilmente le prestazioni del prodotto rispetto al pertinente parametro di prodotto e di scegliere i prodotti con prestazioni migliori.
2.  Se, in virtù di un obbligo di informazione, risulta necessario includere nell'etichetta la classe di prestazione di un prodotto di cui all'articolo 7, paragrafo 4, la configurazione dell'etichetta di cui al paragrafo 1, lettera b), è chiara e facilmente comprensibile e consente ai clienti di confrontare facilmente le prestazioni del prodotto rispetto al pertinente parametro di prodotto e di scegliere i prodotti con prestazioni migliori.
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 15
Se gli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 non esigono l'etichettatura dei prodotti, questi ultimi non possono essere immessi sul mercato o messi in servizio se recano o espongono etichette che possono indurre in errore o confondere i clienti rispetto alle etichette di cui all'articolo 14.
I prodotti non sono immessi sul mercato o messi in servizio se recano o espongono etichette che possono indurre in errore o confondere i clienti rispetto alle etichette di cui all'articolo 14, anche nei casi in cui gli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 non stabiliscano che i prodotti debbano recare un'etichetta.
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c
(c)  la distribuzione degli impatti ambientali, del consumo energetico e della produzione di rifiuti lungo la catena del valore, in particolare se hanno luogo all'interno dell'Unione;
(c)  la distribuzione degli impatti climatici e ambientali, del consumo energetico, dell'uso delle risorse e della produzione di rifiuti lungo la catena del valore;
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1
La Commissione adotta e aggiorna periodicamente un piano di lavoro, di durata non inferiore a tre anni, che stabilisce un elenco di gruppi di prodotti per i quali intende definire specifiche di progettazione ecocompatibile conformemente al presente regolamento. L'elenco include gli aspetti del prodotto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, per i quali la Commissione intende adottare specifiche di progettazione ecocompatibile orizzontali stabilite ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma.
La Commissione adotta un piano di lavoro e lo rende pubblico, unitamente ai documenti preparatori pertinenti. Il piano di lavoro stabilisce un elenco di gruppi di prodotti per i quali intende definire specifiche di progettazione ecocompatibile conformemente al presente regolamento e i calendari stimati per la loro definizione. L'elenco include gli aspetti del prodotto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, per i quali la Commissione intende adottare specifiche di progettazione ecocompatibile orizzontali stabilite ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma. Il piano di lavoro ha una durata di almeno tre anni ed è aggiornato periodicamente.
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2
Nell'adottare o aggiornare il piano di lavoro di cui al primo comma, la Commissione tiene conto dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo e consulta il forum sulla progettazione ecocompatibile di cui all'articolo 17.
Nell'adottare o aggiornare il piano di lavoro di cui al primo comma, la Commissione tiene conto dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo e consulta, entro un arco temporale ragionevole e adeguato, il forum sulla progettazione ecocompatibile di cui all'articolo 17.
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)
La Commissione presenta il progetto di piano di lavoro e il suo aggiornamento al Parlamento europeo prima della loro adozione.
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 ter (nuovo)
Per il periodo 2024-2027, la Commissione prevede di dare priorità ai gruppi di prodotti seguenti nel primo piano di lavoro da adottare entro il ... [inserire la data corrispondente a tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Se uno dei seguenti gruppi di prodotti non è incluso nel piano di lavoro, la Commissione giustifica la propria decisione nel piano di lavoro:
—  ferro, acciaio;
—  alluminio;
—  prodotti tessili, in particolare indumenti e calzature;
—  mobilio, compresi i materassi;
—  pneumatici;
—  detergenti;
—  vernici;
—  lubrificanti;
—  prodotti chimici;
—  prodotti connessi all'energia, le cui misure di esecuzione devono essere riviste o ridefinite;
—  prodotti TIC e altri apparecchi elettronici.
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 quater (nuovo)
L'assenza di specifiche di prestazione e obblighi di informazione adeguati in materia di impronta ambientale e di carbonio per il cemento a norma del [prossimo regolamento che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011 (2022/0094 COD)] entro il 2027 comporta l'inclusione del cemento tra le categorie di prodotti prioritari nel successivo piano di lavoro di cui al presente regolamento.
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1
La Commissione provvede affinché, nello svolgimento delle sue attività, sia rispettata una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e di tutte le parti interessate dal prodotto o gruppo di prodotti, come l'industria, tra cui PMI e artigiani, sindacati, commercianti, dettaglianti, importatori, gruppi per la tutela ambientale e organizzazioni dei consumatori. Queste parti contribuiscono in particolare a definire le specifiche di progettazione ecocompatibile, a esaminare l'efficacia dei meccanismi stabiliti per la vigilanza del mercato e a valutare le misure di autoregolamentazione.
La Commissione provvede affinché, nello svolgimento delle sue attività, sia rispettata una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e di tutte le parti interessate dal prodotto o gruppo di prodotti, come l'industria, tra cui PMI, imprese sociali e artigiani, operatori per la gestione dei rifiuti, organizzazioni di normazione, sindacati e associazioni, commercianti, dettaglianti, importatori, organizzazioni per la tutela ambientale, organizzazioni dei consumatori, ricercatori e altri esperti.
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 bis (nuovo)
Le parti di cui al primo comma contribuiscono in particolare a definire le specifiche di progettazione ecocompatibile, a esaminare l'efficacia dei meccanismi stabiliti per la vigilanza del mercato e a valutare le misure di autoregolamentazione.
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 2 bis (nuovo)
La Commissione pubblica sul suo sito web le riunioni previste a breve del "forum sulla progettazione ecocompatibile", garantendo che le parti interessate siano informate in tempo utile prima dello svolgimento di una consultazione.
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 2 ter (nuovo)
Il forum sulla progettazione ecocompatibile svolge le sue attività in totale trasparenza. La Commissione pubblica sul suo sito web le conclusioni adottate e i processi verbali delle riunioni del forum sulla progettazione ecocompatibile e tutti gli altri documenti pertinenti.
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 2 quater (nuovo)
Il forum sulla progettazione ecocompatibile può chiedere alla Commissione di elaborare specifiche di progettazione ecocompatibile per un gruppo di prodotti particolare. La Commissione prende in considerazione tale richiesta.
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1
1.  Due o più operatori economici possono presentare alla Commissione una misura di autoregolamentazione volta a stabilire le specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti in alternativa a un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4. Gli operatori forniscono prove attestanti che i criteri di cui al paragrafo 3, lettere da a) a e), sono soddisfatti. Per quanto riguarda il paragrafo 3, lettera a), le prove consistono in un'analisi tecnica, ambientale ed economica strutturata che motivi le specifiche di progettazione ecocompatibile e gli obiettivi della misura di autoregolamentazione e che valuti l'impatto delle specifiche di progettazione ecocompatibile definite nella misura di autoregolamentazione.
1.  Due o più operatori economici possono presentare alla Commissione una misura di autoregolamentazione volta a stabilire le specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti in alternativa a un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 se i prodotti non sono inclusi nel piano di lavoro. Gli operatori forniscono prove attestanti che i criteri di cui al paragrafo 3, lettere da a) a e), sono soddisfatti. Per quanto riguarda il paragrafo 3, lettera a), le prove consistono in un'analisi tecnica, ambientale ed economica strutturata che motivi le specifiche di progettazione ecocompatibile e gli obiettivi della misura di autoregolamentazione e che valuti l'impatto delle specifiche di progettazione ecocompatibile definite nella misura di autoregolamentazione.
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva
La misura di autoregolamentazione contiene le informazioni seguenti:
La misura di autoregolamentazione presentata a norma del paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b
(b)  le specifiche di progettazione ecocompatibile applicabili ai prodotti oggetto della misura di autoregolamentazione;
(b)  le specifiche di progettazione ecocompatibile di cui all'articolo 5 applicabili ai prodotti oggetto della misura di autoregolamentazione;
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d
(d)  regole sulle informazioni che devono essere comunicate dai firmatari e regole su prove e ispezioni.
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuovo)
(d bis)  regole sulle conseguenze della non conformità di un firmatario;
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d ter (nuovo)
(d ter)  una spiegazione del modo in cui la misura di autoregolamentazione presentata a norma del paragrafo 1 migliora la sostenibilità ambientale dei prodotti conformemente agli obiettivi del presente regolamento e garantisce la libera circolazione nel mercato interno in modo più rapido o in modo meno oneroso rispetto a un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4.
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 2
Le informazioni di cui al presente paragrafo sono costantemente aggiornate e consultabili su un sito web accessibile al pubblico.
Le informazioni di cui al presente paragrafo sono costantemente aggiornate e consultabili su un sito web della Commissione accessibile al pubblico. Gli operatori economici notificano senza indugio alla Commissione le eventuali modifiche apportate alla misura di autoregolamentazione, in particolare le modifiche riguardanti i firmatari.
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva
La Commissione valuta la misura di autoregolamentazione proposta e, se necessario, chiede il parere scientifico delle agenzie decentrate dell'Unione. Sulla base della valutazione, la Commissione stabilisce se la misura costituisce una valida alternativa a un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 qualora siano soddisfatti i criteri seguenti:
La Commissione valuta la misura di autoregolamentazione proposta e, se necessario, chiede il parere scientifico delle agenzie decentrate dell'Unione. La Commissione consulta inoltre il forum sulla progettazione ecocompatibile in merito alla misura di autoregolamentazione presentata a norma del paragrafo 1. Sulla base della valutazione, la Commissione stabilisce se la misura costituisce una valida alternativa a un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 qualora siano soddisfatti i criteri seguenti:
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a
(a)  la misura di autoregolamentazione contribuisce a migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti e a garantire la libera circolazione nel mercato interno in modo rapido o in modo meno oneroso rispetto a un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4;
(a)  la misura di autoregolamentazione contribuisce a migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti conformemente agli obiettivi del presente regolamento e a garantire la libera circolazione nel mercato interno in modo più rapido o in modo meno oneroso rispetto a un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4;
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 2
La Commissione adotta un atto di esecuzione contenente l'elenco delle misure di autoregolamentazione considerate valide alternative a un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.
La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 66 contenente l'elenco delle misure di autoregolamentazione considerate valide alternative a un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4. Tale atto delegato è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4
4.  La Commissione può imporre in qualsiasi momento ai firmatari di una misura di autoregolamentazione di presentarne una versione riveduta e aggiornata in considerazione degli sviluppi tecnologici o di mercato riguardanti il gruppo di prodotti o se ha motivo di ritenere che i criteri di cui al paragrafo 3 non siano più soddisfatti.
4.  La Commissione può imporre in qualsiasi momento ai firmatari di una misura di autoregolamentazione di presentarne una versione riveduta e aggiornata in considerazione degli sviluppi tecnologici o di mercato riguardanti il gruppo di prodotti o se ha motivo di ritenere che i criteri di cui al paragrafo 3 non siano più soddisfatti. I firmatari presentano una versione riveduta e aggiornata di tale misura entro tre mesi dalla richiesta della Commissione.
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5
5.  Una volta che una misura di autoregolamentazione è stata elencata in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3, secondo comma, i firmatari della misura riferiscono alla Commissione, a intervalli regolari stabiliti nell'atto di esecuzione, in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi delle misure di autoregolamentazione e per dimostrare che i criteri di cui al paragrafo 3, lettere da a) a e), continuano a essere soddisfatti. Tali relazioni sono anche messe a disposizione su un sito web accessibile al pubblico.
5.  Una volta che una misura di autoregolamentazione è stata elencata in un atto delegato adottato a norma del paragrafo 3, secondo comma, i firmatari della misura riferiscono alla Commissione, a intervalli regolari stabiliti nell'atto delegato, in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi delle misure di autoregolamentazione e per dimostrare che i criteri di cui al paragrafo 3, lettere da a) a e), continuano a essere soddisfatti. Se un firmatario non rispetta le prescrizioni della misura di autoregolamentazione, adotta una misura correttiva. L'ispettore indipendente notifica alla Commissione la non conformità di un firmatario. Le relazioni sullo stato di avanzamento, comprese le relazioni di conformità elaborate dall'ispettore indipendente, le notifiche di non conformità e le corrispondenti azioni correttive sono messe a disposizione su un sito web della Commissione accessibile al pubblico.
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6
6.  Se la Commissione ritiene, sulla base delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 4 o 5, che una misura di autoregolamentazione non soddisfi più i criteri di cui al paragrafo 3, la cancella dall'elenco di cui al suddetto paragrafo. In tali casi la Commissione può decidere di adottare specifiche di progettazione ecocompatibile applicabili al prodotto oggetto della misura di autoregolamentazione.
6.  Se la Commissione ritiene, sulla base delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 2, 4 o 5, che una misura di autoregolamentazione non soddisfi più i criteri di cui al paragrafo 3, la cancella dall'elenco di cui al suddetto paragrafo. In tali casi la Commissione può decidere di adottare specifiche di progettazione ecocompatibile applicabili al prodotto oggetto della misura di autoregolamentazione.
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1
1.  Nei programmi di cui possono beneficiare le PMI, la Commissione tiene conto delle iniziative che aiutano le PMI a integrare aspetti della sostenibilità ambientale, tra cui l'efficienza energetica, nella loro catena del valore.
1.  Nei programmi di cui possono beneficiare le microimprese e le PMI, la Commissione tiene conto delle iniziative che aiutano le microimprese e le PMI a integrare aspetti della sostenibilità ambientale, tra cui l'efficienza energetica, nella loro catena del valore.
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2
2.  Nell'adottare atti delegati in applicazione dell'articolo 4, la Commissione fornisce, se del caso, a corredo di tali atti gli orientamenti riguardanti le specificità delle PMI attive nel settore del prodotto o del gruppo di prodotti al fine di facilitare l'applicazione del presente regolamento da parte delle PMI.
2.  Nell'adottare atti delegati in applicazione dell'articolo 4, la Commissione fornisce, se del caso, a corredo di tali atti gli orientamenti riguardanti le specificità delle microimprese e delle PMI attive nel settore del prodotto o del gruppo di prodotti al fine di facilitare l'applicazione del presente regolamento da parte delle microimprese e delle PMI. Nell'elaborare gli orientamenti, la Commissione consulta le organizzazioni rappresentative delle microimprese e delle PMI.
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1
Gli Stati membri adottano misure appropriate per aiutare le PMI ad applicare le specifiche di progettazione ecocompatibile definite negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4.
Gli Stati membri adottano misure appropriate per aiutare le microimprese e le PMI ad applicare le specifiche di progettazione ecocompatibile definite negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4. Nell'elaborare tali misure, gli Stati membri consultano le organizzazioni rappresentative delle microimprese e delle PMI.
Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2
Le misure assicurano quanto meno la presenza di sportelli unici o meccanismi simili volti ad accrescere la consapevolezza delle PMI riguardo a tali specifiche e a creare opportunità di collaborazione in rete che permettano loro di adattarvisi.
Le misure assicurano quanto meno la presenza di sportelli unici o meccanismi simili volti ad accrescere la consapevolezza delle microimprese e delle PMI riguardo a tali specifiche e a creare opportunità di collaborazione in rete che permettano loro di adattarvisi. Tali misure comprendono quanto meno meccanismi specifici volti a facilitare la conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 8 a 12 bis e allo svolgimento di valutazioni del ciclo di vita.
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera a
(a)  un sostegno finanziario, anche attraverso la concessione di agevolazioni fiscali e investimenti in infrastrutture fisiche e digitali;
(a)  un sostegno finanziario, anche attraverso la concessione di agevolazioni fiscali, la facilitazione della partecipazione al forum sulla progettazione ecocompatibile e investimenti in infrastrutture fisiche e digitali;
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a
(a)  il numero di prodotti di consumo invenduti di cui si disfa ogni anno, suddivisi per tipo o categoria di prodotti;
(a)  il numero e la percentuale di prodotti di consumo invenduti di cui si disfa ogni anno, suddivisi per tipo o categoria di prodotti;
Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c
(c)  la consegna dei prodotti di cui si è disfatto a fini di preparazione per il riutilizzo, rifabbricazione, riciclaggio, recupero di energia e operazioni di smaltimento, secondo la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE.
(c)  la consegna dei prodotti di cui si è disfatto a fini di donazione, preparazione per il riutilizzo, rifabbricazione, riciclaggio, recupero di energia e operazioni di smaltimento, secondo la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE.
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2
L'operatore economico pubblica tali informazioni su un sito web di libero accesso o le rende pubbliche in altro modo in attesa che un atto delegato adottato a norma del paragrafo 3 diventi applicabile alla categoria di prodotti di consumo invenduti di cui si è disfatto.
L'operatore economico pubblica tali informazioni su un sito web di libero accesso della Commissione in attesa che un atto delegato adottato a norma del paragrafo 3 diventi applicabile alla categoria di prodotti di consumo invenduti di cui si è disfatto.
Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano il formato per la divulgazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, compresi il tipo o la categoria e le modalità di verifica delle informazioni.
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano il formato per la divulgazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, compresi il tipo o la categoria e le modalità di verifica delle informazioni.
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 1
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 66 al fine di integrare il presente regolamento imponendo agli operatori economici il divieto di distruggere i prodotti di consumo invenduti nell'Unione se la distruzione di prodotti appartenenti a un determinato gruppo ha un impatto ambientale significativo.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 66 al fine di integrare il presente regolamento imponendo agli operatori economici il divieto di distruggere i prodotti di consumo invenduti se la distruzione di prodotti appartenenti a un determinato gruppo ha un impatto ambientale non trascurabile.
Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)
Sulla base delle informazioni fornite a norma del paragrafo 1, entro il ... [inserire la data corrispondente a due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e, successivamente, ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione sulla distruzione dei beni invenduti. In tale relazione la Commissione individua i prodotti per i quali ritiene necessario adottare un atto delegato che vieti la distruzione dei beni invenduti.
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a
(a)  le preoccupazioni di carattere sanitario e in materia di sicurezza;
(a)  le preoccupazioni di carattere sanitario e in materia di igiene e sicurezza;
Emendamento 163
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b
(b)  i danni ai prodotti derivanti dalla loro manipolazione o riscontrati dopo che un prodotto è stato restituito da un consumatore;
(b)  i danni ai prodotti che non è possibile risarcire in modo efficace sotto il profilo dei costi, derivanti dalla loro manipolazione o riscontrati dopo che un prodotto è stato restituito;
Emendamento 164
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c
(c)  l'idoneità del prodotto allo scopo cui è destinato, tenendo conto, se del caso, del diritto nazionale e dell'Unione e delle norme tecniche;
soppresso
Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera d bis (nuovo)
(d bis)  i prodotti contraffatti.
Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a
(a)  il numero di prodotti di consumo invenduti distrutti;
(a)  il numero e la percentuale di prodotti di consumo invenduti distrutti;
Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis.  La Commissione provvede affinché gli operatori economici dispongano di un tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove prescrizioni.
Emendamento 168
Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)
Articolo 20 bis
1.  Un anno dopo il ... [inserire la data dell'entrata in vigore del presente regolamento], la distruzione dei prodotti di consumo invenduti da parte degli operatori economici è vietata per le seguenti categorie di prodotti:
a)  tessili e calzature;
b)  apparecchiature elettriche ed elettroniche.
2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 66 al fine di integrare il presente regolamento per stabilire talune deroghe ai divieti di cui al paragrafo 1, ove ciò sia opportuno tenendo conto dei seguenti elementi:
a)  le preoccupazioni di carattere sanitario e in materia di igiene e sicurezza;
b)  i danni ai prodotti che non è possibile risarcire in modo efficace sotto il profilo dei costi, derivanti dalla loro manipolazione o riscontrati dopo che un prodotto è stato restituito;
c)  il rifiuto di prodotti destinati a donazione, preparazione per il riutilizzo e rifabbricazione;
d)  i prodotti contraffatti.
3.  Se i prodotti invenduti sono distrutti in virtù di una deroga di cui al paragrafo 2, l'operatore economico responsabile pubblica su un sito web di libero accesso o provvede a rendere pubblico in altro modo:
a)  il numero e la percentuale di prodotti invenduti distrutti;
b)  i motivi per cui i prodotti invenduti sono stati distrutti, facendo riferimento alla deroga applicabile;
c)  la consegna dei prodotti distrutti a fini di riciclaggio, recupero di energia e operazioni di smaltimento, secondo la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE.
Le modalità e il formato per la divulgazione delle informazioni stabiliti nell'atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, si applicano alle informazioni da divulgare a norma del presente paragrafo, a meno che l'atto delegato adottato conformemente al paragrafo 2 non disponga altrimenti.
4.  Il presente articolo non si applica alle PMI.
La Commissione può tuttavia prevedere, negli atti delegati adottati conformemente al paragrafo 2, che il divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti di cui al paragrafo 1 o l'obbligo di divulgazione di cui al paragrafo 3 si applichi:
a)  alle medie imprese, qualora vi siano prove sufficienti del fatto che esse sono responsabili della distruzione di una parte sostanziale dei prodotti di consumo invenduti;
b)  alle microimprese e alle piccole o medie imprese, qualora vi siano prove sufficienti del fatto che esse possono servire a eludere il divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti di cui al paragrafo 1 o l'obbligo di divulgazione di cui al paragrafo 3.
Emendamento 169
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3
3.  I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per un periodo di 10 anni dalla data di immissione sul mercato o di messa in servizio del prodotto. Gli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 possono prevedere un periodo superiore o inferiore a 10 anni in considerazione della natura dei prodotti o delle specifiche in questione.
3.  I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per un periodo di 10 anni dalla data di immissione sul mercato o di messa in servizio del prodotto. Gli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 possono prevedere un periodo superiore o inferiore a 10 anni in considerazione della natura dei prodotti, della complessità delle informazioni da fornire o delle specifiche in questione.
Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 7
7.  I fabbricanti assicurano che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 sia accompagnato da istruzioni che consentono ai consumatori e ad altri utilizzatori finali di montare, installare, far funzionare, conservare, fare la manutenzione, riparare e smaltire il prodotto in modo sicuro, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e altri utilizzatori finali stabilita dallo Stato membro. Le istruzioni sono chiare, comprensibili e leggibili e includono almeno le informazioni specificate negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 e dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto ii).
7.  I fabbricanti assicurano che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 sia accompagnato da istruzioni in formato digitale che consentono ai consumatori e ad altri utilizzatori finali di montare, installare, far funzionare, conservare, fare la manutenzione, riparare e smaltire il prodotto in modo sicuro, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e altri utilizzatori finali stabilita dallo Stato membro. Le istruzioni sono chiare, comprensibili e leggibili e includono almeno le informazioni specificate negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 e dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto ii). Gli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 specificano inoltre il periodo durante il quale tali istruzioni sono rese accessibili online. Tale periodo non è inferiore a 10 anni dopo l'immissione del prodotto sul mercato.
Emendamento 171
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 7 bis (nuovo)
7 bis.   Nel fornire le istruzioni di cui al paragrafo 7, il fabbricante le presenta in un formato che consenta di scaricarle e salvarle su un dispositivo elettronico in modo che il consumatore o l'utilizzatore finale possa accedervi in qualsiasi momento.
Emendamento 172
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 7 ter (nuovo)
7 ter.   Su richiesta del consumatore o di un altro utilizzatore finale al momento dell'acquisto o fino a sei mesi dopo tale acquisto, il fabbricante fornisce gratuitamente le istruzioni in formato cartaceo.
Emendamento 173
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 7 quater (nuovo)
7 quater.   Gli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 possono specificare, in casi debitamente giustificati, che talune informazioni concise facenti parte delle istruzioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo possono essere fornite in formato cartaceo.
Emendamento 174
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 8 – comma 1
I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 da essi immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme alle prescrizioni definite nell'atto delegato adottano immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo, secondo i casi.
I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 da essi immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme alle prescrizioni definite nell'atto delegato adottano senza indebito ritardo le misure correttive necessarie per renderlo conforme o per ritirarlo o richiamarlo immediatamente, secondo i casi.
Emendamento 175
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 8 bis (nuovo)
8 bis.   I fabbricanti istituiscono canali di comunicazione accessibili al pubblico, come ad esempio un numero di telefono, un indirizzo elettronico o una sezione dedicata del loro sito web, tenendo conto delle esigenze di accessibilità per le persone con disabilità, in modo da consentire agli utilizzatori finali di presentare reclami o preoccupazioni in merito alla potenziale non conformità dei prodotti.
I fabbricanti adottano le misure appropriate qualora ritengano che vi sia un caso di non conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento e ne informano le autorità di vigilanza del mercato. I fabbricanti tengono un registro dei reclami e delle preoccupazioni solo per il tempo necessario ai fini del presente regolamento e lo mettono a disposizione su richiesta di un'autorità di vigilanza del mercato.
Emendamento 176
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 9 – comma 1
I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, compresa la documentazione tecnica, in una lingua che può essere facilmente compresa dall'autorità. Tali informazioni e documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico. I documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorità nazionale competente.
I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, compresa la documentazione tecnica, in una lingua che può essere facilmente compresa dall'autorità. Tali informazioni e documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico. I documenti sono messi a disposizione quanto prima e al più tardi entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorità nazionale competente.
Emendamento 177
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d
(d)  a seguito di una richiesta di un'autorità nazionale competente, mettere a disposizione i documenti pertinenti entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta;
(d)  a seguito di una richiesta di un'autorità nazionale competente, mettere a disposizione i documenti pertinenti quanto prima e al più tardi entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta;
Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4
4.  Gli importatori assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni che consentano al consumatore di montare, installare, far funzionare, conservare, fare la manutenzione, riparare e smaltire il prodotto, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e altri utilizzatori finali stabilita dallo Stato membro. Le istruzioni sono chiare, comprensibili e leggibili e includono almeno le informazioni specificate negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4.
4.  Gli importatori assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni che consentano al consumatore di montare, installare, far funzionare, conservare, fare la manutenzione, riparare e smaltire il prodotto, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e altri utilizzatori finali stabilita dallo Stato membro. Le istruzioni sono chiare, comprensibili e leggibili e includono almeno le informazioni specificate negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4. Gli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafi 7 bis e 7 ter, si applicano per analogia.
Emendamento 179
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 6 – comma 1
Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 da essi immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme alle prescrizioni definite in tale atto adottano immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo, secondo i casi.
Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 da essi immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme alle prescrizioni definite in tale atto adottano senza indebito ritardo le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ovvero per ritirarlo o richiamarlo immediatamente, secondo i casi.
Emendamento 180
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 8 – comma 1
Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, le forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, compresa la documentazione tecnica, in una lingua che può essere facilmente compresa dall'autorità. Tali informazioni e documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico. I documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorità competente dello Stato membro.
Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, le forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, compresa la documentazione tecnica, in una lingua che può essere facilmente compresa dall'autorità. Tali informazioni e documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico. I documenti sono messi a disposizione quanto prima e al più tardi entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorità competente dello Stato membro.
Emendamento 181
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b
(b)  il prodotto sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni, per consentire al consumatore di montare, installare, far funzionare, conservare, fare la manutenzione e smaltire il prodotto, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e altri utilizzatori finali stabilita dallo Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato, e che tali istruzioni siano chiare, comprensibili e leggibili e includano almeno le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto ii), stabilite nell'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4;
(b)  il prodotto sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni, per consentire al consumatore di montare, installare, far funzionare, conservare, fare la manutenzione e smaltire il prodotto, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e altri utilizzatori finali stabilita dallo Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato, e che tali istruzioni siano chiare, comprensibili e leggibili e includano almeno le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto ii), stabilite nell'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4; gli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafi 7 bis e 7 ter, si applicano per analogia;
Emendamento 182
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera c
(c)  non forniscono né espongono altre etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i clienti riguardo alle informazioni contenute nell'etichetta.
(c)  non forniscono né espongono altre etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i clienti riguardo alle informazioni contenute nell'etichetta in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile.
Emendamento 183
Proposta di regolamento
Articolo 25 bis (nuovo)
Articolo 25 bis
Obblighi dei fornitori
I fornitori di una sostanza, di una miscela o di un articolo comunicano gratuitamente agli operatori economici tutte le informazioni pertinenti al fine di agevolare la loro conformità alle specifiche di prestazione e agli obblighi di informazione di cui al presente regolamento.
Emendamento 184
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4 – lettera b
(b)  non fornisce né espone altre etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i clienti riguardo alle informazioni contenute nell'etichetta.
(b)  non fornisce né espone altre etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i clienti riguardo alle informazioni contenute nell'etichetta imitando le etichette obbligatorie ovvero fornendo informazioni contraddittorie o incoerenti rispetto alle etichette obbligatorie. Tali restrizioni non si applicano al marchio di qualità ecologica dell'UE di cui al regolamento (CE) n. 66/2010 né agli altri marchi ambientali EN ISO 14024 di tipo I riconosciuti a livello nazionale o regionale di cui al citato regolamento.
Emendamento 185
Proposta di regolamento
Articolo 29 – titolo
Obblighi dei mercati online e dei motori di ricerca online
Obblighi dei mercati online
Emendamento 186
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1
1.  La cooperazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020, per quanto riguarda i mercati online e ai fini del presente regolamento, consiste in particolare nel:
1.  I mercati online cooperano, ai fini del presente regolamento, con le autorità di vigilanza del mercato, su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato e in casi specifici, al fine di agevolare qualsiasi azione intrapresa per eliminare o, qualora ciò non fosse possibile, attenuare i rischi presentati da un prodotto che è, o è stato messo, in vendita online attraverso i loro servizi.
(a)   cooperare per assicurare misure di vigilanza del mercato efficaci, anche evitando di porre ostacoli a tali misure;
(b)   informare le autorità di vigilanza del mercato in merito a qualsiasi azione intrapresa;
(c)   istituire uno scambio regolare e strutturato di informazioni sulle offerte che i mercati online hanno ritirato sulla base del presente articolo;
(d)   consentire agli strumenti online gestiti dalle autorità di vigilanza del mercato di accedere alle loro interfacce per individuare i prodotti non conformi;
(e)   su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, se i mercati online o i venditori online hanno posto ostacoli tecnici all'estrazione di dati dalle loro interfacce online, consentire alle autorità di recuperare i dati ai fini della conformità dei prodotti in base ai parametri di identificazione forniti dalle autorità di vigilanza del mercato richiedenti.
Emendamento 187
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 1
Ai fini delle prescrizioni di cui all'[articolo 22, paragrafo 7,] del regolamento (UE) .../... [legge sui servizi digitali], i mercati online progettano e organizzano le loro interfacce online in modo da consentire ai rivenditori di adempiere gli obblighi di cui all'articolo 25 e agli operatori economici di adempiere gli obblighi di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento.
soppresso
Emendamento 188
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 2
Le informazioni devono poter essere fornite per ciascun prodotto offerto e visualizzate o rese comunque facilmente accessibili ai clienti nell'elenco dei prodotti.
soppresso
Emendamento 189
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 3
In particolare, se gli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 prevedono che i messaggi pubblicitari visivi online di determinati prodotti siano accompagnati da informazioni elettroniche online da visualizzare sul dispositivo di visualizzazione, i mercati online consentono ai rivenditori di mostrare tali informazioni. Questo obbligo si applica anche ai motori di ricerca online e ad altre piattaforme online che forniscono messaggi pubblicitari visivi online per i prodotti in questione.
soppresso
Emendamento 190
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3
3.  Conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020, gli Stati membri conferiscono alle rispettive autorità di vigilanza del mercato, per tutti i prodotti disciplinati da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4, il potere di ordinare a un mercato online di rimuovere dalla sua interfaccia online un contenuto illegale specifico che si riferisce a un prodotto non conforme, di disabilitarne l'accesso o di mostrare un avvertimento esplicito per gli utilizzatori finali quando vi accedono. Tali ordini sono conformi all'[articolo 8, paragrafo 1,] del regolamento (UE) .../... [legge sui servizi digitali].
3.  Conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020, gli Stati membri conferiscono alle rispettive autorità di vigilanza del mercato, per quanto riguarda un contenuto specifico che si riferisce a un'offerta di un prodotto non conforme alle specifiche di cui al presente regolamento, il potere di emettere un ordine che imponga ai fornitori dei mercati online di rimuovere dalla loro interfaccia online tale contenuto, di disabilitarne l'accesso o di mostrare un avvertimento esplicito per gli utilizzatori finali quando vi accedono. Tali ordini sono conformi all'[articolo 8, paragrafo 1,] del regolamento (UE) .../... [legge sui servizi digitali].
Emendamento 191
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4
4.   I mercati online adottano le misure necessarie per ricevere e trattare gli ordini di cui al paragrafo 3 in conformità dell'[articolo 8] del regolamento (UE) .../... [legge sui servizi digitali].
soppresso
Emendamento 192
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5 – comma 1
Ogni mercato online stabilisce un unico punto di contatto che consenta la comunicazione diretta con le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri ai fini della conformità al presente regolamento e agli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4.
Ogni mercato online stabilisce un unico punto di contatto, oppure ne designa uno esistente, che consenta la comunicazione diretta con le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri ai fini della conformità al presente regolamento e agli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 e che permetta ai consumatori di comunicare con essi in modo rapido e diretto in relazione alle specifiche di progettazione ecocompatibile.
Emendamento 193
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5 – comma 2
Il punto di contatto può essere lo stesso punto di contatto di cui all'[articolo 20, paragrafo 1,] del regolamento (UE) .../... [regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti] o di cui all'[articolo 10, paragrafo 1,] del regolamento (UE) .../... [legge sui servizi digitali].
Il punto di contatto può essere lo stesso punto di contatto di cui all'[articolo 20, paragrafo 1,] del regolamento (UE) .../... [regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti] o di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/2065.
Emendamento 194
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c
(c)  informazioni per identificare il prodotto, compreso il tipo e, se disponibile, il numero di lotto o di serie e qualsiasi altro identificatore del prodotto.
(c)  informazioni che consentono l'identificazione del prodotto, compresi un'immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro identificatore del prodotto.
Emendamento 195
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva
Nell'imporre ai fabbricanti, ai loro mandatari o agli importatori di rendere disponibili in formato digitale parti della documentazione tecnica relativa al prodotto ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, lettera a), la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:
Nell'imporre, su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, ai fabbricanti, ai loro mandatari o agli importatori di rendere disponibili in formato digitale parti della documentazione tecnica relativa al prodotto ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, lettera a), la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:
Emendamento 196
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a bis (nuovo)
(a bis)  la necessità di garantire la protezione e la riservatezza dei dati;
Emendamento 197
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a
(a)  raccogliere i dati generati durante l'uso se accessibili a distanza tramite Internet, a meno che l'utilizzatore finale non rifiuti espressamente di renderli disponibili;
(a)  raccogliere i dati generati durante l'uso se accessibili a distanza tramite Internet previo consenso esplicito da parte dell'utilizzatore finale, a norma del regolamento (UE) 2016/679, a renderli disponibili;
Emendamento 198
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4 – comma 1
Gli aggiornamenti del software o del firmware non comportano un peggioramento delle prestazioni del prodotto rispetto a uno dei parametri di prodotto regolamentati negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 da cui i prodotti sono disciplinati o un peggioramento delle prestazioni funzionali dal punto di vista dell'utilizzatore, misurate in base al metodo di prova impiegato per la valutazione della conformità, salvo consenso esplicito dell'utilizzatore prima dell'aggiornamento. Se l'aggiornamento non è accettato le prestazioni non risultano in alcun modo modificate.
Gli aggiornamenti del software o del firmware non comportano un peggioramento significativo delle prestazioni del prodotto rispetto a uno dei parametri di prodotto regolamentati negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 da cui i prodotti sono disciplinati o un peggioramento delle prestazioni funzionali dal punto di vista dell'utilizzatore, misurate in base al metodo di prova impiegato per la valutazione della conformità, salvo consenso esplicito dell'utilizzatore prima dell'aggiornamento. Se l'aggiornamento non è accettato le prestazioni non risultano in alcun modo modificate.
Emendamento 199
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 2
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 3.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 3. Qualora un organismo europeo di normazione adotti una norma armonizzata e la proponga alla Commissione in vista della pubblicazione del suo riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta le norme armonizzate conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando un riferimento a una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga gli atti di esecuzione o le parti di tali atti che contengono le stesse specifiche di progettazione ecocompatibile.
Emendamento 200
Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 1
1.  Le prescrizioni di cui all'articolo 4, terzo comma, lettera h), relative agli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici, definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, o dagli enti aggiudicatori, definiti all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, possono assumere la forma di specifiche tecniche obbligatorie, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione, clausole di esecuzione dell'appalto od obiettivi, secondo i casi.
1.  Fatte salve le direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, le prescrizioni di cui all'articolo 4, terzo comma, lettera h), relative agli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici, definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, o dagli enti aggiudicatori, definiti all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, assumono la forma di specifiche tecniche obbligatorie, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione, clausole di esecuzione dell'appalto od obiettivi, secondo i casi.
Emendamento 201
Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Gli Stati membri, insieme alla Commissione, forniscono assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici nazionali ai fini del miglioramento delle competenze e della riqualificazione del personale responsabile degli appalti pubblici verdi.
Emendamento 202
Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera b
(b)  la necessità di assicurare una domanda sufficiente di prodotti più ecosostenibili.
(b)  i benefici ambientali e la necessità di assicurare una domanda sufficiente di prodotti più ecosostenibili.
Emendamento 203
Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1
Fatto salvo l'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1020, ogni Stato membro stila, almeno ogni due anni, un piano d'azione che delinea le attività di vigilanza del mercato previste per assicurare lo svolgimento di opportuni controlli in misura adeguata in relazione al presente regolamento e agli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4. Ogni Stato membro stila il primo di tali piani d'azione entro il [16 luglio 2024].
Fatto salvo l'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1020, ogni Stato membro stila, almeno ogni due anni, un piano d'azione che delinea le attività di vigilanza del mercato previste per assicurare lo svolgimento di opportuni controlli, compresi controlli fisici e di laboratorio basati su campioni adeguati, in misura adeguata in relazione al presente regolamento e agli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4. Ogni Stato membro stila il primo di tali piani d'azione entro il [16 luglio 2024].
Emendamento 204
Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b
(b)  le attività di vigilanza del mercato previste per ridurre la non conformità riguardo ai prodotti o alle prescrizioni individuati come prioritari, compresi la natura e il numero minimo di controlli da effettuare durante il periodo contemplato dal piano d'azione.
(b)  le attività di vigilanza del mercato previste per ridurre o far cessare la non conformità riguardo ai prodotti o alle prescrizioni individuati come prioritari, compresi la natura e il numero minimo di controlli da effettuare durante il periodo contemplato dal piano d'azione.
Emendamento 205
Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuovo)
(b bis)   il numero di reclami ricevuti da utilizzatori finali o da organizzazioni dei consumatori o altre informazioni ricevute da operatori economici o dai media;
Emendamento 206
Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3
3.  La natura e il numero dei controlli previsti in applicazione del paragrafo 1, lettera b), sono proporzionati ai criteri obiettivi utilizzati per individuare le priorità in conformità del paragrafo 2.
3.  La natura e il numero dei controlli previsti in applicazione del paragrafo 1, lettera b), sono proporzionati ai criteri obiettivi utilizzati per individuare le priorità in conformità del paragrafo 2. Per le categorie di prodotti identificate come ad alto rischio di non conformità, le autorità di vigilanza del mercato intendono tali controlli come comprensivi di controlli fisici e di laboratorio basati su campioni adeguati.
Emendamento 207
Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Al fine di assicurare la vigilanza del mercato in relazione al presente regolamento e agli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4, gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità di vigilanza del mercato dispongano delle risorse necessarie, comprese risorse di bilancio e di altro tipo sufficienti, quali un numero sufficiente di membri del personale competenti, competenze specialistiche, procedure e altre disposizioni necessarie per il corretto svolgimento delle loro funzioni.
Emendamento 208
Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 5 – comma 1
La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti l'elenco minimo dei prodotti o delle prescrizioni che gli Stati membri devono considerare prioritari per la vigilanza del mercato a norma del paragrafo 1, lettera a).
La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 66 per integrare il presente regolamento recanti l'elenco dei prodotti o delle prescrizioni che gli Stati membri devono includere come prioritari per la vigilanza del mercato a norma del paragrafo 1, lettera a).
Emendamento 209
Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 5 – comma 2
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.
soppresso
Emendamento 210
Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d
(d)  se del caso, le priorità incluse negli atti di esecuzione di cui all'articolo 59, paragrafo 5.
(d)  se del caso, le priorità incluse negli atti delegati di cui all'articolo 59, paragrafo 5.
Emendamento 211
Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1
1.  Le autorità di vigilanza del mercato inseriscono nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 le informazioni sulla natura e gravità di ogni sanzione irrogata per la non conformità al presente regolamento.
1.  Le autorità di vigilanza del mercato inseriscono nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 le informazioni sul numero e sulla natura dei controlli effettuati, nonché sulla natura e gravità di ogni sanzione irrogata per la non conformità al presente regolamento.
Emendamento 212
Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3
3.  La Commissione pubblica la relazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 e rende pubblica una sintesi della relazione.
3.  La Commissione pubblica la relazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 e rende pubblica sia una sintesi della relazione, sia la relazione stessa.
Emendamento 213
Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuovo)
(d bis)   se del caso, consulta i portatori di interessi e gli esperti.
Emendamento 214
Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 1 – comma 2
Se, nel corso di tale valutazione, riscontrano che il prodotto non è conforme alle prescrizioni stabilite negli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4, le autorità di vigilanza del mercato impongono senza indugio all'operatore economico di porre fine alla non conformità adottando azioni correttive appropriate e proporzionate entro un periodo di tempo ragionevole prescritto dalle autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura e, se del caso, al grado della non conformità. L'azione correttiva che l'operatore economico è tenuto a prendere può includere le azioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020.
Se, nel corso di tale valutazione, riscontrano che il prodotto non è conforme alle prescrizioni stabilite negli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4, le autorità di vigilanza del mercato impongono senza indugio all'operatore economico di porre fine alla non conformità adottando azioni correttive appropriate e proporzionate entro un periodo di tempo ragionevole prescritto dalle autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura e, se del caso, al grado della non conformità. L'azione correttiva che l'operatore economico è tenuto a prendere può includere almeno le azioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020.
Emendamento 215
Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 2
2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 11, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 3, e all'articolo 61, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di sei anni a decorrere dal [un mese dopo l'entrata in vigore del presente atto]. La Commissione redige una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sei anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 11, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 3, e all'articolo 61, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente atto]. La Commissione redige una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
Emendamento 216
Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 3
3.  La delega di potere di cui all'articolo 4, all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 11, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 3, e all'articolo 61, paragrafo1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
3.  La delega di potere di cui all'articolo 4, all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 11, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 3, e all'articolo 60, paragrafo1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
Emendamento 217
Proposta di regolamento
Articolo 68
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive, tenendo conto del grado di non conformità e del numero di unità di prodotti non conformi immessi sul mercato dell'Unione. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro [un anno dalla data di applicazione del presente regolamento] e notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro [un anno dalla data di applicazione del presente regolamento] e notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.
Emendamento 218
Proposta di regolamento
Articolo 68 – comma 1 bis (nuovo)
Nel determinare il tipo e il livello delle sanzioni da imporre in caso di violazioni, le autorità competenti degli Stati membri tengono conto dei seguenti criteri:
a)   la natura, la gravità e la durata della violazione, compreso il numero di unità di prodotti non conformi immessi sul mercato dell'Unione;
b)   se del caso, il carattere doloso o colposo della violazione;
c)   la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, quale risulta, ad esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica ritenuta responsabile o dal reddito annuo della persona fisica ritenuta responsabile;
d)   i benefici economici derivati dalla violazione da parte della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, nella misura in cui possono essere determinati;
e)   il danno alla salute umana o all'ambiente causato dalla violazione, nella misura in cui possa essere determinato;
f)   qualsiasi azione intrapresa dalla persona fisica o giuridica ritenuta responsabile per attenuare il danno causato o porvi rimedio;
g)   il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile con l'autorità competente;
h)   precedenti violazioni commesse dalla persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;
i)   qualsiasi azione volta a eludere od ostacolare i controlli amministrativi e
j)   eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.
Emendamento 219
Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 ter (nuovo)
Gli Stati membri sono quanto meno in grado di imporre le seguenti sanzioni in caso di violazione del presente regolamento:
a)   sanzioni pecuniarie;
b)   la confisca di ricavi ottenuti dalla persona fisica o giuridica derivanti da una transazione legata alla violazione;
c)   l'esclusione dalle procedure di appalto pubblico.
Emendamento 220
Proposta di regolamento
Articolo 69 – titolo
Valutazione
Monitoraggio e valutazione
Emendamento 221
Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo -1 (nuovo)
-1.  La Commissione compila dati pertinenti sui prodotti e i gruppi di prodotti soggetti alle specifiche per la progettazione ecocompatibile, comprese le impronte del loro ciclo di vita, le impronte ambientali, di carbonio e dei materiali, al fine di valutare i miglioramenti della sostenibilità ambientale di tali prodotti. Sulla base di tali dati, la Commissione pubblica una relazione annuale.
La Commissione effettua periodicamente, e almeno una volta ogni 3 anni dopo l'adozione delle specifiche per la progettazione ecocompatibile, una valutazione di tali specifiche al fine di individuare la necessità di eventuali riesami.
Emendamento 222
Proposta di regolamento
Articolo 69 – comma 1
Non prima del termine di [otto anni dalla data di applicazione del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e del suo contributo al funzionamento del mercato interno e al miglioramento della sostenibilità ambientale dei prodotti. La Commissione presenta una relazione sui principali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per predisporre tale relazione.
Entro [sei anni dalla data di applicazione del presente regolamento] e successivamente ogni sei anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e del suo contributo al funzionamento del mercato interno e al miglioramento della sostenibilità ambientale dei prodotti. La Commissione valuta inoltre il ricorso alle esenzioni per i prodotti di seconda mano importati o i gruppi di prodotti previsti dagli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 del presente regolamento.
Entro il [inserire la data corrispondente a 4 anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione valuta l'inclusione degli obblighi di sostenibilità sociale e di dovuta diligenza nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
La Commissione presenta una relazione sui principali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e la rende pubblica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per predisporre tale relazione.
Emendamento 223
Proposta di regolamento
Articolo 69 bis (nuovo)
Articolo 69 bis
Rimedi in caso di non conformità
1.  In caso di non conformità di un prodotto alle specifiche di progettazione ecocompatibile, il prodotto è considerato non conforme al contratto di vendita ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/771 e ai consumatori è conferito il diritto di ricorso alle condizioni di cui all'articolo 13 della presente direttiva, a prescindere dal superamento dei termini di cui all'articolo 10 della presente direttiva. 
2.  La commercializzazione o l'offerta in vendita di un prodotto non conforme alle specifiche di progettazione ecocompatibile è considerata una pratica commerciale sleale ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2005/29/UE e conferisce pertanto ai consumatori il diritto di ricorso a norma dell'articolo 11 bis di tale direttiva.
Emendamento 224
Proposta di regolamento
Considerando 69 ter (nuovo)
Articolo 69 ter
Modifica della direttiva (UE) 2020/1828
Il punto (27) dell'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis è sostituito dal seguente:
"(27) Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE."
__________________
1bis Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1).
Emendamento 225
Proposta di regolamento
Allegato I – parte introduttiva
È possibile utilizzare, secondo il caso, i parametri seguenti, integrandoli ove necessario con altri parametri, per migliorare gli aspetti del prodotto di cui all'articolo 5, paragrafo 1:
Sono utilizzati, secondo il caso, a titolo individuale o combinato, i parametri seguenti, integrandoli ove necessario con altri, per migliorare gli aspetti del prodotto di cui all'articolo 5, paragrafo 1:
Emendamento 226
Proposta di regolamento
Allegato I – lettera b
(b)  facilità di riparazione e manutenzione, espressa in termini di caratteristiche, disponibilità e tempi di consegna delle parti di ricambio, modularità, compatibilità con le parti di ricambio solitamente disponibili, disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione, numero di materiali e componenti utilizzati, uso di componenti standard, uso di norme di codifica dei componenti e dei materiali per l'individuazione dei componenti e dei materiali, numero e complessità dei processi e degli strumenti necessari, facilità di smontaggio non distruttivo e rimontaggio, condizioni di accesso ai dati del prodotto, condizioni di accesso all'hardware e al software necessari o del relativo uso;
(b)  facilità di riparazione e manutenzione, tenendo conto della sicurezza del prodotto, espressa in termini di caratteristiche, disponibilità, tempi di consegna e accessibilità economica delle parti di ricambio, modularità, compatibilità con gli strumenti e le parti di ricambio solitamente disponibili, disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione, numero di materiali e componenti utilizzati, uso di componenti standard, uso di norme di codifica dei componenti e dei materiali per l'individuazione dei componenti e dei materiali, numero e complessità dei processi ed eventuale necessità di strumenti specializzati, facilità di smontaggio non distruttivo e rimontaggio, condizioni di accesso ai dati del prodotto, condizioni di accesso all'hardware e al software necessari o del relativo uso;
Emendamento 227
Proposta di regolamento
Allegato I – lettera d
(d)  facilità e qualità del riciclaggio, espresse in termini di uso di materiali facilmente riciclabili, accesso sicuro, facile e non distruttivo a componenti e materiali riciclabili o a componenti e materiali contenenti sostanze pericolose, composizione e omogeneità dei materiali, possibilità di vaglio a elevata purezza, numero di materiali e componenti utilizzati, uso di componenti standard, uso di norme di codifica dei componenti e dei materiali per l'individuazione dei componenti e dei materiali, numero e complessità dei processi e degli strumenti necessari, facilità di smontaggio non distruttivo e rimontaggio, condizioni di accesso ai dati del prodotto, condizioni di accesso all'hardware e al software necessari o del relativo uso;
(d)  facilità, qualità e praticabilità economica del riciclaggio, espresse in termini di uso di materiali facilmente riciclabili, accesso sicuro, facile e non distruttivo a componenti e materiali riciclabili o a componenti e materiali contenenti sostanze pericolose, composizione e omogeneità dei materiali, possibilità di vaglio a elevata purezza, progettazione per il riciclaggio, numero di materiali e componenti utilizzati, uso di componenti standard, uso di norme di codifica dei componenti e dei materiali per l'individuazione dei componenti e dei materiali, numero e complessità dei processi e degli strumenti necessari, facilità di smontaggio non distruttivo e rimontaggio, condizioni di accesso ai dati del prodotto, condizioni di accesso all'hardware e al software necessari o del relativo uso;
Emendamento 228
Proposta di regolamento
Allegato I – lettera e
(e)  astensione da soluzioni tecniche non idonee al riutilizzo, al miglioramento, alla riparazione, alla manutenzione, al ricondizionamento, alla rifabbricazione e al riciclaggio di prodotti e componenti;
(e)  astensione da soluzioni tecniche non idonee al riutilizzo, al miglioramento, alla riparazione, alla manutenzione, al ricondizionamento, alla rifabbricazione e al riciclaggio di prodotti e componenti, tenendo conto nel contempo della sicurezza del prodotto;
Emendamento 229
Proposta di regolamento
Allegato I – lettera e bis (nuovo)
(e bis)  astensione dall'obsolescenza prematura;
Emendamento 230
Proposta di regolamento
Allegato I – lettera f
(f)  uso di sostanze, da sole, come componenti di sostanze o in miscele, durante il processo di produzione dei prodotti, o risultante nella presenza di tali sostanze nei prodotti, anche quando tali prodotti divengono rifiuti;
(f)  uso di sostanze, in particolare di sostanze che destano preoccupazione, da sole, come componenti di sostanze o in miscele, durante il processo di produzione dei prodotti, o risultante nella presenza di tali sostanze nei prodotti, anche quando tali prodotti divengono rifiuti;
Emendamento 231
Proposta di regolamento
Allegato I – lettera h bis (nuovo)
(h bis)  uso o contenuto di materiali rinnovabili ottenuti in modo sostenibile;
Emendamento 232
Proposta di regolamento
Allegato I – lettera h ter (nuovo)
(h ter)  uso o contenuto di materie prime critiche;
Emendamento 233
Proposta di regolamento
Allegato I – lettera m bis (nuovo)
(m bis)  impronta dei materiali del prodotto;
Emendamento 234
Proposta di regolamento
Allegato I – lettera n
(n)  rilascio di microplastiche;
(n)  rilascio di microplastiche e nanoplastiche;
Emendamento 235
Proposta di regolamento
Allegato I – lettera p
(p)  quantità di rifiuti generati, compresi i rifiuti di plastica e i rifiuti di imballaggio, e facilità del loro riutilizzo; quantità di rifiuti pericolosi generati;
(p)  quantità di rifiuti generati, compresi i rifiuti di plastica e i rifiuti di imballaggio, facilità del loro riutilizzo e facilità di riciclaggio; quantità di rifiuti pericolosi generati;
Emendamento 236
Proposta di regolamento
Allegato I – lettera q
(q)  condizioni d'uso.
(q)  condizioni d'uso, compresi l'impatto ambientale e i benefici durante l'uso.
Emendamento 237
Proposta di regolamento
Allegato I – lettera q bis (nuovo)
(q bis)  impatti sulla salute umana.
Emendamento 238
Proposta di regolamento
Allegato I – lettera q ter (nuovo)
(q ter)  garantire un approvvigionamento sostenibile di materie prime.
Emendamento 239
Proposta di regolamento
Allegato II – parte introduttiva
Le specifiche di prestazione sono definite nel modo seguente:
Le specifiche di prestazione contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), e tengono conto degli esiti delle valutazioni di impatto pertinenti. Le specifiche di prestazione sono definite nel modo seguente:
Emendamento 240
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – comma 2
L'analisi tecnica, ambientale ed economica individua inoltre, per quanto riguarda i parametri in esame, i prodotti e le tecnologie che, tra quelli disponibili sul mercato, offrono le prestazioni migliori.
L'analisi tecnica, ambientale ed economica individua inoltre, per quanto riguarda i parametri in esame, i prodotti e le tecnologie che, tra quelli disponibili sul mercato, offrono le prestazioni migliori e i miglioramenti tecnologici attesi. Inoltre tiene conto delle tabelle di marcia settoriali esistenti di cui al regolamento (UE) 2021/1119.
Emendamento 241
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – comma 4
Sulla base di tale analisi e tenendo conto della fattibilità economica e tecnica, compresa la disponibilità di risorse e tecnologie essenziali, nonché il potenziale di miglioramento, si definiscono livelli o specifiche non quantitative.
Sulla base di tale analisi e tenendo conto degli effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente del prodotto nel corso del suo ciclo di vita, dei limiti del pianeta, della fattibilità economica e tecnica, compresa la disponibilità di risorse e tecnologie essenziali, nonché il potenziale di miglioramento, si definiscono livelli o specifiche non quantitative.
Emendamento 242
Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 8
(8)  le date di attuazione, qualsiasi misura o periodo. scaglionati nel tempo o di transizione, tenendo conto dell'eventuale impatto sulle PMI o sui gruppi di prodotti specifici principalmente fabbricati dalle PMI;
(8)  le date di attuazione, qualsiasi misura o periodo scaglionati nel tempo o di transizione, tenendo conto in particolare delle esigenze delle microimprese e delle PMI o dei gruppi di prodotti specifici principalmente fabbricati dalle PMI;
Emendamento 243
Proposta di regolamento
Allegato VII – parte introduttiva
Per valutare le misure di autoregolamentazione scelte in alternativa a un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 si può utilizzare il seguente elenco non esaustivo di criteri indicativi.
Per valutare le misure di autoregolamentazione scelte in alternativa a un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 si utilizza il seguente elenco non esaustivo di criteri indicativi.
Emendamento 244
Proposta di regolamento
Allegato VII – punto 2
Le misure di autoregolamentazione devono essere conformi agli obiettivi programmatici del presente regolamento e devono essere coerenti con le dimensioni economica e sociale dello sviluppo sostenibile. Le misure di autoregolamentazione devono avere un approccio integrato alla tutela degli interessi dei consumatori, della salute, della qualità della vita e degli interessi economici.
Le misure di autoregolamentazione devono essere conformi agli obiettivi programmatici del presente regolamento e devono essere coerenti con le dimensioni economica e sociale dello sviluppo sostenibile. Le misure di autoregolamentazione devono avere un approccio integrato alla tutela dell'ambiente, degli interessi dei consumatori, della salute, della qualità della vita e degli interessi economici.
Emendamento 245
Proposta di regolamento
Allegato VII – punto 4
Gli obiettivi elaborati dai firmatari nelle rispettive misure di autoregolamentazione devono essere stabiliti in termini chiari e univoci, partendo da principi base ben definiti. Se la misura di autoregolamentazione è di lungo termine, si devono prevedere obiettivi intermedi. Deve essere possibile monitorare il rispetto degli obiettivi e delle tappe intermedie in modo fattibile e credibile utilizzando indicatori chiari e affidabili.
Gli obiettivi elaborati dai firmatari nelle rispettive misure di autoregolamentazione devono essere stabiliti in termini chiari, quantificabili e univoci, partendo da principi base ben definiti. Se la misura di autoregolamentazione è di lungo termine, si devono prevedere obiettivi intermedi. Deve essere possibile monitorare il rispetto degli obiettivi e delle tappe intermedie in modo fattibile e credibile utilizzando indicatori chiari e affidabili.
Emendamento 246
Proposta di regolamento
Allegato VII – punto 5 – comma 1
Al fine di assicurare la trasparenza, le misure di autoregolamentazione devono essere rese pubbliche, anche online e attraverso altri mezzi elettronici di diffusione dell'informazione.
Al fine di assicurare la trasparenza, le misure di autoregolamentazione devono essere rese pubbliche, anche online su un sito web della Commissione pubblicamente accessibile e attraverso altri mezzi elettronici di diffusione dell'informazione.
Emendamento 247
Proposta di regolamento
Allegato VII – punto 5 – comma 2
I portatori di interessi, in particolare gli Stati membri, l'industria, le ONG ambientaliste e le associazioni di consumatori, devono essere invitati a prendere posizione sulla misura di autoregolamentazione.
I portatori di interessi, in particolare gli Stati membri, l'industria all'interno dell'Unione e nei paesi terzi, le ONG ambientaliste e le associazioni di consumatori, devono essere invitati a prendere posizione sulla misura di autoregolamentazione.
Emendamento 248
Proposta di regolamento
Allegato VII – punto 6 – comma 4
Il firmatario che non abbia ottemperato alle prescrizioni della misura di autoregolamentazione deve adottare una misura correttiva.
Il firmatario che non ottempera alle prescrizioni della misura di autoregolamentazione deve adottare una misura correttiva. L'ispettore indipendente deve notificare agli altri firmatari che partecipano alla misura di autoregolamentazione la mancata osservanza da parte di un firmatario e le misure correttive che il firmatario intende adottare. Se il firmatario non ha intrapreso un'azione correttiva sufficiente entro tre mesi, deve essere escluso dalla misura di autoregolamentazione.

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0218/2023).


Tariffe e oneri spettanti all'Agenzia europea per i medicinali
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Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 luglio 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per i medicinali, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2022)0721 – C9-0426/2022 – 2022/0417(COD))(1)
P9_TA(2023)0273A9-0224/2023

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
(1)  L'Agenzia europea per i medicinali ("l'Agenzia") svolge un ruolo fondamentale nel garantire che soltanto medicinali sicuri, di qualità elevata ed efficaci siano immessi in commercio nell'Unione, contribuendo così al buon funzionamento del mercato interno e assicurando un livello elevato di tutela della salute umana e della sanità animale. Di conseguenza è necessario garantire che l'Agenzia disponga di risorse sufficienti, comprese quelle derivanti dalle tariffe, per finanziare le sue attività.
(1)  L'Agenzia europea per i medicinali ("l'Agenzia") svolge un ruolo fondamentale nel garantire che soltanto medicinali sicuri, di qualità elevata ed efficaci siano immessi in commercio nell'Unione, contribuendo così al buon funzionamento del mercato interno e assicurando un livello elevato di competenza e tutela della salute umana e della sanità animale. Di conseguenza è necessario garantire che l'Agenzia disponga di risorse sufficienti, comprese quelle derivanti dalle tariffe, per attirare e mantenere personale dotato delle competenze necessarie per adempiere alle sue mansioni e per finanziare le sue attività.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 3
(3)  Le tariffe da corrispondere all'Agenzia dovrebbero essere proporzionate al lavoro svolto in relazione all'ottenimento e al mantenimento di un'autorizzazione dell'Unione e dovrebbero basarsi su una valutazione delle stime e delle previsioni dell'Agenzia per quanto concerne il carico di lavoro e i costi correlati per tale lavoro, nonché su una valutazione dei costi dei servizi forniti all'Agenzia dalle autorità competenti degli Stati membri responsabili della regolamentazione dei medicinali, che agiscono in qualità di relatori e, se del caso, di correlatori nominati dai comitati scientifici dell'Agenzia.
(3)  Le tariffe da corrispondere all'Agenzia dovrebbero essere proporzionate al lavoro svolto in relazione all'ottenimento e al mantenimento di un'autorizzazione dell'Unione e dovrebbero basarsi su una valutazione trasparente delle stime e delle previsioni dell'Agenzia per quanto concerne il carico di lavoro e i costi correlati per tale lavoro, nonché su una valutazione dei costi dei servizi forniti all'Agenzia dalle autorità competenti degli Stati membri responsabili della regolamentazione dei medicinali, che agiscono in qualità di relatori e, se del caso, di correlatori nominati dai comitati scientifici dell'Agenzia. Le tariffe e la relativa struttura dovrebbe tenere conto di eventuali modifiche del quadro normativo dell'Unione per i medicinali. È necessario fornire finanziamenti adeguati per questa infrastruttura pubblica fondamentale, al fine di migliorarne l'esperienza e garantirne la sostenibilità attraverso finanziamenti adeguati.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis)   In seguito alla pandemia di COVID-19 e all'aumento delle iniziative nell'ambito della salute a livello dell'Unione, l'Agenzia deve far fronte a un carico di lavoro in costante aumento, che implica ulteriori esigenze di bilancio in termini di personale e di risorse finanziarie. Tale lavoro aggiuntivo, anche in seguito all'adozione del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis e alla creazione dello spazio europeo dei dati sanitari, dovrebbe essere accompagnato da un finanziamento appropriato nell'ambito del quadro finanziario pluriennale.
_________________
1 bis Regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 2022, relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 1).
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)
(4 ter)   Sebbene la maggioranza dei suoi finanziamenti provenga da fonti private, l'Agenzia è un'autorità pubblica ed è della massima importanza tutelarne l'integrità e l'indipendenza, al fine di garantire la fiducia pubblica nel quadro legislativo e di regolamentazione dei prodotti farmaceutici nell'Unione. È pertanto opportuno assegnare all'Agenzia finanziamenti sufficienti per consentirle di adempiere ai suoi obblighi e ai suoi impegni in materia di trasparenza.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 4 quater (nuovo)
(4 quater)   Le tariffe versate all'Agenzia dovrebbero riflettere le complesse valutazioni necessarie per ottenere e mantenere un'autorizzazione dell'Unione. È opportuno riconoscere i contributi delle autorità competenti degli Stati membri, nonché le spese da esse sostenute. È opportuno, in particolare, riconoscere le sinergie ottenute attraverso i gruppi di valutazione multinazionali e sostenere gli sforzi di collaborazione di tali squadre multinazionali. La Commissione e l'Agenzia dovrebbero pertanto monitorare lo sviluppo dei gruppi di valutazione multinazionali al momento di determinare le modifiche necessarie alla struttura delle retribuzioni degli Stati membri.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 5
(5)  Le tariffe e gli oneri dovrebbero coprire i costi delle attività e dei servizi statutari dell'Agenzia che non sono già coperti dai contributi alle sue entrate provenienti da altre fonti. Nello stabilire tali tariffe e oneri si dovrebbe tenere conto di tutta la pertinente legislazione dell'Unione che disciplina le attività e le tariffe dell'Agenzia, tra cui il regolamento (CE) n. 726/2004, il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio5, la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio6, il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio7, il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio8, il regolamento (CE) n. 2049/2005 della Commissione9, il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione10, il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio11, il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio12, il regolamento (UE) 2018/782 della Commissione13, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1281 della Commissione14 e il regolamento (CE) n. 2141/96 della Commissione15.
(5)  Le tariffe e gli oneri dovrebbero coprire i costi delle attività e dei servizi statutari dell'Agenzia che non sono già coperti dai contributi alle sue entrate provenienti da altre fonti. Nello stabilire tali tariffe e oneri si dovrebbe tenere conto di tutta la pertinente legislazione dell'Unione che disciplina le attività e le tariffe dell'Agenzia, tra cui il regolamento (CE) n. 726/2004, il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio5, la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio6, il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio7, il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio8, il regolamento (CE) n. 2049/2005 della Commissione9, il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione10, il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio11, il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio12, il regolamento (UE) 2022/123, il regolamento (UE) 2018/782 della Commissione13, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1281 della Commissione14 e il regolamento (CE) n. 2141/96 della Commissione15.
_________________
_________________
5 Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).
5 Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).
6 Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1).
6 Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1).
7 Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1).
7 Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1).
8 Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121).
8 Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121).
9 Regolamento (CE) n 2049/2005 della Commissione, del 15 dicembre 2005, che stabilisce, in base al regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le norme relative al pagamento delle tasse spettanti all'Agenzia europea per i medicinali da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese nonché le norme relative all'assistenza amministrativa che queste ricevono dall'Agenzia (GU L 329 del 16.12.2005, pag. 4).
9 Regolamento (CE) n 2049/2005 della Commissione, del 15 dicembre 2005, che stabilisce, in base al regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le norme relative al pagamento delle tasse spettanti all'Agenzia europea per i medicinali da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese nonché le norme relative all'assistenza amministrativa che queste ricevono dall'Agenzia (GU L 329 del 16.12.2005, pag. 4).
10 Regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 7).
10 Regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 7).
11Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).
11 Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).
12 Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).
12 Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).
13 Regolamento (UE) 2018/782 della Commissione, del 29 maggio 2018, che stabilisce i principi metodologici della valutazione del rischio e delle raccomandazioni sulla gestione del rischio di cui al regolamento (CE) n. 470/2009 (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 5).
13 Regolamento (UE) 2018/782 della Commissione, del 29 maggio 2018, che stabilisce i principi metodologici della valutazione del rischio e delle raccomandazioni sulla gestione del rischio di cui al regolamento (CE) n. 470/2009 (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 5).
14 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1281 della Commissione, del 2 agosto 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la buona pratica di farmacovigilanza e il formato, il contenuto e la sintesi del fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza per i medicinali veterinari (GU L 279 del 3.8.2021, pag. 15).
14 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1281 della Commissione, del 2 agosto 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la buona pratica di farmacovigilanza e il formato, il contenuto e la sintesi del fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza per i medicinali veterinari (GU L 279 del 3.8.2021, pag. 15).
15 Regolamento (CE) n. 2141/96 della Commissione, del 7 novembre 1996, relativo all'esame di una domanda di trasferimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio (GU L 286 dell'8.11.1996, pag. 6).
15 Regolamento (CE) n. 2141/96 della Commissione, del 7 novembre 1996, relativo all'esame di una domanda di trasferimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio (GU L 286 dell'8.11.1996, pag. 6).
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 7
(7)  In linea con la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione, del 19 luglio 2012, sulle agenzie decentrate, per gli organismi le cui entrate sono costituite da tariffe e oneri che si aggiungono al contributo dell'Unione, le tariffe dovrebbero essere fissate a un livello tale da evitare un disavanzo o un notevole accumulo di eccedenze e, in caso contrario, dovrebbero essere rivedute. Di conseguenza dovrebbe essere messo in atto un sistema di monitoraggio dei costi. L'obiettivo di tale sistema di monitoraggio dovrebbe essere rilevare variazioni significative dei costi dell'Agenzia che, tenendo conto del contributo dell'Unione e di altre entrate non relative alle tariffe, potrebbero richiedere una modifica delle tariffe, degli oneri o della remunerazione stabiliti ai sensi del presente regolamento. Tale sistema di monitoraggio dovrebbe parimenti essere in grado di rilevare, sulla base di informazioni oggettive e verificabili, variazioni significative dei costi della remunerazione dei servizi forniti all'Agenzia dalle autorità competenti degli Stati membri che fungono da relatori e, se del caso, da correlatori e dagli esperti incaricati dall'Agenzia per le procedure dei gruppi di esperti sui dispositivi medici. Le informazioni sui costi relative ai servizi remunerati dall'Agenzia dovrebbero essere verificabili conformemente all'articolo 257 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio16.
(7)  In linea con la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione, del 19 luglio 2012, sulle agenzie decentrate, per gli organismi le cui entrate sono costituite da tariffe e oneri che si aggiungono al contributo dell'Unione, le tariffe dovrebbero essere fissate a un livello tale da evitare un disavanzo o un notevole accumulo di eccedenze e, in caso contrario, dovrebbero essere rivedute. Di conseguenza dovrebbe essere messo in atto un sistema trasparente di monitoraggio dei costi. L'obiettivo di tale sistema di monitoraggio dovrebbe essere rilevare variazioni significative dei costi dell'Agenzia che, tenendo conto del contributo dell'Unione e di altre entrate non relative alle tariffe, potrebbero richiedere una modifica delle tariffe, degli oneri o della remunerazione stabiliti ai sensi del presente regolamento. Tale sistema di monitoraggio dovrebbe parimenti essere in grado di rilevare, sulla base di informazioni oggettive e verificabili, variazioni significative dei costi della remunerazione dei servizi forniti all'Agenzia dalle autorità competenti degli Stati membri che fungono da relatori e, se del caso, da correlatori e dagli esperti incaricati dall'Agenzia per le procedure dei gruppi di esperti sui dispositivi medici. Le informazioni sui costi relative ai servizi remunerati dall'Agenzia dovrebbero essere verificabili conformemente all'articolo 257 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio16.
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16 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
16 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 15
(15)  In linea con le politiche dell'Unione, è opportuno prevedere riduzioni delle tariffe per sostenere specifici settori e richiedenti o titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, quali le micro imprese e le piccole e medie imprese (PMI), oppure per rispondere a circostanze specifiche, come nel caso dei medicinali che rispondono a priorità riconosciute di salute pubblica o di sanità animale o i medicinali veterinari destinati a un mercato limitato autorizzati a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/6.
(15)  In linea con le politiche dell'Unione, è opportuno prevedere riduzioni delle tariffe per sostenere specifici settori e richiedenti o titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, quali le micro imprese e le piccole e medie imprese (PMI), le organizzazioni senza scopo di lucro e il settore accademico oppure per rispondere a circostanze specifiche, come nel caso dei medicinali che rispondono a priorità riconosciute di salute pubblica o di sanità animale o i medicinali veterinari destinati a un mercato limitato autorizzati a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/6.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 17
(17)  Al consiglio di amministrazione dell'Agenzia dovrebbe essere conferita la facoltà di prevedere ulteriori riduzioni delle tariffe per giustificati motivi di tutela della salute pubblica e della sanità animale. Al fine di garantire l'allineamento con il diritto dell'Unione e con le politiche generali dell'Unione, prima della concessione di ulteriori riduzioni delle tariffe dovrebbe essere obbligatorio ottenere un parere favorevole della Commissione. Inoltre, in casi eccezionali debitamente giustificati, per motivi imperativi di salute pubblica o sanità animale, il direttore esecutivo dell'Agenzia dovrebbe altresì avere la possibilità di ridurre determinati tipi di tariffe sulla base di un esame critico della situazione specifica di ciascun caso.
(17)  Al consiglio di amministrazione dell'Agenzia dovrebbe essere conferita la facoltà di prevedere ulteriori riduzioni delle tariffe per motivi debitamente giustificati di tutela della salute pubblica e della sanità animale. Al fine di garantire l'allineamento con il diritto dell'Unione e con le politiche generali dell'Unione, prima della concessione di ulteriori riduzioni delle tariffe dovrebbe essere obbligatorio ottenere un parere favorevole della Commissione. A fini di trasparenza, l'Agenzia dovrebbe mettere a disposizione del pubblico sul suo sito web le informazioni sulle decisioni relative a ulteriori riduzioni delle tariffe, compresi i destinatari e i motivi della decisione di ulteriori riduzioni delle tariffe. Inoltre, in casi eccezionali debitamente giustificati, per motivi imperativi di salute pubblica o sanità animale, il direttore esecutivo dell'Agenzia dovrebbe altresì avere la possibilità di ridurre determinati tipi di tariffe sulla base di un esame critico della situazione specifica di ciascun caso. L'Agenzia dovrebbe garantire che tali decisioni del direttore esecutivo siano messe a disposizione del pubblico sul proprio sito web e dovrebbe specificare i motivi di tali decisioni. 
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 18
(18)  Al fine di assicurare flessibilità, in particolare ai fini di un adattamento agli sviluppi scientifici, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia dovrebbe poter specificare disposizioni operative destinate a facilitare l'applicazione del presente regolamento, a fronte di una proposta debitamente motivata presentata dal direttore esecutivo. In particolare, il consiglio di amministrazione dovrebbe poter stabilire scadenze e termini di pagamento, modalità di pagamento, calendari, classificazioni dettagliate, elenchi di riduzioni aggiuntive delle tariffe e importi dettagliati entro i limiti di un intervallo stabilito di valori. Al fine di garantire l'allineamento con il diritto dell'Unione e con le politiche generali dell'Unione, prima della presentazione della proposta al consiglio di amministrazione per la sua adozione dovrebbe essere obbligatorio ottenere un parere favorevole della Commissione.
(18)  Al fine di assicurare flessibilità, in particolare ai fini di un adattamento agli sviluppi scientifici, e far fronte a circostanze e necessità mediche impreviste, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia dovrebbe poter specificare disposizioni operative destinate a facilitare l'applicazione del presente regolamento, a fronte di una proposta debitamente motivata presentata dal direttore esecutivo. In particolare, il consiglio di amministrazione dovrebbe poter stabilire scadenze e termini di pagamento, modalità di pagamento, calendari, classificazioni dettagliate, elenchi di riduzioni aggiuntive delle tariffe e importi dettagliati entro i limiti di un intervallo stabilito di valori. Al fine di garantire l'allineamento con il diritto dell'Unione e con le politiche generali dell'Unione, prima della presentazione della proposta al consiglio di amministrazione per la sua adozione dovrebbe essere obbligatorio ottenere un parere favorevole della Commissione.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 19
(19)  Per le loro valutazioni, i relatori e i correlatori e gli altri ruoli considerati equivalenti ai fini del presente regolamento in materia di consulenza scientifica e di ispezioni si basano sulle risorse e sulle valutazioni scientifiche delle autorità competenti degli Stati membri, mentre l'Agenzia è responsabile del coordinamento delle risorse scientifiche esistenti messe a sua disposizione dagli Stati membri, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 726/2004. Alla luce di ciò, nonché al fine di garantire risorse adeguate per le valutazioni scientifiche relative alle procedure svolte a livello di Unione, l'Agenzia dovrebbe remunerare i servizi di valutazione scientifica forniti dai relatori e correlatori nominati dagli Stati membri quali membri dei comitati scientifici dell'Agenzia o, se del caso, forniti da relatori e correlatori nel contesto del gruppo di coordinamento di cui all'articolo 27 della direttiva 2001/83/CE. L'importo della remunerazione per i servizi forniti da tali relatori e correlatori dovrebbe basarsi sulle stime del carico di lavoro necessario e dovrebbe essere preso in considerazione nella definizione del livello delle tariffe addebitate dall'Agenzia.
(19)  Per le loro valutazioni, i relatori e i correlatori e gli altri ruoli considerati equivalenti ai fini del presente regolamento in materia di consulenza scientifica e di ispezioni si basano sulle risorse e sulle valutazioni scientifiche delle autorità competenti degli Stati membri, mentre l'Agenzia è responsabile del coordinamento delle risorse scientifiche esistenti messe a sua disposizione dagli Stati membri, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 726/2004. Alla luce di ciò, nonché al fine di garantire risorse adeguate per le valutazioni scientifiche relative alle procedure svolte a livello di Unione, l'Agenzia dovrebbe remunerare i servizi di valutazione scientifica forniti dai relatori e correlatori nominati dagli Stati membri quali membri dei comitati scientifici dell'Agenzia o, se del caso, forniti da relatori e correlatori nel contesto del gruppo di coordinamento di cui all'articolo 27 della direttiva 2001/83/CE. L'importo della remunerazione per i servizi forniti da tali relatori e correlatori dovrebbe basarsi sulle stime del carico di lavoro necessario e dovrebbe essere preso in considerazione nella definizione del livello delle tariffe addebitate dall'Agenzia. In base a un interesse pubblico specifico a vantaggio sia dell'Unione che degli Stati membri, qualora l'Agenzia conceda una deroga totale delle tariffe, la remunerazione dei relatori e dei correlatori dovrebbe essere ridotta del 50 % o del 100 %, come specificato nell'allegato V.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)
(26 bis)   Gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità di risorse finanziarie adeguate per dotare le autorità nazionali competenti del personale e delle altre risorse necessarie per svolgere le pertinenti attività connesse alle tariffe e agli oneri riscossi a norma del presente regolamento. Eventuali revisioni delle tariffe e degli oneri a norma dell'articolo 11 dovrebbero essere tenute in considerazione.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 26 ter (nuovo)
(26 ter)   Il calcolo degli importi delle tariffe, degli oneri e delle remunerazioni tiene conto del tasso di inflazione misurato tramite l'indice dei prezzi al consumo armonizzato pubblicato da Eurostat a norma del regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio fino alla data di adozione della presente proposta di regolamento. Il tasso di inflazione era elevato al momento della presentazione della presente proposta di regolamento, rimane elevato in base alle misurazioni del 2023 e, secondo le previsioni della Banca centrale europea, dovrebbe rimanere elevato nel 2024. Gli importi pertinenti dovrebbero essere aggiornati per garantire che le tariffe, gli oneri e la remunerazione da corrispondere siano adeguati in modo da tenere conto di tale inflazione prima della data di applicazione del presente regolamento. La Commissione dovrebbe pertanto adottare un atto delegato per modificare i pertinenti allegati del presente regolamento sulla base del tasso di inflazione pubblicato quattro mesi prima della data di applicazione del presente regolamento.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)
5 bis)   "accademia" o "settore accademico": gli istituti di istruzione superiore che rilasciano titoli accademici, le organizzazioni pubbliche o private che si occupano di ricerca senza scopi di lucro, la cui missione principale consiste nel fare ricerca e le organizzazioni internazionali di interesse europeo;
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 ter (nuovo)
5 ter)   "organizzazione senza scopo di lucro" o "soggetto giuridico senza scopo di lucro": un soggetto giuridico che per forma giuridica non ha scopo di lucro o ha l'obbligo giuridico o statutario di non distribuire profitti ai propri azionisti o singoli membri;
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 quater (nuovo)
5 quater)   "organizzazione internazionale di interesse europeo": un'organizzazione internazionale in cui la maggioranza dei membri sono Stati membri o paesi associati, e il cui obiettivo principale è promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica nell'Unione;
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6
6)  "emergenza sanitaria pubblica": una situazione di emergenza sanitaria pubblica riconosciuta dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio24.
6)  "emergenza sanitaria pubblica": una situazione di emergenza sanitaria pubblica riconosciuta dalla Commissione a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio24.
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24Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).
24Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (GU L 314 del 6.12.2022, pag. 26).
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2
2.  Salvo disposizioni contrarie di cui al presente regolamento, qualora si applichino riduzioni delle tariffe, la remunerazione alle autorità competenti degli Stati membri dovuta in conformità al presente regolamento non è ridotta.
2.  Salvo disposizioni contrarie di cui al presente regolamento, qualora si applichino riduzioni delle tariffe inferiori al totale, la remunerazione alle autorità competenti degli Stati membri dovuta in conformità al presente regolamento non è ridotta. Tuttavia, salvo disposizioni contrarie di cui al presente regolamento, qualora vengano concesse deroghe alle tariffe la remunerazione viene ridotta, come stabilito nell'allegato V.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4
4.  Su proposta debitamente motivata del direttore esecutivo dell'Agenzia, in particolare per fini di tutela della salute pubblica o della sanità animale oppure al fine di sostenere tipi specifici di medicinali o richiedenti selezionati per motivi debitamente giustificati, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia può concedere, previo parere favorevole della Commissione, una riduzione totale o parziale dell'importo applicabile, conformemente all'articolo 8.
4.  Su proposta debitamente motivata del direttore esecutivo dell'Agenzia, in particolare per fini di tutela della salute pubblica o della sanità animale oppure al fine di sostenere tipi specifici di medicinali o tipologie di richiedenti selezionati per motivi debitamente giustificati, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia può concedere, previo parere favorevole della Commissione, una riduzione totale o parziale dell'importo applicabile, conformemente all'articolo 8. L'Agenzia pubblica sul proprio sito web le informazioni relative a tali riduzioni, illustrando i motivi della riduzione.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5
5.  In circostanze eccezionali e per motivi imperativi di salute pubblica o sanità animale, il direttore esecutivo dell'Agenzia può concedere, caso per caso, riduzioni totali o parziali delle tariffe di cui agli allegati I, II, III e IV, fatta eccezione per le tariffe di cui all'allegato I, punti 6, 15 e 16, all'allegato II, punti 7 e 10, e all'allegato III, punto 3. Ogni decisione adottata a norma del presente articolo è motivata.
5.  In circostanze eccezionali e per motivi imperativi di salute pubblica o sanità animale debitamente giustificati, il direttore esecutivo dell'Agenzia può concedere, caso per caso, riduzioni totali o parziali delle tariffe di cui agli allegati I, II, III e IV, fatta eccezione per le tariffe di cui all'allegato I, punti 6, 15 e 16, all'allegato II, punti 7 e 10, e all'allegato III, punto 3. Ogni decisione adottata a norma del presente articolo è motivata. L'Agenzia mette a disposizione del pubblico sul suo sito web le informazioni su tali decisioni del direttore esecutivo, comprese le motivazioni della riduzione.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1
1.  Gli importi di cui agli allegati sono pubblicati sul sito web dell'Agenzia.
1.  Gli importi di cui agli allegati sono pubblicati sul sito web dell'Agenzia e vengono aggiornati al fine di riflettere le eventuali modifiche.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2
2.  L'Agenzia monitora i propri costi e il direttore esecutivo dell'Agenzia fornisce, nel contesto della relazione annuale sulle attività presentata al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, informazioni dettagliate e documentate sui costi da coprire con tariffe e oneri che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali informazioni comprendono le informazioni sui risultati di cui all'allegato VI, nonché una ripartizione dei costi riguardante l'anno civile precedente e una previsione per l'anno civile successivo. L'Agenzia pubblica inoltre una rassegna di tali informazioni nella sua relazione annuale.
2.  L'Agenzia monitora i propri costi e il direttore esecutivo dell'Agenzia fornisce tempestivamente, nel contesto della relazione annuale sulle attività presentata al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, informazioni dettagliate e documentate sui costi da coprire con tariffe e oneri che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali informazioni comprendono le informazioni sui risultati di cui all'allegato VI e altre informazioni pertinenti, in particolare sugli aspetti pratici dello svolgimento delle attività per le quali l'Agenzia riscuote tariffe o oneri, nonché una ripartizione dei costi riguardante l'anno civile precedente e una previsione per l'anno civile successivo. L'Agenzia pubblica inoltre, senza indugio, una rassegna di tali informazioni nella sua relazione annuale.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.   Tutte le tariffe ricevute, comprese quelle per le quali sono state concesse riduzioni e deroghe, e le tariffe dovute ma non ancora ricevute dall'Agenzia sono pubblicate sul sito web dell'Agenzia ed elencate nella sua relazione annuale.
La relazione annuale dell'Agenzia include inoltre una ripartizione dettagliata di tutti gli importi delle remunerazioni corrisposti alle autorità nazionali per il loro lavoro.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5
5.  La Commissione monitora il tasso di inflazione, misurato utilizzando l'indice dei prezzi al consumo armonizzato pubblicato da Eurostat a norma del regolamento (UE) 2016/792, in relazione agli importi delle tariffe, degli oneri e della remunerazione di cui agli allegati del presente regolamento. Tale attività di monitoraggio ha luogo non prima del [OP: inserire la data corrispondente a un anno dalla data di applicazione del presente regolamento], e successivamente con cadenza annuale. Eventuali adeguamenti, in linea con l'inflazione, delle tariffe, degli oneri e della remunerazione stabiliti in conformità al presente regolamento si applicano non prima del 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui si è svolta l'attività di monitoraggio.
5.  La Commissione monitora il tasso di inflazione, misurato utilizzando l'indice dei prezzi al consumo armonizzato pubblicato da Eurostat a norma del regolamento (UE) 2016/792, in relazione agli importi delle tariffe, degli oneri e della remunerazione di cui agli allegati del presente regolamento. Tale attività di monitoraggio ha luogo non prima del [OP: inserire la data corrispondente a un anno dalla data di applicazione del presente regolamento], e successivamente con cadenza annuale. Sulla base di questo esercizio, la Commissione elabora una relazione e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio. Eventuali adeguamenti, in linea con l'inflazione e facendo seguito alla relazione annuale di attività di cui all'articolo 10, paragrafo 2, delle tariffe, degli oneri e della remunerazione stabiliti in conformità al presente regolamento si applicano non prima del 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui si è svolta l'attività di monitoraggio.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 – parte introduttiva
6.  Non prima del [OP: inserire la data corrispondente a 3 anni dalla data di applicazione] e successivamente secondo intervalli di tre anni, laddove ritenuto pertinente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, e previa consultazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, il direttore esecutivo dell'Agenzia può presentare alla Commissione una relazione speciale che illustri, in modo obiettivo, basato su fatti e sufficientemente dettagliato, raccomandazioni giustificate di:
6.  Non prima del [OP: inserire la data corrispondente a 3 anni dalla data di applicazione] e successivamente secondo intervalli di tre anni, laddove ritenuto pertinente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, e previa consultazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, il direttore esecutivo dell'Agenzia presenta alla Commissione una relazione speciale. L'Agenzia pubblica senza indugio la relazione speciale e illustra, in modo obiettivo, giustificato, basato su fatti e sufficientemente dettagliato, le seguenti raccomandazioni:
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera a bis (nuova)
a bis)   adeguare qualsivoglia tariffa, onere o remunerazione o introdurre nuove tariffe, oneri o remunerazioni in seguito a una modifica dei compiti statutari dell'Agenzia che implichi una significativa variazione dei rispettivi costi;
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)
Tale relazione speciale è presentata per conoscenza al Parlamento europeo e al Consiglio.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis.   Al fine di sostenere l'Agenzia nel formulare le sue conclusioni in modo efficiente ed efficace, durante la preparazione di una relazione l'Agenzia organizza consultazioni con le parti interessate al fine di ricevere contributi sulla struttura e sul livello delle tariffe, degli oneri e delle remunerazioni, compresi i motivi di eventuali modifiche.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 ter (nuovo)
6 ter.   La relazione speciale viene pubblicata tempestivamente sul sito web dell'Agenzia. La relazione speciale comprende le informazioni sui portatori di interessi consultati nella sua elaborazione.
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 8
8.  Laddove lo ritenga necessario, la Commissione può richiedere qualsiasi chiarimento o ulteriore giustificazione della relazione e delle raccomandazioni in essa contenute. A seguito di tale richiesta, l'Agenzia fornisce alla Commissione, senza indebito ritardo, una versione aggiornata della relazione che tenga conto di tutte le osservazioni e le domande formulate dalla Commissione.
8.  Laddove lo ritenga necessario, la Commissione, il Parlamento europeo o il Consiglio può richiedere qualsiasi chiarimento o ulteriore giustificazione della relazione e delle raccomandazioni in essa contenute. A seguito di tale richiesta, l'Agenzia fornisce alla Commissione, al Parlamento europeo o al Consiglio, senza indebito ritardo, una versione aggiornata della relazione che tenga conto di tutte le osservazioni e le domande formulate dalla rispettiva istituzione.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 9 – parte introduttiva
9.  L'intervallo di tempo per le relazioni di cui al paragrafo 6 può essere ridotto in una delle circostanze seguenti:
9.  L'intervallo di tempo per la prima relazione speciale e l'intervallo di tempo per le relazioni di cui al paragrafo 6 possono essere ridotti in una delle circostanze seguenti:
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo -1 (nuovo)
-1.   Entro...[quattro mesi prima della data di applicazione del presente regolamento], in deroga all'articolo 10, paragrafo 5, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 13 per modificare gli allegati I, II, III e IV, al fine di adeguare gli importi ivi stabiliti al tasso di inflazione pubblicato quattro mesi prima del... [la data di applicazione del presente regolamento]. 
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c
c)   una modifica dei compiti statutari dell'Agenzia che comporti una variazione significativa dei suoi costi;
soppresso
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e
e)   altre informazioni pertinenti, in particolare in merito agli aspetti pratici dell'esecuzione delle attività per le quali l'Agenzia riscuote tariffe od oneri.
soppresso
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
In deroga al primo comma, la Commissione può tenere conto di ulteriori fattori che possano avere un impatto sostanziale sul bilancio dell'Agenzia, compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il suo carico di lavoro nonché i potenziali rischi relativi alle fluttuazioni delle entrate relative alle tariffe. Il livello delle tariffe è fissato a un livello atto a garantire che le entrate da esse derivanti, se combinate con altre entrate dell'Agenzia, siano sufficienti a coprire i costi dei servizi erogati in base agli indicatori chiave di prestazione e ai principi di trasparenza di cui all'allegato VI.
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4
4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione tiene conto di eventuali pareri formulati da esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 2 bis (nuovo)
L'atto delegato di cui all'articolo 11, paragrafo -1, si applica a decorrere dal ... [OP: inserire la data del primo giorno del mese successivo alla scadenza di 6 mesi dopo l'entrata in vigore].
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.1 – comma 1 – parte introduttiva
Una tariffa pari a 55 200 EUR si applica a una qualsiasi delle richieste seguenti:
Una tariffa pari a 94 000 EUR si applica a una qualsiasi delle richieste seguenti:
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.1 – comma 2
La remunerazione è pari a 10 400 EUR per ciascuno dei due coordinatori della consulenza scientifica.
La remunerazione è pari a 23 500 EUR per ciascuno dei due coordinatori della consulenza scientifica.
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.2 – comma 1 – parte introduttiva
Una tariffa pari a 44 700 EUR si applica a una qualsiasi delle richieste seguenti:
Una tariffa pari a 70 600 EUR si applica a una qualsiasi delle richieste seguenti:
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.2 – comma 2
La remunerazione è pari a 6 500 EUR per ciascuno dei due coordinatori della consulenza scientifica.
La remunerazione è pari a 17 650 EUR per ciascuno dei due coordinatori della consulenza scientifica.
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.3 – comma 1 – parte introduttiva
Una tariffa pari a 37 200 EUR si applica a una qualsiasi delle richieste seguenti:
Una tariffa pari a 46 900 EUR si applica a una qualsiasi delle richieste seguenti:
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.3 – comma 2
La remunerazione è pari a 5 300 EUR per ciascuno dei due coordinatori della consulenza scientifica.
La remunerazione è pari a 11 730 EUR per ciascuno dei due coordinatori della consulenza scientifica.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 6 – punto 6.1
6.1.  Alla valutazione effettuata nell'ambito di una procedura avviata a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 si applica una tariffa pari a 136 700 EUR. A tale tariffa si applica l'esenzione integrale. La remunerazione è pari a 12 400 EUR per il relatore e a 12 400 EUR per il correlatore.
6.1.  Alla valutazione effettuata nell'ambito di una procedura avviata a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 si applica una tariffa pari a 136 700 EUR. A tale tariffa si applica l'esenzione integrale. La remunerazione è pari a 6 200 EUR per il relatore e a 6 200 EUR per il correlatore.
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 6 – punto 6.2
6.2.  Alla valutazione effettuata nell'ambito di una procedura avviata a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1234/2008 si applica una tariffa pari a 262 400 EUR. A tale tariffa si applica l'esenzione integrale. La remunerazione è pari a 15 300 EUR per il relatore e a 15 300 EUR per il correlatore.
6.2.  Alla valutazione effettuata nell'ambito di una procedura avviata a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1234/2008 si applica una tariffa pari a 262 400 EUR. A tale tariffa si applica l'esenzione integrale. La remunerazione è pari a 7 650 EUR per il relatore e a 7 650 EUR per il correlatore.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 6 – punto 6.3
6.3.  Alla valutazione effettuata nell'ambito di una procedura avviata a norma dell'articolo 29, paragrafo 4, della direttiva 2001/83/CE si applica una tariffa pari a 83 000 EUR. A tale tariffa si applica l'esenzione integrale. La remunerazione è pari a 2 800 EUR per il relatore e a 2 800 EUR per il correlatore.
6.3.  Alla valutazione effettuata nell'ambito di una procedura avviata a norma dell'articolo 29, paragrafo 4, della direttiva 2001/83/CE si applica una tariffa pari a 83 000 EUR. A tale tariffa si applica l'esenzione integrale. La remunerazione è pari a 1 400 EUR per il relatore e a 1 400 EUR per il correlatore.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 10 – punto 10.1
10.1.  A una domanda di valutazione e certificazione dei dati della qualità e dei dati non clinici ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica una tariffa pari a 143 200 EUR2. A tale tariffa si applica l'esenzione integrale. La remunerazione per il relatore è pari a 47 400 EUR.
10.1.  A una domanda di valutazione e certificazione dei dati della qualità e dei dati non clinici ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica una tariffa pari a 143 200 EUR2. A tale tariffa si applica l'esenzione integrale. La remunerazione per il relatore è pari a 23 700 EUR.
_________________
_________________
2 Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121).
2 Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121).
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 10 – punto 10.2
10.2.  A una domanda di valutazione e certificazione dei soli dati della qualità ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1394/2007 si applica una tariffa pari a 95 200 EUR. A tale tariffa si applica l'esenzione integrale. La remunerazione per il relatore è pari a 31 500 EUR.
10.2.  A una domanda di valutazione e certificazione dei soli dati della qualità ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1394/2007 si applica una tariffa pari a 95 200 EUR. A tale tariffa si applica l'esenzione integrale. La remunerazione per il relatore è pari a 15 750 EUR.
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 11 – punto 11.1
11.1.  A una domanda di approvazione di un piano d'indagine pediatrica richiesta ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1901/2006 si applica una tariffa pari a 31 700 EUR. A tale tariffa si applica l'esenzione integrale. La remunerazione per il relatore è pari a 6 700 EUR.
11.1.  A una domanda di approvazione di un piano d'indagine pediatrica richiesta ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1901/2006 si applica una tariffa pari a 31 700 EUR. A tale tariffa si applica l'esenzione integrale. La remunerazione per il relatore è pari a 3 350 EUR.
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 11 – punto 11.2
11.2.  A una domanda di modificazione di un piano d'indagine pediatrica approvato ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1901/2006 si applica una tariffa pari a 17 600 EUR. A tale tariffa si applica l'esenzione integrale. La remunerazione per il relatore è pari a 6 400 EUR.
11.2.  A una domanda di modificazione di un piano d'indagine pediatrica approvato ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1901/2006 si applica una tariffa pari a 17 600 EUR. A tale tariffa si applica l'esenzione integrale. La remunerazione per il relatore è pari a 3 200 EUR.
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 11 – punto 11.3
11.3.  A una domanda relativa a una deroga per un prodotto specifico ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1901/2006 si applica una tariffa pari a 12 000 EUR. A tale tariffa si applica l'esenzione integrale. La remunerazione per il relatore è pari a 1 800 EUR.
11.3.  A una domanda relativa a una deroga per un prodotto specifico ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1901/2006 si applica una tariffa pari a 12 000 EUR. A tale tariffa si applica l'esenzione integrale. La remunerazione per il relatore è pari a 900 EUR.
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 11 – punto 11.4
11.4.  A una richiesta di verifica della conformità a un piano d'indagine pediatrica ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1901/2006 si applica una tariffa pari a 8 000 EUR. A tale tariffa si applica l'esenzione integrale. La remunerazione per il relatore è pari a 1 000 EUR.
11.4.  A una richiesta di verifica della conformità a un piano d'indagine pediatrica ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1901/2006 si applica una tariffa pari a 8 000 EUR. A tale tariffa si applica l'esenzione integrale. La remunerazione per il relatore è pari a 500 EUR.
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 12 – comma 2
A una domanda di assegnazione della qualifica di medicinale orfano ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000 si applica una tariffa pari a 16 800 EUR. A tale tariffa si applica l'esenzione integrale. La remunerazione per il relatore è pari a 1 500 EUR.
A una domanda di assegnazione della qualifica di medicinale orfano ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000 si applica una tariffa pari a 16 800 EUR. A tale tariffa si applica l'esenzione integrale. La remunerazione per il relatore è pari a 750 EUR.
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 7 – punto 7.1
7.1.  A una valutazione effettuata nell'ambito di una procedura avviata a norma dell'articolo 54, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/6 si applica una tariffa pari a 152 700 EUR. A tale tariffa si applica l'esenzione integrale. La remunerazione è pari a 21 100 EUR per il relatore e a 9 600 EUR per il correlatore.
7.1.  A una valutazione effettuata nell'ambito di una procedura avviata a norma dell'articolo 54, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/6 si applica una tariffa pari a 152 700 EUR. A tale tariffa si applica l'esenzione integrale. La remunerazione è pari a 10 550 EUR per il relatore e a 4 800 EUR per il correlatore.
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 7 – punto 7.2
7.2.  Alla valutazione effettuata nell'ambito di una procedura avviata a norma dell'articolo 70, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2019/6 si applica una tariffa pari a 209 300 EUR. A tale tariffa si applica l'esenzione integrale. La remunerazione è pari a 29 200 EUR per il relatore e a 12 900 EUR per il correlatore.
7.2.  Alla valutazione effettuata nell'ambito di una procedura avviata a norma dell'articolo 70, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2019/6 si applica una tariffa pari a 209 300 EUR. A tale tariffa si applica l'esenzione integrale. La remunerazione è pari a 14 600 EUR per il relatore e a 6 450 EUR per il correlatore.
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 7 – punto 7.3
7.3.  Alla valutazione effettuata a norma dell'articolo 141, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2019/6 si applica una tariffa pari a 147 200 EUR. A tale tariffa si applica l'esenzione integrale. La remunerazione è pari a 17 500 EUR per il relatore e a 7 700 EUR per il correlatore.
7.3.  Alla valutazione effettuata a norma dell'articolo 141, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2019/6 si applica una tariffa pari a 147 200 EUR. A tale tariffa si applica l'esenzione integrale. La remunerazione è pari a 8 750 EUR per il relatore e a 3 850 EUR per il correlatore.
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Allegato V – punto 1 bis (nuovo)
1 bis.   Riduzioni delle tariffe concesse al settore accademico e a quello della ricerca senza scopo di lucro
1.  È concessa una riduzione totale della tariffa per l'assistenza per le richieste di elaborazione di protocolli e consulenza scientifica sui medicinali ai richiedenti dell'accademia o del settore accademico.
2.  I richiedenti dell'accademia o del settore accademico che non sono finanziati o gestiti da organizzazioni private a scopo di lucro nel settore farmaceutico, o che non hanno concluso contratti operativi con organizzazioni private a scopo di lucro in merito alla loro sponsorizzazione o alla partecipazione al progetto di ricerca specifico per cui viene chiesta l'esenzione dalla tariffa, forniscono la seguente documentazione:
a)  il modulo "entità giuridica" e il "contratto di società" (o qualsiasi altro documento idoneo fornito durante la procedura di richiesta);
b)  la prova del luogo di istituzione, che può essere lo statuto o qualsiasi altro documento idoneo che indichi che la sede dell'entità si trova nell'Unione, in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia;
c)  la prova del fatto che il richiedente non è controllato direttamente o indirettamente da un'organizzazione privata a scopo di lucro.
Ai fini del paragrafo 2, lettera c), il controllo può, in particolare, assumere una delle forme seguenti:
i)  la detenzione, diretta o indiretta, di oltre il 50 % del valore nominale del capitale sociale emesso del richiedente o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di tale richiedente, o
ii)  la detenzione diretta o indiretta, di fatto o di diritto, di poteri decisionali in seno al richiedente.
Quando riceve una richiesta di consulenza scientifica, l'Agenzia verifica la dichiarazione di ammissibilità del richiedente e l'accettabilità della dichiarazione in base al modello stabilito, come pure i documenti che la corredano.
L'Agenzia si riserva il diritto di effettuare controlli ex-post e di richiedere prove a conferma del fatto che sono rispettati i criteri per l'esenzione della tariffa in qualsiasi momento prima dell'adozione della lettera di consulenza definitiva.
3.  Qualora si applichino le riduzioni di cui al punto 1 bis, alle autorità nazionali competenti degli Stati membri non è corrisposta alcuna remunerazione.
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Allegato V – punto 8 –parte introduttiva
Una riduzione delle tariffe del 20 % si applica alla tariffa annuale per attività di farmacovigilanza di cui all'allegato III, sezione 3, per i medicinali seguenti:
Una riduzione delle tariffe del 30 % si applica alla tariffa annuale per attività di farmacovigilanza di cui all'allegato III, sezione 3, per i medicinali seguenti:
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Allegato VI – parte introduttiva
Le informazioni seguenti devono riferirsi a ciascun anno civile:
Le informazioni seguenti devono riferirsi a ciascun anno civile e devono essere pubblicate sul sito web dell'Agenzia:
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 4 bis (nuovo)
4 bis)   numero di riduzioni delle tariffe concesse come da decisioni esecutive di cui all'articolo 6;
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 6
6)  numero di ore lavorative impiegate dal relatore e dai correlatori nonché dagli esperti incaricati dell'espletamento delle procedure dei gruppi di esperti sui dispositivi medici per procedure svolte in base alle informazioni fornite all'Agenzia dalle autorità nazionali competenti in questione. Le procedure da inserire sono decise dal consiglio di amministrazione su proposta dell'Agenzia.
6)  numero di ore lavorative impiegate dal relatore e dai correlatori, comprese le ore spese dagli esperti e da altre persone impiegate dalle autorità competenti degli Stati membri per assisterli, nonché dagli esperti incaricati dell'espletamento delle procedure dei gruppi di esperti sui dispositivi medici per procedure svolte in base alle informazioni fornite all'Agenzia dalle autorità nazionali competenti in questione. Le procedure da inserire sono decise dal consiglio di amministrazione su proposta dell'Agenzia.
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 6 bis (nuovo)
6 bis)   eventuali indicatori di prestazione relativi alle tariffe per servizi scientifici o agli oneri per servizi amministrativi riscossi a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento;
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 6 ter (nuovo)
6 ter)   eventuali ulteriori indicatori chiave di prestazione pertinenti che abbiano un'incidenza sull'evoluzione del carico di lavoro dell'Agenzia e delle autorità nazionali competenti degli Stati membri nel quadro normativo farmaceutico dell'Unione, comprese le procedure per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali.

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0224/2023).


Pesca nella zona di applicazione dell'accordo della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM)
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Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 luglio 2023 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) (rifusione) (COM(2021)0434 – C9-0345/2021 – 2021/0248(COD))
P9_TA(2023)0274A9-0136/2022

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0434),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0345/2021),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 settembre 2021(1),

–  visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(2),

–  vista la lettera in data 30 marzo 2022 della commissione giuridica alla commissione per la pesca a norma dell'articolo 110, paragrafo 3, del suo regolamento,

–  visti gli articoli 110 e 59 del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione giuridica,

–  vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0136/2022),

A.  considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 luglio 2023 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2023/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo relativo alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) (rifusione)

P9_TC1-COD(2021)0248


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2023/2124.)

(1) GU C 517 del 22.12.2021, pag. 122.
(2) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


Scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo
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Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 luglio 2023 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2005/671/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo (COM(2021)0757 – C9-0449/2021 – 2021/0393(COD))
P9_TA(2023)0275A9-0261/2022
RETTIFICHE

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0757),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 16, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0449/2021),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 dicembre 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0261/2022),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 luglio 2023 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2023/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, per quanto riguarda lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo

P9_TC1-COD(2021)0393


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2023/2131.)


Scambio di informazioni e cooperazione in materia di reati terroristici: allineamento alle norme dell'Unione sulla protezione dei dati personali
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Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 luglio 2023 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio per allinearla alle norme dell'Unione sulla protezione dei dati personali (COM(2021)0767 – C9-0441/2021 – 2021/0399(COD))
P9_TA(2023)0276A9-0041/2023

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0767),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 16, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0441/2021),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 31 maggio 2023, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0041/2023),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 luglio 2023 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2023/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio per allinearla alle norme dell'Unione sulla protezione dei dati personali

P9_TC1-COD(2021)0399


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2023/2123.)


Ripristino della natura
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Testo
Testo consolidato
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 luglio 2023(1), alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul ripristino della natura (COM(2022)0304 – C9-0208/2022 – 2022/0195(COD))(2)
P9_TA(2023)0277A9-0220/2023

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

[Emendamento 18, salvo dove altrimenti indicato]

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO(3)
P9_TA(2023)0277A9-0220/2023
alla proposta della Commissione
P9_TA(2023)0277A9-0220/2023
---------------------------------------------------------
P9_TA(2023)0277A9-0220/2023

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sul ripristino della natura

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(4),

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)  È necessario stabilire a livello dell'Unione norme concernenti il ripristino degli ecosistemi al fine di garantire il recupero di una natura ricca di biodiversità e resilienza in tutto il territorio dell'Unione. Il ripristino degli ecosistemi contribuisce inoltre agli obiettivi dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi.

(2)  Il Green Deal europeo(5) ha definito una tabella di marcia ambiziosa per trasformare l'Unione in una società equa e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, volta a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi e dagli impatti ambientali. Nell'ambito del Green Deal europeo, la Commissione ha adottato la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030(6).

(3)  L'Unione e i suoi Stati membri, in quanto parti della convenzione sulla biodiversità, approvata con decisione 93/626/CEE del Consiglio(7), si sono impegnati a rispettare la visione strategica a lungo termine adottata dalla conferenza delle parti nel 2010 con la decisione X/2 "Piano strategico per la biodiversità 2011-2020"(8), secondo cui, entro il 2050, la biodiversità deve essere valorizzata, conservata, ripristinata e usata con saggezza, mantenendo i servizi ecosistemici, sostenendo un pianeta sano e conseguendo vantaggi essenziali per tutte le persone.

(4)  Nel dicembre 2022 la COP 15 della convenzione sulla diversità biologica(9) ha concordato il quadro globale in materia di biodiversità, che stabilisce obiettivi operativi globali per un'azione urgente nel decennio fino al 2030 allo scopo di: garantire che tutti i settori siano oggetto di una pianificazione territoriale partecipativa, integrata e inclusiva in termini di biodiversità e/o di processi di gestione efficaci che affrontino il cambiamento di uso del suolo e del mare; portare a valori prossimi allo zero entro il 2030 la perdita di zone di elevata importanza in termini di biodiversità, compresi gli ecosistemi di elevata integrità ecologica, rispettando nel contempo i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali, come stabilito nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP); garantire che entro il 2030 almeno il 30 % delle zone degli ecosistemi terrestri, idrici interni, marini e costieri degradati sia oggetto di un ripristino efficace, al fine di rafforzare la biodiversità e migliorare le funzioni e i servizi ecosistemici, l'integrità ecologica e la connettività; ripristinare, mantenere e migliorare il contributo della natura alle persone, comprese le funzioni e i servizi ecosistemici, quali la regolazione dell'aria, dell'acqua e del clima, la salute del suolo, l'impollinazione e la riduzione del rischio di malattie, nonché la protezione dai rischi e dalle catastrofi naturali, attraverso soluzioni basate sulla natura e/o approcci basati sugli ecosistemi a beneficio di tutte le persone e della natura. Il quadro globale in materia di biodiversità consentirà di compiere progressi verso il conseguimento degli obiettivi orientati ai risultati per il 2050.

(5)  Gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite(10), in particolare gli obiettivi 14.2, 15.1, 15.2 e 15.3, fanno riferimento alla necessità di garantire la conservazione, il ripristino e l'utilizzo sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce e terrestri e dei loro servizi, in modo particolare delle foreste, delle zone umide, delle montagne e delle zone aride.

(6)  L'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in una risoluzione del 1º marzo 2019(11), ha proclamato il periodo 2021–2030 il decennio delle Nazioni Unite per il ripristino degli ecosistemi, con l'obiettivo di sostenere e intensificare gli sforzi per prevenire, fermare e invertire il degrado degli ecosistemi in tutto il mondo e sensibilizzare in merito all'importanza del ripristino degli ecosistemi.

(7)  La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 mira a garantire che la biodiversità europea sia riportata sulla via della ripresa entro il 2030, nell'interesse delle persone, del pianeta, del clima e della nostra economia. Stabilisce un ambizioso piano di ripristino della natura nell'UE corredato di una serie di impegni fondamentali, tra cui quello di presentare una proposta di obiettivi di ripristino della natura nell'UE giuridicamente vincolanti al fine di ripristinare gli ecosistemi degradati, in particolare quelli potenzialmente più in grado di catturare e stoccare il carbonio nonché di prevenire e ridurre l'impatto delle catastrofi naturali.

(8)  Nella sua risoluzione del 9 giugno 2021(12), il Parlamento europeo ha accolto con grande favore l'impegno a elaborare una proposta legislativa con obiettivi vincolanti di ripristino della natura ritenendo che, oltre a un obiettivo di ripristino generale, dovrebbero essere inclusi obiettivi di ripristino specifici per gli ecosistemi, gli habitat e le specie, che riguardino foreste, praterie, zone umide, torbiere, impollinatori, fiumi a scorrimento libero, zone costiere ed ecosistemi marini.

(9)  Nelle sue conclusioni del 23 ottobre 2020(13) il Consiglio ha riconosciuto che prevenire un ulteriore declino dell'attuale stato della biodiversità e della natura sarà fondamentale, ma non sufficiente a riportare la natura nelle nostre vite. Ha ribadito che occorre rafforzare l'ambizione sul fronte del ripristino della natura, come proposto nel nuovo piano dell'UE in materia che include misure volte a proteggere e ripristinare la biodiversità al di là delle zone protette. Il Consiglio ha inoltre dichiarato di attendersi una proposta di obiettivi di ripristino giuridicamente vincolanti, sottoposta a una valutazione d'impatto.

(10)  La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 stabilisce l'impegno a proteggere giuridicamente almeno il 30 % della superficie terrestre, comprese le acque interne, e il 30 % dei mari dell'Unione, di cui almeno un terzo dovrebbe essere oggetto di una protezione rigorosa, comprese tutte le foreste primarie e antiche ancora esistenti. I criteri e gli orientamenti per la designazione di ulteriori zone protette da parte degli Stati membri(14) ("Criteri e orientamenti"), elaborati dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, sottolineano che se, una volta che il ripristino avrà prodotto tutti i suoi effetti, le zone ripristinate rispettano o si prevede che rispettino i criteri per le zone protette, esse dovrebbero contribuire anche al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di zone protette. I criteri e gli orientamenti sottolineano inoltre che le zone protette possono offrire un importante contributo agli obiettivi di ripristino della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, creando le condizioni per il buon esito degli interventi di ripristino. Ciò vale in particolare per le zone che possono riprendersi naturalmente se si mette fine o si limitano alcune pressioni derivanti dalle attività umane. Per garantire il recupero delle ricchezze naturali che ospitano, in alcuni casi basterà sottoporre queste zone, anche dell'ambiente marino, ad una protezione rigorosa. Nei criteri e negli orientamenti si sottolinea anche che tutti gli Stati membri sono tenuti a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di zone protette stabiliti dalla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, in misura proporzionata alle ricchezze naturali che ospitano e al loro potenziale di ripristino della natura.

(11)  La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 stabilisce un obiettivo per garantire che non si verifichi un deterioramento delle tendenze o dello stato di conservazione degli habitat e delle specie protetti e che almeno il 30 % delle specie e degli habitat il cui attuale stato di conservazione non è soddisfacente lo diventi o evidenzi una netta tendenza positiva in modo da raggiungere questo stato entro il 2030. Gli orientamenti(15) elaborati dalla Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, per sostenere il conseguimento di tali obiettivi sottolineano che è probabile che siano necessari sforzi di mantenimento e ripristino per la maggior parte di tali habitat e specie mediante interventi che pongano fine alle attuali tendenze negative entro il 2030, mantengano le tendenze attualmente stabili o di segno positivo, o ancora impediscano il declino di habitat e specie il cui stato di conservazione è soddisfacente. Gli orientamenti rilevano inoltre che tali interventi di ripristino devono essere pianificati, attuati e coordinati principalmente a livello nazionale o regionale e che, nella selezione e nella definizione delle priorità delle specie e degli habitat da migliorare entro il 2030, occorre ricercare sinergie con altri obiettivi dell'Unione e internazionali, in particolare con gli obiettivi della politica ambientale o climatica.

(12)  La relazione della Commissione sullo stato della natura del 2020(16) ha rilevato che l'Unione non è ancora riuscita ad arginare il calo dei tipi di habitat e delle specie protetti la cui conservazione è motivo di preoccupazione nell'Unione. Questo calo è dovuto principalmente all'abbandono dell'agricoltura estensiva, all'intensificazione delle pratiche di gestione, alla modifica dei regimi idrologici, all'urbanizzazione e all'inquinamento, nonché alle attività forestali non sostenibili e allo sfruttamento delle specie. Inoltre, le specie esotiche invasive e i cambiamenti climatici rappresentano minacce importanti e crescenti per la flora e la fauna autoctone dell'Unione.

(12 bis)   Il riesame della politica commerciale della Commissione – Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva(17) – afferma che il Green Deal europeo è la nuova strategia di crescita dell'UE che sarà la forza trainante della nostra competitività e porterà a una trasformazione progressiva ma profonda delle nostre economie, che a sua volta avrà un forte impatto sui modelli commerciali, mentre l'ampia rete di accordi commerciali bilaterali dell'UE è una piattaforma essenziale per dialogare con i nostri partner sui cambiamenti climatici e la biodiversità, e chiede pertanto l'introduzione di misure "speculari", in linea con le norme dell'OMC. [Emendamento orale]

(13)  È opportuno fissare un obiettivo generale per il ripristino degli ecosistemi al fine di favorire la trasformazione economica e sociale, la creazione di posti di lavoro di elevata qualità e una crescita sostenibile. Gli ecosistemi ricchi di biodiversità come le zone umide, le acque dolci, le foreste e gli ecosistemi agricoli, scarsamente vegetati, marini, costieri e urbani forniscono, se in buono stato, una serie di servizi ecosistemici essenziali e i benefici del ripristino del buono stato degli ecosistemi degradati in tutte le zone terrestri e marine superano di gran lunga i costi. Questi servizi contribuiscono a un'ampia gamma di benefici socioeconomici, in funzione delle caratteristiche economiche, sociali, culturali, regionali e locali.

(14)  La Commissione statistica delle Nazioni Unite ha adottato il Sistema di contabilità economico-ambientale - Contabilità degli ecosistemi (SEEA EA)(18) in occasione della sua 52a sessione nel marzo 2021. Il SEEA EA costituisce un quadro statistico integrato e completo che serve a organizzare i dati concernenti gli habitat e i paesaggi, misurare la portata, le condizioni e i servizi degli ecosistemi, monitorare l'evoluzione delle risorse degli ecosistemi e collegare tali informazioni all'attività economica e ad altre attività umane.

(15)  La disponibilità di ecosistemi ricchi di biodiversità e la lotta ai cambiamenti climatici sono intrinsecamente collegate. La natura e le soluzioni basate sulla natura, compresi gli stock e i pozzi naturali di assorbimento di carbonio, sono fondamentali per combattere la crisi climatica. Allo stesso tempo, la crisi climatica è già un fattore di cambiamento degli ecosistemi terrestri e marini e l'Unione deve prepararsi a un aumento dell'intensità, della frequenza e della pervasività dei suoi effetti. La relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC)(19) sugli effetti del riscaldamento globale di 1,5 ºC ha sottolineato che alcuni impatti possono essere duraturi o irreversibili. Nella sesta relazione di valutazione dell'IPCC(20) si afferma che il ripristino degli ecosistemi sarà fondamentale per contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici e anche per ridurre i rischi per la sicurezza alimentare. La piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES), nella sua relazione di valutazione globale del 2019 sulla biodiversità e i servizi ecosistemici(21), considera i cambiamenti climatici un fattore chiave dei cambiamenti nella natura e prevede che i suoi effetti aumenteranno nel corso dei prossimi decenni, superando in alcuni casi l'impatto di altri fattori di cambiamento degli ecosistemi, come i cambiamenti dell'uso dei suoli e dei mari.

(16)  Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio(22) stabilisce l'obiettivo vincolante della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050 e, successivamente, del conseguimento di emissioni negative, dando priorità a riduzioni rapide e prevedibili delle emissioni e, nel contempo, al potenziamento degli assorbimenti dai pozzi naturali. Il ripristino degli ecosistemi potrebbe contribuire in ampia misura a mantenere, gestire e migliorare i pozzi naturali e a incrementare la biodiversità, contrastando i cambiamenti climatici. Il regolamento (UE) 2021/1119 impone inoltre alle istituzioni competenti dell'Unione e agli Stati membri di garantire progressi costanti nel rafforzamento della capacità di adattamento e della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Richiede inoltre agli Stati membri di integrare l'adattamento in tutti i settori di intervento e di promuovere soluzioni basate sulla natura(23) e un adattamento basato sugli ecosistemi.

(17)  La comunicazione della Commissione sull'adattamento ai cambiamenti climatici del 2021(24) sottolinea la necessità di promuovere soluzioni basate sulla natura e riconosce che un adattamento ai cambiamenti climatici efficace sotto il profilo dei costi può essere conseguito proteggendo e ripristinando le zone umide e le torbiere nonché gli ecosistemi costieri e marini, sviluppando spazi verdi urbani, installando tetti e pareti verdi e promuovendo e gestendo in modo sostenibile le foreste e i terreni agricoli. La presenza di un maggior numero di ecosistemi ricchi di biodiversità determina una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici e offre modalità più efficaci di riduzione e prevenzione delle catastrofi.

(18)  La politica climatica dell'Unione è in fase di revisione al fine di seguire il percorso proposto nel regolamento (UE) 2021/1119 per ridurre le emissioni nette di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. In particolare, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/1999(25) mira a rafforzare il contributo del settore del suolo all'ambizione globale in materia di clima per il 2030 e allinea gli obiettivi della contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dal settore dell'uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura ("LULUCF") alle iniziative strategiche correlate in materia di biodiversità. La proposta pone l'accento sulla necessità di proteggere e potenziare gli assorbimenti di carbonio basati sulla natura, migliorare la resilienza degli ecosistemi ai cambiamenti climatici, ripristinare i terreni e gli ecosistemi degradati e riumidificare le torbiere. Mira inoltre a migliorare il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra dei terreni oggetto di misure di protezione e ripristino. In questo contesto, è importante che gli ecosistemi di tutte le categorie di terreni, comprese le foreste, i pascoli, le terre coltivate e le zone umide, siano in buono stato in modo da catturare e immagazzinare efficacemente il carbonio.

(19)  Gli sviluppi della situazione geopolitica hanno ulteriormente evidenziato la necessità di salvaguardare la resilienza dei sistemi alimentari(26). È comprovato che il ripristino degli ecosistemi agricoli ha effetti positivi sulla produttività alimentare a lungo termine e che il ripristino della natura funge da polizza assicurativa per garantire la sostenibilità e la resilienza a lungo termine dell'UE.

