Attuazione del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura - regolamento (UE) n. 1379/2013
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2024 sull'attuazione del regolamento (UE) n. 1379/2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (2023/2049(INI))
Il Parlamento europeo,
– visti il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio(1) (regolamento OCM) e la sua attuazione,
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 349,
– vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 21 febbraio 2023, dal titolo "L'attuazione del regolamento (UE) n. 1379/2013 sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" (COM(2023)0101),
– vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" (COM(2020)0381),
– vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2021 su una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente(2),
– vista la sua risoluzione, del 19 gennaio 2023, sulla situazione della pesca artigianale nell'UE e le prospettive future(3),
– visto l'esito dei negoziati sul regolamento sul controllo della pesca,
– vista la relazione del 2020 del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) dal titolo "Criteria and indicators to incorporate sustainability aspects for seafood products in the marketing standards under the Common Market Organisation" (Criteri e indicatori per integrare gli aspetti di sostenibilità per i prodotti della pesca nelle norme di commercializzazione dell'organizzazione comune dei mercati) (STECF-20-05),
– vista la relazione speciale dell'Eurobarometro 515 del 2021 dal titolo "Le abitudini dei consumatori dell'UE per quanto riguarda i prodotti della pesca e dell'acquacoltura",
– vista la comunicazione della Commissione del 3 maggio 2022 dal titolo "Mettere al primo posto le persone, garantire una crescita sostenibile e inclusiva, liberare il potenziale delle regioni ultraperiferiche dell'UE" (COM(2022)0198),
– visti l'articolo 54 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,
– visto il parere del Consiglio consultivo sui mercati(4) del 30 marzo 2022 sulla relazione della Commissione dal titolo "L'attuazione del regolamento (UE) n. 1379/2013 sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" (COM(2023)0101),
– visto il parere del Consiglio consultivo sui mercati(5) dell'8 maggio 2023 dal titolo "Improving the Labelling Legislation for Plant-Based Imitations of Fisheries and Aquaculture Products" (Miglioramento della normativa in materia di etichettatura dei prodotti vegetali che imitano i prodotti della pesca e dell'acquacoltura),
– vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0406/2023),
A. considerando che, nella sua risoluzione su una strategia "Dal produttore al consumatore", il Parlamento europeo ha sottolineato che meccanismi di tracciabilità validi, che rispondano alle esigenze dei consumatori fornendo informazioni su dove, quando, come e quale pesce è stato catturato o allevato, anche per i prodotti importati dai paesi terzi, sono essenziali per garantire la sicurezza alimentare, la trasparenza per i consumatori, la lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), nonché per conseguire gli obiettivi del Green Deal e gli OSS;
B. considerando la recente revisione del regolamento sul controllo della pesca contiene miglioramenti sostanziali delle norme di tracciabilità per tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura; che tali norme saranno attuate gradualmente a seguito di un periodo di transizione, ossia nel corso di due anni per i prodotti freschi e congelati e di cinque anni per i prodotti lavorati, e assicureranno che i consumatori ricevano informazioni accurate; che migliorando l'etichettatura si disporrà di uno strumento per contribuire al contrasto della pesca INN e a garantire la concorrenza leale;
C. considerando che oltre tre quarti degli intervistati nel quadro dell'indagine speciale Eurobarometro 515 del 2021 ritengono che la data di cattura o di produzione dovrebbe essere menzionata sull'etichetta di tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
