Indice 
Testi approvati
Giovedì 13 luglio 2023 - Strasburgo
Interdizioni politiche in Venezuela
 India, la situazione nel Manipur
 Repressione nei confronti dei media e libertà di espressione in Kirghizistan
 Regolamento a sostegno della produzione di munizioni
 Raccomandazioni per una riforma delle norme del Parlamento europeo in materia di trasparenza, integrità, responsabilità e lotta alla corruzione
 Necessità di un intervento dell'UE nelle operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo
 Stato dell'Unione delle PMI
 Relazione annuale per gli anni 2019-2021 sull'accesso del pubblico ai documenti

Interdizioni politiche in Venezuela
PDF 111kWORD 43k
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 luglio 2023 sulle interdizioni politiche in Venezuela (2023/2780(RSP))
P9_TA(2023)0288RC-B9-0331/2023

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sul Venezuela,

–  visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che le elezioni del 2024 in Venezuela potrebbero rappresentare un punto di svolta verso il ritorno alla democrazia; che il paese sta attraversando un'instabilità istituzionale, economica e politica; che oltre sette milioni di persone sono state costrette a lasciare il paese;

B.  considerando che l'informazione pubblica, la libertà di opinione e di espressione e il diritto di riunione sono sistematicamente oggetto di restrizioni;

C.  considerando che tre dei principali rettori del Consiglio elettorale nazionale (CNE) del Venezuela si sono dimessi, costringendo i due rettori restanti a fare altrettanto, e che l'Assemblea nazionale illegittima ha incaricato rappresentanti del regime di selezionare i nuovi rettori;

D.  considerando che le interdizioni arbitrarie e politiche di candidati, come l'interdizione di 15 anni di María Corina Machado e quelle di altre personalità politiche di spicco come Leopoldo López, Henrique Capriles e Freddy Superlano, sono contrarie alle raccomandazioni della missione di osservazione elettorale dell'UE e limitano gravemente il diritto dei venezuelani di scegliere i propri rappresentanti;

E.  considerando che si tratta di un'altra manovra del regime, attraverso il CNE, per ostacolare il processo elettorale e precludere qualsiasi prospettiva di un ritorno alla democrazia;

F.  considerando che l'Organizzazione degli Stati americani, gli organi delle Nazioni Unite, gli Stati Uniti, i principali leader della regione e il VP/AR dell'UE hanno rilasciato dichiarazioni di condanna al riguardo;

1.  condanna fermamente la decisione arbitraria e incostituzionale di impedire a María Corina Machado, Leopoldo López, Henrique Capriles e Freddy Superlano, tra gli altri, di candidarsi alle elezioni e l'ingerenza del regime di Maduro nel processo elettorale;

2.  chiede una procedura di nomina indipendente per le nomine del CNE;

3.  riconosce gli sforzi profusi dall'opposizione al regime per organizzare elezioni primarie come soluzione democratica per i venezuelani residenti nel paese e all'estero; esorta le autorità venezuelane a garantire le condizioni necessarie per assicurare elezioni eque, libere, inclusive e trasparenti;

4.  invita l'UE a sostenere il ritorno alla democrazia in Venezuela e a insistere presso il regime venezuelano affinché rilasci tutti i prigionieri politici;

5.  deplora il fatto che le raccomandazioni della missione di osservazione elettorale dell'UE siano ignorate e incoraggia a compiere tutti gli sforzi necessari ai fini della loro piena attuazione;

6.  sostiene pienamente le indagini della Corte penale internazionale sui crimini e gli atti di repressione di vasta portata perpetrati dal regime venezuelano e invita l'UE a sostenere le indagini sui presunti crimini contro l'umanità, al fine di garantire che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni;

7.  evidenzia che il prossimo vertice tra l'UE e la Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici rappresenta un'occasione per difendere i principi dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti umani, e invita tutti i partecipanti a rispettare tali principi; invita i partecipanti al vertice a rilasciare una dichiarazione in cui si chieda il pieno rispetto dei diritti umani, della democrazia e delle libertà fondamentali;

8.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai partecipanti al vertice UE-Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana, all'Organizzazione degli Stati americani, al Segretario generale delle Nazioni Unite e alle autorità venezuelane.


India, la situazione nel Manipur
PDF 111kWORD 43k
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 luglio 2023 sull'India e la situazione nel Manipur (2023/2781(RSP))
P9_TA(2023)0289RC-B9-0335/2023

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che i violenti scontri in corso dal 3 maggio 2023 nello Stato indiano del Manipur tra le comunità etniche Meitei e Kuki hanno causato la morte di almeno 120 persone e 50 000 sfollati e hanno distrutto oltre 1 700 abitazioni, più di 250 chiese e diversi templi e scuole; che l'intolleranza nei confronti delle minoranze religiose e di credo, compresi i cristiani, contribuisce alla violenza;

B.  considerando che sono state espresse preoccupazioni per le misure divisive e politicamente motivate che promuovono il maggioritarismo indù e per l'aumento dell'attività di gruppi militanti;

C.  considerando che le testimonianze del coinvolgimento di parte delle forze di sicurezza nelle uccisioni hanno aumentato la sfiducia nei confronti delle autorità;

D.  considerando che il governo dello Stato del Manipur ha imposto il coprifuoco e ha emesso ordini di sparare a vista per farlo rispettare e ha chiuso internet, ostacolando gravemente la raccolta di informazioni e la comunicazione da parte dei media e dei gruppi della società civile;

E.  considerando che l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha lanciato un appello all'India affinché salvaguardi i diritti dei difensori dei diritti umani, esprimendo preoccupazione per la riduzione dello spazio della società civile;

1.  esorta vivamente le autorità indiane a prendere tutte le misure necessarie e ad adoperarsi al massimo per fermare prontamente le violenze etniche e religiose in corso, per proteggere tutte le minoranze religiose, come la comunità cristiana del Manipur, e per prevenire qualsiasi ulteriore escalation;

2.  invita tutte le parti a dar prova di moderazione ed esorta i leader politici a porre fine alle dichiarazioni incendiarie, a ripristinare la fiducia e a svolgere un ruolo imparziale nel mediare le tensioni; denuncia con la massima fermezza qualsiasi retorica nazionalistica; chiede che non venga criminalizzato chi critica la condotta del governo;

3.  incoraggia il governo centrale indiano e tutti gli attori politici e i leader religiosi ad adottare misure urgenti per ripristinare la calma e garantire un dialogo inclusivo che coinvolga la società civile e le comunità colpite;

4.  invita le autorità a consentire indagini indipendenti sulle violenze, a combattere l'impunità e a porre fine alla chiusura di internet; invita le autorità a garantire un accesso senza restrizioni ai fornitori di aiuti umanitari, agli osservatori internazionali e ai giornalisti;

5.  invita il governo centrale ad abrogare la legge illecita che conferisce poteri speciali alle forze armate, in linea con le raccomandazioni dell'esame periodico universale delle Nazioni Unite, e a rispettare i principi fondamentali delle Nazioni Unite sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte delle forze dell'ordine;

6.  ribadisce il suo invito a integrare i diritti umani in tutti i settori del partenariato UE-India, compreso il commercio;

7.  chiede il rafforzamento del dialogo UE-India sui diritti umani; esorta il VP/AR, la Commissione e gli Stati membri a sollevare in modo sistematico e pubblico con l'India al più alto livello le preoccupazioni in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda la libertà di espressione e di religione e la riduzione dello spazio della società civile, e appoggia la delegazione dell'UE a Delhi in tal senso;

8.  chiede che sia organizzato un dialogo regolare tra il Parlamento europeo e il Parlamento indiano;

9.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, agli Stati membri e alle autorità indiane.


Repressione nei confronti dei media e libertà di espressione in Kirghizistan
PDF 114kWORD 43k
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 luglio 2023 sulla repressione nei confronti dei media e della libertà di espressione in Kirghizistan (2023/2782(RSP))
P9_TA(2023)0290RC-B9-0333/2023

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sul Kirghizistan,

–  visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che, da quando ha ottenuto l'indipendenza nel 1991, il Kirghizistan è stato considerato la più democratica delle nazioni dell'Asia centrale, con una società dinamica e media liberi;

B.  considerando che, negli ultimi anni, si è rilevato un allarmante deterioramento delle norme democratiche e dei diritti umani in Kirghizistan; che l'indice sulla libertà di stampa nel mondo di Reporter senza frontiere relativo al 2023 indica che il paese è sceso di 50 posizioni collocandosi al 122° posto su 180 paesi;

C.  considerando che varie leggi sono utilizzate per reprimere i media indipendenti e la libertà di espressione; che Radio Azattyk è stata costretta a chiudere, Kaktus Media è oggetto di un'indagine penale, il giornalista investigativo Bolot Temirov è stato espulso illegalmente in Russia e il direttore di Next TV Taalaibek Duishenbiev è stato ingiustamente condannato per aver informato sulla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina;

D.  considerando che nel febbraio 2023 il Kirghizistan è diventato membro del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite;

1.  invita le autorità kirghise a rispettare e difendere le libertà fondamentali, in particolare la libertà dei media e la libertà di espressione, in linea con l'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione UE-Kirghizistan;

2.  invita le autorità kirghise e i membri del Parlamento a revocare e ritirare la controversa legge sulle "informazioni false" e a rivedere i progetti di legge sui "rappresentanti stranieri", i "mass media" e "la protezione dei minori dalle informazioni nocive", la cosiddetta "legge sulla propaganda LGBTI", che sono incompatibili con gli impegni internazionali del Kirghizistan;

3.  invita le autorità kirghise a liberare immediatamente tutti i difensori dei diritti umani, gli operatori dei media e i giornalisti detenuti arbitrariamente; esorta le autorità, a tale riguardo, a ritirare tutte le accuse a carico di Bolot Temirov e Taalaibek Duishenbiev; chiede analogamente che siano ritirate tutte le accuse contro i difensori dei diritti umani, incluse Gulnara Dzhurabayeva, Klara Sooronkulova, Rita Karasartova e Asya Sasykbayeva, che hanno chiesto trasparenza in merito alla decisione del governo di trasferire il bacino idrico di Kempir-Abad in Uzbekistan;

4.  esorta le autorità a sospendere le pressioni senza precedenti esercitate su Radio Azattyk e su altri organi di informazione e a garantire un ambiente di lavoro sicuro per le organizzazioni della società civile, i giornalisti e gli operatori dei media;

5.  si rammarica della recente sospensione anticipata dall'incarico di mediatrice di Atyr Abdrakhmatova; ritiene di fondamentale importanza che il paese rispetti pienamente i principi di Parigi sulle norme per le istituzioni nazionali per i diritti umani;

6.  invita le istituzioni dell'UE, in particolare la delegazione dell'UE in Kirghizistan, a continuare a esprimere la loro profonda preoccupazione per il deterioramento dei diritti umani nel paese in tutti i loro scambi con le autorità kirghise;

7.  invita la Commissione a riesaminare se il Kirghizistan, visti i suoi impegni nel quadro delle convenzioni internazionali, debba continuare a beneficiare del Sistema di preferenze generalizzate Plus;

8.  invita il governo kirghiso ad astenersi dall'aggirare le sanzioni che l'UE ha imposto alla Russia per la sua guerra di aggressione contro l'Ucraina;

9.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per l'Asia centrale, agli Stati membri, al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e alle autorità kirghise.


Regolamento a sostegno della produzione di munizioni
PDF 146kWORD 41k
Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 luglio 2023 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni (COM(2023)0237 – C9-0161/2023 – 2023/0140(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0237),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 114 e l'articolo 173, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0161/2023),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 giugno 2023(1),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 luglio 2023, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 luglio 2023 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2023/... del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP)

P9_TC1-COD(2023)0140


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2023/1525.)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE COMUNE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO SUL SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE DI MUNIZIONI

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto dell'urgente necessità di aiutare la base industriale e tecnologica di difesa europea (European Defence Technological and Industrial Base – EDTIB) a potenziare la produzione nel contesto delle sfide poste dalla guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina e ricordano che il regolamento sul sostegno alla produzione di munizioni fornisce una risposta immediata a tale urgente necessità creando un nuovo strumento temporaneo per agevolare gli investimenti industriali.

Il Parlamento europeo e il Consiglio sottolineano la necessità di considerare tutte le misure appropriate per rafforzare e sviluppare l'EDTIB, incluse le piccole e medie imprese, e di eliminare gli ostacoli e le strozzature al fine di permettere all'industria di aumentare la produzione lungo le catene del valore.

Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano pertanto la Commissione a valutare, se del caso, la possibilità di presentare quanto prima eventuali ulteriori iniziative necessarie per rafforzare l'EDTIB, inclusi finanziamenti adeguati, ad esempio nel contesto del programma europeo di investimenti nel settore della difesa, come pure un quadro giuridico inteso a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e il sostegno alla produzione di munizioni.

Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono di esaminare tali iniziative senza indugio e in uno spirito di leale cooperazione reciproca.

(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Raccomandazioni per una riforma delle norme del Parlamento europeo in materia di trasparenza, integrità, responsabilità e lotta alla corruzione
PDF 196kWORD 69k
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 luglio 2023 sulle raccomandazioni per una riforma delle norme del Parlamento europeo in materia di trasparenza, integrità, responsabilità e lotta alla corruzione (2023/2034(INI))
P9_TA(2023)0292A9-0215/2023

Il Parlamento europeo,

–  viste la sua risoluzione del 9 giugno 2016 per un'amministrazione europea aperta, efficace e indipendente(1) e la sua risoluzione del 15 gennaio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione sul diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi(2),

–  vista la sua risoluzione del 14 settembre 2017 sulla trasparenza, la responsabilità e l'integrità nelle istituzioni dell'UE(3),

–  vista la sua risoluzione del 9 marzo 2022 sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione(4),

–  vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2022 sulla sospetta corruzione da parte del Qatar e, più in generale, sulla necessità di trasparenza e responsabilità nelle istituzioni europee(5),

–  viste le misure per il rafforzamento dell'integrità, dell'indipendenza e della responsabilità adottate dalla Conferenza dei presidenti l'8 febbraio 2023,

–  vista la sua decisione del 14 febbraio 2023 che modifica la decisione del 10 marzo 2022 sulla costituzione di una commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (ING 2), e adegua la sua denominazione e le sue attribuzioni(6),

–  vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2023 sull'istituzione di un organismo europeo indipendente responsabile delle questioni di etica(7),

–  vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2023 sul seguito da dare alle misure richieste dal Parlamento per rafforzare l'integrità delle istituzioni europee(8),

–  visto il regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica(9),

–  vista la decisione del Parlamento europeo del 28 settembre 2005 che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (2005/684/CE, Euratom)(10),

–  visti gli articoli 54 e 207 del suo regolamento,

–  vista la decisione dell'Ufficio di presidenza del 14 giugno 2023 concernente la nuova regolamentazione che disciplina la partecipazione dei rappresentanti di interessi a eventi organizzati nei locali del Parlamento,

–  vista la relazione della commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione, e sul rafforzamento dell'integrità, della trasparenza e della responsabilità al Parlamento europeo (ING2) (A9-0215/2023),

A.  considerando che le indagini in corso condotte dalle autorità belghe hanno rivelato sospetti di un sistema di corruzione estremamente preoccupante, riciclaggio di denaro e partecipazione a un'organizzazione criminale che finora coinvolgono tre deputati al Parlamento europeo in carica e un ex deputato, nonché un assistente parlamentare accreditato (APA); che tali sospetti riguardano l'influenza del Qatar e del Marocco; che sono state formulate accuse secondo cui anche altri Stati, come la Mauritania, potrebbero essere coinvolti;

B.  considerando che la fiducia dei cittadini nell'integrità e nell'indipendenza delle istituzioni europee è il fondamento del sistema politico europeo, che è particolarmente vulnerabile in vista delle elezioni; che, se gli attori stranieri minano la fiducia dei cittadini nelle istituzioni dell'UE, ciò può incidere sul funzionamento democratico dell'UE; che la corruzione ha conseguenze finanziarie rilevanti e costituisce una seria minaccia per la democrazia, lo Stato di diritto e gli investimenti pubblici;

C.  considerando che i tentativi di ingerenza sono un fenomeno diffuso che deve essere contrastato con la massima fermezza possibile; che le istituzioni dell'UE devono adoperarsi a favore della trasparenza, della rendicontabilità e dell'integrità al fine di rafforzare la resilienza della democrazia dell'UE;

D.  considerando che il diritto a una buona amministrazione comprende il diritto di ogni persona a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni dell'UE; che le istituzioni, gli organi, gli organismi e le agenzie dell'Unione devono essere sostenuti da un'amministrazione europea aperta, efficace e indipendente;

E.  considerando che i deputati al Parlamento europeo devono agire esclusivamente nell'interesse pubblico e svolgere il loro lavoro con integrità, apertura, diligenza, onestà, rendicontabilità e rispetto della reputazione del Parlamento e senza indebite ingerenze da parte di rappresentanti di interessi; che i deputati al Parlamento europeo devono essere indipendenti ed esercitare liberamente il loro diritto di voto;

F.  considerando che il Parlamento ha reagito rapidamente ai sospetti di corruzione relativi a diversi deputati al Parlamento europeo e al personale, anche mediante la piena collaborazione con le autorità belghe; che l'entità dello scandalo ha evidenziato numerose lacune nelle regole di integrità e trasparenza del Parlamento e nella loro applicazione; che è necessaria molta ambizione per introdurre rapidamente riforme significative delle procedure interne e dei metodi di lavoro del Parlamento, nonché per spingere le istituzioni dell'UE ad attuare un quadro normativo molto più rigoroso;

G.  considerando che il codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo in materia di interessi finanziari e conflitti di interesse è monitorato da un comitato consultivo sulla condotta dei deputati, composto da cinque deputati; che i metodi di lavoro e il mandato di tale comitato consultivo si sono rivelati insufficienti; che non è mai stata irrogata alcuna sanzione pecuniaria per violazioni del codice di condotta dei deputati, nonostante nelle relazioni annuali del comitato consultivo sulla condotta dei deputati siano state documentate almeno 26 violazioni; che la Conferenza dei presidenti ha adottato orientamenti per i deputati al Parlamento europeo sulle interazioni con i rappresentanti di paesi terzi;

H.  considerando che i sospetti di corruzione legati al Qatar e al Marocco vanno al di là del Parlamento e coinvolgono anche altre istituzioni dell'UE, nonché politici nazionali e voci influenti in alcuni Stati membri, come i ricercatori;

I.  considerando che paesi come il Qatar, il Marocco, la Cina, la Russia, gli Emirati arabi uniti, la Serbia e la Turchia, hanno investito pesantemente nelle operazioni di lobbying a Bruxelles; che alcune organizzazioni estremiste del Qatar e della Turchia hanno chiesto fondi europei;

J.  considerando che gli Emirati arabi uniti sono stati sospettati di cercare di influenzare i decisori europei; che il denaro proveniente dagli Emirati arabi uniti è stato prestato a un partito politico nazionale in almeno un'occasione;

K.  considerando che alcuni Stati esteri hanno cercato modi non convenzionali per interferire negli affari dell'UE utilizzando i metodi più recenti resi possibili dagli sviluppi tecnologici contemporanei, nonché ricorrendo alla coercizione economica ed energetica e ai finanziamenti illegali;

L.  considerando che l'“elite capture” degli interessi stranieri è facilitata dalle "porte girevoli" delle istituzioni europee verso i paesi autocratici, con un alto rischio di ingerenze dannose contro gli interessi e i valori dell'UE; che le misure volte a ridurre l'“elite capture” sono insufficienti e non impediscono agli ex deputati al Parlamento europeo o agli ex funzionari di alto livello di lavorare per governi o entità di paesi ad alto rischio;

M.  considerando che le ingerenze con le istituzioni dell'UE e nazionali si verificano da molti anni, ma la portata, l'intensità e il potenziale pericolo di tali ingerenze sono aumentati enormemente nei mesi precedenti e durante la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina; che, secondo il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), l'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia domina le attività di manipolazione delle informazioni e ingerenze da parte di attori stranieri;

N.  considerando che i canali diplomatici della Russia e della Cina fungono regolarmente da promotori e moltiplicatori delle operazioni di manipolazione delle informazioni e ingerenze da parte di attori stranieri che riguardano un'ampia gamma di argomenti; che la Russia lavora sistematicamente per minare e dividere il sostegno internazionale all'Ucraina e per seminare il dubbio su chi sia l'aggressore, diffondendo bugie sulla sua guerra di aggressione;

O.  considerando che nella sua risoluzione del 9 marzo 2022 il Parlamento ha identificato la Russia e la Cina quali fonti primarie di ingerenze straniere in Europa; che la Russia cerca di entrare in contatto con i partiti, le personalità e i movimenti politici al fine di utilizzarli come attori all'interno delle istituzioni dell'UE e nel dibattito nazionale nell'ottica di legittimare le sue posizioni e i suoi governi per procura, esercitare attività di lobbying per l'allentamento delle sanzioni e attenuare le conseguenze del suo isolamento internazionale erodendo l'idea di verità e di realtà oggettiva; che i gruppi sostenuti dal Cremlino hanno lanciato un attacco informatico ai danni del sito web del Parlamento a seguito dell'adozione di una risoluzione che riconosce la Russia come Stato sostenitore del terrorismo(11);

P.  considerando che diversi partiti politici rappresentati in seno al Parlamento hanno chiesto il sostegno finanziario di entità al di fuori dell'Europa, compresa la Russia; che, secondo l'analisi dell'intelligence statunitense, dal 2014 la Russia ha segretamente versato centinaia di milioni di euro a partiti politici e candidati stranieri in oltre venti paesi, nel tentativo di manipolare gli eventi politici al di fuori dei propri confini; che le forze legate al Cremlino si sono anche avvalse di società di comodo, gruppi di riflessione e altri mezzi per influenzare gli eventi politici; che il finanziamento politico russo è stato talvolta supervisionato da funzionari e legislatori del governo russo ed è stato eseguito da organismi governativi; che la Russia si è avvalsa di criptovalute, contanti e doni per influenzare gli eventi politici in altri paesi;

