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Mercoledì 28 febbraio 2024 - Strasburgo
Patenti di guida
 Certificato protettivo complementare unitario per i prodotti fitosanitari
 Certificato complementare unitario per i medicinali
 Certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (rifusione)
 Certificato protettivo complementare per i medicinali (rifusione)
 Brevetti essenziali
 Indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli
 Esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso
 Prescrizioni in materia di comunicazione
 Attuazione della politica estera e di sicurezza comune - Relazione annuale 2023
 Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – Relazione annuale 2023
 Diritti umani e democrazia nel mondo e politica dell'Unione europea in materia – Relazione annuale 2023
 Attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti – Relazione annuale 2023
 Relazione sulla relazione sullo Stato di diritto 2023 della Commissione
 Raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al SEAE sulla situazione in Siria

Patenti di guida
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 febbraio 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida, che modifica la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione (COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))
P9_TA(2024)0095A9-0445/2023

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0127),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0035/2023),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 giugno 2023(1);

–  previa consultazione del Comitato europeo delle regioni,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0445/2023),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 febbraio 2024 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida, che modifica la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione.

P9_TC1-COD(2023)0053


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(-1)   L'Unione si impegna per il conseguimento del suo obiettivo "zero vittime" in favore dell'azzeramento del numero di vittime della strada entro il 2050, secondo quanto ribadito dalla strategia per una mobilità sostenibile e intelligente del 2020. Nel 2017 il Consiglio "Trasporti" riunitosi a titolo informale a La Valletta ha convenuto che il numero costantemente elevato di vittime e feriti gravi sulle strade costituiscono un problema sociale di primaria importanza e ha rilasciato una dichiarazione che invita tra l'altro la Commissione a rafforzare il quadro giuridico e strategico dell'UE in materia di sicurezza stradale per il decennio successivo al 2020 per garantire minori vittime e rafforzare la protezione degli utenti della strada, in particolare quelli vulnerabili, che il più delle volte costituiscono le vittime. [Em. 1]

(-1 bis)   Gli sforzi finora compiuti dalle autorità pubbliche hanno portato a una riduzione delle vittime della strada da 51 400 nel 2001 a 19 800 nel 2021. Tale dato è risultato al di sotto dell'obiettivo dell'Unione di riduzione del 75 % del numero di vittime della strada tra il 2001 e il 2020. Inoltre, i progressi compiuti in favore del dimezzamento del numero di vittime della strada durante il primo decennio hanno successivamente perso dinamicità. [Em. 2]

(1)  Le norme relative alle patenti di guida sono elementi indispensabili della politica comune dei trasporti, contribuiscono a migliorare la sicurezza stradale, nonché ad agevolare la libera circolazione delle persone che trasferiscono la propria residenza in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida. Tenuto conto dell'importanza dei mezzi di trasporto individuali, il possesso di una patente di guida debitamente riconosciuta dallo Stato membro ospitante è in grado di favorire e agevolare la libera circolazione e la libertà di stabilimento delle persone. Analogamente, l'ottenimento illegale di tale documento o del diritto di guidare, o la revoca di una patente di guida legittimamente ottenuta a seguito di un comportamento illecito, incide non solo sullo Stato membro in cui sono state commesse tali violazioni, ma anche sulla sicurezza stradale in tutta l'Unione.

(2)  Il quadro attuale dovrebbe essere aggiornato per essere adeguato alla nuova era, sostenibile, inclusivo, intelligente e resiliente. Dovrebbe tenere conto della necessità di ridurre le emissioni prodotte dai trasporti oltre che il consumo di energia del settore, anche attraverso una maggiore diffusione di veicoli alimentati con combustibili alternativi, della digitalizzazione, delle tendenze demografiche e degli sviluppi tecnologici per rafforzare la competitività dell'economia europea. È importante semplificare e digitalizzare le procedure amministrative, al fine di eliminare gli ostacoli rimanenti, quali gli oneri amministrativi, alla libera circolazione dei conducenti che trasferiscono la propria residenza in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida. Un quadro armonizzato delle patenti di guida standard dell'Unione dovrebbe comprendere tutte le categorie dile patenti di guida sia fisiche che mobili di tutte le categorie e prevederne il riconoscimento reciproco, qualora siano state debitamente rilasciate in conformità della presente direttiva. [Em. 3]

(3)  L'Unione europea ha introdotto il primo "modello comunitario" di patente di guida fisica il 4 dicembre 1980. Da allora le norme relative a tale modello comunitario sono diventate l'elemento fondamentale delle strutture di rilascio della patente più avanzate al mondo, che interessano più di 250 milioni di conducenti. La presente direttiva dovrebbe pertanto basarsi sull'esperienza e sulla pratica maturate e stabilire norme armonizzate sugli standard dell'Unione in materia di patenti di guida fisiche. Le patenti di guida fisiche rilasciate nell'Unione dovrebbero, in particolare, offrire un livello elevato di protezione contro la frode e la falsificazione attraverso misure antifalsificazione e la possibilità di inserire in tali documenti microchip e codici QR.

(4)  È opportuno garantire che il trattamento dei dati personali ai fini dell'attuazione della presente direttiva sia conforme al quadro dell'Unione in materia di protezione dei dati, in particolare al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio(4)e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(5). [Em. 5]

(5)  La presente direttiva stabilisce una base giuridica per la conservazione di una serie obbligatoria di dati personali nelle patenti di guida fisiche e nei relativi microchip o codici QR e nelle patenti di guida mobili, per finalità di dimostrazione e verifica del diritto della persona di guidare come pure della sua identità, al fine di garantire un livello elevato di sicurezza stradale in tutta l'Unione e in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e, se del caso, dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679. Tali dati dovrebbero essere limitati a quanto necessario per dimostrare il diritto di guidare di una persona, identificarla e verificarne i diritti di guida e l'identità. La presente direttiva prevede inoltre misure di salvaguardia supplementari per garantire la protezione dei dati personali comunicati durante il processo di verifica. [Em. 6]

(6)  Per assicurare la chiarezza giuridica e una transizione senza soluzione di continuità dalla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida(6) alla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero poter conservare dati personali supplementari su un microchip, se ciò è previsto dalla legislazione nazionale conforme al regolamento (UE) 2016/679. In ogni caso, qualsiasi dato memorizzato su tale microchip dovrebbe essere conservato solo fino al termine del periodo di validità della patente di guida. La presente direttiva non funge tuttavia da base giuridica per l'inclusione di tali dati supplementari. [Em. 7]

(7)  Al contrario, il codice QR istituito dalla presente direttiva, che consente la verifica dell'autenticità delle informazioni stampate sulla patente di guida fisica, non dovrebbe consentire di conservare più informazioni di quelle riportate sulla patente di guida fisica.

(8)  La presente direttiva non fornisce una base giuridica per la costituzione o il mantenimento di banche dati a livello nazionale per la conservazione di dati biometrici negli Stati membri, che è una questione di diritto nazionale da trattare nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati. Inoltre la presente direttiva non fornisce una base giuridica per la costituzione o il mantenimento di una banca dati centralizzata di dati biometrici a livello di Unione.

(8 bis)   La patente di guida mobile dovrebbe garantire il massimo livello di sicurezza per i dati personali utilizzati per l'identificazione e l'autenticazione, indipendentemente dal fatto che tali dati siano conservati localmente, in registri decentrati o attraverso soluzioni basate sul cloud, e tenendo conto dei diversi livelli di rischio. Nonostante la necessità di una forte autenticazione dell'utente, l'utilizzo dei dati biometrici per l'identificazione e l'autenticazione dei dati personali non dovrebbe essere un prerequisito per l'uso delle patenti di guida mobili. I dati biometrici utilizzati ai fini dell'autenticazione di una persona fisica a norma del regolamento (UE) 2016/679 non dovrebbero essere conservati mediante soluzioni basate sul cloud senza il consenso esplicito dell'utente. L'utilizzo dei dati biometrici dovrebbe essere limitato agli scenari specifici di cui all'articolo 9 del presente regolamento e richiede misure organizzative e di sicurezza commisurate al rischio che il trattamento di tali dati può comportare per i diritti e le libertà delle persone fisiche, e conformi al regolamento (UE) 2016/679. [Em. 8]

(9)  Sono necessari ulteriori impegni per accelerare la lotta contro la falsificazione e la frode relative alle patenti di guida. È pertanto auspicabile anticipare la data originariamente fissata dalla direttiva 2006/126/CE entro la quale tutte le patenti di guida fisiche rilasciate o in circolazione devono soddisfare tutti i requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione.

(10)  La trasformazione digitale è una delle priorità dell'Unione. Nel caso dei trasporti su strada, contribuirà a eliminare i restanti ostacoli amministrativi, come quelli relativi alla durata della procedura di rilascio delle patenti di guida fisiche o alla libera circolazione delle persone. È pertanto opportuno stabilire uno standard dell'Unione distinto per le patenti di guida mobili rilasciate all'interno dell'Unione. Al fine di agevolare la trasformazione digitale, le patenti di guida mobili dovrebbero essere rilasciate automaticamentein aggiunta alla patente di guida fisica a decorrere dal [data-di-adozione+4 anni], fatto salvo il diritto del richiedente di acquisirerinunciare a una patente fisica o entrambe contemporaneamentedigitale. Il richiedente dovrebbe avere il diritto di acquisire in qualsiasi momento il formato fisico di patente di guida cui ha inizialmente rinunciato. L'approccio discrezionale dovrebbe rimanere la regola, pur garantendo ai richiedenti un accesso paritario al formato fisico e mobile da un punto di vista economico e operativo. La scelta di una patente di guida fisica non dovrebbe pertanto essere scoraggiata in alcun modo, e in particolare, i richiedenti dovrebbero poter continuare ad accedere alla patente di guida fisica qualora non possano o non vogliano acquisire quella mobile. Gli Stati membri dovrebbero garantire che la patente di guida fisica sia rilasciata o nuovamente rilasciata senza indebito ritardo ed entro due settimane dalla data in cui è stata richiesta. [Em. 9]

(11)  La patente di guida mobile dovrebbe contenere non solo le informazioni riportate sulla patente di guida fisica, ma anche informazioni che consentano di verificare l'autenticità dei dati e un puntatore monouso. Tuttavia è opportuno garantire che anche in tali casi la quantità di dati personali messi a disposizione sia limitata a quanto sarebbe riportato sulla patente di guida fisica e a quanto strettamente necessario per la verifica dell'autenticità di tali dati, in particolare la firma elettronica dell'autorità emittente. Tali dati supplementari dovrebbero essere diversi qualora una persona sia titolare di più patenti di guida mobili, il che è possibile a condizione che esse siano rilasciate dallo stesso Stato membro. [Em. 10]

(12)  La strategia per una mobilità sostenibile e intelligente definisce una visione che consente all'UE di migliorare in modo significativo la sostenibilità della mobilità e dei trasporti. Le emissioni prodotte dal settore dei trasporti su strada comprendono le emissioni di gas a effetto serra, gli inquinanti atmosferici, il rumore e le microplastiche derivanti dall'usura degli pneumatici e delle strade. Una maggiore presenza di veicoli alimentati con combustibili alternativi è fondamentale per la transizione verde. La possibilità di disporre di nuovi modelli di peso superiore nelle categorie di patente di guida B, C o D, dovrebbe essere presa in considerazione dalla presente direttiva. Lo stile di guida influenza queste emissioni, con possibili ripercussioni negative sull'ambiente e sulla salute umana. Pertanto la formazione alla guida dovrebbee gli esami di guida dovrebbero consentire ai conducenti di ridurre il loro impatto sulle emissioni, anche attraverso l'ecoguida, e prepararli a guidare veicoli a emissioni zero o a basse emissioni. [Em. 11

(13)  Al fine di consentire ai cittadini e ai residenti di beneficiare direttamente dei vantaggi del mercato interno senza incorrere in inutili oneri amministrativi aggiuntivi, il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio(7) prevede l'accesso alle procedure in linea pertinenti per il funzionamento del mercato interno, anche per gli utenti transfrontalieri. Le informazioni contemplate dalla presente direttiva figurano già nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1724. L'allegato II di tale regolamento dovrebbe essere modificato in modo da garantire che qualsiasi richiedente benefici di procedure interamente in linea.

(13 bis)   Le differenze a livello nazionale o regionale relative alla categorizzazione delle ambulanze e alle categorie di patenti necessarie per guidare tali veicoli comportano il rischio di interrompere la circolazione transfrontaliera o la circolazione all'interno dello stesso Stato membro. Le ambulanze dovrebbero pertanto essere soggette a un trattamento speciale a norma della presente direttiva. Dovrebbe pertanto essere consentito guidare ambulanze con patente di guida di categoria B in tutta l'Unione, a condizione che la massa autorizzata dell'ambulanza non superi i 4 250 kg, due anni dopo il primo rilascio della patente di guida di categoria B. [Em. 12]

(14)  Le patenti di guida dovrebbero essere suddivise in categorie in base ai tipi di veicoli per i quali conferiscono il diritto di guidare. Ciò dovrebbe avvenire in modo chiaro e coerente e nel pieno rispetto delle caratteristiche tecniche dei veicoli interessati e delle capacità necessarie per guidarli.

(14 bis)   I mezzi di trasporto individuali svolgono un ruolo fondamentale nel soddisfare le esigenze di mobilità di milioni di cittadini europei, in particolare per quelli che vivono in zone rurali e le persone a mobilità ridotta. Tuttavia, in taluni casi l'accessibilità economica della patente di guida rappresenta un ostacolo. Gli Stati membri dovrebbero esaminare la possibilità di sviluppare infrastrutture adeguate nelle zone urbane, periurbane e rurali necessarie per ridurre gli incidenti stradali e la congestione del traffico, nonché politiche mirate e regimi di sostegno per le persone a rischio di povertà dei trasporti. [Em. 13]

(15)  Conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, del 13 dicembre 2006, di cui l'UE è parte dal 21 gennaio 2011, è opportuno adottare disposizioni specifiche per facilitare la guida dei veicoli da parte delle persone con disabilità. Inoltre, le persone a mobilità ridotta, a prescindere dalla loro capacità di guidare un veicolo, devono godere dei loro diritti alla mobilità al fine di evitare una forma di povertà dei trasporti. Far valere tali diritti in materia di mobilità potrebbe comportare l'utilizzo di veicoli collettivi o personali adattati, dotati di attrezzature o caratteristiche particolari e infrastrutture adeguate, anche nelle zone rurali. Pertanto, previo accordo della Commissione, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a escludere dall'applicazione dell'articolo 6 determinati tipi specifici di veicoli a motore. [Em. 14]

(16)  L'età minima dei richiedenti per le diverse categorie di patenti di guida dovrebbe essere fissata a livello di Unione. Ciò nondimeno gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a innalzare il limite di età per la guida di talune categorie di veicoli al fine di promuovere ulteriormente la sicurezza stradale. In circostanze eccezionali Gli Stati membri dovrebbero poteressere autorizzati in via eccezionale ad abbassare il limite di età al fine di tener conto di situazioni nazionali, in particolare per consentire la guida dei veicoli dei vigili del fuoco, dei mezzi per la protezione civile e connessi al mantenimento dell'ordine pubblico o nell'ambito di progetti pilota relativi alle nuove tecnologie per i veicoli. [Em. 15]

(16 bis)   La mobilità attiva, che comprende gli spostamenti a piedi e l'uso di biciclette o bici elettriche e altri mezzi di trasporto leggeri come gli scooter elettrici, sta diventando sempre più popolare in vista della transizione verde. I relativi utenti accedono sempre più spesso alle strade europee e le condividono con altri mezzi di trasporto individuali. Gli utenti più giovani, che in particolare utilizzano sempre più frequentemente gli scooter elettrici, spesso li utilizzano senza una conoscenza adeguata delle norme vigenti, poiché non hanno ancora acquisito una patente di guida per alcuna categoria. Ciò comporta un numero crescente di incidenti che vedono coinvolti gli scooter elettrici, con vittime sia tra i pedoni che tra gli utenti di scooter elettrici. Considerate le sfide complessive in materia di sicurezza stradale, gli Stati membri dovrebbero introdurre nei programmi scolastici norme di circolazione adeguate all'età e una formazione sulla consapevolezza dei rischi, al fine di migliorare la sicurezza stradale. Ciò dovrebbe garantire una conoscenza approfondita e completa delle misure di sicurezza, come l'uso delle cinture di sicurezza e del casco, e in particolare la partecipazione al traffico degli utenti stradali vulnerabili, come pedoni, ciclisti o utenti di scooter elettrici, e l'interazione sicura con i veicoli a motore. Gli Stati membri dovrebbero poter introdurre ulteriori misure e regimi per gli utenti dei veicoli di mobilità personale al fine di ridurre gli incidenti stradali e migliorare le norme di sicurezza stradale e la consapevolezza dei rischi. [Em. 16]

(16 ter)   Combinare un'età minima adeguata per le patenti di ciascuna categoria, che agevoli l'indipendenza dei giovani conducenti e il loro accesso tempestivo alla guida professionale, e condizioni più rigorose per i conducenti inesperti, tra l'altro per quanto riguarda i limiti di alcol, può migliorare la sicurezza stradale. [Em. 17]

(16 quater)   La valutazione dell'idoneità del conducente alla guida sicura dovrebbe essere effettuata sulla base di criteri precisi, tenendo conto in particolare delle condizioni mediche del conducente. Le decisioni in merito alla limitazione, alla sospensione, alla revoca o all'annullamento delle patenti di guida dovrebbero essere adottate su base individuale e fondarsi sui risultati oggettivi degli esami e delle prove. Qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei conducenti in possesso di una patente unicamente in base all'età dovrebbe essere inaccettabile. [Em. 18]

(16 quinquies)   Il diritto alla patente di guida costituisce una garanzia della libera circolazione e della partecipazione alla vita economica e sociale, in particolare nelle zone rurali e meno urbanizzate che dispongono di una rete di trasporti pubblici limitata. In particolare per gli anziani, le persone sole, le persone a mobilità ridotta o le persone con disabilità, il trasporto individuale è un elemento importante per sostenere il loro funzionamento indipendente e autonomo. Le limitazioni al diritto di essere titolare di una patente di guida dovrebbero basarsi su criteri oggettivi determinati su base individuale e non dovrebbero comportare il rischio di discriminazione. [Em. 19]

(17)  È opportuno istituire un sistema di graduazione, che definisca l'ottenimento di una patente di guida di categoria B come condizione preliminare per l'idoneità di un richiedente a essere titolare di determinate altre categorie, e di equivalenze tra categorie, ivi compreso un periodo minimo di esperienza prima dell'idoneità, se del caso. Tale sistema dovrebbe essere parzialmente vincolante per tutti gli Stati membri, ma dovrebbe anche dare agli Stati membri la possibilità di applicarlo tra loro nei rispettivi territori. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a stabilire determinate equivalenze limitate solo al proprio territorio. [Em. 20]

(18)  Per motivi di sicurezza stradale è necessario stabilire i requisiti minimi per il rilascio della patente di guida. È opportuno procedere a un'armonizzazione delle norme relative agli esami di guida nonché al rilascio della patente di guida. A tal fine è opportuno specificare le conoscenze, le capacità e i comportamenti necessari per la guida dei veicoli a motore, basare l'esame di guida su questi concetti e precisare le norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di detti veicoli. Tali requisiti dovrebbero tenere conto delle diverse pratiche in uso in tutti gli Stati membri. [Em. 242 e 305]

(18a)   Attualmente, al momento del rilascio delle patenti di guida per il gruppo 1, in particolare per i conducenti di veicoli delle categorie A, A1, A2, AM, B, B1 e BE, la maggior parte degli Stati membri ha istituito una qualche forma di verifica dell'idoneità alla guida, al di là dell'esame della vista. Tale verifica può variare da un modulo di autovalutazione a un esame medico, effettuato da un medico generico o da un medico specialista o da un centro di analisi. Al momento del rinnovo delle patenti di guida per il gruppo 1, pochi Stati membri richiedono un esame medico. Inoltre, sono pochi gli Stati membri che hanno istituito un meccanismo nazionale per segnalare cambiamenti significativi nell'idoneità alla guida. In generale, al momento del rilascio e del rinnovo delle patenti di guida per il gruppo 2, vale a dire per i conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E, i requisiti sono più rigorosi e dettagliati, e impongono un esame medico. [Em. 243 e 306]

(19)  La prova del rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di un autoveicolo per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di persone o merci dovrebbe essere fornita all'atto del rilascio della patente e, in seguito, periodicamente. Tale controllo regolare in conformità delle norme nazionali sul rispetto delle norme minime contribuirebbe alla realizzazione della libera circolazione delle persone, eviterebbe distorsioni della concorrenza e terrebbe maggiormente conto della responsabilità specifica dei conducenti di tali veicoli. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a imporre esami medici al fine di garantire il rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di altri veicoli a motore. Per motivi di trasparenza tali esami dovrebbero coincidere con il rinnovo delle patenti di guida. [Em. 21]

(19 bis)   Le recenti nuove tecnologie mediche hanno contribuito a migliorare la sicurezza stradale. Sono state introdotte sul mercato e attuate tra i pazienti tecnologie che riducono al minimo o eliminano il rischio connesso alla guida in presenza di specifiche condizioni mediche. Le tecnologie di monitoraggio, quali i sistemi di monitoraggio continuo del glucosio per le persone affette da diabete mellito, consentono alle persone di controllare in maniera efficace e continua le loro condizioni mediche, eliminando pertanto il rischio di guida legato alla loro malattia. Inoltre, sono attualmente in fase di sviluppo e miglioramento a un ritmo sostenuto tecnologie come i sistemi di monitoraggio continuo del glucosio, che garantiscono il costante miglioramento del controllo delle condizioni mediche e aumentano la sicurezza stradale. [Em. 22]

(19 ter)   Nella risoluzione del 23 novembre 2022 sulla prevenzione, la gestione e una migliore cura del diabete nell'UE in occasione della Giornata mondiale sul diabete(8) bis, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a rivedere il quadro giuridico pertinente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la legislazione in materia di sicurezza stradale al fine di evitare ulteriori discriminazioni nei confronti delle persone affette da diabete. [Em. 23]

(20)  Al fine di garantire diritti uniformi in tutta l'Unione, tenendo conto anche di considerazioni relative alla sicurezza stradale, le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1 e B dovrebbero avere una validità amministrativa di 15 anni, mentre le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E hanno una validità amministrativa di cinque anni. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a stabilire un periodo più breve in casi eccezionali definiti dalla presente direttiva.

(20 bis)   I corsi di aggiornamento per conducenti esperti possono migliorare la sicurezza stradale sensibilizzando e imponendo ai conducenti di acquisire ulteriore esperienza nelle nuove soluzioni tecnologiche, come i sistemi avanzati di assistenza alla guida e la guida semiautomatizzata e automatizzata. A tal fine, l'uso di simulatori potrebbe essere fondamentale per aggiornare le capacità dei conducenti esperti. Inoltre, i simulatori di guida potrebbero anche ricreare condizioni sfavorevoli e scenari di emergenza, migliorando di conseguenza la capacità del conducente di rispondere e prendere decisioni in situazioni critiche. [Em. 24]

(20 ter)   La formazione lungo tutto l'arco della vita è essenziale per mantenere aggiornate le conoscenze dei conducenti esperti, in particolare per relazione all'ecoguida, la massa crescente dei veicoli, il continuo sviluppo tecnologico dei sistemi di assistenza alla guida e di altri dispositivi automatizzati, nonché i modi alternativi di propulsione dei veicoli. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere incoraggiati a sviluppare moduli di formazione per i conducenti esperti. [Em. 25]

(21)  Al fine di consentire agli Stati membri e, in casi debitamente giustificati, all'Unione nel suo insieme di reagire a crisi che impediscono alle autorità nazionali di rinnovare le patenti di guida la cui validità altrimenti scadrebbe, dovrebbe essere possibile prorogare la validità amministrativa di tali patenti di guida per la durata strettamente necessaria.

(22)  Il principio "un titolare – una patente" dovrebbe impedire a chiunque di essere titolare di più di una patente di guida fisica. Ciò nondimeno, il principio dovrebbe anche essere esteso per tenere conto delle specificità tecniche delle patenti di guida mobili.

(23)  Per motivi di sicurezza stradale è opportuno che gli Stati membri possano applicare le disposizioni nazionali in materia di revoca, sospensione, rinnovo e annullamento della patente di guida a qualsiasi titolare che abbia acquisito la residenza normale nel loro territorio.

(24)  I conducenti titolari di una patente di guida rilasciata dallo Stato membro in cui risiedono a seguito della conversione di una patente di guida rilasciata da un paese terzo dovrebbero essere abilitati a guidare in tutta l'Unione come se avessero originariamente ottenuto la patente all'interno dell'Unione. Tale conversione potrebbe avere effetti diversi sulla sicurezza stradale e sulla libera circolazione delle persone.

(25)  Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare una decisione che individui i paesi terzi che garantiscono un livello di sicurezza stradale comparabile a quello dell'Unione e dia ai titolari di patenti rilasciate da tali paesi la possibilità di convertire la loro patente di guida a condizioni analoghe a quelle applicabili alle patenti rilasciate da uno Stato membro. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a valutare se un paese terzo dispone di procedure di esame, norme di certificazione e iniziative di formazione dei conducenti professionisti, che sono pienamente o parzialmente comparabili a quelle a livello dell'Unione, al fine di rilasciare, in ultima analisi, un certificato comparabile al certificato di abilitazione professionale (CAP). Ciò potrebbe consentire ai titolari di tali certificati di paesi terzi di convertirli in un CAP europeo, posto che intraprendano una formazione supplementare relativa alle competenze. Tale certificato potrebbe costituire, oltre alla patente di guida, il secondo requisito obbligatorio che consente ai conducenti professionisti di effettuare operazioni di trasporto per un'impresa di trasporto con sede nell'Unione. Tali condizioni dovrebbero essere specificate e ben definite per tutte le pertinenti categorie di patente di guida. [Em. 26]

(26)  Per quanto riguarda le patenti di guida rilasciate da paesi terzi che non sono oggetto di una tale decisione della Commissione, o per le quali la suddetta decisione non autorizza né vieta esplicitamente la conversione, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a convertirle conformemente alle loro norme nazionali, purché utilizzino il pertinente codice dell'Unione sulla patente convertita. Qualora il titolare di una tale patente trasferisca la propria residenza in un nuovo Stato membro, quest'ultimo non dovrebbe essere tenuto ad applicare il principio del riconoscimento reciproco alla suddetta patente.

(27)  Il "turismo delle patenti di guida", vale a dire la pratica di trasferire la residenza al fine di ottenere una nuova patente per eludere gli effetti di una decisione di ritiro della patente di guida imposta in un altro Stato membro, è un fenomeno diffuso, che incide negativamente sulla sicurezza stradale. Il trasferimento di residenza non dovrebbe esentare i conducenti dall'obbligo di recuperare il diritto di guidare o la patente di guida. Allo stesso tempo è opportuno chiarire che qualsiasi comportamento da parte dei cittadini dovrebbe comportare un divieto di guida a tempo indeterminato solo laddove ciò sia debitamente giustificato, e che tale decisione dovrebbe avere un effetto limitato unicamente al territorio dello Stato membro che l'ha emessa.

(27 bis)   Per macchina mobile non stradale (NRMM) si intende un'ampia varietà di macchine utilizzate solitamente in molti modi fuori strada. Sono incluse, ad esempio, le macchine per l'edilizia e le macchine forestali (escavatori, caricatori, bulldozer, ecc.) e le macchine agricole (macchine raccoglitrici, motocoltivatori, ecc.). La direttiva in vigore non si applica a tali macchine. Tuttavia, tali macchine sono soggette a un mosaico di disposizioni nazionali per quanto riguarda la patente prescritta e i requisiti di formazione, in quanto tali macchine possono circolare su strade pubbliche. Gli Stati membri dovrebbero collaborare al fine di facilitare l'uso delle macchine mobili non stradali nell'Unione, in particolare in un contesto transfrontaliero, per il lavoro stagionale o per il lavoro svolto da lavoratori distaccati. La Commissione dovrebbe istituire una piattaforma di cooperazione invitando le autorità nazionali e i portatori di interessi pertinenti, al fine di aggregare, elaborare e diffondere le conoscenze e le informazioni sulle migliori pratiche per i conducenti di veicoli per usi speciali come le macchine mobili non stradali in tutti gli Stati membri. Le deliberazioni della piattaforma di cooperazione dovrebbero servire quale base per la relazione della Commissione sugli effetti dell'uso delle disposizioni nazionali sulle macchine mobili non stradali e le sue implicazioni per il mercato interno e la sicurezza stradale. Tale relazione potrebbe essere accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio intesa a facilitare l'uso delle macchine mobili non stradali nell'Unione. [Em. 310]

(28)  È opportuno introdurre a livello di Unione un sistema di guida accompagnata per determinate categorie dile patenti di guida di categoria B, C e C1, al fine di migliorare la sicurezza stradale. Le norme di tale sistema dovrebbero prevedere la possibilità per i richiedenti di acquisire la patente di guida nelle categorie pertinenti prima del raggiungimento del limite minimo di età richiesto. Tuttavia l'uso di tali patenti di guida dovrebbe essere subordinato all'obbligo di essere accompagnati da un conducente esperto. In tali situazioni gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, per motivi di sicurezza stradale, a definire condizioni e norme più rigorose nel loro territorio per quanto riguarda le patenti di guida da essi rilasciate. [Em. 27]

(29)  Il sistema di guida accompagnata, fatto salvo il suo obiettivo generale di migliorare la sicurezza stradale, dovrebbe rendere la professione di conducente di autocarri più accessibile e attraente per le giovani generazioni, al fine di ampliare le loro possibilità professionali e contribuire ad affrontare la carenza di conducenti nell'Unione. Dovrebbe pertanto riguardare le patenti di guida di categoria C e C1 e, in quanto condizione preliminare, le patenti di categoria B. [Em. 28]

(29a)   Il partenariato tra le scuole professionali e le imprese di trasporto e logistica dovrebbe essere incentivato, anche attraverso un sostegno specifico al bilancio dell'Unione e l'utilizzo delle entrate stanziate a norma della direttiva 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio(9), al fine di affrontare la carenza di conducenti professionisti nell'Unione. Tale partenariato dovrebbe offrire ai futuri conducenti professionisti l'opportunità di familiarizzare maggiormente con i vantaggi e le sfide della professione, di migliorare le proprie capacità operative e organizzative e di acquisire esperienza, utilizzando nel contempo tecnologie e tecniche avanzate. La forma di suddetto sostegno potrebbe includere, tra l'altro, il cofinanziamento dell'UE per l'ottenimento di determinate qualifiche come il CAP o un'apposita formazione per i futuri conducenti. [Em. 29]

(30)  È opportuno garantire che i conducenti che hanno da poco ottenuto la patente di guida di una determinata categoria non mettano a repentaglio la sicurezza stradale a causa della loro inesperienza. Per tali conducenti inesperti dovrebbe essere stabilito un periodo di prova di almeno due anni. Nel caso in cui un conducente inesperto già possieda una patente di guida in corso di validità di un'altra categoria, il periodo di prova dovrebbe comprendere solo quanto rimane del periodo di prova della patente di guida esistente, ma non dovrebbe essere inferiore a 6 mesi. Durante il qualetale periodo, i conducenti dovrebbero essere soggetti a norme e sanzioni più rigorose a livello di Unione in caso di infrazioni per esempio legate alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, eccesso di velocità, utilizzo di veicoli non autorizzati, mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza o guida senza patente valida. Le autorità preposte all'applicazione della legge potrebbero dover stabilire una soglia tecnica di tolleranza zero per le loro misurazioni effettive, che non dovrebbe essere superiore a 0,2 g/mL, al fine di tenere conto dell'esposizione accidentale all'alcol. Le sanzioni applicabili a tali comportamenti dovrebbero essere efficaci, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie e la loro severità dovrebbe tenere conto il più possibile degli obiettivi a medio e lungo termine dell'Unione di dimezzare e pressoché eliminare i decessi e i feriti gravi. Per quanto riguarda eventuali altre limitazioni per i conducenti inesperti, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad attuare liberamente norme aggiuntive nel loro territorio. [Em. 30]

(31)  Dovrebbero essere stabilite norme minime relative all'accesso alla professione di esaminatore di guida e ai requisiti di formazione degli esaminatori di guida al fine di migliorare le conoscenze e le competenze degli esaminatori, ivi compresa una formazione sulla percezione dei pericoli, garantendo in tal modo una valutazione più obiettiva dei candidati al conseguimento della patente e giungendo a una migliore armonizzazione degli esami di guida. Alla Commissione dovrebbe inoltre essere conferito il potere di adottare atti delegati per modificare tali norme minime e adeguarle a qualsiasi sviluppo tecnico, operativo o scientifico in questo settore, ivi compresi i nuovi sistemi avanzati di assistenza alla guida, ove necessario. [Em. 31]

(32)  La nozione di residenza normale dovrebbe essere definita in modo da consentire di risolvere le questioni che sorgono quando non è possibile stabilire la residenza normale sulla base di legami professionali o familiari. È inoltre necessario prevedere la possibilità per i richiedenti di sostenere gli esami teorici o pratici nello Stato membro di cittadinanza nei casi in cui lo Stato membro di residenza normale non offra la possibilità di sostenere tali esami nella lingua ufficiale del primo. È opportuno stabilirePotrebbero essere stabilite norme specifiche per i diplomatici e le loro famiglie, qualora ai fini della loro missione debbano vivere all'estero per un periodo di tempo prolungato, purché ciò non comporti rischi aggiuntivi per la sicurezza stradale. [Em. 32]

(33)  È opportuno che gli Stati membri si assistano reciprocamente nell'attuazione della presente direttiva. Ove possibile dovrebbero avvalersi della rete dell'UE delle patenti di guida per fornire tale assistenza. La rete dell'UE delle patenti di guida, comunemente denominata "RESPER", è un punto nodale per lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali responsabili di rilasciare le patenti di guida, inteso ad agevolare l'attuazione della presente direttiva.

(34)  La rete dell'UE per le patenti di guida mira a garantire il riconoscimento dei documenti e dei diritti acquisiti provenienti dagli Stati membri, a combattere la frode documentale, a evitare il rilascio di più patenti e a facilitare l'applicazione delle decisioni di ritiro della patente di guida. In particolare gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di verificare sistematicamente che siano venuti meno i motivi che hanno portato alla precedente imposizione di limitazioni, sospensioni, revoche o annullamenti di una patente di guida o del diritto di guidare. L'uso di RESPER per l'attuazione di altri atti dell'Unione dovrebbe essere consentito solo a condizione che tali usi siano esplicitamente previsti dalla presente direttiva.

(35)  Al fine di consentire l'elaborazione di relazioni significative sull'attuazione della presente direttiva, la Commissione dovrebbe ricevere annualmente informazioni sul numero di patenti di guida rilasciate, rinnovate, sostituite, revocate e convertite per ciascuna categoria, compresi i dati sul rilascio e sull'uso delle patenti di guida mobili.

(35 bis)   Durante i preparativi per la revisione della presente direttiva, la Commissione dovrebbe tenere pienamente conto del fatto che gli Stati membri si trovano a dover affrontare sfide geografiche e sociali diverse quando si tratta di migliorare la sicurezza stradale. In effetti, mentre alcuni Stati membri puntano efficacemente a far rispettare le norme sulla circolazione stradale attraverso i cosiddetti sistemi a punti di demerito, altri stanno scegliendo metodi diversi, come l'imposizione immediata di sanzioni più severe o un maggiore impegno a favore di campagne mirate per l'applicazione della normativa e la prevenzione. È inoltre opportuno tener conto del fatto che gli stessi sistemi a punti di demerito possono differire notevolmente tra gli Stati membri che scelgono di ricorrervi. In proposito, andrebbero destinate risorse e attenzioni ad altre misure in grado di rafforzare la sicurezza stradale, consentendo nel contempo agli Stati membri di affrontare le diverse sfide cui si trovano confrontati nei modi che ritengono più efficaci. [Em. 247 e 311]

(35b)   Gli Stati membri dovrebbero ugualmente condividere i dati sulle loro migliori pratiche per quanto riguarda le misure di sicurezza stradale e le iniziative di formazione sulla consapevolezza dei rischi, in particolare per quanto concerne i conducenti inesperti e nell'ambito della formazione lungo tutto l'arco della vita, l'uso del sistema di sostegno per fascia di età attraverso interventi di feedback con attestato di partecipazione e raccomandazioni forniti da un istruttore di guida, uno psicologo del traffico o un esaminatore di guida, nonché le misure volte ad aumentare la sicurezza stradale tra gli utenti vulnerabili della strada. [Em. 34]

(36)  Al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva, in particolare per adeguare i suoi allegati agli sviluppi tecnici, operativi o scientifici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda la modifica delle parti A, B e D dell'allegato I che disciplina le specifiche delle patenti di guida fisiche; la modifica della parte C dell'allegato I che stabilisce le specifiche per le patenti di guida mobili; la modifica della parte E dell'allegato I che disciplina le norme relative ai codici nazionali e dell'Unione applicabili; la modifica degli allegati II, III, V e VI che specificano taluni requisiti minimi relativi al rilascio, alla validità e al rinnovo delle patenti di guida; e la modifica dell'allegato IV che stabilisce le norme minime per gli esaminatori. Tale potere dovrebbe essere conferito per un periodo di cinque anni, dato che nelle materie disciplinate da questi allegati si verificano di frequente sviluppi tecnici, operativi e scientifici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(10). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(37)  In un contesto di graduale digitalizzazione e automazione, di obblighi di riduzione delle emissioni dei trasporti su strada sempre più rigorosi, nonché di costanti progressi tecnologici dei veicoli a motore, è necessario tenere aggiornati tutti i conducenti per quanto riguarda le conoscenze in materia di nuove tecnologie, sicurezza stradale e la sostenibilità. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per promuovere la promozione della formazione lungo tutto l'arco della vita dei conducenti e incentivare la partecipazione ai corsi di guida sicura, anche attraverso interventi di feedback con attestato di partecipazione e raccomandazioni forniti da un istruttore di guida, uno psicologo del traffico o un esaminatore di guida, che possono contribuire a una mobilità più inclusiva. Ciò può essere fondamentale per mantenere aggiornate le capacità dei conducenti esperti in termini di sicurezza stradale, nuove tecnologie, ecoguida, che migliora l'efficienza del carburante e riduce le emissioni, e gestione della velocità. [Em. 35]

(38)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per specificare le caratteristiche di interoperabilità e le misure di sicurezza applicabili ai codici QR inseriti nelle patenti di guida fisiche; le disposizioni relative all'interoperabilità, alla sicurezza e alle prove delle patenti di guida mobili; la proroga del periodo di validità amministrativa delle patenti di guida in tutta l'Unione in caso di crisi; il contenuto dell'autovalutazione sull'idoneità fisica e mentale da effettuare per i conducenti del gruppo 1; le condizioni per la conversione delle patenti di guida di paesi terzi con patenti di guida rilasciate dagli Stati membri senza annotare l'avvenuta conversione sulla patente di guida; nonché l'interoperabilità tra i sistemi nazionali connessi alla rete dell'UE delle patenti di guida e la protezione dei dati personali scambiati in tale contesto. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(11).

(39)  Per motivi di coerenza, è opportuno modificare la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio(12), che tratta alcune questioni contemplate dalla presente direttiva, e il regolamento (UE) 2018/1724.

(40)  È opportuno abrogare la direttiva 126/2006/CE e il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione(13).

(41)  Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto le norme che disciplinano il rilascio, il rinnovo, la sostituzione e la conversione delle patenti di guida comporterebbero requisiti così diversi da non poter conseguire il livello di sicurezza stradale e di libera circolazione dei cittadini garantito da norme armonizzate, tali obiettivi sono conseguiti meglio a livello di Unione mediante la definizione di requisiti minimi. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(42)  Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere in data [GG/MM/AAAA].

(43)  Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi(14), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  La presente direttiva stabilisce regole comuni per quanto riguarda:

a)  i modelli, le norme e le categorie delle patenti di guida;

b)  il rilascio, la validità, il rinnovo e il riconoscimento reciproco delle patenti di guida;

c)  taluni aspetti relativi alla conversione, alla sostituzione, alla revoca, alla limitazione, alla sospensione e all'annullamento delle patenti di guida;

d)  taluni aspetti applicabili tra l'altro ai conducenti inesperti. [Em. 36]

2.  Fatti salvi gli articoli 12 bis e 20 della presente direttiva come pure il diritto degli Stati membri di aggiungere categorie nazionali alle patenti di guida che rilasciano in conformità dell'allegato I, la presente direttiva non si applica ai veicoli a motore, su ruote o cingoli, aventi almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino, specialmente concepiti per trainare, spingere, trasportare o azionarealle macchine mobili semoventi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/42/CE, concepite o costruite per eseguire lavori, come le macchine mobili non stradali definite dal [regolamento relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato delle macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agricole o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria mobili non stradali circolanti su strade pubbliche, che modifica il regolamento UE 2019/2020 (2023/0090(COD)]. [Em. 312]

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

1)  "patente di guida": un documento elettronico o fisico che attesta il diritto di guidare veicoli a motore e indica le condizioni alle quali il titolare è autorizzato a guidare, sia in formato elettrico o fisico, oppure entrambi; [Em. 38]

2)  "patente di guida fisica": una patente di guida in formato fisico, rilasciata a norma dell'articolo 4;

3)  "patente di guida mobile": una patente di guida in formato digitale, rilasciata a norma dell'articolo 5;

4)  "veicolo a motore": ogni veicolo munito di un motore di propulsione che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie;

5)  "veicolo a due ruote": un veicolo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(15);

6)  "veicolo a tre ruote": un veicolo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 168/2013;

7)  "quadriciclo leggero": un veicolo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013;

8)  "motociclo": un veicolo a due ruote con o senza sidecar di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 168/2013;

9)  "triciclo a motore": un veicolo munito di tre ruote simmetriche di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 168/2013;

10)  "autoveicolo": un veicolo a motore, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie;

11)  "quadrimobile pesante": un veicolo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 168/2013;

11 bis)   "ambulanza": un veicolo della categoria M adibito al trasporto di feriti o ammalati e dotato di apposite attrezzature speciali, secondo quanto indicato alla voce "Criteri di classificazione dei veicoli", "Veicoli per uso speciale" dell'allegato I, parte A, punto 5.3, del regolamento (UE) 2018/858(16) del Parlamento europeo e del Consiglio; [Em. 39]

11 ter)   "camper": un veicolo della categoria M con vano abitabile contenente posti a sedere e tavolo, cuccette separate o ribaltabili, impianti di cottura, nonché armadi o ripostigli per riporre oggetti, tutti rigidamente fissati al vano abitabile, come indicato alla voce "Criteri di classificazione dei veicoli", "Veicoli per uso speciale", dell'allegato I, parte A, punto 5.1, del regolamento (UE) 2018/858; [Em. 40]

11 quater)   "veicolo alimentato con combustibili alternativi": un veicolo a motore alimentato del tutto o in parte da un combustibile alternativo e che è stato omologato a norma del regolamento (UE) 2018/858; [Em. 41]

11 quinquies)   "combustibili alternativi": combustibili o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore dei trasporti, consistenti in:

a)   elettricità consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici;

b)   idrogeno;

c)   gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso – GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto – GNL);

d)   gas di petrolio liquefatto (GPL);

e)   energia meccanica immagazzinata/prodotta a bordo, incluso il calore di scarto;

f)   qualsiasi altro carburante neutro dal punto di vista delle emissioni di CO2, ovvero tutti i carburanti definiti dalla direttiva (UE) 2018/2001 per i quali le emissioni del carburante al momento dell'uso (eu) possono essere considerate pari a zero, in quanto, ad esempio, l'equivalente di CO2 del carbonio incorporato nella composizione chimica del carburante al momento dell'uso (eu) è di origine biogenica e/o è stato catturato, in tal modo evitandone l'emissione come CO2 nell'atmosfera, o l'equivalente di CO2 è stato catturato dall'atmosfera, tra cui:

i)   i carburanti rinnovabili e/o sintetici quali i biocarburanti, il biogas, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto o i carburanti derivanti da carbonio riciclato;

ii)   possono rientrare nella definizione di carburanti neutri dal punto di vista delle emissioni di CO2 anche altri combustibili non elencati nella direttiva 2018/2001, a condizione che soddisfino i criteri di cui sopra e i criteri di sostenibilità della suddetta direttiva e dei relativi atti delegati; nonché

iii)   una miscela di due o più carburanti neutri dal punto di vista delle emissioni di CO2 è considerata un carburante neutro dal punto di vista delle emissioni di CO2; [Em. 42]

12)  "decisione di ritiro della patente di guida": qualsiasi decisione che comporti la revoca, l'annullamento, la limitazione o la sospensione della patente di guida o del diritto di guidare di un conducente di un veicolo a motore e per la quale non sia più previsto il diritto di impugnazione. La misura può configurarsi come una sanzione principale, complementare o accessoria oppure come una misura di sicurezza.

Articolo 3

Specifiche standard dell'Unione in materia di patenti di guida e riconoscimento reciproco

1.  Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive patenti di guida nazionali siano rilasciate secondo le disposizioni della presente direttiva e siano conformi alle specifiche standard dell'Unione e ad altri criteri a norma:

a)  dell'articolo 4 per le patenti di guida fisiche;

b)  dell'articolo 5 per le patenti di guida mobili.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché le patenti di guida fisiche e mobili rilasciate alla stessa persona siano perfettamente equivalenti e indichino esattamente lo stesso insieme di diritti e condizioni in base ai quali tale persona è autorizzata a guidare.

3.  Gli Stati membri non impongono quale condizione preliminare il possesso di una patente di guida fisica o mobile da parte del richiedente al momento del rilascio, della sostituzione, del rinnovo o della conversione di una patente di guida nell'altro formato.

4.  Entro il [data di adozione+quattro anni] gli Stati membri provvedono affinché ai richiedenti siano rilasciate automaticamente solosia patenti di guida mobili che patenti di guida fisiche. Fino a tale data gli Stati membri possono decidere se rilasciare patenti di guida mobili. [Em. 44]

5.  In deroga al paragrafo 4, su richiesta del richiedente, gli Stati membri prevedono la possibilità di rilasciare unail diritto del richiedente, su richiesta, di rinunciare alla patente di guida fisica al posto di una patente di guida mobile o in combinazione con essao digitale. Gli Stati membri agevolano tali richieste da parte dei richiedenti e non cercano di influenzarle in alcun modo. [Em. 45]

5a.   In deroga al paragrafo 5, gli Stati membri concedono al richiedente che ha rinunciato a uno dei modelli di patente di guida di cui al paragrafo 4 il diritto di chiedere il rilascio o un nuovo rilascio del modello cui si era rinunciato. Qualsiasi rilascio o nuovo rilascio di un formato cui si era rinunciato deve essere fornito senza indebiti ritardi e non oltre 2 settimane dalla data della richiesta del richiedente. [Em. 46]

6.  Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi.

7.  In deroga al paragrafo 6, gli Stati membri riconoscono reciprocamente solo le patenti di guida mobili rilasciate dopo il [data di adozione+tre anni] a norma dell'articolo 5. Le patenti di guida mobili rilasciate prima di tale data ma che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5 sono riconosciute reciprocamente dopo tale data.

Articolo 4

Patenti di guida fisiche

1.  Gli Stati membri rilasciano patenti di guida fisiche sulla base delle specifiche standard dell'Unione di cui all'allegato I, parte A1.

2.  Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida, compresi i rischi per i modelli di patente rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva. Essi ne informano la Commissione.

La patente di guida fisica è protetta contro la falsificazione mediante le specifiche standard dell'Unione di cui all'allegato I, parte A2. Gli Stati membri possono introdurre caratteristiche di sicurezza aggiuntive.

3.  Allorché il titolare di una patente di guida fisica in corso di validità sprovvista di un periodo di validità amministrativa acquisisce la residenza normale in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato tale patente di guida, lo Stato membro ospitante può, a partire da due anni dopo la data in cui il titolare ha acquisito la residenza normale nel suo territorio, applicare alla patente i periodi di validità amministrativa di cui all'articolo 10, paragrafo 2, rinnovando la patente di guida.

4.  Gli Stati membri si assicurano che, entro il 19 gennaio 20302033, tutte le patenti di guida fisiche rilasciate o in circolazione soddisfino tutti i requisiti della presente direttiva. [Em. 47]

5.  Gli Stati membri possono decidere di inserire un supporto di memorizzazione (microchip) nella patente di guida fisica. Qualora decida di inserire un microchip nella patente di guida fisica, uno Stato membro può anche decidere, se previsto dalla legislazione nazionale in materia di patenti di guida, di memorizzare nel microchip dati supplementari rispetto a quanto specificato nell'allegato I, parte D. Il periodo di conservazione dei dati personali memorizzati nel microchip è, ove possibile, allineato alla validità della patente di guida. [Em. 48]

Qualora prevedano l'inserimento del microchip nella patente di guida fisica, gli Stati membri applicano i requisiti tecnici di cui all'allegato I, parte B. Gli Stati membri possono introdurre caratteristiche di sicurezza aggiuntive.

Gli Stati membri informano la Commissione in caso di decisione relativa all'inserimento di un microchip nella patente di guida fisica, o di qualsiasi modifica relativa a tale decisione, entro tre mesi dall'adozione della stessa. Gli Stati membri che hanno già inserito un microchip nelle patenti di guida fisiche ne informano la Commissione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

6.  Se il microchip non è inserito nella patente di guida fisica, gli Stati membri possono anche decidere di stampare, nello spazio riservato a tale scopo, un codice QR sulle patenti di guida fisiche da essi rilasciate. Il codice QR consente di verificare l'autenticità delle informazioni riportate sulla patente di guida fisica.

7.  Gli Stati membri si assicurano che i dati personali necessari per la verifica delle informazioni riportate sulla patente di guida fisica non siano conservati dal verificatore e che l'autorità che rilascia la patente di guida non sia informata del processo di verifica.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate concernenti le caratteristiche di interoperabilità e le misure di sicurezza che i codici QR stampati sulle patenti di guida fisiche devono rispettare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi misura volta all'inserimento di un codice QR nella patente di guida, o di qualsiasi modifica di tale misura, entro tre mesi dall'adozione della stessa.

8.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 21 per modificare l'allegato I, parti A, B e D, se necessario per tener conto degli sviluppi tecnici, operativi o scientifici.

Articolo 5

Patenti di guida mobili

1.  Gli Stati membri rilasciano patenti di guida mobili sulla base delle specifiche standard dell'Unione di cui all'allegato I, parte C.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché le applicazioni elettroniche istituite per le patenti di guida mobili, al fine di consentire la verifica dell'esistenza dei diritti di guida del titolare della patente di guida, siano accessibili gratuitamente alle persone che hanno la propria residenza normale nel loro territorio o alle persone altrimenti abilitate a essere in possesso di una patente di guida mobile da essi rilasciata.

Tali applicazioni si basano sui portafogli europei di identità digitale rilasciati a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(17)ed è opportuno garantire un adeguato livello di sicurezza fornito dalle stesse. [Em. 49]

3.  Gli Stati membri pubblicano e aggiornano regolarmente l'elenco delle applicazioni elettroniche disponibili, istituite e mantenute ai fini del presente articolo.

Gli Stati membri provvedono affinché le applicazioni elettroniche non contengano o, in caso di applicazione di un puntatore, non rendano disponibili più dati di quelli indicati nell'allegato I, parte D. [Em. 50]

4.  Gli Stati membri mettono a disposizione le informazioni necessarie per accedere ai sistemi nazionali di cui all'allegato I, parte C, utilizzati per la verifica delle patenti di guida mobili, e si tengono reciprocamente e regolarmente aggiornati in merito.

Gli Stati membri si assicurano che i dati personali necessari per la verifica dei diritti di guida del titolare della patente di guida mobile non siano conservati dal verificatore e che l'autorità che rilascia la patente di guida tratti le informazioni ricevute mediante la notifica solo al fine di rispondere alla richiesta di verifica. Il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e, se del caso, alla direttiva 2002/58/CE, attuando i principi di minimizzazione dei dati, limitazione delle finalità e protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, in particolare per quanto riguarda le misure tecniche. [Em. 51]

5.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei pertinenti sistemi nazionali autorizzati a rilasciare dati e puntatori per le patenti di guida mobili. La Commissione rende pubblico, attraverso un canale sicuro, l'elenco di tali sistemi nazionali degli Stati membri in forma firmata o sigillata elettronicamente e adatta al trattamento automatizzato. [Em. 52]

6.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 21 per modificare l'allegato I, parte C, se necessario per tener conto degli sviluppi tecnici, operativi o scientifici.

7.  Entro il [data di adozione+18 mesi] la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate concernenti l'interoperabilità, la sicurezza e le prove delle patenti di guida mobili, comprese le funzioni di verifica e l'interfaccia con i sistemi nazionali e tenendo conto dei requisiti necessari per garantire il riconoscimento di tali patenti da parte delle autorità di paesi terzi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2. [Em. 53]

7 bis.   La Commissione fornisce assistenza a tale riguardo agli Stati membri che dovrebbero collaborare per l'uso e il riconoscimento a livello mondiale della patente mobile europea attraverso un emendamento alla convenzione di Ginevra sulla circolazione stradale del 19 settembre 1949, alla convenzione internazionale per la circolazione degli autoveicoli del 24 aprile 1926 e alla convenzione di Vienna sulla circolazione stradale dell'8 novembre 1968. [Em. 54]

Articolo 6

Categorie di patenti di guida

1.  La patente di guida autorizza a guidare i veicoli a motore delle categorie seguenti:

a)  ciclomotori:

categoria AM:

—  veicoli a due o tre ruote con una velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h e una potenza netta massima non superiore a 4kW (esclusi quelli con una velocità massima di costruzione inferiore o uguale a 25 km/h); [Em. 55]

—  quadricicli leggeri;

b)  motocicli e tricicli a motore:

i)  categoria A1:

—  motocicli di cilindrata massima di 125 cm3, di potenza netta massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg; [Em. 56]

—  tricicli a motore di potenza non superiore a 15 kW; [Em. 57]

ii)  categoria A2:

—  motociclitricicli a motore di potenza netta massima non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione di potenza superiore a 7015 kW; [Em. 58]

iii)  categoria A:

—  motocicli;

—  tricicli a motore di potenza netta massima superiore a 15 kW;

Fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, agli autoveicoli delle categorie di cui alle lettere a) e b) può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi la metà del peso della massa a vuoto del veicolo trainante; [Em. 59]

c)  autoveicoli:

i)  categoria B1:

—  quadricicli pesanti.

La categoria B1 è facoltativa; negli Stati membri che non introducono questa categoria, è necessaria una patente della categoria B per la guida di questi veicoli.

Gli Stati membri possono inoltre decidere di introdurre questa categoria esclusivamente per i veicoli di cui all'articolo 9, paragrafo 4, primo comma, lettera c), e alle condizioni ivi previste. Se uno Stato membro decide in tal senso, lo indica sulla patente di guida utilizzando il codice dell'Unione 60.03;

ii)  categoria B:

—  autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3 500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente;

—  agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.

Fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4 250 kg. Qualora tale combinazione superi 3 500 kg, gli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell'allegato V, richiedono per la guida della combinazione stessa:

—  il completamento di una formazione; oppure

—  il superamento di una prova di capacità e comportamento.

Gli Stati membri possono anche richiedere sia la formazione che il superamento di una prova di capacità e comportamento.

Gli Stati membri indicano l'abilitazione alla guida di tale combinazione sulla patente mediante il pertinente codice dell'Unione di cui all'allegato I, parte E;

iii)  categoria BE:

—  fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata del rimorchio o semirimorchio non supera 3 500 kg;

iv)  categoria C1:

—  autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3 500 kg, ma non superiore a 7 500 kg, e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente;

—  agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

v)  categoria C1E:

—  fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, purché la massa autorizzata del complesso non superi 12 000 kg;

—  fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3 500 kg, purché la massa autorizzata del complesso non superi 12 000 kg;

vi)  categoria C:

—  autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3 500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente;

—  agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

vii)  categoria CE:

—  fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;

viii)  categoria D1:

—  autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di 8 e non più di 16 passeggeri, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; [Em. 60]

—  agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

ix)  categoria D1E:

—  fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria D1 e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;

x)  categoria D:

—  autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto passeggeri oltre al conducente; agli autoveicoli che possono essere guidati con una patente di categoria D può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

xi)  categoria DE:

—  fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria D e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg.

2.  Previo accordo della Commissione, che valuta l'impatto della misura proposta sulla sicurezza stradale, gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del presente articolo determinati tipi specifici di veicoli a motore, tra cui i veicoli speciali per le persone con disabilità o i veicoli utilizzati nel settore delle costruzioni classificati tra l'altro come macchine mobili non stradali. [Em. 69]

Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione della presente direttiva i tipi di veicoli utilizzati dalle forze armate o dalla protezione civile o messi a loro disposizione. Essi ne informano la Commissione.

Articolo 7

Età minima

1.  L'età minima per il rilascio della patente di guida è la seguente:

a)  16 anni per le categorie AM, A1 e B1 e T; [Em. 70]

b)  18 anni per le categorie A2, B, BE, C1 e C1E;

c)  per quanto riguarda la categoria A:

i)  20 anni per i motocicli. Tuttavia l'autorizzazione a guidare motocicli di questa categoria è subordinata all'acquisizione di un'esperienza di almeno due anni su motocicli con patente di guida della categoria A2. Questa esperienza di due anni può non essere richiesta se il candidato ha almeno 24 anni;

ii)  21 anni per i tricicli a motore di potenza superiore a 15 kW;

d)  21 anni per le categorie C, CE, D1 e D1E;

d bis)   fatte salve le circostanze di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2561, 18 anni per le categorie C, CE, D1 e D1E, per i conducenti professionisti che utilizzano la patente di guida a livello nazionale e internazionale a condizione che siano in possesso di un certificato di abilitazione professionale (CAP);[ Em. 71]

e)  24 anni per le categorie D e DE.

e bis)   fatte salve le circostanze di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2561, 21 anni per le categorie D e DE, per i conducenti professionisti che utilizzano la patente di guida a livello nazionale e internazionale a condizione che siano in possesso di un certificato di abilitazione professionale (CAP); [Em. 72]

2.  Gli Stati membri possono modificare l'età minima per il rilascio della patente di guida:

a)  abbassandola a 14 anni o innalzandola a 18 anni per la categoria AM;

b)  innalzandola a 18 anni per la categoria B1;

gli Stati membri possono non rilasciare una patente di guida di categoria B1 per un candidato di età superiore ai 21 anni per i veicoli di cui all'articolo 9, paragrafo 4, primo comma, lettera c), e alle condizioni ivi previste. [Em. 73]

c)  innalzandola a 18 anni per la categoria A1, purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

i)  tra l'età minima per la categoria A1 e l'età minima per la categoria A2 c'è un intervallo di due anni;

ii)  è richiesta un'esperienza di almeno due anni su motocicli della categoria A2 prima di accedere alla guida di motocicli della categoria A, come previsto al paragrafo 1, lettera c), punto i);

d)  abbassandola a 17 anni per le categorie B e BE.

3.  Gli Stati membri possono abbassare l'età minima a 18 anni per la categoria C e a 21 anni per la categoria D per quanto riguarda:

a)  i veicoli utilizzati dai vigili del fuoco, dalla protezione civile e per il mantenimento dell'ordine pubblico; [Em. 74]

b)  i veicoli sottoposti a prove su strada a fini di riparazione o manutenzione.

Gli Stati membri possono riconoscere reciprocamente nel loro territorio la validità delle patenti di guida rilasciate a conducenti che non abbiano ancora raggiunto le età minime di cui al presente paragrafo. [Em. 75]

4.  Le patenti di guida rilasciate a norma dei paragrafi 2 e 3del paragrafo 2 sono valide soltanto nel territorio dello Stato membro di rilascio fino a quando il titolare della patente non abbia raggiunto il limite di età minimo di cui al paragrafo 1. [Em. 76]

Gli Stati membri possono riconoscere la validità nel loro territorio delle patenti di guida rilasciate a conducenti che non abbiano ancora raggiunto le età minime di cui al paragrafo 1.

5.   In deroga al paragrafo 1, lettere d) ed e), del presente articolo, se il candidato è in possesso di un certificato di abilitazione professionale di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2022/2561, l'età minima per il rilascio della patente di guida è la seguente:

a)   per le categorie C e CE, l'età minima di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto i), della direttiva (UE) 2022/2561;

b)   per le categorie D1 e D1E, l'età minima di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), punto i), secondo comma, di tale direttiva;

c)   per le categorie D e DE, l'età minima di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), punto i), primo comma, e punto ii), primo comma, e lettera b), di tale direttiva. [Em. 77]

Qualora, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), punto i), secondo comma, o punto ii), secondo comma, della direttiva (UE) 2022/2561, uno Stato membro autorizzi la guida nel suo territorio a partire da un'età inferiore, la validità della patente di guida è limitata al territorio dello Stato membro che l'ha rilasciata fino a quando il titolare della patente non abbia raggiunto l'età minima di cui al primo comma del presente paragrafo e sia in possesso di un certificato di abilitazione professionale.

Articolo 8

Condizioni e limitazioni

1.  Gli Stati membri contrassegnano le patenti di guida rilasciate a una persona che è autorizzata a guidare a una o più condizioni. A tal fine gli Stati membri utilizzano i corrispondenti codici dell'Unione di cui all'allegato I, parte E. Essi possono anche utilizzare codici nazionali per le condizioni non contemplate dall'allegato I, parte E e, in tal caso, lo comunicano senza indugio alla Commissione, congiuntamente ai dettagli dei codici e dei casi in cui sono utilizzati, all'entrata in vigore della presente direttiva e in caso di [successive] nuove aggiunte o modifiche dei codici esistenti. [Em. 78]

Se, a causa di un'incapacità fisica, la guida è autorizzata solo per determinati tipi di veicoli o per veicoli adattati al fine di compensare tali incapacità, la prova di capacità e comportamento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, è effettuata con un tale veicolo.

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 21 per modificare l'allegato I, parte E, se necessario per tener conto degli sviluppi tecnici, operativi o scientifici.

Articolo 9

Graduazione ed equivalenze tra categorie

1.  Le patenti di guida per le categorie BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE sono rilasciate solo ai conducenti già in possesso di patente per la categoria B.

2.  La validità delle patenti di guida è fissata come segue:

a)  la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E o DE è valida per i complessi di veicoli della categoria BE;

b)  la patente rilasciata per la categoria CE è valida per la categoria DE purché il relativo titolare sia già in possesso di patente per la categoria D;

c)  la patente rilasciata per la categoria C1E o CE è valida per la categoria D1E purché il titolare sia già in possesso di patente per la categoria D1;

c bis)   la patente rilasciata per le categorie CE e DE è valida, rispettivamente, per le categorie C e D; [Em.80]

d)  la patente rilasciata per le categorie CE e DE è valida per i complessi di veicoli, rispettivamente, delle categorie C1E e D1E;

d bis)   la patente rilasciata per le categorie C1E e D1E è valida, rispettivamente, per le categorie C1 e D1;[Em.81]

e)  la patente rilasciata per una qualsiasi delle categorie è valida per i veicoli della categoria AM. Tuttavia, per le patenti di guida rilasciate nel suo territorio, uno Stato membro può limitare le equivalenze per la categoria AM alle categorie A1, A2 e A qualora esso imponga una prova pratica come requisito per ottenere la categoria AM;

f)  la patente rilasciata per la categoria A2 è valida anche per la categoria A1;

g)  la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D è valida, rispettivamente, per le categorie A1, A2, B1, C1 o D1;

h)  due2 anni dopo il primo rilascio, una patente di guida per la categoria B è valida per la guida dei veicoli alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2, [punto 11 quater], della presente direttiva 96/53/CE(18) del Consiglioper le categorie M e N stabilite dal regolamento (UE) 2018/858(19), destinati a essere utilizzati su strade pubbliche, compresi quelli progettati e costruiti in una o più fasi aventi una massa massima autorizzata superiore a 3 500 kg ma non superiore a 4 250 kg senza rimorchio, e per il trasporto di passeggeri aventi un numero massimo di posti a sedere pari a otto, a eccezione del conducente. A tali veicoli può essere agganciato un rimorchio o un semirimorchio la cui massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 5 000 kg; [Em. 82]

h bis)   2 anni dopo il primo rilascio, una patente di guida per la categoria B è valida per la guida delle ambulanze definite all'articolo 2, [punto 11 bis], e di altri veicoli per uso speciale, nonché dei camper quali definiti all'articolo 2, [punto 11 ter] della presente direttiva non superiori a 4 250 kg;

Nelle relazioni periodiche al Parlamento europeo e al Consiglio di cui all'articolo 20 della presente direttiva, la Commissione esamina l'impatto dei progressi tecnologici nel settore delle attrezzature mediche di emergenza e/o dell'uso di combustibili alternativi sulla massa totale delle ambulanze. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 21 della presente direttiva per modificarla aggiornando il peso massimo delle ambulanze sulla base delle conclusioni di tali relazioni periodiche.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 21 per modificare la presente direttiva aggiornando il peso massimo dei veicoli di cui al primo comma del presente punto, per tener conto dell'impatto degli sviluppi tecnici e dello sviluppo di combustibili alternativi sulla massa delle ambulanze; [Em. 83]

h ter)   2 anni dopo il primo rilascio, una patente di guida per la categoria BE autorizza la guida dei veicoli alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2, punto 11 quater, della presente direttiva per le categorie M e N stabilite dal regolamento (UE) 2018/858, destinati a essere utilizzati su strade pubbliche, compresi quelli progettati e costruiti in una o più fasi aventi una massa massima autorizzata superiore a 3 500 kg ma non superiore a 4 250 kg senza rimorchio. A tali veicoli può essere agganciato un rimorchio o un semirimorchio la cui massa massima autorizzata del rimorchio o semirimorchio non superi 3 500 kg; [Em. 84]

h quater)   3 dopo il primo rilascio, una patente di guida per la categoria C1 è valida per la guida dei veicoli alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2, [punto 11 quater] della presente direttiva, aventi una massa massima autorità superiore a 7 500 kg ma non superiore a 8 250 kg senza rimorchio e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente. A tali veicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; [Em. 85]

h quinquies)   3 anni dopo il primo rilascio, una patente di guida per la categoria C1E è valida per la guida di veicoli alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera h ter), e relativo rimorchio o semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, purché la massa autorizzata del complesso non superi 12 750 kg; [Em. 86]

h sexties)   3 dopo il primo rilascio, una patente di guida per la categoria D1 è valida per i veicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 22 passeggeri, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri. [Em. 88]

Nella seconda relazione sull'attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio di cui all'articolo 20 della presente direttiva, la Commissione valuta l'impatto dello sviluppo e della diffusione dei veicoli alimentati con combustibili alternativi e/o dell'applicazione delle [lettere da h) a h quinquies) del presente articolo] sulla sicurezza stradale. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 21 per modificare la presente direttiva aggiornando le soglie di massa dei veicoli alimentati con combustibili alternativi. [Em. 89]

3.  Per guidare sul territorio nazionale, gli Stati membri possono accordare le seguenti equivalenze:

a)  i tricicli a motore di potenza superiore a 15 kW possono essere guidati con una patente della categoria B, purché il titolare abbia almeno 21 anni;

b)  i motocicli della categoria A1 possono essere guidati con una patente della categoria B.

Le equivalenze di cui al primo comma sono riconosciute reciprocamente dagli Stati membri che le hanno accordate.

Gli Stati membri non indicano sulla patente di guida che il titolare è abilitato a guidare i veicoli di cui al primo comma, salvo mediante i pertinenti codici dell'Unione di cui all'allegato I, parte E.

Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione in merito alle equivalenze di cui al primo comma accordate sul loro territorio, compresi i codici nazionali eventualmente utilizzati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri al fine di agevolare l'applicazione del presente paragrafo.

4.  Gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio la guida delle categorie di veicoli seguenti:

a)  veicoli della categoria D1 aventi una massa massima autorizzata di 3 500 kg, escluse le attrezzature specializzate destinate al trasporto di passeggeri con disabilità, da parte di persone di età non inferiore a 21 anni in possesso di patente di guida della categoria B da almeno due anni dopo il primo rilascio di detta patente e sempreché tali veicoli siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali e siano guidati da volontari non retribuiti;

b)  veicoli aventi massa massima autorizzata superiore a 3 500 kg da parte di persone di età non inferiore a 21 anni in possesso di patente di guida della categoria B da almeno due anni dopo il primo rilascio di detta patente, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

i)  tali veicoli sono destinati ad essere utilizzati, da fermi, solo per fini didattici o ricreativi;

ii)  sono utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali;

iii)  sono stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per il trasporto di oltre nove persone o per il trasporto di merci di qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie all'uso che è stato loro assegnato;

c)  veicoli della categoria B aventi una massa massima autorizzata di 2 500 kg e una velocità massima fisicamente limitata a 45 km/h da parte di persone di età inferiore a 21 anni in possesso di patente di guida della categoria B1.

Gli Stati membri non indicano sulla patente di guida che il titolare è abilitato a guidare i veicoli di cui al primo comma, lettere a) e b), salvo mediante i pertinenti codici nazionali.

Gli Stati membri informano la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

4 bis.   Gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare alla guida di veicoli di categoria D o D1, nel loro territorio, i titolari di patente di guida rilasciata per la categoria C, a condizione che nel veicolo non siano trasportate altre persone e che il conducente sia una persona che esegue il controllo tecnico a norma della direttiva 2014/45/UE, o un meccanico dell'officina di riparazione auto che esegue un giro di prova, entrambi entro un raggio di 5 km dall'officina, una volta che il veicolo è stato riparato, o a scopo di manutenzione o di controllo. Gli Stati membri informano la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo. [Em.91]

Articolo 10

Rilascio, validità e rinnovo

1.  Il rilascio della patente di guida è subordinato al soddisfacimento delle condizioni seguenti:

a)  il superamento di una prova di capacità e comportamento e di una prova teorica e il rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale alla guida, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;

b)  per la categoria AM, il superamento di una prova teorica soltanto; gli Stati membri possono imporre il superamento di una prova di capacità e comportamento e di un esame medico per questa categoria.

Gli Stati membri possono imporre una prova di capacità e comportamento specifica per i veicoli a tre ruote e i quadricicli rientranti in detta categoria. Per la differenziazione dei veicoli di categoria AM può essere inserito un codice nazionale nella patente di guida;

c)  per quanto riguarda la categoria A2 o la categoria A, e a condizione che il candidato abbia acquisito un'esperienza di almeno due anni su un motociclo rientrante rispettivamente nella categoria A1 o nella categoria A2:

i)  il superamento di una prova di capacità e comportamento soltanto; oppure

ii)  il completamento di una formazione a norma dell'allegato VI;

d)  il completamento di una formazione o il superamento di una prova di capacità e comportamento, oppure il completamento di una formazione e il superamento di una prova di capacità e comportamento a norma dell'allegato V per quanto riguarda la categoria B per la guida di un complesso di veicoli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto ii), terzo comma;

e)  la residenza normale, o la prova della qualifica di studente per un periodo di almeno sei mesi, nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.

1 bis.   Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire che le persone con disabilità e il cui esame è svolto in un veicolo adattato per la loro disabilità siano dispensate dalla necessità di svolgere attività incompatibili con la loro disabilità. [Em-94]

2.  La durata minima della validità amministrativa delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri è la seguente: [Em-95]

a)  15 anni per le categorie AM, A1, A2, A, B, B1 e BE;

b)  cinque anni per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E.

Il rinnovo di una patente di guida può far scattare un nuovo periodo di validità amministrativa per una o più altre categorie per le quali il titolare è abilitato alla guida, nella misura in cui ciò sia conforme alle condizioni stabilite nella presente direttiva.

La presenza di un microchip o di un codice QR a norma dell'articolo 4, paragrafi 5 e 6 rispettivamente, non è una condizione preliminare per la validità di una patente di guida. Lo smarrimento o l'illeggibilità del microchip o del codice QR o qualsiasi altro danneggiamento dello stesso non incidono sulla validità della patente di guida.

Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa delle patenti di guida rilasciate ai conducenti inesperti ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, per qualsiasi categoria, al fine di applicare a tali conducenti misure specifiche volte a migliorare la loro sicurezza stradale.

Nel rispetto del principio di sussidiarietà, gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di singole patenti di guida per qualsiasi categoria, tenendo conto dell’idoneità medica e della capacità di guidare in sicurezza conformemente all'allegato III, qualora risulti necessario incrementare la frequenza dei controlli medici o applicare altre misure specifiche, tra cui limitazioni nei confronti degli autori di infrazioni stradali, al fine di migliorare ulteriormente le misure di sicurezza stradale. [Em. 253, 315 e 335]

Gli Stati membri riducono a un massimo di cinque anni i periodi di validità amministrativa di cui al primo comma per le patenti di guida i cui titolari risiedano nel loro territorio e abbiano compiuto 70 anni di età, al fine di incrementare la frequenza dei controlli medici o applicare altre misure specifiche, tra cui corsi di aggiornamento. Questo periodo di validità amministrativa ridotto si applica soltanto al momento del rinnovo della patente di guida. [Em-97]

Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di cui al presente paragrafo per le patenti di guida di persone cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo o che beneficiano sul loro territorio della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale. A tal fine, tale periodo di validità amministrativa ridotto è pari o inferiore alla validità amministrativa del permesso di soggiorno temporaneo o della protezione temporanea o della protezione adeguata.

3.  Il rinnovo della patente di guida nel momento in cui scade la sua validità amministrativa è subordinato a entrambe le condizioni seguenti:

a)  il continuo rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale alla guida descritte nell'allegato III;

b)  la residenza normale, o la prova della qualifica di studente per un periodo di almeno sei mesi, nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida al momento della presentazione della domanda.

4.  In caso di crisi gli Stati membri possono prorogare per un massimo di sei mesi il periodo di validità amministrativa delle patenti di guida che altrimenti scadrebbero. La proroga può essere rinnovata qualora la crisi persista.

Tale proroga è debitamente motivata e comunicata immediatamente alla Commissione. La Commissione pubblica immediatamente tali dati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri riconoscono la validità delle patenti di guida il cui periodo di validità amministrativa è stato prorogato a norma del presente paragrafo.

Qualora una crisi colpisca più Stati membri, la Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di prorogare il periodo di validità amministrativa di tutte o di alcune categorie di patenti di guida che altrimenti scadrebbero. Tale proroga non può essere superiore a sei mesi e può essere rinnovata qualora la crisi persista. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

Qualora uno Stato membro non incontri, o non rischi di incontrare, difficoltà che rendono impraticabile il rinnovo delle patenti di guida a seguito della crisi di cui al terzo comma o abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuare l'impatto della crisi, tale Stato membro può decidere di non applicare la proroga introdotta dall'atto di esecuzione di cui al terzo comma, previa informazione della Commissione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Ai fini del presente paragrafo, per crisi si intende un evento eccezionale, imprevisto e improvviso, naturale o antropogenico, di natura e portata straordinarie che si verifica all'interno o all'esterno dell'Unione, con un impatto diretto o indiretto significativo sul settore dei trasporti su strada e che inoltre impedisce o compromette in modo sostanziale la possibilità per i titolari di patenti di guida o le autorità nazionali competenti di espletare le procedure necessarie per il rinnovo delle stesse.

5.  Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di leggi penali e di polizia, gli Stati membri possono applicare, per il rilascio della patente di guida, le disposizioni nazionali relative a condizioni diverse da quelle di cui alla presente direttiva. Essi ne informano la Commissione.

6.  Al momento del rilascio o del rinnovo di patenti di guida delle categorie AM, A, A1, A2, B, B1 e BE, gli Stati membri possono richiedere una visita in cui si applicano le norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale alla guida di cui all'allegato III anziché l'autovalutazione di cui al punto 3 di tale allegato. In tal caso la visita medica riguarda tutte le incapacità di natura medica indicate nell'allegato III.

Entro il [data di adozione+18 mesi] la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il contenuto dell'autovalutazione di cui all'allegato III, punto 3, e che riguardano tutte le incapacità di natura medica indicate in tale allegato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2. [Em-99]

Nel rispetto del principio di sussidiarietà, al momento del rinnovo di patenti di guida delle categorie AM, A, A1, A2, B, B1, BE e T, gli Stati membri possono richiedere una visita in cui si applicano le norme minime concernenti l'idoneità alla guida di cui all'allegato III. [Em. 256 e 318]

6 bis.   Gli Stati membri istituiscono orientamenti basati su elementi di prova per i medici di medicina generale e i medici di famiglia per individuare coloro che possano essere a rischio di guidare un'automobile e operano in coordinamento con le autorità preposte al rilascio di patenti. [Em. 100]

6 ter.   Gli Stati membri predispongono campagne nazionali di sensibilizzazione per sensibilizzare il pubblico in merito ai segnali mentali o fisici che possano mettere una persona a rischio di guidare un veicolo.[Em-101]

7.  Si può essere titolari di un'unica patente di guida fisica. Si può tuttavia essere titolari di più patenticonservare una patente di guida mobili, purché rilasciate dallo stesso Stato membro.mobile su più dispositivi. [Em. 102]

Non si può essere titolari di patenti di guida rilasciate da più di uno Stato membro.

Uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente di guida allorché accerta che il richiedente è già titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie ai fini dell'applicazione del terzo comma. Le misure necessarie relativamente al rilascio, alla sostituzione, al rinnovo o alla conversione di una patente di guida consistono nel verificare con gli altri Stati membri se vi siano ragionevoli motivi di supporre che il richiedente sia già titolare di un'altra patente di guida. A tal fine gli Stati membri si avvalgono della rete dell'UE delle patenti di guida di cui all'articolo 19.

Fermo restando l'articolo 3, paragrafo 6, uno Stato membro che rilascia una patente di guida applica la dovuta diligenza per garantire che una persona soddisfi i requisiti stabiliti nel paragrafo 1 del presente articolo e applica le disposizioni nazionali riguardanti l'annullamento o la revoca della patente di guida o del diritto di guidare qualora si accerti che una patente è stata rilasciata senza che tali requisiti fossero soddisfatti.

8.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 21 per modificare gli allegati II, III, V e VI, se necessario per tener conto degli sviluppi tecnici, operativi o scientifici.

8 bis.   La Commissione, sulla base del parere di esperti, sviluppa un corso di formazione online per i medici di medicina generale che consenta loro di valutare tutti gli aspetti dell'idoneità alla guida di un richiedente. [Em. 103]

Articolo 11

Conversione e sostituzione delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri

1.  Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro, qualora abbia acquisito la residenza normale in un altro Stato membro, può chiedere la conversione della propria patente di guida in una equivalente. Lo Stato membro che procede alla conversione verifica per quale categoria la patente presentata sia effettivamente in corso di validità.

2.  Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la limitazione, la sospensione, la revoca o l'annullamento del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla conversione della patente.

3.  Lo Stato membro che procede alla conversione di una patente di guida fisica restituisce la vecchia patente alle autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata, precisandone i motivi. Lo Stato membro che converte la patente di guida informa le autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata, precisandone i motivi. Gli Stati membri che hanno originariamente rilasciato la patente di guida si assicurano che la precedente patente mobile non sia più visualizzabile. Ai fini di comunicazione gli Stati membri utilizzano la rete dell′UE delle patenti di guida di cui all'articolo 19, paragrafo 1. [Em. 104]

4.  La sostituzione di una patente di guida in seguito a smarrimento o furto può essere ottenuta esclusivamente presso le autorità competenti dello Stato membro in cui il titolare ha la propria residenza normale. Queste ultime procedono alla sostituzione in base alle informazioni in loro possesso o, se del caso, in base a un attestato delle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato la patente originaria.

Articolo 11 bis

Patente di guida provvisoria

1.   Durante la sostituzione, il rinnovo o la conversione di una patente di guida, lo Stato membro che effettua la sostituzione, il rinnovo o la conversione rilascia una patente di guida provvisoria sotto forma di certificato, anche nel caso in cui si tratti dello stesso Stato membro che ha rilasciato la patente precedente. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro il 31 dicembre 2025, atti delegati a norma dell'articolo 21 per integrare la presente direttiva stabilendo un modulo standardizzato per tale certificato. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione tiene in debito conto il rischio di falsificazione di tali moduli.

2.   Il certificato rilasciato da uno Stato membro a norma del presente articolo è valido per un periodo massimo di 1 mese. Tali certificati sono riconosciuti reciprocamente dagli Stati membri. Qualora la sostituzione, il rinnovo o la conversione della patente di guida richieda tempi più lunghi, gli Stati membri possono rinnovare il certificato due volte, ciascuna per un periodo non superiore a 1 mese. La validità di tale certificato cessa automaticamente nel momento in cui il titolare entra in possesso di una licenza fisica o mobile in conformità dell'articolo 3. [Em. 105]

Articolo 12

Conversione di patenti di guida rilasciate da paesi terzi

1.  Se uno Stato membro prevede la conversione di una patente di guida rilasciata da un paese terzo a un titolare che ha acquisito la residenza normale nel suo territorio, tale Stato membro procede alla conversione della stessa conformemente alle disposizioni del presente articolo.

2.  Qualora uno Stato membro converta una patente di guida rilasciata da un paese terzo che non è stato oggetto di una decisione di esecuzione di cui al paragrafo 7, tale conversione, nonché ogni rinnovo o sostituzione successivi, sono registrati sulla patente di guida rilasciata da tale Stato membro mediante apposizione del codice pertinente di cui all'allegato I, parte E. In caso di trasferimento della residenza normale del titolare di tale patente in un altro Stato membro, quest'ultimo può non applicare il principio del riconoscimento reciproco come definito all'articolo 3, paragrafo 6.

Per tali conversioni gli Stati membri applicano le disposizioni della propria legislazione nazionale, conformemente alle condizioni previste dal presente paragrafo.

3.  Se la patente di guida è rilasciata per una categoria e da un paese terzo oggetto di una decisione di esecuzione di cui al paragrafo 7, tale conversione non è registrata sulla patente di guida rilasciata dallo Stato membro interessato. In tali casi gli Stati membri convertono la patente di guida conformemente alle condizioni stabilite nella pertinente decisione di esecuzione.

4.  Se una patente di guida rilasciata da uno Stato membro è stata convertita con una patente di guida rilasciata da un paese terzo, gli Stati membri non esigono il rispetto di condizioni aggiuntive diverse da quelle di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), né registrano informazioni aggiuntive per la conversione di tale patente di guida con un'altra da essi rilasciata, per quanto riguarda le categorie della patente di guida originaria.

Nel caso di cui al primo comma, qualora il richiedente chieda la conversione di una patente di guida valida anche per le categorie per le quali ha acquisito il diritto di guidare in un paese terzo, si applicano le norme seguenti:

a)  se la patente di guida è stata rilasciata per una categoria e da un paese terzo oggetto di una decisione di esecuzione di cui al paragrafo 7, si applica il paragrafo 3;

b)  in mancanza di tale decisione di esecuzione, si applica il paragrafo 2.

5.  Le conversioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 hanno luogo solo se la patente di guida rilasciata dal paese terzo è stata consegnata alle autorità competenti dello Stato membro che effettua la conversione.

6.  La Commissione può rilevare che un paese terzo dispone di un quadro dei trasporti su strada che garantisce, in tutto o in parte, un livello di sicurezza stradale comparabile a quello dell'Unione, il che consente la conversione delle patenti di guida rilasciate dal paese terzo in questione senza che tale conversione sia registrata sulle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri, se necessario previo soddisfacimento di determinate condizioni prestabilite.

Qualora individui un tale paese terzo, la Commissione può valutarne il quadro dei trasporti su strada in cooperazione con gli Stati membri. Gli Stati membri dispongono di sei mesi per esprimere il proprio parere sul quadro dei trasporti su strada in essere nel paese terzo individuato. La Commissione procede alla valutazione non appena riceve un parere da tutti gli Stati membri o, se posterioreanteriore, dopo la scadenza del termine per l'invio dei pareri. [Em. 106]

Nel valutare il quadro dei trasporti su strada in essere in un paese terzo, la Commissione tiene conto almeno degli elementi seguenti:

a)  i requisiti vigenti in materia di patente di guida, quali la classificazione delle categorie di patente di guida, i requisiti di età minima, i requisiti e le condizioni di formazione e degli esami di guida e le norme mediche per il rilascio della patente;

b)  se il paese terzo rilascia patenti di guida mobili e, in caso affermativo, i dettagli tecnici e strutturali applicabili per il funzionamento del sistema;

c)  il livello di circolazione di patenti di guida falsificate e le misure adottate al fine di impedire la falsificazione delle patenti di guida;

d)  il periodo di validità amministrativa delle patenti di guida rilasciate dal paese terzo;

e)  le condizioni di traffico nel paese terzo e la loro comparabilità con le condizioni di traffico sulle reti stradali dell'Unione;

f)  le prestazioni in materia di sicurezza stradale del paese terzo.

f bis)   il sistema di conversione per le patenti di guida della UE messo in pratica dal paese terzo. [Em. 107]

7.  La Commissione, dopo aver effettuato la valutazione di cui al paragrafo 6 e mediante decisioni di esecuzione, può decidere che un paese terzo dispone di un quadro dei trasporti su strada che garantisce, in tutto o in parte, un livello di sicurezza stradale comparabile a quello dell'Unione, il che consente la conversione delle patenti di guida rilasciate dal paese terzo in questione senza che tale conversione sia registrata sulla patente di guida rilasciata da uno Stato membro.

Nella decisione di esecuzione figurano almeno:

a)  le categorie di patenti di guida di cui all'articolo 6 per le quali può essere effettuata una conversione senza che ciò debba essere registrato sulla patente di guida rilasciata da uno Stato membro;

b)  le date di rilascio delle patenti di guida del paese terzo a partire dalle quali può essere effettuata una conversione senza che ciò debba essere registrato sulla patente di guida rilasciata da uno Stato membro;

c)  eventuali condizioni generali da soddisfare ai fini della verifica dell'autenticità del documento ufficiale da convertire;

d)  le condizioni generali che il richiedente deve soddisfare per dimostrare la conformità alle norme mediche di cui all'allegato III prima della conversione.

Se la patente di guida del richiedente non consente il rispetto del secondo comma, lettere a) o b), del presente paragrafo, gli Stati membri possono decidere di convertirla conformemente al paragrafo 2. Se il richiedente non è in grado di soddisfare il secondo comma, lettere c) o d), del presente paragrafo, gli Stati membri rifiutano di convertire la patente di guida. Qualsiasi condizione aggiuntiva che la decisione di esecuzione può contenere prevede l'applicabilità delle disposizioni nazionali dello Stato membro a norma del paragrafo 2 o il rifiuto della conversione della patente di guida, qualora tali condizioni non siano rispettate dal richiedente.

Le decisioni di esecuzione sono adottate secondo la procedura di esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

8.  La decisione di esecuzione di cui al paragrafo 7 prevede un riesame periodico, almeno ogni quattro anni, della situazione della sicurezza stradale nel paese terzo interessato. In funzione delle conclusioni del riesame, la Commissione mantiene, modifica o sospende, nella misura necessaria, o abroga la decisione di esecuzione di cui al paragrafo 7.

8 bis.   Un certificato di abilitazione professionale (CAP), o un certificato equivalente, rilasciato da un paese terzo di cui al paragrafo 2 può essere sostituito da un nuovo CAP rilasciato da uno Stato membro se il titolare ha completato in tale Stato membro una formazione su competenze aggiuntive in materia di idoneità fino a 35 ore. La formazione sulle competenze aggiuntive deve essere svolta nella lingua dell'UE meglio compresa dal [candidato]. Se necessario, in linea con la direttiva (UE) 2022/2561 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri(20), per garantire un livello elevato di competenza e sicurezza stradale, occorre fornire un sostegno linguistico appropriato.

Al fine di determinare se i paesi terzi dispongono di norme pienamente o parzialmente comparabili alle corrispondenti norme dell'Unione che garantiscono un livello di sicurezza stradale pienamente o parzialmente comparabile a quello dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare ... [2 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva di modifica] atti delegati conformemente all'articolo 21 a integrazione della presente direttiva, stabilendo le condizioni, i criteri e le metodologie da utilizzare per la valutazione delle norme dei paesi terzi in materia di formazione professionale dei conducenti o delle norme dei paesi terzi in materia di procedure di certificazione e di esame, o di entrambe le cose.

Sulla base di tali [atti delegati/condizioni, criteri e metodologie di valutazione], e in cooperazione con gli Stati membri secondo la procedura di cui al paragrafo 6, la Commissione adotta atti di esecuzione in cui stabilisce che un determinato paese terzo dispone di norme sulla formazione professionale dei conducenti e/o di norme sulle procedure di certificazione e di esame pienamente o parzialmente comparabili alle corrispondenti norme dell'Unione che garantiscono un livello di sicurezza stradale pienamente o parzialmente comparabile a quello dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2. [Em. 108]

9.  La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul suo sito web un elenco dei paesi terzi che sono stati oggetto di una decisione di esecuzione a norma del paragrafo 7dei paragrafi 7 e 8 bis e pubblica di conseguenza anche tutte le modifiche pertinenti apportate a norma del paragrafo 98. [Em. 109]

10.  La Commissione istituisce una rete di conoscenze per raggruppare, elaborare e diffondere conoscenze e informazioni sulle migliori pratiche per l'integrazione dei conducenti professionisti stranieri nel mercato interno. La rete comprende le autorità degli Stati membri, i centri di eccellenza, le università e i ricercatori e le parti sociali pertinenti e altri operatori pertinenti del settore dei trasporti su strada.

Articolo 12 bis

Piattaforma di cooperazione

1.   La Commissione istituisce una piattaforma per la cooperazione per raggruppare, elaborare e diffondere conoscenze e informazioni sulle migliori pratiche per quanto riguarda:

a)   i programmi di formazione dei conducenti negli Stati membri, inclusa la formazione per i veicoli per usi speciali come le macchine mobili non stradali;

b)   il rilascio di patenti per i veicoli per usi speciali, come le macchine mobili non stradali, e il loro uso abituale nei vari Stati membri, incluse le implicazioni transfrontaliere delle differenze di tali norme, al fine di facilitare l'uso di tali macchine; e

c)   qualsiasi altro aspetto ritenuto appropriato.

2.   La piattaforma coinvolge le autorità competenti degli Stati membri e i portatori di interessi pertinenti del settore dei trasporti stradali e facilita, nella misura del possibile, l'attuazione di tali buone pratiche. [Em. 320]

Articolo 13

Effetti della limitazione, della sospensione, della revoca o dell'annullamento del diritto di guidare o della patente di guida

1.  Uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente di guida ad un richiedente la cui patente sia limitata, sospesa, revocata o annullata in un altro Stato membro.

2.  Uno Stato membro rifiuta di riconoscere a una persona la cui patente o il cui diritto di guidare siano limitati, sospesi, revocati o annullati nel territorio di un altro Stato la validità della patente di guida rilasciata da tale Stato membro.

3.  La patente di guida o il diritto di guidare sono considerati limitati, sospesi, revocati o annullati ai fini del presente articolo finché la persona interessata non soddisfa le condizioni imposte da uno Stato membro alle quali deve conformarsi per poter recuperare il diritto di guidare o la patente di guida o per poterne chiedere una nuova.

Gli Stati membri si assicurano che le condizioni da essi imposte affinché il titolare possa recuperare il diritto di guidare o la patente di guida o possa chiedere una nuova patente siano proporzionate, non discriminatorie per i titolari di patenti di guida rilasciate da qualsiasi altro Stato membro e non comportino, di per sé, un rifiuto a tempo indeterminato di rilasciare una patente di guida o di riconoscere una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.

Uno Stato membro sospende una patente di guida qualora in sede di accertamento medico per la conferma della validità di cui all′articolo 10 risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici che riguardino le condizioni mediche di cui all′allegato III. [Em. 110]

4.  Nessuna disposizione del presente articolo osta a che gli Stati membri vietino a una persona di guidare nel loro territorio a tempo indeterminato senza darle la possibilità di recuperare il diritto di guidare o la patente di guida o di poterne chiedere una nuova, qualora ciò sia giustificato dal suo comportamento.

Qualora, conformemente al presente paragrafo, abbia imposto un divieto di guida a tempo indeterminato, uno Stato membro può rifiutare di riconoscere sine die la validità di qualsiasi patente di guida rilasciata da un altro Stato membro nel suo rispettivo territorio. In deroga al paragrafo 1, altri Stati membri possono, previa consultazione dello Stato membro che impone il divieto di guida a tempo indeterminato, rilasciare una patente di guida a tale persona.

Articolo 14

Sistema di guida accompagnata

1.  In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e d) rispettivamente, gli Stati membri rilasciano le patenti di guida, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, per le categorie B, C e C1 e C contrassegnate con il codice dell'Unione 98.02 di cui all'allegato I, parte E, ai richiedenti che abbiano compiuto 17 anni di età. [Em. 111]

2.  I titolari di una patente di guida contrassegnata con il codice dell'Unione 98.02 che non abbiano compiuto 18 anni di età guidano solo se accompagnati da una persona che occupa il sedile anteriore del passeggero ed è in grado di fornire indicazioni durante la guida. L'accompagnatore rispetta le norme relative alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti o in stato di incapacità per qualsiasi altro motivo, e soddisfa le condizioni seguenti: [Em. 112]

a)  abbia un'età minima di 25 anni;

b)  sia titolare di una patente di guida dell'UE della categoria pertinente rilasciata da oltre cinque anni; [Em. 113]

c)  non sia stata oggetto di una decisione di ritiro della patente di guida negli ultimi cinque anni;

d)  non sia stata oggetto di una decisione nell'ambito del diritto penale derivante da un'infrazione del codice della strada;

e)  nel caso di un veicolo di categoria C e C1, possieda la qualificazione e la formazione previste dalla direttiva (UE) 2022/2561. [Em. 114]

e bis)   nel caso di un veicolo di categoria C e C1, abbia intrapreso un apposito corso di formazione di 7 ore per apprendere le necessarie competenze professionali e pedagogiche nell'ambito della loro formazione periodica in materia di CAP. [Em. 115]

Gli Stati membri possono decidere di aumentare fino a 14 ore la durata della formazione. [Em. 116]

3.  Gli Stati membri possono esigere l'identificazione degli accompagnatori di cui al paragrafo 2 al fine di garantire il rispetto del presente articolo. Gli Stati membri possono limitare il numero di accompagnatori possibili.

3 bis.   Il sistema di guida accompagnata non limita le opzioni esistenti degli Stati membri per ridurre l'età minima per la categoria B come stabilito all'articolo 7, paragrafo 2 della presente direttiva e applicare le relative condizioni a livello nazionale. [Em. 117]

4.  Gli Stati membri possono applicare condizioni aggiuntive per il rilascio di una patente di guida contrassegnata con il codice dell'Unione 98.02 ai richiedenti che non abbiano compiuto 18 anni di età. Essi ne informano la Commissione. La Commissione rende tali informazioni accessibili al pubblico.

4 bis.   Gli Stati membri possono ridurre l'età di cui al paragrafo 1 a favore delle persone aventi la residenza abituale nel loro territorio, al fine di realizzare progetti pilota e raccogliere dati sugli effetti dei sistemi di guida accompagnata, prevedendo un'età inferiore quale parte della formazione del candidato fino al raggiungimento dei 3 500 km. Se uno Stato membro desidera avvalersi di tale opzione, occorre presentare una richiesta motivata alla Commissione. La Commissione valuta tale richiesta mediante un dialogo con lo Stato membro interessato e adotta una decisione entro 3 mesi. La Commissione può approvare o negare la richiesta presentando un parere motivato, oppure approvarla a condizioni aggiuntive per garantire la sicurezza stradale. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 restano in vigore laddove la Commissione conceda una deroga. Gli Stati membri monitorano i risultati dei progetti pilota approvati e li comunicano alla Commissione. La Commissione valuta le richieste e, se disponibili, i risultati dei progetti pilota approvati nelle sue revisioni periodiche. [Em. 118]

Articolo 15

Periodo di prova

1.  Il titolare di una patente di guida di una determinata categoria rilasciata per la prima volta è considerato un conducente inesperto ed è soggetto a un periodo di prova di almeno due anni. Gli Stati membri stabiliscono norme relative alla durata del periodo e alle sanzioni per i conducenti inesperti.

1 bis.   Gli Stati membri stabiliscono l'obbligo per i conducenti inesperti di esporre un disco standard dell'Unione sul parabrezza posteriore del loro veicolo per tutta la durata del periodo di prova. Entro [6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 21 che stabilisce le specifiche visive comuni per il disco comune. [Em. 268]

2.  Gli Stati membri stabiliscono norme in materia di sanzioni per i conducenti inesperti che guidano con un tasso alcolemico superiore a 0,0 g/ml0,2 g/ml o sotto l''effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti. Le autorità di controllo degli Stati membri stabiliscono una soglia tecnica di misurazione della tolleranza zero sulla base del più basso limite di quantificazione che tiene conto dell'esposizione passiva o accidentale e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie e possono includere il ritiro della patente di guida. [Em. 120]

2 bis.   Gli Stati membri stabiliscono norme più rigorose in materia di sanzioni per i conducenti inesperti, anche nel caso in cui non utilizzino i dispositivi di sicurezza o guidino senza una patente di guida valida, e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie. [Em. 121]

2 ter.   Gli Stati membri possono estendere l'applicazione del sistema a tolleranza zero per l'alcol e le sostanze psicoattive illecite a tutti i conducenti. [Em. 269]

3.  Gli Stati membri possono stabilire norme aggiuntive applicabili sul loro territorio ai conducenti inesperti durante il periodo di prova al fine di migliorare la sicurezza stradale. Essi ne informano la Commissione. Tali norme non limitano la guida notturna. [Em. 122]

4.  Gli Stati membri contrassegnano le patenti di guida rilasciate durante il periodo di prova con il codice dell'Unione 98.01 di cui all'allegato I, parte E.

5.  Il periodo di prova non si applica ai conducenti che ottengono una patente di guida di categoria A2 o A conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c).

5 bis.   Per i conducenti che ottengono una nuova categoria durante il loro periodo di prova della categoria di patente rilasciata in precedenza, il periodo di prova della nuova categoria potrebbe essere ridotto tenendo conto del periodo di prova già completato, con un minimo di 6 mesi. Tale riduzione non si applica se la patente esistente è stata rilasciata solo per la categoria AM. [Em. 123]

5 ter.   Gli Stati membri sono incoraggiati a inserire una formazione adeguata all'età sulle norme in materia di sicurezza stradale e sulle iniziative di formazione sulla consapevolezza dei rischi legati al traffico nell'ambito dei loro programmi di studio della scuola elementare e secondaria. Gli Stati membri possono utilizzare le entrate assegnate a norma della [direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio(21)] per sostenere sul piano finanziario tali iniziative. La Commissione può utilizzare le risorse indicate all'[articolo 8 bis di tale direttiva] anche per sostenere sul piano finanziario tali iniziative.

Articolo 16

Esaminatori

1.  Gli esaminatori di guida soddisfano le norme minime di cui all'allegato IV.

Gli esaminatori di guida che esercitano la propria funzione anteriormente al 19 gennaio 2013all'entrata in vigore della presente direttiva sono soggetti unicamente alle disposizioni relative alla garanzia della qualità e alle misure di formazione continua a carattere periodico. [Em. 125]

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 21 per modificare l'allegato IV, se necessario per tener conto degli sviluppi tecnici, operativi o scientifici.

Articolo 17

Residenza normale

1.  Ai fini dell'applicazioneGli esaminatori di guida che esercitano la propria funzione anteriormente all'entrata in vigore della presente direttiva, la residenza normale è il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita sono soggetti unicamente alle disposizioni relative alla garanzia della qualità e alle misure di formazione continua a carattere periodico. [Em. 126]

Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto soggiorna alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di un'università o di una scuola non implica il trasferimento della residenza normale.

2.  Ai fini dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), e dell'articolo 11, paragrafo 4, la residenza normale del personale dei servizi diplomatici dell'Unione o dei suoi Stati membri, o dei componenti del loro nucleo familiare, si ritiene situata nel territorio degli Stati membri che hanno rilasciato le patenti di guida che vengono rinnovate o sostituite.

Ai fini del presente articolo, nei "servizi diplomatici dell'Unione" rientrano i funzionari dei servizi competenti del segretariato generale del Consiglio e della Commissione, nonché il personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali degli Stati membri e qualsiasi altro dipendente o contraente che lavora per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione nell'ambito della rappresentanza esterna e che, per poter svolgere le proprie mansioni contrattuali, deve vivere almeno 181 giorni nel territorio di uno o più paesi terzi nel corso di un anno civile.

3.  Se non è in grado di provare che ha stabilito la sua residenza normale in un determinato Stato membro ai sensi del paragrafo 1, il titolare di una patente di guida può, come ultima risorsa, ottenere il rinnovo della stessa nello Stato membro che l'ha rilasciata originariamente.

4.  In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), e ai fini specifici del primo rilascio di una patente di guida di categoria B, un richiedente la cui residenza normale sia diversa dallo Stato membro di cittadinanza può ottenere il rilascio della patente di guida da quest'ultimo, qualora lo Stato membro di residenza normale non preveda la possibilità di superare le prove teoriche o pratiche in una delle lingue ufficiali dell'UE dello Stato membro di cittadinanza o con l'assistenza di un interprete. [Em. 127]

Articolo 18

Equivalenze delle patenti non conformi al modello standard dell'Unione

1.  Gli Stati membri applicano le equivalenze stabilite dalla decisione (UE) 2016/1945 della Commissione(22) tra le abilitazioni ottenute anteriormente al 19 gennaio 2013all'entrata in vigore della presente direttiva e le categorie di cui all'articolo 6 della presente direttiva. [Em. 128]

2.  Qualsiasi abilitazione alla guida concessa anteriormente al 19 gennaio 2013all'entrata in vigore della presente direttiva non è revocata né in alcun modo limitata dalle disposizioni della presente direttiva. [Em. 129]

Articolo 19

Assistenza reciproca

1.  Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell'attuazione della presente direttiva. Essi si scambiano informazioni sulle patenti che hanno rilasciato, convertito, sostituito, rinnovato, limitato, sospeso, revocato o annullato, sulle decisioni di ritiro della patente di guida che hanno imposto o prevedono di imporre e si consultano al fine di verificare se il richiedente della patente di guida non sia stato oggetto di una decisione di ritiro della patente di guida in uno Stato membro. Essi si avvalgono della rete dell'UE delle patenti di guida istituita per tali fini.

2.  Gli Stati membri possono inoltre avvalersi della rete dell'UE delle patenti di guida al fine di scambiarsi informazioni per gli scopi seguenti:

a)  consentire alle loro autorità di verificare la validità e l'autenticità di una patente di guida durante i controlli su strada o nell'ambito di misure antifalsificazione;

b)  agevolare le indagini volte a individuare la persona responsabile delle infrazioni in materia di sicurezza stradale, conformemente alla direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio(23);

c)  prevenire, accertare e indagare i reati di cui alrelativi alla circolazione stradale in conformità del [RIFERIMENTO A PRÜM II], a condizione che si applichino tutte le condizioni necessarie a tal fine e nel rispetto dei principi di limitazione delle finalità, necessità e proporzionalità; [Em. 130]

d)  applicare la direttiva (UE) 2022/2561;

e)  attuare e applicare la [NUOVA DIRETTIVA SULL'EFFETTO A LIVELLO DI UNIONE DI DETERMINATE DECISIONI DI RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA].

3.  L'accesso alla rete è protetto. La rete prevede scambi di informazioni sincroni (in tempo reale) e asincroni, nonché l'invio e la ricezione di messaggi, notifiche e allegati protetti.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che le informazioni scambiate attraverso la rete siano aggiornate.

Gli Stati membri possono consentire l'accesso alla rete solo alle autorità competenti per gli scopi di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.  Gli Stati membri si assistono reciprocamente anche nell'attuazione della patente di guida mobile, in particolare per garantire l'interoperabilità senza soluzione di continuità tra le applicazioni e le funzioni di verifica di cui all'allegato I, parte C.

5.  Al fine di garantire l'interoperabilità tra i sistemi nazionali connessi alla rete dell'UE delle patenti di guida e la protezione dei dati personali scambiati in tale contesto, la Commissione adotta, entro il 6 giugno 2026, atti di esecuzione che stabiliscono nel dettaglio i requisiti operativi, di interfaccia e tecnici della rete dell'UE delle patenti di guida. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

6.  Gli Stati membri possono cooperare nell'applicazione di qualsiasi limitazione, sospensione, revoca o annullamento parziale del diritto di guidare o di una patente di guida, in particolare se le rispettive misure sono limitate a determinate categorie di patenti di guida o al territorio di taluni Stati membri, in particolare mediante menzioni sulle patenti di guida da essi rilasciate.

Articolo 20

Riesame

Gli Stati membri informano annualmente la Commissione in merito al numero di patenti di guida rilasciate, rinnovate, sostituite, revocate e convertite per ciascuna categoria, fornendo anche i dati sul rilascio e sull'uso delle patenti di guida mobili. Gli Stati membri informano inoltre la Commissione entro tre mesi se le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate, necessarie per conformarsi alla presente direttiva, sono modificate in modo da incidere sull'applicazione delle disposizioni della presente direttiva. [Em. 131]

Gli Stati membri condividono anche i dati sulle loro migliori pratiche per quanto riguarda le misure di sicurezza stradale e le iniziative di formazione sulla consapevolezza dei rischi, in particolare per quanto concerne i conducenti inesperti e nell'ambito della formazione lungo tutto l'arco della vita, i tipi di controlli dell'idoneità medica per fascia di età, l'uso del sistema di sostegno per fascia di età attraverso interventi di feedback con attestato di partecipazione e raccomandazioni forniti da un istruttore di guida, uno psicologo del traffico o un esaminatore di guida, nonché le misure volte ad aumentare la sicurezza stradale tra gli utenti vulnerabili della strada, comprese le misure riguardanti la micromobilità. [Em. 132]

Entro il 1° luglio 2027, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli effetti dell'uso delle disposizioni nazionali sulle macchine mobili non stradali e le sue implicazioni per il mercato interno e la sicurezza stradale. La relazione può essere accompagnata, se del caso, da una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio intesa a facilitare l'uso delle macchine mobili non stradali nell'Unione. [Em. 321]

Gli Stati membri comunicano con cadenza annuale alla Commissione le statistiche sugli incidenti stradali per categoria di patente di guida, causati da conducenti inesperti nell'ambito del sistema di guida accompagnata di cui all'articolo 14. Ogni 3 anni, la Commissione è invitata a redigere una relazione che metta a confronto gli incidenti stradali causati dai conducenti che hanno ottenuto la patente di guida seguendo un sistema di guida accompagnata con quelli degli altri conducenti. La relazione tiene conto dei dati per ogni categoria di patente di guida. La Commissione rende la relazione disponibile al pubblico, anche attraverso il portale CBE come stabilito dalla [direttiva CBE]. [Em. 133]

Entro [entrata in vigore+cinque anni], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva, compreso il suo impatto sulla sicurezza stradale.

Articolo 21

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 8, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 8, all'articolo 11, lettera a), all'articolo 12, paragrafo 8 bis, all'articolo 10, paragrafo 8, e all'articolo 16 bis, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 134]

3.  La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 8, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 8, e all'articolo 16, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, dell'articolo 5, paragrafo 6, dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafo 8, e dell'articolo 16, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 22

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato per la patente di guida. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

Se il comitato non esprime alcun parere, la Commissione non adotta l'atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 23

Modifiche della direttiva (UE) 2022/2561

La direttiva (UE) 2022/2561 è così modificata:

1)  All'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2561 è aggiunta la lettera c) seguente:"

"c) a partire dai 17 anni di età, veicoli della categoriadelle categorie di patenti di guida C e C1, a condizione di essere titolare di un CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e solo alle condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva [RIFERIMENTO ALLA PRESENTE DIRETTIVA].'" [Em. 135]

"

2)  All'articolo 5, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:"

«a) a partire dai 21 anni di età:

   i) veicoli delle categorie di patente di guida D e D + E, a condizione che questi sia titolare del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono autorizzare il conducente dei veicoli delle categorie di patente di guida D e D + E a guidare nel loro territorio tali veicoli a partire dai 18 anni di età, a condizione che questi sia titolare del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Gli Stati membri possono abbassare l'età minima per le categorie D e DE per i conducenti professionisti di autobus a:

   19 anni sul loro territorio, a condizione che i conducenti abbiano seguito una formazione professionale completa e siano titolari del CAP, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2561
   18 anni sul loro territorio, a condizione che i conducenti abbiano seguito una formazione professionale completa e siano titolari del CAP, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2561, e che guidino tali veicoli senza passeggeri o con passeggeri per tragitti inferiori a 50 km
   ii) ii) veicoli delle categorie di patente di guida D e D + E, a condizione che questi sia titolare del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Gli Stati membri possono abbassare l'età minima per le categorie D e DE per i conducenti professionisti di autobus a:

   9 anni sul loro territorio, a condizione che i conducenti abbiano seguito una formazione professionale completa e siano titolari del CAP, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2561;
   18 anni sul loro territorio, a condizione che i conducenti abbiano seguito una formazione professionale completa e siano titolari del CAP, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2561, e che guidino tali veicoli senza passeggeri o con passeggeri per tragitti inferiori a 50 km ;» [Em. 322]

"

3)  all'articolo 5, paragrafo 3, la lettera b) è soppressa; [Em. 323]

Articolo 24

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1724

L'allegato II del regolamento (UE) 2018/1724 è così modificato:

a)  nella seconda colonna, in corrispondenza alla riga "Trasferimento", è aggiunta la cella seguente: "Ottenimento e rinnovo di una patente di guida";

b)  nella terza colonna, in corrispondenza alla riga "Trasferimento", è aggiunta la cella seguente: "Rilascio, conversione e sostituzione delle patenti di guida dell'UE".

Articolo 25

Recepimento

1.  Fatto salvo il paragrafo 1 bis, gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il [data di adozione+due anni] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. [Em. 324]

Fatto salvo il paragrafo 1 bis, essi applicano queste disposizioni a decorrere dal [data di adozione+tre anni].[Em. 325]

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

1 bis.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il [data di adozione+quattro mesi] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 9, paragrafo 2, della presente direttiva.

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal ... [data di adozione+quattro mesi].

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 26

Abrogazione

1.  La direttiva 2006/126/CE è abrogata a decorrere dal [data di adozione+tre anni].

I riferimenti alla direttiva 2006/126/CE si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.

2.  Il regolamento (UE) n. 383/2012 è abrogato a decorrere dal [data di adozione+tre anni].

3.  I riferimenti al regolamento (UE) n. 383/2012 si intendono fatti all'allegato I, parte B, della presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.

Articolo 27

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 28

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La presidente Il presidente

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PATENTI DI GUIDA RILASCIATE DAGLI STATI MEMBRI

PARTE A1: SPECIFICHE GENERALI RELATIVE ALLA PATENTE DI GUIDA FISICA

1)  Le caratteristiche fisiche della scheda del modello UE di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.

La scheda è fabbricata in policarbonato.

I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformità alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373.

2)  La patente si compone di due facciate ed è conforme al modello di cui alla figura 1.

Facciata 1 Facciata 2

20240228-P9_TA(2024)0095_IT-p0000002.png

20240228-P9_TA(2024)0095_IT-p0000003.png

1. Cognome, 2. Nome, 3. Data e luogo di nascita, 4a. Data del rilascio, 4b. Data di scadenza, 4c. Rilasciata da, 5. Numero della patente, 10. Valida dal, 11. Valida fino al, 12. Codici

Figura 1: modello di patente di guida UE

3)  Nella patente figurano le informazioni specificate nella parte D come indicato di seguito.

La facciata 1 contiene:

a)  la dicitura "patente di guida" stampata in grassetto nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente;

b)  la menzione (facoltativa) del nome dello Stato membro che rilascia la patente;

c)  la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da 12 stelle gialle, come precisato nella parte D, punto 1;

d)  le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata (campi da 1 a 9) di cui alla parte D, punto 3;

e)  la dicitura "modello UE" nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente e la dicitura "patente di guida" nelle altre lingue dell'Unione europea, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente, come precisato nella parte D, punto 2.

La facciata 2 contiene:

f)  le informazioni specifiche relative alle categorie della patente rilasciata (campi da 9 a 12) di cui alla parte D, punto 4;

g)  le informazioni specifiche relative alla gestione della patente (campi da 13 a 14), di cui alla parte D, punto 5;

h)  la spiegazione dei seguenti campi numerati che figurano sulle facciate 1 e 2 della patente: 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5, 10, 11 e 12.

Lo Stato membro che desideri redigere le scritte in una lingua nazionale diversa dalle lingue seguenti: bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco o ungherese redige una versione bilingue della patente usando una delle lingue succitate, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.

Sul modello UE di patente di guida deve essere riservato uno spazio per potervi eventualmente inserire un microchip o un altro dispositivo informatizzato equivalente o per potervi eventualmente stampare un codice QR.

I colori di riferimento sono i seguenti:

–  blu: Pantone Reflex Blue;

–  giallo: Pantone Yellow.

4)  Disposizioni particolari

a)  Allorché il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro in conformità del presente allegato ha preso la sua residenza normale in un altro Stato membro, quest'ultimo può indicare nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della stessa, sempre che iscriva questo tipo di indicazioni anche nelle patenti che rilascia e disponga, a tal fine, dello spazio necessario.

b)  Gli Stati membri possono aggiungere colori o marcature, come il codice a barre e simboli nazionali, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato. Gli Stati membri ne informano la Commissione.

Nel quadro del reciproco riconoscimento delle patenti di guida, il codice a barre non può contenere informazioni diverse da quelle che già figurano in modo leggibile sulla patente o che sono indispensabili per la procedura di rilascio della stessa.

c)  Le informazioni contenute nella parte anteriore e posteriore della patente devono essere leggibili a occhio nudo, utilizzando un carattere di minimo 5 punti per i campi da 9 a 12 sulla facciata 2.

PARTE A2: SPECIFICHE ANTIFALSIFICAZIONE RELATIVE ALLA PATENTE DI GUIDA FISICA 

1)  La sicurezza fisica della patente di guida è minacciata da:

a)  produzione di schede false: attraverso la creazione di un nuovo oggetto molto somigliante al documento, sia ex novo, sia copiando un documento originale;

b)  contraffazione: attraverso la modifica delle proprietà di un documento originale, ad esempio modificando alcuni dei dati impressi sullo stesso.

2)  La sicurezza globale risiede nel sistema nella sua interezza, che consiste nella procedura di domanda, nella trasmissione dei dati, nel materiale costitutivo della scheda, nella tecnica di stampa, in una serie minima di varie caratteristiche di sicurezza e nel processo di personalizzazione.

3)  Il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni attraverso l'uso delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza obbligatorie):

a)  schede insensibili ai raggi UV;

b)  fondo arabescato di sicurezza, concepito per resistere alla contraffazione mediante scansione, stampa o copia, che utilizzi una stampa a iride con inchiostri multicolori di sicurezza e un'arabescatura positiva e negativa. Il motivo non deve essere composto dei colori primari (CMYK), deve contenere disegni arabescati complessi in almeno due colori speciali e deve includere una microstampa;

c)  elementi variabili ottici che offrano un'adeguata protezione contro la copiatura e la manomissione della fotografia;

d)  incisione laser;

e)  nell'area occupata dalla fotografia, gli elementi grafici dello sfondo di sicurezza e la fotografia stessa devono sovrapporsi almeno sul bordo di quest'ultima (motivo sfumato).

4)  Inoltre il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni attraverso l'uso di almeno tre delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza aggiuntive):

a)  inchiostri a variazione cromatica*;

b)  inchiostro termocromatico*;

c)  ologrammi su misura*;

d)  immagini variabili incise al laser*;

e)  inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente;

f)  stampa iridescente;

g)  filigrana digitale sullo sfondo;

h)  pigmenti infrarossi o fosforescenti;

i)  caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto*.

5)  Gli Stati membri possono introdurre ulteriori caratteristiche di sicurezza. Di norma le tecniche contrassegnate da un asterisco sono da preferire in quanto permettono agli agenti abilitati di verificare la validità del documento senza utilizzare alcun sistema particolare.

PARTE B: SPECIFICHE RELATIVE AL MICROCHIP INSERITO NELLA PATENTE DI GUIDA FISICA 

1)  Il microchip e i dati contenuti nel microchip, comprese le informazioni supplementari previste dalla legislazione nazionale di uno Stato membro in materia di patenti di guida, sono conformi alle disposizioni di cui alla parte B1.

2)  Nella parte B2 sono elencate le norme applicabili alle patenti di guida dotate di microchip.

3)  Le patenti di guida dotate di microchip sono sottoposte a una procedura di omologazione UE in conformità delle disposizioni di cui alla parte B3.

4)  Se sono state rispettate tutte le disposizioni applicabili all'omologazione UE per quanto attiene a una patente di guida dotata di microchip in conformità dei punti da 1 a 3, gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo rappresentante un certificato di omologazione UE.

5)  All'occorrenza, in particolare per garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla presente parte, uno Stato membro può ritirare l'omologazione UE da esso rilasciata.

6)  I certificati di omologazione UE e la notifica del loro ritiro sono conformi al modello che figura nella parte B4.

7)  La Commissione è informata di tutti i certificati di omologazione UE rilasciati o ritirati. In caso di ritiro si presenta una motivazione dettagliata.

La Commissione comunica agli Stati membri il ritiro di ogni omologazione UE.

8)  I certificati di omologazione UE rilasciati dagli Stati membri sono riconosciuti reciprocamente dai medesimi.

9)  Se uno Stato membro constata che un numero significativo di patenti di guida dotate di microchip è risultato ripetutamente non conforme alla presente parte dell'allegato I, ne informa la Commissione. Lo Stato membro indica il numero di certificato di omologazione UE relativo alle patenti di guida interessate e descrive la non conformità. La Commissione informa senza indebito ritardo tutti gli altri Stati membri di quanto le è stato comunicato in base al presente punto.

10)  Gli Stati membri che hanno rilasciato dette patenti di guida esaminano prontamente il problema e intervengono con le opportune misure correttive, anche ritirando il certificato di omologazione UE, se del caso.

PARTE B1: requisiti generali per le patenti di guida dotate di microchip 

I requisiti generali per le patenti di guida dotate di microchip illustrati nel presente allegato si basano su norme internazionali, in particolare le norme della serie ISO/IEC 18013. Essi contemplano i seguenti aspetti:

a)  le specifiche del microchip e la struttura logica dei dati del microchip;

b)  le specifiche dei dati armonizzati e supplementari da memorizzare;

c)  le specifiche relative ai meccanismi di protezione dei dati per i dati memorizzati in formato digitale nel microchip.

1.  ABBREVIAZIONI

Abbreviazione

Significato

AID

Identificatore di applicazione (Application Identifier)

BAP

Protezione d'accesso di base (Basic Access Protection)

DG

Gruppo di dati (Data Group)

EAL 4+

Livello 4 aumentato di garanzia della valutazione (Evaluation Assurance Level 4 Augmented)

EF

File elementare (Elementary File)

EFID

Identificatore del file elementare (Elementary File Identifier)

eMRTD

Documenti di viaggio a lettura ottica (Machine Readable Travel Documents)

ICC

Carta a circuito integrato (Integrated Circuit Card)

ISO

Organizzazione internazionale per la standardizzazione (International Standard Organisation)

LDS

Struttura logica dei dati (Logical Data Structure)

PICC

Carta di prossimità a circuito integrato (Proximity Integrated Circuit Card)

PIX

Estensione dell'identificatore di applicazione esclusivo (Proprietary Application Identifier Extension)

RID

Identificatore di applicazione registrato (Registered Application Identifier)

SOd

Oggetto di sicurezza del documento (Document Security Object)

2.  DATI CONTENUTI NEL MICROCHIP

(1)  Dati armonizzati obbligatori e facoltativi della patente di guida

Il microchip contiene i dati armonizzati della patente di guida di cui alla parte D. Se uno Stato membro decide di inserire nella patente di guida dati indicati come facoltativi nella parte D, tali dati sono memorizzati nel microchip.

(2)  Dati supplementari

Gli Stati membri possono memorizzare nel microchip dati supplementari previsti dalla rispettiva legislazione nazionale in materia di patenti di guida. Essi ne informano la Commissione.

3.  MICROCHIP

(1)  Tipo di supporto di memorizzazione

Il supporto di memorizzazione per i dati della patente di guida è un microchip provvisto di interfaccia a contatto, senza contatto oppure duplice (con e senza contatto), come precisato nella parte B2, voce 1.

(2)  Applicazioni

Tutti i dati di un microchip sono memorizzati in applicazioni elettroniche. Tutte le applicazioni del microchip sono identificate con un codice unico denominato AID (Application Identifier — Identificatore di applicazione), come indicato nella parte B2, voce 2.

a)  Applicazione per patenti di guida UE

I dati obbligatori e facoltativi della patente di guida di cui all'allegato I, parte D, sono memorizzati nell'apposita applicazione per la patente di guida UE. L'AID dell'applicazione per la patente di guida UE è il seguente:

"A0 00 00 04 56 45 44 4C 2D 30 31",

composto da:

–  RID della Commissione europea: "A0 00 00 04 56";

–  PIX dell'applicazione per la patente di guida UE: "45 44 4C 2D 30 31" (EDL-01).

I dati, raggruppati in gruppi di dati (DG), fanno parte di una struttura logica dei dati (LDS).

I DG sono memorizzati nell'applicazione per la patente di guida UE sotto forma di file elementari (EF) e sono protetti in conformità della parte B2, voce 3.

b)  Altre applicazioni

Gli altri dati supplementari sono memorizzati in una o più applicazioni apposite, diverse dall'applicazione per la patente di guida UE. Ciascuna di queste applicazioni è identificata con un AID unico.

4.  STRUTTURA LOGICA DEI DATI DELL'APPLICAZIONE PER LA PATENTE DI GUIDA UE

(1)  Struttura logica dei dati (Logical Data Structure)

I dati della patente di guida inseriti nel microchip sono contenuti in una struttura logica dei dati (LDS), di cui alla parte B2, voce 4. Il presente punto precisa quali sono i requisiti supplementari per i DG obbligatori e supplementari.

Ogni DG è memorizzato in un EF. Gli EF da utilizzare per l'applicazione per la patente di guida UE sono identificati con identificatori appositi (EFID — Elementary File Identifiers), nella forma estesa o abbreviata, come indicato nella parte B2, voce 5.

(2)  Gruppi di dati obbligatori

Gli elementi di dati obbligatori e facoltativi sono memorizzati nei seguenti DG:

a)  DG 1: tutti gli elementi di dati obbligatori e facoltativi come figurano sul documento, eccetto l'immagine del volto e l'immagine della firma;

b)  DG 5: immagine della firma del titolare della patente;

c)  DG 6: immagine del volto del titolare della patente.

I dati del DG 1 sono organizzati secondo quanto indicato al punto 6 e nella parte B2, voce 6. I dati contenuti nei DG 5 e 6 sono memorizzati conformemente alle specifiche di cui alla parte B2, voce 7.

(3)  Gruppi di dati supplementari

Gli elementi di dati supplementari, se previsti dalla legislazione nazionale degli Stati membri in materia di patenti di guida, sono inseriti nei DG seguenti:

a)  DG 2: informazioni sul titolare della patente, eccetto i dati biometrici;

b)  DG 3: informazioni sull'autorità che rilascia la patente;

c)  DG 4: immagine ritratto;

d)  DG 7: dati biometrici delle impronte digitali del titolare della patente;

e)  DG 8: dati biometrici dell'iride del titolare della patente; [Em. 138]

f)  DG 11: altre informazioni, come il nome per esteso del titolare nei caratteri nazionali.

I dati contenuti in tali DG sono memorizzati conformemente alle specifiche di cui alla parte B2, voce 8.

5.  MECCANISMI DI SICUREZZA DEI DATI

Si utilizzano meccanismi adeguati per convalidare l'autenticità e l'integrità del microchip e dei dati in esso contenuti e per limitare l'accesso ai dati della patente di guida.

I dati del microchip sono protetti conformemente alle specifiche di cui alla parte B2, voce 3. La presente sezione precisa i requisiti supplementari da rispettare.

(1)  Verifica dell'autenticità

a)  Autenticazione passiva obbligatoria

Tutti i DG memorizzati nell'applicazione per la patente di guida UE sono protetti da un'autenticazione passiva.

I dati relativi all'autenticazione passiva sono conformi ai requisiti di cui alla parte B2, voce 9.

b)  Autenticazione attiva facoltativa

Si applicano meccanismi di autenticazione attiva facoltativa per garantire che il microchip originale non sia stato sostituito.

(2)  Restrizione dell'accesso

a)  Protezione d'accesso di base (Basic Access Protection) obbligatoria

Si applica il meccanismo di protezione dell'accesso di base (BAP) per tutti i dati contenuti nell'applicazione per la patente di guida UE. Ai fini dell'interoperabilità con sistemi esistenti, quale il sistema che impiega documenti di viaggio a lettura ottica (eMRTD), è d'obbligo utilizzare la zona per la lettura automatica (MRZ) a una riga, di cui alla parte B2, voce 10.

La chiave del documento Kdoc utilizzata per accedere al chip è generata dall'MRZ a una riga, che può essere immessa manualmente oppure utilizzando un lettore ottico di caratteri (OCR). Si applica la configurazione BAP 1 definita per l'MRZ a una riga, indicata nella parte B2, voce 10.

b)  Controllo dell'accesso esteso condizionato (Conditional Extended Access Control)

Quando sono memorizzati nel microchip dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, si adottano misure supplementari per limitare l'accesso a tali dati.

I meccanismi di controllo dell'accesso esteso sono conformi alle specifiche di cui alla parte B2, voce 11.

(3)  Infrastruttura a chiave pubblica (PKI) per le patenti di guida dotate di microchip

Gli Stati membri stabiliscono le modalità nazionali necessarie alla gestione delle chiavi pubbliche, in conformità dell'allegato A della norma ISO 18013_3.

6.  PRESENTAZIONE DEI DATI

(1)  Formato dei dati nel DG 1

Codice

L

Valore

Codifica

O/F

61

V

Elementi dei dati del DG 1 (annidati)

 

 

 

 

Codice

L

Valore

 

 

 

 

5F 01

V

Numero di omologazione

ans

O

 

 

5F 02

V

Oggetto di dati costruito relativo a elementi di dati demografici

 

O

 

 

 

 

Codice

L

Valore

 

 

 

 

 

 

5F 03

3

Stato membro emittente

a3

O

 

 

 

 

5F 04

V

Cognome(i) del titolare

as

O

 

 

 

 

5F 05

V

Altro(i) nome(i) del titolare

as

O

 

 

 

 

5F 06

4

Data di nascita (ggmmaaaa)

n8

O

 

 

 

 

5F 07

V

Luogo di nascita

ans

O

 

 

 

 

5F 08

3

Nazionalità

a3

F

 

 

 

 

5F 09

1

Sesso

M/F/U

F

 

 

 

 

5F 0A

4

Data di rilascio della patente (ggmmaaaa)

n8

O

 

 

 

 

5F 0B

4

Data di scadenza della patente (ggmmaaaa)

n8

O

 

 

 

 

5F 0C

V

Autorità emittente

ans

O

 

 

 

 

5F 0D

V

Numero amministrativo (diverso dal numero del documento)

ans

F

 

 

 

 

5F 0E

V

Numero del documento

an

O

 

 

 

 

5F 0F

V

Residenza, domicilio permanente o recapito postale

ans

F

 

 

7F 63

V

Oggetto di dati costruito relativo alle categorie veicoli/restrizioni/condizioni

 

O

 

 

 

 

Codice

L

Valore (codificato come indicato di seguito)

 

 

 

 

 

 

02

1

Numero di categorie/restrizioni/condizioni

N

O

 

 

 

 

87

V

Categoria/restrizione/condizione

ans

O

 

 

 

 

87

V

Categoria/restrizione/condizione

ans

F

 

 

 

 

 

 

 

 

87

V

Categoria/restrizione/condizione

ans

F

(2)  Formato di registrazione logica

Le categorie riguardanti i veicoli, le restrizioni o le condizioni sono riunite in un oggetto di dati in base alla struttura indicata nella tabella seguente:

Codice categoria veicolo

Data di rilascio

Data di scadenza

Codice

Segno

Valore

dove:

a)  i codici delle categorie dei veicoli sono presentati come indicato nell'articolo 6 (ad esempio AM, A1, A2, A, B1, B ecc.);

b)  la data di rilascio si presenta come GGMMAAAA (due cifre a indicazione del giorno, seguite da due cifre a indicazione del mese, seguite da quattro cifre a indicazione dell'anno) per la categoria di veicoli;

c)  la data di scadenza si presenta come GGMMAAAA (due cifre a indicazione del giorno, seguite da due cifre a indicazione del mese, seguite da quattro cifre a indicazione dell'anno) per la categoria di veicoli;

d)  il codice, il segno e il valore si riferiscono alle informazioni o alle restrizioni supplementari relative alla categoria di veicoli o al conducente.

PARTE B2: elenco delle norme applicabili alle patenti di guida dotate di un supporto di memorizzazione 

Voce

Oggetto

Requisito

Applicabile a

1

Interfaccia, organizzazione e comandi del supporto di memorizzazione

Serie ISO/IEC 7816 (a contatto), serie ISO/IEC 14443 (senza contatto) di cui all'allegato C della norma ISO/IEC 18013-2:2008

Parte B1, punto 3.1)

2

Identificatore di applicazione

ISO/IEC 7816-5:2004

Parte B1, punto 3.2)

3

Meccanismi di sicurezza dei dati

ISO/IEC 18013-3:2009

Parte B1, punto 3.2), lettera a)

Parte B1, punto 5

4

Struttura logica dei dati

ISO/IEC 18013-2:2008

Parte B1, punto 4.1)

5

Identificatori del file elementare

ISO/IEC 18013-2:2008 Tabella C.2

Parte B1, punto 4.1)

6

Presentazione dei dati per il DG 1

ISO 18013-2:2008, allegato C.3.8

Parte B1, punto 4.2)

Parte B1, punto 6.1)

7

Presentazione dei dati obbligatori per il DG 5 e il DG 6

ISO/IEC 18013-2:2008, allegato C.6.6 e allegato C.6.7, immagine del volto e immagine della firma da memorizzare in formato JPEG o JPEG2000

Parte B1, punto 4.2)

8

Presentazione dei dati facoltativi e supplementari

ISO/IEC 18013-2:2008, allegato C

Parte B1, punto 4.3)

9

Autenticazione passiva

ISO/IEC 18013-3:2009, punto 8.1, dati da memorizzare in EF.SOd (oggetto di sicurezza del documento) nell'LDS

Parte B1, punto 5.1), lettera a)

10

Restrizione dell'accesso di base

ISO/IEC 18013-3:2009 e prima modifica

Parte B1, punto 5.2), lettera a)

 

Configurazione della restrizione dell'accesso di base

ISO/IEC 18013-3:2009, allegato B.8

11

Restrizione dell'accesso estesa

Technical Guideline TR-03110, Advanced Security Mechanisms for Machine Readable Travel Documents — Extended Access Control (EAC), versione 1.11

Parte B1, punto 5.2), lettera b)

12

Metodi di prova

ISO 18013-4:2011

Parte B3, punto 1.

13

Certificato di sicurezza

EAL 4+ o equivalente

Parte B3, punto 2.

14

Certificato funzionale

Prove delle schede intelligenti in base alle norme delle serie ISO 10373

Parte B3, punto 3.

PARTE B3: procedura di omologazione UE delle patenti di guida dotate di microchip 

1.  DISPOSIZIONI GENERALI

I fabbricanti che chiedono l'omologazione UE delle patenti di guida dotate di microchip presentano un certificato di sicurezza e un certificato funzionale.

Qualsiasi modifica pianificata del processo di produzione, anche del software, è previamente notificata all'autorità che ha accordato l'omologazione. L'autorità può richiedere informazioni e prove supplementari prima di accettare la modifica.

Le prove sono condotte in base ai metodi di cui alla parte B2, voce 12.

2.  CERTIFICATO DI SICUREZZA

Per quanto concerne la valutazione della sicurezza, i microchip delle patenti di guida sono valutati in base ai criteri di cui alla parte B2, voce 13.

Il certificato di sicurezza è rilasciato unicamente in seguito a una valutazione positiva della capacità del microchip di resistere ai tentativi di manipolazione o di alterazione dei dati.

3.  CERTIFICATO FUNZIONALE

La valutazione funzionale delle patenti di guida dotate di microchip avviene in base a prove di laboratorio conformemente ai criteri di cui alla parte B2, voce 14.

Gli Stati membri che integrano un microchip nelle patenti di guida provvedono a che siano rispettati le norme funzionali e i requisiti di cui alla parte B1.

Il certificato funzionale è rilasciato al fabbricante quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

–  il microchip è accompagnato da un certificato di sicurezza valido;

–  è dimostrata la conformità con i requisiti di cui alla parte B2;

–  le prove funzionali sono state condotte con esito positivo.

Spetta all'autorità competente dello Stato membro rilasciare il certificato funzionale. Il certificato funzionale reca l'identità dell'autorità che lo rilascia, l'identità del richiedente, l'identificazione del microchip e un elenco dettagliato delle prove condotte con relativi risultati.

4.  CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE UE

1)  Modello di certificato

Gli Stati membri rilasciano il certificato di omologazione UE dietro presentazione del certificato di sicurezza e di quello funzionale previsti nel presente allegato. I certificati di omologazione UE sono conformi al modello di cui alla parte B4.

2)  Sistema di numerazione

Il sistema di numerazione dell'omologazione UE consiste:

a)  della lettera "e" seguita da un numero corrispondente allo Stato membro che ha concesso l'omologazione UE:

1 per la Germania;

2 per la Francia;

3 per l'Italia;

4 per i Paesi Bassi;

5 per la Svezia;

6 per il Belgio;

7 per l'Ungheria;

8 per la Repubblica ceca;

9 per la Spagna;

12 per l'Austria;

13 per il Lussemburgo;

17 per la Finlandia;

18 per la Danimarca;

19 per la Romania;

20 per la Polonia;

21 per il Portogallo;

23 per la Grecia;

24 per l'Irlanda;

25 per la Croazia;

26 per la Slovenia;

27 per la Slovacchia;

29 per l'Estonia;

32 per la Lettonia;

34 per la Bulgaria;

36 per la Lituania;

49 per Cipro;

50 per Malta;

b)  delle lettere DL precedute da un trattino e seguite da due cifre indicanti il numero progressivo attribuito al presente allegato o all'ultima modifica tecnica di rilievo apportata al presente allegato. Per il presente allegato, il numero progressivo è 00;

c)  un numero di identificazione unico dell'omologazione UE assegnato dallo Stato membro emittente.

Esempio di sistema di numerazione dell'omologazione UE: e50-DL00 12345

Il numero di omologazione è memorizzato nel microchip nel DG 1 per ciascuna patente di guida dotata di tale microchip.

PARTE B4: modello di certificato di omologazione UE per le patenti di guida dotate di microchip 

Nome dell'autorità competente: …

Notifica riguardante (*):

—  omologazione

—  ritiro dell'omologazione

di una patente di guida UE dotata di microchip

Omologazione n.: …

1.  Marchio di fabbrica o denominazione commerciale: …

2.  Nome del modello: …

3.  Nome del fabbricante o del suo rappresentante, se del caso: …

4.  Indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante, se del caso: …

5.  Verbali delle prove di laboratorio:

5.1.  Certificato di sicurezza n.: … Data: …

Rilasciato da: …

5.2.  Certificato funzionale n.: … Data: …

Rilasciato da: …

6.  Data dell'omologazione: …

7.  Data del ritiro dell'omologazione: …

8.  Luogo: …

9.  Data: …

10.  Documentazione illustrativa in allegato: …

11.  Firma: …

(*) Barrare la casella che interessa.

PARTE C: SPECIFICHE RELATIVE ALLA PATENTE DI GUIDA MOBILE 

1)  Le applicazioni per la patente di guida mobile sono disponibili per i più comuni sistemi operativi per dispositivi mobili e mettono a disposizione delle persone autorizzate almeno le funzioni seguenti:

a)  estrazione e memorizzazione di dati o di un puntatore che consentono di dimostrare i diritti di guida di una persona;

b)  visualizzazione e trasmissione di tali dati o di tale puntatore.

2)  L'applicazione e gli altri sistemi pertinenti sono conformi alla norma ISO/IEC 18013-5 sulle patenti di guida mobili e al regolamento (UE) n. 910/2014.

3)  Ai fini del presente allegato, il titolare di una patente di guida mobile rilasciata a norma della presente direttiva è considerato utente autorizzato solo se è identificato come tale. Il mezzo di identificazione primario è l'identificazione elettronica. Ai fini dell'identificazione elettronica di dette persone, sono accettati quantomeno tutti i mezzi di identificazione elettronica di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.

4)  Il sistema nazionale pertinente è il registro competente delle patenti di guida dello Stato membro in cui il titolare della patente di guida ha stabilito la propria residenza normale.

5)  L'applicazione consente al titolare della patente di guida di estrarre dal sistema nazionale pertinente dati verificabili contenenti le informazioni elencate nella parte D e un token monouso. Se una parte delle informazioni di cui alla parte D non è disponibile nel sistema nazionale, il titolare della patente di guida può estrarre gli elementi di dati mancanti con altri mezzi sicuri (ad es. la fotografia del titolare della patente può essere estratta dal suo passaporto biometrico mediante comunicazione in prossimità (Near Field Communication)).

L'applicazione deve consentire di aggiornare automaticamente o manualmente i dati verificabili (i dati del titolare contenuti nella patente di guida di cui alla parte D) estratti dal sistema nazionale pertinente dello Stato membro di residenza normale. L'applicazione non consente di modificare con altri mezzi i dati estratti.

L'applicazione consente al titolare della patente di guida di visualizzare o trasmettere a terzi, in tutto o in parte, i dati contenuti nella patente di guida mobile. Le autorità competenti degli Stati membri sono autorizzate a estrarre i dati contenuti nella patente di guida mobile per poter accertare i diritti di guida del titolare della patente di guida (verifica).

L'applicazione consente al titolare della patente di guida di trasmettere a terzi un token monouso estratto da un sistema nazionale. Il token può essere utilizzato dalla parte ricevente per estrarre le informazioni di cui alla parte D dal sistema nazionale pertinente, ove la parte ricevente sia stata autorizzata dallo Stato membro interessato. Le autorità competenti degli Stati membri sono autorizzate ad accedere ai sistemi nazionali degli altri Stati membri. Gli Stati membri garantiscono che, una volta verificati i dati del titolare della patente, i dati trasmessi non siano conservati.

Le informazioni trasmesse direttamente dall'applicazione o estratte utilizzando il token monouso consentono alle autorità competenti di accertare i diritti di guida del titolare della patente di guida mobile (verifica), comprese eventuali restrizioni applicabili nell'Unione o nel territorio di uno Stato membro. Gli Stati membri non considerano validi i dati qualora siano stati estratti oltre sette giorni prima del momento della verifica o se il numero della patente di guida è incluso nell'elenco delle revoche gestito dallo Stato membro che ha rilasciato la patente di guida mobile. L'elenco delle revoche contiene informazioni su tutte le patenti di guida che non consentono più ai rispettivi titolari di esercitare il diritto di guidare.

6)  In deroga al regolamento (UE) n. 910/2014 e al solo scopo di dare al titolare di una patente di guida mobile la possibilità di dimostrare la sussistenza del proprio diritto di guidare in tali situazioni, le funzioni di visualizzazione e trasmissione dei dati o di un token monouso restano disponibili nel caso in cui i dati di identificazione personale associati ai portafogli europei di identità digitale di cui all'articolo 3 del suddetto regolamento non siano validi.

7)  I sistemi nazionali non conservano né trattano le richieste basate sul suddetto token monouso per finalità diverse dall'attuazione delle disposizioni della presente direttiva. A tal fine è possibile ricorrere alla rete dell'UE delle patenti di guida di cui all'articolo 19.

8)  I titolari di patenti di guida mobili hanno la possibilità di rinnovare, sostituire o convertire la propria patente di guida nell'Unione attraverso l'applicazione o mediante un apposito portale di servizi digitali messo a disposizione dagli Stati membri.