D. considerando che l'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati (OCM) dimostra uno scarso ricorso all'istituzione di organizzazioni di produttori ittici, a causa della complessità del quadro per l'avviamento e il riconoscimento negli Stati membri e delle incertezze finanziarie e giuridiche legate al sostegno finanziario e all'ammissibilità delle azioni; che gli ostacoli incontrati da altre organizzazioni, quali le "cofradías" e le "prud'homies de pêche", dovrebbero pure essere affrontati;
E. considerando che le condizioni di attività nelle regioni ultraperiferiche richiedono soluzioni particolari e adeguate per affrontare le sfide dello sviluppo endogeno e dell'autosufficienza alimentare;
Introduzione
1. ricorda che l'organizzazione comune dei mercati (OCM) è parte integrante della politica comune della pesca (PCP) insieme alle misure finanziarie e di conservazione, ed è fondamentale per conseguire i loro obiettivi;
2. sottolinea che la revisione 2013 del regolamento OCM ha comportato l'abbandono di talune tipologie di interventi a favore di un approccio più orientato al mercato a lungo termine, con una particolare attenzione allo sviluppo e all'innovazione nel settore e senza tenere sufficientemente conto della situazione eccezionale delle regioni di cui all'articolo 349 TFUE;
Organizzazioni professionali
3. ritiene che le organizzazioni di produttori e quelle interprofessionali siano la colonna portante del settore della pesca e dell'acquacoltura in quanto sostengono la gestione quotidiana della PCP, ne consentono l'attuazione collettiva al livello dei produttori, garantiscono la fornitura di proteine sane e preservano l'attività economica e il patrimonio culturale delle zone costiere;
4. è del parere che le organizzazioni di produttori e quelle interprofessionali svolgano un ruolo fondamentale nel contribuire a conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca, ragion per cui devono essere ulteriormente sostenute e rafforzate; osserva che occorre continuare a sostenere la promozione, l'avviamento, il consolidamento e il miglioramento del sostegno finanziario, differente nei diversi Stati membri, delle organizzazioni di produttori e quelle interprofessionali in tutta l'UE, soprattutto negli Stati membri in cui la produzione primaria è rimasta per lo più frammentata (acquacoltura, molluschicoltura, pesca su piccola scala); ritiene che una presenza solida delle organizzazioni di produttori e di quelle interprofessionali sia essenziale per rafforzare la prosperità delle comunità costiere e insulari, per proteggere l'ambiente marino nonché per rafforzare la posizione dei pescatori e degli acquacoltori nella catena di approvvigionamento e la promozione di attività di pesca e di acquacoltura sostenibili, in particolare nelle regioni ultraperiferiche;
5. plaude al riconoscimento da parte della Commissione che i piani di produzione e di commercializzazione sono fondamentali per conseguire gli obiettivi stabiliti per l'OCM dall'articolo 35 del regolamento relativo alla politica comune della pesca, nonché che la forte presenza di organizzazioni di produttori ben funzionanti è un fattore decisivo; osserva, tuttavia, che compiere maggiori sforzi per sostenere il lavoro quotidiano delle organizzazioni di produttori nell'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione e per garantire un accesso concreto ai finanziamenti per tutte le organizzazioni di produttori; chiede pertanto alla Commissione di aggiornare i documenti di orientamento per il personale a tale proposito, nonché di intervenire per agevolare maggiormente l'accesso al mercato per tutti i segmenti della flotta;
6. conclude che organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali adeguatamente funzionanti vantano in genere misure e azioni efficaci, ma osserva che mancano ancora e soprattutto organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali che riuniscano i pescatori su piccola scala, i molluschicoltori e gli acquacoltori, segnatamente nelle regioni ultraperiferiche; osserva che gli ostacoli finanziari in alcuni Stati membri stanno creando difficoltà, soprattutto per il segmento su piccola scala; osserva che le organizzazioni di produttori acquicoli attualmente in attività si sono dimostrate particolarmente efficaci nelle loro attività di promozione e comunicazione;
