Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele
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Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 4 ottobre 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (COM(2022)0748 – C9-0433/2022 – 2022/0432(COD))(1)
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1
(1) Per tenere il passo con la globalizzazione, lo sviluppo tecnologico e nuove modalità di vendita, come le vendite online, è necessario adeguare il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Detto regolamento presuppone infatti che tutti i soggetti responsabili della catena di approvvigionamento siano stabiliti nell'Unione, mentre l'esperienza pratica ha dimostrato che operatori economici stabiliti fuori dell'Unione vendono sostanze chimiche online direttamente ai consumatori nell'Unione. Ne consegue che le autorità di contrasto non sono in grado di far rispettare il regolamento (CE) n. 1272/2008 nei confronti di operatori economici non stabiliti nell'Unione. È pertanto opportuno prescrivere che vi sia un fornitore stabilito nell'Unione responsabile di garantire che una sostanza o miscela interessata soddisfi le prescrizioni stabilite in detto regolamento al momento dell'immissione sul mercato anche mediante vendite a distanza. Tale disposizione migliorerebbe il rispetto e l'applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 e garantirebbe così un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. Al fine di evitare situazioni che fanno del consumatore che acquista una sostanza o miscela mediante vendita a distanza da operatori economici stabiliti fuori dell'Unione un importatore de jure e de facto, è necessario specificare che il fornitore che garantisce che la sostanza o la miscela interessata soddisfa le prescrizioni stabilite in detto regolamento agisce nell'esercizio di un'attività industriale o professionale.
(1) Per tenere il passo con la globalizzazione, lo sviluppo tecnologico e nuove modalità di vendita, come le vendite online, è necessario adeguare il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Detto regolamento presuppone infatti che tutti i soggetti responsabili della catena di approvvigionamento siano stabiliti nell'Unione, mentre l'esperienza pratica ha dimostrato che operatori economici stabiliti fuori dell'Unione vendono sostanze chimiche online direttamente ai consumatori nell'Unione. Ne consegue che le autorità di contrasto non sono in grado di far rispettare il regolamento (CE) n. 1272/2008 nei confronti di operatori economici non stabiliti nell'Unione. È pertanto necessario prescrivere che vi sia un fornitore stabilito nell'Unione responsabile di garantire che una sostanza o miscela interessata soddisfi le prescrizioni stabilite in detto regolamento al momento dell'immissione sul mercato anche mediante vendite a distanza. Tale disposizione, congiuntamente alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) xxx/xxx [riferimento all'atto adottato da inserire] sulla sicurezza generale dei prodotti, al regolamento (UE) 2022/2065 e al regolamento (UE) 2019/1020, dovrebbe migliorare il rispetto e l'applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 e garantirebbe così un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. Al fine di evitare situazioni che fanno del consumatore che acquista una sostanza o miscela mediante vendita a distanza da operatori economici stabiliti fuori dell'Unione un importatore de jure e de facto, è necessario specificare che il fornitore che garantisce che la sostanza o la miscela interessata soddisfa le prescrizioni stabilite in detto regolamento agisce nell'esercizio di un'attività industriale o professionale.
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 2
(2) Dal punto di vista tossicologico, le sostanze con più di un costituente ("sostanze multi-costituente") non sono diverse dalle miscele composte da due o più sostanze. Conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio39, volto a limitare la sperimentazione animale, i dati sulle sostanze multi-costituente devono essere generati alle stesse condizioni dei dati relativi a qualsiasi altra sostanza, mentre di norma non devono essere generati dati sui singoli costituenti di una sostanza, se non nel caso in cui questi ultimi siano essi stessi sostanze registrate. Se sono disponibili dati sui singoli costituenti, le sostanze multi-costituente dovrebbero essere valutate e classificate secondo le stesse regole di classificazione delle miscele, a meno che l'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 non contenga una disposizione specifica per dette sostanze multi-costituente.
(2) Le sostanze contenenti più di un costituente non sono miscele intenzionali. Dal punto di vista tossicologico, le sostanze contenenti più di un costituente non sono diverse dalle miscele composte da due o più sostanze. Conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio39, volto a ridurre al minimo la sperimentazione animale, i dati sulle sostanze contenenti più di un costituente devono essere generati alle stesse condizioni dei dati relativi a qualsiasi altra sostanza, mentre di norma non devono essere generati dati sui singoli costituenti di una sostanza, se non nel caso in cui questi ultimi siano essi stessi sostanze registrate. Se sono disponibili dati sui singoli costituenti, le sostanze contenenti più di un costituente dovrebbero essere valutate e classificate secondo le stesse regole di classificazione delle miscele.
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39 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
39 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis) I dati scientifici relativi a sostanze contenenti più di un costituente di origine botanica rinnovabile dimostrano che componenti specifici considerati in modo isolato possono avere proprietà pericolose che potrebbero non essere espresse nella sostanza nel suo complesso. Le sostanze di origine botanica rinnovabile sono sostanze ottenute da organismi vegetali viventi, quali alghe e funghi, rinnovabili su una scala temporale umana (fonti non fossili). La Commissione dovrebbe riesaminare l'individuazione e l'esame delle sostanze contenenti più di un costituente di origine botanica rinnovabile che non sono modificate chimicamente o geneticamente e che non sono contemplate dal regolamento (UE) n. 1107/2009 o dal regolamento (UE) n. 528/2012. Nel contesto di tale riesame, la Commissione dovrebbe anche valutare l'impatto sociale ed economico sulle microimprese e sulle piccole imprese.
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 3
(3) Di norma non è possibile valutare in modo sufficiente le proprietà di interferente endocrino per la salute umana e per l'ambiente e le proprietà persistenti, bioaccumulabili e mobili di una miscela o di una sostanza multi-costituente sulla base dei dati relativi a tale miscela o sostanza. I dati relativi alle singole sostanze della miscela o ai singoli costituenti della sostanza multi-costituente dovrebbero pertanto essere di norma utilizzati come base per l'identificazione del pericolo rappresentato da dette sostanze multi-costituente o miscele. Tuttavia, in alcuni casi possono essere pertinenti anche i dati relativi alle sostanze multi-costituente stesse. Ciò vale in particolare quando i dati dimostrano proprietà di interferente endocrino per la salute umana e per l'ambiente, nonché proprietà persistenti, bioaccumulabili e mobili, o se supportano dati sui singoli costituenti. È pertanto opportuno che in tali casi si utilizzino dati sulle sostanze multi-costituente.
(3) Allo stato attuale dello sviluppo scientifico è difficile valutare in modo sufficiente le proprietà di interferente endocrino per la salute umana e per l'ambiente e le proprietà persistenti, bioaccumulabili e mobili di una miscela o di una sostanza che contiene più di un costituente sulla base dei dati relativi a tale miscela o sostanza. I dati relativi alle singole sostanze della miscela o ai singoli costituenti della sostanza contenente più di un costituente dovrebbero pertanto essere di norma utilizzati come base per l'identificazione del pericolo rappresentato da dette sostanze contenenti più di un costituente o miscele. Tuttavia, in alcuni casi possono essere pertinenti anche i dati relativi alle sostanze contenenti più di un costituente stesse. Ciò vale in particolare quando i dati dimostrano proprietà di interferente endocrino per la salute umana e per l'ambiente, nonché proprietà persistenti, bioaccumulabili e mobili, o se supportano dati sui singoli costituenti. È pertanto opportuno che in tali casi si utilizzino dati sulle sostanze multi-costituente.
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 4
(4) Al fine di migliorare la certezza del diritto e l'attuazione in riferimento alla valutazione delle informazioni sui pericoli delle miscele per le quali non sono disponibili dati sperimentali o i dati disponibili sono inadeguati, è opportuno chiarire in base al giudizio di esperti l'interazione tra l'applicazione dei principi ponte e la determinazione della forza probante dei dati. Tale chiarimento dovrebbe garantire che la determinazione della forza probante integri ma non sostituisca l'applicazione dei principi ponte. È inoltre opportuno chiarire che, qualora nella valutazione di una miscela non sia possibile applicare i principi ponte, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle dovrebbero utilizzare il metodo di calcolo o altri metodi descritti nell'allegato I, parti 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008. È altresì opportuno chiarire quali criteri, se non soddisfatti, determinano quando debba essere effettuata una determinazione della forza probante in base al giudizio di esperti.
(4) Al fine di migliorare la certezza del diritto e l'attuazione in riferimento alla valutazione delle informazioni sui pericoli delle miscele per le quali non sono disponibili dati sperimentali o i dati disponibili sono inadeguati, è opportuno chiarire in base al giudizio di esperti l'interazione tra l'applicazione dei principi ponte e la determinazione della forza probante dei dati. Tale chiarimento dovrebbe garantire che la determinazione della forza probante integri ma non sostituisca l'applicazione dei principi ponte. È inoltre opportuno chiarire che, qualora nella valutazione di una miscela non sia possibile applicare i principi ponte, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle dovrebbero utilizzare il metodo di calcolo o altri metodi descritti nell'allegato I, parti 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008. È altresì opportuno chiarire quali criteri, se non soddisfatti, determinano quando debba essere effettuata una determinazione della forza probante in base al giudizio di esperti. Poiché l'applicazione di criteri sulle diverse classi di pericolo non è sempre lineare e tenendo conto del fatto che una classe di pericolo specifica può essere definita da più criteri, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle dovrebbero applicare la determinazione della forza probante dei dati.
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 11
(11) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 consente l'uso di etichette pieghevoli solo se le norme generali per l'applicazione delle etichette non possono essere rispettate a causa della conformazione o delle dimensioni ridotte dell'imballaggio e non stabilisce una dimensione minima dei caratteri delle etichette che ne garantisca la leggibilità. In considerazione dei progressi delle tecnologie di etichettatura, è opportuno concedere ai fornitori maggiore flessibilità prevedendo un uso più esteso delle etichette pieghevoli e, d'altro canto, si dovrebbe garantire la leggibilità delle etichette stabilendo requisiti minimi di dimensioni dei caratteri e di formattazione.
(11) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 consente l'uso di etichette pieghevoli solo se le norme generali per l'applicazione delle etichette non possono essere rispettate a causa della conformazione o delle dimensioni ridotte dell'imballaggio e non stabilisce una dimensione minima dei caratteri delle etichette che ne garantisca la leggibilità. In considerazione dei progressi delle tecnologie di etichettatura, è opportuno concedere ai fornitori maggiore flessibilità prevedendo un uso più esteso delle etichette pieghevoli e, d'altro canto, si dovrebbe garantire la durabilità e la buona leggibilità di tutte le etichette anche stabilendo requisiti minimi di dimensioni dei caratteri e di formattazione.
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 12
(12) È necessario adeguare il regolamento (CE) n. 1272/2008 ai cambiamenti tecnologici e sociali nel campo della digitalizzazione e prepararlo agli sviluppi futuri. L'etichettatura digitale potrebbe migliorare l'efficienza della comunicazione dei pericoli, in particolare per i gruppi di popolazione vulnerabili e per coloro che non parlano la lingua nazionale di uno Stato membro. È pertanto necessario prevedere la possibilità di un'etichettatura digitale e stabilire i relativi requisiti tecnici. Al fine di garantire la certezza del diritto, è opportuno specificare gli elementi dell'etichetta che è consentito fornire solo in formato digitale. Tale possibilità dovrebbe esistere solo per informazioni non funzionali alla sicurezza dell'utilizzatore o alla tutela dell'ambiente.
(12) È necessario adeguare il regolamento (CE) n. 1272/2008 ai cambiamenti tecnologici e sociali nel campo della digitalizzazione e prepararlo agli sviluppi futuri. L'etichettatura digitale potrebbe migliorare l'efficienza della comunicazione dei pericoli, in particolare per i gruppi di popolazione vulnerabili e per coloro che non parlano la lingua nazionale di uno Stato membro. È pertanto necessario prevedere la possibilità di un'etichettatura digitale e stabilire i relativi requisiti tecnici. Al fine di garantire la certezza del diritto, è opportuno specificare gli elementi dell'etichetta che è consentito fornire solo in formato digitale. Tale possibilità dovrebbe esistere solo per informazioni non funzionali alla sicurezza dell'utilizzatore o alla tutela dell'ambiente e dovrebbe essere determinata tenendo conto della necessità di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.La decisione in merito a quali informazioni non siano pertinenti per la sicurezza dell'utilizzatore o la tutela dell'ambiente deve essere documentata in modo trasparente. L'identificatore univoco di formula, l'indicazione di pericolo, il consiglio di prudenza, l'avvertenza e il pittogramma di pericolo dovrebbero essere sempre riportati sull'etichetta apposta sull'imballaggio per garantire che siano ben visibili ai consumatori.
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 13
(13) Al fine di adeguare gli elementi dell'etichetta che è consentito fornire solo in formato digitale al progresso tecnico o al livello di preparazione digitale di tutti i gruppi di popolazione dell'Unione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare l'elenco degli elementi dell'etichetta che è consentito fornire solo in formato digitale, tenendo conto delle esigenze della società e di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.
(13) Al fine di adeguare gli elementi dell'etichetta che è consentito fornire solo in formato digitale al progresso tecnico o al livello di preparazione digitale di tutti i gruppi di popolazione dell'Unione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare l'elenco degli elementi dell'etichetta che è consentito fornire solo in formato digitale, tenendo conto delle esigenze della società, assicurando un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente e informazioni sufficienti sulle sostanze chimiche cui sono esposti i cittadini.
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 18
(18) Le proposte di classificazione ed etichettatura armonizzate non devono necessariamente essere limitate a singole sostanze e potrebbero riguardare un gruppo di sostanze simili fra loro, qualora la somiglianza consenta una classificazione simile di tutte le sostanze del gruppo. Ciò avrebbe lo scopo di alleviare l'onere che grava sui fabbricanti, sugli importatori o sugli utilizzatori a valle, sull'agenzia e sulla Commissione nella procedura di armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze, oltre ad evitare di effettuare prove su determinate sostanze in caso di classificazione raggruppata di sostanze simili.
(18) Le proposte di classificazione ed etichettatura armonizzate non devono necessariamente essere limitate a singole sostanze e potrebbero riguardare un gruppo di sostanze simili fra loro, qualora la somiglianza, basata su una giustificazione scientifica, consenta una classificazione simile di tutte le sostanze del gruppo. Il processo di raggruppamento dovrebbe essere scientificamente solido, coerente e trasparente per tutti i portatori di interessi. Ciò avrebbe lo scopo di alleviare l'onere che grava sui fabbricanti, sugli importatori o sugli utilizzatori a valle, sull'agenzia e sulla Commissione nella procedura di armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze, oltre ad evitare di effettuare prove su determinate sostanze in caso di classificazione raggruppata di sostanze simili. Laddove è scientificamente giustificato e possibile, le proposte di classificazione dovrebbero dare priorità a gruppi di sostanze piuttosto che a sostanze singole. Nel caso di una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate di un gruppo di sostanze, tali sostanze dovrebbero essere raggruppate sulla base di criteri scientifici chiari, compresi la somiglianza strutturale e profili di pericolo simili basati su dati probanti.
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 19
(19) Per aumentare la trasparenza e la prevedibilità delle proposte presentate all'agenzia, le autorità competenti degli Stati membri, i fabbricanti, gli importatori o gli utilizzatori a valle dovrebbero essere tenuti a notificare all'agenzia la loro intenzione di presentare una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate e la Commissione dovrebbe essere tenuta a notificare la propria richiesta all'agenzia o all'autorità di elaborare una proposta siffatta. Inoltre, l'agenzia dovrebbe essere tenuta a pubblicare informazioni su detta intenzione o richiesta e ad aggiornare le informazioni relative alla proposta presentata in ogni fase della procedura per la classificazione e l'etichettatura armonizzate delle sostanze. Per lo stesso motivo, un'autorità competente che riceve una proposta di revisione di una classificazione ed etichettatura armonizzate presentata da un fabbricante, importatore o utilizzatore a valle dovrebbe essere tenuta a comunicare la propria decisione di accettare o rifiutare la proposta di revisione all'agenzia, che dovrebbe condividere tali informazioni con le altre autorità competenti.
(19) Per aumentare la trasparenza e la prevedibilità delle proposte presentate all'agenzia, le autorità competenti degli Stati membri, i fabbricanti, gli importatori o gli utilizzatori a valle dovrebbero essere tenuti a notificare all'agenzia la loro intenzione di presentare una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate e la Commissione dovrebbe essere tenuta a notificare la propria richiesta all'agenzia o all'autorità di elaborare una proposta siffatta. Inoltre, l'agenzia dovrebbe essere tenuta a pubblicare informazioni su detta intenzione o richiesta e ad aggiornare le informazioni relative alla proposta presentata in ogni fase della procedura per la classificazione e l'etichettatura armonizzate delle sostanze. Se del caso, le parti interessate devono avere la possibilità di presentare osservazioni. Per lo stesso motivo, un'autorità competente che riceve una proposta di revisione di una classificazione ed etichettatura armonizzate presentata da un fabbricante, importatore o utilizzatore a valle dovrebbe essere tenuta a comunicare la propria decisione di accettare o rifiutare la proposta di revisione all'agenzia, che dovrebbe condividere tali informazioni con le altre autorità competenti. Per aumentare l'efficienza del processo di classificazione ed etichettatura armonizzate, la Commissione dovrebbe adottare un atto delegato entro 12 mesi dalla pubblicazione del parere del RAC.
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 24
(24) Non è raro che i fabbricanti e gli importatori notifichino informazioni diverse per la stessa sostanza ai fini dell'inclusione nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature dell'agenzia. In alcuni casi, tali divergenze derivano da differenze a livello di impurezza, stati fisici o altre differenziazioni e possono essere giustificate. In altri casi, le divergenze sono dovute a differenze nei dati utilizzati per la classificazione o a discordanze tra notificanti o dichiaranti in caso di trasmissione congiunta di dati a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, oppure a voci di classificazione obsolete. Di conseguenza, l'inventario delle classificazioni e delle etichettature contiene classificazioni divergenti, che rendono l'inventario meno efficace come strumento di raccolta e comunicazione dei pericoli e portano a classificazioni errate, ostacolando in ultima analisi l'efficacia del regolamento (CE) n. 1272/2008 nel proteggere la salute umana e l'ambiente. I notificanti dovrebbero pertanto essere tenuti a motivare una divergenza dalla classificazione più severa o la trasmissione all'agenzia di una classificazione più severa per classe di pericolo per una stessa sostanza. Per ovviare alle divergenze tra classificazioni più recenti e obsolete, i notificanti dovrebbero essere tenuti ad aggiornare le loro notifiche entro sei mesi dalla decisione di modificare la classificazione e l'etichettatura di una sostanza a seguito di una revisione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, di detto regolamento.
(24) Non è raro che i fabbricanti e gli importatori notifichino informazioni diverse per la stessa sostanza ai fini dell'inclusione nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature dell'agenzia. In alcuni casi, tali divergenze derivano da differenze a livello di impurezza, stati fisici o altre differenziazioni e possono essere giustificate. In altri casi, le divergenze sono dovute a differenze nei dati utilizzati per la classificazione o a discordanze tra notificanti o dichiaranti in caso di trasmissione congiunta di dati a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, oppure a voci di classificazione obsolete. Di conseguenza, l'inventario delle classificazioni e delle etichettature contiene classificazioni divergenti, che rendono l'inventario meno efficace come strumento di raccolta e comunicazione dei pericoli e portano a classificazioni errate, ostacolando in ultima analisi l'efficacia del regolamento (CE) n. 1272/2008 nel proteggere la salute umana e l'ambiente. Senza che sia necessario acquisire nuovi dati o condurre nuovi studi, i notificanti dovrebbero pertanto essere tenuti a motivare una divergenza dalla classificazione più severa o la trasmissione all'agenzia di una classificazione più severa per classe di pericolo per una stessa sostanza. Per ovviare alle divergenze tra classificazioni più recenti e obsolete, i notificanti dovrebbero essere tenuti ad aggiornare le loro notifiche entro sei mesi dalla decisione di modificare la classificazione e l'etichettatura di una sostanza a seguito di una revisione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, di detto regolamento. Inoltre, l'agenzia dovrebbe poter rimuovere dall'inventario le notifiche incomplete, inesatte o obsolete dopo aver informato il notificante.
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 25
(25) Per migliorare la trasparenza delle notifiche e agevolare l'obbligo dei notificanti di concordare un'unica registrazione di notifica per la stessa sostanza, alcune informazioni notificate nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature dell'agenzia dovrebbero essere rese disponibili al pubblico gratuitamente. Fatta salva la tutela degli interessi commerciali, tali informazioni dovrebbero includere l'identità dei notificanti, per agevolare la presa di contatto e così facilitare l'obiettivo di concordare una registrazione da includere nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature. In caso di notifiche da parte di un gruppo di fabbricanti o importatori, dovrebbe essere sufficiente rendere pubblica l'identità del notificante che trasmette le informazioni per conto degli altri membri del gruppo.
(25) Per migliorare la trasparenza delle notifiche e agevolare l'obbligo dei notificanti di concordare un'unica registrazione di notifica per la stessa sostanza, tutte le informazioni notificate nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature dell'agenzia dovrebbero essere rese disponibili al pubblico gratuitamente. Fatta salva la tutela degli interessi commerciali, tali informazioni dovrebbero includere l'identità dei notificanti, per agevolare la presa di contatto e così facilitare l'obiettivo di concordare una registrazione da includere nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature. In caso di notifiche da parte di un gruppo di fabbricanti o importatori, dovrebbe essere sufficiente rendere pubblica l'identità del notificante che trasmette le informazioni per conto degli altri membri del gruppo.
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 29
(29) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 disciplina la pubblicità delle sostanze e delle miscele pericolose in termini generali e prevede che la pubblicità di una sostanza classificata come pericolosa indichi le classi o le categorie di pericolo in cui rientra e la pubblicità di una miscela classificata come pericolosa o di una miscela contenente una sostanza così classificata dichiari i tipi di pericoli indicati sull'etichetta se consente di concludere un contratto di acquisto senza previa visione dell'etichetta. Tale obbligo dovrebbe essere modificato per garantire che la pubblicità delle sostanze e delle miscele pericolose contenga tutte le informazioni più rilevanti in termini di sicurezza e di protezione dell'ambiente. La pubblicità dovrebbe pertanto riportare il pittogramma di pericolo, l'avvertenza, la classe di pericolo e le indicazioni di pericolo. Non è opportuno indicare la categoria di pericolo, che risulta già dall'indicazione di pericolo.
(29) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 disciplina la pubblicità delle sostanze e delle miscele pericolose in termini generali e prevede che la pubblicità di una sostanza classificata come pericolosa indichi le classi o le categorie di pericolo in cui rientra e la pubblicità di una miscela classificata come pericolosa o di una miscela contenente una sostanza così classificata dichiari i tipi di pericoli indicati sull'etichetta se consente di concludere un contratto di acquisto senza previa visione dell'etichetta. Tale obbligo dovrebbe essere modificato per garantire che la pubblicità delle sostanze e delle miscele pericolose contenga tutte le informazioni più rilevanti in termini di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente. La pubblicità dovrebbe pertanto riportare il pittogramma di pericolo, l'avvertenza, la classe di pericolo e le indicazioni di pericolo. Non è opportuno indicare la categoria di pericolo, che risulta già dall'indicazione di pericolo.
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 33
(33) Conformemente alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio47, è necessario sostituire, ridurre o perfezionare la sperimentazione sugli animali. L'attuazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 dovrebbe basarsi sul ricorso, ogni volta che sia possibile, a metodi di prova alternativi atti a valutare la classificazione delle sostanze chimiche in riferimento alla salute e all'ambiente. Per accelerare la transizione verso metodi di sperimentazione non basati sugli animali, con l'obiettivo ultimo di sostituire completamente la sperimentazione animale, nonché di migliorare l'efficienza delle valutazioni dei pericoli chimici, è opportuno monitorare e valutare sistematicamente l'innovazione nel settore dei metodi non basati sugli animali e la Commissione e gli Stati membri dovrebbero, nell'interesse dell'Unione, promuovere l'inclusione di criteri armonizzati basati sui metodi alternativi disponibili nel GHS delle Nazioni Unite e successivamente includerli nel regolamento (CE) n. 1272/2008, senza indebito ritardo.
(33) Conformemente alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio47, è necessario sostituire, ridurre o perfezionare la sperimentazione sugli animali, al fine di eliminare l'utilizzo di animali per la sperimentazione il prima possibile. L'attuazione del regolamento (CE) n.1272/2008 dovrebbe basarsi, ogni volta che sia possibile, sulla promozione e l'utilizzo di nuove metodologie di approccio, atte a valutare la classificazione delle sostanze chimiche in riferimento alla salute e all'ambiente. Per accelerare la transizione verso metodi di sperimentazione non basati sugli animali, con l'obiettivo ultimo di sostituire completamente la sperimentazione animale, nonché di migliorare l'efficienza delle valutazioni dei pericoli chimici, è opportuno promuovere, monitorare e valutare sistematicamente e periodicamente l'innovazione nel settore dei metodi non basati sugli animali e la Commissione e gli Stati membri dovrebbero, nell'interesse dell'Unione, promuovere l'inclusione di criteri armonizzati basati sui metodi alternativi, comprese le nuove metodologie di approccio, disponibili nel GHS delle Nazioni Unite e successivamente includerli nel regolamento (CE) n. 1272/2008, senza indebito ritardo.
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47 Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).
47 Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 35 bis (nuovo)
(35 bis) Ove appropriato, l'agenzia dovrebbe fornire ulteriori orientamenti per l'applicazione delle disposizioni relative alla revisione del presente regolamento.
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 36 bis (nuovo)
(36 bis) Le modifiche introdotte dal presente regolamento ampliano i compiti, il carico di lavoro e le competenze dell'agenzia. Al fine di fornire competenze adeguate, sostegno e valutazioni scientifiche approfondite, è opportuno garantire un finanziamento appropriato e stabile per l'agenzia nell'ambito del futuro regolamento istitutivo dell'ECHA.
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 37
(37) Per dare ai fornitori di sostanze e miscele il tempo di adeguarsi alle norme in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio, è opportuno differire l'applicazione di alcune disposizioni del presente regolamento. Al fine di evitare oneri aggiuntivi per i fornitori, è opportuno che si possano continuare a immettere sul mercato le sostanze e le miscele già immesse sul mercato prima della fine del periodo di differimento, anche se non sono classificate ed etichettate conformemente al presente regolamento.
(37) Per dare ai fornitori di sostanze e miscele il tempo di adeguarsi alle nuove norme in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio, è opportuno differire l'applicazione di alcune disposizioni del presente regolamento. Al fine di evitare oneri aggiuntivi per i fornitori, è opportuno che si possano continuare a immettere sul mercato le sostanze e le miscele già immesse sul mercato prima della fine del periodo di differimento, anche se non sono classificate ed etichettate conformemente al presente regolamento.
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto -1 (nuovo) Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 1 – paragrafo 1
-1. all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
Lo scopo del presente regolamento è di garantire un elevato livello di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente e la libera circolazione delle sostanze, delle miscele e degli articoli di cui all'articolo 4, paragrafo 8. A tal fine: a) armonizza i criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele e le norme relative all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose; b) prescrive l'obbligo per: i) i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle di classificare le sostanze e le miscele immesse sul mercato; ii) i fornitori di etichettare e imballare le sostanze e le miscele immesse sul mercato; iii) i fabbricanti, i produttori di articoli e gli importatori di classificare le sostanze non immesse sul mercato soggette all'obbligo di registrazione o notifica ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006;
"Lo scopo del presente regolamento è di garantire un elevato livello di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente, inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli di sostanze e miscele, e la libera circolazione delle sostanze, delle miscele e degli articoli di cui all'articolo 4, paragrafo 8. A tal fine: a) armonizza i criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele e le norme relative all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose; b) prescrive l'obbligo per: i) i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle di classificare le sostanze e le miscele immesse sul mercato; ii) i fornitori di etichettare e imballare le sostanze e le miscele immesse sul mercato; iii) i fabbricanti, i produttori di articoli e gli importatori di classificare le sostanze non immesse sul mercato soggette all'obbligo di registrazione o notifica ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006;";
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 2 – punto 7 bis
7 bis) sostanza multi-costituente: una sostanza che contiene più di un costituente;
soppresso
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 2 – punto 38 bis (nuovo)
38 bis) ricarica: l'operazione attraverso la quale un consumatore o un utilizzatore professionale riempie il proprio contenitore, che funge da imballaggio, con una sostanza o miscela pericolosa offerta da un fornitore nel contesto di una transazione commerciale;
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 2 – punto 38 ter (nuovo)
38 ter) stazione di ricarica: un luogo in cui un fornitore offre ai consumatori o agli utilizzatori professionali sostanze o miscele pericolose che possono essere acquistate tramite ricarica;
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 3 – comma 1
(2 bis) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
Una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri relativi ai pericoli fisici, per la salute o per l'ambiente definiti nelle parti da 2 a 5 dell'allegato I è considerata pericolosa ed è classificata nelle rispettive classi di pericolo contemplate in detto allegato.
"Una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri relativi ai pericoli fisici, per la salute o per l'ambiente definiti nelle parti da 2 a 5 dell'allegato I è considerata pericolosa ed è classificata nelle rispettive classi di pericolo contemplate in detto allegato. Ove pertinente, è necessario tenere conto delle differenze di genere relative alla sensibilità alle sostanze chimiche.";
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1
Una sostanza multi-costituente contenente almeno un costituente, sotto forma di un singolo costituente, un'impurezza identificata o un additivo per il quale sono disponibili le informazioni di cui al paragrafo 1, è esaminata secondo i criteri di cui al presente paragrafo, utilizzando le informazioni disponibili su detti costituenti e sulla sostanza, a meno che l'allegato I non contenga una disposizione specifica.
Una sostanza multi-costituente contenente più di un costituente, sotto forma di un singolo costituente, un'impurezza identificata o un additivo per il quale sono disponibili le informazioni di cui al paragrafo 1, è esaminata e valutata secondo i criteri di cui al presente paragrafo, utilizzando le informazioni disponibili su detti costituenti noti al di sopra del limite di concentrazione applicabile e sulla sostanza stessa.