PARTE D: DATI DA INSERIRE NELLA PATENTE DI GUIDA DELL'UE 

1)  Le sigle distintive degli Stati membri che rilasciano la patente sono le seguenti:

B : Belgio

BG : Bulgaria

CZ : Repubblica ceca

DK : Danimarca

D : Germania

EST : Estonia

GR : Grecia

E : Spagna

F : Francia

HR : Croazia

IRL : Irlanda

I : Italia

CY : Cipro

LV : Lettonia

LT : Lituania

L : Lussemburgo

H : Ungheria

M : Malta

NL : Paesi Bassi

A : Austria

PL : Polonia

P : Portogallo

RO : Romania

SLO : Slovenia

SK : Slovacchia

FIN : Finlandia

S : Svezia

2)  La dicitura "patente di guida" da stampare sulle patenti di guida nella lingua o nelle lingue degli Stati membri è la seguente:

Свидетелство за управление на МПС

Permiso de Conducción

Řidičský průkaz

Kørekort

Führerschein

Juhiluba

Άδεια Οδήγησης

Driving Licence

Permis de conduire

Ceadúas Tiomána

Vozačka dozvola

Patente di guida

Vadītāja apliecība

Vairuotojo pažymėjimas

Vezetői engedély

Liċenzja tas-Sewqan

Rijbewijs

Prawo Jazdy

Carta de Condução

Permis de conducere

Vodičský preukaz

Vozniško dovoljenje

Ajokortti

Körkort

3)  Le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata sono le seguenti:

Campo

Informazione

1

cognome del titolare

2

altro(i) nome(i) del titolare

3

luogo e data di nascita

4a

data di rilascio della patente

4b

data di scadenza della patente o un trattino se la validità è illimitata in base al disposto dell'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma

4c

designazione dell'autorità che rilascia la patente

4d

un numero diverso da quello di cui al campo 5, utile per la gestione della patente (menzione facoltativa)

5

numero della patente

6

fotografia del titolare

7

firma del titolare

8

residenza, domicilio permanente o recapito postale (menzione facoltativa)

9

categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate)

4)  Le informazioni specifiche relative alle categorie della patente rilasciata sono le seguenti:

Campo

Informazione

9

categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate)

10

data del primo rilascio per ciascuna categoria (questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore sostituzione o conversione); ogni campo relativo alla data viene scritto in due cifre e nella sequenza seguente: giorno.mese.anno (GG.MM.AA)

11

data di scadenza per ciascuna categoria; ogni campo relativo alla data viene scritto in due cifre e nella sequenza seguente: giorno.mese.anno (GG.MM.AA)

12

eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna categoria interessata, come precisato nella parte E

Se un codice specificato nella parte E si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto i campi 9, 10 e 11.

5)  Le informazioni specifiche relative alla gestione della patente rilasciata sono le seguenti:

Campo

Informazione

13

eventuale iscrizione da parte dello Stato membro ospitante delle indicazioni indispensabili alla gestione della patente, nel quadro dell'applicazione della parte A1, punto 4, lettera a);

14

eventuale iscrizione da parte dello Stato membro che rilascia la patente delle indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale (menzione facoltativa). Qualora la menzione rientrasse in un campo definito nel presente allegato, dovrà essere preceduta dal numero del campo corrispondente.

Previo consenso scritto specifico del titolare, possono essere riportate in questo campo anche menzioni non connesse alla gestione della patente di guida o alla sicurezza stradale; l'aggiunta di tali menzioni non condiziona assolutamente l'uso del modello come patente di guida.

PARTE E: CODICI DELL'UNIONE E NAZIONALI 

I codici da 01 a 99 sono codici armonizzati dell'Unione europea.

CONDUCENTE (motivi medici) 

01

.

Correzione della vista e/o protezione degli occhi

 

01.01.  

Occhiali

 

01.02.  

Lenti a contatto

 

01.05.  

Occlusore oculare

 

01.06.  

Occhiali o lenti a contatto

 

01.07.  

Aiuto ottico specifico

02

 

Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione

03

 

Protesi/ortosi per gli arti

 

03.01.  

Protesi/ortosi per gli arti superiori

 

03.02.  

Protesi/ortosi per gli arti inferiori

MODIFICHE DEL VEICOLO 

10

 

Cambio di velocità modificato

 

10.02.  

Selezione automatica del rapporto di trasmissione

 

10.04.  

Dispositivo di controllo della trasmissione adattato

15

 

Frizione modificata

 

15.01.  

Pedale della frizione adattato

 

15.02.  

Frizione manuale

 

15.03.  

Frizione automatica

 

15.04.  

Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale della frizione

20

 

Dispositivi di frenatura modificati

 

20.01.  

Pedale del freno adattato

 

20.03.  

Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro

 

20.04.  

Pedale del freno a scorrimento

 

20.05.  

Pedale del freno basculante

 

20.06.  

Freno manuale

 

20.07.  

Azionamento del freno con una forza massima di … N(24) (ad esempio "20.07(300N)")

 

20.09.  

Freno di stazionamento adattato

 

20.12.  

Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale del freno

 

20.13.  

Freno a ginocchio

 

20.14.  

Azionamento del dispositivo di frenatura assistito da una forza esterna

25

 

Dispositivo di accelerazione modificato

 

25.01.  

Pedale dell'acceleratore adattato

 

25.03.  

Pedale dell'acceleratore basculante

 

25.04.  

Acceleratore manuale

 

25.05.  

Acceleratore a ginocchio

 

25.06.  

Azionamento dell'acceleratore assistito da una forza esterna

 

25.08.  

Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro

 

25.09.  

Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale dell'acceleratore

31

 

Adattamenti e protezioni dei pedali

 

31.01.  

Set supplementare di pedali paralleli

 

31.02.  

Pedali sullo stesso livello (o quasi)

 

31.03.  

Misura per impedire il blocco o l'azionamento dei pedali dell'acceleratore e del freno quando i pedali non sono azionati dai piedi

 

31.04.  

Fondo rialzato

32

 

Sistemi combinati di freno di servizio e di acceleratore

 

32.01.  

Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato tramite una mano

 

32.02.  

Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato da una forza esterna

33

 

Sistemi combinati di freno di servizio, acceleratore e sterzo

 

33.01.  

Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite una mano

 

33.02.  

Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite due mani

35

 

Disposizione dei comandi modificata (interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione ecc.)

 

35.02.  

Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo

 

35.03.  

Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dal dispositivo di sterzo

 

35.04.  

Comandi azionabili senza togliere la mano destra dal dispositivo di sterzo

 

35.05.  

Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo e senza rilasciare i meccanismi dell'acceleratore e del freno

40

 

Sterzo modificato

 

40.01.  

Sterzo con forza massima di azionamento di … N(25) (ad esempio "40.01(140N)")

 

40.05.  

Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto ecc.)

 

40.06.  

Posizione adattata del volante

 

40.09.  

Sterzo controllato tramite piede

 

40.11.  

Dispositivo di assistenza al volante

 

40.14.  

Servosterzo alternativo adattato controllato tramite una mano o un braccio

 

40.15.  

Servosterzo alternativo adattato controllato tramite due mani o due braccia

42

 

Dispositivi di visione laterale/posteriore modificati

 

42.01.  

Dispositivo retrovisore adattato

 

42.03.  

Dispositivo interno aggiuntivo che permette una visione laterale

 

42.05.  

Dispositivo di visione degli angoli ciechi

43

 

Posizione del sedile del conducente

 

43.01.  

Altezza del sedile conducente che consente una visione normale e a distanza normale dal volante e dai pedali

 

43.02.  

Sedile conducente adattato alla forma del corpo

 

43.03.  

Sedile conducente con supporto laterale per una buona stabilità

 

43.04.  

Sedile conducente dotato di braccioli

 

43.06.  

Adattamento della cintura di sicurezza

 

43.07.  

Tipo di cinture di sicurezza con supporto per una buona stabilità

44

 

Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)

 

44.01.  

Impianto frenante su una sola leva

 

44.02.  

Freno della ruota anteriore adattato

 

44.03.  

Freno della ruota posteriore adattato

 

44.04.  

Acceleratore adattato

 

44.08.  

Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente e di tenere in equilibrio il motociclo in posizione di arresto e di stazionamento

 

44.09.  

Forza massima di azionamento del freno della ruota anteriore … N(26) (ad esempio "44.09(140N)")

 

44.10.  

Forza massima di azionamento del freno della ruota posteriore … N(27) (ad esempio "44.10(240N)")

 

44.11.  

Poggiapiedi adattato

 

44.12.  

Manubrio adattato

45

 

Solo per motocicli con sidecar

46

 

Solo per tricicli

47

 

Limitata a veicoli di più di due ruote in cui non è necessario l'equilibrio del conducente per l'avviamento, l'arresto e lo stazionamento

50

 

Limitata ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)

Lettere utilizzate in combinazione con i codici da 01 a 44 per ulteriori specifiche:

a sinistra

b destra

c mano

d piede

e nel mezzo

f braccio

g pollice

CODICI RELATIVI A LIMITAZIONI DELL'USO 

60

 

Equivalenze facoltative

 

60.01.  

Al titolare è concessa l'equivalenza facoltativa di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a)

 

60.02.  

Al titolare è concessa l'equivalenza facoltativa di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b)

 

60.03.  

I diritti di guida conferiti dalla categoria B1 sono limitati ai veicoli specificati all'articolo 9, paragrafo 4, lettera c)

61

 

Guida in orario diurno (ad esempio: un'ora dopo l'alba e un'ora prima del tramonto)

62

 

Guida entro un raggio di … km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione

63

 

Guida senza passeggeri

64

 

Velocità di guida limitata a… km/h

65

 

Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di una patente di categoria almeno equivalente

66

 

Guida senza rimorchio

67

 

Guida non autorizzata in autostrada

68

 

Niente alcol

69

 

Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436. L'indicazione di una data di scadenza è facoltativa (ad esempio, "69" o "69(1.1.2016)")

QUESTIONI AMMINISTRATIVE

70

 

Conversione della patente n. … rilasciata da … (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio "70.0123456789.NL")

71

 

Duplicato della patente n. … (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio "71.987654321.HR")

73

 

Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a quattro ruote (B1)

78

 

Limitata a veicoli con cambio automatico

79

 

Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 19 della presente direttiva

 

79.01.  

Limitata a veicoli a due ruote con o senza side-car

 

79.02.  

Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre ruote o quadriciclo leggero

 

79.03.  

Limitata a tricicli

 

79.04.  

Limitata a tricicli ai quali è agganciato un rimorchio la cui massa limite non supera 750 kg

 

79.05.  

Motociclo di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg

 

79.06.  

Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del rimorchio supera 3 500 kg

80

 

Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo triciclo a motore di età inferiore a 24 anni

81

 

Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo motociclo a due ruote di età inferiore a 21 anni

95

 

Conducente titolare di CAP in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva (UE) 2022/2561 fino a … (ad esempio: "95(1.1.12)")

96

 

Veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio con una massa limite superiore a 750 kg quando la massa limite complessiva supera 3 500 kg ma non supera 4 250 kg

97

 

Non autorizzata per la guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(28)

98

 

 

 

98.01  

Il conducente è considerato inesperto ed è soggetto alle condizioni relative al periodo di prova. In caso di conversione, rinnovo o sostituzione della patente, al codice è aggiunta la data di conclusione del periodo di prova (ad esempio 98.01.13.04.2028)

 

98.02  

Il titolare deve soddisfare le condizioni del sistema di guida accompagnata fino al raggiungimento dei 18 anni di età

I codici 100 e superiori sono codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente di guida.

ALLEGATO II

REQUISITI MINIMI PER L'ESAME DI IDONEITÀ ALLA GUIDA E CONOSCENZE, CAPACITÀ E COMPORTAMENTI NECESSARI PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE

I.  REQUISITI MINIMI PER L'ESAME DI IDONEITÀ ALLA GUIDA

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per la verifica delle conoscenze, delle capacità e dei comportamenti necessari per la guida di un veicolo a motore. A tal fine devono essere effettuate le seguenti prove di controllo:

–  una prova teorica;

–  a seguito dell'esito positivo della prova teorica, una prova di capacità e comportamento.

Le prove sono effettuate nel rispetto delle condizioni indicate di seguito.

A.  PROVA TEORICA

1.  Modalità

La modalità prescelta deve essere tale da permettere di verificare che il candidato possiede le conoscenze necessarie nelle materie indicate nei punti 2, 3 e 4.

Il candidato che debba sostenere l'esame relativo ad una determinata categoria può essere esonerato dal ripetere l'esame relativo alle disposizioni comuni di cui ai punti 2, 3 e 4 se ha superato la prova teorica per una categoria diversa.

2.  Programma della prova teorica per tutte le categorie di veicoli

Devono essere formulate domande riguardanti tutti gli argomenti di cui ai punti seguenti; la forma e il contenuto di tali domande sono lasciati alla discrezione degli Stati membri:

a)  le norme che regolano la circolazione stradale:

–  in particolare: segnaletica stradale verticale ed orizzontale, segnalazioni, precedenze e limiti di velocità;

b)  il conducente:

–  importanza di un atteggiamento vigile e di un corretto comportamento nei confronti degli altri utenti della strada, compresi gli utenti di mezzi di micromobilità;

–  percezione generale, compresa la percezione dei pericoli, valutazione e decisione, in particolare tempi di reazione, nonché cambiamenti nel comportamento al volante indotti da alcol, droghe, medicinali, stati d'animo e affaticamento;

–  impatti sul rischio di distrazione a causa dell'utilizzo di sistemi GSM o altri dispositivi elettronici durante la guida e ripercussioni in materia di sicurezza; [Em. 139]

c)  la strada:

–  principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza di sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata e alla tenuta di strada in diverse condizioni sia atmosferiche sia della strada, anche in particolare condizioni di scivolosità e neve; [Em. 140]

–  fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada, compresa la percezione e l'anticipazione dei pericoli, in particolare alla luce del loro cambiamento in base alle condizioni atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte;

–  caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di comportamento;

–  guida sicura nelle gallerie stradali;

d)  gli altri utenti della strada:

–  fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli altri utenti della strada, in particolare degli utenti della strada vulnerabili che godono di un livello di protezione inferiore nel traffico rispetto agli utenti di autoveicoli quali automobili, autobus e autocarri e che sono direttamente esposti alle forze in atto nelle collisioni. Tale categoria comprende bambini, pedoni, ciclisti, utenti di veicoli a motore a due ruote, utenti di dispositivi di mobilità personale e persone con disabilità o con mobilità e orientamento ridotti; [Em. 141]

–  rischi legati alla manovra, all’interazione e e alla guida di diversi tipi di veicolo dovuti alle diverse dimensioni e dinamiche di guida e al relativo campo visivo del conducente, compresi i veicoli con sistemi avanzati di assistenza alla guida e altre caratteristiche di automazione; [Em. 142]

–   angoli morti e variazioni di pendenza; [Em. 143]

–  utilizzo corretto e tempestivo degli indicatori di direzione; [Em. 144]

e)  norme e disposizioni di carattere generale e questioni diverse:

–  formalità amministrative e documenti necessari per la circolazione dei veicoli;

–  regole generali di comportamento del conducente in caso di incidente (collocazione dei segnali di pericolo e segnalazione dell'incidente) ed eventuali misure di assistenza agli infortunati;

–   norme sul modo di comportarsi se un veicolo di emergenza si sta avvicinando e sulle azioni da compiere nel luogo in cui è avvenuta una collisione; [Em. 145]

–  fattori di sicurezza legati al veicolo, al carico e alle persone trasportate;

–  conoscenza di aspetti relativi alla sicurezza dei veicoli alimentati con combustibili alternativi; e/o alimentati a batterie, in particolare i rischi di incendio generalizzato/sviluppo di incendi o di reazione chimica in caso di incidente o guasto; [Em. 146]

f)  precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo; , tra cui garantire che sia sicuro aprire la porta del veicolo e che ciò non crei un pericolo per altri utenti della strada quali i pedoni, i ciclisti e gli utenti dei mezzi di micromobilità; [Em. 147]

g)  elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i candidati devono essere in grado di riconoscere i difetti più ricorrenti, con particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni, pneumatici, luci e indicatori di direzione, catadiottri, specchietti retrovisori, parabrezza e tergicristalli, sistema di scarico, cinture di sicurezza e dispositivi di segnalazione acustica;

h)  sistemi di sicurezza dei veicoli, in particolare impiego delle cinture di sicurezza, dei poggiatesta e delle dotazioni per la sicurezza dei bambini e ricarica dei veicoli elettrici;

i)  regole e aspetti dell'uso dei veicoli legati all'ambiente, anche per quanto riguarda i veicoli elettrici: corretto impiego dei dispositivi di segnalazione acustica, consumo ridotto di carburante/energia, limitazione delle emissioni (emissioni di gas a effetto serra, inquinanti atmosferici, rumore e microplastiche derivanti dall'usura degli pneumatici, dei freni e della strada ecc.). [Em. 148]

i bis)  i rudimenti del primo soccorso e la capacità di utilizzare la cassetta di primo soccorso nonché la capacità di provvedere al primo soccorso, inclusa la rianimazione;

Gli Stati membri possono, in alternativa, consentire l'opzione che una formazione pratica di primo soccorso certificata e precedentemente completata, che includa la rianimazione, preveda un'esenzione dai contenuti dell'esame teorico relativo al primo soccorso; [Em. 149]

i ter)  l'interazione sicura con le funzioni dei sistemi di assistenza alla guida avanzati e altre caratteristiche di automazione, compresi i loro vantaggi, limitazioni e rischi associati; [Em. 150]

i quater)  quadro normativo di base sulle limitazioni dell'accesso dei veicoli alle aree urbane, ivi comprese le zone a emissioni ridotte; [Em.151]

3.  Disposizioni specifiche per le categorie A1, A2 e A

Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:

a)  impiego di guanti, stivali, caschi e abbigliamento protettivo di altro tipo;

b)  percezione del motociclista da parte degli altri utenti della strada;

c)  fattori di rischio legati ai vari tipi di strada precedentemente indicati, con particolare attenzione agli elementi potenzialmente scivolosi quali tombini, segnaletica orizzontale (ad esempio strisce e frecce) e binari;

d)  elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale precedentemente indicati, con particolare attenzione all'interruttore di emergenza, ai livelli dell'olio e alla catena.

4.  Disposizioni specifiche per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1E e T; D1 e D1E [Em.152]

1)  Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:

a)  disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo a norma del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio(29); impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (UE) n. 165/2014;

b)  disposizioni che regolano il pertinente tipo di trasporto: merci o passeggeri;

c)  documenti di circolazione e di trasporto, necessari per il trasporto di merci o passeggeri sia a livello nazionale che internazionale;

d)  comportamento in caso di incidente; misure da adottare in caso di incidente o situazione assimilabile, compresi gli interventi di emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri, nonché rudimenti di pronto soccorso, ivi compresa la rianimazione; [Em. 153] 

e)  precauzioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;

f)  disposizioni che regolano dimensione e massa dei veicoli; disposizioni che regolano i dispositivi di limitazione della velocità;

f bis)  finalità e utilizzo di rallentatori/scarico e freni [Em. 154]

g)  limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo segnatamente per quanto riguarda i pedoni davanti al veicolo e i ciclisti a lato del veicolo e davanti a esso; [Em. 155]

h)  lettura di una cartina stradale, calcolo di un itinerario, compreso l'uso di sistemi elettronici di navigazione (facoltativo);

h bis)  stile di guida ecologico e prudente: distanza dal veicolo che si trova davanti; il sorpasso in curva, il cambio di corsia, le norme in materia di priorità, i limiti di velocità; [Em.156]

i)  fattori di sicurezza relativi al caricamento dei veicoli: controllo del carico (posizionamento e ancoraggio), problemi specifici legati a particolari tipi di merce (ad esempio carichi liquidi o sporgenti), operazioni di carico e scarico e impiego di attrezzature di movimentazione (solo categorie C, CE, C1 e C1E); [Em. 157]

i bis)  protocolli, procedure e misure di sicurezza riguardanti le aree di parcheggio sicure; [Em. 158]

j)  responsabilità del conducente nei confronti delle persone trasportate; comfort e sicurezza dei passeggeri, come pure un'adeguata reazione in caso di violenza e molestie basate sul genere; trasporto di bambini; controlli necessari prima della partenza; la prova teorica deve riguardare tutti i diversi tipi di autobus (destinati al servizio di linea e a quello privato, autobus di dimensioni eccezionali ecc.) (solo categorie D, DE, D1 e D1E); [Em.159]

k)  gli Stati membri possono esentare i candidati alla patente di guida per veicoli della categoria C1 o C1E, che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 165/2014, dal provare la propria conoscenza delle materie elencate al punto 4.1), lettere da a) a c).

2)  Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito ai seguenti elementi aggiuntivi per le categorie C, CE, D e DE:

a)  nozioni sulla costruzione e il funzionamento dei motori a combustione interna, dei liquidi (ad esempio olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri ecc.), del sistema di alimentazione del carburante, di quello elettrico, di quello di accensione e di quello di trasmissione (frizione, cambio ecc.);

b)  lubrificazione e protezione dal gelo;

c)  nozioni su costruzione, montaggio e corretto impiego e manutenzione degli pneumatici;

d)  freno e acceleratore: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria, compreso l'ABS;

e)  frizione: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria (solo categorie CE e DE);

f)  metodi per individuare le cause dei guasti;

g)  manutenzione dei veicoli a scopo preventivo e esecuzione delle opportune riparazioni ordinarie;

h)  responsabilità del conducente in merito a ricevimento, trasporto e consegna delle merci nel rispetto delle condizioni concordate (solo categorie C e CE).

B.  PROVA DI CAPACITÀ E COMPORTAMENTO

5.  Il veicolo e le sue dotazioni

1)  Cambio del veicolo

a)  Il candidato che intende conseguire l'abilitazione alla guida di un veicolo con cambio manuale deve effettuare la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di tale tipo di cambio.

Per "veicolo con cambio manuale" si intende un veicolo nel quale è presente un pedale della frizione (o leva azionata manualmente per le categorie A, A2 e A1) che deve essere azionato dal conducente quando avvia o ferma il veicolo e cambia le marce.

b)  I veicoli che non rispondono ai criteri di cui al punto 5.1), lettera a), sono considerati dotati di cambio automatico.

Fatto salvo il punto 5.1), lettera c), se il candidato effettua la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di cambio automatico, tale fatto è indicato con il pertinente codice dell'Unione di cui all'allegato I, parte E, sulla patente rilasciata in seguito al suddetto esame. La patente così rilasciata abilita alla guida dei soli veicoli dotati di cambio automatico.

c)  Il codice dell'Unione indicato su una patente di guida di categoria A1, A2, A, B1, B e BE rilasciata in seguito a una prova di capacità e comportamento effettuata su un veicolo dotato di cambio automatico non è automaticamente esposto o è rimosso se il titolare supera una prova specifica di capacità e comportamento o se porta a termine un'apposita formazione, che può avvenire prima o dopo la prova di capacità e comportamento su un veicolo dotato di cambio automatico[Em. 160]

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per:

i)  approvare e supervisionare l'apposita formazione, anche nel contesto della formazione per conducenti generale; o [Em. 161]

ii)  organizzare la prova specifica di capacità e comportamento.

I veicoli utilizzati per la formazione o per la prova di cui al presente punto devono essere dotati di cambio manuale e rientrare nella categoria della patente di guida per la quale i partecipanti hanno presentato domanda.

La durata della prova di capacità e comportamento e la distanza percorsa devono essere sufficienti a valutare le capacità e i comportamenti di cui al punto 6 o 7 del presente allegato, prestando particolare attenzione all'utilizzo del cambio del veicolo.

La formazione deve contemplare tutti gli aspetti di cui al punto 6 o 7 del presente allegato, prestando particolare attenzione all'utilizzo del cambio del veicolo. Ciascun partecipante deve seguire la parte pratica della formazione e dimostrare le sue capacità e il suo comportamento su strade pubbliche. La durata della formazione è di almeno 7 ore.

d)  Disposizioni specifiche concernenti i veicoli di categoria BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E e T [Em. 162]

Gli Stati membri possono decidere di non indicare restrizioni per i veicoli con cambio automatico sulla patente di guida di un veicolo della categoria BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 o D1E di cui al punto 5.1), lettera b), purché il candidato sia già titolare di una patente di guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno una delle seguenti categorie: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 o D1E, e abbia eseguito le manovre descritte al punto 8.4) durante la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti.

2)  I veicoli impiegati per effettuare la prova di capacità e comportamento devono soddisfare i criteri minimi indicati di seguito. Gli Stati membri sono liberi di rendere tali criteri più severi o di adottare criteri aggiuntivi. Gli Stati membri possono applicare ai veicoli di categoria A1, A2 e A, utilizzati nella prova di capacità e comportamento, una tolleranza di 5 cm3 sotto la cilindrata minima prescritta.

a)  Categoria A1:

motociclo di categoria A1 senza sidecar, con potenza nominale massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 90 km/h.

Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è di almeno 120 cm3.

Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,08 kW/kg.

b)  Categoria A2:

motociclo senza sidecar, con potenza nominale di almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg.

Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è di almeno 250 cm3.

Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,15 kW/kg.

c)  Categoria A:

motociclo senza sidecar, la cui massa a vuoto supera 180 kg, con potenza nominale di almeno 50 kW. Lo Stato membro può accettare una tolleranza di 5 kg sotto la massa minima prescritta.

Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è di almeno 600 cm3.

Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,25 kW/kg.

d)  Categoria B:

veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h.

e)  Categoria BE:

insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1 000 kg, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h e non rientrante in quanto insieme nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle dell'autoveicolo; il cassone può anche essere leggermente meno largo dell'autoveicolo, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultimo; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

f)  Categoria B1:

veicolo a motore a quattro ruote, capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h.

g)  Categoria C:

veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12 000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m e larghezza pari o superiore a 2,40 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (UE) n. 165/2014; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10 000 kg di massa totale effettiva. [Em.163]

h)  Categoria CE:

autoarticolato o insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20 000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore a 14 m e la larghezza pari o superiore a 2,4 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice;, di una ralla, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti e dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (UE) n. 165/2014; l'autoarticolato o l'insieme deve essere presentato con un minimo di 15 000 kg di massa totale effettiva. [Em.164]

i)  Categoria C1:

veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4 000 kg e lunghezza pari o superiore a 5 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS ed essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (UE) n. 165/2014; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice. [Em. 165]

j)  Categoria C1E:

insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg, con lunghezza complessiva pari o superiore a 8 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni dell'autoveicolo; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. [Em. 166]

k)  Categoria D:

veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS ed essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (UE) n. 165/2014.

l)  Categoria DE:

insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,4 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. [Em.167]

m)  Categoria D1:

veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4 000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS ed essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (UE) n. 165/2014.

n)  Categoria D1E:

insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

6.  Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie A1, A2 e A

1)  Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo a:

a)  indossare correttamente guanti, stivali, casco e abbigliamento protettivo di altro tipo;

b)  effettuare, a caso, un controllo della condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente), catena, livelli dell'olio, luci, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica.

2)  Manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

a)  mettere il motociclo sul cavalletto e toglierlo dal cavalletto senza l'aiuto del motore, camminando a fianco del veicolo;

b)  parcheggiare il motociclo sul cavalletto;

c)  eseguire almeno due manovre a velocità ridotta, fra cui uno slalom; ciò deve permettere di verificare l'utilizzo combinato di frizione e freno, l'equilibrio, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo, nonché la posizione dei piedi sui poggiapiedi;

d)  eseguire almeno due manovre ad una velocità più elevata, di cui una in seconda o terza marcia, a una velocità di almeno 30 km/h, e una al fine di evitare un ostacolo a una velocità minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare la posizione sul motociclo, la direzione dello sguardo, l'equilibrio, la tecnica di virata e la tecnica di cambio delle marce;

e)  frenare: devono essere eseguite almeno due frenate di prova, compresa una frenata d'emergenza a una velocità minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare il modo in cui vengono impiegati il freno anteriore e quello posteriore, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo.

3)  Comportamento nel traffico

I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza e adottando le opportune precauzioni:

a)  partenza da fermi: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;

b)  guida su strada rettilinea; superamento di veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;

c)  guida in curva;

d)  incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

e)  cambiamento di direzione: svolta a destra e a sinistra; cambio di corsia; inversione a U; [Em. 169]

f)  ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;

g)  sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile), ivi compresi i ciclisti, gli utenti dei mezzi di micromobilità, i pedoni; superamento di ostacoli, ad esempio vetture posteggiate; essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso); [Em.170]

h)  elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello, piste ciclabili, fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie; [Em. 171]

h bis)  interazione con altri veicoli, ivi compresa la previsione degli angoli morti e l'utilizzo adeguato degli indicatori di direzione; [Em. 172]

i)  reagire alle situazioni pericolose e anticiparle, con l'ausilio di simulatori;

j)  rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo, , in particolare nei confronti dei ciclisti. [Em. 173]

7.  Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie B, B1, BE

1)  Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo a:

a)  regolare il sedile nella corretta posizione di guida;

b)  regolare gli specchietti retrovisori, le cinture di sicurezza e l'eventuale poggiatesta;

c)  controllare la chiusura delle porte;

d)  effettuare, a caso, un controllo della condizione di pneumatici, sterzo, freni, livelli (ad esempio olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;

e)  controllare i fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico (solo per la categoria BE);

f)  controllare frizione e freno, nonché i collegamenti elettrici (solo per la categoria BE).

2)  Categorie B e B1: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale

Il candidato deve effettuare alcune delle manovre indicate di seguito (almeno due, di cui una a marcia indietro):

a)  marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia;

b)  inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro;

c)  parcheggio del veicolo e uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo; marcia avanti o indietro; in piano o in pendenza);

d)  frenata di precisione rispetto a un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata di emergenza è facoltativa.

3)  Categoria BE: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

a)  aggancio e sgancio di un rimorchio dall'autoveicolo; all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro);

b)  marcia indietro in curva, l'angolo della curva è lasciato alla discrezione degli Stati membri;

c)  parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico.

4)  Comportamento nel traffico

I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza e adottando le opportune precauzioni:

a)  partenza da fermi: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;

b)  guida su strada rettilinea; superamento di veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;

c)  guida in curva;

d)  incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

e)  cambiamento di direzione: svolta a destra e a sinistra; cambio di corsia;

f)  ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;

g)  sorpasso/superamento: sorpasso di altri utenti della strada, ivi compresi i ciclisti; superamento di ostacoli, ad esempio vetture posteggiate; essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso); [Em.174]

g bis)  guida indipendente verso una determinata destinazione, al di là delle indicazioni di svolta specifiche; [Am.175]

h)  elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; percorrere rotonde con un veicolo di grandi dimensioni; guida a destra e a sinistra; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; piste ciclabili, guida su lunghe salite/discese; variazioni di pendenza; gallerie; [Em.176]

h bis)  interazione con altri utenti della strada, ivi compresa la previsione degli angoli morti e l'utilizzo adeguato degli indicatori di direzione; [Em.177]

i)  rispetto delle necessarie precauzioni nello salire e scendere dal veicolo, ivi compreso garantire che sia sicuro aprire la porta dei veicoli e che ciò non crei un pericolo per altri utenti della strada quali i pedoni, i ciclisti e gli utenti dei mezzi di micromobilità, con particolare attenzione nell'aprire la porta con la mano più lontana da essa; [Em.178]

j)  reagire alle situazioni pericolose e anticiparle, anche con l'ausilio di simulatori. [Em.179]

8.  Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E

1)  Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo a:

a)  regolare il sedile nella corretta posizione di guida;

b)  regolare gli specchietti retrovisori, le cinture di sicurezza e l'eventuale poggiatesta;

c)  effettuare, a caso, un controllo della condizione di pneumatici, sterzo, freni, fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;

d)  controllare il servofreno e il servosterzo; controllare le condizioni di ruote e relativi bulloni, parafanghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei livelli (ad esempio olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri ecc.); controllare e utilizzare la strumentazione installata, compreso l'apparecchio di controllo di cui al regolamento (UE) n. 165/2014. Quest'ultimo requisito non si applica ai candidati alla patente di guida per veicoli della categoria C1 o C1E che non rientrano nell'ambito di applicazione di detto regolamento;

e)  controllare la pressione dell'aria, il serbatoio dell'aria compressa e le sospensioni;

f)  controllare i fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci, dispositivi di carico (se del caso), chiusura della cabina (se del caso), metodi di carico, fissaggio del carico (solo per le categorie C, CE, C1 e C1E);

g)  controllare frizione e freno, nonché i collegamenti elettrici (solo per le categorie CE, C1E, DE e D1E);

h)  adottare misure di sicurezza proprie del particolare veicolo; controllare la struttura esterna, le aperture di servizio, le uscite di emergenza, la cassetta di pronto soccorso, gli estintori ed altri dispositivi di sicurezza (solo per le categorie D, DE, D1 e D1E);

i)  leggere una cartina stradale, calcolare un itinerario, anche con l'uso di sistemi elettronici di navigazione (facoltativo).

2)  Manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

a)  aggancio e sgancio di un rimorchio dall'autoveicolo; all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro) (solo per le categorie CE, C1E, DE e D1E);

a bis)  vari meccanismi di aggancio tra rimorchi e autocarri, tenendo in considerazione la ralla per i veicoli articolati (per i semirimorchi) e il gancio di traino per i rimorchi a timone (autocarro rigido) come pure i protocolli e le procedure operative standard per il collegamento e lo scollegamento dei rimorchi dagli autocarri durante l'utilizzo di tali meccanismi di aggancio; [Em.184]

b)  marcia indietro in curva, l'angolo della curva è lasciato alla discrezione degli Stati membri;

c)  parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico tramite apposita rampa o piattaforma, o strutture similari (solo per le categorie C, CE, C1 e C1E e T); [Em.185]

d)  parcheggio in sicurezza per permettere la salita/discesa dei passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1 e D1E).

3)  Comportamento nel traffico

I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza e adottando le opportune precauzioni:

a)  partenza da fermi: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;

b)  guida su strada rettilinea; superamento di veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;

c)  guida in curva;

d)  incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

e)  cambiamento di direzione: svolta a destra e a sinistra; cambio di corsia, inversione a U; [Em.186]

e bis)  tenere conto degli angoli morti; [Em.187]

f)  ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;

g)  sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli utenti della strada e di utenti dei mezzi di micromobilità, compresi i ciclisti e i pedoni (se possibile); superamento di ostacoli, ad esempio vetture posteggiate; essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

h)  elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): percorrere rotonde con un veicolo di grandi dimensioni; guida a destra e a sinistra; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali, piste ciclabili; guida su lunghe salite/discese; gallerie; [Em.189]

i)  rispetto delle necessarie precauzioni nello salire e scendere dal veicolo , anche facendo sì che sia sicuro aprire la porta del veicolo e che ciò non crei un pericolo per altri utenti della strada quali i pedoni, i ciclisti e gli utenti dei mezzi di micromobilità; [Em.190].

i bis)  precauzioni da adottare per salire e scendere dal veicolo in sicurezza. [Em.191]

4)  Guida sicura e attenta al risparmio energetico:

a)  guidare con uno stile tale da garantire la sicurezza e ridurre il consumo di carburante/energia e le emissioni durante le fasi di accelerazione e decelerazione, nella guida in salita e in discesa , la distanza dal veicolo che si trova davanti; il sorpasso in curva, il cambio di corsia, le norme in materia di priorità, i limiti di velocità; [Em. 192]

b)  reagire alle situazioni pericolose e anticiparle, anche con l'ausilio di simulatori. [Em.193]

9.  Valutazione della prova di capacità e comportamento

1)  Per ciascuna delle situazioni di guida di cui ai punti 6, 7 e 8, la valutazione deve riflettere la padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il traffico. L'esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento della prova. Errori di guida o comportamenti pericolosi che mettessero a repentaglio l'incolumità del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada, indipendentemente dal fatto che l'esaminatore o l'accompagnatore abbia o non abbia dovuto intervenire, determinano l'insuccesso della prova. Spetta tuttavia all'esaminatore decidere se la prova di capacità e comportamento debba essere portata a termine o meno.

Gli esaminatori devono essere formati in modo da poter valutare correttamente la capacità dei candidati di guidare in sicurezza. L'operato degli esaminatori deve essere oggetto di supervisione da parte di un organismo indipendente a tal fine designato dagli Stati membri, per garantire che gli errori siano valutati in modo corretto e coerente in applicazione del presente allegato. [Em. 194]

2)  Nel corso della prova gli esaminatori devono prestare particolare attenzione al fatto che il candidato dimostri o meno nella guida un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tenere conto dell'immagine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l'altro, ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni di traffico e degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare gli utenti della strada vulnerabili), anticipandone le mosse.

3)  L'esaminatore deve inoltre valutare se il candidato:

a)  controlla il veicolo, tenendo conto degli aspetti seguenti: corretto impiego di cinture di sicurezza, ausili moderni per la guida e la sicurezza, specchietti retrovisori, poggiatesta, sedili, fari e dispositivi assimilabili, frizione, cambio, acceleratore, freno (sistema terziario compreso, se disponibile), sterzo; controllo del veicolo in situazioni diverse e a diverse velocità; tenuta di strada; massa, dimensioni e caratteristiche del veicolo; massa e tipi di carico (solo per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, DE, D1E e T); comfort dei passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1 e D1E) (nessuna accelerazione né frenata brusca, guida fluida); [Em.195]

b)  ha uno stile di guida attento ai consumi e all'ambiente, controllando opportunamente il numero di giri, il cambio delle marce, le frenate e le accelerazioni e utilizza ausili essenziali per la sicurezza e/o per la guida a bordo dei veicoli (solo per le categorie B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E); [Em. 196]

c)  rispetta le regole di osservazione: osservazione a 360 gradi; corretto impiego degli specchietti e delle nuove tecnologie; visuale a lunga e media distanza, nonché a distanza ravvicinata; [Em. 197]

d)  rispetta le precedenze: precedenze agli incroci e ai raccordi; precedenze in situazioni diverse (ad esempio in caso di inversione, di cambiamento di corsia, di manovre particolari);

e)  si posiziona correttamente sulla strada: nella giusta corsia, sulle rotonde, in curva, a seconda del tipo di veicolo e delle sue caratteristiche; preposizionamento;

f)  mantiene le distanze di sicurezza: mantenimento delle dovute distanze di sicurezza dal veicolo che precede e da quelli a fianco; mantenimento delle dovute distanze dagli altri utenti della strada, in particolare dagli utenti della strada vulnerabili;

g)  rispetta i limiti e le indicazioni di velocità: rispetto del limite massimo di velocità; adattamento della velocità alle condizioni di traffico/climatiche, eventuale rispetto dei limiti fissati a livello nazionale; guida a una velocità che permetta l'arresto nel tratto di strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della velocità a quella di altri veicoli simili;

h)  rispetta i semafori, la segnaletica stradale e altre indicazioni: corretto comportamento ai semafori; rispetto dei comandi impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica stradale (divieto e obbligo); rispetto della segnaletica orizzontale;

i)  rispetta le segnalazioni: effettuare le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto impiego degli indicatori di direzione; comportamento corretto in risposta alle segnalazioni effettuate dagli altri utenti della strada;

j)  controlla la frenata e l'arresto: tempestiva riduzione della velocità, frenate e arresti adeguati alle circostanze; anticipo; utilizzo dei diversi sistemi di frenatura (solo per le categorie C, CE, D e DE); riduzione della velocità con sistemi diversi da quelli di frenatura e utilizzo delle tecnologie a bordo dei veicoli (solo per le categorie C, CE, D e DE). [Em. 198]

10.  Durata della prova

La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui alla sezione B del presente allegato. La durata della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25 minuti per le categorie A, A1, A2, B, B1 e BE e a 45 minuti per tutte le altre categorie. I periodi indicati non comprendono il tempo necessario per accogliere il candidato, per predisporre il veicolo, per il controllo tecnico dello stesso ai fini della sicurezza stradale, per le manovre particolari e per comunicare il risultato della prova pratica.

11.   Luogo della prova

La parte della prova di valutazione riservata alle manovre particolari può essere effettuata su di un apposito percorso di prova. La parte della prova volta a esaminare il comportamento nel traffico deve essere effettuata, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade e autostrade (o simili), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che i futuri conducenti dovranno affrontare. La prova deve auspicabilmente essere effettuata in diverse condizioni di traffico. Tutto il periodo di prova deve essere impiegato al meglio per valutare le capacità del candidato nei diversi tipi di traffico e di strade incontrati, che dovranno essere quanto più vari possibile.

II.  CONOSCENZE, CAPACITÀ E COMPORTAMENTI NECESSARI PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE

Chiunque si trovi alla guida di un veicolo a motore deve in ogni momento possedere conoscenze, capacità e comportamenti descritti nei punti da 1 a 9, in modo da poter:

–  riconoscere e anticipare i pericoli del traffico e valutarne la gravità;

–  avere la padronanza del proprio veicolo per non dar luogo a situazioni pericolose e reagire in maniera adeguata qualora tali situazioni si presentino;

–  rispettare il codice della strada e in particolare le disposizioni che hanno lo scopo di prevenire gli incidenti stradali e di garantire la scorrevolezza del traffico;

–  individuare i difetti tecnici più importanti del proprio veicolo, segnatamente quelli che pregiudicano la sicurezza, e provvedere a che vi sia posto opportuno rimedio;

–  tener conto di tutti i fattori che influiscono sul comportamento al volante (ad esempio alcol, fatica, difetti della vista, uso dei dispositivi elettronici, ecc.) per conservare appieno l'uso delle capacità necessarie alla sicurezza della guida; [Em. 199]

–  contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, in particolare di quelli vulnerabili, dimostrando il dovuto rispetto per il prossimo;

–  avere una conoscenza sufficiente dei fattori di rischio a ciclisti, pedoni e utenti dei mezzi di micromobilità; [Em.200]

–  disporre di conoscenze sufficienti in materia di sicurezza in relazione all'uso di veicoli alimentati con combustibili alternativi;

–  disporre di conoscenze sufficienti sull'uso dei sistemi avanzati di assistenza alla guida e su altri aspetti dell'automazione di un veicolo.

Gli Stati membri possono sono incoraggiati ad adottare misure opportune affinché i conducenti che non presentano più le conoscenze, le capacità e i comportamenti indicati ai citati punti da 1 a 9 possano recuperare tali conoscenze e capacità e continuino ad adottare i comportamenti necessari per la guida di un veicolo a motore. Gli Stati membri possono utilizzare le entrate assegnate a norma della direttiva (UE) 2015/413 per sostenere sul piano finanziario tali misure. [Em.201]

ALLEGATO III

NORME MINIME CONCERNENTI L'IDONEITÀ FISICA E MENTALE PERLA ALLA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE [Em. 258, 327 e 338]

DEFINIZIONI

1.  Ai fini del presente allegato i conducenti sono classificati in due gruppi:

1)  Gruppo 1 conducenti di veicoli delle categorie A, A1, A2, AM, B, B1 e BE, BE e T [Em. 202];

2)  Gruppo 2 conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E.

3)  La legislazione nazionale potrà prevedere prevede disposizioni al fine di applicare ai conducenti di veicoli rientranti nella categoria B e che utilizzano la patente di guida per scopi professionali (taxi, ambulanze ecc.) le disposizioni previste nel presente allegato per i conducenti del gruppo 2. [Em.203]

2.  Per analogia i candidati al rilascio o al rinnovo di una patente di guida sono classificati nel gruppo cui apparterranno quando la patente sarà rilasciata o rinnovata.

ESAMI MEDICI IDONEITÀ ALLA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE [Em. 259, 328 e 339]

3.  Gruppo 1

I candidati devono effettuare effettuano un'autovalutazione della loro idoneità fisica e mentale o si sottopongono a un esame medico per la alla guida di un veicolo a motore conformemente al sistema nazionale in vigore nello Stato membro di residenza normale. [Em. 260 e 329]

I candidati devono essere sottoposti a un esame medico se, dall'autovalutazione della loro idoneità fisica e mentale,, compreso un esame adeguato della vista di cui al punto 6, durante l'espletamento delle formalità richieste o durante le prove cui si devono sottoporre prima di ottenere la patente, risulta che sono probabilmente colpiti da una o più delle incapacità menzionate nelche culmini nell'emissione di un parere medico motivato da parte di un'autorità medica la cui competenza sia adeguata alla complessità degli scopi combinati del presente allegato. [Em. 205]

I conducenti sono soggetti alla stessa procedura aAl momento del rinnovo della patente di guida, i conducenti possono essere sottoposti a un esame medico per la guida di un veicolo a motore, all'autovalutazione o a qualsiasi altra forma di valutazione dell'idoneità alla guida conformemente al sistema nazionale in vigore nello Stato membro di residenza normale[Em. 262, 331 e 341]

3 bis.  Gli Stati membri possono stabilire norme e regole più rigorose di quelle stabilite nel presente allegato per il rilascio o il successivo rinnovo della patente di guida. [Em.206]

4.  Gruppo 2

I candidati devono essere sottoposti a un esame medico della loro idoneità fisica e mentale alla guida di un veicolo a motore prima del rilascio iniziale della patente e, successivamente, i conducenti devono essere sottoposti a verifica, conformemente al sistema nazionale in vigore nello Stato membro di L'esame medico può essere effettuato da un medico di medicina generale, purché abbia completato il corso di formazione online di cui all'articolo 10, paragrafo 8 bis. [Em. 207]residenza normale, in occasione del rinnovo della patente.

4 bis.  I conducenti sono soggetti alla stessa procedura al momento del rinnovo della patente di guida. [Em. 208]

5.  Gli Stati membri potranno esigere, al momento del rilascio o di ogni rinnovo di una patente di guida, norme più severe di quelle menzionate nel presente allegato.

VISTA

6.  Il candidato alla patente di guida e al suo rinnovo dovrà sottoporsi a esami appropriati per accertare la compatibilità della sua acutezza visiva, misurata attraverso una tabella dell'acutezza visiva omologata, e del suo campo visivo con la guida dei veicoli a motore. Se c'è motivo di dubitare che la sua vista sia adeguata, il candidato dovrà essere esaminato da un'autorità medica competente o da un professionista oculista qualificato autorizzato a norma del diritto nazionale. Durante questo esame l'attenzione dovrà essere rivolta in particolare ai seguenti elementi: acutezza visiva, campo visivo, visione crepuscolare, sensibilità all'abbagliamento e al contrasto, diplopia e altre funzioni visive che possono compromettere la guida sicura. [Em.209]

Per i conducenti appartenenti al gruppo 1 che non soddisfano le norme riguardanti il campo visivo o l'acutezza visiva, il rilascio della patente può essere autorizzato in "casi eccezionali", ove vi siano motivi di ritenere che il rilascio di una patente di guida al candidato non pregiudichi la sicurezza stradale; in questi casi il conducente deve essere sottoposto a un esame da parte di un'autorità medica competente, o da un professionista oculista qualificato autorizzato a norma del diritto nazionale, per dimostrare l'assenza di altre patologie che pregiudichino la funzione visiva, fra cui la sensibilità all'abbagliamento e al contrasto e la visione crepuscolare. Il conducente o il candidato deve anche essere sottoposto a una prova pratica positiva svolta da un'autorità competente. [Em. 210]

Gruppo 1

1.  Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva binoculare, se del caso con lenti correttive, di almeno 0,5 (notazione decimale) utilizzando i due occhi insieme. [Em. 211]

Inoltre il campo visivo orizzontale deve essere almeno di 120 gradi e l'estensione almeno di 50 gradi verso sinistra e verso destra e di 20 gradi verso l'alto e verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 20 gradi rispetto all'asse centrale.

Qualora sia rilevata o dichiarata una malattia degli occhi progressiva, la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata a condizione che il candidato si sottoponga a un esame periodico praticato da un'autorità medica competente.

2)  Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale totale della vista di un occhio o che utilizza soltanto un occhio (ad esempio in caso di diplopia) deve avere una acutezza visiva di almeno 0,5 (notazione decimale), se del caso con lenti correttive. L'autorità medica competente deve certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo sufficientemente lungo da consentire l'adattamento del soggetto e che il campo visivo di tale occhio soddisfa i requisiti di cui al punto 6.1). [Em. 212]

3)  A seguito di diplopia sviluppata recentemente o della perdita della visione da un occhio, deve essere previsto un periodo di adattamento adeguato (ad es. sei mesi) in cui non è consentito guidare. Trascorso tale periodo, la guida è autorizzata esclusivamente previo parere favorevole rilasciato da specialisti della vista e della guida. L′autorità può determinare prescrizioni di validità limitata nella durata e se del caso limitazioni per la guida notturna. [Em.213]

Gruppo 2

4)  Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva, se del caso con lenti correttive, di almeno 0,8 (notazione decimale) per l'occhio più sano e di almeno 0,1 (notazione decimale) per l'occhio meno sano. Se per ottenere i valori di 0,8 e 0,1 sono utilizzate lenti correttive, l'acutezza visiva minima (0,8 e 0,1) deve essere ottenuta mediante correzione per mezzo di lenti con potenza non superiore a otto diottrie, o mediante lenti a contatto. La correzione deve essere ben tollerata. L'esame medico può essere effettuato da un medico di medicina generale che abbia seguito la formazione online di cui all'articolo 10, paragrafo 8 bis. [Em.214]

Inoltre il campo visivo orizzontale con i due occhi deve essere almeno di 160 gradi e l'estensione almeno di 70 gradi verso sinistra e verso destra e di 30 gradi verso l'alto e verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all'asse centrale.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente affetto da che presenta significative alterazioni della visione crepuscolare e alterazione della sensibilità al contrasto e una visione non sufficiente dopo abbagliamento, con tempo di recupero non idoneo anche nell'occhio con risultato migliore o da diplopia [Em. 215]

A seguito della perdita della visione da un occhio, deve essere prescritto un periodo di adattamento adeguato (ad es. sei mesi) in cui non è consentito guidare. Trascorso tale periodo, la guida è autorizzata esclusivamente previo parere favorevole rilasciato da specialisti della vista e della guida. L′autorità medica competente può consentire la guida con eventuali prescrizioni o può imporre limitazioni. [Em.216]

UDITO

7.  La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente del gruppo 2, previo parere dell'autorità medica competente; l'esame medico terrà conto, segnatamente, delle possibilità di compensazione.

PERSONE CON DISABILITÀ FISICHE

8.  La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente con affezioni o disabilità del sistema locomotore che rendano pericolosa la guida di un veicolo a motore.

Gruppo 1

1)  La patente di guida con condizioni restrittive può essere rilasciata previo esame di un'autorità medica competente, al candidato o conducente con disabilità fisiche. Il parere deve basarsi su una valutazione medica dell'affezione o della disabilità in questione ed eventualmente su una prova pratica. Deve inoltre essere completato con l'indicazione del tipo di adattamento di cui il veicolo deve essere dotato, nonché della necessità di usare o meno un apparecchio ortopedico, sempre che dalla prova di controllo delle capacità e del comportamento risulti che con tali dispositivi la guida non è pericolosa.

2)  La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente con un'affezione evolutiva con la riserva che l'interessato si sottoponga a controlli periodici per accertare se sia sempre capace di guidare il veicolo con piena sicurezza.

La patente di guida senza controllo medico regolare può essere rilasciata o rinnovata quando la disabilità fisica si sia stabilizzata.

Gruppo 2

3)  L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI

9.  Le patologie o le affezioni cardiovascolari possono provocare una improvvisa menomazione delle funzioni cerebrali costituendo un pericolo per la sicurezza stradale. Tali malattie costituiscono un motivo per istituire limitazioni temporanee o permanenti alla guida.

1)  Per le seguenti patologie cardiovascolari la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente del gruppo indicato soltanto dopo che la patologia è stata curata efficacemente e previa certificazione medica specialistica e, se del caso, valutazione medica periodica:

a)  bradiaritmie (malattia del nodo del seno e disturbi della conduzione) e tachiaritmie (aritmie sopraventricolari e ventricolari) con anamnesi positiva per sincope o episodi sincopali da patologie aritmiche (si applica ai gruppi 1 e 2);

b)  bradiaritmie: malattia del nodo del seno e disturbi della conduzione con blocco atrioventricolare (AV) tipo Mobitz II, blocco AV di terzo grado o blocco di branca alternante (si applica solo al gruppo 2);

c)  tachiaritmie (aritmie sopraventricolari e ventricolari) con

–  malattie cardiache strutturali e tachicardia ventricolare sostenuta (TV) (si applica ai gruppi 1 e 2), o

–  TV polimorfa non sostenuta, tachicardia ventricolare sostenuta o con indicazione all'impiego di defibrillatore (si applica solo al gruppo 2);

d)  sintomatologia da angina (si applica ai gruppi 1 e 2);

e)  impianto o sostituzione di pacemaker permanenti (si applica solo al gruppo 2);

f)  impianto o sostituzione di defibrillatore o shock appropriato o inappropriato da defibrillatore (si applica solo al gruppo 1);

g)  sincope (perdita transitoria di coscienza e di tono posturale, caratterizzata da insorgenza rapida, breve durata e risoluzione spontanea, dovuta a ipo-perfusione cerebrale globale, di presunta origine riflessa e avente cause sconosciute, senza evidenza di cardiopatie correlate) (si applica ai gruppi 1 e 2);

h)  sindrome coronarica acuta (si applica ai gruppi 1 e 2);

i)  angina stabile, in assenza di sintomatologia da attività fisica moderata (si applica ai gruppi 1 e 2);

j)  angioplastica coronarica (PCI) (si applica ai gruppi 1 e 2);

k)  bypass aorto-coronarico (CABG) (si applica ai gruppi 1 e 2);

l)  ictus/attacco ischemico transitorio (TIA) (si applica ai gruppi 1 e 2);

m)  stenosi carotidea severa (si applica solo al gruppo 2);

n)  diametro aortico massimo superiore a 5,5 cm (si applica solo al gruppo 2);

o)  insufficienza cardiaca:

–  classe I, II e III New York Heart Association (NYHA) (si applica solo al gruppo 1);

–  classe I e II NYHA a condizione che la frazione di eiezione ventricolare sinistra sia almeno del 35 % (si applica solo al gruppo 2);

p)  trapianto di cuore (si applica ai gruppi 1 e 2);

q)  dispositivo di assistenza cardiaca (si applica solo al gruppo 1);

r)  chirurgia delle valvole cardiache (si applica ai gruppi 1 e 2);

s)  ipertensione maligna (aumento della pressione arteriosa sistolica ≥ 180 mmHg o della pressione arteriosa diastolica ≥ 110 mmHg associato a danni d'organo imminenti o progressivi) (si applica ai gruppi 1 e 2);

t)  ipertensione di III grado (pressione arteriosa diastolica ≥ 110 mmHg e/o pressione arteriosa sistolica ≥ 180 mmHg) (si applica solo al gruppo 2);

u)  cardiopatia congenita (si applica ai gruppi 1 e 2);

v)  cardiomiopatia ipertrofica in assenza di sincope (si applica solo al gruppo 1);

w)  sindrome del QT lungo con sincope, torsione di punta o QTc > 500 ms (si applica solo al gruppo 1).

2)  Per le seguenti patologie cardiovascolari la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente nei gruppi indicati:

a)  impianto di un defibrillatore (si applica solo al gruppo 2);

b)  malattie vascolari periferiche — aneurisma dell'aorta toracica e addominale con diametro aortico massimo tale da esporre la persona a un rischio significativo di rottura improvvisa e quindi a un evento invalidante improvviso (si applica ai gruppi 1 e 2);

c)  insufficienza cardiaca:

–  classe IV NYHA (si applica solo al gruppo 1);

–  classe III e IV NYHA (si applica solo al gruppo 2);

d)  dispositivi di assistenza cardiaca (si applica solo al gruppo 2);

e)  valvulopatia con insufficienza aortica, stenosi aortica, insufficienza mitralica o stenosi mitralica se la stima della capacità funzionale corrisponde alla IV classe NYHA o se si sono verificati episodi sincopali (si applica solo al gruppo 1);

f)  valvulopatia in III o IV classe NYHA oppure con frazione d'eiezione (FE) al di sotto del 35 %, stenosi mitralica e ipertensione polmonare severa o con stenosi aortica severa o stenosi aortica tale da provocare una sincope; ad eccezione della stenosi aortica severa asintomatica con test di tolleranza dell'attività fisica negativo (si applica solo al gruppo 2);

g)  cardiomiopatie strutturali ed elettriche – cardiomiopatie ipertrofiche con anamnesi positiva per sincope, o in presenza di due o più delle seguenti patologie: ventricolo sinistro (LV) con spessore di parete > 3 cm, tachicardia ventricolare non sostenuta, anamnesi familiare positiva per morte improvvisa (in familiari di primo grado), nessun aumento della pressione arteriosa con attività fisica (si applica solo al gruppo 2);

h)  sindrome del QT lungo con sincope, torsione di punta e QTc > 500 ms (si applica solo al gruppo 2);

i)  sindrome di Brugada con sincope o morte cardiaca improvvisa abortita (si applica ai gruppi 1 e 2).

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata in casi eccezionali, a condizione che il rilascio/rinnovo sia debitamente giustificato dal parere di un medico specialista e sottoposto a valutazione medica periodica che garantisca che la persona è in grado di guidare il veicolo in modo sicuro tenendo conto degli effetti della patologia.

3)  Altre cardiomiopatie

È necessario valutare il rischio di eventi invalidanti improvvisi per il candidato o il conducente con cardiomiopatie note (ad esempio cardiomiopatia ventricolare destra aritmogena, cardiomiopatia non compattata, tachicardia ventricolare polimorfa catecolaminergica e sindrome del QT breve) o con cardiomiopatie non ancora note che possono essere scoperte. È necessaria un'attenta valutazione specialistica. È necessario tenere conto delle caratteristiche di prognosi della specifica cardiomiopatia.

4)  Gli Stati membri possono limitare il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente con altre malattie cardiovascolari.

DIABETE MELLITO

10.  Ai fini dei punti figuranti in appresso si applicano le definizioni seguenti:

"ipoglicemia grave": condizione in cui è necessaria l'assistenza di un'altra persona;

"ipoglicemia ricorrente": manifestazione di una seconda ipoglicemia grave in un periodo di 12 mesi.

Gruppo 1

1.  La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o al conducente affetto da diabete mellito. In caso di trattamento farmacologico il candidato o il conducente deve essere soggetto al parere di un medico autorizzato e a visita medica regolare, adattati in funzione del singolo caso a intervalli non superiori a 10 anni.

2.  Il candidato o conducente affetto da diabete in trattamento con farmaci che possono provocare ipoglicemia deve dimostrare di comprendere il rischio connesso all'ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua patologia.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che non abbia un'adeguata consapevolezza dei rischi connessi all'ipoglicemia, anche attraverso un sistema di monitoraggio continuo, ove ritenuto necessario da un'autorità medica competente. [Em. 217]

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente che soffra di ipoglicemia grave e ricorrente, a meno che la richiesta non sia supportata da un parere medico specialistico e valutazioni mediche periodiche. Nel caso di ipoglicemie gravi e ricorrenti durante le ore di veglia la patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata prima dei 3 mesi successivi all'ultimo episodio.

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata in casi eccezionali a condizione che il rilascio/rinnovo sia debitamente giustificato dal parere di un medico specialista e sottoposto a valutazione medica periodica che garantisca che la persona è in grado di guidare il veicolo in modo sicuro tenendo conto degli effetti della patologia.

Gruppo 2

3)  Il rilascio o il rinnovo della patente di guida del gruppo 2 a conducenti affetti da diabete mellito può essere preso in considerazione. In caso di trattamento con farmaci che comportano il rischio di indurre ipoglicemia (con insulina e determinate compresse), occorre applicare i criteri seguenti:

a)  assenza di crisi di ipoglicemia grave nei 12 mesi precedenti;

b)  il conducente è pienamente cosciente dei rischi connessi all'ipoglicemia;

c)  il conducente deve dimostrare di controllare in modo adeguato la sua condizione mediante sensori glicemici, pompe insuliniche, penne insuliniche e/o sistemi ibridi ad ansa chiusa (HCL), almeno due volte al giorno e nei momenti rilevanti per la guida;

d)  il conducente deve dimostrare di comprendere i rischi connessi all'ipoglicemia;

e)  assenza di altre complicanze connesse al diabete che possano proibire la guida.

Inoltre in questi casi la patente di guida deve essere rilasciata o rinnovata subordinatamente al parere di un'autorità medica competente e a un controllo periodico da parte di un medico specialista, eseguito a intervalli non superiori a tre anni. [Em. 218]

(4)  Una crisi di ipoglicemia grave nelle ore di veglia, anche al di fuori delle ore di guida, deve essere segnalata e seguita da una nuova valutazione dell'idoneità alla guida.

MALATTIE NEUROLOGICHE E SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO

11.  Le norme seguenti si applicano ai candidati affetti da malattie neurologiche e da sindrome delle apnee ostruttive del sonno.

MALATTIE NEUROLOGICHE

1)  La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente con un'affezione neurologica grave, salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere positivo di un medico autorizzato condiviso da un medico specialista o da un'autorità medica competente. [Em. 219]

A tal fine i disturbi neurologici dovuti a condizioni di sviluppo, ad affezioni o ad interventi medici o chirurgici che incidono sul sistema nervoso centrale o periferico, che danno luogo a menomazioni cognitive, comportamentali, sensoriali o motorie e perturbano le prestazioni/le funzioni, l'equilibrio e il coordinamento, sono considerati in funzione dei loro effetti funzionali. È necessario tenere conto dei rischi di evoluzione e della loro delle menomazioni e del rispetto del trattamento. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida potrà in tal caso essere subordinato a esami periodici qualora sussista un rischio di aggravamento. [Em.220]

SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO

2)  Ai fini dei punti figuranti in appresso si applicano le definizioni seguenti:

"sindrome da apnea ostruttiva notturna moderata": una serie di apnee e ipopnee (indice di apnea-ipopnea) comprese tra 15 e 29 l'ora;

"sindrome da apnea ostruttiva notturna grave": un indice di apnea-ipopnea pari o superiore a 30; entrambe sono associate a un'eccessiva sonnolenza notturna.

3)  Il candidato o il conducente in cui si sospetti una sindrome da apnea ostruttiva notturna moderata o grave deve essere sottoposto a un consulto medico approfondito prima dell'emissione o del rinnovo della patente di guida. A tali soggetti si può consigliare di non guidare fino alla conferma della diagnosi.

4)  La patente di guida può essere rilasciata ai candidati o conducenti con sindrome da apnea ostruttiva notturna moderata o grave che dimostrano un adeguato controllo della propria condizione, il rispetto delle cure adeguate e il miglioramento della sonnolenza, se del caso, confermato dal parere di un medico autorizzato.

5)  I candidati o i conducenti in cura per sindrome da apnea ostruttiva notturna moderata o grave sono soggetti a un esame medico periodico, a intervalli che non superano i tre anni per i conducenti del gruppo 1 e un anno per i conducenti del gruppo 2, al fine di stabilire il livello di rispetto delle cure, la necessità di protrarle e una buona vigilanza continua.

EPILESSIA

12.  Le crisi di epilessia o le altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale allorché sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore.

Ai fini dei punti figuranti in appresso si applicano le definizioni seguenti:

"epilessia": condizione medica in cui la persona interessata ha avuto due o più crisi epilettiche, a distanza di meno di cinque anni l'una dall'altra;

"crisi epilettica provocata": crisi scatenata da una causa identificabile ed evitabile.

Una persona che ha una crisi epilettica iniziale o isolata o perde conoscenza deve essere dissuasa dalla guida. È richiesto il referto di uno specialista, che deve specificare il periodo di interdizione alla guida e le misure da adottare.

È estremamente importante identificare la sindrome epilettica specifica e il tipo di crisi della persona interessata per valutare correttamente il livello di sicurezza rappresentato dal soggetto durante la guida (compreso il rischio di ulteriori crisi) e definire la terapia più adeguata. La valutazione deve essere effettuata da un neurologo.

Gruppo 1

1)  La patente di guida di un conducente epilettico del gruppo 1 deve essere oggetto di valutazione finché la persona interessata non abbia trascorso un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche.

I soggetti affetti da epilessia non soddisfano i criteri per una patente di guida senza restrizioni. Una notifica deve essere trasmessa all'autorità che rilascia la patente.

2)  Crisi epilettica provocata: il candidato che presenta tale condizione a causa di un fattore scatenante identificabile con scarsa probabilità di ricorrenza durante la guida può essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale, subordinatamente a un parere neurologico (se del caso, la valutazione deve essere conforme ad altre sezioni pertinenti dell'allegato III, con riferimento, ad esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di comorbilità).

3)  Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di sei mesi senza crisi, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica appropriata. Le autorità nazionali possono autorizzare i conducenti che mostrano buoni indicatori prognostici a guidare prima di tale termine.

4)  Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida.

5)  Epilessia: il conducente o il candidato può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di un anno senza ulteriori crisi.

6)  Crisi esclusivamente durante il sonno: il candidato o il conducente che soffre di crisi esclusivamente durante il sonno può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l'epilessia. In caso di attacchi/crisi durante la veglia è richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida (cfr. "Epilessia" al punto 12.5)).

7)  Crisi senza effetti sullo stato di coscienza o sulla capacità di azione: il candidato o il conducente che soffre esclusivamente di crisi a proposito delle quali è dimostrato che non incidono sullo stato di coscienza e che non causano incapacità funzionale può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l'epilessia. In caso di attacchi/crisi di natura diversa è richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida (cfr. "Epilessia" al punto 12.5)).

8)  Crisi dovute a modificazioni o a riduzioni della terapia antiepilettica per decisione del medico: al paziente può essere raccomandato di non guidare per un periodo di sei mesi dall'inizio del periodo di sospensione del trattamento. In caso di crisi che si manifestano nel periodo in cui il trattamento medico è stato modificato o sospeso per decisione del medico, il paziente deve essere sospeso dalla guida per tre mesi se il trattamento efficace precedentemente applicato viene nuovamente applicato.

9)  Dopo un intervento chirurgico per curare l'epilessia: cfr. "Epilessia" al punto 12.5).

Gruppo 2

10)  Il candidato non deve assumere farmaci antiepilettici per tutto il periodo senza crisi prescritto. Deve essere stato effettuato un controllo medico appropriato. Un esame neurologico approfondito non deve aver rilevato alcuna patologia cerebrale rilevante e l'elettroencefalogramma (EEG) non deve aver registrato alcuna attività epilettiforme. Dopo l'episodio acuto occorre eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato.

11)  Crisi epilettica provocata: il candidato che ha una crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante identificabile con scarsa probabilità di ricorrenza durante la guida può essere dichiarato idoneo alla guida solo su base individuale per veicoli ad uso privato e non per il trasporto di terzi, subordinatamente a un parere neurologico. Dopo l'episodio acuto occorre eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato. [Em. 222]

Un soggetto con una lesione strutturale intracerebrale che presenta un rischio accresciuto di crisi non deve guidare veicoli appartenenti al gruppo 2 finché il rischio di crisi epilettica non è sceso almeno al 2 % all'anno. Ove opportuno, la valutazione deve avvenire conformemente ad altre sezioni pertinenti dell'allegato III (ad esempio in caso di uso di alcol).

12)  Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di cinque anni senza ulteriori crisi senza il ricorso a farmaci antiepilettici, a condizione che sia stata effettuata una valutazione neurologica appropriata. Le autorità nazionali possono autorizzare i conducenti che mostrano buoni indicatori prognostici a guidare prima di tale termine. [Em.223]

13)  Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida. Il rischio di ricorrenza deve essere pari o inferiore al 2 % all'anno.

14)  Epilessia: devono trascorrere 10 anni senza crisi epilettiche senza l'assunzione di farmaci antiepilettici. Le autorità nazionali possono autorizzare i conducenti che mostrano buoni indicatori prognostici a guidare prima di tale termine. La stessa regola si applica anche in caso di "epilessia giovanile".

Determinati disturbi (ad esempio malformazione arterio-venosa o emorragia intracerebrale) comportano un aumento del rischio di crisi, anche se le crisi non si sono ancora verificate. In una siffatta situazione un'autorità medica competente deve effettuare una valutazione; ai fini del rilascio della patente di guida il rischio di crisi epilettica deve essere pari o inferiore al 2 % all'anno.

DISABILITÀ MENTALI

13.  Le norme seguenti si applicano ai candidati o conducenti con disabilità mentali o intellettive.

Gruppo 1

1)  La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente con:

a)  disabilità mentali gravi, cognitive o comportamentali, congenite o acquisite in seguito a malattie, traumatismi o interventi neurochirurgici; [Em. 224]

b)  disabilità intellettive gravi; [Em.225]

c)  problemi comportamentali gravi, disturbi del comportamento legati alla senescenza o turbe gravi della capacità di giudizio, di comportamento o di adattamento connesse a disturbi della personalità, [Em. 226]

salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato e, se opportuno, a condizione che siano effettuati controlli medici periodici.

Gruppo 2

2)  L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. L′autorità medica competente può determinare prescrizioni di validità limitata nella durata o può imporre limitazioni per la guida. [Em. 227]

ALCOL

14.  Il consumo di alcol costituisce un pericolo importante per la sicurezza stradale. Tenuto conto della gravità del problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico.

Gruppo 1

1)  La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza dall'affetto da disturbi legati al consumo di alcol o che non possa dissociare la guida dal consumo di alcol, a meno che non siano applicate limitazioni adeguate partecipando a programmi di riabilitazione, compreso il monitoraggio e il controllo medico, e ricorrendo a tecnologie che consentano di sopperire alla dipendenza (anche ad esempio mediante l'uso obbligatorio di un dispositivo di tipo alcolock). [Em. 228]

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata senza ulteriori limitazioni al candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza dall'alcol, al termine di un periodo constatato di astinenza, previo parere positivo di un medico autorizzato e controllo medico regolare da parte dell'autorità medica competente. [Em.229]

Gruppo 2

2)  L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

(2 bis)  L′autorità medica competente può determinare prescrizioni di validità limitata nella durata e se del caso limitazioni per la guida. [Em. 230]

DROGHE E MEDICINALI

15.  Le norme seguenti si applicano alle droghe e ai medicinali.

Abuso

1)  La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza da faccia uso di sostanze psicotrope, o che, pur non essendone dipendente, ne faccia regolarmente abuso, o stupefacenti qualunque sia la categoria di patente richiesta. [Em. 231]

Consumo regolare

Gruppo 1

2)  La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che abusi o faccia uso abituale di consumi regolarmente sostanze psicotrope, di qualsiasi forma, se la quantità assunta è tale da influenzare capaci di compromettere la sua capacità di guidare senza pericolo, nel caso in cui la quantità assorbita sia tale da avere un'influenza nefasta sulla guida. Lo stesso vale per qualsiasi altro medicinale o associazione di medicinali che abbiano influenza sull'idoneità alla guida.

L′autorità medica competente può determinare prescrizioni di validità limitata nella durata e se del caso limitazioni per la guida. [Em.232]

Gruppo 2

3)  L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo e può determinare prescrizioni di validità limitata nella durata e se del caso limitazioni per la guida. [Em.233]

AFFEZIONI RENALI

16.  Le norme seguenti si applicano ai candidati con affezioni renali.

Gruppo 1

1)  La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente affetto da insufficienza renale grave, previo parere di un medico autorizzato e a condizione che l'interessato sia sottoposto a controlli medici periodici.

Gruppo 2

2)  La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente affetto da insufficienza renale grave irreversibile, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e a condizione che siano effettuati controlli medici periodici.

DISPOSIZIONI VARIE

17.  Le disposizioni seguenti sono considerate varie.

Gruppo 1

1)  La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che abbia subito un trapianto di organo o un innesto artificiale avente un'incidenza sull'idoneità alla guida, previo parere di un medico autorizzato e, se opportuno, a condizione che siano effettuati controlli medici regolari.

Gruppo 2

2)  L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

In generale la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente affetto da un'affezione non indicata nei punti del presente allegato che possa costituire o determinare una incapacità funzionale tale da compromettere la sicurezza stradale al momento della guida di un veicolo a motore, salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato e, se opportuno, a condizione che siano effettuati controlli medici periodici.

ALLEGATO IV

NORME MINIME PER GLI ESAMINATORI DELLE PROVE PRATICHE DI GUIDA

1.  Competenze richieste all'esaminatore di guida

1)  La persona autorizzata a condurre su un veicolo a motore valutazioni pratiche della prestazione di un candidato deve avere le nozioni, le capacità e le conoscenze relative alle materie elencate nei punti da 1.2) a 1.6).

2)  Le competenze dell'esaminatore devono essere pertinenti alla valutazione della prestazione del candidato che aspira all'ottenimento della categoria di patente di guida per cui l'esame è sostenuto.

3)  Nozioni e conoscenze relative alla guida e valutazione:

a)  teoria del comportamento al volante;

b)  guida previdente e prevenzione degli incidenti;

c)  programma su cui vertono i parametri degli esami di guida;

d)  requisiti dell'esame di guida;

e)  pertinente legislazione relativa alla circolazione stradale, incluse la legislazione pertinente dell'Unione e quella nazionale e le linee guida interpretative;

f)  teoria e tecniche di valutazione;

g)  guida prudente.

g bis)  comprensione e attenzione alla vulnerabilità degli utenti motorizzati. [Em.234]

4)  Capacità di valutazione:

a)  capacità di osservare accuratamente, controllare e valutare la prestazione globale del candidato, segnatamente:

b)  riconoscimento corretto e complessivo delle situazioni pericolose;

c)  accurata determinazione della causa e del probabile effetto di tali situazioni;

d)  raggiungimento di competenze e riconoscimento degli errori;

e)  uniformità e coerenza della valutazione;

f)  assimilazione rapida delle informazioni ed estrapolazione dei punti fondamentali;

g)  lungimiranza, individuazione dei problemi potenziali e sviluppo di strategie per affrontarli;

h)  offerta di un feedback tempestivo e costruttivo.

5)  Capacità personali di guida:

la persona autorizzata a fungere da esaminatore nelle prove pratiche per una categoria di patente di guida deve essere in grado di guidare ad un livello appropriatamente elevato tale tipo di veicolo a motore.

6)  Qualità del servizio:

a)  stabilire e comunicare ciò che il candidato può aspettarsi durante l'esame;

b)  comunicare chiaramente, scegliendo il contenuto, lo stile e il linguaggio adatti agli interlocutori e al contesto e rispondere alle domande dei candidati;

c)  fornire un feedback chiaro sul risultato dell'esame;

d)  trattare i candidati con rispetto e senza discriminazione.

7)  Nozioni della tecnica e della fisica dei veicoli:

a)  conoscenza della tecnica dei veicoli come sterzo, pneumatici, freni, luci, specialmente per i motocicli e i veicoli pesanti;

b)  sicurezza di carico;

c)  conoscenza delle caratteristiche fisiche del veicolo, come velocità, attrito, dinamica, energia.

8)  Guida attenta ai consumi di carburante/energia e rispettosa dell'ambiente.

2.  Condizioni generali

1)  Un esaminatore di guida per la patente di categoria B:

a)  deve essere titolare di una patente di guida di categoria B da almeno tre anni;

b)  deve avere compiuto almeno 23 anni di età;

c)  deve aver conseguito la qualificazione iniziale prevista al punto 3 del presente allegato e, in seguito, essersi conformato alle disposizioni del punto 4 del presente allegato per quanto riguarda la garanzia di qualità e la formazione continua;

d)  deve aver ultimato un'istruzione professionale che porti almeno al completamento del livello 3 quale definito dalla classificazione internazionale standard dell'istruzione (ISCED)(30);

e)  non può lavorare contemporaneamente come istruttore di guida retribuito in una scuola guida.

2)  Un esaminatore di guida per le patenti delle altre categorie:

a)  deve essere titolare di una patente della categoria in questione o possedere una conoscenza equivalente grazie a un'adeguata qualifica professionale;

b)  deve aver conseguito la qualificazione iniziale prevista al punto 3 del presente allegato e, in seguito, essersi conformato alle disposizioni del punto 4 del presente allegato per quanto riguarda la garanzia di qualità e la formazione continua;

c)  deve essere stato esaminatore di guida per la patente di categoria B e aver esercitato tale funzione per almeno tre anni; a tale durata si può derogare a condizione che l'esaminatore possa dimostrare:

i)  di possedere un'esperienza di guida di almeno cinque anni nella categoria interessata; o

ii)  in base a una valutazione teorica e pratica, di disporre di capacità di guida di un livello superiore a quello necessario per ottenere una patente, rendendo pertanto tale requisito superfluo;

d)  deve aver ultimato un'istruzione professionale che porti almeno al completamento del livello 3 quale definito dalla classificazione internazionale standard dell'istruzione (ISCED);

e)  non può lavorare contemporaneamente come istruttore di guida retribuito in una scuola guida.

3)  Equivalenze

a)  Gli Stati membri possono autorizzare un esaminatore a condurre esami di guida per le categorie AM, A1, A2 e A previo conseguimento della qualificazione iniziale prescritta al punto 3 per una di tali categorie.

b)  Gli Stati membri possono autorizzare un esaminatore a condurre esami di guida per le categorie C1, C, D1 e D previo conseguimento della qualificazione iniziale prescritta al punto 3 per una di tali categorie.

c)  Gli Stati membri possono autorizzare un esaminatore a condurre esami di guida per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE previo conseguimento della qualificazione iniziale prescritta al punto 3 per una di tali categorie.

3.  Qualificazione iniziale

1)  Formazione iniziale

a)  Prima che una persona possa fungere da esaminatore nelle prove di guida, essa deve completare in modo soddisfacente il programma di formazione definito dagli Stati membri, in modo da possedere le competenze di cui al punto 1.

b)  Gli Stati membri stabiliscono se il contenuto di un determinato programma di formazione sarà connesso all'autorizzazione a fungere da esaminatore nelle prove di guida per una o più categorie di patente di guida.

2)  Esami

a)  Prima che una persona possa essere autorizzata a fungere da esaminatore nelle prove di guida, essa deve dimostrare di possedere un adeguato livello di nozioni, conoscenze, capacità e abilità con riguardo alle materie di cui al punto 1.

b)  Gli Stati membri applicano una procedura d'esame intesa a valutare, in un modo pedagogicamente adeguato, le competenze della persona ai sensi del punto 1, in particolare del punto 1.4). La procedura d'esame deve essere accessibile(31) e comprendere sia una componente teorica sia una componente pratica. Se del caso si può fare ricorso a una valutazione informatizzata. I dettagli riguardanti il carattere e la durata delle prove e valutazioni eseguite nell'ambito della procedura d'esame sono lasciati alla discrezionalità dei singoli Stati membri.

c)  Gli Stati membri stabiliscono se il contenuto di un determinato esame riguarderà l'autorizzazione a fungere da esaminatore nelle prove di guida per una o più categorie di patente di guida.

4.  Garanzia di qualità e formazione continua

1)  Garanzia di qualità

a)  Gli Stati membri istituiscono sistemi di garanzia di qualità per assicurare il mantenimento del livello degli esaminatori di guida.

b)  I sistemi di garanzia di qualità devono comprendere il controllo degli esaminatori sul lavoro, il loro perfezionamento e riaccreditamento, il loro sviluppo professionale continuo, nonché la valutazione periodica dei risultati degli esami di guida da essi condotti.

c)  Gli Stati membri provvedono a che ogni esaminatore sia oggetto di un controllo annuale mediante uso dei sistemi di garanzia di qualità di cui al punto 4.1), lettera b). Gli Stati membri provvedono inoltre a che ciascun esaminatore sia osservato, una volta ogni cinque anni, durante l'effettuazione degli esami per un tempo minimo complessivo di almeno mezza giornata, in modo da consentire l'osservazione di vari esami. In caso di individuazione di problemi devono essere prese misure correttive. La persona che effettua il controllo deve essere autorizzata a tal fine dallo Stato membro.

d)  Gli Stati membri possono stabilire che se un esaminatore è autorizzato a condurre esami di guida in più categorie, il soddisfacimento del requisito in materia di controllo con riguardo agli esami per una categoria implichi il soddisfacimento di tale requisito per le altre categorie.

e)  La realizzazione degli esami di guida deve essere controllata e supervisionata da un organismo indipendente autorizzato dallo Stato membro, al fine di garantire che la valutazione sia effettuata in modo corretto e coerente. [Em.235]

2)  Formazione periodica

a)  Gli Stati membri provvedono a che, al fine di mantenere l'autorizzazione loro concessa e indipendentemente dal numero di categorie per le quali sono accreditati, gli esaminatori di guida seguano:

i)  una formazione continua minima a carattere periodico di quattro giorni complessivi per periodo di due anni, al fine di:

—  mantenere e aggiornare le nozioni necessarie nonchée le capacità di comunicazione per effettuare esami; [Em. 236]

—  sviluppare nuove competenze divenute essenziali per l'esercizio della loro professione;

—  garantire che gli esaminatori continuino ad effettuare gli esami in modo equo ed uniforme;

ii)  una formazione continua minima di almeno cinque giorni complessivi per periodo di cinque anni al fine di:

—  sviluppare e mantenere le necessarie capacità pratiche di guida.

b)  Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che sia prontamente impartita una formazione specifica agli esaminatori il cui operato risulti gravemente insoddisfacente secondo il sistema di garanzia di qualità esistente.

c)  La formazione continua può prendere la forma di sessioni di informazione, formazione in aula, apprendimento convenzionale o per via elettronica, e può essere impartita individualmente o in gruppo. Essa può comprendere qualsiasi revisione dei parametri ritenuta opportuna dagli Stati membri.

d)  Gli Stati membri possono stabilire che se un esaminatore è autorizzato a condurre esami di guida in più categorie, il soddisfacimento del requisito in materia di formazione continua con riguardo agli esami per una categoria implichi il soddisfacimento di tale requisito per le altre categorie, purché sia rispettata la condizione di cui al punto 4.2), lettera e).

e)  Gli esaminatori che non abbiano condotto esami per una determinata categoria durante un periodo di 24 mesi devono sottoporsi ad un'adeguata nuova valutazione prima di essere autorizzati a condurre esami di guida per detta categoria. La nuova valutazione può essere eseguita nel quadro del requisito di cui al punto 4.2), lettera a).

5.  Diritti acquisiti

1)  Gli Stati membri possono consentire alle persone autorizzate a condurre esami di guida immediatamente prima dell'entrata in vigore delle disposizioni della presente direttiva 2006/126/CE di continuare a condurre esami di guida, anche qualora non fossero autorizzate in conformità delle condizioni generali di cui al punto 2 o della procedura di qualificazione iniziale di cui al punto 3. [Em. 237]

2)  Tali esaminatori sono tuttavia soggetti ai controlli periodici e ai sistemi di garanzia di qualità di cui al punto 4.

ALLEGATO V

REQUISITI MINIMI PER LA FORMAZIONE DEL CONDUCENTE E LE PROVE RELATIVE ALLE COMBINAZIONI DEFINITE NELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA C), SECONDO TRATTINO, SECONDO COMMA

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per:

a)  approvare e controllare la formazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d); o

b)  organizzare la prova di capacità e comportamento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d).

2.  La durata della formazione del conducente è di almeno 7 ore.

3.  Programma di formazione dei conducenti

La formazione del conducente verte sulle conoscenze, le capacità e i comportamenti descritti ai punti 2 e 7 dell'allegato II. Occorre prestare particolare attenzione alla dinamica di guida, ai criteri di sicurezza, alla motrice e al rimorchio (meccanismo di aggancio), al corretto caricamento e agli accessori di sicurezza.

La parte pratica comprende i seguenti esercizi: accelerazione, decelerazione, retromarcia, frenata, spazio di frenata, cambio di corsia, frenata/schivata, oscillazione di un rimorchio, sgancio di un rimorchio dall'autoveicolo e riaggancio allo stesso, parcheggio.

Ogni partecipante alla formazione deve svolgere la parte pratica e dimostrare le sue capacità e il suo comportamento su strade pubbliche.

Le combinazioni del veicolo utilizzate per la formazione rientrano nella categoria della patente di guida per la quale i partecipanti hanno presentato domanda.

4.  Durata e contenuto della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti

La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per valutare le capacità e i comportamenti di cui al punto 3.

ALLEGATO VI

REQUISITI MINIMI PER LA FORMAZIONE E L'ESAME DEI CONDUCENTI PER LA GUIDA DI MOTOCICLI DI CATEGORIA A (ACCESSO PROGRESSIVO)

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per:

a)  approvare e controllare la formazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c); o

b)  organizzare la prova di capacità e comportamento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c).

2.  La durata della formazione del conducente è di almeno 7 ore.

3.  Programma di formazione dei conducenti

La formazione deve contemplare tutti gli aspetti di cui al punto 6 dell'allegato II.

Ciascun partecipante deve seguire la parte pratica della formazione e dimostrare le sue capacità e il suo comportamento su strade pubbliche.

I motocicli utilizzati per la formazione rientrano nella categoria della patente di guida per la quale i partecipanti hanno presentato domanda.

4.  Durata e contenuto della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti

La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per valutare le capacità e i comportamenti di cui al punto 3 del presente allegato.

ALLEGATO VII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2006/126/CE

Regolamento (UE) n. 383/2012 

Nuova direttiva

—  

 

Articolo 1

—  

 

Articolo 2, paragrafi 1, 2, 3 e 12

—  

 

Articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 7

Articolo 1, paragrafo 1

 

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

 

Articolo 4, paragrafo 5, primo comma

Articolo 1, paragrafo 3, primo comma

 

Articolo 4, paragrafo 5, secondo comma, prima frase

Articolo 1, paragrafo 3, secondo comma

 

Articolo 4, paragrafo 5, secondo comma, seconda frase

Articolo 1, paragrafo 3, terzo comma

 

Articolo 4, paragrafo 8

Articolo 1, paragrafo 4

 

—  

Articolo 2, paragrafo 1

 

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 2, paragrafo 2

 

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 1

 

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma

Articolo 3, paragrafo 2

 

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 3

 

Articolo 4, paragrafo 4

—  

 

Articolo 4, paragrafo 6, e articolo 4, paragrafo 7, primo e secondo comma

—  

 

Articolo 5

Articolo 4, paragrafo 1, prima frase

 

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, seconda frase

 

Articolo 7, paragrafi 1, 2, 3 e 5

Articolo 4, paragrafo 2, parte introduttiva

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma

 

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), parte introduttiva

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), primo comma

Articolo 4, paragrafo 2, primo trattino

 

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino

Articolo 2, paragrafi 5 e 6

Articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 4, paragrafo 3, lettera a), terzo trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera a), secondo trattino

 

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 3, parte introduttiva

 

 

Articolo 4, paragrafo 3, primo trattino

 

Articolo 2, paragrafo 8

Articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino

 

Articolo 2, paragrafo 9

Articolo 4, paragrafo 3, lettera a), parte introduttiva

Articolo 4, paragrafo 3, lettera a), primo e secondo trattino

 

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto i)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto i), primo e secondo trattino

Articolo 4, paragrafo 3, lettera b), parte introduttiva

Articolo 4, paragrafo 3, lettera b), primo trattino

 

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto ii), primo trattino

Articolo 4, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera b), quinto comma

Articolo 4, paragrafo 4, lettera c), secondo trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera e), terzo trattino

 

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 3, lettera c), parte introduttiva

Articolo 4, paragrafo 3, lettera c), punto i), parte introduttiva

Articolo 4, paragrafo 3, lettera c), punto ii), parte introduttiva

 

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto iii)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto iii), primo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto iii), secondo trattino

Articolo 4, paragrafo 3, lettera c), punto i), primo trattino

 

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), punto i)

Articolo 4, paragrafo 3, lettera c), punto ii), primo trattino

 

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), punto ii)

Articolo 4, paragrafo 4, parte introduttiva

 

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), parte introduttiva

Articolo 4, paragrafo 4, primo trattino

 

Articolo 2, paragrafo 10

Articolo 4, paragrafo 4, secondo trattino

 

-

Articolo 4, paragrafo 4, lettera a), parte introduttiva

 

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto i), parte introduttiva

Articolo 4, paragrafo 4, lettera a), primo trattino

 

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto i)

Articolo 2, paragrafo 11

Articolo 4, paragrafo 4, lettera a), terzo trattino

 

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto i), secondo comma

-

 

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto i), terzo comma

Articolo 4, paragrafo 4, lettera b), parte introduttiva

Articolo 4, paragrafo 4, lettera b), commi da primo a quarto

 

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto ii)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto ii), commi da primo a quarto

Articolo 4, paragrafo 4, lettera c), parte introduttiva

Articolo 4, paragrafo 4, lettera c), primo trattino

 

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto iii)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto iii), primo trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera d)

 

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto iv)

Articolo 4, paragrafo 4, lettera e), parte introduttiva

Articolo 4, paragrafo 4, lettera e), primo e secondo trattino

 

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto v)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto v), primo e secondo trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera f)

 

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto vi)

Articolo 4, paragrafo 4, lettera g), parte introduttiva

Articolo 4, paragrafo 4, lettera g), primo trattino

 

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto vii), primo trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera g), secondo trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera i), secondo trattino

 

Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 4, lettera h)

 

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto viii)

Articolo 4, paragrafo 4, lettera i), parte introduttiva

Articolo 4, paragrafo 4, lettera i), primo trattino

 

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto ix)

Articolo 4, paragrafo 4, lettera j)

 

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto x)

Articolo 4, paragrafo 4, lettera k), parte introduttiva

Articolo 4, paragrafo 4, lettera k), primo trattino

 

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto xi)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto xi), primo trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera k), secondo trattino

 

Articolo 7, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 4, paragrafo 5

 

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 6, primo comma

 

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 6, secondo comma

 

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 6, terzo e quarto comma

 

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 7

 

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 1

 

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

 

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 1

 

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2, parte introduttiva

 

Articolo 9, paragrafo 2, parte introduttiva

Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

 

Articolo 9, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)

 

Articolo 9, paragrafo 2, lettera b)

—  

 

Articolo 9, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)

 

Articolo 9, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera d)

 

Articolo 9, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera e)

 

Articolo 9, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera f)

 

Articolo 9, paragrafo 2, lettera g)

—  

 

Articolo 9, paragrafo 2, lettera h)

Articolo 6, paragrafo 3

 

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 4

 

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 1

 

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

 

Articolo 10, paragrafo 2

 

 

Articolo 10, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 7, paragrafo 3, parte introduttiva

Articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b)

 

Articolo 10, paragrafo 3, parte introduttiva

Articolo 10, paragrafo 3, lettere a) e b)

Articolo 7, paragrafo 3, primo comma

 

Articolo 10, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma

 

Articolo 10, paragrafo 3, primo comma

Articolo 7, paragrafo 3, terzo comma

 

Articolo 10, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 7, paragrafo 3, quarto comma

 

 

Articolo 7, paragrafo 3, quinto comma

 

Articolo 10, paragrafo 2, quinto comma

—  

 

Articolo 10, paragrafo 2, settimo comma

—  

 

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 4

 

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 5

 

Articolo 10, paragrafo 7

Articolo 8

 

Articolo 4, paragrafo 8, e articolo 8, paragrafo 2, per l'allegato I

Articolo 10, paragrafo 8, per gli allegati II, III, V e VI

Articolo 16, paragrafo 2, per l'allegato IV

Articolo 9

 

Articolo 22

Articolo 10

 

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3

 

Articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 11, paragrafo 4, primo e terzo comma

 

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 4, secondo comma

 

Articolo 13, paragrafo 2

—  

 

Articolo 13, paragrafi 3 e 4

Articolo 11, paragrafo 5

 

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 6, primo comma

 

Articolo 12, paragrafo 2, prima frase

Articolo 11, paragrafo 6, secondo comma, prima frase

 

Articolo 12, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafo 6, secondo comma, seconda frase

 

Articolo 12, paragrafo 2, seconda frase

—  

 

Articolo 12, paragrafi 1, 3, 4, 6, 7, 8 e 9

—  

 

Articolo 14

—  

 

Articolo 15

Articolo 12

 

Articolo 17, paragrafo 1

—  

 

Articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 13

 

Articolo 18

Articolo 14

 

Articolo 20

Articolo 15, paragrafo 1

 

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 2

 

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 3

 

-

Articolo 15, paragrafo 4, prima frase

 

Articolo 19, paragrafo 3, primo comma, prima frase

—  

 

Articolo 19, paragrafo 3, primo comma, seconda frase

Articolo 19, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 15, paragrafo 4, seconda frase

 

Articolo 19, paragrafo 3, terzo comma

—  

 

Articolo 19, paragrafi 4 e 5

—  

 

Articolo 22

—  

 

Articolo 24

Articolo 16

 

Articolo 25

Articolo 17

 

Articolo 26

Articolo 18

 

Articolo 27

Articolo 19

 

Articolo 28

Allegato I

 

Allegato I, parti A1 e A2

Allegato I, parte D

Allegato I, parte E

 

Articolo 1

-

 

Articolo 2, paragrafo 1

Allegato I, parte B, punto 1)

 

Articolo 2, paragrafo 2

Allegato I, parte B1, punto 2.1)

 

Articolo 2, paragrafo 3

-

 

Articolo 3

Allegato I, parte B, punto 2)

 

Articolo 4

Allegato I, parte B, punto 3)

 

Articolo 5, paragrafo 1

Allegato I, parte B, punto 4)

 

Articolo 5, paragrafo 2

Allegato I, parte B, punto 5)

 

Articolo 5, paragrafo 3

Allegato I, parte B, punto 6)

 

Articolo 5, paragrafo 4

Allegato I, parte B, punto 7)

 

Articolo 5, paragrafo 5

Allegato I, parte B, punto 8)

 

Articolo 6

-

 

Articolo 7, paragrafo 1

Allegato I, parte B, punto 9)

 

Articolo 7, paragrafo 2

Allegato I, parte B, punto 10)

 

Articolo 8

-

 

Allegato I

Allegato I, parte B1

 

Allegato II

Allegato I, parte B2

 

Allegato III

Allegato I, parte B3

 

Allegato IV

Allegato I, parte B4

-

 

Allegato I, parte C

Allegato II

 

Allegato II

Allegato III

 

Allegato III

Allegato IV

 

Allegato IV

Allegato V

 

Allegato V

Allegato VI

 

Allegato VI

Allegato VII

 

-

Allegato VIII

 

Allegato VII

(1) GU C 293 del 18.8.2023, pag. 133.
(2)GU C […] del […], pag. […].
(3)GU C […] del […], pag. […].
(4)Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(5)Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(6)Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).
(7)Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).
(8) GU C 167 dell'11.5.2023, pag. 36.
(9)GU L 68 del 13.3.2015, pag. 9.
(10)GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1
(11)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(12)Direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (GU L 330 del 23.12.2022, pag. 46).
(13)Regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione, del 4 maggio 2012, recante i requisiti tecnici per le patenti di guida dotate di un supporto di memorizzazione (microchip) (GU L 120 del 5.5.2012, pag. 1).
(14)GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(15)Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).
(16)Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).
(17)Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).
(18)Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59).
(19)Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).
(20)Direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (GU L 330 del 23.12.2022, pag. 46).
(21)Direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 9).
(22)Decisione (UE) 2016/1945 della Commissione, del 14 ottobre 2016, relativa alle equivalenze fra le categorie di patenti di guida (GU L 302 del 9.11.2016, pag. 62).
(23)Direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 9).
(24)Questa forza indica la capacità del conducente di azionare il sistema.
(25)Questa forza indica la capacità del conducente di azionare il sistema.
(26)Questa forza indica la capacità del conducente di azionare il sistema.
(27)Questa forza indica la capacità del conducente di azionare il sistema.
(28)Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).
(29)Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).
(30)https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)#Implementation_of_ISCED_2011_.28levels_of_education.29.
(31)In conformità dei requisiti di accessibilità stabiliti nell'atto europeo sull'accessibilità (direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi).


Certificato protettivo complementare unitario per i prodotti fitosanitari
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 febbraio 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare unitario per i prodotti fitosanitari (COM(2023)0221 – C9-0152/2023 – 2023/0126(COD))
P9_TA(2024)0096A9-0020/2024

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0221),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 118, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0152/2023),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A9-0020/2024),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 Febbraio 2024 in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2024/... sul certificato protettivo complementare unitario per i prodotti fitosanitari

P9_TC1-COD(2023)0126


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 118, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

visto il parere del Comitato delle regioni(2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)  La ricerca nel settore fitofarmaceutico contribuisce in modo decisivo al costante miglioramento dell'agricoltura. I prodotti fitosanitari, in particolare quelli derivanti da una ricerca lunga e costosa, potranno continuare a essere sviluppati nell'Unione solo se potranno beneficiare di una normativa favorevole che preveda una protezione sufficiente a incentivare tale ricerca.

(2)  Il periodo che intercorre fra il deposito di una domanda di brevetto per un nuovo prodotto fitosanitario e l'autorizzazione all'immissione sul mercato di tale prodotto riduce la durata della protezione effettiva conferita dal brevetto, rendendola insufficiente ad ammortizzare gli investimenti effettuati nella ricerca.

(2bis)   Tale circostanza determina una protezione insufficiente che penalizza la ricerca fitosanitaria e la competitività in questo settore. [Em. 1]

(3)  Tra gli strumenti giuridici a disposizione delle imprese agrochimiche per aumentare la propria competitività dovrebbe figurare una protezione uniforme conferita da brevetti e da certificati complementari nel mercato interno, o almeno in una parte significativa dello stesso.

(4)  Nella sua comunicazione del 25 novembre 2020 dal titolo "Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE – Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE"(3), la Commissione ha sottolineato la necessità di affrontare la restante frammentazione del sistema di proprietà intellettuale dell'Unione. In tale comunicazione la Commissione ha osservato che, per i medicinali e i prodotti fitosanitari, la protezione complementare è disponibile solo a livello nazionale. Nel contempo esiste una procedura centralizzata per il rilascio di brevetti europei. Inoltre il "brevetto unitario" di cui al regolamento (UE) n. 1257/2012(4) entra in vigore il 1º giugno 2023 per quanto riguarda tutti gli Stati membri che hanno ratificato l'accordo su un tribunale unificato dei brevetti.

(5)  Il regolamento (UE) n. 1257/2012 ha introdotto la possibilità di rilasciare brevetti unitari. Tale regolamento non prevede tuttavia un certificato protettivo complementare unitario ("certificato unitario").

(6)  In assenza di un certificato unitario, un brevetto unitario potrebbe essere prorogato solo dietro presentazione di una domanda di certificati nazionali in ciascuno Stato membro in cui è richiesta la protezione, il che impedirebbe al titolare di un brevetto unitario di ottenere una protezione unitaria durante l'intero periodo di protezione combinata conferita da tale brevetto unitario e, in seguito, da tali certificati. È pertanto opportuno introdurre un certificato unitario per i prodotti fitosanitari che consenta di prorogare un brevetto unitario in modo unitario. Tale certificato unitario dovrebbe essere richiesto sulla base di un brevetto di base unitario e avrebbe gli stessi effetti giuridici dei certificati nazionali in tutti gli Stati membri in cui tale brevetto di base ha effetto unitario. La caratteristica principale di tale certificato unitario dovrebbe essere il suo carattere unitario.

(7)  Un certificato unitario dovrebbe fornire una protezione uniforme e avere lo stesso effetto in tutti gli Stati membri in cui il brevetto di base su cui si fonda ha effetto unitario, tranne in caso di sospensione temporanea dell'effetto al fine di consentire il rilascio di autorizzazioni all'immissione sul mercato in momenti diversi. Ne consegue che un certificato unitario dovrebbe essere trasferito o dichiarato nullo, oppure scadere, unicamente in relazione a tali Stati membri.

(8)  Il regolamento [COM(2023) 223] sostituisce il regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio(5) e contiene nuove disposizioni che istituiscono una procedura centralizzata per l'esame dei certificati protettivi complementari per i prodotti fitosanitari.

(9)  Considerando che alcuni Stati membri non hanno ancora aderito al sistema brevettuale unitario, i certificati rilasciati dagli uffici nazionali dei brevetti dovrebbero restare disponibili.

(10)  Per evitare discriminazioni tra i richiedenti di certificati a norma del regolamento [COM(2023) 223] e quelli di certificati unitari a norma del presente regolamento, nonché distorsioni del mercato interno, è opportuno che ai certificati a norma del regolamento [COM(2023) 223] e ai certificati unitari si applichino, con opportuni adeguamenti, le stesse norme sostanziali, in particolare per quanto riguarda le condizioni per il rilascio di un certificato, come pure la durata e gli effetti di un certificato.

(11)  In particolare, la durata della protezione conferita da un certificato unitario dovrebbe essere identica a quella prevista per i certificati nazionali a norma del regolamento [COM(2023) 223]; nello specifico, il titolare che disponga contemporaneamente di un brevetto unitario e di un certificato unitario dovrebbe poter beneficiare, complessivamente, di 15 anni al massimo di esclusiva, a partire dalla prima autorizzazione all'immissione sul mercato nell'Unione del prodotto fitosanitario in questione. Poiché il certificato unitario avrebbe effetto alla scadenza del brevetto di base e al fine di tenere conto delle discrepanze nelle prassi nazionali per quanto riguarda la data di scadenza di un brevetto, che possono comportare differenze di un giorno, il presente regolamento dovrebbe chiarire il momento esatto a decorrere dal quale la protezione conferita da un certificato unitario debba avere effetto.

(12)  Il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio(6) ha istituito, a norma del suo articolo 2, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ("Ufficio"). Nell'interesse del mercato interno e data la natura autonoma del certificato unitario, la relativa procedura d'esame e di rilascio dovrebbe essere svolta da un'unica autorità esaminatrice. Tale obiettivo può essere conseguito conferendo all'Ufficio il compito di esaminare sia le domande di certificati unitari conformemente al presente regolamento e al regolamento [COM(2023) 222] sia le domande centralizzate di certificati a norma dei regolamenti [COM(2023) 231] e [COM(2023) 223].

(13)  In assenza di un'autorizzazione all'immissione sul mercato centralizzata, le autorizzazioni all'immissione sul mercato sono rilasciate a livello nazionale. Ne consegue che l'ambito di applicazione delle autorizzazioni di un determinato prodotto fitosanitario nei vari Stati membri può essere leggermente differente. Un certificato unitario dovrebbe tuttavia conferire protezione a tale prodotto fitosanitario solo nella misura in cui questo sia debitamente coperto dalle autorizzazioni all'immissione sul mercato rilasciate in ciascuno degli Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario.

(14)  Il fatto che le autorizzazioni all'immissione sul mercato di un determinato prodotto fitosanitario possano essere rilasciate in date diverse nei vari Stati membri renderebbe in molti casi impossibile il rilascio di un certificato unitario per un determinato prodotto fitosanitario qualora fosse richiesto che le autorizzazioni siano state rilasciate in tutti gli Stati membri interessati (ossia quelli in cui il brevetto di base ha effetto unitario) al momento del deposito della domanda. È pertanto opportuno consentire al richiedente di depositare una domanda di certificato unitario qualora siano state richieste autorizzazioni all'immissione sul mercato in tutti gli Stati membri pertinenti, purché dette autorizzazioni siano rilasciate prima della fine del processo d'esame che, per questo motivo, non dovrebbe essere completato prima di 18 mesi dal deposito della domanda. Qualora prima del completamento dell'esame non sia stata rilasciata alcuna autorizzazione in uno Stato membro pertinente, il certificato unitario non dovrebbe avere alcun effetto in relazione a tale Stato membro fino al rilascio di un'autorizzazione valida nel medesimo Stato membro. Tale effetto sospensivo dovrebbe tuttavia essere revocato qualora sia concessa un'autorizzazione pendente dopo il rilascio del certificato unitario ma, al fine di garantire la certezza del diritto, prima della scadenza del brevetto di base, a seguito di una richiesta a tal fine del titolare del certificato unitario, fatta salva la verifica di tale richiesta da parte dell'Ufficio.

(15)  È altresì opportuno consentire a un richiedente di depositare una "domanda combinata" che comprenda anche la designazione degli Stati membri, diversi da quelli in cui il brevetto di base ha effetto unitario, nei quali sarebbe richiesto il rilascio di certificati nazionali secondo quanto stabilito nel regolamento [COM(2023) 223]. Tale domanda combinata dovrebbe essere oggetto di un'unica procedura d'esame.

(16)  In tal caso, la doppia protezione conferita contemporaneamente da un certificato unitario e da un certificato nazionale, indipendentemente dal fatto che siano stati ottenuti sulla base di una domanda nazionale o di una domanda centralizzata, dovrebbe essere esclusa in tutti gli Stati membri.

(17)  Una delle condizioni per il rilascio di un certificato dovrebbe essere che il prodotto sia protetto dal brevetto di base, nel senso che il prodotto dovrebbe rientrare nell'ambito di una o più rivendicazioni di tale brevetto, secondo l'interpretazione data dalla persona esperta del ramo in base alla luce della descrizione e dei disegni del brevetto, in base alle conoscenze generali di detta persona nel settore pertinente e allo stato dell'arte alla data di deposito o di priorità del brevetto di base. Ciò non dovrebbe necessariamente richiedere che la sostanza attiva del prodotto sia esplicitamente identificata nelle rivendicazioni. oppure, nel caso di un preparato, ciò non dovrebbe necessariamente richiedere che ciascuna delle sue sostanze attive sia esplicitamente identificata nelle rivendicazioni, purché ciascuna di esseciascun principio attivo sia specificamente identificabile alla luce di tutte le informazioni divulgate da tale brevetto sulla base dello stato dell'arte alla data di deposito o alla data di priorità del brevetto di base. [Em. 2]

(18)  Per evitare una protezione eccessiva, è opportuno prevedere che uno stesso prodotto in uno Stato membro non possa essere protetto da più di un certificato, sia esso nazionale o unitario. È pertanto opportuno esigere che il prodotto o eventuali derivati, quali sali, esteri, eteri, isomeri, miscele di isomeri o complessi, equivalenti al prodotto da un punto di vista fitosanitario non siano già stati oggetto di un certificato precedente, da soli o in combinazione con uno o più principi attivi aggiuntivi, per la stessa applicazione o per un'applicazione diversa. [Em.3]

(19)  Nei limiti della protezione conferita dal brevetto di base, la protezione conferita da un certificato unitario dovrebbe estendersi soltanto al prodotto, ossia alla sostanza attiva o alle combinazioni della stessa, coperto dall'autorizzazione all'immissione sul mercato, per qualsiasi impiego del prodotto in quanto prodotto fitosanitario che sia stato autorizzato prima della scadenza del certificato unitario.

(20)  Tuttavia, per garantire una protezione equilibrata, un certificato unitario dovrebbe conferire al rispettivo titolare il diritto di impedire a un terzo di fabbricare non solo il prodotto identificato nel certificato unitario ma anche i derivati di tale prodotto, quali sali, esteri, eteri, isomeri, miscele di isomeri o complessi, equivalenti al prodotto da un punto di vista fitosanitario, anche qualora tali derivati non siano esplicitamente menzionati nella descrizione del prodotto figurante nel certificato unitario. Vi è pertanto la necessità di considerare che la protezione conferita dal certificato unitario si estende a tali derivati equivalenti, nei limiti della protezione conferita dal brevetto di base.

(21)  Come ulteriore misura volta a garantire che uno stesso prodotto in qualsiasi Stato membro non possa essere protetto da più di un certificato, il titolare di più brevetti per lo stesso prodotto non dovrebbe poter ottenere più di un certificato per tale prodotto. Tuttavia, qualora due brevetti che proteggono il prodotto siano detenuti da due titolari, è opportuno consentire a ciascuno di tali titolari di ottenere un certificato per tale prodotto, purché essi possano dimostrare di non essere economicamente collegati. Al titolare di un brevetto di base non dovrebbe inoltre essere rilasciato alcun certificato in relazione a un prodotto oggetto di un'autorizzazione detenuta da un terzo senza il consenso di quest'ultimo.

(22)  Per quanto riguarda le domande di certificati unitari per i prodotti fitosanitari, la condizione per il rilascio che prevede che l'autorizzazione sia la prima dovrebbe essere soddisfatta paese per paese.

(23)  Per garantire l'allineamento alle norme applicabili ai brevetti unitari, un certificato unitario, in quanto oggetto di proprietà, dovrebbe essere assimilato, nella sua totalità e in tutti gli Stati membri in cui ha effetto, a un certificato nazionale dello Stato membro determinato conformemente alla legge applicabile al brevetto di base.

(24)  Per garantire un processo equo e trasparente, assicurare la certezza del diritto e ridurre il rischio di successive contestazioni relative alla validità, i terzi dovrebbero avere la possibilità, dopo la pubblicazione della domanda di certificato unitario, di presentare entro tre mesi osservazioni all'Ufficio durante l'esecuzione dell'esame centralizzato. Tali terzi cui è consentito presentare osservazioni dovrebbero includere anche gli Stati membri. Ciò non dovrebbe tuttavia pregiudicare il diritto dei terzi di avviare successivi procedimenti di nullità dinanzi all'Ufficio. Tali disposizioni sono necessarie per garantire il coinvolgimento dei terzi sia prima che dopo il rilascio dei certificati.

(25)  L'esame di una domanda di certificato unitario dovrebbe essere condotto, sotto la supervisione dell'Ufficio, da un panel d'esame comprendente un membro dell'Ufficio e due esaminatori alle dipendenze degli uffici nazionali dei brevetti. Ciò garantirebbe un uso ottimale delle competenze in materia di certificati protettivi complementari e brevetti connessi, attualmente disponibili solo presso gli uffici nazionali. Per garantire una qualità ottimale dell'esame, l'Ufficio e le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che gli esaminatori designati possiedano le competenze pertinenti ed esperienza sufficiente nella valutazione di certificati protettivi complementari. È opportuno stabilire criteri aggiuntivi adeguati in relazione alla partecipazione di esaminatori specifici alla procedura, in particolare per quanto riguarda le qualifiche e i conflitti di interesse. [Em. 4]

(26)  L'Ufficio dovrebbe esaminare la domanda di certificato unitario ed emettere un parere d'esame. Tale parere dovrebbe indicare i motivi per i quali è positivo o negativo.

(27)  Per salvaguardare i diritti procedurali dei terzi e garantire un sistema completo di mezzi di ricorso, i terzi dovrebbero poter contestare un parere d'esame avviando un procedimento di opposizione entro un breve periodo dopo la pubblicazione di detto parere; tale opposizione può portare a una modifica di detto parere.

(28)  Dopo il completamento dell'esame di una domanda di certificato unitario e dopo la scadenza dei termini di ricorso e di opposizione, o, se del caso, dopo l'emissione di una decisione definitiva nel merito, l'Ufficio dovrebbe dare attuazione senza indebito ritardo al parere d'esame rilasciando un certificato unitario o respingendo la domanda, a seconda dei casi. [Em. 5]

(29)  Per salvaguardare i diritti procedurali e garantire un sistema completo di mezzi di ricorso, qualora il richiedente o un'altra parte siano lesi da una decisione dell'Ufficio, il richiedente o tale parte dovrebbero avere il diritto, previo pagamento di una tassa, di presentare, entro due mesi, un ricorso contro la decisione dinanzi a una commissione di ricorso dell'Ufficio. Ciò vale anche per il parere d'esame, contro il quale il richiedente può presentare ricorso. Le decisioni della commissione di ricorso dovrebbero a loro volta poter essere oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale, che è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata. In caso di domanda combinata comprendente la designazione di altri Stati membri ai fini del rilascio di certificati nazionali può essere presentato un ricorso comune. [Em. 6]

(30)  Nel nominare i membri delle commissioni di ricorso relative alle domande di certificati unitari, si dovrebbe tenere conto della loro precedentepertinente competenza, della loro indipendenza e della sufficiente esperienza precedente in materia di certificati protettivi complementari o di brevetti. [Em. 7]

(31)  Chiunque può contestare la validità di un certificato unitario presentando all'Ufficio una domanda di nullità.

(32)  L'Ufficio dovrebbe avere la possibilità di riscuotere una tassa per la domanda di certificato unitario, nonché altre tasse procedurali quali le tasse per le opposizioni, i ricorsi e la nullità. Le tasse riscosse dall'Ufficio dovrebbero essere stabilite mediante un atto di esecuzione.

(33)  Le tasse annuali per i certificati unitari (note anche come tasse di rinnovo) dovrebbero essere versate all'Ufficio, che dovrebbe trattenerne una parte per coprire le spese generate dallo svolgimento dei compiti relativi al rilascio di certificati unitari, mentre la parte restante sarebbe ripartita con gli Stati membri in cui i certificati unitari hanno effetto.

(34)  Per garantire la trasparenza è opportuno istituire un registro che possa fungere da punto di accesso unico e che fornisca informazioni sulle domande di certificati unitari, come pure sui certificati unitari rilasciati e sul relativo stato. Il registro dovrebbe essere disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

(35)  Per i compiti attribuiti all'Ufficio a norma del presente regolamento, le lingue dell'Ufficio dovrebbero essere tutte le lingue ufficiali dell'Unione, al fine di consentire agli attori di tutta l'Unione di richiedere facilmente certificati unitari o di presentare osservazioni dei terzi e garantire in tal modo una trasparenza ottimale per tutti i portatori di interessi nell'Unione. L'Ufficio dovrebbe accettare traduzioni verificate, in una delle lingue ufficiali dell'Unione, di documenti e informazioni. L'Ufficio può, se del caso, utilizzare traduzioni automatiche verificate.

(36)  È opportuno prevedere una copertura finanziaria per garantire che le autorità nazionali competenti che partecipano alla procedura centralizzata siano adeguatamente remunerate per la loro partecipazione.

(37)  I necessari costi di avviamento relativi ai compiti attribuiti all'Ufficio, compresi i costi dei nuovi sistemi digitali, dovrebbero essere finanziati con l'avanzo di bilancio accumulato dall'Ufficio.

(38)  Al fine di integrare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per: i) specificare il contenuto e la forma del ricorso, come pure il contenuto e la forma della decisione della commissione di ricorso; ii) specificare le modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso nei procedimenti relativi ai certificati; iii) specificare le norme riguardanti i mezzi di comunicazione, compresi quelli elettronici, che le parti devono utilizzare nei procedimenti dinanzi all'Ufficio e i moduli che l'Ufficio deve fornire; iv) stabilire le modalità della procedura orale; v) stabilire le modalità dell'istruzione; vi) stabilire le modalità della notifica; vii) specificare nel dettaglio il calcolo e la durata dei termini; viii) stabilire le modalità di prosecuzione del procedimento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(7). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(39)  È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda: i) i moduli di domanda da utilizzare; ii) le norme sulle procedure relative al deposito delle domande e sulle procedure relative al modo in cui i panel d'esame esaminano le domande centralizzate e preparano i pareri d'esame, come pure sull'emissione di pareri d'esame da parte dell'Ufficio; iii) i criteri relativi alle modalità di costituzione dei panel d'esame e i criteri per la selezione degli esaminatori; iv) gli importi delle tasse applicabili da versare all'Ufficio; v) la specifica degli importi massimi delle spese indispensabili ai fini del procedimento effettivamente sostenute dalla parte vincente; vi) le norme riguardanti i trasferimenti finanziari tra l'Ufficio e gli Stati membri, gli importi di tali trasferimenti e la remunerazione che l'Ufficio deve corrispondere per la partecipazione delle autorità nazionali competenti. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(8).

(40)  La Commissione dovrebbe riferire periodicamente sul funzionamento del presente regolamento, in coordinamento con gli obblighi di relazione del regolamento [COM(2023) 223].

(41)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). Le norme di cui al presente regolamento dovrebbero essere interpretate e applicate conformemente a tali diritti e principi. In particolare, il presente regolamento mira a garantire il pieno rispetto del diritto di proprietà e del diritto alla protezione della salute, come pure del diritto a un ricorso effettivo, di cui agli articoli 17 e 47 della Carta.

(42)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del carattere autonomo del CPC unitario, che è indipendente dai sistemi nazionali, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(43)  Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725(9), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il XXX [OP: si prega di inserire il riferimento una volta disponibile].

(44)  È opportuno prevedere modalità adeguate per facilitare un'agevole attuazione delle norme previste dal presente regolamento. Al fine di concedere all'Ufficio tempo sufficiente per predisporre l'assetto operativo e avviare la procedura da utilizzare per il rilascio di certificati unitari, secondo quanto stabilito nel presente regolamento, è opportuno rinviare l'applicazione del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme relative al certificato protettivo complementare unitario ("certificato unitario") per i prodotti fitosanitari protetti da un brevetto europeo con effetto unitario e soggetti, in quanto prodotti fitosanitari, prima dell'immissione sul mercato, a una procedura di autorizzazione amministrativa ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(10).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)  "prodotti fitosanitari": le sostanze attive e i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentati nella forma in cui vengono consegnati all'utilizzatore e destinati a:

a)  proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti, sempreché tali sostanze o preparati non siano altrimenti definiti nelle successive disposizioni;

b)  influire sui processi vitali dei vegetali, senza peraltro fungere da fertilizzanti (ad esempio, i regolatori di crescita);

c)  conservare i prodotti vegetali, sempreché tali sostanze o prodotti non siano disciplinati da disposizioni speciali del Consiglio o della Commissione in materia di conservanti;

d)  eliminare i vegetali indesiderati;

e)  eliminare parti di vegetali, frenare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali;

2)  "sostanze": gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale o sotto forma di prodotti industriali, inclusa qualsiasi impurità derivante inevitabilmente dal processo di fabbricazione;

3)  "sostanze attive": le sostanze o i microorganismi, compresi i virus, aventi un'azione generale o specifica:

a)  sugli organismi nocivi;

b)  o sui vegetali, parti di vegetali o prodotti vegetali;

4)  "preparati": le miscele o le soluzioni composte da due o più sostanze, di cui almeno una sostanza attiva, destinate ad essere utilizzate come prodotti fitosanitari;

5)  "vegetali": le piante vive e le parti vive di piante, compresi frutti freschi e sementi;

6)  "prodotti vegetali": i prodotti di origine vegetale non trasformati o sottoposti a trattamenti semplici quali la macinazione, l'essiccazione o la compressione, sempreché non si tratti dei vegetali stessi;

7)  "organismi nocivi": parassiti dei vegetali o dei prodotti vegetali, appartenenti al regno animale o vegetale, nonché i virus, batteri, micoplasmi o altri agenti patogeni;

8)  "prodotto": la sostanza attiva o la composizione di sostanze attive di un prodotto fitosanitario;

9)  "brevetto europeo": un brevetto rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti ("EPO") secondo le norme e le procedure stabilite nella Convenzione sul brevetto europeo(11) ("CBE");

10)  "brevetto unitario": un brevetto europeo che beneficia dell'effetto unitario negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata di cui al regolamento (UE) n. 1257/2012;

11)  "brevetto di base": un brevetto unitario che protegge un prodotto in quanto tale, un preparato, un processo di ottenimento di un prodotto o un'applicazione di un prodotto e che è designato dal suo titolare ai fini della procedura di rilascio di un certificato unitario;

12)  "domanda centralizzata": una domanda presentata presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ("Ufficio") a norma del capo III del regolamento [COM(2023) 223] ai fini del rilascio di certificati, per il prodotto indicato nella domanda, negli Stati membri designati;

13)  "autorità nazionale competente": l'autorità nazionale competente, in un determinato Stato membro, per il rilascio dei certificati e per il rigetto delle domande di certificati;

13a)   "economicamente collegato": in relazione a titolari diversi di due o più brevetti di base che proteggono lo stesso prodotto, un titolare controlla, direttamente o indirettamente attraverso uno o più intermediari, è controllato da un altro titolare o è soggetto a un controllo comune con un altro titolare. [Em. 8]

Articolo 3

Condizioni di rilascio del certificato unitario

1.  L'Ufficio rilascia un certificato unitario sulla base di un brevetto di base se, in ciascuno degli Stati membri in cui tale brevetto di base ha effetto unitario, alla data della domanda sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)  il prodotto è protetto da tale brevetto di base in vigore;

b)  per il prodotto, in quanto prodotto fitosanitario, è stata rilasciata un'autorizzazione, in vigore, all'immissione sul mercato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 in almeno uno degli Stati membri in cui tale brevetto di base ha effetto unitario; [Em. 9]

c)  il prodotto non è già stato oggetto di un certificato né di un certificato unitario;

d)  l'autorizzazione di cui alla lettera b) è la prima autorizzazione all'immissione sul mercato del prodotto in quanto prodotto fitosanitario.

2.  Il titolare di più brevetti riguardanti lo stesso prodotto non può ottenere più certificati o certificati unitari per tale prodotto per un determinato Stato membro.

Qualora siano pendenti, in un determinato Stato membro, due o più domande di certificati, siano esse nazionali o centralizzate, o domande di certificati unitari, riguardanti lo stesso prodotto e presentate da due o più titolari di brevetti differenti, un'autorità nazionale competente o l'Ufficio, a seconda dei casi, può rilasciare un certificato o un certificato unitario per tale prodotto a ciascuno di tali titolari, purché essi non siano economicamente collegati. Il medesimo principio si applica, mutatis mutandis, alle domande presentate dal titolare in relazione allo stesso prodotto per cui sono stati precedentemente rilasciati uno o più certificati o certificati unitari ad altri diversi titolari di brevetti diversi. [Em. 10]

3.  Per un determinato prodotto fitosanitario è rilasciato un certificato unitario anche se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)  alla data della domanda, in ciascuno degli Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario è stata richiesta un'autorizzazione all'immissione sul mercato del prodotto in quanto prodotto fitosanitario conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009, ma in almeno uno di tali Stati membri non è stata ancora rilasciata alcuna autorizzazione;

b)  prima dell'adozione del parere d'esame sono state rilasciate autorizzazioni valide in ciascuno degli Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario.

4.  Qualora sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 3, lettera a), il parere d'esame non è adottato prima di 18 mesi dal deposito della domanda.

5.  In deroga al paragrafo 3, qualora sia soddisfatta solo la condizione di cui al paragrafo 3, lettera a), in relazione a uno Stato membro in cui il brevetto di base ha effetto unitario, è rilasciato un certificato unitario che non ha tuttavia effetto in tale Stato membro.

Qualora sia rilasciato un certificato unitario conformemente al primo comma, il richiedente può presentare all'Ufficio un'autorizzazione all'immissione sul mercato rilasciata successivamente in tale Stato membro prima della scadenza del brevetto di base, unitamente a una richiesta di ripristino dell'effetto del certificato unitario in tale Stato membro. L'Ufficio valuta se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte in relazione a tale Stato membro ed emette una decisione in merito al ripristino dell'effetto.

Articolo 4

Ambito di applicazione della protezione

Nei limiti della protezione conferita dal brevetto di base, la protezione conferita dal certificato unitario riguarda, in ciascuno degli Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario, soltanto il prodotto coperto da un'autorizzazione all'immissione sul mercato del prodotto fitosanitario corrispondente, per qualsiasi impiego del prodotto in quanto prodotto fitosanitario che sia stato autorizzato prima della scadenza del certificato unitario.

Articolo 5

Effetti del certificato unitario

1.  Il certificato unitario conferisce gli stessi diritti che vengono attribuiti dal brevetto di base ed è soggetto alle stesse limitazioni e agli stessi obblighi in tutti gli Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario.

2.  Il certificato unitario ha carattere unitario. Esso fornisce una protezione uniforme e ha lo stesso effetto in tutti gli Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario. Il certificato unitario può essere limitato, trasferito o dichiarato nullo, oppure estinguersi, unicamente in relazione a tali Stati membri.

Articolo 6

Diritto al certificato unitario

1.  Il diritto al certificato unitario spetta al titolare del brevetto di base o al suo avente causa.

2.  Nonostante il paragrafo 1, qualora un brevetto di base sia stato rilasciato in relazione a un prodotto oggetto di un'autorizzazione detenuta da un terzo, al titolare del brevetto di base non è rilasciato alcun certificato unitario per tale prodotto senza il consenso di tale terzo.

Articolo 7

Il certificato unitario in quanto oggetto di proprietà

Un certificato unitario o una domanda di certificato unitario in quanto oggetto di proprietà sono considerati nella loro totalità, in ciascuno Stato membro in cui il brevetto di base ha effetto unitario, conformemente al diritto nazionale applicabile al brevetto di base in quanto oggetto di proprietà.

Articolo 8

Domanda di certificato unitario

1.  La domanda di certificato unitario è depositata entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui per il prodotto, in quanto prodotto fitosanitario, è stata rilasciata la prima autorizzazione all'immissione sul mercato menzionata all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), in uno degli Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario.

2.  Nonostante il paragrafo 1, quando un'autorizzazione all'immissione sul mercato è rilasciata in uno Stato membro in cui il brevetto di base ha effetto unitario prima che al brevetto di base sia attribuito l'effetto unitario, la domanda di certificato unitario è depositata entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di attribuzione dell'effetto unitario al brevetto di base.

Articolo 9

Contenuto della domanda di certificato unitario

1.  La domanda di certificato unitario contiene quanto segue:

a)  una richiesta di rilascio di un certificato unitario che contenga le informazioni seguenti:

i)  il nome e l'indirizzo del richiedente;

ii)  se il richiedente ha nominato un rappresentante, il nome e l'indirizzo di tale rappresentante;

iii)  il numero del brevetto di base nonché il titolo dell'invenzione;

iv)  il numero e la data della prima autorizzazione all'immissione sul mercato del prodotto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) e, qualora non sia la prima autorizzazione all'immissione sul mercato dell'Unione, il numero e la data di detta autorizzazione;

b)  una copia dell'autorizzazione all'immissione sul mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), da cui risulti l'identità del prodotto e che contenga in particolare il numero e la data dell'autorizzazione, nonché il riassunto delle caratteristiche del prodotto come previsto dalla parte A, sezione 1, punti da 1.1 a 1.7, del regolamento (CE) n. 283/2013 della Commissione(12), dalla parte B, sezione 1, punti da 1.1 a 1.4.3, del medesimo regolamento o dalle disposizioni equivalenti della legislazione dello Stato membro in cui è depositata la domanda;

c)  se l'autorizzazione di cui alla lettera b) non è la prima autorizzazione all'immissione sul mercato del prodotto, in quanto medicinale, nell'Unione, l'indicazione dell'identità del prodotto così autorizzato e della disposizione giuridica in forza della quale è intervenuta la procedura di autorizzazione, nonché una copia della pubblicazione di detta autorizzazione nell'organo ufficiale appropriato o, in mancanza di tale pubblicazione, ogni altro documento comprovante il rilascio dell'autorizzazione, la data di rilascio della stessa e l'identità del prodotto autorizzato;

c bis)   se del caso, il consenso del terzo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento. [Em.11]

2.  La domanda di cui al presente articolo è depositata utilizzando un modulo di domanda specifico.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire norme relative al modulo di domanda da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50.

Articolo 10

Deposito della domanda di certificato unitario

La domanda di certificato unitario è depositata presso l'Ufficio.

Articolo 11

Esame dell'ammissibilità di una domanda centralizzata di certificato unitario

1.  L'Ufficio esamina quanto segue:

a)  se la domanda di certificato unitario è conforme all'articolo 9;

b)  se la domanda è conforme all'articolo 8;

c)  se la tassa di deposito di cui all'articolo 29, paragrafo 1, è stata versata entro i termini prescritti.

2.  Qualora la domanda centralizzata non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1, l'Ufficio chiede al richiedente di adottare le misure necessarie per soddisfare tali requisiti e fissa un termine per conseguire la conformità.

3.  Qualora la tassa di cui al paragrafo 1, lettera c), non sia stata versata o non sia stata interamente versata, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente.

4.  Se il richiedente non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 entro il termine di cui al paragrafo 2, l'Ufficio respinge la domanda di certificato unitario.

Articolo 12

Pubblicazione della domanda

Se la domanda di certificato unitario è conforme all'articolo 11, paragrafo 1, l'Ufficio la pubblica nel registro senza indebito ritardo [Em.12].

Articolo 13

Esame della domanda di certificato unitario

1.  L'Ufficio valuta la domanda sulla base di tutte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, per tutti gli Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario. [Em. 13]

2.  Qualora la domanda di certificato unitario e il prodotto che ne è oggetto siano conformi all'articolo 3 e all'articolo 6, paragrafo 12, per ciascuno degli Stati membri di cui al paragrafo 1, l'Ufficio emette un parere d'esame motivato positivo in relazione al rilascio di un certificato unitario. L'Ufficio notifica tale parere al richiedente e lo pubblica nel registro senza indebito ritardo. [Em. 14]

3.  Qualora la domanda di certificato unitario e il prodotto che ne è oggetto non siano conformi all'articolo 3 e all'articolo 6, paragrafo 12, per uno o più di tali Stati membri, l'Ufficio emette un parere d'esame motivato negativo in relazione al rilascio di un certificato unitario. L'Ufficio notifica tale parere al richiedente e lo pubblica nel registro senza indebito ritardo. [Em. 15]

4.  Il parere d'esame è tradotto nelle lingue ufficiali di tutti gli Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario. L'Ufficio può utilizzare a tal fine una traduzione automatica verificata.

5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire norme sulle procedure relative al deposito e sulle procedure relative al modo in cui i panel d'esame esaminano le domande di certificati unitari e preparano i pareri d'esame, come pure sull'emissione di pareri d'esame da parte dell'Ufficio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50.

Articolo 14

Osservazioni dei terzi

1.  Qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare all'Ufficio osservazioni scritte sull'ammissibilità alla protezione complementare del prodotto oggetto della domanda in uno o più degli Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario.

2.  La persona fisica o giuridica che ha presentato osservazioni scritte conformemente al paragrafo 1 non può essere parte del procedimento.

3.  Le osservazioni dei terzi sono presentate entro tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda nel registro.

4.  Le osservazioni dei terzi sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione e sono motivate.

5.  Le eventuali osservazioni dei terzi sono notificate al richiedente. Il richiedente può presentare deduzioni sulle osservazioni entro un termine stabilito dall'Ufficio.

Articolo 15

Opposizione

1.  Entro un termine di due mesi a decorrere dalla pubblicazione del parere d'esame in relazione a una domanda di certificato unitario, qualsiasi persona ("opponente") può presentare presso l'Ufficio un atto di opposizione a tale parere.

2.  L'opposizione può essere presentata solo per il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di cui all'articolo 3 per uno o più Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario.

3.  L'opposizione è presentata per iscritto e motivata. Essa si considera validamente presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di opposizione.

4.  L'atto di opposizione contiene:

a)  i riferimenti della domanda di certificato unitario contro la quale è presentata l'opposizione, il nome del suo titolare e l'identificazione del prodotto;

b)  i dati dell'opponente e, se del caso, del suo rappresentante;

c)  l'indicazione della misura in cui il parere d'esame è oggetto di opposizione e dei motivi su cui si fonda l'opposizione;

c bis)   qualsiasi elemento di prova invocato dall'opponente a sostegno dell'opposizione. [Em. 16]

5.  L'opposizione è esaminata da un panel di opposizione istituito dall'Ufficio conformemente alle norme applicabili ai panel d'esame di cui all'articolo 17. Il panel di opposizione non comprende tuttavia alcun esaminatore precedentemente coinvolto nel panel d'esame che ha esaminato la domanda di certificato unitario.

6.  Il panel di opposizione, se constata che l'atto di opposizione non è conforme al paragrafo 2, 3 o 4, respinge l'opposizione in quanto inammissibile e ne informa lcomunica all'opponente la sua decisione e la motivazione alla base di quest'ultima, a meno che tali carenze non siano state sanate prima della scadenza del termine di presentazione dell'opposizione di cui al paragrafo 1. [Em.17]

7.  La decisione di respingere un'opposizione in quanto inammissibile è comunicata al titolare della domanda di certificato unitario, unitamente a una copia dell'atto di opposizione.

8.  L'atto di opposizione è inammissibile qualora l'Ufficio si sia pronunciato su un precedente ricorso avente lo stesso oggetto e la stessa causa e la decisione dell'Ufficio su tale ricorso sia passata in giudicato.

9.  Se l'opposizione non è respinta in quanto inammissibile, l'Ufficio trasmette senza indugio l'atto di opposizione al richiedente e lo pubblica nel registro. Se sono stati presentati più atti di opposizione, l'Ufficio li trasmette senza indugio agli altri opponenti.

9 bis.  Nei casi in cui siano state presentate più opposizioni contro un parere d'esame, l'Ufficio tratta congiuntamente le opposizioni e adotta un'unica decisione per tutte le opposizioni depositate. [Em. 18]

10.  L'Ufficio emette una decisione sull'opposizione, inclusa una motivazione dettagliata della stessa, entro sei mesi, salvo qualora la complessità del caso richieda un termine più lungo. [Em. 19]

11.  Il panel di opposizione, se ritiene che nessun motivo di opposizione pregiudichi il mantenimento del parere d'esame, respinge l'opposizione e comunica la sua decisione all'opponente e l'Ufficio lo menziona nel registro. [Em. 20]

12.  Il panel di opposizione, se ritiene che almeno un motivo di opposizione pregiudichi il mantenimento del parere d'esame, adotta un parere modificato e l'Ufficio lo menziona nel registro.

12 bis.   È garantita la piena trasparenza per tutta la durata della procedura di opposizione, che è aperta, ove possibile, alla partecipazione del pubblico. [Em. 21]

13.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per integrare il presente regolamento specificando la procedura per la presentazione delle opposizioni e per il loro esame.

Articolo 16

Ruolo delle autorità nazionali competenti

1.  Su richiesta presentata all'Ufficio, qualsiasi autorità nazionale competente può essere nominata dall'Ufficio quale ufficio partecipante alla procedura d'esame. Una volta che un'autorità nazionale competente è nominata conformemente al presente articolo, tale autorità designa uno o più esaminatori che partecipano all'esame di una o più domande di certificati unitari sulla base delle pertinenti competenze e della sufficiente esperienza richiesta per la procedura d'esame centralizzata. [Em. 22]

2.  L'Ufficio e l'autorità nazionale competente concludono un accordo amministrativo prima che tale autorità nazionale competente sia nominata quale ufficio partecipante come menzionato al paragrafo 1.

L'accordo specifica i diritti e gli obblighi delle parti, in particolare l'impegno formale dell'autorità nazionale competente interessata a rispettare il presente regolamento per quanto riguarda l'esame delle domande di certificati unitari.

3.  L'Ufficio può nominare un'autorità nazionale competente quale ufficio partecipante di cui al paragrafo 1 per cinque anni. Tale nomina può essere prorogata per ulteriori periodi di cinque anni.

4.  Prima di nominare un'autorità nazionale competente o di prorogarne la nomina, o prima della scadenza di tale nomina, l'Ufficio sente l'autorità nazionale competente interessata.

5.  Ciascuna autorità nazionale competente nominata a norma del presente articolo fornisce all'Ufficio un elenco dei singoli esaminatori disponibili a partecipare ai procedimenti d'esame, di opposizione e di nullità. Ciascuna di tali autorità nazionali competenti aggiorna tale elenco in caso di modifica.

Articolo 17

Panel d'esame

1.  Le valutazioni di cui agli articoli 13, 15 e 22 sono effettuate da un panel d'esame comprendente un membro dell'Ufficio e due esaminatori di cui all'articolo 16, paragrafo 1, provenienti da due diverse autorità nazionali competenti partecipanti, sotto la supervisione dell'Ufficio.

2.  Gli esaminatori sono imparziali nell'esercizio delle loro funzioni e dichiarano all'Ufficio ogni conflitto di interessi reale o percepito al momento della designazione.

3.  All'atto della costituzione di un panel d'esame, l'Ufficio assicura quanto segue:

a)  l'equilibrio geografico tra gli uffici partecipanticompetenze pertinenti e sufficiente esperienza nell'esame di brevetti e di certificati protettivi complementari, garantendo in particolare che almeno uno degli esaminatori abbia come minimo cinque anni di esperienza nell'esame di brevetti e di certificati protettivi complementari; [Em. 23]

a bis)   ove possibile, l'equilibrio geografico tra gli uffici partecipanti; [Em. 24]

(b)  la considerazione del rispettivo carico di lavoro degli esaminatori;

(c)  il fatto che non vi sia più di unalcun esaminatore alle dipendenze di un'autorità nazionale competente che si avvale della deroga di cui all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento [COM(2023) 223231]. [Em. 25]

4.  L'Ufficio pubblica un riepilogo annuale del numero di procedure, comprese quelle d'esame, di opposizione, di ricorso e di nullità, cui ciascuna autorità nazionale competente ha partecipato.

5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire i criteri relativi alle modalità di costituzione dei panel e i criteri per la selezione degli esaminatori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50.

Articolo 18

Rilascio di un certificato unitario o rigetto della domanda di certificato unitario

Scaduto il termine per la presentazione di un ricorso o di un'opposizione senza che siano stati presentati alcun ricorso o alcuna opposizione, o dopo l'emissione di una decisione definitiva nel merito, l'Ufficio adotta senza indebito ritardo una delle decisioni seguenti: [Em. 26]

a)  qualora il parere d'esame sia positivo, l'Ufficio rilascia un certificato unitario;

b)  qualora il parere d'esame sia negativo, l'Ufficio respinge la domanda di certificato unitario.

L'Ufficio informa senza indebito ritardo il richiedente della decisione adottata. [Em. 27]

Articolo 19

Durata del certificato unitario

1.  Il certificato unitario ha efficacia a decorrere dal termine legale del brevetto di base, segnatamente nel ventesimo anniversario della data di deposito della domanda per tale brevetto, per una durata uguale al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda del brevetto di base e la data della prima autorizzazione all'immissione sul mercato nell'Unione, ridotto di cinque anni.

2.  La durata del certificato unitario non può essere superiore a cinque anni a decorrere dalla data in cui il certificato acquista efficacia.

Articolo 20

Scadenza del certificato unitario

1.  Il certificato unitario si estingue in uno dei casi seguenti:

a)  al termine della durata prevista dall'articolo 19;

b)  per rinuncia del titolare;

c)  per mancato pagamento in tempo utile della tassa annuale fissata conformemente all'articolo 29, paragrafo 3.

2.  Se l'autorizzazione all'immissione sul mercato del prodotto conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 è revocata in uno Stato membro in cui il brevetto di base ha effetto unitario, il certificato cessa di produrre effetti in tale Stato membro. Ciò può essere deciso dall'Ufficio di propria iniziativa o su richiesta di un terzo.

Articolo 21

Nullità del certificato unitario

Il certificato unitario è nullo in uno dei casi seguenti:

a)  se è stato rilasciato in contrasto con l'articolo 3 e l'articolo 6, paragrafo 2; [Em. 28]

b)  se il brevetto di base si è estinto anteriormente allo scadere della durata legale;

c)  se il brevetto di base viene dichiarato nullo o viene limitato in modo tale che il prodotto per il quale il certificato unitario era stato rilasciato non è più protetto dai diritti del brevetto di base, oppure se dopo la scadenza del brevetto di base sussistono cause di nullità che avrebbero giustificato la dichiarazione di nullità oppure la limitazione.

Articolo 22

Azione di nullità

1.  Chiunque può presentare all'Ufficio una domanda di nullità di un certificato unitario.

2.  Una domanda di nullità può essere presentata solo per il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di cui all'articolo 21 per uno o più Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario.

3.  Una domanda di nullità è presentata per iscritto e motivata. Essa si considera validamente presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa corrispondente.

4.  La domanda di nullità contiene:

a)  i riferimenti del certificato unitario contro il quale è presentata tale domanda, il nome del suo titolare e l'identificazione del prodotto;

b)  i dati della persona di cui al paragrafo 1 ("richiedente") e, se del caso, del suo rappresentante;

c)  una dichiarazione dei motivi su cui si basa la domanda di nullità.

5.  La domanda di nullità è esaminata da un panel di annullamento istituito dall'Ufficio conformemente alle norme applicabili ai panel d'esame. Il panel di annullamento non comprende tuttavia alcun esaminatore precedentemente coinvolto nel panel d'esame che ha esaminato la domanda di certificato unitario, né, se del caso, alcun esaminatore coinvolto in eventuali procedimenti di opposizione o di ricorso correlati.

6.  La domanda di nullità è inammissibile qualora su una domanda avente lo stesso oggetto e la stessa causa sia stata pronunciata una decisione nei confronti delle stesse parti dall'Ufficio o da un tribunale competente di cui all'articolo 24 e tale decisione sia passata in giudicato.

7.  Il panel di annullamento, se constata che la domanda di nullità non è conforme al paragrafo 2, 3 o 4, respinge tale domanda in quanto inammissibile e ne informa il richiedente.