7. plaude al riconoscimento da parte della Commissione del fatto che il finanziamento e la creazione di strutture per condividere e organizzare il sostegno finanziario alle organizzazioni professionali transnazionali rappresentano una questione fondamentale; osserva che ciò è particolarmente pertinente per il variegato settore della pesca costiera su piccola scala, che rappresenta la maggior parte della flotta dell'UE;
8. esorta gli Stati membri a offrire un sostegno amministrativo e finanziario adeguato per l'avviamento e le attività di nuove organizzazioni di produttori, soprattutto per pescatori costieri su piccola scala, evidenziando in particolare la loro importanza sociale e culturale, nonché a facilitare la definizione delle disposizioni per il relativo riconoscimento;
9. esorta gli Stati membri a migliorare la coerenza del sostegno prestato dalle autorità nazionali alle organizzazioni di produttori, nonché a ridurre il più possibile i divari e le differenze che esistono nell'UE, anche per quanto riguarda il finanziamento dei piani di produzione e di commercializzazione, al fine di garantire condizioni di maggiore parità per le organizzazioni di produttori; chiede alla Commissione di continuare a sostenere gli Stati membri in questo ambito;
10. ritiene che, attualmente, vi siano organizzazioni negli Stati membri che svolgono compiti e funzioni che rientrano nel mandato delle organizzazioni di produttori e di quelle interprofessionali ma che non rientrano nella definizione di organizzazioni di produttori ai sensi del regolamento OCM, quali le "cofradías" e le "prud'homies de pêche"; ritiene che tali organizzazioni svolgano un ruolo fondamentale nella gestione delle risorse locali, assegnando quote e occupandosi di questioni legate alla conservazione degli stock ittici, alla promozione e alla conservazione dei prodotti tradizionali, soprattutto in alcune comunità costiere;
11. ritiene che tali organizzazioni debbano essere riconosciute ai sensi del regolamento OCM, al fine di godere degli stessi diritti, compreso il sostegno finanziario, e sottostare alle stesse responsabilità delle organizzazioni di produttori; invita la Commissione ad agire in tal senso, in coordinamento con gli Stati membri interessati, anche valutando la possibilità di adeguare di conseguenza le norme dell'OCM, ove necessario, e garantendo che siano in vigore sistemi adeguati per verificare che il funzionamento delle organizzazioni di produttori sia conforme alle norme applicabili;
12. osserva che la crisi della COVID-19 ha portato alla chiusura improvvisa della maggior parte dei luoghi di vendita di prodotti acquatici freschi, anche nelle regioni ultraperiferiche, il che rende auspicabile ripristinare la possibilità di avvalersi di regimi di aiuto all'ammasso ed estendere tali meccanismi affinché includano anche le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura e della mitilicoltura;
Norme comuni di commercializzazione
13. ricorda che molte norme di commercializzazione incluse nel regolamento OCM del 2013 risalgono agli anni Ottanta e Novanta; osserva che, secondo la valutazione della Commissione, tali norme si sono in generale rivelate pertinenti ed efficienti e hanno apportato valore aggiunto;
14. osserva che la valutazione della Commissione e le consultazioni alla base della stessa hanno posto l'accento sulle possibilità di semplificazione, snellimento e ammodernamento delle norme; osserva che da detta valutazione è emerso anche un livello relativamente basso di monitoraggio da parte delle autorità nazionali quando si tratta di garantire la conformità alle norme stesse e che, per tale motivo, è più che mai necessario armonizzare la normativa in materia di monitoraggio e ispezioni di tutti gli Stati membri;
15. ritiene che le norme di commercializzazione degli alimenti acquatici immessi sul mercato dell'UE, a prescindere dalla loro origine, debbano rispettare norme di sostenibilità ambientale e sociale armonizzate; chiede che tali norme siano incluse negli accordi commerciali e fra le misure adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca, in quanto è importante garantire agli operatori di beneficiare di condizioni di parità e ai produttori dell'UE di non trovarsi in una posizione di indebito svantaggio sul mercato; ritiene che occorra sfruttare le possibilità di certificazione, in particolare quella delle denominazioni di origine protetta (DOP) e i relativi vantaggi sotto il profilo della sostenibilità ambientale, per promuovere i prodotti dell'acquacoltura;
