Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 febbraio 2024 concernente il progetto di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (05818/2024 – C9-0030/2024 – 2023/0201(APP))
– visto il progetto di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (05818/2024),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 312, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0030/2024),
– vista la proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione il 20 giugno 2023, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2023)0337),
– vista la sua risoluzione del 3 ottobre 2023 sulla proposta di revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2021-2027(1),
– visti l'articolo 92 e l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per i bilanci (A9‑0051/2024),
1. dà la sua approvazione al progetto di regolamento del Consiglio quale enunciato nell'allegato alla presente risoluzione;
2. approva la dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
allegato 1: PROGETTO DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE, EURATOM) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2024/… DEL CONSIGLIO del … recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 312,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) La Commissione ha presentato un riesame del funzionamento del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 stabilito dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio(3) dopo i suoi primi anni di attuazione, comprendente una valutazione della sostenibilità dei massimali di spesa.
(2) Dal dicembre 2020 l'Unione ha dovuto far fronte a una serie senza precedenti di sfide impreviste. L'Unione ha agito rapidamente e ha utilizzato tutti i mezzi a sua disposizione, ma la limitata flessibilità di bilancio incorporata nel QFP per gli anni 2021-2027 è quasi esaurita, ostacolando la capacità del bilancio dell'Unione di affrontare persino le sfide più urgenti.
(3) Nei primi anni di attuazione del QFP è stato fatto ampio ricorso a strumenti speciali per affrontare molteplici sfide. Permane la necessità di intraprendere ulteriori azioni, ma le disponibilità di bilancio per far fronte a tali situazioni nel periodo residuo del QFP sono estremamente limitate.
(4) Il bilancio dell'Unione dovrebbe consentire all'Unione di dare le necessarie risposte politiche alle sfide emergenti e di assolvere gli obblighi giuridici che non possono essere soddisfatti all'interno dei massimali vigenti né dal margine di flessibilità esaurito. È pertanto opportuno modificare i massimali di spesa in stanziamenti di impegno per le rubriche 1, 2, 3, 4, 5 e 6 per gli anni 2024, 2025, 2026 e 2027. Di conseguenza, se da un lato possono essere mantenuti ai loro livelli attuali i massimali di spesa in stanziamenti di pagamento, dall'altro dovrebbero essere adeguato il massimale complessivo degli stanziamenti di pagamento dello strumento unico di margine per il 2026, onde evitare il rischio di arretrati. Inoltre, è opportuno modificare l'importo totale delle dotazioni aggiuntive nell'ambito dell'adeguamento specifico dei programmi di cui all'articolo 5, nonché la relativa tabella all'allegato II del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093.
(5) È inoltre opportuno modificare gli importi per la riserva di adeguamento alla Brexit e per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.
(6) La guerra illegale di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha riportato la guerra sul suolo europeo. L'Unione continuerà a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario e la aiuterà con fermezza nel suo percorso europeo. A tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2024/… del Parlamento europeo e del Consiglio(4)(5) che rappresenta la risposta dell'Unione a sostegno della stabilità macrofinanziaria, della ricostruzione e della modernizzazione dell'Ucraina, e allo stesso tempo sostiene l'impegno di riforma del paese nell'ambito del percorso di adesione all'Unione ("strumento per l'Ucraina").
(7) Date le incertezze legate alla guerra di aggressione della Russia, lo strumento per l'Ucraina dovrebbe essere uno strumento flessibile atto a erogare fino al 2027 la forma e il livello adeguati di sostegno. Il sostegno nell'ambito dello strumento per l'Ucraina dovrebbe essere erogato sotto forma di prestiti, sostegno a fondo perduto e copertura delle garanzie di bilancio.
(8) Per la parte del sostegno dello strumento per l'Ucraina erogata sotto forma di prestiti, è opportuno prorogare fino al 2027 l'attuale garanzia del bilancio dell'Unione per coprire l'assistenza finanziaria che viene messa a disposizione dell'Ucraina. Di conseguenza dovrebbe essere possibile mobilitare gli stanziamenti necessari del bilancio dell'Unione al di sopra dei massimali fissati nel QFP per l'assistenza finanziaria all'Ucraina disponibile fino alla fine del 2027. In aggiunta a coprire l'assistenza finanziaria all'Ucraina come già previsto nel regolamento (UE) 2022/2463 la garanzia del bilancio dell'Unione dovrebbe coprire l'assistenza finanziaria all'Ucraina per un importo massimo di 33 miliardi di EUR come specificato nel regolamento (UE) 2024/…(6).
(9) Per la parte del sostegno nell'ambito dello strumento per l'Ucraina erogata sotto forma di sostegno a fondo perduto e di copertura delle garanzie di bilancio, gli stanziamenti dovrebbero essere forniti attraverso un nuovo strumento speciale tematico, la "riserva per l'Ucraina". Gli stanziamenti di impegno e i corrispondenti stanziamenti di pagamento dovrebbero essere mobilitati annualmente nel quadro della procedura di bilancio di cui all'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), al di sopra dei massimali fissati nel QFP. Ai fini dell'ordinata evoluzione della spesa da programmare a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2024/…(7) e in particolare alla luce degli importi da fissare nel piano per l'Ucraina, è opportuno fissare importi massimi complessivi e annui che possono essere resi disponibili per la riserva per l'Ucraina nell'arco del periodo 2024-2027. Al fine di garantire piena attuazione e flessibilità tra un anno e l'altro, negli anni a venire fino al 2027 dovrebbe essere possibile utilizzare la quota dell'importo annuo non utilizzata in un dato anno.
(10) Dal 2022 l'Unione e la maggior parte delle grandi economie hanno registrato un'impennata dei tassi di interesse per tutti gli emittenti di obbligazioni, compresa l'Unione. Di conseguenza i costi di finanziamento dell'assunzione di prestiti nell'ambito dello strumento dell'Unione europea per la ripresa NextGenerationEU ("EURI"), che a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio(8) sono a carico del bilancio dell'Unione europea, dovrebbero risultare superiori alle stime inizialmente programmate nell'ambito dei massimali fissati nel QFP al momento della sua adozione nel dicembre 2020, pari rispettivamente a 2 332 milioni di EUR nel 2025 (a prezzi 2018), 3 196 milioni di EUR nel 2026 (a prezzi 2018) e 4 168 milioni di EUR nel 2027 (a prezzi 2018).
(11) Data l'incertezza relativa all'andamento futuro dei tassi di interesse in circostanze di mercato in evoluzione, come anche il fabbisogno di prestiti generale per il finanziamento dei programmi dell'Unione in corso finanziati dall'EURI, è opportuno prevedere, nel quadro delle disposizioni utili per il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio e per vigilare sulla disponibilità dei mezzi finanziari necessari a consentire all'Unione di rispettare i propri obblighi giuridici, uno strumento eccezionale e temporaneo, limitato alla durata dell'attuale QFP, per coprire i costi di finanziamento dell'assunzione di prestiti nell'ambito dell'EURI che superano gli importi inizialmente programmati. Dovrebbe pertanto essere creato un nuovo strumento speciale tematico, denominato "strumento EURI", avente come unico obiettivo unico quello di coprire gli sforamenti residui dei costi. Tale strumento dovrebbe essere eccezionale e non potrebbe fungere da precedente per futuri accordi relativi a QFP post-2027, segnatamente per coprire i costi dei pagamenti di interessi e dei rimborsi del capitale dei prestiti contratti sui mercati per finanziare l'EURI.
(12) Lo strumento EURI dovrebbe essere mobilitato dall'autorità di bilancio durante la procedura annuale di bilancio, solo se necessario. Fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio, dovrebbe inoltre essere mobilitato previa ricerca di altre possibilità di finanziamento, compreso mediante margine creato dall'esecuzione del bilancio dei programmi e dalla ridefinizione delle priorità nonché mediante strumenti speciali non tematici, per coprire una parte sostanziale degli importi necessari che superano gli importi inizialmente iscritti nell'attuale linea di bilancio EURI della rubrica 2b), nella misura del possibile, al fine di mobilitare un importo equivalente a circa il 50 % degli sforamenti del costo inerente ai pagamenti degli interessi dell'EURI come parametro di riferimento. Ciò avverrà conformemente alle norme settoriali applicabili e agli altri obblighi giuridici e tenendo conto delle priorità, di un approccio prudente nell'elaborazione del bilancio e di una sana gestione finanziaria, che richiedono in particolare adeguati margini di sicurezza per le spese impreviste. Le dotazioni nazionali degli Stati membri che sono state impegnate giuridicamente, in particolare quelle a titolo della politica agricola comune e della politica di coesione, non saranno interessate. Gli stanziamenti di impegno e i corrispondenti stanziamenti di pagamento dello "strumento EURI" nel bilancio dell'Unione dovrebbero essere resi disponibili al di sopra dei massimali fissati nel QFP. Nel quadro dello strumento EURI dovrebbe essere utilizzato per primo un importo equivalente ai disimpegni di stanziamenti intervenuti dall'inizio dell'attuale QFP, diversi dalle entrate con destinazione specifica esterne. Gli importi dei disimpegni resi nuovamente disponibili in conformità delle pertinenti disposizioni vigenti non dovrebbero essere presi in considerazione. L'importo disponibile dei disimpegni per lo strumento EURI dovrebbe essere calcolato ogni anno nell'ambito dell'adeguamento tecnico del QFP, indicando chiaramente le disponibilità generali e gli importi già presi in considerazione nelle precedenti mobilitazioni dello strumento EURI. Nella situazione imprevista e improbabile in cui vi sia uno sforamento residuo, l'importo supplementare necessario per finanziare integralmente i costi dovrebbe essere mobilitato attraverso lo strumento EURI a titolo di sostegno come misura di ultima istanza. Qualora, in via eccezionale, uno o più Stati membri ritengano che vi siano gravi problematiche riguardo alla mobilitazione di tale sostegno, essi potrebbero chiedere al presidente del Consiglio europeo di rinviare la questione alla successiva riunione del Consiglio europeo. Tale processo, di norma, non dovrebbe durare più di un mese e dovrebbe avvenire nel pieno rispetto delle prerogative delle istituzioni previste dai trattati.
(13) Tenuto conto delle catastrofi naturali che hanno colpito gli Stati membri e i paesi coinvolti nei negoziati con l'Unione, e delle catastrofi naturali e crisi umanitarie nei paesi terzi e al fine di assicurare adeguati finanziamenti a entrambi, l'attuale riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza dovrebbe essere rafforzata e suddivisa in due strumenti distinti nel modo seguente: la "riserva di solidarietà europea", per prestare sostegno ai paesi e alle regioni colpiti nell'ambito del Fondo di solidarietà dell'Unione europea istituito dal regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio(9), e la "riserva per gli aiuti d'urgenza", per fornire rafforzamenti di bilancio ai pertinenti programmi dell'Unione in risposta a crisi ed emergenze all'interno e al di fuori dell'Unione.
(14) Lo strumento di flessibilità dovrebbe essere rafforzato al fine di mantenere una capacità sufficiente per consentire all'Unione di reagire a circostanze impreviste fino al 2027. Gli importi annullati dalla riserva di solidarietà europea e dalla riserva per gli aiuti d'urgenza dovrebbero essere resi disponibili per lo strumento di flessibilità a partire dal 2024.
(15) Alla luce di tali eventi imprevisti e nuove sfide, è necessario rivedere il QFP; è pertanto opportuno modificare il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 di conseguenza.
(16) Le modifiche del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 lasciano impregiudicato l'obbligo di rispettare i massimali delle risorse proprie fissati all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 6 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio.
(17) Alla luce della situazione in Ucraina, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e dovrebbe applicarsi con effetto retroattivo dal 1º gennaio 2024,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 è così modificato:
1) l'articolo 2 è così modificato:
a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:"
"2. Ove risulti necessario l'utilizzo delle risorse degli strumenti speciali di cui agli articoli 8, 9, 10, 10 bis, 10 ter e 12, gli stanziamenti di impegno e i corrispondenti stanziamenti di pagamento sono iscritti a bilancio al di sopra dei massimali fissati nel QFP.";
"
b) al paragrafo 3, è aggiunto il comma successivo:"
"Se è necessario attivare una garanzia per l'assistenza finanziaria all'Ucraina disponibile per gli anni dal 2023 al 2027 per un importo complessivo di prestiti fino a 33 000 milioni di EUR a prezzi correnti come indicato nel regolamento (UE) 2024/… del Parlamento europeo e del Consiglio*(10) e autorizzata conformemente all'articolo 220, paragrafo 1, del regolamento finanziario, l'importo necessario viene attivato al di sopra dei massimali fissati nel QFP.
_______________
* Regolamento (UE) 2024/… del Parlamento europeo e del Consiglio del … relativo all'istituzione dello strumento per l'Ucraina (GU L, …, ELI: …).";
"
2) all'articolo 4, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:"
"f) un calcolo dell'importo disponibile per lo strumento EURI conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 3, lettera a);
g)
un calcolo degli importi da rendere disponibili per lo strumento di flessibilità a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma.";
"
3) all'articolo 5, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:"
"L'importo totale delle dotazioni aggiuntive per gli stanziamenti di impegno e di pagamento per il periodo dal 2022 al 2027 è rispettivamente di 10 155 milioni di EUR (a prezzi 2018). Per ognuno degli anni dal 2022 al 2026, l'importo annuale delle dotazioni aggiuntive per gli stanziamenti di impegno e di pagamento è rispettivamente di minimo 1 500 milioni di EUR (a prezzi 2018) e non supera i 2 000 milioni (a prezzi 2018).";
"
4) gli articoli 8 e 9 sono sostituiti dal seguente:"
"Articolo 8
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
1. Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, i cui obiettivi e ambito di applicazione sono definiti nel regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio*, non supera un importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018).
2. Gli stanziamenti per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamento accantonato.
Articolo 9
Riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza
1. La riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza è costituita da due strumenti che possono essere utilizzati per finanziare, rispettivamente:
a)
l'assistenza per rispondere a situazioni di emergenza derivanti da gravi catastrofi contemplate dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea, i cui obiettivi e ambito di applicazione sono definiti nel regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio** ("riserva di solidarietà europea"); e
b)
risposte rapide a specifiche necessità urgenti all'interno dell'Unione o nei paesi terzi in seguito a eventi che non potevano essere previsti al momento della formazione del bilancio, in particolare per gli interventi di emergenza e le operazioni di supporto a seguito di catastrofi naturali non contemplate dalla lettera a), catastrofi provocate dall'uomo, crisi umanitarie in caso di minacce su ampia scala per la sanità pubblica o per la salute degli animali e delle piante, nonché in situazioni di particolare pressione alle frontiere esterne dell'Unione dovute ai flussi migratori, se le circostanze lo richiedono (la "riserva per gli aiuti d'urgenza").
2. La riserva di solidarietà europea non supera un importo annuo massimo di 1 016 milioni di EUR (a prezzi 2018). Qualsiasi quota dell'importo annuo non utilizzata nell'anno n può essere utilizzata fino all'anno n+1. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Qualsiasi quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.
Il 1º ottobre di ciascun anno almeno un quarto dell'importo annuo della riserva di solidarietà europea rimane ancora disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno.
In casi eccezionali e se le residue risorse finanziarie non sono sufficienti a coprire gli importi ritenuti necessari nell'anno in cui si verifica una catastrofe di cui al paragrafo 1, lettera a), la Commissione può proporre di finanziare la differenza attingendo all'importo annuo di cui al primo comma del presente paragrafo a disposizione nell'anno successivo, fino a un importo massimo di 400 milioni di EUR (a prezzi 2018).
3. La riserva per gli aiuti d'urgenza non supera un importo annuo massimo di 508 milioni di EUR (a prezzi 2018). Qualsiasi quota dell'importo annuo non utilizzata nell'anno n può essere utilizzata fino all'anno n+1. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Qualsiasi quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.
4. Gli stanziamenti per la riserva di solidarietà europea e per la riserva per gli aiuti d'urgenza sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamenti accantonati.
_________________
* Regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48).
** Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).";
"
5) all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
"2. La riserva di adeguamento alla Brexit non supera un importo di 4 491 milioni di EUR (a prezzi 2018).";
"
6) sono inseriti gli articoli seguenti:"
"Articolo 10 bis
Strumento EURI
1. A decorrere dal 2025, lo strumento EURI può essere utilizzato per finanziare, per un dato esercizio, una parte dei costi inerenti al pagamento di interessi e cedole dovuti su prestiti contratti sui mercati dei capitali a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio*. Lo strumento EURI può essere mobilitato in un dato esercizio, conformemente a quanto specificato nei paragrafi seguenti, solo per coprire l'importo di tali costi che superano i seguenti importi (a prezzi 2018):
—
2025 – 2 332 milioni di EUR;
—
2026 – 3 196 milioni di EUR;
—
2027 – 4 168 milioni di EUR.
2. Lo strumento EURI può essere mobilitato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all'articolo 314 TFUE solo previa ricerca di altri mezzi di finanziamento, 'al fine di coprire una parte sostanziale degli importi che superano gli importi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, conformemente alle norme settoriali applicabili e agli altri obblighi giuridici, tenendo conto nel contempo delle priorità e di un approccio prudente nell'elaborazione del bilancio.
Gli stanziamenti per lo strumento EURI sono resi disponibili al di sopra dei massimali fissati nel QFP.
3. Lo strumento EURI comprende:
a)
un importo equivalente ai disimpegni di stanziamenti, diversi dalle entrate con destinazione specifica esterne, intervenuti cumulativamente dal 2021 e non mobilitati nell'ambito del presente strumento negli anni precedenti, ad esclusione degli importi dei disimpegni resi nuovamente disponibili in forza delle disposizioni dell'articolo 15 del regolamento finanziario e delle norme specifiche sulla ricostituzione degli stanziamenti di cui ai pertinenti atti di base. Tale importo è utilizzato per primo;
b)
solo se l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo è insufficiente, un importo supplementare necessario per finanziare integralmente i costi di cui al paragrafo 1 nell'esercizio interessato.
Ogni anno, nell'ambito dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 4, la Commissione calcola l'importo disponibile sulla base del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, tenendo conto degli importi presi in considerazione a tal fine negli esercizi precedenti.
Articolo 10 ter
Riserva per l'Ucraina
1. La riserva per l'Ucraina può essere mobilitata al solo scopo di finanziare spese ai sensi del regolamento (UE) 2024/…(11).
2. La riserva per l'Ucraina non supera l'importo di [17 000] milioni di EUR a prezzi correnti per il periodo 2024-2027.
3. L'importo annuo mobilitato nell'ambito della riserva per l'Ucraina in un dato anno non supera [5 000] milioni di EUR a prezzi correnti. Fatto salvo l'importo complessivo di cui al paragrafo 2, la quota dell'importo annuo non utilizzata in un dato anno può essere utilizzata negli anni successivi, fino al 2027.
4. La riserva per l'Ucraina può essere mobilitata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all'articolo 314 TFUE.
_____________________
* Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).";
"
7) all'articolo 11, è inserito il paragrafo seguente:"
"3 bis. L'importo massimo per l'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3 del presente articolo per l'esercizio 2026, aumentato dell'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, sarà adeguato dell'importo equivalente alla parte non utilizzata dell'importo massimo per l'esercizio 2025. ";
"
8) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 12
Strumento di flessibilità
1. Lo strumento di flessibilità può essere utilizzato per il finanziamento di spese impreviste specifiche in stanziamenti di impegno e in corrispondenti stanziamenti di pagamento per un dato esercizio che non possono essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche. Il massimale annuo disponibile per lo strumento di flessibilità negli anni dal 2021 al 2023 è pari a 915 milioni di EUR (a prezzi 2018). Il massimale annuo disponibile per lo strumento di flessibilità negli anni dal 2024 al 2027 è pari a 1 346 milioni di EUR (a prezzi 2018).
Ogni anno, l'importo annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è aumentato di un importo equivalente alle quote degli importi annui della riserva di solidarietà europea e della riserva per gli aiuti d'urgenza annullate nell'esercizio precedente a norma dell'articolo 9.
2. La quota dell'importo annuo dello strumento di flessibilità non utilizzata può essere utilizzata fino all'anno n+2. Qualsiasi quota dell'importo annuo derivante dagli esercizi precedenti viene utilizzata per prima, in ordine cronologico. Qualsiasi quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+2 viene annullata.";
"
9) gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a …,
Per il Consiglio
Il presidente
ALLEGATO
"ALLEGATO I
QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (UE-27)
(milioni di EUR — prezzi 2018)
STANZIAMENTI DI IMPEGNO
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Totale
2021-2027
1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale
19 712
20 211
19 678
19 178
18 173
18 120
17 565
132 637
2. Coesione, resilienza e valori
5 996
62 642
63 525
65 079
65 184
56 675
58 680
377 781
2 bis. Coesione economica, sociale e territoriale
1 666
56 673
57 005
57 436
57 772
48 302
48 937
327 791
2 ter. Resilienza e valori
4 330
5 969
6 520
7 643
7 412
8 373
9 743
49 990
3. Risorse naturali e ambiente
53 562
52 626
51 893
51 013
49 914
48 734
47 960
355 702
di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti
38 040
37 544
36 857
36 054
35 283
34 602
33 886
252 266
4. Migrazione e gestione delle frontiere
1 687
3 104
3 454
3 569
4 083
4 145
4 701
24 743
5. Sicurezza e difesa
1 598
1 750
1 762
2 112
2 277
2 398
2 576
14 473
6. Vicinato e resto del mondo
15 309
15 522
14 789
14 500
14 192
13 326
13 447
101 085
7. Pubblica amministrazione europea
10 021
10 215
10 342
10 454
10 554
10 673
10 843
73 102
di cui: spese amministrative delle istituzioni
7 742
7 878
7 945
7 997
8 025
8 077
8 188
55 852
TOTALE STANZIAMENTI D'IMPEGNO
107 885
166 070
165 443
165 905
164 377
154 071
155 772
1 079 523
TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO
154 065
153 850
152 682
151 436
151 175
151 175
151 175
1 065 558
ALLEGATO 2
ADEGUAMENTO SPECIFICO DEI PROGRAMMI – ELENCO DEI PROGRAMMI, CRITERIO DI RIPARTIZIONE E DOTAZIONE AGGIUNTIVA TOTALE DEGLI STANZIAMENTI DI IMPEGNO
(milioni di EUR– prezzi 2018)
Criterio di ripartizione
Dotazione aggiuntiva totale degli stanziamenti di impegno a norma dell'articolo 5
2022-2024
2025-2027
1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale
36,36 %
41,79 %
4 000
Orizzonte Europa
27,27 %
31,34 %
3 000
Fondo InvestEU
9,09 %
10,45 %
1 000
2b. Resilienza e valori
54,55 %
47,76 %
5 155
UE per la salute (EU4Health)
26,37 %
15,37 %
2 055
Erasmus+
15,46 %
17,77 %
1 700
Europa creativa
5,45 %
6,26 %
600
Diritti e valori
7,27 %
8,36 %
800
4. Migrazione e gestione delle frontiere
9,09 %
10,45 %
1 000
Fondo per la gestione integrata delle frontiere
9,09 %
10,45 %
1 000
TOTALE
100,00 %
100,00 %
10 155
".
ALLEGATO 2: Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul riutilizzo dei fondi disimpegnati nell'ambito del programma di ricerca
Nella dichiarazione comune del 22 dicembre 2020 sul riutilizzo dei fondi disimpegnati nell'ambito del programma di ricerca(12), il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto di ricostituire a beneficio del programma di ricerca, nel periodo 2021-2027, stanziamenti d'impegno fino a un importo massimo di 0,5 miliardi di EUR (a prezzi 2018), corrispondente ai disimpegni risultanti dall'inesecuzione totale o parziale di progetti appartenenti a detto programma o al programma precedente, come previsto all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario.
Fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio annuale e i poteri della Commissione di dare esecuzione al bilancio, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di ricostituire a beneficio del programma di ricerca, nel periodo 2025-2027, un ulteriore importo di 100 milioni di EUR (a prezzi 2018), corrispondente ai disimpegni intervenuti nel periodo 2019-2020 risultanti dall'inesecuzione totale o parziale di progetti appartenenti a detto programma o al programma precedente che non sono stati resi nuovamente disponibili a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario a seguito della dichiarazione comune del 22 dicembre 2020. Ciò non incide sugli importi disponibili dei disimpegni per lo strumento EURI di cui all'articolo 10 bis del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093.
Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).
+ GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS 10/24 (2023/0200COD)) e inserire nella nota a piè di pagina il numero, la data e il riferimento GU di tale regolamento.
Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).
+ GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS 10/24 (2023/0200(COD)) e inserire il numero, la data e il riferimento GU di tale regolamento nella nota a piè di pagina.
Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul riutilizzo dei fondi disimpegnati nell'ambito del programma di ricerca (GU C 444 I del 22.12.2020, pag. 3).
Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (risoluzione)
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Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 27 febbraio 2024 sul progetto di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (05818/2024 – C9-0030/2024 – 2023/0201M(APP))
– visti gli articoli 311, 312 e 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– visto il progetto di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (05818/2024),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 312, paragrafo 2, TFUE (C9-0030/2024),
– visti il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027(1) e le dichiarazioni comuni concordate in tale contesto tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione(2), nonché le relative dichiarazioni unilaterali(3),
– vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom(4),
– visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie(5) ("AII"),
– visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione(6),
– vista la proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione il 20 giugno 2023, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2023)0337),
– visti la comunicazione della Commissione del 20 giugno 2023 dal titolo "Revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2021– 027" (COM(2023)0336) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagna (SWD(2023)0336),
– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 1° febbraio 2024,
– vista la sua risoluzione del 3 ottobre 2023 sulla proposta di revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2021-2027(7),
– vista la sua risoluzione del 10 maggio 2023 sull'impatto sul bilancio dell'UE per il 2024 dell'aumento degli oneri finanziari dello strumento dell'Unione europea per la ripresa(8),
– vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2022 sul tema "Potenziare il quadro finanziario pluriennale 2021-2027: un bilancio dell'Unione resiliente e adeguato alle nuove sfide"(9),
– vista la sua risoluzione del 19 maggio 2022, sulle conseguenze sociali ed economiche per l'UE della guerra russa in Ucraina – rafforzare la capacità di agire dell'UE(10),
– visto l'articolo 105, paragrafo 2, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0053/2024),
A. considerando che il regolamento che istituisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 non prevede una revisione o un riesame intermedio obbligatorio; che, in una dichiarazione unilaterale nell'ambito dell'accordo del dicembre 2020 sul QFP, la Commissione si è impegnata a presentare un riesame del funzionamento del QFP entro il 1º gennaio 2024;
B. considerando che nel dicembre 2022 il Parlamento ha evidenziato che, dall'adozione del QFP nel dicembre 2020, il contesto politico, economico e sociale ha subito una trasformazione radicale, e ha invitato la Commissione ad anticipare il riesame previsto e a proporre una revisione dell'attuale QFP;
1. sottolinea che una revisione del regolamento QFP è un requisito indispensabile per garantire un sostegno finanziario a medio termine all'Ucraina attraverso lo strumento per l'Ucraina, per consentire un aumento dei finanziamenti per priorità politiche mirate e per salvaguardare i programmi dell'Unione e la flessibilità del bilancio alla luce di tassi di interesse superiori alle previsioni e quindi di costi di finanziamento dell'Unione superiori al previsto;
2. sottolinea che il progetto di regolamento del Consiglio recante modifica del QFP fa parte di un pacchetto legislativo e che la sua adozione consentirà di fornire un sostegno rapido all'Ucraina e garantirà che i rafforzamenti possano essere introdotti il prima possibile nel bilancio 2024 attraverso un bilancio rettificativo e per i restanti anni del periodo del QFP; sottolinea che la revisione del QFP rappresenta un netto miglioramento dello status quo, sebbene alcuni aspetti contenuti nel progetto di regolamento del Consiglio non siano manifestamente deprecabili, in quanto lasciano sotto pressione il bilancio dell'UE, con margini e flessibilità limitati, con tagli ai programmi chiave, come Orizzonte Europa, UE per la salute, la politica di coesione nonché la politica agricola comune, e con una minore ambizione in importanti settori strategici orientati al futuro, come la sovranità;
3. ricorda che il Parlamento ha sostenuto che la revisione dovrebbe concentrarsi principalmente sulla gestione delle conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e sulla concessione all'Unione di un'adeguata flessibilità per rispondere alle esigenze emergenti e alle crisi, di un approccio strutturale per sostenere l'Ucraina e gestire gli oneri finanziari di NextGenerationEU e di maggiori finanziamenti per la politica estera, la migrazione e l'autonomia strategica e la competitività; osserva che tali priorità sono state tutte riprese nella proposta di revisione della Commissione del giugno 2023 e sono tutte presenti, almeno in una certa misura, nel progetto di regolamento del Consiglio che il Parlamento è invitato ad approvare;
4. sottolinea che, sin dall'inizio, il Parlamento ha lavorato prontamente e in modo costruttivo per consentire la rapida adozione del pacchetto QFP; si rammarica del fatto che il processo sia stato ostacolato da difficoltà politiche tra gli Stati membri, che hanno causato ritardi indesiderati in seno al Consiglio; chiede che le modifiche introdotte nella revisione in esame siano attuate senza ulteriore indugio, in particolare per garantire la tempestiva erogazione del sostegno finanziario all'Ucraina data l'urgenza delle esigenze;
5. esprime delusione per il fatto che il Consiglio e la Commissione non abbiano applicato le disposizioni dei trattati e dell'AII per consentire un impegno adeguato nelle prime fasi del processo; insiste sul fatto che, in futuro, la cooperazione dovrà essere messa in atto all'inizio di qualsiasi procedura di revisione;
6. espone di seguito le proprie considerazioni in merito ai diversi aspetti della revisione del QFP;
Sostegno all'Ucraina
7. accoglie con grande favore il pacchetto di finanziamento di 50 miliardi di EUR per l'Ucraina per il periodo 2024-2027, che combina sovvenzioni (17 miliardi di EUR) con prestiti a condizioni molto favorevoli (33 miliardi di EUR) e che è ancorato al bilancio dell'UE; evidenzia che la modifica del regolamento QFP che il Parlamento è invitato ad approvare è un requisito indispensabile per la fornitura di sostegno finanziario all'Ucraina;
8. sottolinea che questa soluzione strutturale a medio termine offre certezza al popolo ucraino, consentendo al governo di mantenere i servizi essenziali e aiutando il paese nel suo cammino verso la ricostruzione, la ripresa e l'adesione all'UE; ritiene inoltre che il pacchetto di finanziamenti sia un simbolo cruciale dell'impegno a lungo termine dell'Unione nei confronti dell'Ucraina e del suo popolo e invii un segnale importante di tale impegno sia ad altri donatori chiave che alla Federazione russa; si impegna a monitorare il futuro fabbisogno di finanziamento dell'Ucraina, tenendo conto degli sviluppi internazionali;
9. evidenzia che, con l'integrazione dello strumento per l'Ucraina nel bilancio dell'UE, i necessari controlli e contrappesi sulla spesa nonché i controlli finanziari richiesti saranno garantiti e la riserva per l'Ucraina, che coprirà la componente "sovvenzioni" dello strumento, sarà mobilitata dall'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale;
Rubriche 4 e 6 – Migrazione e dimensione esterna
10. accoglie con favore il fatto che saranno stanziati ulteriori 3,1 miliardi di EUR in nuovi fondi per la rubrica 6 (vicinato e resto del mondo), unitamente a ulteriori 4,5 miliardi di EUR in fondi disimpegnati e riassegnati da ridestinare all'interno della rubrica, per un totale di 7,6 miliardi di EUR che dovrebbero essere spesi per il sostegno alle misure migratorie e ai rifugiati nei paesi terzi e per il rafforzamento dei finanziamenti per l'adesione a favore dei Balcani occidentali tra il 2024 e il 2027; sottolinea inoltre che la creazione dello strumento per l'Ucraina e il rafforzamento del sostegno ai Balcani occidentali consentiranno anche di aumentare il sostegno finanziario alla Moldova nel suo percorso di adesione;
11. accoglie con favore il fatto che, eliminando dalla rubrica 6 le garanzie e i contributi in conto interessi relativi all'Ucraina della Banca europea per gli investimenti, applicabili ai prestiti di assistenza macrofinanziaria concessi all'Ucraina nel 2022 per un totale di 1,9 miliardi di EUR, la revisione allenti ulteriormente la pressione sulla rubrica;
12. esprime profonda delusione per il fatto che né la riserva nell'ambito del programma dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) – Europa globale né gli aiuti umanitari siano stati rafforzati nell'ambito della revisione del QFP e che, malgrado i miglioramenti, la rubrica nel suo complesso continuerà a subire notevoli pressioni per il resto del periodo del QFP, data la difficile situazione geopolitica e la concomitanza di crisi globali; si aspetta che le esigenze in termini di aiuti umanitari continuino a superare gli importi iscritti in bilancio e intende pertanto monitorare attentamente tali esigenze e, ove necessario, affrontarle nell'ambito della procedura annuale di bilancio;
13. ricorda che, a norma del regolamento NDICI, i fondi disimpegnati devono essere reimpegnati nella loro linea di bilancio di origine; evidenzia che le decisioni sulla riassegnazione dei fondi disimpegnati devono rispettare l'equilibrio interno e la ripartizione tra le linee di bilancio previste dal regolamento NDICI; sottolinea che la ripartizione precisa dei fondi tra le varie linee di bilancio è decisa esclusivamente dall'autorità di bilancio nell'ambito della procedura annuale di bilancio ed è determinata a garantire che l'UE continui a fornire un sostegno finanziario essenziale e aiuti allo sviluppo al Sud del mondo;
14. sottolinea che il sostegno finanziario ai paesi terzi dovrebbe essere fornito attraverso programmi nell'ambito della rubrica 6, che assicurino un solido controllo e garantiscano le prerogative del Parlamento; sottolinea che gli strumenti dovrebbero essere utilizzati solo come ultima risorsa per la fornitura di sostegno finanziario; evidenzia che il modello di governance utilizzato nello strumento per l'Ucraina, in particolare per quanto riguarda l'ampio ricorso alle decisioni di esecuzione del Consiglio, è specifico per il contesto in cui opererà ed è pertanto eccezionale e non deve essere replicato per nessun altro strumento futuro di questo tipo;
15. accoglie con favore gli ulteriori 2 miliardi di EUR nella rubrica 4 (migrazione e gestione delle frontiere), che saranno fondamentali per l'attuazione del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo e contribuiranno ad alleviare la pressione sui programmi e sulle agenzie decentrate della rubrica;
Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)
16. sottolinea che la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa è concepita come una leva volta a creare sinergie tra le strutture dei programmi esistenti, contribuendo in tal modo a garantire l'autonomia strategica aperta dell'Unione, a ridurre la dipendenza dai paesi terzi e a stimolare gli investimenti in settori strategici, nonché portando avanti le transizioni verde e digitale; ribadisce che la STEP dovrebbe fungere da banco di prova per un Fondo di sovranità vero e proprio nel prossimo QFP;
17. ricorda, a tale proposito, che la STEP avrebbe dovuto combinare nuovi finanziamenti per InvestEU e Orizzonte Europa, per il Fondo per l'innovazione e per il Fondo europeo per la difesa con la ridefinizione delle priorità dei fondi nell'ambito dei programmi esistenti, in particolare attraverso un aumento dei prefinanziamenti e del cofinanziamento nel quadro dei programmi della politica di coesione;
18. accoglie con favore la crescita della capacità di investimento dell'Unione nel settore della difesa attraverso il rafforzamento di 1,5 miliardi di EUR del Fondo europeo per la difesa; si rammarica, tuttavia, delle limitate risorse aggiuntive complessive per sostenere gli obiettivi STEP e della mancanza di nuovi finanziamenti per gli altri programmi, con un conseguente impatto negativo sugli investimenti verdi e digitali;
Pagamenti degli interessi di NextGenerationEU
19. valuta positivamente che il progetto di regolamento del Consiglio istituisca, al di sopra dei massimali, uno strumento speciale senza massimali (strumento EURI) per far fronte almeno in parte al deficit relativo agli oneri finanziari di NextGenerationEU, il che fornirà certezza ai mercati finanziari; ricorda che secondo le attuali stime tale deficit ammonta a 15 miliardi di EUR per il periodo compreso tra il 2025 e il 2027; sottolinea che, in assenza di una revisione del QFP, il deficit può essere colmato solo tagliando i programmi ed esaurendo la flessibilità di bilancio;
20. sottolinea che i costi di rimborso di NextGenerationEU (NGEU) sono soggetti alle condizioni del mercato, sono influenzati da fattori esterni e sono quindi intrinsecamente volatili, e che il rimborso degli oneri finanziari è un impegno giuridico non discrezionale per l'Unione; ribadisce pertanto che nel quadro dei negoziati del 2020 sul QFP era fermamente contrario a subordinare il rimborso degli oneri finanziari di NextGenerationEU a un massimale nell'ambito di una rubrica del QFP; ricorda di aver ripetutamente sostenuto che tutti gli oneri finanziari di NextGenerationEU devono collocarsi al di sopra dei massimali del QFP quale soluzione strutturale globale per coprire i costi di rimborso di NextGenerationEU, che sono aumentati a seguito dell'incremento dei tassi di interesse e hanno richiesto un ricorso sostanziale alla flessibilità del bilancio nel 2023 e nel 2024;
21. sottolinea che lo strumento EURI è composto da due comparti: quello da utilizzare per primo comprende un importo equivalente ai fondi disimpegnati, mentre il secondo è costituito da un dispositivo di sostegno composto da contributi aggiuntivi degli Stati membri; ricorda la posizione di lunga data del Parlamento, secondo cui gli stanziamenti disimpegnati dovrebbero rimanere nel bilancio ed essere impegnati dall'autorità di bilancio attraverso la procedura annuale di bilancio; accoglie pertanto con favore questo importante passo avanti nel riconoscere che gli stanziamenti impegnati all'interno del bilancio dovrebbero rimanere nel bilancio e contribuire a fornire la tanto necessaria flessibilità di bilancio;
22. osserva che, prima di ricorrere allo strumento speciale, l'autorità di bilancio dovrebbe esaminare la possibilità di coprire parte dell'eventuale deficit nell'ambito delle rubriche e attraverso lo strumento di flessibilità e lo strumento unico di margine; sottolinea che tale processo deve essere obiettivo e basato su esigenze reali e non può essere orientato da parametri arbitrari; ricorda, in tale contesto, che la dichiarazione comune concordata dalle tre istituzioni nell'ambito dell'accordo del 2020 sul QFP, secondo cui le spese a copertura dei costi di finanziamento di NextGenerationEU "mirano a non ridurre i programmi e i fondi", continua ad applicarsi e funge da punto di riferimento per l'autorità di bilancio; intende pertanto garantire che tutti i programmi dispongano di risorse adeguate e che la flessibilità e la capacità di risposta del bilancio siano preservate attraverso la procedura annuale di bilancio;
23. insiste sulla necessità che la Commissione fornisca informazioni affidabili, tempestive e accurate sugli oneri finanziari di NextGenerationEU e sulle previste erogazioni a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza durante l'intera procedura di bilancio;
24. sottolinea che, a norma dei trattati, il Consiglio europeo non svolge alcun ruolo né nella procedura di bilancio né nella procedura legislativa; evidenzia che qualsiasi discussione sullo strumento EURI in seno al Consiglio europeo non deve interferire con il calendario pragmatico della procedura di bilancio concordato ogni anno conformemente all'AII e non deve in alcun modo condizionare lo svolgimento della procedura di bilancio; sottolinea che sarà particolarmente vigile a tale riguardo onde garantire il pieno rispetto delle prerogative dell'autorità di bilancio stabilite nei trattati e la completa osservanza dell'AII;
Flessibilità e strumenti speciali
Riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza
25. sottolinea che, dall'inizio del QFP, si è registrato un aumento delle esigenze in termini di aiuti umanitari e risposta di emergenza all'interno e all'esterno dell'Unione come pure delle esigenze di sostegno in relazione alle catastrofi naturali, che stanno diventando più frequenti e più gravi, in particolare a causa dei cambiamenti climatici; è convinto che tali esigenze siano destinate ad aumentare; accoglie pertanto con favore il fatto che la riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza (SEAR) sarà aumentata di 1,5 miliardi di EUR per il restante periodo del QFP, sebbene rimanga preoccupato per il fatto che, anche con tale aumento, è improbabile che le esigenze saranno soddisfatte;
26. accoglie inoltre con favore il fatto che, in linea con la posizione di lunga data del Parlamento, il progetto di regolamento del Consiglio suddivide lo strumento in due parti: la riserva europea di solidarietà per le catastrofi naturali e le emergenze di sanità pubblica, nell'ambito del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, e la riserva per gli aiuti d'urgenza, intesa a fornire una risposta rapida alle emergenze all'interno e all'esterno dell'Unione; ritiene che tale architettura riveduta faciliterà l'attuazione;
27. esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che la ripartizione percentuale tra le due riserve, ossia due terzi alla riserva di solidarietà e un terzo alla riserva per gli aiuti d'urgenza, non è pienamente in linea con la ripartizione delle esigenze nei primi tre anni del QFP, più vicina a un rapporto 65-35;
28. accoglie con favore il fatto che i potenziali importi non utilizzati nell'ambito della riserva di solidarietà e della riserva per gli aiuti d'urgenza, destinati ad essere annullati, saranno nuovamente messi a disposizione dello strumento di flessibilità nell'anno successivo, stabilendo un importante principio per rafforzare la flessibilità;
Strumento di flessibilità
29. riconosce che, aumentando di 2 miliardi di EUR lo strumento di flessibilità tra il 2024 e il 2027 e creando lo strumento speciale EURI per gli sforamenti legati agli oneri finanziari di NextGenerationEU, il progetto di regolamento del Consiglio allevia in una certa misura la pressione sul bilancio; ritiene tuttavia che, se si considerano la logica della procedura che porta all'attivazione del nuovo strumento speciale e il deficit delle spese amministrative dovuto all'inflazione, l'aumento sia in gran parte preassegnato; resta preoccupato per il fatto che, in linea con i modelli di utilizzo nei primi anni del QFP, l'aumento potrebbe non creare uno spazio di bilancio sufficiente per consentire all'Unione di rispondere a circostanze impreviste ed esigenze emergenti;
30. si rammarica per il fatto che, per quanto riguarda la flessibilità e la risposta alle crisi, la revisione del QFP non può che essere considerata un'occasione mancata;
Nuove risorse proprie
31. ribadisce il proprio impegno a favore della tabella di marcia giuridicamente vincolante prevista dall'AII, secondo cui il Parlamento, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati a introdurre nuove risorse proprie sufficienti per coprire almeno il rimborso degli oneri finanziari di NextGenerationEU e, al di là dell'attuale QFP, del capitale;
32. deplora profondamente l'assenza di progressi in seno al Consiglio sulle proposte relative alle risorse proprie all'esame e ricorda di aver preso tutti i provvedimenti necessari per consentire una rapida adozione; invita il Consiglio ad approvare senza ulteriori indugi tali proposte; sottolinea che continua a essere fondamentale realizzare progressi in relazione ad autentiche nuove risorse proprie al di là delle proposte esistenti;
Pagamenti
33. sottolinea che la credibilità dell'Unione dipende dalla capacità di garantire la disponibilità di stanziamenti di pagamento adeguati per assicurare che i beneficiari ricevano in tempo utile il denaro che è loro dovuto; ricorda che si prevede un forte aumento del fabbisogno di pagamenti negli ultimi anni del periodo del QFP, anche a seguito dell'adeguamento dell'ambito di applicazione e delle norme per l'utilizzo dei fondi di coesione derivanti dal regolamento STEP;
34. si rammarica pertanto del fatto che il progetto di regolamento del Consiglio non riprenda la proposta del Parlamento di sopprimere il massimale annuale degli stanziamenti di pagamento per il ricorso allo strumento unico di margine, il che avrebbe eliminato qualsiasi rischio di crisi dei pagamenti;
35. osserva che il progetto di regolamento del Consiglio prevede una certa flessibilità per quanto riguarda i massimali dei pagamenti consentendo di riportare al 2026 un importo equivalente alla parte non utilizzata dell'adeguamento annuo massimo del massimale dei pagamenti del 2025, sebbene ciò non elimini completamente il rischio di un arretrato; invita la Commissione a monitorare attentamente l'evoluzione del fabbisogno di pagamenti e a proporre in tempo utile all'autorità di bilancio eventuali azioni correttive necessarie;
Incidenza sul bilancio dell'UE
36. sottolinea che, a differenza di quanto avviene per i bilanci nazionali, in cui l'inflazione incide sul valore nominale sia delle entrate che delle spese, i massimali di spesa del QFP sono aumentati annualmente del 2 %, mentre il massimale delle risorse proprie è adeguato in funzione dell'inflazione; ricorda che, secondo la Commissione, l'inflazione ha ridotto di 74 miliardi di EUR il valore in termini reali del QFP, mentre le entrate richieste agli Stati membri per la spesa del QFP sono diminuite in percentuale del reddito nazionale lordo (RNL) e le correzioni a favore dei cinque Stati membri beneficiari, che sono legate all'inflazione, sono aumentate a un ritmo più elevato rispetto ai massimali del QFP;
37. resta preoccupato per il fatto che, anche dopo la revisione, gli stanziamenti d'impegno totali ammontano solo all'1,02 % dell'RNL e gli stanziamenti di pagamento totali solo all'1,01 % dell'RNL; ricorda che, in origine, gli stanziamenti di pagamento nell'attuale QFP avrebbero dovuto ammontare all'1,10 % dell'RNL; riconosce nel contempo le sfide di bilancio cui devono far fronte molti Stati membri;
38. deplora che nell'ambito della revisione del QFP siano stati apportati tagli a programmi faro, in particolare quelli che erano stati specificamente rafforzati nell'ambito dell'accordo del 2020 sul QFP, ed esprime particolare preoccupazione per il segnale politico inviato da tali tagli;
39. si rammarica profondamente per la riduzione di 2,1 miliardi di EUR della dotazione finanziaria di Orizzonte Europa, che è in contrasto con l'obiettivo del Consiglio stesso di investire il 3 % del prodotto interno lordo nella ricerca e nello sviluppo; insiste sul fatto che investire maggiormente nella ricerca e nell'innovazione (R&I) europee oggi è un prerequisito per garantire la competitività economica dell'Europa domani; osserva che è necessario aumentare gli investimenti in R&I per consentire all'Europa di mantenere o sviluppare la propria leadership tecnologica nei settori maggiormente colpiti dalle transizioni verde e digitale; sottolinea che i tagli alle attività europee di R&I sono in contrasto con le promesse dei leader dell'UE di rafforzare la competitività di quest'ultima e la sua autonomia strategica aperta; sottolinea tuttavia che il Parlamento ha contribuito ad attenuare l'impatto dei tagli apportati a Orizzonte Europa mettendo a disposizione 100 milioni di EUR di disimpegni nel settore della ricerca a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario a beneficio del programma, in aggiunta ai 500 milioni di EUR già concordati nel 2020; ricorda che il riutilizzo dei disimpegni nel settore della ricerca è una richiesta di lunga data del Parlamento;
40. ricorda l'importanza delle politiche sanitarie e il chiaro impegno politico assunto nell'accordo del 2020 sul QFP a dare priorità ai finanziamenti per la salute; esprime pertanto profonda delusione per il taglio di 1 miliardo di EUR apportato al programma "UE per la salute"; ritiene che tale decisione possa compromettere la preparazione a eventuali pandemie future e limitare la capacità dell'Unione di sostenere i sistemi sanitari pubblici; sottolinea tuttavia che, su richiesta del Parlamento, il profilo di spesa del programma è stato adattato per attenuare l'impatto del taglio sull'attuazione pratica, ripartendo l'effetto della riduzione in modo più uniforme negli anni rimanenti;
41. ricorda la propria posizione secondo cui le dotazioni nazionali preassegnate non dovrebbero essere adeguate nella revisione del QFP; accoglie pertanto con favore la decisione di lasciare inalterate le dotazioni nazionali preassegnate e di non tenerne conto nel meccanismo destinato a colmare il deficit relativo agli oneri finanziari di NextGenerationEU; deplora tuttavia i tagli alle azioni attuate in regime di gestione diretta nell'ambito della politica di coesione (-0.4 miliardi di EUR) e della politica agricola comune (-0.7 miliardi di EUR), che riducono il potenziale e l'impatto di tali azioni;
42. riconosce che sia il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) che la riserva di adeguamento alla Brexit (BAR) non sono stati necessari nella misura prevista e che vi è margine per adeguare le rispettive dotazioni; ritiene che gli importi provenienti da tali strumenti speciali avrebbero dovuto essere riutilizzati per altre finalità nell'ambito del bilancio, ad esempio per rafforzare lo strumento di flessibilità;
Attuazione del pacchetto QFP
43. invita la Commissione a fornire all'autorità di bilancio una spiegazione dettagliata di come intende gestire tutte le modifiche ai programmi e agli strumenti speciali in modo che i loro obiettivi fondamentali possano per quanto possibile essere raggiunti e a fornire informazioni dettagliate sull'impatto della revisione sul bilancio dell'UE nel suo complesso;
44. è pronto ad attuare senza indebito ritardo le necessarie modifiche legislative e di bilancio, alla luce dell'urgenza della questione; ricorda, in tale contesto, la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'integrazione dell'esito della revisione del QFP nel bilancio 2024;
45. ribadisce che il Parlamento garantirà che le sue prerogative nella procedura annuale di bilancio siano pienamente rispettate nell'attuazione del pacchetto;
o o o
46. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 febbraio 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento per l'Ucraina (COM(2023)0338 – C9-0210/2023 – 2023/0200(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0338),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 212 e 322, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0210/2023),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti l'accordo provvisorio approvato dalle commissioni competenti a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 14 febbraio 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– viste le deliberazioni congiunte della commissione per gli affari esteri e della commissione per i bilanci a norma dell'articolo 58 del regolamento,
– viste le lettere della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
– vista la relazione della commissione per gli affari esteri e della commissione per i bilanci (A9-0286/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(1);
2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio, allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C;
3. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C;
4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 febbraio 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento per l'Ucraina
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2024/792.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sulla nomenclatura di bilancio appropriata per lo strumento per l'Ucraina(2)
Fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio annuale e i poteri della Commissione di elaborare il progetto di bilancio, il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a proporre la creazione di almeno una linea di bilancio per il pilastro I dello strumento per l'Ucraina, due linee di bilancio nell'ambito del pilastro II, tra cui gli accantonamenti del fondo comune di copertura per la garanzia per l'Ucraina istituito a norma del capo IV del regolamento relativo allo strumento per l'Ucraina, tre linee di bilancio nell'ambito del pilastro III per l'assistenza all'adesione all'Unione e altre misure, le sovvenzioni per gli oneri finanziari e gli accantonamenti del fondo comune di copertura (Strumenti tradizionali), e una linea di bilancio specifica per le spese di assistenza tecnica e amministrativa per l'attuazione dello strumento.
Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul carattere eccezionale dello strumento per l'Ucraina(3)
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione condividono il parere che lo strumento per l'Ucraina sia un eccezionale strumento a medio termine di grande importanza geopolitica, adattato all'incertezza e alle sfide senza precedenti del sostegno a un paese in guerra con implicazioni dirette per la sicurezza dell'Unione. Di conseguenza, lo strumento per l'Ucraina garantisce l'equilibrio tra flessibilità e programmabilità della risposta dell'Unione per far fronte alle esigenze di finanziamento, ripresa, ricostruzione e modernizzazione dell'Ucraina, sostenendo gli sforzi di riforma del paese nell'ambito del suo percorso di adesione all'Unione. Gli obiettivi, le modalità di finanziamento e di governance convenuti per lo strumento per l'Ucraina rispondono al contesto e alle sfide eccezionali e specifici in relazione ai quali tale strumento in questione è stato adottato.
È pertanto opportuno non considerare questa soluzione per l'Ucraina come un precedente per i futuri strumenti di assistenza economica ai paesi terzi.
Regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce lo strumento per l'Ucraina (GU L, 2024/792, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj)
Regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce lo strumento per l'Ucraina (GU L, 2024/792, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj)
Istituzione della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP")
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 febbraio 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP") e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (COM(2023)0335 – C9-0209/2023 – 2023/0199(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0335),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 164, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 175, paragrafo 3, l’articolo 177, paragrafo 1, l'articolo 178, paragrafo 1, l’articolo 182, paragrafo 1, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0209/2023),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 settembre 2023(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 10 ottobre 2023(2),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalle commissioni competenti a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 14 febbraio 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, a norma dell’articolo 58 del suo regolamento,
– visti i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per lo sviluppo regionale,
– viste le lettere della commissione per gli affari esteri e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
– vista la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0290/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(3);
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 febbraio 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 febbraio 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica") (COM(2022)0177 – C9-0161/2022 – 2022/0117(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0177),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81, paragrafo 2, lettera f), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0161/2022),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti il parere motivato inviato dal Senato francese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 ottobre 2022(1),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 dicembre 2023, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per la cultura e l'istruzione,
– vista la relazione della commissione giuridica (A9-0223/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(2);
2. suggerisce che l'atto sia citato come "direttiva Wölken-Bolaños García sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica")"(3);
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
4. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 febbraio 2024 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica")
Tiemo Wölken e Félix Bolaños García hanno condotto i negoziati sull'atto in questione per conto, rispettivamente, del Parlamento europeo e del Consiglio.