Q.  considerando che partiti di estrema destra di Austria, Francia e Italia hanno firmato accordi di cooperazione con il partito Russia Unita del presidente Putin e sono stati accusati dai media di essere disposti ad accettare finanziamenti politici dalla Russia; che anche altri partiti europei di estrema destra in paesi come Germania, Ungheria e Regno Unito avrebbero contatti stretti con il Cremlino e avrebbero lavorato come "osservatori elettorali" fittizi durante le elezioni controllate dal Cremlino, ad esempio nelle regioni di Donetsk e Luhansk occupate dalla Russia nell'Ucraina orientale, per monitorare e legittimare le elezioni sponsorizzate dalla Russia;

R.  considerando che le scoperte riguardanti contatti stretti e regolari tra funzionari russi e i rappresentanti di un gruppo di secessionisti catalani in Spagna, nonché tra funzionari russi e il più grande donatore privato per la campagna a favore del recesso del Regno Unito nel referendum sulla Brexit, richiedono un'indagine approfondita; che tali attività rientrano nella più ampia strategia della Russia di sfruttare ogni opportunità per manipolare il dibattito al fine di promuovere la destabilizzazione;

S.  considerando che vi sono ancora membri del personale del Parlamento con noti legami con le autorità russe; che tale situazione crea un evidente rischio di ingerenze straniere malevole; che la figlia di un membro della cerchia ristretta di Putin ha lavorato in Parlamento come tirocinante di un deputato al Parlamento europeo;

T.  considerando che l'Azerbaigian ha condotto operazioni di influenza su larga scala, con forti sospetti di corruzione, contro i membri dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; che l'Azerbaigian è riuscito a evitare indagini sulle elezioni locali e ad occultare la propria situazione dei diritti umani;

U.  considerando che i Mojahedin del popolo iraniano, un'organizzazione che Human Rights Watch ha accusato di aver intimidito, torturato e in alcuni casi ucciso membri della diaspora iraniana, hanno utilizzato pratiche aggressive e ambigue per incontrare i deputati al Parlamento europeo, anche nascondendo la loro reale affiliazione; che i deputati al Parlamento europeo sono stati inclusi da tale organizzazione come cofirmatari di lettere che non avevano cofirmato, o menzionati come co-organizzatori di conferenze che non hanno mai approvato; che i Mojahedin si sono fatti registrare con più di 45 pseudonimi diversi, come ad esempio "MEK", "NCRI", "ISJ", "APA", al fine di trarre in inganno i deputati al Parlamento europeo e il registro per la trasparenza;

V.  considerando che la possibilità per i rappresentanti di interessi di condividere le loro opinioni con i responsabili delle decisioni in Parlamento attraverso discussioni è una parte vitale della democrazia europea; che, tuttavia, sono inaccettabili i mezzi inopportuni per esercitare influenza, la corruzione e altri reati; che alcune organizzazioni che si occupano di questioni di politica generale ed esercitano attività di lobbying all'interno del Parlamento ricevono finanziamenti dal di fuori dell'UE, anche dalla Russia e da gruppi di estrema destra ubicati negli Stati Uniti, e intendono influenzare lo stile di vita europeo e i processi democratici; che la corruzione dei rappresentanti pubblici mina i principi democratici e dovrebbe essere contrastata con una politica di tolleranza zero;

W.  considerando che tutte le istituzioni dell'UE che mantengono le relazioni con i paesi terzi e conducono la politica estera dell'UE devono stanziare ulteriori risorse e aumentare i loro sforzi per combattere le ingerenze straniere nei processi democratici dei paesi partner dell'UE, anche attraverso il rafforzamento della comunicazione strategica;

X.  considerando che è necessario rafforzare la cooperazione tra le istituzioni europee e gli Stati membri in cui sono ubicate per quanto concerne la lotta contro le ingerenze, compresa la corruzione; che tali Stati membri devono adottare una legislazione adeguata per contrastare tali fenomeni; che, in tale contesto, la cooperazione tra i servizi di intelligence, la polizia e la magistratura è essenziale e deve essere rafforzata;

Y.  considerando che le norme etiche esistono già all'interno delle istituzioni dell'UE, ma sono molto frammentate e si basano solo su un approccio di autoregolamentazione; che la creazione di un organismo etico indipendente potrebbe contribuire a incrementare la fiducia nelle istituzioni dell'UE e nella loro legittimità democratica; che i meccanismi interni di monitoraggio e allerta delle istituzioni dell'UE non hanno individuato casi di corruzione e ingerenze straniere;

Z.  considerando che il registro per la trasparenza dell'UE è stato rafforzato con l'accordo interistituzionale del 20 maggio 2021(12), che stabilisce norme rigorose per una rappresentanza di interessi trasparente ed etica nell'UE; che il registro, pur non essendo ancora formalmente obbligatorio, consente a molte riunioni di rimanere non trasparenti ed è risultato contenere ancora numerose iscrizioni inesatte; che il registro serve ad aumentare la trasparenza rispetto alle influenze straniere, ma non può impedire le ingerenze straniere; che non tutte le attività esterne retribuite comportano conflitti di interesse; che le misure recentemente introdotte dall'accordo interistituzionale sul registro per la trasparenza richiedono una maggiore ambizione da parte del Parlamento nel garantire un'adeguata attuazione, applicazione e il controllo di tutte le norme sulla trasparenza; che l'ambito di applicazione del registro non comprende gli ex deputati al Parlamento europeo o i rappresentanti di Stati non appartenenti all'UE; che il registro non sarà soggetto a riesame al più tardi fino al luglio 2025;

AA.  considerando che la divulgazione obbligatoria dei conflitti di interesse potrebbe essere uno strumento potenziale per rafforzare l'integrità del Parlamento;

AB.  considerando che è in aumento l'uso di tecnologie di sorveglianza mirate, in particolare da parte di governi repressivi in tutto il mondo per tracciare gli oppositori politici o monitorare i critici del regime; che i gruppi generalmente vulnerabili, come i difensori dei diritti umani, gli attivisti della società civile, i giornalisti e gli oppositori politici, sono tra i principali obiettivi, anche all'interno dell'UE; che il pacchetto di strumenti dell'UE deve essere rafforzato e meglio adattato alle sfide poste alle istituzioni ed ai cittadini dell'UE da spyware e strumenti di sorveglianza globali;

AC.  considerando che i lavori della commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (INGE 1) e del suo successore, la commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione, e sul rafforzamento dell'integrità, della trasparenza e della responsabilità al Parlamento europeo (INGE 2), hanno portato alla luce gli attori che cercano di interferire negli affari europei e hanno rivelato le strategie che utilizzano; che entrambe le commissioni speciali hanno avanzato proposte significative ed esaustive su come affrontare le ingerenze malevole; che occorre una maggiore chiarezza in merito alle ingerenze straniere, che si tratti di funzionari stranieri o di rappresentanti di interessi a livello dell'UE;

AD.  considerando che il rafforzamento dei requisiti di trasparenza per i rappresentanti di interessi e le entità come le agenzie di lobbying e consulenza, le fondazioni, le ONG o i gruppi di riflessione potrebbe servire a tracciare le ingerenze straniere; che i requisiti non dovrebbero stigmatizzare i finanziamenti esteri legittimi;

AE.  considerando che i rappresentanti di interessi, come le agenzie di lobbying e consulenza, le fondazioni, le ONG e i gruppi di riflessione, devono essere soggetti a regole di controllo, due diligence e trasparenza, segnatamente per quanto riguarda i finanziamenti, con criteri proporzionali e procedure non onerose, in particolare per le piccole entità e le piccole ONG;

AF.  considerando che le risoluzioni relative ai paesi non UE, comprese le risoluzioni d'urgenza a norma dell'articolo 132 e le relazioni di iniziativa specifiche per paese o per regione, devono essere approvate in linea con gli orientamenti e il campo di intervento del Parlamento, non dovrebbero mai essere utilizzate impropriamente da nessuno e non dovrebbero mai essere utilizzate per una ragione diversa dall'urgente necessità di proteggere i diritti e le libertà fondamentali di coloro che si trovano ad affrontare una minaccia imminente nei paesi non UE; che le risoluzioni d'urgenza devono rimanere uno strumento essenziale della politica del Parlamento in materia di diritti umani;

AG.  considerando che le votazioni sensibili sugli accordi commerciali e di cooperazione devono essere sottoposte a un controllo speciale, in quanto possono potenzialmente attirare un'attenzione particolare da parte delle controparti nei negoziati;

Introduzione

1.  denuncia con la massima fermezza i presunti tentativi del Qatar e del Marocco di influenzare i deputati al Parlamento europeo, gli ex deputati e il personale del Parlamento attraverso atti di corruzione, che costituiscono una grave ingerenza straniera nei processi democratici dell'UE; ribadisce il suo profondo sconcerto e la sua condanna per i presunti atti di corruzione, riciclaggio di denaro e partecipazione a un'organizzazione criminale da parte di tre deputati al Parlamento europeo, un ex deputato al Parlamento europeo e un APA in cambio di un'influenza sulle decisioni del Parlamento; esplicita la sua politica di tolleranza zero nei confronti di qualsiasi tipo o forma di corruzione; sottolinea che il comportamento e le intenzioni criminali sospetti dei deputati al Parlamento europeo e dell'APA oggetto di indagine non sono rappresentativi del Parlamento nel suo complesso, dato che la stragrande maggioranza dei deputati al Parlamento europeo rispetta le norme attuali e le misure in essere per rafforzarle e si impegna pienamente a prestare servizio per conto dei cittadini dell'UE;

2.  insiste sul fatto che l'ampia portata delle indagini in corso richiede che il Parlamento e le altre istituzioni dell'UE reagiscano con misure solide e immediate per difendere la democrazia, la trasparenza, l'integrità e la rendicontabilità e contrastare la corruzione; ricorda che gli attuali sforzi per rafforzare ulteriormente le norme vigenti al fine di garantire la prevenzione e la preparazione per migliorare la trasparenza e la rendicontabilità del Parlamento e di tutte le istituzioni dell'UE e per combattere la corruzione sono della massima importanza per promuovere la fiducia dei cittadini e garantire il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche e testimoniano la serietà dell'impegno dei deputati al Parlamento europeo a proteggere e difendere la democrazia europea;

3.  si impegna ad operare a tutti i livelli per rafforzare le norme e la cultura dell'integrità, della trasparenza e della responsabilità in seno al Parlamento e chiede misure più incisive per affrontare tutti i potenziali conflitti di interessi, compresa una valutazione approfondita dell'attuazione di tali misure; osserva che è essenziale che le istituzioni operino in modo trasparente ed evitino qualsiasi conflitto di interessi, al fine di mantenere la fiducia dei cittadini nel lavoro delle istituzioni stesse e nell'Unione in generale; ritiene della massima importanza garantire la piena attuazione e l'ulteriore rafforzamento delle norme in materia di trasparenza e rendicontabilità, compreso il codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo;

4.  afferma la necessità di solidarietà tra gli Stati membri e le istituzioni dell'UE per poter combattere efficacemente tale tipo di attività; chiede di modificare l'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per affrontare il problema dell'ingerenza straniera malevola; invita gli Stati membri a rivedere la loro legislazione, ove necessario, per affrontare in modo più efficace le ingerenze straniere, anche nei processi democratici all'interno delle istituzioni dell'UE;

5.  ritiene che le norme che riguardano i deputati al Parlamento europeo, gli ex deputati al Parlamento europeo, il personale dei gruppi politici, gli APA e i funzionari del Parlamento e di altre istituzioni europee debbano ispirarsi agli standard più elevati di trasparenza, integrità e rendicontabilità; insiste sulla necessità di individuare sistematicamente e colmare completamente potenziali lacune nelle norme e nelle procedure delle istituzioni che consentono comportamenti illeciti mediante riforme efficaci e capacità di controllo; sottolinea che alcuni meccanismi attuali devono essere riesaminati al fine di prevenire i conflitti di interesse, aumentare la trasparenza, e impedire, scoraggiare e individuare le ingerenze straniere e la corruzione;

6.  chiede una rapida conclusione della revisione del codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo al fine di introdurre norme sugli informatori che siano in linea con le norme europee stabilite nella direttiva sugli informatori; ritiene essenziale modificare l'articolo 3 del codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo, al fine di chiarire le norme sui conflitti di interesse e gli obblighi dei deputati di risolverli; chiede che l'articolo 4 del codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo sia modificato al fine di introdurre requisiti supplementari in materia di informazioni nelle dichiarazioni di interessi finanziari dei deputati; ribadisce il parere secondo cui una dichiarazione patrimoniale da parte dei deputati al Parlamento europeo prima e dopo il loro mandato fornirebbe ulteriori garanzie nella lotta alla corruzione, seguendo le buone pratiche di molti Stati membri; ritiene che le dichiarazioni patrimoniali dovrebbero essere accessibili solo alle autorità competenti, fatte salve le normative nazionali;

7.  accoglie con favore e sostiene pienamente i 14 punti approvati dalla Conferenza dei presidenti del Parlamento a seguito di una proposta della Presidente Metsola volta a riformare il regolamento e le procedure del Parlamento; chiede che questi punti siano tradotti quanto prima in azioni concrete; osserva che tali proposte sono un importante primo passo del processo di riforma interno del Parlamento; si impegna a garantire che le ambiziose riforme interne rivolte ai deputati al Parlamento europeo prendano in considerazione la libertà di mandato di cui all'articolo 2 della decisione del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo; ritiene che tale libertà di mandato debba essere bilanciata con gli obblighi dell'Unione di rispettare, "in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni", e con i principi in base ai quali ogni cittadino ha "il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione", che le decisioni siano "prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini" e che "le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione" operino "nel modo più trasparente possibile" (articolo 9 e articolo 10, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) e articolo 15, paragrafo 1, del TFUE;

8.  ricorda che le istituzioni dell'UE in generale, nonché le istituzioni degli Stati membri, sono oggetto di ingerenze politiche straniere, tentativi di spionaggio e tentativi di corruzione, come evidenziato dai lavori delle commissioni INGE 1 e INGE 2; ricorda che l'attuale contesto geopolitico accresce, anziché sostituire, le minacce preesistenti alla democrazia europea; esorta l'amministrazione del Parlamento e i deputati al Parlamento europeo ad essere particolarmente vigili e a contrastare qualsiasi tentativo di ingerenza in vista delle elezioni europee del 2024;

9.  invita il SEAE e le delegazioni dell'UE nei paesi non UE a rafforzare ulteriormente le rispettive capacità di combattere e contrastare la disinformazione e la propaganda intese a influenzare la politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'UE e il ruolo del Parlamento nella PESC; ricorda che una comunicazione strategica proattiva è fondamentale per contrastare ed eliminare l'indebita ingerenza straniera nell'UE; sottolinea al riguardo l'importanza di rafforzare le relazioni e la cooperazione interistituzionali; evidenzia che il SEAE e le sue delegazioni dispongono di un notevole potenziale per raccogliere informazioni anche sugli obiettivi geopolitici dell'UE; accoglie con favore, in tale contesto, le riunioni informative periodiche del SEAE destinate ai deputati al Parlamento europeo, ritiene che vi siano ancora notevoli margini di miglioramento e chiede che tali riunioni informative siano condotte con maggiore frequenza e in modo più approfondito;

Rafforzare la cultura della sicurezza in seno al Parlamento al fine di combattere più efficacemente le ingerenze straniere

10.  sottolinea la necessità di rafforzare la cultura della sicurezza all'interno del Parlamento; ricorda che il Parlamento, come tutte le altre istituzioni europee, è un bersaglio periodico di tentativi di ingerenza a causa dell'impatto che le sue posizioni hanno sul resto del mondo e sulla conduzione delle relazioni esterne dell'UE; chiede, pertanto, una formazione obbligatoria, adeguata e periodica in materia di sicurezza, ingerenze, norme etiche, conformità e integrità per tutti i deputati al Parlamento europeo e i loro uffici e per tutto il personale del Parlamento, rendendoli consapevoli di essere potenziali bersagli di attori statali e non statali stranieri; osserva che tale formazione dovrebbe includere una componente in materia di sicurezza digitale;

11.  raccomanda un adeguato nulla osta di sicurezza per i funzionari e il personale dei gruppi politici del Parlamento e una valutazione dei casi in cui è necessario il nulla osta di sicurezza per gli APA quando si occupano di affari esteri, di sicurezza e di difesa o di questioni commerciali, come previsto attualmente presso il Segretariato generale del Consiglio dell'UE; chiede pertanto un'adeguata cooperazione con i servizi di sicurezza nazionali per garantire che tali nulla osta di sicurezza siano trattati rapidamente; invita le autorità nazionali a seguire le procedure e un calendario comune ogni volta che viene loro richiesto di rilasciare il nulla osta di sicurezza ai deputati al Parlamento europeo e al personale del Parlamento, nonché per qualsiasi controllo di sicurezza relativo alle istituzioni dell'UE;

12.  invita i servizi del Parlamento, i gruppi politici e gli uffici dei deputati al Parlamento europeo a esplorare le modalità per eseguire un esame open source dei tirocinanti, degli APA, del personale dei gruppi politici, del personale del Parlamento e degli appaltatori esterni per verificare l'eventuale vulnerabilità a influenze non europee, utilizzando criteri chiaramente definiti, prima che assumano le loro funzioni, nonché, se necessario, durante il loro impiego; ricorda che tale verifica dovrebbe essere standardizzata per controllare quanto dichiarato dai candidati nei loro CV;

13.  ricorda che per garantire il funzionamento corretto e sicuro del Parlamento sono assunti contraenti privati per eseguire la manutenzione dei suoi edifici, dei sistemi informatici e delle telecamere; chiede che l'amministrazione del Parlamento escluda da tali contratti qualsiasi impresa privata o pubblica di paesi terzi, nonché qualsiasi fornitore che sia stato segnalato da un'istituzione o da uno Stato membro dell'UE come potenziale rischio per la sicurezza, qualora vi sia motivo di ritenere che possano esporre il Parlamento a rischi per la sicurezza o non siano in grado di proteggere adeguatamente i dati personali; chiede, a tale proposito, che sia prestata particolare attenzione alle imprese di proprietà di imprese o Stati di paesi terzi come la Russia e la Cina;

14.  invita i servizi del Parlamento a porre in essere sistemi di monitoraggio e sorveglianza efficaci per individuare le ingerenze straniere, nel rispetto della libertà di mandato dei deputati al Parlamento europeo, e a offrire sia ai deputati che al personale la possibilità di far scansionare i loro dispositivi elettronici per individuare gli strumenti di sorveglianza malevoli;

15.  ritiene che l'accesso agli edifici del Parlamento da parte dei visitatori, compresi i rappresentanti dei paesi terzi, dei lobbisti e delle ONG, dovrebbe essere controllato in modo più rigoroso; chiede al Segretario generale di presentare rapidamente nuove proposte al riguardo; chiede restrizioni di accesso nei confronti di rappresentanti e lobbisti di paesi terzi e ONG che abusano del loro accesso privilegiato;

16.  ricorda che tutti i visitatori devono essere accompagnati durante la permanenza nei locali del Parlamento a meno che non si trovino nelle aree dedicate ai visitatori; chiede l'applicazione rigorosa di misure restrittive adeguate in caso di non conformità, come ad esempio impedire a un membro del personale o all'ufficio di un deputato al Parlamento europeo che si è reso colpevole di tali violazioni di concedere l'accesso ai visitatori per un periodo di tempo limitato; si impegna ad attuare la decisione dell'Ufficio di presidenza volta a creare un registro di ingresso, conforme al quadro dell'UE in materia di protezione dei dati, per tutte le persone di età pari o superiore a 18 anni che visitano il Parlamento, indicando informazioni quali la data, l'ora e lo scopo della visita, compresa l'identificazione dei deputati al parlamento europeo, del personale dei deputati, del personale dei gruppi o delle unità amministrative incontrati, i loro dettagli di contatto e la persona responsabile per loro durante la visita e compresa la possibilità che diversi uffici dei deputati possano condividere la responsabilità per i visitatori; ritiene che tali condizioni di ingresso non debbano applicarsi al personale di altre istituzioni, organi e agenzie dell'UE, o ai giornalisti, che godono di un regime specifico per accedere al Parlamento; chiede una valutazione approfondita del rilascio dei titoli di accesso per le famiglie; chiede un riesame dei criteri di rilascio sulla base dei documenti pertinenti; chiede che i titolari di un titolo di accesso per familiari di età superiore ai 18 anni siano soggetti al processo di registrazione dell'ingresso;

17.  accoglie con favore la riforma delle norme di accesso per gli ex deputati al Parlamento europeo e gli ex membri del personale, in particolare la proposta di un nuovo badge di accesso giornaliero in sostituzione degli attuali badge, e invita il Parlamento a valutare la possibilità di revocare il precedente badge di accesso concesso agli ex membri del personale; si attende un riesame immediato dell'articolo 123 del suo regolamento, seguito da una modifica dell'articolo 6 del suo codice di condotta; ritiene che gli ex deputati al Parlamento europeo non dovrebbero avere il diritto di concedere l'ingresso a terzi; ritiene che la stessa disposizione dovrebbe applicarsi agli ex membri del personale;

18.  osserva che le ingerenze straniere e altre influenze illegittime si sono talvolta concretizzate nell'offrire posizioni ben retribuite agli ex deputati al Parlamento europeo; osserva che le istituzioni dell'UE dovrebbero trattare i potenziali casi di "porte girevoli" in modo più rigoroso, al fine di prevenire conflitti di interesse ed evitare danni alla reputazione; chiede il rafforzamento delle garanzie contro gravi ingerenze malevole attraverso le "porte girevoli" da parte di paesi terzi ad alto rischio; chiede che la questione dell'“elite capture” venga affrontata nelle relazioni annuali della Commissione sullo Stato di diritto;

19.  raccomanda che le istituzioni e le agenzie dell'UE e gli altri organismi dell'UE monitorino in modo proattivo le attività professionali dei loro membri del personale al fine di rafforzare le loro procedure e i controlli interni per quanto riguarda le potenziali situazioni di "porte girevoli", in linea con le raccomandazioni della Corte dei conti europea del 2021(13);

20.  afferma che sono necessari investimenti continui per garantire una solida struttura di sicurezza in seno al Parlamento; chiede, a tale proposito, un audit completo e approfondito delle misure di sicurezza del Parlamento da parte di un organismo indipendente; evidenzia la necessità di aumentare gli investimenti nell'infrastruttura informatica del Parlamento; ritiene che tali sforzi siano necessari per garantire la resilienza del Parlamento alle ingerenze straniere;