(20)  Nella relazione finale della Conferenza sul futuro dell'Europa, i cittadini invitano l'Unione a proteggere e ripristinare la biodiversità, i paesaggi e gli oceani, a eliminare l'inquinamento e a promuovere la conoscenza, la sensibilizzazione, l'istruzione e il dialogo in materia di ambiente, cambiamenti climatici, uso dell'energia e sostenibilità(27).

(21)  Il ripristino degli ecosistemi, associato agli sforzi volti a ridurre il commercio e il consumo di flora e fauna selvatiche, contribuirà inoltre a prevenire possibili future malattie trasmissibili con potenziale zoonotico e a rafforzare la resilienza di fronte a queste malattie, riducendo così i rischi di epidemie e pandemie, e contribuirà a sostenere gli sforzi dell'UE e a livello mondiale per applicare l'approccio "One Health", che riconosce il nesso intrinseco tra la salute umana, la salute animale e una natura integra e resiliente.

(22)  I suoli sono parte integrante degli ecosistemi terrestri. La comunicazione della Commissione del 2021 "Strategia dell'UE per il suolo per il 2030"(28) sottolinea la necessità di ripristinare i suoli degradati e di migliorare la biodiversità del suolo. Il Meccanismo Globale e il segretariato della convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione (UNCCD) hanno istituito il programma per la definizione di obiettivi di neutralità in termini di degrado del suolo al fine di aiutare i paesi a raggiungere la neutralità in termini di degrado del suolo entro il 2030.

(23)  La direttiva 92/43/CEE del Consiglio(29) e la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(30) mirano a garantire la protezione, la conservazione e la sopravvivenza a lungo termine delle specie e degli habitat più preziosi e minacciati d'Europa, nonché degli ecosistemi di cui fanno parte. Natura 2000, la più grande rete coordinata di aree protette al mondo istituita nel 1992, è lo strumento chiave per la realizzazione degli obiettivi di queste due direttive. È opportuno che il presente regolamento come pure le due direttive si applichino al territorio europeo degli Stati membri cui si applicano i trattati, allineandosi in tal modo anche alla direttiva 2008/56/CE.

(24)  Esistono già un quadro e orientamenti(31) per determinare il buono stato dei tipi di habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e per determinare la qualità e la quantità sufficienti degli habitat delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva. Gli obiettivi di ripristino per questi tipi di habitat e habitat di specie possono essere fissati sulla base di questo quadro e questi orientamenti. Tuttavia, il ripristino che ne risulta non sarà sufficiente a invertire la perdita di biodiversità e a recuperare tutti gli ecosistemi. È pertanto opportuno stabilire obblighi supplementari sulla base di indicatori specifici al fine di migliorare la biodiversità a livello di ecosistemi più ampi.

(25)  Sulla base delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e al fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi ivi stabiliti, gli Stati membri dovrebbero mettere in atto misure di ripristino per garantire il recupero degli habitat e delle specie protetti, compresi gli uccelli selvatici, in tutte le regioni dell'Unione, anche in zone che non rientrano nella rete Natura 2000.

(26)  La direttiva 92/43/CEE mira a mantenere o ripristinare, in uno stato di conservazione soddisfacente, gli habitat naturali e le specie di fauna e flora selvatiche di interesse unionale. Tuttavia, non fissa un termine per il conseguimento di tale obiettivo. Analogamente, la direttiva 2009/147/CE non stabilisce un termine per il recupero delle popolazioni di uccelli nell'Unione.

(27)  È pertanto opportuno fissare un termine per l'attuazione delle misure di ripristino all'interno e all'esterno dei siti Natura 2000, per migliorare gradualmente lo stato dei tipi di habitat protetti in tutta l'Unione e ripristinarli fino a quando non sarà raggiunta la superficie di riferimento favorevole necessaria perché pervengano a uno stato di conservazione soddisfacente. Al fine di concedere agli Stati membri la flessibilità necessaria per mettere in atto iniziative di ripristino su vasta scala, è opportuno raggruppare i tipi di habitat in funzione dell'ecosistema cui appartengono e fissare gli obiettivi per gruppi di tipi di habitat, con scadenze definite e quantificati in base alla superficie. Ciò consentirà agli Stati membri di scegliere quali habitat ripristinare per primi all'interno di un determinato gruppo.

(28)  È opportuno stabilire prescrizioni analoghe per gli habitat delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE e per gli habitat degli uccelli selvatici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE, tenendo conto in particolare della connettività necessaria tra questi due habitat affinché le popolazioni delle specie possano prosperare.

(29)  È necessario che le misure di ripristino per tipi di habitat siano adeguate e idonee a raggiungere il più rapidamente possibile un buono stato e le superfici di riferimento favorevoli, al fine di conseguire uno stato di conservazione soddisfacente. È importante che le misure di ripristino siano quelle necessarie per conseguire gli obiettivi, con scadenze definite e quantificati in base alla superficie. È inoltre necessario che le misure di ripristino degli habitat delle specie siano adeguate e idonee a raggiungere il più rapidamente possibile la loro qualità e quantità sufficienti al fine di conseguire uno stato di conservazione soddisfacente delle specie.

(29 bis)  Le misure di ripristino di cui al presente regolamento volte a ripristinare o mantenere determinati tipi di habitat elencati nell'allegato I, come i tipi di habitat di formazioni erbose, brughiere o zone umide, possono in alcuni casi richiedere la rimozione delle foreste al fine di reintrodurre una gestione basata sulla conservazione, che potrebbe includere attività quali lo sfalcio o il pascolo. Il ripristino della natura e l'arresto della deforestazione sono obiettivi ambientali importanti che si rafforzano a vicenda. La Commissione elaborerà orientamenti, come indicato al considerando 36 del regolamento (UE) n. [XXXX/2023] del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010, al fine di chiarire l'interpretazione della definizione di "uso agricolo" di cui all'articolo 2 di tale regolamento, in particolare in relazione alla conversione di aree forestali in terreni la cui destinazione non è l'uso agricolo.

(30)  È importante garantire che le misure di ripristino messe in atto a norma del presente regolamento apportino un miglioramento concreto e misurabile dello stato degli ecosistemi, sia a livello delle singole zone soggette a ripristino sia a livello nazionale e dell'Unione.

(31)  Per garantire che le misure di ripristino siano efficaci e che i loro risultati possano essere misurati nel tempo, è essenziale che le aree soggette a queste misure di ripristino, destinate a migliorare lo stato degli habitat che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I della direttiva 92/43/CEE, ristabilirli e migliorarne la connettività, registrino costanti miglioramenti fino al raggiungimento di un buono stato.

(32)  È inoltre essenziale che le zone soggette a misure di ripristino intese a migliorare la qualità e la quantità degli habitat delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE, nonché degli habitat degli uccelli selvatici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE, registrino costanti miglioramenti verso il conseguimento di una quantità e di una qualità sufficienti degli habitat di queste specie.

(33)  È importante garantire un aumento graduale, in tutto il territorio degli Stati membri e dell'insieme dell'Unione, delle superfici coperte dai tipi di habitat oggetto della direttiva 92/43/CEE che si trovano in buone condizioni, fino a quando non si raggiunge la superficie di riferimento favorevole per ciascun tipo di habitat e almeno il 90 % di tale superficie a livello di Stato membro sia in buono stato, in modo da consentire a questi tipi di habitat di conseguire uno stato di conservazione soddisfacente nell'Unione.

(34)  È importante garantire un aumento graduale, in tutto il territorio degli Stati membri e, in ultimo, dell'Unione della qualità e della quantità degli habitat delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE, nonché degli habitat degli uccelli selvatici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE, fino a quando non sarà sufficiente a garantire la sopravvivenza a lungo termine di queste specie.

(35)  È importante che le zone coperte dai tipi di habitat rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento soggette a misure di ripristino mostrino un costante miglioramento fino al raggiungimento di un buono stato e che in seguito non si deteriorino in misura rilevante in modo da non comprometterne il mantenimento a lungo termine o il raggiungimento di un buono stato. È altresì importante che gli Stati membri cerchino di adoperarsi per prevenire un deterioramento significativo delle zone coperte da tali tipi di habitat già in buono stato o non in buono stato e non ancora soggette a misure di ripristino. Tali misure sono importanti per evitare l'aumento delle esigenze di ripristino in futuro e dovrebbero concentrarsi sulle superfici dei tipi di habitat, individuate dagli Stati membri nei loro piani nazionali di ripristino, che devono essere ripristinate per conseguire gli obiettivi di ripristino. È ▌opportuno considerare l'eventualità di casi di forza maggiore, come le catastrofi naturali, che possono comportare il deterioramento di zone coperte da tali tipi di habitat, nonché di trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici. Al di fuori dei siti Natura 2000, è opportuno considerare anche il risultato di un piano o di un progetto di interesse pubblico prevalente, per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose. Per le superfici soggette a ripristino, ciò dovrebbe essere determinato caso per caso. Per i siti Natura 2000, i piani e i progetti sono autorizzati a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE. Se una zona è trasformata da un tipo di habitat a un altro tipo rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento come risultato ricercato di una misura di ripristino, la zona in questione non dovrebbe essere considerata deteriorata.

(35 bis)  Ai fini delle deroghe agli obblighi di miglioramento costante e di non deterioramento al di fuori dei siti Natura 2000 di cui al presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero presumere che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio siano di interesse pubblico prevalente. Gli Stati membri possono decidere di limitare l'applicazione di tale presunzione in circostanze debitamente giustificate e specifiche, come ad esempio motivi connessi alla difesa nazionale. Gli Stati membri possono inoltre esentare tali progetti dall'obbligo di dimostrare che non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose ai fini dell'applicazione di tali deroghe, a condizione che i progetti siano stati oggetto di una valutazione ambientale strategica o di una valutazione dell'impatto ambientale. Il fatto di considerare tali impianti di interesse pubblico prevalente e, se del caso, limitare l'obbligo di valutare soluzioni alternative meno dannose consentirebbe a tali progetti di beneficiare di una valutazione semplificata per quanto riguarda le deroghe alla valutazione dell'interesse pubblico prevalente ai sensi del presente regolamento.

(35 ter)  È opportuno dare la massima priorità alle attività il cui unico scopo è la difesa o la sicurezza nazionale. Pertanto, quando attuano misure di ripristino, gli Stati membri possono esentare le zone utilizzate per attività destinate esclusivamente alla difesa nazionale, qualora tali misure siano ritenute incompatibili con un continuo uso militare delle zone in questione. Inoltre, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di deroghe agli obblighi di miglioramento costante e di non deterioramento al di fuori dei siti Natura 2000 di cui al presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a presumere che i piani e i progetti riguardanti tali attività siano di interesse pubblico prevalente. Gli Stati membri possono inoltre esentare tali progetti dall'obbligo di dimostrare che non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose, ma dovrebbero mettere in atto misure, per quanto ragionevole e praticabile, al fine di attenuare gli impatti sui tipi di habitat, quando applicano tale esenzione.

(36)  La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 sottolinea la necessità di un'azione più incisiva per ripristinare gli ecosistemi marini degradati, compresi quelli ricchi di carbonio e le zone importanti di riproduzione e crescita del novellame. La strategia annuncia inoltre che la Commissione proporrà un nuovo piano d'azione per la conservazione delle risorse alieutiche e la protezione degli ecosistemi marini.

(37)  I tipi di habitat marini che figurano nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE sono definiti a grandi linee e comprendono molti sottotipi ecologicamente diversi caratterizzati da potenziali di ripristino diversi, il che rende difficile per gli Stati membri stabilire misure di ripristino adeguate a livello di questi tipi di habitat. È opportuno pertanto specificare i tipi di habitat marini utilizzando i pertinenti livelli di classificazione del sistema UE d'informazione sulla natura (EUNIS). Gli Stati membri dovrebbero stabilire le superfici di riferimento favorevoli per il raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente per ciascuno di questi tipi di habitat, nella misura in cui non siano già contemplate in altre normative dell'Unione. Il gruppo di tipi di habitat marini caratterizzati da sedimenti morbidi, corrispondenti ad alcuni dei tipi generali di habitat bentonici specificati nella direttiva 2008/56/CE, è ampiamente rappresentato nelle acque marine di vari Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a limitare le misure di ripristino attuate gradualmente a una percentuale inferiore della superficie di tali tipi di habitat non in buone condizioni, a patto che ciò non impedisca il conseguimento o il mantenimento di un buono stato ecologico quale determinato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, tenendo conto in particolare dei valori soglia fissati per i descrittori 1 e 6 stabiliti conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, di tale direttiva, per l'entità della perdita di tali tipi di habitat, per gli effetti negativi sulla condizione di tali tipi di habitat e per l'entità massima ammessa di tali effetti negativi.

(38)  Qualora la protezione degli habitat costieri e marini richieda che le attività di pesca o di acquacoltura siano regolamentate, si applica la politica comune della pesca. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(32) prevede, in particolare, che la politica comune della pesca attui un approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca in modo da garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo. Il regolamento prevede inoltre che questa politica si adoperi per garantire che le attività di acquacoltura e di pesca evitino il degrado dell'ambiente marino.

(39)  Al fine di conseguire l'obiettivo di un recupero continuo, a lungo termine e duraturo della biodiversità e della resilienza della natura, gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno le possibilità offerte dalla politica comune della pesca. Nell'ambito della competenza esclusiva dell'Unione per quanto riguarda il ripristino delle risorse biologiche marine, gli Stati membri hanno la possibilità di adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione degli stock ittici e per il mantenimento o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini entro il limite di 12 miglia nautiche. Inoltre, gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto possono concordare di presentare raccomandazioni comuni concernenti le misure di conservazione necessarie ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione in materia ambientale. Queste misure saranno valutate e adottate conformemente alle norme e alle procedure previste dalla politica comune della pesca.

(40)  La direttiva 2008/56/CE impone agli Stati membri di cooperare a livello bilaterale e nell'ambito di meccanismi di cooperazione regionale e subregionale, ivi comprese le convenzioni marittime regionali(33), nonché, per quanto riguarda le misure nel settore della pesca, nei gruppi regionali istituiti nell'ambito della politica comune della pesca.

(41)  È importante che siano messe in atto misure di ripristino anche per gli habitat di determinate specie marine, quali squali e razze, che ad esempio, svolgono una funzione importante nell'ecosistema e rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica o degli elenchi di specie in pericolo o minacciate di cui alle convenzioni marittime regionali europee, ma non in quello della direttiva 92/43/CEE.

(42)  Per sostenere il ripristino e il non deterioramento degli habitat terrestri, di acqua dolce, costieri e marini, gli Stati membri hanno la possibilità di designare altre zone come "zone protette" o "zone rigorosamente protette", attuare altre misure di conservazione efficaci in base alla superficie e promuovere misure di conservazione dei terreni privati.

(43)  Gli ecosistemi urbani rappresentano circa il 22 % della superficie terrestre dell'Unione ed è qui che vive la maggioranza dei cittadini dell'Unione. Gli spazi verdi urbani comprendono anche boschi, parchi e giardini urbani, fattorie urbane, strade alberate, prati e siepi urbane. Come gli altri ecosistemi oggetto del presente regolamento, gli ecosistemi urbani costituiscono habitat importanti per la biodiversità, in particolare per le piante, gli uccelli e gli insetti, compresi gli impollinatori. Forniscono inoltre molti altri servizi ecosistemici essenziali, tra cui la riduzione e il contenimento del rischio di catastrofi naturali (ad esempio le inondazioni, gli effetti "da isole di calore urbano"), il raffrescamento, le attività ricreative, la depurazione dell'acqua e dell'aria, nonché la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. L'espansione dello spazio verde urbano è un parametro importante per accrescere la capacità degli ecosistemi urbani di fornire questi importanti servizi. Incrementare la copertura vegetale in una determinata zona urbana rallenta il deflusso delle acque (riducendo il rischio di inquinamento dei fiumi dovuto alle tracimazioni causate da piogge violente) e contribuisce a contenere le temperature estive, rafforzando così la resilienza climatica, oltre ad offrire alla natura uno spazio supplementare per prosperare. Incrementare il livello degli spazi verdi urbani migliorerà in molti casi la salute dell'ecosistema urbano. A loro volta, ecosistemi urbani sani sono essenziali per favorire la salute di altri ecosistemi europei fondamentali, grazie al fatto, ad esempio, di collegare le aree naturali situate nelle zone rurali circostanti, di migliorare la salute dei fiumi lontano dalla città, di offrire un rifugio e un luogo di riproduzione per le specie di uccelli e impollinatori legate agli habitat agricoli e forestali, nonché di fornire habitat importanti per gli uccelli migratori.

(44)  Occorre rafforzare notevolmente le azioni volte a scongiurare il rischio di riduzione della copertura di spazi verdi urbani, e specialmente di alberi. Al fine di garantire che gli spazi verdi urbani continuino a fornire i servizi ecosistemici necessari, occorre porre fine alla loro scomparsa ripristinandoli e ampliandoli, anche integrando ▌ le infrastrutture verdi e le soluzioni basate sulla natura, come tetti e muri verdi, nella progettazione degli edifici. Tale integrazione può contribuire non solo alla superficie degli spazi verdi urbani, ma anche, se include alberi, alla superficie della copertura arborea urbana.

(44 bis)   Con l'aumento della luce artificiale, l'inquinamento luminoso è diventato un problema rilevante. Tra le sue fonti vi sono l'illuminazione esterna e interna degli edifici, le pubblicità, le proprietà commerciali, gli uffici, le fabbriche, l'illuminazione stradale e gli impianti sportivi illuminati. L'inquinamento luminoso è un fattore che contribuisce alla riduzione degli insetti. Molti insetti sono attratti dalla luce, con conseguenze a volte fatali nel caso delle luci artificiali. Il calo delle popolazioni di insetti ha un impatto negativo su tutte le specie che dipendono dagli insetti per l'alimentazione o l'impollinazione. Alcuni predatori sfruttano tale attrazione a loro vantaggio, influenzando le reti alimentari in modi imprevisti. [Em. 2]

(45)  La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 impone di intensificare gli sforzi per ripristinare gli ecosistemi di acqua dolce e le funzioni naturali dei fiumi. Il ripristino degli ecosistemi di acqua dolce dovrebbe includere interventi volti a ripristinare la connettività naturale ▌ dei fiumi, delle loro zone rivierasche e delle loro pianure alluvionali, anche attraverso l'eliminazione delle barriere artificiali, al fine di agevolare il conseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente per i fiumi, i laghi, gli habitat alluvionali e le specie che vivono in questi habitat protetti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, nonché il conseguimento di uno degli obiettivi fondamentali della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, ossia il ripristino di almeno 25 000 km di fiumi a scorrimento libero rispetto al 2020, anno di presentazione della strategia. Nell'eliminare le barriere, gli Stati membri dovrebbero innanzitutto considerare le barriere obsolete, ossia quelle che non sono più necessarie per la produzione di energia rinnovabile, la navigazione interna, l'approvvigionamento idrico o altri usi.

(46)  Nell'Unione gli impollinatori sono drasticamente diminuiti negli ultimi decenni: una specie di api su tre e una specie di farfalle su dieci sono in declino, e una su dieci è a rischio di estinzione. Gli impollinatori sono essenziali per il funzionamento degli ecosistemi terrestri, il benessere delle persone e la sicurezza alimentare, in quanto consentono l'impollinazione di piante selvatiche e coltivate. Una quota della produzione agricola annua dell'UE equivalente a quasi 5 miliardi di EUR è direttamente attribuibile agli insetti impollinatori(34).

(47)  In risposta agli inviti del Parlamento europeo e del Consiglio, il 1° giugno 2018 la Commissione ha varato l'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori(35) per affrontare il problema della loro riduzione. Dalla relazione sui progressi compiuti nell'attuazione dell'iniziativa(36) emerge che sussistono sfide significative nella lotta contro i fattori all'origine del problema, tra cui l'uso dei pesticidi. Per contrastare la tendenza alla diminuzione degli impollinatori il Parlamento europeo(37) e il Consiglio(38) hanno chiesto azioni più incisive e l'istituzione di un quadro di monitoraggio a livello dell'Unione, nonché obiettivi e indicatori chiari per quanto riguarda l'impegno a invertire questa tendenza. La Corte dei conti europea ha raccomandato alla Commissione di istituire adeguati meccanismi di governance e controllo per le azioni destinate ad affrontare le minacce che gravano sugli impollinatori(39). Il 24 gennaio 2023 la Commissione ha presentato una versione riveduta dell'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori(40), la quale definisce le azioni che devono adottare l'UE e i suoi Stati membri per invertire la tendenza al declino degli impollinatori entro il 2030.

(48)  La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari [che sarà adottata il 22 giugno 2022, includere il titolo e il numero dell'atto adottato quando disponibile] mira a disciplinare uno dei fattori alla base della diminuzione degli impollinatori vietando l'uso di pesticidi nelle zone ecologicamente sensibili, molte delle quali sono disciplinate dal presente regolamento, ad esempio quelle che ospitano specie impollinatrici che nelle liste rosse europee(41) sono classificate come a rischio di estinzione.

(49)  Per disporre di prodotti alimentari sicuri, sostenibili, nutrienti e a prezzi accessibili sono necessari ecosistemi agricoli sostenibili, resilienti e ricchi di biodiversità. Gli ecosistemi agricoli ricchi di biodiversità aumentano inoltre la resilienza dell'agricoltura ai cambiamenti climatici e ai rischi ambientali, garantendo nel contempo la sicurezza degli alimenti e del loro approvvigionamento e creando nuovi posti di lavoro nelle zone rurali, in particolare posti di lavoro legati all'agricoltura biologica nonché al turismo rurale e alle attività ricreative. L'Unione deve pertanto migliorare la biodiversità dei suoi terreni agricoli ricorrendo ad una serie di pratiche esistenti utili o compatibili con il miglioramento della biodiversità, compresa l'agricoltura estensiva. L'agricoltura estensiva è essenziale per il mantenimento di molte specie e habitat nelle zone ricche di biodiversità. Esistono numerose pratiche agricole estensive che comportano molti benefici importanti per la protezione della biodiversità, dei servizi ecosistemici e degli elementi caratteristici del paesaggio, come l'agricoltura di precisione, l'agricoltura biologica, l'agroecologia, l'agrosilvicoltura e i prati permanenti a bassa intensità.

(50)  È necessario adottare misure di ripristino per migliorare la biodiversità degli ecosistemi agricoli in tutta l'Unione, anche nelle zone non coperte dai tipi di habitat che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE. In assenza di un metodo comune di valutazione delle condizioni degli ecosistemi agricoli che consenta di fissare obiettivi di ripristino specifici per gli ecosistemi agricoli, è opportuno stabilire l'obbligo generale di migliorare la biodiversità negli ecosistemi agricoli e misurarne il rispetto sulla base degli indicatori esistenti.

(51)  Poiché l'avifauna in habitat agricolo è un indicatore chiave noto e ampiamente riconosciuto della salute degli ecosistemi agricoli, è opportuno fissare obiettivi per il suo ripristino. L'obbligo di raggiungere gli obiettivi si applicherebbe agli Stati membri e non ai singoli agricoltori. Gli Stati membri dovrebbero conseguire questi obiettivi mettendo in atto misure di ripristino efficaci nelle aree agricole, collaborando con gli agricoltori e altri portatori di interessi e sostenendoli nella progettazione e attuazione sul campo di queste misure.

(52)  Gli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità nei terreni agricoli, in particolare fasce tampone, maggese completo o con rotazione, siepi, alberi isolati o in gruppi, filari, bordi di campi, particelle, fossati, ruscelli, piccole zone umide, terrazzamenti, tumuli funerari (cairns), muretti di pietra, piccoli stagni e elementi culturali, offrono spazio alle piante e agli animali selvatici, compresi gli impollinatori, prevengono l'erosione e l'impoverimento del suolo, filtrano l'aria e l'acqua, sostengono la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e la produttività agricola delle colture dipendenti dall'impollinazione. Anche gli alberi produttivi che fanno parte di sistemi agroforestali su terreni agricoli e gli elementi produttivi presenti nelle siepi non produttive possono essere considerati elementi caratteristici del paesaggio con elevata biodiversità, a condizione che non ricevano fertilizzanti o pesticidi e che il raccolto avvenga solo nei momenti in cui non compromette gli elevati livelli di biodiversità. È opportuno stabilire pertanto l'obbligo di garantire una tendenza all'aumento della quota di terreni agricoli che hanno elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità. Sarebbe opportuno che anche altri indicatori esistenti registrassero una tendenza all'aumento, quali l'indice delle farfalle comuni (Grassland Butterfly Index) e gli stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati. [Em. 14]

(53)  La politica agricola comune (PAC) mira a sostenere e rafforzare la protezione dell'ambiente, compresa la biodiversità. La PAC si prefigge, tra l'altro, di contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi. La nuova norma di condizionalità della PAC n. 8 sulle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA 8)(42) impone ai beneficiari di pagamenti per superficie di destinare almeno il 4 % dei seminativi a livello di azienda agricola a superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni a riposo, e a mantenere gli elementi caratteristici del paesaggio esistenti. La percentuale del 4 % da attribuire al rispetto di questa norma BCAA può essere ridotta al 3 % se sono soddisfatti determinati prerequisiti(43). Questo obbligo contribuirà a far sì che gli Stati membri registrino una tendenza positiva per quanto riguarda gli elementi caratteristici del paesaggio ad alta diversità sui terreni agricoli. Inoltre, nell'ambito della PAC, gli Stati membri hanno la possibilità di istituire regimi ecologici per le pratiche agricole attuate dagli agricoltori sulle superfici agricole, che possono includere il mantenimento e la creazione di elementi caratteristici del paesaggio o di superfici non produttive. Analogamente, nei loro piani strategici della PAC, gli Stati membri possono includere anche impegni agro-climatico-ambientali, compresa una migliore gestione degli elementi caratteristici del paesaggio che vada oltre la norma di condizionalità BCAA 8 e/o i regimi ecologici. Anche i progetti LIFE per la natura e la biodiversità contribuiranno a riportare la biodiversità dei terreni agricoli in Europa sulla via della ripresa entro il 2030, sostenendo l'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE nonché della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030.

(54)  Il ripristino e la riumidificazione(44) dei suoli organici(45) per uso agricolo (ossia in quanto praterie o terreni coltivati) che sono torbiere drenate contribuiscono a conseguire benefici significativi in termini di biodiversità, una riduzione importante delle emissioni di gas a effetto serra e altri benefici ambientali, contribuendo nel contempo alla diversificazione del paesaggio agricolo. Gli Stati membri possono scegliere tra un'ampia gamma di misure di ripristino per le torbiere drenate ad uso agricolo, che vanno dalla conversione delle terre coltivate in prati permanenti e da interventi di estensivizzazione accompagnati da una riduzione del drenaggio, alla piena riumidificazione con possibilità di uso produttivo delle torbiere (paludicoltura) o di insediamento di vegetazione che formerà la torba. I benefici climatici più significativi sono generati dal ripristino e dalla riumidificazione delle terre coltivate e dal ripristino dei prati intensivi. Per consentire un'attuazione flessibile dell'obiettivo di ripristino delle torbiere drenate per uso agricolo, gli Stati membri possono prendere in considerazione misure di ripristino e di riumidificazione delle torbiere drenate nelle zone dei siti di estrazione della torba nonché, in una certa misura, il ripristino e la riumidificazione delle torbiere drenate destinate ad altri usi (ad esempio le foreste) per contribuire al conseguimento degli obiettivi relativi alle torbiere drenate per uso agricolo. Ove debitamente giustificato e qualora la riumidificazione delle torbiere drenate per uso agricolo non possa essere effettuata a causa di gravi ripercussioni negative sugli edifici, le infrastrutture, l'adattamento al cambiamento climatico o altri interessi pubblici e non sia possibile riumidificare le torbiere destinate ad altri usi, gli Stati membri possono fissare un obiettivo inferiore di torbiere da riumidificare.

(55)  Al fine di sfruttare appieno i benefici in termini di biodiversità, il ripristino e la riumidificazione delle torbiere drenate dovrebbero estendersi al di là delle aree dei tipi di habitat delle zone umide di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE che devono essere ripristinate e ristabilite. I dati relativi all'estensione dei suoli organici e alle loro emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra sono monitorati in virtù degli obblighi di rendicontazione del settore LULUCF e resi disponibili negli inventari nazionali dei gas a effetto serra degli Stati membri trasmessi all'UNFCCC. Le torbiere ripristinate e riumidificate possono continuare ad essere valorizzate in modo produttivo con modalità diverse. Ad esempio, la paludicoltura - la pratica di coltivazione su torbiere umide - può comprendere la coltivazione di vari tipi di canne, alcuni tipi di legname, la coltivazione di mirtilli, di mirtilli rossi e di spagno e il pascolo di bufali d'acqua. Queste pratiche dovrebbero basarsi sui principi della gestione sostenibile e mirare a migliorare la biodiversità in modo da rivestire un valore elevato sia dal punto di vista finanziario che ecologico. La paludicoltura può inoltre essere vantaggiosa per diverse specie minacciate nell'Unione e può facilitare la connettività delle zone umide e delle popolazioni di specie ad esse associate nell'Unione. Il finanziamento di misure volte a ripristinare e a riumidificare le torbiere drenate e a compensare eventuali perdite di reddito può provenire da un'ampia gamma di fonti, tra cui le spese a carico del bilancio dell'Unione e i programmi di finanziamento dell'Unione.

(56)  La nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030(46) ha sottolineato la necessità di ripristinare la biodiversità forestale. Le foreste e le altre superfici boschive coprono oltre il 43,5 % del territorio dell'UE. Gli ecosistemi forestali che ospitano una ricca biodiversità sono vulnerabili ai cambiamenti climatici ma sono anche un alleato naturale nell'adattamento e nella lotta ai cambiamenti climatici e ai rischi legati al clima, anche grazie alla loro funzione di stock di carbonio e di pozzi di assorbimento del carbonio. Forniscono inoltre molti altri servizi e benefici ecosistemici essenziali, quali legname e legno, prodotti alimentari e altri prodotti non legnosi, la regolazione del clima, la stabilizzazione del suolo, il contenimento dell'erosione e la depurazione dell'aria e dell'acqua.

[Em. 112/rev1]

(58)  Gli obiettivi e gli obblighi di ripristino per gli habitat e le specie protetti a norma delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, per gli impollinatori e per gli ecosistemi di acqua dolce, urbani, agricoli e forestali dovrebbero essere complementari e operare in sinergia, al fine di conseguire l'obiettivo generale di ripristinare gli ecosistemi nelle zone terrestri e marine degli Stati membri. Le misure di ripristino necessarie per conseguire un obiettivo specifico contribuiranno in molti casi al conseguimento di altri obiettivi o l'adempimento di altri obblighi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto pianificare le misure di ripristino in modo strategico al fine di massimizzarne l'efficacia nel contribuire al ripristino della natura in tutta l'Unione. Le misure di ripristino dovrebbero inoltre essere pianificate in modo da concorrere alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, nonché alla prevenzione e al controllo dell'impatto delle catastrofi naturali e del degrado del suolo. Dovrebbero mirare a ottimizzare le funzioni ecologiche, economiche e sociali degli ecosistemi, compreso il loro potenziale di produttività, tenendo conto del loro contributo allo sviluppo sostenibile delle regioni e comunità interessate. È importante che gli Stati membri elaborino piani nazionali di ripristino dettagliati sulla base delle migliori evidenze scientifiche disponibili. I dati documentati sulla distribuzione e superficie storiche, nonché sui mutamenti previsti delle condizioni ambientali dovuti al cambiamento climatico, dovrebbero orientare i giudizi sulla superficie di riferimento favorevole dei tipi di habitat. Inoltre, è importante che al pubblico siano offerte tempestivamente possibilità effettive di partecipare alla preparazione dei piani. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle condizioni e delle esigenze specifiche nel loro territorio, affinché i piani possano rispondere alle pressioni, alle minacce e ai fattori della perdita di biodiversità, e dovrebbero cooperare per garantire il ripristino e la connettività a livello transfrontaliero.

(59)  Per garantire sinergie tra le diverse misure che sono state o devono essere messe in atto per proteggere, conservare e ripristinare la natura nell'Unione, nella preparazione dei loro piani nazionali di ripristino gli Stati membri dovrebbero tenere conto: delle misure di conservazione stabilite per i siti Natura 2000 e dei quadri di azioni prioritarie preparati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE; le misure volte a conseguire un buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici che figurano nei piani di gestione dei bacini idrografici preparati conformemente alla direttiva 2000/60/CE; le strategie per l'ambiente marino volte a conseguire un buono stato ecologico per tutte le regioni marine dell'Unione, preparate conformemente alla direttiva 2008/56/CE; i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico preparati nel quadro della direttiva (UE) 2016/2284; delle strategie nazionali in materia di biodiversità e dei piani d'azione elaborati a norma dell'articolo 6 della convenzione sulla diversità biologica, delle misure di conservazione adottate a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 e delle misure tecniche adottate a norma del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio(47).

(60)  Al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi del presente regolamento e della direttiva (UE) 2018/2001(48), del regolamento (UE) 2018/1999(49) e della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili(50), in particolare durante la preparazione dei piani nazionali di ripristino, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del potenziale dei progetti di energia rinnovabile di contribuire al conseguimento degli obiettivi di ripristino della natura.

(61)  Considerata l'importanza di affrontare in modo coerente le due sfide della perdita di biodiversità e dei cambiamenti climatici, il ripristino della biodiversità dovrebbe tenere conto della diffusione delle energie rinnovabili e viceversa. Le attività di ripristino e la diffusione di progetti di energia da fonti rinnovabili possono essere combinate, ove possibile, anche nell'accelerazione delle energie rinnovabili e nelle zone della rete dedicata. La direttiva (UE) 2018/2001 impone agli Stati membri di procedere a una mappatura coordinata in vista della diffusione delle energie rinnovabili sul loro territorio al fine di individuare il potenziale nazionale e la superficie terrestre, il sottosuolo, il mare o le acque interne disponibili necessari per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, e delle relative infrastrutture, quali la rete e gli impianti di stoccaggio, anche quello termico, che sono necessari per soddisfare almeno il loro contributo nazionale all'obiettivo in materia di energia da fonti rinnovabili per il 2030 a norma dell'articolo 3 della presente direttiva. Tali zone, compresi gli impianti esistenti, e i meccanismi di cooperazione sono commisurati alle traiettorie stimate e alla potenza totale installata pianificata delle tecnologie per l'energia da fonti rinnovabili stabilite nei piani nazionali per l'energia e il clima. Gli Stati membri dovrebbero designare un sottoinsieme delle zone in questione, quali le zone di accelerazione delle rinnovabili. Si tratta di luoghi specifici, sulla terraferma o in mare, particolarmente adatti all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ▌ in cui la diffusione di un tipo specifico di energia rinnovabile non dovrebbe avere impatti ambientali significativi, tenuto conto delle particolarità del territorio selezionato. Gli Stati membri dovrebbero assegnare priorità alle superfici artificiali ed edificate, come i tetti e le facciate degli edifici, le infrastrutture di trasporto e le loro immediate vicinanze, i parcheggi, le aziende agricole, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali, le miniere, i corpi idrici interni artificiali, i laghi artificiali o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane, così come i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole. La direttiva (UE) 2018/2001 prevede inoltre che gli Stati membri possano adottare uno o più piani per designare zone per le infrastrutture dedicate ai fini dello sviluppo dei progetti di rete o di stoccaggio necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico. Tale sviluppo non dovrebbe avere incidenze ambientali significative o tali incidenze possono essere debitamente attenuate o, qualora ciò non fosse possibile, compensate. Obiettivo di tali zone è sostenere e integrare le zone di accelerazione delle energie rinnovabili. Nella designazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili e delle zone delle infrastrutture dedicate, gli Stati membri dovrebbero evitare le zone protette e tenere conto dei loro piani nazionali di ripristino della natura. Gli Stati membri dovrebbero coordinare l'elaborazione dei piani nazionali di ripristino con la mappatura delle zone necessarie per il contributo nazionale per il conseguimento dell'obiettivo per il 2030 in materia di rinnovabili e, se del caso, con la designazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili e delle zone della rete dedicata. Durante la preparazione dei piani di ripristino della natura, gli Stati membri dovrebbero garantire sinergie con lo sviluppo delle energie rinnovabili e dell'infrastruttura energetica e con le zone di accelerazione per le energie rinnovabili e la rete dedicata già designate e assicurare che il funzionamento di tali zone ▌ per le energie rinnovabili, comprese le procedure di autorizzazione applicabili nelle zone in questione previste dalla direttiva (UE) 2018/2001, rimanga invariato.

(62)  Al fine di garantire sinergie con le misure di ripristino già pianificate o messe in atto negli Stati membri, i piani nazionali di ripristino dovrebbero riconoscerle e tenerne conto. Alla luce della relazione 2022 dell'IPCC, che ha sottolineato l'urgenza di interventi di ripristino degli ecosistemi degradati, gli Stati membri dovrebbero attuare queste misure parallelamente alla preparazione dei piani di ripristino.

(63)  I piani nazionali di ripristino e le misure di ripristino degli habitat nonché le misure volte a prevenirne il deterioramento dovrebbero inoltre tenere conto dei risultati dei progetti di ricerca pertinenti per la valutazione dello stato degli ecosistemi, l'individuazione e l'attuazione di misure di ripristino e le attività di monitoraggio e, ove opportuno, tenere conto della diversità delle situazioni in varie regioni dell'Unione, in conformità dell'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come i requisiti sociali, economici e culturali nonché le caratteristiche regionali e locali, compresa la densità della popolazione.

(64)  È opportuno tener conto della situazione particolare delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che prevede misure specifiche a loro sostegno. Come previsto anche dalla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, si dovrebbe prestare particolare attenzione alla protezione e al ripristino degli ecosistemi delle regioni ultraperiferiche, per via della loro eccezionale ricchezza sotto il profilo della biodiversità. Contemporaneamente è opportuno tenere conto dei costi associati per la protezione e il ripristino di tali ecosistemi e della grande distanza, dell'insularità, della superficie ridotta, della topografia e del clima difficili delle regioni ultraperiferiche, in particolare nell'elaborazione dei piani nazionali di ripristino. Gli Stati membri sono incoraggiati a includere, su base volontaria, misure di ripristino specifiche nelle regioni ultraperiferiche che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(65)  L'Agenzia europea dell'ambiente ("AEA") dovrebbe sostenere gli Stati membri nella preparazione dei piani nazionali di ripristino e nel monitoraggio dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di ripristino. La Commissione dovrebbe valutare se i piani nazionali di ripristino sono adeguati al conseguimento di tali obiettivi e all'adempimento di tali obblighi.

(66)  Dalla relazione della Commissione sullo stato della natura del 2020 è emerso che una parte sostanziale delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio(51) e dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE, in particolare sullo stato di conservazione e sulle tendenze degli habitat e delle specie che le direttive proteggono, proviene da indagini parziali o si basa unicamente sul parere di esperti. La relazione ha inoltre indicato che lo stato di diversi tipi di habitat e specie protetti a norma della direttiva 92/43/CEE è ancora sconosciuto. È necessario colmare queste lacune di conoscenze e investire nel monitoraggio e nella sorveglianza al fine di fondare i piani nazionali su informazioni solide e scientificamente comprovate. Per aumentare la tempestività, l'efficacia e la coerenza di vari metodi di monitoraggio, il monitoraggio e la sorveglianza dovrebbero utilizzare al meglio i risultati dei progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'Unione e le nuove tecnologie, come il monitoraggio in situ e il telerilevamento, utilizzando i dati e i servizi spaziali forniti nell'ambito del programma spaziale dell'Unione (EGNOS/Galileo e Copernicus). Le missioni dell'UE "Far rivivere i nostri mari e le nostre acque", "Adattamento ai cambiamenti climatici" e "Un patto europeo per i suoli" sosterranno l'attuazione degli obiettivi di ripristino(52).

(66 bis)  In considerazione delle particolari sfide tecniche e finanziarie associate alla mappatura e al monitoraggio degli ambienti marini, gli Stati membri possono utilizzare, a complemento delle informazioni comunicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 17 della direttiva 2008/56/CE, le informazioni sulle pressioni e le minacce o altre informazioni pertinenti come base per effettuare estrapolazioni nel valutare lo stato degli habitat marini elencati nell'allegato II. Tale approccio può essere utilizzato anche come base per la pianificazione delle misure di ripristino degli habitat marini in conformità del presente regolamento. La valutazione generale dello stato degli habitat marini di cui all'allegato II dovrebbe basarsi sulle migliori conoscenze disponibili e sui più recenti progressi tecnici e scientifici.

(67)  Al fine di monitorare i progressi compiuti nell'attuazione dei piani nazionali di ripristino, le misure di ripristino messe in atto, le zone soggette a misure di ripristino e i dati sull'inventario delle barriere alla continuità fluviale, è opportuno introdurre un sistema che imponga agli Stati membri di istituire, tenere aggiornati e rendere accessibili i dati sui risultati del monitoraggio. La comunicazione elettronica dei dati alla Commissione dovrebbe avvenire mediante il sistema Reportnet dell'AEA, mirando a limitare il più possibile gli oneri amministrativi a carico di tutte le entità. Al fine di garantire un'infrastruttura adeguata per l'accesso del pubblico e la comunicazione e la condivisione dei dati tra le autorità pubbliche, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, basare le specifiche dei dati su quelle previste dalle direttive 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(53), 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(54) e (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio(55).

(68)  Affinché il presente regolamento sia attuato efficacemente, la Commissione dovrebbe sostenere gli Stati membri, su loro richiesta, attraverso lo strumento di sostegno tecnico(56) che fornisce un'assistenza tecnica su misura per l'elaborazione e l'attuazione delle riforme. Il sostegno tecnico è destinato, ad esempio, a rafforzare la capacità amministrativa, armonizzare i quadri legislativi e condividere le migliori pratiche.

(69)  La Commissione dovrebbe riferire in merito ai progressi compiuti dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi e nell'adempimento degli obblighi di ripristino previsti dal presente regolamento, sulla base di relazioni intermedie a livello dell'Unione elaborate dall'AEA nonché di altre analisi e relazioni messe a disposizione dagli Stati membri in settori strategici pertinenti, quali la politica di tutela della natura, la politica marittima e la politica in materia di acqua.

(70)  Per garantire il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento, è indispensabile effettuare adeguati investimenti pubblici e privati a favore del ripristino; gli Stati membri dovrebbero integrare nei rispettivi bilanci nazionali la spesa per gli obiettivi di biodiversità, anche in relazione ai costi di opportunità e di transizione derivanti dall'attuazione dei piani nazionali di ripristino, e indicare le modalità di utilizzo dei finanziamenti dell'Unione. Per quanto riguarda il finanziamento dell'Unione, le spese a carico del bilancio dell'Unione e dei programmi di finanziamento dell'Unione, quali il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE)(57), il Fondo europeo per gli affari marittimi e l'acquacoltura (FEAMPA)(58), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)(59), il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione(60) e il Fondo per una transizione giusta(61), nonché il programma quadro di ricerca e innovazione, Orizzonte Europa(62), contribuiscono agli obiettivi di biodiversità con l'ambizione di destinare il 7,5 % nel 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027 della spesa annuale nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027(63) agli obiettivi di biodiversità.

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF)(64) è un'altra fonte di finanziamento per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Con riferimento al programma LIFE, si dovrebbe prestare particolare attenzione all'uso appropriato dei progetti strategici di tutela della natura (SNaPs) in quanto strumenti specifici che potrebbero sostenere l'attuazione del presente regolamento, integrando in modo efficace ed efficiente le risorse finanziarie disponibili.

(71)  Esistono una serie di iniziative dell'UE, nazionali e private per incentivare i finanziamenti privati, come il programma InvestEU(65), che offre l'opportunità di mobilitare finanziamenti pubblici e privati per sostenere, tra l'altro la valorizzazione della natura e della biodiversità attraverso progetti di infrastrutture verdi e blu e il sequestro del carbonio nei suoli agricoli come modello imprenditoriale verde(66).

(71 bis)  Per garantire l'attuazione del presente regolamento sono essenziali investimenti pubblici e privati adeguati per le misure di ripristino della natura. Pertanto, entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore e in consultazione con gli Stati membri, la Commissione dovrebbe presentare una relazione corredata di un'analisi che individui eventuali lacune nell'attuazione del presente regolamento. La relazione dovrebbe essere accompagnata, se del caso, da proposte di misure adeguate, comprese misure finanziarie per far fronte alle lacune individuate, come l'istituzione di finanziamenti ad hoc, e fatte salve le prerogative dei colegislatori per l'adozione del prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2027.

(71 ter)  Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, in virtù del principio di leale cooperazione sancito all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), spetta agli organi giurisdizionali degli Stati membri assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti di una persona nell'ambito del diritto dell'Unione. L'articolo 19, paragrafo 1, TUE prevede altresì che gli Stati membri stabiliscano i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione. L'Unione e i suoi Stati membri sono parti della convenzione della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (la "convenzione di Aarhus"). Ai sensi della convenzione di Aarhus, gli Stati membri devono provvedere, conformemente al pertinente ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato abbiano accesso alla giustizia.

(72)  Gli Stati membri dovrebbero promuovere un approccio equo e trasversale alla preparazione e all'attuazione dei loro piani nazionali di ripristino, includendo processi di partecipazione del pubblico e tenendo conto delle esigenze delle comunità e dei portatori di interessi locali.

(73)  A norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio(67), i piani strategici della PAC dovrebbero essere coerenti e contribuire al conseguimento dei target nazionali a lungo termine fissati o derivanti dagli atti legislativi elencati all'allegato XIII. Sarebbe opportuno tenere conto del presente regolamento sul ripristino della natura quando, a norma dell'articolo 159 del regolamento (UE) 2021/2115, la Commissione riesaminerà, entro il 31 dicembre 2025, l'elenco di cui all'allegato XIII di tale regolamento.

(74)  In linea con l'impegno assunto nell'8º programma di azione per l'ambiente fino al 2030(68), gli Stati membri dovrebbero eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose per l'ambiente a livello nazionale, utilizzando al meglio gli strumenti di mercato e gli strumenti di bilancio verdi, anche quelli necessari per garantire una transizione socialmente equa, e sostenendo le imprese e gli altri portatori di interessi nello sviluppo di pratiche contabili standardizzate per quanto riguarda il capitale naturale.

(75)  Al fine di garantire il necessario adeguamento del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli allegati da I a VII al fine di adeguare i gruppi di habitat al progresso tecnico e scientifico, adeguare l'elenco delle specie di uccelli utilizzato per l'indice dell'avifauna comune in habitat agricolo, nonché adeguare l'elenco degli indicatori di biodiversità per gli ecosistemi agricoli, l'elenco degli indicatori di biodiversità per gli ecosistemi forestali e gli elenchi degli habitat e delle specie marini ▌e agli esempi di misure di ripristino, al fine di tenere conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento o di garantire la coerenza con i tipi di habitat dell'EUNIS. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga valutazioni d'impatto e adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(69). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(76)  Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per specificare il metodo di monitoraggio degli impollinatori, i metodi di monitoraggio degli indicatori per gli ecosistemi agricoli di cui all'allegato IV e gli indicatori per gli ecosistemi forestali di cui all'allegato VI, per definire quadri di riferimento per la fissazione dei livelli soddisfacenti di spazi verdi urbani, di copertura della volta arborea urbana negli ecosistemi urbani, di impollinatori, di indicatori per gli ecosistemi agricoli di cui all'allegato IV e di indicatori per gli ecosistemi forestali di cui all'allegato VI, per predisporre un formato tipo per i piani nazionali di ripristino, per definire il formato, la struttura e le modalità dettagliate della comunicazione elettronica dei dati e delle informazioni alla Commissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(70).

(77)  La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione del presente regolamento. Conformemente al punto 22 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", la valutazione dovrebbe fondarsi sui criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto e dovrebbe servire da base per le valutazioni d'impatto delle opzioni di azione ulteriore. Inoltre, la Commissione dovrebbe valutare la necessità di stabilire ulteriori obiettivi di ripristino, sulla base di metodi comuni di valutazione dello stato degli ecosistemi non contemplati dagli articoli 4 e 5, tenendo conto delle evidenze scientifiche più recenti.

(78)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1.  Il presente regolamento stabilisce norme destinate a contribuire:

(a)  alla biodiversità, alla resilienza e alla produttività degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine degli Stati membri attraverso il ripristino degli ecosistemi degradati; [Em. 113/rev1]

(b)  al conseguimento degli obiettivi generali dell'Unione in materia di mitigazione, adattamento ai cambiamenti climatici, comprese la sicurezza alimentare, la transizione energetica e l'edilizia sociale, e neutralità in termini di degrado del suolo; [Em. 114]

(c)  all'adempimento degli impegni internazionali dell'Unione.

2.  Il presente regolamento istituisce un quadro nel cui ambito gli Stati membri attuano ▌misure di ripristino efficaci basate sulla superficie con l'obiettivo di coprire congiuntamente, in quanto obiettivo dell'Unione, nell'insieme delle zone e degli ecosistemi che rientrano nell'ambito di applicazione definito all'articolo 2, entro il 2030, almeno il 20 % delle zone terrestri e il 20 % delle zone marine ▌ e, entro il 2050, tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino.

2 bis.   Il presente regolamento deve creare sinergie ed essere coerente con la legislazione vigente e in corso di esame, tenendo conto delle competenze nazionali, e garantire la coerenza con la legislazione dell'Unione in materia, tra l'altro, di energie rinnovabili, prodotti fitosanitari, materie prime critiche, agricoltura e silvicoltura. [Em. 116]

Articolo 2

Ambito geografico

Il presente regolamento si applica agli ecosistemi di cui agli articoli da 4 a 10:

a)  sul territorio degli Stati membri;

(a bis)  nelle acque costiere, quali definite dalla direttiva 2000/60/CE, degli Stati membri, nei loro fondali marini e nei loro sottosuoli;

(b)  nelle acque, nei fondali e nei sottosuoli situati al di là della linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali fino ai confini della zona su cui uno Stato membro ha o esercita diritti sovrani o giurisdizione, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982.

Il presente regolamento si applica solo agli ecosistemi del territorio europeo degli Stati membri cui si applicano i trattati.

Articolo 3

Definizioni

Si applicano le seguenti definizioni:

(1)  "ecosistema": complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale, e comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie;

(2)  "habitat di una specie": habitat di una specie definito all'articolo 1, lettera f), della direttiva 92/43/CEE;

(3)  "ripristino": processo volto ad aiutare, attivamente o passivamente, un ecosistema al fine di migliorarne la struttura e le funzioni con lo scopo di conservare o rafforzare la biodiversità e la resilienza dell'ecosistema; il ripristino degli ecosistemi ai fini del presente regolamento è effettuato migliorando il buono stato di un tipo di habitat,ristabilendo la sua superficie di riferimento favorevole e migliorando la qualità e la quantità sufficienti dell'habitat di una specie a norma dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3 e dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, e conseguendo gli obiettivi e adempiendo gli obblighi di cui agli articoli da 6 a 10, compreso raggiungendo livelli soddisfacenti per gli indicatori di cui all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 2 e all'articolo 10, paragrafo 2, come mezzo di conservazione o rafforzamento della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi;

(4)  "buono stato" di un tipo di habitat: stato in cui le sue caratteristiche fondamentali ▌, in particolare la sua struttura e le sue funzioni, nonché le sue specie tipiche o la sua composizione di specie tipiche riflettono l'elevato livello di integrità, stabilità e resilienza ecologica necessario per garantirne il mantenimento a lungo termine e contribuiscono così al raggiungimento o al mantenimento di uno stato di conservazione favorevole a norma dell'articolo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE, qualora il tipo di habitat in questione sia elencato nell'allegato I di detta direttiva, e negli ecosistemi marini, contribuiscono al raggiungimento o al mantenimento di un buono stato ecologico a norma dell'articolo 3, punto 5, della direttiva 2008/56/CE;

(5)  "superficie di riferimento favorevole": superficie totale di un tipo di habitat in una data regione biogeografica o marina a livello nazionale che è considerata il minimo necessario per garantire la sostenibilità a lungo termine del tipo di habitat e delle specie tipiche o della sua composizione di specie tipiche che ospita, e di tutte le sue variazioni ecologiche significative nella sua area di ripartizione naturale, costituita dalla superficie del tipo di habitat e, se tale superficie non è sufficiente, da quella necessaria per il ripristino del tipo di habitat; qualora il tipo di habitat in questione sia elencato nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE, tale ripristino contribuisce al raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente a norma dell'articolo 1, lettera e), di detta direttiva e, negli ecosistemi marini, tale ripristino contribuisce al conseguimento o al mantenimento di un buono stato ecologico ai sensi dell'articolo 3, punto 5, della direttiva 2008/56/CE;

(6)  "qualità sufficiente dell'habitat": qualità dell'habitat di una specie che consente di soddisfare le esigenze ecologiche della specie in qualsiasi fase del suo ciclo biologico in modo che essa continui a lungo termine ad essere un elemento vitale del suo habitat nella sua area di ripartizione naturale, contribuendo al raggiungimento o al mantenimento di uno stato di conservazione favorevole delle specie a norma dell'articolo 1, lettera i), della direttiva 92/43/CEE per le specie elencate nell'allegato II, IV o V di detta direttiva e proteggendo le popolazioni delle specie degli uccelli selvatici contemplate dalla direttiva 2009/147/CE e, inoltre, negli ecosistemi marini, contribuendo al raggiungimento o al mantenimento di un buono stato ecologico a norma dell'articolo 3, punto 5, della direttiva 2008/56/CE;

(7)  "quantità sufficiente dell'habitat": quantità dell'habitat di una specie che consente di soddisfare le esigenze ecologiche della specie in qualsiasi fase del suo ciclo biologico in modo che essa continui a lungo termine ad essere un elemento vitale del suo habitat nella sua area di ripartizione naturale, contribuendo al raggiungimento o al mantenimento di uno stato di conservazione favorevole delle specie a norma dell'articolo 1, lettera i), della direttiva 92/43/CEE per le specie elencate nell'allegato II, IV o V di detta direttiva e proteggendo le popolazioni delle specie degli uccelli selvatici contemplate dalla direttiva 2009/147/CE e, inoltre, negli ecosistemi marini, contribuendo al raggiungimento o al mantenimento di un buono stato ecologico a norma dell'articolo 3, punto 5, della direttiva 2008/56/CE;

(7 bis)   "deterioramento": causare un effetto negativo netto sui tipi di habitat e sugli habitat delle specie di cui all'articolo 4, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 5, paragrafi 6 e 7, nella misura in cui tale effetto potrebbe essere significativo rispetto all'obiettivo generale di cui agli articoli 4 e 5 di mantenere o ripristinare tali tipi di habitat e habitat di specie in uno stato di conservazione soddisfacente a livello nazionale e, a seconda del tipo di habitat o dell'habitat di una specie interessata, a un livello biogeografico. [Em. 117/rev1]

(8)  "impollinatore": insetto selvatico che trasporta polline dall'antera allo stigma di una pianta, consentendo la fertilizzazione e la produzione di sementi;

(9)  "diminuzione delle popolazioni di impollinatori": diminuzione dell'abbondanza e/o della diversità degli impollinatori;

(9 bis)  "specie arborea autoctona": una specie arborea presente nella sua area di ripartizione naturale (passata o presente) e nella sua area naturale di dispersione potenziale (ossia all'interno dell'area di ripartizione che occupa naturalmente o che potrebbe occupare senza l'introduzione o l'intervento diretti o indiretti da parte dell'uomo);

(10)  "unità amministrativa locale" o "LAU": divisione amministrativa di basso livello di uno Stato membro al di sotto del livello di provincia, regione o stato istituita conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio(71);

(10 bis)  "centri urbani" e "agglomerati urbani": unità territoriali classificate in città, piccole città e sobborghi utilizzando la tipologia basata sulla griglia in conformità dell'articolo 4 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1059/2003;

(11)  "città": unità amministrative locali (LAU) in cui almeno il 50 % della popolazione vive in uno o più centri urbani, percentuale misurata utilizzando il grado di urbanizzazione stabilito conformemente all'articolo 4 ter, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1059/2003;

(12)  "piccole città e sobborghi": unità amministrative locali (LAU) in cui meno del 50 % della popolazione vive in un centro urbano ma almeno il 50 % vive in un agglomerato urbano, percentuali misurate utilizzando il grado di urbanizzazione stabilito conformemente all'articolo 4 ter, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1059/2003;

(12 bis)  "zone periurbane": zone adiacenti ai centri urbani o agli agglomerati urbani, comprese almeno tutte le zone situate entro un chilometro dai limiti esterni di tali centri urbani o agglomerati urbani, e situate nella stessa città o nella stessa piccola città e sobborgo di tali centri urbani o agglomerati urbani;

(13)  "spazi verdi urbani": superficie totale di alberi, di boscaglie, di latifoglie, di arbusti, di vegetazione erbacea permanente, di licheni e di muschi, di stagni e di corsi d'acqua presente nelle città, nelle piccole città e nei sobborghi, calcolate sulla base dei dati forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus istituito dal regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio(72), e, se disponibili per lo Stato membro interessato, di altri opportuni dati supplementari forniti da tale Stato membro;

(14)  "copertura della volta arborea urbana": superficie totale di copertura arborea nelle città, nelle piccole città e nei sobborghi, calcolata sulla base dei dati di sulla densità di copertura arborea forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus istituito dal regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, e, se disponibili per lo Stato membro interessato, di altri opportuni dati supplementari forniti da tale Stato membro;

(14 bis)  "fiume a scorrimento libero": un fiume o un tratto di fiume la cui connettività longitudinale, laterale e verticale non è ostacolata da strutture artificiali che formano una barriera e le cui funzioni naturali sono in gran parte inalterate;

(14 ter)   "riumidificazione": processo di trasformazione di un suolo torboso drenato in terreno umido;

(15)  "zona di accelerazione per le energie rinnovabili": zona di accelerazione quale definita all'articolo 2, punto 9 bis), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(73).

CAPO II

OBIETTIVI E OBBLIGHI DI RIPRISTINO

Articolo 4

Ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce

1.  Gli Stati membri mirano a mettere in atto le misure di ripristino nei siti Natura 2000 necessarie verso il conseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat di cui all'allegato I che non lo sono. Queste misure sono messe in atto nella superficie della rete Natura 2000 dei tipi di habitat di cui all'allegato I che non sono in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 12. [Em. 21]

2.  Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per ristabilire i tipi di habitat di cui all'allegato I nelle zone non coperte da tali tipi di habitat al fine di raggiungere la superficie di riferimento favorevole. Queste misure sono attuate ▌in zone necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo▌. [Em. 99]

3.  Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino degli habitat terrestri, costieri e di acqua dolce delle specie di cui agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e degli habitat terrestri, costieri e di acqua dolce degli uccelli selvatici di cui alla direttiva 2009/147/CE che, oltre alle misure di ripristino a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, sono necessarie per migliorare la qualità e la quantità di tali habitat, anche ristabilendoli, e per migliorarne la connettività, finché raggiungono una qualità e una quantità sufficienti.

4.  La determinazione delle zone più idonee per le misure di ripristino a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 si basa sulle migliori conoscenze disponibili e sulle evidenze scientifiche più recenti relative allo stato dei tipi di habitat di cui all'allegato I, misurato in base alla struttura e alle funzioni necessarie per il loro mantenimento a lungo termine, compreso il mantenimento delle loro specie tipiche di cui all'articolo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE, nonché alla qualità e alla quantità degli habitat delle specie di cui al paragrafo 3 del presente articolo, utilizzando le informazioni comunicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE, e se del caso tenendo conto della diversità delle situazioni in varie regioni di cui all'articolo 11, paragrafo 9 bis.

4 bis.  Gli Stati membri provvedono affinché, al più tardi entro il 2030, sia conosciuto lo stato di almeno il 90 % della zona ripartita su tutti i tipi di habitat di cui all'allegato I. Lo stato di tutte le zone dei tipi di habitat di cui all'allegato I è conosciuto entro il 2040.

5.  Le misure di ripristino di cui ai paragrafi 1 e 2 tengono conto della necessità di migliorare la connettività tra i tipi di habitat di cui all'allegato I e delle esigenze ecologiche delle specie di cui al paragrafo 3 presenti in questi tipi di habitat.

6.  Gli Stati membri si adoperano per garantire che la superficie nazionale totale in buono stato e la quantità totale della superficie con una qualità sufficiente degli habitat delle specie di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non diminuiscano significativamente nel tempo. [Em. 100]

[Emm. 25, 101 e 121].

8.  Al di fuori dei siti Natura 2000, il mancato rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 6 ▌ è giustificato se è dovuto a:

(a)  casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali;

(b)  trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici; ▌

(c)  un piano o progetto di interesse pubblico prevalente per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose, da determinarsi caso per caso;

(c bis)   in circostanze eccezionali legate alla realizzazione o al proseguimento di attività di interesse pubblico, il mancato rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 6 è giustificato, a condizione che non comprometta il conseguimento degli obiettivi di ripristino di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Gli Stati membri informano la Commissione di tali circostanze eccezionali e le giustificano debitamente e senza indugio; o [Em. 6]

(d)  un'azione o assenza di azione di paesi terzi di cui lo Stato membro interessato non è responsabile.

8 bis.  Al di fuori dei siti Natura 2000, l'obbligo di attuare le misure necessarie di cui al paragrafo 7 non si applica al deterioramento causato da:

(a)  casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali;

(b)  trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici;

(c)  piani o progetti di interesse pubblico prevalente per i quali non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose; o

(d)  un'azione o assenza di azione di paesi terzi di cui lo Stato membro interessato non è responsabile.

9.  Per i siti Natura 2000, il mancato rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 6 e 7 è giustificato se è dovuto a:

(a)  casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali;

(b)  trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici; o

c)  un piano o progetto autorizzato a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE.

10.  Gli Stati membri provvedono affinché si verifichi:

a)  un aumento della superficie di habitat in buono stato per i tipi di habitat di cui all'allegato I fino a quando almeno il 90 % sia in buono stato e fino al raggiungimento della superficie di riferimento favorevole per ciascun tipo di habitat in ciascuna regione biogeografica dello Stato membro interessato;

b)  una tendenza positiva verso una quantità e una qualità sufficienti degli habitat terrestri, costieri e di acqua dolce delle specie di cui agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e delle specie contemplate dalla direttiva 2009/147/CE.

10 bis.   Nelle misure da adottare a norma del presente articolo, gli Stati membri tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE. [Em. 27]

Articolo 5

Ripristino degli ecosistemi marini

1.  Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per riportare in buono stato le zone dei tipi di habitat di cui all'allegato II che non lo sono. Queste misure sono attuate:

(a)  entro il 2030 su almeno il 30 % della superficie totale dei gruppi da 1 a 6 dei tipi di habitat di cui all'allegato II che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 12;

(b)  entro il 2040 su almeno il 60 %ed entro il 2050 su almeno il 90 % della superficie di ciascuno dei gruppi da 1 a 6 dei tipi di habitat di cui all'allegato II che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 12;

(c)  entro il 2040 su due terzi della percentuale di cui alla lettera d) della superficie del gruppo 7 dei tipi di habitat di cui all'allegato II che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 12; e

(d)  entro il 2050 su una percentuale, individuata a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 bis, della superficie del gruppo 7 dei tipi di habitat di cui all'allegato II che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 12.

La percentuale di cui alla lettera d) del presente paragrafo è fissata in modo da non impedire il conseguimento o il mantenimento di un buono stato ecologico quale determinato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE.

[Em. 29]

3.  Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino degli habitat marini delle specie di cui all'allegato III e agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e degli habitat marini degli uccelli selvatici di cui alla direttiva 2009/147/CE che, oltre alle misure di ripristino attuate a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, sono necessarie per migliorare la qualità e la quantità di tali habitat, anche ristabilendoli, e per migliorarne la connettività, finché raggiungono una qualità e una quantità sufficienti.

4.  La determinazione delle zone più idonee per le misure di ripristino a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 si basa sulle migliori conoscenze disponibili e sui progressi tecnici e scientifici più recenti che determinano lo stato dei tipi di habitat di cui all'allegato II, ▌nonché la qualità e la quantità degli habitat delle specie di cui al paragrafo 3 del presente articolo, utilizzando le informazioni comunicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 17 della direttiva 2008/56/CE.

4 bis.  Gli Stati membri provvedono affinché, al più tardi entro il 2030, sia conosciuto lo stato di almeno il 50 % della zona ripartita su tutti i tipi di habitat dei gruppi da 1 a 6 di cui all'allegato II. Lo stato di tutte le zone dei tipi di habitat dei gruppi da 1 a 6 di cui all'allegato II è conosciuto entro il 2040. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché, al più tardi entro il 2040, sia conosciuto lo stato di almeno il 50 % della zona ripartita su tutti i tipi di habitat del gruppo 7 di cui all'allegato II. Lo stato di tutte le zone dei tipi di habitat del gruppo 7 di cui all'allegato II è conosciuto entro il 2050.

5.  Le misure di ripristino di cui ai paragrafi 1 e 2 tengono conto della necessità di migliorare la coerenza ecologica e la connettività tra i tipi di habitat di cui all'allegato II e delle esigenze ecologiche delle specie di cui al paragrafo 3 presenti in tali tipi di habitat.

6.  Gli Stati membri si adoperano per garantire che le zone soggette a misure di ripristino a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 registrino un costante miglioramento dello stato dei tipi di habitat di cui all'allegato II fino al raggiungimento di un buono stato e un costante miglioramento della qualità degli habitat delle specie di cui al paragrafo 3, fino al raggiungimento di una qualità sufficiente di tali habitat Gli Stati membri si adoperano per mettere a punto, laddove possibile, le necessarie misure allo scopo di evitare che le zone in cui è stato raggiunto un buono stato di conservazione e una qualità sufficiente degli habitat delle specie ▌si deteriorino in misura rilevante a livello nazionale. [Em. 125/rev1]

[Emm. 32, 104 e 126/rev1]

8.  Al di fuori dei siti Natura 2000, il mancato rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 6 ▌è giustificato se è dovuto a:

(a)  casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali;

(b)  trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici; ▌

(c bis)   in circostanze eccezionali legate alla realizzazione o al proseguimento di attività di interesse pubblico, il mancato rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 6 è giustificato, a condizione che non comprometta il conseguimento degli obiettivi di ripristino di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Gli Stati membri informano la Commissione di tali circostanze eccezionali e le giustificano debitamente e senza indugio; [Em. 7]

(d)   un'azione o assenza di azione di paesi terzi di cui lo Stato membro interessato non è responsabile.

8 bis.  Al di fuori dei siti Natura 2000, l'obbligo di attuare le misure necessarie di cui al paragrafo 7 non si applica al deterioramento causato da:

(a)  casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali;

(b)  trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici;

(c)  piani o progetti di interesse pubblico prevalente per i quali non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose; o

(d)  un'azione o assenza di azione di paesi terzi di cui lo Stato membro interessato non è responsabile.

9.  Per i siti Natura 2000, il mancato rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 6 e 7 è giustificato se è dovuto a:

(a)  casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali;

(b)  trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici; o

(c)  un piano o progetto autorizzato a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE.

10.  Gli Stati membri provvedono affinché si verifichi:

(a)  un aumento della superficie di habitat in buono stato per i tipi di habitat di cui ai gruppi da 1 a 6 dell'allegato II fino a quando almeno il 90 % sia in buono stato e fino al raggiungimento della superficie di riferimento favorevole per ciascun tipo di habitat in ciascuna regione biogeografica dello Stato membro interessato;

a bis)  un aumento della superficie di habitat in buono stato per i tipi di habitat di cui al gruppo 7 dell'allegato II fino a quando almeno la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera d), sia in buono stato e fino al raggiungimento della superficie di riferimento favorevole per ciascun tipo di habitat in ciascuna regione biogeografica dello Stato membro interessato;

(b)  una tendenza positiva verso una quantità e una qualità sufficienti degli habitat marini delle specie di cui all'allegato III e agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e delle specie contemplate dalla direttiva 2009/147/CE.

Articolo 5 bis

Energia da fonti rinnovabili

Ai fini dell'articolo 4, paragrafi 8 e 8 bis, e dell'articolo 5, paragrafi 8 e 8 bis, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio sono presunti di interesse pubblico prevalente. Gli Stati membri possono esentare tali piani e progetti dal requisito che non siano disponibili soluzioni alternative meno dannose a norma dell'articolo 4, paragrafi 8 e 8 bis, e dell'articolo 5, paragrafi 8 e 8 bis, se è stata effettuata una valutazione ambientale strategica conformemente alle condizioni di cui alla direttiva 2001/42/CE o se tali piani e progetti sono stati oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alle condizioni di cui alla direttiva (UE) 2011/92. In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare l'applicazione delle presenti disposizioni a determinate parti del loro territorio nonché a determinati tipi di tecnologie o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima a norma del regolamento (UE) 2018/1999. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le limitazioni applicate e le relative motivazioni.

Articolo 5 ter

Difesa nazionale

1.  Nell'attuazione delle misure di ripristino ai fini dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono esentare le zone utilizzate per attività destinate esclusivamente alla difesa nazionale, qualora tali misure siano ritenute incompatibili con un continuo uso militare delle zone in questione.

2.  Ai fini dell'articolo 4, paragrafi 8 e 8 bis, e dell'articolo 5, paragrafi 8 e 8 bis, gli Stati membri possono prevedere che i piani e i progetti destinati esclusivamente alla difesa nazionale siano presunti di interesse pubblico prevalente. Ai fini dell'articolo 4, paragrafi 8 e 8 bis, e dell'articolo 5, paragrafi 8 e 8 bis, gli Stati membri possono altresì esentare tali piani e progetti dal requisito che non siano disponibili soluzioni alternative meno dannose. Tuttavia, qualora si applichi tale esenzione, lo Stato membro interessato mette in atto misure, per quanto ragionevole e fattibile, volte a mitigare gli impatti sui tipi di habitat.

Articolo 6

Ripristino degli ecosistemi urbani

1.  Gli Stati membri provvedono affinché non si registri alcuna perdita netta della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani né di copertura arborea urbana nelle zone di ecosistemi urbani determinate a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 ter, entro il 31 dicembre 2030 rispetto all'[anno di entrata in vigore del presente regolamento] [...]. Ai fini di tale obbligo, gli Stati membri possono escludere da detta superficie nazionale totale le zone di ecosistemi urbani in cui la quota di spazi verdi urbani nei centri urbani e negli agglomerati urbani supera il 45 % e la quota di copertura arborea urbana supera il 10 %.

2.  Gli Stati membri conseguono successivamente una tendenza all'aumento della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani, compreso mediante l'integrazione di spazi verdi urbani negli edifici e nelle infrastrutture, nelle zone di ecosistemi urbani determinate a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 ter, misurata ogni sei anni dopo il 31 dicembre 2030, fino al raggiungimento del livello soddisfacente stabilito a norma dell'articolo 11, paragrafo 3.

3.  Gli Stati membri conseguono, in ogni zona di ecosistemi urbani determinata a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 ter, una tendenza all'aumento della ▌ copertura arborea urbana, misurata ogni sei anni dopo il 31 dicembre 2030, fino al raggiungimento del livello soddisfacente stabilito a norma dell'articolo 11, paragrafo 3.

Articolo 7

Ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali

1.  Gli Stati membri compilano un inventario delle barriere artificiali alla ▌connettività delle acque superficiali e, tenendo conto delle loro funzioni socio-economiche, individuano quelle da rimuovere al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di ripristino di cui all'articolo 4 e dell'obiettivo dell'Unione di ripristinare almeno 25 000 km di fiumi a scorrimento libero entro il 2030, fatti salvi la direttiva 2000/60/CE, in particolare l'articolo 4, paragrafi 3, 5 e 7, e il regolamento 1315/2013, in particolare l'articolo 15.

2.  Gli Stati membri rimuovono le barriere artificiali alla ▌connettività delle acque superficiali sulla base dell'inventario a norma del paragrafo 1, conformemente al piano per la loro rimozione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettere e) e f). Nell'eliminare le barriere, gli Stati membri considerano innanzitutto quelle obsolete, ossia quelle che non sono più necessarie per la produzione di energia rinnovabile, la navigazione interna, l'approvvigionamento idrico, la protezione dalle inondazioni o altri usi.

3.  Gli Stati membri integrano l'eliminazione delle barriere di cui al paragrafo 2 con le misure necessarie per migliorare le funzioni naturali delle relative pianure alluvionali.

4.  Gli Stati membri provvedono affinché la connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali ripristinate conformemente ai paragrafi 2 e 3 sia mantenuta.

Articolo 8

Ripristino delle popolazioni di impollinatori

1.  Gli Stati membri, mettendo in atto misure efficaci e appropriate, migliorano la diversità degli impollinatori e invertono la diminuzione delle popolazioni di impollinatori al più tardi entro il 2030 e conseguono successivamente una tendenza all'aumento di queste popolazioni, dopo l'entrata in vigore del regolamento e misurata ogni sei anni dopo il 2030, fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti di cui all'articolo 11, paragrafo 3. [Em. 88]

2.  Entro ... [9 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 20 per stabilire un metodo scientifico di monitoraggio della diversità e delle popolazioni di impollinatori. ▌ [Em. 89]

3.  Il metodo di cui al paragrafo 2 fornisce indicazioni agli Stati membri ai fini della definizione di livelli soddisfacenti ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, nonché un approccio standardizzato per rilevare i dati annuali sull'abbondanza e la diversità delle specie impollinatrici negli ecosistemi e per valutare l'evoluzione della popolazione degli impollinatori e l'efficacia delle misure di ripristino adottate dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. [Em. 90]

3 bis.  Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché i dati di monitoraggio provengano da un numero adeguato di siti onde garantire la rappresentatività in tutto il territorio. Gli Stati membri assicurano risorse sufficienti ai fini del monitoraggio e promuovono la scienza dei cittadini. [Em. 91]

3 ter.  La Commissione e le pertinenti agenzie dell'Unione, in particolare l'AEA, l'EFSA e l'ECHA, affrontano congiuntamente le principali pressioni cui sono esposti gli impollinatori e sostengono gli Stati membri su loro richiesta. [Em. 92]

[Em. 34]

Articolo 10

Ripristino degli ecosistemi forestali

1.  Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per rafforzare la biodiversità degli ecosistemi forestali, in aggiunta alle zone soggette a misure di ripristino a norma dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3.

2.  Gli Stati membri raggiungono una tendenza all'aumento a livello nazionale per ciascuno dei seguenti indicatori negli ecosistemi forestali, illustrati nell'allegato VI, misurata nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni sei anni, fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti stabiliti a norma dell'articolo 11, paragrafo 3:

▌[Em. 129/rev1]

▌[Em. 130/rev1]

(c)  indice dell'avifauna comune in habitat forestale;

2 bis.  Gli Stati membri conseguono una tendenza all'aumento a livello nazionale di tre dei seguenti indicatori negli ecosistemi forestali, come ulteriormente indicato nell'allegato VI, scelti in base alla loro capacità di dimostrare il rafforzamento della biodiversità degli ecosistemi forestali nello Stato membro interessato. La tendenza deve essere misurata dal periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni sei anni, fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti stabiliti a norma dell'articolo 11, paragrafo 3:

(a)  percentuale di foreste disetanee;

(b)  connettività forestale;

(c)  stock di carbonio organico;

(d)  percentuale di foreste dominate da specie arboree autoctone;

(e)  diversità delle specie arboree.

3.  Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 2 bis è giustificato se è dovuto a:

(a)  casi di forza maggiore su vasta scala, comprese le catastrofi naturali, in particolare gli incendi boschivi non pianificati e incontrollati; o

(b)  trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici.

Articolo 10 bis

Messa a dimora di tre miliardi di nuovi alberi

1.  In sede di individuazione e attuazione delle misure di ripristino per ottemperare agli obiettivi e agli obblighi di cui agli articoli 4, 6, 9 e 10, gli Stati membri contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo dell'Unione di piantare almeno tre miliardi di nuovi alberi entro il 2030.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché l'obiettivo di cui al paragrafo 1 sia conseguito nel pieno rispetto dei principi ecologici, garantendo la diversità delle specie, dando priorità alle specie arboree autoctone, ad eccezione, in casi e condizioni molto specifici, delle specie non autoctone adattate al suolo, al contesto climatico ed ecologico locale e alle condizioni degli habitat che contribuiscono a promuovere una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici. Le misure per conseguire l'obiettivo mirano ad aumentare la connettività e si basano sulla proforestazione, sul rimboschimento sostenibile e sull'inverdimento delle aree urbane.

3.  Gli alberi piantati ai fini del raccolto non sono conteggiati per l'obiettivo di cui al paragrafo 1. [Em. 80]

CAPO III

PIANI NAZIONALI DI RIPRISTINO

Articolo 11

Preparazione dei piani nazionali di ripristino

1.  Gli Stati membri preparano i piani nazionali di ripristino e effettuano il monitoraggio e le ricerche preliminari opportuni per individuare le misure di ripristino necessarie per contribuire agli obiettivi dell'Unione e adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 4 a 10, tenendo conto delle evidenze scientifiche più recenti, delle esigenze delle comunità locali, comprese quelle urbane, delle misure più efficaci in termini di costi e dell'impatto socioeconomico di tali misure. È necessario un adeguato coinvolgimento delle parti interessate, compresi i proprietari e i gestori dei terreni, in ogni fase del processo. [Em. 35]

2.  Gli Stati membri quantificano la superficie che deve essere ripristinata per raggiungere gli obiettivi di ripristino di cui agli articoli 4 e 5, tenendo conto dello stato dei tipi di habitat di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e della qualità e quantità degli habitat delle specie di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 3 ▌. La quantificazione si basa, tra l'altro sulle informazioni seguenti:

(a)  per ciascun tipo di habitat:

(i)  la superficie totale dell'habitat e una carta della sua distribuzione attuale;

(ii)  la superficie dell'habitat che non è in buono stato;

(iii)  la superficie di riferimento favorevole, tenendo conto dei registri di distribuzione storica e delle modifiche delle condizioni ambientali previste dovute ai cambiamenti climatici;

[Em. 37]

(b)  la qualità e la quantità sufficienti degli habitat delle specie necessarie per conseguire il loro stato di conservazione soddisfacente, tenendo conto delle zone più adatte ▌di questi habitat tenendo presenti le modifiche ▌dovute ai cambiamenti climatici e i ruoli che i terreni svolgono in termini di produzione alimentare, nonché le esigenze concorrenti degli habitat e delle specie; [Em. 38]

(b bis)  ai fini della quantificazione della superficie di ciascun tipo di habitat che deve essere ripristinata per conseguire gli obiettivi di ripristino di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), la zona di habitat non in buono stato di cui alla lettera a), punto ii), comprende solo le zone delle quali è conosciuto lo stato;

(b ter)  ai fini della quantificazione della superficie di ciascun tipo di habitat che deve essere ripristinata per conseguire gli obiettivi di ripristino di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d), la superficie di habitat non in buono stato di cui alla lettera a), punto ii) del presente paragrafo, comprende solo le zone delle quali lo stato è conosciuto o deve essere conosciuto a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 bis, e dell'articolo 5, paragrafo 4 bis;

(b quater)   le densità di popolazione e la scarsità di spazio nello Stato membro; [Em. 39]

(b quinquies)   le densità di popolazione e la scarsità di spazio nello Stato membro. [Em. 40]

2 bis.   La copertura dei deficit di finanziamento in relazione all'attuazione del presente regolamento è garantita senza utilizzare alcun finanziamento a titolo della PAC, della PCP o di altri flussi di finanziamento per l'agricoltura e la pesca. [Em. 134]

2 ter.  Per quanto riguarda il gruppo 7 dei tipi di habitat di cui all'allegato II, gli Stati membri fissano la percentuale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d).

2 quater.  Gli Stati membri determinano e mappano le zone di ecosistemi urbani di cui all'articolo 6 per tutte le loro città, piccole città e sobborghi.

La zona di ecosistemi urbani di una città o di una piccola città e sobborgo comprende:

(a)  l'intera città o piccola città e sobborgo; o

(b)  parti della città o della piccola città e sobborgo, compresi almeno i centri urbani, gli agglomerati urbani e, se lo Stato membro interessato lo ritiene opportuno, le zone periurbane.

Gli Stati membri possono aggregare le zone di ecosistemi urbani di due o più città adiacenti e/o piccole città e sobborghi in un'unica zona di ecosistemi urbani comune a tali città e/o piccole città e sobborghi.

3.  Gli Stati membri fissano, al più tardi entro il 2030, i livelli soddisfacenti per ciascuno degli indicatori di cui all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 2, [...] all'articolo 10, paragrafo 2, per ciascuno degli indicatori scelti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 bis, e per lo spazio verde urbano di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e per la copertura arborea urbana di cui all'articolo 6, paragrafo 3, mediante un processo e una valutazione aperti ed efficaci, basati sulle evidenze scientifiche più recenti ▌, sul quadro di riferimento di cui all'articolo 17, paragrafo 9 bis e, se disponibile, sul quadro di riferimento di cui all'articolo 17, paragrafo 9.

4.  Gli Stati membri individuano e mappano le zone agricole e forestali che necessitano di ripristino, in particolare le zone che, a causa dell'intensificazione o di altri fattori di gestione, necessitano di una connettività e di una diversità paesaggistica maggiori.

4 bis.  Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri possono elaborare una metodologia per integrare la metodologia di cui all'allegato IV, al fine di monitorare gli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità non contemplati dal metodo comune di cui alla descrizione degli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità di cui al suddetto allegato. La Commissione fornisce orientamenti sul quadro per l'elaborazione di tale metodologia entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4 ter.  Gli Stati membri determinano, se del caso, la riduzione della portata della riumidificazione delle torbiere di cui all'articolo 9, paragrafo 4, quinto comma.

5.  Gli Stati membri individuano le sinergie con la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ai medesimi, la neutralità in termini di degrado del suolo e la prevenzione delle catastrofi e stabiliscono di conseguenza l'ordine di priorità delle misure di ripristino. Gli Stati membri tengono conto anche degli elementi seguenti:

(a)  il loro piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999;

(b)  la loro strategia a lungo termine di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999;

(c)  l'obiettivo vincolante dell'Unione per il 2030 di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

6.  Gli Stati membri coordinano l'elaborazione dei piani nazionali di ripristino con la mappatura delle zone che sono necessarie per rispettare almeno i loro contributi nazionali per il conseguimento dell'obiettivo per il 2030 in materia di rinnovabili e, se del caso, con la designazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili e delle zone infrastrutturali dedicate. Durante la preparazione dei piani di ripristino della natura, gli Stati membri garantiscono sinergie con lo sviluppo delle energie rinnovabili e dell'infrastruttura energetica e con le zone di accelerazione per le energie rinnovabili e l'infrastruttura dedicata già designate e assicurano che il funzionamento di tali zone ▌, comprese le procedure di autorizzazione applicabili in tali zone ▌previste dalla direttiva (UE) 2018/2001, nonché il funzionamento dei progetti di rete necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico e le rispettive procedure di autorizzazione, rimangano invariati.

7.  In fase di preparazione dei piani nazionali di ripristino, gli Stati membri tengono conto in particolare degli elementi seguenti:

(a)  le misure di conservazione stabilite per i siti Natura 2000 conformemente alla direttiva 92/43/CEE;

(b)  i quadri di azioni prioritarie preparati conformemente alla direttiva 92/43/CEE;

(c)  le misure volte a conseguire un buono stato quantitativo, ecologico e chimico dei corpi idrici che figurano nei programmi di misure e nei piani di gestione dei bacini idrografici preparati conformemente alla direttiva 2000/60/CE e nei piani di gestione del rischio di alluvioni istituiti a norma della direttiva 2000/60/CE;

(d)  se del caso, le strategie per l'ambiente marino volte a conseguire un buono stato ecologico per tutte le regioni marine dell'Unione, preparate conformemente alla direttiva 2008/56/CE;

(e)  i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico preparati nel quadro della direttiva (UE) 2016/2284;

(f)  le strategie e i piani d'azione nazionali in materia di biodiversità elaborati conformemente all'articolo 6 della convenzione sulla diversità biologica;

(g)  se del caso, le misure di conservazione e di gestione adottate nell'ambito della politica comune della pesca;

(h)  i piani strategici della PAC elaborati in conformità del regolamento (UE) 2021/2115.

8.  In fase di preparazione dei piani nazionali di ripristino, gli Stati membri possono avvalersi dei diversi esempi di misure di ripristino di cui all'allegato VII, in funzione delle condizioni nazionali e locali specifiche e delle evidenze scientifiche più recenti.

9.  In fase di preparazione dei piani nazionali di ripristino, gli Stati membri mirano a ottimizzare le funzioni ecologiche, economiche e sociali degli ecosistemi, nonché il loro contributo allo sviluppo sostenibile delle regioni e comunità interessate.

9 bis.  In fase di preparazione dei piani nazionali di ripristino, gli Stati membri possono tenere conto della diversità delle situazioni in regioni diverse connesse ai requisiti sociali, economici e culturali, alle caratteristiche regionali e locali e alla densità della popolazione. Se del caso, si dovrebbe tenere conto della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, come la grande distanza, l'insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili, nonché della ricca biodiversità e dei costi associati per la protezione e il ripristino dei loro ecosistemi.

10.  Ove possibile, gli Stati membri promuovono sinergie con i piani nazionali di ripristino di altri Stati membri, in particolare per gli ecosistemi transfrontalieri o in cui gli Stati membri condividono una regione o sottoregione marina ai sensi della direttiva 2008/56/CE.

10 bis.  Gli Stati membri possono, ove possibile e opportuno, ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione di piani nazionali di ripristino, in relazione al ripristino e al ripristino degli ecosistemi marini, utilizzare le strutture regionali di cooperazione istituzionale esistenti.

10 ter.  Qualora individuino un problema che possa impedire il rispetto degli obblighi di ripristinare e di ristabilire gli ecosistemi marini e che richieda misure per le quali non sono competenti, gli Stati membri presentano, individualmente o congiuntamente, se del caso, agli Stati membri, alla Commissione o alle organizzazioni internazionali, una descrizione dei problemi individuati e possibili misure, in vista dell'esame e dell'eventuale adozione.

11.  Gli Stati membri si adoperano affinché la preparazione del piano di ripristino sia aperta, trasparente, inclusiva ed efficace e che al pubblico, in particolare ai proprietari terrieri, ai gestori dei terreni, ai portatori di interessi del settore marittimo e agli altri attori pertinenti, come i servizi di consulenza e di divulgazione, in conformità al principio del consenso previo e informato, siano offerte tempestivamente possibilità effettive di partecipare alla preparazione del piano. Le autorità locali e regionali, come pure le autorità di gestione pertinenti, sono adeguatamente coinvolte nella preparazione del piano. Le consultazioni sono conformi alle prescrizioni della ▌direttiva 2001/42/CE. [Em. 12]

Articolo 12

Contenuto dei piani nazionali di ripristino

1.  Il piano nazionale di ripristino copre il periodo fino al 2050 e prevede scadenze intermedie corrispondenti agli obiettivi e agli obblighi di cui agli articoli da 4 a 10.

1 bis.  In deroga al paragrafo 1, il piano nazionale di ripristino da presentare a norma dell'articolo 13 e dell'articolo 14, paragrafo 6, può, per quanto riguarda il periodo successivo a giugno 2032 e fino al riesame a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, essere limitato a una panoramica strategica:

(a)  degli elementi di cui al paragrafo 2; e

(b)  dei contenuti di cui ai paragrafi 3 e 3 bis.

Il piano nazionale di ripristino riveduto derivante dal riesame da effettuare prima del luglio 2032 a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, può, per quanto riguarda il periodo successivo a giugno 2042 e fino alla revisione prima del luglio 2042 conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, essere limitato a una panoramica strategica di tali elementi e contenuti.

2.  Gli Stati membri includono gli elementi seguenti nei rispettivi piani nazionali di ripristino, utilizzando il formato tipo a norma del paragrafo 4:

(a)  la quantificazione delle zone da ripristinare per raggiungere gli obiettivi di ripristino di cui agli articoli da 4 a 10 sulla base dei lavori preparatori svolti a norma dell'articolo 11 e le mappe indicative di potenziali zone da ripristinare;

(b)  una descrizione delle misure di ripristino previste o attuate per conseguire gli obiettivi e adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 4 a 10 che precisi quali tra queste misure sono previste, o attuate, nell'ambito della rete Natura 2000 istituita a norma della direttiva 92/43/CEE;

(b bis)  una sezione specifica che definisca le misure per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 4 bis, e all'articolo 5, paragrafo 4 bis;

[Em. 41]

[Em. 42]

(e)  l'inventario delle barriere e le barriere da rimuovere individuate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, il piano per la loro rimozione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, e ▌della lunghezza dei fiumi a scorrimento libero da conseguire mediante la rimozione di queste barriere secondo le stime dal 2020 al 2030 e ▌2050, e qualsiasi altra misura volta a ristabilire le funzioni naturali delle pianure alluvionali conformemente all'articolo 7, paragrafo 3;

(e bis)  una giustificazione, se del caso, della riumidificazione delle torbiere in percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 9, paragrafo 4, primo comma, lettere da a) a c);

(e ter)  un resoconto degli indicatori per gli ecosistemi forestali scelti a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 bis, e della loro idoneità a dimostrare il rafforzamento della biodiversità negli ecosistemi forestali all'interno dello Stato membro interessato;

(f)  il calendario per l'attuazione delle misure di ripristino a norma degli articoli da 4 a 10;

(g)  una sezione specifica che stabilisca misure di ripristino su misura nelle regioni ultraperiferiche, ove opportuno;

(h)  il monitoraggio delle zone soggette a ripristino conformemente agli articoli 4 e 5, il processo per valutare l'efficacia delle misure di ripristino messe in atto a norma degli articoli da 4 a 10 e per rivederle ove necessario a garantire il rispetto degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 4 a 10;

(i)  un'indicazione delle disposizioni atte a garantire gli effetti continui, a lungo termine e duraturi delle misure di ripristino di cui agli articoli da 4 a 10;

(j)  i benefici collaterali previsti per la mitigazione dei cambiamenti climatici e la neutralità in termini di degrado del suolo associati alle misure di ripristino nel corso del tempo, nonché i benefici socioeconomici più ampi di tali misure;

(j bis)   l'impatto socioeconomico stimato dell'attuazione delle misure di ripristino; [Em. 69]

(k)  una sezione specifica che illustri in che modo il piano nazionale di ripristino tiene conto degli elementi seguenti:

(i)  la pertinenza degli scenari di cambiamento climatico per la pianificazione del tipo e dell'ubicazione delle misure di ripristino;

(ii)  il potenziale delle misure di ripristino in termini di riduzione al minimo dell'impatto dei cambiamenti climatici sulla natura, di prevenzione o di attenuazione degli effetti delle catastrofi naturali, e di sostegno all'adattamento;

(iii)  sinergie con le strategie o i piani nazionali di adattamento e le relazioni nazionali di valutazione del rischio di catastrofi;

(iv)  una panoramica dell'interazione tra le misure incluse nel piano nazionale di ripristino e il piano nazionale per l'energia e il clima;

(l)  la stima delle esigenze di finanziamento per l'attuazione delle misure di ripristino, che comprende la descrizione del sostegno ai soggetti interessati dalle misure di ripristino o da altri nuovi obblighi derivanti dal presente regolamento, e i mezzi di finanziamento previsti, pubblici o privati, compreso il (co)-finanziamento con strumenti di finanziamento dell'Unione;

(m)  un'indicazione delle sovvenzioni che incidono negativamente sul conseguimento degli obiettivi e sull'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento;

(n)  una sintesi del processo di preparazione e stesura del piano nazionale di ripristino, comprese informazioni sulla partecipazione del pubblico e sul modo in cui sono state prese in considerazione le esigenze delle comunità locali e dei portatori di interessi;

(o)  una sezione specifica che indichi in che modo le osservazioni della Commissione sul progetto di piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 14, paragrafo 4, sono state prese in considerazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5. Se non dà seguito a un'osservazione della Commissione, o a una parte considerevole della stessa, lo Stato membro fornisce le sue motivazioni.

3.  I piani nazionali di ripristino includono, se del caso, le misure di conservazione e di gestione che lo Stato membro intende adottare nell'ambito della politica comune della pesca, comprese le misure di conservazione contenute nelle raccomandazioni comuni che lo Stato membro intende presentare conformemente alla procedura di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013, e tutte le informazioni pertinenti su tali misure.

3 bis.  I piani nazionali di ripristino includono una panoramica dell'interazione tra le misure incluse nel piano nazionale di ripristino e il piano strategico nazionale nell'ambito della politica agricola comune.

3 ter.  Se del caso, i piani nazionali di ripristino includono una panoramica delle considerazioni relative alla diversità delle situazioni in regioni diverse di cui all'articolo 11, paragrafo 9 bis.

4.  La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire un formato tipo per i piani nazionali di ripristino. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. La Commissione è assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) nell'elaborazione del formato tipo. Entro il [data = primo giorno del mese successivo a tre mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta i progetti di atti di esecuzione al comitato di cui all'articolo 21, paragrafo 1.

Articolo 13

Presentazione dei progetti di piano nazionale di ripristino

Gli Stati membri presentano alla Commissione un progetto di piano nazionale di ripristino di cui agli articoli 11 e 12 entro il... [OP: inserire la data = primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Articolo 14

Valutazione dei piani nazionali di ripristino

1.  La Commissione valuta i progetti di piani nazionali di ripristino entro sei mesi dalla data di ricevimento. In sede di valutazione la Commissione agisce in stretta collaborazione con lo Stato membro.

2.  Nell'esaminare il progetto di piano nazionale di ripristino, la Commissione ne valuta la conformità all'articolo 12 e l'adeguatezza rispetto agli obiettivi e agli obblighi di cui agli articoli da 4 a 10, nonché agli obiettivi generali dell'Unione di cui all'articolo 1 e agli obiettivi specifici di cui all'articolo 7, paragrafo 1, di ripristinare almeno 20 000 km di fiumi a scorrimento libero nell'Unione entro il 2035. La Commissione esamina altresì l'impatto socio-economico sulle zone rurali e l'impatto del piano nazionale di ripristino in particolare sulla produzione agricola e forestale, onde assicurare che tale piano non si traduca in un trasferimento della produzione al di fuori dell'Unione europea. [Em. 43]

3.  Ai fini della valutazione dei progetti di piani nazionali di ripristino, la Commissione è assistita da esperti o dall'AEA.

4.  La Commissione può rivolgere osservazioni agli Stati membri entro sei mesi dalla data di ricevimento del progetto di piano nazionale di ripristino.

5.  Gli Stati membri tengono ▌conto delle eventuali osservazioni della Commissione nel loro piano nazionale di ripristino definitivo.

6.  Gli Stati membri mettono a punto, pubblicano e presentano alla Commissione il piano nazionale di ripristino entro sei mesi dalla data di ricevimento delle osservazioni della Commissione.

Articolo 14 bis

Attuazione di misure per il ripristino degli ecosistemi marini

1.  Gli Stati membri i cui piani nazionali di ripristino comprendono misure di conservazione nell'ambito della politica comune della pesca per le quali devono essere presentate raccomandazioni comuni consultano gli altri Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto, in conformità degli articoli 11 e 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, e presentano tali raccomandazioni comuni congiuntamente agli altri Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto:

a)  al più tardi 12 mesi dopo la presentazione del loro piano nazionale di ripristino per le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 3;

b)  al più tardi il 1° gennaio 2028 per le misure di ripristino necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi fissati per il 2030;

c)  al più tardi il 1° gennaio 2036 per le misure di ripristino necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi fissati per il 2040;

d)  al più tardi il 1° gennaio 2046 per le misure di ripristino necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi fissati per il 2050.

2.  La Commissione monitora i progressi in relazione ai termini per le misure che richiedono la presentazione di raccomandazioni comuni nell'ambito della politica comune della pesca.

3.  Qualora gli Stati membri non presentino a tempo debito le raccomandazioni comuni di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione adotta le misure al più tardi 12 mesi dopo il termine per la presentazione della raccomandazione comune stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, avvalendosi degli strumenti di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 in assenza di una raccomandazione comune. [Em. 15]

Articolo 15

Riesame dei piani nazionali di ripristino

1.  Gli Stati membri riesaminano e rivedono i rispettivi piani nazionali di ripristino includendovi misure aggiuntive entro luglio 2032 ed entro luglio 2042. Successivamente, almeno una volta ogni 10 anni, gli Stati membri riesaminano il piano nazionale di ripristino e, se necessario, lo rivedono includendovi misure aggiuntive. I riesami sono svolti conformemente agli articoli 11 e 12, tenendo conto dei progressi compiuti nell'attuazione dei piani, delle migliori evidenze scientifiche disponibili e delle conoscenze disponibili sui cambiamenti o i cambiamenti attesi delle condizioni ambientali dovuti ai cambiamenti climatici. Nei riesami da effettuare prima di luglio 2032 e prima di luglio 2042, gli Stati membri tengono conto delle conoscenze sullo stato dei tipi di habitat elencati negli allegati I e II acquisite conformemente agli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 4 bis, e all'articolo 5, paragrafo 4 bis. Gli Stati membri pubblicano e comunicano alla Commissione il loro piano nazionale di ripristino riveduto.

2.  Qualora il monitoraggio a norma dell'articolo 17 indichi che le misure stabilite nel piano nazionale di ripristino non saranno sufficienti per conseguire gli obiettivi e adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 4 a 10, lo Stato membro riesamina il piano nazionale di ripristino, e se necessario lo rivede, includendovi misure aggiuntive. Gli Stati membri pubblicano e comunicano alla Commissione il piano nazionale di ripristino riveduto.

3.  Sulla base delle informazioni di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, e della valutazione di cui all'articolo 18, paragrafi 4 e 5, se ritiene che i progressi compiuti dallo Stato membro siano insufficienti per conseguire gli obiettivi e adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 4 a 10, la Commissione può, previa consultazione con lo Stato membro interessato, esigere che lo Stato membro ▌ presenti un progetto riveduto di piano nazionale di ripristino contenente misure aggiuntive. Il piano nazionale di ripristino riveduto con misure aggiuntive è pubblicato e trasmesso entro sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta della Commissione. Su richiesta dello Stato membro interessato e in casi debitamente giustificati, la Commissione può prorogare tale termine di altri sei mesi.

[Emm. 18cp e 44]

CAPO IV

MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE

Articolo 17

Monitoraggio

1.  Gli Stati membri monitorano quanto segue:

(a)  lo stato e la tendenza dello stato dei tipi di habitat, nonché la qualità e la tendenza della qualità degli habitat delle specie di cui agli articoli 4 e 5 nelle zone soggette a misure di ripristino sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera h);

(b)  la superficie dello spazio verde urbano e della copertura della volta arborea all'interno di zone di ecosistemi urbani determinate conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 ter, a norma dell'articolo 6);

(c)  gli indicatori della biodiversità negli ecosistemi agricoli di cui all'allegato IV;

(d)  le popolazioni delle specie dell'avifauna comune in habitat agricolo di cui all'allegato V;

(e)  i tre indicatori della biodiversità negli ecosistemi forestali di cui all'articolo 10, paragrafo 2;

(e bis)  tre degli indicatori della biodiversità negli ecosistemi forestali di cui all'articolo 10, paragrafo 2 bis, scelti dallo Stato membro;

(f)  l'abbondanza e la diversità delle specie impollinatrici, secondo il metodo stabilito a norma dell'articolo 8, paragrafo 2;

(g)  la superficie e lo stato delle aree coperte dai tipi di habitat di cui agli allegati I e II ▌;

(h)  la superficie e la qualità dell'habitat delle specie di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 3 ▌.

2.  Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettera a), ha inizio non appena vengono messe in atto le misure di ripristino.

3.  Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d), e) ed e bis), inizia il [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].

4.  Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettera f), inizia un anno dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

5.  Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), è effettuato almeno ogni sei anni. Il monitoraggio a norma del paragrafo 1, lettera c),per quanto riguarda gli stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati e la percentuale di terreni agricoli con elementi caratteristici del paesaggio a elevata diversità, e lettera e), per quanto riguarda il legno morto in piedi e il legno morto a terra e, se del caso, la quota di foreste disetanee, la connettività forestale, la quota di foreste dominate da specie arboree autoctone, la diversità delle specie arboree e gli stock di carbonio organico, è effettuato almeno ogni sei anni o, ove necessario per valutare la tendenza all'aumento per il 2030, con un intervallo più breve. Il monitoraggio a norma del paragrafo 1, lettera c), per quanto riguarda l'indice delle farfalle comuni, lettere d) ed e), per quanto riguarda l'indice dell'avifauna comune in habitat forestale, e lettera f), per quanto riguarda le specie di impollinatori è effettuato ogni anno. Il monitoraggio a norma del paragrafo 1, lettere g) e h), è effettuato almeno ogni sei anni ed è coordinato con il ciclo di relazioni di cui all'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE e la valutazione iniziale di cui all'articolo 17 della direttiva 2008/56/CE.

6.  Gli Stati membri provvedono affinché gli indicatori per gli ecosistemi agricoli di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e gli indicatori per gli ecosistemi forestali di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b), e all'articolo 10, paragrafo 2 bis, lettera c), del presente regolamento siano monitorati in modo coerente con il monitoraggio richiesto a norma dei regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/1999.

7.  Gli Stati membri rendono pubblici i dati generati dal monitoraggio effettuato a norma del presente articolo, conformemente alla direttiva 2007/2/CE e alle frequenze di monitoraggio di cui al paragrafo 5.

8.  I sistemi di monitoraggio degli Stati membri operano sulla base di banche dati elettroniche e di sistemi di informazione geografica e massimizzano l'accesso e l'uso dei dati e servizi ottenuti mediante tecnologie di telerilevamento, osservazione della Terra (servizi Copernicus), sensori e dispositivi in situ, o dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, dall'analisi e dal trattamento avanzati dei dati.

9.  La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di:

(a)  precisare i metodi di monitoraggio degli indicatori per gli ecosistemi agricoli di cui all'allegato IV;

(b)  precisare i metodi di monitoraggio degli indicatori per gli ecosistemi forestali di cui all'allegato VI;

(c)  istituire un quadro di riferimento per la fissazione dei livelli soddisfacenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 2 bis.

9 bis.  Entro il 2028 la Commissione adotta atti di esecuzione per istituire un quadro di riferimento per la fissazione dei livelli soddisfacenti di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 2.

9 ter.   ▌Atti di esecuzione in conformità dei paragrafi 9 e 9 bis sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 18

Comunicazione

1.  Gli Stati membri comunicano per via elettronica alla Commissione la zona oggetto delle misure di ripristino di cui agli articoli da 4 a 10 e le barriere di cui all'articolo 7 che sono state rimosse, almeno ogni tre anni. La prima relazione è presentata nel giugno 2028.

2.  Almeno ogni sei anni gli Stati membri comunicano per via elettronica i dati e le informazioni seguenti alla Commissione, assistita dall'AEA:

(a)  i progressi compiuti nell'attuazione del piano nazionale di ripristino, nella messa in atto delle misure di ripristino, nel conseguimento degli obiettivi finali e nell'adempimento degli obblighi stabiliti a norma degli articoli da 4 a 10;

(b)  i risultati del monitoraggio effettuato a norma dell'articolo 17. La relazione contenente i risultati del monitoraggio effettuato a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere g) e h), è presentata con l'inclusione di mappe georeferenziate;

(c)  l'ubicazione e l'estensione delle zone soggette alle misure di ripristino di cui all'articolo 4, all'articolo 5 e all'articolo 9, paragrafo 4, compresa una loro mappa georeferenziata;

(d)  l'inventario aggiornato delle barriere di cui all'articolo 7, paragrafo 1;

(e)  informazioni sui progressi compiuti nel far fronte alle esigenze di finanziamento, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera l), compreso un esame dell'investimento effettivo rispetto alle ipotesi di investimento iniziale.

Le prime relazioni sono presentate nel giugno 2031, per il periodo fino al 2030.

3.  La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formato, la struttura e le modalità dettagliate per la presentazione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. La Commissione è assistita dall'AEA nella redazione del formato, della struttura e delle modalità dettagliate della comunicazione elettronica.

4.  Ogni tre anni, l'AEA presenta alla Commissione ▌panoramica tecnica sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento sulla base dei dati messi a disposizione dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 e dell'articolo 17, paragrafo 7.

5.  L'AEA presenta alla Commissione una relazione tecnica a livello dell'Unione sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento sulla base dei dati messi a disposizione dagli Stati membri a norma dei paragrafi 1, 2 e 3. Può inoltre utilizzare le informazioni comunicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 15 della direttiva 2000/60/CE, dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 17 della direttiva 2008/56/CE. La relazione è trasmessa entro giugno 2032 e le successive relazioni sono trasmesse ogni sei anni.

6.  A partire dal [quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] ogni sei anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

6 bis.   Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente:

(a)  una panoramica delle risorse finanziarie disponibili a livello dell'Unione ai fini dell'attuazione del presente regolamento;

(b)  una valutazione delle esigenze di finanziamento per attuare gli articoli da 4 a 10 e conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

(c)  un'analisi volta a individuare eventuali carenze di finanziamento nell'attuazione degli obblighi stabiliti nel regolamento, anche per quanto riguarda la compensazione finanziaria delle potenziali perdite da parte dei proprietari terrieri e dei gestori di terreni direttamente dovute all'attuazione del presente regolamento;

(d)  se del caso, proposte di misure adeguate, comprese misure finanziarie aggiuntive per far fronte alle lacune individuate, come l'istituzione di uno strumento ad hoc, e fatte salve le prerogative dei colegislatori per l'adozione del quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2027. [Em. 11]

7.  Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 siano adeguate e aggiornate e siano accessibili al pubblico conformemente alle direttive 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 2007/2/CE e (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio.

CAPO V

DELEGA DI POTERE E PROCEDURA DI COMITATO

Articolo 19

Modifica degli allegati

1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di modificare l'allegato I per adeguare al progresso tecnico e scientifico il modo in cui i ▌ tipi di habitat sono raggruppati e tenere conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento.

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di modificare l'allegato II per adeguare:

(a)   l'elenco dei tipi di habitat al fine di garantire la coerenza con gli aggiornamenti […] della classificazione degli habitat del sistema UE d'informazione sulla natura (EUNIS), e;

(b)  il modo in cui i ▌tipi di habitat sono raggruppati al progresso tecnico e scientifico e tenere conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento.

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di modificare l'allegato III per adeguare l'elenco delle specie marine di cui all'articolo 5 al progresso tecnico e scientifico.

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di modificare l'allegato IV per adeguare la descrizione, l'unità e il metodo degli indicatori per gli ecosistemi agricoli al progresso tecnico e scientifico.

5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di modificare l'allegato V per adeguare l'elenco delle specie utilizzate per l'indice dell'avifauna comune in habitat agricolo negli Stati membri al progresso tecnico e scientifico.

6.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di modificare l'allegato VI per adeguare la descrizione, l'unità e il metodo degli indicatori per gli ecosistemi forestali al progresso tecnico e scientifico.

7.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di modificare l'allegato VII per adeguare l'elenco di esempi delle misure di ripristino al progresso tecnico e scientifico e tenere conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 20

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 19 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 21

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 bis

Modifica del regolamento (UE) 2022/869

L'articolo 7, paragrafo 8, primo comma, del regolamento (UE) 2022/869 è sostituito dal seguente:"

"In relazione all'impatto ambientale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, all'articolo 4, paragrafi 8 e 8 bis, e all'articolo 5, paragrafi 8 e 8 bis, della [proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al ripristino della natura], i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione sono ritenuti di interesse pubblico dal punto di vista della politica energetica e possono essere considerati di interesse pubblico prevalente, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite negli atti citati."

"

Articolo 22

Riesame

1.  La Commissione valuta il presente regolamento entro il 31 dicembre 2030 e successivamente ogni due anni per valutarne l'impatto, in particolare sul settore agricolo e sull'approvvigionamento di alimenti sicuri, nonché gli impatti socio-economici del presente regolamento soprattutto nelle zone rurali. [Em. 45]

2.  La Commissione presenta una relazione sui principali risultati della valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Se la Commissione lo ritiene opportuno, la relazione è corredata di una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, tenendo conto della necessità di stabilire ulteriori obiettivi di ripristino, compresi gli obiettivi aggiornati per il 2040 e il 2050, sulla base di metodi comuni per valutare lo stato degli ecosistemi non contemplati dagli articoli 4 e 5, della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e delle evidenze scientifiche più recenti. [Em. 17]

Articolo 22 bis

Rinvio degli obiettivi di cui al presente regolamento in caso di conseguenze socioeconomiche eccezionali

1.  Entro ... [1 anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni anno, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso in cui indica se si applicano una o più delle seguenti condizioni:

a)  le procedure di autorizzazione in uno o più Stati membri sono in ritardo a causa dei vincoli imposti dalla legislazione dell'Unione in materia di protezione della natura per quanto riguarda i seguenti settori:

i)  costruzione e trasformazione di abitazioni, in particolare il settore dell'edilizia popolare;

ii)  realizzazione di progetti sulle energie rinnovabili connessi al conseguimento degli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/1119 (normativa europea sul clima);

b)  i prezzi medi dei prodotti alimentari sono aumentati del 10 % nell'arco di 1 anno;

c)  la produzione totale di alimenti nell'Unione è diminuita del 5 % nell'arco di 1 anno.

2.  Qualora si applichi una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1, gli obiettivi di cui al presente regolamento sono rinviati fino a quando non vengano meno tutte le condizioni di cui a tale paragrafo. [Em. 131]

Articolo 23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a partire dalla data in cui la Commissione ha fornito al Parlamento europeo e al Consiglio dati scientifici solidi sulle condizioni necessarie per garantire la sicurezza alimentare a lungo termine, rispettando la necessità di seminativi nell'ambito dell'agricoltura convenzionale ed ecologica, l'impatto del ripristino della natura sulla produzione, la disponibilità e i prezzi dei prodotti alimentari. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso indicante la data a decorrere dalla quale si applica il presente regolamento. [Em. 135]

Esso di applica a partire dalla data in cui è soddisfatta la condizione di cui all'articolo 11, paragrafo 2 bis. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso indicante la data a decorrere dalla quale si applica il presente regolamento. [Em. 136]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO I

ECOSISTEMI TERRESTRI, COSTIERI E DI ACQUA DOLCE - TIPI DI HABITAT E GRUPPI DI TIPI DI HABITAT DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFI 1 E 2

L'elenco sottostante comprende tutti i tipi di habitat terrestri, costieri e di acqua dolce elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, nonché sei gruppi di quei tipi di habitat, nella fattispecie 1) zone umide (costiere e interne), 2) formazioni erbose e altri habitat pastorali, 3) habitat fluviali, lacustri, alluvionali e ripariali, 4) foreste, 5) habitat di steppe, lande e arbusteti e 6) habitat rocciosi e di dune.

1.  GRUPPO 1: ZONE UMIDE (costiere e interne)

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

Habitat costieri e di acqua salata

1130

Estuari

1140

Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

1150

Lagune costiere

1310

Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone fangose e sabbiose

1320

Prati di Spartina (Spartinion maritimae)

1330

Pascoli inondati atlantici (Glauco-Pulcinellietalia maritimae)

1340

Pascoli inondati continentali

1410

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

1420

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)

1530

Steppe alofile e paludi pannoniche

1650

Insenature strette del Baltico boreale

Lande umide e formazioni erbose di torbiera

4010

Lande umide atlantiche settentrionali a Erica tetralix

4020

Lande umide atlantiche temperate a Erica ciliaris e Erica tetralix

6460

Formazioni erbose di torbiera dei Troodos

Torbiere, torbiere basse e paludi basse

7110

Torbiere alte attive

7120

Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale

7130

Torbiere di copertura

7140

Torbiere di transizione e instabili

7150

Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion

7160

Sorgenti ricche di minerali e sorgenti di paludi basse fennoscandiche

7210

Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae

7220

Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion)

7230

Torbiere basse alcaline

7240

Formazioni pioniere alpine del Caricion bicoloris-atrofuscae

7310

Torbiere di Aapa

7320

Torbiere di Palsa

Foreste umide

9080

Boschi paludosi caducifogli della Fennoscandia

91D0

Torbiere boscose

2.  GRUPPO 2: formazioni erbose e altri habitat pastorali

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

Habitat costieri e di dune

1630

Praterie costiere del Baltico boreale

21A0

Machair

Habitat di lande e arbusteti

4030

Lande secche europee

4040

Lande secche costiere atlantiche a Erica vagans

4090

Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose

5130

Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli

8240

Pavimenti calcarei

Formazioni erbose

6110

Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi

6120

Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche

6130

Formazioni erbose calaminari dei Violetalia calaminariae

6140

Formazioni erbose silicicole a Festuca eskia dei Pirenei

6150

Formazioni erbose boreo-alpine silicee

6160

Formazioni erbose silicicole oro-iberiche a Festuca indigesta

6170

Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine

6180

Formazioni erbose mesofile macaronesiche

6190

Formazioni erbose rupicole pannoniche (Stipo-Festucetalia pallentis)

6210

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte di cespugli su substrati calcarei (Festuco-Brometalia)

6220

Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

6230

Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)

6240

Formazioni erbose sub-pannoniche

6250

Steppe pannoniche su loess

6260

Steppe pannoniche sabbiose

6270

Steppe fennoscandiche di bassa altitudine da secche a mesofile, ricche in specie

6280

Alvar nordico e rocce piatte calcaree pre-cambriane

62A0

Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae)

62B0

Formazioni erbose serpentinofile di Cipro

62C0

Steppe ponto-sarmatiche

62D0

Formazioni erbose acidofile oro-moesiane

6410

Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argillo-limosi (Molinion caeruleae)

6420

Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion

6510

Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6520

Praterie montane da fieno

Dehesas e praterie arborate

6310

Dehesas con Quercus spp. sempreverde

6530

Praterie arborate fennoscandiche

9070

Pascoli arborati fennoscandici

3.  GRUPPO 3: habitat fluviali, lacustri, alluvionali e ripariali

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

Fiumi e laghi

3110

Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (Littorelletalia uniflorae)

3120

Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con Isoetes spp.

3130

Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea

3140

Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.

3150

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition

3160

Laghi e stagni distrofici naturali

3170

Stagni temporanei mediterranei

3180

«Turloughs»

3190

Laghetti di dolina di rocce gessose

31A0

Formazioni transilvaniche di loto nelle sorgenti calde

3210

Fiumi naturali della Fennoscandia

3220

Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

3230

Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica

3240

Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos

3250

Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum

3260

Fiumi delle pianure e montani con vegetazione di Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion

3270

Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p.

3280

Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba

3290

Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion

32A0

Cascate di travertino dei fiumi carsici nelle Alpi dinariche

Praterie alluvionali

6430

Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile

6440

Praterie alluvionali inondabili dello Cnidion dubii

6450

Praterie alluvionali nord-boreali

6540

Formazioni erbose submediterranee del Molinio-Hordeion secalini

Foreste alluvionali/ripariali

9160

Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del Carpinion betuli

91E0

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0

Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)

92A0

Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

92B0

Foreste a galleria dei fiumi mediterranei a flusso intermittente a Rhododendron ponticum, Salix e altre specie

92C0

Boschi di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)

92D0

Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)

9370

Palmeti di Phoenix

4.  GRUPPO 4: Foreste

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

Foreste boreali

9010

Taïga occidentale

9020

Vecchie foreste caducifoglie naturali emiboreali della Fennoscandia (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus o Ulmus) ricche di epifite

9030

Foreste naturali delle prime fasi della successione delle superficie emergenti costiere

9040

Foreste nordiche subalpine/subartiche con Betula pubescens ssp. czerepanovii

9050

Foreste fennoscandiche di Picea abies ricche di piante erbacee

9060

Foreste di conifere su, o collegate con, esker fluvioglaciali

Foreste temperate

9110

Faggeti del Luzulo-Fagetum

9120

Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di Ilex e a volte di Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)

9130

Faggeti dell'Asperulo-Fagetum

9140

Faggeti subalpini dell'Europa centrale con Acer e Rumex arifolius

9150

Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del tipo Cephalanthero-Fagion

9170

Querceti di rovere del Galio-Carpinetum

9180

Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion

9190

Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur

91A0

Vecchi querceti delle isole britanniche con Ilex e Blechnum

91B0

Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia

91G0

Boschi pannonici di Quercus petraea e Carpinus betulus

91H0

Boschi pannonici di Quercus pubescens

91I0

Boschi steppici euro-siberiani di Quercus spp.

91J0

Boschi di Taxus baccata delle isole Britanniche

91K0

Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)

91L0

Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)

91M0

Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile

91P0

Foreste di abete della Santa Croce (Abietetum polonicum)

91Q0

Foreste calcicole dei Carpazi occidentali di Pinus sylvestris

91R0

Foreste di pino silvestre delle dolomiti dinariche (Genisto januensis-Pinetum)

91S0

Faggeti della regione del Mar Nero occidentale

91T0

Foreste di pino silvestre a licheni dell'Europa centrale

91U0

Foreste di pino della steppa sarmatica

91V0

Faggeti dacici (Symphyto-Fagion)

91W0

Faggeti della Moesia

91X0

Faggeti della Dobrogea

91Y0

Querceti di rovere della Dacia

91Z0

Boschi di tiglio argenteo della Moesia

91AA

Boschi orientali di quercia bianca

91BA

Foreste di abete bianco della Moesia

91CA

Foreste di pino silvestre del massiccio balcanico e del Rhodope

Foreste mediterranee e macaronesiche

9210

Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex

9220

Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis

9230

Querceti galizioportoghesi a Quercus robur e Quercus pyrenaica

9240

Querceti iberici a Quercus faginea e Quercus canariensis

9250

Querceti a Quercus trojana

9260

Boschi di Castanea sativa

9270

Faggeti ellenici con Abies borisii-regis

9280

Boschi di Quercus frainetto

9290

Foreste di Cupressus (Acero-Cupression)

9310

Foreste egee di Quercus brachyphylla

9320

Foreste di Olea e Ceratonia

9330

Foreste di Quercus suber

9340

Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

9350

Foreste di Quercus macrolepis

9360

Laurisilve macaronesiche (Laurus, Ocotea)

9380

Foreste di Ilex aquifolium

9390

Boscaglie e vegetazione forestale bassa con Quercus alnifolia

93A0

Foreste con Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)

Foreste di conifere delle montagne

9410

Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)

9420

Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra

9430

Foreste montane e subalpine di Pinus uncinata

9510

Foreste sud-appenniniche di Abies alba

9520

Foreste di Abies pinsapo

9530

Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici

9540

Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici

9550

Pinete endemiche delle Canarie

9560

Foreste endemiche di Juniperus spp.

9570

Foreste di Tetraclinis articulata

9580

Boschi mediterranei di Taxus baccata

9590

Foreste di Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)

95A0

Pinete alte oro-mediterranee

5.  GRUPPO 5: habitat di steppe, lande e arbusteti

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

Steppe alofile e gipsofile

1430

Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)

1510

Steppe salate mediterranee (Limonietalia)

1520

Vegetazione gipsofila iberica (Gypsophiletalia)

Lande e arbusteti temperati

4050

Lande macaronesiche endemiche

4060

Lande alpine e boreali

4070

Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

4080

Boscaglie subartiche di Salix spp.