Modifiche al Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 febbraio 2024 sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (07307/2022 – C9-0405/2022 – 2022/0906(COD))
– vista la richiesta della Corte di giustizia presentata al Parlamento europeo e al Consiglio (07307/2022),
– visti l'articolo 256, paragrafo 3, e l'articolo 281, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché l'articolo 106 bis, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali gli è stato presentato il progetto di atto (C9-0405/2022),
– visto l'articolo 294, paragrafi 3 e 15, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere della Commissione (COM(2023)0135),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 gennaio 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli articoli 50 e 59 del suo regolamento,
– visto il parere della commissione per gli affari costituzionali,
– vista la relazione della commissione giuridica (A9-0278/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 febbraio 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE, Euratom) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE, Euratom) 2024/2019.)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 febbraio 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti e che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) n. 2020/1056 (COM(2021)0709 – C9-0426/2021 – 2021/0367(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0709),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0426/2021),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 febbraio 2022(1),
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 6 dicembre 2023, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9‑0290/2022),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(2);
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 febbraio 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 febbraio 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda alcuni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (COM(2023)0229 – C9-0134/2023 – 2023/0113(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0229),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0134/2023),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere della Banca centrale europea del 5 luglio 2023(1),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 luglio 2023(2),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 dicembre 2023, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0344/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 febbraio 2024 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 febbraio 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul ripristino della natura (COM(2022)0304 – C9-0208/2022 – 2022/0195(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0304),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0208/2022),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 gennaio 2023(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 9 febbraio 2023(2),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 22 novembre 2023, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per la pesca,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0220/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(3);
2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
4. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 febbraio 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(6),
considerando quanto segue:
(1) È necessario stabilire a livello dell'Unione norme sul ripristino degli ecosistemi al fine di garantire il recupero di una natura ricca di biodiversità e resilienza in tutto il territorio dell'Unione. Il ripristino degli ecosistemi contribuisce inoltre agli obiettivi dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi.
(2) La comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo "Il Green Deal europeo" ("Green Deal europeo") definisce una tabella di marcia ambiziosa per trasformare l'Unione in una società equa e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, volta a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi e dagli impatti ambientali. Nell'ambito del Green Deal europeo, la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2023 – Riportare la natura nella nostra vita" definisce la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030.
(3) L'Unione e i suoi Stati membri sono parti della convenzione sulla diversità biologica(7). In quanto tali, si sono impegnati a rispettare la visione strategica a lungo termine adottata in occasione della decima riunione della conferenza delle parti di tale convenzione il 18‑29 ottobre 2010 con la decisione X/2 "Piano strategico per la biodiversità 2011‑2020", secondo cui, entro il 2050, la biodiversità deve essere valorizzata, conservata, ripristinata e usata con saggezza, mantenendo i servizi ecosistemici, sostenendo un pianeta sano e conseguendo vantaggi essenziali per tutte le persone.
(4) Il quadro globale in materia biodiversità, adottato in occasione della quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica tenutasi dal 7 al 19 dicembre 2022, stabilisce obiettivi operativi globali per un'azione urgente nel decennio fino al 2030. L'obiettivo 1 consiste nel garantire che tutti i settori siano oggetto di una pianificazione territoriale partecipativa, integrata e inclusiva in termini di biodiversità e/o di processi di gestione efficaci che affrontino il cambiamento di uso del suolo e del mare; portare a valori prossimi allo zero entro il 2030 la perdita di zone di elevata importanza in termini di biodiversità, compresi gli ecosistemi di elevata integrità ecologica, rispettando nel contempo i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali, come stabilito nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. L'obiettivo 2 consiste nel garantire che, entro il 2030, almeno il 30 % delle zone degli ecosistemi terrestri, idrici interni, marini e costieri degradati sia oggetto di un ripristino efficace, al fine di rafforzare la biodiversità e migliorare le funzioni e i servizi ecosistemici, l'integrità ecologica e la connettività. L'obiettivo 11 consiste nel ripristinare, mantenere e migliorare il contributo della natura alle persone, comprese le funzioni e i servizi ecosistemici, quali la regolazione dell'aria, dell'acqua e del clima, la salute del suolo, l'impollinazione e la riduzione del rischio di malattie, nonché la protezione dai rischi e dalle catastrofi naturali, attraverso soluzioni basate sulla natura e/o approcci ecosistemici a beneficio di tutte le persone e della natura. Il quadro globale in materia di biodiversità consentirà di compiere progressi verso il conseguimento degli obiettivi orientati ai risultati per il 2050.
(5) Gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare gli obiettivi 14.2, 15.1, 15.2 e 15.3, fanno riferimento alla necessità di garantire la conservazione, il ripristino e l'utilizzo sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce e terrestri e dei loro servizi, in modo particolare delle foreste, delle zone umide, delle montagne e delle zone aride.
(6) Nella risoluzione del 1º marzo 2019, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il periodo 2021–2030 il decennio delle Nazioni Unite per il ripristino degli ecosistemi, con l'obiettivo di sostenere e intensificare gli sforzi per prevenire, fermare e invertire il degrado degli ecosistemi in tutto il mondo e sensibilizzare in merito all'importanza del ripristino degli ecosistemi.
(7) La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 mira a garantire che la biodiversità europea sia riportata sulla via della ripresa entro il 2030, nell'interesse delle persone, del pianeta, del clima e della nostra economia. Stabilisce un ambizioso piano dell'UE di ripristino della natura corredato di una serie di impegni fondamentali, tra cui quello di presentare una proposta di obiettivi di ripristino della natura nell'UE giuridicamente vincolanti al fine di ripristinare gli ecosistemi degradati, in particolare quelli potenzialmente più in grado di catturare e stoccare il carbonio nonché di prevenire e ridurre l'impatto delle catastrofi naturali.
(8) Nella risoluzione del 9 giugno 2021 sulla Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 il Parlamento europeo ha accolto con grande favore l'impegno a elaborare una proposta legislativa con obiettivi vincolanti di ripristino della natura, ritenendo che, oltre a un obiettivo di ripristino generale, dovrebbero essere inclusi obiettivi di ripristino specifici per gli ecosistemi, gli habitat e le specie, che riguardino foreste, praterie (formazioni erbose), zone umide, torbiere, impollinatori, fiumi a scorrimento libero, zone costiere ed ecosistemi marini.
(9) Nelle conclusioni del 23 ottobre 2020 il Consiglio ha riconosciuto che prevenire un ulteriore declino dell'attuale stato della biodiversità e della natura sarà fondamentale, ma non sufficiente a riportare la natura nelle nostre vite. Ha ribadito che occorre rafforzare l'ambizione sul fronte del ripristino della natura, come proposto nel nuovo piano dell'UE in materia che include misure volte a proteggere e ripristinare la biodiversità al di là delle zone protette. Il Consiglio ha inoltre dichiarato di attendersi una proposta di obiettivi di ripristino giuridicamente vincolanti, sottoposta a una valutazione d'impatto.
(10) La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 stabilisce l'impegno a proteggere giuridicamente almeno il 30 % della superficie terrestre, comprese le acque interne, e il 30 % dei mari dell'Unione, di cui almeno un terzo dovrebbe essere oggetto di una protezione rigorosa, comprese tutte le foreste primarie e antiche ancora esistenti. I criteri e gli orientamenti per la designazione di ulteriori zone protette da parte degli Stati membri ("Criteri e orientamenti"), elaborati dalla Commissione nel 2022 in collaborazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, sottolineano che se, una volta che il ripristino avrà prodotto tutti i suoi effetti, le zone ripristinate rispettano o si prevede che rispettino i criteri per le zone protette, esse dovrebbero contribuire anche al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di zone protette. Nei Criteri e orientamenti si sottolinea inoltre che le zone protette possono offrire un importante contributo agli obiettivi di ripristino della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, creando le condizioni per il buon esito degli sforzi di ripristino. Ciò vale in particolare per le zone che possono riprendersi naturalmente se si mette fine o si limitano alcune pressioni derivanti dalle attività umane. Per garantire il recupero delle ricchezze naturali che ospitano, in alcuni casi basterà sottoporre queste zone, anche dell'ambiente marino, a una protezione rigorosa. Nei Criteri e orientamenti si sottolinea anche che tutti gli Stati membri sono tenuti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di zone protette stabiliti dalla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, in misura proporzionata alle ricchezze naturali che ospitano e al loro potenziale di ripristino della natura.
(11) La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 stabilisce l'obiettivo di garantire che non si verifichi un deterioramento delle tendenze o dello stato di conservazione degli habitat e delle specie protetti e che almeno il 30 % delle specie e degli habitat il cui attuale stato di conservazione non è soddisfacente lo diventi o evidenzi una netta tendenza positiva in modo da raggiungere questo stato entro il 2030. Gli orientamenti elaborati dalla Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, per sostenere il raggiungimento di tali obiettivi sottolineano che è probabile che siano necessari sforzi di mantenimento e ripristino per la maggior parte di tali habitat e specie mediante interventi che pongano fine alle attuali tendenze negative entro il 2030, mantengano le tendenze attualmente stabili o di segno positivo, o impediscano il declino di habitat e specie il cui stato di conservazione è soddisfacente. Rilevano inoltre che tali sforzi di ripristino devono essere pianificati, attuati e coordinati principalmente a livello nazionale o regionale e che, nella selezione e nella definizione delle priorità delle specie e degli habitat da migliorare entro il 2030, occorre ricercare sinergie con altri obiettivi dell'Unione e internazionali, in particolare con gli obiettivi della politica ambientale o climatica.
(12) La relazione della Commissione del 15 ottobre 2020 dal titolo "Lo stato della natura nell'Unione europea" ("relazione 2020 sullo stato della natura") ha rilevato che l'Unione non è ancora riuscita ad arginare il calo dei tipi di habitat e delle specie protetti la cui conservazione è motivo di preoccupazione nell'Unione. Questo calo è dovuto principalmente all'abbandono dell'agricoltura estensiva, all'intensificazione delle pratiche di gestione, alla modifica dei regimi idrologici, all'urbanizzazione e all'inquinamento, nonché alle attività forestali non sostenibili e allo sfruttamento delle specie. Inoltre, le specie esotiche invasive e i cambiamenti climatici rappresentano minacce importanti e crescenti per la fauna e la flora autoctone dell'Unione.
(13) Il Green Deal europeo porterà a una progressiva e profonda trasformazione dell'economia dell'Unione e dei suoi Stati membri, che a sua volta avrà un forte impatto sull'azione esterna dell'Unione. È importante che l'Unione utilizzi la sua politica commerciale e la sua vasta rete di accordi commerciali per dialogare con i partner sulla protezione dell'ambiente e della biodiversità anche a livello mondiale, promuovendo nel contempo condizioni di parità.
(14) È opportuno fissare un obiettivo generale per il ripristino degli ecosistemi al fine di favorire la trasformazione economica e sociale, la creazione di posti di lavoro di elevata qualità e una crescita sostenibile. Gli ecosistemi ricchi di biodiversità come le zone umide, le acque dolci, le foreste e gli ecosistemi agricoli, scarsamente vegetati, marini, costieri e urbani forniscono, se in buono stato, una serie di servizi ecosistemici essenziali e i benefici del ripristino del buono stato degli ecosistemi degradati in tutte le zone terrestri e marine superano di gran lunga i costi. Questi servizi contribuiscono a un'ampia gamma di benefici socioeconomici, in funzione delle caratteristiche economiche, sociali, culturali, regionali e locali.
(15) La Commissione statistica delle Nazioni Unite ha adottato il Sistema di contabilità economico-ambientale – Contabilità degli ecosistemi (System of Environmental Economic Accounting - Ecosystem Accounting – SEEA EA) in occasione della sua 52a sessione nel marzo 2021. Il SEEA EA costituisce un quadro statistico integrato e completo che serve a organizzare i dati concernenti gli habitat e i paesaggi, misurare la portata, le condizioni e i servizi degli ecosistemi, monitorare l'evoluzione delle risorse degli ecosistemi e collegare tali informazioni all'attività economica e ad altre attività umane.
(16) La disponibilità di ecosistemi ricchi di biodiversità e la lotta ai cambiamenti climatici sono intrinsecamente collegate. La natura e le soluzioni basate sulla natura, compresi gli stock e i pozzi naturali di assorbimento di carbonio, sono fondamentali per combattere la crisi climatica. Allo stesso tempo, la crisi climatica è già un fattore di cambiamento degli ecosistemi terrestri e marini e l'Unione deve prepararsi a un aumento dell'intensità, della frequenza e della pervasività dei suoi effetti. La relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) sugli effetti del riscaldamento globale di 1,5º C ha sottolineato che alcuni impatti possono essere duraturi o irreversibili. Nella sesta relazione di valutazione dell'IPCC si afferma che il ripristino degli ecosistemi sarà fondamentale per contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici e anche per ridurre i rischi per la sicurezza alimentare. La piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services – IPBES), nella sua relazione di valutazione globale del 2019 sulla biodiversità e i servizi ecosistemici, considera i cambiamenti climatici un fattore chiave dei cambiamenti nella natura e prevede che gli effetti dei cambiamenti climatici aumenteranno nel corso dei prossimi decenni, superando in alcuni casi l'impatto di altri fattori di cambiamento degli ecosistemi, come i cambiamenti dell'uso dei suoli e dei mari.
(17) Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio(8) stabilisce l'obiettivo vincolante della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050 e, successivamente, del conseguimento di emissioni negative, dando priorità a riduzioni rapide e prevedibili delle emissioni e, nel contempo, potenziando degli assorbimenti dai pozzi naturali. Il ripristino degli ecosistemi può contribuire in ampia misura a mantenere, gestire e migliorare i pozzi naturali e a incrementare la biodiversità, contrastando nel contempo i cambiamenti climatici. Il regolamento (UE) 2021/1119 impone inoltre alle istituzioni competenti dell'Unione e agli Stati membri di garantire progressi costanti nel rafforzamento della capacità di adattamento e della resilienza nonché nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Richiede inoltre agli Stati membri di integrare l'adattamento in tutti i settori di intervento e di promuovere un adattamento basato sugli ecosistemi e soluzioni basate sulla natura. Le soluzioni basate sulla natura sono quelle ispirate alla natura e da essa supportate, sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse. Le soluzioni basate sulla natura devono pertanto favorire la biodiversità e sostenere la fornitura di una serie di servizi ecosistemici.
(18) La comunicazione della Commissione del 24 febbraio 2021 dal titolo "Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici" sottolinea la necessità di promuovere soluzioni basate sulla natura e riconosce che un adattamento ai cambiamenti climatici efficace sotto il profilo dei costi può essere conseguito proteggendo e ripristinando le zone umide e le torbiere nonché gli ecosistemi costieri e marini, sviluppando spazi verdi urbani, installando tetti e muri verdi e promuovendo e gestendo in modo sostenibile le foreste e i terreni agricoli. La presenza di un maggior numero di ecosistemi ricchi di biodiversità determina una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici e offre modalità più efficaci di riduzione e prevenzione delle catastrofi.
(19) La politica climatica dell'Unione è in fase di revisione al fine di seguire il percorso indicato nel regolamento (UE) 2021/1119 per ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. In particolare, il regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio(9) mira a rafforzare il contributo del settore del suolo all'ambizione globale in materia di clima per il 2030 e allinea gli obiettivi concernenti la contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dal settore dell'uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura (land use, land use change and forestry – LULUCF) alle iniziative strategiche correlate in materia di biodiversità. Il regolamento pone l'accento sulla necessità di proteggere e potenziare gli assorbimenti di carbonio basati sulla natura, migliorare la resilienza degli ecosistemi ai cambiamenti climatici, ripristinare i terreni e gli ecosistemi degradati e riumidificare le torbiere. Mira inoltre a migliorare il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra dei terreni oggetto di misure di protezione e ripristino. In tale contesto, è importante che gli ecosistemi di tutte le categorie di terreni, compresi i pascoli (formazioni erbose), le foreste, le terre coltivate e le zone umide, siano in buono stato in modo da poter catturare e immagazzinare il carbonio in maniera efficace.
(20) Come indicato nella comunicazione della Commissione del 23 marzo 2022 dal titolo "Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari", gli sviluppi della situazione geopolitica hanno ulteriormente evidenziato la necessità di salvaguardare la resilienza dei sistemi alimentari. È comprovato che il ripristino degli ecosistemi agricoli ha effetti positivi sulla produttività alimentare a lungo termine e che il ripristino della natura funge da polizza assicurativa per garantire la sostenibilità e la resilienza a lungo termine dell'Unione.
(21) Nella relazione finale della Conferenza sul futuro dell'Europa di maggio 2022, i cittadini invitano l'Unione a proteggere e ripristinare la biodiversità, i paesaggi e gli oceani, a eliminare l'inquinamento e a promuovere la conoscenza, la sensibilizzazione, l'istruzione e il dialogo in materia di ambiente, cambiamenti climatici, uso dell'energia e sostenibilità.
(22) Il ripristino degli ecosistemi, associato agli sforzi volti a ridurre il commercio e il consumo di flora e fauna selvatiche, contribuirà inoltre a prevenire possibili future malattie trasmissibili con potenziale zoonotico e a rafforzare la resilienza di fronte a queste malattie, riducendo così il rischio di epidemie e pandemie, e contribuirà a sostenere gli sforzi dell'Unione e a livello mondiale per applicare l'approccio "One Health", che riconosce il nesso intrinseco tra la salute umana, la salute animale e una natura integra e resiliente.
(23) I suoli sono parte integrante degli ecosistemi terrestri. La comunicazione della Commissione del 17 novembre 2021 dal titolo "Strategia dell'UE per il suolo 2030 - Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima" delinea la necessità di ripristinare i suoli degradati e di migliorare la biodiversità del suolo. Il Meccanismo Globale, un organismo creato nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazionenei paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa(10), e il segretariato di tale convenzione hanno istituito il programma per la definizione di obiettivi di neutralità in termini di degrado del suolo al fine di aiutare i paesi a raggiungere la neutralità in termini di degrado del suolo entro il 2030.
(24) La direttiva 92/43/CEE del Consiglio(11) e la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(12) mirano a garantire la protezione, la conservazione e la sopravvivenza a lungo termine delle specie e degli habitat più preziosi e minacciati d'Europa, nonché degli ecosistemi di cui fanno parte. Natura 2000, la più grande rete coordinata di aree protette al mondo istituita nel 1992, è lo strumento chiave per la realizzazione degli obiettivi di queste due direttive. È opportuno che il presente regolamento si applichi al territorio europeo degli Stati membri cui si applicano i trattati, allineandosi in tal modo alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, come pure alla direttiva 2008/56/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio(13).
(25) La Commissione ha messo a punto un quadro e orientamenti per determinare il buono stato dei tipi di habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e per determinare la qualità e la quantità sufficienti degli habitat delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva. Gli obiettivi di ripristino per questi tipi di habitat e habitat di specie possono essere fissati sulla base di questo quadro e questi orientamenti. Tuttavia, il ripristino che ne risulta non sarà sufficiente a invertire la perdita di biodiversità e a consentire il recupero di tutti gli ecosistemi. È pertanto opportuno stabilire obblighi supplementari basati su indicatori specifici al fine di migliorare la biodiversità a livello di ecosistemi più ampi.
(26) Sulla base delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e al fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi ivi stabiliti, gli Stati membri dovrebbero mettere in atto misure di ripristino per garantire il recupero degli habitat e delle specie protetti, compresi gli uccelli selvatici, in tutte le regioni dell'Unione, anche in zone che non rientrano tra i siti di Natura 2000.
(27) La direttiva 92/43/CEE mira a mantenere o ripristinare, in uno stato di conservazione soddisfacente, gli habitat naturali e le specie di fauna e flora selvatiche di interesse unionale. Tuttavia, non fissa un termine per il conseguimento di tale obiettivo. Analogamente, la direttiva 2009/147/CE non stabilisce un termine per il recupero delle popolazioni di uccelli nell'Unione.
(28) È ▌opportuno fissare un termine per l'attuazione delle misure di ripristino all'interno e al di fuori dei siti Natura 2000, al fine di migliorare gradualmente lo stato dei tipi di habitat protetti in tutta l'Unione e al fine di ristabilirli fino a quando non sarà raggiunta la superficie di riferimento favorevole necessaria perché pervengano a uno stato di conservazione soddisfacente. Nell'attuazione delle misure di ripristino gli Stati membri dovrebbero dare priorità, se del caso e fino al 2030, alle zone dei tipi di habitat che non sono in buono stato e che sono situate nei siti Natura 2000, considerato il ruolo essenziale di tali siti per la conservazione della natura e il fatto che, ai sensi del diritto dell'Unione vigente, esiste già l'obbligo di istituire sistemi efficaci per garantire l'efficacia a lungo termine delle misure di ripristino nei siti Natura 2000. Al fine di concedere agli Stati membri la flessibilità necessaria per intraprendere iniziative di ripristino su vasta scala, è opportuno che gli Stati membri mantengano la possibilità di mettere in atto misure di ripristino nelle zone dei tipi di habitat che non sono in buono stato e che sono situate al di fuori dei siti Natura 2000, laddove giustificato da circostanze e condizioni locali specifiche. Inoltre, è opportuno raggruppare i tipi di habitat in funzione dell'ecosistema cui appartengono e fissare gli obiettivi per gruppi di tipi di habitat, con scadenze definite e quantificati in base alla superficie. Ciò consentirebbe agli Stati membri di scegliere quali habitat ripristinare per primi all'interno di un determinato gruppo.
(29) Le prescrizioni stabilite per gli habitat delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE e per gli habitat degli uccelli selvatici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE dovrebbero essere analoghe, tenendo conto in particolare della connettività necessaria tra questi due habitat affinché le popolazioni delle specie possano prosperare.
(30) È necessario che le misure di ripristino per tipi di habitat siano adeguate e idonee affinché tali tipi di habitat raggiungano un buono stato e affinché siano stabilite superfici di riferimento favorevoli il più rapidamente possibile, al fine di conseguire uno stato di conservazione soddisfacente di tali tipi di habitat. È importante che le misure di ripristino siano quelle necessarie per conseguire gli obiettivi con scadenze definite e quantificati in base alla superficie. È inoltre necessario che le misure di ripristino degli habitat delle specie siano adeguate e idonee a raggiungere il più rapidamente possibile la qualità e quantità sufficienti al fine di conseguire uno stato di conservazione soddisfacente delle specie.
(31) Le misure di ripristino messe in atto ai sensi del presente regolamento per ripristinare o mantenere determinati tipi di habitat di cui all'allegato I, come i tipi di habitat di formazioni erbose, brughiere o zone umide, potrebbero in alcuni casi richiedere la rimozione delle foreste al fine di reintrodurre una gestione basata sulla conservazione, che potrebbe includere attività quali lo sfalcio o il pascolo. Il ripristino della natura e l'arresto della deforestazione sono entrambi obiettivi ambientali importanti che si rafforzano a vicenda. La Commissione elaborerà orientamenti, come indicato al considerando 36 del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio(14), al fine di chiarire l'interpretazione della definizione di "uso agricolo" di cui a tale regolamento, in particolare in relazione alla conversione di aree forestali in terreni la cui destinazione non è l'uso agricolo.
(32) È importante garantire che le misure di ripristino messe in atto a norma del presente regolamento apportino un miglioramento concreto e misurabile dello stato degli ecosistemi, sia a livello delle singole zone soggette a ripristino sia a livello nazionale e dell'Unione.
(33) Per garantire che le misure di ripristino siano efficaci e che i loro risultati possano essere misurati nel tempo, è essenziale che le aree soggette a queste misure di ripristino, destinate a migliorare lo stato degli habitat che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I della direttiva 92/43/CEE, ristabilirli e migliorarne la connettività, registrino costanti miglioramenti fino al raggiungimento di un buono stato.
(34) È inoltre essenziale che le zone soggette a misure di ripristino intese a migliorare la qualità e la quantità degli habitat delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE, nonché degli habitat degli uccelli selvatici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE, registrino costanti miglioramenti verso il conseguimento di una quantità e di una qualità sufficienti degli habitat di queste specie.
(35) È importante garantire un aumento graduale, in tutto il territorio europeo degli Stati membri e nell'insieme dell'Unione, delle superfici coperte dai tipi di habitat oggetto della direttiva 92/43/CEE che si trovano in buone condizioni, fino a quando non si raggiunge la superficie di riferimento favorevole per ciascun tipo di habitat e almeno il 90 % di tali superfici a livello di Stato membro sia in buono stato, in modo da consentire a questi tipi di habitat di conseguire uno stato di conservazione soddisfacente nell'Unione. Ove debitamente giustificato e per i tipi di habitat che sono molto comuni e diffusi nell'Unione e coprono oltre il 3 % del territorio europeo dello Stato membro interessato, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare una percentuale inferiore al 90 % per la superficie che deve essere in buono stato per i singoli tipi di habitat di cui all'allegato I del presente regolamento, laddove tale percentuale non impedisca il raggiungimento o il mantenimento a livello biogeografico nazionale di uno stato di conservazione soddisfacente per tali tipi di habitat, determinato a norma dell'articolo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE. Ove applichi tale deroga, lo Stato membro dovrebbe giustificarla nel proprio piano nazionale di ripristino.
(36) È importante garantire un aumento graduale, in tutto il territorio europeo degli Stati membri e nell'insieme dell'Unione, della qualità e della quantità degli habitat delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE, nonché degli habitat degli uccelli selvatici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE, fino a quando non saranno sufficienti a garantire la sopravvivenza a lungo termine di queste specie.
(37) È importante che gli Stati membri mettano in atto misure volte a far sì che le zone coperte dai tipi di habitat rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento soggette a misure di ripristino mostrino un costante miglioramento dello stato fino al raggiungimento di un buono stato e che gli Stati membri mettano in atto misure volte a far sì che, una volta raggiunto un buono stato, tali tipi di habitat non si deteriorino in misura significativa in modo da non comprometterne il mantenimento a lungo termine o il raggiungimento di un buono stato. Il fatto di non conseguire questi risultati non implica il mancato rispetto dell'obbligo di mettere in atto misure idonee a conseguirli. È altresì importante che gli Stati membri cerchino di adoperarsi per prevenire un deterioramento significativo delle zone coperte da tali tipi di habitat che sono già in buono stato o che non sono in buono stato ma che non sono ancora soggette a misure di ripristino. Tali misure sono importanti per evitare l'aumento delle esigenze di ripristino in futuro e dovrebbero concentrarsi sulle superfici dei tipi di habitat, individuate dagli Stati membri nei rispettivi piani nazionali di ripristino, il cui ripristino è necessario per conseguire gli obiettivi di ripristino.
È opportuno considerare l'eventualità di casi di forza maggiore, come le catastrofi naturali, che potrebbero comportare il deterioramento di zone coperte da tali tipi di habitat, nonché di trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici. Al di fuori dei siti Natura 2000 è opportuno considerare anche il risultato di un piano o di un progetto di interesse pubblico prevalente per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose. Per le zone soggette a misure di ripristino, ciò dovrebbe essere determinato caso per caso. Per i siti Natura 2000, i piani e i progetti sono autorizzati a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE. È opportuno garantire che gli Stati membri mantengano la possibilità, in assenza di alternative, di applicare l'obbligo di non deterioramento a livello di ciascuna regione biogeografica del loro territorio per ciascun tipo di habitat e ciascun habitat di specie. Tale possibilità dovrebbe essere consentita a determinate condizioni, compresa l'adozione di misure di compensazione per ogni caso di deterioramento significativo. Se, come risultato ricercato di una misura di ripristino, una zona è trasformata da un tipo di habitat rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento a un altro tipo di habitatrientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento, la zona in questione non dovrebbe essere considerata una zona che si è deteriorata.
(38) Ai fini delle deroghe agli obblighi di miglioramento costante e di non deterioramento al di fuori dei siti Natura 2000 nell'ambito del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero presumere che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio siano di interesse pubblico prevalente. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere di limitare l'applicazione di tale presunzione in circostanze debitamente giustificate e specifiche, come ad esempio motivi connessi alla difesa nazionale. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter esentare tali progetti relativi alle energie rinnovabili dall'obbligo che non vi siano disponibili soluzioni alternative meno dannose ai fini dell'applicazione di tali deroghe, a condizione che i progetti siano stati oggetto di una valutazione ambientale strategica o di una valutazione dell'impatto ambientale. Il fatto di considerare tali impianti di interesse pubblico prevalente e, se del caso, limitare l'obbligo di valutare soluzioni alternative meno dannose consentirebbe a tali progetti di beneficiare di una valutazione semplificata per quanto riguarda le deroghe alla valutazione dell'interesse pubblico prevalente ai sensi del presente regolamento.
(39) È opportuno dare la massima priorità alle attività il cui unico scopo è la difesa o la sicurezza nazionale. Pertanto, quando attuano misure di ripristino, gli Stati membri dovrebbero poter esentare le zone utilizzate per le suddette attività, qualora tali misure siano ritenute incompatibili con un continuo uso militare delle zone in questione. Inoltre, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento in materia di deroghe agli obblighi di miglioramento costante e di non deterioramento al di fuori dei siti Natura 2000, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a presumere che i piani e i progetti riguardanti tali attività siano di interesse pubblico prevalente. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter esentare tali piani e progetti dall'obbligo che non vi siano disponibili soluzioni alternative meno dannose. Tuttavia, qualora applichino tale esenzione, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a mettere in atto misure, per quanto ragionevole e fattibile, volte a mitigare l’impatto di tali piani e progetti sui tipi di habitat.
(40) La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 sottolinea la necessità di un'azione più incisiva per ripristinare gli ecosistemi marini degradati, compresi quelli ricchi di carbonio e le zone importanti di riproduzione e crescita del novellame. Tale strategia indica inoltre che la Commissione proporrà un nuovo piano d'azione per la conservazione delle risorse alieutiche e la protezione degli ecosistemi marini.
(41) I tipi di habitat marini che figurano nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE sono definiti a grandi linee e comprendono molti sottotipi ecologicamente diversi caratterizzati da potenziali di ripristino diversi, il che rende difficile per gli Stati membri mettere in atto misure di ripristino adeguate a livello di questi tipi di habitat. È opportuno pertanto specificare ulteriormente i tipi di habitat marini che figurano nell'allegato I della suddetta direttiva utilizzando i pertinenti livelli di classificazione del sistema UE d'informazione sulla natura (European nature information system – EUNIS). Gli Stati membri dovrebbero stabilire le superfici di riferimento favorevoli per il raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente per ciascuno di questi tipi di habitat, nella misura in cui tali superfici di riferimento non siano già contemplate in altre normative dell'Unione. Il gruppo di tipi di habitat marini caratterizzati da sedimenti morbidi, corrispondenti ad alcuni dei tipi generali di habitat bentonici specificati nella direttiva 2008/56/CE, è ampiamente rappresentato nelle acque marine di vari Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a limitare le misure di ripristino attuate gradualmente a una percentuale inferiore della superficie di tali tipi di habitat che non sono in buono stato, a patto che ciò non impedisca il conseguimento o il mantenimento di un buono stato ecologico quale determinato a norma della direttiva 2008/56/CE, tenendo conto in particolare dei valori soglia fissati per i descrittori per la determinazione del buono stato ecologico di cui ai punti 1 e 6 dell'allegato I di tale direttiva stabiliti conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, della stessa, per l'entità della perdita di tali tipi di habitat, per gli effetti negativi sulla condizione di tali tipi di habitat e per l'entità massima ammessa di tali effetti negativi.
(42) Qualora la protezione degli habitat costieri e marini richieda che le attività di pesca o di acquacoltura siano regolamentate, si applica la politica comune della pesca (PCP). Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(15) prevede, in particolare, che la PCP attui un approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca in modo da garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo. Il regolamento prevede inoltre che la PCP si adoperi per garantire che le attività di acquacoltura e di pesca evitino il degrado dell'ambiente marino.
(43) Al fine di conseguire l'obiettivo di un recupero continuo, a lungo termine e duraturo della biodiversità e della resilienza della natura, gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno le possibilità offerte dalla PCP. Nell'ambito della competenza esclusiva dell'Unione per quanto riguarda la conservazione delle risorse biologiche marine, gli Stati membri hanno la possibilità di adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione degli stock ittici e per il mantenimento o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini entro il limite di 12 miglia nautiche. Inoltre, gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto, quale definito nel regolamento (UE) n. 1380/2013, possono concordare di presentare raccomandazioni comuni concernenti le misure di conservazione necessarie ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione in materia ambientale. Qualora uno Stato membro includa, nel proprio piano nazionale di ripristino, misure di conservazione necessarie per contribuire agli obiettivi del presente regolamento e tali misure di conservazione richiedano la presentazione di raccomandazioni comuni, lo Stato membro interessato dovrebbe avviare consultazioni e presentare tali raccomandazioni comuni entro un termine che ne consenta l'adozione tempestiva prima dello scadere dei rispettivi termini, allo scopo di promuovere la coerenza tra le diverse politiche di conservazione degli ecosistemi marini. Queste misure devono essere valutate e adottate conformemente alle norme e alle procedure previste dalla PCP.
(44) La direttiva 2008/56/CE impone agli Stati membri di cooperare a livello bilaterale e nell'ambito di meccanismi di cooperazione regionale e subregionale, ivi comprese le convenzioni marittime regionali, segnatamente la convenzione per la protezione dell'ambiente marino nell'Atlantico nordorientale(16), la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino nella zona del Mar Baltico(17), la convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo(18) e la convenzione per la protezione del Mar Nero, firmata a Bucarest il 21 aprile 1992, nonché, per quanto riguarda le misure nel settore della pesca, nei gruppi regionali istituiti nell'ambito della PCP.
(45) È importante che siano messe in atto misure di ripristino anche per gli habitat di determinate specie marine, quali squali e razze, che rientrano nell'ambito di applicazione, ad esempio, della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, firmata a Bonn il 23 giugno 1979, o degli elenchi di specie in pericolo o minacciate di cui alle convenzioni marittime regionali, ma non in quello della direttiva 92/43/CEE, giacché svolgono una funzione importante nell'ecosistema.
(46) Per sostenere il ripristino e il non deterioramento degli habitat terrestri, di acqua dolce, costieri e marini, gli Stati membri hanno la possibilità di designare altre zone come "zone protette" o "zone rigorosamente protette", attuare altre misure di conservazione efficaci in base alla superficie e promuovere misure di conservazione dei terreni privati.
(47) Gli ecosistemi urbani rappresentano circa il 22 % della superficie terrestre dell'Unione ed è qui che vive la maggioranza dei cittadini dell'Unione. Gli spazi verdi urbani comprendono, tra l'altro, boschi, parchi e giardini urbani, fattorie urbane, strade alberate, prati e siepi urbane. Gli ecosistemi urbani, come gli altri ecosistemi oggetto del presente regolamento, costituiscono habitat importanti per la biodiversità, in particolare per le piante, gli uccelli e gli insetti, compresi gli impollinatori. Forniscono inoltre molti altri servizi ecosistemici essenziali, tra cui la riduzione e il contenimento del rischio di catastrofi naturali, ad esempio per le inondazioni e gli effetti "da isole di calore urbano", il raffrescamento, le attività ricreative, la depurazione dell'acqua e dell'aria, nonché la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. L'aumento dello spazio verde urbano è un parametro importante per misurare l'aumento della capacità degli ecosistemi urbani di fornire questi servizi essenziali. Incrementare la copertura vegetale in una determinata area urbana rallenta il deflusso delle acque, riducendo così il rischio di inquinamento dei fiumi dovuto alle tracimazioni causate da piogge violente, e contribuisce a contenere le temperature estive, rafforzando così la resilienza climatica, oltre ad offrire alla natura uno spazio supplementare per prosperare. Aumentare il livello degli spazi verdi urbani migliorerà, in molti casi, la salute dell'ecosistema urbano. A loro volta, ecosistemi urbani sani sono essenziali per favorire la salute di altri ecosistemi europei fondamentali, ad esempio grazie al fatto di collegare le aree naturali situate nelle zone rurali circostanti, di migliorare la salute dei fiumi lontano dalla città, di offrire un rifugio e un luogo di riproduzione per le specie di uccelli e impollinatori legate agli habitat agricoli e forestali, nonché di fornire habitat importanti per gli uccelli migratori.
(48) Occorre rafforzare notevolmente le azioni volte a scongiurare il rischio di riduzione della copertura di spazi verdi urbani, in particolare di alberi. Al fine di garantire che gli spazi verdi urbani continuino a fornire i servizi ecosistemici necessari, occorre porre fine alla loro scomparsa ripristinandoli e ampliandoli, tra l'altro integrando le infrastrutture verdi e le soluzioni basate sulla natura, come tetti e muri verdi, nella progettazione degli edifici. Tale integrazione può contribuire a mantenere e ad aumentare non solo la superficie degli spazi verdi urbani, ma anche, se include alberi, la superficie della copertura della volta arborea urbana.
(49) I dati scientifici suggeriscono che la luce artificiale ha un impatto negativo sulla biodiversità e può altresì influire sulla salute umana. In fase di preparazione dei rispettivi piani nazionali di ripristino a norma del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero poter prendere in considerazione la possibilità di arrestare o ridurre l'inquinamento luminoso in tutti gli ecosistemi oppure porvi rimedio.
(50) La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 indica che occorre adoperarsi di più per ripristinare gli ecosistemi di acqua dolce e le funzioni naturali dei fiumi. Il ripristino degli ecosistemi di acqua dolce dovrebbe includere interventi volti a ripristinare la connettività naturale ▌ dei fiumi, delle loro zone rivierasche e delle loro pianure alluvionali, anche attraverso l'eliminazione delle barriere artificiali, al fine di agevolare il conseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente per i fiumi, i laghi, gli habitat alluvionali e le specie che vivono in questi habitat protetti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, nonché il conseguimento di uno degli obiettivi fondamentali della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, ossia il ripristino di almeno 25 000 km di fiumi a scorrimento libero, rispetto al 2020 quando è stata adottata tale strategia. Nell'eliminare le barriere, gli Stati membri dovrebbero innanzitutto considerare le barriere obsolete, ossia quelle che non sono più necessarie per la produzione di energia rinnovabile, la navigazione interna, l'approvvigionamento idrico o altri usi.
(51) Nell'Unione gli impollinatori sono drasticamente diminuiti negli ultimi decenni: una specie di api e di farfalle su tre è in declino e una su dieci di tali specie è a rischio di estinzione. Gli impollinatori sono essenziali per il funzionamento degli ecosistemi terrestri, il benessere delle persone e la sicurezza alimentare, in quanto consentono l'impollinazione di piante selvatiche e coltivate. La relazione 2021 basata sui risultati del progetto Integrated System for Natural Capital Accounting (INCA), avviato congiuntamente dai servizi della Commissione e dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), mostra che una quota della produzione agricola annua dell'Unione equivalente a quasi 5 miliardi di EUR è direttamente attribuibile agli insetti impollinatori.
(52) In risposta agli inviti del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione, attraverso la sua comunicazione del 1º giugno 2018, ha varato l'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori per affrontare il problema della loro riduzione. Dalla relazione del 27 maggio 2021 sui progressi compiuti nell'attuazione dell'iniziativa emerge che sussistono sfide significative nella lotta contro i fattori all'origine del problema, tra cui l'uso dei pesticidi. Sia il Parlamento europeo, nella risoluzione del 9 giugno, sia il Consiglio, nelle conclusioni del 17 dicembre 2020 sulla relazione speciale n. 15/2020 della Corte dei conti europea, hanno chiesto azioni più incisive per affrontare il declino degli impollinatori, l'istituzione di un quadro di monitoraggio a livello dell'Unione per gli impollinatori, nonché obiettivi e indicatori chiari per quanto riguarda l'impegno a invertire questa tendenza. Nella relazione speciale pubblicata nel 2020, la Corte dei conti europea ha raccomandato alla Commissione di istituire adeguati meccanismi di governance e controllo per le azioni destinate ad affrontare le minacce che gravano sugli impollinatori. Nella comunicazione del 24 gennaio 2023, la Commissione ha presentato una versione riveduta dell'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori dal titolo "Revisione dell'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori - Un nuovo patto per gli impollinatori", la quale definisce le azioni che devono adottare l'Unione e i suoi Stati membri per invertire la tendenza al declino degli impollinatori entro il 2030.
(53) La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari mira a disciplinare uno dei fattori alla base della diminuzione degli impollinatori vietando l'uso di pesticidi nelle zone ecologicamente sensibili, molte delle quali sono disciplinate dal presente regolamento, ad esempio quelle che ospitano specie impollinatrici che nelle liste rosse europee delle specie sono classificate come a rischio di estinzione.
(54) Per disporre di prodotti alimentari sicuri, sostenibili, nutrienti e a prezzi accessibili sono necessari ecosistemi agricoli sostenibili, resilienti e ricchi di biodiversità. Gli ecosistemi agricoli ricchi di biodiversità aumentano inoltre la resilienza dell'agricoltura ai cambiamenti climatici e ai rischi ambientali, garantendo nel contempo la sicurezza degli alimenti e del loro approvvigionamento e creando nuovi posti di lavoro nelle zone rurali, in particolare posti di lavoro legati all'agricoltura biologica nonché al turismo rurale e alle attività ricreative. L'Unione deve pertanto migliorare la biodiversità dei suoi terreni agricoli ricorrendo a una serie di pratiche esistenti utili o compatibili con il miglioramento della biodiversità, compreso il ricorso all'agricoltura estensiva. L'agricoltura estensiva è essenziale per il mantenimento di molte specie e habitat nelle zone ricche di biodiversità. Esistono numerose pratiche agricole estensive che comportano molti benefici importanti per la protezione della biodiversità, dei servizi ecosistemici e degli elementi caratteristici del paesaggio, come l'agricoltura di precisione, l'agricoltura biologica, l'agroecologia, l'agrosilvicoltura e prati permanenti a bassa intensità. Tali pratiche non intendono arrestare l'uso del suolo agricolo, bensì adattare questo tipo di uso a vantaggio del funzionamento e della produttività a lungo termine degli ecosistemi agricoli. Regimi di finanziamento attraenti sul piano finanziario in grado di spingere proprietari, agricoltori e altri gestori di terreni a intraprendere volontariamente tali pratiche sono importanti per ottenere i benefici a lungo termine del ripristino.
(55) È necessario adottare misure di ripristino per migliorare la biodiversità degli ecosistemi agricoli in tutta l'Unione, anche nelle zone non coperte dai tipi di habitat che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE. In assenza di un metodo comune di valutazione delle condizioni degli ecosistemi agricoli che consenta di fissare i relativi obiettivi di ripristino specifici, è opportuno stabilire l'obbligo generale di migliorare la biodiversità negli ecosistemi agricoli e misurarne il rispetto sulla base di una selezione di indicatori tra l'indice delle farfalle comuni (Grassland Butterfly Index), gli stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati o la percentuale di terreni agricoli con elementi caratteristici del paesaggio a elevata diversità.
(56) Poiché l'avifauna in habitat agricolo è un indicatore chiave noto e ampiamente riconosciuto della salute degli ecosistemi agricoli, è opportuno fissare obiettivi per il suo ripristino. L'obbligo di raggiungere tali obiettivi dovrebbe applicarsi agli Stati membri e non ai singoli agricoltori. Gli Stati membri dovrebbero conseguire gli obiettivi mettendo in atto misure di ripristino efficaci nelle aree agricole, collaborando con gli agricoltori e altri portatori di interessi e sostenendoli nella progettazione e attuazione sul campo di queste misure.
(57) Gli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità nei terreni agricoli, in particolare fasce tampone, maggese completo o con rotazione, siepi, alberi isolati o in gruppi, filari, bordi di campi, particelle, fossati, ruscelli, piccole zone umide, terrazzamenti, tumuli funerari (cairns), muretti di pietra, piccoli stagni ed elementi culturali, offrono spazio alle piante e agli animali selvatici, compresi gli impollinatori, prevengono l'erosione e l'impoverimento del suolo, filtrano l'aria e l'acqua, sostengono la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e la produttività agricola delle colture dipendenti dall'impollinazione. Anche gli elementi produttivi possono essere considerati elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità a determinate condizioni.
(58) La politica agricola comune (PAC) mira a sostenere e rafforzare la protezione dell'ambiente, compresa la biodiversità. La PAC si prefigge, tra l'altro, di contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi. La nuova norma di condizionalità della PAC n. 8 per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA 8) di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio(19) impone ai beneficiari di pagamenti per superficie di destinare almeno il 4 % dei seminativi a livello di azienda agricola a superfici ed elementi non produttivi, ad esempio i terreni lasciati a riposo, e a mantenere gli elementi caratteristici del paesaggio esistenti. La percentuale del 4 % da attribuire al rispetto della norma BCAA 8 può essere ridotta al 3 % se sono soddisfatti determinati prerequisiti. Questo obbligo contribuirà a far sì che gli Stati membri registrino una tendenza positiva per quanto riguarda gli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità sui terreni agricoli. Inoltre, nell'ambito della PAC, gli Stati membri hanno la possibilità di istituire regimi ecologici per le pratiche agricole attuate dagli agricoltori sulle superfici agricole, che possono includere il mantenimento e la creazione di elementi caratteristici del paesaggio o di superfici non produttive. Analogamente, nei loro piani strategici della PAC, gli Stati membri possono includere anche impegni agro-climatico-ambientali, compresa una migliore gestione degli elementi caratteristici del paesaggio che vada oltre la norma BCAA 8 o i regimi ecologici. Anche i progetti nell'ambito del sottoprogramma "Natura e biodiversità" del programma LIFE, istituito dal regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio(20), contribuiranno a riportare la biodiversità dei terreni agricoli in Europa sulla via della ripresa entro il 2030, sostenendo l'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE nonché della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030.
(59) Il ripristino e la riumidificazione dei suoli organici, quali definiti nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, per uso agricolo, ossia in quanto formazioni erbose e terreni coltivati, che sono torbiere drenate contribuiscono a conseguire benefici significativi in termini di biodiversità, una riduzione importante delle emissioni di gas a effetto serra e altri benefici ambientali, contribuendo nel contempo alla diversificazione del paesaggio agricolo. Gli Stati membri possono scegliere tra un'ampia gamma di misure di ripristino per le torbiere drenate a uso agricolo, che vanno dalla conversione delle terre coltivate in prati permanenti e da interventi di estensivizzazione accompagnati da una riduzione del drenaggio, alla piena riumidificazione con possibilità di uso produttivo delle torbiere (paludicoltura) o di insediamento di vegetazione che formerà la torba. I benefici climatici più significativi sono generati dal ripristino e dalla riumidificazione delle terre coltivate e dal ripristino dei prati intensivi. Per consentire un'attuazione flessibile dell'obiettivo di ripristino delle torbiere drenate per uso agricolo, gli Stati membri dovrebbero poter conteggiare misure di ripristino e di riumidificazione delle torbiere drenate nelle zone dei siti di estrazione della torba nonché, in una certa misura, il ripristino e la riumidificazione delle torbiere drenate destinate ad altri usi, ad esempio le foreste, quali misure che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di ripristino relativi alle torbiere drenate per uso agricolo. Ove debitamente giustificato, qualora la riumidificazione delle torbiere drenate per uso agricolo non possa essere effettuata a causa di notevoli ripercussioni negative per gli edifici, le infrastrutture, l'adattamento ai cambiamenti climatici o altri interessi pubblici e non sia possibile riumidificare le torbiere destinate ad altri usi, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di ridurre la portata della riumidificazione delle torbiere.
(60) Al fine di sfruttare appieno i benefici in termini di biodiversità, il ripristino e la riumidificazione delle zone delle torbiere drenate dovrebbero estendersi al di là delle aree dei tipi di habitat delle zone umide di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE che devono essere ripristinate e ristabilite. I dati relativi all'estensione dei suoli organici e alle loro emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra sono monitorati in virtù degli obblighi di rendicontazione del settore LULUCF e resi disponibili negli inventari nazionali dei gas a effetto serra degli Stati membri trasmessi nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Le torbiere ripristinate e riumidificate possono continuare ad essere valorizzate in modo produttivo con modalità diverse. Ad esempio, la paludicoltura — la pratica di coltivazione su torbiere umide — può comprendere la coltivazione di vari tipi di canne, alcuni tipi di legname, la coltivazione di mirtilli, di mirtilli rossi e di sfagno e il pascolo di bufali d'acqua. Queste pratiche dovrebbero basarsi sui principi della gestione sostenibile e mirare a migliorare la biodiversità in modo da rivestire un valore elevato sia dal punto di vista finanziario che ecologico. La paludicoltura può inoltre essere vantaggiosa per diverse specie minacciate nell'Unione e può facilitare la connettività delle zone umide e delle popolazioni di specie ad esse associate nell'Unione. Il finanziamento di misure volte a ripristinare e a riumidificare le torbiere drenate e a compensare eventuali perdite di reddito può provenire da un'ampia gamma di fonti, tra cui le spese a carico del bilancio dell'Unione e i programmi di finanziamento dell'Unione.
(61) La nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030, illustrata nella comunicazione della Commissione del 16 luglio 2021, ha sottolineato la necessità di ripristinare la biodiversità forestale. Le foreste e le altre superfici boschive coprono oltre il 43,5 % del territorio dell'Unione. Gli ecosistemi forestali che ospitano una ricca biodiversità sono vulnerabili ai cambiamenti climatici, ma sono anche un alleato naturale nell'adattamento e nella lotta ai cambiamenti climatici e ai rischi legati al clima, anche grazie alla loro funzione di stock di carbonio e di pozzi di assorbimento del carbonio. Forniscono inoltre molti altri servizi e benefici ecosistemici essenziali, quali legname e legno, prodotti alimentari e altri prodotti non legnosi, la regolazione del clima, la stabilizzazione del suolo, il contenimento dell'erosione e la depurazione dell'aria e dell'acqua.
(62) È necessario adottare misure di ripristino per migliorare la biodiversità degli ecosistemi forestali in tutta l'Unione, anche nelle zone che non ospitano tipi di habitat che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE. In assenza di un metodo comune per la valutazione dello stato degli ecosistemi forestali che consenta di fissare obiettivi di ripristino specifici per questi ecosistemi, è opportuno stabilire l'obbligo generale di migliorare la biodiversità negli ecosistemi forestali e misurarne il rispetto sulla base dell'indice dell'avifauna comune in habitat forestale (Common Forest Bird Index) e di una selezione di altri indicatori, tra il legno morto in piedi, il legno morto a terra, la quota di foreste disetanee, la connettività forestale, gli stock di carbonio organico, la percentuale di foreste dominate da specie arboree autoctone e la diversità delle specie arboree.
(63) Nella pianificazione e nell'attuazione delle misure di ripristino necessarie per rafforzare la biodiversità negli ecosistemi forestali e nella fissazione di livelli soddisfacenti per gli indicatori di biodiversità per le foreste, gli Stati membri dovrebbero tenere conto dei rischi di incendi boschivi sulla base delle circostanze locali. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi delle migliori pratiche per ridurre tali rischi, in particolare come descritto negli orientamenti della Commissione sulla prevenzione degli incendi boschivi basata sul territorio, pubblicati nel 2021.
(64) La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 prevede l'impegno a piantare almeno tre miliardi di nuovi alberi nell'Unione entro il 2030 nel pieno rispetto dei principi ecologici. La nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030, illustrata nella comunicazione della Commissione del 16 luglio 2021, comprende una tabella di marcia per l'attuazione di tale impegno basata sul principio generale di piantare e far crescere l'albero giusto nel posto giusto e per lo scopo giusto. Un contatore di alberi online è disponibile quale strumento per registrare i contributi all'impegno e i relativi progressi compiuti; gli Stati membri dovrebbero documentare nello strumento gli alberi piantati. Come stabilito nella strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e nella tabella di marcia contenuta nella nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030, il 17 marzo 2023 la Commissione ha pubblicato orientamenti sull'imboschimento, il rimboschimento e l'impianto di alberi nel rispetto della biodiversità. Tali orientamenti, che definiscono il quadro di principi ecologici da considerare, mirano a contribuire all'impegno e, in tal modo, a sostenere l'attuazione del presente regolamento.
(65) Gli obiettivi e gli obblighi di ripristino per gli habitat e le specie protetti a norma delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE per gli impollinatori e per gli ecosistemi di acqua dolce, urbani, agricoli e forestali dovrebbero essere complementari e operare in sinergia, al fine di conseguire l'obiettivo generale di ripristinare gli ecosistemi nelle zone terrestri e marine degli Stati membri. Le misure di ripristino necessarie per conseguire un obiettivo specifico contribuiranno, in molti casi, al conseguimento di altri obiettivi o all'adempimento di altri obblighi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto pianificare le misure di ripristino in modo strategico al fine di massimizzarne l'efficacia nel contribuire al ripristino della natura in tutta l'Unione. Le misure di ripristino dovrebbero inoltre essere pianificate in modo da concorrere alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, nonché alla prevenzione e al controllo dell'impatto delle catastrofi naturali e del degrado del suolo. Dovrebbero mirare a ottimizzare le funzioni ecologiche, economiche e sociali degli ecosistemi, compreso il loro potenziale di produttività, tenendo conto del loro contributo allo sviluppo sostenibile delle regioni e comunità interessate. Al fine di evitare conseguenze indesiderate, gli Stati membri dovrebbero considerare anche gli impatti socioeconomici prevedibili e i benefici previsti dell'attuazione delle misure di ripristino. È importante che gli Stati membri elaborino piani nazionali di ripristino dettagliati sulla base delle migliori evidenze scientifiche disponibili. I registri documentati sulla distribuzione e sulla superficie storica, nonché sui cambiamenti delle condizioni ambientali previsti a causa dei cambiamenti climatici, dovrebbero servire da base per la determinazione delle superfici di riferimento favorevoli per tipi di habitat. Inoltre, è importante che al pubblico siano offerte tempestivamente possibilità effettive di partecipare alla preparazione dei piani. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle condizioni e delle esigenze specifiche nel loro territorio, affinché i piani possano rispondere alle pressioni, alle minacce e ai fattori della perdita di biodiversità, e dovrebbero cooperare per garantire il ripristino e la connettività a livello transfrontaliero.
(66) Per garantire sinergie tra le diverse misure che sono state o devono essere messe in atto per proteggere, conservare e ripristinare la natura nell'Unione, nella preparazione dei loro piani nazionali di ripristino gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle misure di conservazione stabilite per i siti Natura 2000 e dei quadri di azioni prioritarie preparati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, delle misure per conseguire un buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici preparati conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(21), delle strategie per l'ambiente marino volte a conseguire un buono stato ecologico per tutte le regioni marine dell'Unione preparate conformemente alla direttiva 2008/56/CE, dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico preparati nel quadro della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio(22), delle strategie nazionali in materia di biodiversità e dei piani d'azione elaborati a norma dell'articolo 6 della convenzione sulla diversità biologica, delle misure di conservazione adottate a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 e delle misure tecniche adottate a norma del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio(23).
(67) Al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi del presente regolamento e della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(24), del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio(25) e della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(26) per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, in particolare durante la preparazione dei piani nazionali di ripristino, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del potenziale dei progetti di energia rinnovabile di contribuire al conseguimento degli obiettivi di ripristino della natura.