21.  sottolinea la necessità di un controllo completo di tutta la tecnologia utilizzata nelle istituzioni, al fine di escludere i fornitori provenienti da Stati autocratici, in particolare Russia e Cina;

22.  sollecita maggiori azioni per garantire che il nome del Parlamento non sia utilizzato impropriamente da attori esterni per creare una falsa immagine di legittimità come è già successo con la falsa rivista dell'UE "EP Today"; chiede la riforma delle norme che obbligano i deputati al Parlamento europeo a utilizzare il logo del Parlamento quando organizzano un evento all'interno dei locali del Parlamento, poiché quest'ultimo non esercita alcun controllo sul contenuto di tali eventi e tale pratica potrebbe involontariamente dare una certa legittimità a dichiarazioni o ospiti di dubbia reputazione;

Relazioni con paesi ed entità non appartenenti all'UE: missioni ufficiali (comprese le missioni di osservazione elettorale), viaggi e gruppi di amicizia

23.  chiede che vengano stabiliti e applicati criteri oggettivi per identificare i paesi a rischio di condurre operazioni di ingerenza straniera e che, nell'ambito di tali criteri, vengano valutati i seguenti aspetti: a) l'esistenza di un programma di furto di proprietà intellettuale diretto contro l'Unione e i suoi Stati membri, b) di una legislazione che costringa attori nazionali non statali a impegnarsi in attività di intelligence, c) di una violazione sistematica dei diritti umani, d) di una politica revisionista dell'ordinamento giuridico internazionale attuale, e) l'applicazione extraterritoriale di un'ideologia autoritaria, e f) l'individuazione di attività di ingerenza o conflitti di interesse nelle istituzioni europee; chiede un monitoraggio speciale da parte del registro per la trasparenza dell'UE dei rappresentanti di interessi registrati provenienti da paesi considerati a rischio sulla base di questi criteri oggettivi;

24.  invita la Commissione e il Consiglio a collaborare con il Parlamento, in qualità di colegislatore, per rafforzare il pacchetto di strumenti dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (APPF) e consentire un'efficace tracciabilità delle donazioni fino al pagatore finale, evitando in tal modo che le norme sulle donazioni siano eluse attraverso il ricorso a intermediari; chiede, in particolare, che l'APPF sia incaricata di ottenere informazioni direttamente dai donatori e dai loro istituti bancari e che sia istituito un sistema di notifiche push che le unità di informazione finanziaria degli Stati membri invieranno all'APPF quando vengono individuate operazioni sospette;

25.  osserva che l'APPF dovrebbe essere potenziata in termini di personale e risorse al fine di rafforzarne la capacità di controllo e promuovere la cooperazione con gli Stati membri nella segnalazione di potenziali casi di finanziamento illecito; raccomanda all'APPF di utilizzare i dati forniti dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi nelle biblioteche di pubblicità e, presto, da un registro europeo dei messaggi di pubblicità politica, al fine di individuare i finanziamenti illeciti e le campagne di influenza;

26.  sottolinea l'importanza di promuovere la piena trasparenza per quanto riguarda le entrate e le spese dei partiti nazionali per le campagne elettorali del Parlamento europeo; chiede, in tale contesto, l'adozione di norme in materia di campagne politiche e di finanziamento dei partiti politici, anche in provenienza da paesi terzi; ritiene che, per limitare i rischi di ingerenze straniere attraverso i partiti politici, siano necessari un adeguato finanziamento pubblico dei partiti politici, una limitazione dei finanziamenti privati e un divieto di donazione dai paesi terzi;

27.  evidenzia che le missioni nei paesi terzi possono essere sfruttate come opportunità per esercitare un'influenza indebita sui deputati al Parlamento europeo; ricorda che, prima di qualsiasi missione, ai deputati al Parlamento europeo dovrebbero essere forniti briefing obbligatori e dedicati in materia sicurezza, incentrati sui rischi di ingerenza straniera e adattati al paese di destinazione; ritiene che tali documenti e riunioni di preparazione alle missioni dovrebbero includere anche richiami ai requisiti di integrità; sottolinea la necessità di proteggere meglio i deputati e il personale del Parlamento dagli attacchi informatici e dalla pirateria informatica quando effettuano missioni in paesi terzi;

28.  accoglie con favore l'adozione da parte della Conferenza dei presidenti, il 13 aprile 2023, di orientamenti sulle relazioni con i rappresentanti di taluni paesi terzi, che in alcuni casi limitano i contatti ufficiali; ritiene, a tale proposito, che sia della massima importanza garantire l'attuazione delle misure di trasparenza stabilite in tali orientamenti, in particolare mediante la registrazione di eventuali contatti con i rappresentanti di paesi terzi; chiede, tuttavia, dichiarazioni più generali nei casi l'indicazione del nome di individui o organizzazioni potrebbe mettere a rischio la vita o la sicurezza delle persone;

29.  sottolinea che la responsabilità primaria di nominare i deputati al Parlamento europeo e di inviarli in missione spetta ai gruppi politici del Parlamento; propone di rafforzare le norme relative alle missioni ufficiali effettuate per conto del Parlamento, prevedendo in particolare che:

   a) spetti principalmente al presidente della missione ufficiale il privilegio di parlare pubblicamente a nome dell'intero Parlamento per difendere le posizioni da esso adottate, continuando sempre a garantire il diritto dei deputati di intervenire a titolo personale;
   b) durante la missione, e in particolare durante le riunioni ufficiali con i rappresentanti stranieri ed eventuali interviste, gli altri deputati debbano provvedere, in modo coerente e sistematico, ad affermare chiaramente e pubblicamente che non si esprimono a nome del Parlamento se difendono posizioni diverse da quelle adottate dal Parlamento durante le votazioni più recenti; i deputati al Parlamento europeo che non rispettano tale norma dovrebbero essere invitati all'ordine dal presidente della missione e, in caso di grave violazione o di ripetute violazioni di tale norma, possono essere esclusi da missioni future;

30.  rammenta l'importanza delle missioni di osservazione elettorale nel fornire informazioni pertinenti e formulare raccomandazioni specifiche per rendere il sistema elettorale più resiliente e per aiutare a contrastare l'ingerenza straniera nei processi elettorali; ritiene che il Parlamento dovrebbe vietare l'osservazione elettorale non autorizzata e non ufficiale da parte di singoli deputati al Parlamento europeo; sottolinea che i deputati al Parlamento europeo dovrebbero partecipare solo alle missioni di osservazione elettorale decise e autorizzate dalla Conferenza dei presidenti; richiama all'attenzione la procedura del gruppo per il sostegno alla democrazia e il coordinamento elettorale per i "casi di osservazione elettorale non ufficiale individuale da parte di deputati al Parlamento europeo" (adottata il 13 dicembre 2018), che consente l'esclusione dei deputati europei dalle delegazioni ufficiali di osservazione elettorale del Parlamento per la durata del mandato parlamentare; esorta l'amministrazione del Parlamento ad adottare sanzioni più severe, comprese ammende cospicue e altre misure restrittive, nei confronti dei deputati che partecipano a missioni elettorali non ufficiali, nonché di coloro che, pur partecipando alle missioni di osservazione autorizzate del Parlamento, non rispettano rigorosamente le norme applicabili; ritiene che le missioni di osservazione elettorale dovrebbero prestare maggiore attenzione alle ingerenze effettive o ai tentativi di ingerenza che si verificano prima del giorno delle elezioni, in particolare online o sui social media;

31.  insiste sul fatto che i viaggi individuali effettuati dai deputati al Parlamento europeo sono parte integrante della loro libertà di mandato; ribadisce la sua richiesta di norme obbligatorie in materia di trasparenza per i viaggi dei deputati al Parlamento europeo pagati da paesi ed entità stranieri, prevedendo che le informazioni dettagliate da fornire includano, a titolo non esaustivo, il nome del terzo erogatore, un elenco delle spese e i motivi del viaggio; ricorda che tali viaggi non devono essere considerati delegazioni ufficiali del Parlamento; chiede che i deputati coinvolti in tali viaggi evitino qualsiasi confusione al riguardo e che siano previste sanzioni severe in caso di mancato rispetto; ritiene che le missioni effettuate da un deputato in qualità di relatore/relatrice possano sempre essere considerate ufficiali; chiede l'adozione di misure per assicurare che il costo dei viaggi verso paesi terzi connessi al mandato sia coperto dal Parlamento;

32.  ribadisce la sua richiesta di norme più rigorose per i viaggi dei funzionari pagati da paesi ed entità stranieri; ritiene che dovrebbero essere elaborate norme analoghe per i viaggi effettuati dagli APA o dal personale dei gruppi politici;

33.  suggerisce di limitare a 100 EUR la soglia per i doni ai deputati al Parlamento europeo; incoraggia un monitoraggio più rigoroso di tutti gli inviti, i doni e i viaggi ricevuti dai deputati al Parlamento europeo e dal personale qualora siano connessi a paesi terzi;

34.  ritiene che, per quanto riguarda i paesi terzi, il Parlamento debba dare priorità assoluta all'attività delle sue delegazioni ufficiali per le relazioni con tali paesi; ricorda che dovrebbe essere vietata qualsiasi attività o riunione di raggruppamenti non ufficiali di deputati che possa generare confusione con le attività ufficiali del Parlamento; chiede che siano vietati i gruppi di amicizia con i paesi terzi per i quali esistono già delegazioni ufficiali del Parlamento, pur riconoscendo che i gruppi di amicizia dovrebbero continuare a esistere, caso per caso, per le attività concernenti determinati territori non sovrani, minoranze perseguitate o partner per i quali non esiste una delegazione ufficiale; sottolinea che i paesi terzi dovrebbero interagire con il Parlamento attraverso la commissione per gli affari esteri, le delegazioni ufficiali del Parlamento esistenti, altre commissioni e il gruppo per il sostegno alla democrazia e il coordinamento elettorale, secondo quanto previsto; evidenzia che talune eccezioni dovrebbero essere subordinate, tra l'altro, alla presentazione di dichiarazioni ufficiali nel registro per la trasparenza per gli intergruppi e altri gruppi informali tenuto dai Questori e che tali dichiarazioni dovrebbero riportare il nome di tutti i deputati al Parlamento europeo e delle parti interessate coinvolti, nonché informazioni dettagliate su tutte le riunioni organizzate; ritiene che i gruppi di amicizia debbano dichiarare pubblicamente qualsiasi tipo di assistenza finanziaria o sostegno in natura ricevuto, compresi gli importi esatti dei fondi e l'assistenza fornita da terzi; considera a tale proposito che l'articolo 35 del suo regolamento deve essere modificato; insiste sul fatto che l'articolo 176 del suo regolamento deve essere modificato per consentire di introdurre sanzioni efficaci in caso di violazione; sottolinea nel contempo che il Parlamento e i deputati devono garantire che le delegazioni parlamentari funzionino in modo soddisfacente, in particolare nel rispetto delle posizioni del Parlamento adottate in Aula; chiede, a tale riguardo, di procedere con urgenza a una razionalizzazione delle delegazioni parlamentari, del loro ruolo e della portata della loro azione e che tali delegazioni agiscano sempre in perfetta consonanza con gli altri organi parlamentari che concorrono a definire l'azione esterna dell'Unione europea;

35.  esorta i deputati al Parlamento europeo a fare attenzione a talune entità che, con il pretesto di affrontare questioni di politica generale, sono vettori di influenza e ingerenze non dichiarate da parte di paesi stranieri;

Integrità dell'attività parlamentare

36.  ricorda l'importanza delle risoluzioni d'urgenza nel quadro dell'azione del Parlamento a tutela dei diritti umani in tutto il mondo; denuncia qualsiasi tentativo di interferire con esse; riconosce che tali risoluzioni devono mantenere il loro carattere urgente, ma propone di concedere un periodo di tempo adeguato per la loro elaborazione, al fine di garantire la debita protezione contro le influenze esterne; ribadisce che il loro ambito di applicazione dovrebbe essere rigorosamente rispettato; sottolinea che la forza e l'impatto delle risoluzioni d'urgenza del Parlamento sui diritti umani non dovrebbero essere compromessi;

37.  ritiene che le ingerenze straniere o i tentativi di ingerenza straniera non debbano rimanere privi di conseguenze per il paese responsabile; intende sospendere qualsiasi proposta legislativa o non legislativa in materia di cooperazione con le autorità statali del paese in questione per un periodo commisurato alla gravità dell'ingerenza; è intenzionato, nel quadro della procedura di bilancio annuale, a sospendere tutti i finanziamenti a titolo dei programmi dell'Unione destinati alle autorità statali del paese responsabile, mantenendo al tempo stesso i finanziamenti destinati alle organizzazioni della società civile e ai media indipendenti, nonché all'assistenza umanitaria; ritiene che la commissione per gli affari esteri dovrebbe invitare l'ambasciatore presso l'UE del paese in questione a comparire dinanzi a essa per uno scambio di opinioni;

38.  raccomanda che le risoluzioni votate dal Parlamento siano accompagnate da un allegato contenente un elenco delle persone o delle istituzioni incontrate dai relatori e dai relatori ombra, ad eccezione delle persone la cui sicurezza sarebbe messa a rischio qualora fossero menzionate, la cui identità sarà comunicata all'organo designato a tal fine e da esso debitamente custodita; suggerisce pertanto che per i deputati al Parlamento europeo che elaborano relazioni o pareri diventi obbligatorio allegare un elenco indicante la gamma di competenze e pareri esterni che il relatore ha ricevuto;

39.  ritiene che dovrebbe essere reso obbligatorio per tutti i deputati al Parlamento europeo pubblicare tutte le riunioni programmate con terzi (rappresentanti di interessi); sottolinea la necessità di rendere il processo di pubblicazione il più semplice e rapido possibile, pur mantenendo l'integrità della procedura; è dell'opinione che l'articolo 11 del suo regolamento debba essere modificato per includere le definizioni di "riunione programmata" e "ruolo attivo"; ritiene che gli obblighi previsti da tale articolo dovrebbero essere estesi a tutti i deputati; sottolinea, tuttavia, che il sistema per dichiarare tali riunioni dovrebbe essere aggiornato, in particolare dal momento che continua a non tenere conto delle sottocommissioni; chiede che tale sistema includa anche le delegazioni del Parlamento; ritiene che dovrebbero essere adottate norme analoghe per le riunioni cui partecipano funzionari del Parlamento, APA e membri del personale dei gruppi politici; deplora il fatto che alcuni deputati al Parlamento europeo non dichiarino le loro riunioni con i rappresentanti di interessi, benché siano tenuti a farlo;

40.  chiede un'attuazione, un'applicazione e una supervisione molto più rigorose del rispetto delle attuali disposizioni dell'accordo interistituzionale sul registro per la trasparenza in seno al Parlamento; chiede che i deputati al Parlamento europeo e i loro uffici siano tenuti a dichiarare gli incontri con i rappresentanti diplomatici di paesi terzi e con i rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza dell'UE, con eccezioni nei casi in cui l'indicazione del nome di persone o organizzazioni metterebbe a rischio la vita o la sicurezza delle persone; sottolinea che le dichiarazioni dovrebbero essere quanto più possibile chiare e accessibili al pubblico; ritiene che debbano essere applicate sanzioni in caso di mancata presentazione di tali dichiarazioni;

41.  insiste sull'obbligo di dichiarare la partecipazione a qualsiasi conferenza o evento organizzato o finanziato da enti stranieri, inclusi paesi stranieri, società private, ONG e gruppi di riflessione;

42.  esprime preoccupazione per il fatto che alcuni deputati al Parlamento europeo siano membri di partiti politici che hanno ricevuto sostegno finanziario da entità di paesi terzi, compresa la Russia, e che le loro posizioni politiche siano state chiaramente influenzate da tale sostegno;

43.  ribadisce che i deputati al Parlamento europeo, il loro personale e il personale dei gruppi politici dovrebbero procedere a una valutazione critica e astenersi dal presentare sistematicamente proposte di modifica pre-redatte da terzi;

44.  chiede l'avvio di colloqui interistituzionali al fine di rivedere l'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza molto prima della scadenza fissata a luglio del 2025; chiede una revisione dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(14) al fine di valutare in che modo includere il principio di trasparenza e integrità tra gli impegni e gli obiettivi comuni del processo legislativo;

45.  insiste fermamente sulla necessità di trasparenza mediante l'iscrizione nel registro per la trasparenza dell'UE per quanto riguarda i finanziamenti ricevuti da rappresentanti di interessi, quali ONG, gruppi di riflessione e servizi di consulenza, che desiderano essere associati al Parlamento, in particolare quando chiedono di essere sostenuti o sponsorizzati dai deputati al Parlamento europeo per organizzare riunioni nei locali del Parlamento, quando sono invitati a un'audizione, a scambi di opinioni o a qualsiasi altra partecipazione programmata, o quando partecipano a uno studio o a una ricerca per conto del Parlamento; accoglie con favore, a tale proposito, la proposta di rafforzare i controlli nei confronti dei rappresentanti di interessi, ad esempio rendendo l'iscrizione nel registro per la trasparenza una condizione preliminare per poter intervenire nelle riunioni di commissione; incoraggia l'adozione di disposizioni specifiche per i rappresentanti di interessi le cui attività non rientrano nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza, come i rappresentanti di paesi terzi con status diplomatico; chiede che si presti particolare attenzione ai criteri di proporzionalità e alla necessità di evitare procedure farraginose;

46.  chiede una valutazione per determinare se i soggetti attualmente iscritti nel registro per la trasparenza dell'UE siano stati oggetto di ingerenza straniera e abbiano effettivamente adempiuto il codice di condotta; chiede che la relazione annuale sul funzionamento del registro includa un capitolo sugli incidenti connessi al rischio di ingerenza straniera;

47.  insisté sul fatto che il registro per la trasparenza dell'UE deve essere rafforzato attraverso un aumento della sua dotazione di bilancio e del numero di membri del personale, in modo che sia in grado di verificare più meticolosamente le informazioni fornite dai richiedenti e dai soggetti registrati; chiede di prendere in considerazione un'estensione del suo ambito di applicazione, di stabilire obblighi supplementari per i soggetti registrati e di adottare misure più restrittive per affrontare le violazioni del codice di condotta;

48.  reputa importante che il Parlamento discuta di come migliorare la trasparenza e le misure anti-corruzione per quanto riguarda i rappresentanti di interessi che tentano di influenzare le proposte legislative o le risoluzioni, anche organizzando riunioni con i deputati al Parlamento europeo, i loro uffici o il personale dei gruppi politici; sottolinea che ciò potrebbe includere misure più rigorose per la registrazione dei rappresentanti di interessi nel registro per la trasparenza;

49.  ricorda che il registro per la trasparenza (allegato II) prevede che le ONG comunichino le loro principali fonti di finanziamento per categoria, il che non avviene per i rappresentanti di interessi commerciali o i loro intermediari, che sono tenuti semplicemente a fornire una stima dei costi annuali delle attività di lobbying; chiede un'analisi finanziaria completa di tutti i gruppi di interesse, le ONG e le società di consulenza prima che siano iscritti nel registro per la trasparenza dell'UE, come pure una revisione di tutti i rappresentanti di interessi attualmente iscritti; chiede che tali organizzazioni siano trasparenti anche per quanto riguarda la composizione dei loro organi direttivi e dichiarino la conformità ai pertinenti obblighi giuridici, in particolare in materia di finanziamento e contabilità; chiede che le agenzie di consulenza che desiderino registrarsi siano trasparenti in merito alla loro struttura di clientela; chiede che sia elaborata una chiara definizione giuridica di "rappresentanti di interessi" e "status di ONG", che si applichi a tutte le organizzazioni che desiderino essere iscritte nel registro per la trasparenza e diventare ammissibili ai finanziamenti dell'UE; sottolinea che le ONG che ricevono denaro da terzi che non sono tenuti a figurare nel registro per la trasparenza devono pubblicare le loro fonti di finanziamento fornendo le stesse informazioni di tutti i soggetti regolarmente iscritti; sottolinea che le misure che impongono alle ONG di pubblicare tutte le fonti di finanziamento devono tenere conto della situazione delle ONG che operano in paesi soggetti a regimi autoritari e illiberali, in particolare quando la pubblicazione di tali informazioni potrebbe mettere a rischio le ONG e le loro attività a causa dell'applicazione di norme repressive come le leggi sugli "agenti stranieri" e altre leggi analoghe;

50.  osserva che, nel quadro del recente scandalo di corruzione, l'attività di due ONG è stata utilizzata in modo improprio per finanziare attività illecite e influenzare il processo decisionale del Parlamento per conto di terzi;

51.  invoca verifiche e controlli rafforzati dei rappresentanti di interessi e delle altre parti interessate che collaborano strettamente con il Parlamento o altre istituzioni dell'UE, al fine di individuare irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi, comprese le attività contrarie ai valori dell'UE, quali definiti all'articolo 2 del TUE, o violazioni degli obblighi relativi alla loro iscrizione nel registro per la trasparenza; chiede la sospensione o la risoluzione dei contratti o la riduzione della loro durata, nonché il recupero dei fondi in caso di violazioni di questo tipo;

52.  ricorda che le attuali misure dell'UE contro i canali televisivi russi dovrebbero essere pienamente attuate per contrastare più efficacemente la propaganda russa;

53.  esprime preoccupazione per le ingerenze da parte di organizzazioni islamiche, con il sostegno di Stati stranieri;

54.  chiede l'attuazione urgente della relazione INGE 1, che aveva già raccomandato alle istituzioni dell'UE di riformare il registro per la trasparenza, in particolare introducendo norme più rigorose in materia di trasparenza, ad esempio per i viaggi offerti da paesi ed entità stranieri ai funzionari delle istituzioni dell'UE, rafforzando la trasparenza e la rendicontabilità dei gruppi di amicizia, tracciando gli investimenti stranieri destinati alle attività di lobbying associate all'Unione e garantendo che vi siano campi che consentano di identificare i finanziamenti provenienti da governi stranieri; invita gli Stati membri ad armonizzare le leggi elettorali sulle ingerenze straniere e a vietare le donazioni straniere dei partiti politici e delle fondazioni politiche;