40A0

Boscaglie subcontinentali peripannoniche

40B0

Boscaglia fitta di Potentilla fruticosa del Rhodope

40C0

Boscaglia fitta caducifoglia ponto-sarmatica

Macchie e boscaglie di sclerofille (matorral)

5110

Formazioni stabili xerotermofile a Buxus sempervirens sui pendii rocciosi (Berberidion p.p.)

5120

Formazioni montane a Cytisus purgans

5140

Formazioni a Cistus palhinhae su lande marittime

5210

Matorral arborescenti di Juniperus spp.

5220

Matorral arborescenti di Zyziphus

5230

Matorral arborescenti di Laurus nobilis

5310

Boscaglia fitta di Laurus nobilis

5320

Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere

5330

Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici

5410

Phrygane del Mediterraneo occidentale sulla sommità di scogliere (Astragalo-Plantaginetum subulatae)

5420

Phrygane di Sarcopoterium spinosum

5430

Phrygane endemiche dell'Euphorbio-Verbascion

6.  GRUPPO 6: habitat rocciosi e di dune

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

Scogliere marittime, spiagge e isolotti

1210

Vegetazione annua delle linee di deposito marine

1220

Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi

1230

Scogliere con vegetazione delle coste atlantiche e baltiche

1240

Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici

1250

Scogliere con vegetazione endemica delle coste macaronesiche

1610

Isole esker del Baltico con vegetazione di spiagge sabbiose, rocciose e ghiaiose e vegetazione sublitorale

1620

Isolotti e isole del Baltico boreale

1640

Spiagge sabbiose con vegetazione perenne del Baltico boreale

Dune marittime e interne

2110

Dune mobili embrionali

2120

Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria ("dune bianche")

2130

Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie")

2140

Dune fisse decalcificate con presenza di Empetrum nigrum

2150

Dune fisse decalcificate atlantiche (Calluno-Ulicetea)

2160

Dune con presenza di Hippophaë rhamnoides

2170

Dune con presenza di Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)

2180

Dune boscose delle regioni atlantica, continentale e boreale

2190

Depressioni umide interdunari

2210

Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae

2220

Dune con presenza di Euphorbia terracina

2230

Dune con prati dei Malcolmietalia

2240

Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua

2250

Dune costiere con Juniperus spp.

2260

Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia

2270

Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

2310

Lande psammofile secche a Calluna e Genista

2320

Lande psammofile secche a Calluna ed Empetrum nigrum

2330

Dune dell'entroterra con prati aperti a Corynephorus e Agrostis

2340

Dune pannoniche dell'entroterra

91N0

Boscaglia fitta delle dune pannoniche interne (Junipero-Populetum albae)

Habitat rocciosi

8110

Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani)

8120

Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)

8130

Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili

8140

Ghiaioni del Mediterraneo orientale

8150

Ghiaioni dell'Europa centrale silicei delle regioni alte

8160

Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna

8210

Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

8220

Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica

8230

Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii

8310

Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

8320

Campi di lava e cavità naturali

8340

Ghiacciai permanenti

ALLEGATO II

ECOSISTEMI MARINI - TIPI DI HABITAT E GRUPPI DI TIPI DI HABITAT DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFI 1 E 2

L'elenco sottostante comprende i tipi di habitat marini di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nonché sette gruppi di quei tipi di habitat, nella fattispecie 1) praterie marine, 2) foreste macroalgali, 3) parchi di molluschi, 4) colonie di maerl, 5) spugne, coralli e banchi coralligeni 6) camini e stillicidi e 7) sedimenti morbidi (sopra i 1 000 metri di profondità). È presentato anche il rapporto con i tipi di habitat elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE.

La classificazione dei tipi di habitat marini utilizzata, differenziata per regioni biogeografiche marine, è realizzata conformemente al sistema europeo di informazione sulla natura (EUNIS), rivisto nel 2022 dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) per quel che riguarda la tipologia di habitat marini. Le informazioni sugli habitat correlati elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio sono basate sulla conversione pubblicata dall'AEA nel 2021(74).

1.  Gruppo 1: praterie marine

Codice EUNIS

Nome EUNIS del tipo di habitat

Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

Atlantico

MA522

Praterie marine su sabbia litorale atlantica

1140; 1160

MA623

Praterie marine su fango litorale atlantico

1140; 1160

MB522

Praterie marine su sabbia infralitorale atlantica

1110; 1150; 1160

Mar Baltico

 

MA332

Sedimenti idrolitorali grossolani del Baltico caratterizzati da vegetazione sommersa

1130; 1160; 1610; 1620

MA432

Sedimenti idrolitorali misti del Baltico caratterizzati da vegetazione sommersa

1130; 1140; 1160; 1610

MA532

Sabbia idrolitorale del Baltico caratterizzata da piante radicate sommerse

1130; 1140; 1160; 1610

MA632

Fango idrolitorale del Baltico dominato da piante radicate sommerse

1130; 1140; 1160; 1650

MB332

Sedimenti infralitorali grossolani del Baltico caratterizzati da piante radicate sommerse

1110; 1160

MB432

Sedimenti infralitorali misti del Baltico caratterizzati da piante radicate sommerse

1110; 1160; 1650

MB532

Sabbia infralitorale del Baltico caratterizzata da piante radicate sommerse

1110; 1130; 1150; 1160

MB632

Sedimenti fangosi infralitorali del Baltico caratterizzati da piante radicate sommerse

1130; 1150; 1160; 1650

Mar Nero

 

MB546

Praterie algali di fanerogame marine e rizomatose nelle sabbie fangose infralitorali influenzate da acque dolci del Mar Nero

1110; 1130; 1160

MB547

Praterie di fanerogame marine del Mar Nero su sabbie pulite infralitorali superiori moderatamente esposte

1110; 1160

MB548

Praterie di fanerogame marine del Mar Nero su sabbie infralitorali inferiori

1110; 1160

Mare Mediterraneo

 

MB252

Biocenosi di Posidonia oceanica

1120

MB2521

Ecomorfosi di praterie a bande di Posidonia oceanica

1120; 1130; 1160

MB2522

Ecomorfosi di praterie "a barriera corallina" di Posidonia oceanica

1120; 1130; 1160

MB2523

Facies a foglie morte di Posidonia oceanica con epiflora scarsa

1120; 1130; 1160

MB2524

Associazioni di Caulerpa prolifera su banchi di Posidonia

1120; 1130; 1160

MB5521

Associazioni di Cymodocea nodosa su sabbie fini ben classate

1110; 1130; 1160

MB5534

Associazioni di Cymodocea nodosa su sabbie fangose superficiali in acque riparate

1110; 1130; 1160

MB5535

Associazioni di Zostera noltei su sabbie fangose superficiali in acque riparate

1110; 1130; 1160

MB5541

Associazioni di Ruppia cirrhosa e/o Ruppia maritima su sabbia

1110; 1130; 1160

MB5544

Associazioni di Zostera noltei in ambiente eurialino ed euritermo su sabbia

1110; 1130; 1160

MB5545

Associazioni di Zostera marina in ambiente eurialino ed euritermo

1110; 1130; 1160

2.  Gruppo 2: foreste macroalgali

Codice EUNIS

Nome EUNIS del tipo di habitat

Codici correlati dell'allegato I (direttiva Habitat)

Atlantico

MA123

Comunità di alghe marine su rocce litorali atlantiche a piena salinità

1160; 1170; 1130

MA125

Fucoidi su rocce litorali atlantiche a salinità variabile

1170; 1130

MB121

Comunità di kelp e alghe marine su rocce infralitorali atlantiche

1170; 1160

MB123

Comunità di kelp e alghe marine su rocce infralitorali atlantiche interessate o disturbate da sedimenti

1170; 1160

MB124

Comunità di kelp su rocce infralitorali atlantiche a salinità variabile

1170; 1130; 1160

MB321

Comunità di kelp e alghe marine su sedimenti infralitorali grossolani atlantici

1160

MB521

Comunità di kelp e alghe marine su sabbia infralitorale atlantica

1160

MB621

Comunità vegetate su fango infralitorale atlantico

1160

Mar Baltico

 

MA131

Rocce e massi idrolitorali del Baltico caratterizzati da alghe perenni

1160; 1170; 1130; 1610; 1620

MB131

Alghe perenni su rocce e massi infralitorali del Baltico

1170; 1160

MB232

Fondali infralitorali del Baltico caratterizzati da ghiaia di conchiglie

1160; 1110

MB333

Sedimenti infralitorali grossolani del Baltico caratterizzati da alghe perenni

1110; 1160

MB433

Sedimenti infralitorali misti del Baltico caratterizzati da alghe perenni

1110; 1130; 1160; 1170

Mar Nero

 

MB144

Rocce infralitorali superiori esposte del Mar Nero dominate da mitili con fucali

1170; 1160

MB149

Rocce infralitorali superiori moderatamente esposte del Mar Nero dominate da mitili con fucali

1170; 1160

MB14A

Fucali e altre alghe su rocce infralitorali superiori riparate del Mar Nero, ben illuminate

1170; 1160

Mare Mediterraneo

 

MA1548

Associazioni di Fucus virsoides

1160; 1170

MB1512

Associazioni di Cystoseira tamariscifolia e Saccorhiza polyschides

1170; 1160

MB1513

Associazioni di Cystoseira amentacea (var. amentacea, var. stricta e var. spicata)

1170; 1160

MB151F

Associazioni di Cystoseira brachycarpa

1170; 1160

MB151G

Associazioni di Cystoseira crinita

1170; 1160

MB151H

Associazioni di Cystoseira crinitophylla

1170; 1160

MB151J

Associazioni di Cystoseira sauvageauana

1170; 1160

MB151K

Associazioni di Cystoseira spinosa

1170; 1160

MB151L

Associazioni di Sargassum vulgare

1170; 1160

MB151M

Associazioni di Dictyopteris polypodioides

1170; 1160

MB151W

Associazioni di Cystoseira compressa

1170; 1160

MB1524

Associazioni di Cystoseira barbata

1170; 1160

MC1511

Associazioni di Cystoseira zosteroides

1170; 1160

MC1512

Associazioni di Cystoseira usneoides

1170; 1160

MC1513

Associazioni di Cystoseira dubia

1170; 1160

MC1514

Associazioni di Cystoseira corniculata

1170; 1160

MC1515

Associazioni di Sargassum spp.

1170; 1160

MC1518

Associazioni di Laminaria ochroleuca

1170; 1160

MC3517

Associazioni di Laminaria rodriguezii su banchi detritici

1160

3.  Gruppo 3: parchi di molluschi

Codice EUNIS

Nome EUNIS del tipo di habitat

Codici correlati dell'allegato I (direttiva Habitat)

Atlantico

MA122

Comunità di Mytilus edulis e/o balani su rocce litorali atlantiche esposte all'azione delle onde

1160; 1170

MA124

Comunità di mitili e/o balani con alghe marine su rocce litorali atlantiche

1160; 1170

MA227

Banchi di bivalvi nella zona litorale atlantica

1170; 1140

MB222

Banchi di bivalvi nella zona infralitorale atlantica

1170; 1130; 1160

MC223

Banchi di bivalvi nella zona circalitorale atlantica

1170

Mar Baltico

 

MB231

Fondali infralitorali del Baltico dominati da bivalvi epibentonici

1170; 1160

MC231

Fondali circalitorali del Baltico dominati da bivalvi epibentonici

1170; 1160; 1110

MD231

Fondali biogenici circalitorali d'alto mare del Baltico caratterizzati da bivalvi epibentonici

1170

MD232

Fondali circalitorali d'alto mare del Baltico di ghiaia di conchiglie caratterizzati da bivalvi

1170

MD431

Fondali circalitorali misti d'alto mare del Baltico caratterizzati da strutture macroscopiche biotiche epibentoniche

 

MD531

Sabbia circalitorale d'alto mare del Baltico caratterizzata da strutture macroscopiche biotiche epibentoniche

 

MD631

Fango circalitorale d'alto mare del Baltico caratterizzato da bivalvi epibentonici

 

Mar Nero

 

MB141

Rocce infralitorali inferiori del Mar Nero dominate da invertebrati

1170

MB143

Rocce infralitorali superiori esposte del Mar Nero dominate da mitili con alghe foliose (non fucali)

1170; 1160

MB148

Rocce infralitorali superiori moderatamente esposte del Mar Nero dominate da mitili con alghe foliose (diverse dalle fucali)

1170; 1160

MB242

Banchi di mitili nella zona infralitorale del Mar Nero

1170; 1130; 1160

MB243

Banchi di ostriche su rocce infralitorali inferiori del Mar Nero

1170

MB642

Fanghi terrigeni infralitorali del Mar Nero

1160

MC141

Rocce circalitorali del Mar Nero dominate da invertebrati

1170

MC241

Banchi di mitili su fanghi terrigeni circalitorali del Mar Nero

1170

MC645

Fango circalitorale inferiore del Mar Nero

 

Mare Mediterraneo

 

MA1544

Facies a Mytilus galloprovincialis in acque arricchite di sostanza organica

1160; 1170

MB1514

Facies a Mytilus galloprovincialis

1170; 1160

 

Parchi di ostriche infralitorali mediterranei

 

 

Parchi di ostriche circalitorali mediterranei

 

4.  Gruppo 4: colonie di maerl

Codice EUNIS

Nome EUNIS del tipo di habitat

Codici correlati dell'allegato I (direttiva Habitat)

Atlantico

MB322

Colonie di maerl su sedimenti infralitorali grossolani atlantici

1110; 1160

MB421

Colonie di maerl su sedimenti infralitorali misti atlantici

1110; 1160

MB622

Colonie di maerl su sedimenti infralitorali fangosi atlantici

1110; 1160

Mare Mediterraneo

 

MB3511

Associazioni a rodoliti in sabbie grossolane e ghiaia fine mischiate dalle onde

1110; 1160

MB3521

Associazioni a rodoliti in sabbie grossolane e ghiaia fine sotto l'influenza delle correnti di fondo

1110; 1160

MB3522

Associazioni a maerl (= associazioni a Lithothamnion corallioides e Phymatolithon calcareum) su sabbie e ghiaia grossolane mediterranee

1110; 1160

MC3521

Associazioni a rodoliti su fondali detritici costieri

1110

MC3523

Associazioni a maerl (Lithothamnion corallioides e Phymatholithon calcareum) su fondali dendritici costieri

1110

5.  Gruppo 5: spugne, coralli e banchi coralligeni

Codice EUNIS

Nome EUNIS del tipo di habitat

Codici correlati dell'allegato I (direttiva Habitat)

Atlantico

MC121

Comunità animali su rocce circalitorali atlantiche

1170

MC124

Comunità animali su rocce circalitorali atlantiche a salinità variabile

1170; 1130

MC126

Comunità delle grotte e dei ripiani circalitorali atlantici

8330; 1170

MC222

Barriere coralline di acqua fredda nella zona circalitorale atlantica

1170

MD121

Comunità di spugne su rocce circalitorali atlantiche d'alto mare

1170

MD221

Barriere coralline di acqua fredda nella zona circalitorale atlantica d'alto mare

1170

ME122

Comunità di spugne su rocce batiali superiori atlantiche

1170

ME123

Comunità miste di coralli di acqua fredda su rocce batiali superiori atlantiche

1170

ME221

Barriera corallina batiale superiore atlantica di acqua fredda

1170

ME322

Comunità mista di coralli di acqua fredda su sedimenti grossolani batiali superiori atlantici

 

ME324

Aggregazione di spugne su sedimenti grossolani batiali superiori atlantici

 

ME422

Aggregazione di spugne su sedimenti misti batiali superiori atlantici

 

ME623

Aggregazione di spugne su fango batiale superiore atlantico

 

ME624

Banco corallino eretto su fango batiale superiore atlantico

 

MF121

Comunità mista di coralli di acqua fredda su rocce batiali inferiori atlantiche

1170

MF221

Barriera corallina batiale inferiore atlantica di acqua fredda

1170

MF321

Comunità mista di coralli di acqua fredda su sedimenti grossolani batiali inferiori atlantici

 

MF622

Aggregazione di spugne su fango batiale inferiore atlantico

 

MF623

Banco corallino eretto su fango batiale inferiore atlantico

 

Mar Baltico

 

MB138

Rocce e massi infralitorali del Baltico caratterizzati da spugne epibentoniche

1170; 1160

MB43A

Sedimenti infralitorali misti del Baltico caratterizzati da spugne epibentoniche (Porifera)

1160; 1170

MC133

Rocce e massi circalitorali del Baltico caratterizzati da cnidari epibentonici

1170; 1160

MC136

Rocce e massi circalitorali del Baltico caratterizzati da spugne epibentoniche

1170; 1160

MC433

Sedimenti circalitorali misti del Baltico caratterizzati da cnidari epibentonici

1160; 1170

MC436

Sedimenti circalitorali misti del Baltico caratterizzati da spugne epibentoniche

1160

Mar Nero

 

MD24

Habitat biogenici circalitorali d'alto mare del Mar Nero

1170

ME14

Rocce batiali superiori del Mar Nero

1170

ME24

Habitat biogenico batiale superiore del Mar Nero

1170

MF14

Rocce batiali inferiori del Mar Nero

1170

Mare Mediterraneo

 

MB151E

Facies a Cladocora caespitosa

1170; 1160

MB151Q

Facies ad Astroides calycularis

1170; 1160

MB151α

Facies e associazioni della biocenosi del coralligeno (in enclave)

1170; 1160

MC1519

Facies a Eunicella cavolini

1170; 1160

MC151A

Facies a Eunicella singularis

1170; 1160

MC151B

Facies a Paramuricea clavata

1170; 1160

MC151E

Facies a Leptogorgia sarmentosa

1170; 1160

MC151F

Facies ad Anthipatella subpinnata e alghe rosse rade

1170; 1160

MC151G

Facies a spugne massicce e alghe rosse rade

1170; 1160

MC1522

Facies a Corallium rubrum

8330; 1170

MC1523

Facies a Leptopsammia pruvoti

8330; 1170

MC251

Piattaforme coralligene

1170

MC6514

Facies a Alcyonium palmatum eParastichopus regalis di fanghi vischiosi su fango circalitorale

1160

MD151

Biocenosi delle rocce del largo mediterranee

1170

MD25

Habitat biogenici circalitorali mediterranei d'alto mare

1170

MD6512

Facies a Alcyonium palmatum e Parastichopus regalis dei fanghi vischiosi su fango circalitorale inferiore

 

ME1511

Barriere batiali superiori mediterranee di Lophelia pertusa

1170

ME1512

Barriere batiali superiori mediterranee di Madrepora oculata

1170

ME1513

Barriere batiali superiori mediterranee di Madrepora oculata e Lophelia pertusa

1170

ME6514

Facies batiali superiori mediterranee a Pheronema carpenteri

 

MF1511

Barriere batiali inferiori mediterranee di Lophelia pertusa

1170

MF1512

Barriere batiali inferiori mediterranee di Madrepora oculata

1170

MF1513

Barriere batiali inferiori mediterranee di Madrepora oculata e Lophelia pertusa

1170

MF6511

Facies batiali inferiori mediterranee a Thenea muricata su fanghi sabbiosi

 

MF6513

Facies batiali inferiori mediterranee a Isidella elongata su fanghi compatti

 

6.  Gruppo 6: camini e stillicidi

Codice EUNIS

Nome EUNIS del tipo di habitat

Codici correlati dell'allegato I (direttiva Habitat)

Atlantico

MB128

Camini e stillicidi nelle rocce infralitorali atlantiche

1170; 1160; 1180

MB627

Camini e stillicidi nel fango infralitorale atlantico

1130; 1160

MC127

Camini e stillicidi nelle rocce circalitorali atlantiche

1170; 1180

MC622

Camini e stillicidi nel fango circalitorale atlantico

1160

MD122

Camini e stillicidi su rocce circalitorali atlantiche d'alto mare

1170

MD622

Camini e stillicidi nel fango circalitorale atlantico d'alto mare

 

7.  Gruppo 7: sedimenti morbidi (sopra i 1 000 metri di profondità)

Codice EUNIS

Nome EUNIS del tipo di habitat

Codici correlati dell'allegato I (direttiva Habitat)

Atlantico

MA32

Sedimenti litorali grossolani atlantici

1130; 1160

MA42

Sedimenti litorali misti atlantici

1130; 1140; 1160

MA52

Sabbia litorale atlantica

1130; 1140; 1160

MA62

Fango litorale atlantico

1130; 1140; 1160

MB32

Sedimenti infralitorali grossolani atlantici

1110; 1130; 1160

MB42

Sedimenti infralitorali misti atlantici

1110; 1130; 1150; 1160

MB52

Sabbia infralitorale atlantica

1110; 1130; 1150; 1160

MB62

Fango infralitorale atlantico

1110; 1130; 1160

MC32

Sedimenti circalitorali grossolani atlantici

1110; 1160

MC42

Sedimenti circalitorali misti atlantici

1110; 1160

MC52

Sabbia circalitorale atlantica

1110; 1160

MC62

Fango circalitorale atlantico

1160

MD32

Sedimenti circalitorali grossolani d'alto mare atlantici

 

MD42

Sedimenti circalitorali misti d'alto mare atlantici

 

MD52

Sabbia circalitorale d'alto mare atlantica

 

MD62

Fango circalitorale d'alto mare atlantico

 

ME32

Sedimenti grossolani batiali superiori atlantici

 

ME42

Sedimenti misti batiali superiori atlantici

 

ME52

Sabbia batiale superiore atlantica

 

ME62

Fango batiale superiore atlantico

 

MF32

Sedimenti grossolani batiali inferiori atlantici

 

MF42

Sedimenti misti batiali inferiori atlantici

 

MF52

Sabbia batiale inferiore atlantica

 

MF62

Fango batiale inferiore atlantico

 

Mar Baltico

 

MA33

Sedimenti idrolitorali grossolani del Baltico

1130; 1160; 1610; 1620

MA43

Sedimenti idrolitorali misti del Baltico

1130; 1140; 1160; 1610

MA53

Sabbia idrolitorale del Baltico

1130; 1140; 1160; 1610

MA63

Fango idrolitorale del Baltico

1130; 1140; 1160; 1650

MB33

Sedimenti infralitorali grossolani del Baltico

1110; 1150; 1160

MB43

Sedimenti infralitorali misti del Baltico

1110; 1130; 1150; 1160; 1170; 1650

MB53

Sabbia infralitorale del Baltico

1110; 1130; 1150; 1160

MB63

Fango infralitorale del Baltico

1130; 1150; 1160; 1650

MC33

Sedimenti circalitorali grossolani del Baltico

1110; 1160

MC43

Sedimenti circalitorali misti del Baltico

1160; 1170

MC53

Sabbia circalitorale del Baltico

1110; 1160

MC63

Fango circalitorale del Baltico

1160; 1650

MD33

Sedimenti circalitorali grossolani d'alto mare del Baltico

 

MD43

Sedimenti circalitorali misti d'alto mare del Baltico

 

MD53

Sabbia circalitorale d'alto mare del Baltico

 

MD63

Fango circalitorale d'alto mare del Baltico

 

Mar Nero

 

MA34

Sedimenti litorali grossolani del Mar Nero

1160

MA44

Sedimenti litorali misti del Mar Nero

1130; 1140; 1160

MA54

Sabbia litorale del Mar Nero

1130; 1140; 1160

MA64

Fango litorale del Mar Nero

1130; 1140; 1160

MB34

Sedimenti infralitorali grossolani del Mar Nero

1110; 1160

MB44

Sedimenti infralitorali misti del Mar Nero

1110; 1170

MB54

Sabbia infralitorale del Mar Nero

1110; 1130; 1160

MB64

Fango infralitorale del Mar Nero

1130; 1160

MC34

Sedimenti circalitorali grossolani del Mar Nero

1160

MC44

Sedimenti circalitorali misti del Mar Nero

 

MC54

Sabbia circalitorale del Mar Nero

1160

MC64

Fango circalitorale del Mar Nero

1130; 1160

MD34

Sedimenti circalitorali grossolani d'alto mare del Mar Nero

 

MD44

Sedimenti circalitorali misti d'alto mare del Mar Nero

 

MD54

Sabbia circalitorale d'alto mare del Mar Nero

 

MD64

Fango circalitorale d'alto mare del Mar Nero

 

Mare Mediterraneo

 

MA35

Sedimenti litorali grossolani mediterranei

1160; 1130

MA45

Sedimenti litorali misti mediterranei

1140; 1160

MA55

Sabbia litorale mediterranea

1130; 1140; 1160

MA65

Fango litorale mediterraneo

1130; 1140; 1150; 1160

MB35

Sedimenti infralitorali grossolani mediterranei

1110; 1160

MB45

Sedimenti infralitorali misti mediterranei

 

MB55

Sabbia infralitorale mediterranea

1110; 1130; 1150; 1160

MB65

Fango infralitorale mediterraneo

1130; 1150

MC35

Sedimenti circalitorali grossolani mediterranei

1110; 1160

MC45

Sedimenti circalitorali misti mediterranei

 

MC55

Sabbia circalitorale mediterranea

1110; 1160

MC65

Fango circalitorale mediterraneo

1130; 1160

MD35

Sedimenti circalitorali grossolani d'alto mare mediterranei

 

MD45

Sedimenti circalitorali misti d'alto mare mediterranei

 

MD55

Sabbia circalitorale d'alto mare mediterranea

 

MD65

Fango circalitorale d'alto mare mediterraneo

 

ME35

Sedimenti grossolani batiali superiori mediterranei

 

ME45

Sedimenti misti batiali superiori mediterranei

 

ME55

Sabbia batiale superiore mediterranea

 

ME65

Fango batiale superiore mediterraneo

 

MF35

Sedimenti grossolani batiali inferiori mediterranei

 

MF45

Sedimenti misti batiali inferiori mediterranei

 

MF55

Sabbia batiale inferiore mediterranea

 

MF65

Fango batiale inferiore mediterraneo

 

ALLEGATO III

SPECIE MARINE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3

(2)  pesce sega nano (Pristis clavata);

(3)  pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata);

(4)  pesce sega comune (Pristis pristis);

(6)  squalo elefante (Cetorinhus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias);

(7)  sagrì nano (Etmopterus pusillus);

(8)  manta della barriera corallina (Manta alfredi);

(9)  manta gigante (Manta birostris);

(10)  diavolo di mare (Mobula mobular);

(11)  diavolo di mare minore di Guinea (Mobula rochebrunei);

(12)  diavolo di mare coda spinosa (Mobula japanica);

(13)  diavolo di mare coda liscia (Mobula thurstoni);

(14)  diavolo di mare pigmeo (Mobula eregoodootenkee);

(16)  diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana);

(17)  diavolo di mare pinna corta (Mobula kuhlii);

(18)  diavolo di mare minore (Mobula hypostoma);

(19)  razza norvegese (Raja (Dipturus) nidarosiensis);

(20)  razza bianca (Raja alba);

(21)  pesci violino (Rhinobatidae);

(22)  squadro (Squatina);

(23)  salmone atlantico (Salmo salar);

(24)  trota di mare (Salmo trutta);

(25)  coregone (Coregonus oxyrhynchus).

[Em. 47]

ALLEGATO V

INDICE DELL'AVIFAUNA COMUNE IN HABITAT AGRICOLO A LIVELLO NAZIONALE

Descrizione

L'indice dell'avifauna in habitat agricolo (FBI, Farmland Bird Index) riassume le tendenze della popolazione degli uccelli comuni e diffusi sui terreni agricoli ed è concepito come una variabile rappresentativa per valutare lo stato degli ecosistemi agricoli in Europa in termini di biodiversità. L'FBI nazionale è un indice composito multispecie che misura il tasso di variazione dell'abbondanza relativa delle specie di uccelli presenti sui terreni agricoli in vari siti di indagine selezionati a livello nazionale. L'indice è basato su specie appositamente selezionate che dipendono dai terreni agricoli come habitat per l'alimentazione o la nidificazione. Gli indici nazionali dell'avifauna comune in habitat agricolo sono basati sugli insiemi di specie pertinenti per ciascuno Stato membro.  L'indice è calcolato rispetto a un anno di riferimento in cui il valore dell'indice è generalmente fissato a 100. I valori delle tendenze esprimono la variazione generale della dimensione della popolazione degli uccelli in habitat agricolo nell'arco di anni.

Metodo: Brlík et al., "Long-term and large-scale multispecies dataset tracking population changes of common European breeding birds", Sci Data 8, 21, 2021; https://doi.org/10.1038/s41597-021-00804-2.

Per "Stati membri con popolazioni di uccelli in habitat agricolo storicamente più decimate" si intendono gli Stati membri in cui almeno la metà delle specie che contribuiscono all'indice nazionale dell'avifauna comune in habitat agricolo presenta una tendenza della popolazione a lungo termine negativa. Per gli Stati membri in cui non sono disponibili informazioni sulle tendenze a lungo termine della popolazione di talune specie sono utilizzate le informazioni sullo stato della specie a livello europeo.

Tali Stati membri sono i seguenti:

Cechia

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Ungheria

Italia

Lussemburgo

Paesi Bassi

Spagna

Per "Stati membri con popolazioni di uccelli in habitat agricolo storicamente meno decimate" si intendono gli Stati membri in cui meno della metà delle specie che contribuiscono all'indice nazionale dell'avifauna comune in habitat agricolo presenta una tendenza della popolazione a lungo termine negativa. Per gli Stati membri in cui non sono disponibili informazioni sulle tendenze a lungo termine della popolazione di talune specie sono utilizzate le informazioni sullo stato della specie a livello europeo.

Tali Stati membri sono i seguenti:

Austria

Belgio

Bulgaria

Croazia

Cipro

Grecia

Irlanda

Lettonia

Lituania

Malta

Polonia

Portogallo

Romania

Slovacchia

Slovenia

Svezia

Elenco delle specie usate per l'indice dell'avifauna comune in habitat agricolo negli Stati membri

Austria

Acrocephalus palustris

Alauda arvensis

Anthus spinoletta

Anthus trivialis

Carduelis cannabina

Carduelis carduelis

Emberiza citrinella

Falco tinnunculus

Jynx torquilla

Lanius collurio

Lullula arborea

Miliaria calandra

Oenanthe oenanthe

Passer montanus

Perdix perdix

Saxicola rubetra

Saxicola torquatus

Serinus citrinella

Serinus serinus

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Turdus pilaris

Vanellus vanellus

Belgio - Fiandre

Belgio - Vallonia

Alauda arvensis

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Anthus pratensis

Emberiza citrinella

Carduelis cannabina

Falco tinnunculus

Corvus frugilegus

Haematopus ostralegus

Emberiza citrinella

Hippolais icterina

Falco tinnunculus

Hirundo rustica

Hirundo rustica

Limosa limosa

Lanius collurio

Linaria cannabina

Miliaria calandra

Motacilla alba

Motacilla flava

Motacilla flava

Passer montanus

Numenius arquata

Perdix perdix

Passer montanus

Saxicola torquatus

Perdix perdix

Streptopelia turtur

Phoenicurus ochruros

Sturnus vulgaris

Saxicola torquatus

Sylvia communis

Sylvia communis

Vanellus vanellus

Vanellus vanellus

 

Bulgaria

Alauda arvensis

Carduelis carduelis

Carduelis cannabina

Coturnix coturnix

Corvus frugilegus

Emberiza hortulana

Emberiza melanocephala

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Hirundo rustica

Lanius collurio

Miliaria calandra

Motacilla flava

Perdix perdix

Passer montanus

Sylvia communis

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Upupa epops

Croazia

Alauda arvensis

Anthus campestris

Anthus trivialis

Carduelis cannabina

Carduelis carduelis

Coturnix coturnix

Emberiza cirlus

Emberiza citrinella

Emberiza melanocephala

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Jynx torquilla

Lanius collurio

Lanius senator

Lullula arborea

Luscinia megarhynchos

Miliaria calandra

Motacilla flava

Oenanthe hispanica

Oriolus oriolus

Passer montanus

Pica pica

Saxicola rubetra

Saxicola torquatus

Streptopelia turtur

Sylvia communis

Upupa epops

Vanellus vanellus

Cipro

Alectoris chukar

Athene noctua

Carduelis carduelis

Cisticola juncidis

Clamator glandarius

Columba palumbus

Coracias garrulus

Corvus corone cornix

Coturnix coturnix

Emberiza calandra

Emberiza melanocephala

Falco tinnunculus

Francolinus francolinus

Galerida cristata

Hirundo rustica

Chloris chloris

Iduna pallida

Linaria cannabina

Oenanthe cypriaca

Parus major

Passer hispaniolensis

Pica pica

Streptopelia turtur

Sylvia conspicillata

Sylvia melanocephala

Cechia

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Carduelis cannabina

Ciconia ciconia

Corvus frugilegus

Emberiza citrinella

Falco tinnunculus

Hirundo rustica

Lanius collurio

Miliaria calandra

Motacilla flava

Passer montanus

Perdix perdix

Saxicola rubetra

Saxicola torquatus

Serinus serinus

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Vanellus vanellus

Danimarca

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Carduelis cannabina

Carduelis carduelis

Corvus corone

Corvus frugilegus

Emberiza citrinella

Falco tinnunculus

Gallinago gallinago

Hirundo rustica

Lanius collurio

Miliaria calandra

Motacilla alba

Motacilla flava

Oenanthe oenanthe

Passer montanus

Perdix perdix

Saxicola rubetra

Sylvia communis

Sylvia curruca

Turdus pilaris

Vanellus vanellus

Estonia

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Corvus frugilegus

Emberiza citrinella

Hirundo rustica

Lanius collurio

Linaria cannabina

Motacilla flava

Passer montanus

Saxicola rubetra

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Vanellus vanellus

Finlandia

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Corvus monedula

Crex crex

Delichon urbica

Emberiza hortulana

Hirundo rustica

Numenius arquata

Passer montanus

Saxicola rubertra

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Turdus pilaris

Vanellus vanellus

Francia

Alauda arvensis

Alectoris rufa

Anthus campestris

Anthus pratensis

Buteo buteo

Carduelis cannabina

Corvus frugilegus

Coturnix coturnix

Emberiza cirlus

Emberiza citrinella

Emberiza hortulana

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Lanius collurio

Lullula arborea

Melanocorypha calandra

Motacilla flava

Oenanthe oenanthe

Perdix perdix

Saxicola torquatus

Saxicola rubetra

Sylvia communis

Upupa epops

Vanellus vanellus

Germania

Alauda arvensis

Athene noctua

Emberiza citrinella

Lanius collurio

Limosa limosa

Lullula arborea

Miliaria calandra

Milvus milvus

Saxicola rubetra

Vanellus vanellus

Grecia

Alauda arvensis

Apus apus

Athene noctua

Calandrella brachydactyla

Carduelis cannabina

Carduelis carduelis

Carduelis chloris

Ciconia ciconia

Corvus corone

Corvus monedula

Delichon urbicum

Emberiza cirlus

Emberiza hortulana

Emberiza melanocephala

Falco naumanni

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Hirundo daurica

Hirundo rustica

Lanius collurio

Lanius minor

Lanius senator

Lullula arborea

Luscinia megarhynchos

Melanocorypha calandra

Miliaria calandra

Motacilla flava

Oenanthe hispanica

Oenanthe oenanthe

Passer domesticus

Passer hispaniolensis

Passer montanus

Pica pica

Saxicola rubetra

Saxicola torquatus

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia melanocephala

Upupa epops

Ungheria

Alauda arvensis

Anthus campestris

Coturnix coturnix

Emberiza calandra

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Lanius collurio

Lanius minor

Locustella naevia

Merops apiaster

Motacilla flava

Perdix perdix

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Sylvia nisoria

Vanellus vanellus

Irlanda

Carduelis cannabina

Carduelis carduelis

Columba oenas

Columba palumbus

Corvus cornix

Corvus frugilegus

Corvus monedula

Emberiza citrinella

Falco tinnunculus

Fringilla coelebs

Hirundo rustica

Chloris chloris

Motacilla alba

Passer domesticus

Phasianus colchicus

Pica pica

Saxicola torquatus

Sturnus vulgaris

Italia

Alauda arvensis

Anthus campestris

Calandrella brachydactyla

Carduelis carduelis

Carduelis chloris

Corvus cornix

Emberiza calandra

Emberiza hortulana

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Hirundo rustica

Jynx torquilla

Lanius collurio

Luscinia megarhynchos

Melanocorypha calandra

Motacilla alba

Motacilla flava

Oriolus oriolus

Passer domesticus italiae

Passer hispaniolensis

Passer montanus

Pica pica

Saxicola torquatus

Serinus serinus

Streptopelia turtur

Sturnus unicolor

Sturnus vulgaris

Upupa epops

Lettonia

Acrocephalus palustris

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Carduelis carduelis

Carpodacus erythrinus

Ciconia ciconia

Crex crex

Emberiza citrinella

Lanius collurio

Locustella naevia

Motacilla flava

Passer montanus

Saxicola rubetra

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Vanellus vanellus

Lituania

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Carduelis carduelis

Ciconia ciconia

Crex crex

Emberiza citrinella

Hirundo rustica

Lanius collurio

Motacilla flava

Passer montanus

Saxicola rubetra

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Vanellus vanellus

Lussemburgo

Alauda arvensis

Carduelis cannabina

Emberiza citrinella

Lanius collurio

Passer montanus

Saxicola torquatus

Sylvia communis

Malta

Calandrella brachydactyla

Linaria cannabina

Cettia cetti

Cisticola juncidis

Coturnix coturnix

Emberiza calandra

Lanius senator

Monticola solitarius

Passer hispaniolensis

Passer montanus

Serinus serinus

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia conspicillata

Sylvia melanocephala

Paesi Bassi

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Athene noctua

Calidris pugnax

Carduelis carduelis

Corvus frugilegus

Coturnix coturnix

Emberiza citrinella

Falco tinnunculus

Gallinago gallinago

Haematopus ostralegus

Hippolais icterina

Hirundo rustica

Limosa limosa

Miliaria calandra

Motacilla fl ava

Numenius arquata

Passer montanus

Perdix perdix

Saxicola torquatus

Spatula clypeata

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Tringa totanus

Turdus viscivorus

Vanellus vanellus

Polonia

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Carduelis cannabina

Ciconia ciconia

Emberiza citrinella

Emberiza hortulana

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Hirundo rustica

Lanius collurio

Limosa limosa

Miliaria calandra

Motacilla flava

Passer montanus

Saxicola torquatus

Saxicola rubetra

Serinus serinus

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Upupa epops

Vanellus vanellus

Portogallo

Athene noctua

Bubulcus ibis

Carduelis carduelis

Chloris chloris

Ciconia ciconia

Cisticola juncidis

Coturnix coturnix

Delichon urbicum

Emberiza cirlus

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Hirundo rustica

Lanius meridionalis

Linaria cannabina

Merops apiaster

Miliaria calandra

Milvus migrans

Passer domesticus

Pica pica

Saxicola torquatus

Serinus serinus

Sturnus unicolor

Upupa epops

Romania

Alauda arvensis

Anthus campestris

Calandrella brachydactyla

Ciconia ciconia

Corvus frugilegus

Emberiza calandra

Emberiza citrinella

Emberiza hortulana

Emberiza melanocephala

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Hirundo rustica

Lanius collurio

Lanius minor

Linaria cannabina

Melanocorypha calandra

Motacilla flava

Passer montanus

Perdix perdix

Saxicola rubetra

Saxicola torquatus

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Upupa epops

Vanellus vanellus

Slovacchia

Alauda arvensis

Carduelis cannabina

Carduelis carduelis

Emberiza calandra

Emberiza citrinella

Falco tinnunculus

Hirundo rustica

Chloris chloris

Lanius collurio

Locustella naevia

Motacilla flava

Passer montanus

Saxicola rubetra

Saxicola torquatus

Serinus serinus

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Sylvia nisoria

Vanellus vanellus

Slovenia

Acrocephalus palustris

Alauda arvensis

Anthus trivialis

Carduelis cannabina

Carduelis carduelis

Columba oenas

Columba palumbus

Emberiza calandra

Emberiza cirlus

Emberiza citrinella

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Hirundo rustica

Jynx torquilla

Lanius collurio

Lullula arborea

Luscinia megarhynchos

Motacilla flava

Passer montanus

Phoenicurus phoenicurus

Picus viridis

Saxicola rubetra

Saxicola torquatus

Serinus serinus

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Upupa epops

Vanellus vanellus

Spagna

Alauda arvensis

Alectoris rufa

Athene noctua

Calandrella brachydactyla

Carduelis carduelis

Cisticola juncidis

Corvus monedula

Coturnix coturnix

Emberiza calandra

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Hirundo rustica

Linaria cannabina

Melanocorypha calandra

Merops apiaster

Oenanthe hispanica

Passer domesticus

Passer montanus

Pica pica

Pterocles orientalis

Streptopelia turtur

Sturnus unicolor

Tetrax tetrax

Upupa epops

Svezia

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Carduelis cannabina

Corvus frugilegus

Emberiza citrinella

Emberiza hortulana

Falco tinnunculus

Hirundo rustica

Lanius collurio

Motacilla fl ava

Passer montanus

Saxicola rubetra

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Vanellus vanellus

ALLEGATO VI

ELENCO DEGLI INDICATORI DI BIODIVERSITÀ PER GLI ECOSISTEMI FORESTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2

Indicatore

Descrizione, unità e metodo di determinazione e di monitoraggio dell'indicatore

legno morto in piedi;

Descrizione: questo indicatore mostra la quantità di biomassa legnosa non vivente in piedi nelle foreste e in altri terreni arborati.

Unità: m3/ettaro.

Metodo: quello elaborato e utilizzato da FOREST EUROPE, State of Europe's Forests 2020 e che figura nella descrizione degli inventari delle foreste nazionali in Tomppo E. et al., National Forest Inventories: Pathways for Common Reporting, Springer, 2010, e tenendo conto della metodologia definita nell'allegato V del regolamento (UE) 2018/1999 conformemente alle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

Legno morto a terra

Descrizione: questo indicatore mostra la quantità di biomassa legnosa non vivente giacente a terra nelle foreste e in altri terreni arborati.

Unità: m3/ha.

Metodo: quello elaborato e utilizzato da FOREST EUROPE, State of Europe's Forests 2020 e che figura nella descrizione degli inventari delle foreste nazionali in Tomppo E. et al., National Forest Inventories: Pathways for Common Reporting, Springer, 2010, e tenendo conto della metodologia definita nell'allegato V del regolamento (UE) 2018/1999 conformemente alle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

Percentuale di foreste con struttura disetanea

Descrizione: questo indicatore si riferisce alla percentuale di foreste disponibili per la fornitura di legname con una struttura disetanea rispetto a quelle con una struttura coetanea.

Unità: percentuale di foreste disponibili per la fornitura di legname con struttura disetanea.

Metodo: quello elaborato e utilizzato da FOREST EUROPE, State of Europe's Forests 2020 e che figura nella descrizione degli inventori delle foreste nazionali in Tomppo E. et al., National Forest Inventories: Pathways for Common Reporting, Springer, 2010.

Connettività delle foreste

Descrizione: la connettività delle foreste è il grado di compattezza delle superfici coperte da foreste. È definita con una scala da 0 a 100.

Unità: indice.

Metodo: quello elaborato da FAO, Vogt P., et al., FAO – State of the World's Forests: Forest Fragmentation, relazione tecnica del JRC, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2019.

Indice dell'avifauna comune in habitat forestale

Descrizione: l'indicatore dell'avifauna in habitat forestale descrive le tendenze relative all'abbondanza dell'avifauna comune delle foreste nella sua area di ripartizione europea nel corso del tempo. È un indice composito creato da dati di osservazione delle specie di uccelli caratteristiche degli habitat forestali in Europa. L'indice è basato su un elenco specifico di specie in ciascun Stato membro.

Unità: indice.

Metodo: Brlík et al. "Long-term and large-scale multispecies dataset tracking population changes of common European breeding birds", Sci Data 8, 21, 2021.

Stock di carbonio organico

Descrizione: questo indicatore descrive lo stock di carbonio organico nella lettiera e nel suolo minerale a una profondità compresa tra 0 e 30 cm negli ecosistemi forestali.

Unità: tonnellate di carbonio organico/ettaro.

Metodo: definito nell'allegato V del regolamento (UE) 2018/1999, conformemente alle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, e sostenuto dall'indagine a campionamento areale sull'uso e sulla copertura del suolo (LUCAS, Land Use and Coverage Area frame Survey), Jones A. et al., LUCAS Soil 2022, relazione tecnica del JRC, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021.

Percentuale di foreste dominate da specie arboree autoctone

Descrizione: percentuale di foreste e altre superfici boschive dominate da specie arboree autoctone (>50 % della copertura)

Unità: %

Metodo: quello elaborato e utilizzato da FOREST EUROPE, State of Europe's Forests 2020 e che figura nella descrizione degli inventori delle foreste nazionali in Tomppo E. et al., National Forest Inventories: Pathways for Common Reporting, Springer, 2010.

Diversità delle specie arboree

Descrizione: questo indicatore descrive il numero medio di specie arboree presenti sulle superfici forestali

Unità: Indice

Metodo: basato su FOREST EUROPE, State of Europe's Forests 2020, FOREST EUROPE 2020, e che figura nella descrizione degli inventari delle foreste nazionali in Tomppo E. et al., National Forest Inventories: Pathways for Common Reporting, Springer, 2010.

ALLEGATO VII

ELENCO DI ESEMPI DELLE MISURE DI RIPRISTINO DI CUI

ARTICOLO 11, PARAGRAFO 8

(1)  Ripristinare le zone umide riumidificando le torbiere drenate, rimuovendo le strutture di drenaggio delle torbiere o eliminando i polder e sospendendo l'estrazione di torba.

(2)  Migliorare le condizioni idrologiche aumentando la quantità, la qualità e le dinamiche delle acque superficiali e i livelli delle acque sotterranee per gli ecosistemi naturali e seminaturali.

(3)  Eliminare la boscaglia indesiderata o le piantagioni alloctone su formazioni erbose, zone umide, foreste e terreni scarsamente vegetati.

(4)  Applicare la paludicoltura.

(5)  Ricostituire i meandri dei fiumi e ricollegare i meandri isolati artificialmente o le lanche.

(6)  Rimuovere le barriere longitudinali e laterali (quali argini e dighe), dare maggiore spazio alle dinamiche dei fiumi e ripristinare i tratti fluviali a flusso libero.

(7)  Rinaturalizzare gli alvei dei fiumi, i laghi e i corsi d'acqua di pianura, per esempio rimuovendo gli elementi di correzione artificiale del corso degli alvei, ottimizzando la composizione del substrato, migliorando o sviluppando la copertura degli habitat.

(8)  Ripristinare i processi di sedimentazione naturale.

(9)  Stabilire zone ripariali, per esempio foreste ripariali, fasce tampone, prati o pascoli.

(10)  Aumentare gli elementi ecologici caratteristici nelle foreste, quali alberi grandi, vecchi e morenti (alberi dell'habitat) e le quantità di legno morto a terra e in piedi.

(11)  Lavorare per ottenere una struttura forestale diversificata in termini, ad esempio, di composizione di specie ed età, permettere la rigenerazione e la successione naturali delle specie arboree.

(11 bis)  Aiutare la migrazione di provenienze e specie laddove ciò possa essere necessario a causa dei cambiamenti climatici.

(12)  Potenziare la diversità forestale ripristinando mosaici di habitat non forestali quali distese di formazioni erbose o brughiere, stagni o aree rocciose.

(13)  Ricorrere a una silvicoltura "naturalistica" o di "copertura continua"; introdurre specie arboree autoctone.

(14)  Potenziare lo sviluppo di foreste autoctone antiche e soprassuoli maturi (ad esempio rinunciando a sfruttare i terreni o attraverso una gestione attiva che favorisca lo sviluppo di funzioni di autoregolamentazione e un'adeguata resilienza).

(15)  Introdurre elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità nei seminativi e nelle formazioni erbose sfruttate intensivamente, quali fasce tampone, margini dei campi con fiori autoctoni, siepi, alberi, piccole foreste, terrazzamenti, stagni, corridoi tra habitat e aree di collegamento ecc.

(16)  Aumentare la superficie agricola gestita secondo approcci agroecologici quali agricoltura o agrosilvicoltura biologica, policoltura e rotazione delle colture, difesa integrata e gestione dei nutrienti.

(17)  Ridurre l'intensità dei pascoli o i regimi di sfalcio dei prati, se necessario, e ricostituire, laddove sono stati abbandonati, i pascoli estensivi con animali domestici e regimi di sfalcio estensivi.

(18)  Abbandonare o ridurre l'uso di pesticidi chimici e di fertilizzanti chimici e a base di letame animale.

(19)  Abbandonare l'aratura dei prati e non introdurre più sementi di erbe produttive.

(20)  Rimuovere le piantagioni su ex sistemi dunali dinamici interni per riattivare le dinamiche naturali dei venti a favore di habitat aperti.

(21)  Migliorare la connettività tra gli habitat per consentire lo sviluppo delle popolazioni delle specie e permettere un sufficiente scambio individuale o genetico nonché la migrazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici da parte delle specie.

(22)  Permettere agli ecosistemi di sviluppare le proprie dinamiche naturali, per esempio rinunciando allo sfruttamento dei terreni e promuovendo la vegetazione spontanea e il ritorno a uno stato naturale.

(23)  Eliminare e controllare le specie esotiche invasive ed evitare o ridurre al minimo l'introduzione di nuove specie.

(24)  Ridurre al minimo gli effetti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino, per esempio impiegando attrezzature con meno impatto sui fondali.

(25)  Ripristinare zone importanti di riproduzione e crescita del novellame.

(26)  Predisporre strutture o substrati per incoraggiare il ritorno della vita marina, per esempio di banchi di corallo/ostriche.

(27)  Ripristinare praterie di fanerogame marine e foreste di kelp stabilizzando attivamente il fondo marino, riducendo e, ove possibile, eliminando le pressioni o tramite la propagazione attiva e la semina.

(27 bis)  Ripristinare o migliorare lo stato della popolazione di specie autoctone caratteristiche vitali per l'ecologia degli habitat marini mediante misure di ripristino passivo o attivo, ad esempio introducendo novellame.

(28)  Ridurre le varie forme di inquinamento marino, quali il carico di nutrienti, l'inquinamento acustico e i rifiuti di plastica.

(29)  Aumentare le aree verdi urbane con elementi caratteristici ecologici, quali parchi, alberi e macchie boschive ▌, tetti verdi, prati a fiori selvatici, giardini, orticoltura urbana, strade alberate, prati e siepi urbani, stagni e corsi d'acqua, prendendo in considerazione, tra l'altro, la diversità delle specie, le specie autoctone, le condizioni locali e la resilienza ai cambiamenti climatici.

(30)  Arrestare o ridurre l'inquinamento da medicinali, sostanze chimiche pericolose, acque reflue urbane e industriali e altri rifiuti, compresi quelli dispersi e la plastica, nonché l'inquinamento luminoso in tutti gli ecosistemi, oppure porvi rimedio.

(31)  Trasformare in siti naturali siti dismessi, ex aree industriali e cave.

(1)* I riferimenti a "cp" negli emendamenti approvati si intendono fatti alla parte corrispondente di tali emendamenti.
(2) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0220/2023).
(3)* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
(4)GU C , , pag. .
(5)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Il Green Deal europeo", (COM(2019) 640 final).
(6)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita", (COM(2020) 380 final).
(7)Decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1).
(8)https://www.cbd.int/decision/cop/?id=12268.
(9) Quadro globale di Kunming-Montreal in materia di biodiversità. Progetto di decisione presentato dal presidente, CBD/COP/DEC/15/4, 19 dicembre 2022.
(10)Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite – 17 obiettivi per trasformare il nostro mondo.
(11)Risoluzione 73/284 del 1º marzo 2019 sul decennio delle Nazioni Unite per il ripristino degli ecosistemi (2021-2030).
(12)Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2021 sulla "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030: riportare la natura nella nostra vita" (2020/2273(INI)).
(13)Conclusioni del Consiglio, "Biodiversità - Perché non possiamo più indugiare" (12210/20).
(14)Documento di lavoro dei servizi della Commissione Criteria and guidance for protected areas designations (SWD(2022) 23 final).
(15)Disponibile su Circabc (europa.eu) [riferimento da completare]
(16)Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo "Lo stato della natura nell'Unione europea. Relazione sullo stato e sulle tendenze delle specie e dei tipi di habitat protetti dalle direttive Uccelli e Habitat nel periodo 2013-2018", (COM(2020) 635 final).
(17) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva - Bruxelles, 18.2.2021 COM(2021) 66 final.
(18)https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/documents/EA/seea_ea_white_cover_final.pdf.
(19)IPCC (2022), Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (a cura di), Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty, https://www.ipcc.ch/sr15/.
(20)Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability (ipcc.ch).
(21)IPBES (2019), E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo (a cura di), Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES Secretariat, Bonn, Germania, 1148 pagg., https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673.
(22)Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(23)Le soluzioni basate sulla natura sono ispirate alla natura e da essa supportate, sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse. Pertanto le soluzioni basate sulla natura devono favorire la biodiversità e sostenere la fornitura di una serie di servizi ecosistemici.
(24)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici", (COM(2021) 82 final).
(25)Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione, (COM(2021) 554 final).
(26)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari", (COM(2022) 133 final).
(27)Conferenza sul futuro dell'Europa, Report on the Final Outcome, maggio 2022, Proposta 2 (1, 4, 5) pag. 44, Proposta 6 (6) pag. 48.
(28)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia dell'UE per il suolo 2030 - Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima", (COM(2021) 699 final).
(29)Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(30)Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
(31)DG Ambiente 2017, Reporting under Article 17 of the Habitats Directive: Explanatory notes and guidelines for the period 2013-2018 e DG Ambiente 2013, Interpretation manual of European Union habitats Eur 28.
(32)Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(33)La convenzione per la protezione dell'ambiente marino nell'Atlantico nordorientale del 1992 (convenzione OSPAR), la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino nella zona del Mar Baltico del 1992 (convenzione di Helsinki, HELCOM), la convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo del 1995 (convenzione di Barcellona, UNEP-MAP) e la convenzione per la protezione del Mar Nero del 1992 (convenzione di Bucarest).
(34)Vysna, V., Maes, J., Petersen, J.E., La Notte, A., Vallecillo, S., Aizpurua, N., Ivits, E., Teller, A., Accounting for ecosystems and their services in the European Union (INCA). Relazione finale della fase II del progetto INCA che mira a sviluppare un progetto pilota per un sistema integrato di contabilità degli ecosistemi per l'UE. Relazione statistica. Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2021.
(35)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. "L'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori" (COM(2018) 395 final).
(36)Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Progressi nell'attuazione dell'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori", (COM(2021) 261 final).
(37)Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2021 sulla "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030: Riportare la natura nella nostra vita" (2020/2273(INI)), disponibile all'indirizzo https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0277_IT.pdf.
(38)Conclusioni del Consiglio del 17 dicembre 2020 sulla relazione speciale n. 15/2020 della Corte dei conti europea dal titolo "La protezione degli impollinatori selvatici nell'UE: le iniziative della Commissione non hanno dato i frutti sperati" (14168/20).
(39)Relazione speciale n. 15/2020, https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_15/SR_Pollinators_it.pdf.
(40)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. "Revisione dell'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori. Un nuovo patto per gli impollinatori" (COM/2023/35 final).
(41)European Redlist - Ambiente - Commissione europea (europa.eu).
(42)Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).
(43)Se un agricoltore si impegna a destinare almeno il 7 % del suo seminativo a superfici o elementi non produttivi, compresi i terreni a riposo, nel quadro di un regime ecologico rafforzato o se vi è una percentuale minima pari ad almeno il 7 % dei seminativi a livello di azienda agricola che include anche colture intercalari o colture azotofissatrici coltivate senza prodotti fitosanitari.
(44)La riumidificazione è il processo di trasformazione di un suolo drenato in terreno umido. Capitolo 1 in IPCC (2014), Hiraishi, T., Krug, T., Tanabe, K., Srivastava, N., Baasansuren, J., Fukuda, M. e Troxler, T.G. (a cura di), 2013 Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands.
(45)Il termine "suolo organico" è definito nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra (Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. e Tanabe K. (a cura di), 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Programme).
(46)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030", (COM(2021) 572 final).
(47)Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).
(48)Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.
(49)Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
(50)Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).▌
(51)Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(52)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulle missioni europee, (COM(2021) 609 final).
(53)Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
(54)Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
(55)Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).
(56)Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).
(57)Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 53).
(58)Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1).
(59)Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1).
(60)Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).
(61)Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).
(62)Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).
(63)Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).
(64)Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).
(65)Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).
(66)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Cicli del carbonio sostenibili", (COM(2021) 800 final).
(67)Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).
(68)[Aggiungere il riferimento alla versione pubblicata dell'8° EAP].
(69)Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(70)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(71)Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154, del 21.6.2003, pag. 1).
(72)Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69).
(73)Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, (COM(2022) 222 final).
(74)EUNIS marine habitat classification 2022,Agenzia europea dell'ambiente.


Adesione allo spazio Schengen
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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 luglio 2023 sull'adesione allo spazio Schengen (2023/2668(RSP))
P9_TA(2023)0278B9-0309/2023

Il Parlamento europeo,

–  viste la petizione n. 0004/2023 e la petizione n. 1033/2015 e la relativa discussione in sede di commissione per le petizioni del 22 marzo 2023,

–  visto il protocollo n. 19 del trattato sull'Unione europea (TUE) e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea (11997D/PRO/02),

–  visto l'articolo 67, paragrafi 1 e 2, TFUE, in virtù del quale l'Unione deve costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia che "garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne",

–  visto l'articolo 2 TUE, il quale enuncia che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze,

–  visti l'articolo 20 e l'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, in virtù dei quali ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,

–  visto l'articolo 18 TFUE, che afferma che "è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità",

–  visti l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 13, paragrafi 1 e 2, TUE relativi all'obbligo delle istituzioni dell'UE di attuare tra loro una leale cooperazione,

–  visto l'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto del 21 giugno 2005 relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea(1),

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), compreso l'articolo 45, in virtù del quale ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,

–  vista la sua posizione dell'8 giugno 2011 sul progetto di decisione del Consiglio sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania(2),

–  viste le conclusioni del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 9 e 10 giugno 2011, del 22 e 23 settembre 2011, del 25 e 26 ottobre 2012, del 7 e 8 marzo 2013, del 5 e 6 dicembre 2013 e dell'8 e 9 dicembre 2022,

–  vista la decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativa all'attuazione di talune disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania(3),

–  vista la decisione (UE) 2018/934 del Consiglio, del 25 giugno 2018, relativa all'attuazione delle rimanenti disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania(4),

–  viste la comunicazione della Commissione, del 24 maggio 2022, dal titolo "Relazione sullo stato di Schengen 2022" (COM(2022)0301) e la comunicazione della Commissione del 16 maggio 2023 dal titolo "Relazione sullo stato di Schengen 2023" (COM(2023)0274), in cui si chiede di "completare lo spazio Schengen con una decisione del Consiglio, da adottare entro la fine del 2023, sulla piena applicazione dell'acquis di Schengen alla Bulgaria e alla Romania",

–  vista la comunicazione della Commissione del 16 novembre 2022 dal titolo "Rafforzare Schengen con la piena partecipazione della Bulgaria, della Romania e della Croazia allo spazio senza controlli alle frontiere interne" (COM(2022)0636), compresa la relazione sulla missione di accertamento dei fatti su base volontaria in Romania e Bulgaria sull'applicazione dell'acquis di Schengen e sui suoi sviluppi dal 2011(5), pubblicata unitamente alla comunicazione,

–  visto il regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013(6),

–  vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2018 sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in Bulgaria e Romania: abolizione dei controlli alle frontiere interne terrestri, marittime e aeree(7),

–  viste le sue risoluzioni del 13 ottobre 2011 e del 18 ottobre 2022 sull'adesione della Bulgaria e della Romania allo spazio Schengen(8),

–  vista la relazione del 23 novembre 2022 della missione complementare di accertamento dei fatti su base volontaria in Romania e Bulgaria sull'applicazione dell'acquis di Schengen e sui suoi sviluppi dal 2011, inviata al Parlamento europeo nel dicembre 2022

–  vista la dichiarazione del 9 dicembre 2022 sulla posizione dell'Austria, diffusa dal ministero federale per gli Affari europei e internazionali della Repubblica d'Austria,

–  visto l'articolo 227, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che lo spazio Schengen è uno dei pilastri del progetto europeo ed è essenziale nel quadro della cittadinanza europea e concepito per essere il fondamento dell'Unione europea e del mercato unico nel suo insieme; che lo spazio Schengen è il risultato più emblematico dell'integrazione europea e rappresenta una manifestazione tangibile dello stile di vita europeo, guida l'economia e unisce gli europei oltre le frontiere interne;

B.  considerando che per più di un decennio la Romania e la Bulgaria non hanno goduto di tutti i vantaggi dello spazio Schengen a causa del fatto che non sono ancora membri a pieno titolo, pur avendo adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dall'acquis di Schengen;

C.  considerando che ogni giorno circa 3,5 milioni di persone attraversano le frontiere interne per motivi di lavoro, studio o visita a famiglie e amici, e quasi 1,7 milioni di persone risiedono in un paese Schengen mentre lavorano in un altro; che, secondo le stime, gli europei effettuano ogni anno 1,25 miliardi di viaggi all'interno dello spazio Schengen, il che apporta notevoli vantaggi anche al settore del turismo e della cultura(9);

D.  considerando che la mancata adesione della Romania e della Bulgaria a Schengen rappresenta un importante onere sociale ed economico per le imprese e i cittadini dei due paesi; che la Romania ha una popolazione di oltre 19 milioni e la Bulgaria ha una popolazione di quasi 7 milioni, a cui vanno aggiunti i membri delle rispettive diaspore, che sono cittadini dell'UE che vivono in altri Stati membri e si fanno regolarmente carico di tale onere;

E.  considerando che tutti i cittadini della Bulgaria e della Romania sono vittime di discriminazione in quanto devono affrontare ritardi, oneri burocratici eccessivi e costi aggiuntivi quando viaggiano o svolgono affari all'estero, rispetto ai loro omologhi dei paesi Schengen; che il veto all'adesione della Romania e della Bulgaria allo spazio Schengen può suscitare sentimenti antieuropei in tali paesi, portando così a un calo della fiducia nel progetto dell'UE e nelle sue istituzioni; sottolinea che i controlli d'identità aumentano i costi commerciali per le merci dallo 0,4 % allo 0,9 % circa del valore degli scambi a ogni frontiera Schengen, mentre costi ancora più elevati si applicano agli scambi di servizi; sottolinea che i costi commerciali per l'intero spazio Schengen ammontano a 6,5-13 miliardi di EUR all'anno;

F.  considerando che nella riunione dell'8 dicembre 2022 il Consiglio non ha sostenuto la decisione sulla piena applicazione dell'acquis di Schengen in Romania e Bulgaria, nonostante la valutazione positiva della Commissione, che ha sottolineato che la Romania e la Bulgaria continuano a soddisfare tutti i criteri per la piena adesione allo spazio Schengen;

G.  considerando che gli argomenti utilizzati nella motivazione ufficiale dell'Austria per il voto pubblicata il 9 dicembre 2022(10) non riguardano le condizioni stabilite per l'adesione della Romania allo spazio Schengen, come indicato all'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto del 2005 relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea;

H.  considerando che la Romania e la Bulgaria hanno completato con successo il processo di valutazione Schengen a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto del 2005 relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea; che lo stato della preparazione di questi due paesi per attuare tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen è stato confermato dagli esperti del gruppo di lavoro "Valutazione di Schengen" (SCH-EVAL) e dal Consiglio nelle sue conclusioni del 9 e 10 giugno 2011; che l'8 luglio 2011 il Consiglio ha stabilito che entrambi i paesi soddisfacevano le condizioni necessarie per l'applicazione dell'acquis di Schengen in tutti i settori; che la piena partecipazione allo spazio Schengen, una volta verificate e soddisfatte tutte le condizioni concordate, non è una questione di privilegio ma piuttosto un diritto basato sulla legge in conformità dei trattati dell'UE;

I.  considerando che le missioni di accertamento dei fatti volontarie dell'ottobre e del novembre 2022 hanno rivelato che la Bulgaria e la Romania hanno costantemente e completamente attuato l'acquis e gli strumenti di Schengen fin dal 2011 e pertanto danno un contributo prezioso al corretto funzionamento dello spazio Schengen;

J.  considerando che l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (FRONTEX) ha chiaramente affermato, sulla base di dati statistici, che la Romania e la Bulgaria non rappresentano una rotta migratoria verso il resto dello spazio Schengen; considerando che tutti gli Stati membri appartenenti allo spazio Schengen sono tenuti a rispettare l'acquis di Schengen, anche per quanto riguarda i diritti fondamentali, conformemente all'articolo 4 del codice frontiere Schengen(11);

K.  considerando che, secondo la Commissione, la Romania ha gestito in modo efficiente, nel rispetto delle norme Schengen, gli oltre 4,5 milioni di rifugiati ucraini(12) giunti nel paese dall'inizio della guerra illegale di aggressione della Russia contro l'Ucraina;

L.  considerando che la Commissione e il Parlamento europeo hanno invitato il Consiglio ad adottare, senza ulteriori ritardi, tutte le decisioni necessarie affinché la Bulgaria e la Romania diventino membri a pieno titolo dello spazio Schengen;

M.  considerando che anche l'ambiente, così come la salute dei conducenti, dei lavoratori doganali e delle persone che vivono nelle zone di valico, sono a rischio a causa dell'aumento dell'inquinamento causato dalle migliaia di veicoli che ogni giorno sostano in coda per ore o addirittura giorni in attesa di attraversare il confine tra Ungheria e Romania, Romania e Bulgaria e Bulgaria e Grecia; che le informazioni basate su dati concreti(13) hanno evidenziato che ogni anno vengono emesse 46 000 tonnellate di CO2 a causa della mancata revoca dei controlli alle frontiere interne per la Romania e la Bulgaria;

N.  considerando che nel 2021 il tempo di attesa per i camion che attraversavano le frontiere tra i paesi Schengen era compreso tra i 10 e i 30 minuti, con molti attraversamenti che non segnalavano alcun ritardo, mentre per i paesi non Schengen i ritardi ai valichi possono durare da poche ore ad addirittura giorni(14); che nel 2022 alle frontiere occidentali della Romania le code di camion superavano i 25 km(15); che queste lunghe code alle dogane che durano per giorni hanno un effetto estremamente deleterio sulle condizioni di lavoro dei camionisti e sull'ambiente;

O.  considerando che sia la Romania sia la Bulgaria hanno registrato perdite finanziarie significative negli ultimi 11 anni, pur soddisfacendo tutti i criteri necessari per accedere allo spazio Schengen, senza beneficiare dei relativi diritti;

1.  ribadisce, in linea con la sua posizione da tempo assunta ed enunciata nelle sue precedenti risoluzioni sull'adesione della Romania e della Bulgaria allo spazio Schengen, il suo fermo sostegno all'allargamento dello spazio Schengen alla Romania e alla Bulgaria, sulla base del fatto che tali paesi hanno già dimostrato il rispetto da parte loro dei criteri necessari, l'effettivo adempimento agli obblighi Schengen e il contributo positivo che già apportano allo spazio Schengen;

2.  esprime profondo rammarico per l'esito delle deliberazioni del Consiglio dell'8 dicembre 2022, che hanno portato al diniego dell'adesione della Romania e della Bulgaria allo spazio Schengen, senza che sia stata fornita alcuna giustificazione giuridica relativa ai criteri di adesione; ritiene che tale risultato sia stato motivato da campagne politiche interne a livello nazionale anziché dagli effettivi criteri di adesione;

3.  rileva con grave preoccupazione che tale risultato ha fatto sentire i cittadini rumeni e bulgari discriminati e invita la Commissione a prendere in considerazione l'analisi di possibili violazioni del trattato sull'Unione europea; rileva inoltre che, mentre l'adesione della Croazia allo spazio Schengen è stata approvata, quella della Romania e della Bulgaria non è stata approvata; rileva con preoccupazione che il rifiuto di estendere lo spazio Schengen alla Romania e alla Bulgaria ha avuto un effetto devastante sul sostegno pubblico all'UE;

4.  esorta il Consiglio ad adempiere ai suoi obblighi di leale cooperazione ai sensi dell'articolo 13 TUE nelle sue relazioni con la Commissione e il Parlamento europeo ed esprime la sua buona fede ad agire in merito all'adesione della Romania e della Bulgaria allo spazio Schengen; ritiene che il rifiuto di accettare la Romania e la Bulgaria nello spazio Schengen comporti una violazione della Carta in relazione al diritto alla dignità umana (articolo 1), alla libertà e alla sicurezza (articolo 6), all'uguaglianza davanti alla legge (articolo 20), alla tutela dell'ambiente (articolo 37) e alla libertà di circolazione (articolo 45);

5.  chiede al Consiglio di rispettare l'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto del 2005 relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea e di votare, senza ulteriori ritardi e non oltre la fine del 2023, a favore dell'adesione dei due paesi e della piena applicazione ad essi dell'acquis di Schengen esclusivamente sulla base del rispetto dei criteri di Schengen;

6.  chiede al Consiglio di prendere atto del fatto che i danni collaterali e irreparabili, come quello prodotto dall'aumento delle emissioni di CO2 generate ogni anno dai milioni di veicoli in attesa per ore ai controlli di frontiera, sono in netto contrasto con gli obiettivi di neutralità climatica dell'Unione;

7.  si rammarica e sottolinea con profonda preoccupazione che la decisione sfavorevole sull'adesione a Schengen di Romania e Bulgaria è strumentalizzata dalla propaganda anti-UE, compresa la propaganda russa, a scapito degli obiettivi di politica estera dell'UE; sottolinea che tale decisione, pur non essendo basata su criteri giuridicamente validi e applicabili, compromette la capacità dell'UE di promuovere i propri valori e il buon governo nei paesi terzi, compresi i paesi candidati all'adesione;

8.  invita la Commissione a stimare le perdite finanziarie, i mancati guadagni e i danni ambientali subiti dalla Romania e dalla Bulgaria, nonché dall'Unione nel suo complesso, dal 2011 a causa del fatto che la Romania e la Bulgaria non sono membri di Schengen; ritiene che la Commissione dovrebbe analizzare i possibili meccanismi di risarcimento delle perdite finanziarie subite dalla Bulgaria e dalla Romania a causa del diniego ingiustificato e negativo dell'adesione allo spazio Schengen, tenendo conto delle perdite finanziarie subite a partire dal giugno 2011;

9.  sottolinea che l'adesione della Romania e della Bulgaria allo spazio Schengen è essenziale in quanto uno spazio Schengen allargato senza controlli alle frontiere interne rafforzerà l'UE;

10.  chiede a tutti gli Stati membri di adempiere al loro obbligo di leale cooperazione con la Romania e la Bulgaria in merito all'adesione di questi due Stati membri allo spazio Schengen, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, TUE; rileva che nessuno Stato membro dovrebbe violare arbitrariamente i diritti di altri Stati membri, compresa la loro legittima adesione allo spazio Schengen una volta soddisfatti i relativi criteri;

11.  esorta la Commissione ad analizzare tutte le possibili procedure per difendere il diritto alla libera circolazione dei cittadini rumeni e bulgari;

12.  sottolinea la necessità di analizzare le azioni attuali e potenziali future dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea;

13.  invita la presidenza spagnola del Consiglio ad attribuire un'elevata priorità a tale tema e a programmare una votazione in materia nel 2023; invita il Consiglio ad adottare misure volte a evitare l'abuso del potere di veto;

14.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.
(2) GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 160.
(3) GU L 269 del 19.10.2017, pag. 39.
(4) GU L 165 del 2.7.2018, pag. 37.
(5) https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files/2022-11/Bulgaria%20and%20Romania%20fact-finding%20mission%20report_en.pdf
(6) GU C 160 del 15.6.2022, pag. 1.
(7) GU L 388 del 13.11.2020, pag. 18.
(8) GU C 94 E del 3.4.2013, pag. 13 e GU C 149 del 28.4.2023, pag. 11.
(9) GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 158.
(10) Documento ufficiale emesso dal ministero federale austriaco per gli Affari europei e internazionali il 9 dicembre 2022 e presentato come allegato 2 alla petizione 0004/2023 sull'adesione della Romania allo spazio Schengen.
(11) Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).
(12) Polizia di frontiera rumena, https://www.cotidianul.ro/cati-ucraineni-au-intrat-in-tara-noastra/ https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/i-traficul-la-frontiera-in-data-de-13-iunie-2023-33710.html.
(13) Comunicazione della Commissione del 16 maggio 2023 dal titolo "Relazione sullo stato di Schengen 2023" (COM(2023)0274).
(14) https://www.euronews.com/my-europe/2021/03/26/a-decade-after-talks-began-is-romania-any-closer-to-joining-schengen.
(15) Comunicato stampa dell'Unione nazionale degli autotrasportatori rumeni, disponibile all'indirizzo https://www.untrr.ro/en/press-release-untrr-requests-priority-for-romania-s-entry-into-the-schengen-area-and-the-right-of-free-movement-in-the-eu-for-romanian-road-carriers-and-passengers-without-blockages-for-trucks-and-coaches-at-the-eu-borders.html.


Situazione in Libano
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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 luglio 2023 sulla situazione in Libano (2023/2742(RSP))
P9_TA(2023)0279RC-B9-0323/2023

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sul Libano, in particolare quella del 16 settembre 2021 sulla situazione in Libano(1),

–  viste le precedenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare le risoluzioni 1559 (2004), 1701 (2006), 2539 (2020), 2591 (2021) e 2650 (2022),

–  visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra(2),

–  vista la decisione 2007/860/CE del Consiglio, del 10 dicembre 2007, relativa alla concessione di un'assistenza macrofinanziaria al Libano(3),

–  visto il comunicato stampa della sua delegazione per le relazioni con i paesi del Mashreq, in visita ufficiale in Libano dal 19 al 23 giugno 2023,

–  visti gli impegni concordati nel quadro delle priorità del partenariato UE-Libano nel novembre 2016, della conferenza CEDRE (Conférence économique pour le développement, par les réformes et avec les entreprises) del 6 aprile 2018, del quadro per la riforma, la ripresa e la ricostruzione del Libano (3RF) nel dicembre 2020 e delle riunioni del gruppo internazionale di sostegno per il Libano dell'11 dicembre 2019, del 23 settembre 2020 e del 19 maggio 2021,

–  vista la relazione definitiva della missione di osservazione elettorale dell'UE sulle elezioni parlamentari del 15 maggio 2022,

–  vista la decisione del Consiglio europeo, del 26 luglio 2022, di prorogare di un anno il quadro dell'UE per le sanzioni mirate,

–  vista la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) Josep Borrell, del 1º novembre 2022, sulla situazione politica in Libano e quella dell'8 aprile 2023 sull'escalation della violenza,

–  vista la dichiarazione rilasciata il 13 novembre 2022 dalla delegazione dell'Unione europea sull'attuale situazione in Libano,

–  vista la dichiarazione del 3 aprile 2023 del coordinatore speciale delle Nazioni Unite sulle elezioni comunali in Libano,

–  viste le dichiarazioni dell'Alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e del suo portavoce sulla situazione in Libano,

–  visti le quattro convenzioni di Ginevra del 1949 sullo status dei rifugiati e i relativi protocolli aggiuntivi, che il Libano ha ratificato,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

–  visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.  considerando che la situazione attuale in Libano è estremamente allarmante ed è fonte di profonda preoccupazione in ragione della crisi politica, economica, sociale, finanziaria e sanitaria, nonché dello stato di paralisi istituzionale; che l'inflazione dei prezzi dell'elettricità, del gas e dell'acqua ha raggiunto un picco di quasi il 600 % nel giugno 2022; che la maggior parte della popolazione libanese vive in condizioni di povertà e che le autorità non sono in grado di garantire il diritto di tutti a un tenore di vita adeguato, compreso il diritto all'alimentazione; che il deterioramento della situazione economica e l'aumento della povertà hanno causato difficoltà nell'accesso ai diritti fondamentali, quali l'assistenza sanitaria e gli alloggi, e un aumento dell'emigrazione;

B.  considerando che il Libano è un partner stretto e importante dell'Unione europea; che tale partenariato si basa su interessi comuni, legami storici e culturali di lunga data, un dialogo politico e sociale regolare e contatti interpersonali ad ampio spettro; che il Libano vanta una società civile dinamica e partiti politici con numerosi attivisti, leader di comunità, accademici, artisti e gruppi giovanili che si mobilitano e chiedono riforme urgenti;

C.  considerando che il 15 maggio 2022 si sono svolte in Libano le elezioni parlamentari, a seguito delle quali Hezbollah e i suoi alleati hanno perso la maggioranza in parlamento e Najib Mikati è stato nuovamente designato dalla maggioranza e da alcuni indipendenti per formare un nuovo governo, ma che non è riuscito a farlo a causa della situazione politica di stallo; che tale situazione è continuata fino a quando il mandato del presidente Michel Aoun è scaduto, facendo rimanere a capo del paese il governo provvisorio di Mikati;

D.  considerando che Hezbollah, Amal e i loro alleati hanno fatto ricorso a tattiche incostituzionali per impedire la conclusione del voto parlamentare, ad esempio abbandonando il parlamento dopo il primo turno o rendendo impossibile il raggiungimento dei quorum per bloccare l'elezione del candidato dell'opposizione; che il presidente del parlamento libanese Nabih Berri si rifiuta di tenere tornate elettorali aperte per eleggere un presidente, in violazione delle disposizioni della costituzione libanese; che ciò ha comportato il blocco di 10 mesi delle elezioni presidenziali in un momento in cui vi è urgente bisogno di un presidente per attuare le riforme necessarie, prevenire il collasso totale e ripristinare le istituzioni statali e il sistema democratico; che tale situazione di stallo politico è la conseguenza di una crisi politica, economica e sociale a più livelli che colpisce tutte le sfere dello Stato libanese;

E.  considerando che la decisione del Consiglio (PESC) 2021/1277 del 30 luglio 2021 ha istituito un quadro per sanzioni mirate nei confronti di persone e soggetti responsabili di aver compromesso la democrazia o lo Stato di diritto in Libano;

F.  considerando che le elezioni comunali previste per il 31 maggio 2023 in Libano sono state rinviate per il secondo anno consecutivo; che il ministro libanese dell'interno, Bassam Mawlawi, ha garantito che il paese era pronto a tenere elezioni comunali; che il coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il Libano sostiene pienamente tali elezioni e le considera importanti per rispettare i calendari costituzionali e le pratiche democratiche del Libano, in un momento in cui il paese è già alle prese con una carica presidenziale vacante e una diffusa paralisi istituzionale; che il parlamento libanese, con i voti di Hezbollah, Amal, il Movimento patriottico libero e i gruppi politici degli alleati, ha deciso di rinviare le elezioni comunali del paese per un massimo di un anno fino al 31 maggio 2024, in un contesto di mancanza di finanziamenti; che tale rinvio potrebbe intensificare ulteriormente l'attuale paralisi istituzionale e la mancanza di fiducia del popolo libanese nella democrazia;

G.  considerando che le difficoltà economiche, le politiche di austerità e la diffusa corruzione hanno scatenato diverse ondate di proteste negli ultimi anni, la più grande delle quali ha avuto luogo intorno all'anniversario della rivoluzione del 17 ottobre, iniziata nel 2019; che le proteste e i disordini sociali sono ancora frequenti per tali motivi e continuano a interessare tutto il paese;

H.  considerando che l'esplosione al porto di Beirut del 4 agosto 2020, che è ancora la più grande esplosione non nucleare al mondo, ha provocato oltre 220 morti, tra cui oltre 20 cittadini dell'UE, 7 000 feriti e 300 000 sfollati e ha distrutto o danneggiato 74 000 abitazioni;

I.  considerando che, tre anni dopo l'esplosione del porto di Beirut, l'indagine nazionale sulle cause che l'hanno provocata è stata attivamente ostacolata, in gran parte a causa dell'abuso di potere esercitato da attori politici, tra cui Hezbollah, i suoi alleati, il ministro della Giustizia e il procuratore generale; che la corruzione, la cattiva gestione e la negligenza di lunga data nonché la struttura di gestione del porto hanno permesso lo stoccaggio sconsiderato di un composto altamente esplosivo (nitrato di ammonio) nel porto per quasi sei anni, nonostante gli avvertimenti dei funzionari locali; che il 4 agosto 2021 è avvenuta una protesta di massa nelle strade di Beirut in cui i manifestanti chiedevano l'accertamento delle responsabilità per l'esplosione nel porto; che un'altra massiccia protesta tenutasi il 14 ottobre 2021 da Hezbollah e Amal contro il giudice Bitar a capo dell'inchiesta si è trasformata in un attacco organizzato da Hezbollah e Amal contro il distretto di Ain El Remmeneh e il Partito delle forze libanesi, che sostiene l'indagine sull'esplosione nel porto di Beirut;

J.  considerando che il 2 luglio 2021 il giudice Tarek Bitar ha chiesto al parlamento libanese di revocare l'immunità di tre deputati affinché potessero essere accusati di delitto di negligenza e omicidio con dolo eventuale in relazione all'esplosione al porto, in ragione della loro responsabilità ministeriale durante il periodo di deposito del materiale pericoloso; che due degli ex ministri accusati sono nel frattempo stati rieletti e siedono attualmente in parlamento; che, a giugno del 2023, la maggioranza del parlamento libanese non ha revocato la loro immunità;

K.  considerando che Human Rights Watch, Amnesty International, Legal Action Worldwide, Legal Agenda e la Commissione internazionale dei giuristi hanno documentato una serie di carenze procedurali e sistemiche nelle indagini nazionali che rendono impossibile garantire in modo credibile la giustizia, tra cui una flagrante ingerenza politica, l'immunità per i funzionari politici di alto livello e il mancato rispetto di un processo equo e delle norme in materia di giusto processo; che, in tali circostanze, s'impone ancor di più l'istituzione di una missione conoscitiva internazionale autorizzata dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite; che oltre 162 organizzazioni libanesi e internazionali per i diritti, nonché le famiglie dei sopravvissuti e delle vittime hanno esortato i membri del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite a presentare una risoluzione in tal senso;

L.  considerando che il colonnello Joseph Skaf, informatore ed ex direttore del dipartimento antidroga del porto, che nel 2014 aveva messo in guardia la gerarchia contro il pericolo di immagazzinare tali sostanze chimiche, è stato assassinato nel 2017; che nel dicembre 2020 Joe Bejjany, che ha fotografato il pericoloso hangar prima e dopo l'esplosione, è stato assassinato e che il suo telefono è stato rubato; che l'attivista ed editore Lokman Slim è stato assassinato nel febbraio 2021, 10 giorni dopo aver accusato Hezbollah di fornire nitrato di ammonio al regime di Bashar al-Assad;

M.  considerando che dal 22 settembre 2021 sono state intentate 21 cause contro il giudice Tarek Bitar, incaricato dell'inchiesta sull'esplosione, e altri giudici partecipanti alle indagini sul caso, promosse principalmente da politici di Hezbollah e dai loro alleati, dal procuratore generale e dal ministro della Giustizia; che le indagini nazionali sull'esplosione sono state sospese dal 23 dicembre 2021 al gennaio 2023, dopo che due politici accusati nel caso hanno presentato un'altra denuncia contro il giudice Bitar, nonché contro il più alto organo giurisdizionale libanese, il Consiglio superiore della magistratura, che in precedenza aveva esaminato e respinto la loro precedente richiesta di destituire il giudice Bitar dalle sue funzioni; che l'Assemblea generale della Corte di cassazione libanese, attualmente competente, non è in grado di pronunciarsi su tali casi in quanto attualmente non ha il quorum poiché uno dei suoi membri è andato in pensione alla fine del 2021 e la causa non può riprendere fino a quando non saranno effettuate nuove nomine giudiziarie; che il ministro delle Finanze provvisorio Youssef Khalil si è rifiutato di firmare il decreto sulle nomine giudiziarie, il che ha costretto il giudice Bitar a sospendere nuovamente le indagini;

N.  considerando che la presenza di oltre un milione e mezzo di siriani in Libano, oltre a circa 15 800 profughi etiopi, iracheni, sudanesi e di altra origine registrati presso l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), nonché circa 207 700 profughi palestinesi, ha un impatto sull'economia libanese e ha contribuito alla sua crisi multidimensionale; che i profughi palestinesi in Libano si trovano tutt'oggi ad affrontare notevoli sfide e restrizioni e che la maggior parte di essi vive in condizioni di povertà e dipende dall'assistenza dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) quale principale fonte di sostentamento;

O.  considerando che, a seguito della primavera araba e della rivolta popolare in Siria nel 2011, il regime di Assad ha lanciato una campagna di brutale repressione nei confronti della propria popolazione, uccidendo oltre mezzo milione di persone e provocando lo sfollamento di quasi la metà della sua popolazione totale, con sei milioni di rifugiati e sette milioni di sfollati interni; che Hezbollah ha assistito e sostenuto il regime di Assad nella guerra siriana, in particolare dispiegando forze sul campo e aiutando il personale del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica nell'organizzazione e nella formazione delle milizie siriane; che l'ala militare di Hezbollah figura nell'elenco dell'UE delle organizzazioni terroristiche messe al bando;

P.  considerando che, secondo le relazioni di Human Rights Watch, diversi rifugiati sono stati detenuti e deportati al confine tra Siria e Libano e consegnati alle autorità siriane;

Q.  considerando che l'11 ottobre 2022 Israele e il Libano hanno compiuto una svolta storica, raggiungendo un accordo sulla creazione di una frontiera marittima permanente tra loro che può contribuire alla stabilità e alla prosperità dei due vicini, nonché a quella dell'intera regione;

R.  considerando che il 31 agosto 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2650 (2022), che ha prorogato il mandato della Forza Interinale delle Nazioni Unite nel Libano (UNIFIL) fino al 31 agosto 2023; che è necessario che le forze armate libanesi siano dispiegate nel Libano meridionale e tutte le parti rispettino la cessazione delle ostilità, prevengano le violazioni della linea blu e garantiscano la libertà di circolazione e di accesso alla linea blu dell'UNIFIL;

S.  considerando che su Riad Salameh, governatore della Banca centrale libanese dal 1993, pende un mandato d'arresto internazionale emesso nel maggio 2023 su richiesta della Francia e della Germania con l'accusa di riciclaggio di denaro, frode, falsificazione, appropriazione indebita e partecipazione a un'associazione a delinquere; che il 28 marzo 2022 Eurojust ha confermato che le autorità francesi, tedesche e lussemburghesi avevano sequestrato proprietà e congelato beni di Salameh per un valore di 120 milioni di EUR; che Salameh nega gli illeciti e si rifiuta di dimettersi; che il mandato di Salameh scade nel luglio 2023;

T.  che il procuratore generale di Monaco sta conducendo un'indagine sul riciclaggio di denaro nei confronti del primo ministro Mikati, che figura anche nei Pandora Papers;

1.  ritiene che l'attuale situazione del Libano sia causata da politici di tutta la classe dirigente e da parti armate illegalmente, che intralciano il processo democratico e costituzionale, e ne chiede il disarmo; invita l'élite politica libanese ad assumersi la propria parte di responsabilità per l'attuale situazione nel paese;

2.  esorta il parlamento libanese a eleggere un presidente nel più breve tempo possibile in modo da iniziare ad affrontare la crisi politica, economica, sociale, finanziaria e sanitaria, nonché lo stato di paralisi istituzionale; lo esorta nella sua totalità a decidere finalmente di accogliere e difendere le rivendicazioni del popolo libanese; esprime profonda preoccupazione per gli ostacoli all'attuazione delle riforme necessarie e invita la leadership libanese a dare precedenza agli interessi nazionali; deplora che il parlamento libanese non abbia ancora eletto un presidente dopo 12 tornate elettorali presidenziali inconcludenti;

3.  deplora che le elezioni comunali previste per maggio 2022 siano state rinviate per la seconda volta in due anni, il che ha portato a un'ulteriore situazione di stallo politico e a un aumento delle disfunzioni delle istituzioni statali; esorta il ministero dell'Interno e i comuni a impegnarsi a tenere le elezioni comunali entro i prossimi sei mesi e quindi a provvedere ai preparativi; invita le autorità libanesi a chiedere che il VP/AR invii una missione di osservazione elettorale o, in alternativa, una missione di esperti elettorali, diversi mesi prima delle elezioni comunali; esorta la Commissione e gli Stati membri a prestare tutta l'assistenza tecnica e finanziaria necessaria per consentire lo svolgimento puntuale delle elezioni nelle migliori condizioni possibili e a impegnarsi per garantire l'equità e la trasparenza dell'intero processo e insiste sul fatto che spetta al governo accantonare il bilancio necessario per lo svolgimento delle elezioni comunali;

4.  chiede l'istituzione di una task force umanitaria internazionale sotto l'egida delle Nazioni Unite al fine di sostenere l'attuazione dell'assistenza umanitaria e di controllare l'uso dei fondi;

5.  invita l'UE a offrire al Libano la presenza di una missione globale di consulenza amministrativa dell'UE al fine di far fronte all'urgente necessità di contrastare l'accelerazione della crisi della pubblica amministrazione e dei servizi di base mettendo a disposizione un piano d'azione e il necessario sostegno; elogia il ruolo dei lavoratori essenziali del settore pubblico che, pur avendo subito negli ultimi anni tagli salariali di oltre la metà a causa delle misure di austerità, hanno continuato a fornire servizi essenziali alla popolazione in settori quali la sanità, l'istruzione e l'assistenza;

6.  esorta il governo libanese ad attuare rapidamente le riforme essenziali sul piano della governance, economico e finanziario che garantiranno la ripresa politica ed economica, in particolare una regolamentazione credibile dei settori economici chiave come quello dell'energia elettrica; apprezza l'adozione di modifiche alla legge libanese sul segreto bancario quale passo fondamentale verso lo sblocco dell'assistenza macrofinanziaria internazionale, in particolare da parte del Fondo monetario internazionale; invita il paese a continuare ad attuare le riforme, anche nel settore giudiziario, per garantire l'indipendenza e prevenire le ingerenze politiche e l'impunità istituzionalizzata nel sistema giudiziario; ricorda l'urgente necessità di contenere l'enorme potere del tribunale militare e di limitare le sue competenze in modo che possa occuparsi solo di processi per crimini militari commessi dall'esercito e mai di processi riguardanti civili; ricorda che l'UE, la Banca mondiale e le Nazioni Unite hanno chiesto l'istituzione di un sistema giudiziario indipendente e trasparente, nonché l'adozione di una legge moderna in materia di appalti pubblici e di una strategia anticorruzione;

7.  invita il Consiglio ad applicare sanzioni mirate all'interno del quadro adottato dal Consiglio il 30 luglio 2021 nei confronti di tutti coloro che violano il processo democratico ed elettorale nelle istituzioni libanesi, di coloro che sono coinvolti in gravi illeciti finanziari e di coloro che ostacolano le indagini sulla corruzione o le indagini nazionali sull'esplosione del porto di Beirut o una prossima missione conoscitiva internazionale, e a sequestrare i loro beni nell'UE; constata che il quadro del Consiglio giungerà a scadenza il 30 luglio 2023; invita il Consiglio ad agire immediatamente per prorogarlo e ad adoperarsi per il suo rinnovo;

8.  rammenta che un'indagine trasparente, indipendente, neutrale ed efficace sull'esplosione avvenuta nel porto di Beirut è una priorità e deve essere garantita; esorta le autorità libanesi a rispettare le procedure giudiziarie e l'indipendenza del potere giudiziario e a sostenere ogni sforzo inteso a permettere che i responsabili delle decisioni che hanno causato l'esplosione al porto di Beirut siano oggetto di indagini adeguate e siano chiamati a rispondere; chiede una missione internazionale indipendente di accertamento dei fatti in Libano per indagare sull'esplosione avvenuta a Beirut nel quadro delle Nazioni Unite; insiste sul fatto che i responsabili diretti o indiretti devono essere chiamati a rispondere delle vittime e dei danni arrecati ai cittadini libanesi; insiste sul fatto che il porto di Beirut è un'infrastruttura fondamentale per il Libano e che deve essere ricostruito; esorta le autorità a cooperare pienamente con il giudice Bitar, che sta conducendo le indagini sull'esplosione al porto;

9.  incoraggia gli Stati membri dell'UE ad aiutare le famiglie delle vittime dell'esplosione del porto di Beirut a vagliare le possibilità per proporre azioni legali dinanzi ai tribunali nazionali stranieri nonché a esaminare la possibilità di perseguire i politici accusati di atrocità soggette alla giurisdizione universale; invita il Consiglio dei diritti umani a adottare una risoluzione che istituisca e invii una missione conoscitiva indipendente e imparziale al fine di determinare i fatti e le circostanze dell'esplosione di Beirut, comprese le cause profonde, stabilire la colpevolezza dello Stato e dei singoli e promuovere la giustizia e il risarcimento per le vittime;

10.  condanna fermamente la cultura dell'impunità che ha preso piede in Libano; esprime preoccupazione per i tentativi di intimidire i membri indipendenti della società civile con vari mezzi; osserva che le vittime e le famiglie non possono più aspettare che sia fatta giustizia; chiede di porre fine immediatamente alla cultura dell'impunità che prevale all'interno delle istituzioni libanesi ed esorta le autorità a eliminare tutti gli ostacoli alle indagini giudiziarie in corso, in particolare per i casi di corruzione;

11.  sottolinea la necessità di promuovere soluzioni sostenibili per affrontare l'insicurezza alimentare e le crisi energetiche e la necessità di fornire un sostegno umanitario diretto, in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura; chiede che il sostegno umanitario dell'UE sia abbinato a un sostegno agli agricoltori e ai lavoratori agricoli e ad altre forme di sostegno alla produzione alimentare locale, così come a investimenti nelle infrastrutture per la produzione di energia rinnovabile nel paese;

12.  esprime preoccupazione per i numerosi casi di cattiva gestione e frode relativi a progetti finanziati dall'UE a causa della mancanza di trasparenza e controllo e dell'inadeguatezza dei criteri di selezione e di gara e della tenuta dei registri; invita la Commissione e la Procura europea (EPPO) a esaminare il caso del presunto uso improprio dei fondi dell'UE per gli impianti di gestione dei rifiuti; sottolinea che l'UE dovrebbe mantenere il controllo dei progetti ed erogare i finanziamenti a rate a seguito di verifiche indipendenti per ciascuna fase dei progetti in questione, al fine di controbilanciare l'elevato rischio di corruzione in Libano; invita l'UE e i suoi partner a pubblicare tutti i documenti pertinenti che consentano un controllo indipendente da parte della società civile; sottolinea che tali norme e migliori pratiche dovrebbero essere condivise tra tutti i donatori internazionali impegnati ad aiutare il Libano, come nel caso del sostegno dell'UE per la gestione dei rifiuti solidi in Libano; ribadisce il suo invito alla Commissione a rafforzare l'obbligo di rendicontazione e il monitoraggio dei progetti finanziati dall'UE in Libano; sottolinea che i fondi dell’UE non dovrebbero raggiungere Hezbollah;

13.  sottolinea che non sono soddisfatte le condizioni per il rimpatrio volontario e dignitoso dei rifugiati nelle zone a rischio di conflitto in Siria; ricorda la vulnerabilità della popolazione dei rifugiati in Libano e sottolinea la necessità di fornire finanziamenti adeguati, prevedibili e a più livelli alle agenzie che lavorano con i rifugiati, al fine di garantire la piena fornitura di servizi essenziali alle comunità di rifugiati nel paese; invita la Commissione ad adoperarsi per migliorare la situazione umanitaria in Siria al fine di affrontare le cause profonde della crisi dei rifugiati; sottolinea che, secondo i criteri internazionali, il rimpatrio dei rifugiati dovrebbe essere volontario, dignitoso e sicuro; chiede che gli aiuti umanitari continuino a essere forniti alla popolazione libanese e ai rifugiati, prevedendo rigorosi controlli; invita il Libano a diventare parte della Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati del 1951 e del relativo protocollo del 1967; chiede la costituzione di una task force internazionale con la partecipazione delle autorità dell'UE, delle Nazioni Unite e del Libano per affrontare la questione dei rifugiati; esprime preoccupazione per l'escalation della retorica contro i rifugiati da parte dei partiti politici e dei ministri libanesi; esorta il Libano, qualora dovesse adottare azioni in materia di migrazione, ad astenersi dall'espellere i rifugiati siriani o dall'imporre misure discriminatorie e incitare all'odio nei loro confronti; invita, a tale proposito, l'UE e gli Stati membri a continuare a fornire finanziamenti all'UNRWA e ai rifugiati siriani;

14.  esprime il proprio sostegno al lavoro dell'UNIFIL lungo il confine tra Libano e Israele e condanna fermamente tutti gli attacchi contro le forze di pace delle Nazioni Unite; chiede con urgenza che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni;

15.  invita l'UE ad aggiungere pienamente Hezbollah e il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche al suo elenco delle organizzazioni terroristiche messe al bando;

16.  si compiace della firma dell'accordo sulla delimitazione della frontiera marittima tra Libano e Israele e incoraggia i due paesi a proseguire il loro impegno costruttivo;

17.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale della Lega araba, al Presidente dell'Assemblea parlamentare euromediterranea, nonché al governo e al parlamento del Libano.

(1) GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 143.
(2) GU L 143 del 30.5.2006, pag. 2.
(3) GU L 337 del 21.12.2007, pag. 111.


Situazione dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione UE-Cuba alla luce della recente visita dell'alto rappresentante nell'isola
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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 luglio 2023 sulla situazione dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione UE-Cuba alla luce della recente visita dell'alto rappresentante nell'isola (2023/2744(RSP))
P9_TA(2023)0280RC-B9-0311/2023

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni su Cuba,

–  visto l'accordo di dialogo politico e di cooperazione (ADPC) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra(1), firmato nel dicembre 2016 e applicato in via provvisoria dal 1º novembre 2017,

–  visti i risultati del terzo dialogo formale sui diritti umani nel quadro dell'ADPC, svoltosi il 26 febbraio 2021,

–  visti i risultati della riunione del Consiglio congiunto UE-Cuba tenutosi all'Avana il 26 maggio 2023 e la dichiarazione congiunta rilasciata alla stampa dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dal viceministro agli Affari esteri cubano a seguito di tale riunione,

–  vista la dichiarazione dell'alto rappresentante a nome dell'Unione europea in occasione del primo anniversario delle manifestazioni che hanno avuto luogo a Cuba l'11 e il 12 luglio 2021,

–  visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 e gli altri trattati e strumenti internazionali in materia di diritti umani,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 10 dicembre 1984, di cui Cuba è Stato parte,

–  visti la Costituzione cubana e il relativo codice penale,

–  visto il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia per il periodo 2020-2024,

–  vista la risoluzione 2506 (2023) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 22 giugno 2023, dal titolo "Political consequences of the Russian Federation's war of aggression against Ukraine" (Conseguenze politiche della guerra di aggressione della Federazione russa contro l'Ucraina),

–  vista la relazione n. 83/23 della Commissione interamericana dei diritti dell'uomo (IACHR) del 9 giugno 2023 sul caso 14.196, dal titolo "Admissibility and merits report (publication) – Oswaldo José Payá Sardiñas et al. – Cuba" (Relazione sulla ricevibilità e sul merito (pubblicazione) – Oswaldo José Payá Sardiñas et al. – Cuba),

–  vista la relazione del 6 agosto 2021 del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulle detenzioni arbitrarie,

–  vista la definizione di "organizzazione della società civile" nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

–  visto il documento ARES (2021) 2474104 del vicedirettore esecutivo del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) per le Americhe,

–  visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani,

–  viste le relazioni di organizzazioni per i diritti umani come Human Rights Watch, Human Rights Foundation e Prisoners Defenders,

–  visto il capitolo IV.B della relazione annuale 2020 della IACHR, dedicato a Cuba,

–  vista la comunicazione del 6 novembre 2019 all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani da parte del relatore speciale sulle forme contemporanee di schiavitù, comprese le sue cause e le sue conseguenze, e del relatore speciale sulla tratta di persone, in particolare donne e bambini, sulle brigate mediche cubane,

–  viste le conclusioni del più recente esame periodico universale su Cuba, del 2018, sulle brigate mediche cubane,

–  visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.  considerando che, nella sua risoluzione del 5 luglio 2017(2), il Parlamento ha dato la sua approvazione all'ADPC, includendo chiare condizioni legate al miglioramento dei diritti umani e della democrazia a Cuba nei considerando H, I, J, L e T e nei paragrafi 7, 8, 9, 10 e 12; che, durante il terzo dialogo formale con Cuba sui diritti umani del 26 febbraio 2021, l'UE ha ricordato la necessità di rispettare gli obblighi internazionali in materia di diritti umani; che il processo di ratifica non è stato pienamente completato e l'accordo si applica in via provvisoria;

B.  considerando che qualsiasi dialogo politico deve includere una partecipazione diretta e intensa di rappresentanti della società civile indipendente e di tutti i soggetti politici dell'opposizione, senza alcuna limitazione, come precisato all'articolo 36 dell'ADPC; che il Parlamento ha ripetutamente condannato le violazioni dei diritti umani a Cuba, sottolineando le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 5, all'articolo 2, lettera c), agli articoli 5 e 22 nonché all'articolo 43, paragrafo 2, dell'ADPC, in cui il governo cubano si è impegnato a rispettare i diritti umani;

C.  considerando che il Parlamento ha ricordato ripetutamente al SEAE che la partecipazione di rappresentanti della società civile ai dialoghi politici e ai progetti di cooperazione nel quadro dell'ADPC costituisce una parte essenziale dell'accordo e che è opportuno porre immediatamente rimedio all'esclusione dei rappresentanti della società civile dai fondi per la cooperazione e/o dalla partecipazione all'accordo, mentre al contrario la partecipazione e l'accesso ai fondi di cooperazione sono consentiti esclusivamente alle imprese partecipate o controllate dallo Stato, come è avvenuto sin dalla firma dell'accordo;

D.  considerando che l'ADPC include una "clausola sui diritti umani", che costituisce un elemento standard essenziale degli accordi internazionali dell'UE, in virtù della quale è consentita la sospensione dell'ADPC in caso di violazione delle disposizioni in materia di diritti umani, come stabilito al paragrafo 11 della risoluzione del Parlamento del 5 luglio 2017 che approva l'ADPC;

E.  considerando che l'approvazione dell'ADPC da parte del Parlamento era collegata all'impegno della Commissione e del SEAE di garantire l'istituzione di uno scambio regolare con il Parlamento sull'applicazione dell'accordo e sull'adempimento degli obblighi reciproci in esso contenuti, in particolare quelli relativi all'attuazione di tutte le disposizioni in materia di diritti umani; che il Parlamento ha inoltre chiesto al SEAE di fare tutto il possibile per monitorare attentamente la situazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a Cuba in sede di applicazione dell'ADPC;

F.  considerando che il regime comunista gradualmente imposto a Cuba esclude qualsiasi prospettiva di cambiamento democratico, in quanto l'articolo 5 della Costituzione cubana afferma che il "Partito comunista di Cuba, unico, martiano, fidelista e marxista- leninista" è la forza politica dirigente superiore della società e dello Stato, mentre gli articoli 4 e 229 definiscono l'attuale sistema politico come irreversibile;

G.  considerando che gli articoli da 72 a 84 del codice penale cubano contengono la definizione di "stato di pericolo" e "misure di sicurezza pre-penali", in virtù delle quali migliaia di persone sono condannate ogni anno a una pena detentiva compresa tra uno e quattro anni, senza che vi sia alcun reato imputabile, più di 8 000 persone sono state incarcerate e oltre 2 500 sono state condannate ai lavori forzati senza internamento;

H.  considerando che l'UE offre un modello socioeconomico e sociopolitico basato sul perseguimento di una società democratica e della sostenibilità economica e sociale; che il Parlamento ha ripetutamente chiesto l'adozione di riforme a Cuba, cosa che, nel contesto dell'attuale crisi economica, sociale e dei diritti umani, è più che mai necessaria;

I.  considerando che il Parlamento ha conferito il premio Sacharov per la libertà di pensiero ad attivisti cubani in tre occasioni: a Oswaldo Payá nel 2002, alle Damas de Blanco (Donne in bianco) nel 2005 e a Guillermo Fariñas nel 2010; che i vincitori del premio Sacharov e i loro familiari sono regolarmente sottoposti a molestie e intimidazioni e che viene loro impedito di lasciare il paese e di partecipare a eventi internazionali;

J.  considerando che la relazione n. 83/23 della IACHR sul caso 14.196 conclude che lo Stato cubano è direttamente responsabile della morte di Oswaldo Payá e Harold Cepero; che la relazione ricorda altresì che la IACHR ha individuato che le violazioni dei diritti alla libertà di espressione e di associazione sono state istituzionalizzate "sotto forma di una politica dello Stato cubano volta a prevenire qualsiasi posizione critica contraria al regime o alla situazione politica, lavorativa, educativa, ecc.";

K.  considerando che, in sede di valutazione della situazione dei diritti umani a Cuba nella sua relazione annuale 2022, la IACHR ha deciso di includere un capitolo speciale su Cuba (capitolo IV.B); che, secondo la IACHR, la situazione sull'isola si configura come una grave violazione degli elementi e delle istituzioni fondamentali della democrazia rappresentativa previsti dalla Carta democratica interamericana; che la IACHR reputa tali elementi e tali istituzioni essenziali per la difesa dei diritti umani; che la IACHR riconosce che il regime cubano ha commesso massicce, gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani garantiti dalla Dichiarazione americana sui diritti e doveri dell'uomo, dalla Convenzione americana sui diritti dell'uomo e da altri strumenti applicabili in materia di diritti umani;

L.  considerando che a Cuba non è stato fatto alcun progresso concreto per quanto riguarda i principi e gli obiettivi generali perseguiti dall'accordo per migliorare la situazione dei diritti umani e che, al contrario, il regime cubano ha intensificato la repressione e le violazioni dei diritti umani e del diritto del lavoro, anche aumentando il numero di prigionieri politici; che l'ADPC non ha raggiunto il suo obiettivo primario di migliorare le libertà fondamentali a Cuba;

M.  considerando che il regime cubano ha approfondito le sue relazioni con il regime di Putin sin dall'inizio della guerra di aggressione illegale, ingiustificata e non provocata della Russia contro l'Ucraina; che Cuba non ha appoggiato nessuna risoluzione delle Nazioni Unite sull'aggressione russa contro l'Ucraina e ha elogiato l'annessione di numerose province ucraine; che le autorità bielorusse e cubane hanno annunciato che il personale militare dell'isola riceverà una formazione in Bielorussia, l'alleato più coinvolto nell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e con cui l'Avana sta rafforzando i suoi legami politici ed economici; che, durante la sua visita a Mosca nel giugno 2023, il ministro delle Forze armate rivoluzionarie di Cuba, Álvaro López Miera, ha dichiarato che l'espansione della NATO fino ai confini russi ha indotto la Russia a intraprendere la sua "operazione militare speciale" e che, in tale contesto, la Russia sta svolgendo un ruolo chiave nella lotta contro l'espansione del fascismo in Europa;

N.  considerando che, nella sua risoluzione del 22 giugno 2023, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa riconosce Cuba come alleato del regime di Putin e invita i parlamenti degli Stati membri del Consiglio d'Europa a ritirarsi dall'attesa ratifica dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Cuba (ADPC);

O.  considerando che le organizzazioni per i diritti umani continuano a documentare la repressione in corso nei confronti dei diritti alla libertà di espressione, di riunione pacifica e di associazione nel paese e che le autorità cubane soffocano le voci dissenzienti e prendono di mira i difensori dei diritti umani; che, al 31 maggio 2023, a Cuba vi erano in totale 1 037 prigionieri politici e prigionieri di coscienza, tra cui 35 minori;

P.  considerando che la situazione dei diritti umani a Cuba è allarmante, in particolare per i dissidenti e le popolazioni vulnerabili, come le donne, le persone di origine africana e la comunità LGBTIQ+; che si è registrato un aumento dei casi di femminicidio a Cuba;

Q.  considerando che il regime cubano imputa all'embargo statunitense tutti i problemi economici dell'isola, mentre i livelli di povertà a Cuba non sono altro che il risultato del fallimento totale del suo sistema economico e produttivo; che il regime cubano usa la situazione economica come pretesto per i suoi abusi e come mezzo per ottenere il sostegno di governi stranieri i quali altrimenti potrebbero essere propensi a condannare più energicamente le pratiche repressive del paese;

R.  considerando che le vessazioni e la repressione perpetrate dal regime cubano sono da tempo caratterizzate da leggi restrittive, una sorveglianza costante e tattiche di censura e intimidazione, con stratagemmi sempre più numerosi per controllare i diritti alla libertà di espressione e di riunione pacifica, mentre le persone che difendono i diritti umani devono far fronte a processi iniqui, detenzioni arbitrarie e accuse penali false e abusive; che, secondo la relazione 2021 del Comitato delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate, nel 2021 Cuba ha ricevuto il maggior numero di richieste di intervento urgenti in relazione alle sparizioni forzate rispetto a qualsiasi altro paese del mondo e si colloca al terzo posto per il numero complessivo di tali richieste dal 2012;

S.  considerando che l'11 luglio 2021 si sono svolte le più grandi proteste a Cuba dal "Maleconazo" del 1994; che numerosi manifestanti sono detenuti a Cuba sin dalle proteste del luglio 2021, tra cui giornalisti, numerosi oppositori del governo, attivisti per i diritti umani, artisti e giovani;

T.  considerando che le autorità cubane non hanno consentito ai diplomatici dell'UE o degli Stati membri, agli organi di informazione internazionali o alle organizzazioni per i diritti umani di monitorare i processi delle persone detenute durante le proteste dell'11 luglio 2021; che oltre 100 civili cubani che hanno preso parte alle proteste dell'11 luglio 2021, non legati al servizio o alla funzione militare, sono stati processati da tribunali militari, in violazione del diritto internazionale, e hanno ricevuto condanne che vanno da 2 a 22 anni di carcere;

U.  considerando che le persone imprigionate arbitrariamente sono sottoposte a un isolamento continuo, che comprende la permanenza in celle di punizione, torture crudeli e trattamenti inumani senza accesso ai propri avvocati o a cure mediche adeguate, il che mette in pericolo la loro vita; che alcune di esse sono detenute in carceri molto lontane dalle loro abitazioni, il che impedisce ai familiari di fare loro visita; che a Cuba, da quanto riportato, sarebbero sottoposti a torture oltre 1 000 prigionieri politici, tra cui minori, giovani e donne; che l'organizzazione Prisoners Defenders ha documentato, in una relazione del 30 maggio 2023, 181 casi di tortura sistematica tra prigionieri politici a Cuba;

V.  considerando che nell'ottobre 2020 il gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha concluso che le detenzioni arbitrarie avvenute negli ultimi decenni a Cuba non sono casi isolati, ma piuttosto rientrano in "una pratica sistematica [...] alla quale [...] le autorità cubane partecipano da decenni";

W.  considerando che le lettere del relatore speciale sulle forme contemporanee di schiavitù, comprese le sue cause e conseguenze, e del relatore speciale sulla tratta di esseri umani, in particolare donne e bambini, delle Nazioni Unite, di Human Rights Watch, della Fondazione per i diritti umani e di altre organizzazioni hanno denunciato il fatto che civili cubani che lavorano all'estero sono soggetti a tratta di esseri umani a causa di leggi e regolamenti intrinsecamente coercitivi di libertà fondamentali molto esplicite, come l'articolo 176 del codice penale sulla legge sulla migrazione, la risoluzione MINCEX 368 del 2020 e altri; che il governo cubano vieta ai lavoratori etichettati come disertori e non desiderabili di ritornare a Cuba per otto anni ai sensi della legge sulla migrazione e li classifica come "emigrati", per cui perdono tutte le tutele di cittadinanza, i diritti e qualsiasi proprietà e non sono autorizzati a visitare i propri figli o familiari a Cuba;

X.  considerando che José Daniel Ferrer si trova in carcere solo a causa delle sue convinzioni e dell'esercizio pacifico dei suoi diritti umani; che le sue condizioni di salute sono precarie; che Luis Manuel Otero Alcántara e Maykel "Osorbo" Castillo Pérez sono solo alcuni esempi delle centinaia di cubani che devono affrontare l'ingiustizia e la repressione per mano del proprio stesso governo; che, in occasione della sua 87a, 88a e 89a sessione, il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria si è pronunciato su nove casi contro Cuba, tra cui quelli di Ferrer (appartenente al gruppo dei 75, arrestato per il suo coinvolgimento nelle proteste dell'11 luglio 2021) e di Aymara Nieto (appartenente alle Donne in bianco, incarcerata per più di cinque anni senza motivo);

Y.  considerando che il 26 giugno 2023 il vincitore del premio Sacharov Guillermo Fariñas ha avviato un nuovo sciopero della fame per chiedere il rilascio incondizionato di tutti i prigionieri politici sull'isola;

Z.  considerando che il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), Josep Borrell, si è recato a Cuba il 25 maggio 2023 per rappresentare l'Unione europea alla terza riunione congiunta del Consiglio; che questa visita ha rappresentato un'occasione per riaprire il dialogo politico tra l'UE e Cuba e per porre la situazione dei diritti umani a Cuba al centro della discussione; che il VP/AR ha deliberatamente trascurato di incontrare organizzazioni della società civile credibili e indipendenti, nonché prigionieri politici e/o loro familiari;

AA.  considerando che, durante la sua visita, il VP/AR Borrell ha dichiarato pubblicamente che l'UE non ha "né la capacità né la volontà" di imporre cambiamenti politici sull'isola;

AB.  considerando che, nonostante anni di insistenza sulla necessità di visitare l'isola, le autorità cubane rifiutano sistematicamente di accordare l'ingresso a Cuba alle commissioni ufficiali, alle delegazioni e ad alcuni gruppi politici del Parlamento europeo, a organizzazioni internazionali per i diritti umani e ad altri osservatori indipendenti della situazione dei diritti umani, compresi i relatori speciali delle Nazioni Unite;

1.  ricorda che l'ADPC sottolinea che "il rispetto e la promozione dei principi democratici, il rispetto di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, negli strumenti internazionali fondamentali in materia di diritti umani e nei loro protocolli facoltativi applicabili alle parti, nonché il rispetto dello Stato di diritto, costituiscono un elemento essenziale del presente accordo", eppure il regime cubano ignora e viola costantemente tali principi e diritti da decenni e tali violazioni sono aumentate negli ultimi tempi; conferma che, nonostante il tempo trascorso dall'entrata in vigore dell'ADPC, la mancanza di democrazia e libertà a Cuba non è affatto migliorata; osserva che, al contrario, la situazione dei diritti umani sull'isola si è ulteriormente aggravata e deteriorata, in palese e sistematica violazione delle disposizioni di base dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione;

2.  sottolinea l'obbligo per tutte le parti di conformarsi alle disposizioni vincolanti dell'ADPC e di rispettare il principio dell'universalità dei diritti umani; deplora che, nonostante l'adozione dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione, la situazione relativa alla democrazia e ai diritti umani a Cuba sia peggiorata; ricorda che l'ADPC contiene una cosiddetta "clausola relativa ai diritti umani", un elemento standard essenziale degli accordi internazionali dell'UE che consente di sospendere l'accordo in caso di violazioni delle disposizioni in materia di diritti umani;

3.  condanna con la massima fermezza le violazioni e gli abusi sistematici dei diritti umani perpetrati dal regime cubano nei confronti di manifestanti, dissidenti politici, leader religiosi, attivisti per i diritti umani e artisti indipendenti, tra gli altri; esorta le autorità cubane a porre immediatamente fine alla politica di repressione; condanna la mancanza di libertà religiosa a Cuba;

4.  chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutte le persone detenute unicamente per aver esercitato i loro diritti umani, compreso il diritto alla libertà di espressione e di riunione pacifica; chiede inoltre che siano ritirate le accuse penali abusive e che le persone in esilio siano autorizzate a ritornare nel loro paese;

5.  condanna il ricorso alla tortura e ai maltrattamenti da parte delle autorità cubane; chiede indagini tempestive e imparziali e l'accesso immediato dei detenuti a cure mediche di loro scelta, nonché l'accesso alle loro famiglie;

6.  ribadisce il suo appello per il diritto a un processo equo e per l'indipendenza della magistratura e affinché sia garantito che le persone private della loro libertà abbiano accesso a un avvocato indipendente;

7.  chiede che lo Stato di Cuba tuteli i diritti umani e garantisca il diritto di riunione pacifica e la libertà di espressione, senza discriminazioni fondate sulle opinioni politiche; invita le autorità cubane a porre immediatamente fine alla loro ampia censura nei confronti dei media e al loro controllo su Internet; chiede che i diritti alla libertà di espressione, di stampa e di riunione siano rispettati dalle autorità cubane; invita le autorità cubane ad ascoltare le voci dei suoi cittadini e ad avviare un dialogo nazionale inclusivo per promuovere i processi di modernizzazione e democratizzazione del paese;

8.  evidenzia il ruolo chiave svolto dalla società civile, dai difensori dei diritti umani, dai giornalisti e dai leader religiosi a Cuba e invita la Commissione e gli Stati membri a fornire sostegno a tutte le vittime di violazioni dei diritti umani e detenzioni arbitrarie nel paese;

9.  ribadisce il suo sostegno fermo e incondizionato al popolo cubano, a tutti i difensori dei diritti umani a Cuba e alla loro encomiabile dedizione alle libertà negate da decenni dal regime cubano;

10.  chiede che le autorità cubane concedano l'accesso a una delegazione del Parlamento europeo, dell'UE e degli Stati membri e a organizzazioni indipendenti per i diritti umani per consentire loro di monitorare i processi ed effettuare visite nelle carceri alle centinaia di attivisti e cittadini cubani comuni che rimangono detenuti per aver esercitato il loro diritto alla libertà di espressione e di riunione;

11.  sottolinea che la crisi dei diritti umani a Cuba deve essere accompagnata da una risposta proporzionata da parte dell'UE e degli Stati membri volta ad affrontare la portata e la gravità della situazione; ribadisce il suo invito agli Stati membri, al SEAE e alla sua delegazione a Cuba a condannare fermamente e pubblicamente la politica repressiva del regime cubano e ad aumentare il loro sostegno a favore dei rappresentanti di una società civile autentica e indipendente, compresi i vincitori del premio Sacharov;

12.  deplora che il VP/AR non abbia approfittato della sua presenza nel paese per incontrare rappresentanti indipendenti della società civile, prigionieri politici o loro familiari, il che rende la visita un'opportunità mancata; si rammarica profondamente che il VP/AR abbia perso l'opportunità di sostenere la democrazia attraverso la società civile cubana e i prigionieri politici e di inviare un messaggio chiaro in merito alle preoccupazioni dell'UE sulle violazioni dei diritti umani a Cuba; deplora l'effetto controproducente di dare al regime cubano una facciata di rispettabilità al quale ha contribuito la sua visita; ricorda che qualsiasi dialogo tra l'UE e la società civile cubana e le opportunità di finanziamento devono includere solo le organizzazioni indipendenti della società civile, non le ONG finanziate e tollerate dal regime, in quanto il sostegno a queste ultime equivale, in ultima analisi, a finanziare lo stesso regime che limita le libertà fondamentali collettive del popolo cubano; deplora profondamente l'osservazione del VP/AR Borrell, durante la sua visita a Cuba, secondo cui l'UE "non ha né la capacità né la volontà di imporre cambiamenti a Cuba", sebbene uno degli obiettivi principali dell'ADPC sia quello di migliorare le libertà fondamentali e il tenore di vita dei cittadini cubani;

13.  deplora che, dopo la firma dell'ADPC, il SEAE abbia accettato la decisione del regime cubano di escludere le organizzazioni indipendenti della società civile dalla partecipazione a tutti i seminari della società civile UE-Cuba in qualità di parti interessate nello sviluppo del dialogo a titolo dell'accordo(3), il che priva l'accordo di una parte essenziale del suo scopo e contravviene alla volontà del Parlamento europeo e degli Stati membri dell'UE che l'hanno firmato;

14.  ribadisce il suo appello affinché l'UE attivi l'articolo 85, paragrafo 3, lettera b), dell'ADPC per richiedere una riunione immediata del comitato misto a causa delle violazioni dell'accordo da parte del governo cubano, che costituiscono un "caso particolarmente urgente" che può portare alla sospensione dell'accordo, in particolare per le continue, gravi e sostanziali violazioni dei principi democratici e per la mancanza di rispetto di tutti i diritti umani di base e delle libertà fondamentali quali stabiliti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che sono un elemento essenziale dell'accordo, come sancito dall'articolo 1, paragrafo 5, e a causa dell'inazione nell'affrontare tali violazioni nonostante i numerosi appelli in tal senso;

15.  ribadisce il suo invito al Consiglio ad applicare le disposizioni del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky dell'UE) e ad adottare sanzioni nei confronti dei responsabili delle persistenti violazioni dei diritti umani a Cuba, cominciando con sanzioni nei confronti di Miguel Díaz-Canel, in quanto figura di primo piano nella catena di comando delle forze di sicurezza cubane, insieme ad altri alti funzionari del governo cubano;

16.  evidenzia che il prossimo vertice tra l'UE e la Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici rappresenta un'occasione per difendere i principi dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti umani, e invita tutti i partecipanti a rispettare tali principi; sottolinea che ciò non sarà possibile senza un coinvolgimento realmente trasparente, totale e significativo della società civile indipendente; ritiene che i regimi autocratici non dovrebbero partecipare a tali vertici tra paesi che condividono valori democratici e rispettano i diritti umani; invita i partecipanti al vertice a rilasciare una dichiarazione che chieda il dovuto rispetto dei diritti umani in entrambe le regioni, prestando particolare attenzione al mancato rispetto della democrazia e delle libertà fondamentali a Cuba;

17.  condanna il sostegno del regime cubano alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e la sua difesa della Russia e della Bielorussia; ricorda le dichiarazioni del VP/AR secondo cui non sostenere l'Ucraina contro l'aggressione russa avrebbe dato luogo a ripercussioni e deplora il fatto che tali dichiarazioni si siano dimostrate puramente retoriche e non siano state accompagnate da conseguenze concrete;

18.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al governo e all'Assemblea nazionale del potere popolare di Cuba, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e ai governi degli Stati membri della Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici.