16. sottolinea che la valutazione della Commissione ha identificato criticità nel quadro esistente rispetto alla sua capacità di conseguire gli obiettivi sanciti dal regolamento OCM;
17. chiede di intensificare l'operato della Commissione europea al fine di individuare i casi di inosservanza della normativa e di garantire parità di condizioni in tutti paesi dell'Unione; suggerisce, in particolare, di prendere in considerazione le buone pratiche in termini di attuazione e rispetto delle normative in materia di commercializzazione e protezione dell'ecosistema;
18. osserva che è fondamentale che le norme di commercializzazione applicabili a tutti i prodotti commercializzati nell'UE siano allineate e aggiornate conformemente alle prescrizioni e agli obiettivi della PCP, al fine di promuovere una concorrenza equa e la chiarezza tra tutti gli attori; osserva inoltre che in tale contesto è essenziale mettere in rilievo l'integrazione di parametri sociali e ambientali per assicurare la sostenibilità globale; osserva a tale proposito che è necessario tenere conto delle specificità dei mercati nelle regioni di cui all'articolo 349 TFUE;
Informazione dei consumatori
19. conviene sul fatto che, affinché l'organizzazione comune dei mercati consegua appieno i suoi obiettivi, le autorità competenti devono provvedere affinché i consumatori siano informati, attraverso campagne di promozione, commercializzazione e sensibilizzazione, in merito al valore nutrizionale sano e ai vantaggi sostenibili del consumo di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, all'ampia varietà di specie disponibili e all'importanza di comprendere le informazioni riportate sulle etichette, evitando nel contempo di disinformare i consumatori e garantendo l'allineamento con i sistemi alimentari dell'UE; ritiene che, affinché i consumatori siano in grado di compiere scelte informate, essi dovrebbero ricevere informazioni chiare e globali sui prodotti immessi sul mercato dell'Unione, e che tali informazioni dovrebbero rispettare le stesse norme, indipendentemente dall'origine dei prodotti e dai mezzi di produzione;
20. sottolinea che il CSTEP ha proposto di migliorare le informazioni fornite ai consumatori, introducendo nell'OCM informazioni più dettagliate sulla zona di cattura, sull'attrezzo di pesca e sui metodi di produzione; invita pertanto la Commissione a prendere in considerazione il rafforzamento delle norme di commercializzazione al fine di includere più informazioni sulle etichette, tra cui gli ingredienti, la zona geografica di pesca e gli attrezzi da pesca, senza aggiungere inutili oneri amministrativi ai produttori e alle organizzazioni di produttori; ritiene che siano necessarie revisioni periodiche per garantire la conformità e valutare l'efficacia di tali norme armonizzate, in quanto ciò contribuirà a individuare le aree di miglioramento e a garantire che le norme rimangano pertinenti e aggiornate;
21. ritiene che il consumatore dovrebbe essere in grado di individuare chiaramente l'origine dei prodotti, trattandosi di un elemento cui i consumatori europei attribuiscono un'importanza sempre maggiore e che favorisce il consumo di alimenti locali, prodotti o estratti vicino al consumatore; richiama l'attenzione sulla necessità di cambiare l'attuale sistema per l'identificazione dei prodotti della pesca mediante le zone FAO, dal momento che non consente di individuare con chiarezza o in modo dettagliato tale origine e può dar adito a confusione;
22. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere e istituire nuove denominazioni di origine protetta, alla luce dei relativi benefici, noti e comprovati, per la produzione alieutica e acquicola europea e chiede il miglioramento della commercializzazione dei relativi prodotti; invita la Commissione ad agevolare l'applicazione delle prossime norme che introdurranno importanti cambiamenti a vantaggio di tali strutture di qualità, accorciando per quanto possibile i tempi per l'espletamento delle formalità;