55.  ribadisce il proprio impegno ad attuare un periodo di incompatibilità di sei mesi per gli ex deputati al Parlamento europeo; sottolinea che tale periodo dovrebbe iniziare immediatamente dopo la fine del loro mandato; ritiene che il rispetto di tale periodo di incompatibilità debba essere monitorato dal futuro organismo dell'UE responsabile delle questioni di etica;

56.  chiede che i servizi del Parlamento creino un sistema di monitoraggio e norme per la revoca dell'accesso degli ex deputati qualora esercitino pressioni sul Parlamento per conto di paesi ad alto rischio al termine del loro periodo di incompatibilità, utilizzino le conoscenze acquisite durante il loro mandato di funzionari pubblici contro gli interessi dell'Unione e l'interesse pubblico o addirittura partecipino a operazioni di influenza o ingerenza a livello mondiale;

57.  ritiene che i deputati al Parlamento europeo debbano essere più trasparenti in merito a qualsiasi lavoro accessorio retribuito che possano svolgere, applicando norme rivedute e più precise per quanto riguarda la comunicazione degli importi dei redditi accessori percepiti, la posizione in cui sono percepiti e i clienti per conto dei quali i deputati lavorano a pagamento; ribadisce la sua richiesta di norme più rigorose per i deputati che svolgono un lavoro accessorio retribuito, prestando particolare attenzione alla limitazione delle attività svolte per conto di organizzazioni o persone fisiche che rientrano nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza; si impegna a introdurre il divieto per i deputati al Parlamento europeo di svolgere lavori accessori retribuiti per paesi terzi ad alto rischio o entità dipendenti durante il loro mandato; ribadisce la sua richiesta di introdurre il divieto per i deputati al Parlamento europeo di svolgere un lavoro accessorio retribuito per conto di organizzazioni o entità che rientrano nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza, al fine di evitare potenziali conflitti di interesse nell'esercizio del loro mandato; ritiene che lo statuto dei deputati al Parlamento europeo dovrebbe essere soggetto a revisione legislativa, in particolare con riguardo al lavoro accessorio; è dell'opinione che il Parlamento debba essere più trasparente al riguardo; chiede che le dichiarazioni dei deputati europeo sul lavoro accessorio siano soggette a controlli istituzionali e corredate dei documenti giustificativi pertinenti, come già avviene in alcuni Stati membri;

58.  chiede l'applicazione di norme che vietino qualsiasi attività che possa minare le attività ufficiali del Parlamento, in particolare se tali attività prevedono l'interazione con paesi terzi; osserva che i deputati al Parlamento europeo sono liberi di assumere posizioni in organizzazioni con sede al di fuori dell'UE che non rientrano nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza, o di lavorare per o per conto di paesi terzi, fatte salve le eccezioni menzionate altrove nella presente risoluzione, insistendo nel contempo sul fatto che i deputati devono comunicare gli importi dei redditi accessori percepiti, la posizione in cui sono percepiti e i clienti per conto dei quali i deputati lavorano a pagamento, in linea con le pertinenti modifiche del codice di condotta;

59.  è favorevole a una ristrutturazione del suo sito web al fine di rendere le informazioni ivi disponibili più facilmente accessibili al pubblico; chiede un sistema di facile consultazione sul suo sito web che consenta al testo votato e ai risultati delle votazioni di essere filtrati per gruppo e per deputato per ogni votazione per appello nominale; chiede che sia comunicata l'impronta legislativa dei testi e degli emendamenti proposti; ricorda i risultati ottenuti in materia di trasparenza e i suoi sforzi volti a garantire che i documenti, indipendentemente dal tipo di supporto, siano facilmente accessibili a tutti i cittadini e sottolinea che essi dovrebbero essere messi a disposizione in un formato aperto, di facile utilizzo e leggibile meccanicamente;

60.  insiste affinché tutte le istituzioni dell'UE che partecipano ai triloghi rendano direttamente accessibili i documenti legislativi a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001(15), a meno che la loro divulgazione non pregiudichi gravemente il processo decisionale; evidenzia che, nella recente sentenza nella causa T-163/21(16), il Tribunale ha concluso che l'accesso ai documenti legislativi doveva essere il più ampio possibile; invita il Consiglio a dare piena esecuzione a tale sentenza; chiede che tutte le istituzioni dell'UE si conformino pienamente alla sentenza del Tribunale nella causa T-540/15(17) relativamente all'accesso ai documenti di trilogo;

61.  è dell'opinione che i documenti che devono essere direttamente accessibili attraverso il registro pubblico del Parlamento dovrebbero includere i documenti legislativi preparatori, come i documenti di trilogo di natura politica e tecnica, comprese tutte le versioni del documento comune multicolonna cui fa riferimento il codice di condotta per la negoziazione nel contesto della procedura legislativa ordinaria;

62.  accoglie con favore la decisione di introdurre una formazione obbligatoria sugli informatori per i dirigenti del personale del Parlamento e gli APA; chiede un'azione più incisiva per migliorare la protezione degli informatori tra i membri del personale e gli APA, in particolare modificando l'articolo 22 quater del regolamento n. 31 (CEE) 11 (CEEA) ("statuto dei funzionari dell'UE") per allinearlo alle norme stabilite nella direttiva (UE) 2019/1937 ("direttiva sugli informatori") e rivedendo di conseguenza le norme interne del Parlamento sull'applicazione dell'articolo 22 quater dello statuto dei funzionari;

63.  sottolinea che codificare le norme di buona amministrazione definendo aspetti chiave della procedura amministrativa, quali le notifiche, il diritto di essere ascoltati e il diritto di ogni persona di avere accesso al proprio fascicolo, contribuirebbe positivamente a una trasparenza, un'integrità e una rendicontabilità rafforzate delle istituzioni dell'UE, rendendo queste ultime meno esposte alla corruzione;

Cooperazione con altre istituzioni dell'UE e nazionali

64.  accoglie con favore il pacchetto per la difesa della democrazia annunciato dalla Commissione, comprensivo di una direttiva, che mira a introdurre norme comuni in materia di trasparenza e responsabilità per i servizi di rappresentanza di interessi controllati o pagati dall'esterno dell'UE, contribuendo al corretto funzionamento del mercato interno e proteggendo la sfera democratica dell'UE da ingerenze esterne occulte; invita la Commissione, a tale riguardo, a effettuare un'adeguata valutazione d'impatto, in linea con gli obblighi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, prima di presentare nuove raccomandazioni e proposte legislative;

65.  accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia annunciato che proporrà, nell'ambito del pacchetto sulla difesa della democrazia, una direttiva sulla trasparenza dei rappresentanti di interessi che agiscono per conto di paesi terzi, che stabilirà requisiti di trasparenza armonizzati per la prestazione di servizi provenienti da paesi terzi; accoglie altresì con favore la raccomandazione complementare relativa a processi elettorali sicuri e resilienti e la raccomandazione sul rafforzamento del sostegno e dell'impegno a favore delle organizzazioni della società civile; si attende che la proposta garantisca parità di condizioni per la rappresentanza di interessi nell'UE e rispetti il diritto internazionale e in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda l'esercizio delle libertà civiche;

66.  plaude al pacchetto anticorruzione previsto dalla Commissione, compresa la proposta di aggiornare le norme dell'UE sulla lotta alla corruzione attraverso il diritto penale;

67.  accoglie con favore la proposta della Commissione di istituire un nuovo regime di sanzioni per contrastare i gravi atti di corruzione in tutto il mondo;

68.  ribadisce la sua richiesta di istituire rapidamente un organismo etico indipendente dell'UE e si impegna a concludere i negoziati interistituzionali entro la fine del 2023; ricorda che qualsiasi organismo di questo tipo deve rispettare la separazione dei poteri tra le istituzioni; ritiene che il mandato dell'organismo dovrebbe includere il controllo, caso per caso, delle intenzioni dei deputati e degli ex deputati al Parlamento europeo di lavorare per un governo non UE o qualsiasi ente controllato da un governo non UE durante il loro mandato o dopo la fine di quest'ultimo, e ritiene che tale mandato dovrebbe essere di natura consultiva; invita i deputati al Parlamento europeo a difendere i valori e le norme del Parlamento e a non accettare l'impiego da parte di governi autoritari e non democratici o di entità statali correlate dopo la fine del loro mandato;

69.  si rammarica del ritardo della Commissione nel presentare la sua proposta relativa all'istituzione di un organismo etico interistituzionale indipendente dell'UE, nonché della sua mancanza di ambizione; invita le istituzioni a concordare tempestivamente le condizioni dell'istituzione di tale organismo al fine di garantire una maggiore coerenza degli obblighi etici tra le diverse norme procedurali e i diversi codici di condotta delle istituzioni; ricorda la necessità di precisare e comunicare chiaramente le norme applicabili agli ex deputati al Parlamento europeo impegnati in attività di lobbying che rientrano nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza; rammenta la necessità di garantire la corretta attuazione delle norme in materia di cariche pubbliche stabilite nel codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo e di altre norme adottate dal Parlamento e dai suoi organi, indagando sulle violazioni e proponendo sanzioni; insiste sul fatto che l'organismo etico deve essere istituito sulla base di una chiara base giuridica e dovrebbe iniziare il suo lavoro quanto prima; sottolinea che all'organismo etico dovrebbero essere conferiti adeguati poteri di indagine, compresa la capacità di agire di propria iniziativa, e il potere di richiedere documenti amministrativi, rispettando nel contempo l'immunità dei deputati al Parlamento europeo e la loro libertà di mandato e salvaguardando le garanzie procedurali applicabili; afferma che, pur essendo aperto a un'ampia partecipazione, il Parlamento collaborerà con la Commissione per garantire che i negoziati non siano ritardati da altre istituzioni;

70.  pone in evidenza l'intenzione del Parlamento di garantire unilateralmente che i deputati al Parlamento europeo possano ottenere in modo rapido, agevole e sistematico una consulenza del comitato consultivo sulla condotta dei deputati per quanto riguarda possibili conflitti di interesse; si impegna a riformare il comitato consultivo; chiede pertanto che il codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo sia rafforzato al fine di garantire un sistema più efficace e trasparente per i deputati al Parlamento europeo e per gli ex deputati che lavorano per interessi esterni, nel caso in cui sia accertato che i deputati non rispettano le norme e gli obblighi applicabili; suggerisce che il comitato consultivo potrebbe svolgere anche un ruolo proattivo, ivi incluso agendo di propria iniziativa; ritiene che il comitato consultivo dovrebbe essere in grado di trattare direttamente le denunce;

71.  richiama l'attenzione sul lavoro svolto dal Mediatore a tale riguardo e ritiene che in futuro potrebbe essere utile una maggiore cooperazione tra il Parlamento e il Mediatore;

72.  invita gli Stati membri e tutte le istituzioni dell'UE a intensificare la cooperazione con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e la Procura europea (EPPO) ed evidenzia in particolare la necessità di accrescere la propria cooperazione con tali organi; sottolinea che l'ambito di competenza dell'EPPO dovrebbe essere esteso a tutta l'Unione, in quanto ciò faciliterebbe la sua cooperazione con altre istituzioni e garantirebbe una migliore azione giudiziaria nei paesi che attualmente non partecipano all'EPPO;

73.  si impegna a introdurre una dichiarazione obbligatoria di assenza di conflitti di interessi per i relatori e i relatori ombra;

74.  ribadisce che la decisione politica in merito ai conflitti di interessi dei commissari designati prima delle audizioni dovrebbe rimanere una competenza democratica e istituzionale della commissione giuridica del Parlamento;

75.  invita il segretariato del registro per la trasparenza a bandire i soggetti aventi relazioni dirette o indirette con il governo della Federazione russa, conformemente alla decisione del Consiglio del 3 giugno 2022 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina e della guerra illegale di aggressione che la Russia sta conducendo contro l'Ucraina; chiede ulteriori discussioni riguardo a un approccio da applicare alle entità che presentano legami con la Repubblica popolare cinese e ad altri paesi che operano o apparentemente mirano a operare ingerenze straniere malevole negli affari europei; prende atto del fatto che la Conferenza dei presidenti ha deciso che i diplomatici e i rappresentanti del governo cinese non saranno invitati al Parlamento; chiede che il registro per la trasparenza dell'UE sia modificato al fine di prevedere sanzioni ogniqualvolta il soggetto registrato rappresenti, direttamente o in qualità di intermediario, gli interessi di governi, entità dipendenti o imprese in settori strategici di paesi che sono stati segnalati come responsabili di ingerenze nei processi democratici nell'UE;

76.  osserva che gli attuali orientamenti per le ONG e le altre parti interessate che non rientrano nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza si sono dimostrati insufficienti; sottolinea la necessità di effettuare un'accurata verifica prima dell'iscrizione nel registro per la trasparenza al fine di rivelare tutte le fonti di finanziamento; osserva che i finanziamenti provenienti dai fondi dell'UE devono essere tracciabili dal destinatario diretto al beneficiario finale se tali finanziamenti sono trasferiti in una catena; chiede di rivedere gli orientamenti per l'iscrizione nel registro per la trasparenza inserendo l'obbligo di rendere noti tutti i fondi in entrata e in uscita, compreso il trasferimento di fondi da una ONG o da un portatore di interessi all'altro;

77.  chiede che le condizioni che disciplinano l'esercizio dell'immunità parlamentare da parte dei deputati siano armonizzate tra i diversi Stati membri; sollecita, a tale riguardo, una revisione del protocollo n. 7 del TUE e del TFUE sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

78.  decide di rafforzare il dialogo e la cooperazione con le autorità di intelligence, giudiziarie e di contrasto dei tre Stati membri in cui ha sede, al fine di garantire la sicurezza e l'integrità del Parlamento europeo e proteggerlo da tentativi di ingerenza da parte di paesi terzi; invita, a tale riguardo, i servizi di sicurezza di ogni Stato membro a comunicare sistematicamente alle autorità europee competenti e ai servizi di sicurezza degli Stati membri in cui ha sede il Parlamento europeo qualsiasi informazione di cui possano venire a conoscenza in merito a ingerenze straniere nei processi democratici dell'Unione;

79.  invita le istituzioni dell'UE ad adoperarsi in vista di una regolamentazione interna più rigorosa tra gli Stati membri per quanto riguarda l'uso, la manutenzione e gli appalti per la fornitura di spyware e di strumenti di sorveglianza e a valutare gli spyware e gli strumenti di sorveglianza attualmente in uso; osserva che l'UE dovrebbe avvalersi delle misure normative esistenti per rendere giuridicamente responsabili gli operatori internazionali malevoli nei settori degli spyware commerciali e delle tecnologie di sorveglianza;

80.  insiste sulla necessità imperativa di rivedere l'elenco delle attività sanzionabili per i deputati sulla base della presente relazione; chiede che vengano inviati avvertimenti e richiami appropriati per i deputati inadempienti e che, dopo un ragionevole periodo di tempo, vengano imposte sanzioni adeguate; prende atto, in particolare, della necessità di rivedere l'articolo 176 del suo regolamento per consentire l'imposizione di sanzioni per violazioni diverse dall'interruzione della sessione plenaria; è dell'opinione che debbano essere applicate sanzioni supplementari qualora un deputato al Parlamento europeo sia ritenuto colpevole di aver commesso intenzionalmente un reato nell'esercizio delle sue funzioni;

81.  sollecita la revisione dell'articolo 42 quater dello statuto dei funzionari in materia di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio, che consente un pensionamento anticipato non trasparente di alcuni funzionari delle istituzioni dell'UE;

o
o   o

82.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 86 del 6.3.2018, pag. 126.
(2) GU C 440 del 30.12.2015, pag. 17.
(3) GU C 337 del 20.9.2018, pag. 120.
(4) GU C 347 del 9.9.2022, pag. 61.
(5) GU C 177 del 17.5.2023, pag. 109.
(6) Testi approvati, P9_TA(2023)0030.
(7) Testi approvati, P9_TA(2023)0055.
(8) Testi approvati, P9_TA(2023)0054.
(9) GU P 45 del 14.6.1962, pag. 1385.
(10) GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1.
(11) Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2022 sul riconoscimento della Federazione russa come Stato sostenitore del terrorismo (GU C 167 dell'11.5.2023, pag. 18).
(12) Accordo interistituzionale, del 20 maggio 2021, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1).
(13) Come indicato nella relazione del 27 ottobre 2022 dal titolo "Relazione annuale sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2021".
(14) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(15) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.05.2001, pag. 43).
(16) Sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2023, De Capitani/Consiglio, T-163/21, ECLI:EU:T:2023:15.
(17) Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2018, Emilio de Capitani/Parlamento europeo, T-540/15, ECLI:EU:T:2018:167.


Necessità di un intervento dell'UE nelle operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 luglio 2023 sulla necessità di un intervento dell'UE nelle operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo (2023/2787(RSP))
P9_TA(2023)0293B9-0342/2023

Il Parlamento europeo,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

–  visti la Convenzione di Ginevra del 1951 e il relativo protocollo aggiuntivo,

–  viste la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (SOLAS) e la Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo del 1979 (Convenzione SAR), quale modificata, nonché le relative risoluzioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), in particolare la risoluzione del Comitato per la sicurezza marittima MSC.167(78) del 20 maggio 2004, dal titolo "Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare",

–  visto l'articolo 5 della Convenzione SAR sulle procedure di attuazione,

–  vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

–  visti l'articolo 1, l'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 3, l'articolo 6, l'articolo 18, l'articolo 19 e l'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"),

–  visti l'articolo 67, paragrafo 1, e l'articolo 77, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa, coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea(1),

–  visto il patto mondiale sui rifugiati e per una migrazione sicura, ordinata e regolare del 19 dicembre 2018,

–  visto il regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624(2),

–  viste le proposte della Commissione del 23 settembre 2020 sul nuovo patto sulla migrazione e l'asilo (COM(2020)0609),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 1° ottobre 2020, sugli orientamenti sull'attuazione delle norme dell'UE concernenti la definizione e la prevenzione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali(3),

–  vista la sua risoluzione del 19 maggio 2021 sulla protezione dei diritti umani e la politica migratoria esterna dell'UE(4),

–  vista la raccomandazione del commissario del Consiglio d'Europa per i diritti dell'uomo del giugno 2019, dal titolo "Lives saved. Rights protected. Bridging the protection gap for refugees and migrants in the Mediterranean" (Vite salvate. Diritti tutelati. Colmare il divario in materia di protezione per i rifugiati e i migranti nel Mediterraneo), alla sua relazione di follow-up del 2021 dal titolo "A distress call for human rights – The widening gap in migrants protection in the Mediterranean" (Un appello di soccorso ai diritti umani – L'ampliamento del divario nella protezione dei migranti nel Mediterraneo) e al suo commento sui diritti umani del settembre 2022 dal titolo "For the rights of the living for the dignity of the dead – Time to end the plight of missing migrants in Europe" (Per i diritti della vita, per la dignità dei morti – È tempo di porre fine alla tragica situazione dei migranti scomparsi in Europa),

–  vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2022 sulla riduzione degli spazi per la società civile in Europa(5),

–  vista la relazione annuale dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani dell'11 ottobre 2022 dal titolo "Nowhere but back: Assisted return, reintegration and the human rights protection of migrants in Libya" (Il ritorno come unica soluzione: rimpatrio assistito, reinserimento e tutela dei diritti umani dei migranti in Libia),

–  visto il piano d'azione dell'UE del 21 novembre 2022 per il Mediterraneo centrale,

–  visto il piano d'azione dell'UE del 6 giugno 2023 per le rotte del Mediterraneo occidentale e dell'Atlantico,

–  vista la relazione del 20 marzo 2023 della missione indipendente delle Nazioni Unite per l'accertamento dei fatti sulla Libia,

–  vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali del 6 luglio 2023 dal titolo "Six steps to prevent future tragedies at sea" (Sei fasi per impedire future tragedie in mare),

–  visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che, secondo i dati dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), dal 2014 nel Mediterraneo sono state registrate 27 633 persone scomparse (presunte morte); che il numero di vittime è stato più elevato nel Mediterraneo centrale e che l'OIM ha segnalato oltre 17 000 decessi e sparizioni; che nel 2022 sono stati registrati 2 406 morti o dispersi e che per il 2023 la cifra ha già raggiunto 1 875 morti o dispersi; ricorda che tale rotta è solo una delle molte rotte mortali percorse da persone che cercano di raggiungere l'Europa;

B.  considerando che tra coloro che cercano di raggiungere l'Europa attraversando il Mediterraneo vi sono molte persone vulnerabili, come le donne e i minori non accompagnati; che molte di esse rischiano di diventare vittime della tratta e dello sfruttamento e necessitano pertanto di protezione immediata;

C.  che salvare vite è innanzitutto un atto di solidarietà nei confronti delle persone in pericolo, ma è anche un obbligo giuridico a norma del diritto dell'Unione e internazionale, in quanto l'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) – ratificata da tutti gli Stati membri e dalla stessa Unione – richiede agli Stati di prestare assistenza a chiunque si trovi in pericolo in mare;

D.  considerando che l'articolo 19, paragrafo 2, lettera g), dell'UNCLOS, in combinato disposto con l'articolo 17, prevede che una nave straniera abbia il diritto di passaggio inoffensivo attraverso il mare territoriale degli Stati parte della Convenzione e che il passaggio di una nave straniera debba essere considerato pregiudizievole per la pace, il buon ordine o la sicurezza dello Stato costiero se tale nave effettua, nel mare territoriale, operazioni di carico o scarico di merci, valute o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, di immigrazione o sanitari dello Stato costiero;

E.  considerando che il diritto internazionale del mare e il diritto marittimo richiedono agli Stati di adottare misure preventive, di allarme rapido e di risposta per ridurre il rischio di incidenti mortali in mare, anche attraverso servizi di ricerca e soccorso (SAR) adeguati ed efficienti; che il diritto europeo in materia di diritti umani impone agli Stati di adempiere a obblighi positivi per quanto riguarda la salvaguardia della vita delle persone che rientrano nella loro giurisdizione e di adottare misure preventive per evitare rischi reali e immediati per la vita umana;

F.  considerando che, laddove il centro di coordinamento del soccorso marittimo (Maritime Rescue Coordination Centre – MRCC) competente per le attività di ricerca e soccorso nella regione non si assuma la responsabilità di un'operazione, compresi i casi in cui tale omissione è sistemica, in base alle linee guida del 2004 dell'MSC IMO sul trattamento delle persone soccorse in mare, è responsabile il primo centro di coordinamento del soccorso allertato;