(1) GU L 337 I del 13.12.2016, pag. 3.
(2) Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2017 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra (GU C 334 del 19.9.2018, pag. 99).
(3) Preambolo e articoli 19 e 36, articolo 42, paragrafo 1, articolo 47, paragrafo 6, e articolo 59, paragrafo 2, ADPC.


Istituzione di un organismo etico dell'UE
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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 luglio 2023 sull'istituzione di un organismo etico dell'UE (2023/2741(RSP))
P9_TA(2023)0281RC-B9-0312/2023

Il Parlamento europeo,

–  visti il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 9, 10 e 13, l'articolo 15, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 3, e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 298,

–  visti gli orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024, presentati il 16 luglio 2019 da Ursula von der Leyen in qualità di candidata alla carica di Presidente della Commissione europea,

–  vista la sua risoluzione del 16 settembre 2021 sul tema "Rafforzare la trasparenza e l'integrità nelle istituzioni dell'UE creando un organismo europeo indipendente responsabile delle questioni di etica"(1),

–  vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2022 sulla sospetta corruzione da parte del Qatar e, più in generale, sulla necessità di trasparenza e responsabilità nelle istituzioni europee(2),

–  vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2023 sull'istituzione di un organismo europeo indipendente responsabile delle questioni di etica(3),

–  vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2023 sul seguito da dare alle misure richieste dal Parlamento per rafforzare l'integrità delle istituzioni europee(4),

–  vista la comunicazione della Commissione, dell'8 giugno 2023, dal titolo "Proposta per un organismo etico interistituzionale" (COM(2023)0311),

–  visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.  considerando che l'indipendenza, la trasparenza e la responsabilità delle istituzioni pubbliche e dei loro rappresentanti eletti nonché dei commissari e dei funzionari dell'UE sono di fondamentale importanza per rafforzare la fiducia dei cittadini, elemento necessario a garantire il funzionamento legittimo delle istituzioni democratiche;

B.  considerando che, in seguito alle recenti rivelazioni di casi di corruzione, il controllo pubblico e politico delle norme e pratiche in vigore in seno al Parlamento e alle altre istituzioni è giustamente aumentato;

C.  considerando che l'attuale quadro etico è frammentario, in quanto le istituzioni, le agenzie e gli organi dell'UE hanno norme, processi e livelli di applicazione diversi, il che crea un sistema complesso e di difficile applicazione e compromette la fiducia dei cittadini dell'UE;

D.  considerando che le carenze del vigente quadro etico dell'UE derivano in larga misura dal fatto che esso si basa su un approccio di autoregolamentazione e non dispone delle risorse e delle competenze necessarie per verificare le informazioni; che la creazione di un organismo etico indipendente dovrebbe contribuire a rafforzare la fiducia nelle istituzioni dell'Unione e la loro legittimità democratica;

E.  considerando che il TUE e il TFUE definiscono un quadro di governance europeo basato sulla separazione dei poteri, che stabilisce diritti e obblighi distinti per ciascuna istituzione;

F.  considerando che, nella sua risoluzione del 16 settembre 2021, il Parlamento europeo ha ampiamente sostenuto la proposta di istituire un organismo indipendente responsabile delle questioni di etica;

G.  considerando che non è mai stata imposta alcuna sanzione pecuniaria per violazione del codice di condotta dei deputati; che nelle relazioni annuali del comitato consultivo sulla condotta dei deputati sono state documentate 26 violazioni di questo tipo;

H.  considerando che il 20 maggio 2021 è entrato in vigore l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea relativo a un registro per la trasparenza obbligatorio; che, pur non essendo iscritte nel registro, le ONG al centro dello scandalo Qatargate hanno avuto libero accesso al Parlamento europeo; che le successive rivelazioni hanno messo in luce notevoli carenze per quanto concerne il controllo e la rendicontabilità dei portatori di interessi che agiscono per conto di paesi terzi o ricevono finanziamenti dagli stessi;

1.  osserva che la proposta della Commissione relativa all'istituzione di un organismo etico interistituzionale è insoddisfacente e non sufficientemente ambiziosa, poiché non propone la creazione di un vero e proprio organismo indipendente responsabile delle questioni di etica quale previsto dal Parlamento nella sua risoluzione del 16 settembre 2021 e come ribadito nella sua risoluzione del 16 febbraio 2023;

2.  si rammarica del forte ritardo con cui la Commissione ha presentato la proposta, malgrado l'impegno assunto dalla Presidente della Commissione negli orientamenti politici presentati al momento della sua elezione;

3.  accoglie con favore il fatto che la Commissione intenda agevolare il dialogo tra le istituzioni in merito alla creazione di tale organismo, in linea con gli orientamenti politici per la Commissione europea 2019-2024, al fine di consentire lo svolgimento di un'indagine indipendente sulle norme e le regole attualmente in vigore in seno alle istituzioni;

4.  deplora il fatto che la Commissione abbia proposto di integrare cinque esperti indipendenti solo in qualità di osservatori anziché di membri a pieno titolo; ricorda che la proposta presentata dal Parlamento nel 2021 prevedeva un organismo composto da nove esperti indipendenti in materia di etica, anziché da un membro di ciascuna istituzione partecipante; ribadisce che i membri dell'organismo devono essere indipendenti, scelti in funzione delle loro competenze, esperienze e qualità professionali, nonché della loro integrità personale, vantare precedenti impeccabili per quanto concerne il comportamento etico e fornire una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi;

5.  ribadisce la sua posizione in base alla quale l'organismo etico dovrebbe poter indagare di propria iniziativa su presunte violazioni delle norme etiche da parte degli ex deputati e degli ex membri del personale e di quelli attuali e di condurre indagini documentali e in loco sulla base delle informazioni raccolte o ricevute da terzi e dovrebbe avere il potere di richiedere documenti amministrativi, rispettando nel contempo l'immunità dei deputati e la loro libertà di mandato e salvaguardando le garanzie procedurali applicabili; propone che all'organismo etico sia conferito il potere di trattare singoli casi su richiesta di un'istituzione partecipante o su proposta di uno o più membri dell'organismo, compresi i suoi esperti indipendenti;

6.  sottolinea che l'organismo dovrebbe essere in grado di formulare raccomandazioni in merito alle sanzioni alle autorità competenti delle rispettive istituzioni partecipanti; propone che l'organismo pubblichi le sue raccomandazioni contestualmente alla decisione adottata dall'istituzione pertinente o allo scadere di un termine;

7.  suggerisce che gli esperti indipendenti si occupino dei singoli casi insieme al membro dell'organismo che rappresenta l'istituzione interessata, che avrebbe la facoltà di partecipare alle deliberazioni dell'organismo;

8.  ribadisce che l'organismo etico dovrebbe, se del caso, poter ricevere e valutare le dichiarazioni di interessi e della situazione patrimoniale trasmesse dalle istituzioni partecipanti;

9.  sottolinea che tale organismo dovrebbe altresì svolgere un ruolo preventivo, sensibilizzando i membri delle istituzioni partecipanti e fornendo loro orientamenti su come evitare i conflitti di interessi; osserva che l'ambito di attività e le competenze di tale organismo devono essere definite con chiarezza affinché l'autonomia e le differenze istituzionali, nonché le funzioni dei suoi membri, siano debitamente rispettate;

10.  deplora il fatto che la proposta della Commissione si applichi ai membri delle istituzioni partecipanti, ma non al personale, che è soggetto agli obblighi comuni di cui allo statuto dei funzionari; ribadisce il suo invito a includere il personale delle istituzioni partecipanti nell'ambito di attività dell'organismo etico;

11.  sottolinea che è necessario che l'organismo protegga gli informatori, in particolare i funzionari pubblici europei, affinché essi possano esprimere le loro preoccupazioni circa le eventuali violazioni delle norme senza timore di ritorsioni;

12.  chiede maggiore ambizione nella strutturazione del segretariato dell'organismo etico e che gli vengano assegnate risorse sufficienti per consentirgli di svolgere tutte le sue funzioni;

13.  sottolinea che l'organismo etico dovrebbe garantire la separazione dei poteri ed evitare la duplicazione degli sforzi e che il suo mandato non dovrebbe pertanto sovrapporsi a quello dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, della Procura europea, delle autorità di polizia e giudiziarie nazionali o del Mediatore europeo;

14.  raccomanda di rafforzare le procedure interne del Parlamento in materia di gestione delle violazioni delle norme, in particolare il codice di condotta, di definire più chiaramente il catalogo delle sanzioni e di procedere a una riforma strutturale del comitato consultivo e alla pubblicazione di relazioni pubbliche periodiche sulle sue attività; sottolinea che il Parlamento sta attualmente riesaminando il suo quadro normativo istituzionale e adotterà misure di riforma concrete per aumentarne la semplicità, la trasparenza e l'effettiva applicazione;

15.  ritiene che i negoziati sulla trasparenza e l'etica debbano essere a loro volta condotti con una trasparenza esemplare; sottolinea che tutti i gruppi politici dovrebbero essere rappresentati nel gruppo di contatto del Parlamento al quale la squadra negoziale riferirà, come avviene di solito;

16.  ritiene che la complessità delle parti coinvolte non dovrebbe rappresentare un pretesto per ritardare ulteriormente l'istituzione dell'organismo etico; si impegna a concludere i negoziati interistituzionali entro la fine del 2023, affinché il nuovo organismo etico possa diventare operativo al più tardi all'inizio della prossima legislatura; si impegna inoltre ad avviare i negoziati interistituzionali sulla base della posizione espressa nella sua risoluzione del 16 settembre 2021;

17.  sottolinea che, nel caso Qatargate, le ONG sarebbero state utilizzate come vettori di ingerenze straniere nella democrazia europea; chiede un riesame urgente della regolamentazione in vigore al fine di aumentare la trasparenza e la rendicontabilità delle ONG nelle loro interazioni con i deputati;

18.  chiede, in particolare, l'elaborazione di norme rigorose in materia di trasparenza e accesso alle istituzioni per i soggetti iscritti nel Registro per la trasparenza, comprese le ONG; ribadisce, in tale contesto, la necessità di effettuare un esame finanziario preliminare completo di tali soggetti prima che siano iscritti nel Registro per la trasparenza;

19.  ricorda che il fenomeno delle "porte girevoli" riguarda anche le ONG e invita ad approfondire con urgenza i conflitti di interessi in tal senso; sottolinea che i membri dell'organismo etico devono evitare i conflitti di interessi in ogni circostanza e devono pertanto astenersi immediatamente dal lavorare su fascicoli attinenti al settore di attività delle ONG da cui hanno ricevuto un compenso;

20.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alle altre istituzioni e agli organi consultivi di cui all'articolo 13 del trattato sull'Unione europea.

(1) GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 159.
(2) GU C 177 del 17.5.2023, pag. 109.
(3) Testi approvati, P9_TA(2023)0055.
(4) Testi approvati, P9_TA(2023)0054.


Pandemia di COVID-19: insegnamenti tratti e raccomandazioni per il futuro
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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 luglio 2023 sulla pandemia di COVID-19: insegnamenti tratti e raccomandazioni per il futuro (2022/2076(INI))
P9_TA(2023)0282A9-0217/2023

Il Parlamento europeo,

–  vista la sua decisione del 10 marzo 2022 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulla pandemia di COVID-19: insegnamenti tratti e raccomandazioni per il futuro(1), adottata a norma dell'articolo 207 del regolamento,

–  visti gli articoli 3, 4, 9, 12, 16, 26, 36, 45, 52, 67, 114, 122, 151, 153, 168, 169, 173, 179, 180, 181, 187, 191, 202, 207, 216, 217, 218 e 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 2, 11, 12, 16, 21, 31, 32 e 35,

–  vista la costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità, modificata da ultimo dalla 51esima Assemblea mondiale della sanità;

–  visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare i principi 16 (assistenza sanitaria) e 18 (assistenza a lungo termine),

–  visto il documento di lavoro congiunto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e dell'OMS del 28 settembre 2022 dal titolo "Mental health at work" (Salute mentale sul lavoro) e la relazione dell'OMS del 14 settembre 2022 dal titolo "Health and care workforce in Europe: time to act" (Personale sanitario e di assistenza in Europa: è tempo di agire),

–  vista la comunicazione della Commissione del 15 giugno 2021 dal titolo "Primi insegnamenti della pandemia di COVID-19" (COM(2021)0380),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 23 novembre 2021 sul rafforzamento della preparazione, della capacità di risposta e della resilienza alle crisi future,

–  visti la sua risoluzione del 16 febbraio 2022 su rafforzare l'Europa nella lotta contro il cancro – Verso una strategia globale e coordinata(2) e il lavoro della commissione speciale sulla lotta contro il cancro,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 7 dicembre 2021 sul rafforzamento dell'Unione europea della salute(3),

–  vista la decisione della Commissione del 16 settembre 2021 che istituisce l'Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie(4),

–  vista la relazione del 9 maggio 2022 sul risultato finale della Conferenza sul futuro dell'Europa,

–  vista la comunicazione della Commissione del 16 settembre 2021 dal titolo "Presentazione dell'HERA, l'Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie, il prossimo passo verso il completamento dell'Unione europea della salute" (COM(2021)0576),

–  vista la comunicazione della Commissione del 17 giugno 2022 dal titolo "Conferenza sul futuro dell'Europa. Dalla visione all'azione" (COM(2022)0404),

–  vista la relazione speciale n. 13/2022 della Corte dei conti europea del 13 giugno 2022 dal titolo "Libera circolazione nell'UE durante la pandemia di COVID-19 – La vigilanza sui controlli alle frontiere interne è stata limitata e le azioni intraprese dagli Stati membri non sono state coordinate tra loro",

–  vista la relazione speciale n. 18/2022 della Corte dei conti europea del 1° settembre 2022 dal titolo "Le istituzioni dell'UE e la COVID-19 – La risposta è stata rapida, ma vi sono ancora sfide all'orizzonte per sfruttare al meglio l'innovazione e la flessibilità indotte dalla crisi",

–  vista la relazione speciale n. 19/2022 della Corte dei conti europea del 12 settembre 2022 dal titolo "Approvvigionamento di vaccini anti-COVID-19 nell'UE – Superate le difficoltà iniziali, le dosi necessarie sono state garantite, ma manca un'adeguata valutazione della performance del procedimento d'appalto",

–  vista la relazione speciale n. 01/2023 della Corte dei conti europea dell'11 gennaio 2023 dal titolo "Strumenti per agevolare i viaggi all'interno dell'UE durante la pandemia di COVID-19",

–  vista la relazione speciale n. 02/2023 della Corte dei conti europea del 2 febbraio 2023 dal titolo "Rispondere alla COVID-19 adattando le norme sulla politica di coesione – I fondi sono stati usati con più flessibilità, ma occorre riflettere sulla politica di coesione quale strumento di risposta alle crisi",

–  vista la relazione speciale n. 21/2022 della Corte dei conti europea dell'8 settembre 2022 dal titolo "Piani nazionali per la ripresa e la resilienza: la valutazione della Commissione – È adeguata nel complesso, ma l'attuazione rimane a rischio",

–  vista la decisione della Commissione del 27 aprile 2022 dal titolo "COVID-19 – Sostenere la preparazione e la risposta dell'UE: prospettive future" (COM(2022)0190),

–  vista la comunicazione della Commissione del 2 settembre 2022 dal titolo "La risposta dell'UE alla COVID-19: prepararsi all'autunno e all'inverno del 2023" (COM(2022)0452),

–  vista la relazione della Commissione del 18 novembre 2022 dal titolo "State of Vaccine Confidence in the European Union" (Stato della fiducia nei vaccini nell'Unione europea),

–  visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19(5),

–  visto il regolamento (UE) 2021/2282 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie e che modifica la direttiva 2011/24/UE(6),

–  visto il regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 gennaio 2022 relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici(7),

–  visto il regolamento (UE) 2022/2372 del Consiglio del 24 ottobre 2022 relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione(8),

–  visto il regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE(9),

–  visto il regolamento (UE) 2022/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 recante modifica del regolamento (CE) n. 851/2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie(10),

–  vista la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio(11),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 settembre 2022 che istituisce uno strumento per le emergenze nel mercato unico e abroga il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (COM(2022)0459),

–  vista la direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio(12),

–  visto il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91(13),

–  vista la raccomandazione (UE) 2020/648 della Commissione, del 13 maggio 2020, relativa ai buoni offerti a passeggeri e viaggiatori come alternativa al rimborso per pacchetti turistici e servizi di trasporto annullati nel contesto della pandemia di COVID-19(14),

–  vista la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2020, dal titolo "Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro" (COM(2020)0789),

–  vista la comunicazione della Commissione del 13 novembre 2020 dal titolo "Nuova agenda dei consumatori – Rafforzare la resilienza dei consumatori per una ripresa sostenibile" (COM(2020)0696),

–  vista la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2022, che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (COM(2022)0457),

–  vista la raccomandazione (UE) 2021/1004 del Consiglio del 14 giugno 2021 che istituisce una garanzia europea per l'infanzia(15),

–  vista la relazione del gruppo ad alto livello sulle sfide economiche e sociali post COVID-19 convocato dal commissario per l'Economia Paolo Gentiloni, del 1° marzo 2022, dal titolo "A New Era for Europe – How the European Union Can Make the Most of its Pandemic Recovery, Pursue Sustainable Growth, and Promote Global Stability" (Una nuova era per l'Europa – Come l'Unione europea può sfruttare al meglio la ripresa post pandemia, perseguire la crescita sostenibile e promuovere la stabilità globale),

–  vista la relazione dell'ILO del 31 ottobre 2022 dal titolo "Monitor on the world of work. Tenth edition – Multiple crises threaten the global labour market recovery" (Osservatorio sul mondo del lavoro. Decima edizione – Diverse crisi minacciano la ripresa del mercato del lavoro globale),

–  vista la relazione dell'ILO dell'11 agosto 2022 dal titolo "Global Employment Trends for Youth 2022: Investing in transforming futures for young people" (Tendenze globali dell'occupazione giovanile 2022: investire per trasformare il futuro dei giovani),

–  vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, presentata dalla Commissione l'8 marzo 2022 (COM(2022)0105),

–  visto l'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite n. 5 sul raggiungimento dell'uguaglianza di genere e dell'emancipazione di tutte le donne e le ragazze,

–  vista la comunicazione della Commissione, del 24 marzo 2021, sulla strategia dell'UE sui diritti dei minori (COM(2021)0142),

–  vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul),

–  visto l'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite n. 4 inteso a garantire un'istruzione di qualità inclusiva ed equa e a promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti,

–  vista la relazione dell'UNICEF del dicembre 2013 dal titolo "Children's Rights in Impact Assessments: A guide for integrating children's rights into impact assessments and taking action for children" (I diritti dei bambini nelle valutazioni d'impatto: una guida per integrare i diritti dei bambini nelle valutazioni d'impatto e intraprendere azioni a favore dell'infanzia),

–  vista la relazione della Rete europea di esperti in economia dell'istruzione del 2022 dal titolo "Learning deficits due to the COVID-19 analysis – A literature review (2020-2022)" (Analisi dei deficit di apprendimento dovuti alla COVID-19 – Una revisione della letteratura (2020-2022)),

–  vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2021 sul piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE(16),

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 1° dicembre 2021 dal titolo "Il Global Gateway" (JOIN(2021)0030),

–  vista la comunicazione dell'UE al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) del 4 giugno 2021 sulle risposte urgenti di politica commerciale alla crisi della COVID-19,

–  vista la relazione dell'OMS e dell'Osservatorio europeo delle politiche e dei sistemi sanitari del 10 settembre 2021 dal titolo "Drawing light from the pandemic: a new strategy for health and sustainable development. A review of the evidence" (Alla luce della pandemia: una nuova strategia per la salute e lo sviluppo sostenibile. Una revisione dei dati),

–  vista la comunicazione della Commissione del 30 novembre 2022 dal titolo "Strategia globale dell'UE in materia di salute – Una salute migliore per tutti in un mondo che cambia" (COM(2022)0675),

–  vista la sua risoluzione del 18 giugno 2020 sui fondi supplementari per la ricerca biomedica sull'encefalomielite mialgica (ME/CFS)(17),

–  vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze(18),

–  vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulla situazione nello spazio Schengen in seguito alla pandemia di COVID‑19(19),

–  vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulla protezione europea dei lavoratori transfrontalieri e stagionali nel contesto della crisi COVID-19(20),

–  vista la sua risoluzione del 10 luglio 2020 sulla strategia dell'UE in materia di sanità pubblica dopo la crisi della COVID-19(21),

–  vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 dal titolo "COVID-19: coordinamento UE delle valutazioni sanitarie e della classificazione dei rischi e conseguenze per Schengen e il mercato unico"(22),

–  vista la sua risoluzione del 13 novembre 2020 sull'impatto delle misure connesse alla COVID-19 sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali(23),

–  vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2021 sulla trasparenza dell'UE sullo sviluppo, l'acquisto e la distribuzione dei vaccini contro la COVID-19(24),

–  vista la sua risoluzione del 5 luglio 2022 verso un'azione comune europea in materia di assistenza e cura(25),

–  vista la sua risoluzione del 13 settembre 2022 sull'impatto delle chiusure delle attività educative, culturali, giovanili e sportive causate dalla COVID-19 sui bambini e sui giovani nell'UE(26),

–  vista la comunicazione della Commissione del 7 settembre 2022 sulla strategia europea per l'assistenza (COM(2022)0440),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 13 maggio 2020, intitolata "Turismo e trasporti nel 2020 e oltre" (COM(2020)0550),

–  visto l'indice sull'uguaglianza di genere 2021 elaborato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere del 28 ottobre 2021,

–  visto la relazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, del 20 ottobre 2022, dal titolo "Recovery from COVID-19: The changing structure of employment in the EU" (Ripresa dalla COVID-19: l'evoluzione della struttura dell'occupazione nell'UE),

–  visto lo studio del Comitato economico e sociale europeo del 12 gennaio 2021 dal titolo "The response of civil society organisations to face the COVID-19 pandemic and the consequent restrictive measures adopted in Europe" (La risposta delle organizzazioni della società civile di fronte alla pandemia di COVID-19 e le conseguenti misure restrittive adottate in Europa),

–  vista la sua risoluzione del 7 luglio 2021 sugli aspetti e le implicazioni commerciali della COVID-19(27),

–  vista la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulle priorità legislative dell'UE per il 2023 e il 2024(28),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 marzo 2023, presentata dalla Commissione, che istituisce un quadro per garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) 168/2013, (UE) 2018/858, 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (COM(2023)0160),

–  vista la proposta della Commissione del 26 aprile 2023 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e che stabilisce norme relative all'Agenzia europea per i medicinali, che modifica il regolamento (CE) n. 1394/2007 e il regolamento (UE) n. 536/2014 e che abroga il regolamento (CE) n. 726/2004, il regolamento (CE) n. 141/2000 e il regolamento (CE) n. 1901/2006 (COM(2023)0193),

–  vista la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2023, che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti di cibersicurezza, e di preparazione e risposta agli stessi (COM(2023)0209),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 maggio 2022 sullo spazio europeo dei dati sanitari presentata dalla Commissione (COM(2022)0197),

–  viste le conclusioni e le raccomandazioni dello studio preparato per il suo Comitato per il futuro della scienza e della tecnologia (STOA) nel dicembre 2021 dal titolo "European pharmaceutical research and development – Could public infrastructure overcome market failures?" (Ricerca e di sviluppo nel settore farmaceutico europeo. Le infrastrutture pubbliche potrebbero superare i fallimenti del mercato?),

–  viste le conclusioni e le raccomandazioni dello studio preparato per lo STOA nell'ottobre 2022 dal titolo "Fostering coherence in EU health research – Strengthening EU research for better health" (Promuovere la coerenza nella ricerca sanitaria dell'UE. Rafforzare la ricerca dell'UE per una sanità migliore),

–  visto lo studio condotto nel novembre 2022 dalla sua Direzione generale delle Politiche interne (DG IPOL), dal titolo "Impact of COVID-19 measures on democracy and fundamental rights – Best practices and lessons learned in the Member States and third countries" (Impatto delle misure connesse alla COVID-19 sulla democrazia e i diritti fondamentali. Migliori prassi e insegnamenti tratti negli Stati membri e nei paesi terzi),

–  vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sulla penuria di medicinali - come affrontare un problema emergente(29),

–  visto lo studio della DG IPOL del gennaio 2023 dal titolo "The effect of communication and disinformation during the COVID-19 pandemic" (L'effetto della comunicazione e della disinformazione durante la pandemia di COVID-19),

–  visto il seminario della DG IPOL dell'8 marzo 2023 dal titolo "EU crisis preparedness and response" (Preparazione e risposta alle crisi dell'UE),

–  visto il seminario della DG IPOL del 9 marzo 2023 dal titolo "Workshop on long COVID" (Seminario sulla long COVID),

–  viste le petizioni in merito alla pandemia di COVID-19 ricevute dalla commissione per le petizioni e il lavoro svolto durante la pandemia di COVID-19 su questioni correlate,

–  visto lo studio della DG IPOL del marzo 2023 dal titolo "Social and Economic Consequences of COVID-19" (Conseguenze economiche e sociali della COVID-19),

–  visto lo studio del Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS) dell'aprile 2022 dal titolo "Future Shocks 2022 – Addressing the risk and building capabilities for Europe in a contested word" (Shock futuri per il 2022. Affrontare il rischio e sviluppare capacità per l'Europa in un mondo in competizione),

–  visto lo studio dell'EPRS del gennaio 2023 dal titolo "Parliamentary oversight of governments’ response to the COVID-19 pandemic: Literature Review" (Controllo parlamentare della risposta dei governi alla pandemia di COVID-19. Una revisione della letteratura),

–  visto lo studio dell'EPRS del febbraio 2023 dal titolo "The European public health response to the COVID-19 pandemic: Lessons for future cross-border health threats" (La risposta della sanità pubblica europea alla pandemia di COVID-19: Insegnamenti per le future minacce sanitarie transfrontaliere),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del settembre 2021 dal titolo "Vulnerabilities of the global supply chains of medicines – Structured Dialogue on the security of medicines supply" (Vulnerabilità delle catene globali di approvvigionamento di medicinali - Dialogo strutturato sulla sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali),

–  vista la sua risoluzione del 10 giugno 2021 sulla risposta alla sfida globale posta dalla COVID-19: effetti della deroga all'accordo TRIPS dell'OMC sui vaccini, le terapie e i dispositivi in relazione alla COVID-19 e sull'incremento delle capacità di produzione e fabbricazione nei paesi in via di sviluppo(30),

–  visto lo studio di politica sanitaria dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 17 gennaio 2023 intitolato "The COVID-19 Pandemic and the Future of Telemedicine" (La pandemia di COVID-19 e il futuro della telemedicina),

–  vista la risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite del 7 luglio 2022 in materia di accesso ai farmaci, ai vaccini e ad altri prodotti sanitari nel contesto del diritto di ogni individuo al godimento del più alto livello conseguibile di salute fisica e mentale,

–  vista la relazione dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani del 3 gennaio 2023 dal titolo "Ensuring equitable, affordable, timely and universal access for all countries to vaccines in response to the coronavirus disease (COVID-19) pandemic" (Garantire a tutti i paesi un accesso equo, a prezzi accessibili, tempestivo e universale ai vaccini in risposta alla pandemia della malattia da coronavirus (COVID-19)),

–  visti i Principi di Siracusa del 1984 sulle disposizioni di limitazione e deroga del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,

–  vista la sua risoluzione del 9 giugno 2021 sulla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita(31),

–  visto l'analisi approfondita della DG IPOL del dicembre 2020 dal titolo "The link between biodiversity loss and the increasing spread of zoonotic diseases" (Il legame tra la perdita di biodiversità e la crescente diffusione di zoonosi),

–  vista la relazione dell'OMS del 29 giugno 2022 dal titolo "A health perspective on the role of the environment in One Health" (Una prospettiva sanitaria sul ruolo dell'ambiente nell'approccio "One Health"),

–  visti i bollettini dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali intitolati "Coronavirus pandemic in the EU – Fundamental Rights Implications" (Pandemia di coronavirus nell'UE - Implicazioni per i diritti fondamentali), in particolare il bollettino n. 1 dell'8 aprile 2020, il bollettino n. 2 del 28 maggio 2020, incentrato sulle applicazioni per la ricerca di contatti, il bollettino n. 3 del 30 giugno 2020, incentrato sugli anziani, il bollettino n. 4 del 30 luglio 2020, il bollettino n. 5 del 29 settembre 2020 sull'impatto sui Rom e i nomadi, il bollettino n. 6 del 30 novembre 2020 e il bollettino n. 7 del 16 giugno 2021 sull'introduzione dei vaccini e la parità di accesso nell'UE,

–  viste le relazioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali del 2021 e del 2022,

–  viste le conclusioni del Mediatore europeo nel caso 1316/2021/MIG(32) e nei casi congiunti 85/2021/MIG e 86/2021/MIG(33),

–  vista la proroga di tre mesi del mandato della commissione, come annunciato in Aula in 18 gennaio 2023,

–  visti gli articoli 54 e 207 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione speciale sulla pandemia di COVID-19: insegnamenti tratti e raccomandazioni per il futuro (A9-0217/2023),

Introduzione e panoramica

1.  riconosce che la COVID-19 è costata la vita a milioni di persone e ha colpito orizzontalmente tutti i livelli e gli aspetti della società, causando danni immensi sia in Europa che a livello globale;

2.  sottolinea che l'UE, come pure il resto del mondo, non era sufficientemente preparata a far fronte a una crisi di tali dimensioni e alle sue ricadute, che hanno interessato le società e le economie di tutto il mondo, compresa la fornitura di servizi di istruzione continua in caso di confinamento;

3.  sottolinea che l'impatto della pandemia di COVID-19 ha causato la crisi socioeconomica più complicata che l'Europa si è trovata ad affrontare dalla Seconda guerra mondiale; sottolinea la necessità di una risposta coordinata per sostenere le imprese, i lavoratori autonomi, i lavoratori, le persone al di fuori del mercato del lavoro/della forza lavoro, in particolare le persone vulnerabili e i poveri;

4.  riconosce che molti operatori sanitari, lavoratori fondamentali e volontari sacrificano la loro vita e la loro salute per proteggere la popolazione europea durante la pandemia;

5.  riconosce e apprezza gli sforzi collettivi e la competenza dimostrati dai professionisti della sanità e dai ricercatori, che sono stati decisivi per superare la pandemia di COVID-19;

6.  osserva che, nonostante le lacune nella promozione della salute, nella prevenzione delle malattie, nella preparazione e nella risposta, l'UE ha elaborato una risposta comune alla pandemia e ha adottato misure volte a garantire il rapido sviluppo e l'equa distribuzione di una variegata gamma di vaccini nel continente europeo e in tutto il mondo;

7.  osserva che la pandemia di COVID-19 ha dimostrato chiaramente l'esigenza di creare strutture di governance efficaci e di sviluppare politiche europee per le misure di prevenzione a monte, al fine di ridurre il rischio di comparsa di agenti patogeni; sottolinea, a tale proposito, che i cambiamenti antropogenici dell'ambiente stanno favorendo la crescente diffusione di agenti patogeni animali nelle popolazioni umane;

8.  si rammarica del fatto che alcuni Stati membri, invece di adottare un approccio europeo sulle misure e sugli approcci sanitari, non abbiano mostrato sufficiente solidarietà nei confronti dei paesi inizialmente colpiti dal virus e che non vi sia stato un approccio europeo coordinato immediato sulle misure e sugli approcci sanitari;

9.  sottolinea l'eccellente comportamento dei cittadini dell'UE nella lotta contro la pandemia e sottolinea che la cooperazione con le autorità pubbliche da parte dei cittadini, con il loro adeguamento alle difficili misure adottate e ai confinamenti dovuti alla pandemia, è stata indispensabile per limitare la diffusione della COVID-19; riconosce che senza tale cooperazione le conseguenze della pandemia sarebbero state molto peggiori;

10.  sottolinea che le quattro libertà costituiscono i pilastri fondamentali del progetto europeo; deplora pertanto l'iniziale assenza di cooperazione e coordinamento tra gli Stati membri riguardo alla libera circolazione di beni essenziali, compresi dispositivi di protezione individuale e attrezzature mediche, nonché le mancate consegne in tutto il mercato unico verificatesi durante i mesi iniziali della pandemia di COVID-19;

11.  riconosce che gli stili di vita non salutari e l'inquinamento ambientale sono due fattori pertinenti all'insorgere delle malattie croniche; evidenzia che i pazienti con condizioni croniche preesistenti hanno avuto esiti più gravi a seguito della COVID-19;

12.  osserva che la pandemia di COVID-19 dovrebbe essere considerata come un'opportunità per accelerare le trasformazioni per le transizioni digitale e verde, compresa una significativa adozione di tecnologie sanitarie digitali, e che serve come un forte promemoria per dare priorità alla resilienza e alla qualità dei nostri sistemi sanitari pubblici per prestare maggiore attenzione alla salute fisica e mentale in tutta l'UE; sottolinea che la digitalizzazione ha contribuito a garantire l'esercizio dei diritti fondamentali durante la pandemia di COVID-19 e ha consentito di portare avanti talune attività sanitarie e didattiche, tra cui il certificato COVID digitale, che ha consentito la libertà di movimento;

13.  sottolinea che la pandemia ha esacerbato le questioni strutturali esistenti nell'organizzazione dei sistemi di sanità pubblica e di assistenza degli Stati membri, in particolare i finanziamenti insufficienti per il settore in tutta l'UE, la fragilità dei servizi di assistenza primaria, la mancanza di adeguati programmi di monitoraggio e segnalazione, le carenze di personale, i problemi di governance e la carenza di prodotti medicinali e di attrezzature mediche, provocando inoltre il burnout(34) tra gli operatori sanitari;

14.  sottolinea che la pandemia ha inoltre aumentato le disuguaglianze globali nella produzione, nell'approvvigionamento e nell'accesso ai prodotti medici e alle tecnologie sanitarie salvavita;

15.  afferma l'importanza della sorveglianza, del monitoraggio, della prevenzione, della preparazione e della resilienza di fronte alle epidemie e alle emergenze sanitarie, in particolare in termini di sistemi sanitari, forniture mediche e servizi, per aumentare l'autonomia strategica aperta e la diversificazione globale dello sviluppo, della produzione, della distribuzione e dell'approvvigionamento di vaccini e medicinali essenziali; sottolinea la necessità di sostenere la creazione di capacità produttive locali e di sviluppare e rafforzare le capacità esistenti;

16.  sottolinea la necessità di migliorare la resilienza complessiva in tempi di crisi sanitarie, creando incentivi per investire e sviluppare linee di produzione nell'UE per farmaci, vaccini e altre attrezzature mediche, nonché materie prime e principi attivi;

17.  esprime preoccupazione per l'impatto negativo della crisi della COVID-19 sul mercato del lavoro europeo e per la perdita senza precedenti di posti di lavoro, in particolare nel settore culturale e creativo, come pure per il conseguente aumento della povertà e delle disparità in termini di tenore di vita, che colpiranno segnatamente i giovani, le donne e i lavoratori poco qualificati, precari o impiegati nell'economia informale;

18.  sottolinea che nel 2020 il mondo non era preparato a far fronte all'impatto della pandemia di COVID-19 e che l'Europa si è trovata ad affrontare la sua crisi socioeconomica più complicata dalla Seconda guerra mondiale;

19.  sottolinea l'impatto della pandemia sulla società e sull'economia; ricorda che l'impatto economico della pandemia ha riguardato, tra l'altro, il trasporto di passeggeri e merci e la disponibilità di prodotti di base, come i prodotti alimentari, e di varie materie prime, la cui mancanza ha portato alla chiusura dei servizi;

20.  sottolinea la necessità di una risposta coordinata per sostenere i lavoratori, le famiglie, i lavoratori autonomi, le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), i poveri e i gruppi vulnerabili, ricorrendo a misure pertinenti per ciascun gruppo; ricorda che la crisi ha colpito diversi segmenti della società in modi diversi, amplificando le disparità sociali ed economiche; ricorda pertanto che il sostegno dovrebbe essere prioritario per i gruppi socialmente svantaggiati e per quelli maggiormente colpiti dalla crisi;

21.  sottolinea che, mentre ci si concentrava esclusivamente sulla conservazione della capacità degli ospedali, le case di cura hanno sofferto per la mancanza di dispositivi di protezione, materiale, personale e competenze per combattere la pandemia, con conseguenti tassi di mortalità eccessivi tra gli anziani;

22.  riconosce che la pandemia ha confermato il ruolo cruciale dell'economia sociale e dei soggetti dell'economia sociale nel sostenere i nostri sistemi economici in generale, nonché le capacità di preparazione sanitaria e risposta, in particolare quando si tratta di raggiungere e assistere i giovani, gli anziani e le popolazioni vulnerabili;

23.  osserva con rammarico che la pandemia di COVID-19 ha colpito in modo sproporzionato il benessere mentale delle persone in condizioni di incertezza finanziaria, con particolari conseguenze negative per le donne e per i membri delle popolazioni vulnerabili, tra cui le minoranze etniche, la comunità LGBTQIA+, gli anziani, le persone con disabilità e i giovani;

24.  sottolinea che la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze hanno colpito le donne e gli uomini in modo diverso e hanno messo in evidenza le disuguaglianze e le lacune esistenti in relazione alla parità di genere e ai diritti delle donne;

25.  riconosce che la pandemia di COVID-19 ha causato interruzioni senza precedenti nell'istruzione globale, a causa delle chiusure diffuse delle scuole, degli abbandoni scolastici e di una perdita di apprendimento inaudita, tutti fattori che hanno gravi conseguenze educative e sociali, anche riguardanti la salute mentale e la nutrizione dei bambini e dei giovani e che aumentano il rischio di violenza e abusi; sottolinea che, secondo l'OMS, la pandemia di COVID-19 ha determinato un aumento del 25 % della prevalenza di ansia e depressione in tutto il mondo;

26.  sottolinea che la pandemia ha aumentato le disuguaglianze tra i paesi e al loro interno, che l'aspettativa di vita in Europa è temporaneamente diminuita in seguito allo scoppio della pandemia di COVID-19 e che i sistemi di assistenza sanitaria e di sicurezza sociale sono stati messi sotto pressione in tutta l'UE;

27.  osserva che l'emergenza sanitaria ha inficiato le condizioni di sicurezza e stabilità e le relazioni sociali, ha modificato le modalità di lavoro e istruzione, ha interessato diversi gruppi sociali e ha aumentato le disuguaglianze a livello globale;

28.  sottolinea l'importanza di trarre insegnamenti da quanto accaduto e di essere meglio preparati alle future crisi sanitarie e altre crisi ed evidenzia che nella progettazione, nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche, di tutte le normative, di tutti i finanziamenti e di tutte le attività dell'Unione deve essere garantito un livello elevato di protezione della salute umana; rimarca che si stanno ancora valutando gli effetti della COVID-19 sulla salute e sui sistemi e i servizi sanitari, in particolare in merito alla long COVID;

29.  ricorda che 65 milioni di persone in tutto il mondo e, secondo l'OMS, almeno 17 milioni di persone in Europa mostrano conseguenze post-acute causate dalla SARS-CoV-2 (post-acute sequelae of SARS-CoV-2 infection - PASC), mentre sindromi da infezione post-acuta (PAIS) simili sono state osservate anche a seguito di altre malattie; evidenzia che tutte le PAIS, compresa le PASC, hanno in comune gruppi di sintomi, in particolare che possono portare all'encefalomielite mialgica/sindrome da affaticamento cronico (ME/CFS), mentre in alcuni pazienti gli stessi sintomi si manifestano dopo la vaccinazione (sindrome post vac);

30.  osserva che i pazienti soffrono di condizioni di compromissione sistemica multiorgano che spesso vengono erroneamente diagnosticate come psicosomatiche e che il malessere post-sforzo è un sintomo chiave della ME/CFS, ma è stato osservato anche in un certo numero di pazienti affetti da PASC, motivo per cui è opportuno attuare la stimolazione; sottolinea che i pazienti hanno urgente bisogno di diagnosi e trattamento, motivo per cui sono necessari finanziamenti mirati per la ricerca traslazionale e clinica e i conseguenti studi fondamentali; ricorda che le donne soffrono molto più spesso di PASC e che tutte le fasce d'età, compresi i bambini e gli adolescenti, sono colpite; ricorda che le PASC costituiscono anche una minaccia per l'economia, in quanto una malattia prolungata impedisce alle persone di rientrare nel mercato del lavoro e aumenta il rischio di difficoltà economiche; sottolinea, alla luce di future pandemie, che è necessaria una strategia PAIS che affronti in modo completo la minaccia di malattie croniche a seguito di un'infezione;

31.  evidenzia che le malattie autoimmuni in generale sono poco conosciute(35) e che anche le PAIS sono ampiamente ignorate(36); osserva che il farmaco aptamero del DNA BC 007 sta affrontando il problema dell'autoimmunità e ha avuto successo nella guarigione della long COVID in un piccolo studio condotto presso l'ospedale universitario di Erlangen e che il BC 007 ha un'elevata affinità con gli autoanticorpi che legano i recettori accoppiati a proteine G, con l'effetto di neutralizzare tali autoanticorpi(37); ricorda che mancano i finanziamenti per la sperimentazione clinica di fase II(b);

32.  sottolinea che la ricerca scientifica e l'innovazione, insieme ad altri elementi, hanno consentito lo sviluppo e l'introduzione dei vaccini contro la COVID-19 in tempi record, salvando in tal modo milioni di vite in tutto il mondo;

33.  osserva che è essenziale che l'Unione svolga una ricerca preventiva sulle potenziali minacce attuali e future, come, ad esempio, i rischi di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare, che richiedono un'ampia preparazione;

34.  afferma che la pandemia di COVID-19 è stata superata anche grazie all'innovazione e alla scienza, che hanno reso possibile la disponibilità di vaccini, e all'enorme intelligenza collettiva di cui hanno dato prova i professionisti sanitari in tutta l'UE;

35.  sottolinea che una politica sanitaria europea unita e coordinata potrebbe essere un fattore che contribuisce a contrastare la diffusione di informazioni sanitarie false;

36.  sottolinea che, in assenza di una politica sanitaria europea unita e coordinata, è stato lasciato troppo spazio a numerosi attori non scientifici che hanno pericolosamente nutrito i media con informazioni false;

37.  sottolinea che l'Europa sarà in grado di superare le future minacce sanitarie solo se gli Stati membri rimarranno uniti nella solidarietà e nella responsabilità e utilizzeranno appieno gli strumenti del mercato unico disponibili per coordinarsi meglio sia nella preparazione alle pandemie che nella loro gestione, e offrire ai governi dell'UE e ai loro cittadini il valore aggiunto necessario;

38.  rimarca a tale proposito la necessità di migliorare le pratiche dell'UE in materia di trasparenza e responsabilità democratica per quanto riguarda le contromisure in caso di crisi, al fine di rafforzare il sostegno e la fiducia dei cittadini;

39.  ricorda che le future minacce alla salute pubblica saranno per lo più di natura transnazionale, è pertanto necessaria un'analisi riguardante la ripartizione delle competenze in tale ambito sulla base dei trattati in vigore e le possibili riforme per meglio tutelare i cittadini e le società dell'UE;

40.  evidenzia l'importanza di processi decisionali basati su dati scientifici e di una comunicazione coerente, adeguata e coordinata che tenga conto dei diversi livelli di alfabetizzazione sanitaria dei cittadini e delle imprese da parte di tutti i portatori di interessi coinvolti, compresi le autorità pubbliche dell'UE e degli Stati membri, la comunità scientifica, il settore privato e le organizzazioni della società civile, come i rappresentanti delle organizzazioni dei professionisti della sanità e dei pazienti; sottolinea che la governance dell'UE deve garantire che tutti i pertinenti portatori di interessi siano consultati e sostiene l'istituzione di comitati consultivi a livello nazionale e dell'UE onde agevolare il processo decisionale per ciascuna politica; sottolinea la necessità di strumenti di comunicazione diversi che tengano conto dei diversi livelli di alfabetizzazione sanitaria dei cittadini e delle imprese;

41.  rileva con preoccupazione la mancanza di prerequisiti collegati agli investimenti pubblici per lo sviluppo dei vaccini e dei farmaci contro la COVID-19, che avrebbero potuto favorire un maggiore ritorno pubblico degli investimenti pubblici;

42.  invita l'UE a proseguire il percorso verso l'istituzione di un'Unione europea della salute che offra un vero valore aggiunto alla governance sanitaria degli Stati membri, in particolare in ambiti che non possono essere gestiti da questi ultimi da soli, nel rispetto delle competenze degli Stati membri in questo ambito, in linea con le raccomandazioni sulla salute proposte dai cittadini nella relazione sul risultato finale della Conferenza sul futuro dell'Europa; sottolinea che la futura Unione europea della salute deve preparare l'UE e gli Stati membri a prevenire e contrastare meglio le future crisi sanitarie e migliorare la resilienza dei sistemi sanitari europei; sottolinea, a tal proposito, la necessità di valutare costantemente la preparazione dell'UE alle minacce transfrontaliere;

43.  sottolinea che la tutela della salute e della vita delle persone deve essere una priorità in qualsiasi decisione di politica pubblica; riconosce che, nonostante la maggior parte delle misure adottate durante la pandemia mirassero a salvaguardare il diritto alla salute e alla vita, alcune di esse hanno avuto un impatto negativo su altri diritti fondamentali;

44.  sottolinea che i diritti fondamentali sono costituzionalmente tutelati in ogni momento, anche in condizioni di emergenza; sottolinea che, dal momento che si trattava di una crisi inedita e potenzialmente letale, i governi si sono trovati a dover agire rapidamente con una preparazione molto limitata;

45.  chiede che la società civile sia coinvolta nel sostegno alle autorità pubbliche durante i periodi di crisi, ove del caso, in particolare le associazioni e le reti specializzate in diritti fondamentali, per meglio adattare le politiche al rispetto dei diritti delle persone;

46.  osserva che il ruolo legislativo e di controllo dei parlamenti nazionali è stato compromesso in alcuni Stati membri, vedendo persino la delega dei poteri legislativi all'esecutivo e l'attuazione di procedure legislative rapide e di emergenza, e che tali decisioni devono essere opportunamente riviste per garantire che rispettino le norme della democrazia;

47.  plaude agli sforzi profusi dall'UE per elaborare soluzioni che assicurassero un accesso globale ai vaccini e ai medicinali durante la pandemia tramite iniziative di collaborazione come l'acceleratore per l'accesso agli strumenti COVID-19 e lo strumento COVAX, ma riconosce che l'UE deve assumere un più forte ruolo di leader globale, ponendosi come attore centrale nella prevenzione, nella preparazione e nella risposta alle future minacce sanitarie;

48.  sottolinea l'esigenza di una maggiore diversità a livello mondiale nella produzione e fornitura di prodotti sanitari e contromisure per la pandemia, al fine di prevenire la scarsità degli approvvigionamenti e le disparità di accesso a detti prodotti a livello globale e per porvi rimedio;

49.  si compiace per l'ambizione dell'UE di aiutare a promuovere la sovranità sanitaria in Africa e di sostenere la produzione di vaccini in Africa e America latina; esorta la Commissione europea e gli Stati membri a conseguire tali obiettivi garantendo il completo trasferimento tecnologico ai produttori locali e a istituire meccanismi e finanziamenti per la loro sostenibilità finanziaria a lungo termine;

50.  osserva con preoccupazione che sebbene COVAX mirasse all'acquisto e alla fornitura di 2 miliardi di dosi nel 2021, alla fine dell'anno erano state fornite meno di un miliardo di dosi con oltre il 40 % delle dosi donate;

51.  osserva con preoccupazione che l'acceleratore per l'accesso agli strumenti COVID-19 ha fornito soltanto 150 milioni di test per la COVID-19 tra il 2020 e il 2022, pari al 3 % del volume di 4,8 miliardi di test necessari per soddisfare l'obiettivo di 100 test per 100 000 persone al giorno;

1.Sanità

a) Costruire l'Unione europea della salute per la prevenzione, la preparazione e la risposta alle minacce per la salute a carattere transfrontaliero

i) Prevenzione, preparazione e risposta dell'UE alle minacce per la salute a carattere transfrontaliero

52.  ritiene che la promozione della salute, la prevenzione, la preparazione e la risposta alle minacce per la salute attuali e future a carattere transfrontaliero debbano costituire le basi dell'Unione europea della salute, al fine di rafforzare la resilienza, la qualità dei sistemi sanitari e l'accesso equo ai sistemi sanitari nell'UE per tutti, nonché per i paesi a basso e medio reddito al di fuori dell'UE e per i paesi del sud del mondo, e per essere meglio preparati in caso di una nuova pandemia o di un'altra crisi sanitaria su larga scala;

53.  rammenta che l'erogazione di adeguati investimenti nei sistemi e servizi sanitari pubblici a livello nazionale e regionale, compresi il finanziamento sostenibile delle politiche nazionali di immunizzazione e la garanzia di un accesso equo a detti servizi, il miglioramento dell'integrazione e del coordinamento in relazione alle sfide sanitarie comuni e l'istituzione di meccanismi di acquisto congiunto per i vaccini e i trattamenti per garantirne un'equa distribuzione, deve essere una priorità al fine di conseguire detti obiettivi;

54.  osserva che una delle principali ipotesi sostenute dalla comunità scientifica sull'origine della pandemia di COVID è che il virus sia emerso a seguito di un salto di specie zoonotico; riconosce che il modo più efficace ed economicamente più vantaggioso per prevenire le pandemie di origine zoonotica è, ove possibile, impedire innanzi tutto il salto di specie degli agenti patogeni tra esseri umani, fauna selvatica e animali di altro genere; raccomanda pertanto di attuare l'approccio "One Health" attraverso le politiche pubbliche, la legislazione e la ricerca con il coinvolgimento di diversi settori(38);

55.  deplora che la maggior parte degli Stati membri abbia ridotto la spesa per la sanità pubblica nel corso degli ultimi decenni; sottolinea che tali riduzioni finanziarie sono state determinanti per l'incapacità delle autorità sanitarie pubbliche di individuare la COVID-19 nelle sue fasi iniziali, con il risultato che non sono state in grado di affrontare la pandemia con gli strumenti e le risorse adeguate nel momento di maggiore necessità;

56.  invita gli Stati membri a investire maggiormente nell'assistenza sanitaria di base e nell'integrazione di aspetti sociosanitari, anche sfruttando appieno il programma "UE per la salute", affrontando nel contempo le sfide oggetto del fondo, al fine di aumentare la capacità e la flessibilità dei servizi sanitari pubblici;

57.  chiede di ottimizzare l'organizzazione dei servizi sanitari per evitare una pressione eccessiva sugli ospedali o sui servizi di emergenza, in particolare nei momenti di crisi;

58.  esorta gli Stati membri a sviluppare un piano di gestione delle crisi sanitarie e suggerisce di utilizzare strumenti finanziari, come il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) o il fondo di coesione, e di investire in un approccio preventivo alla salute, al personale sanitario e all'istruzione;

59.  ricorda la difficoltà di accesso ai test diagnostici, tra cui i test RT-PCR, nelle prime ondate della pandemia che non hanno consentito di accertare l'esistenza dell'infezione e hanno portato a dover estendere i periodi di isolamento delle persone dopo il contatto con persone positive o sintomatiche;

60.  invita a prendere in considerazione misure come l'uso di test e tecnologie di screening all'avanguardia per la diagnosi precoce, in quanto aumenterebbero le conoscenze pertinenti in diversi settori dei sistemi sanitari;

61.  accoglie con favore l'imminente creazione di una rete europea di laboratori di riferimento per fornire sostegno ai laboratori di riferimento nazionali, promuovere le migliori prassi e incoraggiare l'allineamento volontario degli Stati membri, riguardo alle diagnosi, ai metodi di prova, all'impiego di determinate prove per la sorveglianza uniforme, alla notifica e alla segnalazione delle malattie da parte degli Stati membri;

62.  esorta la Commissione e il Consiglio a proporre raccomandazioni su schemi e programmi di screening nazionali accessibili a tutti i pazienti;

63.  sottolinea l'esigenza di fornire maggiori risorse agli operatori dell'assistenza primaria e chiede agli Stati membri di attuare i programmi di apprendimento lungo tutto l'arco della vita come previsto dalla pertinente normativa dell'UE in modo da garantire che le loro competenze siano sempre aggiornate e che essi possano offrire una risposta efficace alle crisi di salute pubblica; chiede all'UE e ai suoi Stati membri di finanziare adeguatamente l'assistenza di base e di renderla accessibile a tutti;

64.  accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia creato risorse di consulenza scientifica in una fase precoce, come la piattaforma di consulenza scientifica sulla COVID-19, in cooperazione con esperti provenienti dagli Stati membri che hanno contribuito a offrire in maniera coordinata informazioni utili per la definizione delle politiche; sottolinea l'importanza di una consulenza scientifica multidisciplinare per una buona definizione delle politiche;

65.  rammenta che il regolamento (UE) 2022/2371 relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero sostiene che gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione un aggiornamento sulla situazione più recente per quanto riguarda la pianificazione e l'attuazione a livello nazionale della prevenzione, della preparazione e della risposta; invita gli Stati membri a effettuare con urgenza prove di stress dei loro sistemi sanitari, al fine di individuare carenze e di verificare se sono pronti per affrontare un'eventuale recrudescenza della COVID-19 e altre crisi sanitarie future;

66.  sottolinea che gli Stati membri e le istituzioni dell'UE dovrebbero mobilitare le competenze scientifiche in situazioni di crisi e non solo, in modo coordinato e multidisciplinare, attraverso canali e strutture stabiliti o previsti per legge, a seconda della natura della minaccia identificata o della misura da preparare, e che la valutazione corrispondente preparata dagli esperti dovrebbe essere sviluppata utilizzando un processo pienamente trasparente e basato sui principi di eccellenza, indipendenza, imparzialità e trasparenza;

67.  sottolinea che gli esperti consultati in questo contesto non dovrebbero avere interessi finanziari o di altro tipo che possano essere considerati pregiudizievoli per la loro indipendenza e che dovrebbero rilasciare una dichiarazione dei loro interessi finanziari e di altro tipo, aggiornandola annualmente e ogni volta che sia necessario, in linea con le procedure previste a livello degli Stati membri o dell'UE; ritiene che gli esperti dovrebbero altresì divulgare qualsiasi altro fatto di cui vengano a conoscenza durante il loro coinvolgimento in tali procedure, che possa ragionevolmente essere ritenuto tale da comportare o determinare un conflitto di interessi;

68.  invita la Commissione europea a condurre uno studio pilota sulla promozione degli investimenti pubblici nella ricerca e nello sviluppo in campo sanitario nell'UE per garantire un migliore accesso a prodotti medicinali finiti convenienti e creare un ecosistema di ricerca dinamico e adeguatamente finanziato;

ii) Ruolo del regolamento relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e dell'Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA)

69.  prende atto dell'approvazione del regolamento (UE) 2022/2371 relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, del regolamento (UE) 2022/123 relativo all'estensione del mandato dell'EMA, del regolamento (UE) 2022/2370 che rafforza il mandato dell'ECDC(39) e della creazione dell'HERA come importanti esempi di strumenti europei che consentiranno all'Unione di diventare più efficace e resiliente nel passaggio a un approccio più sostenibile e orientato a una sola salute in relazione alla prevenzione, alla preparazione e alla gestione di qualsiasi emergenza sanitaria futura;

70.  invita a garantire un maggiore coordinamento tra EMA, HERA, ECDC e autorità nazionali competenti, in cooperazione con il pertinente settore industriale, al fine di consentire il potenziamento della produzione durante le emergenze sanitarie;

71.  incoraggia a fare il punto sul coordinamento tra gli Stati membri e le agenzie o gli organi competenti dell'Unione, le infrastrutture di ricerca e l'OMS, in conformità alle norme sanitarie internazionali; chiede che all'UE sia conferita una maggiore capacità di coordinare e sviluppare strategie omogenee su queste tematiche, utilizzando appieno le attuali competenze previste dai trattati ed esplorando possibili riforme nell'interesse dei cittadini;

72.  riconosce la creazione dell'HERA in quanto organismo fortemente necessario per migliorare la preparazione dell'UE alle emergenze sanitarie, garantendo la disponibilità di contromisure mediche e un accesso equo alle stesse e contribuendo alla prevenzione, preparazione, individuazione e risposta rapida alle emergenze sanitarie; sottolinea nondimeno che, al fine di adempiere al proprio mandato, l'HERA dovrebbe diventare un'agenzia dell'UE indipendente con finanziamenti sufficienti; ritiene che, qualora l'HERA diventasse un'agenzia indipendente, aumenterebbe il livello di trasparenza e di controllo democratico;

73.  ritiene che l'HERA potrebbe contribuire a prevedere, incentivare e sviluppare un accesso rapido, equo e sostenibile ai prodotti medicinali durante i periodi di crisi e non solo; sottolinea che le minacce sanitarie transfrontaliere richiedono una risposta internazionale e che l'HERA, insieme ad altre direzioni della Commissione europea, dovrebbe essere dotata degli strumenti legali e finanziari necessari per il pieno trasferimento tecnologico anche ai produttori di paesi a basso e medio reddito;

74.  si rammarica profondamente dell'uso dell'articolo 122 TFUE per l'istituzione dell'HERA e dell'esclusione del Parlamento europeo dalla creazione di questa parte importante dell'Unione europea della salute;

75.  sottolinea che il Parlamento dovrebbe disporre di poteri di controllo su di essa per contribuire così alla responsabilità e alla trasparenza; ribadisce la necessità di invitare il Parlamento come osservatore al comitato di crisi per la salute da istituire ai sensi del regolamento (UE) 2022/2372 del Consiglio;

76.  ricorda che, entro il 31 dicembre 2024, la Commissione deve effettuare una valutazione sull'attuazione del regolamento (UE) 2022/2371 relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero da parte dell'HERA, nonché una valutazione della necessità di istituire l'HERA come entità distinta;

77.  attende con impazienza l'istituzione di un memorandum d'intesa tra la Direzione generale per la Salute e sicurezza alimentare, l'HERA e altre agenzie e organismi dell'Unione, come pure il loro riesame o la loro valutazione, non appena l'HERA diventerà un'agenzia a pieno titolo;

78.  sottolinea l'importanza di mantenere un'ulteriore capacità produttiva di vaccini e medicinali disponibile in Europa e si congratula con la Commissione per aver proposto il progetto EU Fab, una rete volta a ottenere una costante disponibilità di capacità produttiva di vaccini e medicinali che possa essere attivata in caso di future crisi sanitarie e carenza di medicinali essenziali, come risposta alla necessità per l'UE di rafforzare le sue attività di produzione industriale a monte e a valle relative alla produzione diversificata di vaccini e tecnologie vaccinali in materia di principi attivi, farmaci, vaccini, medicinali e altre soluzioni terapeutiche in tutte le fasi del processo;

79.  sottolinea che nella sua risoluzione sulla penuria di medicinali(40), il Parlamento invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare la possibilità di creare uno o più stabilimenti farmaceutici europei senza scopo di lucro e di interesse generale, che siano in grado di produrre medicinali in assenza di una produzione industriale esistente per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e prevenire possibili carenze di medicinali nei casi di emergenza;

80.  invita la Commissione, in collaborazione con il Parlamento, a svolgere un ruolo centrale nella cooperazione tra tutti i soggetti interessati, nell'individuazione delle esigenze mediche e nella definizione delle priorità di ricerca; ritiene che tali partenariati siano funzionali per accelerare le risposte alle pandemie e alle minacce per la salute, mantenendo al contempo una capacità sicura; sottolinea che i partenariati con il settore privato dovrebbero essere guidati e allineati con l'interesse pubblico e che dovrebbero essere garantiti i ritorni pubblici sul sostegno pubblico alla ricerca e allo sviluppo;

81.  rileva che la domanda urgente e senza precedenti di medicinali e contromisure mediche durante la pandemia di COVID-19 ha messo alla prova le risorse dell'EMA e delle autorità nazionali competenti e ha richiesto il ricorso a misure ad hoc;

82.  riconosce il ruolo centrale dall'EMA nell'attuazione delle misure volte a consentire la flessibilità e la rapidità dei processi di regolamentazione, garantendo al contempo la sicurezza e l'efficacia dei vaccini e dei medicinali, nonché il suo lavoro di farmacovigilanza, la rapida pubblicazione di consulenze scientifiche, la revisione ciclica e l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata; evidenzia il potenziale e il valore aggiunto che tale approccio ha fornito durante la pandemia, compresa la revisione periodica;

83.  invita la Commissione e gli Stati membri a valutare l'applicazione di un approccio simile anche al di là delle situazioni pandemiche e per una maggiore armonizzazione delle procedure normative, compresi tempi di approvazione accelerati e costi ridotti, garantendo nel contempo la sicurezza dei pazienti; sottolinea che i medicinali dovranno in ultima analisi essere sottoposte a una piena autorizzazione all'immissione in commercio per mantenere le garanzie di sicurezza ed efficacia;

84.  raccomanda che le decisioni dell'EMA sull'approvazione di vaccini e medicinali siano rese direttamente applicabili negli Stati membri, in caso di crisi;

85.  ritiene che disporre di personale adeguato per tutte le agenzie di normazione sia un prerequisito per consentire velocità e flessibilità e invita la Commissione e gli Stati membri a investire maggiormente nelle risorse dell'EMA e delle agenzie nazionali per i medicinali al fine di aumentarne la capacità;

86.  raccomanda che, nel corso delle proprie attività, l'HERA attui efficaci meccanismi per il coinvolgimento dei portatori di interessi, simili a quelli istituiti dall'EMA, al fine di garantire che i futuri piani d'emergenza per le pandemie siano adeguatamente controllati e che vengano evitati, ove possibile, futuri impatti imprevisti legati ad altre malattie;

87.  chiede un maggiore coordinamento europeo per la previsione e la sorveglianza epidemiologica tempestiva guidata dall'ECDC, in collaborazione con l'EMA, l'HERA e gli Stati membri, e la realizzazione di studi sull'uso dei farmaci esistenti per le nuove malattie, migliorando la capacità complessiva di preparazione dell'UE;

88.  osserva con soddisfazione che, nel contesto del nuovo mandato dell'EMA, la task force di emergenza dell'Agenzia ha raccolto le attività della sua task force per la pandemia di COVID-19 diventando un organo permanente dell'EMA e migliorando le proprie interazioni con la Commissione, gli sviluppatori dei prodotti medicinali e dei dispositivi medici e le università, nonché il coordinamento con le altre agenzie dell'UE;

89.  osserva che la Commissione ha garantito l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata ai vaccini per la COVID-19, dopo aver ricevuto una raccomandazione in tal senso dall'EMA e in consultazione con gli Stati membri dell'UE, in base al presupposto che i benefici dei vaccini superassero di gran lunga i loro potenziali rischi e prevedendo salvaguardie e controlli rigorosi e obbligatori in seguito all'approvazione; rammenta che la tempestiva disponibilità di vaccini sul mercato, integrata dal ricorso all'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata, ha contribuito a una notevole riduzione dei decessi e delle ospedalizzazioni nell'UE, oltre che a una protezione generale dagli effetti più gravi della COVID-19;

90.  sottolinea che l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata rappresenta uno strumento appropriato per accelerare l'autorizzazione in una situazione di emergenza sanitaria come la pandemia di COVID-19; rammenta che l'autorizzazione condizionata dovrebbe essere limitata nel tempo e che le imprese dovrebbero richiedere l'autorizzazione regolare;

91.  chiede alla Commissione, all'EMA e alle autorità competenti di capitalizzare tutti gli sforzi pragmatici portati avanti durante la crisi della COVID-19, in particolare con riguardo alla flessibilità normativa, al fine di contrastare efficacemente le carenze di medicinali, anche nelle situazioni di urgenza; sostiene il ricorso a tale procedura per i medicinali di interesse terapeutico nei periodi di crisi e non solo;

92.  osserva che gli Stati membri e le istituzioni dell'UE non hanno rilevato tempestivamente la gravità dell'emergente pandemia di COVID-19 e che il ritardo nella comunicazione e la lentezza della reazione hanno portato alla diffusione della malattia fino a diventare una pandemia;

93.  che ciò sia dovuto, tra l'altro, alla mancanza di condivisione dei dati da parte delle autorità cinesi, alla mancanza di una condivisione tempestiva dei dati da parte degli Stati membri, nonché alla mancanza di risorse e finanziamenti adeguati per la sorveglianza della salute pubblica, la preparazione alle pandemie e l'epidemiologia;

94.  chiede maggiore chiarezza in merito alla ripartizione delle responsabilità tra ECDC ed HERA in relazione alla sorveglianza pandemica al fine di evitare sovrapposizioni nelle competenze;

95.  è favorevole all'estensione del mandato dell'ECDC, in quanto prevede maggiori risorse e ulteriori ambiti di competenze per consentire un migliore monitoraggio delle malattie nell'UE, per migliorare la prevenzione, la preparazione e la risposta europea e per monitorare l'impatto delle malattie trasmissibili sulle principali malattie non trasmissibili;

iii) Strategie dell'UE sui vaccini e gli strumenti terapeutici

96.  ribadisce che la strategia di vaccinazione dell'UE è stata un successo e che l'obiettivo primario e il risultato dell'attuale generazione di vaccini contro la SARS-CoV-2 è quello di evitare malattie gravi, decessi e morbilità; riconosce che i vaccini autorizzati dall'EMA sono efficaci a tal scopo, come dimostrato dal processo di vaccinazione contro la COVID-19; sottolinea che le vaccinazioni tempestive hanno salvato circa 250 000 vite(41) e scongiurato casi di long COVID nell'UE;

97.  rammenta l'importanza dell'alfabetizzazione e dell'educazione sanitaria per la prevenzione, la preparazione e la risposta alle minacce per la salute e che contribuisce a una migliore comprensione da parte della popolazione delle contromisure e della valutazione del rischio delle diverse minacce; sottolinea che campagne di educazione sanitaria basate sugli ultimi dati scientifici disponibili potrebbero contribuire a migliorare il comportamento della popolazione a tale riguardo e dovrebbero tenere conto delle persone che vivono in condizioni di esclusione e delle esigenze delle persone con difficoltà di apprendimento; sottolinea che tutti gli sforzi compiuti per promuovere l'alfabetizzazione sanitaria, compresa l'alfabetizzazione digitale, dovrebbero tenere conto delle persone vittime di esclusione e delle esigenze delle persone con difficoltà di apprendimento; evidenzia che occorre tenere conto delle disuguaglianze in termini di conoscenze e utilizzo delle tecnologie informatiche e di accesso alle stesse, nonché delle differenze regionali e nazionali, sociali ed economiche;

98.  ritiene che la velocità alla quale i ricercatori hanno sviluppato una protezione vaccinale efficace non abbia precedenti e che l'UE abbia mostrato un ruolo di leader nella risposta globale alla pandemia di COVID-19;

99.  sottolinea che lo sviluppo e l'impiego di una variegata gamma di vaccini contro la COVID-19, composta da più piattaforme per affrontare le diverse varianti del virus e i migliori risultati per i pazienti, ha rappresentato una svolta nella pandemia, consentendo la scelta migliore per ciascun paziente e aumentando la fiducia del pubblico nella vaccinazione, e ha sottolineato l'importante ruolo della ricerca e dello sviluppo dei vaccini incentivati da sovvenzioni pubbliche;

100.  sottolinea che la rapida risposta è il frutto di decenni di investimenti pubblici e dei risultati della ricerca sulle malattie infettive, come l'HIV e la tubercolosi, e della capacità di aumentare la produzione; raccomanda di subordinare i finanziamenti pubblici a migliori condizioni in futuro in termini di norme di trasparenza sull'utilizzo dei fondi pubblici, trasferimento di know-how e accessibilità economica;

101.  sottolinea che la revisione della legislazione farmaceutica dell'UE dovrebbe garantire che l'Europa rimanga una destinazione attraente per gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione e dovrebbe creare un contesto imprenditoriale in cui l'industria farmaceutica lavori nell'interesse dei pazienti e dei cittadini; ribadisce la convinzione che questa efficienza avrebbe già potuto essere migliorata se l'Unione fosse meno dipendente da alcuni prodotti farmaceutici e medicinali essenziali;

102.  riconosce il ruolo fondamentale svolto dai test nel contenere la diffusione del virus; ribadisce la necessità di fornirsi di scorte di materiali e reagenti per test e tamponi; ritiene importante investire in tecniche innovative per il rilevamento della SARS-CoV2 e di altri virus;

103.  accoglie con favore la strategia dell'UE sugli strumenti terapeutici contro la COVID-19; sottolinea che gli strumenti terapeutici sono complementari ai vaccini e offrono in particolare benefici per la protezione delle persone immunocompromesse e di altri gruppi per i quali il vaccino è meno efficace;

104.  sottolinea l'importanza di un monitoraggio e di una valutazione continui dei vaccini contro la COVID-19 da parte dell'EMA e degli Stati membri, compreso il monitoraggio dei potenziali effetti collaterali; incoraggia la creazione di modi semplici per segnalare gli effetti collaterali e la pubblicazione periodica di informazioni sui risultati del monitoraggio;

105.  sottolinea che l'Europa sarà in grado di superare le future pandemie solo se la famiglia europea rimarrà unita nella solidarietà e nella responsabilità e utilizzerà appieno le sue capacità per coordinarsi meglio e offrire agli Stati dell'UE e ai loro cittadini il valore aggiunto necessario, attraverso una migliore collaborazione con le regioni ultraperiferiche (RUP) e i paesi e territori d'oltremare (PTOM) spesso esposti a malattie e zoonosi specifiche, la cui conoscenza può far progredire la ricerca;

106.  sottolinea la necessità di una panoramica completa sullo sviluppo della COVID-19 in diverse parti del mondo, come le regioni ultraperiferiche (RUP), per meglio identificare e affrontare le differenze dovute ai climi tropicali; riconosce l'importanza di considerare le esperienze e le conoscenze delle RUP in termini di malattie infettive e zoonosi; sottolinea la necessità di una rete di esperti nelle RUP e nei PTOM per una migliore anticipazione e conoscenza medica in tutti gli ambienti;

107.  sottolinea che le regioni ultraperiferiche sono state le più colpite economicamente dai successivi confinamenti, in particolare a causa della loro lontananza geografica e della loro forte dipendenza dalle forniture di beni di prima necessità; aggiunge che la chiusura dei porti e le restrizioni sui trasporti di merci hanno avuto un impatto particolarmente negativo su tutti questi territori, determinando un aumento molto significativo del costo della vita; raccomanda che in futuro sia introdotto un servizio minimo per garantire l'approvvigionamento di materie prime e beni di consumo essenziali a tali territori, conformemente all'articolo 349 TFUE;

108.  insiste sulla necessità di una cooperazione rafforzata con gli esperti provenienti dalle RUP e dai PTOM sulla gestione e la cura delle malattie tropicali quali la febbre rompiossa, la chikungunya e la malattia da virus Zika, che causano danni collaterali che si sommano alla COVID-19;

109.  osserva che la strategia in materia di vaccini, non solo per quanto riguarda la COVID-19, rimane una competenza nazionale e chiede che all'UE sia attribuito un più forte ruolo di coordinamento al fine di armonizzare le tempistiche, l'entità e gli esiti della somministrazione dei vaccini in tutti gli Stati membri; riconosce la vaccinazione come un pilastro fondamentale per sistemi sanitari resilienti, per il benessere della società e per un'economia sana;

110.  sottolinea l'importanza di affrontare le malattie trasmissibili come una minaccia transfrontaliera per la salute pubblica, richiedendo obiettivi comuni e norme minime per le campagne di vaccinazione, al fine di superare le grandi disparità nella copertura vaccinale tra gli Stati membri e all'interno di essi e di ridurre la riluttanza a sottoporsi alla vaccinazione;

111.  osserva con preoccupazione il trasferimento agli Stati membri dei rischi finanziari legati alla responsabilità per i gravi effetti avversi dei vaccini contro la COVID-19 e per il rischio che ciò diventi una prassi comune; sottolinea che, per quanto riguarda le pandemie e i vaccini acquistati pubblicamente, dovrebbero essere mantenute le norme di base in materia di responsabilità per i farmaci; esorta la Commissione e l'HERA a garantire che la responsabilità del prodotto rimanga in capo ai produttori;

112.  invita la Commissione a prendere in considerazione, se necessario, programmi di vaccinazione comuni a livello europeo per le infezioni trasmissibili; raccomanda un finanziamento sostenibile delle politiche nazionali di immunizzazione per garantire un accesso equo ai servizi di vaccinazione; riconosce la necessità di sviluppare azioni politiche per proteggere le popolazioni immunocompromesse;

113.  riconosce che la diminuzione della fiducia nei vaccini costituisce una tendenza preoccupante in molti Stati membri dell'UE; chiede alla Commissione e agli Stati membri di affrontare i dubbi sui vaccini e la diffusione inconsapevole di notizie false promuovendo l'informazione e l'educazione pubblica attraverso un piano di comunicazione chiaro e trasparente, sfruttando le tecnologie digitali;

114.  si rammarica che l'Unione non abbia accompagnato l'attuazione della campagna vaccinale con un'efficace campagna di sensibilizzazione sui benefici della vaccinazione; chiede che l'Unione contrasti più efficacemente la diffusione inconsapevole di notizie false e le interferenze straniere nella strategia vaccinale dell'UE;

115.  sottolinea che i vaccini contro il coronavirus hanno prevenuto milioni di decessi(42) e gravi malattie cliniche; chiede all'Unione e agli Stati membri di comunicare in modo trasparente reazioni avverse; ritiene che la piena trasparenza, equità e solidarietà rafforzerebbero la fiducia nella vaccinazione;

IV) Resilienza, accessibilità e sostenibilità dei sistemi sanitari nazionali

116.  osserva che all'inizio della pandemia i sistemi e servizi sanitari di molti Stati membri non erano preparati a far fronte alla portata di una simile crisi; sottolinea che i tagli di bilancio ai sistemi sanitari pubblici, in particolare alle attrezzature, al personale e alle strutture, sono stati una delle cause principali del fatto che gli Stati membri non erano adeguatamente preparati alla pandemia di COVID-19; sottolinea la necessità di promuovere la resilienza e la sostenibilità dei sistemi sanitari nazionali investendo nella salute pubblica;

117.  sottolinea che, sebbene l'impatto della pandemia sia stato diverso in ogni Stato membro, essi hanno dovuto affrontare ostacoli comuni, tra l'altro, nel coordinamento nazionale, nella cooperazione con gli esperti, nel finanziamento della ricerca, nello scambio di dati e nella cooperazione e solidarietà all'interno degli Stati membri; evidenzia, inoltre, che le sfide comuni hanno riguardato l'improvviso aumento della domanda di servizi sanitari, la carenza di posti letto nelle unità di terapia intensiva, la carenza di personale, la mancanza di piani di preparazione, la scarsa chiarezza delle strutture di governance, l'insufficienza delle scorte strategiche di dispositivi di protezione individuale, l'inadeguatezza dei piani di prevenzione e controllo delle infezioni negli ambienti sanitari, il disagio generale nel fornire ai cittadini servizi sanitari adeguati e le difficoltà nel comunicare efficacemente con il pubblico; sottolinea che l'istituzione e l'aggiornamento dei piani di sorveglianza, monitoraggio e preparazione e la determinazione di chiare strutture di governance per le situazioni di emergenza, sia a livello dell'UE che a livello nazionale, dovrebbero essere una priorità; sottolinea la necessità di disporre di ospedali e centri sanitari resilienti, in grado di essere convertiti in modo rapido ed efficiente in strutture di assistenza durante le emergenze epidemiche, evitando nel contempo di interrompere i normali servizi sanitari; evidenzia il ruolo che la crescente crisi della carenza di personale sanitario, compresa la fuga dei cervelli, svolge in questo contesto e sottolinea che questa tendenza sta compromettendo la capacità di alcuni Stati membri di fornire servizi sanitari pubblici adeguati; esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri a intraprendere azioni concrete per affrontare le crisi nel breve, medio e lungo termine;

118.  accoglie con favore le azioni di solidarietà adottate da imprese private per far fronte alla mancanza di dispositivi di protezione individuale, attrezzature mediche e alcol necessario per i prodotti igienici, e per accelerarne la produzione; sottolinea l'importanza di sviluppare un elenco di priorità che descriva in dettaglio le attrezzature e le forniture essenziali da conservare, di garantire un'adeguata assistenza ai pazienti e di ridurre al minimo i rischi di infezione per il personale sanitario;

119.  pone l'accento sull'utile ruolo della farmacia comunitaria e prende atto del lavoro e degli sforzi straordinari dei farmacisti durante i primi mesi della pandemia, in quanto sono stati in prima linea nel fornire sostegno ai cittadini in condizioni molto difficili e, in molte occasioni, senza accesso a dispositivi di protezione; chiede un maggiore riconoscimento delle farmacie che operano come servizio essenziale nel contesto rurale, in quanto stabilizzano i livelli di popolazione e garantiscono la disponibilità di medicinali; suggerisce che i farmacisti potrebbero svolgere un ruolo più attivo nella sorveglianza epidemiologica per contribuire a monitorare l'insorgenza delle malattie trasmissibili e non trasmissibili; esorta la Commissione a includere il settore delle farmacie nelle iniziative di salute pubblica dell'UE e gli Stati membri a includerle nei loro programmi di salute, assistenza e ricerca, in quanto si sono dimostrate un settore fondamentale nell'affrontare la pandemia, offrendo ai pazienti test, vaccinazioni e consigli di primo contatto;

v) Efficacia della raccolta e della condivisione dei dati, sviluppo della sanità digitale e digitalizzazione dei sistemi sanitari (ivi compresa la trasparenza dei dati clinici), spazio europeo di dati sanitari

120.  osserva che i servizi di sorveglianza non erano adatti allo scopo ed espone la necessità di istituire sistemi dedicati per il nuovo agente patogeno SARS-CoV-2; accoglie con favore, a tal riguardo, l'ampliamento del mandato dell'ECDC, il che dovrebbe migliorare il monitoraggio delle malattie nell'UE;

121.  accoglie con favore la proposta di regolamento della Commissione sullo spazio europeo di dati sanitari, in quanto l'UE non disponeva di un meccanismo efficace per la raccolta e lo scambio di dati, nonché per la segnalazione epidemiologica, durante la pandemia; osserva che la SARS-CoV-2 continua a rappresentare una minaccia significativa per la salute pubblica e sottolinea la necessità di una sorveglianza continua e della raccolta e dello scambio di dati, anche attraverso l'istituzione di sistemi di allerta per le prossime pandemie negli Stati membri dell'UE;

122.  ritiene che l'UE necessiti di un'ulteriore semplificazione normativa, ove opportuno, del coordinamento e dell'accelerazione delle sperimentazioni cliniche a livello europeo e della digitalizzazione dei sistemi sanitari, nel pieno rispetto delle clausole di sicurezza ed efficacia e in linea con l'interesse pubblico e i ritorni;

123.  sottolinea l'urgenza di accelerare la digitalizzazione dei sistemi sanitari in tutta l'UE e di garantire la partecipazione al processo di tutti i portatori di interessi, in particolare dei pazienti e dei professionisti della sanità; riconosce che questa trasformazione digitale deve riflettersi nella pratica clinica e deve includere un modello di attuazione dal basso verso l'alto, con la partecipazione degli operatori sanitari in tutta l'UE;

124.  sottolinea l'importanza dei dati statistici nella ricerca medica, con particolare attenzione alla necessità di disaggregazione per sesso e genere, di sistemi di informazione interoperabili e di conformità al quadro europeo di protezione dei dati; riconosce il potenziale della condivisione dei dati delle sperimentazioni cliniche ai fini della trasformazione della salute pubblica e dei sistemi sanitari, salvaguardando la vita privata e proteggendo i diritti dei cittadini e degli operatori sanitari; sottolinea, in questo contesto, l'importanza dei sistemi di informazione interoperabili; sottolinea che lo spazio europeo di dati sanitari rappresenta un'iniziativa fondamentale in tale ambito;

125.  invita a collaborare alla costruzione di infrastrutture per le sperimentazioni cliniche multicentriche e a migliorare il coordinamento a livello dell'UE, anche per quanto riguarda la comunicazione dei risultati e la messa a disposizione dei dati ai colleghi ricercatori, in linea con la legislazione dell'UE; ricorda la risoluzione n. 72.8 dell'Assemblea mondiale della sanità(43), che chiede una maggiore diffusione e accesso ai costi delle sperimentazioni cliniche; sottolinea, inoltre, l'importante ruolo delle sperimentazioni cliniche comparative nell'ottimizzazione dei risultati sanitari attraverso il confronto di interventi approvati; invita pertanto la Commissione europea e l'EMA ad adottare misure a tale riguardo;

126.  sostiene l'intenzione della Commissione, nel contesto della revisione della legislazione farmaceutica, a sviluppare ulteriormente le informazioni sul prodotto in formato elettronico (ePI) e a promuovere procedure normative digitalizzate ed efficienti, ove opportuno, come uno degli strumenti per attenuare le carenze di medicinali nel caso in cui si verifichino, pur garantendo sempre la disponibilità di un foglietto illustrativo cartaceo per tutti i prodotti; esorta la Commissione a collaborare con l'EMA e la rete di regolamentazione dell'UE, compresi l'industria e tutte le parti interessate, per sviluppare e attuare l'uso di ePI per tutti i medicinali nell'UE in tutte le lingue degli Stati membri in cui i medicinali sono commercializzati;

127.  sottolinea l'importanza di preparare i sistemi sanitari nazionali per il potenziale utilizzo dell'intelligenza artificiale (IA) e delle tecnologie dell'informazione offerti in questi settori; è favorevole all'adattamento, ove necessario, dei quadri normativi dell'UE attualmente vigenti, compreso il diritto non vincolante, per consentire ai sistemi sanitari nazionali e alla comunità scientifica di trarre vantaggi dall'assistenza dell'IA approvata nei settori della prassi clinica, nei trattamenti, della ricerca biomedica, della sanità pubblica e dell'amministrazione sanitaria, garantendo al contempo la sicurezza e il trattamento adeguato dei pazienti che ricevono un'assistenza sanitaria assistita dall'IA e garantendo il rispetto del quadro normativo dell'UE in materia di protezione dei dati, dei diritti fondamentali dei pazienti e delle normative sulla non discriminazione;

128.  osserva che le istituzioni e i servizi sanitari hanno dovuto far fronte, nel pieno della pandemia di COVID-19, a crescenti minacce alla sicurezza informatica; invita gli Stati membri e le istituzioni e agenzie dell'UE a introdurre misure che rafforzino la sicurezza delle reti digitali, al fine di proteggere le istituzioni sanitarie e i pazienti dagli attacchi informatici e di garantire la protezione dei dati sanitari e la capacità delle istituzioni di operare normalmente in ogni momento, soprattutto durante le emergenze sanitarie, nel rispetto del quadro dell'UE sulla protezione dei dati;

129.  riafferma la necessità di migliorare la sicurezza delle infrastrutture critiche, come le reti elettriche e i sistemi finanziari, e di garantirne il funzionamento, proteggendole al contempo da qualsiasi emergenza, come gli attacchi informatici; sottolinea l'importanza di misure volte ad aumentare la consapevolezza dei rischi di cibersicurezza e di formare persone e organizzazioni insegnando loro come proteggersi, dal momento che gli attacchi informatici potrebbero colpire anche pazienti, ospedali, nonché sistemi e servizi sanitari;

vi) Preparazione del personale dei settori sanitario, assistenziale e sociale dell'UE in vista della prossima crisi

130.  esprime preoccupazione per il fatto che gli investimenti nel settore della sanità pubblica non siano stati resi prioritari in tutti gli Stati membri, portando a carenze di personale, conseguenze negative generali in detto settore e, di conseguenza, a bassi livelli di resilienza dei sistemi e servizi sanitari pubblici di fronte alle nuove possibili emergenze e alla transizione demografica;

131.  invita l'UE ad assumersi un ruolo più incisivo nel guidare, coordinare e indirizzare il miglioramento dei sistemi sanitari pubblici degli Stati membri; osserva che l'uso di nuove tecnologie mediche da parte del personale sanitario può aumentare l'efficienza; richiama l'attenzione sulla carenza di professionisti del settore medico e chiede investimenti nei servizi sanitari, compreso il personale, per porre fine all'uso sistematico di contratti a breve termine, per migliorare le competenze dei professionisti del settore sanitario e per sostenere gli Stati membri nel miglioramento delle condizioni di lavoro, soprattutto nelle zone rurali e remote e nelle regioni meno sviluppate; invita gli Stati membri, a tal fine, a sfruttare appieno il quadro legislativo e i finanziamenti dell'UE esistenti per promuovere la mobilità degli operatori sanitari in tutta l'UE, sia durante la loro carriera scolastica che professionale, anche attraverso il programma Erasmus Plus;

132.  incoraggia a investire nel personale del settore sanitario e dell'assistenza, agevolando il suo accesso all'istruzione e alla formazione e sostenendo gli Stati membri nell'offrire condizioni di lavoro migliori agli operatori sanitari e promuovendo l'equilibrio di genere in questo settore per attrarre la prossima generazione di operatori sanitari e sociali e contrastare la carenza di professionisti sanitari e dell'assistenza e la fuga dei cervelli all'interno dell'Unione;

133.  chiede investimenti adeguati per incrementare il personale medico e le sue competenze, la quantità di attrezzature mediche e il numero di ospedali, nonché le tecnologie sanitarie innovative che possono contribuire a tale miglioramento; sottolinea la necessità di includere nei programmi di formazione dei professionisti moduli obbligatori dedicati alla gestione delle crisi a livello europeo;

134.  ritiene che gli Stati membri debbano riferire, nell'ambito del semestre europeo, gli investimenti effettuati nel personale sanitario e nei sistemi sanitari pubblici nell'ambito di progetti legati alle politiche sanitarie dell'UE e finanziati dall'UE; ritiene inoltre che gli Stati membri dovrebbero riferire periodicamente in merito all'impatto dei loro investimenti sulla disponibilità e l'accessibilità dei servizi sanitari e di assistenza per tutti, nonché sulla mobilità degli operatori sanitari, al fine di sviluppare meglio le strategie di mantenimento in servizio degli operatori sanitari in Europa;

135.  chiede di effettuare uno studio a livello dell'UE sulla retribuzione, le condizioni e i fattori che determinano squilibri di genere tra gli operatori sanitari in tutta Europa, al fine di formulare raccomandazioni in materia;

136.  sottolinea l'importanza di monitorare e seguire la disponibilità di personale sanitario in tutta Europa a livello dell'UE e raccomanda la valutazione delle opportunità disponibili per facilitare e organizzare meglio la ridistribuzione transfrontaliera della forza lavoro in circostanze strettamente pertinenti (ad esempio nelle zone di frontiera), anche facendo leva sugli strumenti di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali; sottolinea il ruolo cruciale di medici, infermieri e altri operatori sanitari nel fornire le cure e chiede un più ampio riconoscimento della loro esperienza e delle loro conoscenze;

137.  sottolinea che molti operatori sanitari e assistenti sociali hanno contratto la COVID-19 e sofferto di long COVID e, di conseguenza, hanno avuto difficoltà a riprendere pienamente l'attività lavorativa; riconosce la tensione e l'onere che gravano sugli operatori sanitari durante la pandemia e la necessità di fornire loro la necessaria assistenza psicologica e professionale; insiste affinché gli Stati membri adottino misure forti e coordinate per proteggere la sicurezza e la salute (sia fisica che mentale) sul lavoro, in particolare durante e dopo una crisi sanitaria; riconosce l'impatto psicosociale della pandemia di COVID-19 sugli operatori sanitari;

138.  sottolinea il deterioramento della situazione relativa alla disponibilità di operatori sanitari in alcuni Stati membri, in particolare quelli con livelli di PIL inferiori e quindi con livelli minori di attrattiva; esorta la Commissione e gli Stati membri a intraprendere azioni concrete per affrontare tale crisi;

139.  ribadisce che l'UE deve assumere un ruolo più forte nel guidare e orientare il miglioramento della sanità pubblica, poiché tutti gli Stati membri dovrebbero considerare la sanità pubblica e l'assistenza sociale come una priorità negli investimenti pubblici e non come una spesa da ridurre al minimo; sottolinea che il miglioramento della salute della popolazione è un investimento strategico e un obbligo morale per le nostre società ed economie e chiede pertanto all'UE e agli Stati membri di riconoscere il ruolo essenziale della sanità pubblica;

140.  sottolinea la necessità del miglioramento delle competenze, della riqualificazione professionale dei lavoratori del settore sanitario nel corso di tutta la loro professione, come previsto dalla pertinente normativa dell'UE, al fine di essere meglio preparati alle potenziali situazioni di emergenza e di crisi; invita la Commissione e le agenzie dell'UE competenti a organizzare attività di formazione mirate per gli operatori sanitari in stretta collaborazione con le organizzazioni sanitarie professionali e le organizzazioni dei pazienti, anche per quanto riguarda la formazione interdisciplinare "One Health"; sottolinea l'importanza della formazione transfrontaliera comune, della condivisione delle migliori pratiche e della familiarità con i sistemi sanitari pubblici confinanti nelle regioni transfrontaliere;

141.  invita a istituire una cooperazione regionale con gli Stati membri confinanti per superare la carenza di personale medico in caso di grave crisi; raccomanda di monitorare a livello dell'UE la disponibilità del personale sanitario in tutta Europa;

142.  riconosce il ruolo fondamentale svolto dal personale della protezione civile, dai vigili del fuoco e dalle forze dell'ordine durante tutte le fasi della pandemia, fornendo sostegno medico, assistenza agli screening, aiuto logistico, supporto alla strategia di vaccinazione e sicurezza durante i periodi di confinamento;

143.  sottolinea che le retribuzioni e le condizioni di lavoro degli operatori sanitari sono tra i fattori che attualmente contribuiscono alla carenza di personale nell'UE; invita gli Stati membri ad attuare la direttiva (UE) 2022/2041(44), che prevede l'elaborazione di piani nazionali per migliorare la copertura della contrattazione collettiva nel settore dell'assistenza sanitaria e sociale;

VII) Ruolo dell'assistenza di base nella realizzazione di sistemi e servizi sanitari resilienti

144.  sottolinea l'importanza dell'assistenza di base e dell'assistenza di prossimità per la realizzazione di sistemi sociali e sanitari resilienti che agevolino la continuità dei servizi durante le emergenze e contribuiscano a evitare la congestione e il collasso degli ospedali sostenendo la fornitura di servizi locali essenziali; sottolinea il ruolo fondamentale svolto dall'assistenza di base e territoriale nel monitoraggio e nella sorveglianza delle malattie trasmissibili e delle minacce sanitarie transfrontaliere, assicurando che i servizi siano disponibili per tutti, anche nelle aree remote e rurali, e che il miglioramento dell'assistenza a livello di comunità consenta di raggiungere coloro che ne hanno maggiormente bisogno; sottolinea che il miglioramento dell'assistenza di base dovrebbe essere accompagnato da un aumento della capacità di diagnosi precoce, facilitato da investimenti specifici;

145.  accoglie con favore la strategia europea per l'assistenza, che sottolinea il ruolo dell'assistenza sociale e chiede un approccio più integrato tra i settori dell'assistenza sociale e della sanità;

146.  invita l'UE e gli Stati membri a ripensare il ruolo dell'assistenza di base concentrandosi sul suo potenziale di relazionarsi quotidianamente con i pazienti, migliorare la prevenzione e promuovere una maggiore capacità delle comunità di rispondere alle minacce per la salute, in stretto coordinamento con i sistemi sanitari;

147.  sottolinea l'importanza dell'assistenza di base nella fornitura continua dei vaccini contro la COVID-19 e nell'aumento dell'accesso alla vaccinazione di routine; chiede un urgente rafforzamento dell'assistenza di base con le necessarie risorse umane e tecnologiche, in modo che possa facilitare il lavoro di epidemiologia e di sorveglianza relativo alla COVID-19; incoraggia l'uso di metodi innovativi, come la telemedicina nei servizi sanitari, per integrare l'assistenza di base e facilitare l'accesso alle cure e ai trattamenti; sostiene la costruzione di un sistema di assistenza sanitaria di base in grado di collaborare con gli specialisti e di guidare i pazienti nel loro percorso diagnostico;

148.  sottolinea che la copertura sanitaria universale è fondamentale per garantire che tutti, comprese le popolazioni più vulnerabili e le comunità emarginate, ricevano un'assistenza sanitaria tempestiva, efficace e accessibile; sottolinea che i piani di accesso universale alla sanità pubblica dovrebbero essere progettati e sviluppati in modo inclusivo, con la piena partecipazione della società civile, dei pazienti, degli operatori sanitari, dei datori di lavoro e delle parti sociali; sottolinea inoltre che l'efficacia dei sistemi sanitari dipende dall'impegno della comunità, dalla partecipazione e dalla legittimità percepita;

149.  ricorda che i sistemi sanitari pubblici devono essere liberi da ostacoli finanziari e non finanziari e da altri fattori che portano a disuguaglianze e discriminazioni; chiede che sia garantito l'accesso permanente alle visite mediche e ai servizi infermieristici e psicologici mediante il ricorso alla telemedicina o alla tele-assistenza, oppure in spazi liberi da minacce epidemiologiche all'interno degli ospedali;

150.  raccomanda un maggiore coordinamento tra le agende sanitarie e digitali dell'UE per contribuire a creare una migliore comunicazione e interconnessione tra l'assistenza di base e secondaria; evidenzia la necessità di un coordinamento e di protocolli di emergenza tra l'assistenza di base, i servizi sociali generali e i servizi specializzati, come le case di riposo per anziani; sostiene lo sviluppo di servizi di salute mentale di comunità nell'assistenza di base;

151.  sottolinea che per fornire una risposta tempestiva, efficace, accessibile e adeguata alle persone che hanno esigenze sanitarie, comprese le popolazioni più vulnerabili e le comunità emarginate, è essenziale la disponibilità di una copertura sanitaria universale; sottolinea che durante le emergenze sanitarie è necessario adattare i servizi prioritari e i meccanismi di erogazione, in particolare per quanto riguarda le attività di sensibilizzazione e gli screening che utilizzano analisi di laboratorio e diagnostiche;

152.  evidenzia le divergenze nei sistemi e nei servizi sanitari e nell'accesso ai servizi sanitari tra gli Stati membri e tra le regioni all'interno degli Stati membri, in particolare nelle aree remote e rurali, nelle regioni ultraperiferiche, nelle isole periferiche, nei paesi e territori d'oltremare e persino in alcune aree urbane; prende atto delle difficoltà di accesso ai servizi sanitari in tali aree, che hanno portato all'emergere dei cosiddetti "deserti medici"; invita la Commissione a proporre norme minime per i servizi e i diritti sanitari in tutta Europa e suggerisce di utilizzare la politica di coesione per contribuire ad affrontare queste divergenze e integrare i fondi dell'UE per ridurre le discrepanze;

153.  osserva che il sostegno economico, la risposta dei governi e gli indici di severità del confinamento hanno mostrato notevoli differenze a seconda del sostegno al reddito erogato, nonché delle misure fiscali e di confinamento adottate in ciascuno Stato membro; sottolinea che le differenze a livello demografico e le specificità di carattere culturale e la presenza del turismo come settore commerciale attivo nei paesi meridionali, nelle isole, negli Stati insulari e nelle regioni ultraperiferiche hanno determinato effetti socioeconomici differenti;

154.  osserva che gli insegnamenti tratti hanno posto in luce l'insufficienza degli investimenti, a livello dell'UE e degli Stati membri, in sistemi di sorveglianza epidemiologica completi e integrati e nella raccolta e gestione di dati convalidati, paragonabili e interoperabili, che ha portato a uno scarso livello di pianificazione e preparazione;

155.  si rammarica che le autorità pubbliche e le istituzioni private coinvolte nella definizione dell'agenda di ricerca non abbiano dato priorità agli investimenti nella ricerca e nello sviluppo su agenti patogeni considerati pericolosi per la salute pubblica; si rammarica che, nonostante i coronavirus siano stati riconosciuti come agenti patogeni con potenziale pandemico già prima della pandemia di COVID-19, gli sforzi di ricerca e sviluppo siano stati parzialmente limitati a causa della mancanza di interesse commerciale; riconosce, tuttavia, che i precedenti investimenti nella ricerca e nello sviluppo hanno facilitato lo sviluppo di vaccini;

156.  evidenzia l'ampio affidamento e l'importanza dei finanziamenti pubblici da parte della Commissione e degli Stati membri per lo sviluppo delle contromisure mediche e dei vaccini contro la COVID-19, che sono stati fondamentali per ottenere risultati in un breve periodo di tempo; ricorda inoltre la necessità di rispettare le condizionalità in materia di governance, trasparenza, disponibilità e parità di accesso quando si tratta di fondi pubblici;

157.  evidenzia il ruolo dei finanziamenti pubblici nello sviluppo e nella produzione dei vaccini contro la COVID-19 e la necessità di clausole che garantiscano la disponibilità e l'accessibilità dei prodotti finali;

viii) Prevenzione delle carenze di medicinali critici e dispositivi di protezione: monitoraggio delle capacità produttive dell'industria sanitaria dell'UE

158.  ritiene che la COVID-19 abbia messo in luce il fenomeno esistente delle carenze mediche nell'UE, anche di una grande varietà di prodotti, che sono diventate più frequenti nell'ultimo decennio; osserva che tali carenze possono derivare anche da problemi legati alla produzione, alla qualità, ai picchi imprevisti della domanda, alle importazioni/esportazioni parallele e ad altri motivi; osserva che i medicinali interessati da tali carenze comprendono un'ampia varietà di prodotti (compresi terapie antitumorali, antibiotici, vaccini, anestetici e farmaci per l'ipertensione, le malattie cardiache e i disturbi del sistema nervoso) e che vi sono ragioni diverse per tali carenze;

159.  sottolinea la necessità che l'Unione garantisca la prossimità delle riserve rescEU al fine di garantire l'accesso alle contromisure mediche per le regioni rurali, remote e ultraperiferiche; chiede un miglior coordinamento per consentire la costituzione tempestiva di scorte e l'acquisto congiunto di contromisure mediche in gravi situazioni di emergenza transfrontaliera, in linea con il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea, con la scorta rescEU e con le raccomandazioni dell'OMS;

160.  chiede di migliorare il coordinamento per evitare le pratiche di scorte eccessive all'interno degli Stati membri e di istituire una riserva europea di emergenza di farmaci essenziali ad alto rischio di carenza; osserva che le azioni nazionali non coordinate possono avere un impatto negativo sulla fornitura di medicinali in tutta l'UE;

161.  si rammarica della persistente carenza di medicinali e di attrezzature e dispositivi medici e raccomanda alla Commissione di condurre uno studio a livello europeo sulle cause della carenza di farmaci, con particolare attenzione ai problemi causati dalla carenza di farmaci generici; ritiene che le carenze nei settori sanitari durante la pandemia, al di là dei divieti di esportazione, fossero principalmente dovute a problemi di costituzione delle scorte e distribuzione, nonché alla mancanza di diversificazione dei fornitori; sottolinea l'importanza della previsione della domanda e della comunicazione tempestiva con i produttori di vaccini e farmaci per evitare carenze, nonché la necessità di una comunicazione tempestiva sulla selezione dei ceppi;

162.  invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare la possibilità di creare uno o più stabilimenti farmaceutici dell'UE senza scopo di lucro e di interesse generale, che siano in grado di produrre medicinali di interesse sanitario e strategico per l'assistenza sanitaria in assenza di una produzione industriale esistente per completare e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e prevenire possibili carenze di medicinali nei casi di emergenza; accoglie con favore l'inclusione nella legislazione farmaceutica dell'UE di misure solide per la prevenzione delle carenze di medicinali;

163.  sottolinea la proposta della Conferenza sul futuro dell'Europa di stabilire un elenco di apparecchiature e dispositivi medici di grande interesse terapeutico e di mantenere una riserva strategica di forniture mediche, farmaci, vaccini e dispositivi per la terapia respiratoria;

164.  sostiene la nuova legislazione dell'UE in materia di attrezzature mediche, trattamenti e medicinali preveda adeguati periodi transitori e garantisca l'offerta necessaria a soddisfare la domanda, soprattutto in tempi di crisi;

165.  sottolinea la necessità di istituire una sorveglianza del rischio europeo per le carenze e una maggiore trasparenza delle scorte di medicinali per anticipare meglio le carenze;

166.  ritiene che la preparazione e la risposta alle pandemie e ad altre gravi minacce per la salute richiedano impegni a lungo termine e investimenti sostenibili, compreso il continuo sviluppo di riserve di contromisure mediche, per proteggere i cittadini, e incoraggia una maggiore collaborazione con i produttori europei in futuro;

ix) Autonomia strategica aperta dell'UE in ambito sanitario: rafforzamento degli investimenti nella ricerca e nell'innovazione

167.  chiede che l'UE e gli Stati membri riducano la loro dipendenza dai partner commerciali dei paesi terzi per i principi attivi e i farmaci essenziali e che agiscano con decisione per prevenire le carenze di farmaci, affrontino le vulnerabilità della produzione e della catena di approvvigionamento nell'approvvigionamento di prodotti medici e principi attivi e facciano un uso maggiore degli acquisti congiunti;

168.  incoraggia una migliore condivisione dei dati sulle previsioni della domanda e dell'offerta tra le parti interessate, proiezioni più tempestive sulle potenziali carenze, comprese regolari relazioni standardizzate da parte dell'industria, e una maggiore trasparenza nella catena di produzione e distribuzione; ricorda che la fissazione dei prezzi a livello nazionale dovrebbe basarsi sulla piena trasparenza di fattori quali i costi reali della ricerca pubblica e privata e il valore terapeutico aggiunto; sollecita l'adozione di un approccio industriale coordinato per rafforzare l'autonomia strategica dell'UE in materia di salute;

169.  invita la Commissione e gli Stati membri a valutare la necessità di un'ampia infrastruttura pubblica europea di R&S, orientata alla missione, che operi nell'interesse pubblico per la produzione di medicinali di interesse sanitario e strategico per l'assistenza sanitaria in assenza di una produzione industriale esistente al fine di sostenere l'UE nel superare il fallimento del mercato, garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e prevenire eventuali carenze di medicinali, contribuendo nel contempo a una maggiore preparazione per affrontare nuove minacce ed emergenze sanitarie;

170.  sottolinea che i finanziamenti pubblici hanno svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella produzione dei vaccini contro la COVID-19, poiché la maggioranza dei fondi per la ricerca e lo sviluppo era di origine pubblica; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i finanziamenti pubblici per la R&S in campo biomedico forniscano un rendimento nell'interesse pubblico e garantire la disponibilità e l'accessibilità economica dei prodotti finali in tutti gli Stati membri; sottolinea l'importanza di estendere anche alle PMI i meccanismi di finanziamento di emergenza e di ridurre la burocrazia per gli inventori di prodotti medici, come i dispositivi medici, per mantenere vitale la R&S e la produzione di prodotti salvavita in Europa;

b) Accesso alle contromisure mediche

i) Produzione, stoccaggio e distribuzione dei vaccini, ivi comprese la resilienza delle catene di approvvigionamento, l'autonomia strategica aperta dell'UE e la disponibilità di prodotti medicinali e farmaceutici critici

171.  sottolinea che è fondamentale intensificare la ricerca sui patogeni con potenziale epidemico e pandemico e aumentare le capacità di sequenziamento, nonché lo sviluppo di risposte agli stessi, prima dello scoppio di epidemie e pandemie; riconosce le limitate conoscenze iniziali sulla SARS-CoV-2 e sulla sua sequenza genetica, le sue caratteristiche e il suo comportamento epidemiologico, come i suoi metodi di infezione e trasmissione e i suoi tassi di infezione, trasmissione e mutazione, che richiedevano ricerche prima dello sviluppo del vaccino, il che ha influito sulla capacità produttiva dell'industria di sviluppare e distribuire vaccini;

172.  sottolinea l'importanza di consentire alle PMI di beneficiare di accordi di finanziamento di emergenza al fine di fornire prodotti medici innovativi, nonché la necessità di includere le PMI nelle misure di sostegno all'intensificazione della ricerca e della produzione, tenendo conto degli oneri amministrativi;

173.  osserva che nella fase iniziale della pandemia i paesi ad alto reddito hanno agevolato il mercato dei vaccini, giacché ospitano la maggior parte dei grandi impianti di produzione, e che le grandi società farmaceutiche hanno intensificato la produzione e l'approvvigionamento a livello globale di strumenti medici salvavita tramite la titolarità della proprietà intellettuale, delle tecnologie e dei dati;

174.  osserva che la pandemia ha determinato una pressione sulle catene di approvvigionamento globali, compreso il settore farmaceutico, causando perturbazioni e imprevedibilità nell'approvvigionamento dei vaccini, di attrezzature e forniture mediche e di altre contromisure;

175.  sottolinea l'importanza di introdurre politiche nazionali e a livello dell'UE volte a rafforzare le catene di approvvigionamento globali a sostegno della produzione e della libera circolazione di contromisure mediche, compresi i vaccini, e a eliminare le restrizioni alle esportazioni all'interno del mercato unico;

176.  ribadisce il ruolo fondamentale che l'ECDC nell'aggregazione dei dati per la sorveglianza e il monitoraggio a livello dell'UE, e nell'agevolazione delle previsioni sulla futura domanda di vaccini e di strumenti terapeutici contro le malattie infettive; sottolinea l'utilità del sistema di tracciamento dei vaccini contro la COVID-19 creato dall'ECDC e chiede che tale concetto sia esteso ad altre campagne vaccinali, quali la campagna per i vaccini contro l'HPV;

177.  chiede che siano valutate le vulnerabilità della catena globale del valore e chiede lo sviluppo di piani di prevenzione e gestione delle carenze in tutti gli Stati membri; chiede il continuo miglioramento dei sistemi di allerta precoce e della condivisione delle informazioni tra i paesi sulle carenze di medicinali, sia a livello europeo che internazionale, e che la Commissione introduca misure temporanee in tempi di crisi per attenuare le carenze e facilitare la circolazione dei medicinali tra gli Stati membri, tra cui l'accettazione di diversi formati di imballaggio, la procedura di riutilizzo volta a consentire ai titolari di un'autorizzazione all'immissione in commercio di ottenere l'approvazione in un altro Stato membro, la proroga della validità dei certificati di buone prassi di fabbricazione, il prolungamento delle scadenze e l'utilizzo di medicinali veterinari; rammenta che la Commissione dovrebbe monitorare rigorosamente il ricorso a tali misure onde garantire che non sia compromessa la sicurezza dei pazienti e al fine di rendere disponibili i medicinali in caso di difficoltà o carenze;

178.  prende atto della prevalenza delle carenze di farmaci generici e sottolinea l'importanza dei farmaci generici, biosimilari, a valore aggiunto e a prezzi accessibili per prevenire le carenze di medicinali, per aumentare costantemente l'accesso equo da parte dei pazienti e per rendere sostenibili i sistemi sanitari nell'UE, dove l'accesso è attualmente ancora disomogeneo;

179.  sottolinea l'opportunità di definire un nuovo quadro volto a sostenere la ricerca, lo sviluppo, la produzione e l'uso di medicinali con nuove indicazioni approvate; invita la Commissione ad armonizzare la commercializzazione di farmaci scarsi sul mercato con confezioni, etichettature e foglietti illustrativi che siano, ove possibile, multilingue e digitali, garantendo nel contempo la disponibilità di informazioni in formato cartaceo;

180.  ricorda la fondamentale necessità che la salute globale e le catene di approvvigionamento globali sviluppino capacità di produzione e distribuzione locali nell'UE, nelle regioni remote, nelle RUP e nei PTOM e nei paesi a basso e medio reddito, in particolare per la ricerca, sviluppo e produzione farmaceutica e in linea con norme sociali e del dovere di diligenza dell'industria;

181.  invita la Commissione a utilizzare le strategie industriali, di proprietà intellettuale e farmaceutica per incoraggiare i finanziamenti pubblici destinati ai progetti di ricerca a sviluppo al fine di adempiere al principio della scienza aperta e colmare il divario persistente nella ricerca e nella produzione di medicinali attraverso partenariati per lo sviluppo di prodotti, il trasferimento tecnologico e la creazione di centri aperti per la ricerca e la produzione;

182.  osserva che le conseguenze politiche ed economiche della risposta alla pandemia di COVID‑19 si sono verificate prima del sovraccarico dei sistemi sanitari, in particolare per via del collasso delle catene di approvvigionamento globali;

183.  osserva che, a livello globale, lo sviluppo, la produzione e la consegna sostenibili dei vaccini dipendono da catene di approvvigionamento solide e trasparenti; invita l'OMC ad adoperarsi per garantire la fluidità delle catene di approvvigionamento e delle consegne di vaccini, farmaci, attrezzature mediche e medicinali; riconosce il ruolo vitale che l'innovazione terapeutica può svolgere nel salvare vite umane, liberando capacità nelle unità di terapia intensiva e sostenendo i pazienti affetti da PASC;

184.  riconosce che l'UE è il principale esportatore di vaccini nel mondo e che ha contribuito agli sforzi di solidarietà compiuti a livello internazionale donando 500 milioni di dosi di vaccini, seppure, purtroppo, a breve scadenza, il che ha reso difficile per i paesi di destinazione utilizzarli in tempo e ha comportato lo scarto di numerose dosi di vaccini; riconosce la posizione di leadership dell'UE in questi sforzi;

ii) Accordi di aggiudicazione congiunta e accordi preliminari di acquisto (negoziati, trasparenza, responsabilità e applicazione)

185.  ritiene che l'UE necessitasse di un approccio comune per l'acquisto di vaccini durante la pandemia di COVID-19; riconosce che i negoziati per gli accordi preliminari di acquisto siano invece stati vantaggiosi in un momento in cui lo sviluppo dei vaccini comportava incertezze e venivano preparate linee di produzione senza sapere quale vaccino si sarebbe rivelato effettivamente efficace o se i vaccini sarebbero davvero stati approvati; riconosce a tal riguardo il successo nel tutelare la competitività tra i produttori e le tecnologie relative ai vaccini; evidenzia che, attraverso gli accordi di acquisto anticipato, la maggior parte dei rischi finanziari legati allo sviluppo e alla produzione di vaccini sono stati assunti dalle autorità pubbliche, rendendo così possibile accelerare i tempi di sviluppo;

186.  riconosce che, durante la pandemia di COVID-19, l'esclusività dei negoziati e l'impegno tempestivo degli Stati membri hanno reso il processo un successo e che l'acquisto in blocco ha garantito un maggiore potere d'acquisto;

187.  ritiene che, in futuro, l'UE trarrà vantaggio dall'acquisto congiunto di vaccini, farmaci, forniture sanitarie e attrezzature mediche, in particolare per i farmaci costosi e innovativi, soprattutto per il trattamento delle malattie rare; ritiene altresì che gli accordi di acquisto preliminare potrebbero essere utili in caso di sfide straordinarie transfrontaliere per la salute pubblica;

188.  sottolinea che l'aggiudicazione congiunta e gli accordi di acquisto preliminare potrebbero prevenire una concorrenza controproducente tra gli Stati membri, massimizzare il potere contrattuale dell'UE, fornire all'UE e ai suoi Stati membri una maggiore flessibilità in base alle loro esigenze e garantire la disponibilità di medicinali per tutti i residenti dell'UE, indipendentemente dal loro Stato membro di origine;

189.  sottolinea la necessità di una migliore regolamentazione di tali contratti per evitare squilibri nei profitti e nelle posizioni di mercato e per proteggere e promuovere la competitività nei futuri processi di approvvigionamento e acquisto preliminare;

190.  si rammarica del fatto che gli Stati membri abbiano adottato restrizioni alle esportazioni di attrezzature mediche, il che ha inizialmente ostacolato l'elaborazione di una risposta alla pandemia a livello dell'Unione;

191.  invita l'UE e i suoi Stati membri a garantire che i produttori rimangano responsabili, in linea con la legislazione europea in materia di responsabilità del prodotto;

192.  suggerisce che le aggiudicazioni congiunte potrebbero essere prese in considerazione nei settori quali le malattie rare e il cancro, delineando chiaramente le tappe, gli obiettivi e gli impegni concordati da tutte le parti coinvolte;

193.  sottolinea la necessità di garantire elevati livelli di trasparenza in tali iniziative e di mettere in pratica gli insegnamenti tratti dall'aggiudicazione congiunta dei prodotti per la COVID-19;

194.  sottolinea che l'aggiudicazione congiunta non deve rischiare di incidere negativamente sui flussi di approvvigionamento aumentando il rischio di carenze nell'UE;

195.  accoglie con favore il riferimento nella strategia farmaceutica per l'Europa al fatto che gli interventi nel settore degli appalti pubblici possono favorire la concorrenza e migliorare l'accesso ai medicinali; esorta la Commissione, nel contesto della direttiva 2014/24/UE(45), a proporre rapidamente orientamenti per gli Stati membri, in particolare su come applicare al meglio i criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al di là dei soli criteri del prezzo più basso; sottolinea che la sicurezza dell'approvvigionamento è un elemento essenziale e deve essere utilizzata quale criterio qualitativo nel quadro dell'aggiudicazione dei contratti farmaceutici pubblici come pure delle gare d'appalto relative alla fornitura di medicinali; sottolinea l'importanza di approvvigionamenti diversificati e di pratiche di appalto sostenibili per i prodotti farmaceutici; propone che anche gli investimenti realizzati per la produzione di principi attivi e medicinali finiti nell'UE costituiscano un criterio essenziale, come pure il numero e l'ubicazione dei siti di produzione, l'affidabilità della fornitura, il reinvestimento degli utili nella R&S e l'applicazione di norme sociali, ambientali, etiche e di qualità;

196.  si rammarica della mancanza di trasparenza degli accordi di aggiudicazione congiunta negoziati dalla Commissione e dagli Stati membri con le imprese farmaceutiche, solo in parte giustificata in virtù del rispetto del diritto alla riservatezza; evidenzia che la trasparenza del lavoro delle istituzioni dell'UE riveste un'importanza fondamentale, in particolare nel contesto dell'inedita crisi pandemica; rammenta che gli accordi di aggiudicazione congiunta dovrebbero essere realizzati in maniera trasparente, tempestiva ed efficace, con fasi chiare e trasparenti per il processo, l'ambito, la gara d'appalto, le specifiche, le tempistiche e le formalità definite e chiede l'adozione di una politica trasparente per gli accordi di acquisto preliminare e l'aggiudicazione congiunta;

197.  prende atto e ribadisce le conclusioni della Mediatrice europea sulla cattiva amministrazione da parte della Commissione europea e le sue raccomandazioni in materia di trasparenza e tenuta dei verbali delle riunioni, procedure di lavoro modificate, appalti pubblici, consulenze scientifiche e attività di lobby delle istituzioni europee durante la pandemia;

198.  pone in evidenza che le procedure di aggiudicazione congiunta dovrebbero rispettare standard elevati in materia di trasparenza nei confronti delle istituzioni dell'Unione, compresa la Corte dei conti europea, e dei cittadini dell'Unione, conformemente al principio di trasparenza di cui all'articolo 15 TFUE e sottolinea che, al fine di garantire la trasparenza, il Parlamento europeo dovrebbe esercitare un controllo sui contratti conclusi nell'ambito della procedura di aggiudicazione congiunta; ritiene che la Commissione dovrebbe fornire al Parlamento informazioni complete, tempestive e accurate sui negoziati in corso e consentire l'accesso ai documenti di gara, compresi i contratti conclusi; incoraggia la trasparenza nella divulgazione delle informazioni relative ai tempi di consegna delle contromisure mediche, ai termini delle responsabilità e dei risarcimenti e al numero di sedi di produzione, tenendo conto della protezione delle informazioni sensibili dal punto di vista commerciale e degli interessi essenziali della sicurezza nazionale;

199.  raccomanda che i negoziati congiunti per l'aggiudicazione siano svolti da rappresentanti identificati dell'UE e dei suoi Stati membri, con competenze adeguate e un mandato chiaro;

200.  incoraggia gli Stati membri a condividere le informazioni sui prezzi e sulle date di consegna delle contromisure mediche qualora queste ultime non siano acquistate mediante una procedura di aggiudicazione congiunta, al fine di fornire un maggiore livello di trasparenza e quindi consentire agli Stati membri di avere accesso e negoziare in modo più equo;

c) COVID, malattie trasmissibili e malattie non trasmissibili; affrontare le PASC nel quadro della strategia dell'UE sulle sindromi post-acute