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2
Per la valutazione delle sostanze multi-costituente a norma del capo 2 in relazione alle classi di pericolo "mutagenicità sulle cellule germinali", "cancerogenicità", "tossicità per la riproduzione", "proprietà di interferente endocrino per la salute umana" e "proprietà di interferente endocrino per l'ambiente" di cui all'allegato I, punti 3.5.3.1, 3.6.3.1, 3.7.3.1, 3.11.3.1 e 4.2.3.1, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle utilizza le informazioni disponibili di cui al paragrafo 1 per ciascuno dei singoli costituenti della sostanza.
Per la valutazione di tali sostanze che contengono più di un costituente a norma del capo 2 in relazione alle classi di pericolo "mutagenicità sulle cellule germinali", "cancerogenicità", "tossicità per la riproduzione", "interferenza con il sistema endocrino per la salute umana" e "interferenza con il sistema endocrino per l'ambiente" di cui all'allegato I, punti 3.5., 3.6., 3.7., 3.11. e 4.2., il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle utilizza le informazioni disponibili di cui al paragrafo 1 per ciascuno dei singoli costituenti noti, delle impurezze e degli additivi della sostanza.
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 3 – parte introduttiva
Si tiene conto delle informazioni disponibili sulla sostanza multi-costituente stessa se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
Si tiene conto delle informazioni disponibili sulla sostanza stessa che contiene più di un costituente se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera a
a) le informazioni dimostrano proprietà mutagene sulle cellule germinali, cancerogene o tossiche per la riproduzione o proprietà di interferente endocrino per la salute umana o per l'ambiente;
a) le informazioni dimostrano proprietà mutagene sulle cellule germinali, cancerogene o tossiche per la riproduzione o interferenza con il sistema endocrino per la salute umana o per l'ambiente;
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 4
Le informazioni disponibili sulla sostanza multi-costituente stessa che mostrano l'assenza o la minore gravità di determinate proprietà non prevalgono sulle informazioni disponibili sui costituenti della sostanza.
Le informazioni disponibili sulla sostanza stessa che contiene più di un costituente che mostrano l'assenza o la minore gravità di determinate proprietà non prevalgono sulle informazioni disponibili sui costituenti della sostanza.
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 5
Per la valutazione delle sostanze multi-costituente a norma del capo 2 in relazione alle proprietà di "biodegradazione, persistenza, mobilità e bioaccumulo" nelle classi di pericolo "pericoloso per l'ambiente acquatico", "persistente, bioaccumulabile e tossico", "molto persistente e molto bioaccumulabile", "persistente, mobile e tossico" e "molto persistente e molto mobile" di cui all'allegato I, punti 4.1.2.8, 4.1.2.9, 4.3.2.3.1, 4.3.2.3.2, 4.4.2.3.1 e 4.4.2.3.2, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle utilizza le pertinenti informazioni disponibili di cui al paragrafo 1 per ciascuno dei singoli costituenti della sostanza.
Per la valutazione delle sostanze che contengono più di un costituente a norma del capo 2 del presente titolo in relazione alle proprietà di "biodegradazione, persistenza, mobilità e bioaccumulo" nelle classi di pericolo "pericoloso per l'ambiente acquatico", "persistente, bioaccumulabile e tossico", "molto persistente e molto bioaccumulabile", "persistente, mobile e tossico" e "molto persistente e molto mobile" di cui all'allegato I, punti 4.1.2.8, 4.1.2.9, 4.3.2.3.1, 4.3.2.3.2, 4.4.2.3.1 e 4.4.2.3.2, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle utilizza le pertinenti informazioni disponibili di cui al paragrafo 1 per ciascuno dei singoli costituenti noti, delle impurezze o degli additivi della sostanza.
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 6 – parte introduttiva
Si tiene conto delle informazioni disponibili sulla sostanza multi-costituente stessa se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
Si tiene conto delle informazioni disponibili sulla sostanza stessa che contiene più di un costituente se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 6 – lettera a
a) le informazioni dimostrano proprietà di biodegradazione, persistenza, mobilità e bioaccumulo.
a) le informazioni dimostrano proprietà di biodegradazione, persistenza, mobilità e bioaccumulo e assenza di biodegradazione.
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 7
Le informazioni disponibili sulla sostanza multi-costituente stessa che mostrano l'assenza o la minore gravità di determinate proprietà non prevalgono sulle informazioni disponibili sui costituenti della sostanza.
Le informazioni disponibili sulla sostanza stessa che contiene più di un costituente che mostrano l'assenza delle proprietà di cui alla lettera a) o la minore gravità delle stesse non prevalgono sulle informazioni disponibili sui costituenti della sostanza.
Emendamento 106 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)
(4 bis) all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:
"3 bis. Il paragrafo 3 non si applica alle sostanze contenenti più di un costituente di origine botanica rinnovabile che non sono modificate chimicamente o geneticamente fatta salva l'applicazione del regolamento (UE) n. 1107/20091 bis o del regolamento (UE) n. 528/20121 ter.
_________________
1 bis Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
1 ter Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).";
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1
Per la valutazione delle miscele a norma del capo 2 in relazione alle classi di pericolo "mutagenicità sulle cellule germinali", "cancerogenicità", "tossicità per la riproduzione", "proprietà di interferente endocrino per la salute umana" e "proprietà di interferente endocrino per l'ambiente" di cui all'allegato I, punti 3.5.3.1, 3.6.3.1, 3.7.3.1, 3.11.3.1 e 4.2.3.1, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle utilizza solo le pertinenti informazioni disponibili di cui al paragrafo 1 per le sostanze contenute nella miscela e non per la miscela stessa.
Per la valutazione delle miscele a norma del capo 2 del presente titolo in relazione alle classi di pericolo "mutagenicità sulle cellule germinali", "cancerogenicità", "tossicità per la riproduzione", "proprietà di interferente endocrino per la salute umana" e "proprietà di interferente endocrino per l'ambiente" di cui all'allegato I, punti 3.5.3.1, 3.6.3.1, 3.7.3.1, 3.11.3.1 e 4.2.3.1, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle utilizza solo le pertinenti informazioni disponibili di cui al paragrafo 1 per le sostanze contenute nella miscela e non per la miscela stessa.
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2
Tuttavia, qualora i dati sperimentali disponibili per la miscela stessa dimostrino proprietà mutagene sulle cellule germinali, cancerogene o tossiche per la riproduzione o proprietà di interferente endocrino per la salute umana o per l'ambiente che non sono state identificate nelle informazioni disponibili sulla singola sostanza di cui al primo comma, anche questi dati sono presi in considerazione ai fini della valutazione della miscela di cui al primo comma.
Tuttavia, per il prodotto fitosanitario o il biocida per il quale devono essere soddisfatti rispettivamente i criteri di approvazione del regolamento CE n. 1107/2009 o del regolamento (UE) n. 528/2012, per l'approvazione della sostanza attiva corrispondente, o qualora i dati sperimentali disponibili per la miscela stessa dimostrino proprietà mutagene sulle cellule germinali, cancerogene o tossiche per la riproduzione o proprietà di interferente endocrino per la salute umana o per l'ambiente che non sono state identificate nelle informazioni disponibili sulla singola sostanza di cui al primo comma, anche i dati sulla miscela nel complesso sono presi in considerazione ai fini della valutazione della miscela di cui al primo comma.
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 6 – paragrafo 4
4. Per la valutazione delle miscele a norma del capo 2 in relazione alle proprietà di "biodegradazione, persistenza, mobilità e bioaccumulo" nelle classi di pericolo "pericoloso per l’ambiente acquatico", "persistente, bioaccumulabile e tossico", "molto persistente e molto bioaccumulabile", "persistente, mobile e tossico" e "molto persistente e molto mobile" di cui all'allegato I, punti 4.1.2.8, 4.1.2.9, 4.3.2.3.1, 4.3.2.3.2, 4.4.2.3.1 e 4.4.2.3.2, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle utilizza solo le pertinenti informazioni disponibili di cui al paragrafo 1 per le sostanze contenute nella miscela e non per la miscela stessa;
4. Per la valutazione delle miscele a norma del capo 2 del presente titolo in relazione alle proprietà di "biodegradazione, persistenza, mobilità e bioaccumulo" nelle classi di pericolo "pericoloso per l’ambiente acquatico", "persistente, bioaccumulabile e tossico", "molto persistente e molto bioaccumulabile", "persistente, mobile e tossico" e "molto persistente e molto mobile" di cui all'allegato I, punti 4.1.2.8, 4.1.2.9, 4.3.2.3.1, 4.3.2.3.2, 4.4.2.3.1 e 4.4.2.3.2, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle utilizza solo le pertinenti informazioni disponibili di cui al paragrafo 1 per le sostanze contenute nella miscela e non per la miscela stessa";
Tuttavia, qualora i dati sperimentali disponibili per la miscela stessa dimostrino l'assenza di proprietà di biodegradazione, persistenza, mobilità e bioaccumulo che non sono state individuate nelle informazioni pertinenti disponibili sulla singola sostanza di cui al primo comma, anche tali dati sono presi in considerazione ai fini della valutazione della miscela di cui al primo comma.
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 7
(5 bis) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
Articolo 7
"Articolo 7
Sperimentazione su animali e sull'uomo
Sperimentazione non basata su animali, su animali e sull'uomo
1. Quando sono realizzate nuove prove ai fini del presente regolamento, le prove su animali ai sensi della direttiva 86/609/CEE sono effettuate soltanto se non esistono alternative che offrano adeguata attendibilità e qualità dei dati.
1. Quando sono realizzate nuove prove ai fini del presente regolamento, le prove su animali ai sensi della direttiva 86/609/CEE sono effettuate soltanto se non esistono alternative che offrano adeguata attendibilità e qualità dei dati.
2. Ai fini del presente regolamento sono vietate le prove su primati non umani.
2. Ai fini del presente regolamento sono vietate le prove su primati non umani.
3. Ai fini del presente regolamento non sono effettuate prove su esseri umani. I dati ricavati da altre fonti, quali studi clinici, possono tuttavia essere utilizzati ai fini del presente regolamento.
3. Ai fini del presente regolamento non sono effettuate prove su esseri umani. I dati ricavati da altre fonti, quali studi clinici, possono tuttavia essere utilizzati ai fini del presente regolamento.
4. Si tengono in considerazione anche le prove eseguite utilizzando le nuove metodologie di approccio.";
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 6 Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 9 – paragrafo 3
3. Se i criteri di cui al paragrafo 1 non possono essere applicati direttamente alle informazioni identificate disponibili, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle procedono a una valutazione determinando la forza probante dei dati in base al giudizio di esperti, secondo quanto disposto nell'allegato I, punto 1.1.1, del presente regolamento, considerando tutte le informazioni disponibili utili a determinare i pericoli della sostanza o della miscela, e in conformità delle disposizioni dell'allegato XI, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 1907/2006.
3. Se i criteri di cui al paragrafo 1 non possono essere applicati direttamente alle informazioni identificate disponibili o se le proprietà sono definite da criteri multipli, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle procedono a una valutazione determinando la forza probante dei dati in base al giudizio di esperti, secondo quanto disposto nell'allegato I, punto 1.1.1, del presente regolamento, considerando tutte le informazioni disponibili utili a determinare i pericoli della sostanza o della miscela, e in conformità delle disposizioni dell'allegato XI, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 17
(7 bis) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
Articolo 17
"Articolo 17
Disposizioni generali
Disposizioni generali
1. Una sostanza o miscela classificata come pericolosa e contenuta in un imballaggio è provvista di un'etichetta in cui figurano gli elementi seguenti:
1. Una sostanza o miscela classificata come pericolosa e contenuta in un imballaggio è provvista di un'etichetta in cui figurano gli elementi seguenti:
a) nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;
a) nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;
b) la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;
b) la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;
c) gli identificatori del prodotto specificati all'articolo 18;
c) gli identificatori del prodotto specificati all'articolo 18;
d) se del caso, i pittogrammi di pericolo conformemente all'articolo 19;
d) se del caso, i pittogrammi di pericolo conformemente all'articolo 19;
e) se del caso, le avvertenze conformemente all'articolo 20;
e) se del caso, le avvertenze conformemente all'articolo 20;
f) se del caso, le indicazioni di pericolo conformemente all'articolo 21;
f) se del caso, le indicazioni di pericolo conformemente all'articolo 21;
g) se del caso, gli opportuni consigli di prudenza conformemente all'articolo 22;
g) se del caso, gli opportuni consigli di prudenza conformemente all'articolo 22;
h) se del caso, una sezione per informazioni supplementari conformemente all'articolo 25.
h) se del caso, una sezione per informazioni supplementari conformemente all'articolo 25.
h bis) se del caso, un link all'etichetta digitale in cui sono reperibili ulteriori informazioni.
2. L'etichetta è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione.
2. L'etichetta è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione.
I fornitori possono utilizzare nell'etichetta più lingue di quelle prescritte dagli Stati membri, purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni.
I fornitori possono utilizzare nell'etichetta più lingue di quelle prescritte dagli Stati membri, purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni.
Le informazioni di cui al paragrafo 1), lettere h) e h bis), possono essere fornite nelle pagine interne dell'etichetta pieghevole.";
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b
(7 ter) all'articolo 18, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) l'identità di tutte le sostanze componenti la miscela che contribuiscono alla sua classificazione rispetto alla tossicità acuta, alla corrosione della pelle o a lesioni oculari gravi, alla mutagenicità sulle cellule germinali, alla cancerogenicità, alla tossicità per la riproduzione, alla sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle, alla tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) o al pericolo in caso di aspirazione.
"b) l'identità di tutte le sostanze componenti la miscela che contribuiscono alla sua classificazione rispetto alla tossicità acuta, alla corrosione della pelle o a lesioni oculari gravi, alla mutagenicità sulle cellule germinali, alla cancerogenicità, alla tossicità per la riproduzione, all'interferenza con il sistema endocrino per la salute umana, all'interferenza con il sistema endocrino per l'ambiente, alla sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle, alla tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) o al pericolo in caso di aspirazione, alle classi di pericolo persistente, bioaccumulabile e tossico (PBT), molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB), persistente, mobile e tossico (PMT) e molto persistente e molto mobile (vPvM).";
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 25 – paragrafi 2 e 3
(8 bis) all’articolo 25, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
2. Nella sezione dell'etichetta riservata alle informazioni supplementari è indicato se una sostanza o miscela classificata come pericolosa rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 91/414/CEE. L'indicazione è formulata conformemente all'allegato II, parte 4, e all'allegato III, parte 3, del presente regolamento.
"2. Nella sezione dell'etichetta riservata alle informazioni supplementari è indicato se una sostanza o miscela classificata come pericolosa rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 o del regolamento (UE) n. 528/2012. L'indicazione è formulata conformemente all'allegato II, parte 4, e all'allegato III, parte 3, del presente regolamento.
3. Il fornitore può riportare nell'apposita sezione dell'etichetta informazioni supplementari oltre a quelle di cui ai paragrafi 1 e 2, a condizione che esse non rendano più difficile l'identificazione degli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a g), e forniscano ulteriori precisazioni senza contraddire o mettere in dubbio la validità delle informazioni contenute in tali elementi.
3. Il fornitore può riportare nell'apposita sezione dell'etichetta informazioni supplementari oltre a quelle di cui ai paragrafi 1, 2 e 7, a condizione che esse non rendano più difficile l'identificazione degli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a g), e forniscano ulteriori precisazioni senza contraddire o mettere in dubbio la validità delle informazioni contenute in tali elementi.
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 25 – paragrafo 6 – comma 1
Le norme specifiche di etichettatura di cui all'allegato II, parte 2, si applicano alle miscele contenenti sostanze di cui al medesimo allegato.
Le norme specifiche di etichettatura di cui all'allegato II, parte 2, si applicano alle miscele contenenti sostanze di cui al medesimo allegato. Le indicazioni sono formulate conformemente all'allegato III, parte 3, e sono riportate nella sezione dell'etichetta riservata alle informazioni supplementari. L'etichetta comprende anche l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18 e il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del fornitore della miscela.
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 13 – parte introduttiva
(13) all'articolo 31, paragrafo 3, è aggiunta la seguente frase:
(13) all'articolo 31, paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase:
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 13 Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 31 – paragrafo 1
1. L'etichetta è apposta saldamente su una o più facce dell'imballaggio che contiene direttamente la sostanza o la miscela ed è leggibile orizzontalmente quando l'imballaggio è disposto in modo normale.
1. L'etichetta è apposta saldamente su una o più facce dell'imballaggio che contiene direttamente la sostanza o la miscela ed è leggibile orizzontalmente quando l'imballaggio è disposto in modo normale.
L'etichetta può anche essere presentata sotto forma di etichetta pieghevole.
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 13 Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 31 – paragrafo 3
3. Gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, sono riportati in modo chiaro e indelebile, si distinguono chiaramente dallo sfondo e sono per dimensione e spaziatura facilmente leggibili. Essi sono formattati conformemente all'allegato I, punto 1.2.1.;
3. Gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, sono riportati in modo chiaro e indelebile, si distinguono chiaramente dallo sfondo e sono per dimensione e spaziatura facilmente leggibili.
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 32 – paragrafo 6
(13 bis) all'articolo 32, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
6. Gli elementi dell'etichetta derivanti dalle disposizioni previste in altri atti comunitari figurano nella sezione dell'etichetta riservata alle informazioni supplementari sull'etichetta di cui all'articolo 25.
"6. Se gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, sono forniti mediante un'etichetta pieghevole, la prima pagina contiene almeno le informazioni fornite ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere e), f) e g) in tutte le lingue ufficiale dello Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato, insieme a un riferimento alle informazioni supplementari fornite nella pagina o nelle pagine interne.";
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 15 Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 34 ter – paragrafo 1 – lettera d
(d) l'etichetta digitale è accessibile gratuitamente, senza necessità di registrarsi, di scaricare o installare applicazioni o di attivare una password;
(d) l'etichetta digitale è accessibile gratuitamente, senza necessità di registrarsi, di scaricare o installare applicazioni specifiche o di attivare una password;
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 16 Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 35 – paragrafo 2 bis
2 bis. Le sostanze o miscele pericolose possono essere fornite ai consumatori e agli utilizzatori professionali in stazioni di ricarica solo se, oltre alle prescrizioni di cui ai titoli III e IV, sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II, punto 3.4.;
2 bis. Le sostanze o miscele pericolose possono essere fornite ai consumatori e agli utilizzatori professionali in stazioni di ricarica solo se, oltre alle prescrizioni di cui ai titoli III e IV, sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II, punto 3.4.
Il presente paragrafo non si applica alle sostanze o alle miscele pericolose fornite al pubblico senza imballaggio a norma dell'articolo 29, paragrafo 3.
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 18 – lettera a Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 1
Un'autorità competente può presentare all'agenzia una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate di sostanze e, se del caso, di limiti di concentrazione specifici, fattori M o stime di tossicità acuta ovvero una proposta di revisione.
Un'autorità competente può presentare all'agenzia una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate di una sostanza o di un gruppo di sostanze e, se del caso, di limiti di concentrazione specifici, fattori M o stime di tossicità acuta ovvero una proposta di revisione.
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 18 – lettera a Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 2
La Commissione può chiedere all'agenzia o all'Autorità europea per la sicurezza alimentare istituita a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002* di elaborare una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate di sostanze e, se del caso, di limiti di concentrazione specifici, fattori M o stime di tossicità acuta ovvero una proposta di revisione. La Commissione può successivamente presentare la proposta all'agenzia.
La Commissione può chiedere all'agenzia o all'Autorità europea per la sicurezza alimentare istituita a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002* di elaborare una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate di una sostanza o di un gruppo di sostanze e, se del caso, di limiti di concentrazione specifici, fattori M o stime di tossicità acuta ovvero una proposta di revisione. La Commissione può successivamente presentare la proposta all'agenzia.
L'agenzia e l'autorità possono, di propria iniziativa, fornire consulenza scientifica alla Commissione e agli Stati membri sulle sostanze o un gruppo di sostanze per le quali potrebbe essere necessaria una classificazione armonizzata per proteggere la salute umana e animale e l'ambiente.
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 18 – lettera a Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 3
Le proposte di cui al primo e al secondo comma sono presentate nel formato di cui all'allegato VI, parte 2, e contengono le pertinenti informazioni di cui all'allegato VI, parte 1.
Le proposte di classificazione ed etichettatura armonizzate di una sostanza o di un gruppo di sostanze di cui al primo e al secondo comma sono presentate nel formato di cui all'allegato VI, parte 2, e contengono le pertinenti informazioni di cui all'allegato VI, parte 1.
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 18 – lettera a Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)
"Ogni qualvolta un'autorità competente o la Commissione lo ritenga scientificamente giustificato e possibile, le proposte di classificazione ed etichettatura armonizzate danno priorità a gruppi di sostanze piuttosto che a singole sostanze.";
Emendamento 101 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 18 – lettera b Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 1
2. I fabbricanti, gli importatori o gli utilizzatori a valle di sostanze possono presentare all'agenzia una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate delle sostanze e, se del caso, di limiti di concentrazione specifici, fattori M o stime di tossicità acuta, a condizione che per tali sostanze non vi sia una voce nell'allegato VI, parte 3, in relazione alla classe di pericolo o alla differenziazione interessata dalla proposta.";
2. I fabbricanti, gli importatori o gli utilizzatori a valle di sostanze possono presentare all'agenzia una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate delle sostanze e, se del caso, di limiti di concentrazione specifici, fattori M o stime di tossicità acuta, a condizione che per tali sostanze non vi sia una voce nell'allegato VI, parte 3, in relazione alla classe di pericolo o alla differenziazione interessata dalla proposta. Se una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate riguarda un gruppo di sostanze, queste ultime sono raggruppate sulla base di criteri scientifici chiari (specificati nell'allegato XI, punto 1.5, del regolamento REACH), compresi la somiglianza strutturale e profili di pericolo simili basati su dati probanti.
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 18 – lettera c Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 37 – paragrafo 2 bis – comma 2
Entro una settimana dal ricevimento della notifica, l'agenzia pubblica il nome e, se del caso, i numeri CE e CAS della sostanza o delle sostanze, lo stato della proposta e il nome del notificante. L'agenzia aggiorna le informazioni sullo stato della proposta al termine di ogni fase del processo di cui all'articolo 37, paragrafi 4 e 5.
Entro una settimana dal ricevimento della notifica, l'agenzia pubblica il nome, i numeri CE e CAS della sostanza o delle sostanze e, se del caso, lo stato della proposta e il nome del notificante. L'agenzia aggiorna le informazioni sullo stato della proposta al termine di ogni fase del processo di cui all'articolo 37, paragrafi 4 e 5.
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 18 – lettera e Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 37 – paragrafo 5 – comma 1
La Commissione adotta senza indebito ritardo atti delegati conformemente all'articolo 53 bis per modificare l'allegato VI includendovi sostanze unitamente ai pertinenti elementi di classificazione ed etichettatura e, se del caso, ai limiti di concentrazione specifici, ai fattori M o alle stime della tossicità acuta di cui alla tabella 3 dell'allegato VI, parte 3.
La Commissione adotta, entro dodici mesi dalla pubblicazione del parere del comitato per la valutazione di rischi, atti delegati conformemente all'articolo 53 bis per modificare l'allegato VI includendovi sostanze o miscele unitamente ai pertinenti elementi di classificazione ed etichettatura e, se del caso, ai limiti di concentrazione specifici, ai fattori M o alle stime della tossicità acuta di cui alla tabella 3 dell'allegato VI, parte 3.
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 18 – lettera e Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 37 – paragrafo 6
6. I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle che abbiano nuove informazioni che possono portare a una modifica dell'etichettatura e degli elementi di classificazione armonizzati di sostanze di cui all'allegato VI, parte 3, presentano una proposta conformemente al paragrafo 2, secondo comma, all'autorità competente di uno degli Stati membri in cui le sostanze sono immesse sul mercato.
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 18 – lettera f Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 37 – paragrafo 7 – comma 1
La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 53 bis per modificare la tabella 3 dell'allegato VI, parte 3, del presente regolamento includendovi sostanze quali interferenti endocrini di categoria 1 per la salute umana, interferenti endocrini di categoria 1 per l'ambiente, sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili, unitamente ai pertinenti elementi di classificazione ed etichettatura se, al... [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) … della Commissione ossia l'atto delegato sulle nuove classi di pericolo - riferimento da inserire dopo l'adozione], dette sostanze sono state incluse nell'elenco di sostanze candidate di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Entro il 1° gennaio 2026, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 53 bis per modificare la tabella 3 dell'allegato VI, parte 3, del presente regolamento includendovi sostanze quali interferenti endocrini di categoria 1 per la salute umana, interferenti endocrini di categoria 1 per l'ambiente, sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche, molto persistenti e molto bioaccumulabili, persistenti, mobili e tossiche o molto persistenti e molto mobili, unitamente ai pertinenti elementi di classificazione ed etichettatura se, al 1° gennaio 2025, dette sostanze sono state incluse nell'elenco di sostanze candidate di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.1907/2006.
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 20– lettera a – punto ii Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g
g) se del caso, il motivo della divergenza rispetto alla classificazione più severa per classe di pericolo inclusa nell'inventario di cui all'articolo 42;
g) se del caso, e senza che sia necessario acquisire nuovi dati o condurre nuovi studi, il motivo della divergenza rispetto alla classificazione più severa per classe di pericolo inclusa nell'inventario di cui all'articolo 42;
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 20– lettera a – punto ii Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 40 – paragrafo 1– comma 1 – lettera h
h) se del caso, il motivo dell'introduzione di una classificazione più severa per classe di pericolo rispetto a quelle incluse nell'inventario di cui all'articolo 42.;
h) se del caso, e senza che sia necessario acquisire nuovi dati o condurre nuovi studi, il motivo dell'introduzione di una classificazione più severa per classe di pericolo rispetto a quelle incluse nell'inventario di cui all'articolo 42.";
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 20 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 41
(20 bis) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:
Articolo 41
"Articolo 41
Voci concordate
Voci concordate
Se la notifica di cui all'articolo 40, paragrafo 1, ha come conseguenza l'iscrizione nell'inventario di cui all'articolo 42 di più voci per una stessa sostanza, i notificanti e i dichiaranti si adoperano per concordare una voce da includere nell'inventario. I notificanti informano l'agenzia di conseguenza.
Se la notifica di cui all'articolo 40, paragrafo 1, ha come conseguenza l'iscrizione nell'inventario di cui all'articolo 42 di più voci per una stessa sostanza, i notificanti e i dichiaranti si adoperano per concordare una voce da includere nell'inventario. I notificanti informano l'agenzia di conseguenza. Nel caso in cui i notificanti e i dichiaranti non riescano a raggiungere un accordo a causa di divergenze sul livello di dati scientifici a sostegno della classificazione e dell'etichettatura della stessa sostanza, prevarrà la classificazione più protettiva.";
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 21 Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 3 – parte introduttiva
Le seguenti informazioni sono pubblicate gratuitamente online:
Le seguenti informazioni sono pubblicate gratuitamente online in un formato di facile utilizzo:
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 21 Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera a
a) le informazioni di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), a meno che un notificante non giustifichi debitamente i motivi per cui la pubblicazione sarebbe potenzialmente lesiva dei suoi interessi commerciali o degli interessi commerciali di un'altra parte interessata;
a) le informazioni di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera a);
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 21 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 42 – paragrafo 3 bis (nuovo)
(21 bis) all'articolo 42 è aggiunto il paragrafo 3 bis seguente:
"3 bis. Se ritiene che una voce sia incompleta, inesatta o obsoleta, l'agenzia la rimuove dall'inventario dopo averne informato il notificante.";
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 21 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo -43 (nuovo)
(21 ter) è inserito l'articolo -43 seguente:
"Articolo -43
Diritto di richiedere l'intervento delle autorità competenti e della Commissione
1. Qualsiasi persona fisica o giuridica, individualmente o in associazione, ha il diritto di presentare alle autorità competenti di cui all'articolo 43 o alla Commissione prove fondate, quali studi sottoposti a valutazione inter pares, dati sul biomonitoraggio umano o dati sul monitoraggio ambientale, sulle proprietà pericolose di una sostanza o miscela, o di più sostanze o miscele, che dimostrino che le proprietà pericolose di una sostanza o miscela, o di più sostanze o miscele, potrebbero non essere state sufficientemente considerate nel processo di classificazione o etichettatura.
2. Le autorità competenti o la Commissione valutano con diligenza e imparzialità le informazioni presentate a norma del paragrafo 1, aggiungendo le prove presentate a tutti le altre prove disponibili secondo un approccio basato sulla forza probante dei dati.
3. Se le prove presentate dimostrano la non conformità a una o più prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele, sono avviate misure di esecuzione a norma dell'articolo 47.
4. Se la valutazione ha dimostrato che la sostanza soddisfa i criteri di classificazione in una delle classi di pericolo di cui all'articolo 36, paragrafo 1, l'autorità competente o la Commissione avviano un processo di classificazione ed etichettatura armonizzate. Se la valutazione ha evidenziato un uso ampiamente dispersivo e/o un'esposizione dei consumatori alla sostanza o miscela in questione, l'autorità competente o la Commissione avvia una procedura di gestione del rischio a norma dell'articolo 59, dell'articolo 69 o dell'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1907/2006. Se la valutazione ha evidenziato una mancanza di informazioni sul rischio per la salute o per l'ambiente rappresentato da una sostanza o miscela pericolosa, l'autorità competente o la Commissione chiede alle imprese o a qualsiasi altro soggetto interessato di fornire maggiori informazioni, al fine di adottare, se necessario, misure di gestione del rischio ai sensi dei titoli VI, VII o VIII del regolamento (UE) n. 1907/2006.
5. Se le prove presentate avrebbero dovuto essere incluse nel fascicolo di registrazione presentato a norma del regolamento (UE) n. 1907/2006, ma sono state omesse dal dichiarante, sono avviate misure di esecuzione a norma dell'articolo 126 del regolamento (UE) n. 1907/2006 nei confronti dei dichiaranti la cui registrazione non è conforme.
6. Entro sei mesi, l'autorità competente o la Commissione informano le persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 del proprio parere sulle prove e sulle preoccupazioni presentate a norma del paragrafo 1 e delle misure che intendono adottare per rispondere a tali preoccupazioni, fornendo le ragioni del parere raggiunto e delle misure proposte.
7. Le autorità competenti e la Commissione pubblicano una relazione annuale sulle richieste ricevute e sul loro trattamento."