(68) Considerata l'importanza di affrontare in modo coerente la duplice sfida della perdita di biodiversità e dei cambiamenti climatici, il ripristino della biodiversità dovrebbe tenere conto della diffusione delle energie rinnovabili e viceversa. Dovrebbe essere fattibile combinare le attività di ripristino e i progetti relativi alla diffusione delle energie rinnovabili, ove possibile, incluso nelle zone di accelerazione per le energie rinnovabili e nelle apposite zone della rete. La direttiva (UE) 2018/2001 impone agli Stati membri di effettuare una mappatura coordinata per la diffusione delle energie rinnovabili sul loro territorio al fine di determinare il potenziale interno e la superficie terrestre, la sottosuperficie, il mare o le acque interne disponibili necessari per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, e della correlata infrastruttura, come reti e impianti di stoccaggio, incluso lo stoccaggio termico, che sono necessari al fine di soddisfare almeno i loro contributi nazionali all'obiettivo riveduto per il 2030 in materia di rinnovabili. Tali zone necessarie, inclusi gli impianti e i meccanismi di cooperazione esistenti, devono essere commisurate alle traiettorie stimate e alla potenza totale installata pianificata delle tecnologie per le energie rinnovabili stabilite nei piani nazionali per l'energia e il clima. Gli Stati membri dovrebbero designare un sottoinsieme di tali zone come zone di accelerazione per le energie rinnovabili.
Le zone di accelerazione per le energie rinnovabili sono luoghi specifici, sulla terraferma o in mare, particolarmente adatti all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ▌ in cui si prevede che la diffusione di un tipo specifico di energia rinnovabile non abbia impatti ambientali significativi, tenuto conto delle particolarità del territorio selezionato. Gli Stati membri devono assegnare priorità alle superfici artificiali ed edificate, come i tetti e le facciate degli edifici, le infrastrutture di trasporto e le loro immediate vicinanze, i parcheggi, le aziende agricole, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali, le miniere, i corpi idrici interni artificiali, i laghi artificiali o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane, così come i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole. La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce inoltre che sia concesso agli Stati membri di adottare uno o più piani per designare apposite zone per le infrastrutture per lo sviluppo di progetti di rete e di stoccaggio necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, qualora si preveda che tale sviluppo non abbia un impatto ambientale significativo, che tale impatto possa essere debitamente attenuato oppure, ove ciò non sia possibile, compensato.
L'obiettivo di tali zone deve essere di sostenere e integrare le zone di accelerazione per le energie rinnovabili. Nella designazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili e delle apposite zone per le infrastrutture, gli Stati membri devono evitare le zone protette e tenere conto dei loro piani nazionali di ripristino. È opportuno che gli Stati membri coordinino l'elaborazione dei piani nazionali di ripristino con la mappatura delle zone che sono necessarie per rispettare almeno il loro contributo nazionale per il conseguimento dell'obiettivo per il 2030 in materia di rinnovabili e, se del caso, con la designazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili e delle apposite zone della rete. Durante la preparazione dei piani nazionali di ripristino, gli Stati membri dovrebbero garantire sinergie con lo sviluppo delle energie rinnovabili e dell'infrastruttura energetica e con le zone di accelerazione per le energie rinnovabili e le apposite zone della rete già designate e assicurare che rimanga invariato il funzionamento di tali zone ▌, comprese le procedure di autorizzazione applicabile nelle zone in questione ▌ previste dalla direttiva (UE) 2018/2001.
(69) Al fine di garantire sinergie con le misure di ripristino già pianificate o messe in atto negli Stati membri, i piani nazionali di ripristino dovrebbero riconoscerle e tenerne conto. Alla luce della sesta relazione di valutazione dell'IPCC, che ha sottolineato l'urgenza di interventi di ripristino degli ecosistemi degradati, gli Stati membri dovrebbero attuare queste misure parallelamente alla preparazione dei piani di ripristino.
(70) I piani nazionali di ripristino e le misure di ripristino degli habitat nonché le misure volte a prevenirne il deterioramento dovrebbero inoltre tenere conto dei risultati dei progetti di ricerca pertinenti per la valutazione dello stato degli ecosistemi, l'individuazione e l'attuazione di misure di ripristino e le attività di monitoraggio. Ove opportuno, dovrebbero altresì tenere conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione, in conformità dell'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come le esigenze sociali, economiche e culturali nonché le caratteristiche regionali e locali, compresa la densità della popolazione.
(71) È opportuno tener conto della situazione particolare delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, elencate all'articolo 349 TFUE, che prevede misure specifiche a loro sostegno. Come previsto anche dalla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, si dovrebbe prestare particolare attenzione alla protezione e al ripristino degli ecosistemi delle regioni ultraperiferiche, per via della loro eccezionale ricchezza sotto il profilo della biodiversità. Nel contempo è opportuno tenere conto dei costi associati per la protezione e il ripristino di tali ecosistemi e della grande distanza, dell'insularità, della superficie ridotta, della topografia e del clima difficili delle regioni ultraperiferiche, in particolare nell'elaborazione dei piani nazionali di ripristino. Gli Stati membri sono incoraggiati a includere, su base volontaria, misure di ripristino specifiche nelle regioni ultraperiferiche che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
(72) L'AEA dovrebbe sostenere gli Stati membri nella preparazione dei loro piani nazionali di ripristino e nel monitoraggio dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di ripristino. La Commissione dovrebbe valutare se i piani nazionali di ripristino siano adeguati al conseguimento di tali obiettivi e all'adempimento di tali obblighi, al conseguimento degli obiettivi generali dell'Unione di coprire congiuntamente, in quanto obiettivo dell'Unione, nell'insieme delle zone e degli ecosistemi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, almeno il 20 % delle zone terrestri e almeno il 20 % delle zone marine entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050, agli obiettivi di ripristinare almeno 25 000 km di fiumi a scorrimento libero nell'Unione entro il 2030, nonché a contribuire all'impegno di piantare almeno tre miliardi di nuovi alberi nell'Unione entro il 2030.
(73) Dalla relazione sullo stato della natura del 2020 è emerso che una parte sostanziale delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE, in particolare sullo stato di conservazione e sulle tendenze degli habitat e delle specie che le direttive proteggono, proviene da indagini parziali o si basa unicamente sul parere di esperti. La relazione ha inoltre indicato che lo stato di diversi tipi di habitat e specie protetti a norma della direttiva 92/43/CEE è ancora sconosciuto. È necessario colmare queste lacune di conoscenze e investire nel monitoraggio e nella sorveglianza al fine di fondare i piani nazionali di ripristino su informazioni solide e scientificamente comprovate. Per aumentare la tempestività, l'efficacia e la coerenza di vari metodi di monitoraggio, il monitoraggio e la sorveglianza dovrebbero utilizzare al meglio i risultati dei progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'Unione e le nuove tecnologie, come il monitoraggio in situ e il telerilevamento, utilizzando i dati e i servizi spaziali forniti nell'ambito delle componenti EGNOS, Galileo e Copernicus del programma spaziale dell'Unione istituito dal regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio (27). Le missioni dell'UE "Far rivivere i nostri mari e le nostre acque", "Adattamento ai cambiamenti climatici" e "Un patto europeo per i suoli", presentate nella comunicazione della Commissione del 29 settembre 2021 sulle missioni europee, sosterranno l'attuazione degli obiettivi di ripristino.
(74) In considerazione delle particolari sfide tecniche e finanziarie associate alla mappatura e al monitoraggio degli ambienti marini, gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare, a complemento delle informazioni comunicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 17 della direttiva 2008/56/CE, le informazioni sulle pressioni e le minacce o altre informazioni pertinenti come base per effettuare estrapolazioni nel valutare lo stato degli habitat marini elencati nell'allegato II del presente regolamento. Dovrebbe essere possibile utilizzare tale approccio anche come base per la pianificazione delle misure di ripristino degli habitat marini in conformità del presente regolamento. La valutazione generale dello stato degli habitat marini di cui all'allegato II del presente regolamento dovrebbe basarsi sulle migliori conoscenze disponibili e sui più recenti progressi tecnici e scientifici.
(75) Al fine di garantire il monitoraggio dei progressi compiuti nell'attuazione dei piani nazionali di ripristino, delle misure di ripristino messe in atto, delle zone soggette a misure di ripristino e dei dati sull'inventario delle barriere alla continuità fluviale, è opportuno introdurre un sistema che imponga agli Stati membri di istituire, tenere aggiornati e rendere accessibili i dati sui risultati del monitoraggio. La comunicazione elettronica dei dati alla Commissione dovrebbe avvenire mediante il sistema Reportnet dell'AEA, mirando a limitare il più possibile gli oneri amministrativi a carico di tutti i soggetti. Al fine di garantire un'infrastruttura adeguata per l'accesso del pubblico e la comunicazione e la condivisione dei dati tra le autorità pubbliche, gli Stati membri, se del caso, dovrebbero basare le specifiche dei dati su quelle previste dalle direttive 2003/4/CE(28), 2007/2/CE(29) e (UE) 2019/1024(30) del Parlamento europeo e del Consiglio.
(76) Affinché il presente regolamento sia attuato efficacemente, la Commissione dovrebbe sostenere gli Stati membri, su loro richiesta, attraverso lo strumento di sostegno tecnico istituito a norma del regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio(31), che prevede un'assistenza tecnica su misura per l'elaborazione e l'attuazione delle riforme. Il sostegno tecnico fornito nel quadro di tale strumento è destinato, ad esempio, a rafforzare la capacità amministrativa, armonizzare i quadri legislativi e condividere le migliori pratiche.
(77) La Commissione dovrebbe riferire in merito ai progressi compiuti dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi e nell'adempimento degli obblighi di ripristino previsti dal presente regolamento, sulla base di relazioni intermedie a livello dell'Unione elaborate dall'AEA nonché di altre analisi e relazioni messe a disposizione dagli Stati membri nei settori strategici pertinenti, quali la politica di tutela della natura, la politica marittima e la politica in materia di acqua.
(78) Per garantire il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento, è indispensabile effettuare adeguati investimenti pubblici e privati a favore del ripristino. Gli Stati membri dovrebbero pertanto integrare nei rispettivi bilanci nazionali la spesa per gli obiettivi di biodiversità, anche in relazione ai costi di opportunità e di transizione derivanti dall'attuazione dei piani nazionali di ripristino, e indicare le modalità di utilizzo dei finanziamenti dell'Unione.
Per quanto riguarda il finanziamento dell'Unione, le spese a carico del bilancio dell'Unione e dei programmi di finanziamento dell'Unione, quali il programma LIFE, il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), istituito dal regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio(32), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), istituiti entrambi dal regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio(33), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione, istituiti entrambi dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio(34), e il Fondo per una transizione giusta, istituito dal regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio(35), nonché il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio(36), contribuiscono agli obiettivi di biodiversità con l'ambizione di destinare il 7,5 % nel 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027 della spesa annuale nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per gli anni dal 2021 al 2027 di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio(37) (“QFP 2021-2027”) agli obiettivi di biodiversità.
Il dispositivo per la ripresa e la resilienza, istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio(38), è un'altra fonte di finanziamento per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Con riferimento al programma LIFE, si dovrebbe prestare particolare attenzione all'uso appropriato dei progetti strategici di tutela della natura in quanto strumenti specifici che potrebbero sostenere l'attuazione del presente regolamento, integrando in modo efficace ed efficiente le risorse finanziarie disponibili.
(79) La preparazione dei piani nazionali di ripristino non dovrebbe comportare l'obbligo per gli Stati membri di riprogrammare finanziamenti a titolo della PAC, della PCP o di altri programmi o strumenti di finanziamento per l'agricoltura e la pesca nell'ambito del QFP 2021-2027 ai fini dell'attuazione del presente regolamento.
(80) Esiste una serie di iniziative dell'Unione, nazionali e private per incentivare i finanziamenti privati, come il programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio(39), che offre l'opportunità di mobilitare finanziamenti pubblici e privati per sostenere, tra l'altro la valorizzazione della natura e della biodiversità attraverso progetti di infrastrutture verdi e blu e il sequestro del carbonio nei suoli agricoli come modello imprenditoriale verde. Si potrebbe promuovere il finanziamento sul campo di misure di ripristino della natura attraverso finanziamenti pubblici o privati, tra cui un sostegno basato sui risultati e regimi innovativi come i sistemi di certificazione degli assorbimenti di carbonio. Anche gli investimenti privati potrebbero essere incentivati attraverso regimi di investimento pubblico, compresi strumenti finanziari, sovvenzioni e altri strumenti, purché siano rispettate le norme in materia di aiuti di Stato.
(81) Per garantire l'attuazione del presente regolamento sono essenziali investimenti pubblici e privati adeguati per le misure di ripristino della natura. Pertanto, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e in consultazione con gli Stati membri, la Commissione dovrebbe presentare una relazione corredata di un'analisi che individui eventuali carenze nell'attuazione del presente regolamento. La relazione dovrebbe essere accompagnata, se del caso, da proposte di misure adeguate, comprese misure finanziarie per far fronte alle carenze individuate, come l'istituzione di finanziamenti ad hoc, e fatte salve le prerogative dei colegislatori per l'adozione del quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2027.
(82) Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, in virtù del principio di leale cooperazione sancito all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), spetta agli organi giurisdizionali degli Stati membri assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti di una persona nell'ambito del diritto dell'Unione. Inoltre, l'articolo 19, paragrafo 1, TUE prevede che gli Stati membri stabiliscano i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione. L'Unione e i suoi Stati membri sono parti della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale(40) ("convenzione di Aarhus"). Ai sensi della convenzione di Aarhus, gli Stati membri devono provvedere, conformemente al pertinente ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato abbiano accesso alla giustizia.
(83) Gli Stati membri dovrebbero promuovere un approccio equo e trasversale alla preparazione e all'attuazione dei loro piani nazionali di ripristino. Dovrebbero mettere in atto le misure necessarie per coinvolgere le autorità locali e regionali, i proprietari terrieri e gli utilizzatori dei terreni e le loro associazioni, le organizzazioni della società civile, la comunità imprenditoriale, le comunità della ricerca e dell'istruzione, gli agricoltori, i pescatori, i silvicoltori, gli investitori e altri portatori di interessi pertinenti nonché il grande pubblico in tutte le fasi della preparazione, della revisione e dell'attuazione dei piani nazionali di ripristino, e per promuovere il dialogo e la diffusione di informazioni scientifiche sulla biodiversità e sui benefici del ripristino.
(84) A norma del regolamento (UE) 2021/2115, i piani strategici della PAC sono intesi a contribuire al conseguimento dei target nazionali a lungo termine fissati o derivanti dagli atti legislativi elencati all'allegato XIII ed essere coerenti con tali target. Sarebbe opportuno tenere conto del presente regolamento quando, a norma dell'articolo 159 del regolamento (UE) 2021/2115, la Commissione riesaminerà, entro il 31 dicembre 2025, l'elenco di cui all'allegato XIII di tale regolamento.
(85) In linea con l'impegno assunto nell'8º programma di azione per l'ambiente enunciato nella decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio(41), gli Stati membri devono eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose per l'ambiente a livello nazionale, utilizzando al meglio gli strumenti di mercato e gli strumenti di bilancio e di finanziamento verdi, anche quelli necessari per garantire una transizione socialmente equa, e sostenendo le imprese e gli altri portatori di interessi nello sviluppo di pratiche contabili standardizzate per quanto riguarda il capitale naturale.
(86) Per garantire il necessario adeguamento del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'integrazione del presente regolamento, stabilendo e aggiornando un metodo scientifico di monitoraggio della diversità e delle popolazioni degli impollinatori, e alla modifica degli allegati da I a VII del presente regolamento, adeguando al progresso tecnico e scientifico i gruppi e gli elenchi dei tipi di habitat, l'elenco delle specie marine, l'elenco delle specie utilizzate per l'indice dell'avifauna comune in habitat agricolo, la descrizione, l'unità e il metodo in relazione agli indicatori di biodiversità per gli ecosistemi agricoli e gli ecosistemi forestali e l'elenco di esempi delle misure di ripristino, per tenere conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento o per garantire la coerenza con i tipi di habitat dell'EUNIS. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga valutazioni d'impatto e adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(42). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(87) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per specificare i metodi di monitoraggio degli indicatori per gli ecosistemi agricoli di cui all'allegato IV del presente regolamento e gli indicatori per gli ecosistemi forestali di cui all'allegato VI del presente regolamento, definire quadri di riferimento per la fissazione dei livelli soddisfacenti di spazi verdi urbani, di copertura della volta arborea urbana negli ecosistemi urbani, di impollinatori, di indicatori di biodiversità per gli ecosistemi agricoli di cui all'allegato IV del presente regolamento e di indicatori per gli ecosistemi forestali di cui all'allegato VI del presente regolamento, predisporre un formato tipo per i piani nazionali di ripristino e definire il formato, la struttura e le modalità dettagliate della comunicazione elettronica dei dati e delle informazioni alla Commissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(43).
(88) Al fine di consentire una risposta rapida ed efficace quando si verifica un evento imprevedibile, eccezionale e non provocato al di fuori del controllo dell'Unione, con gravi conseguenze a livello dell'Unione sulla disponibilità di terreni necessari per garantire una produzione agricola sufficiente per il consumo alimentare dell'Unione, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la sospensione temporanea dell'applicazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento nella misura e per il periodo strettamente necessari, fino a un massimo di 12 mesi, preservando nel contempo gli obiettivi del presente regolamento.È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
(89) La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione del presente regolamento. Conformemente all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, la valutazione dovrebbe fondarsi sui criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto e dovrebbe servire da base per le valutazioni d'impatto delle opzioni di azione ulteriore. Inoltre, la Commissione dovrebbe valutare la necessità di stabilire ulteriori obiettivi di ripristino, sulla base di metodi comuni di valutazione dello stato degli ecosistemi non contemplati dagli articoli 4 e 5 del presente regolamento, tenendo conto delle evidenze scientifiche più recenti.
(90) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio(44).
(91) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire garantire il recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi in tutto il territorio europeo degli Stati membri, attraverso misure di ripristino che gli Stati membri devono attuare per conseguire collettivamente un obiettivo dell'Unione per il ripristino delle zone terrestri e marine entro il 2030 e di tutte le zone che necessitano di ripristino entro il 2050, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in oggetto, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce norme destinate a contribuire:
a) al recupero a lungo termine ▌ e duraturo della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine degli Stati membri attraverso il ripristino degli ecosistemi degradati;
b) al conseguimento degli obiettivi generali dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai medesimi e neutralità in termini di degrado del suolo;
c) a una maggiore sicurezza alimentare;
d) all'adempimento degli impegni internazionali dell'Unione.
2. Il presente regolamento istituisce un quadro nel cui ambito gli Stati membri attuano ▌ misure di ripristino efficaci basate sulla superficie allo scopo di coprire congiuntamente, in quanto obiettivo dell'Unione, nell'insieme delle zone e degli ecosistemi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, almeno il 20 % delle zone terrestri e almeno il 20 % delle zone marine entro il 2030, e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050.
Articolo 2
Ambito geografico
Il presente regolamento si applica agli ecosistemi di cui agli articoli da 4 a 12:
a) sul territorio degli Stati membri;
b) nelle acque costiere, quali definite all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2000/60/CE, degli Stati membri, nei loro fondali marini o nei loro sottosuoli;
c) nelle acque, nei fondali o nei sottosuoli situati al di là della linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali di uno Stato membro fino ai confini della zona su cui uno Stato membro ha o esercita diritti sovrani o giurisdizione, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982(45).
Il presente regolamento si applica solo agli ecosistemi del territorio europeo degli Stati membri cui si applicano i trattati.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) "ecosistema": complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che interagiscono formando un'unità funzionale; comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie;
2) "habitat di una specie": habitat di una specie quale definito all'articolo 1, lettera f), della direttiva 92/43/CEE;
3) "ripristino": processo volto ad aiutare, attivamente o passivamente, il ripristino di un ecosistema al fine di migliorarne la struttura e le funzioni, con lo scopo di conservare o rafforzare la biodiversità e la resilienza degli ecosistemi, migliorando una superficie di un tipo di habitat fino a portarla a un buono stato ▌, ristabilendo la superficie di riferimento favorevole e migliorando l'habitat di una specie fino a portarlo a una qualità e quantità sufficienti conformemente all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, e all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, nonché conseguendo gli obiettivi e adempiendo gli obblighi di cui agli articoli da 8 a 12, e anche raggiungendo livelli soddisfacenti per gli indicatori di cui agli articoli da 8 a 12;
4) "buono stato": con riferimento a una superficie di un tipo di habitat, stato in cui le caratteristiche fondamentali del tipo di habitat, in particolare la sua struttura, le sue funzioni e le sue specie tipiche o la sua composizione di specie tipiche, riflettono l'elevato livello di integrità, stabilità e resilienza ecologica necessario per garantirne il mantenimento a lungo termine e contribuiscono così al raggiungimento o al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di un habitat, qualora il tipo di habitat in questione sia elencato nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE, e, negli ecosistemi marini, contribuiscono al raggiungimento o al mantenimento di un buono stato ecologico;
5) "buono stato ecologico": buono stato ecologico quale definito all'articolo 3, punto 5), della direttiva 2008/56/CE;
6) "stato di conservazione soddisfacente di un habitat": stato di conservazione soddisfacente ai sensi dell'articolo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE;
7) "stato di conservazione soddisfacente di una specie": stato di conservazione soddisfacente ai sensi dell'articolo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE;
8) "superficie di riferimento favorevole": superficie totale di un tipo di habitat in una data regione biogeografica o marina a livello nazionale che è considerata il minimo necessario per garantire la sostenibilità a lungo termine del tipo di habitat e delle sue specie tipiche o della suacomposizione di specie tipiche, e di tutte le variazioni ecologiche significative di tale tipo di habitat nella sua area di ripartizione naturale, costituita dalla superficie attuale del tipo di habitat e, se tale superficie non è sufficiente per la sostenibilità a lungo termine del tipo di habitat e delle sue specie tipiche o della sua composizione di specie tipiche, dalla superficie aggiuntiva necessaria per il ristabilimento del tipo di habitat; qualora il tipo di habitat in questione sia elencato nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE, tale ristabilimento contribuisce al raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente di un habitat e, negli ecosistemi marini, tale ristabilimento contribuisce al conseguimento o al mantenimento di un buono stato ecologico;
9) "qualità sufficiente dell'habitat": qualità dell'habitat di una specie che consente di soddisfare le esigenze ecologiche della specie in qualsiasi fase del suo ciclo biologico in modo che essa continui a lungo termine ad essere un elemento vitale del suo habitat nella sua area di ripartizione naturale, contribuendo al raggiungimento o al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di una specie elencata nell'allegato II, IV o V della direttiva 92/43/CEE e proteggendo le popolazioni delle specie degli uccelli selvatici contemplate dalla direttiva 2009/147/CE e, inoltre, negli ecosistemi marini, contribuendo al raggiungimento o al mantenimento di un buono stato ecologico;
10) "quantità sufficiente dell'habitat": quantità dell'habitat di una specie che consente di soddisfare le esigenze ecologiche della specie in qualsiasi fase del suo ciclo biologico in modo che essa continui a lungo termine a essere un elemento vitale del suo habitat nella sua area di ripartizione naturale, contribuendo al raggiungimento o al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di una specie elencata nell'allegato II, IV o V della direttiva 92/43/CEE e proteggendo le popolazioni delle specie degli uccelli selvatici contemplate dalla direttiva 2009/147/CE e, inoltre, negli ecosistemi marini, contribuendo al raggiungimento o al mantenimento di un buono stato ecologico;
11) "tipo di habitat molto comune e diffuso": un tipo di habitat che si trova in diverse regioni biogeografiche dell'Unione con un intervallo superiore a 10 000 km²;
12) "impollinatore": insetto selvatico che trasporta polline dall'antera allo stigma di una pianta, consentendo la fertilizzazione e la produzione di sementi;
13) "diminuzione delle popolazioni di impollinatori": diminuzione dell'abbondanza e/o della diversità degli impollinatori;
14) "specie arborea autoctona": una specie arborea presente nella sua area di ripartizione naturale, passata o presente, e nella sua area naturale di dispersione potenziale, ossia all'interno dell'area di ripartizione che occupa naturalmente o che potrebbe occupare senza l'introduzione o l'intervento diretti o indiretti da parte dell'uomo;
15) "unità amministrativa locale" o "LAU": divisione amministrativa di basso livello di uno Stato membro, al di sotto del livello di provincia, regione o Stato, istituita conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio(46);
16) "centri urbani" e "agglomerati urbani": unità territoriali classificate in città, piccole città e sobborghi utilizzando la tipologia basata sulla griglia in conformità dell'articolo 4 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1059/2003;
17) "città": LAU in cui almeno il 50 % della popolazione vive in uno o più centri urbani, percentuale misurata utilizzando il grado di urbanizzazione stabilito conformemente all'articolo 4 ter, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1059/2003;
18) "piccole città e sobborghi": LAU in cui meno del 50 % della popolazione vive in un centro urbano ma almeno il 50 % vive in un agglomerato urbano, percentuali misurate utilizzando il grado di urbanizzazione stabilito conformemente all'articolo 4 ter, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1059/2003;
19) "zone periurbane": zone adiacenti ai centri urbani o agli agglomerati urbani, comprese almeno tutte le zone situate entro un chilometro dai limiti esterni di tali centri urbani o agglomerati urbani, e situate nella stessa città o nella stessa piccola città e sobborgo di tali centri urbani o agglomerati urbani;
20) "spazi verdi urbani": superficie totale di alberi, di boscaglie, di arbusti, di vegetazione erbacea permanente, di licheni e di muschi, di stagni e di corsi d'acqua presente nelle città, nelle piccole città e nei sobborghi, calcolata sulla base dei dati forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus nell'ambito della componente Copernicus del programma spaziale dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696, e, se disponibili per lo Stato membro interessato, di altri opportuni dati supplementari forniti da tale Stato membro;
21) "copertura della volta arborea urbana": superficie totale di copertura arborea nelle città, nelle piccole città e nei sobborghi, calcolata sulla base dei dati sulla densità di copertura arborea forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus nell'ambito della componente Copernicus del programma spaziale dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696, e, se disponibili per lo Stato membro interessato, di altri opportuni dati supplementari forniti da tale Stato membro;
22) "fiume a scorrimento libero": un fiume o un tratto di fiume la cui connettività longitudinale, laterale e verticale non è ostacolata da strutture artificiali che formano una barriera e le cui funzioni naturali sono in gran parte inalterate;
23) "riumidificazione delle torbiere": processo di trasformazione di un terreno torboso drenato in terreno torboso umido;
24) "zona di accelerazione per le energie rinnovabili": zona di accelerazione per le energie rinnovabili quale definita all'articolo 2, punto 9 bis), della direttiva (UE) 2018/2001.
CAPO II
OBIETTIVI E OBBLIGHI DI RIPRISTINO
Articolo 4
Ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce
1. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per riportare in buono stato le zone dei tipi di habitat di cui all'allegato I che non lo sono. Tali misure di ripristino sono attuate:
a) entro il 2030 su almeno il 30 % della superficie totale di tutti i tipi di habitat di cui all'allegato I che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15;
b) entro il 2040 su almeno il 60 % e entro il 2050 su almeno il 90 % della superficie di ciascun gruppo di tipi di habitat di cui all'allegato I che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15.
Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri, se del caso, danno priorità, fino al 2030, alle misure di ripristino in zone situate nei siti Natura 2000.
2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), gli Stati membri, ove debitamente giustificato e ai fini di tale paragrafo, possono escludere dal pertinente gruppo di tipi di habitat i tipi di habitat molto comuni e diffusi che coprono più del 3 % del loro territorio europeo.
Qualora applichi la deroga di cui al primo comma, uno Stato membro mette in atto misure di ripristino:
a) entro il 2050 su una superficie che rappresenta almeno l'80 % della superficie che non è in buono stato per ciascuno di tali tipi di habitat;
b) entro il 2030 su almeno un terzo della percentuale di cui alla lettera a); e
c) entro il 2040 su almeno due terzi della percentuale di cui alla lettera a).
La deroga di cui al primo comma si applica solo se è garantito che la percentuale di cui al secondo comma, lettera a), non impedisce il raggiungimento o il mantenimento a livello biogeografico nazionale di uno stato di conservazione soddisfacente per ciascuno di tali tipi di habitat.
3. Se uno Stato membro applica la deroga a norma del paragrafo 2, l'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), si applica alla superficie totale di tutti gli altri tipi di habitat di cui all'allegato I che non è in buono stato e l'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), si applica alle restanti superfici dei pertinenti gruppi di tipi di habitat di cui all'allegato I che non sono in buono stato.
4. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per ristabilire i tipi di habitat di cui all'allegato I nelle zone che non ospitano tali tipi di habitat al fine di raggiungere la superficie di riferimento favorevole per tali tipi di habitat. Queste misure sono attuate entro il 2030 in zone che rappresentano almeno il 30 % della superficie supplementare necessaria per raggiungere la superficie di riferimento favorevole totale per ciascun gruppo di tipi di habitat di cui all'allegato I, quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15, entro il 2040 in zone che rappresentano almeno il 60 % di tale superficie ed entro il 2050 sul 100 % di tale superficie.
5. In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, se uno Stato membro ritiene che non sia possibile attuare entro il 2050 le misure di ripristino necessarie per raggiungere la superficie di riferimento favorevole per uno specifico tipo di habitat sul 100 % della superficie, lo Stato membro interessato può fissare una percentuale inferiore, a un livello compreso tra il 90 % e il 100 %, nel suo piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15 e fornire una giustificazione adeguata. In tal caso, lo Stato membro mette in atto gradualmente le misure di ripristino necessarie per conseguire tale percentuale inferiore entro il 2050. Entro il 2030 tali misure di ripristino coprono almeno il 30 % della superficie supplementare necessaria per raggiungere tale percentuale inferiore entro il 2050 e, entro il 2040, coprono almeno il 60 % della superficie supplementare necessaria per raggiungere tale percentuale inferiore entro il 2050.
6. Se uno Stato membro applica la deroga di cui al paragrafo 5 a specifici tipi di habitat, l'obbligo di cui al paragrafo 4 si applica ai restanti tipi di habitat che fanno parte dei gruppi di tipi di habitat di cui all'allegato I a cui appartengono tali tipi di habitat specifici.
7. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino degli habitat terrestri, costieri e di acqua dolce delle specie di cui agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e degli habitat terrestri, costieri e di acqua dolce degli uccelli selvatici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE che sono necessarie, oltre alle misure di ripristino a norma dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo, per migliorare la qualità e la quantità di tali habitat, anche ristabilendoli, e per migliorarne la connettività, finché raggiungono una qualità e una quantità sufficienti.
8. La determinazione delle zone più idonee per le misure di ripristino a norma dei paragrafi 1, 4 e 7 del presente articolo si basa sulle migliori conoscenze disponibili e sulle evidenze scientifiche più recenti relative allo stato dei tipi di habitat di cui all'allegato I del presente regolamento, misurato in base alla struttura e alle funzioni necessarie per il loro mantenimento a lungo termine, compreso il mantenimento delle loro specie tipiche di cui all'articolo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE, nonché alla qualità e alla quantità degli habitat delle specie di cui al paragrafo 7 del presente articolo, utilizzando le informazioni comunicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE, e se del caso tenendo conto della diversità delle situazioni in varie regioni di cui all'articolo 14, paragrafo 16, lettera c), del presente regolamento.
9. Gli Stati membri provvedono, al più tardi entro il 2030, affinché sia conosciuto lo stato dei tipi di habitat di almeno il 90 % della zona ripartita su tutti i tipi di habitat di cui all'allegato I e affinché entro il 2040 sia conosciuto lo stato di tutte le superfici dei tipi di habitat di cui all'allegato I.
10. Le misure di ripristino di cui ai paragrafi 1 e 4 tengono conto della necessità di migliorare la connettività tra i tipi di habitat di cui all'allegato I e delle esigenze ecologiche delle specie di cui al paragrafo 7 presenti in questi tipi di habitat.
11. Gli Stati membri mettono in atto misure volte a far sì che le zone soggette a misure di ripristino a norma dei paragrafi 1, 4 e 7 registrino un costante miglioramento dello stato dei tipi di habitat di cui all'allegato I fino al raggiungimento di un buono stato, e un costante miglioramento della qualità degli habitat delle specie di cui al paragrafo 7, fino al raggiungimento di una qualità sufficiente di tali habitat.
Fatta salva la direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri mettono in atto misure volte a far sì che le zone in cui è stato raggiunto un buono stato e una qualità sufficiente degli habitat delle specie non si deteriorino in misura rilevante.
12. Fatta salva la direttiva 92/43/CEE,entro la data di pubblicazione dei rispettivi piani nazionali di ripristino a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del presente regolamento gli Stati membri si adoperano permettere in atto le misure necessarieal fine di prevenire il deterioramento significativo di zone che ospitano i tipi di habitat di cui all'allegato I del presente regolamento e che sono in buono stato o sono necessari per conseguire gli obiettivi di ripristino di cui ai paragrafo 17 del presente articolo.
13. Per quanto riguarda i paragrafi 11 e 12 del presente articolo, al di fuori dei siti Natura 2000, in assenza di alternative gli Stati membri possono applicare gli obblighi di non deterioramento di cui ai suddetti paragrafi a livello di ciascuna regione biogeografica del loro territorio per ciascun tipo di habitat e ciascun habitat di specie, a condizione che lo Stato membro interessato notifichi alla Commissione l'intenzione di applicare il presente paragrafo dal ... [sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] e adempia agli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera g), all'articolo 20, paragrafo 1, lettera j), all'articolo 21, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b).
14. Al di fuori dei siti Natura 2000, l'obbligo di cui al paragrafo 11 non si applica al deterioramento dovuto a:
a) casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali;
b) trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici; ▌
c) un piano o progetto di interesse pubblico prevalente per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose, da determinarsi caso per caso; o
d) un'azione o inerzia di paesi terzi di cui lo Stato membro interessato non è responsabile.
15. Al di fuori dei siti Natura 2000, l'obbligo di cui al paragrafo 12, non si applica al deterioramento dovuto a:
a) casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali;
b) trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici;
c) un piano o progetto di interesse pubblico prevalente per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose; o
d) un'azione o inerzia di paesi terzi di cui lo Stato membro interessato non è responsabile.
16. All'interno dei siti Natura 2000, il mancato rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 11 e 12 è giustificato se è dovuto a:
a) casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali;
b) trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici; o
c) un piano o progetto autorizzato a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE.
17. Gli Stati membri provvedono affinché si verifichi:
a) un aumento della superficie in buono stato per i tipi di habitat di cui all'allegato I fino a quando almeno il 90 % sia in buono stato e fino al raggiungimento della superficie di riferimento favorevole per ciascun tipo di habitat in ciascuna regione biogeografica dello Stato membro interessato;
b) una tendenza crescente verso una quantità e una qualità sufficienti degli habitat terrestri, costieri e di acqua dolce delle specie elencate agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE.
Articolo 5
Ripristino degli ecosistemi marini
1. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per riportare in buono stato le zone dei tipi di habitat di cui all'allegato II che non lo sono. Tali misure di ripristino sono attuate:
a) entro il 2030 su almeno il 30 % della superficie totale dei gruppi da 1 a 6 dei tipi di habitat di cui all'allegato II che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15;
b) entro il 2040 su almeno il 60 % e entro il 2050 su almeno il 90 % della superficie di ciascuno dei gruppi da 1 a 6 dei tipi di habitat di cui all'allegato II che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15;
c) entro il 2040 su almeno due terzi della percentuale di cui alla lettera d) del presente paragrafo della superficie del gruppo 7 dei tipi di habitat di cui all'allegato II che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15; e
d) entro il 2050 su una percentuale, individuata a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, della superficie del gruppo 7 dei tipi di habitat di cui all'allegato II che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15.
La percentuale di cui al primo comma, lettera d), del presente articolo è fissata in modo da non impedire il conseguimento o il mantenimento di un buono stato ecologico quale determinato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE.
2. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per ristabilire i tipi di habitat nei gruppi da 1 a 6 elencati all'allegato II nelle zone che non ospitano tali tipi di habitat al fine di raggiungere la superficie di riferimento favorevole per tali tipi di habitat. Queste misure sono attuate entro il 2030 in zone che rappresentano almeno il 30 % della superficie supplementare necessaria per raggiungere la superficie di riferimento favorevole di ciascun gruppo di tipi di habitat, quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15, entro il 2040 in zone che rappresentano almeno il 60 % di tale superficie ed entro il 2050 sul 100 % di tale superficie.
3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, se uno Stato membro ritiene che non sia possibile attuare entro il 2050 le misure di ripristino necessarie per raggiungere la superficie di riferimento favorevole per uno specifico tipo di habitat sul 100 % della superficie, lo Stato membro interessato può fissare una percentuale inferiore, a un livello compreso tra il 90 % e il 100 %, nel suo piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15 e fornire una giustificazione adeguata. In tal caso, lo Stato membro mette in atto gradualmente le misure di ripristino necessarie per conseguire tale percentuale inferiore entro il 2050. Entro il 2030 tali misure di ripristino coprono almeno il 30 % della superficie supplementare necessaria per raggiungere tale percentuale inferiore entro il 2050 e, entro il 2040, coprono almeno il 60 % della superficie supplementare necessaria per raggiungere tale percentuale inferiore entro il 2050.
4. Se uno Stato membro applica la deroga di cui al paragrafo 3 a specifici tipi di habitat, l'obbligo di cui al paragrafo 2 si applica alla superficie supplementare restante necessaria per raggiungere la superficie di riferimento favorevole di ciascun gruppo di tipi di habitat di cui all'allegato II a cui appartengono tali tipi di habitat specifici.
5. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino degli habitat marini delle specie di cui all'allegato III del presente regolamento e agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e degli habitat marini degli uccelli selvatici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE che sono necessarie, oltre alle misure di ripristino di cui ai paragrafi 1 e 2del presente articolo, per migliorare la qualità e la quantità di tali habitat, anche ristabilendoli, e per migliorarne la connettività, finché raggiungono una qualità e una quantità sufficienti.
6. La determinazione delle zone più idonee per le misure di ripristino a norma dei paragrafi 1, 2 e 5 del presente articolo si basa sulle migliori conoscenze disponibili e sui progressi tecnici escientifici più recenti che determinano lo stato dei tipi di habitat di cui all'allegato II del presente regolamento ▌nonché la qualità e la quantità degli habitat delle specie di cui al paragrafo 5 del presente articolo, utilizzando le informazioni comunicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 17 della direttiva 2008/56/CE.
7. Gli Stati membri provvedono affinché lo stato delle seguenti zone sia conosciuto:
a) entro il 2030, per almeno il 50 % della zona ripartita su tutti i tipi di habitat nei gruppi da 1 a 6 dei tipi di habitat elencati all'allegato II;
b) entro il 2040, per tutte le zone dei tipi di habitat nei gruppi da 1 a 6 dei tipi di habitat elencati all'allegato II;
c) entro il 2040, per almeno il 50 % della zona ripartita su tutti i tipi di habitat nel gruppo 7 dei tipi di habitat elencati all'allegato II;
d) entro il 2050, per tutte le zone dei tipi di habitat nel gruppo 7 dei tipi elencati all'allegato II.
8. Le misure di ripristino di cui ai paragrafi 1 e 2 tengono conto della necessità di migliorare la coerenza ecologica e la connettività tra i tipi di habitat di cui all'allegato II e delle esigenze ecologiche delle specie di cui al paragrafo 5 presenti in tali tipi di habitat.
9. Gli Stati membri mettono in atto misure volte a far sì che le zone soggette a misure di ripristino a norma dei paragrafi 1, 2 e 5 registrino un costante miglioramento dello stato dei tipi di habitat di cui all'allegato II fino al raggiungimento di un buono stato e un costante miglioramento della qualità degli habitat delle specie di cui al paragrafo 5, fino al raggiungimento di una qualità sufficiente di tali habitat.
Fatta salva la direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri mettono in atto misure volte a far sì che le zone in cui è stato raggiunto un buono stato e una qualità sufficiente degli habitat delle specie non si deteriorino in misura rilevante.
10. Fatta salva la direttiva 92/43/CEE,entro la data di pubblicazione dei rispettivi piani nazionali di ripristino a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del presente regolamento gli Stati membri si adoperano permettere in atto le misure necessarieal fine di prevenire il deterioramento significativo di zone che ospitano i tipi di habitat di cui all'allegato II del presente regolamento e che sono in buono stato o sono necessari per conseguire gli obiettivi di ripristino di cui al paragrafo 14 del presente articolo.
11. Al di fuori dei siti Natura 2000, l'obbligo di cui al paragrafo 9 non si applica al deterioramento dovuto a:
a) casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali;
b) trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici; ▌
c) un piano o progetto di interesse pubblico prevalente per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose, da determinarsi caso per caso; o
d) un'azione o inerzia di paesi terzi di cui lo Stato membro interessato non è responsabile.
12. Al di fuori dei siti Natura 2000, l'obbligo di cui al paragrafo 10 non si applica al deterioramento dovuto a:
a) casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali;
b) trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici;
c) un piano o progetto di interesse pubblico prevalente per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose; o
d) un'azione o inerzia di paesi terzi di cui lo Stato membro interessato non è responsabile.
13. All'interno dei siti Natura 2000, il mancato rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 9 e 10 è giustificato se è dovuto a:
a) casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali;
b) trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici; o
c) un piano o progetto autorizzato a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE.
14. Gli Stati membri provvedono affinché si verifichi:
a) un aumento della superficie in buono stato per i tipi di habitat dei gruppi da 1 a 6 dei tipi di habitat di cui all'allegato II fino a quando almeno il 90 % sia in buono stato e fino al raggiungimento della superficie di riferimento favorevole per ciascun tipo di habitat in ciascuna regione biogeografica dello Stato membro interessato;
b) un aumento della superficie in buono stato per i tipi di habitat del gruppo 7 dei tipi di habitat di cui all'allegato II fino a quando almeno la percentuale di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), sia in buono stato e fino al raggiungimento della superficie di riferimento favorevole per ciascun tipo di habitat in ciascuna regione biogeografica dello Stato membro interessato;
c) una tendenza crescente verso una quantità e una qualità sufficienti degli habitat marini delle specie di cui all'allegato III del presente regolamento e agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE.
Articolo 6
Energia da fonti rinnovabili
1. Ai fini dell'articolo 4, paragrafi 14 e 15, e dell'articolo 5, paragrafi 11 e 12, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio sono presunti di interesse pubblico prevalente. Gli Stati membri possono esentare tali piani e progetti dal requisito che non siano disponibili soluzioni alternative meno dannose a norma dell'articolo 4, paragrafi 14 e 15, e dell'articolo 5, paragrafi 11 e 12, a condizione che:
a) sia stata effettuata una valutazione ambientale strategica conformemente alle condizioni di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(47); o
b) tali piani e progetti siano stati oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alle condizioni di cui alla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(48).
2. In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare l'applicazione del paragrafo 1 a determinate parti del loro territorio nonché a determinati tipi di tecnologie o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima a norma del regolamento (UE) 2018/1999.
Se gli Stati membri applicano restrizioni a norma del primo comma, ne informano la Commissione e le giustificano.
Articolo 7
Difesa nazionale
1. Nell'attuazione delle misure di ripristino ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, 4 o 7, o dell'articolo 5, paragrafo 1, 2 o 5, gli Stati membri possono esentare le zone utilizzate per attività destinate esclusivamente alla difesa nazionale, qualora tali misure siano ritenute incompatibili con un continuo uso militare delle zone in questione.
2. Ai fini dell’articolo 4, paragrafi 14 e 15, e dell’articolo 5, paragrafi 11 e 12, gli Stati membri possono prevedere che i piani e i progetti destinati esclusivamente alla difesa nazionale siano presunti di interesse pubblico prevalente.
Ai fini dell’articolo 4, paragrafi 14 e 15, e dell’articolo 5, paragrafi 11 e 12, gli Stati membri possono esentare piani e progetti destinati esclusivamente alla difesa nazionale dal requisito che non siano disponibili soluzioni alternative meno dannose. Tuttavia, qualora uno Stato membro applichi tale esenzione, esso mette in atto misure, per quanto ragionevole e fattibile, volte a mitigare l’impatto di tali piani e progetti sui tipi di habitat.
Articolo 8
Ripristino degli ecosistemi urbani
1. Entro il 31 dicembre 2030 gli Stati membri provvedono affinché non si registri alcuna perdita netta della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani né di copertura della volta arborea urbana nelle zone di ecosistemi urbani determinate a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, rispetto al … [anno di entrata in vigore del presente regolamento]. Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri possono escludere da dette superfici nazionali totali le zone di ecosistemi urbani in cui la quota di spazi verdi urbani nei centri urbani e negli agglomerati urbani supera il 45 % e la quota di copertura della volta arborea urbana supera il 10 %.
2. Dal 1º gennaio 2031 gli Stati membri conseguono una tendenza all'aumento della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani, compreso mediante l'integrazione di spazi verdi urbani negli edifici e nelle infrastrutture, nelle zone di ecosistemi urbani determinate a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, misurata ogni sei anni a decorrere dal 1º gennaio 2031, fino al raggiungimento di un livello soddisfacente stabilito a norma dell'articolo 14, paragrafo 5.
3. Gli Stati membri conseguono in ogni zona di ecosistemi urbani determinata a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, una tendenza all'aumento della copertura della volta arborea urbana è misurata ogni sei anni a decorrere dal 1º gennaio 2031 fino al raggiungimento del livello soddisfacente stabilito a norma dell'articolo 14, paragrafo 5.
Articolo 9
Ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali
1. Gli Stati membri compilano un inventario delle barriere artificiali alla connettività delle acque superficiali e, tenendo conto delle funzioni socio-economiche delle barriere artificiali, individuano quelle da rimuovere al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di ripristino di cui all'articolo 4 del presente regolamento e dell'obiettivo dell'Unione di ripristinare almeno 25 000 km di fiumi a scorrimento libero entro il 2030, fatti salvi la direttiva 2000/60/CE, in particolare l'articolo 4, paragrafi 3, 5 e 7, e il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(49), in particolare l'articolo 15.
2. Gli Stati membri rimuovono le barriere artificiali alla ▌connettività delle acque superficiali individuate nell'inventario realizzato a norma del paragrafo 1 del presente articolo, conformemente al piano per la loro rimozione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettere i) e n). Nell'eliminare le barriere artificiali, gli Stati membri considerano innanzitutto quelle obsolete, segnatamente quelle che non sono più necessarie per la produzione di energia rinnovabile, la navigazione interna, l'approvvigionamento idrico, la protezione dalle inondazioni o altri usi.
3. Gli Stati membri integrano l'eliminazione delle barriere artificiali in conformità del paragrafo 2 con le misure necessarie per migliorare le funzioni naturali delle relative pianure alluvionali.
4. Gli Stati membri provvedono affinché la connettività naturale dei fiumi e le funzioni naturali delle relative pianure alluvionali ripristinate conformemente ai paragrafi 2 e 3 siano mantenute.
Articolo 10
Ripristino delle popolazioni di impollinatori
1. Gli Stati membri, mettendo in atto tempestivamente misure efficaci e appropriate,migliorano la diversità degli impollinatori e invertono la diminuzione delle popolazioni di impollinatori al più tardi entro il 2030 e conseguono successivamente una tendenza all'aumento di queste popolazioni, misurata almeno ogni sei anni a decorrere dal 2030, fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti di cui all'articolo 14, paragrafo 5.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo e aggiornando un metodo scientifico di monitoraggio della diversità degli impollinatori e delle popolazioni di impollinatori. La Commissione adotta il primo di tali atti delegati che stabiliscono tale metodo entro ... [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].
3. Il metodo di cui al paragrafo 2 fornisce un approccio standardizzato per rilevare i dati annuali sull'abbondanza e la diversità delle specie impollinatrici per tutti gli ecosistemi, per valutare l'evoluzione della popolazione degli impollinatori e l'efficacia delle misure di ripristino adottate dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1.
4. Quando utilizzano il metodo di cui al paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché i dati di monitoraggio provengano da un numero adeguato di siti onde garantire la rappresentatività in tutto il loro territorio. Gli Stati membri promuovono la scienza dei cittadini nella raccolta dei dati di monitoraggio, ove opportuno, e forniscono risorse adeguate per lo svolgimento di tali compiti.
5. La Commissione e le pertinenti agenzie dell'Unione, in particolare l'AEA, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, coordinano, conformemente ai rispettivi mandati, le loro attività relative agli impollinatori e forniscono informazioni agli Stati membri, su richiesta, per sostenerli nell'adempimento dei rispettivi obblighi a norma del presente articolo. A tal fine la Commissione istituisce, tra l'altro, un’apposita unità operativa e diffonde le informazioni e le competenze pertinenti agli Stati membri in modo coordinato.
Articolo 11
Ripristino degli ecosistemi agricoli
1. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per rafforzare la biodiversità degli ecosistemi agricoli, in aggiunta alle zone soggette a misure di ripristino a norma dell'articolo 4, paragrafi 1, 4 e 7, tenendo conto dei cambiamenti climatici, delle esigenze sociali ed economiche delle zone rurali e della necessità di garantire la produzione agricola sostenibile nell'Unione.
2. Gli Stati membri mettono in atto misure volte a conseguire una tendenza all'aumento a livello nazionale per almeno due dei tre indicatori seguenti per gli ecosistemi agricoli, illustrati nell'allegato IV, misurata nel periodo compreso tra il … [la data di entrata in vigore del presente regolamento] e il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni sei anni, fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti fissati a norma dell'articolo 14, paragrafo 5:
a) indice delle farfalle comuni;
b) stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati;
c) percentuale di superficie agricola con elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità.
3. Gli Stati membri mettono in atto misure di ripristino volte a far sì che l'indice dell'avifauna comune in habitat agricolo a livello nazionale basato sulle specie indicate nell'allegato V, indicizzato il... [data: il primo giorno del mese successivo a 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] = 100, raggiunga i seguenti livelli:
a) per gli Stati membri che figurano nell'allegato V con popolazioni di uccelli in habitat agricolo storicamente più depauperate: 110 entro il 2030, 120 entro il 2040 e 130 entro il 2050;
b) per gli Stati membri che figurano nell'allegato V con popolazioni di uccelli in habitat agricolo storicamente meno depauperate: 105 entro il 2030, 110 entro il 2040 e 115 entro il 2050.
4. Gli Stati membri mettono in atto misure volte a ripristinare i suoli organici a uso agricolo che costituiscono torbiere drenate. Queste misure sono messe in atto su almeno:
a) il 30 % di tali superfici entro il 2030, di cui almeno un quarto è riumidificato;
b) il 40 % di tali superfici entro il 2040, di cui almeno un terzo è riumidificato;
c) il 50 % di tali superfici entro il 2050, di cui almeno un terzo è riumidificato.
Gli Stati membri possono mettere in atto misure di ripristino, compresa la riumidificazione, nelle zone dei siti di estrazione della torba e conteggiarle come zone che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui al primo comma, lettere a), b) e c).
Inoltre, gli Stati membri possono mettere in atto misure di ripristino per riumidificare i suoli organici che costituiscono torbiere drenate destinate a usi del suolo diversi dall'uso agricolo e dall'estrazione della torba e conteggiare tali zone riumidificate come zone che contribuiscono, fino a un massimo del 40 %, al conseguimento degli obiettivi di cui al primo comma, lettere a), b) e c).
Le misure di ripristino consistenti nella riumidificazione delle torbiere, compresi i livelli idrici da raggiungere, contribuiscono a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra e ad aumentare la biodiversità, tenendo conto nel contempo delle circostanze nazionali e locali.
Ove debitamente giustificato, la portata della riumidificazione delle torbiere a uso agricolo può essere ridotta da uno Stato membro a un livello inferiore di quanto prescritto al primo comma, lettere a), b) e c), del presente paragrafo se è probabile che tale riumidificazione abbia impatti negativi significativi su infrastrutture, edifici, adattamento ai cambiamenti climatici o altri interessi pubblici e se tale riumidificazione non può avvenire su terreni diversi dai terreni agricoli. Tali eventuali riduzioni sono determinate conformemente all'articolo 14, paragrafo 8.
L'obbligo per gli Stati membri di conseguire gli obiettivi di riumidificazione di cui al primo comma, lettere a), b) e c), non implica l'obbligo di riumidificare i loro terreni per gli agricoltori e i proprietari terrieri privati, per i quali la riumidificazione dei terreni agricoli rimane volontaria, fatti salvi gli obblighi derivanti dal diritto nazionale.
Se del caso, gli Stati membri incentivano la riumidificazione per renderla un'opzione attraente per gli agricoltori e i proprietari terrieri privati e promuovono l'accesso degli agricoltori e degli altri portatori di interessi a formazioni e consulenze sui benefici della riumidificazione delle torbiere e sulle opzioni relative alla successiva gestione del territorio e le opportunità che ne derivano.
Articolo 12
Ripristino degli ecosistemi forestali
1. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per rafforzare la biodiversità degli ecosistemi forestali, in aggiunta alle zone soggette a misure di ripristino a norma dell'articolo 4, paragrafi 1, 4 e 7, tenendo conto dei rischi di incendi boschivi.
2. Gli Stati membri conseguono una tendenza all'aumento a livello nazionale dell'indice dell'avifauna comune in habitat forestale, ulteriormente illustrato nell'allegato VI, misurata nel periodo compreso tra … [la data di entrata in vigore del presente regolamento] e il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni sei anni, fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti fissati a norma dell'articolo 14, paragrafo 5.
3. Gli Stati membri conseguono una tendenza all'aumento a livello nazionale di almeno sei su sette dei seguenti indicatori per gli ecosistemi forestali, ulteriormente illustrati nell'allegato VI, scelti in base alla loro capacità di dimostrare il rafforzamento della biodiversità degli ecosistemi forestali nello Stato membro interessato. La tendenza è misurata nel periodo compreso tra il … [la data di entrata in vigore del presente regolamento] e il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni sei anni, fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti fissati a norma dell'articolo 14, paragrafo 5:
a) legno morto in piedi;
b) legno morto a terra;
c) percentuale di foreste disetanee;
d) connettività forestale;
e) stock di carbonio organico;
f) percentuale di foreste dominate da specie arboree autoctone;
g) diversità delle specie arboree.