201.  esprime preoccupazione per l'alta prevalenza di infezioni da PASC e osserva che i fattori di rischio per lo sviluppo delle PASC, i meccanismi fisiopatologici e l'impatto a lungo termine sono ancora oggetto di ricerca;

202.  sottolinea che, sebbene la ricerca sia in corso, le ricerche disponibili implicano che la long COVID e la sindrome post vac hanno una patogenesi simile, in quanto la proteina spike del virus svolge un ruolo chiave, e che entrambe possono portare alla ME/CFS;

203.  ricorda che le PAIS si verificano attualmente molto più frequentemente a seguito delle infezioni da COVID-19 (sotto forma di PASC), ma sono note anche come conseguenza di altre infezioni batteriche, virali e parassitarie; sottolinea l'utilità di adottare una visione più ampia della ricerca e del trattamento delle PAIS;

204.  sottolinea che l'UE necessita di un approccio strategico per affrontare le PASC che sia incentrato sulla sensibilizzazione riguardo alla ricerca, alla formazione e all'assistenza di base;

205.  rammenta i riscontri scientifici relativi al long PASC e la necessità per le autorità pubbliche di sostenere e aiutare concretamente le persone affette, utilizzando risorse e politiche adeguate;

206.  raccomanda lo sviluppo di una ricerca significativa e mirata, di una ricerca traslazionale e di studi clinici in tutta l'UE, con l'obiettivo di diagnosi e trattamenti concreti (oltre a studi principalmente osservazionali) e lo scambio di dati, esperienze e migliori pratiche comparabili tra gli Stati membri; raccomanda un coordinamento rafforzato a livello europeo per la ricerca sulle PASC;

207.  chiede l'istituzione di una definizione comune, di biobanche, di centri di riferimento e di registri, compreso un registro delle vaccinazioni con una migliore farmacovigilanza basata su chiari obblighi di segnalazione standardizzati a livello europeo, per affrontare adeguatamente gli effetti delle PASC e gli effetti avversi gravi delle vaccinazioni;

208.  chiede il riconoscimento delle PASC come malattia professionale per gli operatori sanitari e sociali;

209.  chiede finanziamenti adeguati per la ricerca di base, nonché per la ricerca traslazionale e le sperimentazioni cliniche, come gli studi centrali su sostanze promettenti, con il coinvolgimento significativo e di alta qualità dei pazienti affetti da PASC per allineare le priorità della ricerca alle esigenze dei pazienti; chiede risorse sufficienti necessarie a concepire e sviluppare i trattamenti adeguati;

210.  invita gli Stati membri a facilitare il sostegno, compresa la telemedicina, il servizio di assistenza ambulatoriale a domicilio e le visite mediche a domicilio per le famiglie o le persone con il doppio onere di lavorare e prendersi cura di un minore, di un adolescente o di un genitore, e per le persone costrette a casa o a letto con necessità di assistenza intensiva, come il malessere post-sforzo in generale;

211.  riconosce l'importanza di ambulatori e centri di riabilitazione multidisciplinari certificati per i pazienti affetti da PASC in tutti i paesi dell'UE, che tengano conto delle esigenze specifiche dei pazienti affetti da PASC, tra cui il malessere post-sforzo, e che applichino le prove scientifiche più recenti; incoraggia lo sviluppo di programmi educativi mirati nel settore medico e di campagne di sensibilizzazione pubblica su larga scala sull'esistenza delle PASC come malattia grave, al fine di ridurne lo stigma; osserva che le donne soffrono molto più spesso di PASC e sono particolarmente inclini a essere erroneamente diagnosticate come psicosomatiche, il che non solo è stigmatizzante ma può anche portare a trattamenti dannosi;

212.  esorta l'UE e i suoi Stati membri ad affrontare il problema, noto da tempo, dell'errata diagnosi di PASC, sindrome post vac e ME/CFS come psicosomatica;

213.  esprime preoccupazione per il fatto che la lievità dei sintomi abbia contribuito a effettuare un numero inferiore di test diagnostici e, pertanto, a individuare un numero inferiore di casi di COVID-19 nei minori; chiede un registro dei bambini e degli adolescenti che presentano sintomi del long COVID, nonché un seguito adeguato al fine di ridurre al minimo gli effetti della malattia;

214.  invita l'UE e i suoi Stati membri a prendere sul serio le infezioni da PASC nei minori, in particolare il rischio di sviluppare disabilità a lungo termine, affrontando le particolari esigenze educative e di sviluppo e creando strutture di sostegno come l'istruzione domiciliare;

215.  esorta l'UE e i suoi Stati membri a considerare le conseguenze a lungo termine nella decisione di adottare misure o di porre fine alle restrizioni, in particolare per le popolazioni più vulnerabili;

216.  chiede di intensificare la ricerca per determinare le cause sottostanti, la frequenza e le migliori opzioni di trattamento per le PASC, compresa la long COVID, la sindrome post COVID-19, la sindrome post vac e altre PAIS e le conseguenze a lungo termine, come lo sviluppo della ME/CFS e lo scambio di esperienze e approcci per affrontare l'impatto dei suoi effetti;

217.  chiede l'istituzione di una rete dell'UE di esperti su tali malattie con sistemi di sorveglianza coordinati, che includano dati disaggregati per diversi sottogruppi di ogni Stato membro, anche nelle RUP e nei PTOM, utilizzando casi e metodologie definiti in modo coerente e comprendendo l'impatto di queste condizioni sulla salute, l'occupazione e l'economia;

218.  sottolinea la necessità di ulteriori finanziamenti e di inviti a presentare progetti prioritari per progetti incentrati sulla ricerca biomedica sulle PASC e per un migliore riconoscimento delle PASC, compresa la ricerca sugli effetti avversi delle vaccinazioni a livello di Stati membri;

219.  chiede alla Commissione di utilizzare i finanziamenti di Orizzonte Europa per la ricerca relativa alle PASC e a puntare sulla cooperazione con l'industria farmaceutica e il Partenariato europeo sulle malattie rare per finanziare la ricerca relativa alla COVID-19;

220.  sottolinea l'importanza di fornire assistenza e sostegno adeguati alle persone che soffrono di PASC, compresi i pazienti affetti da sindrome post vac; invita gli Stati membri a fornire un sostegno adeguato a coloro la cui vita quotidiana o la capacità di lavorare sono state colpite, al fine di attenuare il rischio che le PASC diventino una trappola di povertà;

221.  riconosce la necessità di migliorare l'istruzione e la formazione medica per gli operatori sanitari e sociali che sono in contatto con le PASC e di includere la ME/CFS nella rete di riferimento europea per le malattie neurologiche rare;

222.  esorta la Commissione, gli Stati membri e i produttori a comunicare in modo trasparente i potenziali effetti collaterali dei vaccini, compresi gli effetti collaterale dall'EMA, e a comunicare in modo coerente, completo e coordinato i benefici e l'efficacia delle vaccinazioni, che prevengono milioni di decessi e gravi malattie cliniche, garantendo la sicurezza dei pazienti, invitando tra l'altro l'EMA a pubblicare orientamenti per l'aspirazione dei vaccini al fine di evitare effetti avversi;

223.  è convinto che la piena trasparenza, il riconoscimento degli effetti avversi e la solidarietà con i pazienti siano il modo migliore per contrastare l'indecisione riguardo ai vaccini, la diffusione inconsapevole di notizie false e la disinformazione;

224.  rileva l'alta percentuale di pazienti immunocompromessi nelle unità di terapia intensiva durante la pandemia e si rammarica che non sia stata prestata sufficiente attenzione alle conseguenze della pandemia su tali pazienti, poiché le misure mirate non sono state sistematicamente integrate nella risposta dell'UE; rammenta che i pazienti immunocompromessi e affetti da malattie non trasmissibili si annoveravano tra coloro che sono stati maggiormente colpiti durante la pandemia, in quanto correvano un rischio maggiore di sviluppare sintomi gravi dovuti al COVID-19 pagando, in ultima analisi, un prezzo enorme in termini di perdita di vite umane;

225.  sottolinea che i pazienti affetti da malattie trasmissibili e non trasmissibili hanno subito gravi conseguenze sulla loro salute, a causa di ritardi e dei problemi riscontrati nelle diagnosi e nelle cure, in particolare per quanto riguarda l'HIV, le malattie veneree, la tubercolosi, l'epatite, il cancro, le patologie cardiovascolari, il diabete e le malattie rare; sottolinea la diminuzione delle possibilità di sopravvivenza, le complicazioni e l'ulteriore deterioramento della qualità di vita dei pazienti che derivano da un ritardo nell'accesso alle cure; chiede l'adozione di una strategia dell'EU al fine di anticipare e monitorare l'impatto delle gravi minacce per la salute sulle persone affette da malattie trasmissibili e non trasmissibili nonché da altre malattie o patologie;

226.  riconosce che le conseguenze delle emergenze sanitarie si estendono ai singoli individui; invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare tempestivamente strategie e azioni per salvaguardare i pazienti vulnerabili in caso di crisi di salute pubblica;

227.  sottolinea che la pandemia di COVID-19 ha avuto effetti devastanti sui pazienti oncologici in tutta Europa, dal momento che i paesi hanno riferito che lo screening per il cancro è stato il servizio più interrotto, con ritardi nella diagnosi, nel trattamento, nell'assistenza e nei servizi di sopravvivenza per i pazienti oncologici, creando conseguenze a lungo termine e impatti sui pazienti che presentano tumori metastatici e avanzati, dal momento che le diagnosi posticipate comportano inevitabilmente una diagnosi del cancro in una fase più avanzata, rendendo il trattamento più complesso e costoso e riducendo le probabilità di sopravvivenza;

228.  osserva che le interruzioni dei servizi sanitari durante la pandemia hanno portato a una diminuzione degli screening e nelle diagnosi di cancro ed esprime preoccupazione riguardo al fatto che le interruzioni degli screening per il cancro e il rinvio delle diagnosi comportano inevitabilmente l'individuazione di casi di cancro in una fase più avanzata, il che rende le cure più complesse e costose, oltre a ridurre le possibilità di sopravvivenza(46);

229.  osserva con preoccupazione che i servizi relativi alle malattie trasmissibili e non trasmissibili hanno subito interruzioni a causa dell'annullamento dell'assistenza programmata, della sospensione dei programmi di screening, dei confinamenti imposti dai governi o delle interruzioni dei servizi di trasporto pubblico che hanno impedito l'accesso alle strutture sociali e sanitarie e della mancanza di personale e di infrastrutture mediche;

230.  riconosce l'importanza della qualità dell'aria per la salute umana e sostiene l'allineamento delle norme di qualità dell'aria dell'UE alle linee guida dell'OMS;

231.  sottolinea la necessità di monitorare ed esaminare gli effetti dell'interruzione dei servizi medici per le malattie trasmissibili e non trasmissibili, e di raccogliere le migliori pratiche individuate al fine di garantire la continuità di tali servizi durante un'emergenza di sanità pubblica; chiede l'adozione di una strategia dell'EU al fine di anticipare e monitorare l'impatto delle gravi minacce per la salute sulle persone affette da malattie trasmissibili e non trasmissibili e da altre condizioni;

232.  rammenta che, durante la pandemia di COVID-19, le donne in età lavorativa presentavano un maggiore rischio di contrarre la COVID-19, era più probabile che venisse effettuata loro una diagnosi troppo tardi in caso di gravi casi di COVID-19 e, di conseguenza, presentavano maggiori probabilità di decesso;

233.  riconosce l'aumento del sovrappeso e dell'obesità tra i bambini e gli adolescenti durante la pandemia e l'aumento del rischio di subire gravi esiti sanitari dovuti alla COVID-19 per le persone affette da obesità; si rammarica del fatto che le politiche di prevenzione e di lotta all'obesità e alle comorbidità non siano state sufficientemente considerate prioritarie dagli Stati membri;

234.  osserva che la maggior parte dei paesi che hanno incluso i servizi relativi alle malattie non trasmissibili nei piani nazionali per la COVID-19 ha attribuito la priorità ai servizi relativi alle quattro principali malattie non trasmissibili, vale a dire le malattie cardiovascolari, il cancro, il diabete e le malattie respiratorie croniche; sottolinea che alcuni paesi hanno riconosciuto la salute mentale come un ambito da rendere prioritario;

235.  sottolinea il fatto che la medicina integrativa scientificamente riconosciuta e approvata dalle autorità sanitarie pubbliche apporta benefici ai pazienti in relazione agli effetti concomitanti di diverse malattie e ai loro trattamenti, come nel caso del cancro; sottolinea l'importanza di mantenere l'accesso alle cure mediche integrative e di sviluppare un approccio incentrato sul paziente, al momento della definizione di piani di emergenza per reagire alle emergenze sanitarie, al fine di garantire la continuità dell'assistenza per i pazienti e una migliore qualità di vita;

236.  riconosce che le restrizioni e i confinamenti hanno contribuito a un aumento dei problemi di salute mentale che hanno colpito in modo sproporzionato le donne, le persone con disabilità, i giovani, i bambini, gli anziani, gli individui immunocompromessi, i loro prestatori di assistenza e altri gruppi di persone socialmente emarginati, e sottolinea che esse dovrebbero essere misure di ultima istanza;

237.  invita la Commissione europea a valutare in che modo le misure adottate dai vari Stati membri per arginare la diffusione della COVID-19 divergano e, pertanto, in che modo variano gli effetti sui bambini, allo scopo di elaborare migliori pratiche per ridurre i danni apportati ai bambini in caso di una possibile futura pandemia;

238.  accoglie con favore la pubblicazione di una strategia onnicomprensiva per la salute mentale da parte della Commissione, in risposta alle conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa;

239.  sottolinea che alcuni paesi hanno riconosciuto la salute mentale come un ambito da rendere prioritario ed esorta la Commissione a sviluppare un piano d'azione concreto e una strategia per la salute mentale, che vada oltre la sua iniziativa "Healthier Together" e affronti le conseguenze a lungo termine della pandemia di COVID-19 sulla salute mentale pubblica;

240.  sostiene l'attuazione di una strategia sulla salute mentale a livello dell'UE che fungerebbe da sistema di sostegno per gli Stati membri; invita i governi degli Stati membri a rendere la salute mentale prioritaria;

241.  si rammarica che le campagne di vaccinazione di routine abbiano subito battute d'arresto e che la pandemia abbia rivelato la vulnerabilità dei sistemi di immunizzazione in tutto il mondo, sollevando preoccupazioni su future epidemie di malattie che possono essere prevenute con i vaccini;

242.  riconosce l'importanza di proseguire e migliorare i programmi nazionali di vaccinazione; pone in evidenza che la vaccinazione di routine costituisce una misura per la salute pubblica efficiente in termini di costi;

243.  ricorda che, sebbene la pandemia di COVID-19 sia ormai un problema sanitario consolidato e in corso che non costituisce più un'emergenza di salute pubblica di portata internazionale, l'UE e gli Stati membri devono rimanere vigili nel garantire un accesso equo ai vaccini essenziali e salvavita a livello globale; riconosce che la disinformazione ha contribuito a rallentare la vaccinazione e chiede che vi sia una risposta coordinata da parte delle istituzioni dell'UE, degli Stati membri e delle piattaforme online, al fine di contrastare la disinformazione e la diffusione inconsapevole di notizie false;

d) Approccio "One Health"

244.  sottolinea che le malattie infettive di origine zoonotica emergenti stanno diventando sempre più comuni e che il 75 % delle malattie infettive umane sono di origine zoonotica; insiste sul fatto che la COVID‑19 ha chiarito inequivocabilmente che la salute umana, animale, vegetale e ambientale sono inestricabilmente interconnesse e devono essere affrontate in modo coerente e olistico, aderendo pienamente all'approccio "One Health";

245.  invita l'UE a integrare l'approccio "One Health", come definito dall'OMS, nelle sue politiche di salute pubblica; sottolinea che sono urgentemente necessari cambiamenti trasformativi in tutta la società; sottolinea la necessità di ampliare ulteriormente le conoscenze in tale settore e di promuovere la ricerca scientifica pubblica, al fine di comprendere meglio e riflettere sulle interdipendenze tra la salute umana, animale, vegetale e ambientale mediante un approccio integrato, interdisciplinare e multisettoriale; è preoccupato per la minaccia rappresentata dall'aumento della resistenza antimicrobica e sottolinea che tale resistenza costituisce una delle principali cause di morte a livello globale; rammenta l'importanza di agire sia a livello dell'UE che a livello nazionale, al fine di affrontare tale sfida con provvedimenti concreti, anche attraverso misure legislative e regolamentari e politiche di salute pubblica;

246.  ricorda che le cause alla base delle pandemie includono gli stessi cambiamenti ambientali globali che portano alla perdita di biodiversità e alla crisi dei cambiamenti climatici e che il rischio di pandemie può essere significativamente ridotto riducendo le attività umane che causano la perdita di biodiversità, l'inquinamento e il riscaldamento globale;

247.  invita la Commissione e l'ECDC a introdurre piani di sorveglianza sulle minacce alla salute emergenti, compresa una raccolta coordinata e sistematica di dati, studi operativi e comportamentali, e a condurre valutazioni del rischio circa le cause, i processi e i percorsi che conducono all'insorgenza, alla diffusione e alla persistenza delle malattie di origine zoonotica, nonché a caratterizzare i sistemi sanitari e gli ecosistemi resilienti intatti e il loro effetto sulla prevenzione delle malattie, comprese la sorveglianza della fauna selvatica e l'identificazione degli agenti patogeni, e a sostenere gli Stati membri nella loro attuazione;

248.  invita la Commissione a elaborare analisi economiche per quantificare i costi e i benefici degli interventi preventivi di risposta al rischio di zoonosi emergenti e a utilizzare i risultati per sostenere un finanziamento sostenibile di questi interventi, nonché un riesame completo degli sforzi compiuti a livello dell'UE da parte dell'ECDC e dell'HERA riguardo alle continue minacce rappresentate dall'influenza H5N1 e dal vaiolo delle scimmie;

249.  sottolinea che l'integrazione dell'approccio "One Health" significa essere maggiormente in grado di prevenire, prevedere, prepararsi, rilevare e rispondere alle minacce sanitarie globali a livello mondiale, dell'UE e nazionale e raccomanda che l'approccio "One Health" diventi un principio guida in tutte le iniziative e misure di politica sanitaria pubblica e nei programmi di preparazione alle pandemie; sottolinea la necessità di azioni di preparazione alle pandemie, compreso il controllo dei vettori per le zoonosi emergenti;

250.  sottolinea che il costo dell'inazione supera è ampiamente superiore a quello dell'attuazione di strategie globali di prevenzione delle pandemie;

251.  chiede l'istituzione di una task force europea trasversale dedicata all'approccio "One Health" per promuovere la ricerca transdisciplinare e la consulenza scientifica intersettoriale;

252.  esorta a colmare le attuali lacune in termini di conoscenze scientifiche, al fine di ridurre il rischio di malattie zoonotiche, coordinando la ricerca a livello europeo e facilitando la collaborazione tra i vari settori scientifici;

253.  sottolinea l'importanza della protezione degli habitat e della riduzione delle interfacce tra gli ecosistemi animali e umana per limitare la diffusione delle malattie di origine zoonotica; invita la Commissione a promuovere le politiche e la legislazione dell'approccio "One Health" per affrontare le malattie endemiche zoonotiche, le malattie tropicali trascurate e le malattie trasmesse da vettori nell'ambito del trattato sulle pandemie dell'OMS;

254.  invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere, nell'ambito del trattato sulle pandemie dell'OMS, la creazione di sistemi collaborativi di intelligence predittiva sulle epidemie (a livello nazionale, regionale e globale) per individuare le interfacce ad alto rischio e i punti caldi in cui può avvenire un salto di specie, che incorporino dati ambientali e climatici pertinenti e dati sull'insediamento di serbatoi e specie vettrici in nuove aree geografiche e l'istituzione di un sistema armonizzato a livello dell'UE per il monitoraggio dei parametri di salute pubblica, compreso il monitoraggio delle acque reflue urbane per eventuali emergenze sanitarie;

255.  accoglie con favore il piano d'azione congiunto "One Health" lanciato dall'associazione costituita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, dal programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, dall'OMS e dall'Organizzazione mondiale della sanità animale e sottolinea l'importante ruolo della Commissione e degli Stati membri nel coordinare e sostenere l'approccio "One Health" e l'integrazione della salute in tutte le politiche; ritiene che l'attuazione dell'approccio "One Health" debba comprendere diverse fasi essenziali, come la mobilitazione della ricerca e la creazione di una formazione transdisciplinare innovativa per i professionisti del settore medico e i decisori politici;

256.  ricorda l'importanza della salute degli animali, in particolare riguardo alle attività zootecniche e legate all'allevamento, e che le cattive condizioni sanitarie del bestiame e le lacune nei controlli sanitari possono aumentare il rischio di malattie zoonotiche; esprime profonda preoccupazione per l'insorgenza e la diffusione sempre più frequenti di malattie zoonotiche, che sono aggravate dai cambiamenti climatici, dal degrado ambientale, dai cambiamenti di uso del suolo, dalla deforestazione, dalla distruzione e dalle pressioni sulla biodiversità e sugli habitat naturali, dal commercio illegale di animali selvatici e da metodi di produzione e consumo alimentari insostenibili; sottolinea che il miglioramento della salute animale è un modo per migliorare la salute umana e invita a monitorare, sorvegliare e allertare gli allevamenti e il bestiame per prevenire gli eventi zoonotici;

e) Conclusioni e raccomandazioni

i) Sistemi e servizi sanitari

257.  esorta l'UE e gli Stati membri ad attuare il pacchetto dell'Unione europea della salute al fine di sviluppare un'agenda permanente per la sanità e considerando l'assistenza sanitaria pubblica come un investimento; chiede il rafforzamento dei servizi sanitari di base, in particolare l'assistenza di base, disponibili per tutti senza discriminazioni, promuovendo la salute, l'istruzione e l'alfabetizzazione al fine di migliorare lo stato di salute generale della popolazione; chiede alla Commissione, contestualmente al pacchetto dell'Unione della salute, di presentare misure legislative e regolamentari per individuare i servizi minimi di assistenza sanitaria di base e le norme minime per un'assistenza sanitaria di qualità da garantire a tutti in tutta l'UE;

258.  chiede un pacchetto di investimenti specifici destinato a promuovere il settore dell'assistenza e l'economia dell'assistenza dell'UE, nonché per garantire un coordinamento tra i diversi programmi e iniziative che possono garantire un'attuazione efficace della strategia sull'assistenza;

259.  sottolinea la necessità di una maggiore cooperazione europea e internazionale per effettuare la sorveglianza epidemiologica attraverso l'attuazione dei piani obbligatori per la sorveglianza, il monitoraggio, l'allerta e la preparazione, per quanto riguarda le minacce alla salute pubblica, le tendenze emergenti in materia di salute pubblica, le malattie trasmissibili e gli eventi zoonotici, e l'interoperabilità dei dati sanitari in tutta Europa, comprese le RUP e i PTOM, come richiesto dal regolamento sulle minacce sanitarie transfrontaliere;

260.  evidenzia a tal fine l'importanza della condivisione delle informazioni tra le autorità europee e degli Stati membri, l'interoperabilità di sistemi di informazione, nuovi strumenti e ricerca per rafforzare la ricerca interdisciplinare e le scienze umane e sociali per quanto riguarda l'impatto delle pandemie e delle misure non farmaceutiche;

261.  chiede che si proseguano le attività di raccolta dati e di sorveglianza della COVID-19, al fine di attenuare qualsiasi potenziale minaccia futura per la salute pubblica derivante dalla diffusione della malattia, e che sia urgentemente istituita una piattaforma a livello europeo per la sorveglianza e il sequenziamento genomico, con idonei sistemi di allerta, da mettere a disposizione di medici e ricercatori;

262.  chiede di investire in un'analisi dei dati sanitari esistenti per poter trovare risposte a questioni quali il funzionamento dell'immunità naturale, i tassi di infezione e la gravità dei fattori di predisposizione;

263.  chiede che siano migliorati gli orientamenti dell'UE sui casi in cui i servizi sanitari sono temporaneamente sospesi, ridotti o riorientati, in modo da consentire l'identificazione dei pazienti prioritari, in particolare quelli che necessitano di un esame fisico e non possono beneficiare della telemedicina;

264.  chiede di migliorare la capacità di garantire personale qualificato, attrezzature e materiali sanitari, nonché infrastrutture mediche per rispondere alle esigenze specifiche di trattamento di tali pazienti;

265.  invita a digitalizzare ulteriormente i servizi amministrativi nel settore della sanità e, ove opportuno e fattibile, a ricorrere ai servizi di assistenza sanitaria online, adottando nel contempo misure adeguate a proteggere i dati personali garantendo la ciberresilienza dei sistemi sanitari nazionali e delle relative infrastrutture;

266.  invita a utilizzare i servizi sanitari online per la promozione della salute, la prevenzione e il trattamento, garantendo nel contempo un livello adeguato di competenze digitali per gli operatori, i professionisti e i prestatori di assistenza coinvolti;

267.  invita gli Stati membri a fornire una formazione continua e uno sviluppo professionale agli operatori sanitari, in linea con le normative dell'UE vigenti, compresa la formazione sulla sorveglianza delle pandemie e sulla gestione delle crisi, con particolare attenzione al benessere e alla sicurezza degli operatori sanitari, e a garantire il riconoscimento delle loro competenze e il miglioramento delle loro condizioni di lavoro, compresa una retribuzione adeguata;

268.  riconosce che la mancanza di finanziamenti e di investimenti pubblici ha avuto ripercussioni sul lavoro e la salute fisica e mentale degli operatori sanitari; sottolinea l'importanza di misure preventive e di protezione per la salute fisica e mentale dei lavoratori, nonché di altre misure di protezione quando necessario, comprese le vaccinazioni; esorta gli Stati membri ad affrontare il problema delle professioni sanitarie sottopagate, come gli infermieri e i prestatori di assistenza, e del divario retributivo di genere nelle professioni sanitarie, e a proporre rapidamente misure in collaborazione con i portatori di interessi pertinenti, tenendo conto delle misure proposte dal Parlamento nella sua risoluzione del 5 luglio 2022 per un'azione comune europea in materia di assistenza e cura(47);

269.  invita la Commissione a proporre una direttiva sui rischi psicosociali sul lavoro per affrontarli e migliorare le condizioni di lavoro degli operatori sanitari e i lavoratori dell'assistenza; chiede pertanto agli Stati membri di definire un'agenda politica a lungo, medio e breve termine per affrontare la carenza di personale sanitario;

270.  ritiene che la salute mentale debba essere considerata una priorità nel pacchetto dell'Unione europea della salute e che il legame tra salute mentale e fisica debba essere riconosciuto e rispecchiato nel pacchetto; esorta la Commissione e gli Stati membri ad affrontare la crisi della salute mentale causata dalla pandemia di COVID-19, in particolare tra i giovani e i bambini, e chiede una strategia globale dell'UE per la salute mentale che si concentri sulla salute mentale dei giovani e integri azioni per tutti i gruppi sociali, in particolare i più vulnerabili; esorta la Commissione e gli Stati membri a includere gli impatti sulla salute mentale nella loro azione di risposta e preparazione alla crisi sanitaria e all'emergenza della pandemia;

271.  sottolinea l'importanza di integrare l'assistenza sanitaria mentale con le cure fisiche, la cultura e le arti e altre attività ricreative, fornendo cure efficaci, basate su prove di efficacia e incentrate sui diritti umani, e ampliando la portata dei servizi disponibili per consentire un maggiore accesso alle cure; sollecita maggiori investimenti nel sostegno e nei servizi di salute mentale a livello di comunità, nonché un migliore accesso all'assistenza sanitaria mentale all'interno dei sistemi sanitari nazionali; riconosce l'effetto dell'arte sulla salute e il benessere, compresa la salute mentale, e il ruolo dell'arte nelle risposte alla pandemia in tutta l'UE;

272.  sottolinea l'importanza che gli Stati membri finanzino adeguatamente i loro sistemi sanitari, al fine di garantirne la resilienza immediata e a lungo termine, investendo nel personale sanitario, negli studi clinici, nell'educazione sanitaria pubblica e nelle infrastrutture sanitarie critiche, negli strumenti, nelle strutture, nei processi e nelle capacità di laboratorio, e chiede che siano messi a disposizione servizi di assistenza di alta qualità, accessibili e a prezzi abbordabili;

273.  esorta la Commissione ad attuare un piano di emergenza per rafforzare la farmacovigilanza a livello degli Stati membri e dell'Europa, in modo da sostenere una rapida raccolta di dati locali e capacità di elaborazione, ulteriori assunzioni all'interno dei team nazionali, un migliore trattamento delle notifiche spontanee e l'attuazione della farmacovigilanza attiva;

ii) Contratti e negoziati

274.  sottolinea la necessità di una maggiore preparazione nelle procedure di aggiudicazione congiunta per i farmaci e i medicinali, evitando nel contempo le eccedenze, in considerazione dell'imprevedibilità intrinseca delle pandemie; sottolinea la necessità di garantire la trasparenza anche in situazioni di crisi quando il tempo a disposizione è poco, al fine di garantire il controllo democratico e rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche, comprese quelle dell'UE;

275.  chiede che i contratti siano conclusi e che i negoziati relativi ai prezzi siano condotti in modo trasparente;

276.  riconosce l'importanza del ruolo di controllo del Parlamento e chiede un'attenzione particolare alla trasparenza nella negoziazione dei contratti di aggiudicazione congiunta; suggerisce di trarre insegnamenti dalle iniziative di aggiudicazione congiunta per evitare ritardi nelle consegne, prezzi ingiustificatamente elevati ed eccedenze di vaccini e contromisure mediche e per garantire che la responsabilità del prodotto rimanga interamente a carico dei produttori; sollecita la definizione di norme chiare per le negoziazioni con le imprese al fine di evitare eccedenze di vaccini e contromisure mediche e sottolinea l'importanza che i futuri contratti di aggiudicazione di vaccini evitino monopoli e/o oligopoli, garantendo una variegata gamma di vaccini in modo da offrire una maggiore protezione ai cittadini europei;

277.  invita a migliorare le procedure di appalto collaborativo e di aggiudicazione congiunta nelle situazioni di emergenza e ad adottare un approccio maggiormente coordinato consentendo l'adattamento dei contratti;

278.  insiste sui principi di equità dei prezzi, trasparenza e ritorno equo dell'investimento pubblico per gli acuisti preliminari, e sul fatto che i contratti dovrebbero essere adattati all'evoluzione delle minacce e delle esigenze pubbliche; richiede un elenco chiaro di criteri per l'aggiudicazione congiunta;

279.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le norme esistenti, come previsto dalla legislazione dell'UE, siano rispettate per assicurare prodotti di qualità e che il trasferimento della responsabilità dai produttori agli Stati membri non diventi una prassi comune;

280.  sottolinea l'importanza del fatto che l'accordo di aggiudicazione congiunta preveda una clausola di esclusività nell'ambito dell'acquisto del vaccino contro la COVID-19, proteggendo così la posizione di negoziazione e salvaguardando la sicurezza dell'approvvigionamento dell'UE, e invita la Commissione a garantire che i produttori che beneficiano di finanziamenti dell'UE riferiscano regolarmente su come vengono spesi tali fondi;

iii) Disponibilità di contromisure mediche

281.  raccomanda all'UE di istituire sistemi adeguati per fornire ai produttori opportuni finanziamenti a rischio in caso di crisi sanitaria, per sostenere lo sviluppo e la produzione delle relative contromisure mediche, per aiutare i produttori ad adeguarsi rapidamente e intensificare la produzione, evitando perturbazioni e carenze di medicinali, dispositivi medici, tecnologie sanitarie e servizi, ad esempio tramite diritti di prenotazione nei contratti di aggiudicazione congiunta, che possono essere particolarmente utili per le PMI e che tali meccanismi dovrebbero essere trasparenti e subordinati all'approvazione e revisione da parte degli organi legislativi;

282.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di stabilire una strategia di stoccaggio sostenibile chiara, così da sviluppare riserve mediche nazionali e dell'UE complementari che includano lo stoccaggio per la preparazione e la risposta alle pandemie, evitando nel contempo i rifiuti;

283.  invita a garantire che la revisione della legislazione farmaceutica generale si basi su una buona comprensione delle cause profonde delle carenze di medicinali; sottolinea la necessità che l'industria farmaceutica dell'UE disponga di una catena di approvvigionamento diversificata e di un piano dell'attenuazione del rischio di carenza di medicinali per far fronte a eventuali vulnerabilità e rischi della catena di approvvigionamento, che dovrebbe essere preferibilmente localizzata all'interno dello Spazio economico europeo, e che richieda alle imprese farmaceutiche di disporre di livelli adeguati di scorte di sicurezza e di allertare tempestivamente delle carenze di medicinali, sostenute da requisiti di trasparenza della catena di approvvigionamento e da misure di prevenzione dei rischi; ribadisce la necessità di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento attraverso una notifica precoce delle carenze, obblighi più rigorosi per l'approvvigionamento e la trasparenza, maggiore trasparenza delle scorte e un migliore coordinamento dell'UE nonché meccanismi per gestire ed evitare le carenze;

284.  sostiene il rafforzamento delle capacità produttive esistenti negli Stati membri, incoraggiando nel contempo il rimpatrio dell'industria farmaceutica, ove necessario, per far fronte alle forti dipendenze; sottolinea la necessità di un piano di attenuazione del rischio per i farmaci definiti critici;

285.  ritiene che l'importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI) sulla salute dovrebbe facilitare lo sviluppo di tecnologie e processi di produzione innovativi e più verdi per la produzione di farmaci, di terapie geniche e basate su cellule staminali e di innovazioni nel campo dei trattamenti strategici;

286.  invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure idonee a garantire che, in aggiunta ai vaccini contro la COVID-19, siano accessibili terapie per ogni fase della progressione della COVID-19, al fine di consentire una ripresa più rapida e la riduzione della mortalità;

IV) CATENE DI APPROVVIGIONAMENTO

287.  propone che nei futuri contratti di approvvigionamento di prodotti medici siano promosse disposizioni più severe in materia di interruzione delle forniture; chiede di individuare le dipendenze ad alto rischio, di stabilire le capacità produttive per i prodotti correlati nell'UE e di sviluppare le capacità di produzione in Europa dei principi attivi, degli eccipienti e dei prodotti correlati essenziali;

288.  ritiene che l'UE dovrebbe ridurre la sua dipendenza da partner commerciali e agire in maniera decisa per prevenire le carenze di medicinali; invita l'EMA a mappare le vulnerabilità delle catene di approvvigionamento relative al sistema europeo di acquisto dei prodotti medicinali e dei principi attivi da fuori Europa;

289.  ritiene che l'UE dovrebbe garantire una migliore condivisione dei dati da parte dell'industria, previsioni più precoci sui contesti nei quali si potrebbero manifestare carenze in futuro e una maggiore trasparenza nella produzione e distribuzione dei medicinali laddove queste contribuirebbero a garantire la disponibilità e l'accessibilità dei medicinali, assegnando la priorità all'interesse pubblico;

290.  sottolinea che la pandemia ha evidenziato la necessità di aumentare l'autonomia strategica dell'UE nelle catene di approvvigionamento essenziali e nelle infrastrutture e servizi critici e ritiene che l'UE debba aumentare la quota di produzione di prodotti medici fondamentali nel suo territorio per rafforzare l'autonomia della catena di approvvigionamento dell'Europa, pur mantenendo l'apertura alle dinamiche della catena di approvvigionamento globale durante le situazioni sanitarie normali e di emergenza;

291.  invita la Commissione a prendere in considerazione anche il finanziamento di progetti strategici nel settore sanitario attraverso un fondo per la sovranità europea che potrebbe contribuire a raggiungere l'autonomia strategica dell'UE in materia di medicinali;

292.  ritiene che la promozione e lo sviluppo di un ecosistema industriale europeo attraente per il settore farmaceutico sia una delle condizioni fondamentali per continuare a promuovere la delocalizzazione delle strutture di produzione nell'UE e che tali delocalizzazioni possano contribuire a rendere i sistemi sanitari dell'UE più indipendenti dai paesi terzi e più resistenti di fronte alle perturbazioni; invita la Commissione a favorire il dialogo con gli Stati membri e tutti i portatori di interessi pertinenti per promuovere i farmaci "Made in Europe", rafforzando la resilienza della produzione e dell'approvvigionamento e prendendo in considerazione criteri supplementari per la fissazione dei prezzi a livello nazionale, senza costi aggiuntivi per i pazienti e senza pregiudicare la sostenibilità del sistema sanitario, e garantendo che tali criteri includono norme di produzione rigorose in termini ambientali, una gestione solida della catena di approvvigionamento e investimenti dimostrabili nell'innovazione e nella ricerca; sottolinea l'importanza di una pianificazione tempestiva per evitare carenze e destinare la fornitura per soddisfare la domanda dei pazienti; sottolinea che qualsiasi forma di sostegno da parte delle autorità pubbliche dovrebbe essere subordinata a clausole in materia di accessibilità, convenienza, disponibilità, sicurezza e trasparenza;

293.  ricorda che ogni finanziamento pubblico deve essere subordinato alla trasparenza e alla tracciabilità degli investimenti, a obblighi di approvvigionamento sul mercato europeo e all'accessibilità, alla sicurezza e alla convenienza dei medicinali prodotti;

294.  sottolinea l'importanza di ridurre i ritardi amministrativi tra la presentazione di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio e la sua approvazione da parte dell'EMA, e che la semplificazione delle procedure normative non dovrebbe compromettere le norme di sicurezza, efficacia e qualità;

295.  suggerisce di sviluppare reti che possano essere mobilitate per produrre una serie di tecnologie in breve tempo (come lo strumento FAB dell'UE) e per affrontare le barriere commerciali e le difficoltà lungo le catene di approvvigionamento che si ripercuotono sui processi di produzione, e ribadisce la necessità di facilitare la produzione senza scopo di lucro dei medicinali;

v) Ricerca e sviluppo

296.  esorta a investire ulteriormente nelle attività di R&S orientate alla realizzazione di obiettivi di interesse pubblico, incrementando le risorse del programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione e del programma "UE per la salute" e indicando l'HERA come futura agenzia dell'UE a sostegno della ricerca per rendere i vaccini e i trattamenti innovativi e di altro tipo disponibili contromisure mediche nei periodi di crisi e oltre; incoraggia la ricerca nel campo dei vaccini ad analizzare in maniera metodica e a tenere in considerazione le differenze di genere nella risposta ai vaccini e nella loro efficacia, aumentando la rappresentanza delle donne nelle sperimentazioni cliniche;

297.  sottolinea l'importanza di investire in prodotti finali più accessibili e abbordabili in termini di prezzi; ribadisce la necessità di maggiore trasparenza nella R&S in campo biomedico per istituire in modo indipendente investimenti finanziari ben mirati e ridurre le duplicazioni, garantendo che i dati e gli esiti delle sperimentazioni cliniche siano comunicati e resi accessibili;

298.  invita la Commissione a considerare le sindromi da infezione post-acuta (PAIS) una priorità e a sviluppare una strategia dell'UE sulle sindromi post-acute, paragonabile al piano europeo per la lotta contro il cancro e alla strategia dell'UE sulla salute mentale, e ad affrontare la PAIS nella strategia sanitaria globale; invita l'UE e i suoi Stati membri ad adoperarsi per trovare una cura per i pazienti affetti da PAIS tanto quanto per lo sviluppo dei vaccini;

299.  chiede di intensificare la ricerca per determinare le cause sottostanti, la frequenza e le migliori opzioni di trattamento per le PASC, compresa la long COVID, la sindrome post COVID-19, la sindrome post vac e altre malattie post-infezione e la ricerca nelle loro conseguenze a lungo termine, come lo sviluppo della ME/CFS, e lo scambio di esperienze e approcci per affrontare l'impatto dei loro effetti; chiede l'istituzione di una rete dell'UE di esperti su tali malattie con un programma di sistemi di sorveglianza coordinati, che includano dati disaggregati per diversi sottogruppi di ogni Stato membro, anche nelle RUP e nei PTOM, utilizzando casi e metodologie definiti in modo coerente e comprendendo l'impatto di queste condizioni sulla salute, l'occupazione e l'economia; sottolinea la necessità di ulteriori finanziamenti e di inviti a presentare progetti prioritari per progetti incentrati sulla ricerca biomedica sulle PASC e per un migliore riconoscimento delle PASC a livello di Stati membri;

300.  invita la Commissione a utilizzare i finanziamenti di Orizzonte Europa per una ricerca dedicata e mirata sulle PASC, compresa la cooperazione con l'industria farmaceutica, con una portata che consenta lo sviluppo di una serie di strumenti diagnostici, il finanziamento di studi cardine e lo sviluppo di farmaci che affrontino i diversi gruppi di sintomi e il Partenariato europeo sulle malattie rare; sottolinea a tal proposito che anche i virus che non sembrano molto gravi possono talvolta portare a malattie gravi a diversi anni di distanza; sottolinea che prevenire è meglio che curare e ribadisce pertanto la necessità di incoraggiare e finanziare la ricerca per creare vaccini che forniscano un'immunità sterile, che non si limiterebbero a curare la malattia ma soprattutto a prevenire le infezioni, evitando potenziali problemi a lungo termine;

301.  ricorda agli Stati membri l'importanza di fornire un'assistenza e un sostegno adeguati alle persone affette da PASC, compresa la long COVID, con la proroga delle indennità di malattia, facilitando l'accesso ai regimi di previdenza sociale e il risarcimento per i pazienti affetti da sindrome post vac, al fine di attenuare il rischio che le PASC diventino una trappola di povertà, compreso un sostegno adeguato per le persone colpite nella loro vita quotidiana o nella loro capacità lavorativa; riconosce la necessità di migliorare l'istruzione e la formazione medica per gli operatori sanitari e sociali che sono in contatto con le PASC e di includere la ME/CFS nella rete di riferimento europea per le malattie neurologiche rare;

vi) Trasparenza

302.  raccomanda che né i negoziatori dei contratti con le aziende farmaceutiche, né gli esperti consultati nel contesto della politica o dei programmi farmaceutici dell'UE o altrimenti mobilitati dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'UE abbiano interessi finanziari o di altro tipo che possano essere considerati pregiudizievoli per la loro indipendenza, e che dichiarino i propri interessi finanziari e di altro tipo, aggiornando tali dichiarazioni annualmente e ogniqualvolta necessario in linea con le procedure previste a livello degli Stati membri o dell'UE; raccomanda che tali dichiarazioni siano rese pubbliche; ritiene che gli esperti dovrebbero divulgare qualsiasi altro fatto di cui vengano a conoscenza durante la loro partecipazione a tali procedure che possa ragionevolmente essere ritenuto tale da comportare o determinare un conflitto di interessi;

303.  invita la Commissione a valutare e rivedere periodicamente il sistema di incentivi assicurandone la prevedibilità e a riferire al Parlamento europeo, ad aumentare la trasparenza dei prezzi nel rispetto della riservatezza delle imprese e a mettere in evidenza i fattori delle tecnologie sanitarie e la sostenibilità economica dei sistemi sanitari pubblici;

304.  ricorda che tutti i cittadini europei hanno diritto a cure ottimali, indipendentemente dai mezzi finanziari, dal sesso, dall'età o dalla nazionalità, ed esprime preoccupazione per la grande disparità nella disponibilità e nell'accesso alle diverse terapie, la cui ragione principale è l'inaccessibilità;

305.  invita gli Stati membri a tenere in considerazione il divario di genere in materia di salute nella preparazione e resilienza alle pandemie future;

306.  sottolinea, in particolare, la necessità di garantire l'accesso ai servizi di salute sessuale e riproduttiva delle donne e ricorda agli Stati membri che la parità di accesso all'assistenza sanitaria è un elemento essenziale per far avanzare la parità tra uomini e donne;

307.  insiste sulla necessità di garantire un accesso equo a farmaci sicuri, efficaci e a prezzi accessibili all'interno dell'UE e incoraggia gli Stati membri a prendere in considerazione la negoziazione congiunta dei prezzi con le imprese farmaceutiche;

308.  esorta la Commissione a presentare una proposta di revisione della direttiva 89/105/CEE del Consiglio riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi dei medicinali(48) al fine di garantire controlli efficaci e la massima trasparenza delle procedure utilizzate per determinare il prezzo e l'importo del rimborso dei medicinali, in particolare dei farmaci antitumorali, negli Stati membri;

309.  si rammarica della mancanza di trasparenza durante alcune fasi di negoziazione dei contratti sui vaccini da parte della Commissione e sottolinea che la trasparenza del processo decisionale rafforza l'accettazione delle scelte politiche fatte per conto dei cittadini;

310.  esorta a percorrere vie responsabili per migliorare la trasparenza in relazione ai finanziamenti, ai contratti e agli acquisti dei vaccini e delle contromisure mediche da parte di enti pubblici, ai costi reali delle attività di R&S e all'accesso ai risultati delle sperimentazioni cliniche e ai dati correlati tramite il sistema di informazione sulle sperimentazioni cliniche, tenendo in debita considerazione i diritti di proprietà intellettuale, compresi i segreti commerciali;

311.  chiede alla Commissione di garantire l'adempimento del suo dovere di trasparenza anche rendendo pubbliche, in futuro, nel quadro dei contratti di acquisto, le informazioni relative alla responsabilità dei laboratori, le date e i volumi di dosi fornite a ogni Stato membro, e ad aumentare il prezzo delle dosi vendute;

312.  invita la Commissione a continuare a tenere il Parlamento europeo informato e aggiornato sugli accordi di acquisto e a fornire al Parlamento europeo l'accesso alle versioni non redatte di tutti gli accordi di acquisto senza ulteriori ritardi;

313.  invita la Commissione a pubblicare la versione non redatta degli accordi di acquisto per il pubblico in generale dopo le rispettive date di scadenza, includendo tutte le informazioni di interesse pubblico, ove legalmente possibile;

314.  esorta la Commissione, gli Stati membri e i produttori a comunicare in modo trasparente i potenziali effetti collaterali dei vaccini, compresi gli effetti collaterale dall'EMA, e, in questo contesto, a comunicare in modo coerente, completo e coordinato i benefici e l'efficacia delle vaccinazioni, garantendo la sicurezza dei pazienti e per evitare l'indecisione, la diffusione inconsapevole di notizie false e la disinformazione riguardo ai vaccini;

315.  incoraggia gli Stati membri a proseguire gli sforzi per raccogliere i dati sugli effetti collaterali in modo tempestivo e adeguato e a inserirli nella banca dati di farmacovigilanza; sottolinea l'importanza della farmacovigilanza, delle misure di mitigazione per prevenire reazioni avverse, determinate la responsabilità e garantire un rapido risarcimento in caso di danni causati dai produttori;

vii) Istituzioni dell'UE

316.  chiede che l'HERA diventi un'agenzia autonoma dell'UE, con un mandato forte e ben definito da parte del Consiglio e del Parlamento (che includa un ruolo e un mandato adeguati per la ricerca industriale), che garantisca anche la supervisione parlamentare e quindi aumenti la trasparenza, con maggiori risorse e un bilancio per adempiere al suo mandato, e che sia coordinata con altre iniziative sanitarie dell'UE, concentrando le sue attività sulla salvaguardia dell'interesse pubblico, anche tramite condizioni di accesso e opzioni giuridiche per autorizzare il trasferimento di tecnologie e la condivisione delle conoscenze;

2.Un approccio coordinato in materia di democrazia e diritti fondamentali

a) Instaurazione di un clima di fiducia

i) Una comunicazione sanitaria dell'UE migliore e più efficace, in particolare per quanto riguarda le epidemie o le crisi sanitarie

317.  sottolinea il fatto che la pandemia di COVID-19 ha colpito l'esercizio dei diritti fondamentali, in particolare i diritti di determinati gruppi, come gli anziani, i bambini, le donne e i giovani, e che ha avuto un effetto particolarmente negativo sui gruppi già emarginati compresi, a titolo esemplificativo, i disabili, i migranti, le persone vittime di razzismo, le persone socialmente svantaggiate e le persone LGTBQIA+; sottolinea che la fiducia nelle autorità e nelle istituzioni pubbliche e nella scienza applicata al processo decisionale delle istituzioni pubbliche è indispensabile per una risposta efficace alle pandemie ed è irraggiungibile senza la trasparenza e la comunicazione basata su prove scientifiche in linea con i dati disponibili al momento, fornite in modo trasparente e comprensibile per il grande pubblico; riconosce che la diffusione di informazioni scientifiche o mediche false nel mezzo di una crisi sanitaria ha gravemente danneggiato la salute della popolazione dell'UE, mettendone addirittura a rischio la vita; deplora il ricorso alle notizie false e alla disinformazione per motivi politici e i tentativi di destabilizzare mediante tali mezzi le istituzioni pubbliche nei periodi di crisi; osserva che la pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto sul controllo democratico e sulla trasparenza delle istituzioni pubbliche; sottolinea che tali sviluppi hanno ripercussioni negative non solo sulla fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni pubbliche ma anche sulla coesione sociale; evidenzia che l'affidabilità, la coerenza nella diffusione di documenti pubblici e la comunicazione di decisioni basate sulla scienza in modo efficace e comprensibile per il grande pubblico aumentano la disponibilità delle persone a seguire volontariamente le raccomandazioni sanitarie e la fiducia pubblica in generale;

318.  sottolinea la necessità che le decisioni sulle misure applicate per contrastare la pandemia, in particolare laddove comportino una limitazione delle libertà, siano basate su criteri scientifici e sulla consulenza di autorità scientifiche della materia attraverso processi decisionali formali e trasparenti;

319.  prende atto degli sforzi compiuti dall'EMA per fornire informazioni chiare, trasparenti, accurate e tempestive sull'autorizzazione e la supervisione dei vaccini e dei trattamenti contro la COVID-19, con una rapidità e una frequenza senza precedenti, e riconosce che l'agenzia ha già attuato misure per aumentare la trasparenza delle sue attività normative sui vaccini e sui trattamenti contro la COVID‑19; riconosce la necessità che l'Agenzia continui a migliorare ulteriormente la trasparenza, la comunicazione e la disponibilità di informazioni e chiede pertanto all'Agenzia di garantire la piena trasparenza e la disponibilità di informazioni sui vaccini e sui relativi processi di autorizzazione, al fine di promuovere la fiducia del pubblico e di fornire informazioni complete sui fondi pubblici e sulla loro spesa; riconosce che la comunicazione dell'Agenzia è stata fondamentale per rassicurare i cittadini e combattere la diffusione inconsapevole di notizie false e la disinformazione durante la pandemia e sottolinea l'importanza di garantire alti livelli di trasparenza nel funzionamento dell'Agenzia; riconosce la necessità che l'ECDC, la Commissione e gli Stati membri migliorino la trasparenza e le strategie di comunicazione nei periodi di crisi;

320.  sottolinea le differenze tra le capacità degli Stati membri di affrontare la disinformazione; osserva che tali differenze sono uno dei fattori che contribuiscono alle disparità in termini di indecisione riguardo ai vaccini;

321.  riconosce che, nonostante la diffusione di disinformazione nell'Unione, i cittadini e la società dell'UE hanno accolto con grande favore, in generale, i vaccini contro la COVID-19 e sottolinea che il grande senso di responsabilità dei cittadini è stato essenziale per il corretto funzionamento e la riuscita della campagna vaccinale in molti Stati membri;

322.  ritiene che l'educazione sanitaria, tra le altre politiche, ivi comprese la comunicazione e la vicinanza ai fornitori di servizi sanitari e agli altri portatori di interessi, insieme alla comunicazione delle evidenze e dei risultati scientifici in modo comprensibile, all'alfabetizzazione mediatica e alla trasparenza delle procedure pubbliche, alle soluzioni territoriali e alla divulgazione presso le comunità emarginate siano alcuni fattori essenziali che riducono l'indecisione riguardo ai vaccini;

ii) Affrontare la divulgazione inconsapevole di notizie false e la disinformazione e il ruolo dei social media

323.  sottolinea che la disinformazione è una sfida in evoluzione che può influenzare negativamente i processi democratici e i dibattiti sociali che interessano tutti i settori strategici, minare la fiducia dei cittadini nella democrazia e scoraggiare la cooperazione e la solidarietà europee;

324.  riconosce che lo spazio europeo di informazione deve essere protetto in maniera migliore; osserva la rapida crescita della diffusione inconsapevole di notizie false e della disinformazione sui social media e sui mezzi di comunicazione tradizionali durante la pandemia e raccomanda vivamente di elaborare strategie supplementari per prevenire la diffusione inconsapevole di notizie false nei periodi di crisi;

325.  ricorda che il modo migliore per combattere la disinformazione è proteggere e garantire il diritto all'informazione e la libertà di espressione, sostenendo il pluralismo dei media e un giornalismo indipendente; invita gli Stati membri, in tale contesto, a garantire la trasparenza all'atto dell'adozione delle misure in caso di crisi e a fornire ai cittadini informazioni e dati completi, aggiornati, esatti e obiettivi in merito alla situazione e alle misure adottate per controllarla, al fine di combattere la disinformazione che mira a screditare o distorcere le conoscenze scientifiche riguardo ai rischi per la salute;

326.  pone l'accento sulla necessità che le informazioni siano comprensibili, coerenti, dotate di fondamento scientifico e fornite in modo tempestivo onde evitare la disinformazione e orientare così i cittadini, i mezzi di comunicazione e coloro che forniscono assistenza sanitaria nonché ottemperare alle raccomandazioni di salute pubblica;

327.  accoglie favorevolmente la revisione del codice di buone pratiche sulla disinformazione nel 2022, sostiene con forza i suoi nuovi impegni e raccomanda una relazione tempestiva sul suo impatto;

328.  accoglie favorevolmente la proposta relativa alla legge europea per la libertà dei media, concepita per preservare la libertà e la diversità dei media alla luce degli strumenti per la lotta alla diffusione inconsapevole di notizie false; accoglie con favore l'attività di verifica dei fatti da parte dei giornalisti per contrastare la diffusione inconsapevole di notizie false e la disinformazione, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e del principio della libertà di stampa; chiede maggiori risorse per facilitare la formazione riguardo agli strumenti di contrasto alla diffusione inconsapevole di notizie false e si dice favorevole a una più solida collaborazione tra i media, al fine di evitare la diffusione di notizie false; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare, in tempi di crisi, gli sforzi per garantire che i giornalisti possano lavorare in sicurezza e riconoscere che i muovi mezzi d'informazione sono un servizio essenziale;

329.  accoglie favorevolmente l'istituzione di una task force permanente sulla diffusione inconsapevole di notizie false (la divisione StratCom del Servizio europeo per l'azione esterna) volta a monitorare la portata di tale fenomeno nell'UE e la proposta relativa al piano d'azione per la democrazia europea, volta a definire una strategia comune europea per contrastare la diffusione inconsapevole di notizie false, nonché l'imminente pacchetto per la difesa della democrazia;

330.  sottolinea che le campagne di disinformazione e gli attacchi informatici possono anche rientrare tra le strategie di guerra ibrida messe in atto dalle potenze straniere e dovrebbero essere fronteggiate nel quadro di una strategia di sicurezza più ampia;

331.  accoglie con favore il ricorso durante la crisi della COVID-19 al già esistente sistema di allerta rapida, che era stato appositamente progettato per contrastare le campagne di disinformazione a opera di attori stranieri; prende atto del prossimo pacchetto di strumenti, creato congiuntamente dalla Commissione e dal Servizio europeo per l'azione esterna, che delinea soluzioni per lo sviluppo della resilienza e l'elaborazione di norme e azioni di risposta; invita gli Stati membri a fare un uso più esteso del sistema di allerta rapida e di altri mezzi adeguati per rafforzare la cooperazione con le istituzioni dell'UE e tra di loro, anche per condividere le informazioni disponibili sulle indicazioni sanitarie della situazione sul campo e sui suoi progressi; sottolinea che la divulgazione e la comunicazione hanno svolto un ruolo essenziale nella lotta contro la pandemia;

332.  accoglie favorevolmente l'istituzione dell'Osservatorio europeo dei media digitali (EDMO), il quale sosterrà una comunità multidisciplinare indipendente in materia di disinformazione riguardo alla COVID-19 con un'infrastruttura tecnologica dotata di strumenti e servizi. raccomanda che l'EDMO assista, nei limiti delle sue competenze, le autorità pubbliche a ricercare e istituisca collegamenti adeguati con il sistema di allerta rapida;

333.  ricorda il ruolo dei media, in particolare dei social media, nel fornire una piattaforma per la diffusione inconsapevole di notizie false e la disinformazione riguardo alla COVID-19 e alle questioni sanitarie in generale; sottolinea che il modello di business di molte società di social media si basa sull'"acchiappaclick", aggravando pertanto le notizie false e l'incitamento all'odio;

334.  riconosce la scarsa cooperazione delle piattaforme dei social media, dovuta alla mancata chiarezza delle loro relazioni e deplora le differenze tra Stati membri in termini di strategia di vaccinazione, consigli e comunicazione, che talvolta portano a messaggi in conflitto rivolti a specifici gruppi obiettivo, il che può potenzialmente risultare nell'indecisione riguardo ai vaccini;

335.  ricorda che il modello aziendale delle piattaforme online è ancora basato sui dati e che la capacità delle piattaforme online di raccogliere grandi quantità di dati personali dipende dall'impiego di algoritmi da parte di tali piattaforme; ritiene che gli algoritmi svolgono un ruolo nell'amplificazione delle false narrazioni;

336.  sottolinea l'importanza di monitorare le piattaforme dei social media per capire le tendenze in atto ed emergenti riguardo alla disinformazione e alle notizie false; chiede alla Commissione e agli Stati membri di richiedere a tali piattaforme una cooperazione maggiore e più stabile, al fine di garantire che il dibattito pubblico si basi sulla fiducia, la trasparenza e la corretta informazione;

337.  accoglie con favore l'adozione, nel 2022, del regolamento sui servizi digitali(49) e del regolamento sui mercati digitali(50) al fine di creare uno spazio digitale più sicuro in cui i diritti fondamentali di tutti gli utenti di servizi digitali siano tutelati; prende atto della necessità di maggiore trasparenza da parte delle società dei social media riguardo alle tipologie di contenuti condivisi sulle loro piattaforme, a quali annunci pubblicitari sensibili dal punto di vista politico sono stati pubblicati e a quali dati sono conservati per un utilizzo futuro; accoglie favorevolmente le disposizioni della legge sui servizi digitali che prevedono che le piattaforme online di dimensioni molto grandi e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi forniscano informazioni sugli algoritmi, in modo da consentire l'accesso agli stessi, spiegarne il funzionamento, valutarne l'impatto sui processi democratici ed elettorali e adottare misure di attenuazione dei rischi;

338.  raccomanda di sostenere un'azione mirata sull'inclusività nella ripresa post-pandemica, al fine di proteggere lo spazio democratico e renderlo rappresentativo di tutte le voci della società; sottolinea che l'alfabetizzazione digitale e mediatica e un maggiore sostegno a favore del pensiero critico per gli utenti dei social media sono fondamentali nella lotta contro la diffusione inconsapevole di notizie false e la disinformazione;

339.  ribadisce l'importanza per il Parlamento di essere dotato di una commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (INGE), e sul rafforzamento dell'integrità, della trasparenza e della responsabilità al Parlamento europeo;

iii) Importanza della partecipazione della comunità, ivi compresi l'ascolto delle preoccupazioni del pubblico e la risposta alle stesse

340.  raccomanda di coinvolgere ulteriormente i rappresentanti di autorità e comunità locali, regionali e territoriali, compresi i funzionari eletti, i rappresentanti delle organizzazioni della società civile e le parti sociali, nel processo interistituzionale e multilivello volto a instaurare un clima di fiducia, coordinare la diffusione di messaggi fattualmente corretti a tutti i membri della società in modo chiaro e comprensibile e promuovere la partecipazione attiva della popolazione nei periodi di crisi; raccomanda di adottare un approccio di principio incentrato sulle persone nello sviluppo di programmi e politiche di risposta alle emergenze sanitarie; raccomanda che la Commissione tenga pienamente conto dei risultati delle consultazioni pubbliche nelle sue proposte legislative legate alla gestione delle pandemie; ricorda, in tale contesto, il ruolo importante svolto dalla comunità scientifica, dalle organizzazioni dei pazienti, dalle organizzazioni senza scopo di lucro e dalle organizzazioni non governative nell'instaurare e rafforzare la fiducia dell'opinione pubblica, e consiglia di migliorare il coinvolgimento di tali soggetti;

341.  riconosce il ruolo fondamentale svolto dalle autorità locali, specialmente da regioni e comuni, durante la pandemia, in quanto enti in prima linea nel fornire assistenza sanitaria e nel garantire che le contromisure pandemiche fossero attuate correttamente;

b) COVID-19 e diritti fondamentali

342.  ribadisce l'importanza di processi di controllo ben consolidati a livello nazionale e di Unione europea e della vigilanza democratica basata sulla divisione dei poteri tra gli organi esecutivi, legislativi e giudiziari, per assicurare che le autorità nazionali siano chiamate a rispondere delle violazioni della libertà di assemblea, della libertà di parola, del diritto alla proprietà privata e dei diritti dei pazienti e per garantire certezza e prevedibilità nei cambiamenti delle norme per le imprese; sottolinea che qualsiasi restrizione dei diritti fondamentali deve essere limitata nel tempo e proporzionata alle esigenze temporanee prevalenti di tutelare la popolazione; raccomanda che le misure di emergenza siano in vigore solo per il tempo necessario; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza di applicare clausole di caducità (le cd. "sunset clause") alle misure di emergenza in linea con il diritto nazionale; osserva che le autorità nazionali hanno generalmente adottato misure di emergenza durante la pandemia per proteggere la salute pubblica; si rammarica dell'impatto sui diritti umani, in particolare delle persone più vulnerabili ed emarginate;

343.  rileva con preoccupazione che, in alcuni casi, gli Stati membri hanno dichiarato lo stato di emergenza o regime equivalente e fatto ricorso a tale strumento di emergenza per limitare il diritto di riunione degli oppositori politici, con l'utilizzo di tale strumento di emergenza come opportunità per far adottare norme o piani di sviluppo controversi;

I) Certificato COVID-19, app di tracciamento e relativa sicurezza

344.  accoglie favorevolmente il successo generale del certificato COVID digitale dell'UE e ricorda la sua importanza fondamentale ai fini della tutela della salute pubblica; ricorda che il certificato è stato fondamentale per garantire la libertà di movimento e l'integrità del mercato unico non appena la situazione sanitaria pubblica ha consentito di allentare le restrizioni e le limitazioni; sottolinea la sua importanza quale modello per l'UE per la diffusione riuscita di soluzioni sanitarie digitali di questo genere a livello dell'intera Unione, qualora servisse in futuro; osserva che il certificato COVID digitale dell'UE, in combinazione con la definizione riuscita di un approccio coordinato in merito alle frontiere esterne dell'UE, sono stati essenziali per ripristinare la libera circolazione delle persone;

345.  prende atto dei vantaggi del certificato COVID digitale dell'UE, che si basa su tecnologie e norme open source, ha permesso la connessione di paesi terzi e ha agevolato gli spostamenti sia all'interno dell'UE che a livello mondiale; constata che un sistema globale istituito dall'OMS potrebbe contribuire a far fronte alle future minacce sanitarie mondiali; insiste sul pieno coinvolgimento del Parlamento, in qualità di colegislatore, nell'istituzione di tale sistema sulla base del quadro del certificato COVID digitale dell'UE; si attende che la Commissione presenti una proposta legislativa adeguata, qualora una pandemia lo richieda in futuro; ricorda che l'uso del certificato COVID digitale nell'UE è chiaramente limitato nel tempo a seguito dell'introduzione di una clausola di decadenza; si rammarica del fatto che la Commissione abbia deciso unilateralmente di isolare la questione delle infrastrutture, che è collegata sul piano politico al regolamento iniziale relativo al certificato COVID digitale dell'UE; ribadisce la sua richiesta di istituire sistemi dell'UE e globali in futuro; chiede che qualsiasi sistema futuro rispetti i principi di proporzionalità, sussidiarietà e necessità;

346.  rileva che l'UE ha un solido quadro giuridico di protezione dei dati, con disposizioni coerenti a tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei loro dati personali; sottolinea che il certificato COVID digitale dell'UE e le app di tracciamento basate sul protocollo DP-3T (Privacy-Preserving Proximity Tracing) hanno rispettato tale quadro legislativo, consentendo nel contempo la libera circolazione dei cittadini dell'UE nel rispetto delle norme sanitarie applicate durante la crisi; sottolinea che entrambi i sistemi sono stati sviluppati da tecnici europei esperti in materia di privacy e sono stati utilizzati in tutto il mondo; ricorda che il certificato COVID digitale dell'UE ha consentito la coordinazione tra gli Stati membri attraverso l'adozione di norme armonizzate a livello dell'UE, così da evitare sistemi divergenti tra gli Stati membri e disorganizzazione;

347.  deplora che le differenze tra gli approcci adottati dagli Stati membri e il fatto che l'adozione di misure nazionali in relazione all'uso del certificato COVID digitale dell'UE sia andata al di là dell'obiettivo di ripristinare la libera circolazione delle persone e la mobilità abbiano minato la fiducia pubblica in tale strumento; riconosce che vari metodi e strumenti per il tracciamento dei contatti introdotti e utilizzati a livello nazionale non erano sicuri, erano inefficaci o erano pregiudizievoli per la riservatezza; invita gli Stati membri a imparare da questi errori;

II) Impatto sui diritti dei gruppi vulnerabili ed emarginati

348.  ritiene che il divario digitale costituisca un elemento di preoccupazione per la preparazione e la resilienza dell'UE, dal momento che i gruppi demografici vulnerabili ed emarginati ne sono particolarmente interessati in quanto tendono ad avere meno opportunità di connessione; sottolinea che, nei periodi di crisi, le persone e le comunità emarginate, le minoranze e le persone svantaggiate sono molto più colpite rispetto alla popolazione in generale; riconosce che le limitazioni delle libertà fondamentali, giustificate da motivi di salute pubblica, hanno colpito in modo sproporzionato tali gruppi della popolazione, aggravandone ulteriormente l'isolamento e il distacco dal resto della società;

349.  riconosce che la mancanza di quadri giuridici chiari e di risorse sufficienti ha dato luogo a discriminazioni indirette, anche durante le pratiche di triage, con conseguenti disparità di trattamento o particolari impatti negativi su alcuni gruppi, in particolare sulle persone con disabilità; sottolinea che per soddisfare con successo le esigenze delle persone più povere ed emarginate durante una pandemia, la risposta sanitaria nelle emergenze deve essere basata sui principi dell'uguaglianza e dell'inclusione;

350.  chiede un maggiore coinvolgimento delle organizzazioni della società civile, dei gruppi d'interesse e delle commissioni etiche nella definizione, attuazione e monitoraggio delle misure sanitarie, al fine di tutelare i diritti fondamentali delle persone vulnerabili ed emarginate nelle emergenze;

351.  Invita gli Stati membri a valutare come le misure di emergenza sanitaria abbiano colpito in modo sproporzionato le comunità minoritarie e/o emarginate;

352.  prende atto del fatto che la ricerca precedentemente effettuata sulle pandemie mette in luce che la prevalenza e la gravità della violenza di genere vengono acuite durante le crisi; sottolinea che durante i confinamenti dovuti alla pandemia la violenza di genere contro le donne e i minori ha visto un notevole aumento, poiché le misure restrittive hanno creato un ambiente particolarmente favorevole per le persone che sono solite commettere abusi;

353.  prende atto che i paesi europei dell'OMS hanno registrato un aumento del 60 % delle chiamate di emergenza da parte di donne che subiscono violenza domestica e sottolinea in tale contesto la situazione particolarmente difficile delle donne che devono affrontare la discriminazione intersettoriale; osserva che un accesso limitato ai servizi di sostegno, come i centri di accoglienza e le linee telefoniche di pronto intervento per le donne, in molti casi hanno lasciato le donne senza alcun posto dove andare e chiedere aiuto; osserva inoltre che la digitalizzazione ha determinato un aumento evidente della violenza di genere online, poiché gli individui che commettono abusi possono rintracciare le loro vittime o le persone più vulnerabili ricorrendo a strumenti digitali;

354.  sottolinea che la maggiore vulnerabilità della popolazione anziana è stata aggravata dalla sua fragilità e dalle prognosi peggiori, a causa dell'età media più alta e delle frequenti comorbilità, con conseguente complessità clinica e un approccio non uniforme all'assistenza alle persone anziane;

c) Controllo democratico della risposta alle pandemie

355.  deplora che il Parlamento abbia avuto un ruolo molto limitato durante la pandemia, dato che le decisioni sono state lasciate, nella maggior parte dei casi, al ramo esecutivo; ricorda che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali devono esercitare le loro funzioni costituzionali fondamentali di legislazione, supervisione dell'esecutivo e rappresentanza dei cittadini, indipendentemente dall'urgenza;

i) Controllo democratico della risposta alle pandemie a livello nazionale

356.  rileva differenze significative nel grado di supervisione parlamentare delle misure di emergenza legate alla COVID‑19 tra gli Stati membri, sebbene le funzioni di supervisione svolte dai parlamenti nazionali rimangano un requisito essenziale della democrazia parlamentare, in particolare nei momenti in cui si introducono stati di emergenza, che comportano un maggiore trasferimento di potere verso l'esecutivo, e che un'efficiente supervisione parlamentare richiede un quadro giuridico che garantisca i diritti dei deputati dell'opposizione e delle minoranze; sottolinea che il quadro legislativo dovrebbe garantire l'introduzione di una clausola di caducità e di una clausola di valutazione nel decreto sullo stato di emergenza, il rispetto del controllo di bilancio da parte dei parlamenti in combinazione, ove possibile, con audit indipendenti e il coinvolgimento dei parlamenti nell'istituzione di comitati scientifici;

357.  riconosce che le misure di stato di emergenza dovrebbero rimanere di natura temporanea e i governi dovrebbero evitare di prolungarne l'effetto oltre la durata della crisi; sottolinea che, anche in tali situazioni di emergenza, lo Stato di diritto deve essere sempre garantito;

358.  sottolinea che il controllo parlamentare è stato limitato durante la pandemia, e rileva che le autorità nazionali hanno adottato misure di emergenza rigorose durante la pandemia al fine di proteggere la salute pubblica;

359.  riconosce che i sistemi di bilanciamento dei poteri e la separazione dei poteri negli Stati membri dell'UE non sempre sono stati garantiti né hanno sempre prevalso in ragione delle leggi di emergenza;

360.  osserva che gli Stati membri hanno istituito organismi, autorità e procedure per fornire consulenza scientifica sulla formulazione delle politiche pubbliche e sull'adozione di misure, anche in situazioni di crisi; propone che in future crisi, come le pandemie, i nomi dei membri e dei professionisti presenti in tali gruppi di esperti siano trasmessi ai parlamenti nazionali per controllo e conoscenza in linea con i diritti e le pratiche nazionali;

361.  riconosce che i tribunali hanno svolto un ruolo importante nel vigilare sulla legislazione di emergenza a norma delle costituzioni degli Stati membri interessati; rileva con preoccupazione che la chiusura completa dei tribunali in alcuni Stati membri ha di fatto impedito accesso a qualsiasi possibilità di contestare le misure restrittive introdotte in risposta alla pandemia o per altre questioni, in particolare la tutela dell'esercizio di diritti inderogabili o assoluti di cui all'articolo 2 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e all'articolo 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU); sottolinea che occorre garantire l'indipendenza della magistratura e lo Stato di diritto durante le pandemie;

362.  ritiene che a seguito della pandemia e a causa dell'attuale guerra della Russia contro l'Ucraina, salvaguardare la trasparenza e la responsabilità come aspetti fondamentali insiti nei valori democratici europei sia fondamentale e richieda l'elaborazione di piani sistematici piuttosto che l'adozione di misure ad hoc;

363.  si rammarica del fatto che la crisi abbia esacerbato le sfide per la democrazia, i diritti fondamentali, i sistemi di bilanciamento dei poteri e lo Stato di diritto già esistenti in alcuni Stati membri; si rammarica che alcuni degli strumenti utilizzati dagli Stati membri per adottare misure straordinarie siano stati ritenuti incostituzionali; esprime preoccupazione per la diffusione delle teorie cospirazioniste, l'aumento dell'estremismo politico e l'incitamento all'odio durante la pandemia nella maggior parte degli Stati membri e ritiene che si tratti di una minaccia alle democrazie e ai valori europei; sottolinea che tale sviluppo deve essere preso sul serio dalle autorità pubbliche e affrontato in modo orizzontale;

ii) Controllo democratico della risposta alle pandemie a livello dell'UE

364.  esprime preoccupazione per il fatto che durante la pandemia il ramo esecutivo abbia prevalso nell'adozione di decisioni di emergenza, il che ha minato le prerogative del Parlamento europeo e la possibilità di esercitare un controllo politico; reputa che sia necessario rivalutare le misure attuate per salvaguardare le prerogative del Parlamento; invita la Commissione e il Consiglio a limitare il ricorso all'articolo 122 TFUE e ad ampliare i poteri del Parlamento di controllo, compresa l'iniziativa legislativa per le azioni di risposta alle emergenze, e codecisione per vari strumenti, in modo da rafforzare la legittimità delle azioni di risposta adottate in situazioni di emergenza;

365.  osserva che, durante la pandemia di COVID-19, il Parlamento ha adottato misure straordinarie e ha intrapreso azioni innovative che hanno consentito la prosecuzione delle sue attività, adempiere ai propri compiti ed esercitare le prerogative legislative, di bilancio, di controllo e di vigilanza attribuitegli dai trattati, tutelando al contempo la salute dei deputati, del personale e delle altre persone nel corso della pandemia; sottolinea la capacità del Parlamento di mantenere i suoi servizi di interpretazione nelle 24 lingue ufficiali dell'UE, anche in occasione delle riunioni a distanza;

366.  chiede un maggior coordinamento fra le istituzioni dell'UE nell'adozione di misure straordinarie e sottolinea la necessità di affrontare le sfide connesse alla digitalizzazione, per garantire che le istituzioni dell'UE, in particolare il Parlamento, siano in grado di adempiere alle proprie mansioni e responsabilità mediante riunioni in presenza, ad esempio in sedute plenarie e negoziati interistituzionali (triloghi); prende atto, tuttavia, del valore delle soluzioni digitali e a distanza quando le situazioni di emergenza lo richiedono, in particolare per motivi di salute pubblica;

367.  sottolinea che la pandemia e il conseguente adeguamento dei metodi di lavoro delle istituzioni possono aver rallentato il trattamento delle richieste di accesso ai documenti; sottolinea che è essenziale che le istituzioni mettano in atto meccanismi per garantire il mantenimento del massimo livello di trasparenza e di accesso ai documenti anche in caso di crisi;

d) COVID-19 e restrizioni alla libera circolazione delle persone imposte dagli Stati membri

368.  sottolinea che, in risposta alle infezioni da COVID-19, numerosi Stati membri hanno reintrodotto i controlli alle frontiere interne o ha chiuso i propri confini, non basandosi su criteri epidemiologici, oppure hanno imposto restrizioni ad alcune tipologie di viaggiatori, compresi cittadini dell'UE e loro familiari nonché cittadini non UE residenti nel loro territorio o nel territorio di un altro Stato membro, mettendo in tal modo a repentaglio il principio della libertà di movimento e l'essenza della cooperazione Schengen; esprime preoccupazione per tali limitazioni agli spostamenti e misure, che hanno minacciato l'integrità dell'area Schengen, messo a repentaglio il funzionamento del mercato interno e generato un impatto negativo sull'economia;

369.  sottolinea che l'approccio non coordinato degli Stati membri e l'incertezza giuridica riguardo alle restrizioni agli spostamenti imposte dagli Stati membri hanno avuto notevoli conseguenze sia per i viaggiatori sia per l'industria del turismo;

370.  osserva che gli Stati membri non sempre hanno notificato alla Commissione i nuovi controlli alle frontiere né trasmesso le relazioni ex post obbligatorie che valutano, tra l'altro, l'efficacia e la proporzionalità dei loro controlli alle frontiere interne, e che quando sono state effettivamente presentate, le relazioni non hanno fornito informazioni sufficienti riguardo a tali aspetti; riconosce che ciò ha influito sulla capacità della Commissione di effettuare un'analisi solida della conformità delle misure di controllo alle frontiere con la legislazione Schengen; ribadisce che qualsiasi controllo alle frontiere interne dovrebbe essere proporzionato e costituire una misura di ultima istanza con durata limitata, e sottolinea che la Commissione dovrebbe esercitare un controllo adeguato per garantire che i controlli alle frontiere interne rispettino la legislazione Schengen e razionalizzare la raccolta dei dati sulle restrizioni agli spostamenti e fornire orientamenti più semplici da applicare in merito all'esecuzione dei controlli alle frontiere interne;

371.  sottolinea che nel 2020 la Commissione ha pubblicato orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali, affinché gli Stati membri garantissero la continuità di funzionamento delle catene di approvvigionamento nell'ambito del mercato unico ed evitassero possibili carenze, come pure orientamenti relativi all'esercizio della libera circolazione dei lavoratori durante la pandemia di COVID-19 volti a consentire in particolare ai lavoratori che esercitano professioni critiche di svolgere attività connesse ai servizi essenziali; accoglie con favore l'azione intrapresa di installare "corsie verdi" per salvaguardare il funzionamento del mercato unico e la libera circolazione dei beni, ma chiede di predisporre piani d'azione su misura per tutelare la libera circolazione dei lavoratori transfrontalieri e delle persone durante le crisi future; ricorda che, in alcune tratte, il funzionamento dei corridoi verdi ha sollevato problemi a causa di approvvigionamenti e servizi minimi, che hanno avuto ripercussioni negative su conducenti e lavoratori dei trasporti;

372.  prende atto della proposta della Commissione di modificare il regolamento (UE) 2016/399 del 9 marzo 2016 relativo a un codice dell'Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)(51) affrontando, tra l'altro, la capacità degli Stati membri Schengen di rispondere in modo uniforme alle principali minacce per la salute pubblica; evidenzia la necessità di seguire un approccio coordinato tra gli Stati membri in caso di crisi sanitarie, per garantire che il ripristino dei controlli alle frontiere interne da parte degli Stati membri sia utilizzato come ultima risorsa assoluta e nel rispetto del principio di proporzionalità e per garantire il rispetto del diritto di asilo e del principio di non respingimento durante le crisi sanitarie;

e) Conclusioni

373.  riconosce che, nel corso della crisi, le istituzioni europee e nazionali hanno affrontato situazioni eccezionali in cui alcune questioni dovevano essere gestite con urgenza; sottolinea tuttavia che la trasparenza e la responsabilità dovrebbero continuare a essere una priorità, in particolare durante le crisi, al fine di accrescere e mantenere la fiducia dei cittadini nel funzionamento delle istituzioni pubbliche; evidenzia la necessità di elaborare piani di preparazione a livello nazionale e dell'UE, fondati sul rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto, al fine di evitare violazioni nei periodi di crisi;

374.  invita la Commissione a garantire il rispetto delle norme più rigorose nella salvaguardia dell'interesse pubblico; esorta la Commissione, all'atto della determinazione degli omissis di documenti ufficiali, a indicare l'eccezione specifica di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001(52) applicabile a ciascun omissis, anziché fare riferimento al documento nel suo insieme;

375.  raccomanda che gli Stati membri includano l'alfabetizzazione mediatica e digitale, l'educazione civica, il rispetto dei diritti fondamentali, il pensiero critico e la promozione della partecipazione pubblica nei programmi di studio scolastici e universitari, parallelamente alle attività di sensibilizzazione tra gli adulti;

376.  sottolinea l'importanza e la necessità di migliorare il dialogo tra gli operatori sanitari, le autorità pubbliche interessate, i gruppi di ricerca e l'industria farmaceutica durante le pandemie, per quanto riguarda la comunicazione relativa alle malattie e gli orientamenti da seguire in caso di future pandemie e crisi sanitarie;

377.  invita la Commissione europea e gli Stati membri a sviluppare ulteriormente una strategia per contrastare gli effetti negativi delle "epidemie di informazioni" nelle crisi future;

378.  raccomanda alle istituzioni europee e agli Stati membri di elaborare orientamenti su come affrontare le questioni etiche che possono sorgere durante una crisi sanitaria o di altro genere; ritiene che tali orientamenti dovrebbero concentrarsi, in particolare, su come proteggere i gruppi più vulnerabili e su come garantire che i loro diritti siano salvaguardati anche in situazioni di crisi; sottolinea l'importanza di coinvolgere i pertinenti portatori di interessi nello sviluppo di tali orientamenti, tra cui, ad esempio, le organizzazioni per la disabilità, le organizzazioni LGTBQIA+, le organizzazioni per i diritti delle donne, le organizzazioni che rappresentano le persone discriminate in base alla razza, comprese le organizzazioni che rappresentano i migranti;

379.  invita gli Stati membri a porre fine alle pratiche di triage discriminatorie, in particolare quelle che utilizzano come unici criteri l'età, le condizioni mediche preesistenti e la qualità della vita, nonché a migliorare l'accesso all'assistenza sanitaria per le persone con disabilità attraverso l'orientamento e la formazione; raccomanda di far sì che, nelle situazioni in cui i professionisti del settore sanitario non saranno in grado di fornire lo stesso livello di assistenza a tutti, le linee guida mediche non siano discriminatorie e rispettino il diritto internazionale e gli orientamenti etici esistenti per l'assistenza in caso di disastri ed emergenze; ribadisce che, nell'elaborazione di tali orientamenti, le autorità devono tenere conto dell'impegno assunto con l'adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, segnatamente l'articolo 11 relativo alle situazioni di rischio e alle emergenze umanitarie; sottolinea, in particolare, la necessità di sostenere le persone con disabilità che subiscono una discriminazione intersezionale;

380.  invita gli Stati membri ad affrontare l'aumento dei casi di violenza domestica durante l'applicazione di misure restrittive attraverso la sensibilizzazione, la fornitura di informazioni in un ambiente sicuro, l'apertura di rifugi per le vittime, lo sviluppo di soluzioni virtuali o digitali, il mantenimento dell'emissione di ordini di protezione nonché la gestione dei procedimenti giudiziari per violenza domestica durante i confinamenti;

381.  esorta la Commissione a presentare orientamenti per le situazioni di emergenza sanitaria riguardanti i diritti fondamentali dei bambini, dei giovani e delle famiglie, compresi orientamenti per facilitare l'accesso agli spazi esterni in considerazione della situazione epidemiologica;

382.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di proporre misure concrete per sostenere e proteggere le persone e le comunità emarginate, le minoranze e le persone svantaggiate durante le crisi, sia a livello socioeconomico sia in termini di inclusione sociale e culturale;

383.  sottolinea le difficoltà incontrate dalle persone LGTBQIA+, in particolare dalle persone transgender, nell'accedere all'assistenza medica durante la pandemia ed esorta la Commissione e gli Stati membri a sviluppare meccanismi volti a contrastare tale problema in un'eventuale crisi sanitaria o di altro genere; rammenta alla Commissione e agli Stati membri la protezione specifica di cui le famiglie arcobaleno potrebbero necessitare in situazioni di emergenza o di crisi, in particolare negli Stati membri in cui il loro status giuridico non è chiaro;

384.  ricorda la necessità di una maggiore solidarietà tra gli Stati membri, in particolare nei periodi di crisi; deplora il blocco dei beni essenziali, dei medicinali, nonché delle apparecchiature e dei dispositivi medici durante le fasi più delicate della crisi; chiede alla Commissione di promuovere una maggiore solidarietà in futuro e di proporre misure adeguate per sanzionare gli Stati membri responsabili di iniziative unilaterali di questo tipo;

385.  ricorda agli Stati membri che l'opzione di reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere interne deve essere utilizzata come misura di ultima istanza in situazioni eccezionali, quali una grave minaccia alla politica pubblica o alla sicurezza interna, e deve rispettare il principio di proporzionalità;

386.  invita gli Stati membri a valutare la possibilità di effettuare una revisione ex post del grado di preparazione dei sistemi giuridici nazionali alle misure imposte dalla pandemia, al fine di ottimizzare la loro preparazione e il quadro giuridico per le crisi future;

387.  sottolinea che gli Stati membri devono garantire il controllo democratico anche durante le crisi e le situazioni di emergenza; sottolinea l'importanza dei sistemi di bilanciamento dei poteri e la necessità di garantire la trasparenza del processo decisionale pubblico, nonché di coinvolgere e informare i cittadini in modo accessibile e comprensibile; ricorda che tutti questi fattori sono essenziali per rafforzare la fiducia nelle istituzioni e nelle autorità pubbliche e che la fiducia è uno dei pilastri delle società democratiche resilienti;

388.  invita la Commissione e gli Stati membri a individuare soluzioni legislative adeguate, come ad esempio un quadro europeo recante criteri minimi, onde garantire la dignità e il trattamento adeguato delle persone che vivono presso istituti durante le pandemie;

389.  invita l'UE e gli Stati membri a istituire meccanismi che, durante le situazioni di crisi, contribuiscano a prevenire e combattere ogni forma di violenza di genere, tra cui la tratta, la prostituzione, lo sfruttamento sessuale e lo stupro; raccomanda di elaborare un protocollo dell'UE per la protezione delle vittime di violenza di genere in tempi di crisi e di emergenza e di classificarlo come "servizio essenziale" negli Stati membri;

3. Impatto sociale ed economico

a) Effetti delle misure legate alla COVID-19, compresi i confinamenti, sui lavoratori, sulle imprese e sui consumatori

390.  osserva che lo shock dovuto alla pandemia che ha colpito i mercati del lavoro nel 2020 è stato acuto e che la ripresa è stata in generale rapida, ma disuguale tra gli Stati membri; osserva che la ripresa è stata favorita da interventi politici e da un significativo sostegno pubblico a livello nazionale e dell'UE; sottolinea che gli Stati membri hanno affrontato la difficile situazione della pandemia di COVID-19 con misure diverse e che, pertanto, diverse sono state anche le ripercussioni della pandemia sul funzionamento delle imprese e sul mercato del lavoro; sottolinea che, sebbene nel complesso l'occupazione nell'UE sia tornata ai livelli precedenti la crisi nel giro di due anni, rispetto ai quasi otto anni successivi alla crisi finanziaria globale, la risposta dell'UE e degli Stati membri non è stata ancora generalmente sufficiente per tornare ai livelli pre-pandemici, mentre la crisi successiva ha ulteriormente peggiorato la situazione nell'UE;

391.  sottolinea l'impatto socioeconomico profondo, generalizzato e diffuso della pandemia sulle società europee, che ha causato grande angoscia e un'intensa pressione sui lavoratori; sottolinea che lo shock che ha colpito il mercato del lavoro è stato drammatico, in particolare per i posti di lavoro a bassa remunerazione, per i lavoratori poco qualificati e in generale per le persone e le comunità emarginate, e si rammarica che le divergenze economiche esistenti all'interno dell'UE siano state aggravate dalla pandemia;

392.  osserva che la perdita di posti di lavoro durante la pandemia si è concentrata negli impieghi a bassa remunerazione e tra i dipendenti con contratti atipici, e che le statistiche mostrano che le donne (53) sono state colpite maggiormente rispetto agli uomini, mentre la ripresa dell'occupazione registrata nel 2021 è stata trainata dalla crescita(54) di impieghi e occupazioni ben retribuiti; sottolinea che la pandemia ha avuto un impatto sproporzionato su alcune categorie di lavoratori, come i lavoratori autonomi, quelli dei settori ad alta prevalenza femminile, i lavoratori delle piattaforme, i lavoratori freelance, i lavoratori a contratto, compresi i lavoratori di servizi subappaltati, quelli stagionali e temporanei, i lavoratori transfrontalieri e quelli del settore culturale e creative, nonché del turismo, dell'ospitalità e del commercio al dettaglio; osserva che, a causa della pandemia, il divario di reddito nell'UE è aumentato e le disparità socioeconomiche si sono aggravate;

393.  sottolinea che i giovani sono stati fortemente colpiti dalla crisi, che ha influito sulle loro prospettive occupazionali e ha causato interruzioni nel loro percorso formativo;

394.  osserva che l'impennata della disoccupazione giovanile è imputabile alla sovrarappresentazione dei giovani nel lavoro precario, come il lavoro a tempo parziale, il lavoro a tempo determinato o il lavoro temporaneo tramite agenzia; sottolinea che molti giovani non hanno avuto accesso ai regimi di reddito minimo nei paesi dell'UE;

395.  sottolinea che circa il 90 % delle PMI ha riferito di aver subito un contraccolpo economico durante i primi mesi della pandemia e che i settori maggiormente colpiti sono stati quelli legati ai servizi, che hanno visto un calo del fatturato compreso fra il 60 % e il 70 %; osserva che detti settori sono stati seguiti da quello alimentare, che ha subito un impatto compreso fra il 10 % e il 15 %; evidenzia che il 30 % di tutte le PMI ha riferito di aver registrato una perdita di fatturato pari ad almeno l'80 % e che il settore dell'ospitalità nell'UE è stato quello più colpito, con oltre 1,6 milioni di posti di lavoro persi tra il quarto trimestre del 2019 e il quarto trimestre del 2020;

396.  evidenzia che la maggior parte dei paesi dipendeva dal turismo(55) e, di conseguenza, alcuni hanno subito uno shock in termini di PIL molto più forte a seguito dei confinamenti imposti durante la pandemia rispetto ad altri, a causa di situazioni epidemiologiche più difficili e di condizioni socioeconomiche preesistenti, tra cui una delle principali fonti di attività economica; osserva che la perdita di posti di lavoro nei settori dell'ospitalità e del turismo ha aggravato una carenza preesistente di lavoratori qualificati o adeguati, rendendo ancora più difficile trattenere i talenti;

397.  plaude agli sforzi profusi dagli Stati membri per aiutare le PMI mediante regimi come garanzie sui prestiti o sovvenzioni, quali misure eccezionali in periodi di crisi; deplora, tuttavia, le disparità nelle risposte economiche nazionali alla pandemia in termini di portata e forma degli aiuti forniti, in particolare alle PMI, pur riconoscendo le diverse situazioni socioeconomiche degli Stati membri; osserva che in tutti gli Stati membri le PMI hanno fatto ricorso al regime di disoccupazione a breve termine per tutelare le proprie attività e i propri lavoratori e che gli Stati membri hanno inoltre fornito aiuti al reddito per compensare la perdita di reddito subita dai lavoratori autonomi; plaude al lavoro svolto dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) a sostegno della protezione della salute occupazionale durante la crisi;

398.  sottolinea che la relazione speciale dell'ILO relativa all'impatto sull'occupazione giovanile ha rilevato che durante la pandemia il mercato del lavoro giovanile ha mostrato condizioni tre volte peggiori rispetto a quello degli adulti;

399.  osserva che il mercato del lavoro subisce ancora le conseguenze della pandemia e che la gran parte dei lavoratori è stata colpita dalle chiusure e dalle limitazioni prolungate;

400.  sottolinea l'enorme impatto che la COVID-19 ha avuto sugli operatori sanitari, sia diretto in termini di rischi sanitari, infezioni e decessi, sia indiretto in termini di condizioni lavorative, orario di lavoro, pressione e stress; ricorda che la pandemia ha ulteriormente aggravato la pressione sugli operatori sanitari, richiedendo molte ore di lavoro straordinario e sottoponendoli a pressioni fisiche e mentali senza precedenti; sottolinea che durante la crisi è stato negato il diritto degli operatori sanitari a lavorare in un ambiente sicuro e protetto; riconosce l'impatto della COVID-19 sul settore dell'assistenza sociale e sul settore sanitario, in particolare in termini di finanziamenti, personale e altre risorse;

401.  prende atto dell'impatto negativo della pandemia di COVID-19 sulla salute mentale degli imprenditori e dei lavoratori che hanno subito la pressione di dover mantenere i posti di lavoro e far sopravvivere le proprie imprese; sottolinea l'importante ruolo svolto dal dialogo sociale costruttivo e dalla contrattazione collettiva nell'attenuare gli effetti negativi della pandemia e nel raggiungere un consenso su misure mirate volte a proteggere i lavoratori e le imprese più duramente colpiti dalla crisi;

b) Strumenti di finanziamento dell'UE (UE per la salute, Orizzonte Europa, meccanismo di protezione civile, fondi di coesione, fondo per la ripresa ecc.)

402.  osserva che l'UE ha reagito rapidamente alla recessione economica causata dalla pandemia allentando le norme in materia di aiuti di Stato, sospendendo le regole di bilancio, introducendo lo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE), lanciando NextGenerationEU e investendo nel finanziamento congiunto dei vaccini; riconosce che gli Stati membri hanno potuto spendere e prendere in prestito denaro facilmente grazie alle misure adottate dalle autorità politiche e monetarie dell'UE; riconosce i diversi impatti della pandemia sul PIL degli Stati membri e che alcuni paesi e regioni insulari hanno subito shock maggiori a causa di fattori quali una situazione epidemiologica peggiore, che ha portato a confinamenti più rigidi, e strutture socioeconomiche preesistenti diverse;

403.  accoglie favorevolmente gli sforzi profusi dall'UE per mettere rapidamente in atto misure economiche temporanee quali il Programma di acquisto per l'emergenza pandemica della Banca centrale europea, l'attivazione della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita e l'adozione da parte della Commissione di un quadro straordinario per gli aiuti di Stato volto a sostenere gli Stati membri e le imprese; sottolinea che gli Stati membri hanno inoltre potuto spendere e prendere in prestito denaro facilmente grazie alle misure adottate dalle autorità politiche e monetarie dell'UE;

404.  accoglie con favore le misure e gli strumenti che sono seguiti, con lo sviluppo dello strumento SURE, dell'RRF e di NextGenerationEU, per i quali l'UE ha stanziato 800 miliardi di EUR sotto forma di prestiti e sovvenzioni; sottolinea che l'RRF e SURE sono stati fondamentali per mitigare l'impatto economico e sociale della pandemia e mantenere i cittadini al lavoro; riconosce tuttavia la necessità di ricorrere a misure di sostegno finanziario strutturale a lungo termine, e in particolare l'importanza di uno strumento per i lavoratori disoccupati, come lo strumento SURE, che rimanga in uso per la durata della situazione eccezionale in corso e continui a basarsi su prestiti e ad attivarsi rapidamente in caso di nuovi shock finanziari o economici esterni;

405.  invita la Commissione e il Consiglio a garantire che lo strumento SURE continui a sostenere i regimi di lavoro a breve termine, i redditi dei lavoratori e i lavoratori che verrebbero temporaneamente licenziati a causa della situazione eccezionale in corso e delle sue conseguenze;

406.  incoraggia gli Stati membri a sfruttare appieno il potenziale dell'RRF, compresi i prestiti, per far fronte agli effetti della pandemia e alle sfide future; sottolinea che eventuali ritardi nell'approvazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza da parte degli Stati membri incidono gravemente sulla capacità degli enti locali e regionali di affrontare adeguatamente gli effetti della pandemia sulle relative comunità, sulle imprese e sui cittadini, e ciò può aver comportato un peggioramento nel lungo termine della situazione economica locale e regionale; in vista di future crisi rileva la necessità di attuare le riforme concordate nell'ambito dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza al fine di garantire un'attuazione più rapida ed efficace dei fondi NextGenerationEU, che consentirebbero agli Stati membri di stabilire nuovamente condizioni di parità essenziali per sostenere la ripresa delle regioni e dei comuni dell'UE che si trovano ad affrontare incertezza economica;

407.  ritiene che sussistano problemi di trasparenza relativamente alla progettazione e all'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, fra cui la mancanza di obblighi chiari che impongano di pubblicare dati dettagliati su come vengono spesi i fondi ricevuti e di norme comuni sulla condivisione dei dati, comportando un rischio significativo di corruzione; raccomanda agli Stati membri di impegnarsi maggiormente nella condivisione dei dati relativi ai piani nazionali per la ripresa e nell'ottimizzazione dei meccanismi nazionali di ripresa e resilienza, con il sostegno della Commissione; accoglie con favore il regolamento REPowerEU, che impone agli Stati membri di pubblicare informazioni sui 100 principali beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza; chiede che gli Stati membri si impegnino chiaramente a pubblicare i dati sui beneficiari finali e le informazioni sulla destinazione dei fondi ricevuti; sottolinea la necessità di affrontare i rischi di corruzione e di spesa inefficace;

408.   sottolinea l'importanza di fornire informazioni accessibili sui prestiti e le sovvenzioni sostenuti dai 700 miliardi di EUR del dispositivo per la ripresa e la resilienza, in particolare, informazioni degli Stati membri sul rispetto delle eventuali condizioni previste per i fondi dell'UE e le misure per garantire il controllo pubblico sulle tappe raggiunte dagli Stati membri;

409.  osserva che gli investimenti dell'RRF nella transizione verde e nella trasformazione digitale dovrebbero contribuire ad aumentare l'autonomia strategica e l'indipendenza dell'Unione e che, secondo la Commissione, l'RRF dovrebbe dare un forte impulso all'attuazione della strategia industriale dell'UE e contribuire in tal modo all'ulteriore sviluppo delle industrie dell'UE;

410.  riconosce il successo del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato e degli investimenti nel riportare il PIL di molti Stati membri dell'UE ai livelli precedenti alla pandemia, nel mantenere l'occupazione e nel far continuare le attività delle imprese;

411.  sottolinea che ad oggi sono stati destinati 100 miliardi di EUR sotto forma di assistenza finanziaria a titolo dello strumento SURE in 19 Stati membri, sono stati erogati prestiti a titolo di NextGenerationEU a sette Stati membri e sono in corso allocazioni a favore di altri Stati membri;

412.  osserva che gli strumenti di sostegno economico dell'UE hanno aiutato 31 milioni di persone in tutta Europa a mantenere i propri posti di lavoro e 2,5 milioni di imprese a continuare con le proprie attività e che detti strumenti di sostegno, insieme ai regimi temporanei esistenti a livello nazionale, hanno contribuito a una riduzione della disoccupazione pari a 1,5 milioni di unità;

413.  riconosce l'importante ruolo svolto da alcuni enti locali e regionali nel rendere prioritaria la tutela della salute pubblica, sostenendo nel contempo con successo l'attività economica; chiede il riconoscimento del ruolo svolto dalle imprese a conduzione familiare, spesso fortemente legate alla comunità locale in cui operano, che hanno dato priorità al mantenimento dei dipendenti durante la pandemia, sostenendo così la ripresa economica, e dai lavoratori del settore dei trasporti, il cui impegno costante ha garantito l'approvvigionamento di beni e medicinali vitali;

c) Impatto delle misure connesse alla COVID-19, compresi i confinamenti, su donne e ragazze, giovani e bambini

I) Donne e ragazze

414.  sottolinea che la pandemia di COVID-19 ha avuto un effetto negativo sulla parità di genere; riconosce che le donne svolgono tuttora la maggior parte dei compiti di assistenza non retribuita, come il lavoro domestico, la custodia dei bambini e il lavoro legato all'assistenza all'infanzia; sottolinea il ruolo centrale e la sovrarappresentazione delle donne che operano in professioni classificate come "essenziali", come nei settori delle attività sociali, dell'assistenza, delle pulizie, della salute e del commercio al dettaglio, che hanno mantenuto in piedi le nostre società durante la crisi di COVID-19 e che la pandemia ha aggravato e accresciuto le disuguaglianze esistenti e le sfide strutturali che devono affrontare le donne e le ragazze in tutta la loro diversità, in particolare coloro che sono a rischio di subire una discriminazione multipla;

415.  osserva che si è potuto constatare un più forte impatto economico negativo sulle donne rispetto agli uomini in taluni settori la partecipazione delle donne al mercato del lavoro è rimasta invariata o è diminuita e che tale fenomeno potrebbe avere forti ripercussioni sulle pensioni delle donne, aggravando il già ampio divario pensionistico esistente e aumentando il rischio di povertà e dipendenza economica;

416.  osserva che nel 2020 si è registrata una perdita di occupazione femminile pari al 3,6 %, a fronte di un calo del 2,9 % dell'occupazione maschile, e che le maggiori perdite si sono verificate nel continente americano, seguito dalla regione Asia-Pacifico, dall'Europa, dall'Asia centrale e dall'Africa; osserva che nel 2021 le donne occupate erano ancora 20 milioni in meno rispetto alla quota pre-pandemia, a fronte dei 10 milioni in meno di occupati registrati fra gli uomini; sottolinea che le donne hanno riscontrato maggiori conflitti in termini di conciliazione tra vita privata e vita professionale durante i confinamenti e osserva che è molto probabile che gli effetti nel lungo termine di tale crisi incideranno sulle donne più gravemente a causa del ruolo sociale di genere del lavoro di assistenza; osserva che nei settori maggiormente colpiti, come quelli dell'ospitalità e dei servizi alimentari, della produzione, dell'assistenza e il settore formale della sanità, si riscontrava una sovrarappresentazione femminile; ritiene che i lavoratori occupati nei settori dell'assistenza siano stati al centro dello scenario della pandemia; rileva che un'elevata percentuale dei lavoratori impiegati nei settori dell'assistenza è costituita da donne con una retribuzione iniqua;

417.  prende atto della riduzione dei servizi di assistenza e dell'aumento del lavoro di assistenza non retribuito svolto dalle donne durante la pandemia di COVID-19, compreso il fatto che le donne sono diventate le principali prestatrici di assistenza per le persone vulnerabili e malate nelle loro famiglie, oltre ad aver assunto le incombenze delle attività legate all'istruzione domiciliare, pur dovendo assolvere i loro compiti professionali; sottolinea che ciò ha ricreato e rafforzato le disuguaglianze di genere e ha reso molto più visibili i molteplici problemi strutturali radicati nel sistema di assistenza sociale dell'Europa, vale a dire la carenza di risorse delle strutture di assistenza e dei sistemi sanitari o la mancanza di investimenti; osserva che ciò ha avuto conseguenze negative significative per le donne in termini di dipendenza economica; pone in evidenza che l'aspetto discriminatorio basato sul genere deve essere preso in considerazione all'atto di elaborazione delle strategie e delle politiche in materia di assistenza; invita la Commissione a presentare una strategia sull'assistenza per affrontare il problema del lavoro non retribuito nel settore dell'assistenza; osserva che i servizi sanitari femminili sono stati colpiti dal sovraccarico dei sistemi sanitari nazionali, con significative interruzioni degli screening per il cancro, delle vaccinazioni e delle cure post e prenatali;

418.  sottolinea che è stato constatato, in particolare dall'UNICEF, che la pandemia di COVID-19 aumenta il rischio della mutilazione genitale femminile, in un contesto in cui le Nazioni Unite prevedono che altri due milioni di ragazze saranno sottoposte a tale pratica nei prossimi dieci anni; di fatto, le Nazioni Unite sostengono che la COVID-19 abbia colpito in misura sproporzionata le donne e le ragazze, il che ha dato origine a quella che viene definita "una pandemia sommersa", fenomeno che perturba l'eliminazione di tutte le pratiche nocive, compresa la mutilazione genitale femminile, in particolare in Africa;

ii) Giovani e bambini

419.  sottolinea che le misure restrittive adottate negli Stati membri non solo hanno inciso sull'istruzione e sull'occupazione dei giovani, ma hanno avuto ripercussioni sulla loro salute mentale e sul capitale sociale; esprime preoccupazione circa il fatto che esistono dati evidenti che mostrano un aumento di problemi di salute mentale, ansia, sintomi legati alla depressione e comportamenti suicidi; evidenzia che le conseguenze a lungo termine della pandemia sulla salute mentale hanno probabilmente avuto un impatto maggiore sui giovani vulnerabili e su quelli provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati o da comunità emarginate e hanno aggravato altri problemi; rileva che i confinamenti e la conseguente mancanza di attività fisica hanno avuto un impatto sulla salute e il benessere delle persone e che tutti i citati problemi si sono manifestati in maniera particolarmente evidente fra i gruppi vulnerabili e a rischio;

420.  osserva che i confinamenti hanno impedito ai giovani che vivono in situazioni vulnerabili di accedere e potersi permettere i servizi per la salute mentale; esorta gli Stati membri a promuovere investimenti pubblici intersettoriali, al fine di affrontare i disturbi mentali tra i bambini e i giovani;

421.  constata che la chiusura delle scuole durante la pandemia di COVID-19 ha interessato fino a 1,6 miliardi di bambini in tutto il mondo(56) e che, secondo le stime, almeno 24 milioni di studenti potrebbero abbandonare la scuola per tale motivo; teme che la pandemia di COVID-19 abbia aggravato i problemi socioeconomici dei giovani e che la combinazione di perdita di posti di lavoro e di lavoro non retribuito o scarsamente retribuito abbia aumentato il rischio di povertà tra i giovani; è preoccupato per il fatto che la pandemia di COVID-19 abbia spinto un elevato numero di giovani in situazioni di vulnerabilità e precarietà, il che ha impedito loro di accedere e soddisfare esigenze primarie;

422.  osserva che gli studenti hanno assistito a un calo della qualità dell'istruzione e hanno mostrato un peggioramento delle prestazioni di apprendimento nella lettura, nella scrittura e nella matematica e dello sviluppo delle competenze, il che ha comportato un impatto negativo nel lungo termine; sottolinea che fra gli studenti provenienti da famiglie povere e a basso reddito tale deficit di apprendimento è risultato essere due volte maggiore rispetto a quello mostrato dagli studenti provenienti da famiglie a più alto reddito e che ciò ha comportato un ampliamento del divario tra i bambini provenienti da famiglie vulnerabili e i bambini appartenenti a famiglie resilienti dal punto di vista socioeconomico;

423.  prende atto delle differenze nelle misure adottate dagli Stati membri in risposta alle diverse situazioni epidemiologiche in ciascuno Stato membro, per contenere la diffusione del virus, come la chiusura delle scuole, e l'impatto che ciò ha avuto sui bambini e sugli insegnanti;

424.  sottolinea inoltre il ruolo fondamentale svolto dagli insegnanti nell'adattarsi e nell'adozione dell'insegnamento online e il loro ruolo nel contribuire al sostegno psicologico e allo sviluppo dei bambini e dei giovani; riconosce, a tal proposito, la necessità di promuovere l'alfabetizzazione in materia di salute mentale degli insegnanti e di tutto il personale scolastico, nonché degli animatori socioeducativi, per garantire che siano equipaggiati per sostenere i bambini e se stessi nei momenti di crisi; osserva che la crisi di COVID-19 ha avuto come conseguenza il fatto che gli insegnanti si sono dovuti adeguare più rapidamente all'insegnamento online e agli strumenti di supporto didattico a causa delle chiusure delle scuole;

425.  sottolinea che la digitalizzazione ha permesso la ripresa delle attività didattiche durante i confinamenti, facilitando l'apprendimento, ma le lacune nella disponibilità per tutti i bambini delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, dei materiali di supporto, dell'accesso ai servizi digitali, di altre infrastrutture scolastiche e il divario nell'integrazione hanno messo in luce le debolezze dei sistemi scolastici; riconosce che i bambini appartenenti a minoranze etniche, quali i rom, e coloro che provengono da un contesto migratorio e i bambini con disabilità, sono stati colpiti in maniera sproporzionata;

426.  rileva che le disuguaglianze sociali si ripercuotono da sempre sul benessere mentale dei bambini che ne sono interessati, ma che tale fenomeno è diventato un grave problema sociale in seguito alla pandemia; osserva che la pandemia ha acuito gli episodi di abuso e violenza in ambito familiare nei confronti dei bambini e ha ampliato il divario educativo e quello digitale, in particolare per colore che provengono da contesti svantaggiati; ritiene che la chiusura delle scuole abbia ulteriormente complicato la situazione dei bambini svantaggiati, rendendo la loro condizione ancora più precaria;

427.  esprime preoccupazione per il fatto che durante la pandemia i bambini e i giovani che hanno sofferto di problemi di salute mentale abbiano ricevuto un sostegno mentale e psicologico insufficiente e teme che questo possa rimanere un problema aperto;

428.  sottolinea come a pagare in maniera sproporzionata i disagi portati dalla pandemia e dai confinamenti siano stati bambini e giovani disabili o affetti da disturbi dello specchio autistico; sottolinea che durante la pandemia molti servizi di sostegno sono stati sospesi, lasciando i genitori e gli altri prestatori di assistenza privi di un'assistenza essenziale;

d) Impatto della COVID-19 sugli anziani e i gruppi vulnerabili/emarginati

429.  rileva che la pandemia e i confinamenti, pur essendo inevitabili a causa delle preoccupazioni per la salute pubblica, hanno avuto un impatto disastroso sulle persone con disabilità; sottolinea che le persone con disabilità hanno subito discriminazioni in termini di ottenimento di informazioni adeguate sulla pandemia e di accesso all'assistenza sanitaria e hanno incontrato difficoltà a ottenere dispositivi di protezione individuale; osserva che le persone con disabilità hanno ottenuto un accesso limitato alle cure, all'istruzione e ai servizi di riabilitazione (a causa di un accesso iniquo agli strumenti digitali); osserva con preoccupazione l'elevato tasso di mortalità tra le persone con disabilità, che si trovavano negli istituti;

430.  sottolinea che i confinamenti hanno inciso pesantemente su molte persone che erano già emarginate o svantaggiate, aggravando la loro condizione sociale, riducendo le loro opportunità di trovare un'occupazione e limitando la loro partecipazione alla società e i loro diritti in quanto cittadini; rammenta che la pandemia ha aggravato le difficoltà e le sfide socioeconomiche preesistenti, comportando ulteriori complicazioni per coloro già affetti da dipendenze e problemi di salute mentale, ma hanno colpito anche le famiglie a basso reddito, le donne, gli anziani, i bambini, i migranti, i rifugiati, le persone LGBTQIA+, le persone senza fissa dimora e le persone con disabilità; osserva che, durante i confinamenti, le necessità dei gruppi socialmente svantaggiati non sono state soddisfatte e gli insegnamenti tratti devono tuttora essere affrontati in maniera adeguata; segnala che i servizi sociali e assistenziali, tra cui i servizi di assistenza domiciliare e assistenza non residenziale, non sono stati considerati come infrastrutture critiche e che non è stato riconosciuto l'importante ruolo dei fattori socioeconomici nel contesto dei rischi per la salute;

431.  osserva che le conseguenze della pandemia di COVID-19 colpiscono in misura sproporzionata le persone più povere, svantaggiate, emarginate e prive di protezione nella società, comprese le persone con disabilità fisiche e intellettive, le persone affette da patologie croniche, le persone con problemi di salute mentale e gli anziani, che avevano già un accesso limitato o non hanno nessun accesso all'igiene o alle cure di base per le loro esigenze sanitarie e che tali gruppi sono divenuti ancora più vulnerabili a causa della pandemia;

432.  ricorda l'impatto tragico della COVID-19 sulle strutture residenziali a lungo termine in Europa, mentre le case di cura hanno registrato oltre il 50 % dei decessi connessi alla COVID in alcuni Stati membri; osserva con preoccupazione che i pazienti delle residenze sanitarie assistenziali sono stati esclusi dalle cure durante i picchi della pandemia, il che ha determinato tassi allarmanti di mortalità tra le persone anziane; osserva che i decessi tra gli anziani hanno rappresentato un'ampia porzione delle vittime della COVID-19 e ricorda la situazione drammatica vissuta da molti di loro nelle case di riposo e nelle strutture di assistenza a lungo termine a causa di ritardi e ostacoli nel trattamento e nell'assistenza;

433.  constata che la pandemia ha avuto un forte impatto sugli anziani e sulle persone affette da demenza a causa del loro isolamento e delle loro minori opportunità di interazione sociale, nonché della sospensione delle loro attività quotidiane; osserva che essa ha anche comportato un aumento dei segni di depressione e ansia fra gli anziani e i loro prestatori di assistenza, nonché maggiori difficoltà finanziarie per questi ultimi; sottolinea che ciò ha contribuito alla progressione dei sintomi connessi alla demenza e che gli adulti affetti da demenza e COVID-19 hanno incontrato grandi difficoltà nel ricevere cure mediche e assistenza;

434.  osserva che la pandemia ha messo in luce una serie di debolezze nella preparazione delle residenze sanitarie assistenziali e delle strutture di assistenza a lungo termine alle emergenze di sanità pubblica; segnala che molte residenze sanitarie assistenziali e strutture di assistenza a lungo termine hanno dovuto affrontare il problema della carenza di dispositivi di protezione individuale, forniture per test e personale durante la pandemia; invita l'UE e gli Stati membri a garantire che le case di cura e i loro residenti abbiano accesso all'assistenza sanitaria, compresi i rinvii dei medici, le attrezzature mediche, i materiali, il personale e le competenze necessari a rispondere alle pandemie; raccomanda di ampliare le ispezioni periodiche mediante un sistema di audit esterni e indipendenti e di istituire sistemi di ispezione speciali nelle case di cura durante i periodi di isolamento;

435.  evidenzia che la pandemia e le misure restrittive hanno esacerbato le disparità già esistenti in relazione all'obesità e alla salute del metabolismo e che si è registrato un aumento generale del sovrappeso in particolare fra le donne, le persone con un minor livello di istruzione e di remunerazione, gli abitanti delle regioni ultraperiferiche (RUP) e i pazienti psichiatrici; osserva che la qualità della dieta delle persone è in molti casi peggiorata e l'attività fisica svolta è diminuita in quanto gli impianti sportivi e i campi da gioco sono stati chiusi, il che ha comportato un aumento dei comportamenti sedentari;

436.  invita gli Stati membri a prendere in considerazione la creazione di piani di gestione delle emergenze per le infrastrutture sportive, al fine di evitare limitazioni operative dovute a eventi imprevisti quali una pandemia, nonché l'attuazione di linee guida sulla sicurezza e la protezione per garantire la sicurezza degli utenti delle infrastrutture sportive;

437.  rimarca che i senzatetto hanno fatto difficoltà a proteggersi dall'infezione, il che ha comportato un aumento del loro tasso di mortalità, e che le strutture di accoglienza non hanno funzionato adeguatamente a causa del minor numero di lavoratori e volontari, nonché per via di una mancanza di un orientamento iniziale adeguato e un sostegno finanziario a favore dei servizi in questione;

438.  sottolinea che la risposta alle emergenze sanitarie richiede un approccio basato sui diritti umani e deve garantire la sicurezza dei gruppi vulnerabili ed emarginati, assicurando loro l'accesso all'assistenza sanitaria, senza limitare la loro libertà di circolazione, in linea con la CEDU;

439.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di offrire cure palliative integrali e multidisciplinari per i pazienti durante pandemie e crisi sanitarie; chiede di migliorare le pratiche in materia di cure palliative domiciliari e ospedaliere a livello dell'Unione; invita gli Stati membri a massimizzare le unità di cure palliative in ciascuna regione e a garantire finanziamenti sufficienti e sostenibili nonché risorse umane adeguatamente formate;

e) COVID-19 ed emergere delle tecnologie digitali per imprese e lavoratori: rischi e opportunità

440.  osserva che durante la pandemia l'UE è passata a nuove forme di digitalizzazione e lavoro flessibile; sottolinea che un utilizzo adeguato degli strumenti digitali può costituire un valore aggiunto per i datori di lavoro e per i lavoratori in quanto consente una libertà, indipendenza e flessibilità maggiori per organizzare meglio l'orario di lavoro e le mansioni lavorative, ridurre il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro, attenuare le emissioni e facilitare la gestione degli obblighi personali e familiari, creando in tal modo un equilibrio migliore tra vita privata e vita professionale; rileva che le necessità dei lavoratori variano molto e sottolinea pertanto l'importanza di sviluppare un quadro chiaro che sia in grado allo stesso tempo di promuovere la flessibilità personale e tutelare i diritti dei lavoratori;

441.  sottolinea che la digitalizzazione del lavoro non dovrebbe portare a un deterioramento dei diritti o delle condizioni di lavoro dei lavoratori; riconosce che la digitalizzazione del mondo del lavoro può avere un impatto negativo sulle condizioni di lavoro, ad esempio quando ai lavoratori viene richiesto di lavorare più ore o di garantire la loro disponibilità al di fuori dell'orario di lavoro; sottolinea, pertanto, l'importanza del diritto alla disconnessione; rileva che le necessità dei lavoratori variano molto e sottolinea l'importanza di sviluppare un quadro chiaro che sia in grado allo stesso tempo di promuovere la flessibilità personale e tutelare i diritti dei lavoratori; rileva che è più probabile che le donne ricorrano al telelavoro a causa delle loro responsabilità legate all'assistenza, pertanto è fondamentale un quadro europeo per il telelavoro attento alla dimensione di genere; invita la Commissione ad avanzare proposte in cui vengano definite norme per le condizioni del telelavoro in tutta l'Unione europea, con l'obiettivo di garantire condizioni di lavoro e occupazione eque e adeguate nell'ambito dell'economia digitale, osservando nel contempo che le condizioni di lavoro restano una competenza nazionale;

442.  rileva che la digitalizzazione nel mondo del lavoro comporta anche un rischio in termini di gestione e di diritto alla vita privata; sottolinea che le modifiche delle condizioni di lavoro devono sempre essere negoziate con i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori, al fine di raggiungere una decisione consensuale; accoglie con favore, a tal riguardo, l'accordo delle parti sociali volto a includere i negoziati sulle misure giuridicamente vincolanti, al fine di includere il telelavoro e istituire il diritto alla disconnessione nel loro programma di lavoro per il dialogo sociale 2022-2024;

443.  rileva che è più probabile che le donne ricorrano al telelavoro a causa delle loro responsabilità legate all'assistenza; chiede un quadro europeo per il telelavoro attento alla dimensione di genere che tenga conto anche dei ruoli di genere alla luce delle crisi future, con una chiara attenzione alla conciliazione tra vita professionale e vita privata; chiede che il ricorso al lavoro a distanza nelle future pandemie si svolga nel rispetto del principio della parità di genere e di condivisione delle responsabilità;

444.  sottolinea che un uso adeguato degli strumenti digitali ha consentito di porre rimedio all'impossibilità, per taluni professionisti, di trovare lavoro;

f) Conclusioni

i) Imprese e lavoratori

445.  invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per difendere per difendere l'economia sociale di mercato dell'Europa, che è resiliente e reagisce rapidamente alle crisi e che alimenta un ambiente davvero favorevole per le imprese, garantendo un maggiore accesso al capitale, una maggiore semplificazione delle procedure e una minore burocrazia per le imprese europee, in particolare le PMI, per consentire loro di reagire rapidamente, proseguire con l'innovazione economica e incoraggiare l'imprenditoria, al contempo tutelando e applicando i diritti dei lavoratori all'interno dei confini dell'UE;

446.  sottolinea che le imprese del settore turistico dovrebbero beneficiare di una formazione e di uno sviluppo supplementari, della digitalizzazione e di un modello aziendale più sostenibile, al fine di essere più resilienti e meglio preparate in caso di una nuova crisi sanitaria o di altro tipo; sottolinea che, durante la pandemia, i diritti dei passeggeri e dei consumatori sono stati ampiamente violati dagli operatori turistici, dagli operatori del trasporto e dagli intermediari di prenotazioni online;