8.  La decisione di respingere una domanda di nullità in quanto inammissibile è comunicata al titolare del certificato unitario, unitamente a una copia di tale domanda.

9.  Se la domanda di nullità non è respinta in quanto inammissibile, l'Ufficio la trasmette senza indugio al titolare del certificato unitario e la pubblica nel registro. Se sono state presentate più domande di nullità, l'Ufficio le trasmette senza indugio agli altri richiedenti.

10.  L'Ufficio emette una decisione sulla domanda di nullità entro sei mesi, salvo qualora la complessità del caso richieda un termine più lungo.

11.  Se l'esame della domanda di nullità rivela che una o più delle condizioni di cui all'articolo 21 sono soddisfatte, il certificato unitario è dichiarato nullo. In caso contrario la domanda di nullità è respinta. L'esito è iscritto nel registro.

12.  Nella misura in cui sia stato dichiarato nullo, il certificato unitario è considerato fin dall'inizio privo degli effetti di cui al presente regolamento nella misura in cui tale certificato sia stato dichiarato nullo. [Em. 29]

13.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per integrare il presente regolamento specificando le procedure relative alla nullità.

Articolo 23

Domanda riconvenzionale di nullità di un certificato

1.  La domanda riconvenzionale di nullità può essere fondata unicamente sui motivi di nullità di cui all'articolo 21.

2.  Il tribunale competente di uno Stato membro respinge una domanda riconvenzionale di nullità se una decisione pronunciata dall'Ufficio, nei confronti delle stesse parti, su una domanda avente lo stesso oggetto e la stessa causa, è già divenuta definitiva.

3.  Quando la domanda riconvenzionale viene proposta in una causa di cui il titolare del certificato unitario non sia ancora parte, questi ne viene informato e può intervenire nella controversia secondo le condizioni applicabili dinanzi al tribunale competente.

4.  Il tribunale competente di uno Stato membro presso il quale viene presentata una domanda riconvenzionale di nullità di un certificato unitario non procede all'esame della domanda riconvenzionale fintanto che la parte interessata o il tribunale non abbiano informato l'Ufficio della data in cui la domanda riconvenzionale è stata presentata. L'Ufficio iscrive detta informazione nel registro. Se una domanda di nullità di un certificato unitario era già stata presentata dinanzi all'Ufficio prima del deposito della domanda riconvenzionale, l'Ufficio ne informa il tribunale, il quale sospende il procedimento fino all'adozione della decisione finale sulla domanda o al ritiro della domanda.

5.  Se il tribunale competente di uno Stato membro ha pronunciato una sentenza, successivamente passata in giudicato, in merito a una domanda riconvenzionale di nullità di un certificato unitario, il tribunale o una qualsiasi delle parti del procedimento nazionale trasmette immediatamente copia di tale sentenza all'Ufficio. L'Ufficio o ogni altra parte interessata può chiedere informazioni in merito a tale trasmissione. L'Ufficio iscrive nel registro la menzione della sentenza e adotta tutte le misure necessarie per conformarsi al dispositivo.

6.  Il tribunale competente adito con una domanda riconvenzionale di nullità può sospendere il procedimento, su richiesta del titolare di un certificato unitario e sentite le altre parti, e invitare il convenuto a presentare una domanda di nullità all'Ufficio entro il termine che provvede a stabilire. Se la domanda non viene proposta entro tale termine, si prosegue il procedimento e si considera ritirata la domanda riconvenzionale. In caso di sospensione del procedimento, il tribunale competente di uno Stato membro può adottare misure provvisorie e cautelari per la durata della sospensione.

Articolo 24

Notifica dell'estinzione o della nullità

Se il certificato unitario si estingue conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b) o c), o all'articolo 20, paragrafo 2, oppure se viene dichiarato nullo conformemente agli articoli 21 e 22, l'Ufficio pubblica senza indugio la relativa notifica.

Articolo 25

Trasformazione

1.  Qualora l'effetto unitario del brevetto di base sia dichiarato nullo mentre la domanda di certificato unitario è ancora pendente, il titolare di tale domanda può, previo pagamento di una tassa, chiedere la trasformazione di tale domanda in una domanda centralizzata di certificati.

2.  Qualora l'effetto unitario del brevetto di base sia dichiarato nullo dopo il rilascio del certificato unitario, il titolare di tale certificato può, previo pagamento di una tassa, chiedere la trasformazione di tale certificato unitario in certificati nazionali.

3.  La richiesta di trasformazione può essere presentata all'Ufficio entro tre mesi dalla notifica dell'annullamento dell'effetto unitario del brevetto di base.

4.  La richiesta di trasformazione e il relativo esito sono pubblicati nel registro.

5.  L'Ufficio controlla se la trasformazione richiesta soddisfa le condizioni di cui al presente articolo, nonché le condizioni formali specificate nell'atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 8. Nei casi in cui non siano rispettate le condizioni relative alla richiesta, l'Ufficio notifica al richiedente le irregolarità riscontrate. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge la richiesta di trasformazione. Qualora entro il previsto termine di tre mesi non sia stata versata la tassa di trasformazione, l'Ufficio informa il richiedente che la richiesta di trasformazione è considerata come non presentata.

6.  Qualora una richiesta a norma del paragrafo 1 sia conforme al paragrafo 5, l'Ufficio trasforma la domanda di certificato unitario in una domanda centralizzata di certificati che designa gli Stati membri in cui il brevetto di base ha avuto effetto unitario. In caso di domanda combinata, la designazione degli Stati membri in cui il brevetto di base ha avuto effetto unitario è aggiunta alla designazione di altri Stati membri già inclusi nella domanda combinata.

7.  Qualora una richiesta a norma del paragrafo 2 sia conforme al paragrafo 5, l'Ufficio trasmette la richiesta di trasformazione alle autorità nazionali competenti di ciascuno Stato membro in cui il brevetto di base ha avuto effetto unitario e per il quale la richiesta è stata considerata ammissibile. Le autorità nazionali competenti prendono le decisioni conseguenti.

8.  La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute in una richiesta di trasformazione della domanda di certificato unitario o di un certificato unitario in una domanda centralizzata di certificati o di certificati nazionali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50.

Articolo 26

Ricorsi

1.  Qualsiasi parte di un procedimento a norma del presente regolamento che sia lesa da una decisione dell'Ufficio, compresa l'adozione di un parere d'esame, può presentare ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso.

2.  La presentazione del ricorso ha effetto sospensivo. Una decisione dell'Ufficio che non sia stata impugnata ha effetto il giorno successivo alla scadenza del termine di ricorso di cui al paragrafo 3.

3.  Il ricorso è presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dalla data di notifica della decisione. Il ricorso non si considera presentato fino all'avvenuto pagamento della tassa di ricorso. In caso di ricorso, entro quattrotre mesi dalla data di notifica della decisione è presentata una dichiarazione scritta indicante i motivi del ricorso, incluse le prove a sostegno di tali motivi.

L'eventuale risposta è presentata per iscritto entro tre mesi dalla data di deposito della dichiarazione contenente i motivi del ricorso. L'Ufficio stabilisce, se del caso, la data della procedura orale entro tre mesi dal deposito della risposta o entro sei mesi dal deposito della dichiarazione dei motivi del ricorso, a seconda di quale circostanza si verifichi prima. L'Ufficio emette una decisione scritta entro tre mesi dalla data dell'audizione orale o del deposito della risposta alla dichiarazione contenente i motivi del ricorso, a seconda del caso. [Em. 30]

4.  In seguito all'esame della ricevibilità del ricorso, le commissioni di ricorso deliberano sul merito del ricorso.

5.  Se un ricorso dà luogo a una decisione che non è in linea con il parere d'esame, la decisione delle commissioni può annullare o riformareannulla o riforma il parere. [Em. 31]

6.  Avverso una decisione delle commissioni di ricorso relativa ai ricorsi può essere presentato ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, entro due mesi dalla notifica di tale decisione, per violazione delle forme sostanziali, violazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, violazione del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere. Il ricorso può essere presentato da una qualsiasi delle parti del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, se nella propria decisione questa non ne ha accolto le richieste. Il Tribunale è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata.

7.  Le decisioni delle commissioni di ricorso hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al paragrafo 6 oppure, se entro tale termine è stato presentato ricorso dinanzi al Tribunale, a decorrere dal giorno successivo al rigetto di quest'ultimo o al rigetto di eventuali ricorsi promossi dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea contro la decisione del Tribunale. L'Ufficio è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale o, in caso di ricorso contro la sentenza, a quella della Corte di giustizia.

8.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per integrare il presente regolamento specificando il contenuto e la forma del ricorso di cui al paragrafo 3, la procedura di presentazione e d'esame del ricorso nonché il contenuto e la forma della decisione delle commissioni di ricorso di cui al paragrafo 4.

Articolo 27

Commissioni di ricorso

1.  Oltre a esercitare i poteri loro conferiti dall'articolo 165 del regolamento (UE) 2017/1001, le commissioni di ricorso istituite da tale regolamento sono competenti a decidere sui ricorsi presentati contro le decisioni dell'Ufficio sulla base dell'articolo 26, paragrafo 1.

2.  Una commissione di ricorso in materia di certificati unitari è composta da tre membri, di cui almeno due devono essere giuristi. La commissione di ricorso, qualora ne ravvisi la necessità per la natura stessa del ricorso, può avvalersi di altri due membri per il caso in questione.

3.  Non vi è alcuna commissione allargata di cui all'articolo 165, paragrafi 2, 3 e 4, nonché all'articolo 167, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 per quanto riguarda i certificati unitari. Le decisioni prese da un solo membro a norma dell'articolo 165, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 non sono possibili.

4.  I membri delle commissioni di ricorso in materia di certificati unitari sono nominati conformemente all'articolo 166, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001. In fase di nomina dei membri delle commissioni di ricorso in materia di domande di certificati unitari, è presa in debita considerazione la loro esperienza precedente in questioni concernenti il diritto brevettuale o i certificati protettivi complementari.

4a.   L'articolo 166, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 2017/1001 si applica alle commissioni di ricorso nelle questioni riguardanti i certificati unitari. [Em. 33]

Articolo 28

Delega di potere per quanto riguarda le commissioni di ricorso

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per integrare il presente regolamento specificando le modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso nei procedimenti relativi ai certificati unitari a norma del presente regolamento.

Articolo 29

Tasse

1.  L'Ufficio riscuote una tassa per una domanda di certificato unitario.

2.  L'Ufficio riscuote una tassa per i ricorsi, le opposizioni, le domande di nullità e le trasformazioni.

3.  Il certificato unitario è soggetto al pagamento di tasse annuali di mantenimento all'Ufficio.

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per determinare gli importi delle tasse riscosse dall'Ufficio, i termini entro i quali devono essere versate e le modalità di pagamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50.

Articolo 30

Domande combinate

Una domanda di certificato unitario può essere inclusa in una domanda centralizzata combinata in cui il richiedente richiede anche il rilascio di certificati nazionali, negli Stati membri designati, secondo la procedura centralizzata di cui al regolamento [COM(2023) 223]. In tal caso si applica l'articolo 38 di tale regolamento.

Articolo 31

Lingue

1.  Tutti i documenti e le informazioni inviati all'Ufficio in relazione alle procedure previste dal presente regolamento sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

2.  Per i compiti attribuiti all'Ufficio a norma del presente regolamento, le lingue dell'Ufficio sono tutte le lingue ufficiali dell'Unione conformemente al regolamento n. 1 del Consiglio(13).

Articolo 32

Comunicazioni all'Ufficio

1.  Le comunicazioni destinate all'Ufficio possono esseresono effettuate con mezzi elettronici. Il direttore esecutivo determina in che misura e secondo quali condizioni tecniche dette comunicazioni possonodevono essere presentate per via elettronica. [Em. 34]

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per integrare il presente regolamento specificando le norme riguardanti i mezzi di comunicazione, compresi quelli elettronici, che le parti devono utilizzare nei procedimenti dinanzi all'Ufficio e i moduli che l'Ufficio deve fornire.

Articolo 33

Registro

1.  Per quanto riguarda le domande di certificati unitari per i prodotti fitosanitari, il registro istituito a norma dell'articolo 35 del regolamento [COM(2023) 231](14) contiene, per ogni certificato unitario o domanda di certificato unitario, le informazioni seguenti, a seconda dei casi:

a)  il nome e l'indirizzo del richiedente o del titolare del certificato;

b)  il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante, qualora non si tratti di un rappresentante di cui all'articolo 36, paragrafo 3;

c)  la domanda, la data di deposito e la data di pubblicazione;

d)  se la domanda riguarda un medicinale o un prodotto fitosanitario;

e)  il numero del brevetto di base;

f)  l'identificazione del prodotto per il quale è richiesto un certificato unitario;

g)  i numeri e le date delle autorizzazioni all'immissione sul mercato del prodotto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e l'identificazione del prodotto identificato in ciascuna di esse;

h)  il numero e la data della prima autorizzazione all'immissione sul mercato nell'Unione;

i)  la data e una sintesi delil parere d'esame dell'Ufficio per ciascuno degli Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario; [Em. 35]

j)  se del caso, il numero e la durata del certificato unitario;

k)  se del caso, informazioni sulla presentazione di un'opposizione, il suo status e l'esito del procedimento di opposizione, compresa, ove opportuno, una sintesi del parere d'esame riveduto; [Em. 36]

l)  se del caso, informazioni sulla presentazione di un ricorso, il suo status e l'esito del procedimento di ricorso, compresa, ove opportuno, una sintesi del parere d'esame riveduto; [Em. 37]

m)  se del caso, l'indicazione che un certificato si è estinto o è stato dichiarato nullo;

n)  se del caso, qualsiasi decisione relativa all'ambito di applicazione geografico del certificato unitario, in relazione a una deroga a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, o dell'articolo 20, paragrafo 2;

o)  se del caso, informazioni sulla presentazione di una domanda di nullità e, una volta disponibile, l'esito del relativo procedimento;

p)  se del caso, informazioni sulla richiesta di trasformazione e il relativo esito;

q)  informazioni sul pagamento delle tasse annuali.

2.  Il registro contiene modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 1, compresi i trasferimenti, con la relativa data di annotazione.

3.  Il registro e le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. L'Ufficio può utilizzare una traduzione automatica verificata per le informazioni da pubblicare nel registro.

4.  Il direttore esecutivo dell'Ufficio può decidere che informazioni diverse da quelle di cui ai paragrafi 1 e 2 siano iscritte nel registro.

5.  L'Ufficio raccoglie, organizza, rende pubbliche e conserva le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi i dati personali, ai fini previsti nel paragrafo 7. L'Ufficio rende il registro facilmente accessibile al pubblico.

6.  Su richiesta e previo pagamento di una tassa, l'Ufficio fornisce estratti del registro, autentici o non autentici.

7.  Il trattamento dei dati relativi alle iscrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi i dati personali, è effettuato ai fini seguenti:

a)  gestire le domande di certificati unitari conformemente al presente regolamento e agli atti adottati in forza dello stesso;

b)  gestire il registro e metterlo a disposizione delle autorità pubbliche e degli operatori economici a fini di consultazione;

c)  produrre relazioni e statistiche al fine di consentire all'Ufficio di ottimizzare le sue attività e migliorare il funzionamento del sistema.

8.  Tutti i dati, compresi i dati personali, relativi alle iscrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono considerati di interesse pubblico e accessibili a terzi gratuitamente. Per motivi di certezza del diritto, i dati del registro sono conservati per un periodo di tempo indeterminato.

Articolo 34

Banca dati

1.  In aggiunta all'obbligo di tenere un registro, l'Ufficio raccoglie e conserva in una banca dati elettronica tutte le informazioni dettagliate fornite dai richiedenti o qualsiasi altra osservazione dei terzi a norma del presente regolamento o degli atti adottati in forza dello stesso.

2.  La banca dati elettronica può comprendere dati personali, oltre a quelli inseriti nel registro, nella misura in cui tali informazioni dettagliate sono prescritte dal presente regolamento o dagli atti adottati in forza dello stesso. La raccolta, la conservazione e il trattamento di tali dati sono effettuati ai fini seguenti:

a)  gestire le domande e/o le registrazioni di certificati come descritto dal presente regolamento e dagli atti adottati in forza dello stesso;

b)  accedere alle informazioni necessarie per svolgere il relativo procedimento in modo più semplice ed efficiente;

c)  comunicare con i richiedenti e altri terzi;

d)  produrre relazioni e statistiche al fine di consentire all'Ufficio di ottimizzare le sue attività e migliorare il funzionamento del sistema.

3.  Il direttore esecutivo stabilisce le condizioni di accesso alla banca dati elettronica e il modo in cui il relativo contenuto, diverso dai dati personali di cui al paragrafo 2 del presente articolo ma comprendente quelli elencati nell'articolo 33, paragrafo 3, può essere messo a disposizione in formato leggibile da dispositivo automatico, nonché le tariffe per tale accesso.

4.  L'accesso ai dati personali di cui al paragrafo 2 è limitato e tali dati non sono messi a disposizione del pubblico, salvo qualora la parte interessata abbia fornito il suo consenso esplicito.

5.  Tutti i dati sono conservati a tempo indeterminato. Tuttavia la parte interessata può chiedere la rimozione di qualsiasi dato personale dalla banca dati dopo 18 mesi dalla scadenza del certificato unitario o, se del caso, dalla chiusura della relativa procedura in contradditorio. La parte interessata ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento la rettifica di dati inesatti o errati.

Articolo 35

Trasparenza

1.  Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(15) si applica ai documenti in possesso dell'Ufficio.

2.  Il consiglio di amministrazione dell'Ufficio adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 nel contesto del presente regolamento.

3.  Le decisioni adottate dall'Ufficio in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alle condizioni previste rispettivamente all'articolo 228 e all'articolo 263 TFUE.

4.  Il trattamento dei dati personali da parte dell'Ufficio è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(16).

Articolo 36

Rappresentanza

1.  Le persone fisiche o giuridiche che non hanno il domicilio né la sede principale né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nello Spazio economico europeo sono rappresentate dinanzi all'Ufficio conformemente al presente articolo in ogni procedimento previsto dal presente regolamento, salvo per quanto riguarda i deposito di una domanda di certificato unitario.

2.  Le persone fisiche o giuridiche che hanno il domicilio o la sede principale o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nell'Unione possono essere rappresentate dinanzi all'Ufficio da un loro dipendente.

Il dipendente di una persona giuridica può rappresentare anche altre persone giuridiche economicamente collegate alla persona giuridica rappresentata da tale dipendente.

Il secondo comma si applica anche nel caso in cui tali altre persone giuridiche non abbiano il domicilio né la sede principale né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nell'Unione.

I dipendenti rappresentanti persone fisiche o giuridiche, su richiesta dell'Ufficio o, se del caso, della parte del procedimento, depositano presso l'Ufficio una procura firmata da inserire nel fascicolo.

3.  Se agiscono in comune più di un richiedente o più di un terzo, viene nominato un rappresentante comune.

4.  Solo un professionista stabilito nell'Unione che possa agire in qualità di mandatario abilitato in materia di brevetti dinanzi a un ufficio nazionale dei brevetti o all'Ufficio europeo dei brevetti o un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi agli organi giurisdizionali di uno Stato membro può rappresentare persone fisiche o giuridiche dinanzi all'Ufficio.

Articolo 37

Divisione Certificati protettivi complementari

All'interno dell'Ufficio è istituita una divisione Certificati protettivi complementari ("divisione CPC") che, oltre alle responsabilità di cui ai regolamenti [COM(2023) 231] e [COM(2023) 223], è responsabile dell'esecuzione dei compiti di cui al presente regolamento e al regolamento [COM(2023) 222], tra cui in particolare:

a)  ricezione e supervisione dell'esame delle domande di certificati unitari, dei ricorsi e delle osservazioni dei terzi;

b)  adozione di pareri d'esame per conto dell'Ufficio in relazione alle domande di certificati unitari;

c)  decisione in merito alle opposizioni contro i pareri d'esame;

d)  decisione in merito alle domande di nullità;

e)  trattamento delle richieste di trasformazione;

f)  gestione del registro e della banca dati.

Articolo 38

Decisioni e comunicazioni dell'Ufficio

1.  Le decisioni dell'Ufficio a norma del presente regolamento comprendono i pareri d'esame e sono motivate. Esse sono fondate esclusivamente sui motivi o mezzi di prova in merito ai quali le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare le proprie deduzioni. Qualora il procedimento si svolga oralmente dinanzi all'Ufficio, le decisioni possono essere pronunciate in udienza. Le decisioni o i pareri sono successivamente notificati per iscritto alle parti.

2.  Qualsiasi decisione, parere, notificazione o comunicazione dell'Ufficio a norma del presente regolamento reca l'indicazione della divisione CPC e del panel competente come pure del nome o dei nomi degli esaminatori responsabili. Detti documenti sono firmati dagli esaminatori o, in mancanza di firma, recano il bollo dell'Ufficio apposto o prestampato. Il direttore esecutivo può consentire che si usino altri mezzi per indicare la divisione CPC e il nome degli esaminatori responsabili, o un contrassegno diverso dal bollo, per le decisioni o le altre comunicazioni trasmesse mediante qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione.

3.  Le decisioni dell'Ufficio a norma del presente regolamento contro le quali è ammesso ricorso contengono l'avvertenza scritta che ogni ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi dalla data di notifica della decisione in questione. L'avvertenza deve inoltre richiamare l'attenzione delle parti sulle disposizioni di cui all'articolo 26. Le parti non possono opporre l'omissione da parte dell'Ufficio dell'avvertenza relativa alla facoltà di presentare ricorso.

Articolo 39

Procedura orale

1.  Quando ne ravvisi l'opportunità, l'Ufficio ricorre alla procedura orale, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti del procedimento.

2.  La procedura orale dinanzi al panel d'esame, al panel di opposizione o al panel di annullamento non è pubblica.

3.  La procedura orale dinanzi alle commissioni di ricorso, ivi compresa la lettura della decisione o, a seconda dei casi, di un parere riveduto, è pubblica, salvo decisione contraria delle commissioni di ricorso qualora la pubblicità possa presentare, in particolare per una delle parti del procedimento, inconvenienti gravi e ingiustificati.

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per integrare il presente regolamento stabilendo le modalità della procedura orale.

Articolo 40

Istruzione

1.  Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio sono esperibili in particolare i seguenti mezzi istruttori:

a)  l'audizione delle parti;

b)  la richiesta di informazioni;

c)  la produzione di documenti e di campioni;

d)  l'audizione di testimoni;

e)  la perizia;

f)  le dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, ovvero che abbiano effetto equivalente a norma del diritto dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione.

2.  Il panel competente può affidare a uno dei propri membri l'assunzione dei mezzi istruttori.

3.  L'Ufficio o il panel competente, ove ritenga necessario che una parte, un testimone o un perito deponga oralmente, cita la persona a comparire dinanzi a esso. In caso di convocazione di un perito, l'Ufficio o il panel competente, a seconda del caso, verifica che non sussistano conflitti di interessi. Il termine concesso per la citazione non è inferiore a un mese, salvo accordo fra gli interessati su un termine più breve. [Em. 38]

4.  Le parti vengono informate dell'audizione di un testimone o di un perito dinanzi all'Ufficio. Esse hanno il diritto di presenziare e di rivolgere domande al testimone o al perito.

5.  Il direttore esecutivo determina gli importi delle spese da pagare, compresi gli acconti, per quanto riguarda i costi di istruzione di cui al presente articolo.

6.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per integrare il presente regolamento stabilendo le modalità dell'istruzione.

Articolo 41

Notifica

1.  L'Ufficio notifica sistematicamente agli interessati tutte le decisioni, compresi i pareri, le citazioni e le comunicazioni che fanno decorrere un termine o la cui notifica è prevista da altre disposizioni del presente regolamento o dagli atti adottati in forza del presente regolamento o è prescritta dal direttore esecutivo.

2.  La notifica può essere eseguita con differenti mezzi, compresi i mezzi elettronici. Le modalità di utilizzo di questi ultimi sono determinate dal direttore esecutivo.

3.  Quando la notifica deve essere effettuata mediante affissione di avviso, il direttore esecutivo stabilisce le modalità di affissione e la data di inizio del termine di un mese allo scadere del quale il documento si considera notificato.

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per integrare il presente regolamento stabilendo le modalità della notifica.

Articolo 42

Termini

1.  I termini sono fissati con riferimento ad anni, mesi, settimane o giorni interi. I termini decorrono dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza. La durata dei termini non è inferiore a un mese né superiore a sei.

2.  Prima dell'inizio di ciascun anno civile il direttore esecutivo stabilisce i giorni in cui l'Ufficio non è aperto per il ricevimento dei documenti o in cui la posta ordinaria non è recapitata nella località in cui l'Ufficio ha sede.

3.  Il direttore esecutivo stabilisce la durata del periodo di interruzione in caso di interruzione generale della consegna della posta nello Stato membro in cui l'Ufficio ha sede o in caso di interruzione effettiva del collegamento dell'Ufficio con i mezzi elettronici di comunicazione ammessi.

4.  Se circostanze eccezionali quali catastrofi naturali o scioperi interrompono o perturbano le normali comunicazioni tra le parti del procedimento e l'Ufficio o viceversa, il direttore esecutivo può stabilire che, per le parti del procedimento che hanno la loro residenza o la loro sede nello Stato membro interessato o che hanno nominato un rappresentante con indirizzo nello Stato membro interessato, tutti i termini che altrimenti scadrebbero alla data o dopo la data di inizio di tali circostanze, secondo quanto determinato dal direttore esecutivo, siano prorogati sino a una data fissata dal direttore esecutivo. Nel determinare tale data, il direttore esecutivo valuta il momento in cui le circostanze eccezionali hanno fine. Se la circostanza eccezionale riguarda la sede dell'Ufficio, la decisione del direttore esecutivo specifica che essa si applica a tutte le parti del procedimento.

5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per integrare il presente regolamento specificando nel dettaglio il calcolo e la durata dei termini.

Articolo 43

Correzione di errori e di sviste manifeste

1.  Di propria iniziativa o su richiesta di una parte, l'Ufficio provvede a correggere gli errori linguistici o di trascrizione nonché le sviste manifeste contenuti nelle sue decisioni, compresi i pareri, o gli errori tecnici commessi nella pubblicazione delle informazioni nel registro.

2.  L'Ufficio, qualora effettui un'iscrizione nel registro o adotti una decisione inficiate da un errore evidente che gli sia imputabile, provvede a cancellare tale iscrizione o a revocare tale decisione. La cancellazione dell'iscrizione nel registro o la revoca della decisione sono disposte entro un anno dalla data di iscrizione nel registro o di adozione della decisione, sentite le parti del procedimento.

3.  L'Ufficio tiene un registro delle correzioni e delle cancellazioni.

4.  Le correzioni e le cancellazioni sono pubblicate dall'Ufficio.

Articolo 44

Restitutio in integrum

1.  Il richiedente o il titolare di un certificato unitario o qualsiasi altra parte del procedimento dinanzi all'Ufficio a norma del presente regolamento che, pur avendo dato prova di tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non siano stati in grado di osservare un termine nei riguardi dell'Ufficio, su richiesta, sono reintegrati nei loro diritti se detta inosservanza ha come conseguenza diretta, a norma del presente regolamento, la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso.

2.  La richiesta di reintegrazione è presentata per iscritto entro due mesi a decorrere dalla cessazione dell'impedimento. L'atto omesso è compiuto entro questo medesimo termine. La richiesta è ricevibile soltanto entro un anno a decorrere dalla scadenza del termine non osservato.

3.  La richiesta di reintegrazione è motivata e indica i fatti e le giustificazioni a sostegno. Essa si considera presentata soltanto se la tassa di restitutio in integrum è stata versata.

4.  La divisione CPC o, se del caso, le commissioni di ricorso decidono in merito alla richiesta.

5.  Il presente articolo non è applicabile ai termini previsti dal paragrafo 2 del presente articolo o dall'articolo 15, paragrafi 1 e 3.

Articolo 45

Interruzione del procedimento

1.  Il procedimento dinanzi all'Ufficio a norma del presente regolamento è interrotto nei casi seguenti:

a)  in caso di decesso o incapacità di agire del richiedente o della persona autorizzata in forza del diritto nazionale a rappresentare il richiedente. Nella misura in cui il decesso o l'incapacità non abbiano effetto sui poteri del rappresentante nominato in applicazione dell'articolo 36, il procedimento è interrotto soltanto su domanda di detto rappresentante;

b)  se il richiedente si trova nell'impossibilità giuridica di proseguire il procedimento dinanzi all'Ufficio a causa di un'azione intentata contro i suoi beni;

c)  in caso di decesso o incapacità di agire del rappresentante del richiedente o se tale rappresentante si trova nell'impossibilità giuridica di proseguire il procedimento dinanzi all'Ufficio a causa di un'azione intentata contro i suoi beni.

2.  Il procedimento dinanzi all'Ufficio prosegue non appena sia stabilita l'identità della persona che ha titolo per proseguirlo.

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per integrare il presente regolamento stabilendo le modalità di prosecuzione del procedimento dinanzi all'Ufficio.

Articolo 46

Spese

1.  La parte soccombente in procedimenti di opposizione e di nullità, compresi i procedimenti di ricorso correlati, sopporta l'onere delle tasse versate dall'altra parte. La parte soccombente sopporta inoltre tutte le spese sostenute dall'altra parte che siano indispensabili ai fini del procedimento, comprese le spese di viaggio e di soggiorno e la remunerazione di un rappresentante, entro gli importi massimi fissati, per ciascuna categoria di spese, nell'atto di esecuzione che deve essere adottato conformemente al paragrafo 7. Le tasse a carico della parte soccombente si limitano alle tasse versate dall'altra parte di tale procedimento.

2.  Ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni o qualora l'equità lo richieda, la divisione CPC o la commissione di ricorso decide una ripartizione differente delle spese.

3.  In caso di chiusura del procedimento, la divisione CPC o la commissione di ricorso decide sulle spese in via equitativa.

4.  Quando le parti concludono dinanzi alla divisione CPC o alla commissione di ricorso un accordo sulle spese diverso da quello risultante dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 3, l'organo interessato prende atto di tale accordo.

5.  La divisione CPC o la commissione di ricorso fissa l'importo delle spese da rimborsare a norma dei paragrafi da 1 a 3 del presente articolo quando tali spese si limitano alle tasse corrisposte all'Ufficio e alle spese di rappresentanza. In tutti gli altri casi, il cancelliere della commissione di ricorso o della divisione CPC fissa, su richiesta, l'importo delle spese da rimborsare. La richiesta è ammissibile solo entro il periodo di due mesi successivi alla data in cui è divenuta definitiva la decisione relativa alla richiesta di fissazione delle spese ed è accompagnata da un calcolo delle spese e dai relativi documenti giustificativi. Per quanto riguarda le spese di rappresentanza, l'assicurazione fornita dal rappresentante che le spese sono state sostenute è sufficiente. Per le altre spese, è sufficiente stabilirne l'attendibilità. Quando l'importo delle spese è fissato ai sensi della prima frase del presente paragrafo, le spese di rappresentanza sono liquidate ai livelli stabiliti nell'atto di esecuzione adottato conformemente al paragrafo 7 del presente articolo e indipendentemente dal fatto che siano state effettivamente sostenute.

6.  Le decisioni sulla fissazione delle spese adottate conformemente al paragrafo 5 indicano i motivi su cui sono basate e possono essere rivedute con decisione della divisione CPC o della commissione di ricorso, su richiesta presentata entro un mese dalla data di notifica della ripartizione delle spese. Essa si considera presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa per la revisione. La divisione CPC o la commissione di ricorso, a seconda dei casi, adotta una decisione in merito alla richiesta di revisione della decisione sulla fissazione delle spese senza procedura orale.

7.  La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare gli importi massimi delle spese indispensabili ai fini del procedimento effettivamente sostenute dalla parte vincente. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50.

8.  Nello specificare gli importi massimi relativi alle spese di viaggio e di soggiorno, la Commissione tiene conto della distanza tra il luogo di residenza o di lavoro di una parte, un rappresentante, un testimone o un perito e il luogo della procedura orale e della fase procedurale in cui le spese sono state sostenute, nonché, per quanto riguarda le spese di rappresentanza, della necessità di assicurare che l'obbligo di sopportare le spese non possa essere utilizzato abusivamente per motivi tattici dall'altra parte. Le spese di soggiorno sono inoltre calcolate conformemente allo statuto dei funzionari dell'Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, quale stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio(17). La parte soccombente sopporta le spese per una sola parte del procedimento e, se del caso, per un solo rappresentante.

Articolo 47

Esecuzione delle decisioni che fissano l'importo delle spese

1.  Ogni decisione definitiva dell'Ufficio che fissa l'importo delle spese costituisce titolo esecutivo.

2.  L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro sul cui territorio essa viene effettuata. Ogni Stato membro designa un'autorità responsabile della verifica dell'autenticità della decisione di cui al paragrafo 1 e ne comunica le coordinate all'Ufficio, alla Corte di giustizia e alla Commissione. La formula esecutiva è apposta alla decisione da detta autorità, previa verifica dell'autenticità della decisione come unica formalità.

3.  Assolte tali formalità su richiesta della parte interessata, quest'ultima può ottenere l'esecuzione forzata adendo direttamente l'organo competente, secondo la legislazione nazionale.

4.  L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni dello Stato membro interessato.

Articolo 48

Disposizioni finanziarie

1.  Le spese sostenute dall'Ufficio nello svolgimento dei compiti supplementari a esso attributi conformemente al presente regolamento sono coperte dalle tasse procedurali che i richiedenti devono versare all'Ufficio stesso e da una frazione delle tasse annuali versate dai titolari di certificati unitari, mentre la parte restante delle tasse annuali è ripartita con gli Stati membri in funzione del numero di certificati unitari aventi effetto giuridico in ciascuno di essi. La frazione delle tasse annuali da ripartire con gli Stati membri è inizialmente fissata a un determinato valore, ma è riesaminata ogni cinque anni, in modo da conseguire la sostenibilità finanziaria delle attività svolte dall'Ufficio a norma del presente regolamento e dei regolamenti [COM (2023) 231], [COM(2023) 223] e [COM(2023) 222].

2.  Ai fini del paragrafo 1, l'Ufficio tiene un conto delle tasse annuali che gli sono versate dai titolari di certificati unitari in vigore nei rispettivi Stati membri.

3.  Le spese sostenute da un'autorità nazionale competente che partecipa ai procedimenti a norma del presente capo sono coperte dall'Ufficio e pagate annualmente, sulla base del numero di procedimenti ai quali tale autorità nazionale competente ha partecipato nel corso dell'anno precedente.

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire norme riguardanti i trasferimenti finanziari tra l'Ufficio e gli Stati membri, gli importi di tali trasferimenti e la remunerazione che l'Ufficio deve corrispondere per la partecipazione delle autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50.

5.  L'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1257/2012 si applica alle tasse annuali dovute per i certificati unitari.

Articolo 49

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 15, paragrafo 13, all'articolo 22, paragrafo 13, all'articolo 26, paragrafo 8, all'articolo 28, all'articolo 32, paragrafo 2, all'articolo 39, paragrafo 4, all'articolo 40, paragrafo 6, all'articolo 41, paragrafo 4, all'articolo 42, paragrafo 5, e all'articolo 45, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal XXX [OP: si prega di inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore].

3.  La delega di potere di cui all'articolo 15, paragrafo 13, all'articolo 22, paragrafo 13, all'articolo 26, paragrafo 8, all'articolo 28, all'articolo 32, paragrafo 2, all'articolo 39, paragrafo 4, all'articolo 40, paragrafo 6, all'articolo 41, paragrafo 4, all'articolo 42, paragrafo 5, e all'articolo 45, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 13, dell'articolo 22, paragrafo 13, dell'articolo 26, paragrafo 8, dell'articolo 28, dell'articolo 32, paragrafo 2, dell'articolo 39, paragrafo 4, dell'articolo 40, paragrafo 6, dell'articolo 41, paragrafo 4, dell'articolo 42, paragrafo 5, e dell'articolo 45, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 50

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato per i certificati protettivi complementari istituito dal regolamento [COM(2023) 231]. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 51

Valutazione

Entro il xxxxxx [OP... [GU: si prega di inserire la data corrispondente a cinque anni dopo la data di applicazione], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle principali conclusioni. Nell'ambito di tale valutazione, la Commissione esamina la fattibilità e i vantaggi dell'istituzione di una procedura di autorizzazione centralizzata per i prodotti fitosanitari facente capo all'Autorità europea per la sicurezza alimentare. [Em. 39]

Articolo 52

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il XXX [OP: si prega di inserire la data corrispondente al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea].

Esso di applica a decorrere dal xxxxx [OP: si prega di inserire la data corrispondente al primo giorno del dodicesimo mese dopo la data di entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La presidente Il presidente

(1)GU C […] del […], pag. […].
(2)GU C […] del […], pag. […].
(3)COM(2020) 760 final.
(4)Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 361 del 31.12.2012, pag. 1).
(5)Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 30).
(6)Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).
(7)Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(8)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(9)Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(10)Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(11)Convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973, riveduta il 17 dicembre 1991 e il 29 novembre 2000.
(12)Regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, dell'1 marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 93 del 3.4.2013, pag. 1).
(13)Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58).
(14)Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare per i medicinali [COM(2023) 231].
(15)Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(16)Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(17)Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).


Certificato complementare unitario per i medicinali
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 febbraio 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato complementare unitario per i medicinali, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001, (CE) n. 1901/2006 e (UE) n. 608/2013 (COM(2023)0222 – C9-0148/2023 – 2023/0127(COD))
P9_TA(2024)0097A9-0019/2024

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0222),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 118, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0148/2023),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9‑0019/2024),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 febbraio 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato supplementare unitario per i medicinali, che modifica il regolamento (UE) 2017/1001, il regolamento (CE) n. 1901/2006 e il regolamento (UE) n. 608/2013

P9_TC1-COD(2023)0127


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 118, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

visto il parere del Comitato delle regioni(2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)  La ricerca nel settore farmaceutico contribuisce in modo decisivo al costante miglioramento della salute pubblica e a garantire la competitività dell'Unione. I medicinali, in particolare quelli derivanti da una ricerca lunga e costosa, potranno continuare a essere sviluppati nell'Unione solo se potranno beneficiare di una normativa favorevole che preveda una protezione sufficiente a incentivare tale ricerca. È tuttavia difficile stabilire un legame diretto tra una siffatta normativa favorevole e la competitività dell'Unione in quanto, sebbene tale normativa renda i mercati dell'Unione più attraenti, l'origine geografica dei medicinali e i medicinali autorizzati provenienti da paesi terzi sono ugualmente ammissibili a ricevere tutti gli incentivi dell'Unione, così come le imprese innovative con sede nell'Unione possono beneficiare anche di incentivi nei paesi terzi. [Em.1]

(2)  Il periodo che intercorre fra il deposito di una domanda di brevetto per un nuovo medicinale e l'autorizzazione all'immissione in commercio dello stesso riduce la durata della protezione effettiva conferita dal brevetto, rendendola insufficiente ad ammortizzare gli investimenti effettuati nella ricerca.

(2a)   Tali circostanze determinano una protezione insufficiente che penalizza la ricerca farmaceutica e vi è il rischio che i centri di ricerca situati negli Stati membri siano trasferiti in paesi che offrono una migliore protezione. [Em.2]

(3)  Tra gli strumenti giuridici a disposizione delle imprese farmaceutiche dovrebbe figurare una protezione uniforme conferita da brevetti e da certificati complementari nel mercato interno, o almeno in una parte significativa dello stesso.

(4)  Nella sua comunicazione del 25 novembre 2020 dal titolo "Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE – Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE"(3), la Commissione ha sottolineato la necessità di affrontare la restante frammentazione del sistema di proprietà intellettuale dell'Unione. In tale comunicazione la Commissione ha osservato che, per i medicinali e i prodotti fitosanitari, la protezione complementare è disponibile solo a livello nazionale. Nel contempo esistono una procedura centralizzata per il rilascio di brevetti europei e una procedura centralizzata per ottenere le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali. Inoltre il "brevetto unitario" di cui al regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(4) entra in vigore nel giugno 2023 per quanto riguarda gli Stati membri che hanno ratificato l'accordo su un tribunale unificato dei brevetti.

(5)  Il regolamento (UE) n. 1257/2012 ha introdotto la possibilità di rilasciare brevetti unitari. Tale regolamento non prevede tuttavia un certificato protettivo complementare unitario ("certificato unitario").

(6)  In assenza di un certificato unitario, un brevetto unitario potrebbe essere prorogato solo dietro presentazione di una domanda di certificati nazionali in ciascuno Stato membro in cui è richiesta la protezione, il che impedirebbe al titolare di un brevetto unitario di ottenere una protezione unitaria durante l'intero periodo di protezione combinata conferita da tale brevetto unitario e, in seguito, da tali certificati. È pertanto opportuno introdurre un certificato unitario per i medicinali che consenta di prorogare un brevetto unitario in modo unitario. Tale certificato unitario dovrebbe essere richiesto sulla base di un brevetto di base unitario e di un'autorizzazione centralizzata; esso avrebbe gli stessi effetti giuridici dei certificati nazionali in tutti gli Stati membri in cui tale brevetto di base ha effetto unitario. La caratteristica principale di tale certificato unitario dovrebbe essere il suo carattere unitario.

(7)  Un certificato unitario dovrebbe fornire una protezione uniforme e avere lo stesso effetto in tutti gli Stati membri in cui il brevetto di base su cui si fonda ha effetto unitario. Ne consegue che un certificato unitario dovrebbe essere trasferito o dichiarato nullo, oppure scadere, unicamente in relazione a tali Stati membri.

(8)  Il regolamento [COM(2023) 231] sostituisce il regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(5) e contiene nuove disposizioni che istituiscono una procedura centralizzata per l'esame dei certificati protettivi complementari per i medicinali.

(9)  Considerando che i prodotti autorizzati in base a procedure diverse da quella centralizzata dovrebbero comunque poter beneficiare di una protezione complementare e che determinati Stati membri non hanno ancora aderito al sistema brevettuale unitario, i certificati rilasciati dagli uffici nazionali dei brevetti dovrebbero restare disponibili.

(10)  Per evitare discriminazioni tra i richiedenti di certificati a norma del regolamento [COM(2023) 231] e quelli di certificati unitari a norma del presente regolamento, nonché distorsioni del mercato interno, è opportuno che ai certificati a norma del regolamento [COM(2023) 231] e ai certificati unitari si applichino, con opportuni adeguamenti, le stesse norme sostanziali, in particolare per quanto riguarda le condizioni per il rilascio di un certificato, come pure la durata e gli effetti di un certificato.

(11)  In particolare, la durata della protezione conferita da un certificato unitario dovrebbe essere identica a quella prevista per i certificati nazionali a norma del regolamento [COM(2023) 231]; nello specifico, il titolare che disponga contemporaneamente di un brevetto unitario e di un certificato unitario dovrebbe poter beneficiare, complessivamente, di 15 anni al massimo di esclusività, a partire dalla prima autorizzazione all'immissione in commercio nell'Unione del medicinale in questione. Poiché il certificato unitario avrebbe effetto alla scadenza del brevetto di base e al fine di tenere conto delle discrepanze nelle prassi nazionali per quanto riguarda la data di scadenza di un brevetto, che possono comportare differenze di un giorno, il presente regolamento dovrebbe chiarire il momento esatto a decorrere dal quale la protezione conferita da un certificato unitario debba avere effetto.

(12)  Il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio(6) ha istituito, a norma del suo articolo 2, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ("Ufficio"). Nell'interesse del mercato interno e data la natura autonoma del certificato unitario, la relativa procedura d'esame e di rilascio dovrebbe essere svolta da un'unica autorità esaminatrice. Tale obiettivo può essere conseguito conferendo all'Ufficio il compito di esaminare sia le domande di certificati unitari conformemente al presente regolamento e al regolamento [COM(2023) 221] sia le domande centralizzate di certificati a norma dei regolamenti [COM(2023) 231] e [COM(2023) 223]. Per assicurare la coerenza con il presente regolamento, è opportuno modificare il regolamento (UE) 2017/1001.

(13)  Un certificato unitario per i medicinali dovrebbe basarsi solo su un'autorizzazione all'immissione in commercio centralizzata a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio(7) o del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio(8). Dette autorizzazioni si riferiscono rispettivamente ai medicinali per uso umano e ai medicinali veterinari. Tale autorizzazione, a differenza delle autorizzazioni nazionali, riguarda lo stesso medicinale in tutta l'Unione, il che faciliterebbe l'esame delle domande di certificati unitari.

(14)  È altresì opportuno consentire a un richiedente di depositare una "domanda combinata" che comprenda anche la designazione degli Stati membri, diversi da quelli in cui il brevetto di base ha effetto unitario, nei quali sarebbe richiesto il rilascio di certificati nazionali secondo quanto stabilito nel regolamento [COM(2023) 231]. Tale domanda combinata dovrebbe essere oggetto di un'unica procedura d'esame.

(14a)   Al fine di evitare inutili oneri amministrativi e finanziari tanto per l'industria farmaceutica quanto per le autorità nazionali e l'Ufficio, è opportuno introdurre talune misure di razionalizzazione. Dovrebbe essere possibile la presentazione elettronica di domande unitarie e combinate di certificati protettivi complementari. La domanda presentata all'Ufficio dovrebbe seguire il principio del "digitale per definizione" ed essere quindi inviata all'Ufficio in formato elettronico. Le domande dovrebbero essere valutate sulla base del fascicolo presentato dal richiedente conformemente al presente regolamento. [Em.3]

(15)  In tal caso, la doppia protezione conferita contemporaneamente da un certificato unitario e da un certificato nazionale, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto sulla base di una domanda nazionale o di una domanda centralizzata, dovrebbe essere esclusa in tutti gli Stati membri.

(16)  Una delle condizioni di rilascio di un certificato dovrebbe essere che il prodotto sia protetto dal brevetto di base, nel senso che il prodotto dovrebbe rientrare nell'ambito di una o più rivendicazioni di tale brevetto, secondo l'interpretazione data dalla persona esperta del ramo in base alla luce della descrizione e dei disegni del brevetto, sulla base delle conoscenze generali di tale persona nel settore pertinente e dello stato dell'arte alla data di deposito o alla data di priorità del brevetto di base. Ciò non dovrebbe necessariamente richiedere che il principio attivo del prodotto sia esplicitamente identificato nelle rivendicazioni. oppure, nel caso di un prodotto in associazione, ciò non dovrebbe necessariamente richiedere che ciascuno dei suoi principi attivi sia esplicitamente identificato nelle rivendicazioni, purché ciascuno di essiciascun principio attivo sia specificamente identificabile alla luce di tutte le informazioni divulgate da tale brevetto, sulla base dello stato dell'arte alla data di deposito o alla data di priorità del brevetto di base. [Em. 4]

(17)  Per evitare una protezione eccessiva, è opportuno prevedere che uno stesso prodotto in uno Stato membro non possa essere protetto da più di un certificato, sia esso nazionale o unitario. È pertanto opportuno esigere che il prodotto o eventuali derivati equivalenti da un punto di vista terapeutico, quali sali, esteri, eteri, isomeri, miscele di isomeri, complessi o biosimilari, non siano già stati oggetto di un certificato precedente, da soli o in combinazione con uno o più principi attivi aggiuntivi, per la stessa indicazione terapeutica o per un'indicazione terapeutica diversa. [Em.5]

(18)  Nei limiti della protezione conferita dal brevetto di base, la protezione conferita da un certificato unitario dovrebbe estendersi soltanto al prodotto, ossia al principio attivo o alle combinazioni dello stesso, coperto dall'autorizzazione all'immissione in commercio, per qualsiasi impiego del prodotto in quanto medicinale che sia stato autorizzato prima della scadenza del certificato unitario.

(19)  Tuttavia, per garantire una protezione equilibrata, un certificato unitario dovrebbe conferire al rispettivo titolare il diritto di impedire a un terzo di fabbricare non solo il prodotto identificato nel certificato unitario ma anche i derivati equivalenti da un punto di vista terapeutico di tale prodotto, quali sali, esteri, eteri, isomeri, miscele di isomeri o complessi e biosimilari, anche qualora tali derivati non siano esplicitamente menzionati nella descrizione del prodotto figurante nel certificato unitario. Vi è pertanto la necessità di considerare che la protezione conferita dal certificato unitario si estende a tali derivati equivalenti, nei limiti della protezione conferita dal brevetto di base.

(20)  Come ulteriore misura volta a garantire che uno stesso prodotto in qualsiasi Stato membro non possa essere protetto da più di un certificato, il titolare di più brevetti per lo stesso prodotto non dovrebbe poter ottenere più di un certificato per tale prodotto. Tuttavia, qualora due brevetti che proteggono il prodotto siano detenuti da due titolari, è opportuno consentire a ciascuno di tali titolari di ottenere un certificato per tale prodotto, purché essi possano dimostrare di non essere economicamente collegati. Al titolare di un brevetto di base non dovrebbe inoltre essere rilasciato alcun certificato in relazione a un prodotto oggetto di un'autorizzazione detenuta da un terzo senza il consenso di quest'ultimo.

(20a)   Al fine di garantire un'ampia offerta di prodotti protetti da certificati protettivi complementari, i titolari di certificati protettivi complementari unitari sono incoraggiati a esercitare i loro diritti derivanti da tali certificati in modo da consentire la fornitura di prodotti nei mercati in cui non hanno intenzione di lanciare alcun prodotto. A tale riguardo, i titolari potrebbero concludere accordi volontari per concedere i diritti relativi al certificato protettivo complementare unitario su tali mercati. L'obiettivo è consentire la fornitura di prodotti da parte dei licenziatari qualora i titolari di certificati protettivi complementari unitari decidano di non immettere alcun prodotto sul mercato. [Em. 6]

(21)  Qualora l'autorizzazione all'immissione in commercio presentata a sostegno della domanda di certificato per un medicinale biologico identifichi tale prodotto mediante la sua denominazione comune internazionale (DCI), la protezione conferita dal certificato dovrebbe estendersi a tutti iai prodotti equivalenti da un punto di vista terapeuticobiosimilari aventi la stessa denominazione comune internazionale del prodotto cui si fa riferimento nell'autorizzazione all'immissione in commercio, indipendentemente da eventuali lievi differenze tra un biosimilare successivo e il prodotto autorizzato, che sono generalmente inevitabili data la natura dei prodotti biologici. [Em. 7]

(21a)   L'ingresso tempestivo di medicinali generici e biosimilari nel mercato dell'Unione è importante segnatamente per aumentare la concorrenza, ridurre i prezzi e garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari nazionali e un migliore accesso a medicinali accessibili da parte dei pazienti nell'Unione. L'importanza di tale ingresso tempestivo è stata sottolineata dal Consiglio nelle sue conclusioni del 17 giugno 2016 sul rafforzamento dell'equilibrio nei sistemi farmaceutici dell'Unione e dei suoi Stati membri. Occorre dall'altro lato tenere conto del fatto che i diritti di proprietà intellettuale rimangono una delle pietre miliari dell'innovazione, della competitività e della crescita nel mercato interno. [Em.8]

(22)  Il regolamento [COM(2023) 231] prevede un'eccezione in base alla quale, in circostanze rigorosamente definite e fatte salve varie garanzie, la protezione conferita da un certificato protettivo complementare nazionale per i medicinali non si estende a un prodotto fabbricato nell'Unione da una persona diversa dal titolare di tale certificato, qualora tale prodotto sia fabbricato a fini di esportazione innel mercato di un paese terzo dove la protezione non esiste o è scaduta, oppure per essere prodotto e conservato all'interno dello di stoccaggio nell'Unione in vista del suo dell'ingresso nel mercato dell'Unionedi ogni Stato membro alla scadenza del certificato corrispondente ("ingresso nell'UE alla scadenza") e di ogni altra operazione connessa. Per evitare discriminazioni tra i richiedenti di certificati a norma del regolamento [COM(2023) 231] e quelli di certificati unitari a norma del presente regolamento, è opportuno che i certificati di cui al regolamento [COM(2023) 231] e i certificati unitari conferiscano diritti e limitazioni simili; tale eccezione dovrebbe essere pertanto prevista anche in relazione ai certificati unitari. I motivi dell'introduzione dell'esenzione e le condizioni per la sua applicazione dovrebbero essere applicabili ai certificati unitari. [Em.9]

(22a)   In tali specifiche e limitate circostanze e al fine di creare condizioni di parità tra i fabbricanti stabiliti nell'Unione e i fabbricanti dei paesi terzi, la protezione conferita dal certificato protettivo complementare a norma del regolamento (UE) 2019/933 dovrebbe essere limitata in modo da consentire la fabbricazione a fini esclusivi di esportazione nei paesi terzi e tutte le operazioni connesse nell'Unione che sono strettamente necessarie per la fabbricazione o per l'esportazione stessa e che richiederebbero altrimenti il consenso del titolare di un certificato ("operazioni connesse"). Le operazioni connesse potrebbero comprendere, per esempio, il possesso, la fornitura, l'offerta di fornitura, l'importazione, l'utilizzo o la sintesi di un principio attivo per fabbricare un medicinale contenente tale prodotto, o lo stoccaggio temporaneo del prodotto o la pubblicità a fini esclusivi di esportazione nei paesi terzi. L'eccezione dovrebbe applicarsi inoltre alle operazioni connesse effettuate da terzi che siano in un rapporto contrattuale con il fabbricante. [Em. 10]

(23)  Per garantire l'allineamento alle norme applicabili ai brevetti unitari, un certificato unitario, in quanto oggetto di proprietà, dovrebbe essere assimilato, nella sua totalità e in tutti gli Stati membri in cui ha effetto, a un certificato nazionale dello Stato membro determinato conformemente alla legge applicabile al brevetto di base.

(24)  Per evitare discriminazioni tra i richiedenti di certificati nazionali a norma del regolamento [COM(2023) 231] e i richiedenti di certificati unitari a norma del presente regolamento, è opportuno che anche per i certificati unitari sia disponibile una proroga secondo quanto stabilito all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio(9). A tal fine è opportuno modificare tale regolamento.

(25)  Per garantire un processo equo e trasparente, assicurare la certezza del diritto e ridurre il rischio di successive contestazioni relative alla validità, i terzi dovrebbero avere la possibilità, dopo la pubblicazione della domanda di certificato unitario, di presentare entro tre mesi osservazioni all'Ufficio durante l'esecuzione dell'esame centralizzato. Tali terzi cui è consentito presentare osservazioni dovrebbero includere anche gli Stati membri. Ciò non dovrebbe tuttavia pregiudicare il diritto dei terzi di avviare successivi procedimenti di nullità dinanzi all'Ufficio. Tali disposizioni sono necessarie per garantire il coinvolgimento dei terzi sia prima che dopo il rilascio dei certificati.

(26)  L'esame di una domanda di certificato unitario dovrebbe essere condotto, sotto la supervisione dell'Ufficio, da un panel d'esame comprendente un membro dell'Ufficio e due esaminatori alle dipendenze degli uffici nazionali dei brevetti. Ciò garantirebbe un uso ottimale delle competenze in materia di certificati protettivi complementari e brevetti connessi, attualmente disponibili solo presso gli uffici nazionali. Per garantire una qualità ottimale dell'esame, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che gli esaminatori designati possiedano le competenze pertinenti e l'esperienza sufficiente nella valutazione dei certificati protettivi complementari. È opportuno stabilire criteri aggiuntivi adeguati in relazione alla partecipazione di esaminatori specifici alla procedura, in particolare per quanto riguarda le qualifiche e i conflitti di interesse. [Em. 11]

(26a)   Per garantire una protezione efficace delle innovazioni, in determinate situazioni urgenti, anche qualora la scadenza del brevetto di base fosse imminente, può essere necessaria una procedura d'esame accelerata, fatta salva la possibilità per i terzi di presentare osservazioni e altri mezzi di ricorso previsti ai sensi del presente regolamento. È pertanto opportuno prevedere un meccanismo che consenta ai richiedenti di chiedere una procedura d'esame accelerata. [Em.12]

(27)  L'Ufficio dovrebbe esaminare la domanda di certificato unitario ed emettere un parere d'esame. Tale parere dovrebbe indicare i motivi per i quali è positivo o negativo.

(28)  Per salvaguardare i diritti procedurali dei terzi e garantire un sistema completo di mezzi di ricorso, i terzi dovrebbero poter contestare un parere d'esame avviando un procedimento di opposizione entro un breve periodo dopo la pubblicazione di detto parere; tale opposizione può portare a una modifica di detto parere.

(29)  Dopo il completamento dell'esame di una domanda di certificato unitario e dopo la scadenza dei termini di ricorso e di opposizione, o, se del caso, dopo l'emissione di una decisione definitiva nel merito, l'Ufficio dovrebbe dare attuazione senza indebito ritardo al parere d'esame rilasciando un certificato unitario o respingendo la domanda, a seconda dei casi. [Em. 13]

(30)  Per salvaguardare i diritti procedurali e garantire un sistema completo di mezzi di ricorso, qualora il richiedente o un'altra parte siano lesi da una decisione dell'Ufficio, il richiedente o tale parte dovrebbero avere il diritto, previo pagamento di una tassa, di presentare, entro due mesi, un ricorso contro la decisione dinanzi a una commissione di ricorso dell'Ufficio. Ciò vale anche per il parere d'esame, contro il quale il richiedente può presentare ricorso. Le decisioni della commissione di ricorso dovrebbero a loro volta poter essere oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale, che è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata. In caso di domanda combinata comprendente la designazione di altri Stati membri ai fini del rilascio di certificati nazionali può essere presentato un ricorso comune. [Em. 14]

(31)  Nel nominare i membri delle commissioni di ricorso relative alle domande di certificati unitari, si dovrebbe tenere conto della loro precedentecompetenza pertinente, dell'indipendenza e della sufficiente esperienza precedente in materia di certificati protettivi complementari o di brevetti. [Em. 15]

(32)  Chiunque può contestare la validità di un certificato unitario presentando all'Ufficio una domanda di nullità.

(33)  L'Ufficio dovrebbe avere la possibilità di riscuotere una tassa per la domanda di certificato unitario e per una domanda di proroga di un certificato unitario nel caso diper i medicinali pediatrici conformemente all'articolo 86 della direttiva (UE) .../... [2023/0132(COD)], nonché altre tasse procedurali quali le tasse per le opposizioni, i ricorsi e la nullità. Le tasse riscosse dall'Ufficio dovrebbero essere stabilite mediante un atto di esecuzione. [Em. 16]

(34)  Le tasse annuali per i certificati unitari (note anche come tasse di rinnovo) dovrebbero essere versate all'Ufficio, che dovrebbe trattenerne una parte per coprire le spese generate dallo svolgimento dei compiti relativi al rilascio di certificati unitari, mentre la parte restante sarebbe ripartita con gli Stati membri in cui i certificati unitari hanno effetto.

(35)  Per garantire la trasparenza è opportuno istituire un registro che possa fungere da punto di accesso unico e che fornisca informazioni sulle domande di certificati unitari, come pure sui certificati unitari rilasciati e sul relativo stato. Il registro dovrebbe essere disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Tuttavia, le informazioni fornite nel registro non dovrebbero essere utilizzate in relazione alle pratiche di "patent linkage" e nessuna decisione normativa o amministrativa relativa a medicinali generici o biosimilari, come le autorizzazioni all'immissione in commercio, le decisioni in materia di determinazione del prezzo e di rimborso o le offerte nell'ambito di appalti pubblici, dovrebbe basarsi sulle informazioni fornite nel registro in merito all'esistenza del CPC. [Em. 17]

(36)  Per i compiti attribuiti all'Ufficio a norma del presente regolamento, le lingue dell'Ufficio dovrebbero essere tutte le lingue ufficiali dell'Unione, al fine di consentire agli attori di tutta l'Unione di richiedere facilmente certificati unitari o di presentare osservazioni dei terzi e garantire in tal modo una trasparenza ottimale per tutti i portatori di interessi nell'Unione. L'Ufficio dovrebbe accettare traduzioni verificate, in una delle lingue ufficiali dell'Unione, di documenti e informazioni. L'Ufficio può, se del caso, utilizzare traduzioni automatiche verificate.

(37)  È opportuno prevedere una copertura finanziaria per garantire che le autorità nazionali competenti che partecipano alla procedura centralizzata siano adeguatamente remunerate per la loro partecipazione.

(38)  I necessari costi di avviamento relativi ai compiti attribuiti all'Ufficio, compresi i costi dei nuovi sistemi digitali, dovrebbero essere finanziati con l'avanzo di bilancio accumulato dall'Ufficio.

(39)  È opportuno modificare il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(10) al fine di garantire che vi siano contemplati anche i certificati unitari.

(40)  Al fine di integrare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per: i) specificare il contenuto e la forma del ricorso, come pure il contenuto e la forma della decisione della commissione di ricorso; ii) specificare le modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso nei procedimenti relativi ai certificati; iii) specificare le norme riguardanti i mezzi di comunicazione, compresi quelli elettronici, che le parti devono utilizzare nei procedimenti dinanzi all'Ufficio e i moduli che l'Ufficio deve fornire; iv) stabilire le modalità della procedura orale; v) stabilire le modalità dell'istruzione; vi) stabilire le modalità della notifica; vii) specificare nel dettaglio il calcolo e la durata dei termini; viii) stabilire le modalità di prosecuzione del procedimento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(11). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(41)  È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda: i) i moduli di domanda da utilizzare; ii) le norme sulle procedure relative al deposito delle domande e sulle procedure relative al modo in cui i panel d'esame esaminano le domande centralizzate e preparano i pareri d'esame, come pure sull'emissione di pareri d'esame da parte dell'Ufficio; iii) i criteri relativi alle modalità di costituzione dei panel d'esame e i criteri per la selezione degli esaminatori; iv) gli importi delle tasse applicabili da versare all'Ufficio; v) la specifica degli importi massimi delle spese indispensabili ai fini del procedimento effettivamente sostenute dalla parte vincente; vi) le norme riguardanti i trasferimenti finanziari tra l'Ufficio e gli Stati membri, gli importi di tali trasferimenti e la remunerazione che l'Ufficio deve corrispondere per la partecipazione delle autorità nazionali competenti. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(12).

(42)  La Commissione dovrebbe riferire periodicamente sul funzionamento del presente regolamento, in coordinamento con gli obblighi di relazione del regolamento [COM(2023) 231]. La Commissione dovrebbe valutare periodicamente l'impatto della protezione complementare unitaria sull'accesso ai medicinali.

(43)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). Le norme di cui al presente regolamento dovrebbero essere interpretate e applicate conformemente a tali diritti e principi. In particolare, il presente regolamento mira a garantire il pieno rispetto del diritto di proprietà e del diritto alla protezione della salute, come pure del diritto a un ricorso effettivo, di cui agli articoli 17, 35 e 47 della Carta. Ciò si applica anche alla suddetta eccezione, che mantiene i diritti di base del certificato, in quanto è limitata alla fabbricazione di un prodotto o di un medicinale contenente tale prodotto a fini esclusivi di esportazione al di fuori dell'Unione o a fini di stoccaggio per un periodo di tempo limitato, in vista dell'ingresso nel mercato dell'Unione alla scadenza della protezione, nonché alle operazioni strettamente necessarie per tale fabbricazione oppure per l'effettiva esportazione o l'effettivo stoccaggio. Alla luce di tali diritti e principi fondamentali, l'eccezione non va al di là di quanto necessario e opportuno alla luce dell'obiettivo generale della stessa, vale a dire promuovere la competitività dell'Unione evitando delocalizzazioni e consentendo ai fabbricanti di medicinali generici e biosimilari stabiliti nell'Unione di competere, da un lato, in mercati globali in rapida crescita in cui la protezione non esiste o è già scaduta e, dall'altro, nel mercato dell'Unione alla scadenza del certificato.

(44)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del carattere autonomo del certificato unitario, che è indipendente dai sistemi nazionali, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(45)  Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725(13), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il XXX [OP: si prega di inserire il riferimento una volta disponibile].

(46)  È opportuno prevedere modalità adeguate per facilitare un'agevole attuazione delle norme previste dal presente regolamento. Al fine di concedere all'Ufficio tempo sufficiente per predisporre l'assetto operativo e avviare la procedura da utilizzare per il rilascio di certificati unitari, secondo quanto stabilito nel presente regolamento, è opportuno rinviare l'applicazione del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme relative al certificato protettivo complementare unitario ("certificato unitario") per i medicinali protetti da un brevetto europeo con effetto unitario e soggetti, in quanto medicinali, prima dell'immissione sul mercato, a una procedura di autorizzazione amministrativa ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1)  "medicinale": ogni sostanza o composizione presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o animali, nonché ogni sostanza o composizione da somministrare all'uomo o all'animale allo scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche dell'uomo o dell'animale;

(2)  "prodotto": il principio attivo o la composizione di principi attivi di un medicinale;

(3)  "brevetto europeo": un brevetto rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti ("EPO") secondo le norme e le procedure stabilite nella Convenzione sul brevetto europeo(14) ("CBE");

(4)  "brevetto unitario": un brevetto europeo che beneficia dell'effetto unitario negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata di cui al regolamento (UE) n. 1257/2012;

(5)  "brevetto di base": un brevetto unitario che protegge un prodotto in quanto tale, un processo di fabbricazione di un prodotto o un impiego di prodotto e che è designato dal suo titolare ai fini della procedura di rilascio di un certificato unitario;

(6)  "domanda di proroga": una domanda di proroga del certificato unitario ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, del presente regolamento e dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1901/2006;

(7)  "fabbricante": la persona stabilita nell'Unione per conto della quale è effettuata la fabbricazione di un prodotto o di un medicinale contenente tale prodotto, a fini di esportazione in paesi terzi o a fini di stoccaggio;

(8)  "domanda centralizzata": una domanda depositata presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ("Ufficio") a norma del capo III del regolamento [COM(2023) 231] ai fini del rilascio di certificati, per il prodotto indicato nella domanda, negli Stati membri designati;

(9)  "autorità nazionale competente": l'autorità nazionale competente, in un determinato Stato membro, per il rilascio dei certificati e per il rigetto delle domande di certificati.

9a)   "economicamente collegato": in relazione a titolari diversi di due o più brevetti di base che proteggono lo stesso prodotto, un titolare controlla, direttamente o indirettamente attraverso uno o più intermediari, è controllato da un altro titolare o è soggetto a un controllo comune con un altro titolare. [Em. 18]

Articolo 3

Condizioni di rilascio del certificato unitario

1.  L'Ufficio rilascia un certificato unitario sulla base di un brevetto di base se, in ciascuno degli Stati membri in cui tale brevetto di base ha effetto unitario, alla data della domanda sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

(a)  il prodotto è protetto da tale brevetto di base in vigore;

(b)  per il prodotto in quanto medicinale è stata rilasciata un'autorizzazione in corso di validità all'immissione in commercio a norma della direttiva (UE) .../... [2023/0132(COD)], del regolamento (UE) 2019/6 o della procedura centralizzata di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, a seconda dei casi; [Em. 19]

(c)  il prodotto non è già stato oggetto di un certificato né di un certificato unitario;

(d)  l'autorizzazione di cui alla lettera b) è la prima autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto in quanto medicinale.

2.  Il titolare di più brevetti riguardanti lo stesso prodotto non può ottenere più certificati o certificati unitari per tale prodotto per un determinato Stato membro.

Qualora siano pendenti, in un determinato Stato membro, due o più domande di certificati, siano esse nazionali o centralizzate, o domande di certificati unitari, riguardanti lo stesso prodotto e presentate da due o più titolari di brevetti differenti, un'autorità nazionale competente o l'Ufficio, a seconda dei casi, può rilasciare un certificato o un certificato unitario per tale prodotto a ciascuno di tali titolari, purché essi non siano economicamente collegati. Il medesimo principio si applica, mutatis mutandis, alle domande presentate dal titolare in relazione allo stesso prodotto per cui sono stati precedentemente rilasciati uno o più certificati o certificati unitari ad altri diversi titolari di brevetti diversi. [Em. 20]

Articolo 4

Ambito di applicazione della protezione

Nei limiti della protezione conferita dal brevetto di base, la protezione conferita dal certificato unitario riguarda il solo prodotto oggetto dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale corrispondente, per qualsiasi impiego del prodotto in quanto medicinale, che sia stato autorizzato prima della scadenza del certificato unitario.

Articolo 5

Effetti del certificato unitario

1.  Il certificato unitario conferisce gli stessi diritti che vengono attribuiti dal brevetto di base ed è soggetto alle stesse limitazioni e agli stessi obblighi in tutti gli Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario.

2.  Il certificato unitario ha carattere unitario. Esso fornisce una protezione uniforme e ha lo stesso effetto in tutti gli Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario. Il certificato unitario può essere limitato, trasferito o dichiarato nullo, oppure estinguersi, unicamente in relazione a tali Stati membri.

3.  In deroga al paragrafo 1 e conformemente al regolamento (UE) .../... [2023/0130(COD)], il certificato unitario non conferisce protezione rispetto a determinate operazioni che richiederebbero altrimenti il consenso del titolare del certificato unitario, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: [Em. 21]

(a)  tali operazioni comprendono qualsiasi operazione tra le seguenti:

i)  la fabbricazione di un prodotto o di un medicinale contenente tale prodotto a fini di esportazione in paesi terzi; o [Em. 22]

ii)  qualsiasi operazione connessa che sia strettamente necessaria per latale fabbricazione nell'Unione di cui al punto i) o per l'effettiva esportazione stessa; o [Em. 23]

iii)  la fabbricazione, non prima di sei mesi prima della scadenza del certificato unitario, di un prodotto o di un medicinale contenente tale prodotto, a fini di stoccaggio nello Stato membro di fabbricazione, per immettere sul mercato degli Stati membri detto prodotto o un medicinale contenente tale prodotto dopo la scadenza del corrispondente certificato; o [Em. 24]

iv)  qualsiasi operazione connessa strettamente necessaria per la fabbricazione nell'Unione di cui al punto iii), o per l'effettivolo stoccaggio stesso, a condizione che tale operazione connessa sia effettuata non prima di sei mesi prima della scadenza del certificato; [Em. 25] unitario;

(b)  il fabbricante, tramite mezzi appropriati e documentati, notifica all'Ufficio e all'ufficio competente della proprietà industriale del rispettivo Stato membro e comunica al titolare del certificato unitario le informazioni di cui al paragrafo 6, al più tardi tre mesi prima della data di inizio della fabbricazione in tale Stato membro, o non oltre tre mesi antecedenti la prima operazione connessa anteriore alla fabbricazione, che sarebbe altrimenti vietata dalla protezione conferita da un certificato unitario, se quest'ultima data è anteriore;

(c)  qualora siano modificate le informazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo, il fabbricante ne dà notifica all'Ufficio e all'ufficio competente della proprietà industriale del rispettivo Stato membro e ne informa il titolare del certificato prima che tali modifiche abbiano effetto;

(d)  in caso di prodotti o di medicinali contenenti tali prodotti fabbricati a fini di esportazione in paesi terzi, il fabbricante provvede affinché un logo, secondo il modello di cui all'allegato I, sia apposto sull'imballaggio esterno del prodotto o del medicinale contenente tale prodotto, di cui alla lettera a), punto i), del presente paragrafo e, ove fattibile, sul confezionamento primario;

(e)  il fabbricante ottempera al paragrafo 10 del presente articolo e, se applicabile, all'articolo 31, paragrafo 4.

4.  Il paragrafo 3 non si applica a operazioni o attività effettuate per l'importazione nell'Unione di prodotti o medicinali contenenti tali prodotti, a soli fini di riconfezionamento, riesportazione o stoccaggio.

5.  Le informazioni fornite al titolare del certificato unitario ai fini del paragrafo 3, lettere b) e c), sono utilizzate esclusivamente al fine di verificare che i requisiti del presente regolamento siano stati rispettati e, se del caso, di avviare un procedimento giudiziario per inadempienza.

6.  Ai fini del paragrafo 3, lettera b), il fabbricante fornisce tutte le informazioni seguenti:

(a)  il nome e l'indirizzo del fabbricante;

(b)  un'indicazione del fatto che la fabbricazione viene effettuata a fini di esportazione, a fini di stoccaggio o a fini sia di esportazione che di stoccaggio;

(c)  lo Stato membro in cui deve avvenire la fabbricazione e, se del caso, anche lo stoccaggio, e lo Stato membro in cui deve aver luogo l'eventuale prima operazione connessa anteriore alla fabbricazione;

(d)  il numero del certificato unitario che ha effetto nello Stato membro di fabbricazione e il numero del certificato o del certificato unitario rilasciato nello Stato membro dell'eventuale prima operazione connessa anteriore alla fabbricazione;

(e)  per i medicinali destinati all'esportazione in paesi terzi, il numero di riferimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio o dell'equivalente di tale autorizzazione in ciascun paese terzo di esportazione, non appena pubblicamente disponibile.

7.  Ai fini delle notifiche all'Ufficio e all'ufficio competente della proprietà industriale di cui al paragrafo 3, lettere b) e c), il fabbricante utilizza il modulo standard per la notifica di cui all'allegato II.

8.  La mancata presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 6, lettera e), rispetto a un paese terzo incide unicamente sulle esportazioni verso tale paese terzo e tali esportazioni non beneficiano dell'eccezione di cui al paragrafo 3.

9.  Il fabbricante provvede affinché i medicinali fabbricati conformemente al paragrafo 3, lettera a), punto i), non rechino un identificativo univoco attivo ai sensi del regolamento delegato (UE) 2016/161(15).

10.  Il fabbricante provvede affinché, tramite mezzi appropriati e documentati, le persone con le quali mantiene un rapporto contrattuale e che effettuano operazioni rientranti nel paragrafo 3, lettera a), siano pienamente informate e a conoscenza di tutti gli aspetti seguenti:

(a)  il fatto che tali operazioni sono soggette al paragrafo 3;

(b)  il fatto che l'immissione sul mercato, l'importazione o la reimportazione del prodotto o del medicinale contenente tale prodotto di cui al paragrafo 3, lettera a), punto i), o l'immissione sul mercato del prodotto o del medicinale contenente tale prodotto di cui al paragrafo 3, lettera a), punto iii), potrebbero costituire una violazione del certificato unitario di cui a tale paragrafo qualora e finché tale certificato sia applicabile.

Articolo 6

Diritto al certificato unitario

1.  Il diritto al certificato unitario spetta al titolare del brevetto di base o al suo avente diritto.

2.  Nonostante il paragrafo 1, qualora un brevetto di base sia stato rilasciato in relazione a un prodotto oggetto di un'autorizzazione detenuta da un terzo, al titolare del brevetto di base non è rilasciato alcun certificato unitario per tale prodotto senza il consenso di tale terzo.

Articolo 7

Il certificato unitario in quanto oggetto di proprietà

Un certificato unitario o una domanda di certificato unitario in quanto oggetto di proprietà sono considerati nella loro totalità, in ciascuno Stato membro in cui il brevetto di base ha effetto unitario, conformemente al diritto nazionale applicabile al brevetto di base in quanto oggetto di proprietà.

Articolo 8

Domanda di certificato unitario

1.  La domanda di certificato unitario è depositata entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui per il prodotto, in quanto medicinale, è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio menzionata all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

2.  Fatto salvo il paragrafo 1, quando l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto è rilasciata prima che al brevetto di base sia attribuito l'effetto unitario, la domanda di certificato unitario è depositata entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di attribuzione dell'effetto unitario al brevetto di base.

3.  La domanda di proroga di un certificato unitario può essere depositata contemporaneamente al deposito della domanda di certificato unitario oppure quando la domanda di certificato unitario è pendente e sono soddisfatti i pertinenti requisiti di cui, rispettivamente, all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), o all'articolo 9, paragrafo 2.

4.  La domanda di proroga di un certificato unitario già rilasciato viene depositata, al più tardi, due anni prima della scadenza del certificato unitario.

4a.   La domanda di certificato unitario è depositata in formato elettronico, utilizzando i formati messi a disposizione dall'Ufficio. [Em. 26]

Articolo 9

Contenuto della domanda di certificato unitario

1.  La domanda di certificato unitario contiene quanto segue:

(a)  una richiesta di rilascio di un certificato unitario che contenga le informazioni seguenti:

i)  il nome e l'indirizzo del richiedente;

ii)  se il richiedente ha nominato un rappresentante, il nome e l'indirizzo di tale rappresentante;

iii)  il numero del brevetto di base nonché il titolo dell'invenzione;

iv)  il numero e la data della prima autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) e, qualora non sia la prima autorizzazione all'immissione in commercio nell'Unione, il numero e la data di detta autorizzazione;

iva)   informazioni su qualsiasi sostegno finanziario pubblico diretto ricevuto per la ricerca relativa allo sviluppo del prodotto per il quale è richiesto il CPC. [Em.27]

(b)  una copia dell'autorizzazione all'immissione in commercio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), da cui risulti l'identità del prodotto e che contenga, in particolare, il numero e la data dell'autorizzazione, nonché il riassunto delle caratteristiche del prodotto, come previsto dall'articolo 11 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(16) o dall'articolo 35 del regolamento (UE) 2019/6;

(c)  se l'autorizzazione di cui alla lettera b) non è la prima autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto nell'Unione, in quanto medicinale, l'indicazione dell'identità del prodotto così autorizzato e della disposizione giuridica in forza della quale è intervenuta la procedura di autorizzazione, nonché una copia della pubblicazione di detta autorizzazione nella Gazzetta ufficiale o, in assenza di tale pubblicazione, qualsiasi altro documento che dimostri che è stata rilasciata un'autorizzazione e riporti la data di rilascio e l'indicazione dell'identità del prodotto autorizzato;

(d)  se la domanda di certificato unitario per un medicinale comprende una domanda di proroga:

i)  una copia della dichiarazione di conformità a un piano d'indagine pediatrica approvato e completato, di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1901/2006;

ii)  all'occorrenza, oltre alla copia dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di cui alla lettera b), la prova dell'esistenza di dette autorizzazioni per tutti gli altri Stati membri conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1901/2006.

da)   se del caso, il consenso del terzo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento. [Em.28]

2.  Quando una domanda di certificato unitario è pendente, la domanda di proroga ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, include i documenti di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, nonché un riferimento alla domanda di certificato già depositata.

3.  La domanda di proroga di un certificato unitario già rilasciato contiene i documenti di cui al paragrafo 1, lettera d), e una copia del certificato già rilasciato.

4.  Le domande di cui al presente articolo sono depositate utilizzando moduli di domanda specifici.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire norme relative al modulo di domanda da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 55.

Articolo 10

Deposito della domanda di certificato unitario

La domanda di certificato unitario e, se del caso, la domanda di proroga di un certificato unitario, sono depositate in formato elettronico presso l'Ufficio.

Se la domanda di certificato unitario è conforme all'articolo 11, paragrafo 1, o se la domanda di proroga di un certificato unitario è conforme all'articolo 9, paragrafo 3, l'Ufficio pubblica la domanda nel registro senza indebito ritardo entro cinque giorni lavorativi dal deposito della domanda. [Em. 29]

Articolo 11

Esame dell'ammissibilità di una domanda di certificato unitario

1.  L'Ufficio esamina quanto segue:

(a)  se la domanda di certificato unitario è conforme all'articolo 9;

(b)  se la domanda è conforme all'articolo 8;

(c)  se la tassa di deposito di cui all'articolo 31, paragrafo 1, è stata versata entro i termini prescritti.

2.  Qualora la domanda centralizzata non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1, l'Ufficio chiede al richiedente di adottare le misure necessarie per soddisfare tali requisiti e fissa un termine per conseguire la conformità.

3.  Qualora la tassa di cui al paragrafo 1, lettera c), non sia stata versata o non sia stata interamente versata, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente.

4.  Se il richiedente non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 entro il termine di cui al paragrafo 2, l'Ufficio respinge la domanda di certificato unitario.

Articolo 12

Pubblicazione della domanda

Se la domanda di certificato unitario è conforme all'articolo 11, paragrafo 1, o se la domanda di proroga di un certificato unitario è conforme all'articolo 9, paragrafo 3, l'Ufficio pubblica la domanda nel registro senza indebito ritardo entro cinque giorni lavorativi dal deposito della domanda. [Em.30]

Articolo 13

Esame della domanda di certificato unitario

1.  L'Ufficio valuta la domanda sulla base di tutte le condizioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 6, paragrafo 12, per tutti gli Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario. [Em.31]

2.  Qualora la domanda di certificato unitario e il prodotto che ne è oggetto siano conformi all'articolo 3 e all'articolo 6, paragrafo 1, per ciascuno degli Stati membri di cui al paragrafo 1, l'Ufficio emette un parere d'esame motivato positivo in relazione al rilascio di un certificato unitario. L'Ufficio notifica tale parere al richiedente tramite la piattaforma elettronica e lo pubblica nel registro senza indebito ritardo. [Em.32]

3.  Qualora la domanda di certificato unitario e il prodotto che ne è oggetto non siano conformi all'articolo 3 e all'articolo 6, paragrafo 12, per uno o più di tali Stati membri, l'Ufficio emette un parere d'esame motivato negativo in relazione al rilascio di un certificato unitario. L'Ufficio notifica tale parere al richiedente tramite la piattaforma elettronica e lo pubblica nel registro senza indebito ritardo. [Em.33]

4.  L'Ufficio traduce il parere d'esame nelle lingue ufficiali di tutti gli Stati membri designati. L'Ufficio può utilizzare a tal fine una traduzione automatica verificata. L'Ufficio pubblica il parere d'esame nel registro non appena possibile dopo la sua emissione. [Em.34]

5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire norme sulle procedure relative al deposito e sulle procedure relative al modo in cui i panel d'esame esaminano le domande di certificati unitari e preparano i pareri d'esame, come pure sull'emissione di pareri d'esame da parte dell'Ufficio in formato elettronico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 55. [Em.35]

5a.   L'Ufficio emette un parere d'esame entro sei mesi dalla pubblicazione della domanda di certificato unitario. Fatti salvi gli articoli 14, 25 e 28, ove debitamente giustificato per motivi di urgenza, il richiedente può presentare una richiesta di procedura accelerata. Qualora la richiesta di procedura d'esame accelerata sia ritenuta giustificata, l'Ufficio emette un parere d'esame entro quattro mesi dalla pubblicazione della domanda di certificato unitario. [Em.36]

Articolo 14

Osservazioni dei terzi

1.  Qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare all'Ufficio osservazioni scritte sull'ammissibilità alla protezione complementare del prodotto oggetto della domanda in uno o più degli Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario. Tali osservazioni scritte sono presentate all'Ufficio per via elettronica. [Em. 37]

2.  La persona fisica o giuridica che ha presentato osservazioni scritte conformemente al paragrafo 1 non può essere parte del procedimento.

3.  Le osservazioni dei terzi sono presentate entro tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda nel registro.

Qualora si applichi la procedura accelerata ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5 bis, le osservazioni sono presentate entro sei settimane dalla pubblicazione della domanda nel registro. [Em. 38]

4.  Le osservazioni dei terzi sono presentate per iscrittovia elettronica in una delle lingue ufficiali dell'Unione e sono motivate. [Em. 39]

5.  Le eventuali osservazioni dei terzi sono notificate al richiedente. Il richiedente può presentare deduzioni sulle osservazioni entro un termine stabilito dall'Ufficio.

Articolo 15

Opposizione

1.  Entro un termine di due mesi a decorrere dalla pubblicazione del parere d'esame in relazione a una domanda di certificato unitario, qualsiasi persona ("opponente") può presentare all'Ufficio un atto di opposizione a tale parere.

2.  L'opposizione può essere presentata solo per il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di cui all'articolo 3 per uno o più Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario.

3.  L'opposizione è presentata per iscritto e motivata. Essa si considera validamente presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di opposizione.

4.  L'atto di opposizione contiene:

(a)  i riferimenti della domanda di certificato unitario contro la quale è presentata l'opposizione, il nome del suo titolare e l'identificazione del prodotto;

(b)  i dati dell'opponente e, se del caso, del suo rappresentante;

(c)  l'indicazione della misura in cui il parere d'esame è oggetto di opposizione e dei motivi su cui si fonda l'opposizione.

ca)   qualsiasi elemento di prova invocato dall'opponente a sostegno dell'opposizione. [Em. 40]

5.  L'opposizione è esaminata da un panel di opposizione istituito dall'Ufficio conformemente alle norme applicabili ai panel d'esame di cui all'articolo 17. Il panel di opposizione non comprende tuttavia alcun esaminatore precedentemente coinvolto nel panel d'esame che ha esaminato la domanda di certificato unitario.

6.  Il panel di opposizione, se constata che l'atto di opposizione non è conforme al paragrafo 2, 3 o 4, respinge l'opposizione in quanto inammissibile e ne informa comunica all'opponente la sua decisione e la motivazione alla base di quest'ultima al più presto dopo la presentazione dell'atto di opposizione, a meno che tali carenze non siano state sanate prima della scadenza del termine di presentazione dell'opposizione di cui al paragrafo 1. [Em. 41]

7.  La decisione di respingere un'opposizione in quanto inammissibile è comunicata al titolare della domanda di certificato unitario, unitamente a una copia dell'atto di opposizione.

8.  L'atto di opposizione è inammissibile qualora l'Ufficio si sia pronunciato su un precedente ricorso avente lo stesso oggetto e la stessa causa e la decisione dell'Ufficio su tale ricorso sia passata in giudicato.

9.  Se l'opposizione non è respinta in quanto inammissibile, l'Ufficio trasmette senza indugio l'atto di opposizione al richiedente e lo pubblica nel registro. Se sono stati presentati più atti di opposizione, l'Ufficio li trasmette senza indugio agli altri opponenti.

9a.   Nei casi in cui siano state presentate più opposizioni contro un parere d'esame, l'Ufficio tratta congiuntamente le opposizioni ed emette un'unica decisione per tutte le opposizioni depositate. [Em. 42]

10.  L'Ufficio emette una decisione sull'opposizione, compresa una motivazione dettagliata della stessa, entro sei mesi, salvo qualora la complessità del caso richieda un termine più lungo. [Em. 43]

11.  Il panel di opposizione, se ritiene che nessun motivo di opposizione pregiudichi il mantenimento del parere d'esame, respinge l'opposizione e l'Ufficio lo menziona nel registro.

12.  Il panel di opposizione, se ritiene che almeno un motivo di opposizione pregiudichi il mantenimento del parere d'esame, adotta un parere modificato e l'Ufficio lo menzionapubblica integralmente la sua decisione nel registro. [Em.45]

12a.   È garantita la piena trasparenza per tutta la durata del procedimento di opposizione, che è aperto, ove possibile, alla partecipazione del pubblico. [Em.45]

12b.   Tutti gli scambi tra l'Ufficio, il titolare e l'opponente avvengono per via elettronica. [Em.46]

13.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 per integrare il presente regolamento specificando la procedura per la presentazione delle opposizioni e per il loro esame.

Articolo 16

Ruolo delle autorità nazionali competenti

1.  Su richiesta presentata all'Ufficio, qualsiasi autorità nazionale competente può essere nominata dall'Ufficio quale ufficio partecipante alla procedura d'esame. Una volta che un'autorità nazionale competente è nominata conformemente al presente articolo, tale autorità designa uno o più esaminatori che partecipano all'esame di una o più domande di certificati unitari, sulla base delle pertinenti competenze e della sufficiente esperienza richiesta per la procedura d'esame centralizzata. [Em. 47]

2.  L'Ufficio e l'autorità nazionale competente concludono un accordo amministrativo prima che tale autorità nazionale competente sia nominata quale ufficio partecipante come menzionato al paragrafo 1.

L'accordo specifica i diritti e gli obblighi delle parti, in particolare l'impegno formale dell'autorità nazionale competente interessata a rispettare il presente regolamento per quanto riguarda l'esame delle domande di certificati unitari.

3.  L'Ufficio può nominare un'autorità nazionale competente quale ufficio partecipante di cui al paragrafo 1 per cinque anni. Tale nomina può essere prorogata per ulteriori periodi di cinque anni.

4.  Prima di nominare un'autorità nazionale competente o di prorogarne la nomina, o prima della scadenza di tale nomina, l'Ufficio sente l'autorità nazionale competente interessata.

5.  Ciascuna autorità nazionale competente nominata a norma del presente articolo fornisce all'Ufficio un elenco dei singoli esaminatori disponibili a partecipare ai procedimenti d'esame, di opposizione e di nullità. Ciascuna di tali autorità nazionali competenti aggiorna tale elenco in caso di modifica.

Articolo 17

Panel d'esame

1.  Le valutazioni di cui agli articoli 13, 15, 19 e 23 sono effettuate da un panel d'esame comprendente un membro dell'Ufficio e due esaminatori di cui all'articolo 16, paragrafo 1, provenienti da due diverse autorità nazionali competenti partecipanti, sotto la supervisione dell'Ufficio.

2.  Gli esaminatori sono imparziali nell'esercizio delle loro funzioni e dichiarano all'Ufficio ogni conflitto di interessi reale o percepito al momento della designazione.

3.  All'atto della costituzione di un panel d'esame, l'Ufficio assicura quanto segue:

(a)  l'equilibrio geografico tra gli uffici partecipanticompetenze pertinenti e sufficiente esperienza nell'esame di brevetti e di certificati protettivi complementari, garantendo in particolare che almeno uno degli esaminatori abbia almeno cinque anni di esperienza nell'esame di brevetti e di certificati protettivi complementari; [Em.48]

aa)   ove possibile, l'equilibrio geografico tra gli uffici partecipanti; [Em.49]

(b)  la considerazione del rispettivo carico di lavoro degli esaminatori;

(c)  il fatto che non vi sia più di unalcun esaminatore alle dipendenze di un'autorità nazionale competente che si avvale della deroga di cui all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento [COM(2023) 231]. [Em. 50]

4.  L'Ufficio pubblica un riepilogo annuale del numero di procedure, comprese quelle d'esame, di opposizione, di ricorso e di nullità, cui ciascuna autorità nazionale competente ha partecipato.

5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire i criteri relativi alle modalità di costituzione dei panel e i criteri per la selezione degli esaminatori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 55.

Articolo 18

Rilascio di un certificato unitario o rigetto della domanda di certificato unitario

Scaduto il termine per la presentazione di un ricorso o di un'opposizione senza che siano stati presentati alcun ricorso o alcuna opposizione, o dopo l'emissione di una decisione definitiva nel merito, l'Ufficio adotta senza indebito ritardo una delle decisioni seguenti: [Em. 51]

(a)  qualora il parere d'esame sia positivo, l'Ufficio rilascia un certificato unitario;

(b)  qualora il parere d'esame sia negativo, l'Ufficio respinge la domanda di certificato unitario.

L'Ufficio informa senza indebito ritardo il richiedente della decisione adottata. [Em. 52]

Articolo 19

Concessione di una proroga di un certificato unitario

1.  Dopo aver accertato che la domanda di proroga di un certificato unitario è conforme all'articolo 9, paragrafo 3, l'Ufficio valuta tale domanda sulla base delle condizioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1901/2006.

2.  I terzi possono presentare osservazioni od opposizioni anche in merito a una domanda di proroga di un certificato unitario. [Em. 53]

3.  Qualora la domanda di proroga sia conforme alle condizioni di cui al paragrafo 1, l'Ufficio concede una proroga del certificato unitario.

4.  Qualora la domanda di proroga non sia conforme alle condizioni di cui al paragrafo 1, l'Ufficio respinge tale domanda.

Articolo 20

Durata del certificato unitario

1.  Il certificato unitario ha efficacia a decorrere dal termine legale del brevetto di base, segnatamente nel ventesimo anniversario della data di deposito della domanda per tale brevetto, per una durata uguale al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda del brevetto di base e la data della prima autorizzazione all'immissione in commercio nell'Unione, ridotto di cinque anni.

2.  La durata del certificato unitario non può essere superiore a cinque anni a decorrere dalla data in cui il certificato acquista efficacia.

3.  I periodi stabiliti nei paragrafi 1 e 2 sono prorogati di sei mesi qualora si applichi l'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1901/2006. In tal caso il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere prorogato una sola volta.

Articolo 21

Scadenza del certificato unitario

Il certificato unitario si estingue in uno dei casi seguenti:

(a)  al termine della durata prevista dall'articolo 20;

(b)  per rinuncia del titolare;

(c)  per mancato pagamento nei termini della tassa annuale fissata conformemente all'articolo 31, paragrafo 3;

(d)  se e per tutto il periodo in cui il prodotto protetto dal certificato unitario non può più essere immesso sul mercato, a seguito del ritiro della corrispondente autorizzazione all'immissione in commercio, conformemente al regolamento (CE) n. 726/2004 o al regolamento (UE) 2019/6.

Ai fini del primo comma, lettera d), l'Ufficio può decidere di propria iniziativa oppure su richiesta di un terzo in merito all'estinzione del certificato.

Articolo 22

Nullità del certificato unitario

Il certificato unitario è nullo in uno dei casi seguenti:

(a)  se è stato rilasciato in contrasto con l'articolo 3 e l'articolo 6, paragrafo 2; [Em.54]

(b)  se il brevetto di base si è estinto anteriormente allo scadere della durata legale;

(c)  se il brevetto di base viene dichiarato nullo o viene limitato in modo tale che il prodotto per il quale il certificato unitario era stato rilasciato non è più protetto dai diritti del brevetto di base, oppure se dopo la scadenza del brevetto di base sussistono cause di nullità che avrebbero giustificato l'annullamento oppure la limitazione.

Articolo 23

Domanda di nullità

1.  Chiunque può presentare all'Ufficio una domanda di nullità di un certificato unitario.

2.  Una domanda di nullità può essere presentata solo per il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di cui all'articolo 22 per uno o più Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario.

3.  Una domanda di nullità è presentata per iscrittovia elettronica e motivata. Essa si considera validamente presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa corrispondente. [Em. 55]

4.  La domanda di nullità contiene:

(a)  i riferimenti del certificato unitario contro il quale è presentata tale domanda, il nome del suo titolare e l'identificazione del prodotto;

(b)  i dati della persona di cui al paragrafo 1 ("richiedente") e, se del caso, del suo rappresentante;

(c)  una dichiarazione dei motivi su cui si basa la domanda di nullità.

5.  La domanda di nullità è esaminata da un panel di annullamento istituito dall'Ufficio conformemente alle norme applicabili ai panel d'esame. Il panel di annullamento non comprende tuttavia alcun esaminatore precedentemente coinvolto nel panel d'esame che ha esaminato la domanda di certificato unitario, né, se del caso, alcun esaminatore coinvolto in eventuali procedimenti di opposizione o di ricorso correlati.

6.  La domanda di nullità è inammissibile qualora su una domanda avente lo stesso oggetto e la stessa causa sia stata pronunciata una decisione nei confronti delle stesse parti dall'Ufficio o da un tribunale competente di cui all'articolo 24 e tale decisione sia passata in giudicato.

7.  Il panel di annullamento, se constata che la domanda di nullità non è conforme al paragrafo 2, 3 o 4, respinge tale domanda in quanto inammissibile e ne informa il richiedente.

8.  La decisione di respingere una domanda di nullità in quanto inammissibile è comunicata al titolare del certificato unitario, unitamente a una copia di tale domanda.

9.  Se la domanda di nullità non è respinta in quanto inammissibile, l'Ufficio trasmette senza indugio tale domanda al titolare del certificato unitario e la pubblica nel registro. Se sono state presentate più domande di nullità, l'Ufficio le trasmette senza indugio agli altri richiedenti.

10.  L'Ufficio emette una decisione sulla domanda di nullità entro sei mesi, salvo qualora la complessità del caso richieda un termine più lungo.

11.  Se l'esame della domanda di nullità rivela che una o più delle condizioni di cui all'articolo 22 sono soddisfatte, il certificato unitario è dichiarato nullo. In caso contrario la domanda di nullità è respinta. L'esito è iscritto nel registro.

12.  Il certificato unitario è considerato fin dall'inizio privo degli effetti di cui al presente regolamento nella misura in cui tale certificato sia stato dichiarato nullo.

13.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 per integrare il presente regolamento specificando le procedure relative alla nullità.

Articolo 24

Domanda riconvenzionale di nullità di un certificato

1.  La domanda riconvenzionale di nullità può essere fondata unicamente sui motivi di nullità di cui all'articolo 22.

2.  Il tribunale competente di uno Stato membro respinge una domanda riconvenzionale di nullità se una decisione pronunciata dall'Ufficio, nei confronti delle stesse parti, su una domanda avente lo stesso oggetto e la stessa causa, è già divenuta definitiva.

3.  Quando la domanda riconvenzionale viene proposta in una causa di cui il titolare del certificato unitario non sia ancora parte, questi ne viene informato e può intervenire nella controversia secondo le condizioni applicabili dinanzi al tribunale competente.

4.  Il tribunale competente di uno Stato membro presso il quale viene presentata una domanda riconvenzionale di nullità di un certificato unitario non procede all'esame della domanda riconvenzionale fintanto che la parte interessata o il tribunale non abbiano informato l'Ufficio della data in cui la domanda riconvenzionale è stata presentata. L'Ufficio iscrive detta informazione nel registro. Se una domanda di nullità di un certificato unitario era già stata presentata dinanzi all'Ufficio prima del deposito della domanda riconvenzionale, l'Ufficio ne informa il tribunale, il quale sospende il procedimento fino all'adozione della decisione finale sulla domanda o al ritiro della domanda.

5.  Se il tribunale competente di uno Stato membro ha pronunciato una sentenza, successivamente passata in giudicato, in merito a una domanda riconvenzionale di nullità di un certificato unitario, il tribunale o una qualsiasi delle parti del procedimento nazionale trasmette immediatamente copia di tale sentenza all'Ufficio. L'Ufficio o ogni altra parte interessata può chiedere informazioni in merito a tale trasmissione. L'Ufficio iscrive nel registro la menzione della sentenza e adotta tutte le misure necessarie per conformarsi al dispositivo.

6.  Il tribunale competente adito con una domanda riconvenzionale di nullità può sospendere il procedimento, su richiesta del titolare di un certificato unitario e sentite le altre parti, e invitare il convenuto a presentare una domanda di nullità dinanzi all'Ufficio entro il termine che provvede a stabilire. Se la domanda non viene proposta entro tale termine, si prosegue il procedimento e si considera ritirata la domanda riconvenzionale. In caso di sospensione del procedimento, il tribunale competente di uno Stato membro può adottare misure provvisorie e cautelari per la durata della sospensione.

Articolo 25

Revoca di una proroga di un certificato unitario per un medicinale

1.  L'Ufficio può revocare una proroga se questa è stata concessa in contrasto con l'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1901/2006.

2.  Chiunque può depositare una domanda di revoca della proroga presso l'Ufficio.

Articolo 26

Notifica relativa all'estinzione o alla nullità

1.  Se il certificato unitario si estingue conformemente all'articolo 21, lettera b), c), o d), oppure se viene dichiarato nullo conformemente agli articoli 22 e 23, l'Ufficio pubblica senza indugio una notifica in merito.

2.  In caso di revoca della proroga conformemente all'articolo 25, l'Ufficio pubblica senza indugio una notifica in merito.

Articolo 27

Trasformazione

1.  Qualora l'effetto unitario del brevetto di base sia dichiarato nullo mentre la domanda di certificato unitario è ancora pendente, il titolare di tale domanda può, previo pagamento di una tassa, chiedere la trasformazione di tale domanda in una domanda centralizzata di certificati.

2.  Qualora l'effetto unitario del brevetto di base sia dichiarato nullo dopo il rilascio del certificato unitario, il titolare di tale certificato può, previo pagamento di una tassa, chiedere la trasformazione di tale certificato unitario in certificati nazionali.

3.  La richiesta di trasformazione può essere presentata all'Ufficio entro tre mesi dalla notifica dell'annullamento dell'effetto unitario del brevetto di base.

4.  La richiesta di trasformazione e il relativo esito sono pubblicati nel registro.

5.  L'Ufficio controlla se la trasformazione richiesta soddisfa le condizioni di cui al presente articolo, nonché le condizioni formali specificate nell'atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 8. Nei casi in cui non siano rispettate le condizioni relative alla richiesta, l'Ufficio notifica al richiedente le irregolarità riscontrate. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge la richiesta di trasformazione. Qualora entro il previsto termine di tre mesi non sia stata versata la tassa di trasformazione, l'Ufficio informa il richiedente che la richiesta di trasformazione è considerata come non presentata.

6.  Qualora una richiesta a norma del paragrafo 1 sia conforme al paragrafo 5, l'Ufficio trasforma la domanda di certificato unitario in una domanda centralizzata di certificati che designa gli Stati membri in cui il brevetto di base ha avuto effetto unitario. In caso di domanda combinata, la designazione degli Stati membri in cui il brevetto di base ha avuto effetto unitario è aggiunta alla designazione di altri Stati membri già compresi nella domanda combinata.

7.  Qualora una richiesta a norma del paragrafo 2 sia conforme al paragrafo 5, l'Ufficio trasmette la richiesta di trasformazione alle autorità nazionali competenti di ciascuno Stato membro in cui il brevetto di base ha avuto effetto unitario e per il quale la richiesta è stata considerata ammissibile. Le autorità nazionali competenti prendono le decisioni conseguenti.

8.  La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute in una richiesta di trasformazione della domanda di certificato unitario o di un certificato unitario in una domanda centralizzata di certificati o di certificati nazionali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 55.

Articolo 28

Ricorsi

1.  Qualsiasi parte di un procedimento a norma del presente regolamento che sia lesa da una decisione dell'Ufficio, compresa l'adozione di un parere d'esame, può presentare ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso.

2.  La presentazione del ricorso ha effetto sospensivo. Una decisione dell'Ufficio che non sia stata impugnata ha effetto il giorno successivo alla scadenza del termine di ricorso di cui al paragrafo 3.

3.  Il ricorso è presentato per iscrittovia elettronica all'Ufficio entro due mesi a decorrere dalla data di notifica della decisione. Il ricorso non si considera presentato fino all'avvenuto pagamento della tassa di ricorso. In caso di ricorso, entro quattrotre mesi dalla data di notifica della decisione è presentata per via elettronica una dichiarazione scritta indicante i motivi del ricorso, comprese le prove a sostegno di tali motivi.

L'eventuale risposta è presentata per iscritto entro tre mesi dalla data di deposito della memoria contenente i motivi del ricorso. L'Ufficio stabilisce, se del caso, la data della procedura orale entro tre mesi dal deposito della risposta o entro sei mesi dal deposito della memoria contenente i motivi del ricorso, a seconda di quale circostanza si verifichi prima. L'Ufficio emette una decisione scritta entro tre mesi dalla data dell'audizione orale o del deposito della risposta alla memoria contenente i motivi del ricorso, a seconda dei casi. [Em.56]

4.  In seguito all'esame della ricevibilità del ricorso, le commissioni di ricorso deliberano sul merito del ricorso.

5.  Se un ricorso dà luogo a una decisione che non è in linea con il parere d'esame, la decisione delle commissioni può annullare o riformareannulla o riforma il parere. [Em. 57]

6.  Avverso una decisione delle commissioni di ricorso relativa ai ricorsi può essere presentato ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, entro due mesi dalla data di notifica di tale decisione, per violazione delle forme sostanziali, violazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, violazione del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere. Il ricorso può essere presentato da una qualsiasi delle parti del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, se nella propria decisione questa non ne ha accolto le richieste. Il Tribunale è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata.

7.  Le decisioni delle commissioni di ricorso hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al paragrafo 6 oppure, se entro tale termine è stato presentato ricorso dinanzi al Tribunale, a decorrere dal giorno successivo al rigetto di quest'ultimo o al rigetto di eventuali ricorsi presentati dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea contro la decisione del Tribunale. L'Ufficio è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale o, in caso di ricorso contro la sentenza, a quella della Corte di giustizia.

8.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 per integrare il presente regolamento specificando il contenuto e la forma del ricorso di cui al paragrafo 3, la procedura di presentazione e d'esame del ricorso nonché il contenuto e la forma della decisione delle commissioni di ricorso di cui al paragrafo 4.

Articolo 29

Commissioni di ricorso

1.  Oltre a esercitare i poteri loro conferiti dall'articolo 165 del regolamento (UE) 2017/1001, le commissioni di ricorso istituite da tale regolamento sono competenti a decidere sui ricorsi presentati contro le decisioni dell'Ufficio sulla base dell'articolo 25, paragrafo 1.

2.  Una commissione di ricorso in materia di certificati unitari è composta da tre membri, di cui almeno due devono essere giuristi. La commissione di ricorso, qualora ne ravvisi la necessità per la natura stessa del ricorso, può avvalersi di altri due membri per il caso in questione.

3.  Non vi è alcuna commissione allargata di cui all'articolo 165, paragrafi 2, 3 e 4, nonché all'articolo 167, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 per quanto riguarda i certificati unitari. Le decisioni prese da un solo membro a norma dell'articolo 165, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 non sono possibili.

4.  I membri delle commissioni di ricorso in materia di certificati unitari sono nominati conformemente all'articolo 166, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001. In fase di nomina dei membri delle commissioni di ricorso in materia di domande di certificati unitari, si tiene debitamente conto della loro esperienza nell'ambito dei certificati protettivi complementari o del diritto brevettuale. [Em. 58]

4a.   Alle commissioni di ricorso in materia di certificati unitari si applica l'articolo 166, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 2017/1001. [Em. 59]

Articolo 30

Delega di potere per quanto riguarda le commissioni di ricorso

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 per integrare il presente regolamento specificando le modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso nei procedimenti relativi ai certificati unitari a norma del presente regolamento.

Articolo 31

Tasse

1.  L'Ufficio riscuote una tassa per le domande di certificato unitario e per le domande di proroga di un certificato unitario.

2.  L'Ufficio riscuote una tassa per i ricorsi, le opposizioni, le domande di nullità e le trasformazioni.

3.  Il certificato unitario è soggetto al pagamento di tasse annuali di mantenimento all'Ufficio.

4.  Le notifiche di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c), sono soggette al pagamento di una tassa all'Ufficio.

5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per determinare gli importi delle tasse riscosse dall'Ufficio, i termini entro i quali devono essere versate e le modalità di pagamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 55.

Articolo 32

Domande combinate

Una domanda di certificato unitario può essere inclusa in una domanda centralizzata combinata in cui il richiedente richiede anche il rilascio di certificati nazionali, negli Stati membri designati, secondo la procedura centralizzata di cui al regolamento [COM(2023) 231]. In tal caso si applica l'articolo 39 di tale regolamento.

Il richiedente presenta una domanda centralizzata combinata per via elettronica all'Ufficio e nei formati messi a disposizione dallo stesso. [Em. 60]

Articolo 33

Lingue

1.  Tutti i documenti e le informazioni inviati all'Ufficio in relazione alle procedure previste dal presente regolamento sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

2.  Per i compiti attribuiti all'Ufficio a norma del presente regolamento, le lingue dell'Ufficio sono tutte le lingue ufficiali dell'Unione conformemente al regolamento n. 1 del Consiglio(17).

Articolo 34

Comunicazioni all'Ufficio

1.  Le comunicazioni destinate all'Ufficio possono esseresono effettuate con mezzi elettronici. Il direttore esecutivo determina in che misura e secondo quali condizioni tecniche dette comunicazioni possonodevono essere presentate per via elettronica. [Em. 61]

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 per integrare il presente regolamento specificando le norme riguardanti i mezzi di comunicazione, compresi quelli elettronici, che le parti devono utilizzare nei procedimenti dinanzi all'Ufficio e i moduli che l'Ufficio deve fornire.

Articolo 35

Registro

1.  Per quanto riguarda le domande di certificati unitari per i medicinali, il registro istituito a norma dell'articolo 35 del regolamento [COM(2023) 231](18) contiene, per ogni certificato unitario, domanda di certificato unitario o domanda di proroga di un certificato unitario, le informazioni seguenti, a seconda dei casi:

(a)  il nome e l'indirizzo del richiedente o del titolare del certificato;

(b)  il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante, qualora non si tratti di un rappresentante di cui all'articolo 38, paragrafo 3;

(c)  la domanda, la data di deposito e la data di pubblicazione;

(d)  se la domanda riguarda un medicinale o un prodotto fitosanitario;

(e)  se del caso, l'indicazione che la domanda include una domanda di proroga;

(f)  il numero del brevetto di base;

(g)  l'identificazione del prodotto per il quale è richiesto un certificato unitario;

(h)  il numero e la data dell'autorizzazione all'immissione in commercio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e l'identificazione del prodotto ivi identificato;

(i)  il numero e la data della prima autorizzazione all'immissione in commercio nell'Unione;

ia)   informazioni su qualsiasi sostegno finanziario pubblico diretto ricevuto per la ricerca relativa allo sviluppo del prodotto; [Em. 62]

(j)  la data e una sintesi delil parere d'esame dell'Ufficio per ciascuno degli Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario; [Em. 63]

(k)  se del caso, il numero e la durata del certificato unitario;

(l)  se del caso, la data e una sintesi del parere d'esame relativo a una domanda di proroga di un certificato unitario;

(m)  se del caso, informazioni sulla presentazione di un'opposizione, il suo stato e l'esito del procedimento di opposizione, compresa, ove opportuno, una sintesi del parere d'esame riveduto; [Em.63]

(n)  se del caso, informazioni sulla presentazione di un ricorso, il suo stato e l'esito del procedimento di ricorso, compresa, ove opportuno, una sintesi del parere d'esame riveduto; [Em.64]

(o)  se del caso, l'indicazione che un certificato si è estinto o è stato dichiarato nullo;

(p)  se del caso, informazioni sulla presentazione di una domanda di nullità e, una volta disponibile, l'esito del relativo procedimento;

(q)  se del caso, informazioni sulla richiesta di trasformazione e il relativo esito;

(r)  informazioni sul pagamento delle tasse annuali.

2.  Il registro contiene modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 1, compresi i trasferimenti, con la relativa data di annotazione.

3.  Il registro e le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. L'Ufficio può utilizzare una traduzione automatica verificata per le informazioni da pubblicare nel registro.

4.  Il direttore esecutivo dell'Ufficio può decidere che informazioni diverse da quelle di cui ai paragrafi 1 e 2 siano iscritte nel registro.

5.  L'Ufficio raccoglie, organizza, rende pubbliche e conserva le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi i dati personali, ai fini previsti nel paragrafo 7. L'Ufficio rende il registro facilmente accessibile al pubblico.

6.  Su richiesta e previo pagamento di una tassa, l'Ufficio fornisce estratti del registro, autentici o non autentici.

7.  Il trattamento dei dati relativi alle iscrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi i dati personali, è effettuato ai fini seguenti:

(a)  gestire le domande di certificati unitari conformemente al presente regolamento e agli atti adottati in forza dello stesso;

(b)  gestire il registro e metterlo a disposizione delle autorità pubbliche e degli operatori economici a fini di consultazione;

(c)  produrre relazioni e statistiche al fine di consentire all'Ufficio di ottimizzare le sue attività e migliorare il funzionamento del sistema.

8.  Tutti i dati, compresi i dati personali, relativi alle iscrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono considerati di interesse pubblico e accessibili a terzi. Per motivi di certezza del diritto, i dati del registro sono conservati per un periodo di tempo indeterminato.

8a.   Le autorità pubbliche non utilizzano le informazioni contenute nel registro ai fini delle pratiche di patent linkage. Nessuna decisione normativa o amministrativa relativa a medicinali generici o biosimilari si basa sulle informazioni contenute nel registro. Le informazioni contenute nel registro non sono utilizzate per rifiutare, sospendere, ritardare, ritirare o revocare autorizzazioni all'immissione in commercio, decisioni in materia di fissazione dei prezzi e di rimborso od offerte nell'ambito di appalti pubblici. [Em.66]

Articolo 36

Banca dati

1.  In aggiunta all'obbligo di tenere un registro, l'Ufficio raccoglie e conserva in una banca dati elettronica tutte le informazioni dettagliate fornite dai richiedenti o qualsiasi altra osservazione di terzi a norma del presente regolamento o degli atti adottati in forza dello stesso.

2.  La banca dati elettronica può comprendere dati personali, oltre a quelli inseriti nel registro, nella misura in cui tali informazioni dettagliate sono prescritte dal presente regolamento o dagli atti adottati in forza dello stesso. La raccolta, la conservazione e il trattamento di tali dati sono effettuati ai fini seguenti:

(a)  gestire le domande e/o le registrazioni di certificati come descritto dal presente regolamento e dagli atti adottati in forza dello stesso;

(b)  accedere alle informazioni necessarie per svolgere il relativo procedimento in modo più semplice ed efficiente;

(c)  comunicare con i richiedenti e altri terzi;

(d)  produrre relazioni e statistiche al fine di consentire all'Ufficio di ottimizzare le sue attività e migliorare il funzionamento del sistema.

3.  Il direttore esecutivo stabilisce le condizioni di accesso alla banca dati elettronica e il modo in cui il relativo contenuto, diverso dai dati personali di cui al paragrafo 2 del presente articolo ma comprendente quelli elencati nell'articolo 35, può essere messo a disposizione in formato leggibile da dispositivo automatico, nonché le tariffe per tale accesso.

4.  L'accesso ai dati personali di cui al paragrafo 2 è limitato e tali dati non sono messi a disposizione del pubblico, salvo qualora la parte interessata abbia fornito il suo consenso esplicito.

5.  Tutti i dati sono conservati a tempo indeterminato. Tuttavia la parte interessata può chiedere la rimozione di qualsiasi dato personale dalla banca dati dopo 18 mesi dalla scadenza del certificato unitario o, se del caso, dalla chiusura della relativa procedura in contradditorio. La parte interessata ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento la rettifica di dati inesatti o errati.

Articolo 37

Trasparenza

1.  Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(19) si applica ai documenti in possesso dell'Ufficio.

2.  Il consiglio di amministrazione dell'Ufficio adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 nel contesto del presente regolamento.

3.  Le decisioni adottate dall'Ufficio in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alle condizioni previste rispettivamente all'articolo 228 e all'articolo 263 TFUE.

4.  Il trattamento dei dati personali da parte dell'Ufficio è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(20).

Articolo 38

Rappresentanza

1.  Le persone fisiche o giuridiche che non hanno il domicilio né la sede principale né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nello Spazio economico europeo sono rappresentate dinanzi all'Ufficio conformemente al presente articolo in ogni procedimento previsto dal presente regolamento, salvo per quanto riguarda il deposito di una domanda di certificato unitario.

2.  Le persone fisiche o giuridiche che hanno il domicilio o la sede principale o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nell'Unione possono essere rappresentate dinanzi all'Ufficio da un loro dipendente.

Il dipendente di una persona giuridica può rappresentare anche altre persone giuridiche economicamente collegate alla persona giuridica rappresentata da tale dipendente.

Il secondo comma si applica anche nel caso in cui tali altre persone giuridiche non abbiano il domicilio né la sede principale né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nell'Unione.

I dipendenti rappresentanti persone fisiche o giuridiche, su richiesta dell'Ufficio o, se del caso, della parte del procedimento, depositano presso l'Ufficio una procura firmata da inserire nel fascicolo.

3.  Se agiscono in comune più di un richiedente o più di un terzo, viene nominato un rappresentante comune.

4.  Solo un professionista stabilito nell'Unione che possa agire in qualità di mandatario abilitato in materia di brevetti dinanzi a un ufficio nazionale dei brevetti o all'Ufficio europeo dei brevetti o un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi agli organi giurisdizionali di uno Stato membro può rappresentare persone fisiche o giuridiche dinanzi all'Ufficio.

Articolo 39

Divisione Certificati protettivi complementari

All'interno dell'Ufficio è istituita una divisione Certificati protettivi complementari ("divisione CPC") che, oltre alle responsabilità di cui ai regolamenti [COM(2023) 231] e [COM(2023) 223], è responsabile dell'esecuzione dei compiti di cui al presente regolamento e al regolamento [COM(2023) 221], tra cui in particolare:

(a)  ricezione e supervisione dell'esame delle domande di certificati unitari, delle domande di proroga dei certificati unitari, dei ricorsi e delle osservazioni dei terzi;

(b)  adozione di pareri d'esame per conto dell'Ufficio in relazione alle domande di certificati unitari, nonché in relazione alle domande di proroga dei certificati unitari;

(c)  decisione in merito alle opposizioni contro i pareri d'esame;

(d)  decisione in merito alle domande di nullità;

(e)  trattamento delle richieste di trasformazione;

(f)  gestione del registro e della banca dati.

Articolo 40

Decisioni e comunicazioni dell'Ufficio

1.  Le decisioni dell'Ufficio a norma del presente regolamento comprendono i pareri d'esame e sono motivate. Esse sono fondate esclusivamente sui motivi o mezzi di prova in merito ai quali le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare le proprie deduzioni. Qualora il procedimento si svolga oralmente dinanzi all'Ufficio, le decisioni possono essere pronunciate in udienza. Le decisioni o i pareri sono successivamente notificati per iscrittovia elettronica alle parti. [Em.67]

2.  Qualsiasi decisione, parere, notificazione o comunicazione dell'Ufficio a norma del presente regolamento reca l'indicazione della divisione CPC e del panel competente come pure del nome o dei nomi degli esaminatori responsabili. Detti documenti sono firmati dagli esaminatori o, in mancanza di firma, recano il bollo dell'Ufficio apposto o prestampato. Il direttore esecutivo può consentire che si usino altri mezzi per indicare la divisione CPC e il nome degli esaminatori responsabili, o un contrassegno diverso dal bollo, per le decisioni o le altre comunicazioni trasmesse mediante qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione.

3.  Le decisioni dell'Ufficio a norma del presente regolamento contro le quali è ammesso ricorso contengono l'avvertenza scritta che ogni ricorso deve essere presentato per iscrittovia elettronica all'Ufficio entro due mesi dalla data di notifica della decisione in questione. L'avvertenza deve inoltre richiamare l'attenzione delle parti sulle disposizioni di cui all'articolo 28. Le parti non possono opporre l'omissione da parte dell'Ufficio dell'avvertenza relativa alla facoltà di presentare ricorso. [Em.68]

Articolo 41

Procedura orale

1.  Quando ne ravvisi l'opportunità, l'Ufficio ricorre alla procedura orale, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti del procedimento.

2.   La procedura orale dinanzi al panel d'esame, al panel di opposizione o al panel di annullamento non è pubblica. [Em.69]

3.  La procedura orale dinanzi al panel d'esame, al panel di opposizione o alle commissioni di ricorso, ivi compresa la lettura della decisione o, a seconda dei casi, di un parere riveduto, è pubblica, salvo decisione contraria del panel d'esame, del panel di opposizione o delle commissioni di ricorso qualora la pubblicità in relazione alla totalità o a una parte della procedura orale possa presentare, in particolare per una delle parti del procedimento, inconvenienti gravi e ingiustificati. [Em. 70]

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 per integrare il presente regolamento stabilendo le modalità della procedura orale.

Articolo 42

Istruzione

1.  Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio sono esperibili in particolare i seguenti mezzi istruttori:

(a)  l'audizione delle parti;

(b)  la richiesta di informazioni;

(c)  la produzione di documenti e di campioni;

(d)  l'audizione di testimoni;

(e)  la perizia;

(f)  le dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, ovvero che abbiano effetto equivalente a norma del diritto dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione.

2.  Il panel competente può affidare a uno dei propri membri l'assunzione dei mezzi istruttori.

3.  L'Ufficio o il panel competente, ove ritenga necessario che una parte, un testimone o un perito deponga oralmente, cita la persona a comparire dinanzi a esso. In caso di convocazione di un perito, l'Ufficio o il panel competente, a seconda dei casi, verificano che non sussistano conflitti di interessi. Il termine concesso per la citazione non è inferiore a un mese, salvo accordo fra gli interessati su un termine più breve. [Em. 71]

4.  Le parti vengono informate dell'audizione di un testimone o di un perito dinanzi all'Ufficio. Esse hanno il diritto di presenziare e di rivolgere domande al testimone o al perito.

5.  Il direttore esecutivo determina gli importi delle spese da pagare, compresi gli acconti, per quanto riguarda i costi di istruzione di cui al presente articolo.

6.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 per integrare il presente regolamento stabilendo le modalità dell'istruzione.

Articolo 43

Notifica

1.  L'Ufficio notifica sistematicamente agli interessati tutte le decisioni, compresi i pareri, le citazioni e le comunicazioni che fanno decorrere un termine o la cui notifica è prevista da altre disposizioni del presente regolamento o dagli atti adottati in forza del presente regolamento o è prescritta dal direttore esecutivo.

2.  La notifica può essere eseguita con differenti mezzi, compresi i mezzi elettronici. Le modalità di utilizzo di questi ultimi sono determinate dal direttore esecutivo.

3.  Quando la notifica deve essere effettuata mediante affissione di avviso, il direttore esecutivo stabilisce le modalità di affissione e la data di inizio del termine di un mese allo scadere del quale il documento si considera notificato.

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 per integrare il presente regolamento stabilendo le modalità della notifica.

Articolo 44

Termini

1.  I termini sono fissati con riferimento ad anni, mesi, settimane o giorni interi. I termini decorrono dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza. La durata dei termini non è inferiore a un mese né superiore a sei.

2.  Prima dell'inizio di ciascun anno civile il direttore esecutivo stabilisce i giorni in cui l'Ufficio non è aperto per il ricevimento dei documenti o in cui la posta ordinaria non è recapitata nella località in cui l'Ufficio ha sede.

3.  Il direttore esecutivo stabilisce la durata del periodo di interruzione in caso di interruzione generale della consegna della posta nello Stato membro in cui l'Ufficio ha sede o in caso di interruzione effettiva del collegamento dell'Ufficio con i mezzi elettronici di comunicazione ammessi.

4.  Se circostanze eccezionali quali catastrofi naturali o scioperi interrompono o perturbano le normali comunicazioni tra le parti del procedimento e l'Ufficio o viceversa, il direttore esecutivo può stabilire che, per le parti del procedimento che hanno la loro residenza o la loro sede nello Stato membro interessato o che hanno nominato un rappresentante con indirizzo nello Stato membro interessato, tutti i termini che altrimenti scadrebbero alla data o dopo la data di inizio di tali circostanze, secondo quanto determinato dal direttore esecutivo, siano prorogati sino a una data fissata dal direttore esecutivo. Nel determinare tale data, il direttore esecutivo valuta il momento in cui le circostanze eccezionali hanno fine. Se la circostanza eccezionale riguarda la sede dell'Ufficio, la decisione del direttore esecutivo specifica che essa si applica a tutte le parti del procedimento.

5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 per integrare il presente regolamento specificando nel dettaglio il calcolo e la durata dei termini.

Articolo 45

Correzione di errori e di sviste manifeste

1.  Di propria iniziativa o su richiesta di una parte, l'Ufficio provvede a correggere gli errori linguistici o di trascrizione nonché le sviste manifeste contenuti nelle sue decisioni, compresi i pareri, o gli errori tecnici commessi nella pubblicazione delle informazioni nel registro.

2.  L'Ufficio, qualora effettui un'iscrizione nel registro o adotti una decisione inficiate da un errore evidente che gli sia imputabile, provvede a cancellare tale iscrizione o a revocare tale decisione. La cancellazione dell'iscrizione nel registro o la revoca della decisione sono disposte entro un anno dalla data di iscrizione nel registro o di adozione della decisione, sentite le parti del procedimento.

3.  L'Ufficio tiene un registro delle correzioni e delle cancellazioni.

4.  Le correzioni e le cancellazioni sono pubblicate dall'Ufficio.

Articolo 46

Restitutio in integrum

1.  Il richiedente o il titolare di un certificato unitario o qualsiasi altra parte del procedimento dinanzi all'Ufficio a norma del presente regolamento che, pur avendo dato prova di tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non siano stati in grado di osservare un termine nei riguardi dell'Ufficio, su richiesta, sono reintegrati nei loro diritti se detta inosservanza ha come conseguenza diretta, a norma del presente regolamento, la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso.

2.  La richiesta di reintegrazione è presentata per iscrittovia elettronica entro due mesi a decorrere dalla cessazione dell'impedimento. L'atto omesso è compiuto entro questo medesimo termine. La richiesta è ricevibile soltanto entro un anno a decorrere dalla scadenza del termine non osservato. [Em. 72]

3.  La richiesta di reintegrazione è motivata e indica i fatti e le giustificazioni a sostegno. Essa si considera presentata soltanto se la tassa di restitutio in integrum è stata versata.

4.  La divisione CPC o, se del caso, le commissioni di ricorso decidono in merito alla richiesta.

5.  Il presente articolo non è applicabile ai termini previsti dal paragrafo 2 del presente articolo o dall'articolo 15, paragrafi 1 e 3.

Articolo 47

Interruzione del procedimento

1.  Il procedimento dinanzi all'Ufficio a norma del presente regolamento è interrotto nei casi seguenti:

(a)  in caso di decesso o incapacità di agire del richiedente o della persona autorizzata in forza del diritto nazionale a rappresentare il richiedente. Nella misura in cui il decesso o l'incapacità non abbiano effetto sui poteri del rappresentante nominato in applicazione dell'articolo 39, il procedimento è interrotto soltanto su domanda di detto rappresentante;

(b)  se il richiedente si trova nell'impossibilità giuridica di proseguire il procedimento dinanzi all'Ufficio a causa di un'azione intentata contro i suoi beni;

(c)  in caso di decesso o incapacità di agire del rappresentante del richiedente o se tale rappresentante si trova nell'impossibilità giuridica di proseguire il procedimento dinanzi all'Ufficio a causa di un'azione intentata contro i suoi beni.

2.  Il procedimento dinanzi all'Ufficio prosegue non appena sia stabilita l'identità della persona che ha titolo per proseguirlo.

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 per integrare il presente regolamento stabilendo le modalità di prosecuzione del procedimento dinanzi all'Ufficio.

Articolo 48

Spese

1.  La parte soccombente in procedimenti di opposizione e di nullità, compresi i procedimenti di ricorso correlati, sopporta l'onere delle tasse versate dall'altra parte. La parte soccombente sopporta inoltre tutte le spese sostenute dall'altra parte che siano indispensabili ai fini del procedimento, comprese le spese di viaggio e di soggiorno e la remunerazione di un rappresentante, entro gli importi massimi fissati, per ciascuna categoria di spese, nell'atto di esecuzione che deve essere adottato conformemente al paragrafo 7. Le tasse a carico della parte soccombente si limitano alle tasse versate dall'altra parte di tale procedimento.

2.  Ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni o qualora l'equità lo richieda, la divisione CPC o la commissione di ricorso decide una ripartizione differente delle spese.

3.  In caso di chiusura del procedimento, la divisione CPC o la commissione di ricorso decide sulle spese in via equitativa.

4.  Quando le parti concludono dinanzi alla divisione CPC o alla commissione di ricorso un accordo sulle spese diverso da quello risultante dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 3, l'organo interessato prende atto di tale accordo.

5.  La divisione CPC o la commissione di ricorso fissa l'importo delle spese da rimborsare a norma dei paragrafi da 1 a 3 del presente articolo quando tali spese si limitano alle tasse corrisposte all'Ufficio e alle spese di rappresentanza. In tutti gli altri casi, il cancelliere della commissione di ricorso o della divisione CPC fissa, su richiesta, l'importo delle spese da rimborsare. La richiesta è ammissibile solo entro il periodo di due mesi successivi alla data in cui è divenuta definitiva la decisione relativa alla richiesta di fissazione delle spese ed è accompagnata da un calcolo delle spese e dai relativi documenti giustificativi. Per quanto riguarda le spese di rappresentanza, l'assicurazione fornita dal rappresentante che le spese sono state sostenute è sufficiente. Per le altre spese, è sufficiente stabilirne l'attendibilità. Quando l'importo delle spese è fissato ai sensi della prima frase del presente paragrafo, le spese di rappresentanza sono liquidate ai livelli stabiliti nell'atto di esecuzione adottato conformemente al paragrafo 7 del presente articolo e indipendentemente dal fatto che siano state effettivamente sostenute.

6.  Le decisioni sulla fissazione delle spese adottate conformemente al paragrafo 5 indicano i motivi su cui sono basate e possono essere rivedute con decisione della divisione CPC o della commissione di ricorso, su richiesta presentata entro un mese dalla data di notifica della ripartizione delle spese. Essa si considera presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa per la revisione. La divisione CPC o la commissione di ricorso, a seconda dei casi, adotta una decisione in merito alla richiesta di revisione della decisione sulla fissazione delle spese senza procedura orale.

7.  La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare gli importi massimi delle spese indispensabili ai fini del procedimento effettivamente sostenute dalla parte vincente. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 55.

8.  Nello specificare gli importi massimi relativi alle spese di viaggio e di soggiorno, la Commissione tiene conto della distanza tra il luogo di residenza o di lavoro di una parte, un rappresentante, un testimone o un perito e il luogo della procedura orale e della fase procedurale in cui le spese sono state sostenute, nonché, per quanto riguarda le spese di rappresentanza, della necessità di assicurare che l'obbligo di sopportare le spese non possa essere utilizzato abusivamente per motivi tattici dall'altra parte. Le spese di soggiorno sono inoltre calcolate conformemente allo statuto dei funzionari dell'Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, quale stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio(21). La parte soccombente sopporta le spese per una sola parte del procedimento e, se del caso, per un solo rappresentante.

Articolo 49

Esecuzione delle decisioni che fissano l'importo delle spese

1.  Ogni decisione definitiva dell'Ufficio che fissa l'importo delle spese costituisce titolo esecutivo.

2.  L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro sul cui territorio essa viene effettuata. Ogni Stato membro designa un'autorità responsabile della verifica dell'autenticità della decisione di cui al paragrafo 1 e ne comunica le coordinate all'Ufficio, alla Corte di giustizia e alla Commissione. La formula esecutiva è apposta alla decisione da detta autorità, previa verifica dell'autenticità della decisione come unica formalità.

3.  Assolte tali formalità su richiesta della parte interessata, quest'ultima può ottenere l'esecuzione forzata adendo direttamente l'organo competente, secondo la legislazione nazionale.

4.  L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni dello Stato membro interessato.

Articolo 50

Modifica del regolamento (UE) 2017/1001

Il regolamento (UE) 2017/1001 è così modificato:

(1)  l'articolo 151, paragrafo 1, è così modificato:

a)  la lettera c) è sostituita dalla seguente:"

"c) la promozione della convergenza delle pratiche e degli strumenti in materia di marchi, disegni e modelli, nonché di certificati protettivi complementari, in collaborazione con gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, incluso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale;;"

"

b)  sono aggiunte le seguenti lettere f) e g):"

"f) i compiti di cui al capo III del regolamento [COM(2023) 231] e al capo III del regolamento [COM(2023) 223], nonché ai regolamenti [COM (2023) 222] e [COM(2023) 221];

   g) sulla base delle richieste di partecipazione alla procedura d'esame centralizzata e dopo aver dato alla Commissione la possibilità di formulare osservazioni in merito, la nomina, mediante la conclusione di un accordo, delle autorità nazionali competenti i cui esaminatori potranno partecipare all'esame centralizzato delle domande centralizzate di certificati a norma dei regolamenti [COM(2023) 231] e [COM(2023) 223], compresi i procedimenti di opposizione, e delle domande di certificati unitari a norma dei regolamenti [COM(2023) 222] e [COM(2023) 221], compresi i procedimenti di opposizione e di nullità.;"

"

(2)  all'articolo 152, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:"

"L'Ufficio e gli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale cooperano tra di loro per promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti in materia di marchi, disegni e modelli, nonché di certificati protettivi complementari.."

"

Articolo 51

Modifica del regolamento (UE) n. 608/2013

L'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 608/2013 è così modificato:

(1)  le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:"

"f) un certificato protettivo complementare per i medicinali ai sensi del regolamento [COM(2023) 231] del Parlamento europeo e del Consiglio, del ddddd, sul certificato protettivo complementare per i medicinali [OP: si prega di inserire il numero e la data del COM(2023) 231 una volta adottato, nonché il relativo riferimento della GU nella nota a piè di pagina];

   g) un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento [COM(2023) 223] del Parlamento europeo e del Consiglio, del ddddd, sul certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari [OP: si prega di inserire il numero e la data del COM(2023) 223 una volta adottato, nonché il relativo riferimento della GU nella nota a piè di pagina];;"

"

(2)  sono inserite le seguenti lettere m) e n):"

"m) un certificato protettivo complementare unitario per i medicinali ai sensi del regolamento [COM(2023) 222] del Parlamento europeo e del Consiglio, del ddddd, sul certificato protettivo complementare unitario per i medicinali, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001, (CE) n. 1901/2006 e (UE) n. 608/2013 [OP: si prega di inserire il numero e la data del COM(2023) 222 una volta adottato, nonché il relativo riferimento della GU nella nota a piè di pagina];

   n) un certificato protettivo complementare unitario per i prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento [COM(2023) 221] del Parlamento europeo e del Consiglio, del ddddd, sul certificato protettivo complementare unitario per i prodotti fitosanitari [OP: si prega di inserire il numero e la data del COM(2023) 221 una volta adottato, nonché il relativo riferimento della GU nella nota a piè di pagina].."

"

Articolo 52

Modifica del regolamento (CE) n. 1901/2006

Il regolamento (CE) n. 1901/2006 è così modificato:

(1)  all'articolo 2, il punto 4) è sostituito dal seguente:"

"4) "autorizzazione all'immissione in commercio per uso pediatrico": autorizzazione all'immissione in commercio concessa ad un medicinale per uso umano che non è protetto da un certificato protettivo complementare o da un certificato protettivo complementare unitario a norma del regolamento [COM(2023) 231] o [COM(2023) 222], oppure da un brevetto che può beneficiare del certificato protettivo complementare, e che copre esclusivamente le indicazioni terapeutiche importanti per l'uso nella popolazione pediatrica o in sue sottopopolazioni, incluse le indicazioni riguardanti il dosaggio appropriato, la forma farmaceutica o la via di somministrazione del prodotto;;"

"

(2)  all'articolo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:"

"Nel caso dei medicinali autorizzati protetti da un certificato protettivo complementare o da un certificato protettivo complementare unitario a norma del regolamento [COM(2023) 231] o [COM(2023) 222], oppure da un brevetto che può beneficiare del certificato protettivo complementare, l'articolo 7 del presente regolamento si applica alle domande di autorizzazione di nuove indicazioni, incluse quelle pediatriche, di nuove forme farmaceutiche e di nuove vie di somministrazione.;"

"

(3)  l'articolo 36 è così modificato:

(a)  al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:"

"Qualora una domanda a norma dell'articolo 7 o 8 includa i risultati di tutti gli studi effettuati conformemente al piano d'indagine pediatrica approvato, il titolare del brevetto, del certificato protettivo complementare o del certificato protettivo complementare unitario ha diritto ad una proroga di sei mesi dei periodi di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento [COM(2023) 231], o all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento [COM(2023) 222].;"

"

(b)  al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:"

"I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano ai prodotti tutelati da un certificato protettivo complementare o da un certificato protettivo complementare unitario a norma del regolamento [COM(2023) 231] o [COM(2023) 222], oppure da un brevetto che può beneficiare del certificato protettivo complementare.."

"

Articolo 53

Disposizioni finanziarie

1.  Le spese sostenute dall'Ufficio nello svolgimento dei compiti supplementari a esso attributi conformemente al presente regolamento sono coperte dalle tasse procedurali che i richiedenti devono versare all'Ufficio stesso e da una frazione delle tasse annuali versate dai titolari di certificati unitari, mentre la parte restante delle tasse annuali è ripartita con gli Stati membri in funzione del numero di certificati unitari aventi effetto giuridico in ciascuno di essi. La frazione delle tasse annuali da ripartire con gli Stati membri è inizialmente fissata a un determinato valore, ma è riesaminata ogni cinque anni, in modo da conseguire la sostenibilità finanziaria delle attività svolte dall'Ufficio a norma del presente regolamento e dei regolamenti [COM (2023) 231], [COM(2023) 223] e [COM(2023) 221].

2.  Ai fini del paragrafo 1, l'Ufficio tiene un conto delle tasse annuali che gli sono versate dai titolari di certificati unitari in vigore nei rispettivi Stati membri.

3.  Le spese sostenute da un'autorità nazionale competente che partecipa ai procedimenti a norma del presente capo sono coperte dall'Ufficio e pagate annualmente, sulla base del numero di procedimenti ai quali tale autorità nazionale competente ha partecipato nel corso dell'anno precedente.

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire norme riguardanti i trasferimenti finanziari tra l'Ufficio e gli Stati membri, gli importi di tali trasferimenti e la remunerazione che l'Ufficio deve corrispondere per la partecipazione delle autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 55.

5.  L'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1257/2012 si applica alle tasse annuali dovute per i certificati unitari.

Articolo 54

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 15, paragrafo 13, all'articolo 23, paragrafo 13, all'articolo 28, paragrafo 8, all'articolo 30, all'articolo 34, paragrafo 2, all'articolo 41, paragrafo 4, all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 43, paragrafo 4, all'articolo 44, paragrafo 5, e all'articolo 47, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal XXX [OP: si prega di inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore].

3.  La delega di potere di cui all'articolo 15, paragrafo 13, all'articolo 23, paragrafo 13, all'articolo 28, paragrafo 8, all'articolo 30, all'articolo 34, paragrafo 2, all'articolo 41, paragrafo 4, all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 43, paragrafo 4, all'articolo 44, paragrafo 5, e all'articolo 47, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 13, dell'articolo 23, paragrafo 13, dell'articolo 28, paragrafo 8, dell'articolo 30, dell'articolo 34, paragrafo 2, dell'articolo 41, paragrafo 4, dell'articolo 42, paragrafo 6, dell'articolo 43, paragrafo 4, dell'articolo 44, paragrafo 5, o dell'articolo 47, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 55

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato per i certificati protettivi complementari istituito dal regolamento [COM(2023) 231]. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 56

Valutazione

Entro il xxxxxx... [OP: si prega di inserire la data corrispondente a cinque anni dopo la data di applicazione], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento e presenta una relazione sulle sue principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Particolare attenzione è rivolta agli effetti dell'opposizione di cui all'articolo 15 del presente regolamento e all'eventualità che essa comporti notevoli ritardi nel rilascio dei certificati unitari, nonché agli effetti del presente regolamento sul recupero degli investimenti in ricerca e sviluppo alla luce della direttiva (UE) XXX/XX [COM(2023)192]. [Em. 73]

Articolo 57

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il XXX [OP: si prega di inserire la data corrispondente al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea].

Esso di applica a decorrere dal xxxxx [OP: si prega di inserire la data corrispondente al primo giorno del dodicesimo mese dopo la data di entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La presidente Il presidente

ALLEGATO I

Logo

Il presente logo deve apparire in nero e in dimensioni sufficientemente visibili.

20240228-P9_TA(2024)0097_IT-p0000002.png

ALLEGATO II

Modulo standard per la notifica a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c).

Selezionare la casella corrispondente

□ Nuova notifica □ Aggiornamento di una notifica esistente

(a)  Nome e indirizzo del fabbricante

(b)  Scopo della fabbricazione

□ Esportazione □ Stoccaggio □ Esportazione e stoccaggio

(c)  Stato membro in cui deve avvenire la fabbricazione e Stato membro in cui deve aver luogo la (eventuale) prima operazione connessa anteriore alla fabbricazione

Stato membro di fabbricazione

 

(Stato membro della (eventuale) prima operazione connessa)

 

(d)  Numero del certificato unitario che ha effetto nello Stato membro di fabbricazione e numero del certificato rilasciato nello Stato membro della (eventuale) prima operazione connessa anteriore alla fabbricazione

Certificato unitario avente effetto nello Stato membro di fabbricazione

 

(Certificato dello Stato membro della (eventuale) prima operazione connessa)

 

(e)  Per i medicinali destinati all'esportazione in paesi terzi, numero di riferimento dell'autorizzazione all'immissione commercio o dell'equivalente di tale autorizzazione in ciascun paese terzo di esportazione

 

(1)GU C […] del […], pag. […].
(2)GU C […] del […], pag. […].
(3)COM(2020) 760 final.
(4)Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 361 del 31.12.2012, pag. 1).
(5)Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 1).
(6)Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).
(7)Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).
(8)Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).
(9)Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1).
(10)Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio.
(11)Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(12)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(13)Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(14)Convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973, riveduta il 17 dicembre 1991 e il 29 novembre 2000.
(15)Regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano (GU L 32 del 9.2.2016, pag. 1).
(16)Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
(17)Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58).
(18)Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare per i medicinali [COM(2023) 231].
(19)Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(20)Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(21)Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).


Certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (rifusione)
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 febbraio 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (rifusione) (COM(2023)0223 – C9-0149/2023 – 2023/0128(COD))
P9_TA(2024)0098A9-0023/2024

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0223),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0149/2023),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 settembre 2023(1),

–  visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(2),

–  visti gli articoli 110 e 59 del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A9-0023/2024),

A.  considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 febbraio 2024 in vista dell’adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (rifusione)

P9_TC1-COD(2023)0128


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)  Il regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio(5) ha subito varie e sostanziali modifiche(6). Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)  La ricerca in materia di prodotti fitosanitari contribuisce al costante miglioramento della produzione e consente di ottenere, in abbondanza, alimenti di buona qualità a prezzi accessibili.

(3)  La ricerca nel settore fitosanitario contribuisce al costante miglioramento della produzione vegetale.

(4)  I prodotti fitosanitari, in particolare quelli derivanti da una ricerca lunga e costosa, potranno continuare ad essere sviluppati nell'Unione se beneficeranno di una normativa favorevole, che preveda una protezione sufficiente ad incentivare tale ricerca.

(5)  La competitività del settore fitosanitario richiede, per la natura stessa di tale settore, che l'innovazione benefici di una protezione equivalente a quella concessa ai medicinali in forza del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(7) [OP: si prega di inserire il nuovo riferimento a COM(2023)0231].

(6)  Il periodo che intercorre tra il deposito di una domanda di brevetto per un nuovo prodotto fitosanitario e l'autorizzazione all'immissione sul mercato dello stesso riduce la protezione effettiva conferita dal brevetto ad una durata insufficiente ad ammortizzare gli investimenti effettuati nella ricerca e a generare le risorse necessarie per mantenere una ricerca efficiente.

(7)  Tali circostanze determinano una protezione insufficiente che penalizza la ricerca fitosanitaria e la competitività in questo settore.

(8)  Uno degli obiettivi essenziali del certificato protettivo complementare ("certificato") è quello di porre l'industria europea nelle stesse condizioni di competitività dei paesi terzi.

(9)  È opportuno prevedere una soluzione uniforme a livello di Unione e prevenire in tal modo una evoluzione eterogenea delle legislazioni nazionali che comporti ulteriori differenze tali da ostacolare la libera circolazione dei prodotti fitosanitari all'interno dell'Unione e da incidere, di conseguenza, direttamente sul funzionamento del mercato interno.

(10)  È pertanto necessario prevedere un certificato per i prodotti fitosanitari la cui immissione sul mercato sia stata autorizzata, il quale possa essere ottenuto dal titolare di un brevetto nazionale o di un brevetto europeo, con o senza effetto unitario, alle stesse condizioni in ciascuno Stato membro. Il certificato dovrebbe concedere al titolare un adeguato periodo supplementare di protezione effettiva dopo la scadenza del brevetto di base. La domanda di tale certificato dovrebbe essere depositata presso l'ufficio competente della proprietà industriale ("autorità nazionale competente") dello Stato membro interessato.

(11)  Una delle condizioni di rilascio di un certificato dovrebbe essere che il prodotto sia protetto dal brevetto di base, nel senso che il prodotto dovrebbe rientrare nell'ambito di una o più rivendicazioni di tale brevetto, secondo l'interpretazione data dalla persona esperta del ramo in base alla luce della descrizione del brevetto in base alle conoscenze generali di detta persona nel settore pertinente e allo stato della tecnica anteriore alla data di deposito o alla data di priorità del brevetto di base. Ciò non dovrebbe necessariamente richiedere che la sostanza attiva del prodotto sia esplicitamente identificata nelle rivendicazioni. oppure, nel caso di un preparato, ciò non dovrebbe necessariamente richiedere che ciascuna delle sue sostanze attive sia esplicitamente identificata nelle rivendicazioni, purché ciascuna di esseciascun principio attivo sia specificamente identificabile alla luce di tutte le informazioni divulgate da tale brevetto sulla base dello stato dell'arte alla data di deposito o di priorità del brevetto di base. [Em. 1]

(12)  Per evitare una protezione eccessiva, è opportuno prevedere che uno stesso prodotto in uno Stato membro non possa essere protetto da più di un certificato, sia esso nazionale o unitario. È pertanto opportuno esigere che il prodotto o eventuali derivati, quali sali, esteri, eteri, isomeri, miscele di isomeri o complessi, equivalenti al prodotto da un punto di vista fitosanitario non siano già stati oggetto di un certificato precedente, da soli o in combinazione con uno o più principi attivi aggiuntivi, per la stessa applicazione o per un'applicazione diversa. [Em. 2]

(13)  Nei limiti della protezione conferita dal brevetto di base, la protezione conferita da un certificato dovrebbe estendersi soltanto al prodotto, ossia alla sostanza attiva o alle combinazioni della stessa, coperto dall'autorizzazione all'immissione sul mercato, per qualsiasi impiego del prodotto in quanto prodotto fitosanitario che sia stato autorizzato prima della scadenza del certificato.

(14)  Tuttavia, per garantire una protezione equilibrata, un certificato dovrebbe conferire al rispettivo titolare il diritto di impedire a un terzo di fabbricare non solo il prodotto identificato nel certificato ma anche i derivati di tale prodotto, quali sali, esteri, eteri, isomeri, miscele di isomeri o complessi, equivalenti al prodotto da un punto di vista fitosanitario, anche qualora tali derivati non siano esplicitamente menzionati nella descrizione del prodotto figurante nel certificato. Vi è pertanto la necessità di considerare che la protezione conferita dal certificato si estende a tali derivati equivalenti, nei limiti della protezione conferita dal brevetto di base.

(15)  Come ulteriore misura volta a garantire che uno stesso prodotto in qualsiasi Stato membro non possa essere protetto da più di un certificato, il titolare di più brevetti per lo stesso prodotto non dovrebbe poter ottenere più di un certificato per tale prodotto. Tuttavia, qualora due brevetti che proteggono il prodotto siano detenuti da due titolari, è opportuno consentire a ciascuno di tali titolari di ottenere un certificato per tale prodotto, purché essi possano dimostrare di non essere economicamente collegati. Al titolare di un brevetto di base non dovrebbe inoltre essere rilasciato alcun certificato in relazione a un prodotto oggetto di un'autorizzazione detenuta da un terzo senza il consenso di quest'ultimo.

(16)  Al fine di garantire la massima flessibilità e di non discriminare indebitamente tra i titolari di diversi tipi di brevetti, non dovrebbe esservi alcuna limitazione al tipo di brevetto per il quale un certificato nazionale può essere richiesto dinanzi a un'autorità nazionale competente. Ciò dovrebbe pertanto continuare a essere possibile sulla base di un brevetto nazionale o di un brevetto europeo e, in particolare, dovrebbe essere possibile anche per quanto riguarda un brevetto europeo con effetto unitario ("brevetto unitario").

(17)  La durata della protezione conferita dal certificato dovrebbe essere fissata in modo da permettere una protezione effettiva sufficiente. A tal fine, il titolare di un brevetto e del relativo certificato dovrebbe poter beneficiare, complessivamente, di 15 anni al massimo di esclusiva, a partire dalla prima autorizzazione all'immissione sul mercato nell'Unione del prodotto fitosanitario in questione.

(18)  In un settore così complesso e sensibile come il settore dei prodotti fitosanitari, dovrebbero essere presi in considerazione tutti gli interessi in gioco. A tal fine, il certificato non può essere rilasciato per una durata superiore a cinque anni. La protezione che esso conferisce dovrebbe inoltre essere strettamente limitata al prodotto oggetto dell'autorizzazione all'immissione sul mercato in uno Stato membro in quanto prodotto fitosanitario.

(19)  Soltanto un'azione a livello di Unione permetterà di raggiungere efficacemente l'obiettivo di assicurare una protezione sufficiente dell'innovazione nel campo fitosanitario, garantendo al contempo il funzionamento adeguato del mercato interno dei prodotti fitosanitari.

(20)  Le modalità di cui ai considerando 13, 14 e 15 nonché all'articolo 4, all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento valgono anche, mutatis mutandis, per l'interpretazione segnatamente del considerando 9 e degli articoli 3 e 4, dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 469/2009 [OP, si prega di inserire il nuovo riferimento a COM(2023)0231].

(21)  Dalla creazione della protezione complementare i certificati sono stati richiesti e rilasciati solo a livello nazionale, il che ha reso necessari il deposito e l'esame in parallelo di diverse domande simili in vari Stati membri. Ciò ha comportato una duplicazione del lavoro sia per i richiedenti che per gli uffici competenti della proprietà industriale ("autorità nazionali competenti") che conducono procedimenti d'esame distinti per un determinato prodotto, nonché occasionali discrepanze nelle decisioni adottate dalle autorità nazionali competenti nei diversi Stati membri. Tali differenze riguardano generalmente le condizioni per il rilascio o il rifiuto di un certificato e comprendono il rilascio di un certificato in uno Stato membro ma il rifiuto in un altro Stato membro per lo stesso prodotto o differenze nell'applicazione delle condizioni che si applicano alla precedente autorizzazione all'immissione sul mercato o il fatto che il prodotto sia già stato oggetto di un certificato protettivo complementare. Ciò comporta incertezza giuridica ed è incompatibile con gli obiettivi del mercato interno.

(22)  Esiste una procedura centralizzata per il rilascio di brevetti europei. Inoltre il "brevetto unitario" di cui al regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(8) entra in vigore il 1° giugno 2023 per quanto riguarda tutti gli Stati membri che hanno ratificato l'accordo su un tribunale unificato dei brevetti.

(23)  È pertanto necessario integrare le procedure nazionali esistenti per il rilascio dei certificati per i prodotti fitosanitari con una procedura centralizzata. Tale procedura dovrebbe consentire, qualora il brevetto di base sia un brevetto europeo, compreso un brevetto unitario, di richiedere il rilascio di certificati nazionali per due o più Stati membri designati mediante il deposito e l'esame di un'unica domanda "centralizzata". In seguito al rilascio di certificati nell'ambito della procedura centralizzata, tali certificati dovrebbero essere equivalenti ai certificati rilasciati nell'ambito delle procedure nazionali ed essere soggetti alle stesse norme.

(24)  Il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio(9) ha istituito, a norma del suo articolo 2, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ("Ufficio"). Nell'interesse del mercato interno, la procedura centralizzata dovrebbe essere svolta da un'unica autorità esaminatrice. Tale obiettivo può essere conseguito conferendo all'Ufficio il compito di esaminare le domande di certificati nell'ambito della procedura centralizzata conformemente al presente regolamento.

(25)  Al fine di prevedere un esame semplificato di una domanda centralizzata, il suo deposito dovrebbe essere possibile solo sulla base di un brevetto europeo, compreso un brevetto unitario. La domanda centralizzata non dovrebbe poter essere utilizzata sulla base di un insieme di brevetti nazionali indipendenti, in quanto è probabile che le loro rivendicazioni siano diverse, il che comporta una maggiore complessità nell'esame rispetto alle situazioni in cui il brevetto di base è un brevetto europeo.

(26)  Poiché le autorizzazioni all'immissione sul mercato di un determinato prodotto fitosanitario possono essere rilasciate in date diverse nei vari Stati membri, il numero degli Stati membri che potrebbero essere validamente designati in una domanda centralizzata di certificati per un determinato prodotto fitosanitario sarebbe drasticamente ridotto, se si dovesse esigere che le autorizzazioni siano state rilasciate in tutti gli Stati membri designati nella domanda. Il rilascio di certificati sulla base di tale domanda centralizzata dovrebbe pertanto essere consentito qualora siano almeno state richieste autorizzazioni all'immissione sul mercato in tutti gli Stati membri designati, a condizione che tali autorizzazioni siano rilasciate prima della fine del processo d'esame. Per questo motivo, il parere d'esame non dovrebbe essere adottato prima di 18 mesi dal deposito della domanda centralizzata. Tuttavia, qualora non sia stata rilasciata alcuna autorizzazione in uno Stato membro designato prima della scadenza di tale termine, l'Ufficio dovrebbe, in relazione a tale Stato membro, sospendere il procedimento d'esame e riprenderlo, su richiesta, a condizione che tale autorizzazione sia infine rilasciata prima della scadenza del brevetto di base.

(27)  L'Ufficio dovrebbe avere la possibilità di riscuotere una tassa per la domanda centralizzata di certificato, nonché altre tasse procedurali quali una tassa per l'opposizione o il ricorso. Le tasse riscosse dall'Ufficio dovrebbero essere stabilite mediante un atto di esecuzione.

(28)  È altresì opportuno consentire al richiedente di depositare una "domanda combinata" comprendente una domanda di certificato unitario di cui al regolamento [OP, si prega di inserire il riferimento a COM(2023)0221]. Tale domanda combinata dovrebbe essere oggetto di un'unica procedura d'esame.

(29)  Al fine di evitare una doppia protezione, non dovrebbe essere possibile rilasciare certificati – siano essi certificati nazionali o certificati unitari – per lo stesso prodotto nello stesso Stato membro sulla base sia di una domanda nazionale sia di una domanda centralizzata.

(30)  Per garantire un processo equo e trasparente, assicurare la certezza del diritto e ridurre il rischio di successive contestazioni relative alla validità, i terzi dovrebbero avere la possibilità, dopo la pubblicazione della domanda centralizzata, di presentare entro tre mesi osservazioni all'Ufficio durante l'esecuzione dell'esame centralizzato. Tali terzi cui è consentito presentare osservazioni dovrebbero includere anche gli Stati membri. Ciò non dovrebbe tuttavia pregiudicare il diritto dei terzi di avviare procedimenti di nullità dinanzi all'organo competente, in virtù delle disposizioni della legislazione nazionale, a dichiarare nullo il brevetto di base corrispondente. Tali disposizioni sono necessarie per garantire il coinvolgimento dei terzi sia prima che dopo il rilascio dei certificati.

(31)  L'Ufficio dovrebbe esaminare la domanda centralizzata di certificati ed emettere un parere d'esame. Tale parere dovrebbe indicare i motivi per i quali è positivo o negativo per ciascuno degli Stati membri designati.

(32)  L'esame di una domanda centralizzata di certificato dovrebbe essere condotto, sotto la supervisione dell'Ufficio, da un panel d'esame comprendente un membro dell'Ufficio e due esaminatori alle dipendenze degli uffici nazionali dei brevetti. Ciò garantirebbe un uso ottimale delle competenze in materia di certificati protettivi complementari e brevetti connessi, attualmente disponibili solo presso gli uffici nazionali. Per garantire una qualità ottimale dell'esame, l'Ufficio e le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che gli esaminatori designati possiedano le competenze pertinenti ed esperienza sufficiente nella valutazione di certificati protettivi complementari. È opportuno stabilire criteri adeguati aggiuntivi in relazione alla partecipazione di esaminatori specifici alla procedura centralizzata, in particolare per quanto riguarda le qualifiche e i conflitti di interessi. [Em. 3]

(33)  Se l'Ufficio constata che le condizioni di rilascio di un certificato sono soddisfatte in uno o più Stati membri designati in una domanda centralizzata, ma non sono soddisfatte in uno o più degli altri Stati membri, compreso il caso in cui in uno degli Stati membri designati il brevetto europeo di base presenta rivendicazioni diverse che non riguardano il prodotto, l'Ufficio dovrebbe emettere un parere positivo per gli Stati membri designati in cui sono soddisfatte le condizioni di rilascio di un certificato e un parere negativo per quelli in cui le condizioni non sono soddisfatte.

(34)  Per salvaguardare i diritti procedurali dei terzi e garantire un sistema completo di mezzi di ricorso, i terzi dovrebbero poter contestare un parere d'esame avviando un procedimento di opposizione entro un breve periodo dopo la pubblicazione di detto parere; tale opposizione può portare a una modifica di detto parere.

(35)  Dopo il completamento dell'esame di una domanda centralizzata e dopo la scadenza dei termini di ricorso e di opposizione, o, se del caso, dopo l'emissione di una decisione definitiva nel merito, il parere dovrebbe essere trasmesso ai rispettivi uffici nazionali dei brevetti degli Stati membri designati.

(36)  Se il parere d'esame è positivo per uno o più Stati membri, le rispettive autorità nazionali competenti dovrebbero rilasciare un certificato conformemente alle norme nazionali applicabili, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione, la registrazione nelle banche dati pertinenti e il pagamento delle tasse annuali.

(37)  Se il parere d'esame è negativo per uno o più Stati membri, le rispettive autorità nazionali competenti dovrebbero respingere la domanda conformemente alle norme nazionali applicabili.

(38)  A fini di coerenza e certezza del diritto, le stesse disposizioni sostanziali dovrebbero applicarsi alle domande nazionali e alle domande centralizzate in particolare per quanto riguarda l'ambito di applicazione, le condizioni di rilascio dei certificati, l'oggetto della protezione e gli effetti dei certificati e la loro pubblicazione. La procedura centralizzata si tradurrebbe nel rilascio di certificati nazionali del tutto identici a quelli rilasciati sulla base di domande nazionali.

(39)  Poiché alcune autorità nazionali competenti possono disporre di una capacità amministrativa limitata per effettuare un esame di merito completo delle domande di certificati, le autorità nazionali competenti dovrebbero poter continuare a non verificare tutte le condizioni di rilascio di un certificato sulla base di una domanda nazionale. Tuttavia, per garantire la qualità e l'uniformità dei certificati rilasciati nell'ambito della procedura centralizzata, l'Ufficio dovrebbe esaminare tutte le condizioni di rilascio di un certificato nell'ambito della procedura centralizzata.

(40)  Per salvaguardare i diritti procedurali e garantire un sistema completo di mezzi di ricorso, qualora il richiedente o un'altra parte siano lesi da una decisione dell'Ufficio, il richiedente o tale parte dovrebbero avere il diritto, previo pagamento di una tassa, di presentare, entro due mesi, un ricorso contro la decisione dinanzi a una commissione di ricorso dell'Ufficio. Ciò vale anche per il parere d'esame, contro il quale il richiedente può presentare ricorso. Le decisioni della commissione di ricorso dovrebbero a loro volta poter essere oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale, che è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata. In caso di domanda combinata comprendente una richiesta di certificato unitario, può essere presentato un ricorso comune. [Em. 4]

(41)  Nel nominare i membri delle commissioni di ricorso relative alle domande centralizzate di certificati, si dovrebbe tenere conto delle loro competenze pertinenti, della loro precedenteindipendenza e della loro sufficiente esperienza precedente in materia di certificati protettivi complementari o di brevetti. [Em. 5]

(42)  Chiunque può contestare la validità di un certificato rilasciato secondo la procedura centralizzata presso l'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro, compreso il tribunale unificato dei brevetti se le condizioni sono soddisfatte.

(43)  Per garantire la trasparenza è opportuno istituire un registro che possa fungere da punto di accesso unico e che fornisca informazioni sulle domande di certificati nell'ambito della procedura centralizzata e sul relativo stato, compresi i certificati rilasciati su tale base dagli uffici nazionali, che dovrebbero condividere con l'Ufficio tutte le informazioni pertinenti. Il registro dovrebbe essere disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

(44)  Il regolamento [OP, si prega di inserire il riferimento a COM(2023)0221](10) istituisce un certificato protettivo complementare unitario per i prodotti fitosanitari, che può essere richiesto per gli Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario. La richiesta di tale certificato unitario può essere presentata in una domanda combinata di certificato nell'ambito della procedura centralizzata di cui al presente regolamento. In tal caso, la domanda combinata che comprende entrambe le richieste dovrebbe essere oggetto di un'unica procedura d'esame centralizzata. È opportuno che sia esclusa la doppia protezione conferita da un certificato unitario e da un certificato rilasciato a norma del presente regolamento.

(45)  Per i compiti attribuiti all'Ufficio a norma del presente regolamento, le lingue dell'Ufficio dovrebbero essere tutte le lingue ufficiali dell'Unione. L'Ufficio dovrebbe accettare traduzioni verificate, in una delle lingue ufficiali dell'Unione, di documenti e informazioni. L'Ufficio può, se del caso, utilizzare traduzioni automatiche verificate.

(46)  È opportuno prevedere una copertura finanziaria per garantire che le autorità nazionali competenti che partecipano alla procedura centralizzata siano adeguatamente remunerate per la loro partecipazione.

(47)  I necessari costi di avviamento relativi ai compiti attribuiti all'Ufficio, compresi i costi dei nuovi sistemi digitali, dovrebbero essere finanziati con l'avanzo di bilancio accumulato dall'Ufficio.

(48)  Al fine di integrare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per: i) specificare il contenuto e la forma del ricorso, come pure il contenuto e la forma della decisione della commissione di ricorso; ii) specificare le modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso nei procedimenti relativi ai certificati; iii) specificare le norme riguardanti i mezzi di comunicazione, compresi quelli elettronici, che le parti devono utilizzare nei procedimenti dinanzi all'Ufficio e i moduli che l'Ufficio deve fornire; iv) stabilire le modalità della procedura orale; v) stabilire le modalità dell'istruzione; vi) stabilire le modalità della notifica; vii) specificare le modalità relative al calcolo e alla durata dei termini; viii) stabilire le modalità di prosecuzione del procedimento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.(11) In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(49)  È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda: i) i moduli di domanda da utilizzare; ii) le norme sulle procedure relative al deposito delle domande e sulle procedure relative al modo in cui i panel d'esame esaminano le domande centralizzate e preparano i pareri d'esame, come pure sull'emissione di pareri d'esame da parte dell'Ufficio; iii) i criteri relativi alle modalità di costituzione dei panel d'esame e i criteri per la selezione degli esaminatori; iv) gli importi delle tasse applicabili da versare all'Ufficio; v) la specifica degli importi massimi delle spese indispensabili ai fini del procedimento effettivamente sostenute dalla parte vincente; vi) le norme riguardanti i trasferimenti finanziari tra l'Ufficio e gli Stati membri, gli importi di tali trasferimenti e la remunerazione che l'Ufficio deve corrispondere per la partecipazione delle autorità nazionali competenti. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(12).

(50)  La Commissione dovrebbe riferire periodicamente sul funzionamento della procedura centralizzata, in coordinamento con gli obblighi di relazione del regolamento [OP, si prega di inserire il riferimento a COM(2023)0231].

(51)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). Le norme di cui al presente regolamento dovrebbero essere interpretate e applicate conformemente a tali diritti e principi. In particolare, il presente regolamento mira a garantire il pieno rispetto del diritto di proprietà e del diritto alla protezione della salute come pure del diritto a un ricorso effettivo di cui agli articoli 17 e 47 della Carta.

(52)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, al fine di assicurare che le norme e le procedure applicabili siano coerenti in tutta l'Unione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(53)  Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio(13), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 14 novembre 2023.

(54)  È opportuno prevedere modalità adeguate per agevolare una transizione armoniosa dalle norme del regolamento (CE) n. 1610/96 a quelle del presente regolamento. Al fine di concedere all'Ufficio tempo sufficiente per attuare e avviare la procedura centralizzata, le disposizioni relative alle domande centralizzate di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dal ... [un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme relative al certificato protettivo complementare ("certificato") per i prodotti fitosanitari protetti da un brevetto nel territorio di uno Stato membro e soggetti, in quanto prodotti fitosanitari, prima dell'immissione sul mercato, ad una procedura di autorizzazione amministrativa ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(14).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)  "prodotti fitosanitari": le sostanze attive e i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentati nella forma in cui vengono consegnati all'utilizzatore e destinati a:

a)  proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti, sempreché tali sostanze o preparati non siano altrimenti definiti nelle successive disposizioni;

b)  influire sui processi vitali dei vegetali, senza peraltro fungere da fertilizzanti (ad esempio, i regolatori di crescita);

c)  conservare i prodotti vegetali, sempreché tali sostanze o prodotti non siano disciplinati da disposizioni speciali del Consiglio o della Commissione in materia di conservanti;

d)  eliminare i vegetali indesiderati; o

e)  eliminare parti di vegetali, frenare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali;

2)  "sostanze": gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale o sotto forma di prodotti industriali, inclusa qualsiasi impurità derivante inevitabilmente dal processo di fabbricazione;

3)  "sostanze attive": le sostanze o i microorganismi, compresi i virus, aventi un'azione generale o specifica:

a)  sugli organismi nocivi; o

b)  sui vegetali, parti di vegetali o prodotti vegetali;

4)  "preparati": le miscele o le soluzioni composte da due o più sostanze, di cui almeno una sostanza attiva, destinate ad essere utilizzate come prodotti fitosanitari;

5)  "vegetali": le piante vive e le parti vive di piante, compresi frutti freschi e sementi;

6)  "prodotti vegetali": i prodotti di origine vegetale non trasformati o sottoposti a trattamenti semplici quali la macinazione, l'essiccazione o la compressione, sempreché non si tratti dei vegetali stessi;

7)  "organismi nocivi": parassiti dei vegetali o dei prodotti vegetali, appartenenti al regno animale o vegetale, nonché i virus, batteri, micoplasmi o altri agenti patogeni;

8)  "prodotto": la sostanza attiva o la composizione di sostanze attive di un prodotto fitosanitario;

9)  "brevetto di base": un brevetto che protegge un prodotto in quanto tale, un preparato, un processo di ottenimento di un prodotto o un'applicazione di un prodotto e che è designato dal suo titolare ai fini della procedura di rilascio di un certificato;

10)  "domanda nazionale": una domanda di certificato depositata presso un'autorità nazionale competente a norma dell'articolo 9;

11)  "domanda centralizzata": una domanda depositata presso l'Ufficio a norma dell'articolo 19 ai fini del rilascio di certificati, per il prodotto indicato nella domanda, negli Stati membri designati;

12)  "Stato membro designato": uno Stato membro per il quale è richiesto un certificato nell'ambito della procedura d'esame centralizzata di cui al capo III, identificato in una domanda centralizzata di certificato;

13)  "brevetto europeo": un brevetto rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) secondo le norme e le procedure stabilite nella Convenzione sul brevetto europeo(15) ("CBE");

14)  "brevetto unitario": un brevetto europeo che beneficia dell'effetto unitario negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata di cui al regolamento (UE) n. 1257/2012;

15)  "autorità nazionale competente": l'autorità nazionale competente, in un determinato Stato membro, per il rilascio dei certificati e per il rigetto delle domande di certificati di cui all'articolo 9, paragrafo 1;

15bis)   "economicamente collegato": in relazione a titolari diversi di due o più brevetti di base che proteggono lo stesso prodotto, un titolare controlla, direttamente o indirettamente attraverso uno o più intermediari, è controllato da un altro titolare o è soggetto a un controllo comune con un altro titolare. [Em. 6]

Capo II

Domande nazionali di certificati

Articolo 3

Condizioni di rilascio del certificato

1.  Il certificato viene rilasciato se nello Stato membro nel quale è presentata la domanda di cui all'articolo 7 e alla data di tale domanda sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)  il prodotto è protetto da un brevetto di base in vigore;

b)  per il prodotto, in quanto medicinale, è stata rilasciata un'autorizzazione, in vigore, all'immissione sul mercato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009;

c)  il prodotto non è già stato oggetto di un certificato;

d)  l'autorizzazione di cui alla lettera b) è la prima autorizzazione all'immissione sul mercato del prodotto, in quanto prodotto fitosanitario.

2.  Il titolare di più brevetti riguardanti lo stesso prodotto non può ottenere più certificati per tale prodotto. Tuttavia, se sono state introdotte due o più domande riguardanti lo stesso prodotto da parte di due o più titolari di brevetti differenti, ciascuno di tali titolari può ottenere un certificato per tale prodotto, purché essi non siano economicamente collegati. Il medesimo principio si applica, mutatis mutandis, alle domande presentate dal titolare in relazione allo stesso prodotto per cui sono stati precedentemente rilasciati uno o più certificati o certificati unitari ad altri diversi titolari di brevetti diversi. [Em. 7]

Articolo 4

Ambito di applicazione della protezione

Nei limiti della protezione conferita dal brevetto di base, la protezione conferita dal certificato si estende soltanto al prodotto coperto dalle autorizzazioni all'immissione sul mercato del prodotto fitosanitario corrispondente, per qualsiasi impiego del prodotto in quanto prodotto fitosanitario che sia stato autorizzato prima della scadenza del certificato.

Articolo 5

Effetti del certificato

Il certificato conferisce gli stessi diritti che vengono attribuiti dal brevetto di base ed è soggetto alle stesse limitazioni e agli stessi obblighi.

Articolo 6

Diritto al certificato

1.  Il diritto al certificato spetta al titolare del brevetto di base o al suo avente causa.

2.  Nonostante il paragrafo 1, qualora un brevetto di base sia stato rilasciato in relazione a un prodotto oggetto di un'autorizzazione detenuta da un terzo, al titolare del brevetto di base non è rilasciato alcun certificato per tale prodotto senza il consenso di tale terzo.

Articolo 7

Domanda di certificato

1.  La domanda di certificato è depositata entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui per il prodotto, in quanto prodotto fitosanitario, è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione sul mercato menzionata all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

2.  Nonostante il paragrafo 1, quando l'autorizzazione all'immissione sul mercato avviene prima del rilascio del brevetto di base, la domanda di certificato è depositata entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di rilascio del brevetto.

Articolo 8

Contenuto della domanda di certificato

1.  La domanda di certificato contiene quanto segue:

a)  una richiesta di rilascio del certificato contenente in particolare:

i)  il nome e l'indirizzo del richiedente;

ii)  se il richiedente ha nominato un rappresentante, il nome e l'indirizzo di tale rappresentante;

iii)  il numero del brevetto di base nonché il titolo dell'invenzione;

iv)  il numero e la data della prima autorizzazione all'immissione sul mercato del prodotto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e, qualora non sia la prima autorizzazione all'immissione sul mercato nell'Unione, il numero e la data di detta autorizzazione;

b)  una copia dell'autorizzazione all'immissione sul mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), da cui risulti l'identità del prodotto e che contenga in particolare il numero e la data dell'autorizzazione, nonché il riassunto delle caratteristiche del prodotto come previsto dall'allegato, parte A, sezione 1, punti da 1.1 a 1.7, o parte B, sezione 1, punti da 1.1 a 1.4.3, del regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione(16);

(c)  se l'autorizzazione di cui alla lettera b) non è la prima autorizzazione all'immissione sul mercato del prodotto, in quanto medicinale, nell'Unione, l'indicazione dell'identità del prodotto così autorizzato e della disposizione giuridica in forza della quale è intervenuta la procedura di autorizzazione, nonché una copia della pubblicazione di detta autorizzazione nell'organo ufficiale appropriato o, in mancanza di tale pubblicazione, ogni altro documento comprovante il rilascio dell'autorizzazione, la data di rilascio della stessa e l'identità del prodotto autorizzato.;

c bis)   se del caso, il consenso del terzo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento. [Em. 8]

2.  Gli Stati membri possono disporre che il deposito della domanda di certificato comporti il pagamento di una tassa.

Articolo 9

Deposito della domanda di certificato

1.  La domanda di certificato è depositata presso l'ufficio competente della proprietà industriale dello Stato membro che ha rilasciato o per il quale è stato rilasciato il brevetto di base e nel quale è stata ottenuta l'autorizzazione all'immissione sul mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), a meno che lo Stato membro non designi a tal fine un'altra autorità.

2.  La notifica della domanda di certificato è pubblicata dall'autorità di cui al paragrafo 1. Tale notifica contiene tutte le informazioni seguenti:

a)  il nome e l'indirizzo del richiedente;

b)  il numero del brevetto di base;

c)  il titolo dell'invenzione;

d)  il numero e la data dell'autorizzazione all'immissione sul mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), nonché il prodotto la cui identità risulta dall'autorizzazione stessa;

e)  se del caso, il numero e la data della prima autorizzazione all'immissione sul mercato nell'Unione.

Articolo 10

Rilascio del certificato o rigetto della domanda di certificato

1.  Quando la domanda di certificato e il prodotto che ne è oggetto soddisfano le condizioni previste dal presente capo, l'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, rilascia il certificato.

2.  Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, l'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, respinge la domanda di certificato se la domanda stessa o il prodotto che ne è oggetto non soddisfa le condizioni previste dal presente capo.

3.  Se la domanda di certificato non soddisfa le condizioni previste dall'articolo 8, l'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, invita il richiedente a rimediare, entro il termine assegnatogli, alle irregolarità constatate o all'eventuale mancato pagamento della tassa.

4.  Qualora non sia posto rimedio, entro il termine prescritto, alle irregolarità o al mancato pagamento a norma del paragrafo 3, l'autorità respinge la domanda.

5.  Gli Stati membri possono disporre che il rilascio del certificato da parte dell'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, avvenga senza esame delle condizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 1, lettere c) e d).

Articolo 11

Pubblicazione

1.  L'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, pubblica al più presto la notifica del rilascio del certificato. Tale notifica contiene tutte le informazioni seguenti:

a)  il nome e l'indirizzo del titolare del certificato;

b)  il numero del brevetto di base;

c)  il titolo dell'invenzione;

d)  il numero e la data dell'autorizzazione all'immissione sul mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), nonché il prodotto la cui identità risulta dall'autorizzazione stessa;

e)  se del caso, il numero e la data della prima autorizzazione all'immissione sul mercato nell'Unione;

f)  la durata del certificato.

2.  L'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, pubblica al più presto la notifica del rigetto della domanda di certificato. Tale notifica contiene almeno le informazioni previste dall'articolo 9, paragrafo 2.

Articolo 12

Tasse annuali

Gli Stati membri possono disporre che il certificato comporti il pagamento di tasse annuali.

Articolo 13

Durata del certificato

1.  Il certificato ha efficacia a decorrere dal termine legale del brevetto di base per una durata uguale al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda del brevetto di base e la data della prima autorizzazione all'immissione sul mercato nell'Unione, ridotto di cinque anni.

2.  Nonostante il paragrafo 1, la durata del certificato non può essere superiore a cinque anni a decorrere dalla data in cui il certificato acquista efficacia.

3.  Per il calcolo della durata del certificato si tiene conto di una prima autorizzazione provvisoria all'immissione sul mercato soltanto se essa è direttamente seguita da un'autorizzazione definitiva relativa allo stesso prodotto.

Articolo 14

Scadenza del certificato

Il certificato si estingue in uno dei casi seguenti:

a)  al termine della durata prevista dall'articolo 13;

b)  per rinuncia del titolare;

c)  per mancato pagamento in tempo utile della tassa annuale fissata conformemente all'articolo 12;

d)  se e per tutto il periodo in cui il prodotto protetto dal certificato non può più essere immesso sul mercato, a seguito della revoca della o delle corrispondenti autorizzazioni all'immissione sul mercato, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 o alle disposizioni equivalenti di diritto nazionale, a seconda dei casi.

Ai fini della lettera d), l'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, può decidere d'ufficio oppure su richiesta di un terzo in merito all'estinzione del certificato.

Articolo 15

Nullità del certificato

1.  Il certificato è nullo in uno dei casi seguenti:

a)  se è stato rilasciato in contrasto con l'articolo 3gli articoli 3 e 6; [Em. 9]

b)  se il brevetto di base si è estinto anteriormente allo scadere della durata legale;

c)  se il brevetto di base viene dichiarato nullo o viene limitato in modo tale che il prodotto per il quale il certificato era stato rilasciato non è più protetto dai diritti del brevetto di base, oppure se dopo la scadenza del brevetto di base sussistono cause di nullità che avrebbero giustificato la dichiarazione di nullità oppure la limitazione.

2.  Chiunque può depositare una domanda o intentare un'azione di nullità del certificato presso l'organo competente, in virtù delle disposizioni della legislazione nazionale, a dichiarare nullo il brevetto di base corrispondente, o presso l'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro.

Articolo 16

Notifica dell'estinzione o della nullità

Se il certificato si estingue conformemente all'articolo 14, lettera b), c) o d), oppure è dichiarato nullo conformemente all'articolo 15, l'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, pubblica la relativa notifica.

Articolo 17

Ricorsi

1.  Le decisioni dell'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o dell'organo di cui all'articolo 15, paragrafo 2, adottate in applicazione del presente capo sono soggette agli stessi ricorsi previsti dalla legislazione nazionale contro decisioni analoghe in materia di brevetti nazionali.

2.  La decisione di rilascio del certificato può essere oggetto di ricorso per ottenere la rettifica della durata del certificato quando la data della prima autorizzazione all'immissione sul mercato nell'Unione, contenuta nella domanda di certificato di cui all'articolo 8, non è corretta.

Articolo 18

Procedura

1.  In mancanza di disposizioni di procedura stabilite nel presente regolamento, si applicano al certificato le disposizioni di procedura della legislazione nazionale applicabili al brevetto di base corrispondente nonché, se del caso, le disposizioni di procedura applicabili ai certificati previsti dal regolamento (CE) n. 469/2009 [OP: si prega di inserire il riferimento a COM(2023)0231], a meno che la legislazione nazionale non contempli disposizioni di procedura speciali per i certificati.

2.  Nonostante il paragrafo 1, è esclusa la procedura di opposizione a un certificato già rilasciato.

Capo III

Procedura centralizzata per i certificati

Articolo 19

Ambito di applicazione della domanda centralizzata

1.  Se il brevetto di base è un brevetto europeo, compreso un brevetto unitario, e le autorizzazioni all'immissione sul mercato del prodotto sono state rilasciate in almeno uno Stato membro conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009, può essere utilizzata la procedura di cui al presente capo.

2.  Una domanda centralizzata è depositata presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale istituito dall'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/1001 ("Ufficio").

3.  Gli articoli da 1 a 7 e da 13 a 17 si applicano alle domande centralizzate.

4.  La domanda centralizzata è depositata utilizzando un modulo di domanda specifico.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire norme relative al modulo di domanda da utilizzare per depositare una domanda centralizzata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 55.

Articolo 20

Contenuto della domanda centralizzata

La domanda centralizzata contiene gli elementi seguenti:

a)  la designazione degli Stati membri in cui sono richiesti i certificati nell'ambito della procedura centralizzata;

b)  le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

Articolo 21

Esame dell'ammissibilità di una domanda centralizzata

1.  L'Ufficio esamina quanto segue:

a)  se la domanda centralizzata è conforme all'articolo 20;

b)  se la domanda centralizzata è conforme all'articolo 7;

c)  se la tassa di deposito di cui all'articolo 33, paragrafo 1, è stata versata entro i termini prescritti.

2.  Qualora la domanda centralizzata non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1, l'Ufficio chiede al richiedente di adottare le misure necessarie per soddisfare tali requisiti e fissa un termine per conseguire la conformità.

3.  Qualora la tassa di cui al paragrafo 1, lettera c), non sia stata versata o non sia stata interamente versata, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente.

4.  Se il richiedente non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 entro il termine di cui al paragrafo 2, l'Ufficio respinge la domanda.

Articolo 22

Pubblicazione della domanda centralizzata

Se la domanda centralizzata è conforme all'articolo 21, l'Ufficio la pubblica nel registro senza indebito ritardo.

Articolo 23

Esame della domanda centralizzata

1.  L'Ufficio valuta la domanda sulla base di tutte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, per ciascuno degli Stati membri designati.

2.  Qualora la domanda centralizzata di certificato e il prodotto che ne è oggetto siano conformi all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 2, per tutti gli Stati membri designati o per alcuni di essi, l'Ufficio adotta un parere d'esame motivato positivo in relazione a tali Stati membri. L'Ufficio notifica tale parere al richiedente. [Em.10]

3.  Qualora la domanda centralizzata di certificato e il prodotto che ne è oggetto non siano conformi all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 2, per tutti gli Stati membri designati o per alcuni di essi, l'Ufficio adotta un parere d'esame motivato negativopositivo in relazione a tali Stati membri. L'Ufficio notifica tale parere al richiedente. [Em.11]

4.  L'Ufficio traduce il parere d'esame nelle lingue ufficiali di tutti gli Stati membri designati. L'Ufficio può utilizzare a tal fine una traduzione automatica verificata.

5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire norme sulle procedure relative al deposito e sulle procedure relative al modo in cui i panel d'esame esaminano le domande centralizzate e preparano i pareri d'esame, come pure sull'emissione di pareri d'esame da parte dell'Ufficio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 55.

Articolo 24

Condizioni estese di rilascio del certificato

1.  In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), l'Ufficio adotta un parere positivo per un determinato prodotto fitosanitario, sulla base di una domanda centralizzata, per ciascuno Stato membro designato se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)  alla data della domanda è stata richiesta un'autorizzazione all'immissione sul mercato del prodotto in quanto prodotto fitosanitario conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009;

b)  prima dell'adozione del parere d'esame è stata rilasciata un'autorizzazione valida.

2.  Il parere d'esame non è adottato prima di 18 mesi dal deposito della domanda centralizzata, salvo qualora alla data di deposito della domanda centralizzata sia stata rilasciata un'autorizzazione valida all'immissione sul mercato del prodotto in quanto prodotto fitosanitario conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 in ciascuno degli Stati membri designati.

3.  Per quanto riguarda uno Stato membro designato in cui non sia stata rilasciata alcuna autorizzazione prima di 18 mesi dal deposito della domanda centralizzata, l'Ufficio sospende il procedimento d'esame e riprende tale procedimento se e quando tale autorizzazione è rilasciata dall'autorità nazionale competente ed è presentata all'Ufficio dal richiedente prima della scadenza del brevetto di base.

Articolo 25

Osservazioni dei terzi

1.  Qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare all'Ufficio osservazioni scritte sull'ammissibilità alla protezione complementare del prodotto oggetto della domanda in uno o più degli Stati membri ivi designati.

2.  La persona fisica o giuridica che ha presentato osservazioni scritte conformemente al paragrafo 1 non può essere parte del procedimento.

3.  Le osservazioni dei terzi sono presentate entro tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda centralizzata nel registro.

4.  Le osservazioni dei terzi sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione e sono motivate.

5.  Le osservazioni dei terzi sono notificate al richiedente. Il richiedente può presentare deduzioni sulle osservazioni entro un termine stabilito dall'Ufficio.

Articolo 26

Opposizione

1.  Entro un termine di due mesi a decorrere dalla pubblicazione del parere d'esame in relazione a una domanda centralizzata, qualsiasi persona ("opponente") può presentare all'Ufficio un atto di opposizione a tale parere.

2.  L'opposizione può essere presentata solo per il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di cui all'articolo 3 o 6 per uno o più Stati membri designati. [Em.12]

3.  L'opposizione è presentata per iscritto e motivata. Essa si considera validamente presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di opposizione.

4.  L'atto di opposizione contiene:

a)  i riferimenti della domanda centralizzata contro la quale è presentata l'opposizione, il nome del suo titolare e l'identificazione del prodotto;

b)  i dati dell'opponente e, se del caso, del suo rappresentante;

c)  l'indicazione della misura in cui il parere d'esame è oggetto di opposizione e dei motivi su cui si fonda l'opposizione;

c bis)   qualsiasi elemento di prova invocato dall'opponente a sostegno dell'opposizione. [Em.13]

5.  L'opposizione è esaminata da un panel di opposizione istituito dall'Ufficio conformemente alle norme applicabili ai panel d'esame di cui all'articolo 28. Il panel di opposizione non comprende tuttavia alcun esaminatore precedentemente coinvolto nel panel d'esame che ha esaminato la domanda centralizzata.

6.  Il panel di opposizione, se constata che l'atto di opposizione non è conforme al paragrafo 2, 3 o 4, respinge l'opposizione in quanto inammissibile e ne informa l'opponente della sua decisione nonché delle relative motivazioni, a meno che tali carenze non siano state sanate prima della scadenza del termine di presentazione dell'opposizione di cui al paragrafo 1. [Em.14]

7.  La decisione di respingere un'opposizione in quanto inammissibile è comunicata al titolare della domanda centralizzata, unitamente a una copia dell'atto di opposizione.

L'atto di opposizione è inammissibile qualora l'Ufficio si sia pronunciato su un precedente ricorso avente lo stesso oggetto e la stessa causa e la decisione dell'Ufficio su tale ricorso sia passata in giudicato.

8.  Se l'opposizione non è respinta in quanto inammissibile, l'Ufficio trasmette senza indugio l'atto di opposizione al richiedente e lo pubblica nel registro. Se sono stati presentati più atti di opposizione, l'Ufficio li trasmette senza indugio agli altri opponenti.

8 bis.   Nei casi in cui siano state presentate più opposizioni contro un parere d'esame, l'Ufficio tratta congiuntamente le opposizioni e adotta un'unica decisione per tutte le opposizioni depositate. [Em.15]

9.  L'Ufficio emette una decisione sull'opposizione, inclusa una motivazione dettagliata della stessa, entro sei mesi, salvo qualora la complessità del caso richieda un termine più lungo. [Em.16]

10.  Il panel di opposizione, se ritiene che nessun motivo di opposizione pregiudichi il mantenimento del parere d'esame, respinge l'opposizione e comunica la sua decisione all'opponente e l'Ufficio lo menziona nel registro. [Em.17]

11.  Il panel di opposizione, se ritiene che almeno un motivo di opposizione pregiudichi il mantenimento del parere d'esame, adotta un parere modificato e comunica la sua decisione all'opponente e l'Ufficio lo menziona nel registro. [Em.18]

12.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 per integrare il presente regolamento specificando la procedura per la presentazione delle opposizioni e per il loro esame.

12 bis.   È garantita la piena trasparenza per tutta la durata del procedimento di opposizione, che è aperto, ove possibile, alla partecipazione del pubblico. [Em.19]

Articolo 27

Ruolo delle autorità nazionali competenti

1.  Su richiesta presentata all'Ufficio, qualsiasi autorità nazionale competente può essere nominata dall'Ufficio quale ufficio partecipante alla procedura d'esame. Una volta che un'autorità nazionale competente è nominata conformemente al presente articolo, tale autorità designa uno o più esaminatori che partecipano all'esame di una o più domande centralizzate, sulla base delle loro competenze pertinenti e della loro esperienza nel settore. [Em.20]

2.  L'Ufficio e l'autorità nazionale competente concludono un accordo amministrativo prima che tale autorità nazionale competente sia nominata quale ufficio partecipante come menzionato al paragrafo 1.

L'accordo specifica i diritti e gli obblighi delle parti, in particolare l'impegno formale dell'autorità nazionale competente interessata a rispettare il presente regolamento per quanto riguarda la procedura d'esame centralizzata.

3.  L'Ufficio può nominare un'autorità nazionale competente quale ufficio partecipante come menzionato al paragrafo 1 per cinque anni. Tale nomina può essere prorogata per ulteriori periodi di cinque anni.

4.  Prima di nominare un'autorità nazionale competente o di prorogarne la nomina, o prima della scadenza di tale nomina, l'Ufficio sente l'autorità nazionale competente interessata.

5.  Ciascuna autorità nazionale competente nominata a norma del presente articolo fornisce all'Ufficio un elenco dei singoli esaminatori disponibili a partecipare ai procedimenti d'esame e di opposizione. Ciascuna di tali autorità nazionali competenti aggiorna tale elenco in caso di modifica.

Articolo 28

Panel d'esame

1.  Le valutazioni di cui agli articoli 23 e 26 sono effettuate da un panel d'esame comprendente un membro dell'Ufficio e due esaminatori di cui all'articolo 27, paragrafo 1, provenienti da due diverse autorità nazionali competenti partecipanti.

2.  Gli esaminatori sono imparziali nell'esercizio delle loro funzioni e dichiarano all'Ufficio ogni conflitto di interessi reale o percepito al momento della designazione.

3.  All'atto della costituzione di un panel d'esame, l'Ufficio assicura quanto segue:

a)  l'equilibrio geografico tra gli uffici partecipanticompetenze pertinenti e sufficiente esperienza nell'esame di brevetti e di certificati protettivi complementari, garantendo in particolare che almeno uno degli esaminatori abbia almeno cinque anni di esperienza nell'esame di brevetti e di certificati protettivi complementari; [Em.21]

a bis)   ove possibile, l'equilibrio geografico tra gli uffici partecipanti; [Em.22]

b)  la considerazione del rispettivo carico di lavoro degli esaminatori;

c)  il fatto che non vi sia più di unalcun esaminatore alle dipendenze di un'autorità nazionale competente che si avvale della deroga di cui all'articolo 10, paragrafo 5. [Em. 23]

4.  L'Ufficio pubblica un riepilogo annuale del numero di procedure, comprese quelle d'esame, di opposizione e di ricorso, cui ciascuna autorità nazionale competente ha partecipato.

5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire i criteri relativi alle modalità di costituzione dei panel e i criteri per la selezione degli esaminatori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 55.

Articolo 29

Ricorsi

1.  Qualsiasi parte di un procedimento a norma del presente capo che sia lesa da una decisione dell'Ufficio, compresa l'adozione di un parere d'esame, può presentare ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso.

2.  La presentazione del ricorso ha effetto sospensivo. Una decisione dell'Ufficio che non sia stata impugnata ha effetto il giorno successivo alla scadenza del termine di ricorso di cui al paragrafo 3.

3.  Il ricorso è presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dalla data di notifica della decisione. Il ricorso non si considera presentato fino all'avvenuto pagamento della tassa di ricorso. In caso di ricorso, entro quattrotre mesi dalla data di notifica della decisione è presentata per via elettronica una dichiarazione scritta indicante i motivi del ricorso, comprese le prove a sostegno di tali motivi.

L'eventuale risposta è presentata per iscritto entro tre mesi dalla data di deposito della memoria contenente i motivi del ricorso. L'Ufficio stabilisce, se del caso, la data della procedura orale entro tre mesi dal deposito della risposta o entro sei mesi dal deposito della memoria contenente i motivi del ricorso, a seconda di quale circostanza si verifichi prima. L'Ufficio emette una decisione scritta entro tre mesi dalla data dell'audizione orale o del deposito della risposta alla memoria contenente i motivi del ricorso, a seconda dei casi. [Em.24]

4.  In seguito all'esame della ricevibilità del ricorso, le commissioni di ricorso deliberano sul merito del ricorso.

4 bis.   L'Ufficio informa senza indebito ritardo il richiedente della decisione adottata. [Em.25]

5.  Se un ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso dell'Ufficio dà luogo a una decisione che non è in linea con il parere d'esame ed è rinviata all'Ufficio, la decisione delle commissioni può annullare o riformareannulla o riforma tale parere prima di trasmetterlo alle autorità nazionali competenti degli Stati membri designati. [Em.26]

6.  Avverso una decisione delle commissioni di ricorso relativa ai ricorsi può essere presentato ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, entro due mesi dalla data di notifica di tale decisione, per violazione delle forme sostanziali, violazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, violazione del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere. Il ricorso può essere presentato da una qualsiasi delle parti del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, se nella propria decisione questa non ne ha accolto le richieste. Il Tribunale è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata.

7.  Le decisioni delle commissioni di ricorso hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al paragrafo 6 oppure, se entro tale termine è stato presentato ricorso dinanzi al Tribunale, a decorrere dal giorno successivo al rigetto di quest'ultimo o al rigetto di eventuali ricorsi presentati dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea contro la decisione del Tribunale. L'Ufficio è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale o, in caso di ricorso contro la sentenza, a quella della Corte di giustizia.

8.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 al fine di integrare il presente regolamento specificando il contenuto e la forma del ricorso di cui al paragrafo 3, la procedura di presentazione e d'esame del ricorso nonché il contenuto e la forma della decisione delle commissioni di ricorso di cui al paragrafo 4.

Articolo 30

Commissioni di ricorso

1.  Oltre a esercitare i poteri loro conferiti dall'articolo 165 del regolamento (UE) 2017/1001, le commissioni di ricorso istituite da tale regolamento sono competenti a decidere sui ricorsi presentati contro le decisioni dell'Ufficio sulla base dell'articolo 29, paragrafo 1.

2.  Una commissione di ricorso in materia di domande centralizzate di certificati è composta da tre membri, di cui almeno due devono essere giuristi. La commissione di ricorso, qualora ne ravvisi la necessità per la natura stessa del ricorso, può avvalersi di altri due membri per il caso in questione.

3.  Non vi è alcuna commissione allargata di cui all'articolo 165, paragrafi 2, 3 e 4, nonché all'articolo 167, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 per quanto riguarda le domande centralizzate di certificati. Le decisioni prese da un solo membro a norma dell'articolo 165, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 non sono possibili.

4.  I membri delle commissioni di ricorso in materia di domande centralizzate di certificati sono nominati conformemente all'articolo 166, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001. Nel nominare i membri delle commissioni di ricorso relative alle domande centralizzate di certificati, si tiene conto della loro precedente esperienza in materia di certificati protettivi complementari o di brevetti. [Em.27]

4 bis.   L'articolo 166, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/1001 si applica alle commissioni di ricorso nelle questioni riguardanti le domande centralizzate di certificati. [Em.28]

Articolo 31

Delega di potere per quanto riguarda le commissioni di ricorso

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 per integrare il presente regolamento specificando le modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso nei procedimenti relativi ai certificati a norma del presente regolamento.

Articolo 32

Attuazione a livello nazionale di un parere d'esame centralizzato

1.  Scaduto il termine per la presentazione di un ricorso o di un'opposizione senza che siano stati presentati alcun ricorso o alcuna opposizione, o dopo l'emissione di una decisione definitiva nel merito, l'Ufficio trasmette il parere d'esame e le relative traduzioni all'autorità nazionale competente di ciascuno Stato membro designato.

2.  Per quanto riguarda una domanda centralizzata, qualora sia stato emesso un parere d'esame positivo per uno o più Stati membri designati, l'autorità nazionale competente di ciascuno di tali Stati membri rilascia un certificato conformemente alle norme e alle procedure nazionali applicabili.

3.  In deroga al paragrafo 2, uno Stato membro può decidere di non rilasciare un certificato se le circostanze di fatto in tale Stato membro sono cambiate dopo il deposito della domanda centralizzata per quanto riguarda una o più delle condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) o c), o all'articolo 14, primo comma, lettera d). In tal caso detto Stato membro respinge la domanda per quanto riguarda tale Stato membro.

4.  Un certificato rilasciato da un'autorità nazionale competente a norma del presente articolo è soggetto agli articoli 4, 5, 11 e da 12 a 18 e alla legislazione nazionale applicabile.

5.  Qualora sia stato emesso un parere d'esame negativo per uno o più Stati membri designati, l'autorità nazionale competente di ciascuno di tali Stati membri emette una decisione di rigetto conformemente alle norme e alle procedure nazionali applicabili.

Articolo 33

Tasse

1.  L'Ufficio riscuote una tassa per la domanda centralizzata di certificati.

2.  L'Ufficio riscuote una tassa per il ricorso e per l'opposizione.

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per determinare gli importi delle tasse riscosse dall'Ufficio, i termini entro i quali devono essere versate e le modalità di pagamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 55.

4.  L'articolo 12 si applica ai certificati rilasciati a norma del presente capo.

Articolo 34

Registro

1.  Per quanto riguarda le domande centralizzate di certificati per i prodotti fitosanitari, il registro istituito a norma dell'articolo 35 del regolamento [OP, si prega di inserire il riferimento a COM(2023)0231](17) contiene, per ciascuna domanda centralizzata o certificato, tutte le informazioni seguenti:

a)  il nome e l'indirizzo del richiedente o del titolare del certificato;

b)  il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante, qualora non si tratti di un rappresentante di cui all'articolo 37, paragrafo 3;

c)  la domanda, la data di deposito e la data di pubblicazione;

d)  se la domanda riguarda un medicinale o un prodotto fitosanitario;

e)  gli Stati membri designati;

f)  il numero del brevetto di base;

g)  l'identificazione del prodotto per il quale sono richiesti i certificati;

h)  i numeri e le date delle autorizzazioni all'immissione sul mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e l'identificazione del prodotto identificato in ciascuna di esse;

i)  il numero e la data della prima autorizzazione all'immissione sul mercato nell'Unione;

j)  la data e una sintesi delil parere d'esame per ciascuno degli Stati membri designati; [Em.29]

k)  se del caso, la durata dei certificati da rilasciare;

l)  se del caso, informazioni sulla presentazione di un'opposizione, il suo status e il relativo esito, compresa, se del caso, una sintesi del parere d'esame riveduto; [Em.30]

m)  se del caso, informazioni sulla presentazione di un ricorso, il suo status e l'esito del procedimento di ricorso, compresa, se del caso, una sintesi del parere d'esame riveduto; [Em.31]

n)  se del caso e se disponibili, i dati relativi ai certificati rilasciati in ciascuno degli Stati membri designati;

o)  se del caso, l'indicazione che la domanda centralizzata è stata respinta in uno o più Stati membri designati;

p)  se del caso, l'indicazione che un certificato si è estinto o è stato dichiarato nullo;

q)  informazioni sul pagamento delle tasse annuali stabilite dalle pertinenti autorità nazionali competenti.

2.  Il registro contiene modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 1, compresi i trasferimenti, con la relativa data di annotazione.

3.  Il registro e le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. L'Ufficio può utilizzare una traduzione automatica verificata per le informazioni da pubblicare nel registro.

4.  Le autorità nazionali competenti condividono senza indugio con l'Ufficio le informazioni relative al rilascio, all'estinzione, alla nullità o al trasferimento dei certificati e al rigetto delle domande a norma dei capi II e III, nonché al pagamento delle relative tasse annuali.

5.  Il direttore esecutivo dell'Ufficio può decidere che informazioni diverse da quelle di cui ai paragrafi 1 e 2 siano iscritte nel registro.

6.  L'Ufficio raccoglie, organizza, rende pubbliche e conserva le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi i dati personali, ai fini previsti nel paragrafo 8. L'Ufficio rende il registro facilmente accessibile al pubblico.

7.  Su richiesta e previo pagamento di una tassa, l'Ufficio fornisce estratti del registro, autentici o non autentici.

8.  Il trattamento dei dati relativi alle iscrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi i dati personali, è effettuato ai fini seguenti:

a)  gestire le domande conformemente al presente capo e agli atti adottati in forza dello stesso;

b)  gestire il registro e metterlo a disposizione delle autorità pubbliche e degli operatori economici a fini di consultazione;

c)  produrre relazioni e statistiche al fine di consentire all'Ufficio di ottimizzare le sue attività e migliorare il funzionamento del sistema.

9.  Tutti i dati, compresi i dati personali, relativi alle iscrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono considerati di interesse pubblico e accessibili a terzi gratuitamente. Per motivi di certezza del diritto, i dati del registro sono conservati per un periodo di tempo indeterminato.

Articolo 35

Banca dati

1.  In aggiunta all'obbligo di tenere un registro, l'Ufficio raccoglie e conserva in una banca dati elettronica tutte le informazioni dettagliate fornite dai richiedenti o qualsiasi altra osservazione dei terzi a norma del presente regolamento o degli atti adottati in forza dello stesso.

2.  La banca dati elettronica può comprendere dati personali, oltre a quelli inseriti nel registro, nella misura in cui tali informazioni dettagliate sono prescritte dal presente regolamento o dagli atti adottati in forza dello stesso. La raccolta, la conservazione e il trattamento di tali dati sono effettuati ai fini seguenti:

a)  gestire le domande e/o le registrazioni di certificati come descritto dal presente regolamento e dagli atti adottati in forza dello stesso;

b)  accedere alle informazioni necessarie per svolgere il relativo procedimento in modo più semplice ed efficiente;

c)  comunicare con i richiedenti e altri terzi;

d)  produrre relazioni e statistiche al fine di consentire all'Ufficio di ottimizzare le sue attività e migliorare il funzionamento del sistema.

3.  Il direttore esecutivo stabilisce le condizioni di accesso alla banca dati elettronica e il modo in cui il relativo contenuto, diverso dai dati personali di cui al paragrafo 2 del presente articolo ma comprendente quelli elencati nell'articolo 34, paragrafo 3, può essere messo a disposizione in formato leggibile da dispositivo automatico, nonché le tariffe per tale accesso.

4.  L'accesso ai dati personali di cui al paragrafo 2 è limitato e tali dati non sono messi a disposizione del pubblico, salvo qualora la parte interessata abbia fornito il suo consenso esplicito.

5.  Tutti i dati sono conservati a tempo indeterminato. Tuttavia la parte interessata può chiedere la rimozione di qualsiasi dato personale dalla banca dati dopo 18 mesi dalla scadenza del certificato o, se del caso, dalla chiusura della relativa procedura in contradditorio. La parte interessata ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento la rettifica di dati inesatti o errati.

Articolo 36

Trasparenza

1.  Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(18) si applica ai documenti in possesso dell'Ufficio.

2.  Il consiglio di amministrazione dell'Ufficio adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 nel contesto del presente regolamento.

3.  Le decisioni adottate dall'Ufficio in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alle condizioni previste rispettivamente all'articolo 228 e all'articolo 263 TFUE.

4.  Il trattamento dei dati personali da parte dell'Ufficio è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(19).

Articolo 37

Rappresentanza

1.  Le persone fisiche o giuridiche che non hanno il domicilio né la sede principale né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nello Spazio economico europeo sono rappresentate dinanzi all'Ufficio conformemente al presente articolo in ogni procedimento previsto dal capo III del presente regolamento, salvo per quanto riguarda il deposito di una domanda centralizzata.

2.  Le persone fisiche o giuridiche che hanno il domicilio o la sede principale o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nello Spazio economico europeo possono essere rappresentate dinanzi all'Ufficio da un loro dipendente.

Il dipendente di una persona giuridica può rappresentare anche altre persone giuridiche economicamente collegate alla persona giuridica rappresentata da tale dipendente.

Il secondo comma si applica anche nel caso in cui tali altre persone giuridiche non abbiano il domicilio né la sede principale né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nell'Unione.

I dipendenti rappresentanti persone fisiche o giuridiche, su richiesta dell'Ufficio o, se del caso, della parte del procedimento, depositano presso l'Ufficio una procura firmata da inserire nel fascicolo.

3.  Se agiscono in comune più di un richiedente o più di un terzo, viene nominato un rappresentante comune.

4.  Solo un professionista stabilito nell'Unione che possa agire in qualità di mandatario abilitato in materia di brevetti dinanzi a un ufficio nazionale dei brevetti o all'Ufficio europeo dei brevetti o un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi agli organi giurisdizionali di uno Stato membro può rappresentare persone fisiche o giuridiche dinanzi all'Ufficio.

Articolo 38

Domande combinate

1.  Una domanda centralizzata può comprendere anche una richiesta di rilascio di un certificato unitario, secondo la definizione del regolamento [OP, si prega di inserire il riferimento a COM(2023)0221](20) ("domanda combinata").

2.  La domanda combinata è oggetto di un'unica procedura d'esame centralizzata, nonché di un'unica procedura di opposizione o di ricorso qualora siano presentati un'opposizione o un ricorso contro un parere o una decisione in relazione sia alla domanda centralizzata sia alla domanda di certificato unitario.

3.  Gli Stati membri per i quali il brevetto di base ha effetto unitario non sono designati nella domanda combinata di rilascio parallelo di certificati nazionali. Ai fini dell'esame della domanda combinata non si tiene conto di qualsiasi designazione, nella domanda combinata, di uno Stato membro per il quale il brevetto di base ha effetto unitario.

Articolo 39

Divisione Certificati protettivi complementari

All'interno dell'Ufficio è istituita una divisione Certificati protettivi complementari ("divisione CPC"), responsabile dell'esecuzione dei compiti di cui al capo III del presente regolamento e al capo III del regolamento [OP, si prega di inserire il riferimento a COM(2023)0231], nonché ai regolamenti [OP, si prega di inserire il riferimento a COM(2023)0222] e [OP, si prega di inserire il riferimento a COM(2023)0221], tra cui in particolare:

a)  ricezione e supervisione dell'esame delle domande centralizzate di certificati, dei ricorsi e delle osservazioni dei terzi;

b)  adozione di pareri d'esame per conto dell'Ufficio in relazione alle domande centralizzate di certificati;

c)  decisione in merito alle opposizioni contro i pareri d'esame;

d)  gestione del registro e della banca dati.

Articolo 40

Lingue

1.  Tutti i documenti e le informazioni inviati all'Ufficio in relazione alle procedure previste dal presente regolamento sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

2.  Per i compiti attribuiti all'Ufficio a norma del presente regolamento, le lingue dell'Ufficio sono tutte le lingue ufficiali dell'Unione conformemente al regolamento n. 1 del Consiglio(21).

Articolo 41

Comunicazioni all'Ufficio

1.  Le comunicazioni destinate all'Ufficio possono essere effettuate con mezzi elettronici. Il direttore esecutivo determina in che misura e secondo quali condizioni tecniche dette comunicazioni possono essere presentate per via elettronica.

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 per integrare il presente regolamento specificando le norme riguardanti i mezzi di comunicazione, compresi quelli elettronici, che le parti devono utilizzare nei procedimenti dinanzi all'Ufficio e i moduli che l'Ufficio deve fornire.

Articolo 42

Decisioni e comunicazioni dell'Ufficio

1.  Le decisioni dell'Ufficio a norma del presente capo comprendono i pareri d'esame e sono motivate. Esse sono fondate esclusivamente sui motivi o mezzi di prova in merito ai quali le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare le proprie deduzioni. Qualora il procedimento si svolga oralmente dinanzi all'Ufficio, le decisioni possono essere pronunciate in udienza. Le decisioni o i pareri sono successivamente notificati per iscritto alle parti.

2.  Qualsiasi decisione, parere, notificazione o comunicazione dell'Ufficio a norma del presente capo reca l'indicazione della divisione CPC e del panel competente come pure del nome o dei nomi degli esaminatori responsabili. Detti documenti sono firmati dagli esaminatori o, in mancanza di firma, recano il bollo dell'Ufficio apposto o prestampato. Il direttore esecutivo può consentire che si usino altri mezzi per indicare la divisione CPC e il nome degli esaminatori responsabili, ovvero un contrassegno diverso dal bollo, per le decisioni o le altre comunicazioni trasmesse mediante qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione.

3.  Le decisioni dell'Ufficio a norma del presente capo contro le quali è ammesso ricorso contengono l'avvertenza scritta che ogni ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi dalla data di notifica della decisione in questione. L'avvertenza deve inoltre richiamare l'attenzione delle parti sulle disposizioni di cui all'articolo 29. Le parti non possono opporre l'omissione da parte dell'Ufficio dell'avvertenza relativa alla facoltà di presentare ricorso.

Articolo 43

Procedura orale

1.  Quando ne ravvisi l'opportunità, l'Ufficio ricorre alla procedura orale, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti del procedimento.

2.  La procedura orale dinanzi al panel d'esame o al panel di opposizione non è pubblica.

3.  La procedura orale dinanzi alle commissioni di ricorso, ivi compresa la lettura della decisione o, a seconda dei casi, di un parere riveduto, è pubblica, salvo decisione contraria delle commissioni di ricorso qualora la pubblicità possa presentare, in particolare per una delle parti del procedimento, inconvenienti gravi e ingiustificati.

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 per integrare il presente regolamento stabilendo le modalità della procedura orale.

Articolo 44

Istruzione

1.  Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio sono esperibili in particolare i seguenti mezzi istruttori:

a)  l'audizione delle parti;

b)  la richiesta di informazioni;

c)  la produzione di documenti e di campioni;

d)  l'audizione di testimoni;

e)  la perizia;

f)  le dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, ovvero che abbiano effetto equivalente a norma del diritto dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione.

2.  Il panel competente può affidare a uno dei propri membri l'assunzione dei mezzi istruttori.

3.  L'Ufficio o il panel competente, ove ritenga necessario che una parte, un testimone o un perito deponga oralmente, cita la persona a comparire dinanzi a esso. In caso di convocazione di un perito, l'Ufficio o il panel competente, a seconda dei casi, verifica che tale perito sia esente da conflitti di interessi. Il termine concesso per la citazione non è inferiore a un mese, salvo accordo fra gli interessati su un termine più breve. [Em. 32]

4.  Le parti vengono informate dell'audizione di un testimone o di un perito dinanzi all'Ufficio. Esse hanno il diritto di presenziare e di rivolgere domande al testimone o al perito.

5.  Il direttore esecutivo determina gli importi delle spese da pagare, compresi gli acconti, per quanto riguarda i costi di istruzione di cui al presente articolo.

6.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 per integrare il presente regolamento stabilendo le modalità dell'istruzione.

Articolo 45

Notifica

1.  L'Ufficio notifica sistematicamente agli interessati tutte le decisioni, compresi i pareri, le citazioni e le comunicazioni che fanno decorrere un termine o la cui notifica è prevista da altre disposizioni del presente capo o dagli atti adottati in forza del presente capo o è prescritta dal direttore esecutivo.

2.  La notifica può essere eseguita con differenti mezzi, compresi i mezzi elettronici. Le modalità di utilizzo di questi ultimi sono determinate dal direttore esecutivo.

3.  Quando la notifica deve essere effettuata mediante affissione di avviso, il direttore esecutivo stabilisce le modalità di affissione e la data di inizio del termine di un mese allo scadere del quale il documento si considera notificato.

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 per integrare il presente regolamento stabilendo le modalità della notifica.

Articolo 46

Termini

1.  I termini sono fissati con riferimento ad anni, mesi, settimane o giorni interi. I termini decorrono dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza. La durata dei termini non è inferiore a un mese né superiore a sei.

2.  Prima dell'inizio di ciascun anno civile il direttore esecutivo stabilisce i giorni in cui l'Ufficio non è aperto per il ricevimento dei documenti o in cui la posta ordinaria non è recapitata nella località in cui l'Ufficio ha sede.

3.  Il direttore esecutivo stabilisce la durata del periodo di interruzione in caso di interruzione generale della consegna della posta nello Stato membro in cui l'Ufficio ha sede o in caso di interruzione effettiva del collegamento dell'Ufficio con i mezzi elettronici di comunicazione ammessi.

4.  Se circostanze eccezionali quali catastrofi naturali o scioperi interrompono o perturbano le normali comunicazioni tra le parti del procedimento e l'Ufficio o viceversa, il direttore esecutivo può stabilire che, per le parti del procedimento che hanno la loro residenza o la loro sede nello Stato membro interessato o che hanno nominato un rappresentante con indirizzo nello Stato membro interessato, tutti i termini che altrimenti scadrebbero alla data o dopo la data di inizio di tali circostanze, secondo quanto determinato dal direttore esecutivo, siano prorogati sino a una data fissata dal direttore esecutivo. Nel determinare tale data, il direttore esecutivo valuta il momento in cui le circostanze eccezionali hanno fine. Se la circostanza eccezionale riguarda la sede dell'Ufficio, la decisione del direttore esecutivo specifica che essa si applica a tutte le parti del procedimento.

5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 per integrare il presente regolamento specificando le modalità relative al calcolo e alla durata dei termini.

Articolo 47

Correzione di errori e di sviste manifeste

1.  Di propria iniziativa o su richiesta di una parte, l'Ufficio provvede a correggere gli errori linguistici o di trascrizione nonché le sviste manifeste contenuti nelle sue decisioni, compresi i pareri, o gli errori tecnici commessi nella pubblicazione delle informazioni nel registro.

2.  L'Ufficio, qualora effettui un'iscrizione nel registro o adotti una decisione inficiate da un errore evidente che gli sia imputabile, provvede a cancellare tale iscrizione o a revocare tale decisione. La cancellazione dell'iscrizione nel registro o la revoca della decisione sono disposte entro un anno dalla data di iscrizione nel registro o di adozione della decisione, sentite le parti del procedimento.

3.  L'Ufficio tiene un registro delle correzioni e delle cancellazioni.

4.  Le correzioni e le cancellazioni sono pubblicate dall'Ufficio.

Articolo 48

Restitutio in integrum

1.  Il richiedente o qualsiasi altra parte del procedimento dinanzi all'Ufficio a norma del presente capo che, pur avendo dato prova di tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non siano stati in grado di osservare un termine nei riguardi dell'Ufficio, su richiesta, sono reintegrati nei loro diritti se detta inosservanza ha come conseguenza diretta, a norma del presente capo, la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso.

2.  La richiesta di reintegrazione è presentata per iscritto entro due mesi a decorrere dalla cessazione dell'impedimento. L'atto omesso è compiuto entro questo medesimo termine. La richiesta è ricevibile soltanto entro un anno a decorrere dalla scadenza del termine non osservato.

3.  La richiesta di reintegrazione è motivata e indica i fatti e le giustificazioni a sostegno. Essa si considera presentata soltanto se la tassa di restitutio in integrum è stata versata.

4.  La divisione CPC o, se del caso, le commissioni di ricorso decidono in merito alla richiesta.

5.  Il presente articolo non è applicabile ai termini previsti dal paragrafo 2 del presente articolo o dall'articolo 26, paragrafi 1 e 3.

Articolo 49

Interruzione del procedimento

1.  Il procedimento dinanzi all'Ufficio a norma del presente capo è interrotto nei casi seguenti:

a)  in caso di decesso o incapacità di agire del richiedente o della persona autorizzata in forza del diritto nazionale a rappresentare il richiedente. Nella misura in cui il decesso o l'incapacità non abbiano effetto sui poteri del rappresentante nominato in applicazione dell'articolo 37, il procedimento è interrotto soltanto su domanda di detto rappresentante;

b)  se il richiedente si trova nell'impossibilità giuridica di proseguire il procedimento dinanzi all'Ufficio a causa di un'azione intentata contro i suoi beni;

c)  in caso di decesso o incapacità di agire del rappresentante del richiedente o se tale rappresentante si trova nell'impossibilità giuridica di proseguire il procedimento dinanzi all'Ufficio a causa di un'azione intentata contro i suoi beni.

2.  Il procedimento dinanzi all'Ufficio prosegue non appena sia stabilita l'identità della persona che ha titolo per proseguirlo.

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 per integrare il presente regolamento stabilendo le modalità di prosecuzione del procedimento dinanzi all'Ufficio.

Articolo 50

Spese

1.  La parte soccombente in un procedimento di opposizione, compresi i procedimenti di ricorso correlati, sopporta l'onere delle tasse versate dall'altra parte. La parte soccombente sopporta inoltre tutte le spese sostenute dall'altra parte che siano indispensabili ai fini del procedimento, comprese le spese di viaggio e di soggiorno e la remunerazione di un rappresentante, entro gli importi massimi fissati, per ciascuna categoria di spese, nell'atto di esecuzione che deve essere adottato conformemente al paragrafo 7. Le tasse a carico della parte soccombente si limitano alle tasse versate dall'altra parte in tale procedimento.

2.  Ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni o qualora l'equità lo richieda, la divisione CPC o la commissione di ricorso decide una ripartizione differente delle spese.

3.  In caso di chiusura del procedimento, la divisione CPC o la commissione di ricorso decide sulle spese in via equitativa.

4.  Quando le parti concludono dinanzi alla divisione CPC o alla commissione di ricorso un accordo sulle spese diverso da quello risultante dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 3, l'organo interessato prende atto di tale accordo.

5.  La divisione CPC o la commissione di ricorso fissa l'importo delle spese da rimborsare a norma dei paragrafi da 1 a 3 del presente articolo quando tali spese si limitano alle tasse corrisposte all'Ufficio e alle spese di rappresentanza. In tutti gli altri casi, il cancelliere della commissione di ricorso o della divisione CPC fissa, su richiesta, l'importo delle spese da rimborsare. La richiesta è ammissibile solo entro il periodo di due mesi successivi alla data in cui è divenuta definitiva la decisione relativa alla richiesta di fissazione delle spese ed è accompagnata da un calcolo delle spese e dai relativi documenti giustificativi. Per quanto riguarda le spese di rappresentanza, l'assicurazione fornita dal rappresentante che le spese sono state sostenute è sufficiente. Per le altre spese, è sufficiente stabilirne l'attendibilità. Quando l'importo delle spese è fissato ai sensi della prima frase del presente paragrafo, le spese di rappresentanza sono liquidate ai livelli stabiliti nell'atto di esecuzione adottato conformemente al paragrafo 7 del presente articolo e indipendentemente dal fatto che siano state effettivamente sostenute.

6.  Le decisioni sulla fissazione delle spese adottate conformemente al paragrafo 5 indicano i motivi su cui sono basate e possono essere rivedute con decisione della divisione CPC o della commissione di ricorso, su richiesta presentata entro un mese dalla data di notifica della ripartizione delle spese. Essa si considera presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa per la revisione. La divisione CPC o la commissione di ricorso, a seconda dei casi, adotta una decisione in merito alla richiesta di revisione della decisione sulla fissazione delle spese senza procedura orale.

7.  La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare gli importi massimi delle spese indispensabili ai fini del procedimento effettivamente sostenute dalla parte vincente. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 55.

8.  Nello specificare gli importi massimi relativi alle spese di viaggio e di soggiorno, la Commissione tiene conto della distanza tra il luogo di residenza o di lavoro di una parte, un rappresentante, un testimone o un perito e il luogo della procedura orale e della fase procedurale in cui le spese sono state sostenute, nonché, per quanto riguarda le spese di rappresentanza, della necessità di assicurare che l'obbligo di sopportare le spese non possa essere utilizzato abusivamente per motivi tattici dall'altra parte. Le spese di soggiorno sono inoltre calcolate conformemente allo statuto dei funzionari dell'Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, quale stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio(22). La parte soccombente sopporta le spese per una sola parte del procedimento e, se del caso, per un solo rappresentante.

Articolo 51

Esecuzione delle decisioni che fissano l'importo delle spese

1.  Ogni decisione definitiva dell'Ufficio che fissa l'importo delle spese costituisce titolo esecutivo.

2.  L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro sul cui territorio essa viene effettuata. Ogni Stato membro designa un'autorità responsabile della verifica dell'autenticità della decisione di cui al paragrafo 1 e ne comunica le coordinate all'Ufficio, alla Corte di giustizia e alla Commissione. La formula esecutiva è apposta alla decisione da detta autorità, previa verifica dell'autenticità della decisione come unica formalità.

3.  Assolte tali formalità su richiesta della parte interessata, quest'ultima può ottenere l'esecuzione forzata adendo direttamente l'organo competente, secondo la legislazione nazionale.

4.  L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni dello Stato membro interessato.

Articolo 52

Disposizioni finanziarie

1.  Le spese sostenute dall'Ufficio nello svolgimento dei compiti supplementari a esso attribuiti conformemente al presente regolamento sono coperte dalle tasse procedurali che i richiedenti devono versare all'Ufficio e, se necessario, da una frazione delle tasse annuali versate alle autorità nazionali competenti dai titolari di certificati rilasciati a norma del presente capo. Tale frazione è inizialmente fissata a un determinato valore, ma è riesaminata ogni cinque anni, con l'obiettivo di conseguire la sostenibilità finanziaria delle attività svolte dall'Ufficio a norma del presente regolamento e dei regolamenti [OP, si prega di inserire il riferimento a COM(2023)0231], [OP, si prega di inserire il riferimento a COM(2023)0222] e [OP, si prega di inserire il riferimento a COM(2023)0221], nella misura in cui le spese sostenute dall'Ufficio non sono coperte da tasse a norma di tali regolamenti.

2.  Ai fini dell'attuazione del paragrafo 1, ciascuna autorità nazionale competente tiene un conto delle tasse annuali che le sono versate dai titolari di certificati rilasciati a norma del presente capo.

3.  Le spese sostenute da un'autorità nazionale competente che partecipa ai procedimenti a norma del presente capo sono coperte dall'Ufficio e pagate annualmente, sulla base del numero di procedimenti ai quali tale autorità nazionale competente ha partecipato nel corso dell'anno precedente.

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire norme riguardanti i trasferimenti finanziari tra l'Ufficio e gli Stati membri, gli importi di tali trasferimenti e la remunerazione che l'Ufficio deve corrispondere per la partecipazione delle autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 55.

Articolo 53

Disposizioni transitorie

Il presente regolamento si applica ai certificati rilasciati conformemente alla legislazione nazionale della Cechia, dell'Estonia, della Croazia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia anteriormente alla rispettiva data di adesione.

Capo IV

Disposizioni finali

Articolo 54

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 26, paragrafo 13, all'articolo 29, paragrafo 8, all'articolo 31, all'articolo 41, paragrafo 2, all'articolo 43, paragrafo 4, all'articolo 44, paragrafo 6, all'articolo 45, paragrafo 4, all'articolo 46, paragrafo 5, e all'articolo 49, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 26, paragrafo 13, all'articolo 29, paragrafo 8, all'articolo 31, all'articolo 41, paragrafo 2, all'articolo 43, paragrafo 4, all'articolo 44, paragrafo 6, all'articolo 45, paragrafo 4, all'articolo 46, paragrafo 5, e all'articolo 49, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 13, dell'articolo 29, paragrafo 8, dell'articolo 31, dell'articolo 41, paragrafo 2, dell'articolo 43, paragrafo 4, dell'articolo 44, paragrafo 6, dell'articolo 45, paragrafo 4, dell'articolo 46, paragrafo 5, e dell'articolo 49, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 55

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato per i certificati protettivi complementari istituito dal regolamento [OP, si prega di inserire il riferimento a COM(2023)0231]. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 56

Valutazione

Entro il ... [cinque anni dopo la data di applicazione], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione procede a una valutazione dell'applicazione del capo III e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio [Em. 33].

Articolo 57

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1610/96 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 58

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli da 19 a 52 e da 54 a 56 si applicano a decorrere da ... [il primo giorno del dodicesimo mese dopo l'entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La presidente Il presidente

ALLEGATO I

Regolamento abrogato ed elenco delle modifiche successive

Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 30)

 

Atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33)

Limitatamente all'allegato II, punto 4, lettera C, punto II.2

Atto di adesione del 2005 (GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203)

Limitatamente all'allegato III, punto 1.II.2

Atto di adesione del 2012 (GU L 112 del 24.2.2012, pag. 21)

Limitatamente all'allegato III, punto 1.2.II.1

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1610/96

Presente regolamento

Articolo 1, frase introduttiva

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 1, punti da 1) a 9)

Articolo 2, punti da 1) a 9)

Articolo 1, punto 10)

-

-

Articolo 2, punti da 10) a 15)

Articolo 2

Articolo 1

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6, paragrafo 1

-

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 18

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Articolo 19

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Articolo 20

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Articolo 21

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Articolo 22

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Articolo 23

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Articolo 24

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Articolo 25

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Articolo 26

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Articolo 27

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Articolo 28

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Articolo 29

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Articolo 30

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Articolo 31

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Articolo 32

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Articolo 33

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Articolo 34

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Articolo 35

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Articolo 36

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Articolo 37

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Articolo 38

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Articolo 39

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Articolo 40

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Articolo 41

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Articolo 42

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Articolo 43

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Articolo 44

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Articolo 45

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Articolo 46

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Articolo 47

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Articolo 48

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Articolo 49

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Articolo 50

-

Articolo 51

-

Articolo 52

Articolo 19

-

Articolo 19 bis

-

Articolo 20, paragrafo 1

-

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 53

-

Articolo 54

-

Articolo 55

-

Articolo 56

-

Articolo 57

Articolo 21

Articolo 58

-

Allegato I

-

Allegato II

(1) GU C, C/2023/865, 8.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/865/oj.
(2) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
(3)GU C, C/2023/865, 08.12.2023, http://data.europa.eu/eli/C/2023/865/oj.
(4)GU C […] del […], pag. […].
(5)Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 30).
(6)Cfr. allegato I.
(7)Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 1).
(8)Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 361 del 31.12.2012, pag. 1).
(9)Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).
(10)Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare unitario per i prodotti fitosanitari [OP, si prega di inserire il riferimento a COM(2023)0221].
(11)Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(12)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(13)Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(14)Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(15)Convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973, riveduta il 17 dicembre 1991 e il 29 novembre 2000.
(16)Regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, dell'1 marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 93 del 3.4.2013, pag. 1).
(17)Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare per i medicinali [OP, si prega di inserire il riferimento a COM(2023)0231].
(18)Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(19)Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(20)Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare unitario per i prodotti fitosanitari [OP, si prega di inserire il riferimento a COM(2023)0221].
(21)Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58).
(22)Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).


Certificato protettivo complementare per i medicinali (rifusione)
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 febbraio 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare per i medicinali (rifusione) (COM(2023)0231 – C9-0146/2023 – 2023/0130(COD))
P9_TA(2024)0099A9-0022/2024

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0231),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0146/2023),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 settembre 2023(1),

–  visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(2),

–  visti gli articoli 110 e 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A9-0022/2024),

A.  considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 febbraio 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare per i medicinali (rifusione)

P9_TC1-COD(2023)0130


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, paragrafo 1 ,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)  Il regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(5) ha subito sostanziali modifiche(6). Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)  La ricerca nel settore farmaceutico contribuisce in modo decisivo al costante miglioramento della salute pubblica. I medicinali, in particolare quelli derivanti da una ricerca lunga e costosa, potranno continuare a essere sviluppati nell'Unione solo se potranno beneficiare di una normativa favorevole che preveda una protezione sufficiente a incentivare tale ricerca. È tuttavia difficile stabilire un nesso diretto tra tali norme favorevoli e la competitività dell'Unione in quanto, sebbene tali norme rendano i mercati dell'Unione più attraenti, l'origine geografica dei medicinali e i medicinali autorizzati provenienti da paesi terzi sono ugualmente ammissibili a ricevere tutti gli incentivi dell'Unione, così come le imprese innovative con sede nell'Unione possono a loro volta beneficiare di incentivi nei paesi terzi. [Em. 1]

(3)   I medicinali, in particolare quelli derivanti da una ricerca lunga e costosa, potranno continuare a essere sviluppati nell'Unione solo se potranno beneficiare di una normativa favorevole che preveda una protezione sufficiente a incentivare tale ricerca. [Em. 2]

(4)  Il periodo che intercorre fra il deposito di una domanda di brevetto per un nuovo medicinale e l'autorizzazione all' immissione in commercio dello stesso riduce la protezione effettiva conferita dal brevetto a una durata insufficiente ad ammortizzare gli investimenti effettuati nella ricerca.

(5)  Tali circostanze determinano una protezione insufficiente che penalizza la ricerca farmaceutica e vi è il rischio che i centri di ricerca situati negli Stati membri siano trasferiti in paesi che offrono una migliore protezione.

(6)  È opportuno prevedere una soluzione uniforme a livello di Unione e prevenire in tal modo un'evoluzione eterogenea delle legislazioni nazionali che comporti ulteriori differenze tali da ostacolare la libera circolazione dei medicinali all'interno dell'Unione e da incidere, di conseguenza, direttamente sul funzionamento del mercato interno.

(7)  È pertanto necessario prevedere un certificato protettivo complementare (“certificato”) per i medicinali la cui immissione in commercio sia stata autorizzata, il quale possa essere ottenuto dal titolare di un brevetto nazionale o di un brevetto europeo, con o senza effetto unitario, alle stesse condizioni in ciascuno Stato membro. Il certificato dovrebbe concedere al titolare un adeguato periodo supplementare di protezione effettiva dopo la scadenza del brevetto di base. La domanda di tale certificato dovrebbe essere depositata presso l'ufficio competente della proprietà industriale (“autorità nazionale competente”) dello Stato membro interessato.

(8)  Una delle condizioni di rilascio di un certificato dovrebbe essere che il prodotto sia protetto dal brevetto di base, nel senso che il prodotto dovrebbe rientrare nell'ambito di una o più rivendicazioni di tale brevetto, secondo l'interpretazione data dalla persona esperta del ramo in base alla luce della descrizione e delle illustrazioni del brevetto, in base alle conoscenze generali di detta persona nel settore pertinente e allo stato della tecnica anteriore alla data di deposito o alla data di priorità del brevetto di base. Ciò non dovrebbe necessariamente richiedere che il principio attivo del prodotto sia esplicitamente identificato nelle rivendicazioni. o, nel caso di un prodotto in associazione, ciò non dovrebbe necessariamente richiedere che ciascuno dei suoi principi attivi sia esplicitamente identificato nelle rivendicazioni, purché ciascuno di essiciascun ingrediente attivo sia specificamente identificabile alla luce di tutte le informazioni divulgate da tale brevetto, in base allo stato della tecnica anteriore alla data di deposito o alla data di priorità del brevetto di base. [Em. 3]

(9)  Per evitare una protezione eccessiva, è opportuno prevedere che uno stesso prodotto in uno Stato membro non possa essere protetto da più di un certificato, sia esso nazionale o unitario. È pertanto opportuno esigere che il prodotto o eventuali derivati equivalenti da un punto di vista terapeutico, quali sali, esteri, eteri, isomeri, miscele di isomeri, complessi o biosimilari, non siano già stati oggetto di un certificato precedente, da soli o in combinazione con uno o più principi attivi aggiuntivi, per la stessa indicazione terapeutica o per un'indicazione terapeutica diversa. [Em. 4]

(10)  Nei limiti della protezione conferita dal brevetto di base, la protezione conferita da un certificato dovrebbe estendersi soltanto al prodotto, ossia al principio attivo o alle combinazioni dello stesso, coperto dall'autorizzazione all'immissione in commercio, per qualsiasi impiego del prodotto in quanto medicinale che sia stato autorizzato prima della scadenza del certificato.

(11)  Tuttavia, per garantire una protezione equilibrata, un certificato dovrebbe conferire al rispettivo titolare il diritto di impedire a un terzo di fabbricare non solo il prodotto identificato nel certificato ma anche i derivati equivalenti da un punto di vista terapeutico di tale prodotto, quali sali, esteri, eteri, isomeri, miscele di isomeri o complessi e biosimilari, anche qualora tali derivati non siano esplicitamente menzionati nella descrizione del prodotto figurante nel certificato. Vi è pertanto la necessità di considerare che la protezione conferita dal certificato si estende a tali derivati equivalenti, nei limiti della protezione conferita dal brevetto di base.

(12)  Come ulteriore misura volta a garantire che uno stesso prodotto in qualsiasi Stato membro non possa essere protetto da più di un certificato, il titolare di più brevetti per lo stesso prodotto non dovrebbe poter ottenere più di un certificato per tale prodotto. Tuttavia, qualora due brevetti che proteggono il prodotto siano detenuti da due titolari, è opportuno consentire a ciascuno di tali titolari di ottenere un certificato per tale prodotto, purché essi possano dimostrare di non essere economicamente collegati. Al titolare di un brevetto di base non dovrebbe inoltre essere rilasciato alcun certificato in relazione a un prodotto oggetto di un'autorizzazione detenuta da un terzo senza il consenso di quest'ultimo.

(13)  Qualora l'autorizzazione all'immissione in commercio presentata a sostegno della domanda di certificato per un medicinale biologico identifichi tale prodotto mediante la sua denominazione comune internazionale (DCI), la protezione conferita dal certificato dovrebbe estendersi a tutti i prodotti equivalenti da un punto di vista terapeuticobiosimilari aventi la stessa denominazione comune internazionale del prodotto cui si fa riferimento nell'autorizzazione all'immissione in commercio, indipendentemente da eventuali lievi differenze tra un biosimilare successivo e il prodotto autorizzato, che sono generalmente inevitabili data la natura dei prodotti biologici. [Em. 5]

(14)  Al fine di garantire la massima flessibilità e di non discriminare indebitamente tra i titolari di diversi tipi di brevetti, non dovrebbe esservi alcuna limitazione al tipo di brevetto per il quale un certificato nazionale può essere richiesto dinanzi a un'autorità nazionale competente. Ciò dovrebbe pertanto continuare a essere possibile sulla base di un brevetto nazionale o di un brevetto europeo e, in particolare, dovrebbe essere possibile anche per quanto riguarda un brevetto europeo con effetto unitario (“brevetto unitario”).

(15)  La durata della protezione conferita dal certificato dovrebbe essere fissata in modo da permettere una protezione effettiva sufficiente. A tal fine, il titolare che disponga contemporaneamente di un brevetto e di un certificato dovrebbe poter beneficiare complessivamente di 15 anni al massimo di esclusività, a partire dalla prima autorizzazione all' immissione in commercio nell'Unione del medicinale in questione.

(16)  Tuttavia, in un settore così complesso e sensibile come il settore farmaceutico, dovrebbero essere presi in considerazione tutti gli interessi in gioco, ivi compresi quelli della salute pubblica. A tal fine, non dovrebbe essere possibile rilasciare un certificato per una durata superiore a cinque anni. La protezione che esso conferisce dovrebbe inoltre essere strettamente limitata al prodotto oggetto dell'autorizzazione all' immissione in commercio nell'Unione in quanto medicinale. Inoltre anche l'ingresso tempestivo di medicinali generici e biosimilari nel mercato dell'Unione è importante, segnatamente per aumentare la concorrenza, ridurre i prezzi, garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari nazionali e migliorare la disponibilità di medicinali accessibili per i pazienti nell'Unione.

(17)  Al fine di promuovere lo sviluppo di medicinali pediatrici, dovrebbe essere possibile prorogare il periodo di esclusività massima complessiva di 15 anni e il periodo massimo di validità del certificato di cinque anni qualora si applichi la proroga pediatrica di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio(7).

(18)  Dalla creazione della protezione complementare i certificati sono stati richiesti e rilasciati solo a livello nazionale, il che ha reso necessari il deposito e l'esame in parallelo di diverse domande simili in vari Stati membri. Ciò ha comportato una duplicazione del lavoro sia per i richiedenti che per gli uffici competenti della proprietà industriale (“autorità nazionali competenti”) che conducono procedimenti d'esame distinti per un determinato prodotto, nonché occasionali discrepanze nelle decisioni adottate dalle autorità nazionali competenti nei diversi Stati membri. Tali differenze riguardano generalmente le condizioni per il rilascio o il rifiuto di un certificato e comprendono il rilascio di un certificato in uno Stato membro ma il rifiuto in un altro Stato membro per lo stesso prodotto o differenze nell'applicazione delle condizioni che si applicano alla precedente autorizzazione all'immissione in commercio o il fatto che il prodotto sia già stato oggetto di un certificato protettivo complementare. Ciò comporta incertezza giuridica ed è incompatibile con gli obiettivi del mercato interno.

(19)  Esistono una procedura centralizzata per il rilascio di brevetti europei e una procedura centralizzata per ottenere le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali. Inoltre il “brevetto unitario” di cui al regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(8) entra in vigore nel giugno 2023 per quanto riguarda gli Stati membri che hanno ratificato l'accordo su un tribunale unificato dei brevetti.

(20)  È pertanto necessario integrare le procedure nazionali esistenti per il rilascio dei certificati per i medicinali con una procedura centralizzata. Tale procedura dovrebbe consentire, qualora il brevetto di base sia un brevetto europeo, compreso un brevetto unitario, di richiedere il rilascio di certificati nazionali per due o più Stati membri designati mediante il deposito e l'esame di un'unica domanda “centralizzata”. In seguito al rilascio di certificati nell'ambito della procedura centralizzata, tali certificati dovrebbero essere equivalenti ai certificati rilasciati nell'ambito delle procedure nazionali ed essere soggetti alle stesse norme.

(21)  Il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio(9) ha istituito, a norma del suo articolo 2, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (“Ufficio”). Nell'interesse del mercato interno, la procedura centralizzata dovrebbe essere svolta da un'unica autorità esaminatrice. Tale obiettivo può essere conseguito conferendo all'Ufficio il compito di esaminare le domande di certificati nell'ambito della procedura centralizzata conformemente al presente regolamento.

(22)  Al fine di prevedere un esame semplificato di una domanda centralizzata, il suo deposito dovrebbe essere possibile solo sulla base di un brevetto europeo, compreso un brevetto unitario. La domanda centralizzata non dovrebbe poter essere utilizzata sulla base di un insieme di brevetti nazionali indipendenti, in quanto è probabile che le loro rivendicazioni siano diverse, il che comporta una maggiore complessità nell'esame rispetto alle situazioni in cui il brevetto di base è un brevetto europeo.

(23)  La procedura centralizzata dovrebbe applicarsi solo a un medicinale basato su un'autorizzazione all'immissione in commercio centralizzata a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio(10) o del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio(11). Dette autorizzazioni si riferiscono rispettivamente ai medicinali per uso umano e ai medicinali veterinari. Tale autorizzazione, a differenza delle autorizzazioni nazionali, riguarda lo stesso medicinale in tutta l'Unione e faciliterà l'esame delle domande centralizzate.

(24)  L'Ufficio dovrebbe avere la possibilità di riscuotere una tassa per la domanda centralizzata di certificato e per una domanda di proroga dei certificati nel caso di medicinali pediatrici conformemente all'articolo 86 della direttiva (UE) .../... [2023/0132(COD)], nonché altre tasse procedurali quali una tassa per l'opposizione o il ricorso. Le tasse riscosse dall'Ufficio dovrebbero essere stabilite mediante un atto di esecuzione. [Em. 6]

(25)  Per garantire la coerenza tra i certificati rilasciati sulla base dello stesso brevetto di base e per lo stesso prodotto negli Stati membri, ridurre il carico di lavoro globale per l'esame e garantire un'adeguata applicazione delle condizioni di rilascio in tutti gli Stati membri in cui è richiesta la protezione per un determinato prodotto, è necessario che la procedura centralizzata sia l'unica opzione disponibile per gli Stati membri per i quali sono soddisfatti i relativi requisiti, vale a dire che il brevetto di base sia un brevetto europeo, compreso un brevetto unitario, e che l'autorizzazione all'immissione in commercio sia centralizzata. A tal fine, una domanda nazionale di certificato depositata presso un'autorità nazionale competente dovrebbe essere respinta da tale ufficio nazionale qualora siano soddisfatti i requisiti per il ricorso alla procedura centralizzata. Tale misura è proporzionata tenuto conto del rischio di divergenze e non si applica alle situazioni nelle quali tali requisiti non si applicano; in tal caso le domande nazionali possono ancora essere depositate.

(26)  È altresì opportuno consentire al richiedente di depositare una “domanda combinata” comprendente una domanda di certificato unitario di cui al regolamento [COM(2023) 223]. Tale domanda combinata dovrebbe essere oggetto di un'unica procedura d'esame.

(27)  Al fine di evitare una doppia protezione, non dovrebbe essere possibile rilasciare certificati – siano essi certificati nazionali o certificati unitari – per lo stesso prodotto nello stesso Stato membro sulla base sia di una domanda nazionale sia di una domanda centralizzata.

(28)  Per garantire un processo equo e trasparente, assicurare la certezza del diritto e ridurre il rischio di successive contestazioni relative alla validità, i terzi dovrebbero avere la possibilità, dopo la pubblicazione della domanda centralizzata, di presentare entro tre mesi osservazioni all'Ufficio durante l'esecuzione dell'esame centralizzato. Tali terzi cui è consentito presentare osservazioni dovrebbero includere anche gli Stati membri. Ciò non dovrebbe tuttavia pregiudicare il diritto dei terzi di avviare procedimenti di nullità dinanzi all'organo competente, in virtù della legislazione nazionale, a dichiarare nullo il brevetto di base corrispondente. Tali disposizioni sono necessarie per garantire il coinvolgimento dei terzi sia prima che dopo il rilascio dei certificati.

(29)  L'Ufficio dovrebbe esaminare la domanda centralizzata di certificati ed emettere un parere d'esame. Tale parere dovrebbe indicare i motivi per i quali è positivo o negativo per ciascuno degli Stati membri designati.

(30)  L'esame di una domanda centralizzata di certificato dovrebbe essere condotto, sotto la supervisione dell'Ufficio, da un panel d'esame comprendente un membro dell'Ufficio e due esaminatori alle dipendenze degli uffici nazionali dei brevetti. Ciò garantirebbe un uso ottimale delle competenze in materia di certificati protettivi complementari e brevetti connessi, attualmente disponibili solo presso gli uffici nazionali. Per garantire una qualità ottimale dell'esame, l'Ufficio e le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che gli esaminatori designati possiedano le competenze pertinenti ed esperienza sufficiente nella valutazione di certificati protettivi complementari. È opportuno stabilire criteri aggiuntivi adeguati in relazione alla partecipazione di esaminatori specifici alla procedura centralizzata, in particolare per quanto riguarda le qualifiche e i conflitti di interessi. [Em. 7]

(31)  Se l'Ufficio constata che le condizioni di rilascio di un certificato sono soddisfatte in uno o più Stati membri designati in una domanda centralizzata, ma non sono soddisfatte in uno o più degli altri Stati membri, compreso il caso in cui in uno degli Stati membri designati il brevetto europeo di base presenta rivendicazioni diverse che non riguardano il prodotto, l'Ufficio dovrebbe emettere un parere positivo per gli Stati membri designati in cui sono soddisfatte le condizioni di rilascio di un certificato e un parere negativo per quelli in cui le condizioni non sono soddisfatte.

(32)  Per salvaguardare i diritti procedurali dei terzi e garantire un sistema completo di mezzi di ricorso, i terzi dovrebbero poter contestare un parere d'esame avviando un procedimento di opposizione entro un breve periodo dopo la pubblicazione di detto parere; tale opposizione può portare a una modifica di detto parere.

(32 bis)   Per garantire un'efficace protezione dell'innovazione, in determinate situazioni urgenti, anche quando la scadenza del brevetto di base è imminente, potrebbe essere necessaria una procedura d'esame accelerata, ferma restando la possibilità per i terzi di presentare osservazioni e di avvalersi di altri mezzi di ricorso previsti dal presente regolamento. È pertanto opportuno prevedere un meccanismo che consenta ai richiedenti di chiedere una procedura d'esame accelerata. [Em. 8]

(33)  Dopo il completamento dell'esame di una domanda centralizzata e dopo la scadenza dei termini di ricorso e di opposizione, o, se del caso, dopo l'emissione di una decisione definitiva nel merito, il parere dovrebbe essere trasmesso ai rispettivi uffici nazionali dei brevetti degli Stati membri designati. L'Ufficio garantisce che la trasmissione avvenga entro un termine che consenta agli uffici nazionali dei brevetti di rilasciare il certificato o respingere la domanda, a seconda dei casi, prima della scadenza del brevetto di base. [Em. 9]

(34)  Se il parere d'esame è positivo per uno o più Stati membri, le rispettive autorità nazionali competenti dovrebbero rilasciare un certificato conformemente alle norme nazionali applicabili, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione, la registrazione nelle banche dati pertinenti e il pagamento delle tasse annuali.

(35)  Se il parere d'esame è negativo per uno o più Stati membri, le rispettive autorità nazionali competenti dovrebbero respingere la domanda conformemente alle norme nazionali applicabili.

(36)  A fini di coerenza e certezza del diritto, le stesse disposizioni sostanziali dovrebbero applicarsi alle domande nazionali e alle domande centralizzate in particolare per quanto riguarda l'ambito di applicazione, le condizioni di rilascio dei certificati, l'oggetto della protezione e gli effetti dei certificati e la loro pubblicazione. La procedura centralizzata si tradurrebbe nel rilascio di certificati nazionali del tutto identici a quelli rilasciati sulla base di domande nazionali.

(37)  Poiché alcune autorità nazionali competenti possono disporre di una capacità amministrativa limitata per effettuare un esame di merito completo delle domande di certificati, le autorità nazionali competenti dovrebbero poter continuare a non verificare tutte le condizioni di rilascio di un certificato sulla base di una domanda nazionale. Tuttavia, per garantire la qualità e l'uniformità dei certificati rilasciati nell'ambito della procedura centralizzata, l'Ufficio dovrebbe esaminare tutte le condizioni di rilascio di un certificato nell'ambito della procedura centralizzata.

(38)  Al fine di salvaguardare i diritti procedurali e garantire un sistema completo di mezzi di ricorso, qualora il richiedente o un'altra parte siano lesi da una decisione dell'Ufficio, il richiedente o tale parte dovrebbero avere il diritto, previo pagamento di una tassa, di presentare, entro due mesi, un ricorso contro la decisione dinanzi a una commissione di ricorso dell'Ufficio. Ciò vale anche per il parere d'esame, contro il quale il richiedente può presentare ricorso. Le decisioni della commissione di ricorso dovrebbero a loro volta poter essere oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale, che è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata. In caso di domanda combinata comprendente una richiesta di certificato unitario, può essere presentato un ricorso comune. [Em. 10]

(39)  Nel nominare i membri delle commissioni di ricorso relative alle domande centralizzate di certificati, si dovrebbe tenere conto delle loro competenze pertinenti, della loro precedenteindipendenza e della loro sufficiente esperienza precedente in materia di certificati protettivi complementari o di brevetti. [Em. 11]

(40)  Chiunque può contestare la validità di un certificato rilasciato secondo la procedura centralizzata presso l'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro, compreso il tribunale unificato dei brevetti se le condizioni sono soddisfatte.

(41)  Al fine di ridurre i costi e gli oneri amministrativi per i titolari di certificati, è necessario che la procedura centralizzata preveda un modo rapido per richiedere e concedere la proroga di una serie di certificati equivalenti per un determinato medicinale rilasciati nell'ambito della nuova procedura centralizzata, conformemente al regolamento (CE) n. 1901/2006. Per quanto riguarda i certificati, tali proroghe dovrebbero essere concesse dalle autorità nazionali competenti, previo esame con esito positivo della domanda centralizzata di proroga.

(41 bis)   L'ingresso tempestivo di medicinali generici e biosimilari nel mercato dell'Unione è importante segnatamente per aumentare la concorrenza, ridurre i prezzi e garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari nazionali e un migliore accesso a medicinali accessibili per i pazienti nell'Unione. L'importanza di tale ingresso tempestivo è stata sottolineata dal Consiglio nelle sue conclusioni del 17 giugno 2016 sul rafforzamento dell'equilibrio nei sistemi farmaceutici dell'Unione e dei suoi Stati membri. Occorre dall'altro lato tenere conto del fatto che i diritti di proprietà intellettuale rimangono una delle pietre miliari dell'innovazione, della competitività e della crescita nel mercato interno. [Em. 12]

(42)  Nel 2019 l'Unione ha introdotto nel regolamento (UE) 2019/933 del Parlamento europeo e del Consiglio(12) un'eccezione alla protezione concessa ai titolari di certificati protettivi complementari per i medicinali. Essa ha rilevato che l'assenza di qualsiasi eccezione alla protezione conferita dal certificato ha avuto come conseguenza indesiderata quella di impedire ai fabbricanti di medicinali generici e biosimilari stabiliti nell'Unione di fabbricare medicinali generici e biosimilari nell'Unione, nemmeno al fine di esportarli nei mercati di paesi terzi in cui la protezione non esiste o è scaduta o a fini di stoccaggio in vista dell'ingresso nel mercato dell'Unione fin dal primo giorno dopo la scadenza del certificato. Tali circostanze pongono i fabbricanti di medicinali generici e biosimilari stabiliti nell'Unione in una posizione di notevole svantaggio competitivo rispetto ai fabbricanti che operano in paesi terzi in cui la protezione offerta è minore o del tutto assente. I motivi dell'introduzione dell'esenzione e le condizioni per la sua applicazione restano attualmente applicabili.

(43)  È opportuno trovare un punto di equilibrio tra il ripristino di condizioni di parità tra i fabbricanti di medicinali generici e biosimilari stabiliti nell'Unione e i fabbricanti che operano in paesi terzi in cui la protezione offerta è minore o del tutto assente e la garanzia che il contenuto essenziale dei diritti esclusivi dei titolari di certificati (“titolari di certificati”) sia garantito in relazione al mercato dell'Unione.

(44)  È opportuno consentire ai fabbricanti di medicinali generici e biosimilari stabiliti nell'Unione di fabbricare e immagazzinare prodotti o medicinali contenenti tali prodotti in uno Stato membro per un periodo determinato, in attesa della scadenza del certificato corrispondente, a fini di ingresso nel mercato di uno Stato membro alla scadenza del certificato corrispondente, aiutando in tal modo tali fabbricanti a competere in maniera efficace nell'Unione immediatamente dopo la scadenza della protezione.

(45)  In tali specifiche e limitate circostanze e al fine di creare condizioni di parità tra i fabbricanti stabiliti nell'Unione e i fabbricanti dei paesi terzi, è opportuno prevedere un'eccezione allala protezione conferita dal certificato protettivo complementare a norma del regolamento (UE) 2019/933 dovrebbe essere limitata in modo da consentire la fabbricazione di prodotti o medicinali contenenti tali prodotti a fini esclusivi di esportazione nei paesi terzi o di stoccaggio e e tutte le operazioni connesse nell'Unione che sono strettamente necessarie per talela fabbricazione o per l'effettiva esportazione o l'effettivo stoccaggio (“operazioni connesse”) e stessa e che richiederebberoaltrimentiil consenso del titolare del di un certificato ("operazioni connesse"). Le. Tali operazioni connesse potrebbero comprendere, per esempio, il possesso, la fornitura, l'offerta di fornitura, la fornitura, l'importazione, l'utilizzo o la sintesi di un principio attivo per fabbricare un medicinale. Esse potrebbero inoltre consistere nello contenente tale prodotto, o lo stoccaggio temporaneo o nella pubblicità del prodotto o la pubblicità a fini esclusivi di esportazione nei paesi terzi.L'eccezione dovrebbe applicarsi inoltre alle operazioni connesse effettuate da terzi che siano in unrapportocontrattuale con il fabbricante. [Em. 13]

(46)  L'eccezione dovrebbe applicarsi a un prodotto, o a un medicinale contenente tale prodotto, protetto da un certificato e dovrebbe contemplare la fabbricazione nel territorio di uno Stato membro del prodotto protetto dal certificato e del medicinale contenente tale prodotto.

(47)  L'eccezione non dovrebbe applicarsi all'immissione di un prodotto o di un medicinale contenente tale prodotto, che sia fabbricato a fini di esportazione in paesi terzi o di stoccaggio, in vista dell'ingresso nell'Unione fin dal primo giorno dopo la scadenza, sul mercato di uno Stato membro in cui sia in vigore un certificato, che ciò avvenga direttamente o indirettamente dopo l'esportazione, né alla reimportazione di tale prodotto o di un medicinale contenente tale prodotto nel mercato di uno Stato membro in cui sia in vigore un certificato. Essa non dovrebbe inoltre applicarsi a operazioni o attività finalizzate all'importazione nell'Unione di prodotti o medicinali contenenti tali prodotti solo a fini di riconfezionamento e riesportazione. L'eccezione non dovrebbe inoltre contemplare lo stoccaggio di prodotti o medicinali contenenti tali prodotti per scopi diversi da quelli stabiliti nel presente regolamento.

(48)  Limitando l'ambito di applicazione dell'eccezione alla fabbricazione di un prodotto o di un medicinale contenente tale prodotto a fini di esportazione al di fuori dell'Unione o alla fabbricazione a fini di stoccaggio e alle operazioni strettamente necessarie per tale fabbricazione o per l'effettiva esportazione o l'effettivo stoccaggio, l'eccezione non sarà in contrasto con il normale sfruttamento del prodotto o del medicinale contenente tale prodotto nello Stato membro nel quale il certificato è in vigore, vale a dire con il diritto esclusivo fondamentale del titolare del certificato di fabbricare tale prodotto a fini di immissione sul mercato dell'Unione durante il periodo di validità del certificato. Inoltre tale eccezione non dovrebbe pregiudicare in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del certificato, tenuto conto comunque dei legittimi interessi dei terzi.

(49)  All'eccezione dovrebbero applicarsi misure di salvaguardia efficaci e proporzionate al fine di aumentare la trasparenza, aiutare il titolare del certificato a far rispettare la protezione nell'Unione e a verificare la conformità al presente regolamento e ridurre il rischio di diversione illecita sul mercato dell'Unione durante il periodo di validità del certificato.

(50)  Per assicurare una maggiore trasparenza e certezza del diritto, è necessario imporre un obbligo di informazione al fabbricante, vale a dire alla persona stabilita nell'Unione per conto della quale è effettuata la fabbricazione di un prodotto o di un medicinale contenente tale prodotto a fini di esportazione o stoccaggio. Tale obbligo dovrebbe applicarsi anche quando la fabbricazione è effettuata direttamente dal fabbricante .

(51)  Dovrebbe spettare al fabbricante stabilito nell'Unione verificare che la protezione non esista o sia scaduta in un paese di esportazione o se tale protezione sia soggetta a limitazioni o esenzioni in tale paese.

(52)  Dovrebbero essere imposti al fabbricante determinati obblighi di dovuta diligenza come condizione per far valere l'eccezione , in modo da assicurare una maggiore trasparenza e certezza del diritto . Il titolare del certificato pertinente avrà pertanto la facoltà di far valere i propri diritti sulla base del certificato, sempre nel debito rispetto dell'obbligo generale di cui alla direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(13) di evitare l'abuso del contenzioso.

(53)  L'etichettatura di cui al presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi di etichettatura stabiliti nei paesi terzi.

(54)  Qualsiasi operazione che non rientri nell'eccezione di cui al presente regolamento dovrebbe continuare a essere soggetta alla protezione conferita da un certificato. Dovrebbe continuare a essere vietato ogni sviamento verso il mercato dell'Unione, durante il periodo di validità del certificato, di qualsiasi prodotto o qualsiasi medicinale contenente tale prodotto fabbricato in virtù dell'eccezione.

(55)  L'eccezione non pregiudica altri diritti di proprietà intellettuale che potrebbero tutelare altri aspetti di un prodotto o medicinale contenente tale prodotto. L'eccezione non pregiudica l'applicazione delle misure dell'Unione intese a prevenire le violazioni e ad agevolare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la direttiva 2004/48/CE e il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(14) .

(56)  L'eccezione non pregiudica le norme sull'identificativo univoco previsto dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(15). Il fabbricante dovrebbe provvedere affinché il medicinale fabbricato a fini di esportazione non rechi un identificativo univoco attivo ai sensi del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione (16) , in modo che sia possibile identificare tale prodotto in caso di reimportazione illecita nell'Unione. Tuttavia, conformemente al regolamento delegato, l'obbligo di recare tale identificativo univoco attivo si applica ai medicinali destinati a essere immessi sul mercato di uno Stato membro alla scadenza del certificato corrispondente ; il divieto di identificativo univoco non si applica pertanto a tali prodotti .

(57)  L'eccezione non pregiudica l'applicazione della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (UE) 2019/6, in particolare delle prescrizioni relative all'autorizzazione di fabbricazione di medicinali destinati all'esportazione. Ciò include la conformità ai principi e agli orientamenti sulle buone prassi di fabbricazione per i medicinali e l'utilizzo soltanto di sostanze attive fabbricate e distribuite secondo le buone prassi di fabbricazione e distribuzione per le sostanze attive.

(58)  Per salvaguardare i diritti dei titolari di certificati, l'eccezione prevista dal presente regolamento non dovrebbe applicarsi a un certificato che aveva già iniziato a produrre effetti alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/933 del Parlamento europeo e del Consiglio . Per garantire che i diritti dei titolari di certificati non siano eccessivamente limitati, è opportuno che tale eccezione si applichi ai certificati richiesti alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/933 o in data successiva. Poiché un certificato inizia a produrre effetti alla fine del termine legale del brevetto di base, che può essere relativamente molto tempo dopo la data di presentazione della domanda di certificato, è giustificato che l'eccezione di cui al presente regolamento contempli altresì, per un determinato periodo di tempo, un certificato che era stato richiesto prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/933 , ma che non aveva ancora iniziato a produrre effetti prima di tale data , indipendentemente dal fatto che tale certificato sia stato rilasciato prima di tale data. L'eccezione si applicava pertanto , dal 2 luglio 2022, a un certificato che aveva già iniziato a produrre effetti alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/933 . Il concetto di “determinato periodo di tempo” per ogni singolo certificato che inizia a produrre effetti dopo la data di entrata in vigore di tale regolamento dovrebbe garantire che l'eccezione sia applicata, in modo progressivo, a tale certificato, a seconda della data in cui ha iniziato a produrre effetti e della sua validità. Tale applicazione dell'eccezione lascerebbe al titolare di un certificato che era stato rilasciato, ma che non aveva iniziato a produrre effetti, entro la data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/933 un periodo di transizione ragionevole per adeguarsi alle modifiche del quadro giuridico, garantendo nel contempo ai fabbricanti di medicinali generici e biosimilari la possibilità di beneficiare effettivamente, senza eccessivi ritardi, dell'eccezione.

(59)  L'eccezione dovrebbe applicarsi sulla base della data di presentazione della domanda di certificato al fine di promuovere l'uniformità e limitare il rischio di disparità.

(60)  Per garantire la trasparenza è opportuno istituire un registro che possa fungere da punto di accesso unico e che fornisca informazioni sulle domande di certificati nell'ambito della procedura centralizzata, compresi i certificati rilasciati su tale base dalle autorità nazionali competenti, che dovrebbero condividere con l'Ufficio tutte le informazioni pertinenti. Il registro dovrebbe essere disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Tuttavia, le informazioni fornite nel registro non dovrebbero essere utilizzate per le pratiche di "patent linkage" e nessuna decisione regolamentare o amministrativa relativa a medicinali generici o biosimilari, come le autorizzazioni all'immissione in commercio, le decisioni in materia di determinazione del prezzo e di rimborso o le offerte nell'ambito di appalti pubblici, dovrebbe basarsi sulle informazioni fornite nel registro in merito all'esistenza del certificato protettivo complementare. [Em. 14]

(61)  Il regolamento [COM(2023) 222](17) istituisce un certificato protettivo complementare unitario per i medicinali, che può essere richiesto per gli Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario. La richiesta di tale certificato unitario può essere presentata in una domanda combinata di certificato nell'ambito della procedura centralizzata di cui al presente regolamento. In tal caso, la domanda combinata che comprende entrambe le richieste dovrebbe essere oggetto di un'unica procedura d'esame centralizzata. È opportuno che sia esclusa la doppia protezione conferita da un certificato unitario e da un certificato rilasciato a norma del presente regolamento.

(62)  Per i compiti attribuiti all'Ufficio a norma del presente regolamento, le lingue dell'Ufficio dovrebbero essere tutte le lingue ufficiali dell'Unione. L'Ufficio dovrebbe accettare traduzioni verificate, in una delle lingue ufficiali dell'Unione, di documenti e informazioni. L'Ufficio può, se del caso, utilizzare traduzioni automatiche verificate.

(63)  È opportuno prevedere una copertura finanziaria per garantire che le autorità nazionali competenti che partecipano alla procedura centralizzata siano adeguatamente remunerate per la loro partecipazione.

(64)  I necessari costi di avviamento relativi ai compiti attribuiti all'Ufficio, compresi i costi dei nuovi sistemi digitali, dovrebbero essere finanziati con l'avanzo di bilancio accumulato dall'Ufficio.

(65)  Al fine di integrare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per: i) specificare il contenuto e la forma del ricorso, come pure il contenuto e la forma della decisione della commissione di ricorso; ii) specificare le modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso nei procedimenti relativi ai certificati; iii) specificare le norme riguardanti i mezzi di comunicazione, compresi quelli elettronici, che le parti devono utilizzare nei procedimenti dinanzi all'Ufficio e i moduli che l'Ufficio deve fornire; iv) stabilire le modalità della procedura orale; v) stabilire le modalità dell'istruzione; vi) stabilire le modalità della notifica; vii) specificare le modalità relative al calcolo e alla durata dei termini; viii) stabilire le modalità di prosecuzione del procedimento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.(18) In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(66)  È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda: i) i moduli di domanda da utilizzare; ii) le norme sulle procedure relative al deposito delle domande e sulle procedure relative al modo in cui i panel d'esame esaminano le domande centralizzate e preparano i pareri d'esame, come pure sull'emissione di pareri d'esame da parte dell'Ufficio; iii) i criteri relativi alle modalità di costituzione dei panel d'esame e i criteri per la selezione degli esaminatori; iv) gli importi delle tasse applicabili da versare all'Ufficio; v) la specifica degli importi massimi delle spese indispensabili ai fini del procedimento effettivamente sostenute dalla parte vincente; vi) le norme riguardanti i trasferimenti finanziari tra l'Ufficio e gli Stati membri, gli importi di tali trasferimenti e la remunerazione che l'Ufficio deve corrispondere per la partecipazione delle autorità nazionali competenti. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(19).

(67)  La Commissione dovrebbe procedere a una valutazione periodica del presente regolamento , in particolare al fine di valutare l'impatto dell'eccezione sulla competitività del settore farmaceutico dell'Unione . Tale valutazione dovrebbe tenere conto, da un lato, delle esportazioni al di fuori dell'Unione e, dall'altro, degli effetti dello stoccaggio su un più rapido ingresso dei medicinali generici e soprattutto dei biosimilari nei mercati dell'Unione il più rapidamente possibile dopo la scadenza di un certificato. Tale valutazione periodica dovrebbe affrontare altresì gli effetti di detta eccezione sulla fabbricazione di medicinali generici e biosimilari all'interno dell'Unione da parte di fabbricanti di medicinali generici e biosimilari stabiliti nell'Unione. In tale contesto, è importante verificare se la fabbricazione che prima avveniva al di fuori dell'Unione venga spostata all'interno del suo territorio. La valutazione dovrebbe in particolare esaminare l'efficacia dell'eccezione alla luce dell'obiettivo di ripristinare condizioni di parità a livello mondiale per i fabbricanti di medicinali generici e biosimilari nell'Unione. La valutazione dovrebbe inoltre analizzare l'impatto dell'eccezione sulla ricerca e sulla produzione di medicinali innovativi nell'Unione da parte dei titolari di certificati e considerare l'equilibrio tra i vari interessi in gioco, segnatamente quelli a livello di salute pubblica, di spesa pubblica e, in tale contesto, di accesso ai medicinali all'interno dell'Unione. Essa dovrebbe inoltre esaminare se il periodo previsto per la fabbricazione di medicinali generici e biosimilari a fini di stoccaggio sia sufficiente per conseguire l'obiettivo dell'ingresso nell'UE alla scadenza del certificato, compresi i suoi effetti sulla salute pubblica. La Commissione dovrebbe inoltre valutare periodicamente la procedura centralizzata.

(68)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (“Carta”). Le norme di cui al presente regolamento dovrebbero essere interpretate e applicate conformemente a tali diritti e principi. In particolare, il presente regolamento mira a garantire il pieno rispetto del diritto di proprietà e del diritto alla protezione della salute come pure del diritto a un ricorso effettivo  di cui agli articoli 17, 35 e 47  della Carta. Il presente regolamento dovrebbe mantenere i diritti di base del certificato, limitando l'eccezione di cui al presente regolamento alla fabbricazione di un prodotto o di un medicinale contenente tale prodotto a fini esclusivi di esportazione al di fuori dell'Unione o a fini di stoccaggio per un periodo di tempo limitato, in vista dell' ingresso nel mercato dell'Unione alla scadenza della protezione, nonché alle operazioni strettamente necessarie per tale fabbricazione oppure per l'effettiva esportazione o l'effettivo stoccaggio. Alla luce di tali diritti e principi fondamentali, l'eccezione di cui al presente regolamento non va al di là di quanto necessario e opportuno alla luce dell'obiettivo generale del presente regolamento, vale a dire promuovere la competitività dell'Unione evitando delocalizzazioni e consentendo ai fabbricanti di medicinali generici e biosimilari stabiliti nell'Unione di competere, da un lato, in mercati globali in rapida crescita in cui la protezione non esiste o è già scaduta e, dall'altro, nel mercato dell'Unione alla scadenza del certificato. Inoltre l'eliminazione della possibilità di depositare una domanda nazionale di certificato presso un'autorità nazionale competente, qualora siano soddisfatti i requisiti per il ricorso alla procedura centralizzata, è proporzionata alla luce del rischio di divergenze. Se i requisiti non sono applicabili, le domande nazionali possono ancora essere depositate.

(69)  L'istituzione di una procedura centralizzata per il rilascio di certificati non dovrebbe incidere in alcun modo sulle domande nazionali di certificati ancora pendenti dinanzi alle autorità nazionali competenti, né sui certificati rilasciati sulla base di domande nazionali.

(70)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, al fine di assicurare che le norme e le procedure applicabili siano coerenti in tutta l'Unione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(71)  Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio(20), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il XXX [OP: si prega di inserire il riferimento una volta disponibile].

(72)  È opportuno prevedere modalità adeguate per agevolare una transizione armoniosa dalle norme del regolamento (CE) n. 469/2009 a quelle del presente regolamento. Al fine di concedere all'Ufficio tempo sufficiente per attuare e avviare la procedura centralizzata, le disposizioni relative alle domande centralizzate dovrebbero applicarsi a decorrere dal [OP: inserire la data - un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme relative al certificato protettivo complementare (“certificato”) per i medicinali protetti da un brevetto nel territorio di uno Stato membro e soggetti, in quanto medicinali, prima dell'immissione sul mercato a una procedura di autorizzazione amministrativa ai sensi della direttiva 2001/83/CE , del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti :

(1)  “medicinale”: ogni sostanza o composizione presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o animali, nonché ogni sostanza o composizione da somministrare all'uomo o all'animale allo scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche dell'uomo o dell'animale;

(2)  “prodotto”: il principio attivo o la composizione di principi attivi di un medicinale;

(3)  “brevetto di base”: un brevetto che protegge un prodotto in quanto tale, un processo di fabbricazione di un prodotto o un impiego di prodotto e che è designato dal suo titolare ai fini della procedura di rilascio di un certificato;

(4)  “domanda di proroga”: una domanda di proroga del certificato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del presente regolamento e dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1901/2006 (21);

(5)  “fabbricante”: la persona stabilita nell'Unione per conto della quale è effettuata la fabbricazione di un prodotto o di un medicinale contenente tale prodotto, a fini di esportazione in paesi terzi o a fini di stoccaggio;

(6)  “domanda nazionale”: una domanda di certificato depositata presso un'autorità nazionale competente a norma dell'articolo 9;

(7)  “domanda centralizzata”: una domanda depositata presso l'Ufficio a norma dell'articolo 20 ai fini del rilascio di certificati, per il prodotto indicato nella domanda, negli Stati membri designati;

(8)  “domanda centralizzata di proroga”: una domanda di proroga del certificato a norma dell'articolo 30 del presente regolamento e dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1901/2006;

(9)  “Stato membro designato”: uno Stato membro per il quale è richiesto un certificato nell'ambito della procedura d'esame centralizzata di cui al capo III, identificato in una domanda centralizzata di certificato;

(10)  “brevetto europeo”: un brevetto rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) secondo le norme e le procedure stabilite nella Convenzione sul brevetto europeo(22) (“CBE”);

(11)  “brevetto unitario”: un brevetto europeo che beneficia dell'effetto unitario negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata di cui al regolamento (UE) n. 1257/2012;

(12)  “autorità nazionale competente”: l'autorità nazionale competente, in un determinato Stato membro, per il rilascio dei certificati e per il rigetto delle domande di certificati di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

(12 bis)   "economicamente collegato": in relazione a titolari diversi di due o più brevetti di base che proteggono lo stesso prodotto, il fatto che un titolare, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, controlli un altro titolare, ne sia controllato o sia posto sotto controllo comune con un altro titolare. [Em. 15]

Capo II

Domande nazionali di certificati

Articolo 3

Condizioni di rilascio del certificato

1.  Il certificato viene rilasciato se nello Stato membro nel quale è presentata la domanda di cui all'articolo 7 e alla data di tale domanda sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

(a)  il prodotto è protetto da un brevetto di base in vigore;

(b)  per il prodotto in quanto medicinale è stata rilasciata un'autorizzazione in corso di validitàall' immissione in commercio a norma, secondo il caso, della direttiva 2001/83/CE.../... [2023/0132(COD)],del regolamento (CE) n. 726/2004o del regolamento (UE) 2019/6; [Em. 16]

(c)  il prodotto non è già stato oggetto di un certificato;

(d)  l'autorizzazione di cui alla lettera b) è la prima autorizzazione all' immissione in commercio del prodotto in quanto medicinale.

2.  In deroga al paragrafo 1, in uno Stato membro non è rilasciato un certificato a norma del presente capo sulla base di una domanda nazionale se sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 20, paragrafo 1, per il deposito di una domanda centralizzata in cui tale Stato membro sarebbe designato.

3.  Il titolare di più brevetti riguardanti lo stesso prodotto non può ottenere più certificati per tale prodotto. Tuttavia, se sono state introdotte due o più domande riguardanti lo stesso prodotto da parte di due o più titolari di brevetti differenti, ciascuno di tali titolari può ottenere un certificato per tale prodotto, purché essi non siano economicamente collegati. Il medesimo principio si applica, mutatis mutandis, alle domande presentate dal titolare in relazione allo stesso prodotto per cui sono stati precedentemente rilasciati uno o più certificati o certificati unitari ad altri diversi titolari di brevetti diversi. [Em. 17]

Articolo 4

Ambito di applicazione della protezione

Nei limiti della protezione conferita dal brevetto di base, la protezione conferita dal certificato riguarda il solo prodotto oggetto dell'autorizzazione all' immissione in commercio del medicinale corrispondente, per qualsiasi impiego del prodotto in quanto medicinale che sia stato autorizzato prima della scadenza del certificato.

Articolo 5

Effetti del certificato

1.  Il certificato conferisce gli stessi diritti che vengono attribuiti dal brevetto di base ed è soggetto alle stesse limitazioni e agli stessi obblighi.

2.  In deroga al paragrafo 1 e conformemente al regolamento (UE) .../... [2023/0130(COD)], il certificatonon conferisce protezionerispetto a determinate operazioni che richiederebbero altrimenti il consenso del titolare del certificatoqualora siano soddisfattetutte le le condizioniseguenti: [Em. 18]

a)  tali operazioni comprendono qualsiasi operazione tra le seguenti :

i)  la fabbricazione di un prodotto o di un medicinale contenente tale prodotto a fini di esportazione in paesi terzi; o [Em. 19]

ii)  qualsiasi operazione connessa che sia strettamente necessaria per latale fabbricazione nell'Unione di cui al punto i) o per l'effettiva esportazione stessa; o [Em. 20]

iii)  la fabbricazione, non prima di sei mesi prima della scadenza del certificato, di un prodotto o di un medicinale contenente tale prodotto, a fini di stoccaggionelloStato membro di fabbricazione, per immettere sul mercato degli Stati membri detto prodotto o un un medicinale contenente tale prodotto dopo la scadenza del corrispondente certificato; o [Em. 21]

iv)  qualsiasi operazione connessa strettamente necessaria per per la fabbricazione nell'Unione di cui al punto iii), o per l'effettivo per lo stoccaggio stesso, a condizione che tale operazione connessa sia effettuata non prima di sei mesi prima della scadenza del certificato; [Em. 22]

b)  il fabbricante, tramite mezzi appropriati e documentati, notifica all'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, nello Stato membro in cui deve avvenire la fabbricazione e comunica al titolare del certificato le informazioni di cui al paragrafo 5 al più tardi tre mesi prima della data di inizio della fabbricazione in tale Stato membro, o non oltre tre mesi antecedenti la prima operazione connessa anteriore alla fabbricazione, che sarebbe altrimenti vietata dalla protezione conferita da un certificato, se quest'ultima data è anteriore;

c)  qualora siano modificate le informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, il fabbricante ne dà notifica all'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e ne informa il titolare del certificato prima che tali modifiche abbiano effetto;

d)  in caso di prodotti o di medicinali contenenti tali prodotti fabbricati a fini di esportazione nei paesi terzi, il fabbricante provvede affinché un logo, nel modello figurante nell'allegato II, sia apposto sull'imballaggio esterno del prodotto o del medicinale contenente tale prodotto di cui alla lettera a), punto i), del presente paragrafo e, ove fattibile, sul confezionamento primario;

e)  il fabbricante ottempera al paragrafo 9 del presente articolo e, se applicabile, all'articolo 12, paragrafo 2.

3.  Il paragrafo 2 non si applica a operazioni o attività effettuate per l'importazione nell'Unione di prodotti o medicinali contenenti tali prodotti a soli fini di riconfezionamento, riesportazione o stoccaggio.

4.  Le informazioni fornite al titolare del certificato ai fini del paragrafo 2, lettere b) e c), sono utilizzate esclusivamente al fine di verificare che i requisiti del presente regolamento siano stati rispettati e, se del caso, di avviare un procedimento giudiziario per inadempienza.

5.  Ai fini del paragrafo 2, lettera b), il fabbricante fornisce tutte le informazioni seguenti:

(a)  il nome e l'indirizzo del fabbricante;

(b)  un'indicazione del fatto che la fabbricazione viene effettuata a fini di esportazione, a fini di stoccaggio o a fini sia di esportazione che di stoccaggio;

(c)  lo Stato membro in cui deve avvenire la fabbricazione e, se del caso, anche lo stoccaggio, e lo Stato membro in cui deve aver luogo l'eventuale prima operazione connessa anteriore alla fabbricazione;

(d)  il numero del certificato rilasciato nello Stato membro di fabbricazione e il numero del certificato rilasciato nello Stato membro dell'eventuale prima operazione connessa anteriore alla fabbricazione;

(e)  per i medicinali destinati all'esportazione in paesi terzi, il numero di riferimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio o dell'equivalente di tale autorizzazione in ciascun paese terzo di esportazione, non appena pubblicamente disponibile.

6.  Ai fini della notifica all'autorità di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), il fabbricante utilizza il modulo standard per la notifica di cui all'allegato III.

7.  La mancata presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 5, lettera e), rispetto a un paese terzo incide unicamente sulle esportazioni verso tale paese terzo e tali esportazioni non beneficiano dell'eccezione di cui al paragrafo 2 .

8.  Il fabbricante provvede affinché i medicinali fabbricati conformemente al paragrafo 2, lettera a), punto i), non rechino un identificativo univoco attivo ai sensi del regolamento delegato (UE) 2016/161.

9.  Il fabbricante provvede affinché, tramite mezzi appropriati e documentati, le persone con le quali mantiene un rapporto contrattuale e che effettuano operazioni rientranti nel paragrafo 2, lettera a), siano pienamente informate e a conoscenza di tutti gli aspetti seguenti :

(a)  il fatto che tali operazioni sono soggette al paragrafo 2;

(b)  il fatto che l'immissione sul mercato, l'importazione o la reimportazione del prodotto o del medicinale contenente tale prodotto di cui al paragrafo 2, lettera a), punto i), o l'immissione sul mercato del prodotto o del medicinale contenente tale prodotto di cui al paragrafo 2, lettera a), punto iii), potrebbero costituire una violazione del certificato di cui a tale paragrafo qualora e finché tale certificato sia applicabile.

10.  Il paragrafo 2 si applica ai certificati richiesti il 1o luglio 2019 o dopo tale data.

Il paragrafo 2 si applica altresì ai certificati richiesti prima del 1o luglio 2019 e che producono effetti a tale data o dopo di essa. Il paragrafo 2 si applica a tali certificati unicamente dal 2 luglio 2022.

Il paragrafo 2 non si applica ai certificati che abbiano iniziato a produrre effetti prima del 1o luglio 2019.

Articolo 6

Diritto al certificato

1.  Il diritto al certificato spetta al titolare del brevetto di base o al suo avente diritto.

2.  Nonostante il paragrafo 1, qualora un brevetto di base sia stato rilasciato in relazione a un prodotto oggetto di un'autorizzazione detenuta da un terzo, al titolare del brevetto di base non è rilasciato alcun certificato per tale prodotto senza il consenso di tale terzo.

Articolo 7

Domanda di certificato

1.  La domanda di certificato è depositata entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui per il prodotto, in quanto medicinale, è stata rilasciata l'autorizzazione all' immissione in commercio menzionata all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

2.  Fatto salvo il paragrafo 1, quando l'autorizzazione all' immissione in commercio avviene prima del rilascio del brevetto di base, la domanda di certificato è depositata entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di rilascio del brevetto.

3.  La domanda di proroga di un certificato può essere depositata contemporaneamente al deposito della domanda di certificato ovvero quando la domanda di certificato è pendente e sono soddisfatti i pertinenti requisiti di cui, rispettivamente, all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), o all'articolo 8, paragrafo 2.

4.  La domanda di proroga di un certificato già rilasciato viene depositata, al più tardi, due anni prima della scadenza del certificato.

Articolo 8

Contenuto della domanda di certificato

1.  La domanda di certificato contiene quanto segue :

a)  una richiesta di rilascio di un certificato che contenga in particolare:

i)  il nome e l'indirizzo del richiedente;

ii)  se il richiedente ha nominato un rappresentante, il nome e l'indirizzo di tale rappresentante ;

iii)  il numero del brevetto di base nonché il titolo dell'invenzione;

iv)  il numero e la data della prima autorizzazione all' immissione in commercio del prodotto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e, qualora non sia la prima autorizzazione all' immissione in commercio nell'Unione , anche il numero e la data di detta autorizzazione;

b)  una copia dell'autorizzazione all' immissione in commercio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), da cui risulti l'identità del prodotto e che contenga, in particolare, il numero e la data dell'autorizzazione, nonché il riassunto delle caratteristiche del prodotto, come previsto dall'articolo 11 della direttiva 2001/83/CE o dall'articolo 35 del regolamento (UE) 2019/6;

c)  se l'autorizzazione di cui alla lettera b) non è la prima autorizzazione all' immissione in commercio del prodotto nell'Unione , in quanto medicinale, l'indicazione dell'identità del prodotto così autorizzato e della disposizione giuridica in forza della quale è intervenuta la procedura di autorizzazione, nonché una copia della pubblicazione di detta autorizzazione nella Gazzetta ufficiale o, in assenza di tale pubblicazione, qualsiasi altro documento che dimostri che è stata rilasciata un'autorizzazione e riporti la data di rilascio e l'indicazione dell'identità del prodotto autorizzato ;

d)  se la domanda di certificato per un medicinale comprende una domanda di proroga:

i)  una copia della dichiarazione di conformità a un piano d'indagine pediatrica approvato e completato, di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1901/2006;

ii)  all'occorrenza, oltre alla copia dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di cui alla lettera b), la prova dell'esistenza di dette autorizzazioni per tutti gli altri Stati membri conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1901/2006;

d bis)   se del caso, il consenso del terzo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento; [Em. 23]

d ter)   informazioni su qualsiasi sostegno finanziario pubblico diretto ricevuto per la ricerca relativa allo sviluppo del prodotto. [Em. 24]

2.  Quando una domanda di certificato è pendente, la domanda di proroga ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, include gli elementi di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, nonché un riferimento alla domanda di certificato già presentata.

3.  La domanda di proroga di un certificato già rilasciato contiene gli elementi di cui al paragrafo 1, lettera d), e una copia del certificato già rilasciato.

4.  Gli Stati membri possono stabilire una tassa da versare per presentare domanda di certificato e per presentare domanda di proroga di un certificato.

Articolo 9

Deposito della domanda di certificato

1.  La domanda di certificato è depositata presso l'ufficio competente della proprietà industriale dello Stato membro che ha rilasciato o per il quale è stato rilasciato il brevetto di base e nel quale è stata ottenuta l'autorizzazione all' immissione in commercio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), a meno che lo Stato membro non designi a tal fine un'altra autorità.

La domanda di proroga di un certificato è depositata presso l'autorità competente dello Stato membro interessato.

2.  La notifica della domanda di certificato è pubblicata dall'autorità di cui al paragrafo 1. Tale notifica contiene tutte le informazioni seguenti:

(a)  il nome e l'indirizzo del richiedente;

(b)  il numero del brevetto di base;

(c)  il titolo dell'invenzione;

(d)  il numero e la data dell'autorizzazione all' immissione in commercio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), nonché il prodotto la cui identità risulta dall'autorizzazione stessa;

(e)  se del caso, il numero e la data della prima autorizzazione all' immissione in commercio nell'Unione ;

(f)  se del caso, l'indicazione che la domanda include una domanda di proroga.

3.  Si applica il paragrafo 2 alla notifica della domanda di proroga di un certificato già rilasciato o qualora la domanda di certificato sia pendente. La notifica contiene inoltre una menzione della domanda di proroga del certificato.

Articolo 10

Rilascio del certificato o rigetto della domanda di certificato

1.  Quando la domanda di certificato e il prodotto che ne è oggetto soddisfano le condizioni previste dal presente capo, l'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, rilascia il certificato.

2.  Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo , l'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, respinge la domanda di certificato se la domanda stessa, o il prodotto che ne è oggetto, non soddisfano le condizioni previste dal presente capo.

3.  Se la domanda di certificato non soddisfa le condizioni previste dall'articolo 8, l'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, invita il richiedente a porre rimedio, entro il termine assegnatogli, alle irregolarità constatate o all'eventuale mancato pagamento della tassa.

4.  Qualora non sia posto rimedio entro il termine prescritto alle irregolarità o al mancato pagamento a norma del paragrafo 3, l'autorità respinge la domanda .

5.  Gli Stati membri possono disporre che il rilascio del certificato da parte dell'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, avvenga senza esame delle condizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 1, lettere c) e d).