4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 è giustificato se è dovuto a:
a) casi di forza maggiore su vasta scala, comprese le catastrofi naturali, in particolare gli incendi boschivi non pianificati e incontrollati; o
b) trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici.
Articolo 13
Messa a dimora di tre miliardi di nuovi alberi
1. In sede di individuazione e attuazione delle misure di ripristino per conseguire gli obiettivi e ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 4 e agli articoli da 8 a 12, gli Stati membri mirano a contribuire all'impegno di piantare almeno tre miliardi di nuovi alberi entro il 2030 a livello dell'Unione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il loro contributo all'adempimento dell'impegno di cui al paragrafo 1 sia conseguito nel pieno rispetto dei principi ecologici, anche garantendo la diversità delle specie e la diversità in termini di struttura di età, dando priorità alle specie arboree autoctone, ad eccezione, in casi e condizioni molto specifici, delle specie non autoctone adattate al suolo, al contesto climatico ed ecologico e alle condizioni degli habitat locali, che contribuiscono a promuovere una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici. Le misure volte a realizzare tale impegno mirano ad aumentare la connettività ecologica e sono basate sull'imboschimento sostenibile, il rimboschimento sostenibile e l'impianto di alberi sostenibile e sull'aumento degli spazi verdi urbani.
CAPO III
PIANI NAZIONALI DI RIPRISTINO
Articolo 14
Preparazione dei piani nazionali di ripristino
1. Ciascuno Stato membro prepara un piano nazionale di ripristino ed effettua il monitoraggio e le ricerche preliminari opportuni per individuare le misure di ripristino necessarie per conseguire gli obiettivi di ripristino e adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13 e contribuire agli obiettivi dell'Unione di cui all'articolo 1, tenendo conto delle evidenze scientifiche più recenti.
2. Gli Stati membri quantificano la superficie che deve essere ripristinata per conseguire gli obiettivi di ripristino di cui agli articoli 4 e 5, tenendo conto dello stato dei tipi di habitat di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e della qualità e quantità degli habitat delle specie di cui all'articolo 4, paragrafo 7, e all'articolo 5, paragrafo 5, presenti negli ecosistemi contemplati dall'articolo 2. La quantificazione si basa, tra l'altro, sulle informazioni seguenti:
a) per ciascun tipo di habitat:
i) la superficie totale dell'habitat e una carta della sua distribuzione attuale;
ii) la superficie dell'habitat che non è in buono stato;
iii) la superficie di riferimento favorevole, tenendo conto dei registri di distribuzione storica e delle modifiche delle condizioni ambientali previste dovute ai cambiamenti climatici;
iv) le zone più adatte al ristabilimento dei tipi di habitat in considerazione delle modifiche delle condizioni ambientali in corso e previste dovute ai cambiamenti climatici;
b) la qualità e la quantità sufficienti degli habitat delle specie necessarie per raggiungere il loro stato di conservazione soddisfacente, tenendo conto delle zone più adatte a ristabilire questi habitat, e la connettività necessaria tra di loro affinché le popolazioni di specie possano prosperare, nonché le modifiche delle condizioni ambientali in corso e previste dovute ai cambiamenti climatici, le esigenze concorrenti degli habitat e delle specie e la presenza di terreni agricoli ad alto valore naturalistico.
Ai fini della quantificazione della superficie di ciascun tipo di habitat che deve essere ripristinata per conseguire gli obiettivi di ripristino di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), la superficie di habitat non in buono stato di cui al primo comma, lettera a), punto ii), del presente paragrafo comprende solo le zone per le quali è conosciuto lo stato del tipo di habitat.
Ai fini della quantificazione della superficie di ciascun tipo di habitat che deve essere ripristinata per conseguire gli obiettivi di ripristino di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d), la superficie di habitat non in buono stato di cui al primo comma, lettera a), punto ii), del presente paragrafo comprende solo le zone per le quali lo stato del tipo di habitat è conosciuto o deve essere conosciuto a norma dell'articolo 4, paragrafo 9, e dell'articolo 5, paragrafo 7.
Se uno Stato membro intende applicare la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 2, individua le percentuali di cui a tale articolo.
Se uno Stato membro intende applicare la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 5, paragrafo 3, individua le percentuali inferiori fissate a norma di tali articoli.
3. Per quanto riguarda il gruppo 7 dei tipi di habitat di cui all'allegato II, gli Stati membri fissano la percentuale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d).
4. Gli Stati membri determinano e mappano le zone di ecosistemi urbani di cui all'articolo 8 per tutte le loro città, piccole città e sobborghi.
La zona di ecosistemi urbani di una città o di una piccola città e sobborgo comprende:
a) l'intera città o piccola città e sobborgo; o
b) parti della città o della piccola città e sobborgo, compresi almeno i centri urbani, gli agglomerati urbani e, se lo Stato membro interessato lo ritiene opportuno, le zone periurbane.
Gli Stati membri possono aggregare le zone di ecosistemi urbani di due o più città, o due o più piccole città e sobborghi adiacenti, o entrambi, in un'unica zona di ecosistemi urbani comune a tali città, o piccole città e sobborghi, rispettivamente.
5. Entro il 2030 gli Stati membri fissano, mediante un processo e una valutazione aperti ed efficaci basati sulle evidenze scientifiche più recenti, sul quadro di riferimento di cui all'articolo 20, paragrafo 10, e, se disponibile, sul quadro di riferimento di cui all'articolo 20, paragrafo 11, livelli soddisfacenti per:
a) le popolazioni di impollinatori di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e per l’indicatore di cui all'articolo 12, paragrafo 2;
b) ciascuno degli indicatori scelti di cui all'articolo 11, paragrafo 2;
c) ciascuno degli indicatori scelti di cui all'articolo 12, paragrafo 3;
d) gli spazi verdi urbani di cui all'articolo 8, paragrafo 2; e
e) la copertura della volta arborea urbana di cui all'articolo 8, paragrafo 3.
6. Gli Stati membri individuano e mappano le zone agricole e forestali che necessitano di ripristino, in particolare le zone che, a causa dell'intensificazione o di altri fattori di gestione, necessitano di una connettività e di una diversità paesaggistica maggiori.
7. Entro … [un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] ciascuno Stato membro può elaborare una metodologia per integrare la metodologia di cui all'allegato IV, al fine di monitorare gli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità non contemplati dal metodo comune di cui alla descrizione degli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità di cui al suddetto allegato. La Commissione fornisce orientamenti sul quadro per l'elaborazione di tali metodologie entro … [un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].
8. Gli Stati membri determinano, se del caso, la riduzione della portata della riumidificazione delle torbiere a uso agricolo di cui all'articolo 11, paragrafo 4, quinto comma.
9. Gli Stati membri individuano le sinergie con la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ai medesimi, la neutralità in termini di degrado del suolo e la prevenzione delle catastrofi e stabiliscono di conseguenza l'ordine di priorità delle misure di ripristino. Gli Stati membri tengono conto anche degli elementi seguenti:
a) i loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999;
b) la loro strategia a lungo termine di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999;
c) l'obiettivo vincolante complessivo dell'Unione per il 2030 di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001.
10. Gli Stati membri individuano sinergie con l'agricoltura e la silvicoltura. Individuano inoltre le pratiche agricole e forestali esistenti, compresi gli interventi della PAC, che contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento.
11. L'attuazione del presente regolamento non comporta l'obbligo per gli Stati membri di riprogrammare eventuali finanziamenti nell'ambito della PAC, della PCP o di altri programmi e strumenti di finanziamento per l'agricoltura e la pesca nell'ambito del QFP 2021-2027.
12. Gli Stati membri possono promuovere l'impiego di regimi di sostegno privati o pubblici a vantaggio dei portatori di interessi che attuano le misure di ripristino di cui agli articoli da 4 a 12, compresi gestori e proprietari di terreni, agricoltori, silvicoltori e pescatori.
13. Gli Stati membri coordinano l'elaborazione dei piani nazionali di ripristino con la mappatura delle zone che sono necessarie per ottemperare almeno ai loro contributi nazionali per il conseguimento dell'obiettivo per il 2030 in materia di rinnovabili e, se del caso, con la designazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili e delle apposite zone per le infrastrutture. Durante la preparazione dei piani nazionali di ripristino, gli Stati membri garantiscono sinergie con lo sviluppo delle energie rinnovabili e dell'infrastruttura energetica e con eventuali zone di accelerazione per le energie rinnovabili e apposite zone per le infrastrutture già designate e assicurano che rimangano invariati il funzionamento di tali zone, compresa la procedura di autorizzazione applicabile nelle zone in questione ▌ prevista dalla direttiva (UE) 2018/2001, e il funzionamento dei progetti di rete necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico e la rispettiva procedura di autorizzazione.
14. In fase di preparazione dei piani nazionali di ripristino, gli Stati membri tengono conto in particolare degli elementi seguenti:
a) le misure di conservazione stabilite per i siti Natura 2000 conformemente alla direttiva 92/43/CEE;
b) i quadri di azioni prioritarie preparati conformemente alla direttiva 92/43/CEE;
c) le misure volte a conseguire un buono stato quantitativo, ecologico e chimico dei corpi idrici che figurano nei programmi di misure e nei piani di gestione dei bacini idrografici preparati conformemente alla direttiva 2000/60/CE e nei piani di gestione del rischio di alluvioni istituiti a norma della direttiva 2007/60/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio(50);
d) se del caso, le strategie per l'ambiente marino volte a conseguire un buono stato ecologico per tutte le regioni marine dell'Unione, preparate conformemente alla direttiva 2008/56/CE;
e) i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico preparati nel quadro della direttiva (UE) 2016/2284;
f) le strategie e i piani d'azione nazionali in materia di biodiversità elaborati conformemente all'articolo 6 della convenzione sulla diversità biologica;
g) se del caso, le misure di conservazione e di gestione adottate nell'ambito della PCP;
h) i piani strategici della PAC elaborati in conformità del regolamento (UE) 2021/2115.
15. In fase di preparazione dei piani nazionali di ripristino gli Stati membri tengono conto anche dei progetti relativi a materie prime strategiche o critiche ove riconosciuti dal diritto dell'Unione.
16. In fase di preparazione dei piani nazionali di ripristino gli Stati membri:
a) possono avvalersi dei diversi esempi di misure di ripristino di cui all'allegato VII, in funzione delle condizioni nazionali e locali specifiche e delle evidenze scientifiche più recenti;
b) mirano a ottimizzare le funzioni ecologiche, economiche e sociali degli ecosistemi nonché il loro contributo allo sviluppo sostenibile delle regioni e comunità interessate;
c) possono tenere conto della diversità delle situazioni in regioni diverse connesse ai requisiti sociali, economici e culturali, alle caratteristiche regionali e locali e alla densità della popolazione; se del caso, si dovrebbe tenere conto della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, come la grande distanza, l'insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili, nonché della ricca biodiversità e dei costi associati per la protezione e il ripristino dei loro ecosistemi.
17. Ove possibile, gli Stati membri promuovono sinergie con i piani nazionali di ripristino di altri Stati membri, in particolare per gli ecosistemi transfrontalieri o in cui gli Stati membri condividono una regione o sottoregione marina ai sensi della direttiva 2008/56/CE.
18. Ove possibile e opportuno, ai fini della preparazione e dell'attuazione di piani nazionali di ripristino, in relazione al ripristino e al ristabilimento degli ecosistemi marini, gli Stati membri possono utilizzare le strutture regionali di cooperazione istituzionale esistenti.
19. Qualora individuino un problema che possa impedire il rispetto degli obblighi di ripristinare e di ristabilire gli ecosistemi marini e che richieda misure per le quali non sono competenti, gli Stati membri presentano, individualmente o congiuntamente, se del caso, agli Stati membri, alla Commissione o alle organizzazioni internazionali, una descrizione dei problemi individuati e delle possibili misure, in vista dell'esame e dell'eventuale adozione.
20. Gli Stati membri si adoperano affinché la preparazione del piano di ripristino sia aperta, trasparente, inclusiva ed efficace e che al pubblico, compresi tutti i pertinenti portatori di interessi, siano offerte tempestivamente possibilità effettive di partecipare alla preparazione del piano. Le consultazioni sono conformi alle prescrizioni di cui ▌ alla direttiva 2001/42/CE.
Articolo 15
Contenuto del piano nazionale di ripristino
1. Il piano nazionale di ripristino copre il periodo fino al 2050 e prevede scadenze intermedie corrispondenti agli obiettivi e agli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il piano nazionale di ripristino da presentare a norma dell'articolo 16 e dell'articolo 17, paragrafo 6, può, per quanto riguarda il periodo dal 1º luglio 2032 e fino al riesame a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, essere limitato a una panoramica strategica di quanto segue:
a) gli elementi di cui al paragrafo 3; e
b) i contenuti di cui ai paragrafi 4 e 5.
Il piano nazionale di ripristino riveduto derivante dal riesame da effettuare entro il 30 giugno 2032 a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, può essere limitato, per quanto riguarda il periodo dal 1º luglio 2042 e fino alla revisione entro il 30 giugno 2042 conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, a una panoramica strategica degli elementi e contenuti di cui al primo comma del presente paragrafo.
3. Ogni Stato membro include gli elementi seguenti nel piano nazionale di ripristino, utilizzando il formato tipo a norma del paragrafo 7:
a) la quantificazione delle zone da ripristinare per raggiungere gli obiettivi di ripristino di cui agli articoli da 4 a 12 sulla base dei lavori preparatori svolti a norma dell'articolo 14 e le mappe indicative di potenziali zone da ripristinare;
b) se uno Stato membro applica la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 5, o all'articolo 5, paragrafo 3, una giustificazione dei motivi per cui non è possibile mettere in atto entro il 2050 le misure di ripristino necessarie per raggiungere la superficie di riferimento favorevole di uno specifico tipo di habitat e una giustificazione della percentuale inferiore fissata a norma di tali articoli, individuata da tale Stato membro;
c) una descrizione delle misure di ripristino previste o attuate per conseguire gli obiettivi di ripristino e adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13 del presente regolamento precisando quali tra queste misure di ripristino sono previste o attuate nell'ambito della rete Natura 2000 istituita a norma della direttiva 92/43/CEE;
d) una sezione specifica che definisca le misure per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 9, e all'articolo 5, paragrafo 7;
e) se uno Stato membro applica la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, una giustificazione del modo in cui le percentuali fissate conformemente a tale articolo non impediscono il raggiungimento o il mantenimento a livello biogeografico nazionale di uno stato di conservazione soddisfacente per i tipi di habitat pertinenti, determinato a norma dell'articolo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE;
f) un'indicazione delle misure intese a garantire che le zone coperte dai tipi di habitat di cui agli allegati I e II non si deteriorino nelle zone in cui è stato raggiunto un buono stato e che gli habitat delle specie di cui all'articolo 4, paragrafo 7, e all'articolo 5, paragrafo 5, non si deteriorino significativamente nelle zone in cui è stata raggiunta una qualità sufficiente degli habitat delle specie, conformemente all'articolo 4, paragrafo 11, e all'articolo 5, paragrafo 9;
g) se del caso, una descrizione delle modalità di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 13, nel suo territorio, che comprenda:
i) una spiegazione del sistema di misure di compensazione da adottare per ogni caso di deterioramento significativo, nonché del monitoraggio e della comunicazione necessari, relativi al deterioramento significativo dei tipi di habitat e degli habitat delle specie, come pure delle misure di compensazione adottate;
ii) una spiegazione del modo in cui si garantirà che l'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 13, non incida sul conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1, 4 e 5;
h) un'indicazione delle misure finalizzate a mantenere in buono stato i tipi di habitat di cui agli allegati I e II nelle zone che li ospitano e aprevenire il deterioramento significativo delle altre zone coperte dai tipi di habitat di cui agli allegati I e II ▌, conformemente all'articolo 4, paragrafo 12, e all'articolo 5, paragrafo 10;
i) l'inventario delle barriere e le barriere da rimuovere individuate a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, il piano per la loro rimozione a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, e una stima della lunghezza dei fiumi a scorrimento libero da conseguire mediante la rimozione di queste barriere dal 2020 al 2030 ed entro il 2050, e qualsiasi altra misura volta a ristabilire le funzioni naturali delle pianure alluvionali conformemente all'articolo 9, paragrafo 3;
j) un resoconto degli indicatori per gli ecosistemi agricoli scelti a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e della loro idoneità a dimostrare il rafforzamento della biodiversità negli ecosistemi agricoli all'interno dello Stato membro interessato;
k) una giustificazione, se del caso, della riumidificazione delle torbiere in percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 11, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c);
l) un resoconto degli indicatori per gli ecosistemi forestali scelti a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, e della loro idoneità a dimostrare il rafforzamento della biodiversità negli ecosistemi forestali all'interno dello Stato membro interessato;
m) una descrizione del contributo all'impegno di cui all'articolo 13;
n) il calendario per l'attuazione delle misure di ripristino a norma degli articoli da 4 a 12;
o) una sezione specifica che stabilisca misure di ripristino su misura nelle regioni ultraperiferiche, ove opportuno;
p) il monitoraggio delle zone soggette a ripristino conformemente agli articoli 4 e 5, il processo per valutare l'efficacia delle misure di ripristino messe in atto a norma degli articoli da 4 a 12 e per rivederle ove necessario a garantire rispettivamente il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13;
q) un'indicazione delle disposizioni atte a garantire gli effetti continui, a lungo termine e duraturi delle misure di ripristino di cui agli articoli da 4 a 12;
r) i benefici collaterali previsti per la mitigazione dei cambiamenti climatici e la neutralità in termini di degrado del suolo associati alle misure di ripristino nel corso del tempo;
s) gli impatti socioeconomici prevedibili e i benefici previsti dell'attuazione delle misure di ripristino di cui agli articoli da 4 a 12;
t) una sezione specifica che illustri in che modo il piano nazionale di ripristino tiene conto degli elementi seguenti:
i) la pertinenza degli scenari di cambiamento climatico per la pianificazione del tipo e dell'ubicazione delle misure di ripristino;
ii) il potenziale delle misure di ripristino in termini di riduzione al minimo dell'impatto dei cambiamenti climatici sulla natura, di prevenzione o di attenuazione degli effetti delle catastrofi naturali, e di sostegno all'adattamento;
iii) sinergie con le strategie o i piani nazionali di adattamento e le relazioni nazionali di valutazione del rischio di catastrofi;
iv) una panoramica dell'interazione tra le misure incluse nel piano nazionale di ripristino e il piano nazionale per l'energia e il clima;
u) la stima delle esigenze di finanziamento per l'attuazione delle misure di ripristino, che comprende una descrizione del sostegno ai portatori di interesse toccati dalle misure di ripristino o da altri nuovi obblighi derivanti dal presente regolamento, e i mezzi di finanziamento previsti, pubblici o privati, compreso il finanziamento o cofinanziamento con strumenti di finanziamento dell'Unione;
v) un'indicazione delle sovvenzioni che incidono negativamente sul conseguimento degli obiettivi e sull'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento;
w) una sintesi del processo di preparazione e stesura del piano nazionale di ripristino, comprese informazioni sulla partecipazione del pubblico e sul modo in cui sono state prese in considerazione le esigenze delle comunità locali e dei portatori di interessi;
x) una sezione specifica che indichi in che modo le osservazioni della Commissione sul progetto di piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 17, paragrafo 4, sono state prese in considerazione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5; se non dà seguito a un'osservazione della Commissione, o a una parte considerevole della stessa, lo Stato membro fornisce le sue motivazioni.
4. Il piano nazionale di ripristino include, se del caso, le misure di conservazione e di gestione che lo Stato membro intende adottare nell'ambito della PCP, comprese le misure di conservazione contenute nelle raccomandazioni comuni che lo Stato membro intende presentare conformemente alla procedura di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 e di cui all'articolo 18 del presente regolamento, e tutte le informazioni pertinenti su tali misure.
5. Il piano nazionale di ripristino include una panoramica dell'interazione tra le misure incluse nel piano nazionale di ripristino e il piano strategico nazionale nell'ambito della PAC.
6. Se del caso, il piano nazionale di ripristino include una panoramica delle considerazioni relative alla diversità delle situazioni in varie regioni di cui all'articolo 14, paragrafo 16, lettera c).
7. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un formato tipo per il piano nazionale di ripristino. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2. La Commissione è assistita dall'AEA nell'elaborazione del formato tipo. Entro il ... [data: primo giorno del mese successivo a tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta i progetti di atti di esecuzione al comitato di cui all'articolo 24, paragrafo 1.
Articolo 16
Presentazione del progetto di piano nazionale di ripristino
Ogni Stato membro presenta alla Commissione un progetto di piano nazionale di ripristino di cui agli articoli 14 e 15 entro il … [primo giorno del mese successivo a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].
Articolo 17
Valutazione del piano nazionale di ripristino
1. La Commissione valuta il progetto di piano nazionale di ripristino entro sei mesi dalla data di ricevimento. In sede di valutazione la Commissione agisce in stretta collaborazione con lo Stato membro.
2. Nel valutare il progetto di piano nazionale di ripristino, la Commissione ne valuta:
a) la conformità all'articolo 15;
b) l'adeguatezza rispetto al conseguimento degli obiettivi e all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13;
c) il contributo agli obiettivi dell'Unione di cui all'articolo 1, agli obiettivi specifici di cui all'articolo 9, paragrafo 1, di ripristinare almeno 25 000 km di fiumi a scorrimento libero nell'Unione entro il 2030 e all'impegno di cui all'articolo 13 di piantare almeno tre miliardi di nuovi alberi entro il 2030.
3. Ai fini della valutazione del progetto di piano nazionale di ripristino, la Commissione è assistita da esperti o dall'AEA.
4. La Commissione può rivolgere le sue osservazioni sul progetto di piano nazionale di ripristino allo Stato membro entro sei mesi dalla data di ricevimento del progetto stesso.
5. Lo Stato membro tiene ▌ conto delle eventuali osservazioni della Commissione nel suo piano nazionale di ripristino definitivo.
6. Lo Stato membro mette a punto, pubblica e presenta alla Commissione il piano nazionale di ripristino entro sei mesi dalla data di ricevimento delle osservazioni della Commissione.
Articolo 18
Coordinamento delle misure di ripristino negli ecosistemi marini
1. Gli Stati membri i cui piani nazionali di ripristino includono misure di conservazione da adottare nel quadro della PCP si avvalgono pienamente degli strumenti ivi previsti.
2. Se i piani nazionali di ripristino includono misure che richiedono la presentazione di una raccomandazione comune mediante la procedura di regionalizzazione di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri che preparano tali piani, tenuto conto dei termini di cui all'articolo 5 del presente regolamento, avviano tempestivamente consultazioni con gli altri Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto interessati da tali misure e con i pertinenti consigli consultivi a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per consentire un accordo tempestivo sulle eventuali raccomandazioni comuni e la loro presentazione. A tal fine, nel piano nazionale di ripristino includono anche il calendario stimato della consultazione e della presentazione delle raccomandazioni comuni.
3. La Commissione agevola e monitora i progressi compiuti nella presentazione di raccomandazioni comuni nell'ambito della PCP. Gli Stati membri presentano le raccomandazioni comuni sulle misure di conservazione necessarie per contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 al più tardi 18 mesi prima del rispettivo termine.
4. In assenza di raccomandazioni comuni di cui al paragrafo 2 del presente articolo prima del rispettivo termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo in merito alle misure di conservazione necessarie per il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa ambientale dell'Unione di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione può avvalersi appieno degli strumenti di cui all'articolo 11, paragrafo 4, di tale regolamento, se del caso alle condizioni ivi stabilite.
Articolo 19
Riesame del piano nazionale di ripristino
1. Ogni Stato membro riesamina e rivede il proprio piano nazionale di ripristino, includendovi misure aggiuntive, entro il 30 giugno 2032 e successivamente entro il 30 giugno 2042. Successivamente, almeno una volta ogni 10 anni, ogni Stato membro riesamina il proprio piano nazionale di ripristino e, se necessario, lo rivede includendovi misure aggiuntive.
I riesami sono effettuati conformemente agli articoli 14 e 15, tenendo conto dei progressi compiuti nell'attuazione dei piani, delle migliori evidenze scientifiche disponibili e delle conoscenze disponibili sui cambiamenti o i cambiamenti attesi delle condizioni ambientali dovuti ai cambiamenti climatici. Nei riesami da effettuare entro il 30 giugno 2032 ed entro il 30 giugno 2042, gli Stati membri tengono conto delle conoscenze sullo stato dei tipi di habitat di cui agli allegati I e II acquisite conformemente all'articolo 4, paragrafo 9, e all'articolo 5, paragrafo 7. Ogni Stato membro pubblica e presenta alla Commissione il proprio piano nazionale di ripristino riveduto.
2. Qualora il monitoraggio effettuato a norma dell’articolo 20 indichi che le misure stabilite nel piano nazionale di ripristino non saranno sufficienti per conseguire gli obiettivi di ripristino e adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13, lo Stato membro riesamina il piano nazionale di ripristino e, se necessario, lo rivede includendovi misure aggiuntive. Gli Stati membri pubblicano e presentano alla Commissione i loro piani nazionali di ripristino riveduti.
3. Sulla base delle informazioni di cui all’articolo 21, paragrafi 1 e 2, e della valutazione di cui all’articolo 21, paragrafi 4 e 5, se ritiene che i progressi compiuti dallo Stato membro siano insufficienti per conseguire gli obiettivi e adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13, previa consultazione con lo Stato membro interessato la Commissione può esigere che lo Stato membro presenti un progetto riveduto di piano nazionale di ripristino contenente misure aggiuntive. Lo Stato membro pubblica il piano nazionale di ripristino riveduto con misure aggiuntive e lo presenta alla Commissione entro sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta di quest’ultima. Su richiesta dello Stato membro interessato e in casi debitamente giustificati, la Commissione può prorogare tale termine di altri sei mesi.
CAPO IV
MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE
Articolo 20
Monitoraggio
1. Gli Stati membri monitorano quanto segue:
a) lo stato e la tendenza dello stato dei tipi di habitat, nonché la qualità e la tendenza della qualità degli habitat delle specie di cui agli articoli 4 e 5 nelle zone soggette a misure di ripristino sulla base del monitoraggio di cui all’articolo 15, paragrafo 3, lettera p);
b) la superficie dello spazio verde urbano e della copertura della volta arborea urbana all’interno di zone di ecosistemi urbani di cui all’articolo 8 e determinate conformemente all’articolo 14, paragrafo 4;
c) almeno due degli indicatori di biodiversità per gli ecosistemi agricoli scelti dallo Stato membro conformemente all’articolo 11, paragrafo 2;
d) le popolazioni delle specie dell’avifauna comune in habitat agricolo di cui all’allegato V;
e) l’indicatore di biodiversità per gli ecosistemi forestali di cui all’articolo 12, paragrafo 2;
f) almeno sei degli indicatori di biodiversità per gli ecosistemi forestali scelti dallo Stato membro conformemente all’articolo 12, paragrafo 3;
g) l’abbondanza e la diversità delle specie impollinatrici, secondo il metodo stabilito a norma dell’articolo 10, paragrafo 2;
h) la superficie e lo stato delle aree coperte dai tipi di habitat di cui agli allegati I e II ▌;
i) la superficie e la qualità dell’habitat delle specie di cui all’articolo 4, paragrafo 7, e all’articolo 5, paragrafo 5 ▌;
j) l’estensione e l’ubicazione delle zone in cui i tipi di habitat e gli habitat delle specie si sono notevolmente deteriorati e delle zone soggette a misure di compensazione adottate a norma dell’articolo 4, paragrafo 13, nonché l’efficacia delle misure di compensazione per garantire che l’eventuale deterioramento dei tipi di habitat e degli habitat delle specie non sia significativo a livello di ciascuna regione biogeografica nel loro territorio e che il conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1, 4 e 5 non sia compromesso.
2. Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettera a), ha inizio non appena vengono messe in atto le misure di ripristino.
3. Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d), e) ed f), inizia il … [data di entrata in vigore del presente regolamento].
4. Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettera g), del presente articolo inizia un anno dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’articolo 10, paragrafo 2.
5. Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettera j), del presente articolo inizia non appena è presentata alla Commissione la notifica di cui all’articolo 4, paragrafo 13.
6. Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), è effettuato almeno ogni sei anni. Il monitoraggio a norma del paragrafo 1, lettera c), per quanto riguarda, se del caso, ▌ gli stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati e la percentuale di terreni agricoli con elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità, e del paragrafo 1, lettera f), per quanto riguarda, se del caso, il legno morto in piedi, il legno morto a terra, la quota di foreste disetanee, la connettività forestale, gli stock di carbonio organico, la quota di foreste dominate da specie arboree autoctone e la diversità delle specie arboree, è effettuato almeno ogni sei anni o, ove necessario per valutare la tendenza all’aumento per il 2030, entro un intervallo più breve. Il monitoraggio a norma del paragrafo 1, lettera c), per quanto riguarda, se del caso, l’indice delle farfalle comuni, del paragrafo 1, lettera d), per quanto riguarda l’indice dell’avifauna comune in habitat agricolo, del paragrafo 1, lettera e), per quanto riguarda l’indice dell’avifauna comune in habitat forestale, e del paragrafo 1, lettera g), per quanto riguarda le specie impollinatrici, è effettuato ogni anno. Il monitoraggio a norma del paragrafo 1, lettere h) e i), è effettuato almeno ogni sei anni ed è coordinato con il ciclo di relazioni di cui all’articolo 17 della direttiva 92/43/CEE e la valutazione iniziale di cui all’articolo 17 della direttiva 2008/56/CE. Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettera j), è effettuato ogni tre anni.
7. Gli Stati membri provvedono affinché gli indicatori per gli ecosistemi agricoli di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera b), e gli indicatori per gli ecosistemi forestali di cui all’articolo 12, paragrafo 3, lettere a), b) ed e), del presente regolamento siano monitorati in modo coerente con il monitoraggio richiesto a norma dei regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/1999.
8. Gli Stati membri rendono pubblici i dati generati dal monitoraggio effettuato a norma del presente articolo, conformemente alla direttiva 2007/2/CE e alle frequenze di monitoraggio di cui al paragrafo 6 del presente articolo.
9. I sistemi di monitoraggio degli Stati membri operano sulla base di banche dati elettroniche e di sistemi di informazione geografica e massimizzano l’accesso e l’uso dei dati e servizi ottenuti mediante tecnologie di telerilevamento, osservazione della Terra (servizi Copernicus), sensori e dispositivi in situ, o dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, dall’analisi e dal trattamento avanzati dei dati.
10. Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione istituisce, mediante atti di esecuzione, un quadro di riferimento per la fissazione dei livelli soddisfacenti di cui all’articolo 8, paragrafi 2 e 3, all’articolo 10, paragrafo 1, e all’articolo 11, paragrafo 2.
11. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può:
a) precisare i metodi di monitoraggio degli indicatori per gli ecosistemi agricoli di cui all’allegato IV;
b) precisare i metodi di monitoraggio degli indicatori per gli ecosistemi forestali di cui all’allegato VI;
c) istituire un quadro di riferimento per la fissazione dei livelli soddisfacenti di cui all’articolo 12, paragrafi 2 e 3. ▌
12. ▌Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 10 e 11 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
Articolo 21
Comunicazioni
1. Entro il 30 giugno 2028 e successivamente almeno ogni tre anni, gli Stati membri comunicano per via elettronica i seguenti dati alla Commissione:
a) la zona oggetto delle misure di ripristino di cui agli articoli da 4 a 12;
b) l'estensione delle zone in cui i tipi di habitat e gli habitat delle specie si sono notevolmente deteriorati e delle zone soggette a misure di compensazione adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 13;
c) le barriere di cui all'articolo 9 che sono state rimosse; e
d) il loro contributo all'impegno di cui all'articolo 13.
2. Entro il 30 giugno 2031, per il periodo fino al 2030, e successivamente almeno ogni sei anni, gli Stati membri comunicano per via elettronica i dati e le informazioni seguenti alla Commissione ▌, assistita dall'AEA:
a) i progressi compiuti nell'attuazione del piano nazionale di ripristino, nella messa in atto delle misure di ripristino, nel conseguimento degli obiettivi e nell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13;
b) informazioni circa:
i) l'ubicazione delle zone in cui i tipi di habitat o gli habitat delle specie si sono notevolmente deteriorati e delle zone soggette a misure di compensazione adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 13;
ii) una descrizione dell'efficacia delle misure di compensazione adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 13, nel garantire che l'eventuale deterioramento dei tipi di habitat e degli habitat delle specie non sia significativo a livello di ciascuna regione biogeografica nel loro territorio;
iii) una descrizione dell'efficacia delle misure di compensazione adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 13, nel garantire che il conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1, 4 e 5 non sia compromesso;
c) i risultati del monitoraggio effettuato a norma dell'articolo 20, comprese, nel caso dei risultati del monitoraggio effettuato a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettere h) e i), mappe georeferenziate;
d) l'ubicazione e l'estensione delle zone soggette alle misure di ripristino di cui agli articoli 4 e 5 e all'articolo 11, paragrafo 4, compresa una loro mappa georeferenziata;
e) l'inventario aggiornato delle barriere di cui all'articolo 9, paragrafo 1;
f) informazioni sui progressi compiuti nel far fronte alle esigenze di finanziamento, conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, lettera u), compreso un esame dell'investimento effettivo rispetto alle ipotesi di investimento iniziale.
3. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il formato, la struttura e le modalità dettagliate per la presentazione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Nella redazione del formato, della struttura e delle modalità dettagliate della comunicazione elettronica, la Commissione è assistita dall'AEA.
4. Entro il 31 dicembre 2028 e successivamente ogni tre anni, l'AEA presenta alla Commissione una panoramica tecnica sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento sulla base dei dati messi a disposizione dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 20, paragrafo 8.
5. Entro il 30 giugno 2032 e successivamente ogni sei anni, l'AEA presenta alla Commissione una relazione tecnica a livello dell'Unione sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento sulla base dei dati messi a disposizione dagli Stati membri a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. L'AEA può inoltre utilizzare le informazioni comunicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 15 della direttiva 2000/60/CE, dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 17 della direttiva 2008/56/CE.
6. A decorrere da … [cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni sei anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento.
7. Entro … [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente:
a) una panoramica delle risorse finanziarie disponibili a livello dell'Unione ai fini dell'attuazione del presente regolamento;
b) una valutazione delle esigenze di finanziamento per attuare gli articoli da 4 a 13 e conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
c) un'analisi volta a individuare eventuali carenze di finanziamento nell'attuazione degli obblighi di cui al presente regolamento;
d) se del caso, proposte di misure adeguate, comprese misure finanziarie per far fronte alle carenze individuate, come l'istituzione di finanziamenti ad hoc, e fatte salve le prerogative dei colegislatori per l'adozione del quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2027.
8. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo siano adeguate e aggiornate e siano accessibili al pubblico conformemente alle direttive 2003/4/CE, 2007/2/CE e (UE) 2019/1024.
CAPO V
ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE
Articolo 22
Modifica degli allegati
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare l'allegato I adeguando al progresso tecnico e scientifico il modo in cui i tipi di habitat sono raggruppati e per tenere conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare l'allegato II adeguando:
a) l'elenco dei tipi di habitat al fine di garantire la coerenza con gli aggiornamenti della classificazione degli habitat del sistema UE d'informazione sulla natura (EUNIS); e
b) il modo in cui i tipi di habitat sono raggruppati al progresso tecnico e scientifico e per tenere conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare l'allegato III adeguando l'elenco delle specie marine di cui all'articolo 5 al progresso tecnico e scientifico.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare l'allegato IV adeguando la descrizione, l'unità e il metodo degli indicatori di biodiversità per gli ecosistemi agricoli al progresso tecnico e scientifico.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare l'allegato V adeguando l'elenco delle specie utilizzate per l'indice dell'avifauna comune in habitat agricolo negli Stati membri al progresso tecnico e scientifico.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare l'allegato VI adeguando la descrizione, l'unità e il metodo degli indicatori di biodiversità per gli ecosistemi forestali al progresso tecnico e scientifico.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare l'allegato VII adeguando l'elenco di esempi delle misure di ripristino al progresso tecnico e scientifico e per tenere conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento.
Articolo 23
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafi da 1 a 7, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal … [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafi da 1 a 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. Gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, o dell'articolo 22, paragrafi da 1 a 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 24
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25
Modifica del regolamento (UE) 2022/869
All'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2022/869, il primo comma è sostituito dal seguente:"
"In relazione all'impatto ambientale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, all'articolo 4, paragrafi 14 e 15, e all'articolo 5, paragrafi 11 e 12, del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio*(51), i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione sono ritenuti di interesse pubblico dal punto di vista della politica energetica e possono essere considerati di interesse pubblico prevalente, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite nelle direttive e nel regolamento citati.
_____________
* Regolamento (UE) …/… del … sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (GU L …, ELI: )."
"
Articolo 26
Riesame
1. La Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento entro il 31 dicembre 2033.
La valutazione comprende un esame dell'impatto del presente regolamento sui settori agricolo, forestale e della pesca, tenendo conto dei pertinenti collegamenti con la produzione alimentare e la sicurezza alimentare nell'Unione, e degli effetti socioeconomici più ampi del presente regolamento.
2. La Commissione presenta una relazione sui principali risultati della valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Se la Commissione lo ritiene opportuno, la relazione è corredata di una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, tenendo conto della necessità di stabilire ulteriori obiettivi di ripristino, compresi gli obiettivi aggiornati per il 2040 e il 2050, sulla base di metodi comuni per valutare lo stato degli ecosistemi non contemplati dagli articoli 4 e 5, della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e delle evidenze scientifiche più recenti.
Articolo 27
Sospensione temporanea
1. Qualora si sia verificato un evento imprevedibile, eccezionale e non provocato al di fuori del controllo dell'Unione, con gravi conseguenze su scala unionale per la disponibilità di terreni necessari a garantire una produzione agricola sufficiente per il consumo alimentare dell'Unione, la Commissione adotta atti di esecuzione necessari e giustificabili in casi di emergenza. Tali atti di esecuzione possono sospendere temporaneamente l'applicazione delle pertinenti disposizioni dell'articolo 11 nella misura e per il periodo strettamente necessari. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
2. Gli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 1 rimangono in vigore per un periodo non superiore a 12 mesi. Se dopo tale periodo persistono i problemi specifici di cui al paragrafo 1, la Commissione può presentare un'adeguata proposta legislativa volta a rinnovarlo.
3. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio degli atti adottati a norma del paragrafo 1 entro due giorni lavorativi dalla loro adozione.
Articolo 28
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a …,
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
La presidente Il presidente
ALLEGATO I
ECOSISTEMI TERRESTRI, COSTIERI E DI ACQUA DOLCE - TIPI DI HABITAT E GRUPPI DI TIPI DI HABITAT DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFI 1 E 4
L'elenco sottostante comprende tutti i tipi di habitat terrestri, costieri e di acqua dolce elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 4, nonché sei gruppi di quei tipi di habitat, nella fattispecie 1) zone umide (costiere e interne), 2) formazioni erbose e altri habitat pastorali, 3) habitat fluviali, lacustri, alluvionali e ripariali, 4) foreste, 5) habitat di steppe, lande e arbusteti e 6) habitat rocciosi e di dune.
1. GRUPPO 1: zone umide (costiere e interne)
Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
Habitat costieri e di acqua salata
1130
Estuari
1140
Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea
1150
Lagune costiere
1310
Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone fangose e sabbiose
Dune con presenza di Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)
2180
Dune boscose delle regioni atlantica, continentale e boreale
2190
Depressioni umide interdunari
2210
Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae
2220
Dune con presenza di Euphorbia terracina
2230
Dune con prati dei Malcolmietalia
2240
Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
2250
Dune costiere con Juniperus spp.
2260
Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia
2270
Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
2310
Lande psammofile secche a Calluna e Genista
2320
Lande psammofile secche a Calluna ed Empetrum nigrum
2330
Dune dell'entroterra con prati aperti a Corynephorus e Agrostis
2340
Dune pannoniche dell'entroterra
91N0
Boscaglia fitta delle dune pannoniche interne (Junipero-Populetum albae)
Habitat rocciosi
8110
Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani)
8120
Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)
8130
Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
8140
Ghiaioni del Mediterraneo orientale
8150
Ghiaioni dell'Europa centrale silicei delle regioni alte
8160
Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna
8210
Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
8220
Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica
8230
Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii
8310
Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
8320
Campi di lava e cavità naturali
8340
Ghiacciai permanenti
ALLEGATO II
ECOSISTEMI MARINI – TIPI DI HABITAT E GRUPPI DI TIPI DI HABITAT DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFI 1 E 2
L'elenco sottostante comprende i tipi di habitat marini di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nonché sette gruppi di quei tipi di habitat, nella fattispecie 1) praterie marine, 2) foreste macroalgali, 3) parchi di molluschi, 4) colonie di maerl, 5) spugne, coralli e banchi coralligeni 6) camini e stillicidi e 7) sedimenti morbidi (non oltre i 1 000 metri di profondità). È presentato anche il rapporto con i tipi di habitat elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE.
La classificazione dei tipi di habitat marini utilizzata, differenziata per regioni biogeografiche marine, è realizzata conformemente al sistema europeo di informazione sulla natura (EUNIS), rivisto nel 2022 dall'AEA per quel che riguarda la tipologia di habitat marini. Le informazioni sugli habitat correlati elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE sono basate sulla conversione pubblicata dall'AEA nel 2021(52).
1. Gruppo 1: praterie marine
Codice EUNIS
Nome EUNIS del tipo di habitat
Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
Atlantico
MA522
Praterie marine su sabbia litorale atlantica
1140; 1160
MA623
Praterie marine su fango litorale atlantico
1140; 1160
MB522
Praterie marine su sabbia infralitorale atlantica
1110; 1150; 1160
Mar Baltico
MA332
Sedimenti idrolitorali grossolani del Baltico caratterizzati da vegetazione sommersa
1130; 1160; 1610; 1620
MA432
Sedimenti idrolitorali misti del Baltico caratterizzati da vegetazione sommersa
1130; 1140; 1160; 1610
MA532
Sabbia idrolitorale del Baltico caratterizzata da piante radicate sommerse
1130; 1140; 1160; 1610
MA632
Fango idrolitorale del Baltico dominato da piante radicate sommerse
1130; 1140; 1160; 1650
MB332
Sedimenti infralitorali grossolani del Baltico caratterizzati da piante radicate sommerse
1110; 1160
MB432
Sedimenti infralitorali misti del Baltico caratterizzati da piante radicate sommerse
1110; 1160; 1650
MB532
Sabbia infralitorale del Baltico caratterizzata da piante radicate sommerse
1110; 1130; 1150; 1160
MB632
Sedimenti fangosi infralitorali del Baltico caratterizzati da piante radicate sommerse
1130; 1150; 1160; 1650
Mar Nero
MB546
Praterie algali di fanerogame marine e rizomatose nelle sabbie fangose infralitorali influenzate da acque dolci del Mar Nero
1110; 1130; 1160
MB547
Praterie di fanerogame marine del Mar Nero su sabbie pulite infralitorali superiori moderatamente esposte
1110; 1160
MB548
Praterie di fanerogame marine del Mar Nero su sabbie infralitorali inferiori
1110; 1160
Mare Mediterraneo
MB252
Biocenosi di Posidonia oceanica
1120
MB2521
Ecomorfosi di praterie a bande di Posidonia oceanica
1120; 1130; 1160
MB2522
Ecomorfosi di praterie "a barriera corallina" di Posidonia oceanica
1120; 1130; 1160
MB2523
Facies a foglie morte di Posidonia oceanica con epiflora scarsa
1120; 1130; 1160
MB2524
Associazioni di Caulerpa prolifera su banchi di Posidonia
1120; 1130; 1160
MB5521
Associazioni di Cymodocea nodosa su sabbie fini ben classate
1110; 1130; 1160
MB5534
Associazioni di Cymodocea nodosa su sabbie fangose superficiali in acque riparate
1110; 1130; 1160
MB5535
Associazioni di Zostera noltei su sabbie fangose superficiali in acque riparate
1110; 1130; 1160
MB5541
Associazioni di Ruppia cirrhosa e/o Ruppia maritima su sabbia
1110; 1130; 1160
MB5544
Associazioni di Zostera noltei in ambiente eurialino ed euritermo su sabbia
1110; 1130; 1160
MB5545
Associazioni di Zostera marina in ambiente eurialino ed euritermo
1110; 1130; 1160
2. Gruppo 2: foreste macroalgali
Codice EUNIS
Nome EUNIS del tipo di habitat
Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
Atlantico
MA123
Comunità di alghe marine su rocce litorali atlantiche a piena salinità
1160; 1170; 1130
MA125
Fucoidi su rocce litorali atlantiche a salinità variabile
1170; 1130
MB121
Comunità di kelp e alghe marine su rocce infralitorali atlantiche
1170; 1160
MB123
Comunità di kelp e alghe marine su rocce infralitorali atlantiche interessate o disturbate da sedimenti
1170; 1160
MB124
Comunità di kelp su rocce infralitorali atlantiche a salinità variabile
1170; 1130; 1160
MB321
Comunità di kelp e alghe marine su sedimenti infralitorali grossolani atlantici
1160
MB521
Comunità di kelp e alghe marine su sabbia infralitorale atlantica
1160
MB621
Comunità vegetate su fango infralitorale atlantico
1160
Mar Baltico
MA131
Rocce e massi idrolitorali del Baltico caratterizzati da alghe perenni
1160; 1170; 1130; 1610; 1620
MB131
Alghe perenni su rocce e massi infralitorali del Baltico
1170; 1160
MB232
Fondali infralitorali del Baltico caratterizzati da ghiaia di conchiglie
1160; 1110
MB333
Sedimenti infralitorali grossolani del Baltico caratterizzati da alghe perenni
1110; 1160
MB433
Sedimenti infralitorali misti del Baltico caratterizzati da alghe perenni
1110; 1130; 1160; 1170
Mar Nero
MB144
Rocce infralitorali superiori esposte del Mar Nero dominate da mitili con fucali
1170; 1160
MB149
Rocce infralitorali superiori moderatamente esposte del Mar Nero dominate da mitili con fucali
1170; 1160
MB14A
Fucali e altre alghe su rocce infralitorali superiori riparate del Mar Nero, ben illuminate
1170; 1160
Mare Mediterraneo
MA1548
Associazioni di Fucus virsoides
1160; 1170
MB1512
Associazioni di Cystoseira tamariscifolia e Saccorhiza polyschides
1170; 1160
MB1513
Associazioni di Cystoseira amentacea (var. amentacea, var. stricta e var. spicata)
1170; 1160
MB151F
Associazioni di Cystoseira brachycarpa
1170; 1160
MB151G
Associazioni di Cystoseira crinita
1170; 1160
MB151H
Associazioni di Cystoseira crinitophylla
1170; 1160
MB151J
Associazioni di Cystoseira sauvageauana
1170; 1160
MB151K
Associazioni di Cystoseira spinosa
1170; 1160
MB151L
Associazioni di Sargassum vulgare
1170; 1160
MB151M
Associazioni di Dictyopteris polypodioides
1170; 1160
MB151W
Associazioni di Cystoseira compressa
1170; 1160
MB1524
Associazioni di Cystoseira barbata
1170; 1160
MC1511
Associazioni di Cystoseira zosteroides
1170; 1160
MC1512
Associazioni di Cystoseira usneoides
1170; 1160
MC1513
Associazioni di Cystoseira dubia
1170; 1160
MC1514
Associazioni di Cystoseira corniculata
1170; 1160
MC1515
Associazioni di Sargassum spp.