447.  sottolinea la necessità di rafforzare il sostegno alle politiche di sicurezza sociale degli Stati membri, nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà e in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali e degli orientamenti in materia di occupazione, in modo da non lasciare indietro nessuno; sottolinea inoltre la necessità di ottenere un accesso equo ed efficace a un'adeguata protezione sociale, garantendo così un accesso equo e solidale a servizi sanitari di alta qualità, rafforzando gli sforzi per raggiungere livelli più elevati di occupazione di qualità e riducendo nel contempo le disuguaglianze e i divari di genere in relazione a retribuzioni e prestazioni, rafforzando ulteriormente il dialogo sociale e colmando nel contempo il divario digitale e prevenendo il lavoro precario o non dichiarato nel settore dell'assistenza;

448.  chiede un mercato del lavoro più resiliente, con un dialogo sociale rafforzato e parti sociali che possano partecipare agli organi di gestione delle crisi politiche ad alto livello; sottolinea la necessità di condizioni di lavoro più eque e giuste per tutti i lavoratori dell'UE, compresi quelli più vulnerabili e, in particolare, nei periodi di crisi;

449.  invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere, rafforzare e salvaguardare il mercato unico, in particolare la libera circolazione (di persone, merci e servizi) in occasione delle future pandemie, sempre tenendo conto delle preoccupazioni per la salute pubblica e della situazione epidemiologica, e a ridurre al minimo l'onere della documentazione e la legislazione, e pertanto di preservare l'integrità del mercato unico; sottolinea la necessità di armonizzare le norme e gli orientamenti in materia di viaggi e individuazione delle malattie fra gli Stati membri, tenendo conto delle esigenze delle PMI; rammenta che la libera circolazione delle merci è fondamentale per il corretto funzionamento delle catene del valore, in particolare per i vaccini e altre contromisure mediche;

450.  evidenzia che lo strumento di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) contribuisce a salvaguardare posti di lavoro, come pure altri programmi simili sotto forma di misure di solidarietà sociale ed economica una tantum in Europa; rimarca tuttavia che tali programmi dovrebbero basarsi su prestiti ed essere attivati solo in caso di gravi shock finanziari o economici esterni;

451.  osserva che durante la pandemia la Commissione ha raccomandato agli Stati membri di riconoscere la COVID-19 come una malattia professionale in determinati settori;

452.  constata che, pur avendo riscontrato alcuni piccoli problemi iniziali durante la pandemia, la cooperazione dell'UE ha rapidamente recuperato il tempo perso intraprendendo diverse importanti iniziative; osserva che la libera circolazione delle merci e del personale sanitario critico è stata resa possibile attraverso la creazione delle corsie verdi; rileva che l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) ha svolto un importante ruolo nel fornire orientamenti e informazioni alle imprese riguardo alle misure di prevenzione connesse alla COVID-19, mentre il certificato COVID-19 basato su un codice QR ha mostrato che l'UE è stata in grado di creare un certificato digitale comune a vantaggio delle amministrazioni, delle imprese e del pubblico;

453.  raccomanda che i confinamenti o altre misure di sicurezza drastiche siano adottati in dialogo con gli enti locali e regionali, le parti economiche e sociali, la società civile e le organizzazioni conformemente alla normativa e alle prassi nazionali in tutte le diverse fasi di un'emergenza in corso, nel rispetto del dovere e della prerogativa delle autorità pubbliche di adottare misure per proteggere la sicurezza e la salute delle persone; sottolinea che tali misure dovrebbero essere proporzionate e limitate a quanto necessario;

454.  sottolinea che gli Stati membri dell'UE hanno riconosciuto il ruolo fondamentale che le PMI hanno svolto nelle rispettive economie e hanno attuato varie misure volte a rafforzare la posizione di tali imprese durante la pandemia; conclude che bisognerebbe promuovere ulteriormente misure volte a preservare i posti di lavoro, compresi quelli nelle PMI, ove possibile tramite l'adozione di regimi di sostegno, il sostegno al reddito adeguato, lo sviluppo delle competenze e la riqualificazione professionale dei lavoratori, l'istruzione e l'apprendimento permanente e il sostegno rafforzato ai settori maggiormente colpiti in cui operano i lavoratori autonomi;

455.  invita gli Stati membri ad avvalersi appieno dei finanziamenti a titolo dell'RRF, che si basa sulla nozione di "migliore ricostruzione", attraverso l'attuazione dei fondi tempestiva ed efficace, per rafforzare gli investimenti sociali per la ricerca e l'innovazione e far ripartire l'economia attraverso riforme e investimenti ambiziosi, incentrati in particolare sulla transizione verde e digitale, per rendere l'UE socialmente più resiliente; ritiene inoltre che, tenendo conto del cambiamento demografico, il rafforzamento dei sistemi sanitari pubblici e la lotta alle disuguaglianze sanitarie dovrebbero costituire il terzo pilastro di tale transizione;

456.  ritiene che l'UE dovrebbe impegnarsi a garantire la solidarietà e il coordinamento fra gli Stati membri in materia di economia per rafforzare la competitività dell'UE, perseguendo nel contempo gli obiettivi climatici e sociali, ed evitare la frammentazione del mercato unico;

457.  raccomanda di includere il sostegno ai settori dell'assistenza sociale e della sanità nei futuri sforzi di preparazione alle pandemie; invita gli Stati membri a elaborare piani di preparazione per crisi sanitarie future nelle loro strategie nazionali per la sicurezza e la salute sul lavoro, d'intesa con tutti i portatori di interessi pertinenti; sottolinea la necessità di istituire meccanismi efficaci per coordinare tali piani a livello dell'UE, tenendo conto del parere del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro sulle questioni inerenti alla pandemia e alla sicurezza e salvaguardia della salute sul luogo di lavoro; ritiene che la protezione e la promozione della salute mentale dovrebbero costituire parte integrante di tali piani per la sicurezza e la salute sul lavoro in caso di crisi sanitarie future;

458.  sottolinea la necessità di attuare misure e politiche a livello nazionale e dell'UE, al fine di proteggere e sostenere gli operatori sanitari e altri lavoratori essenziali, anche mediante risorse adeguate e sufficienti;

ii) Donne

459.  invita la Commissione e gli Stati membri a combattere la violenza di genere in tutte le sue forme e in tutti i contesti in cui si manifesta, sia all'interno che all'esterno dell'ambiente domestico o sul posto di lavoro; accoglie con favore la proposta di direttiva della Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, ma chiede di migliorarne il contenuto per offrire a tutte le vittime una protezione migliore, in particolare a coloro che sono a rischio di forme di discriminazione multipla;

460.  chiede un riesame e una rivalutazione del lavoro tipicamente a prevalenza femminile, unitamente allo sviluppo e all'applicazione di strumenti di valutazione del lavoro transettoriali e neutri sotto il profilo del genere, in modo da permettere una migliore valutazione e una retribuzione più equa del lavoro a prevalenza femminile e garantire la parità di retribuzione o parità di lavoro per un lavoro di pari valore;

461.  suggerisce di promuovere lo sviluppo di soluzioni digitali per offrire sostegno in maniera più facile e sicura; chiede l'adozione di strumenti di sostegno economico, sociale e finanziario per le donne che si separano dal partner a seguito di violenze subite e siano prive di fonti di sostegno finanziario; raccomanda che, in futuro, i servizi che aiutano le persone vittime della violenza di genere siano definiti come servizi essenziali;

462.  ritiene che sia opportuno rafforzare la cooperazione tra i paesi, al contempo decentralizzando l'assistenza per raggiungere meglio le popolazioni isolate; è convinto che le comunità locali, il ruolo delle donne e un ulteriore rafforzamento della parità di genere debbano essere al centro delle soluzioni; reputa che sia fondamentale promuovere l'innovazione e la digitalizzazione dei servizi sanitari, in particolare negli ambiti in cui la fornitura delle prestazioni sanitarie è carente, inadeguata o obsoleta, in quanto i servizi sanitari si affidano alle competenze delle organizzazioni della società civile(57);

463.  invita la Commissione a considerare reato tutte le forme di sfruttamento sessuale e a farlo in modo armonizzato, al fine di fornire un livello simile di protezione a tutte le donne dell'UE, indipendentemente dal luogo in cui vivono; è favorevole a includere nella direttiva una definizione di violenza sessuale più ampia rispetto a quella di stupro e una definizione di molestia sessuale in linea con le direttive vigenti dell'UE contro la discriminazione e con gli standard della convenzione di Istanbul;

464.  invita l'UE e gli Stati membri a intensificare i loro sforzi per integrare la prospettiva di genere in tutte le politiche dell'UE nei piani nazionali per la ripresa; sottolinea che l'integrazione di genere nelle situazioni di crisi è determinante per garantire che le varie esperienze con cui si trovano confrontati uomini e donne vengano riconosciute e affrontate in tal senso;

465.  sottolinea l'importanza della formazione del personale per comprendere e attuare efficacemente l'integrazione di genere e il bilancio di genere; sottolinea che l'integrazione della dimensione di genere dovrebbe far parte anche delle politiche volte ad aumentare la parità di genere nell'istruzione scientifica, tecnologica, ingegneristica e matematica, nonché nella ricerca e nell'innovazione; è preoccupato per l'elevata percentuale di lavoratori che percepiscono il salario minimo e inferiore al minimo tra gli operatori sanitari, la maggior parte dei quali sono donne, e ritiene che per il conseguente persistere del divario retributivo di genere e per le misure dell'UE dovrebbero promuovere l'uguaglianza di genere nel settore dell'assistenza e dei servizi sociali e, più in generale, nel mercato del lavoro;

iii) Giovani e bambini

466.  invita l'UE e gli Stati membri a monitorare attentamente l'uso dei fondi dell'RRF e il loro ruolo nel sostenere misure a favore di bambini, giovani e giovani famiglie; ritiene che sia opportuno mobilitare investimenti in politiche di compensazione incentrate sulle persone dallo status socioeconomico basso e sui bambini provenienti da gruppi svantaggiati, e programmi volti a prevenire e contrastare i deficit di apprendimento, nonché nell'istruzione basata su dati concreti e nell'adattamento dei percorsi scolastici, anche alle transizioni verde e digitale, come pure nella tecnologia, nelle infrastrutture scolastiche e nello sviluppo professionale degli insegnanti; è convinto che siano necessari maggiori finanziamenti dell'UE a favore della ricerca, dell'istruzione e della cultura in linea con la strategia dell'UE sui diritti dei minori e con la garanzia europea per l'infanzia; osserva che quest'ultima dovrebbe essere utilizzata anche al fine di contrastare gli effetti peggiori della povertà infantile provocati dalla COVID-19 e aggravati dall'attuale crisi del costo della vita;

467.  invita la Commissione a raccogliere maggiori informazioni sull'impatto della pandemia sui diritti dei bambini quale il diritto alla salute, gli effetti sullo sviluppo psicosociale dei bambini dovuti all'isolamento sociale derivante dalla quarantena, sulla consapevolezza dei bambini riguardo ai loro diritti e sull'inclusione delle misure di emergenza relative ai bambini nelle politiche e nella legislazione; chiede, a tal riguardo, che l'UE e gli Stati membri assegnino le risorse adeguate per ottenere e analizzare tali dati;

468.  invita a tale riguardo l'UE e gli Stati membri a intensificare i finanziamenti per la ricerca dell'UE sui bambini e i giovani in generale e sui loro dati; sottolinea la necessità di concentrarsi sul miglioramento della salute mentale dei giovani e dei bambini a seguito della pandemia, anche attraverso misure prese a livello dell'UE e l'adozione di una strategia dell'UE sulla salute mentale;

469.  invita gli Stati membri a elaborare piani d'azione chiari per le scuole per affrontare gli effetti che la pandemia ha avuto sull'apprendimento e sui risultati scolastici; raccomanda, in occasione di future crisi sanitarie, di mantenere aperte le scuole e gli altri istituti di istruzione, ove la situazione epidemiologica lo consenta, sempre rispettando nel contempo la salute e la sicurezza degli studenti e degli insegnanti, e di dare priorità alla protezione della salute pubblica; chiede di integrare la politica in materia di istruzione nella strategia di risposta all'emergenza, nonché di elaborare soluzioni per la custodia dei bambini, a livello collettivo o individuale;

470.  afferma che il passaggio all'apprendimento a distanza durante la COVID-19 ha comportato diverse sfide per studenti, insegnanti e istituti di istruzione, principalmente a causa di un accesso iniquo alla tecnologia e alla connessione a internet, in particolare per gli studenti appartenenti a famiglie a basso reddito o residenti in zone rurali, il che ha dato adito a disparità nelle opportunità di istruzione; sottolinea che l'apprendimento a distanza può integrare l'istruzione in presenza; sottolinea che è opportuno compiere sforzi per diffondere l'alfabetizzazione digitale a tutti i livelli della società, consentendo l'uso corretto degli strumenti e delle infrastrutture digitali, e sostenere e sviluppare costantemente la digitalizzazione delle scuole; ritiene che, in caso di difficoltà, si debbano offrire soluzioni flessibili, ove possibile;

471.  invita gli Stati membri a includere l'alfabetizzazione digitale nei programmi di studio di tutti gli istituti di apprendimento e a fornire la formazione e le attrezzature necessarie agli insegnanti e agli educatori; ribadisce la disposizione formulata nella garanzia per l'infanzia in cui si raccomanda agli Stati membri di garantire che tutti i bambini in età scolare abbiano accesso a un dispositivo digitale e all'energia elettrica, e dispongano di una buona connessione a internet nelle loro abitazioni; ritiene che sia opportuno introdurre misure adeguate al fine di dotare tutti i bambini e i giovani delle competenze tecnologiche e delle conoscenze di cui necessitano per prosperare nell'era digitale;

472.  pone in evidenza il potenziale dell'arte e della cultura quale componente fondamentale della risposta alle pandemie, grazie alla capacità delle organizzazioni artistiche e culturali di affrontare le questioni relative a benessere, salute mentale e sostegno sociale, anche per i gruppi che potrebbero altrimenti essere difficili da raggiungere; rammenta che l'arte e la cultura sono di fondamentale importanza per lo sviluppo dell'identità individuale dei bambini e dei giovani, nonché per la loro istruzione, compresa la loro comprensione della società, nonché per il loro benessere generale; è preoccupato circa l'impatto negativo sull'accesso all'arte e alla cultura a causa delle chiusure dei luoghi di interesse culturale dovute alla COVID-19; sottolinea, a tal proposito, il potenziale dell'arte e della cultura nell'affrontare la salute mentale e il benessere sociale di gruppi e individui che potrebbero altrimenti essere difficili da raggiungere e chiede una maggiore inclusione del settore artistico e culturale nelle strategie di risposta alle emergenze;

473.  invita gli Stati membri, laddove siano necessarie misure speciali, a non applicare un approccio unico per tutti e ad agire in consultazione con professionisti della salute e della sicurezza, con le scuole, gli insegnanti, le organizzazioni giovanili e i servizi per i giovani, nonché i genitori, in modo da tenere adeguatamente conto delle esigenze delle diverse fasce di età, dei gruppi vulnerabili e dei giovani con esigenze speciali, come pure dei gruppi svantaggiati ed emarginati;

474.  esorta ad applicare, nel contesto della definizione delle politiche, della legislazione e delle misure di emergenza, gli orientamenti dell'UNICEF relativi ai diritti dei bambini nelle valutazioni d'impatto, al fine di evitare ripercussioni negative sui bambini;

475.  invita le istituzioni europee a eseguire per tutte le proposte legislative dell'UE un controllo volto ad appurare se esse siano adeguate ai giovani, in linea con le raccomandazioni scaturite dalla Conferenza sul futuro dell'Europa;

476.  invita gli Stati membri a introdurre programmi di apprendimento supplementari nel breve termine, quali le scuole estive o un tutoraggio aggiuntivo, al fine di ridurre le lacune di apprendimento e di affrontare i deficit di apprendimento esistenti, in particolare rivolgendosi ai bambini provenienti da famiglie vulnerabili;

iv) Anziani e gruppi vulnerabili/emarginati

477.  accoglie con favore il Libro verde sull'invecchiamento demografico, la relazione sull'impatto del cambiamento demografico e la strategia europea per l'assistenza come primi passi per una strategia globale dell'UE per affrontare l'invecchiamento della popolazione in Europa; sottolinea la necessità per l'UE e gli Stati membri di intraprendere azioni urgenti per far fronte alle necessità sanitarie e di assistenza di una popolazione europea in invecchiamento, ivi comprese le malattie non trasmissibili, attraverso la promozione di un invecchiamento attivo e in salute in linea con il decennio dell'invecchiamento in buona salute dell'OMS;

478.  osserva che, con l'aumentare del potenziale di longevità, aumenta anche l'importanza dei comportamenti che si ripercuotono sulla salute quali la promozione di contesti e stili di vita sani, a tutte le età (comprese la mezza età e le età più avanzate); chiede pertanto di condurre ricerche sul rapporto fra salute e longevità e di adottare misure per prevenire meglio le malattie non trasmissibili, garantendo nel contempo dei miglioramenti nella gestione e nell'assistenza per tali malattie, ridurre l'impatto di quelle trasmissibili, di tenere conto e rispondere alla multimorbilità e alla politerapia, e rendere l'invecchiamento un'opportunità anziché un ostacolo;

479.  invita l'UE e gli Stati membri a investire e sviluppare strumenti online per affrontare la povertà digitale e diffondere competenze digitali, in particolare agli anziani, alle persone con disabilità, ai giovani e ai gruppi vulnerabili, al fine di sostenere finanziariamente i servizi e i centri sociali e di assistenza sanitaria online e sviluppare misure di sostegno destinate ai prestatori di assistenza; sottolinea l'importanza dell'attuazione di misure volte a garantire un accesso equo a Internet e alla tecnologia digitale in tutti gli Stati membri e per tutti i sottogruppi della popolazione;

480.  pone l'accento sul fatto che vi sono persone anziane che hanno difficoltà a utilizzare e interagire con gli strumenti tecnologici, e che la digitalizzazione sta rappresentando una difficoltà insormontabile nelle interazioni con i servizi di base e le istituzioni; sottolinea pertanto che l'assistenza sanitaria online deve essere complementare all'assistenza in presenza senza mai sostituirla, specialmente per questo gruppo di persone, per i quali il divario digitale risulta più evidente; suggerisce di esigere canali analogici per assistere le persone anziane al fine di impedire che si sentano emarginate dalla società;

481.  ritiene che sia necessario continuare a sviluppare le soluzioni innovative che sono emerse durante la pandemia, quali nuove modalità di lavoro, la digitalizzazione e l'accesso per tutti; chiede di procedere alla riqualificazione professionale e allo sviluppo delle competenze dei lavoratori più anziani;

482.  raccomanda all'UE e agli Stati membri di garantire che il diritto all'assistenza a lungo termine sia integrato nei loro sistemi di protezione sociale e di investire in un piano sanitario e di assistenza per soddisfare le esigenze di una popolazione in costante invecchiamento in modo socialmente equo, comprese le strutture di assistenza residenziale;

483.  chiede che ciascuna residenza per anziani e altri centri sociosanitari dispongano di un piano di emergenza adattato alle specificità dei loro casi e situazioni, da precisare e rivedere in maniera sistematica, anche sulla base di un calendario, grazie alla creazione di un'equipe di gestione delle emergenze e dei focolai di malattie infettive, composta sia da personale sanitario che dal personale della stessa residenza, nonché all'offerta di una formazione necessaria e adeguata alla gestione delle emergenze e delle crisi; sottolinea la necessità che le persone nelle strutture di assistenza e le persone anziane rimangano socialmente e mentalmente attivi, ad esempio consentendo loro di continuare a interagire con la famiglia, al fine di prevenire l'isolamento, il rischio di depressione e il decesso;

484.  suggerisce agli Stati membri di valutare attentamente il rapporto rischi-benefici delle restrizioni all'attività fisica prima di introdurle; ritiene che, durante una crisi sanitaria, i governi dovrebbero fornire orientamenti e incoraggiare le persone a seguire diete migliori e svolgere attività fisica, prestando particolare attenzione ai gruppi emarginati e svantaggiati, per aumentare la resilienza delle popolazioni degli Stati membri nell'eventualità di una futura pandemia;

485.  invita l'UE e gli Stati membri a investire in un processo di prevenzione, preparazione e risposta alle crisi che tenga conto delle disabilità, prevenendo così gli effetti devastanti delle future crisi sulle persone con disabilità; rammenta che tutti gli Stati membri hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e sottolinea che i piani di preparazione e le misure per le pandemie devono essere conformi a tale convenzione;

486.  invita gli Stati membri a promuovere politiche incentrate sulla parità di opportunità, rendendo la raccolta di dati sulla parità una norma nei vari settori pubblici, nel contesto di una pandemia; chiede inoltre agli Stati membri di cooperare con la società civile nella raccolta e nell'analisi dei dati sulla parità;

487.  pone l'accento sul contributo degli anziani alla società e sottolinea che idee innovative in materia di assistenza sociale possono contribuire alla loro protezione;

488.  incoraggia gli Stati membri a istituire un meccanismo per la solidarietà intergenerazionale al fine di contrastare la solitudine, ad esempio, sotto forma di servizio civile, consentendo alle persone anziane di interagire con i giovani;

4.L'UE e il mondo

a) L'UE e la gestione della pandemia a livello globale

i) Relazioni con l'OMC, l'OMS e il regolamento sanitario internazionale (RSI)

489.  osserva che, nonostante la forte crescita del commercio di prodotti medicinali, vi sono state grandi inefficienze nell'accesso ai dispositivi di protezione individuale, ai trattamenti, ai vaccini e alla diagnostica; osserva che, al culmine della pandemia, la concorrenza tra i paesi e le misure restrittive per quanto riguarda l'accesso ai dispositivi medici, ai dispositivi di protezione individuale, agli screening e ai vaccini hanno causato perturbazioni nella produzione e l'aumento dei prezzi;

490.  rileva che la forte vulnerabilità legata alla scarsa diversificazione economica e l'elevata dipendenza dalle esportazioni di materie prime sottolineano l'esigenza di accorciare le catene di approvvigionamento esistenti;

491.  sottolinea che la pandemia ha evidenziato la vulnerabilità delle catene di approvvigionamento globali e la necessità di creare catene del valore regionali e di rafforzare l'integrazione regionale;

492.  osserva che, durante la pandemia, il principio di solidarietà non sempre è stato rispettato, che agevolare la distribuzione dei prodotti medicinali rientra fra le responsabilità degli Stati membri e che, a tale riguardo, all'OMC spetta il compito di agevolare il commercio internazionale tramite la cooperazione internazionale in materia normativa per stimolare le importazioni delle merci e ridurre i divieti o le restrizioni alle esportazioni che sono dannosi per l'accesso ai medicinali;

493.  si rammarica della dipendenza dell'UE da fonti esterne di dispositivi di protezione individuale;

494.  sottolinea il fatto che diversi fattori hanno portato a un accesso ai vaccini limitato a livello globale e ribadisce la richiesta all'OMC di adoperarsi maggiormente per garantire il funzionamento agevole delle catene di approvvigionamento e delle consegne dei vaccini, in particolare per quanto riguarda le restrizioni alle esportazioni; deplora il fatto che molti paesi, compresi alcuni partner dell'UE, hanno fatto ricorso a misure protezionistiche sotto forma di restrizioni alle esportazioni;

495.  invita l'UE a concentrarsi su un'autonomia strategica aperta, sostenendo la diversificazione e la resilienza globali nelle catene di approvvigionamento e rilocalizzando la produzione, ove necessario, al fine di affrontare dipendenze inaccettabilmente elevate da paesi terzi, basandosi su un sistema commerciale multilaterale aperto e regolamentato, al fine di garantire la disponibilità globale dei medicinali; incoraggia i paesi a sottoscrivere l'accordo dell'OMC sul commercio dei medicinali e a estenderne il campo di applicazione a tutti i prodotti farmaceutici e medicinali; chiede di sostenere le PMI del settore farmaceutico dell'UE, che contribuirebbero a sviluppare una variegata gamma di vaccini e, di conseguenza, concorrerebbero all'autonomia strategica dell'Unione nel settore sanitario e sottolinea che la risposta sanitaria globale deve ispirarsi al principio di solidarietà, considerando la salute come un bene pubblico, e che l'Unione deve lavorare fianco a fianco con gli attori multilaterali nei paesi in via di sviluppo per migliorare la resilienza e la preparazione dei sistemi sanitari per i più vulnerabili;

496.  osserva che il sistema di tutela brevettuale incentiva le imprese a investire nell'innovazione e producano nuovi strumenti medici, che dovrebbero essere messi al servizio dei cittadini, e promuovere l'interesse pubblico; rileva nel contempo che l'effetto preclusivo dei brevetti può comportare un approvvigionamento limitato sul mercato e un accesso ridotto a medicinali e prodotti farmaceutici; sottolinea che, in tempi di crisi e al fine di tutelare la salute pubblica e la vita delle persone, le autorità pubbliche dovrebbero essere in grado di intervenire su tale sistema e avvalersi di tutti i mezzi necessari per consentire a ognuno l'accesso alla diagnostica, alla prevenzione, ai trattamenti e all'assistenza;

497.  prende atto della cooperazione tra l'UE e l'OMS nel contesto delle risposte alla pandemia; sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente tale cooperazione con un approccio più coordinato e a lungo termine e con al centro un sistema delle Nazioni Unite rafforzato, ben finanziato e indipendente; ricorda, in particolare, l'importante ruolo dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'OMS nella sorveglianza e nella valutazione dei programmi sanitari europei; chiede che l'Unione europea assuma un ruolo più strategico, assertivo ed efficace nella salute globale; sottolinea la necessità per l'UE di rivestire il ruolo di osservatore formale in seno all'OMC;

498.  sottolinea che l'OMS e l'UNICEF hanno affiancato i paesi dall'inizio alla fine delle relative strategie vaccinali, fino alle ultime fasi della consegna; osserva tuttavia che vi sono stati ritardi e incertezze nell'approvvigionamento e che la situazione è migliorata solo una volta che l'approvvigionamento globale era in gran parte in grado di soddisfare la domanda mondiale;

499.  sottolinea la necessità di introdurre salvaguardie sulle riesportazioni per prevenire il commercio illecito ed evitare di stimolare i mercati esistenti durante un'emergenza sanitaria; si rammarica dell'imposizione di limitazioni alla circolazione di beni sanitari durante la pandemia nell'UE e a livello globale e il fatto che, in caso di emergenza umanitaria, un paese inizialmente non ammissibile possa essere quello di destinazione;

500.  ritiene che una risposta multilaterale, indipendente e coordinata a livello globale, basata su fondamenti scientifici e sul principio di precauzione e che tenga conto del ruolo degli organi regionali, sia fondamentale per costruire la resilienza globale contro future crisi sanitarie, e che sia necessario attribuire maggiore importanza all'organizzazione multilaterale; osserva a tal proposito la necessità di rafforzare le organizzazioni multilaterali, in particolare all'interno del sistema delle Nazioni Unite, affinché possano adempiere al loro mandato;

501.  sottolinea che l'approccio "One Health" è fondamentale e dovrebbe rimanere centrale per l'OMS al fine di affrontare le sfide della salute pubblica globale; sottolinea che tale approccio deve essere il principio guida e il riferimento per quanto riguarda le interazioni tra uomo e animali e l'approccio contro la resistenza antimicrobica; osserva che, benché il gruppo di esperti "One Health" dell'OMS abbia già fornito raccomandazioni, queste ultime devono trovare un maggiore riscontro nelle politiche e attuate a livello regionale, nazionale e dell'UE; raccomanda l'espansione dell'OMS al fine di prevenire effetti di ricaduta relativi alla ricerca attraverso la supervisione dei programmi di ricerca su agenti patogeni potenzialmente pericolosi; chiede che l'UE promuova il rafforzamento e l'ampliamento dell'OMS accrescendo il relativo bilancio generale e potenziando la sua attività in relazione alle potenziali modalità di esposizione e agli ambienti a più alto rischio per la trasmissione delle malattie zoonotiche; osserva che, al fine di prevenire effetti di ricaduta naturali, sarà necessaria una cooperazione globale in materia di sorveglianza e regolamentazione del commercio di animali domestici e animali selvatici, e rileva che l'OMS svolgerà un ruolo importante a tal fine; raccomanda altresì che l'UE sostenga l'ampliamento dell'OMS al fine di prevenire effetti di ricaduta relativi alla ricerca, operando una supervisione sulla biosicurezza, la bioprotezione e la gestione dei rischi biologici dei programmi di ricerca nazionali e internazionali, che si occupano della raccolta, della sperimentazione e della manipolazione generica di agenti patogeni potenzialmente pericolosi;

502.  chiede che le discussioni internazionali riguardanti la salute globale tengano conto del ruolo dei parlamenti, al fine di rafforzare la cooperazione sanitaria internazionale dell'UE, garantire il rispetto dei principi democratici e aumentare la legittimità di tali discussioni, in particolare attraverso gli scambi di informazioni a livello internazionale, che dovrebbero riguardare tutte le fasi, dalla preparazione alla risposta, compreso l'approccio "One Health";

ii) Ruolo in iniziative come lo strumento COVAX

503.  sottolinea che lo strumento per l'accesso globale ai vaccini contro la COVID-19 (COVAX) è stato creato allo scopo di fornire vaccini ai paesi a basso e medio reddito, ma non è stato all'altezza delle elevate aspettative, accumulando ritardi e omettendo di soddisfare le esigenze dei paesi a basso e medio reddito; osserva che ciò ha indotto i paesi a basso e medio reddito a stipulare accordi bilaterali con i produttori su un mercato fortemente competitivo, il che ha determinato prezzi sleali e clausole di responsabilità sfavorevoli; esprime preoccupazione per il fatto che l'organizzazione COVAX non ha dato prova di norme trasparenti riguardo agli accordi e alle attività svolte, il che ha determinato una mancanza di controllo pubblico su tali processi e l'esclusione dei paesi a basso e medio reddito; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a sostenere le norme di trasparenza e inclusione nelle nuove e attuali piattaforme internazionali riguardanti l'accesso alle tecnologie sanitarie;

504.  riconosce che è in corso uno sforzo considerevole a livello globale per aumentare la capacità di produzione, sostenuto da un ampio impiego di fondi pubblici; accoglie con favore il fatto che l'UE sia diventata un modello in tale ambito nonché un grande investitore sia in termini di spinta (prima dello sviluppo) che in termini di attrazione (accordi preliminari di acquisto), il che ha reso possibile l'acquisto di una quantità sufficiente di vaccini; rammenta che gli investimenti pubblici devono apportare un profitto pubblico in termini di disponibilità e accessibilità, anche dal punto di vista economico, dei prodotti finali e invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare la mancanza di capacità produttive e di trasferimenti di tecnologie verso i paesi a basso e medio reddito e a istituire un meccanismo globale per migliorare le capacità produttive sia all'interno dell'UE che a livello mondiale;

505.  sottolinea che la cooperazione pubblico-privato durante la pandemia è stata decisiva per affrontare le sfide e distribuire i vaccini; ricorda che la cooperazione tra pubblico e privato durante l'emergenza sanitaria è strutturalmente diversa dalla cooperazione in circostanze normali; ricorda che una considerevole percentuale di finanziamenti pubblici ha svolto un ruolo fondamentale nel ciclo di sviluppo del prodotto (vaccino), insieme agli accordi preliminari di acquisto prima dell'approvazione normativa; sottolinea che in una crisi sanitaria, che comporta molta urgenza e molte incertezze in più, il finanziamento pubblico svolge un ruolo ancora più importante; osserva che tale sistema può funzionare solo in presenza di quadri globali ben elaborati e di uno stretto coordinamento fra tutti gli attori coinvolti;

iii) Strategia globale dell'UE in materia di salute

506.  osserva che la task force sulla COVID-19 della direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI (DG GROW) della Commissione ha svolto un ruolo importante per aumentare l'autonomia strategica aperta e la resilienza dell'UE di fronte alla pandemia, sostenendo la ricerca e l'innovazione, rafforzando le catene di approvvigionamento e incoraggiando una maggiore cooperazione e un maggior coordinamento fra gli Stati membri;

507.  accoglie con favore l'adozione, da parte della Commissione, di una nuova strategia globale dell'UE in materia di salute volta migliorare la sicurezza sanitaria globale rafforzando nel contempo la leadership dell'UE e riaffermando la sua responsabilità di affrontare le sfide globali e le disuguaglianze sanitarie;

508.  ritiene che la salvaguardia dell'unità del mercato unico dell'UE e il ricorso alla sua influenza politica ed economica siano stati resi possibili dallo sviluppo della dimensione esterna dell'autonomia operativa dell'UE attraverso il meccanismo di autorizzazione delle esportazioni a livello dell'Unione; riconosce, tuttavia, che le contromisure mediche non sono state distribuite in modo equo, il che ha contribuito, tra gli altri fattori, a un forte contrasto tra i tassi di vaccinazione nei paesi ad alto reddito e in quelli a basso reddito;

509.  crede che, anche con il livello considerevole di finanziamento pubblico alle attività di R&S per il rapido sviluppo dei vaccini, le capacità di produzione dell'UE sono state ampliate troppo lentamente per soddisfare le esigenze; Sottolinea pertanto che la condivisione della proprietà intellettuale e del know-how nel contesto del quadro giuridico è fondamentale al fine di garantire un'ampia produzione e la disponibilità globale delle contromisure mediche; ricorda, al contempo, che la complessità della produzione di vaccini e dell'approvvigionamento delle materie prime e degli altri componenti necessari per la produzione richiede una catena di approvvigionamento globale, sostenibile e resiliente; ritiene che nessun paese possa essere completamente autonomo nella produzione di vaccini, il che ha portato a una situazione in cui l'UE ha avuto difficoltà ad adeguare la propria capacità produttiva all'elevata domanda di vaccini;

510.  chiede di istituire strumenti che consentano alla Commissione di mettere in atto, se necessario, politiche commerciali corrispondenti (ad esempio per contrastare il Defence Production Act, la legge statunitense sulla produzione per la difesa), assicurando in tal mondo che i rapporti di forze e le capacità di contrattazione restino equilibrati;

511.  sottolinea che l'UE ha svolto un ruolo di guida nella risposta e nella solidarietà globale e deve continuare a svolgerlo impegnandosi ancora di più; reputa che l'Unione debba continuare a farsi promotrice della solidarietà in materia di vaccini in tutto il mondo e ribadisce che tale solidarietà rientri nell'approccio "One Health" dell'UE; chiede agli Stati membri di prestare maggiore attenzione alla pianificazione, al di fuori dei periodi di pandemia, degli sforzi congiunti riguardo alla distribuzione di vaccini;

512.  sottolinea che in futuro il mondo si troverà probabilmente a far fronte a nuove epidemie e pandemie e che l'approccio "One Health" dell'UE comporta un ruolo attivo nella preparazione globale, in particolare per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi del Green Deal, il rispetto del diritto dell'Unione in materia di ambiente, la promozione di uno sviluppo sostenibile, la riduzione urgente e necessaria di emissioni di CO2 e la perdita di biodiversità, che sono tutti fattori trainanti delle pandemie e di altre minacce per la salute pubblica, come le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari e le malattie zoonotiche, nonché l'adozione di misure che contribuiscano allo sviluppo di nuovi agenti antimicrobici e alla loro disponibilità e accessibilità in termini di costi; chiede che l'UE e gli Stati membri sostengano e aiutino la comunità mondiale a proteggere gli ecosistemi intatti e a porre fine agli scambi commerciali di fauna selvatica destinata al consumo umano;

513.  sottolinea la necessità di garantire che la politica commerciale dell'UE contribuisca alla resilienza e all'autonomia strategica aperta dell'UE, anche attraverso l'utilizzo dell'intera gamma di strumenti commerciali; pone in evidenza che le restrizioni commerciali in tempi di crisi possono comportare effetti avversi, anche per i paesi vicini e in via di sviluppo; è convinto del fatto che la preparazione alle crisi sia determinante per mitigare l'effetto avverso delle interruzioni delle catene di approvvigionamento in tempo di crisi; plaude a tal riguardo alla proposta della Commissione europea di istituire uno strumento di emergenza del mercato unico, che mira a preservare la libera circolazione di merci, servizi e persone, e la disponibilità di beni e servizi in caso di emergenze future, a vantaggio dei cittadini e delle imprese in tutta l'UE;

514.  invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna, in vista della probabilità di nuove epidemie e pandemie nel futuro e alla luce di diversi studi sulle origini della pandemia di COVID-19, a istituire un dipartimento preposto alla ricerca e al monitoraggio delle strategie per la salute pubblica dei paesi terzi, in particolare quelli che presentano un notevole potenziale in termini di diffusione transfrontaliera;

iv) Partenariati e fondazioni globali

515.  prende atto della stretta collaborazione tra la Coalizione per l'innovazione in materia di preparazione alle epidemie (CEPI) e l'Alleanza per i vaccini (GAVI), propiziata dall'OMS e dall'UNICEF, che ha portato alla creazione dello strumento COVAX, che mira ad accelerare lo sviluppo e al produzione di vaccini contro la COVID-19, e di garantire un accesso equo globale ai vaccini; sottolinea che tali iniziative devono essere permanenti e devono consolidarsi sotto l'egida del sistema delle Nazioni Unite, con un controllo e monitoraggio democratico correlati e garantendo la piena trasparenza nelle relative attività;

516.  osserva che la GAVI ha concepito e gestito lo strumento COVAX, il meccanismo per l'approvvigionamento congiunto e la condivisione del rischio globale, e ha assicurato dosi per lo strumento COVAX attraverso accordi preliminari di acquisto e il meccanismo di condivisione delle dosi COVAX, il che ha reso possibile un approvvigionamento e una distribuzione globali per lo strumento COVAX; osserva che la CEPI ha fatto ricorso a crediti recuperabili per assicurarsi dosi di vaccini per conto delle strutture COVAX; sottolinea che, pur disponendo di alcune soluzioni di finanziamento per gli imprevisti, la CEPI è dovuta ricorrere per la maggior parte a raccolte di fondi; sottolinea che, sebbene tale sistema abbia ottenuto risultati positivi, è necessario stanziare risorse sufficienti per gli organismi e le agenzie delle Nazioni Unite, al fine di garantire che non si affidino esclusivamente alle donazioni volontarie per l'adempimento del loro mandato;

517.  plaude al fatto che le fondazioni globali, comprese la CEPI e la GAVI, abbiano dato la massima priorità all'accesso equo ai vaccini e che la CEPI abbia messo e stia tuttora mettendo in pratica il principio "né profitti né perdite" per i vaccini destinati ai paesi a basso e medio reddito; osserva tuttavia che la maggior parte dei paesi a basso e medio reddito presentano tassi di immunizzazione notevolmente inferiori rispetto ai paesi ad alto reddito; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere le norme di trasparenza e inclusione nelle piattaforme internazionali e ad aggiornare le loro politiche e condizioni di accesso per ottimizzare l'offerta per i paesi a basso e medio reddito;

518.  ritiene che, benché sia giusto donare dosi di vaccini, tali donazioni devono essere programmate attentamente per garantire che contribuiscano in maniera ottimale alle esigenze, alle possibilità e ai requisiti delle strategie vaccinali dei paesi destinatari; sottolinea che l'Unione dovrebbe altresì adottare misure volte a garantire che i vaccini rimangano efficaci, a sostenere la capacità dei sistemi sanitari pubblici nazionali di fornire dosi, ad accrescere la diffusione dei vaccini e a contrastare la diffusione inconsapevole di notizie false che alimenta l'indecisione riguardo ai vaccini;

519.  ritiene che lo sviluppo, la produzione e la consegna sostenibili dei vaccini dipendano da catene di approvvigionamento solide e trasparenti; sottolinea, a tale riguardo, la necessità di una distribuzione più ampia delle capacità di produzione in tutto il mondo; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere finanziariamente il progressivo aumento della produzione locale e regionale di vaccini e a incoraggiare il trasferimento di conoscenze, tecnologie e altri prodotti sanitari essenziali nei paesi a basso e medio reddito;

520.  chiede la creazione di una capacità di produzione globale ed equilibrata in grado di adattarsi rapidamente per procedere alla produzione di qualsiasi vaccino necessario; sostiene gli sforzi del polo per il trasferimento della tecnologia dell'acido ribonucleico messaggero (mRNA) sostenuto dall'OMS e incoraggia la Commissione europea e gli Stati membri a continuare ad appoggiare iniziative di questo genere; ritiene che i recenti impegni dell'UE a sostegno della sovranità sanitaria in Africa e il suo investimento di 1 miliardo di EUR nella capacità di produzione di tale continente siano passi importanti; osserva, tuttavia, che gli accordi mancano di chiarezza per quanto riguarda il trasferimento di tecnologie e conoscenze, compresi i diritti di proprietà intellettuale e i dati sui test; chiede un ulteriore rafforzamento della cooperazione tra l'EMA e l'Agenzia africana per i medicinali, l'allineamento normativo internazionale attraverso la coalizione internazionale delle autorità di regolamentazione dei medicinali e lo stretto coinvolgimento dell'OMS;

v) Riesame del regolamento sanitario internazionale e del trattato sulle pandemie

521.  sottolinea che la risposta alla COVID-19 deve essere olistica e che essa non può essere incentrata solo sulla salute, ma deve anche tenere conto di considerazioni sociali ed economiche a livello globale; osserva che una prevenzione, preparazione e risposta efficaci alle pandemie dipende dalla condivisione trasparente e tempestiva di informazioni, dati e altri elementi a tutti i livelli; chiede un maggiore coordinamento in materia di prevenzione, preparazione e risposta, compresa la distribuzione dei vaccini;

522.  invita a valutare gli attuali quadri di governance sanitaria globali e accoglie con favore, a tal proposito, i negoziati relativi al trattato sulle pandemie; chiede di rafforzare contemporaneamente gli obblighi e l'applicabilità del regolamento sanitario internazionale (RSI), affrontando al contempo le lacune (tra cui i finanziamenti, l'equità e la governance globale) attraverso il nuovo trattato sulle pandemie o un altro strumento giuridico internazionale; chiede all'UE e agli Stati membri di garantire l'inclusione della prevenzione delle pandemie nel trattato e di assicurare che la partecipazione effettiva della società civile e degli scienziati sia una priorità nei negoziati;

523.  accoglie con favore il fatto che l'UE rivesta un ruolo di guida nell'ambito delle discussioni relative al trattato sulle pandemie; osserva che detto trattato ha il potenziale di cambiare il modo in cui l'industria farmaceutica globale opera nei periodi di crisi; ritiene che gli obiettivi di questo trattato giuridicamente vincolante dovrebbero essere quelli di promuovere e integrare l'approccio "One Health", il rafforzamento della resilienza dei nostri sistemi sanitari, la prevenzione e la preparazione a future pandemie, la garanzia di una risposta coordinata e unitaria alle crisi, l'accesso universale ed equo a test, farmaci e vaccini, la lotta efficace contro la disinformazione che mina fortemente le misure di salute pubblica, l'incentivazione, la promozione e lo sviluppo dell'innovazione per rispondere alle minacce globali alla salute pubblica e l'agevolazione di catene di approvvigionamento globali resilienti;

524.  sottolinea che il rigore, la responsabilità e la trasparenza in relazione al regolamento sanitario internazionale rappresentano i prerequisiti per il coordinamento a livello globale; sottolinea che l'acceleratore per l'accesso agli strumenti COVID-19 ha dimostrato l'importanza della collaborazione internazionale, poiché ha consentito di fornire una risposta rapida e di mettere in atto un coordinamento senza precedenti fra le agenzie sanitarie di tutto il mondo per affrontare la pandemia; evidenzia l'importanza di valutare e trarre insegnamenti da detta iniziativa; osserva che per migliorare l'accessibilità dei farmaci nei paesi a basso e medio reddito è necessario potenziare le capacità normative e produttive e facilitare i trasferimenti delle tecnologie e la formazione, e plaude alle iniziative di Team Europa che hanno contribuito a tali obiettivi;

vi) Diritto di proprietà intellettuale nel contesto delle relazioni internazionali

525.  ritiene che l'Europa debba trovare una soluzione costruttiva per quanto riguarda la tutela della proprietà intellettuale, una soluzione che fornisca adeguata certezza e incentivi agli investimenti nelle attività di R&S, e contemplare accordi di licenza volti a intensificare la produzione; prende atto delle annose preoccupazioni circa i diritti di proprietà intellettuale e l'accesso ai medicinali a prezzi accessibili nei paesi a basso e medio reddito e, sempre più spesso, anche nei paesi ad alto reddito; sottolinea che le flessibilità previste dall'accordo WTO sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), confermate dalla dichiarazione di Doha, sono misure strategiche legittime a cui le amministrazioni possono ricorrere per proteggere e promuovere la salute pubblica ponendo limiti e salvaguardie all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale; invita gli sviluppatori di prodotti medici a condividere, in tempi di pandemie, epidemie e endemie, la proprietà intellettuale, le conoscenze e il know-how di cui dispongono attraverso iniziative globali come il pool di accesso alle tecnologie COVID-19 (C-TAP) dell'OMS; plaude agli sforzi compiuti dall'OMS per istituire tale strumento quale sportello unico per lo sviluppo, la concessione in licenza e la produzione di tecnologie sanitarie; accoglie con favore il sostegno degli Stati membri a questa iniziativa e invita l'UE a incoraggiare il settore privato a contribuirvi; sottolinea che eliminare gli ostacoli alla proprietà intellettuale gratuita non risolverà da sola il problema dell'accesso, che i brevetti sono inutili senza il trasferimento tecnologico e un adeguato know-how industriale e che le restrizioni alle esportazioni e l'accesso alle materie prime hanno rappresentato un ostacolo per la produzione dei medicinali; sottolinea tuttavia che, durante le pandemie, le epidemie e le endemie, la condivisione della proprietà intellettuale e del know-how nel contesto del quadro giuridico è fondamentale al fine di garantire un'ampia produzione e la disponibilità globale delle contromisure mediche;

526.  evidenzia che la concessione di licenze obbligatorie non garantisce la capacità di produttori terzi nei paesi a basso e medio reddito di produrre farmaci o attrezzature, dal momento che sono necessari anche investimenti nelle capacità e nelle infrastrutture locali e regionali; osserva che Team Europa sta collaborando a tale riguardo con i paesi africani; evidenzia a tale proposito la necessità di vaccini, cure e diagnosi innovativi per le nuove malattie infettive e non trasmissibili, prevalenti o trascurate, e sottolinea che i finanziamenti di Orizzonte Europa e del partenariato UE-Africa per la salute globale e gli studi clinici nei paesi in via di sviluppo (EDCTP3) hanno la potenzialità di incentivare la ricerca, lo sviluppo di capacità e il rafforzamento del contesto di regolamentazione nell'Africa subsahariana; osserva che questi partenariati operano in collaborazione con l'industria farmaceutica e che è necessario un ambiente favorevole per continuare a sviluppare e migliorare vaccini e medicinali per le sfide attuali e le pandemie future;

527.  ricorda che l'articolo 66, paragrafo 2, dell'accordo TRIPS impone ai paesi avanzati membri di "offr[ire] incentivi alle imprese e istituzioni dei loro territori per promuovere e incoraggiare trasferimenti di tecnologia verso i paesi meno avanzati membri in modo da consentir loro di crearsi una base tecnologica solida ed efficiente" e invita la Commissione e gli Stati membri ad adempiere a questo obbligo in via prioritaria; ribadisce il sostegno del Parlamento europeo a una deroga all'accordo TRIPS (IP/C/W/669) come originariamente proposta all'OMC(58); incoraggia la Commissione europea a collaborare con gli altri membri dell'OMC per estendere la decisione TRIPS della MC12 agli strumenti terapeutici e diagnostici;

528.  ritiene che molti paesi, segnatamente quelli in via di sviluppo, abbiano difficoltà nell'uso delle flessibilità previste dall'accordo TRIPS, in particolare l'articolo 31 bis;

529.  ricorda che l'Unione dovrebbe partecipare attivamente a negoziati basati su testi per una deroga temporanea all'accordo TRIPS;

530.  invita, a tal proposito, l'Unione a sostenere la concessione di una deroga temporanea a talune disposizioni dell'accordo TRIPS per la COVID-19, in modo da migliorare l'accesso tempestivo globale ai vaccini, alle terapie e alla diagnostica a prezzi accessibili per la COVID-19, affrontando i vincoli di produzione e le carenze di approvvigionamento a livello globale;

531.  chiede l'istituzione di una nuova commissione permanente per il commercio e la salute in occasione della CM12, al fine di assistere i governi nell'attuare le deroghe e le flessibilità esistenti nel diritto commerciale internazionale e di gettare le basi per un pilastro commerciale in vista dei negoziati su un futuro trattato internazionale sulla risposta alle pandemie;

532.  sottolinea la necessità di aiutare l'Africa a produrre per l'Africa, per rendere l'Africa meno dipendente da altre parti del mondo;

b) Il ruolo dell'UE nell'accesso ai vaccini

i) Fornitura di un accesso equo ai vaccini e ai prodotti medicinali nei paesi terzi e vigilanza sullo stesso

533.  osserva che i paesi non sono in grado di contrastare da soli un'emergenza globale e che il coordinamento della cooperazione internazionale, in particolare attraverso organizzazioni multilaterali come l'ONU, riveste un ruolo fondamentale; evidenzia in particolare, sotto questo profilo, l'importante contributo alla lotta globale contro la COVID-19 dato dalla scoperta della variante Omicron; osserva che al culmine della pandemia, la concorrenza e le misure restrittive tra i paesi sull'accesso ai dispositivi medici, ai dispositivi di protezione individuale, agli screening e ai vaccini hanno portato a perturbazioni nella produzione e all'aumento dei prezzi; è pertanto essenziale che i paesi produttori di tali medicinali abbiano la volontà politica di incoraggiare i governi a garantire collettivamente che le catene di approvvigionamento rimangano aperte;

534.  ritiene che la sanità sia un valore geopolitico strategico e un diritto umano e che l'Europa abbia il potenziale per essere un leader globale in tale settore; esorta l'UE e gli Stati membri a rispondere alla pandemia sulla base di un approccio etico basato sui diritti e a rispettare la protezione delle strutture mediche in caso di conflitto (UNSC 2286) senza limitare la libertà di movimento (principi di Siracusa); invita l'UE e gli Stati membri devono garantire che gli attori umanitari indipendenti possano accedere a strumenti, come la riserva umanitaria, al fine di aiutare coloro che sono stati lasciati fuori o che non possono essere raggiunti dai governi, ad esempio in situazioni di conflitto;

535.  esorta l'Europa a garantire in ogni momento la sicurezza dei suoi cittadini, sia autonomamente che in coordinamento con i nostri tradizionali alleati tramite un sostegno reciproco;

536.  osserva che molti paesi a basso e medio reddito in tutto il mondo hanno avuto difficoltà ad avere accesso ai materiali sanitari quali medicinali e dispositivi di protezione o alle dosi dei vaccini a causa di numerosi fattori, quali la mancanza di approvvigionamento, in particolare nelle fasi iniziali della crisi;

537.  sottolinea che l'UE ha rivestito un ruolo di primo piano nelle campagne di vaccinazione di tutto il mondo, dal momento che sul suo territorio hanno visto la luce tre dei primi quattro vaccini sicuri ed efficaci e che è stata il primo produttore ed esportatore dei vaccini a mRNA; sottolinea che ciò sarebbe stato impossibile senza ambiziosi finanziamenti pubblici ed evidenzia le responsabilità pubbliche che ne derivano per le parti interessate del settore privato;

538.  ritiene che l'UE disponga di un numero di vaccini esorbitante rispetto al fabbisogno e di una quantità sufficiente per continuare a condividerli con i paesi che ne facciano espressamente richiesta nell'eventualità di una nuova ondata;

539.  ritiene che le restrizioni all'esportazione e l'accesso alle materie prime siano alcuni dei più gravi ostacoli alla produzione, insieme alla mancanza di accesso al know-how in materia di produzione;

540.  invita la Commissione a impegnarsi con i paesi produttori di vaccini per eliminare rapidamente gli ostacoli all'esportazione e a sostituire il proprio meccanismo di autorizzazione all'esportazione con requisiti di trasparenza delle esportazioni e insiste per ricevere un accesso tempestivo e completo a tali dati;

541.  sottolinea che la risposta globale alle emergenze sanitarie dovrebbe comprendere, da una parte, un approccio sul piano della domanda orientato al fabbisogno che preveda finanziamenti congiunti e acquisti anticipati coordinati a livello globale e, dall'altra, una strategia integrata sul piano dell'offerta per aumentare la capacità di produzione lungo l'intera catena del valore; ritiene che un aumento della produzione globale di vaccini, un migliore coordinamento delle forniture e catene del valore rafforzate, diversificate e resilienti per i vaccini siano necessari per la distribuzione dei vaccini a livello globale; sottolinea che, a lungo termine, la produzione globale di vaccini deve essere urgentemente ampliata per soddisfare la domanda mondiale e che è quindi necessario investire nelle capacità produttive dei paesi a basso e medio reddito per renderli più autosufficienti; sottolinea la necessità di un efficace trasferimento di tecnologia e di competenze tecniche per far sì che ciò avvenga; riconosce che gli accordi di licenza volontari e della tecnologia volontaria ai paesi con industrie produttrici di vaccini già esistenti dovrebbe essere il modo più importante per conseguire tale obiettivo e invita la Commissione e altri paesi che condividono gli stessi principi ad agire in tal senso;

542.  chiede un incremento urgente degli investimenti e del coordinamento internazionali per intensificare la produzione dei fattori di produzione critici dei vaccini, come i prodotti monouso e i principi attivi, al fine di superare le strozzature lungo le catene del valore dei vaccini;

ii) Ruolo dell'UE nel garantire l'accessibilità economica e la disponibilità di vaccini e forniture mediche per i paesi terzi (prevenzione di eventuali strozzature nelle catene di approvvigionamento, ostacoli commerciali ecc.)

543.  ricorda che l'UE ha messo in comune le proprie risorse per massimizzare l'impatto della sua risposta alla pandemia e che, dallo scoppio della pandemia ad oggi, le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e le istituzioni finanziarie europee, come pure Team Europa, hanno stanziato 53,7 miliardi di EUR a sostegno di 140 paesi per coprire la risposta di emergenza alle esigenze umanitarie, rafforzare i sistemi sanitari e idrici e i sistemi di collettamento, fognatura e depurazione e attenuare le conseguenze sociali ed economiche della pandemia;

544.  chiede all'UE e gli Stati membri di rafforzare le relazioni con i paesi a basso e medio reddito, in particolare nel campo della prevenzione e del monitoraggio delle minacce sanitarie emergenti; chiede di continuare a sostenere i sistemi sanitari, la preparazione alle pandemie e la produzione di medicinali e vaccini a livello locale nei paesi a basso e medio reddito; sottolinea che la crisi ha drasticamente aumentato la vulnerabilità delle donne e delle ragazze, in un contesto in cui circa 110 milioni di ragazze sono a rischio di matrimonio precoce entro il 2030 e ulteriori 10 milioni di esse sono a rischio a causa delle difficoltà finanziarie provocate dalla pandemia;

545.  chiede di adoperarsi maggiormente per promuovere un accesso facile e conveniente ai vaccini, ai medicinali, agli strumenti diagnostici e all'assistenza sanitaria nei paesi a basso e medio reddito sostenendo attivamente un ambiente che consenta di sviluppare capacità per la produzione di vaccini a livello locale, rafforzare la preparazione, formare gli operatori sanitari locali e migliorare le capacità di risposta, consentendo al contempo ai paesi dotati di sistemi sanitari fragili di avere accesso ad attrezzature e forniture mediche; accoglie con favore, a tale proposito, i programmi faro della strategia Global Gateway per la produzione in campo sanitario e l'accesso a vaccini, medicinali e prodotti delle tecnologie sanitarie in Senegal, Ruanda, Ghana e Sudafrica; riconosce il ruolo fondamentale svolto dai laboratori africani, in particolare del Sudafrica, nel sequenziamento della variante Omicron della COVID-19; invita pertanto l'UE e le organizzazioni internazionali ad approfondire ulteriormente la collaborazione scientifica con l'Africa; sottolinea lo sviluppo dei vaccini a mRNA dell'OMS;

546.  sottolinea che l'autonomia strategica aperta nel settore sanitario, basata sullo sviluppo delle capacità di ricerca negli Stati membri, sul sostegno alle capacità produttive locali dell'UE e sull'armonizzazione normativa, è uno strumento potenziale per rafforzare l'ecosistema farmaceutico dell'UE e migliorare il flusso degli scambi di medicinali, vaccini, dispositivi medici e altri beni essenziali in tempi di crisi;

547.  evidenzia che molti Stati membri dell'UE hanno incontrato difficoltà nel donare le eccedenze di dosi al sud del mondo, a causa, da un lato, delle condizioni imposte dalle imprese farmaceutiche nei contratti per i vaccini e, dall'altro, della mancanza di domanda da parte dei paesi del sud del mondo, mentre nel contempo l'interesse per le dosi di vaccino stava diminuendo; osserva che anche i paesi beneficiari hanno avuto problemi ad assorbire le donazioni a causa della breve durata di conservazione dei vaccini; osserva che su questo tema è necessaria una migliore comunicazione tra l'Unione e i governi interessati;

548.  sottolinea che la prossima crisi sanitaria globale potrebbe essere costituita dalla resistenza antimicrobica e che, di conseguenza, è necessario accelerare l'attuazione dei piani d'azione e dei meccanismi globali specifici attuali per la sorveglianza, la ricerca e l'innovazione su tale fenomeno ed effettuare la stewardship antimicrobica; evidenzia la necessità di sostenere lo sviluppo di nuovi agenti antimicrobici e di garantirne la disponibilità e l'accessibilità economica;

549.  ritiene che l'UE dovrebbe essere un grande sviluppatore, produttore ed esportatore di medicinali, nel contesto di una forte concorrenza internazionale;

550.  sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione ai finanziamenti erogati per lo sviluppo di contromisure mediche e cure per far fronte alla concorrenza internazionale; evidenzia a tale proposito il ruolo dei partenariati pubblico-privato; riconosce il successo della cooperazione tra aziende e laboratori europei e statunitensi nello sviluppo dei vaccini a mRNA;

c) Conclusioni

551.  accoglie con favore l'istituzione del Fondo di intermediazione finanziaria per la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie della Banca mondiale, anche noto come Fondo per le pandemie; chiede finanziamenti mirati per colmare le lacune critiche nelle capacità di prevenzione, preparazione e risposta, in linea con il suo mandato, a partire dalle lacune nella sorveglianza e dalla formazione di personale per le emergenze;

552.  sottolinea che senza un corresponsabilità assunta dai beneficiari, ad esempio in termini di investimenti nei rispettivi sistemi di assistenza sanitaria di base, le contromisure mediche non raggiungeranno la popolazione; esorta i paesi a basso e medio reddito ad attuare gli obiettivi fissati nella dichiarazione di Abuja del 2001 dell'Unione africana su HIV/AIDS, tubercolosi e altre malattie infettive correlate di destinare almeno il 15 % del bilancio annuale al miglioramento del settore sanitario, tenendo conto del necessario margine di bilancio; ricorda il ruolo svolto dall'UE nel promuovere e sostenere l'accesso globale ai vaccini, come, ad esempio, l'acceleratore per l'accesso agli strumenti COVID-19 e COVAX;

553.  sottolinea i benefici di una protezione della proprietà intellettuale equa e prevedibile nel promuovere e far progredire la ricerca, la produzione e lo sviluppo dei medicinali; sottolinea l'importanza a livello pubblico di promuovere la condivisione della proprietà intellettuale e del know-how in materia di contromisure mediche, in particolare durante le pandemie, le epidemie e le endemie; sottolinea che ciò non deve precludere l'uso della flessibilità dell'accordo TRIPS quando necessario e come previsto dall'accordo stesso; riconosce l'importanza che l'UE rimanga all'avanguardia in materia di R&S e sperimentazioni cliniche e sottolinea l'importanza di rivitalizzare le attività di R&S all'interno dell'UE per creare opportunità di lavoro e migliorare la competitività globale; sottolinea che la protezione della proprietà intellettuale può rappresentare un incentivo per l'innovazione e la ricerca in tutto il mondo; rileva che tale tutela può costituire la base degli accordi volontari di licenza e del trasferimento delle competenze e, pertanto, può essere un elemento che migliora la disponibilità di vaccini; evidenzia la sfida che una deroga di durata indeterminata all'accordo TRIPS rappresenterebbe per il finanziamento della ricerca, in particolare per i ricercatori, gli investitori, gli sviluppatori e gli studi clinici; sottolinea che la tutela dei diritti di proprietà, anche dei diritti di proprietà intellettuale, è un obbligo costituzionale dell'Unione europea e dei suoi Stati membri; sottolinea, a tal proposito, l'importanza della trasparenza e accoglie con favore la proposta di direttiva della Commissione relativa ai medicinali per uso umano, che suggerisce di dichiarare qualsiasi sostegno finanziario diretto ricevuto da un'autorità pubblica o da un organo finanziato con fondi pubblici in relazione a qualsiasi attività o alla ricerca e sviluppo del medicinale; sottolinea la necessità di trovare il giusto equilibrio tra l'incentivazione dell'innovazione e l'accesso ai medicinali a prezzi abbordabili; chiede di sostenere modelli di innovazione che consentano l'accesso a medicinali a prezzi accessibili in tutti gli Stati membri, senza creare ostacoli insuperabili all'accesso e all'accessibilità; invita la Commissione a sostenere le iniziative globali che facilitano la condivisione della PI, come il COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP);

554.  sottolinea che l'attuale accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio offre già un quadro di riferimento per le licenze obbligatorie, consentendo ai governi di fornire ai propri cittadini versioni generiche di trattamenti brevettati attraverso la produzione nazionale o l'importazione dall'estero; riconosce il valore potenziale delle licenze obbligatorie durante le pandemie, le epidemie e le endemie, pur riconoscendo i suoi potenziali impatti negativi, come l'indebolimento della certezza della protezione della proprietà intellettuale per l'innovazione futura; sottolinea il ruolo positivo degli accordi di licenza volontaria nell'aumentare la produzione e l'accesso ai vaccini contro la COVID-19, ma deplora l'uso limitato di tale strumento; rammenta che 138 accordi di licenza volontari e partenariati con organizzazioni multilaterali hanno contribuito all'accesso agli strumenti terapeutici contro la COVID-19 in tutto il mondo, attraverso mezzi diversi dalle deroghe all'accordo TRIPS; esorta la Commissione e gli Stati membri a dare priorità al rispetto del requisito di cui all'articolo 66, paragrafo 2, dell'accordo TRIPS, che impone ai paesi avanzati membri di offrire incentivi per promuovere e incoraggiare i trasferimenti di tecnologia verso i paesi meno avanzati membri, in modo da consentir loro di crearsi una base tecnologica solida ed efficiente;

555.  riconosce che la COVID-19 è stata una circostanza eccezionale, che ha richiesto soluzioni eccezionali, come una deroga temporanea all'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), oltre alla necessità di dare priorità alla disponibilità e all'accessibilità dei prodotti sanitari connessi alla pandemia; ritiene che molti paesi, segnatamente quelli in via di sviluppo, abbiano difficoltà nell'uso delle flessibilità previste dall'accordo TRIPS, in particolare l'articolo 31 bis;

556.  ricorda che l'Unione dovrebbe partecipare attivamente a negoziati basati su testi per una deroga temporanea all'accordo TRIPS; invita, a tal proposito, l'Unione a sostenere la concessione di una deroga temporanea a talune disposizioni dell'accordo TRIPS per la COVID-19, in modo da migliorare l'accesso tempestivo globale ai vaccini, alle terapie e alla diagnostica a prezzi accessibili per la COVID-19, affrontando i vincoli di produzione e le carenze di approvvigionamento a livello globale;

557.  ritiene che misure simili sarebbero utili in caso di potenziali future pandemie, epidemie ed endemie; sottolinea che, a lungo termine, la produzione globale di vaccini deve essere urgentemente ampliata per soddisfare la domanda mondiale e che è quindi necessario investire nelle capacità produttive dei paesi a basso e medio reddito per renderli più autosufficienti; sottolinea la necessità di un efficace trasferimento di tecnologia e di competenze tecniche per far sì che ciò avvenga; riconosce che il modo principale per raggiungere questo obiettivo dovrebbe consistere nell'incentivare accordi volontari di licenza e il trasferimento volontario di tecnologia e competenze tecniche verso paesi in cui esistono già industrie produttrici di vaccini; ritiene che un quadro giuridico multilaterale in materia di DPI possa offrire tutele e incentivi essenziali per la preparazione alle pandemie future e riconosce il suo ruolo nel facilitare una collaborazione ampia e senza precedenti tra governi, istituti di ricerca e società farmaceutiche;

558.  chiede l'istituzione di una nuova commissione permanente per il commercio e la salute in occasione della CM12, al fine di assistere i governi nell'attuare le deroghe e le flessibilità esistenti nel diritto commerciale internazionale e di gettare le basi per un pilastro commerciale in vista dei negoziati su un futuro trattato internazionale sulla risposta alle pandemie;

Raccomandazioni conclusive

559.  raccomanda all'UE di adottare un approccio olistico alla prevenzione, alla preparazione e alla risposta alle pandemie, così da continuare a essere una forza trainante a livello globale a tal riguardo e in linea con la dichiarazione del G20 di Roma e i principi concordati a livello internazionale per l'azione in materia di lotta, preparazione, prevenzione e risposta alle pandemie;

560.  invita l'Unione europea a istituire una giornata europea di commemorazione delle vittime della COVID-19;

i) Capacità di prevenzione

561.  raccomanda di istituire programmi di promozione della salute e prevenzione intersettoriali per ridurre i fattori di rischio per la salute e promuovere stili di vita sani, nonché un approccio di sanità preventiva intersettoriale europea in tutte le politiche che integri agricoltura e produzione alimentare, ambiente, trasporti, settore energetico, sviluppo industriale, istruzione e servizi sociali per consentire un maggiore scambio di conoscenze e informazioni, promuovere le migliori prassi, favorire economie sostenibili di scala e sfruttare il potenziale di innovazione per essere meglio preparati e rispondere a eventuali minacce per la salute dei cittadini europei; sottolinea che tali programmi dovrebbero essere sviluppati nell'ambito di piattaforme intersettoriali che coinvolgano le autorità pubbliche a livello nazionale, regionale e locale e le organizzazioni della società civile;

562.  invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a rafforzare e consolidare ulteriormente il proprio impegno ad affrontare la crisi climatica globale, a potenziare ulteriormente la loro azione per promuovere lo sviluppo sostenibile, proteggere l'ambiente, ridurre le emissioni e prevenire un'ulteriore perdita di biodiversità, in quanto rappresentano politiche e approcci decisivi per prevenire future pandemie;

563.  invita la Commissione e l'ECDC a introdurre piani di sorveglianza sulle minacce alla salute emergenti, compresa una raccolta coordinata e sistematica di dati, studi operativi e comportamentali, e a condurre valutazioni del rischio circa le cause, i processi e i percorsi che conducono all'insorgenza, alla diffusione e alla persistenza delle malattie di origine zoonotica, nonché a caratterizzare i sistemi sanitari e gli ecosistemi resilienti intatti e il loro effetto sulla prevenzione delle malattie, comprese la sorveglianza della fauna selvatica e l'identificazione degli agenti patogeni, e a sostenere gli Stati membri nella loro attuazione;

564.  invita la Commissione a condurre analisi economiche per quantificare i costi e i benefici degli interventi preventivi per rispondere al rischio di zoonosi emergenti e a utilizzare i risultati per sostenere un finanziamento sostenibile di questi interventi;

565.  chiede l'istituzione di una task force europea trasversale sull'approccio "One Health" per promuovere la ricerca transdisciplinare e la consulenza scientifica intersettoriale;

566.  invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere, nell'ambito dell'accordo sulle pandemie dell'OMS, la creazione di sistemi collaborativi di intelligence predittiva sulle epidemie (a livello nazionale, regionale e globale) al fine di individuare le interfacce ad alto rischio e i punti caldi in cui può avvenire un salto di specie, che incorporino dati ambientali e climatici pertinenti e dati sull'insediamento di serbatoi e specie vettrici in nuove aree geografiche;

567.  raccomanda di procedere verso una vera e propria Unione europea della salute, con l'obiettivo di rafforzare la resilienza e la qualità dei sistemi sanitari degli Stati membri, di affrontare le disuguaglianze sanitarie nell'UE, di istituire un solido meccanismo per l'aggiudicazione congiunta con orientamenti chiari sulla trasparenza e sulla responsabilità democratica, di sviluppare una solida pianificazione della preparazione alle pandemie e un sistema di sorveglianza più integrato, investendo nella raccolta, nella digitalizzazione, nella condivisione e nell'analisi dei dati, implementando lo spazio europeo di dati sanitari, che garantirà l'interoperabilità e l'armonizzazione dei dati sanitari in tutti gli Stati membri, nel rispetto della protezione della vita privata e dei dati personali;

568.  invita l'UE e i suoi Stati membri a garantire nei futuri contratti di aggiudicazione congiunta che i produttori rimangano responsabili, in linea con la legislazione europea in materia di responsabilità del prodotto;

569.  raccomanda di creare strumenti e programmi di finanziamento nel settore sanitario per combattere le minacce informatiche, gli attacchi ibridi e la propaganda esterna promossa dagli Stati nonché le ingerenze straniere;

570.  invita gli Stati membri a realizzare un'analisi di genere e diversità basata su dati concreti delle misure adottate in risposta alla pandemia e a esaminare la documentazione degli impatti sui diritti umani, specifici per genere e diversità, delle misure di emergenza al fine di informare i piani di preparazione e risposta per le emergenze future; raccomanda di offrire alle associazioni, in particolare alle associazioni di donne e alle organizzazioni che rappresentano gli interessi di persone o gruppi sottorappresentati, l'opportunità di partecipare alla proposta, alla progettazione, all'approvazione, all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione delle risposte alle emergenze di sanità pubblica;

571.  suggerisce che, nelle future crisi, siano organizzati servizi tramite sportelli telefonici per offrire sostegno alle persone che non sono in grado di prendersi cura di loro stesse; raccomanda che tutte le misure disponibili siano pubblicizzate in maniera ampia e siano accessibili in lingue che consentano di raggiungere l'intera popolazione;

ii) Preparazione

572.  invita la Commissione a proporre azioni e strumenti e gli Stati membri a compiere maggiori investimenti nel settore sanitario, anche mediante il ricorso all'RRF e ai fondi di coesione al fine di ridurre le disparità nell'assistenza sanitaria, rafforzare i sistemi nazionali pubblici di assistenza sanitaria e sociale e rafforzare la cooperazione transfrontaliera in ambito sanitario per contrastare le gravi minacce per la salute e la sicurezza nell'UE;

573.  chiede iniziative legislative proprie a norma dell'articolo 225 TFUE al fine di aumentare le competenze dell'UE nel settore sanitario, migliorare la propria autonomia strategica aperta, migliorare la resilienza e la qualità dei sistemi e dei servizi sanitari, garantire un'assistenza sanitaria equa, universale ed economicamente accessibile e promuovere la trasparenza in relazione ai finanziamenti pubblici destinati alla ricerca e alla governance nel settore sanitario;

574.  chiede alla Commissione di presentare adeguate misure normative e/o legislative per la sicurezza sanitaria in linea con le raccomandazioni della Conferenza sul futuro dell'Europa volte a:

   perseguire un accesso affidabile, sostenibile e continuo ai principi attivi farmaceutici come materie prime critiche, in modo da evitare ogni possibile perturbazione della catena di approvvigionamento farmaceutico, prevenire le carenze di medicinali e contribuire all'autonomia strategica aperta dell'UE nel settore sanitario;
   migliorare ulteriormente i sistemi sanitari degli Stati membri per proteggerli dalle minacce informatiche;
   assicurarsi che gli Stati membri dispongano di un numero sufficiente di operatori sanitari ben attrezzati e formati, nonché mantenere i migliori ricercatori in Europa attraverso l'istituzione di politiche di mantenimento dei talenti;
   rendere l'Unione europea più appetibile per gli investimenti mondiali nella R&S in materia di sanità;
   tenere il passo con i rapidissimi progressi scientifici in materia di nuovi medicinali e cure, nonché con le tecnologie sanitarie;
   promuovere la reindustrializzazione del settore sanitario nell'UE, in linea con la transizione digitale e verde;

575.  chiede la piena attuazione e l'integrazione della salute in tutte le politiche, come stabilito nella dichiarazione di Helsinki, adottando un approccio intersettoriale alle politiche pubbliche che consideri sistematicamente l'impatto delle decisioni sulla salute, promuova sinergie e scongiuri effetti negativi per migliorare la salute della popolazione e rendere la sanità più equa;

576.  raccomanda di affrontare il problema del divario digitale, che interessa in particolare i gruppi demografici emarginati, promuovendo l'alfabetizzazione digitale e migliorando l'accesso a Internet e agli hardware al fine di consentire l'accesso all'istruzione, ai servizi pubblici e all'assistenza sanitaria;

577.  chiede che al Parlamento europeo sia attribuito un ruolo maggiore nel processo decisionale in fase di gestione delle crisi e che siano rafforzati il controllo e la vigilanza sugli strumenti creati in risposta alle emergenze, al fine di migliorarne la legittimità;

578.  invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare con le piattaforme di social media per contrastare efficacemente la diffusione inconsapevole di notizie false e la disinformazione, al fine di evitare l'invio di messaggi contraddittori a gruppi target specifici, che possono risultare nell'indecisione riguardo ai vaccini;

579.  invita la Commissione a esercitare un attento esame di tutte le potenziali misure nazionali relative ai controlli alle frontiere interne durante le crisi sanitarie e a garantire che tali controlli alle frontiere interne siano conformi alla legislazione Schengen e siano una misura di ultima istanza, proporzionata e di durata limitata; sottolinea che tutti i controlli alle frontiere interne e le restrizioni alla circolazione devono essere eccezionali e che, in caso di future crisi sanitarie, ogni eventuale restrizione agli spostamenti deve essere fondata sui principi di equità e inclusione; incoraggia l'armonizzazione di eventuali future restrizioni agli spostamenti a livello dell'UE attraverso una procedura legislativa dell'UE con un approccio coordinato invece di raccomandazioni non vincolanti del Consiglio e della Commissione;

580.  invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere l'alfabetizzazione mediatica della popolazione dell'UE come misura per contrastare la disinformazione; osserva che anche il sostegno al pluralismo dei media è importante e sottolinea la necessità di sviluppare ulteriormente i quadri giuridici esistenti; sottolinea la necessità di investire nella formazione di giornalisti e scienziati pubblici con conoscenze in materia di comunicazione in situazioni di crisi;

581.  esorta la Commissione e gli Stati membri a perseguire, durante crisi sanitarie o di altro tipo, un approccio strategico unificato nei confronti degli attori esterni all'UE che tentano di disturbare i processi democratici dell'Unione;

582.  esorta la Commissione e gli Stati membri a continuare a fornire sostegno finanziario e tecnico a lungo termine per una capacità di produzione diffusa, altamente adattabile a livello globale, che possa consentire una distribuzione rapida e uniforme di dosi di vaccini (e di altri strumenti) in potenziali future pandemie;

583.  invita a sostenere in modo analogo le capacità di R&S esistenti in diverse regioni, in particolare i finanziamenti di Horizon Europe, dell'iniziativa congiunta sui medicinali innovativi 2, dell'EDCTP e dell'HERA;

584.  invita la Commissione a creare strutture e partenariati che agevolino la definizione delle priorità della ricerca nel settore sanitario e la condivisione dei risultati;

585.  invita la Commissione europea a condurre uno studio pilota sulla promozione degli investimenti pubblici nella ricerca e nello sviluppo in campo sanitario nell'UE per garantire un migliore accesso a prodotti finiti convenienti;

586.  chiede che il pilastro europeo dei diritti sociali venga indirizzato in modo tale da cambiare la vita di milioni di persone socialmente escluse nell'UE, soprattutto di coloro che sono a maggior rischio di povertà e di non poter accedere a un'assistenza sanitaria di qualità;

iii) Resilienza

587.  ritiene che sia necessaria un'Unione europea della salute, che gli attuali finanziamenti di NextGenerationEU debbano contribuire ad essa e che il Parlamento dovrebbe svolgere un ruolo nei processi decisionali relativi a tali programmi sanitari; reputa altresì che sia opportuno diffondere gli strumenti necessari a consentire le transizioni climatica e digitale; raccomanda di promuovere tale transizione accelerando il passaggio a un'economia climaticamente neutra e attenuando al contempo le sfide legate alla transizione, promuovendo lo sviluppo delle competenze e la riqualificazione professionale della forza lavoro europea, incorporando la necessità di taluni investimenti pur mantenendo la solidità delle finanze pubbliche nella prossima revisione del patto di stabilità e crescita e incrementando l'accesso ai finanziamenti a favore delle imprese che sviluppano tecnologie innovative, verdi e digitali, in particolare le PMI;

588.  raccomanda di rafforzare la capacità istituzionale della Commissione;

589.  attende con interesse di collaborare con la Commissione alla revisione della legislazione farmaceutica generale dell'UE che dovrebbe continuare a tutelare adeguatamente la PI per creare un ambiente competitivo e favorevole all'innovazione all'interno dell'Unione e per garantire un accesso più equo a medicinali sicuri, efficaci e a prezzi accessibili;

590.  invita la Commissione a utilizzare le strategie industriali, di proprietà intellettuale e farmaceutica per incoraggiare i finanziamenti pubblici destinati ai progetti di ricerca a sviluppo al fine di adempiere al principio della scienza aperta e colmare il divario persistente nella ricerca e nella produzione di medicinali attraverso partenariati per lo sviluppo di prodotti, il trasferimento tecnologico e la creazione di centri aperti per la ricerca;

591.  invita gli Stati membri a introdurre prove di stress per rafforzare la loro resilienza e qualità sulla base dei risultati e dei manuali di formazione che si stanno elaborando nel contesto dei progetti finanziati dal programma "UE per la salute" in collaborazione con l'OCSE; esorta gli Stati membri a investire nell'aumento delle capacità di emergenza e nel personale sanitario e assistenziale e a migliorarne le condizioni di lavoro e la retribuzione al fine di contrastare le carenze di forza lavoro;

592.  accoglie con favore il regolamento (UE) 2022/2371 relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE, che rappresenta un passo avanti verso la definizione di un'"Unione europea della salute" grazie all'adattamento delle competenze dell'UE nell'ambito della sicurezza sanitaria e al ruolo rafforzato del Parlamento europeo nel processo decisionale nel contesto della gestione delle crisi;

593.  raccomanda di conferire maggiore indipendenza all'ECDC in termini di raccolta delle informazioni e di prevedere l'obbligo sistematico per gli Stati membri di inviargli dati comprensibili e comparativi, in particolare sulle scorte delle attrezzature, le capacità di posti letto e i ricoveri nelle unità di terapia intensiva, i tassi di vaccinazione e la disponibilità di forza lavoro;

594.  invita la Commissione a fare il punto sulle prassi e i metodi messi in atto dal Parlamento europeo e dai parlamenti nazionali per garantire che la democrazia parlamentare e lo Stato di diritto non siano sospesi durante le crisi; raccomanda che la Commissione elabori, a livello europeo, un elenco delle migliori prassi parlamentari da seguire nei periodi di crisi basato su una ricognizione dei nuovi metodi e meccanismi di lavoro dei parlamenti;

595.  invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a preservare i principi alla base di una buona definizione delle politiche, del rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto, anche nei periodi di crisi; ribadisce che il potere può essere esercitato solo nei limiti stabiliti dalla legge e che qualsiasi intervento effettuato deve essere giustificabile, proporzionato, non discriminatorio, prevedibile e soggetto al controllo di tribunali indipendenti e imparziali;

596.  chiede di rivedere l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"(59) per attribuire al Parlamento un ruolo maggiore nei processi decisionali intrapresi nel contesto della gestione delle crisi, ivi compreso il ricorso all'articolo 122 TFUE e, in particolare, di conferire al Parlamento europeo il potere di proporre nuovi atti legislativi per le azioni di risposta alle emergenze, nonché di rafforzare la procedura legislativa ordinaria per i vari strumenti per le azioni di risposta alle emergenze, al fine di aumentare la legittimità delle azioni di risposta alle emergenze, migliorando in tal modo la legittimità democratica e il controllo parlamentare;

597.  invita la Commissione ad aggiornare il suo manuale pratico per le guardie di frontiera includendovi esempi di buone prassi per la gestione delle frontiere interne al fine di migliorare il coordinamento fra gli Stati membri, dopo una revisione completa delle misure imposte per il controllo delle frontiere interne durante la pandemia e del loro impatto;

iv) Autonomia strategica aperta

598.  sottolinea l'importanza del funzionamento del mercato unico, in particolare per quanto riguarda la fornitura di prodotti in caso di minacce per la salute; raccomanda di affrontare le lacune del mercato in materia sanitaria e di completare il mercato unico dei prodotti sanitari;

599.  chiede che l'UE e gli Stati membri riducano la loro dipendenza da partner commerciali di paesi terzi per quanto riguarda i principi attivi, materie prime, farmaci essenziali e dispositivi medici, al fine di garantire un'autonomia strategica aperta a livello europeo; ribadisce la propria convinzione che l'UE deve rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento dei farmaci e costruire la sua autonomia strategica aperta nel settore farmaceutico, diversificando le catene di produzione e approvvigionamento, promuovendo l'accumulo di scorte strategiche e aumentando la produzione e gli investimenti in Europa;

600.  sottolinea l'importanza di produrre attrezzature mediche e farmaci critici nell'UE e di investire e sostenere le capacità produttive locali; invita a diversificare i fornitori e a prendere in considerazione il contributo che le PMI possono fornire a tal riguardo;

601.  raccomanda che l'UE e gli Stati membri incoraggino una migliore condivisione dei dati sulle previsioni della domanda e dell'offerta tra le parti interessate, proiezioni più tempestive sulle potenziali carenze, comprese regolari relazioni standardizzate da parte dell'industria, e una maggiore trasparenza nella catena di produzione e distribuzione;

602.  invita la Commissione e gli Stati membri a contribuire all'attuazione della risoluzione dell'OMS del 2019 sul miglioramento della trasparenza dei mercati dei farmaci, dei vaccini e di altri prodotti sanitari(60);

603.  chiede di stilare a livello dell'UE un elenco di medicinali e trattamenti essenziali, prioritari e innovativi sulla base di medicinali critici, facendo affidamento sulle agenzie europee esistenti e sull'HERA, al fine di garantire la disponibilità di tali medicinali e trattamenti per i cittadini;

604.  osserva che durante la pandemia l'UE ha rapidamente mobilitato finanziamenti di emergenza a titolo di Orizzonte 2020 e Orizzonte Europa per accelerare la ricerca di una cura per la COVID-19; osserva che anche gli Stati membri hanno mobilitato finanziamenti per lo studio di potenziali trattamenti per la COVID-19, ma che ciò ha portato a numerose sperimentazioni cliniche sottopotenziate e su scala ridotta a cui non è stato possibile dare seguito; sottolinea che, perché l'Europa si assicuri l'autonomia strategica aperta , è necessario che l'UE e gli Stati membri investano in ricerca e innovazione e coordinino meglio tali investimenti al fine di reagire in maniera più efficace alle pandemie; sottolinea la necessità di massimizzare il rendimento pubblico di tali investimenti subordinando i finanziamenti alla disponibilità e all'accessibilità economica dei medicinali e di altre tecnologie sanitarie, consentendo così all'UE di promuovere la propria autonomia strategica;

605.  invita la Commissione e gli Stati membri a creare un'ampia infrastruttura pubblica europea di R&S, orientata alla missione, che operi nell'interesse pubblico per la produzione di medicinali di interesse sanitario e strategico per l'assistenza sanitaria in assenza di una produzione industriale esistente al fine di sostenere l'UE per superare il fallimento del mercato, garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e prevenire eventuali carenze di medicinali, contribuendo nel contempo a una maggiore preparazione per affrontare nuove minacce ed emergenze sanitarie;

606.  chiede di organizzare un accumulo di scorte strategico e coordinato a livello dell'UE, limitato ai prodotti essenziali e prioritari, per conseguire la necessaria azione coordinata a lungo termine a livello dell'Unione e includere la salute e l'assistenza sanitaria fra le competenze concorrenti tra l'UE e gli Stati membri modificando l'articolo 4 TFUE;

607.  sottolinea l'importanza degli esiti della Conferenza sul futuro dell'Europa, con specifico riferimento alle raccomandazioni di conferire maggiori competenze all'UE nel settore della sanità pubblica e nell'elaborazione di una risposta forte dell'Unione alle future crisi sanitarie;

608.  invita Consiglio ad avviare una convenzione per la modifica dei trattati basata sulle conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa e sulla risoluzione del Parlamento europeo che ha attivato l'articolo 48 del trattato sull'Unione europea (TUE);

609.  invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere nell'ambito del trattato sulla preparazione alle pandemie dell'OMS un impegno globale volto a garantire sufficienti finanziamenti per la R&S in campo biomedico e un meccanismo di accesso e condivisione dei benefici applicabile ed efficace, a creare le condizioni per la concessione di licenze per la R&S finanziata con fondi pubblici, a incoraggiare il trasferimento delle tecnologie, a condividere la proprietà intellettuale, i dati e le conoscenze necessari per la produzione e la fornitura dei prodotti e a razionalizzare le norme e le procedure di regolamentazione per la commercializzazione delle contromisure mediche;

610.  invita a valutare gli attuali quadri di governance sanitaria globali e accoglie con favore, a tal proposito, il trattato sulla preparazione alle pandemie;

611.  chiede di rafforzare contemporaneamente gli obblighi e l'applicabilità del regolamento sanitario internazionale (RSI) e affrontare al contempo le lacune (tra cui in materia di finanziamenti, equità e governance globale) attraverso il nuovo trattato sulle pandemie;

612.  invita l'UE e gli Stati membri a garantire la prevenzione delle pandemie e a consentire la partecipazione attiva della società civile e degli scienziati, che dovrebbero essere prioritari nei negoziati; ritiene che gli obiettivi del trattato sulla preparazione alle pandemie dovrebbero essere quelli di promuovere e integrare l'approccio "One Health", il rafforzamento della resilienza dei nostri sistemi sanitari, la prevenzione e la preparazione a future pandemie, la garanzia di una risposta coordinata e unitaria alle crisi, l'accesso universale ed equo a test, farmaci e vaccini, la lotta efficace contro la disinformazione che mina fortemente le misure di salute pubblica, l'incentivazione, la promozione e lo sviluppo dell'innovazione per rispondere alle minacce globali alla salute pubblica e l'agevolazione di catene di approvvigionamento globali resilienti;

613.  chiede la creazione di un meccanismo efficace volto a gestire l'accumulo strategico di scorte a livello internazionale che garantisca l'accesso agli attori umanitari al fine di far fronte alle necessità delle popolazioni vulnerabili nei paesi caratterizzati da sistemi sanitari fragili e teatro di conflitti;

614.  invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare orientamenti congiunti e migliori pratiche per le donazioni di vaccini sulla base delle esperienze accumulate e delle difficoltà incontrate durante la pandemia di COVID-19;

615.  invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare la mancanza di capacità produttive e di trasferimenti di tecnologie verso i paesi a basso e medio reddito e a istituire un meccanismo globale per migliorare le capacità produttive sia all'interno dell'UE che a livello mondiale;

616.  chiede agli Stati membri di prestare maggiore attenzione alla pianificazione, al di fuori dei periodi di pandemia, degli sforzi congiunti riguardo alla distribuzione di vaccini;

617.  invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere finanziariamente il progressivo aumento della produzione locale e regionale di vaccini e a incoraggiare il trasferimento di conoscenze, tecnologie e altri prodotti sanitari essenziali nei paesi a basso e medio reddito;

618.  chiede all'UE e gli Stati membri di rafforzare le relazioni con i paesi a basso e medio reddito, in particolare riguardo alla prevenzione e al monitoraggio delle minacce sanitarie emergenti; chiede di continuare a sostenere i sistemi sanitari, la preparazione alle pandemie e la produzione di medicinali e vaccini a livello locale nei paesi a basso e medio reddito; chiede di intensificare gli sforzi per facilitare l'accesso facile e abbordabile a vaccini, farmaci, diagnostica e assistenza sanitaria nei paesi a basso e medio reddito;

619.  sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra l'UE e l'OMC in risposta alla pandemia con un approccio più coordinato e una visione a lungo termine e con al centro un sistema delle Nazioni Unite rafforzato, ben finanziato e indipendente; chiede che l'Unione europea svolga un ruolo più strategico, assertivo ed efficace nella salute globale; sottolinea la necessità per l'UE di rivestire il ruolo di osservatore formale in seno all'OMC; raccomanda l'allocazione di risorse sufficienti per gli organismi e le agenzie delle Nazioni Unite, al fine di garantire che non si affidino esclusivamente alle donazioni volontarie per l'adempimento del loro mandato;

620.  chiede un ulteriore rafforzamento della cooperazione tra l'EMA e l'Agenzia africana per i medicinali, l'allineamento normativo internazionale attraverso la coalizione internazionale delle autorità di regolamentazione dei medicinali e lo stretto coinvolgimento dell'OMS; sottolinea che le minacce sanitarie transfrontaliere richiedono una risposta internazionale; raccomanda che l'HERA, insieme ad altre direzioni della Commissione europea, disponga di opzioni giuridiche e finanziarie per incoraggiare un pieno trasferimento di tecnologia, anche a favore dei produttori dei paesi a basso e medio reddito;

o
o   o

621.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato europeo delle regioni, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Organizzazione mondiale della sanità e all'Organizzazione mondiale del commercio.

(1) GU C 347 del 9.9.2022, pag. 234.
(2) GU C 342 del 6.9.2022, pag. 109.
(3) GU C 512 I del 20.12.2021, pag. 2.
(4) GU C 393 I del 29.9.2021, pag. 3.
(5) GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.
(6) GU L 458 del 22.12.2021, pag. 1.
(7) GU L 20 del 31.1.2022, pag. 1.
(8) GU L 314 del 6.12.2022, pag. 64.
(9) GU L 314 del 6.12.2022, pag. 26.
(10) GU L 314 del 6.12.2022, pag. 1.
(11) GU L 333 del 27.12.2022, pag. 164.
(12) GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 1.
(13) GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1.
(14) GU L 151 del 14.5.2020, pag. 10.
(15) GU L 223 del 22.6.2021, pag. 14.
(16) GU C 205 del 20.5.2022, pag. 26.
(17) GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 2.
(18) GU C 316 del 6.8.2021, pag. 2.
(19) GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 77.
(20) GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 82.
(21) GU C 371 del 15.9.2021, pag. 102.
(22) GU C 385 del 22.9.2021, pag. 159.
(23) GU C 415 del 13.10.2021, pag. 36.
(24) GU C 184 del 5.5.2022, pag. 99.
(25) GU C 47 del 7.2.2023, pag. 30.
(26) GU C 125 del 5.4.2023, pag. 44.
(27) GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 10.
(28) GU C 491 del 23.12.2022, pag. 1.
(29) GU C 385 del 22.9.2021, pag. 83.
(30) GU C 67 dell'8.2.2022, pag. 64.
(31) GU C 67 dell'8.2.2022, pag. 25.
(32) https://www.ombudsman.europa.eu/it/decision/it/158295
(33) https://www.ombudsman.europa.eu/it/decision/it/141706
(34) Stato di esaurimento emotivo, fisico e mentale causato da uno stress eccessivo e prolungato.
(35) Bender, M. et al., "The Terrible Toll of 76 Autoimmune Diseases" (Il terribile costo di 76 malattie autoimmuni), Scientific American, vol. 325, n. 3, 2021, pagg. 31-33.
(36) Choutka, J. et al., "Unexplained post-acute infection syndromes" (Sindromi da infezione post-acuta inspiegabili), Nature Medicine, vol. 28, 2022, pagg. 911-923. Root, T., "Can long Covid research unlock other great medical mysteries of our time?" (La ricerca sulla long COVID può svelare altri grandi misteri medici del nostro tempo?), The Guardian, 2022.
(37) Hohberger, B. et al. "Case Report: Neutralization of Autoantibodies Targeting G-Protein-Coupled Receptors Improves Capillary Impairment and Fatigue Symptoms After COVID-19 Infection", (Caso clinico: la neutralizzazione degli autoanticorpi diretti verso i recettori accoppiati a proteine G migliora la compromissione capillare e i sintomi di affaticamento dopo l'infezione da COVID-19), Frontiers in Medicine, vol. 8, 2021.
(38) Sachs, J. D. et al., "The Lancet Commission on lessons for the future from the COVID-19 pandemic", (La commissione Lancet sugli insegnamenti per il futuro tratti dalla pandemia di COVID-19), The Lancet, vol. 400, 2022, pagg. 1224-80.
(39) Regolamento (UE) 2022/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, recante modifica del regolamento (CE) n. 851/2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 314 del 6.12.2022, pag. 1).
(40) Risoluzione del Parlamento europeo del 17 settembre 2020 dal titolo "Penuria di medicinali: come affrontare un problema emergente".
(41) OCSE/UE "Health at a Glance: Europe 2022: State of Health in the EU Cycle" (La salute in sintesi: Europa 2022: lo stato di salute nel ciclo dell'UE), OECD Publishing, Parigi, 2022, pag. 14.
(42) Sachs, J. D. et al., "The Lancet Commission on lessons for the future from the COVID-19 pandemic", (La commissione Lancet sugli insegnamenti per il futuro tratti dalla pandemia di COVID-19), The Lancet, vol. 400, 2022, pagg. 1224-80.
(43) Risoluzione n. 72.8 dell'Assemblea mondiale della sanità del 28 maggio 2019 dal titolo "Improving the transparency of markets for medicines, vaccines, and other health products" (Migliorare la trasparenza dei mercati dei medicinali, dei vaccini e di altri prodotti sanitari).
(44) Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 33).
(45) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(46) OCSE/UE "Health at a Glance: Europe 2022: State of Health in the EU Cycle" (La salute in sintesi: Europa 2022: lo stato di salute nel ciclo dell'UE), OECD Publishing, Parigi, 2022.
(47) GU C 47 del 7.2.2023, pag. 30.
(48) Direttiva 89/105/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 8).
(49) Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).
(50) Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1).
(51) GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.
(52) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(53) Indice sull'uguaglianza di genere 2021: salute.
(54) Eurofound, Recovery from COVID-19: The changing structure of employment in the EU (Ripresa dalla COVID-19: l'evoluzione della struttura dell'occupazione nell'UE).
(55) Il settore del turismo, che produce il 10 % del PIL dell'UE, è stato uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia; ricorda che nel 2020 il numero di pernottamenti nelle strutture ricettive turistiche nell'UE si è ridotto del 51 % rispetto al 2019 e che nel 2020, nell'UE, i viaggi aerei sono diminuiti del 71 % rispetto al 2019.
(56) Le osservazioni della direttrice esecutiva dell'UNICEF Henrietta Fore alla conferenza stampa sulle nuove linee guida aggiornate sulle misure di salute pubblica in ambito scolastico nel contesto della COVID-19.
(57) Sulla base delle conclusioni dello studio 2021dell'UE pubblicato dal Comitato economico e sociale europeo dal titolo "The response of civil society organisations to face the COVID-19 pandemic and the consequent restrictive measures adopted in Europe" (La risposta delle organizzazioni della società civile di fronte alla pandemia di COVID-19 e le conseguenti misure restrittive adottate in Europa), https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-02-21-011-en-n.pdf.
(58) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0283_IT.html
(59) Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(60) Risoluzione n. 72 dell'Assemblea mondiale della sanità (‎2019)‎ dal titolo "Improving the transparency of markets for medicines, vaccines, and other health products" (Migliorare la trasparenza dei mercati dei medicinali, dei vaccini e di altri prodotti sanitari), https://apps.who.int/iris/handle/10665/329301.


Relazioni con l'Autorità palestinese
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Raccomandazione del Parlamento europeo del 12 luglio 2023 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulle relazioni con l'Autorità palestinese (2021/2207(INI))
P9_TA(2023)0283A9-0226/2023

Il Parlamento europeo,

–  vista la dichiarazione dei principi riguardanti progetti di autogoverno ad interim del 13 settembre 1993 (accordi di Oslo),

–  visti il protocollo sulle relazioni economiche tra il governo dello Stato di Israele e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, che rappresenta il popolo palestinese, del 29 aprile 1994 (protocollo di Parigi), e l'accordo ad interim israelo-palestinese sulla Cisgiordania e la Striscia di Gaza, del 28 settembre 1995 (accordo di Oslo II),

–  vista la quarta Convenzione di Ginevra,

–  visto il piano d'azione UE-Autorità palestinese, approvato nel maggio 2013,

–  vista la strategia comune europea a sostegno della Palestina 2021-2024 – Verso uno Stato palestinese democratico, responsabile e sostenibile,

–  visto l'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra(1), siglato nel 1997,

–  visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra(2) (accordo di associazione UE-Israele),

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 14 maggio 2012, del 12 maggio 2014, del 22 luglio 2014, del 20 luglio 2015 e del 20 giugno 2016,

–  vista la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 22 agosto 2022, relativa alle incursioni israeliane su sei organizzazioni della società civile palestinesi,

–  vista la relazione speciale n. 14/2013 della Corte dei conti europea dal titolo "Il sostegno finanziario diretto dell'Unione europea all'Autorità palestinese",

–  vista la dichiarazione congiunta dell'Unione europea e dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA), del 17 novembre 2021, relativa al sostegno dell'Unione europea all'UNRWA (2021-2024),

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 9 febbraio 2021, dal titolo "Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale – Una nuova agenda per il Mediterraneo" (JOIN(2021)0002),

–  vista la comunicazione interpretativa della Commissione del 12 novembre 2015 relativa all'indicazione di origine delle merci dei territori occupati da Israele dal giugno del 1967(3),

–  vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 novembre 2019(4) sulle merci prodotte negli insediamenti israeliani nei Territori palestinesi occupati,

–  vista la relazione del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) del 15 maggio 2023 dal titolo "2022 Report on Israeli settlements in the occupied West Bank, including East Jerusalem" (Relazione 2022 sugli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata, ivi incluso a Gerusalemme Est),

–  vista la relazione del SEAE del 28 marzo 2023, dal titolo "One Year Report on Demolitions and Seizures in the West Bank, including East Jerusalem" (Relazione annuale sulle demolizioni e le confische in Cisgiordania, ivi incluso a Gerusalemme Est),

–  visti gli orientamenti aggiornati dell'Unione europea per promuovere l'osservanza del diritto internazionale umanitario(5) e gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani,

–  visti il nuovo accordo quadro di coalizione e gli orientamenti del governo israeliano,

–  vista la dichiarazione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 30 aprile 2021 sul rinvio delle elezioni in Palestina,

–  vista l'iniziativa di pace araba del 2002,

–  vista la strategia nazionale per la sanità 2017-2022 dello Stato di Palestina, adottata nell'ottobre 2016,

–  viste le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

–  vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati dal 1967, del 21 settembre 2022,

–  vista la relazione di UN Women del 2022 dal titolo "Women's Role in Local Peacebuilding – Recommendations to better support the work of Palestinian women-led basic organisations" (Il ruolo delle donne nella costruzione della pace a livello locale – Raccomandazioni per sostenere meglio l'operato delle organizzazioni palestinesi di base guidate da donne),

–  vista la relazione della task force indipendente delle Nazioni Unite sul rafforzamento delle istituzioni pubbliche palestinesi dell'aprile 2004 dal titolo "Reforming the Palestinian Authority: An Update" (Riformare l'Autorità palestinese: un aggiornamento),

–  visto l'esito della riunione del comitato di collegamento ad hoc delle Nazioni Unite tenutasi il 18 settembre 2011,

–  vista la relazione del direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, del 17 maggio 2023, dal titolo "Health conditions in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem, and in the occupied Syrian Golan" (Condizioni sanitarie nei Territori palestinesi occupati, compresa Gerusalemme Est, e nel Golan siriano occupato),

–  vista la relazione della Banca mondiale del 22 dicembre 2021, dal titolo "Palestinian Digital Economy Assessment" (Valutazione dell'economia digitale palestinese),

–  viste le relazioni della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) del 22 dicembre 2021, dal titolo "The Economic Costs of the Israeli Occupation for the Palestinian People: Arrested Development and Poverty in the West Bank" (Le ripercussioni economiche dell'occupazione israeliana per il popolo palestinese: arresto dello sviluppo e povertà in Cisgiordania), e dell'8 agosto 2022, dal titolo "Report on UNCTAD assistance to the Palestinian people: Developments in the Economy of the Occupied Palestinian Territory" (Relazione sull'assistenza dell'UNCTAD al popolo palestinese: sviluppi nell'economia dei Territori palestinesi occupati),

–  vista l'indagine in corso della Corte penale internazionale sulla situazione in Palestina, avviata il 3 marzo 2021,

–  vista la relazione del Centro Carter del 15 aprile 2022 dal titolo "March 26, 2022 Municipal Elections in West Bank/Gaza" (26 marzo 2022: elezioni municipali in Cisgiordania e a Gaza),

–  viste la dichiarazione del governo svedese del 30 ottobre 2014 sul suo riconoscimento dello Stato di Palestina,

–  vista la dichiarazione di Algeri, firmata da 14 fazioni palestinesi in Algeria il 13 ottobre 2022, che sanciva l'impegno a organizzare elezioni entro l'ottobre 2023,

–  vista la sua raccomandazione del 14 settembre 2022 alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente il partenariato rinnovato con il vicinato meridionale – una nuova agenda per il Mediterraneo(6),

–  viste le sue precedenti risoluzioni sul processo di pace in Medio Oriente, in particolare quella del 18 maggio 2017 sul raggiungimento di una soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati in Medio Oriente(7) e quella del 14 dicembre 2022 sulle prospettive della soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati per Israele e Palestina(8),

–  vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2014 sul riconoscimento dello Stato di Palestina(9),

–  visto l'articolo 118 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0226/2023),

A.  considerando che la soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati, che prevede che lo Stato di Israele e lo Stato di Palestina convivano fianco a fianco in condizioni di pace, sicurezza e riconoscimento reciproco entro i confini del 1967, con Gerusalemme come capitale di entrambi gli Stati e nel pieno rispetto del diritto internazionale, è l'unica soluzione praticabile al conflitto, in linea con le conclusioni del Consiglio del luglio 2014;

B.  considerando che il popolo palestinese ha il diritto all'autodeterminazione, quale sancito nella Carta delle Nazioni Unite e ripetutamente difeso dagli organi delle Nazioni Unite, tra cui l'Assemblea generale, il Consiglio di sicurezza e la Commissione per i diritti umani/il Consiglio dei diritti umani;

C.  considerando che la leadership palestinese ha riconosciuto lo Stato di Israele e ha chiesto nel contempo l'istituzione di uno Stato di Palestina basato sui confini precedenti al 1967, senza trovare riscontro da parte dei successivi governi israeliani; che la leadership palestinese ha chiesto ripetutamente la ripresa dei colloqui di pace per giungere a una soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati;

D.  considerando che, come conseguenza dell'occupazione, l'Autorità palestinese non dispone di competenze fondamentali che sono alla base della statualità, tra cui il controllo delle frontiere e la capacità di riscuotere integralmente le imposte;

E.  considerando che negoziati significativi sono possibili solo quando entrambe le parti si trovano su un piano di parità; che in questo caso, tra le altre cose, la mancanza di volontà politica e di riconoscimento internazionale, unita a decenni di occupazione della Palestina, costituiscono un serio ostacolo a negoziati equi; che occorre continuare ad adoperarsi per avviare negoziati significativi tra Israele e l'Autorità palestinese;

F.  considerando che Stati arabi come l'Egitto o la Giordania, che da anni mantengono relazioni diplomatiche con Israele, hanno svolto un ruolo significativo nel promuovere il dialogo sul processo di pace in Medio Oriente, anche in materia di sicurezza e stabilità;

G.  considerando che l'occupazione israeliana del territorio palestinese dura da 56 anni; che resta ferma la posizione dell'UE secondo cui l'occupazione permanente, gli insediamenti, le demolizioni e gli sgomberi sono illegali a norma del diritto internazionale; che il numero di coloni e la costruzione delle relative infrastrutture in Cisgiordania e a Gerusalemme Est sono aumentati vertiginosamente dopo la firma degli accordi di Oslo e Oslo II e costituiscono una palese violazione del diritto internazionale e un forte ostacolo al raggiungimento della soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati nonché di una pace giusta, duratura e globale; che ciò ha profondamente modificato il panorama sociale e demografico della Cisgiordania e ha portato alla frammentazione delle aree palestinesi;

H.  considerando che il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati dal 1967(10), nonché varie organizzazioni israeliane, palestinesi e internazionali per i diritti umani, hanno recentemente pubblicato relazioni in cui si conclude che il governo israeliano opprime sistematicamente e discrimina sul piano istituzionale i palestinesi in una serie di ambiti, tra cui l'applicazione della legge, le licenze edilizie, la libertà di circolazione e l'attività economica; che i palestinesi e i coloni israeliani sono processati in tribunali diversi e in base a leggi diverse per gli stessi reati; che il muro di separazione eretto da Israele in Cisgiordania è illegale;

I.  considerando che Israele non consente all'Autorità palestinese di operare nell'annessa Gerusalemme Est; che l'Autorità palestinese esercita solo un controllo limitato sulle Aree A e B non contigue della Cisgiordania, le quali sono circondate dall'Area C, che è sotto il pieno controllo di Israele e rappresenta il 60 % del territorio della Cisgiordania; che pertanto le relazioni dell'UE con l'Autorità palestinese non possono essere affrontate senza tener conto delle politiche israeliane;

J.  considerando che il nuovo governo israeliano, nel suo accordo quadro di coalizione e nei suoi orientamenti, ha annunciato l'intenzione di espandere e sviluppare gli insediamenti in Cisgiordania; che la prima frase dell'accordo quadro di coalizione recita che "il popolo ebraico ha diritti esclusivi e inalienabili su tutte le parti della terra d'Israele, (...) della Galilea, del Negev, del Golan, della Giudea e della Samaria";

K.  considerando che la rivalità tra le fazioni politiche palestinesi e la mancanza di una visione o una strategia nazionale unitaria, essenziale per una soluzione politica negoziata, rimangono tra le principali sfide della politica palestinese; che l'Autorità palestinese deve affrontare una serie di sfide, quali la frattura del movimento di Fatah, il consolidamento dei poteri nell'ufficio del presidente dell'Autorità palestinese, la riduzione dello spazio a disposizione della società civile palestinese e la repressione del dissenso politico e delle manifestazioni a sostegno delle riforme democratiche; che l'UE ha classificato la palestinese Hamas come organizzazione terroristica;

L.  considerando che, secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, il 2022 è stato l'anno con più decessi dal 2006 per i palestinesi residenti nella Cisgiordania occupata; che dall'inizio del 2023 si è intensificato il ciclo della violenza, che colpisce gravemente i civili nei Territori palestinesi occupati e anche in Israele, genera tensioni crescenti e provoca una strumentalizzazione del conflitto da parte di gruppi estremisti e terroristici;

M.  considerando che i partner europei per lo sviluppo (l'UE, i suoi Stati membri, la Norvegia, la Svizzera e il Regno Unito) sono di gran lunga i maggiori donatori ed erogano annualmente alla Palestina 1,2 miliardi di EUR in aiuti pubblici allo sviluppo a favore del popolo palestinese; che l'assistenza internazionale è fondamentale per la stabilità della Cisgiordania e di Gaza e pertanto va anche a beneficio di Israele; che Israele è tenuto, a norma del diritto internazionale umanitario, a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali e il benessere della popolazione civile sotto la sua occupazione;

N.  considerando che le autorità israeliane confiscano e/o demoliscono sistematicamente impianti, beni e infrastrutture finanziati dall'UE in Palestina; che nel 2022 sono state demolite o confiscate in totale 101 strutture finanziate dall'UE o da Stati membri dell'UE, per un valore di 337 019 EUR; che l'UE ha ripetutamente chiesto a Israele di risarcire i contribuenti europei per le perdite subite;

O.  considerando che l'assistenza dell'Unione nell'ambito del programma PEGASE fornisce un sostegno fondamentale al bilancio dell'Autorità palestinese; che, dall'inizio dell'attuale quadro finanziario pluriennale, l'UE ha fornito assistenza alla Palestina soltanto mediante piani d'azione annuali; che la strategia comune 2021-2024 costituisce una base per l'adozione di programmi d'azione pluriennali, ma che manca ancora una prospettiva pluriennale di finanziamento concreto; che è necessario proseguire l'efficace processo di assegnazione, revisione e controllo dei fondi dell'UE;

P.  considerando che l'Autorità palestinese e l'OLP continuano a fornire "fondi per i martiri" alle famiglie dei palestinesi uccisi negli scontri violenti contro gli israeliani o uccisi da azioni militari israeliane; che continuano inoltre a fornire retribuzioni distinte ai palestinesi nelle carceri israeliane, compresi i condannati per atti di terrorismo contro obiettivi ebraici;

Q.  considerando che delle 21 organizzazioni figuranti nell'elenco dei soggetti terroristici stabilito dall'UE sette sono palestinesi; che Hamas e altre organizzazioni terroristiche palestinesi inserite nell'elenco dell'UE utilizzano tattiche terroristiche ibride, compresi attacchi con coltelli e bombe contro civili israeliani, nonché il lancio di razzi da Gaza verso Israele, cercando di colpire deliberatamente zone civili;

R.  considerando che l'UNRWA, che rimane un'ancora di salvezza cruciale per milioni di rifugiati palestinesi, continua ad affrontare gravi sfide e carenze croniche di finanziamenti che minano i suoi sforzi per adempiere al suo mandato fondamentale; che il Parlamento europeo, in considerazione del ruolo cruciale svolto dall'agenzia nel promuovere la stabilità e lo sviluppo nella regione e nel mantenere vive le prospettive di una pace sostenibile, sostiene costantemente il suo fondamentale lavoro umanitario e di sviluppo e ne chiede la prosecuzione, prestando particolare attenzione alla promozione di un'istruzione basata sulla costruzione della pace, la riconciliazione, la tolleranza, la coesistenza e la non violenza; che nel dicembre 2022 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha votato per prorogare il mandato dell'UNRWA fino al 30 giugno 2026; che l'UE e i suoi Stati membri sono i maggiori donatori dell'agenzia e che i finanziamenti dell'UE comprendono un contributo pluriennale, che fornisce un sostegno prevedibile in linea con la dichiarazione congiunta UE-UNRWA del 17 novembre 2021;

S.  considerando che nel 2011 il comitato di collegamento ad hoc delle Nazioni Unite ha concluso che le istituzioni palestinesi sono pronte a gestire uno Stato indipendente; che da allora lo status democratico dell'Autorità palestinese si è indebolito a causa dell'occupazione esterna e di problemi interni, quali il deterioramento dello Stato di diritto e l'aggravamento della corruzione; che, a norma del diritto internazionale umanitario, l'occupazione di un territorio in tempo di guerra è una situazione temporanea e non priva la potenza occupata della sua statualità né della sua sovranità;

T.  considerando che l'Autorità palestinese si trova ad affrontare una perdita di legittimità; che le ultime elezioni parlamentari in Palestina si sono tenute nel 2006; che le ultime elezioni presidenziali in Palestina si sono tenute nel 2005; che le elezioni parlamentari e presidenziali avrebbero dovuto svolgersi nel maggio 2021, ma sono state annullate dal presidente Abbas mediante decreto presidenziale; che, su richiesta dell'Autorità palestinese, nel febbraio 2021 l'UE ha chiesto alle autorità israeliane l'autorizzazione a svolgere una missione esplorativa di osservazione delle elezioni, ma non le è stato concesso l'accesso;

U.  considerando che l'Autorità palestinese ha adottato pratiche sempre più repressive, tra cui la repressione di proteste pacifiche con l'uso illegale della forza, l'arresto arbitrario di giornalisti, attivisti della società civile e avvocati nonché la tortura dei detenuti; che, secondo Human Rights Watch, i detenuti palestinesi, compresi i critici e gli oppositori, sono sistematicamente sottoposti a maltrattamenti e torture da parte delle autorità palestinesi; che il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura ha chiesto giustizia e ha espresso rammarico per l'incapacità delle autorità palestinesi di garantire l'assunzione di responsabilità per l'uccisione dell'attivista palestinese Nizar Banat;

V.  considerando che nell'ottobre 2022 il presidente palestinese Abbas ha emanato un decreto per istituire il Consiglio supremo degli organi e delle autorità giudiziarie, ponendo tutte le autorità palestinesi sotto il suo controllo e smantellando l'ultimo pilastro dell'indipendenza giudiziaria in Palestina;

W.  considerando che nei territori palestinesi le donne subiscono discriminazioni e godono tuttora di minori diritti rispetto agli uomini, ad esempio in materia di divorzio, custodia dei figli ed eredità; che, sebbene gli atti sessuali tra persone dello stesso sesso siano stati depenalizzate in Cisgiordania, le persone appartenenti alla comunità LGBTQI+ continuano a subire molestie e discriminazioni;

X.  considerando che l'84 % dei partecipanti a un sondaggio condotto nel marzo 2022 dal Palestinian Center for Policy and Survey Research (Centro palestinese per la ricerca politica e le indagini) ritiene che le istituzioni dell'Autorità palestinese siano colpite dalla corruzione;

Y.  considerando che la missione dell'UE a sostegno della polizia palestinese e dello Stato di diritto è stata istituita nel gennaio 2006 per assistere l'Autorità palestinese nella costruzione dello Stato di Palestina;

Z.  considerando che l'Autorità palestinese ha costantemente mantenuto un coordinamento della sicurezza con Israele, contribuendo alla sicurezza sia di Israele che della Palestina; che nel gennaio 2023, in risposta ai più recenti sviluppi, l'Autorità palestinese ha interrotto la cooperazione con Israele in una serie di settori, tra cui la sicurezza;

AA.  considerando che le condizioni socioeconomiche e occupazionali in Palestina sono notevolmente peggiorate con il protrarsi del conflitto; che l'occupazione israeliana impone notevoli restrizioni all'economia palestinese, tra cui la mancanza di controllo su terra, acqua, confini fisici, entrate e mobilità; che tali restrizioni ostacolano il commercio palestinese, indeboliscono le entrate del bilancio dell'Autorità palestinese e contribuiscono alla sua dipendenza dai donatori internazionali; che è necessario che le autorità palestinesi attuino riforme economiche, ma che queste non sono di per sé sufficienti a garantire una crescita economica sostenibile e lo sviluppo del settore privato nei territori palestinesi; che ciò inibisce le esportazioni palestinesi verso l'UE nel quadro dell'accordo interinale di associazione UE-OLP e compromette l'efficacia degli aiuti dell'Unione;

AB.  considerando che a Gaza il blocco e il conflitto intermittente hanno paralizzato l'economia e il 63 % della popolazione necessita di una qualche forma di assistenza umanitaria;

AC.  considerando che nel dicembre 2022 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione in cui si invitava la Corte internazionale di giustizia (CIG) a emettere un parere sulle conseguenze giuridiche dell'occupazione in corso dei territori palestinesi da parte di Israele; che Israele ha risposto alla risoluzione delle Nazioni Unite confiscando 39 milioni di USD di entrate fiscali riscosse per conto dell'Autorità palestinese; che più di 90 paesi hanno espresso la loro "profonda preoccupazione" circa le misure punitive adottate da Israele;

AD.  considerando che nei Territori palestinesi occupati la popolazione è vittima dell'uso di spyware israeliani, come Pegasus, che li privano del loro diritto alla vita privata, alla libertà di espressione e a un Internet aperto, sicuro e libero;

AE.  considerando che la nuova procedura per l'ingresso e la residenza dei cittadini stranieri nei territori della Giudea e della Samaria, introdotta dall'ufficio israeliano di coordinamento delle attività del governo nei territori (Coordination of Government Activities in the Territories – COGAT), impone ai cittadini di paesi terzi, compresi i cittadini dell'UE, di chiedere un'autorizzazione di ingresso in Cisgiordania a partire dal 20 ottobre 2022; che le nuove norme del COGAT limitano la possibilità per i coniugi stranieri di cittadini palestinesi di recarsi in Cisgiordania e impongono restrizioni analoghe a volontari, accademici e imprenditori che lavorano in Cisgiordania, compromettendo così le relazioni tra l'UE e la Palestina;

AF.  considerando che l'articolo 2 dell'accordo di associazione UE-Israele stabilisce che "[l]e relazioni tra le parti, così come tutte le disposizioni del presente accordo, si fondano sul rispetto dei diritti umani e dei principi democratici, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituisce elemento essenziale dell'accordo";