23. osserva che la tracciabilità e le relative misure di trasparenza sono necessarie per garantire la conformità alle norme applicabili della politica comune della pesca; ritiene che, laddove tali misure siano sostenute da un adeguato sistema di etichettatura, che dovrebbe essere imposto per gli alimenti acquatici trasformati, freschi e conservati, esse possano garantire che le informazioni fornite ai consumatori siano accurate, chiare, complete, affidabili e sicure; sottolinea che tale sistema di etichettatura è essenziale per combattere le frodi alimentari, inclusa l'etichettatura scorretta, nonché la pesca INN; ritiene che la tracciabilità del prodotto debba essere rafforzata e garantita lungo tutte le fasi della catena del valore al fine di offrire non solo benefici economici e commerciali, ma anche contribuire agli sforzi per proteggere la salute; plaude, a tal proposito, all'introduzione da parte del nuovo regolamento sul controllo della pesca del certificato CATCH per i prodotti importati;
24. osserva che, nelle sue consultazioni, la Commissione ha ricevuto resoconti che indicano che i requisiti sulle informazioni obbligatorie ai consumatori non sono stati soddisfatti in alcuni Stati membri; osserva che l'attuazione nell'Unione europea è considerata non omogenea e che ciò è particolarmente vero in alcuni segmenti quali quello dei venditori di pesce e quello delle collettività; ricorda che l'etichettatura deve fornire una descrizione accurata dei prodotti della pesca e dei prodotti che non derivano dalla pesca, evitando le frodi e le pubblicità ingannevoli, a danno di consumatori e pescatori, in particolare quando si menzionano prodotti sostitutivi, giacché in molti casi si utilizzano immagini che inducono i consumatori a pensare che taluni prodotti siano prodotti della pesca quando in realtà non lo sono; esprime preoccupazione per il fatto che alcuni prodotti sul mercato, come quelli vegetali, utilizzano termini che attengono esclusivamente ai prodotti della pesca pur senza esserlo; ritiene che la Commissione debba approfondire la questione sulla base delle relazioni ricevute;
25. ritiene pertanto che la denominazione commerciale di "pesce" o di "specie di pesci" debba essere riservata, nel mercato unico, ai prodotti della pesca o dell'acquacoltura di origine animale; invita, a tal riguardo, la Commissione a riesaminare la normativa vigente in materia di etichettatura e di presentazione dei prodotti vegetali che imitano i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in modo tale da fornire ai consumatori informazioni veritiere e precise, che non diano adito a fraintendimenti e preservino le pari opportunità nel mercato dell'UE;
Regole di concorrenza
26. ricorda che le organizzazioni di produttori e quelle interprofessionali possono essere esentate dall'applicazione delle regole di concorrenza per conseguire i loro obiettivi, fatte salve talune condizioni, compresa la garanzia che le loro attività non determinino la compartimentazione dei mercati, non escludano la concorrenza e non eliminino la concorrenza;
27. osserva che tale esenzione è fondamentale per consentire talune pratiche cui fanno ricorso le organizzazioni dei produttori e quelle interprofessionali, in particolare nelle regioni ultraperiferiche, ad esempio il controllo delle quantità immesse sul mercato da parte dei loro membri per stabilizzare i mercati e i prezzi, ottemperare ai requisiti in materia di conservazione ed evitare gli sprechi alimentari; conclude che gli organismi collettivi di produttori non riconosciuti (ad esempio le cooperative e le "cofradías") possono non beneficiare dell'esenzione prevista sulla base degli attuali criteri applicabili alle organizzazioni di produttori;
28. sottolinea che circa il 70 % dei prodotti della pesca consumati nell'UE è importato da paesi terzi, comportando una dipendenza dell'UE da tali importazioni per il suo consumo; evidenzia che i comparti della pesca e dell'acquacoltura e i settori contigui devono essere redditizi per poter fare gli investimenti necessari per operare e che tale redditività è possibile solo se i prodotti risultano competitivi rispetto alle importazioni da paesi terzi; invita la Commissione e il Consiglio a garantire che la politica commerciale dell'UE consenta parità di condizioni tra i prodotti dell'UE e quelli importati e a promuovere il consumo degli alimenti acquatici dell'UE sostenibili (dal punto di vista ambientale, economico e sociale);