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 21 quater (nuovo) Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo -43 bis (nuovo)
(21 quater) è aggiunto l'articolo -43 bis seguente:
"Articolo -43 bis
Accesso alla giustizia
1. Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia presentato una preoccupazione motivata a norma dell'articolo -43 bis ha accesso a una procedura amministrativa o giudiziaria volta a riesaminare la legalità procedurale e sostanziale delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell'autorità competente pertinente ai sensi del presente regolamento.
2. Gli Stati membri garantiscono l'accesso a procedure amministrative o giudiziarie per il riesame delle loro decisioni, atti e omissioni, conformemente al diritto o alle prassi nazionali. Le decisioni, gli atti e le omissioni della Commissione sono sottoposti a riesame conformemente al regolamento (UE) n. 1367/2006.
3. Le procedure di cui al paragrafo 2 sono giuste, eque, tempestive e non eccessivamente onerose e prevedono meccanismi di ricorso adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi. Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.";
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 23 Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 48 – paragrafo 1
1. La pubblicità di una sostanza classificata come pericolosa riporta il pertinente pittogramma di pericolo, l'avvertenza, la classe di pericolo e le indicazioni di pericolo.
1. La pubblicità di una sostanza classificata come pericolosa riporta il pertinente pittogramma di pericolo, l'avvertenza, la classe di pericolo e le indicazioni di pericolo. La pubblicità di una sostanza destinata alla vendita al pubblico riporta inoltre la dicitura "leggere e seguire sempre le informazioni sull'etichetta del prodotto".
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 23 Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 48 – paragrafo 2
2. La pubblicità di una miscela classificata come pericolosa o disciplinata dall'articolo 25, paragrafo 6, riporta il pittogramma di pericolo, l'avvertenza, la classe di pericolo e le indicazioni di pericolo.
2. La pubblicità di una miscela classificata come pericolosa o disciplinata dall'articolo 25, paragrafo 6, riporta il pittogramma di pericolo, l'avvertenza, la classe di pericolo e le indicazioni di pericolo. La pubblicità di una miscele destinata alla vendita al pubblico riporta inoltre la dicitura "leggere e seguire sempre le informazioni sull'etichetta del prodotto".
Emendamento 102 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 23 Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 48 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. L'uso di asserzioni ambientali di cui all'articolo 2, lettera o), della direttiva 2005/29/CE è vietato per le sostanze e miscele classificate come pericolose a causa delle loro proprietà mutagene sulle cellule germinali, cancerogene, tossiche per la riproduzione, di interferente endocrino per la salute umana o per l'ambiente, persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB), persistenti, mobili e tossiche (PMT) o molto persistenti e molto mobili (vPvM);
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 25 – lettera -a (nuova) Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera a
(-a) all'articolo 50, paragrafo 2, la lettera a) è così modificata:
a) fornisce all'industria orientamenti e strumenti tecnici e scientifici, ove opportuno, in merito all'osservanza degli obblighi stabiliti dal presente regolamento;
"a) fornisce all'industria orientamenti e strumenti tecnici e scientifici aggiornati, ove opportuno, in merito all'osservanza degli obblighi stabiliti dal presente regolamento;
Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 25 – lettera a Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera b
b) fornisce alle autorità competenti orientamenti e strumenti tecnici e scientifici relativi al funzionamento e all'applicazione del presente regolamento e collabora con il servizio di assistenza tecnica istituito dagli Stati membri a norma dell'articolo 44.;
b) fornisce alle autorità competenti orientamenti e strumenti tecnici e scientifici aggiornati relativi al funzionamento e all'applicazione del presente regolamento e collabora con il servizio di assistenza tecnica istituito dagli Stati membri a norma dell'articolo 44.";
Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 25 – lettera b bis (nuova) Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 50 – paragrafo 3 bis (nuovo) e 3 ter (nuovo)
(b bis) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
"3 bis. L'agenzia è dotata di risorse adeguate per sostenere il suo lavoro.
3 ter. Al fine di fornire competenze adeguate, sostegno e valutazioni scientifiche approfondite, è garantito un finanziamento appropriato e stabile per l'agenzia.";
Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 26 – lettera -a (nuova) Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 53 – paragrafo 1
(-a) all'articolo 53, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. La Commissione può modificare l'articolo 6, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 3, l'articolo 12 l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 23, gli articoli da 25 a 29 e l'articolo 35, paragrafo 2, secondo e terzo comma, nonché gli allegati da I a VII per adeguarli al progresso tecnico e scientifico, anche tenendo in debito conto l'ulteriore sviluppo del GHS, in particolare eventuali modifiche delle Nazioni Unite relative all'utilizzo delle informazioni su miscele analoghe, e considerando l'evoluzione dei programmi internazionalmente riconosciuti in materia di sostanze chimiche e dei dati relativi a infortuni. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 54, paragrafo 3. Per motivi imperativi d'urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all'articolo 54, paragrafo 4.
"1. La Commissione può modificare l'articolo 6, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 3, l'articolo 12 l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 23, gli articoli da 25 a 29 e l'articolo 35, paragrafo 2, secondo e terzo comma, nonché gli allegati da I a VII per adeguarli al progresso tecnico e scientifico, anche al fine di promuovere metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze e le miscele comportano, tenendo in debito conto l'ulteriore sviluppo del GHS, in particolare eventuali modifiche delle Nazioni Unite relative all'utilizzo delle informazioni su miscele analoghe, e considerando l'evoluzione dei programmi internazionalmente riconosciuti in materia di sostanze chimiche e dei dati relativi a infortuni. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 54, paragrafo 3. Per motivi imperativi d'urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all'articolo 54, paragrafo 4."
Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 26 – lettera a Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 53 – paragrafo 1 bis
1 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 53 bis per modificare il punto 1.6 dell'allegato I al fine di adeguare gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 34 bis, paragrafo 2, al progresso tecnico o al livello di maturità digitale di tutti i gruppi di popolazione dell'Unione. Nell'adottare gli atti delegati la Commissione tiene conto delle esigenze della società e di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.
1 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 53 bis per modificare il punto 1.6 dell'allegato I al fine di adeguare gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 34 bis, paragrafo 2, al progresso tecnico o al livello di maturità digitale di tutti i gruppi di popolazione dell'Unione. Nell'adottare gli atti delegati la Commissione garantisce un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente e tiene conto delle esigenze della società. La Commissione provvede affinché le informazioni critiche per laprotezione della salute umana e dell'ambiente siano facilmente accessibili sull'etichetta.
Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 26 – lettera a Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 53 – paragrafo 1 ter – lettera d
d) tiene conto del livello di preparazione digitale di tutti i gruppi di popolazione dell'Unione;
d) tiene conto del livello di preparazione digitale di tutti i gruppi di popolazione dell'Unione, nonché della disponibilità delle infrastrutture senza fili necessarie e di altre infrastrutture tecnologiche che consentono un accesso illimitato alle informazioni sulle sostanze chimiche;
Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 26 – lettera b Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 53 – paragrafo 2
2. La Commissione o gli Stati membri che agiscono nell'interesse dell'Unione, nel modo appropriato ai rispettivi ruoli nelle sedi competenti delle Nazioni Unite, promuovono a livello di Nazioni Unite l'armonizzazione dei criteri di classificazione e di etichettatura degli interferenti endocrini per la salute umana, interferenti endocrini per l'ambiente, delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB), persistenti, mobili e tossiche (PMT) e molto persistenti e molto mobili (vPvM), nonché di metodi di prova alternativi.;
2. La Commissione o gli Stati membri che agiscono nell'interesse dell'Unione, nel modo appropriato ai rispettivi ruoli nelle sedi competenti delle Nazioni Unite, promuovono a livello di Nazioni Unite l'armonizzazione dei criteri di classificazione e di etichettatura degli interferenti endocrini per la salute umana, interferenti endocrini per l'ambiente, delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB), persistenti, mobili e tossiche (PMT) e molto persistenti e molto mobili (vPvM), nonché lo sviluppo di criteri per le sostanze immunotossiche e neurotossiche e di metodi di prova alternativi, compresi nuovi approcci metodologici e in particolare metodi alternativi alla sperimentazione animale, al fine di affrontare le classi di pericolo esistenti ed emergenti.";
Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 26 – lettera c Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 53 – paragrafo 3
3. La Commissione valuta periodicamente l'evoluzione di metodi di prova alternativi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 per la classificazione delle sostanze e delle miscele.
3. La Commissione promuove e valuta, almeno ogni tre anni, l'evoluzione di metodi di prova alternativi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 per la classificazione delle sostanze e delle miscele, compresi nuovi approcci metodologici e in particolare metodi alternativi alla sperimentazione animale, e adotta atti delegati conformemente all'articolo 53 bis, al fine di aggiornare, se del caso, l'allegato I del presente regolamento per tenere conto di tali progressi tecnici. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 53 bis per aggiornare l'allegato I del presente regolamento entro dodici mesi dall'inclusione di dati provenienti da sperimentazioni non basate sugli animali nei criteri di classificazione ed etichettatura armonizzate a livello delle Nazioni Unite.";
Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 26 – lettera c bis (nuova) Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 53 – paragrafo 3 bis (nuovo)
(c bis) all'articolo 53, il paragrafo 3 bis è così modificato:
"3 bis. La Commissione valuta l'introduzione di criteri di pericolosità per l'immunotossicità e la neurotossicità entro il 31 dicembre 2025 e, se del caso, adotta atti delegati conformemente all'articolo 53 bis. La Commissione promuove la rapida introduzione di tali classi di pericolo nel GHS delle Nazioni Unite."
Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 27 – lettera a Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 53 bis – paragrafo 2
Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 37, paragrafi 5, 7 e 8, all'articolo 45, paragrafo 4, e all'articolo 53, paragrafi 1, 1bis e 1 ter, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento].;
Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 37, paragrafi 5, 7 e 8, all'articolo 45, paragrafo 4, e all'articolo 53, paragrafi 1, 1bis, 1 ter, 3 e 3 bis, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento].;
Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 27 – lettera b Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 53 bis – paragrafo 3
La delega di potere di cui all'articolo 37, paragrafi 5, 7 e 8, all'articolo 45, paragrafo 4, e all'articolo 53, paragrafi 1, 1 bis e 1 ter, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.;
La delega di potere di cui all'articolo 37, paragrafi 5, 7 e 8, all'articolo 45, paragrafo 4, e all'articolo 53, paragrafi 1, 1 bis, 1 ter, 3 e 3 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 27 – lettera c Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 53 – paragrafo 6
L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 5, 7 e 8, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 53, paragrafi 1, 1 bis e 1 ter, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.;
L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 5, 7 e 8, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 53, paragrafi 1, 1 bis, 1 ter, 3 o 3 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.;
Emendamento 116 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 29 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 54 bis (nuovo)
(29 bis) è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 54 bis
Clausola di riesame
Non prima del ... [inserire la data corrispondente a sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione concernente la valutazione e la classificazione delle sostanze contenenti più di un costituente di origine botanica rinnovabile di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis.";
Emendamento 82 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 30 Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 61 – paragrafo 7
Le sostanze e miscele che sono state classificate, etichettate e imballate conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 10, all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, all'articolo 25, paragrafi 6 e 9, agli articoli 29, 30 e 35, all'articolo 40, paragrafi 1 e 2, all'articolo 42, paragrafo 1, terzo comma, all'articolo 48, all'allegato I, punti 1.2.1, 1.5.1.2 e 1.5.2.4.1, all'allegato II, parti 3 e 5, all'allegato VIII, parte A, punto 2.4, primo comma, all'allegato VIII, parte B, punto 1, all'allegato VIII, parte B, punto 3.1, terzo comma, all'allegato VIII, parte B, punto 3.6, all'allegato VIII, parte B, punto 3.7, prima riga della tabella 3, all'allegato VIII, parte B, punto 4.1, primo comma, all'allegato VIII, parte C, punti 1.2 e 1.4, e all'allegato VIII, parte D, punti 1, 2 e 3, a seconda dei casi, d'applicazione al... [OP: inserire la data corrispondente alla data del giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento], che erano state immesse sul mercato prima del [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo ai 18 mesi che seguono la data di entrata in vigore del presente regolamento] sono esenti dall'obbligo di classificazione, etichettatura e imballaggio ai sensi del presente regolamento come modificato dal regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio* [OP: completare il riferimento nella nota a piè di pagina con il riferimento al presente regolamento] fino al … [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo ai 42 mesi che seguono la data di entrata in vigore del presente regolamento].
Le sostanze che sono state classificate, etichettate e imballate conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 10, all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, all'articolo 25, paragrafi 6 e 9, agli articoli 29, 30 e 35, all'articolo 40, paragrafi 1 e 2, all'articolo 42, paragrafo 1, terzo comma, all'articolo 48, all'allegato I, punti 1.2.1, 1.5.1.2 e 1.5.2.4.1, all'allegato II, parti 3 e 5, all'allegato VIII, parte A, punto 2.4, primo comma, all'allegato VIII, parte B, punto 1, all'allegato VIII, parte B, punto 3.1, terzo comma, all'allegato VIII, parte B, punto 3.6, all'allegato VIII, parte B, punto 3.7, prima riga della tabella 3, all'allegato VIII, parte B, punto 4.1, primo comma, all'allegato VIII, parte C, punti 1.2 e 1.4, e all'allegato VIII, parte D, punti 1, 2 e 3, a seconda dei casi, d'applicazione al... [OP: inserire la data corrispondente alla data del giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento], che erano state immesse sul mercato prima del [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo ai 18 mesi che seguono la data di entrata in vigore del presente regolamento] sono esenti dall'obbligo di classificazione, etichettatura e imballaggio ai sensi del presente regolamento come modificato dal regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio* [OP: completare il riferimento nella nota a piè di pagina con il riferimento al presente regolamento] fino al … [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo ai 42 mesi che seguono la data di entrata in vigore del presente regolamento].
Emendamento 83 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 30 – lettera a (nuova) Regolamento (CE) n. 1272/2008 Articolo 61 – paragrafo 7 bis (nuovo)
(a) all'articolo 61 è aggiunto il paragrafo seguente:
"7 bis. Le miscele che sono state classificate, etichettate e imballate conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 10, all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, all'articolo 25, paragrafi 6 e 9, agli articoli 29, 30 e 35, all'articolo 40, paragrafi 1 e 2, all'articolo 42, paragrafo 1, terzo comma, all'articolo 48, all'allegato I, punti 1.2.1, 1.5.1.2 e 1.5.2.4.1, all'allegato II, parti 3 e 5, all'allegato VIII, parte A, punto 2.4, primo comma, all'allegato VIII, parte B, punto 1, all'allegato VIII, parte B, punto 3.1, terzo comma, all'allegato VIII, parte B, punto 3.6, all'allegato VIII, parte B, punto 3.7, prima riga della tabella 3, all'allegato VIII, parte B, punto 4.1, primo comma, all'allegato VIII, parte C, punti 1.2 e 1.4, e all'allegato VIII, parte D, punti 1, 2 e 3, a seconda dei casi, d'applicazione al... [OP: inserire la data corrispondente alla data del giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento], che erano state immesse sul mercato prima del [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo ai 24 mesi che seguono la data di entrata in vigore del presente regolamento] sono esenti dall'obbligo di classificazione, etichettatura e imballaggio ai sensi del presente regolamento come modificato dal regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio* [OP: completare il riferimento nella nota a piè di pagina con il riferimento al presente regolamento] fino al … [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo ai 48 mesi che seguono la data di entrata in vigore del presente regolamento]."
Emendamento 84 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2. Le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo ai diciotto mesi che seguono la data di entrata in vigore del presente regolamento]:
2. Le seguenti disposizioni si applicano alle sostanze e alle miscele a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo ai diciotto mesi che seguono la data di entrata in vigore del presente regolamento]:
Emendamento 85 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Le seguenti disposizioni si applicano alle miscele a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo ai 24 mesi che seguono la data di entrata in vigore del presente regolamento]: a) articolo 1, punti 1), 4), 5), 6), 7), 10), 11), 12), 15), 16), 20), 21), 23) e 24); b) allegato I, punti 2, 3, 7, 9 e 10; c) allegato II; d) allegato III, punti 1 quater, 2, 3, e 4.
Emendamento 86 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 3 – parte introduttiva
3. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 10, all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, all'articolo 25, paragrafi 6 e 9, agli articoli 29, 30 e 35, all'articolo 40, paragrafi 1 e 2, all'articolo 42, paragrafo 1, terzo comma, all'articolo 48, all'allegato I, punti 1.2.1, 1.5.1.2 e 1.5.2.4.1, all'allegato II, parti 3 e 5, all'allegato VIII, parte A, punto 2.4, primo capoverso, all'allegato VIII, parte B, punto 1, all'allegato VIII, parte B, punto 3.1, terzo capoverso, all'allegato VIII, parte B, punto 3.6, all'allegato VIII, parte B, punto 3.7, prima riga della tabella 3, all'allegato VIII, parte B, punto 4.1, primo capoverso, all'allegato VIII, parte C, punti 1.2 e 1.4, e all'allegato VIII, parte D, punti 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 a seconda dei casi, d'applicazione al... [OP: inserire la data corrispondente alla data del giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento], le sostanze e miscele possono essere classificate, etichettate e imballate fino al ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo ai 17 mesi che seguono la data di entrata in vigore del presente regolamento] ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 come modificato dalle seguenti disposizioni del presente regolamento:
3. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 10, all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, all'articolo 25, paragrafi 6 e 9, agli articoli 29, 30 e 35, all'articolo 40, paragrafi 1 e 2, all'articolo 42, paragrafo 1, terzo comma, all'articolo 48, all'allegato I, punti 1.2.1, 1.5.1.2 e 1.5.2.4.1, all'allegato II, parti 3 e 5, all'allegato VIII, parte A, punto 2.4, primo capoverso, all'allegato VIII, parte B, punto 1, all'allegato VIII, parte B, punto 3.1, terzo capoverso, all'allegato VIII, parte B, punto 3.6, all'allegato VIII, parte B, punto 3.7, prima riga della tabella 3, all'allegato VIII, parte B, punto 4.1, primo capoverso, all'allegato VIII, parte C, punti 1.2 e 1.4, e all'allegato VIII, parte D, punti 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 a seconda dei casi, d'applicazione al... [OP: inserire la data corrispondente alla data del giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento], le sostanze fino al ... [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] e le miscele fino al ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo ai 35 mesi che seguono la data di entrata in vigore del presente regolamento] possono essere classificate, etichettate e imballate ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 come modificato dalle seguenti disposizioni del presente regolamento:
Emendamento 87 Proposta di regolamento Allegato I – punto 2 Regolamento (CE) n. 1272/2008 Allegato I – parte 1 – punto 1.2.1.4 – tabella 1.3 – riga 2
Non superiore a 3 litri:
Possibilmente almeno 52x74
Non inferiori a 10x10
Possibilmente almeno 16x16
8 pt
Non superiore a 3 litri:
Possibilmente almeno 52x74
Non inferiori a 10x10
Possibilmente almeno 16x16
1,4 (altezza x in millimetri)
Emendamento 88 Proposta di regolamento Allegato I – punto 2 Regolamento (CE) n. 1272/2008 Allegato I – parte 1 – punto 1.2.1.4 – tabella 1.3 – riga 3
Superiore a 3 litri, ma non superiore a 50 litri:
Almeno 74x105
Almeno 23x23
12 pt
Superiore a 3 litri, ma non superiore a 50 litri:
Almeno 74x105
Almeno 23x23
1,8 (altezza x in millimetri)
Emendamento 89 Proposta di regolamento Allegato I – punto 2 Regolamento (CE) n. 1272/2008 Allegato I – parte 1 – punto 1.2.1.4 – tabella 1.3 – riga 4
Superiore a 50 litri, ma non superiore a 500 litri:
Almeno 105x148
Almeno 32x32
16 pt
Superiore a 50 litri, ma non superiore a 500 litri:
Almeno 105x148
Almeno 32x32
2,4 (altezza x in millimetri)
Emendamento 90 Proposta di regolamento Allegato I – punto 2 Regolamento (CE) n. 1272/2008 Allegato I – parte 1 – punto 1.2.1.4 – tabella 1.3 – riga 5
Superiore a 500 litri:
Almeno 148x210
Almeno 46x46
20 pt";
Superiore a 500 litri:
Almeno 148x210
Almeno 46x46
3,0 (altezza x in millimetri)";
Emendamento 91 Proposta di regolamento Allegato I – punto 3 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1272/2008 Allegato I – parte 1 – punto 1.2.1.5 bis (nuovo)
3 bis) nell'allegato I, parte I, è aggiunto il punto seguente:
"1.2.1.5. bis Per le etichette multilingue, le lingue sono elencate in modo logico, ad esempio in ordine alfabetico."
Emendamento 92 Proposta di regolamento Allegato I – punto 9 Regolamento (CE) n. 1272/2008 Allegato II – parte 1 – punto 1.5.2.4.1. – lettera b – punto iv bis (nuovo)
iv bis) gravi danni oculari, categoria 1/irritazione oculare, categoria 2;
Emendamento 93 Proposta di regolamento Allegato I – punto -1 (nuovo) Regolamento (CE) n. 1272/2008 Allegato I – parte 1 – punto 1.5.2.4.1. – lettera b – punto v bis (nuovo)
v bis) sensibilizzazione cutanea, categoria 1 (sottocategorie 1A e 1B);
Emendamento 94 Proposta di regolamento Allegato II – punto -1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1272/2008 Allegato II – parte 3 – punto 3.1.1.1
-1 bis) l'allegato II, parte 3, punto 3.1.1.1., del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:
3.1.1.1.Imballaggi di qualunque capienza contenenti sostanze o miscele fornite al pubblico e classificate per la tossicità acuta (categorie da 1 a 3), STOT — esposizione singola (categoria 1) , STOT — esposizione ripetuta (categoria 1) o corrosione della pelle (categoria 1) sono muniti di chiusura di sicurezza per bambini.
Imballaggi di qualunque capienza contenenti sostanze o miscele fornite al pubblico e classificate per la tossicità acuta (categorie da 1 a 3), STOT — esposizione singola (categoria 1) , STOT — esposizione ripetuta (categoria 1) o corrosione della pelle (categoria 1) o grave danno oculare (categoria 1) sono muniti di chiusura di sicurezza per bambini.
Emendamento 95 Proposta di regolamento Allegato II – punto -1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1272/2008 Allegato II – parte 3 – punto 3.2.1.
-1 bis) Nell'allegato II, parte 3, il punto 3.2.1. è sostituito dal seguente:
3.2.1. Imballaggi che devono recare un’avvertenza riconoscibile al tatto
"3.2.1. Imballaggi che devono recare un’avvertenza riconoscibile al tatto
Quando le sostanze o miscele sono fornite al pubblico e classificate per tossicità acuta, corrosive per la pelle, mutagene per le cellule germinali di categoria 2, cancerogene di categoria 2, tossiche per la riproduzione di categoria 2, sensibilizzanti delle vie respiratorie, STOT di categoria 1 o 2, pericolose in caso di aspirazione, gas infiammabili, liquidi infiammabili di categoria 1 o 2, solidi infiammabili, l'imballaggio, di qualunque capienza reca un'avvertenza di pericolo riconoscibile al tatto.
Quando le sostanze o miscele sono fornite al pubblico e classificate come presentanti pericoli di tossicità acuta, corrosione della pelle/irritazione cutanea, gravi lesioni oculari/irritazione oculare, interferenza con il sistema endocrino per la salute umana di categoria 2, interferenza con il sistema endocrino per l'ambiente di categoria 2, mutagenicità per le cellule germinali di categoria 2, cancerogenicità di categoria 2, tossicità per la riproduzione di categoria 2, sensibilizzazione cutanea o delle vie respiratorie, STOT di categoria 1 o 2, come pericolose in caso di aspirazione, come gas infiammabili, liquidi infiammabili di categoria 1 o 2, o solidi infiammabili l'imballaggio di qualunque capienza reca un'avvertenza di pericolo riconoscibile al tatto. "
Emendamento 96 Proposta di regolamento Allegato II – punto 1 Regolamento (CE) n. 1272/2008 Allegato II – parte 3 – punto 3.4. – lettera b
b) un'etichetta è apposta saldamente in un punto visibile della stazione di ricarica e con caratteri senza grazie e di dimensioni che la rendano facilmente leggibile;
b) un'etichetta è apposta saldamente in un punto visibile della stazione di ricarica e soddisfa i requisiti di cui all'articolo 31;
Emendamento 97 Proposta di regolamento Allegato II – punto 1 Regolamento (CE) n. 1272/2008 Allegato II – parte 3 – punto 3.4. – lettera b bis (nuova)
b bis) un'etichetta è disponibile, gratuitamente per i consumatori, presso la stazione di ricarica sotto forma di autoadesivo da apporre sul contenitore utilizzato dal consumatore. Se le stazioni di ricarica forniscono diverse sostanze o miscele, le etichette devono identificare in modo semplice e chiaro a quale sostanza o miscela fornita dalla stazione di ricarica corrispondono;
Emendamento 98 Proposta di regolamento Allegato II – punto 1 Regolamento (CE) n. 1272/2008 Allegato II – parte 3 – punto 3.4. – lettera k – punto iv bis (nuovo)
iv bis) gravi danni oculari, categoria 1/irritazione oculare, categoria 2;
Emendamento 99 Proposta di regolamento Allegato II – punto 1 Regolamento (CE) n. 1272/2008 Allegato II – parte 3 – punto 3.4. – lettera k – punto v bis (nuovo)
v bis) sensibilizzazione cutanea, categoria 1 (sottocategorie 1A e 1B);
Emendamento 100 Proposta di regolamento Allegato III – comma 1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1272/2008 Allegato VI
l'allegato VI è così modificato:
ALLEGATO VI
"ALLEGATO VI
Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose
Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose
PARTE 2: FASCICOLI PER LA CLASSIFICAZIONE E L'ETICHETTATURA ARMONIZZATE
PARTE 2: FASCICOLI PER LA CLASSIFICAZIONE E L'ETICHETTATURA ARMONIZZATE
In questa parte sono esposti i principi generali per la preparazione dei fascicoli per mezzo dei quali sono proposte e giustificate la classificazione e l'etichettatura armonizzate.
In questa parte sono esposti i principi generali per la preparazione dei fascicoli per mezzo dei quali sono proposte e giustificate la classificazione e l'etichettatura armonizzate.
Le parti pertinenti delle sezioni 1, 2 e 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono utilizzate per la metodologia e il formato dei fascicoli.
Le parti pertinenti delle sezioni 1, 2 e 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono utilizzate per la metodologia e il formato dei fascicoli.
Per tutti i fascicoli sono prese in considerazione le informazioni pertinenti tratte dai fascicoli di registrazione e possono essere utilizzate altre informazioni disponibili. Per le informazioni sui pericoli che non sono state comunicate in precedenza all'agenzia, è incluso nel fascicolo un sommario esauriente dello studio.
Per tutti i fascicoli sono prese in considerazione le informazioni pertinenti tratte dai fascicoli di registrazione e possono essere utilizzate altre informazioni disponibili. Per le informazioni sui pericoli che non sono state comunicate in precedenza all'agenzia, è incluso nel fascicolo un sommario esauriente dello studio.
Un fascicolo relativo alla classificazione e all'etichettatura armonizzate si compone dei seguenti elementi:
Un fascicolo relativo alla classificazione e all'etichettatura armonizzate si compone dei seguenti elementi:
— Proposta La proposta precisa l'identità della sostanza o delle sostanze interessate e la classificazione e l'etichettatura armonizzate proposte.
— Proposta La proposta precisa l'identità della sostanza o delle sostanze interessate e la classificazione e l'etichettatura armonizzate proposte.
— Giustificazione per la classificazione e l'etichettatura armonizzate proposte.
— Giustificazione per la classificazione e l'etichettatura armonizzate proposte.
Un confronto delle informazioni disponibili con i criteri enunciati nelle parti da 2 a 5 tenendo in considerazione i principi generali della parte 1 dell'allegato I del presente regolamento è effettuato e documentato nel formato di cui alla parte B della relazione sulla sicurezza chimica figurante nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Un confronto delle informazioni disponibili con i criteri enunciati nelle parti da 2 a 5 tenendo in considerazione i principi generali della parte 1 dell'allegato I del presente regolamento è effettuato e documentato nel formato di cui alla parte B della relazione sulla sicurezza chimica figurante nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006.
— Giustificazione per il raggruppamento delle sostanze proposto per la classificazione e l'etichettatura armonizzate.
Qualora venga presentata una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate per un gruppo di sostanze, il fascicolo include una giustificazione scientifica.
— Giustificazione per altri effetti a livello comunitario
— Giustificazione per altri effetti a livello comunitario
Per altri effetti diversi da cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione e sensibilizzazione per le vie respiratorie deve essere fornita la giustificazione della necessità di un'azione a livello comunitario. Tale criterio non si applica a una sostanza attiva a norma delle direttive 91/414/CEE o 98/8/CE.
Per altri effetti diversi da cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione, interferenza endocrina per la salute umana e per l'ambiente, bioaccumulabilità, persistenza e tossicità (PBT), proprietà molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB), persistenti, mobili e tossiche (PMT), molto persistenti e molto mobili (vPvM) e sensibilizzazione per le vie respiratorie deve essere fornita la giustificazione della necessità di un'azione a livello unionale. Tale criterio non si applica a una sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 o del regolamento (UE) n. 528/2012."
La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0271/2023).
Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Romania, all'Italia e alla Turchia
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2023 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Romania e all'Italia in relazione alle catastrofi naturali del 2022 e alla Turchia in relazione ai terremoti di febbraio 2023 (COM(2023)0381 – C9-0318/2023 – 2023/0297(BUD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0381 – C9‑0318/2023),
– visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea(1),
– visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027(2), in particolare l'articolo 9,
– visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie(3), in particolare il punto 10,
– viste la relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) sul riscaldamento globale di 1,5 ºC, la sua relazione speciale sui cambiamenti climatici e il suolo e la sua relazione speciale sull'oceano e la criosfera in un clima che cambia,
– visto l'accordo adottato in occasione della 21ª Conferenza delle parti dell'UNFCCC (COP21), svoltasi il 12 dicembre 2015 a Parigi (accordo di Parigi),
– vista la sua risoluzione del 18 maggio 2021 sul riesame del Fondo di solidarietà dell'Unione europea(4),
— vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2022 sul tema "Potenziare il quadro finanziario pluriennale 2021-2027: un bilancio dell'Unione resiliente e adeguato alle nuove sfide”(5),
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A9‑0269/2023),
A. considerando che tra il 15 e il 17 settembre 2022 le regioni centrali dell'Italia sono state colpite da inondazioni fluviali e piene repentine, con conseguenti danni diretti totali stimati dalle autorità italiane a 837,56 milioni di EUR;
B. considerando che alla fine di giugno e all'inizio di luglio 2022 la regione sudorientale della Romania ha subito una grave siccità, con danni diretti totali stimati dalle autorità rumene a 1,31 miliardi di EUR;
C. considerando che due forti scosse di terremoti di magnitudo 7,8 Mw e 7,5 Mw(6) hanno colpito la Turchia meridionale nella regione di Kahramanmaraş il 6 febbraio 2023 e un altro forte sisma di 6,3 Mw ha colpito la regione di Hatay il 20 febbraio 2023, provocando danni diretti complessivi, secondo la Commissione, pari a 78,8 miliardi di EUR;
1. esprime profondo cordoglio a tutte le vittime, alle loro famiglie e a tutte le persone colpite dalla siccità in Romania, dalle disastrose inondazioni in Italia e dai terremoti in Turchia, nonché alle autorità nazionali, regionali e locali e alle organizzazioni non governative coinvolte negli sforzi di soccorso;
2. plaude alla decisione quale forma tangibile e visibile di solidarietà dell'Unione nei confronti dei suoi cittadini e delle regioni nelle zone colpite in Romania, Italia e Turchia; ribadisce l'importanza di comunicare ai cittadini i vantaggi tangibili generati dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) per rafforzare ulteriormente la loro fiducia negli strumenti e nei programmi dell'Unione; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi di comunicazione per sensibilizzare maggiormente i cittadini agli interventi realizzati con finanziamenti a titolo del FSUE;
3. evidenzia il crescente numero di calamità naturali gravi e catastrofiche in Europa; sottolinea che, a causa dei cambiamenti climatici, gli eventi meteorologici estremi, come quelli osservati in Romania e in Italia, che si traducono in emergenze, sono destinati a intensificarsi e moltiplicarsi ulteriormente; insiste sul fatto che il FSUE è soltanto uno strumento di mitigazione e che i cambiamenti climatici richiedono in primo luogo una politica di prevenzione in linea con gli impegni internazionali dell'Unione e con il Green Deal; esorta pertanto l'Unione a intensificare gli sforzi per fronteggiare i cambiamenti climatici sia nell'Unione che a livello mondiale; chiede, a tale proposito, una revisione dei regolamenti (CE) n. 2012/2002 e (UE, Euratom) 2020/2093 al fine di individuare meglio le dotazioni destinate agli Stati membri e quelle destinate ai paesi terzi in ragione dell'entità limitata delle risorse del FSUE;
4. sottolinea che la riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza (Solidarity and Emergency Aid Reserve – SEAR) è costantemente esaurita e non è pertanto sufficiente a compensare le conseguenze delle calamità naturali e di origine antropica, in particolare quelle legate ai cambiamenti climatici; insiste sull'insufficienza dei finanziamenti per rispondere alle necessità delle zone colpite da calamità naturali; mette sostanzialmente in dubbio il fatto che il FSUE sia sufficientemente adattato alle future conseguenze dei cambiamenti climatici; deplora che l'importo massimo disponibile per tale mobilitazione del FSUE sia molto inferiore al possibile importo dell'aiuto che potrebbe essere coperto; ribadisce che le risorse disponibili per il FSUE dovrebbero essere sensibilmente incrementate nell'ambito della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale; esorta la Commissione a incrementare la dotazione della SEAR e ad accrescere sostanzialmente il bilancio annuale del FSUE affinché sia in grado di rispondere in modo adeguato all'intensificarsi delle calamità naturali all'interno dell'Unione e fornire un'assistenza tangibile agli Stati membri che ne sono colpiti, tenuto conto dell'entità e della frequenza di questo tipo di emergenze, in particolare quelle legate ai cambiamenti climatici;
5. esorta la Commissione a presentare un modello per una mobilitazione più rapida e tempestiva del FSUE, tra cui il trattamento delle domande, in modo che le autorità competenti possano far fronte quanto prima alle esigenze di ripristino; ricorda che l'aggiudicazione, la gestione e l'attuazione delle sovvenzioni a titolo del FSUE dovrebbero essere quanto più trasparenti possibile e che le sovvenzioni devono essere utilizzate conformemente ai principi di sana gestione finanziaria; insiste sulla necessità urgente di erogare assistenza finanziaria attraverso il FSUE per garantire che il sostegno possa raggiungere le regioni colpite in tempo utile e prestare l'assistenza necessaria per le operazioni del caso, come richiesto dagli Stati membri, ad esempio per il ripristino delle infrastrutture, i servizi di soccorso, tra cui gli interventi antincendio, il ripristino delle zone agricole colpite e la fornitura di acqua;
6. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
7. incarica la sua Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
8. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Romania e all'Italia in relazione alle catastrofi naturali del 2022 e alla Turchia in relazione ai terremoti di febbraio 2023
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2023/2192.)
– vista l'interrogazione alla Commissione sulla segregazione e sulla discriminazione dei bambini rom(1) nelle scuole (O-000039/2023 – B9-0026/2023),
– visti l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, gli articoli 10 e 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 14, 20, 21, 22 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (“Carta”),
– viste la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,
– vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (direttiva sull'uguaglianza razziale)(2),
– vista la decisione della Commissione europea di avviare diverse procedure di infrazione (Repubblica ceca nel 2014, Slovacchia nel 2015 e Ungheria nel 2016(3)) e di deferire la Slovacchia alla Corte di giustizia dell'Unione europea, il 19 aprile 2023, per aver violato le norme dell'UE contenute nella direttiva sull'uguaglianza razziale non avendo affrontato efficacemente la questione della segregazione dei bambini rom nelle scuole,
– vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale(4),
– vista la raccomandazione del Consiglio del 12 marzo 2021 sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom(5),
– visto il quadro strategico dell'UE del 7 ottobre 2020 per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom 2020-2030,
– vista l'ambizione di creare uno spazio europeo dell'istruzione entro il 2025,
– vista la Carta sociale europea,
– vista la comunicazione della Commissione, del 9 gennaio 2023, dal titolo "Relazione di valutazione dei quadri strategici nazionali per i Rom degli Stati membri" (COM(2023)0007),
– vista la comunicazione della Commissione, del 18 settembre 2020, dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025" (COM(2020)0565), che incoraggia tutti gli Stati membri a elaborare e adottare piani d'azione nazionali contro il razzismo e la discriminazione razziale entro la fine del 2022,
– vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sull'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei rom: combattere gli atteggiamenti negativi nei confronti delle persone di origine romanì in Europa(6),
– vista la sua risoluzione del 5 ottobre 2022 sulla situazione dei rom che vivono in insediamenti nell'UE(7),
– vista la sua risoluzione del 10 novembre 2022 sulla giustizia razziale, la non discriminazione e la lotta al razzismo nell'UE(8),
– vista la sua risoluzione del 19 aprile 2023 sulla lotta alla discriminazione nell'UE – La tanto attesa direttiva orizzontale antidiscriminazione(9),
– vista la sua risoluzione del 15 aprile 2015, in occasione della Giornata internazionale dei rom – antiziganismo in Europa e riconoscimento, da parte dell'UE, della giornata commemorativa del genocidio dei rom durante la Seconda guerra mondiale(10),
– vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2021 sui diritti dei minori alla luce della strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori(11),
– vista la raccomandazione di politica generale n. 13 della commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) del Consiglio d'Europa sulla lotta contro l'antiziganismo e le discriminazioni nei confronti dei rom, del 24 giugno 2011,
– vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2022 sul ruolo della cultura, dell'istruzione, dei media e dello sport nella lotta contro il razzismo(12),
– viste le sentenze della Corte suprema slovacca n. 5Cdo/102/2020 e 5Cdo/220/2022, che confermano la discriminazione dei bambini rom nelle scuole e la responsabilità dei comuni e dello Stato a tale riguardo,
– vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2019 sulla necessità di rafforzare il quadro strategico dell'UE per il periodo successivo al 2020 per le strategie nazionali di integrazione dei Rom e intensificare la lotta contro l'antiziganismo(13),
– vista la sua risoluzione del 9 marzo 2011 sulla strategia dell'UE per l'inclusione dei rom(14),
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,
– visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che tutti i bambini hanno il diritto di prosperare e sviluppare le proprie abilità e i propri talenti grazie all'accesso a un'istruzione inclusiva, non segregata e di qualità;
B. considerando che il diritto a un'istruzione obbligatoria di alta qualità, accessibile e gratuita, compreso l'accesso agli asili nido e all'istruzione prescolare, dovrebbe essere garantito a tutti i bambini, indipendentemente dalla loro origine etnica;
C. considerando che migliaia di alunni rom, che costituiscono la minoranza etnica più numerosa dell'UE, continuano a subire gravi discriminazioni a tutti i livelli di istruzione a causa della mancanza di volontà politica e dell'incapacità di diversi Stati membri di affrontare efficacemente e superare le disuguaglianze esistenti e le loro cause profonde;
D. considerando che il persistere di molteplici forme di discriminazione, razzismo e pregiudizi è all'origine della diffusa segregazione degli studenti rom nelle scuole, benché tali pratiche siano vietate dai quadri giuridici a livello nazionale e internazionale;
E. considerando che la segregazione nel settore dell'istruzione assume forme diverse, tra cui la frequentazione da parte di un numero sproporzionato di bambini rom di scuole speciali per bambini con disabilità intellettive, la presenza di classi o sezioni segregate per gli alunni rom all'interno di scuole ordinarie miste e la prevalenza di "scuole-ghetto";
F. considerando che la creazione di sistemi di istruzione paralleli per i bambini rom limita gravemente il corretto funzionamento della democrazia e dello Stato di diritto, in particolare per quanto riguarda la tutela dei diritti delle minoranze;
G. considerando che i bambini rom fanno i conti con la discriminazione intersezionale e con ostacoli alla partecipazione paritaria all'istruzione, tra cui la mancata copertura dei costi associati all'istruzione, la segregazione spaziale, la mancanza di strutture di assistenza all'infanzia nelle vicinanze o l'accesso iniquo o nullo all'apprendimento online e/o a distanza;
H. considerando che la povertà, il mancato accesso ai servizi di base e l'esposizione a condizioni precarie hanno forti ripercussioni sullo sviluppo fisico, mentale ed emotivo dei bambini e aumentano le probabilità che abbandonino la scuola e restino indietro in tutti gli aspetti della loro vita adulta;
I. considerando che la scarsa frequenza prescolare è uno dei principali fattori che determinano i tassi di abbandono prematuro dei rom, ulteriormente aggravati da un inizio tardivo della scuola e da una frequenza scolastica irregolare; che la partecipazione dei rom all'istruzione secondaria è ostacolata da fattori quali gli spostamenti, la segregazione abitativa e servizi di consulenza scarsamente funzionanti;
J. considerando che il trattamento discriminatorio è radicato nei pregiudizi strutturali e istituzionali contro i rom ed è spesso aggravato da sistemi di istruzione nazionali che funzionano in maniera inadeguata con bambini provenienti da contesti sociali ed etnici diversi e da gruppi vulnerabili;
K. considerando che le diagnosi errate basate sui risultati di test e strumenti viziati da pregiudizi culturali e linguistici, nonché discriminatori e razzisti, incidono sul percorso educativo degli alunni rom, in particolare quelli provenienti da un contesto socioeconomico svantaggiato; che tali test identificano gli alunni rom come affetti da lievi disabilità mentali, determinandone la collocazione sistematica in scuole speciali per bambini con disabilità mentali;
L. considerando che tali bambini, anziché essere inclusi e sostenuti, ricevono un'istruzione scadente, basata su programmi scolastici ridotti, nelle scuole speciali e in quelle ordinarie, all'interno di classi segregate frequentate principalmente o unicamente da bambini rom; che ciò ha conseguenze negative e permanenti per tali bambini e per le loro prospettive future;
M. considerando che gli insegnanti e gli amministratori hanno un ruolo importante da svolgere nell'inclusione dei bambini rom e nella creazione di un ambiente sicuro e privo di discriminazioni, stigmatizzazioni e bullismo, fenomeni che potrebbero essere aggravati dal genere, dall'orientamento sessuale o dalla disabilità; che la mancanza di personale adeguatamente formato e di risorse finanziarie sufficienti costituisce uno degli ostacoli all'inclusione dei bambini rom nelle scuole ordinarie;
N. considerando che, nei nove anni trascorsi dall'avvio da parte della Commissione delle prime procedure di infrazione sulla segregazione e sulla discriminazione dei bambini rom nelle scuole, la situazione non è migliorata, sebbene siano stati messi a disposizione importi significativi sotto forma di fondi dell'UE per sostenere gli Stati membri interessati nell'attuazione di varie misure di sostegno;
O. considerando che i dati disponibili provenienti da diverse fonti a livello nazionale e dell'UE, tra cui l'indagine sui rom condotta dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali nel 2021(15) e la relazione di valutazione dei quadri strategici nazionali per i rom degli Stati membri elaborata dalla Commissione nel gennaio 2023, indicano che le misure proposte non sono attuate e monitorate in modo efficace e rigoroso dagli Stati membri interessati e appaiono insufficienti per far fronte all'entità delle sfide;
P. considerando che la pandemia di COVID-19 ha esacerbato la discriminazione nei confronti dei bambini rom, molti dei quali non sono stati in grado di tenere il passo con il rapido ritmo della transizione verso l'istruzione digitale a causa delle loro condizioni di vita e delle minori opportunità di apprendimento a casa, della mancanza di dispositivi digitali e dell'accesso limitato a Internet o a servizi di tutoraggio di sostegno e accessibili; che le lacune educative sono ulteriormente ampliate dal crescente divario digitale tra i bambini rom e quelli non rom;
Q. considerando che la prevalenza della discriminazione nei confronti dei rom in molti Stati membri ostacola la coesione dell'UE, rafforza i sentimenti anti-rom e l'intolleranza, alimenta il razzismo e la radicalizzazione nelle nostre società ed è incompatibile con le leggi, gli obblighi degli Stati, le norme e i valori sanciti dai trattati dell'UE e dalla Carta;
R. considerando che l'esecuzione di diverse importanti sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, come la sentenza del 13 novembre 2007 nella causa D.H. e altri c. Repubblica ceca (57325/00) e quella del 29 gennaio 2013 nella causa Horváth e Kiss c. Ungheria (11146/11), divenuta definitiva il 29 aprile 2013, rimane in sospeso o che tali sentenze mancano di un'effettiva attuazione, in alcuni casi a più di 15 anni dalla loro pronuncia;
1. invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare con urgenza la situazione dei bambini rom nelle scuole in maniera globale ed efficace, con politiche adeguate a breve e lungo termine sostenute da sufficienti finanziamenti nazionali e dell'UE; ribadisce l'invito a tutti gli Stati membri ad assumersi la loro responsabilità primaria di dare seguito agli impegni assunti e di adempiere agli obblighi previsti dal diritto dell'UE e internazionale al fine di garantire che tutti i bambini, compresi i bambini rom, beneficino di pari opportunità educative gratuite e godano del diritto all'istruzione;
2. deplora la persistente segregazione dei bambini rom nelle scuole speciali e nei sistemi di istruzione ordinari; sottolinea che i test psicologici standardizzati utilizzati in alcuni Stati membri non dovrebbero essere usati per negare o ritardare l'ingresso dei bambini nelle scuole ordinarie; chiede la creazione di garanzie per prevenire tale pratica;
3. invita gli Stati membri a eliminare le pratiche di segregazione continua dei bambini rom, ad attuare strategie globali di desegregazione con obiettivi chiari, risorse sufficienti e calendari chiari e ambiziosi, ad adottare metodi di apprendimento inclusivi, a garantire il pieno accesso dei bambini rom alle attività scolastiche e ad attuare campagne antidiscriminazione nelle scuole; sottolinea che le riforme nel settore dell'istruzione dovrebbero essere realizzate in stretta collaborazione con tutti i pertinenti portatori di interessi a livello nazionale, regionale e locale, compresi i rappresentanti delle comunità rom, i genitori rom e la società civile a guida rom, nonché i professionisti dell'insegnamento;
4. ritiene che l'eliminazione della segregazione e della discriminazione nelle scuole debba andare di pari passo con misure socioeconomiche che eliminino la povertà e l'esclusione sociale e migliorino il tenore di vita delle comunità rom, rompendo così il circolo vizioso della povertà intergenerazionale e delle minori opportunità di apprendimento a casa;
5. invita gli Stati membri a esplorare nuove possibilità di inclusione e coinvolgimento dei bambini rom nell'istruzione digitale, anche mediante maggiori investimenti per migliorare l'accessibilità delle infrastrutture e dell'alfabetizzazione digitali, al fine di prepararli all'era digitale;
6. invita gli Stati membri a sostenere l'istruzione delle donne e delle ragazze rom, con particolare attenzione all'importanza della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM) e alla lotta contro il loro tasso di abbandono scolastico; pone l'accento sulla necessità di affrontare le disuguaglianze di genere e di assicurare che le ragazze rom non siano tagliate fuori da alcuna politica di inclusione;
7. accoglie con favore la decisione della Commissione di avviare diverse procedure di infrazione (Repubblica ceca nel 2014, Slovacchia nel 2015 e Ungheria nel 2016) per la mancata corretta attuazione della direttiva sull'uguaglianza razziale e di deferire la Slovacchia alla Corte di giustizia dell'Unione europea nel 2023 per aver violato il diritto dell'UE non affrontando efficacemente la questione della segregazione dei bambini rom nelle scuole; osserva, tuttavia, che tali procedure di infrazione non hanno portato all'effettiva eliminazione delle cause di discriminazione e non hanno posto rimedio alla situazione, dal momento che le misure adottate dagli Stati membri non sono complete né sono state attuate in modo efficace;
8. è fermamente convinto che la Commissione debba fare tutto quanto in suo potere per arrestare e prevenire le violazioni dei diritti umani e dei valori fondamentali dell'Unione, a cominciare dall'efficace canalizzazione dei fondi dell'UE a sostegno di pratiche non discriminatorie negli Stati membri, anche nel settore dell'istruzione; ribadisce pertanto il suo invito a istituire un meccanismo di allerta precoce per segnalare i rischi di abuso o uso improprio dei fondi dell'UE destinati ad affrontare la situazione dei rom e invita la Commissione a informare regolarmente il pubblico in merito all'efficienza e ai risultati concreti dei suoi esercizi di monitoraggio;
9. invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi per eliminare la discriminazione strutturale e sistemica, anche nel settore dell'istruzione che, oltre alle dimensioni politiche, sociali, economiche e storiche fondamentali, opera anche attraverso norme, abitudini, atteggiamenti e comportamenti che potrebbero essere di natura razzista e che creano ostacoli al conseguimento di una reale uguaglianza e di pari opportunità;
10. ricorda che l'accesso dei bambini rom all'educazione della prima infanzia e all'istruzione prescolare ha un impatto positivo sul loro sviluppo e sui loro risultati scolastici, sull'ottenimento di un'occupazione dignitosa e di qualità, sull'accesso a un alloggio e sulla possibilità di una vita libera da discriminazioni, rompendo così il circolo vizioso dell'emarginazione e degli svantaggi; invita gli Stati membri ad aumentare la disponibilità e l'accessibilità delle infrastrutture per l'educazione della prima infanzia, l'istruzione prescolare e l'istruzione obbligatoria e di servizi inclusivi e di alta qualità;
11. invita gli Stati membri a monitorare sistematicamente i rischi di abbandono scolastico e le disuguaglianze nell'accesso all'istruzione a tutti i livelli per consentire interventi tempestivi, sia in termini di assistenza pedagogica e consulenza individuale, sia in termini di attività extracurricolari per i bambini e i loro genitori; sottolinea che un coinvolgimento significativo dei genitori rom contribuirebbe anche ad affrontare il rischio di abbandono scolastico dei bambini;
12. deplora il fatto che le scuole frequentate dai bambini rom abbiano spesso una capacità insufficiente, operino in due turni, siano situate in edifici distaccati e fatiscenti o in scuole container e offrano un'istruzione di qualità inferiore agli standard, in cui i bambini rom sono separati dai loro coetanei non rom;
13. invita gli Stati membri a investire nella formazione degli insegnanti al fine di migliorare la loro capacità di fornire un insegnamento adeguato ai bambini rom, concentrandosi in particolare sulla sensibilità alla cultura e all'identità rom, e a introdurre strategie positive per promuovere la tolleranza e contrastare i comportamenti discriminatori e anti-rom; invita gli Stati membri a stanziare maggiori risorse finanziarie a favore di assistenti didattici qualificati;
14. incoraggia gli Stati membri interessati a utilizzare efficacemente le risorse finanziarie messe a disposizione nell'ambito di vari strumenti finanziari nazionali e dell'UE, tra cui Erasmus+, il Fondo sociale europeo Plus, il Fondo europeo di sviluppo regionale e il dispositivo per la ripresa e la resilienza, al fine di rafforzare le infrastrutture e i servizi educativi, consentendo in tal modo anche ai bambini rom di accedere a un'istruzione inclusiva e di qualità;
15. invita la Commissione a valutare la discriminazione ambientale che colpisce le zone abitate dalle comunità rom e ad affrontare il potenziale impatto di condizioni ambientali negative sulla qualità dell'istruzione e sul benessere dei bambini rom;
16. sottolinea che una delle modalità per combattere gli stereotipi e i sentimenti anti-rom consiste nell'educare il pubblico sulla storia dei rom, compreso l'Olocausto dei rom, e sui suoi costumi, la sua cultura e la sua lingua, al fine di creare un ponte verso una migliore comprensione, nonché di scambiare le migliori pratiche;
17. invita gli Stati membri a garantire che le politiche pubbliche e i servizi universali nella pianificazione delle politiche in materia di istruzione, occupazione, assistenza sanitaria, alloggi, servizi sociali, trasporti, sistemi di reddito minimo e legislazione antidiscriminazione raggiungano e includano i rom in modo efficace e non discriminatorio, compresi quelli che vivono in zone rurali remote;
18. invita gli Stati membri a garantire che, in sede di elaborazione, attuazione e monitoraggio dei piani d'azione nazionali contro il razzismo, tutte le azioni siano basate su dati di qualità affidabili e solidi; invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare la disponibilità di dati sulla partecipazione dei bambini rom all'istruzione e alla formazione, nel rispetto dei quadri legislativi nazionali degli Stati membri e della natura sensibile di tali dati(16);
19. invita la Commissione a riflettere sull'istruzione dei bambini rom nella sua valutazione nell'ambito della prospettiva di uno spazio europeo dell'istruzione entro il 2025, che fissa un elevato livello di ambizione europea nel settore dell'istruzione per tutti gli Stati membri dell'UE, si concentra sul miglioramento dell'equità e dell'inclusione nell'istruzione e nella formazione e sostiene l'impegno dell'UE a promuovere le libertà fondamentali, la tolleranza e la non discriminazione, anche attraverso l'istruzione;
20. chiede alla Commissione di monitorare e valutare i progressi compiuti, facilitare lo scambio delle migliori pratiche e fornire competenze, coordinamento e sostegno tecnico agli Stati membri interessati;
21. ritiene che una mancanza sistematica di lotta contro la discriminazione costituisca una minaccia diretta allo Stato di diritto e alla democrazia e dovrebbe pertanto essere affrontata nella relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto, nonché attraverso altre misure dell'UE dedicate alla salvaguardia della democrazia e dello Stato di diritto;
22. ricorda che la mancata esecuzione delle sentenze costituisce una violazione dei principi dello Stato di diritto; esorta la Commissione a monitorare l'esecuzione delle pertinenti sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e dei tribunali degli Stati membri e ad attivare le misure previste dal regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto(17), qualora tale mancata esecuzione comprometta o rischi seriamente di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione;
23. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
"Rom" è un termine generico che comprende un ampio ventaglio di persone diverse di origine romanì come rom, sinti, kalè, romanichal e boyash/rudari; esso comprende anche gruppi quali ashkali, egiziani, yenish, dom, lom, rom e abdal, popolazioni nomadi tra cui i travellers e le popolazioni designate col concetto amministrativo di gens du voyage, nonché le persone che si identificano come zigani, senza negare le caratteristiche specifiche di tali gruppi.
Orientamenti sul miglioramento della raccolta e dell'uso dei dati sulla parità, gruppo ad alto livello sulla non discriminazione, l'uguaglianza e la diversità, luglio 2018. La Corte dei conti europea ha raccomandato lo sviluppo di metodologie adeguate per raccogliere dati pertinenti sull'inclusione dei Rom in tutti gli Stati membri. "Iniziative politiche dell'UE e sostegno finanziario a favore dell'integrazione dei Rom: nonostante i progressi significativi conseguiti negli ultimi dieci anni, occorre compiere ulteriori sforzi sul campo", relazione speciale n. 14/2016.
Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.
Armonizzazione dei diritti delle persone autistiche
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Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2023 sull'armonizzazione dei diritti delle persone autistiche (2023/2728(RSP))
– visti gli articoli 2 e 10 del trattato sull'Unione europea,
– visti gli articoli 19, 21, 153, 165, 168 e 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 3, 21, 24, 26, 34, 35, 41 e 47,
– visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare i principi 1, 3, 10 e 17,
– vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(1) ("direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione"),
– vista la sua risoluzione del 10 marzo 2021 sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro alla luce della UNCRPD(2),
– vista la Carta dei diritti delle persone affette da autismo, elaborata da Autismo Europa e approvata dal Parlamento europeo il 9 maggio 1996(3),
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), entrata in vigore nell'UE il 21 gennaio 2011 a seguito della decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,
– vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2021 dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030" (COM(2021)0101.