1.  raccomanda al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nel quadro delle relazioni dell'Unione con l'AP, di:

   a) ribadire il risoluto sostegno dell'UE alla soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati quale unica soluzione praticabile al conflitto, la quale prevede che lo Stato di Israele e lo Stato di Palestina convivano democraticamente fianco a fianco in condizioni di pace, sicurezza garantita, riconoscimento reciproco sulla base dei confini del 1967, scambi equivalenti di territori definiti di comune accordo e con Gerusalemme quale capitale di entrambi gli Stati, sulla base dei parametri previsti nelle conclusioni del Consiglio del luglio 2014; sostenere pertanto, in linea di principio, il riconoscimento dello Stato palestinese conformemente a tali parametri; continuare a sostenere il pieno rispetto del diritto internazionale; ribadire l'impegno dell'UE a favore della parità di diritti di tutti gli israeliani e i palestinesi;
   b) esprimere preoccupazione per la crescente violenza che caratterizza il conflitto israelo-palestinese dal 2022 e per il rischio di un'ulteriore escalation; chiedere la cessazione immediata di tutti gli atti di violenza tra israeliani e palestinesi, al fine di invertire questa spirale di violenza; intraprendere sforzi significativi per riavviare i negoziati di pace; sottolineare che la violenza, il terrorismo e l'istigazione sono fondamentalmente incompatibili con una risoluzione pacifica del conflitto israelo-palestinese;
   c) chiedere la fine immediata del terrorismo palestinese, compresi gli attacchi missilistici perpetrati dalle organizzazioni terroristiche palestinesi incluse nell'elenco dell'UE, tra cui Hamas, la Jihad islamica palestinese e il Fronte popolare per la liberazione della Palestina;
   d) collaborare con Israele, l'Autorità palestinese, gli Stati Uniti e i partner arabi nella regione allo scopo di impedire il riarmo dei gruppi terroristici nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, così come il contrabbando di armi, la produzione di razzi e la costruzione di gallerie; sottolineare l'assoluta necessità del disarmo di tutti i gruppi terroristici a Gaza; condannare le inaccettabili attività di Hamas a Gaza e, in tale contesto, ribadire la necessità che l'Autorità palestinese assuma il controllo della Striscia di Gaza;
   e) invitare l'Autorità palestinese a condannare e a recidere tutti i legami con le organizzazioni estremiste e i gruppi terroristici attivi nella regione;
   f) sottolineare l'importanza di negoziati diretti e autentici tra i rappresentanti di Israele e della Palestina sulla base di parametri concordati a livello internazionale e ricordare a entrambe le parti l'importanza della partecipazione delle donne e delle minoranze religiose e di altro tipo a tutti i livelli dei negoziati; istituire un'iniziativa di pace congiunta guidata dall'Europa e dagli Stati Uniti al fine di ripristinare un orizzonte politico che consenta di raggiungere una pace equa, globale e duratura tra Israele e Palestina; dare voce al rammarico dell'UE riguardo alle decisioni unilaterali di alcuni Stati di riconoscere Gerusalemme come capitale indivisa di Israele e di trasferirvi le loro ambasciate;
   g) garantire che le autorità competenti dell'UE impediscano che i finanziamenti dell'UE siano dirottati direttamente o indirettamente a favore di organizzazioni terroristiche; ricordare che, in linea con la strategia dell'UE sulla lotta contro l'antisemitismo, i fondi esterni dell'UE non possono essere assegnati impropriamente ad attività che incitano all'odio e alla violenza;
   h) sottolineare l'importanza di condannare ed eliminare tutte le forme di incitamento all'odio e di comportamenti violenti da parte sia di Israele che della Palestina, indipendentemente dal contesto; porre l'accento sul ruolo fondamentale dell'istruzione nella costruzione di prospettive per una soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati; ribadire la posizione dell'UE secondo cui tutti i libri di testo e i materiali scolastici di entrambe le parti devono essere allineati alle norme dell'UNESCO in materia di pace, tolleranza, coesistenza e non violenza;
   i) deplorare i contenuti problematici e d'odio che non sono ancora stati rimossi dai libri di testo e dal materiale didattico palestinesi; sottolineare che l'istruzione e l'accesso degli alunni a libri di testo pacifici e imparziali sono essenziali, in particolare alla luce del crescente coinvolgimento degli adolescenti negli attacchi terroristici; evidenziare che il sostegno finanziario dell'UE all'Autorità palestinese nel settore dell'istruzione dovrebbe essere fornito soltanto a condizione che il contenuto dei libri di testo sia allineato alle norme dell'UNESCO, come deciso dai ministri dell'Istruzione dell'UE il 17 marzo 2015 a Parigi, che tutti i riferimenti antisemiti siano eliminati e che siano rimossi gli esempi che incitano all'odio e alla violenza, come ripetutamente richiesto nelle risoluzioni che accompagnano le decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per gli esercizi 2016, 2018, 2019 e 2020; chiedere pertanto che la Commissione verifichi attentamente che l'Autorità palestinese modifichi rapidamente l'intero programma di studi;
   j) riconoscere che gli accordi di Abramo possono contribuire alla riorganizzazione delle relazioni interstatali nella regione; avviare un dialogo con i paesi arabi che hanno firmato gli accordi di Abramo, insieme all'UE e agli Stati Uniti, per esaminare in che modo i loro accordi di normalizzazione con Israele potrebbero favorire la soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati, lo sviluppo economico della Palestina e lo sviluppo generale della regione;
   k) chiedere che Israele, in quanto potenza occupante, cessi di distruggere infrastrutture civili di vitale importanza e di sfruttare illegalmente le risorse idriche e terrestri nei Territori palestinesi occupati, compresa Gerusalemme Est; sottolineare l'urgente necessità di portare avanti i progetti di ricostruzione e sviluppo a tale riguardo, anche nella Striscia di Gaza, e chiedere sostegno per gli sforzi necessari, in linea con gli impegni assunti nel contesto della Conferenza internazionale sulla Palestina tenutasi al Cairo nel 2014:
   l) sostenere gli appelli palestinesi per una rappresentanza politica rinnovata e inclusiva; esortare vivamente la leadership politica palestinese a creare le condizioni necessarie per organizzare senza ulteriori indugi elezioni parlamentari e presidenziali libere, credibili, inclusive, trasparenti ed eque, al fine di rafforzare la propria legittimità; promuovere la partecipazione dei giovani, delle donne e delle minoranze a tale processo e porre l'accento sull'importanza di un sistema giudiziario indipendente e del rispetto della libertà di espressione; sottolineare che è inaccettabile che l'Autorità palestinese non tenga elezioni da oltre 16 anni; invitare Israele a rispettare il proprio obbligo di consentire lo svolgimento di tali elezioni a Gerusalemme Est;
   m) garantire che le autorità israeliane consentano ai deputati al Parlamento europeo di accedere ai Territori palestinesi occupati, inclusa Gaza;
   n) continuare a sostenere il lavoro della commissione elettorale centrale e a collaborare con gli attori interessati per far progredire il processo elettorale; fornire tutto il sostegno politico e l'assistenza tecnica necessari per facilitare lo svolgimento di elezioni in tutto il territorio palestinese, compresa Gerusalemme Est; offrire proattivamente di inviare una missione di osservazione elettorale dell'UE nei Territori palestinesi occupati non appena saranno annunciate le elezioni generali;
   o) sottolineare l'importanza di elezioni libere, eque e democratiche, che siano rispettate da tutte le parti coinvolte, ed evidenziare che ci si attende che tutti i candidati che si presentano alle elezioni rinuncino alla violenza quale mezzo per raggiungere i loro obiettivi politici;
   p) chiedere fermamente che Gerusalemme Est, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza siano poste sotto la sovranità unica, legittima e democratica dell'Autorità palestinese; favorire il dialogo, la riconciliazione, la sicurezza, la pace e la costruzione del consenso a livello nazionale tra tutti gli attori politici e sociali in Palestina; elogiare gli sforzi internazionali di mediazione volti a raggiungere un accordo tra le diverse fazioni politiche palestinesi;
   q) continuare a sostenere la presenza e lo sviluppo della Palestina nell'Area C e una piena assunzione di controllo da parte dell'Autorità palestinese sull'Area C, come previsto dagli accordi di Oslo e Oslo II;
   r) invitare l'Autorità palestinese a garantire il rispetto dei principi dello Stato di diritto e a ripristinare la separazione dei poteri e l'indipendenza della magistratura abrogando il decreto dell'ottobre 2022 che istituisce il Consiglio supremo degli organi e delle autorità giudiziarie, il che contribuirebbe altresì a ripristinare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni; contribuire con misure concrete alla riforma amministrativa del Consiglio legislativo e del sistema giudiziario, in particolare dell'Alta Corte costituzionale; incoraggiare le autorità palestinesi a smettere di bloccare le leggi in discussione, in particolare quelle inerenti il diritto familiare, sociale, antiriciclaggio e antiterrorismo;
   s) incoraggiare misure volte a includere i giovani e le donne a tutti i livelli del processo decisionale sulle questioni sociali; chiedere l'adozione di misure concrete per combattere le molestie e le discriminazioni contro le ragazze e le donne, inclusi i "delitti d'onore", nonché contro le persone appartenenti alla comunità LGBTQI +, i difensori dei diritti umani, gli attivisti, i giornalisti, gli artisti, le minoranze religiose e di altro tipo e altri gruppi emarginati;
   t) esprimere preoccupazione per la riduzione dello spazio concesso alla società civile e adoperarsi per garantire che tale questione figuri tra le priorità del dialogo politico dell'UE con l'Autorità palestinese; esortare l'Autorità palestinese a eliminare le restrizioni repressive al finanziamento e alla registrazione delle organizzazioni non governative e a non arrestare arbitrariamente le persone che esercitano i propri diritti fondamentali; continuare a esortare l'Autorità palestinese a rispettare la libertà di associazione, di riunione pacifica e di espressione e il diritto alla partecipazione pubblica, sia offline che online, in conformità del diritto e delle norme internazionali, compreso il diritto dei lavoratori di organizzarsi attraverso sindacati liberi e indipendenti;
   u) invitare le autorità militari israeliane a revocare la qualifica di organizzazione terroristica attribuita a sei organizzazioni sociali e per i diritti umani palestinesi al fine di non ridurre ulteriormente lo spazio concesso alla società civile palestinese;
   v) chiedere che l'Autorità palestinese istituisca meccanismi indipendenti e affidabili per indagare sui casi di tortura o maltrattamento e su altre violazioni dei diritti umani all'interno del suo territorio, in linea con i suoi obblighi ai sensi del Protocollo opzionale della Convenzione contro la tortura, cui ha aderito nel 2017; appoggiare un'indagine indipendente sulla morte di Nizar Banat e chiedere che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni; esortare l'Autorità palestinese a garantire che le forze di sicurezza siano tenute a rispondere dei casi di arresti arbitrari, abusi e torture, a rilasciare immediatamente tutti i prigionieri politici e a ritirare tutte le accuse; condannare il continuo ricorso alla tortura da parte delle autorità palestinesi;
   w) invitare l'Autorità palestinese a modificare la legislazione nazionale per allinearla alle norme giuridiche internazionali in materia di lotta alla discriminazione, incluso il riconoscimento dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere come caratteristiche tutelate dal diritto civile, onde garantire che tutti i reati generati dall'odio siano vietati dalla legge, e a indagare in modo approfondito su tutti i casi di discriminazione;
   x) invitare l'Autorità palestinese ad allineare la legislazione nazionale alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, in particolare provvedendo ad abrogare tutte le sezioni del codice penale che prevedono pene attenuate per i cosiddetti delitti d'onore, a includere lo stupro da parte del coniuge nella definizione di stupro e a garantire che le pene per i reati che comportano violenza di genere contro donne e ragazze siano commisurate alla gravità dei reati;
   y) continuare a sottolineare che gli insediamenti israeliani nei Territori palestinesi occupati sono illegali a norma del diritto internazionale; invitare a porre immediatamente fine alla politica di insediamento, ai piani di espansione, agli sfratti delle famiglie palestinesi e alla demolizione delle loro case, in quanto ciò compromette gravemente la fattibilità della soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati e il conseguimento di una pace e di una sicurezza sostenibili sul campo, oltre a costituire una violazione della quarta convenzione di Ginevra;
   z) invitare a interrompere il ciclo di violenza e prendere in considerazione misure mirate dell'UE che affrontino specificamente l'espansione degli insediamenti in Cisgiordania;
   aa) rispettare l'obbligo di attuare in modo pieno ed effettivo la legislazione vigente dell'UE e gli accordi bilaterali applicabili ai prodotti degli insediamenti, tra l'altro garantendo che siano esclusi dal regime doganale preferenziale e migliorando la sua efficacia; assicurare che il principio della differenziazione giuridica tra il territorio dello Stato di Israele e i territori occupati dal 1967 sia applicato in modo coerente all'intero ambito delle relazioni bilaterali dell'UE con Israele e sia oggetto di un adeguato monitoraggio, conformemente alle politiche vigenti dell'UE, alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2334 (2016) del 23 dicembre 2016; commissionare una relazione indipendente su ulteriori misure dell'UE relative ai prodotti degli insediamenti;
   ab) collaborare con l'Autorità palestinese per instaurare congiuntamente un dialogo politico più regolare a livello ministeriale, ponendo un forte accento sui diritti umani, sullo Stato di diritto e sulla lotta al terrorismo; sottolineare l'importanza dell'accordo interinale di associazione UE-OLP; ribadire l'impegno dell'UE a combattere tutte le forme di discriminazione, incluso l'antisemitismo, e mettere in luce tale impegno nelle relazioni con l'Autorità palestinese; sottolineare l'importanza dell'attività politica dell'Ufficio del rappresentante dell'UE (Cisgiordania e Striscia di Gaza, UNRWA) e chiederne il rafforzamento;
   ac) adoperarsi a favore della riapertura di istituzioni palestinesi nell'annessa Gerusalemme Est; tenere incontri regolari con funzionari palestinesi a Gerusalemme Est e sostenere il loro contributo allo sviluppo politico, economico, sociale e culturale di Gerusalemme Est; contrastare i tentativi di imporre programmi di studio israeliani alle scuole palestinesi; rispettare il diritto dei palestinesi di scegliere il proprio materiale didattico;
   ad) adoperarsi per porre immediatamente fine al blocco della Striscia di Gaza e assicurare che gli israeliani e i palestinesi rispettino il reciproco diritto alla pace e alla sicurezza, compresa la possibilità per i palestinesi di viaggiare all'estero per lavoro, per studio, per motivi medici o per far visita a familiari in Cisgiordania o altrove, nonché la circolazione delle merci; continuare a sostenere gli sforzi volti ad attenuare la crisi umanitaria nella Striscia di Gaza e ad adoperarsi attivamente per trovare una soluzione politica al blocco che dura da 16 anni, includendo garanzie di sicurezza per entrambe le parti che siano rispettate da tutti gli interessati;
   ae) incrementare i finanziamenti, compresi gli aiuti umanitari e l'assistenza allo sviluppo per la transizione verde, la partecipazione dei giovani, la democratizzazione, la buona governance e l'attuazione di sforzi e misure di lotta alla corruzione, tra cui la riforma della gestione delle finanze pubbliche; estendere gli aiuti alla società civile palestinese, compresi i difensori dei diritti umani sotto attacco; garantire l'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e sottolineare che i finanziamenti a favore delle organizzazioni della società civile o dell'Autorità palestinese non devono essere sospesi per motivi arbitrari o senza prove di uso improprio; garantire finanziamenti continui a favore dei servizi essenziali, tra cui l'istruzione e l'assistenza sanitaria;
   af) proseguire e ampliare i finanziamenti e i programmi dell'UE nelle aree vulnerabili intorno a Gerusalemme Est e nelle aree rurali della Cisgiordania e difendere i diritti dei palestinesi che vivono nell'Area C;
   ag) invitare Israele a limitare le restrizioni fisiche e amministrative imposte alle attività economiche e commerciali palestinesi e a cessare di favorire le imprese di coloni israeliani rispetto alle imprese palestinesi per quanto riguarda le licenze edilizie, le autorizzazioni d'esercizio e l'accesso alle risorse naturali nell'Area C; insistere affinché Israele contribuisca finanziariamente ai bisogni fondamentali e al benessere dei palestinesi soggetti alla sua occupazione, in conformità dei suoi obblighi a norma del diritto internazionale umanitario, piuttosto che lasciare tale onere ai donatori internazionali;
   ah) attuare gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, adottando azioni concrete quando i difensori dei diritti umani e le organizzazioni della società civile sono sotto attacco; consultare costantemente le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani palestinesi per contribuire a definire la politica e la posizione dell'UE sulla situazione in Israele e in Palestina;
   ai) deplorare le enormi disparità tra i servizi sanitari a disposizione degli israeliani e dei palestinesi, che si traducono in tassi di mortalità più elevati per i palestinesi; chiedere alle autorità israeliane di garantire che i pazienti palestinesi abbiano libero accesso alle cure mediche;
   aj) monitorare l'attuazione della strategia comune per la Palestina 2021-2024 e consultare il Parlamento sul piano politico con largo anticipo rispetto all'elaborazione e all'adozione della prossima strategia comune a sostegno della Palestina per il periodo 2024-2027; monitorare più efficacemente l'utilizzo dei finanziamenti dell’UE da parte dell'Autorità palestinese e di tutti i beneficiari;
   ak) garantire ai partner palestinesi sicurezza e prevedibilità nella pianificazione a lungo termine, corredando la strategia comune 2024-2027 di un piano d'azione pluriennale;
   al) esprimere preoccupazione per il fatto che la politica dell'UE e l'efficacia della sua assistenza finanziaria nei Territori palestinesi occupati sono compromesse dagli insediamenti illegali, dall'occupazione israeliana e dalle conseguenti restrizioni imposte all'economia palestinese; sottolineare la necessità dell'assunzione di responsabilità e invitare tutte le parti a rispettare la politica dell'UE; chiedere un risarcimento per tutte le demolizioni di infrastrutture finanziate dall'UE nei Territori palestinesi occupati; allineare le politiche nei confronti di Israele all'obiettivo dell'UE di conseguire uno Stato palestinese indipendente, democratico e vitale nell'ambito della soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati e opporsi alle politiche che ostacolano uno Stato palestinese vitale;
   am) rivedere il mandato della missione dell'UE a sostegno della polizia palestinese e dello Stato di diritto, migliorando in tal modo il suo contributo alla fattibilità sul campo della soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati;
   an) commissionare un parere giuridico sulle implicazioni del trasferimento dell'amministrazione civile israeliana e del COGAT dall'autorità del comandante militare a quella di un ministro civile nell'ambito del ministero della Difesa per la cooperazione dell'UE con questi organismi ufficiali;
   ao) esprimere preoccupazione per l'impatto negativo delle nuove norme che limitano l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri in Cisgiordania sia sulla società palestinese che sui cittadini dell'UE che desiderano lavorare, studiare o vivere in Cisgiordania; evidenziare che tali restrizioni ostacolano gravemente l'attuazione del programma Erasmus+; chiedere che le autorità israeliane aboliscano tutte le misure aventi tali conseguenze; facilitare l'ingresso dei cittadini palestinesi nell'UE, anche attraverso l'aeroporto Ben Gurion;
   ap) ribadire il fermo sostegno dell'UE a favore del lavoro della Corte penale internazionale e della sua imparzialità e neutralità; deplorare i limitati progressi realizzati nelle indagini condotte dalle Corte penale internazionale sui crimini di guerra e sui crimini contro l'umanità commessi nei Territori palestinesi occupati e impegnarsi ad aiutare la Corte penale internazionale e il suo procuratore a portare avanti le indagini e l'azione penale;
   aq) prendere atto dell'iniziativa dell'Autorità palestinese, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, di richiedere un parere consultivo della CIG sulle conseguenze giuridiche dell'occupazione israeliana dei territori palestinesi; esprimere preoccupazione per la decisione del governo israeliano di imporre misure punitive contro il popolo, la leadership e la società civile della Palestina, tra cui il blocco dei finanziamenti e l'attuazione di una moratoria sui progetti di costruzione nell'Area C, a seguito della richiesta di un parere consultivo della CIG da parte dell'Assemblea generale; sostenere gli sforzi volti a porre fine all'impunità per i crimini commessi nei Territori palestinesi occupati;
   ar) sostenere la revisione del protocollo di Parigi onde conferire all'Autorità palestinese maggiore autonomia nella governance economica e fiscale, tra l'altro consentendole di stabilire la propria politica fiscale (ad esempio le aliquote IVA) e di riscuotere le imposte; esortare le autorità israeliane a non trattenere le entrate fiscali dovute alle autorità palestinesi per scopi politici;
   as) continuare ad applicare l'approccio basato sugli incentivi e il dialogo politico nell'ambito del programma PEGASE, tra l'altro organizzando riunioni più frequenti e sistematiche e applicando indicatori concreti, con l'obiettivo di aiutare l'Autorità palestinese a promuovere istituzioni efficaci e responsabili in vista di uno Stato palestinese e consentire uno sviluppo sociale inclusivo; rafforzare il dialogo politico ed esortare il ministero degli Interni dell'Autorità palestinese come pure le autorità poste sotto la sua supervisione a porre fine agli arresti arbitrari e al ricorso alla tortura e a indagare e perseguire i responsabili degli abusi; in assenza di progressi, valutare la possibilità di sospendere temporaneamente l'assistenza finanziaria fornita dall'UE al ministero nel quadro di PEGASE e di riorientare tali fondi verso le organizzazioni della società civile e le organizzazioni per i diritti umani palestinesi fino a quando il ministero non avrà soddisfatto determinati parametri di riferimento, mantenendo nel contempo il livello generale di sostegno finanziario a favore dell'Autorità palestinese;
   at) continuare a collaborare con l'Autorità palestinese e l'UNRWA per garantire un sostegno finanziario continuo e aggiuntivo affinché i rifugiati palestinesi nei Territori palestinesi occupati e nei paesi ospitanti limitrofi continuino a ricevere l'assistenza e la protezione che l'Agenzia è incaricata di fornire; incoraggiare un coordinamento costante con i donatori regionali e internazionali per garantire che il sostegno politico a favore dell'UNRWA sia associato a risorse finanziarie adeguate e fare appello alla comunità internazionale affinché doti l'Agenzia di un modello di finanziamento sostenibile; ricordare che nell'accordo sul bilancio dell'UE per il 2023 i due rami dell'autorità di bilancio hanno deciso congiuntamente di aumentare la linea di bilancio Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale-Vicinato meridionale e che tali fondi saranno in parte assegnati all'UNRWA; destinare i fondi aggiuntivi alla dotazione del programma di base dell'UNRWA, che sostiene la fornitura di servizi essenziali, con particolare attenzione all'istruzione e all'assistenza sanitaria;

2.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al commissario per il Vicinato e l'allargamento, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Autorità palestinese e al Consiglio legislativo palestinese.

(1) GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3.
(2) GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.
(3) GU C 375 del 12.11.2015, pag. 4.
(4) Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 novembre 2019 nella causa C-363/18, Organisation juive européenne e Vignoble Psagot Ltd/Ministre de l'Économie et des Finances, ECLI:EU:C:2019:954.
(5) GU C 303 del 15.12.2009, pag. 12.
(6) GU C 125 del 5.4.2023, pag. 154.
(7) GU C 307 del 30.8.2018, pag. 113.
(8) GU C 177 del 17.5.2023, pag. 73.
(9) GU C 294 del 12.8.2016, pag. 9.
(10) https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/a77356-situation-human-rights-palestinian-territories-occupied-1967


Relazione 2022 sulla Bosnia-Erzegovina
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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 luglio 2023 sulla relazione 2022 della Commissione sulla Bosnia-Erzegovina (2022/2200(INI))
P9_TA(2023)0284A9-0229/2023

Il Parlamento europeo,

–  visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra(1),

–  visto il regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 settembre 2021, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)(2),

–  visti i risultati della prima e della seconda riunione del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione UE-Bosnia-Erzegovina, tenutesi rispettivamente il 5 e 6 novembre 2015 e il 17 giugno 2021,

–  vista la domanda di adesione all'UE presentata dalla Bosnia-Erzegovina il 15 febbraio 2016,

–  viste le dichiarazioni dei vertici UE-Balcani occidentali del 17 maggio 2018 a Sofia, del 6 maggio 2020 a Zagabria, del 6 ottobre 2021 a Brdo pri Kranju e del 6 dicembre 2022 a Tirana,

–  visto il vertice di Sofia del 10 novembre 2020, comprese la dichiarazione sul mercato regionale comune e la dichiarazione sull'agenda verde per i Balcani occidentali,

–  visti i risultati del nono vertice del processo di Berlino del 3 novembre 2022,

–  vista la decisione (UE) 2021/1923 del Consiglio, del 4 novembre 2021, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno dello sviluppo di capacità per le forze armate della Bosnia-Erzegovina(3),

–  vista la decisione (UE) 2022/2353 del Consiglio, del 1° dicembre 2022, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace volta a rafforzare le capacità per le forze armate della Bosnia-Erzegovina(4),

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022,

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022 sull'Ucraina, sui Balcani occidentali, sulle domande di adesione all'UE dell'Ucraina, della Repubblica di Moldova e della Georgia e sulle relazioni esterne,

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 15 dicembre 2022 che concedono alla Bosnia-Erzegovina lo status di paese candidato all'adesione all'UE,

–  viste la comunicazione della Commissione del 29 maggio 2019, dal titolo "Parere della Commissione sulla domanda di adesione della Bosnia-Erzegovina all'UE" (COM(2019)0261), e la relazione analitica che la accompagna (SWD(2019)0222),

–  vista la comunicazione della Commissione del 5 febbraio 2020, dal titolo "Rafforzare il processo di adesione – Una prospettiva europea credibile per i Balcani occidentali" (COM(2020)0057),

–  vista la comunicazione della Commissione del 29 aprile 2020, dal titolo "Aiutare i Balcani occidentali ad affrontare la COVID-19 e sostenere la ripresa nel periodo post-pandemia – Contributo della Commissione in previsione della riunione del 6 maggio 2020 fra i leader dell'UE e dei Balcani occidentali" (COM(2020)0315),

–  vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2020, dal titolo "Un piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali" (COM(2020)0641),

–  vista la comunicazione della Commissione del 12 ottobre 2022, dal titolo "Comunicazione 2022 sulla politica di allargamento dell'UE" (COM(2022)0528),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 12 ottobre 2022, dal titolo "Bosnia and Herzegovina 2022 Report" (Relazione 2022 sulla Bosnia-Erzegovina) (SWD(2022)0336),

–  vista la comunicazione della Commissione del 14 aprile 2021 sulla strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025 (COM(2021)0170),

–  vista la comunicazione della Commissione del 7 ottobre 2020, dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom" (COM(2020)0620),

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,

–  vista la Convenzione sulla valutazione dell'impatto sull'ambiente in un contesto transfrontaliero, approvata il 25 febbraio 1991,

–  vista la Convenzione dell'Unesco, del 20 ottobre 2005, sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali,

–  vista la convenzione dell'Unesco, del 17 ottobre 2003, per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale,

–  vista la bussola strategica per la sicurezza e la difesa approvata dal Consiglio il 21 marzo 2022,

–  viste la relazione speciale n. 01/2022 della Corte dei conti europea, del 10 gennaio 2022, dal titolo "Sostegno dell'UE allo Stato di diritto nei Balcani occidentali: nonostante gli sforzi, permangono problemi fondamentali", e la relazione speciale n. 09/2021 della Corte dei conti europea, del 3 giugno 2021, dal titolo "La disinformazione nell'UE: combattuta ma non vinta",

–  vista la relazione degli esperti del 5 dicembre 2019 sulle questioni relative allo Stato di diritto in Bosnia-Erzegovina,

–  visti il parere della Commissione di Venezia dell'11 marzo 2005 sulla situazione costituzionale in Bosnia-Erzegovina e i poteri dell'alto rappresentante e le sue successive raccomandazioni riguardo a questioni costituzionali in Bosnia-Erzegovina,

–  vista la raccolta di pareri e relazioni della Commissione di Venezia del 14 dicembre 2020 sulla stabilità della legge elettorale,

–  viste le sentenze pertinenti della Corte europea dei diritti dell'uomo in cui quest'ultima si è pronunciata a favore dei ricorrenti, tra cui Azra Zornić(5) e Dervo Sejdić e Jakob Finci(6),

–  visto l'accordo di Mostar, firmato il 17 giugno 2020, sullo svolgimento delle elezioni a Mostar,

–  visto l'accordo politico del 12 giugno 2022 sui principi per garantire una Bosnia-Erzegovina funzionale che progredisca nel suo percorso europeo,

–  visto l'indice di percezione della corruzione di Transparency International del 2022, che colloca la Bosnia-Erzegovina al 110° posto su 180 paesi,

–  viste la 62a relazione dell'alto rappresentante per l'attuazione dell'accordo di pace sulla Bosnia-Erzegovina al Segretario generale delle Nazioni Unite, del 2 novembre 2022, e le relazioni precedenti,

–  vista la risoluzione 2658 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 2 novembre 2022, che proroga il mandato della forza dell'UE in Bosnia-Erzegovina (EUFOR) fino al 2 novembre 2023,

–  viste la riunione del Consiglio del Nord Atlantico svoltasi a Madrid il 29 giugno 2022 e la dichiarazione adottata al vertice della NATO di Madrid,

–  vista la riunione dei ministri della Difesa della NATO del 14 e 15 febbraio 2023,

–  visto l'accordo di pace di Dayton, che stabilisce il mandato della missione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) in Bosnia-Erzegovina,

–  viste la Costituzione della Bosnia-Erzegovina, che afferma che il paese ha tre lingue ufficiali, e le Costituzioni dell'entità "Federazione della Bosnia-Erzegovina" e dell'entità "Republika Srpska",

–  vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sulla commemorazione dei fatti di Srebrenica(7),

–  vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2015 sul 20° anniversario dell'accordo di pace di Dayton(8),

–  vista la sua raccomandazione del 19 giugno 2020 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente i Balcani occidentali, a seguito del vertice del 2020(9),

–  vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2021 sulla cooperazione in materia di contrasto alla criminalità organizzata nei Balcani occidentali(10),

–  vista la sua raccomandazione al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dell'8 giugno 2022, sulla politica estera, di sicurezza e di difesa dell'Unione europea dopo la guerra di aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia(11),

–  vista la sua raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 23 novembre 2022, concernente la nuova strategia dell'UE in materia di allargamento(12),

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulla Bosnia-Erzegovina,

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0229/2023),

A.  considerando che l'allargamento è lo strumento di politica estera più efficace dell'UE, è una delle politiche di maggior successo dell'Unione e rappresenta un investimento geostrategico in una pace duratura, nella democrazia, nella prosperità nonché nella stabilità e nella sicurezza di tutto il continente; che la politica di allargamento incentiva e incoraggia la promozione dei valori fondamentali dell'UE;

B.  considerando che l'UE deve tenere fede alle sue promesse e che i leader politici dei paesi candidati devono dar prova di reale volontà politica per quanto riguarda i processi di riforma; che i ripetuti rinvii nel processo di adesione e la mancanza di una reale volontà politica da parte dei leader politici dei paesi candidati hanno notevolmente ridotto la sua efficacia e il sostegno dei cittadini all'adesione all'UE;

C.  considerando che la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina ha compromesso la sicurezza e la stabilità nel continente europeo, ha dimostrato l'imperativo strategico dell'integrazione dell'UE e ha ulteriormente sottolineato l'importanza dell'allineamento alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) nei paesi candidati; che la guerra ha impresso un nuovo slancio all'allargamento, inducendo l'UE a compiere progressi attesi da tempo a favore dei paesi dei Balcani occidentali;

D.  considerando che ciascun paese dell'allargamento dovrebbe essere valutato per i suoi meriti, con particolare attenzione alle riforme fondamentali, sulla base dei criteri di Copenaghen in materia di Stato di diritto, diritti fondamentali, norme democratiche, indipendenza del potere giudiziario, diritti delle minoranze e libertà dei media;

E.  considerando che il futuro dei paesi dei Balcani occidentali è nell'Unione europea; che l'ampia maggioranza della popolazione della Bosnia-Erzegovina aspira all'integrazione euro-atlantica per una pace, una stabilità, una democrazia e una prosperità sostenibili;

F.  considerando che alla Bosnia-Erzegovina è stato concesso lo status di paese candidato all'adesione all'UE; che i suoi ulteriori progressi verso l'adesione all'UE dipendono dall'adempimento delle 14 priorità fondamentali individuate nel parere della Commissione relativo alla domanda di adesione del paese all'UE; che il Consiglio ha invitato la leadership della Bosnia-Erzegovina a finalizzare urgentemente le riforme costituzionali ed elettorali;

G.  considerando che il progresso della Bosnia-Erzegovina verso l'adesione all'UE richiede un'autentica riconciliazione, basata sulla diversità e il carattere multiculturale del paese e delle sue entità, sul rispetto della sua unità, sovranità e integrità territoriale, sulla parità di diritti e sulla non discriminazione per tutti i cittadini, in linea con le norme e i valori dell'UE;

H.  considerando che, a oltre 25 anni dalla fine della guerra, il paese si trova ancora ad affrontare profonde divisioni promosse dalle élite politiche, tentativi secessionisti della leadership dell'entità della Republika Srpska e sfide in materia di Stato di diritto, governance, rendicontabilità, libertà di espressione e dei media, nonché corruzione, che inducono migliaia di cittadini ad abbandonare il paese ogni anno; che, in Bosnia-Erzegovina, la discriminazione fondata sull'etnia, sul genere e sull'orientamento sessuale e la tutela dei diritti delle minoranze continuano a rappresentare una sfida;

I.  considerando che il 18 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/450(13), che proroga l'attuale quadro di sanzioni per gli individui che minano la sovranità, l'integrità territoriale e l'ordine costituzionale della Bosnia-Erzegovina o dell'accordo di pace di Dayton;

J.  considerando che il 23 marzo 2023 l'Assemblea nazionale della Republika Srpska ha adottato modifiche al codice penale della Republika Srpska, reintroducendo sanzioni penali per il reato di diffamazione, e che il Presidente dell'entità della Republika Srpska, Milorad Dodik, ha annunciato di voler introdurre una legge sugli "agenti stranieri";

K.  considerando che l'Assemblea nazionale della Republika Srpska ha adottato, il 21 giugno 2023, una legge di modifica della legge sulla pubblicazione di leggi e altri regolamenti della Republika Srpska e, il 27 giugno 2023, una legge sulla non applicazione delle decisioni della Corte costituzionale della Bosnia-Erzegovina, compromettendo in tal modo l'integrità della Corte costituzionale e della Costituzione della Bosnia-Erzegovina;

L.  considerando che l'UE è il principale partner commerciale e di investimento della Bosnia-Erzegovina e il suo principale fornitore di assistenza finanziaria, in particolare attraverso lo strumento di assistenza preadesione (IPA III), nonché il piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali e l'assistenza macrofinanziaria;

M.  considerando che gli attori responsabili di ingerenze straniere dirette e indirette e di disinformazione malevoli mirano a seminare discordia, violenza e tensioni interetniche e a destabilizzare la Bosnia-Erzegovina e l'intera regione dei Balcani occidentali, in particolare nel contesto della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina; che tali azioni mirano a presentare l'UE come un partner inaffidabile e poco partecipe per i Balcani occidentali;

Impegno a favore dell'adesione all'UE

1.  accoglie con favore la decisione del Consiglio europeo di concedere lo status di paese candidato alla Bosnia-Erzegovina nel contesto del nuovo panorama geopolitico, a condizione che siano intraprese azioni volte a rafforzare la disponibilità del paese a intraprendere negoziati di adesione; ribadisce il suo chiaro sostegno all'integrazione della Bosnia-Erzegovina nell'UE, fondata sull'unità, sulla sovranità e sull'integrità territoriale;

2.  riconosce l'importanza dei Balcani occidentali nella politica di allargamento dell'UE ed esorta quest'ultima ad accelerare il processo di adesione della Bosnia-Erzegovina, sulla base dei meriti del paese;

3.  plaude alla rapida attuazione dei risultati delle elezioni generali tenutesi nell'ottobre 2022, alla nomina di un nuovo governo a livello statale, alla sottoscrizione di un programma di coalizione e alla ripresa del processo decisionale politico; accoglie con favore la nomina del Presidente e dei due vicepresidenti della Federazione della Bosnia-Erzegovina e la formazione di governi a livello della Federazione della Bosnia-Erzegovina e dei suoi cantoni; deplora i blocchi politici che ne hanno ostacolato il completamento, che avrebbero dovuto essere superati dagli attori nazionali; prende atto dell'intervento dell'alto rappresentante per sbloccare la situazione di stallo politico; sottolinea l'importanza di disporre di autorità a tutti i livelli per portare avanti con successo i processi di riforma necessari per compiere progressi nel cammino verso l'UE;

4.  incoraggia tutte le autorità politiche a sfruttare lo slancio attuale per compiere progressi significativi nell'attuazione delle 14 priorità chiave in linea con le aspirazioni di tutti i cittadini, nel rispetto della responsabilità delle istituzioni nonché della qualità e della trasparenza del processo; deplora il fatto che, dal 2019, l'attuazione sia stata lenta; esorta tutti gli attori politici a porre fine ai blocchi istituzionali, ad astenersi da essi e a superarli, in quanto ritardano importanti processi decisionali, a evitare di ritornare a politiche ostruttive e a una retorica nazionalistica, nonché a mostrare impegno, dare priorità e compiere progressi significativi per quanto riguarda le necessarie riforme connesse all'UE, portando avanti le misure delineate nella raccomandazione della Commissione e nell'accordo politico di Bruxelles del 12 giugno 2022 sui principi per garantire una Bosnia-Erzegovina funzionale;

5.  sottolinea che il percorso della Bosnia-Erzegovina verso l'adesione all'UE deve essere ancorato a istituzioni democratiche funzionanti, allo Stato di diritto, alla buona governance, alla lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, al rispetto dei diritti fondamentali, nonché all'uguaglianza e alla non discriminazione per tutti i cittadini;

6.  chiede un coordinamento, un'armonizzazione e un allineamento coerenti a livello nazionale per quanto riguarda le norme dell'UE, inclusa la loro integrazione, in tutti i settori politici, nonché una pianificazione e un monitoraggio più efficaci delle riforme attraverso il coordinamento politico e tecnico, anche mediante un programma nazionale per l'adozione dell'acquis dell'UE da parte dell'autorità competenti della Bosnia-Erzegovina senza ulteriori indugi;

7.  invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a continuare a fornire assistenza finanziaria e tecnica a favore dell'integrazione della Bosnia-Erzegovina nell'UE sulla base del merito e di una rigorosa condizionalità, a promuovere e chiedere l'assunzione di responsabilità, la trasparenza e l'inclusività dei processi di riforma, nonché a pubblicare spiegazioni dettagliate delle 14 priorità fondamentali e dei criteri di misurazione delle stesse, al fine di sensibilizzare i cittadini in merito ai vantaggi dell'integrazione nell'UE e rafforzare le capacità di monitoraggio in Bosnia-Erzegovina; chiede che la Commissione e il SEAE collaborino in maniera coordinata con le autorità della Bosnia-Erzegovina, promuovendo condizioni favorevoli all'avanzamento dell'integrazione nell'UE, nonché con i partner pertinenti; accoglie con favore, in tale contesto, la prima riunione del forum politico ad alto livello in Bosnia-Erzegovina, tenutasi a Sarajevo il 17 maggio 2023;

8.  ricorda le sue preoccupazioni in merito alle accuse relative al ruolo del commissario per il Vicinato e l'allargamento; rammenta gli obblighi di integrità, discrezione e indipendenza del commissario, conformemente al codice di condotta per i membri della Commissione; esorta nuovamente la Commissione ad avviare un'indagine indipendente e imparziale per verificare se la condotta e le politiche perseguite dal commissario per il Vicinato e l'allargamento costituiscano una violazione del codice di condotta per i membri della Commissione e degli obblighi del commissario ai sensi dei trattati;

9.  ribadisce il proprio sostegno ai mandati dell'Ufficio dell'Alto rappresentante per quanto riguarda gli aspetti civili, in particolare nel rafforzare la stabilità e i processi democratici in Bosnia-Erzegovina, e dell'operazione EUFOR Althea per quanto riguarda gli aspetti militari, segnatamente nel vigilare sull'attuazione dell'accordo di pace di Dayton, fino a quando il paese avrà completato l'"agenda 5+2" ponendo fine alla supervisione internazionale;

10.  invita la Commissione e il SEAE a collaborare proficuamente con l'Ufficio dell'Alto rappresentante e con l'operazione EUFOR Althea, nonché a fare affidamento su di essi, al fine di mantenere la stabilità in Bosnia-Erzegovina, facilitando in tal modo gli sforzi di adesione all'UE; invita gli Stati membri dell'UE a sostenere tale dialogo e a rispondere con urgenza alle sfide poste dalla Russia alla sicurezza europea, alle crescenti tensioni in Bosnia-Erzegovina e agli atti di secessione che pregiudicano l'accordo di pace di Dayton;

11.  accoglie con favore la proroga del mandato dell'operazione EUFOR Althea fino a novembre del 2023; ricorda che tale missione continua a svolgere un ruolo fondamentale per la sicurezza e la stabilità della Bosnia-Erzegovina, in particolare in termini di sminamento; plaude, in tale contesto, al monitoraggio e controllo della distruzione delle armi e delle munizioni in esubero; invita l'UE e i suoi partner internazionali a garantire la costante presenza e il futuro rinnovo del mandato dell'operazione EUFOR Althea, nonché il rafforzamento delle sue capacità, rendendola più adatta alle esigenze operative, anche in caso di minacce improvvise e qualora sia necessario reagire con breve preavviso, in particolare alla luce della recente escalation della retorica e delle politiche secessioniste da parte dei dirigenti della Republika Srpska; chiede, in tale contesto, di effettuare una valutazione approfondita della situazione della sicurezza e delle capacità sul campo e di prendere in considerazione la possibilità di dispiegare personale e capacità supplementari per l'operazione EUFOR Althea nel Distretto di Brčko;

12.  accoglie con favore le attività dell'OSCE in Bosnia-Erzegovina, compresi il suo impegno a favore del controllo delle armi, della riforma del settore della sicurezza, delle indagini sui crimini di guerra e della lotta contro la tratta di esseri umani; pone in evidenza le sue attività in materia di uguaglianza di genere e il suo sostegno alla buona governance, alla riforma dei media, alla società civile, alle iniziative in materia di diritti umani e alla prevenzione dei conflitti; prende atto del dialogo tra la Bosnia-Erzegovina e l'OSCE al fine di promuovere la stabilità e la riconciliazione;

13.  plaude al fatto che la Bosnia-Erzegovina sia maggiormente allineata alla PESC dell'UE; esorta un costante miglioramento e un allineamento totale a tale riguardo e chiede di evitare incoerenze nelle posizioni in materia di politica estera; esorta vivamente tutti gli attori a condannare inequivocabilmente l'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia e a garantire l'effettiva attuazione di tutte le sanzioni mirate derivanti dall'allineamento alla PESC, in particolare nei confronti della Russia e della Bielorussia;

14.  si compiace per il voto della Bosnia-Erzegovina a favore delle pertinenti risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e della sospensione della Russia dal Consiglio dei diritti umani; deplora, tuttavia, la posizione filorussa della dirigenza dell'entità "Republika Srpska" e il conferimento di un'onorificenza a Vladimir Putin; condanna fermamente la visita a Mosca il 23 e 24 maggio 2023 di Milorad Dodik e Nenad Stevandić, presidente dell'Assemblea nazionale dell'entità "Republika Srpska", e i loro incontri con Vladimir Putin e altri attori politici russi di alto livello; respinge fermamente le dichiarazioni e la retorica espresse nel contesto di tale visita e rimane seriamente preoccupato per le implicazioni in termini di sicurezza dei legami con alti funzionari russi; condanna le riunioni con esponenti politici iraniani di alto livello e l'astensione nelle votazioni sull'Iran in sede di Nazioni Unite, alla luce delle gravi violazioni dei diritti umani compiute in Iran e della fornitura, da parte di quest'ultimo, di droni alla Russia nel contesto della guerra contro l'Ucraina; invita la Bosnia-Erzegovina a prendere le distanze in maniera credibile dai regimi antidemocratici;

15.  sostiene fermamente l'aspirazione costante della Bosnia-Erzegovina all'integrazione euro-atlantica e all'adesione alla NATO e invita tutti gli attori politici a dare seguito a tali ambizioni con un'azione politica concreta; plaude, a tale riguardo, alla partecipazione del ministro della Difesa della Bosnia-Erzegovina al vertice NATO di Madrid del 2022; accoglie con favore l'impegno della NATO a rafforzare il sostegno su misura apportato alla Bosnia-Erzegovina per consolidarne l'integrità e la resilienza, sviluppare le sue capacità e preservare la sua indipendenza politica, nonché il pacchetto di aiuti per la Bosnia-Erzegovina; accoglie altresì con favore la decisione del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace, per un importo pari a 10 milioni di EUR, a beneficio delle forze armate della Bosnia-Erzegovina e il contratto di cooperazione e formazione per il 2023 tra le forze armate della Bosnia-Erzegovina ed EUFOR; invita la Bosnia-Erzegovina ad adoperarsi per formare unità multietniche in seno alle forze armate della Bosnia-Erzegovina;

16.  denuncia con la massima fermezza la retorica incendiaria e le leggi e politiche secessioniste ricorrenti da parte della dirigenza dell'entità "Republika Srpska", compresi la celebrazione della cosiddetta "Giornata della Republika Srpska" e altri eventi che provocano tensioni, nonché il rifiuto di dare esecuzione alle sentenze della Corte costituzionale della Bosnia-Erzegovina; denuncia la presenza di alti funzionari del governo serbo in occasione dell'incostituzionale "Giornata della Republika Srpska"; sottolinea che tali azioni destabilizzano la Bosnia-Erzegovina, compromettono l'accordo di pace di Dayton, contraddicono la prospettiva europeista della Bosnia-Erzegovina e mettono a repentaglio l'accesso ai finanziamenti dell'UE; si rammarica, in tale contesto, per la decisione del governo dell'entità "Republika Srpska" di interrompere i contatti diplomatici con i rappresentanti ufficiali del Regno Unito e degli Stati Uniti;

17.  esorta le pertinenti istituzioni internazionali e dell'UE a monitorare da vicino l'evoluzione delle forze di polizia nell'entità "Republika Srpska", prestando particolare attenzione alla possibilità che vengano assolte funzioni paramilitari o militari, il che potrebbe potenzialmente creare ulteriori tensioni, minacciare la sicurezza e la stabilità in Bosnia-Erzegovina ed essere incompatibile con l'accordo di pace di Dayton;

18.  condanna fermamente la dichiarazione congiunta della maggioranza al governo dell'entità della Republika Srpska sulla tutela dei beni dello Stato e lo status costituzionale dell'entità della Republika Srpska, in cui si chiede l'istituzione di un'unità speciale per monitorare la linea di separazione tra le entità; condanna inoltre l'adozione da parte dell'Assemblea nazionale della Republika Srpska, il 27 giugno 2023, della legge sulla non applicazione delle decisioni della Corte costituzionale della Bosnia-Erzegovina e, il 21 giugno 2023, della legge di modifica della legge sulla pubblicazione di leggi e altri regolamenti della Republika Srpska; sottolinea che tali leggi compromettono direttamente l'integrità della Corte costituzionale della Bosnia-Erzegovina e della Costituzione della Bosnia-Erzegovina; accoglie pertanto con favore le decisioni dell'alto rappresentante che annullano le due leggi, difendendo in tal modo l'accordo di pace di Dayton, la Costituzione della Bosnia-Erzegovina e lo Stato di diritto in Bosnia-Erzegovina;

19.  ribadisce la sua richiesta di sanzioni mirate nei confronti degli attori politici destabilizzanti in Bosnia-Erzegovina, compresi quelli che ne minacciano e ne compromettono la sovranità, l'integrità territoriale e l'ordine costituzionale, in particolare Milorad Dodik, come anche altri funzionari di alto rango dell'entità della Republika Srpska e funzionari di paesi terzi che forniscono sostegno politico e materiale alle politiche secessioniste; ricorda che misure restrittive possono essere imposte anche nei confronti di coloro che minacciano gravemente la sicurezza nel paese o compromettono l'accordo di pace di Dayton; invita tutti gli Stati membri a provvedere affinché tali sanzioni possano essere adottate dal Consiglio e a imporle bilateralmente o di concerto con altri Stati membri qualora la loro adozione non sia possibile; rammenta che il quadro di misure restrittive dell'UE alla luce della situazione in Bosnia-Erzegovina è in vigore fino al 31 marzo 2024;

20.  ribadisce che le sentenze della Corte costituzionale della Bosnia-Erzegovina devono essere rispettate al fine di garantire pienamente la stabilità e l'ordine costituzionale nel paese; invita le autorità ad attuare rapidamente tutte le sentenze della Corte costituzionale;

21.  condanna tutte le ingerenze straniere malevole, le campagne di disinformazione e i tentativi di destabilizzazione da parte di attori internazionali e regionali in Bosnia-Erzegovina, in particolare la continua destabilizzazione dei Balcani occidentali da parte della Russia; resta fortemente preoccupato per i legami, le visite e gli incontri di rilievo tra la leadership dell'entità della Republika Srpska e gli esponenti politici di alto livello e gli alti funzionari in Russia, per la possibilità che il gruppo Wagner sia presente e attivo nel paese, nonché per le narrazioni di propaganda russe promosse da attori stranieri e nazionali, compresi quelli che descrivono l'UE come un partner inaffidabile e poco interessato;

22.  invita tutti i paesi della regione a impegnarsi a favore della stabilità e dell'integrità territoriale della Bosnia-Erzegovina, a condannare l'uso di una retorica incendiaria e a contribuire in modo costruttivo ai progressi della Bosnia-Erzegovina verso l'adesione all'UE;

23.  invita la Commissione, il SEAE, la delegazione dell'UE in Bosnia-Erzegovina e le autorità della Bosnia-Erzegovina a intensificare gli sforzi per promuovere i vantaggi di una maggiore integrazione e a investire in campagne di comunicazione per combattere l'influenza straniera e le narrazioni malevoli, anche rispondendo a tali minacce con risposte basate su dati concreti e ampliando il monitoraggio della task force StratCom per concentrarsi sulle minacce di disinformazione transfrontaliere; raccomanda di organizzare dialoghi con la società civile e il settore privato dei Balcani occidentali per coordinare le azioni di lotta alla disinformazione a livello regionale e ricorrendo alle competenze locali; accoglie con favore l'avvio della campagna "Progress is within reach" (Il progresso è a portata di mano) da parte dell'Ufficio dell'UE in Bosnia-Erzegovina, volta a incentivare progressi in materia di integrazione nell'UE;

24.  invita l'UE ad intensificare la cooperazione con i partner dei Balcani occidentali al fine di rafforzare la resilienza democratica e contrastare le minacce ibride, in particolare in materia di cibersicurezza, protezione delle infrastrutture critiche e sicurezza alimentare ed energetica; ricorda che il Consiglio ha riconosciuto nella bussola strategica che non è ancora possibile dare per scontate la sicurezza e la stabilità nella regione dei Balcani occidentali e che vi è il rischio di potenziali ripercussioni dovute all'attuale deterioramento della sicurezza europea;

25.  sottolinea che lo Stato di diritto, la buona governance, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il pluralismo, il sostegno a favore di media liberi e indipendenti, i diritti fondamentali e l'allineamento alla PESC devono essere integrati nei finanziamenti dell'IPA III dell'UE, che devono essere basati su una rigorosa condizionalità e modulati, se non addirittura sospesi, in caso di regressione significativa o di persistente mancanza di progressi in tali settori, come sancito nel regolamento IPA III, e che devono essere salvaguardati attraverso un controllo completo e approfondito da parte della Commissione; ribadisce il suo invito alla Commissione a elaborare orientamenti sull'applicazione della condizionalità e ad attuare le raccomandazioni della relazione speciale n. 01/2022 della Corte dei conti europea;

26.  ricorda che i finanziamenti dell'UE destinati a progetti nell'entità della Republika Srpska devono rimanere congelati fino a quando quest'ultima non avrà invertito il processo di regresso democratico e non si sarà pienamente allineata alla PESC, segnatamente per quanto riguarda l'attuazione delle misure restrittive; invita la Commissione a chiedere il parere degli Stati membri e del Parlamento europeo prima di erogare nuovamente fondi all'entità della Republika Srpska;

27.  chiede miglioramenti nell'assorbimento dei fondi a livello nazionale, anche da parte delle amministrazioni locali e regionali; esorta la Bosnia-Erzegovina a introdurre in tutto il paese sistemi efficaci di gestione finanziaria, controllo e audit per i fondi UE; chiede che in tale contesto sia fornita la necessaria assistenza tecnica e finanziaria alla Bosnia-Erzegovina; sottolinea che è nell'interesse della sicurezza dell'UE, oltre a essere una sua responsabilità, garantire che i fondi dell'Unione non contribuiscano a rafforzare le reti clientelistiche o la corruzione;

28.  invita l'UE e i paesi dei Balcani occidentali a istituire un quadro per una cooperazione efficace tra la Procura europea (EPPO) e i paesi candidati all'adesione, al fine di garantire che l'EPPO possa esercitare efficacemente le sue competenze per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi dell'UE in Bosnia-Erzegovina; incoraggia i paesi dei Balcani occidentali a concludere rapidamente accordi di lavoro bilaterali con l'EPPO;

29.  accoglie con favore l'istituzione degli organi di lavoro della Camera dei popoli dell'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina; invita la Bosnia-Erzegovina a rinnovare il suo impegno a favore del dialogo politico con l'UE avviando rapidamente una regolare cooperazione interparlamentare attraverso il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, in quanto ciò contribuirebbe alla realizzazione delle 14 priorità chiave; accoglie con favore l'accordo sul regolamento interno del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione UE-Bosnia-Erzegovina;

30.  si compiace della partecipazione della Bosnia-Erzegovina al primo e al secondo vertice della comunità politica europea, ma sottolinea che tale iniziativa positiva non dovrebbe essere un'alternativa all'integrazione nell'UE;

Democrazia e Stato di diritto

31.  ribadisce il ruolo centrale dello Stato di diritto e dell'integrità istituzionale; ricorda la necessità di norme armonizzate e meritocratiche in materia di funzione pubblica a tutti i livelli amministrativi della Bosnia-Erzegovina, che consentano una pubblica amministrazione professionale, snella, depoliticizzata e responsabile, in grado di fornire servizi ai suoi cittadini; invita gli attori politici della Bosnia-Erzegovina a sostenere e istituire una struttura di coordinamento funzionante per orientare la riforma della pubblica amministrazione; accoglie con favore i progressi compiuti nelle nomine dei dirigenti di importanti agenzie statali;

32.  si compiace del fatto che le elezioni dell'ottobre 2022 siano state generalmente ben organizzate e competitive e che la campagna abbia rispettato le libertà fondamentali di associazione, riunione ed espressione; si rammarica, tuttavia, del fatto che si siano tenute in un contesto caratterizzato da riforme stagnanti, una retorica divisiva, presunti ostacoli politici e finanziari, accuse di scambi di posizioni all'interno delle commissioni elettorali circondariali tra i partiti politici e altre irregolarità segnalate agli osservatori, compresi casi di progetti in materia di protezione sociale, sviluppo e infrastrutture pubbliche avviati da presidenti o governi uscenti durante il periodo elettorale; esorta le autorità ad adottare misure adeguate per evitare che in futuro si verifichino abusi dei fondi pubblici e altri problemi in materia, nonché ad affrontare l'inadeguatezza dei livelli di trasparenza e rendicontabilità delle finanze delle campagne elettorali; esprime preoccupazione per l'importo della spesa pubblica utilizzato per tentare di influenzare l'elettorato;

33.  prende atto delle modifiche apportate dall'alto rappresentante alla legge elettorale e alla Costituzione della Federazione della Bosnia-Erzegovina al fine di affrontare una serie di problemi di funzionalità; esprime tuttavia preoccupazione per le tempistiche, la trasparenza, e la mancanza di consultazioni in tali processi; invita l'Ufficio dell'Alto rappresentante ad agire in linea con il suo mandato, impedendo il rafforzamento delle divisioni politiche o etniche e delle tensioni nel paese e nella regione in generale, e ricorda che i poteri di Bonn dovrebbero essere utilizzati come misura di ultima istanza;

34.  deplora l'incapacità degli attori politici di allineare la Costituzione e il quadro elettorale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, data la mancata esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (cause Sejdić-Finci, Zornić, Pilav e Šlaku); deplora inoltre che le sentenze della Corte costituzionale della Bosnia-Erzegovina non siano ancora state attuate, il che ostacola la parità di diritti politici per tutti i cittadini; invita tutti i responsabili politici a raggiungere un accordo in linea con le sentenze dei tribunali internazionali e nazionali, nonché con l'accordo politico di Bruxelles del 12 giugno 2022; sostiene riforme trasparenti e inclusive, basate su consultazioni globali e un dialogo pubblico con la partecipazione della società civile, che consentano una trasformazione sostenibile dell'accordo di pace di Dayton in linea con le norme e i principi europei, superando le divisioni e garantendo l'uguaglianza e la non discriminazione di tutti i cittadini e una rappresentanza politica adeguatamente diversificata a tutti i livelli di governance, in linea con i valori e i principi dell'UE, e progressi nel cammino verso l'adesione all'Unione;

35.  ribadisce il suo rispetto per il retaggio dell'accordo di pace di Dayton, il cui scopo è porre fine alla guerra e salvaguardare la pace; prende atto del concetto di popoli costituenti, ma sottolinea che tale concetto non deve in alcun modo portare alla discriminazione di altri cittadini o implicare ulteriori diritti per le persone che si identificano con uno di questi gruppi rispetto ad altri cittadini della Bosnia-Erzegovina; condanna le dichiarazioni e le proposte volte a minare la statualità e i valori costituzionali della Bosnia-Erzegovina e ricorda che la Bosnia-Erzegovina deve affrontare le carenze del suo quadro costituzionale, allineandolo alle norme e ai principi dell'UE;

36.  invita la Bosnia-Erzegovina ad armonizzare le norme in materia di registrazione dei partiti e a garantire la trasparenza del finanziamento dei partiti politici, conformemente alle norme internazionali e alle raccomandazioni dei pertinenti organismi internazionali; prende atto delle misure adottate dalla Commissione elettorale centrale (CEC) e chiede che le sue capacità siano rafforzate, in linea con le sue procedure giuridiche; denuncia con fermezza tutte le forme di intimidazione e minaccia esercitate da alcuni attori politici in Bosnia-Erzegovina nei confronti dei membri della CEC e incoraggia le autorità del paese e la delegazione dell'UE a offrire sostegno ai membri della CEC in caso di minacce; accoglie con favore l'intervento dell'Ufficio dell'alto rappresentante del 7 giugno 2022 volto a migliorare l'integrità del processo elettorale e a rafforzare il ruolo della CEC dopo il fallimento del gruppo di lavoro interagenzia sul fronte della riforma elettorale e del parlamento della Bosnia-Erzegovina a tal proposito;

37.  incoraggia vivamente le iniziative tese a migliorare il processo democratico, le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto nel paese, come il progetto pilota dell'UE per l'introduzione di un sistema elettronico di identificazione degli elettori e una trasmissione più rapida dei risultati elettorali;

38.  chiede l'adozione di misure urgenti per rafforzare l'integrità, l'indipendenza e la professionalità della magistratura sulla base delle 14 priorità fondamentali e delle raccomandazioni della relazione Priebe, anche mediante garanzie supplementari e l'applicazione coerente di norme e criteri oggettivi sull'assegnazione dei casi, le nomine, la responsabilità disciplinare, l'avanzamento di carriera, i conflitti di interessi e la verifica dei beni di giudici e pubblici ministeri, al fine di ripristinare la fiducia dei cittadini; chiede che siano risolti i problemi della giustizia selettiva, dell'arretrato giudiziario, della corruzione, della mancanza di trasparenza e della scarsa supervisione, che compromettono il pieno godimento dei diritti da parte dei cittadini; esprime preoccupazione per le segnalazioni di pressioni politiche e irregolarità nella selezione di giudici e pubblici ministeri di alto livello;

39.  invita nuovamente la Bosnia-Erzegovina ad adottare modifiche in materia di integrità, una nuova legge sul Consiglio superiore della magistratura e delle procure e una nuova legge sui tribunali, in linea con le norme europee; plaude pertanto all'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, del progetto di legge sulle modifiche alla legge sul Consiglio superiore della magistratura e invita l'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina ad approvarlo; invita le autorità a consentire l'accesso dei giornalisti ai processi e invita i tribunali a pubblicare le loro decisioni online e a rispondere tempestivamente alle richieste relative alla libertà di informazione;

40.  si oppone fermamente a qualunque tentativo di istituire istituzioni parallele a livello di entità, il che mina l'ordine costituzionale e giuridico; condanna, a tal proposito, la riadozione della legge dell'entità della Republika Srpska sui beni immobili utilizzati per il funzionamento della pubblica autorità, precedentemente annullata dalla Corte costituzionale e sospesa due volte dall'alto rappresentante; prende atto con soddisfazione della decisione dell'Ufficio dell'alto rappresentante e ribadisce l'invito ad allineare la legislazione dell'entità alle sentenze della Corte costituzionale; invita l'entità della Republika Srpska a ritirare e revocare immediatamente le leggi che rivendicano la proprietà dello Stato e a cessare senza indugio di registrare nuovamente i beni statali come proprietà della Republika Srpska; condanna fermamente la votazione dell'Assemblea nazionale dell'entità della Republika Srpska volta a istituire un Consiglio superiore della magistratura distinto, nonché le sue conclusioni che contestano il lavoro della Corte costituzionale della Bosnia-Erzegovina, chiedendo che le sue decisioni definitive e vincolanti non siano rispettate e che il suo lavoro sia bloccato, oltre a chiedere le dimissioni di un giudice della Corte costituzionale;

41.  esprime profonda preoccupazione per la mancanza di progressi nella prevenzione della corruzione diffusa e per i crescenti segnali di appropriazione dello Stato, di ingerenza politica e ostruzionismo, nonché di pressioni e intimidazioni; chiede un uso trasparente dell'assistenza finanziaria dell'UE; ribadisce la necessità di indagare sui legami politici e amministrativi con la criminalità organizzata; deplora la mancanza di condanne definitive in casi di corruzione ad alto livello, il che rischia di favorire una cultura dell'impunità; esorta le autorità a condurre i procedimenti penali con celerità e a intensificare gli sforzi per perseguire efficacemente e giungere a sentenze definitive nei casi di corruzione ad alto livello;

42.  esorta la Bosnia-Erzegovina ad adottare leggi sul conflitto di interessi e una strategia anticorruzione, ad applicare le norme in materia di conflitto di interessi e lobbismo a tutti i livelli amministrativi, a garantire una maggiore tutela degli informatori, in linea con le norme dell'UE, nonché a far sì che le istituzioni indipendenti attuino le leggi vigenti;

43.  chiede che siano attribuite maggiori risorse e competenze alle strutture anticorruzione, comprese la loro partecipazione attiva all'attuazione delle raccomandazioni del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) e l'adozione di piani di integrità per tali strutture; sottolinea il valore aggiunto di una cooperazione efficace tra le autorità di contrasto a livello nazionale ed europeo ai fini della lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata;

44.  accoglie con favore la nomina di un coordinatore nazionale per la piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità e si aspetta che la cooperazione della Bosnia-Erzegovina con Europol ed Eurojust sia pienamente attiva; plaude, a tal proposito, alla firma del regolamento sul funzionamento del punto di contatto nazionale/congiunto in merito alla cooperazione con Europol; chiede garanzie contro le ingerenze politiche nell'operato della polizia;

45.  esorta la Bosnia-Erzegovina ad allineare la propria legislazione e ad adottare misure in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

46.  prende atto con soddisfazione delle misure adottate ai fini di un maggiore allineamento della legislazione in materia di appalti pubblici all'acquis dell'UE, nonché dell'adozione di un piano per l'integrità e la lotta alla corruzione da parte dell'Agenzia per gli appalti pubblici; ribadisce la necessità di assicurare trasparenza, concorrenza e parità di trattamento nelle procedure di appalto pubblico, nonché di ridurre l'uso improprio delle risorse pubbliche; rimane preoccupato per la vulnerabilità del settore alla corruzione e alle irregolarità e chiede che sia adottata una legge sugli appalti che le affronti in modo sufficiente e adeguato; chiede pertanto miglioramenti, anche attraverso il rafforzamento delle capacità di monitoraggio, gestione e sostegno; chiede una legislazione più solida ed efficace sull'uso delle risorse naturali e una trasparenza e integrità maggiori, in particolare nel settore delle concessioni, specialmente per quanto riguarda diversi grandi progetti con società cinesi e ungheresi;

Riconciliazione, cooperazione regionale e relazioni di buon vicinato

47.  ribadisce l'importanza di processi autentici di riconciliazione, cooperazione e coesistenza pacifica in Bosnia-Erzegovina e invita tutte le autorità a promuovere attivamente e a garantire l'accesso alla verità, alla giustizia e a risarcimenti non selettivi; valuta positivamente le iniziative a livello locale tese a commemorare le vittime civili della guerra, il completamento del monumento nel Distretto di Brčko e la decisione dell'Ufficio dell'alto rappresentante di modificare la legge sul Centro per il memoriale e il cimitero di Srebrenica-Potočari per le vittime del genocidio del 1995, al fine di facilitare il lavoro del Centro per il memoriale;

48.  invita i leader politici e religiosi della Bosnia-Erzegovina ad adoperarsi per promuovere l'unità, l'inclusività, la riconciliazione e la pace; condanna qualsiasi retorica incendiaria e guerrafondaia che alimenta tensioni e divisioni nella società della Bosnia-Erzegovina;

49.  esprime piena solidarietà a tutti coloro che sono sopravvissuti ai crimini di guerra, ai crimini contro l'umanità, al genocidio, alla pulizia etnica, agli sfollamenti, alle sparizioni, alle uccisioni, alle torture e alle violenze sessuali, nonché alle loro famiglie; condanna fermamente qualsiasi forma di revisionismo storico, comprese la negazione del genocidio, la glorificazione dei crimini di guerra e dei criminali di guerra e la contestazione di fatti accertati e tribunali riconosciuti, in particolare da parte di leader politici, nonché gli atti vandalici nei siti commemorativi; sottolinea che tali atti e retoriche sono inaccettabili e contrari ai valori dell'Unione; chiede che tali casi siano perseguiti efficacemente; si rammarica che non sia stato avviato alcun procedimento penale e che nessun autore sia stato assicurato alla giustizia da quando, nel 2021, l'ex alto rappresentante Valentin Inzko ha modificato il codice penale per rendere punibili tali atti;

50.  condanna, in particolare, il divieto di organizzare una marcia commemorativa per le vittime del massacro di Prijedor imposto dalle forze di sicurezza dell'entità della Republika Srpska; condanna fermamente i violenti attacchi del 25 marzo 2023 ai danni di due rimpatriati a Višegrad ed esorta le autorità della Republika Srpska a indagare su questi casi e a perseguire i responsabili;

51.  esprime sgomento per quanto espresso dal criminale di guerra condannato Dario Kordić, che non ha mostrato alcun segno di rimorso e ha dichiarato che rifarebbe tutto di nuovo in riferimento ai crimini per i quali è stato condannato, compresa la pulizia etnica nella valle di Lašva; invita tutte le forze politiche, in particolare i membri del governo della Bosnia-Erzegovina, a condannare tale dichiarazione e a prendere chiaramente le distanze da essa; invita le autorità giudiziarie della Bosnia-Erzegovina a intraprendere azioni legali adeguate;

52.  si compiace che si stia smaltendo l'arretrato dei casi relativi a crimini di guerra; si rammarica, tuttavia, della lentezza del processo, che sta ostacolando il conseguimento dell'obiettivo strategico di chiudere tutti questi casi; chiede pertanto un'accelerazione dei procedimenti penali nei casi di crimini di guerra; rileva i limiti persistenti della cooperazione giudiziaria regionale a tal proposito; esprime altresì preoccupazione per il fatto che alcuni criminali di guerra condannati nei tribunali della Bosnia-Erzegovina sfuggano alla giustizia grazie alla loro doppia cittadinanza e residenza in altri Stati;

53.  invita le autorità a garantire l'attuazione della strategia nazionale riveduta per il trattamento dei crimini di guerra, in particolare assicurando un'adeguata ripartizione dei casi tra le procure e accordando priorità ai casi più complessi a livello statale; invita le autorità ad adottare una nuova strategia per il periodo successivo al 2023;

54.  chiede che la legislazione sia armonizzata al fine di garantire un'ampia gamma di diritti alle vittime civili di guerra; si compiace dell'adozione di una legislazione sulla protezione delle vittime civili di guerra nel Distretto di Brčko e nella Federazione della Bosnia-Erzegovina, che riconosce e garantisce i diritti dei minori; esorta l'entità della Republika Srpska ad adottare una normativa al riguardo;

55.  invita le autorità statali ad adottare una legge sulle vittime di tortura durante la guerra; invita a sostenere la Bosnia-Erzegovina nel condividere le sue esperienze e le sue pratiche di assistenza alle sopravvissute alla violenza sessuale contro le donne durante la guerra con gli attori che attualmente lavorano con le sopravvissute alla violenza sessuale nel contesto della guerra di aggressione russa illegale, non provocata e ingiustificata contro l'Ucraina;

56.  chiede ulteriori sforzi in merito alla questione delle persone scomparse, in particolare l'attuazione della legislazione pertinenti e l'istituzione di un fondo a sostegno delle loro famiglie; incoraggia le autorità di tutta la regione a intensificare la cooperazione e la condivisione delle informazioni;

57.  sottolinea che sono stati compiuti progressi insufficienti nell'attuazione dell'allegato VII dell'accordo di pace di Dayton sui rifugiati, gli sfollati interni e i rimpatriati; ribadisce la richiesta di misure aggiuntive e programmi concreti in materia di rimpatrio sostenibile, accesso all'assistenza sanitaria e all'occupazione, previdenza sociale e istruzione, nonché pieno rispetto dei diritti di tali persone;

58.  accoglie con favore la partecipazione attiva e costante della Bosnia-Erzegovina alla cooperazione regionale; sottolinea l'importanza della cooperazione regionale nel promuovere la stabilità, la prosperità e l'integrazione; pone l'accento sull'importanza di iniziative regionali inclusive come il mercato comune regionale, nonché di iniziative già esistenti come l'iniziativa adriatico-ionica, l'iniziativa centro-europea (InCEI), l'EUSAIR e il processo di Berlino, e chiede che si sviluppino sinergie tra di esse;

59.  plaude agli accordi conclusi di recente nel contesto del processo di Berlino sulla libertà di circolazione con carte d'identità, sul riconoscimento dei titoli dell'istruzione superiore e sul riconoscimento delle qualifiche professionali dei medici, dei dentisti e degli architetti, e ne chiede una rapida ratifica; esorta la Bosnia-Erzegovina a rafforzare il dialogo con i paesi vicini e a consentire rapidamente l'esenzione dall'obbligo del visto per spostamenti tra la Bosnia-Erzegovina e il Kosovo;

60.  accoglie con favore la dichiarazione congiunta UE-Balcani occidentali sui costi del roaming; invita, in tale contesto, le autorità, gli attori privati e tutti i portatori di interessi a facilitare il conseguimento degli obiettivi concordati per ottenere una riduzione sostanziale delle tariffe di roaming per i dati a decorrere dal 1° ottobre 2023, nonché ulteriori riduzioni che si traducano in prezzi vicini a quelli nazionali entro il 2027;

61.  accoglie con favore i preparativi del Consiglio dei ministri per il vertice sul digitale dei Balcani occidentali, che si terrà a Sarajevo il 2 ottobre 2023;

Libertà fondamentali e diritti umani

62.  sottolinea che i media indipendenti svolgono un ruolo fondamentale nel fornire informazioni accurate, tempestive e trasparenti; condanna fermamente gli attacchi e le minacce, le campagne diffamatorie, gli insulti, le intimidazioni e le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP) nei confronti dei giornalisti e degli operatori dei media, anche da parte di politici e personalità pubbliche, compresi i recenti attacchi ai giornalisti Aleksandar Trifunović e Nikola Morača, nonché da parte di società private; insiste sulla necessità di dare un seguito giudiziario adeguato, sistematico ed efficace a tali episodi nonché di tutelare i giornalisti, anche attraverso uno speciale livello di protezione nel codice penale e un rafforzamento delle capacità di pubblici ministeri e giudici; sottolinea l'importanza di garantire la trasparenza della proprietà dei media e la sostenibilità finanziaria del sistema radiotelevisivo pubblico; invita l'UE a rafforzare il suo sostegno finanziario e tecnico ai media di qualità e alla formazione giornalistica, in particolare per i media investigativi e indipendenti;

63.  esprime profonda preoccupazione per la presentazione e l'esame parlamentare di modifiche al codice penale dell'entità della Republika Srpska tese a reintrodurre sanzioni penali per il reato di diffamazione; esorta l'entità della Republika Srpska a ritirare gli emendamenti e a garantire la massima protezione della libertà di espressione e dei media;

64.  sottolinea l'importanza di garantire un'adeguata rappresentazione delle minoranze e dei gruppi vulnerabili nei media pubblici, nonché il pluralismo dei media, la rappresentanza di tutte le comunità e culture e la disponibilità di contenuti in tutte le lingue ufficiali;

65.  si compiace che nel 2022 il film "Quo Vadis, Aida?" sia stato insignito del premio LUX, il premio del pubblico per il cinema europeo a cura del Parlamento europeo e della European Film Academy; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che l'emittente pubblica della Republika Srpska abbia vietato la trasmissione di questo film dedicato al genocidio di Srebrenica; deplora il fatto che alcuni comuni della Republika Srpska abbiano stanziato fondi pubblici per finanziare il film di propaganda revisionista "Republika Srpska: The Struggle for Freedom" (Republika Srpska: la lotta per la libertà);

66.  condanna tutte le forme di discriminazione, segregazione, violenza e incitamento all'odio contro le donne, le minoranze, comprese le minoranze etniche, le persone LGBTIQ+, le persone con disabilità, i rifugiati, gli sfollati e le persone in transito, e invita la Bosnia-Erzegovina a garantire la loro protezione e le loro libertà fondamentali; esige che sia garantito un accesso effettivo ai mezzi di ricorso e che tali casi siano perseguiti senza indugio; invita la Bosnia-Erzegovina a salvaguardare e promuovere i diritti di tutte le minoranze in tutto il paese, compreso il diritto di partecipare a elezioni democratiche; ribadisce la necessità di rafforzare l'indipendenza e l'efficacia del difensore civico dei diritti umani; chiede l'efficace applicazione delle politiche volte a contrastare la discriminazione e a difendere i diritti umani; invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a raccogliere dati statistici sui reati generati dall'odio classificati in base ai moventi;

67.  constata che le donne sono sottorappresentate in politica, nella vita pubblica e nelle posizioni di vertice dei servizi di sicurezza e che le valutazioni d'impatto di genere non sono effettuate come richiesto dalla legge; invita la Bosnia-Erzegovina a garantire la parità di genere in tutti gli aspetti della vita pubblica e privata; chiede che la legislazione in materia di parità di genere sia armonizzata con la convenzione di Istanbul e che siano messe in atto strategie pertinenti; deplora gli incidenti verificatisi a Banja Luka in occasione della Giornata internazionale della donna; condanna fermamente l'aumento dei tassi di femminicidio ed esorta la Bosnia-Erzegovina a intensificare gli sforzi tesi a prevenire la violenza contro le donne, a migliorare la sua risposta istituzionale alla violenza sessuale e di genere, a raccogliere dati sui femminicidi, ad ampliare e migliorare l'accesso al sostegno alle vittime, all'assistenza legale e ad alloggi sicuri, nonché a istituire centri di crisi per le vittime di violenza sessuale; ribadisce che la Bosnia-Erzegovina dovrebbe accelerare il perseguimento dei reati di violenza sessuale, a garantire il risarcimento delle donne vittime di crimini di guerra e ad assicurare la protezione dei testimoni;

68.  si compiace del successo della terza marcia del Pride della Bosnia-Erzegovina nel 2022, ma si rammarica che tale evento continui a incontrare ostacoli amministrativi e discriminazioni; accoglie con favore l'adozione del piano d'azione per le persone LGBTI per il 2021-2024 in Bosnia-Erzegovina e l'istituzione di un punto di contatto presso le procure cantonali incaricato di monitorare i reati generati dall'odio ai danni delle persone LGBTIQ+; invita la Bosnia-Erzegovina ad adottare misure concrete per promuovere l'inclusione e prevenire la violenza nei confronti della comunità LGBTIQ+, anche includendo l'orientamento sessuale e l'identità di genere nelle disposizioni dei codici penali relative ai reati generati dall'odio;

69.  esprime preoccupazione per gli ostacoli politici alla libertà di riunione degli attivisti LGBTIQ+ e per l'incitamento alla violenza da parte di alcune personalità politiche; denuncia che a Banja Luka è stato vietato un raduno pubblico a sostegno di attivisti, giornalisti e persone LGBTIQ+; condanna fermamente i successivi attacchi violenti e le pressioni esercitate nei confronti di giornalisti e attivisti a Banja Luka, nonché l'inadeguato intervento della polizia per impedirli; condanna altresì l'intenzione della dirigenza dell'entità della Republika Srpska di varare una nuova legge che vieti alle persone LGBTIQ+ l'accesso agli istituti di istruzione;

70.  chiede che sia rafforzata la tutela dei diritti della minoranza rom, compreso l'accesso ai servizi pubblici, all'istruzione e all'assistenza sanitaria; condanna la segregazione e la discriminazione in atto nei confronti delle persone rom, in particolare nei confronti dei minori all'interno del sistema di istruzione; rileva lo sproporzionato livello di povertà delle persone rom; accoglie con favore, in tale contesto, l'adozione di un piano d'azione per l'inclusione delle persone rom;

71.  rileva che le persone con disabilità, in particolare i minori, sono uno dei gruppi più emarginati in Bosnia-Erzegovina; ribadisce il suo invito alla Bosnia-Erzegovina a garantire la loro protezione nonché a elaborare e adottare una strategia di deistituzionalizzazione che garantisca alle persone con disabilità una vita dignitosa, in linea con la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, di cui il paese è firmatario; sottolinea la necessità di assicurare un accesso paritario al sostegno; si rammarica che molti minori con disabilità continuino a essere collocati in istituti;

72.  invita la Federazione della Bosnia-Erzegovina, l'entità della Republika Srpska e il Distretto di Brčko a presentare un progetto di legge che garantisca il riconoscimento giuridico del genere sulla base dell'autodeterminazione, conformemente alla pratica della Corte europea dei diritti dell'uomo e all'11a revisione della classificazione internazionale delle malattie da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità, entrata in vigore nel gennaio 2022, che depatologizza le identità trans in tutti gli ambiti della vita;

73.  accoglie con favore i progressi compiuti nell'elaborazione di una legge a livello federale che garantisca alle coppie dello stesso sesso l'accesso ai diritti di unione; esorta il governo a elaborare detta legge senza indugio; invita l'entità della Republika Srpska e il Distretto di Brčko ad avviare anche il processo di elaborazione di soluzioni legislative per il riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso, al fine di garantire alle coppie dello stesso sesso la parità di trattamento in tutto il paese;

74.  sottolinea l'importanza di un'istruzione non discriminatoria, inclusiva e di qualità, anche grazie a programmi di studio più inclusivi, tenendo conto della diversità culturale e linguistica, eliminando i contenuti controfattuali che favoriscono la divisione e promuovendo il pensiero critico; ribadisce il suo invito a porre urgentemente fine all'attuale pratica discriminatoria delle "due scuole sotto lo stesso tetto", in linea con le sentenze dei tribunali; raccomanda vivamente di integrare la riconciliazione nel processo educativo; chiede che le istituzioni della Bosnia-Erzegovina riducano gli ostacoli amministrativi per gli studenti che desiderano proseguire il percorso di studi in un altro cantone o in un'altra entità;

75.  riconosce il ruolo fondamentale della società civile nel migliorare la resilienza delle società democratiche e dei processi di riforma; sostiene una partecipazione rafforzata dei cittadini ai forum di elaborazione delle politiche, come l'assemblea nazionale dei cittadini in Bosnia-Erzegovina, e prende debitamente atto delle sue raccomandazioni politiche; invita le autorità a promuovere un ambiente favorevole al lavoro dei difensori dei diritti umani e degli attivisti della società civile, nonché a condannare e perseguire sistematicamente tutte le minacce, le molestie, gli attacchi e le intimidazioni, anche da parte di politici e personalità pubbliche, come pure le SLAPP nei loro confronti; chiede un dialogo attivo e aperto con la società civile e la sua partecipazione al processo di integrazione europea;

76.  chiede che siano rafforzate la protezione e la promozione della libertà di riunione, di associazione e di espressione, anche allineando le leggi alle norme europee e internazionali; condanna la decisione del governo dell'entità della Republika Srpska di adottare un progetto di legge sulle ONG, che mira a ridurre lo spazio e l'attività della società civile e rischia di criminalizzare l'operato di molte delle sue organizzazioni, etichettando quelle che ricevono finanziamenti internazionali come agenti stranieri; esorta l'Assemblea nazionale della Republika Srpska a non varare tale legislazione;

77.  ribadisce la necessità di una gestione solidale della migrazione e dell'asilo che rispetti i diritti umani e il diritto internazionale, anche nei centri di detenzione, e di una distribuzione adeguata, dignitosa ed equa delle capacità di accoglienza in tutto il paese, coinvolgendo efficacemente gli attori della società civile nel monitoraggio del processo di accoglienza; rileva la necessità di cooperare e coordinarsi con gli Stati membri dell'UE confinanti; pone l'accento sul principio di non respingimento e sul divieto di trattamenti inumani nei rimpatri; riconosce i continui sforzi tesi a migliorare il coordinamento a livello locale e internazionale; accoglie con favore l'avvio di negoziati con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) sullo status aggiornato della Bosnia-Erzegovina e ne chiede la tempestiva conclusione, al fine di agevolare una migliore protezione e gestione delle frontiere, in linea con i diritti fondamentali e le norme internazionali; deplora le persistenti lacune nella gestione della migrazione e delle frontiere nonostante il significativo sostegno finanziario dell'UE e chiede che la capacità di risposta alle crisi sia rafforzata; esprime profonda preoccupazione per le segnalazioni di respingimenti violenti verso la Bosnia-Erzegovina; sottolinea la necessità di migliorare la trasparenza e il controllo democratico nell'assegnazione e nell'attuazione dei fondi dell'UE in tale settore, in particolare di quelli attuati dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni; è preoccupato per le segnalazioni di condizioni di accoglienza inadeguate nel centro finanziato dall'UE a Lipa;

78.  accoglie con favore l'adozione della strategia sulla migrazione e l'asilo per il periodo 2021-2025 e invita la Bosnia-Erzegovina ad adottare tempestivamente il relativo piano d'azione; invita la Bosnia-Erzegovina a migliorare la celerità, la durata e la qualità delle procedure di asilo, nonché le condizioni di vita e di sicurezza nei centri di accoglienza temporanea;

79.  esorta la Bosnia-Erzegovina a intensificare gli sforzi tesi a contrastare la criminalità transfrontaliera, in particolare la tratta di esseri umani e il traffico illecito di armi; sottolinea la necessità di migliorare la formazione e le capacità della polizia di frontiera e prende atto dello stanziamento di 5 milioni di EUR a titolo del fondo IPA III nel 2022 da parte della Commissione;

80.  invita la Bosnia-Erzegovina ad allinearsi pienamente alla politica dell'UE in materia di visti, al fine di garantire una buona gestione in materia di migrazione e sicurezza;

Riforme socioeconomiche

81.  plaude all'adozione di una strategia per la riforma della gestione delle finanze pubbliche a tutti i livelli di governo, del programma di riforme economiche per il periodo 2023-2025, del progetto di legge sul bilancio e del documento quadro di bilancio per il periodo 2023-2025, e ne chiede la completa attuazione; esorta le autorità a istituire sistemi di controllo interno efficaci, a garantire la trasparenza del bilancio e ad adottare misure di bilancio sostenibili per le istituzioni statali; prende atto della positiva ripresa del processo decisionale a livello statale e si compiace del miglioramento delle prospettive del credito sovrano nel paese, a seguito della tempestiva formazione di un nuovo governo a livello statale e della concessione dello status di paese candidato;

82.  esorta la Bosnia-Erzegovina a dare priorità alle misure volte ad affrontare la povertà, le disuguaglianze e la protezione sociale, a migliorare la competitività, il contesto imprenditoriale e la coesione economica e sociale, a promuovere la diversificazione economica, nonché ad allineare la legislazione in materia di IVA e accise a quella dell'UE; esorta inoltre il paese a promuovere le transizioni digitale e verde, a contrastare l'economia informale e ad affrontare la disoccupazione e la povertà, in particolare tra i giovani, le donne e le persone in situazioni vulnerabili, come gli abitanti delle zone rurali, le persone rom, i minori e gli anziani; chiede la creazione di un quadro istituzionale e normativo adeguato, comprese le istituzioni di vigilanza, nonché una governance migliore e depoliticizzata del settore pubblico;

83.  chiede con urgenza misure volte ad affrontare il fenomeno della fuga di cervelli, che continua ad attestarsi a un livello elevato; invita la Bosnia-Erzegovina ad affrontare la questione della disoccupazione giovanile, anche attraverso l'attuazione di politiche e programmi volti a promuovere l'occupazione e l'imprenditorialità; sottolinea l'importanza di sviluppare la garanzia per i giovani nei Balcani occidentali, nonché il ruolo fondamentale dell'istruzione nel promuovere l'inclusione sociale e lo sviluppo economico, ed esorta la Bosnia-Erzegovina a investire nell'istruzione e nella formazione;

84.  plaude all'adesione della Bosnia-Erzegovina a Orizzonte Europa e all'adozione del programma Europa creativa 2021-2027; accoglie con favore il sostegno dell'UE alla riforma del settore sanitario in Bosnia-Erzegovina, per un valore di 10 milioni di EUR, e il sostegno dell'UE al rafforzamento del settore sanitario in Bosnia-Erzegovina attraverso il programma "UE per la salute"; accoglie con favore la piena adesione della Bosnia-Erzegovina al meccanismo di protezione civile dell’Unione ed elogia le autorità e i cittadini del paese per il tempestivo sostegno offerto alle popolazioni della Turchia e della Siria dopo il terremoto del 6 febbraio 2023;

Energia, ambiente, sviluppo sostenibile e connettività

85.  accoglie con favore il pacchetto di sostegno per l'energia della Commissione, pari a 1 miliardo di EUR di sovvenzioni dell'UE a favore dei Balcani occidentali per aiutarli a superare la crisi energetica, di cui la Bosnia-Erzegovina riceverà 70 milioni di euro sotto forma di sostegno di bilancio immediato per l'assistenza alle famiglie più vulnerabili, al fine di mitigare gli effetti del rincaro dei prezzi e di sostenere la transizione energetica nei settori residenziale e commerciale; sottolinea che devono essere stanziati fondi di emergenza per sostenere la Bosnia-Erzegovina nella creazione di un sistema efficiente sotto il profilo energetico e basato sulle energie rinnovabili, in linea con il piano REPowerEU; raccomanda di rafforzare l'integrazione della Bosnia-Erzegovina nel mercato europeo dell'energia, in particolare alla luce della necessità di ridurre la dipendenza energetica dalla Russia, a seguito dell'invasione su vasta scala e della guerra di aggressione in Ucraina; accoglie con favore l'iniziativa "Global Gateway" per un corridoio elettrico transbalcanico e ne chiede la rapida attuazione;

86.  esorta la Bosnia-Erzegovina a ultimare e adottare un piano ambizioso, credibile e coerente in materia di energia e clima per il periodo 2021-2030; ribadisce la necessità che il paese adotti la legislazione necessaria in materia di gas, energia elettrica, energie rinnovabili ed efficienza energetica, in linea con il trattato che istituisce la Comunità dell'energia, l'agenda verde per i Balcani occidentali, il pacchetto Energia pulita e altre norme e obiettivi strategici dell'UE in materia di protezione del clima e di energia, e che garantisca la piena armonizzazione della legislazione a livello statale per un mercato dell'energia funzionale;

87.  sottolinea l'importanza di rafforzare rapidamente la diversificazione delle fonti energetiche, in linea con gli impegni assunti dal paese in materia di decarbonizzazione; esorta la Bosnia-Erzegovina a evitare e interrompere progetti in settori strategici, comprese le infrastrutture energetiche, che aumentino la dipendenza del paese dalla Russia e dalla Cina; si compiace che il governo federale della Bosnia-Erzegovina abbia annunciato di aver respinto la proposta di un subappaltatore cinese alternativo per la prevista centrale elettrica a carbone di Tuzla 7;

88.  accoglie con favore la scelta di Sarajevo di partecipare alla missione dell'UE per 100 città a impatto climatico zero e intelligenti entro il 2030, che riceverà 360 milioni di EUR di finanziamenti del programma Orizzonte Europa per il periodo 2022-2023;

89.  invita le autorità della Bosnia-Erzegovina ad accelerare l'attuazione dei progetti previsti dal piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali, che consentirebbero al paese di ridurre la sua dipendenza dai combustibili fossili, promuovendo il percorso verso la decarbonizzazione e contribuendo al conseguimento degli obiettivi dell'agenda verde; sottolinea che le transizioni verde e digitale e la connettività sostenibile rappresentano un fattore trainante per l'integrazione economica regionale e l'integrazione nell'UE;

90.  esorta i governi delle entità della Bosnia-Erzegovina a migliorare la trasparenza attraverso la partecipazione pubblica e la consultazione delle comunità locali, degli esperti scientifici e della società civile in sede di pianificazione dei progetti; sottolinea la necessità di migliorare le valutazioni ambientali strategiche globali ex ante e di allinearsi alle disposizioni delle valutazioni di impatto ambientale; sottolinea l'importanza di un utilizzo trasparente ed efficiente degli investimenti;

91.  prende atto degli sviluppi positivi in materia di protezione dell'ambiente ed elogia il lavoro svolto dalle organizzazioni ambientaliste locali e dagli attivisti della società civile; invita la Bosnia-Erzegovina a rafforzare l'integrazione delle questioni ambientali nelle diverse politiche settoriali e a promuovere il perseguimento dei reati ambientali; esorta il paese ad applicare rigorosamente le leggi e le misure per la protezione dell'ambiente al fine di prevenire e ridurre l'impatto sull'ambiente delle attività di prospezione e estrazione mineraria; invita la Bosnia-Erzegovina ad aumentare il numero e le dimensioni delle aree naturali protette e a preservare l'integrità dei parchi nazionali e delle altre aree protette esistenti;

92.  è profondamente allarmato per l'inquinamento dei fiumi; esorta le autorità della Bosnia-Erzegovina a contrastare la contaminazione del suolo e delle acque, a proteggere i suoi fiumi, anche dagli effetti nocivi delle piccole centrali idroelettriche, ad allinearsi ulteriormente all'acquis dell'UE in materia di qualità dell'acqua e protezione della natura, nonché a migliorare notevolmente la gestione dei rifiuti, anche adottando una strategia a livello nazionale, prestando particolare attenzione all'efficienza delle risorse e alle misure di economia circolare;

93.  esorta la Bosnia-Erzegovina ad avviare programmi efficaci di protezione e miglioramento della qualità dell'aria nelle città del paese, in particolare a Sarajevo; accoglie con favore, in tale contesto, l'adozione da parte del Consiglio dei ministri di un'iniziativa volta a ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici e di gas a effetto serra causate dal riscaldamento degli edifici residenziali e dal traffico stradale; invita la Bosnia-Erzegovina a ridurre anche l'inquinamento atmosferico transfrontaliero;

94.  rileva che sono necessari ulteriori sforzi da parte della Bosnia-Erzegovina per conseguire un ulteriore allineamento e un'efficace attuazione dell'acquis dell'UE in tutti i settori dei trasporti; sottolinea la necessità di rafforzare l'armonizzazione e la connettività interne e regionali; rammenta la necessità di adottare misure di riforma in materia di connettività e di allinearsi alla rete transeuropea dei trasporti e alle reti transeuropee dell'energia; accoglie con favore gli investimenti dell'UE nell'infrastruttura stradale e ferroviaria della Bosnia-Erzegovina, in particolare nello sviluppo del corridoio Vc, che migliorerà gli scambi economici e la connettività nella regione dei Balcani occidentali;

o
o   o

95.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alla presidenza della Bosnia-Erzegovina, al Consiglio dei ministri e all'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina, ai governi e ai parlamenti della Federazione della Bosnia-Erzegovina, della Republika Srpska e del Distretto di Brčko, ai governi dei dieci cantoni della Federazione della Bosnia-Erzegovina nonché all'Ufficio dell'Alto rappresentante.

(1) GU L 164 del 30.6.2015, pag. 2.
(2) GU L 330 del 20.9.2021, pag. 1.
(3) GU L 391 del 5.11.2021, pag. 45.
(4) GU L 311 del 2.12.2022, pag. 149.
(5) Sentenza del 15 luglio 2014.
(6) Sentenza del 22 dicembre 2009.
(7) GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 142.
(8) GU C 399 del 24.11.2017, pag. 176.
(9) GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 129.
(10) GU C 251 del 30.6.2022, pag. 87.
(11) GU C 493 del 27.12.2022, pag. 136.
(12) GU C 167 dell'11.5.2023, pag. 105.
(13) Decisione (PESC) 2022/450 del Consiglio, del 18 marzo 2022, che modifica la decisione 2011/173/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina (GU L 91 del 18.3.2022, pag. 22).


Relazione 2022 della Commissione sull'Albania
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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 luglio 2023 sulla relazione 2022 della Commissione sull'Albania (2022/2199(INI))
P9_TA(2023)0285A9-0204/2023

Il Parlamento europeo,

–  visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra(1),

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2003 e l'agenda di Salonicco per i Balcani occidentali,

–  vista la domanda di adesione all'Unione europea presentata dall'Albania il 28 aprile 2009,

–  vista la comunicazione della Commissione, del 9 novembre 2010, dal titolo "Parere della Commissione sulla domanda di adesione dell'Albania all'Unione europea" (COM(2010)0680),

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2014, compresa la decisione di concedere all'Albania lo status di paese candidato all'adesione all'UE,

–  vista la decisione di avviare i negoziati di adesione con l'Albania, adottata dal Consiglio il 25 marzo 2020,

–  visti gli esiti della prima conferenza intergovernativa con l'Albania del 19 luglio 2022, in particolare l'apertura dei negoziati di adesione con l'Albania,

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2018 e del 17 e 18 ottobre 2019,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 18 giugno 2019, del 25 marzo 2020, del 14 dicembre 2021 e del 13 dicembre 2022 sull'allargamento e sul processo di stabilizzazione e di associazione,

–  visti gli esiti del processo di Berlino, avviato il 28 agosto 2014,

–  vista la comunicazione della Commissione del 5 febbraio 2020, dal titolo "Rafforzare il processo di adesione – Una prospettiva europea credibile per i Balcani occidentali" (COM(2020)0057),

–  vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2020, dal titolo "Un piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali" (COM(2020)0641),

–  viste la dichiarazione sul mercato regionale comune del 9 novembre 2020 e la dichiarazione sull'agenda verde per i Balcani occidentali del vertice di Sofia del 10 novembre 2020,

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 6 ottobre 2020, dal titolo "Guidelines for the Implementation of the Green Agenda for the Western Balkans" (Orientamenti per l'attuazione dell'agenda verde per i Balcani occidentali) (SWD(2020)0223),

–  viste le dichiarazioni dei vertici UE-Balcani occidentali, che si sono svolti a Sofia il 17 maggio 2018, a Zagabria il 6 maggio 2020, a Brdo pri Kranju il 6 ottobre 2021 e a Tirana il 6 dicembre 2022,

–  visto il regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 settembre 2021, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)(2),

–  vista la comunicazione della Commissione del 12 ottobre 2022 dal titolo "Comunicazione 2022 sulla politica di allargamento dell'UE" (COM(2022)0528),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 12 ottobre 2022, intitolato "Albania 2022 Report" (Relazione 2022 sull'Albania) (SWD(2022)0332),

–  visto lo studio del Consiglio d'Europa del novembre 2021 dal titolo "Beyond Definitions: a call for action against hate speech in Albania — a comprehensive study" (Al di là delle definizioni: un invito ad agire contro i discorsi d'odio in Albania – uno studio completo),

–  visto il parere della Commissione di Venezia del 14 dicembre 2021 sull'estensione della durata del mandato degli organismi di transizione competenti per la rivalutazione di giudici e procuratori,

–  vista la relazione finale dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'OSCE, del 26 luglio 2021, dal titolo "Republic of Albania – Parliamentary Elections, 25 April 2021 – ODIHR Limited Election Observation Mission Final Report" (Repubblica d'Albania – Elezioni parlamentari, 25 aprile 2021 – Relazione finale della missione di osservazione elettorale limitata dell'ODIHR),

–  visto il parere congiunto della Commissione di Venezia e dell'OSCE/ODIHR dell'11 dicembre 2020 sugli emendamenti alla Costituzione albanese del 30 luglio 2020 e alla legge elettorale del 5 ottobre 2020,

–  visti tutti gli altri pareri della Commissione di Venezia sull'Albania,

–  visti la dichiarazione sulla sicurezza energetica e la transizione verde nei Balcani occidentali e gli accordi sulla libera circolazione e il riconoscimento delle qualifiche professionali e di istruzione superiore del nono vertice del processo di Berlino per i Balcani occidentali del 3 novembre 2022,

–  viste la relazione speciale 01/2022 della Corte dei conti europea, del 10 gennaio 2022, dal titolo "Sostegno dell'UE allo Stato di diritto nei Balcani occidentali: nonostante gli sforzi, permangono problemi fondamentali",

–  visto l'accordo di lavoro del 4 luglio 2022 sulla cooperazione tra la Procura europea (EPPO) e l'ufficio del Procuratore generale dell'Albania,

–  vista la comunicazione della Commissione, del 14 aprile 2021, dal titolo "Strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025" (COM(2021)0170),

–   vista la comunicazione della Commissione del 24 luglio 2020 dal titolo "Piano d'azione 2020-2025 dell'UE sul traffico di armi da fuoco" (COM(2020)0608),

–   visto l'indice di percezione della corruzione di Transparency International del 2022 che colloca l'Albania al 101° posto su 180 paesi,

–   visto l'indice sulla libertà di stampa nel mondo di Reporter senza frontiere relativo al 2022, che colloca l'Albania al 103° posto su 180 paesi,

–  vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2019 sull'avvio di negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l'Albania(3),

–  vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2021 sulla cooperazione in materia di contrasto alla criminalità organizzata nei Balcani occidentali(4),

–  vista la sua risoluzione del 9 marzo 2022 sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione(5),

–  vista la sua raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 23 novembre 2022, concernente la nuova strategia dell'UE in materia di allargamento(6),

–  viste le sue precedenti risoluzioni sull'Albania,

–  vista la dichiarazione comune del secondo vertice Parlamento europeo-presidenti dei parlamenti dei Balcani occidentali del 28 giugno 2021,

–  visto l'articolo 54 del regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0204/2023),

A.  considerando che un allargamento basato su norme e valori è storicamente lo strumento più efficace della politica estera dell'UE e un investimento geostrategico nella pace, nella democrazia, nella stabilità e nella sicurezza a lungo termine in tutto il continente;

B.  considerando che l'integrazione europea contribuisce alla promozione dei valori fondamentali di rispetto della democrazia, dei diritti umani, dello Stato di diritto e della libertà di espressione; che incoraggia riforme fondamentali e stimola la crescita economica e la cooperazione regionale;

C.  considerando che i ripetuti ritardi nel processo di adesione rischiano di compromettere il sostegno dei cittadini all'adesione all'UE;

D.  considerando che ogni paese dovrebbe essere valutato in base ai propri meriti e che il processo di adesione basato sulle condizionalità non dovrebbe essere utilizzato impropriamente per risolvere controversie bilaterali;

E.  considerando che l'UE è una comunità caratterizzata dalla diversità culturale e linguistica, basata sulla solidarietà e sul rispetto reciproco tra i suoi popoli;

F.  considerando che le ingerenze straniere ostili dirette e indirette e la disinformazione hanno lo scopo di seminare discordia, provocare tensioni e violenza e destabilizzare l'intera regione;

G.  considerando che il futuro dell'Albania e dei suoi cittadini è nell'Unione europea;

H.  considerando che la prospettiva che l'Albania diventi uno Stato membro sulla base del merito è nello stesso interesse politico, economico e di sicurezza dell'UE;

I.  considerando che l'UE rimane pienamente impegnata a sostenere la scelta strategica dell'Albania verso l'adesione all'UE, che rappresenta le aspirazioni dei cittadini albanesi alla democrazia e alla prosperità;

J.  considerando che l'Albania è un partner di politica estera affidabile, anche grazie al suo impegno attivo in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alla NATO; che il paese rimane un importante alleato geopolitico e un partner affidabile, grazie ai suoi sforzi volti a far progredire la cooperazione regionale e le relazioni di buon vicinato;

K.  considerando che la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina ha messo in evidenza l'importanza cruciale dell'allargamento dell'UE per garantire la sicurezza e la stabilità nel nostro continente; che ha messo in luce la necessità di aumentare la resilienza alla guerra ibrida e alle ingerenze straniere ostili con i processi democratici, parallelamente alla necessità di rafforzare le capacità di cibersicurezza e ciberdifesa e di contrastare lo spionaggio e la disinformazione;

L.  considerando che il mutevole contesto geopolitico ha dato un nuovo impulso all'allargamento;

M.  considerando che l'Albania dovrebbe continuare a concentrarsi sul programma di riforme dell'UE;

N.  considerando che la trasformazione democratica, lo Stato di diritto, i diritti fondamentali e l'adesione alle norme, ai valori e agli standard dell'UE svolgono un ruolo centrale nel processo di adesione all'UE e costituiscono un parametro di riferimento fondamentale per valutare i progressi verso l'adesione all'UE; che ciascun paese in via di adesione dovrebbe dimostrare risultati solidi e irreversibili per quanto riguarda la resilienza democratica e la trasformazione socioeconomica;

O.  considerando che la protezione e l'inclusione delle persone appartenenti a minoranze e gruppi vulnerabili è fondamentale per gli aspiranti Stati membri dell'UE;

P.  considerando che l'Albania deve ancora allineare pienamente il proprio quadro elettorale alle raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR e della Commissione di Venezia;

Q.  considerando che relazioni di buon vicinato e una cooperazione regionale inclusiva sono indispensabili per il successo dell'integrazione nell'UE;

R.  considerando che la lotta contro la corruzione ad alto livello, le ingerenze straniere ostili, il riciclaggio di denaro e la criminalità organizzata è una questione di sicurezza europea; che affrontare tali questioni è fondamentale per l'Albania e gli altri paesi dell'allargamento per progredire verso l'adesione all'UE, in quanto sottolinea il nesso tra sicurezza interna ed esterna;

S.  considerando che l'UE rimane di gran lunga il principale partner politico, commerciale e di investimento dell'Albania e di tutti i Balcani occidentali; che l'UE rimane il principale fornitore di assistenza finanziaria alla regione; che ha mobilitato un sostegno aggiuntivo trasversale senza precedenti a seguito della pandemia e della brutale aggressione della Russia contro l'Ucraina;

T.  considerando che l'Albania è stata pesantemente colpita dalla disinformazione russa e da altri attacchi ibridi; che dovrebbe rafforzare la protezione delle sue infrastrutture critiche, la sicurezza informatica, le sue misure per contrastare la disinformazione e la transizione energetica;

U.  considerando che le campagne di disinformazione e di diffusione di notizie false organizzate da terzi mirano a sminuire l'UE e a presentarla come un partner inaffidabile;

V.  considerando che dal 2010 i cittadini albanesi sono esenti dall'obbligo del visto per i viaggi nell'area Schengen e dal 2015 possono partecipare agli scambi studenteschi, accademici e giovanili nell'ambito del programma Erasmus+;

W.  considerando che l'avvio dei negoziati di adesione è un chiaro riconoscimento dei progressi dell'Albania; che segna una nuova fase nelle relazioni UE-Albania e richiede un impegno unitario per prepararsi all'adesione all'UE;

Impegno a favore dell'adesione all'UE

1.  accoglie con favore il fermo, costante e strategico impegno dell'Albania a favore dell'integrazione nell'UE, che riflette il consenso tra i partiti politici e il sostegno schiacciante dei cittadini;

2.  elogia la sua solidarietà, la sua dedizione a buone relazioni di vicinato e alla cooperazione regionale, il suo allineamento pieno e coerente alla politica estera e di sicurezza dell'UE e la promozione dell'ordine internazionale basato su regole, compresa la sua risposta inequivocabile alla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, dimostrata dall'adozione delle misure restrittive dell'UE contro la Russia e la Bielorussia; elogia l'impegno dell'Albania a sostegno del multilateralismo nel suo ruolo di membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

3.  accoglie con favore l'avvio dei negoziati di adesione con l'Albania; ribadisce che ciascun paese dell'allargamento dovrebbe essere valutato in base ai suoi meriti e che il ritmo dell'adesione dovrebbe essere determinato dai progressi compiuti nel buon funzionamento delle istituzioni democratiche e basarsi sullo Stato di diritto, sulla buona governance e sui diritti fondamentali;

4.  accoglie con favore il fatto che il governo albanese abbia continuato a concentrarsi sulle riforme connesse all'UE e abbia rafforzato la sua struttura di coordinamento per l'integrazione europea e il ruolo del suo parlamento nel processo di integrazione nell'UE modificando la legislazione pertinente; sottolinea che il governo deve portare avanti ulteriormente il programma di riforme dell'UE in cooperazione con l'opposizione e tutti i segmenti della società, anche attraverso il Consiglio nazionale per l'integrazione europea e il Consiglio nazionale per la società civile;

5.   sottolinea la necessità che il governo albanese e l'UE rafforzino la trasparenza, la responsabilità e l'inclusività del processo di adesione, compresa la sua dimensione parlamentare, garantendo la partecipazione inclusiva e la fiducia dei cittadini e integrando la società civile e i media nella governance democratica e nel dialogo politico; sottolinea l'importanza del loro effettivo coinvolgimento nel processo di integrazione dell'UE e in altri meccanismi consultivi, in qualità di partner legittimi nel processo;

6.  esorta il governo albanese a intensificare gli sforzi per migliorare il funzionamento dello Stato di diritto e del sistema giudiziario, contrastare la corruzione e la criminalità organizzata, garantire la libertà dei media, responsabilizzare la società civile, garantire i diritti fondamentali e i diritti delle minoranze, compresa la comunità LGBTIQ+, e rafforzare la sua cooperazione con le istituzioni dell'UE;

7.  incoraggia i responsabili politici albanesi ad accelerare le riforme che hanno consentito la prima conferenza intergovernativa attesa da tempo e un inizio positivo del processo di screening e a dimostrare progressi costanti e visibili nel garantire la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, assicurando nel contempo un allineamento coerente alle politiche dell'UE;

8.  esorta i decisori a lavorare insieme per soddisfare i criteri di adesione entro e non oltre il 2030; ricorda che, durante i negoziati di adesione, i paesi candidati devono sottoporsi a trasformazioni significative per soddisfare i criteri di adesione;

9.  esprime preoccupazione per i ritardi ingiustificati nel processo di adesione, che compromettono la credibilità dell'UE, l'impegno dei paesi dei Balcani occidentali e il sostegno pubblico all'adesione all'UE;

10.  incoraggia la Commissione ad accelerare il sostegno trasversale fornito per allineare i paesi dell'allargamento alle politiche economiche e sociali dell'UE e in materia di mercato unico, energia e trasporti, istruzione, digitalizzazione, ricerca e innovazione, agricoltura e sviluppo rurale, giustizia e affari interni, protezione civile, affari esteri, sicurezza e difesa, compresa la sicurezza informatica;

Democrazia e Stato di diritto

11.  ricorda che lo Stato di diritto e l'integrità istituzionale sono la colonna portante della trasformazione democratica, della resilienza sociale e della coesione socioeconomica;

12.  elogia i progressi e l'impegno dell'Albania nel completare la messa in atto della sua riforma globale della giustizia, che rafforzerà l'indipendenza, la trasparenza, l'efficienza e la responsabilità del sistema giudiziario albanese, e la fiducia che i cittadini ripongono in esso;

13.  incoraggia il paese a intensificare le iniziative volte a completare il processo di rivalutazione (vetting) di giudici e procuratori, e a mitigarne gli effetti collaterali, in particolare coprendo i posti vacanti, riducendo l'arretrato giudiziario e migliorando l'efficienza dei tribunali nell'ambito della nuova mappa giudiziaria, garantendo nel contempo l'accesso universale alla giustizia attraverso misure trasversali e prendendo in considerazione le condizioni socioeconomiche dei gruppi vulnerabili;

14.  invita il governo albanese a migliorare la capacità operativa del sistema giudiziario, compresi l'Alta corte, l'Alto ispettore della giustizia e la Scuola dei magistrati, al fine di soddisfare la domanda di giudici qualificati per far fronte al notevole arretrato giudiziario; ricorda la necessità di meccanismi efficaci che consentano di prevenire e di perseguire la corruzione e qualsiasi condotta criminale nel settore giudiziario attraverso istituzioni giudiziarie e di governance responsabili, indipendenti e pienamente operative;

15.  deplora il perdurante confronto politico, le azioni destabilizzanti e la retorica incendiaria di politici e funzionari di alto livello, come anche le violazioni del regolamento parlamentare; esprime preoccupazione dinanzi alla riduzione dello spazio riservato al ruolo di controllo parlamentare dell'opposizione, compreso il rifiuto delle commissioni parlamentari d'inchiesta; sottolinea una responsabilità politica e sociale comune per le riforme; esorta gli attori politici a intensificare il loro impegno a favore del dialogo e a rafforzare le istituzioni e le procedure democratiche attraverso un impegno interpartitico e intrapartitico costruttivo, il rispetto reciproco, consultazioni inclusive con la società civile e un processo decisionale trasparente; sottolinea l'importanza di edificare una cultura parlamentare costruttiva promuovendo il consenso fra tutti gli attori politici e sostenendo i diritti e le responsabilità dell'opposizione;

16.  ricorda la necessità di rafforzare le capacità di controllo parlamentare e di migliorare la governance e il pluralismo, anche attraverso una maggiore digitalizzazione e trasparenza;

17.  si rammarica del fatto che i principali partiti politici non siano riusciti a raggiungere un accordo sulla riforma elettorale; invita le autorità albanesi ad affrontare con urgenza le modifiche in sospeso al quadro elettorale e di finanziamento dei partiti ben prima delle elezioni parlamentari del 2025, in linea con le raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR e della Commissione di Venezia; invita le autorità a garantire la libertà di associazione, anche nei partiti politici, e la libertà di candidarsi alle elezioni, anche per tutte le minoranze e tutte le sezioni dell'opposizione, senza indebite ingerenze statali o di altra natura, migliorando ulteriormente l'accessibilità e l'integrità elettorali e impedendo il voto di scambio e l'uso improprio delle risorse amministrative, anche attraverso la digitalizzazione, la protezione dei dati e la parità di accesso ai media, al fine di garantire un processo elettorale equo, aperto e trasparente;

18.  insiste sul finanziamento adeguato e sul funzionamento efficace e imparziale di organi e organismi indipendenti, nonché sull'attuazione coerente delle loro decisioni e raccomandazioni;

19.  prende atto dei progressi in corso e attende con impazienza miglioramenti sistematici e risultati concreti nella prevenzione, nelle indagini proattive, nell'azione penale e nelle condanne definitive non selettive per i casi di corruzione e criminalità organizzata, compresi i reati ambientali, informatici e legati al traffico;

20.  accoglie con favore i risultati conseguiti attraverso il rafforzamento della Struttura specializzata per la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata (SPAK); esorta le autorità albanesi a migliorare la cooperazione con l'Ufficio investigativo nazionale e la collaborazione con le agenzie dell'UE e degli Stati membri nella lotta alla criminalità organizzata e l'eliminazione dell'impunità;

21.  sottolinea che sono necessari sforzi più strutturati e coerenti, tra cui risorse, strumenti e competenze adeguati, per combattere la corruzione, anche ad alto livello; sottolinea altresì la necessità di contrastare la cultura dell'impunità;

22.  chiede ulteriori progressi nella creazione di una pubblica amministrazione globale, efficiente, saldamente coordinata e responsabile; chiede un migliore monitoraggio dei beni dei funzionari al fine di contribuire all'eliminazione della corruzione da tutti i settori della vita pubblica;

23.  sottolinea la necessità di stabilire una solida casistica nei casi di corruzione e di continuare a sequestrare, confiscare e recuperare i proventi di reato derivanti dalla corruzione e dai reati di criminalità organizzata, anche attraverso una legislazione che colpisca le ricchezze ingiustificate, la digitalizzazione delle transazioni e l'estensione del congelamento e della confisca dei beni illeciti;

24.  incoraggia un'ulteriore riforma della polizia per garantire l'integrità, la professionalità e il pieno rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani;

25.  riconosce il contributo della società civile e dei media nella lotta alla corruzione; sottolinea l'importanza di un loro effettivo coinvolgimento nei meccanismi consultivi in qualità di partner legittimi nel processo;

26.  sostiene l'eliminazione delle disposizioni del progetto di legge sull'amnistia fiscale e penale e della proposta di programma di cittadinanza per investitori ("passaporto d'oro"), che sono incompatibili con le norme dell'UE e la sua politica in materia di visti e che possono comportare rischi per quanto riguarda la sicurezza, il riciclaggio di denaro, l'evasione fiscale, la corruzione e la criminalità organizzata; prende atto, a tale proposito, dell'annunciata sospensione del programma di cittadinanza per investitori e dell'intenzione del governo albanese di avvalersi delle competenze dell'UE per la revisione del progetto di legge sull'amnistia fiscale e penale;

27.  invita le autorità albanesi a concentrarsi sulla modernizzazione del sistema fiscale e dell'amministrazione fiscale, compresi la dichiarazione della situazione patrimoniale e la conformità, il rafforzamento dei controlli antiriciclaggio e l'istituzione di un ufficio per il recupero dei beni; invita le autorità a perseguire eventuali casi di reati contro il bilancio dell'UE nell'ambito dell'accordo di lavoro sulla cooperazione tra l'EPPO e la Procura generale dell'Albania; invita i paesi dei Balcani occidentali a rafforzare la cooperazione giudiziaria con l'UE in materia penale nell'ambito degli accordi di lavoro con l'EPPO, al fine di facilitare indagini e azioni penali efficaci contro l'uso improprio dei fondi dell'UE, anche mediante il distacco di funzionari nazionali di collegamento presso l'EPPO;

28.  sottolinea l'obbligo delle autorità di garantire la trasparenza e la concorrenza negli appalti pubblici, nei contratti di appalto, nelle privatizzazioni, negli aiuti di Stato e nelle procedure di concessione; sottolinea la necessità di rafforzare le garanzie, la trasparenza e la condizionalità nell'ambito di un processo di controllo strategico degli investimenti esteri e di perseguire i casi di corruzione, frode, abuso d'ufficio e riciclaggio di denaro, contrastando nel contempo l'evasione fiscale, l'edilizia abusiva e l'elusione delle sanzioni; ricorda che le procedure di aggiudicazione dei contratti per i progetti infrastrutturali, compresi quelli all'interno del porto di Durazzo e nelle sue vicinanze, devono essere conformi alle norme dell'UE in materia di appalti pubblici nel quadro dell'accordo di stabilizzazione e di associazione;

29.  incoraggia ed elogia la cooperazione internazionale e chiede di proseguire l'azione di smantellamento delle reti criminali transnazionali nell'ambito di una cooperazione rafforzata con le agenzie dell'UE che operano nel settore della giustizia e degli affari interni, quali Europol, Eurojust e Frontex, che comprenda un'azione intensificata contro la produzione e il traffico organizzato di stupefacenti e armi illegali ed esseri umani; esorta le autorità albanesi a rafforzare le capacità nazionali operative e di recupero dei beni; sottolinea che la lotta alla criminalità informatica, alla tratta di esseri umani e al riciclaggio di denaro rimangono ambiti in cui sono necessari ulteriori risultati;

30.  sottolinea il contributo fondamentale dell'Albania alla protezione delle frontiere esterne dell'UE e alla prevenzione della criminalità transfrontaliera; si compiace dell'efficacia delle indagini internazionali e delle operazioni europee di polizia volte a combattere il traffico di esseri umani, stupefacenti e armi da fuoco, nonché le frodi online e le minacce terroristiche;

31.  sottolinea la necessità di contrastare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro, dal momento che l'Albania rimane un paese sia di destinazione che di transito;

32.  incoraggia l'Albania a intensificare gli sforzi per ridurre le domande di asilo infondate dei suoi cittadini e ad allineare ulteriormente la propria politica in materia di visti all'elenco dell'UE dei paesi terzi soggetti all'obbligo di visto;

33.  condanna le ingerenze straniere malevole e gli attacchi ibridi, tra cui le campagne di manipolazione e disinformazione, l'incitamento a tutte le forme di radicalizzazione e gli attacchi informatici contro i cittadini albanesi e le infrastrutture critiche, volti a destabilizzare il paese e a screditare l'UE; invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a migliorare il coordinamento e ad assistere ulteriormente le autorità albanesi nel rafforzare sensibilmente la resilienza del paese contro tali minacce potenziando la sicurezza digitale, la protezione dei dati e le capacità di ciberdifesa, in stretta cooperazione con la NATO; sottolinea la necessità di un'efficace attuazione e applicazione della strategia nazionale per la cibersicurezza;

34.  condanna l'uso non autorizzato dei dati privati dei cittadini, anche da parte dei partiti politici, e invita le autorità ad adottare misure urgenti per prevenire le fughe di dati e accelerare l'allineamento all'acquis dell'UE in materia di protezione dei dati personali;

Libertà fondamentali e diritti umani

35.  prende atto delle misure giuridiche adottate per eliminare la discriminazione nei confronti delle minoranze e chiede misure concrete per garantire la loro inclusione, segnatamente l'inclusione delle minoranze LGBTIQ+, rom ed egiziana, e di altre minoranze etniche e culturali; esorta le autorità ad affrontare la discriminazione intersezionale che questi gruppi subiscono attraverso un approccio istituzionale sistemico in tutte le sfere della vita sociale, economica e politica, e a garantire una rapida indagine sugli abusi dei loro diritti;

36.  esprime preoccupazione per l'arresto del nuovo sindaco di Himara, Fredi Beleri, alla vigilia delle elezioni comunali di maggio, fatto che ha violato la presunzione di innocenza e ha impedito al sindaco eletto di assumere le sue funzioni, in quanto è ancora oggi in carcere; sottolinea che tale questione è legata al rispetto generale dei diritti fondamentali, alla questione in sospeso delle proprietà dei membri della minoranza di etnia greca nell'area comunale e alle accuse di usurpazione da parte dello Stato;

37.  invita le autorità a continuare a cooperare con le organizzazioni che rappresentano le comunità rom ed egiziana al fine di garantirne il benessere e l'integrazione nella società;

38.  invita le autorità ad avviare un dialogo con le organizzazioni della società civile che operano a favore dei diritti della comunità LGBTIQ+ e ad assicurare il quadro giuridico e l'attuazione della legislazione che garantiscono l'inclusione e la tutela dei membri della comunità;

39.  sollecita le autorità ad adoperarsi maggiormente per combattere la violenza di genere, rafforzare la protezione dei minori, adottare e attuare la legislazione sui diritti delle minoranze, in particolare i regolamenti ancora in sospeso sull'autoidentificazione delle minoranze nazionali e sull'uso delle lingue minoritarie, e a condurre un censimento della popolazione nel pieno rispetto degli standard dell'UE; sottolinea la necessità di consolidare i diritti di proprietà e di registrazione fondiaria, e di completare la restituzione e il risarcimento dei beni espropriati;

40.  esorta le autorità a garantire un'istruzione inclusiva adottando misure immediate per porre fine alla segregazione dei bambini rom ed egiziani e per prevenirla, in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo; invita le autorità a intensificare la lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori online;

41.  esorta le autorità albanesi a intensificare ulteriormente gli sforzi a favore dell'uguaglianza di genere e dei diritti delle donne, anche accordando la priorità all'integrazione della dimensione di genere, approfondendo la cooperazione con le organizzazioni delle donne e migliorando l'equilibrio di genere nella forza lavoro;

42.  invita i legislatori albanesi a prendere iniziative per assicurare un'adeguata rappresentanza delle donne in tutte le posizioni decisionali; accoglie con favore, in tale contesto, il primo Gabinetto a maggioranza femminile dell'attuale governo; invita le autorità ad affrontare ulteriormente la mancata attuazione dei diritti delle lavoratrici, nonché gli stereotipi di genere, lo squilibrio di genere e il divario retributivo di genere nella forza lavoro; sottolinea le notevoli differenze di genere, come la minore partecipazione delle donne al mercato del lavoro; evidenzia la necessità di porre fine alla discriminazione nelle disposizioni giuridiche relative al congedo di maternità e di migliorare la capacità di assistenza all'infanzia e prescolare;

43.  riconosce i progressi conseguiti nell'attuazione della Convenzione di Istanbul; accoglie con favore il primo rapporto dell'Albania in materia e invita le autorità a intensificare la prevenzione e le risposte alla violenza sessuale e di genere e al femminicidio, nonché a migliorare il sostegno alle vittime; ricorda che è urgente incrementare le risorse che consentono di attuare le disposizioni della Convenzione di Istanbul, aumentare la consapevolezza delle donne in merito ai loro diritti, intensificare la prevenzione e fornire servizi alle vittime degli abusi domestici e online;

44.  plaude al piano d'azione 2021-2027 per le persone LGBTI in Albania e ne chiede l'attuazione; si compiace del successo dell'11a Pride parade svoltasi a Tirana nel 2022; invita le autorità ad adottare una legislazione sul riconoscimento dell'identità di genere e delle unioni e/o dei matrimoni omosessuali; esprime profonda preoccupazione dinanzi alla discriminazione nei confronti delle persone LGBTIQ+ per quanto riguarda l'accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione, alla giustizia, all'occupazione e agli alloggi; deplora i casi di aggressione fisica e di incitamento all'odio nei confronti della comunità LGBTIQ+;

45.  si rammarica della mancanza di progressi in relazione ai diritti delle persone con disabilità; chiede il pieno allineamento giuridico alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità attraverso la ratifica del suo protocollo facoltativo; chiede finanziamenti adeguati per il piano d'azione nazionale 2021-2025 a favore delle persone con disabilità;

46.  sottolinea l'importanza di affrontare la discriminazione e la violenza, rimuovere gli ostacoli all'inclusione socioeconomica, promuovere l'occupazione e garantire alle persone con disabilità l'accessibilità al voto;

47.  ricorda la necessità di garantire in modo efficace e non selettivo il diritto alla libertà di riunione pacifica; rileva l'importanza di far fronte alle accuse di violazioni da parte della polizia e di uso sproporzionato della forza, al fine di assicurare alla giustizia i responsabili;

48.  osserva che sono necessari ulteriori progressi per migliorare le condizioni di detenzione, in linea con la raccomandazione del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti;

49.  deplora la mancanza di progressi nel conseguimento della trasparenza istituzionale e il deterioramento della situazione della libertà di espressione e della libertà dei media; sottolinea il ruolo del governo e dei leader politici albanesi nella creazione di un contesto favorevole all'esercizio di tali libertà;

50.  condanna i tentativi di screditare i giornalisti e di non divulgare arbitrariamente informazioni pubbliche, come le decisioni di vietare ai giornalisti di partecipare alle conferenze stampa del governo, e l'incapacità di garantire la sicurezza dei giornalisti e dei mezzi di comunicazione; condanna ogni forma di violenza nei loro confronti;

51.  incoraggia il governo albanese a migliorare l'accesso alla comunicazione in merito al suo lavoro e al controllo dello stesso attraverso canali formali, quali conferenze stampa e interviste, e a garantire ai giornalisti un accesso equo, diretto e trasparente alle fonti ufficiali;

52.  esorta le autorità ad agire immediatamente contro le ingerenze politiche ed economiche nei media e a porre fine agli attacchi verbali, alle campagne diffamatorie e alle intimidazioni nei confronti dei giornalisti, in particolare quelli che si occupano delle questioni legate allo Stato di diritto, dal momento che ciò compromette la qualità del giornalismo, l'indipendenza dei media e la capacità dei giornalisti di coprire questioni di interesse pubblico;

53.  invita le autorità ad adottare un quadro giuridico che tuteli i giornalisti, i difensori dei diritti umani e le altre parti interessate dalle azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP);

54.  esprime preoccupazione per la persistente retorica incendiaria, anche da parte di politici di alto livello, funzionari pubblici e altre personalità pubbliche; chiede che siano condotte indagini su tutti gli attacchi contro i media critici e che le autorità consegnino alla giustizia i responsabili degli attacchi contro i giornalisti;

55.  condanna qualsiasi tentativo normativo volto ad aumentare il controllo politico sulle istituzioni mediatiche; accoglie con favore, in tale contesto, il ritiro del progetto di legge antidiffamazione in linea con le raccomandazioni della Commissione di Venezia;

56.  esorta il governo albanese a garantire l'indipendenza dell'emittente pubblica e dell'autorità di regolamentazione dei media e la trasparenza della proprietà, del finanziamento e della pubblicità pubblica dei media; deplora il fatto che la maggior parte dei media albanesi non disponga di modelli imprenditoriali sostenibili e di finanziamenti trasparenti;

57.  esorta le autorità e la società civile a collaborare per contrastare la disinformazione e le narrazioni manipolative promuovendo l'alfabetizzazione mediatica, creando un ambiente favorevole per i media indipendenti e migliorando i diritti del lavoro e sociali dei giornalisti;

58.  invita l'UE a contribuire al coordinamento degli sforzi regionali volti a contrastare la disinformazione mobilitando le parti interessate pertinenti e a rafforzare il dialogo, la ricerca e l'analisi per fornire risposte basate su elementi oggettivi alle minacce in materia di disinformazione; invita il Servizio europeo per l'azione esterna a rafforzare in modo proattivo la credibilità dell'UE nella regione e ad ampliare il monitoraggio StratCom per incentrare l'attenzione sulle minacce in materia di disinformazione transfrontaliera da parte di paesi dei Balcani occidentali e dei paesi vicini;

59.  accoglie con favore il lavoro svolto dall'Alleanza per i media etici in Albania in merito all'attuazione del codice etico dei giornalisti; invita i membri dell'associazione dei giornalisti professionisti dell'Albania a seguire i più elevati standard del settore, in particolare adottando la Journalism Trust Initiative istituita da Reporter senza frontiere;

60.  sottolinea l'importanza di un quadro inclusivo per un coinvolgimento significativo della società civile nei processi decisionali e nel processo di integrazione nell'UE a livello di governo nazionale e locale, anche attraverso il Consiglio nazionale per la società civile e il partenariato per un governo aperto, e invita il governo albanese a migliorare l'efficacia di tali piattaforme; esorta tutti gli attori politici e le autorità a smettere di utilizzare e a condannare l'incitamento all'odio, le campagne diffamatorie e le vessazioni nei confronti delle organizzazioni indipendenti della società civile e dei difensori dei diritti umani e a garantire che i responsabili siano assicurati alla giustizia;

61.  chiede la revisione delle disposizioni della legge sulla registrazione delle organizzazioni non profit, che compromettono la libertà di espressione e di associazione; è particolarmente preoccupato per le sanzioni altamente sproporzionate applicate alle violazioni amministrative da parte delle organizzazioni non profit; accoglie con favore il codice di norme di autoregolamentazione per le organizzazioni non profit e suggerisce di semplificare la registrazione elettronica delle organizzazioni della società civile;

Cooperazione regionale e relazioni di buon vicinato

62.  si compiace che l'Albania abbia portato avanti il dialogo per garantire relazioni di buon vicinato e cooperazione regionale, che sono elementi fondamentali del processo di allargamento e del processo di stabilizzazione e di associazione; elogia l'impegno costruttivo dell'Albania a favore di iniziative inclusive di cooperazione regionale e transfrontaliera; accoglie con favore gli accordi tangibili raggiunti in materia di libera circolazione e riconoscimento reciproco delle qualifiche nell'ambito del processo di Berlino e ne chiede la rapida attuazione; plaude ai progressi compiuti nell'ambito del vertice UE-Balcani occidentali di Tirana, il primo evento di questo tipo tenuto nella regione;

63.  sottolinea l'importanza di sfruttare appieno le iniziative regionali e intergovernative esistenti, in particolare l'iniziativa adriatico-ionica, l'iniziativa centroeuropea, la strategia dell'UE per la regione adriatico-ionica e il processo di Berlino, e di creare sinergie tra di esse;

64.  elogia l'Albania per aver svolto un ruolo chiave nella promozione della stabilità e della cooperazione nei Balcani occidentali, compresa la sua partecipazione a missioni e operazioni a guida UE e NATO;

65.  accoglie con favore la misura di sostegno a favore della task force medica dei Balcani pari a 6 milioni di EUR nell'ambito dello strumento europeo per la pace, che fornisce le attrezzature e forniture necessarie per le unità mediche delle forze armate di Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia;

66.  ricorda la necessità di completare il processo di declassificazione dei fascicoli dell'era comunista e di renderli accessibili ai ricercatori e al grande pubblico al fine di promuovere la giustizia e la riconciliazione, rendere giustizia alle vittime e fornire risarcimenti ai sopravvissuti e alle loro famiglie;

Riforme socioeconomiche

67.  esorta le autorità a proseguire le riforme strutturali in linea con il programma di riforma economica 2023-2025 e a consentire una ripresa sostenibile e una crescita inclusiva attraverso il miglioramento della gestione delle finanze pubbliche e della governance, lo Stato di diritto, la digitalizzazione e l'accessibilità, la riduzione dell'esclusione sociale, la formalizzazione dell'economia e il miglioramento dell' istruzione e dei servizi sanitari; chiede ulteriori sforzi in termini di miglioramento del livello delle competenze, miglioramento delle condizioni di lavoro e dialogo sociale attraverso un dialogo costruttivo e la contrattazione collettiva;

68.  sottolinea l'importanza di responsabilizzare i giovani e di promuovere opportunità per le giovani generazioni albanesi; prende atto dell'elaborazione di un piano d'azione per l'attuazione della garanzia per i giovani nei Balcani occidentali; incoraggia maggiori investimenti nella ricerca e nell'innovazione, contribuendo al rientro di cervelli tra ricercatori e giovani;

69.  invita le autorità a ridurre il rischio di esclusione sociale e di povertà migliorando l'accesso ai servizi sociali, educativi e sanitari, in particolare per le persone delle comunità rom, egiziane e LGBTIQ+ e per altre minoranze e gruppi vulnerabili;

70.  sottolinea la natura trasformativa della sostanziale assistenza dell'UE fornita nell'ambito dell'IPA III e del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali; prende atto del ruolo svolto dal piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali e dai suoi programmi faro; ricorda che, in linea con la condizionalità dell'IPA III, i finanziamenti devono essere ridotti o sospesi in caso di regressi o ritardi ingiustificati nel processo di riforma, in particolare nei settori della democrazia, dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto;

Energia, ambiente, sviluppo sostenibile e connettività

71.  accoglie con favore le misure adottate dall'Albania per accelerare la transizione energetica e la diversificazione energetica verso l'energia eolica e solare e invita le autorità a garantire l'uso sostenibile dell'energia idroelettrica; plaude a tale riguardo alla rapida attuazione del pacchetto di sostegno energetico dell'UE per i Balcani occidentali per un importo di 1 miliardo di EUR, compreso un sostegno di bilancio immediato di 80 milioni di EUR destinati all'Albania; invita le autorità a sfruttare al meglio tale assistenza al fine di costruire un mercato dell'energia resiliente e rispettoso dell'ambiente, in linea con l'agenda verde per i Balcani occidentali;

72.  ricorda l'importanza degli investimenti dell'UE in progetti come la centrale a energia solare di Vau i Dejës, l'ammodernamento della centrale idroelettrica di Fierza, il rinnovamento del campus dell'Università di Tirana e la nuova ferrovia Tirana-Durazzo; esorta le autorità a intensificare gli sforzi volti a integrare l'azione ambientale e climatica nei settori dell'agricoltura, dell'energia, dei trasporti e dell'industria;

73.  esprime il proprio sostegno alla presidenza albanese in seno all'Ufficio della Comunità dell'energia per promuovere l'integrazione della regione nel mercato dell'energia dell'UE; accoglie con favore il suo piano di risparmio energetico, produzione di energia pulita e diversificazione dell'approvvigionamento energetico nell'ambito di REPowerEU e i suoi acquisti congiunti di energia nell'ambito della piattaforma dell'UE per l'energia;

74.  chiede ulteriori progressi nella riforma del settore dell'energia elettrica e nella garanzia di meccanismi di finanziamento sostenibili dell'efficienza energetica;

75.  chiede misure accuratamente pianificate in materia di biodiversità, acqua, aria, clima, gestione regionale dei rifiuti, riciclaggio e inquinamento industriale;

76.  sottolinea la necessità che l'Albania migliori le proprie infrastrutture di gestione dei rifiuti e intensifichi gli sforzi per rafforzare la resilienza del paese agli effetti dei cambiamenti climatici, anche aggiornando la strategia nazionale sui cambiamenti climatici e integrando i cambiamenti climatici nelle strategie e nei piani settoriali;

77.  esprime preoccupazione per l'inquinamento da rifiuti marini in Albania, che si ripercuote sui paesi vicini, e chiede un'azione urgente per porvi rimedio;

78.  esorta il governo albanese a intensificare gli sforzi volti a migliorare la qualità dell'aria e a ridurre l'inquinamento atmosferico letale, in particolare nelle aree urbane;

79.  accoglie con grande favore la creazione del parco nazionale fluviale selvaggio di Vjosa, il primo parco nazionale fluviale selvaggio in Europa, e plaude agli sforzi compiuti dalla società civile in vista della creazione del parco; invita le autorità a tenere conto delle preoccupazioni sollevate dalla società civile in merito alla delimitazione dei confini della rete di aree protette;

80.  esorta il governo albanese ad allinearsi rapidamente all'acquis dell'UE in materia di acque, a completare e adottare i piani di gestione dei bacini idrografici, a ridurre l'inquinamento delle acque reflue e ad adottare misure per garantire la protezione del lago di Ohrid ponendo fine al rilascio in esso dei residui minerari; invita il governo albanese a intensificare gli sforzi volti a proteggere l'ambiente marino e la biodiversità, anche designando e gestendo in modo efficace le aree marine protette;

81.  sottolinea la necessità di sviluppare un'agricoltura su piccola e media scala che sia moderna, ecologica e rispettosa del clima e garantisca la sussistenza degli agricoltori e la tutela delle risorse naturali e della biodiversità dell'Albania;

82.  chiede un miglioramento della trasparenza, dello svolgimento, dell'applicazione e del monitoraggio delle valutazioni d'impatto ambientale e delle valutazioni strategiche dell'impatto ambientale, in particolare per quanto riguarda i progetti con grandi ripercussioni ambientali e socioeconomiche come il progetto della centrale idroelettrica di Skavica; esprime preoccupazione per l'impatto economico e ambientale dei progetti di sviluppo non competitivi che ricevono finanziamenti esteri;

83.  invita le autorità ad agire con urgenza per combattere la criminalità ambientale, migliorare e accelerare l'applicazione delle politiche e della normativa in materia di protezione della natura e della biodiversità, in particolare per quanto riguarda le aree protette e le specie a grave rischio di estinzione, come la lince dei Balcani; invita il governo albanese a elaborare una legislazione sulla gestione sostenibile della fauna selvatica e ad applicare la moratoria sul disboscamento;

84.  esorta il governo albanese a sospendere i progetti che rischiano di violare le norme nazionali e internazionali in materia di protezione della biodiversità, come l'aeroporto internazionale di Valona, e a fermare lo sviluppo di energia idroelettrica nelle aree protette;

85.  accoglie con favore la piena adesione dell'Albania al meccanismo di protezione civile dell'UE e, di conseguenza, l'aumento dell'importante sostegno dell'UE alla preparazione civile alle emergenze e a una risposta coordinata alle crisi a seguito di terremoti, inondazioni e incendi; incoraggia il paese a modernizzare ulteriormente le proprie capacità di gestione delle crisi;

86.  chiede la rapida adozione della strategia nazionale in materia di trasporti, compreso il suo piano d'azione per il periodo 2021-2025; ribadisce che sono necessari sforzi significativi per una trasformazione strutturale della connettività digitale, energetica e dei trasporti;

87.  ribadisce la necessità di colmare le lacune in termini di connettività dei trasporti e di migliorare le infrastrutture pubbliche nei Balcani occidentali, con il sostegno degli Stati membri dell'UE e del piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali e in linea con l'accordo di Parigi e gli obiettivi di decarbonizzazione dell'UE; esorta, a tale proposito, le autorità di tutti i paesi europei a completare i progetti infrastrutturali fondamentali, compresi i corridoi paneuropei VIII e X;

88.  accoglie con favore l'eliminazione dei costi di roaming tra i paesi dei Balcani occidentali ed esprime il proprio sostegno alla graduale eliminazione delle tariffe di roaming tra l'UE e i Balcani occidentali, a seguito della loro riduzione a partire dal 1º ottobre 2023;

o
o   o

89.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al Presidente, al governo e al parlamento della Repubblica d'Albania.