1170; 1160
MC1518
Associazioni di Laminaria ochroleuca
1170; 1160
MC3517
Associazioni di Laminaria rodriguezii su banchi detritici
1160
3. Gruppo 3: parchi di molluschi
Codice EUNIS
Nome EUNIS del tipo di habitat
Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
Atlantico
MA122
Comunità di Mytilus edulis e/o balani su rocce litorali atlantiche esposte all'azione delle onde
1160; 1170
MA124
Comunità di mitili e/o balani con alghe marine su rocce litorali atlantiche
1160; 1170
MA227
Banchi di bivalvi nella zona litorale atlantica
1170; 1140
MB222
Banchi di bivalvi nella zona infralitorale atlantica
1170; 1130; 1160
MC223
Banchi di bivalvi nella zona circalitorale atlantica
1170
Mar Baltico
MB231
Fondali infralitorali del Baltico dominati da bivalvi epibentonici
1170; 1160
MC231
Fondali circalitorali del Baltico dominati da bivalvi epibentonici
1170; 1160; 1110
MD231
Fondali biogenici circalitorali d'alto mare del Baltico caratterizzati da bivalvi epibentonici
1170
MD232
Fondali circalitorali d'alto mare del Baltico di ghiaia di conchiglie caratterizzati da bivalvi
1170
MD431
Fondali circalitorali misti d'alto mare del Baltico caratterizzati da strutture macroscopiche biotiche epibentoniche
MD531
Sabbia circalitorale d'alto mare del Baltico caratterizzata da strutture macroscopiche biotiche epibentoniche
MD631
Fango circalitorale d'alto mare del Baltico caratterizzato da bivalvi epibentonici
Mar Nero
MB141
Rocce infralitorali inferiori del Mar Nero dominate da invertebrati
1170
MB143
Rocce infralitorali superiori esposte del Mar Nero dominate da mitili con alghe foliose (non fucali)
1170; 1160
MB148
Rocce infralitorali superiori moderatamente esposte del Mar Nero dominate da mitili con alghe foliose (diverse dalle fucali)
1170; 1160
MB242
Banchi di mitili nella zona infralitorale del Mar Nero
1170; 1130; 1160
MB243
Banchi di ostriche su rocce infralitorali inferiori del Mar Nero
1170
MB642
Fanghi terrigeni infralitorali del Mar Nero
1160
MC141
Rocce circalitorali del Mar Nero dominate da invertebrati
1170
MC241
Banchi di mitili su fanghi terrigeni circalitorali del Mar Nero
1170
MC645
Fango circalitorale inferiore del Mar Nero
Mare Mediterraneo
MA1544
Facies a Mytilus galloprovincialis in acque arricchite di sostanza organica
1160; 1170
MB1514
Facies a Mytilus galloprovincialis
1170; 1160
Parchi di ostriche infralitorali mediterranei
Parchi di ostriche circalitorali mediterranei
4. Gruppo 4: colonie di maerl
Codice EUNIS
Nome EUNIS del tipo di habitat
Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
Atlantico
MB322
Colonie di maerl su sedimenti infralitorali grossolani atlantici
1110; 1160
MB421
Colonie di maerl su sedimenti infralitorali misti atlantici
1110; 1160
MB622
Colonie di maerl su sedimenti infralitorali fangosi atlantici
1110; 1160
Mare Mediterraneo
MB3511
Associazioni a rodoliti in sabbie grossolane e ghiaia fine mischiate dalle onde
1110; 1160
MB3521
Associazioni a rodoliti in sabbie grossolane e ghiaia fine sotto l'influenza delle correnti di fondo
1110; 1160
MB3522
Associazioni a maerl (= associazioni a Lithothamnion corallioides e Phymatolithon calcareum) su sabbie e ghiaia grossolane mediterranee
1110; 1160
MC3521
Associazioni a rodoliti su fondali detritici costieri
1110
MC3523
Associazioni a maerl (Lithothamnion corallioides e Phymatholithon calcareum) su fondali dendritici costieri
1110
5. Gruppo 5: spugne, coralli e banchi coralligeni
Codice EUNIS
Nome EUNIS del tipo di habitat
Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
Atlantico
MC121
Comunità animali su rocce circalitorali atlantiche
1170
MC124
Comunità animali su rocce circalitorali atlantiche a salinità variabile
1170; 1130
MC126
Comunità delle grotte e dei ripiani circalitorali atlantici
8330; 1170
MC222
Barriere coralline di acqua fredda nella zona circalitorale atlantica
1170
MD121
Comunità di spugne su rocce circalitorali atlantiche d'alto mare
1170
MD221
Barriere coralline di acqua fredda nella zona circalitorale atlantica d'alto mare
1170
ME122
Comunità di spugne su rocce batiali superiori atlantiche
1170
ME123
Comunità miste di coralli di acqua fredda su rocce batiali superiori atlantiche
1170
ME221
Barriera corallina batiale superiore atlantica di acqua fredda
1170
ME322
Comunità mista di coralli di acqua fredda su sedimenti grossolani batiali superiori atlantici
ME324
Aggregazione di spugne su sedimenti grossolani batiali superiori atlantici
ME422
Aggregazione di spugne su sedimenti misti batiali superiori atlantici
ME623
Aggregazione di spugne su fango batiale superiore atlantico
ME624
Banco corallino eretto su fango batiale superiore atlantico
MF121
Comunità mista di coralli di acqua fredda su rocce batiali inferiori atlantiche
1170
MF221
Barriera corallina batiale inferiore atlantica di acqua fredda
1170
MF321
Comunità mista di coralli di acqua fredda su sedimenti grossolani batiali inferiori atlantici
MF622
Aggregazione di spugne su fango batiale inferiore atlantico
MF623
Banco corallino eretto su fango batiale inferiore atlantico
Mar Baltico
MB138
Rocce e massi infralitorali del Baltico caratterizzati da spugne epibentoniche
1170; 1160
MB43A
Sedimenti infralitorali misti del Baltico caratterizzati da spugne epibentoniche (Porifera)
1160; 1170
MC133
Rocce e massi circalitorali del Baltico caratterizzati da cnidari epibentonici
1170; 1160
MC136
Rocce e massi circalitorali del Baltico caratterizzati da spugne epibentoniche
1170; 1160
MC433
Sedimenti circalitorali misti del Baltico caratterizzati da cnidari epibentonici
1160; 1170
MC436
Sedimenti circalitorali misti del Baltico caratterizzati da spugne epibentoniche
1160
Mar Nero
MD24
Habitat biogenici circalitorali d'alto mare del Mar Nero
1170
ME14
Rocce batiali superiori del Mar Nero
1170
ME24
Habitat biogenico batiale superiore del Mar Nero
1170
MF14
Rocce batiali inferiori del Mar Nero
1170
Mare Mediterraneo
MB151E
Facies a Cladocora caespitosa
1170; 1160
MB151Q
Facies ad Astroides calycularis
1170; 1160
MB151α
Facies e associazioni della biocenosi del coralligeno (in enclave)
1170; 1160
MC1519
Facies a Eunicella cavolini
1170; 1160
MC151A
Facies a Eunicella singularis
1170; 1160
MC151B
Facies a Paramuricea clavata
1170; 1160
MC151E
Facies a Leptogorgia sarmentosa
1170; 1160
MC151F
Facies ad Anthipatella subpinnata e alghe rosse rade
1170; 1160
MC151G
Facies a spugne massicce e alghe rosse rade
1170; 1160
MC1522
Facies a Corallium rubrum
8330; 1170
MC1523
Facies a Leptopsammia pruvoti
8330; 1170
MC251
Piattaforme coralligene
1170
MC6514
Facies a Alcyonium palmatum e Parastichopus regalis di fanghi vischiosi su fango circalitorale
1160
MD151
Biocenosi delle rocce del largo mediterranee
1170
MD25
Habitat biogenici circalitorali mediterranei d'alto mare
1170
MD6512
Facies a Alcyonium palmatum e Parastichopus regalis dei fanghi vischiosi su fango circalitorale inferiore
ME1511
Barriere batiali superiori mediterranee di Lophelia pertusa
1170
ME1512
Barriere batiali superiori mediterranee di Madrepora oculata
1170
ME1513
Barriere batiali superiori mediterranee di Madrepora oculata e Lophelia pertusa
1170
ME6514
Facies batiali superiori mediterranee a Pheronema carpenteri
MF1511
Barriere batiali inferiori mediterranee di Lophelia pertusa
1170
MF1512
Barriere batiali inferiori mediterranee di Madrepora oculata
1170
MF1513
Barriere batiali inferiori mediterranee di Madrepora oculata e Lophelia pertusa
1170
MF6511
Facies batiali inferiori mediterranee a Thenea muricata su fanghi sabbiosi
MF6513
Facies batiali inferiori mediterranee a Isidella elongata su fanghi compatti
6. Gruppo 6: camini e stillicidi
Codice EUNIS
Nome EUNIS del tipo di habitat
Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
Atlantico
MB128
Camini e stillicidi nelle rocce infralitorali atlantiche
1170; 1160; 1180
MB627
Camini e stillicidi nel fango infralitorale atlantico
1130; 1160
MC127
Camini e stillicidi nelle rocce circalitorali atlantiche
1170; 1180
MC622
Camini e stillicidi nel fango circalitorale atlantico
1160
MD122
Camini e stillicidi su rocce circalitorali atlantiche d'alto mare
1170
MD622
Camini e stillicidi nel fango circalitorale atlantico d'alto mare
7. Gruppo 7: sedimenti morbidi (non oltre i 1 000 metri di profondità)
Codice EUNIS
Nome EUNIS del tipo di habitat
Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
Atlantico
MA32
Sedimenti litorali grossolani atlantici
1130; 1160
MA42
Sedimenti litorali misti atlantici
1130; 1140; 1160
MA52
Sabbia litorale atlantica
1130; 1140; 1160
MA62
Fango litorale atlantico
1130; 1140; 1160
MB32
Sedimenti infralitorali grossolani atlantici
1110; 1130; 1160
MB42
Sedimenti infralitorali misti atlantici
1110; 1130; 1150; 1160
MB52
Sabbia infralitorale atlantica
1110; 1130; 1150; 1160
MB62
Fango infralitorale atlantico
1110; 1130; 1160
MC32
Sedimenti circalitorali grossolani atlantici
1110; 1160
MC42
Sedimenti circalitorali misti atlantici
1110; 1160
MC52
Sabbia circalitorale atlantica
1110; 1160
MC62
Fango circalitorale atlantico
1160
MD32
Sedimenti circalitorali grossolani d'alto mare atlantici
MD42
Sedimenti circalitorali misti d'alto mare atlantici
MD52
Sabbia circalitorale d'alto mare atlantica
MD62
Fango circalitorale d'alto mare atlantico
ME32
Sedimenti grossolani batiali superiori atlantici
ME42
Sedimenti misti batiali superiori atlantici
ME52
Sabbia batiale superiore atlantica
ME62
Fango batiale superiore atlantico
MF32
Sedimenti grossolani batiali inferiori atlantici
MF42
Sedimenti misti batiali inferiori atlantici
MF52
Sabbia batiale inferiore atlantica
MF62
Fango batiale inferiore atlantico
Mar Baltico
MA33
Sedimenti idrolitorali grossolani del Baltico
1130; 1160; 1610; 1620
MA43
Sedimenti idrolitorali misti del Baltico
1130; 1140; 1160; 1610
MA53
Sabbia idrolitorale del Baltico
1130; 1140; 1160; 1610
MA63
Fango idrolitorale del Baltico
1130; 1140; 1160; 1650
MB33
Sedimenti infralitorali grossolani del Baltico
1110; 1150; 1160
MB43
Sedimenti infralitorali misti del Baltico
1110; 1130; 1150; 1160; 1170; 1650
MB53
Sabbia infralitorale del Baltico
1110; 1130; 1150; 1160
MB63
Fango infralitorale del Baltico
1130; 1150; 1160; 1650
MC33
Sedimenti circalitorali grossolani del Baltico
1110; 1160
MC43
Sedimenti circalitorali misti del Baltico
1160; 1170
MC53
Sabbia circalitorale del Baltico
1110; 1160
MC63
Fango circalitorale del Baltico
1160; 1650
MD33
Sedimenti circalitorali grossolani d'alto mare del Baltico
MD43
Sedimenti circalitorali misti d'alto mare del Baltico
MD53
Sabbia circalitorale d'alto mare del Baltico
MD63
Fango circalitorale d'alto mare del Baltico
Mar Nero
MA34
Sedimenti litorali grossolani del Mar Nero
1160
MA44
Sedimenti litorali misti del Mar Nero
1130; 1140; 1160
MA54
Sabbia litorale del Mar Nero
1130; 1140; 1160
MA64
Fango litorale del Mar Nero
1130; 1140; 1160
MB34
Sedimenti infralitorali grossolani del Mar Nero
1110; 1160
MB44
Sedimenti infralitorali misti del Mar Nero
1110; 1170
MB54
Sabbia infralitorale del Mar Nero
1110; 1130; 1160
MB64
Fango infralitorale del Mar Nero
1130; 1160
MC34
Sedimenti circalitorali grossolani del Mar Nero
1160
MC44
Sedimenti circalitorali misti del Mar Nero
MC54
Sabbia circalitorale del Mar Nero
1160
MC64
Fango circalitorale del Mar Nero
1130; 1160
MD34
Sedimenti circalitorali grossolani d'alto mare del Mar Nero
MD44
Sedimenti circalitorali misti d'alto mare del Mar Nero
MD54
Sabbia circalitorale d'alto mare del Mar Nero
MD64
Fango circalitorale d'alto mare del Mar Nero
Mare Mediterraneo
MA35
Sedimenti litorali grossolani mediterranei
1160; 1130
MA45
Sedimenti litorali misti mediterranei
1140; 1160
MA55
Sabbia litorale mediterranea
1130; 1140; 1160
MA65
Fango litorale mediterraneo
1130; 1140; 1150; 1160
MB35
Sedimenti infralitorali grossolani mediterranei
1110; 1160
MB45
Sedimenti infralitorali misti mediterranei
MB55
Sabbia infralitorale mediterranea
1110; 1130; 1150; 1160
MB65
Fango infralitorale mediterraneo
1130; 1150
MC35
Sedimenti circalitorali grossolani mediterranei
1110; 1160
MC45
Sedimenti circalitorali misti mediterranei
MC55
Sabbia circalitorale mediterranea
1110; 1160
MC65
Fango circalitorale mediterraneo
1130; 1160
MD35
Sedimenti circalitorali grossolani d'alto mare mediterranei
MD45
Sedimenti circalitorali misti d'alto mare mediterranei
2) pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata);
3) pesce sega comune (Pristis pristis);
4) squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias);
5) sagrì nano (Etmopterus pusillus);
6) manta della barriera corallina (Mobula alfredi);
7) manta gigante (Mobula birostris);
8) diavolo di mare (Mobula mobular);
9) diavolo di mare minore di Guinea (Mobula rochebrunei);
10) diavolo di mare coda spinosa (Mobula japanica);
11) diavolo di mare coda liscia (Mobula thurstoni);
12) diavolo di mare pigmeo (Mobula eregoodootenkee);
13) diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana);
14) diavolo di mare pinna corta (Mobula kuhlii);
15) diavolo di mare minore (Mobula hypostoma);
16) razza norvegese (Dipturus nidarosiensis);
17) razza bianca (Rostroraja alba);
18) pesci violino (Rhinobatidae);
19) squadro (Squatina squatina);
20) salmone atlantico (Salmo salar);
21) trota di mare (Salmo trutta);
22) coregone (Coregonus oxyrhynchus).
ALLEGATO IV
ELENCO DEGLI INDICATORI DI BIODIVERSITÀ PER GLI ECOSISTEMI AGRICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2
Indicatore
Descrizione, unità e metodo di determinazione e di monitoraggio dell'indicatore
Indice delle farfalle comuni
Descrizione: questo indicatore è composto da specie che sono considerate caratteristiche delle formazioni erbose europee, sono presenti in gran parte dell'Europa e sono contemplate dalla maggioranza dei sistemi di monitoraggio delle farfalle. È basato sulla media geometrica delle tendenze delle specie.
Unità: indice.
Metodo: quello elaborato e utilizzato da Butterfly Conservation Europe, Van Swaay, C.A.M, Assessing Butterflies in Europe - Butterfly Indicators 1990-2018, Technical report, Butterfly Conservation Europe, 2020.
Stock di carbonio organico nei suoli minerali delle terre coltivate
Descrizione: questo indicatore descrive lo stock di carbonio organico nei suoli minerali delle terre coltivate a una profondità compresa tra 0 e 30 cm.
Unità: tonnellate di carbonio organico/ettaro.
Metodo: quello definito nell'allegato V del regolamento (UE) 2018/1999, conformemente alle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, e sostenuto dall'indagine a campionamento areale sull'uso e sulla copertura del suolo (LUCAS, Land Use and Coverage Area frame Survey), Jones A. et al., LUCAS Soil 2022, relazione tecnica del JRC, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021.
Percentuale di terreni agricoli interessata da elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità
Descrizione: gli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità, quali fasce tampone, siepi, alberi isolati o in gruppi, filari, bordi di campi, particelle, fossati, ruscelli, piccole zone umide, terrazzamenti, tumuli funerari (cairns), muretti di pietra, piccoli stagni e elementi culturali, sono elementi di vegetazione permanente naturale o seminaturale presenti in un contesto agricolo che forniscono servizi ecosistemici e contribuiscono alla biodiversità.
Al fine di assolvere a questo compito, gli elementi caratteristici del paesaggio devono essere sottoposti al minor numero possibile di perturbazioni esterne negative per fornire habitat sicuri per vari taxa e quindi devono soddisfare le condizioni seguenti:
a) non possono essere sfruttati a fini di produzione agricola (compresi pascoli o produzione di foraggio), a meno che tale uso non sia necessario per la conservazione della biodiversità; e
b) non dovrebbero essere trattati con fertilizzanti o pesticidi, ad eccezione dei trattamenti a basso apporto con effluente solido.
I terreni lasciati a riposo, anche temporaneamente, possono essere considerati elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità se soddisfano i criteri stabiliti nel secondo paragrafo, lettere a) e b). Anche gli alberi produttivi che fanno parte di sistemi agroforestali sostenibili o gli alberi in vecchi frutteti estensivi su prati permanenti e gli elementi produttivi presenti nelle siepi ▌ possono essere considerati elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità se soddisfano il criterio stabilito nel secondo paragrafo, lettera b), e se la raccolta si svolge solo in momenti in cui non compromettano l'elevato livello di biodiversità.
Unità: percentuale (quota di superficie agricola utilizzata).
Metodo: quello elaborato per l'indicatore I.21, all'allegato I, del regolamento (UE) 2021/2115, sulla base dell'ultima versione aggiornata dell'indagine LUCAS per gli elementi caratteristici del paesaggio, Ballin M. et al., Redesign sample for Land Use/Cover Area frame Survey (LUCAS), Eurostat 2018, e per i terreni lasciati a riposo, Farm Structure: Reference Metadata in Single Integrated Metadata Structure, pubblicazione online, Eurostat, e, se del caso, per gli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità non contemplati dal metodo summenzionato, quello elaborato dagli Stati membri conformemente all'articolo 11, paragrafo 7, del presente regolamento.
Il metodo LUCAS è aggiornato periodicamente per migliorare l'affidabilità dei dati utilizzati nell'Unione e, a livello nazionale, dagli Stati membri nell'attuazione dei rispettivi piani nazionali di ripristino della natura.
ALLEGATO V
INDICE DELL'AVIFAUNA COMUNE IN HABITAT AGRICOLO A LIVELLO NAZIONALE
Descrizione
L'indice dell'avifauna comune in habitat agricolo riassume le tendenze della popolazione degli uccelli comuni e diffusi sui terreni agricoli ed è concepito come una variabile rappresentativa per valutare lo stato degli ecosistemi agricoli in Europa in termini di biodiversità. L'indice nazionale dell'avifauna comune in habitat agricolo è un indice composito multispecie che misura il tasso di variazione dell'abbondanza relativa delle specie di uccelli presenti sui terreni agricoli in vari siti di indagine selezionati a livello nazionale. Tale indice è basato su specie appositamente selezionate che dipendono dai terreni agricoli come habitat per l'alimentazione o la nidificazione, o entrambe. Gli indici nazionali dell'avifauna comune in habitat agricolo sono basati sugli insiemi di specie pertinenti per ciascuno Stato membro. L'indice nazionale dell'avifauna comune in habitat agricolo è calcolato rispetto a un anno di riferimento in cui il valore dell'indice è generalmente fissato a 100. I valori delle tendenze esprimono la variazione generale della dimensione della popolazione degli uccelli in habitat agricolo nell'arco di anni.
Metodo: Brlík et al., (2021): "Long-term and large-scale multispecies dataset tracking population changes of common European breeding birds", Sci Data 8, 21, https://doi.org/10.1038/s41597-021-00804-2
Per "Stati membri con popolazioni di uccelli in habitat agricolo storicamente più decimate" si intendono gli Stati membri in cui almeno la metà delle specie che contribuiscono all'indice nazionale dell'avifauna comune in habitat agricolo presenta una tendenza della popolazione a lungo termine negativa. Per gli Stati membri in cui non sono disponibili informazioni sulle tendenze a lungo termine della popolazione di talune specie sono utilizzate le informazioni sullo stato della specie a livello europeo.
Tali Stati membri sono i seguenti:
Cechia
Danimarca
Germania
Estonia
Spagna
Francia
Italia
Lussemburgo
Ungheria
Paesi Bassi
Finlandia
Per "Stati membri con popolazioni di uccelli in habitat agricolo storicamente meno decimate" si intendono gli Stati membri in cui meno della metà delle specie che contribuiscono all'indice nazionale dell'avifauna comune in habitat agricolo presenta una tendenza della popolazione a lungo termine negativa. Per gli Stati membri in cui non sono disponibili informazioni sulle tendenze a lungo termine della popolazione di talune specie sono utilizzate le informazioni sullo stato della specie a livello europeo.
Tali Stati membri sono i seguenti:
Belgio
Bulgaria
Irlanda
Grecia
Croazia
Cipro
Lettonia
Lituania
Malta
Austria
Polonia
Portogallo
Romania
Slovenia
Slovacchia
Svezia
Elenco delle specie usate per l'indice dell'avifauna comune in habitat agricolo negli Stati membri
Belgio - Fiandre
Belgio – Vallonia
Alauda arvensis
Alauda arvensis
Anthus pratensis
Anthus pratensis
Emberiza citrinella
Corvus frugilegus
Falco tinnunculus
Emberiza citrinella
Haematopus ostralegus
Falco tinnunculus
Hirundo rustica
Hirundo rustica
Limosa limosa
Lanius collurio
Linaria cannabina
Linaria cannabina
Motacilla flava
Miliaria calandra
Numenius arquata
Motacilla flava
Passer montanus
Passer montanus
Perdix perdix
Perdix perdix
Saxicola torquatus
Saxicola torquatus
Sylvia communis
Streptopelia turtur
Vanellus vanellus
Sturnus vulgaris
Sylvia communis
Vanellus vanellus
Bulgaria
Alauda arvensis
Carduelis carduelis
Coturnix coturnix
Corvus frugilegus
Emberiza hortulana
Emberiza melanocephala
Falco tinnunculus
Galerida cristata
Hirundo rustica
Lanius collurio
Linaria cannabina
Miliaria calandra
Motacilla flava
Perdix perdix
Passer montanus
Sylvia communis
Streptopelia turtur
Sturnus vulgaris
Upupa epops
Cechia
Alauda arvensis
Anthus pratensis
Ciconia ciconia
Corvus frugilegus
Emberiza citronella
Falco tinnunculus
Hirundo rustica
Lanius collurio
Linaria cannabina
Miliaria calandra
Motacilla flava
Passer montanus
Perdix perdix
Saxicola rubetra
Saxicola torquatus
Serinus serinus
Streptopelia turtur
Sturnus vulgaris
Sylvia communis
Vanellus vanellus
Danimarca
Alauda arvensis
Anthus pratensis
Carduelis carduelis
Corvus corone
Corvus frugilegus
Emberiza citrinella
Falco tinnunculus
Gallinago gallinago
Hirundo rustica
Lanius collurio
Linaria cannabina
Miliaria calandra
Motacilla alba
Motacilla flava
Oenanthe oenanthe
Passer montanus
Perdix perdix
Saxicola rubetra
Sylvia communis
Sylvia curruca
Turdus pilaris
Vanellus vanellus
Germania
Alauda arvensis
Athene noctua
Emberiza citrinella
Lanius collurio
Limosa limosa
Lullula arborea
Miliaria calandra
Milvus milvus
Saxicola rubetra
Vanellus vanellus
Estonia
Alauda arvensis
Anthus pratensis
Corvus frugilegus
Emberiza citrinella
Hirundo rustica
Lanius collurio
Linaria cannabina
Motacilla flava
Passer montanus
Saxicola rubetra
Streptopelia turtur
Sturnus vulgaris
Sylvia communis
Vanellus vanellus
Irlanda
Carduelis carduelis
Columba oenas
Columba palumbus
Corvus cornix
Corvus frugilegus
Corvus monedula
Emberiza citrinella
Falco tinnunculus
Fringilla coelebs
Hirundo rustica
Chloris chloris
Linaria cannabina
Motacilla alba
Passer domesticus
Phasianus colchicus
Pica pica
Saxicola torquatus
Sturnus vulgaris
Grecia
Alauda arvensis
Apus apus
Athene noctua
Calandrella brachydactyla
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Ciconia ciconia
Corvus corone
Corvus monedula
Delichon urbicum
Emberiza cirlus
Emberiza hortulana
Emberiza melanocephala
Falco naumanni
Falco tinnunculus
Galerida cristata
Hirundo daurica
Hirundo rustica
Lanius collurio
Lanius minor
Lanius senator
Linaria cannabina
Lullula arborea
Luscinia megarhynchos
Melanocorypha calandra
Miliaria calandra
Motacilla flava
Oenanthe hispanica
Oenanthe oenanthe
Passer domesticus
Passer hispaniolensis
Passer montanus
Pica pica
Saxicola rubetra
Saxicola torquatus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Sturnus vulgaris
Sylvia melanocephala
Spagna
Alauda arvensis
Alectoris rufa
Athene noctua
Calandrella brachydactyla
Carduelis carduelis
Cisticola juncidis
Corvus monedula
Coturnix coturnix
Emberiza calandra
Falco tinnunculus
Galerida cristata
Hirundo rustica
Linaria cannabina
Melanocorypha calandra
Merops apiaster
Oenanthe hispanica
Passer domesticus
Passer montanus
Pica pica
Pterocles orientalis
Streptopelia turtur
Sturnus unicolor
Tetrax tetrax
Upupa epops
Francia
Alauda arvensis
Alectoris rufa
Anthus campestris
Anthus pratensis
Buteo buteo
Corvus frugilegus
Coturnix coturnix
Emberiza cirlus
Emberiza citronella
Emberiza hortulana
Falco tinnunculus
Galerida cristata
Lanius collurio
Linaria cannabina
Lullula arborea
Melanocorypha calandra
Motacilla flava
Oenanthe oenanthe
Perdix perdix
Saxicola torquatus
Saxicola rubetra
Sylvia communis
Upupa epops
Vanellus vanellus
Croazia
Alauda arvensis
Anthus campestris
Anthus trivialis
Carduelis carduelis
Coturnix coturnix
Emberiza cirlus
Emberiza citrinella
Emberiza melanocephala
Falco tinnunculus
Galerida cristata
Jynx torquilla
Lanius collurio
Lanius senator
Linaria cannabina
Lullula arborea
Luscinia megarhynchos
Miliaria calandra
Motacilla flava
Oenanthe hispanica
Oriolus oriolus
Passer montanus
Pica pica
Saxicola rubetra
Saxicola torquatus
Streptopelia turtur
Sylvia communis
Upupa epops
Vanellus vanellus
Italia
Alauda arvensis
Anthus campestris
Calandrella brachydactyla
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Corvus cornix
Emberiza calandra
Emberiza hortulana
Falco tinnunculus
Galerida cristata
Hirundo rustica
Jynx torquilla
Lanius collurio
Luscinia megarhynchos
Melanocorypha calandra
Motacilla alba
Motacilla flava
Oriolus oriolus
Passer domesticus italiae
Passer hispaniolensis
Passer montanus
Pica pica
Saxicola torquatus
Serinus serinus
Streptopelia turtur
Sturnus unicolor
Sturnus vulgaris
Upupa epops
Cipro
Alectoris chukar
Athene noctua
Carduelis carduelis
Cisticola juncidis
Clamator glandarius
Columba palumbus
Coracias garrulus
Corvus corone cornix
Coturnix coturnix
Emberiza calandra
Emberiza melanocephala
Falco tinnunculus
Francolinus francolinus
Galerida cristata
Hirundo rustica
Chloris chloris
Iduna pallida
Linaria cannabina
Oenanthe cypriaca
Parus major
Passer hispaniolensis
Pica pica
Streptopelia turtur
Sylvia conspicillata
Sylvia melanocephala
Lettonia
Acrocephalus palustris
Alauda arvensis
Anthus pratensis
Carduelis carduelis
Carpodacus erythrinus
Ciconia ciconia
Crex crex
Emberiza citrinella
Lanius collurio
Locustella naevia
Motacilla flava
Passer montanus
Saxicola rubetra
Sturnus vulgaris
Sylvia communis
Vanellus vanellus
Lituania
Alauda arvensis
Anthus pratensis
Carduelis carduelis
Ciconia ciconia
Crex crex
Emberiza citrinella
Hirundo rustica
Lanius collurio
Motacilla flava
Passer montanus
Saxicola rubetra
Sturnus vulgaris
Sylvia communis
Vanellus vanellus
Lussemburgo
Alauda arvensis
Emberiza citrinella
Lanius collurio
Linaria cannabina
Passer montanus
Saxicola torquatus
Sylvia communis
Ungheria
Alauda arvensis
Anthus campestris
Coturnix coturnix
Emberiza calandra
Falco tinnunculus
Galerida cristata
Lanius collurio
Lanius minor
Locustella naevia
Merops apiaster
Motacilla flava
Perdix perdix
Sturnus vulgaris
Sylvia communis
Sylvia nisoria
Vanellus vanellus
Malta
Calandrella brachydactyla
Linaria cannabina
Cettia cetti
Cisticola juncidis
Coturnix coturnix
Emberiza calandra
Lanius senator
Monticola solitaries
Passer hispaniolensis
Passer montanus
Serinus serinus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Sturnus vulgaris
Sylvia conspicillata
Sylvia melanocephala
Paesi Bassi
Alauda arvensis
Anthus pratensis
Athene noctua
Calidris pugnax
Carduelis carduelis
Corvus frugilegus
Coturnix coturnix
Emberiza citrinella
Falco tinnunculus
Gallinago gallinago
Haematopus ostralegus
Hippolais icterina
Hirundo rustica
Limosa limosa
Miliaria calandra
Motacilla fl ava
Numenius arquata
Passer montanus
Perdix perdix
Saxicola torquatus
Spatula clypeata
Streptopelia turtur
Sturnus vulgaris
Sylvia communis
Tringa totanus
Turdus viscivorus
Vanellus vanellus
Austria
Acrocephalus palustris
Alauda arvensis
Anthus spinoletta
Anthus trivialis
Carduelis carduelis
Emberiza citronella
Falco tinnunculus
Jynx torquilla
Lanius collurio
Linaria cannabina
Lullula arborea
Miliaria calandra
Oenanthe oenanthe
Passer montanus
Perdix perdix
Saxicola rubetra
Saxicola torquatus
Serinus citronella
Serinus serinus
Streptopelia turtur
Sturnus vulgaris
Sylvia communis
Turdus pilaris
Vanellus vanellus
Polonia
Alauda arvensis
Anthus pratensis
Ciconia ciconia
Emberiza citrinella
Emberiza hortulana
Falco tinnunculus
Galerida cristata
Hirundo rustica
Lanius collurio
Limosa limosa
Linaria cannabina
Miliaria calandra
Motacilla flava
Passer montanus
Saxicola torquatus
Saxicola rubetra
Serinus serinus
Streptopelia turtur
Sturnus vulgaris
Sylvia communis
Upupa epops
Vanellus vanellus
Portogallo
Athene noctua
Bubulcus ibis
Carduelis carduelis
Chloris chloris
Ciconia ciconia
Cisticola juncidis
Coturnix coturnix
Delichon urbicum
Emberiza cirlus
Falco tinnunculus
Galerida cristata
Hirundo rustica
Lanius meridionalis
Linaria cannabina
Merops apiaster
Miliaria calandra
Milvus migrans
Passer domesticus
Pica pica
Saxicola torquatus
Serinus serinus
Sturnus unicolor
Upupa epops
Romania
Alauda arvensis
Anthus campestris
Calandrella brachydactyla
Ciconia ciconia
Corvus frugilegus
Emberiza calandra
Emberiza citrinella
Emberiza hortulana
Emberiza melanocephala
Falco tinnunculus
Galerida cristata
Hirundo rustica
Lanius collurio
Lanius minor
Linaria cannabina
Melanocorypha calandra
Motacilla flava
Passer montanus
Perdix perdix
Saxicola rubetra
Saxicola torquatus
Streptopelia turtur
Sturnus vulgaris
Sylvia communis
Upupa epops
Vanellus vanellus
Slovenia
Acrocephalus palustris
Alauda arvensis
Anthus trivialis
Carduelis carduelis
Columba oenas
Columba palumbus
Emberiza calandra
Emberiza cirlus
Emberiza citrinella
Falco tinnunculus
Galerida cristata
Hirundo rustica
Jynx torquilla
Lanius collurio
Linaria cannabina
Lullula arborea
Luscinia megarhynchos
Motacilla flava
Passer montanus
Phoenicurus phoenicurus
Picus viridis
Saxicola rubetra
Saxicola torquatus
Serinus serinus
Streptopelia turtur
Sturnus vulgaris
Sylvia communis
Upupa epops
Vanellus vanellus
Slovacchia
Alauda arvensis
Carduelis carduelis
Emberiza calandra
Emberiza citrinella
Falco tinnunculus
Hirundo rustica
Chloris chloris
Lanius collurio
Linaria cannabina
Locustella naevia
Motacilla flava
Passer montanus
Saxicola rubetra
Saxicola torquatus
Serinus serinus
Streptopelia turtur
Sturnus vulgaris
Sylvia communis
Sylvia nisoria
Vanellus vanellus
Finlandia
Alauda arvensis
Anthus pratensis
Corvus monedula
Crex crex
Delichon urbica
Emberiza hortulana
Hirundo rustica
Numenius arquata
Passer montanus
Saxicola rubertra
Sturnus vulgaris
Sylvia communis
Turdus pilaris
Vanellus vanellus
Svezia
Alauda arvensis
Anthus pratensis
Corvus frugilegus
Emberiza citrinella
Emberiza hortulana
Falco tinnunculus
Hirundo rustica
Lanius collurio
Linaria cannabina
Motacilla flava
Passer montanus
Saxicola rubetra
Sturnus vulgaris
Sylvia communis
Vanellus vanellus
ALLEGATO VI
ELENCO DEGLI INDICATORI DI BIODIVERSITÀ PER GLI ECOSISTEMI FORESTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2, E ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 3
Indicatore
Descrizione, unità e metodo di determinazione e di monitoraggio dell'indicatore
Legno morto in piedi
Descrizione: questo indicatore mostra la quantità di biomassa legnosa non vivente in piedi nelle foreste e in altri terreni arborati.
Unità: m3/ettaro.
Metodo: quello elaborato e utilizzato da FOREST EUROPE, State of Europe's Forests 2020, FOREST EUROPE 2020, e che figura nella descrizione degli inventari delle foreste nazionali in Tomppo E. et al., National Forest Inventories: Pathways for Common Reporting, Springer, 2010, e tenendo conto della metodologia definita nell'allegato V del regolamento (UE) 2018/1999 conformemente alle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.
Legno morto a terra
Descrizione: questo indicatore mostra la quantità di biomassa legnosa non vivente giacente a terra nelle foreste e in altri terreni arborati.
Unità: m3/ettaro.
Metodo: quello elaborato e utilizzato da FOREST EUROPE, State of Europe's Forests 2020, FOREST EUROPE 2020, e che figura nella descrizione degli inventari delle foreste nazionali in Tomppo E. et al., National Forest Inventories: Pathways for Common Reporting, Springer, 2010, e tenendo conto della metodologia definita nell'allegato V del regolamento (UE) 2018/1999 conformemente alle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.
Percentuale di foreste con struttura disetanea
Descrizione: questo indicatore si riferisce alla percentuale di foreste disponibili per la fornitura di legname con una struttura disetanea rispetto a quelle con una struttura coetanea.
Unità: percentuale di foreste disponibili per la fornitura di legname con struttura disetanea.
Metodo: quello elaborato e utilizzato da FOREST EUROPE, State of Europe's Forests 2020, FOREST EUROPE 2020, e che figura nella descrizione degli inventari delle foreste nazionali in Tomppo E. et al., National Forest Inventories: Pathways for Common Reporting, Springer, 2010.
Connettività forestale
Descrizione: la connettività forestale è il grado di compattezza delle superfici coperte da foreste. È definita con una scala da 0 a 100.
Unità: indice.
Metodo: quello elaborato da FAO, Vogt P., et al., FAO – State of the World's Forests: Forest Fragmentation, relazione tecnica del JRC, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2019.
Indice dell'avifauna comune in habitat forestale
Descrizione: l'indicatore dell'avifauna in habitat forestale descrive le tendenze relative all'abbondanza dell'avifauna comune delle foreste nella sua area di ripartizione europea nel corso del tempo. È un indice composito creato da dati di osservazione delle specie di uccelli caratteristiche degli habitat forestali in Europa. L'indice è basato su un elenco specifico di specie in ciascun Stato membro.
Unità: indice.
Metodo: Brlík et al., "Long-term and large-scale multispecies dataset tracking population changes of common European breeding birds", Sci Data 8, 21, 2021.
Stock di carbonio organico
Descrizione: questo indicatore descrive lo stock di carbonio organico nella lettiera e nel suolo minerale a una profondità compresa tra 0 e 30 cm negli ecosistemi forestali.
Unità: tonnellate di carbonio organico/ettaro.
Metodo: definito nell'allegato V del regolamento (UE) 2018/1999, conformemente alle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, e sostenuto dall'indagine a campionamento areale sull'uso e sulla copertura del suolo (LUCAS, Land Use and Coverage Area frame Survey), Jones A. et al., LUCAS Soil 2022, relazione tecnica del JRC, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021.
Percentuale di foreste dominate da specie arboree autoctone
Descrizione: percentuale di foreste e altre superfici boschive dominate da specie arboree autoctone (>50 % della copertura)
Unità: Percentuale
Metodo: quello elaborato e utilizzato da FOREST EUROPE, State of Europe's Forests 2020, FOREST EUROPE 2020, e che figura nella descrizione degli inventari delle foreste nazionali in Tomppo E. et al., National Forest Inventories: Pathways for Common Reporting, Springer, 2010.
Diversità delle specie arboree
Descrizione: questo indicatore descrive il numero medio di specie arboree presenti sulle superfici forestali
Unità: indice
Metodo: basato su FOREST EUROPE, State of Europe's Forests 2020, FOREST EUROPE 2020, e che figura nella descrizione degli inventari delle foreste nazionali in Tomppo E. et al., National Forest Inventories: Pathways for Common Reporting, Springer, 2010.
ALLEGATO VII
ELENCO DI ESEMPI DELLE MISURE DI RIPRISTINO DI CUI ALL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 16
1) Ripristinare le zone umide riumidificando le torbiere drenate, rimuovendo le strutture di drenaggio delle torbiere o eliminando i polder e sospendendo l'estrazione di torba.
2) Migliorare le condizioni idrologiche aumentando la quantità, la qualità e le dinamiche delle acque superficiali e i livelli delle acque sotterranee per gli ecosistemi naturali e seminaturali.
3) Eliminare la boscaglia indesiderata o le piantagioni alloctone su formazioni erbose, zone umide, foreste e terreni scarsamente vegetati.
4) Applicare la paludicoltura.
5) Ristabilire i meandri dei fiumi e ricollegare i meandri isolati artificialmente o le lanche.
6) Rimuovere le barriere longitudinali e laterali, quali argini e dighe; dare maggiore spazio alle dinamiche dei fiumi e ripristinare i tratti fluviali a scorrimento libero.
7) Rinaturalizzare gli alvei dei fiumi, i laghi e i corsi d'acqua di pianura, per esempio rimuovendo gli elementi di correzione artificiale del corso degli alvei, ottimizzando la composizione del substrato, migliorando o sviluppando la copertura degli habitat.
8) Ripristinare i processi di sedimentazione naturale.
9) Stabilire zone ripariali, quali foreste ripariali, fasce tampone, prati o pascoli.
10) Aumentare gli elementi ecologici caratteristici nelle foreste, quali alberi grandi, alberi vecchi e alberi morenti (alberi dell'habitat) e le quantità di legno morto a terra e in piedi.
11) Lavorare per ottenere una struttura forestale diversificata in termini, ad esempio, di composizione di specie ed età, permettere la rigenerazione e la successione naturali delle specie arboree.
12) Aiutare la migrazione di provenienze e specie laddove ciò possa essere necessario a causa dei cambiamenti climatici.
13) Potenziare la diversità forestale ripristinando mosaici di habitat non forestali quali distese di formazioni erbose o brughiere, stagni o aree rocciose.
14) Ricorrere a una silvicoltura "naturalistica" o di "copertura continua"; introdurre specie arboree autoctone.
15) Potenziare lo sviluppo di foreste autoctone antiche e soprassuoli maturi, ad esempio rinunciando a sfruttare i terreni o attraverso una gestione attiva che favorisca lo sviluppo di funzioni di autoregolamentazione e un'adeguata resilienza.
16) Introdurre elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità nei seminativi e nelle formazioni erbose sfruttate intensivamente, quali fasce tampone, margini dei campi con fiori autoctoni, siepi, alberi, piccole foreste, terrazzamenti, stagni, corridoi tra habitat e aree di collegamento ecc.
17) Aumentare la superficie agricola gestita secondo approcci agroecologici quali agricoltura o agrosilvicoltura biologica, policoltura e rotazione delle colture, difesa integrata e gestione dei nutrienti.
18) Ridurre l'intensità dei pascoli o i regimi di sfalcio dei prati, se necessario, e ristabilire, laddove sono stati abbandonati, i pascoli estensivi con animali domestici e regimi di sfalcio estensivi.
19) Abbandonare o ridurre l'uso di pesticidi chimici e di fertilizzanti chimici e a base di letame animale.
20) Abbandonare l'aratura dei prati e non introdurre più sementi di erbe produttive.
21) Rimuovere le piantagioni su ex sistemi dunali dinamici interni per riattivare le dinamiche naturali dei venti a favore di habitat aperti.
22) Migliorare la connettività tra gli habitat per consentire lo sviluppo delle popolazioni delle specie e permettere un sufficiente scambio individuale o genetico nonché la migrazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici da parte delle specie.
23) Permettere agli ecosistemi di sviluppare le proprie dinamiche naturali, per esempio rinunciando allo sfruttamento dei terreni e promuovendo la vegetazione spontanea e il ritorno a uno stato naturale.
24) Eliminare e controllare le specie esotiche invasive ed evitare o ridurre al minimo l'introduzione di nuove specie.
25) Ridurre al minimo gli effetti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino, per esempio impiegando attrezzature con meno impatto sui fondali.
26) Ripristinare zone importanti di riproduzione e crescita del novellame.
27) Predisporre strutture o substrati per incoraggiare il ritorno della vita marina a sostegno del ripristino dei banchi di corallo o di ostriche e dei fondali con "boulder reef".
28) Ripristinare praterie di fanerogame marine e foreste di kelp stabilizzando attivamente il fondo marino, riducendo e, ove possibile, eliminando le pressioni o tramite la propagazione attiva e la semina.
29) Ripristinare o migliorare lo stato della popolazione di specie autoctone caratteristiche vitali per l'ecologia degli habitat marini mediante misure di ripristino passivo o attivo, ad esempio introducendo novellame.
30) Ridurre le varie forme di inquinamento marino, quali il carico di nutrienti, l'inquinamento acustico e i rifiuti di plastica.
31) Aumentare le aree verdi urbane con elementi caratteristici ecologici, quali parchi, alberi e macchie boschive ▌, tetti verdi, prati a fiori selvatici, giardini, orticoltura urbana, strade alberate, prati e siepi urbani, stagni e corsi d'acqua, prendendo in considerazione, tra l'altro, la diversità delle specie, le specie autoctone, le condizioni locali e la resilienza ai cambiamenti climatici.
32) Arrestare o ridurre l'inquinamento da medicinali, sostanze chimiche pericolose, acque reflue urbane e industriali e altri rifiuti, compresi quelli dispersi e la plastica, nonché l'inquinamento luminoso in tutti gli ecosistemi, oppure porvi rimedio.
33) Trasformare in siti naturali siti dismessi, ex aree industriali e cave.
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione della Commissione sull’accesso alla giustizia in occasione dell’adozione del regolamento 2024/…(53) del Parlamento europeo e del Consiglio sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869
L'UE e i suoi Stati membri sono parti della convenzione della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 25 giugno 1998 ("convenzione di Aarhus").
Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i membri del pubblico interessato che vantino un interesse sufficiente o che facciano valere la violazione di un diritto conformemente al diritto nazionale abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale dei piani nazionali di ripristino e le eventuali omissioni delle autorità competenti, indipendentemente dal ruolo svolto dai membri del pubblico interessato durante il processo di preparazione e stesura di tali piani nazionali di ripristino. Ciò deve avvenire in linea con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa all'accesso alla giustizia in materia ambientale e nel pieno rispetto degli obblighi assunti dagli Stati membri in quanto parti della convenzione di Aarhus(54).
Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
Regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (GU L 107 del 21.4.2023, pag. 1).
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 206).
Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).
Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 53).
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).
Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).
Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).
Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014/CE e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69).
Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).
Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).
Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1).
Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1).
Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).
Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).
Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).
Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).
Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).
Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45).
Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).
Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).
Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27).
+ GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE CONS 74/23 - 2022/0195(COD) e nella nota a piè di pagina il numero, la data, il titolo e il riferimento GU di tale regolamento.
+ GU: inserire nel testo il numero del presente regolamento e inserire il numero, la data e il riferimento in GU del presente regolamento nella nota a piè di pagina.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 febbraio 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica (COM(2021)0731 – C9-0433/2021 – 2021/0381(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0731),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 16 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0433/2021),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 febbraio 2022(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 28 aprile 2022,(2)
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 dicembre 2023, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visto il parere della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione giuridica e della commissione per gli affari costituzionali,
– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9‑0009/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(3);
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 febbraio 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 febbraio 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti e ai tensioattivi, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (CE) n. 648/2004 (COM(2023)0217 – C9-0154/2023 – 2023/0124(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0217)
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0154/2023),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 luglio 2023(1),
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visto il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9‑0039/2024),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 febbraio 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti e ai tensioattivi, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (CE) n. 648/2004
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) Le condizioni per l'immissione e la messa a disposizione sul mercato di detergenti e tensioattivi per detergenti sono state armonizzate attraverso il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio(3).
(2) Dalla valutazione della Commissione del regolamento (CE) n. 648/2004(4) è emerso che nel complesso il regolamento ha raggiunto in larga misura i suoi obiettivi. La valutazione ha tuttavia anche evidenziato una serie di punti deboli e ambiti che necessitano di ulteriore miglioramento. Negli ultimi anni il quadro normativo per le sostanze chimiche è cambiato radicalmente, generando una mancanza di coerenza e duplicazioni nelle norme applicabili ai detergenti e in particolare nelle prescrizioni relative alle informazioni. È quindi necessario garantire la coerenza ed eliminare le prescrizioni in materia di informazioni duplicate.
(3) Sono emersi nuovi sviluppi di mercato, in particolare lo sviluppo di detergenti contenenti microrganismi e la vendita di ricariche di detergenti, che in tutto o in parte non sono oggetto del regolamento (CE) n. 648/2004. Dall'altro lato, la digitalizzazione offre opportunità di semplificazione, riduzione degli oneri e maggiore facilità d'uso e comprensibilità delle informazioni sulla sicurezza e sull'uso che attualmente non vengono colte. È dunque necessario tenere conto dei prodotti e delle pratiche emersi di recente e intensificare gli sforzi di digitalizzazione in linea con gli obiettivi generali dell'Unione, soprattutto in termini di sostenibilità, transizione verde e digitale.
(4) Il controllo dell'adeguatezza della legislazione più pertinente in materia di sostanze chimiche(5) (escluso il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio(6)) ha evidenziato la complessità del quadro normativo dell'Unione in materia di sostanze chimiche, attribuendola all'elevato numero di atti legislativi specifici per prodotto e per settore, con collegamenti reciproci incorporati. Il controllo dell'adeguatezza ha inoltre evidenziato un certo margine di semplificazione nella comunicazione delle informazioni di etichette sovraccariche agli utilizzatori dei prodotti e ha rilevato che l'uso di strumenti innovativi per la comunicazione delle informazioni sui prodotti non è attualmente sfruttato. È dunque necessario semplificare le norme vigenti per ridurre l'onere a carico degli operatori economici, migliorare la comprensione da parte dei consumatori e agevolare la vigilanza del mercato. È pertanto opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 648/2004.
(5) La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(7) stabilisce principi comuni e disposizioni di riferimento che vanno applicati in tutta la normativa settoriale in modo da fornire una base coerente per la revisione di tale normativa. Il nuovo quadro giuridico per i detergenti e i tensioattivi dovrebbe essere allineato, per quanto possibile, a tali principi comuni e disposizioni di riferimento.
(6) Al fine di garantire la certezza del diritto e la parità di condizioni per gli operatori economici, la definizione di detergente dovrebbe coprire tutti i prodotti che rientrano nell'ambito dell'armonizzazione, compresi i detergenti di nuova concezione contenenti microrganismi aggiunti intenzionalmente. La definizione dovrebbe comprendere anche i prodotti per la pulizia superficiale di frutta e verdura.
(7) I tensioattivi, poiché sono venduti principalmente in operazioni tra imprese per essere utilizzati nella fabbricazione di detergenti, non devono essere soggetti alle stesse prescrizioni dei detergenti. È quindi opportuno stabilire norme minime per i tensioattivi, in particolare norme riguardanti la biodegradabilità completa, un insieme minimo di informazioni da riportare nell'etichetta e l'obbligo per gli operatori economici di redigere una documentazione tecnica e di creare un passaporto del prodotto.
(8) Il presente regolamento dovrebbe integrare le norme vigenti contenute in altri strumenti legislativi e non dovrebbe pregiudicare l'applicazione della legislazione vigente dell'Unione relativa agli aspetti della protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente non affrontati dal presente regolamento. In particolare, il presente regolamento dovrebbe applicarsi senza pregiudizio dei regolamenti (CE) n. 1907/2006, (UE) n. 528/2012(8) e (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio(9).
(9) I tensioattivi sono agenti che aiutano a rompere l'interfaccia tra l'acqua e gli oli o lo sporco. Essi costituiscono uno dei principali ingredienti utilizzati nei detergenti. I tensioattivi potrebbero tuttavia rappresentare un rischio per l'ambiente, poiché vengono scaricati nei sistemi fognari o direttamente nelle acque di superficie. Per evitare gli effetti negativi che i tensioattivi potrebbero avere sull'ambiente, è necessario stabilire prescrizioni che garantiscano che i tensioattivi siano completamente biodegradabili sia quando sono immessi sul mercato da soli e destinati all'uso nei detergenti, sia quando sono contenuti nei detergenti.
(9 bis) Alcune sostanze utilizzate nei detergenti, diverse dai tensioattivi, potrebbero rimanere nelle acque reflue dopo l'uso e, se non vengono rimosse dai gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue nell'ambito di processi costosi, esse persistono e si accumulano nell'ambiente. Al fine di agevolare l'innovazione e affrontare i possibili rischi per la salute e l'ambiente, è necessario fissare un obiettivo a medio termine che garantisca la biodegradabilità intrinseca dei detergenti nel loro complesso. Per garantire ai fabbricanti il tempo di adattare le formulazioni dei prodotti, è opportuno prevedere periodi di transizione sufficienti e definire con largo anticipo i criteri di prova pertinenti. [Em. 1]
(10) Il fosforo è un ingrediente essenziale utilizzato nei detergenti. Tuttavia il fosforo e i suoi composti potrebbero causarecausano danni significativi agli ecosistemi e agli ambienti acquatici, in quanto contribuiscono all'eutrofizzazione. Per continuare a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e ridurre il contributo dei detergenti a tale fenomeno, è necessario stabilire limiti armonizzati del tenore di fosfati e composti del fosforo neiin taluni detergenti per bucato e per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori. Limitazioni analoghe non sono necessarie per altri tipi di e detergenti, sia perché il loro contributo non è significativo, sia perché non sono attualmente disponibili alternative adeguate industriali. [Em. 2]
(11) Negli ultimi anni sono stati sviluppati nuovi prodotti per la pulizia che contengono microrganismi vivi come principi attivi. I microrganismi hanno una propria biologia e una propria risposta all'ambiente. Data la loro capacità di proliferare, esiste una chiara differenza tra i detergenti convenzionali e quelli microbici. Pertanto i pericoli intrinseci e i rischi che ne derivano non sono necessariamente della stessa natura di quelli rappresentati dalle sostanze chimiche, soprattutto in relazione alla capacità dei microrganismi di persistere e moltiplicarsi in ambienti diversi e di produrre una serie di diversi metaboliti e tossine di potenziale rilevanza tossicologica.
(12) Poiché non sono soggetti a registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 o di qualsiasi altra normativa dell'Unione che faccia obbligo ai fabbricanti di dimostrare che l'uso previsto è sicuro, i microrganismi dovrebbero essere autorizzati per l'uso nei detergenti solo nella misura in cui siano stati chiaramente identificati, siano supportati da dati che dimostrino che il loro uso è sicuro e subordinatamente a prescrizioni specifiche che ne disciplinino la sicurezza. È quindi opportuno stabilire norme armonizzate che disciplinino la sicurezza dei microrganismi nei detergenti, nonché metodi di prova pertinenti che consentano agli operatori economici di dimostrare la conformità a tali norme. Sono necessarie restrizioni sul formato in cui i detergenti contenenti microrganismi sono immessi sul mercato quando nella loro composizione sono presenti ingredienti sensibilizzanti. Per garantire un elevato livello di protezione della salute umana, anche per le persone sensibilizzate, i detergenti che contengono microrganismi e che sono immessi sul mercato in formato spray dovrebbero quindi essere ritenuti sicuri per l'uso in tale formato.
(12 bis) Conformemente alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(10), è necessario sostituire, ridurre o perfezionare la sperimentazione sugli animali, al fine di eliminare l'utilizzo di animali per la sperimentazione il prima possibile. L'immissione sul mercato di detergenti e tensioattivi che sono stati oggetto di sperimentazioni animali a fini di conformità alle prescrizioni del presente regolamento dovrebbe pertanto essere generalmente vietata, garantendo al tempo stesso la protezione della salute umana e consentendo l'uso di dati storici. La Commissione dovrebbe convalidare metodi di sperimentazione alternativi e deroghe pertinenti, se del caso, e incoraggiare la condivisione di informazioni tra tutte le parti interessate al fine di sostenere lo sviluppo di metodi di sperimentazione non animale, tenendo conto del diritto dell'Unione applicabile per quanto riguarda la protezione delle informazioni commerciali riservate e l'accesso del pubblico all'informazione ambientale. [Em. 3]
(12 ter) L'uso della dichiarazione "senza sperimentazione animale" o di dichiarazioni analoghe dovrebbe essere autorizzato soltanto se è garantito che in fase di fabbricazione e prova della conformità non sono stati effettuati esperimenti sugli animali. Analogamente, i fabbricanti dovrebbero poter dichiarare che un prodotto è "vegano" o simile soltanto se nella fabbricazione o nello sviluppo del prodotto non sono stati utilizzati ingredienti di origine animale quali gelatina, colesterina o collagene, o sottoprodotti di origine animale, come il miele o la cera d'api. [Em. 4]
(13) Per assicurare un elevato livello di protezione degli aspetti di interesse pubblico e per garantire una concorrenza leale sul mercato interno, gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei detergenti o dei tensioattivi al presente regolamento, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura. Ove opportuno, i fabbricanti e gli importatori dovrebbero eseguire prove a campione sui detergenti e tensioattivi che hanno messo a disposizione sul mercato, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori e l'ambiente.
(14) Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare misure efficaci e atte a garantire che sul mercato dell'Unione siano messi a disposizione solo detergenti e tensioattivi conformi al presente regolamento. È necessario stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di fornitura e distribuzione. [Em. 5]
(15) Per consentire agli operatori economici e alle autorità competenti, rispettivamente, di dimostrare e verificare la conformità dei detergenti e dei tensioattivi messi a disposizione sul mercato alle prescrizioni del presente regolamento, è necessario prevedere una procedura di valutazione della conformità. La decisione n. 768/2008/CE contiene una serie di moduli per le procedure di valutazione della conformità, dalla procedura meno severa a quella più severa, proporzionalmente al livello di rischio effettivo e di sicurezza richiesto. Per garantire la coerenza intersettoriale ed evitare varianti ad hoc, la decisione n. 768/2008/CE specifica che è opportuno che le procedure di valutazione della conformità siano scelte tra tali moduli.
(15 bis) I fabbricanti dovrebbero conservare la documentazione tecnica, il passaporto del prodotto e, se del caso, l'etichetta digitale per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data in cui l'ultimo elemento di un lotto o modello di detergente o tensioattivo oggetto di tale documentazione, passaporto del prodotto o etichetta digitale è stato immesso sul mercato. [Em. 6]
(16) Il fabbricante, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per garantire la conformità del detergente o del tensioattivo alle prescrizioni del presente regolamento. I fabbricanti dovrebbero quindi essere gli unici responsabili della procedura di valutazione della conformità per i detergenti e i tensioattivi. Il modulo A dovrebbe essere applicabile per la valutazione della conformità di detergenti e tensioattivi. I fabbricanti dovrebbero inoltre preparare un fascicolo tecnico che dimostri la conformità del detergente o del tensioattivo alle norme e ai metodi di prova pertinenti.
(17) Affinché i fabbricanti siano agevolati nell'adempimento dei loro obblighi ai sensi del presente regolamento, è opportuno autorizzare i fabbricanti stabiliti nell'Unione a nominare un rappresentante autorizzato che svolga compiti specifici per loro conto. Tale nomina dovrebbe essere valida solo se accettata per iscritto dal rappresentante autorizzato. Inoltre, per garantire una distribuzione chiara e proporzionata delle responsabilità tra il fabbricante e il rappresentante autorizzato, è necessario definire l'elenco dei compiti che i fabbricanti dovrebbero essere autorizzati ad affidare al rappresentante autorizzato. Inoltre, per garantire l'applicabilità e l'efficacia delle prescrizioni in materia di vigilanza del mercato e che solo i detergenti e i tensioattivi conformi siano immessi sul mercato dell'Unione, la nomina di un rappresentante autorizzato dovrebbe essere obbligatoria quando il fabbricante è stabilito al di fuori dell'Unione. [Em. 7]
(18) Al fine di facilitare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità di vigilanza del mercato e i consumatori, gli operatori economici dovrebbero indicare nei recapiti, oltre all'indirizzo postale, l'indirizzo di un sito web e di posta elettronica, un numero di telefono. [Em. 8]
(19) Per salvaguardare il funzionamento del mercato interno e garantire il raggiungimento dell'obiettivo di fornire un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente, è necessario accertare che anche i detergenti e i tensioattivi provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi al presente regolamento. In particolare è necessario assicurare che i fabbricanti abbiano effettuato procedure di valutazione della conformità adeguate in relazione a tali prodotti. È inoltre necessario stabilire norme per gli importatori, al fine di garantire che i detergenti e i tensioattivi che immettono sul mercato siano conformi a tali prescrizioni e che la documentazione redatta dai fabbricanti e, se del caso, la marcatura CE siano disponibilisia disponibile per l'ispezione da parte delle autorità nazionali competenti. È inoltre opportuno prevedere che gli importatori assicurino la disponibilità di un passaporto per tali prodotti. [Em. 9]
(20) Poiché gli importatori svolgono un ruolo chiave nel garantire la conformità dei detergenti e dei tensioattivi importati nel mercato dell'Unione, quando immettono un detergente o un tensioattivo sul mercato, essi dovrebbero indicare sul prodotto il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato, nonché il proprio indirizzo postale e, se disponibili, i mezzi elettronici di comunicazione mediante i di posta elettronica e il numero di telefono ai quali possono essere contattati. [Em. 10]
(21) Poiché mette il detergente o il tensioattivo a disposizione sul mercato dopo che il fabbricante o l'importatore l'ha immesso sul mercato, il distributore dovrebbe agire con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili. Il distributore dovrebbe inoltre assicurare che la sua manipolazione del detergente o del tensioattivo non incida negativamente sulla conformità del prodotto alle prescrizioni del presente regolamento.
