Risoluzione del Parlamento europeo del 28 febbraio 2024 Relazione sulla relazione sullo Stato di diritto 2023 della Commissione (2023/2113(INI))
Il Parlamento europeo,
– visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 4, paragrafo 3 e gli articoli 5, 6, 7, 11, 19 e 49,
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli relativi al rispetto, alla tutela e alla promozione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'Unione, tra cui gli articoli 70, 258, 259, 260, 263, 265 e 267,
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (“Carta”),
– vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE),
– vista la comunicazione della Commissione del 5 luglio 2023 dal titolo "Relazione sullo Stato di diritto 2023 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea" (COM(2023)0800),
– visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione(1) (regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto),
– visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti(2) (regolamento recante disposizioni comuni),
– visto il regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio(3),
– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
– visti gli strumenti delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e le raccomandazioni e le relazioni dell'esame periodico universale delle Nazioni Unite, nonché la giurisprudenza degli organi previsti dai trattati delle Nazioni Unite e le procedure speciali del Consiglio dei diritti umani,
– viste la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Carta sociale europea, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e del Comitato europeo dei diritti sociali, nonché le convenzioni, le raccomandazioni, le risoluzioni, i pareri e le relazioni dell'Assemblea parlamentare, del Comitato dei ministri, del commissario per i diritti umani, della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, del Comitato direttivo sull'antidiscriminazione, la diversità e l'inclusione, della Commissione di Venezia e di altri organi del Consiglio d'Europa,
– visti il memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea del 23 maggio 2007 e le conclusioni del Consiglio del 30 gennaio 2023 sulle priorità dell'UE relative alla cooperazione con il Consiglio d'Europa nel periodo 2023-2024,
– vista la proposta motivata di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia (COM(2017)0835), presentata dalla Commissione il 20 dicembre 2017 conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, TUE,
– viste le relazioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) del 19 luglio 2022 dal titolo "La società civile europea: ancora sotto pressione", dell'8 giugno 2022 dal titolo "Relazione sui diritti fondamentali 2022", del 19 agosto 2022 dal titolo "Proteggere lo spazio civico nell'UE" e del 3 novembre 2022 dal titolo "Antisemitismo: rassegna degli episodi di antisemitismo registrati nell'Unione europea nel periodo 2011-2021" nonché altre relazioni, dati e strumenti dell'Agenzia, in particolare il sistema di informazione europeo sui diritti fondamentali (EFRIS),
– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali(4),
– vista la sua risoluzione del 1° marzo 2018 sulla decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE relativamente alla situazione in Polonia(5),
– vista la sua risoluzione del 19 aprile 2018 sulla necessità di istituire uno strumento europeo dei valori per sostenere le organizzazioni della società civile che promuovono i valori fondamentali all'interno dell'Unione europea a livello locale e nazionale(6),
– vista la sua risoluzione del 12 settembre 2018 su una proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione(7),
– vista la sua risoluzione del 13 novembre 2018 su norme minime per le minoranze nell'UE(8),
– vista la sua risoluzione del 14 novembre 2018 sulla necessità di un meccanismo globale dell'UE per la protezione della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali(9),
– vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali(10),
– vista la sua risoluzione del 13 novembre 2020 sull'impatto delle misure connesse alla COVID-19 sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali(11),
– vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 sull'iniziativa dei cittadini europei intitolata "Minority SafePack – un milione di firme per la diversità in Europa"(12),
– vista la sua risoluzione del 10 giugno 2021 sulla situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea e l'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo alla condizionalità(13),
– vista la sua risoluzione del 24 giugno 2021 sulla relazione sullo Stato di diritto 2020 della Commissione(14),
– vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2021 sull'elaborazione di orientamenti per l'applicazione del regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione(15),
– vista la sua risoluzione del 16 settembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'identificazione della violenza di genere come nuova sfera di criminalità tra quelle elencate all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE(16),
– vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2021 sul tema "Rafforzare la democrazia e la libertà e il pluralismo dei media nell'UE: il ricorso indebito ad azioni nel quadro del diritto civile e penale per mettere a tacere i giornalisti, le ONG e la società civile"(17),
– vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2021 sulla valutazione delle misure preventive per evitare la corruzione, la spesa irregolare e l'uso improprio dei fondi UE e nazionali in caso di fondi di emergenza e settori di spesa connessi alla crisi(18),
– vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2022 sulla riduzione degli spazi per la società civile in Europa(19),
– vista la risoluzione del 10 marzo 2022 sullo Stato di diritto e le conseguenze della sentenza della CGUE(20),
– vista la sua risoluzione del 19 maggio 2022 sulla relazione sullo Stato di diritto 2021 della Commissione(21),
– vista la sua risoluzione del 9 giugno 2022 sullo Stato di diritto e la potenziale approvazione del piano nazionale di ripresa (PNR) polacco(22),
– vista la sua relazione del 15 settembre 2022 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2020 e 2021(23),
– vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2022 sullo Stato di diritto a Malta, cinque anni dopo l'assassinio di Daphne Caruana Galizia(24),
– vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2022 sull'aumento dei reati generati dall'odio contro persone LGBTIQ+ in Europa alla luce del recente omicidio omofobo in Slovacchia(25),
– vista la sua risoluzione del 10 novembre 2022 sulla giustizia razziale, la non discriminazione e la lotta al razzismo nell'UE(26),
– vista la sua risoluzione del 24 novembre 2022 sulla valutazione del rispetto da parte dell'Ungheria delle condizioni relative allo Stato di diritto ai sensi del regolamento sulla condizionalità e lo stato di avanzamento del piano di ripresa e resilienza ungherese(27),
– vista la sua risoluzione del 30 marzo 2023 sullo Stato di diritto 2022 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea(28),
– vista la sua risoluzione del 1º giugno 2023 sulle violazioni dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in Ungheria e i fondi dell'UE congelati(29),
– vista la sua raccomandazione del 15 giugno 2023 destinata al Consiglio e alla Commissione in seguito all'esame delle denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione all'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti(30) e la relazione del 22 maggio 2023 della sua commissione d'inchiesta incaricata di esaminare l'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti,
– vista la sua risoluzione dell'11 luglio 2023 sulla legge elettorale, la commissione d'inchiesta e lo Stato di diritto in Polonia(31),
– vista la sua risoluzione del 19 ottobre 2023 sullo Stato di diritto a Malta sei anni dopo l'assassinio di Daphne Caruana Galizia e sulla necessità di proteggere i giornalisti(32),
– vista la sua relazione del 18 gennaio 2024 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea – Relazione annuale 2022 e 2023(33),
– vista la risoluzione 2262 (2019) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla promozione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali,
– viste le raccomandazioni e relazioni dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, dell'Alto Commissario per le minoranze nazionali, del Rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione e di altri organi dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e la cooperazione tra l'UE e l'OSCE in materia di democratizzazione, rafforzamento delle istituzioni e diritti umani nonché la relazione annuale dell'OSCE sui reati generati dall'odio, nella quale gli Stati partecipanti si sono impegnati ad adottare una normativa che preveda sanzioni che tengano conto della gravità dei reati generati dall'odio, ad adoperarsi per affrontare la scarsa segnalazione e a introdurre o sviluppare ulteriormente attività di creazione delle capacità per le autorità di contrasto, i pubblici ministeri e i funzionari giudiziari volte a prevenire, indagare e perseguire i reati generati dall'odio,
– vista la relazione della commissione d'inchiesta PEGA e la sua risoluzione e relative raccomandazioni(34),
– viste le relazioni di feedback, le relazioni di missione, le interrogazioni scritte e le risposte del gruppo di monitoraggio sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (DRFMG)(35),
– visto l'articolo 54 del suo regolamento,
– visto il parere della commissione giuridica,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0025/2024),
A. considerando che l'Unione è fondata sui valori comuni, sanciti dall'articolo 2 TUE, del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto nonché del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, valori che sono comuni agli Stati membri dell'UE e che i paesi candidati all'UE devono rispettare per entrare nell'Unione nel quadro dei criteri di Copenaghen, i quali non possono essere ignorati o reinterpretati successivamente all'adesione; che la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali sono valori che si rafforzano a vicenda e che, se compromessi, rischiano di rappresentare una minaccia sistemica per l'Unione e per i diritti e le libertà dei suoi cittadini; che il rispetto dello Stato di diritto è vincolante per l'Unione nel suo insieme e per i suoi Stati membri a tutti i livelli di governance, compresi gli enti subnazionali;
B. considerando che la Conferenza sul futuro dell'Europa ha manifestato chiaramente il desiderio che l'UE difenda sistematicamente lo Stato di diritto in tutti gli Stati membri, tuteli i diritti fondamentali dei cittadini e conservi la credibilità dell'UE nella promozione dei suoi valori all'interno dell'UE e all'estero;