(1) GU L 107 del 28.4.2009, pag. 166.
(2) GU L 330 del 20.9.2021, pag. 1.
(3) GU C 202 del 28.5.2021, pag. 86.
(4) GU C 251 del 30.6.2022, pag. 87.
(5) GU C 347 del 9.9.2022, pag. 61.
(6) GU C 167 dell'11.5.2023, pag. 105.


Attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti – relazione annuale 2022
PDF 167kWORD 57k
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 luglio 2023 sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti – relazione annuale 2022 (2022/2062(INI))
P9_TA(2023)0286A9-0210/2023

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 15, 126, 174, 175, 177, 208, 209, 271, 308 e 309 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti (BEI),

–  visti gli articoli da 41 a 43 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

–  visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  vista l'approvazione da parte della BEI della ratifica dell'accordo di Parigi da parte dell'UE del 7 ottobre 2016,

–  viste le procedure relative al meccanismo di denuncia del Gruppo BEI, pubblicate il 13 novembre 2018,

–  vista la politica di prestito della BEI nel settore dell'energia, pubblicata il 14 novembre 2019,

–  visti i criteri della BEI per la concessione di prestiti nel settore dell'energia, del 25 luglio 2013,

–  viste l'adozione della tabella di marcia della banca per il clima 2021-2025 da parte del consiglio di amministrazione della BEI, l'11 novembre 2020, e la nuova strategia climatica della BEI del 15 novembre 2020,

–  visto il piano operativo 2023-2025 del Gruppo BEI, pubblicato il 2 febbraio 2023,

–  vista la relazione di attività 2022 della Banca europea per gli investimenti dal titolo "Secure Europe" (Un'Europa sicura), pubblicata il 2 febbraio 2023,

–  vista la panoramica della BEI sull'azione per il clima e la sostenibilità ambientale 2023, pubblicata il 2 febbraio 2023,

–  visto il documento dal titolo "EIB Global", pubblicato il 2 febbraio 2023,

–  vista la valutazione del Gruppo BEI dal titolo "Rapid assessment of the EIB Group's operational response to the COVID‑19 crisis" (Valutazione rapida della risposta operativa del Gruppo BEI alla crisi della COVID-19), pubblicata il 22 aprile 2022,

–  visto il documento informativo della BEI dal titolo "Evaluation of EIB support for urban public transport in the European Union (2007-2019)" (Valutazione del sostegno della BEI al trasporto pubblico urbano nell'Unione europea (2007-2019)), pubblicato il 31 maggio 2022,

–  viste le relazioni annuali del comitato di verifica della BEI per l'esercizio 2021, pubblicate il 21 luglio 2022,

–  vista la relazione sull'informativa in materia di gestione dei rischi del Gruppo BEI per il 2021, pubblicata il 9 agosto 2022,

–  visto il documento informativo della BEI dal titolo "EIB evaluation of the EIB's special activities" (Valutazione delle attività speciali della BEI), pubblicato il 30 maggio 2022,

–  vista la relazione 2021 della BEI sui progressi compiuti in materia di diversità e inclusione, pubblicata il 9 dicembre 2022,

–  vista la relazione della BEI dal titolo "EIB Group activities in EU cohesion regions in 2021" (Le attività del Gruppo BEI nelle regioni beneficiarie della politica di coesione dell'UE nel 2021), pubblicata il 27 luglio 2022,

–  visto l'orientamento in materia di coesione della BEI per il periodo 2021-2027, pubblicato il 13 ottobre 2021,

–  visto il piano di adattamento al clima della BEI, pubblicato il 26 ottobre 2021,

–  visto l'accordo tripartito tra la Commissione europea, la Corte dei conti europea e la Banca europea per gli investimenti, entrato in vigore nel novembre 2021,

–  vista la relazione sull'attuazione della politica di trasparenza del Gruppo BEI nel 2021, pubblicata il 7 novembre 2022,

–  vista l'Indagine della BEI sugli investimenti 2022 – panoramica dell'Unione europea, pubblicata l'8 novembre 2022,

–  vista la relazione 2021 sul governo societario del Gruppo BEI, pubblicata il 26 luglio 2022,

–  visto il quadro PATH del Gruppo BEI – versione 1.1 dell'ottobre 2022 – Sostenere le controparti nei loro percorsi di allineamento all'accordo di Parigi, pubblicato il 1º febbraio 2023,

–  vista la relazione 2021 del polo europeo di consulenza sugli investimenti della BEI, pubblicata il 5 luglio 2022,

–  viste la relazione di attività 2020 della BEI dal titolo "Soluzioni alla crisi", pubblicata il 20 gennaio 2021, e la sua relazione di attività 2021 dal titolo "La risposta all'innovazione”, pubblicata il 27 gennaio 2022,

–  vista la sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 nella causa T‑299/20(1),

–  viste le osservazioni formulate dall'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani nell'agosto 2021 sul progetto di quadro di sostenibilità ambientale e sociale (ESSF) del Gruppo BEI,

–  visti i casi 1065/2020/PB, 1251/2020/PB e 1252/2020/PB concernenti la BEI e le relative decisioni adottate dal Mediatore europeo il 21 aprile 2022,

–  viste la raccomandazione del Mediatore europeo nel caso 2168/2019/KR, sul modo in cui l'Autorità bancaria europea ha gestito il trasferimento del suo ex direttore esecutivo al posto di amministratore delegato di una lobby del settore finanziario, e la sua decisione nel caso OI/3/2021/KR, sul modo in cui l'Agenzia europea per la difesa ha gestito la richiesta del suo ex direttore esecutivo di assumere incarichi di alto livello presso Airbus,

–  visto il piano operativo del Gruppo BEI per il periodo 2022-2024, pubblicato il 27 gennaio 2022,

–  visto il quadro di sostenibilità ambientale e sociale del Gruppo BEI, adottato il 2 febbraio 2022,

–  vista la risposta solidale di emergenza all'Ucraina della BEI, adottata il 4 marzo 2022,

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 18 maggio 2022 sull'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso (JOIN(2022)0024),

–  viste la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo "Il Green Deal europeo" (COM(2019)0640) e la risoluzione del Parlamento del 15 gennaio 2020 al riguardo(2),

–  viste le comunicazioni della Commissione del 20 maggio 2020 intitolate "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030: riportare la natura nella nostra vita" (COM(2020)0380) e "Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" (COM(2020)0381),

–  vista la comunicazione della Commissione del 12 maggio 2021 dal titolo "Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021)0400),

–  vista la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2022 dal titolo "REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili" (COM(2022)0108),

–  vista la comunicazione della Commissione del 1° febbraio 2023, dal titolo "Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette" (COM(2023)0062),

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 1° dicembre 2021, dal titolo "Il Global Gateway" (JOIN(2021)0030),

–  visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU(3),

–  visti il regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta(4), e il regolamento (UE) 2021/1229 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo allo strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una transizione giusta(5),

–  visto il regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale(6),

–  visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite,

–  vista la relazione di Counter Balance del 2019 dal titolo "Is the EIB up to the task in tackling fraud and corruption? Challenges for the EU Bank's governance framework" (La BEI è all'altezza del compito di contrastare le frodi e la corruzione? Sfide per il quadro di governance della banca dell'UE)",

–  vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulle istituzioni e gli organi dell'Unione economica e monetaria: prevenire i conflitti di interesse dopo una carica pubblica(7),

–  viste la lettera del Mediatore europeo al presidente della BEI in data 22 luglio 2016 sulle questioni riguardanti i conflitti di interessi e la risposta del presidente della BEI del 31 gennaio 2017,

–  visto il rapporto di ispezione del Mediatore europeo del 18 maggio 2022 riguardante il caso OI/1/2021/KR su come la Commissione gestisce le situazioni del tipo "porta girevole" che coinvolgono i suoi (ex) membri,

–  vista la relazione della BEI sugli investimenti 2022/2023 dal titolo "Resilienza e rinnovamento in Europa", pubblicata il 28 febbraio 2023,

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione per i bilanci,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0210/2023),

A.  considerando che, a norma dell'articolo 309 TFUE, la BEI ha il compito di contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'UE, anche attraverso vari strumenti di investimento quali prestiti, partecipazioni azionarie, garanzie, strumenti di condivisione dei rischi e servizi di consulenza;

B.  considerando che la BEI è il braccio finanziario a lungo termine dell'Unione europea ed è il maggior finanziatore multilaterale al mondo, oltre a svolgere un ruolo importante quale istituzione finanziaria che sostiene le transizioni digitale e verde;

C.  considerando che la BEI, di proprietà dei 27 Stati membri dell'UE, deve sempre adoperarsi per sostenere gli obiettivi dell'UE e, soprattutto, rafforzare il potenziale dell'UE in termini di creazione di posti di lavoro, crescita economica e competitività; che fa parte del suo mandato anche la promozione delle politiche dell'UE nei paesi terzi;

D.  considerando che nel 2022 la BEI ha lanciato EIB Global, il suo nuovo braccio operativo dedicato alla gestione degli investimenti al di fuori dell'UE; che, date le numerose sfide geopolitiche che hanno caratterizzato il 2022, EIB Global ha avuto un ruolo molto importante in termini di investimenti e di posizionamento dell'Europa nel mondo; che tale azione esterna deve essere allineata agli obiettivi strategici dell'UE, in particolare per quanto riguarda il Global Gateway;

E.  considerando che la BEI si è autodefinita la banca dell'UE per il clima, in considerazione degli investimenti aggiuntivi necessari per realizzare la transizione verde;

F.  considerando che l'UE, per conseguire i suoi obiettivi climatici, ha bisogno di investimenti per 1 000 miliardi di EUR all'anno, ovvero 356 miliardi di EUR in più rispetto al periodo 2010-2020; che una banca d'investimento capace come la BEI può contribuire a colmare il divario, attraendo capitali privati;

G.  considerando che la BEI svolge un ruolo significativo, attraverso il Fondo europeo per gli investimenti, nel sostenere le piccole e medie imprese (PMI) europee e nel migliorare la loro capacità di accedere ai mercati finanziari, dal capitale di rischio ai microcrediti, garantendo pertanto un'Unione dei mercati dei capitali forte e competitiva;

H.  considerando che nei prossimi cinque anni la BEI sosterrà il piano REPowerEU con ulteriori 45 miliardi di EUR di prestiti e finanziamenti azionari;

I.  considerando che un'Unione dei mercati dei capitali più integrata agevolerebbe il lavoro della BEI per sbloccare gli investimenti, promuovendo e diversificando gli investimenti nell'economia reale, in particolare nelle PMI, e stimolando ulteriori investimenti azionari e scambi commerciali a livello transfrontaliero;

J.  considerando che l'elenco riguardante l'ammissibilità ai finanziamenti della BEI esclude attualmente le attrezzature e le infrastrutture per uso militare; che gli investimenti in tecnologia a duplice uso non sono esclusi;

Osservazioni generali

1.  pone in rilievo l'importante ruolo svolto dalla BEI in quanto braccio finanziario dell'Unione europea e unica istituzione finanziaria multilaterale interamente di proprietà degli Stati membri, le cui operazioni sono guidate dalle politiche dell'UE e soggette alle sue norme giuridiche, nel sostenere gli obiettivi dell'UE; prende atto della relazione di attività 2022 della BEI e del piano operativo del Gruppo BEI per il periodo 2023-2025;

2.  apprezza il fatto che la BEI sia sempre pronta ad adattarsi e a reinventarsi in linea con l'evolversi delle esigenze dettate dalle politiche dell'UE, pur rispettando i propri obiettivi a lungo termine;

3.  prende atto della persistente carenza di investimenti nell'UE e dell'accresciuta necessità di investimenti anticiclici nel momento in cui l'UE entra nel suo quarto anno di crisi, a seguito della pandemia di COVID-19 e della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina; si compiace, in tal senso, del ruolo decisivo della BEI quale attore importante della politica di investimento dell'UE, che interviene laddove mancano i finanziamenti privati; invita la BEI a garantire il massimo livello di addizionalità per quanto riguarda gli investimenti nell'economia reale;

4.  si compiace del fatto che nel 2022 la BEI abbia investito 72,4 miliardi di EUR in finanziamenti e si sia concentrata sulle sfide a lungo termine dell'UE in materia di competitività, produttività, coesione sociale, cambiamenti climatici, sostenibilità e trasformazione digitale;

5.  sottolinea che sarebbe opportuno che la BEI tenesse conto delle notevoli esigenze di finanziamento dell'economia blu, un settore caratterizzato dalla crescita economica e da importanti scoperte scientifiche;

6.  osserva che occorre prepararsi al futuro e pianificare la ricostruzione a lungo termine dell'Ucraina; ritiene che l'allineamento alle priorità politiche dell'Unione debba diventare il motore fondamentale della futura strategia di investimento della BEI in Ucraina;

7.  apprezza il nuovo orientamento in materia di coesione, rilevando che la BEI dovrebbe destinare la maggior parte delle proprie risorse alla promozione della convergenza economica, sociale e territoriale e che la coesione dovrebbe essere la priorità assoluta della sua strategia di investimento; sottolinea l'importanza dei servizi di consulenza della BEI nella preparazione e nell'attuazione di progetti per i clienti che hanno una limitata capacità amministrativa e, in tale contesto, nell'aiuto alle imprese affinché si adattino all'evolversi degli obiettivi politici dell'Unione, in particolare a quelli relativi al clima e alla digitalizzazione;

8.  prende atto dell'affermazione della BEI secondo cui le sfide cui devono far fronte le imprese a media capitalizzazione nelle regioni interessate dalle politiche di coesione nell'accedere ai finanziamenti "sono più strutturali"; invita la BEI ad affrontare tali ostacoli strutturali, adeguando il proprio approccio in modo tale che anche le PMI e le imprese a media capitalizzazione nelle regioni interessate dalle politiche di coesione possano beneficiare appieno dei finanziamenti della BEI;

9.  ritiene che la BEI possa fare di più per adattarsi alla diversità regionale dell'UE, in modo da accrescere l'attrattiva dei suoi fondi; si attende dalla BEI un maggiore impegno per far fronte, in particolare, alle carenze sistemiche, aumentando l'accessibilità in modo tale che tutte le regioni dell'UE possano beneficiare dell'assistenza finanziaria della BEI;

10.  plaude alla tempestività del Fondo europeo di garanzia nel contribuire ad attenuare l'impatto economico della pandemia di COVID-19 sulle imprese; apprezza il fatto che nel programma della divisione per la valutazione delle attività della BEI per il 2024 figuri una valutazione del Fondo;

11.  plaude agli accordi InvestEU firmati dalla BEI e dalla Commissione il 7 marzo 2022, che assegnano alla BEI una quota fino al 75 % della garanzia di bilancio dell'UE e del bilancio del polo di consulenza InvestEU; si compiace della significativa domanda di mercato e dell'elevato tasso di utilizzo del programma InvestEU;

12.  si compiace del coinvolgimento della BEI nel meccanismo dell'UE per una transizione giusta con l'obiettivo di far fronte all'impatto socioeconomico della transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e di creare nuove opportunità di sviluppo sostenibile nelle regioni interessate, tra cui le regioni carbonifere e minerarie, fra le altre, provvedendo così ad assicurare una transizione giusta che non lasci indietro nessuno; invita la BEI a mettere a punto una strategia di comunicazione e consulenza per aumentare la conoscenza e l'attrattiva di questi strumenti finanziari fra i potenziali beneficiari;

13.  osserva che la BEI è un'istituzione che utilizza la leva finanziaria; sottolinea che la tripla A attribuita alla BEI costituisce un vantaggio importante, che consente alla BEI di assumere maggiori rischi nel finanziamento di progetti di interesse pubblico rispetto alle banche commerciali private;

14.  invita la BEI a continuare a valutare debitamente i potenziali rischi nel corso della sua attività di prestito, in particolare nel difficile contesto economico e finanziario attuale, garantendo nel contempo che i suoi finanziamenti contribuiscano a porre rimedio ai fallimenti del mercato ed evitino effetti di spiazzamento;

15.  sottolinea l'importanza di rispettare lo Stato di diritto nell'Unione europea, come sancito dal TUE; invita la BEI ad allineare le proprie attività al meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto;

16.  invita gli azionisti della BEI a riflettere su una struttura patrimoniale ottimale; chiede agli azionisti della BEI di prendere in considerazione un aumento di capitale al fine di mantenere e rafforzare la capacità di agire della BEI, preservando nel contempo il suo rating del credito e garantendo che le sue attività non rischino di escludere i finanziatori privati;

17.  rileva che alcuni dei programmi della BEI di maggior successo si basano su partenariati con il settore privato che attraggono gli investimenti privati, ad esempio assumendo quote del prestito a maggior rischio;

18.  prende atto degli attuali livelli elevati di inflazione e, a tale riguardo, chiede alla BEI di valutare, progetto per progetto, l'eventuale aumento del fabbisogno finanziario;

Implicazioni della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina per le attività della BEI nel 2022

19.  elogia l'impegno della BEI in Ucraina, che nel 2022 è stato pari a 1,7 miliardi di EUR di fondi erogati; sottolinea l'importanza di continuare a sostenere l'Ucraina ed evidenzia che in futuro la BEI dovrebbe svolgere un ruolo importante nella ricostruzione dell'economia e delle infrastrutture dell'Ucraina; accoglie con grande favore, a tal riguardo, l'iniziativa "UE per l'Ucraina" della BEI volta a finanziare la ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina;

20.  si compiace che la BEI sostenga e, in base al piano operativo 2023-2025, continuerà a sostenere l'industria della difesa dell'UE e gli appalti congiunti sulla base del principio del duplice uso; accoglie con favore la nuova iniziativa strategica per la sicurezza europea della BEI, volta a rafforzare la sicurezza e la difesa europee mobilitando fino a 6 miliardi di EUR entro il 2027 per investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione, in infrastrutture di sicurezza civile e in progetti tecnologici d'avanguardia;

21.  invita la BEI ad ampliare il programma dell'iniziativa strategica per la sicurezza europea e a incrementare ulteriormente i propri investimenti nella sicurezza e nella difesa europee; constata che negli ultimi anni i finanziamenti bancari concessi all'industria della difesa sono stati ostacolati; invita la BEI a valutare in che misura possa contribuire a colmare la carenza di investimenti e a svolgere un ruolo nella salvaguardia della sicurezza dell'UE, tenendo conto delle pertinenti considerazioni di diritto internazionale;

22.  apprezza gli sforzi crescenti della BEI a sostegno della sicurezza alimentare, della sicurezza energetica e della connettività nel contesto della guerra in corso; sottolinea che la guerra ha provocato una grave crisi umanitaria, ha aggravato l'insicurezza alimentare e ha avuto ripercussioni sostanziali sulla situazione economica e di sicurezza dell'UE e del suo vicinato; evidenzia che i cambiamenti nelle catene di approvvigionamento e nelle relazioni commerciali ed economiche dovuti alla guerra dovrebbero essere presi in considerazione nella futura pianificazione degli investimenti;

23.  esprime il proprio sostegno a EIB Global e sottolinea la sua importanza decisiva nel prestare assistenza all'Ucraina, preparando il terreno per una rapida ricostruzione;

24.  sottolinea l'importante ruolo della BEI nel sostenere gli Stati membri e i paesi terzi, in particolare quelli candidati all'adesione all'UE, nell'accesso ai mercati dei capitali di rischio, ampliando così le opportunità di investimento;

Sostegno all'innovazione, alle piccole e medie imprese, all'industria e alla digitalizzazione

25.  ricorda che le PMI sono la spina dorsale dell'economia europea; rammenta che i 23 milioni di PMI dell'UE rappresentano il 99 % di tutte le imprese e garantiscono circa tre quarti di tutti i posti di lavoro; sottolinea che la crisi energetica e le conseguenze della guerra della Russia in Ucraina pongono loro ulteriori sfide;

26.  si compiace che nel 2022 la BEI abbia fornito finanziamenti per un totale di 16,35 miliardi di EUR a favore delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione; osserva che, secondo la valutazione della BEI, tra il 2010 e il 2020 le sottoscrizioni nette annue nell'ambito delle operazioni del gruppo BEI a sostegno del debito delle PMI hanno quasi toccato i 20 miliardi di EUR; invita la BEI a riflettere su modalità per agevolare ulteriormente il proprio sostegno alle PMI, soprattutto per i progetti di finanziamento di minore entità;

27.  sottolinea che il sostegno alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione deve essere ulteriormente rafforzato rispetto ai livelli attuali, in particolare nel contesto degli elevati prezzi dell'energia e dell'aumento dei costi delle materie prime e dei tassi di interesse; evidenzia che spesso le PMI dispongono di risorse amministrative limitate e pagano di più per ottenere prestiti bancari rispetto alle grandi imprese, in quanto sono costrette ad accettare condizioni più sfavorevoli, e che quindi beneficerebbero di canali di finanziamento facilmente accessibili; invita pertanto la BEI a concepire i propri programmi in modo da evitare inutili oneri burocratici e normativi, rendendoli così il più possibile accessibili alle PMI;

28.  sottolinea che un approvvigionamento energetico stabile è la pietra miliare di una politica industriale di successo, in particolare per le PMI;

29.  ribadisce il suo invito alla BEI a integrare gli sforzi volti a creare soluzioni basate sui dati, prestando particolare attenzione alla competitività delle PMI, e a concentrare i propri investimenti in tale ambito per colmare i divari digitali sia all'interno dell'UE che tra l'UE e altre regioni del mondo tecnologicamente più avanzate;

30.  prende atto della necessità di rivedere l'approccio della BEI nei confronti delle piccole imprese, data la sua consueta riluttanza a finanziare progetti con una significativa componente di rischio o a mettere in atto meccanismi in grado di ovviare a tale problema; invita la BEI a mettere a punto una strategia a lungo termine per sostenere il settore delle PMI nell'Unione;

31.  sottolinea la necessità che la BEI si concentri particolarmente sulle start-up e su progetti volti ad affrontare il problema crescente della disoccupazione giovanile, al fine di creare posti di lavoro sicuri e di alta qualità;

32.  esorta la BEI a incrementare il sostegno all'espansione delle start-up europee, anche assumendo maggiori rischi nell'erogazione di capitale di rischio, onde garantire che le start-up europee possano espandersi nell'UE piuttosto che al di fuori di essa;

33.  ricorda che la digitalizzazione e il decentramento sono tendenze importanti nei mercati finanziari e nel settore bancario e invita pertanto la BEI a concentrarsi su investimenti a favore di progetti sostenibili, innovativi e orientati al futuro;

Banca dell'UE per il clima

34.  rileva che la tabella di marcia della Banca per il clima del gruppo BEI per il periodo 2021-2025 delinea gli obiettivi della BEI in materia di finanziamenti per il clima che sostengono il Green Deal e che contribuiranno a rendere l'UE neutra in termini di emissioni di carbonio entro il 2050;

35.  prende atto della proposta della Commissione di collaborare con la BEI e con le banche di promozione nazionali per individuare modalità per aumentare il sostegno agli investimenti nella catena di approvvigionamento dell'industria a zero emissioni nette, anche tramite l'esecuzione di operazioni di finanziamento misto;

36.  incoraggia la BEI a utilizzare le sue operazioni per agevolare e accelerare la realizzazione degli obiettivi del Green Deal europeo e dell'indipendenza energetica dell'UE, tenendo conto delle più recenti conoscenze in materia di cambiamenti climatici, conseguenze e rischi diffusi, mitigazione di tali cambiamenti e adattamento agli stessi, nonché della sempre più urgente necessità che l'UE ponga fine alla sua dipendenza dai combustibili fossili importati, come pure dell'accessibilità economica e sicurezza ridotte dell'approvvigionamento alimentare a livello mondiale nel contesto della guerra in corso in Ucraina;

37.  si compiace che la BEI sia il maggiore emittente multivaluta mondiale di obbligazioni verdi; evidenzia che l'aumento della percentuale di obbligazioni denominate in euro rafforzerebbe ulteriormente il ruolo internazionale dell'euro;

38.  valuta positivamente il fatto che nel 2022 il 58,3 % dei prestiti fosse legato al clima e all'ambiente, in aumento rispetto al 50,8 % del 2021;

39.  sottolinea l'importanza di investire nelle fonti energetiche a basse emissioni di carbonio; si compiace, in tal senso, del contributo della BEI a REPowerEU sotto forma di 30 miliardi di EUR aggiuntivi di investimenti; accoglie con favore le attività della BEI in tale ambito e la incoraggia a intensificare gli sforzi;

40.  plaude al primo piano specifico di adattamento ai cambiamenti climatici della BEI, che si prefigge di potenziare gli investimenti e il sostegno tecnico al fine di proteggere i progetti dall'impatto causato dagli eventi meteorologici estremi e di aumentare la resilienza climatica delle infrastrutture; prende atto dell'introduzione del sistema di valutazione dei rischi climatici, che consente di valutare il rischio climatico fisico nelle operazioni di prestito dirette a livello di progetto;

41.  prende atto del ruolo che la BEI può svolgere per quanto riguarda gli investimenti nelle energie rinnovabili in alto mare, in particolare per la progettazione di strumenti che possano avvicinare tali progetti al mercato;

42.  constata che le recenti modifiche al quadro della BEI per l'allineamento delle controparti all'accordo di Parigi (PATH) ne riducano l'efficacia nel promuovere la decarbonizzazione; ricorda che tutti i beneficiari dei finanziamenti della BEI sono già tenuti per contratto a elaborare e pubblicare una strategia credibile di allineamento all'accordo di Parigi;

43.  accoglie con favore l'introduzione, nel luglio 2022, della nuova politica di prestiti nel settore dei trasporti della BEI e ne chiede una rapida attuazione; invita la BEI a vagliare modalità per allineare tale politica alle sfide di transizione cui deve far fronte il settore dei trasporti; ricorda la necessità di un aumento del volume degli investimenti nella decarbonizzazione dei settori marittimo e aereo;

44.  invita la BEI a finanziare progetti validi che siano in linea con la tassonomia dell'UE e progetti intesi a ridurre l'impronta di carbonio del settore marittimo, come ad esempio i progetti di corridoi verdi;

45.  invita la BEI a incrementare il sostegno a favore di alloggi economicamente accessibili ed efficienti dal punto di vista energetico nonché della ristrutturazione degli edifici, in linea con il consistente fabbisogno di investimenti; pone l'accento sulla necessità di rafforzare i servizi di consulenza nel settore dell'edilizia abitativa e di coinvolgere i fornitori locali e regionali di alloggi sociali e pubblici, onde garantire che ci si avvalga delle loro competenze per lo sviluppo di progetti finanziati dalla BEI;

46.  chiede alla BEI di prestare particolare attenzione alle decisioni di finanziamento riguardanti le regioni periferiche, montane, scarsamente popolate o insulari, date le loro difficoltà a conformarsi ai requisiti del Green Deal europeo, mantenendo e migliorando al contempo la loro connettività;

Investimenti della BEI nelle infrastrutture sociali e nel sistema di welfare

47.  si attende un aumento delle operazioni finanziate dalla BEI nel settore dell'edilizia popolare, in linea con i principi sanciti nel pilastro europeo dei diritti sociali e in considerazione dell'attuale crisi abitativa nell'UE; chiede inoltre alla BEI, in fase di assegnazione di nuovi finanziamenti, di continuare a concentrarsi sull'emancipazione economica delle donne e sulla parità di genere;

48.  esprime preoccupazione per lo stato allarmante dei sistemi sanitari in molti Stati membri e per la continua carenza di farmaci nell'UE, che interessa anche farmaci di base come il paracetamolo e gli antibiotici; invita la BEI, in tale contesto, a valutare la possibilità di investire ulteriormente nel settore sanitario al fine di far fronte alle carenze strutturali dell'UE in tale ambito;

EIB Global

49.  si compiace che nel 2022 EIB Global abbia contribuito con 9,1 miliardi di EUR agli investimenti mondiali al di fuori dell'UE; si attende che gli investimenti della BEI nei paesi terzi siano pienamente allineati alle politiche e all'azione esterna dell'UE; accoglie con favore il coinvolgimento della BEI nell'iniziativa "Global Gateway", che sosterrà principalmente gli investimenti nelle infrastrutture e nelle PMI, contribuendo così al conseguimento dell'obiettivo dell'UE di rafforzare la propria autonomia strategica;

50.  sottolinea che EIB Global svolge un ruolo fondamentale nella strategia "Global Gateway" e nell'architettura finanziaria europea per lo sviluppo; chiede che siano condotte valutazioni periodiche dell'attuazione della strategia "Global Gateway" e delle relative attività di EIB Global;

51.  invita la BEI a consolidare ulteriormente le proprie procedure e prassi in materia di violazioni dei diritti umani e di buona governance che derivano dai progetti che finanzia, direttamente o tramite intermediari; invita la BEI a chiarire in che modo valuta il rischio finanziario e reputazionale al momento di decidere se avviare un'indagine su presunti casi di frode o corruzione in relazione a progetti di investimento;

52.  ricorda l'impegno generale dell'UE a difendere e promuovere i propri valori e lo Stato di diritto nelle proprie attività al di fuori dell'UE; sottolinea la necessità di investire nelle capacità di dovuta diligenza quando si opera in ambienti caratterizzati da criticità dello Stato di diritto e da ricorsi limitati in caso di violazione dei diritti umani; rileva che ciò richiede risorse umane aggiuntive e un controllo specializzato, in linea con le norme applicate alle banche di sviluppo;

53.  ricorda che le operazioni della BEI al di fuori dell'Unione si basano sui principi generali che guidano l'azione esterna dell'UE, come stabilito all'articolo 21 TUE, quali il sostegno alla democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e alle libertà fondamentali; evidenzia che tali principi dovrebbero guidare l'operato della BEI in qualità di banca pubblica cui è conferito un mandato di sviluppo;

54.  sottolinea che il rafforzamento della presenza locale e l'intensificazione della cooperazione con le delegazioni dell'UE hanno rappresentato un fattore chiave nella creazione di EIB Global; ribadisce i suoi inviti a potenziare la presenza sul campo con personale aggiuntivo, in particolare al fine di assumere un maggior numero di collaboratori provenienti dai paesi destinatari dei finanziamenti; sostiene l'approccio della BEI di aprire uffici regionali in Africa e di assumere in tali sedi candidati locali, con l'obiettivo di adeguare i propri requisiti alle esigenze locali;

55.  chiede alla BEI di valutare meglio la propria efficacia nell'ambito dei finanziamenti a PMI e imprese a media capitalizzazione in Africa, dato che le dimensioni relativamente ridotte dei progetti sembrano spesso essere un ostacolo all'accesso ai finanziamenti; chiede che sia vagliata la possibilità di progettare strumenti che agevolino gli investimenti delle PMI dell'Unione nei paesi terzi e aumentino il loro accesso ai finanziamenti, anche per quanto riguarda i progetti di minori dimensioni; prende atto dell'importanza della BEI nel creare condizioni di parità per le PMI con sede negli Stati membri le cui banche nazionali di sviluppo non hanno la capacità di promuovere gli investimenti nei paesi terzi;

56.  sottolinea che gli investimenti per lo sviluppo che riguardano le donne e che tengono conto delle loro esigenze sono più efficaci e più sostenibili; invita la BEI a garantire che tutte le sue operazioni vadano a beneficio delle donne e, in particolare, dei settori economici che favoriscono la partecipazione femminile, in linea con i suoi finanziamenti intelligenti sotto il profilo di genere;

57.  sottolinea l'importanza della coerenza e dell'efficienza dei finanziamenti allo sviluppo, esorta la BEI a porre maggiormente l'accento sulla mobilitazione delle risorse nazionali e chiede un aumento generale dell'impegno della BEI nei paesi meno sviluppati che condividono gli stessi principi e valori dell'Unione europea;

Trasparenza e governance

58.  si compiace della creazione, nel 2023, dell'indice di trasparenza delle istituzioni di finanziamento allo sviluppo e del fatto che la corrispondente relazione collochi la BEI a un livello simile a quello di analoghe istituzioni di finanziamento allo sviluppo in una serie di settori, tra cui gli intermediari finanziari, l'ambiente, il settore sociale, la governance e la responsabilità nei confronti delle comunità; chiede che siano condivise informazioni chiare ed esaustive con le altre istituzioni dell'Unione, in particolare con il Parlamento;

59.  chiede che le posizioni dirigenziali della BEI siano ricoperte da persone selezionate in base al merito, alle capacità e all'esperienza e che i suoi principali settori di attività siano anch'essi dotati di personale con queste caratteristiche;

60.  si rammarica che le donne continuino a essere sottorappresentate nelle posizioni dirigenziali e nei principali settori di attività della BEI; ribadisce la propria posizione secondo cui è necessario fare di più per migliorare l'equilibrio di genere e geografico della BEI in tale ambito;

61.  sollecita nuovamente un accordo interistituzionale tra il Parlamento e la BEI;

62.  si chiede se la BEI disponga delle risorse umane necessarie alla luce del costante ampliamento delle sue funzioni e responsabilità;

63.  esprime ancora una volta la sua profonda preoccupazione per le accuse relative a casi di molestie, all'ambiente di lavoro e alle condizioni di lavoro in seno alla BEI; prende atto della sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 relativa a un caso di molestie all'interno della BEI (causa T-299/20), che ha annullato la decisione del presidente della BEI secondo cui non vi erano state molestie; riconosce gli sforzi compiuti dalla BEI per affrontare queste e altre questioni relative al personale; esorta la BEI a garantire l'effettiva applicazione di una politica di intransigenza totale nei confronti di tutti i tipi di molestie, comprese misure preventive e protettive, nonché meccanismi adeguati e affidabili di denuncia e di sostegno alle vittime; esorta la dirigenza della BEI ad avviare un dialogo autentico con i rappresentanti del personale al fine di affrontare le loro preoccupazioni; deplora il fatto che alla BEI non sia riconosciuto alcun sindacato e che i rappresentanti dei lavoratori non abbiano alcun potere d'azione nel quadro di negoziati; invita la direzione della BEI a rispettare almeno i valori fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, quali la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva;

64.  prende atto della nuova politica antifrode della BEI e sottolinea l'importanza di una cooperazione inclusiva per la messa a punto di importanti strumenti politici antifrode; si compiace che la BEI abbia adottato e pubblicato la politica del gruppo BEI nei confronti delle giurisdizioni scarsamente regolamentate, non trasparenti e non cooperative e della buona governance fiscale, che è complementare alla politica del gruppo BEI in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo;

65.  ribadisce la sua preoccupazione per il fatto che i vicepresidenti della BEI, oltre alle loro responsabilità settoriali, supervisionano le proposte di progetti provenienti dai loro paesi di origine, detenendo anche altre responsabilità a livello nazionale; invita la BEI ad attuare pienamente tutte le raccomandazioni ricevute dalla Mediatrice europea per quanto riguarda le attività degli ex membri del suo comitato direttivo, come stabilito nella decisione della Mediatrice del 27 luglio 2022 nel caso 1016/2021/KR;

o
o   o

66.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti.

(1) Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022, KF/Banca europea per gli investimenti, T-299/20, ECLI:EU:T:2022:171.
(2) GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2.
(3) GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30.
(4) GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1.
(5) GU L 274 del 30.7.2021, pag. 1.
(6) GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1.
(7) GU C 270 del 7.7.2021, pag. 113.


Controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti – relazione annuale 2022
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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 luglio 2023 sul controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti – relazione annuale 2022 (2023/2046(INI))
P9_TA(2023)0287A9-0212/2023

Il Parlamento europeo,

–  vista la relazione di attività 2022 della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 2 febbraio 2023 dal titolo "Un'Europa sicura",

–  visti il documento del 27 gennaio 2022 dal titolo "Piano operativo del gruppo BEI 2022-2024" e il documento del 2 febbraio 2023 dal titolo "Piano operativo del gruppo BEI 2023-2025",

–  vista la relazione della BEI sugli investimenti 2022/2023 dal titolo "Resilienza e rinnovamento in Europa", pubblicata il 28 febbraio 2023,

–  visto il "Quadro della BEI in materia di ambiente" adottato il 14 novembre 2022,

–  vista la relazione del 2 febbraio 2023 dal titolo "Azione per il clima e sostenibilità ambientale – panoramica 2023",

–  visto il documento del 2 febbraio 2022 dal titolo "Norme in materia ambientale e sociale della Banca europea per gli investimenti",

–  vista la relazione del 12 luglio 2022 dal titolo "Coesione regionale in Europa 2021-2022 – Dati dell'indagine della BEI sugli investimenti",

–  vista la tabella di marcia della banca per il clima 2021-2025, adottata dal consiglio di amministrazione della BEI in data 11 novembre 2020,

–  vista l'indagine della BEI sul clima 2022-2023,

–  visto il documento del 1º febbraio 2023 dal titolo "Il quadro PATH del Gruppo BEI - versione 1.1 ottobre 2022 – Sostenere le controparti nei loro percorsi di allineamento all'accordo di Parigi",

–  vista la pubblicazione del 17 marzo 2023 dal titolo "Relazione annuale sull'attività reclami in materia di appalti e il comitato per i reclami in materia di appalti della Banca europea per gli investimenti 2022",

–  visto il documento del 10 febbraio 2023 dal titolo "BEI Global - partenariato, persone, impatto",

–  vista la valutazione del gruppo BEI del 22 aprile 2022 dal titolo "Valutazione rapida della risposta operativa del gruppo BEI alla crisi della COVID-19",

–  visto il documento informativo della BEI del 31 maggio 2022 dal titolo "Valutazione del sostegno della BEI al trasporto pubblico urbano nell'Unione europea (2007-2019)",

–  visti la pubblicazione del 6 luglio 2022 dal titolo "Relazione 2021 sulla sostenibilità del gruppo BEI", e il quadro di sostenibilità ambientale e sociale del gruppo BEI, adottato il 2 febbraio 2022,

–  vista la pubblicazione del 21 luglio 2022 dal titolo "Relazioni annuali del comitato di audit della BEI per il 2021",

–  visto il documento informativo della BEI del 30 maggio 2022 dal titolo "Valutazione a cura della BEI delle attività speciali della BEI",

–  vista la relazione della BEI del 27 luglio 2022 dal titolo "Le attività del gruppo BEI nelle regioni di coesione dell'UE nel 2021",

–  vista la relazione dell'8 novembre 2022 dal titolo "Indagine della BEI sugli investimenti 2022 - panoramica dell'Unione europea",

–  vista la relazione del 9 dicembre 2022 dal titolo "Relazione 2021 sui progressi compiuti dalla BEI in materia di diversità e inclusione",

–  visto il documento della BEI del 2 febbraio 2023 dal titolo "Quadro d'insieme in materia di salute 2023",

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 18 maggio 2022 sull'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso (JOIN(2022)0024),

–  vista la relazione di attività della BEI sulla conformità 2021 del 25 agosto 2022,

–  vista la politica per la lotta antifrode del gruppo BEI del 5 agosto 2021,

–  viste la relazione annuale 2020 del comitato etico e di conformità della BEI, pubblicata l'8 aprile 2022, e le sue norme di funzionamento adottate nel gennaio 2016,

–  visti i codici di condotta per il personale del gruppo BEI, per i membri del suo comitato di audit e per il suo comitato direttivo, pubblicati il 3 febbraio 2023,

–  vista la relazione sull'informativa in materia di gestione dei rischi del Gruppo BEI per il 2021, pubblicata il 9 agosto 2022,

–  visto il regolamento della BEI,

–  visto l'accordo tripartito tra la Commissione, la Corte dei conti europea e la Banca europea per gli investimenti (l'accordo tripartito) che è entrato in vigore nel novembre 2021,

–  vista la relazione sull'attuazione della politica di trasparenza del Gruppo BEI nel 2021, pubblicata il 7 novembre 2022,

–  vista la politica del gruppo BEI in materia di denunce di irregolarità, pubblicata il 24 novembre 2021,

–  vista la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2022 dal titolo "REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili" (COM(2022)0108),

–  viste le conclusioni adottate dal Consiglio europeo in occasione della riunione del 15 dicembre 2022,

–  vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa T‑299/20(1),

–  viste le osservazioni formulate dall'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani nell'agosto 2021 sul progetto di quadro di sostenibilità ambientale e sociale (ESSF) del Gruppo BEI,

–  visti i casi 1065/2020/PB, 1251/2020/PB e 1252/2020/PB relativi alla BEI, decisi dal Mediatore europeo (EO) il 21 aprile 2022, e il caso 1016/2021/KR, deciso dal mediatore europeo il 27 luglio 2022,

–  visto il rapporto di ispezione del Mediatore europeo del 6 dicembre 2022 riguardante il caso OI/1/2021/KR su come la Commissione gestisce le situazioni del tipo "porta girevole" che coinvolgono i suoi (ex) membri,

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  vista la lettera della commissione per lo sviluppo,

–  vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0212/2023),

A.  considerando che il gruppo BEI è composto dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) ed è la più grande istituzione finanziaria multilaterale al mondo e il cui compito principale è quello di rafforzare il potenziale dell'Europa in termini di occupazione e crescita; che la BEI è contemporaneamente uno dei maggiori fornitori di finanziamenti per il clima, che opera sui mercati internazionali dei capitali offrendo condizioni competitive ai clienti e condizioni favorevoli a sostegno delle politiche e dei progetti dell'UE;

B.  considerando che la BEI è vincolata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e che i principi relativi ai diritti umani devono essere integrati nelle sue procedure e norme di dovuta diligenza, comprese le valutazioni previsionali accessibili al pubblico; che gli investimenti della BEI hanno la capacità di sostenere il settore sociale, anche per quanto concerne la salute, l'edilizia e l'istruzione, affrontando la disoccupazione, la povertà e l'esclusione sociale;

C.  considerando che le priorità chiave della BEI riguardano l'erogazione di finanziamenti per progetti volti a favorire l'integrazione europea e a promuovere e sostenere le politiche dell'UE, sia all'interno che all'esterno dell'UE, ad esempio attraverso gli investimenti sostenibili in materia di clima e ambiente, sviluppo, innovazione e competenze, piccole e medie imprese (PMI), infrastrutture e coesione;

D.  considerando che la BEI lavora in stretta collaborazione con altre istituzioni dell'UE, con banche nazionali di promozione e istituzioni finanziarie di sviluppo, in coordinamento con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), al fine di raggiungere i suoi obiettivi e sostenere le politiche dell'UE in più di 140 paesi in tutto il mondo tramite strumenti di investimento dedicati come prestiti, titoli di capitale, garanzie, strumenti di condivisione del rischio e servizi di consulenza;

E.  considerando che il trattato vincola la BEI a contribuire all'integrazione, alla coesione economica e sociale, allo sviluppo regionale dell'UE e allo sviluppo equilibrato e costante del mercato interno e ad affrontare le disuguaglianze migliorando le condizioni di accesso ai posti di lavoro, alle opportunità educative, alle infrastrutture e ai servizi pubblici e fornendo un ambiente sano e sostenibile;

F.  considerando che la BEI svolge un ruolo chiave nella lotta contro i cambiamenti climatici e il degrado ambientale e si impegna ad allineare tutte le attività della BEI all'accordo di Parigi e ad aumentare i finanziamenti annuali per l'azione per il clima e la sostenibilità ambientale a oltre il 50 % del totale dei prestiti entro il 2025;

G.  considerando che il meccanismo per una transizione giusta fa parte della tabella di marcia della banca per il clima della BEI;

H.  considerando che la BEI contribuisce all'attuazione degli obiettivi politici ed economici dell'UE a sostegno delle priorità dell'azione esterna dell'Unione in tutte le regioni del mondo, compresi i paesi politicamente sensibili nelle regioni del vicinato orientale e mediterraneo, dei Balcani occidentali, del Medio Oriente e dell'Africa settentrionale;

I.  considerando che la BEI è il maggiore prestatore multilaterale nelle regioni del vicinato dell'UE e gestisce le sue operazioni al di fuori dell'UE tramite la sua filiale BEI Global con una rete di quasi 30 uffici esterni situati in Africa, America latina e Asia;

J.  considerando che la BEI ha compiuto notevoli sforzi per offrire un sostegno supplementare a seguito dello scoppio della pandemia di COVID-19, istituendo il fondo di garanzia paneuropeo per fornire capitali alle PMI;

K.  considerando che dall'inizio della crisi finanziaria globale persiste un divario negli investimenti produttivi da 1,5 a 2 punti percentuali del PIL tra l'Europa e gli Stati Uniti, principalmente a causa dei maggiori investimenti statunitensi in macchinari, attrezzature e innovazione, in particolare nelle apparecchiature per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (nel settore dei servizi) e nella proprietà intellettuale (nel settore pubblico e della difesa) e che la BEI dovrebbe contribuire alla riduzione di tale divario;

L.  considerando che, alla luce della crisi energetica e delle conseguenze della pandemia e di altri aspetti della situazione internazionale, è necessario avviare tempestivamente una serie di azioni mirate per aumentare gli investimenti e proteggere le economie dagli effetti potenzialmente negativi della stretta monetaria;

M.  considerando che occorre prestare costante attenzione allo sviluppo delle migliori pratiche correlate alla strategia e alla gestione delle prestazioni della BEI, nonché al buon governo e alla trasparenza;

N.  considerando che l'UE non può permettersi di ritardare le azioni necessarie per affrontare le sfide strutturali a lungo termine quali la diminuzione della percentuale di popolazione in età lavorativa, i cambiamenti climatici, la digitalizzazione e l'innovazione;

O.  considerando che il modello di business della BEI richiede i più elevati standard di integrità, trasparenza, responsabilità e buona governance e che occorre adottare e aggiornare costantemente misure adeguate per contrastare tutte le forme di frode, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e della criminalità organizzata e pratiche fiscali dannose in modo efficace ed efficiente, nonché per affrontare i comportamenti vietati individuati nella sua politica antifrode, che è stata recentemente rivista; che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Procura europea (EPPO) possono indagare su questioni relative a frode, corruzione e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE all'interno della BEI;

Operazioni finanziarie e performance della BEI

1.  rileva che al 31 dicembre 2022 il bilancio totale del gruppo BEI ammontava a 547,3 miliardi di EUR, evidenziando una diminuzione di 20,7 miliardi di EUR o del 3,6 % rispetto al 31 dicembre 2021, quando il dato equivalente era pari a 568,0 miliardi di EUR;

2.  riconosce l'importanza dei principali risultati conseguiti dal gruppo BEI nel 2022, con un totale di 72,5 miliardi di EUR di finanziamenti (comprese risorse proprie e di terzi, rispetto ai 93,6 miliardi di EUR nel 2021 e ai 74,7 miliardi di EUR nel 2020), che contribuiranno a sbloccare circa 260 miliardi di EUR di investimenti nell'economia reale; prende atto degli obiettivi crescenti per il 2023 e il 2024 (rispettivamente 80,4 miliardi di EUR e 82,2 miliardi di EUR); osserva che nel 2022 i finanziamenti sono stati ripartiti tra le principali priorità come segue: 17,93 miliardi di EUR in innovazione, capitale digitale e umano, 20,86 miliardi di EUR in energia sostenibile e risorse naturali, 17,31 miliardi di EUR per città e regioni sostenibili e 16,35 miliardi di EUR per le PMI e le imprese a media capitalizzazione;

3.  osserva che nel 2022 il livello complessivo di performance della BEI è rimasto elevato e il portafoglio prestiti ha continuato a registrare buoni risultati, con una percentuale di crediti deteriorati pari solo allo 0,4 % alla fine del 2022 (rispetto allo 0,3 % e allo 0,4 % rispettivamente alla fine del 2021 e del 2020) e con un utile netto dichiarato di 1,1 miliardi di EUR al 31 dicembre 2022 (rispetto ai 2,5 miliardi di EUR, 1,7 miliardi di EUR e 2,4 miliardi di EUR rispettivamente nel 2021, 2020 e 2019); sottolinea che, poiché gli utili sono trattenuti per sostenere le operazioni della BEI, la costante redditività della Banca ha portato, nel corso degli anni, alla costituzione di considerevoli riserve, aumentando i fondi propri della BEI da 76,1 miliardi di EUR alla fine del 2021 a 77,2 miliardi di EUR alla fine del 2022;

4.  osserva che, sulla base di un modello economico sviluppato congiuntamente dal dipartimento di economia della BEI e dal Centro comune di ricerca della Commissione, il sostegno del gruppo BEI creerà circa 950 000 nuovi posti di lavoro nell'UE-27 entro il 2026 e avrà un impatto sull'economia dell'UE equivalente a +1,07 punti percentuali del PIL;

5.  accoglie con favore la funzione consultiva della Banca, in particolare nelle regioni che coniugano la produzione ad alta intensità di carbonio con la fragilità socioeconomica e per sostenere le misure di adattamento che affrontano esplicitamente le esigenze dei gruppi di popolazione più vulnerabili agli impatti dei cambiamenti climatici;

6.  osserva che nel 2022 i nuovi prestiti della Banca ammontavano a 65,15 miliardi di EUR, una cifra prossima ai risultati degli anni precedenti (65,4 miliardi di EUR nel 2021, 66,1 miliardi di EUR nel 2020 e 63,3 miliardi di EUR nel 2019);

7.  sottolinea che nel 2022 la maggior parte dei finanziamenti è stata assegnata in Italia, Francia e Spagna;

8.  osserva che, nel 2022, la BEI ha emesso 19,9 miliardi di EUR di obbligazioni climaticamente responsabili o per lo sviluppo sostenibile (CAB e BAS), ribadendo il suo ruolo di leader nei mercati globali delle obbligazioni verdi e sostenibili a seguito dell'emissione di 11,5 miliardi di EUR e 10,5 miliardi di EUR equivalenti di prodotti di debito sostenibile nel 2021 e nel 2020; rileva che la BEI ha aumentato la quota dei finanziamenti per la sostenibilità (CAB e SAB) nel suo finanziamento totale al 45 % nel 2022, rispetto al 21 % e al 15 % nel 2021 e nel 2020;

9.  è consapevole del fatto che dal 2021 al 2027 la garanzia di 26,2 miliardi di EUR di InvestEU, con la dotazione del Quadro finanziario pluriennale (QFP) e di NextGenerationEU, dovrebbe mobilitare oltre 372 miliardi di EUR in ulteriori investimenti privati e pubblici in Europa, principalmente per infrastrutture sostenibili, ricerca, innovazione e digitalizzazione, sostegno a favore delle PMI, investimenti sociali e competenze;

10.  accoglie con favore la firma, il 7 marzo 2022, dell'accordo InvestEU con la Commissione, che fa della BEI e del FEI i primi partner esecutivi a firmare un accordo di garanzia; ricorda che il programma InvestEU succede al Fondo europeo per gli investimenti strategici ed è attuato nell'ambito del QFP dell'UE per il periodo 2021-2027, con la BEI quale principale partner esecutivo, facendo sì che la BEI sia responsabile della gestione del 75 % del bilancio complessivo del mandato;

11.  accoglie con favore l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione del "Piano operativo del gruppo BEI 2023-2025", pubblicato il 2 febbraio 2023, che conferma l'allineamento della BEI alle priorità politiche dell'UE e il suo impegno a rafforzare la sua ambizione per la transizione digitale e verde;

12.  accoglie con favore l'introduzione, dopo l'adozione del piano operativo del gruppo BEI 2022-2024, degli indicatori di performance a valore aggiunto relativi alle nuove approvazioni, a seguito dell'avvio del quadro relativo alla misurazione dell'addizionalità e dell'impatto (AIM) nel 2021; è consapevole del fatto che le operazioni del FEI non sono considerate nel quadro AIM, ma osserva che i requisiti di addizionalità si applicano ai mandati gestiti dal FEI, compreso InvestEU, e ai prodotti garantiti dal FEI;

13.  apprezza il lavoro svolto dalla funzione di valutazione del gruppo BEI, che promuove la responsabilità attraverso valutazioni delle prestazioni e dei risultati del gruppo basate sull'evidenza e contribuisce alla condivisione delle conoscenze, comunicando le decisioni del gruppo BEI in materia di politiche, strategie, prodotti, progetti, questioni organizzative e migliorando le prestazioni; prende atto delle valutazioni su equity e semi-equity e sul sostegno al debito, sottolineando che la disponibilità di tali finanziamenti affronta le lacune del mercato pertinenti e apporta un contributo significativo in termini di volumi, sviluppo del mercato e migliori pratiche; sottolinea che lo stanziamento di finanziamenti stabili e prevedibili lungo tutto il ciclo economico ha un effetto stabilizzante sul mercato, anche in tempi di crisi;

14.  prende atto che nel 2022 sono stati erogati oltre 1 miliardo di EUR di sostegno della BEI a favore del settore aerospaziale e della cibersicurezza superando l'obiettivo; ritiene che la BEI abbia un ruolo strategico da svolgere nel sostenere il finanziamento della difesa dell'Europa nei settori a duplice uso; prende atto del fatto che la nuova iniziativa strategica della BEI per la sicurezza europea renderà disponibili fino a 6 miliardi di EUR di finanziamenti entro il 2027; si compiace del fatto che la BEI preveda di rafforzare ulteriormente i partenariati istituzionali con la Commissione (in particolare con la direzione generale per l'Industria della difesa e lo spazio), l'Agenzia dell'UE per il programma spaziale, l'Agenzia europea per la difesa e la NATO;

15.  osserva che, nel contesto delle sfide poste dalla ripresa dalla pandemia di COVID-19 e dall'aggressione russa contro l'Ucraina, il divario tra gli Stati membri in termini di situazioni e capacità economiche si è ampliato; sottolinea l'importanza di garantire che le regioni e i paesi più colpiti si adeguino alle nuove circostanze in modo che nessuno sia lasciato indietro;

16.  invita la Banca a continuare a svolgere un ruolo importante nell'affrontare le carenze di investimenti in settori quali l'edilizia popolare, i piccoli servizi di pubblica utilità, i trasporti pubblici, i trasporti sostenibili, l'accessibilità per le persone con disabilità e l'istruzione, garantendo nel contempo l'addizionalità e la complementarità con altri fondi pubblici e con i prestatori commerciali;

17.  sottolinea che gli investimenti nelle PMI, nell'istruzione, nella ricerca e nello sviluppo, nell'amministrazione efficiente e nelle infrastrutture locali sono tra i modi più efficaci per promuovere la crescita;

18.  invita la BEI ad aumentare i finanziamenti per stimolare la transizione tecnologica, fornire alle PMI fondi per la ricerca e l'innovazione a lungo termine, sostenere lo sviluppo di competenze adeguate alle reali esigenze del mercato del lavoro, promuovere gli investimenti nelle competenze digitali dei dipendenti e degli imprenditori, nelle infrastrutture digitali e nel consolidamento delle capacità per la digitalizzazione;

19.  accoglie con favore il fatto che la BEI disponga di un rating AAA con una prospettiva "stabile" ottenuto dalle tre principali agenzie di rating del credito (Fitch, Moody's e S&P); ribadisce che il rating AAA della BEI è necessario per garantire adeguate fonti di finanziamento a tassi preferenziali sul mercato e che deve essere preservato;

Il sostegno della BEI nei settori chiave – coesione, infrastrutture, digitalizzazione, PMI, innovazione e competenze

20.  osserva che, nell'ambito dell'attuale politica di coesione dell'UE per il periodo di programmazione 2021-2027, il contributo del gruppo BEI alla coesione economica, sociale e territoriale continua ad aiutare i paesi e le regioni dell'UE in cui lo sviluppo è disomogeneo; richiama l'attenzione sul fatto che, nel contesto delle crisi che i paesi dell'UE stanno attraversando, le conseguenze economiche hanno intensificato le differenze tra gli Stati membri e internamente tra le loro regioni, il che rende ancora più importante garantire che le regioni e i paesi più colpiti possano adeguarsi alle nuove circostanze affinché nessuno sia lasciato indietro; accoglie con favore la decisione della Banca di iniziare a monitorare, a partire dal 2023, l'indicatore chiave di prestazione per i prestiti alle regioni meno sviluppate, con un obiettivo del 21 % nel 2023, puntando a conseguire il 23 % del finanziamento totale dell'UE entro il 2025; ribadisce la sua richiesta di una distribuzione geografica equa e trasparente dei progetti e degli investimenti, con una particolare attenzione per le regioni meno sviluppate, segnatamente nel settore della salute, dell'innovazione, della digitalizzazione e delle infrastrutture, al fine di promuovere una crescita inclusiva e la convergenza e la coesione economiche, sociali e territoriali; osserva in tale contesto che il documento di orientamento della BEI in materia di coesione per il periodo 2021-2027 aumenta i finanziamenti del gruppo BEI legati alla coesione a circa il 40 % dei finanziamenti intra-UE per il 2022 (fino al 45 % entro il 2025), di cui il 20 % dovrebbe essere assegnato alle regioni meno sviluppate; è consapevole del fatto che, relativamente alla promozione dell'inclusione sociale e dello sviluppo, delle pari opportunità e di condizioni di lavoro eque, il gruppo sostiene le pertinenti politiche sociali dell'UE e il pilastro europeo dei diritti sociali; osserva che nel 2022 quasi la metà dei prestiti della BEI nell'UE (46 %) è stata firmata per progetti nelle regioni interessate dalla coesione, il che sottolinea il sostegno della Banca a una crescita equa e alla convergenza in tutta l'UE; invita la BEI a essere più attiva nell'affrontare le carenze ricorrenti che impediscono a talune regioni o a taluni paesi di trarre pieno vantaggio dalle attività finanziarie della BEI;

21.  ritiene che l'innovazione sia un motore in materia di competitività, mitigazione dei cambiamenti climatici e sviluppo economico e sociale e che permanga un significativo divario strutturale negli investimenti dell'UE nell'innovazione e nella digitalizzazione; incoraggia la BEI a sostenere la trasformazione digitale, a difendere l'autonomia strategica nel settore digitale e a promuovere i progetti di infrastrutture digitali, da integrare nelle norme e nei protocolli che supportano la sicurezza e la resilienza della rete, l'interoperabilità e una rete Internet aperta, plurale e sicura; invita la Banca a promuovere l'autonomia dell'Europa nelle tecnologie chiave e a sostenere la trasformazione tecnologica delle imprese europee, il che avrà un effetto positivo importante sui posti di lavoro accelerando nel contempo la digitalizzazione; invita inoltre la Banca a sostenere il rafforzamento delle capacità di cibersicurezza nell'UE, per rendere l'Europa più resiliente e reattiva di fronte alle minacce informatiche, rafforzando nel contempo il meccanismo di cooperazione esistente e proteggendo le entità critiche e i servizi essenziali, come ospedali e servizi di pubblica utilità;

22.  è consapevole del fatto che le azioni della BEI collegano clima, innovazione e sviluppo e riconosce che l'innovazione e la tecnologia sono fattori chiave per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette; ritiene che, per conseguire gli ambiziosi obiettivi climatici e digitali, la BEI dovrebbe proseguire la propria strategia di sostegno alle attività guidate dalla conoscenza e a più alto rischio che produrranno una maggiore addizionalità, e che una maggiore assunzione di rischi tramite "attività speciali" permetterà ulteriormente alla Banca di raggiungere nuovi clienti e settori e di sviluppare prodotti che rispondono alle mutevoli dinamiche di mercato e alle necessità del mercato in evoluzione;

23.  sottolinea che il meccanismo per una transizione giusta è una parte fondamentale del Green Deal europeo e che affronta gli effetti sociali ed economici della transizione verso la neutralità climatica; osserva che il contributo del gruppo BEI al meccanismo per una transizione giusta costituisce un ponte importante tra i due principali obiettivi strategici trasversali del gruppo, vale a dire l'azione per il clima e la coesione; evidenzia il ruolo che la BEI è chiamata a svolgere nel sostenere l'economia dell'UE attraverso il meccanismo per una transizione giusta; sottolinea che la BEI sostiene tutti e tre i pilastri del meccanismo per una transizione giusta; è consapevole del fatto che, per tutti e tre i pilastri, l'attività della BEI è orientata alla domanda; accoglie con favore l'accordo firmato nel settembre 2022 tra la Commissione e la BEI sullo strumento di prestito per il settore pubblico, il terzo pilastro del meccanismo per una transizione giusta, che finanzierà investimenti pubblici per un valore di 10 miliardi di EUR in prestiti della BEI nelle regioni più colpite dalla transizione verde dell'UE; invita la BEI a fornire un supporto di consulenza ai potenziali beneficiari delle zone più colpite ai fini della preparazione e dell'attuazione dei progetti;

24.  insiste sull'importanza delle PMI per l'economia europea e rileva che 23 milioni di PMI nell'Unione rappresentano il 99 % di tutte le imprese e più della metà del PIL europeo, svolgendo un ruolo chiave nell'aggiungere valore in tutti i settori dell'economia e fornendo circa due terzi di tutti i posti di lavoro; ritiene che le PMI abbiano un ruolo importante da svolgere nella transizione inclusiva alla neutralità climatica, nella trasformazione digitale delle industrie europee e nella competitività degli imprenditori dell'UE; rileva la necessità di evitare eventuali requisiti eccessivi che creerebbero una maggiore burocrazia per le PMI;

25.  si compiace del fatto che nel 2022 la BEI ha erogato finanziamenti per un totale di 16,35 miliardi di EUR a favore delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione; osserva che nel 2022 il sostegno finanziario del Gruppo BEI ha raggiunto circa 430 000 PMI e imprese a media capitalizzazione, garantendo 5,3 milioni di posti di lavoro;

26.  sottolinea il ruolo del Fondo europeo di garanzia nel sostenere le imprese, principalmente le PMI europee, e osserva che, al 31 dicembre 2022, gli organi direttivi della BEI avevano approvato progetti per un valore totale di 23,54 miliardi di EUR (rispetto ai 23,2 miliardi di EUR del 2021), di cui 11,07 miliardi di EUR a titolo di finanziamenti della BEI e 12,47 miliardi di EUR a titolo di finanziamenti del FEI, e che le conseguenti sottoscrizioni avevano raggiunto i 20,9 miliardi di EUR alla fine del 2022 (10,3 miliardi di EUR a carico della BEI e 10,6 miliardi di EUR a carico del FEI); osserva che tale intervento dovrebbe mobilitare un investimento totale di 187,3 miliardi di EUR (rispetto a un totale di 174,4 miliardi di EUR al 31 dicembre 2021); è consapevole della natura temporanea di tale strumento e del fatto che il periodo di assegnazione per i prodotti del FEG è stato prorogato solo fino al 31 dicembre 2022, nel contesto delle misure a sostegno della ripresa dell'Unione a seguito della pandemia di COVID-19, e plaude alla tempestività del FEG nel contribuire ad attenuare l'impatto economico della pandemia sulle imprese; prende atto delle preoccupazioni espresse in merito alla mancanza di trasparenza circa la mobilitazione del FEG (in particolare, il processo decisionale, la pubblicazione tempestiva dei progetti finanziati e l'individuazione dei destinatari finali); accoglie con favore il fatto che una valutazione del FEG sia stata inclusa nel programma di lavoro del dipartimento Valutazione della BEI per il 2024 e si attende che essa fornisca un'analisi esaustiva dell'effettivo valore aggiunto e dell'impatto della mobilitazione del FEG;

27.  ritiene che affrontare gli importanti divari strutturali dell'UE in materia di investimenti richieda il superamento degli ostacoli agli investimenti di natura finanziaria e non finanziaria, una mobilitazione su vasta scala e il coordinamento di risorse e capacità, unitamente allo sviluppo di capacità tecniche e amministrative e alla riduzione degli ostacoli normativi; chiede di rafforzare l'assistenza tecnica e le competenze finanziarie delle autorità locali e regionali, in particolare nelle regioni con scarsa capacità di investimento, prima dell'approvazione dei progetti, al fine di migliorare l'accessibilità dei finanziamenti della BEI;

28.  riconosce che fissare obiettivi e attuare investimenti trasformativi tramite i fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza richiede un miglioramento della capacità tecnica e amministrativa; osserva che l'analisi operativa ha identificato la frammentazione dei mercati lungo i confini nazionali, la regolamentazione frammentata, la limitata capacità dei promotori del settore pubblico e i vincoli di bilancio nazionali come problemi principali che frenano i progetti di investimento; invita il gruppo BEI a sostenere il miglioramento della capacità amministrativa attingendo alla sua esperienza operativa;

29.  invita il gruppo BEI a contribuire a fare chiarezza e preservare gli incentivi per far progredire la trasformazione dell'Europa, per potenziare l'effetto catalizzatore degli investimenti pubblici al fine di attirare gli investimenti del settore privato, per facilitare l'accesso a strumenti finanziari di assorbimento del rischio per aiutare a proteggere gli investimenti strategici dal settore privato, per ridurre gli ostacoli amministrativi superflui e affrontare la mancanza di competenze tecniche, in particolare per le imprese e i comuni nelle regioni di coesione, e per obiettivi verdi e digitali più complessi;

30.  sottolinea che gli agricoltori dell'UE si trovano ad affrontare sfide sempre più impegnative, come la necessità di adeguarsi agli obiettivi del Green Deal europeo, nonché i disagi causati dagli effetti della crisi energetica, dall'aumento dell'inflazione e dalla guerra in Ucraina; sottolinea che i settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca sono attori chiave per la crescita e lo sviluppo nelle zone rurali; invita la BEI a fornire una migliore assistenza e a sostenere questi importanti settori;

31.  ribadisce la sua richiesta che la BEI esegua la dovuta diligenza nella fase di preparazione di tutti i progetti al fine di includere un'attenta considerazione e il rispetto dei diritti umani e delle comunità indigene, e di sviluppare una chiara strategia in materia di diritti umani che includa valutazioni del rischio e di impatto in materia di diritti umani;

La BEI, il clima e l'ambiente

32.  afferma che tutti i flussi finanziari della BEI dovrebbero essere pienamente coerenti con l'obiettivo dell'azzeramento delle emissioni nette al più tardi entro il 2050 e con il più ambizioso obiettivo climatico dell'UE per il 2030; ricorda la necessità che la transizione climatica sia inclusiva ed equa e gli investimenti verdi siano sostenibili, oltre al fatto che la BEI dovrebbe sfruttare i suoi prestiti, strumenti finanziari, assistenza tecnica e servizi di consulenza per aiutare i cittadini e le imprese confrontati a sfide socioeconomiche imputabili al passaggio a un'economia a zero emissioni di carbonio;

33.  esprime preoccupazione per il fatto che, sebbene stiano crescendo, gli investimenti per limitare i cambiamenti climatici sono ancora ben al di sotto di quanto necessario per conseguire l'obiettivo europeo di azzerare le emissioni nette entro il 2050; osserva che, secondo le analisi della BEI, anche se gli investimenti dell'UE per il clima sono nuovamente cresciuti dopo il calo registrato durante la pandemia, il livello di tali spese deve aumentare sensibilmente affinché l'Unione possa raggiungere i suoi obiettivi e che sono necessari 356 miliardi di EUR in più all'anno rispetto al periodo 2010-2020 per conseguire l'investimento di 1 000 miliardi di EUR e riuscire a ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55 % entro il 2030;

34.  prende atto della crescita dei finanziamenti verdi della BEI, che hanno raggiunto l'importo di a 36,5 miliardi di EUR (58 % del totale) nel 2022, superando l'obiettivo di destinare almeno il 50 % dei finanziamenti totali agli interventi climatici e alla sostenibilità ambientale con largo anticipo rispetto al 2025; osserva che la BEI ha già sostenuto simili investimenti per 222 miliardi di EUR negli ultimi due anni e incoraggia il gruppo BEI a impegnarsi ulteriormente per il suo obiettivo di sostenere con 1 000 miliardi di EUR il finanziamento verde nel decennio in corso;

35.  si rammarica della diminuzione della forza dell'UE nel settore delle tecnologie verdi, settore in cui aveva in precedenza affermato la propria leadership; ritiene che l'UE debba incrementare gli investimenti in tecnologie più all'avanguardia, come le tecnologie dell'idrogeno, e intensificare gli sforzi nei settori della mobilità sostenibile, delle reti intelligenti, dell'energia eolica e solare e dello stoccaggio dell'energia;

36.  rimarca che nel 2022 il gruppo BEI ha siglato un importo record di nuovi finanziamenti a favore dell'energia da fonti rinnovabili, l'efficienza, lo stoccaggio e le reti, con un finanziamento totale senza precedenti della BEI pari a 17,06 miliardi di EUR per progetti nel settore dell'energia sostenibile nell'UE;

37.  si compiace del fatto che nel corso alla 27ª Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP27), tenutasi a Sharm El Sheikh (Egitto) dal 6 al 18 novembre 2022, la BEI abbia annunciato l'intenzione del gruppo di sostenere il piano REPowerEU della Commissione con un ulteriore importo di 30 miliardi di EUR in prestiti e finanziamenti azionari entro il 2027, principalmente destinati all'energia da fonti rinnovabili, all'efficienza energetica, alle reti e allo stoccaggio, alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e alle tecnologie innovative, come l'idrogeno a basse emissioni di carbonio;

38.  accoglie con favore il pacchetto di finanziamenti mirati approvato dal consiglio di amministrazione della BEI il 26 ottobre 2022, che dovrebbe mobilitare fino a 115 miliardi di EUR di nuovi investimenti entro il 2027, contribuendo così in modo sostanziale all'obiettivo di REPowerEU di porre fine alla dipendenza dai combustibili fossili russi, unitamente al continuo sostegno della BEI a favore del settore energetico dell'UE, che nell'ultimo decennio si è aggirato in media sui 10 miliardi di EUR di finanziamenti annui;

39.  sottolinea che la politica ambientale e sociale del gruppo BEI rafforza l'impegno di promuovere e attuare gli obiettivi della Convenzione sulla biodiversità e del quadro globale post-2020 in materia di biodiversità e che le norme ambientali e sociali della BEI garantiscono che i progetti finanziati non arrechino danni significativi alla biodiversità e agli ecosistemi; si compiace del passaggio dal principio "nessuna perdita netta" al principio "nessuna perdita" della biodiversità, in linea con le politiche dell'UE;

La BEI e la sicurezza energetica

40.  sottolinea che l'invasione illegale, ingiustificata e non provocata dell'Ucraina da parte della Russia e la crisi energetica hanno aggravato i vincoli esistenti alle forniture energetiche e che le ripercussioni del rincaro dei prezzi energetici vanno oltre le conseguenze dirette per le famiglie e le imprese, alimentando l'inflazione e deprimendo la domanda, e che a farne le spese sono le famiglie, le imprese e i governi europei;

41.  esprime gratitudine per la condanna espressa dalla BEI nei confronti dell'invasione militare dell'Ucraina da parte delle truppe russe; rileva che dall'inizio dell'invasione la BEI ha mobilitato ed erogato 1,7 miliardi di EUR in aiuti di emergenza a favore dell'Ucraina, con il sostegno della Commissione;

42.  è consapevole del fatto che la capacità delle economie europee di assorbire nuovi urti è complicata dagli strascichi di bilancio della pandemia; riconosce che la risoluta politica di bilancio adottata in risposta alla pandemia nel 2020 e nel 2021 ha protetto le famiglie e le imprese da una grave perdita di reddito e che tali misure hanno tutelato la capacità produttiva dell'economia in un modo che ha permesso una ripresa rapida una volta revocate le restrizioni legate alla COVID-19; sottolinea che grazie a tale sostegno di bilancio è stata ridistribuita una quota consistente della ricchezza netta dal settore pubblico a quello privato, incrementando il debito pubblico e il risparmio privato, e che, a causa di tali misure, i governi hanno un minore spazio per eventuali manovre di bilancio finalizzate ad attenuare le incidenze dei prezzi elevati dell'energia su famiglie e imprese;

43.  ricorda che la BEI può svolgere un ruolo importante nel contribuire allo sviluppo delle capacità industriali dell'UE creando le giuste condizioni di investimento per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti sull'intera catena del valore, nonché nel contribuire alla futura leadership industriale dell'Europa, rafforzando in tal modo il peso geopolitico dell'UE;

44.  osserva che nell'ultimo decennio il gruppo BEI ha destinato più di 100 miliardi di EUR al settore energetico dell'UE, investendo in efficienza energetica, energia da fonti rinnovabili, reti e stoccaggio; constata che viene fornito attualmente un sostegno per aiutare gli Stati membri a reagire alla crisi innescata dal brusco taglio delle forniture di gas russo;

45.  prende atto della decisione del consiglio di amministrazione della BEI dell'ottobre 2022 di incrementare l'entità dei finanziamenti del gruppo per l'energia pulita a sostegno dell'obiettivo di REPowerEU di porre fine alla dipendenza dell'Europa dalle importazioni di combustibili fossili russi, in virtù della quale nei prossimi cinque anni saranno investiti altri 30 miliardi di EUR; ritiene che tale decisione non debba comportare un allentamento permanente dei criteri climatici che le imprese devono soddisfare per poter beneficiare del sostegno; ricorda che il quadro PATH è inteso a garantire che i progetti finanziati siano in linea con l'accordo di Parigi e che gli operatori vi si conformino decarbonizzando le loro attività commerciali complessive e rafforzando la resilienza ai cambiamenti climatici, in linea con la tabella di marcia della Banca per il clima della BEI; insiste sulla necessità di potenziare gli investimenti dell'UE con un valore aggiunto sostenendo progetti di cooperazione transnazionale nella produzione di energia e nelle infrastrutture;

46.  sottolinea che tutti gli investimenti intesi a fronteggiare la crisi energetica, unitamente a quelli per la transizione verde e digitale, dovrebbero essere implementati in modo efficiente e trasparente;

Attività dei FEI

47.  rileva che il FEI fa parte del gruppo BEI e che la sua missione centrale consiste nel sostenere le microimprese e le piccole e medie imprese (MPMI) europee coadiuvandone l'accesso al credito; è consapevole del fatto che il FEI definisce e sviluppa strumenti di equity, garanzie e microcredito destinati espressamente a questo segmento del mercato e, in tal modo, contribuisce al perseguimento di obiettivi strategici chiave dell'UE quali la competitività e la crescita, l'innovazione e la digitalizzazione, le incidenze sociali, le competenze e il capitale umano, gli interventi per il clima e la sostenibilità ambientale;

48.  rimarca che il più recente programma di finanziamento del FEI incrementa il volume delle risorse, da 9,2 miliardi di EUR nel 2022 a 13,0 miliardi di EUR nel 2023 e a 13,5 miliardi di EUR nel 2024; è consapevole del fatto che il FEI intende utilizzare la piena capacità del mandato anticipato di InvestEU nel 2022 e nel 2023 approvando, entro la fine del 2023, il 60 % della dotazione di InvestEU a titolo di NextGenerationEU e ultimando le firme corrispondenti entro la fine del 2024;

49.  osserva che, nel corso del 2022, il 30 % del sostegno finanziario del FEI è stato destinato alla sostenibilità e alla trasformazione verde e, in linea con l'ambizione della tabella di marcia della Banca per il clima del gruppo BEI, il 21 % – pari a circa 2 miliardi di EUR – è stato destinato al perseguimento degli obiettivi orizzontali dell'azione per il clima e della sostenibilità ambientale; sottolinea che il FEI ha sostenuto le imprese innovative nei settori dell'agro-tecnologia, dell'economia blu, della circolarità e della mobilità sostenibile, e ha aiutato le imprese tradizionali e i privati​a finanziare i loro investimenti per il clima;

50.  sottolinea che nel 2022 il FEI ha erogato oltre 9 miliardi di EUR di finanziamenti a favore di piccole imprese e progetti verdi, nell'intento di mobilitare circa 97 miliardi di EUR di investimenti a sostegno della neutralità climatica, della transizione digitale delle industrie dell'UE e della competitività degli imprenditori dell'Unione;

51.  rimarca che il FEI ha continuato altresì a focalizzarsi sull'obiettivo della coesione orizzontale, principalmente attraverso programmi di investimento congiunti legati alla piattaforma di fondi propri tra il FEI e gli istituti nazionali di promozione e destinando il 39 % dei finanziamenti ad enti regioni dell'UE che beneficiano della politica di coesione;

L'impatto al di fuori dell'UE

52.  è consapevole del fatto che, nell'ambito delle sue attività al di fuori dell'UE, il gruppo BEI sostiene gli obiettivi e le priorità dell'azione esterna dell'Unione e utilizza le proprie competenze ed esperienza al di fuori dell'UE in ambiti prioritari quali gli interventi per il clima, la salute e la digitalizzazione, i valori dell'UE e i principi della buona governance;

53.  invita l'UE a massimizzare ulteriormente il potenziale della BEI quale strumento per fare leva sull'autonomia strategica dell'Unione, in particolare nel settore dell'energia e delle materie prime, e a promuovere le sue priorità di politica esterna nelle sue relazioni con i paesi terzi, nella piena conformità con il processo di dovuta diligenza in ambito ambientale e sociale, nonché in stretto coordinamento con la Commissione, il SEAE e le delegazioni dell'UE, al fine di promuovere le discussioni e la cooperazione con i pertinenti attori sul campo per individuare i progetti che meglio soddisfano gli obiettivi di efficacia dello sviluppo;

54.  plaude all'intensificazione degli sforzi dalla creazione di "EIB Global", ma incoraggia la BEI a una maggiore proattività nel promuovere la comunicazione e la visibilità dell'UE nel suo complesso, in particolare per quanto riguarda le sue attività nel Sud globale; avverte tuttavia che, nella ricerca di visibilità, i progetti di base non dovrebbero essere oscurati da quelli di maggiore portata e insiste sulla necessità di coinvolgere sufficientemente gli attori locali;

55.  si compiace dell'avvio, il 1º gennaio 2022, dell'attività operativa di EIB Global, creato a seguito della decisione del consiglio di amministrazione della BEI nel settembre 2021 e incaricato di tutte le attività della BEI nella regione dell'allargamento, nei paesi del vicinato orientale e meridionale dell'UE, nell'Africa subsahariana, in Asia, in America latina, nei Caraibi e nel Pacifico; è consapevole del fatto che EIB Global è destinato a essere la principale fonte di finanziamento di Team Europa, che opera al di fuori dell'UE, combinando la potenza di fuoco della BEI, degli Stati membri dell'UE e di altri organismi d'investimento che operano di concerto con l'UE; plaude a tale riguardo all'apertura degli uffici della BEI nelle città di Pretoria, Kiev e Belgrado, che aiuteranno EIB Global a realizzare la propria missione; ritiene che EIB Global darà un contributo fondamentale agli obiettivi di rafforzare l'autonomia strategica dell'UE e di intensificare la cooperazione multilaterale;

56.  rinnova la richiesta che EIB Global si focalizzi su un'agenda di sviluppo equo e sostenibile nei paesi beneficiari, dimostrando nel contempo un chiaro sviluppo;

57.  accoglie con grande favore gli sforzi e l'impegno della BEI nei paesi dei Balcani occidentali e il suo pacchetto di 835,2 milioni di EUR di investimenti nel 2022 in tali paesi tramite EIB Global, contribuendo in tal modo al piano economico e di investimenti dell'UE per la regione; constata che oltre l'80 % degli investimenti firmati nel 2022 è stato destinato a progetti ecosostenibili; plaude al fatto che dal 2020 gli investimenti della BEI a sostegno della transizione verde e digitale sostenibile delle economie locali nella regione ammontino a 2,5 miliardi di EUR; incoraggia EIB Global a continuare a offrire accesso al credito a condizioni favorevoli alle imprese dei Balcani occidentali che investono nell'accelerazione della trasformazione digitale e nell'attuazione dell'infrastruttura digitale, nell'ampliamento delle reti di telecomunicazione 5G, nello sviluppo urbano sostenibile, nella velocizzazione della transizione energetica e nel garantire l'efficienza energetica, tra cui progetti di energia da fonti rinnovabili e progetti a impatto climatico zero; si compiace della posta in essere della garanzia per la resilienza delle PMI nell'ambito dello strumento per lo sviluppo e l'innovazione delle imprese dei Balcani occidentali, finalizzata a offrire accesso al credito a condizioni favorevoli a circa 4 000 piccole imprese nella regione; evidenzia l'importanza della procedura di controllo dei bilanci poiché, secondo la Corte dei conti europea, il sostegno finanziario dell'UE pari a circa 700 milioni di EUR tra il 2014 e il 2020 per promuovere lo Stato di diritto nei Balcani occidentali, ha avuto una scarsa incidenza sulle riforme fondamentali;

58.  prende atto degli sforzi della BEI per quanto riguarda il processo di dovuta diligenza per le norme sociali e ambientali delle sue operazioni; incoraggia la BEI a rafforzare ulteriormente la consultazione costruttiva con le popolazioni locali durante l'intero processo di attuazione dei progetti, a dotarsi di solidi meccanismi di rendicontabilità nei confronti delle comunità interessate, a monitorare le carenze nel suo coinvolgimento e il ruolo dei suoi intermediari in progetti che hanno avuto ripercussioni negative sulle popolazioni locali nei paesi in via di sviluppo, nonché a riferire in merito;

59.  si attende la piena trasparenza di EIB Global e dei suoi meccanismi di coordinamento con altre IFS; accoglie con favore, in tale contesto, gli scambi regolari con il Parlamento europeo a Bruxelles e, più di recente, a Lussemburgo, nonché il dialogo aperto e costante della Banca con tutte le parti interessate, in particolare con le organizzazioni della società civile e gli attori locali;

60.  incoraggia la BEI a continuare a impegnarsi attivamente nelle metodologie e prassi di pianificazione, di monitoraggio e di valutazione a livello nazionale, di concerto con le delegazioni dell'UE e gli attori nazionali e locali, e tramite il cofinanziamento con le IFS;

61.  elogia il rapido intervento della BEI a sostegno dell'Ucraina subito dopo lo scoppio della guerra di aggressione russa erogando 1,7 miliardi di EUR di fondi nel 2022 in circostanze estremamente difficili; rileva che restano da erogare 540 milioni di EUR a titolo di progetti concreti sul terreno; incoraggia la BEI a garantire il suo contributo a mantenere in vita l'economia ucraina mediante l'Iniziativa UE per l'Ucraina, e a sostenere lo sforzo di ricostruzione del paese, in linea con il mandato ricevuto il 15 dicembre 2022 dal Consiglio europeo;

62.  esorta la BEI a garantire una rigorosa condizionalità in merito all'assistenza finanziaria a favore dell'Ucraina, tra cui un controllo chiaro ed esaustivo sulla spesa dei fondi dell'UE destinati alla ricostruzione e agli aiuti umanitari; ricorda, a tale proposito, la necessità di un approccio sistematico dell'UE per garantire un migliore coordinamento dell'erogazione dei fondi e di un controllo più capillare della spesa;

63.  è consapevole del fatto che, ai sensi del decreto del Presidente dell'Ucraina n. 64/2022, dal 24 febbraio 2022 le amministrazioni militari sono responsabili dell'esercizio dei poteri delle amministrazioni locali competenti, nonché dei territori sottratti all'occupazione, risolvendo questioni relative alla preparazione, all'approvazione, alla modifica e all'esecuzione del bilancio locale, alla gestione dei beni di proprietà comunale della rispettiva comunità territoriale e, per brevi periodi, all'adozione di decisioni sullo sviluppo del territorio e sull'utilizzo delle risorse naturali di rilevanza locale; ritiene che, nella situazione attuale, le autorità nazionali di gestione e di audit dispongano di risorse e poteri limitati per garantire il livello standard di trasparenza e un controllo adeguato delle risorse finanziarie impiegate; esorta la BEI a garantire la partecipazione delle popolazioni locali e dei rappresentanti democraticamente eletti delle autonomie locali, a rafforzare il proprio controllo sulle attività di attuazione e a svolgere un forte ruolo di monitoraggio sulle risorse assegnate, onde evitare che queste siano indebitamente sottratte o utilizzate in modo improprio; invita la BEI a istituire le proprie equipe di monitoraggio e di audit in Ucraina, il che garantirebbe l'accuratezza dei dati degli audit inerenti a tutti i progetti finanziati dall'UE;

64.  invita la BEI a coordinare e supervisionare il coordinamento relativo ai fondi a titolo dell'iniziativa UE per l'Ucraina con la Commissione, la Banca mondiale e altri soggetti all'interno della piattaforma di coordinamento dei donatori del G7 per l'Ucraina, come pure con le autorità regionali e municipali ucraine, allo scopo di garantire l'attuazione di un approccio collaborativo per soddisfare i bisogni urgenti dell'Ucraina;

65.  rimarca che, oltre a sostenere l'Ucraina, nel 2022 EIB Global ha concesso 9,1 miliardi di EUR di nuovi finanziamenti, portando a 10,8 miliardi di EUR il volume totale delle attività di questa controllata della BEI, avviata nel gennaio 2022 fa per intensificare le operazioni al di fuori dell'UE;

66.  plaude al sostegno finanziario e tecnico della BEI a favore della Repubblica di Moldova, tenendo conto della dipendenza energetica e della vulnerabilità del paese nell'attuale contesto geopolitico; invita la BEI a continuare a sostenere la Moldova nell'accelerare il processo di adesione all'UE e ad aiutarla a realizzare la sua autonomia e diversificazione energetica a lungo termine;

67.  incoraggia la BEI Global a intensificare la presenza locale, adattando i prodotti e i modelli di business alle esigenze del territorio, e a costruire una più stretta cooperazione con le istituzioni partner, per migliorare l'impatto dell'UE sullo sviluppo nel Team Europa nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) – Europa globale;

68.  accoglie con favore il primo accordo finanziario firmato tra la BEI e il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) delle Nazioni Unite, che fornirà all'IFAD 500 milioni di EUR a sostegno del suo programma per migliorare la sicurezza alimentare e ridurre la povertà nelle zone rurali e per assistere i piccoli agricoltori nell'adattamento ai cambiamenti climatici;

69.  richiama l'attenzione sulle opinioni divergenti tra gli Stati membri in merito alle modalità per garantire il finanziamento e la copertura necessari a titolo del bilancio dell'UE al fine di consentire il proseguimento dell'impegno della Banca in Ucraina, che rischia di arrestarsi in assenza di una soluzione; accoglie con favore l'iniziativa UE per l'Ucraina della BEI, che mira a contribuire alla ricostruzione delle infrastrutture, a sostenere le esigenze di investimento prioritarie e ad aiutare le imprese; incoraggia gli Stati membri a garantire che il paese continui a fornire un solido sostegno in linea con le sue esigenze; chiede un'analisi approfondita e continua delle esigenze finanziarie per la ricostruzione e lo sviluppo sostenibile dell'Ucraina, dando priorità alle esigenze locali, fra cui una valutazione dell'impatto della guerra sull'ambiente;

70.  incoraggia la BEI (BEI Global), sulla base della creazione del suo primo polo regionale in Kenya, a rafforzare ulteriormente la sua presenza sul campo nei paesi terzi, combinando nel contempo risorse, ove possibile, e intensificando la cooperazione con altri attori europei e non europei, in particolare le IFS; chiede un mandato di sviluppo concreto e solido per la BEI Global, radicato nella riduzione delle disuguaglianze e nell'eliminazione della povertà e a sostegno degli obiettivi di sviluppo sostenibile; sostiene un aumento delle garanzie concesse alla BEI nell'ambito del bilancio dell'UE al fine di consentire alla Banca di espandere le sue attività nel Sud del mondo;

71.  incoraggia una cooperazione e un adeguamento ulteriori dei metodi e degli strumenti di lavoro della BEI, e in particolare della BERS, per quanto riguarda le esigenze di investimento in Africa, al fine di agevolare gli investimenti su larga scala in futuro, mantenendo nel contempo il sostegno dell'UE ai progetti locali su scala più piccola, contribuendo in ultima analisi al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

72.  invita la BEI a collaborare più strettamente con la Banca africana di sviluppo e a valutare i possibili vantaggi della creazione di una filiale comune; sottolinea la necessità di finanziare investimenti a lungo termine che promuovano lo sviluppo sostenibile; incoraggia la creazione di centri congiunti di progetto e di consulenza al fine di fornire punti di contatto efficaci per gli attori locali e di migliorare la titolarità locale dei progetti di sviluppo comuni, onde ottimizzare l'impatto e l'efficienza dello sviluppo; chiede, a tal proposito, che sia sostenuto lo sviluppo del settore privato locale in Africa, in particolare attraverso il finanziamento delle MPMI africane; incoraggia, analogamente, una più stretta cooperazione con altre banche di sviluppo regionale;

Interventi della BEI inerenti alla pandemia di COVID-19

73.  sottolinea che nel 2022 la BEI ha continuato ad adoperarsi per sostenere azioni volte a contrastare la pandemia; sottolinea che nel 2022 la BEI ha stanziato 5,1 miliardi di EUR per progetti nel campo della salute e delle scienze della vita, di cui hanno beneficiato circa 980 milioni di persone in tutto il mondo; apprezza il sostegno della BEI a favore dell'iniziativa globale sui vaccini COVAX, lo strumento internazionale per garantire un accesso equo e universale ai vaccini contro la COVID-19, con un totale di 900 milioni di EUR a marzo 2022, e successivamente l'impegno espresso dalla BEI nell'aprile 2022 a stanziare ancora 1 miliardo di EUR a sostegno del COVAX;

74.  rileva che la pandemia di COVID-19 non ha avuto ricadute negative sulla qualità del portafoglio prestiti della BEI grazie alla sua strategia di gestione del rischio di credito e al fatto che la BEI continua a mantenere una solida posizione di liquidità nonostante il contesto generale di incertezza sui mercati finanziari globali;

75.  osserva che, per quanto concerne la pandemia, il gruppo BEI ha dimostrato la propria flessibilità nel fornire soluzioni finanziarie alle situazioni di crisi e la capacità di agire in modo complementare alla risposta dell'UE su larga scala e a più lungo termine attraverso NextGenerationEU e il sostegno nazionale agli investimenti pubblici;

Conformità, trasparenza e responsabilità della BEI

76.  rileva che, in linea con le buone prassi di altre istituzioni finanziarie internazionali, il comitato per i reclami in materia di appalti pubblici della BEI è un organo specializzato e indipendente incaricato di trattare i reclami in materia di appalti che impugnano le decisioni della Banca sulle procedure di appalto di progetti nell'ambito di un progetto finanziato dalla BEI al di fuori dell'UE; osserva che, nel 2022, il comitato per i reclami in materia di appalti pubblici ha ricevuto 18 reclami siffatti, rispetto ai 23 del 2021 e ai 31 del 2020 e che, di questi 18, 13 erano reclami in materia di appalti presentati prima della decisione/mancata obiezione della Banca (rispetto ai 18 del 2021), che la segreteria del comitato per i reclami in materia di appalti pubblici ha reindirizzato ai servizi della Banca responsabili dei progetti pertinenti per un ulteriore seguito, mentre i restanti cinque reclami in materia di appalti sono stati presentati all'apposito comitato a seguito della mancata obiezione della Banca all'aggiudicazione di contratti (lo stesso numero del 2021) e sono stati oggetto di riesame e decisione; rileva che il comitato per i reclami in materia di appalti pubblici ha votato a favore della non obiezione della Banca su due dei reclami e del ritiro della non obiezione della Banca per i restanti tre casi;

77.  apprezza il fatto che il comitato per i reclami in materia di appalti pubblici, la divisione Indagini e la divisione Meccanismo per il trattamento delle denunce svolgano ruoli complementari all'interno dell'ispettorato generale, che facilitano la cooperazione e la comunicazione per coprire tutte le possibili accuse di comportamenti vietati e di denunce relative o non relative agli appalti; osserva che nel 2022 il meccanismo per il trattamento delle denunce della BEI ha registrato 54 nuovi casi (rispetto ai 64 del 2021 e ai 77 nel 2020), ha trattato 97 casi (107 e 137 rispettivamente nel 2021 e nel 2020) e archiviato 53 casi (64 e 94 nel 2021 e nel 2020); osserva che il 68 % delle denunce registrate nel 2022 riguardava l'impatto ambientale e sociale, mentre il 20 % si riferiva a questioni relative alla governance e all'amministrazione della BEI;

78.  esorta la BEI a garantire che il meccanismo per il trattamento delle denunce sia accessibile, efficace ed indipendente, al fine di individuare ogni possibile violazione dei diritti umani nei progetti connessi alla BEI e di porvi rimedio; osserva che nel 2022 la divisione Indagini della BEI ha ricevuto 180 accuse (rispetto a 174 e 183 nel 2021 e 2020), archiviando 147 di tali casi (rispetto ai 204 nel 2021 e 195 nel 2020) e formulando 36 raccomandazioni e pareri (45 nel 2021 e 52 nel 2020); sottolinea che sono stati segnalati all'OLAF 42 casi, di cui 11 sono stati deferiti anche all'EPPO; osserva che il numero di casi in cui le accuse sono state confermate a seguito di un'indagine ha continuato a diminuire (17 casi confermati su 70 indagini avviate nel 2022 e 17 casi confermati su 67 indagini aperte nel 2021 e 37 casi confermati su 91 indagini aperte nel 2020);

79.  condivide il parere del comitato di verifica della BEI relativo alla necessità di rafforzare il monitoraggio, la gestione e la supervisione dei rischi operativi e tecnologici, compresi i rischi informatici e altri rischi non finanziari;

80.  rileva che l'11 novembre 2021 la BEI, la Commissione e la Corte dei conti europea hanno rinnovato l'accordo tripartito; si rammarica del fatto che l'accordo rivisto non offra la soluzione di largo respiro auspicata dal Parlamento; accoglie tuttavia con favore il fatto che il nuovo accordo consenta un maggiore accesso e una migliore razionalizzazione dei documenti della BEI sottoposti ad audit e chiarisca il calendario per la ricezione della necessaria documentazione di audit, il relativo formato e le norme in materia di riservatezza, protezione dei dati, metodi di raccolta delle prove e accesso alle informazioni; ribadisce che la Corte dovrebbe avere pieno accesso a tutte le informazioni relative alle operazioni della BEI la cui unica finalità è l'attuazione delle politiche dell'UE;

81.  sottolinea la necessità di un dialogo regolare e strutturato tra il Parlamento europeo e la BEI, che potrebbe essere rafforzato mediante un accordo interistituzionale tra il Parlamento e la BEI, al fine di migliorare l'accesso ai documenti e ai dati della BEI secondo modalità e condizioni che garantiscano la riservatezza e, ove necessario, il rispetto dei requisiti giuridici; prende atto delle decisioni della Mediatrice europea in merito alla prassi della BEI di divulgare informazioni ambientali (relative a progetti che finanzia direttamente, come nella causa 1065/2020/PB, o tramite intermediari, come nella causa 1251/2020/PB), che dovrebbero rispettare gli obblighi di trasparenza stabiliti dalla convenzione di Aarhus per quanto riguarda la pubblicazione e la divulgazione sistematiche e attive su richiesta; osserva che la Mediatrice europea ha suggerito modifiche in termini di completezza dei contenuti, tempestività della pubblicazione e visibilità delle informazioni e dei requisiti di riservatezza; prende atto del fatto che la BEI ha accettato di attuare solo alcuni dei suggerimenti della Mediatrice europea; condivide il parere della Mediatrice europea secondo cui sarebbe nell'interesse pubblico la piena attuazione da parte della BEI delle modiche proposte;

82.  invita la Corte dei conti europea a garantire un controllo completo e a riferire regolarmente sulle operazioni sostenute dalle garanzie a titolo del bilancio dell'UE, comprese le operazioni della BEI, colmando eventuali lacune nei suoi metodi di lavoro che attualmente le impediscono di farlo;

83.  plaude alle politiche e alle pratiche adottate dalla BEI e alla sua trasparenza, e chiede che compia ulteriori miglioramenti, in particolare attuando la raccomandazione formulata dalla Mediatrice europea di adottare diverse misure di trasparenza per rendere più facilmente visibile al pubblico il potenziale impatto ambientale dei progetti che finanzia;

84.  plaude all'istituzione, annunciata nel 2021, di un nuovo sistema per dare seguito alle raccomandazioni e ai pareri formulati dalla divisione Indagini della BEI, e riferire in merito; rinnova la richiesta che le incidenze finanziarie dei casi su cui la divisione indaga figurino nelle sue relazioni annuali future e che vada oltre la semplice descrizione illustrativa degli studi di casi, al fine di fornire informazioni preziose che consentano di valutare il grado di tutela degli interessi finanziari; ricorda l'importanza della garanzia di una valutazione chiara da parte della BEI riguardo ai rischi finanziari, operativi e reputazionali al momento di decidere se un'indagine sia opportuna a tal fine;

85.  ribadisce il suo rammarico per il fatto che la BEI non divulghi ancora integralmente i dettagli sulla titolarità effettiva dei propri clienti; ribadisce la sua richiesta di una maggiore trasparenza per quanto riguarda le operazioni della BEI attraverso intermediari finanziari quali le banche commerciali e i fondi di investimento, nell'ambito del pertinente quadro legislativo, compreso il regolamento generale sulla protezione dei dati, e la sua richiesta di definire obblighi di rendicontazione standard, in grado di fornire un livello adeguato di dati e informazioni; invita la BEI a includere clausole contrattuali relative alle informazioni obbligatorie da parte degli intermediari finanziari sull'attività di prestito;

86.  invita la BEI a utilizzare il sistema di individuazione precoce e di esclusione e a prendere in considerazione le decisioni sull'esclusione per quanto riguarda qualsiasi persona o entità che ne fa richiesta, che è stata selezionata o che ha ricevuto fondi dell'UE al momento dell'approvazione degli investimenti coperti da finanziamenti provenienti dal bilancio dell'UE;

87.  prende atto dei codici di condotta aggiornati del comitato direttivo e del consiglio di amministrazione della BEI, dell'agosto 2021; si compiace dell'introduzione di un periodo di incompatibilità più lungo per i membri del comitato direttivo (24 mesi anziché 12) e per i membri del consiglio di amministrazione (12 mesi anziché 6); deplora tuttavia che non vi sia alcuna disposizione che escluda i vicepresidenti dal monitorare operazioni nei loro paesi di origine e dal prendere decisioni in proposito e insiste affinché tale aspetto sia affrontato nella prossima revisione; prende atto delle conclusioni e della decisione della Mediatrice europea nel caso 1016/2021/KR sul modo in cui la BEI ha gestito la richiesta di un ex vicepresidente relativa all'assunzione di un incarico, entro tre mesi dalla cessazione delle funzioni, presso una società energetica e di servizi di pubblica utilità che aveva ricevuto prestiti della BEI; esprime preoccupazione per il rischio di conflitti di interesse e per l'inadeguatezza delle misure adottate dalla BEI per attenuare il rischio nel caso di specie; accoglie con favore la revisione, da parte della BEI, del codice di condotta per i membri del suo comitato direttivo, che ha affrontato alcune delle preoccupazioni relative al rischio di conflitti di interesse nel futuro impiego di membri o ex membri recenti; ribadisce il suo invito ad affrontare le restanti carenze in materia di prevenzione dei conflitti di interessi nella prossima revisione del codice di condotta del comitato direttivo; chiede alla Mediatrice europea di monitorare l'attuazione del nuovo codice di condotta del comitato direttivo;

88.  è consapevole del fatto che la BEI sta dando seguito alle raccomandazioni formulate dall'OLAF al termine delle diverse indagini incentrate sulle indennità scolastiche indebitamente concesse ai membri del personale della BEI; si attende che i pagamenti indebiti siano interamente recuperati e rinnova la richiesta alla BEI di riferire al Parlamento in merito all'esito delle sue azioni correttive;

89.  prende atto dei passi compiuti dalla BEI negli ultimi anni per migliorare l'equilibrio di genere tra il suo personale, in particolare a livello dirigenziale e di alti funzionari; incoraggia la Banca a proseguire gli sforzi per conseguire un più chiaro equilibrio di genere in seno alla sua organizzazione; rileva che, alla fine del 2022, alla BEI le donne rappresentavano il 44,5 % della categoria esecutiva (D/6; E/5; F/4) e, all'interno di questo gruppo, le donne rappresentavano il 35,6 % del personale agli alti livelli dirigenziali (D/6) e il 44,3 % del personale in posizioni di responsabilità (E/5), mentre a livello di analisti/funzionari di livello inferiore (F/4) le donne rappresentavano il 64,4 %; rileva che, alla fine del 2022, le donne rappresentavano il 33 % del personale dirigente (30,6 % a livello del gruppo BEI), raggiungendo l'obiettivo fissato nella strategia per la diversità e l'inclusione 2018-2021;

90.  ribadisce il suo invito alla Banca a colmare il divario retributivo tra il personale amministrativo e quello professionale; sottolinea che la situazione attuale e l'aumento del costo della vita in Lussemburgo esercitano una notevole pressione sul personale amministrativo e, a lungo termine, potrebbero incidere negativamente sul benessere del personale e sulla competitività della BEI nell'attirare il personale più qualificato;

91.  esprime preoccupazione per le segnalazioni di procedure interne di nomina non trasparenti tra il personale dirigente nella sede centrale e negli uffici esterni; invita la Banca a garantire che tutte le procedure di assunzione e mobilità interna siano eseguite nel rispetto dei più elevati standard di trasparenza ed etica;

92.  è consapevole del fatto che la BEI sta progredendo nella discussione interna sul "nuovo approccio alla diversità, all'equità, all'inclusione e all'appartenenza", destinato a sostituire la strategia per il periodo 2018-2021, e incoraggia la Banca ad adottarla senza indugio; rinnova l'invito alla BEI a garantire un'idonea rappresentanza geografica, anche nei livelli dirigenziali intermedi e superiori, e la invita a pubblicare annualmente una ripartizione per genere e nazionalità delle posizioni dirigenziali di livello intermedio e superiore;

93.  ribadisce la necessità di maggiore trasparenza quando i progetti sono messi in atto attraverso intermediari finanziari; ricorda l'importanza della trasparenza riguardo alle procedure decisionali interne e all'impatto ambientale e sui diritti umani dei progetti in tutto il corso della loro attuazione;

94.  prende atto dell'indagine avviata dalla Mediatrice europea nel marzo 2023 sulla trasparenza, la pubblicazione tempestiva delle informazioni e la partecipazione del pubblico al processo decisionale ambientale e sociale della BEI; ricorda che nell'aprile 2022 la Mediatrice europea ha formulato chiare raccomandazioni affinché la BEI adotti una politica di divulgazione più ambiziosa, cui non è stato ancora dato seguito;

95.  accoglie con favore la strategia del gruppo BEI per la parità di genere e l'emancipazione economica delle donne nonché il suo piano d'azione sulla parità di genere; riconosce che la parità di genere, e in particolare l'emancipazione economica delle donne, fanno parte del modello operativo della BEI; invita la BEI a integrare ulteriormente la dimensione di genere in tutte le sue operazioni, al fine di promuovere la parità di genere e lo sviluppo inclusivo;

Seguito dato alle raccomandazioni del Parlamento

96.  invita la BEI a continuare a riferire in merito alla situazione attuale e al grado di attuazione delle raccomandazioni precedentemente formulate dal Parlamento nelle sue risoluzioni annuali, in particolare per quanto riguarda:

   a) le incidenze (economiche, ambientali e sociali) della sua strategia di investimento e i risultati conseguiti nel contribuire a uno sviluppo equilibrato e stabile del mercato interno nell'interesse dell'Unione;
   b) le azioni adottate per rafforzare il contrasto delle condotte scorrette, dei conflitti di interessi, della lotta all'elusione fiscale, della frode e della corruzione;
   c) una nuova misura per rafforzare la trasparenza e la dovuta diligenza in materia di diritti umani;
   d) le misure per rafforzare il sostegno alle PMI e agli operatori economici ammissibili in sede di attuazione delle politiche dell'UE;
   e) il seguito dato agli inviti e alle richieste formulati nella presente risoluzione;

o
o   o

97.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione e invita il Consiglio e il consiglio di amministrazione della BEI a tenere un dibattito sulle posizioni del Parlamento qui esposte.

(1) Sentenza del 30 marzo 2022, KF/Banca europea per gli investimenti, T-299/20, ECLI:EU:T:2022:171.

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