– vista la dichiarazione scritta del 7 settembre 2015 sull'autismo, firmata dalla maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento,
– vista la sua risoluzione del 18 giugno 2020 sulla strategia europea sulla disabilità post‑2020(4),
– vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2021 sulla protezione delle persone con disabilità attraverso le petizioni: insegnamenti appresi(5),
– vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2022 sul tema "Verso la parità di diritti per le persone con disabilità"(6),
– viste le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2021 sulla strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, in cui si invitano i 27 Stati membri dell'UE a garantire una migliore inclusione delle persone con disabilità e il rispetto dei loro diritti, in particolare in termini di libera circolazione, occupazione e alloggio,
– vista la risoluzione 2353 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del 4 dicembre 2020, sul sostegno alle persone affette da autismo e alle loro famiglie,
– visto il "quadro di monitoraggio" della Commissione per la strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030,
– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2023, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità (COM(2023)0512),
– vista la petizione n. 0822/2022,
– visto l'articolo 227, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che nell'UE vi sono circa 100 milioni di persone con disabilità, di cui 5 milioni affette da disturbi dello spettro autistico, il che rappresenta più di una persona su 100(7);
B. considerando che le persone autistiche non hanno tutte le stesse caratteristiche specifiche e dovrebbero pertanto poter beneficiare del miglior sostegno possibile in funzione delle loro esigenze nella vita quotidiana e quando viaggiano all'interno dell'UE; che una percentuale significativa di persone autistiche senza una disabilità intellettuale associata può vivere in modo indipendente, ma riferisce di avere ancora difficoltà a ottenere riconosciuta la propria condizione di disabilità nonostante la diagnosi di autismo, fatto che, a sua volta, impedisce loro di accedere ai tanto necessari servizi di sostegno e prestazioni d'invalidità, mentre altre persone hanno disabilità che, a seconda della gravità, richiedono assistenza e sostegno lungo tutto l'arco della vita;
C. considerando che negli Stati membri potrebbero essere necessari anni per giungere a una diagnosi di autismo per bambini e adulti e che, di conseguenza, vi è una carenza di servizi di intervento e di sostegno di qualità e a prezzi accessibili incentrati sulla persona, basati sulle esigenze individuali e forniti da professionisti formati; che attualmente non esistono orientamenti dell'UE sull'intervento nel contesto dell'autismo basato su elementi di prova e sui diritti; che le famiglie in tutta Europa ricevono ancora proposte di terapie e interventi non comprovati e potenzialmente dannosi, tra cui procedimenti chiaramente illegali che comportano gravi abusi fisici sui minori, come i clisteri di biossido di cloro, che sono ancora diffusi e non sufficientemente regolamentati nella maggior parte degli Stati membri e dovrebbero essere vietati; che le diagnosi tardive e insufficienti possono avere gravi conseguenze, spaziando dalla negazione dei servizi ai decessi prematuri;
D. considerando che tutte le persone con disabilità hanno pari diritti, su una base di uguaglianza con gli altri, in tutti gli aspetti della vita e godono del diritto inalienabile alla dignità, alla parità di trattamento, a una vita indipendente, all'autonomia e alla piena partecipazione alla società; che tale partecipazione è essenziale per l'esercizio dei loro diritti fondamentali; che essi hanno il diritto di aspettarsi che il loro apporto al progresso sociale, politico ed economico dell'UE sia rispettato e valorizzato; che, nelle sue risoluzioni, il Parlamento ha ripetutamente esortato gli Stati membri ad attuare politiche adeguate in tal senso(8);
E. considerando che è generalmente riconosciuto che nella vita quotidiana le persone con disabilità continuano ad affrontare molteplici ostacoli e discriminazioni che impediscono loro di godere delle libertà e dei diritti fondamentali sanciti nei quadri legislativi applicabili dell'UE e delle Nazioni Unite; che tra questi figurano la parità di accesso all'istruzione e alla formazione professionale, l'accesso al mercato del lavoro, con pari opportunità e parità di trattamento in materia di occupazione e lavoro, l'accesso all'assistenza personale e la garanzia del loro diritto di voto, nonché la loro inclusione nella comunità;
F. considerando che le persone autistiche corrono un rischio maggiore di essere vittime di incitamento all'odio e reati generati dall'odio e hanno maggiori probabilità di subire violenze rispetto alle persone senza disabilità; che incontrano maggiori ostacoli nell'accedere alla giustizia e nel denunciare le violenze; che a molte persone autistiche sono tuttora negati il diritto alla capacità giuridica e la libertà di compiere le proprie scelte e di partecipare all'elaborazione delle politiche sulle questioni che le riguardano; che troppo spesso devono vivere in istituti o con le loro famiglie, anch'esse costrette a far fronte a una gravissima mancanza di sostegno e a discriminazioni per associazione; che le persone autistiche si vedono negati i loro diritti riproduttivi e inoltre le persone autistiche LGBTIQ+ e appartenenti a minoranze etniche subiscono ulteriori discriminazioni;
G. considerando che le persone autistiche si trovano ad affrontare disparità nell'accesso all'assistenza sanitaria, il che comporta esigenze insoddisfatte in termini di assistenza sanitaria fisica e psicologica e contribuisce a ridurre notevolmente la loro aspettativa di vita;
H. considerando che le ragazze e le donne autistiche sono confrontate a molteplici forme di discriminazione, tra cui ostacoli nell'accesso alla diagnosi, all'istruzione e all'occupazione;
I. considerando che la proposta di direttiva antidiscriminazione(9), che apporterebbe maggiore protezione contro qualsiasi genere di discriminazione attraverso un approccio orizzontale, è ancora bloccata al Consiglio;
J. considerando che il tasso di disoccupazione è sproporzionalmente elevato tra le persone autistiche, interessando potenzialmente fino al 90 % di loro(10);
K. considerando che è evidente l'urgente necessità di sviluppare programmi di formazione inclusivi per professionisti in tutti i settori della società, con l'obiettivo di promuovere una migliore comprensione dell'autismo, prevenire la discriminazione e garantire l'accessibilità e l'inclusione;
L. considerando che lo status di cittadinanza europea, come sancito dall'articolo 20 TFUE, implica il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; che per le persone con disabilità, tale diritto è tutelato dall'articolo 18 della CRPD, ratificata dall'Unione europea e dai 27 Stati membri, che garantisce loro la libertà di circolazione, la libertà di scegliere la propria residenza e il diritto alla nazionalità, in condizioni di parità con gli altri;
M. considerando che la mancanza di riconoscimento reciproco dello status di disabile e della diagnosi dell'autismo tra gli Stati membri impedisce alle persone autistiche e alle loro famiglie di esercitare pienamente il loro diritto alla libera circolazione all'interno dell'UE, in quanto crea ostacoli per le persone con disabilità che si spostano in un altro Stato membro per motivi di lavoro, di studio o altro, e ostacola l'accesso al sostegno; che tali difficoltà sono state evidenziate dalle petizioni presentate negli ultimi anni, e in particolare il fatto che la disparità nelle diagnosi di autismo tra gli Stati membri e le differenze in termini di metodi e risultati dei sistemi nazionali di valutazione della disabilità hanno un impatto sulla vita e sulle scelte di vita delle persone;
N. considerando che la commissione per le petizioni ha recentemente ricevuto una petizione in cui si chiede che la carta europea della disabilità garantisca anche la protezione delle persone affette da disturbi dello spettro autistico;
O. considerando che le persone affette da autismo rimangono ampiamente escluse dalla ricerca, comprese le indagini accademiche, cliniche e mediche che le riguardano direttamente;
1. esprime preoccupazione per le difficoltà che le persone affette da autismo possono incontrare nel dimostrare la loro condizione in tutti gli Stati membri e per l'incertezza che vivono quando viaggiano all'interno dell'UE, in quanto le tessere nazionali di disabilità non sono riconosciute in tutti i paesi dell'UE e non vi è parità di accesso a determinate prestazioni specifiche; deplora il fatto che, poiché circa il 40 % delle persone autistiche non ha alcuna disabilità intellettuale associata, vi siano molti cittadini dell'UE affetti da autismo che non dispongono di un certificato di disabilità ma solo di una diagnosi medica, il che costituisce una grande difficoltà quando viaggiano o si spostano all'interno dell'UE e implica che non possono dimostrare il proprio status o rivendicare il sostegno di cui hanno bisogno;
2. invita la Commissione ad aggiornare quanto prima la proposta di direttiva dell'UE sulla parità di trattamento, sulla base della posizione del Parlamento delineata nella sua risoluzione del marzo 2021(11), che consentirà agli Stati membri di progredire nella lotta alla discriminazione in tutta l'UE, in tutti gli ambiti della vita; invita la presidenza del Consiglio a dare priorità alla direttiva antidiscriminazione e a esaminarla al massimo livello politico;
3. ricorda, in linea con la strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, l'importanza di disporre di dati pubblici e disaggregati per sesso ed età e per tipo di disabilità, compreso l'autismo, al fine di migliorare le politiche pubbliche orientate alle persone autistiche e renderle più efficaci; invita, a tale proposito, la Commissione e gli Stati membri a finanziare e attuare studi sull'incidenza dell'autismo in tutti gli Stati membri;
4. esorta gli Stati membri ad agevolare l'accesso alla diagnosi dell'autismo per bambini e adulti, con particolare attenzione alle persone a rischio, e sottolinea la necessità di un rilascio semplificato e rapido dei certificati diagnostici; insiste sul fatto che una diagnosi dell'autismo dovrebbe fornire il riconoscimento della disabilità, anche per le persone autistiche senza disabilità intellettive, al fine di garantire parità di accesso ai diritti e ai servizi in tutti gli ambiti della vita;
5. apprezza la recente pubblicazione, da parte della Commissione, della proposta della Commissione relativa alla creazione di una tessera europea di disabilità entro la fine del 2023, con l'obiettivo di riconoscerla e applicarla in modo coerente in tutti gli Stati membri in tutti gli ambiti della vita, anche in relazione ai servizi e al sostegno; sottolinea l'importanza di un processo semplice e accessibile a tutti per ottenere la tessera e riconosce che un formato digitale consentirebbe controlli di convalida;
6. sottolinea l'utilità della tessera europea di disabilità per le persone con disabilità invisibili, come l'autismo; ribadisce che è fondamentale che l'ambito di applicazione di tale tessera includa tutte le situazioni in cui operatori privati o autorità pubbliche offrono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità e che tale carta garantisca il diritto di tali persone alla libera circolazione in tutta l'UE, agevolando il riconoscimento reciproco della condizione di disabilità per i titolari della tessera; chiede l'inclusione dell'autismo nelle griglie nazionali sulla disabilità degli Stati membri in cui non figura nell'elenco e incoraggia gli Stati membri a essere ambiziosi per quanto riguarda la portata dei diritti che avranno gli utenti delle carte; incoraggia inoltre la Commissione a garantire la corretta attuazione da parte di tutti gli Stati membri mediante una legislazione vincolante;
7. chiede l'adozione di uno status giuridico europeo per le persone con disabilità, che consenta il riconoscimento e l'accreditamento reciproci in tutti gli Stati membri, tenendo conto della specificità dell'autismo e garantendo la protezione e l'inclusione di tutte le persone autistiche;
8. sottolinea l'importanza di destinare fondi dell'UE alle politiche antidiscriminazione contro le persone affette da autismo, in particolare le donne e le ragazze;
9. esorta la Commissione e gli Stati membri a contribuire alla comprensione dell'autismo e a impegnarsi attivamente in campagne di sensibilizzazione, in collaborazione con le persone autistiche e le loro organizzazioni rappresentative, al fine di promuoverne la piena inclusione e partecipazione;
10. invita gli Stati membri a sviluppare l'accesso a soluzioni ragionevoli in tutti gli aspetti dell'assistenza sanitaria e della diagnosi, al fine di garantire che le persone autistiche godano di pari accesso all'assistenza sanitaria sia fisica che psicologica; insiste sullo sviluppo di infrastrutture adeguate all'accoglienza delle persone autistiche negli ospedali, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti e nei trasporti pubblici, creando spazi adatti agli ausili, come "stanze silenziose", e per garantire un servizio di assistenza alle persone affette da autismo durante gli spostamenti tra gli Stati membri;
11. invita gli Stati membri e la Commissione a incaricare il Centro europeo di risorse per l'accessibilità, AccessibleEU, di individuare e affrontare gli ostacoli all'accessibilità per le persone autistiche conformemente all'articolo 9 della CRPD, di promuovere la fornitura di adeguamenti flessibili e soluzioni ragionevoli in funzione delle loro esigenze individuali attraverso l'adozione di orientamenti specifici in tutti i settori e di colmare le lacune dell'attuale legislazione che affronta le esigenze delle persone autistiche;
12. esprime preoccupazione per gli elevati tassi di disoccupazione delle persone autistiche, in particolare tra le donne, rispetto ad altri gruppi nell'UE; invita altresì gli Stati membri a promuovere e garantire un quadro normativo e politico per la partecipazione delle persone autistiche al mercato del lavoro; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere e sostenere le imprese sociali incentrate sulla loro occupazione; incoraggia gli Stati membri ad adattare i luoghi di lavoro e a prendere misure per migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro; invita l'UE e gli Stati membri ad applicare gli orientamenti in materia di accomodamento ragionevole per le persone autistiche sul luogo di lavoro e a promuovere il loro avanzamento di carriera; chiede alla Commissione di prestare particolare attenzione ai lavoratori autistici nel futuro quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di fissare obiettivi ambiziosi;
13. esorta vivamente gli Stati membri a rispettare pienamente la direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e a garantire che misure quali i programmi di azioni positive nell'ambito delle assunzioni e le quote portino a opportunità di lavoro concrete che promuovano un luogo di lavoro inclusivo;
14. invita gli Stati membri a promuovere la formazione dei professionisti dell'autismo in tutti i settori della società, quali i settori dell'istruzione, della sanità, sociale, dei trasporti e della giustizia, integrando la formazione obbligatoria in materia di autismo nei rispettivi programmi di studio, con il coinvolgimento attivo delle persone autistiche, delle loro famiglie e delle organizzazioni rappresentative;
15. rammenta che le persone autistiche hanno il diritto di prendere parte a tutti i livelli educativi e a tutte le tipologie di istruzione, compresa l'istruzione durante la prima infanzia, al pari degli altri; sottolinea la necessità di promuovere l'accesso a un'istruzione universale, di qualità, a prezzi accessibili e inclusiva e di fornire alle persone autistiche un'assistenza e un sostegno personali individualizzati e continui nel settore dell'istruzione; invita la Commissione e gli Stati membri a fornire alloggi e materiali di studio accessibili, come previsto dall'articolo 24 della CRPD, per sostenere lo sviluppo di scuole inclusive che possano diventare un riferimento nell'insegnamento e nell'apprendimento inclusivi e innovativi in tutta l'UE, per monitorare l'accesso dei discenti autistici all'istruzione, all'istruzione primaria e secondaria, alla formazione professionale e all'occupazione;
16. riconosce il valore dello sport quale fattore cruciale per la crescita e lo sviluppo dei bambini autistici e invita gli Stati membri a ridurre gli ostacoli incontrati dalle persone autistiche nello svolgimento di attività ricreative, sportive e culturali e a promuovere una più ampia partecipazione alle attività fisiche;
17. sottolinea l'importanza della ricerca sull'autismo per sostenere norme etiche rigorose; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la ricerca coprodotta con le persone autistiche e le loro famiglie al fine di migliorare la qualità della vita delle persone autistiche; sottolinea la necessità di condividere le buone pratiche tra gli Stati membri in modo strutturato al fine di promuovere e approfondire le conoscenze sull'autismo e quindi comprendere meglio le esigenze delle persone autistiche in tutta l'Unione europea;
18. invita gli Stati membri a riformare i sistemi di tutela per consentire l'esercizio della capacità giuridica da parte delle persone autistiche, dando loro accesso a sistemi di aiuto alle decisioni, garantendo nel contempo che siano predisposte garanzie adeguate; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le persone autistiche siano abilitate e abbiano pieno accesso al sistema giudiziario e a partecipare alla vita politica e pubblica;
19. sottolinea l'importanza di includere una componente nell'assegnazione dei fondi dell'UE dedicati alle politiche antidiscriminazione contro le persone autistiche, in particolare le donne e le ragazze, che devono far fronte a livelli particolarmente elevati di povertà, esclusione sociale e violenza, e di rendere la sterilizzazione forzata punibile come reato sulla base del reato di sfruttamento sessuale di donne e bambini ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE; invita le istituzioni dell'UE a garantire che la proposta di direttiva dell'8 marzo 2022 sulla lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica (COM(2022)0105) includa la sterilizzazione forzata come reato ai sensi dello stesso articolo; apprezza la decisione del Consiglio del giugno 2023 relativa alla conclusione della convenzione di Istanbul, che crea un quadro giuridico completo e articolato per proteggere le donne da tutte le forme di violenza(12);
20. esorta gli Stati membri ad affrontare attivamente altre forme di discriminazione intersezionale subite dalle persone autistiche, in particolare quelle appartenenti a gruppi vulnerabili; invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare strategie nazionali intersettoriali per fornire finanziamenti sufficienti per la loro efficace attuazione;
21. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
La scheda informativa sull'autismo dell'Organizzazione mondiale della sanità è disponibile all'indirizzo: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders.
Risoluzione del Parlamento europeo, del 13 dicembre 2022, sul tema "Verso la parità di diritti per le persone con disabilità" (GU C 177 del 17.5.2023, pag. 30).
Proposta di direttiva del Consiglio, del 2 luglio 2008, recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426).
Progressi nella strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1484&furtherNews=yes&newsId=10274.
Risoluzione del Parlamento europeo, del 10 marzo 2021, sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro alla luce della UNCRPD (GU C 474 del 24.11.2021, pag. 48).
Decisione del Consiglio (UE) 2023/1075, del 1° giugno 2023, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione (GU L 43 I del 2.6.2023, pag. 1).
Dimensioni standardizzate per i bagagli a mano
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Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2023 su dimensioni standardizzate per i bagagli a mano (2023/2774(RSP))
– visti gli articoli 24 e 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità(1),
– viste le norme relative ai bagagli dei passeggeri dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA),
– vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 18 settembre 2014 nella causa C-487/12(2) (di seguito, sentenza della CGUE nella causa C-487/12),
– vista la petizione n. 0837/2019,
– visto l'articolo 227, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che ogni compagnia aerea stabilisce singolarmente le proprie norme concernenti il numero e le dimensioni dei bagagli a mano dei passeggeri e le eventuali spese applicabili;
B. considerando che i requisiti relativi alle dimensioni, al peso e al tipo di bagaglio a mano e bagaglio da stiva variano da una compagnia aerea all'altra; che la dimensione del bagaglio dipende anche dal modello dell'aeromobile e dalle sue configurazioni;
C. considerando che il regolamento (CE) n. 889/2002(3), che attua la convenzione di Montreal del 1999, contiene solo disposizioni relative a danni ai bagagli o perdita degli stessi e in materia di responsabilità in caso di ritardi, ma non disposizioni sulle dimensioni dei bagagli;
D. considerando che tutte le compagnie aeree dovrebbero avere almeno una dimensione standard minima comune per i bagagli a mano;
E. considerando che la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2020 dal titolo "Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro" (COM(2020)0789) prevede azioni volte a rivedere il regolamento (CE) n. 1008/2008 nonché a rivedere il quadro normativo sui diritti dei passeggeri e il codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione;
1. ribadisce il proprio sostegno per garantire il completamento della legislazione dell'UE in materia di diritti dei passeggeri aerei con l'obiettivo di innalzare gli standard di protezione e informazione dei passeggeri, rafforzare i loro diritti e garantire che i vettori aerei operino in condizioni armonizzate in un mercato liberalizzato, facilitando in tal modo l'esperienza di viaggio;
2. ricorda che, conformemente alla sentenza della CGUE(4) nella causa C-487/12, il bagaglio a mano (vale a dire il bagaglio non registrato) deve essere considerato un "elemento indispensabile" del trasporto di passeggeri a condizione che tale bagaglio soddisfi "requisiti ragionevoli" in termini di peso e dimensioni e che il trasporto di tali bagagli non può pertanto essere sottoposto a un supplemento di prezzo; esorta pertanto gli Stati membri a garantire il rispetto di tale sentenza e, nel frattempo, ad adoperarsi a favore della trasparenza per quanto riguarda la comunicazione di eventuali spese addebitate per i bagagli a mano, ogniqualvolta siano fornite informazioni sui prezzi e sugli orari di un volo, al fine di rafforzare la protezione dei consumatori;
3. sottolinea che le compagnie aeree di tutto il mondo applicano politiche e restrizioni diverse per quanto riguarda le dimensioni e il peso del bagaglio a mano che i passeggeri possono portare a bordo, il che spesso determina confusione, disagi, esperienze di viaggio meno comode, ritardi e talvolta controversie tra i passeggeri e il personale della compagnia aerea;
4. prende atto che l'incoerenza delle politiche delle diverse compagnie aeree in materia di bagagli a mano è motivo di preoccupazione per i passeggeri e potrebbe essere considerata una pratica abusiva o sleale, che mette in difficoltà i viaggiatori che volano con compagnie diverse o prendono voli in coincidenza con vettori diversi, oltre al fatto che non tutti i vettori si conformano alla sentenza della CGUE nella causa C-487/12;
5. osserva che le differenze tra le norme delle compagnie aeree in materia di dimensioni dei bagagli a mano e bagagli registrati e le tariffe addebitate ai passeggeri generano costi nascosti quando un passeggero utilizza i servizi di diverse compagnie aeree o deve cambiare compagnia aerea per ragioni impreviste o pratiche;
6. ricorda che la "libertà in materia di tariffe" dei vettori aerei per quanto riguarda le tariffe aeree passeggeri e merci, riconosciuta all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1008/2008, non comprende la tariffazione del bagaglio a mano;
7. ritiene che i costi nascosti e aggiuntivi riducano la possibilità di confrontare le offerte presentate da diverse compagnie aeree, il che limita di conseguenza la capacità del passeggero di scegliere con cognizione di causa l'offerta migliore;
8. osserva che i controlli sul posto delle dimensioni dei bagagli a mano effettuati dai dipendenti delle compagnie aeree, che talvolta applicano le norme in modo discrezionale e arbitrario, dimostrano la ridondanza delle diverse dimensioni del bagaglio autorizzato;
9. ritiene che l'armonizzazione a livello dell'UE dei requisiti in materia di dimensioni, peso e tipo di bagaglio a mano e bagaglio registrato per tutte le compagnie aeree che operano nell'Unione europea migliorerebbe la trasparenza e la protezione dei consumatori per tutti i viaggiatori aerei;
10. osserva che anche per quanto riguarda il trasporto di piccoli animali da compagnia in cabina come bagaglio a mano, le dimensioni consentite delle borse da viaggio o dei trasportini variano leggermente da una compagnia aerea all'altra, il che causa inconvenienti simili;
11. prende atto della procedura di revisione del regolamento (CE) n. 1008/2008;
12. incoraggia la Commissione a presentare misure politiche concrete per integrare la sentenza della CGUE nella causa C-487/12, secondo cui i bagagli a mano non devono essere sottoposti a un supplemento di prezzo, e sottolinea la necessità di delineare la portata e i requisiti specifici del peso e delle dimensioni "ragionevoli" del bagaglio a mano, nonché di affrontare la complessità delle norme delle compagnie aeree per i bagagli nel contesto della revisione del regolamento (CE) n. 1008/2008;
13. invita la Commissione a includere nella sua revisione del regolamento (CE) n. 1008/2008 proposte volte ad affrontare le questioni che danno luogo a costi nascosti, quali l'assegnazione dei posti o la complessità delle offerte delle compagnie aeree in relazione alla loro politica in materia di bagagli, al fine di regolamentare la composizione del prezzo finale;
14. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 settembre 2014, Vueling Airlines SA contro Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia, C-487/12, ECLI:EU:C:2014:2232.
Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 2).
– visti il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che stabiliscono i principi, gli obiettivi e le competenze dell'UE e che riconoscono il diritto degli Stati europei di presentare domanda di adesione all'Unione,
– visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE)(1) che riconosce il diritto di qualunque Stato membro dell'Unione europea o membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) di presentare domanda di adesione al SEE,
– visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera(2), firmato il 22 luglio 1972,
– visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera concernente l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita(3),
– visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza(4),
– visto il respingimento, da parte della Svizzera, dell'adesione al SEE, mediante il referendum del 1992,
– vista la conclusione di numerosi accordi settoriali tra l'UE e la Svizzera, firmati nel 1999 e noti come "accordi bilaterali I"(5),
– vista la conclusione di nove ulteriori accordi settoriali tra l'UE e la Svizzera, firmati nel 2004 e noti come "accordi bilaterali II",
– visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità(6),
– visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli(7),
– visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici(8),
– visto l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone(9),
– visto l'accordo tra la Confederazione svizzera e l'Ufficio europeo di polizia, firmato nel 2004,
– visto l'accordo del 26 ottobre 2004 sulla partecipazione della Svizzera allo spazio Schengen(10), che consente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE e che facilita la cooperazione in materia di sicurezza e nel contrasto della criminalità transfrontaliera,
– visto l'accordo tra Eurojust e la Svizzera firmato il 27 novembre 2008,
– visto l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza(11), del 17 maggio 2013,
– visto l'accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare(12),
– visto l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo(13) firmato il 10 giugno 2014,
– visto l'accordo tra l'UE e la Svizzera in materia di scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, entrato in vigore il 1° gennaio 2017,
– visto il pacchetto normativo presentato dalla Commissione il 14 luglio 2021, che mira a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra dell'UE di almeno il 55 % entro il 2030 (COM(2021)0550),
– vista le decisioni del Consiglio federale svizzero, del 24 agosto 2022 e del 21 dicembre 2022, di adottare gli obiettivi dell'UE relativi al risparmio di gas e di energia elettrica, nell'ambito di un più ampio allineamento normativo della politica energetica e della regolazione della rete della Svizzera,
– visto l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, firmato il 23 novembre 2017(14),
– viste le conclusioni del Consiglio del 19 febbraio 2019 sulle relazioni fra l'UE e la Confederazione svizzera,
– vista la decisione del Consiglio federale svizzero, del 26 maggio 2021, di porre fine ai negoziati sull'accordo quadro istituzionale UE-Svizzera,
– vista l'adozione da parte del Consiglio federale svizzero di una serie di orientamenti per il suo pacchetto negoziale con l'UE, il 23 febbraio 2022,
– visto l'esito positivo del referendum del 15 maggio 2022 in Svizzera, con cui si è deciso di aumentare il contributo finanziario di tale paese all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex),
– vista la dichiarazione congiunta dei presidenti della delegazione dell'Assemblea federale svizzera per le relazioni con il Parlamento europeo e della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con la Svizzera (DEEA), adottata in occasione della 41a riunione interparlamentare tra la Svizzera e l'Unione europea tenutasi il 7 ottobre 2022 a Rapperswil-Jona (Svizzera),
– vista la sua raccomandazione del 26 marzo 2019 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente l'accordo quadro istituzionale tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera(15),
– vista la sua raccomandazione del 18 giugno 2020 per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord(16),
– vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile(17),
– visto l'articolo 54 del suo regolamento,
– visti i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per la cultura e l'istruzione,
– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0248/2023),
A. considerando che l'UE e la Svizzera sono alleati stretti dal punto di vista politico e culturale, che condividono gli stessi principi e valori quali la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani, la protezione delle minoranze, l'uguaglianza sociale e la sostenibilità sociale e ambientale; che l'UE e la Svizzera sono importanti partner economici, interessati a una prosperità economica comune;
B. considerando che l'UE e la Svizzera intrattengono da tempo relazioni fondate su valori e obiettivi condivisi di pace, sull'impegno a difendere il multilateralismo e l'ordine internazionale basato su regole e su un ruolo attivo di primo piano negli sforzi globali volti ad affrontare sfide quali i cambiamenti climatici, l'ambiente, la perdita di biodiversità, l'esaurimento delle risorse, lo sviluppo sostenibile, l'accelerazione della digitalizzazione, la migrazione e la sicurezza internazionale, la giustizia penale internazionale e il diritto internazionale umanitario;
C. considerando che l'attuale guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina ha messo in luce la necessità che l'UE e la Svizzera approfondiscano la loro cooperazione nei settori della politica estera, della sicurezza e della risposta alle crisi; che la Svizzera coopera in merito a determinate parti della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e ha partecipato a missioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC); che la Svizzera si è allineata all'UE sulle sanzioni nei confronti della Russia e ha votato a favore di tutte le risoluzioni delle Nazioni Unite relative alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina;
D. considerando che la Svizzera cerca nuove forme di cooperazione in settori quali la sicurezza, la ricerca, l'innovazione e la salute; che la Svizzera è pronta ad ampliare la sua cooperazione in materia di sicurezza, con particolare riguardo ad ambiti quali la cibersicurezza, le minacce ibride, la resilienza e la disinformazione; che la Svizzera mira a rafforzare l'interoperabilità nel quadro dell'Agenzia europea per la difesa; che la relazione sulla politica di sicurezza della Svizzera relativa al 2021 e il suo supplemento del 2022 presentano una serie di opzioni che consentono alla Svizzera di incrementare la sua cooperazione con l'UE;
E. considerando che la Svizzera e l'UE sono partner economici fondamentali, essendo l'UE il principale partner commerciale della Svizzera, che a sua volta è il quarto partner commerciale dell'UE, dopo Cina, Stati Uniti e Regno Unito; che l'UE e la Svizzera sono tra le principali destinazioni dei rispettivi investimenti esteri e sono partner commerciali chiave per quanto concerne gli scambi di servizi;
F. considerando che il Consiglio federale svizzero ha approvato i parametri chiave per un mandato negoziale con l'UE il 21 giugno 2023;
G. considerando che le relazioni economiche e commerciali tra la Svizzera e l'UE sono principalmente disciplinate da un accordo di libero scambio (ALS) e da una serie di accordi bilaterali, tra cui l'accordo sulla libera circolazione delle persone, in virtù dei quali la Svizzera ha accettato di riprendere alcuni aspetti della legislazione dell'UE in cambio dell'accesso a una parte del mercato unico dell'UE;
H. considerando che la Svizzera è profondamente integrata nel mercato unico dell'UE; che finora l'UE e la Svizzera hanno concluso numerosi accordi bilaterali; che molti di questi devono essere aggiornati con urgenza al fine di assicurare il funzionamento del mercato interno a tale riguardo tra l'UE e la Svizzera e di tener conto dell'evoluzione delle priorità;
I. considerando che, nel maggio 2021, il Consiglio federale svizzero ha deciso di porre fine ai negoziati sull'accordo quadro istituzionale UE-Svizzera; che è necessaria una soluzione per le future relazioni tra le due parti per consolidare le relazioni bilaterali e sviluppare appieno il partenariato UE-Svizzera su questioni fondamentali di reciproco interesse; che, di recente, la Commissione e il Consiglio federale svizzero hanno tenuto una serie di colloqui esplorativi;
J. considerando che la visita in Svizzera del vicepresidente della Commissione Maroš Šefčovič a marzo ha impresso nuovo slancio alle discussioni finalizzate a risolvere i problemi istituzionali; che vi è una provata volontà, da entrambe le parti, di ridurre i divari ancora esistenti attraverso i colloqui esplorativi sia a livello tecnico che politico; che è essenziale che entrambe le parti mantengano lo slancio, continuino a muoversi nella giusta direzione e accelerino potenzialmente i loro sforzi al fine di determinare se esista una base solida per negoziati completi con la prospettiva di una conclusione rapida ed efficace;
K. considerando che è necessario continuare a garantire condizioni di parità nel mercato unico per assicurare una concorrenza equa; che un mercato unico ben funzionante ed efficace è basato su un'economia sociale di mercato altamente competitiva;
L. considerando che i cittadini svizzeri hanno gli stessi diritti dei cittadini dell'UE di circolare, entrare e soggiornare liberamente nell'UE, in linea con il diritto dell'UE; che nel 2021 lavoravano in Svizzera mediamente 351 000 pendolari transfrontalieri e che, al 31 dicembre 2021, risultavano residenti nell'UE 442 000 cittadini svizzeri mentre risiedevano in Svizzera circa 1,4 milioni di cittadini dell'UE;