6.  I paragrafi da 1 a 4 si applicano mutatis mutandis alla domanda di proroga.

Articolo 11

Pubblicazione

1.  L'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, pubblica al più prestosenza indebito ritardo la notificadel rilascio del certificato . Tale . Tale notifica contienetuttele informazioni seguenti: [Em. 25]

(a)  il nome e l'indirizzo del titolare del certificato;

(b)  il numero del brevetto di base;

(c)  il titolo dell'invenzione;

(d)  il numero e la data dell'autorizzazione all' immissione in commercio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), nonché il prodotto la cui identità risulta dall'autorizzazione stessa;

(e)  se del caso, il numero e la data della prima autorizzazione all' immissione in commercio nell'Unione ;

(f)  la durata del certificato.

(f bis)   informazioni su qualsiasi sostegno finanziario pubblico diretto ricevuto per la ricerca relativa allo sviluppo del prodotto. [Em. 26]

2.  L'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, pubblica al più presto la notifica del rigetto della domanda di certificato . Tale notifica contiene almeno le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

3.  I paragrafi 1 e 2 si applicano alla notifica della concessione di una proroga o del rifiuto di una proroga.

4.  L'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, pubblica al più presto le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, unitamente alla data di notifica di dette informazioni. Essa pubblica inoltre al più presto le eventuali modifiche di tali informazioni notificate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c).

Articolo 12

Tasse

1.  Gli Stati membri possono disporre che il certificato sia soggetto al pagamento di tasse annuali.

2.  Gli Stati membri possono disporre che le notifiche di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere b) e c), siano soggette al pagamento di una tassa .

Articolo 13

Durata del certificato

1.  Il certificato ha efficacia a decorrere dal termine legale del brevetto di base per una durata uguale al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda del brevetto di base e la data della prima autorizzazione all' immissione in commercio nell'Unione , ridotto di cinque anni.

2.  Fatto salvo il paragrafo 1, la durata del certificato non può essere superiore a cinque anni a decorrere dalla data in cui il certificato acquista efficacia.

3.  I periodi stabiliti ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono prorogati di sei mesi qualora si applichi l'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1901/2006. In tal caso il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere prorogato una sola volta.

Articolo 14

Scadenza del certificato

Il certificato si estingue in uno dei casi seguenti :

(a)  al termine della durata prevista dall'articolo 13;

(b)  per rinuncia del titolare;

(c)  per mancato pagamento nei termini della tassa annuale fissata conformemente all'articolo 12;

(d)  se e per tutto il periodo in cui il prodotto protetto da certificato non può più essere immesso sul mercato, a seguito del ritiro della o delle corrispondenti autorizzazioni all' immissione in commercio, conformemente alla direttiva 2001/83/CE o al regolamento (UE) 2019/6.

Ai fini della lettera d), l'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1 , può decidere d'ufficio oppure su richiesta di un terzo in merito all'estinzione del certificato.

Articolo 15

Nullità del certificato

1.  Il certificato è nullo in uno dei casi seguenti :

(a)  se è stato rilasciato in contrasto con l'articolo 3 o con l'articolo 6, paragrafo 2; [Em. 27]

(b)  se il brevetto di base si è estinto anteriormente allo scadere della durata legale;

(c)  se il brevetto di base viene dichiarato nullo o viene limitato in modo tale che il prodotto per il quale il certificato era stato rilasciato non è più protetto dai diritti del brevetto di base, oppure se dopo la scadenza del brevetto di base sussistono cause di nullità che avrebbero giustificato l'annullamento oppure la limitazione.

2.  Chiunque può depositare una domanda o esercitare un'azione di nullità del certificato presso l'organo competente, in virtù delle disposizioni della legislazione nazionale, ad annullare il brevetto di base corrispondente , o presso l'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro .

Articolo 16

Revoca di una proroga di un certificato per un medicinale

1.  La proroga può essere revocata se è stata concessa in contrasto con l'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1901/2006.

2.  Chiunque può depositare una domanda di revoca della proroga concessa a norma del presente capo presso l'organo competente, in virtù delle disposizioni della legislazione nazionale, a dichiarare nullo il brevetto di base corrispondente o dinanzi all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro. [Em. 28]

Articolo 17

Notifica relativa all'estinzione o alla nullità

1.  Se il certificato si estingue conformemente all'articolo 14, lettera b), c), o d), oppure se viene dichiarato nullo conformemente all'articolo 15, l'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, pubblica una notifica in merito .

2.  In caso di revoca della proroga a norma dell'articolo 16, l'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, pubblica una notifica in merito .

Articolo 18

Ricorsi

1.  Le decisioni dell'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o degli organi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 2, adottate in applicazione del presente capo sono soggette agli stessi ricorsi previsti dalla legislazione nazionale contro decisioni analoghe in materia di brevetti nazionali.

2.  La decisione di rilascio del certificato può essere oggetto di ricorso per ottenere la rettifica della durata del certificato quando la data della prima autorizzazione all'immissione in commercio nell'Unione, contenuta nella domanda di certificato di cui all'articolo 8, non è corretta.

2 bis.   È garantita la piena trasparenza per tutta la durata del procedimento di ricorso, che è aperto, ove possibile, alla partecipazione del pubblico.

Articolo 19

Procedura

1.  In mancanza di disposizioni di procedura stabilite nel presente regolamento si applicano al certificato le disposizioni di procedura applicabili in virtù della legislazione nazionale al brevetto di base corrispondente, a meno che la legislazione nazionale non contempli disposizioni di procedura speciali in merito ai certificati.

2.  Fatto salvo il paragrafo 1, è esclusa la procedura di opposizione a un certificato già rilasciato.

Capo III

Procedura centralizzata per i certificati

Articolo 20

Ambito di applicazione della domanda centralizzata

1.  Se il brevetto di base è un brevetto europeo, compreso un brevetto unitario, e l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto è stata rilasciata, a seconda dei casi, conformemente alla direttiva .../... [2023/0132(COD)], mediante la procedura centralizzata a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6, si applica la procedura di cui al presente capo. [Em. 30]

2.  Se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, il deposito di domande nazionali è vietato, in relazione allo stesso prodotto, negli Stati membri in cui il brevetto di base è in vigore.

3.  Una domanda centralizzata è depositata presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale istituito dall'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/1001 (“Ufficio”).

4.  Gli articoli da 1 a 7 e da 13 a 18 si applicano alle domande centralizzate.

5.  La domanda centralizzata è depositata utilizzando un modulo di domanda specifico.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire norme relative al modulo di domanda da utilizzare per depositare una domanda centralizzata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56.

Articolo 21

Contenuto della domanda centralizzata

La domanda centralizzata contiene gli elementi seguenti:

(a)  la designazione degli Stati membri in cui sono richiesti i certificati nell'ambito della procedura centralizzata;

(b)  le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

Articolo 22

Esame dell'ammissibilità di una domanda centralizzata

1.  L'Ufficio esamina quanto segue:

(a)  se la domanda centralizzata è conforme all'articolo 21;

(b)  se la domanda centralizzata è conforme all'articolo 7;

(c)  se la tassa di deposito di cui all'articolo 34, paragrafo 1, è stata versata entro i termini prescritti.

2.  Qualora la domanda centralizzata non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1, l'Ufficio chiede al richiedente di adottare le misure necessarie per soddisfare tali requisiti e fissa un termine per conseguire la conformità.

3.  Qualora la tassa di cui al paragrafo 1, lettera c), non sia stata versata o non sia stata interamente versata, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente.

4.  Se il richiedente non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 entro il termine di cui al paragrafo 2, l'Ufficio respinge la domanda.

Articolo 23

Pubblicazione della domanda centralizzata

Se la domanda centralizzata è conforme all'articolo 22 o se la domanda di proroga dei certificati è conforme all'articolo 33, paragrafo 2, l'Ufficio pubblica la domanda nel registro senza indebito ritardo entro cinque giorni lavorativi. [Em. 31]

Articolo 24

Esame della domanda centralizzata

1.  L'Ufficio valuta la domanda sulla base di tutte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 6, paragrafo 12, per ciascuno degli Stati membri designati. [Em. 32]

2.  Qualora la domanda centralizzata di certificato e il prodotto che ne è oggetto siano conformi all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 6, paragrafo 12, per tutti gli Stati membri designati o per alcuni di essi, l'Ufficio adotta un parere d'esame motivato positivo in relazione a tali Stati membri. L'Ufficio notifica tale parere al richiedente e lo pubblica nell'apposito registro senza indebito ritardo. [Em. 33]

3.  Qualora la domanda centralizzata di certificato e il prodotto che ne è oggetto non siano conformi all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 6, paragrafo 12, per tutti gli Stati membri designati o per alcuni di essi, l'Ufficio adotta un parere d'esame motivato negativo in relazione a tali Stati membri. L'Ufficio notifica tale parere al richiedente e lo pubblica nell'apposito registro senza indebito ritardo. [Em. 34]

4.  L'Ufficio traduce il parere d'esame nelle lingue ufficiali di tutti gli Stati membri designati. L'Ufficio può utilizzare a tal fine una traduzione automatica verificata.

5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire norme sulle procedure relative al deposito e sulle procedure relative al modo in cui i panel d'esame esaminano le domande centralizzate e preparano i pareri d'esame, come pure sull'emissione di pareri d'esame da parte dell'Ufficio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56.

5 bis.   L'Ufficio adotta un parere d'esame entro sei mesi dalla pubblicazione della domanda centralizzata nel registro. Fatti salvi gli articoli 25, 26 e 28 del presente regolamento, ogniqualvolta ciò sia debitamente giustificato per motivi di urgenza, il richiedente può presentare una domanda di procedura accelerata. Se la richiesta di procedura d'esame accelerata è ritenuta giustificata, l'Ufficio adotta un parere d'esame entro quattro mesi dalla pubblicazione della domanda di certificato unitario. [Em. 35]

Articolo 25

Osservazioni dei terzi

1.  Qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare all'Ufficio osservazioni scritte sull'ammissibilità alla protezione complementare del prodotto oggetto della domanda in uno o più degli Stati membri ivi designati.

2.  La persona fisica o giuridica che ha presentato osservazioni scritte conformemente al paragrafo 1 non può essere parte del procedimento.

3.  Le osservazioni dei terzi sono presentate entro tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda centralizzata nel registro.

3 bis.   Qualora si applichi la procedura accelerata ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5 bis, le osservazioni sono presentate entro sei settimane dalla pubblicazione della domanda nel registro. [Em. 36]

4.  Le osservazioni dei terzi sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione e sono motivate.

5.  Le osservazioni dei terzi sono notificate al richiedente. Il richiedente può presentare deduzioni sulle osservazioni entro un termine stabilito dall'Ufficio.

Articolo 26

Opposizione

1.  Entro un termine di due mesi a decorrere dalla pubblicazione del parere d'esame in relazione a una domanda centralizzata, qualsiasi persona (“opponente”) può presentare all'Ufficio un atto di opposizione a tale parere.

2.  L'opposizione può essere presentata solo per il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di cui all'articolo 3 o 6 per uno o più Stati membri designati. [Em. 37]

3.  L'opposizione è presentata per iscritto e motivata. Essa si considera validamente presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di opposizione.

4.  L'atto di opposizione contiene:

(a)  i riferimenti della domanda centralizzata contro la quale è presentata l'opposizione, il nome del suo titolare e l'identificazione del prodotto;

(b)  i dati dell'opponente e, se del caso, del suo rappresentante;

(c)  l'indicazione della misura in cui il parere d'esame è oggetto di opposizione e dei motivi su cui si fonda l'opposizione.

(c bis)   qualsiasi elemento di prova invocato dall'opponente a sostegno dell'opposizione. [Em. 38]

5.  L'opposizione è esaminata da un panel di opposizione istituito dall'Ufficio conformemente alle norme applicabili ai panel d'esame di cui all'articolo 28. Il panel di opposizione non comprende tuttavia alcun esaminatore precedentemente coinvolto nel panel d'esame che ha esaminato la domanda centralizzata.

6.  Il panel di opposizione, se constata che l'atto di opposizione non è conforme al paragrafo 2, 3 o 4, respinge l'opposizione in quanto inammissibile e ne informa lcomunica all'opponente la sua decisione e la motivazione alla base di quest'ultima, a meno che tali carenze non siano state sanate prima della scadenza del termine di presentazione dell'opposizione di cui al paragrafo 1. [Em. 39]

7.  La decisione di respingere un'opposizione in quanto inammissibile è comunicata al titolare della domanda centralizzata, unitamente a una copia dell'atto di opposizione.

L'atto di opposizione è inammissibile qualora l'Ufficio si sia pronunciato su un precedente ricorso avente lo stesso oggetto e la stessa causa e la decisione dell'Ufficio su tale ricorso sia passata in giudicato.

8.  Se l'opposizione non è respinta in quanto inammissibile, l'Ufficio trasmette senza indugio l'atto di opposizione al richiedente e lo pubblica nel registro. Se sono stati presentati più atti di opposizione, l'Ufficio li trasmette senza indugio agli altri opponenti.

9.  L'Ufficio emette una decisione sull'opposizione, inclusa una motivazione dettagliata della stessa, entro sei mesi, salvo qualora la complessità del caso richieda un termine più lungo. [Em. 40]

9 bis.   Nei casi in cui siano state presentate più opposizioni contro un parere d'esame, l'Ufficio tratta congiuntamente le opposizioni ed emette un'unica decisione per tutte le opposizioni depositate. [Em. 41]

10.  Il panel di opposizione, se ritiene che nessun motivo di opposizione pregiudichi il mantenimento del parere d'esame, respinge l'opposizione e comunica la sua decisione all'opponente e l'Ufficio lo menziona nel registro. [Em. 42]

11.  Il panel di opposizione, se ritiene che almeno un motivo di opposizione pregiudichi il mantenimento del parere d'esame, adotta un parere modificato e l'Ufficio lo menziona nel registro.

12.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 per integrare il presente regolamento specificando la procedura per la presentazione delle opposizioni e per il loro esame.

12 bis.   È garantita la piena trasparenza per tutta la durata della procedura di opposizione, che è aperta, ove possibile, alla partecipazione del pubblico. [Em. 43]

Articolo 27

Ruolo delle autorità nazionali competenti

1.  Su richiesta presentata all'Ufficio, qualsiasi autorità nazionale competente può essere nominata dall'Ufficio quale ufficio partecipante alla procedura d'esame. Una volta che un'autorità nazionale competente è nominata conformemente al presente articolo, tale autorità designa uno o più esaminatori che partecipano all'esame di una o più domande centralizzate, sulla base delle loro competenze pertinenti e della loro esperienza nel settore. [Em. 44]

2.  L'Ufficio e l'autorità nazionale competente concludono un accordo amministrativo prima che tale autorità nazionale competente sia nominata quale ufficio partecipante come menzionato al paragrafo 1.

L'accordo specifica i diritti e gli obblighi delle parti, in particolare l'impegno formale dell'autorità nazionale competente interessata a rispettare il presente regolamento per quanto riguarda la procedura d'esame centralizzata.

3.  L'Ufficio può nominare un'autorità nazionale competente quale ufficio partecipante come menzionato al paragrafo 1 per cinque anni. Tale nomina può essere prorogata per ulteriori periodi di cinque anni.

4.  Prima di nominare un'autorità nazionale competente o di prorogarne la nomina, o prima della scadenza di tale nomina, l'Ufficio sente l'autorità nazionale competente interessata.

5.  Ciascuna autorità nazionale competente nominata a norma del presente articolo fornisce all'Ufficio un elenco dei singoli esaminatori disponibili a partecipare ai procedimenti d'esame e di opposizione. Ciascuna di tali autorità nazionali competenti aggiorna tale elenco in caso di modifica.

Articolo 28

Panel d'esame

1.  Le valutazioni di cui agli articoli 24, 26 e 33 sono effettuate da un panel d'esame comprendente un membro dell'Ufficio e due esaminatori di cui all'articolo 27, paragrafo 1, provenienti da due diverse autorità nazionali competenti partecipanti.

2.  Gli esaminatori sono imparziali nell'esercizio delle loro funzioni e dichiarano all'Ufficio ogni conflitto di interessi reale o percepito al momento della designazione.

3.  All'atto della costituzione di un panel d'esame, l'Ufficio assicura quanto segue:

(a)  l'equilibrio geografico tra gli uffici partecipanticompetenze pertinenti e sufficiente esperienza nell'esame di brevetti e di certificati protettivi complementari, garantendo in particolare che almeno uno degli esaminatori abbia almeno cinque anni di esperienza nell'esame di brevetti e di certificati protettivi complementari; [Em. 45]

(aa)   ove possibile, l'equilibrio geografico tra gli uffici partecipanti; [Em. 46]

(b)  la considerazione del rispettivo carico di lavoro degli esaminatori;

(c)  il fatto che non vi sia più di unalcun esaminatore alle dipendenze di un'autorità nazionale competente che si avvale della deroga di cui all'articolo 10, paragrafo 5, del presente regolamento. [Em. 47]

4.  L'Ufficio pubblica un riepilogo annuale del numero di procedure, comprese quelle d'esame, di opposizione e di ricorso, cui ciascuna autorità nazionale competente ha partecipato.

5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire i criteri relativi alle modalità di costituzione dei panel e i criteri per la selezione degli esaminatori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56.

Articolo 29

Ricorsi

1.  Qualsiasi parte di un procedimento a norma del presente capo che sia lesa da una decisione dell'Ufficio, compresa l'adozione di un parere d'esame, può presentare ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso.

2.  La presentazione del ricorso ha effetto sospensivo. Una decisione dell'Ufficio che non sia stata impugnata ha effetto il giorno successivo alla scadenza del termine di ricorso di cui al paragrafo 3.

3.  Il ricorso è presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dalla data di notifica della decisione. Il ricorso non si considera presentato fino all'avvenuto pagamento della tassa di ricorso. In caso di ricorso, entro quattrotre mesi dalla data di notifica della decisione è presentata una dichiarazione scritta indicante i motivi del ricorso, inclusi gli elementi di prova corrispondenti sui quali si basa. [Em. 48]

3 bis.   Eventuali risposte a una dichiarazione contenente i motivi del ricorso sono presentate per iscritto entro tre mesi dalla data di notifica di tale dichiarazione. Se del caso, l'Ufficio fissa una data per l'audizione orale entro tre mesi dalla presentazione della risposta ai motivi del ricorso o entro sei mesi dalla presentazione dei motivi del ricorso, se quest'ultima data è precedente. L'Ufficio emette una decisione scritta entro tre mesi dall'audizione orale o dal deposito della risposta alla memoria contenente i motivi del ricorso, a seconda dei casi. [Em. 49]

4.  In seguito all'esame della ricevibilità del ricorso, le commissioni di ricorso deliberano sul merito del ricorso.

5.  Se un ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso dell'Ufficio dà luogo a una decisione che non è in linea con il parere d'esame ed è rinviata all'Ufficio, la decisione delle commissioni può annullare o riformareannulla o riforma tale parere prima di trasmetterlo alle autorità nazionali competenti degli Stati membri designati. [Em. 50]

6.  Avverso una decisione delle commissioni di ricorso relativa ai ricorsi può essere presentato ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, entro due mesi dalla data di notifica di tale decisione, per violazione delle forme sostanziali, violazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, violazione del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere. Il ricorso può essere presentato da una qualsiasi delle parti del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, se nella propria decisione questa non ne ha accolto le richieste. Il Tribunale è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata.

7.  Le decisioni delle commissioni di ricorso hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al paragrafo 6 oppure, se entro tale termine è stato presentato ricorso dinanzi al Tribunale, a decorrere dal giorno successivo al rigetto di quest'ultimo o al rigetto di eventuali ricorsi presentati dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea contro la decisione del Tribunale. L'Ufficio è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale o, in caso di ricorso contro la sentenza, a quella della Corte di giustizia.

8.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 al fine di integrare il presente regolamento specificando il contenuto e la forma del ricorso di cui al paragrafo 3, la procedura di presentazione e d'esame del ricorso nonché il contenuto e la forma della decisione delle commissioni di ricorso di cui al paragrafo 4.

Articolo 30

Commissioni di ricorso

1.  Oltre a esercitare i poteri loro conferiti dall'articolo 165 del regolamento (UE) 2017/1001, le commissioni di ricorso istituite da tale regolamento sono competenti a decidere sui ricorsi presentati contro le decisioni dell'Ufficio sulla base dell'articolo 29, paragrafo 1.

2.  Una commissione di ricorso in materia di domande centralizzate di certificati è composta da tre membri, di cui almeno due devono essere giuristi. La commissione di ricorso, qualora ne ravvisi la necessità per la natura stessa del ricorso, può avvalersi di altri due membri per il caso in questione.

3.  Non vi è alcuna commissione allargata di cui all'articolo 165, paragrafi 2, 3 e 4, nonché all'articolo 167, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 per quanto riguarda le domande centralizzate di certificati. Le decisioni prese da un solo membro a norma dell'articolo 165, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 non sono possibili.

4.  I membri delle commissioni di ricorso in materia di domande centralizzate di certificati sono nominati conformemente all'articolo 166, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001. Nel nominare i membri delle commissioni di ricorso relative alle domande centralizzate di certificati, si dovrebbe tenere conto della loro precedente esperienza in materia di certificati protettivi complementari o di brevetti. [Em. 51]

4 bis.   L'articolo 166, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/1001 si applica alle commissioni di ricorso nelle questioni riguardanti le domande centralizzate di certificati. [Em. 52]

Articolo 31

Delega di potere per quanto riguarda le commissioni di ricorso

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 per integrare il presente regolamento specificando le modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso nei procedimenti relativi ai certificati a norma del presente regolamento.

Articolo 32

Attuazione a livello nazionale di un parere d'esame centralizzato

1.  Scaduto il termine per la presentazione di un ricorso o di un'opposizione senza che siano stati presentati alcun ricorso o alcuna opposizione, o dopo l'emissione di una decisione definitiva nel merito, l'Ufficio trasmette il parere d'esame e le relative traduzioni all'autorità nazionale competente di ciascuno Stato membro designato.

Tale trasmissione avviene senza indebito ritardo entro un lasso di tempo che consenta alle autorità nazionali competenti di ciascuno Stato membro designato di rilasciare o respingere un certificato, a seconda dei casi, secondo le procedure nazionali applicabili, prima della scadenza del brevetto di base. [Em. 53]

2.  Per quanto riguarda una domanda centralizzata, qualora sia stato emesso un parere d'esame positivo per uno o più Stati membri designati, l'autorità nazionale competente di ciascuno di tali Stati membri rilascia un certificato conformemente alle norme e alle procedure nazionali applicabili.

3.  In deroga al paragrafo 2, uno Stato membro può decidere di non rilasciare un certificato se le circostanze di fatto in tale Stato membro sono cambiate dopo il deposito della domanda centralizzata per quanto riguarda una o più delle condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) o c), o all'articolo 14, primo comma, lettera d). In tal caso detto Stato membro respinge la domanda per quanto riguarda tale Stato membro.

4.  Un certificato rilasciato da un'autorità nazionale competente a norma del presente articolo è soggetto agli articoli 4, 5, 11 e da 12 a 19 e alla legislazione nazionale applicabile.

5.  Qualora sia stato emesso un parere d'esame negativo per uno o più Stati membri designati, l'autorità nazionale competente di ciascuno di tali Stati membri emette una decisione di rigetto conformemente alle norme e alle procedure nazionali applicabili.

5 bis.   L'autorità nazionale competente informa senza indebito ritardo il richiedente della decisione adottata. [Em. 54]

Articolo 33

Domanda centralizzata di proroga dei certificati

1.  Se i certificati per un determinato medicinale sono stati rilasciati mediante la procedura centralizzata, il titolare può chiedere una proroga di tali certificati depositando presso l'Ufficio una domanda centralizzata di proroga di tali certificati. Tale domanda centralizzata specifica la designazione degli Stati membri per i quali è richiesta la proroga.

2.  La domanda centralizzata di proroga dei certificati è depositata conformemente all'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e paragrafi 2, 3 e 4.

3.  Si applicano gli articoli 10, 11 e 17, per i quali i riferimenti all'“autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1” si intendono fatti all'Ufficio.

4.  I terzi possono presentare osservazioni o un'opposizione anche in merito a una domanda centralizzata di proroga dei certificati. [Em. 55]

Articolo 34

Tasse

1.  L'Ufficio riscuote una tassa per una domanda centralizzata di certificati e per una domanda centralizzata di proroga di un certificato.

2.  L'Ufficio riscuote una tassa per il ricorso e per l'opposizione.

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per determinare gli importi delle tasse riscosse dall'Ufficio, i termini entro i quali devono essere versate e le modalità di pagamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56.

4.  L'articolo 12 si applica ai certificati rilasciati a norma del presente capo.

Articolo 35

Registro

1.  L'Ufficio predispone, tiene e gestisce un registro elettronico, consultabile e pubblico che fornisce informazioni aggiornate sullo stato di tutte le domande centralizzate pubblicate e di tutte le domande centralizzate di proroga dei certificati. [Em. 56]

2.  Il registro contiene, per ogni domanda centralizzata o certificato, tutte le informazioni seguenti:

(a)  il nome e l'indirizzo del richiedente o del titolare del certificato;

(b)  il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante, qualora non si tratti di un rappresentante di cui all'articolo 37, paragrafo 3;

(c)  la domanda, la data di deposito e la data di pubblicazione;

(d)  se la domanda riguarda un medicinale o un prodotto fitosanitario;

(e)  se del caso, l'indicazione che la domanda include una domanda di proroga;

(f)  gli Stati membri designati;

(g)  il numero del brevetto di base;

(h)  l'identificazione del prodotto per il quale sono richiesti i certificati;

(i)  il numero e la data dell'autorizzazione all'immissione in commercio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e l'identificazione del prodotto ivi identificato;

(j)  il numero e la data della prima autorizzazione all'immissione in commercio nell'Unione;

(ja)   informazioni su qualsiasi sostegno finanziario pubblico diretto ricevuto per la ricerca relativa allo sviluppo del prodotto; [Em. 57]

(k)  la data e una sintesi delil parere d'esame per ciascuno degli Stati membri designati; [Em. 58]

(l)  se del caso, la durata dei certificati da rilasciare;

(m)  se del caso, la data e una sintesi del parere d'esame relativo a una domanda di proroga di un certificato;

(n)  se del caso, informazioni sulla presentazione di un'opposizione, il suo status e il relativo esito, compresa, se del caso, una sintesi del parere d'esame riveduto; [Em. 59]

(o)  se del caso, informazioni sulla presentazione di un ricorso, il suo status e l'esito del procedimento di ricorso, compresa, se del caso, una sintesi del parere d'esame riveduto; [Em. 60]

(p)  se del caso e se disponibili, i dati relativi ai certificati rilasciati in ciascuno degli Stati membri designati;

(q)  se del caso, l'indicazione che la domanda centralizzata è stata respinta in uno o più Stati membri designati;

(r)  se del caso, l'indicazione che un certificato si è estinto o è stato dichiarato nullo;

(s)  informazioni sul pagamento delle tasse annuali stabilite dalle pertinenti autorità nazionali competenti.

3.  Il registro contiene modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 2, compresi i trasferimenti, con la relativa data di annotazione.

4.  Il registro e le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. L'Ufficio può utilizzare una traduzione automatica verificata per le informazioni da pubblicare nel registro.

5.  Le autorità nazionali competenti condividono senza indugio con l'Ufficio le informazioni relative al rilascio, all'estinzione, alla nullità o al trasferimento dei certificati e al rigetto delle domande a norma dei capi II e III, nonché al pagamento delle relative tasse annuali.

6.  Il direttore esecutivo dell'Ufficio può decidere che informazioni diverse da quelle di cui ai paragrafi 2 e 3 siano iscritte nel registro.

7.  L'Ufficio raccoglie, organizza, rende pubbliche e conserva le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, compresi i dati personali, ai fini previsti nel paragrafo 10. L'Ufficio rende il registro facilmente accessibile al pubblico.

8.  Su richiesta e previo pagamento di una tassa, l'Ufficio fornisce estratti del registro, autentici o non autentici.

9.  Il trattamento dei dati relativi alle iscrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, compresi i dati personali, è effettuato ai fini seguenti:

(a)  gestire le domande conformemente al presente capo e agli atti adottati in forza dello stesso;

(b)  gestire il registro e metterlo a disposizione delle autorità pubbliche e degli operatori economici a fini di consultazione;

(c)  produrre relazioni e statistiche al fine di consentire all'Ufficio di ottimizzare le sue attività e migliorare il funzionamento del sistema.

10.  Tutti i dati, compresi i dati personali, relativi alle iscrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono considerati di interesse pubblico e accessibili a terzi gratuitamente. Per motivi di certezza del diritto, i dati del registro sono conservati per un periodo di tempo indeterminato.

11.  Il registro istituito a norma del presente articolo è utilizzato anche per pubblicare informazioni relative ai certificati per i prodotti fitosanitari a norma del regolamento [COM(2023) 223] e relative ai certificati unitari a norma del regolamento [COM(2023) 222] e del regolamento [COM(2023) 221].

11 bis.   In deroga all'articolo 35, paragrafo 9, lettera b), le autorità pubbliche non utilizzano le informazioni fornite nel registro per le pratiche di "patent linkage" e nessuna decisione normativa o amministrativa relativa a medicinali generici o biosimilari può basarsi sulle informazioni fornite nel registro, né può essere utilizzata per rifiutare, sospendere, ritardare, ritirare o revocare autorizzazioni all'immissione in commercio, decisioni in materia di determinazione del prezzo e di rimborso od offerte nell'ambito di appalti pubblici. [Em. 61]

Articolo 36

Banca dati

1.  In aggiunta all'obbligo di tenere un registro, l'Ufficio raccoglie e conserva in una banca dati elettronica tutte le informazioni dettagliate fornite dai richiedenti o qualsiasi altra osservazione dei terzi a norma del presente regolamento o degli atti adottati in forza dello stesso.

2.  La banca dati elettronica può comprendere dati personali, oltre a quelli inseriti nel registro, nella misura in cui tali informazioni dettagliate sono prescritte dal presente regolamento o dagli atti adottati in forza dello stesso. La raccolta, la conservazione e il trattamento di tali dati sono effettuati ai fini seguenti:

(a)  gestire le domande e/o le registrazioni di certificati come descritto dal presente regolamento e dagli atti adottati in forza dello stesso;

(b)  accedere alle informazioni necessarie per svolgere il relativo procedimento in modo più semplice ed efficiente;

(c)  comunicare con i richiedenti e altri terzi;

(d)  produrre relazioni e statistiche al fine di consentire all'Ufficio di ottimizzare le sue attività e migliorare il funzionamento del sistema.

3.  Il direttore esecutivo stabilisce le condizioni di accesso alla banca dati elettronica e il modo in cui il relativo contenuto, diverso dai dati personali di cui al paragrafo 2 del presente articolo ma comprendente quelli elencati nell'articolo 35, paragrafo 3, può essere messo a disposizione in formato leggibile da dispositivo automatico, nonché le tariffe per tale accesso.

4.  L'accesso ai dati personali di cui al paragrafo 2 è limitato e tali dati non sono messi a disposizione del pubblico, salvo qualora la parte interessata abbia fornito il suo consenso esplicito.

5.  Tutti i dati sono conservati a tempo indeterminato. Tuttavia la parte interessata può chiedere la rimozione di qualsiasi dato personale dalla banca dati dopo 18 mesi dalla scadenza del certificato o, se del caso, dalla chiusura della relativa procedura in contradditorio. La parte interessata ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento la rettifica di dati inesatti o errati.

Articolo 37

Trasparenza

1.  Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(23) si applica ai documenti in possesso dell'Ufficio.

2.  Il consiglio di amministrazione dell'Ufficio adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 nel contesto del presente regolamento.

3.  Le decisioni adottate dall'Ufficio in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alle condizioni previste rispettivamente all'articolo 228 e all'articolo 263 TFUE.

4.  Il trattamento dei dati personali da parte dell'Ufficio è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(24).

Articolo 38

Rappresentanza

1.  Le persone fisiche o giuridiche che non hanno il domicilio né la sede principale né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nello Spazio economico europeo sono rappresentate dinanzi all'Ufficio conformemente al presente articolo in ogni procedimento previsto dal capo III del presente regolamento, salvo per quanto riguarda il deposito di una domanda centralizzata.

2.  Le persone fisiche o giuridiche che hanno il domicilio o la sede principale o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nello Spazio economico europeo possono essere rappresentate dinanzi all'Ufficio da un loro dipendente.

Il dipendente di una persona giuridica può rappresentare anche altre persone giuridiche economicamente collegate alla persona giuridica rappresentata da tale dipendente.

Il secondo comma si applica anche nel caso in cui tali altre persone giuridiche non abbiano il domicilio né la sede principale né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nell'Unione.

I dipendenti rappresentanti persone fisiche o giuridiche, su richiesta dell'Ufficio o, se del caso, della parte del procedimento, depositano presso l'Ufficio una procura firmata da inserire nel fascicolo.

3.  Se agiscono in comune più di un richiedente o più di un terzo, viene nominato un rappresentante comune.

4.  Solo un professionista stabilito nell'Unione che possa agire in qualità di mandatario abilitato in materia di brevetti dinanzi a un ufficio nazionale dei brevetti o all'Ufficio europeo dei brevetti o un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi agli organi giurisdizionali di uno Stato membro può rappresentare persone fisiche o giuridiche dinanzi all'Ufficio.

Articolo 39

Domande combinate

1.  Una domanda centralizzata può comprendere anche una richiesta di rilascio di un certificato unitario, secondo la definizione del regolamento [COM(2023) 222](25) (“domanda combinata”).

2.  La domanda combinata è oggetto di un'unica procedura d'esame centralizzata, nonché di un'unica procedura di opposizione o di ricorso qualora siano presentati un'opposizione o un ricorso contro un parere o una decisione in relazione sia alla domanda centralizzata sia alla domanda di certificato unitario.

3.  Gli Stati membri per i quali il brevetto di base ha effetto unitario non sono designati nella domanda combinata di rilascio parallelo di certificati nazionali. Ai fini dell'esame della domanda combinata non si tiene conto di qualsiasi designazione, nella domanda combinata, di uno Stato membro per il quale il brevetto di base ha effetto unitario.

Articolo 40

Divisione Certificati protettivi complementari

All'interno dell'Ufficio è istituita una divisione Certificati protettivi complementari (“divisione CPC”), responsabile dell'esecuzione dei compiti di cui al capo III del presente regolamento e al capo III del regolamento [COM(2023) 223], nonché ai regolamenti [COM(2023) 222] e [COM(2023) 221], tra cui in particolare:

(a)  ricezione e supervisione dell'esame delle domande centralizzate di certificati, delle domande centralizzate di proroga dei certificati, dei ricorsi e delle osservazioni dei terzi;

(b)  adozione di pareri d'esame per conto dell'Ufficio in relazione alle domande centralizzate di certificati, nonché in relazione alle domande centralizzate di proroga dei certificati;

(c)  decisione in merito alle opposizioni contro i pareri d'esame;

(d)  gestione del registro e della banca dati.

Articolo 41

Lingue

1.  Tutti i documenti e le informazioni inviati all'Ufficio in relazione alle procedure previste dal presente regolamento sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

2.  Per i compiti attribuiti all'Ufficio a norma del presente regolamento, le lingue dell'Ufficio sono tutte le lingue ufficiali dell'Unione conformemente al regolamento n. 1 del Consiglio(26).

Articolo 42

Comunicazioni all'Ufficio

1.  Le comunicazioni destinate all'Ufficio possono essere effettuate con mezzi elettronici. Il direttore esecutivo determina in che misura e secondo quali condizioni tecniche dette comunicazioni possono essere presentate per via elettronica.

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 per integrare il presente regolamento specificando le norme riguardanti i mezzi di comunicazione, compresi quelli elettronici, che le parti devono utilizzare nei procedimenti dinanzi all'Ufficio e i moduli che l'Ufficio deve fornire.

Articolo 43

Decisioni e comunicazioni dell'Ufficio

1.  Le decisioni dell'Ufficio a norma del presente capo comprendono i pareri d'esame e sono motivate. Esse sono fondate esclusivamente sui motivi o mezzi di prova in merito ai quali le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare le proprie deduzioni. Qualora il procedimento si svolga oralmente dinanzi all'Ufficio, le decisioni possono essere pronunciate in udienza. Le decisioni o i pareri sono successivamente notificati per iscritto alle parti.

2.  Qualsiasi decisione, parere, notificazione o comunicazione dell'Ufficio a norma del presente capo reca l'indicazione della divisione CPC e del panel competente come pure del nome o dei nomi degli esaminatori responsabili. Detti documenti sono firmati dagli esaminatori o, in mancanza di firma, recano il bollo dell'Ufficio apposto o prestampato. Il direttore esecutivo può consentire che si usino altri mezzi per indicare la divisione CPC e il nome degli esaminatori responsabili, ovvero un contrassegno diverso dal bollo, per le decisioni o le altre comunicazioni trasmesse mediante qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione.

3.  Le decisioni dell'Ufficio a norma del presente capo contro le quali è ammesso ricorso contengono l'avvertenza scritta che ogni ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi dalla data di notifica della decisione in questione. L'avvertenza deve inoltre richiamare l'attenzione delle parti sulle disposizioni di cui all'articolo 29. Le parti non possono opporre l'omissione da parte dell'Ufficio dell'avvertenza relativa alla facoltà di presentare ricorso.

Articolo 44

Procedura orale

1.  Quando ne ravvisi l'opportunità, l'Ufficio ricorre alla procedura orale, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti del procedimento.

2.   La procedura orale dinanzi al panel d'esame o al panel di opposizione non è pubblica. [Em. 62]

3.  La procedura orale dinanzi al panel d'esame, al panel di opposizione o alle commissioni di ricorso, ivi compresa la lettura della decisione o, a seconda dei casi, di un parere riveduto, è pubblica, salvo decisione contraria del panel d'esame, del panel di opposizione o delle commissioni di ricorso qualora la pubblicità in relazione alla totalità o a una parte della procedura orale possa presentare, in particolare per una delle parti del procedimento, inconvenienti gravi e ingiustificati. [Em. 63]

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 per integrare il presente regolamento stabilendo le modalità della procedura orale.

Articolo 45

Istruzione

1.  Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio sono esperibili in particolare i seguenti mezzi istruttori:

(a)  l'audizione delle parti;

(b)  la richiesta di informazioni;

(c)  la produzione di documenti e di campioni;

(d)  l'audizione di testimoni;

(e)  la perizia;

(f)  le dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, ovvero che abbiano effetto equivalente a norma del diritto dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione.

2.  Il panel competente può affidare a uno dei propri membri l'assunzione dei mezzi istruttori.

3.  L'Ufficio o il panel competente, ove ritenga necessario che una parte, un testimone o un perito deponga oralmente, cita la persona a comparire dinanzi a esso. In caso di convocazione di un perito, l'Ufficio o il panel competente, a seconda dei casi, verifica che la persona sia esente da conflitti di interessi. Il termine concesso per la citazione non è inferiore a un mese, salvo accordo fra gli interessati su un termine più breve. [Em. 64]

4.  Le parti vengono informate dell'audizione di un testimone o di un perito dinanzi all'Ufficio. Esse hanno il diritto di presenziare e di rivolgere domande al testimone o al perito.

5.  Il direttore esecutivo determina gli importi delle spese da pagare, compresi gli acconti, per quanto riguarda i costi di istruzione di cui al presente articolo.

6.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 per integrare il presente regolamento stabilendo le modalità dell'istruzione.

Articolo 46

Notifica

1.  L'Ufficio notifica sistematicamente agli interessati tutte le decisioni, compresi i pareri, le citazioni e le comunicazioni che fanno decorrere un termine o la cui notifica è prevista da altre disposizioni del presente capo o dagli atti adottati in forza del presente capo o è prescritta dal direttore esecutivo.

2.  La notifica può essere eseguita con differenti mezzi, compresi i mezzi elettronici. Le modalità di utilizzo di questi ultimi sono determinate dal direttore esecutivo.

3.  Quando la notifica deve essere effettuata mediante affissione di avviso, il direttore esecutivo stabilisce le modalità di affissione e la data di inizio del termine di un mese allo scadere del quale il documento si considera notificato.

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 per integrare il presente regolamento stabilendo le modalità della notifica.

Articolo 47

Termini

1.  I termini sono fissati con riferimento ad anni, mesi, settimane o giorni interi. I termini decorrono dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza. La durata dei termini non è inferiore a un mese né superiore a sei.

2.  Prima dell'inizio di ciascun anno civile il direttore esecutivo stabilisce i giorni in cui l'Ufficio non è aperto per il ricevimento dei documenti o in cui la posta ordinaria non è recapitata nella località in cui l'Ufficio ha sede.

3.  Il direttore esecutivo stabilisce la durata del periodo di interruzione in caso di interruzione generale della consegna della posta nello Stato membro in cui l'Ufficio ha sede o in caso di interruzione effettiva del collegamento dell'Ufficio con i mezzi elettronici di comunicazione ammessi.

4.  Se circostanze eccezionali quali catastrofi naturali o scioperi interrompono o perturbano le normali comunicazioni tra le parti del procedimento e l'Ufficio o viceversa, il direttore esecutivo può stabilire che, per le parti del procedimento che hanno la loro residenza o la loro sede nello Stato membro interessato o che hanno nominato un rappresentante con indirizzo nello Stato membro interessato, tutti i termini che altrimenti scadrebbero alla data o dopo la data di inizio di tali circostanze, secondo quanto determinato dal direttore esecutivo, siano prorogati sino a una data fissata dal direttore esecutivo. Nel determinare tale data, il direttore esecutivo valuta il momento in cui le circostanze eccezionali hanno fine. Se la circostanza eccezionale riguarda la sede dell'Ufficio, la decisione del direttore esecutivo specifica che essa si applica a tutte le parti del procedimento.

5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 per integrare il presente regolamento specificando le modalità relative al calcolo e alla durata dei termini.

Articolo 48

Correzione di errori e di sviste manifeste

1.  Di propria iniziativa o su richiesta di una parte, l'Ufficio provvede a correggere gli errori linguistici o di trascrizione nonché le sviste manifeste contenuti nelle sue decisioni, compresi i pareri, o gli errori tecnici commessi nella pubblicazione delle informazioni nel registro.

2.  L'Ufficio, qualora effettui un'iscrizione nel registro o adotti una decisione inficiate da un errore evidente che gli sia imputabile, provvede a cancellare tale iscrizione o a revocare tale decisione. La cancellazione dell'iscrizione nel registro o la revoca della decisione sono disposte entro un anno dalla data di iscrizione nel registro o di adozione della decisione, sentite le parti del procedimento.

3.  L'Ufficio tiene un registro delle correzioni e delle cancellazioni.

4.  Le correzioni e le cancellazioni sono pubblicate dall'Ufficio.

Articolo 49

Restitutio in integrum

1.  Il richiedente o qualsiasi altra parte del procedimento dinanzi all'Ufficio a norma del presente capo che, pur avendo dato prova di tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non siano stati in grado di osservare un termine nei riguardi dell'Ufficio, su richiesta, sono reintegrati nei loro diritti se detta inosservanza ha come conseguenza diretta, a norma del presente capo, la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso.

2.  La richiesta di reintegrazione è presentata per iscritto entro due mesi a decorrere dalla cessazione dell'impedimento. L'atto omesso è compiuto entro questo medesimo termine. La richiesta è ricevibile soltanto entro un anno a decorrere dalla scadenza del termine non osservato.

3.  La richiesta di reintegrazione è motivata e indica i fatti e le giustificazioni a sostegno. Essa si considera presentata soltanto se la tassa di restitutio in integrum è stata versata.

4.  La divisione CPC o, se del caso, le commissioni di ricorso decidono in merito alla richiesta.

5.  Il presente articolo non è applicabile ai termini previsti dal paragrafo 2 del presente articolo o dall'articolo 26, paragrafi 1 e 3.

Articolo 50

Interruzione del procedimento

1.  Il procedimento dinanzi all'Ufficio a norma del presente capo è interrotto nei casi seguenti:

(a)  in caso di decesso o incapacità di agire del richiedente o della persona autorizzata in forza del diritto nazionale a rappresentare il richiedente. Nella misura in cui il decesso o l'incapacità non abbiano effetto sui poteri del rappresentante nominato in applicazione dell'articolo 38, il procedimento è interrotto soltanto su domanda di detto rappresentante;

(b)  se il richiedente si trova nell'impossibilità giuridica di proseguire il procedimento dinanzi all'Ufficio a causa di un'azione intentata contro i suoi beni;

(c)  in caso di decesso o incapacità di agire del rappresentante del richiedente o se tale rappresentante si trova nell'impossibilità giuridica di proseguire il procedimento dinanzi all'Ufficio a causa di un'azione intentata contro i suoi beni.

2.  Il procedimento dinanzi all'Ufficio prosegue non appena sia stabilita l'identità della persona che ha titolo per proseguirlo.

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 per integrare il presente regolamento stabilendo le modalità di prosecuzione del procedimento dinanzi all'Ufficio.

Articolo 51

Spese

1.  La parte soccombente in un procedimento di opposizione, compresi i procedimenti di ricorso correlati, sopporta l'onere delle tasse versate dall'altra parte. La parte soccombente sopporta inoltre tutte le spese sostenute dall'altra parte che siano indispensabili ai fini del procedimento, comprese le spese di viaggio e di soggiorno e la remunerazione di un rappresentante, entro gli importi massimi fissati, per ciascuna categoria di spese, nell'atto di esecuzione che deve essere adottato conformemente al paragrafo 7. Le tasse a carico della parte soccombente si limitano alle tasse versate dall'altra parte in tale procedimento.

2.  Ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni o qualora l'equità lo richieda, la divisione CPC o la commissione di ricorso decide una ripartizione differente delle spese.

3.  In caso di chiusura del procedimento, la divisione CPC o la commissione di ricorso decide sulle spese in via equitativa.

4.  Quando le parti concludono dinanzi alla divisione CPC o alla commissione di ricorso un accordo sulle spese diverso da quello risultante dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 3, l'organo interessato prende atto di tale accordo.

5.  La divisione CPC o la commissione di ricorso fissa l'importo delle spese da rimborsare a norma dei paragrafi da 1 a 3 del presente articolo quando tali spese si limitano alle tasse corrisposte all'Ufficio e alle spese di rappresentanza. In tutti gli altri casi, il cancelliere della commissione di ricorso o della divisione CPC fissa, su richiesta, l'importo delle spese da rimborsare. La richiesta è ammissibile solo entro il periodo di due mesi successivi alla data in cui è divenuta definitiva la decisione relativa alla richiesta di fissazione delle spese ed è accompagnata da un calcolo delle spese e dai relativi documenti giustificativi. Per quanto riguarda le spese di rappresentanza, l'assicurazione fornita dal rappresentante che le spese sono state sostenute è sufficiente. Per le altre spese, è sufficiente stabilirne l'attendibilità. Quando l'importo delle spese è fissato ai sensi della prima frase del presente paragrafo, le spese di rappresentanza sono liquidate ai livelli stabiliti nell'atto di esecuzione adottato conformemente al paragrafo 7 del presente articolo e indipendentemente dal fatto che siano state effettivamente sostenute.

6.  Le decisioni sulla fissazione delle spese adottate conformemente al paragrafo 5 indicano i motivi su cui sono basate e possono essere rivedute con decisione della divisione CPC o della commissione di ricorso, su richiesta presentata entro un mese dalla data di notifica della ripartizione delle spese. Essa si considera presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa per la revisione. La divisione CPC o la commissione di ricorso, a seconda dei casi, adotta una decisione in merito alla richiesta di revisione della decisione sulla fissazione delle spese senza procedura orale.

7.  La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare gli importi massimi delle spese indispensabili ai fini del procedimento effettivamente sostenute dalla parte vincente. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56.

8.  Nello specificare gli importi massimi relativi alle spese di viaggio e di soggiorno, la Commissione tiene conto della distanza tra il luogo di residenza o di lavoro di una parte, un rappresentante, un testimone o un perito e il luogo della procedura orale e della fase procedurale in cui le spese sono state sostenute, nonché, per quanto riguarda le spese di rappresentanza, della necessità di assicurare che l'obbligo di sopportare le spese non possa essere utilizzato abusivamente per motivi tattici dall'altra parte. Le spese di soggiorno sono inoltre calcolate conformemente allo statuto dei funzionari dell'Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, quale stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio(27). La parte soccombente sopporta le spese per una sola parte del procedimento e, se del caso, per un solo rappresentante.

Articolo 52

Esecuzione delle decisioni che fissano l'importo delle spese

1.  Ogni decisione definitiva dell'Ufficio che fissa l'importo delle spese costituisce titolo esecutivo.

2.  L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro sul cui territorio essa viene effettuata. Ogni Stato membro designa un'autorità responsabile della verifica dell'autenticità della decisione di cui al paragrafo 1 e ne comunica le coordinate all'Ufficio, alla Corte di giustizia e alla Commissione. La formula esecutiva è apposta alla decisione da detta autorità, previa verifica dell'autenticità della decisione come unica formalità.

3.  Assolte tali formalità su richiesta della parte interessata, quest'ultima può ottenere l'esecuzione forzata adendo direttamente l'organo competente, secondo la legislazione nazionale.

4.  L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni dello Stato membro interessato.

Articolo 53

Disposizioni finanziarie

1.  Le spese sostenute dall'Ufficio nello svolgimento dei compiti supplementari a esso attribuiti conformemente al presente regolamento sono coperte dalle tasse procedurali che i richiedenti devono versare all'Ufficio e, se necessario, da una frazione delle tasse annuali versate alle autorità nazionali competenti dai titolari di certificati rilasciati a norma del capo III. Tale frazione è inizialmente fissata a un determinato valore, ma è riesaminata ogni cinque anni, con l'obiettivo di conseguire la sostenibilità finanziaria delle attività svolte dall'Ufficio a norma del presente regolamento e dei regolamenti [COM(2023) 223], [COM(2023) 222] e [COM(2023) 221], nella misura in cui le spese sostenute dall'Ufficio non sono coperte da tasse a norma di tali regolamenti.

2.  Ai fini del paragrafo 1, ciascuna autorità nazionale competente tiene un conto delle tasse annuali che le sono versate dai titolari di certificati rilasciati a norma del presente capo.

3.  Le spese sostenute da un'autorità nazionale competente che partecipa ai procedimenti a norma del presente capo sono coperte dall'Ufficio e pagate annualmente, sulla base del numero di procedimenti ai quali tale autorità nazionale competente ha partecipato nel corso dell'anno precedente.

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire norme riguardanti i trasferimenti finanziari tra l'Ufficio e gli Stati membri, gli importi di tali trasferimenti e la remunerazione che l'Ufficio deve corrispondere per la partecipazione delle autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56.

Articolo 54

Disposizioni transitorie

Il presente regolamento si applica ai certificati rilasciati conformemente alla legislazione nazionale della Cechia , dell'Estonia, della Croazia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia anteriormente alla rispettiva data di adesione.

Capo IV

Disposizioni finali

Articolo 55

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 26, paragrafo 13, all'articolo 29, paragrafo 8, all'articolo 31, all'articolo 42, paragrafo 2, all'articolo 44, paragrafo 4, all'articolo 45, paragrafo 6, all'articolo 46, paragrafo 4, all'articolo 47, paragrafo 5, e all'articolo 50, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 26, paragrafo 13, all'articolo 29, paragrafo 8, all'articolo 31, all'articolo 42, paragrafo 2, all'articolo 44, paragrafo 4, all'articolo 45, paragrafo 6, all'articolo 46, paragrafo 4, all'articolo 47, paragrafo 5, e all'articolo 50, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 13, dell'articolo 29, paragrafo 8, dell'articolo 31, dell'articolo 42, paragrafo 2, dell'articolo 44, paragrafo 4, dell'articolo 45, paragrafo 6, dell'articolo 46, paragrafo 4, dell'articolo 47, paragrafo 5, e dell'articolo 50, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 56

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato per i certificati protettivi complementari. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 57

Valutazione

1.  Al più tardi cinque anni dopo la data di cui all'articolo 5, paragrafo 10, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione procede a una valutazione dell'articolo 5, paragrafi da 2 a 9, e dell'articolo 11 al fine di valutare se gli obiettivi di tali disposizioni siano stati raggiunti e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Oltre a valutare l'impatto dell'eccezione della fabbricazione a fini di esportazione, occorre tenere in particolare considerazione gli effetti della fabbricazione a fini di stoccaggio, per immettere tale prodotto o un medicinale contenente tale prodotto sul mercato degli Stati membri dopo la scadenza del corrispondente certificato, sull'accesso ai medicinali e sulla spesa per la salute pubblica, e se l'esenzione, in particolare il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto iii), è sufficiente per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5, compresa la salute pubblica.

2.  Entro il … [OPOJ: si prega di inserire la data corrispondente a cinque anni dopo la data di applicazione], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione procede inoltre a una valutazione dell'applicazione del capo III e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni. La valutazione dovrebbe esaminare in particolare se gli obiettivi delle disposizioni di tale capo sono stati raggiunti. [Em. 65]

Articolo 58

Disposizioni transitorie per le domande pendenti

L'articolo 20, paragrafo 2, non si applica alle domande nazionali di certificati pendenti dinanzi alle autorità nazionali competenti al xxxxxx [OP: si prega di inserire la data di applicazione del presente regolamento] e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1.

Articolo 59

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 469/2009 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

Articolo 60

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli da 20 a 53 e da 55 a 57 si applicano a decorrere dal xxxxx [OP: si prega di inserire la data corrispondente al primo giorno del dodicesimo mese dopo l'entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La presidente Il presidente

ALLEGATO I

Regolamento abrogato e relativa modifica

Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 1)

 

Regolamento (UE) 2019/933 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 153 dell'11.6.2019, pag. 1)

 

Atto di adesione del 2012 (GU L 112 del 24.2.2012, pag. 21)

Limitatamente all'allegato III, punto 1.2.II.2

ALLEGATO II

Logo

Il presente logo deve apparire in nero e in dimensioni sufficientemente visibili.

20240228-P9_TA(2024)0099_IT-p0000002.png

ALLEGATO III

Modulo standard per la notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere b) e c)

Apporre una crocetta sulla casella che interessa

□ Nuova notifica □ Aggiornamento di una notifica esistente

(a)  Denominazione e sede del fabbricante

(b)  Scopo della fabbricazione

□ Esportazione □ Stoccaggio □ Esportazione e stoccaggio

(c)  Stato membro in cui deve avvenire la fabbricazione e Stato membro in cui deve avvenire la prima operazione connessa (se del caso) anteriormente alla fabbricazione

Stato membro di fabbricazione

 

(Stato membro della prima operazione connessa (se del caso))

 

(d)  Numero del certificato rilasciato nello Stato membro di fabbricazione e numero del certificato rilasciato nello Stato membro della prima operazione connessa (se del caso), anteriormente a tale fabbricazione

Certificato dello Stato membro di fabbricazione

 

(Certificato dello Stato membro della prima operazione connessa (se del caso))

 

(e)  Per i medicinali destinati all'esportazione in paesi terzi, numero di riferimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio o di un documento equivalente a tale autorizzazione in ciascun paese terzo di esportazione

 

ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 469/2009

Presente regolamento

Articolo 1, frase introduttiva

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 1, lettere da a) a c)

Articolo 2, punti da 1) a 3)

Articolo 1, lettera d)

-

Articolo 1, lettere e) e f)

Articolo 2, punti 4) e 5)

-

Articolo 2, punti da 6) a 12)

Articolo 2

Articolo 1

Articolo 3

Articolo 3, paragrafo 1

-

Articolo 3, paragrafi 2 e 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6, paragrafo 1

-

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafi da 1 a 4

Articolo 7, paragrafi da 1 a 4

Articolo 7, paragrafo 5

-

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 13, paragrafo 4

-

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 18, paragrafo 1

-

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 19

Articolo 19

-

Articolo 20

-

Articolo 21

-

Articolo 22

-

Articolo 23

-

Articolo 24

-

Articolo 25

-

Articolo 26

-

Articolo 27

-

Articolo 28

-

Articolo 29

-

Articolo 30

-

Articolo 31

-

Articolo 32

-

Articolo 33

-

Articolo 34

-

Articolo 35

-

Articolo 36

-

Articolo 37

-

Articolo 38

-

Articolo 39

-

Articolo 40

-

Articolo 41

-

Articolo 42

-

Articolo 43

-

Articolo 44

-

Articolo 45

-

Articolo 46

-

Articolo 47

-

Articolo 48

-

Articolo 49

-

Articolo 50

-

Articolo 51

-

Articolo 52

-

Articolo 53

Articolo 20

-

Articolo 21, paragrafo 1

-

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 54

-

Articolo 55

-

Articolo 56

Articolo 21 bis

Articolo 57, paragrafo 1

-

Articolo 57, paragrafo 2

-

Articolo 58

Articolo 22

Articolo 59

Articolo 23

Articolo 60

Allegato I

Allegato I

Allegato -I

Allegato II

Allegato -I bis

Allegato III

-

Allegato IV

(1) GU C, C/2023/865, 8.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/865/oj.
(2) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
(3)GU C, C/2023/865, 08.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/865/oj.
(4)GU C […] del […], pag. […].
(5)Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 1).
(6)Cfr.allegato I.
(7)Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1).
(8)Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 361 del 31.12.2012, pag. 1).
(9)Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).
(10)Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).
(11)Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).
(12)Regolamento (UE) 2019/933 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 469/2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 153 dell'11.6.2019, pag. 1).
(13)Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45).
(14)Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15).
(15)Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
(16)Regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano (GU L 32 del 9.2.2016, pag. 1).
(17)Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare unitario per i medicinali [COM(2023) 222].
(18)Accordo interistituzionale “Legiferare meglio” tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(19)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(20)Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(21)Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1).
(22)Convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973, riveduta il 17 dicembre 1991 e il 29 novembre 2000.
(23)Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(24)Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(25)Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare unitario per i medicinali [COM(2023) 222].
(26)Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58).
(27)Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).


Brevetti essenziali
PDF 428kWORD 130k
Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 febbraio 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai brevetti essenziali, che modifica il regolamento (UE) 2017/1001 (COM(2023)0232 – C9-0147/2023 – 2023/0133(COD))
P9_TA(2024)0100A9-0016/2024

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0232),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0147/2023),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 settembre 2023(1),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori.

–  vista la relazione della commissione giuridica (A9‑0016/2024),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 febbraio 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai brevetti essenziali, che modifica il regolamento (UE) 2017/1001

P9_TC1-COD(2023)0133


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)  Il 25 novembre 2020 la Commissione ha pubblicato il suo piano d'azione sulla proprietà intellettuale(4), in cui ha annunciato i suoi obiettivi di promuovere la trasparenza e la prevedibilità nella concessione di licenze per i brevetti essenziali (SEP), anche mediante il miglioramento del sistema di concessione di licenze per tali brevetti, a beneficio dell'industria e dei consumatori dell'UE, in particolare delle micro, piccole e medie imprese (PMI)(5). Il piano d'azione è stato sostenuto dalle conclusioni del Consiglio del 18 giugno 2021(6) e da una risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2021(7). [Em. 1]

(2)  Il presente regolamento si propone di migliorare la concessione di licenze per i brevetti SEP affrontando le cause della sua inefficienza, ad esempio la mancanza di trasparenza per quanto riguarda i brevetti SEP, la determinazione di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e la concessione di licenze lungo la catena del valore, nonché l'uso limitato delle procedure di risoluzione delle controversie in relazione alle controversie sulle condizioni FRAND. Tutti questi elementi considerati nel loro insieme riducono l'equità e l'efficienza del sistema nel suo complesso e comportano costi amministrativi e di transazione troppo elevati, il che riduce le risorse disponibili per gli investimenti nell'innovazione. Attraverso il miglioramento della concessione di licenze per i brevetti SEP, il regolamento mira a incentivare la partecipazione delle imprese europee al processo di sviluppo delle norme e l'utilizzo generalizzato di tali tecnologie standardizzate, in particolare nei settori dell'internet delle cose (IoT). Il presente regolamento persegue quindi obiettivi complementari ma diversi rispetto alla protezione della concorrenza non falsata, obiettivo garantito dagli articoli 101 e 102 TFUE. Il presente regolamento dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate le norme nazionali in materia di concorrenza. [Em. 2 e 280]

(2 bis)   In molti casi le negoziazioni tra le parti per la concessione di licenze SEP si svolgono in buona fede, ma in alcuni casi i brevetti SEP divengono oggetto di procedimenti giudiziari. Il presente regolamento ha l'obiettivo di fornire vantaggi sia ai titolari che agli utilizzatori di brevetti SEP dell'Unione, introducendo meccanismi studiati per affrontare due problematiche fondamentali: in primo luogo, le situazioni in cui gli utilizzatori di brevetti SEP ritardano o rifiutano in modo irragionevole licenze a condizioni FRAND; in secondo luogo, i casi in cui i titolari di brevetti SEP impongono royalty a condizioni non FRAND a causa del rischio di un'azione inibitoria e di una mancanza di trasparenza. È essenziale garantire che i titolari e gli utilizzatori di brevetti SEP agiscano in buona fede prima, durante e dopo le negoziazioni per la concessione delle licenze. Gli utilizzatori di brevetti SEP che utilizzano tecnologie standardizzate dovrebbero cercare proattivamente di ottenere una licenza dal titolare di brevetti SEP che possiede la tecnologia da essi utilizzata e i titolari di brevetti SEP dovrebbero concedere una licenza a condizioni FRAND a qualsiasi parte ne faccia richiesta, indipendentemente dalla posizione del potenziale licenziatario nella rispettiva catena del valore. [Em. 3]

(2 ter)   Le misure introdotte dal presente regolamento sono coerenti con gli obiettivi dell'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ("accordo TRIPS") di promuovere l'innovazione tecnologica e la diffusione della tecnologia a reciproco vantaggio dei titolari di brevetti SEP e degli utenti, nonché con i principi di prevenzione dell'abuso dei diritti di proprietà intellettuale e di adozione di misure per finalità di interesse pubblico. In particolare, secondo l'accordo TRIPS, un'eccezione ai diritti esclusivi conferiti da un brevetto è giustificata se non è indebitamente in contrasto con il normale sfruttamento di un brevetto e se non pregiudica in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del brevetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi. [Em. 4]

(3)  I brevetti SEP proteggono la tecnologia incorporata in una norma. I brevetti SEP sono "essenziali" nel senso che l'utilizzo della norma richiede l'uso delle invenzioni oggetto di tali brevetti. Il successo di una norma dipende dal suo utilizzo generalizzato, per cui tutti i portatori di interessi dovrebbero essere autorizzati a utilizzarla. Per garantire un utilizzo e un'accessibilità generalizzati delle norme, le organizzazioni di normazione chiedono ai titolari di brevetti SEP che partecipano allo sviluppo delle norme di impegnarsi a concedere in licenza tali brevetti a condizioni FRAND agli utilizzatori che scelgono di fare uso della norma. L'impegno FRAND è un impegno contrattuale volontario assunto dal titolare del brevetto SEP a beneficio di terzi, e come tale dovrebbe essere rispettato anche dai successivi titolari dei brevetti SEP. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai brevetti, in vigore in uno o più Stati membri, che un titolare di brevetti SEP ritiene che sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP o un precedente titolare dei brevetti SEP in questione si è impegnato o meno a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. [Em. 5]

(4)  Per alcuni casi d'usoutilizzi delle norme, ad esempio per quelle relative alle comunicazioni wireless, esistono relazioni commerciali e pratiche di concessione di licenze ben consolidate, con iterazioni che si estendono per diverse generazioni determinando una notevole dipendenza reciproca e facendo maturare un valore significativo e visibile sia per i titolari che per gli utilizzatori di brevetti SEP. Esistono altri casi d'usoutilizzi, generalmente più nuovi (a volte delle stesse norme o di loro sottoinsiemi), in mercati meno maturi e comunità di utilizzatori più diffuse e meno consolidate, nei quali l'imprevedibilità delle royalty e delle altre condizioni di licenza e la prospettiva di valutazioni dei brevetti complesse e dei contenziosi che ne possono derivare pesano maggiormente sugli incentivi all'impiego di tecnologie standardizzate in prodotti innovativi. Di conseguenza, per garantire una risposta proporzionata e ben mirata, alcune procedure previste dal presente regolamento, cioè la determinazione della royalty aggregata e la procedura obbligatoria per la determinazione delle condizioni FRAND prima della fase di contenzioso, non dovrebbero essere applicate a casi d'usoutilizzi identificati di determinate norme o parti di esse per lenei quali esistono elementi di prova atti a dimostrare che le negoziazioni di licenze per brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo. [Em. 6]

(4 bis)   Difficoltà o inefficienze significative nella concessione di licenze di brevetti SEP che incidono sul funzionamento del mercato interno potrebbero derivare, tra l'altro, da impedimenti sostanziali all'impiego, allo sviluppo, alla distribuzione o alla commercializzazione tempestivi ed efficaci di un prodotto, un servizio o una tecnologia, ma anche da ritardi irragionevoli, che comportano un indebito rinvio della conclusione di un accordo di licenza. Esse possono anche derivare da costi eccessivi, da molteplici liti, controversie o contenziosi legali che coinvolgono più di un titolare di brevetti SEP o di un utilizzatore di brevetti SEP, nonché da ostacoli all'innovazione laddove l'attuazione di una norma, compresa una sua eventuale mancata attuazione, ostacoli, limiti o riduca l'innovazione tecnologica o il progresso rispetto alle norme del settore. [Em. 7]

(5)  Se da un lato la trasparenza nella concessione di licenze per i brevetti SEP dovrebbe favorire un contesto di investimento equilibrato lungo le intere catene del valore del mercato unico, in particolare per i casi d'usogli utilizzi delle tecnologie emergenti che sostengono gli obiettivi di crescita verde, digitale e resiliente dell'Unione, dall'altro il regolamento dovrebbe applicarsi anche alle norme, o a parti di esse, pubblicate prima della sua entrata in vigore, laddove le inefficienze nella concessione di licenze per i brevetti SEP rilevanti provochino gravi distorsioni del funzionamento del mercato interno. Ciò è particolarmente rilevante per i fallimenti del mercato che ostacolano gli investimenti nel mercato unico, l'introduzione di tecnologie innovative o lo sviluppo di tecnologie nascenti e di casi d'usoinnovative e di utilizzi emergenti. Tenendo conto di tali criteri, la Commissione dovrebbe quindi determinare mediante un atto delegato le norme o parti di esse che sono state pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e i casi d'usogli utilizzi rilevanti per i quali è possibile registrare brevetti SEP. [Em. 8]

(6)  Poiché dovrebbe essere assunto un impegno FRAND per tutti i brevetti SEP dichiarati essenziali per qualsiasi norma destinata a un'applicazione ripetuta e continua, il significato di norma dovrebbe essere più ampio rispetto a quello previsto dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(8). [Em. 9]

(7)  La concessione di licenze a condizioni FRAND, che sono fondamentali nello sviluppo della società digitale, include la concessione di licenze esenti da royalty. Dato che la maggior parte dei problemi riguarda le politiche di concessione di licenze soggette a royalty, il presente regolamento non si applica alle licenze esenti da royalty di brevetti SEP, salvo quando tali brevetti SEP fanno parte di un portafoglio di brevetti oggetto di licenza per royalty. [Em. 10]

(7 bis)   Le norme aperte sono fondamentali per lo sviluppo della nostra società digitale, compreso lo sviluppo di software open source. Le norme aperte eliminano gli ostacoli all'interoperabilità, promuovono la scelta tra fornitori e tra soluzioni tecnologiche e garantiscono la concorrenza sul mercato e l'innovazione. Il presente regolamento si applica alle norme aperte senza disincentivare i titolari di brevetti SEP dall'innovare e dal partecipare all'elaborazione collaborativa di norme aperte. [Em. 11]

(8)  Considerato il carattere globale delle licenze per i brevetti SEP, i riferimenti alla royalty aggregata e alla determinazione delle condizioni FRAND possono intendersi come riferimenti alle royalty aggregate e alle determinazioni delle condizioni FRAND a livello globale oppure come altrimenti concordato dai portatori di interessi che effettuano la notifica o dalle parti del procedimento.

(9)  Nell'Unione l'attività di normazione e l'applicazione ai brevetti essenziali delle disposizioni del diritto della concorrenza relative all'obbligo FRAND sono soggette alle linee direttrici orizzontali(9) e alla sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2015 nella causa C-170/13, Huawei Technologies Co. Ltd/ZTE Corp. e ZTE Deutschland GmbH(10). La Corte di giustizia ha riconosciuto il diritto del titolare di un brevetto SEP di ottenere protezione per i suoi brevetti dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali, purché siano soddisfatte alcune condizioni per prevenire un abuso di posizione dominante da parte del titolare di un brevetto SEP nel momento in cui chiede un'azione inibitoria. Poiché il brevetto conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di impedire a terzi l'uso dell'invenzione senza il suo consenso solo nella giurisdizione per la quale il brevetto è stato rilasciato, le controversie sui brevetti sono disciplinate dalle leggi e dai procedimenti civili nazionali in materia di brevetti e/o dalle leggi in tema di esecuzione armonizzate dalla direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(11).

(10)  Poiché esistono procedure specifiche per valutare la validità e la violazione dei brevetti, il presente regolamento non dovrebbe avere alcuna incidenza su tali procedure.

(10 bis)   I pool di brevetti, in quanto soluzioni congiunte guidate dall'industria per la concessione di licenze di brevetto, sono vantaggiosi per il mercato e le imprese coinvolte nella concessione di licenze per i brevetti SEP, tra cui figurano i titolari e gli utilizzatori di brevetti SEP. Detti pool rappresentano un'opzione prevedibile ed equa per la concessione di licenze relative a tecnologie brevettate essenziali per una norma, poiché consentono di raggiungere un accordo su un insieme di condizioni ampiamente accettabili per la concessione di licenze fra imprese di tutto il mondo. Dal momento che si occupano dei brevetti SEP, i pool di brevetti dovrebbero anche rispettare le condizioni FRAND e dovrebbero altresì offrire piena trasparenza in merito ai brevetti trattati dal loro portafoglio, idealmente concedendone la licenza a tutti i licenziatari interessati indipendentemente dalla loro posizione nella catena del valore e preferibilmente includendo tutti i brevetti SEP inerenti alla norma. [Em. 12]

(10 ter)   Mentre il controllo della concorrenza in relazione ai pool di brevetti è già stato eseguito, persiste incertezza sulla compatibilità dei gruppi di negoziazione di licenziatari costituiti da utilizzatori di brevetti SEP. Tali gruppi possono semplificare il processo di negoziazione, riducendo gli oneri amministrativi e garantendo una maggiore uniformità ed equità delle condizioni di concessione delle licenze per tutti gli utilizzatori di brevetti SEP partecipanti. I gruppi di negoziazione di licenziatari sono vantaggiosi soprattutto per le PMI. La Commissione dovrebbe pertanto esaminare l'impatto concorrenziale di tali gruppi e analizzare le condizioni che essi dovrebbero soddisfare per essere conformi alla normativa in materia di concorrenza, evitando al contempo il rischio di offrire opzioni "dilatorie" ("hold-out") agli utilizzatori di brevetti SEP partecipanti. [Em. 13]

(11)  Qualsiasi riferimento nel presente regolamento a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro include il tribunale unificato dei brevetti, se sono soddisfatte le condizioni previste al riguardo.

(12)  In quanto agenzia dell'Unione europea responsabile dei diritti di proprietà intellettuale e per facilitare l'attuazione del presente regolamento, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dovrebbe svolgere i compiti di cui trattasi attraverso un centro di competenza. L'EUIPO dispone di una vasta esperienza nella gestione di banche dati, registri elettronici e meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie, che sono elementi essenziali delle funzioni ad esso attribuite dal presente regolamento. È necessario dotareessenziale garantire che il centro di competenza delledisponga dei mezzi necessari, tra cui le risorse umane e finanziarie necessarie, perché possa svolgere i suoi compiti in modo efficace. [Em. 14]

(12 bis)   La concessione di licenze per i brevetti SEP potrebbe causare attriti nelle catene del valore non ancora esposte a tali brevetti. È dunque importante che il centro di competenza svolga attività di sensibilizzazione alla concessione di licenze per i brevetti SEP nella catena del valore avvalendosi di tutti gli strumenti a sua disposizione, anche tramite un coinvolgimento significativo dei portatori di interessi. Tra gli altri fattori figurano la capacità dei fabbricanti a monte di trasferire il costo della licenza per un brevetto SEP e la possibile incidenza delle clausole di indennizzo esistenti a valle all'interno della catena del valore. Il quadro previsto dal presente regolamento dovrebbe promuovere la leadership tecnologica dell'Unione Europea in materia di innovazione. [Em. 15]

(13)  Il centro di competenza dovrebbe, da un lato, istituire e amministrare un registro elettronico e una banca dati elettronica contenente informazioni dettagliate sui brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri, compresi i risultati della verifica del carattere essenziale, i pareri, le relazioni, la giurisprudenza disponibile delle giurisdizioni di tutto il mondo, le norme relative ai brevetti SEP nei paesi terzi e i risultati degli studi specifici. Il registro elettronico dovrebbe fungere da repertorio di base ed essere concepito per essere il punto di riferimento principale per gli utenti, fornendo a titolo gratuito informazioni di base sui brevetti SEP. Al fine di sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP e agevolarne la concessione per le PMIDall'altro lato, il centro di competenza dovrebbe offrire assistenza alle PMI. La creazione e la gestioneinoltre istituire e amministrare una banca dati elettronica che fornisca informazioni facilmente accessibili nell'ambito di un sistema di verifica del carattere essenziale e dei processi per il calcolo della royalty aggregata e la determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenzainsieme di dati più ampio e completo il cui accesso potrebbe essere condizionato al pagamento di una tassa ragionevole e proporzionata. Le autorità pubbliche, compresi gli organi giurisdizionali, dovrebbero includere interventi di miglioramento del sistema e dei processi su base continua,avere accesso alle informazioni contenute nella banca dati a titolo gratuito. Anche attraverso l'uso di nuove tecnologie. In linea con tale obiettivo, il centro di competenza dovrebbe definire procedure di formazione che permettano ai valutatori del carattere essenziale e ai conciliatori di formulare pareri sulle royalty aggregate e sulla determinazione dellele istituzioni accademiche dovrebbero poter richiedere l'accesso alle informazioni a titolo gratuito a certe condizioni. Il registro elettronico e la banca dati elettronica dovrebbero offrire un elevato livello di certezza del diritto FRAND, e dovrebbe promuovere la coerenza nelle loro pratiche. [Em. 16]

(13 bis)   Al fine di sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP e agevolarne la concessione per le PMI, il centro di competenza dovrebbe offrire assistenza alle PMI e alle start-up. La creazione e la gestione di un sistema di verifica del carattere essenziale e dei processi per il calcolo della royalty aggregata e la determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza dovrebbero includere interventi di miglioramento del sistema e dei processi su base continua, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie. In linea con tale obiettivo, il centro di competenza dovrebbe definire procedure di formazione che permettano ai valutatori del carattere essenziale e ai conciliatori di formulare pareri sulle royalty aggregate e sulla determinazione delle condizioni FRAND, e dovrebbe promuovere la coerenza nelle loro pratiche. [Em. 17]

(14)  Il centro di competenza dovrebbe essere soggetto alle norme dell'Unione in materia di accesso ai documenti e di protezione dei dati. I suoi compiti dovrebbero essere concepiti per aumentare la trasparenza, rendendo disponibili a tutti i portatori di interessi le informazioni esistenti sui brevetti SEP in modo centralizzato e sistematico. ÈSarebbe quindi opportuno trovare un equilibrio tra l'accesso pubblico e gratuito alle informazioni di base e la necessità di finanziare il funzionamento del centro di competenza. Per coprire i costi di manutenzione dovrebbe essere addebitata una tassa di registrazione per accedere alle informazioni dettagliate contenute nella banca dati, come i risultati delle verifiche del carattere essenziale e le relazioni non riservate sulle determinazioni delle condizioni FRAND. [Em. 18]

(15)  Conoscere l'importo totale della royalty potenziale per tutti i brevetti SEP riguardanti una norma (royalty aggregata) applicabile agli utilizzi di tale norma è importante per valutare l'importo della royalty per un prodotto, elemento a sua volta essenziale per la determinazione dei costi del fabbricante. Ciò aiuta anche il titolarei titolari dei brevetti SEP a pianificare il rendimento atteso dall'investimento e gli utilizzatori di brevetti SEP a stimare il costo dell'integrazione della norma nei loro prodotti. La pubblicazione della royalty aggregata prevista e delle condizioni standard di licenza per una determinata norma faciliterebbe la concessione di licenze per i brevetti SEP, riducendone il costo. È Pertanto necessario rendere pubbliche le, gli utilizzatori e i titolari di brevetti SEP trarrebbero vantaggio dalla pubblicazione delle informazioni sui canoni di royalty totali (royalty aggregata) e lesulle condizioni FRAND standard per la concessione di licenze. [Em. 19]

(16)  I titolari di brevetti SEP dovrebbero avere la possibilità di informare innanzitutto il centro di competenza della pubblicazione della norma per la quale chiedono il riconoscimento del carattere essenziale o della royalty aggregata che hanno concordato tra loro. Ad eccezione dei casi d'usodegli utilizzi di norme per i quali la Commissione stabilisce che esistono pratiche di licenza per i brevetti SEP ampiamente consolidate e generalmente ben funzionanti, il centro di competenza può assistere le parti nel determinare la royalty aggregata. In tale contesto, se non vi è accordo su una royalty aggregata tra i titolari di brevetti SEP, alcuni di essi possono chiedere al centro di competenza di nominare un conciliatore che assista i titolari di brevetti SEP disposti a partecipare alla procedura nel determinare una royalty aggregata per i brevetti SEP riguardanti la norma in questione. In questo caso il ruolo del conciliatore consisterebbe nel facilitare il processo decisionale dei titolari di brevetti SEP partecipanti, senza formulare alcuna raccomandazione di royalty aggregata. Infine è importante garantire la presenza di un terzo indipendente, ossia di un esperto, che possa raccomandare una royalty aggregata. I titolari e/o gli utilizzatori di brevetti SEP dovrebbero quindi poter chiedere al centro di competenza una perizia sulla royalty aggregata. Quando viene presentata una simile richiesta, il centro di competenza dovrebbe nominare un panel di conciliatori e gestire un processo in cui siano invitati a partecipare tutti i portatori di interessi. Dopo aver ricevuto informazioni da tutti i partecipanti, il panel dovrebbe fornire una perizia non vincolante sulla royalty aggregata. La perizia sulla royalty aggregata dovrebbe contenere un'analisi non riservata dell'impatto previsto della royalty aggregata sui titolari di brevetti SEP e sui portatori di interessi nella catena del valore. A tal proposito sarebbe importante considerare fattori quali l'efficienza della concessione di licenze per i brevetti SEP, anche alla luce di norme o pratiche consuetudinarie per la concessione di licenze di proprietà intellettuale nella catena del valore e la concessione di licenze incrociate, così come l'incidenza sugli incentivi all'innovazione per i titolari di brevetti SEP e i diversi portatori di interessi lungo la catena del valore. [Em. 20]

(16 bis)   I titolari e gli utilizzatori di brevetti SEP dovrebbero quindi poter chiedere che il centro di competenza fornisca tramite una terza parte indipendente una perizia non vincolante sulla royalty aggregata. Quando viene presentata una simile richiesta, il centro di competenza dovrebbe nominare un panel di conciliatori e gestire un processo in cui siano invitati a partecipare tutti i portatori di interessi. Dopo aver ricevuto informazioni da tutti i partecipanti, il panel dovrebbe fornire una perizia sulla royalty aggregata. La perizia sulla royalty aggregata dovrebbe contenere un'analisi non riservata dell'impatto previsto della royalty aggregata sui titolari di brevetti SEP e sui portatori di interessi nella catena del valore. A tal proposito sarebbe importante considerare fattori quali l'efficienza della concessione di licenze per i brevetti SEP, anche alla luce di norme o pratiche consuetudinarie per la concessione di licenze di proprietà intellettuale nella catena del valore e la concessione di licenze incrociate, così come l'incidenza sugli incentivi all'innovazione per i titolari di brevetti SEP e i diversi portatori di interessi lungo la catena del valore. [Em. 21]

(17)  In linea con i principi e gli obiettivi generali di trasparenza, partecipazione e accesso alla normazione europea, il registro centralizzatoelettronico dovrebbe rendere pubbliche le informazioni sul numero di brevetti SEP applicabili a una norma, sulla titolarità di tali brevetti e sulle parti della norma coperte dai brevetti SEP. Il registro e la banca dati conterranno informazioni su norme, prodotti, processi, servizi e sistemi che utilizzano la norma, sui brevetti SEP in vigore nell'UE, sulle condizioni FRAND standard per la concessione di licenze per i brevetti SEP o su eventuali programmi per la concessione di licenze, anche collettive, nonché sul carattere essenziale. Per i titolari di brevetti SEP il registro garantirà la trasparenza in merito ai brevetti SEP rilevanti, alla loro quota rispetto alla totalità di brevetti SEP dichiarati per la norma in questione e alle caratteristiche della norma coperte dai brevetti. I titolari di brevetti SEP saranno in condizioni di comprendere meglio il rapporto tra i loro portafogli e quelli di altri titolari di brevetti SEP. Tale aspetto è importante non solo per le negoziazioni con gli utilizzatori, ma anche per la concessione di licenze incrociate con altri titolari di brevetti SEP. Il vantaggio per gli utilizzatori è che il registro rappresenterà una fonte affidabile di informazioni sui brevetti SEP, anche per quanto riguarda i titolari di brevetti da cui l'utilizzatore potrebbe dover ottenere una licenza. Rendere disponibili tali informazioni nel registro contribuirà anche a ridurre la durata delle discussioni tecniche durante la prima fase delle negoziazioni per la concessione di licenze per i brevetti SEP. [Em. 22]

(18)  Dopo la notifica di una norma oppure, se anteriore, la determinazione di una royalty aggregata, il centro di competenza aprirà la registrazione dei brevetti SEP ai titolari di brevetti essenziali in vigore in uno o più Stati membri.

(19)  Per garantire la trasparenza riguardo ai brevetti SEP, è opportuno imporre ai titolari di registrare i loro brevetti essenziali per la norma per la quale è aperta la registrazione. I titolari di brevetti SEP dovrebbero registrare i loro brevetti entro sei mesi dalla data in cui il centro di competenza ha aperto la registrazione o, se anteriore, dalla data di concessione dei brevetti SEP in questione. In caso di registrazione tempestiva, I titolari di brevetti SEP dovrebbero essere in grado dipossono riscuotere le royalty eanche se il loro brevetto SEP non è registrato, ma dovrebbero poter chiedere il risarcimento dei danni per gli usi e le violazioni avvenuti prima della registrazione in caso di registrazione tempestiva, purché il loro ammontare sia stato fissato in conformità alle condizioni di determinazione FRAND stabilite nel presente regolamento. [Em. 23]

(20)  IIn caso di mancata registrazione da parte dei titolari di brevetti SEP possono effettuare la registrazione dopo la scadenza delentro il termine indicato. In tal caso i titolari, il centro di competenza dovrebbe notificare al titolare di brevetti SEP che, in caso di ulteriori ritardi nella registrazione dei suoi brevetti, dopo un periodo di tolleranza di un mese, detto titolare non dovrebbenon dovrebbero però essere in grado di riscuotere le royalty né di chiedere il risarcimento dei danni per il periodo di ritardointentare un'azione in relazione al suo brevetto fino al completamento della registrazione. [Em. 24]

(21)  È opportuno che le clausole degli accordi di licenza che stabiliscono una royalty per un gran numero di brevetti, presenti o futuri, non siano influenzate dall'invalidità, dal carattere non essenziale o dall'inapplicabilità di un piccolo numero di tali brevetti, quando tali fattori non incidono sull'importo complessivo e sull'applicabilità della royalty o su altre clausole di tali accordi.

(22)  I titolari di brevetti SEP dovrebbero assicurarsi che le registrazioni dei loro brevetti siano aggiornate. È opportuno che gli aggiornamenti siano registrati entro sei mesi per i cambiamenti rilevanti, ad esempio per quanto riguarda la titolarità, gli accertamenti sull'annullamento del brevetto o altri cambiamenti applicabili derivanti da impegni contrattuali o da decisioni di autorità pubbliche. IlIn caso di mancato aggiornamento può comportare la sospensione della registrazione dei brevetti SEP dal registro, il centro di competenza dovrebbe notificare al titolare del brevetto SEP che, qualora vi siano ulteriori ritardi nell'aggiornamento della sua registrazione, dopo un periodo di tolleranza di un mese il suo brevetto SEP può essere sospeso. [Em. 25]

(23)  Il titolare di un brevetto SEP può anche chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP. Anche i portatori di interessi possono chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP, se sono in grado di dimostrarne l'inesattezza sulla base di una decisione definitiva di un'autorità pubblica. È possibile cancellare un brevetto SEP dal registro solo su richiesta del suo titolare, se il brevetto è scaduto, è stato annullato o giudicato non essenziale da una decisione o sentenza definitiva di un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro o ritenuto non essenziale ai sensi del presente regolamento. Per garantire la trasparenza, dovrebbe essere resa pubblica una registrazione delle modifiche apportate al registro dei brevetti SEP. [Em. 26]

(23 bis)   Il titolare di un brevetto SEP può anche chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP. Anche i portatori di interessi possono chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP, se sono in grado di dimostrarne l'inesattezza sulla base di una decisione definitiva di un'autorità pubblica. È possibile cancellare un brevetto SEP dal registro solo su richiesta del suo titolare, se il brevetto è scaduto, è stato annullato o giudicato non essenziale da una decisione o sentenza definitiva di un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro o ritenuto non essenziale ai sensi del presente regolamento. Per garantire la trasparenza, dovrebbe essere resa pubblica una registrazione delle modifiche apportate al registro dei brevetti SEP. [Em. 27]

(24)  Per garantire una qualità ancora più elevata del registro ed evitare un eccesso di registrazioni, dovrebbero essere effettuate verifiche del carattere essenziale anche in modo aleatorio da valutatori indipendenti e imparziali selezionati in base a criteri oggettivi che saranno determinati dalla Commissione. È opportuno verificare il carattere essenziale di un solo brevetto SEP di una stessa famiglia di brevetti. [Em. 28]

(25)  Tali verifiche del carattere essenziale dovrebbero essere effettuate su un campione dei portafogli di brevetti SEP, così da garantire che dal campione si possano ottenere risultati statisticamente validi. I risultati delle verifiche a campione del carattere essenziale dovrebbero determinare il rapporto tra i brevetti SEP sottoposti a verifica con esito positivo e la totalità dei brevetti SEP registrati da ciascun titolare. Il tasso di essenzialità dovrebbe essere aggiornato su base annua.

(26)  Prima di registrare i loro brevetti, i titolari di brevetti SEP possono presentare volontariamente al centro di competenza i propri brevetti SEP per le verifiche del carattere essenziale. Dopo la registrazione, i titolari o gli utilizzatori di brevetti SEP possono inoltre indicare ogni anno fino a 100 brevetti SEP registrati da sottoporre a verifica del carattere essenziale. Se viene confermato il carattere essenziale dei brevetti SEP preselezionati, i titolari di tali brevetti possono utilizzare questa conferma nelle negoziazioni e come prova dinanzi a un organo giurisdizionale, fatto salvo il diritto degli utilizzatori di contestare dinanzi agli organi giurisdizionali il carattere essenziale di un brevetto SEP registrato. I brevetti SEP selezionati non avrebbero alcuna influenza sul processo di campionamento, in quanto il campione dovrebbe essere selezionato tra tutti i brevetti SEP registrati di ciascuno dei titolari di tali brevetti. Se un brevetto SEP preselezionato viene selezionato anche per il campione, dovrebbe essere effettuata una sola verifica del carattere essenziale. Le verifiche del carattere essenziale non dovrebbero essere ripetute sui brevetti SEP della stessa famiglia di brevetti. [Em. 29]

(27)  È opportuno che nel registro figurino tutte le valutazioni del carattere essenziale dei brevetti SEP effettuate da soggetti indipendenti prima dell'entrata in vigore del regolamento, ad esempio attraverso i pool di brevetti, così come le determinazioni del carattere essenziale da parte delle autorità giudiziarie. Tali brevetti SEP non dovrebbero essere sottoposti a una nuova verifica del carattere essenziale una volta che al centro di competenza sono stati forniti gli elementi di prova a sostegno delle informazioni contenute nel registro, a meno che il valutatore non abbia motivi oggettivi, basati su elementi di prova sufficienti, per ritenere che la precedente verifica del carattere essenziale fosse inesatta. I titolari di brevetti SEP o i pool di brevetti dovrebbero inoltre poter effettuare la valutazione del carattere essenziale dei brevetti SEP dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. [Em. 30]

(28)  È opportuno che i valutatori operino in modo indipendente, nel rispetto del regolamento di procedura e del codice di condotta che saranno stabiliti dalla Commissione. Il titolare di un brevetto SEP potrà chiedere una valutazione inter pares prima che sia emesso un parere motivato. I risultati della verifica del carattere essenziale non saranno oggetto di ulteriori revisioni, tranne qualora il brevetto SEP sia oggetto di una valutazione inter pares. I risultati della valutazione inter pares dovrebbero servire a migliorare il processo di verifica del carattere essenziale, a individuare e porre rimedio alle carenze e a migliorare la coerenza.

(29)  Il centro di competenza pubblicherà i risultati delle verifiche del carattere essenziale, siano essi positivi o negativi, nel registro e nella banca dati. I risultati delle verifiche del carattere essenziale non saranno giuridicamente vincolanti. Dovrebbe quindi essere possibile risolvere qualsiasi controversia successiva inerente al carattere essenziale dovrebbe quindi essere risolta dinanzi all'organo giurisdizionale competente. I risultati delle verifiche del carattere essenziale, siano essi richiesti dal titolare di un brevetto SEP o basati su un campione, possono invece essere utilizzati per dimostrare il carattere essenziale di tali brevetti SEP o altri criteri pertinenti nelle negoziazioni, nei pool di brevetti e dinanzi agli organi giurisdizionali. [Em. 31]

(30)   È necessario garantire che la registrazione e i conseguenti obblighi previsti dal presente regolamento non vengano elusi cancellando il brevetto SEP dal registro. Nel caso in cui un valutatore ritenga che un brevetto SEP iscritto nel corrispondente registro non sia essenziale, solo il titolare del brevetto SEP può richiederne la cancellazione dal registro e può farlo solo una volta che si sia concluso il processo di campionamento annuale e che sia stata stabilita e pubblicata la proporzione di brevetti realmente essenziali del campione. [Em. 32 e 289]

(31)  Le finalità dell'impegno FRAND sono facilitare l'adozione e l'uso della norma rendendo disponibili i brevetti SEP agli utilizzatori a condizioni eque e ragionevoli e non discriminatorie e garantire ai titolari di brevetti SEP un rendimento equo e ragionevole della loro innovazione. Le azioni di esecuzione avviate dai titolari di brevetti SEP o le azioni intentate dagli utilizzatori in seguito al rifiuto del titolare di un brevetto SEP di concedere la licenza dovrebbero quindi avere come obiettivo ultimo la conclusione di un accordo di licenza FRAND. A tale proposito l'obiettivo principale del regolamento è facilitare le negoziazioni e la risoluzione extragiudiziale delle controversie, con possibili vantaggi per entrambe le parti. Garantire l'accesso a metodi rapidi, equi ed efficienti dal punto di vista dei costi per risolvere le controversie relative alle condizioni FRAND dovrebbe giovare sia ai titolari di brevetti SEP che agli utilizzatori. A tale proposito un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie correttamente funzionante che permetta di determinare le condizioni FRAND (determinazione delle condizioni FRAND) può offrire vantaggi significativi a tutte le parti. Le parti possono chiedere la determinazione delle condizioni FRAND per dimostrare che la propria offerta è equa, ragionevole e non discriminatoria, oppure per fornire una garanzia, quando assumono impegni in buona fede. [Em. 33]

(32)  La determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe semplificare e accelerare le negoziazioni relative a tali condizioni e ridurre i costi di transazione per tutti i portatori di interessi. È opportuno che sia l'EUIPO ad amministrare la procedura. Il centro di competenza dovrebbe stilare un elenco di conciliatori che soddisfino i criteri di competenza e indipendenza stabiliti e creare un repertorio di relazioni non riservate (la versione riservata delle relazioni sarà accessibile solo alle parti e ai conciliatori). I conciliatori dovrebbero essere persone neutrali e imparziali di comprovata esperienza nella risoluzione di controversie e con una profonda comprensione degli aspetti economici della concessione di licenze a condizioni FRAND. Dovrebbero essere previste norme e procedure intese a definire i conflitti di interessi e i meccanismi per la gestione di eventuali conflitti di tale genere. [Em. 34]

(33)  LaNel caso in cui una o più parti avviino una determinazione delle condizioni FRAND, essa dovrebbe rappresentare rappresenterebbe un passo obbligatorio prima che il titolare di un brevetto SEP possa avviare un procedimento per violazione di un brevetto o che un utilizzatore possa chiedere a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro la determinazione o valutazione delle condizioni FRAND relative a un brevetto SEP. L'obbligo di avviare la procedura di determinazione delle condizioni FRAND prima di iniziare il corrispondente procedimento giudiziario non dovrebbe però riguardare i brevetti SEP che coprono i casi d'uso digli utilizzi delle norme per i quali la Commissione abbia stabilito che non esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND. [Em. 35]

(34)  Ciascuna parte può scegliere se desidera partecipare alla procedura e impegnarsi a rispettarne l'esito. Nel caso in cui una parte non risponda alla richiesta di determinazione delle condizioni FRAND o non si impegni a rispettare l'esito di tale determinazione, l'altra parte dovrebbe essere in grado di chiedere la chiusura o la prosecuzione unilaterale della determinazione delle condizioni FRAND. Tale parte non dovrebbe essere esposta a contenziosi durante il periodo in cui vengono determinate le condizioni FRAND. Allo stesso tempo, la determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe essere una procedura efficace che consenta alle parti di incontrarsi in un contesto neutro, ad esempio dinanzi a un panel di conciliatori, e di raggiungere un accordo prima della fase contenziosa o di ottenere una determinazione da utilizzare in ulteriori procedimenti. La parte o le parti che partecipano alla procedura per la determinazione delle condizioni FRAND e che si impegnano a rispettarne l'esito dovrebbero quindi poter beneficiare del suo completamento. [Em. 36]

(35)  L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND non dovrebbe pregiudicare l'effettiva protezione dei diritti delle parti. A tale proposito, la parte che si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe avere il diritto, nel caso in cui l'altra parte non assuma il medesimo impegno, di avviare un procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale competente in attesa della determinazione delle condizioni FRAND. Ciascuna delleLe parti dovrebbe inoltredovrebbero poter adire l'organo giurisdizionale competente per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria. Nel caso in cui il titolare di un brevetto SEP abbia assunto un impegno FRAND, l'adozione di provvedimenti provvisori di natura finanziaria adeguati e proporzionati dovrebbe garantire la necessaria tutela giudiziaria al titolare del brevetto SEP che abbia accettato di concedere in licenza il suo brevetto a condizioni FRAND, mentre l'utilizzatore dovrebbe essere in grado di contestare il livello delle royalty FRAND o di eccepire la mancanza di carattere essenziale o l'invalidità del brevetto SEP. Nei sistemi nazionali che richiedono l'avvio di un procedimento di merito come condizione per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria, dovrebbe essere possibile avviare tale procedimento ma le parti dovrebbero richiedere la sospensione della causa durante la determinazione delle condizioni FRAND. Nel valutare se il livello del provvedimento provvisorio di natura finanziaria sia da ritenere adeguato per un caso determinato si dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della capacità economica del richiedente e dei potenziali effetti sull'efficacia delle misure richieste, in particolare per le PMI, anche al fine di prevenire l'uso abusivo di tali misure. Dovrebbe inoltre essere chiarito che, dopo la conclusione della determinazione delle condizioni FRAND, l'intera gamma di misure, comprese quelle provvisorie, cautelari e correttive, dovrebbe essere a disposizione delle parti. [Em. 37]

(36)  Quando danno avvio alla determinazione delle condizioni FRAND, le parti dovrebbero selezionare un conciliatorepanel di conciliatori dall'elenco istituito a tale scopo. In caso di disaccordo, la scelta dei membri del panel di conciliatoridel conciliatore spetterebbe al centro di competenza. La determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe concludersi entro nove mesi, il periodo di tempo necessario per garantire che la procedura rispetti i diritti delle parti pur rimanendo sufficientemente rapida da evitare ritardi nella conclusione delle licenze. Le parti possono accordarsi in qualsiasi momento durante il processo, con la conseguente chiusura della determinazione delle condizioni FRAND. [Em. 38]

(37)  Una volta nominato il conciliatorepanel di conciliatori, il centro di conciliazione dovrebbe deferire a quest'ultimo la determinazione delle condizioni FRAND affinché valuti se la richiesta contenga le informazioni necessarie e comunichi il calendario della procedura alle parti o alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND. [Em. 39]

(38)  Il conciliatorepanel di conciliatori dovrebbe esaminare le comunicazioni e i suggerimenti delle parti per la determinazione delle condizioni FRAND e prendere in considerazione le diverse fasi negoziali ed altre circostanze rilevanti. Il conciliatorepanel di conciliatori, di propria iniziativa o su richiesta di una parte, dovrebbe poter richiedere alle parti di presentare gli elementi di prova che ritiene necessari per lo svolgimento delle sue funzioni. Dovrebbe inoltre essere in grado di esaminare le informazioni pubblicamente disponibili, il registro e le relazioni relative ad altre determinazioni delle condizioni FRAND del centro di competenza, nonché le informazioni e i documenti non riservati presentati al centro di competenza o da esso elaborati. [Em. 40]

(39)  Se una parte non partecipa alla determinazione delle condizioni FRAND dopo la nomina del conciliatorepanel di conciliatori, l'altra parte può chiedere che sia posta fine a tale procedura o che il conciliatore adotti una raccomandazione per la determinazione delle condizioni FRAND sulla base delle informazioni che è stato in grado di esaminare. [Em. 41]

(40)  Se una parte avvia un procedimento in una giurisdizione esterna all'Unione che porta all'adozione di decisioni giuridicamente vincolanti ed esecutive riguardanti la stessa norma soggetta alla determinazione delle condizioni FRAND e il suo utilizzo, o che include brevetti SEP della stessa famiglia di quelli soggetti alla determinazione delle condizioni FRAND e che coinvolge in qualità di parte una o più parti della determinazione delle condizioni FRAND, prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND il conciliatorepanel di conciliatori o, se quest'ultimo non è stato nominato, il centro di competenza dovrebbe essere in grado di porre fine alla procedura su richiesta dell'altra parte. [Em. 42]

(41)  Al termine della procedura, il conciliatorepanel di conciliatori dovrebbe presentare una proposta di raccomandazione delle condizioni FRAND. Entrambe le parti dovrebbero avere la possibilità di accettare o rifiutare la proposta. Se le parti non trovano un accordo e/o non accettano la proposta, il conciliatorepanel di conciliatori dovrebbe elaborare una relazione sulla determinazione delle condizioni FRAND, redigendone una versione riservata e una non riservata. La versione non riservata della relazione dovrebbe contenere la proposta di condizioni FRAND e la metodologia utilizzata e dovrebbe essere trasmessa al centro di competenza per la pubblicazione, in modo che serva da riferimento per qualsiasi successiva determinazione delle condizioni FRAND tra le parti e altri portatori di interessi coinvolti in negoziazioni simili. La relazione avrebbe quindi il duplice scopo di incoraggiare le parti a trovare un accordo e di garantire la trasparenza sul processo e sulle condizioni FRAND raccomandate in caso di disaccordo. [Em. 43]

(42)  Il regolamento rispetta i diritti di proprietà intellettuale dei titolari di brevetti, in linea con l' (articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE), sebbene includa una restrizione alla possibilità di ottenere protezione per un brevetto SEP che non sia stato registrato entro un certo termine e introduca l'obbligo di procedere alla determinazione delle condizioni FRAND prima di far valere in giudizio i singoli brevetti SEP. La Carta dei diritti fondamentali dell'UE permette di limitare l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale, a condizione che sia rispettato il principio di proporzionalità. Secondo la giurisprudenza consolidata, i diritti fondamentali possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste ultime rispondano ad obiettivi di interesse generale perseguiti dall'Unione e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere l'essenza stessa dei diritti così garantiti(12). In tal senso, il presente regolamento risponde a un interesse pubblico in quanto fornisce informazioni e garantisce risultati uniformi, aperti e prevedibili sui brevetti SEP a livello di Unione, a beneficio dei titolari e degli utilizzatori di brevetti SEP, nonché degli utilizzatori finali. L'obiettivo è la diffusione della tecnologia a vantaggio reciproco dei titolari e degli utilizzatori dei brevetti SEP. Inoltre le norme sulla determinazione delle condizioni FRAND sono temporanee e quindi limitate; il loro obiettivo è migliorare e snellire il processo ma non sono in definitiva vincolanti(13). [Em. 44]

(43)  La determinazione delle condizioni FRAND è coerente anche con il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto l'utilizzatore e il titolare dei brevetti SEP conservano pienamente tale diritto. In caso di mancata registrazione entro il termine prescritto, l'esclusione del diritto all'effettiva tutela dei diritti è limitata e necessaria e risponde a obiettivi di interesse generale. Come confermato dalla CGUE(14), una disposizione che preveda una procedura obbligatoria di risoluzione delle controversie come condizione per l'accesso agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri è considerata compatibile con il principio della tutela giurisdizionale effettiva. La determinazione delle condizioni FRAND segue le condizioni per la procedura obbligatoria di risoluzione delle controversie delineate nelle sentenze della CGUE, tenendo conto delle caratteristiche particolari della concessione di licenze per i brevetti SEP. La procedura di determinazione delle condizioni FRAND consente inoltre il deposito di una cauzione da parte del presunto autore della violazione come provvedimento provvisorio di natura finanziaria, che può essere richiesto per evitare gravi limitazioni alle attività del presunto autore della violazione e assicurare che l'altra parte riceva l'importo corrispondente in caso di azione di risarcimento dei danni. Inoltre, la determinazione delle condizioni FRAND non pregiudica in alcun modo la possibilità per il titolare di un brevetto SEP di ricevere un risarcimento per una violazione verificatasi durante la determinazione delle condizioni FRAND nell'ambito di un successivo procedimento giudiziario. [Em. 45]

(44)  Nel determinare le royalty aggregate e le condizioni FRAND, i conciliatori dovrebbero tenere conto in particolare dell'acquis dell'Unione e delle sentenze della Corte di giustizia in materia di brevetti SEP, nonché degli orientamenti elaborati ai sensi del presente regolamento, delle linee direttrici orizzontali(15) e della comunicazione adottata dalla Commissione nel 2017 dal titolo "Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali"(16). IIl panel di conciliatori dovrebberodovrebbe inoltre prendere in considerazione eventuali perizie sulla royalty aggregata o, in assenza di queste, dovrebberodovrebbe chiedere informazioni alle parti prima di formulare le proprie proposte finali. [Em. 46]

(45)   La concessione di licenze per i brevetti SEP potrebbe causare attriti nelle catene del valore non ancora esposte a tali brevetti. È dunque importante che il centro di competenza svolga attività di sensibilizzazione alla concessione di licenze per i brevetti SEP nella catena del valore avvalendosi di tutti gli strumenti a sua disposizione. Tra gli altri fattori figurano la capacità dei fabbricanti a monte di trasferire a valle il costo della licenza per un brevetto SEP e la possibile incidenza delle clausole di indennizzo esistenti all'interno della catena del valore. [Em. 47]

(45 bis)   Al fine di evitare un possibile impatto negativo sulle imprese stabilite nell'Unione che partecipano e concorrono con successo allo sviluppo delle tecnologie globali attraverso la normazione, la Commissione dovrebbe valutare l'impatto che il sistema di verifica del carattere essenziale, il sistema di determinazione delle royalty aggregate e il sistema di determinazione delle condizioni FRAND hanno sulla competitività dei titolari di brevetti SEP dell'Unione a livello mondiale. Sulla base dell'esito di tale valutazione, la Commissione dovrebbe, se necessario, presentare una proposta legislativa al fine di adattare i sistemi. Il ruolo dei pool di brevetti, compresi quelli creati dagli utilizzatori di brevetti SEP, dovrebbe essere esaminato dalla Commissione al fine di valutarne l'impatto una volta entrato in vigore il presente regolamento, in particolare in termini di effetti sulla competitività sul mercato. [Em. 48]

(46)  Le PMI possono essere coinvolte nella concessione di licenze per i brevetti SEP sia come titolari sia come utilizzatori di tali brevetti. Anche se attualmente vi sono poche PMI tra i titolari di brevetti SEP, le efficienze generate grazie al presente regolamento dovrebbero comunque anche agevolare la concessione di licenze per i loro brevetti SEP. È necessario prevedere altre condizioni per alleggerire l'onere dei costi per le PMI, ad esempio minori oneri amministrativi, tasse amministrative ridotte e la possibilità di beneficiare di tasse ridotte per le verifiche del carattere essenziale e la conciliazione, oltre a servizi gratuiti di assistenza e formazione, in modo che siano maggiormente in grado di occuparsi delle questioni relative ai brevetti SEP nonché dello sviluppo delle norme. I brevetti SEP delle micro e piccole imprese e delle start-up non dovrebbero essere oggetto di campionamento per la verifica del carattere essenziale; tali imprese dovrebbero però poter proporre brevetti SEP per la verifica del carattere essenziale, se lo desiderano. Anche gli utilizzatori che sono PMI e start-up dovrebbero beneficiare di tasse di accesso ridotte e di servizi gratuiti di assistenza e formazione. Infine i titolari di brevetti SEP dovrebbero essere incoraggiati a incentivare l'acquisto di licenze da parte delle PMI attraverso sconti su volumi ridotti o esenzioni dalle royalty FRAND. In tale contesto, è importante garantire che le PMI e le start-up beneficino di uno sportello unico istituito dal centro di competenza incaricato di individuare i licenziatari e i licenzianti pertinenti per le PMI e di fornire loro consulenza a titolo gratuito sui brevetti SEP. A tal fine, il centro di competenza dovrebbe istituire un polo di assistenza per le PMI e le start-up in materia di concessione di licenze per i brevetti SEP che potrebbe anche, a determinate condizioni, fornire assistenza per quanto riguarda il sostegno giudiziario, ad esempio mettendo a disposizione un rappresentante legale a titolo gratuito durante i procedimenti giudiziari. [Em. 49]

(46 bis)   Sebbene sia opportuno concedere vantaggi alle PMI, questi non dovrebbero dare adito a usi impropri. A tale riguardo gli aggregatori di brevetti, che possono essere caratterizzati da un modello commerciale di tipo "ottenere e affermare" e che hanno lo scopo di generare entrate attraverso diritti di licenza, royalty e risarcimento dei danni, non dovrebbero beneficiare di esenzioni e dell'assistenza del centro di competenza previsto dal presente regolamento. [Em. 50]

(46 ter)   I meccanismi di sostegno, come ad esempio i voucher per la PI a favore delle PMI, si sono rivelati efficaci nell'aiutare le PMI a tutelare i propri diritti di PI. Il periodo di applicazione di detti meccanismi dovrebbe essere esteso oltre il 2024. [Em. 51]

(47)  Al fine di integrare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo agli elementi da iscrivere nel registro, alla determinazione delle pertinenti norme esistenti o all'individuazione dei casi d'usodegli utilizzi delle norme o di parti di esse in relazione alle quali la Commissione stabilisca che non esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(17). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 52]

(48)  Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di prescrizioni dettagliate per la selezione dei valutatori e dei conciliatori, nonché del regolamento di procedura e del codice di condotta per i valutatori e i conciliatori. I valutatori e i conciliatori dovrebbero possedere requisiti di onorabilità e le conoscenze, le competenze e l'esperienza sufficienti per esercitare le loro funzioni. È altresì opportuno che la Commissione adotti le norme tecniche per la selezione del campione di brevetti SEP da sottoporre a verifica del carattere essenziale e la metodologia per la realizzazione di tale verifica da parte dei valutatori e dei valutatori inter pares. La Commissione dovrebbe inoltre stabilire le tasse amministrative per i suoi servizi in relazione ai compiti previsti dal presente regolamento e le tasse per i servizi dei valutatori, dei periti e dei conciliatori, le relative deroghe e i metodi di pagamento, adattandoli a seconda delle necessità. È altresì opportuno che la Commissione determini le norme o parti di esse che sono state pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali è possibile registrare brevetti SEP. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(18). [Em. 53]

(49)  Il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio(19) dovrebbe essere modificato per conferire all'EUIPO il potere di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento. Anche le funzioni del direttore esecutivo dovrebbero essere ampliate al fine di ricomprendere i poteri conferitigli ai sensi del presente regolamento. Inoltre il centro di arbitrato e mediazione dell'EUIPO dovrebbe essere autorizzato a istituire le procedure per il calcolo delle royalty aggregate e la determinazione delle condizioni FRAND.

(50)  Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio(20).

(51)  Poiché è opportuno accordare all'EUIPO, alla Commissione e ai portatori di interessi il tempo necessario per prepararsi all'attuazione e all'applicazione del presente regolamento, la sua applicazione dovrebbe essere rinviata.

(52)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia aumentare la trasparenza in materia di concessione di licenze per i brevetti SEP e offrire un meccanismo efficiente per risolvere le controversie sulle condizioni FRAND, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa del moltiplicarsi dei costi ma, per motivi di efficienza e di portata, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento stabilisce le disposizioni seguenti in materia di brevetti essenziali per una norma ("brevetti SEP"):

a)  le disposizioni che rafforzano la trasparenza sulle informazioni necessarie per la concessione di licenze per i brevetti SEP;

b)  le disposizioni relative alla registrazione dei brevetti SEP;

c)  una procedura per valutare il carattere essenziale dei brevetti SEP registrati;

d)  una procedura per la risoluzione amichevole delle controversie relative alla natura equa, ragionevole e non discriminatoria delle condizioni ("determinazione delle condizioni FRAND");

e)  le competenze dell'EUIPO per l'adempimento dei compiti previsti dal presente regolamento.

2.  Il presente regolamento si applica ai brevetti che sono in vigore in uno o più Stati membri e che il titolare di un brevetto SEP ritiene essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, indipendentemente dal fatto che il titolare del brevetto SEP si èsia impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty,.

a)   dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, con le eccezioni di cui al paragrafo 3;

b)   prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, conformemente all'articolo 66. [Em. 54]

3.  Gli articoli 17 e 18 e l'articolo 34, paragrafo 1, non si applicano aiqualora vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare che le trattative per la concessione di licenze per i brevetti SEP nella misura in cui sono utilizzati nei casi d'usoa condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno per quanto riguarda utilizzi individuati dalla Commissione in conformità al paragrafo 4di determinate norme o di parti di esse. Tali utilizzi, norme e parti di esse sono individuati secondo la procedura di cui all'articolo 65 ter. [Em. 55]

4.  Qualora vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare che, per quanto concerne i casi d'uso individuati di determinate norme o parti di esse, le negoziazioni per la concessione di licenze per iFatto salvo il paragrafo 2, del presente articolo, il presente regolamento si applica anche ai brevetti in vigore in uno o più Stati membri che il titolare di un brevetto SEP ritiene essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui il funzionamento del mercato interno sia gravemente distorto a causa diSEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno, la Commissione, dopo un adeguato processo di consultazione, adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 67 con cui istituisce un elenco di tali casi d'usonella concessione di licenze di brevetti SEP per taluni utilizzi, norme e parti di esse. Tali utilizzi, norme oe parti di esse, ai fini del paragrafo 3 sono individuati secondo la procedura di cui all'articolo 65 quater. [Em. 56]

5.  Il presente regolamento non si applica ai titolari di brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membrisoggetti a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty, salvo quando tali brevetti SEP fanno parte di un portafoglio di brevetti oggetto di licenza per royalty. [Em. 57]

6.  Il presente regolamento non si applica alle azioni per invalidità o violazione di brevetti non correlati all'utilizzo di una norma notificata ai sensi del presente regolamento.

7.  Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE o delle corrispondenti disposizioni nazionali di diritto della concorrenza.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1)  "brevetto essenziale" o "brevetto SEP": qualsiasi brevetto che un titolare di brevetti SEP ritiene essenziale per una norma; [Em. 58]

(2)  "essenziale per una norma": significa che il brevetto contiene almeno una rivendicazione per la quale non è possibile, per ragioni tecniche, produrre o utilizzare un'applicazione o un metodo conformi a una norma, comprese le relative opzioni, senza violare il brevetto in base all'attuale stato dell'arte e alla normale pratica tecnica;

(3)  "norma": una specifica tecnica, adottata da un'organizzazione di normazione, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi; [Em. 59]

(4)  "specifica tecnica": un documento che prescrive i requisiti tecnici che un determinato prodotto, processo, servizio o sistema deve soddisfare, secondo la definizione di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(21);

(5)  "organizzazione di normazione": qualsiasi organismo di normazione che elabori raccomandazioni o requisiti tecnici o di qualità per prodotti, processi di produzione, servizi o metodi e che non sia un'associazione industriale privata che sviluppa specifiche tecniche proprietarie;

(5 bis)   "utilizzo": uno scenario specifico in cui una specifica tecnologia standardizzata o uno specifico metodo standardizzato sono applicati per soddisfare una determinata finalità o funzione di un prodotto, di un processo, di un servizio o di un sistema, indipendentemente dal livello della catena del valore; [Em. 60]

(6)  "titolare di un brevetto SEP": il titolare di un brevetto SEP o la persona che detiene una licenza esclusiva per un brevetto SEP in uno o più Stati membri; [Em. 61 - non concerne la versione italiana]

(7)  "utilizzatore": la persona fisica o giuridica che utilizza o intende utilizzare una norma in un prodotto, un processo, un servizio o un sistema sul mercato dell'Unione; [Em. 62]

(8)  "condizioni FRAND": condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per la concessione di licenze per i brevetti SEP;

(9)  "determinazione delle condizioni FRAND": una procedura strutturata per la determinazione di condizioni FRAND per la concessione di licenze per un brevetto SEP;

(10)  "royalty aggregata": l'importo massimo della royalty pertotale corrisposto o da corrispondere per la concessione di tutti i brevetti essenziali per una norma; [Em. 63]

(10 bis)   "esente da royalty": disponibile senza il pagamento di una royalty o senza un accordo in merito a qualsiasi altra considerazione, di natura economica o meno; [Em. 64]

(11)  "pool di brevetti": un ente creato mediante un accordo con cuitra due o più titolari di brevetti SEP si concedonoo un consorzio in cui più titolari di brevetti SEP concordano di concedersi reciprocamente in licenza uno o più dei loro brevetti o li dannodi darli in licenza a terzi; [Em. 65]

(12)  "valutazione inter pares": processo di riesame dei risultati preliminari delle verifiche del carattere essenziale da parte di valutatori diversi da quelli che hanno effettuato la verifica iniziale del carattere originale;

(13)  "tabella delle rivendicazioni": una presentazione dellaun documento che mostra la corrispondenza tra gli elementi (caratteristiche) di una rivendicazione brevettuale e almeno un requisito o una raccomandazione di una norma; [Em. 66]

(14)  "requisito di una norma": l'espressione, nel contenuto di un documento, che descrive criteri oggettivamente verificabili che devono essere soddisfatti e dai quali non è consentita alcuna deviazione se si intende rivendicare la conformità al contenuto del documento;

(15)  "raccomandazione di una norma": l'espressione, nel contenuto di un documento, che descrive una possibile scelta o linea d'azione suggerita in quanto ritenuta particolarmente adatta, senza necessariamente menzionarne o escluderne altre;

(16)  "famiglia di brevetti": un insieme di domande di brevetto aventi almeno una priorità in comune, compresi i documenti brevettuali riguardanti la stessa invenzione e i cui membri hanno le stesse priorità;prioritari stessi; [Em. 67]

(17)  "portatore di interessi": qualsiasi persona che possa dimostrare un interesse legittimo per i brevetti SEP, compresi i titolari di brevetti SEP, gli utilizzatori, gli agenti dei titolari di brevetti SEP o degli utilizzatori, o le associazioni che rappresentano gli interessi dei titolari di brevetti SEP e degli utilizzatori;

(17 bis)   "conciliatore": qualsiasi persona nominata per mediare tra le parti nella determinazione di una royalty aggregata in conformità all'articolo 17, per operare in un panel che fornisce un parere su una royalty aggregata a norma dell'articolo 18 e per partecipare alla determinazione delle condizioni FRAND a norma del titolo VI, che è indipendente e imparziale e non ha conflitti di interessi diretti né indiretti; [Em. 68]

(17 ter)   "valutatore": qualsiasi persona nominata per svolgere verifiche del carattere essenziale a norma del titolo V che è indipendente e imparziale e non ha conflitti di interessi diretti né indiretti; [Em. 69]

(17 quater)   "valutatore inter pares": qualsiasi persona nominata per condurre una valutazione inter pares che è indipendente e imparziale e non ha conflitti di interessi diretti né indiretti; [Em. 70]

(18)  "centro di competenza": le unità amministrative dell'EUIPO che svolgono i compiti affidati all'EUIPO ai sensi del presente regolamento.

(18 bis)   "aggregatore di brevetti": un soggetto che deriva i suoi profitti principalmente dall'applicazione di brevetti o dalla concessione di licenze per i brevetti, ivi compresi danni o riconoscimenti economici derivanti dall'aggregazione di tali brevetti, e che non partecipa alla produzione, alla fabbricazione, alla vendita o alla distribuzione di prodotti o servizi che utilizzano le invenzioni brevettate, né alla ricerca e allo sviluppo di tali invenzioni, che non è un istituto di istruzione o di ricerca, né un'organizzazione di trasferimento delle tecnologie intesa ad agevolare la commercializzazione di innovazioni tecnologiche da essa stessa generate, e che non è un inventore singolo che aggrega brevetti originariamente riconosciutigli o brevetti relativi a tecnologie che ha originariamente sviluppato in prima persona; [Em. 71]

Titolo II

Centro di competenza

Articolo 3

Compiti del centro di competenza

1.  I compiti previsti dal presente regolamento sono svolti da un centro di competenza istituito in seno all'EUIPO, dotato delle risorse umane e finanziarie necessarie.

2.  Il centro di competenza promuove la trasparenza e la determinazione di condizioni FRAND in relazione ai brevetti SEP e svolge i compiti seguenti:

a)  creare e mantenere un registro elettronico e una banca dati elettronica per i brevetti SEP in conformità agli articoli 4 e 5; [Em. 72]

b)  istituire e gestire elenchi di valutatori e conciliatori in conformità all'articolo 27; [Em. 73]

c)  creare e amministrare un sistema di valutazione del carattere essenziale dei brevetti SEP in conformità agli articoli da 28 a 33; [Em. 74]

d)  impostare e amministrare il processo per la determinazione delle condizioni FRAND in conformità agli articoli da 34 a 58; [Em. 75]

e)  offrire corsi di formazione ai valutatori e ai conciliatori;

f)  amministrare un processo per la determinazione delle royalty aggregate e l'agevolazione di accordi in relazione a tali royalty in conformità agli articoli 17 e 18; [Em. 76]

g)  migliorare la trasparenza e la condivisione delle informazioni:

i)  pubblicando i risultati e i pareri motivati relativi alle verifiche del carattere essenziale e le relazioni non riservatei pareri non riservati sulle determinazioni delle condizioni FRAND in conformità all'articolo 33, paragrafo 1, e all'articolo 57, paragrafo 3; [Em. 77]

ii)  dando accesso alla giurisprudenza (compresa la risoluzione alternativa delle controversie) sui brevetti SEP, anche delle giurisdizioni di paesi terzi, in conformità all'articolo 13, paragrafo 3; [Em. 78]

iii)  raccogliendo informazioni non riservate sulle metodologie di determinazione delle condizioni FRAND e sulle royalty FRAND in conformità all'articolo 13, paragrafi 4 e 5; [Em. 79]

iv)  dando accesso alla normativa suicreare un gruppo di lavoro dedicato alle condizioni di concessione di licenze per i brevetti SEP dei paesi terzi;nella catena del valore e sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP. [Em. 80]

h)  istituire e mantenere un polo di assistenza per le PMI e le start-up in materia di brevetti SEP e offrire alle PMI e alle start-up corsi di formazione, assistenza e consulenza generale sui brevetti SEP in conformità all'articolo 61; [Em. 81]

i)  condurre studi e qualsiasi altra attività necessaria a sostenere gli obiettivi del presente regolamento;

j)  sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP, compresa lacreare un gruppo di lavoro dedicato alle condizioni di concessione di licenze per i brevetti SEP nella catena del valore e sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP. [Em. 82]

3.  Nell'esercizio dei poteri conferitigli dall'articolo 157 del regolamento (UE) 2017/1001, il direttore esecutivo dell'EUIPO adotta le norme amministrative interne e pubblica le comunicazioni necessarie per il corretto svolgimento di tutti i compiti affidati al centro di competenza dal presente regolamento.

Titolo III

Informazioni sui brevetti SEP rese disponibili attraverso il centro di competenza

Capo 1

Disposizioni generali

Articolo 4

Registro dei brevetti essenziali

1.  È istituito un registro dell'Unione per i brevetti SEP Il centro di competenza istituisce e mantiene in formato elettronico un registro dell'Unione per i brevetti SEP ("il registro"). [Em. 83]

2.   Il registro è mantenuto in formato elettronico dal centro di competenza. [Em. 84]

3.  Il registro contiene:

a)  informazioni sulle norme pertinenti;

b)  l'identificazione dei brevetti SEP registrati, compreso il paese di registrazione e il numero di brevetto; [Em. 85 - non concerne la versione italiana]

c)  la versione della norma, la specifica tecnica e le sezioni della specifica tecnica per le quali il brevetto è considerato essenziale; [Em. 86 - non concerne la versione italiana]

d)  un riferimento alle condizioni dell'impegno alla concessione di licenze FRAND assunto dal titolare del brevetto SEP nei confronti dell'organizzazione di normazione;

e)  il nome, l'indirizzo e i dati di contatto del titolare del brevetto SEP;

f)  se il titolare del brevetto SEP è un'affiliata, una controllata o fa parte di un gruppo diuna o più società, il nome, l'indirizzo e i dati di contatto della società madre; [Em. 87]

g)  il nome, l'indirizzo e i dati di contatto dei rappresentanti legali del titolare del brevetto SEP nell'Unione, se del caso;

h)  l'esistenza di eventuali condizioni standard pubblichedisponibili al pubblico, comprese le politiche in materia di royalty, esenzioni da royalty e sconti del titolare del brevetto SEP; [Em. 88]

i)  l'esistenza di eventuali condizioni standard pubblichedisponibili al pubblico per la concessione alle PMI e alle start-up di licenze per i brevetti SEP; [Em. 89]

j)  la disponibilità a concedere licenze attraverso i pool di brevetti e il nome del rispettivo pool di brevetti, se del caso; [Em. 90]

(k)  i dati di contatto per la concessione della licenza, compresi quelli del soggetto che la concede;

l)  la data di iscrizione del brevetto SEP nel registro e il numero della registrazione.

4.  Il registro contiene inoltre, con la relativa data di annotazione:

a)  le modifiche dei dati di contatto per le voci di cui al paragrafo 3, lettere e), f), g) e k);

b)  la concessione o il trasferimento di una licenza attraverso i pool di brevetti, ove applicabile ai sensi dell'articolo 9;

c)  eventuali informazioni indicanti se sia stata effettuata una verifica del carattere essenziale o una valutazione inter pares, e, a meno che non sia possibile a causa di limiti contrattuali concordati tra le parti, anche un riferimento al risultatoall'esito della verifica del carattere essenziale; [Em. 91]

d)  informazioni sull'eventualità che il brevetto SEP sia scaduto o, sia stato annullato o sia stato ritenuto inapplicabile da una sentenza definitiva di un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro; [Em. 92]

e)  i dati relativi ai procedimenti e alle decisioni sui brevetti SEP ai sensi dell'articolo 10;

f)  la data di pubblicazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 7, l'articolo 15, paragrafo 4, e l'articolo 18, paragrafo 11; [Em. 93]

g)  la data di sospensione del brevetto SEP dal registro, ai sensi dell'articolo 22;

h)  le correzioni dei brevetti SEP, ai sensi dell'articolo 23;

i)  la data di cancellazione del brevetto SEP dal registro ai sensi dell'articolo 25, e i motivi della cancellazione;

j)  la correzione o la cancellazione dal registro delle voci di cui alle lettere b), e) ed f).

4 bis.   Prima della registrazione dei propri brevetti, i titolari di brevetti SEP possono presentare volontariamente al centro di competenza i propri brevetti SEP ai fini della verifica del carattere essenziale. [Em. 94]

5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 67 per modificare i paragrafi 3 e 4 al fine di determinare le voci che devono essere iscritte nel registro ai fini del presente regolamento oltre a quelle di cui ai paragrafi 3 e 4.

6.  Il centro di competenza raccoglie, organizza, rende pubblici e conserva i dati di cui ai paragrafi 3 e 4, compresi i dati personali, ai fini del presente regolamento.

7.  Il centro di competenza rende il registro facilmente accessibile al pubblico. I dati sono considerati di interesse pubblico e sono accessibili gratuitamente ai terzi.

Articolo 5

Banca dati elettronica

1.  Il centro di competenza creaistituisce e gestisce una banca dati elettronica per i brevetti SEP. [Em. 95]

2.  Devono essere accessibili ai terzi, previa registrazione presso il centro di competenza, le seguenti informazioni contenute nella banca dati:

a)  dati bibliografici sui brevetti SEP o sui brevetti SEP iscritti nel corrispondente registro, compresa la data di priorità, i membri della famiglia, la data di concessione e la data di scadenza;

b)  le condizioni standard pubblichedisponibili al pubblico, comprese le politiche in materia di royalty, esenzioni da royalty e sconti del titolare del brevetto SEP ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera b), se disponibili; [Em. 96]

c)  le condizioni standard pubblichedisponibili al pubblico per la concessione di licenze per i brevetti SEP alle PMI e alle start-up ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, incluso l'accesso esente da royalty, se disponibili; [Em. 97]

d)  le informazioni su prodotti, processi, servizi o sistemi e utilizzi e, ove disponibili, eventuali dati di mercato noti ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera b) a); [Em. 98]

e)  le informazioni sul carattere essenziale ai sensi dell'articolo 8;

f)  le informazioni non riservate sulle determinazioni delle condizioni FRAND ai sensi dell'articolo 11;

g)  le informazioni sulle royalty aggregate ai sensi degli articoli 15, 16 e 17;

h)  le perizie di cui all'articolo 18;

i)  le relazioni non riservate dei conciliatori ai sensi dell'articolo 57;

j)  i brevetti SEP selezionati per la verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 29, i pareri motivati o i pareri motivati definitivi ai sensi dell'articolo 33;

(k)  la data e i motivi di cancellazione del brevetto SEP dalla banca dati ai sensi dell'articolo 25;

l)  le informazioni sulla normativa riguardante i brevetti SEP nei paesi terzi ai sensi dell'articolo 12;

m)  la giurisprudenza e le relazioni ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 3 e 5;

n)  i materiali per le attività di sensibilizzazione e formazione.

3.  L'accesso alle informazioni ai sensi del paragrafo 2, lettere f), h), i), j) e k), del presente articolo, è disponibile ai terzi previa registrazione presso il centro di competenza e può essere soggetto al pagamento di una tassa ragionevole, come stabilito all'articolo 63. [Em. 99]

4.  Le autorità pubbliche, compresi gli organi giurisdizionali, hanno invece pieno accesso alle informazioni contenute nella banca dati di cui al paragrafo 2 a titolo gratuito, previa registrazione presso il centro di competenza. Anche le istituzioni accademiche possono richiedere l'accesso alle informazioni a titolo gratuito solo al fine di svolgere compiti accademici. [Em. 100]

Articolo 6

Disposizioni comuni sul registro e sulla banca dati

1.  La parte che chiede che dati e documenti contenuti nella banca dati rimangano riservati presenta una dichiarazione motivata per giustificare questa riservatezza e, ove ragionevolmente possibile, una versione non riservata delle informazioni fornite a titolo riservato, con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Il centro di competenza può rendere pubblica la versione non riservata. [Em. 101]

2.  Il centro di competenza conserva i fascicoli delle procedure relative alla registrazione dei brevetti SEP. Il direttore esecutivo dell'EUIPO stabilisce la forma in cui tali fascicoli sono conservati e resi disponibili. Il centro di competenza conserva i fascicoli per 10 anni dopo la cancellazione della registrazione del brevetto SEP. Su richiesta, i dati personali possono essere rimossi dal registro o dalla banca dati trascorsi 18 mesi dalla scadenza del brevetto SEP o dalla sua cancellazione dal registro.

3.  Il centro di competenza può correggere qualsiasi informazione contenuta nel registro o nella banca dati ai sensi dell'articolo 23.

4.  Il titolare del brevetto SEP e il suo rappresentante legale nell'Unione sono informati mediante notifica di qualsiasi modifica nel registro o nella banca dati che riguardi un determinato brevetto SEP.

5.  Su richiesta, il centro di competenza rilascia certificati di registrazione o copie certificate dei dati e dei documenti contenuti nel registro o nella banca dati. I certificati di registrazione e le copie certificate possono essere soggetti al pagamento di una tassa ragionevole. [Em. 102]

6.  La Commissione stabilisce mediante un atto di esecuzione le condizioni per l'accesso alla banca dati, comprese le tasse per tale accesso o per i certificati di registrazione e le copie certificate di documenti della banca dati o del registro. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

Articolo 7

Identificazione degli utilizzi di una norma e delle relative condizioni per la concessione di licenze per brevetti SEP

Il titolare di un brevetto SEP fornisce al centro di competenza le informazioni seguenti:

a)  le informazioni relative ai prodotti, ai processi, ai servizi o ai sistemi in cui l'oggetto del brevetto SEP può essere incorporato o cui è destinato ad essere applicato, per tutti gli utilizzi esistenti o potenziali di una norma, e, ove disponibili, eventuali dati di mercato, nella misura in cui tali informazioni sono note al titolare del brevetto SEP. [Em. 103]

b)  se disponibili, le relative condizioni standard per la concessione di licenze per i brevetti SEP, comprese le politiche in materia di royalty, esenzione da royalty e sconti, entro sette mesi dalla data in cui il centro di competenza apre la registrazione per la norma e l'utilizzo in questione. [Em. 104]

Articolo 8

Informazioni sul carattere essenziale [Em. 105 - non concerne la versione italiana]

Il titolare di un brevetto SEP fornisce al centro di competenza le informazioni seguenti affinché siano inserite nella banca dati e ne siano indicati i riferimenti nel registro:

a)  la decisione definitiva sul carattere essenziale di un brevetto SEP registrato emessa da un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro, entro sei mesi dalla pubblicazione di taledue mesi dopo che la decisione è diventata definitiva; [Em. 106]

b)  altre eventuali verifiche del carattere essenziale effettuate prima del [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] da un valutatore indipendente, ad esempio nell'ambito di un pool di brevetti, indicando il numero di registrazione del brevetto SEP, l'identità del pool di brevetti e il suo amministratore, nonché il valutatore. [Em. 107]

Articolo 9

Informazioni che devono fornire i pool di brevetti

1.  I pool di brevetti pubblicano sui loro siti web almeno le informazioni seguenti, accurate e aggiornate, e ne danno comunicazione al centro di competenza: [Em. 108]

a)  le norme soggette a licenze collettive;

b)  gli azionisti o la struttura proprietaria dell'ente amministrativo;

c)  il processo di valutazione dei brevetti SEP;

d)  l'elenco dei valutatori con residenza nell'Unione;

e)  l'elenco dei brevetti SEP valutati e l'elenco dei brevetti SEP sotto licenza;

f)  riferimenti incrociati alla norma a fini esemplificativi;

g)  l'elenco dei prodotti, servizi e processi che possono essere concessi in licenza attraverso il pool di brevetti o l'ente; [Em. 109]

h)  le politiche in materia di royalty, esenzione da royalty e di sconti per categoria di prodottiutilizzo, comprese le informazioni sul calcolo delle royalty per ciascun titolare di brevetto SEP nel pool e il canone di royalty aggregato, se applicabile; [Em. 110]

i)  gli accordi di licenza standard per categoria di prodottiutilizzo; [Em. 111]

j)  l'elenco dei licenzianti di ciascuna categoria di prodotticiascun utilizzo; [Em. 112]

(k)  l'elenco dei licenziatari di ciascuna categoria di prodotticiascun utilizzo. [Em. 113]

1 bis.  Il centro di competenza verifica in maniera sistematica le informazioni fornite dai pool di brevetti conformemente al comma 1 con cadenza regolare e almeno una volta all'anno, sulla base della metodologia elaborata a tale scopo, garantendo che il processo di verifica sia accurato, trasparente e coerente. A fini di trasparenza, la metodologia è resa disponibile ai pool di brevetti e agli altri portatori di interessi. [Em. 114]

1 ter.  Il centro di competenza elabora una relazione che illustra nel dettaglio gli esiti della sua verifica, anche per quanto riguarda la conformità dei pool di brevetti al primo comma, eventuali discrepanze o informazioni mancanti rilevate e le azioni correttive intraprese o raccomandate. La relazione è presentata alla Commissione entro un mese dal completamento di ciascun ciclo di verifica. [Em. 115]

Articolo 10

Informazioni relative alle decisioni sui brevetti SEP

1.  Entro sei mesi dall'adozione di una sentenzadue mesi dal momento in cui la decisione relativa a brevetti SEP è diventata definitiva gli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri trasmettono al centro di competenza informazioni su: [Em. 116]

a)  azioni inibitorie;

b)  procedimenti d'infrazioneinfrazioni; [Em. 117]

c)  carattere essenziale e validità;

d)  abuso di posizione dominante;

e)  determinazione delle condizioni FRAND.

2.  Chiunque può informare il centro di competenza su qualsiasi procedimento giudiziario o di risoluzione alternativa delle controversie che riguardi un brevetto SEP.

Articolo 11

Informazioni sulle determinazioni delle condizioni FRAND

1.  I soggetti coinvolti in procedure di risoluzione alternativa delle controversie riguardanti brevetti SEP in vigore in uno Stato membro comunicano al centro di competenza, entro seiquattro mesi dalla conclusione della procedura, le norme e gli utilizzi rilevanti, la metodologia utilizzata per il calcolo delle condizioni FRAND, il nome delle parti e gli specifici canoni di licenza determinati. [Em. 118]

2.  Il centro di competenza non può divulgare informazioni riservate senza il previo consenso della parte interessata.

Articolo 12

Informazioni sulla normativa riguardante i brevetti SEP nei paesi terzi

1.  Il centro di competenza raccoglie, verifica debitamente e pubblica prontamente nella banca dati informazioni sulla normativa riguardante i brevetti SEP nei paesi terzi. Il centro di competenza può anche raccogliere informazioni concernenti la conformità al presente regolamento nei paesi terzi e monitorare l'impatto di quest'ultimo sugli utilizzatori. [Em. 119]

2.  Chiunque può fornire al centro di competenza tali informazioni, così come informazioni su aggiornamenti, correzioni e consultazioni pubbliche. Il centro di competenza pubblica queste informazioni nella banca dati dopo averne verificato l'accuratezza. [Em. 120]

2 bis.   Al fine di agevolare l'efficace attuazione del presente regolamento, il centro di competenza può cooperare, dialogare e scambiare informazioni con, tra l'altro, le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali che si occupano di brevetti SEP, in particolare per quanto riguarda le informazioni sulle norme relative ai brevetti SEP nei paesi terzi o per prevenire procedimenti paralleli. [Em. 121]

Articolo 13

Rafforzamento della trasparenza e della condivisione di informazioni

1.  Il centro di competenza memorizza nella banca dati tutti i dati forniti dai portatori di interessi, nonché i pareri motivati e le relazioni dei valutatori e dei conciliatori. [Em. 122]

2.  La raccolta, la memorizzazione e il trattamento di tali dati sono effettuati ai seguenti fini:

a)  gestire le registrazioni dei brevetti SEP, le verifiche del carattere essenziale e i procedimenti di conciliazione ai sensi del presente regolamento;

b)  accedere alle informazioni necessarie per svolgere tali procedimenti in modo più semplice ed efficiente;

c)  comunicare con le parti del procedimento;

c bis)   mettere a disposizione delle persone interessate brevetti SEP, norme e utilizzi, con l'uso di strumenti di ricerca facilmente accessibili e di risultati di ricerca ragionevolmente comprensibili; [Em. 123]

d)  produrre relazioni e statistiche che consentano al centro di competenza di migliorare le proprie operazioni e il funzionamento della registrazione dei brevetti SEP e dei procedimenti previsti dal presente regolamento.

d bis)   agevolare la valutazione delle pratiche di concessione di licenze per i brevetti SEP e del loro impatto sul mercato interno, l'innovazione e l'accesso alle tecnologie standardizzate. [Em. 124]

3.  Il centro di competenza inserisce nella banca dati la giurisprudenza degli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri, delle giurisdizioni dei paesi terzi e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie.

4.  Il centro di competenza raccoglie tutte le informazioni sulle condizioni FRAND, anche riguardo a eventuali sconti, che sono state rese pubbliche dai titolari di brevetti SEP, comunicate al centro di competenza ai sensi dell'articolo 11 e incluse nelle relazioni sulla determinazione delle condizioni FRAND, e rende tali informazioni accessibili alle autorità pubbliche dell'Unione, compresi gli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri, previa richiesta scritta. I documenti riservati sono accompagnati da una versione non riservata delle informazioni fornite a titolo riservato, con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

5.  Il centro di competenza pubblica nella banca dati una relazione annuale sulle metodologie per la determinazione delle condizioni FRAND, basata su informazioni provenienti da decisioni di organi giurisdizionali e lodi arbitrali, e informazioni statistiche riguardo alle licenze e ai prodotti concessi in licenza estratte dalle determinazioni delle condizioni FRAND.

6.  Su richiesta motivata di un portatore di interessi, le informazioni riservate sono rielaborate in un formato non riservato contenente omissioni prima che il centro di competenza provveda a pubblicarle o trasmetterle.

Capo 2

Notifica di una norma e di una royalty aggregata

Articolo 14

Notifica di una norma al centro di competenza

1.  I titolari di brevetti in vigore in uno o più Stati membri che siano dichiarati essenziali per una norma per la quale sono o non sono stati assunti impegni FRAND notificano al centro di competenza, se possibile tramite l'organizzazione di normazione o attraverso una notifica congiunta, le informazioni seguenti: [Em. 125]

a)  la denominazione commerciale della norma;

b)  l'elenco delle specifiche tecniche rilevanti che definiscono la norma;

c)  la data di pubblicazione dell'ultima specifica tecnica;

d)  gli usi della norma noti ai titolari di brevetti SEP che effettuano la notifica.

2.  Tale notifica è effettuata entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'ultima specifica tecnica.

3.  In assenza di notifica ai sensi del paragrafo 1, qualunque titolare di brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri notifica individualmente al centro di competenza le informazioni di cui al paragrafo 1 entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'ultima specifica tecnica. [Em. 126- non concerne la versione italiana]

4.  In assenza di notifica ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 3, qualsiasi utilizzatore può notificare al centro di competenza le informazioni di cui al paragrafo 1.