(22) I distributori e gli importatori, in virtù della loro vicinanza al mercato e del ruolo importante che svolgono a garanzia della conformità dei prodotti, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato eseguiti dalle autorità nazionali competenti e dovrebbero essere pronti a parteciparvi attivamente fornendo alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie sul detergente o tensioattivo in questione.
(23) Gli operatori economici che immettono sul mercato un detergente o un tensioattivo con il proprio nome o marchio commerciale o che modificano un detergente o un tensioattivo in modo tale che possa incidere sulla sua conformità al presente regolamento dovrebbero esserne considerati i fabbricanti e assumersi pertanto i relativi obblighi. In altri casi, gli operatori economici che si limitano a confezionare o riconfezionare un detergente o un tensioattivo già immesso sul mercato da altri operatori economici dovrebbero poter dimostrare la mancata incidenza sulla conformità al presente regolamento indicando la loro identità sull'imballaggio e conservando una copia delle informazioni dell'etichetta originali.
(24) La marcatura CE, che indica la conformità di un detergente al presente regolamento, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio(11) stabilisce i principi generali della marcatura CE. Detto regolamento dovrebbe essere applicabile ai detergenti oggetto del presente regolamento al fine di garantire che i prodotti che beneficiano della libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione soddisfino prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione di interessi pubblici quali la salute e l'ambiente. In linea con il regolamento (CE) n. 765/2008, la marcatura CE dovrebbe essere l'unica marcatura di conformità che attesta la conformità di un detergente alla normativa di armonizzazione dell'Unione. [Em. 11]
(25) Per garantire un elevato livello di protezione della salute umana, i fabbricanti dovrebbero essere tenuti a fornire una scheda tecnica degli ingredienti per i detergenti non pericolosi. Al fine di ottimizzare l'efficienza delle prescrizioni pertinenti e in considerazione del sistema relativo alla risposta di emergenza sanitaria già istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, i fabbricanti dovrebbero tenere tali informazioni a disposizione dei centri antiveleni, su richiesta. [Em. 12]
(26) Le etichette comunicano agli utilizzatori importanti informazioni sull'uso, sulla salute e sulla sicurezza, come la presenza di sostanze sensibilizzanti per la pelle o le vie respiratorie (ad esempio fragranze, conservanti o enzimi allergizzanti) nei detergenti e nei tensioattivi. Fornendo informazioni sul contenuto di tali sostanze sulle etichette dei detergenti e dei tensioattivi, si consente agli utilizzatori con allergie o predisposizioni allergiche di operare scelte informate, riducendo così le possibili reazioni legate all'uso di detergenti e tensioattivi. È quindi necessario stabilire prescrizioni di etichettatura per i detergenti e i tensioattivi. [Em. 13]
(27) Poiché l'etichettatura dei detergenti e dei tensioattivi potrebbe rientrare nell'ambito di applicazione di diversi atti legislativi dell'Unione, è necessario razionalizzare le informazioni sulle etichette dei detergenti e dei tensioattivi in modo che, quando sulle etichette dei detergenti e dei tensioattivi sono richieste informazioni simili in virtù di diversi atti legislativi dell'Unione, tali informazioni siano fornite una sola volta, conformemente alle norme più rigorose. Ciò consentirà, da un lato, di migliorare la leggibilità e la comprensibilità delle etichette dei detergenti e dei tensioattivi da parte degli utilizzatori finali e, dall'altro, di ridurre l'onere normativo per i fabbricanti di detergenti e tensioattivi.
(28) Le fragranze sono composti organici con odori caratteristici, solitamente piacevoli, che sono ampiamente utilizzati nei detergenti ma anche in molti altri prodotti, come i profumi e altri cosmetici profumati. Queste sostanze potrebbero provocare reazioni allergiche da contatto, soprattutto nelle persone sensibilizzate, anche se contenute in basse concentrazioni. È quindi importante fornire informazioni sulla presenza di singole fragranze allergizzanti nei detergenti, in modo che le persone sensibilizzate possano evitare il contatto con la sostanza a cui sono allergiche. È quindi necessario introdurre prescrizioni rigorose per l'indicazione in etichetta delle fragranze allergizzanti. Tali sostanze tuttavia potrebbero anche comportare un obbligo di etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. È pertanto opportuno stabilire prescrizioni specifiche in materia di etichettatura che si applichino solo in caso di mancato raggiungimento delle soglie di etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. Questo non solo eviterà un onere inutile per gli operatori economici, ma garantirà anche che gli utilizzatori finali ricevano queste informazioni presentate in modo chiaro, garantendo così un elevato livello di protezione della salute umana anche per le persone sensibilizzate. È opportuno applicare periodi di transizione adeguati alle nuove prescrizioni in materia di etichettatura stabilite mediante atti delegati. [Em. 14]
(29) Per alcune sostanze, come i conservanti, sono necessarie ulteriori prescrizioni in materia di etichettatura, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute. Le prescrizioni in materia di etichettatura per i conservanti dovrebbero quindi riguardare non solo i conservanti aggiunti intenzionalmente dal fabbricante nel detergente, ma anche quelli derivanti dalle miscele che lo compongono e che spesso sono definiti conservanti "trasferiti" (carry-over).
(30) Le informazioni sulla giusta quantità di detergente che i consumatori devono utilizzare per le attività di pulizia, ossia le informazioni sul dosaggio, dovrebbero essere incluse nell'etichetta dei detergenti per bucato e per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori, al fine di prevenire il potenziale uso eccessivo di detergenti, riducendo così la quantità totale di detergente e tensioattivo che entra nell'ambiente.
(31) L'etichettatura digitale potrebbe migliorare la comunicazione delle informazioni dell'etichetta sia evitando etichette fisiche sovraccariche di informazioni, sia consentendo agli utenti di avvalersi delle numerose opzioni di lettura disponibili solo per i formati digitali, quali l'aumento delle dimensioni dei caratteri, la ricerca automatica, gli altoparlanti o la traduzione in altre lingue. La fornitura di etichette digitali potrebbe anche portare a una gestione più efficiente degli obblighi di etichettatura da parte degli operatori economici, facilitando l'aggiornamento delle informazioni dell'etichetta, riducendo i costi di etichettatura e consentendo di informare in modo più mirato gli utilizzatori. Gli operatori economici dovrebbero quindi essere autorizzati a fornire determinate informazioni dell'etichetta solo attraverso l'etichetta digitale, a determinate condizioni, per garantire un elevato livello di protezione degli utilizzatori di detergenti e dell'ambiente. [Em. 15]
(31 bis) L'etichettatura digitale potrebbe aumentare la leggibilità, la facilità d'uso e la comprensione delle etichette per i consumatori, compresi i consumatori vulnerabili e ipovedenti. [Em. 16]
(32) Per evitare l'imposizione di un inutile onere amministrativo per gli operatori economici e poiché, nella maggior parte dei casi, l'etichetta digitale è solo complementare a quella fisica, gli operatori economici dovrebbero poter decidere se utilizzare le etichette digitali o fornire tutte le informazioni solo su un'etichetta fisica. La scelta di fornire un'etichetta digitale dovrebbe spettare ai fabbricanti e agli importatori, cui spetta la responsabilità di fornire un'accurata serie di informazioni di etichettatura. [Em. 17]
(33) L'etichettatura digitale potrebbe anche creare difficoltà per i gruppi di popolazione vulnerabili con competenze digitali nulle o insufficienti e portare all'accentuazione del divario digitale. Per tale motivo, le informazioni specifiche da fornire solo nell'etichetta digitale dovrebbero riflettere lo stato attuale della digitalizzazione della società e la situazione particolare degli utilizzatori dei detergenti, nonché la disponibilità delle infrastrutture senza fili necessarie e di altre infrastrutture tecnologiche che consentono un accesso illimitato alle informazioni. Inoltre tutte le informazioni contenute nell'etichetta relative alla protezione della salute e dell'ambiente, così comeincluse le istruzioni minime d'uso dei detergenti, dovrebbero rimanere sull'etichetta fisica per consentire a tutti gli utilizzatori finali di fare scelte informate prima di acquistare il detergente e di garantirne la sicurezza della manipolazione. [Em. 18]
(34) È tuttavia opportuno fare un'eccezione Per i detergenti venduti agli utilizzatori finali in formato ricarica. Per cogliere appieno non solo i vantaggi offerti dalla digitalizzazione ma anche i grandi benefici ambientali in termini di riduzione degli imballaggi e dei relativi rifiuti di imballaggio che la pratica della vendita di ricariche offre, dovrebbe essere consentito fornire sarebbe opportuno garantire che tutte le informazioni dell'etichetta siano disponibili in un'etichetta disponibile separatamente che dovrebbe essere apposta sull'imballaggio al momento della ricarica. Ciò dovrebbe includere lein formato digitale, ad eccezione delle istruzioni di dosaggio per i detergenti per bucato destinati ai consumatori. [Em. 19]
(35) Al fine di garantire condizioni di parità tra gli operatori economici che mettono a disposizione detergenti sul mercato, e per proteggere gli utilizzatori finali, è opportuno stabilire prescrizioni generali per l'etichettatura digitale. Ad esempio, gli operatori economici dovrebbero garantire che l'accesso alle etichette digitali sia facile e gratuito, disponibile con un massimo di due pulsanti o clic, e che le informazioni obbligatorie da inserire in etichetta ai sensi del presente regolamento siano separate da altre informazioni. [Em. 20]
(36) Dato l'attuale sviluppo delle competenze digitali, gli operatori economici dovrebbero anche fornire le informazioni dell'etichetta con mezzi alternativi agli utilizzatori finali, quando non possono accedere all'etichetta digitale. Tale obbligo dovrebbe essere imposto come misura di sicurezza per ridurre qualsiasi possibile rischio derivante dall'indisponibilità delle informazioni dell'etichetta, in particolare per quanto riguarda le ricariche di detergenti, dove tutte le informazioni possono essere fornite in un'etichetta digitale.. [Em. 21]
(37) Poiché i detergenti trovano lo stesso utilizzo e presentano gli stessi rischi indipendentemente dal formato in cui sono messi a disposizione sul mercato, gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato detergenti in formato di ricarica dovrebbero garantire che questi siano conformi alle stesse prescrizioni di quelli preconfezionati. È inoltre opportuno che i consumatori ricevano le informazioni obbligatorie da riportare sull'etichetta anche quando optano per le ricariche di detergenti. Dovrebbe altresì essere sempre visibile una copia fisica dell'etichetta presso la stazione di ricarica. La vendita di ricariche di detergenti dovrebbe quindi essere esplicitamente disciplinata dal presente regolamento, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente e condizioni di parità per gli operatori economici. Al fine di promuovere la transizione dell'Unione verso un'economia circolare, è opportuno incoraggiare e promuovere il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi. I fabbricanti e i distributori finali dovrebbero, ove possibile, consentire e sviluppare ulteriormente la vendita di detergenti in formato ricarica presso il punto vendita e dovrebbero adoperarsi affinché i detergenti siano a disposizione dei consumatori in altre modalità di vendita sostenibili, ad esempio rendendo i detergenti disponibili in imballaggi riciclabili che consentano ai consumatori di ricaricare gli imballaggi adeguati a casa, ove possibile garantendo la sicurezza dei consumatori. [Em. 22]
(38) Garantire la rintracciabilità di un detergente o tensioattivo in tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare l'operatore economico che ha messo a disposizione sul mercato detergenti o tensioattivi non conformi.
(39) I fabbricanti dovrebbero creare un passaporto del prodotto per fornire informazioni sulla conformità dei detergenti e dei tensioattivi al presente regolamento, nonché a qualsiasi altra legislazione che il detergente o il tensioattivo deve rispettare. Per facilitare i controlli sui detergenti o tensioattivi e per consentire agli attori della catena di fornitura e agli utilizzatori finali di accedere alle informazioni necessarie, come gli ingredienti e le istruzioni per l'uso, le informazioni sul passaporto del prodotto dovrebbero essere fornite digitalmente e in modo direttamente accessibile attraverso un vettore di dati apposto sull'etichetta del detergente o tensioattivo, sulla sua confezione o sulla documentazione di accompagnamento. Le autorità di vigilanza del mercato, gli operatori economici e gli utilizzatori finali dovrebbero quindi avere accesso immediato alle informazioni sulla conformità o di altro tipo sul detergente o tensioattivo attraverso il vettore di dati.
(39 bis) Per evitare alle imprese e al pubblico costi sproporzionati rispetto ai benefici generali, il passaporto del prodotto dovrebbe, per impostazione predefinita, essere specifico per il modello di un detergente o tensioattivo. Qualora siano apportate modifiche alla formula o vi siano differenze di composizione a seconda del lotto, il passaporto del prodotto dovrebbe essere specifico per il lotto. [Em. 23]
(40) Per evitare la duplicazione degli investimenti nella digitalizzazione da parte di tutti gli attori coinvolti, compresi i fabbricanti, le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali, il passaporto del prodotto istituito ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere completamente interoperabile con il passaporto del prodotto previsto da altre normative dell'Unione.
(41) In particolare, anche il regolamento (UE) …/… [del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE] stabilisce i requisiti e le specifiche tecniche per un passaporto digitale del prodotto, l'istituzione di un registro centrale della Commissione in cui sono conservate le informazioni del passaporto e l'interconnessione di tale registro con i sistemi informatici doganali. Nel medio termine tale regolamento potrebbe includere i detergenti o i tensioattivi nel suo ambito di applicazione, rendendo così necessaria la disponibilità di un passaporto digitale del prodotto per gli stessi.
(42) Il passaporto del prodotto per i detergenti e i tensioattivi creato ai sensi del presente regolamento dovrebbe pertanto essere conforme agli stessi requisiti ed elementi tecnici fissati dal regolamento (UE) .../... relativo alle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, compresi gli aspetti tecnici, semantici e organizzativi del trasferimento dei dati e della comunicazione end-to-end.
(43) Nel caso in cui altre normative dell'Unione applicabili ai detergenti o ai tensioattivi richiedano un passaporto del prodotto, è opportuno che sia disponibilerichiesto un unico passaporto del prodotto per i detergenti e i tensioattivi che contenga le informazioni prescritte dal presente regolamento e dalle altre normative dell'Unione. Inoltre, i requisiti per la progettazione tecnica del passaporto del prodotto per i detergenti e i tensioattivi dovrebbero essere compatibili con i criteri di progettazione tecnica distinti previsti da altre normative dell'Unione. [Em. 24]
(44) È fondamentale chiarire sia ai fabbricanti che agli utilizzatori che, creando il passaporto del prodotto per il detergente o tensioattivo e, se del caso, apponendo la marcatura CE, il fabbricante dichiara che il detergente o tensioattivo è conforme a tutte le prescrizioni applicabili e se ne assume la piena responsabilità. [Em. 25]
(45) Nel caso in cui alcune informazioni siano fornite solo in forma digitale, è necessario chiarire che tali informazioni devono essere fornite separatamente e chiaramente distinte l'una dall'altra ma attraverso un unico vettore di dati. Ciò faciliterà il lavoro delle autorità di vigilanza del mercato ma fornirà anche chiarezza agli utilizzatori finali in merito alle diverse informazioni disponibili in formato digitale.
(46) Il capo VII del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio(12), che stabilisce le norme relative ai controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, si applica ai detergenti e ai tensioattivi. Le autorità incaricate di tali controlli, che in quasi tutti gli Stati membri sono le autorità doganali, sono tenute a condurli sulla base dell'analisi del rischio, come indicato negli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(13), nella relativa legislazione di attuazione e nei corrispondenti orientamenti. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto modificare in alcun modo il capo VII del regolamento (UE) 2019/1020 e il modo in cui le autorità incaricate dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione si organizzano e svolgono le loro attività.
(47) Oltre al quadro di controlli stabilito dal capo VII del regolamento (UE) 2019/1020, le autorità doganali dovrebbero essere in grado di verificare automaticamente l'esistenza di un passaporto del prodotto per i detergenti e i tensioattivi importati soggetti al presente regolamento, al fine di rafforzare i controlli alle frontiere esterne dell'Unione e impedire che detergenti e tensioattivi non conformi entrino nel mercato dell'Unione.
(48) Quando i detergenti e i tensioattivi provenienti da paesi terzi sono presentati per essere immessi in libera pratica, la dogana dovrebbe assicurarsi che l'operatore economico metta a disposizione delle autorità doganali il riferimento di un passaporto del prodotto e che tale riferimento corrisponda a un identificativo univoco del prodotto conservato nel registro dei passaporti del prodotto istituito dalla Commissione ai sensi dell'[articolo 12 del regolamento (UE) .../... sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili]. L'interconnessione tra questo registro e il sistema informatico doganale, come previsto dall'[articolo 13 del regolamento (UE) .../... sulle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili], dovrebbe consentire la verifica automatica del passaporto del prodotto presentato alla dogana per quel detergente o tensioattivo, in modo da garantire che solo i detergenti e i tensioattivi con un riferimento valido a un identificativo univoco del prodotto presente nel registro siano immessi in libera pratica.
(49) Se nel registro dei passaporti dei prodotti istituito ai sensi dell'[articolo 12 del regolamento (UE) .../... sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] sono conservate altre informazioni oltre all'identificativo univoco del prodotto e all'identificativo univoco dell'operatore, la Commissione dovrebbe poter disporre in un atto delegato che le autorità doganali siano autorizzate a verificare la coerenza tra queste informazioni aggiuntive e le informazioni rese disponibili dall'operatore economico alle dogane, al fine di migliorare la conformità al presente regolamento dei detergenti e dei tensioattivi sottoposti al regime doganale di immissione in libera pratica.
(50) Le informazioni contenute nel passaporto del prodotto potrebbero consentire alle autorità doganali di migliorare e agevolare la gestione del rischio e di effettuare controlli più mirati alle frontiere esterne dell'Unione. Le autorità doganali dovrebbero pertanto essere in grado di recuperare e utilizzare le informazioni contenute nel passaporto del prodotto e nel relativo registro per adempiere i loro compiti conformemente alla legislazione dell'Unione, anche per quanto riguarda la gestione del rischio in conformità del regolamento (UE) n. 952/2013.
(51) È opportuno prevedere la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un avviso che indichi la data in cui l'interconnessione tra il registro e il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'UE per le dogane di cui all'[articolo 13 del regolamento (UE) .../... sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] diventerà operativa, al fine di facilitare l'accesso pubblico a tali informazioni.
(52) La verifica automatica da parte delle autorità doganali del riferimento al passaporto del prodotto per i detergenti e i tensioattivi che entrano nel mercato dell'Unione non dovrebbe sostituire o modificare le responsabilità delle autorità di vigilanza del mercato ma solo integrare il quadro generale dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero, in linea con il regolamento (UE) 2019/1020, effettuare controlli delle informazioni contenute nei passaporti dei prodotti, controlli sui prodotti all'interno del mercato e, in caso di sospensione dell'immissione in libera pratica da parte delle autorità designate per i controlli alle frontiere esterne dell'Unione, determinare la conformità e i rischi gravi dei prodotti ai sensi del capo VII del regolamento (UE) 2019/1020.
(53) La vigilanza del mercato è un'attività essenziale, nella misura in cui garantisce l'applicazione corretta ed uniforme della normativa dell'Unione. Il regolamento (UE) 2019/1020 definisce il quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero quindi organizzare ed effettuare la vigilanza del mercato dei detergenti e dei tensioattivi conformemente a tale regolamento.
(54) Il regolamento (UE) 2019/1020 si applica già ai detergenti e ai tensioattivi, dal momento che il regolamento (CE) n. 648/2004 figura nel suo allegato I. Tuttavia, al fine di garantire la certezza del diritto, è necessario chiarire che le norme sulla vigilanza del mercato interno e sul controllo dei prodotti che entrano nel mercato interno, previste dal regolamento (UE) 2019/1020, si applicano anche ai detergenti e ai tensioattivi contemplati dal presente regolamento. Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di scegliere le autorità competenti incaricate a svolgere tali compiti. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2019/1020 al fine di includere un riferimento al presente regolamento.
(55) Il regolamento (CE) n. 648/2004 stabilisce una procedura di salvaguardia che consente alla Commissione di esaminare la fondatezza di un provvedimento preso da uno Stato membro nei confronti di detergenti e tensioattivi considerati un rischio. Per aumentare la trasparenza e ridurre i tempi procedurali è necessario migliorare la precedente procedura di salvaguardia al fine di migliorarne l'efficienza e avvalersi delle conoscenze disponibili negli Stati membri. Il sistema precedente dovrebbe essere sostituito da una procedura che consenta di informare le parti interessate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione ai detergenti e ai tensioattivi che presentano un rischio per la salute o per l'ambiente. Le autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, dovrebbero poter intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali detergenti e tensioattivi. La Commissione dovrebbe determinare mediante atti di esecuzione e, in virtù della loro natura speciale e tecnica, senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011, se una misura nazionale nei confronti di un detergente o tensioattivo che presenta un rischio sia giustificata o meno.
(56) L'esperienza acquisita con il regolamento (CE) n. 648/2004 ha dimostrato che i detergenti e i tensioattivi conformi alle prescrizioni applicabili hanno rappresentato, in casi specifici, un rischio per la salute o per l'ambiente. È opportuno adottare disposizioni per garantire che le autorità di vigilanza del mercato intervengano nei confronti di qualsiasi detergente o tensioattivo che rappresenti un rischio per la salute o per l'ambiente, anche se conforme alle prescrizioni normative. La Commissione dovrebbe determinare mediante atti di esecuzione e, in virtù della loro natura speciale e tecnica, senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011, se una misura nazionale nei confronti di detergenti o tensioattivi conformi che uno Stato membro ritiene presentino un rischio per la salute e la sicurezza delle persone o dell'ambiente sia giustificata o meno.
(57) Al fine di tener conto del progresso tecnico e scientifico, o dei nuovi dati scientifici, e del livello di preparazione digitale, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente all'ulteriore integrazione delle prescrizioni generali relative all'etichettatura digitale; alla modifica dell'elenco delle informazioni dell'etichetta che possono essere fornite solo in formato digitale; alla modifica del limite delle fragranze allergizzanti quando vengono stabiliti limiti di concentrazione individuali basati sul rischio per gli allergeni delle fragranze ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009; alla modifica delle prescrizioni vigenti in materia di biodegradabilità al fine di introdurre requisiti di biodegradabilità per le sostanze e le miscele presenti nei detergenti (compresi i detergenti in pastiglie), diverse dai tensioattivi, quando nuove prove scientifiche lo richiedono; e alla modifica degli allegati da I a VII. È inoltre opportuno conferire alla Commissione il potere di modificare le informazioni specifiche da inserire nel passaporto del prodotto, nonché le informazioni da inserire nel registro della Commissione. Alla Commissione dovrebbe inoltre essere conferito il potere di integrare il presente regolamento, determinando le informazioni aggiuntive contenute nel registro che devono essere controllate dalle autorità doganali. Inoltre, al fine di facilitare il lavoro delle autorità doganali in relazione ai detergenti e ai tensioattivi e alle prescrizioni di cui al presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati che modifichino il presente regolamento, fornendo un allegato contenente un elenco di codici della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, e descrizioni di prodotto dei detergenti e tensioattivi e aggiornando tale allegato.
(58) Quando la Commissione adotta atti delegati ai sensi del presente regolamento è di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, essa svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"(14). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(59) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire i requisiti tecnici dettagliati del passaporto del prodotto per i detergenti e i tensioattivi. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(15).
(60) Considerata la necessità di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente e di tener conto di nuovi sviluppi sulla base di riscontri scientifici, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Nella sua relazione, la Commissione dovrebbe valutare, tra l'altro, se il regolamento sta raggiungendo i suoi obiettivi, tenendo conto dell'impatto sulle piccole e medie imprese. [Em. 27]
(61) Al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente, promuovere l'innovazione e aumentare la competitività, la Commissione dovrebbe valutare i requisiti di sicurezza per i detergenti contenenti microrganismi e la possibilità di consentire l'uso di nuovi microrganismi o ceppi di microrganismi nei detergenti o di limitare ove necessario la loro presenza. [Em. 28]
(61 bis) Al fine di agevolare la transizione verso un'economia pienamente circolare, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di introdurre obiettivi relativi alle materie prime rinnovabili sostenibili e al contenuto riciclato per i detergenti. [Em. 29]
(62) Il presente regolamento introduce la possibilità di fornire tutte o parte delle informazioni obbligatorie dell'etichetta solo nelle etichette digitali in determinate situazioni e impone la creazione di un passaporto digitale del prodotto per i detergenti e i tensioattivi. Pertanto è necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché gli operatori economici ottemperino agli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento, affinché gli Stati membri istituiscano l'infrastruttura amministrativa necessaria per la sua applicazione e affinché la Commissione prepari l'attuazione dei requisiti tecnici del passaporto del prodotto. Di conseguenza è opportuno rinviare l'applicazione del presente regolamento a una data entro la quale tali preparativi possano ragionevolmente essere completati.
(63) Al fine di garantire la certezza del diritto e di evitare sprechi, gli operatori economici devono essere in grado di vendere le scorte che si trovano nella catena di distribuzione o in magazzino alla data di applicazione del presente regolamento. È pertanto necessario prevedere disposizioni transitorie che consentano la messa a disposizione sul mercato di detergenti e tensioattivi immessi sul mercato conformemente al regolamento (CE) n. 648/2004 prima della data di applicazione del presente regolamento, senza che tali prodotti debbano soddisfare i requisiti di prodotto stabiliti dal presente regolamento. I distributori dovrebbero quindi poter fornire detergenti e tensioattivi immessi sul mercato, vale a dire gli stock che si trovano già nella catena di distribuzione, prima della data di applicazione del presente regolamento.
(64) Dovrebbero inoltre essere previste disposizioni transitorie che consentano l'immissione sul mercato di detergenti e tensioattivi che, alla data di applicazione del presente regolamento, non sono ancora presenti nella catena di distribuzione, senza che tali prodotti debbano soddisfare i requisiti stabiliti dal presente regolamento, a condizione che al momento dell'immissione sul mercato siano ancora conformi al regolamento (CE) n. 648/2004. I fabbricanti e gli importatori dovrebbero quindi poter immettere sul mercato detergenti e tensioattivi, vale a dire gli stock che ancora non si trovano nella catena di distribuzione, dopo la data di applicazione del presente regolamento.
(65) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia garantire il funzionamento del mercato interno assicurando nel contempo che i detergenti e i tensioattivi sul mercato soddisfino prescrizioni che offrano un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri ma può, a motivo della sua portata e del suo impatto, essere conseguito più efficacemente a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce le norme per la libera circolazione dei detergenti e dei tensioattivi nel mercato interno garantendo, nel contempo, un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente.
2. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione degli atti giuridici seguenti:
a) regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio(16);
b) regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio(17);
c) regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(18).
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) "detergente":
— una sostanza, una miscela o un microrganismo, o due o più materiali di questo tipo in combinazione, destinati alla pulizia di tessuti, stoviglie o superfici;
— una miscela destinata all'ammollo (prelavaggio), al risciacquo o al candeggio di tessuti o stoviglie;
— una miscela destinata a modificare i tessuti al tatto o il relativo odore in processi complementari al loro lavaggio; [Em. 30]
2) "detergente per bucato destinato ai consumatori": un detergente per bucato immesso sul mercato per uso non professionale, anche in lavanderie a gettoni;
3) "detergente per lavastoviglie automatiche destinato ai consumatori": un detergente immesso sul mercato per uso non professionale in lavastoviglie automatiche;
3 bis) "prodotto per la pulizia di superfici dure": un detergente multiuso, un detergente per cucine, un detergente per finestre o un detergente per servizi sanitari; [Em. 31]
3 ter) "detergente per lavaggio a mano di stoviglie destinato ai consumatori": un detergente utilizzato per il lavaggio a mano di piatti, posate e altri utensili da cucina e immesso sul mercato per essere utilizzato da non professionisti;[Em. 32]
3 quater) "detergente per bucato per uso industriale e istituzionale": un detergente per bucato immesso sul mercato per essere utilizzato da personale specializzato al di fuori dell'ambito domestico; [Em. 33]
3 quinquies) "detergente per lavastoviglie per uso industriale e istituzionale": un detergente immesso sul mercato per essere utilizzato da personale specializzato in lavastoviglie automatiche al di fuori dell'ambito domestico;[Em. 34]
4) "detergente contenente microrganismi": un detergente in cui sono stati aggiunti intenzionalmente uno o più microrganismi, da soli o tramite uno dei componenti del detergente;
5) "detergente professionale": un detergente per attività di pulizia al di fuori dell'ambito domestico, svolte da personale specializzato con l'uso di prodotti specifici;
6) "pulizia": il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un substrato e portato in soluzione o dispersione, anche mediante l'uso di microrganismi; [Em. 35]
7) "sostanza": una sostanza ai sensi dell'articolo 3, punto 1), del regolamento (CE) n. 1907/2006;
8) "miscela": una miscela ai sensi dell'articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 1907/2006;
9) "microrganismo": un microrganismo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012;
10) "microrganismi geneticamente modificati": microrganismi in cui il materiale genetico è stato alterato utilizzando l'ingegneria genetica o cellulare o in qualsiasi altro modo che non avvenga naturalmente attraverso l'accoppiamento o la ricombinazione naturale;
11) "tensioattivo": qualsiasi sostanza organica o miscela utilizzata nei detergenti dotata di proprietà tensioattive e costituita da uno o più gruppi idrofili e uno o più gruppi idrofobi di natura e dimensioni tali da consentire:
— la diminuzione della tensione superficiale dell'acqua a meno di 45 mN/m;
— la formazione di monostrati di spandimento o di assorbimento all'interfaccia acqua/aria;
— la formazione di emulsioni e/o di microemulsioni e/o la formazione di micelle;
— l'assorbimento alle interfacce acqua/solido;
12) "biodegradazione aerobica completa": il livello di biodegradazione ottenuto quando una sostanza o miscela viene eliminata completamente dai microrganismi in presenza di ossigeno che ne provocano la scomposizione in biossido di carbonio, acqua e sali minerali di qualsiasi altro elemento presente, come misurato nei metodi di prova elencati nell'allegato I, e nuove componenti cellulari microbiche;
13) "messa a disposizione sul mercato": qualsiasi fornitura per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione, nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
14) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione;
15) "fabbricante": una persona fisica o giuridica che fabbrica un detergente o un tensioattivo o lo fa progettare o fabbricare, e lo immette sul mercato apponendovi il proprio nome o marchio;
16) "rappresentante autorizzato": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;
17) "importatore": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un detergente o tensioattivo proveniente da un paese terzo;
18) "distributore": una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un detergente o tensioattivo;
19) "operatore economico": il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore o il distributore;
20) "vigilanza del mercato": le attività svolte e le misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato per garantire che i prodotti siano conformi alle prescrizioni di cui al presente regolamento e alle altre normative di armonizzazione dell'Unione applicabili e per tutelare l'interesse pubblico oggetto di tale normativa; [Em. 36]
21) "autorità di vigilanza del mercato": un'autorità di vigilanza del mercato quale definita all'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2019/1020, responsabile dell'organizzazione e dell'esecuzione della vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato membro; [Em. 37]
22) "richiamo": un richiamo quale definito all'articolo 3, punto 22), del regolamento (UE) 2019/1020;
23) "ritiro": un ritiro quale definito all'articolo 3, punto 23), del regolamento (UE) 2019/1020;
24) "marcatura CE": la marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il detergente è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione; [Em. 38]
25) "misuraazione correttiva": una misuraun'azione quale definita all'articolo 3, punto 16), del regolamento (UE) 2019/1020(19); [Em. 39]
26) "immissione in libera pratica": il regime di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013;
27) "vettore di dati": il codice a barre lineare, simbolo bidimensionale o altro mezzo di identificazione automatica e raccolta dei dati leggibile da dispositivo;
28) "identificativo univoco del prodotto": la stringa univoca di caratteri che permetteper l'identificazione del prodotto, che e consente inoltre il collegamento via web al passaporto del prodotto; [Em. 40]
29) "identificativo univoco dell'operatore": la stringa univoca di caratteri che identifica gli operatori economicii soggetti che intervengono nella catena del valore del prodotto; [Em. 41]
30) "autorità doganali": le autorità doganali quali definite all'articolo 5, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013;
31) "sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'UE per le dogane": il sistema di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio(20);
32) "imballaggio singolo": l'imballaggio in cui il detergente o il tensioattivo è messo a disposizione sul mercato e che è destinato ad accompagnare il contenuto fino al luogo di utilizzo;
33) "ricarica": l'operazione con cui il detergente è riempito in negozio da un grande contenitore nell'imballaggio dell'mediante la quale un consumatore o un utilizzatore finale, manualmente o tramiteprofessionale riempie un imballaggio con un detergente offerto da un fornitore nel corso di un'apparecchiatura automatica o semiautomaticaattività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; [Em. 42]
34) "lotto": una quantità definita di prodotti finiti che soddisfa le condizioni seguenti:
— è prodotto in un unico processo di fabbricazione o in una serie di processi durante lo stesso ciclo di fabbricazione;
— è destinato ad avere una composizione uniforme se sottoposto a prova secondo gli stessi metodi di prova; nonché
— è chiaramente definito da un numero di tipo, di lotto o da un altro elemento che ne consenta l'identificazione;
34 bis) "modello": un gruppo di detergenti o tensioattivi che soddisfano le condizioni seguenti:
— sono sotto la responsabilità di uno stesso fabbricante;
— hanno lo stesso contenuto, conformemente all'allegato V, parte A, e sono fabbricati utilizzando gli stessi processi di fabbricazione;
— sono destinati ad avere una composizione uniforme se sottoposti a prova secondo gli stessi metodi di prova; nonché
— sono chiaramente definiti da un numero di tipo o da un altro elemento che ne consenta l'identificazione. [Em. 43]
35) "utilizzatore finale": una persona fisica o giuridica, residente o stabilita nell'Unione, alla quale un detergente o tensioattivo è stato messo a disposizione in quanto consumatore, al di fuori di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o in quanto utilizzatore finale professionale nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali.
CAPO II
REQUISITI DEI PRODOTTI
Articolo 3
Libera circolazione
1. I detergenti e i tensioattivi possono essere immessi sul mercato solo se sono conformi al presente regolamento.
2. Gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono l'immissione sul mercato di detergenti o tensioattivi conformi al presente regolamento.
Articolo 4
Biodegradabilità
1. I detergenti e i tensioattivi sono conformi ai requisiti di biodegradabilità di cui all'allegato I.
2. Il paragrafo 1 non si applica aai tensioattivi che sono principi attivi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012 e che sono utilizzati come disinfettanti, se soddisfano una delle condizioni seguenti: [Em. 44]
a) i tensioattivi che sono inclusi nell'elenco dell'Unione dei principi attivi ai sensi dellapprovati, come stabilito dall'articolo 39, paragrafo 1, lettera c)2, del regolamento (UE) n. 528/2012 e che sono utilizzati come disinfettanti, se soddisfano una delle condizioni seguenti:; [Em. 45]
i) i tensioattivi sono inclusi nell'elenco dell'Unione dei principi attivi approvati, come stabilito dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012; [Em. 46]
ii) i tensioattivi sono inclusi nel programma di riesame come stabilito dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione(21); [Em. 47]
b) i tensioattivi che sono componenti di biocidi autorizzati conformemente alsono inclusi nel programma di riesame come stabilito dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione(22)(UE) n. 528/2012; [Em. 48]
c) i tensioattivi che sono componenti di biocidi e che possono essere messi a disposizione sul mercato o utilizzati conformemente all'articolo 89, paragrafo 2,55 del regolamento (UE) n. 528/2012. [Em. 49]
2 bis. Entro... [quattro anni dall'entrata in vigore dell'atto delegato adottato conformemente al secondo comma] gli ingredienti organici dei detergenti diversi dai tensioattivi sono intrinsecamente biodegradabili.
Entro... [due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 27 al fine di integrare l'allegato I con criteri relativi alla biodegradabilità intrinseca e i metodi di prova per i componenti diversi dai tensioattivi.
Ove necessario, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 per consentire l'uso di sostanze nei detergenti non conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti a norma dell'allegato I.
Nell'adottare atti delegati ai sensi del secondo e terzo comma, la Commissione tiene conto delle pratiche di fabbricazione, della disponibilità di alternative tecnicamente ed economicamente fattibili, dell'impatto sulle piccole e medie imprese e dell'impatto sulla salute e l'ambiente. [Em. 50]
2 ter. Entro ... [due anni dall'entrata in vigore dell'atto delegato adottato conformemente al secondo comma], la pellicola solubile in acqua attorno ai detergenti è degradabile.
Entro ... [18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 27 che integrano l'allegato I con criteri e metodi di prova per la degradabilità della pellicola solubile in acqua attorno ai detergenti. [Em. 51]
Articolo 5
Detergenti contenenti microrganismi
I detergenti contenenti microrganismi sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato II.
Articolo 6
Limitazioni del tenore di fosfati e altri composti del fosforo
I detergenti riportati nell'allegato III rispettano le limitazioni del tenore di fosfati e altri composti del fosforo stabilite in tale allegato.
Il primo comma non si applica ai detergenti che sono biocidi industriali ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 o dispositivi medici ai sensi del regolamento (UE) 2017/745(23). [Em. 52]
La presenza non intenzionale nei tensioattivi e nei detergenti di fosfati e di altri composti del fosforo derivante da impurità degli ingredienti, dal processo di fabbricazione o stoccaggio o dalla migrazione dall'imballaggio è tollerata se tale presenza è tecnicamente inevitabile secondo le buone pratiche di fabbricazione e, nonostante tale presenza, tali tensioattivi e detergenti sono sicuri. [Em. 53]
Articolo 6 bis
Sperimentazione animale
1. La sicurezza dei detergenti e dei tensioattivi e la conformità al presente regolamento sono stabilite utilizzando nuovi metodi non basati sulla sperimentazione animale convalidati e adottati a livello dell'Unione.
2. Fatti salvi gli obblighi generali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è vietato quanto segue:
a) l'immissione sul mercato di detergenti e tensioattivi per i quali la formulazione finale o gli ingredienti o le combinazioni di ingredienti sono stati oggetto di sperimentazioni animali al fine di soddisfare le prescrizioni del presente regolamento;
b) l'esecuzione all'interno dell'Unione di sperimentazioni animali su detergenti e tensioattivi finiti o ingredienti o combinazioni di ingredienti al fine di soddisfare le prescrizioni del presente regolamento.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatto salvo il pertinente diritto dell'Unione e non impediscono l'utilizzo dei dati acquisiti prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento].
4. In circostanze eccezionali, qualora sorgano preoccupazioni in merito alla sicurezza di un ingrediente di detergenti, la Commissione può adottare una decisione che concede una deroga ai paragrafi 1 e 2. La Commissione può agire di propria iniziativa o sulla base di una richiesta motivata di un operatore economico o di uno Stato membro.
Quando la Commissione agisce sulla base di una richiesta motivata di un operatore economico o di uno Stato membro, tale richiesta contiene una valutazione della situazione e indica le misure necessarie. Su tale base, la Commissione, previa consultazione del comitato scientifico, dell'agenzia o dell'organismo competente, può adottare una decisione che autorizza la deroga.
Tale decisione stabilisce le condizioni di tale deroga per quanto riguarda gli obiettivi specifici, la durata e la relazione sui risultati. Una deroga può essere accordata soltanto se:
a) l'ingrediente è ampiamente utilizzato e non può essere sostituito con un altro ingrediente atto a svolgere una funzione analoga;
b) il problema riguardante la salute umana è dimostrato e la necessità di effettuare esperimenti sugli animali è giustificata e sostenuta da un protocollo di ricerca dettagliato proposto come base per la valutazione. [Em. 54]
CAPO III
OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Articolo 7
Obblighi dei fabbricanti
1. Quando immettono sul mercato detergenti o tensioattivi, i fabbricanti garantiscono che tali detergenti o tensioattivi siano stati progettati e fabbricati conformemente al presente regolamento.
2. I fabbricanti redigono la documentazione tecnica di cui all'allegato IV ed eseguono la procedura di valutazione della conformità di cui a tale allegato.
Se la conformità di un detergente o tensioattivo ai requisiti applicabili è stata dimostrata con la procedura di cui al primo comma, i fabbricanti:
a) creano un passaporto del prodotto conformemente all'articolo 18,
b) si assicurano che il vettore di dati sia stampato o altrimenti posizionato sull'etichetta o sull'imballaggio del detergente o tensioattivo in modo visibile e leggibile, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3,
c) se del caso, appongono la marcatura CE conformemente all'articolo 14,[Em. 55]
d) prima di immettere detergenti o tensioattivi sul mercato, i fabbricanti inseriscono un riferimento al passaporto del prodotto nel registro di cui all'articolo 20, paragrafo 1.
3. I fabbricanti conservano e, ove necessario, aggiornano la documentazione tecnica e il passaporto del prodotto per 10 anni dopo l'immissione sul mercato del detergente o del tensioattivo oggetto di tale documentazione o passaporto del prodotto. [Em. 56]
4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto nonché delle modifiche dei metodi di prova in riferimento a cui è dichiarata la conformità di un prodotto.
Laddove ritenuto opportuno in considerazione delle prestazioni o dei rischi presentati da un detergente o tensioattivo, i fabbricanti eseguono una prova a campione su tali detergenti o tensioattivi, esaminano e, se necessario, tengono un registro dei reclami, dei detergenti o tensioattivi non conformi e dei richiami di tali detergenti o tensioattivi, e tengono informati i distributori di qualsiasi monitoraggio di questo tipo.
5. I fabbricanti che immettono sul mercato detergenti o tensioattivi garantiscono la conformità alle prescrizioni di etichettatura di cui agli articoli 15, 16 e 17.
6. I fabbricanti che immettono sul mercato detergenti che non soddisfano i criteri per essere classificati come pericolosi ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, forniscono agli organismi nominati dagli Stati membri di cui all'articolo 45 di tale regolamento la scheda tecnica degli ingredienti di cui al punto 2.2, lettera e), dell'allegato IV.
I fabbricanti forniscono la scheda tecnica degli ingredienti agli organismi nominati dagli Stati membri di cui al primo comma nei casi seguenti:
a) su richiesta degli organismi nominati dagli Stati membrial momento dell'immissione di un detergente sul mercato; [Em. 57]
b) quando il detergente per il quale è già stata richiestafornita una scheda tecnica non corrisponde più alle informazioni incluse in tale scheda. [Em. 58]
L'organismo nominato di cui al primo comma e il personale medico a cui sono state fornite le informazioni contenute nella scheda tecnica le mantengono riservate e le utilizzano esclusivamente per scopi medici.
7. I fabbricanti che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento prendonointraprendono immediatamente le misureazioni correttive necessarie a rendere conforme tale detergente o tensioattivo, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre i fabbricanti che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato presenti un rischio per la salute o l'ambiente, ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione il detergente o tensioattivo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misuraazione correttiva adottataintrapresa. [Em. 59]
7 bis. I fabbricanti condividono tempestivamente, su richiesta, le informazioni pertinenti con gli operatori economici della catena di fornitura interessata, compresi i distributori, gli importatori e i rappresentanti autorizzati, in merito a qualsiasi problema di conformità o rischio per la salute o per l'ambiente che hanno individuato in relazione al loro prodotto, nonché a eventuali conseguenti azioni correttive, richiami o ritiri. [Em. 60]
8. A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, i fabbricanti forniscono a quest'ultima, in forma cartacea o elettronica e, su richiesta, cartacea tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del detergente o tensioattivo al presente regolamento, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Le informazioni e la documentazione pertinenti sono fornite entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi iniziativa intrapresa per eliminare i rischi presentati da un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato. [Em. 61]
8 bis. I fabbricanti rendono pubblicamente disponibili sul loro sito web i propri canali di comunicazione, come ad esempio un numero di telefono, un indirizzo di posta elettronica o una sezione dedicata del loro sito web, tenendo conto delle esigenze di accessibilità delle persone con disabilità, in modo da consentire agli utilizzatori finali di presentare reclami o segnalare preoccupazioni in merito a una potenziale non conformità dei prodotti o a problemi di sicurezza. [Em. 62]
Articolo 8
Rappresentante autorizzato
1. I fabbricanti possono nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Il mandato del rappresentante autorizzato è valido solo se accettato per iscritto dallo stesso. [Em. 63]
2. Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, il detergente o tensioattivo può essere immesso sul mercato dell'Unione solo se il fabbricante nomina, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.
2 bis. I fabbricanti che non sono stabiliti nell'Unione comunicano alle autorità nazionali competenti l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica del loro rappresentante autorizzato. [Em. 64]
3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il rappresentante autorizzato dispone dei mezzi adeguati per eseguire i compiti specificati nel mandato. Il rappresentante autorizzato fornisce una copia del mandato all'autorità competente, su richiesta. [Em. 65]
Il mandato consente al rappresentante autorizzato di svolgere almeno i compiti seguenti:
a) verificare che il passaporto del prodotto sia stato creato conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), che la documentazione tecnica sia stata redatta e che la procedura di valutazione della conformità sia stata eseguita dal fabbricante conformemente all'articolo 7, paragrafo 2;
b) tenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato il passaporto del prodotto e la documentazione tecnica per un periodo di 10 anni a decorrere dall'immissione sul mercato del detergente o tensioattivo contemplato dai suddetti documenti;
c) a seguito della richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del detergente o tensioattivo alle prescrizioni di cui al presente regolamento, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità; [Em. 66]
d) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi iniziativa intrapresa per eliminare i rischi posti da un detergente o tensioattivo che rientra nel mandato del rappresentante autorizzato;
e) porre fine al mandato se il fabbricante non rispetta gli obblighi del fabbricante ai sensi del presente regolamento e informarne, entro 20 giorni lavorativi, l'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro in cui il fabbricante è stabilito; [Em. 67]
e bis) se il rappresentante autorizzato ritiene o ha motivo di ritenere che un detergente o un tensioattivo presenti un rischio per la salute o per l'ambiente, informarne il fabbricante. [Em. 68]
3 bis. In caso di cambiamento del rappresentante autorizzato, le modalità dettagliate relative a tale cambiamento sono stabilite in un mandato a norma dei paragrafi 1, 2 e 3.[Em. 69]
4. Gli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e l'obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
Articolo 9
Obblighi degli importatori
1. Gli importatori immettono sul mercato solo detergenti o tensioattivi conformi.
2. Prima di immettere un detergente o tensioattivo sul mercato, gli importatori si assicurano che:
a) il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità e abbia redatto la documentazione tecnica di cui all'articolo 7, paragrafo 2;
b) il detergente rechi la marcatura CE di cui all'articolo 14;[Em. 70]
c) il fabbricante abbia creato il passaporto del prodotto di cui all'articolo 7, paragrafo 2;
d) le informazioni rilevanti del passaporto del prodotto siano state inserite nel registro di cui all'articolo 20, paragrafo 1.
3. L'importatore che ritenga o abbia motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo non sia conforme al presente regolamento, non immette il detergente o tensioattivo sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il detergente o tensioattivo presenti un rischio per la salute o per l'ambiente, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.
4. Gli importatori indicano sull'etichetta del detergente o tensioattivo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, l'indirizzo postale e l'indirizzo e-mail e il numero di telefono al quale possono essere contattati. I dati di contatto sono indicati in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato e sono chiari, comprensibili e leggibili. [Em. 71]
5. Gli importatori garantiscono che i detergenti e i tensioattivi che immettono sul mercato siano conformi alle prescrizioni di etichettatura di cui agli articoli 15, 16 e 17.
6. Gli importatori garantiscono che, mentre un detergente o tensioattivo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità al presente regolamento.
7. Laddove ritenuto opportuno in considerazione delle prestazioni o dei rischi presentati da un detergente o tensioattivo, gli importatori eseguono una prova a campione su tali detergenti o tensioattivi, esaminano e, se necessario, tengono un registro dei reclami, dei detergenti o tensioattivi non conformi e dei richiami di tali detergenti o tensioattivi, e tengono informati i distributori di qualsiasi monitoraggio di questo tipo.
8. Gli importatori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento prendonoinformano immediatamente il fabbricante e le autorità competenti, vi collaborano e intraprendono immediatamente le misureazioni correttive necessarie a rendere conforme tale detergente o tensioattivo, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre gli importatori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato presenti un rischio per la salute o l'ambiente, ne informano immediatamente il fabbricante e le autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione il detergente o tensioattivo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misuraazione correttiva adottataintrapresa. [Em. 72]
8 bis. Gli importatori condividono tempestivamente, su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, le informazioni pertinenti con gli operatori economici della catena di fornitura interessata, compresi i distributori e i rappresentanti autorizzati, in merito a qualsiasi problema di conformità o rischio per la salute o per l'ambiente che hanno individuato in relazione al loro prodotto, nonché a eventuali conseguenti azioni correttive, richiami o ritiri. [Em. 73]
9. Gli importatori tengono a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato il riferimento all'identificativo univoco del prodotto per un periodo di 10 anni a decorrere dall'immissione sul mercato del detergente o tensioattivo e garantiscono che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tali autorità, su richiesta.
10. A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, gli importatori forniscono a quest'ultima, in forma cartacea o elettronica e, su richiesta, cartacea tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del detergente o tensioattivo al presente regolamento, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Le informazioni e la documentazione pertinenti sono fornite entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi iniziativa intrapresa per eliminare i rischi presentati da un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato. [Em. 74]
10 bis. Gli importatori verificano se i canali di comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 8 bis, siano pubblicamente disponibili affinché i consumatori possano presentare reclami o segnalare preoccupazioni in merito a una potenziale non conformità dei prodotti. Qualora tali canali non siano disponibili, gli importatori provvedono a crearne, tenendo conto delle esigenze di accessibilità delle persone con disabilità. [Em. 75]
Articolo 10
Obblighi dei distributori
1. Quando mettono a disposizione sul mercato un detergente o tensioattivo, i distributori prestano la debita attenzione alle prescrizioni del presente regolamento.
2. Prima di mettere a disposizione sul mercato un detergente o un tensioattivo, i distributori verificano che:
a) il detergente o tensioattivo sia accompagnato dai documenti richiesti e da un'etichetta che soddisfi i requisiti di cui agli articoli 15, 16 e 17;
b) il detergente rechi la marcatura CE di cui all'articolo 14; [Em. 76]
c) il fabbricante abbia ottemperato alle prescrizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, o, se del caso, l'importatore abbia ottemperato alle prescrizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
3. Il distributore che ritenga o abbia motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo non sia conforme al presente regolamento, non mette a disposizione sul mercato il detergente o tensioattivo fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, se il detergente o tensioattivo presenta un rischio per la salute o per l'ambiente, il distributore ne informa il fabbricante e, se del caso, il rappresentante autorizzato o l'importatore, nonché le autorità di vigilanza del mercato.
4. I distributori garantiscono che, mentre un detergente o tensioattivo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità al presente regolamento.
5. I distributori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento si assicuranoinformano immediatamente il fabbricante o l'importatore, a seconda dei casi, e le autorità competenti e vi collaborano e garantiscono che siano prese le misureintraprese le azioni correttive necessarie a renderlo conforme, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre i distributori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi messo a disposizione sul mercato presenti un rischio per la salute o l'ambiente, ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione il detergente o tensioattivo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misuraazione correttiva adottataintrapresa. [Em. 77]
6. A seguito di una richiesta motivata presentata da un'autorità nazionale competente, i distributori forniscono a quest'ultima, in forma cartacea o elettronica e, su richiesta, cartacea, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del detergente o tensioattivo al presente regolamento. Le informazioni e la documentazione pertinenti sono fornite entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai detergenti o tensioattivi che hanno messo a disposizione sul mercato. [Em. 78]
Articolo 11
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori
Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 7 quando immette sul mercato un detergente o tensioattivo con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un detergente o tensioattivo già immesso sul mercato in modo tale da poter incidere sulla conformità alle prescrizioni del presente regolamento.
Articolo 12
Confezionamento e riconfezionamento da parte degli importatori e dei distributori
Se un importatore o un distributore confeziona o riconfeziona un detergente o un tensioattivo e non è soggetto agli obblighi del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, a tale importatore o distributore, a seconda dei casi, incombono gli obblighi seguenti:
a) provvedere affinché sull'imballaggio figurino il suo nome, la sua denominazione commerciale registrata o il suo marchio registrato e, l'indirizzo postale e l'indirizzo e-mail e il numero di telefono al quale può essere contattato, preceduti dalla dicitura "confezionato da" o "riconfezionato da"; [Em. 79]
b) garantire la conformità agli articoli da 14 a 17;
c) tenere a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato il riferimento all'identificativo univoco del prodotto per un periodo di 10 anni a decorrere dalla messa a disposizione sul mercato del detergente o tensioattivo.
Articolo 13
Identificazione degli operatori economici
1. Alle autorità di vigilanza del mercato che ne facciano richiesta, gli operatori economici indicano:
a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un detergente o tensioattivo;
b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito un detergente o tensioattivo.
2. Gli operatori economici sono in grado di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 per un periodo di 10 anni a decorrere dal momento in cui sia stato loro fornito un detergente o un tensioattivo e per un periodo di 10 anni a decorrere dal momento in cui abbiano fornito il detergente o il tensioattivo.
CAPO IV
MARCATURA CE ED ETICHETTATURA
Articolo 14
Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE
1. La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile prima che il detergente sia immesso sul mercato.
La marcatura CE è apposta sull'etichetta o sull'imballaggio del detergente o, nel caso in cui il detergente sia fornito sfuso, su un documento di accompagnamento del detergente.
Se, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, gli operatori economici possono fornire solo un'etichetta digitale, la marcatura CE è riportata sull'etichetta digitale.
3. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e intraprendono le azioni opportune in caso di uso improprio di tale marcatura. [Em. 80]
Articolo 15
Prescrizioni generali di etichettatura
1. I detergenti e i tensioattivi messi a disposizione sul mercato in imballaggi singoli o in formato ricarica sono accompagnati da un'etichetta.