M. considerando che, attualmente, la Svizzera ha lo status di paese terzo non associato nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE Orizzonte Europa e di altri programmi e iniziative a esso correlati, tra cui il programma Erasmus+ dell'UE; che la cooperazione tra l'UE e la Svizzera in materia di ricerca e sviluppo recherebbe vantaggi a entrambe le parti;
N. considerando che il quadro di cooperazione fra l'Agenzia europea per la difesa e la Svizzera, stipulato il 16 marzo 2012, consente lo scambio di informazioni e prevede attività congiunte nei settori della ricerca e della tecnologia nonché progetti e programmi in materia di armamenti;
O. considerando che in Svizzera si terranno le elezioni generali il 22 ottobre 2023; che le elezioni del Parlamento si terranno nel giugno 2024;
Politica estera e di sicurezza
1. sottolinea il forte interesse dell'UE a cooperare con la Svizzera, quale partner che condivide i suoi principi, in materia di pace internazionale, sicurezza, diritti umani e difesa, soprattutto in risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. accoglie con favore il fatto che la Svizzera si sia allineata alle sanzioni adottate dall'UE in tale contesto e che finora abbia adottato tutti i pacchetti di sanzioni dell'UE; riconosce l'impegno della Svizzera a preservare l'ordine internazionale basato su regole, anche attraverso un'azione comune con l'UE in seno alle organizzazioni internazionali e ai consessi multilaterali;
2. riconosce la politica estera di lungo corso della Svizzera basata sulla promozione della pace, la mediazione e la risoluzione pacifica dei conflitti; accoglie con favore il ruolo forte e attivo svolto dalla Svizzera quale membro del Consiglio d'Europa, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici nella ricerca di soluzioni alle crisi, anche attraverso l'attuazione di accordi costituzionali in ambienti ad alta tensione, il consolidamento della pace, la facilitazione del dialogo, lo sviluppo di misure volte a rafforzare la fiducia e la riconciliazione;
3. accoglie con favore il mandato della Svizzera in quanto membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nel 2003-2004, quale opportunità per rafforzare la cooperazione internazionale e promuovere priorità comuni a livello multilaterale;
4. si compiace della posizione affine della Svizzera rispetto alla PESC dell'UE, in particolare per quanto riguarda gli aiuti umanitari, la protezione civile, la lotta al terrorismo e i cambiamenti climatici, e del suo contributo alle missioni nell'ambito della PSDC, nello specifico EULEX Kosovo, EUFOR Althea e EUCAP Sahel; osserva che la Svizzera è il paese che contribuisce più frequentemente, in termini assoluti, alle missioni nell'ambito della PSDC; chiede un ulteriore impegno nell'ambito delle competenze della PESC e della PSDC;
5. accoglie inoltre con favore il fatto che, nel novembre 2021, la Svizzera abbia annunciato la propria partecipazione a determinati progetti della cooperazione strutturata permanente e che la sua possibile partecipazione a due progetti sia attualmente oggetto di esame; osserva che la Svizzera ha espresso interesse per i progetti relativi alla ciberdifesa e alla mobilità militare e che ciò rappresenta un nuovo avvicinamento all'UE, con il quale la Svizzera sta valutando, per la prima volta nella sua storia, una cooperazione in materia di difesa con altri paesi; accoglie con favore l'intenzione della Svizzera di partecipare all'iniziativa di difesa aerea europea Sky Shield;
6. incoraggia un'ulteriore collaborazione tra la Svizzera e l'UE sulle questioni sociali e umanitarie, in linea con l'approccio integrato dell'UE, e sui diritti umani e la democrazia, anche attraverso il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia e il regime globale di sanzioni in materia di diritti umani; accoglie con favore l'adesione della Svizzera al sistema europeo di gestione delle crisi;
7. si compiace dell'intensificazione del ritmo delle consultazioni in materia di politica estera e del fatto che la Svizzera stia cercando una più stretta cooperazione con l'UE e la NATO; accoglie con favore, a tale riguardo, il coinvolgimento della Svizzera nel programma "Partenariato per la pace"; incoraggia la Svizzera ad approfondire la sua cooperazione con l'UE in materia di sicurezza e difesa e a sfruttare appieno l'accordo amministrativo con l'Agenzia europea per la difesa; sottolinea l'importanza della collaborazione tra gli Stati membri dell'UE e la Svizzera per quanto riguarda la sicurezza del paese a causa della sua posizione geografica;
8. osserva che l'allineamento volontario della Svizzera alle sanzioni dell'UE nei confronti della Russia segue un approccio caso per caso; incoraggia la Svizzera a mantenere il suo impegno a favore dell'ordine internazionale basato su regole, ad applicare e attuare in modo rigoroso e coerente tutte le misure restrittive dell'UE adottate, come ha già fatto finora, e a prevenirne l'elusione, come previsto dalla Commissione per gli Stati membri dell'UE; esorta la Svizzera a modificare la propria legislazione al fine di consentire la confisca dei beni russi; invita la Svizzera ad aderire alla task force "Russian Elites, Proxies, and Oligarchs" (élite, mandatari e oligarchi russi); incoraggia inoltre la Svizzera a cooperare con la task force dell'UE "Freeze and Seize" per coordinare ed esplorare vie legali di confisca dei beni, comprese le riserve della banca centrale russa detenute in Svizzera, in linea con il diritto internazionale, e partecipare attivamente alle discussioni nei consessi internazionali sull'uso dei beni congelati per la ricostruzione dell'Ucraina;
9. riconosce che la Svizzera ha intrapreso importanti sforzi umanitari in Ucraina, ha offerto lo status di protezione ai rifugiati ucraini e ha fornito un significativo sostegno finanziario per la ricostruzione dell'Ucraina, anche attraverso la conferenza di Lugano del 2022 sulla ripresa dell'Ucraina; incoraggia un'ulteriore cooperazione tra l'UE e la Svizzera nell'affrontare la crisi in corso;
10. osserva con rammarico che la Svizzera sta attualmente vietando la riesportazione di munizioni e materiali bellici prodotti in Svizzera dagli Stati membri dell'UE verso l'Ucraina; accoglie con favore la proposta a livello nazionale e l'avvio di un dibattito politico su tale argomento in seno al Consiglio degli Stati; invita il Consiglio federale svizzero ad approvare il rifornimento di armi all'Ucraina;
11. esorta la Svizzera a intraprendere una revisione delle sue pratiche in materia di sanzioni, così da assicurare un allineamento più sistematico alle sanzioni adottate dall'UE, anche quando sono dovute a violazioni dei diritti umani ai sensi del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani;
Società e geopolitica
12. si compiace inoltre della partecipazione della Svizzera ai vertici della Comunità politica europea;
13. riconosce la cooperazione UE-Svizzera in materia di migrazione internazionale, anche per quanto concerne la gestione dei flussi e la ricollocazione dei rifugiati; accoglie con favore la partecipazione della Svizzera a Frontex; invita la Svizzera a intensificare i suoi scambi con l'Agenzia dell'UE per l'asilo e Frontex, che concorrono direttamente a una migliore gestione delle migrazioni internazionali da e verso la Svizzera; ribadisce l'importanza cruciale della partecipazione al sistema Schengen/Dublino;
14. si rammarica che, a oggi, la Svizzera non abbia i requisiti per partecipare al meccanismo di protezione civile dell'UE, dal momento che possono parteciparvi solo i paesi dell'EFTA che sono membri del SEE, altri paesi europei quando esistano accordi che lo prevedono nonché i paesi in via di adesione, candidati e potenziali candidati; chiede un futuro partenariato tempestivo con la Svizzera in tale contesto, attraverso l'apertura del meccanismo di protezione civile dell'UE ai paesi membri dell'EFTA; chiede che siano valutate le possibilità di partecipazione della Svizzera alle iniziative relative alla prevenzione, alla preparazione e alla risposta alle catastrofi, così da consolidare la generale resilienza dell'UE e della Svizzera;
Economia, mercato del lavoro e accesso al mercato interno dell'UE
15. ricorda le relazioni di lunga data tra l'UE e la Svizzera fondate su valori e obiettivi condivisi di pace, giustizia sociale, responsabilità ecologica e prosperità economica, nonché sulla loro interdipendenza economica e sociale; incoraggia l'esame di ulteriori possibilità per consentire alla Svizzera di aderire all'Autorità europea del lavoro e al sistema di informazione del mercato interno; pone l'accento sull'impegno comune a rafforzare ulteriormente la lotta contro le condizioni di lavoro abusive e a garantire l'effettivo rispetto dei diritti sociali in tutta Europa;
16. sottolinea che la tutela, il rafforzamento e il consolidamento di relazioni commerciali forti, stabili e sostenibili con la Svizzera, il quarto partner commerciale dell'UE, rimangono una priorità assoluta e sono nell'interesse fondamentale di entrambe le parti, in particolare nell'attuale contesto internazionale turbolento; ritiene che relazioni modernizzate e reciprocamente vantaggiose, sostenute da un accordo ambizioso, non solo dovrebbero ridurre gli ostacoli al commercio, ma dovrebbero anche creare condizioni di parità per i cittadini e gli operatori economici dell'UE, generare fiducia, stabilità, occupazione, crescita e benessere, assicurare la protezione non discriminatoria dei diritti dei lavoratori e garantire il massimo livello di protezione dei consumatori e dell'ambiente, una concorrenza leale, lo sviluppo sostenibile nonché la sicurezza sociale, il progresso e la giustizia; sottolinea l'importanza di portare avanti gli sforzi congiunti volti a riformare l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in particolare il suo organo di risoluzione delle controversie, e a promuovere iniziative commerciali verdi e sostenibili in vista della 13a conferenza ministeriale dell'OMC;
17. ritiene che il notevole grado di integrazione della Svizzera nel mercato unico dell'UE sia un fattore chiave per una crescita economica sostenibile; sottolinea che le solide relazioni UE-Svizzera vanno oltre l'integrazione economica e che l'estensione del mercato unico contribuisce alla stabilità e alla prosperità di tutti i cittadini e di tutte le imprese, comprese le piccole e medie imprese (PMI); pone l'accento sull'importanza di garantire l'adeguato funzionamento del mercato unico al fine di assicurare condizioni di parità e generare un'occupazione di qualità;
18. si rammarica del fatto che la Svizzera resti l'unico membro dell'EFTA che non ha aderito al SEE; osserva tuttavia che i cittadini svizzeri hanno gli stessi diritti dei cittadini dell'UE di circolare, entrare e soggiornare liberamente nell'UE, in linea con il diritto dell'UE; ribadisce che il 71 % della popolazione svizzera è favorevole all'adesione al SEE e la maggioranza auspica anche il pieno accesso al mercato unico dell'UE e la partecipazione alla cooperazione dell'UE; osserva che la Svizzera potrebbe sempre aderire al SEE o all'UE qualora in futuro volesse farlo; osserva che, qualora tale desiderio si estendesse all'adesione all'UE, la Svizzera potrebbe partecipare pienamente alle decisioni e alle norme dell'UE;
19. sottolinea i forti legami economici, sociali e culturali delle regioni frontaliere tra Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein e Svizzera, vale a dire Alvernia-Rodano-Alpi, Baden-Württemberg, Baviera, Borgogna-Franca Contea, Bolzano-Südtirol, Grande Est, Principato del Liechtenstein e Vorarlberg, che hanno una lunga storia condivisa; sottolinea l'importanza di relazioni e quadri stabili e solidi tra l'UE e la Svizzera per la futura cooperazione transfrontaliera;
20. esprime preoccupazione per eventuali lacune nell'attuazione di taluni accordi con l'Unione da parte della Svizzera e per la sua successiva adozione di misure e pratiche legislative che potrebbero essere incompatibili con tali accordi, in particolare misure che incidono sulla libera circolazione delle persone; invita la Svizzera a rafforzare la libera circolazione delle persone introducendo misure supplementari al riguardo, allineandosi alla direttiva 2004/38/CE(18); sottolinea la necessità che la Svizzera adotti in modo dinamico il diritto dell'UE in materia di cooperazione reciproca;
21. prende atto dell'elevato numero di pendolari transfrontalieri tra l'UE e la Svizzera e dell'elevato numero di cittadini dell'UE e svizzeri che vivono e lavorano rispettivamente in Svizzera o nell'Unione europea; ricorda che la libera circolazione delle persone è un diritto fondamentale del mercato unico dell'UE; sottolinea che lo stabilimento in un altro Stato membro dell'UE ha dei limiti; si rammarica per la decisione del Consiglio federale svizzero di reintrodurre restrizioni all'accesso dei lavoratori croati al mercato del lavoro svizzero sotto forma di quote di permessi e invita la Svizzera a prendere in considerazione la possibilità di eliminare tale clausola di salvaguardia;
22. esorta la Svizzera ad applicare il pertinente acquis dell'UE e a rispettare gli obblighi derivanti dall'accordo del 1999 sulla libera circolazione delle persone, in particolare per quanto riguarda i lavoratori distaccati, e ad adeguare misure di accompagnamento che garantiscano la protezione di standard sociali elevati e la tutela efficace e non discriminatoria dei diritti dei lavoratori, assicurando la parità di retribuzione per uno stesso lavoro nello stesso luogo per i lavoratori mobili, distaccati e locali, e che consentano agli operatori economici dell'UE di prestare servizi sul suo territorio su base non discriminatoria; prende atto delle preoccupazioni della Svizzera a tale riguardo e sottolinea che gli attuali Stati membri dell'UE nutrivano timori analoghi, che non si sono interamente concretizzati; invita la Svizzera ad alleviare gli ostacoli burocratici riguardo ai lavoratori distaccati; prende atto del continuo miglioramento del funzionamento delle misure di accompagnamento adottate dalla Svizzera e accoglie con favore il dialogo attivo e regolare con gli Stati confinanti e con gli altri Stati membri dell'UE su questioni concrete nel quadro della fornitura di servizi transfrontalieri;
23. incoraggia l'UE e la Svizzera a condividere le migliori pratiche e a rafforzare la tutela dei diritti dei lavoratori, specialmente per quanto riguarda i licenziamenti antisindacali, la relativa compensazione minima e la contrattazione collettiva, per assicurare un mercato giusto ed equo per tutti i lavoratori; prende atto del processo di mediazione indipendente in corso in Svizzera volto a trovare una soluzione di compromesso sulla protezione dei sindacalisti dal licenziamento senza giusta causa; ritiene che, al fine di garantire una buona protezione dei lavoratori, la Commissione e il Consiglio federale svizzero, in uno scambio permanente con le parti sociali svizzere, potrebbero prendere in considerazione l'applicazione di misure temporanee, limitate o di salvaguardia, basate sul diritto dell'UE, per un periodo di tempo ben definito;
24. osserva che, in assenza di un consenso su un accordo globale, un gran numero di accordi bilaterali tra l'UE e la Svizzera sono a rischio di erosione e devono essere rivisti per garantire che rimangano pertinenti ed efficaci e forniscano certezza giuridica, consolidamento e ulteriore sviluppo delle relazioni tra l'UE e la Svizzera e una prospettiva lungimirante, in particolare quelli sull'accesso rafforzato e reciproco al mercato svizzero per gli operatori economici dell'UE; esprime preoccupazione per il fatto che gli accordi bilaterali di base stanno lentamente avvicinandosi alla scadenza e non garantiscono più un accesso al mercato senza ostacoli in ragione della mancata inclusione dei nuovi sviluppi intervenuti nell'acquis dell'UE; osserva che il modello basato su accordi bilaterali individuali anziché su un accordo globale è obsoleto; ricorda che l'adozione di un accordo globale per gli accordi in vigore e per quelli futuri che consentano alla Svizzera di partecipare al mercato unico dell'Unione, assicurando in tal modo omogeneità e certezza giuridica, resta una precondizione per l'ulteriore sviluppo di un approccio settoriale; esprime preoccupazione per l'assenza di una soluzione riguardante le questioni istituzionali, che porterà a un'ulteriore erosione dell'applicazione dell'accordo di riconoscimento reciproco;
25. osserva che senza una modernizzazione dell'ALS, concluso cinquant'anni fa e da allora mai più adeguato per tener conto dell'evoluzione delle norme commerciali internazionali, e del pacchetto di accordi bilaterali (I e II), concluso quasi vent'anni fa, e senza un recepimento, un'attuazione e un'applicazione adeguati della legislazione sul mercato unico, le relazioni tra l'UE e la Svizzera non apporteranno pieni benefici ai cittadini e alle imprese e sono inevitabilmente destinate a deteriorarsi nel tempo; ritiene che l'UE debba adoperarsi per trovare soluzioni pragmatiche a tale questione tra l'UE e la Svizzera; rileva che gli accordi bilaterali obsoleti devono essere rivisti al fine di impedirne la scadenza e di tenere conto degli sviluppi della pertinente legislazione dell'UE, così da preservare l'accesso reciproco al mercato, in particolare quelli riguardanti l'accesso reciproco al mercato dei prodotti industriali, le agevolazioni doganali, la libera circolazione delle persone, gli ostacoli tecnici al commercio e gli appalti pubblici; invita pertanto la Commissione a proporre un mandato per la modernizzazione dell'ALS una volta ripresi i negoziati;
26. sottolinea che l'accordo sul reciproco riconoscimento (accordo del 2002) sta diventando sempre più obsoleto, dato che non può essere aggiornato per tenere conto della nuova legislazione dell'UE; osserva che ciò ha già posto impedimenti di natura tecnica e ostacolato il commercio di dispositivi medici e che, in futuro, accadrà lo stesso in particolare nei settori dell'ingegneria meccanica, delle macchine, dei prodotti da costruzione e dell'intelligenza artificiale; ritiene che l'UE debba adoperarsi per trovare soluzioni pragmatiche a tale questione tra l'UE e la Svizzera;
27. constata che la protezione degli investimenti è attualmente garantita da accordi bilaterali obsoleti tra la Svizzera e solo nove Stati membri dell'UE; ritiene che un accordo moderno protezione degli investimenti tra l'UE e la Svizzera aumenterebbe la certezza del diritto per gli investitori di entrambe le parti e rafforzerebbe ulteriormente le relazioni commerciali bilaterali; incoraggia pertanto la Commissione a proporre un mandato per la negoziazione di un accordo moderno protezione degli investimenti tra l'UE e la Svizzera;
28. osserva che attualmente le associazioni imprenditoriali e industriali sono consultate solo attraverso canali di informazione informali; invita i negoziatori a concordare l'istituzione di una piattaforma di consultazione bilaterale ex ante ed ex post tra l'UE e la Svizzera al fine di facilitare le discussioni e le consultazioni prima di qualsiasi nuova misura o sovvenzione che potrebbe incidere negativamente sul commercio o sugli investimenti; è dell'avviso che le associazioni imprenditoriali e industriali dovrebbero portare all'attenzione del segretariato di tale piattaforma qualsiasi nuovo elemento di contrasto per il commercio o gli investimenti; ritiene che la piattaforma dovrebbe in ultima analisi diventare parte integrante del quadro di governance dell'accordo commerciale aggiornato e dovrebbe comportare la creazione di un helpdesk per le PMI, che contribuirebbe a ridurre i costi commerciali e gli oneri amministrativi, aumentando nel contempo la partecipazione delle PMI al commercio;
29. sottolinea che gli accordi negoziati dovrebbero essere dotati di una struttura che conferisca coerenza orizzontale e trasparenza al fine di facilitare l'attuazione sia degli accordi bilaterali esistenti che di quelli nuovi e aggiornati, con un approccio pratico e facilmente interpretabile che garantisca certezza del diritto e prevedibilità e che assicuri che i cittadini, i lavoratori e le imprese coinvolti negli scambi commerciali tra l'UE e la Svizzera possano effettivamente esercitare i loro diritti;
30. ritiene che la governance di un potenziale accordo quadro UE-Svizzera o di un ALS modernizzato dovrebbe prevedere un comitato misto che garantisca il monitoraggio, il dialogo strutturato e la vigilanza congiunti da parte del Parlamento europeo e del parlamento svizzero;
31. invita l'UE e la Svizzera a collaborare più da vicino nella lotta contro la frode fiscale, il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale; sottolinea l'importanza di condizioni di parità in materia fiscale, in particolare per quanto riguarda la trasparenza fiscale e lo scambio automatico di informazioni;
32. sottolinea che è fondamentale un meccanismo efficace di risoluzione delle controversie, in cui abbia un ruolo la Corte di giustizia dell'UE, come ultima istanza per l'interpretazione del diritto dell'UE, e che è necessaria una soluzione per tutte le questioni istituzionali e strutturali, tra cui un contributo equo alla coesione socioeconomica dell'UE, l'interpretazione e l'applicazione uniformi degli accordi, l'allineamento dinamico all'acquis dell'Unione, nonché la parità di condizioni in particolare per quanto concerne gli aiuti di Stato; ricorda i compromessi già raggiunti dalla Commissione per quanto riguarda un meccanismo di risoluzione delle controversie; sottolinea che l'accesso al mercato interno dell'UE deve essere basato su un giusto equilibrio tra diritti e doveri e che un corpus di norme comuni tra l'UE e la Svizzera, in tale contesto, è un importante prerequisito per il funzionamento di un mercato comune e per la continuità della partecipazione della Svizzera al mercato interno;
33. accoglie con favore la pubblicazione di un secondo contributo svizzero alla politica di coesione dell'UE e sottolinea che i futuri contributi svizzeri alla politica di coesione dell'UE sono essenziali e dovrebbero avere frequenza e portata maggiori, seguendo l'esempio di altri paesi, come la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein;
34. rileva l'importanza di un quadro comune per gli aiuti di Stato; invita la Commissione e il Consiglio federale svizzero a trovare una soluzione al riguardo;
Energia, clima e ambiente
35. accoglie con favore l'elevato grado di allineamento politico tra la Svizzera e l'UE nel settore delle politiche in materia di energia e clima; sottolinea che l'UE e la Svizzera si stanno adoperando per un approvvigionamento energetico rispettoso dell'ambiente, competitivo e sicuro e la neutralità climatica entro il 2050 e sottolinea il potenziale per un migliore allineamento della legislazione tra l'UE e la Svizzera; invita la Commissione e il Consiglio federale svizzero a trovare vie di cooperazione sul pacchetto "Pronti per il 55 %" dell'UE e sulla partecipazione della Svizzera a vari aspetti del Green Deal europeo, in particolare il piano REPowerEU, nonché alleanze industriali, tra cui l'Alleanza europea per l'industria solare fotovoltaica, l'Alleanza europea per l'idrogeno pulito e l'Alleanza europea per le batterie; invita la Svizzera ad applicare la legislazione sulla protezione dell'ambiente nell'ambito di un futuro accordo di cooperazione, in particolare il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e la revisione del sistema di scambio di quote di emissione;
36. osserva che l'autonomia strategica perseguita dall'UE in materia di prodotti industriali e materie prime critiche serve anche gli interessi della Svizzera a causa dell'intensità degli scambi economici reciproci; è del parere che la Svizzera e l'UE potrebbero avere un interesse comune a migliorare il coordinamento delle loro politiche industriali per una maggiore complementarità nei settori industriali strategici;
37. accoglie inoltre con favore l'impegno della Svizzera a promuovere l'idrogeno, con particolare attenzione all'idrogeno rinnovabile, e sottolinea il ruolo abilitante che il transito attraverso la Svizzera potrebbe svolgere per un mercato europeo dell'idrogeno e dei gas rinnovabili e decarbonizzati;
38. osserva con preoccupazione che la Svizzera non ha sostenuto sufficientemente la spinta dell'UE per eliminare le protezioni ai combustibili fossili dal trattato sulla Carta dell'energia; invita la Svizzera a valutare la possibilità di recedere da tale trattato seguendo l'esempio di numerosi Stati membri dell'UE;
39. sottolinea che, nel settore dell'energia elettrica, la stabilità della rete e la sicurezza dell'approvvigionamento e del transito dipendono da una stretta cooperazione tra l'UE e la Svizzera; prende atto delle interconnessioni delle reti elettriche svizzera, tedesca, italiana, austriaca e francese; continua a temere che l'esclusione del settore energetico svizzero comporti rischi sistemici per la rete sincrona dell'Europa continentale; sottolinea l'importanza di perseguire una transizione energetica sostenibile e resiliente e invita la Svizzera a partecipare attivamente alle iniziative dell'UE in materia di energie rinnovabili e integrazione delle reti, come il pacchetto sull'energia pulita e il pacchetto "Pronti per il 55 %", con un effettivo allineamento dinamico al diritto dell'UE nel settore dell'energia elettrica;
40. sottolinea che un accordo sul mercato dell'energia elettrica creerebbe una base favorevole per una cooperazione continua e stretta tra l'UE e la Svizzera, in particolare per quanto riguarda l'energia elettrica non fossile e i gas puliti, anche attraverso soluzioni innovative per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, come un mercato comune dell'energia elettrica; sottolinea che qualsiasi nuovo accordo dovrebbe includere il pertinente acquis dell'UE in relazione al Green Deal europeo, e disposizioni per la cooperazione tra l'UE e i regolatori svizzeri dell'energia; si rammarica del fatto che, a causa della fine dei negoziati tra l'UE e la Svizzera su un accordo quadro istituzionale, il previsto accordo sull'elettricità non possa essere concluso nel breve e medio termine e sottolinea l'importanza di avviare i negoziati su di esso il prima possibile; sottolinea che, finché tale accordo non sarà concluso, è necessario approntare soluzioni tecniche a livello degli operatori del sistema di trasmissione e includere la Svizzera nei calcoli della capacità dell'Unione, così da attenuare i rischi più significativi per la stabilità della rete regionale e la sicurezza dell'approvvigionamento;
Ricerca e innovazione, sviluppo, istruzione e cultura
41. sottolinea l'importanza della cooperazione UE-Svizzera in materia di ricerca, innovazione e sviluppo, così da promuovere il ruolo dell'Europa quale attore di primo piano nel settore della ricerca e dell'innovazione e rafforzare il sistema di istruzione europeo; ricorda che la Svizzera spende quasi 23 miliardi di CHF all'anno per la ricerca e lo sviluppo; rileva l'importanza della ricerca e dell'innovazione nel settore energetico e la partecipazione della Svizzera ai programmi di ricerca e innovazione dell'UE per promuovere lo sviluppo di tecnologie energetiche pulite e sostenibili; ritiene che il programma Erasmus+ contribuisca a ravvicinare le società;
42. pone l'accento sull'importanza di un'azione congiunta UE-Svizzera nel far fronte a sfide globali quali i cambiamenti climatici, la salute e la sicurezza energetica attraverso la ricerca e l'innovazione; incoraggia entrambe le parti a dare priorità a progetti collaborativi che contribuiscano a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e gli obiettivi del Green Deal europeo;
43. prende atto della retrocessione della Svizzera allo status di paese terzo non associato nell'ambito di Erasmus+ e Orizzonte Europa;
44. ribadisce l'importanza della cooperazione UE-Svizzera nei programmi dell'UE quali Orizzonte Europa, Europa digitale, Euratom, ITER ed Erasmus+ ed elogia gli eccellenti risultati conseguiti finora in materia di cooperazione; invita l'UE e la Svizzera a trovare un approccio comune a beneficio dei cittadini per realizzare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa, soprattutto per quanto riguarda la partecipazione della Svizzera a tutti i programmi dell'UE nel periodo 2021-2027; invita entrambe le parti a condurre discussioni sulla partecipazione della Svizzera a programmi dell'UE, in particolare Orizzonte Europa, Europa digitale, Euratom, ITER ed Erasmus+, nell'ambito dei negoziati su un ampio pacchetto, in modo che la Svizzera possa riaderirvi rapidamente una volta conclusi i negoziati;
45. resta convinto che un partenariato più stabile e orientato al futuro favorirà entrambe le parti e contribuirà a far sì che la Svizzera partecipi a Erasmus+ e agli altri programmi europei;
46. invita la Commissione e il Consiglio federale svizzero a fare tutto il possibile per garantire le disposizioni transitorie della Svizzera per Orizzonte Europa, non appena sarà adottato un mandato negoziale, unitamente all'impegno della Svizzera a fornire contributi regolari e adeguati alla politica di coesione dell'UE; lamenta che la Svizzera, in ragione della non associazione della Svizzera al programma Orizzonte europea, sia stata recentemente esclusa dal Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca; osserva che, nell'ambito di Orizzonte 2020, la Svizzera ha ricevuto finanziamenti per 2,7 miliardi di CHF ed era quindi al primo posto tra i paesi associati;
47. pone l'accento sulla positiva cooperazione instauratasi tra l'UE e la Svizzera nel settore spaziale, in particolare grazie alla partecipazione della Svizzera al programma europeo di navigazione satellitare Galileo e al programma EGNOS; chiede che tale cooperazione sia approfondita includendo la Svizzera nel programma di osservazione della Terra, Copernicus, e nel programma di telecomunicazioni satellitari IRIS; ricorda che la Svizzera già beneficia dell'accesso aperto ai dati del programma Copernicus e che potrebbe trarre ulteriori vantaggi dall'accesso ai dati e ai servizi connessi a tali programmi;
48. riconosce l'importanza di tutelare e promuovere la diversità culturale e invita la Svizzera e l'UE a rafforzare la loro cooperazione in settori quali gli scambi culturali, l'istruzione e lo sport, compresa l'iniziativa relativa alle capitali europee della cultura;
49. sottolinea l'importanza della comprensione reciproca su entrambi i lati delle frontiere tra l'UE e la Svizzera; deplora gli ostacoli all'accesso transnazionale ai media di informazione e attualità tra l'UE e la Svizzera, in particolare per i residenti frontalieri; incoraggia pertanto l'UE e la Svizzera a sostenere l'accesso transfrontaliero ai loro media di informazione e attualità al fine di promuovere una cultura comune;
50. rileva che dal 2014 la Svizzera non è più associata al programma Erasmus+ a seguito del referendum sull'immigrazione; rileva che la Svizzera applica senza restrizioni l'accordo del 1999 sulla libera circolazione delle persone e che ha rifiutato il risultato del referendum del 2014 con un nuovo referendum sull'immigrazione nel 2020; sottolinea che la libera circolazione delle persone è una condizione preliminare per la partecipazione al programma Erasmus+;
51. accoglie con favore il fatto che l'invito a presentare proposte per il programma Erasmus+ del 2022 abbia consentito ai partner associati dello Spazio europeo dell'istruzione superiore di partecipare alla formazione di alleanze di università europee, portando alla partecipazione della Svizzera;
52. sottolinea che la partecipazione della Svizzera a Erasmus+ e la sua piena accettazione delle libertà fondamentali sancite dai trattati dell'UE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE sono interconnesse, dal momento che gli scambi Erasmus+ dipendono dalla libera circolazione delle persone;
53. riconosce che numerose parti interessate del settore dell'istruzione in Europa chiedono che la Svizzera sia associata a Erasmus+ e che le organizzazioni studentesche e giovanili svizzere esortino il governo svizzero ad avviare negoziati costruttivi con l'UE; sottolinea i vantaggi che una tale associazione avrebbe per la Svizzera e l'UE nel campo dell'istruzione e in altri ambiti;
54. sottolinea che tutti i paesi vicini interessati e che condividono gli stessi principi, compresa la Svizzera, possono associarsi al programma Erasmus+, contribuendo in tal modo ai sistemi di istruzione europei e al rafforzamento dello spazio europeo dell'istruzione nel suo complesso;
55. sottolinea che la mobilità dei discenti tra l'UE e la Svizzera dovrebbe essere infine inclusiva e coinvolgere partecipanti provenienti da tutti gli Stati membri e le regioni dell'UE e tutti i contesti sociali, e che ciò potrebbe essere conseguito estendendo a quanti affrontano difficoltà sociali il sostegno supplementare offerto, rafforzando in tal modo lo status di Erasmus+ come programma europeo realmente inclusivo;
Quadro istituzionale e cooperazione
56. si rammarica della decisione del Consiglio federale svizzero di porre fine ai negoziati sull'accordo quadro istituzionale UE-Svizzera nel maggio 2021 dopo sette anni di negoziati; osserva che tale accordo è stato essenziale per la conclusione di eventuali accordi futuri riguardanti l'ulteriore partecipazione della Svizzera al mercato unico e il proseguimento di scambi commerciali senza attriti in diversi settori industriali e che la conclusione dei negoziati ha inciso sulla partecipazione della Svizzera al programma Erasmus+; deplora qualsiasi narrazione nella sfera pubblica e politica svizzera secondo cui l'UE agirebbe contro gli interessi svizzeri; sottolinea che un secondo insuccesso nel negoziare un accordo sulle relazioni UE-Svizzera sarebbe deleterio per entrambe le parti e rischierebbe di indebolire il loro ruolo politico; osserva che il rapporto tra l'UE e la Svizzera è squilibrato e che i cittadini e le imprese risentono dell'assenza di un rapporto strutturale; accoglie con favore l'approccio del Consiglio federale svizzero del febbraio 2022 per un ampio pacchetto negoziale e lo invita ad adottare un mandato negoziale sulle principali questioni strutturali quale segnale politico all'UE;
57. sottolinea che è nell'interesse fondamentale di entrambe le parti mantenere e rafforzare relazioni buone, stabili e reciprocamente vantaggiose nel quadro di una relazione modernizzata basata su un pacchetto di accordi che generi stabilità, fiducia, benessere, condizioni di parità, occupazione, crescita e un impegno per la sicurezza sociale e la giustizia;
58. rileva che il Consiglio federale svizzero ha deciso di completare i colloqui preliminari con l'UE in vista di futuri negoziati e ha approvato i parametri chiave per un mandato negoziale con l'UE; osserva con rammarico che il Consiglio federale svizzero deciderà se prepararsi all'adozione di un mandato negoziale solo entro la fine del 2023; ricorda che le opportunità sono limitate nel tempo, tenuto conto delle elezioni federali svizzere di ottobre 2023 e delle elezioni al Parlamento europeo del giugno 2024;
59. accoglie con favore la dichiarazione politica emersa dalla conferenza dei cantoni del 24 marzo 2023, che sostiene relazioni con l'UE basate sul trattato e su valori condivisi e riafferma la posizione favorevole alla continuazione e all'approfondimento degli accordi bilaterali e la disponibilità a sostenere il Consiglio federale nei negoziati; accoglie con favore il fatto che i cantoni abbiano constatato che, in assenza di un'alternativa accettabile dal punto di vista dell'Unione europea, la sola soluzione consiste nell'adottare il diritto dell'UE in modo dinamico;
60. si attende maggiori progressi nei colloqui esplorativi tra la Commissione e il Consiglio federale svizzero al fine di ottenere i chiarimenti richiesti e le assicurazioni necessarie per l'adozione di un mandato negoziale; invita entrambe le parti a cogliere questa opportunità per discutere un eventuale nuovo pacchetto negoziale e un accordo di cooperazione tra l'UE e la Svizzera e per pervenire a un accordo prima della fine del mandato attuale della Commissione e del Parlamento; invita la Commissione e il Consiglio federale svizzero a concludere rapidamente i colloqui esplorativi;
o o o
61. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché alla Presidente, al governo e al parlamento della Confederazione svizzera.
Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
Uzbekistan
183k
64k
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2023 sull'Uzbekistan (2022/2195(INI))
– vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 15 maggio 2019, dal titolo "L'UE e l'Asia centrale: nuove opportunità per un partenariato rafforzato" (JOIN(2019)0009),
– viste le conclusioni del Consiglio del 17 giugno 2019 sulla nuova strategia per l'Asia centrale,
– vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 19 settembre 2018 dal titolo "Connessione Europa-Asia – Elementi essenziali per una strategia dell'UE" (JOIN(2018)0031),
– visto il memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore dell'energia tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Uzbekistan, sottoscritto il 24 gennaio 2011 e rinnovato nel febbraio 2017,
– visto il programma congiunto Unione europea/Consiglio d'Europa dal titolo "Asia centrale - Programma sullo Stato di diritto" (2020-2023), sottoscritto il 28 novembre 2019,
– vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 1° dicembre 2021, dal titolo "Il Global Gateway" (JOIN(2021)0030),
– visti i risultati della 18ª riunione dei ministri degli Esteri UE-Asia centrale tenutasi il 17 novembre 2022 a Samarcanda, incentrata sulla ricerca di soluzioni alle sfide comuni,
– visto il comunicato stampa congiunto dei capi di Stato dell'Asia centrale e del Presidente del Consiglio europeo, emesso a seguito della prima riunione regionale ad alto livello tenutasi ad Astana il 27 ottobre 2022,
– vista la dichiarazione del portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) in data 4 luglio 2022 sugli ultimi sviluppi in Uzbekistan,
– vista la dichiarazione comune per la stampa rilasciata il 28 ottobre 2022 da Shavkat Mirziyoyev, Presidente della Repubblica dell'Uzbekistan, e Charles Michel, presidente del Consiglio europeo,
– visto l'accordo di partenariato e cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altro(1),
– vista la 18ª riunione del sottocomitato dell'accordo di partenariato e cooperazione UE-Uzbekistan, i diritti umani e le questioni correlate, tenutasi il 29 marzo 2022,
– vista la dichiarazione rilasciata il 15 marzo 2023 nel Tashkent dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani,
– viste le osservazioni conclusive sulla sesta relazione periodica sull'Uzbekistan del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, del 1º marzo 2022, sulla terza relazione periodica dell'Uzbekistan del Comitato delle Nazioni Unite dei diritti economici, sociali e culturali del febbraio 2022 e sulla quinta relazione periodica sull'Uzbekistan del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del settembre 2022,
– vista la convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo,
– viste le osservazioni conclusive del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla quinta relazione periodica dell'Uzbekistan, del 1º maggio 2020, sul Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR),
– vista la convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, del 1984,
– visto il rapporto del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione dei diritti umani nella lotta al terrorismo a seguito di una visita ufficiale in Uzbekistan dal 29 novembre al 7 dicembre 2021, pubblicato il 25 febbraio 2022,
– vista la strategia nazionale 2021-2026 dell'Uzbekistan per contrastare l'estremismo e il terrorismo,
– vista la relazione finale della missione di osservazione elettorale dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE/ODIHR) sulle elezioni presidenziali del 24 ottobre 2021, pubblicata il 22 aprile 2022,
– vista la dichiarazione sui risultati preliminari e le conclusioni della missione di osservazione limitata del referendum dell'OSCE/ODIHR nella Repubblica dell'Uzbekistan, pubblicata il 1º maggio 2023,
– vista la sua raccomandazione del 26 marzo 2019 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sul nuovo accordo globale tra l'UE e l'Uzbekistan(2),
– viste le sue precedenti risoluzioni sull'Uzbekistan,
– visto l'articolo 54 del suo regolamento,
– visto il parere della commissione per il commercio internazionale,
– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0227/2023),
A. considerando che l'Uzbekistan svolge un ruolo chiave nell'Asia centrale, che è una regione di interesse strategico per l'UE in termini di sicurezza, connettività, diversificazione energetica, risoluzione dei conflitti e difesa dell'ordine internazionale multilaterale basato su regole;
B. considerando che i negoziati sull'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione (ARPC) tra l'Unione europea e l'Uzbekistan, inteso ad ammodernare l'attuale accordo di partenariato e cooperazione firmato nel 1999, sono stati ufficialmente avviati il 23 novembre 2018 e si sono conclusi positivamente il 6 luglio 2022; che, per entrare in vigore, l'ARPC necessita dell'approvazione del Parlamento;
C. considerando che il governo dell'Uzbekistan si è adoperato per bilanciare la crescita economica con la tutela dell'ambiente; che le preoccupazioni ambientali segnalate includono il degrado del suolo, la salinizzazione del suolo, la ridotta qualità dell'acqua e l'erosione idrica;
D. considerando che l'UE ha stanziato 76 milioni di EUR per il primo quadriennio (2021-2024) del suo programma indicativo pluriennale settennale 2021-2027 per l'Uzbekistan, con altri 7 milioni di EUR destinati al sostegno dei diritti umani e delle organizzazioni della società civile;
E. considerando che l'Asia centrale sta affrontando una delle crisi idriche più gravi al mondo, che ha gravemente limitato il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) nella regione; che solo poco più della metà della popolazione dell'Uzbekistan ha accesso all'acqua potabile e che le zone rurali presentano una sicurezza idrica significativamente inferiore rispetto alle zone urbane; che l'agricoltura, in particolare l'industria intensiva del cotone, consuma oltre il 90 % delle risorse idriche dell'Uzbekistan; che l'acqua che scorre attraverso i fiumi Syr Darya e Amu Darya, che garantiscono gran parte dell'approvvigionamento idrico dell'Uzbekistan, dovrebbe diminuire fino al 15 % entro il 2050;
F. considerando che, dopo il crollo dell'Unione sovietica e la sua disastrosa politica agricola e il suo sistema unitario di gestione delle risorse idriche, la sicurezza e la stabilità della regione dell'Asia centrale sono state fortemente influenzate da controversie in materia di risorse idriche; osserva che i cambiamenti climatici in Asia centrale hanno influito sulle risorse idriche e che le intense attività umane hanno portato a uno sfruttamento eccessivo dell'acqua; che la cattiva e sconsiderata gestione idrica e l'inquinamento dei principali fiumi per l'irrigazione delle piantagioni di cotone, avviati dal regime sovietico e continuati in gran parte nei tempi moderni in tutta l'area dei sei paesi della regione, hanno provocato la quasi completa scomparsa del lago d'Aral e di molti dei suoi sottobacini, esponendo la popolazione vulnerabile dell'area a disastrosi problemi sanitari, ecologici e sociali; che i frequenti conflitti idrici e l'instabilità politica hanno limitato la pianificazione unificata e l'efficiente distribuzione dei fiumi transfrontalieri, determinando uno sfruttamento e un utilizzo inefficaci delle risorse idriche della regione;
G. considerando che l'UE ha contribuito con oltre 5,2 milioni di EUR al Fondo fiduciario di pluripartenariato per la sicurezza umana delle Nazioni Unite per la regione del lago d'Aral nell'ambito del Green Deal europeo; che l'UE si è impegnata a piantare oltre 27 000 alberi nel 2022, congiuntamente con i tentativi del governo uzbeko di bonificare il terreno del deserto di Aralkum;
H. considerando che il 1º luglio 2022 sono scoppiate proteste nella Repubblica del Karakalpakstan a seguito della pubblicazione delle proposte di modifica della costituzione uzbeka, che avrebbero abolito il suo status di repubblica sovrana in seno all'Uzbekistan e il suo diritto di secessione; che almeno 21 persone sono rimaste uccise e oltre 270 sono rimaste ferite, mentre alcuni detenuti hanno denunciato torture e maltrattamenti, nella successiva repressione delle autorità; che i gruppi e gli attivisti per i diritti umani hanno riferito che le forze di sicurezza hanno utilizzato una forza letale ingiustificata e altre reazioni eccessive per disperdere manifestanti in gran parte pacifici; che 516 persone, tra cui giornalisti, sono state arrestate e alcune sono state tenute in isolamento per settimane dopo le proteste; che il 13 gennaio 2023 22 persone sono state condannate per aver partecipato ai disordini e che Dauletmurat Tajimuratov, un avvocato accusato di aver guidato i disordini, è stato condannato a 16 anni di reclusione; che il 17 marzo 2023 si è concluso il secondo processo a carico di altre 39 persone accusate di aver partecipato alle proteste, alle quali sono state comminate lunghe pene detentive fino a 11 anni;
I. considerando che il governo uzbeko afferma pubblicamente che in Uzbekistan operano attualmente oltre 10 000 organizzazioni della società civile, mentre i gruppi attivi nel settore dei diritti civili indicano che la maggior parte di queste organizzazioni sono in realtà organizzazioni non governative organizzate dal governo;
J. considerando che le riforme economiche e politiche intraprese dal presidente Shavkat Mirziyoyev hanno portato il paese a un graduale miglioramento, ma che occorre ancora compiere ulteriori sforzi, in particolare la promessa revisione del codice penale e un nuovo codice delle organizzazioni non governative; che l'Uzbekistan figura come paese "non libero" nella classifica 2023 della Freedom House sulla libertà nel mondo e 2022 sulla libertà in Internet e si colloca al 137º posto su 180 paesi nell'indice 2022 di Reporter senza frontiere sulla libertà di stampa nel mondo, rispetto al 133º posto nel 2022; che l'Uzbekistan si colloca al 126° posto su 180 paesi secondo l'indice di percezione della corruzione di Transparency International relativo al 2022;
K. considerando che l'OSCE ha dichiarato che nelle elezioni presidenziali del 2021 erano assenti una reale concorrenza tra i candidati e un dialogo significativo con i cittadini e ha rilevato gravi irregolarità procedurali;
L. considerando che il Senato dell'Oliy Majlis ha fissato al 30 aprile 2023 la data del referendum sulle riforme costituzionali, dopo un rinvio dovuto alla crisi del 2022 nel Karakalpakstan; che gli emendamenti presentati nel referendum interessano circa i due terzi della costituzione; che le modifiche contengono una disposizione che consentirebbe al presidente di rimanere in carica per altri due mandati di sette anni; che, secondo la commissione elettorale centrale, l'affluenza alle urne per il referendum è stata dell'84,5 % e che il 90,2 % dei voti si è espresso a favore della nuova costituzione;
M. considerando che la missione di osservazione limitata del referendum dell'OSCE/ODIHR ha concluso, nelle sue risultanze e nelle sue conclusioni preliminari, che "il referendum è stato introdotto come prosieguo di riforme più ampie attuate negli ultimi anni, ma si è svolto in un contesto privo di un autentico pluralismo e competizione politica" e che "occorre di incoraggiare ulteriormente le opinioni alternative, offrire opportunità alla società civile indipendente e per il rispetto delle libertà fondamentali, che continuano ad essere limitate"; che, secondo la dichiarazione dell'OSCE/ODIHR sui risultati e le conclusioni preliminari, "gli osservatori hanno rilevato un ampio uso improprio delle risorse amministrative";
N. considerando che, alla luce della crescente influenza cinese nella regione, negli ultimi anni l'Uzbekistan e la Cina hanno ampliato la loro cooperazione economica; che il progetto ferroviario Cina-Kirghizistan-Uzbekistan farà dell'Uzbekistan la porta d'accesso verso l'Asia meridionale e collegherà le due regioni evitando l'Afghanistan controllato dai talebani, ma fungerà anche da elemento centrale della "Nuova via della seta";
O. considerando che in Uzbekistan continuano a essere segnalate problematiche significative in relazione ai diritti umani, compresi casi di tortura o di pene crudeli, inumane o degradanti nonostante la pratica sia vietata dalla legge; che altre preoccupazioni segnalate in materia di diritti umani includono gli arresti o le detenzioni arbitrari, l'arresto e l'incarcerazione di prigionieri politici, problemi a livello dell'indipendenza della magistratura, corruzione, restrizioni alle libertà di riunione, dei media e di parola, anche su Internet; che la diffamazione e gli insulti, compresi gli insulti nei confronti del presidente, continuano a essere considerati reati penali nonostante l'impegno assunto dal presidente Mirziyoyev nel 2020 di depenalizzare entrambi i reati; che il blogger Sobirjon Babaniyazov è stato condannato a tre anni di reclusione per avere insultato il presidente online;
P. considerando che negli ultimi anni l'Uzbekistan ha accelerato la detenzione di giornalisti e blogger, tra cui Otabek Sattoriy, blogger indipendente, giornalista investigativo e attivista che sta scontando una pena detentiva di sei anni e sei mesi per i suoi reportage sulla corruzione; che una decisione del mese di novembre 2022 del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria ha stabilito che la detenzione di Sattoriy viola il diritto internazionale; che altri giornalisti e blogger condannati per i loro reportage o per le loro espressioni includono Miraziz Bazarov, blogger posto agli arresti domiciliari nel marzo 2021 e condannato a tre anni di libertà limitata con l'accusa di calunnia per aver esercitato il suo diritto alla libertà di espressione, Fazilkhoja Arifkhojayev, blogger arrestato nel giugno 2021 e condannato a sette anni e sei mesi per aver ripubblicato e commentato argomenti religiosi sui social media e Lolagul Kallykhanova, fondatrice di Makan.uz, arrestata nel luglio 2022 e condannata a otto anni di libertà limitata per la sua presunta partecipazione alla proteste nel Karakalpakstan; che Valijon Kalonov, un critico del governo che ha invitato a boicottare le elezioni presidenziali del 2021, è detenuto in un ospedale psichiatrico nella regione di Samarcanda dopo che un tribunale ha stabilito che dovrebbe sottoporsi a cure psichiatriche obbligatorie;
Q. considerando che, nel marzo 2020, il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani, che monitora il rispetto del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, ha espresso preoccupazione per le continue denunce di torture e maltrattamenti, tra cui violenze sessuali e stupri, da parte di funzionari penitenziari e personale delle forze dell'ordine nei confronti di persone private della libertà, comprese le persone detenute con accuse di matrice presumibilmente politica;
R. considerando che, nel gennaio 2022, il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura ha riferito che la tortura e i maltrattamenti continuano a essere commessi abitualmente, su istigazione e con il consenso delle forze dell'ordine, degli investigatori e dei funzionari penitenziari dello Stato parte, principalmente allo scopo di estorcere confessioni o informazioni da utilizzare nei procedimenti penali; che le promesse del presidente Mirziyoyev di affrontare le cause profonde della tortura durante la custodia statale hanno portato all'adozione di alcune misure positive, quali la normativa che stabilisce che le prove ottenute sotto tortura non sono ammissibili in tribunale; che tali tutele giuridiche non sono attuate in modo coerente e che i casi di tortura in genere non sono oggetto di indagini adeguate da parte delle autorità; che i detenuti si astengono spesso dal presentare denunce per paura di rappresaglie;
S. considerando che i musulmani che praticano la loro fede al di fuori del controllo statale continuano a essere presi di mira dalle autorità con false accuse penali relative all'estremismo religioso; che, ad esempio Bobirjon Tukhtamurodov è stato condannato a oltre 5 anni di reclusione per avere partecipato a un'organizzazione religiosa vietata e che altri musulmani, tra cui Oybek Khamidov, Khasan Abdirakhimov e Alimardon Sultonov sono stati incarcerati con accuse penali legate all'estremismo;
T. considerando che in Uzbekistan è tuttora incompiuto il compito di riparare i torti passati nei confronti delle persone detenute illegalmente e in violazione dei loro diritti; che, mentre negli ultimi anni l'Uzbekistan ha rilasciato decine di ex prigionieri di coscienza, le autorità non hanno adottato misure per reinserire queste persone, che continuano a essere condannate per reati ai sensi della legge, o per risarcire i danni causati loro, tra l'altro, dalle lunghe detenzioni, torture e abusi che molti hanno subito, dall'isolamento dalla famiglia e dagli amici e dalla perdita del lavoro;
U. considerando che nel luglio 2021 l'Uzbekistan ha adottato una strategia nazionale per combattere l'estremismo e il terrorismo per il periodo 2021-2026; che l'obiettivo dichiarato della strategia è perseguire una politica statale efficace e coordinata volta a contrastare l'estremismo e il terrorismo, al fine di garantire la sicurezza nazionale e i diritti e le libertà dei cittadini; che la presa di potere dei talebani in Afghanistan ha accresciuto le preoccupazioni dell'Uzbekistan per la potenziale propagazione del terrorismo dall'Afghanistan ai suoi vicini dell'Asia centrale, in particolare da parte dello Stato islamico-provincia di Khorasan, nonché dell'Unione della Jihad islamica, del Movimento islamico dell'Uzbekistan, del Katibat al-Imam al-Bukhari e del Jamaat Ansarullah; che l'Uzbekistan continua a partecipare attivamente alla piattaforma diplomatica C5+1 e alla relativa cooperazione in materia di la lotta al terrorismo/lotta all'estremismo violento;
V. considerando che una recente indagine condotta dall'istituto di ricerca uzbeko sulla famiglia e sulle donne ha rilevato che una donna su tre ha subito abusi da parte dei mariti e una su quattro da parte della suocera; che solo il 7 % dei casi di violenza domestica è portato dinanzi ai tribunali; che la maggior parte delle vittime di violenza domestica non è in grado di accedere all'assistenza giuridica in quanto dipende finanziariamente dal proprio coniuge; che le vittime di violenza domestica risentono anche di un'assistenza di emergenza inadeguata, di un numero insufficiente di rifugi e di finanziamenti per le linee di assistenza telefonica diretta, nonché della mancanza di assistenti sociali e di psicologi qualificati; che il femminicidio da parte del marito o di altri parenti è una conseguenza comune dell'impunità per la violenza domestica, sebbene non siano disponibili statistiche ufficiali; che i matrimoni precoci sono ancora diffusi in alcune zone rurali dell'Uzbekistan e ostacolano i diritti delle donne nel paese limitandone le opportunità di istruzione e di lavoro;
W. considerando che, ai sensi dell'articolo 120 del codice penale dell'Uzbekistan, la condotta omosessuale consensuale tra uomini è un reato punibile con la reclusione fino a tre anni; che tale legge non solo viola i diritti umani degli uomini gay e bisessuali, ma emargina ulteriormente la più ampia comunità LGBTIQ, creando un ambiente ostile e discriminatorio, ostacolando la loro possibilità di avere accesso a diritti e servizi basilari e rendendo loro difficile vivere la propria vita liberamente e apertamente;
X. considerando che l'Uzbekistan ha subito carenze energetiche gravi e senza precedenti durante l'inverno 2022-2023, che hanno lasciato gran parte del paese senza riscaldamento ed elettricità e hanno contribuito a ridurre la fiducia dei cittadini nei confronti dell'amministrazione statale;
Y. considerando che la commissione per gli affari esteri del Parlamento ha visitato l'Uzbekistan il 23 e 24 febbraio 2022; che la sua delegazione alle commissioni parlamentari di cooperazione UE-Kazakhstan, UE-Kirghizistan, UE-Uzbekistan e UE-Tagikistan, e per le relazioni con il Turkmenistan e la Mongolia si è recata periodicamente in visita in Uzbekistan;
Z. considerando che l'Uzbekistan si è ritirato dall'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva a guida russa nel 2018; che dopo che la Russia ha lanciato una guerra di aggressione non provocata, ingiustificata e illegale contro l'Ucraina, l'Uzbekistan ha assunto una posizione neutrale e ha chiesto una risoluzione pacifica del conflitto; che il 17 marzo 2022 l'ex ministro degli esteri uzbeko Abdulaziz Kamilov ha dichiarato che l'Uzbekistan non riconoscerà gli Stati separatisti di Donetsk e Luhansk in Ucraina;
Relazioni tra UE e Uzbekistan
1. si compiace del fatto che siano stati ultimati i negoziati sull'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione (ARPC) UE-Uzbekistan, che crea un nuovo quadro moderno e ambizioso per l'approfondimento delle relazioni bilaterali; ribadisce che l'accordo pone nettamente l'accento sui valori condivisi, la democrazia e lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali e lo sviluppo sostenibile; rileva che esso getta le basi altresì per una cooperazione rafforzata in materia di politica estera e di sicurezza, anche su questioni quali la stabilità regionale, la connettività digitale, la cooperazione internazionale e la prevenzione dei conflitti; sottolinea l'importanza di una maggiore cooperazione UE-Uzbekistan, in particolare alla luce dei recenti eventi geopolitici, come la guerra illegale di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina;
2. sollecita una rapida conclusione delle necessarie procedure giuridiche e tecniche e la firma dell'ARPC, che creerebbero le premesse affinché il Parlamento eserciti le proprie prerogative in relazione alla ratifica dell'accordo; sottolinea l'importanza dello stretto coinvolgimento del Parlamento europeo nel monitoraggio dell'attuazione di tutte le parti dell'ARPC dopo la sua entrata in vigore;
3. prende atto delle ambiziose riforme previste nell'ambito della strategia di sviluppo del nuovo Uzbekistan per il periodo 2022-2026, intesa a realizzare un reale cambiamento nel paese in termini di sviluppo socioeconomico, efficienza dell'amministrazione, maggiore indipendenza del sistema giudiziario e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; valuta positivamente le misure volte a migliorare il sistema anticorruzione e invita le autorità a proseguire e intensificare i loro sforzi a tale riguardo, tenendo conto delle conclusioni del secondo forum internazionale anticorruzione di Tashkent; chiede che nel programma di riforme siano inserite garanzie per le libertà religiose e di stampa, compreso l'accesso a Internet e media liberi e aperti; insiste sul fatto che la riforma costituzionale rappresenta un'occasione per rafforzare lo Stato di diritto e conferire una solida base giuridica alle riforme; invita le autorità uzbeke a proseguire tale processo in consultazione con i cittadini, la società civile e le parti interessate, tra cui la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, sulla base delle norme internazionali e delle migliori prassi;
4. prende atto dei risultati del referendum costituzionale in Uzbekistan svoltosi il 30 aprile 2023 che ha approvato la nuova costituzione che mira ad apportare cambiamenti significativi al quadro giuridico del paese; esprime tuttavia preoccupazione per le disposizioni che consentono al presidente di prorogare il suo mandato; deplora che il governo abbia modificato i limiti del mandato in modo non trasparente e non democratico ed esorta il governo a seguire i principi della democrazia e dello Stato di diritto; sottolinea che il processo di democratizzazione dell'Uzbekistan dovrebbe essere accelerato;
5. apprezza il fatto che il 28 marzo 2023 l'OSCE/ODIHR abbia inviato una missione di osservazione limitata del referendum al fine di valutare il modo in cui si è svolto il referendum; invita le autorità uzbeke a prendere atto con attenzione delle risultanze e delle conclusioni della missione di osservazione limitata del referendum e ad attuare le raccomandazioni della relazione finale della missione di osservazione elettorale 2021 dell'ODIHR, nonché a rivedere i requisiti legislativi e amministrativi per la registrazione dei partiti politici e a stabilire una netta separazione tra Stato e partito unitamente a sanzioni efficaci contro l'uso improprio delle risorse amministrative; invita le autorità a riformare ulteriormente il quadro giuridico elettorale al fine di consentire la partecipazione di tutti i candidati democratici alle future elezioni e creare un vero ambiente politico pluralistico;
Cooperazione regionale, relazioni internazionali e sfide globali
6. considera l'Asia centrale una regione di interesse strategico per l'UE in termini di sicurezza, connettività, diversificazione energetica, risoluzione dei conflitti e difesa dell'ordine internazionale multilaterale basato su regole; osserva che l'Uzbekistan si trova in una posizione privilegiata per essere la forza trainante di una cooperazione regionale che aiuterebbe l'Asia centrale a diventare uno spazio economico e politico più resiliente, prospero e strettamente interconnesso; apprezza l'impegno dell'Uzbekistan nella piattaforma C5+1; incoraggia l'UE a intensificare l'impegno politico, economico e di sicurezza con l'Asia centrale in linea con l'importanza geostrategica della regione e a rispettare i valori della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto, che sono alla base dell'azione esterna dell'UE;
7. sottolinea le grandi potenzialità di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa in materia di connettività sostenibile e digitale, soprattutto grazie all'iniziativa Global Gateway su energia, risorse idriche e sicurezza, ma anche attraverso un approccio multidimensionale finalizzato a diversificare le rotte commerciali nonché a promuovere maggiori investimenti privati e la cooperazione in materia di scienza e tecnologia, assistenza sanitaria, produzione industriale e rafforzamento delle capacità, a fornire formazione professionale e istruzione e a promuovere i contatti interpersonali; sottolinea, al riguardo, l'importanza dei programmi di cooperazione e di dialogo dell'UE quali la gestione delle frontiere in Asia centrale, il programma d'azione in materia di droga per l'Asia centrale e l'applicazione della legge in Asia centrale, che sono funzionali per la cooperazione in questi ambiti politici;
8. ritiene che la strategia dell'UE del 2019 per l'Asia centrale debba essere ulteriormente aggiornata al fine di riflettere le conseguenze delle molteplici crisi geopolitiche recenti, tra cui la guerra illegale di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, la presa del potere da parte dei talebani in Afghanistan, le ambizioni globali della Cina e i cambiamenti politici nei paesi vicini;
9. riconosce che la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e le sue implicazioni rappresentano sia sfide che opportunità per l'Uzbekistan e altri Stati dell'Asia centrale, che tradizionalmente intrattengono strette relazioni con la Russia; deplora che l'Uzbekistan non abbia condannato l'invasione militare dell'Ucraina da parte della Russia e incoraggia le autorità a farlo chiaramente in linea con la comunità internazionale; apprezza la dichiarazione del 17 marzo 2022 dell'ex ministro degli esteri Kamilov, in cui ha chiesto l'immediata cessazione delle ostilità in Ucraina, riconoscendo nel contempo l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina; rileva, nel contempo, che le autorità uzbeke non hanno riconosciuto l'indipendenza delle cosiddette repubbliche di Donetsk e di Luhansk; deplora, tuttavia, che l'Uzbekistan si sia astenuto nelle votazioni sulle risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'Ucraina, in particolare quelle del 2 marzo 2022, del 24 marzo 2022 e del 23 febbraio 2023, in cui si chiedeva la cessazione dell'offensiva russa e il ritiro immediato dall'Ucraina; deplora che il 7 aprile 2022 l'Uzbekistan si sia opposto all'espulsione della Russia dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite; deplora la presenza del presidente dell'Uzbekistan alla parata del Giorno della vittoria del 9 maggio 2023 a Mosca;
10. prende atto dell'impegno della leadership politica uzbeka a non permettere l'elusione delle sanzioni imposte alla Russia e alla Bielorussia e si augura che manterrà tale impegno; invita la Commissione a garantire che l'undicesimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia tenga conto dell'elusione delle sanzioni attraverso l'Asia centrale, dato che il forte aumento degli scambi tra i paesi di questa regione e la Federazione russa a partire dall'anno scorso indica che il paese potrebbe costituire un punto di trasbordo di merci e tecnologie soggette a sanzioni verso la Russia e la Bielorussia; invita l'UE a dialogare da vicino con le autorità sulla questione;
11. si compiace del fatto che il governo e il popolo uzbeko si siano adoperati per fornire cibo e assistenza medica all'Ucraina e li invita a continuare a fornire assistenza all'Ucraina di fronte alla guerra di aggressione della Russia; apprezza, alla luce dell'arruolamento e della repressione delle libertà fondamentali da parte della Russia, il ruolo positivo dell'Uzbekistan nell'accogliere un gran numero di cittadini russi in fuga dalla Russia per vari motivi politici; valuta positivamente la dichiarazione dell'ambasciata uzbeka a Mosca secondo cui qualsiasi forma di partecipazione ad attività militari sul territorio di paesi stranieri è considerata un'attività mercenaria, in risposta alle richieste di alcuni cittadini uzbeki residenti in Russia di unirsi all'invasione russa in corso e non provocata dell'Ucraina;
12. riconosce i principi della politica estera uzbeka di astensione da alleanze militari, rifiuto di dispiegare truppe al di fuori dei propri territori nazionali o di ospitare basi militari straniere e di non intervento negli affari interni dei paesi stranieri; elogia il ruolo dell'Uzbekistan nelle piattaforme multilaterali, comprese le sue importanti iniziative nel quadro delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali per far fronte alle questioni regionali e globali contemporanee;
13. apprezza la strategia nazionale 2021-2026 dell'Uzbekistan volta a contrastare l'estremismo e il terrorismo e invita l'UE e gli Stati membri a valutare una più stretta cooperazione in materia di lotta al terrorismo, in particolare per garantire che non vi sia una propagazione del terrorismo dall'Afghanistan in tutta la regione;
14. riconosce che, nell'attuale clima geopolitico e di sicurezza, l'impegno regionale presenta serie sfide, in particolare alla luce del mancato riconoscimento globale del governo talebano in Afghanistan e dell'impatto delle sanzioni internazionali sui piani economici e sulle iniziative in materia di connettività;