G.  considerando che il diritto marittimo internazionale e in materia di diritti dell'uomo nonché il diritto dell'Unione impongono di sbarcare le persone salvate in un luogo sicuro; che l'Unione definisce "luogo sicuro" un luogo in cui si ritiene che le operazioni di soccorso debbano concludersi e in cui la sicurezza per la vita dei sopravvissuti non è minacciata, dove possono essere soddisfatte le necessità umane di base e possono essere definite le modalità di trasporto dei sopravvissuti verso la destinazione successiva o finale, tenendo conto della protezione dei loro diritti fondamentali nel rispetto del principio di non respingimento;

H.  considerando che tutte le navi che operano nel Mediterraneo, anche quando impegnate in operazioni di salvataggio, sono tenute a rispettare le pertinenti convenzioni internazionali e le altre norme applicabili;

I.  considerando che, conformemente agli orientamenti della Commissione sull'attuazione delle norme dell'UE concernenti la definizione e la prevenzione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali, "quando intervengono in operazioni di ricerca e soccorso, tutti gli attori coinvolti devono rispettare le istruzioni dell'autorità di coordinamento, conformemente ai principi generali e alle norme applicabili del diritto internazionale marittimo e dei diritti umani"; ricorda inoltre che "la criminalizzazione delle organizzazioni non governative o di altri attori non statali che svolgono operazioni di ricerca e soccorso nel rispetto del quadro normativo applicabile costituisce pertanto una violazione del diritto internazionale e di conseguenza non è permessa dal diritto dell'UE";

J.  considerando che, da quando il 31 ottobre 2014 si è conclusa l'operazione Mare Nostrum, nessuno Stato ha svolto in modo proattivo operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale;

K.  considerando che il 20 marzo 2023 il Consiglio ha deciso di prorogare fino al 31 marzo 2025 il mandato dell'operazione EUNAVFOR MED IRINI dell'UE nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, incaricata, tra l'altro, di sostenere lo sviluppo di capacità e la formazione della guardia costiera e della marina libiche;

L.  considerando che l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) è attualmente operativa nel Mediterraneo attraverso le operazioni Themis (che sostiene l'Italia nel Mediterraneo centrale), Poseidon (che sostiene la Grecia alle frontiere marittime greche con la Turchia) e Indalo (che sostiene la Spagna nel Mediterraneo occidentale);

M.  considerando che la guardia costiera libica continua a intercettare o a soccorrere un gran numero di persone in mare; che in diverse occasioni il centro di coordinamento congiunto per il salvataggio in Libia non ha rispettato appieno i suoi obblighi a norma del diritto marittimo internazionale in materia di coordinamento delle operazioni di soccorso, spesso non risponde alle richieste di soccorso, ha impedito a navi delle ONG di salvare vite e ha messo a rischio vite umane all'atto di soccorrere o intercettare persone in mare; che i mezzi di Frontex hanno trasmesso al Centro libico di coordinamento del soccorso marittimo informazioni in merito alla presenza di persone in difficoltà in mare;

N.  considerando che le persone intercettate dalla guardia costiera libica vengono trasferite in centri di detenzione dove sono sistematicamente oggetto di detenzioni arbitrarie in condizioni disumane e dove la tortura e altri maltrattamenti, compresi gli stupri, nonché le uccisioni arbitrarie e lo sfruttamento sono diffusi; che l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati ritiene che la Libia non soddisfi i criteri per essere designata come luogo sicuro ai fini dello sbarco a seguito del soccorso in mare;

O.  considerando che il traffico di migranti e la tratta di esseri umani sono fenomeni distinti, disciplinati da quadri giuridici diversi a livello internazionale e dell'Unione; che la tratta di esseri umani consiste nel reclutamento, nel trasporto o nell'accoglienza di una persona con metodi violenti, ingannevoli o abusivi a fini di sfruttamento, mentre con traffico di migranti, secondo il protocollo addizionale della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, si intende il procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l'ingresso illegale di una persona in uno Stato parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente;

P.  considerando che, nella sua risoluzione del 12 aprile 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione, il Parlamento ha affermato di ritenere che una risposta permanente, solida ed efficace dell'Unione nelle operazioni di ricerca e soccorso in mare sia fondamentale per scongiurare un ulteriore incremento delle perdite di vite umane tra i migranti che tentano di attraversare il Mediterraneo; che dovrebbero essere creati percorsi legali e sicuri per ridurre la migrazione irregolare e il numero delle vittime nel Mediterraneo;

Q.  considerando che, nella sua risoluzione del 18 aprile 2018 sui progressi relativi ai patti mondiali delle Nazioni Unite sui rifugiati e per una migrazione sicura, ordinata e regolare, il Parlamento ha chiesto maggiori capacità di SAR per le persone in difficoltà, il dispiegamento di maggiori capacità da parte di tutti gli Stati e il riconoscimento del sostegno fornito da attori privati e ONG nell'esecuzione di operazioni di soccorso in mare e a terra;

R.  considerando che un meccanismo di solidarietà solido e permanente tra gli Stati membri è una priorità fondamentale per garantire un'equa ripartizione delle responsabilità a livello dell'Unione in seguito allo sbarco di migranti dopo un'operazione SAR;

1.  esprime profondo rammarico e cordoglio per la tragica e ricorrente perdita di vite umane nel Mediterraneo, in particolare per il recente naufragio del 14 giugno 2023 in cui un peschereccio è affondato nel Mar Ionio al largo delle coste di Pylos, nella regione di Messenia, in Grecia, con circa 750 persone a bordo, 104 delle quali sono state soccorse, mentre di altre 82 è stato recuperato il corpo e le restanti sono scomparse, presumibilmente morte; esorta l'UE e i suoi Stati membri a fare tutto il possibile per identificare i corpi e le persone scomparse, informandone i parenti; ricorda la necessità di garantire il trattamento umano e dignitoso dei sopravvissuti e invita gli Stati membri a ricorrere al meccanismo temporaneo di ricollocazione volontaria per ricollocare tali persone, tenendo conto dei legami familiari e garantendo loro un'assistenza adeguata;

2.  ribadisce l'obbligo, a norma del diritto internazionale del mare, di assistere le persone in difficoltà e invita tutti gli Stati membri, a titolo individuale e quando agiscono in qualità di Stati membri dell'UE o nei pertinenti consessi internazionali, a rispettare pienamente le norme del pertinente diritto internazionale e dell'Unione; invita tutte le navi che svolgono operazioni SAR a rispettare le istruzioni trasmesse, conformemente al pertinente diritto internazionale e dell'Unione, dal centro di coordinamento dei soccorsi competente e a cooperare con le autorità degli Stati membri e con Frontex al fine di garantire la sicurezza dei migranti;

3.  esprime preoccupazione per il fatto che, nonostante l'elevato numero di persone soccorse negli ultimi anni, dal 2014 l'OIM ha registrato la scomparsa di 27 633 persone nel Mediterraneo; invita la Commissione a valutare le prassi correnti degli Stati membri in materia di operazioni SAR e ad avviare immediatamente i lavori per un nuovo approccio più sostenibile, affidabile e permanente a tali operazioni, che sostituisca le soluzioni ad hoc esistenti, nonché a fornire sostegno materiale, finanziario e operativo agli Stati membri al fine di accrescere la capacità complessiva di salvare vite in mare e coordinare le operazioni SAR;

4.  invita inoltre gli Stati membri e Frontex a rafforzare le operazioni SAR proattive fornendo navi e attrezzature sufficienti specificamente dedicate alle operazioni SAR, nonché personale, lungo le rotte in cui tali operazioni possono contribuire efficacemente a salvare vite umane; chiede alla Commissione di sostenere politicamente e finanziariamente tali iniziative; invita gli Stati membri a sfruttare appieno tutte le navi in grado di assistere nelle operazioni SAR, comprese le navi gestite da ONG; ritiene che le navi delle ONG e le navi mercantili non debbano sostituirsi al debito adempimento, da parte degli Stati membri e dell'Unione, dei loro obblighi in materia di SAR; chiede l'istituzione di una missione globale SAR dell'UE la cui attuazione sia affidata alle autorità competenti degli Stati membri e a Frontex;

5.  ritiene che tutti gli attori del Mediterraneo dovrebbero trasmettere informazioni in modo proattivo e, se del caso, trasmettere i segnali di emergenza riguardanti persone in pericolo in mare alle autorità responsabili delle operazioni SAR e, se del caso, a tutte le navi nelle vicinanze che potrebbero intraprendere in tempi brevi operazioni SAR e portare tali persone in un porto di sbarco sicuro; incoraggia gli Stati membri a tenere debitamente conto degli orientamenti della Commissione sull'attuazione delle norme dell'UE relative alla definizione e alla prevenzione del favoreggiamento dell'ingresso illegale, al fine di consentire a tutti gli attori in ambito SAR di svolgere il loro lavoro; invita inoltre gli Stati membri a mantenere i loro porti sicuri più vicini aperti alle navi delle ONG e a non criminalizzare coloro che forniscono assistenza ai migranti in difficoltà;

6.  invita la Commissione a rafforzare il suo ruolo di coordinamento in seno al gruppo di contatto in materia di SAR, convocando riunioni più regolari e associando tutti gli attori coinvolti in operazioni SAR, comprese le ONG e gli armatori, così da sviluppare maggiori sinergie e pratiche comuni per garantire una risposta rapida in caso di incidenti in mare; sollecita la Commissione a riferire regolarmente al Parlamento in merito alle attività del gruppo di contatto in materia di SAR;

7.  invita Frontex ad accrescere in misura significativa le informazioni disponibili circa le sue attività operative in materia di SAR e a rendere pubbliche informazioni precise e complete sulle sue attività, pur riconoscendo il suo obbligo giuridico di non rivelare informazioni operative che "comprometterebbero il conseguimento dell'obiettivo delle operazioni"; invita Frontex ad adempiere i propri obblighi specifici a norma del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea, tra cui la comunicazione periodica di informazioni dettagliate ai deputati al Parlamento europeo ai quali deve rendere conto; sottolinea in particolare la necessità di informazioni più dettagliate a seguito delle operazioni;

8.  invita la Commissione a valutare se le azioni adottate da alcuni Stati membri conformemente al loro diritto nazionale per impedire alle imbarcazioni di soccorso di entrare nelle loro acque territoriali senza un'autorizzazione preventiva siano in linea con il diritto internazionale e dell'UE e con l'articolo 18 della Carta, letti alla luce della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Convenzione di Ginevra, nonché ad adottare misure adeguate qualora dalla sua valutazione emerga che le azioni degli Stati membri non siano conformi al diritto dell'Unione;

9.  ribadisce che gli Stati membri dell'UE dovrebbero garantire indagini tempestive e indipendenti su tutti i naufragi, ricorrendo alle competenze di organismi specializzati per i diritti umani in tali indagini; sottolinea che, nelle sue indagini sui naufragi, l'UE dovrebbe trovare il modo di applicare i principi di trasparenza e rendicontabilità previsti dalle norme dell'Unione;

10.  invita la Commissione a condividere informazioni e dati completi sul livello di sostegno offerto mediante finanziamenti dell'UE e degli Stati membri alle guardie di frontiera e costiere di paesi terzi, compresi la Libia, la Turchia, l'Egitto, la Tunisia e il Marocco, non solo attraverso trasferimenti diretti ma anche sotto forma di assistenza materiale, tecnica e nell'ambito della formazione, anche nel quadro delle attività delle agenzie dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a valutare le accuse di gravi violazioni dei diritti fondamentali da parte della guardia costiera libica e a porre fine alla cooperazione nel caso di gravi violazioni dei diritti fondamentali subite dalle persone intercettate in mare;

11.  invita la Commissione, gli Stati membri e Frontex a garantire che gli sbarchi avvengano soltanto in un luogo sicuro, ai sensi del pertinente diritto internazionale e dell'Unione, e ad assicurare che il porto in questione sia il porto sicuro più vicino disponibile per lo sbarco; ricorda a tutti gli attori che devono astenersi dall'impartire ai comandanti delle navi istruzioni che, direttamente o indirettamente, potrebbero comportare inutili ritardi nello sbarco in condizioni di sicurezza delle persone soccorse o lo sbarco delle persone soccorse in un luogo non sicuro;

12.  ribadisce che la creazione di percorsi sicuri e legali è il modo migliore per evitare la perdita di vite umane ed esorta gli Stati membri a intensificare le misure di reinsediamento e, ove necessario, a creare corridoi umanitari verso l'Unione europea;

13.  ricorda che la gestione europea integrata delle frontiere dovrebbe essere attuata come una responsabilità condivisa di Frontex e delle autorità nazionali responsabili della gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono operazioni di sorveglianza delle frontiere marittime e qualsiasi altro compito di controllo di frontiera;

14.  condanna fermamente i passatori e i trafficanti di esseri umani che sfruttano le persone vulnerabili e mettono in pericolo vite umane in mare e chiede di intensificare gli sforzi per smantellare le loro reti criminali, perseguire i responsabili e contrastare le loro attività illecite;

15.  ricorda che i cittadini dei paesi terzi devono essere informati in una fase precoce, attraverso i media e gli istituti di istruzione, del fatto che la rotta del Mediterraneo è mortale e pericolosa; chiede a tal fine una cooperazione con tali paesi terzi;

16.  ricorda la posizione già espressa dal Parlamento secondo cui una risposta permanente, solida ed efficace dell'Unione nelle operazioni SAR in mare è fondamentale per evitare un aumento del numero di vittime di migranti che tentano di attraversare il Mediterraneo; è dell'opinione che la corretta attuazione degli obblighi previsti dal diritto internazionale in materia di SAR richieda un approccio più proattivo e coordinato alle operazioni SAR da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri; resta convinto che Frontex, in stretta cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe svolgere un ruolo chiave nel garantire una risposta più proattiva da parte dell'Unione in materia di SAR;

17.  ritiene che, in linea con le raccomandazioni dell'Agenzia per i diritti fondamentali, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero, come primo passo, convenire di procedere a scambi di protocolli in materia di SAR e sviluppare migliori pratiche per consentire agli Stati membri di adeguare i loro protocolli in materia di SAR; è inoltre dell'opinione che la Commissione dovrebbe altresì prendere in considerazione la possibilità di associare i finanziamenti dell'UE per la gestione delle frontiere marittime all'uso di protocolli che garantiscano un'assistenza tempestiva alle persone in pericolo in mare;

18.  invita la Commissione a presentare proposte volte a subordinare i finanziamenti destinati ai paesi terzi alla cooperazione nella gestione dei flussi migratori e nella lotta contro i trafficanti di esseri umani e di migranti;

19.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, agli Stati membri e ai loro parlamenti nazionali, a Frontex, all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, a Europol, all'Agenzia per i diritti fondamentali, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, all'Organizzazione internazionale per le migrazioni e alle ONG che svolgono attività di ricerca e soccorso.

(1) GU L 189 del 27.6.2014, pag. 93.
(2) GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.
(3) GU C 323 del 1.10.2020, pag. 1.
(4) GU C 15 del 12.1.2022, pag. 70.
(5) GU C 347 del 9.9.2022, pag. 2.


Stato dell'Unione delle PMI
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 luglio 2023 sullo stato dell'Unione delle PMI (2023/2750(RSP))
P9_TA(2023)0294RC-B9-0346/2023

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea,

–  vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo "Una nuova strategia industriale per l'Europa" (COM(2020)0102),

–  vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo "Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale" (COM(2020)0103),

–  vista la comunicazione della Commissione del 5 maggio 2021 dal titolo "Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa" (COM(2021)0350),

–  vista la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali(1) (direttiva sui ritardi di pagamento),

–  vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2020 su una nuova strategia per le PMI europee(2),

–  vista la relazione della Commissione del 27 giugno 2023 dal titolo "Annual Report on European SMEs 2022/2023 – SME Performance Review 2022/2023" (Relazione annuale sulle PMI europee 2022/2023 – Valutazione delle prestazioni delle PMI 2022/2023),

–  visto il discorso sullo stato dell'Unione 2022 pronunciato dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen dinanzi al Parlamento europeo riunito in seduta plenaria il 14 settembre 2022,

–  visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.  considerando che le piccole e medie imprese (PMI) europee hanno dovuto far fronte a sfide e difficoltà significative a causa della pandemia di COVID-19 e della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, che hanno causato perturbazioni nelle catene globali del valore e un'inflazione persistente;

B.  considerando che l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea fa riferimento al mercato unico, allo sviluppo sostenibile e all'economia sociale di mercato;

C.  considerando che le PMI costituiscono la spina dorsale della nostra economia, in quanto rappresentano il 99 % di tutte le imprese nell'UE, danno lavoro a circa 100 milioni di persone e rappresentano oltre la metà del prodotto interno lordo europeo;

D.  considerando che le microimprese rappresentano una quota significativa delle PMI europee e molto spesso hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti e ad acquisire una conoscenza completa delle opportunità disponibili a livello europeo e nazionale; che questa categoria di imprese è stata anche duramente colpita dalla crisi di COVID-19 e, senza pregiudizio dell'attuale definizione di PMI, merita di ricevere maggiore assistenza e di beneficiare di una migliore promozione;

E.  considerando che, nell'indagine congiunta condotta dalla Banca centrale europea e dalla Commissione nell'ottobre 2022, le PMI si sono dichiarate più pessimiste che mai circa le prospettive economiche generali; che, per quanto riguarda l'accesso delle imprese ai finanziamenti, le PMI hanno anche sottolineato che le banche sono sempre meno disposte a concedere prestiti e che la disponibilità di linee di credito si sta riducendo;

F.  considerando che la relazione annuale 2022/2023 sulle PMI europee ha evidenziato che i tassi di inflazione hanno provocato un aumento dei tassi di interesse, che a loro volta hanno ridotto l'accesso ai finanziamenti pubblici e privati; che la stessa relazione ha raccomandato che le misure volte ad attenuare gli effetti negativi dell'inflazione dovrebbero concentrarsi su un migliore accesso ai finanziamenti per le PMI; che la relazione ha sottolineato che la mancanza di lavoratori qualificati costituisce un ostacolo per le PMI in tutta l'UE;

G.  considerando che la spesa industriale operativa in Europa è elevata rispetto a quella dei concorrenti globali; che tale spesa è in gran parte dovuta agli alti prezzi dell'energia e a un elevato onere normativo;

H.  considerando che, in termini di competitività, l'Europa è in ritardo rispetto ad altre economie sviluppate, il che compromette il suo potenziale di creazione di ricchezza e prosperità; che la legislazione dell'UE deve trovare il giusto equilibrio tra la promozione della crescita, l'imprenditorialità, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la produttività delle imprese;

I.  considerando che gli oneri normativi dovrebbero essere considerevolmente ridotti, compresi i costi di adempimento causati dalla sovraregolamentazione e da procedure amministrative e obblighi di comunicazione eccessivamente complessi;

J.  considerando che solo il 17 % delle PMI ha integrato con successo le tecnologie digitali nelle proprie imprese; che la digitalizzazione è fondamentale per una crescita economica forte e la creazione di posti di lavoro nel mercato unico;

K.  considerando che l'applicazione, da parte della Commissione, del principio dell'innovazione nell'elaborazione di nuove proposte legislative migliorerebbe significativamente le condizioni di mercato per le PMI innovative in Europa, in quanto promuoverebbe una sana concorrenza nel mercato unico e accelererebbe la duplice transizione dell'Europa;

L.  considerando che durante il suo discorso sullo stato dell'Unione del 2022, la Presidente della Commissione ha annunciato che la Commissione avrebbe proposto un pacchetto di aiuti per le PMI; che la Presidente ha inoltre annunciato che la direttiva sui ritardi di pagamento sarà rivista in quanto non è giusto che un fallimento su quattro nell'UE sia dovuto a fatture non pagate in tempo;

M.  considerando che il Parlamento europeo, che rappresenta gli interessi dei cittadini dell'UE, riconosce il ruolo cruciale delle PMI nel promuovere la crescita economica, la creazione di posti di lavoro e la coesione sociale;

1.  invita la Commissione a effettuare una valutazione globale dell'effetto cumulativo della legislazione dell'UE sulle PMI nell'Unione, al fine di proporre semplificazioni ove necessario, nonché a definire un quadro favorevole a garantire che l'UE sia il luogo migliore in termini di competitività e crescita per creare una PMI;

2.  sottolinea la necessità di evitare un eccesso di burocrazia e di regolamentazione nonché di ridurre al minimo indispensabile l'onere normativo per le PMI, mantenendo nel contempo le norme più rigorose in materia di tutela dei consumatori, dei lavoratori, della salute e dell'ambiente;

Pacchetto di aiuti per le PMI

3.  chiede l'adozione urgente di una direttiva riveduta sui ritardi di pagamento, che fornisca alle PMI un quadro giuridico solido e prevedibile per affrontare i ritardi di pagamento nelle relazioni tra imprese e tra imprese e pubblica amministrazione, garantendo nel contempo un approccio equilibrato che preservi la libertà contrattuale;

4.  constata che i ritardi di pagamento continuano a rappresentare una grave minaccia per la sopravvivenza delle PMI, in particolare nell'attuale contesto di inflazione elevata e rincaro dei costi dell'energia; sottolinea che, secondo le stime, nell'UE in un caso su quattro il fallimento di imprese è dovuto al mancato pagamento delle fatture entro i termini previsti;

5.  sostiene l'istituzione di un osservatorio sui ritardi di pagamento, come annunciato nella strategia per le PMI, al fine di monitorare le tendenze e gli sviluppi nella tempestività dei pagamenti alle PMI, rispettando nel contempo le informazioni sensibili sul piano commerciale; esorta la Commissione a sostenere l'uso diffuso di strumenti digitali, come la fatturazione elettronica e i processi di pagamento automatizzati, al fine di aumentare la trasparenza, la sicurezza e l'efficienza;

6.  esorta gli Stati membri a garantire che il quadro temporaneo di crisi e transizione includa pienamente le PMI nella sua attuazione; invita la Commissione a garantire una concorrenza leale per le PMI e a prevenire distorsioni nel mercato unico causate dall'allentamento temporaneo delle norme in materia di aiuti di Stato; chiede alla Commissione di valutare un'eventuale revisione delle norme in materia di aiuti di Stato al fine di esaminare in che modo siano salvaguardati gli interessi delle PMI;