2. L'operatore economico che mette a disposizione sul mercato un detergente direttamente all'utilizzatore finale in formato ricarica fornisce all'utilizzatore finale l'etichetta fisica oe il vettore di dati attraverso cui è possibile accedere all'etichetta digitale. [Em. 81]
3. L'etichetta dei detergenti e dei tensioattivi contiene le informazioni seguenti:
a) un numero di tipo, un numero di modello, un numero di lotto oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione; [Em. 82]
b) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato del fabbricante e, se del caso, del suo rappresentante autorizzato, l'indirizzo postale e l'indirizzo e-mail e il numero di telefono al quale può essere contattato. L'indirizzo postale indica un unico recapito presso il quale il fabbricante può essere contattato; [Em. 83]
c) la denominazione e il marchio commerciale del prodotto;
d) il contenuto del detergente o tensioattivo conformemente all'allegato V, parte A;
e) le istruzioni per l'uso e le precauzioni particolari, ove necessario e pertinente.
Le informazioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c), sono riportate su tutti i documenti che accompagnano i detergenti e i tensioattivi trasportati sfusi.
4. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 3, l'etichetta dei detergenti per bucato destinati ai consumatori e dei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori contiene le informazioni sul dosaggio conformemente all'allegato V, parte B.
5. Le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 sono redatte in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato, e sono chiare, comprensibili e intelligibili nonché conformi ai requisiti di cui all'allegato I, parte 1, punti 1.2.1.4 e 1.2.1.5, del regolamento (CE) n. 1272/2008. L'etichetta è accessibile a fini ispettivi quando il detergente o tensioattivo è messo a disposizione sul mercato. [Em. 84]
5 bis. Fatta salva la direttiva .../... [direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali) COM/2023/166 final], l'etichetta dei detergenti e dei tensioattivi può riportare che non è stato fatto ricorso alla sperimentazione animale solo a condizione che il fabbricante e i suoi fornitori, qualora tale informazione possa essere individuata dal fabbricante con un ragionevole sforzo, non abbiano effettuato o commissionato sperimentazioni animali sul detergente o tensioattivo finito, sul suo prototipo, né su alcun suo ingrediente e che non abbiano usato ingredienti sottoposti da terzi a sperimentazioni animali al fine di ottenere nuovi detergenti o tensioattivi. L'etichetta può riportare che il detergente o tensioattivo è "vegano" o "prodotto senza sperimentazione animale" solo a condizione che nella produzione e nello sviluppo del detergente o tensioattivo non siano stati utilizzati ingredienti o sottoprodotti di origine animale. [Em. 85]
Articolo 16
Formati di etichettatura
1. Quando sono messi a disposizione sul mercato, i detergenti o tensioattivi sono accompagnati dagli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e, se applicabile, all'articolo 15, paragrafo 4, nel formato seguente:
a) su un'etichetta fisica; oppure [Em. 86]
b) in un'etichetta digitale e riprodotti su un'etichetta fisica.
In deroga alla lettera b) del primo comma, gli elementi di etichettatura di cui all'allegato V, parte C, non devono essere riprodotti sull'etichetta fisica. Inoltre, Quando le informazioni sul dosaggio per i detergenti per bucato destinati ai consumatori, conformemente ai punti 1 e 2 dell'allegato V, parte B, sono riportate sull'etichetta digitale, sull'etichetta fisica può essere riportata una griglia di dosaggio semplificata, come indicato nell'allegato V, parte D. [Em. 87]
2. In deroga al paragrafo 1, Quando i detergenti sono messi a disposizione sul mercato direttamente all'utilizzatore finale in un formato ricarica, l'operatore garantisce che gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4, possono essere forniti solo in un'etichetta digitale, ad eccezione delle informazioni sul dosaggio per i detergenti per bucato destinati ai consumatori, come stabilito ai punti 1 e 2 dell'allegato V, parte B, che devono essere fornite anche su un'etichetta fisicasiano apposti sull'imballaggio. [Em. 88]
Articolo 17
Disposizioni per l'etichettatura digitale
1. Se i detergenti e i tensioattivi riportano un'etichetta digitale conformemente all'articolo 16, a tale etichetta si applicano le norme seguenti:
a) tutti gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 15, paragrafo 4, sono forniti in un unico punto e separati da altre informazioni;
b) le informazioni sull'etichetta digitale sono facilmente ricercabili; [Em. 89]
c) le informazioni sull'etichetta digitale sono accessibili a tutti gli utilizzatori nell'Unione;
d) l'etichetta digitale è accessibile gratuitamente, senza la necessità di registrarsi, scaricare o installare applicazioni o di fornire una password;
e) le informazioni sull'etichetta digitale sono presentate in modo da rispondereun formato che risponde alle esigenze dei gruppi vulnerabili, comprese le persone con disabilità, e supportano, se del caso, i necessari adeguamenti per facilitare l'accesso alle informazioni per i medesimi gruppi; [Em. 90]
f) l'etichetta digitale è accessibile mediante tecnologie digitali ampiamente utilizzate e compatibile con tutti i principali sistemi operativi e browser;
g) se l'etichetta digitale è disponibile in più lingue, la scelta della lingua non è subordinata all'ubicazione geografica dell'utilizzatore finale;
h) l'etichetta digitale rimane disponibile per un periodo di 10 anni a decorrere dal momento in cui il detergente o tensioattivo è immesso sul mercato, anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell'attività nell'Unione dell'operatore economico che l'ha creata, o per un periodo più lungo se richiesto da altre normative dell'Unione relative alle informazioni che contiene;
i) le informazioni sull'etichetta digitale sono facilmente accessibili attraverso un vettore di dati. [Em. 91]
2. Il vettore di dati è fisicamente presente in modo visibile, leggibile e indelebile sul detergente o tensioattivo, sull'imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento, in modo da permetterne il trattamento automatico da parte di dispositivi digitali. [Em. 92]
Oltre a quanto previsto dal primo comma, nel caso in cui i detergenti e i tensioattivi siano messi a disposizione sul mercato in un formato ricarica, il vettore dati è presente sulla stazione di ricarica.
Il vettore di dati è chiaramente visibile all'utilizzatore finale prima dell'acquisto e alle autorità di vigilanza del mercato, anche, se del caso, nei casi in cui il detergente o tensioattivo è messo a disposizione attraverso vendite a distanza.
3. Nel caso in cui gli operatori economici forniscano un'etichetta digitale, il vettore di dati è accompagnato dalla dicitura "Scansionare per informazioni più complete sul prodotto sono disponibili online" o da una dicitura simile. [Em. 93]
4. Gli operatori economici che forniscono un'etichetta digitale non tracciano, analizzano o utilizzano nessuna informazione sull'uso per finalità diverse da quanto strettamente necessario per fornire le informazioni sull'etichetta digitale online. [Em. 94]
5. Gli operatori economici che forniscono un'etichetta digitale forniscono le informazioni presenti sull'etichetta digitale con altri mezzi e gratuitamente nei casi seguenti:
a) su richiesta orale o scritta dell'utilizzatore finale; [Em. 95]
b) in caso di temporanea indisponibilità dell'etichetta digitale, anche al momento dell'acquisto.
Gli operatori economici forniscono le informazioni di cui al primo comma indipendentemente dall'acquisto di un detergente o tensioattivo e gratuitamente.
CAPO V
PASSAPORTO DEL PRODOTTO
Articolo 18
Passaporto del prodotto
1. Prima di immettere sul mercato un detergente o un tensioattivo, i fabbricanti creano un passaporto del prodotto per tali prodotti. Il passaporto del prodotto soddisfa i requisiti stabiliti nel presente articolo e nell'articolo 19.
Tale obbligo si applica 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 9.[Em. 96]
2. Il passaporto del prodotto soddisfa i requisiti seguenti:
a) corrisponde a un modello specifico, che viene aggiornato quando vengono apportate modifiche all'elenco degli ingredienti o, se del caso, a un lotto specifico del detergente o del tensioattivo; [Em. 97]
b) indica che è stata dimostrata la conformità del detergente o tensioattivo ai requisiti di cui al presente regolamento e, se del caso, indica i metodi di prova utilizzati;
c) contiene almeno le informazioni incluse nell'allegato VI;
d) è aggiornato, accurato e completo; [Em. 98]
e) è disponibile nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il detergente o tensioattivo è immesso o reso disponibile sul mercato;
f) è facilmente accessibile ai clienti, agli utilizzatori finali, ai fabbricanti, agli importatori, ai distributori, alle autorità nazionali competenti, alle autorità di vigilanza del mercato, alle autorità doganali, alla Commissione e, ad altri operatori economici e ad altri portatori di interessi pertinenti, come le organizzazioni della società civile e i ricercatori; [Em. 99]
g) rimane disponibile per un periodo di 10 anni a decorrere dall'immissione sul mercato del detergente o tensioattivo, anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell'attività nell'Unione dell'operatore economico che ha creato il passaporto del prodotto;
h) è accessibile attraverso un vettore di dati;
i) soddisfa i requisiti specifici e tecnici previsti dal paragrafo 89. [Em. 100]
3. Il vettore di dati è fisicamente presente sul detergente o tensioattivo, sull'imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento, conformemente all'atto di esecuzione di cui al paragrafo 89. [Em. 101]
Oltre a quanto previsto dal primo comma, nel caso in cui i detergenti e i tensioattivi siano messi a disposizione sul mercato in un formato ricarica, il vettore dati è presente sulla stazione di ricarica.
Il vettore di dati è chiaramente visibile all'utilizzatore finale prima dell'acquisto e alle autorità di vigilanza del mercato, anche, se del caso, nei casi in cui il detergente o tensioattivo è messo a disposizione attraverso vendite a distanza sulla pagina principale del sito online del prodotto. [Em. 102]
4. Quando gli operatori economici forniscono un'etichetta digitale, per accedere al passaporto del prodotto e all'etichetta digitale si utilizza un unico vettore di dati.
5. Qualora altre normative dell'Unione prevedano che le informazioni sul detergente o tensioattivo siano fornite tramite un vettore di dati, è utilizzato un unico vettore di dati per fornire le informazioni richieste sia ai sensi del presente regolamento che ai sensi di altre normative dell'Unione.
6. Qualora altre normative dell'Unione applicabili ai detergenti e ai tensioattivi prevedano un passaporto del prodotto, è creato un unico passaporto del prodotto per i detergenti e i tensioattivi, contenente le informazioni di cui al paragrafo 2 nonché qualsiasi altra informazione richiesta per il passaporto del prodotto da tali altre normative dell'Unione.
7. Gli operatori economici possono, oltre alle informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6, rendere accessibili altre informazioni attraverso il vettore di dati di cui al paragrafo 6. In tal caso, le informazioni sono chiaramente separate da quelle previste dal presente regolamento e, se del caso, da altre normative dell'Unione.
8. Creando il passaporto del prodotto, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del detergente o tensioattivo al presente regolamento.
9. Entro ... [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto di esecuzione che determina i requisiti specifici e tecnici relativi al passaporto del prodotto per i detergenti e i tensioattivi. Tali requisiti definiscono almeno quanto segue: [Em. 103]
a) i tipi di vettori di dati da utilizzare;
b) la configurazione del vettore di dati e la sua posizione;
c) gli elementi tecnici del passaporto per i quali si utilizzano norme europee o internazionali definite;
d) gli attori che possono inserire o aggiornare le informazioni contenute nel passaporto del prodotto, nonché, se necessario, creare un nuovo passaporto del prodotto, compresi i fabbricanti, le autorità nazionali competenti e la Commissione, o qualsiasi organizzazione che agisca per loro conto, e i tipi di informazioni che possono inserire o aggiornare.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.
Articolo 19
Progettazione tecnica e funzionamento del passaporto del prodotto
La progettazione tecnica e il funzionamento del passaporto del prodotto sono conformi ai requisiti seguenti:
a) i passaporti del prodotto creati ai sensi del presente regolamento sono pienamente interoperabili con i passaporti del prodotto previsti da altre normative dell'Unione in relazione agli aspetti tecnici, semantici e organizzativi del trasferimento dei dati e della comunicazione end-to-end;
b) tutte le informazioni contenute nel passaporto del prodotto sono basate su norme aperte, elaborate in un formato interoperabile, se del caso leggibili mediante dispositivi informatici, strutturate e consultabili, e sono trasferibili mediante una rete per lo scambio di dati interoperabile e aperta senza blocco da fornitore; [Em. 104]
b bis) la progettazione e il funzionamento dei passaporti del prodotto sono di facile utilizzo; [Em. 105]
c) gli utilizzatori finali, gli operatori economici e altri attori rilevanti hanno facile accesso al passaporto del prodotto gratuitamente e senza limitare l'accesso agli utenti esistenti; [Em. 106]
d) i dati contenuti nel passaporto del prodotto sono conservati e aggiornati dall'operatore economico responsabile della sua creazione o da operatori autorizzati ad agire per suo conto; [Em. 107]
e) se i dati contenuti nel passaporto del prodotto sono conservati o altrimenti trattati da operatori autorizzati ad agire per conto degli operatori economici che immettono sul mercato il detergente o tensioattivo, tali operatori non sono autorizzati a vendere, riutilizzare o trattare tali dati, in tutto o in parte, in una misura superiore a quanto necessario per fornire i servizi di conservazione o trattamento pertinenti;
f) gli operatori economici non possono tracciare, analizzare o utilizzare alcuna informazione sull'uso per finalità diverse da quanto strettamente necessario per fornire le pertinenti informazioni sul passaporto del prodotto online.
Articolo 20
Registro dei passaporti dei prodotti
1. Prima di immettere un detergente o un tensioattivo sul mercato, gli operatori economici caricano nel registro istituito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) .../... sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili l'identificativo univoco del prodotto e l'identificativo univoco dell'operatore per il detergente o il tensioattivo.
2. La Commissione, le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali hanno accesso al registro di cui al paragrafo 1 ai fini dello svolgimento delle funzioni loro assegnate in applicazione del presente regolamento.
Articolo 21
Controlli doganali relativi al passaporto del prodotto
1. I detergenti e i tensioattivi che entrano nel mercato dell'Unione sono soggetti alle verifiche e alle altre misure previste dal presente articolo.
2. I dichiaranti di cui all'articolo 5, punto 15), del regolamento (UE) n. 952/2013 includono l'identificativo univoco del prodotto nella dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di qualsiasi detergente o tensioattivo.
3. Le autorità doganali verificano se l'identificativo univoco del prodotto indicato dal dichiarante a norma del paragrafo 2 del presente articolo corrisponde all'identificativo univoco del prodotto incluso nel registro conformemente all'articolo 20, paragrafo 1.
4. Oltre alla verifica di cui al paragrafo 3, le autorità doganali verificano la coerenza delle informazioni messe a disposizione delle dogane dai dichiaranti con le altre informazioni conservate nel registro di cui all'articolo 20, paragrafo 1, elencate nell'atto delegato di cui all'articolo 26, paragrafo 3.
5. Le verifiche di cui ai paragrafi 3 e 4 sono effettuate elettronicamente e automaticamente prima dell'immissione in libera pratica.
6. Ai fini dei paragrafi da 3 a 5, si utilizza l'interconnessione tra il registro di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'UE per le dogane di cui all'[articolo 13 del regolamento (UE) .../... sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili].
7. I paragrafi 3, 4 e 5 si applicano a partire dal giorno in cui diventa operativa l'interconnessione tra il registro e il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'UE per le dogane di cui all'[articolo 13 del regolamento (UE) .../... sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili].
La Commissione pubblica a tal fine un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, indicando la data in cui l'interconnessione diventa operativa.
8. Le autorità doganali possono reperire e utilizzare le informazioni contenute nel passaporto del prodotto e nel registro di cui all'articolo 20, paragrafo 1, per svolgere le loro funzioni a norma della legislazione dell'Unione, compresa la gestione del rischio ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 952/2013.
9. Le verifiche e le altre misure previste dal presente articolo sono condotte sulla base di un elenco di codici della nomenclatura combinata, come indicato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, in base ai quali sono classificati i detergenti e i tensioattivi, nonché sulla base delle descrizioni di prodotto di tali detergenti e tensioattivi.
10. Le verifiche e le misure previste dal presente articolo non pregiudicano l'applicazione di altri atti giuridici dell'Unione che disciplinano l'immissione in libera pratica dei prodotti, compresi gli articoli 46, 47 e 134 del regolamento (UE) n. 952/2013, nonché i controlli di cui al capo VII del regolamento (UE) 2019/1020.
CAPO VI
VIGILANZA DEL MERCATO
Articolo 22
Procedura a livello nazionale per i detergenti e i tensioattivi che presentano rischi
1. Qualora abbiano motivi sufficienti per ritenere che un detergente o tensioattivo presenti un rischio per la salute, per la sicurezza o per l'ambiente, le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro effettuano una valutazione del detergente o tensioattivo interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente regolamento. A tal fine gli operatori economici interessati cooperano, se necessario, con le autorità di vigilanza del mercato. [Em. 108]
2. Qualora abbiano motivi sufficienti per ritenere che una prova condotta secondo i metodi di cui all'allegato I o all'allegato II abbia prodotto risultati falsi, le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro effettuano controlli per verificare la conformità del detergente o tensioattivo al presente regolamento, secondo i metodi di riferimento indicati negli allegati I, II e VII. Gli operatori economici non sono tenuti a pagare una prova aggiuntiva o ripetuta, a condizione che la prova iniziale abbia dimostrato la conformità al presente regolamento dei detergenti o tensioattivi.
3. Se, nel corso dei controlli di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il detergente o tensioattivo non rispetta le prescrizioni di cui al presente regolamento, chiedono tempestivamente agli operatori economici interessati di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il detergente o tensioattivo conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole stabilito dalle autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura del rischio di cui al paragrafo 1. [Em. 109]
4. Qualora ritengano che la non conformità non sia limitata al loro territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e le autorità di vigilanza del mercato degli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto all'operatore economico di prendere.
5. L'operatore economico prende tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti i detergenti o tensioattivi interessati che ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione.
6. Qualora l'operatore economico interessato non adotti misure correttive adeguate entro il termine di cui al paragrafo 3, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del detergente o tensioattivo sul loro mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo.
Le autorità di vigilanza del mercato informano tempestivamente la Commissione e le autorità di vigilanza del mercato degli altri Stati membri di tali misure.
Le informazioni di cui al secondo comma includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione del detergente o del tensioattivo non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché le argomentazioni avanzate dall'operatore economico interessato.
7. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri diversi da quello che ha avviato la procedura a norma del presente articolo comunicano senza indugio alla Commissione e alle autorità di vigilanza del mercato degli altri Stati membri le eventuali misure adottate, qualsiasi informazione supplementare a loro disposizione riguardante la non conformità del detergente o tensioattivo interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, le loro obiezioni.
8. Qualora entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 6, secondo comma, un'autorità di vigilanza del mercato o la Commissione non sollevi obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.
9. Le autorità di vigilanza del mercato garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione al detergente o tensioattivo interessato, quali il suo ritiro dal mercato.
10. Quando, ai fini dei paragrafi 4, 6, 7 e 8, le informazioni sono comunicate alla Commissione o ad altre autorità di vigilanza del mercato, tali informazioni sono comunicate attraverso il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020.
Articolo 23
Procedura di salvaguardia dell'Unione
1. Se in esito alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5, sono sollevate obiezioni avverso una misura presa da un'autorità di vigilanza del mercato o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria alla normativa dell'Unione, la Commissione avvia immediatamente consultazioni con le autorità di vigilanza del mercato e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione determina mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno.
La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica senza indugio ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.
2. Se la misura nazionale è considerata giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il detergente o il tensioattivo non conforme sia ritirato dal mercato nazionale e ne informano la Commissione.
3. Se la misura nazionale è considerata ingiustificata, lo Stato membro interessato la revoca.
Articolo 24
Detergenti e tensioattivi conformi che presentano un rischio per la salute o per l'ambiente
1. Se un'autorità di vigilanza del mercato, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, ritiene che un detergente o un tensioattivo, pur conforme al presente regolamento, presenti un rischio per la salute o per l'ambiente, chiede all'operatore economico interessato di prendere tutte le misure del caso per garantire che tale detergente o tensioattivo, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che il detergente o tensioattivo sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, stabilito dalle autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura del rischio. [Em. 110]
2. L'operatore economico garantisce che siano intraprese azioni correttive per tutti i detergenti o tensioattivi interessati che l'operatore economico ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione.
3. L'autorità di vigilanza del mercato informa immediatamente la Commissione e le autorità di vigilanza del mercato degli altri Stati membri. Le informazioni comunicate includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione dei detergenti o dei tensioattivi interessati, l'origine e la catena di fornitura del detergente o del tensioattivo, la natura dei rischi connessi e la natura e la durata delle misure nazionali adottate.
4. La Commissione avvia immediatamente consultazioni con le autorità di vigilanza del mercato e l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione determina mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o no e propone, all'occorrenza, misure appropriate.
Tutti gli Stati membri sono destinatari della decisione della Commissione, che la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.
Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla protezione della salute e dell'ambiente, la Commissione adotta un atto di esecuzione in conformità della procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2 bis, e garantisce che tale atto di esecuzione sia immediatamente applicabile. [Em. 111]
Articolo 25
Non conformità formale
1. Fatto salvo l'articolo 22, se un'autorità di vigilanza del mercato giunge a una delle conclusioni seguenti, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:
a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 14 o non è stata apposta; [Em. 112]
b) il passaporto del prodotto non è stato redatto in conformità degli articoli 18 e 19;
c) la documentazione tecnica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, non è disponibile o è incompleta;
d) il vettore di dati attraverso il quale è possibile accedere al passaporto del prodotto e, se del caso, all'etichetta digitale non è presente sul detergente o tensioattivo, sulla confezione, sulla documentazione di accompagnamento o sulla stazione di ricarica, a seconda dei casi;
e) l'etichetta non è stata fornita o le informazioni riportate sull'etichetta di cui all'articolo 15 e all'allegato V sono false o incomplete.
e bis) qualsiasi altro obbligo amministrativo previsto dal presente regolamento non è rispettato. [Em. 113]
2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del detergente o tensioattivo o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato.
CAPO VII
DELEGA DI POTERE E PROCEDURA DI COMITATO
Articolo 26
Delega di potere
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 per modificare l'allegato VI per quanto riguarda le informazioni da fornire nel passaporto del prodotto, al fine di adattarlo al progresso tecnico e scientifico e al livello di preparazione digitale delle autorità di vigilanza del mercato e degli utilizzatori finali, tenendo conto del diritto dell'Unione applicabile per quanto riguarda la protezione delle informazioni commerciali riservate e l'accesso del pubblico all'informazione ambientale. [Em. 114]
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 per modificare l'articolo 20, paragrafo 1, richiedendo la conservazione nel registro di informazioni aggiuntive fra quelle elencate nell'allegato VI.
Nell'adottare gli atti delegati ai sensi del primo comma, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:
a) la coerenza con altri atti dell'Unione pertinenti, se del caso;
b) la necessità di consentire la verifica dell'autenticità del passaporto del prodotto;
c) la pertinenza delle informazioni ai fini del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei controlli di vigilanza del mercato e dei controlli doganali per i detergenti e i tensioattivi;
d) la necessità di evitare oneri amministrativi sproporzionati a carico degli operatori economici.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 per integrare il presente regolamento determinando le informazioni aggiuntive conservate nel registro di cui all'articolo 20, paragrafo 1, che devono essere controllate dalle autorità doganali.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 per modificare il presente regolamento fornendo un allegato contenente un elenco di codici della nomenclatura combinata, come indicato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, e descrizioni di prodotto dei detergenti e tensioattivi nonché aggiornando tale allegato.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 per modificare gli allegati da I a VII al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico.
6. Qualora nuove prove scientifiche indichino la necessità di introdurre requisiti di biodegradabilità per le sostanze e le miscele presenti nei detergenti, compresi i detergenti in pastiglie, diverse dai tensioattivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 per modificare l'allegato I al fine di stabilire i criteri di biodegradabilità per tali sostanze e miscele e i metodi di prova per verificarne la conformità.
Nell'adottare atti delegati ai sensi del primo comma, la Commissione tiene conto delle attuali pratiche di fabbricazione, della disponibilità di alternative tecnicamente ed economicamente fattibili e dell'impatto sulle piccole e medie imprese.
6 bis. Qualora il regolamento (CE) n. 440/2008(24) della Commissione preveda approcci non basati sulla sperimentazione animale per testare le proprietà di sensibilizzazione delle vie respiratorie dei microrganismi, la Commissione adotta senza indebito ritardo atti delegati conformemente all'articolo 27 per modificare l'allegato II del presente regolamento stabilendo le prescrizioni per l'immissione sul mercato dei detergenti contenenti microrganismi in formato spray. [Em. 115]
6 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 per modificare l'allegato II aggiornando le norme applicabili per la compilazione dell'elenco dei microrganismi al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico. [Em. 116]
7. Se i limiti di concentrazione individuali basati sul rischio per gli allergeni delle fragranze sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(25), la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 27 per modificare l'allegato V al fine di adattare di conseguenza il limite delle fragranze allergizzanti elencate nell'allegato III di tale regolamento.
8. Entro [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 30 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 27 per integrare il presente regolamento, determinando le prescrizioni specifiche per l'etichettatura digitale dei detergenti. Tali prescrizioni stabiliscono almeno i tipi di soluzioni informatiche che gli operatori economici possono utilizzare e i mezzi alternativi per fornire le informazioni sull'etichetta digitale, di cui all'articolo 17.
Nell'adottare l'atto delegato di cui al primo comma, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:
a) la coerenza con altri atti dell'Unione pertinenti, se del caso;
b) la necessità di incoraggiare l'innovazione;
c) la neutralità tecnologica caratterizzata dall'assenza di vincoli o prescrizioni in relazione alla scelta di tecnologia o di equipaggiamento, nei limiti della compatibilità e della prevenzione delle interferenze;
d) la necessità di garantire che l'etichettatura digitale non comprometta la sicurezza degli utilizzatori finali e dell'ambiente;
e) il livello di preparazione digitale di tutti i gruppi di popolazione dell'Unione.
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 per modificare l'allegato V relativamente alle informazioni dell'etichetta che gli operatori economici possono fornire esclusivamente in formato digitale conformemente all'articolo 16, al fine di adeguare tale allegato al progresso tecnico e scientifico o al livello di preparazione digitale degli utilizzatori finali dei detergenti. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione tiene conto della necessità di garantire un livello elevato di protezione della salute e dell'ambiente.
Articolo 27
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 26 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.
3. La delega di potere di cui all'articolo 26 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 26 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 28
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal Comitato per i detergenti. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011(26) in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso. [Em. 117]
CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 29
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere, se del caso, sanzioni pecuniarie proporzionate al fatturato della persona giuridica che ha commesso la violazione, tenendo conto delle specificità delle piccole e medie imprese. Gli Stati membri notificano tali misure alla Commissione, senza ritardo, e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive. [Em. 118]
Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni stabilite a norma del presente articolo tengano debitamente conto dei seguenti elementi, se del caso:
a) la natura, la gravità e la portata della violazione;
b) il carattere doloso o colposo della violazione;
c) il danno alla salute umana o all'ambiente causato dalla violazione, nella misura in cui possa essere determinato;
d) il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile con l'autorità competente. [Em. 119]
Articolo 30
Modifica del regolamento (UE) 2019/1020
All'allegato I del regolamento (UE) 2019/1020, il punto 15 è sostituito dal seguente:"
"15. Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sulla messa a disposizione sul mercato di detergenti e tensioattivi (GU L ...)."
"
Articolo 31
Relazione
Entro [OP: inserire la data corrispondente a cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione contiene una valutazione concernente:
a) il modo in cui il presente regolamento sta raggiungendo i suoi obiettivi, compresa una valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese;
b) il rischio di insorgenza di resistenza antimicrobica associato all'uso di detergenti o tensioattivi con proprietà biocidi;
c) l'esistenza di dichiarazioni commerciali , pubblicità e modelli di imballaggio non comprovati che inducano in errore o possano indurre in errore i consumatori, dando l'impressione che i detergenti o tensioattivi siano più sicuri o più rispettosi dell'ambiente;
d) prescrizioni in materia di etichettatura fisica e digitale dei detergenti, tenendo conto della sicurezza degli utilizzatori finali e dell'ambiente nonché del livello di preparazione digitale di tutti i gruppi di popolazione dell'Unione.
e) la fattibilità e i costi e i benefici ambientali e socioeconomici dell'eliminazione graduale del fosforo nei detergenti destinati ai consumatori, nonché della riduzione e, ove possibile, dell'eliminazione graduale del fosforo nei detergenti per uso industriale e istituzionale in linea con gli impegni assunti nell'ambito del piano d'azione per il Mar Baltico;
f) i costi e i benefici ambientali, sanitari e socioeconomici dell'estensione dell'approccio generico per la gestione del rischio ai detergenti e ai tensioattivi e dell'eliminazione graduale delle sostanze che destano preoccupazione, comprese quelle che causano tumori o mutazioni genetiche, incidono sul sistema riproduttivo o endocrino, sono persistenti e bioaccumulabili, incidono sul sistema immunitario, neurologico o respiratorio o sono tossiche per un organo specifico, tenendo conto degli effetti combinati, al fine di ottenere un ambiente non tossico.
La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa. [Em. 120]
Articolo 32
Riesame dei microorganismi
Entro [OP: inserire la data corrispondente a tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento], la Commissione valuta l'efficacia e la pertinenza delle prescrizioni del presente regolamento per i detergenti contenenti microrganismi, in particolare i microrganismi patogeni elencati al punto 2 dell'allegato II e gli effetti dei microrganismi aggiunti intenzionalmente ai detergenti sui processi di trattamento delle acque reflue urbane, nonché la possibilità di includere nell'allegato II nuovi microrganismi o ceppi di microrganismi consentiti nei detergenti. [Em. 121]
Entro ... [OP: inserire la data corrispondente a tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento] e successivamente ogni tre anni, la Commissione riesamina l'elenco dei microrganismi patogeni di cui al punto 2 dell'allegato II e, se necessario, adotta atti delegati conformemente all'articolo 27 per modificare l'allegato II al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico. [Em. 122]
Articolo 32 bis
Riesame dei contenuti di materie prime rinnovabili
Entro ... [OP: inserire la data corrispondente a tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta la necessità, la fattibilità, le conseguenze tecniche e i benefici per la salute e l'ambiente dell'introduzione di obblighi vincolanti per le materie prime rinnovabili e il contenuto riciclato nei detergenti e nei tensioattivi. In tale relazione la Commissione tiene specificamente conto degli impatti socioeconomici, della competitività degli operatori economici nell'Unione, dell'approvvigionamento sostenibile come pure del potenziale di riscaldamento globale, del potenziale di utilizzo dei rifiuti alimentari nei detergenti e del potenziale cambiamento di destinazione d'uso dei terreni associato a materie prime alternative e della sicurezza alimentare nell'Unione. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa. [Em. 123]
Articolo 33
Abrogazione del regolamento (CE) n. 648/2004
Il regolamento (CE) n. 648/2004 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.
Articolo 34
Disposizioni transitorie
Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato di detergenti e tensioattivi immessi sul mercato prima del [OP: inserire la data corrispondente a 30 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] conformemente al regolamento (CE) n. 648/2004 applicabile il ... [OP: inserire la data corrispondente a un giorno prima di 30 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].
I detergenti e i tensioattivi che sono immessi sul mercato dopo il [OP: inserire la data di applicazione corrispondente a un giorno prima di 30 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e che al momento dell'immissione sul mercato sono conformi al regolamento (CE) n. 648/2004 applicabile al [OP: inserire la data di applicazione corrispondente a un giorno prima di 30 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], possono essere messi a disposizione sul mercato fino al [OP: inserire la data corrispondente a 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].
Articolo 35
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica a partire dal [OP: inserire la data corrispondente a 30 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
La presidente Il presidente
ALLEGATO I
REQUISITI DI BIODEGRADABILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 4
CRITERI DI BIODEGRADABILITÀ COMPLETA E METODI DI PROVA PER I TENSIOATTIVI E I TENSIOATTIVI CONTENUTI NEI DETERGENTI
1. Il metodo di riferimento utilizzato per le prove di laboratorio sulla biodegradabilità completa dei tensioattivi nel presente regolamento si basa sulla norma EN ISO 14593: 1999 (CO2 headspace test).
2. I tensioattivi e i tensioattivi contenuti nei detergenti sono completamente biodegradabili, come determinato in base ai criteri di cui al punto 3.
3. I tensioattivi e i tensioattivi contenuti nei detergenti sono considerati completamente biodegradabili se soddisfano uno dei criteri seguenti:
a) il livello di biodegradabilità (mineralizzazione) è pari ad almeno il 60 % nell'arco di 28 giorni, misurato in conformità di uno dei metodi di prova seguenti:
i) norma EN ISO 14593: 1999 — Qualità dell'acqua — Valutazione della biodegradabilità completa dei composti organici in mezzo acquoso — Metodo dell'analisi del carbonio inorganico in recipiente chiuso (CO2 headspace test);
ii) metodo C.4.-C, saggio di sviluppo del biossido di carbonio (CO2) (saggio di Sturm modificato), descritto alla parte C, parte IV, dell'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione(27);
iii) metodo C.4-D, saggio respirometrico manometrico, descritto alla parte C, parte V, dell'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008;
iv) metodo C.4-E, saggio della bottiglia chiusa, descritto alla parte C, parte VI, dell'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008;
v) metodo C.4-F, Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria, Giappone (MITI), descritto alla parte C, parte VII, dell'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008;
vi) ISO 10708: 1997 — Qualità dell'acqua — Valutazione della biodegradabilità aerobica completa dei composti organici in mezzo acquoso — Determinazione della domanda chimica in ossigeno col metodo bifase della bottiglia chiusa.
b) il livello di biodegradabilità (mineralizzazione) è pari ad almeno il 70 % nell'arco di 28 giorni, misurato in conformità di uno dei metodi di prova seguenti:
i) metodo C.4-A, saggio di rimozione lenta del DOC, descritto alla parte C, parte II, dell'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008;
ii) metodo C.4-B, saggio di screening OCSE modificato, descritto alla parte C, parte III, dell'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008.
Non si utilizza il preadattamento e non si applica il principio del periodo finestra di 10 giorni in nessuno dei metodi di prova di cui alle lettere a) e b).
4. Le prove di cui al punto 3 sono eseguite da laboratori che soddisfano una delle condizioni seguenti:
a) i laboratori sono conformi ai principi di buona pratica di laboratorio previsti dalla direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(28) o alle norme internazionali riconosciute come equivalenti;
b) i laboratori sono accreditati in conformità delle norme per i laboratori di cui al regolamento (CE) n. 765/2008.
ALLEGATO II
PRESCRIZIONI PER I DETERGENTI CONTENENTI MICRORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 5
1. I microrganismi aggiunti intenzionalmente ai detergenti sono conformi alle condizioni seguenti:
a) dispongono di un numero ATCC (American Type Culture Collection), appartengono a una collezione IDA (International Depository Authority) o il loro DNA è stato identificato conformemente a un protocollo di identificazione del ceppo (mediante sequenziamento del DNA ribosomiale 16S o metodo equivalente); [Em. 124]
b) appartengono ad entrambi i gruppi seguenti:
i) gruppo di rischio I, quale definito dalla direttiva 2000/54/CE - agenti biologici durante il lavoro;
ii) elenco di presunzione qualificata di sicurezza (QPS) pubblicato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).
Il presente punto non si applica ai microrganismi aggiunti intenzionalmente ai detergenti immessi sul mercato a scopo di ricerca e sviluppo.
2. I microrganismi patogeni di seguito elencati non possono essere presenti in nessuno dei ceppi inclusi nel prodotto finito al momento dell'esame con i metodi di prova indicati o equivalenti:
a) E. Coli, metodo di prova ISO 16649-3:2005;
b) Streptococcus (Enterococcus), metodo di prova ISO 21528-1:2004;
c) Staphylococcus aureus, metodo di prova ISO 6888-1;
d) Bacillus cereus, metodo di prova ISO 7932:2004 o ISO 21871;
e) Salmonella, metodo di prova ISO 6579:2002 o ISO 19250.
e bis) Pseudomonas aeruginosa, metodo di prova ISO 22717:2015;[Em. 125]
e ter) Candida albicans, metodo di prova ISO 18416:2015.[Em. 126]
e quater) ogni altro microrganismo di cui alla tabella 4 dell'allegato 1 del regolamento (UE) 2020/741(29). [Em. 127]
3. I microrganismi aggiunti intenzionalmente non sono microrganismi geneticamente modificati.
4. I microrganismi aggiunti intenzionalmente sono, ad eccezione della resistenza intrinseca, sensibili a ciascuna delle principali classi di antibiotici, ossia aminoglicoside, macrolide, beta-lattamici, tetraciclina e fluorochinolone, in conformità del metodo della diffusione su disco del Comitato europeo sui test di suscettibilità antimicrobica (EUCAST) o equivalente.
5. Quando sono immessi sul mercato, i detergenti contenenti microrganismi presentano un conteggio su piastra standard pari o superiore a 1x105 unità formanti colonie (CFU) per ml, conformemente alla norma ISO 21149 o ISO 4833-1:2014. [Em. 128]
6. La durata minima di conservazione di un detergente contenente microrganismi non è inferiore a 24 mesi e la conta microbica non si riduce di oltre il 10 % ogni 12 mesi, conformemente alla norma ISO 21149 o ISO 4833-1:2014. [Em. 129]
7. I detergenti contenenti microrganismi contenuti nei detergentipossono essere immessi sul mercato in formato spray superano il test di tossicità acuta per inalazionedopo aver stabilito adeguati approcci non basati sulla sperimentazione animale per testare le proprietà di sensibilizzazione delle vie respiratorie dei microrganismi in conformità del metodo di prova B.2. descritto nella parte B dell'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008articolo 26, paragrafo 6 bis. [Em. 130]
8. I detergenti contenenti microrganismi non sono immessi sul mercato in formato ricarica.
9. Il fabbricante avvalora tutte le dichiarazioni del fabbricanteformulate sulle azioni o le prestazioni dei microrganismi contenuti nel prodotto sono supportate dacon prove adeguate. Tali prove disono verificate da terze parti indipendenti. [Em. 131]]
10. È vietato dichiarare o far intendere sull'etichetta o tramite qualsiasi altra comunicazione che il detergente ha un effetto antimicrobico o disinfettante, a meno che il detergente non sia conforme al regolamento (UE) n. 528/2012.
11. Le prove di cui ai punti 2, 5, 6, 7 e 9 sono eseguite da laboratori che soddisfano una delle condizioni seguenti:
a) i laboratori sono conformi ai principi di buona pratica di laboratorio previsti dalla direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(30) o alle norme internazionali riconosciute come equivalenti;
b) i laboratori sono accreditati in conformità delle norme per i laboratori di cui al regolamento (CE) n. 765/2008.
ALLEGATO III
LIMITAZIONI DEL TENORE DI FOSFATI E ALTRI COMPOSTI DEL FOSFORO DI CUI ALL'ARTICOLO 6
Detergente
Limitazioni
Detergenti per bucato destinati ai consumatori
1. Non sono immessi sul mercato se il tenore totale di fosforo è uguale o superiore a 0,5 grammi per quantità di detergente di cui si raccomanda l'utilizzazione nel ciclo di lavaggio principale per un carico standard di lavatrice quale definito nell'allegato V, parte B, in presenza di acqua di durezza elevata:
— per tessuti "normalmente sporchi", nel caso dei detergenti normali,
— per tessuti "leggermente sporchi", nel caso dei detergenti per tessuti delicati.
2. Non contengono fosfato.
3. Non sono immessi sul mercato se, entro ... [quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], il tenore totale di fosforo è uguale o superiore a:
— 0,1 g per tessuti "leggermente sporchi", nel caso dei detergenti per tessuti delicati,
— 0,25 g per tessuti "normalmente sporchi", nel caso dei detergenti normali,
— 0,045 g per gli smacchiatori utilizzati per il lavaggio in lavatrice,
— 0,023 g per gli smacchiatori utilizzati come pretrattamento,
per quantità di detergente di cui si raccomanda l'utilizzazione nel ciclo di lavaggio principale per un carico standard di lavatrice quale definito nell'allegato V, parte B.
Detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori
1. Non sono immessi sul mercato se il tenore totale di fosforo è uguale o superiore a 0,3 grammi per dosaggio standard quale definito nell'allegato V, parte B.
2. Non contengono fosfato.
3. Non sono immessi sul mercato se, entro ... [quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], il tenore totale di fosforo è uguale o superiore a:
— 0,2 g per lavaggio nei detergenti per lavastoviglie,
— 0, 03g per lavaggio nei brillantanti.
Detergenti per lavaggio a mano di stoviglie destinati ai consumatori
Non contengono fosfato o altre sostanze fosforiche entro ... [quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].
Detergenti per superfici dure destinati ai consumatori
1. Non contengono fosfato.
2. I detergenti universali e i detergenti per finestre sono privi di fosforo entro ... [quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].
3. I detergenti per cucine e i detergenti per servizi sanitari non sono immessi sul mercato se il tenore totale di fosforo è uguale o superiore a:
— 2 g/l di soluzione detergente entro ... [quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] e
— 1 g/l di soluzione detergente entro ... [sette anni dall'entrata in vigore del presente regolamento].
Detergenti per bucato per uso industriale e istituzionale
Non sono immessi sul mercato se, entro ... [quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], il tenore totale di fosforo è uguale o superiore a:
— 0,5 g/kg di bucato poco sporco,
— 1 g/kg di bucato mediamente sporco,
— 1,5 g/kg di bucato molto sporco.
Detergenti per lavastoviglie per uso industriale e istituzionale
Non sono immessi sul mercato se, entro ... [sette anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], il tenore totale di fosforo è uguale o superiore a:
— per i detergenti per lavastoviglie e i sistemi a più componenti:
— 0,3 g/l di soluzione di lavaggio per acqua di durezza bassa;
— 0,4 g/l di soluzione di lavaggio per acqua di durezza media;
— 0,75 g/l di soluzione di lavaggio per acqua di durezza elevata.
— per i prodotti di prelavaggio, 1 g/l di soluzione di lavaggio;
— per i brillantanti, 0,02 g/l di soluzione di lavaggio.
[Em. 132]
ALLEGATO IV
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ PREVISTA DALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2
Modulo A - Protocollo interno di produzione
1. Descrizione del modulo
Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i detergenti o tensioattivi interessati soddisfano le prescrizioni del presente regolamento ad essi applicabili.
2. Documentazione tecnica
2.1. Il fabbricante redige la documentazione tecnica. La documentazione permette di valutare la conformità del detergente o tensioattivo alle prescrizioni pertinenti e comprende un'adeguata analisi e valutazione dei rischi.
2.2. Essa precisa le prescrizioni applicabili e descrive, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e l'uso previsto del detergente o tensioattivo. La documentazione tecnica contiene, ove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
a) una descrizione generale del detergente o tensioattivo e dell'uso cui è destinato;
b) i verbali di prova che dimostrano la conformità all'allegato I e, ove applicabile, agli allegati II e III;
c) un elenco dei metodi di prova utilizzati per dimostrare la conformità alle prescrizioni del presente regolamento;
d) i risultati dei calcoli e degli esami effettuati;
e) una scheda tecnica degli ingredienti che soddisfi i requisiti seguenti:
i) elenca tutte le sostanze e i conservanti aggiunti intenzionalmente di cui alla parte A dell'allegato V;
ii) per ciascun ingrediente sono indicati la denominazione chimica comune oppure la denominazione IUPAC e, se disponibile, la denominazione INCI, il numero CAS, nonché la denominazione della farmacopea europea;
iii) sono elencate tutte le sostanze in ordine decrescente di peso e l'elenco è suddiviso nelle seguenti categorie percentuali di peso:
1) uguale o superiore al 10 %,
2) uguale o superiore all'1 % ma inferiore al 10 %,
3) uguale o superiore allo 0,1 % ma inferiore all'1 %,
4) inferiore allo 0,1 %.
Ai fini della lettera e), un profumo, un olio essenziale o un colorante sono considerati come un unico componente.
3. Fabbricazione
Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità del detergente o del tensioattivo alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni del presente regolamento ad essi applicabili.
ALLEGATO V
PRESCRIZIONI DI ETICHETTATURA
PARTE A – INDICAZIONE DEL CONTENUTO
Le informazioni da riportare sulle etichette dei detergenti e dei tensioattivi messi a disposizione sul mercato
1. Le categorie percentuali di peso "inferiore al 5 %", "uguale o superiore al 5 % ma inferiore al 15 %", "uguale o superiore al 15 % ma inferiore al 30 %", "30 % ed oltre "sono utilizzate per indicare il contenuto dei componenti elencati di seguito, qualora presenti in concentrazioni superiori allo 0,2 % in peso:
a) fosfati,
b) fosfonati,
c) tensioattivi anionici, [Em. 133]
d) tensioattivi cationici, [Em. 134]
e) tensioattivi anfoteri,[Em. 135]
f) tensioattivi non ionici,[Em. 136]
g) sbiancanti a base di ossigeno,
h) sbiancanti a base di cloro,
i) EDTA ed i sali,
j) NTA (acido nitrilotriacetico) ed i sali,
k) fenoli e fenoli alogenati,
l) paradiclorobenzene,
m) idrocarburi aromatici,
n) idrocarburi alifatici,
o) idrocarburi alogenati,
p) sapone,
q) zeoliti,
r) policarbossilati.
2. Le seguenti classi di componenti, qualora aggiunti, sono riportate indipendentemente dalla concentrazione:
a) enzimi,
b) microrganismi,
c) sbiancanti ottici,
d) profumi.
3. I conservanti sono elencati, utilizzando, se possibile, il sistema di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1223/2009, indipendentemente dalla loro concentrazione, a condizione che soddisfino le condizioni seguenti:
a) contribuiscono a qualificare il detergente come articolo trattato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 528/2012;
b) sono indicati sull'etichetta di un componente del detergente.
La condizione di cui alla lettera b) del primo comma non deve essere soddisfatta se i conservanti non superano le soglie di scatenamento di cui al punto 3.4.3.3. / tabella 3.4.6, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 oppure non svolgono più una funzione di conservazione nel prodotto finale, anche in sinergia con altri conservanti.
Nel caso in cui sia disponibile l'etichetta digitale di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento, i conservanti sono elencati, utilizzando, se possibile, il sistema di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1223/2009, indipendentemente dalla loro concentrazione. [Em. 137]
4. Se aggiunte a concentrazioni superiori allo 0,01 % in peso, le fragranze allergizzanti riportate alle voci 45, 67-92 e da [X] a [X] dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009, sono indicate sull'etichetta utilizzando il sistema di cui all'articolo 33 di tale regolamento. La prima frase non si applica alle fragranze allergizzanti che soddisfano le soglie di etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.
5. Le prescrizioni di cui ai punti da 1 a 4 non si applicano ai detergenti e ai tensioattivi per uso professionale, a condizione che le informazioni equivalenti a quelle previste da tali punti siano fornite nella sezione 15 della scheda di dati di sicurezza redatta in conformità dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006.
6. Oltre alle informazioni elencate nei punti da 1 a 5, a seconda dei casi, l'etichetta dei detergenti contenenti microrganismi riporta le informazioni seguenti:
a) un'indicazione o un consiglio di prudenza sul fatto che il prodotto non deve essere utilizzato su superfici a contatto con gli alimenti;
b) un'indicazione della durata di conservazione del prodotto;
c) istruzioni per l'uso o precauzioni particolari, se del caso.
PARTE B – INDICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUL DOSAGGIO
Le informazioni da riportare sull'etichetta dei detergenti per bucato destinati ai consumatori e dei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori
1. L'etichetta dei detergenti per bucato destinati ai consumatori contiene le informazioni seguenti:
a) quantità raccomandate di detergente da utilizzare e/o istruzioni di dosaggio, espresse in millilitri o grammi o, se del caso, numero di unità, per il carico standard delle lavatrici e per le classi di durezza bassa, media ed elevata dell'acqua tenendo conto di processi di lavaggio a uno o due cicli, [Em. 138]
b) per i detergenti normali, il numero dei carichi standard di lavatrice di indumenti "normalmente sporchi" e, per i detergenti per tessuti delicati, il numero dei carichi standard di lavatrice di indumenti "leggermente sporchi" che possono essere lavati con il contenuto della confezione utilizzando acqua di durezza media, corrispondente a 2,5 millimoli di CaCO3/l,
c) qualora sia fornito un misurino, la sua capacità è indicata in millilitri o grammi e sono previste tacche chiaramente visibili e che risultino in netto contrasto rispetto al colore del misurino per indicare la dose di detergente adatta a un carico standard di lavatrice per le classi di durezza bassa, media ed elevata dell'acqua. [Em. 139]
c bis) per i detergenti imballati in bottiglie, la dose di detergente adatta per un carico standard di lavatrice, almeno per le classi di durezza dell'acqua bassa e media, è indicata mediante tacche chiaramente visibili sul tappo e che risultino in netto contrasto rispetto al colore dello stesso. [Em. 140]
2. Ai fini del punto 1, il carico standard delle lavatrici è di 4,5 kg di indumenti asciutti per i detergenti normali e di 2,5 kg di indumenti asciutti per i detergenti per tessuti delicati. Un detergente è considerato normale salvo non sia principalmente promosso dal fabbricante come detersivo destinato alla protezione dei tessuti, ossia per lavaggi a bassa temperatura, fibre delicate e colori.
3. L'etichetta dei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori indicano il dosaggio standard, espresso in grammi o millilitri o numero di pastiglieunità, per il ciclo di lavaggio principale di stoviglie normalmente sporche in una lavastoviglie a pieno carico con una capacità di dodici coperti, adeguando il dosaggio standard, se del caso, alla durezza bassa, media ed elevata dell'acqua. [Em. 141]
PARTE C – ETICHETTATURA DIGITALE
Le seguenti informazioni relative al contenuto di cui alla parte A possono essere fornite esclusivamente sull'etichetta digitale, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, secondo le modalità specificate in tale parte:
a) tensioattivi anionici,
b) tensioattivi cationici,
c) tensioattivi anfoteri,
d) tensioattivi non ionici;
e) fosfati,
f) fosfonati,
g) sapone. [Em. 142]
PARTE D - INFORMAZIONI SEMPLIFICATE SUL DOSAGGIO DEI DETERGENTI PER BUCATO DESTINATI AI CONSUMATORI
La griglia di dosaggio semplificata contiene le seguenti informazioni:
a) istruzioni di base per l'uso, se del caso;
b) le quantità consigliate in base alla durezza media dell'acqua e ai diversi gradi di sporco dei tessuti; nonché [Em. 143]
c) un'indicazione del carico della lavatrice.
Le lettere c) e d) di cui alla parte B, punto 1, si applicano anche qualora siano fornite informazioni semplificate sul dosaggio. [Em. 144]
ALLEGATO VI
PASSAPORTO DEL PRODOTTO
Il passaporto del prodotto contiene le seguenti informazioni:
a) l'identificativo univoco del prodotto per il detergente o il tensioattivo;
b) il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo e-mail del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato e l'identificativo univoco dell'operatore del fabbricante; [Em. 145]
c) l'identificazione del detergente o del tensioattivo che ne consente la tracciabilità, compresa un'immagine a colori di chiarezza sufficiente a consentire l'identificazione del detergente o del tensioattivo;
d) il codice merceologico in cui è classificato il detergente o il tensioattivo al momento della creazione del passaporto del prodotto, come stabilito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio(31);
e) i riferimenti agli atti giuridici dell'Unione a cui il detergente o tensioattivo è conforme;
f) un elenco completo delle sostanze aggiunte intenzionalmente nel detergente o nel tensioattivo e dei conservanti indicati in etichetta conformemente all'allegato V, parte A, punto 3, primo comma, lettera b), utilizzando la Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici o, se non è disponibile, la denominazione della farmacopea europea e, se anche quest'ultima non è disponibile, la denominazione chimica comune o la denominazione dell'Unione Internazionale di chimica pura e applicata. [Em. 146]
f bis) la documentazione tecnica e i risultati della procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 7, paragrafo 2; [Em. 147]
f ter) se del caso, i risultati della prova effettuata dal fabbricante conformemente al punto 9 dell'allegato II, e la dichiarazione di verifica di tali prove rilasciata da terzi; [Em. 148]
f quater) se del caso, un link all'etichetta digitale di cui all'articolo 16, paragrafo 1. [Em. 149]
Le informazioni di cui alla lettera f bis) sono a esclusiva disposizione delle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e della Commissione. [Em. 150]
L'obbligo di cui alla lettera f) non si applica ai detergenti per uso professionale o ai tensioattivi per detergenti per uso professionale per i quali è disponibile una scheda di dati di sicurezza di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006.
ALLEGATO VII
METODI DI PROVA DI CUI ALL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 2
1. Metodo di riferimento (prova di conferma)
1.1. Definizione
Il metodo descrive un modello di laboratorio del fango attivo nonché sedimentatore secondario destinato a simulare un impianto municipale di trattamento delle acque di rifiuto. Al metodo possono essere applicate modalità operative più perfezionate come previsto alla norma EN ISO 11733.
1.2. Attrezzatura necessaria per la misurazione
Il metodo di misurazione si basa sull'impiego di un piccolo impianto di fanghi attivi schematizzato nella figura 1 e descritto in modo più particolareggiato nella figura 2. L'impianto è composto da un recipiente di alimentazione A contenente l'effluente sintetico, una pompa dosatrice B, un serbatoio di aerazione C, un sedimentatore D, una pompa ad aria compressa E per riciclare i fanghi attivi e un recipiente F per la raccolta dell'effluente trattato.
I recipienti A ed F devono essere di vetro o idonea materia plastica e di una capacità di almeno 24 litri. La pompa B deve permettere un flusso regolare di effluente sintetico al serbatoio di aerazione; in funzionamento normale, detto serbatoio conterrà tre litri della miscela. In cima al cono interno del serbatoio C è sospeso un setto poroso in vetro G destinato all'aerazione. La quantità di aria immessa dal dispositivo di aerazione sarà misurata con flussometro H.