15. prende atto delle strette relazioni storiche dell'Uzbekistan con l'Afghanistan, che sono proseguite dopo l'ascesa al potere dei talebani; plaude all'impegno dell'Uzbekistan ad attenuare la grave crisi umanitaria nel paese tramite la fornitura di aiuti umanitari e di energia elettrica, in particolare alle donne e alle ragazze afghane, e attraverso l'istituzione nell'ottobre 2021 del polo logistico e di intervento umanitario regionale dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati a Termez, vicino al confine tra l'Uzbekistan e l'Afghanistan;
16. invita l'Uzbekistan ad avvalersi dei suoi contatti con i talebani in modo costruttivo per insistere sul rispetto dei diritti e dell'umanità di donne e ragazze e, più in generale, per chiedere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali di tutti gli afghani, comprese le persone appartenenti a minoranze e le persone con disabilità, condizioni essenziali per un maggiore dialogo della comunità internazionale con l'Afghanistan, anche attraverso la connettività a sostegno dei diritti umani e la prevenzione degli effetti della radicalizzazione regionale e della migrazione indotta dai conflitti; ribadisce la sua ferma condanna nei confronti della decisione dei talebani di vietare alle donne e alle ragazze l'istruzione secondaria e universitaria e di proibire alle ONG e alle Nazioni Unite di assumere personale di sesso femminile; deplora il fatto che le persone con disabilità continuino a subire discriminazioni, limitazioni dei servizi e la mancanza di un quadro legislativo o istituzionale che garantisca il rispetto dei loro diritti fondamentali in Afghanistan;
17. elogia l'Uzbekistan per aver ospitato rifugiati provenienti dall'Afghanistan e per avere svolto dal 2019 incontri internazionali annuali sull'Afghanistan, che hanno visto la partecipazione di un ampio spettro di attori e hanno fornito un forum di discussione costruttiva sulla stabilità regionale; rileva, tuttavia, che l'Uzbekistan non è firmatario della Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati del 1951, il che crea difficoltà per una soluzione a lungo termine a favore degli afgani in Uzbekistan; esorta il governo uzbeko a firmare e a ratificare la suddetta Convenzione e a consentire a un maggior numero di rifugiati afgani di cercare rifugio o di transitare in tutto il paese;
18. plaude alla collaborazione tra l'UE e l'Uzbekistan volta a fornire ai bambini, ai giovani e alle famiglie costretti a fuggire dall'Afghanistan il sostegno dell'UNICEF, anche attraverso l'istruzione inclusiva, i servizi sociali e l'assistenza legale; invita gli Stati membri e il SEAE a collaborare con l'Uzbekistan al fine di assistere le donne che tentano di fuggire dall'Afghanistan;
19. plaude all'accordo storico concluso il 27 gennaio 2023 tra l'Uzbekistan e il Kirghizistan sulla delimitazione del confine tra i due paesi, che risolve il contenzioso tra le due parti e porta a compimento un processo trentennale; plaude altresì alla firma della dichiarazione di partenariato strategico globale tra i due paesi; si compiace del fatto che tali accordi contribuiranno inoltre ad approfondire ulteriormente le relazioni e la cooperazione a livello bilaterale, anche nei settori del commercio e dell'energia; accoglie altresì con favore l'accordo del 22 dicembre 2022 tra l'Uzbekistan e il Kazakistan sulla delimitazione del confine di Stato kazako-uzbeko, che è il risultato di 19 anni di negoziati; elogia l'Uzbekistan per essere riuscito a risolvere complesse questioni relative all'uso dell'acqua, alla delimitazione e alle controversie transfrontaliere con i suoi vicini, come il Tagikistan; riconosce il ruolo fondamentale dell'Uzbekistan nella promozione di legami più stretti con i paesi vicini, fra cui il Kazakistan, attraverso una serie di progetti di connettività; evidenzia l'importanza della stabilità regionale ed esorta tutte le parti a impegnarsi in un dialogo costruttivo per risolvere eventuali conflitti in modo pacifico e diplomatico;
20. apprezza l'adozione, da parte del governo uzbeko, della strategia di sviluppo del settore idrico 2020-2030 e i suoi sforzi volti a mobilitare il sostegno internazionale per far fronte alle conseguenze del prosciugamento e della salinizzazione del lago d'Aral, nonché del collasso del suo intero ecosistema; incoraggia una più stretta cooperazione a livello regionale e globale per trovare potenziali soluzioni, come il progetto del vertice Aral Cultura, recentemente annunciato, che riunirà la comunità locale e internazionale e promuoverà l'agricoltura sostenibile; si compiace del fatto che l'UE e altre organizzazioni siano coinvolte nel miglioramento della situazione ambientale e socioeconomica nella regione del lago d'Aral;
21. apprezza il ruolo crescente dell'Uzbekistan nella diplomazia idrica regionale e invita la Commissione e il SEAE ad assistere l'Uzbekistan nella sua cooperazione con i paesi vicini, in particolare con il Kazakistan e il Kirghizistan, nonché a fornire all'Uzbekistan e ai vicini interessati l'assistenza tecnica e finanziaria necessaria per ripristinare gli ecosistemi collassati del lago d'Aral e del suo bacino aumentando il flusso d'acqua per diminuire la salinità, migliorando i canali di irrigazione e contribuendo a introdurre colture che richiedano meno acqua e meno prodotti tossici, fra le altre misure; sottolinea l'importanza di migliorare le relazioni regionali nel contesto dell'acqua, dato che la ricerca ha dimostrato che la crisi idrica in Asia centrale non è causata da una carenza di risorse idriche totali, ma dalle pratiche di ripartizione dell'acqua; sottolinea il fatto che la riconciliazione dei conflitti, compresi quelli relativi alla distribuzione dell'acqua, è fondamentale per il conseguimento della stabilità regionale a lungo termine e degli OSS;
Diritti umani e libertà fondamentali, Stato di diritto e società civile
22. condanna la repressione e la violenza nei confronti del popolo karakalpako e deplora la perdita di vite umane avvenuta durante le proteste nella Repubblica del Karakalpakstan del 1° e del 2 luglio 2022; invita le autorità dell'Uzbekistan ad astenersi dall'usare una forza sproporzionata contro i manifestanti pacifici e ad avviare un'indagine realmente indipendente, imparziale ed efficace sugli eventi, compresi i decessi e le lesioni gravi verificatesi, nonché sulle azioni intraprese dalle forze di sicurezza, fra cui le armi utilizzate; prende atto degli sforzi compiuti dalle autorità uzbeke per aprire al pubblico e ai media tali processi, ma sottolinea l'importanza di processi giudiziari trasparenti basati sul rispetto dei diritti degli imputati e sull'adesione alle buone prassi internazionali; plaude all'impegno delle autorità uzbeke a mantenere l'attuale assetto costituzionale del Karakalpakstan;
23. ribadisce l'importanza del diritto delle persone alla libertà di riunione, alla libertà di associazione e alla libertà di espressione; chiede un'indagine indipendente su tutte le denunce di tortura e di maltrattamenti riferite dagli imputati durante i processi legati alle proteste e dall'attivista e avvocato Dauletmurat Tajimuratov, nonché sulla morte di Polat Shamshetov, deceduto pochi giorni dopo essere stato condannato; invita le autorità uzbeke a garantire che i detenuti e i prigionieri siano detenuti in condizioni compatibili con il rispetto della loro dignità umana; chiede che siano revocate le condanne per complotto per prendere il potere in violazione dell'ordine costituzionale, dato che i manifestanti chiedevano il rispetto della costituzione; deplora il fatto che i manifestanti karakalpaki siano stati giudicati colpevoli e condannati a lunghe pene detentive e chiede il rilascio di tutti i prigionieri politici, compresi quelli arrestati durante le proteste nel Karakalpakstan, nonché delle migliaia di altri detenuti con accuse a sfondo politico;
24. manifesta preoccupazione per le segnalazioni riguardo alla repressione transnazionale da parte dell'Uzbekistan nei confronti del popolo karakalpako in diaspora all'indomani delle proteste del luglio 2022, dato che gli attivisti karakalpaki sono stati arrestati o deportati con la forza da altri paesi;
25. sottolinea il ruolo importante che può svolgere la società civile nel sostenere riforme efficaci e inclusive e il buongoverno; deplora gli ostacoli significativi alla registrazione delle ONG, dal momento che a diverse organizzazioni della società civile indipendenti è stata ripetutamente negata la registrazione per motivi che sembrano essere di ordine politico; deplora gli obblighi imposti alle ONG che ricevono finanziamenti esteri dalla normativa sul coordinamento tra organizzazioni non commerciali non governative e autorità pubbliche nell'attuazione di progetti a titolo di sovvenzioni internazionali, approvata con decreto n. 328 del Consiglio dei ministri uzbeko del 13 giugno 2022, che restringe lo spazio per le attività della società civile e ostacola l'esercizio della libertà di associazione; sottolinea che l'ostacolo alla registrazione delle ONG può incidere anche sulle relazioni commerciali tra l'UE e l'Uzbekistan, dato che la legislazione dell'UE e degli Stati membri in materia di dovere di diligenza può richiedere capacità di monitoraggio da parte delle ONG;
26. invita il governo dell'Uzbekistan a permettere alle organizzazioni indipendenti per i diritti umani, compresi i gruppi internazionali per i diritti umani, di registrarsi nel paese e svolgere le loro attività senza indebite interferenze statali, nonché ad adottare un codice per le ONG in linea con le norme internazionali;
27. invita le autorità uzbeke a continuare a compiere progressi nel rispetto dei principi relativi allo status delle istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani (principi di Parigi);
28. esprime profonda preoccupazione per gli scarsi risultati dell'Uzbekistan in materia di democrazia, libertà dei media, diritti umani e Stato di diritto, come riferito dalle organizzazioni internazionali per i diritti umani; deplora il fatto che i partiti dell'opposizione non siano praticamente autorizzati a operare all'interno del paese e che le minoranze etniche e religiose siano spesso sottorappresentate nelle strutture statali e discriminate; invita il governo uzbeko a rispettare la libertà di associazione sia per le ONG che per i partiti politici; deplora il fatto che, nonostante alcuni miglioramenti nella lotta alla corruzione, la concussione, il nepotismo e l'estorsione siano ancora diffusi nella pubblica amministrazione;
29. invita il governo uzbeko a riavviare la riforma del codice penale in linea con le norme internazionali in materia di diritti umani e con le raccomandazioni degli organismi previsti dai trattati delle Nazioni Unite, in particolare a modificare gli articoli relativi alle definizioni eccessivamente ampie di reati contro lo Stato e l'estremismo, ad abrogare gli articoli che consentono la proroga arbitraria delle condanne dei prigionieri politici, a depenalizzare la "diffamazione" e gli "insulti", comprese le critiche online nei confronti del Presidente, e a modificare la definizione di tortura in conformità della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; deplora la mancanza di condizionalità in materia di diritti umani e sottolinea che i finanziamenti dell'UE dovrebbero essere subordinati al miglioramento della situazione dei diritti umani;
30. sottolinea l'importanza di rafforzare il ruolo e il lavoro di Oliy Majlis in modo da migliorare il controllo parlamentare; chiede miglioramenti della cooperazione interparlamentare tra il Parlamento europeo, in particolare la commissione parlamentare di cooperazione, e il parlamento uzbeko su questioni di interesse comune, come il miglioramento della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
31. condanna l'uso continuo che, secondo le denunce, viene fatto della tortura e di trattamenti crudeli e disumani nelle carceri e nei centri di detenzione dell'Uzbekistan e chiede che siano attuate in modo coerente garanzie giuridiche e siano condotte indagini idonee su tutte le denunce di tortura;
32. si compiace dei progressi concernenti la ratifica del protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e incoraggia le autorità a completare tale processo quanto prima;
33. deplora la mancanza di pluralismo dei media in Uzbekistan; invita a garantire la sostenibilità finanziaria e l'indipendenza degli organi di comunicazione in modo da eliminare le influenze politiche; chiede maggiore trasparenza riguardo alla titolarità dei media, in modo da rafforzare l'indipendenza e il pluralismo dei media; rileva la necessità di rafforzare la resilienza dei media uzbeki contro la propaganda e la disinformazione attraverso la promozione di media in lingua uzbeka e di programmi di formazione digitale, fornendo anche informazioni sul regolamento generale dell'UE sulla protezione dei dati e sulla legge sui servizi digitali;
34. condanna qualsiasi minaccia nei confronti di giornalisti e blogger e invita le autorità a garantire il rispetto dei diritti dei giornalisti, dei blogger indipendenti, dei produttori di contenuti e dei difensori dei diritti umani e la loro protezione da violenze, vessazioni, detenzioni immotivate, pressioni, minacce rivolte a loro e alle loro famiglie e torture, nonché a indagare su tutti gli attacchi nei loro confronti;
35. condanna i recenti arresti e le recenti persecuzioni di giornalisti accusati di aver partecipato alle proteste del luglio 2022 e la condanna di Dauletmurat Tajimuratov; chiede il rilascio di giornalisti, blogger indipendenti, detrattori del governo e difensori dei diritti umani, compresi quelli provenienti dal Karakalpakstan, che sono stati perseguiti per il loro lavoro; prende atto, a tale proposito, dei casi specifici dei blogger Otobek Sattoriv, Miraziz Bazarov e Fazilkhoja Arifkhojayev, nonché del giornalista karakalpako Lolagul Kallykhanova e di altri, tra cui Sobirjon Babaniyazov e Valijon Kalonov;
36. condanna con forza il progetto di codice dell'informazione proposto dall'Agenzia per l'informazione e le comunicazioni di massa dell'Uzbekistan e pubblicato a metà del dicembre 2022, che, se adottato, rappresenta una grave minaccia per la libertà di espressione e per i diritti umani nel paese, e chiede che sia ritirato; ricorda alle autorità l'importanza di difendere la libertà di espressione, sia online che offline, la libertà di riunione, la libertà di associazione e l'indipendenza dei media;
37. sottolinea l'importanza di astenersi dal limitare o bloccare siti web e invita il governo a garantire che qualsiasi restrizione sia strettamente limitata a casi in cui tale restrizione sia in linea con le norme internazionali, si basi su criteri oggettivi e trasparenti definiti per legge e sia specifica per contenuto, assicurandosi nel contempo che il pubblico sia debitamente informato;
38. invita il governo a tutelare il diritto alla libertà di religione e a modificare la legge sulla religione del 2021 conformemente alle raccomandazioni formulate dall'ex relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo in una relazione del 29 marzo 2023, la quale osserva che le definizioni di estremismo e di terrorismo sono vaghe ed eccessivamente ampie e portano a detenzioni arbitrarie e restrizioni indebite del diritto alla libertà di religione o di credo; raccomanda che le relative disposizioni giuridiche siano redatte in modo rigoroso e preciso; deplora la persecuzione religiosa e chiede il rilascio immediato e incondizionato di Bobirjon Tukhtamurodov, Oybek Khamidov, Khasan Abdirakhimov e Alimardon Sultonov; esorta le autorità uzbeke a proteggere i cristiani convertiti che rischiano di subire aggressioni fisiche, rapimenti e matrimoni forzati da parte delle loro famiglie e della comunità;
39. esorta le autorità uzbeke ad adottare misure per riabilitare le vittime di detenzione ingiustificata e a riparare il danno loro arrecato, anche annullando le loro condanne, riconoscendole e risarcendole per il danno arrecato e fornendo assistenza, ad esempio cure mediche e psicologiche;
40. rileva che, malgrado l'adozione di precedenti leggi, tra cui quella del 2019 sulla protezione delle donne dalle molestie e dalla violenza, la violenza di genere contro le donne continua a essere diffusa; accoglie con favore il disegno di legge sulla violenza di genere, che comprende anche la violenza domestica e l'abuso sessuale sui minori, adottato dal Senato uzbeko il 6 aprile 2023 e firmato dal presidente Mirziyoyev l'11 aprile 2023, come passo significativo verso la completa penalizzazione della violenza domestica in linea con le norme internazionali; riconosce, a tale proposito, l'opera di sensibilizzazione portata avanti per anni dalle attiviste uzbeke per i diritti delle donne; chiede che tutte le leggi in materia di violenza di genere siano effettivamente attuate e fatte rispettare dalle autorità in tutte le regioni dell'Uzbekistan;
41. invita le autorità a continuare ad adottare misure per far sì che l'Uzbekistan ottemperi pienamente ai suoi obblighi derivanti dalla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, come indicato nelle osservazioni conclusive sulla sesta relazione periodica sull'Uzbekistan del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne; invita le autorità uzbeke a continuare a collaborare con le organizzazioni della società civile e i partner locali e internazionali per affrontare tali questioni; si attende che le autorità uzbeke promuovano la parità di genere nel settore dell'istruzione, nei luoghi di lavoro e nell'intera pubblica amministrazione;
42. sottolinea che la partecipazione attiva delle donne alla vita pubblica e politica, in particolare a livello dirigenziale e decisionale, dovrebbe essere agevolata mediante iniziative giuridiche, istituzionali ed educative globali e che i partiti politici dovrebbero essere incoraggiati ad agevolare l'affermazione delle donne in politica, aumentare la visibilità delle donne durante le campagne elettorali e integrare le questioni di genere nelle loro piattaforme;
43. incoraggia le autorità a intensificare gli sforzi per fermare i matrimoni precoci in Uzbekistan e invita il governo dell'Uzbekistan ad adoperarsi maggiormente per porre fine a tale pratica nel paese e tutelare i diritti delle ragazze e dei ragazzi, compreso il diritto all'istruzione per le ragazze e per le donne; si attende che le autorità uzbeke garantiscano pari opportunità e accesso all'istruzione a tutti gli studenti dell'Uzbekistan, indipendentemente dal loro ambiente d'origine o status socioeconomico;
44. condanna, con la massima fermezza, il fatto che i rapporti omosessuali consensuali tra uomini continuino a essere considerati reato ed è profondamente preoccupato per la prevalenza di intimidazioni, molestie, violenze e stigmatizzazione nei confronti delle persone LGBTIQ nel paese; esorta le autorità dell'Uzbekistan a depenalizzare la condotta omosessuale abrogando l'articolo 120 del codice penale, in linea con il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), a garantire la sicurezza, la privacy e la non discriminazione delle persone LGBTIQ in Uzbekistan e ad adottare una legge organica contro la discriminazione che includa l'orientamento sessuale e l'identità di genere come motivi oggetto di protezione; invita il governo a rivedere i suoi piani per quanto riguarda una nuova disposizione di legge, proposta nell'agosto 2022, che prescrive esami medici obbligatori per testare l'HIV nei cosiddetti "gruppi pericolosi", vale a dire uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini, lavoratori del sesso e tossicodipendenti;
Cooperazione settoriale
45. apprezza l'impegno dell'Uzbekistan volto a ridurre le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e incoraggia il paese, in quanto principale produttore di elettricità in Asia centrale, a dare la priorità a soluzioni energetiche sostenibili che apportino benefici a lungo termine alla regione; invita l'Uzbekistan a proseguire e a intensificare i propri programmi di transizione verde in linea con l'accordo di Parigi sul clima, di cui l'Uzbekistan è parte;
46. prende atto del potenziale delle risorse naturali dell'Uzbekistan in termini di diversificazione energetica dell'UE nel quadro di partenariati sostenibili, riconoscendo nel contempo il ruolo cruciale dell'UE nel finanziamento delle riforme settoriali dell'Uzbekistan, nel miglioramento della sua efficienza energetica e nella riduzione delle sue emissioni di gas a effetto serra; ritiene che, sulla base del memorandum d'intesa UE-Uzbekistan e delle consultazioni bilaterali, entrambe le parti si stiano adoperando al fine di migliorare la propria sicurezza energetica e ambientale; deplora, a tale proposito, i vantaggi che le società statali russe e gli insider della politica russi traggono dal settore del gas in Uzbekistan e i tentativi da parte russa di ottenere vantaggi politici attraverso la fornitura di gas;
47. invita la Commissione e il SEAE a intensificare gli sforzi volti a contribuire allo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili in Uzbekistan, in linea con gli OSS e in modo da prevenire crisi future causate dalla carenza di combustibili fossili; plaude ai validi progetti nel quadro del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, che hanno predisposto in Uzbekistan alloggi efficienti dal punto di vista energetico e a basse emissioni di carbonio i quali hanno resistito alla crisi energetica, e invita le autorità uzbeke a contribuire ad ampliare tali sforzi ed estenderli anche agli alloggi esistenti;
48. invita la Commissione a portare a termine lo studio sui corridoi di trasporto sostenibili che collegano l'Europa all'Asia centrale, che è stato avviato alla fine del 2021 ed è in fase di attuazione ad opera della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, e che mira a individuare i corridoi di trasporto più sostenibili e a proporre azioni chiave per il loro sviluppo;
49. elogia ERASMUS+ e il piano d'azione per i giovani nell'ambito dell'azione esterna dell'UE e sottolinea l'importanza dei contatti interpersonali, in particolare tra i giovani durante il percorso scolastico, e invita l'UE e l'Uzbekistan a compiere maggiori sforzi e a sostenere l'espansione di tali contatti e scambi tra l'UE e l'Uzbekistan, a vantaggio di entrambe le parti;
Relazioni commerciali
50. accoglie con favore il positivo completamento dei negoziati sull'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione UE-Uzbekistan e si attende che tale accordo contribuirà a un'ulteriore integrazione dell'Uzbekistan nel sistema commerciale multilaterale, rafforzerà i meccanismi dell'economia di mercato e accrescerà la fiducia degli investitori esteri; ritiene che l'accordo garantirà un migliore contesto normativo per gli operatori economici in settori come il commercio di beni e servizi, le imprese statali, gli appalti e i diritti di proprietà intellettuale; ricorda che lo Stato di diritto, il buon governo, l'attuazione dei valori e dei principi condivisi della democrazia e del rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti umani e sociali costituiscono la base fondamentale dell'accordo rafforzato di partenariato e cooperazione tra l'UE e l'Uzbekistan, che definisce le relazioni bilaterali;
51. riconosce gli sforzi compiuti dall'Uzbekistan nell'attuare le norme dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), in particolare per quanto riguarda l'eliminazione del lavoro minorile e del lavoro forzato nel settore del cotone; sottolinea la necessità di portare avanti gli sforzi a tale riguardo; esorta il governo uzbeko ad adoperarsi per garantire salari equi ai lavoratori del cotone; riconosce l'adozione del nuovo codice del lavoro dell'Uzbekistan, entrato in vigore il 30 aprile 2023, che introduce innovazioni nei rapporti di lavoro e nella risoluzione delle controversie; esorta il governo uzbeko a rendere più trasparenti i dati sul lavoro minorile per tutte le parti interessate e a consentire la registrazione delle organizzazioni non governative che si occupano di lavoro forzato, lavoro minorile e sfruttamento; invita l'Uzbekistan a introdurre riforme più ampie per responsabilizzare la società civile e sviluppare istituzioni efficaci in modo da garantire la trasparenza e la responsabilità e consolidare i progressi in tutte le aree del settore del cotone;
52. riconosce la crescente importanza strategica dell'Asia centrale e il ruolo chiave che l'Uzbekistan svolge nella cooperazione e nella connettività regionali, in particolare nell'ambito dell'iniziativa Global Gateway; ritiene che, nell'ambito della politica di autonomia strategica aperta della Commissione, la resilienza della catena di approvvigionamento sarà rafforzata attraverso la creazione di una rete di portatori di interessi affidabili basata su attività economiche sostenibili e reciprocamente vantaggiose, nonché su scambi diplomatici regolari;
53. sottolinea che l'UE e l'Uzbekistan dovrebbero utilizzare la loro cooperazione economica e commerciale per diversificare attivamente le industrie dell'Uzbekistan in modo da sostenere una transizione accelerata verso le energie rinnovabili, come pure intensificare gli sforzi per garantire l'efficienza energetica nell'ambito dell'accordo di Parigi, nonché rafforzare l'integrazione dei mercati dell'energia in Asia centrale con quelli dei paesi vicini e dell'UE attraverso la creazione di sinergie tra le varie strategie in materia di politica energetica e i progetti infrastrutturali nella regione, in linea con i negoziati in seno all'Organizzazione mondiale del commercio sulla definizione di norme e criteri per collegare il commercio, il clima e l'ambiente; ricorda che ciò dovrebbe andare a vantaggio dei cittadini, mitigando la povertà energetica e garantendo una transizione giusta verso l'azzeramento delle emissioni entro il 2050, oltre a creare una regione a impatto climatico zero in Asia centrale entro tale data;
54. riconosce le sfide che l'Uzbekistan si trova ad affrontare alla luce dell'attuale situazione geopolitica, mentre il governo del paese tenta di diversificare la sua dipendenza economica e commerciale dalla Russia e cerca di incoraggiare una maggiore cooperazione con i suoi partner europei;
55. sottolinea che la connettività e la cooperazione nella regione dovrebbero sostenere i rinnovati sforzi nell'ambito della piattaforma UE-Asia centrale per la cooperazione in materia ambientale e idrica in modo articolato e globale; pone l'accento, in tale contesto, sull'importanza dei principi di sostenibilità sociale e ambientale nell'ambito dell'estrazione o della trasformazione delle risorse naturali; ribadisce che reinvestire le entrate provenienti dalle risorse naturali è quindi fondamentale per lo sviluppo socioeconomico dell'Uzbekistan e per garantire che il paese e i suoi vicini diventino resilienti di fronte alle future sfide globali e regionali e siano in grado di attuare l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite con i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile; ritiene che ciò sia decisivo per contribuire a creare economie circolari sostenibili nel paese e nella regione;
56. sottolinea che l'Uzbekistan svolge anche un ruolo cruciale per la sicurezza regionale e la stabilità economica, specialmente in termini di lotta contro l'immigrazione clandestina, la criminalità organizzata, il terrorismo e la corruzione;
57. richiama l'attenzione sui potenziali rischi connessi alla possibile assistenza fornita dell'Uzbekistan alla Russia al fine di eludere le sanzioni commerciali imposte dall'UE; chiede che la situazione sia monitorata attentamente;
58. ribadisce l'importanza dell'adesione dell'Uzbekistan al sistema di preferenze generalizzate Plus (SPG+), che contribuisce alla crescita economica e produce risultati molto positivi (le esportazioni verso l'UE sono aumentate del 34 % nel 2021); riconosce che l'accettazione dell'Uzbekistan come beneficiario dell'SGP+ riflette il riconoscimento delle riforme intraprese dal governo uzbeko; osserva che, nonostante i progressi compiuti dall'Uzbekistan negli ultimi anni, permangono alcune preoccupazioni in merito all'effettiva attuazione delle 27 convenzioni internazionali fondamentali; ribadisce la necessità di un'attuazione efficace delle convenzioni e del rispetto degli obblighi di rendicontazione nell'ambito del regime SPG+; invita la Commissione a sostenere e monitorare attentamente l'effettiva attuazione di tutte le 27 convenzioni internazionali fondamentali nell'ambito dell'SPG+ in materia di diritti umani e del lavoro, le normative ambientali e i principi di buon governo; invita a cooperare con l'Uzbekistan per sviluppare procedure doganali efficienti e affidabili che contribuiscano alla digitalizzazione e alla semplificazione amministrativa, il che a sua volta inciderà positivamente sull'aumento dei flussi commerciali;
59. sottolinea che, nonostante i progressi compiuti per eliminare il lavoro forzato, in Uzbekistan permangono problemi notevoli per quanto riguarda le condizioni di lavoro inadeguate, i salari bassi, il pieno rispetto dei diritti dei lavoratori e il riconoscimento della libertà di associazione, compreso il diritto di istituire sindacati indipendenti;
60. osserva che l'Uzbekistan può svolgere un ruolo importante nel diversificare le catene di approvvigionamento regionali e globali mettendo minerali e metalli a disposizione delle industrie nazionali, regionali e internazionali, comprese quelle dell'UE, garantendo il partenariato e la cooperazione tecnologica reciproca come punti di riferimento e sostenendo la transizione verde;
61. sottolinea che, a causa della mancanza di accesso diretto ai porti marittimi, lo sviluppo di infrastrutture e corridoi logistici, in particolare la rotta di trasporto internazionale transcaspica, è di fondamentale importanza per il commercio e per collegare l'Uzbekistan ai mercati dei potenziali partner commerciali; osserva che collegamenti e reti efficienti e sostenibili tra l'Europa e l'Asia centrale attraverso corridoi di trasporto prioritari, compresi i trasporti aerei, marittimi e terrestri, nonché le reti digitali, energetiche e interpersonali, intensificheranno i flussi commerciali;
62. si compiace della creazione del primo sindacato indipendente in Uzbekistan nel settore del cotone; invita le autorità uzbeke, in linea con le convenzioni dell'OIL ratificate dall'Uzbekistan, a promuovere la creazione di sindacati indipendenti e alternativi in tutti i settori della sua economia;
63. invita le autorità uzbeke a ratificare la convenzione dell'OIL n. 155 sulla salute e la sicurezza sul lavoro;
64. chiede la cooperazione e il sostegno dell'UE per favorire lo sviluppo verde ed esplorare ulteriormente il potenziale dell'Uzbekistan in termini di costruzione di relazioni commerciali ed economiche con l'UE;
o o o
65. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché al Presidente, al governo e al parlamento della Repubblica dell'Uzbekistan.