C. considerando che il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE impone all'Unione e agli Stati membri di assistersi reciprocamente nell'adempimento degli obblighi derivanti dai trattati, nel pieno rispetto reciproco, nonché agli Stati membri di adottare tutte le misure, di carattere generale o particolare, atte ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione;
D. considerando che è necessario rafforzare e razionalizzare i meccanismi esistenti e sviluppare un unico meccanismo globale dell'UE per proteggere efficacemente la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali e per garantire che i valori sanciti dall'articolo 2 TUE siano rispettati in tutta l'Unione e promossi nei paesi candidati, così che agli Stati membri sia impedito di elaborare un diritto nazionale contrario alla protezione dell'articolo 2 TUE;
E. considerando che nelle sue risoluzioni il Parlamento ha affrontato a più riprese le situazioni dello Stato di diritto in Bulgaria, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia; che il gruppo di monitoraggio della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali (DRFMG) della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento ha anche monitorato alcune questioni in Belgio, Bulgaria, Cechia, Francia, Grecia, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Spagna;
F. considerando che le elezioni parlamentari in Polonia si sono svolte nell'ottobre 2023 decretando la fine del governo guidato dal partito "Diritto e Giustizia"; che il nuovo governo, che rappresenta un'ampia coalizione democratica, si è risolutamente impegnato a ripristinare lo Stato di diritto e l'indipendenza della magistratura in Polonia e sta cooperando a tal fine con la Commissione e il Consiglio dell'UE;
G. considerando che la Commissione ha suggerito di istituire un "gruppo di contatto" interistituzionale sullo Stato di diritto; che il Parlamento ha seguito tale suggerimento e ha proposto alla Commissione e al Consiglio l'istituzione di un "progetto pilota interistituzionale sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali"; che la presidenza del Consiglio ha risposto affermando che avrebbe preso in considerazione la questione dopo la sua valutazione del dialogo sullo Stato di diritto e che la Commissione ha ribadito la sua disponibilità a discutere un gruppo di contatto informale sullo Stato di diritto;
H. considerando che i governi di alcuni Stati membri non si sono purtroppo resi disponibili a uno scambio di opinioni in seno al DRFMG e non hanno risposto alle sue domande scritte né incontrato i suoi membri durante le missioni organizzate negli Stati membri; che altri Stati membri, tuttavia, si sono resi disponibili per le sessioni, le domande e le missioni del DRFMG, nell'ambito della loro responsabilità comune per la salvaguardia dei valori dell'UE;
Sistemi giudiziario e penale
1. ribadisce che una magistratura indipendente rappresenta la struttura portante dello Stato di diritto, in quanto condizione fondamentale per il ricorso effettivo quando le leggi, i diritti e le libertà, nonché i principi democratici sono negati o violati; sottolinea che una magistratura indipendente ed efficiente è fondamentale non solo per il mantenimento dello Stato di diritto e della democrazia negli Stati membri e nell'Unione, ma anche per l'attuazione del diritto dell'UE, dato che la Commissione si affida alle autorità giudiziarie nazionali per la sua applicazione; esprime l'importanza della fiducia reciproca, sottolineando nel contempo che la Commissione non può ignorare le carenze delle autorità giudiziarie nazionali in alcuni Stati membri o presumere che siano tutte in grado di fornire mezzi di ricorso giurisdizionali effettivi; osserva con preoccupazione che sebbene taluni sistemi giudiziari possano apparire solidi e soddisfacenti a livello teorico, in taluni casi non sono al riparo dall'appropriazione dello Stato, dalle ingerenze politiche o dal nepotismo; è consapevole del fatto che tale fenomeno è difficile da individuare valutando semplicemente le strutture formali; esorta pertanto la Commissione a condurre un'analisi qualitativa più approfondita che includa elementi contestuali, in particolare in merito all'attuazione a lungo termine;
2. osserva che la Commissione riscontra ampie disparità tra gli Stati membri dell'UE in termini di indipendenza e garanzie giudiziarie; rileva che la relazione menziona diverse iniziative positive e sviluppi in corso riguardanti i consigli della magistratura, in particolare in Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Italia, Svezia, Finlandia e Ungheria(36); prende atto della constatazione della Commissione secondo cui i timori riguardanti i consigli della magistratura devono ancora essere affrontati in Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Spagna e Cipro; nota con preoccupazione che le procedure disciplinari possono essere utilizzate come strumento per minare l'indipendenza della magistratura, come avviene in Bulgaria e come avveniva in Polonia con il governo guidato dal partito "Diritto e Giustizia"; rileva che la Commissione ha infine deferito la Polonia alla CGUE per le violazioni del diritto dell'UE da parte della sua Corte costituzionale; constata che l'attuale ministro della Giustizia della Repubblica di Polonia è impegnato a porre fine al regime disciplinare illegittimo previsto per i giudici polacchi, conformemente alle sentenze della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo;
3. osserva che la Commissione ritiene che, mentre taluni Stati membri, fra cui Finlandia, Austria, Slovenia, Cipro, Svezia e Ungheria, hanno intrapreso o annunciato iniziative per migliorare le procedure di nomina dei giudici e il funzionamento delle corti superiori, permangono problemi nella nomina dei giudici di alto livello a Malta, in Grecia, Lituania, Lettonia e Irlanda; sottolinea che la Commissione rileva che in Polonia permangono gravi preoccupazioni in merito alla precedente nomina dei giudici della Corte suprema, compreso il primo presidente, e in relazione alla persistente mancata attuazione della pronuncia pregiudiziale della CGUE riguardante la nomina dei giudici alla Camera di controllo straordinario; rileva che la Commissione è dell'avviso che in Slovacchia il reato di abuso del diritto introdotto a carico dei giudici in relazione alle loro decisioni continua a essere motivo di preoccupazione, poiché ha un effetto psicologico negativo su di essi ed è gravoso per le autorità inquirenti; sottolinea che in Ungheria persistono gravi preoccupazioni per quanto riguarda l'indipendenza della magistratura, in violazione dei supertraguardi della Commissione, tra cui il persistere di ostacoli ai rinvii pregiudiziali, i problemi relativi all'assegnazione delle cause nella Corte suprema (Kúria) e le carenze nel sistema di nomina del presidente della Kúria;
4. sottolinea che è opportuno destinare mezzi sufficienti al sistema giudiziario affinché sia realmente accessibile e in grado di fornire un rimedio efficace ai cittadini; osserva che, secondo quanto rilevato dalla Commissione, l'aumento delle risorse per il sistema giudiziario e le altre misure adottate da Malta, Cipro e Grecia non hanno ancora portato a una riduzione della durata dei procedimenti e l'arretrato giudiziario rimane un problema serio; rileva che in Croazia, Italia e Portogallo sono stati compiuti alcuni passi nella giusta direzione, ma resta da vedere l'efficacia delle riforme; osserva che la Commissione ha invitato la Germania a garantire risorse sufficienti al sistema giudiziario, anche in termini di livello delle retribuzioni dei magistrati, tenendo conto delle norme europee in materia di risorse e retribuzioni per il sistema giudiziario; invita la Germania a continuare ad attuare il patto per lo Stato di diritto e a fornire risorse sufficienti al sistema giudiziario aumentando il numero di magistrati per rafforzare il sistema giudiziario federale; riconosce che la Commissione rileva alcuni progressi nell'attuazione della raccomandazione formulata nella relazione sullo Stato di diritto 2022 sull'efficienza del sistema giudiziario, anche a Malta e in Spagna;
5. plaude al finanziamento a titolo del programma Giustizia volto a sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e contribuire all'ulteriore sviluppo della giustizia europea;
6. ritiene che, affinché i cittadini abbiano un accesso effettivo alla giustizia, gli Stati membri debbano adoperarsi maggiormente per fornire assistenza legale gratuita o a prezzi accessibili, in particolare a quanti non possono permettersela, e debbano agevolare ulteriormente l'accesso a un difensore; osserva che la Commissione rileva che si stanno compiendo sforzi per affrontare le preoccupazioni sull'accesso alla giustizia e all'assistenza legale in Spagna, Francia, Finlandia, Bulgaria, Malta e Lituania, e che permangono preoccupazioni in Irlanda, Danimarca, Lussemburgo e Ungheria; osserva inoltre che la Commissione rileva che in diversi Stati membri, tra cui Spagna, Francia, Finlandia, Bulgaria e Malta, sono in corso iniziative volte a garantire il diritto di accesso a un difensore e che sono tuttora in corso miglioramenti in altri Stati membri quali Lituania, Irlanda, Danimarca, Lussemburgo e Ungheria; invita la Commissione, in tale contesto, a includere nella prossima relazione sullo Stato di diritto valutazioni sull'applicazione dell'acquis dell'UE sul patrocinio a spese dello Stato in materia civile e penale, come la direttiva 2002/8/CE del Consiglio(37), del 27 gennaio 2003, tesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie, dal momento che la giurisprudenza della CGUE rivela l'esistenza a tutt'oggi di problemi relativi alla sua interpretazione;
7. sottolinea l'importante ruolo dei consigli della magistratura nel salvaguardare l'indipendenza giudiziaria; ritiene necessario valutare le riforme che sono in fase di adozione in diversi Stati membri e invita ad adeguare la composizione e il funzionamento di tali organi alle norme stabilite dalla Commissione europea e dal Consiglio d'Europa e che sono state avallate dalla CGUE;
8. sottolinea che l'ufficio della procura è un elemento chiave per la capacità della magistratura nella lotta contro la criminalità e la corruzione; sottolinea l'importanza di garantire l'autonomia e l'indipendenza della procura; pone l'accento sulla necessità di introdurre misure di salvaguardia per contribuire a preservare l'autonomia e la responsabilità della procura, anche garantendo che sia libera da pressioni politiche indebite, soprattutto da parte dei governi;
9. invita tutti gli Stati membri ad adottare un codice di condotta per i giudici, seguendo le raccomandazioni del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) e tenendo conto dei codici applicabili alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e alla CGUE, e a creare meccanismi indipendenti per indagare sulle presunte violazioni del codice di condotta e di altre leggi, migliorare la diffusione delle informazioni e la trasparenza sui conflitti di interesse e sui doni ricevuti dalla magistratura, gestire la questione delle "porte girevoli" e chiedere ai giudici di spiegare pubblicamente le loro decisioni di ricusazione;