5.  Il centro di competenza informa della pubblicazionenotifica anche l'organizzazione di normazione interessata. In caso di notifica ai sensi dei paragrafi 3 e 4, il centro di competenza informa, ove possibile, anche i singoli titolari di brevetti SEP noti o chiede all'organizzazione di normazione la conferma di aver debitamente informato i titolari dei brevetti SEP. [Em. 127]

6.  Il centro di competenza pubblica sul sito web dell'EUIPO le notifiche effettuate ai sensi dei paragrafi 1, 3, 4 e 4 bis e 4 per consentire ai portatori di interessi di presentare osservazioni. I portatori di interessi possono presentare le loro osservazioni al centro di competenza entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco. [Em. 128]

7.  Trascorso il termine di cui al paragrafo 6, il centro di competenza tiene conto di tutte le osservazioni ricevute, comprese tutte le specifiche tecniche e gli utilizzi pertinenti, e pubblica le informazioni ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 15

Notifica di una royalty aggregata al centro di competenza

1.  I titolari di brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri per i quali sono o non sono stati assunti impegni FRAND possono notificare congiuntamente al centro di competenza la royalty aggregata per tutti i brevetti SEP relativi a una norma. [Em. 129]

2.  La notifica effettuata in conformità al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:

a)  la denominazione commerciale della norma;

b)  l'elenco delle specifiche tecniche che definiscono la norma;

c)  i nomi dei titolari di brevetti SEP che effettuano la notifica di cui al paragrafo 1;

d)  la percentuale stimata che rappresentano i titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 1 rispetto alla totalità dei titolari di brevetti SEP;

e)  la percentuale stimata di brevetti SEP di cui sono titolari collettivamente rispetto alla totalità dei brevetti SEP relativi alla norma;

f)  gli utilizzi noti ai titolari di brevetti SEP di cui alla lettera c);

g)  la royalty aggregata globale, a meno che le parti che effettuano la notifica non specifichino che la royalty aggregata non è globale;

h)  l'eventuale periodo di validità della royalty aggregata di cui al paragrafo 1.

3.  La notifica di cui al paragrafo 1 è effettuata entro 120 giorni dalla data:

a)  della pubblicazione di una norma da parte dell'organizzazione di normazione per gli utilizzi noti ai titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 2, lettera c); o

b)  in cui vengono a conoscenza di un nuovo utilizzo della norma.

4.  Il centro di competenza pubblica nella banca dati le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 16

Revisione della royalty aggregata

1.  In caso di revisione della royalty aggregata, i titolari di brevetti SEP notificano al centro di competenza la royalty aggregata riveduta e i motivi della revisione.

2.  Il centro di competenza pubblica nella banca dati la royalty aggregata iniziale e la royalty aggregata riveduta, mentre nel registro pubblica i motivi della revisione.

Articolo 17

Processo per agevolare gli accordi sulle determinazioni dellasulla royalty aggregata tra titolari di brevetti SEP [Em. 130]

1.  I titolari dei brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri che rappresentano almeno il 20 % di tutti i brevetti SEP relativi a una norma possono chiedere al centro di competenza di nominare un conciliatore dal relativo elenco affinché intervenga in qualità di mediatore nelle discussioni relative alla presentazione congiunta di una royalty aggregata.

2.  Tale richiesta è presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione della norma o entro 120 giorni dalla prima vendita di un nuovo utilizzo sul mercato dell'Unione per gli utilizzi non noti al momento della pubblicazione della norma.

3.  La richiesta contiene le informazioni seguenti:

a)  la denominazione commerciale della norma;

b)  la data di pubblicazione dell'ultima specifica tecnica o la data della prima vendita del nuovo utilizzo sul mercato dell'Unione;

c)  gli utilizzi noti ai titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 1;

d)  i nomi e i dati di contatto dei titolari di brevetti SEP che sostengono la richiesta;

e)  la percentuale stimata di brevetti SEP di cui sono titolari individualmente e collettivamente rispetto alla totalità dei potenziali brevetti rivendicati come essenziali per la norma. [Em. 131]

4.  Il centro di competenza informa ipubblica la richiesta e invita altri titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 3, lettera d), e chiede loro dia manifestare interesse a partecipare al processo e di fornire una stima delle rispettive quote di brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per la norma. [Em. 132]

5.  Il centro di competenza nomina un conciliatore dal relativo elenco e informa tutti i titolari di brevetti SEP che hanno manifestato interesse a partecipare al processo.

6.  I titolari di brevetti SEP che presentano al conciliatore informazioni riservate ne forniscono una versione non riservata con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

7.  Nel caso in cui i titolari di brevetti SEP non effettuino una notificaraggiungano un accordo in merito alla presentazione congiunta di una royalty aggregata entro 6 mesi dalla nomina del conciliatore, quest'ultimo pone fine al processo. [Em. 133]

8.  Se i contributorititolari di brevetti SEP si accordano su una notifica congiunta, si applica la procedura di cui all'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 4. [Em. 134]

Articolo 18

Perizia non vincolante sulla royalty aggregata

1.  I titolari di brevetti SEP o gli utilizzatori possono chiedere al centro di competenza una perizia non vincolante su una royalty aggregata. Un utilizzatore può avanzare tale richiesta anche se è già stato raggiunto un accordo tra i titolari di brevetti SEP, anche attraverso la procedura di cui agli articoli da 15 a 17 globale. [Em. 135]

2.  La richiesta di cui al paragrafo 1 è effettuata entro 150 giorni dalla data:

a)  della pubblicazione della norma in questione per gli utilizzi noti; o

b)  in cui i nuovi utilizzi sono venduti per la prima volta sul mercato dell'Unione.

3.  La richiesta comprende:

a)  la denominazione commerciale della norma;

b)  l'elenco delle specifiche tecniche rilevanti che definiscono la norma;

c)  l'elenco dei pertinenti prodotti, processi, servizi o sistemi o degli utilizzi;

d)  l'elenco dei portatori di interessi noti e i relativi dati di contatto.

4.  Il centro di competenza informa della richiesta l'organizzazione di normazione interessata e tutti i portatori di interessi notipertinenti. Il centro di competenza pubblica la richiesta sul sito web dell'EUIPO e invita i portatori di interessi a manifestare interesse a partecipare al processo entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della richiesta. [Em. 136]]

5.  I portatori di interessi possono chiedere di partecipare al processo dopo aver giustificato il loro interesse. I titolari di brevetti SEP comunicano una stima delle rispettive quote di tali brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per una norma. Gli utilizzatori e altri portatori di interessi forniscono informazioni su tutti gli utilizzi rilevanti esistenti o potenziali della norma, comprese le pertinenti quote di mercato nell'Unione. [Em. 137]

6.  Se le richieste di partecipazione riguardano titolari di brevetti SEP che rappresentano collettivamente una percentuale stimata pari ad almeno il 20 % di tutti i brevetti SEP per la norma eo utilizzatori che detengono collettivamente almeno il 10 % della quota di mercato nell'Unione o almeno 10 PMI o start-up, il centro di competenza nomina dall'elenco dei conciliatori un panel di tre conciliatori con un livello adeguato didotati di adeguata esperienza nel settore tecnologico di cui trattasi. [Em. 138]

7.  I portatori di interessi che presentano al panel informazioni riservate ne forniscono una versione non riservata con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

8.  In seguito allaEntro un mese dalla nomina, il panel chiede ai titolari di brevetti SEP partecipanti di provvedere entro un mese a: [Em. 139]

a)  proporre una royalty aggregata comunicando le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, oppure

b)  fornire una giustificazione in caso di impossibilità di proporre una royalty aggregata per motivi tecnologici, economici o di altra natura.; e [Em. 140]

b bis)   fornire elementi di prova o osservazioni per assistere il panel nella decisione su una royalty aggregata. [Em. 141]

8 bis.   Il panel consente ai partecipanti di fornire risposte alle osservazioni di cui al paragrafo 8 e reazioni a tali risposte. [Em. 142]

9.  Il panel prende in debita considerazione le osservazioni e le risposte di cui al paragrafo 8ai paragrafi 8 e 8 bis e decide se: [Em. 143]

a)  sospendere laaccordare una sospensione della procedura per la perizia sulla royalty aggregata per un periodo iniziale non superiore a sei mesi, che può essere ulteriormente prorogato per un periodo di tre mesi sulla base di una richiesta debitamente giustificata di uno dei titolari di brevetti SEP partecipanti, oppure [Em. 144]

b)  fornire la perizia.

10.  Il panel fornisce la perizia entro otto mesi dalla fine del periodo di sospensione ai sensi del paragrafo 89, lettera a), o dalla decisione di cui al paragrafo 89, lettera b). La perizia deve essere sostenuta da almeno due dei tre conciliatori. [Em. 145]

11.  La perizia contiene una sintesi delle informazioni fornite nella richiesta, le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, i nomi dei conciliatori, la procedura, il canone di royalty aggregato raccomandato, le motivazioni della perizia sulla royalty aggregata e la metodologia su cui si basa. Le motivazioni di Eventuali opinioni divergenti e le relative motivazioni sono specificate in un allegato della perizia. [Em. 146]

12.  La perizia comprende un'analisi della catena del valore in questione ed il possibile impatto della royalty aggregata sugli incentivi all'innovazione sia per i titolari di brevetti SEP che per i portatori di interessi nella catena del valore in cui deve essere concessa la licenza.

13.  Il centro di competenza pubblica la perizia e ne informa i partecipanti.

Capo 3

Registrazione dei brevetti SEP

Articolo 19

Amministrazione del registro dei brevetti essenziali

1.  Il centro di competenza effettua un'iscrizione nel registro per la norma o parte di essa in relazione alla quale sono stati assunti impegni FRAND, entro 60 giorni a decorrere dalla prima tra le date seguenti: [Em. 147]

a)  la data in cui il centro di competenza ha pubblicato la norma e le relative informazioni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7;

b)  la data in cui il centro di competenza ha pubblicato la royalty aggregata e le relative informazioni ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, e dell'articolo 18, paragrafo 11.

2.  Il centro di competenza pubblica un avviso sul sito web dell'EUIPO per informare i portatori di interessi che è stata effettuata un'iscrizione nel registro e inserisce un riferimento alle pubblicazioni di cui al paragrafo 1. Il centro di competenza notifica l'avviso di cui al presente paragrafo ai titolari di brevetti SEP noti, a titolo individuale e per via elettronica, e all'organizzazione di normazione interessata.

Articolo 20

Registrazione dei brevetti essenziali

1.  Su richiesta del titolare di un brevetto SEP, il centro di competenza registra qualsiasi brevetto in vigore in uno o più Stati membri, che rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento e che sia essenziale per una norma per la quale il centro di competenza ha pubblicato un avviso ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2.

2.  Affinché il brevetto SEP sia inserito nel registro, almeno una rivendicazione del brevetto deve corrispondere ad almeno un requisito o raccomandazione della norma, identificata dalla relativa denominazione, versione (e/o sottoversione) e sottoclausola.

3.  La richiesta di registrazione è effettuata entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2. Nel caso in cui il brevetto SEP sia concesso da un ufficio brevetti nazionale o europeo solo dopo la pubblicazione dell'avviso ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, la richiesta di registrazione deve essere presentata entro sei mesi dalla concessione del brevetto SEP da parte dell'ufficio brevetti competente.

4.  La richiesta comprende le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e).

5.  Il titolare di un brevetto SEP aggiorna le informazioni contenute nel registro, a eccezione di quelle fornite a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), e nella banca dati, affinché riflettano le modifiche rilevanti in relazione ai brevetti SEP registrati, mediante notifica al centro di competenza entro sei mesi dalla modifica. [Em. 148]

6.  La richiesta di registrazione è accettata solo dopo il pagamento della tassa di registrazione da parte del titolare del brevetto SEP. La Commissione determina la tassa di registrazione nell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 5. La tassa di registrazione comprende, nel caso delle medie e grandi imprese, le spese e le tasse previste per la verifica del carattere essenziale dei brevetti SEP selezionati ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1. [Em. 149]

Articolo 21

Data di registrazione

1.  La data di registrazione corrisponde alla data in cui il centro di competenza ha ricevuto una richiesta di registrazione ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 2, 4 e 5.

2.  Il centro di competenza pubblica i brevetti SEP iscritti nel registro entro sette giorni lavorativi dalla data di registrazione.

Articolo 22

Esame delle condizioni di registrazione

1.  L'EUIPO ogni anno è sottopostosottopone a controllo un campione delle registrazioni di brevetti SEP per verificarne la completezza e la correttezza. [Em. 150]

2.  L'EUIPO adotta una metodologia per selezionare il campione delle registrazioni di brevetti SEP da sottoporre ai controlli.

3.  Nel caso in cui la registrazione non contenga le informazioni di cui agli articoli 4 e 5 o contenga informazioni incomplete o inesatte, il centro di competenza chiede al titolare del brevetto SEP di fornire le informazioni esatte e complete entro il termine stabilito, che non può essere inferiore a duetre mesi. [Em. 151]

4.  Se il titolare del brevetto SEP non fornisce le informazioni esatte e complete, il centro di competenza informa il titolare del brevetto SEP del fatto che non sono state presentate informazioni esatte e complete e che al termine di un periodo di tolleranza di un mese, durante il quale il titolare del brevetto SEP ha ancora la possibilità di fornire le informazioni richieste, la suala registrazione è sospesa fino a quando non vengono corrette le inesattezze o non vengono fornite le informazioni mancanti. [Em. 152]

5.  Il titolare di un brevetto SEP il cui brevetto è stato sospeso dal registro ai sensi del paragrafo 4, se ritiene che la constatazione del centro di competenza sia errata, può rivolgersi alle commissioni di ricorso dell'EUIPO per ottenere una decisione su tale questione. La domanda è presentata entro due mesi dalla sospensione. Entro due mesi dalla domanda, le commissioni di ricorso dell'EUIPO respingono la domanda o chiedono al centro di competenza di correggere le sue constatazioni e di informarne il richiedente.

6.  Qualsiasi intervento volto a completare o correggere le informazioni relative a un brevetto SEP ai sensi del presente articolo è effettuato a titolo gratuito.

Articolo 23

Correzione di un'iscrizione nel registro o delle informazioni nella banca dati

1.  Il titolare di un brevetto SEP può chiedere una correzione della registrazione del proprio brevetto SEP o delle informazioni contenute nella banca dati presentando un'apposita richiesta al centro di competenza, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2.

2.  I terzi possono chiedere al centro di competenza di correggere la registrazione di un brevetto SEP o le informazioni contenute nella banca dati. La richiesta contiene le informazioni seguenti:

a)  il nome e i dati di contatto del richiedente;

b)  il numero di registrazione del brevetto SEP registrato;

c)  i motivi della richiesta;

d)  gli elementi di prova a sostegno della richiesta provenienti da una fonte indipendente.

3.  Il centro di competenza notifica al titolare del brevetto SEP la richiesta presentata a norma del paragrafo 2 e lo invita a correggere lchiedere la correzione dell'iscrizione nel registro o ledelle informazioni presentate per la banca dati, se del caso, entro un termine che non può essere inferiore a duetre mesi. [Em. 153]

4.  Quando riceve informazioni da un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, da un ufficio brevetti o da terzi sugli elementi indicati di seguito, il centro di competenza ne informa il titolare di un brevetto SEP e lo invita a correggere lchiedere la correzione dell'iscrizione nel registro o ledelle informazioni presentate per la banca dati, se del caso, entro un termine non inferiore a 2tre mesi, riguardo a: [Em. 154]

a)  la scadenza di un brevetto SEP registrato;

b)  l'annullamento di un brevetto SEP registrato da parte di un'autorità competente; o

c)  una sentenza definitiva secondo cui il brevetto SEP registrato non è essenziale per la norma in questione.

5.  Se il titolare di un brevetto SEP non corregge l'iscrizione nel registro o le informazioni presentate per la banca dati entro il termine stabilito, il centro di competenza informa il titolare del brevetto SEP del fatto che non sono state presentate informazioni esatte e complete e che, dopo un periodo di tolleranza di un mese durante il quale il titolare del brevetto SEP potrebbe ancora fornire le informazioni richieste, la registrazione è sospesa fino a quando non vengono corrette le inesattezze o non vengono fornite le informazioni mancanti. [Em. 155]

6.  Il titolare di un brevetto SEP il cui brevetto è stato sospeso dal registro ai sensi del paragrafo 5, se ritiene che la constatazione del centro di competenza sia errata, può rivolgersi alle commissioni di ricorso dell'EUIPO per ottenere una decisione su tale questione. La domanda è presentata entro due mesi dalla sospensione. Entro due mesi dalla domanda le commissioni di ricorso dell'EUIPO respingono la domanda o chiedono al centro di competenza di correggere le sue constatazioni e di informarne il richiedente.

7.  Il trattamento delle richieste di correzione ai sensi del presente articolo da parte del centro di competenza è sospeso a decorrere dalla selezione del brevetto SEP per la verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 29 e fino alla pubblicazione del risultato di tale verifica nel registro e nella banca dati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1.

8.  Il centro di competenza può correggerecorregge d'ufficio eventuali errori linguistici o di trascrizione e sviste evidenti o errori tecnici ad esso imputabili nel registro e nella banca dati. [Em. 156]

9.  Qualsiasi correzione ai sensi del presente articolo è effettuata a titolo gratuito.

Articolo 24

Effetti dell'assenza di registrazione o della sospensione della registrazione dei brevetti SEP

1.   Un brevetto SEP che non sia stato registrato entro il termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, non può essere fatto valere dinanzi a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro, in relazione all'utilizzo di una norma per cui è richiesta la registrazione, a decorrere dal termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, fino alla sua iscrizione nel registro. [Em. 157]

2.  Il titolare di brevetti SEP che non abbia registrato i propri brevetti SEP entro il termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, non ha diritto a ricevere royalty o a chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalladi proporre azioni relative alla violazione di tali brevetti SEP, in relazione all'utilizzo della norma per cui è richiesta la registrazione, a decorrere dal termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, fino alla sua iscrizione nel registro. [Em. 158]

3.  I paragrafi 1 e 2 lasciano Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni incluse nei contratti conclusi e applicati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento che stabiliscono una royalty per un ampio portafoglio di brevetti, presenti o futuri, a norma delle quali l'invalidità, il carattere non essenziale o l'inapplicabilità di un numero limitato dii brevetti non incidono sull'importo complessivo e sull'applicabilità della royalty o su altre condizioni del contrattoche sono o sono stati dichiarati essenziali per l'applicazione di una norma. [Em. 159]

4.  I paragrafi 1 e 2 si applicanoIl paragrafo 1 del presente articolo si applica anche in caso di sospensione della registrazione di un brevetto SEP, durante il periodo di sospensione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, o dell'articolo 23, paragrafo 5, tranne nel caso in cui le commissioni di ricorso chiedano al centro di competenza di correggere le sue constatazioni ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, e dell'articolo 23, paragrafo 6. [Em. 160]

5.  L'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro investito della decisione su una questione relativa a un brevetto SEP in vigore in uno o più Stati membri verifica, nel quadro della decisione sulla ricevibilità dell'azione, se il brevetto SEP sia stato registrato.

Articolo 25

Cancellazione di un brevetto SEP dal registro e dalla banca dati

1.  Il titolare di un brevetto SEP può chiedere la cancellazione del suo brevetto SEP registrato dal registro e dalla banca dati per i motivi seguenti:

a)  il brevetto è scaduto;

b)  il brevetto è stato annullato da un'autorità competente;

c)  l'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro ha pronunciato una sentenza definitiva con cui stabilisce che il brevetto registrato non è essenziale per la norma in questione;

d)  la verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, e dell'articolo 33, paragrafo 1, ha avuto esito negativo.

2.  Tale richiesta può essere presentata in qualsiasi momento tranne nel periodo che intercorre tra la selezione del brevetto SEP per la verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 29 e la pubblicazione del risultato della verifica del carattere essenziale nel registro e nella banca dati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1.

3.  Il centro di competenza cancella il brevetto SEP dal registro e dalla banca dati.

Titolo IV

Valutatori e conciliatori

Articolo 26

Valutatori e conciliatori

1.  Le verifiche del carattere essenziale sono effettuate da un valutatore.

2.  Al conciliatore sono attribuiti i compiti seguenti:

a)  mediare tra le parti nella determinazione di una royalty aggregata;

b)  fornire un parere non vincolante su una royalty aggregata;

c)  intervenire in una procedura di determinazione delle condizioni FRAND.

3.  I valutatori e i conciliatori si attengono a un codice di condotta.

4.  Il centro di competenza nomina [10] valutatori dal relativo elenco in qualità di valutatori inter pares per un periodo di [tre] anni.

5.  Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione, mediante un atto di esecuzione adottato in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2, stabilisce le disposizioni pratiche e operative riguardanti: [Em. 161 - non concerne la versione italiana]

a)  i requisiti per i valutatori o i conciliatori, compreso un codice di condotta, che includano almeno i criteri di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis, del presente regolamento; [Em. 162]

b)  le procedure previste dagli articoli 17, 18, 31 e 32 e dal titolo VI.

Articolo 27

La procedura di selezione

1.  Il centro di competenza svolge una procedura di selezione dei candidati basata sui requisiti stabiliti nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 26, paragrafo 5.

2.  Il centro di competenza istituisce un elenco di candidati adatti al ruolo di valutatori o conciliatori. Possono esservi diversi elenchi di valutatori e conciliatori, a seconda dell'area tecnica di specializzazione o di competenza. e garantisce che: [Em. 163]

a)   non vi siano potenziali conflitti di interesse, in modo che i valutatori e i conciliatori scelti siano imparziali e oggettivi; [Em. 164]

b)   ogni valutatore e conciliatore designato a far parte dell'elenco possieda le qualifiche, l'esperienza e le competenze necessarie per svolgere efficacemente i compiti richiesti. In particolare, essi sono tenuti a possedere le qualifiche necessarie, un'esperienza sostanziale nel settore dei brevetti e nella risoluzione delle controversie relative ai brevetti, una comprovata comprensione delle condizioni FRAND o una solida preparazione tecnica nel settore tecnologico pertinente. [Em. 165]

3.  Nel caso in cui non abbia ancora istituito un elenco di candidatiVi sono diversi elenchi di valutatori oe conciliatori al momento delle prime registrazioni o della determinazione delle condizioni FRAND, il centro, a seconda dell'area tecnica di specializzazione o di competenza invita esperti ad hoc autorevoli che soddisfino i requisiti stabiliti nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 26, paragrafo 5. [Em. 166]

4.  Il centro di competenza riesamina periodicamente gli elenchi per garantire che continuino a contenere un numero sufficiente di candidati qualificati.

Titolo V

Verifica del carattere essenziale dei brevetti SEP

Articolo 28

Prescrizioni generali per le verifiche del carattere essenziale

1.  Il centro di competenza amministra un sistema di verifiche del carattere essenziale volto a garantire che tali verifiche siano effettuate in modo trasparente, obiettivo e imparziale e sia salvaguardata la riservatezza delle informazioni ottenute. [Em. 167]

2.  La verifica del carattere essenziale è effettuata da un valutatore selezionato ai sensi dell'articolo 27. I valutatori effettuano la verifica del carattere essenziale dei brevetti SEP registrati per la norma per la quale sono stati registrati.

3.  La verifica del carattere essenziale può essere effettuata su un solo brevetto SEP per ciascuna famiglia di brevetti.

4.  Il fatto che non sia stata effettuata oppure sia in corso una verifica del carattere essenziale non preclude le negoziazioni per la concessione di licenze né eventuali procedure giudiziarie o amministrative in relazione a un brevetto SEP registrato.

5.  Il valutatore riassume il risultato della verifica del carattere essenziale e le relative ragioni in un parere motivato o, in caso di valutazione inter pares, in un parere motivato definitivo, che non è giuridicamente vincolante.

6.  Il risultato della verifica del carattere essenziale e il parere motivato del valutatore o il parere motivato definitivo del valutatore inter pares possono essere utilizzati come elementi di prova nei confronti dei portatori di interessi e dei pool di brevetti e dinanzi ad autorità pubbliche, organi giurisdizionali o arbitri.

Articolo 29

Amministrazione delle verifiche del carattere essenziale

1.  Ogni anno il centro di competenza seleziona un campione di brevetti SEP registrati di famiglie diverse di ciascun titolare di brevetti SEP e per ciascuna norma specifica iscritta nel registro al fine di procedere a una verifica del carattere essenziale. I brevetti SEP registrati delle micro e piccole imprese sono esclusi dal processo di campionamento annuale, a meno che l'impresa in questione non sia un aggregatore di brevetti, o una società sussidiaria o affiliata, oppure posseduta o controllata direttamente o indirettamente da un'altra persona fisica o giuridica che non appartiene alla categoria delle PMI. Le verifiche sono effettuate in base a una metodologia che garantisca una selezione equa e statisticamente valida, in grado di produrre risultati sufficientemente accurati sul tasso di essenzialità per tutti i brevetti SEP registrati di un titolare di brevetti SEP in relazione a ciascuna delle norme iscritte nel registro. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione, mediante un atto di esecuzione, determina la metodologia dettagliata. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2. [Em. 168]

2.  Il centro di competenza notifica ai titolari di brevetti SEP i brevetti SEP selezionati per la verifica del carattere essenziale. Entro il termine stabilito dal centro di competenza, i titolari di brevetti SEP possono presentare una tabella delle rivendicazioni con un massimo di cinque corrispondenze tra il brevetto SEP e la norma di cui trattasi, qualsiasi informazione tecnica aggiuntiva che possa facilitare la verifica del carattere essenziale e le traduzioni del brevetto richieste dal centro di competenza.

3.  Il centro di competenza pubblica l'elenco dei brevetti SEP selezionati per la verifica del carattere essenziale.

4.  Se un brevetto SEP selezionato per la verifica del carattere essenziale è già stato oggetto di una tale verifica precedente o in corso, conformemente al presente titolo, o di una decisione o verifica del carattere essenziale di cui all'articolo 8, non deve essere effettuata alcuna ulteriore verifica del carattere essenziale, salvo nel caso in cui si applichi il paragrafo 4 bis del presente articolo. Il risultato della precedente decisione o verifica del carattere essenziale è utilizzato per determinare la percentuale di brevetti SEP inclusi nel campione che hanno superato con successo la verifica del carattere essenziale per ciascun titolare di brevetti SEP e per ciascuna norma specifica registrata. [Em. 169]

4 bis.   Se un valutatore ha motivi sufficienti per ritenere che una precedente verifica del carattere essenziale condotta in conformità all'articolo 8, lettera b), possa essere inesatta, questi ha l'autorità di rivedere l'esito di tale verifica. Se, in seguito alla revisione, conclude che l'esito della verifica del carattere essenziale precedente è inesatto, tale valutatore conduce una nuova verifica del carattere essenziale per il brevetto SEP in questione. [Em. 170]

5.  Ogni titolare di brevetti SEP può proporre volontariamente ogni anno fino a 100 brevetti SEP registrati di diverse famiglie da sottoporre a verifica del carattere essenziale in relazione a ciascuna norma per la quale i brevetti SEP sono stati registrati.

6.  Qualsiasi utilizzatore può proporre volontariamente ogni anno fino a 100 brevetti SEP registrati di diverse famiglie da sottoporre a verifica del carattere essenziale in relazione a ciascuna norma per la quale i brevetti SEP sono stati registrati.

7.  Il centro di competenza assegna i brevetti SEP ai valutatori per la verifica del carattere essenziale in base all'elenco dei valutatori istituito ai sensi dell'articolo 27 e dà al valutatore l'accesso alla documentazione completa fornita dal titolare di brevetti SEP.

8.  Il centro di competenza garantisce che l'identità del valutatore non sia rivelata ai titolari di brevetti SEP durante la verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 31 o durante la valutazione inter pares ai sensi dell'articolo 32. Tutte le comunicazioni tra il titolare del brevetto SEP e il valutatore devono passare attraverso il centro di competenza.

9.  In caso di mancato rispetto dei requisiti formali di cui all'articolo 28, di altri requisiti procedurali o del codice di condotta, il Centro di competenza può, d'ufficio o su richiesta di un portatore di interessi presentata entro un mese dalla pubblicazione del parere motivato o del parere motivato definitivo, sottoporre la verifica a revisione e decidere se:

a)  mantenere, oppure

b)  revocare

i risultati della verifica del carattere essenziale di un brevetto SEP registrato o della valutazione inter pares.

10.  Nel caso in cui revochi i risultati ai sensi del paragrafo 9, lettera b), il centro di competenza nomina un nuovo valutatore o valutatore inter pares affinché effettui una nuova verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 31 o una nuova valutazione inter pares ai sensi dell'articolo 32.

11.  La parte che chiede la revisione della verifica del carattere essenziale o della valutazione inter pares e la nomina di un nuovo valutatore, se ritiene che la constatazione del centro di competenza sia errata, può rivolgersi alle commissioni di ricorso dell'EUIPO per ottenere una decisione su tale questione. La domanda è presentata entro due mesi dalla constatazione del centro di competenza. Le commissioni di ricorso dell'EUIPO respingono la domanda o chiedono al centro di competenza di nominare un nuovo valutatore e ne informano il richiedente e, se del caso, il titolare del brevetto SEP.

Articolo 30

Osservazioni dei portatori di interessi

1.  Entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei brevetti SEP registrati selezionati per il campione, i portatori di interessi possono presentare al centro di competenza osservazioni scritte ed elementi di prova sul carattere essenziale dei brevetti SEP selezionati. [Em. 171]

2.  Le osservazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate al titolare del brevetto SEP, che può commentarle entro il termine stabilito dal centro di competenza.

3.  Una volta scaduti i termini stabiliti, il centro di competenza trasmette al valutatore le osservazioni, gli elementi di prova e le risposte del titolare del brevetto SEP. [Em. 172]

Articolo 31

Verifica del carattere essenziale di un brevetto SEP registrato

1.  La verifica del carattere essenziale è effettuata secondo una procedura che prevede tempo sufficiente e garantisce rigore e alta qualità.

2.  Il valutatore può invitare il titolare del brevetto SEP interessato a presentare le proprie osservazioni, entro un termine stabilito dal valutatore.

3.  Se il valutatore ha motivo di ritenere che il brevetto SEP possa non essere essenziale per la norma, il centro di competenza ne comunica le ragioni al titolare del brevetto SEP e stabilisce un termine entro il quale quest'ultimo può presentare le sue osservazioni o una tabella delle rivendicazioni modificata.

4.  Il valutatore tiene in debita considerazione tutte le informazioni fornite dal titolare del brevetto SEP o dai portatori di interessi conformemente alla procedura di cui all'articolo 30. [Em. 173]

5.  Il valutatore trasmette il suo parere motivato al centro di competenza entro sei mesi dalla nomina. Il parere motivato include il nome del titolare del brevetto SEP e del valutatore, il brevetto SEP oggetto della verifica del carattere essenziale, la norma in questione, una sintesi della procedura di verifica, il risultato della verifica del carattere essenziale e le ragioni alla base di tale risultato.

6.  Il centro di competenza notifica il parere motivato al titolare del brevetto SEP.

Articolo 32

Valutazione inter pares

1.  Nel caso in cui sia stato informato dal centro di competenza a norma dell'articolo 31, paragrafo 3, il titolare del brevetto SEP può chiedere una valutazione inter pares prima della scadenza del termine per la presentazione delle sue osservazioni ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3.

2.  Se il titolare del brevetto SEP chiede una valutazione inter pares, il centro di competenza nomina un valutatore inter pares.

3.  Il valutatore inter pares tiene in debita considerazione tutte le informazioni presentate dal titolare del brevetto SEP o dai portatori di interessi che hanno fornito osservazioni o elementi di prova conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, le ragioni del valutatore iniziale per le quali il brevetto SEP potrebbe non essere essenziale per la norma e l'eventuale tabella delle rivendicazioni modificata o le osservazioni aggiuntive formulate dal titolare del brevetto SEP. [Em. 174]

4.  Nel caso in cui la valutazione inter pares confermi le conclusioni preliminari del valutatore, secondo cui il brevetto SEP valutato può non essere essenziale per la norma per cui è stato registrato, il valutatore inter pares ne informa il centro di competenza e fornisce le ragioni alla base di tale parere. Il centro di competenza informa il titolare del brevetto SEP e lo invita a presentare le sue osservazioni.

5.  Il valutatore inter pares prende in debita considerazione le osservazioni del titolare del brevetto SEP o le osservazioni o gli elementi di prova forniti da altri portatori di interessi conformemente alla procedura di cui all'articolo 30 e formula un parere motivato definitivo indirizzato al centro di competenza entro 3 mesi dalla sua nomina. Il parere motivato definitivo include il nome del titolare del brevetto SEP, del valutatore e del valutatore inter pares, il brevetto SEP oggetto della verifica del carattere essenziale, la norma in questione, una sintesi della procedura di verifica e di valutazione inter pares, le conclusioni preliminari del valutatore, il risultato della valutazione inter pares e le ragioni alla base di tale risultato. [Em. 175]

6.  Il centro di competenza notifica il parere motivato definitivo al titolare del brevetto SEP.

7.  I risultati della valutazione inter pares devono servire a migliorare il processo di verifica del carattere essenziale e a garantire la coerenza.

Articolo 33

Pubblicazione dei risultati delle verifiche del carattere essenziale

1.  Il centro di competenza inserisce il risultato della verifica del carattere essenziale o della valutazione inter pares nel registro e il parere motivato e il parere motivato definitivo nella banca dati. Il risultato della verifica del carattere essenziale ai sensi del presente regolamento è valido per tutti i brevetti SEP della stessa famiglia di brevetti.

2.  Il centro di competenza pubblica nel registro la percentuale di brevetti SEP inclusi nel campione che hanno superato con successo la verifica del carattere essenziale per ciascun titolare di brevetti SEP e per ciascuna norma specifica registrata.

3.  Se la pubblicazione dei risultati contiene un errore imputabile al centro di competenza, quest'ultimo, di propria iniziativa o su richiesta del titolare di brevetto SEP che ha effettuato la registrazione, rettifica le inesattezze e pubblica la correzione.

Titolo VI

Determinazione delle condizioni FRAND

Articolo 34

Avvio della determinazione delle condizioni FRAND

1.  La determinazione delle condizioni FRAND in relazione a una norma e a un utilizzo per i quali è stata effettuata un'iscrizione nel registro è avviata da una delle persone seguenti:

a)  il titolare di un brevetto SEP, prima dell'avvio di un'azione legale per violazione di un brevetto SEP dinanzi a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro;

b)  un utilizzatore di un brevetto SEP, prima di presentare una richiesta di determinazione o valutazione delle condizioni FRAND di una licenza per un brevetto SEP dinanzi a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro.

La determinazione delle condizioni FRAND non si applica agli accordi di licenza esistenti durante il loro periodo di applicazione. [Em. 176]

2.  Ai fini della determinazione delle condizioni FRAND, la parte che chiede tale determinazione è denominata "parte richiedente", la parte che risponde alla richiesta è denominata "parte chiamata a rispondere" ed entrambe sono congiuntamente denominate "parti".

3.  Alla determinazione delle condizioni FRAND può dare avvio una parte o possono aderire le parti per risolvere volontariamente controversie relative alle condizioni FRAND.

4.  L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND ai sensi del paragrafo 1 prima di un procedimento giudiziario non pregiudica la possibilità per ciascuna delle parti, in attesa della determinazione delle condizioni FRAND, di chiedere all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio di natura finanziaria nei confronti del presunto autore della violazione. Il provvedimento provvisorio esclude il sequestro dei beni del presunto autore della violazione e il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di violare un brevetto SEP. Nel caso in cui il diritto nazionale preveda che il provvedimento provvisorio di natura finanziaria possa essere richiesto solo in pendenza di un procedimento di merito, ciascuna delle parti può avviare un'azione di merito dinanzi all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro a tale scopo. Le parti chiedono tuttavia all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di sospendere il procedimento di merito per la durata della determinazione delle condizioni FRAND. Nel decidere se concedere il provvedimento provvisorio, l'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro tiene conto del fatto che è in corso una procedura per la determinazione delle condizioni FRAND. [Em. 177]

5.  Una volta conclusa la determinazione delle condizioni FRAND, l'intera gamma di misure, comprese quelle provvisorie, cautelari e correttive, è resa disponibile alle parti. [Em. 178 - non concerne la versione italiana]

Articolo 35

Regolamento di procedura

La determinazione delle condizioni FRAND è disciplinata dagli articoli da 34 a 58, come ulteriormente definiti mediante un atto di esecuzione a norma dell'articolo 26, paragrafo 5.

Articolo 36

Contenuto della richiesta di avviare la determinazione delle condizioni FRAND

1.  La determinazione delle condizioni FRAND è avviata mediante una richiesta scritta indirizzata al centro di competenza, che contiene le informazioni seguenti:

a)  il nome e i dati di contatto della parte richiedente;

b)  il nome e l'indirizzo della parte chiamata a rispondere;

c)  i numeri di registrazione dei pertinenti brevetti SEP nel registro;

d)  la denominazione commerciale della norma e il nome dell'della pertinente organizzazione di normazione; [Em. 179]

e)  una sintesi delle negoziazioni per la concessione delle licenze condotte fino a quel momento, se applicabile;

f)  i riferimenti a qualsiasi altra determinazione delle condizioni FRAND correlata, se applicabile. [Em. 180]

2.  Se è presentata dal titolare di un brevetto SEP, la richiesta di avviare una determinazione delle condizioni FRAND contiene, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, contiene le informazioni seguenti: [Em. 181]

a)  le tabelle delle rivendicazioni, che riportano le rivendicazioni brevettuali di una selezione di brevetti SEP registrati in relazione a una norma;

b)  la prova delle verifiche del carattere essenziale, se disponibile.

3.  La richiesta di avviare una determinazione delle condizioni FRAND può includere una proposta di determinazione di tali condizioni.

Articolo 37

Durata della determinazione delle condizioni FRAND

1.  Salvo diversamente concordato dalle parti, il periodo che intercorre tra la data di presentazione della richiesta di proseguire la determinazione delle condizioni FRAND conformemente all'articolo 38, paragrafo 3, lettere b) o c), o all'articolo 38, paragrafo 4, lettera a), seconda frase, o all'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), a seconda dei casi, e la data di conclusione della procedura non supera i nove mesi. [Em. 182 - non concerne la versione italiana]

2.  Il termine di prescrizione dell'azione dinanzi a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro è sospeso per la durata della determinazione delle condizioni FRAND.

Articolo 38

Notifica della richiesta di determinazione delle condizioni FRAND e della relativa risposta

1.  Il centro di competenza notifica la richiesta alla parte chiamata a rispondere entro sette giorni, comprese le informazioni presentate a norma dell'articolo 36, e ne informa la parte richiedente. [Em. 183]

2.  La parte chiamata a rispondere notifica la propria risposta al centro di competenza entro 15 giorni dal ricevimento della notifica della richiesta di determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza in conformità al paragrafo 1. La risposta indica se la parte chiamata a rispondere accetta la determinazione delle condizioni FRAND e se si impegna a rispettarne l'esito, in caso di disaccordo, elenca i motivi per i quali ha deciso di non partecipare. [Em. 184]

3.  Se la parte chiamata a rispondere non risponde entro il termine stabilito al paragrafo 2 o informa il centro di competenza della sua decisione di non partecipare alla determinazione delle condizioni FRAND, o di non impegnarsi a rispettarne l'esito, si applica quanto segue: [Em. 185]

a)  il centro di competenza ne informa la parte richiedente invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND e se si impegna a rispettarne l'esito; [Em. 186]

b)  se la parte richiedente ne chiede la prosecuzione e si impegna a rispettarne l'esito, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue, ma al procedimento giudiziario non si applica l'articolo 34, paragrafo 1, per la parte richiedente in relazione al medesimo oggetto; [Em. 187]

c)  se la parte richiedente non chiede, entro il termine di cui alla lettera a), la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza pone fine a tale determinazione.

4.  Qualora la parte chiamata a rispondere accetti la determinazione delle condizioni FRAND e si impegni a rispettarne l'esito ai sensi del paragrafo 2, anche nel caso in cui tale impegno sia subordinato all'impegno della, il centro di competenza ne informa la parte richiedente a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND, si applica quanto segue:. [Em. 188]

a)   il centro di competenza ne informa la parte richiedente e la invita a confermare al centro di competenza, entro sette giorni, se anch'essa si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND. Se la parte richiedente accetta l'impegno, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue e il risultato è vincolante per entrambe le parti; [Em. 189]

b)   se la parte richiedente non risponde entro il termine di cui alla lettera a) o informa il centro di competenza che non intende impegnarsi a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza ne informa la parte chiamata a rispondere invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND; [Em. 190]

c)   se la parte chiamata a rispondere ne chiede la prosecuzione, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue, ma al procedimento giudiziario non si applica l'articolo 34, paragrafo 1, per la parte chiamata a rispondere in relazione al medesimo oggetto; [Em. 191]

d)   se la parte chiamata a rispondere non chiede, entro il termine di cui alla lettera b), la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza pone fine a tale determinazione. [Em. 192]

4 bis.   Ciascuna parte può, in qualsiasi momento durante il procedimento di determinazione delle condizioni FRAND, dichiarare di impegnarsi a rispettarne l'esito. La parte dichiarante può subordinare il proprio impegno all'impegno dell'altra parte a rispettare l'esito. Ciò non pone fine al procedimento di determinazione delle condizioni FRAND. [Em. 193]

5.   Se entro i termini applicabili una delle parti si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND mentre l'altra parte non assume il medesimo impegno, il centro di competenza adotta una comunicazione sugli impegni alla determinazione delle condizioni FRAND e la notifica alle parti entro 5 giorni dalla scadenza del termine stabilito per assumere l'impegno. Tale comunicazione contiene i nomi delle parti, l'oggetto della determinazione delle condizioni FRAND, una sintesi della procedura e informazioni sull'impegno assunto o sulla mancata assunzione dell'impegno per ciascuna parte. [Em. 194]

6.  La determinazione delle condizioni FRAND ha ad oggetto una licenza per un brevetto SEP a livello globale, salvo indicazione contraria delle parti, qualora entrambe accettino la determinazione delle condizioni FRAND, o della parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND. Le PMI e le start-up che sono parti del procedimento di determinazione delle condizioni FRAND possono chiedere di limitare l'ambito territoriale di tale determinazione. [Em. 195]

Articolo 39

Selezione deidi un panel di conciliatori [Em. 196]

1.  A seguito della risposta relativa alla determinazione delle condizioni FRAND notificata dalla parte chiamata a rispondere in conformità all'articolo 38, paragrafo 2, oppure a seguito della richiesta di prosecuzione in conformità all'articolo 38, paragrafo 5, il centro di competenza propone almeno tre candidati per la determinazione delle condizioni FRAND scegliendolila parte richiedente e la parte chiamata a rispondere nominano ciascuna un conciliatore al panel di conciliatori, scegliendolo dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2. La parte o le parti selezionano uno dei candidati proposti comeIl terzo conciliatore per la determinazione delle condizioni FRANDè nominato dal centro di competenza scegliendolo dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2. [Em. 197]

2.   Se le parti non si accordano su un conciliatore, il centro di competenza seleziona un candidato dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2. [Em. 198]

Articolo 40

Nomina dei conciliatori [Em. 199]

1.  Il candidato selezionato comunicaI candidati selezionati comunicano l'accettazione dell'incarico di conciliatore per la determinazione delle condizioni FRAND al centro di competenza, che a sua volta notifica tale accettazione alle parti. [Em. 200]

2.  Il giorno successivo alla notifica dell'accettazione alle parti è nominato il conciliatorepanel di conciliatori, al quale il centro di competenza deferisce il caso. [Em. 201]

Articolo 41

Preparazione del procedimento

Se durante la determinazione delle condizioni FRAND un conciliatore non è in grado di partecipare, si ritira o deve essere sostituito perché non soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 26, si applica la procedura di cui all'articolo 39. Il periodo di cui all'articolo 37 è prolungato per il tempo necessario alla nomina del nuovo conciliatore per la determinazione delle condizioni FRAND.

Articolo 42

Preparazione del procedimento

1.  Dopo che il caso è stato deferito al conciliatorepanel di conciliatori in conformità all'articolo 40, paragrafo 2, questiquesto verifica se la richiesta contenga le informazioni previste dall'articolo 36 conformemente al regolamento di procedura. [Em. 202]

2.  Il conciliatorepanel di conciliatori comunica alle parti o alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND il calendario e le modalità di svolgimento della procedura. [Em. 203]

Articolo 43

Procedura scritta

Il conciliatorepanel di conciliatori invita ciascuna parte a presentare osservazioni scritte contenenti le sue argomentazioni sulla determinazione delle condizioni FRAND applicabili nonché gli elementi di prova e la documentazione giustificativa, e fissa termini adeguati a tal fine. [Em. 204]

Articolo 44

Obiezioni alla determinazione delle condizioni FRAND

1.  Al più tardi con la prima comunicazione scrittaIn qualsiasi momento le parti possono eccepire che il conciliatorepanel di conciliatori non può procedere alla determinazione delle condizioni FRAND per motivi di diritto, ad esempio l'esistenza di una precedente determinazione delle condizioni FRAND vincolante o di un accordo tra le parti. All'altra parte è data la possibilità di presentare le proprie osservazioni. [Em. 205]

2.  Il conciliatorepanel di conciliatori decide sull'obiezione potendo respingerla in quanto infondata prima di procedere all'esame del merito oppure integrarla nell'esame del merito della determinazione delle condizioni FRAND. Se respinge l'obiezione o la integra nell'esame del merito della determinazione delle condizioni FRAND, il conciliatorepanel di conciliatori riprende l'esame della determinazione delle condizioni FRAND. [Em. 206]

3.  Se decide che l'obiezione è fondata, il conciliatorepanel di conciliatori pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND e redige una relazione contenente le motivazioni della decisione. [Em. 207]

Articolo 45

Svolgimento della determinazione delle condizioni FRAND

1.  Il conciliatorepanel di conciliatori assiste le parti in modo indipendente e imparziale nei loro sforzi per determinare condizioni FRAND. [Em. 208]

2.  Il conciliatorepanel di conciliatori può invitare le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND a un incontro oppure può comunicare con loro verbalmente o per iscritto. [Em. 209]

3.  Le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND cooperano in buona fede con il conciliatorepanel di conciliatori, in particolare partecipando alle riunioni, dando risposta alle sue richieste di presentare tutti i documenti, le informazioni e le spiegazioni pertinenti e utilizzando i mezzi a loro disposizione per consentire al conciliatorepanel di conciliatori di ascoltare i testimoni e i periti che questiquesto potrebbe convocare. [Em. 210]

4.  La parte chiamata a rispondere può unirsi alla determinazione delle condizioni FRAND in qualsiasi momento prima della sua conclusione.

5.  In qualsiasi fase della procedura, su richiesta di entrambe le parti o della parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, a seconda dei casi, il conciliatorepanel di conciliatori pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND. [Em. 211]

Articolo 46

Mancato impegno di una delle parti

1.  Se una parte:

a)  non ottempera all'articolo 45, paragrafo 3 o alle richieste del conciliatorepanel di conciliatori, al regolamento di procedura o al calendario della procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, oppure [Em. 212]

b)   revoca l'impegno a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND di cui all'articolo 38, oppure [Em. 213]

c)  omette in altro modo di conformarsi a una prescrizione relativa alla determinazione delle condizioni FRAND,

il conciliatorepanel di conciliatori ne informa entrambe le parti. [Em. 214]

2.  Dopo aver ricevuto la notifica del conciliatorepanel di conciliatori, la parte adempiente può chiedere a quest'ultimo di prendere uno dei provvedimenti seguenti: [Em. 215]

a)  elaborare una proposta di determinazione delle condizioni FRAND, in conformità all'articolo 55, sulla base delle informazioni a sua disposizione, attribuendo l'importanza che ritenga opportuna agli elementi di prova presentati,

b)  porre fine alla procedura.

3.  Se la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND non ottempera alle richieste del conciliatorepanel di conciliatori od omette in altro modo di conformarsi a una prescrizione relativa alla determinazione delle condizioni FRAND, il conciliatorepanel di conciliatori pone fine alla procedura. [Em. 216]

Articolo 47

Procedimento parallelo in un paese terzo

1.  Ai fini del presente articolo, per procedimento parallelo si intende un procedimento che soddisfa le condizioni seguenti:

a)  si svolge dinanzi a una corte, un tribunale, un'autorità amministrativa o statale di un paese terzo che adotti decisioni giuridicamente vincolanti ed esecutive in materia di rivendicazione di brevetti, azioni inibitorie, violazioni di brevetti, abuso di posizione dominante sul mercato o determinazione delle condizioni FRAND;

b)  riguarda una controversia sulla concessione di licenze in relazione alla stessa norma e allo stesso utilizzo e un brevetto con le stesse rivendicazioni dei brevetti SEP oggetto della determinazione delle condizioni FRAND;

c)  coinvolge in qualità di parti una o più parti della determinazione delle condizioni FRAND.

2.  Nel caso in cui una parte abbia avviato un procedimento parallelo prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND, il conciliatorepanel di conciliatori, oppure, se questo non è stato nominato, il centro di competenza pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND su richiesta di qualsiasi dell'altra parte. [Em. 217]

Articolo 48

Elementi di prova

1.  Fatta salva la tutela della riservatezza ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, in qualsiasi momento della determinazione delle condizioni FRAND, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, il conciliatorepanel di conciliatori può chiedere la produzione di documenti o altri elementi di prova. [Em. 218]

2.  Il conciliatorepanel di conciliatori può esaminare le informazioni pubblicamente disponibili, il registro, la banca dati e le relazioni riservate e non riservate relative ad altre determinazioni delle condizioni FRAND del centro di competenza, le determinazioni della royalty aggregata e i risultati delle verifiche del carattere essenziale, nonché lealtre informazioni e ialtri documenti non riservati presentati al centro di competenza o da esso elaborati. [Em. 219]

Articolo 49

Testimoni e periti

Il conciliatorepanel di conciliatori può ascoltare i testimoni e i periti richiesti dalle parti, a condizione che tali prove siano necessarie per la determinazione delle condizioni FRAND e che vi sia il tempo necessario per prenderle in considerazione. [Em. 220]

Articolo 50

Proposta di determinazione delle condizioni FRAND

1.  In qualsiasi momento durante la determinazione delle condizioni FRAND, il conciliatorepanel di conciliatori o una parte, di propria iniziativa o su invito del conciliatorepanel di conciliatori, può presentare proposte per la determinazione delle condizioni FRAND. [Em. 221]

2.  Se nella sua comunicazione scritta la parte richiedente ha presentato una proposta scritta di condizioni FRAND, nella sua risposta la parte chiamata a rispondere ha la possibilità di presentare osservazioni su tale proposta e/o una controproposta scritta.

3.  Nel presentare suggerimenti sulle condizioni FRAND, il conciliatorepanel di conciliatori prende in considerazione l'impatto della determinazione delle condizioni FRAND sulla catena del valore e sugli incentivi all'innovazione sia per il titolare del brevetto SEP sia per i portatori di interessi nella catena del valore di cui trattasi. A tal fine il conciliatorepanel di conciliatori può basarsi sulla perizia di cui all'articolo 18 o, in mancanza di quest'ultima, può chiedere ulteriori informazioni e ascoltare periti o portatori di interessi. [Em. 222]

Articolo 51

Raccomandazione relativa alla determinazione delle condizioni FRAND da parte del conciliatorepanel di conciliatori [Em. 223]

Il conciliatorepanel di conciliatori notifica alle parti una raccomandazione scritta di determinazione delle condizioni FRAND al più tardi cinque mesi prima della scadenza del termine di cui all'articolo 37. [Em. 224]

Articolo 52

Presentazione di proposte motivate per la determinazione delle condizioni FRAND a opera delle parti

In seguito alla notifica della raccomandazione scritta delle condizioni FRAND da parte del conciliatorepanel di conciliatori, l'una o l'altra parte presenta una proposta dettagliata e motivata per la determinazione delle condizioni FRAND. Se una parte ha già presentato una proposta per la determinazione delle condizioni FRAND, ove necessario ne sono presentate versioni rivedute che tengano conto della raccomandazione del conciliatorepanel di conciliatori. [Em. 225]

Articolo 53

Procedura orale

Se il conciliatorepanel di conciliatori lo ritiene necessario o se una parte lo richiede, entro 20 giorni dalla presentazione delle proposte motivate per la determinazione delle condizioni FRAND si tiene un'audizione orale. [Em. 226]

Articolo 54

Comunicazione delle informazioni

1.  Quando riceve da una parte informazioni utili ai fini della determinazione delle condizioni FRAND, il conciliatorepanel di conciliatori le comunica all'altra parte in modo che questa abbia l'opportunità di presentare eventuali spiegazioni. [Em. 227]

2.  Le parti possono chiedere al conciliatorepanel di conciliatori che determinate informazioni contenute in un documento presentato siano mantenute riservate. [Em. 228]

3.  Quando una parte chiede che le informazioni contenute in un documento da essa presentato siano mantenute riservate, il conciliatorepanel di conciliatori non le rivela all'altra parte. La parte che invoca la riservatezza presenta anche una versione non riservata delle informazioni fornite a titolo riservato, con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. All'altra parte è fornita tale versione non riservata. [Em. 229]

Articolo 55

Proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del conciliatore

1.  Al più tardi 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 37, il conciliatorepanel di conciliatori presenta una proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND alle parti o, a seconda dei casi, alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND. [Em. 230]

2.  Ciascuna parte può presentare osservazioni e suggerire modifiche in relazione alla proposta del conciliatore, che laentro un termine stabilito dal panel di conciliatori, che può riformulare la sua proposta per tenere conto delle osservazioni delle parti, informandone tempestivamente in tal caso le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, a seconda dei casi. [Em. 231]

Articolo 56

Chiusura della determinazione delle condizioni FRAND e relativa notifica

1.  Oltre che per i motivi previsti dall'articolo 38, paragrafo 4, dall'articolo 44, paragrafo 3, dall'articolo 45, paragrafo 5, dall'articolo 46, paragrafo 2, lettera b), dall'articolo 46, paragrafo 3, e dall'articolo 47, paragrafo 2, la determinazione delle condizioni FRAND si conclude nei modi seguenti:

a)  le parti firmano un accordo transattivo;

b)  le parti firmano una dichiarazione scritta con cui accettano la proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del conciliatorepanel di conciliatori, di cui all'articolo 55; [Em. 232]

c)  una delle parti presenta una dichiarazione scritta con cui comunica che non accetta la proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del conciliatorepanel di conciliatori, di cui all'articolo 55; [Em. 233]

d)  una delle parti non risponde alla proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del conciliatorepanel di conciliatori, di cui all'articolo 55. [Em. 234]

2.  In caso di chiusura della determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza adotta un avviso di chiusura e lo notifica alle parti entro cinque giorni dalla chiusura. L'avviso di chiusura contiene i nomi delle parti e del conciliatore, l'oggetto della determinazione delle condizioni FRAND, una sintesi della procedura e i motivi della chiusura.

3.  L'avviso di chiusura notificato al titolare del brevetto SEP è considerato un documento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 608/2013, in relazione a un'eventuale richiesta di intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare il suo brevetto SEP.

4.  L'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro chiamato a decidere sulla determinazione delle condizioni FRAND, anche in casi di abuso di posizione dominante tra privati, o su un'azione per violazione di un brevetto SEP in vigore in uno o più Stati membri e oggetto di determinazione delle condizioni FRAND, non procede all'esame del merito di tale azione, a meno che non abbia ricevuto notifica di un avviso di chiusura della determinazione delle condizioni FRAND o, nei casi previsti dall'articolo 38, paragrafo 3, lettera b), e dall'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), una comunicazione relativa agli impegni ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5. [Em. 235]

5.  Nei casi previsti dall'articolo 38, paragrafo 3, lettera b), e dall'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), l'articolo 34, paragrafo 5, si applica, mutatis mutandis, ai procedimenti dinanzi all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro.

Articolo 57

Relazione

1.  In seguito alla chiusura della determinazione delle condizioni FRAND, il conciliatorepanel di conciliatori fornisce alle parti una relazione scritta nei casi elencati all'articolo 56, paragrafo 1, lettere c) e d). [Em. 236]

2.  La relazione comprende gli elementi seguenti:

a)  i nomi delle parti;

b)  una valutazione riservata della determinazione delle condizioni FRAND;

c)  una sintesi riservata delle principali questioni di disaccordo;

d)  una metodologia non riservata e la valutazione della determinazione delle condizioni FRAND da parte del conciliatorepanel di conciliatori. [Em. 237]

3.  La relazione riservata è disponibile solo per le parti e per il centro di competenza. Il centro di competenza pubblica la relazione non riservata nella banca dati.

4.  Ciascuna delle parti della determinazione delle condizioni FRAND può presentare la relazione in qualsiasi procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro contro l'altra parte della determinazione delle condizioni FRAND, in deroga a eventuali preclusioni procedurali.

Articolo 58

Riservatezza

1.  Fatta eccezione per la metodologia e la valutazione della determinazione delle condizioni FRAND da parte del conciliatorepanel di conciliatori di cui all'articolo 57, paragrafo 2, lettera d), il centro di competenza mantiene riservata la determinazione delle condizioni FRAND, eventuali proposte di determinazione delle condizioni FRAND presentate nel corso della procedura e qualsiasi prova documentale o di altro tipo divulgata nel corso della determinazione delle condizioni FRAND che non sia disponibile al pubblico, salvo diversa disposizione delle parti. [Em. 238]

2.  In deroga al paragrafo 1, il centro di competenza può inserire le informazioni relative alla determinazione delle condizioni FRAND nei dati statistici aggregati che pubblica in merito alle sue attività, a condizione che tali informazioni non consentano di identificare le parti o le circostanze specifiche della controversia.

Titolo VII

Norme procedurali

Articolo 59

Comunicazioni al centro di competenza e notifiche da parte di quest'ultimo

1.  Le comunicazioni al centro di competenza e le notifiche da parte di quest'ultimo sono effettuate, in linea di principio, per via elettronica.

2.  Il direttore esecutivo dell'EUIPO stabilisce in quale misura e a quali condizioni tecniche le comunicazioni e le notifiche di cui al paragrafo 1 sono inviate per via elettronica.

Articolo 60

Termini

1.  I termini sono fissati con riferimento ad anni, mesi, settimane o giorni completi. I termini decorrono dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza.

1 bis.   Un periodo specificato in giorni termina l'ultimo giorno; un periodo specificato in settimane termina alla fine del giorno dell'ultima settimana; un periodo specificato in mesi termina alla scadenza del giorno corrispondente al giorno iniziale del periodo e, se non esiste tale giorno nell'ultimo mese, termina l'ultimo giorno di quel mese; un periodo specificato in anni termina alla scadenza del giorno corrispondente al giorno iniziale di un dato periodo e, se non esiste tale giorno, termina l'ultimo giorno di quel mese. [Em. 239]

2.  Prima dell'inizio di ciascun anno civile il direttore esecutivo dell'EUIPO stabilisce i giorni in cui l'EUIPO non è aperto per il ricevimento dei documenti o in cui la posta ordinaria non è recapitata nella località in cui l'EUIPO ha sede.

3.  Il direttore esecutivo dell'EUIPO stabilisce la durata del periodo di interruzione in caso di interruzione generale della consegna della posta nello Stato membro in cui l'EUIPO ha sede o in caso di interruzione effettiva del collegamento dell'EUIPO con i mezzi elettronici di comunicazione ammessi.

4.  In caso di circostanze eccezionali che rendano particolarmente gravosa la comunicazione tra le parti del procedimento e il centro di competenza, il direttore esecutivo dell'EUIPO può prorogare tutti i termini che altrimenti scadrebbero alla data o dopo la data di inizio di tali circostanze, in base a una sua decisione in relazione ai soggetti seguenti:

a)  le parti del procedimento che hanno la loro residenza o la loro sede nella regione interessata;

b)  i rappresentanti o gli assistenti, designati dalle parti, aventi il loro centro di attività nella regione interessata.

5.  Nel determinare la durata della proroga di cui al secondo comma, il direttore esecutivo dell'EUIPO tiene conto della data di fine della circostanza eccezionale. Se la circostanza di cui al secondo comma interessa la sede dell'EUIPO, la decisione del direttore esecutivo dell'EUIPO specifica che essa si applica a tutte le parti del procedimento.

Titolo VIII

Micro, piccole e medie imprese

Articolo 61

Formazione, consulenza ePolo di assistenza per le PMI e le start-up in materia di concessione di licenze per i brevetti SEP [Em. 240]

1.  Il centro di competenza offre corsi di formazione eistituisce e gestisce un polo di assistenza per le PMI e le start-up in materia di concessione di licenze per i brevetti SEP che aiuta le PMI e le start-up a svolgere i seguenti compiti a titolo gratuito su questioni relative ai brevetti SEP per le micro, piccole e medie imprese.: [Em. 241]

a)   nel caso in cui la PMI o la start‑up sia un utilizzatore di brevetti SEP, individuare quali brevetti SEP potrebbero essere pertinenti per il suo prodotto o servizio e i possibili licenzianti e pool di brevetti; [Em. 242]

b)   nel caso in cui la PMI o la start-up sia un titolare di brevetti SEP, individuare possibili licenziatari e, con l'aiuto dell'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, offrire loro consulenza su come far valere al meglio i propri diritti relativi ai brevetti SEP a livello europeo e globale; [Em. 243]

c)   offrire corsi di formazione e assistenza su questioni relative ai brevetti SEP. [Em. 244]

Il centro di competenza non è ritenuto responsabile degli aiuti forniti alle PMI e alle start‑up a norma del presente paragrafo. Nell'assolvere i compiti di cui al presente paragrafo, il centro di competenza può lavorare in stretta collaborazione con gli uffici nazionali dei brevetti e i regimi governativi a sostegno delle PMI. [Em. 245]

1 bis.   Il centro di competenza consulta proattivamente e su base periodica le PMI e le start‑up per stabilire quali siano i corsi di formazione e le forme di assistenza di maggiore utilità. [Em. 246]

2.  Il centro di competenza può commissionare studi, se lo ritiene necessario, per assistere le micro, piccole e medie impresePMI su questioni relative ai brevetti SEP. Tali studi possono prevedere analisi, basate sulle informazioni fornite dai titolari e utilizzatori di brevetti SEP sulle licenze stipulate, sulle royalty versate o riscosse e sui prodotti venduti per applicazioni IoT e il centro di competenza può elaborare stime per le PMI sui costi di licenza di tali applicazioni. [Em. 247]

3.  I costi dei servizi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono a carico dell'EUIPO e quest'ultimo garantisce che i servizi siano dotati di fondi e risorse sufficienti. [Em. 248]

3 bis.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli aggregatori di brevetti o alle PMI che sono società sussidiarie o affiliate, oppure possedute o controllate direttamente o indirettamente da un'altra persona fisica o giuridica che non è essa stessa una PMI. [Em. 249]

Articolo 62

Condizioni FRAND per le micro, piccole e medie imprese

1.  Nel negoziare una licenza per un brevetto SEP con le micro, piccole e medie imprese, i titolari di brevetti SEP considerano la possibilità di offrire loro condizioni FRAND più favorevoli rispetto a quelle che offrono, per le stesse norme e per gli stessi utilizzi, a imprese diverse dalle micro, piccole e medie imprese.

2.  SeLaddove il titolare di un brevetto SEP offre condizioni FRAND più favorevoli alle micro, piccole e medie imprese, o conclude, o concluda una licenza SEP che prevede condizioni più favorevoli rispetto a quelle offerte a imprese che non sono PMI ai sensi del paragrafo 1, tali condizioni FRAND non sono considerate nel quadro di una procedura di determinazione delle condizioni FRAND, a meno che tale determinazione non abbia ad oggetto esclusivamente le condizioni FRAND per un'altra micro, piccola o media impresa. [Em. 250]

3.  I titolari di brevetti SEP prendono in considerazione anche la possibilità di applicare sconti, dilazionando i pagamenti in rate senza interessi, o concedere licenze esenti da royalty per volumi di vendita ridotti, indipendentemente dalle dimensioni dell'utilizzatore interessato alla licenza. Tali sconti o licenze esenti da royalty devono essere eque, ragionevoli e non discriminatorie e sono rese disponibili nella banca dati elettronica come previsto all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b). [Em. 251]

3 bis.   Eventuali vantaggi concessi alle PMI a norma del presente regolamento possono essere negati o revocati in caso di elusione o di uso improprio. [Em. 252]

Titolo IX

Tariffe e tasse

Articolo 63

Tariffe e tasse

1.  Il centro di competenza può addebitare tasse amministrative per i servizi che presta ai sensi del presente regolamento.

2.  Possono essere addebitate tasse almeno per le attività seguenti:

a)  per l'agevolazione degli accordi sulle determinazioni della royalty aggregata da parte dei conciliatori in conformità all'articolo 17;

b)  per le perizie sulle royalty aggregate in conformità all'articolo 18;

c)  per le verifiche del carattere essenziale effettuate dal valutatore in conformità all'articolo 31 e dal valutatore inter pares in conformità all'articolo 32;

d)  per la determinazione delle condizioni FRAND da parte dei conciliatori in conformità al titolo VI.

3.  Le tasse addebitate dal centro di competenza in conformità all'articolo 2 sono ripartite come segue:

a)  le tasse di cui al paragrafo 2, lettera a), sono sostenute dai titolari di brevetti SEP che hanno partecipato al processo in base alle rispettive percentuali stimate di brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per la norma in questione;

b)  le tasse di cui al paragrafo 2, lettera b), sono sostenute in egual misura dalle parti che hanno partecipato alla procedura relativa alla perizia sulla royalty aggregata, salvo diverso accordo tra loro o a meno che il panel non suggerisca una diversa ripartizione in base alle dimensioni delle parti, stabilite in virtù del rispettivo fatturato;

c)  le tasse di cui al paragrafo 2, lettera c), sono sostenute dal titolare del brevetto SEP che ha chiesto una verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 5, o una valutazione inter pares ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, e dell'utilizzatore che ha chiesto una verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 6;

d)  le tasse di cui al paragrafo 2, lettera d), sono sostenute in egual misura dalle parti, salvo diverso accordo tra loro o a meno che il conciliatore non suggerisca una ripartizione diversa in base al livello di partecipazione delle parti alla determinazione delle condizioni FRAND.

4.  Le tasse sono fissate a un livello ragionevole e corrispondentelimitato ai costi dei servizi. A tal fine si tiene conto della situazione delle micro, piccole e medie imprese. [Em. 253]

5.  Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto di esecuzione che determina gli importi delle tasse di cui all'articolo 63 e le disposizioni concernenti le modalità di pagamento in relazione alle norme di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

Articolo 64

Pagamento delle tasse

1.  Le tasse sono versate all'EUIPO. Tutti i pagamenti sono effettuati in euro. Il direttore esecutivo dell'EUIPO può stabilire quali metodi di pagamento specifici possono essere utilizzati.

2.  Nel caso in cui gli importi richiesti non siano pagati per intero entro 10 giorni dalla data della richiesta, il centro di competenza può avvisare la parte inadempiente dandole la possibilità di effettuare il pagamento richiesto entro [cinque] giorni. In caso di royalty aggregata o di determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza invia una copia della richiesta all'altra parte.

3.  La data alla quale il pagamento si considera effettuato all'EUIPO è la data alla quale l'importo del pagamento o del bonifico è effettivamente accreditato su un conto corrente bancario intestato all'EUIPO.

4.  Se dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 2 una parte del pagamento richiesto rimane in sospeso, il centro di competenza può sospendere l'accesso della parte inadempiente alla banca dati, fino a quando non è effettuato il pagamento.

Articolo 65

Disposizioni finanziarie

1.  Le spese sostenute dall'EUIPO o dai valutatori o conciliatori selezionati dall'EUIPO ai sensi degli articoli 26 e 27 nello svolgimento dei compiti ad esso conferiti conformemente al presente regolamento sono coperte dalle tasse amministrative che gli utenti dei servizi del centro di competenza sono tenuti a versare all'EUIPO.

2.  Per quanto riguarda i costi sostenuti dall'EUIPO per le attività affidategli dal presente regolamento e non coperti dalle tasse previste dal presente regolamento, l'EUIPO utilizza le proprie risorse di bilancio per finanziare tali attività.

Articolo 65 bis

Richiesta motivata alla Commissione

Un titolare o un utilizzatore di brevetti SEP può presentare una richiesta motivata alla Commissione per determinare se:

a)   le negoziazioni di licenze per brevetti SEP a condizioni FRAND non diano luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno per quanto concerne gli utilizzi individuati di determinate norme o parti di esse entro un mese dalla pubblicazione della norma da parte dell'organizzazione di normazione;

b)   il funzionamento del mercato interno sia gravemente distorto a causa di difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze per i brevetti SEP per particolari utilizzi esistenti di norme o di parti di esse entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. [Em. 254]

Articolo 65 ter

Atti delegati relativi alle nuove norme

1.   Entro quattro mesi dal ricevimento della richiesta di cui all’articolo 65 bis, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 67 e dopo un adeguato processo di consultazione che coinvolga tutte le parti interessate, e di redigere un elenco di utilizzi, norme o parti di esse, qualora le negoziazioni di licenze per brevetti SEP a condizioni FRAND non diano luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno.

2.   La Commissione rivede l'elenco di cui al paragrafo 1 con cadenza annuale per stabilire se necessiti di un aggiornamento.

3.   La procedura di cui al presente articolo lascia impregiudicati i termini di cui agli articoli 17 e 18. [Em. 255]

Articolo 65 quater

Atti delegati relativi alle norme esistenti

1.   La Commissione svolge adeguate consultazioni, anche a livello di portatori di interesse.

2.   Dopo aver esaminato tutte le prove e i pareri degli esperti, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 67 per stabilire un elenco che determini quali utilizzi esistenti di norme o di parti di esse possono essere notificati a norma dell'articolo 66, paragrafo 1 o 2. Mediante il suddetto atto delegato, la Commissione determina altresì quali procedure e prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano a tali norme esistenti, a parti di esse o ai pertinenti utilizzi. L'atto delegato è adottato entro ... [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione verifica con cadenza annuale l'eventuale necessità di aggiornamento dell'elenco in questione. [Em. 256]

Titolo X

Disposizioni finali

Articolo 66

Apertura della registrazione per una norma esistente

1.  Fino al ... [OP: inserire la data corrispondente a 28 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] i titolari di brevetti SEP essenziali per una norma pubblicata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ("norme esistenti"), per la quale sono o non sono stati assunti impegni FRAND, possono notificare al centro di competenza, ai sensi degli articoli 14, 15 e 17, qualsiasi norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto delegato in conformità al paragrafo 4all'articolo 65 quater. Le procedure e le prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano mutatis mutandis. [Em. 257]

2.  Fino al [OP: inserire la data corrispondente a 28 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] gli utilizzatori di una norma pubblicata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per la quale sono stati assunti impegni FRAND, possono notificare al centro di competenza, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, qualsiasi norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto delegato in conformità al paragrafo 4. Le procedure e le prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano mutatis mutandis.

3.  Fino al [OP: inserire la data corrispondente a 30 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] i titolari di brevetti SEP o gli utilizzatori possono chiedere una perizia ai sensi dell'articolo 18 in relazione a brevetti SEP essenziali per una norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto delegato conformemente al paragrafo 4. Le prescrizioni e le procedure di cui all'articolo 18 si applicano mutatis mutandis.

4.   Nel caso in cui il funzionamento del mercato interno sia gravemente distorto a causa di inefficienze nella concessione di licenze per i brevetti SEP, la Commissione, dopo un adeguato processo di consultazione, determina, mediante un atto delegato ai sensi dell'articolo 67, le norme esistenti o parti di esse o i casi d'uso pertinenti che possono essere notificati ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 2, o per i quali può essere chiesta una perizia ai sensi del paragrafo 3. L'atto delegato determina anche quali procedure e prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano a tali norme esistenti. L'atto delegato è adottato entro [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]. [Em. 258]

5.  Il presente articolo si applica fatti salvi gli atti conclusi e i diritti acquisiti entro il [OP: inserire la data corrispondente a 28 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].

Articolo 67

Esercizio della delega di poteri

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 66, paragrafo 4,agli articoli 65 ter e 65 quater è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. [Em. 259]

3.  La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 66, paragrafo 4,agli articoli 65 ter e 65 quater può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 260]

4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, dell'articolo 4, paragrafo 5, e dell'articolo 66, paragrafo 4,degli articoli 65 ter e 65 quater entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 261]

Articolo 68

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 69

Orientamenti della Commissione

La Commissione può elaborare orientamenti ai sensi del presente regolamento su questioni che rientrano nel suo ambito di applicazione, escluse le questioni relative all'interpretazione degli articoli 101 e 102 TFUE.

Articolo 70

Valutazione

1.  Entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta l'efficacia e l'efficienza del sistema di registrazione dei brevetti SEP e di verifica del carattere essenziale.attuazione del presente regolamento. La valutazione esamina il funzionamento del presente regolamento, in particolare: [Em. 262]

a)   l'impatto, l'efficacia e l'efficienza del centro di competenza e dei suoi metodi di lavoro; [Em. 263]

b)   l'efficacia e l'efficienza del sistema di registrazione dei brevetti SEP e di verifica del carattere essenziale; nonché [Em. 264]

c)   l'impatto che il sistema di verifica del carattere essenziale, la determinazione delle royalty aggregate e il sistema di determinazione delle condizioni FRAND hanno in particolare sulla competitività dei titolari di brevetti SEP dell'Unione a livello mondiale e sull'innovazione all'interno dell'Unione. [Em. 265]

2.   Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 8 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento. La valutazione esamina il funzionamento del presente regolamento, in particolare l'impatto, l'efficacia e l'efficienza del centro di competenza e dei suoi metodi di lavoro. [Em. 266]

3.  Nel redigere le relazioni di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2al paragrafo 1, la Commissione consulta l'EUIPO e i portatori di interessi. [Em. 267]

4.  La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al consiglio di amministrazione dell'EUIPO le relazioni di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2al paragrafo 1, insieme alle conclusioni tratte sulla base di tali relazioni. La valutazione di cui al paragrafo 1 è corredata, se del caso, di proposte legislative. [Em. 268]

Articolo 71

Modifiche del regolamento (UE) 2017/1001

Il regolamento (UE) 2017/1001 è così modificato:

1.  l'articolo 151, paragrafo 1, è così modificato:

a)  è inserita la lettera seguente:"

"b bis) l'amministrazione, il sostegno e la promozione dei compiti ad esso conferiti, svolti da un centro di competenza, ai sensi del regolamento (UE) … del Parlamento europeo e del Consiglio+*;

* Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo ai brevetti essenziali (GU ...).;"

"

b)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

"3. L'Ufficio può fornire servizi di risoluzione alternativa delle controversie, tra cui servizi di mediazione, conciliazione, arbitrato, determinazione delle royalty e determinazione delle condizioni FRAND.;"

"

2.  all'articolo 157, paragrafo 4, è aggiunta la lettera seguente:"

"p) esercita i poteri che gli sono conferiti ai sensi del regolamento (UE) …++.;"

"

3.  l'articolo 170 è così modificato:

a)  il titolo è sostituito dal seguente:"

"Centro di risoluzione alternativa delle controversie;"

"

b)  i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:"

"1. Per i fini di cui all'articolo 151, paragrafo 3, l'Ufficio può istituire un centro di risoluzione alternativa delle controversie ("centro").

2.  Qualsiasi persona fisica o giuridica può utilizzare i servizi del centro per la risoluzione delle controversie relative ai diritti di proprietà intellettuale.;"

"

c)  il paragrafo 15 è sostituito dal seguente:"

"15. L'Ufficio può collaborare con altri organismi nazionali o internazionali riconosciuti che offrono servizi di risoluzione alternativa delle controversie.;"

"

d)  è aggiunto il paragrafo seguente:"

“16. Gli articoli 18 e 19 e gli articoli da 34 a 58 del regolamento ...++ si applicano al centro in tutti i procedimenti relativi ai brevetti essenziali.".

[+ OP: inserire nel testo il numero del presente regolamento e nella nota a piè di pagina il numero, la data e il riferimento alla GU del presente regolamento.]

[++ OP: inserire nel testo il numero del presente regolamento.]”

"

Articolo 72

Entrata in vigore e applicazione

1.  Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.  Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La presidente Il presidente

(1) GU C, C/2023/865, 08.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/865/oj.
(2)GU C […] del […], pag. […].
(3)GU C […] del […], pag. […].
(4)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE - Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE, del 25 novembre 2020, COM(2020) 760 final.
(5)GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
(6)Conclusioni del Consiglio sulla politica in materia di proprietà intellettuale, approvate dal Consiglio (Economia e finanza) in occasione della riunione del 18 giugno 2021.
(7)Risoluzione del Parlamento europeo, dell'11 novembre 2021, sul piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE (2021/2007(INI)).
(8)Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
(9)Comunicazione della Commissione - Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 11 del 14.1.2011, pag. 1) (attualmente in fase di revisione).
(10)Sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2015, Huawei Technologies Co. Ltd/ZTE Corp. e ZTE Deutschland GmbH, C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477.
(11)Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45).
(12)Sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 1979, Hauer/Land Rheinland-Pfalz, C-44/79, ECLI:EU:C:1979:290, punto 32; sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1989, Hermann Schräder HS Kraftfutter GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Gronau, C-256/87, ECLI:EU:C:1999:332, punto 15, e sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1989, Hubert Wachauf/Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, C-5/88, ECLI:EU:C:1989:321, punti 17 e 18.
(13)La procedura di conciliazione segue le condizioni per il ricorso obbligatorio alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie come condizione per la ricevibilità di un'azione giudiziaria, come stabilito nella sentenza della Corte di giustizia del 18 marzo 2010, Alassini e altri, cause riunite da C‑317/08 a C‑320/08, e nella sentenza della Corte di giustizia del 14 giugno 2017, Menini e Rampanelli/Banco Popolare Società Cooperativa, C‑75/16, tenendo conto delle specificità della concessione delle licenze per i brevetti SEP.
(14)Sentenza della Corte di giustizia del 18 marzo 2010, Rosalba Alassini/Telecom Italia SpA (C-317/08), Filomena Califano/Wind SpA (C-318/08), Lucia Anna Giorgia Iacono/Telecom Italia SpA (C-319/08) e Multiservice Srl/Telecom Italia SpA (C-320/08), cause riunite C-317/08, C-318/08, C-319/08 e C-320/08, ECLI:EU:C:2010:146, e sentenza della Corte di giustizia del 14 giugno 2017, Livio Menini e Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare – Società Cooperativa, C‑75/16, ECLI:EU:C:2017:457.
(15)Comunicazione della Commissione - Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 11 del 14.1.2011, pag. 1) (attualmente in fase di revisione).
(16)Comunicazione della Commissione — Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali (COM(2017) 712 final del 29.11.2017).
(17)GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(18)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(19)Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).
(20)Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(21)Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).


Indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli
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Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 febbraio 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (COM(2022)0134 – C9-0130/2022 – 2022/0089(COD))
P9_TA(2024)0101A9-0173/2023

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0134),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 118, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0130/2022),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 luglio 2022(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 30 novembre 2022(2)

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 novembre 2023, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti i pareri della commissione giuridica e della commissione per il commercio internazionale,

–  vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A9‑0173/2023),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(3);

2.  approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla presente risoluzione;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 febbraio 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012

P9_TC1-COD(2022)0089


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2024/1143).

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio in occasione dell’adozione del regolamento (UE) 2024/1143(4)

Il Parlamento europeo e il Consiglio sottolineano che tutte le procedure relative alle indicazioni geografiche disciplinate dal presente regolamento restano di esclusiva responsabilità della Commissione.

Il Parlamento europeo e il Consiglio rilevano che la Commissione può essere assistita, solo per quanto riguarda l'esecuzione di compiti amministrativi, se e nella misura in cui ciò sia possibile ai sensi del quadro giuridico vigente.

A fini di trasparenza, si esorta la Commissione a informare ogni anno il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'assistenza ricevuta nell'esecuzione di tali compiti.

(1) GU C 443 del 22.11.2022, pag. 116.
(2) GU C 79 del 2.3.2023, pag. 74.
(3) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 1 giugno 2023 (Testi approvati, P9_TA(2023)0210).
(4) GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj.


Esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso
PDF 210kWORD 66k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 febbraio 2024 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso (COM(2023)0324 – C9-0204/2023 – 2023/0187(CNS))
P9_TA(2024)0102A9-0007/2024

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2023)0324),

–  visto l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9‑0204/2023),

–  visto l'articolo 82 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0007/2024),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1
(1)  Garantire una tassazione equa nel mercato interno e il buon funzionamento dell'Unione dei mercati dei capitali sono priorità politiche per l'Unione europea (UE). Al riguardo è fondamentale rimuovere gli ostacoli agli investimenti transfrontalieri, contrastando nel contempo le frodi e gli abusi fiscali. Tali ostacoli sono posti, ad esempio, da procedure inefficienti ed eccessivamente onerose per esentare le ritenute alla fonte in eccesso sui dividendi o sui redditi da interessi pagati su azioni o obbligazioni negoziate in borsa a investitori non residenti. Inoltre il sistema attuale si è rivelato inadeguato a prevenire i rischi ricorrenti di frode, evasione ed elusione fiscali, come dimostrato dai recenti scandali Cum/Ex e Cum/Cum. La presente proposta mira a rendere più efficienti le procedure dell'UE in materia di ritenuta alla fonte, rafforzandole nel contempo contro il rischio di frode e abuso fiscali. Si basa su azioni precedenti in materia a livello dell'UE e internazionale, come la raccomandazione della Commissione del 2009 sulla semplificazione delle procedure di ritenuta alla fonte e l'iniziativa dell'OCSE sulle agevolazioni fiscali in base a convenzioni e il rafforzamento dell'osservanza degli obblighi (TRACE)28.
(1)  Garantire una tassazione equa nel mercato interno e il buon funzionamento dell'Unione dei mercati dei capitali sono priorità politiche per l'Unione europea (UE). Al riguardo è fondamentale rimuovere gli ostacoli agli investimenti transfrontalieri, contrastando nel contempo le frodi e gli abusi fiscali. Tali ostacoli sono posti, ad esempio, da procedure inefficienti ed eccessivamente onerose per esentare le ritenute alla fonte in eccesso sui dividendi o sui redditi da interessi pagati su azioni o obbligazioni negoziate in borsa a investitori non residenti. Essi rappresentano una sfida particolare per gli investitori al dettaglio. Inoltre il sistema attuale si è rivelato inadeguato a prevenire i rischi ricorrenti di frode, evasione ed elusione fiscali, come dimostrato dai recenti scandali Cum/Ex e Cum/Cum. La presente proposta mira a rendere più efficienti le procedure dell'UE in materia di ritenuta alla fonte, rafforzandole nel contempo contro il rischio di frode e abuso fiscali. Si basa su azioni precedenti in materia a livello dell'UE e internazionale, come la raccomandazione della Commissione del 2009 sulla semplificazione delle procedure di ritenuta alla fonte e l'iniziativa dell'OCSE sulle agevolazioni fiscali in base a convenzioni e il rafforzamento dell'osservanza degli obblighi (TRACE)28.
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28 Raccomandazione della Commissione, del 19 ottobre 2009, sulle procedure di concessione dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 279 del 24.10.2009, pag. 8-11).
28 Raccomandazione della Commissione, del 19 ottobre 2009, sulle procedure di concessione dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 279 del 24.10.2009, pag. 8).
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis)  I metodi Cum/Ex e Cum/Cum comportano entrambi rimborsi multipli della ritenuta alla fonte sui dividendi cui i beneficiari non avevano diritto e si stima che abbiano imposto ai contribuenti un costo totale di circa 55 miliardi di EUR1 bis tra il 2001 e il 2012 negli undici Stati membri interessati. Secondo quanto emerso da rivelazioni del 2021, si stima che tali pratiche siano costate un totale di 141 miliardi di EUR a dieci amministrazioni, tra cui quelle di alcuni Stati membri dell'UE1 ter. I sistemi Cum/Ex e Cum/Cum sono stati dichiarati illegali e dovrebbero essere perseguiti conformemente al diritto nazionale.
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1 bis https://www.dw.com/en/cum-ex-tax-scandal-cost-european-treasuries-55-billion/a-45935370
1 ter https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2023-06/SWD_2023_216_1_EN_impact_assessment_part1_v2.pdf
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 2
(2)  Al fine di rafforzare la capacità degli Stati membri di prevenire e combattere potenziali frodi o abusi, attualmente ostacolata dalla frammentazione e dalla generale mancanza di informazioni affidabili e tempestive sugli investitori, è pertanto necessario istituire un quadro comune per l'esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso sugli investimenti transfrontalieri in titoli che sia resiliente al rischio di frode o abuso fiscale. Tale quadro dovrebbe portare alla convergenza tra le varie procedure di esenzione applicate nell'UE, garantendo nel contempo la trasparenza e la certezza sull'identità degli investitori per gli emittenti dei titoli, gli agenti incaricati della riscossione della ritenuta alla fonte, gli intermediari finanziari e gli Stati membri, a seconda dei casi. A tal fine il quadro dovrebbe basarsi su procedure automatizzate, come la digitalizzazione del certificato di residenza fiscale (in termini di procedura e forma), che costituisce un prerequisito per l'accesso degli investitori a qualsiasi procedura di esenzione o rimborso. Tale quadro dovrebbe inoltre essere sufficientemente flessibile da tenere debitamente conto dei vari sistemi applicabili nei diversi Stati membri, garantendo nel contempo una maggiore convergenza e fornendo adeguati strumenti antiabuso per attenuare i rischi di frode, evasione ed elusione fiscali.
(2)  Al fine di rafforzare la capacità degli Stati membri di prevenire e combattere potenziali frodi o abusi, attualmente ostacolata dalla frammentazione e dalla generale mancanza di informazioni affidabili e tempestive sugli investitori, è pertanto necessario istituire un quadro comune per l'esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso sugli investimenti transfrontalieri in titoli che sia resiliente al rischio di frode o abuso fiscale. Tale quadro dovrebbe portare alla convergenza tra le varie procedure di esenzione applicate nell'UE, garantendo nel contempo la trasparenza e la certezza sull'identità degli investitori per gli emittenti dei titoli, gli agenti incaricati della riscossione della ritenuta alla fonte, gli intermediari finanziari e gli Stati membri, a seconda dei casi. A tal fine il quadro dovrebbe basarsi su procedure automatizzate, come la digitalizzazione del certificato di residenza fiscale (in termini di procedura e forma), che costituisce un prerequisito per l'accesso degli investitori a qualsiasi procedura di esenzione o rimborso. Tale quadro dovrebbe inoltre essere sufficientemente flessibile da tenere debitamente conto dei vari sistemi applicabili nei diversi Stati membri, garantendo nel contempo una maggiore convergenza e fornendo adeguati strumenti antiabuso per attenuare i rischi di frode, evasione ed elusione fiscali. Per garantire il successo della presente direttiva, è necessario che gli Stati membri dotino le amministrazioni fiscali di strumenti per gestire le procedure di rimborso/esenzione alla fonte in modo sicuro e tempestivo e intensifichino gli sforzi per fornire caratteristiche fondamentali digitalizzate, automatizzate e coordinate in maniera più efficace. A tal fine è inoltre necessario formare il personale incaricato della supervisione degli strumenti digitali.
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 4
(4)  Per garantire che tutti i contribuenti dell'UE abbiano accesso a una prova comune, adeguata ed efficace della loro residenza a fini fiscali, gli Stati membri dovrebbero utilizzare procedure automatizzate per il rilascio di certificati di residenza fiscale nello stesso formato digitale riconoscibile e accettabile e con lo stesso contenuto. Ai fini di una maggiore efficienza, il certificato dovrebbe essere valido almeno per l'intero anno durante il quale è stato rilasciato e riconosciuto da altri Stati membri per tale periodo. Gli Stati membri possono revocare un certificato di residenza fiscale elettronico (eTRC) rilasciato se l'amministrazione fiscale ha prova contraria della residenza fiscale per quell'anno. Al fine di consentire un'identificazione efficiente delle società dell'UE, il certificato dovrebbe includere informazioni sull'identificativo unico europeo (EUID).
(4)  Per garantire che tutti i contribuenti dell'UE abbiano accesso a una prova comune, adeguata ed efficace della loro residenza a fini fiscali, gli Stati membri dovrebbero utilizzare procedure automatizzate per il rilascio di certificati di residenza fiscale nello stesso formato digitale riconoscibile e accettabile e con lo stesso contenuto. Ai fini di una maggiore efficienza, il certificato dovrebbe essere valido almeno per l'intero anno durante il quale è stato rilasciato e riconosciuto da altri Stati membri per tale periodo. L'eTRC dovrebbe contenere anche un riferimento alle convenzioni sulla doppia imposizione applicabili. Gli Stati membri possono revocare un certificato di residenza fiscale elettronico (eTRC) rilasciato se l'amministrazione fiscale ha prova contraria della residenza fiscale per quell'anno. Al fine di consentire un'identificazione efficiente delle società dell'UE, il certificato dovrebbe includere informazioni sull'identificativo unico europeo (EUID).
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis)  Per garantire l'efficacia delle conseguenze fiscali per le entità considerate entità di comodo, come previsto dalla proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione, che stabilisce norme per prevenire l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali e che modifica la direttiva 2011/16/UE1 bis (direttiva UNSHELL), è necessario allineare le procedure per l'imposizione di conseguenze fiscali nella direttiva UNSHELL e le procedure per il rilascio di un certificato elettronico di residenza fiscale di cui alla presente direttiva. Il Consiglio dovrebbe pertanto chiarire l'interazione tra le conseguenze fiscali definite nella direttiva UNSHELL e il rilascio di un certificato elettronico di residenza fiscale di cui alla presente direttiva.
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1 bis COM(2021)0565.
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 6
(6)  Poiché gli intermediari finanziari più spesso impegnati nelle catene di pagamento dei titoli sono grandi enti ai sensi del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR)29 e depositari centrali di titoli che forniscono servizi di agente incaricato della riscossione della ritenuta alla fonte, tali enti dovrebbero essere tenuti a chiedere l'iscrizione nei registri nazionali degli Stati membri istituti come sopra. Gli altri intermediari finanziari dovrebbero essere autorizzati a chiedere la registrazione a loro discrezione. La registrazione dovrebbe essere richiesta dall'intermediario finanziario stesso presentando una domanda all'autorità competente designata dallo Stato membro e includendo la prova che l'intermediario finanziario soddisfa determinati requisiti. Scopo dei requisiti è verificare che l'intermediario richiedente soddisfi gli obblighi della pertinente normativa dell'UE e vigili sul rispetto di quest'ultima. Se l'intermediario finanziario è stabilito al di fuori dell'UE, deve essere soggetto nel paese terzo di residenza a una normativa comparabile ai fini della presente direttiva e il paese terzo di residenza non deve figurare né nell'allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative né nell'elenco UE dei paesi terzi ad alto rischio (elenco antiriciclaggio). La conformità di un intermediario finanziario di un paese terzo ai pertinenti requisiti dell'UE riguarda unicamente le finalità stabilite nella presente direttiva e non ha alcun impatto sull'esercizio o sull'applicazione di altri diritti e obblighi derivanti da altre normative dell'UE. Una volta registrati, gli intermediari finanziari dovrebbero essere considerati "intermediari finanziari certificati" nel rispettivo Stato membro ed essere soggetti ai pertinenti obblighi di comunicazione e notifica ai sensi della presente direttiva; nel contempo ad essi dovrebbe essere concesso il diritto di chiedere l'applicazione delle procedure di esenzione di cui alla presente direttiva. Gli Stati membri che tengono un registro nazionale dovrebbero inoltre adottare misure per cancellare da tale registro qualsiasi intermediario finanziario certificato che ne faccia richiesta o che non soddisfi più i relativi requisiti. Tali Stati membri possono inoltre decidere di prevedere la cancellazione dal registro nazionale degli intermediari finanziari certificati che hanno violato più volte i loro obblighi. Qualora uno Stato membro adotti tale misura di cancellazione, dovrebbe informarne gli altri Stati membri che tengono un registro nazionale al fine di consentire loro di valutare la cancellazione dello stesso intermediario finanziario certificato dal rispettivo registro nazionale. La legislazione nazionale degli Stati membri interessati si applica ai diritti e agli obblighi delle parti interessate, anche in materia di ricorso, in relazione a qualsiasi decisione adottata da uno Stato membro connessa all'iscrizione e alla cancellazione dal registro nazionale.
(6)  I sistemi di negoziazione "Cum/Ex" e "Cum/Cum" o di arbitraggio dei dividendi indicano la pratica consistente nella negoziazione di azioni in modo da dissimulare l'identità del titolare effettivo e consentire alle due o più parti interessate di chiedere rimborsi della ritenuta alla fonte sull'imposta sulle plusvalenze versata una sola volta. Si tratta di pratiche criminali che riguardano intermediari finanziari. Poiché gli intermediari finanziari più spesso impegnati nelle catene di pagamento dei titoli sono grandi enti ai sensi del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR)29 e depositari centrali di titoli che forniscono servizi di agente incaricato della riscossione della ritenuta alla fonte, tali enti dovrebbero essere tenuti a chiedere l'iscrizione nei registri nazionali degli Stati membri istituti come sopra. Gli altri intermediari finanziari dovrebbero essere autorizzati a chiedere la registrazione a loro discrezione. La registrazione dovrebbe essere richiesta dall'intermediario finanziario stesso presentando una domanda all'autorità competente designata dallo Stato membro e includendo la prova che l'intermediario finanziario soddisfa determinati requisiti. Scopo dei requisiti è verificare che l'intermediario richiedente soddisfi gli obblighi della pertinente normativa dell'UE e vigili sul rispetto di quest'ultima. Se l'intermediario finanziario è stabilito al di fuori dell'UE, deve essere soggetto nel paese terzo di residenza a una normativa comparabile ai fini della presente direttiva e il paese terzo di residenza non deve figurare né nell'allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative né nell'elenco UE dei paesi terzi ad alto rischio (elenco antiriciclaggio). La registrazione di un intermediario finanziario di un paese terzo dovrebbe essere attuata con uno sforzo amministrativo minimo. La Commissione dovrebbe assistere gli Stati membri nel garantire un'interpretazione coordinata delle normative comparabili dei paesi terzi. La conformità di un intermediario finanziario di un paese terzo ai pertinenti requisiti dell'UE riguarda unicamente le finalità stabilite nella presente direttiva e non ha alcun impatto sull'esercizio o sull'applicazione di altri diritti e obblighi derivanti da altre normative dell'UE. Una volta registrati, gli intermediari finanziari dovrebbero essere considerati "intermediari finanziari certificati" nel rispettivo Stato membro ed essere soggetti ai pertinenti obblighi di comunicazione e notifica ai sensi della presente direttiva; nel contempo ad essi dovrebbe essere concesso il diritto di chiedere l'applicazione delle procedure di esenzione di cui alla presente direttiva. Gli Stati membri che tengono un registro nazionale dovrebbero inoltre adottare misure per cancellare da tale registro qualsiasi intermediario finanziario certificato che ne faccia richiesta o che non soddisfi più i relativi requisiti. Tali Stati membri possono inoltre decidere di prevedere la cancellazione dal registro nazionale degli intermediari finanziari certificati o di negare loro l'accesso al sistema di esenzione qualora risulti che hanno violato più volte i loro obblighi. Qualora uno Stato membro adotti tale misura di cancellazione o negazione, dovrebbe informarne gli altri Stati membri che tengono un registro nazionale al fine di consentire loro di valutare la cancellazione dello stesso intermediario finanziario certificato dal rispettivo registro nazionale. La legislazione nazionale degli Stati membri interessati si applica ai diritti e agli obblighi delle parti interessate, anche in materia di ricorso, in relazione a qualsiasi decisione adottata da uno Stato membro connessa all'iscrizione e alla cancellazione dal registro nazionale.
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29 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1-337).
29 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 8
(8)  Al fine di rendere l'Unione dei mercati dei capitali più efficace e competitiva, è opportuno agevolare e accelerare le procedure per l'esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso sul reddito derivante da titoli, laddove i pertinenti intermediari finanziari certificati abbiano fornito informazioni adeguate, anche sull'identità dell'investitore. Gli intermediari finanziari certificati pertinenti sono tutti gli intermediari finanziari certificati nella catena di pagamento tra l'investitore e l'emittente dei titoli che potrebbero essere tenuti a fornire anche informazioni sui pagamenti effettuati da intermediari finanziari non certificati nella catena, secondo la scelta strategica di ciascuno Stato membro. Tenendo conto dei diversi approcci adottati dagli Stati membri, sono previsti due tipi di procedure: i) esenzione alla fonte mediante applicazione diretta dell'aliquota d'imposta appropriata al momento della ritenuta e ii) rimborso rapido entro un termine massimo di 50 giorni a decorrere dalla data di pagamento del dividendo o, se del caso, dalla data in cui l'emittente dell'obbligazione deve versare interessi al possessore dell'obbligazione (data di stacco della cedola). Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di introdurre una delle due procedure o una combinazione di entrambe, come ritengono opportuno, garantendo nel contempo che almeno una sia disponibile a tutti gli investitori, qualora siano soddisfatti i requisiti della presente direttiva. Per garantire l'attuazione corretta e tempestiva di tali procedure da parte degli Stati membri interessati, è opportuno applicare interessi di mora sui rimborsi tardivi delle ritenute alla fonte in eccesso che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e che soddisfano le condizioni per beneficiare di tali procedure. Qualora i requisiti pertinenti non siano soddisfatti o l'investitore interessato lo desideri, gli Stati membri dovrebbero applicare le normali procedure di rimborso esistenti per l'esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso. In ogni caso i titolari registrati, in particolare gli investitori al dettaglio, e i loro rappresentanti autorizzati dovrebbero conservare il diritto di recuperare la ritenuta alla fonte in eccesso versata in uno Stato membro se forniscono la prova del rispetto delle condizioni stabilite dal diritto nazionale.
(8)  Al fine di rendere l'Unione dei mercati dei capitali più efficace e competitiva, è opportuno agevolare e accelerare le procedure per l'esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso sul reddito derivante da titoli, laddove i pertinenti intermediari finanziari certificati abbiano fornito informazioni adeguate, anche sull'identità dell'investitore. Gli intermediari finanziari certificati pertinenti sono tutti gli intermediari finanziari certificati nella catena di pagamento tra l'investitore e l'emittente dei titoli che potrebbero essere tenuti a fornire anche informazioni sui pagamenti effettuati da intermediari finanziari non certificati nella catena, secondo la scelta strategica di ciascuno Stato membro. Tenendo conto dei diversi approcci adottati dagli Stati membri, sono previsti due tipi di procedure: i) esenzione alla fonte mediante applicazione diretta dell'aliquota d'imposta appropriata al momento della ritenuta e ii) rimborso rapido entro un termine massimo di 50 giorni a decorrere dalla data di pagamento del dividendo o, se del caso, dalla data in cui l'emittente dell'obbligazione deve versare interessi al possessore dell'obbligazione (data di stacco della cedola). Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di introdurre una delle due procedure o una combinazione di entrambe, come ritengono opportuno, garantendo nel contempo che almeno una sia disponibile a tutti gli investitori, qualora siano soddisfatti i requisiti della presente direttiva. Per garantire l'attuazione corretta e tempestiva di tali procedure da parte degli Stati membri interessati, è opportuno applicare interessi di mora sui rimborsi tardivi delle ritenute alla fonte in eccesso che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e che soddisfano le condizioni per beneficiare di tali procedure. Qualora i requisiti pertinenti non siano soddisfatti o l'investitore interessato lo desideri, gli Stati membri dovrebbero applicare le normali procedure di rimborso esistenti per l'esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso. In ogni caso i titolari registrati, in particolare gli investitori al dettaglio, e i loro rappresentanti autorizzati dovrebbero conservare il diritto di recuperare la ritenuta alla fonte in eccesso versata in uno Stato membro se forniscono la prova del rispetto delle condizioni stabilite dal diritto nazionale. Gli Stati membri possono respingere una richiesta di rimborso quando è avviata una procedura di verifica o audit fiscale, sulla base di criteri di valutazione del rischio e conformemente al diritto nazionale. 
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 9
(9)  Al fine di salvaguardare i sistemi di esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso, gli Stati membri che tengono un registro nazionale dovrebbero anche imporre agli intermediari finanziari certificati di verificare l'ammissibilità degli investitori che desiderano chiedere un'esenzione. In particolare gli intermediari finanziari certificati dovrebbero chiedere il certificato di residenza fiscale dell'investitore interessato e una dichiarazione attestante che tale investitore è il beneficiario effettivo del pagamento conformemente alla legislazione dello Stato membro della fonte. Dovrebbero inoltre verificare l'aliquota applicabile della ritenuta alla fonte sulla base delle circostanze specifiche dell'investitore e indicare se sono a conoscenza di accordi finanziari riguardanti i titoli sottostanti che non sono stati regolati, sono scaduti o sono stati altrimenti risolti alla data ex dividendo. Gli intermediari finanziari certificati dovrebbero essere ritenuti responsabili delle perdite di gettito fiscale causate dall'insufficiente adempimento di tali obblighi, nella misura in cui la legislazione nazionale dello Stato membro che subisce la perdita lo prevede. Al fine di garantire la proporzionalità dell'onere e della responsabilità imposti agli intermediari finanziari certificati, è opportuno applicare obblighi di verifica ridotti a tutte le procedure di esenzione, laddove il rischio di abusi sia basso e in particolare quando l'importo totale dei dividendi versati all'investitore per una partecipazione in una società è inferiore a 1 000 EUR. Qualora tale abuso fosse invece provato, gli Stati membri possono tuttavia applicare le disposizioni del diritto nazionale, con le relative conseguenze, compreso il rifiuto di applicare i sistemi di esenzione previsti dalla presente direttiva, ma non possono ritenere gli intermediari finanziari certificati responsabili della mancata verifica.
(9)  Al fine di salvaguardare i sistemi di esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso, gli Stati membri che tengono un registro nazionale dovrebbero anche imporre agli intermediari finanziari certificati di verificare l'ammissibilità degli investitori che desiderano chiedere un'esenzione. In particolare gli intermediari finanziari certificati dovrebbero chiedere il certificato di residenza fiscale dell'investitore interessato e una dichiarazione attestante che tale investitore è il beneficiario effettivo del pagamento conformemente alla legislazione dello Stato membro della fonte. Dovrebbero inoltre verificare l'aliquota applicabile della ritenuta alla fonte sulla base delle circostanze specifiche dell'investitore e indicare se sono a conoscenza di accordi finanziari riguardanti i titoli sottostanti che non sono stati regolati, sono scaduti o sono stati altrimenti risolti alla data ex dividendo. Gli obblighi in materia di dovuta diligenza potrebbero essere applicati su base annuale. Gli intermediari finanziari certificati dovrebbero essere ritenuti responsabili delle perdite di gettito fiscale causate dall'insufficiente adempimento di tali obblighi, nella misura in cui la legislazione nazionale dello Stato membro che subisce la perdita lo prevede. Al fine di garantire la proporzionalità dell'onere e della responsabilità imposti agli intermediari finanziari certificati, è opportuno applicare obblighi di verifica ridotti a tutte le procedure di esenzione, laddove il rischio di abusi sia basso e in particolare quando l'importo totale dei dividendi versati all'investitore per una partecipazione in una società è inferiore a 1 500 EUR. Qualora tale abuso fosse invece provato, gli Stati membri possono tuttavia applicare le disposizioni del diritto nazionale, con le relative conseguenze, compreso il rifiuto di applicare i sistemi di esenzione previsti dalla presente direttiva, ma non possono ritenere gli intermediari finanziari certificati responsabili della mancata verifica.
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 12
(12)  La corretta attuazione e applicazione delle norme proposte in ciascuno Stato membro interessato è fondamentale per la promozione dell'Unione dei mercati dei capitali nel suo complesso e per la protezione della base imponibile degli Stati membri e dovrebbe pertanto essere monitorata dalla Commissione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto comunicare periodicamente alla Commissione informazioni specificate mediante atti di esecuzione sull'attuazione e sull'applicazione nel loro territorio delle misure nazionali adottate a norma della presente direttiva. La Commissione dovrebbe preparare una valutazione sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e di altri dati disponibili per valutare l'efficacia delle nuove norme proposte. In tale contesto la Commissione dovrebbe valutare la necessità di aggiornare le norme introdotte in virtù della presente direttiva.
(12)  La corretta attuazione e applicazione delle norme proposte in ciascuno Stato membro interessato è fondamentale per la promozione dell'Unione dei mercati dei capitali nel suo complesso e per la protezione della base imponibile degli Stati membri e dovrebbe pertanto essere monitorata dalla Commissione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto comunicare periodicamente alla Commissione le informazioni statistiche specificate mediante atti di esecuzione sull'attuazione e sull'applicazione nel loro territorio delle misure nazionali adottate a norma della presente direttiva. La Commissione dovrebbe preparare una valutazione sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e di altri dati disponibili per valutare l'efficacia delle nuove norme proposte. In tale contesto la Commissione dovrebbe valutare la necessità di aggiornare le norme introdotte in virtù della presente direttiva.
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 14
(14)  Il trattamento dei dati personali nel quadro della presente direttiva dovrebbe conformarsi al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio31. Gli intermediari finanziari e gli Stati membri possono trattare i dati personali a norma della presente direttiva al solo scopo di servire l'interesse pubblico generale, ossia per finalità di lotta contro la frode, l'elusione e l'evasione fiscali, la salvaguardia del gettito fiscale e la promozione di una tassazione equa, che rafforzano le opportunità di inclusione sociale, politica ed economica negli Stati membri. Per consentire l'efficace perseguimento di tale obiettivo, è necessario limitare alcuni diritti delle persone fisiche previsti dal suddetto regolamento, in particolare il diritto di essere informati in merito al trattamento dei loro dati e il loro ambito di applicazione, nonché il diritto al consenso su determinati tipi di trattamento dei dati.
(14)  Il trattamento dei dati personali nel quadro della presente direttiva dovrebbe conformarsi al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli intermediari finanziari e gli Stati membri possono trattare i dati personali a norma della presente direttiva al solo scopo di servire l'interesse pubblico generale, ossia per finalità di lotta contro la frode, l'elusione e l'evasione fiscali, la salvaguardia del gettito fiscale e la promozione di una tassazione equa, che rafforzano le opportunità di inclusione sociale, politica ed economica negli Stati membri. L'accesso a tali dati dovrebbe essere consentito solo agli enti coinvolti nelle procedure di esenzione dalla ritenuta alla fonte a norma della presente direttiva. Dovrebbe essere trasmessa solo la quantità minima di informazioni personali necessarie per individuare casi di sottosegnalazione, mancata comunicazione o frode o abuso fiscale. Infine, le informazioni personali dovrebbero essere conservate solo per il tempo necessario a tale scopo. Per consentire l'efficace perseguimento di tale obiettivo, è necessario limitare alcuni diritti delle persone fisiche previsti dal suddetto regolamento, laddove l'esercizio di tali diritti rischi di compromettere le indagini, in particolare il diritto di essere informati in merito al trattamento dei loro dati e il loro ambito di applicazione, nonché il diritto al consenso su determinati tipi di trattamento dei dati. I diritti degli interessati dovrebbero essere ripristinati non appena vengono meno le circostanze che hanno giustificato la limitazione.
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31 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
31 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis)   La presente direttiva dovrebbe essere riesaminata periodicamente al fine di facilitare ulteriormente l'esenzione dalla ritenuta alla fonte per gli investitori al dettaglio.
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 19
(19)  "convenzione sulla doppia imposizione", un accordo o una convenzione che prevede l'eliminazione della doppia imposizione sul reddito e, se del caso, sul capitale, in vigore tra due (o più) paesi;
(19)  "convenzione sulla doppia imposizione", un accordo o una convenzione che prevede l'eliminazione della doppia imposizione sul reddito e, se del caso, sul capitale, in vigore tra due (o più) giurisdizioni;
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2.  Gli Stati membri rilasciano l'eTRC entro un giorno lavorativo dalla presentazione della richiesta, fatto salvo il paragrafo 4. L'eTRC è conforme ai requisiti tecnici di cui all'allegato I e contiene le seguenti informazioni:
2.  Gli Stati membri rilasciano l'eTRC sulla base delle informazioni disponibili entro tre giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta, fatto salvo il paragrafo 4. L'eTRC è conforme ai requisiti tecnici di cui all'allegato I e contiene le seguenti informazioni:
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a
(a)  nome e cognome del contribuente e data e luogo di nascita, se il contribuente è una persona fisica, o nome e identificativo unico europeo (EUID), se è un'entità;
(a)  nome e cognome del contribuente e data e luogo di nascita, se il contribuente è una persona fisica, o nome e identificativo unico europeo (EUID), se è un'entità, laddove disponibile;
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)
(f bis)   la convenzione sulla doppia imposizione.
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera g
(g)  qualsiasi informazione supplementare che possa essere pertinente qualora il certificato sia rilasciato per scopi diversi dall'esenzione dalla ritenuta alla fonte ai sensi della presente direttiva o informazioni che devono essere incluse in un certificato di residenza fiscale ai sensi del diritto dell'UE.
soppresso
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4
4.  Qualora sia necessario più di un giorno lavorativo per verificare la residenza fiscale di uno specifico contribuente, lo Stato membro informa la persona che richiede il certificato del tempo supplementare necessario e dei motivi del ritardo.
4.  Qualora siano necessari più di cinque giorni lavorativi per verificare la residenza fiscale di uno specifico contribuente, lo Stato membro informa la persona che richiede il certificato del tempo supplementare necessario e dei motivi del ritardo, che in ogni caso non deve essere superiore a cinque giorni lavorativi.
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5
5.  Gli Stati membri riconoscono l'eTRC rilasciato da un altro Stato membro come prova adeguata della residenza di un contribuente in tale altro Stato membro conformemente al paragrafo 3.
5.  Gli Stati membri riconoscono l'eTRC rilasciato da un altro Stato membro come prova adeguata della residenza di un contribuente in tale altro Stato membro conformemente al paragrafo 3. In ogni caso, gli Stati membri possono dimostrare la residenza a fini fiscali nelle loro giurisdizioni. 
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.   Gli Stati membri adottano le misure adeguate al fine di imporre a una persona fisica o giuridica considerata residente a fini fiscali nella loro giurisdizione di informare le autorità fiscali che emettono l'eTRC in merito a qualsiasi modifica che potrebbe incidere sulla validità o sul contenuto dell'eTRC.
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 6
6.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono formulari elettronici standard, compreso il regime linguistico, e protocolli tecnici, comprese le norme di sicurezza, per il rilascio dell'eTRC. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18.
6.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono formulari elettronici standard in un formato leggibile da dispositivi automatici, compreso il regime linguistico, e protocolli tecnici, comprese le norme di sicurezza, per il rilascio dell'eTRC. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18.
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)
(d bis)   informazioni sulle commissioni addebitate per la fornitura di servizi a norma della presente direttiva.
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  Gli Stati membri provvedono affinché un intermediario finanziario sia iscritto nel registro nazionale degli intermediari finanziari certificati entro tre mesi dalla presentazione di una richiesta, da parte dell'intermediario finanziario, che fornisca la prova di tutti i seguenti requisiti:
1.  Gli Stati membri provvedono affinché un intermediario finanziario sia iscritto nel registro nazionale degli intermediari finanziari certificati entro due mesi dalla presentazione di una richiesta, da parte dell'intermediario finanziario, che fornisca la prova di tutti i seguenti requisiti:
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b
(b)  se l'intermediario finanziario richiedente è un ente creditizio, un'autorizzazione nella giurisdizione di residenza a fini fiscali a svolgere attività di custodia ai sensi dell'allegato I, punto 12 o 14, della direttiva 2013/36/UE o di una legislazione comparabile di un paese terzo; se l'intermediario finanziario richiedente è un'impresa di investimento, un'autorizzazione nella giurisdizione di residenza a fini fiscali a svolgere attività di custodia ai sensi dell'allegato I, sezione B, punto 1, della direttiva 2014/65/UE o di una legislazione comparabile di un paese terzo; se l'intermediario finanziario richiedente è un depositario centrale di titoli, un'autorizzazione nella giurisdizione di residenza a fini fiscali ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 o di una legislazione comparabile del paese terzo di residenza;
(b)  se l'intermediario finanziario richiedente è un ente creditizio, un'autorizzazione nella giurisdizione di residenza a fini fiscali a svolgere attività di custodia ai sensi dell'allegato I, punto 12 o 14, della direttiva 2013/36/UE o di una legislazione comparabile di un paese terzo; se l'intermediario finanziario richiedente è un'impresa di investimento, un'autorizzazione nella giurisdizione di residenza a fini fiscali a svolgere attività di custodia ai sensi dell'allegato I, sezione B, punto 1, della direttiva 2014/65/UE o di una legislazione comparabile di un paese terzo; se l'intermediario finanziario richiedente è un depositario centrale di titoli, un'autorizzazione nella giurisdizione di residenza a fini fiscali ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 o di una legislazione comparabile del paese terzo di residenza; la Commissione emana orientamenti sulle norme minime affinché una legislazione sia considerata comparabile;
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2
2.  Gli intermediari finanziari notificano senza indugio all'autorità competente dello Stato membro qualsiasi modifica delle informazioni fornite ai sensi delle lettere da a) a c).
2.  Gli intermediari finanziari notificano senza indebito indugio all'autorità competente dello Stato membro qualsiasi modifica delle informazioni fornite ai sensi delle lettere da a) a c), fornendo, ove necessario, i documenti pertinenti.
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.   Gli Stati membri informano quanto prima tutti gli altri Stati membri in merito ai casi di rifiuto di registrazione, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2011/16/UE del Consiglio1 bis.
____________________
1 bis Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/16/oj).
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3
3.  Lo Stato membro che cancella un intermediario finanziario certificato dal proprio registro nazionale informa senza indugio tutti gli altri Stati membri che tengono un registro nazionale a norma dell'articolo 5.
3.  Lo Stato membro che cancella un intermediario finanziario certificato dal proprio registro nazionale informa, conformemente alla direttiva 2011/16/UE, senza indebito indugio tutti gli altri Stati membri che tengono un registro nazionale a norma dell'articolo 5, specificando le ragioni della cancellazione a norma dei paragrafi 1 e 2.
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.   Gli Stati membri aggiornano i rispettivi registri nazionali in modo da riflettere lo status degli intermediari finanziari che non sono più certificati. Nei casi in cui la cancellazione di un intermediario finanziario certificato derivi dalla decisione di uno Stato membro, i motivi specifici di tale misura sono chiaramente indicati nel relativo registro.
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre agli intermediari finanziari certificati iscritti nel registro nazionale l'obbligo di comunicare all'autorità competente le informazioni di cui all'allegato II non appena possibile dopo la data di registrazione, a meno che alla data di registrazione sia in corso un'istruzione di regolamento per qualsiasi parte di un'operazione, nel qual caso la comunicazione relativa all'operazione ha luogo il più presto possibile dopo il regolamento. Se 20 giorni dopo la data di registrazione il regolamento è ancora pendente per qualsiasi parte dell'operazione, gli intermediari finanziari certificati comunicano le informazioni entro i successivi cinque giorni di calendario, indicando la parte per la quale il regolamento è pendente.
1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre agli intermediari finanziari certificati iscritti nel registro nazionale l'obbligo di comunicare all'autorità competente le informazioni di cui all'allegato II non appena possibile e al massimo entro 20 giorni di calendario dopo la data di registrazione, a meno che alla data di registrazione sia in corso un'istruzione di regolamento per qualsiasi parte di un'operazione, nel qual caso la comunicazione relativa all'operazione ha luogo il più presto possibile dopo il regolamento. Se quindici giorni dopo la data di registrazione il regolamento è ancora pendente per qualsiasi parte dell'operazione, gli intermediari finanziari certificati comunicano le informazioni entro i successivi cinque giorni di calendario, indicando la parte per la quale il regolamento è pendente.
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2
2.  Gli Stati membri dispongono che gli intermediari finanziari certificati non siano tenuti a comunicare le informazioni di cui all'allegato II, sezione E, se il dividendo totale versato al titolare registrato sulla partecipazione del titolare in una società non supera 1 000 EUR.
2.  Gli Stati membri dispongono che gli intermediari finanziari certificati non siano tenuti a comunicare le informazioni di cui all'allegato II, sezione E, se il dividendo totale versato al titolare registrato sulla partecipazione del titolare in una società non supera 1 500 EUR.
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 5
5.  Gli Stati membri impongono agli intermediari finanziari certificati iscritti nel registro nazionale di conservare la documentazione a sostegno delle informazioni comunicate per cinque anni e di fornire l'accesso a qualsiasi altra informazione, nonché l'accesso ai loro locali ai fini dell'audit e impongono agli intermediari finanziari certificati di cancellare o rendere anonimi i dati personali inclusi in tale documentazione non appena l'audit sia stato completato e al più tardi cinque anni dopo la comunicazione.
5.  Gli Stati membri impongono agli intermediari finanziari certificati iscritti nel registro nazionale di conservare la documentazione a sostegno delle informazioni comunicate per sei anni e di fornire l'accesso a qualsiasi altra informazione, nonché l'accesso ai loro locali ai fini dell'audit e impongono agli intermediari finanziari certificati di cancellare o rendere anonimi i dati personali inclusi in tale documentazione non appena l'audit sia stato completato e al più tardi sei anni dopo la comunicazione.
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a
(a)  il dividendo è stato pagato su un'azione negoziata in borsa che il titolare registrato ha acquisito entro i due giorni precedenti la data ex dividendo;
(a)  il dividendo è stato pagato su un'azione negoziata in borsa che il titolare registrato ha acquisito entro i cinque giorni precedenti la data ex dividendo;
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.   Conformemente alla legislazione nazionale, i poteri di controllo degli Stati membri sui redditi imponibili ai quali è stata applicata l'esenzione sono illimitati.
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  Gli Stati membri provvedono affinché l'intermediario finanziario certificato che chiede l'esenzione a norma dell'articolo 12 e/o 13 per conto di un titolare registrato ottenga da tale titolare registrato una dichiarazione attestante che quest'ultimo:
1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far sì che l'intermediario finanziario certificato che chiede l'esenzione a norma dell'articolo 12 e/o 13 per conto di un titolare registrato ottenga da tale titolare registrato una dichiarazione attestante che quest'ultimo:
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a
(a)  è il beneficiario effettivo dei dividendi o degli interessi secondo la definizione di cui alla legislazione nazionale dello Stato membro della fonte; e
(a)  è il beneficiario effettivo dei dividendi o degli interessi secondo la definizione di cui alla legislazione nazionale dello Stato membro della fonte o alla convenzione sulla doppia imposizione; e
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2.  Gli Stati membri provvedono affinché gli intermediari finanziari certificati che chiedono l'esenzione a norma dell'articolo 12 e/o 13 per conto di un titolare registrato verifichino:
2.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far sì che gli intermediari finanziari certificati che chiedono l'esenzione a norma dell'articolo 12 e/o 13 per conto di un titolare registrato verifichino:
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)
(a bis)   i rischi dei programmi di soggiorno e cittadinanza sulla base degli investimenti che presentano un rischio potenzialmente elevato, secondo quanto indicato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), unitamente al possibile uso improprio da parte dei titolari registrati di un eTRC rilasciato da Stati membri o da paesi terzi che offrono tali programmi;
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera d
(d)  in caso di pagamento di dividendi e sulla base delle informazioni di cui dispone l'intermediario finanziario certificato, l'eventuale esistenza di accordi finanziari che non sono stati regolati, sono scaduti o sono stati altrimenti risolti alla data ex dividendo, a meno che il dividendo versato al titolare registrato per ciascun gruppo di azioni identiche detenute non superi 1 000 EUR.
(d)  in caso di pagamento di dividendi e sulla base delle informazioni di cui dispone l'intermediario finanziario certificato, l'eventuale esistenza di accordi finanziari che non sono stati regolati, sono scaduti o sono stati altrimenti risolti alla data ex dividendo, a meno che il dividendo versato al titolare registrato per ciascun gruppo di azioni identiche detenute non superi 1 500 EUR.
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.   Gli Stati membri possono consentire l'ottenimento della dichiarazione di cui al paragrafo 1 e l'esecuzione delle verifiche di cui al paragrafo 2 su base annuale o ad hoc, qualora vi siano motivi per presumere che le circostanze siano cambiate o che siano state fornite informazioni inesatte o inattendibili.
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare orientamenti per il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri possono consentire agli intermediari finanziari certificati che tengono il conto di investimento di un titolare registrato di chiedere un rimborso rapido della ritenuta alla fonte in eccesso, per conto di tale titolare registrato, a norma dell'articolo 10, se le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono fornite il più presto possibile dopo la data di pagamento e al più tardi entro 25 giorni di calendario dalla data del pagamento di dividendi o interessi.
1.  Gli Stati membri possono consentire agli intermediari finanziari certificati che tengono il conto di investimento di un titolare registrato di chiedere un rimborso rapido della ritenuta alla fonte in eccesso, per conto di tale titolare registrato, a norma dell'articolo 10, se le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono fornite entro 25 giorni di calendario dalla data del pagamento di dividendi o interessi.
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2
2.  Gli Stati membri trattano una richiesta di rimborso presentata a norma del paragrafo 1 entro 25 giorni di calendario dalla data di tale richiesta o, se successiva, dalla data in cui tutti gli intermediari finanziari certificati interessati hanno adempiuto gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente direttiva. Gli Stati membri applicano interessi, a norma dell'articolo 14, all'importo di tale rimborso per ogni giorno di ritardo successivo al venticinquesimo giorno.
2.  Gli Stati membri trattano una richiesta di rimborso presentata a norma del paragrafo 1 entro 25 giorni di calendario dalla data di tale richiesta o, se successiva, dalla data in cui tutti gli intermediari finanziari certificati interessati hanno adempiuto gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente direttiva. Gli Stati membri applicano interessi, a norma dell'articolo 14, all'importo di tale rimborso per ogni giorno di ritardo successivo al venticinquesimo giorno, a meno che lo Stato membro non nutra ragionevoli dubbi sulla legittimità della richiesta di rimborso.
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.   Gli Stati membri possono respingere una richiesta di rimborso qualora sia avviata una procedura di verifica o audit fiscale, sulla base di criteri di valutazione del rischio e conformemente alla legislazione nazionale.
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 1
Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che, nei casi in cui l'articolo 12 e l'articolo 13 non si applicano ai dividendi in quanto le condizioni della presente direttiva non sono soddisfatte, il titolare registrato o il suo rappresentante autorizzato che chiede il rimborso della ritenuta alla fonte in eccesso su tali dividendi fornisca almeno le informazioni di cui all'allegato II, sezione E, a meno che il dividendo totale versato al titolare registrato sulla partecipazione dello stesso in una società non superi 1 000 EUR e a meno che tali informazioni siano già state fornite conformemente agli obblighi di cui all'articolo 9.
Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che, nei casi in cui l'articolo 12 e l'articolo 13 non si applicano ai dividendi in quanto le condizioni della presente direttiva non sono soddisfatte, il titolare registrato o il suo rappresentante autorizzato che chiede il rimborso della ritenuta alla fonte in eccesso su tali dividendi fornisca almeno le informazioni di cui all'allegato II, sezione E, a meno che il dividendo totale versato al titolare registrato sulla partecipazione dello stesso in una società non superi 1 500 EUR e a meno che tali informazioni siano già state fornite conformemente agli obblighi di cui all'articolo 9.
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 18 bis (nuovo)
Articolo 18 bis
Monitoraggio e scambio di informazioni
1.  Per garantire l'integrità del mercato interno, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l'Autorità bancaria europea (ABE) monitorano periodicamente il rischio di sistemi Cum/Cum e Cum/Ex nell'Unione.
2.  Gli Stati membri introducono una cooperazione coordinata e l'assistenza reciproca tra le autorità nazionali competenti, le autorità fiscali e altri organismi di contrasto, come la Procura europea (EPPO), per individuare e perseguire i sistemi illegali di recupero delle ritenute alla fonte.
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 19 – titolo
Valutazione
Valutazione generale, riesame e revisione
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1
1.  La Commissione esamina e valuta il funzionamento della presente direttiva, una volta entrate in vigore le norme nazionali di recepimento, ogni cinque anni. Una relazione sulla valutazione della direttiva, compresa l'eventuale necessità di modificarne disposizioni specifiche, sarà presentata al Parlamento europeo e al Consiglio entro dicembre 2031 e ogni cinque anni.
1.  La Commissione esamina e valuta il funzionamento della presente direttiva, una volta entrate in vigore le norme nazionali di recepimento, ogni cinque anni. Una relazione sulla valutazione della direttiva e sulle norme applicabili alle ritenute alla fonte negli Stati membri, compresa l'eventuale necessità di modificare le disposizioni specifiche della presente direttiva, sarà presentata al Parlamento europeo e al Consiglio entro dicembre 2031 e ogni cinque anni. Nella relazione di valutazione la Commissione:
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)
(a)  esamina le ulteriori misure possibili per facilitare il trattamento in autonomia delle richieste di recupero della ritenuta alla fonte per i piccoli investitori che trattano direttamente con le autorità fiscali senza l'intervento di intermediari finanziari certificati;
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)
(b)  valuta in che modo le procedure di esenzione dalla ritenuta alla fonte possano essere ulteriormente semplificate per gli investitori al dettaglio;
Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)
(c)  svolge un'analisi completa dell'evoluzione delle commissioni di servizio addebitate dagli intermediari finanziari ai titolari registrati per l'attuazione della procedura di rimborso rapido e della procedura di esenzione alla fonte;
Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera d (nuova)
(d)  valuta se sia possibile ipotizzare un sistema di esenzione alla fonte come procedura per tutti gli Stati membri e introduce ulteriori misure per semplificare tale sistema per le piccole e medie imprese;
Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera e (nuova)
(e)  valuta se gli Stati membri siano ancora interessati da sistemi di arbitraggio dei dividendi e di "stripping dei dividendi", come gli schemi Cum/Ex e Cum/Cum, o se siano esposti a tali sistemi e se le misure esistenti in materia di ritenuta alla fonte siano sufficienti per combattere la frode, l'evasione e l'elusione fiscali oppure se siano necessarie ulteriori misure, come l'assoggettamento delle plusvalenze sulla cessione di azioni e delle commissioni sul prestito titoli a una tassazione equivalente ai dividendi, al fine di scoraggiare e diminuire l'arbitraggio dei dividendi; la Commissione raccoglie prove a tale riguardo dagli Stati membri che ricevono sostegno dall'ABE, dall'ESMA, dall'EPPO e dalle pertinenti autorità nazionali competenti;
Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera f (nuova)
(f)  prende in considerazione ulteriori misure, se necessario, per garantire che tutti i pagamenti di dividendi, interessi, plusvalenze, canoni, servizi professionali e i pertinenti pagamenti derivanti da contratti generati nell'Unione siano tassati almeno una volta sulla base di un'aliquota effettiva;
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera g (nuova)
(g)  esamina il potenziale dei sistemi di registro distribuito o altri strumenti tecnologici atti a rendere il sistema più efficiente e a prova di frode attraverso una migliore identificazione del beneficiario effettivo;
Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera h (nuova)
(h)  esamina possibili misure per digitalizzare le procedure di esenzione e rimborso e le relative domande;
Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera i (nuova)
(i)  valuta l'accettazione di firme elettroniche o digitali e l'utilizzo di sistemi di identificazione elettronica per facilitare la procedura di verifica per i singoli investitori.
Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1– comma 1 bis (nuovo)
Ove opportuno la relazione di valutazione è accompagnata da una proposta legislativa.
Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2
2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente al paragrafo 3, le informazioni pertinenti ai fini della valutazione della direttiva per quanto riguarda il miglioramento delle procedure di esenzione dalla ritenuta alla fonte per ridurre la doppia imposizione e combattere gli abusi fiscali.
2.  Gli Stati membri comunicano al Parlamento europeo e alla Commissione, conformemente al paragrafo 3, le informazioni statistiche pertinenti ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1.
Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.   La Commissione europea, in collaborazione con gli Stati membri, valuta attivamente se la presente direttiva abbia un impatto sui rischi di frode e abuso fiscale e sulle entrate fiscali.
Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3
3.  La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le informazioni che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione, il formato e le modalità di comunicazione di tali informazioni.
3.  La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione, il formato e le modalità di comunicazione di tali informazioni.
Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5
5.  Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma del paragrafo 2 e le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni possono essere comunicati ad altri Stati membri. Le informazioni trasmesse sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve.
5.  Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma del paragrafo 2 e le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni possono essere comunicati al Parlamento europeo e ad altri Stati membri. Le informazioni trasmesse sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve.
Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri limitano i diritti dell'interessato di cui agli articoli da 15 a 19 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio45 solo nella misura e unicamente per il tempo strettamente necessario affinché le loro autorità competenti attenuino il rischio di frode, evasione o elusione fiscali negli Stati membri, in particolare verificando che al titolare registrato sia applicata la corretta aliquota della ritenuta alla fonte o verificando che il titolare registrato ottenga tempestivamente l'esenzione se ne ha diritto.
1.  Gli Stati membri limitano i diritti dell'interessato di cui agli articoli da 15 a 19 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio45, laddove l'esercizio di tali diritti rischi di compromettere le indagini e solo nella misura e unicamente per il tempo strettamente necessario affinché le loro autorità competenti attenuino il rischio di frode, evasione o elusione fiscali negli Stati membri, in particolare verificando che al titolare registrato sia applicata la corretta aliquota della ritenuta alla fonte o verificando che il titolare registrato ottenga tempestivamente l'esenzione se ne ha diritto. I diritti degli interessati saranno ripristinati non appena verranno meno le condizioni su cui si basa la limitazione.
__________________
__________________
45 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
45 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3
3.  Le informazioni, compresi i dati personali, trattate in conformità della presente direttiva sono conservate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità della presente direttiva, conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun titolare del trattamento, e in ogni caso per non più di dieci anni.
3.  Le informazioni, compresi i dati personali, trattate in conformità della presente direttiva sono conservate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità della presente direttiva, conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun titolare del trattamento, e in ogni caso per non più di cinque anni.

Prescrizioni in materia di comunicazione
PDF 115kWORD 39k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 febbraio 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1379/2013, (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione (COM(2023)0643 – C9-0388/2023 – 2023/0370(COD))
P9_TA(2024)0103A9-0009/2024
RETTIFICHE

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0643),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0388/2023),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 dicembre 2023(1),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0009/2024),

1.  adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 febbraio 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1379/2013, (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione

P9_TC1-COD(2023)0370


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2024/2838.)