7.  sottolinea la necessità di valutare l'attuale definizione di PMI al fine di facilitare il loro accesso al capitale di rischio e di creare una definizione standard di imprese a media capitalizzazione; si rammarica che non vi sia alcuna proposta di rafforzare la finestra per le PMI di InvestEU nel riesame del quadro finanziario pluriennale;

8.  si compiace che la Presidente della Commissione, nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2022, abbia annunciato, nell'ambito del pacchetto di aiuti per le PMI, la proposta relativa a un corpus unico di norme fiscali per le imprese in Europa ("Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi" – BEFIT); prende atto dell'intenzione della Commissione di presentare la proposta BEFIT il 12 settembre 2023 al fine di elaborare un nuovo corpus unico di norme sulla tassazione delle imprese nell'UE; osserva che l'iniziativa BEFIT dovrebbe offrire l'occasione di affrontare i costi associati all'adempimento degli obblighi fiscali e di ridurre gli oneri amministrativi, contribuendo nel contempo a ridurre al minimo la pianificazione fiscale aggressiva e a promuovere condizioni di parità per le PMI;

9.  rileva che le imprese si trovano ad affrontare un contesto imprenditoriale instabile e un numero crescente di direttive fiscali dell'UE, in particolare a seguito della conclusione di accordi internazionali da parte degli Stati membri; deplora che l'aliquota d'imposta effettiva per le imprese multinazionali sia generalmente molto inferiore rispetto a quella applicata alle PMI; ritiene che la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione(3) contribuirà a ridurre l'attuale divario;

10.  invita la Commissione a garantire che siano soddisfatte le esigenze specifiche delle PMI, mantenendo il quadro BEFIT sempre facoltativo per le PMI, in particolare quelle che non svolgono attività economiche transfrontaliere;

11.  prende atto dell'intenzione della Commissione, in virtù delle norme BEFIT proposte, di consentire alle PMI che svolgono attività transfrontaliere in altri Stati membri di operare nell'amministrazione fiscale che meglio conoscono;

Miglioramento dell'accesso delle PMI ai finanziamenti

12.  osserva che le PMI che cercano di accedere ai finanziamenti si trovano ad affrontare condizioni più restrittive a causa delle attuali sfide economiche e dell'aumento dei tassi di interesse; invita la Commissione a intensificare gli sforzi a favore dell'Unione dei mercati dei capitali e a sbloccare i finanziamenti per la crescita dell'Europa;

13.  plaude al lavoro della Commissione sul pacchetto della normativa sulle quotazioni, che mira a migliorare l'accesso ai mercati azionari, in particolare per le PMI, riducendo gli oneri amministrativi connessi alla quotazione in borsa di un'impresa; accoglie con favore la pubblicazione della normativa sulle quotazioni; prende atto delle sue potenzialità nell'agevolare l'accesso al capitale per le PMI e nel consentirne la scalabilità; riconosce l'opportunità di rafforzare l'Unione dei mercati dei capitali al fine di aumentare gli investimenti nelle PMI in tutta l'UE e sottolinea la necessità di dare priorità ai finanziamenti azionari per le PMI nell'ambito del progetto relativo all'Unione dei mercati dei capitali;

14.  ribadisce l'importanza di convogliare gli investimenti verso le PMI al fine di contribuire a ridurre le disuguaglianze sociali;

15.  chiede di intensificare i lavori su una strategia europea per i crediti all'esportazione delle PMI al fine di fornire garanzie coerenti ed efficaci sui crediti all'esportazione in tutta l'UE;

16.  sottolinea la necessità di sostenere le PMI che si trovano in difficoltà finanziarie offrendo un adeguato sostegno finanziario e non finanziario per evitare il fallimento; invita gli Stati membri ad attuare la direttiva sulla ristrutturazione preventiva(4);

17.  prende atto della proposta della Commissione relativa a una strategia per gli investimenti al dettaglio che ponga gli interessi dei consumatori al centro degli investimenti al dettaglio; ribadisce l'importanza di garantire che le PMI accedano a migliori opportunità di finanziamento grazie a una maggiore partecipazione degli investitori al dettaglio ai mercati dei capitali, che dovrebbe essere il risultato di tale strategia;

18.  invita a sostenere la duplice transizione della decarbonizzazione e della digitalizzazione, in quanto le PMI costituiscono la spina dorsale della nostra economia e, di conseguenza, una pietra angolare della competitività europea a lungo termine;

19.  ricorda la necessità di garantire condizioni di parità nel settore digitale, garantendo l'interoperabilità e l'accesso non discriminatorio ai dati, il che consentirebbe alle PMI di prosperare in un'economia europea dei dati equa;

20.  chiede che l'adozione dell'intelligenza artificiale (IA) sia agevolata promuovendo la creazione di alleanze di PMI per l'IA nelle catene del valore strategiche;

21.  riconosce che, a causa della crisi climatica, milioni di PMI nell'Unione dovranno compiere una transizione verso l'azzeramento delle emissioni nette; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per garantire che la finanza sostenibile sia più adatta alle PMI;

22.  sottolinea l'importanza di coinvolgere le PMI in programmi e risorse dedicati nell'ambito del piano industriale del Green Deal, in particolare nello sviluppo di tecnologie pulite;

23.  ricorda che il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) è un nuovo programma di finanziamento europeo unico nel suo genere, inteso a fornire alle start-up a elevatissimo contenuto tecnologico uno sportello unico per i finanziamenti che consenta loro di trasformare la loro innovazione da un'idea iniziale a un prodotto commerciabile nonché di espandere l'impresa; plaude all'aumento della dotazione di bilancio del CEI e all'ampliamento dell'ambito delle sue attività di equity, nel quadro della proposta relativa a una piattaforma di tecnologie strategiche per l'Europa; incoraggia la Commissione a destinare specificamente alle PMI una parte delle tecnologie strategiche proposte per la piattaforma europea;

24.  chiede ulteriori incentivi per incoraggiare la partecipazione delle PMI ai finanziamenti di Orizzonte Europa, garantendo che il sottopilastro sulle PMI nell'ambito del CEI disponga della flessibilità necessaria per mobilitare rapidamente i fondi e aumentare il suo bilancio ove necessario;

25.  chiede la designazione di un unico punto di contatto in seno alla Commissione per fornire orientamenti e sostegno chiari alle PMI; chiede l'istituzione di uno sportello digitale unico che funga da sportello unico e raccolga tutti i pertinenti tipi di sostegno finanziario e non finanziario, i formulari e le informazioni per tutte le imprese, comprese le PMI; chiede l'inclusione di tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla legislazione dell'UE, nonché di quelli derivanti dal pacchetto "Pronti per il 55 %", in un unico strumento di comunicazione che possa essere concepito con requisiti specifici e indicatori chiave di prestazione pronti all'uso per le imprese su base flessibile; sottolinea che tale strumento dovrebbe anche fornire un collegamento con le offerte e le opportunità di finanziamento dell'UE, consentendo in tal modo alle imprese di riuscire nella duplice transizione digitale e verde;

26.  incoraggia gli Stati membri a condividere le migliori pratiche e a sviluppare procedure complementari a livello nazionale, in particolare quelle a vantaggio delle microimprese e delle piccole imprese;

27.  sostiene l'introduzione di misure volte ad aumentare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici, tra cui procedure di gara semplificate e un maggiore utilizzo di strumenti digitali per gli appalti transfrontalieri;

28.  chiede l'eliminazione urgente degli ostacoli alle operazioni commerciali transfrontaliere e agli investimenti intra-UE al fine di istituire un vero e proprio mercato unico per tutte le attività economiche;

29.  sollecita la Commissione a nominare senza indugio il rappresentante dell'UE per le PMI; ritiene che il rappresentante per le PMI debba occupare una posizione centrale sotto la guida della Presidente della Commissione, onde consentirgli una vigilanza sulle questioni relative alle PMI in tutte le direzioni generali; è del parere che uno dei compiti principali del rappresentante per le PMI debba essere quello di creare condizioni di parità per le imprese transfrontaliere e porre rimedio alla sovraregolamentazione;

30.  ritiene che il comitato per il controllo normativo debba essere ampliato e composto per lo più da esperti indipendenti;

31.  invita la Commissione ad aggiornare il quadro di valutazione della ripresa e della resilienza per consentire un sistema di monitoraggio in grado di individuare le PMI come beneficiari; sottolinea l'importanza di raccogliere dati granulari per valutare le PMI in settori specifici;

32.  sottolinea la necessità di includere la prospettiva delle PMI nel pacchetto "l'IVA (imposta sul valore aggiunto) nell'era digitale"; chiede l'elaborazione di orientamenti ad hoc per le PMI al fine di sostenere il loro modesto accesso ai vantaggi del mercato unico;

33.  esorta la Commissione a pubblicare un pacchetto di strumenti dedicato per le PMI che delinei le misure e gli strumenti a disposizione degli Stati membri per sostenere le PMI durante la crisi energetica; incoraggia gli Stati membri a condividere le migliori pratiche, in particolare per quanto riguarda le politiche di bilancio che attenuano l'impatto dell'inflazione e delle perturbazioni nelle catene del valore sulle PMI;

Strumenti politici adatti alle PMI

34.  sostiene con fermezza l'introduzione, da parte della Commissione, del controllo della competitività nell'ambito dell'elaborazione di nuove proposte legislative; ritiene che tale controllo dovrebbe essere saldamente integrato nel quadro istituzionale della Commissione;

35.  chiede che il principio dell'innovazione sia attuato e valutato per tutti gli atti giuridici nuovi e riveduti proposti dalla Commissione al fine di incoraggiare le innovazioni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali, sociali ed economici dell'UE e di anticipare e sfruttare i futuri progressi tecnologici; invita la Commissione ad analizzare il potenziale impatto negativo delle proposte di nuovi atti giuridici sullo sviluppo e sull'introduzione delle innovazioni sul mercato;

36.  chiede l'applicazione del principio "one in, one out" per stabilizzare l'onere normativo dell'UE al suo livello attuale, seppure elevato; invita la Commissione a esaminare le migliori pratiche a livello nazionale, anche valutando una riduzione di almeno il 30 % degli oneri normativi che gravano sulle PMI, al fine di diminuire la pressione dei costi e di promuovere la competitività; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a razionalizzare le procedure e ad attuare i principi "una tantum" e "digitale per impostazione predefinita", agevolando così i processi amministrativi per le PMI;

37.  chiede l'applicazione coerente del principio "pensare anzitutto in piccolo" nelle deliberazioni interne e il rafforzamento dei meccanismi di contributo delle PMI, spiegando le ragioni, se debitamente giustificate, per cui tali contributi non vengono presi in considerazione; riconosce l'importanza delle consultazioni dei gruppi di esperti per le PMI e si rammarica del fatto che il loro utilizzo sia limitato per mancanza di risorse;

38.  invita l'UE e i suoi Stati membri ad adoperarsi per migliorare l'accesso alla manodopera qualificata; sottolinea l'importanza dell'acquisizione delle competenze, del miglioramento delle competenze e della riqualificazione dei dipendenti delle PMI, in particolare durante l'Anno europeo delle competenze 2023; esorta la Commissione a valutare le politiche che consentono alle PMI di mantenere una forza lavoro qualificata; sottolinea che le iniziative quali il patto per le competenze, i corsi accelerati per la digitalizzazione, la rete di consulenti in materia di sostenibilità e i poli dell'innovazione digitale dovrebbero dare priorità all'assistenza tecnica alle PMI e alla formazione dei loro dipendenti; chiede che il Fondo sociale europeo Plus, il Fondo per una transizione giusta e l'agenda per le competenze per l'Europa affrontino adeguatamente le esigenze specifiche delle PMI; è del parere che l'alfabetizzazione digitale, l'alfabetizzazione in materia di appalti pubblici e l'educazione finanziaria e le competenze in materia di gestione della catena produttiva siano essenziali per aumentare la competitività delle PMI;

39.  ribadisce il suo invito alla Commissione a presentare una proposta legislativa relativa a una tessera europea di sicurezza sociale volta a facilitare la mobilità dei lavoratori e a migliorare l'applicazione digitale dei diritti in materia di sicurezza sociale, al fine di fornire alle autorità nazionali e alle parti sociali uno strumento in tempo reale per applicare efficacemente il diritto nazionale e dell'UE, compresa la verifica dei documenti portatili A1;

40.  ricorda l'importanza di promuovere il dialogo sociale nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche a favore delle PMI, in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali;

41.  si rammarica del fatto che persista ancora un divario di genere nell'imprenditoria e nell'accesso ai finanziamenti per le microimprese e le piccole e medie imprese guidate da donne; invita la Commissione a valutare gli ostacoli che ancora impediscono alle donne di liberare pienamente il loro potenziale imprenditoriale e a migliorare lo scambio delle migliori pratiche in tema di rafforzamento delle competenze e della sicurezza di sé in tale ambito;

42.  sottolinea la necessità di ridurre gli oneri amministrativi e di semplificare l'assunzione di cittadini qualificati di paesi terzi per le PMI, anche valutando la possibilità di consentire alle associazioni industriali o di categoria di agire in qualità di datori di lavoro certificati per conto delle PMI che vi aderiscono;

43.  chiede l'attuazione di politiche favorevoli per sostenere la trasmissione delle PMI a conduzione familiare e promuovere lo spirito imprenditoriale della prossima generazione; chiede con urgenza che sia effettuata una valutazione approfondita dell'attuazione della direttiva sulla ristrutturazione preventiva; incoraggia l'inclusione di misure di promozione dei trasferimenti di imprese nel pacchetto di aiuti alle PMI, come la facilitazione di un barometro dei trasferimenti di imprese a livello europeo;

44.  valuta positivamente, come primo passo, l'annunciato impegno della Commissione a snellire e semplificare gli obblighi di comunicazione per le imprese e le amministrazioni, riducendoli del 25 %; ricorda tuttavia che gli obblighi di comunicazione rappresentano solo una piccola parte dell'onere normativo e che pertanto sono necessarie misure più drastiche; ritiene che la prevista riduzione degli obblighi di comunicazione dovrebbe applicarsi sia alla legislazione attuale che a quella futura;

45.  ritiene che l'UE dovrebbe promuovere strumenti digitali semplici e facili da usare per consentire alle PMI di orientarsi nel contesto normativo dell'UE;

46.  invita la Commissione a incoraggiare la diffusione delle migliori pratiche e l'accesso a dati accurati per favorire trasferimenti sicuri e la continuità, in particolare per le imprese a conduzione familiare, per le quali la continuità intergenerazionale è della massima importanza;

47.  ritiene che l'UE debba rafforzare il suo principio "grande sulle grandi questioni e piccola sulle piccole" per garantire meglio la proporzionalità e la sussidiarietà e creare un ambiente imprenditoriale prospero per le nostre PMI;

48.  chiede che le valutazioni d'impatto globali siano migliorate, prestando particolare attenzione alle PMI, compreso un test PMI vincolante nell'ambito della fase di valutazione d'impatto, al fine di valutare appieno l'impatto economico delle proposte legislative in materia di PMI, compresi i loro costi di conformità; chiede che il test sia aggiornato durante l'intero processo legislativo; raccomanda un riesame completo del test PMI introducendo l'uso di strumenti adeguati per facilitare il contributo delle PMI, la revisione periodica delle valutazioni d'impatto e la differenziazione tra le diverse categorie dimensionali delle PMI; richiama l'attenzione sull'importanza di solide valutazioni d'impatto che tengano conto della competitività delle imprese europee;

49.  sottolinea l'importanza di introdurre requisiti semplificati e periodi transitori per le PMI nelle proposte legislative per facilitare la conformità; invita la Commissione a coinvolgere le PMI nel processo di elaborazione del diritto derivato;

o
o   o

50.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio

(1) GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1.
(2) GU C 445 del 29.10.2021, pag. 2.
(3) GU L 328 del 22.12.2022, pag. 1.
(4) Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 18).


Relazione annuale per gli anni 2019-2021 sull'accesso del pubblico ai documenti
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 luglio 2023 sulla relazione annuale per gli anni 2019-2021 sull'accesso del pubblico ai documenti (2022/2015(INI))
P9_TA(2023)0295A9-0179/2023

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 1, 9, 10, 11 e 16,

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 15,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), in particolare gli articoli 41 e 42,

–  visto il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(1),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, presentata dalla Commissione il 30 aprile 2008 (COM(2008)0229),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, presentata dalla Commissione il 21 marzo 2011 (COM(2011)0137),

–  vista la sua posizione del 15 dicembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(2),

–  vista la sua risoluzione del 14 settembre 2017 sulla trasparenza, la responsabilità e l'integrità nelle istituzioni dell'UE(3),

–  vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2019 sull'indagine strategica OI/2/2017 del Mediatore europeo sulla trasparenza delle discussioni legislative negli organi preparatori del Consiglio UE(4),

–  vista la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione(5) (direttiva sugli informatori),

–  vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2021 sull'accesso del pubblico ai documenti (articolo 122, paragrafo 7, del regolamento) per gli anni 2016-2018(6),

–  vista la decisione della Mediatrice europea del 17 gennaio 2022 nel caso OI/4/2021/MHZ sulle modalità con cui l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) ottempera ai propri obblighi in materia di diritti fondamentali e garantisce l'obbligo di rendere conto per quanto riguarda le sue maggiori responsabilità,

–  vista la relazione del gruppo di lavoro per il controllo di Frontex del 14 luglio 2021 della sua commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni sull'indagine conoscitiva su Frontex in merito a presunte violazioni dei diritti fondamentali,

–  vista la sua risoluzione del 16 settembre 2021 "Rafforzare la trasparenza e l'integrità nelle istituzioni dell'UE creando un organismo europeo indipendente responsabile delle questioni di etica"(7),

–  vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2021 sulla trasparenza dell'UE sullo sviluppo, l'acquisto e la distribuzione dei vaccini anti COVID‑19(8),

–  vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2022 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2020(9),

–  vista la relazione sul risultato finale della Conferenza sul futuro dell'Europa, pubblicata nel maggio 2022,

–  vista la sua decisione del 18 ottobre 2022 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l'esercizio 2020(10),

–  vista la relazione annuale di attività consolidata di Frontex per il 2022, pubblicata il 12 maggio 2021,

–  vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2022 sulla sospetta corruzione da parte del Qatar e, più in generale, sulla necessità di trasparenza e responsabilità nelle istituzioni europee(11),

–  vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2023 sul seguito da dare alle misure richieste dal Parlamento per rafforzare l'integrità delle istituzioni europee(12),

–  viste le relazioni annuali del Mediatore europeo,

–  visto l'articolo 122, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU),

–  vista la sentenza della CGUE del 25 gennaio 2023 nella causa T-163/21, De Capitani/Consiglio(13) ("sentenza De Capitani/Consiglio"),

–  vista la sentenza della CGUE del 27 novembre 2019 nella causa T-31/18, Luisa Izuzquiza e Arne Semsrott/Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera(14), ("sentenza nella causa T-31/18"),

–  viste le relazioni della Commissione, del Consiglio e del Parlamento del 2019, 2020 e 2021 sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001,

–  visto il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale(15),

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione per gli affari costituzionali,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0179/2023),

A.  considerando che il TUE stabilisce che "ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione" e prevede che le decisioni siano prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini(16); che il TFUE prevede che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operino nel modo più trasparente possibile e che i cittadini e i residenti abbiano il diritto di accedere ai documenti(17); che il diritto di accesso ai documenti è un diritto fondamentale, tutelato dalla Carta e dai trattati, di cui i cittadini dovrebbero poter godere in modo proattivo, esercitando in tal modo efficacemente il loro diritto di controllare l'operato e le attività di istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea, con particolare riferimento al processo legislativo; che la CGUE ha ripetutamente sottolineato il nesso tra accesso ai documenti e democrazia;

B.  considerando che il regolamento (CE) n. 1049/2001 riconosce la particolare importanza di fornire un accesso ancora più ampio ai documenti nei casi in cui le istituzioni dell'UE agiscono in veste di legislatore; sottolinea la particolare necessità di garantire l'accesso diretto ai documenti legislativi;

C.  considerando che la CGUE ha sottolineato che il controllo pubblico delle informazioni su cui si basa l'azione legislativa è una condizione preliminare per l'esercizio dei diritti democratici(18); che la CGUE ha concluso che l'apertura su tali informazioni contribuisce a rafforzare la democrazia consentendo ai cittadini di controllare tutte le informazioni che hanno costituito la base di un atto legislativo; che la CGUE ha affermato che mettere in grado i cittadini di conoscere il fondamento dell'azione legislativa è condizione per l'esercizio effettivo, da parte di questi ultimi, dei loro diritti democratici;

D.  considerando che l'apertura e la buona governance nel funzionamento dell'UE e nel suo processo decisionale sono indispensabili per creare fiducia nell'Unione e garantiranno una maggiore legittimità, efficienza e rendicontabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini; che il funzionamento dell'UE si fonda sulla democrazia rappresentativa; che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE devono mirare ai massimi standard possibili in materia di trasparenza, responsabilità e integrità; che è necessario garantire metodi di controllo che combinino attività di supervisione democratica, controllo e monitoraggio; che l'apertura e la partecipazione dei cittadini e della società civile alla vita democratica dell'Unione sono indispensabili per promuovere il buon governo nelle istituzioni dell'UE;

E.  considerando che l'accesso a informazioni accurate è fondamentale per prevenire la cattiva informazione e combattere le notizie false;

F.  considerando che, nella relazione sui risultati finali della Conferenza sul futuro dell'Europa, la plenaria della Conferenza ha chiesto che l'UE garantisca ai cittadini più accessibilità alle proprie azioni migliorando l'informazione, l'istruzione, la partecipazione dei cittadini e la trasparenza; che ha inoltre chiesto che sia migliorato il processo decisionale dell'UE al fine di garantire la capacità di agire dell'UE, tenendo conto nel contempo degli interessi di tutti gli Stati membri e garantendo un processo trasparente e comprensibile per i cittadini; che esiste un evidente interesse pubblico nella divulgazione dei documenti legislativi, in modo che i cittadini possano esercitare efficacemente il loro diritto di controllare il processo legislativo; che, conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, TUE, il Consiglio deve riunirsi in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo; che l'applicazione del codice "LIMITE" alla maggior parte dei documenti preparatori nelle procedure legislative in corso rappresenta una restrizione sproporzionata al diritto dei cittadini di accedere ai documenti legislativi; che, per consentire ai cittadini di esercitare pienamente il loro diritto di accesso ai documenti, tutti i documenti legislativi prodotti e/o diffusi nell'ambito degli organi preparatori dovrebbero figurare in un registro pubblico di facile consultazione; che, secondo la CGUE, l'accesso ai documenti legislativi deve essere il più ampio possibile e le giustificazioni del diniego di accesso devono essere ben fondate, anche nell'ambito dei gruppi di lavoro del Consiglio(19);