10. esprime preoccupazione per i sostanziali cambiamenti in termini di personale e le annunciate modifiche strutturali e organizzative significative alla polizia slovacca e ad altre istituzioni democratiche indipendenti, anche tra gli investigatori che seguono gravi casi di corruzione criminale e ad alto livello presso l'Agenzia penale nazionale slovacca (NAKA), sollevando dubbi sulle motivazioni alla base di tali modifiche; esprime profonda preoccupazione per la procedura legislativa accelerata utilizzata dal governo slovacco, in particolare per quanto riguarda le proposte di modifica del codice penale e lo scioglimento della procura speciale, che minaccia l'integrità dei processi giudiziari, compromette la lotta dell'Unione europea contro le frodi e mette a repentaglio la tutela degli interessi finanziari dell'UE e dell'ambiente naturale in Slovacchia; invita il governo slovacco a riconsiderare tali modifiche alla luce delle loro potenziali conseguenze per lo Stato di diritto, gli interessi finanziari dell'Unione e il quadro anticorruzione dell'UE; ricorda che qualsiasi riforma penale deve contenere garanzie sufficienti e adeguate per assicurare la prosecuzione e l'efficacia dei procedimenti penali nuovi e in corso, in particolare in relazione alla corruzione ad alto livello, nonché per garantire l'indipendenza della magistratura e l'autonomia delle procure, in linea con le raccomandazioni della Commissione contenute nelle successive relazioni sullo Stato di diritto; esprime preoccupazione per il fatto che la riassegnazione delle cause della procura speciale possa comportare notevoli ritardi e che alcune cause possano decadere per prescrizione;
11. prende atto delle azioni del governo spagnolo in relazione al suo recente insediamento, compresa la futura adozione di una legge di amnistia; prende atto delle domande, dei pareri e delle preoccupazioni espressi da varie parti interessate in risposta a questi sviluppi, tra cui associazioni di giudici, procuratori, avvocati, accademici, società civile e pubblico in generale; osserva che la Commissione ha anche scritto al governo spagnolo per chiedere spiegazioni; sottolinea che ciò merita una valutazione indipendente; invita il governo spagnolo, a tale riguardo, a garantire piena trasparenza alle istituzioni europee in merito a tale legge di amnistia e osserva che il Senato spagnolo ha chiesto un parere alla Commissione di Venezia in merito alla sua costituzionalità e al rispetto delle norme e degli standard europei; deplora inoltre il perdurare della situazione di stallo in cui versa il consiglio della magistratura, su cui la Commissione ha formulato raccomandazioni specifiche alle autorità spagnole nella sua relazione sullo Stato di diritto;
Corruzione
12. ribadisce che la corruzione rappresenta una grave minaccia per lo Stato di diritto e pregiudica fortemente la fiducia nella democrazia e nell'uguaglianza dinanzi alla legge; invita gli Stati membri e la Commissione a intensificare gli sforzi per eliminare la corruzione;
13. sottolinea che l'Eurobarometro sulla corruzione del 2022 mostra che la corruzione rimane una delle principali preoccupazioni per i cittadini e le imprese dell'UE, con un'ampia percentuale di europei che ritiene che la corruzione sia diffusa nel proprio paese (68 %) e che il livello di corruzione sia aumentato (41 %); apprezza il fatto che tutti gli Stati membri dispongano ora di strategie anticorruzione, che sono regolarmente valutate e riesaminate; ricorda che non solo un solido quadro giuridico, ma anche un'attuazione efficace sono necessari per eliminare le pratiche di corruzione e che la prevenzione di tali pratiche richiede anche quadri di governance e integrità trasparenti e responsabili;
14. si rammarica del fatto che, sebbene tutti gli Stati membri si siano dotati di strategie anticorruzione, la percezione della corruzione vari significativamente nell'UE, per cui Danimarca, Finlandia, Svezia e Paesi Bassi figurano tra i paesi meno corrotti mentre i livelli percepiti di corruzione di Bulgaria, Malta, Ungheria, Grecia e Slovenia sono preoccupanti29; osserva con pari preoccupazione che la Commissione ritiene che alcuni Stati membri, quali Bulgaria, Malta, Ungheria, Grecia e Slovenia, debbano ancora stabilire una solida casistica nelle indagini e nel perseguimento di casi di corruzione ad alto livello che sfocino in condanne definitive con effetto deterrente; prende atto della recente pubblicazione a cura del GRECO di una relazione su Cipro, che evidenzia la mancanza di reale efficacia della legislazione anticorruzione e mette in evidenza i rischi specifici nell'ambito delle attività di contrasto(38);
15. sottolinea che i governi degli Stati membri e i funzionari, i politici, i rappresentanti eletti e i leader dell'Unione dovrebbero dare l'esempio astenendosi da pratiche di corruzione e che né i governi né la politica dovrebbero interferire nelle indagini sui casi di corruzione; invita il gruppo di monitoraggio della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a dare seguito alle risoluzioni del Parlamento sullo Stato di diritto per contribuire a far sì che la corruzione non resti impunita; sottolinea che anche funzionari, politici, rappresentanti eletti e leader dell'UE possono essere coinvolti in casi di corruzione, come dimostrato dal Qatargate; ribadisce pertanto la sua richiesta affinché la relazione annuale si occupi anche delle istituzioni dell'Unione; ribadisce l'invito alla Commissione di concludere i negoziati per la piena adesione dell'UE al GRECO il prima possibile;
16. sottolinea che i cittadini e le imprese dovrebbero sentirsi sicuri nel segnalare i casi di corruzione, in particolare mediante le denunce di irregolarità; prende atto del fatto che la Commissione rilevi che persistono notevoli ostacoli alla segnalazione di illeciti in tutta l'UE, sebbene alcuni Stati membri, quali Slovacchia, Cipro, Danimarca e Malta, abbiano adottato misure al fine di migliorare la situazione; invita il governo slovacco a rispettare i principi vincolanti della direttiva dell'UE sugli informatori(39) e riconsiderare le modifiche proposte nell'ambito della protezione degli informatori in Slovacchia; esprime particolare preoccupazione per il fatto che gli informatori sono privati retroattivamente della loro protezione, con conseguente mancanza di certezza del diritto; osserva che l'ufficio per la protezione degli informatori ha segnalato tali questioni alla Commissione;
17. condanna il fatto che Malta continui ad attuare il programma che prevede la concessione della cittadinanza tramite investimenti, il che comporta un grave rischio di corruzione e di altri reati, in particolare alla luce delle azioni intraprese da diversi altri Stati membri per garantire che tali programmi di acquisto della cittadinanza siano aboliti; prende atto della causa pendente della Commissione dinanzi alla CGUE nei confronti di Malta per il suo programma di cittadinanza tramite investimenti e ribadisce la sua posizione secondo cui la Commissione dovrebbe avvalersi della sua prerogativa di proporre atti normativi e prevedere un divieto legislativo dell'UE su tutti i programmi di cittadinanza tramite investimenti nell'Unione;
18. riconosce l'importante ruolo della Procura europea (EPPO) nella tutela dello Stato di diritto e nella lotta alla corruzione nell'Unione e incoraggia la Commissione a monitorare attentamente il livello di cooperazione degli Stati membri con l'EPPO nelle successive relazioni; invita gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto ad aderire all'EPPO; si compiace del fatto che la Polonia abbia avviato la procedura di adesione all'EPPO, il che dimostra il forte impegno del nuovo governo a tutelare gli interessi finanziari dell'UE e a combattere efficacemente la corruzione; ritiene che l'adesione all'EPPO debba costituire una condizione necessaria per ricevere i fondi dell'UE; ribadisce l'invito a estendere il mandato dell'EPPO;
19. ritiene che occorra rafforzare la cooperazione tra gli organi europei quali Europol, Eurojust, la Corte dei conti europea, l'EPPO e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) al fine di prevenire la corruzione sia negli Stati membri dell'UE sia nelle istituzioni europee; chiede inoltre, in tale contesto, la creazione di un organismo etico dell'UE efficace;
20. osserva che la corruzione può coinvolgere le autorità nazionali, comprese le autorità giudiziarie e di polizia, vale a dire le autorità di fatto preposte alla lotta alla corruzione; rimane preoccupato, a tale riguardo, per la lentezza e la scarsità dei progressi compiuti nell'eradicare la cultura dell'impunità ai più alti livelli a Malta, come dimostrato dall'indagine pubblica indipendente sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia; ritiene che gli organi dell'UE, come Europol, svolgono un ruolo importante nelle indagini sui casi di corruzione e nella raccolta delle prove, ma che l'obbligo di ottenere l'autorizzazione delle autorità nazionali per il coinvolgimento di Europol rappresenta un ostacolo; invita a rafforzare il mandato di Europol in modo che sia in grado di condurre indagini sui casi di corruzione del tipo sopra descritto; sottolinea l'importanza di garantire la vigilanza di Europol a livello dell'UE, di rafforzare i meccanismi indipendenti per l'attribuzione delle responsabilità, gli organi e le agenzie dell'UE e di potenziare il controllo democratico delle attività di Europol, anche da parte del gruppo di controllo parlamentare congiunto, compresa una valutazione sistematica di tutte le attività dell'agenzia e del rispetto del suo mandato, nonché il dovere di dare seguito alle raccomandazioni formulate dal Parlamento destinate all'agenzia;
21. accoglie con favore le proposte della Commissione in materia di lotta alla corruzione, che rispondono alle richieste del Parlamento di intensificare la lotta contro la corruzione; osserva che la Commissione intende integrare la prevenzione della corruzione nell'elaborazione delle politiche e dei programmi dell'UE e sostenere attivamente gli sforzi degli Stati membri volti ad attuare politiche e normative solide contro la corruzione; plaude alla volontà di far fronte alla dimensione transfrontaliera della corruzione configurando come reato i casi di corruzione e armonizzando le sanzioni in tutta l'UE;
22. sottolinea che la corruzione e il riciclaggio di denaro sono intrinsecamente legati e che quest'ultimo costituisce uno dei principali catalizzatori delle attività illecite della criminalità organizzata, rappresentando pertanto un attacco allo Stato di diritto mediante il quale i criminali trasferiscono i proventi di reato nell'economia legale; è consapevole del fatto che le frodi a danno del bilancio dell'UE possono anche costituire un precursore del riciclaggio di denaro; ribadisce la sua ferma convinzione che solo rafforzando l'architettura antifrode dell'UE e migliorando la trasparenza in seno alle istituzioni europee sarà possibile perseguire e potenziare in modo efficace ed efficiente la tutela degli interessi finanziari dell'UE, superando i limiti intrinseci dei sistemi nazionali che non sono sufficienti per combattere gli attacchi, la cui natura è sempre più transnazionale, contro gli interessi finanziari dell'Unione;
