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 Testo integrale 
Procedura : 2022/0089(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A9-0173/2023

Testi presentati :

A9-0173/2023

Discussioni :

PV 31/05/2023 - 17
CRE 31/05/2023 - 17
PV 27/02/2024 - 10
CRE 27/02/2024 - 10

Votazioni :

PV 01/06/2023 - 6.5
CRE 01/06/2023 - 6.5
Dichiarazioni di voto
PV 28/02/2024 - 8.7
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P9_TA(2023)0210
P9_TA(2024)0101

Testi approvati
PDF 125kWORD 58k
Mercoledì 28 febbraio 2024 - Strasburgo
Indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli
P9_TA(2024)0101A9-0173/2023
Risoluzione
 Testo
 Allegato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 febbraio 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (COM(2022)0134 – C9-0130/2022 – 2022/0089(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0134),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 118, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0130/2022),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 luglio 2022(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 30 novembre 2022(2)

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 novembre 2023, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti i pareri della commissione giuridica e della commissione per il commercio internazionale,

–  vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A9‑0173/2023),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(3);

2.  approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla presente risoluzione;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 443 del 22.11.2022, pag. 116.
(2) GU C 79 del 2.3.2023, pag. 74.
(3) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 1 giugno 2023 (Testi approvati, P9_TA(2023)0210).


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 febbraio 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012
P9_TC1-COD(2022)0089

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2024/1143).


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio in occasione dell’adozione del regolamento (UE) 2024/1143(1)

Il Parlamento europeo e il Consiglio sottolineano che tutte le procedure relative alle indicazioni geografiche disciplinate dal presente regolamento restano di esclusiva responsabilità della Commissione.

Il Parlamento europeo e il Consiglio rilevano che la Commissione può essere assistita, solo per quanto riguarda l'esecuzione di compiti amministrativi, se e nella misura in cui ciò sia possibile ai sensi del quadro giuridico vigente.

A fini di trasparenza, si esorta la Commissione a informare ogni anno il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'assistenza ricevuta nell'esecuzione di tali compiti.

(1) GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj.

Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2024Note legali - Informativa sulla privacy