G.  considerando che i principi di apertura e trasparenza dovrebbero governare non solo il processo decisionale ma anche le modalità di redazione di un testo; che è opportuno garantire la trasparenza e l'accesso ai documenti anche per quanto riguarda le modalità di attuazione delle politiche dell'Unione a tutti i livelli e le modalità di utilizzo dei fondi UE;

H.  considerando che le aspettative dei cittadini rispetto alla trasparenza, all'efficienza e alla responsabilità delle istituzioni pubbliche nonché alle possibili soluzioni tecniche si sono evolute negli ultimi anni; che, al fine di tenere conto di tali sviluppi e di aumentare la responsabilità e l'efficienza, può essere necessario garantire l'attuazione della legislazione vigente e della giurisprudenza della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo, l'adozione di nuove soluzioni e orientamenti tecnici e l'adozione di misure per monitorare i progressi;

I.  considerando che le principali questioni sollevate nelle indagini archiviate dalla Mediatrice europea nel 2021 sono state la trasparenza nel processo decisionale, la responsabilità e il rifiuto di concedere l'accesso del pubblico alle informazioni e ai documenti (29 %), e, a seguire, la cultura del servizio (26 %), l'uso corretto del potere discrezionale, anche nelle procedure di infrazione (18 %), il rispetto dei diritti procedurali (12 %) e la violazione dei diritti fondamentali (11 %)(20); che, secondo la relazione annuale 2021 della Mediatrice, l'esistenza di "porte girevoli" continua a destare preoccupazione;

J.  considerando che, nel caso 1499/2021/SF(21), la Mediatrice ha constatato che il rifiuto del Consiglio e della Commissione di concedere l'accesso integrale del pubblico ai documenti relativi ai negoziati legislativi costituiva un caso di cattiva amministrazione;

K.  considerando che il riesame 2021 della "procedura accelerata" della Mediatrice europea per la gestione delle denunce relative all'accesso del pubblico ai documenti ha evidenziato sia una significativa diminuzione di due terzi dei tempi di trattamento delle denunce presentate sia un aumento del numero di denunce relative all'accesso ai documenti(22);

L.  considerando che, nel caso 1499/2021/SF(23), la Mediatrice ha constatato che il rifiuto del Consiglio di concedere il pieno accesso del pubblico ai documenti relativi ai negoziati legislativi costituiva un caso di cattiva amministrazione; che informare il pubblico sullo stato di avanzamento delle procedure legislative è un obbligo giuridico; che l'accesso tempestivo ai documenti legislativi è fondamentale per consentire ai cittadini di esercitare il loro diritto, basato sui trattati, di partecipare alla vita democratica dell'UE;

M.  considerando che l'Unione, con la sua la risposta alla crisi COVID‑19, ha dato prova di essere capace di agire, ma ha anche dimostrato la necessità di maggiore trasparenza all'interno dell'Unione, così come la necessità di adottare una migliore politica di lotta alla disinformazione, al fine di ottenere informazioni migliori e più accurate per i cittadini dell'UE; che il "gruppo di lavoro ad hoc" del Consiglio sui certificati COVID-19 ha svolto il proprio lavoro senza sufficiente trasparenza;

N.  considerando che nel dicembre 2011 il Parlamento ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla proposta di regolamento presentata dalla Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1049/2001; che dal 2012 i negoziati sul regolamento si trovano in una fase di stallo; che l'UE si è assunta molte nuove responsabilità dall'entrata in vigore del regolamento; che una responsabilità maggiore richiede trasparenza, controllo democratico e rendicontabilità maggiori affinché l'UE preservi credibilità, legittimità e affidabilità agli occhi dei cittadini;

O.  considerando che nella sentenza De Capitani/Consiglio, la CGUE ha chiarito che il regolamento (CE) n. 1049/2001 mira a conferire al pubblico un diritto di accesso che sia il più ampio possibile, per cui qualsiasi eccezione che deroghi a questo principio deve essere interpretata e applicata in senso restrittivo; che ha inoltre chiarito che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 prevede, tra l'altro, un'eccezione all'accesso ai documenti legislativi qualora la loro divulgazione possa pregiudicare gravemente il processo decisionale dell'istituzione in questione; che nel rifiutare l'accesso ai documenti invocando tale eccezione, il Consiglio deve dimostrare che la divulgazione dei documenti controversi pregiudicherebbe in modo concreto ed effettivo il suo processo decisionale e che il rischio di un tale pregiudizio è ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico;

P.  considerando che, dopo la sentenza nella causa T-131/18 a favore di Frontex, la CGUE ha condannato due persone a pagare a Frontex 23 700 EUR per il recupero delle sue spese legali, importo che la CGUE ha successivamente ridotto a 10 520 EUR; che, nella sua decisione del 15 dicembre 2022 nei casi riuniti 1261/2020 e 1361/2020(24), la Mediatrice ha constatato cattiva amministrazione nelle recenti pratiche di Frontex in materia di accesso ai documenti, in particolare il suo rifiuto di comunicare per posta elettronica con le persone che chiedono accesso ai documenti; che tali pratiche di sollevare ostacoli tecnici all'accesso ai documenti e di cercare di recuperare dai denuncianti spese legali eccessive hanno un effetto dissuasivo sui membri della società che cercano di accedere ai documenti di Frontex e possono in ultima analisi contribuire a una maggiore oscurità, a più mancanza di trasparenza e persino a una totale inaccessibilità dei documenti sulle attività di Frontex; che nella sua risoluzione del 21 ottobre 2021(25) e nella relazione del gruppo di lavoro per il controllo di Frontex, il Parlamento ha invitato Frontex ad astenersi dal cercare di recuperare le spese (eccessivamente elevate) sostenute per avvocati esterni esigendole dai soggetti che intentano azioni legali basate su richieste di accesso alle informazioni;

Sviluppi recenti

1.   sottolinea che le istituzioni dell'UE sono tenute ad attuare l'articolo 15, paragrafo 3, TFUE in linea con i principi democratici, in particolare quelli sanciti dall'articolo 10, paragrafo 3, TUE e dall'articolo 42 della Carta; ricorda che l'articolo 10, paragrafo 3, TUE riconosce che "ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione" e prevede che le decisioni siano prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini; sottolinea che la trasparenza e il più ampio accesso possibile del pubblico ai documenti sono essenziali per garantire la responsabilità e il controllo democratico delle istituzioni dell'UE e che la fiducia dei cittadini nell'UE dipende direttamente dalla trasparenza;

2.  rileva che la Commissione riceve il maggior numero di domande iniziali di accesso del pubblico a documenti (7 445 nel 2019, 8 001 nel 2020, 8 420 nel 2021), seguita dal Consiglio (2 567 nel 2019, 2 321 nel 2020, 2 083 nel 2021) e dal Parlamento (645 nel 2019, 442 nel 2020, 499 nel 2021); riconosce che il tasso di risposta delle istituzioni è complessivamente positivo (nel 2019 era del 78 % per la Commissione, del 74,7 % per il Consiglio e del 93 % per il Parlamento; nel 2020 dell'81 % per la Commissione, dell'84,1 % per il Consiglio e del 93 % per il Parlamento; e nel 2021 del 73,7 % per la Commissione, dell'83,3 % per il Consiglio e del 95 % per il Parlamento); sottolinea tuttavia che i ripetuti ritardi e il rifiuto infondato di divulgare, anche solo parzialmente, i documenti pregiudicano il diritto dei cittadini di esercitare controllo sulle istituzioni dell'UE; esorta le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE a fornire statistiche sui ritardi nel rispondere alle richieste di accesso; sottolinea che, per la Commissione, vi sono ritardi nel riesame delle decisioni iniziali nell'85 % dei casi(26);

3.  esprime preoccupazione per il frequente ricorso alle eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 per negare il pieno accesso ai documenti; ribadisce che un'istituzione, un organo o un organismo che invochi una delle eccezioni all'accesso ai documenti ai sensi di detto articolo deve effettuare una valutazione obiettiva e individuale, dimostrare che il rischio per l'interesse protetto è fondato, prevedibile e non puramente ipotetico e giustificare debitamente il modo in cui l'accesso al documento comprometterebbe in modo specifico ed effettivo l'interesse protetto(27); invita le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE a integrare queste valutazioni nelle loro pratiche di accesso ai documenti; sottolinea che potrebbe essere possibile divulgare alcune parti di un documento proteggendone nel contempo altre, tenendo conto dell'interesse pubblico prevalente alla divulgazione, compresa la necessità di garantire la buona governance, l'efficienza e la responsabilità nei confronti dei cittadini, nonché un più stretto coinvolgimento dei cittadini nel processo decisionale; sottolinea la giurisprudenza(28) della CGUE che riconosce il diritto del pubblico di accedere ai documenti dei gruppi di lavoro del Consiglio che agiscono nel contesto del processo legislativo; osserva, tuttavia, che l'accesso deve ancora essere richiesto attivamente(29); rileva con preoccupazione che i problemi comuni che i cittadini incontrano quando chiedono l'accesso ai documenti sono il rifiuto dell'accesso da parte di istituzioni, organi o organismi sulla base di argomentazioni inconsistenti e le incoerenze nel trattamento di richieste analoghe di accesso ai documenti; invita le istituzioni dell'UE a sviluppare le migliori pratiche per consentire l'applicazione e l'interpretazione uniforme delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1049/2001 e della relativa giurisprudenza della CGUE; invita inoltre le agenzie dell'UE ad applicare il regolamento (CE) n. 1049/2001 nelle loro politiche di accesso ai documenti(30);

4.  ricorda che, a giudizio della Mediatrice europea, le restrizioni di accesso ai documenti, in particolare a quelli legislativi, dovrebbero essere eccezionali e limitate allo stretto necessario; rammenta inoltre che qualsiasi decisione di rifiutare al pubblico l'accesso ai documenti deve essere basata su eccezioni previste dalla legislazione, definite in modo chiaro e rigoroso e accompagnate da una giustificazione motivata e specifica che metta in grado i cittadini di comprendere il rifiuto dell'accesso e di avvalersi efficacemente dei mezzi di ricorso legali disponibili; ritiene che un approccio più proattivo contribuirebbe a garantire un'effettiva trasparenza e a prevenire controversie giuridiche costose e onerose tra i cittadini e le istituzioni;

5.  si rammarica del fatto che l'accesso alla consulenza fornita dai servizi legali delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE sia troppo limitato; sottolinea che la tutela dell'interesse delle istituzioni, degli organi e degli organismi a chiedere consulenza legale e a ricevere una consulenza franca, obiettiva e completa limitando l'accesso del pubblico può essere garantita solo se il rischio di compromettere il processo decisionale è ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico e se la consulenza legale riguarda questioni di natura particolarmente delicata; prende atto della sentenza della CGUE(31) in cui si afferma che il regolamento (CE) n. 1049/2001 impone, in linea di principio, l'obbligo di divulgazione dei pareri del servizio giuridico del Consiglio relativi a qualsiasi processo legislativo; osserva che secondo la CGUE l'unico motivo possibile di diniego a tutela della consulenza giuridica fornita nel contesto del processo legislativo è la natura particolarmente sensibile del contenuto del parere o una portata particolarmente ampia dello stesso che trascenda il contesto del processo legislativo; si allinea al parere della CGUE secondo cui, in tali casi, l'istituzione interessata è tenuta a fornire una dichiarazione dettagliata che illustri i motivi di un tale diniego;

6.  rileva con grande preoccupazione che nel 2021, a seguito di una richiesta di accesso pubblico ai messaggi di testo tra la presidente della Commissione e l'amministratore delegato di un'azienda farmaceutica in merito all'acquisto di vaccini anti COVID‑19 da parte della Commissione, la Commissione ha rifiutato di riconoscere che tali messaggi di testo rientrano nella definizione di "documento" ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001; osserva che sebbene sia tenuta a registrare e cercare tali messaggi di testo, la Commissione può sempre decidere di non concedere il pieno accesso pubblico a essi nel caso in cui si applichino le eccezioni elencate nel regolamento (CE) n. 1049/2001, come gli interessi commerciali; ricorda che la registrazione di un documento è una conseguenza dell'esistenza di un documento e non un prerequisito per la sua esistenza; prende nota della conclusione della Mediatrice riguardo alla cattiva amministrazione da parte della Commissione in questo caso(32); esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione non ha dato seguito alla raccomandazione della Mediatrice, formulata successivamente alla sua indagine, di condurre un'altra ricerca relativa a messaggi di testo pertinenti; invita la Commissione a effettuare senza ritardi una ricerca completa; esprime profonda preoccupazione per la crescente distanza tra i cittadini e le istituzioni dell'UE generata questa situazione;

7.  si rammarica che la politica interna della Commissione preveda, in effetti, di non registrare i messaggi di testo, secondo l'argomentazione che, per loro natura, sono "documenti di breve durata" e "non destinati a contenere informazioni importanti relative alle politiche, alle attività e alle decisioni della Commissione"; sottolinea tuttavia che nella pratica i messaggi di testo sono utilizzati a tale scopo; esorta la Commissione a conformare i suoi orientamenti interni sulla registrazione dei documenti al regolamento (CE) n. 1049/2001 e a registrare i messaggi di testo relativi alle sue politiche, attività e decisioni; rileva con interesse che in diversi Stati membri è divenuta prassi comune per gli organismi pubblici archiviare i messaggi di testo relativi a politiche, attività e decisioni, nel rispetto delle leggi sull'accesso ai documenti;

8.  osserva che la Commissione ha cancellato documenti, tra cui processi verbali delle riunioni a porte chiuse, relazioni e documenti interni; esprime preoccupazione per il fatto che tale pratica ha causato la cancellazione di corrispondenza rilevante ai fini di decisioni politiche; invita la Commissione a garantire la registrazione e l'archiviazione sistematiche della corrispondenza non privata relativa alle principali decisioni politiche per impostazione predefinita;

9.  deplora le difficoltà che incontra il Parlamento nell'ottenere dalla Commissione informazioni complete e dettagliate sull'attuazione e l'applicazione del diritto dell'UE; lamenta la mancanza di riepiloghi pubblicati in modo proattivo contenenti informazioni aggiornate sugli ultimi procedimenti in tutti i casi specifici di infrazione, in particolare quelli in cui le violazioni sono pendenti da tempo, nonché la mancanza di informazioni su EU Pilot, un dialogo informale tra la Commissione e gli Stati membri sull'applicazione del diritto dell'UE prima di una possibile infrazione; ritiene che ciò ostacoli il controllo parlamentare e pubblico; chiede alle istituzioni dell'UE di rispettare il principio di leale cooperazione e di pubblicare in modo proattivo tali informazioni;

10.  deplora che la Commissione non pubblichi in modo proattivo statistiche che indichino l'efficacia delle politiche dell'UE, in particolare quelle relative alla giustizia e agli affari interni, il che ostacola in larga misura il controllo pubblico sulle politiche che hanno un impatto significativo sui diritti fondamentali; invita la Commissione a pubblicare in modo proattivo tali statistiche per dimostrare che le politiche sono necessarie e proporzionate al conseguimento dei loro obiettivi;

11.  deplora che i documenti ufficiali siano spesso sovraclassificati dalle istituzioni dell'UE; ribadisce la sua posizione espressa nelle precedenti relazioni sull'accesso ai documenti in merito alla necessità di stabilire norme chiare e uniformi per la classificazione e la declassificazione dei documenti e di istituire un'autorità indipendente dell'UE incaricata di vigilare sull'applicazione di tali norme; deplora la mancanza di un seguito serio da parte della Commissione e del Consiglio;

12.  sottolinea che gli accordi internazionali hanno forza vincolante e implicazioni per la legislazione dell'UE, e sottolinea la necessità di rendere i negoziati trasparenti nei confronti del Parlamento durante l'intero processo, anche garantendo ai membri del Parlamento europeo l'accesso ai documenti pertinenti; ricorda che, in conformità dell'articolo 218 TFUE, "il Parlamento è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura";

13.  prende atto del fatto che nel 2001 il Consiglio, su un totale di 3 586 documenti, ha classificato 1 327 documenti legislativi aggiunti al registro come "LIMITE" e che 839 di questi sono stati successivamente resi pubblici su richiesta(33); sottolinea che l'uso eccessivo del codice LIMITE ostacola e ritarda gravemente l'accesso dei cittadini ai documenti; invita il Consiglio a rivedere le sue linee guida per la classificazione dei documenti come "LIMITE" onde garantire la pubblicazione proattiva per impostazione predefinita e applicare il codice "LIMITE" solo a casi eccezionali debitamente giustificati, nonché a riconsiderare regolarmente tale limitazione; si rammarica del fatto che il Consiglio presenti le informazioni disponibili sui documenti legislativi in un registro incompleto e di difficile fruizione per gli utenti;

14.  esprime preoccupazione per le difficoltà di accesso ai documenti di talune agenzie dell'UE che impediscono ai cittadini e ai deputati al Parlamento europeo di controllare efficacemente tali agenzie; ritiene che divulgare le riunioni e le interazioni tra le agenzie dell'UE e soggetti terzi sia necessario per garantire una maggiore trasparenza;

15.  prende atto della creazione, da parte di Frontex, di un registro dei documenti su un sito web dedicato, nonché del fatto che, nel primo anno dal suo avvio nel marzo 2022, Frontex abbia caricato nel registro quasi 2 000 documenti; deplora, tuttavia, che il registro contiene pochi documenti relativi all'esecuzione di operazioni congiunte, che costituiscono l'attività principale dell'agenzia; sottolinea che l'accesso del pubblico ai documenti di Frontex è necessario per comprendere il lavoro dell'Agenzia e si rammarica del fatto che, nel 2020, meno del 5 % delle richieste di accesso del pubblico per i documenti abbia ricevuto pieno accesso, impedendo in tal modo un efficace controllo pubblico; appoggia la raccomandazione della Mediatrice, a seguito dell'indagine di propria iniziativa 4/2021/MHZ, secondo cui l'Agenzia dovrebbe adottare un approccio più proattivo alla trasparenza per garantire un maggior rendiconto delle sue operazioni;

16.  esprime profonda preoccupazione per il lungo ritardo nell'accesso dei deputati al Parlamento europeo alla relazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sulla condotta scorretta di diversi dipendenti di Frontex, tra cui l'alta dirigenza, in relazione alle sue attività operative; è preoccupato per il fatto che sia il consiglio di amministrazione di Frontex che OLAF non abbiano definito la titolarità della relazione e i processi decisionali per la sua divulgazione a seguito delle richieste dei deputati e della Mediatrice; sottolinea che la decisione di non rendere prontamente disponibile la relazione dell'OLAF a tutti i deputati al Parlamento europeo potrebbe contraddire la necessità di un controllo democratico sull'agenzia; chiede che i risultati delle prossime relazioni dell'OLAF su Frontex siano resi pubblici e chiede che ai deputati al Parlamento europeo sia dato accesso immediato a queste ulteriori relazioni quando saranno finalizzate, per garantire il loro controllo sull'agenzia;

17.  esprime profonda preoccupazione per il fatto che deputati, ex deputati e personale del Parlamento europeo sarebbero implicati in corruzione, riciclaggio di denaro e partecipazione a un'organizzazione criminale in cambio di influenza sulle decisioni del Parlamento; ricorda l'importanza della trasparenza e dell'accesso ai documenti nella prevenzione e nella lotta alla corruzione e nel garantire che le persone che svolgono funzioni pubbliche rispondano del loro operato; osserva che un elevato livello di trasparenza, compreso l'accesso ai documenti, facilita il monitoraggio delle attività connesse al processo decisionale e può contribuire a denunciare attività criminali; ricorda le raccomandazioni formulate nelle sue risoluzioni del 15 dicembre 2022 e del 16 febbraio 2023 e ne chiede la rapida e piena attuazione;

18.  si compiace che la commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione, e sul rafforzamento dell'integrità, della trasparenza e della responsabilità al Parlamento europeo (INGE 2) sia stata incaricata di individuare potenziali carenze nelle norme del Parlamento e di formulare proposte di riforma finalizzate a rafforzare la fiducia nel Parlamento, tutelando nel contempo il diritto dei deputati a svolgere liberamente i loro mandati; chiede che le raccomandazioni finali della commissione INGE 2 siano attuate rapidamente; ribadisce la sua richiesta relativa all'introduzione dell'obbligo per tutti i deputati al Parlamento europeo, gli assistenti parlamentari accreditati e i membri del personale di rendere pubbliche tutte le riunioni programmate con persone esterne al Parlamento quando tali riunioni si riferiscono a una relazione, a una relazione d'iniziativa o a una risoluzione del Parlamento europeo;

19.  chiede maggiore trasparenza per quanto riguarda le domande nazionali relative a finanziamenti dell'UE, la comunicazione tra la Commissione e gli Stati membri e l'attuazione dei finanziamenti dell'UE;

20.  deplora vivamente che non sia ancora disponibile una rassegna completa e pubblica dei finanziamenti dell'UE a favore di paesi terzi volti a facilitare la cooperazione in materia di migrazione; invita la Commissione a garantire la trasparenza, anche elaborando una chiara rassegna di tutti gli strumenti all'interno del bilancio dell'UE utilizzati per finanziare la cooperazione con i paesi terzi nel settore della gestione della migrazione, comprese informazioni quali l'importo, la finalità e la fonte di finanziamento, nonché informazioni dettagliate su qualsiasi altra potenziale misura di sostegno erogata dalle agenzie dell'UE, come Frontex, al fine di garantire che il Parlamento e il pubblico possano esercitare un controllo sull'esecuzione del bilancio dell'UE; invita la Commissione a sviluppare e attuare una metodologia precisa per tenere traccia del 10 % della spesa destinata alla migrazione e allo sfollamento forzato, per garantire efficacemente un'idonea trasparenza e rendicontabilità della spesa, come prescritto dal regolamento (UE) 2021/947(34);