Autorità indipendenti
23. sottolinea che il sistema di bilanciamento dei poteri può funzionare soltanto se le corti costituzionali, i difensori civici, le istituzioni nazionali per la difesa dei diritti umani, le società di revisione contabile, gli organismi per la parità e tutte le altre autorità indipendenti sono nelle condizioni di operare e godono di un mandato sufficientemente ampio, nonché di indipendenza, integrità e finanziamenti adeguati;
24. prende atto del fatto che la Commissione rilevi situazioni notevolmente eterogenee per quanto riguarda i difensori civici, le istituzioni nazionali per la difesa dei diritti umani, gli organismi per la parità e altre autorità indipendenti nei diversi Stati membri, in quanto si registrano sviluppi nella giusta direzione a Cipro, in Slovacchia, Lussemburgo, Portogallo, Slovenia e Polonia mentre permangono ostacoli in Lituania, Ungheria e Croazia, e si osservano la mancata creazione di istituzioni nazionali per la difesa dei diritti umani in linea con i principi di Parigi in Italia, Cechia, Malta e Romania, ritardi nelle nomine in seno a diverse autorità indipendenti in Bulgaria, Spagna e Austria e un rischio per l'effettivo funzionamento dell'istituzione superiore di controllo in Polonia; prende atto con grande preoccupazione dei recenti sviluppi in Grecia, dove autorità indipendenti quali l'Autorità ellenica per la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni (ADAE) e l'Autorità greca per la protezione dei dati sono oggetto di crescenti pressioni in ragione delle loro attività relative all'uso illecito di spyware e dove recentemente i membri del consiglio di amministrazione dell'ADAE sono stati sostituiti in tutta fretta dal parlamento greco, presumibilmente a causa dell'imminente decisione dell'ADAE di imporre un'ammenda all'agenzia di intelligence greca;
Pluralismo e libertà dei media
25. sottolinea che, senza il pluralismo e la libertà dei media, la vita democratica e lo Stato di diritto non possono sopravvivere;
26. ritiene che la trasparenza della proprietà dei media rappresenti un requisito minimo indispensabile per preservare il pluralismo dei media; prende atto dell'osservazione della Commissione, nella sua relazione sullo Stato di diritto 2022, secondo cui in Grecia, Lussemburgo e Svezia sono state adottate nuove normative che aumentano la trasparenza della proprietà dei media o la disponibilità di informazioni pubbliche in materia e che la normativa in tale ambito è stata rafforzata a Cipro; osserva che analoghi sviluppi sono ancora in sospeso in Bulgaria, Cechia e Francia; incoraggia le istituzioni europee ad adottare e attuare una legge per la libertà dei media solida e ambiziosa che garantisca l'armonizzazione della normativa in materia di trasparenza della proprietà dei media a livello dell'UE;
27. osserva che la Commissione ritiene che gli organismi di regolamentazione indipendenti dei media non godano di garanzie sufficienti nei confronti di un'indebita influenza politica in paesi come Ungheria, Slovenia e, fino a poco tempo fa, Polonia sotto l'ex governo guidato dal partito "Diritto e Giustizia", e che tali organismi non dispongano di risorse, in particolare in Grecia e Romania; invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie atte a garantire l'effettiva applicazione dell'articolo 30 della direttiva sui servizi di media audiovisivi(40), che prevede l'obbligo di garanzie a tutela dell'indipendenza degli organismi di regolamentazione nazionali;
28. sottolinea l'importanza dell'indipendenza editoriale dei media di servizio pubblico e il dovere di tutti gli Stati membri di rispettarla; sottolinea la necessità di prevedere garanzie contro le ingerenze interne ed esterne; ritiene che i media di servizio pubblico debbano essere protetti da pressioni politiche, compresi i licenziamenti indebiti, e che occorra mettere in atto garanzie affinché le decisioni editoriali possano essere prese liberamente; osserva che la Commissione rileva che Lussemburgo, Slovenia, Germania, Estonia, Slovacchia e Cechia hanno adottato iniziative volte a rafforzare le garanzie giuridiche o gli strumenti di bilancio al fine di rafforzare l'indipendenza delle emittenti di servizio pubblico nazionali, Cipro, Irlanda e Svezia stanno negoziando riforme in tal senso, mentre non esistono misure analoghe in Romania, Malta e Ungheria; prende atto degli sforzi compiuti dal nuovo governo polacco per ripristinare l'indipendenza dell'emittente pubblica; constata che il più recente Osservatorio del pluralismo dei media ha classificato come "elevato" il rischio per l'autonomia editoriale e l'indipendenza politica a Malta e ha valutato nuovamente il rischio generale per il pluralismo dei media maltesi, modificandolo da "medio" a "elevato";
29. prende atto con preoccupazione della prevista ristrutturazione della radiotelevisione slovacca (RTVS), la principale emittente pubblica del paese; sottolinea l'importanza di mantenere media liberi e indipendenti quale pietra angolare di una società democratica; deplora la decisione del primo ministro slovacco e di diversi funzionari governativi di interrompere la comunicazione con i principali organi di informazione, riconoscendo che ciò costituisce un ostacolo significativo al diritto del pubblico di ricevere informazioni governative importanti; sottolinea che tali azioni limitano la libertà e la trasparenza dei media e contribuiscono alla diffusione della disinformazione manipolativa nello spazio pubblico;
30. invita il Consiglio e la Commissione a prevedere finanziamenti adeguati per un giornalismo indipendente e di qualità in tutta Europa, a livello nazionale, regionale e locale;
Protezione dei giornalisti
31. ricorda che il giornalismo indipendente è un elemento essenziale dello Stato di diritto democratico, in quanto parte del fondamentale sistema di bilanciamento dei poteri e componente del controllo pubblico; esprime preoccupazione per i tentativi deliberati da parte di diversi governi e poteri economici di ridurre al silenzio i giornalisti che denunciano illeciti; sottolinea che le ingerenze e le pressioni ingiustificate, la paura e l'autocensura hanno un effetto dissuasivo sull'esercizio della libertà di espressione giornalistica;
32. esprime rammarico per i preoccupanti sviluppi relativi alla sicurezza dei giornalisti in diversi Stati membri; osserva che la piattaforma del Consiglio d'Europa che promuove la protezione e la sicurezza dei giornalisti ha registrato oltre 1 600 segnalazioni di minacce dal 2015; deplora gli atti di intimidazione nei confronti dei giornalisti durante le campagne elettorali, come avvenuto di recente in Slovacchia; deplora il fatto che Malta non sia stata in grado di migliorare le condizioni di lavoro dei giornalisti in seguito all'assassinio di Daphne Caruana Galizia, comprese le carenze nell'attuazione effettiva di tutte le raccomandazioni della relazione sull'inchiesta pubblica del 29 luglio 2021; invita i funzionari del governo slovacco ad astenersi da attacchi verbali contro i cittadini; sottolinea il dovere dei funzionari pubblici e governativi di essere al servizio di tutti i cittadini, in particolare in un paese con una storia di reati generati dall'odio e in cui un giornalista è stato assassinato;
33. è allarmato dal persistere di azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP) in tutta l'Unione europea; invita gli Stati membri ad attuare la raccomandazione (UE) 2022/758 della Commissione(41) e ad adottare misure di contrasto delle SLAPP a livello nazionale per proteggere i giornalisti e i difensori dei diritti umani attivi nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi; osserva che tale obiettivo può essere conseguito eliminando le pene detentive per i casi di diffamazione, depenalizzando la diffamazione e favorendo invece le procedure civili o amministrative; accoglie con favore l'accordo politico tra i colegislatori dell'UE sulla direttiva anti-SLAPP(42); invita la Commissione a valutare la possibilità di introdurre ulteriori atti legislativi per coprire tutti i casi di SLAPP, compresi quelli nazionali; si rammarica del fatto che, nonostante le preoccupazioni sollevate da diverse organizzazioni internazionali, le disposizioni anti-SLAPP proposte da Malta non siano ritenute sufficienti a proteggere l'operato dei giornalisti(43); ribadisce il suo appello rivolto ad alcuni politici maltesi, tra cui l'ex primo ministro di Malta, a ritirare i casi di diffamazione legati agli eredi di Daphne Caruana Galizia, tuttora in corso a distanza di anni dal suo assassinio;
34. invita il governo greco ad affrontare le gravi carenze individuate da Media Freedom Rapid Response (MFRR), un consorzio che registra, monitora e contrasta le violazioni della libertà di stampa e dei media, in particolare in relazione alla sorveglianza arbitraria, all'impunità dei reati nei confronti dei giornalisti, alle SLAPP, all'indipendenza e al pluralismo dei media(44); plaude alla creazione di una task force sulla tutela, la sicurezza e l'empowerment dei giornalisti e di altri professionisti dei media, con l'obiettivo di rafforzare la loro sicurezza e indipendenza, svolgere un'opera di sensibilizzazione e di monitorare la sicurezza dei giornalisti, compiti che la task force ha iniziato a svolgere in linea con la raccomandazione (UE) 2021/1534 della Commissione, del 16 settembre 2021, relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'empowerment dei giornalisti e degli altri professionisti dei media nell'Unione europea(45); prende atto con grande preoccupazione del recente fermo di una giornalista da parte delle autorità francesi, a quanto pare al fine di individuare le sue fonti, nonché delle intercettazioni telefoniche illegali ai danni di un giornalista dei Paesi Bassi inviato del "De Correspondent";
35. condanna fermamente l'assenza di progressi decisivi nelle indagini sull'omicidio di Giorgos Karaivaz; constata che i due presunti assassini sono stati arrestati oltre due anni dopo l'omicidio sulla base di prove che sarebbero state in possesso della polizia fin dall'inizio delle indagini; ritiene che il mandante dell'omicidio non sia stato ancora identificato; osserva che Karaivaz – come Daphne Caruana Galizia e Ján Kuciak – stava indagando su casi di corruzione e reati e potrebbe essersi inimicato persone influenti, anche in ambienti politici; sottolinea che il presunto mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia non è stato ancora condannato e che le autorità non hanno ancora adeguatamente affrontato i casi di corruzione e i reati sui quali la giornalista stava indagando;