1.3. Effluente sintetico
Per effettuare questa prova servirsi di un effluente sintetico. Disciogliere per ogni litro di acqua potabile le seguenti sostanze:
— 160 mg di peptone;
— 110 mg di estratto di carne;
— 30 mg di urea CO(NH2)2;
— 7 mg di cloruro di sodio (NaCl);
— 4 mg di cloruro di calcio (CaCl2.2H2O);
— 2 mg di solfato di magnesio (MgSO4.7H2O);
— 28 mg di fosfato bipotassico (K2HPO4);
— e 10 ± 1 mg di tensioattivo.
Rinnovare ogni giorno tale effluente sintetico.
1.4. Preparazione dei campioni
I tensioattivi non ionici puri possono essere esaminati tali quali. Il contenuto attivo dei campioni di tensioattivo deve essere determinato al fine di preparare il liquame sintetico (punto 1.3).
1.5. Funzionamento dell'impianto
Riempire anzitutto il serbatoio di aerazione C e il sedimentatore D con effluente sintetico. Fissare il sedimentatore D ad un'altezza tale che il serbatoio di aerazione C contenga 3 litri. L'inoculazione avviene introducendo 3 ml di un effluente secondario di buona qualità, raccolto di recente da un impianto di trattamento di liquami di origine prevalentemente domestica. L'effluente dev'essere mantenuto in condizioni aerobiche nel periodo compreso tra la campionatura e l'utilizzazione. Azionare quindi il dispositivo di aerazione G, la pompa ad aria compressa E e la pompa dosatrice B. L'effluente sintetico deve passare nel serbatoio di aerazione C in ragione di 1 litro all'ora; ciò corrisponde a un tempo medio di ritenzione di tre ore.
Regolare il ritmo d'aerazione in modo che il contenuto del serbatoio C si mantenga costantemente in sospensione e che il tenore di ossigeno disciolto sia almeno di 2 mg/l. Impedire la formazione di schiuma con mezzi adeguati. Astenersi però dall'usare agenti antischiuma che esercitino una azione inibitrice sui fanghi attivi o che contengano tensioattivi. Regolare la pompa E in modo che nel serbatoio di aerazione C la rimessa in circolazione dei fanghi attivi provenienti dal sedimentatore sia continua e regolare. Rimettere in circolazione almeno una volta al giorno, mediante spazzolatura o con qualsiasi altro mezzo idoneo, i fanghi accumulatisi sulla parte superiore del serbatoio di aerazione C, nel fondo del sedimentatore D, o nel circuito di circolazione. Se il fango non decanta, favorirne la sedimentazione aggiungendo, ripetutamente se necessario, 2 ml di una soluzione al 5 % di cloruro ferrico.
Raccogliere per ventiquattro ore nel serbatoio F la soluzione uscente dal sedimentatore D, dopo tale periodo prelevare un campione, previa omogeneizzazione della miscela. Pulire quindi accuratamente il serbatoio F.
1.6. Controllo del dispositivo di misura
Determinare immediatamente prima dell'uso il tenore di tensioattivi (in mg/l) dell'effluente sintetico.
Subito dopo il prelievo, determinare, per analisi con lo stesso metodo, il tenore di tensioattivi (mg/l) dell'acqua residua raccolta per ventiquattro ore nel serbatoio F: in caso contrario i campioni devono essere conservati, preferibilmente per congelazione. Determinare la concentrazione di tensioattivi con un'approssimazione di 0,1 mg/l.
Per controllare il buon funzionamento del dispositivo, misurare almeno due volte alla settimana la domanda chimica in ossigeno (COD) o il carbonio organico disciolto (DOC) dell'effluente filtrato attraverso fibre di vetro accumulatosi nel serbatoio F e dell'effluente sintetico filtrato del serbatoio A.
La riduzione in COD (domanda chimica di ossigeno) o DOC (carbonio organico dissolto) dovrebbe stabilizzarsi quando la degradazione quotidiana del tensioattivo è sostanzialmente regolare, vale a dire alla fine del periodo iniziale indicato nella figura 3.
Determinare due volte alla settimana in g/l il tenore di sostanze secche minerali in sospensione nei fanghi attivi raccolti nel serbatoio di aerazione. Se questo supera i 2,5 g/l, eliminare l'eccesso di fanghi attivi.
Eseguire la prova di biodegradabilità a temperatura ambiente; la temperatura deve rimanere costante fra 19-24 °C.
1.7. Calcolo della biodegradabilità
Calcolare ogni giorno la percentuale di degradazione del tensioattivo a partire dal tenore di tensioattivo espresso in mg/l dell'effluente sintetico e del corrispondente effluente residuo raccolto nel serbatoio F.
Rappresentare graficamente, come nella figura 3, i valori di biodegradabilità ottenuti.
La degradabilità del tensioattivo viene calcolata come la media aritmetica dei valori ottenuti nel corso dei ventuno giorni seguenti al periodo di attivazione e acclimatazione, durante il quale la degradazione e il funzionamento dell'impianto siano stati regolari. In nessun caso la durata del periodo iniziale dovrà superare le sei settimane.
Calcolare la biodegradazione quotidiana con un'approssimazione dello 0,1 %, ma il risultato finale deve essere arrotondato all'unità più vicina.
In alcuni casi, la frequenza dei prelievi può essere ridotta, ma per calcolare la media utilizzare i risultati di almeno quattordici prelievi quotidiani distribuiti sul periodo di ventuno giorni che fa seguito al periodo iniziale.
2. Determinazione dei tensioattivi anionici nelle prove di biodegradabilità
2.1. Principio
Il metodo si basa sul fatto che il blu di metilene (colorante cationico) forma sali blu con tensioattivi anionici (MBAS) che possono essere estratti mediante cloroformio. Per eliminare eventuali interferenze, l'estrazione viene effettuata dapprima mediante una soluzione alcalina e l'estratto viene quindi trattato con una soluzione acida al blu di metilene. L'assorbimento della fase organica separata viene misurato fotometricamente alla lunghezza d'onda di assorbimento massimo, pari a 650 nm.
2.2. Reattivi e attrezzature
2.2.1. Soluzione tampone pH 10:
disciogliere 24 g di bicarbonato di sodio (NaHCO3) p.a. e 27 g di carbonato di sodio anidro (Na2CO3) p.a. in acqua deionizzata e diluire a 1000 ml.
2.2.2. Soluzione neutra al blu di metilene:
disciogliere 0,35 g di blu di metilene p.a. in acqua deionizzata e diluire a 1000 ml. Preparare la soluzione almeno ventiquattro ore prima dell'uso. L'assorbimento della fase cloroformica della prova in bianco, misurata contro cloroformio puro, non deve superare 0,015 impiegando una cella con un cammino ottico di 1 cm a 650 nm.
2.2.3. Soluzione acida al blu di metilene:
disciogliere 0,35 g di blu di metilene p.a. in 500 ml di acqua deionizzata e mescolare con 6,5 ml di H2SO4 (d = 1,84 g/ml). Diluire a 1000 ml con acqua deionizzata. Preparare la soluzione almeno ventiquattro ore prima dell'uso. L'assorbimento della fase cloroformica della prova in bianco, misurata contro cloroformio puro, non deve superare 0,015 impiegando una cella con un cammino ottico di 1 cm a 650 nm.
2.2.4. Cloroformio (triclorometano) p.a., di recente distillazione
2.2.6. Soluzione etanolica di idrossido di potassio, KOH 0,1 M
2.2.7. Etanolo puro, C2H5OH
2.2.8. Acido solforico, H2SO4 0,5 M
2.2.9. Soluzione di fenolftaleina:
sciogliere un grammo di fenolftaleina in 50 ml di etanolo ed aggiungere 50 ml di acqua deionizzata agitando continuamente. Eliminare mediante filtrazione l'eventuale precipitato ottenuto.
2.2.10. Soluzione metanolica di acido cloridrico: 250 ml di acido cloridrico concentrato p.a. e 750 ml di metanolo
2.2.11. Imbuto separatore da 250 ml
2.2.12. Matraccio tarato da 50 ml
2.2.13. Matraccio tarato da 500 ml
2.2.14. Matraccio tarato da 1000 ml
2.2.15. Pallone a fondo tondo con tappo conico di vetro smerigliato e condensatore a riflusso da 250 ml; granuli per facilitare l'ebollizione.
2.2.16. pH-metro.
2.2.17. Fotometro per misurazioni a 650 nm, con celle di 1-5 cm.
2.2.18. Carta da filtro qualitativa.
2.3. Procedimento
I campioni per analisi non debbono essere prelevati attraverso uno strato di schiuma.
Dopo accurato lavaggio con acqua, la vetreria utilizzata per l'analisi deve essere risciacquata a fondo con soluzione metanolica di acido cloridrico (punto 2.2.10) e quindi con acqua deionizzata prima dell'uso.
Filtrare l'affluente e l'effluente dell'impianto a fanghi attivi da esaminare immediatamente dopo la campionatura. Scartare i primi 100 ml del filtrato.
Prelevare una determinata quantità di campione, se necessario neutralizzata, in un imbuto separatore da 250 ml (punto 2.2.11). Il volume del campione dovrebbe contenere da 20 a 150 μg di MBAS. Per tenori più bassi in MBAS possono essere utilizzati sino a 100 ml del campione. Se il quantitativo utilizzato è inferiore a 100 ml, diluire a 100 ml con acqua deionizzata. Aggiungere al campione 10 ml di soluzione tampone (punto 2.2.1), 5 ml di soluzione neutra al blu di metilene (punto 2.2.2) e 15 ml di cloroformio (punto 2.2.4.). Agitare uniformemente la miscela, ma non troppo energicamente, per un minuto. Dopo la separazione della fase, versare lo strato di cloroformio in un secondo imbuto separatore contenente 110 ml di acqua deionizzata e 5 ml di soluzione acida al blu di metilene (punto 2.2.3.). Agitare la miscela per un minuto. Filtrare la fase cloroformica attraverso un filtro di ovatta idrofila previamente trattato con alcole e inumidito di cloroformio in un matraccio tarato (punto 2.2.12).
Estrarre le soluzioni alcaline e acide tre volte, utilizzando 10 ml di cloroformio per la seconda e la terza estrazione. Filtrare gli estratti cloroformici combinati attraverso lo stesso filtro di ovatta idrofila e portare a volume in un matraccio tarato da 50 ml (punto 2.2.12) con il cloroformio utilizzato per il lavaggio del filtro. Misurare l'assorbimento della soluzione cloroformica con un fotometro a 650 nm in cellette da 1-5 cm rispetto al cloroformio. Effettuare una determinazione del bianco con la procedura completa.
2.4. Curva di taratura
Preparare una soluzione a titolo noto usando l'estere metilico dell'acido dodecilbenzensolfonico (tetrapropilene tipo PM 340) dopo saponificazione a sale di potassio. La MBAS è calcolata come dodecilbenzensolfonato di sodio (PM = 348).
Pesare con una pipetta da 400 a 450 mg di estere metilico dell'acido dodecilbenzensolfonico (punto 2.2.5) con un'approssimazione di 0,1 mg in un pallone a fondo tondo ed aggiungere 50 ml di soluzione etanolica di idrossido di potassio (punto 2.2.6) ed alcuni granuli per facilitare l'ebollizione. Dopo avere montato il condensatore a riflusso, far bollire per un'ora. Raffreddare e lavare il condensatore ed il giunto di vetro smerigliato con circa 30 ml di etanolo, ed aggiungere queste acque di lavaggio al contenuto del pallone. Titolare la soluzione con acido solforico rispetto alla fenolftaleina fino a scomparsa della colorazione. Trasferire questa soluzione in un matraccio tarato da 1000 ml (punto 2.2.14), portare a volume con acqua deionizzata e mescolare.
Una parte di questa soluzione concentrata di tensioattivo viene quindi ulteriormente diluita. Prelevare 25 ml, trasferire in un matraccio da 500 ml (punto 2.2.13) e portare a volume con acqua deionizzata, quindi mescolare.
Questa soluzione standard contiene:
ove E è il peso del campione in mg.
Per costruire la curva di taratura, prelevare frazioni di 1, 2, 4, 6, 8 ml della soluzione standard e diluire ciascuna di queste frazioni fino a 100 ml con acqua deionizzata. Procedere quindi come indicato al punto 2.3, inclusa una determinazione in bianco.
2.5. Calcolo dei risultati
Il tenore del tensioattivo anionico (MBAS) nel campione è desunto dalla curva di taratura (punto 2.4). Il contenuto di MBAS del campione è dato dalla formula seguente:
dove: V = volume del campione utilizzato in ml.
Esprimere i risultati come dodecilbenzenilsolfonato di sodio (PM 348).
2.6. Espressione dei risultati
Esprimere i risultati come MBAS mg/l con un'approssimazione dello 0,1.
3. Determinazione dei tensioattivi non ionici nei liquidi di prova di biodegradazione
3.1. Principio
I tensioattivi sono concentrati e isolati mediante "stripping" gassoso. Nel campione usato, la quantità di tensioattivi non ionici deve essere compresa tra 250 e 800 μg.
Il tensioattivo così estratto è disciolto nell'acetato di etile.
Dopo separazione delle fasi ed evaporazione del solvente, precipitare il tensioattivo non ionico in soluzione acquosa con il reattivo di Dragendorff modificato (KBiI4 + BaCl2 + acido acetico glaciale).
Filtrare il precipitato, lavarlo con acido acetico glaciale e scioglierlo in una soluzione di tartrato di ammonio. Titolare potenziometricamente il bismuto presente nella soluzione con una soluzione di pirrolidinditiocarbammato a pH 4-5 usando un elettrodo indicatore al platino brillante ed un elettrodo di riferimento al calomelano oppure ad argento/cloruro di argento. Il metodo si applica ai tensioattivi non ionici che contengono gruppi di ossido di alchene 6-30.
Moltiplicare il risultato della titolazione per il fattore 54 per esprimerlo come sostanza di riferimento [nonilfenolo, condensato con 10 moli di ossido di etilene (NP 10)].
3.2. Reattivi e attrezzatura
I reattivi devono essere preparati in acqua deionizzata.
3.2.1. Acetato di etile, puro e di recente distillazione
3.2.2. Bicarbonato di sodio, NaHCO3 p.a.
3.2.3. Acido cloridrico diluito [20 ml di acido cloridrico (HCl) concentrato diluito a 1000 ml con acqua]
3.2.4. Metanolo p.a. di recente distillazione, tenuto in bottiglia di vetro
3.2.5. Porpora di bromocresolo, 0,1 g in 100 ml di metanolo)
3.2.6. Agente precipitante: l'agente precipitante è costituito da una miscela di 2 volumi di soluzione A ed 1 volume di soluzione B. La miscela è raccolta in una bottiglia scura e può essere usata sino ad una settimana dopo la sua preparazione.
3.2.6.1. Soluzione A
Sciogliere 1,7 g di nitrato di bismuto, BiO.NO3.H2O p.a., in 20 ml di acido acetico glaciale e portare con acqua ad un volume di 100 ml. Sciogliere quindi 65 g di ioduro di potassio p.a. in 200 ml di acqua. Mescolare le due soluzioni in un pallone tarato da 1000 ml, aggiungere 200 ml di acido acetico glaciale (punto 3.2.7) e portare a 1000 ml con acqua.
3.2.6.2. Soluzione B
Sciogliere 290 g di cloruro di bario, BaCl2.2H2O p.a, in 1000 ml di acqua.
3.2.7. Acido acetico glaciale 99-100 % (concentrazioni inferiori sono inadeguate).
3.2.8. Soluzione di tartrato di ammonio: mescolare 12,4 g di acido tartarico p.a. con 12,4 ml di ammoniaca p.a. (d = 0,910 g/ml) e portare a 1000 ml con acqua (oppure usare la quantità equivalente di tartrato ammonio p.a.).
3.2.9. Soluzione di ammoniaca diluita: 40 ml di ammoniaca p.a. (d = 0,910 g/ml) portati a 1000 ml con acqua.
3.2.10. Soluzione tampone standard all'acetato: sciogliere 40 g di idrossido di sodio solido p.a. in 500 ml di acqua in un becher e fare raffreddare. Aggiungere 120 ml di acido acetico glaciale (punto 3.2.7). Mescolare energicamente, fare raffreddare, trasferire in un pallone tarato da 1000 ml. Portare a volume con acqua.
3.2.11. Soluzione di pirrolidinditiocarbammato ("soluzione di carbato"): sciogliere 103 mg di pirrolidinditiocarbammato sodico, C5H8NNaS2.2H2O, in 500 ml circa di acqua, aggiungere 10 ml di alcole n-amilico p.a. e 0,5 g di NaHCO3 p.a., e portare a 1000 ml con acqua.
3.2.12. Soluzione di solfato di rame (per standardizzazione del punto 3.2.11).
SOLUZIONE CONCENTRATA
Mescolare 1,249 g di solfato di rame, CuSO4.5H2O p.a., con 50 ml di acido solforico 0,5 M e portare a 1000 ml con acqua.
SOLUZIONE STANDARD
Mescolare 50 ml di soluzione concentrata con 10 ml di H2SO4 0,5 M e portare a 1000 ml con acqua.
3.2.13. Cloruro di sodio p.a.
3.2.14. Apparecchiatura per "stripping" gassoso (vedi figura 5). Il diametro del disco sinterizzato deve essere identico a quello del diametro interno del cilindro.
3.2.15. Imbuto separatore da 250 ml.
3.2.16. Agitatore magnetico con magnete 25-30 mm.
3.2.17. Crogiolo di Gooch, diametro della base perforata = 25 mm, tipo g 4.
3.2.18. Filtri circolari in fibra di vetro, aventi un diametro di 27 mm, con diametro delle fibre 0,3-1,5 μm.
3.2.19. Due beute per filtrazione a vuoto con adattorie e anelli di gomma, rispettivamente di 500 ml e 250 ml.
3.2.20. Potenziometro registratore, munito di un elettrodo indicatore al platino e di un elettrodo di riferimento al calomelano oppure ad argento/cloruro di argento con una gamma di misura di 250 mV, con buretta automatica di capacità di 20-25 ml. Un dispositivo manuale analogo può essere usato in alternativa.
3.3. Metodo
3.3.1. Concentrazione e separazione del tensioattivo
Filtrare il campione acquoso attraverso una carta da filtro per analisi qualitativa. Eliminare i primi 100 ml del filtrato.
Introdurre nell'apparecchio di "stripping", precedentemente sciacquato con acetato di etile, una porzione misurata di campione, tal da contenere 250-800 μg di tensioattivo non ionico.
Per migliorare la separazione, aggiungere 100 g di cloruro di sodio e 5 g di bicarbonato di sodio.
Se il volume del campione supera i 500 ml, aggiungere questi sali in forma solida all'apparecchio di "stripping" e scioglierli facendovi passare dell'azoto o dell'aria.
Qualora venisse usato un campione di dimensione minore, sciogliere i sali in 400 ml di acqua e trasferire nell'apparecchio di "stripping".
Aggiungere acqua per portare il livello sino al rubinetto superiore.
Aggiungere con cautela 100 ml di acetato di etile alla superficie della fase acquosa.
Riempire per due terzi il flacone di lavaggio nella linea gas (azoto o aria) con acetato di etile.
Fare passare una corrente gassosa di 30-60 l/h attraverso l'apparecchio; si raccomanda l'uso di un flussometro. La portata del gas deve essere aumentata gradatamente all'inizio. La portata del gas deve essere regolata in modo che le fasi rimangano chiaramente separate per ridurre al minimo la miscela tra le stesse e la soluzione dell'acetato di etile nell'acqua. Arrestare il flusso di gas dopo cinque minuti.
Qualora si riscontri una riduzione superiore al 20 % nel volume della fase organica dovuto alla soluzione in acqua, l'operazione va ripetuta rivolgendo particolare attenzione alla velocità di flusso del gas.
Raccogliere la fase organica in un imbuto separatore. Reintrodurre nell'apparecchio di "stripping" i liquidi della fase acquosa eventualmente presenti nell'imbuto separatore (dovrebbero essere solo pochi millilitri). Filtrare la fase di acetato di etile attraverso una carta asciutta da filtro per analisi qualitativa in un becher da 250 ml.
Rimettere altri 100 ml di acetato di etile nell'apparecchio di "stripping" e farvi nuovamente scorrere azoto o aria per cinque minuti. Spillare la fase organica nell'imbuto separatore usato per la prima separazione, scartare la fase acquosa e far passare la fase organica attraverso lo stesso filtro usato nella prima porzione di acetato di etile. Sciacquare l'imbuto separatore ed il filtro con 20 ml circa di acetato di etile.
Evaporare l'estratto di acetato di etile sino ad essiccazione, su bagnomaria (sotto cappa). Dirigere una leggera corrente di aria sulla superficie della soluzione per accelerare l'evaporazione.
3.3.2. Precipitazione e filtrazione
Sciogliere il residuo secco di cui al punto 3.3.1 in 5 ml di metanolo, aggiungere 40 ml di acqua e 0,5 ml di acido cloridrico diluito (punto 3.2.3), agitare quindi la miscela con un agitatore magnetico.
Aggiungere a questa soluzione 30 ml di agente precipitante (punto 3.2.6) con un cilindro graduato. Il precipitato si forma dopo ripetuta agitazione. Agitare per dieci minuti e lasciare quindi la miscela a riposo per almeno cinque minuti.
Filtrare la miscela attraverso un crogiolo di Gooch, la cui base sia costituita da un filtro in fibra di vetro. Lavare quindi il filtro sotto aspirazione con circa 2 ml di acido acetico glaciale. Lavare quindi a fondo il becher, il magnete e il crogiolo con acido acetico glaciale di cui bastano 40 o 50 ml. Non è necessario trasferire quantitativamente nel filtro il precipitato che aderisce alle pareti del becher in quanto la soluzione del precipitato per la titolazione viene rimessa nel becher di precipitazione e il precipitato rimanente viene in tal modo disciolto.
3.3.3. Dissoluzione del precipitato
Sciogliere il precipitato nel crogiolo filtrante aggiungendo tre porzioni separate di 10 ml ciascuna di una soluzione calda (circa 80 °C) di tartrato di ammonio (punto 3.2.8). Lasciare a riposo ciascuna porzione nel crogiolo per alcuni minuti prima di filtrarla nella beuta.
Mettere il contenuto della beuta per filtrazione nel becher usato per la precipitazione. Sciacquare le pareti del becher con altri 20 ml di soluzione di tartrato per sciogliere i residui del precipitato.
Lavare accuratamente il crogiolo, l'adattatore e la beuta per filtrazione con 150-200 ml di acqua e rimettere l'acqua di risciacquo nel becher usato per la precipitazione.
3.3.4. Titolazione
Agitare la soluzione con un agitatore magnetico (punto 3.2.16), aggiungere alcune gocce di porpora di bromocresolo (punto 3.2.5) nonché la soluzione di ammoniaca diluita (punto 3.2.9) fino ad ottenere una colorazione violetta (la soluzione è leggermente acida a causa del residuo di acido acetico usato per il risciacquo).
Aggiungere quindi 10 ml di soluzione tampone standard all'acetato (punto 3.2.10), immergere gli elettrodi nella soluzione e titolare potenziometricamente con la "soluzione di carbato" standard (punto 3.2.11) mantenendo l'estremità della buretta nella soluzione.
La velocità di titolazione non deve superare 2 ml/minuto.
Il punto finale è l'intersezione delle tangenti ai due rami della curva potenziale.
Si potrà osservare occasionalmente l'appiattimento della flessione della curva potenziale; questo fenomeno può essere eliminato pulendo accuratamente l'elettrodo di platino (mediante carta smerigliata).
3.3.5. Determinazione del bianco
Eseguire contemporaneamente una determinazione del bianco, mediante analoga procedura completa, con 5 ml di metanolo e 40 ml di acqua, conformemente alle indicazioni del punto 3.3.2. La titolazione del bianco deve essere inferiore a 1 ml; in caso contrario, è da considerarsi sospetta la purezza dei reagenti (punti 3.2.3, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10), soprattutto per il loro contenuto di metalli pesanti, per cui devono essere sostituiti. È necessario tener conto del bianco nel calcolo dei risultati.
3.3.6. Controllo del fattore della "soluzione di carbato"
Determinare ogni giorno prima dell'impiego il fattore della soluzione di carbato. A tal fine, titolare 10 ml della soluzione di solfato di rame (punto 3.2.12) con una "soluzione di carbato" previa aggiunta di 100 ml di acqua e di 10 ml di soluzione tampone standard all'acetato (punto 3.2.10). Se la quantità usata è pari ad a ml, il fattore f è:
e tutti i risultati delle titolazioni vengono moltiplicati per questo fattore.
3.4. Calcolo dei risultati
Poiché ogni tensioattivo non ionico ha un fattore proprio, determinato in funzione della composizione, e in particolare della lunghezza della catena di ossido di alchene, le concentrazioni in tensioattivi non ionici sono espresse rapportandole ad una sostanza di riferimento — un nonilfenolo con 10 unità di ossido di etilene (NP 10) — per la quale il fattore di conversione è 0,054.
Grazie a questo fattore, la quantità di tensioattivi presenti nel campione si ottiene espressa in mg di equivalente NP 10, nel modo seguente:
(b — c) × f × 0,054 = mg di tensioattivo non ionico come NP 10
dove:
b
=
volume di "soluzione di carbato" impiegata per il campione (ml);
c
=
volume di "soluzione di carbato" impiegata nel bianco (ml);
f
=
fattore della "soluzione di carbato".
3.5. Espressione dei risultati
Esprimere i risultati in mg/l come NP 10 con approssimazione dello 0,1.
Figura 1 Impianto di trattamento attivato: schema generale
A
Recipiente di alimentazione
B
Pompa dosatrice
C
Serbatoio di aerazione (capacità tre litri)
D
Sedimentatore
E
Pompa ad aria compressa
F
Collettore
G
Aeratore sinterizzato
H
Flussometro
I
Aria
Figura 2 Impianto di trattamento attivato: dettaglio (dimensioni in millimetri)
A
Livello del liquido
B
PVC duro
C
Vetro o plastica impermeabile (PVC duro)
Figura 3 Calcolo della biodegradabilità — Prova di conferma
A
Periodo di attivazione
B
Periodo utilizzato per il calcolo (ventuno giorni)
C
Tensioattivo prontamente biodegradabile
D
Tensioattivo non prontamente biodegradabile
E
Biodegradazione (%)
F
Tempo (giorni)
ALLEGATO VIII
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CE) n. 648/2004
Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2
-
Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, punto 1)
Articolo 2, punto 1) bis
Articolo 2, punto 2)
Articolo 2, punto 1) ter
Articolo 2, punto 3)
Articolo 2, paragrafo 2
-
Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 2, punto 6)
Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 2, punto 7)
Articolo 2, paragrafo 5
Articolo 2, punto 8)
Articolo 2, paragrafo 6
Articolo 2, punto 11)
Articolo 2, paragrafo 7
-
Articolo 2, paragrafo 8
Articolo 2, punto 12)
Articolo 2, paragrafo 9
Articolo 2, punto 14)
Articolo 2, punto 9) bis
Articolo 2, punto 13)
Articolo 2, paragrafo 10
Articolo 2, punto 15)
Articolo 2, paragrafo 11
-
Articolo 2, paragrafo 12
Articolo 2, punto 5)
Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 2
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006,concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH),che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abrogail regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonchéla direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).
Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).
Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1).
Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
1 bis Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
1Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1).
2Direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (GU L 50 del 20.2.2004, pag. 44).
1Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 32).
2Direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (GU L 50 del 20.2.2004, pag. 44).
1Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
Modifica della decisione (UE) 2017/1324: proseguimento della partecipazione dell'Unione a PRIMA nell'ambito di Orizzonte Europa
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 febbraio 2024 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2017/1324 per quanto riguarda il proseguimento della partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) nell'ambito di Orizzonte Europa (COM(2023)0359 – C9-0213/2023 – 2023/0207(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0359),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 185 e 188, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0213/2023),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 settembre 2023(1),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 dicembre 2023, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0378/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 febbraio 2024 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2017/1324 per quanto riguarda il proseguimento della partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) nell'ambito di Orizzonte Europa
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 febbraio 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE (COM(2021)0851 – C9-0466/2021 – 2021/0422(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0851),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0466/2021),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato Economico e Sociale Europeo del 23 marzo 2022(1),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 6 dicembre 2023, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per le petizioni,
– vista la relazione della commissione giuridica (A9-0087/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 febbraio 2024 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE
– vista la relazione annuale della Banca centrale europea (BCE) per il 2022,
– viste le risposte della BCE del 25 maggio 2023 ai contributi forniti dal Parlamento nell'ambito della sua risoluzione sulla relazione annuale della BCE per il 2021,
– visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della BCE, in particolare gli articoli 15 e 21,
– visti l'articolo 123, l'articolo 127, paragrafi 1 e 2, l'articolo 130 e l'articolo 284, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– visti gli articoli 3 e 119 del trattato sull'Unione europea (TUE),
– viste le proiezioni macroeconomiche per la zona euro formulate dagli esperti dell'Eurosistema il 15 giugno 2023 e le decisioni adottate dal Consiglio direttivo della BCE,
– visti i dialoghi monetari tra la sua commissione per i problemi economici e monetari e la presidente della BCE Christine Lagarde del 20 marzo 2023 e del 5 giugno 2023,
– vista la proposta della Commissione, del 28 giugno 2023, relativa a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale (COM(2023)0369),
– vista la sua decisione del 1° giugno 2023 sugli accordi sotto forma di scambio di lettere tra il Parlamento europeo e la BCE sulla strutturazione di pratiche di interazione nell'ambito di attività delle banche centrali(1),
– vista la sua risoluzione del 19 maggio 2022, sulle conseguenze sociali ed economiche per l'UE della guerra russa in Ucraina – rafforzare la capacità di agire dell'UE(2),
– visto l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
– visto il pilastro europeo dei diritti sociali,
– visto l'articolo 142, paragrafo 1, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0412/2023),
A. considerando che, secondo le proiezioni macroeconomiche degli esperti dell'Eurosistema del giugno 2023, la crescita dell'economia della zona euro dovrebbe rallentare, passando dal 3,5 % nel 2022 allo 0,9 % nel 2023, per poi tornare a toccare l'1,5 % nel 2024; che, secondo una stima rapida di Eurostat, la zona euro è cresciuta di appena lo 0,6 % nel 2023; che si tratta del risultato peggiore dalla recessione del 2020;
B. considerando che, secondo le proiezioni macroeconomiche per la zona euro formulate nel settembre 2023 dagli esperti dell'Eurosistema, l'inflazione complessiva dovrebbe attestarsi in media al 5,6 % nel 2023, al 3,2 % nel 2024 e al 2,1 % nel 2025, nonostante il calo dei prezzi dell'energia e l'allentamento delle strozzature nell'approvvigionamento; che l'inflazione di fondo è stata più persistente, aumentando fino al 5,5 % nel giugno 2023 per poi diminuire fino al 4,2 % nel settembre 2023; che l'inflazione di fondo, secondo le previsioni, dovrebbe superare l'inflazione complessiva nel breve periodo e rimanere superiore fino all'inizio del 2024, principalmente a causa di una forte crescita salariale;
C. considerando che i 10 aumenti consecutivi dei tassi di interesse di riferimento stanno sortendo effetti particolarmente negativi sulla solvibilità delle famiglie, delle microimprese e delle PMI nei paesi che utilizzano prevalentemente modelli a tasso di interesse variabile;
D. considerando che, secondo le previsioni economiche della Commissione per il 2023, i disavanzi pubblici dovrebbero scendere al 3,1 % del prodotto interno lordo (PIL) nel 2023 e al 2,4 % nel 2024; che il rapporto tra debito pubblico e PIL è diminuito nella zona euro dal 95,0 % al 91,2 % e nell'UE-27 dall'87,4 % all'83,7 % rispettivamente nel 2022 e nel 2023; che tali cifre restano superiori ai valori di riferimento del trattato; che il debito pubblico e i disavanzi pubblici variano notevolmente tra gli Stati membri;
E. considerando che la BCE è politicamente indipendente, il che significa che né le istituzioni e le agenzie dell'UE né i governi degli Stati membri dovrebbero cercare di influenzarla; che tale indipendenza prevede che la BCE si astenga dal prendere decisioni politiche;
F. considerando che la Commissione europea ha affermato che "il fabbisogno di ulteriori investimenti pubblici e privati in relazione alla duplice transizione e ai relativi obiettivi strategici è stimato a circa 650 miliardi di EUR all'anno fino al 2030"(3);
G. considerando che l'obiettivo principale della BCE è mantenere la stabilità dei prezzi, definita come un'inflazione simmetrica del 2 % nel medio termine;
H. considerando che, fatto salvo l'obiettivo principale della stabilità dei prezzi, la BCE dovrebbe sostenere anche le politiche economiche generali nell'Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti nell'articolo 3 TUE;
I. considerando che l'articolo 123 TFUE e l'articolo 21 dello statuto del SEBC e della BCE vietano il finanziamento monetario da parte dei governi;
J. considerando che la BCE rende conto al Parlamento in quanto istituzione che rappresenta i cittadini dell'UE;
Quadro generale
1. ricorda che l'articolo 127 TFUE precisa che "[l]'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali, in appresso denominato "SEBC", è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nell'Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Il SEBC agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui all'articolo 119.";
2. condivide l'indipendenza statutaria della BCE sancita all'articolo 130 TFUE; sottolinea, inoltre, che tale indipendenza dovrebbe sempre essere integrata da un livello corrispondente di responsabilità;
3. esprime preoccupazione per il fatto che, se non riporta tempestivamente l'inflazione al livello obiettivo, pur aumentando i costi di finanziamento nella zona euro, in particolare per i cittadini e le imprese, la BCE rischia di perdere la propria credibilità;
4. esprime profonda preoccupazione per i tassi di inflazione persistentemente elevati, in particolare i tassi dell'inflazione di fondo, e per il loro impatto negativo sulla competitività, sugli investimenti, sulla creazione di posti di lavoro e sul potere d'acquisto dei consumatori, colpendo in particolare chi ha un reddito fisso o limitato; invita la BCE a prendere tutte le misure necessarie per ridurre il tasso d'inflazione, conformemente al suo mandato; ricorda che tale situazione crea incertezza economica e aumenta il costo della vita per i cittadini; sottolinea che tutto ciò può portare a un aumento delle aspettative di inflazione, che perpetuano un ciclo di aumento dei prezzi e minano la stabilità economica; osserva che gli obiettivi quantitativi legati all'inflazione devono essere raggiunti su un orizzonte a medio termine; invita la BCE a fornire maggiori informazioni relative al monitoraggio e alla fissazione di un tasso di interesse neutro;
5. prende atto dei diversi livelli di debito, di disavanzo pubblico e di investimenti pubblici all'interno degli Stati membri e dei potenziali rischi e problemi che ne derivano per la stabilità economica, la fiducia degli investitori, la crescita economica e la prosperità a lungo termine; si rammarica che non siano state adottate misure sufficienti a rinnovare la competitività e gli investimenti pubblici mentre i tassi di interesse erano bassi; sottolinea la sua particolare preoccupazione per l'aumento dei costi di finanziamento del debito, in particolare in caso di debito sovrano, a causa dell'aumento dei tassi di interesse; rammenta l'importanza cruciale di un approccio responsabile nell'affrontare i livelli di debito e di disavanzo pubblico per evitare i rischi correlati all'attuale inflazione e per mantenere un'economia stabile e una crescita sostenibile; auspica un rapido e positivo esito delle proposte legislative della Commissione sulla revisione delle norme dell'UE in materia di governance economica; accoglie con favore il parere della BCE al riguardo; sottolinea che politiche di bilancio espansive potrebbero contrastare l'inasprimento della politica monetaria della BCE;
6. denuncia l'invasione non provocata e l'aggressione russa in corso nei confronti dell'Ucraina e i continui shock negativi sul fronte dell'offerta che ciò comporta; esprime preoccupazione per le relative ripercussioni durature, imprevedibili e gravi sull'economia e sulla società europee, in particolare per i gruppi più esposti e vulnerabili, come le famiglie a basso reddito e le PMI; accoglie con favore a tale riguardo l'inclusione di REPowerEU nei piani di ripresa e resilienza con l'obiettivo di diminuire la dipendenza energetica dalla Russia, sostenere l'autonomia strategica e porre rimedio alle distorsioni dell'offerta;
7. sottolinea che le minacce alla competitività europea e al ruolo internazionale dell'euro non derivano solo dai livelli elevati di inflazione, dalla guerra in corso in Ucraina e dagli elevati e divergenti livelli di debito pubblico negli Stati membri, ma anche dall'architettura istituzionale della zona euro, dai costi sempre più onerosi legati alla regolamentazione, dalla crescente frammentazione nel commercio mondiale e dall'imminente corsa alle sovvenzioni delle politiche protezionistiche tra gli Stati; invita la BCE a valutare il rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro, al fine di aumentare la sua attrattiva come valuta di riserva;
8. fa eco all'avvertimento della presidente Lagarde secondo cui il sostegno di bilancio dovrebbe essere temporaneo, mirato e commisurato alle esigenze e non dovrebbe contrastare il compito della politica monetaria; invita gli Stati membri ad allineare le rispettive politiche di bilancio all'obiettivo generale della politica monetaria della BCE; ricorda che l'unione economica e monetaria richiede solide politiche di bilancio negli Stati membri per essere in grado di rispondere agli shock esterni; chiede che gli sforzi di bilancio si concentrino sugli investimenti produttivi e sulle riforme; sottolinea che i governi e la Commissione possono sostenere i cittadini e le industrie non solo attraverso misure fiscali, ma anche concentrandosi su riforme favorevoli alla crescita ed equilibrate a livello sociale nonché sugli investimenti pubblici e privati in infrastrutture; osserva, tuttavia, che l'architettura della zona euro continua attualmente a basarsi sul presupposto del predominio monetario; osserva che gli elevati livelli di inflazione rendono necessario il forte impegno di tutte le istituzioni dell'UE e le autorità nazionali per affrontare le conseguenze economiche e sociali della crisi dell'inflazione;
9. osserva che le politiche monetarie della BCE volte a svolgere il suo mandato primario sono soggette a una valutazione della proporzionalità; osserva che la valutazione della proporzionalità tiene conto dell'impatto delle misure di politica monetaria sull'economia in generale e sulle politiche economiche; sottolinea che, posta di fronte alla scelta tra diverse serie di politiche ugualmente favorevoli alla stabilità dei prezzi, la BCE deve scegliere quelle che meglio sostengono le politiche economiche generali nell'UE;
10. apprezza il sostegno di lunga data della BCE a favore di un completamento ben ponderato dell'unione economica e monetaria, dell'unione bancaria e dell'unione dei mercati dei capitali; ricorda che ciò contribuirebbe a una maggiore diffusione dei rischi all'interno dell'unione monetaria e al rafforzamento della sua stabilità finanziaria, nonché alla ripresa economica e sociale dell'UE, alla riduzione della dipendenza dai prestiti bancari e alla concorrenza con i mercati asiatici e americani; ricorda che è necessaria una chiara volontà politica per compiere progressi verso la realizzazione dell'unione bancaria e dell'unione dei mercati dei capitali; prende atto del sostegno della BCE a favore dell'istituzione di un vero e proprio sistema europeo di assicurazione dei depositi; riconosce che la condivisione e la riduzione dei rischi sono interconnesse e che i sistemi di tutela istituzionale svolgono un ruolo fondamentale nella protezione e nella stabilizzazione degli enti che ne fanno parte; invita la BCE a monitorare la situazione relativa ai crediti deteriorati;
11. sottolinea il ruolo centrale delle piccole e medie imprese (PMI) nell'economia dell'UE, nella convergenza economica e sociale nonché nell'occupazione; manifesta particolare preoccupazione per l'effetto che la pandemia di COVID-19 e la guerra di aggressione russa in Ucraina hanno sulle PMI; ribadisce la necessità di rimuovere gli ostacoli burocratici agli investimenti transfrontalieri nell'UE, di alleggerire gli oneri fiscali per le PMI rispetto alle grandi imprese, di semplificare i quadri giuridici per attirare i capitali, di incoraggiare le PMI a entrare nei mercati finanziari e di promuovere l'alfabetizzazione finanziaria tra i cittadini per sensibilizzarli sui vantaggi degli investimenti;
Politica monetaria
12. osserva che l'inflazione complessiva è scesa dall'8,4 % nel 2022 al 5,2 % nel 2023, principalmente come conseguenza del calo dei prezzi dell'energia e dell'allentamento delle strozzature nell'approvvigionamento; osserva, tuttavia, che l'inflazione rimane al di sopra del livello obiettivo del 2 %; riconosce le previsioni della BCE del 2,1 % nel 2025; esprime preoccupazione per gli effetti di secondo impatto, per le aspettative di inflazione di imprese e famiglie non ancorate e per la possibilità di un andamento salari-prezzi qualora le aspettative di inflazione e, quindi, i salari aumentino in maniera generalizzata, nonché per la necessità di prendere in considerazione le sue implicazioni per la crescita e l'occupazione;
13. osserva che livelli elevati di inflazione hanno effetti sproporzionati sulle famiglie a basso reddito, che spendono una fetta maggiore del proprio patrimonio in beni e servizi necessari; sottolinea che riportare l'inflazione al suo livello obiettivo è dunque importante anche per mantenere la coesione sociale;
14. esprime disagio per il persistere di un tasso elevato di inflazione di fondo, sebbene abbia ora un andamento decrescente da vari mesi; osserva che l'inflazione ha iniziato ad aumentare a causa delle strozzature nell'approvvigionamento; è consapevole che la crescita salariale dovrebbe aumentare, trainata dalla compensazione dell'inflazione e da un mercato del lavoro teso;
15. sottolinea che l'inflazione aveva già iniziato a salire al di sopra dei livelli obiettivo nel luglio 2021, a causa delle strozzature nell'approvvigionamento, quindi persino prima dell'aggressione russa su piena scala non provocata e illegale dell'Ucraina, che ha aggravato la pressione inflazionistica; osserva, tuttavia, che la BCE abbia iniziato a contrastare l'inflazione solo nel giugno 2022, sebbene con la crisi della COVID-19 avesse dimostrato di essere in grado di agire in modo tempestivo; osserva che altre banche centrali hanno agito più rapidamente; osserva che la BCE dovrebbe agire rapidamente nel prendere tutte le decisioni sulla base di indicatori economici e finanziari in adempimento del proprio mandato; sostiene che una risposta più celere potrebbe aver inciso anzitempo sulla dinamica dei prezzi, scongiurando il picco del 10,6 % osservato nell'ottobre 2022;
16. invita la BCE a proseguire l'analisi della proroga dell'inflazione in termini di offerta/domanda;
17. sostiene pienamente la dichiarazione della presidente Lagarde sulla lotta all'inflazione per tutto il tempo necessario, pur sottolineando che la normalizzazione della politica monetaria può essere raggiunta da una combinazione di politiche di bilancio, monetarie e strutturali; plaude all'appello della presidente Lagarde all'umiltà e agli aggiornamenti periodici dei modelli della BCE; invita tuttavia la BCE a rivedere radicalmente e migliorare i suoi modelli e il loro ruolo nell'elaborazione delle politiche alla luce delle mediocri prestazioni dei modelli negli ultimi anni per adeguarli alle nuove tendenze economiche e dei mercati finanziari nell'UE e a livello globale, tenendo conto nel contempo degli insegnamenti tratti dalla crisi in corso e da quelle precedenti e delle sfide poste alla formazione della politica monetaria;
18. ricorda che la stabilità dei prezzi è lungi dall'essere raggiunta; prende atto del livello obiettivo di inflazione simmetrico del 2 % a medio termine; osserva che negli ultimi 10 anni l'inflazione è stata ben al di sotto o ben al di sopra di tale livello obiettivo; prende atto inoltre che l'inflazione è in calo e si avvicina all'obiettivo a medio termine della BCE;
19. invita la BCE a precisare il significato di "medio termine" e a esaminare un approccio più qualitativo alla stabilità dei prezzi, pur mantenendo il margine necessario a consentire di usufruire dei benefici derivanti dalla stabilità dei prezzi, fornendo nel contempo il margine necessario per ridurre il rischio di deflazione;
20. sostiene la decisione della BCE di ridimensionare i suoi programmi di acquisto di attività, in considerazione della liquidità in eccesso sul mercato; osserva tuttavia che la BCE intende ancora reinvestire il capitale rimborsato sui titoli in scadenza acquistati nel quadro del programma di acquisto per l'emergenza pandemica (PEPP) almeno sino alla fine del 2024; prende atto dell'annuncio della BCE della decarbonizzazione delle sue detenzioni di obbligazioni societarie sebbene l'inclinazione perda efficacia qualora non siano effettuati reinvestimenti; sottolinea l'importanza della qualità della garanzia collaterale;
21. osserva che il concetto di neutralità del mercato è connesso al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza; invita la BCE, nel rispetto della sua indipendenza, ad affrontare le carenze del mercato e a garantire una efficace allocazione delle risorse su un orizzonte di lungo periodo, rimanendo nel contempo il più apolitica possibile e rispettando in vari casi la neutralità del mercato; sottolinea che tali decisioni non devono andare a scapito del conseguimento dell'obiettivo primario della BCE;
22. riconosce la necessità di investimenti pubblici e privati dopo decenni di carenza di investimenti al fine di ridurre la dinamica dell'inflazione dal lato dell'offerta e migliorare il potenziale di crescita sostenibile;
23. sottolinea che una trasmissione uniforme della politica monetaria è essenziale per il conseguimento del mandato della BCE in materia di stabilità dei prezzi; sottolinea che un'eccessiva divergenza nel rendimento dei titoli di Stato rende le condizioni di credito incoerenti rispetto alla trasmissione uniforme della politica monetaria e complica particolarmente la riduzione del debito pubblico; osserva in tale contesto l'avvio dello strumento relativo alla protezione del meccanismo di trasmissione per sostenere l'efficace trasmissione della politica monetaria in tutta la zona euro;
Mandato secondario
24. ricorda che l'articolo 127 TFUE impone alla BCE di sostenere le politiche economiche generali dell'Unione, come previsto all'articolo 3 TUE, il che rientra nel suo mandato, nella misura in cui non pregiudichi l'obiettivo della stabilità dei prezzi; sottolinea che esiste una chiara gerarchia tra gli obiettivi della BCE; ricorda che le transizioni verde e digitale rientrano tra le priorità comuni a livello di Unione;
25. esprime profonda preoccupazione per le recenti notizie riportate dai media che riferiscono di pregiudizi politici all'interno della BCE relativamente alla cosiddetta ecologizzazione delle politiche; ricorda che, ai fini dell'integrità e del sostegno pubblico dell'istituzione, è di importanza fondamentale che la BCE si mantenga saldamente incentrata sul suo mandato di stabilità dei prezzi; osserva l'importanza del pluralismo per la cultura istituzionale della BCE; esorta la BCE a investigare e affrontare rapidamente eventuali sospetti di pregiudizi ideologici;
26. ricorda alla BCE di dedicare un capitolo specifico nella sua relazione annuale per spiegare in che modo ha interpretato e agito in base ai suoi obiettivi secondari e al suo potenziale impatto sul mandato primario;
27. osserva che la BCE, in quanto istituzione dell'UE, agendo nell'ambito del suo mandato, è vincolata agli impegni assunti dall'UE nell'accordo di Parigi; incoraggia la BCE a continuare a valutare la misura in cui i cambiamenti climatici incidono potenzialmente sulla sua capacità di mantenere la stabilità dei prezzi;
28. accoglie con favore l'annuncio della BCE di ulteriori rafforzamenti degli strumenti e delle capacità di valutazione del rischio dell'Eurosistema al fine di includere meglio i rischi legati al clima e all'ambiente, in particolare perché i cambiamenti climatici e i fenomeni meteorologici estremi potrebbero portare a una maggiore variabilità dei prezzi, in particolare nel settore agroalimentare; invita la BCE a continuare il proprio lavoro sulle prove di stress relative al rischio climatico, sviluppate per valutare la resilienza delle banche e delle società rispetto al rischio della transizione climatica;
29. prende atto del piano d'azione della BCE e della sua tabella di marcia dettagliata per le azioni connesse ai cambiamenti climatici che mirano a integrare ulteriormente le considerazioni relative ai cambiamenti climatici nel suo quadro politico e nei suoi modelli; osserva che la tabella di marcia per il clima non prevede operazioni di rifinanziamento verdi mirate a più lungo termine o strumenti analoghi;
30. sottolinea l'importanza del pilastro europeo dei diritti sociali per la convergenza socioeconomica; sottolinea che tali obiettivi vengono conseguiti al meglio quando l'economia sociale di mercato opera in un contesto macroeconomico stabile basato su livelli di prezzo prevedibili;
Altri aspetti
31. richiama l'attenzione alla divergenza costante dei saldi di TARGET2 in seno al SEBC; teme che ciò possa dar luogo a conflitti in futuro; osserva che l'interpretazione di tali divergenze è contestata;
32. accoglie con favore l'attenzione che la BCE presta ai rischi degli attacchi informatici; incoraggia la BCE a mantenere tale vigilanza, soprattutto alla luce dell'attuale contesto geopolitico; invita la BCE a non ridurre il monitoraggio dello sviluppo di nuovi tipi di attività digitali, quali le cripto-attività, nella fattispecie le criptovalute e i relativi rischi in termini di cibersicurezza, riciclaggio di denaro, frodi fiscali, finanziamento del terrorismo e altre attività criminali legate all'anonimato garantito dalle cripto-attività; invita a tale riguardo la BCE a mantenere l'impegno in termini di resilienza della sua infrastruttura digitale;
33. prende atto dei progressi compiuti dalla BCE per quanto riguarda il progetto relativo all'euro digitale e accoglie con favore il suo dialogo con il Parlamento a tale riguardo; ribadisce che, affinché l'UE sia in prima linea nelle trasformazioni digitali del settore dei pagamenti, un euro digitale deve rispettare la concorrenza nel panorama bancario e dei pagamenti digitali; sottolinea che un euro digitale non deve sostituire il contante quale mezzo di pagamento, deve rispettare la vita privata dei cittadini e delle imprese e non deve compromettere la stabilità finanziaria; ritiene che l'euro digitale avrà successo solo se offrirà un valore aggiunto tangibile e trasmesso chiaramente ai cittadini europei; ricorda che l'introduzione dell'euro digitale dipende da una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio in qualità di colegislatori;
34. condivide la preoccupazione della BCE in merito all'ascesa del settore bancario ombra e ai rischi che esso può comportare per la stabilità finanziaria; sottolinea la necessità di un'adeguata regolamentazione degli intermediari finanziari non bancari, consentendo a tale settore di essere competitivo a parità di condizioni con il settore bancario;
35. accoglie con favore il quadro di Basilea III, in quanto rafforzerà la resilienza del settore bancario; mette in guardia dal rischio di non conformità; fa eco alle preoccupazioni della BCE a questo proposito; sottolinea che la vigilanza bancaria dovrebbe essere basata sul rischio; sottolinea l'importanza di condizioni di parità a livello internazionale e la competitività delle banche europee;
36. prende atto dell'adeguamento dei sistemi della BCE agli sviluppi tecnologici, come l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei modelli di elaborazione e analisi dei dati, al fine di contribuire a migliorare le analisi e l'adozione delle decisioni monetarie; sottolinea che tutti questi sviluppi dovrebbero sempre essere realizzati nel rispetto dei parametri di sicurezza, in modo da evitare rischi operativi;
Responsabilità
37. accoglie con favore la formalizzazione, per iscritto, delle pratiche in corso tra la BCE e il Parlamento in materia di responsabilità; riconosce l'apertura e la disponibilità della BCE nei confronti del Parlamento; invita la BCE e il Parlamento a utilizzare appieno le disposizioni in materia di responsabilità e trasparenza e, se del caso, rafforzare ulteriormente tali disposizioni, fatta salva l'indipendenza della BCE;
38. suggerisce che la BCE crei un ufficio di valutazione interno per la valutazione ex post delle sue decisioni strategiche, senza minare l'indipendenza della BCE;
39. si compiace del riscontro sostanziale e dettagliato della BCE relativo alla risoluzione del Parlamento sulla relazione annuale della Banca centrale europea per il 2021; invita la BCE a mantenere l'impegno di rendere conto del proprio operato e alla trasparenza e a continuare a pubblicare ogni anno la sua risposta scritta alle risoluzioni del Parlamento sulle relazioni annuali della BCE;
40. osserva che solo due membri del comitato esecutivo e del consiglio direttivo della BCE sono donne; invita gli Stati membri della zona euro a fare la loro parte e integrare il principio dell'uguaglianza di genere nei loro processi di nomina al fine di garantire pari opportunità a tutti i generi per la posizione di governatore delle banche centrali nazionali;
41. osserva che le ultime statistiche disponibili in materia di squilibrio di genere nella struttura organizzativa della BCE indicano che la percentuale di donne è aumentata per tutte le posizioni dirigenziali della BCE; invita la BCE a continuare il proprio lavoro volto a rafforzare le pari opportunità per tutti i generi nella sua organizzazione;
42. plaude alla nuova politica della BCE in materia di comunicazione, che include modalità più accessibili per spiegare e presentare le decisioni strategiche della BCE ai cittadini e ai portatori di interessi e invita la BCE a rafforzare la sua comunicazione in merito agli obiettivi strategici della banca centrale e alla risposta alle crisi;
43. prende atto della recente nomina del nuovo presidente del consiglio di vigilanza e ricorda alla BCE di prendere maggiormente in considerazione e rispettare le prerogative del Parlamento europeo nelle procedure di nomina future, in particolare in relazione al meccanismo di vigilanza unico;
44. sottolinea l'importanza del quadro etico e del codice di condotta della BCE, in quanto costituiscono una salvaguardia dell'integrità della BCE e fungono da base per la fiducia del pubblico e, in ultima analisi, la credibilità della BCE; osserva che tale quadro orienta il personale e i funzionari ad alto livello della BCE su come gestire i lobbisti; invita la BCE a riesaminare periodicamente il quadro a tale riguardo;
45. invita la BCE ad avviare un dialogo con i parlamenti nazionali, rispettandone rigorosamente l'indipendenza politica; ritiene che ciò rafforzerebbe la legittimità e le politiche della BCE;
46. invita la BCE ad allineare il suo quadro interno in materia di denunce di irregolarità alla direttiva dell'UE sugli informatori;
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47. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alla Banca centrale europea.