21.  si congratula con la CGUE di giustizia per aver trasmesso in diretta sul suo sito web la pronuncia delle sentenze e la lettura delle conclusioni dell'avvocato generale che hanno consentito ai cittadini di seguire le udienze come se fossero fisicamente presenti; invita la CGUE a trasmettere in diretta anche tutte le udienze;

22.  sottolinea l'importanza di migliorare la trasparenza delle decisioni adottate nelle procedure di infrazione; si rammarica della scarsa trasparenza in relazione alle procedure di messa in mora e di infrazione avviate nei confronti degli Stati membri; invita la Commissione a garantire il rispetto dell'articolo 218 TFUE e a rendere disponibili al pubblico i documenti pertinenti, come quelli inviati agli Stati membri, in relazione alle procedure di infrazione;

Situazione legislativa

23.  ricorda che, a seguito dell'entrata in vigore del TUE e del TFUE, il diritto di accesso ai documenti riguarda tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE(35); osserva che, dati i maggiori obblighi di trasparenza previsti dai trattati, qualsiasi revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001 non dovrebbe ridurre l'attuale livello di trasparenza; sottolinea il ruolo cruciale della giurisprudenza pertinente nel mantenere il regolamento al passo con gli sviluppi attuali(36); sottolinea la necessità di codificare la giurisprudenza in materia, rafforzare ulteriormente la trasparenza e garantire la responsabilità all'interno dell'UE;

24.  ricorda che non è il supporto di un documento o il fatto che sia stato registrato a farne un documento di una determinata istituzione, ma piuttosto se il suo contenuto riguardi una questione relativa a politiche, attività e decisioni che rientrano nella sfera di competenza di tale istituzione;

Raccomandazioni

25.  accoglie con favore l'intenzione della Commissione di aumentare la trasparenza all'interno dell'UE sulla base della "trasparenza per impostazione predefinita"; esorta la Commissione a non prendere in considerazione alcuna proposta di revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001 che riduca gli standard di trasparenza e di accesso ai documenti; deplora che i negoziati si trovino da tempo in una fase di stallo ed esorta vivamente il Consiglio e la Commissione a riprendere i negoziati con le altre istituzioni sulla base delle proposte della Commissione del 2008 e del 2011; osserva che qualsiasi riforma dovrà affrontare questioni chiave quali l'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 a tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE, la portata dei motivi del rifiuto di concedere l'accesso ai documenti, la definizione di "documento", la verifica dell'interesse pubblico, la trasparenza del processo legislativo e l'opposizione alle esenzioni per categoria, nonché integrare la giurisprudenza della CGUE e della CEDU e tenere conto dei nuovi sviluppi tecnologici; invita le istituzioni dell'UE a lavorare in modo costruttivo con l'obiettivo ultimo di garantire che i cittadini dell'UE possano esercitare appieno il loro diritto di accesso ai documenti e, pertanto, svolgere il loro ruolo di controllo nei confronti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE;

26.  deplora che il Parlamento abbia ripetutamente rifiutato di concedere l'accesso del pubblico ai documenti, anche dopo che tale pratica sia stata classificata dalla Mediatrice come cattiva amministrazione, e chiede che esso dia il buon esempio; chiede una maggiore trasparenza, anche attraverso un migliore accesso ai documenti, per permettere un controllo pubblico;

27.  pone in evidenza, alla luce dei recenti scandali, i rischi connessi alle riunioni a porte chiuse; si rammarica profondamente che troppo spesso la Commissione, il Consiglio e gli organi e gli organismi dell'UE insistano per tenere riunioni a porte chiuse senza una motivazione adeguata; ritiene che le richieste di riunioni a porte chiuse dovrebbero essere adeguatamente valutate; chiede la definizione di norme e criteri chiari che disciplinino le richieste di sedute a porte chiuse in seno alle istituzioni dell'UE;

28.  chiede alla Commissione maggiore trasparenza sui contratti stipulati con terze parti; invita la Commissione a pubblicare, in maniera più proattiva rispetto a quanto non faccia attualmente, il maggior numero possibile di informazioni sulle procedure di gara;

29.  accoglie con favore le raccomandazioni pratiche della Mediatrice su come registrare il testo e i messaggi istantanei inviati o ricevuti dai membri del personale a titolo professionale(37); riconosce che i messaggi di testo e istantanei concernenti il lavoro sono "documenti" ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti e invita anche le altre istituzioni, organi e organismi dell'UE a riconoscerlo, attenersi di conseguenza alle raccomandazioni della Mediatrice e rendere pubblico tale follow-up; invita le altre istituzioni, organi e organismi dell'UE a utilizzare un'ampia interpretazione del concetto di "documento", il che riveste particolare importanza in una società dell'informazione e nel contesto di nuove forme di comunicazione, a cui si fa ricorso per discutere questioni inerenti a politiche, attività e decisioni;

30.  accoglie con favore gli orientamenti per l'amministrazione dell'UE sulle politiche e le prassi per l'attuazione dell'accesso del pubblico ai documenti elaborati nel 2021 dalla Mediatrice nell'ottica di migliorare le procedure interne al fine di rendere il processo agevole e aperto ai cittadini, anche comunicando al pubblico le modalità di presentazione delle richieste di accesso del pubblico ai documenti e la procedura seguita dalle istituzioni per il trattamento delle stesse nonché i mezzi di ricorso(38); invita le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE a utilizzare tali orientamenti come base per le loro procedure di accesso ai documenti;

31.  incoraggia le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE a pubblicare avvisi sui loro rispettivi siti web indicando quali informazioni deve contenere una richiesta di documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 per semplificare il trattamento delle richieste;

32.  sottolinea che la trasparenza e il pieno accesso ai documenti in possesso delle istituzioni devono essere la regola e che le eccezioni a tale regola devono essere interpretate in modo restrittivo, tenendo conto dell'interesse pubblico prevalente alla divulgazione; invita tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE a pubblicare proattivamente i documenti sui loro siti web e a rendere la ricerca di tali documenti agevole per i cittadini, al fine di consentire il controllo pubblico; sottolinea che il non sapere se dei documenti esistono o meno può impedire ai cittadini di esercitare il loro diritto di chiederne l'accesso; fa presente che il garantire che i cittadini siano in grado di comprendere e seguire nel dettaglio il processo legislativo e di prendervi parte costituisce un obbligo giuridico sancito dai trattati e dalla Carta, nonché un requisito fondamentale del controllo democratico e della democrazia in generale; sottolinea che, secondo la CGUE(39), i cittadini devono anche essere in grado di seguire nel dettaglio i processi decisionali degli organi preparatori coinvolti nelle procedure legislative e devono avere accesso a tutte le informazioni pertinenti; invita le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE a dotarsi di una politica di "trasparenza fin dalla progettazione" e a pubblicare in modo proattivo, entro un lasso di tempo ragionevole e in modo facilmente fruibile e accessibile, i documenti collegati ai fascicoli legislativi, compresi i documenti che fanno parte del processo legislativo o ad esso collegati e a pubblicare i reclami contro i rifiuti di concedere l'accesso; ritiene che i documenti di trilogo, quali ad esempio ordini del giorno, sintesi dei risultati, processi verbali e approcci generali del Consiglio, siano legati alle procedure legislative e dovrebbero essere trattati come documenti legislativi; chiede che le istituzioni dell'UE si conformino pienamente alla sentenza della CGUE nella causa T‑540/15(40) sull'accesso ai documenti di trilogo; chiede con insistenza alle istituzioni dell'UE, in particolare al Consiglio, di migliorare le loro norme e procedure in materia di trasparenza legislativa, comprese l'accessibilità e la classificazione dei documenti legislativi; ribadisce il suo invito a Frontex a porre immediatamente fine alla sua prassi di esigere che i richiedenti coprano i costi degli avvocati esterni nelle cause giudiziarie relative alle richieste di accesso alle informazioni(41);

33.  apprezza le nuove misure in materia di trasparenza adottate dal Consiglio nel 2020, in linea con le proposte formulate dalla Mediatrice nelle sue indagini sulla trasparenza legislativa in seno al Consiglio e la trasparenza dei triloghi(42), al fine di ampliare la divulgazione proattiva dei documenti legislativi, comprese le relazioni sullo stato di avanzamento dei negoziati sui progetti di legge e i mandati del Consiglio per i negoziati con il Parlamento europeo, e di garantire l'applicazione limitata dell'etichetta "LIMITE" a tali documenti, compresa la limitazione sia del numero di documenti contrassegnati da tale etichetta sia della durata della sua validità; si rammarica che continuino a esservi differenze da presidenza a presidenza per quanto riguarda le loro prassi relative alla pubblicazione proattiva dei documenti; insiste sul fatto che la pubblicazione sistematica del mandato per l'avvio dei negoziati di trilogo e della posizione finale del Consiglio che approva l'esito dei negoziati costituisce il minimo indispensabile e che, per far sì che la trasparenza del Parlamento sia rispecchiata nei negoziati legislativi, il Consiglio dovrebbe altresì registrare sistematicamente i nomi degli Stati membri quando esprimono le loro posizioni in seno al Consiglio; chiede la definizione di orientamenti vincolanti permanenti per tutte le presidenze, sulla base dell'iniziativa della Presidenza finlandese;

34.  invita il Consiglio a pubblicare in modo proattivo i suoi contatti con i lobbisti; invita il Consiglio a riaprire il dialogo tra gli Stati membri e il segretariato generale sulle misure per migliorare la coerenza, la standardizzazione e la chiarezza della gestione dei documenti in tutto il Consiglio; sottolinea la necessità che il Consiglio pubblichi i documenti in modo tempestivo;

35.  accoglie con favore l'intenzione della Commissione di elaborare nuovi orientamenti interni in materia di trasparenza e accesso ai documenti e invita le altre istituzioni a seguire tale iniziativa; incoraggia la Commissione a garantire che gli orientamenti prevedano una politica di "trasparenza fin dalla progettazione" e rispecchino la giurisprudenza pertinente e le raccomandazioni del Mediatore degli ultimi anni(43);

36.  invita la Commissione e le altre istituzioni, agenzie e organismi dell'UE a essere proattivi nella pubblicazione di documenti e statistiche sul modo in cui gestiscono le richieste di accesso ai documenti, in quanto tali informazioni aiuterebbero a valutare l'approccio proattivo delle istituzioni in materia di accesso ai documenti;

37.  ribadisce il suo urgente appello alle istituzioni dell'UE ad accelerare i loro lavori sulla creazione di una banca dati congiunta dedicata e di facile consultazione sullo stato di avanzamento dei fascicoli legislativi (banca dati congiunta sui fascicoli legislativi), come concordato nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"(44) del 13 aprile 2016 al fine di garantire una maggiore trasparenza; sottolinea che i documenti resi pubblici dovrebbero essere pubblicati in un formato che ne consenta la ricerca e la lettura meccanica;

38.  invita tutte le istituzioni dell'UE a garantire che tutti i documenti ufficiali siano forniti sistematicamente in un formato aperto, di facile consultazione e leggibile meccanicamente, il che è particolarmente essenziale per i dati numerici e finanziari, e a garantire lo stesso formato per i documenti pubblicati in passato; chiede che l'articolo 122, paragrafo 3, del suo regolamento sia modificato al fine di garantire che i dati siano forniti in un formato aperto e leggibile meccanicamente; invita tutte le istituzioni dell'UE a prendere in considerazione l'aumento del numero e l'ampliamento delle categorie di documenti che mettono direttamente a disposizione nei loro registri pubblici, nonché a migliorare la reperibilità e l'accessibilità dei documenti sui loro siti Internet; ritiene che le categorie di documenti da rendere direttamente accessibili tramite il registro pubblico del Parlamento dovrebbero comprendere i documenti legislativi preparatori, indipendentemente dal fatto che siano redatti dal Parlamento in autonomia o insieme alle altre istituzioni, come i documenti di trilogo politici e tecnici, comprese tutte le versioni del documento comune a più colonne previsto dal codice di condotta per quanto riguarda la negoziazione nel contesto della procedura legislativa ordinaria, fatte salve le eccezioni previste dal regolamento (CE) n. 1049/2001 nonché dalla giurisprudenza del Tribunale e della Corte di giustizia;

39.  è del parere che l'attuale modo di ottenere uno storico delle votazioni dei deputati al Parlamento europeo – tramite file PDF contenenti centinaia di votazioni sul sito web del Parlamento – non sia facile da usare e non contribuisca alla trasparenza; invita l'Ufficio di presidenza del Parlamento a mettere a punto un sistema di facile utilizzo in cui per ogni votazione per appello nominale siano visibili contemporaneamente il testo votato e i risultati delle votazioni per ciascun gruppo e per ciascun deputato; chiede che gli esiti delle votazioni per appello nominale, i dati relativi alla presenza dei deputati e i testi posti in votazione siano resi disponibili in formati leggibili meccanicamente;

40.  ricorda che una domanda di accesso a un documento deve essere trattata tempestivamente(45); osserva con molta preoccupazione che la Mediatrice riceve numerose denunce da parte di cittadini per ritardi estremi nell'accesso ai documenti richiesti; sostiene il parere della Mediatrice secondo cui l'accesso ritardato è effettivamente negato e le procedure amministrative dovrebbero essere razionalizzate per garantire che i cittadini ricevano accesso ai documenti in modo tempestivo; invita le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE a garantire il rispetto delle scadenze, a fornire maggiori dati sul loro rispetto dei termini e a fornire spiegazioni ai richiedenti indicando i motivi del mancato rispetto dei termini; invita inoltre la Commissione ad adottare misure per far applicare il rispetto delle scadenze da parte delle altre istituzioni dell'UE; sottolinea che la pubblicazione in modo proattivo dei documenti nel registro è la soluzione migliore per ridurre il numero di richieste di accesso ai documenti ed evitare ritardi;

41.  sottolinea che la pandemia e l'adeguamento dei metodi di lavoro delle istituzioni dell'UE possono aver rallentato il trattamento delle richieste di accesso ai documenti; sottolinea che è essenziale che le istituzioni mettano in atto meccanismi per garantire che sia mantenuto il massimo livello di trasparenza e di accesso ai documenti anche in caso di crisi;

42.  osserva con preoccupazione che attualmente i cittadini possono contestare il rifiuto di una richiesta di accesso a un documento o la mancanza di una risposta tempestiva quando non vengono rispettati i termini solo presentando una denuncia alla Mediatrice, le cui raccomandazioni, purtroppo, non sono giuridicamente vincolanti, o avviando un procedimento giudiziario contro l'istituzione presso la CGUE, il che comporta un processo estremamente lungo e costoso dall'esito incerto, il che pone un onere irragionevole che dissuade i cittadini che intendono contestare una decisione di rifiuto di accesso (parziale); sottolinea che, concretamente, ciò significa che non sussiste un mezzo di ricorso effettivo contro una decisione negativa relativa a una richiesta di accesso ai documenti; chiede alle istituzioni dell'UE di dar seguito comunque in modo rapido e completo alle decisioni e alle raccomandazioni della Mediatrice; invita le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE ad adottare procedure più rapide, più accessibili e ulteriormente semplificate per la gestione dei reclami relativi ai rifiuti di accesso e misure per garantire ai cittadini la possibilità di contestare, laddove necessario, le decisioni; raccomanda, in questo contesto, di nominare alti funzionari o esperti indipendenti in grado di esaminare, senza ritardi ingiustificati, i ricorsi relativi alle richieste di accesso ai documenti; sottolinea che richiedere alla società civile il pagamento di spese legali molto elevate ha un effetto dissuasivo in termini di accesso alla giustizia nell'ambito del suo accesso ai documenti, che è un diritto fondamentale sancito dall'articolo 42 della Carta, e pregiudica il diritto della società civile a un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 47 della Carta;

o
o   o

43.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(2) GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 159.
(3) GU C 337 del 20.9.2018, pag. 120.
(4) GU C 411 del 27.11.2020, pag. 149.
(5) GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17.
(6) GU C 465 del 17.11.2021, pag. 54.
(7) GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 159.
(8) GU C 184 del 5.5.2022, pag. 99.
(9) GU C 342 del 6.9.2022, pag. 58.
(10) GU L 45 del 14.2.2023, pag. 13.
(11) GU C 177 del 17.5.2023, pag. 109.
(12) Testi approvati, P9_TA(2023)0054.
(13) Sentenza del 25 gennaio 2023, De Capitani/Consiglio, T-163/21, ECLI:EU:T:2023:15.
(14) Sentenza del 27 novembre 2019, Luisa Izuzquiza e Arne Semsrott/Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, T-31/18, ECLI:EU:T:2019:815.
(15) GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.
(16) Articolo 10, paragrafo 3, TUE, letto alla luce del tredicesimo considerando, dell'articolo 1, paragrafo 2, e dell'articolo 9.
(17) Articolo 15 TFUE.
(18) Sentenza della CGUE del 1° luglio 2008, Regno di Svezia e Maurizio Turco/Consiglio dell'Unione europea, C-39/05 P e C-52/05, ECLI:EU:C:2008:374; e sentenza della CGUE del 17 ottobre 2013, Consiglio dell'Unione europea/Access Info Europe, C-280/11P, ECLI:EU:C:2013:671.
(19) Sentenza De Capitani/Consiglio.
(20) Mediatore europeo, Relazione annuale 2021, 18 maggio 2022, pag. 31.
(21) Mediatore europeo, Decisione sul rifiuto da parte del Consiglio dell'Unione europea di concedere l'accesso integrale del pubblico a documenti relativi a trattative riguardanti il progetto di "legge sui mercati digitali", 27 giugno 2022.
(22) Mediatore europeo, Relazione annuale 2021, 18 maggio 2022.
(23) Mediatore europeo, Decisione sul rifiuto da parte del Consiglio dell'Unione europea di concedere l'accesso integrale del pubblico a documenti relativi a trattative riguardanti il progetto di "legge sui mercati digitali", 27 giugno 2022.
(24) Mediatore europeo, Decisione su questioni relative alle modalità con cui l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) comunica con i cittadini in relazione al suo portale di accesso ai documenti, 15 dicembre 2022.
(25) Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2021 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l'esercizio 2019 (GU L 47 del 25.2.2022, pag. 11).
(26) Mediatore europeo, "Ombudsman asks Commission to deal urgently with systemic delays in processing public access to documents requests" (La Mediatrice chiede alla Commissione di affrontare con urgenza i ritardi sistemici nel trattamento delle richieste di accesso del pubblico ai documenti), 28 marzo 2023.
(27) Sentenza della CGUE del 22 marzo 2018, Emilio De Capitani/Parlamento europeo, T-540/15, ECLI:EU:T:2018:167; Sentenza della CGUE del 1° luglio 2008, Regno di Svezia e Maurizio Turco/Consiglio dell'Unione europea, C‑39/05 P e C‑52/05, ECLI:EU:C:2008:374.
(28) Sentenza De Capitani/Consiglio.
(29) Sentenza De Capitani/Consiglio.
(30) M. Becker, "The European Commission Deletes Mass Amounts of Emails and Doesn't Archive Chats" (La Commissione europea cancella una grande quantità di e-mail e non archivia le chat), Der Spiegel, 12 novembre 2021.
(31) Sentenza della CGUE del 21 aprile 2021, Laurent Pech/Consiglio dell'Unione europea, T-252/19, ECLI:EU:T:2021:203.
(32) Mediatore europeo, "Decisione sul rifiuto da parte della Commissione europea di concedere l'accesso del pubblico ai messaggi di testo scambiati tra la presidente della Commissione e il CEO di un'impresa farmaceutica sull'acquisto di un vaccino contro la COVID-19", 16 settembre 2021.
(33) Progetto di ventesima relazione annuale del Consiglio sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
(34) Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).
(35) Articolo 15, paragrafo 3, TFUE.
(36) Cfr., ad esempio, sentenza della CGUE del 18 luglio 2017, Parlamento europeo/Patrick Breyer, T-213/15, ECLI:EU:C:2017:563; sentenza della CGUE del 1° settembre 2021, Andrea Homoki/Commissione europea, T-517/19, ECLI:EU:T:2021:529; sentenza della CGUE del 21 aprile 2021, Laurent Pech/Consiglio dell'Unione europea, T-252/19, ECLI:EU:T:2021:203.
(37) Mediatore europeo, "Closing note on the strategic initiative on how EU institutions, bodies, offices and agencies record text and instant messages sent/received by staff members in their professional capacity (Nota conclusiva sull'iniziativa strategica sul modo in cui le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE registrano testi e messaggi istantanei inviati/ricevuti dai membri del personale a titolo professionale), 13 luglio 2022.
(38) Mediatore europeo, "A short guide for the EU administration on policies and practices to give effect to the right of public access to documents" (Breve guida per l'amministrazione dell'UE sulle politiche e le prassi per l'attuazione dell'accesso del pubblico ai documenti), 27 ottobre 2021.
(39) Sentenza De Capitani/Consiglio.
(40) Sentenza della CGUE del 22 marzo 2018, Emilio De Capitani/Parlamento europeo, T-540/15, ECLI:EU:T:2018:167.
(41) Decisione (UE, Euratom) 2021/1613 del Parlamento europeo, del 28 aprile 2021, sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l'esercizio 2019 (GU L 340 del 24.9.2021, pag. 324).
(42) Mediatore europeo, "Ombudsman welcomes steps to make EU law making more accessible to the public" (La Mediatrice apprezza le misure volte a rendere il diritto dell'UE più accessibile al pubblico), 16 luglio 2020.
(43) Cfr., ad esempio, la decisione della Mediatrice europea nel caso 2142/2018/EWM sul rifiuto della Commissione europea di concedere l'accesso alle posizioni degli Stati membri su un documento di orientamento riguardante la valutazione del rischio dei pesticidi sulle api; la sentenza della CGUE del 14 settembre 2022, Pollinis France/Commissione europea, cause riunite T‑371/20 e T‑554/20, ECLI:EU:T:2022:556; e la sentenza della CGUE del 22 marzo 2018, Emilio De Capitani/Parlamento europeo, T-540/15, ECLI:EU:T:2018:167.
(44) Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(45) Regolamento (CE) n. 1049/2001, articolo 7.

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