36. condanna la sorveglianza illegale dei giornalisti, in particolare per mezzo di spyware; è costernato per il rifiuto della Commissione di attuare tutte le raccomandazioni della commissione d'inchiesta incaricata di esaminare l'uso di Pegasus e considera tale fatto una carenza; ribadisce il suo appello affinché la Commissione valuti il soddisfacimento delle condizioni specifiche per Cipro, Grecia, Ungheria, Polonia e Spagna definite nella raccomandazione, il cui termine scadeva lo scorso 30 novembre 2023; accoglie con favore l'istituzione della commissione speciale d'inchiesta con poteri d'indagine nel Sejm, la camera bassa del parlamento polacco; chiede che sia condotta un'indagine approfondita sulle presunte gravi violazioni della legislazione nazionale e dell'UE in relazione alla sorveglianza illecita a fini politici da parte del governo guidato dal partito "Diritto e Giustizia"; è allarmato per il fatto che l'elenco delle presunte vittime è molto lungo e comprende numerosi politici, avvocati, pubblici ministeri, giornalisti, imprenditori, attivisti e altre persone; sottolinea che in nessuno dei numerosi casi di utilizzo illecito di spyware nei confronti di giornalisti, attivisti, politici, avvocati e altri obiettivi politici è stata fatta giustizia; conclude pertanto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, molte autorità nazionali non dimostrano la volontà o non sono in grado di affrontare il problema, il che comporta che le vittime non dispongono di mezzi effettivi di ricorso nonché una mancata tutela della democrazia; è profondamente preoccupato per l'effetto dissuasivo creato dall'impunità nell'uso illegittimo di spyware sui giornalisti e sulle loro fonti; sottolinea che l'uso illegittimo di spyware da parte dei governi nazionali incide direttamente e indirettamente sull'integrità del processo decisionale, minando di conseguenza la democrazia dell'Unione europea e mettendo in evidenza l'urgenza di rafforzare la trasparenza e le responsabilità legali nell'ambito del settore della sorveglianza;
37. ricorda che il commercio e l'uso di spyware devono essere rigorosamente regolamentati, che l'uso di spyware da parte degli Stati membri deve essere proporzionato e non deve essere arbitrario e che la sorveglianza deve essere autorizzata solo in circostanze strettamente predeterminate; ritiene che efficaci meccanismi ex ante volti a garantire il controllo giurisdizionale siano fondamentali per la tutela delle libertà individuali; ribadisce che i diritti individuali non possano essere messi a rischio consentendo un accesso incondizionato alla sorveglianza; sottolinea che è importante anche la capacità della magistratura di effettuare una vigilanza ex post significativa ed efficace nell'ambito delle richieste di sorveglianza per la sicurezza nazionale, al fine di garantire la possibilità di contestare l'uso sproporzionato di spyware da parte dei governi;
38. sottolinea che l'impatto dell'uso illegittimo di spyware è molto più marcato negli Stati membri in cui le autorità che di norma sono incaricate di condurre indagini, fornire mezzi di ricorso alle persone prese di mira e garantire la rendicontabilità sono controllate dallo Stato e che, in presenza di una crisi dello Stato di diritto e laddove l'indipendenza della magistratura è a rischio, le autorità nazionali non possono essere invocate; invita pertanto la Commissione a introdurre un sistema di monitoraggio specifico per paese e raccomandazioni riguardanti l'uso illegittimo di spyware negli Stati membri nella relazione sullo Stato di diritto, valutando la capacità delle istituzioni statali di fornire mezzi di ricorso alle persone prese di mira;
Trasparenza e accesso alle informazioni
39. si rammarica per le costanti difficoltà incontrate da numerosi cittadini, giornalisti e parlamentari in diversi Stati membri nell'ottenere informazioni e accesso ai documenti; sottolinea che troppo spesso le autorità pubbliche ostacolano deliberatamente l'accesso a informazioni e documenti, ad esempio ritardando in modo sproporzionato le decisioni o autorizzando un mero accesso artificioso quando le informazioni sono rese disponibili solo parzialmente; osserva che la Commissione ha rilevato che diversi Stati membri hanno adottato iniziative per regolamentare meglio l'accesso alle informazioni, ad esempio Cechia, Lituania e Slovacchia, e che altri si stanno adoperando per ottenere miglioramenti in tale ambito, ad esempio Germania, Spagna, Croazia, Lussemburgo e Ungheria; osserva, tuttavia, che alcuni Stati membri continuano a non affrontare pienamente tali preoccupazioni, come Malta, Austria e Finlandia; ribadisce il suo invito al governo maltese a ritirare i suoi ricorsi contro una serie di richieste in materia di libertà d'informazione presentate da The Shift News;
40. invita le istituzioni dell'UE ad assumere un comportamento esemplare per quanto riguarda l'accesso alle informazioni e ai documenti; prende atto, a tale riguardo, della recente relazione speciale della Mediatrice europea relativa alle tempistiche della Commissione europea per il trattamento delle richieste di accesso del pubblico ai documenti a seguito della sua indagine strategica in materia, in cui ha riscontrato casi di cattiva amministrazione a causa di ritardi sistemici e significativi da parte della Commissione nel trattamento delle domande di conferma(46); invita la Commissione ad affrontare tale problema ricorrente una volta per tutte;
41. invita gli Stati membri a regolamentare le attività di lobbying, ad esempio introducendo registri nazionali per la trasparenza obbligatori per tutti i politici, i membri e i funzionari del governo, delle autorità e delle agenzie; esorta i politici, i funzionari governativi e i membri delle autorità e delle agenzie a rendere pubblico l'elenco completo delle loro riunioni;
Dimensione economica dello Stato di diritto
42. chiede il rafforzamento del principio dello Stato di diritto nel mercato interno; sottolinea che strutture dello Stato di diritto affidabili e solide costituiscono pilastri fondamentali per gli investimenti e il commercio, che sono essenziali per la competitività e quindi per la capacità del sistema di assistenza sociale e del mercato del lavoro nell'Unione europea; deplora le misure adottate in tale ambito dagli Stati membri che violano il diritto dell'Unione, ad esempio alcune misure protezionistiche;
43. chiede che il monitoraggio della dimensione economica dello Stato di diritto sia intensificato; invita la Commissione a tenere maggiormente conto della dimensione economica e a prestarvi particolare attenzione nell'ambito della relazione sullo Stato di diritto, ampliandone la portata;
44. ricorda la sua condanna delle sistematiche pratiche discriminatorie, non trasparenti e sleali nei confronti delle imprese segnalate in alcuni settori in Ungheria e dell'utilizzo dei fondi dell'UE a vantaggio economico di alleati politici del governo, in violazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza e appalti pubblici; esprime profonda preoccupazione per la crescente concentrazione di imprese nelle mani di oligarchi con legami con l'attuale governo, che hanno manifestato pubblicamente la loro intenzione di acquistare azioni in settori chiave, e per gli attacchi contro i concorrenti di tali imprese;
45. ricorda che, nell'ambito di applicazione dei trattati, qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità è vietata conformemente alla Carta, e che la libertà di stabilimento, la libera prestazione dei servizi e la libera circolazione dei capitali costituiscono libertà fondamentali del mercato unico; sottolinea che le norme in materia di parità di trattamento vietano la discriminazione sia palese sia dissimulata in base alla nazionalità o, nel caso di una società, alla sua sede; sottolinea che la corretta attuazione delle norme in materia di concorrenza e appalti pubblici è anche nell'interesse delle imprese ungheresi;
46. invita gli Stati membri a dimostrare il proprio impegno nei confronti dello Stato di diritto dinanzi alla comunità internazionale e ad attuare tutte le misure restrittive adottate dall'UE in modo accurato e coerente, nonché a prevenirne l'elusione; invita la Commissione a un attento monitoraggio a tal fine;
Spazio della società civile
47. riconosce il ruolo cruciale della società civile e di uno spazio civico sano per il rispetto e la protezione dello Stato di diritto e ribadisce la sua richiesta di dedicare un capitolo a parte alle condizioni della società civile negli Stati membri; osserva che la Commissione rileva che Malta, Irlanda, Bulgaria, Lituania e Germania hanno annunciato o avviato sforzi tesi a migliorare il quadro per la società civile e che quest'ultima incontra gravi ostacoli in paesi come Cipro, Grecia, Spagna, Italia e Francia, nonché costanti e gravi restrizioni sistematiche in Ungheria e Polonia, in quest'ultimo caso sotto il precedente governo guidato dal partito "Diritto e Giustizia"; invita tutti gli Stati membri ad accettare le organizzazioni della società civile (OSC) in quanto importanti portatori di interessi nella vita democratica e a creare un ambiente favorevole per la società civile;
48. invita la Commissione a investire maggiormente, attraverso finanziamenti specifici, nello sviluppo di capacità delle OSC affinché possano monitorare la situazione dello Stato di diritto negli Stati membri e riferire al riguardo, come ad esempio mediante il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori, nonché e a garantire un'adeguata protezione alle OSC che partecipano a tale processo; è preoccupato per il fatto che la ripartizione distorta dei finanziamenti in alcuni paesi incida negativamente sulle OSC che promuovono i diritti dei gruppi vulnerabili o che si impegnano, più in generale, per cause non sostenute dai governi; incoraggia una valutazione approfondita di tali questioni in tutti i paesi esaminati nella relazione e sottolinea la necessità di formulare raccomandazioni per paese al fine di affrontare tali questioni; esorta la Commissione a prendere in considerazione la gestione diretta dei fondi dell'UE, al fine di da garantire che i beneficiari ammissibili, come le OSC, le imprese e le autorità locali, ricevano i finanziamenti dell'UE a loro destinati;
49. accoglie con favore la proposta di direttiva relativa alle associazioni transfrontaliere europee (COM(2023)0516), presentata dalla Commissione, e si impegna a dare priorità alla sua adozione; esorta inoltre la Commissione a istituire una strategia che preveda norme minime per la protezione delle OSC in tutti gli Stati membri, al fine di promuovere un contesto normativo e politico libero da minacce e attacchi e fornire alle OSC un accesso sostenibile e non discriminatorio alle risorse, sostenendone e incoraggiandone nel contempo il coinvolgimento nel dialogo civile e la partecipazione all'elaborazione delle politiche;
50. esprime profonda preoccupazione per i piani annunciati dal governo slovacco di adottare una legislazione che comprometterebbe lo spazio civico, anche limitando le attività delle ONG e stigmatizzando le organizzazioni beneficiarie di finanziamenti esteri;