29. incoraggia la Commissione ad avviare un dialogo con le organizzazioni di produttori e altri portatori di interessi sui contingenti tariffari autonomi;
Informazioni sul mercato e gestione delle crisi
30. ricorda che l'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (EUMOFA) fornisce informazioni sul mercato agli operatori del settore della pesca per aiutarli a comprendere meglio le tendenze del mercato; osserva che, da aprile 2013, sono online un sito web e una banca dati dedicati che sono pienamente operativi dall'entrata in vigore dell'OCM rivista, e che tali strumenti rivestono un'utilità per enti di ricerca, portatori di interessi e grande pubblico perché assicurano un maggiore accesso alle informazioni e ai dati sul mercato;
31. ricorda che l'EUMOFA fornisce informazioni sul mercato sulla base della nomenclatura combinata vigente della tariffa doganale comune dell'UE; ritiene che quest'ultima dovrebbe essere aggiornata onde integrare nuove categorie di prodotti della pesca i cui volumi di scambio sono aumentati nell'UE e offrire strumenti digitali più intuitivi ed esaustivi; invita la Commissione a vagliare soluzioni per migliorare ulteriormente le informazioni sul mercato riguardo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare perfezionando l'analisi del mercato distinguendo tra diverse regioni d'Europa che presentano abitudini di consumo differenti rispetto alle specie ittiche;
32. osserva che l'EUMOFA è stato utilizzato per attivare misure di crisi per far fronte all'impatto della pandemia di COVID-19;
33. invita la Commissione a vagliare la possibilità che, nella prossima revisione dell'OCM, siano definiti un sistema o una riserva di crisi, compreso l'aiuto all'ammasso, come misura di protezione per il settore in caso di situazioni eccezionali che possano presentarsi nel settore della pesca e dell'acquacoltura dell'UE; richiama l'attenzione sul fatto che recentemente è stato necessario risolvere con aiuti eccezionali la crisi causata dalla pandemia di COVID-19; invita la Commissione a definire i criteri per l'utilizzo di tali aiuti e a garantire che possano essere adeguati alle specifiche perturbazioni del mercato, prendendo come base il modello della riserva di crisi già in uso per altri settori alimentari e considerando altre misure che potrebbero essere utili per attenuare gravi perturbazioni del mercato;
Conclusioni
34. accoglie con favore i progressi compiuti nell'attuazione delle norme dell'OCM; pone l'accento sulla necessità di profondere maggiori sforzi per garantire che i consumatori siano adeguatamente informati, migliorare l'etichettatura, rafforzare la trasparenza del mercato e accrescere la tracciabilità dei prodotti della pesca, della molluschicoltura e dell'acquacoltura, nonché di politiche inclusive dal punto di vista del genere e dei giovani; osserva che in alcuni Stati membri esistono governi di livello substatale con competenze proprie in materia di pesca, molluschicoltura e acquacoltura e che ciò dovrebbe essere rispettato dalla Commissione e dalle altre istituzioni interessate per far progredire l'attuazione dell'OCM;
35. ritiene che la Commissione e gli Stati membri debbano profondere maggiori sforzi per conseguire un'attuazione più uniforme del regolamento OCM in tutti i settori, tenendo sufficientemente conto delle condizioni specifiche in cui operano i mercati nelle regioni ultraperiferiche; è del parere che un'attuazione più uniforme potrebbe contribuire ad assicurare la fiducia dei consumatori negli alimenti acquatici immessi sul mercato unico e favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo endogeno e di autosufficienza alimentare delle regioni ultraperiferiche;
36. sottolinea l'importanza di coinvolgere tutti i portatori di interessi lungo la catena di approvvigionamento; sottolinea a tale proposito il prezioso lavoro del consiglio consultivo per i mercati competente;
37. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di presentare una proposta relativa a un quadro legislativo per sistemi alimentari sostenibili allo scopo di migliorare la trasparenza e fornire maggiori informazioni ai consumatori; ritiene che tale proposta debba riconoscere l'importanza dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sani e sostenibili, valorizzando il settore della pesca; evidenzia la necessità che tale nuovo quadro legislativo contempli l'importanza del consumo di pesce in una dieta sana; pone l'accento sulla necessità di garantire che ciò non crei ulteriori oneri amministrativi e di assicurare l'allineamento con le condizioni di sostenibilità sancite dalla legislazione dell'UE;
38. accoglie con favore l'esito dei negoziati sulla revisione del regolamento sul controllo della pesca, in particolare delle norme che mirano a rafforzare le disposizioni sulla tracciabilità per tutti i prodotti della pesca, della molluschicoltura e dell'acquacoltura, inclusi i prodotti importati da paesi terzi; è del parere che tali informazioni di tracciabilità saranno estremamente importanti per i consumatori dell'Unione, sia continentali che d'oltremare; invita la Commissione a proporre ulteriori azioni che prevedano le stesse prescrizioni per tutti i prodotti, a prescindere dal livello di trasformazione, dalla categoria di alimento e dallo Stato membro in cui ha sede l'impresa, per garantire che le informazioni fornite siano veritiere, chiare, complete e armonizzate in tutti gli Stati membri e i territori con competenze in materia di pesca e per tutte le categorie di prodotti, affinché raggiungano i consumatori finali in un formato semplice e accessibile;
39. ritiene che gli Stati membri dovrebbero ricorrere di più all'EUMOFA, soprattutto nelle aree in cui vi si fa minore ricorso, in quanto dovrebbe migliorare ulteriormente la raccolta dei dati e l'analisi del mercato delle diverse regioni d'Europa che presentano abitudini di consumo differenti rispetto alle specie ittiche, offrendo strumenti digitali più intuitivi ed esaustivi nell'ambito di tale strumento; ritiene che in tal modo i dati dell'EUMOFA potranno essere più utili per analizzare il mercato, anche in modo differenziato per regione, soprattutto in caso di cambiamenti drastici quali quelli verificatisi durante la crisi della COVID-19, così da attivare strumenti e opzioni di crisi per stabilizzare il mercato;
40. è convinto che, per combattere la pesca INN, sia essenziale migliorare la tracciabilità e la trasparenza nella catena di approvvigionamento del settore degli alimenti acquatici;
41. ribadisce il suo invito a tutti gli Stati membri ad adeguare i criteri per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e quelle interprofessionali al fine di riconoscere tutte le diverse organizzazioni negli Stati membri che svolgono compiti che, per lo più, rientrano nel mandato di un'organizzazione di produttori; pone l'accento, a tale riguardo, su organizzazioni quali le "cofradías" e le "prud'homies de pêche" così come su quelle che operano nelle regioni ultraperiferiche;
42. invita la Commissione a lanciare misure più efficaci per eliminare le barriere che impediscono alle organizzazioni di produttori di svolgere appieno la loro missione, affrontando le difficoltà incontrate dalle organizzazioni di produttori che riuniscono pescatori costieri e insulari su piccola scala in termini di disparità di trattamento da parte delle amministrazioni nazionali, siano queste a livello di riconoscimento dell'organizzazione di produttori, di finanziamento quotidiano, di sostegno amministrativo o di ammissibilità delle misure;
43. insiste sull'importanza dell'impegno dei portatori di interessi, lungo tutta la catena di approvvigionamento della pesca e dell'acquacoltura, nonché della società civile, per accrescere la fiducia e la comprensione nell'applicazione delle disposizioni dell'OCM, in particolare continuando e consolidando la collaborazione con il Consiglio consultivo sui mercati;
o o o
44. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Consiglio consultivo sui mercati, "2022 Report on the Functioning of the Common Market Organisation (CMO)" (Relazione 2022 sul funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati), 30 marzo 2022.
Consiglio consultivo sui mercati, "Improving the Labelling Legislation for Plant-Based Imitations of Fisheries and Aquaculture Products" (Miglioramento della normativa in materia di etichettatura dei prodotti vegetali che imitano i prodotti della pesca e dell'acquacoltura), 8 maggio 2023.