51. deplora il fatto che la situazione dei difensori dei diritti umani nell'UE continui a deteriorarsi in modo costante negli ultimi anni; esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie a garantire che i difensori dei diritti umani siano in grado di operare senza ostacoli e timori;
L'uso legittimo della forza da parte della polizia nel quadro dello Stato di diritto, come pure la libertà di espressione e di riunione pacifica
52. sottolinea che le attività di contrasto svolgono un ruolo essenziale nel preservare lo Stato di diritto, nel creare un ambiente sicuro per le persone e nel consentire loro di godere dei diritti fondamentali; deplora il fatto che, secondo la relazione della Commissione sullo Stato di diritto 2023, in molti Stati membri, tra cui Belgio, Cipro, Portogallo e Slovacchia, le autorità di contrasto non dispongano di risorse sufficienti per svolgere efficacemente i loro compiti, come ad esempio la lotta alla corruzione; invita gli Stati membri a garantire che la polizia e le altre autorità di contrasto ricevano finanziamenti, formazione e risorse umane in misura adeguata;
53. sottolinea che la prerogativa dell'uso della forza deve essere trattata con estrema cautela e pone l'accento sul fatto che gli Stati membri devono garantire che la polizia ricorra alla forza solo quando strettamente necessario e solo nella misura richiesta per ottenere un obiettivo legittimo; ricorda la necessità che la polizia svolga i propri compiti nel rispetto del principio di imparzialità e non discriminazione; invita gli Stati membri a indagare in maniera approfondita sugli eventuali casi di uso eccessivo della forza o di trattamento discriminatorio da parte delle autorità di contrasto e ad assicurare garanzie sistemiche contro tali abusi;
54. invita gli Stati membri a tenere conto, a tal riguardo, del Codice europeo di etica della polizia del Consiglio d'Europa; ritiene che gli agenti di polizia dovrebbero essere addestrati a impiegare, per mantenere l'ordine pubblico, pratiche alternative che non mettano in pericolo la vita dei manifestanti o dei detenuti; invita gli Stati membri a introdurre orientamenti a livello dell'Unione per un processo di selezione, test e sperimentazione trasparente, indipendente e coerente delle armi utilizzate dagli agenti di contrasto sulla base delle norme, delle raccomandazioni e dei principi guida delle Nazioni Unite; osserva che tale valutazione dovrebbe determinare la conformità al diritto e alle norme internazionali in materia di diritti umani prima della selezione e dell'impiego; invita gli Stati membri a raccogliere dati su tutti i casi di uso della forza in modo da consentire la raccolta di elementi di prova circa l'uso della forza, l'uso improprio, le conseguenze inattese, le lesioni, i decessi e le relative cause; è preoccupato per l'uso eccessivo della forza da parte delle autorità di contrasto in tutta l'UE; sottolinea che la polizia francese è armata più pesantemente rispetto alla maggior parte delle altre forze di polizia in altre parti dell'UE; è preoccupato per il fatto che le autorità di contrasto in Francia effettuano anche detenzioni arbitrarie di manifestanti, il che costituisce una violazione del diritto alla libertà, in quanto la maggior parte dei soggetti trattenuti è rilasciata dopo alcune ore senza alcun capo di accusa;
55. esprime profonda preoccupazione per il fatto che in tutta l'UE continuano a essere segnalati numerosi casi di uso sproporzionato della forza, fino alle percosse, contro manifestanti; osserva che in alcuni Stati membri le autorità di contrasto fanno sempre più ricorso ad "armi meno letali" per controllare o disperdere le folle di manifestanti, il che ha anche fatto sì che un numero considerevole di persone abbia riportato lesioni gravi negli ultimi anni, rendendo quindi necessari chiari orientamenti riguardo al loro utilizzo;
56. ritiene che in diversi luoghi dell'UE le libertà di espressione e di riunione siano esercitate in condizioni preoccupanti; sottolinea che le restrizioni al diritto di riunione pacifica non possono, in linea di principio, basarsi sulla sostanza del messaggio che i partecipanti a una protesta desiderano trasmettere, poiché il diritto di riunione pacifica è strettamente legato al diritto alla libertà di espressione, tranne per le riunioni che incitano alla violenza; insiste sul fatto che le leggi e le pratiche relative alle riunioni dovrebbero sempre rispettare le norme internazionali in materia di diritti umani sulla libertà di riunione e sull'attività di polizia nelle manifestazioni, compresa l'erogazione di una formazione approfondita sui diritti umani ai funzionari di polizia; invita gli Stati membri a non adottare leggi o pratiche intese a limitare preventivamente il diritto di riunione pacifica o volte a criminalizzare preventivamente i manifestanti senza un controllo giurisdizionale;
57. esprime profonda preoccupazione per i numerosi casi di uso eccessivo della forza da parte dei servizi di polizia contro gruppi minoritari, come ad esempio rom, in vari Stati membri; invita le autorità degli Stati membri a indagare in modo completo e indipendente su tutti i suddetti casi; esprime profonda preoccupazione per il fatto che tre giovani rom sono stati uccisi in Grecia nel giro di tre anni e per la mancanza di un'indagine approfondita al riguardo;
Uguaglianza, non discriminazione e pluralismo
58. osserva che la regressione della democrazia e dello Stato di diritto spesso si accompagna alla messa in discussione dei diritti delle minoranze, il che evidenzia una volta di più la necessità di adottare un approccio globale al monitoraggio della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nelle relazioni future; lamenta la mancanza di progressi nell'ambito della protezione delle minoranze in tutta l'UE; condanna i discorsi di incitamento all'odio, anche da parte di funzionari governativi o politici, nei confronti di gruppi minoritari;
59. sottolinea la necessità di combattere tutti i tipi di discriminazione, i discorsi di incitamento all'odio e i reati che prendono di mira specificamente i gruppi minoritari e i membri di minoranze nazionali, etniche, linguistiche e religiose; invita la Commissione a includere nella prossima relazione un nuovo pilastro specifico su tale tema, che comprenda una mappatura di tutte le forme di xenofobia, razzismo, antisemitismo, islamofobia, antiziganismo, avversione per le persone LGBTIQ, discorsi di incitamento all'odio e discriminazione negli Stati membri;
60. è allarmato per il recente aumento dell'antisemitismo, che comprende atti di violenza, intimidazione e l'esibizione di simboli di odio in spazi pubblici;
61. è altresì allarmato per il livello di islamofobia nell'UE, comprese le campagne diffamatorie e la disinformazione;
62. esprime la propria delusione per la lentezza con cui la Commissione affronta il mancato rispetto delle leggi e della giurisprudenza in materia di diritti fondamentali da parte degli Stati membri; esorta la Commissione, come custode dei trattati, ad assumersi la propria responsabilità per l'applicazione della normativa dell'UE in materia di diritti umani e a non fare affidamento soltanto sulle iniziative di privati cittadini che propongono azioni legali per assicurare l'applicazione del diritto dell'Unione; raccomanda alla Commissione, in particolare, di intervenire riguardo alla mancata esecuzione delle sentenze della CGUE a norma dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE e del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto nei casi di inosservanza;
63. invita gli Stati membri dell'UE a fare della protezione dei diritti delle persone LGBTIQ+ una priorità reale e trasversale in tutti i settori di intervento; esorta la Commissione a usare tutti gli strumenti disponibili per garantire che i diritti delle persone LGBTIQ+ siano rispettati in tutta l'UE, anche avvalendosi delle procedure d'infrazione nei confronti degli Stati membri; invita gli Stati membri a tenere conto delle dodici raccomandazioni del Comitato direttivo sull'antidiscriminazione, la diversità e l'inclusione del Consiglio d'Europa volte a contrastare i reati generati dall'odio contro le persone LGBTIQ+, nonché delle raccomandazioni della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza(47); prende atto del recente progetto di legge rumeno teso a conformarsi alla sentenza Coman(48) della CGUE del 2018, nonché delle critiche secondo cui il progetto di legge attua tale sentenza in modo estremamente limitato e non garantisce pari diritti alle coppie dello stesso sesso(49); invita tutti gli altri Stati membri in cui le unioni tra persone dello stesso sesso sono prive di riconoscimento giuridico, come la Bulgaria, la Lituania, la Polonia, la Romania e la Slovacchia, a garantire che tale diritto sia sancito per legge;
64. esprime profondo rammarico per il fatto che il riconoscimento giuridico del genere attraverso un cambiamento di stato civile non sia ancora possibile in diversi Stati membri; deplora la mancanza di sforzi e di volontà, da parte del governo bulgaro, per presentare un piano d'azione credibile per attuare la sentenza pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Y.T. contro Bulgaria il 9 luglio 2020; ricorda, inoltre, la persistente inadempienza da parte della Bulgaria nel dare esecuzione alla sentenza della CGUE nel "caso della piccola Sara" (causa C-490/20);
65. chiede di inserire i motivi dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere, dell'espressione di genere e delle caratteristiche sessuali nel quadro giuridico antidiscriminazione dell'UE, sulla base di un'interpretazione ampia dei motivi dell'orientamento sessuale e del sesso e del principio di uguaglianza tra donne e uomini sancito dai trattati; osserva che ciò garantirà la certezza del diritto e la completezza della protezione di tutti i cittadini dell'Unione e che tale interpretazione è già stata approvata dai colegislatori nella proposta di direttiva sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego (COM(2022)0688);
66. chiede un divieto europeo delle "pratiche di conversione"; chiede un divieto delle mutilazioni genitali che danneggiano anche le persone intersessuali (mutilazioni genitali intersessuali); chiede un divieto degli aborti forzati e delle sterilizzazioni forzate, che costituiscono una forma di violenza di genere e ledono in particolare le persone con disabilità; sottolinea l'importanza di rispettare l'autodeterminazione e l'autonomia e di promuovere la salute fisica e mentale delle persone LGBTIQ+; sottolinea che la sua posizione relativa alla proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (COM(2022)0105) prevede l'aggiunta delle mutilazioni genitali femminili, delle mutilazioni genitali intersessuali e della sterilizzazione forzata all'elenco dei cosiddetti eurocrimini;
67. ribadisce che i diritti delle donne sono diritti umani e che nulla può giustificare una regressione dei diritti e dell'autonomia delle donne; condanna, in particolare, l'attacco ai diritti sessuali e riproduttivi di donne e ragazze che sta avendo luogo in diversi Stati membri; ritiene che il diritto all'aborto sicuro e legale dovrebbe essere sancito dalla Carta;
68. sottolinea che la violenza di genere, sia online che offline, costituisce un reato particolarmente grave e una violazione diffusa dei diritti e delle libertà fondamentali nell'Unione che deve essere affrontata con maggiore efficienza e determinazione su basi comuni; evidenzia che la violenza di genere è il risultato di disuguaglianze di genere strutturali, sociali e sistemiche che presentano una dimensione transfrontaliera; segnala, in particolare, i crescenti movimenti contro l'uguaglianza di genere, le persone LGBTIQ+ e antifemministi, che sono ben organizzati e hanno una natura transfrontaliera; reputa, inoltre, che la dimensione transfrontaliera della violenza di genere online e i grandi effetti individuali, economici e sociali della violenza di genere in tutti gli Stati membri riaffermino la necessità di combattere la violenza di genere nelle sue molteplici dimensioni su una base comune a livello dell'Unione;
69. sottolinea che il fatto di non combattere la violenza contro le donne e le ragazze e le altre forme di violenza di genere su basi comuni deriva anche dalla necessità di istituire norme minime relative alla definizione di reati e sanzioni; osserva che ciò comprende una definizione comune di violenza di genere, norme minime riguardanti questioni chiave come la prevenzione, la denuncia insufficiente, la protezione, il sostegno e il risarcimento delle vittime nonché il perseguimento dei responsabili; sottolinea che gli approcci e i livelli di impegno degli Stati membri nella prevenzione e nella lotta contro la violenza di genere variano considerevolmente e che, pertanto, un approccio comune contribuirebbe anche alle attività di contrasto nelle operazioni transfrontaliere;
70. ritiene che, sebbene le leggi elettorali nazionali non rientrino nelle competenze dell'Unione, tutti gli organi eletti nell'Unione europea debbano essere rappresentativi delle diverse voci presenti nell'elettorato; esprime profonda preoccupazione per alcuni sistemi elettorali nell'Unione che annullano il pluralismo, ad esempio con l'introduzione di una soglia elettorale elevata per essere eletti; incoraggia riforme elettorali nazionali nei casi in cui ampie fasce della popolazione continuino a non essere rappresentate;
71. deplora con forza i numerosi decessi di rifugiati e migranti in mare, spesso vittime della tratta di esseri umani e costretti a subire trattamenti inumani e degradanti senza alcuna considerazione per la loro sicurezza o i loro diritti fondamentali; ricorda agli Stati membri l'obbligo, che incombe loro in virtù del diritto internazionale del mare, di assistere le persone in pericolo e chiede l'istituzione di una missione globale di ricerca e soccorso dell'UE, attuata dalle autorità competenti degli Stati membri e da Frontex; prende atto del lavoro di Frontex e del suo responsabile dei diritti fondamentali, come pure dell'Agenzia dell'UE per l'asilo; sottolinea la necessità di un sistema di asilo dell'UE efficace che rispetti i diritti umani; prende atto dei progressi compiuti riguardo al nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, che rendono possibile la sua adozione prima del termine dell'attuale legislatura;
72. si compiace che il 15 febbraio 2024 il parlamento greco abbia approvato un progetto di legge storico che legalizza i matrimoni tra persone dello stesso sesso e concede pieni diritti genitoriali alle coppie dello stesso sesso, rendendo la Grecia il 16° Stato membro a legiferare in materia di matrimonio egualitario;
Conclusioni trasversali sulla situazione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'UE
73. esprime grave preoccupazione, alla luce di quanto sopra, per l'erosione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'UE; sottolinea che, per quanto il quadro presentato nella relazione sullo Stato di diritto della Commissione evidenzi numerosi sviluppi preoccupanti, la situazione appare ancor più allarmante se si prendono in considerazione altre relazioni e fonti indipendenti; sottolinea che l'erosione di tali valori negli Stati membri compromette e mina le istituzioni dell'UE e la situazione nell'UE nel suo complesso, anche se alcuni Stati membri sono esemplari nella protezione e nella promozione di tali valori;
74. sottolinea che tale situazione non è semplicemente una conclusione astratta, ma incide sulla vita quotidiana dei cittadini e delle imprese dell'UE, che sperimentano ad esempio un sistema giudiziario inefficiente o non indipendente, la corruzione dilagante e l'impossibilità di accedere a un giornalismo indipendente e di qualità; evidenzia che ciò mina la fiducia nel nostro sistema democratico basato sullo Stato di diritto; reputa quindi essenziale ripristinare il rispetto dei valori dell'UE in tutti gli Stati membri per evitare la disintegrazione delle nostre società e dell'Unione; invita la Commissione, il Consiglio e il Consiglio europeo a riconoscere pienamente che la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali non sono solo questioni nazionali, ma questioni di interesse diretto dell'Unione europea e delle sue istituzioni;
75. invita gli Stati membri a rispettare pienamente i valori su cui si fonda l'Unione, sanciti nell'articolo 2 TUE; invita, a tale proposito, gli Stati membri a rispettare la legalità e la certezza del diritto, a prevenire gli abusi di potere e a garantire l'uguaglianza davanti alla legge e la non discriminazione, l'accesso alla giustizia, la separazione dei poteri, l'indipendenza della magistratura e la tutela dei diritti umani, poiché si tratta di principi fondamentali per il corretto funzionamento dei meccanismi di bilanciamento dei poteri di ogni democrazia sana; invita la Commissione ad analizzare in modo indipendente se tali principi siano rispettati in tutti gli Stati membri;
Applicazione del diritto dell'UE
76. osserva che la corretta applicazione di tutte le normative dell'UE rappresenta di fatto la condizione necessaria per un'unione basata sullo Stato di diritto; condanna l'inosservanza talvolta evidente e spudorata, da parte di diversi Stati membri, del diritto dell'UE in vari ambiti, come il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, le leggi anticorruzione, il diritto di asilo, l'attuazione delle sanzioni e i diritti umani; sottolinea che ciò rischia di fare dell'Unione una zona in cui alcuni Stati membri si sentono più uguali di altri e i diritti e le libertà dei cittadini europei non sono tutelati in maniera uniforme;
77. ricorda alla Commissione che essa è innanzitutto la custode dei trattati; sottolinea che pubblicare una relazione non è sufficiente per rafforzare la nostra unione basata sullo Stato di diritto, ma che la relazione dovrebbe tradursi in azioni coercitive concrete, soprattutto laddove non sia stato dato pieno seguito alle raccomandazioni;
78. deplora vivamente il fatto che la Commissione non intervenga con maggiore fermezza per far applicare il diritto dell'UE; invita, pertanto, la Commissione ad aumentare il numero delle nuove procedure d'infrazione e a portare avanti le procedure d'infrazione in corso con maggiore audacia e urgenza; invita la Commissione a ricorrere sistematicamente a procedimenti accelerati e richieste di misure provvisorie dinanzi alla CGUE; esorta la Commissione a non utilizzare il "dialogo" con gli Stati membri o la procedura "pilota" come strumenti di tipo aperto per evitare di avviare procedure d'infrazione effettive; invita la Commissione a rivedere il proprio approccio, delineato nella sua comunicazione del 2022 sull'applicazione del diritto dell'UE, che consiste nel non utilizzare le procedure d'infrazione per casi "individuali", poiché tale approccio ha causato gravi violazioni dei diritti dei cittadini in tutta l'UE, soprattutto quando i loro governi si rifiutano di rispettare il diritto dell'UE o le sentenze della CGUE, dato che la maggior parte di questi casi non sono meramente individuali, ma riguardano questioni strategiche e fondamentali;
79. rileva il persistente problema dell'attuazione incompleta delle sentenze della CEDU, prendendo atto delle recenti decisioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa; apprezza l'inclusione degli indicatori sistemici sull'attuazione delle principali sentenze della CEDU nella relazione sullo Stato di diritto a partire dall'edizione del 2022; invita tuttavia la Commissione a istituire un quadro di valutazione dedicato al monitoraggio dell'attuazione di ogni sentenza della CGUE e della CEDU riguardante la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali e a integrarlo pienamente nella relazione annuale sullo Stato di diritto; invita gli Stati membri ad attuare senza indugio le sentenze pendenti e invita la Commissione a valutare le conseguenze per il rispetto del diritto dell'UE e ad avviare procedure d'infrazione ove necessario;
La relazione sullo Stato di diritto come strumento
80. valuta favorevolmente la relazione sullo Stato di diritto quale pilastro fondamentale del pacchetto di strumenti dell'UE relativi allo Stato di diritto ed elogia la Commissione per aver presentato una relazione diligentemente studiata e ben redatta; ricorda che la relazione annuale sullo Stato di diritto è stata introdotta in risposta a una risoluzione del Parlamento approvata sulla base di una relazione di iniziativa legislativa nel 2016(50);
81. riconosce che la relazione sullo Stato di diritto è diventata un parametro di riferimento per il lavoro delle istituzioni dell'UE sulle questioni riguardanti lo Stato di diritto e in Stati membri specifici; riconosce l'impegno costante della Commissione, nel corso degli anni, al fine di migliorare la pertinenza della relazione, ad esempio con l'inclusione di raccomandazioni specifiche per paese nella scorsa edizione, e di una valutazione della loro attuazione nell'attuale relazione;
82. riconosce che la relazione della Commissione sullo Stato di diritto è diventata più completa dalla sua prima edizione del 2020; deplora, tuttavia, il fatto che gli elementi essenziali della risoluzione del Parlamento del 2016 non siano ancora stati attuati e che la Commissione non abbia dato pienamente seguito alle raccomandazioni formulate dal Parlamento nelle sue precedenti risoluzioni; invita la Commissione ad adoperarsi in tal senso; si rammarica, in particolare, del fatto che l'edizione 2023 della relazione non sia stata significativamente ampliata con l'aggiunta di un nuovo pilastro completo; chiede di integrare nella relazione annuale gli importanti aspetti mancanti che figurano nell'elenco di criteri della Commissione di Venezia del 2016 per la valutazione dello Stato di diritto, come la prevenzione dell'abuso di potere, l'uguaglianza di fronte alla legge e la non discriminazione; ribadisce la sua posizione secondo cui la relazione dovrebbe riguardare l'intero ambito di applicazione dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE, che non possono essere considerati separatamente; invita la Commissione ad ampliare l'ambito di applicazione della relazione per il prossimo anno;
83. esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione, nel suo tentativo di essere oggettiva e imparziale, è talvolta troppo diplomatica e imprecisa nel rilevare i problemi in materia di Stato di diritto negli Stati membri; si rammarica del fatto che l'uso di un linguaggio eufemistico e il numero artificiosamente uguale di conclusioni e raccomandazioni per Stato membro nascondano le reali differenze tra gli Stati membri; ribadisce la raccomandazione di differenziare tra violazioni sistemiche e violazioni individuali, per evitare il rischio di banalizzare le violazioni più gravi dello Stato di diritto; invita la Commissione a chiarire il fatto che, qualora vi siano violazioni sistematiche, deliberate, gravi e permanenti dei valori sanciti all'articolo 2 TUE per un certo periodo di tempo, gli Stati membri potrebbero non soddisfare tutti i criteri che definiscono una democrazia; ritiene che la valutazione dell'attuazione delle raccomandazioni dovrebbe essere più precisa e qualitativa e che non dovrebbe tenere soltanto conto delle modifiche legislative, ma anche di prove reali e indipendenti della loro attuazione nella pratica; ribadisce la necessità di fissare un termine, obiettivi e azioni concrete per l'attuazione delle raccomandazioni e di illustrare nei dettagli le possibili conseguenze in caso di inadempienza; prende atto delle differenze, a volte decisamente marcate, tra le sintesi dei capitoli per paese e il contenuto approfondito dei capitoli stessi, che fanno pensare a un intervento editoriale;
84. ribadisce che molte di queste sfide potrebbero essere superate coinvolgendo un gruppo di esperti indipendenti nell'elaborazione della relazione, dato che essi sarebbero meno vincolati da considerazioni di natura diplomatica; invita la Commissione a riconsiderare la propria posizione su questo punto e a valutare tutte le opzioni per coinvolgere esperti indipendenti nelle prossime edizioni della relazione sullo Stato di diritto; rinnova l'invito alla Commissione a invitare la FRA a fornire consulenza metodologica e a condurre una ricerca comparativa in modo da aggiungere precisazioni in settori chiave della relazione annuale, in considerazione dei legami intrinseci esistenti fra i diritti fondamentali e lo Stato di diritto;
85. riconosce gli sforzi della Commissione per condurre un'ampia gamma di consultazioni e raccogliere vari contributi in ciascuno Stato membro, anche interpellando le autorità nazionali e le organizzazioni della società civile; invita la Commissione ad andare oltre e a condurre, per quanto possibile, visite in loco anziché visite virtuali negli Stati membri, dato che potrebbero fornire un'immagine più completa e contestualizzata della situazione sul posto; ricorda, in particolare, l'importanza di consultare i professionisti del diritto, ad esempio attraverso gli ordini di avvocati e le associazioni di giudici;
86. riconosce il ruolo dei notai in numerosi Stati membri, che esercitano funzioni giurisdizionali; ritiene che sarebbe opportuno trattare, nelle prossime edizioni della relazione sullo Stato di diritto, il contributo dei notai alle norme in materia di Stato di diritto;
87. accoglie con favore la decisione della Commissione di ampliare l'ambito di applicazione geografico delle future relazioni sullo Stato di diritto in modo da includere i paesi candidati, in linea con i precedenti inviti del Parlamento a procedere in tal senso(51);
88. ritiene che ampliare continuamente e in maniera ambiziosa l'ambito di applicazione, la sincerità e le conseguenze in termini di applicazione della relazione sia il modo migliore per garantire costantemente la sua pertinenza e il suo impatto;
89. esorta la Commissione a investire di più nel sensibilizzare ai valori dell'Unione e negli strumenti applicabili, compresa la relazione annuale, soprattutto nei paesi che destano gravi preoccupazioni;
90. sostiene che la relazione annuale sullo Stato di diritto non rappresenta un fine in sé, poiché il monitoraggio della situazione non è sufficiente, ma dovrebbe piuttosto dare luogo a un'azione specifica per colmare le lacune individuate; invita, pertanto, la Commissione a garantire che la presente relazione sullo Stato di diritto diventi a tutti gli effetti parte integrante di un intero processo nell'ambito del meccanismo per lo Stato di diritto nel suo insieme, e ad assicurare il pieno utilizzo dell'intero pacchetto di strumenti in materia di Stato di diritto di cui dispone, compreso l'articolo 7 TUE nei casi in cui la relazione sullo Stato di diritto continui a rilevare, anno dopo anno, violazioni costanti in taluni Stati membri;
Cooperazione e procedure interistituzionali sullo Stato di diritto
91. prende atto della valutazione da parte del Consiglio del dialogo sullo Stato di diritto e della posizione dichiarata dal Consiglio secondo cui prenderà in considerazione un'ulteriore possibile cooperazione interistituzionale in tale contesto; invita il Consiglio a rendere più inclusivo il dialogo sullo Stato di diritto, invitando altre istituzioni e altri portatori di interessi alle proprie sessioni, in particolare gli organismi del Consiglio d'Europa come la commissione di Venezia, il commissario per i diritti umani, nonché i rappresentanti del Parlamento europeo;
92. deplora il fatto che la Commissione e il Consiglio abbiano finora respinto la proposta del Parlamento di concludere un accordo interistituzionale sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali; ribadisce la propria disponibilità a riprendere i colloqui su tale accordo;
93. invita, nel frattempo, le altre istituzioni a valutare almeno un'ulteriore cooperazione nel contesto della proposta di progetto pilota interistituzionale sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, che contribuirebbe a rafforzare la fiducia tra le istituzioni in modo pratico, in particolare condividendo le pratiche di monitoraggio, dialogo e riunione;
94. chiede al proprio Ufficio di presidenza, alla luce delle reticenze della Commissione e del Consiglio, di organizzare una procedura di appalto pubblico in vista della creazione di un gruppo temporaneo di esperti indipendenti sotto l'egida del Parlamento, in linea con l'impegno preso nelle sue precedenti risoluzioni, al fine di fornire consulenza al Parlamento sul rispetto dei valori sanciti all'articolo 2 TUE nei diversi Stati membri, e di illustrare il modo in cui tale gruppo potrebbe funzionare nella pratica;
95. condanna la totale mancanza di progressi nelle procedure in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE; esorta il Consiglio a tenere conto di tutti i nuovi sviluppi che riguardano lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti fondamentali; rinnova l'invito al Consiglio a tenere conto delle raccomandazioni nel quadro di tale procedura, sottolineando che eventuali ulteriori ritardi in tale azione equivarrebbero a una violazione del principio dello Stato di diritto da parte del Consiglio stesso; insiste sul rispetto del ruolo e delle competenze del Parlamento;
96. invita la Commissione a includere, monitorare attentamente e salvaguardare le condizioni riguardanti la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali in tutti gli strumenti e i processi di bilancio; ribadisce la sua grave preoccupazione per la decisione della Commissione secondo cui la condizione abilitante orizzontale relativa alla Carta è stata soddisfatta per quanto riguarda l'indipendenza della magistratura, il che ha permesso alle autorità ungheresi di presentare domande di rimborso per un importo fino a 10,2 miliardi di EUR, nonostante il fatto che, anche dopo le recenti riforme, l'Ungheria non soddisfa il livello di indipendenza della magistratura stabilito nella Carta; invita la Commissione e il Consiglio ad applicare ulteriormente e senza indugi il regolamento relativo alla condizionalità legata al rispetto dello Stato di diritto ove necessario e a non revocare le misure adottate nel caso dell'Ungheria fintanto che tutti i presupposti e i traguardi non siano stati effettivamente conseguiti; chiede alla Commissione di verificare rigorosamente che i traguardi relativi allo Stato di diritto previsti dai piani per la ripresa e la resilienza dei diversi Stati membri siano conseguiti, come condizione per l'erogazione dei finanziamenti, allorché gli Stati membri presentano domande di pagamento; invita la Commissione ad attribuire la responsabilità primaria per l'applicazione di tali condizioni ai commissari responsabili dello Stato di diritto;
o o o
97. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, ai governi degli Stati membri e alla Commissione.
Per tutte le attività di monitoraggio del DRFMG cfr.: https://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe-democracy-rule-of-law-and-fundament/product-details/20190103CDT02662.
GRECO, Quinto ciclo di valutazione – Prevenzione della corruzione e promozione dell'integrità in seno ai governi centrali (alte funzioni dell'esecutivo) e ai servizi di contrasto – Relazione di valutazione – Cipro, 2 ottobre 2023.
Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).
Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
Raccomandazione (UE) 2022/758 della Commissione, del 27 aprile 2022, sulla protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani attivi nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica"), GU L 138 del 17.5.2022, pag. 30.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica"), COM(2022)0177.
International Press Institute, Murdered, surveilled and sued: decisive action needed to protect journalists and salvage press freedom in Greece (Assassinati, sorvegliati e citati in giudizio: è necessaria un'azione decisa per proteggere i giornalisti e tutelare la libertà di stampa in Grecia), 27 settembre 2023.
Mediatrice europea, relazione speciale della Mediatrice europea nell'ambito della sua indagine strategica relativa alle tempistiche della Commissione europea per il trattamento delle richieste di accesso del pubblico ai documenti (OI/2/2022/OAM), 18 settembre 2023.
Consiglio d'Europa, Comitato direttivo sull'antidiscriminazione, la diversità e l'inclusione, "Thematic review of the implementation of Recommendation CM/Rec(2010)5" (Riesame tematico dell'attuazione della raccomandazione CM/Rec(2010)5), 14 settembre 2023; Consiglio d'Europa, Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, "ECRI General Policy Recommendation No. 17 on preventing and combating intolerance and discrimination against LGBTI persons" (Raccomandazione di politica generale n. 17 dell'ECRI sulla prevenzione e la lotta all'intolleranza e alla discriminazione nei confronti delle persone LGBTI), 28 settembre 2023.
Sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 2018, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Curtea Constituțională (Corte costituzionale, Romania), ECLI:EU:C:2018:385.
Euractiv, "Romanian LGBTQ+ community wants equal rights, not special conditions" (La comunità LGBTQ+ rumena vuole pari diritti, non condizioni speciali), 22 settembre 2023.