(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Attuazione della politica estera e di sicurezza comune - Relazione annuale 2023
PDF 250kWORD 93k
Risoluzione del Parlamento europeo del 28 febbraio 2024 sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune – relazione annuale 2023 (2023/2117(INI))
P9_TA(2024)0104A9-0389/2023

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 21 e 36,

–  vista la relazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR/VP), del 15 giugno 2023, dal titolo "Relazione PESC – Le nostre priorità nel 2023",

–  vista la "Bussola strategica per la sicurezza e la difesa – Per un'Unione europea che protegge i suoi cittadini, i suoi valori e i suoi interessi e contribuisce alla pace e alla sicurezza internazionali", adottata dal Consiglio europeo il 24 marzo 2022,

–  visto il nuovo concetto strategico della NATO, adottato il 29 giugno 2022 dai capi di Stato e di governo in occasione del vertice NATO di Madrid,

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 1° febbraio 2024,

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023,

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno 2023,

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022,

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022,

–  vista la decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528(1),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento per l'Ucraina (COM(2023)0338), presentata dalla Commissione il 20 giugno 2023,

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, del 1° dicembre 2021, dal titolo "Il Global Gateway" (JOIN(2021)0030),

–  vista la comunicazione della Commissione, dell'8 novembre 2023, dal titolo "Comunicazione 2023 sulla politica di allargamento dell'UE" (COM(2023)0690),

–  visti le relazioni sull'allargamento 2023 e il piano di crescita per i Balcani occidentali, presentati dalla Commissione l'8 novembre 2023,

–  vista la sua raccomandazione del 23 novembre 2022 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente la nuova strategia dell'UE in materia di allargamento(2),

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 15 dicembre 2023 riguardanti la decisione di avviare negoziati di adesione con l'Ucraina e la Repubblica di Moldova, l'avvio dei negoziati di adesione con la Bosnia-Erzegovina una volta raggiunto il necessario livello di conformità ai criteri di adesione e la concessione dello status di paese candidato alla Georgia, fermo restando che siano adottate le pertinenti misure indicate nella comunicazione della Commissione dell'8 novembre 2023 sulla politica di allargamento dell'UE (COM(2023)0690),

–  vista la dichiarazione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 16 febbraio 2024 su una prevista operazione militare israeliana a Rafah,

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio, del 7 giugno 2023, dal titolo "Una nuova agenda per le relazioni dell'UE con l'America latina e i Caraibi" (JOIN(2023)0017),

–  viste la risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 23 febbraio 2023, dal titolo "Principi della Carta delle Nazioni Unite a fondamento di una pace globale, giusta e duratura in Ucraina" (A/RES/ES-11/6), e le precedenti risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'aggressione nei confronti dell'Ucraina,

–  vista la risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 7 aprile 2022, dal titolo "Sospensione del diritto della Federazione russa di far parte del Consiglio dei diritti umani" (A/RES/ES-11/3),

–  vista la risoluzione dal titolo "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" (A/RES/70/1), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 in occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile tenutosi a New York, nella quale sono stati fissati gli obiettivi di sviluppo sostenibile,

–  vista la decisione (PESC) 2023/162 del Consiglio, del 23 gennaio 2023, relativa a una missione dell'Unione europea in Armenia (EUMA)(3),

–  viste la decisione (PESC) 2022/1970 del Consiglio, del 17 ottobre 2022(4), e la decisione (PESC) 2022/2507 del Consiglio, del 19 dicembre 2022(5), che modificano la decisione 2010/452/PESC sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia,

–  viste le sue risoluzioni del 15 marzo 2023 sulle relazioni UE-Armenia(6) e sulle relazioni UE-Azerbaigian(7), la sua risoluzione del 19 gennaio 2023 sulle conseguenze umanitarie del blocco in Nagorno-Karabakh(8) e la sua risoluzione del 5 ottobre 2023 sulla situazione nel Nagorno-Karabakh in seguito all'attacco dell'Azerbaigian e alle continue minacce contro l'Armenia(9),

–  vista la sua risoluzione del 18 aprile 2023 sull'attuazione della PSDC civile e di altre forme di assistenza dell'Unione in materia di sicurezza civile(10),

–  vista la sua raccomandazione del 5 ottobre 2022 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulle relazioni e il partenariato strategici dell'UE con il Corno d'Africa(11),

–   vista la sua risoluzione del 15 giugno 2023 sul deterioramento delle libertà fondamentali a Hong Kong, in particolare il caso di Jimmy Lai(12),

–  vista la revisione intermedia dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale,

–  viste la sua risoluzione del 1º giugno 2023 sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione(13), e la sua risoluzione del 9 marzo 2022 sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione(14),

–  viste le sue risoluzioni sulle violazioni dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, approvate a norma dell'articolo 144 del suo regolamento,

–  visti il piano d'azione dell'UE sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna 2021-2025 (GAP III) e il piano d'azione dell'UE per le donne, la pace e la sicurezza (WPS) 2019-2024,

–  vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea(15), che ha istituito una protezione temporanea per le persone in fuga dalla guerra di aggressione condotta dalla Russia nei confronti dell'Ucraina,

–  vista la dichiarazione di Reykjavik del Consiglio d'Europa, del 16 e 17 maggio 2023, dal titolo "United around our values" (Uniti attorno ai nostri valori),

–  viste la dichiarazione sulla futura adesione della Bielorussia all'Unione europea, la dichiarazione delle forze democratiche della Bielorussia sulla solidarietà al popolo ucraino e la dichiarazione politica delle forze democratiche della Bielorussia, adottate in occasione della conferenza "Nuova Bielorussia" il 6 agosto 2023,

–  vista la sua risoluzione del 13 luglio 2023 sulle raccomandazioni per una riforma delle norme del Parlamento europeo in materia di trasparenza, integrità, responsabilità e lotta alla corruzione(16),

–  vista la relazione del 9 maggio 2022 sul risultato finale della Conferenza sul futuro dell'Europa,

–  visto lo studio dal titolo "Qualified majority voting in common foreign and security policy – A cost of non-Europe report" (Voto a maggioranza qualificata in materia di politica estera e di sicurezza comune – Relazione sul costo della non Europa), pubblicato dalla Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare il 28 agosto 2023(17),

–  vista la sua raccomandazione del febbraio 1999 sull'istituzione di un corpo civile europeo di pace(18),

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0389/2023),

A.  considerando che l'ordine internazionale basato su regole è sempre più messo alla prova da attori autocratici che operano individualmente o tramite un'azione concertata e che tentano di influenzare o indebolire le organizzazioni multilaterali, di istituire organizzazioni concorrenti, di creare instabilità tornando al pensiero basato sulle sfere di influenza e di minacciare l'ordine internazionale basato su regole nonché la sicurezza mondiale e regionale;

B.  che tali attori sempre più autocratici mettono in pericolo anche l'universalità dei diritti umani e pregiudicano le norme democratiche a livello mondiale; che l'UE e i partner che condividono gli stessi principi dovrebbero difendere in via prioritaria l'ordine internazionale basato su regole;

C.  considerando che la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e le relative conseguenze, tra cui l'incertezza economica, l'insicurezza alimentare e l'aumento dei prezzi energetici, hanno aumentato l'instabilità nell'immediato vicinato dell'UE, inducendo pertanto l'UE ad accordare nuovamente priorità alla sua politica di allargamento, che si è dimostrata il suo più efficace strumento di politica estera;

D.  considerando che il 14 e 15 dicembre il Consiglio europeo ha approvato il pacchetto sull'allargamento 2023 presentato dalla Commissione l'8 novembre 2023, raccomandando di avviare negoziati di adesione con l'Ucraina e la Repubblica di Moldova, di avviare i negoziati di adesione con la Bosnia-Erzegovina una volta raggiunto il necessario livello di conformità ai criteri di adesione e di concedere lo status di paese candidato alla Georgia, fermo restando che alcune misure devono ancora essere adottate; che il piano di crescita per i Balcani occidentali è inteso a promuovere l'integrazione economica all'interno dei Balcani occidentali e colmare il divario socioeconomico tra l'Unione e i suoi partner entro la fine del decennio; che i fondi saranno sbloccati al momento dell'attuazione dei vari programmi di riforma; che la politica di allargamento deve essere disciplinata dai criteri di Copenaghen e deve restare un processo basato sul merito; che l'UE deve accelerare la sua politica di allargamento a mano a mano che i paesi candidati all'adesione continuano il processo di riforma e raggiungono i parametri di riferimento richiesti; che messaggi coerenti e un percorso chiaro verso l'integrazione dei paesi candidati sono fondamentali per mantenere viva la prospettiva europeista; che i paesi dei Balcani occidentali devono concentrare i loro sforzi sulla risoluzione dei conflitti, la riconciliazione, l'allineamento alla politica estera e di sicurezza comune (PESC), la cooperazione reciproca e le riforme al fine di garantire la sicurezza comune e la stabilità della regione;

E.  considerando che la stabilità del Mar Baltico e del Mar Nero è fondamentale per la sicurezza dell'Europa, nonché per la sua sicurezza energetica, come dichiarato nella bussola strategica dell'UE e dalla NATO, e che occorre pertanto adottare strategie globali e azioni significative; che l'UE non può essere percepita come un attore globale credibile e di successo se non è in grado di garantire la sicurezza nel suo immediato vicinato;

F.  considerando che il Consiglio ha prorogato dal 4 marzo 2024 al 4 marzo 2025 la protezione temporanea per le persone in fuga dalla guerra di aggressione condotta dalla Russia nei confronti dell'Ucraina;

G.  considerando che il 1º febbraio 2024 il Consiglio ha raggiunto un accordo sulla revisione del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, compresa la messa a disposizione di uno strumento per l'Ucraina del valore di 50 miliardi di EUR, al fine di fornire un sostegno coerente, prevedibile e flessibile per la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione dell'Ucraina nel periodo 2024-2027;

H.  considerando che la guerra di aggressione della Russia ha ribadito il ruolo della NATO come cardine della difesa collettiva dei suoi membri e ha confermato ancora una volta il carattere indispensabile di un legame transatlantico forte; che la decisione della NATO di destinare almeno il 2 % del prodotto interno lordo alla spesa per la difesa è stata attuata solo da alcuni Stati membri dell'UE che fanno parte della NATO; che l'intenzione della Russia di smantellare l'architettura di sicurezza euroatlantica è totalmente fallita a causa della difesa eroica dell'Ucraina e alla reazione rapida e decisa degli alleati della NATO;

I.  considerando che la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina ha accentuato la necessità di un'azione più ambiziosa, credibile, strategica e unitaria dell'UE sulla scena mondiale e ha sottolineato la necessità che gli Stati membri dimostrino la volontà politica necessaria per rafforzare la PESC e trasformarla in una politica europea vera e propria;

J.  considerando che il premio Sacharov 2021 per la libertà di pensiero è stato assegnato all'oppositore politico russo Alexei Navalny; che Navalny era detenuto dal febbraio 2021 in condizioni disumane e che, più recentemente, era recluso a Yamalo-Nenets, nella Siberia occidentale, dove è stato assassinato il 16 febbraio 2024, un atto la cui responsabilità ultima spetta al presidente Putin e alle autorità russe; che ciò è prova del carattere crudele e implacabile del regime totalitario di Putin; che l'omicidio di Navalny dovrebbe essere un campanello d'allarme per l'UE incoraggiandola a incrementare il sostegno all'Ucraina e a rafforzare i suoi strumenti per la difesa della democrazia e dei diritti umani sia all'interno che all'esterno dell'UE;

K.  considerando che gli attacchi terroristici di Hamas contro Israele hanno messo in luce l'instabilità e la dinamicità della situazione della sicurezza in Medio Oriente nonché la necessità che l'UE e altri attori internazionali si assumano maggiori responsabilità e assistano i governi e le organizzazioni della società civile della regione nel raggiungimento di una pace duratura e sostenibile, in particolare continuando a sostenere una soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati tra Israele e Palestina; che, il 7 ottobre 2023, 1 139 cittadini israeliani e stranieri sono stati uccisi e 240 persone sono state prese in ostaggio durante lo spregevole attacco terroristico perpetrato da Hamas; che decine di migliaia di palestinesi innocenti e centinaia di membri del personale delle Nazioni Unite, di membri del personale medico e di giornalisti sono stati uccisi nella Striscia di Gaza a seguito della risposta del governo israeliano; che i continui bombardamenti e l'evacuazione forzata dei palestinesi verso il sud della Striscia di Gaza hanno creato una situazione umanitaria gravissima in rapido deterioramento; che dal 7 ottobre 2023 almeno 330 palestinesi in Cisgiordania sono stati uccisi da attacchi delle forze e dei coloni israeliani; che la Corte internazionale di giustizia, nella sua sentenza interlocutoria, ha ordinato a Israele di attuare nella Striscia di Gaza le misure provvisorie disposte nella causa relativa all'applicazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (Sudafrica contro Israele);

L.  considerando che è urgente potenziare le capacità dell'UE e dei suoi Stati membri, anche nel settore della politica di difesa, il che consentirà all'Unione di difendere meglio i suoi interessi senza dipendere eccessivamente da paesi terzi ma in stretta collaborazione con i propri alleati, nonché di promuovere i suoi valori e rafforzare il suo contributo al multilateralismo mondiale, alla risoluzione pacifica dei conflitti e al progresso della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in tutto il mondo;

M.  considerando che l'aumento dell'instabilità e della volatilità dell'ambiente internazionale pone molteplici minacce alla sicurezza e alla stabilità dell'Unione; che l'UE deve rispondere rafforzando le relazioni transatlantiche e creare partenariati strategici basati sul rispetto e sulla fiducia reciproca con partner del Sud del mondo che condividono gli stessi principi;

N.  considerando che il 19 settembre 2023 l'Azerbaigian ha lanciato un'offensiva militare non provocata per riconquistare, con la forza, il controllo sul suo territorio internazionalmente riconosciuto del Nagorno-Karabakh, offensiva conclusasi con l'esodo della popolazione armena da tale territorio; che la ripresa delle ostilità nel Caucaso meridionale suscita grave preoccupazione e rende necessario un coinvolgimento più proattivo dell'UE nella regione; che tutte le istituzioni statali della cosiddetta Repubblica del Nagorno-Karabakh sono state sciolte a partire dal 1º gennaio 2024; che le prospettive di normalizzazione delle relazioni tra l'Armenia e l'Azerbaigian restano fragili, motivo per cui l'UE dovrebbe sostenere e incoraggiare entrambe le parti nel loro cammino verso la conclusione di un accordo di pace storico, anche offrendo la prospettiva di un'integrazione più stretta con l'UE qualora decidano di intraprendere tale cammino;

O.  considerando che Israele ha un diritto riconosciuto a livello internazionale di difendersi dalla minaccia terroristica posta da Hamas nella Striscia di Gaza; che gli attacchi terroristici di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023 hanno messo in evidenza l'instabilità della situazione della sicurezza in Medio Oriente; che da decenni non si raggiungeva un rischio di escalation così elevato nella regione, amplificando così la necessità che l'UE e altri attori internazionali si assumano maggiori responsabilità per una pace duratura e sostenibile, in particolare raccogliendo il sostegno a favore di una soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati tra Israele e Palestina;

P.  considerando che è necessario un approccio globale per la costruzione della pace che coinvolga specialisti civili al fine di attuare misure pratiche per la pace; che le organizzazioni non governative locali e internazionali svolgono attività cruciali volte a prevenire i conflitti e risolverli pacificamente, e sfruttare al meglio la loro esperienza è della massima importanza;

Q.  considerando che la crescente instabilità nel vicinato meridionale dell'UE e nel Mediterraneo allargato, nonché nel Sahel e nell'Africa subsahariana, minaccia gravemente la sicurezza e la stabilità dell'Unione, come pure la sua capacità di diventare un attore determinante sulla scena internazionale;

R.  considerando che le tensioni nella regione indo-pacifica assumono un'importanza sempre maggiore, in particolare alla luce della posizione sempre più assertiva adottata dalla Repubblica popolare cinese nei confronti di Taiwan;

S.  considerando che le limitazioni alla libertà dei mezzi d'informazione, gli attacchi nei confronti dei giornalisti, la diffusione della disinformazione e le ingerenze straniere minacciano le democrazie e la sicurezza dell'UE; che l'UE deve cooperare con i partner che condividono gli stessi principi al fine di difendere la libertà dei mezzi d'informazione e la libertà di espressione, nonché di contrastare la disinformazione e le ingerenze straniere nei paesi terzi;

T.  considerando che le conseguenze dei cambiamenti climatici stanno producendo effetti sempre più gravi per diversi aspetti della vita umana, compresi l'ordine geopolitico e la stabilità e la sicurezza mondiali; che è fondamentale che la lotta ai cambiamenti climatici, e la necessaria azione per il clima, aiuti coloro che devono far fronte alle ripercussioni più gravi;

U.  considerando che alla luce del fallimento di importanti accordi sul controllo degli armamenti e sul disarmo, ma anche in considerazione delle tecnologie emergenti, il controllo degli armamenti e la non proliferazione dovrebbero diventare prioritari nell'ambito della politica estera e di sicurezza dell'UE;

1.  evidenzia che le sue risoluzioni sull'attuazione della PESC rappresentano una componente fondamentale del suo contributo all'elaborazione della politica estera dell'UE; sottolinea che tali risoluzioni mettono in evidenza le implicazioni pratiche del rafforzamento del diritto di controllo nell'ambito della politica estera conferito al Parlamento dal trattato di Lisbona; rammenta che la risoluzione del 2023 è l'ultima risoluzione sull'attuazione della PESC elaborata nella legislatura in corso e che essa mira a fungere da guida per il prossimo esecutivo dell'UE in sede di definizione e ulteriore attuazione delle priorità in materia di politica estera per la prossima legislatura; sottolinea che, in un contesto internazionale sempre più instabile, l'UE deve far fronte contemporaneamente a numerose sfide in materia di politica estera che la riguardano direttamente e indirettamente, quali la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, la crescente competizione tra le grandi potenze, la possibile ridefinizione dell'equilibrio dei poteri a livello mondiale, i continui tentativi di minare l'ordine internazionale multilaterale basato su regole e una maggiore interazione tra crisi estere e interne; è fermamente convinto del fatto che, per mantenere la sua importanza sulla scena internazionale ed essere in grado di difendere efficacemente i suoi interessi e valori, l'UE debba esprimere la volontà politica degli Stati membri di conseguire gli obiettivi di politica estera attraverso strumenti a livello dell'UE, aumentare le capacità, collaborare con partner e organizzazioni regionali che condividono gli stessi principi e concentrarsi sulla fornitura di un'offerta competitiva per il Sud del mondo, utilizzando nel modo più efficace possibile tutte le risorse, le politiche e gli strumenti a sua disposizione nell'ambito dell'approccio integrato; sottolinea che, onde agire da attore globale nell'attuale contesto mondiale, l'UE deve condurre una politica estera determinata, disciplinata e assertiva, che risponda ai suoi obiettivi strategici e continui a definire, far valere e difendere in maniera proattiva i suoi interessi nel mondo;

2.  sottolinea che la capacità dell'UE di agire in qualità di attore globale nella politica estera, di partner internazionale affidabile e di attore credibile nel settore della sicurezza e della difesa si basa sullo sviluppo e sul rafforzamento della sua azione esterna nell'ambito della PESC, sulla sua capacità di definire, far valere e difendere in maniera proattiva i suoi interessi nel mondo senza dipendere eccessivamente dalle risorse di paesi terzi, il che potrebbe esporre l'Unione a divisioni interne, sulla creazione di nuovi partenariati e sul rilancio di quelli esistenti, nonché sulla volontà politica di assumere un impegno e una responsabilità maggiori sulla scena mondiale, salvaguardando, difendendo e promuovendo efficacemente i suoi valori; sottolinea inoltre che gli Stati membri devono permettere all'UE di esprimersi con una sola voce, aumentandone in tal modo la credibilità e preservandone la coerenza; ribadisce, in tale contesto, che è fondamentale rafforzare l'unità e la solidarietà sviluppando una percezione comune delle minacce;

3.  rammenta che l'azione esterna dell'UE dovrebbe essere guidata dai valori e dai principi sanciti dall'articolo 2, dall'articolo 3, paragrafo 5, e dall'articolo 21 TUE, che hanno ispirato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento dell'UE, compresi la democrazia, lo Stato di diritto, l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, il rispetto della dignità umana, i principi di uguaglianza e di solidarietà, nonché il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, dell'Atto finale di Helsinki, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale; deplora il fatto che talvolta l'Unione non è all'altezza di tali obiettivi, il che si ripercuote negativamente sui suoi interessi, sulla sua sicurezza e sulla sua reputazione internazionale; sottolinea che l'ambizioso impegno della politica esterna dell'UE in materia di diritti umani richiede che l'Unione agisca in maniera coerente ed esemplare;

4.  ritiene che l'UE dovrebbe definire la sua PESC di conseguenza, sulla base dei quattro obiettivi seguenti:

   a) affrontare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina;
   b) adattare progressivamente le strutture, gli strumenti, le capacità, i fondi e le procedure decisionali dell'UE;
   c) rafforzare e difendere un multilateralismo basato su regole e
   d) affermare gli interessi attraverso lo sviluppo di solide alleanze strategiche e partenariati con paesi che condividono gli stessi principi

Affrontare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina

5.  esprime preoccupazione per il fatto che la guerra di aggressione illegale, non provocata e ingiustificata condotta dalla Russia nei confronti dell'Ucraina, resa possibile e sostenuta dal regime illegittimo di Lukashenka in Bielorussia e dal regime dell'Iran, ha riportato la guerra nel continente europeo; condanna nuovamente con la massima fermezza le azioni della leadership russa, segnatamente la violazione del diritto internazionale e delle frontiere riconosciute, il trasferimento e la deportazione illeciti di persone e minori protetti, il furto di terreni e i gravi crimini di guerra; chiede che la Russia e le sue forze irregolari cessino tutte le azioni militari e che la leadership russa ritiri immediatamente e senza condizioni le sue truppe dal territorio dell'Ucraina riconosciuto a livello internazionale, nonché da ogni altro paese di cui occupa illegalmente il territorio o parti di territorio; condanna tutti gli attacchi ibridi condotti dalla Russia in Ucraina e denuncia fermamente la diffusione della propaganda russa sulla sua guerra in Ucraina;

6.  condanna il ruolo del regime illegittimo di Aljaksandr Lukashenka che ha, di fatto, ceduto la sovranità nazionale al Cremlino al fine di mantenere il suo controllo sulla Bielorussia;

7.  ribadisce che la Georgia ha subito un'aggressione militare russa già nell'agosto 2008; condanna fermamente l'occupazione illegale da parte della Russia in corso nelle regioni georgiane dell'Abkhazia e di Tskhinvali/Ossezia meridionale e condanna altresì l'indebolimento della sovranità e dell'integrità territoriale della Repubblica di Moldova mediante la presenza di truppe russe in Transnistria; ribadisce il suo sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale di Georgia e Moldova e sottolinea che i tentativi deliberati della Russia di modificare con la forza i confini degli Stati sovrani in Europa rappresentano una grave minaccia per la sicurezza dell'UE; incoraggia l'UE e gli Stati membri a rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza con l'Ucraina, la Georgia e la Repubblica di Moldova, in particolare al fine di contrastare le minacce ibride, la disinformazione e gli attacchi informatici;

8.  rende omaggio al coraggioso popolo ucraino, che sta difendendo coraggiosamente non solo il paese e la sua sovranità, indipendenza e integrità territoriale, ma anche i valori e la sicurezza dell'Europa, oltre a difendere le norme e i principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dall'Atto finale di Helsinki; esprime rispetto e gratitudine per il sostegno fornito dai singoli e dalle organizzazioni della società civile al popolo ucraino; elogia le iniziative dei cittadini della Georgia e della Bielorussia che sostengono attivamente la lotta dell'Ucraina; accoglie con favore la proroga della protezione temporanea per le persone in fuga dalla guerra di aggressione condotta dalla Russia nei confronti dell'Ucraina;

9.  sottolinea che la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina destabilizza il vicinato orientale e i Balcani occidentali e ne minaccia la sicurezza, il che a sua volta mette a rischio la sicurezza della stessa UE; ritiene che l'UE dovrebbe pertanto accordare priorità alla riforma della sua politica di vicinato e accelerare il processo di allargamento parallelamente alle riforme istituzionali e decisionali necessarie per salvaguardare la capacità di integrazione dell'Unione;

10.  invita a perseguire una strategia di comunicazione più attiva al fine di promuovere il ruolo e i benefici dell'allargamento ai Balcani occidentali e del partenariato orientale, nonché per promuovere l'assistenza finanziaria e tecnica dell'Unione; ricorda, in tale contesto, che l'UE è già il principale partner commerciale e il principale fornitore di investimenti e assistenza finanziaria nei Balcani occidentali; osserva che fino alla fine del 2023 erano già stati impegnati oltre 6,5 miliardi di EUR a titolo dell'IPA III e che l'UE ha mobilitato 16,6 miliardi di EUR di investimenti nella regione nel periodo 2021-2023;

11.  prende atto con particolare preoccupazione delle ricadute dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, in particolare nel vicinato meridionale, nel Mediterraneo allargato, nel Caucaso meridionale, nell'Asia centrale, nonché in Africa e nel Medio Oriente; deplora le influenze malevoli, la guerra ibrida e le campagne di disinformazione della Russia in tali regioni e chiede un coinvolgimento e un'assistenza maggiori da parte dell'UE;

12.  accoglie con favore la terza riunione della comunità politica europea quale piattaforma di discussione, dialogo e cooperazione con i paesi terzi; chiede che il Parlamento sia strettamente coinvolto nel chiarire l'ambito di azione e le attività future della comunità politica europea; sottolinea che, onde garantire il successo futuro e la coerenza di tale formato, è fondamentale un certo livello di armonizzazione dei valori e principi democratici; ribadisce che la comunità politica europea non può in alcun caso fungere da pretesto per ritardare l'adesione all'UE dei paesi dell'allargamento;

13.  ribadisce la necessità che gli Stati membri realizzino investimenti congiunti e coordinati nella difesa e chiede una rapida e completa attuazione della bussola strategica, tenendo conto degli insegnamenti appresi dalla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, al fine di conseguire un'autentica Unione europea della difesa, che sia interoperabile e complementare alla NATO e che possa agire in modo indipendente ove necessario;

14.  sottolinea, in particolare, la necessità di un maggiore impegno con la NATO per quanto riguarda l'istituzione della capacità di dispiegamento rapido ed esorta gli Stati membri a garantire che la capacità militare di pianificazione e condotta sia pienamente operativa entro il 2025; incoraggia vivamente l'AR/VP a proporre una decisione del Consiglio relativa a una capacità di dispiegamento rapido dell'UE al fine di tutelare i valori e servire gli interessi dell'Unione nel suo complesso, di far fronte a minacce imminenti, nonché di reagire rapidamente a una situazione di crisi al di fuori dell'Unione, anche in ambienti non permissivi e in tutte le fasi del ciclo di un conflitto; sottolinea che la capacità di dispiegamento rapido dell'UE dovrebbe essere istituita quale forza costantemente a disposizione, che effettua addestramenti comuni con l'obiettivo di diventare una forza permanente;

15.  sottolinea la necessità di aumentare la produzione di munizioni militari nell'UE, aumento che dovrebbe essere conseguito attraverso una maggiore cooperazione industriale e una produzione comune; ribadisce la necessità urgente di raggiungere il parametro di riferimento del 35 % per l'acquisizione collaborativa di materiali di difesa a livello europeo e il parametro di riferimento del 20 % per la ricerca e tecnologia collaborative a livello europeo, come concordato da tutti gli Stati membri in seno all'Agenzia europea per la difesa; chiede che il rafforzamento del Centro UE di situazione e di intelligence e del Centro di risposta alle crisi del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) mediante l'istituzione di un sistema di flussi automatici di intelligence dagli Stati membri al SEAE e al Centro UE di situazione e di intelligence in relazione a questioni di politica estera e di sicurezza che si verificano al di fuori dell'Unione;

16.  accoglie con favore i finanziamenti supplementari destinati allo strumento europeo per la pace e invita gli Stati membri a migliorarne la capacità di azione grazie a finanziamenti sostenibili e adeguati; accoglie con favore, a tale proposito, le conclusioni del Consiglio "Affari esteri" del 22 gennaio 2024 e le conclusioni del Consiglio europeo del 1º febbraio 2024 che indicano un accordo sulle modalità e sul massimale finanziario globale di un nuovo "Fondo di assistenza per l'Ucraina"; si attende che la decisione finale sia adottata in occasione del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2024; si compiace delle decisioni di adottare il regolamento sul sostegno alla produzione di munizioni e il regolamento sullo strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni al fine di rafforzare le capacità di difesa europee; ribadisce il suo invito ad avviare con urgenza una discussione allo scopo di istituire un altro strumento finanziario fuori bilancio che copra l'intero ciclo di vita delle capacità militari a livello dell'UE;

17.  osserva che la risposta dell'UE alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina è seguita con grande attenzione da attori autocratici in tutto il mondo ed eserciterà un'influenza determinante nel definire il loro comportamento sulla scena internazionale; elogia il Consiglio e gli Stati membri per la risposta risoluta alla guerra di aggressione condotta dalla Russia nei confronti dell'Ucraina; accoglie con favore la mobilitazione di importi senza precedenti di assistenza macroeconomica, finanziaria, economica e umanitaria a favore dell'Ucraina, l'adozione, di concerto con i partner che condividono gli stessi principi, di dodici pacchetti di sanzioni che dovrebbero avere un impatto devastante sull'economia russa e la fornitura di armi e munizioni da parte degli Stati membri, resa possibile anche dallo strumento europeo per la pace; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che l'Ungheria sta tuttora bloccando l'ottava tranche dello strumento europeo per la pace destinata all'Ucraina; chiede di isolare e porre ulteriormente sotto pressione la Federazione russa rafforzando l'applicazione di misure restrittive, anche nei confronti della Bielorussia; chiede di rafforzare l'attività diplomatica con tutti gli Stati che si sono astenuti o non hanno partecipato alla votazione sulle risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 13 ottobre 2022 e del 2 marzo 2023; chiede una diplomazia proattiva con i paesi terzi, di concerto con partner che condividono gli stessi principi, in particolare gli Stati Uniti, il Canada e il Regno Unito, onde ridurre al minimo l'elusione di tali sanzioni e colmare tutte le lacune giuridiche rimanenti per porre fine a tale pratica; deplora che il dodicesimo pacchetto di sanzioni dell'UE proroghi i periodi di liquidazione relativi all'importazione di prodotti siderurgici specifici;

18.  accoglie con favore la determinazione mostrata dall'Unione e dalla maggior parte degli Stati membri a perseguire la totale indipendenza energetica dalla Federazione russa; rinnova il suo invito a imporre un embargo immediato e totale sulle importazioni di combustibili fossili dalla Russia e sui prodotti fabbricati con il petrolio greggio russo; esorta la Commissione e il Consiglio a potenziare le capacità di monitoraggio dei combustibili fossili al fine di prevenire la riesportazione; esprime preoccupazione per il fatto che alcuni Stati membri hanno aumentato nell'ultimo anno le loro importazioni di gas naturale e GNL russi;

19.  ricorda che l'applicazione coerente e uniforme di misure restrittive in tutti gli Stati membri è un presupposto per la credibilità e l'efficacia dell'azione esterna dell'UE; invita tutti i paesi terzi, in particolare i paesi candidati all'adesione all'UE, a mostrare un impegno inequivocabile a favore del diritto internazionale e degli interessi strategici e dei valori dell'UE e ad allinearsi alle misure restrittive adottate dall'UE nei confronti della Russia; invita la Commissione a valutare criticamente l'assistenza dell'UE ai paesi terzi che sostengono attivamente l'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ed esorta il Consiglio a imporre misure restrittive nei confronti dei paesi terzi che rendono possibile l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, agevolando l'elusione delle sanzioni o fornendo assistenza militare diretta, come nel caso dell'Iran o della RPDC;

20.  incoraggia la Commissione, il VP/AR e gli Stati membri a mobilitare il sostegno internazionale a favore del piano di pace presentato dall'Ucraina e ad assumersi impegni in materia di sicurezza nei confronti dell'Ucraina, secondo quanto raccomandato dal patto di sicurezza di Kiev; accoglie con favore gli accordi bilaterali in materia di sicurezza firmati rispettivamente da Regno Unito, Germania e Francia con l'Ucraina, che rispettano gli impegni assunti dal G7 il 12 luglio 2023 di scoraggiare qualsiasi nuovo attacco russo contro l'Ucraina nel prossimo futuro; sottolinea l'urgente necessità che l'UE e i suoi Stati membri sollecitino l'istituzione di un tribunale internazionale speciale che si occupi di perseguire il crimine di aggressione, i crimini che costituiscono genocidio e i crimini di guerra contro l'Ucraina, compresa la violenza sessuale connessa ai conflitti, perpetrati dalla Federazione russa e dai suoi alleati, in particolare la Bielorussia, comprese le loro leadership politiche e militari; invita la Commissione e il Consiglio a qualificare il gruppo militare privato Wagner finanziato dallo Stato russo come organizzazione terroristica; accoglie con favore il centro internazionale istituito di recente per il perseguimento del crimine di aggressione nei confronti dell'Ucraina, ospitato dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), che agevolerà la costituzione di fascicoli per i processi futuri; esorta la Commissione a localizzare e mappare i beni russi bloccati e a presentare una proposta giuridicamente valida ed efficace per l'utilizzo di questi beni per finanziare la difesa e la ricostruzione dell'Ucraina, assicurando che tale proposta giuridicamente valida sia sviluppata in stretto coordinamento con i paesi partner del G7; sottolinea che lo sminamento e la rimozione degli ordigni inesplosi sono prerequisiti per la ricostruzione dell'Ucraina, compresa la sua produzione agricola, che è essenziale per l'economia del paese e per la sicurezza alimentare globale; sottolinea che tali sforzi richiederanno finanziamenti globali a lungo termine;

21.  accoglie con favore la rapida creazione e la corretta attuazione della missione di assistenza militare dell'Unione europea a sostegno dell'Ucraina e suggerisce che l'UE consideri la possibilità di rafforzarla; rileva che tale missione è una dimostrazione tangibile del fermo sostegno dell'UE alla sovranità e all'integrità territoriale del paese; chiede di adoperarsi per la creazione di altre missioni internazionali al fine di salvaguardare la libertà di navigazione e sostenere i corridoi umanitari e il passaggio sicuro dei cereali ucraini;

22.  invita gli Stati membri a mantenere la determinazione e l'unità che hanno già dimostrato e a fornire all'Ucraina un ulteriore sostegno politico, umanitario, militare, infrastrutturale, economico e finanziario per vincere questa guerra; accoglie con favore, a tale riguardo, l'assistenza fornita dagli Stati membri, sia individualmente che attraverso gli strumenti dell'UE, compresa la proposta della Commissione sull'istituzione dello strumento per l'Ucraina; si compiace dell'accordo interistituzionale raggiunto il 6 febbraio 2024, che garantisce all'Ucraina un sostegno finanziario prevedibile pari a 50 miliardi di EUR nel periodo 2024-2027 per contribuire alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione del paese; sottolinea la necessità di una piena trasparenza nell'attuazione dello strumento; invita gli Stati membri a continuare a fornire gli aiuti militari necessari all'Ucraina per espellere le forze russe dal suo territorio; esorta gli Stati membri a produrre munizioni e a fornirle alle forze armate ucraine, unitamente ad altre risorse necessarie all'Ucraina per far funzionare il suo equipaggiamento militare; incoraggia gli Stati membri a continuare a fornire sostegno finanziario e politico alla società civile all'interno dell'Ucraina e intorno ad essa;

23.  insiste sul fatto che l'UE non può continuare a dipendere da una mobilitazione ad hoc e ricorda a tale proposito la necessità di migliorare e definire chiaramente la capacità dell'UE di agire in risposta alle crisi globali in maniera sostenibile; sottolinea a tal riguardo che l'UE dovrebbe continuare a sviluppare i propri strumenti autonomi e resilienti nella sua azione esterna e nell'ambito della PESC; ricorda che la bussola strategica stabilisce una linea d'azione ambiziosa e fornisce all'UE gli strumenti per essere sia un efficace fornitore di sicurezza che un attore globale più assertivo e chiede pertanto la sua rapida e piena attuazione; invita le istituzioni dell'UE a rafforzare la propria capacità di previsione strategica al fine di prepararsi alle sfide future;

24.  chiede un utilizzo più dinamico e coerente del regime globale di sanzioni in materia di diritti umani (legge Magnitsky dell'UE), che rimane sottoutilizzato nell'ambito degli strumenti dell'UE per la politica estera; accoglie con favore la proposta del VP/HR su un regime di sanzioni anticorruzione che consenta all'UE di contrastare gravi atti di corruzione in tutto il mondo; insiste sul fatto che la corruzione ha un impatto verificabile sullo stato dei diritti umani e compromette il funzionamento delle istituzioni statali e lo Stato di diritto; chiede, in tale contesto, la rapida adozione del proposto regime di sanzioni anticorruzione da parte del Consiglio;

Adattare progressivamente le strutture, gli strumenti, le capacità, i fondi e le procedure decisionali dell'UE

25.  riconosce che l'obbligo di unanimità costringe gli Stati membri a lavorare incessantemente per raggiungere il compromesso e l'unità, il che è la fonte dell'influenza politica dell'UE sulla scena mondiale; sottolinea tuttavia che il compromesso tra l'ideale di unità e gli elevati costi dell'unanimità in termini di credibilità dovrebbe essere valutato dal punto di vista critico, in particolare tenendo conto dell'effettivo funzionamento di un'UE allargata; si rammarica, in questo contesto, del fatto che singoli Stati membri abbiano usato il loro diritto di veto per ridurre la portata degli accordi, ritardare il processo decisionale o ostacolare del tutto una politica comune;

26.  ricorda agli Stati membri di rispettare i principi dei trattati, in particolare l'articolo 24 e l'articolo 42, paragrafo 7, TUE e l'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che chiedono agli Stati membri di sostenere attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca; sottolinea che le condizioni per l'attivazione dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE e le modalità di sostegno non sono mai state chiaramente definite; ritiene necessario elaborare urgentemente una strategia politica di solidarietà e misure operative di attuazione per la clausola di assistenza reciproca di cui all'articolo 42, paragrafo 7, TUE;

27.  si rammarica che il potenziale per un'azione rapida, efficiente ed efficace nel settore della politica estera, di sicurezza e di difesa, come previsto, tra l'altro, dalle clausole passerella del TUE, sia stato utilizzato solo in maniera molto limitata; rinnova il suo invito al Consiglio a passare gradualmente al voto a maggioranza qualificata per le decisioni nei settori della PESC che non hanno implicazioni nel settore militare o della difesa; riconosce le preoccupazioni di alcuni Stati membri che temono una minore capacità di influenzare la politica estera e di sicurezza a livello dell'UE; riconosce che i progressi verso l'applicazione del voto a maggioranza qualificata possono essere solo graduali, basandosi sulla formazione di una cultura strategica europea; incoraggia in tale contesto:

   a) l'introduzione del voto a maggioranza qualificata in settori prioritari individuati, come il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky dell'UE) e le questioni relative all'adozione e all'attuazione del prossimo piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia, in linea con l'articolo 22, paragrafo 1, TUE;
   b) l'applicazione delle clausole passerella previste dai trattati, ad eccezione della creazione di missioni o operazioni militari con un mandato esecutivo nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, per le quali sarà ancora richiesta l'unanimità;
   c) il ricorso all'astensione costruttiva conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, TUE, in attesa della piena applicazione del voto a maggioranza qualificata per le decisioni che non hanno implicazioni militari o di difesa;
   d) l'utilizzo più efficace del meccanismo integrato di risposta politica alle crisi e l'istituzione di un Consiglio di sicurezza, composto dai ministri degli Stati membri, che risponda rapidamente in situazioni di emergenza e sviluppi un approccio integrato ai conflitti e alle crisi;
   e) la revisione dei trattati a norma dell'articolo 48 TUE, con l'obiettivo, tra l'altro, di inserire nei trattati il voto a maggioranza qualificata per le questioni relative alla PESC;
   f) la revisione periodica dell'analisi delle minacce alla base della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, per consentire agli Stati membri di concordare e definire una percezione comune delle minacce;

28.  ribadisce che il Parlamento svolge un ruolo fondamentale nella PESC, apportando un contributo specifico grazie alla sua diplomazia parlamentare e i suoi strumenti, canali e contatti distinti, compresi i suoi programmi di sostegno alla sua democrazia, che hanno un grande potenziale per coinvolgere le principali parti politiche interessate e agevolare la governance democratica; sottolinea, in particolare, il valore aggiunto della diplomazia parlamentare durante la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina ed evidenzia in tale contesto la preziosa cooperazione a livello politico e tecnico tra la Verkhovna Rada dell'Ucraina e il Parlamento europeo;

29.  sottolinea l'importanza della diplomazia parlamentare, che dovrebbe essere condotta attraverso i canali esistenti, quali la commissione per gli affari esteri, le delegazioni ufficiali e le attività di sostegno alla democrazia, come i dialoghi parlamentari periodici con i paesi partner; insiste sul fatto che la politica estera e di sicurezza dell'UE deve orientarsi verso gli obiettivi della prevenzione delle crisi, della cooperazione regionale in materia di sicurezza, dell'azione globale per il clima e l'ambiente, del rafforzamento dei diritti umani e della garanzia dell'attuazione dell'Agenda 2030 degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; invita a sviluppare ulteriormente la diplomazia preventiva dell'UE, anche il dialogo e la mediazione di pace, quale strumento proattivo di politica estera; esorta il SEAE a condurre esercizi dedicati agli insegnamenti tratti e ad analizzare le attività diplomatiche svolte in precedenza dall'Unione e i relativi risultati, nonché il lavoro dei rappresentanti speciali e degli inviati speciali; insiste sulla necessità di rafforzare la diplomazia parlamentare con i partner dell'America latina, dell'Africa e dell'Asia, al fine di contribuire all'obiettivo dell'UE di rafforzare le relazioni con i partner che condividono gli stessi principi per affrontare le sfide geopolitiche, economiche, sociali e ambientali comuni;

30.  chiede di chiarire ulteriormente il funzionamento, il formato di rappresentazione e la rendicontabilità dell'approccio "Team Europa" al fine di garantire un'efficace attribuzione di risorse ed evitare duplicazioni nella politica estera e di sicurezza dell'UE; insiste affinché il Parlamento divenga parte di "Team Europa" e sia trattato come tale;

31.  sottolinea la necessità di aggiornare la dichiarazione del 2010 sulla responsabilità politica quale quadro per le relazioni tra il SEAE e il Parlamento; ritiene che il Parlamento abbia bisogno dei mezzi necessari per sfruttare i propri strumenti al fine di contrastare l'arretramento globale della democrazia, anche attraverso l'osservazione e la mediazione elettorali, la prevenzione dei conflitti, il rafforzamento della comunicazione a livello locale sulla democrazia e la diplomazia parlamentare; sottolinea il ruolo complementare del Parlamento nella diplomazia dell'UE;

32.  sottolinea il ruolo del VP/HR quale collegamento tra la PESC e le relazioni esterne dell'UE per garantire il massimo livello di coordinamento e coerenza nell'azione esterna dell'UE; deplora tuttavia che in alcuni casi vi sia una mancanza di chiarezza nella rappresentanza esterna dell'UE; sottolinea la necessità di definire chiaramente le competenze del VP/HR, della presidente della Commissione e del presidente del Consiglio europeo in materia di azione esterna e rappresentanza dell'UE;

33.  ritiene che sia necessario un controllo parlamentare istituzionalizzato più forte sull'azione esterna dell'UE, che comprenda un accesso regolare e tempestivo, ma sicuro, alle informazioni riservate, sessioni informative in seno al Parlamento europeo e canali di comunicazione più rapidi con il SEAE; ricorda, in tale contesto, il diritto del Parlamento all'informazione in materia di PESC ai sensi dell'articolo 36 TUE; accoglie con favore l'istituzione del dialogo geopolitico ad alto livello e incoraggia discussioni più aperte, anche continuando le consultazioni periodiche con i membri della Commissione e il SEAE e coinvolgendo il Parlamento nell'attuazione dello strumento europeo per la pace, della bussola strategica e dell'iniziativa Global Gateway;

34.  afferma che il Parlamento dovrebbe utilizzare appieno i suoi poteri di sorveglianza e bilancio in merito alle decisioni dell'Unione relative agli affari internazionali; chiede di modificare la struttura del bilancio PESC, prevedendo una linea di bilancio per ogni missione civile PSDC, al fine di consentire un migliore controllo e una maggiore trasparenza;

35.  si rammarica del fatto che il bilancio della PESC per le missioni civili PSDC sia aumentato solo marginalmente dal quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 al QFP 2021-2027, anche se il numero delle missioni e i compiti che svolgono sono aumentati, il contesto di sicurezza è diventato più impegnativo e il costo delle operazioni è cresciuto; esorta gli Stati membri a destinare alla PESC finanziamenti sufficienti alla luce della necessità di difendere la pace, la democrazia e lo Stato di diritto e di garantire un migliore coordinamento con altre aree politiche; chiede, in tale contesto, un opportuno adeguamento del QFP e un aumento dei finanziamenti per l'azione esterna dell'UE;

36.  ribadisce inoltre che l'UE e i suoi Stati membri devono integrare ulteriormente il sostegno alla democrazia nella programmazione degli strumenti finanziari dell'UE e sottolinea, in tale contesto, la necessità di dotare le delegazioni dell'UE competenti di mezzi adeguati per incrementare le attività di diplomazia pubblica e sviluppare le loro capacità di comunicazione strategica per combattere la disinformazione e la propaganda; chiede che il SEAE, tanto la sua sede centrale quanto le delegazioni dell'UE, sia rafforzato fornendo adeguate risorse finanziarie e umane affinché l'UE possa essere meglio preparata alle sfide globali attuali ed emergenti, quali la crescente instabilità, l'autoritarismo più marcato e l'emergenza climatica; invita la Commissione e il SEAE a perseguire una politica estera e di sicurezza femminista che sia conforme alla risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 sul terzo piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere(19);

37.  accoglie con favore l'attuazione del progetto pilota dal titolo "Verso la creazione di un'Accademia diplomatica europea"; chiede l'istituzione di una struttura permanente sostenuta dalle risorse necessarie; chiede che vengano studiate e decise le modalità di accesso al SEAE per chi si diploma in questa Accademia, il che può contribuire al pieno sviluppo di una diplomazia autonoma dell'UE plasmata da una cultura diplomatica comune partendo da una prospettiva europea; ribadisce l'invito alla Commissione a creare un programma permanente di formazione residenziale sull'azione esterna dell'UE e sulla PESC per i giovani diplomatici dei paesi candidati;

Rafforzare e difendere un multilateralismo basato su regole e

38.  sottolinea che i forum multilaterali, in particolare le Nazioni Unite e le loro agenzie, dovrebbero essere la forma di cooperazione privilegiata dell'UE; esprime preoccupazione, a tale riguardo, per la crescente importanza di forme di cooperazione esclusive, che sono la prova di una crescente competizione tra le grandi potenze; osserva, allo stesso tempo, che le istituzioni e le norme internazionali sono sempre più strumentalizzate e mette in evidenza, in tale contesto, le controversie in seno all'OMC e all'OMS; sottolinea che tale tendenza pone l'UE in una posizione delicata, che deve trovare un equilibrio tra la necessità di appellarsi a un concetto ampio e inclusivo di multilateralismo e la necessità di dare nel contempo priorità alla cooperazione con partner selezionati che condividono gli stessi principi; invita gli Stati membri a rafforzare le forme di governance multilaterale inclusive e incoraggia, in tale contesto, la Commissione, il SEAE e il Consiglio a intensificare la cooperazione interistituzionale con le organizzazioni multilaterali che sono parte integrante del sistema internazionale basato su regole e della gestione dei beni comuni globali, tra cui le Nazioni Unite e le sue agenzie, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), l'OMS, l'OMC e la NATO;

39.  prende atto della necessità di assicurare l'unità, la coerenza e la complementarità degli sforzi tra l'UE e la NATO nel sostenere la pace e la sicurezza internazionali; sottolinea che la NATO rimane la pietra angolare della sicurezza europea e chiede che la cooperazione tra la NATO e l'UE sia ulteriormente potenziata, rafforzando nel contempo il pilastro europeo all'interno della NATO, tra l'altro rispettando in modo coerente il parametro di spesa per la difesa della NATO, pari al 2 % del prodotto interno lordo; chiede una maggiore cooperazione con la NATO nella lotta alla disinformazione e alle minacce ibride provenienti da paesi terzi;

40.  invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a sostenere attivamente una riforma istituzionale completa delle istituzioni multilaterali, in primo luogo il sistema delle Nazioni Unite e in particolare il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che dovrebbe includere misure volte a limitare il ricorso al veto, a rafforzare la rappresentanza regionale, a rendere gli organi esecutivi responsabili dinanzi alle assemblee che li eleggono e a ridefinire la composizione del Consiglio di sicurezza in modo che rispecchi meglio la realtà geopolitica, anche istituendo un seggio permanente per l'UE; invita la Commissione a concentrarsi sulla garanzia della necessità strategica imprescindibile dell'UE in un mondo sempre più multipolare; invita le istituzioni dell'UE a garantire che quest'ultima parli con una sola voce all'interno delle Nazioni Unite, in particolare nel Consiglio di sicurezza; chiede di garantire un dialogo continuo con il Regno Unito per mantenere la cooperazione all'interno del Consiglio di Sicurezza; invita tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite ad agire per revocare i poteri di veto della Russia nel Consiglio di Sicurezza;

41.  invita il VP/AR a promuovere una narrazione democratica convincente, duratura e mirata che dimostri che la democrazia è vantaggiosa per i cittadini e le società in tutto il mondo ed è in grado di resistere alla pressione e all'influenza autocratiche; deplora che la Repubblica popolare cinese, la Russia, l'Iran e altri regimi totalitari o autoritari utilizzino la manipolazione delle informazioni e l'ingerenza malevola come strumenti integranti per esercitare pressioni sulle istituzioni multilaterali e sui valori e sulle norme democratici, per erodere i controlli sull'abuso di potere, aumentare l'incidenza e la gravità delle violazioni dei diritti umani, limitare gli spazi per la società civile, i media indipendenti e i movimenti di opposizione democratica e diffondere la disinformazione antioccidentale; incoraggia, in questo contesto, gli investimenti nelle comunicazioni strategiche e nella lotta alle ingerenze straniere e alla diffusione della disinformazione e accoglie con favore l'impegno del SEAE con le Nazioni Unite su un codice di condotta globale per l'integrità delle informazioni;

42.  mette in evidenza il crescente fenomeno delle minacce transnazionali nei confronti dei difensori dei diritti umani e degli attivisti politici da parte delle autorità nazionali dei loro paesi o di loro emissari; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a fornire ai difensori dei diritti umani e agli attivisti stranieri residenti nell'UE mezzi finanziari e di altro tipo adeguati per consentire loro di proseguire a distanza la loro attività, senza timore di ritorsioni; elogia l'incessante lavoro delle organizzazioni della società civile e dei difensori dei diritti umani in tutto il mondo e invita l'UE a rafforzare il suo sostegno alla società civile e ai difensori dei diritti umani; esprime profonda preoccupazione per i crescenti attacchi contro varie minoranze in tutto il mondo, tra cui la comunità LGBTIQ e le minoranze religiose, come i cristiani; sottolinea la necessità di affrontare l'intersezionalità in tutte le azioni dell'UE, anche nell'attuazione della PESC, al fine di promuovere la piena uguaglianza di genere;

43.  condanna con la massima fermezza l'uccisione, il 16 febbraio 2024, di Alexei Navalny, un'importante figura politica russa e vincitore del premio Sacharov 2021, che è stato incarcerato in una colonia penale e sottoposto a maltrattamenti, tra cui torture, punizioni arbitrarie e pressioni psicologiche; chiede che, in linea con i suoi impegni internazionali, la Russia migliori le condizioni di detenzione dei prigionieri politici; denuncia l'escalation delle violazioni dei diritti umani da parte del regime russo e condanna la repressione in atto nei confronti di chi critica il governo, dei difensori dei diritti umani e dei giornalisti indipendenti; esorta l'UE e i suoi Stati membri a fornire assistenza ai difensori dei diritti umani, agli attivisti per la democrazia e ai giornalisti indipendenti russi, all'interno e all'esterno della Russia; esorta il Consiglio ad adottare misure restrittive contro i responsabili dell'uccisione di Alexei Nalvany, delle azioni penali arbitrarie e delle torture nei confronti di chi manifesta contro la guerra;

44.  riconosce che diversi attori del Sud del mondo stanno diventando più assertivi; sottolinea, in tale contesto, che il termine "Sud del mondo" trasmette un certo grado di unità su ciò che in realtà è un gruppo molto eterogeneo di attori caratterizzati da aspirazioni e allineamenti divergenti; riconosce l'influenza internazionale di detti attori;

45.  ricorda che l'UE è il primo donatore mondiale di aiuti ufficiali allo sviluppo; sottolinea che l'UE deve rimanere un alleato affidabile nella cooperazione allo sviluppo a livello mondiale; esprime preoccupazione per il fatto che l'UE si trova ad affrontare un crescente scetticismo e disimpegno; invita l'UE a rispondere alle aspettative dei paesi partner e a realizzare rapidamente accordi politici con essi al fine di dimostrare che l'UE è un partner fondamentale e strategico e che il sistema internazionale basato su regole può rispondere alle sfide contemporanee; incoraggia, in tale contesto, una presenza politica più incisiva nei paesi in cui l'impronta dell'UE è costituita prevalentemente dalla cooperazione allo sviluppo; sottolinea in particolare l'importanza della presenza dell'UE in Africa e invita la Commissione e gli Stati membri a consolidare il dialogo politico ai livelli nazionale e regionale, nonché a fornire una gamma diversificata di supporti tecnici, compresi i finanziamenti a livello sia di governo che di comunità locale, per ottenere più efficacia e visibilità; sottolinea l'importanza di stabilire accordi politici con i paesi terzi, sulla base di diritti fondamentali e valori europei comuni;

46.  invita il Consiglio ad avviare un progetto per istituire un corpo civile europeo di pace che riunisca le competenze degli attori istituzionali e non istituzionali in materia di prevenzione dei conflitti, nonché di risoluzione pacifica degli stessi e di riconciliazione, al fine di rendere più credibile, coerente, efficace, flessibile e visibile la gestione civile delle crisi da parte dell'UE;

47.  ricorda che l'UE dovrebbe essere un attore globale più assertivo per la pace e la sicurezza umana; osserva che un'efficace cooperazione allo sviluppo e una politica commerciale ambiziosa sono fondamentali anche per affrontare le cause profonde della migrazione e le altre sfide cui l'Unione deve far fronte;

48.  invita la Commissione a utilizzare in modo efficace e rapido la strategia Global Gateway come alternativa sostenibile all'iniziativa cinese "Nuova via della seta" e come strumento per aumentare la presenza e la visibilità dell'UE nel mondo attraverso investimenti in infrastrutture e telecomunicazioni che creino valore nazionale nei paesi partner e ne consentano lo sviluppo socio-economico, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi, perseguendo al contempo gli interessi di prosperità e sicurezza dell'UE; ricorda che la strategia Global Gateway deve essere intesa come progetto strategico che integra la politica estera, la politica economica e la politica di sviluppo; sottolinea a tal proposito che, affinché lo strumento raggiunga la portata desiderata, sono essenziali il coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, un coinvolgimento ben definito del settore privato e comunicazioni strategiche su misura; accoglie con favore, in tale contesto, il primo Forum sul Global Gateway di alto livello ospitato dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen nell'ottobre 2023; insiste sul fatto che il Parlamento dovrebbe essere coinvolto più da vicino nel processo decisionale al fine di garantire una governance trasparente e assicurare che la strategia Global Gateway sia adeguatamente coordinata con il partenariato per le infrastrutture e gli investimenti globali del G7;

49.  osserva che gli investimenti e l'assistenza dell'UE dovrebbero concentrarsi su obiettivi comuni al livello di azione più appropriato, con una chiara visibilità nei paesi beneficiari, e su investimenti su misura che rispondano alle esigenze dei nostri partner, definite attraverso un impegno più proattivo e costruttivo nei loro confronti;

50.  chiede soluzioni multilaterali alle nuove sfide e realtà, quali la cibersicurezza, la biotecnologia e l'intelligenza artificiale; insiste sulla centralità del multilateralismo per il mantenimento efficace dell'ordine nello spazio extra-atmosferico e sulla necessità di approfondire le iniziative attuali, e di avviarne di nuove, al fine di preservare gli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico;

Affermare gli interessi attraverso lo sviluppo di solide alleanze strategiche e partenariati con paesi che condividono gli stessi principi

51.  sottolinea la necessità di costruire una solidarietà strategica tra partner che condividono gli stessi principi come migliore risposta a un ambiente di sicurezza più pericoloso e imprevedibile; sottolinea la necessità di rafforzare i partenariati esistenti con paesi che condividono i nostri valori, in particolare su questioni quali le dipendenze strategiche, la coercizione economica, l'ingerenza politica e la disinformazione, ed evidenzia l'importanza di costruire nuove alleanze, tra l'altro nel Sud del mondo, tenendo conto delle esigenze e degli interessi reciproci al fine di promuovere partenariati reali ed equilibrati; ritiene che occorra integrare pienamente nelle relazioni con i paesi terzi il principio "maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno", in base al quale l'UE svilupperà partenariati più solidi con i paesi che condividono i principi della PESC e della PSDC nonché i valori fondamentali dell'Unione; ritiene, al contrario, che occorra applicare il principio "meno progressi, meno aiuti" in relazione ai paesi terzi che dimostrano un evidente spregio per i diritti umani e il diritto internazionale, come pure a quelli che consentono ad altri paesi terzi di commettere le violazioni in questione; ricorda che occorre adattare di conseguenza il livello e l'intensità dell'impegno dell'UE, in particolare in termini di cooperazione allo sviluppo, vantaggi commerciali e accesso ai programmi dell'Unione;

52.  sottolinea l'importanza di una cooperazione transatlantica forte e strategica, compresa quella tra la NATO e l'UE, fondata su valori, interessi e obiettivi comuni e sul principio di partenariato tra pari; invita la Commissione a promuovere legami più stretti con i partner chiave sia negli USA che in Canada, al fine di contrastare le sfide globali che incidono sui nostri valori e interessi comuni e sulla nostra sicurezza e prosperità; esorta la Commissione e il VP/AR a impegnarsi strettamente con entrambi i partner, intensificando e consolidando i meccanismi di cooperazione già istituiti, tra cui il Consiglio UE-USA per il commercio e la tecnologia; sottolinea, in particolare, la necessità di progredire sui principali fascicoli di politica estera, tra cui le rispettive relazioni con la Cina, il vicinato orientale e meridionale dell'Europa, l'Africa, l'America latina e i Caraibi, nonché la regione indo-pacifica; sottolinea, per quanto riguarda quest'ultima, il dialogo specifico USA-UE sulla sicurezza e la difesa e la regione indo-pacifica al fine di sviluppare una cooperazione più stretta e ambiziosa, e sottolinea la prima esercitazione navale congiunta UE-USA nell'Oceano Indiano nord-occidentale nel marzo 2023; invita a rafforzare la cooperazione transatlantica in materia di commercio e a combattere le sfide causate dai rapidi cambiamenti tecnologici e dalle crescenti minacce informatiche;

53.  ricorda che gli Stati Uniti sono il più importante alleato dell'Unione europea; ribadisce la richiesta che si tengano a cadenza regolare vertici UE-USA, al fine di imprimere uno slancio costante al carattere indispensabile della cooperazione transatlantica; ribadisce il suo sostegno alla creazione di un consiglio politico transatlantico che funga da piattaforma per un dialogo regolare ed efficace tra l'UE e gli Stati Uniti in materia di politica estera e di sicurezza; invita la Camera dei rappresentanti a istituire una delegazione permanente del Congresso per il dialogo transatlantico tra legislatori (TLD), in linea con la dichiarazione comune del 1999 sull'istituzione del TLD tra il Congresso degli Stati Uniti e il Parlamento europeo, dato che ciò rafforzerebbe la nostra capacità di dialogo e cooperazione strategici;

54.  invita l'UE e gli Stati Uniti a compiere progressi decisivi nei negoziati sul rafforzamento delle catene di approvvigionamento internazionali dei minerali critici, al fine di trovare soluzioni reciprocamente accettabili per affrontare le conseguenze discriminatorie della legge statunitense sulla riduzione dell'inflazione;

55.  si compiace della conclusione del Quadro di Windsor e ricorda l'importanza dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito per un partenariato forte e costruttivo con il Regno Unito; evidenzia l'importanza cruciale e a più livelli del protocollo sull'Irlanda del Nord e del Quadro di Windsor per intrattenere relazioni durature con il Regno Unito;

56.  si rammarica del fatto che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito non contenga disposizioni sulla cooperazione in materia di politica estera e di difesa; chiede, in tale contesto, un maggiore coinvolgimento del Regno Unito nei progetti europei in materia di sicurezza e difesa e un impegno più strutturato e regolare con il Regno Unito in materia di affari esteri, sulla base dell'esperienza costruttiva della cooperazione UE-Regno Unito nel contrastare la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, compresi l'adozione e il monitoraggio delle sanzioni; apprezza le missioni congiunte in paesi terzi, da parte dei responsabili dell'Unione europea e del Regno Unito, miranti a prevenire l'elusione di sanzioni; evidenzia gli interessi condivisi e le responsabilità collettive e chiede forme più permanenti di coordinamento in materia di politica estera e di sicurezza in varie regioni; si compiace della partecipazione del Regno Unito alla comunità politica europea; e del fatto che ospiterà il suo quarto vertice; è convinto che la comunità politica europea possa favorire la fiducia tra il Regno Unito e l'UE, promuovere un dialogo più stretto sulle sfide comuni, in particolare in materia di sicurezza, e fungere da incubatore per progetti di cooperazione concreti;

57.  apprezza l'avvio del gruppo consultivo UE-Bielorussia, per consentire un dialogo continuo tra l'UE e le forze democratiche bielorusse, come anche il costante sostegno fornito ai difensori dei diritti umani russi e ai media indipendenti all'interno e all'esterno della Russia; esprime sgomento per la morte di Alexei Navalny, vincitore del premio Sacharov 2021, che è stato arrestato e condannato per motivi discutibili e di natura politica e che ha sacrificato la propria vita per difendere la democrazia e per opporsi all'oppressione e alla corruzione in Russia; invita il regime russo a far luce quanto prima sulle circostanze della morte di Alexei Navalny; ribadisce il proprio sostegno all'opposizione democratica bielorussa, a tutti i prigionieri politici e ai coraggiosi attivisti e giornalisti in Bielorussia che continuano a resistere, nonostante le repressioni in atto, al regime del leader illegittimo e alla complicità del regime nella guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, e che hanno espresso il desiderio di conseguire lo sviluppo democratico della Bielorussia e la sua adesione all'UE, tra l'altro in occasione della Conferenza per la "Nuova Bielorussia" svoltasi a Varsavia nell'agosto 2023; sottolinea che tali sforzi dimostrano il ruolo fondamentale della società civile nel rafforzamento della democrazia;

58.  condanna il ruolo attivo del regime di Lukashenko nel sostegno alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina; sottolinea la necessità urgente di un'applicazione speculare delle sanzioni tra Bielorussia e Russia, data la piena complicità del regime di Lukashenko nei crimini di guerra perpetrati, come ad esempio il rapimento di migliaia di bambini ucraini;

59.  esprime sconcerto e sgomento per l'assassinio dell'oppositore politico russo, e vincitore del premio Sacharov 2021, Alexei Navalny, che ha sacrificato la propria vita per difendere la democrazia e opporsi all'oppressione e alla corruzione in Russia;

60.  valuta favorevolmente il pacchetto allargamento 2023 e il piano di crescita per i Balcani occidentali, che comprende uno strumento con una dotazione di 6 miliardi di EUR in sovvenzioni e prestiti inteso ad accelerare la convergenza socioeconomica con l'UE tra il 2024 e il 2027; conferma che sta esaminando la proposta relativa allo strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali e che collaborerà con il Consiglio per garantire una rapida ratifica; invita il Consiglio a dar prova di vero impegno politico a favore della prospettiva di adesione all'UE per i paesi dei Balcani occidentali; osserva che ciò dovrebbe includere l'avanzamento dei negoziati di adesione con l'Albania, il Montenegro e la Macedonia del Nord; sostiene gli sforzi volti a conseguire, in via prioritaria, le pertinenti modifiche costituzionali nella Macedonia del Nord e invita tutte le forze politiche a svolgere un ruolo costruttivo a tale riguardo; chiede, in particolare, ai governi degli Stati membri che hanno stabilito questo requisito supplementare per la Macedonia del Nord di fare tutto il possibile per sostenere tali sforzi; deplora i ritardi ingiustificati nei processi di adesione della Macedonia del Nord e dell'Albania e ricorda che i paesi candidati dovrebbero essere valutati sulla base del merito nel rispettare i criteri oggettivi per l'adesione, fra cui la loro attuazione delle riforme connesse all'UE e il loro allineamento politico alla PESC, come ad esempio le posizioni e le misure restrittive adottate in risposta alla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina; apprezza il fatto che la maggior parte dei paesi dei Balcani occidentali sia allineata alla PESC, invitando Belgrado ad adottare con urgenza la stessa posizione, in particolare considerando che la Serbia è uno dei pochissimi paesi europei non ancora in linea con le sanzioni adottate in risposta alla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina; ricorda che l'adesione può avanzare solo una volta che il paese in questione si sia allineato alle sanzioni dell'UE contro la Russia e abbia compiuto progressi significativi sul fronte delle riforme connesse all'UE; continua a nutrire profonda preoccupazione per l'influenza destabilizzante esercitata sull'intera regione dalle autorità serbe;

61.  prende atto dei risultati e delle conclusioni preliminari della missione internazionale di osservazione elettorale dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE sulle elezioni parlamentari anticipate tenutesi in Serbia il 17 dicembre 2023; valuta positivamente l'elevata affluenza alle urne, ma esprime preoccupazione per le irregolarità e le carenze procedurali segnalate; sottolinea che il buon funzionamento delle istituzioni democratiche serbe è al centro del processo di adesione del paese all'UE e invita le autorità competenti a condurre indagini adeguate e a dare seguito alle raccomandazioni della missione; incoraggia la leadership politica serba a garantire un dialogo costruttivo e inclusivo tra tutti gli schieramenti politici e a realizzare le riforme necessarie affinché la Serbia possa compiere progressi nel percorso verso l'adesione all'UE;

62.  esprime forte preoccupazione per una dichiarazione pubblica del presidente Vučić nel febbraio 2024 che appoggiava esplicitamente eventuali misure militari della Cina contro Taiwan in contraddizione con la politica dell'Unione di sostegno allo status quo nello stretto di Taiwan e gli avvertimenti contro misure unilaterali, in particolare con la forza o coercizione.

63.  deplora che le forti tensioni politiche e la polarizzazione in Montenegro abbiano ritardato i progressi nelle riforme connesse all'UE e abbiano fatto precipitare il paese in una profonda crisi politica e istituzionale, bloccando il processo di adesione del Montenegro all'UE; si compiace della formazione di un nuovo governo e sottolinea l'importanza che tale governo sia in grado di portare avanti le riforme connesse all'UE e di mantenere saldamente il Montenegro sul percorso strategico dell'UE, e si impegni in tal senso;

64.  deplora che le elezioni parlamentari e locali serbe tenutesi il 17 dicembre 2023 si siano discostate dalle norme internazionali e dagli impegni della Serbia a favore di elezioni libere ed eque, a causa del persistente e sistematico abuso delle istituzioni e degli organi di informazione da parte del partito al governo al fine di ottenere un vantaggio indebito e sleale; ritiene che le condizioni in cui si sono svolte tali elezioni non possano essere considerate giuste; è allarmato per quanto riferito circa la portata diffusa e sistematica delle frodi che hanno compromesso l'integrità delle elezioni in Serbia; nota che la missione internazionale di osservazione elettorale ha constatato che le elezioni si sono svolte complessivamente in modo corretto, ma che la giornata è stata caratterizzata da numerose carenze procedurali, tra cui l'applicazione incoerente delle garanzie durante il voto e lo spoglio, frequenti casi di sovraffollamento, violazioni della segretezza di voto e numerosi casi di voto di gruppo, ed è stata dominata dalla partecipazione decisiva del presidente Vučić e dai vantaggi sistematici del partito al governo; esprime profonda preoccupazione per tali irregolarità e per il contesto elettorale generale, che risulta al di sotto degli standard attesi da un paese candidato all'adesione all'UE; ricorda alle autorità serbe che il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche del paese è al centro del processo di adesione della Serbia all'UE e della metodologia di adesione a quest'ultima; chiede un'indagine internazionale indipendente condotta da esperti e istituzioni giuridiche internazionali rispettabili sulle irregolarità delle elezioni parlamentari, provinciali e comunali, con particolare attenzione alle elezioni dell'Assemblea comunale di Belgrado, dal momento che alcune accuse, comprese quelle relative alla migrazione organizzata degli elettori a livello locale, vanno oltre la portata delle relazioni dell'OSCE/ODIHR;

65.  apprezza che il Consiglio europeo abbia deciso di avviare negoziati di adesione all'UE con la Bosnia-Erzegovina, una volta raggiunto il necessario livello di conformità ai criteri di adesione; attende con interesse la relazione della Commissione sui progressi compiuti, prevista al più tardi per marzo 2024; esorta i leader politici del paese ad attuare la serie sostanziale di riforme, comprese le riforme elettorali, conformemente alle decisioni dei tribunali nazionali e internazionali, al fine di garantire i principi di uguaglianza e non discriminazione per tutti i cittadini e i popoli costituenti, come sancito dalla sua costituzione e nel pieno rispetto delle sentenze dei tribunali nazionali e internazionali, fra cui tutte le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo relative alla Bosnia-Erzegovina; denuncia la retorica incendiaria e le leggi e le politiche secessioniste ricorrenti da parte della dirigenza dell'entità "Republika Srpska", compresa la celebrazione della "Giornata della Republika Srpska" incostituzionale il 9 gennaio 2024; invita gli Stati membri e i rappresentanti della comunità internazionale in Bosnia-Erzegovina a promuovere e sostenere l'attuazione di tali sentenze; ribadisce il proprio invito ad adottare sanzioni mirate nei confronti degli attori destabilizzanti in Bosnia-Erzegovina, in particolare Milorad Dodik, come pure altri alti funzionari della Republika Srpska e funzionari serbi che forniscono sostegno politico e materiale per le politiche secessioniste; invita tutti gli Stati membri a provvedere affinché tali sanzioni possano essere adottate dal Consiglio e a imporle bilateralmente o di concerto con altri Stati membri qualora la loro adozione in sede di Consiglio non sia possibile; si compiace dell'accordo raggiunto sulla proroga del mandato della forza dell'UE nell'operazione Althea in Bosnia-Erzegovina fino al 2 novembre 2024 e ricorda che tale missione continua a svolgere un ruolo centrale per la sicurezza e la stabilità della Bosnia-Erzegovina; esorta la missione militare dell'UE a prevenire attivamente le sfilate illegali e altre provocazioni come pure le minacce contro chiunque si adoperi per aiutare le vittime del genocidio e investa nella riconciliazione interetnica e in un futuro pacifico per il paese;

66.  apprezza il fatto che la guerra di aggressione non provocata contro l'Ucraina abbia indotto l'UE a ridare la priorità alla sua politica di allargamento; ribadisce che il ritmo del processo di allargamento dipende sia dalla capacità dei singoli paesi di soddisfare i criteri di adesione che dall'impegno dei leader politici dei paesi dei Balcani occidentali e degli Stati membri dell'UE; esprime preoccupazione per l'aumento dell'etnonazionalismo nei Balcani occidentali; invita il SEAE a monitorare attentamente la situazione in modo da prevenire tensioni; sottolinea l'importanza delle attività di sostegno alla democrazia agevolate dal Parlamento, come il dialogo Jean Monnet e il processo di dialogo parlamentare;

67.  si compiace dei recenti segnali riguardanti il calendario accelerato per i paesi candidati; chiede che sia garantito il fatto che i negoziati di adesione in corso e futuri non subiscano ritardi a causa di particolari interessi nazionali o della necessità di riformare i trattati; ribadisce la necessità di continuare a lavorare all'adesione di nuovi Stati membri e, parallelamente, alla maggiore integrazione dell'UE; sottolinea l'importanza degli strumenti finanziari, come ad esempio lo strumento di assistenza preadesione III, per il rafforzamento del partenariato tra l'UE e i paesi candidati; chiede di sviluppare una strategia coerente per la graduale integrazione di tutti i paesi candidati, anche nelle politiche settoriali e in qualità di osservatori nelle varie istituzioni dell'Unione; continua a esprimere profonda preoccupazione per le notizie secondo cui il commissario per il Vicinato e l'allargamento cerca deliberatamente di eludere e indebolire la centralità delle riforme democratiche e dello Stato di diritto nei paesi candidati all'adesione all'UE; esorta la Commissione ad avviare un'indagine indipendente e imparziale per verificare se la condotta mostrata e le politiche promosse dal commissario per il Vicinato e l'allargamento costituiscano una violazione del codice di condotta dei membri della Commissione e degli obblighi del commissario a norma dei trattati;

68.  rileva l'importanza strategica dei Balcani occidentali nell'attuale contesto geopolitico, nonché per la sicurezza e la stabilità dell'UE nel suo complesso; ribadisce la necessità di aumentare la presenza e la visibilità europee nella regione in modo da deviare le influenze malevole straniere e le loro attività ibride;

69.  condanna l'attacco terroristico perpetrato il 24 settembre 2023 nei confronti di agenti di polizia del Kosovo a Banjska, nel nord della Repubblica del Kosovo, e le altre provocazioni; ribadisce le proprie posizioni quali espresse nella sua risoluzione del 19 ottobre 2023(20); esorta tutte le parti, in tale contesto, ad adoperarsi per allentare la tensione ed evitare qualsiasi retorica o azione che possa comportare ulteriori tensioni; segue con attenzione le indagini in corso e ribadisce che i responsabili devono rispondere delle loro azioni e rendere conto alla giustizia; invita la Commissione e il Consiglio ad adottare misure contro il governo serbo qualora le indagini rivelino che lo Stato serbo è stato direttamente coinvolto nell'attacco di cui sopra o negli attacchi violenti che hanno avuto luogo nel nord del Kosovo nel maggio 2023, o qualora le autorità serbe non siano disposte a cooperare pienamente;

70.  sostiene la normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia e lo sviluppo del dialogo facilitato dall'UE tra Belgrado e Pristina; invita il Kosovo e la Serbia a intavolare, senza ulteriori indugi, tale dialogo in buona fede e in un'ottica di compromesso per raggiungere un accordo globale e giuridicamente vincolante sulla normalizzazione delle loro relazioni, sulla base del riconoscimento reciproco, conformemente al diritto internazionale; ricorda che il mancato avanzamento della normalizzazione delle relazioni avrà ripercussioni negative sull'integrazione nell'UE di entrambi i paesi; deplora le misure restrittive imposte dal Consiglio nei confronti del Kosovo e ne chiede la revoca immediata; invita l'UE ad adottare un approccio equilibrato alla mediazione tra le parti, in modo da superare l'attuale situazione di stallo; ricorda che il fallimento del dialogo avrebbe conseguenze anche sul ruolo dell'UE quale attore credibile nell'ambito della politica estera;

71.  si rammarica delle numerose irregolarità segnalate dagli osservatori durante le elezioni parlamentari anticipate del 17 dicembre 2023 in Serbia, ivi compresi, ma non solo, l'uso improprio delle risorse pubbliche, la pressione sui dipendenti del settore pubblico, le intimidazioni e le pressioni nei confronti degli elettori, l'acquisto di voti e la cattura dei media; chiede una rapida indagine indipendente su queste irregolarità; invita, in tale contesto, le autorità serbe a dare un seguito alle raccomandazioni della missione internazionale di osservazione elettorale; è preoccupato per la profonda polarizzazione all'interno della società serba e per i recenti episodi di violenza, incluso il pestaggio di un politico dell'opposizione da parte dei servizi segreti serbi;

72.  apprezza la decisione del Consiglio europeo di avviare negoziati di adesione con l'Ucraina e la Repubblica di Moldova; invita il Consiglio ad adottare i rispettivi quadri negoziali una volta adottate le pertinenti misure indicate nelle rispettive raccomandazioni della Commissione dell'8 novembre 2023. prende atto con soddisfazione della raccomandazione di avviare negoziati di adesione anche con la Bosnia-Erzegovina, una volta raggiunto il necessario livello di conformità ai criteri di adesione; si compiace della domanda di adesione all'UE presentata dal Kosovo e chiede alla Commissione di darvi risposta; ricorda che la richiesta del Kosovo di essere considerato un paese candidato all'adesione sarà valutata sulla base dei meriti di tale paese e del suo successo nel soddisfare i criteri di Copenaghen per l'adesione all'UE; si compiace, tuttavia, dell'abolizione dell'obbligo di visto per i cittadini kosovari;

73.  prende atto con soddisfazione della decisione del Consiglio europeo di concedere alla Georgia lo status di paese candidato, a condizione che siano adottate le pertinenti misure indicate nella raccomandazione della Commissione dell'8 novembre 2023, tra cui quelle intese a combattere la disinformazione, allinearsi alla PESC, migliorare l'attuazione del controllo parlamentare e affrontare la polarizzazione politica, la deoligarchizzazione e la lotta alla corruzione; rinnova l'invito a liberare l'ex presidente Mikheil Saakashvili per motivi umanitari e incoraggia la Presidente, Salome Zourabichvili, ad avvalersi del suo diritto costituzionale di indulto, il che contribuirebbe a ridurre la polarizzazione politica nel paese; sottolinea le legittime aspirazioni europee del popolo georgiano e, di conseguenza, evidenzia l'importanza del sostegno dell'UE al paese, prestando una particolare attenzione agli attori della società civile che si adoperano per l'integrazione della Georgia nell'UE; richiama l'attenzione sul possibile ruolo di stabilizzazione che la Georgia può svolgere nel Caucaso meridionale;

74.  invita le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a intraprendere azioni decisive per garantire che la Russia rispetti i propri obblighi derivanti dall'accordo per il cessate il fuoco del 12 agosto 2008 mediato dall'UE, in particolare l'obbligo di ritirare tutte le sue forze militari e di sicurezza dai territori occupati della Georgia, di consentire l'utilizzo dei meccanismi di sicurezza internazionali sul campo e di concedere un accesso senza ostacoli alla missione di vigilanza dell'UE alle regioni georgiane occupate dalla Russia dell'Abkhazia e della regione di Tskhinvali/Ossezia del Sud; incoraggia le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a rafforzare ulteriormente le capacità della missione di vigilanza dell'UE e ad ampliarne ulteriormente il mandato; invita le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a utilizzare il termine "occupazione" in relazione alle regioni georgiane dell'Abkhazia e della regione di Tskhinvali/Ossezia del Sud che sono occupate illegalmente dalla Russia e si trovano sotto il suo effettivo controllo, come stabilito dalle rispettive sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e dalle indagini della Corte penale internazionale;

75.  ritiene che l'adesione dell'Ucraina e della Repubblica di Moldova all'UE costituirebbe un investimento geostrategico in un'Europa unita e forte; apprezza il pacchetto di sostegno e l'avvio della missione civile di partenariato dell'Unione europea nella Repubblica di Moldova; elogia i progressi già compiuti in materia di riforme ed esorta la Commissione a presentare una tabella di marcia ambiziosa per l'avvio di negoziati di adesione non appena possibile, nonché per la graduale integrazione dell'Ucraina e della Moldova nelle politiche e nei programmi dell'UE; sottolinea la complessità del processo di allargamento e la sua natura basata sul merito, che richiedono progressi costanti e tempestivi; insiste nuovamente sul fatto che occorre profondere uno sforzo costante per adeguare gli strumenti di adesione esistenti e creare la base giuridica per lo strumento di assistenza preadesione III; si attende che nelle prossime riunioni il Consiglio europeo affronti le riforme interne riguardanti l'allargamento, con l'obiettivo di adottare, entro l'estate del 2024, conclusioni su una tabella di marcia per i lavori futuri;

76.  ribadisce la necessità di ripensare la politica multilaterale del partenariato orientale per ripristinare l'impegno regionale e il programma di riforme democratiche regionali, anche attraverso l'Assemblea parlamentare EuroNest;

77.  deplora che l'Azerbaigian abbia preferito una soluzione militare a quella diplomatica sul Nagorno-Karabakh, pur riconoscendo che tale regione è internazionalmente riconosciuta come territorio azero; condanna con la massima fermezza l'attacco militare pianificato e ingiustificato dall'Azerbaigian contro gli armeni del Nagorno-Karabakh e le persone che sono rimaste nella regione; invita le autorità azere a consentire il ritorno sicuro della popolazione armena nel Nagorno-Karabakh e a offrire solide garanzie per quanto riguarda la tutela dei diritti di questo popolo; chiede con fermezza la protezione del patrimonio culturale, storico e religioso armeno nel Nagorno-Karabakh, in linea con le norme dell'Unesco e con gli impegni internazionali dell'Azerbaigian; deplora il fatto che l'offensiva di Baku rappresenti una grave violazione del diritto internazionale e dei diritti umani e una chiara infrazione della dichiarazione trilaterale di cessate il fuoco del 9 novembre 2020, nonché degli impegni assunti dall'Azerbaigian nel quadro dei negoziati mediati dall'UE; ritiene che un dialogo autentico tra l'Azerbaigian e l'Armenia sia l'unica prospettiva sostenibile e invita l'UE e i suoi Stati membri a sostenere gli sforzi in tal senso; sostiene i colloqui di pace in corso tra l'Armenia e l'Azerbaigian, che sono stati gravemente ostacolati dalla recente operazione militare contro il Nagorno-Karabakh, che ha provocato l'esodo della popolazione armena; sottolinea che una pace regionale dignitosa e duratura che mantenga la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale di entrambi i paesi è un presupposto essenziale per la stabilità nel vicinato; esprime preoccupazione per i tentativi di alcuni leader e potenze regionali di sfruttare l'attuale situazione per mettere a repentaglio le fragili prospettive di pace; avverte che l'UE e la comunità internazionale dovrebbero reagire in maniera risoluta all'eventuale tentativo di conseguire obiettivi ricorrendo alla forza e violando l'integrità territoriale dei paesi vicini;

78.  invita la missione civile dell'UE in Armenia (EUMA) a monitorare attentamente l'evoluzione della situazione della sicurezza sul campo, a fornire relazioni trasparenti al Parlamento e a contribuire attivamente agli sforzi di risoluzione dei conflitti; chiede che l'UE e i suoi Stati membri rafforzino il mandato dell'EUMA, ne aumentino il personale, ne proroghino la durata e inviino anche osservatori lungo il confine con la Turchia; invita l'Azerbaigian ad autorizzare la presenza dell'EUMA sul suo lato del confine e nel Nagorno-Karabakh;

79.  invita il VP / AR e il SEAE a dare un maggiore sostegno all'Armenia attraverso lo strumento europeo per la pace, in particolare al fine di rafforzare le sue capacità di difesa contro le minacce ibride, in modo da ampliare il suo spazio di sicurezza al di là dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva; si compiace dell'istituzione del dialogo politico e di sicurezza tra l'UE e l'Armenia e della sua seconda riunione svoltasi il 15 novembre 2023;

80.  sottolinea che i molteplici avvertimenti del Parlamento in merito alla situazione non hanno portato ad alcun cambiamento nella politica dell'UE nei confronti dell'Azerbaigian; insiste sul fatto che qualsiasi rafforzamento delle relazioni dell'UE con l'Azerbaigian deve rimanere subordinato al fatto che il paese compia progressi sostanziali per quanto concerne il rispetto dei diritti umani, lo Stato di diritto, la democrazia e le libertà fondamentali, fra cui la tutela delle minoranze etniche; esprime, a tale riguardo, la sua seria preoccupazione per il recente inasprimento della repressione nei confronti dei giornalisti indipendenti e dei difensori dei diritti umani in Azerbaigian; invita inoltre l'UE a imporre immediatamente sanzioni all'Azerbaigian e a sospendere il memorandum d'intesa su un partenariato strategico nel settore dell'energia; si interroga inoltre sull'idoneità dell'Azerbaigian ad ospitare la COP29 nel 2024, visto che il paese intende aumentare di un terzo la sua produzione di combustibili fossili nel corso del prossimo decennio;

81.  ribadisce il proprio sostegno al governo democraticamente eletto dell'Armenia, così come il proprio pieno rispetto della sovranità, della democrazia e dell'integrità territoriale del paese; elogia la dichiarazione del primo ministro Nikol Pashinyan secondo cui l'Armenia non sarà trascinata in una nuova guerra con l'Azerbaigian e i suoi recenti appelli a favore della ripresa di colloqui di pace al più alto livello con l'Azerbaigian; condanna l'ingerenza della Russia in Armenia, volta a diffondere disordini; invita l'UE a rafforzare il suo impegno nel Caucaso meridionale; plaude alla ratifica, da parte dell'Armenia, dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale;

82.  continua a nutrire una profonda preoccupazione per il fatto che il governo turco non abbia invertito la tendenza negativa di deterioramento della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti fondamentali e dell'indipendenza della magistratura, che la politica estera turca continui a essere in contrasto con le priorità dell'UE nel quadro della PESC e che la Turchia non si sia allineata alle sanzioni dell'UE nei confronti della Russia; esprime forte disaccordo e disappunto per le dichiarazioni del presidente della Turchia, che ha affermato che Hamas non è un'organizzazione terroristica;

83.  sottolinea che, in assenza di un drastico cambiamento di rotta da parte del governo turco, non sarà possibile riprendere il processo di adesione della Turchia all'UE; invita l'UE e il governo turco a progredire verso un partenariato più stretto, più dinamico e strategico, in considerazione del ruolo fondamentale svolto dalla Turchia nella regione e della sua importanza come alleato nel quadro della NATO; raccomanda l'avvio di un processo di riflessione per trovare un quadro parallelo e realistico per le relazioni UE-Turchia che comprenda gli interessi di tutte le parti interessate e che leghi saldamente la Turchia all'Unione, anziché spingerla verso la Russia o l'Iran;

84.  si compiace del parziale allentamento delle tensioni nel Mediterraneo orientale e nell'Egeo e invita la Turchia a lavorare a un approccio costruttivo, e non assertivo o aggressivo, con i suoi partner nelle regioni in questione; accoglie con favore, a tal proposito, la decisione della Turchia e dell’Ungheria, a lungo rimandata, di approvare finalmente l'adesione della Svezia alla NATO ed esorta le autorità nazionali turche a cooperare strettamente con l'inviato dell'UE per le sanzioni;

85.  condanna l'avvio di lavori di costruzione illegali ad opera della parte turco-cipriota all'interno della zona cuscinetto nei pressi del villaggio bicomunitario di Pyla/Pile a Cipro, come pure le aggressioni contro le forze di pace delle Nazioni Unite e i danni provocati ai veicoli delle Nazioni Unite il 18 agosto 2023; chiede il rispetto dello status di zona cuscinetto e del mandato della forza di mantenimento della pace delle Nazioni Unite a Cipro; ricorda che le minacce alla sicurezza delle forze di pace delle Nazioni Unite e i danni ai beni delle Nazioni Unite costituiscono un reato norma del diritto internazionale; esorta la Turchia e la leadership turco-cipriota a cessare e revocare tutte le attività unilaterali in oggetto e a evitare ulteriori azioni e provocazioni che non favoriscono la ripresa dei negoziati guidati dalle Nazioni Unite; plaude all'intesa raggiunta dalle parti, finalizzata a trovare una soluzione per quanto riguarda la strada nei pressi di Pyla/Pile a Cipro e a stabilizzare la situazione, e chiede l'avvio di negoziati pacifici e di un autentico processo di dialogo;

86.  lamenta che, dopo più di venticinque anni dall'avvio del processo di Barcellona, non sia stata realizzata la creazione di uno spazio di prosperità, stabilità e libertà condiviso con i paesi mediterranei del vicinato meridionale; incoraggia il VP/AR e la Commissione a consolidare la dimensione meridionale del vicinato dell'UE, anche attraverso un rafforzamento del dialogo e delle condizioni di condizionalità per quanto riguarda l'erogazione di fondi, nonché a garantire risorse adeguate per un'attuazione tempestiva ed efficace della nuova agenda per il Mediterraneo, e sottolinea l'importante ruolo svolto dai paesi del vicinato meridionale nella gestione della migrazione sulla base dei principi dei diritti umani dei migranti e dei rifugiati sanciti dalla legislazione a livello internazionale, regionale e nazionale, di solidarietà, equilibrio e condivisione della responsabilità tra paesi; sottolinea l'importanza della cooperazione con i suddetti paesi in modo da attenuare le cause profonde della migrazione, le conseguenze della migrazione irregolare, della tratta di esseri umani e del contrabbando di armi e beni culturali illeciti; sottolinea che molti paesi del vicinato meridionale sono ricchi di risorse energetiche e possono contribuire maggiormente alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dei paesi europei;

87.  prende atto dell'accordo politico su un pacchetto globale di partenariato con la Tunisia; ricorda che il memorandum d'intesa in questione prevede determinate condizioni ed esorta la Commissione a garantirne il rispetto; si rammarica, tuttavia, del fatto che il memorandum d'intesa non abbia incluso gli obblighi in materia di diritti umani previsti dall'UE nei suoi accordi con i paesi terzi; ritiene, tuttavia, che le relazioni UE-Tunisia dovrebbero basarsi sul quadro dell'accordo di associazione UE-Tunisia e sul rispetto della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto, con il pieno controllo parlamentare per quanto riguarda l'attuazione dell'accordo di associazione e l'erogazione dei fondi dell'UE alla Tunisia; è fermamente convinto che il trasferimento di fondi dell'UE dovrebbe essere subordinato al rispetto delle norme in materia di diritti umani da parte della Tunisia e dovrebbe includere disposizioni in materia di condizionalità e responsabilità; invita la Commissione a presentare un meccanismo finalizzato a garantire il rispetto a tale riguardo, valutando tutte le opzioni pertinenti;

88.  esprime profonda preoccupazione per la deriva autoritaria della leadership tunisina, per la detenzione di esponenti dell'opposizione e della società civile e per la persecuzione dei rifugiati e dei richiedenti asilo, ed esorta le autorità tunisine a rispettare il diritto internazionale in materia di diritti umanitari e i diritti dei migranti; condanna inoltre la decisione delle autorità tunisine di rifiutare l'ingresso alla delegazione della commissione per gli affari esteri del Parlamento ed esorta le autorità tunisine a consentire un dialogo politico aperto;

89.  sottolinea la necessità di un dialogo più strategico con i paesi del Golfo, in particolare per quanto riguarda la promozione della sicurezza regionale, la cooperazione, l'azione per il clima, i diritti umani e la lotta alla corruzione; si compiace della ripresa delle relazioni diplomatiche tra il Regno dell'Arabia Saudita e la Repubblica islamica dell'Iran; si compiace, inoltre, della proposta di istituire un dialogo strutturato in materia di sicurezza tra l'UE e il Consiglio di cooperazione del Golfo; ricorda, a tale riguardo, la necessità di garantire la piena trasparenza e la piena responsabilità nel partenariato strategico tra l'UE e i paesi del Golfo; invita l'UE e gli Stati membri a continuare a insistere sul rispetto dei diritti umani e dell'uguaglianza di genere, nonché sul progressivo allineamento dei valori, in particolare in risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e alle sue conseguenze;

90.  sottolinea che la PESC mira a sviluppare e consolidare la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, obiettivi che non sono condivisi dal Regno dell'Arabia Saudita; prende atto del fatto che il Regno dell'Arabia Saudita continua a intrattenere con l'UE un dialogo regolare in materia di diritti umani; condanna, tuttavia, la continua violazione dei diritti umani da parte di quel paese, in particolare l'applicazione di condanne a morte e di esecuzioni e le restrizioni dei diritti civili e politici, come pure della libertà di parola, e chiede l'abolizione della pena di morte;

91.  denuncia la repressione brutale posta in atto dalla polizia e dalle forze di sicurezza iraniane, fra cui il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), contro le manifestazioni che hanno fatto seguito all'uccisione di Mahsa Amini e alla tortura e all'uccisione di numerosi altri oppositori del regime; chiede ulteriori misure restrittive nei confronti dell'IRGC, delle sue forze sussidiarie e di tutti i responsabili delle gravi violazioni dei diritti umani durante le proteste pacifiche, compresi i funzionari di più alto livello; invita il Consiglio a classificare l'IRGC e le sue forze sussidiarie, tra cui la polizia morale dell'Iran, la milizia paramilitare Basij e la forza Quds, come entità terroristiche;

92.  ribadisce il proprio sostegno al movimento di opposizione pacifica insorto in Iran, che protesta contro la sistematica e crescente oppressione delle donne e le gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali; condanna il regime iraniano per la sua campagna di vessazioni, sorveglianza, rapimenti e minacce di morte nei confronti degli attivisti iraniani e per la sua sistematica discriminazione nei confronti delle donne, attraverso leggi e regolamenti che limitano gravemente le loro libertà; chiede l'istituzione di un meccanismo internazionale di indagine e di accertamento delle responsabilità per quanto riguarda le violazioni dei diritti umani perpetrate dal governo iraniano;

93.  condanna il regime iraniano per la fornitura di attrezzature militari alla Russia nell'ambito dell'aggressione brutale e illegale da parte russa nei confronti dell'Ucraina; sottolinea che la Repubblica islamica contribuisce ai crimini di guerra in Ucraina, in quanto tali attrezzature sono utilizzate per colpire i civili e le infrastrutture civili, e chiede una risposta ferma dell'UE al coinvolgimento dell'Iran nella guerra russa; condanna il sostegno da parte dell'Iran a gruppi classificati come terroristici, tra cui Hezbollah, Hamas, la Jihad islamica palestinese e gli Houti; condanna gli attacchi illegali, inaccettabili e destabilizzanti degli Houti contro le navi commerciali in transito nel Mar Rosso, mediante missili, piccole imbarcazioni e tentati dirottamenti; insiste sul fatto che ciò ha gravemente perturbato il commercio mondiale, in quanto le compagnie di navigazione sono costrette a deviare gran parte del traffico del Mar Rosso e a circumnavigar l'Africa; chiede un'azione collettiva e incoraggia un più attivo impegno dell'UE e una maggiore cooperazione internazionale; si compiace in proposito della decisione degli Stati membri di avviare un'operazione marittima in ambito PSDC, denominata ASPIDES, volta a proteggere le navi mercantili, rafforzando la conoscenza della situazione marittima e accompagnando le navi per scoraggiare gli attacchi e garantire la libertà di navigazione su una delle vie navigabili più critiche al mondo; chiede la cessazione immediata di tali attacchi illegali e il rilascio delle navi e degli equipaggi detenuti illegalmente; esprime preoccupazione per l'effetto destabilizzante delle attività iraniane sul Medio Oriente e sulle prospettive di pace nel conflitto israelo-palestinese; sottolinea la necessità di affrontare e contrastare le più ampie attività dannose e destabilizzanti intraprese dall'Iran in tutto il Medio Oriente e oltre; si oppone fermamente alla diplomazia degli ostaggi perseguita dall'Iran e chiede che tutti i cittadini europei detenuti in Iran siano rilasciati e possano lasciare il paese; invita il regime di Teheran a porre fine alla sula campagna di intimidazione e repressione contro i gruppi della diaspora iraniana nell'UE e nel mondo; invita i governi degli Stati membri a essere consapevoli delle specifiche tattiche di repressione transnazionale impiegate dall'Iran;

94.  esprime grave preoccupazione per il continuo arricchimento dell'uranio da parte della Repubblica islamica fino al 60 % di purezza e per le sue ripetute violazioni del piano d'azione congiunto globale (PACG); incoraggia la ripresa dei negoziati relativi al trattato PACG;

95.  condanna con la massima fermezza gli spregevoli attacchi terroristici di Hamas contro Israele; chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi sequestrati dal gruppo terroristico Hamas e la restituzione delle salme degli ostaggi deceduti; riconosce il diritto di Israele all'autodifesa quale sancito e limitato dal diritto internazionale e ricorda pertanto che le azioni di Israele devono rispettare rigorosamente il diritto internazionale umanitario, secondo cui tutte le parti in conflitto devono distinguere sempre tra combattenti e civili, gli attacchi devono essere diretti solo su obiettivi militari e i civili e le infrastrutture civili non devono essere oggetto di attacchi; condanna la risposta militare sproporzionata di Israele, che ha causato un numero di morti senza precedenti tra i civili; è profondamente preoccupato per la situazione umanitaria estremamente deteriorata nella Striscia di Gaza e chiede un cessate il fuoco permanente per consentire la fornitura di aiuti umanitari ai civili nella Striscia di Gaza; esorta la comunità internazionale a proseguire e a incrementare la sua assistenza umanitaria alla popolazione civile dell'area e ribadisce che l'UE deve continuare a fornirle aiuti umanitari; sollecita le autorità israeliane a garantire l'accesso continuato degli aiuti umanitari alla Striscia di Gaza, con particolare attenzione alla fornitura ininterrotta di beni essenziali quali carburante, cibo, acqua, forniture mediche e ripari, in linea con il diritto internazionale; si rammarica che l'Autorità palestinese non abbia tenuto elezioni dal 2005, il che pregiudica la sua credibilità, e si attende che vengano presto organizzate elezioni;

96.  invita gli Stati membri a sostenere la Corte internazionale di giustizia (CIG) e ad esigere che Israele rispetti immediatamente le sentenze giuridicamente vincolanti pronunciate dalla CIG;

97.  deplora che Hamas e i suoi alleati cerchino vieppiù di allargare sostanzialmente il teatro del conflitto per esercitare pressione su Israele con l'intensificarsi dell'offensiva sul campo a Gaza; esprime pertanto preoccupazione per il fatto che l'Iran e i suoi alleati stiano premendo per una guerra regionale; è estremamente preoccupato per l'importante rischio di escalation della guerra e per le sue incidenze sull'intera regione, in particolare per la situazione al confine israelo-libanese, visti i razzi lanciati su Israele dai combattenti fedeli a Hezbollah; insiste sull'importanza di allentare le tensioni nella regione;

98.  ribadisce il suo fermo sostegno a una soluzione negoziata fondata sulla coesistenza di due Stati per Israele e Palestina sulla base dei confini del 1967, con due Stati sovrani e democratici come vicini pacifici e con Gerusalemme come capitale comune; incoraggia il SEAE e gli Stati membri a definire un'iniziativa europea per rilanciare la soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati; invita, in tale contesto, il VP/AR e il rappresentante speciale dell'UE per il processo di pace in Medio Oriente a ottenere un sostegno internazionale per l'iniziativa "Peace Day Effort" sulla pace in Medio Oriente, lanciata a New York nel settembre 2023 in occasione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite; è consapevole del fatto che per la ripresa dei negoziati, occorre che le parti interessate a livello internazionale, tra cui Stati Uniti, Nazioni Unite, UE e Stati arabi, integrino i rispettivi sforzi in maniera costruttiva; ricorda che gli insediamenti nei territori palestinesi occupati sono illegali a norma del diritto internazionale; condanna fermamente l'aumento della violenza dei coloni estremisti nei confronti dei palestinesi; chiede che si ponga immediatamente fine alla politica di insediamento e all'occupazione dei territori palestinesi, che compromettono gravemente la fattibilità della soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati; chiede l'imposizione di misure restrittive ai coloni estremisti che violano i diritti umani e il diritto internazionale; è favorevole a una soluzione giusta, praticabile e concordata per la questione dei profughi palestinesi; sottolinea che il sostegno continuo all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente è tuttora un elemento fondamentale della strategia dell'UE per contribuire alla stabilità e alla pace in Medio Oriente; prende atto con preoccupazione delle recenti accuse formulate da Israele nei confronti di 12 membri del personale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA); si compiace della risposta immediata e determinata delle Nazioni Unite a tali accuse, compreso il licenziamento immediato dei dipendenti in questione e l'avvio di due indagini distinte sulla questione da parte dell'Ufficio dei Servizi di controllo interno (OIOS) delle Nazioni Unite e del gruppo di riesame indipendente guidato dall'ex ministro francese Catherine Colonna e da tre organizzazioni europee; invita Israele, a tale riguardo, a cooperare strettamente e a fornire tutte le prove necessarie all'OIOS e al gruppo di riesame indipendente; si compiace della decisione della Commissione di non sospendere i finanziamenti all'UNRWA prima che le Nazioni Unite abbiano annunciato l'esito delle indagini e le azioni che intendono intraprendere; esorta tutti i paesi donatori che hanno sospeso i finanziamenti all'UNRWA in ragione delle accuse a riconsiderare la loro decisione alla luce della risposta immediata dell'UNRWA a tali accuse e del suo ruolo cruciale nel fornire assistenza di primo soccorso ai due milioni di persone nella Striscia di Gaza che dipendono da essa per la loro sopravvivenza nel contesto di una delle crisi umanitarie più gravi e complesse al mondo;

99.  ribadisce il forte sostegno dell'UE al lavoro della Corte penale internazionale (CPI) e della CIG; chiede che i responsabili di atti terroristici e violazioni del diritto internazionale siano chiamati a risponderne e che si indaghi a tal fine su tutti i possibili crimini di guerra; ribadisce che gli attacchi deliberati contro i civili costituiscono gravi violazioni del diritto internazionale, così come il trasferimento forzato delle popolazioni; chiede giustizia per le vittime degli attacchi terroristici di Hamas, che hanno compreso massacri e torture sessuali, sia il 7 ottobre 2023 che successivamente; prende atto della causa avviata dal Sudafrica contro Israele dinanzi alla CIG;

100.  riconosce che la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina presenta sia sfide che opportunità per gli Stati dell'Asia centrale, che tradizionalmente intrattengono strette relazioni con la Russia; è preoccupato per la pressione esercitata dalla Russia e dalla Cina nella regione e sottolinea la necessità di aumentare la presenza dell'UE in Asia centrale in risposta a tale pressione; sottolinea l'interesse dell'UE a rafforzare le relazioni economiche e a intensificare i legami politici con i paesi dell'Asia centrale, in parte per affrontare l'elusione delle sanzioni nei confronti della Russia e della Bielorussia; invita le autorità nazionali di tali paesi, in particolare quelle del Kazakistan, del Kirghizistan e dell'Uzbekistan, a cooperare strettamente con l'UE, in particolare con il suo inviato per le sanzioni, e ricorda inoltre, a tale riguardo, l'importanza di relazioni di lavoro più strette con l'OSCE;

101.  incoraggia la Commissione e gli Stati membri a continuare a promuovere riforme politiche ed economiche che rafforzino lo Stato di diritto, la democrazia, il buon governo e il rispetto dei diritti umani, anche nel contesto del sistema di preferenze generalizzate (SPG) e dell'SPG+ se del caso, e a incoraggiare le relazioni di buon vicinato; ribadisce che tutti i paesi della regione dell'Asia centrale devono impegnarsi a rispettare la Carta delle Nazioni Unite, in particolare i principi del rispetto dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità territoriale di tutti i paesi;

102.  accoglie con favore i risultati del secondo Forum economico UE-Asia centrale tenutosi ad Almaty nel maggio 2023 e della seconda riunione tra il Presidente del Consiglio europeo e i capi di Stato dei cinque paesi dell'Asia centrale nel giugno 2023; chiede che a tali incontri e dichiarazioni ad alto livello facciano seguito azioni concrete; si compiace del fatto, in tale contesto, che il primo vertice UE-Asia centrale sia previsto per quest'anno; plaude all'approvazione della tabella di marcia comune per l'intensificazione dei legami tra l'UE e l'Asia centrale, che funge da piano strategico per far avanzare il dialogo e la cooperazione in ambiti specifici, tra cui lo sviluppo della resilienza culturale, sociale ed economica; esorta la Commissione e gli Stati membri a firmare l'accordo rafforzato di partenariato e cooperazione (ARPC) con il Kirghizistan, a portare a termine i lavori preparatori per la firma dell'ARPC con l'Uzbekistan e a compiere rapidi progressi nei negoziati in corso per un ARPC con il Tagikistan;

103.  ricorda che i paesi dell'Asia centrale sono importanti fornitori di materie prime e di energia; ritiene che l'UE abbia un forte interesse a rilanciare il corridoio di mezzo non solo come zona economica regionale ma anche come alternativa al nuovo ponte terrestre eurasiatico che passa attraverso i territori sanzionati della Russia e della Bielorussia; sottolinea l'importanza di promuovere l'integrazione regionale lungo il corridoio di mezzo, anche al fine di attirare finanziamenti per i progetti infrastrutturali nel quadro del Global Gateway;

104.  ribadisce il suo non riconoscimento del governo afghano de facto; esprime preoccupazione per la drammatica situazione economica e umanitaria in Afghanistan, come pure per la violazione dei diritti delle donne e delle ragazze nel paese; denuncia la drastica riduzione della capacità del Programma alimentare mondiale di fornire aiuti alimentari alla popolazione afghana e invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la fornitura di aiuti umanitari essenziali alla popolazione afghana e finanziamenti supplementari per gli aiuti d'urgenza; invita il VP/AR a sollevare l'idea di perseguire i leader talebani presso la Corte penale internazionale per i loro crimini contro le donne e le ragazze;

105.  sostiene i cinque parametri fondamentali adottati dal Consiglio il 21 settembre 2021 e utili come principi guida per le future relazioni con i talebani, ma ritiene che debba essere compiuto un importante sforzo per definire una strategia a lungo termine al fine di affrontare l'emergenza riguardante i diritti umani e l'apartheid di genere attualmente in vigore in Afghanistan; sottolinea che il programma di evacuazione dell'UE per le persone in Afghanistan che lavoravano per le missioni europee, che confidavano nella protezione europea e sono tuttora in pericolo imminente, non può essere terminato fino a quando le persone che soddisfano i criteri rimarranno nel paese;

106.  deplora il veto posto dalla Federazione russa nella riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dell'11 luglio 2023 per quanto riguarda il rinnovo della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2672(2023) riguardante la fornitura transfrontaliera di aiuti umanitari alla popolazione nel nord-ovest della Siria attraverso il corridoio di Bab al-Hawa, mettendo a rischio oltre quattro milioni di persone che dipendono dagli aiuti umanitari per soddisfare i loro bisogni primari in termini di cibo, medicinali e altri approvvigionamenti vitali; prende atto della reintegrazione della Siria nella Lega araba; ritiene che una normalizzazione con l'attuale regime siriano non possa avvenire e sottolinea che il processo politico siriano è in fase di stallo;

107.  ribadisce che una regione indo-pacifica in pace, libera, connessa, aperta, stabile e fondata su regole è di vitale interesse per l'Europa; esprime preoccupazione per il fatto che la competizione tra le grandi potenze impone parametri alla capacità dell'UE di promuovere il multilateralismo nella regione; sottolinea, in tale contesto, che il vertice Asia-Europa è tuttora intralciato dalle tensioni geopolitiche con la Russia; riconosce gli sforzi compiuti dal VP/AR per avviare un dialogo con la regione, come dimostrato dall'organizzazione del terzo Forum ministeriale per la cooperazione nella regione indo-pacifica tenutosi il 2 febbraio 2024 e dalla partecipazione del VP/AR al Forum regionale dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) tenutosi il 14 luglio 2023; invita l'UE a sostenere attivamente il Forum ministeriale per la cooperazione nella regione indo-pacifica come evento annuale;

108.  incoraggia legami politici più stretti con partner che condividono gli stessi principi, in linea con la strategia dell'UE per la cooperazione nella regione indo-pacifica, in particolare con il Giappone, la Repubblica di Corea, l'Australia, la Nuova Zelanda, Taiwan e gli Stati membri dell'ASEAN, anche in materia di sicurezza marittima, non proliferazione e resilienza alle minacce ibride; accoglie con favore l'impegno del SEAE nello sviluppo di capacità nella regione indo-pacifica al fine di creare resilienza contro la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri; evidenzia la necessità di promuovere le relazioni interpersonali con i nostri partner, in particolare gli scambi di giovani e la cooperazione civica e nell'ambito di gruppi di riflessione; sottolinea che il mantenimento della pace, della stabilità e della libertà di navigazione nella regione indo-pacifica continua a rivestire un'importanza cruciale per gli interessi dell'UE e dei suoi Stati membri;

109.  invita la RPDC ad abbandonare i suoi programmi relativi alle armi di distruzione di massa e ai missili balistici in modo completo, verificabile e irreversibile; deplora con la massima fermezza i crimini contro l'umanità ed esorta le autorità del paese a intraprendere un processo di riforma in base al quale siano rispettati e tutelati tutti i diritti umani; sottolinea l'urgente necessità che l'UE e la comunità internazionale intervengano per impedire la cooperazione militare e lo scambio di armi tra la Russia e la RPDC;

110.  osserva che le sfide geopolitiche hanno rafforzato l'interesse comune dell'India e dell'UE a garantire la sicurezza, la prosperità e lo sviluppo sostenibile; pone in evidenza la piena attuazione della strategia dell'UE per l'India del 2018 e la tabella di marcia UE-India per il 2025 in stretto coordinamento con gli interventi degli Stati membri mirati al dialogo attivo con l'India; accoglie con favore la creazione del Consiglio UE-India per il commercio e la tecnologia; incoraggia l'intensificazione delle relazioni tra l'India e l'UE in quanto partner strategici; chiede, in tale contesto, di tener fede all'impegno a favore di dialoghi e vertici multilivello periodici per mantenere le relazioni bilaterali in cima all'ordine del giorno; incoraggia inoltre un dialogo interparlamentare più strutturato tra il Parlamento europeo e il suo omologo indiano; ritiene che tale dialogo contribuirebbe al coordinamento delle posizioni e delle iniziative nei consessi multilaterali, in particolare le Nazioni Unite, l'Organizzazione mondiale del commercio e il G20; sottolinea l'importanza di una conclusione positiva dei negoziati su un accordo di libero scambio UE-India, tenendo conto delle sensibilità di entrambe le parti; auspica che l'India allinei la propria posizione in merito all'invasione russa dell'Ucraina a quella della comunità transatlantica e invita il Consiglio e il VP/AR a intraprendere sforzi diplomatici in tal senso; ricorda, in tale contesto, che l'eventuale intensificazione del partenariato dovrebbe fondarsi sui valori di libertà, democrazia, pluralismo, Stato di diritto, uguaglianza, rispetto dei diritti umani, giustizia sociale, sviluppo sostenibile e impegno a promuovere un ordine globale inclusivo basato su regole;

111.  esprime profonda preoccupazione per i recenti cambiamenti relativi alla posizione nazionale e miliare della Cina dal 20° congresso nazionale del partito comunista cinese; ritiene che la crescente assertività della Cina, in parte attraverso una politica di coercizione economica, rimanga una delle principali sfide geopolitiche del XXI secolo; ritiene che la Cina stia dimostrando che ha sia l'intenzione sia, sempre più, i mezzi economici, diplomatici, militari e tecnologici per incrinare l'ordine internazionale basato su regole; sottolinea che ciò richiede una risposta multidimensionale che consenta all'UE di mantenere il suo impegno selettivo nei confronti della Cina su una serie di questioni chiave e nel contempo di ridurre i rischi inerenti alle sue relazioni con il paese limitando sempre più la dipendenza economica in settori critici, in linea con la strategia di sicurezza economica dell'UE; osserva che un impegno sostanziale nei confronti della Cina è sempre più difficile a causa del fatto che le dimensioni della concorrenza e della rivalità sistemica svolgono un ruolo sempre più importante; sottolinea che la Cina continua a essere importante in molti settori d'intervento, inclusi i cambiamenti climatici; mette in guardia dal fatto che la continua crescita del partenariato strategico tra Cina e Russia, anche nell'ambito del trasferimento di tecnologia e capacità militari e della cooperazione nella regione artica, può aumentare la capacità di coercizione della Cina nei confronti dei partner dell'UE in Asia e in tutto il mondo; rinnova il suo invito a una strategia UE-Cina più assertiva, che modelli le relazioni con la Cina nell'interesse dell'UE e tenga pienamente conto delle sfide derivanti dall'ascesa della Cina quale attore globale;

112.  condanna gli atti di guerra ibrida quali gli attacchi informatici, le campagne di disinformazione, la sorveglianza e lo spionaggio dei cittadini cinesi all'interno dell'UE; esorta la Cina a porre immediatamente fine a questi atti malevoli e alla manipolazione delle informazioni e alle ingerenze elettorali e invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare con urgenza le iniziative sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione, come proposto dal Parlamento; condanna le sanzioni nei confronti di deputati al Parlamento europeo (e di membri di altre entità dell'UE), dei parlamenti nazionali, dei gruppi di riflessione e dei ricercatori europei e chiede la loro abolizione immediata e incondizionata;

113.  condanna il sistema di lavoro forzato sostenuto dal governo cinese e le sue violazioni dei diritti umani, che secondo l'Alto Commissariato per i diritti umani possono costituire crimini contro l'umanità, incluso l'elevato rischio di genocidio nello Xinjiang e di crimini contro l'umanità in Tibet e nella Mongolia interna, come pure le politiche oppressive contro altre minoranze etniche; ricorda che la politica di "una sola Cina" dell'UE rimane una pietra angolare delle relazioni UE-Cina; ribadisce la sua condanna della violazione da parte della Cina dei suoi impegni internazionali, delle violazioni delle dichiarazioni congiunte sino-britannica e sino-portoghese, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, del principio "un paese, due sistemi" e della Legge fondamentale di Hong Kong, nonché del giro di vite dell'autonomia della regione amministrativa speciale e degli esponenti dell'opposizione, tra cui membri della società civile e i loro familiari; invita la Commissione a valutare lo status di autonomia di Hong Kong e di Macao alla luce delle violazioni delle dichiarazioni congiunte sino-britannica e sino-portoghese da parte della Cina e della repressione dell'autonomia di Hong Kong;

114.  sottolinea la necessità di garantire un approccio europeo unificato quando la Cina utilizza la sua influenza economica per mettere a tacere l'opposizione contro le sue violazioni dei diritti umani; esorta la Cina a indagare su eventuali violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale e a impedirle; ricorda che la Cina, in qualità di membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha una responsabilità particolare in relazione al rispetto della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; esprime preoccupazione per la situazione dei cristiani e di altre minoranze religiose, inclusa la loro libertà di culto in Cina, che sono vittima di continue persecuzioni;

115.  condanna la crescente tendenza alla repressione transnazionale da parte della Cina e invita gli Stati membri dell'UE che non l'hanno ancora fatto a sospendere i rispettivi trattati di estradizione con la Cina e Hong Kong e a chiudere tutte le "stazioni di polizia" cinesi illegali rimaste sul loro territorio; esprime preoccupazione per l'accordo sul rafforzamento della cooperazione per il mantenimento dell'ordine pubblico e dei pattugliamenti congiunti firmato il 16 febbraio 2024 dal ministero cinese della Pubblica sicurezza e dal ministero dell'Interno ungherese; invita il governo ungherese a rendere noti, immediatamente e integralmente, tutti i dettagli dell'accordo e i suoi potenziali effetti negativi sulla sicurezza comune e sulla sovranità dell'Unione europea; invita il SEAE a monitorare attentamente i processi ai prigionieri politici a Hong Kong e a chiedere il rilascio di tali prigionieri politici, tra cui il fondatore dell'Apple Daily Jimmy Lai;

116.  prende atto dell'ultimo vertice dei BRICS che si è tenuto a Johannesburg nell'agosto 2023 e degli obiettivi geopolitici della Cina nei confronti dei BRICS e delle narrazioni della Cina nel contesto delle sue iniziative sullo sviluppo globale, la sicurezza globale e la civilizzazione globale; sottolinea la necessità che l'UE e i suoi Stati membri incrementino il dialogo e la cooperazione con alcuni membri dei BRICS+ per contrastare le azioni malevoli della Russia e la crescente influenza globale della Cina;

117.  esorta l'UE e la Cina a intensificare il dialogo e la stretta cooperazione nella lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e, più in generale, sull'uso sostenibile delle risorse biologiche marine e sulla governance degli oceani; invita l'UE a rafforzare la cooperazione con il Regno Unito, gli Stati Uniti, il Giappone e altri attori chiave nella politica della pesca e degli oceani, utilizzando i propri strumenti diplomatici per incoraggiare la Cina a procedere con le necessarie riforme del proprio quadro di governance della pesca;

118.  condanna fermamente le continue provocazioni militari cinesi nei confronti di Taiwan e ribadisce la sua ferma opposizione a qualunque cambiamento unilaterale dello status quo nello stretto di Taiwan che mette a rischio la stabilità regionale; invita l'UE e i suoi Stati membri a garantire, trasmettendo un messaggio chiaro e coerente, che qualsiasi tentativo di modificare unilateralmente lo status quo nello stretto di Taiwan, in particolare attraverso le forza o la coercizione, non può essere accettato e avrà costi elevati; ; sottolinea che le rivendicazioni territoriali della Cina non hanno alcuna base nel diritto internazionale; denuncia inoltre il blocco da parte della Cina della partecipazione di Taiwan alle organizzazioni multilaterali; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere la partecipazione significativa di Taiwan alle pertinenti organizzazioni internazionali, come l'OMS, l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; ribadisce che Taiwan è un partner fondamentale dell'UE e un alleato democratico nella regione indo-pacifica; riconosce l'importanza di Taiwan nel garantire la sicurezza delle catene di approvvigionamento globali, in particolare nel settore dell'alta tecnologia, ed esorta l'UE e i suoi Stati membri a impegnarsi in una più stretta cooperazione con Taiwan; accoglie con favore le visite consecutive di delegazioni ufficiali di commissioni parlamentari a Taiwan dal 2021 e incoraggia ulteriori scambi tra l'UE e Taiwan; invita la Commissione ad avviare senza indugio misure preparatorie per i negoziati su un accordo bilaterale sugli investimenti con Taiwan;

119.  condanna le dichiarazioni del Presidente cinese secondo cui la Cina non rinuncerà mai al diritto di usare la forza nei confronti di Taiwan e incoraggia la leadership cinese a dar prova di prudenza e moderazione in seguito alle elezioni presidenziali e parlamentari a Taiwan; osserva che né Taiwan né la Cina sono reciprocamente subordinati; esprime grave preoccupazione per l'uso da parte della Cina della disinformazione ostile per minare la fiducia nella democrazia e nella governance di Taiwan; invita l'UE e i suoi Stati membri a cooperare con i partner internazionali per contribuire a sostenere la democrazia a Taiwan, senza il rischio di ingerenze e minacce esterne, e sottolinea che solo il governo democraticamente eletto di Taiwan può rappresentare la sua popolazione sulla scena internazionale; prende atto della necessità di concentrarsi anche sulla diplomazia preventiva per evitare un'escalation nello stretto di Taiwan;

120.  rileva che nell'ultimo decennio la Cina si è incentrata sul rafforzamento della propria influenza nella regione indo-pacifica attraverso l'aumento degli aiuti, dello sviluppo, della diplomazia e della cooperazione in materia di sicurezza; sottolinea che le risorse devono essere messe in comune per rafforzare efficacemente l'impronta politica dell'UE e affermare l'UE quale partner affidabile e strategico nel Pacifico; esprime preoccupazione per i tentativi da parte della Cina di dominare la regione dei mari, che comprende il Mar Cinese Meridionale e il Mar Cinese Orientale, che potrebbero seriamente compromettere l'equilibrio di poteri regionale e influire negativamente sugli interessi economici e politici dell'UE; esorta la Cina, a tale riguardo, a sospendere qualsiasi azione e pressione militare contro la marina delle Filippine e le sue isole occupate nel Mar Cinese Meridionale; incoraggia gli Stati membri a unire le forze e a impegnarsi a livello ministeriale con i paesi insulari del Pacifico e con l'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico; sottolinea che un vero e proprio seguito alla COP28 è un interesse centrale per i paesi della regione ed esorta pertanto il SEAE a promuovere il sostegno globale per una transizione verde sostenibile e a intensificare la sua diplomazia climatica per consolidare la cooperazione sulle misure in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi;

121.  sottolinea che l'ASEAN è un alleato fondamentale per rafforzare il multilateralismo basato su regole; chiede una stretta cooperazione, in linea con la dichiarazione congiunta dei leader UE-ASEAN del 14 dicembre 2022, al fine di plasmare le dinamiche regionali al di là dei vincoli binari della concorrenza Cina-America; sottolinea inoltre, in tale contesto, l'importanza di mantenere la libertà di navigazione nel Mar cinese meridionale e orientale; ricorda la necessità di attuare pienamente il piano d'azione UE-ASEAN 2023-2027;

122.  accoglie con favore la firma dell'accordo di Samoa e dei relativi protocolli regionali che apporteranno un'attenzione regionale senza precedenti ai paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e chiede la rapida ratifica sia da parte dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico che da parte dell'UE; esorta la Commissione e il VP/AR a garantire che sia dato seguito al vertice UE-Unione africana del febbraio 2022 al fine di approfondire la cooperazione sulle iniziative di interesse comune e di soddisfare le esigenze dei paesi partner in Africa; chiede che la terza riunione ministeriale UE-Unione africana, che era stata rinviata, si tenga quanto prima; sottolinea che l'UE dovrebbe perseguire priorità geografiche a livello bilaterale, concentrandosi sui principali partner africani, ma anche a livello regionale, concentrandosi sull'attuazione di strategie regionali per il Sahel e i paesi costieri, la regione dei Grandi Laghi e il Corno d'Africa; accoglie con favore, in tale contesto, l'operazione Atalanta che, essendo la prima operazione navale dell'UE con l'obiettivo specifico di proteggere le imbarcazioni del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, è diventata un'operazione antipirateria di successo; incoraggia il Consiglio e gli Stati membri a considerare la possibilità di estendere la portata geografica dell'operazione Atalanta;

123.  attribuisce particolare importanza al rafforzamento della collaborazione in materia di sicurezza con i paesi del Golfo di Guinea, sostenendone l'integrazione e la solidarietà intraregionale; accoglie con favore, a tal proposito, l'avvio dell'iniziativa dell'UE in materia di sicurezza e difesa a sostegno dei paesi dell'Africa occidentale del Golfo di Guinea, per una durata iniziale di due anni, in stretto coordinamento con la Costa d'Avorio, il Ghana, il Togo e il Benin; esprime profonda preoccupazione per il deterioramento della stabilità nel Sahel, aggravato dal colpo di Stato militare in Niger e dalla dissoluzione delle istituzioni democratiche; non riconosce e non riconoscerà le autorità derivanti dal colpo di Stato in Niger; ribadisce il suo appello molto chiaro per il pieno ripristino, senza indugio, dell'ordine costituzionale e si associa pienamente alle dichiarazioni della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale e dei suoi partner africani e internazionali a tale riguardo;

124.  denuncia l'ingerenza della Russia in Africa, in particolare attraverso una maggiore presenza del gruppo Wagner nel continente, e condanna con fermezza gli abusi e i crimini commessi; ricorda che la stabilità del Sahel ha ripercussioni dirette sulla sicurezza e la stabilità delle frontiere esterne europee nel Mediterraneo; invita l'UE ad aumentare le risorse e a rafforzare la cooperazione con i nostri partner per lottare contro la tratta di esseri umani attraverso il Mediterraneo e la Bielorussia e smantellare le reti criminali utilizzate per la tratta di esseri umani; ritiene che la politica dell'UE nei confronti del Sahel non abbia prodotto i risultati attesi e prende atto dell'annuncio del VP/AR di rivalutare la strategia dell'UE nei confronti del Sahel;

125.  sottolinea la necessità di adattare l'attuale approccio per mantenere l'influenza e chiede di rafforzare l'impegno e il sostegno dell'UE alla regione; accoglie con favore la preparazione da parte della Commissione di un "nuovo approccio strategico" al partenariato con l'Africa, che tenga conto della nuova situazione geopolitica, ed esorta la Commissione e il Consiglio a sviluppare un partenariato reciprocamente vantaggioso che si concentri su questioni comuni per l'Europa e l'Africa; accoglie con favore il pacchetto di investimenti Global Gateway Africa-Europa di 150 miliardi di EUR, volto a sostenere i partner africani nello sviluppo di una ripresa e di una trasformazione forti, inclusive, verdi e digitali; ritiene che gli sforzi volti a combattere la disinformazione e a meglio dimostrare il sostegno dell'UE all'Africa debbano essere urgentemente aumentati e migliorati;

126.  sottolinea che l'accesso all'acqua potabile sicura costituisce una delle principali sfide del XXI secolo, soprattutto perché quasi il 60 % delle risorse acquifere attraversa i confini territoriali politici; sottolinea che la scarsità di acqua può portare ai conflitti più gravi, se non si definiranno modalità integrate e condivise per l'uso di tali risorse; sottolinea la necessità che l'UE adotti una strategia per facilitare soluzioni tecnologiche e geopolitiche nelle zone interessate dalla scarsità di acqua, che ha un alto potenziale di destabilizzazione; incoraggia i paesi situati nelle zone dei principali conflitti legati all'acqua a firmare la Convenzione di Helsinki sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali del 1992;

127.  condanna le azioni intraprese dal presidente venezuelano Nicolas Maduro, che rappresentano una minaccia diretta alla sovranità della Guyana; invita la comunità internazionale ad avviare colloqui per trovare una soluzione diplomatica che rispetti la giurisdizione della CIG su questa controversia di lunga data;

128.  condanna il regime autoritario di Daniel Ortega e Rosario Murillo, che sta sistematicamente minando le strutture democratiche del Nicaragua, tra cui la separazione dei poteri, il sistema elettorale e il rispetto dei diritti umani; ricorda che il regime nicaraguense intrattiene forti legami con altre autocrazie, come quelle iraniana, venezuelana e cubana, e dimostra costantemente il suo sostegno al Cremlino, anche autorizzando la presenza militare russa in Nicaragua; chiede che tutti i prigionieri politici, tra cui diversi vescovi e sacerdoti cattolici, detenuti nel tentativo di mettere a tacere le voci dissidenti, siano rilasciati, che lo Stato di diritto sia ripristinato e che il dialogo tra il regime e l'opposizione sia agevolato dall'UE; condanna i continui abusi psicologici e fisici che tutti i detenuti subiscono per mano delle autorità di polizia e penitenziarie, come pure lo stato di detenzione in isolamento in cui si trovano alcuni di essi, senza accesso ad avvocati, familiari o cure mediche; ricorda al regime nicaraguense la sua responsabilità di garantire che le condizioni di detenzione rispettino i suoi obblighi internazionali in materia di diritti umani e norme quali le regole minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti (regole di Nelson Mandela);

129.  ritiene che l'approccio politico dell'UE nei confronti di Cuba sia costruttivo ma critico, come sancito dall'accordo di dialogo politico e di cooperazione del 2016; deplora che da decenni il regime cubano stia costantemente ignorando e violando tali principi e diritti; condanna con la massima fermezza le violazioni dei diritti umani e gli abusi sistematici, aumentati in tempi recenti, perpetrati dal regime cubano ai danni, tra l'altro, di migliaia di prigionieri politici, manifestanti, dissidenti politici, leader religiosi, attivisti per i diritti umani e artisti indipendenti; esorta le autorità cubane a porre immediatamente fine alla politica di repressione; osserva che il quarto dialogo sui diritti umani si è tenuto a Cuba nel novembre 2023, ma deplora la mancata partecipazione delle organizzazioni indipendenti della società civile; conclude pertanto che tale esercizio non ha prodotto risultati concreti; ritiene che l'UE consideri il dialogo fine a se stesso e non uno strumento per migliorare le condizioni di vita dei cittadini cubani, che hanno dovuto affrontare gravi carenze alimentari e crisi sanitarie che hanno provocato un esodo su larga scala; condanna l'attuale divieto del regime cubano di effettuare visite "in loco" nell'ambito del meccanismo di sorveglianza a disposizione di attori internazionali imparziali come l'Unione Europea; condanna fermamente, a tal proposito, il fatto che il regime cubano abbia rifiutato la visita di una delegazione del Parlamento europeo nel paese;

130.  osserva che l'UE dovrebbe avere un particolare interesse a rilanciare il suo partenariato con i paesi dell'America latina e dei Caraibi; osserva che l'impegno dell'UE nella regione si è ridotto negli ultimi decenni, creando un vuoto per gli attori stranieri malevoli; esorta i paesi dell'America latina ad adottare una posizione più risoluta nel condannare l'aggressione della Russia contro l'Ucraina; esprime la sua preoccupazione per l'aumento della criminalità organizzata e del traffico di stupefacenti in America latina, che si ripercuote anche sull'UE; condanna fermamente le violenze e gli attacchi criminali perpetrati da gruppi armati coinvolti nel traffico di droga in Ecuador e nella regione circostante; chiede di aumentare in maniera sostanziale la cooperazione biregionale nella lotta contro tale fenomeno;

131.  prende atto del vertice del 17 e 18 luglio 2023 tra l'UE e la Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici e auspica che esso migliorerà le relazioni biregionali, in particolare alla luce della crescente influenza della Cina e della Russia in America latina e nei Caraibi; invita gli Stati membri e il SEAE a perseguire una diplomazia proattiva nella regione, ponendo un forte accento sulla difesa dell'ordine globale multilaterale, del diritto internazionale e del rispetto della democrazia e dei diritti umani; accoglie con favore la firma del nuovo accordo quadro avanzato UE-Cile, che comprende una componente politica e di cooperazione e una componente relativa a commercio e investimenti, e chiede che si compiano progressi verso la firma e la ratifica dell'accordo globale UE-Messico; invita la Commissione e la Presidenza del Consiglio belga a portare avanti con decisione e a concludere l'accordo con il Mercosur prima della fine dell'attuale legislatura, mantenendo nel contempo il massimo livello di ambizione in relazione all'applicazione delle sue disposizioni in materia di sostenibilità; si compiace inoltre che il processo di ratifica dell'accordo di associazione UE-America centrale si sia concluso;

132.  sottolinea l'importanza di promuovere relazioni ancora più solide con la Norvegia, che è il partner più strettamente associato dell'UE nel quadro dell'accordo sullo Spazio economico europeo; accoglie con favore la conclusione dei colloqui esplorativi con la Svizzera e chiede che si compiano progressi nei negoziati relativi a un nuovo accordo; valuta positivamente l'esito dei negoziati per un accordo di associazione tra l'UE, Andorra e San Marino; prende atto della sospensione dei negoziati su un accordo di associazione con Monaco;

133.  chiede un maggiore impegno dell'UE nell'Artico, vista la sua importanza geostrategica fondamentale per l'UE in considerazione delle conseguenze dei cambiamenti climatici, della concorrenza industriale ed economica, delle minacce alla sicurezza, causate tra l'altro dall'espansione militare russa nel Grande Nord, e della minaccia alla libertà di navigazione; osserva che la NATO ha sottolineato l'importanza del Grande Nord, in particolare per l'espansione delle possibili rotte marittime, l'accesso alle risorse naturali, la conservazione del clima e le rivendicazioni territoriali, che possono portare a un aumento delle tensioni geopolitiche; sottolinea che l'impegno dell'UE nella regione deve comportare la cooperazione con i partner locali, compresi i popoli indigeni;

134.  chiede un maggiore sostegno alla strategia dell'UE per la sicurezza marittima, in quanto la libertà di navigazione presenta una sfida crescente; insiste sul fatto che la libertà di navigazione deve essere sempre rispettata, dando la priorità all'allentamento della tensione e alla prevenzione di conflitti armati e incidenti militari;

135.  sottolinea che la regione polare meridionale dovrebbe essere considerata un'area di interesse emergente a causa delle dinamiche geopolitiche mutevoli; sottolinea l'importanza della cooperazione multilaterale nella gestione delle aree marine protette; incoraggia l'UE a elaborare un'agenda polare europea mirata, che cerchi di integrare le sue ambizioni regionali nella sua PESC e che riunisca i notevoli interessi degli Stati membri in materia di scienza, conservazione degli oceani, pesca, pace regionale e multilateralismo basato su regole; chiede un rafforzamento del dialogo UE-Cina-Antartico;

o
o   o

136.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14.
(2) GU C 167 dell'11.5.2023, pag. 105.
(3) GU L 22 del 24.1.2023, pag. 29.
(4) GU L 270 del 18.10.2022, pag. 93.
(5) GU L 325 del 20.12.2022, pag. 110.
(6) GU C, C/2023/404, 23.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/404/oj.
(7) GU C, C/2023/405, 23.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/405/oj.
(8) GU C 214 del 16.6.2023, pag. 104.
(9) Testi approvati, P9_TA(2023)0356.
(10) Testi approvati, P9_TA(2023)0106.
(11) GU C 132 del 14.4.2023, pag. 115.
(12) Testi approvati, P9_TA(2023)0242.
(13) Testi approvati, P9_TA(2023)0219.
(14) GU C 347 del 9.9.2022, pag. 61.
(15) GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1.
(16) Testi approvati, P9_TA(2023)0292.
(17) Studio dal titolo "Qualified majority voting in common foreign and security policy – A cost of non-Europe report" (Voto a maggioranza qualificata in materia di politica estera e di sicurezza comune – Relazione sul costo della non Europa), Parlamento europeo, Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare, 28 agosto 2023.
(18) GU C 150 del 28.05.1999, pag. 164.
(19) GU C 347 del 9.9.2022, pag. 150.
(20) Risoluzione del Parlamento europeo del 19 ottobre 2023 sui recenti sviluppi nel dialogo Serbia-Kosovo, tra cui la situazione nei comuni nel nord del Kosovo (Testi approvati, P9_TA(2023)0372).


Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – Relazione annuale 2023
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Risoluzione del Parlamento europeo del 28 febbraio 2024 Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – relazione annuale 2023 (2023/2119(INI))
P9_TA(2024)0105A9-0403/2023

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto il titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il capo 2, sezione 2, recante disposizioni sulla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC),

–  visto il regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092(1),

–  visto il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione(2),

–  visto il regolamento (UE) 2023/2418 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA)(3),

–  visto il regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2023, sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP)(4),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (COM(2023)0160),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti di cibersicurezza, e di preparazione e risposta agli stessi (COM(2023)0209),

–  vista la decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti(5),

–  vista la decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace (EPF), e abroga la decisione (PESC) 2015/528(6),

–  vista la decisione (PESC) 2022/1970 del Consiglio, del 17 ottobre 2022, che modifica la decisione 2010/452/PESC sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia(7),

–  vista la decisione (PESC) 2022/1968 del Consiglio, del 17 ottobre 2022, relativa a una missione di assistenza militare dell'Unione europea a sostegno dell'Ucraina (EUMAM Ucraina)(8),

–  vista la decisione (PESC) 2022/2507 del Consiglio, del 19 dicembre 2022, che modifica la decisione 2010/452/PESC sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia(9),

–  vista la decisione (PESC) 2023/162 del Consiglio, del 23 gennaio 2023, relativa a una missione dell'Unione europea in Armenia (EUMA)(10),

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023 riguardanti la decisione di avviare negoziati di adesione con l'Ucraina e la Repubblica di Moldova, di avviare negoziati di adesione con la Bosnia-Erzegovina una volta raggiunto il necessario livello di conformità ai criteri di adesione e di concedere lo status di paese candidato alla Georgia, fermo restando che siano adottate le pertinenti misure indicate nella raccomandazione della Commissione dell'8 novembre 2023;

–  vista la dichiarazione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 16 febbraio 2024 su una prevista operazione militare israeliana a Rafah,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 22 gennaio 2018 sull'approccio integrato alle crisi e ai conflitti esterni e del 24 gennaio 2022 sulla situazione della sicurezza europea,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 21 febbraio 2022, che prorogano e rafforzano l'attuazione del concetto delle presenze marittime coordinate nel Golfo di Guinea,

–  vista la dichiarazione di Versailles adottata in occasione della riunione informale dei capi di Stato e di governo l'11 marzo 2022,

–  viste la "bussola strategica per la sicurezza e la difesa – Per un'Unione europea che protegge i suoi cittadini, i suoi valori e i suoi interessi e contribuisce alla pace e alla sicurezza internazionali", approvata dal Consiglio il 21 marzo 2022 e dal Consiglio europeo il 25 marzo 2022, e la relazione annuale sui progressi compiuti nell'attuazione della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, pubblicata nel marzo 2023,

–  visto il patto sulla dimensione civile della PSDC – Verso missioni civili più efficaci, approvato dal Consiglio il 22 maggio 2023,

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 18 maggio 2022, dal titolo "Analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e prospettive di percorso" (JOIN(2022)0024),

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 10 marzo 2023, sull'aggiornamento della strategia per la sicurezza marittima dell'UE e del relativo piano d'azione "Una strategia rafforzata per la sicurezza marittima dell'UE per far fronte all'evoluzione delle minacce marittime" (JOIN(2023)0008),

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 10 marzo 2023, dal titolo "Strategia dell'Unione europea per la sicurezza e la difesa" (JOIN(2023)0009),

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 10 novembre 2022, dal titolo "Piano d'azione sulla mobilità militare 2.0" (JOIN(2022)0048),

–  vista la comunicazione della Commissione del 27 settembre 2023 dal titolo "Verso un'Europa più resiliente, competitiva e sostenibile" (COM(2023)0558),

–  vista l'ottava relazione sullo stato dei lavori relativi all'attuazione dell'insieme comune di proposte approvato dai Consigli dell'UE e della NATO il 6 dicembre 2016 e il 5 dicembre 2017, presentata congiuntamente dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) e dal Segretario generale della NATO ai Consigli dell'UE e della NATO il 16 giugno 2023,

–  visto il trattato del Nord Atlantico,

–  visti il concetto strategico 2022 della NATO e il comunicato del vertice NATO 2023 a Vilnius,

–  vista la dichiarazione del vertice di Madrid adottata dai capi di Stato e di governo della NATO che hanno partecipato alla riunione del Consiglio del Nord Atlantico tenutasi a Madrid il 29 giugno 2022,

–  viste le tre dichiarazioni congiunte sulla cooperazione UE-NATO firmate l'8 luglio 2016, il 10 luglio 2018 e il 10 gennaio 2023,

–  vista la Carta delle Nazioni Unite, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4, che vieta l'uso della forza, e l'articolo 51 sul diritto naturale di autotutela individuale o collettiva,

–  viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325 (2000), 1889 (2013), 2122 (2013), 2242 (2015) e 2493 (2019) su donne, pace e sicurezza, e le risoluzioni 2250 (2015), 2419 (2018) e 2535 (2020) su giovani, pace e sicurezza,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS),

–  visti le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su Cipro e il comunicato stampa del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su Cipro del 21 agosto 2023,

–  vista la sua risoluzione del 5 maggio 2022 sulle minacce alla stabilità, alla sicurezza e alla democrazia nell'Africa occidentale e saheliana(11),

–  vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2023 sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – relazione annuale 2022(12),

–  vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2023 sulle conseguenze umanitarie del blocco in Nagorno-Karabakh(13),

–  viste le sue risoluzioni del 9 marzo 2022(14) e del 1° giugno 2023(15) sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione,

–  viste le sue risoluzioni del 15 marzo 2023 sulle relazioni UE-Armenia(16) e sulle relazioni UE-Azerbaijan(17),

–  vista la sua risoluzione del 18 aprile 2023 sull'attuazione della PSDC civile e di altre forme di assistenza dell'Unione in materia di sicurezza civile(18),

–  vista la sua raccomandazione dell'8 giugno 2022 al Consiglio e al VP/AR sulla politica estera, di sicurezza e di difesa dell'Unione europea dopo la guerra di aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia(19),

–  vista la sua raccomandazione del 5 ottobre 2022 al Consiglio, alla Commissione e al VP/AR sulle relazioni e il partenariato strategici dell'UE con il Corno d'Africa(20),

–  vista la sua raccomandazione del 23 novembre 2022 al Consiglio, alla Commissione e al VP/AR concernente la nuova strategia dell'UE in materia di allargamento(21),

–  vista la sua risoluzione del 19 aprile 2023 sulla capacità di dispiegamento rapido dell'UE, i gruppi tattici dell'UE e l'articolo 44 TUE: prospettive per il futuro(22),

–  vista la sua raccomandazione del 10 febbraio 1999 sull'istituzione di un Corpo di pace civile europeo(23),

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0403/2023),

A.  considerando che il continente europeo sta affrontando la più complessa combinazione di minacce militari e non militari causate dalla guerra illegale della Russia contro l'Ucraina, che ha minacciato gravemente la sicurezza e la stabilità dell'UE; che l'aggressione russa viola il diritto internazionale, i principi della Carta delle Nazioni Unite e l'Atto finale di Helsinki, e costituisce un attacco all'ordine internazionale basato su regole, mettendo a repentaglio il principio fondamentale del non ricorso alla forza nelle relazioni internazionali; che la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, parallelamente alla militarizzazione di altri settori quali l'energia, l'approvvigionamento alimentare e l'informazione, ha segnalato l'avvento di un ambiente geopolitico internazionale più competitivo e meno sicuro;

B.  considerando che tali minacce non militari comprendono disinformazione, attacchi informatici, pressione economica, ricatti alimentari ed energetici, strumentalizzazione della migrazione e ingerenze politiche sovversive a sostegno delle operazioni militari illegittime da parte della Russia;

C.  considerando che la guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina e l'accresciuta assertività di altri attori regionali e globali, come la Cina, l'Iran e taluni paesi del Golfo, stanno destabilizzando il vicinato immediato dell'UE, tra l’altro attraverso campagne di disinformazione e investimenti strategici; ma anche, in alcuni casi, attraverso la fornitura di sostegno politico, finanziario, operativo e logistico a entità ostili nella regione; che l'UE ha bisogno di garantire un sostegno maggiore, in particolare ai paesi candidati, per preservare la stabilità e la sicurezza e intensificare la cooperazione in materia di difesa, soprattutto in termini di lotta alla disinformazione e alla guerra ibrida; che il futuro dei Balcani occidentali e dei paesi del vicinato orientale è nell'UE;

D.  considerando che i persistenti tentativi della Russia di destabilizzare l'UE e di compromettere l'architettura di sicurezza europea richiedono che l'UE rafforzi in modo sostanziale la coesione e l'efficacia della sua politica estera, di sicurezza e di difesa, e della sua sovranità strategica, fissi i suoi obiettivi strategici, difenda i suoi interessi, i suoi valori e i suoi cittadini sia all'interno che all'esterno dei suoi confini, nei Balcani occidentali e nel suo immediato vicinato orientale e meridionale, al fine di garantire la pace, la sicurezza umana, lo sviluppo sostenibile e la democrazia, e di sostenere i suoi partner;

E.  considerando che l'ambiente strategico del continente europeo nel suo complesso è estremamente instabile, con conflitti aperti o latenti nella maggior parte delle regioni vicine, dal Caucaso al Sahel e dal Medio Oriente ad alcune zone del Nord Africa; che, oltre all'annessione della Crimea e delle regioni di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia in Ucraina, la Russia continua a occupare l'Abkhazia e l'Ossezia meridionale in Georgia e la Transnistria nella Repubblica di Moldova, il che dimostra la necessità di una presenza costante della PSDC nella regione;

F.  considerando che la cooperazione dell'UE con alcuni paesi africani è oggetto di contestazione; che l'UE e i suoi Stati membri devono valutare l'efficacia delle missioni e delle operazioni PSDC dell'UE;

G.  considerando che l'Ucraina deve essere dotata delle capacità militari necessarie per tutto il tempo che le servirà per riportare una vittoria militare decisiva che ponga fine alla guerra di aggressione illegale della Russia, per ripristinare la propria sovranità e integrità territoriale entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale e per scoraggiare qualsiasi aggressione futura; che l'Ucraina, nel difendere sé stessa, sta anche proteggendo i valori europei e gli interessi fondamentali della sicurezza e combattendo per essi; che la cooperazione UE-NATO è stata fondamentale per coordinare la fornitura di armi all'Ucraina;

H.  considerando che vi è una nuova urgenza per l'UE, che è quella di rafforzare le sue capacità, anche basandosi sul sostegno senza precedenti all'Ucraina e aumentando i finanziamenti a titolo del Fondo europeo per la difesa (FED), della mobilità militare e, in particolare, dello strumento europeo per la pace (EPF), attraverso i quali l'UE ha fornito all'Ucraina attrezzature militari per un valore di oltre 5 miliardi di EUR, nonché attraverso progetti di cooperazione strutturata permanente (PESCO) e missioni militari e civili PSDC; che l'UE deve promuovere ulteriormente la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione nei settori della sicurezza e della difesa, ma anche nel settore della cibersicurezza;

I.  considerando che nel 2023 il Parlamento e il Consiglio hanno concluso accordi sullo strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA) e sul regolamento sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP), che mirano a incoraggiare l'acquisto congiunto di prodotti per la difesa, a potenziare la capacità di produzione dell'industria europea della difesa, a ricostituire le scorte esaurite e a ridurre la frammentazione del settore degli appalti pubblici nel settore della difesa; che sono necessarie ulteriori iniziative per stabilire un'autentica integrazione europea della difesa, tra cui un programma europeo di investimenti nel settore della difesa (EDIP) e una strategia industriale europea della difesa;;

J.  considerando che, in assenza di sostanziali sforzi di bilancio, tali strumenti di difesa non avranno l'effetto previsto né sul sostegno militare all'Ucraina né sullo sviluppo di un'autentica capacità di difesa europea e di una base industriale e tecnologica di difesa dell'UE competitiva (EDTIB); che il quadro finanziario pluriennale (QFP) e la sua revisione non apportano alcun miglioramento al bilancio assegnato alla difesa europea; che sono state formulate proposte per la creazione di un fondo comune per la difesa da 100 miliardi di EUR, che mirerebbe ad aumentare immediatamente la produzione nazionale di armi e munizioni e sarebbe finanziato da obbligazioni europee;

K.  considerando che la massimizzazione delle capacità di difesa dell'UE e degli Stati membri richiede una spesa più intelligente e maggiori appalti congiunti; che la costruzione di capacità e il loro adattamento alle esigenze militari richiedono una cultura strategica comune, una percezione della minaccia e soluzioni da sviluppare e armonizzare in termini di dottrina e concetti; che l'UE deve preparare il suo futuro quadro di cooperazione in materia di difesa per quanto riguarda le capacità militari, dalla loro concezione allo sviluppo e all'impiego operativo, al fine di aumentare la nostra prontezza di difesa in uno sforzo comune;

L.  considerando che la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha riaffermato il ruolo della NATO come cardine della difesa collettiva dei suoi membri e il carattere indispensabile di un legame transatlantico forte; che la guerra ha inoltre evidenziato la mancanza di investimenti nella sicurezza e nella difesa in numerosi Stati membri dell'UE e della NATO; che la decisione dei leader della NATO di dedicare almeno il 2 % del PIL alla spesa per la difesa è stata attuata solo da pochi Stati membri della NATO; che l'obiettivo di spesa del 2 % dovrebbe rappresentare un minimo per i paesi UE della NATO e non un massimale per la spesa per la difesa;

M.  considerando che gli attacchi terroristici di Hamas contro Israele hanno messo in luce l'instabilità e la dinamicità della situazione della sicurezza in Medio Oriente nonché la necessità che l'UE e altri attori internazionali si assumano maggiori responsabilità e assistano i governi e le organizzazioni della società civile della regione nel raggiungimento di una pace duratura e sostenibile, in particolare continuando a sostenere una soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati tra Israele e Palestina e contrastando il terrorismo e la radicalizzazione nella regione; che, il 7 ottobre 2023, 1139 cittadini israeliani e stranieri sono stati uccisi e 240 persone sono state prese in ostaggio durante lo spregevole attacco terroristico perpetrato da Hamas; che decine di migliaia di palestinesi innocenti e centinaia di membri del personale delle Nazioni Unite, di membri del personale medico e di giornalisti sono stati uccisi nella Striscia di Gaza a seguito della risposta del governo israeliano; che il continuo bombardamento e l'evacuazione forzata dei palestinesi verso il sud della Striscia di Gaza hanno creato una situazione umanitaria gravissima in rapido deterioramento; che dal 7 ottobre 2023 almeno 330 palestinesi in Cisgiordania sono stati uccisi da attacchi delle forze e dei coloni israeliani;

N.  considerando che gli attacchi attualmente lanciati nel Mar Rosso dalle zone dello Yemen controllate dagli Houthi, con il sostegno dell'Iran, rappresentano una grave minaccia per la libertà di navigazione, la sicurezza marittima e il commercio internazionale; che altri attacchi lanciati in Iraq e in Siria da varie milizie sostenute dall'Iran stanno aggravando il rischio di escalation nella regione; che da decenni non si raggiungeva un rischio di escalation così elevato nella regione;

O.  considerando che la bussola strategica mira a dotare l'UE degli orientamenti strategici e degli strumenti realistici e operativi necessari per passare a una politica di difesa coerente e credibile, basata su una cooperazione militare significativamente accresciuta tra gli Stati membri, e per fare dell'Unione un garante della sicurezza efficace e capace nonché un attore globale assertivo, anche alla luce del nuovo contesto di sicurezza, capace di rispondere rapidamente alle crisi esterne; che i leader dell'UE si sono impegnati a sviluppare modalità per un processo decisionale più flessibile, in particolare attraverso l'articolo 44 TUE, che consente "coalizioni dei consenzienti" che conducono missioni e operazioni per conto dell'UE; che per navigare nell'attuale ambiente internazionale, l'UE deve adottare un approccio olistico per far fronte a tutte le minacce cui è esposta;

P.  considerando che la bussola strategica fornisce un contributo positivo alla sicurezza globale e transatlantica, e deve essere coerente e compatibile con il concetto strategico della NATO; che la cooperazione UE-NATO è recentemente migliorata in modo significativo; che l'articolo 5 del trattato del Nord-Atlantico e l'articolo 42, paragrafo 7, TUE comportano una clausola di difesa reciproca per i membri; che l'articolo 222 TFUE aggiunge inoltre una "clausola di solidarietà" tra gli Stati membri dell'UE;

Q.  considerando che, come indicato nella bussola strategica, l'UE deve avanzare nella sua ambizione di raggiungere un'autonomia strategica aperta e una sovranità tecnologica, rafforzando nel contempo anche il partenariato con quanti condividono gli stessi principi, al fine di salvaguardare i propri valori e interessi, nonché quelli dei propri alleati e vicini;

R.  considerando che la PSDC ha nove missioni militari e 13 missioni civili che coinvolgono oltre 4 000 persone; che le missioni e le operazioni PSDC sono spesso prive di un processo decisionale rapido e soffrono di un'eccessiva microgestione da parte del Consiglio, oltre che di risorse finanziarie, logistiche e umane limitate; che gli Stati membri stanno impiegando meno personale per le missioni e le operazioni; che tali ostacoli limitano l'efficacia complessiva delle missioni e delle operazioni PSDC; che uno degli obiettivi della bussola strategica è rafforzare le missioni e le operazioni civili e militari dell'UE in ambito PSDC, attribuendo loro mandati più solidi e flessibili, promuovendo processi decisionali rapidi e più flessibili e garantendo una maggiore solidarietà finanziaria;

S.  considerando che le missioni e le operazioni PSDC mirano a rafforzare la resilienza e la stabilità del vicinato europeo, ad esempio nel Mediterraneo, nel Caucaso meridionale, nella regione del Mar Nero, nei Balcani occidentali e nel Corno d'Africa, offrendo servizi di tipo militare, di polizia, di guardia costiera, di formazione alla gestione dei confini e di sviluppo di capacità; che, se vogliono conseguire i loro obiettivi, le missioni PSDC devono iniziare a fornire consulenza e formazione per affrontare le tecnologie emergenti e di rottura che stanno rapidamente penetrando l'ambiente dei "conflitti congelati";

T.  considerando che l'approccio integrato dell'UE alle crisi e ai conflitti esterni consente di fare un uso coerente delle diverse capacità dell'Unione, nel cui ambito la sua politica di sicurezza e di difesa dovrebbe integrare ed essere integrata da altri strumenti civili per contribuire alla sicurezza umana e alla pace sostenibile in Europa e nel mondo in generale;

U.  considerando che i conflitti colpiscono in modo sproporzionato le donne e le ragazze, oltre a intensificare la violenza di genere, come dimostra anche la guerra di aggressione ingiustificata della Russia contro l'Ucraina; che le donne sono fortemente sottorappresentate nelle missioni civili PSDC e nelle missioni e operazioni militari; che la partecipazione delle donne alle operazioni militari e di mantenimento della pace andrebbe incoraggiata e intensificata;

V.  considerando che la missione di assistenza militare dell'UE a sostegno dell'Ucraina (EUMAM) ha dimostrato l'impatto positivo che le missioni e le operazioni PSDC hanno quando sono dotate delle risorse e dei contributi necessari degli Stati membri; che l'EUMAM ha già raggiunto l'obiettivo dell'addestramento di 30 000 soldati ucraini; che, sulla base dei risultati e delle tendenze attuali, l'EUMAM è pronta ad addestrare altro personale militare ucraino per raggiungere l'obiettivo di 60 000 soldati; che la missione è altresì pronta a integrare l'addestramento nei settori aereo e marittimo, ove opportuno, o a reagire a qualsiasi altra richiesta urgente di addestramento da parte dell'Ucraina;

W.  considerando che le missioni e le operazioni PSDC sono spesso oggetto di minacce ibride, tra cui campagne di manipolazione delle informazioni e ingerenze da parte di attori stranieri, che mettono a rischio la loro efficacia nella stabilizzazione del paese in cui sono schierate; che la capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) dell'UE e la capacità militare di pianificazione e condotta (MPCC) devono valutare come proteggere una forza dispiegata dalle minacce ibride;

X.  considerando che la Russia si avvale di società militari private, quale il gruppo Wagner, come parte di uno strumento di guerra ibrida per mantenere una negabilità plausibile, mentre esercita con successo una certa influenza in varie regioni e ottiene l'accesso a risorse naturali e infrastrutture critiche; che, secondo le informazioni disponibili, il gruppo Wagner avrebbe commesso atrocità in Ucraina, Mali, Libia, Siria e nella Repubblica centrafricana; che ha rafforzato i sentimenti antieuropeisti, soprattutto nei paesi con una forte presenza dell'UE o che ospitano missioni PSDC; che in Mali, Burkina Faso e Niger la situazione è caratterizzata dall'atteggiamento non cooperativo dei putschisti nei confronti di altri partner, tra cui la missione militare dell'UE volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali), organizzazioni regionali e MINUSMA;

Y.  considerando che, a seguito del colpo di Stato di luglio in Niger, i putschisti hanno deciso di istruire una causa per perseguire il legittimo Presidente del Niger Mohamed Bazoum per "alto tradimento"; che la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) ha seguito una duplice politica, vale a dire la mediazione e la contemporanea applicazione di sanzioni (commerciali, bancarie e individuali); che l'UE ha espresso un forte sostegno all'ECOWAS, la disponibilità a preparare un regime di sanzioni autonomo e la volontà di esaminare qualsiasi richiesta di ulteriore sostegno proveniente dell'ECOWAS; che, in seguito al colpo di Stato, entrambe le missioni PSDC (la missione dell'UE per lo sviluppo delle capacità (EUCAP) Sahel Niger e la missione di partenariato militare dell'UE (EUMPM) in Niger) hanno sospeso le loro attività operative e hanno mantenuto nel paese solo il personale di base necessario; che le quattro misure di assistenza in corso a titolo dell'EPF (per un totale di 74 milioni di EUR) sono state sospese; che le missioni EUTM ed EUCAP nel Sahel e nella Repubblica centrafricana non hanno dato i risultati sperati;

Z.  considerando che l'instabilità e l'insicurezza nel vicinato meridionale e nella regione del Sahel sono strettamente connesse alla gestione delle frontiere esterne europee e continuano a rappresentare una sfida per tale gestione; che la missione dell'UE di assistenza alle frontiere in Libia e l'operazione militare dell'UE nel Mediterraneo (IRINI) contribuiscono agli sforzi compiuti per una pace, una sicurezza e una stabilità sostenibili attraverso l'attuazione dell'embargo sulle armi e la lotta alle armi illegali e al traffico di esseri umani;

AA.  considerando che le ingerenze straniere malevole e le campagne di disinformazione, in particolare sponsorizzate dalla Russia e, in alcuni casi, da altri attori come la Cina e l'Iran, rappresentano un'importante sfida per la politica estera dell'UE;

AB.  considerando che l'aumento del ricorso ad attacchi e minacce ibride, quale risulta dalle attività della Russia nell'UE, in Ucraina, in Africa e altrove, rende necessario lo sviluppo di strumenti completi per individuare e prevenire tali incidenti e reagire ad essi, e per proteggere i cittadini e i beni dell'Unione trasformando le capacità militari tradizionali, migliorando la sicurezza delle infrastrutture critiche, contrastando la manipolazione delle informazioni e ingerenze da parte di attori stranieri e sviluppando ulteriormente un elevato livello comune di cibersicurezza; che anche la Cina sembra ricorrere maggiormente a tattiche di guerra ibrida, ivi compreso nella regione indo-pacifica e nel Mar cinese meridionale, volte a minare la stabilità e la sicurezza dell'UE;

AC.  considerando che nei prossimi anni le minacce ibride registreranno un maggiore ricorso alla combinazione sistematica di guerra dell'informazione, manovre di forza agili, guerra informatica di massa e tecnologie emergenti e di rottura, dai fondali marini allo spazio, con il dispiegamento di sistemi avanzati di attacco e sorveglianza basati sullo spazio, tutti abilitati con intelligenza artificiale (IA) avanzata, calcolo quantistico, tecnologie con sciami di droni sempre più "intelligenti", capacità informatiche offensive, sistemi di missili ipersonici e guerre biologiche e con nanotecnologie;

AD.  considerando che circa il 90 % del commercio estero dell'Unione avviene via mare; che circa i due terzi delle forniture mondiali di gas e petrolio sono estratti dal mare o trasportati per via marittima, e che fino al 90 % dei trasferimenti internazionali di dati e comunicazioni è effettuato attraverso cavi sottomarini; che la criminalità organizzata e i narcotrafficanti realizzano una parte significativa delle loro attività per via marittima, persino avvalendosi di mezzi sommergibili o semi-sommergibili che le autorità di contrasto fanno fatica ad arrestare;

AE.  considerando che la cooperazione in materia di sicurezza e di difesa con i partner e gli alleati è fondamentale per l'ambizione dell'UE di diventare un garante della sicurezza internazionale; che la cooperazione con organizzazioni quali le Nazioni Unite, la NATO, l'Unione africana (UA), l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico, nonché numerosi alleati e partner che condividono gli stessi principi, è fondamentale per un'efficace messa in atto della PSDC;

AF.  considerando che gli Stati Uniti sono il più importante alleato dell'UE; che la cooperazione congiunta, il partenariato e l'amicizia UE-USA, che si rispecchiano, tra l'altro, nella nostra cooperazione congiunta in seno alla NATO, sono la spina dorsale della nostra libertà, prosperità, democrazia e sicurezza condivise;

AG.  considerando che l'America latina è un partner strategico per l'UE e che esiste un grande potenziale non sfruttato per la costruzione di un vero e proprio partenariato strategico, anche per quanto riguarda la cooperazione in materia di sicurezza;

AH.  considerando che la Commissione e il Parlamento europeo sono impegnati a rafforzare l'UE come attore esterno, in grado di agire in modo più strategico e autonomo;

AI.  considerando che la regione artica sta diventando sempre più importante in termini geopolitici, di sviluppo economico e di trasporti e che, nel contempo, sta affrontando le sfide legate ai cambiamenti climatici, alla militarizzazione e alla migrazione;

AJ.  considerando che il comportamento sempre più aggressivo della Cina, in particolare nel suo stesso vicinato, ad esempio nello stretto di Taiwan e nel Mar cinese meridionale, rappresenta un rischio per la sicurezza regionale e globale; che la Cina ha promosso per molti anni una narrazione alternativa, mettendo in discussione i valori democratici, i mercati aperti e l'ordine internazionale basato su regole; che la crescente influenza della Cina nelle organizzazioni internazionali ha impedito progressi positivi e ha escluso ulteriormente Taiwan da una partecipazione legittima e significativa;

AK.  considerando che gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea del Sud hanno avuto un primo incontro storico trilaterale il 18 agosto 2023; che la cooperazione reciproca tra paesi che condividono gli stessi principi, in particolare nella regione indo-pacifica, è fondamentale per garantire lo sviluppo pacifico e prospero della regione; che l'UE dovrebbe altresì adoperarsi per rafforzare la sua collaborazione in materia di sicurezza con questi paesi della regione che condividono gli stessi principi;

AL.  considerando che il Kosovo e il dialogo tra Belgrado e Pristina, facilitato dall'UE, sono esposti a minacce di destabilizzazione; che l'operazione EUFOR Althea svolge un ruolo cardine per la sicurezza e la stabilità della Bosnia-Erzegovina e della regione;

AM.  considerando che il patrimonio culturale presenta una dimensione universale quale testimonianza della storia indissolubilmente legata all'identità dei popoli, che la comunità internazionale deve proteggere e preservare per le generazioni future;

AN.  considerando che è necessario un approccio complessivo di costruzione della pace che coinvolga specialisti civili al fine di attuare misure concrete per la pace; che le organizzazioni non governative locali e internazionali svolgono attività cruciali volte a prevenire i conflitti e a risolverli pacificamente e che è della massima importanza sfruttare al meglio la loro esperienza;

1.  esprime preoccupazione per il rapido deterioramento della situazione della sicurezza a livello globale e ritiene che, in questo periodo di forte incertezza, la coesione europea e transatlantica come pure una stretta collaborazione con i partner di tutto il mondo che condividono gli stessi principi siano più che mai necessarie per affrontare le sfide poste dalle molteplici crisi globali, agire in modo proattivo, rispondere con decisione alle minacce all'ordine internazionale basato su regole nonché agevolare l'effettiva attuazione della PSDC;

2.  è al fianco dell'Ucraina e condanna risolutamente la guerra di aggressione illegale, non provocata e ingiustificata della Russia; deplora le conseguenze globali della guerra di aggressione illegale della Russia, che sta colpendo paesi e società vulnerabili in tutto il mondo attraverso l'aumento dei prezzi dell'energia e la carenza di generi alimentari e che inoltre viola e minaccia gravemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e compromette la sicurezza e la stabilità europee e globali; riconosce che la Russia sta proseguendo la sua guerra di aggressione contro l'Ucraina con il sostegno della Bielorussia, dell'Iran e della Corea del Nord e mantiene una presenza militare attiva laddove la consideri strategicamente importante;

3.  condanna con la massima fermezza gli spregevoli attacchi terroristici del gruppo terroristico Hamas contro Israele, compresa la cattura di ostaggi; esprime sostegno allo Stato di Israele e al suo popolo e ai civili palestinesi nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania; chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi sequestrati dal gruppo terroristico Hamas e la restituzione delle salme degli ostaggi; sottolinea il diritto di Israele di difendersi in conformità del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario; sottolinea che tutte le parti devono sempre operare una distinzione tra combattenti e civili e che esse possono colpire soltanto combattenti e infrastrutture militari; invita il governo israeliano a non intraprendere azioni militari a Rafah che peggiorerebbero una situazione umanitaria già catastrofica e impedirebbero la fornitura urgente di servizi di base e assistenza umanitaria; esprime il suo più profondo dolore e piena solidarietà alle vittime innocenti su entrambi i fronti, alle loro famiglie e ai loro cari; chiede che tutti i responsabili di atti terroristici e di violazioni del diritto internazionale siano tenuti a risponderne; chiede un'indagine approfondita sul ruolo svolto da peasi terzi, inclusi l'Iran e il Qatar, e da entità non statali nella fornitura di sostegno finanziario, materiale e operativo a Hamas;

4.  condanna fermamente gli attacchi in corso contro attività marittime nel Mar Rosso nel Mar Rosso lanciati dalle zone dello Yemen controllate dagli Houthi, con il sostegno dell'Iran; si compiace della decisione degli Stati membri di avviare un'operazione marittima in ambito PSDC, denominata ASPIDES, volta a proteggere le navi mercantili, rafforzando la conoscenza della situazione marittima e accompagnando le navi per scoraggiare gli attacchi; condanna altresì gli attacchi lanciati da milizie sostenute dall'Iran dal Libano, dalla Siria e dall'Iraq;

Fornire all’Ucraina le capacità di difesa di cui ha bisogno

5.  conferma che l'UE continuerà a sostenere l'Ucraina fornendole i mezzi militari necessari per porre fine alla guerra di aggressione russa e per ripristinare l'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale, consentendole di esercitare effettivamente la sua sovranità, di proteggere i suoi cittadini, di documentare i crimini di guerra, indagare al riguardo e consegnare i responsabili alla giustizia, nonché di realizzare le aspirazioni del popolo ucraino in merito all'integrazione euro-atlantica, e in particolare a un'adesione all'UE fondata su una forte identificazione con i valori europei di libertà, democrazia e Stato di diritto come pure a un'adesione alla NATO; sottolinea che la vittoria militare dell'Ucraina e la sua adesione all'UE e alla NATO sono necessarie per la sicurezza generale, la stabilità e una pace duratura nel continente europeo;

6.  sottolinea l'importanza dell'EPF, che ha fornito sostegno alle forze armate ucraine sotto forma di finanziamenti, attrezzature militari e addestramento, assicurando nel contempo il coordinamento di tutte le parti interessate attraverso il meccanismo di coordinamento gestito dallo Stato maggiore dell'UE; incoraggia gli Stati membri a creare un inventario basato su scenari e prevedibile delle capacità militari che possono essere fornite nell'ambito dell'EPF per garantire una rapida mobilitazione delle capacità a breve e lungo termine; chiede che la sostenibilità finanziaria e la durabilità dell'EPF siano garantite per fornire il sostegno richiesto all'Ucraina e ad altri partner dell'UE in tutto il mondo; chiede un ulteriore incremento e un'accelerazione dell'assistenza finanziaria e militare all'Ucraina e l'immediato dispiegamento di attrezzature moderne, armi e sistemi di difesa aerea e terra-terra di nuova generazione;

7.  esorta gli Stati membri più grandi con capacità significative per quanto riguarda l'industria della difesa, come la Francia, la Spagna e l'Italia, ad aumentare con urgenza e in misura rilevante l'assistenza militare all'Ucraina;

8.  sollecita i governi degli Stati membri ad avviare immediatamente un dialogo con le imprese del settore della difesa al fine di garantire che la produzione e la consegna, in particolare, di munizioni, proiettili e missili per l'Ucraina siano prioritarie rispetto agli ordini provenienti da altri paesi terzi;

9.  accoglie con favore la proposta iniziale del VP/AR Borrell di istituire un fondo di assistenza di 20 miliardi di EUR nell'ambito dell'EPF, destinato a sostenere le forze armate ucraine con un massimo di 5 miliardi di EUR all'anno per il periodo 2023-2027; si rammarica che gli Stati membri abbiano rivisto tale ambizione al ribasso, proponendo solo un sostegno integrativo di 5 miliardi di EUR, ed esorta gli Stati membri a trovare rapidamente un accordo a tale riguardo; condanna fermamente gli sforzi compiuti dall'Ungheria per bloccare i recenti tentativi di aumentare la dotazione finanziaria dell'EPF e la proposta del VP/AR relativa al fondo speciale di assistenza per l'Ucraina; evidenzia che tutta l'assistenza militare e le forniture di armi a titolo dell'EPF devono essere pienamente conformi alla posizione comune dell'UE sulle esportazioni di armi, al diritto internazionale in materia di diritti umani e al diritto umanitario e garantire altresì una trasparenza e una responsabilità adeguate; deplora l'inutile ritardo nell'approvazione da parte degli Stati Uniti della prossima tranche di assistenza all'Ucraina, che è urgentemente necessaria;

10.  accoglie con favore l'istituzione della missione di assistenza militare a sostegno dell'Ucraina (EUMAM Ucraina) e il suo ruolo nel rafforzare l'efficacia militare delle forze armate ucraine, affinché possano difendere la loro integrità territoriale entro i confini dell'Ucraina riconosciuti a livello internazionale e consentire al paese di esercitare efficacemente la propria sovranità e la protezione dei civili; sottolinea la necessità di fornire alla capacità militare di pianificazione e condotta (MPCC) il personale e le infrastrutture necessarie per gestire la pianificazione e il comando di tale importante missione di addestramento;

11.  valuta positivamente la capacità dell'EUMAM Ucraina di rispondere in modo flessibile alle esigenze di addestramento ucraine; si attende che tale missione apporti valore aggiunto ampliando l'offerta di addestramento e si sincronizzi con altre iniziative di addestramento già in corso; insiste sulla necessità di adeguare i moduli di addestramento agli insegnamenti tratti per rispondere adeguatamente alle esigenze delle forze ucraine; si congratula con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e con gli Stati membri per il successo dell'addestramento di più di 30 000 soldati entro la fine del 2023; accoglie con favore la proposta del VP/AR di rendere più ambizioso l'obiettivo di addestramento, portandolo a 60 000 soldati nel 2024; sottolinea l'importanza di adeguare e rivedere costantemente i moduli di addestramento sulla base degli insegnamenti tratti sul campo di battaglia, nonché di prestare una continua attenzione alle sfide attuali e future, tra cui gli aeromobili senza equipaggio (UAV) da combattimento, l'addestramento ai sistemi UAV, la difesa aerea, il rilevamento delle mine, l'addestramento alle armi combinate e specializzato, nonché di potenziare le capacità degli ufficiali attuali e futuri delle forze armate ucraine a tutti i livelli e in funzione delle loro esigenze; plaude inoltre alla rapida conclusione delle deliberazioni e alla forte partecipazione degli Stati membri all'avvio di EUMAM Ucraina, che può essere considerata un modello per le future missioni di addestramento militare, e li invita a dare prova di un'ambizione e di contributi analoghi in altre missioni e operazioni PSDC attuali e future;

12.  elogia la flessibilità e l'adattabilità della missione consultiva dell'Unione europea in Ucraina (EUAM Ucraina) nell'attuazione, in circostanze difficili, del suo mandato rivisto, compreso il sostegno alle indagini e al perseguimento dei crimini internazionali commessi nel contesto dell'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia contro l'Ucraina; invita l'UE ad assicurarsi di poter operare con mezzi finanziari, logistici e umani adeguati per soddisfare le esigenze dell'Ucraina e accoglie con favore la partecipazione dei paesi terzi a tal fine;

13.  sottolinea il sostegno concreto dell'UE all'Ucraina attraverso i "tre percorsi per le munizioni"; sollecita una consegna più rapida di munizioni dalle scorte esistenti degli Stati membri attraverso l'EPF; richiama l'attenzione sul secondo dei "tre percorsi per le munizioni", che mira a fornire un milione di munizioni di artiglieria all'Ucraina entro marzo 2024, ed esprime preoccupazione per le recenti dichiarazioni che suggeriscono che il termine non sarà rispettato; invita il VP/AR, la Commissione e gli Stati membri ad accelerare l'acquisizione congiunta di munizioni per l'Ucraina e sottolinea la necessità di potenziare le capacità produttive dell'industria europea, garantendo un'attuazione rapida ed effettiva del regolamento sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP); incoraggia gli Stati membri a offrire alle piccole e medie imprese (PMI) del settore europeo della difesa opportunità specializzate affinché possano partecipare alle gare d'appalto; invita gli Stati membri dell'UE ad accelerare lo sviluppo delle capacità di produzione di munizioni militari, prestando particolare attenzione ai progetti congiunti con l'Ucraina, e ad accertarsi che agli ordini riguardanti tale paese si attribuisca carattere prioritario senza ulteriori ritardi; sottolinea inoltre che occorre compiere passi concreti verso l'integrazione dell'Ucraina nelle politiche e nei programmi dell'Unione in materia di difesa e cibersicurezza durante il processo di adesione all'UE, sulla base della cooperazione e degli scambi con l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), dell'accordo esistente con l'Agenzia europea per la difesa (AED) nonché della possibilità per gli Stati membri di effettuare acquisizioni per conto dell'Ucraina in quanto destinatari di quantità aggiuntive nell'ambito dello strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA); invita il SEAE e la Commissione a presentare un piano relativo a un pacchetto sostenibile e a lungo termine di impegni in materia di sicurezza per l'Ucraina che sia conciliabile con la necessità di soddisfare i crescenti requisiti di sicurezza dell'Unione europea; accoglie con favore la creazione dello strumento per l'Ucraina ed esorta tutti i soggetti ad adoperarsi per la sua attuazione;

14.  sottolinea l'importanza della condanna su scala mondiale della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, che viola il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e compromette la sicurezza e la stabilità mondiali; invita l'inviato speciale della Commissione per l'attuazione delle sanzioni dell'UE a indagare in modo approfondito sull'elusione delle sanzioni dell'UE contro le entità russe, in particolare per quanto riguarda i beni a duplice uso in relazione alla guerra di aggressione contro l'Ucraina; condanna il fatto che soldati di paesi terzi, tra cui Cuba, Serbia e Siria, stiano combattendo per la Russia nella sua guerra di aggressione in Ucraina e chiede il loro immediato ritiro;

15.  sottolinea l'esito del vertice di Vilnius della NATO, che conferma chiaramente che il futuro dell'Ucraina è legato all'alleanza; accoglie con favore il pacchetto di sostegno per l'Ucraina presentato durante il vertice nonché l'istituzione del Consiglio NATO-Ucraina, che, una volta terminata la guerra, avrà il compito di preparare l'Ucraina all'adesione alla NATO, che dovrà essere completata quanto prima; sostiene il proseguimento degli sforzi e del coordinamento transatlantici in materia di assistenza militare e fornitura di armi all'Ucraina;

16.  sottolinea che gli impegni dell'UE e della NATO nei confronti dell'Ucraina si iscrivono in un più ampio pacchetto di garanzie di sicurezza per l'Ucraina coordinato a livello internazionale, compreso l'avvio da parte del G7 di un quadro multilaterale per la negoziazione di impegni e accordi bilaterali in materia di sicurezza per l'Ucraina;

17.  sottolinea l'importanza di continuare a rendere operativo l'articolo 42, paragrafo 7, TUE, sull'assistenza reciproca e chiede che siano compiuti passi concreti verso l'elaborazione di un'autentica politica di solidarietà dell'UE, anche chiarendo la coerenza tra tale articolo e l'articolo 5 del trattato del Nord-Atlantico, considerando che non tutti gli Stati membri dell'Unione sono membri della NATO;

Rafforzare la difesa europea in risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina

18.  sottolinea ed esprime il suo fermo sostegno all'impegno dei capi di Stato e di governo dell'UE, assunto nella dichiarazione di Versailles, di fornire tutta l'assistenza necessaria all'Ucraina e ad assumersi una maggiore responsabilità per la sicurezza europea rafforzando le capacità di difesa degli Stati membri e dell'UE; incoraggia, a tal fine, un maggiore coordinamento con gli alleati transatlantici e la NATO; ritiene necessario aggiornare la bussola strategica per integrarvi gli insegnamenti tratti dalla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina iniziata a ridosso della sua adozione, nonché alla luce dei recenti avvenimenti in Medio Oriente; invita l'UE e i suoi Stati membri, a seguito di tale revisione, la quale dovrebbe diventare un esercizio periodico, a rispettare l'impegno formulato nella dichiarazione di Versailles accelerando la piena attuazione della bussola strategica attraverso un forte incremento della cooperazione militare europea a livello industriale e di forze armate, al fine di rendere l'Unione europea un garante della sicurezza più forte e capace, che operi in modo interoperabile e complementare alla NATO;

19.  prende atto del dibattito sulla deterrenza nucleare in Europa e chiede una discussione europea costruttiva e aperta su questo elemento fondamentale in materia di difesa territoriale e deterrenza, necessario per garantire la sicurezza a lungo termine del continente europeo e dei suoi popoli;

20.  ricorda che, come chiaramente indicato nella bussola strategica, l'obiettivo dell'UE è quello di poter agire rapidamente e con fermezza ogniqualvolta scoppi una crisi, da sola ove necessario oppure in partenariato, e che la bussola strategica non deve sostituire il rinvio di investimenti essenziali nelle capacità di sicurezza e di difesa dell'UE; sottolinea che gli obiettivi e i traguardi ambiziosi della bussola strategica possono essere conseguiti solo con un'adeguata volontà e azione politica degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE nonché, se necessario, mediante i contributi finanziari necessari; invita pertanto gli Stati membri a effettuare aggiornamenti sistematici e periodici dell'analisi delle minacce;

21.  ribadisce che, per diventare un attore geopolitico credibile, l'UE dovrebbe riformare il proprio sistema decisionale; si rammarica che il potenziale per un'azione rapida, efficiente ed efficace nel settore della politica estera, di sicurezza e di difesa, come previsto dalle clausole passerella del TUE, sia stato utilizzato solo in maniera molto limitata; ribadisce il suo invito al Consiglio a passare gradualmente al voto a maggioranza qualificata per le decisioni sulla PESC e sulla PSDC, almeno nei settori che non hanno implicazioni militari; ribadisce la sua richiesta di organizzare riunioni periodiche del Consiglio dei ministri della difesa dell'UE e chiede che sia istituito un quartier generale congiunto civile-militare a livello europeo che combini strumenti civili e militari, onde sfruttare appieno l'approccio integrato dell'Unione nella gestione delle crisi, dalla pianificazione strategica all'esecuzione effettiva della missione od operazione;

22.  chiede che in seno alla prossima Commissione sia nominato un commissario per l'Unione della difesa, responsabile della messa a punto di un'autentica Unione europea della difesa e di tutte le questioni relative alla difesa, compresa la PSDC, a seguito di una chiara divisione dei compiti con il VP/AR; ritiene che, oltre alla Commissione per la sicurezza e la difesa che sarà istituita a pieno titolo in seno al Parlamento, il commissario per l'Unione della difesa dovrebbe supervisionare congiuntamente un bilancio dell'Unione specifico e consistente destinato alla difesa;

La bussola strategica: "AGIRE"

23.  ricorda ai rispettivi organi dell'UE e agli Stati membri il loro impegno a rafforzare l'MPCC e a conseguire la piena capacità operativa, anche mettendo a disposizione locali e personale adeguati e riorganizzando lo Stato maggiore dell'UE; chiede che la piena capacità operativa sia raggiunta entro il 2025, come indicato nella bussola strategica e a dispetto delle conclusioni del Consiglio del 19 novembre 2018, che fissavano tale scadenza al 2020; chiede inoltre che il personale dell'MPCC sia incrementato notevolmente, portandolo fino a 250 unità; sottolinea l'urgenza di istituire l'MPCC come struttura di comando e controllo privilegiata per le operazioni militari dell'UE, in particolare per quanto riguarda il ricorso alla futura capacità di dispiegamento rapido; sottolinea che tale compito può essere affidato anche a uno dei quattro attuali comandi operativi nazionali;

24.  ribadisce l'importanza di dare piena attuazione alla capacità di dispiegamento rapido, dotata di almeno 5 000 soldati e delle relative capacità in base alla sua natura modulare, disponibili per situazioni di crisi in ambienti non permissivi, quali compiti di salvataggio ed evacuazione, operazioni iniziali di ingresso e stabilizzazione o rafforzamento temporaneo delle missioni; ritiene che, in assenza di un solido impegno politico e di un incremento delle risorse, l'obiettivo di rendere operativa la capacità di dispiegamento rapido entro il 2025 sia a rischio; invita gli Stati membri a tenere conto delle modalità pratiche per l'attuazione dell'articolo 44 TUE durante l'entrata in funzione della capacità di dispiegamento rapido nonché in altre attività operative della PSDC, ove del caso, onde consentire a un gruppo di Stati membri volenterosi e capaci di pianificare e condurre una missione o un'operazione dell'UE e, in tal modo, di garantire la rapida attivazione della capacità di dispiegamento rapido; ribadisce che la capacità di dispiegamento rapido dovrebbe essere organizzata sulla base di termini diversi di "preavviso di trasferimento" per le diverse aree della capacità di dispiegamento rapido, di cui alcune con "preavviso di trasferimento" da 5 a 10 giorni; constata che sarà possibile valutare il numero minimo esatto di soldati solo dopo che i responsabili della pianificazione strategica avranno analizzato tutti i possibili scenari; ritiene che la capacità di dispiegamento rapido dell'UE possa migliorare sostanzialmente e fare tesoro degli insegnamenti tratti dai precedenti gruppi tattici dell'UE, affrontare e superare le loro varie carenze, rafforzare l'autonomia strategica dell'UE e contribuire positivamente all'approccio integrato dell'UE alla sicurezza e alla pace;

25.  accoglie con favore la prima esercitazione dal vivo della capacità di dispiegamento rapido, nell'ambito dell'esercitazione militare dell'UE di gestione delle crisi (MILEX) 2023, svoltasi nell'ottobre 2023 in Spagna e auspica che in futuro si tengano ulteriori esercitazioni dal vivo in futuro, volte a migliorarne le capacità, ad aumentare l'interoperabilità tra gli Stati membri e a testare efficacemente l'utilizzo della capacità di dispiegamento rapido in diversi scenari; invita gli Stati membri e il SEAE a garantire che tali esercitazioni di formazione e certificazione siano coperte dal meccanismo dei costi comuni per assicurare un'adeguata partecipazione in futuro;

26.  sottolinea che la capacità di dispiegamento rapido dovrebbe essere istituita come tipologia di capacità militare dell'UE di risposta alle crisi dotata di una propria identità giuridica, al fine di consentire la creazione della capacità di dispiegamento rapido quale forza disponibile in qualsiasi momento che effettua addestramenti congiunti con l'obiettivo di diventare una forza permanente; osserva che la capacità di dispiegamento rapido dovrebbe condurre regolari esercitazioni congiunte a livello strategico, di forze congiunte e tattico, nell'ambito di un quadro dell'UE basato su scenari operativi e sulla base di norme uniformi in materia di formazione e certificazione, come quelle della NATO, al fine di migliorare la prontezza e l'interoperabilità; sottolinea che le esercitazioni devono essere programmate dallo Stato maggiore dell'UE e pianificate e condotte dalla capacità militare di pianificazione e condotta; invita gli Stati membri a impegnarsi a ridurre considerevolmente le gravi lacune dei facilitatori strategici entro il 2025, in particolare per quanto riguarda quelli legati alla capacità di dispiegamento rapido, come il trasporto aereo strategico, le risorse di comunicazione spaziale, la strumentazione medica, le capacità di ciberdifesa, nonché l'intelligence e la ricognizione; accoglie con favore il fatto che gli Stati membri abbiano recentemente colmato il divario in termini di costituzione della forza, il che consentirà alla capacità di dispiegamento rapido e ai suoi gruppi tattici di diventare pienamente operativi entro il 2025;

27.  ricorda che l'UE ha fissato l'obiettivo a lungo termine di rafforzare significativamente il proprio livello di ambizione e di adoperarsi per sviluppare la propria capacità di schierare fino a 60 000 soldati degli Stati membri, su base volontaria, in operazioni guidate dall'UE, come stabilito nell'obiettivo primario di Helsinki del 1999;

28.  sottolinea l'urgente necessità di potenziare la mobilità militare delle nostre forze armate e di investirvi notevolmente, dando priorità agli investimenti ed eliminando le strozzature e i collegamenti mancanti; elogia gli sforzi compiuti dagli Stati membri, dagli alleati, dall'UE e dalla NATO per promuovere la mobilità militare in tutta l'Europa centrale e orientale; invita gli Stati membri ad adoperarsi ulteriormente per semplificare e armonizzare le procedure per la mobilità militare e ad abbreviare i tempi necessari per la concessione delle autorizzazioni, onde consentire agli Stati membri dell'UE di intervenire più rapidamente e di migliorare l'efficacia della risposta, in linea con le rispettive esigenze e responsabilità in materia di difesa, sia nel contesto delle missioni e delle operazioni PSDC sia nell'ambito delle attività nazionali e multinazionali;

29.  chiede il rafforzamento dell'AED, la gestione della ricerca e dello sviluppo di capacità avanzati nonché la promozione di appalti congiunti al fine di rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB), senza ostacolare in alcun caso l'approvvigionamento di attrezzature provenienti da paesi affini; chiede che il finanziamento della difesa sia migliorato vagliando una potenziale riforma della politica di prestito della Banca europea per gli investimenti; chiede che l'accesso dell'industria ai finanziamenti privati sia rafforzato, onde garantire che l'industria europea della difesa abbia un accesso adeguato a fondi e investimenti pubblici e privati su base sostenibile; invita la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, a prendere in considerazione la possibilità di definire parametri per un prodotto finanziario che miri a sostenere gli investimenti nella sicurezza europea, comprese le azioni dell'industria della difesa; accoglie con favore gli sforzi congiunti profusi dalla Banca europea per gli investimenti e dalla Commissione per istituire lo strumento di capitale proprio la difesa, con una dotazione di 175 milioni di EUR, nell'ottica di stimolare lo sviluppo delle tecnologie a duplice uso; accoglie con favore le nuove norme di bilancio rivedute sui disavanzi di bilancio, che consentono una spesa militare supplementare a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia;

30.  invita il VP/AR e gli Stati membri a realizzare missioni e operazioni PSDC più solide, flessibili, efficaci e modulari, che possano adeguarsi all'evoluzione del contesto della sicurezza e, tenendo conto del principio dell'approccio integrato, che si basino sulle sinergie e sulle complementarità tra le dimensioni civile e militare della PSDC; sottolinea l'importanza di coordinare le missioni civili PSDC con altri partner internazionali impegnati in attività analoghe nel paese ospitante; sottolinea l'importanza di definire obiettivi chiari e realizzabili per ciascuna missione e operazione, integrati dalle necessarie risorse finanziarie, logistiche e umane in base ai progressi compiuti verso il raggiungimento di ciascun obiettivo; sottolinea che ciascuna missione e operazione deve essere efficacemente adeguata alle esigenze e ai requisiti di ciascun paese ospitante, garantendo la creazione delle condizioni necessarie affinché la missione consegua i propri obiettivi e mantenga un forte partenariato con la popolazione locale e le autorità nazionali; sottolinea l'importanza di adottare gli approcci di "formazione ed equipaggiamento" e di "formazione dei formatori" nelle missioni e nelle operazioni per garantirne il successo a lungo termine e l'impatto sul paese ospitante;

31.  plaude all'adozione del nuovo patto sulla dimensione civile della PSDC e all'impegno a rafforzare l'efficacia, la flessibilità e la capacità di risposta delle missioni civili, anche accelerando il processo decisionale, rafforzando la pianificazione operativa e migliorando la selezione e il reclutamento del personale, ponendo nel contempo l'accento sulla parità di genere e migliorando gli strumenti inerenti alla capacità di risposta; ritiene che le missioni civili e militari debbano concentrarsi maggiormente sugli elementi chiave della sicurezza umana; accoglie con favore l'impegno del SEAE e degli Stati membri, in stretta consultazione con la Commissione, a stabilire un processo regolare e strutturato di sviluppo delle capacità civili nel 2024;

32.  chiede che siano introdotte valutazioni d'impatto dettagliate per tutte le missioni e le operazioni da condurre a intervalli frequenti, in combinazione con l'esercizio di riesame strategico, al fine di valutare più efficacemente gli effetti a breve, medio e lungo termine sul paese ospitante nonché di valutare se le missioni e le operazioni hanno raggiunto l'impatto desiderato; chiede che tali valutazioni d'impatto siano condivise con il Parlamento; sottolinea la particolare necessità che tutte le missioni e le operazioni prevedano disposizioni provvisorie che consentano, ove necessario, una conclusione sostenibile;

33.  invita il Consiglio e il SEAE a includere nelle loro missioni e operazioni PSDC una componente relativa alla tutela del patrimonio culturale, onde fornire assistenza e formazione ai partner locali nell'affrontare le sfide di sicurezza correlate alla conservazione e alla tutela del patrimonio culturale; invita il Consiglio e il SEAE a includere nelle loro missioni e operazioni PSDC una componente relative alla diplomazia preventiva, al fine di valutare meglio la situazione in determinate zone, di prevenire lo scoppio, l'escalation, il proseguimento e il ripetersi dei conflitti e di mediare tra parti che sono sull'orlo di un conflitto violento, contribuendo alla riconciliazione e alla costruzione di società resilienti e inclusive;

34.  ricorda che l'integrazione e l'operatività della prospettiva di genere nelle relazioni esterne e l'attuazione dell'agenda su donne, pace e sicurezza sono priorità di lunga data per l'UE; insiste pertanto sull'importanza di mantenere tutti gli impegni assunti, compresi quelli del piano d'azione dell'UE sulla parità di genere III (GAP III 2020-2024) e della bussola strategica, anche promuovendo l'uguaglianza di genere e integrando sistematicamente una prospettiva di genere, basata sull'analisi di genere fondata su dati, in tutte le pianificazioni e le azioni civili e militari della PSDC; plaude, in tale contesto, alla nomina di consulenti in materia di genere in tutte le missioni e operazioni PSDC nonché all'istituzione di una rete di punti focali per le questioni di genere; chiede che siano pienamente attuati gli impegni assunti nel nuovo patto sulla dimensione civile della PSDC, che prevede un aumento significativo della presenza femminile nel personale internazionale della PSDC civile, con l'obiettivo di raggiungere almeno il 40 % di rappresentanza, puntando a conseguire la parità di genere; sottolinea tuttavia che occorre compiere sforzi maggiori per garantire la parità di genere e la piena e significativa partecipazione delle donne alla PSDC, soprattutto nelle missioni militari; invita gli Stati membri ad adottare provvedimenti per ridurre al minimo gli ostacoli alla carriera delle donne all'interno delle rispettive forze di difesa; esorta il SEAE a presentare alla sottocommissione per la sicurezza e la difesa (SEDE) relazioni periodiche sui progressi compiuti nell'attuazione delle azioni relative alle questioni di genere;

35.  sottolinea il ruolo essenziale della parità di genere e dei diritti delle donne negli aspetti fondamentali delle misure di sicurezza e difesa; condanna fermamente i crimini di guerra perpetrati contro le popolazioni civili, in particolare il ricorso alla violenza sessuale come strumento di guerra; sottolinea l'importanza delle misure di cibersicurezza nel monitoraggio e nella prevenzione del traffico di donne vittime di conflitti;

36.  sottolinea che, oltre alle garanzie di sicurezza e all'assistenza all'Ucraina, è necessario adottare misure per affrontare i problemi di salute mentale che sorgono e continueranno a sorgere tra il personale militare e i cittadini a causa della guerra;

37.  accoglie con favore la comunicazione congiunta del giugno 2023 dal titolo "Una prospettiva nuova del nesso tra clima e sicurezza", che delinea misure concrete per affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale sulla sicurezza e sulla difesa europea, compresa la PSDC; sottolinea la necessità di procedere con la sua piena attuazione al fine di migliorare l'efficacia operativa, anche attraverso l'invio di consulenti ambientali in tutte le missioni e le operazioni PSDC entro il 2025, e di sostenere gli Stati membri nell'affrontare eventuali lacune, barriere e incentivi per preparare le loro forze armate ai cambiamenti climatici, come richiesto nella bussola strategica;

38.  ribadisce l'importanza dei giovani e delle organizzazioni giovanili nel mantenimento e nella promozione della pace e della sicurezza e invita il SEAE a impegnarsi a integrare i giovani in modo più sistematico nella sua agenda in materia di giovani, pace e sicurezza;

39.  sottolinea l'importanza di garantire finanziamenti adeguati, flessibili e sostenibili a tutti i programmi e a tutte le iniziative in materia di sicurezza e difesa, compresi il bilancio della PESC e l'EPF; si rammarica che il bilancio della PESC sia aumentato solo marginalmente dal quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 al QFP 2021-2027, mentre il numero delle missioni PSDC è cresciuto; chiede un sostanziale aumento dei finanziamenti destinati al bilancio della PESC, compresa una linea di bilancio specifica della PESC che istituisca uno strumento di sostegno civile inteso a fornire ai paesi partner attrezzature e servizi per migliorare le loro capacità civili; valuta positivamente l'accordo raggiunto in seno al Consiglio europeo per assegnare alle nuove priorità 64,6 miliardi di EUR supplementari nel QFP dell'UE riveduto, compresa l'assegnazione di 1,5 miliardi di EUR supplementari al Fondo europeo per la difesa (FED) nell'ambito della nuova piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP); invita gli Stati membri ad anticipare la revisione della portata e della definizione delle spese comuni, volte a rafforzare la solidarietà e a stimolare la partecipazione alle missioni e alle operazioni militari, nonché delle spese legate alle esercitazioni, in linea con la bussola strategica; invita inoltre gli Stati membri a modificare il processo di finanziamento dell'EPF per garantire un sostegno adeguato e sostenibile ai partner, agli alleati e alle operazioni PSDC;

La bussola strategica: "INVESTIMENTI"

40.  accoglie con favore l'aumento delle dotazioni di bilancio e degli investimenti nel settore della difesa da parte degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE e chiede che il loro impatto sia massimizzato al fine di dotare le forze armate europee delle capacità necessarie attraverso un maggiore ricorso agli appalti congiunti e agli investimenti congiunti nella ricerca e nello sviluppo in materia di difesa; deplora, tuttavia, il fatto che né la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina né gli attuali programmi industriali di difesa a livello dell'UE abbiano portato a un reale cambiamento verso la normalizzazione della cooperazione a livello dell'UE; esorta gli Stati membri a potenziare la cooperazione industriale nel settore della difesa e a fissare, come obiettivi minimi, il parametro di riferimento del 35 % per l'acquisizione collaborativa di materiali di difesa a livello europeo e il parametro di riferimento del 20 % per la ricerca e tecnologia collaborative a livello europeo, come concordato da tutti gli Stati membri nell'ambito dell'AED già nel 2007; deplora inoltre il fatto che, per finanziare l'EDIRPA e l'ASAP, la Commissione abbia assorbito le risorse esistenti destinate ad altre iniziative di sicurezza e difesa o ad altri programmi, compromettendo così altre iniziative in essere e sottolineando la necessità di destinare ulteriori risorse alla rubrica 5 del QFP; invita gli Stati membri e la Commissione a destinare ulteriori risorse finanziarie e umane al SEAE affinché quest'ultimo possa svolgere efficacemente il suo ruolo di servizio diplomatico dell'UE alla luce del contesto geopolitico altamente volatile e delle crescenti richieste degli ultimi anni a dispetto delle sue limitate capacità; sottolinea, tuttavia, che l'aumento degli investimenti deve essere sostenibile e affrontare le minacce emergenti;

41.  ricorda che l'UE e gli Stati membri dispongono ora di una serie completa di strumenti per rafforzare un approccio strategico allo sviluppo delle capacità, in particolare sotto la guida della task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa e utilizzando la revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD) dell'AED, il piano di sviluppo delle capacità (CDP) e l'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa; sottolinea che è necessario che tali strumenti siano ora sfruttati appieno, dimostrino la loro coerenza ed efficacia e producano risultati concreti; invita la Commissione e il VP/AR a presentare un aggiornamento dell'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e a individuare le capacità e i programmi che saranno sviluppati con il sostegno dell'UE entro la fine del decennio; ricorda la necessità di sviluppare a tal fine una politica europea in materia di capacità e armamenti; invita il Consiglio e la Commissione a rafforzare gli investimenti nell'innovazione nel settore della difesa;

42.  accoglie con favore la revisione e la presentazione del CDP per il 2023; si rammarica dei limitati progressi nello sviluppo delle capacità rispetto al primo CDP del 2008; sottolinea che, soprattutto alla luce della guerra illegale di aggressione della Russia contro l'Ucraina e della minaccia per la sicurezza europea, sono necessari sforzi più forti e congiunti da parte degli Stati membri dell'UE per scoraggiare gli aggressori e proteggere i cittadini e gli interessi europei;

43.  ritiene che il FED sia purtroppo ancora sottofinanziato, ma dimostri il valore aggiunto dell'azione a livello dell'UE nel settore della difesa europea; raccomanda di estendere le proposte della Commissione a tutti i settori connessi alla difesa della politica dell'UE, in coordinamento con gli Stati membri; chiede un ulteriore aumento di bilancio di 1 miliardo di EUR per il FED, oltre agli 1,5 miliardi di EUR concordati nell'ambito della proposta sulla STEP; chiede il massimo livello di coerenza e coordinamento tra le varie iniziative nel campo della sicurezza e della difesa, come CARD, FED, EDIRPA, ASAP, PESCO e mobilità militare, tra le altre, al fine di evitare sovrapposizioni, garantire investimenti pubblici efficienti e affrontare il divario critico di capacità;

44.  sottolinea l'importanza di ridurre le dipendenze per quanto riguarda le tecnologie critiche e le catene del valore, affinché l'Unione possa progredire verso una maggiore autonomia tecnologica che le consenta di sviluppare, produrre e applicare le proprie tecnologie in settori critici; accoglie con favore, a tale riguardo, il regolamento sulle materie prime critiche, che è fondamentale per soddisfare i principi della dichiarazione di Versailles e rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento per le industrie europee della difesa; evidenzia che la promozione degli appalti congiunti a livello europeo è un complemento logico del FED, in quanto copre tutti gli ambiti, dalla ricerca e sviluppo agli appalti, consolidando così la domanda, il che a sua volta migliora l'interoperabilità delle forze armate degli Stati membri, realizzando economie di scala e, in ultima analisi, rafforzando la difesa europea; osserva che, ove possibile, i prodotti per la difesa dovrebbero essere assemblati presso imprese europee, in quanto ciò sosterrà l'industria europea, in particolare le PMI;

45.  pone in evidenza che l'EDIRPA e l'ASAP possono rappresentare solo un primo passo verso il miglioramento delle capacità dell'EDTIB di fornire agli Stati membri i prodotti e i quantitativi necessari e dovrebbero essere integrati da ulteriori iniziative, tra cui la strategia industriale europea della difesa (EDIS) associata al previsto EDIP globale e a lungo termine, per il quale devono essere garantiti finanziamenti adeguati, nonché da un quadro normativo efficace volto a incoraggiare l'innovazione, a stimolare la produzione e a garantire investimenti pubblici più intelligenti ed efficienti; invita, a tale proposito, gli Stati membri dell'UE a prevedere i fondi necessari per tutti gli strumenti di difesa europei nell'ambito della prossima revisione del QFP; si rammarica del fatto la Commissione non abbia ancora presentato una proposta di EDIP; chiede un'attuazione rapida ed efficiente dell'EDIRPA e dell'ASAP; sostiene pienamente la proposta di creare un fondo comune per la difesa da 100 miliardi di EUR volto ad aumentare immediatamente la produzione interna di armi e munizioni;

46.  invita la Commissione ad avvalersi dell'esperienza del comitato militare dell'Unione europea (EUMC) nel definire le priorità delle industrie della difesa e nel formulare iniziative in materia di difesa, al fine di garantire la coerenza militare a livello industriale;

47.  invita gli Stati membri ad aumentare e garantire livelli di spesa sostenibili per la difesa per adeguarsi all'attuale situazione geopolitica e affrontare le gravi minacce alla sicurezza dell'Unione; invita i paesi dell'UE che sono membri della NATO a incrementare i loro bilanci militari, sulla base di una valutazione delle proprie esigenze, e a spendere almeno il 2 % del PIL, in modo ben coordinato e globale, così da realizzare economie di scala e conseguire l'interoperabilità, anche in considerazione del forte aumento della spesa per la difesa da parte di altri rivali, come la Russia e la Cina, e al fine di porre rimedio alle carenze e soddisfare i requisiti che interessano tutti i settori a causa delle crescenti sfide per l'assetto di sicurezza e tenuto conto dell'impatto della storica carenza di investimenti e dell'impennata dell'inflazione sui bilanci per la difesa; sottolinea il ruolo essenziale dell'EDTIB nel fornire alle forze armate degli Stati membri le attrezzature necessarie per proteggere i cittadini e gli interessi europei;

48.  evidenzia che le forze armate europee hanno serie difficoltà in termini di assunzione e mantenimento del personale; ritiene necessario analizzare tali sfide e invita pertanto il VP/AR a incaricare l'EUMC di raccogliere e analizzare i dati relativi a tali questioni in tutti gli Stati membri dell'UE, al fine di individuare possibili contromisure; sottolinea che non è possibile costruire una vera e propria Unione europea della difesa senza una cultura militare comune e invita pertanto il VP/AR a incaricare l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa di modernizzare e ampliare i moduli educativi per il personale militare delle forze armate degli Stati membri;

49.  sottolinea l'importanza della PESCO ai fini del miglioramento delle capacità di difesa dell'UE e accoglie con favore i progressi compiuti finora attraverso i progetti dell'iniziativa PESCO, ad esempio in settori quali la ciberdifesa, i sistemi aeromobili senza equipaggio, i servizi medici e la sorveglianza in ambito chimico, biologico, radiologico e nucleare, nonché gli ulteriori progressi realizzati nell'ambito dei progetti in tutti i settori militari, come indicato dalla relazione annuale sullo stato di avanzamento dei progetti del segretariato PESCO; deplora, tuttavia, il fatto che gli Stati membri non sfruttino ancora appieno il quadro della PESCO e che i progressi sul fronte dell'attuazione restino ampiamente al di sotto delle aspettative; invita il VP/AR e gli Stati membri a procedere a un riesame continuo e approfondito dei progetti e delle loro prospettive, prevedendo altresì la possibilità di fondere, raggruppare e persino interrompere i progetti che non hanno compiuto progressi sufficienti e di riorientare gli sforzi verso un numero limitato di progetti prioritari destinati a tradursi in azioni concrete, come indicato nella bussola strategica; deplora fermamente il fatto di non essere in grado di esercitare un adeguato controllo sui progetti PESCO; invita gli Stati membri a fornire periodicamente al Parlamento, almeno due volte all'anno, una valutazione dei progressi compiuti nell'ambito della PESCO;

50.  invita il Consiglio ad avviare un progetto per istituire un corpo civile europeo di pace che riunisca le competenze degli attori istituzionali e non istituzionali in materia di prevenzione dei conflitti, nonché di risoluzione pacifica degli stessi e di riconciliazione, al fine di rendere più credibile, coerente, efficace, flessibile e visibile la gestione civile delle crisi da parte dell'UE;

La bussola strategica: "PREVISIONE e SICUREZZA"

51.  evidenzia che la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina fa parte di una strategia più ampia volta a minare l'ordine internazionale basato su regole; invita l'UE a rafforzare le sue capacità di risposta alla guerra ibrida, comprese misure di rilevazione e risposta nei confronti della Russia e di altri attori statali e non statali che conducono campagne di manipolazione delle informazioni e ingerenze da parte di attori stranieri che mettono in discussione i nostri interessi, i nostri valori e la nostra sicurezza, anche diffondendo narrazioni false sull'UE o prendendo di mira le missioni e le operazioni PSDC in settori strategici; esprime seria preoccupazione per i pericoli che le campagne di disinformazione e di manipolazione dell'informazione basate sull'IA, anche attraverso la creazione di siti web falsi e la generazione di immagini false, rappresentano per i processi democratici, soprattutto in vista delle elezioni; invita la Commissione e il SEAE a cooperare strettamente con il settore privato, la società civile e la comunità accademica e tecnica nel contrastare tali campagne di influenza malevola e nell'affrontare il problema della strumentalizzazione delle nuove tecnologie a fini bellici;

52.  invita, a tale riguardo, tutti gli Stati membri e i paesi candidati all’adesione all’UE ad attuare le raccomandazioni formulate dal Parlamento nelle risoluzioni sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, compresa la disinformazione(24);

53.  sottolinea che la Cina ha istituito un'"amicizia senza limiti" con la Russia, che comprende importanti trasferimenti di tecnologie e capacità militari e comporta un numero crescente di sfide in materia di sicurezza per l'UE, in particolare nei settori della cibersicurezza nonché della manipolazione delle informazioni e delle ingerenze da parte di attori stranieri; pone in rilievo la necessità che l'UE rafforzi la sicurezza e l'integrità delle sue infrastrutture critiche, eliminando i rischi e promuovendo il vantaggio tecnologico dell'UE in settori critici, comprese misure intese a limitare o escludere i fornitori ad alto rischio, in particolare gli attori legati al governo cinese;

54.  ricorda che la dipendenza da fornitori ad alto rischio di prodotti critici con elementi digitali rappresenta un rischio strategico che dovrebbe essere affrontato a livello dell'Unione; pone l'accento sulla necessità di rafforzare ulteriormente le procedure di screening degli investimenti esteri diretti con norme in materia di dovere di diligenza, al fine di individuare le pressioni esercitate da governi statali, che violerebbero gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della PESC ai sensi del titolo V TUE, sugli investitori nelle infrastrutture critiche dell'UE, come i porti europei e i cavi sottomarini nel Mar Baltico, nel Mediterraneo e nel Mar Artico; sottolinea che tale approccio dovrebbe essere parimenti applicato ai paesi candidati e potenziali candidati; reputa necessario adottare ulteriori misure legislative per proteggere efficacemente la sicurezza della catena di approvvigionamento europea delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da fornitori rischiosi e dai furti di proprietà intellettuale favoriti dall'informatica; chiede l'istituzione di un quadro europeo volto a regolamentare in modo rigoroso e a stabilire norme e condizioni minime per l'esportazione di proprietà intellettuale e tecnologie fondamentali per la sicurezza e la difesa dell'Unione, tra cui i beni a duplice uso;

55.  esprime preoccupazione per l'atteggiamento militare aggressivo della Cina nel Mar cinese meridionale, tra cui la costruzione di isole, le vessazioni e le pericolose manovre condotte dalla marina, dalla guardia costiera e dalle milizie marittime nazionali, nonché per le continue pressioni militari, le esercitazioni d'assalto, le violazioni dello spazio aereo e altre azioni militari che si collocano in una zona grigia, comprese le campagne informatiche e di disinformazione a danno di Taiwan; chiede una maggiore presenza marittima coordinata e lo sviluppo di capacità con i partner dell'UE nella regione; invita la Cina a cessare tutte le suddette attività, che pregiudicano la stabilità dell'intera regione e, in un contesto più ampio, incidono direttamente sulla sicurezza europea; incoraggia gli Stati membri ad aumentare la frequenza delle operazioni di libertà di navigazione nello stretto di Taiwan e ad approfondire il dialogo in materia di sicurezza con Taiwan per scoraggiare aggressioni cinesi contro questa isola democratica; pone in evidenza l'importanza della collaborazione con Taiwan e dello sfruttamento delle sue competenze e del suo vantaggio tecnologico contro le minacce informatiche cinesi, in considerazione delle preoccupazioni per la sicurezza regionale e dell'UE; accoglie con favore il recente accordo raggiunto tra i leader della Cina e degli Stati Uniti, che prevede la ripresa delle comunicazioni ad alto livello sul piano militare;

56.  osserva che un'ampia parte di tutte le infrastrutture africane, comprese le infrastrutture di comunicazione, è stata finanziata e costruita da imprese statali cinesi; esprime preoccupazione per il fatto che il modello cinese esercita chiaramente un'attrattiva su molti paesi che non sono in grado di soddisfare i requisiti dell'UE per l'accesso a livelli di finanziamento equivalenti, ampliando così l'influenza cinese a scapito dei partenariati dell'UE; è fermamente convinto, in tale contesto, che l'UE dovrebbe rafforzare ulteriormente la sua cooperazione con i partner africani e aumentare tanto la visibilità quanto i benefici tangibili del suo sostegno alla popolazione locale; chiede una strategia di sicurezza dell'UE a lungo termine e lungimirante nei confronti della Cina, del Mediterraneo e dell'Africa;

57.  chiede maggiori progressi per migliorare ulteriormente il pacchetto di strumenti dell'UE contro le minacce ibride, in particolare per quanto riguarda le attività che comportano attacchi informatici e la manipolazione delle informazioni e ingerenze da parte di attori stranieri, e la revisione degli orientamenti di attuazione del pacchetto di strumenti della diplomazia informatica dell'UE; accoglie con favore l'impegno dichiarato nella bussola strategica e nel nuovo patto sulla dimensione civile di garantire le capacità necessarie per consentire alle missioni e alle operazioni PSDC di rispondere agli attacchi ibridi, tra cui la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri, anche in ambito informatico, entro il 2024, nonché di sviluppare una strategia di comunicazione coerente e chiara; ribadisce l'urgente necessità di garantire competenze e capacità in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione sicure per tutte le missioni e le operazioni PSDC, al fine di comunicare in modo sicuro nel teatro delle operazioni e con tutte le istituzioni dell'UE; accoglie con favore, a tale proposito, l'impegno del SEAE e degli Stati membri ad attuare, entro il 2025, un sistema di comunicazione e informazione rapida e sostenibile per collegare in modo sicuro i comandi delle forze e delle missioni nel teatro delle operazioni con Bruxelles; riconosce l'importante ruolo che le tecnologie emergenti e di rottura, come l'informatica quantistica e l'IA, svolgeranno in tal senso; invita il SEAE e la Commissione ad intensificare la cooperazione e il coordinamento con altre missioni e operazioni di partner e organizzazioni che condividono gli stessi valori, comprese le operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite, per contrastare le operazioni di manipolazione delle informazioni e ingerenza da parte di attori stranieri sul campo;

58.  invita gli Stati membri e il SEAE a rafforzare la loro strategia e ad adottare misure concrete per includere sistematicamente risorse finanziarie e umane, strumenti e formazioni intesi a contrastare le minacce connesse alla manipolazione delle informazioni e alle ingerenze da parte di attori stranieri in tutte le missioni e le operazioni PSDC, come parte del loro più ampio mandato nei paesi ospitanti e della loro resilienza contro le minacce ibride. la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri; chiede di migliorare la visibilità e la comunicazione strategica per quanto riguarda i benefici, la presenza e il ruolo delle missioni PSDC;

59.  invita gli Stati membri, il SEAE e la Commissione a prendere in considerazione l'istituzione di una struttura indipendente e dotata di risorse adeguate, incaricata di individuare, analizzare e documentare le minacce di manipolazione delle informazioni e ingerenze da parte di attori stranieri contro l'UE nel suo complesso, al fine di aumentare la consapevolezza in merito alla situazione e la condivisione di informazioni sulle minacce, nonché di sviluppare capacità di attribuzione e contromisure in relazione alla manipolazione delle informazioni e alle ingerenze da parte di attori stranieri; ritiene che tale struttura fungerebbe da punto di riferimento e da polo di conoscenze specializzato per facilitare e promuovere lo scambio operativo tra le autorità degli Stati membri, le istituzioni dell'UE e le agenzie dell'UE, nonché per consentire lo scambio di migliori pratiche con partner che condividono gli stessi valori in tutto il mondo; sottolinea che la struttura dovrebbe chiarire e rafforzare il ruolo della divisione StratCom del SEAE e delle sue task force come organo strategico del servizio diplomatico dell'UE ed evitare la sovrapposizione delle attività;

60.  sottolinea che, per combattere le crescenti minacce e l'aumento delle narrative antieuropeiste da parte di paesi terzi nel vicinato immediato dell'UE, quest'ultima deve intensificare i propri sforzi in termini di sostegno, formazione e rafforzamento delle capacità a favore dei partner che condividono i suoi stessi principi, ivi incluso contrastando le campagne di manipolazione delle informazioni e ingerenza da parte di attori stranieri; invita ad accrescere la resilienza alla disinformazione e alle campagne destabilizzanti intese a compromettere i processi democratici e creare divisioni, nonché a incoraggiare i paesi candidati ad adottare misure incisive per contrastare la disinformazione manipolativa, la propaganda ostile e altre minacce ibride; chiede misure strategiche e proattive per contrastare le minacce ibride e prevenire le ingerenze da parte di terzi nei processi politici ed elettorali e in altri processi democratici dei paesi candidati all'adesione, in particolare le attività dolose volte a manipolare l'opinione pubblica e a compromettere l'adesione di un paese all'UE;

61.  condanna le attività di guerra ibrida di società militari private e di forze ausiliarie sponsorizzate dallo Stato, quali il gruppo Wagner e altri gruppi armati, milizie e forze irregolari, che esercitano la loro influenza in diversi paesi del mondo, ed esprime preoccupazione a tale riguardo; sollecita il SEAE ad avviare un'iniziativa con i partner affini per contrastare i gruppi di attori malevoli non statali e sponsorizzati dallo Stato, quali il gruppo Wagner; sottolinea che i pacchetti di strumenti dell'UE esistenti dovrebbero includere risposte, come le sanzioni, nei confronti dei paesi terzi che finanziano o cooperano con società militari private in regioni vulnerabili;

62.  condanna le politiche di aggressione, incluso l'attacco militare pianificato dell'Azerbaigian contro il Nagorno-Karabakh; ricorda che quest'ultimo fa seguito a mesi di carestia organizzata e di isolamento degli armeni che vivono nel Nagorno-Karabakh attraverso il blocco del corridoio di Lachin; sottolinea che le cosiddette "forze di pace" russe presenti in loco non hanno intrapreso alcuna azione per porre fine al blocco o evitarlo, o per fermare l'assalto militare azero contro il Nagorno-Karabakh; condanna il sostegno militare fornito da paesi terzi all'Azerbaigian; è seriamente preoccupato per le ripercussioni sulla popolazione civile, in quanto tali azioni equivalgono a una pulizia etnica de facto; ribadisce che, a suo avviso, l'attacco condotto dall'Azerbaigian non può rimanere privo di conseguenze e invita l'UE ad adottare sanzioni contro le autorità azere responsabili delle molteplici violazioni del cessate il fuoco, nonché a sospendere il memorandum d'intesa sull'energia; invita l'UE a sospendere i negoziati per un nuovo accordo di partenariato con l'Azerbaigian alla luce dei recenti eventi e della drammatica situazione dei diritti umani nel paese;

63.  accoglie con favore la creazione della missione civile dell'UE in Armenia (EUMA), che mira a contribuire a rafforzare la sicurezza nella regione riducendo il numero di incidenti nelle zone teatro di conflitto e nelle zone di frontiera in Armenia, a ridurre il livello di rischio per la popolazione che vive in tali zone e, così facendo, a concorrere alla normalizzazione delle relazioni tra l'Armenia e l'Azerbaigian sul terreno, migliorando al contempo la visibilità dell'UE nella regione; accoglie con favore l'accordo raggiunto in seno al Consiglio sul rafforzamento della capacità di osservazione della missione, aumentandone la presenza sul campo; invita il Consiglio a prorogare il suo periodo di dispiegamento di altri cinque anni e a estendere la sua portata geografica per includere potenzialmente il confine tra Armenia e Turchia;

64.  invita il SEAE a essere pronto a fornire l'assistenza tecnica necessaria all'Armenia attraverso l'EPF, in modo che l'Armenia riconsideri le sue attuali alleanze militari, in quanto ciò rafforzerebbe la resilienza del paese nel garantire sicurezza, indipendenza e sovranità e porterebbe a una cooperazione più completa e rafforzata in materia di difesa tra le parti;; accoglie con favore la decisione dell'Armenia di aderire allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale; chiede al SEAE di fornire in via riservata alla commissione per gli affari esteri (AFET) e alla sottocommissione per la sicurezza e la difesa (SEDE) del Parlamento le relazioni dell'EUMA sulla situazione in loco;

65.  invita il Consiglio a essere pronto a imporre sanzioni mirate e individuali contro i responsabili dell'aggressione, tra cui, ma non solo, il seguito politico e militare del presidente Aliyev, nonché a sospendere le importazioni di petrolio e gas dall'Azerbaigian in caso di aggressioni militari da parte del paese nei confronti dell'integrità territoriale armena;

66.  accoglie con favore il dispiegamento della missione di partenariato PSDC dell'UE nella Repubblica di Moldova (EUPM Moldova), la prima missione civile della PSDC dedicata al rafforzamento della resilienza del settore della sicurezza della Moldova nella gestione delle crisi e nel contrasto delle minacce ibride; sottolinea l'importanza di questa innovativa missione PSDC e invita gli Stati membri a fornire le competenze e le capacità necessarie per la missione al fine di sostenere la Moldova nel contesto della guerra ibrida messa in atto dalla Russia; invita il SEAE a valutare la creazione di missioni simili per altri paesi candidati, associati e partner, con l'obiettivo di accrescere la loro resilienza alle minacce ibride, comprese le minacce informatiche, la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri;

67.  ribadisce il sostegno dell'UE alla sovranità e all'integrità territoriale della Repubblica di Moldova e agli sforzi profusi nel quadro del processo negoziale 5 + 2 per giungere a una soluzione politica pacifica, duratura, globale e politica del conflitto transnistriano, basata sul rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale della Repubblica moldova entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale, con uno status speciale per la Transnistria, che garantirebbe la tutela dei diritti umani anche nei territori attualmente non controllati dalle autorità costituzionali; esprime preoccupazione per il fatto che la Transnistria continui a fungere da rifugio sicuro per i trafficanti di esseri umani e la criminalità organizzata, pur riconoscendo che la missione dell'UE di assistenza alle frontiere (EUBAM) per la Moldova e l'Ucraina svolge un ruolo importante nel contribuire a riaprire il trasporto ferroviario di merci attraverso la Transnistria e ha sventato numerose operazioni di contrabbando;

68.  accoglie con favore la decisione del Consiglio del 4 maggio 2023 di stanziare 40 milioni di EUR nell'ambito dell'EPF a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova e 30 milioni di EUR a sostegno delle forze di difesa georgiane; sottolinea la necessità di incrementare ulteriormente il sostegno a tali paesi partner, in funzione delle loro esigenze;

69.  condanna fermamente l'occupazione illegale delle regioni georgiane dell'Abkhazia e di Tskhinvali/Ossezia del Sud da parte della Federazione russa e sottolinea che quest'ultima continua la sua occupazione illegale e il suo controllo effettivo sui territori occupati della Georgia attraverso la presenza militare, la continua installazione di recinzioni di filo spinato e di altre barriere artificiali lungo la linea di occupazione, frequenti detenzioni illegali e rapimenti di cittadini georgiani e altre violazioni dei diritti umani sul campo; condanna fermamente i piani della Russia di costruire una base navale permanente presso il porto di Ochamchire, sul Mar Nero, nella regione occupata dell'Abkhazia, e invita la comunità internazionale a sostenere tutti gli sforzi volti a punire questa grave violazione della sovranità e dell'integrità territoriale della Georgia; invita la Federazione russa di adempiere ai propri obblighi internazionali nel quadro dell'accordo di cessate il fuoco mediato dall'UE del 12 agosto 2008, in particolare all'obbligo di ritirare tutto il proprio personale militare e di sicurezza dai territori georgiani occupati e di consentire la creazione di meccanismi di sicurezza internazionali in tali territori, nonché a permettere alla missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) di avere liberamente accesso all'intero territorio della Georgia conformemente al suo mandato; invita nuovamente l'UE a continuare a perseguire il proprio impegno per una soluzione pacifica del conflitto tra Russia e Georgia, sfruttando efficacemente tutti gli strumenti disponibili, compresi il rappresentante speciale per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia, le discussioni internazionali di Ginevra, i meccanismi di prevenzione e di risposta agli incidenti, l'EUMM e la politica di non riconoscimento e coinvolgimento; accoglie con favore il sostegno dell'UE alla Georgia nell'ambito dell'EPF e invita l'UE a impegnarsi maggiormente nella cooperazione in materia di sicurezza con la Georgia negli ambiti prioritari individuati nella bussola strategica, in particolare per rafforzare la resilienza del settore della sicurezza della Georgia per quanto riguarda la gestione delle crisi, contrastare le minacce ibride e migliorare le capacità di difesa;

70.  accoglie con favore l'estensione del mandato dell'EUFOR Althea in Bosnia-Erzegovina e sottolinea l'importanza del lavoro svolto da quest'ultima nel garantire formazione e assistenza alle forze armate della Bosnia-Erzegovina; accoglie con favore, in tal senso, il contratto di cooperazione e formazione per il 2023 concluso tra le forze armate della Bosnia-Erzegovina e l'EUFOR; invita la Bosnia-Erzegovina ad adoperarsi per formare unità multietniche in seno alle forze armate della Bosnia-Erzegovina; ricorda l'impegno dell'UE a sostenere lo sviluppo delle capacità di difesa della Bosnia-Erzegovina, in particolare attraverso i 20 milioni di EUR stanziati finora attraverso l'EPF; è favorevole alla proroga del mandato dell'EUFOR Althea da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, trattandosi di una missione consolidata e comprovata; condanna fermamente qualsiasi retorica divisiva e/o secessionista che contribuisca ulteriormente ad accrescere la vulnerabilità del paese e sottolinea che lo status di paese candidato è un'opportunità e un obbligo per i rappresentanti eletti della Bosnia-Erzegovina di soddisfare le aspettative dei cittadini e migliorare concretamente la vita quotidiana della gente comune; chiede un ulteriore rafforzamento dell'EUFOR Althea, in particolare attraverso il dispiegamento di truppe e mezzi aggiuntivi e l'instaurazione di una presenza credibile nel distretto di Brčko;

71.  accoglie con favore gli elevati livelli di allineamento alla PSDC raggiunti dalla maggior parte dei paesi dei Balcani occidentali, con l'importante eccezione della Serbia; chiede che i Balcani occidentali partecipino in misura significativa alle iniziative dell'UE di sviluppo e di acquisizione in cooperazione di capacità di difesa; chiede che gli accordi amministrativi tra l'AED e i paesi dei Balcani occidentali che non abbiano ancora raggiunto tale traguardo vengano conclusi; accoglie con favore la presenza costante della forza per il Kosovo (KFOR) in Kosovo e invita la missione dell'UE sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX) a rafforzare la sua cooperazione con la KFOR al fine di impedire che le bande della criminalità organizzata, i gruppi paramilitari e altre forze turbolente destabilizzino il Kosovo;

72.  riconosce il diritto di Israele all'autodifesa, quale sancito e limitato dal diritto internazionale, ed evidenzia che le azioni di Israele devono pertanto rispettare rigorosamente il diritto internazionale umanitario; ribadisce il fermo sostegno dell'UE all'operato della Corte penale internazionale; sottolinea l'importanza di operare una distinzione tra il popolo palestinese e le sue aspirazioni legittime, da un lato, e l'organizzazione terroristica Hamas e i suoi atti terroristici, dall'altro; chiede che siano previsti canali per la fornitura di aiuti umanitari ai civili nella Striscia di Gaza e che tali canali siano mantenuti costantemente aperti; ribadisce il suo fermo sostegno a una soluzione negoziata, fondata sulla coesistenza di due Stati sulla base dei confini del 1967, che preveda la convivenza, all'insegna della pace e della sicurezza garantita, di due Stati sovrani e democratici, con Gerusalemme come capitale di entrambi gli Stati, e nel pieno rispetto del diritto internazionale; chiede un'indagine approfondita sul ruolo dell'Iran, del Qatar e della Russia nel finanziamento e nel sostegno del terrorismo nella regione; esprime forte disaccordo e disappunto per le recenti dichiarazioni del presidente della Turchia, il quale ha erroneamente affermato che Hamas non è un'organizzazione terroristica;

73.  sostiene i lavori in corso della missione dell'UE di polizia e Stato di diritto per i territori palestinesi occupati (EUPOL COPPS) e della missione dell'UE di assistenza alle frontiere a Rafah nell'assistere la riforma del settore della sicurezza e della giustizia da parte delle autorità palestinesi e la gestione integrata delle frontiere; esprime apprezzamento per i funzionari e il personale delle missioni che continuano a lavorare in condizioni estremamente difficili; invita il SEAE e gli Stati membri a rivedere i mandati delle due missioni e a rafforzarne il ruolo futuro, alla luce della situazione attuale e della loro posizione unica in cui mantengono il dialogo sia con lo Stato di Israele che con l'Autorità palestinese, nel tentativo di rafforzare gli sforzi di pace dell'UE;

74.  accoglie con favore la comunicazione congiunta sulla politica di ciberdifesa dell'UE e invita gli Stati membri a mantenere il proprio impegno e ad attuare la serie ambiziosa ma realistica di azioni proposte dalla Commissione, compresa la proposta di un atto di cibersolidarietà per rafforzare la loro capacità di individuare e rispondere alle minacce e agli incidenti di cibersicurezza nell'UE, ma anche per migliorare la condivisione delle informazioni e sostenere la produzione di intelligence di alta qualità insieme a piattaforme, risorse e finanziamenti dedicati; osserva che la cooperazione reciproca tra gli Stati membri dell'UE, nonché con i nostri alleati e partner in tutto il mondo, è essenziale per la nostra cibersicurezza; invita alla cautela nella condivisione dei dati, che dovrebbero essere disponibili solo per partner che condividono gli stessi valori, mentre la gestione e l'infrastruttura dovrebbero essere affidate a imprese e fornitori di servizi di fiducia; osserva, a tale proposito, che l'uso della tecnologia Huawei nello sviluppo del 5G mina seriamente la ciberresilienza dell'UE;

75.  invita a rafforzare la resilienza e le capacità delle istituzioni dell'UE nella lotta agli attacchi informatici, che rappresentano un'importante questione di sicurezza, in particolare in vista delle elezioni dell'UE;

76.  chiede che l'Unione adotti misure efficaci per proteggere le infrastrutture critiche europee, le preziose catene di approvvigionamento e le istituzioni democratiche dalle minacce ibride; invita l'UE a porre in atto sistemi di monitoraggio e sorveglianza efficaci per le infrastrutture critiche, come gasdotti e cavi in fibra ottica, per garantire la prevenzione e la rapida individuazione degli attacchi;

77.  accoglie con favore i risultati e l'elevato livello di ambizione delle raccomandazioni proposte nella nuova strategia spaziale dell'UE in materia di sicurezza e difesa; ritiene che l'accesso sicuro, protetto e autonomo allo spazio sia un aspetto critico della sicurezza e della difesa dell'UE, come dimostrato dalla sua importanza nella guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina; accoglie con favore, a tale proposito, la proposta contenuta nella strategia di elaborare un documento annuale classificato di analisi delle minacce spaziali;

78.  ricorda la necessità di rafforzare la condivisione di intelligence e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e le istituzioni dell'UE, compreso il Parlamento, al fine di migliorare la conoscenza situazionale, prevedere e contrastare meglio le minacce alla sicurezza collettiva e informare meglio l'elaborazione delle politiche; sottolinea la necessità di migliorare i protocolli di sicurezza dei servizi che si occupano di intelligence e/o di informazioni sensibili nell'UE; invita il VP/AR e gli Stati membri a rafforzare la capacità unica di analisi dell'intelligence (SIAC) e il Centro satellitare dell'Unione europea (SatCen); ribadisce la richiesta di dispiegare capacità di intelligence in tutte le missioni e operazioni PSDC che forniscano informazioni al centro UE di situazione e di intelligence (INTCEN), all'EUMS e alla CPCC; sottolinea l'importanza di comunicazioni sicure per un'intelligence affidabile e accoglie con favore gli sforzi per snellire le norme e i regolamenti di sicurezza a questo proposito, per una migliore protezione delle informazioni, delle infrastrutture e dei sistemi di comunicazione da interferenze e attacchi stranieri; invita gli Stati membri a rafforzare l'INTCEN dell'UE come efficace organismo di condivisione dell'intelligence al fine di condividere l'intelligence in modo sicuro, formulare una cultura strategica comune e fornire informazioni strategiche per anticipare e garantire una risposta migliore alle crisi all'interno e all'esterno dell'UE;

La bussola strategica: "PARTNER"

79.  esprime profonda preoccupazione per la difficile e grave situazione nel Sahel, a seguito di numerosi colpi di Stato, come in Niger, Mali e Burkina Faso, ma anche in Sudan; deplora il colpo di Stato militare del 26 luglio 2023 in Niger e chiede il rilascio immediato e incondizionato del presidente Mohamed Bazoum e della sua famiglia, nonché di tutte le persone detenute arbitrariamente, e il ritiro delle accuse a suo carico; chiede l'immediato reinsediamento di Bazoum, democraticamente eletto, alla presidenza del Niger, nonché il ripristino dell'ordine costituzionale;

80.  ricorda che la stabilità del Sahel ha ripercussioni dirette sulla sicurezza e la stabilità dell'Europa; sottolinea che l'UE e i suoi Stati membri devono riesaminare la loro politica nei confronti della regione strategica del Sahel e trarre insegnamenti dagli errori del passato, in particolare per quanto riguarda la Russia, ma anche per quanto riguarda la necessità che tali politiche includano approcci olistici alla gestione delle variabili sociali, economiche e di sviluppo a lungo termine; reputa necessario, in tale contesto, fornire risorse adeguate ai partner africani; invita il SEAE e gli Stati membri a garantire che le loro politiche di sicurezza tengano conto degli aspetti regionali e locali, anche attraverso il dialogo con la popolazione locale, la società civile e, ove possibile, le autorità e le organizzazioni regionali democraticamente elette, nel rispetto del principio delle "soluzioni africane ai problemi africani"; riconosce che le varie missioni internazionali non hanno ancora conseguito il loro obiettivo primario di una pace duratura nella regione; accoglie con favore l'annuncio del VP/AR di rivalutare la strategia dell'UE sul Sahel; chiede che tale revisione sia realizzata il più rapidamente possibile e che si rafforzi ulteriormente lo status delle missioni PSDC nella regione;

81.  sostiene con forza le decisioni adottate dall'ECOWAS e dall'UA in risposta ai colpi di Stato e invita gli Stati membri e il SEAE a valutare come assisterli efficacemente nei loro sforzi, ove possibile;

82.  condanna la presenza di compagnie militari private e/o di forze ausiliarie sponsorizzate dallo Stato, come il gruppo Wagner e il Corpo africano, che hanno svolto un ruolo destabilizzante nella regione del Sahel e hanno sostenuto vari regimi repressivi nel tentativo di aumentare l'influenza russa in Africa; ritiene che tutti i colpi di Stato siano il risultato di cause diverse e multidimensionali, che non sono identiche in ogni paese e richiedono quindi un'attenta riflessione; è tuttavia sconcertato dalle espressioni di forti sentimenti antieuropei in alcuni paesi e invita gli Stati membri e il SEAE a prendere in considerazione il rafforzamento dei contatti interpersonali attraverso scambi più stretti con le popolazioni locali e le autorità nazionali e una comunicazione strategica più mirata nelle lingue locali per controbilanciare gli effetti negativi, affrontando in modo onesto il loro passato coloniale, ove necessario;

83.  incoraggia il SEAE a proseguire i progressi già compiuti dalla missione di addestramento militare dell'Unione europea in Mozambico (EUTM Mozambico) nella risposta alla crescente minaccia terroristica a Cabo Delgado e nell'addestramento delle forze mozambicane sul campo; nutre ancora preoccupazione per il rischio che questa minaccia si diffonda nell'area; chiede un'azione immediata per accelerare la fornitura di attrezzature non letali;

84.  sottolinea che delle cinque missioni di formazione (EUTM) e di partenariato militare (EUMPM) dell'Unione in Africa, tre di esse (Repubblica centrafricana, Mali, Niger) operano troppo lentamente o sono state ufficialmente sospese; nota altresì che alcune missioni civili che forniscono assistenza alle forze di sicurezza interne sono ferme (EUCAP Sahel Mali) o operano male (EUAM RCA) o si ritirano (EUCAP Sahel Niger); sottolinea l'urgente necessità che il personale schierato abbia accesso a strumenti, formazione, attrezzature e risorse che gli consentano di fornire informazioni e intelligence all'UE e ai suoi Stati membri; ritiene che il concetto di accompagnamento nelle missioni di formazione rimanga essenziale per consentire ai consulenti europei di verificare sul campo, con la massima precisione possibile, se i programmi di formazione sono stati attuati correttamente e se sono in linea con le esigenze operative delle forze armate locali;

85.  invita inoltre il SEAE e gli Stati membri a esaminare attentamente il mandato di tutte le missioni PSDC in Africa, compresa la loro potenziale cessazione, se necessario, con l'obiettivo di fornire obiettivi e traguardi fondamentali raggiungibili per ciascuna missione, dato l'attuale contesto politico, nonché a valutare se tali missioni possano essere modificate per servire più efficacemente una nuova strategia multidimensionale e su misura dell'UE nel Sahel e in Africa, nell'ambito del suo approccio integrato;

86.  accoglie con favore l'avvio dell'iniziativa dell'UE in materia di sicurezza e difesa a sostegno dei paesi dell'Africa occidentale del Golfo di Guinea, per una durata iniziale di due anni, in stretto coordinamento con la Costa d'Avorio, il Ghana, il Togo e il Benin;

87.  deplora la continua mancanza di sostegno da parte di un gran numero di paesi africani a favore di una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che condanna la Russia, sostiene l'integrità territoriale dell'Ucraina e chiede la pace;

88.  accoglie con favore l'aggiornamento della strategia marittima dell'UE e il suo piano d'azione, nonché l'impegno a rafforzare il ruolo dell'Unione come garante della sicurezza marittima mondiale; apprezza il fatto che tale revisione includa il potenziamento delle attuali operazioni navali; accoglie con favore il fatto che nell'aggiornamento si proponga di valutare nuove aree marittime di interesse nelle quali applicare il concetto di presenza marittima coordinata, sulla base dell'esperienza maturata nel golfo di Guinea e nell'oceano indiano nordoccidentale; invita gli Stati membri a impegnarsi attivamente in tali iniziative e a sviluppare le rispettive capacità navali militari al fine di rafforzare la presenza e la visibilità dell'UE nel Mediterraneo, nel Mar Nero, nell'Atlantico, nella regione indo-pacifica e nel settore marittimo globale, nonché ad affrontare efficacemente le minacce e le sfide nel Mar Baltico;

89.  sottolinea la necessità di garantire la sicurezza della regione del Mar Nero sostenendo lo sminamento delle acque marine dell'Ucraina e di incoraggiare gli Stati membri a offrire esercitazioni di formazione a tal proposito, ponendo l'accento sullo sviluppo delle capacità di contromisure contro le mine marittime e sulla protezione delle infrastrutture critiche dei fondali marini; evidenzia il fatto che tecnologie analoghe dovrebbero essere testate e impiegate in altri mari europei in cui il problema degli ordigni inesplosi e delle armi chimiche riversate in mare nel secolo precedente costituisce già una minaccia per la sicurezza, l'ambiente, la salute e l'economia, come nel Mar Baltico, nell'Adriatico e nel Mare del Nord; invita la Commissione a stanziare più finanziamenti per affrontare questa sfida crescente;

90.  sottolinea che, dinanzi alle crescenti tensioni geopolitiche nel settore marittimo, l'UE deve garantire la libertà di navigazione, la sicurezza delle linee di comunicazione marittime e delle sue navi e dei relativi equipaggi, le infrastrutture offshore, la lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e il controllo efficace delle sue frontiere marittime esterne onde prevenire attività illegali; sottolinea la necessità di intensificare la cooperazione tra l'UE e la NATO in materia di sicurezza marittima per poter affrontare tutte le questioni di interesse comune in tale settore;

91.  sottolinea che, date le crescenti tensioni geopolitiche in mare, l'UE deve garantire che le sue frontiere marittime esterne siano monitorate efficacemente per prevenire le attività illegali; deplora che, nonostante il quadro di misure restrittive istituito dall'UE l'11 novembre 2019 in risposta alle attività illegali di trivellazione della Turchia nel Mediterraneo orientale, tali misure siano proseguite;

92.  accoglie con favore il voto della Turchia a favore della condanna della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina in seno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite e il suo impegno a favore della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina, ma deplora nel contempo il fatto che l'elusione delle sanzioni dell'UE da parte della Turchia ne comprometta l'efficacia e invita la Commissione a esaminare la questione; ribadisce il suo invito alla Turchia ad allinearsi alle sanzioni dell'UE nei confronti della Russia;

93.  deplora, pur riconoscendo che la Turchia è un paese di importanza strategica, le posizioni e le politiche della Turchia in alcuni settori di interesse per l'UE e nel suo vicinato, le quali minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità regionali; condanna fermamente le attività illegali della Turchia a Cipro, come la continua violazione delle risoluzioni 550(1984) e 789(1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che invitano la Turchia a trasferire la zona di Varosha ai suoi legittimi abitanti sotto l'amministrazione temporanea delle Nazioni Unite, nonché le recenti aggressioni contro le forze di pace delle Nazioni Unite all'interno della zona cuscinetto vicino al villaggio bicomunitario di Pyla/Pile; denuncia l'appello del presidente turco Recep Tayyip Erdogan affinché la comunità internazionale riconosca l'entità secessionista nella parte occupata di Cipro, abbandonando in tal modo le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che chiedono una federazione bicomunitaria e bizonale dotata di un'unica personalità giuridica internazionale, di un'unica sovranità, di un'unica cittadinanza e di uguaglianza politica, in linea con l'acquis dell'UE;

94.  deplora il fatto che, nonostante gli sforzi di allentamento delle tensioni, la Turchia continui le sue azioni provocatorie unilaterali e il mancato rispetto della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'embargo delle armi alla Libia per quanto riguarda l'operazione IRINI, violando il diritto internazionale, compresa l'UNCLOS, e i diritti sovrani degli Stati membri dell'UE, in particolare Grecia e Cipro, nel Mediterraneo orientale; accoglie con favore la recente dichiarazione congiunta dei leader di Turchia e Grecia sul perseguimento di relazioni di buon vicinato, sull'apertura delle comunicazioni, sulla riduzione delle tensioni attraverso il rafforzamento della fiducia militare, sull'aumento degli scambi commerciali e sull'impegno a risolvere le questioni relative al Mar Egeo; osserva che la Turchia è sempre più presente in aree in cui l'UE ha interessi di sicurezza fondamentali e missioni PSDC e invita la Turchia ad astenersi dal compromettere gli interessi e le missioni dell'UE in tali regioni; ribadisce la sua condanna della firma dei memorandum d'intesa tra la Turchia e la Libia relativi a una cooperazione onnicomprensiva di sicurezza e militare e alla delimitazione delle zone marittime, che sono interconnessi e violano chiaramente sia il diritto internazionale e le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sia i diritti sovrani degli Stati membri dell'UE;

95.  sottolinea l'urgente necessità di incrementare in maniera significativa gli investimenti nel controllo degli armamenti, nella non proliferazione e nel disarmo a livello regionale e globale, in particolare negli approcci multilaterali; pone l'accento sulla necessità di una maggiore trasparenza e convergenza a livello nazionale ed europeo in materia di esportazioni di armi; invita gli Stati membri a rispettare pienamente la posizione comune 2008/944/PESC, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, modificata dalla decisione (PESC) 2019/1560 del Consiglio; riconosce le competenze degli Stati membri per quanto concerne le politiche in materia di acquisizioni per la difesa;

96.  ribadisce il suo pieno sostegno all'impegno dell'UE e dei suoi Stati membri a favore del trattato di non proliferazione delle armi nucleari quale pietra angolare del regime di non proliferazione e disarmo nucleare; insiste sulla necessità di garantire che l'UE svolga un ruolo forte e costruttivo nello sviluppo e nel potenziamento degli sforzi globali di non proliferazione basati su regole e dell'architettura in materia di controllo degli armamenti e disarmo;

97.  evidenzia che l'UE deve sviluppare ulteriormente le proprie capacità in tutti i settori per proteggere la sovranità di tutti gli Stati membri, ma anche spianare la strada a un trasferimento degli oneri a lungo termine, con l'assunzione da parte dell'UE di maggiori responsabilità per la propria difesa, rafforzando nel contempo la sua cooperazione in materia di sicurezza con la NATO e i partner che condividono gli stessi principi in tutto il mondo; accoglie con favore l'istituzione del forum Schuman per la sicurezza e la difesa come piattaforma di scambio tra i partner basata sull'uguaglianza e sulla stima reciproca;

98.  sottolinea con la massima fermezza l'importanza dell'alleanza UE-USA, che si basa sui valori condivisi della democrazia, della libertà e dello Stato di diritto; apprezza l'impegno e il forte coinvolgimento degli Stati Uniti nella difesa territoriale dell'Europa, soprattutto alla luce della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina che minaccia l'intero continente; accoglie con grande favore l'intensificazione del partenariato con gli Stati Uniti, in particolare la firma di un accordo amministrativo tra l'AED e il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti nell'aprile 2023, i dialoghi UE-USA sulla sicurezza e la difesa, nonché sulla Cina; invita l'UE a proseguire la sua attiva cooperazione con gli Stati Uniti nel quadro del dialogo strategico UE-USA in materia di sicurezza e difesa, ad esempio per quanto riguarda le iniziative di sicurezza e difesa reciproche, il disarmo e la non proliferazione, l'impatto delle tecnologie di rottura, i cambiamenti climatici, le minacce ibride, la ciberdifesa, la mobilità militare, la gestione delle crisi e le relazioni con i concorrenti strategici;

99.  rileva l'importanza di una maggiore collaborazione nella produzione e nell'approvvigionamento di prodotti per la difesa, anche attraverso un accesso paritario al mercato per le industrie della difesa; accoglie con favore, a tale proposito, gli sforzi compiuti dall'UE per migliorare le proprie capacità di difesa e assumere una maggiore responsabilità per la propria difesa;

100.  rinnova la propria richiesta di una cooperazione istituzionalizzata con il Regno Unito in materia di sicurezza e di difesa, anche attraverso una più stretta collaborazione sulla condivisione delle informazioni, la mobilità militare, le iniziative di sicurezza e difesa reciproche, la gestione delle crisi, la cibersicurezza, le minacce ibride, la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri e le nostre relazioni con i concorrenti strategici comuni; incoraggia il Regno Unito a intraprendere seriamente un dialogo con l'Unione europea sulle sfide strategiche urgenti; esorta il VP/AR a invitare il Regno Unito alle riunioni informali del Consiglio dei ministri degli Affari esteri (e della Difesa) per uno scambio di opinioni su questioni di interesse comune tutelando al contempo la piena autonomia decisionale dell'UE;

101.  sottolinea l'importanza della dimensione di partenariato della bussola strategica nel rafforzare la cooperazione tra l'UE e i suoi alleati e partner che condividono gli stessi valori in tutto il mondo al fine di contrastare le strategie estere volte a minare l'UE e a destabilizzare l'ordine internazionale basato su regole; accoglie con favore la terza dichiarazione congiunta sulla cooperazione UE-NATO, la quale conferma che l'UE e la NATO sono partner essenziali che condividono valori e interessi strategici comuni e che operano in complementarità per garantire che gli alleati della NATO beneficino di un forte pilastro europeo all'interno della stessa; chiede in particolare sinergie e coerenza tra il concetto strategico della NATO e la bussola strategica dell'UE, in particolare nei settori della lotta all'aggressione russa, della mobilità militare, della guerra ibrida e informatica, comprese le campagne di manipolazione delle ingerenze da parte di attori stranieri, della sicurezza marittima globale, della lotta contro le minacce tradizionali, come il terrorismo, e della fornitura di sostegno ai partner;

102.  accoglie con favore l'adesione della Finlandia alla NATO; deplora vivamente il ritardo nella ratifica dell'adesione della Svezia alla NATO; denuncia inoltre, in tale contesto, i tentativi di minare le libertà democratiche negli Stati membri dell'UE mediante la strumentalizzazione del consenso concesso all'adesione della Svezia alla NATO; a tal riguardo, accoglie con favore a decisione, a lungo ritardata, della Turchia e dell'Ungheria di approvare l'adesione della Svezia alla NATO; invita le autorità turche a mantenere la promessa di collaborare in modo più costruttivo all'interno della NATO, anche nel Mediterraneo orientale;

103.  accoglie con favore la comunicazione congiunta su un piano d'azione sulla mobilità militare 2.0 in quanto contributo fondamentale al rafforzamento della sicurezza europea, come riconosciuto nella bussola strategica; sottolinea l'adozione accelerata di progetti di infrastrutture di trasporto a duplice uso in seguito alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina; ricorda l'importanza di assicurare una sufficiente disponibilità di risorse finanziarie per garantire la continuità dei progetti nei prossimi anni;

104.  sottolinea l'importanza di sviluppare dialoghi in materia di sicurezza e difesa con i partner di tutto il mondo, in particolare nei Balcani occidentali e nel partenariato orientale, ma anche con partner chiave in aree marittime strategiche come quelle che si estendono dal vicinato meridionale alla regione indo-pacifica, dalla costa orientale dell'Africa fino al Pacifico meridionale e dall’Artico all'Estremo Oriente; chiede di approfondire la cooperazione in materia di sicurezza militare con i paesi del vicinato europeo immediato, rafforzando la dimensione della sicurezza e potenziando i dialoghi sulla politica di sicurezza e di difesa; rinnova l'invito a una più intensa collaborazione con le organizzazioni internazionali, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'ONU, l'UA e le sue missioni di mantenimento della pace nei teatri congiunti nonché l'OSCE in materia di sicurezza;

105.  riconosce che la regione artica riveste una notevole importanza strategica e geopolitica grazie alle sue rotte marittime emergenti, alle ricche risorse naturali e alle opportunità di sviluppo economico emerse dal riscaldamento globale, pur essendo sempre più contesa; ritiene che le crescenti attività e l'interesse di regimi autoritari, tra cui Russia e Cina, nell'Artico siano allarmanti; sottolinea l'importanza di preservare la sicurezza, la stabilità e la cooperazione nell'Artico; sottolinea che la regione deve rimanere libera da tensioni militari e dallo sfruttamento delle risorse naturali, nel rispetto dei diritti delle popolazioni indigene; ribadisce la necessità di includere la politica artica dell'Unione nella PSDC e di impegnarsi in una cooperazione efficace con la NATO; chiede che l'Artico sia incluso periodicamente nelle riunioni del comitato politico e di sicurezza e del Consiglio;

106.  condanna fermamente i numerosi test missilistici condotti dalla Corea del Nord nel 2023; sottolinea la particolare responsabilità della Cina e della Russia per quanto riguarda la Corea del Nord e invita tali paesi a sfruttare la loro influenza per evitare un'ulteriore escalation; esprime profonda preoccupazione per il recente incontro tra i leader della Corea del Nord e della Russia; condanna fermamente le consegne di armi e missili balistici nordcoreani alla Russia, che sono utilizzati nella guerra di aggressione contro l'Ucraina, e osserva che, attraverso la cooperazione militare rafforzata, la Russia stia violando le sanzioni e le risoluzioni delle Nazioni Unite sulla Corea del Nord; condanna fermamente l'Iran per aver fornito alla Russia droni e missili da utilizzare nella sua guerra di aggressione contro l'Ucraina e sottolinea che sono necessari ulteriori sforzi internazionali, in stretta collaborazione con i nostri partner, per quanto riguarda l'Iran;

Ruolo del Parlamento europeo

107.  chiede il rafforzamento della democrazia parlamentare e un migliore controllo dei paesi partner non UE attraverso dialoghi parlamentari sulle questioni di sicurezza e difesa e rafforzando la resilienza parlamentare contro le minacce ibride, comprese le ingerenze informatiche e la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri;

108.  osserva che il recente aumento della spesa per le politiche e i programmi di difesa a livello dell'UE e tra gli Stati membri è di particolare importanza per la difesa e la sicurezza europee, riflette le necessità dell'attuale contesto di sicurezza e indica l'evoluzione della difesa come un vero settore politico dell'UE che richiede il pieno controllo parlamentare e la piena responsabilità per garantire che tali programmi e politiche contribuiscano nel modo più efficace al conseguimento degli obiettivi strategici dell'UE e alla protezione degli interessi europei in materia di sicurezza e difesa; ribadisce a tale proposito la richiesta di atti delegati per i programmi di lavoro dei programmi industriali di difesa finanziati dal bilancio dell'UE; ribadisce con forza la sua richiesta di istituire una commissione a pieno titolo per la sicurezza e la difesa del Parlamento europeo, con pieni compiti legislativi e di bilancio in materia di difesa europea, comprese misure per rafforzare l'EDTIB, a condizione che tale commissione assuma un ruolo guida sull'acquis emergente in materia di difesa nel quadro dell'UE con responsabilità di controllo, legislazione e bilancio;

109.  sottolinea, in riferimento al successo della cooperazione tra la sottocommissione SEDE e la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia nel processo di istituzione del regolamento EDIRPA, che, fino all'istituzione di una commissione a pieno titolo, la sottocommissione dovrebbe essere inclusa in tutte le procedure legislative con implicazioni pertinenti per la difesa europea;

110.  invita il SEAE a riferire in maniera regolare ed esaustiva alla sottocommissione SEDE in merito all'attuazione della bussola strategica;

o
o   o

111.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Presidente della Commissione e ai commissari competenti, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale della NATO, al Presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO, alle agenzie dell'UE per la sicurezza e la difesa, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149.
(2) GU L 791 del 21.3.2019, pag. 1.
(3) GU L, 2023/2418, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2418/oj.
(4) GU L 185 del 24.7.2023, pag. 7.
(5) GU L 331 del 14.12.2017, pag. 57.
(6) GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14.
(7) GU L 270 del 18.10.2022, pag. 93.
(8) GU L 270 del 18.10.2022, pag. 85.
(9) GU L 325 del 20.12.2022, pag. 110.
(10) GU L 22 del 24.1.2023, pag. 29.
(11) GU C 465 del 6.12.2022, pag. 137.
(12) GU C 214 del 16.6.2023, pag. 54.
(13) GU C 214 del 16.6.2023, pag. 104.
(14) GU C 347 del 9.9.2022, pag. 61.
(15) Testi approvati, P9_TA(2023)0219.
(16) GU C, C/2023/404, 23.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/404/oj.
(17) GU C, C/2023/405, 23.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/405/oj.
(18) GU C, C/2023/445, 1.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/445/oj.
(19) GU C 493 del 27.12.2022, pag. 136.
(20) GU C 132 del 14.4.2023, pag. 115.
(21) GU C 167 dell'11.5.2023, pag. 105.
(22) GU C, C/2023/448, 1.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/448/oj.
(23) GU C 150 del 28.5.1999, pag. 164.
(24) (2020/2268(INI)) e (2022/2075(INI)); https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0064_IT.html; https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0219_IT.html.


Diritti umani e democrazia nel mondo e politica dell'Unione europea in materia – Relazione annuale 2023
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Risoluzione del Parlamento europeo del 28 febbraio 2024 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia – relazione annuale 2023 (2023/2118(INI))
P9_TA(2024)0106A9-0424/2023

Il Parlamento europeo,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

–  visti gli articoli 2, 3, 8, 21 e 23 del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visti gli articoli 17 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e gli altri trattati e strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani,

–  visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,

–  visto il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali,

–  visti la Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati del 1951 e il relativo protocollo del 1967,

–  viste la Convenzione delle Nazioni Unite del 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio e la risoluzione 43/29 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, del 22 giugno 2020, per la prevenzione del genocidio,

–  vista la Convenzione internazionale del 1976 per l'eliminazione e la repressione del crimine di apartheid,

–  vista la convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti (UNCAT), del 10 dicembre 1984,

–  vista la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne del 18 dicembre 1979,

–  vista la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD),

–  vista la Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o sul credo, proclamata con la risoluzione 36/55 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 25 novembre 1981,

–  vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose o linguistiche, del 18 dicembre 1992,

–  vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani, adottata per consenso con la risoluzione 53/144 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1998,

–  visti la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989, e i suoi due protocolli opzionali, adottati il 25 maggio 2000,

–  visti la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (protocollo di Palermo) – risoluzione 55/25 del 15 novembre 2000 – e il relativo protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, entrata in vigore il 25 dicembre 2003;

–  visti il trattato delle Nazioni Unite sul commercio di armi, entrato in vigore il 24 dicembre 2014, e il codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi del 5 giugno 1998,

–  vista la dichiarazione di Pechino delle Nazioni Unite del settembre 1995,

–  vista l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, adottata il 25 settembre 2015, e in particolare i suoi obiettivi 1, 4, 5, 8, 10 e 16,

–  visti il patto globale ("Global Compact") per una migrazione sicura, ordinata e regolare, adottata il 19 dicembre 2018, e il patto globale sui rifugiati del 17 dicembre 2018,

–  visto l'8° riesame della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, approvato il 22 giugno 2023,

–  viste la convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti dell'applicazione della biologia e della medicina, del 4 aprile 1997, e i relativi protocolli aggiuntivi, la convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani, del 16 maggio 2005, e la convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, del 25 ottobre 2007,

–  vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), dell'11 maggio 2011, che non tutti gli Stati membri hanno ratificato,

–  visti i protocolli n. 6 e n. 13 della Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 28 aprile 1983, relativi all'abolizione della pena di morte,

–  visto il regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani(1),

–  visto il regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio(2),

–  visti il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024, approvato dal Consiglio il 17 novembre 2020, e la relativa revisione intermedia del 9 giugno 2023,

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 25 novembre 2020, dal titolo "Piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere III – Un'agenda ambiziosa per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE" (JOIN(2020)0017),

–  vista la comunicazione della Commissione del 18 settembre 2020 dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025" (COM(2020)0565),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 24 marzo 2021, sulla strategia dell'UE sui diritti dei minori (COM(2021)0142),

–  vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2021 dal titolo "Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030" (COM(2021)0101),

–  vista la comunicazione della Commissione del 12 novembre 2020 dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025" (COM(2020)0698),

–  visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, approvati dal Consiglio il 14 giugno 2004 e riveduti nel 2008, e la seconda nota orientativa sull'attuazione degli orientamenti, approvata nel 2020,

–  visti gli orientamenti dell'UE per promuovere l'osservanza del diritto internazionale umanitario del 2005, aggiornati nel 2009(3),

–  visti gli orientamenti dell'UE in materia di pena di morte, aggiornati dal Consiglio il 12 aprile 2013,

–  visti gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo, adottati dal Consiglio il 24 giugno 2013,

–  visti gli orientamenti dell'UE per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), adottati dal Consiglio il 24 giugno 2013,

–  visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani per quanto concerne la libertà di espressione online e offline, adottati dal Consiglio il 12 maggio 2014,

–  visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani sulla non discriminazione nell'azione esterna, adottati dal Consiglio il 18 marzo 2019,

–  visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani riguardanti l'acqua potabile sicura e i servizi igienico-sanitari, adottati dal Consiglio il 17 giugno 2019,

–  visti gli orientamenti riveduti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, adottati dal Consiglio il 16 settembre 2019,

–  viste le linee direttrici rivedute dell'UE per i dialoghi con i paesi partner/terzi in materia di diritti umani, approvate dal Consiglio il 22 febbraio 2021,

–  vista la comunicazione della Commissione del 12 settembre 2012 dal titolo "Le radici della democrazia e dello sviluppo sostenibile: l'impegno dell'Europa verso la società civile nell'ambito delle relazioni esterne" (COM(2012)0492),

–  viste le conclusioni del Consiglio sul ruolo dello spazio civico nella tutela e nella promozione dei diritti fondamentali nell'UE, del 10 marzo 2023,

–  viste le conclusioni del Consiglio, del 20 febbraio 2023, sulle priorità dell'UE nelle sedi delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani nel 2023,

–  vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 23 febbraio 2022, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2022)0071),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione (COM(2022)0453), presentata dalla Commissione il 14 settembre 2022,

–  vista la proposta congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 3 maggio 2023, relativa a misure restrittive contro i gravi atti di corruzione (JOIN(2023)0013),

–  vista la dichiarazione di Reykjavik del Consiglio d'Europa dal titolo "United around our values" (Uniti attorno ai nostri valori), del 16-17 maggio 2023,

–  vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali dal titolo "Protecting human rights defenders at risk: EU entry, stay and support" (Protezione dei difensori dei diritti umani a rischio: ingresso, permanenza e sostegno dell'UE) dell'11 luglio 2023,

–  vista la relazione annuale 2022 dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo,

–  vista la tabella di marcia comune del 7 settembre 2022 del Parlamento europeo e delle presidenze di turno del Consiglio sull'organizzazione, il coordinamento e l'attuazione del calendario per i negoziati tra i colegislatori sul sistema europeo comune di asilo (CEAS) e il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo,

–  visti il suo premio Sacharov per la libertà di pensiero e i relativi vincitori, conferito nel 2023 a Jina Mahsa Amini e al movimento "Donna, vita, libertà" in Iran,

–  vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2019 sugli orientamenti dell'UE e il mandato dell'inviato speciale dell'UE per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'Unione europea(4),

–  vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2020 sull'uguaglianza di genere nella politica estera e di sicurezza dell'UE(5),

–  vista la sua risoluzione del 19 maggio 2021 sulla protezione dei diritti umani e la politica migratoria esterna dell'UE(6),

–  vista la sua risoluzione del 19 maggio 2021 sugli effetti dei cambiamenti climatici sui diritti umani e il ruolo dei difensori dell'ambiente in tale ambito(7),

–  vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2021 sul regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky dell'UE)(8),

–  vista la sua risoluzione del 16 settembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'identificazione della violenza di genere come nuova sfera di criminalità tra quelle elencate all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE(9),

–  vista la sua risoluzione del 16 marzo 2023 sugli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani(10),

–  vista la sua raccomandazione del 17 febbraio 2022 al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente la corruzione e i diritti umani(11),

–  viste la sua risoluzione del 18 gennaio 2023 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia – relazione annuale 2022(12), nonché le sue precedenti risoluzioni sulle relazioni annuali pregresse,

–  viste le sue risoluzioni sulle violazioni dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (note come "risoluzioni d'urgenza"), approvate a norma dell'articolo 144 del suo regolamento dal 2019, in particolare quelle approvate nel 2022 e nel 2023,

–   vista la sua risoluzione del 3 maggio 2022 sulla persecuzione delle minoranze sulla base della religione o del credo(13),

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  vista la lettera della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0424/2023),

A.  considerando che nel 2023 ricorrono il 75º anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il 30º anniversario della dichiarazione e del programma d'azione di Vienna e il 25º anniversario della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani e dello statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI);

B.  considerando che nella sua azione esterna l'Unione europea è guidata dai valori e dai principi sanciti all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 2, TUE e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che hanno ispirato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento dell'UE; che tali valori comprendono anche, in primo luogo, il rispetto della dignità umana, le libertà fondamentali, lo Stato di diritto e l'universalità e indivisibilità dei diritti umani, i principi dell'uguaglianza, della solidarietà e della non discriminazione e il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto intenzionale;

C.  considerando che nel quadro della sua azione esterna, l'Unione deve definire e perseguire politiche e azioni comuni tese a consolidare e sostenere la democrazia e i diritti umani, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 TUE; che tale risultato si può ottenere soltanto ponendo la democrazia e i diritti umani al centro di tutte le politiche e gli strumenti, compresi, tra l'altro, il commercio, lo sviluppo, la sicurezza e la difesa nonché l'allargamento;

D.  considerando che l'uniformità e la coerenza tra le politiche interne ed esterne dell'UE basate sui principi fondatori dell'Unione sono fondamentali per conseguire politiche dell'UE efficaci e credibili a sostegno dei diritti umani e della democrazia;

E.  considerando che i paesi democratici devono garantire a ogni persona la possibilità di godere dei propri diritti umani e delle proprie libertà fondamentali; che l'UE continua a impegnarsi pienamente per la difesa del multilateralismo e dei valori, principi e norme universali che guidano gli Stati membri delle Nazioni Unite; che l'UE e i partner dovrebbero promuovere la difesa dell'universalità dei diritti umani quale priorità;

F.  considerando che l'ordine internazionale basato su regole è messo sempre più alla prova da diversi attori che, agendo da soli o con un'azione concertata, cercano di indebolire le organizzazioni multilaterali e di sovvertire, aggirare o contrastare l'attuazione del diritto internazionale umanitario e del diritto in materia di diritti umani; che la manipolazione delle informazioni e le ingerenze sono diventate armi dell'arsenale che gli attori autocratici impiegano per esercitare pressioni sui valori e le norme democratici, erodendo i controlli sugli abusi di potere, aumentando l'incidenza e la gravità delle violazioni dei diritti umani e riducendo lo spazio a disposizione della società civile, dei media indipendenti e dei movimenti di opposizione democratica;

G.  considerando che il numero di autocrazie è cresciuto e che, secondo l'Università di Göteborg, il 70 % della popolazione mondiale vive attualmente sotto un regime autoritario(14); che l'arretramento democratico è diventato una tendenza determinante globale nella politica e include democrazie consolidate, che affrontano ancora problemi di polarizzazione politica, disfunzione istituzionale e minacce alle libertà civili; che tale aumento dell'autoritarismo, dell'illiberalismo e delle tendenze reazionarie in tutto il mondo, compresa l'Unione europea, minaccia l'ordine globale basato su regole, la protezione e la promozione dei diritti umani e della democrazia nel mondo, nonché i valori e i principi su cui si fonda l'Unione europea;

H.  considerando che la revisione intermedia di quest'anno del piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 ha dimostrato che, nonostante i progressi compiuti finora, l'UE, insieme ai partner che condividono gli stessi principi, non può restare compiacente, in particolare nel contesto delle sfide senza precedenti per i diritti umani, la libertà e la democrazia in tutto il mondo;

I.  considerando che le violazioni dei diritti alla libertà di pensiero, alla libertà di coscienza e alla libertà di religione proseguono in tutto il mondo e danno vita a situazioni di oppressione, conflitto e guerra, nonché a violazioni del diritto internazionale;

J.  considerando che nella relazione 2010 al Consiglio dei diritti umani, l'esperto indipendente nel settore dei diritti culturali ha indicato questi ultimi come diritti inerenti a una vasta gamma di questioni relative ai diritti umani e di valori, quali, tra l'altro, il diritto di partecipare alla vita culturale e all'istruzione, nonché la presenza dei diritti culturali in diversi strumenti internazionali in materia di diritti umani;

K.  considerando che l'uguaglianza di genere costituisce un valore fondamentale dell'UE; che i diritti umani delle donne e delle ragazze, compresi i loro diritti sessuali e riproduttivi, continuano a essere violati in tutto il mondo; che i difensori dei diritti umani delle donne e le organizzazioni della società civile che si adoperano per l'uguaglianza di genere, i diritti delle donne e la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti continuano a subire a una riduzione dello spazio per la loro attività fondamentale nonché a essere vittime di minacce di violenza, vessazioni e intimidazioni; che l'integrazione della dimensione di genere e l'approccio intersezionale dovrebbero pertanto essere attuati e incorporati quali principi orizzontali in tutte le attività e politiche dell'UE;

L.  considerando che la crisi energetica, unitamente alla crisi della produzione, comporta un aumento della povertà e della vulnerabilità nel mondo, con un impatto dannoso sui diritti umani;

M.  considerando che una condotta responsabile delle imprese con sede nell'UE svolge un ruolo essenziale nel garantire che le politiche dell'UE in materia di diritti umani siano attuate efficacemente sia all'interno sia all'esterno dell'Unione, anche per quanto riguarda il lavoro; che l'UE si impegna a promuovere l'attuazione di una condotta responsabile delle imprese in tutti i settori di produzione e a tutti i livelli della catena del valore, nonché a protegger le vittime di violazioni e abusi dei diritti umani legati all'attività d'impresa;

N.  considerando che le emergenze ambientali, comprese quelle dovute ai cambiamenti climatici e alla deforestazione nonché alle attività commerciali estrattive possono comportare violazioni dei diritti umani e colpiscono non solo le persone e le comunità nelle immediate vicinanze di tali eventi, ma anche l'umanità nel suo complesso; che, negli ultimi anni, è aumentato il numero di omicidi, di aggressioni e altre forme di violenza contro le persone che difendono i diritti ambientali, anche tra le popolazioni indigene; che i cambiamenti climatici e il degrado ambientale rappresentano due sfide urgenti e interconnesse che minano sia lo sviluppo sostenibile che l'esercizio dei diritti umani in tutto il mondo; che i danni ambientali e gli effetti dei cambiamenti climatici aggravano la precarietà, l'emarginazione e la disuguaglianza, costringendo sempre più le persone a lasciare le loro case o intrappolandole in contesti non sicuri, dove la loro vulnerabilità è accentuata;

O.  considerando che i difensori dei diritti umani e le organizzazioni della società civile (OSC) sono alleati essenziali nell'ambito degli sforzi dell'UE per proteggere e promuovere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto e prevenire i conflitti a livello mondiale; che è pertanto nell'interesse preminente dell'UE e dei suoi Stati membri sostenere il loro lavoro e proteggere loro e lo spazio in cui operano; che i governi in tutto il mondo adottano sempre più spesso nuovi tipi di tattiche e misure restrittive nei confronti dei difensori dei diritti umani al fine di censurare il loro lavoro, metterli a tacere e vessarli; che tali misure comprendono azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP), politiche di governo restrittive, campagne di diffamazione, discriminazioni e intimidazioni o la violenza, compresi esecuzioni extragiudiziali, rapimenti, arresti e detenzioni arbitrari; che gli attacchi contro i difensori dei diritti umani prendono sempre più spesso di mira anche le loro famiglie e comunità; che lo spazio della società civile si sta riducendo, anche a causa dell'adozione, da parte di Stati in tutto il mondo, di procedure di autorizzazione sempre più rigorose per le OSC, divieti o tetti ai finanziamenti che le OSC possono ricevere dai donatori e attraverso l'attribuzione dello stigma di "agente straniero" a tali organizzazioni; che un clima d'impunità per le violazioni commesse contro i difensori dei diritti umani domina in molti paesi nel mondo;

P.  considerando che il terrorismo continua a essere una delle minacce più gravi alla pace e alla sicurezza internazionali e costituisce una chiara violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

Q.  considerando che il premio Sacharov 2021 per la libertà di pensiero è stato assegnato ad Alexei Navalny; che Navalny era detenuto dal febbraio 2021 in condizioni disumane; che il suo ultimo luogo di detenzione è stato a Yamalo-Nenets, nella Siberia occidentale, dove è stato assassinato il 16 febbraio 2024;

Affrontare le tendenze globali e le principali sfide

1.  ribadisce l'universalità, l'interdipendenza, l'interrelazione e l'indivisibilità dei diritti umani nonché la dignità intrinseca di ciascun essere umano; riafferma il dovere dell'UE e dei suoi Stati membri di promuovere e proteggere la democrazia, lo Stato di diritto e l'universalità e l'inalienabilità dei diritti umani in tutto il mondo in maniera risoluta, coerente e coesa; invita l'UE e i suoi Stati membri a promuovere l'unione delle forze tra democrazie e le organizzazioni internazionali e regionali al fine di affrontare le minacce e promuovere i diritti umani in tutto il mondo, anche attraverso una determinata posizione pubblica che riaffermi il nostro impegno in difesa dell'universalità dei diritti umani e dello Stato di diritto;

2.  deplora che i regimi totalitari e autoritari abusino delle istituzioni multilaterali, in particolare del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, cercando di neutralizzare i meccanismi per i diritti umani nella loro capacità di ritenere gli Stati responsabili di violazioni dei diritti umani, nonché di minare e/o riformulare le norme internazionali in funzione della loro agenda autoritaria; invita il Consiglio e gli Stati membri a collaborare a fianco di alleati democratici che condividono gli stessi principi, allo scopo di sostenere una riforma delle istituzioni multilaterali che consenta loro di diventare più resistenti all'influenza malevola dei regimi autoritari;

3.  sottolinea che l'UE deve essere pienamente preparata a contrastare l'ascesa e l'influenza malevola dell'autoritarismo, dell'illiberalismo e dell'estremismo, nonché le minacce alla protezione dei diritti umani e i crescenti attacchi all'universalità dei diritti umani, della democrazia, dello Stato di diritto e del diritto umanitario internazionale;

4.  sottolinea che l'ambizioso impegno e la retorica della politica esterna dell'UE in materia di diritti umani richiedono che sia coerente ed esemplare in relazione all'impegno a favore dei diritti umani universali e della democrazia; deplora il peggioramento della situazione dei diritti umani e dello Stato di diritto in tutto il mondo, anche nell'UE, il che compromette la credibilità di quest'ultima nell'opporsi al declino democratico mondiale e all'arretramento dei diritti umani; invita l'UE e i suoi Stati membri a fungere da esempio e a sostenere in maniera rigorosa i diritti umani, a garantire un contesto favorevole alla loro società civile e a far fronte a qualsiasi tendenza negativa in tale ambito;

5.  condanna la crescente tendenza a compiere violazioni dei diritti umani e dei valori democratici in tutto il mondo, tra cui livelli crescenti di disuguaglianza sociale, economica e politica, l'arretramento dei diritti, in particolare per le donne, l'esclusione e la discriminazione persistenti e sistematiche di interi gruppi sociali, esecuzioni, esecuzioni extragiudiziali, torture, violenza di genere, discriminazione e apartheid di genere, arresti e detenzioni arbitrari, discriminazioni e disuguaglianza sistematiche e strutturali, misure repressive nei confronti delle persone e dei gruppi emarginati e vulnerabili, della società civile, degli oppositori politici e delle minoranze etniche e religiose, schiavitù e lavoro forzato, deportazioni forzate, uso eccessivo della violenza da parte delle autorità pubbliche, censura e minacce nei confronti dei media e dei giornalisti indipendenti, nonché minacce nell'ambiente digitale come la sorveglianza online e l'oscuramento di internet; condanna le pratiche di repressione transnazionale da parte dei regimi autoritari; deplora l'indebolimento della protezione delle istituzioni democratiche e la riduzione dello spazio per le società civili in tutto il mondo, il che crea impunità per le violazioni dei diritti umani; osserva che il numero delle democrazie ha continuato a diminuire, mentre il numero dei regimi autoritari è cresciuto;

6.  denuncia le narrazioni su misura che i regimi autoritari e illiberali stanno sviluppando per attaccare l'universalità stessa dei diritti umani e dello Stato di diritto; avverte che le suddette narrazioni sono diffuse da tali regimi in consessi internazionali come il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite; invita l'UE e gli Stati membri a contrastare tali narrazioni ostili, spesso basate su rivendicazioni di relativismo culturale volte a nascondere, tra l'altro, abusi di potere, nonché a combattere la disinformazione e le ingerenze esterne nell'UE; esorta l'UE e gli Stati membri a ricorrere a tutti gli strumenti a loro disposizione, anche sfruttando pienamente il potenziale delle relazioni culturali internazionali dell'UE;

7.  è preoccupato per il fatto che in paesi autoritari e illiberali sono organizzate conferenze internazionali ed eventi altamente mediatizzati in cui difensori dei diritti umani sono perseguitati o vessati e che questi paesi si servono di tali eventi come finestre pubblicitarie e per distorcere la loro immagine sulla scena mondiale riguardo al rispetto dei diritti umani;

8.  richiama l'attenzione sull'ampliamento degli strumenti impiegati dai regimi autoritari, totalitari e illiberali che creano un quadro volto a erodere i diritti umani attraverso disposizioni legislative e non legislative utilizzate per manipolare le elezioni, mettere a tacere e minacciare la società civile, le persone e i gruppi emarginati e vulnerabili, le minoranze, gli oppositori politici, i media indipendenti e le voci critiche, controllare il sistema giudiziario e perseguire, tra l'altro, i difensori dei diritti umani, i giornalisti, gli avvocati, gli artisti e gli attivisti, che sono critici nei confronti delle pratiche attuate da tali regimi;

9.  condanna il crescente spregio del diritto internazionale in materia di diritti umani da parte dei regimi autoritari e illiberali, in particolare quelli che creano ed esacerbare i conflitti interni e internazionali già esistenti e ne provocano di nuovi, con conseguenze devastanti per i diritti umani; osserva che tali regimi cercano di pregiudicarne la legittimità dei diritti umani internazionali al fine di evitarne l'applicazione, a cui sono vincolati;

10.  chiede di valutare l'efficacia della diplomazia "tranquilla" o "silenziosa" ed esorta l'UE a far sentire maggiormente la propria voce nella difesa dei diritti umani;

11.  condanna fermamente ed esprime profonda preoccupazione per le atrocità, i crimini di guerra e le gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, comprese la violenza sessuale, la violenza di genere, la deportazione di minore e la tortura e l'uccisione di prigionieri di guerra, perpetrate delle forze armate russe e dai loro emissari nella guerra di aggressione illegale, ingiustificata e non provocata della Russia nei confronti dell'Ucraina; rammenta che il sostegno all'Ucraina nella sua guerra contro la Russia è della massima importanza per salvaguardare un ordine internazionale basato su regole; esorta ad adottare tutte le misure necessarie a garantire che coloro che hanno perpetrato crimini di guerra e violazioni dei diritti umani in Ucraina siano identificati e rispondano delle loro azioni; invita l'UE e i suoi Stati membri a continuare a offrire il loro pieno sostegno agli attori, alle misure e ai meccanismi pertinenti in tale contesto, compresi i pubblici ministeri, gli investigatori e la magistratura ucraini, alla CPI, alla commissione d'inchiesta del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e alle indagini nazionali in virtù del principio della giurisdizione universale; mette in evidenza l'importanza di raccogliere rapidamente e preservare le prove dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità e si compiace degli sforzi della società civile a tal fine;

12.  esprime sconcerto e sgomento per l'assassinio del vincitore del premio Sacharov 2021, Alexei Navalny, che ha sacrificato la propria vita per difendere la democrazia e opporsi all'oppressione e alla corruzione in Russia;

13.  chiede un immediato cessate il fuoco a Gaza;

14.  osserva con soddisfazione che vi sono anche note positive sul fronte dei diritti umani, il che rispecchia una serie di progressi compiuti in questo contesto di grandi sfide per i diritti umani nel mondo; sostiene con vigore il lavoro, tra l'altro, dell'UE, delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'OSCE e del Consiglio d'Europa (CdE), nonché dei difensori per i diritti umani e delle OSC nel tradurre gli impegni internazionali in azioni concrete per la realizzazione dei diritti umani; sottolinea la necessità di una comunicazione più strategica in materia di diritti umani e democrazia, che dimostri l'impegno dell'UE condividendo gli sviluppi positivi, le politiche e le migliori pratiche, e invita le delegazioni dell'UE e le missioni diplomatiche degli Stati membri dell'UE ad agire anch'esse in tal senso nei paesi terzi; sostiene la campagna del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) in occasione del 75° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nel 2023 a sostegno dell'Iniziativa 75 delle Nazioni Unite per i diritti umani e l'iniziativa "Good Human Rights Stories"(15) quale mezzo per promuovere storie positive sul tema dei diritti umani;

15.  sottolinea che l'UNRWA svolge un ruolo insostituibile nel fornire aiuti indispensabili per la sopravvivenza quotidiana di 2,2 milioni di civili a Gaza, confrontati a una minaccia indicibile per la loro vita e i loro diritti fondamentali più basilari; rifiuta la sospensione dei finanziamenti all'UNRWA da parte di 18 Stati e ricorda che, se tale decisione non sarà ritirata, l'UNRWA esaurirà i fondi entro i prossimi mesi; chiede pertanto all'UE e ai suoi Stati membri di concedere all'UNRWA sostegno mediante adeguati finanziamenti per continuare e incrementare la propria attività umanitaria vitale;

Rispondere alle sfide in materia di diritti umani universali e democrazia

Rispettare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario

16.  mette in evidenza il legame tra le violazioni dei diritti umani e la diffusa impunità e la mancanza di assunzione di responsabilità nelle regioni e nei paesi colpiti da conflitti; sottolinea la necessità di rispettare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, con particolare riferimento alle convenzioni di Ginevra; condanna con vigore le violazioni del diritto internazionale umanitario e gli abusi dei diritti umani da parte di forze governative e gruppi armati in tutto il mondo, che in alcuni casi hanno costituito crimini di guerra e crimini contro l'umanità; chiede di garantire efficacemente il transito rapido e privo di ostacoli degli aiuti umanitari durante i conflitti armati e le catastrofi umanitarie e la creazione sistematica di corridoi umanitari quando e dove necessario in situazioni di conflitti armati e di guerra; condanna i tentativi dei governi autoritari di interferire nelle attività delle organizzazioni per gli aiuti umanitari e le restrizioni che impongono; ricorda, in tale contesto, l'importanza del coordinamento tra attori civili e militari; condanna le disastrose conseguenze umanitarie e le violazioni dei diritti umani causate dalle guerre moderne e dai conflitti in tutto il mondo, compresi, tra l'altro, il bombardamento di obiettivi civili, lo stupro, la tortura, gli sfollamenti forzati e le deportazioni illegali; richiama l'attenzione sugli impatti di genere dei conflitti armati, compresi l'uso della violenza sessuale contro le donne e le ragazze quale tattica di guerra, le ripercussioni sui minori e le minoranze nonché le relative conseguenze ambientali;

17.  invita l'UE e i suoi Stati membri a intensificare gli sforzi per promuovere il rispetto del diritto internazionale umanitario e fornire assistenza alle vittime affinché possano accedere alla giustizia internazionale e ottenere risarcimento e riparazione; sottolinea che gli attacchi che prendono di mira i civili e gli oggetti indispensabili alla sopravvivenza dei civili sono vietati ai sensi del diritto internazionale umanitario; invita l'UE e i suoi partner internazionali a utilizzare appieno tutti gli strumenti pertinenti per combattere i crimini internazionali, compresa l'applicazione del principio della giurisdizione universale, i tribunali speciali a livello nazionale e internazionale, anche per il crimine di aggressione, nonché l'istituzione di meccanismi flessibili di cooperazione e finanziamento per raccogliere e analizzare rapidamente le prove dei reati; invita la Commissione a garantire che tali strumenti siano applicati in modo coordinato e complementare con altri strumenti pertinenti dell'UE e degli Stati membri;

18.  esprime profonda preoccupazione per il persistere di occupazioni prolungate e annessioni di territori; chiede che si presti particolare attenzione alla situazione dei diritti umani nei territori occupati illegalmente, anche nei casi di occupazione protratta, nonché nel contesto dei molteplici conflitti congelati, e che si adottino misure efficaci allo scopo di prevenire gravi violazioni dei diritti umani, tra cui la violazione del diritto alla vita, la limitazione della libera circolazione e la discriminazione;

19.  ribadisce la sua richiesta agli Stati membri di contribuire a contenere i conflitti armati e le gravi violazioni dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario rispettando rigorosamente le disposizioni dell'articolo 7 del trattato delle Nazioni Unite sul commercio delle armi concernente l'esportazione e la valutazione dell'esportazione nonché la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio sulle esportazioni di armi(16) e il regolamento dell'UE relativo ai beni a duplice uso(17); esorta l'UE a valutare l'uso malevolo di software spia fino a quando non saranno attuate normative atte a garantirne l'uso in linea con le norme internazionali in materia di diritti umani; esprime rinnovata preoccupazione in merito al ricorso a droni armati al di fuori del quadro giuridico internazionale e chiede che siano effettuate valutazioni d'impatto in materia di diritti umani nell'ambito di progetti legati allo sviluppo di droni armati; invita l'UE ad adottare un'iniziativa volta alla creazione di uno strumento giuridicamente vincolante che vieti i sistemi d'arma autonomi letali in assenza di un controllo umano significativo;

20.  insiste sull'importanza di garantire la coerenza della politica dell'UE in relazione a situazioni di occupazione o annessione di territori, che dovrebbero essere regolate dal diritto internazionale umanitario al fine di evitare abusi dei diritti umani sul campo; sottolinea la responsabilità delle aziende con sede nell'UE di applicare la politica in materia di dovuta diligenza più rigorosa nei confronti di qualsiasi attività economica o finanziaria all'interno di tali territori o con i medesimi e di assicurare un rigoroso rispetto del diritto internazionale nonché della politica di sanzioni dell'UE qualora applicabile a tali situazioni; invita la Commissione, in tale contesto, a chiarire le norme applicabili al commercio dell'UE con tali territori;

Diritto alla vita: progressi verso l'abolizione universale della pena di morte

21.  ribadisce la sua opposizione di principio alla pena di morte, che è una pena crudele, disumana e degradante ed è irreversibile; deplora il fatto che, nonostante la tendenza di alcuni paesi terzi ad adottare misure verso l'abolizione della pena di morte, permangano sfide significative su questo tema; deplora il fatto che in altri paesi terzi il ricorso ad essa sia in aumento e il numero di condanne a morte eseguite abbia raggiunto il livello più elevato degli ultimi cinque anni; ribadisce il suo invito a tutti i paesi ad abolire del tutto la pena di morte o a introdurre una moratoria immediata come primo passo verso la sua abolizione; incoraggia l'UE e gli Stati membri a ricorrere a tutti gli strumenti a loro disposizione, compresi gli accordi commerciali e di associazione con i paesi terzi, al fine di adoperarsi a favore di una moratoria sul ricorso alla pena di morte ai fini di una sua abolizione;

22.  sottolinea che l'UE deve essere incessante nel perseguire l'abolizione universale della pena di morte quale obiettivo fondamentale della sua politica estera in materia di diritti umani; chiede all'UE e agli Stati membri di difendere l'abolizione della pena di morte nei consessi internazionali pertinenti e di raccomandare il più ampio sostegno possibile a questa posizione; incoraggia i continui sforzi degli organismi delle Nazioni Unite per l'abolizione universale della pena di morte, in linea con le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite; invita inoltre i paesi interessati a ridurre, come primo passo, l'elenco degli illeciti e dei reati punibili con la pena di morte; chiede trasparenza in merito alle sentenze capitali e alle esecuzioni nei paesi che non divulgano tali statistiche; sostiene il processo di adozione da parte dell'Unione africana del progetto di protocollo alla Carta Africana dei diritti dell'uomo e dei popoli relativo all'abolizione della pena di morte in Africa; incoraggia altri paesi terzi e organizzazioni internazionali ad avviare processi analoghi, anche attraverso in coinvolgimento significativo delle OSC; sottolinea l'importanza di sostenere gli sforzi abolizionisti locali e regionali;

Diritto alla libertà di espressione, alla libertà dei media e alla libertà accademica e diritto all'informazione

23.  esprime profonda preoccupazione per le crescenti battute d'arresto alla libertà di espressione, compresa l'espressione artistica, e alla libertà dei media in tutto il mondo, in particolare per i giornalisti; condanna la censura di giornalisti, difensori dei diritti umani e OSC, organismi di vigilanza pubblici, informatori e artisti attraverso l'applicazione delle cosiddette leggi sugli "agenti stranieri", come anche altre misure legislative e non legislative adottate da regimi autoritari, totalitari e illiberali, quali i crescenti oneri amministrativi, le ammende, le minacce, e il linguaggio diffamatorio e teso a demonizzare; ribadisce la sua profonda preoccupazione per il ricorso ad azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica allo scopo di mettere a tacere tali persone ed entità ed esorta sia gli Stati membri sia i paesi terzi a porre fine a tali pratiche; osserva che alcune di tali pratiche possono avere luogo anche in alcuni paesi democratici di lunga data nel mondo; accoglie con favore, in tale contesto, gli sforzi per rafforzare la protezione dei giornalisti e attivisti, anche nell'UE, da azioni legali infondate e abusive per metterli a tacere;

24.  riconosce l'importanza essenziale di sostenere i giornalisti vittime di persecuzioni e minacce alla loro sicurezza e chiede l'istituzione di programmi per la protezione dei giornalisti che facilitino la ricollocazione e il reinsediamento di quelli che si trovano in pericolo immediato; deplora la pratica della sorveglianza mirata e l'uso di software spia, nonché di altre minacce digitali nei confronti dei giornalisti, e condanna le violazioni dei loro diritti alla vita privata, alla libertà di espressione, alla libertà di pensiero, alla libertà di informazione e alla libertà di associazione imposte da attori statali e non statali; ribadisce che l'accesso a informazioni credibili e affidabili, sia online che offline, è un diritto essenziale in una società democratica;

25.  invita i paesi terzi ad adottare misure urgenti per prevenire qualsiasi uso non necessario o eccessivo della forza, di vessazioni e della detenzione arbitraria durante le proteste, nonché ad abrogare o modificare qualsiasi atto legislativo e amministrativo che violi il diritto alla libertà di espressione e di riunione;

26.  esorta l'UE e gli Stati membri a intensificare gli sforzi diplomatici attraverso un impegno bilaterale e multilaterale in relazione alla censura, alle minacce e agli attacchi contro la libertà accademica, in particolare l'incarcerazione degli accademici nel mondo, da parte di attori statali e non statali, che hanno conseguenze importanti per il diritto all'istruzione, il godimento dei benefici del progresso scientifico e la libertà di opinione ed espressione; invita il SEAE e la Commissione a rivedere gli attuali meccanismi di sostegno e protezione, al fine di sviluppare la capacità di identificare e fornire assistenza, inclusi la protezione e il sostegno di emergenza, in tali casi; accoglie con favore l'inclusione degli accademici a rischio nel meccanismo dell'UE di protezione dei difensori dei diritti umani;

27.  invita la Commissione ad assicurare un sostegno costante ad alto livello al Campus globale per i diritti umani e la democrazia, che ha fornito uno spazio sicuro per gli studenti e gli accademici fuggiti dai loro paesi per aver difeso la democrazia e i diritti umani, e rappresenta il fiore all'occhiello del sostegno fornito dall'UE all'educazione in materia di diritti umani a livello mondiale; appoggia la dichiarazione congiunta sulla libertà accademica pronunciata alla 52a sessione del Consiglio dei diritti umani e sostenuta da tutti gli Stati membri; invita le delegazioni degli Stati membri e dell'UE a svolgere un ruolo centrale nel monitoraggio e nella segnalazione delle violazioni della libertà accademica nei paesi terzi; sostiene lo sviluppo del progetto di principi per l'attuazione del diritto alla libertà accademica e invita l'UE a promuovere l'adozione di orientamenti sulla libertà accademica nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite;

Diritto alla libertà di pensiero, coscienza, religione e credo

28.  ribadisce la sua preoccupazione per le violazioni del diritto alla libertà di pensiero, coscienza, religione e credo e per i relativi crimini generati dall'odio; sottolinea che tali violazioni si verificano al di là dei confini geografici e culturali; deplora la strumentalizzazione delle identità religiose o di credo a fini politici, compresa l'esclusione delle minoranze religiose e di credo e delle comunità religiose in alcuni paesi; condanna l'esacerbazione della coercizione, della discriminazione, delle vessazioni e della violenza perpetuate contro i membri di minoranze di pensiero, coscienza, religione e credo, le loro proprietà e i luoghi di culto; denuncia il ricorso alla blasfemia, all'apostasia o ad altre accuse fondate su motivazioni religiose, compresa la possibilità di ricorrere alla pena di morta contro le persone condannate, in relazione alle minoranze religiose e alle loro legittime attività a sostegno dei diritti umani, anche a mezzo Internet e social media, e più in generale di limitare lo spazio della società civile, condanna con la massima fermezza la persecuzione dei cristiani in tutto il mondo;

29.  sostiene pienamente il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione, il diritto di avere un credo o non credere, nonché il diritto di manifestare, cambiare o abbandonare la propria religione o il proprio credo senza timore di violenze o discriminazioni; denuncia gli attacchi contro persone e OSC per aver pacificamente messo in discussione, criticato o fatto oggetto di satira le credenze religiose; invita l'UE e i suoi Stati membri a intensificare gli sforzi per tutelare tali diritti, a sollevare tali questioni nei consessi delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani e di collaborare con i meccanismi e le commissioni pertinenti delle Nazioni Unite, anche cooperando con paesi terzi per difenderli ed evitare violazioni; chiede, inoltre, maggiori sforzi e collaborazione a livello multilaterale e con il sostegno della CPI per raccogliere prove di crimini generati dall'odio, consegnare alla giustizia i responsabili e risarcire le vittime;

30.  riconosce il valore del dialogo interconfessionale e interreligioso che porta a una coesistenza pacifica e alla reciproca comprensione tra i vari gruppi religiosi, di credo ed etnici, e incoraggia l'UE e gli Stati membri a promuoverlo; osserva che l'ateismo e la popolazione non religiosa stanno aumentando rapidamente a livello mondiale e che non devono essere trascurati nel quadro politico dell'UE sulla libertà di pensiero, di coscienza, di religione e di credo;

31.  raccomanda all'inviato speciale dell'Unione per la promozione e la protezione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'UE di collaborare a stretto contatto e in maniera complementare con il rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per i diritti umani, i rappresentanti dell'UE per regioni specifiche e il gruppo di lavoro del Consiglio sui diritti umani e, a tal fine, ritiene che la posizione dell'inviato speciale dovrebbe essere integrata nel SEAE in modo analogo agli altri inviati speciali e ai rappresentanti speciali dell'UE; deplora il fatto che il mandato dell'inviato speciale sia stato rinnovato dalla Commissione senza una valutazione preventiva dell'efficacia e del valore aggiunto di tale incarico, come era stato chiesto ripetutamente dal Parlamento; chiede che venga effettuata una valutazione e, in base ad essa, che vengano assegnate risorse umane e finanziarie adeguate al fine di consentire all'inviato speciale di svolgere efficacemente il suo mandato; ricorda che quest'anno è ricorso il 10° anniversario degli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo; deplora il fatto che nonostante gli orientamenti prevedano una propria valutazione triennale da parte del Consiglio, finora non è stata resa pubblica alcuna valutazione; invita il Consiglio a eseguire tale valutazione e a condividere i risultati con il Parlamento; sostiene pienamente la pratica dell'UE di portare risoluzioni tematiche correlate al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e all'Assemblea generale delle Nazioni Unite; invita il SEAE e le delegazioni dell'UE, se del caso, a sollevare questioni generali e casi specifici relativi alla persecuzione o alla discriminazione nei confronti delle minoranze religiose o di credo durante i dialoghi sui diritti umani con i paesi partner e nei consessi delle Nazioni Unite sui diritti umani, seguendo nel contempo un approccio orientato ai risultati e includendo una prospettiva di genere;

Diritto alla parità e alla non discriminazione

32.  ribadisce la sua condanna di tutte le forme di razzismo, intolleranza, xenofobia e discriminazione sulla base della razza, dell'etnia, della nazionalità, della classe sociale, della disabilità, della casta, della religione, del credo, dell'età, dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere; sottolinea l'importanza di adottare un approccio intersezionale quando si considerano le problematiche della discriminazione; mette in evidenza che, tra l'altro, il razzismo, la discriminazione, la xenofobia, l'antisemitismo e l'islamofobia, nonché la persecuzione religiosa e l'intolleranza ad essi connessa continuano a essere un grave problema in tutto il mondo, e che tali questioni sono state ulteriormente esacerbate dalla pandemia di COVID-19;

33.  condanna la crescente minaccia internazionale dell'incitamento all'odio, anche online; osserva che è più probabile che le donne siano prese di mira online, il che ha un impatto negativo sulla partecipazione politica delle donne e sull'uguaglianza di genere nel processo decisionale; chiede l'adozione di misure efficaci per rispondere ai comportamenti discriminatori e porre fine all'impunità, e invita a elaborare, in collaborazione con gli Stati membri e con il contributo del Parlamento, specifiche strategie locali per aiutare a combattere la discriminazione nei paesi terzi, in consultazione con i rappresentanti locali e le OSC; riafferma il ruolo cruciale dell'istruzione e del dialogo nel promuovere la tolleranza, la comprensione e la diversità;

34.  prende atto con grande preoccupazione della portata e delle conseguenze delle gerarchie basate sulla casta, della discriminazione e delle violazioni dei diritti umani, compresa la negazione dell'accesso al sistema giuridico o al lavoro, la continua segregazione, la povertà e la stigmatizzazione, e gli ostacoli legati alle caste che si frappongono all'esercizio dei diritti umani fondamentali e allo sviluppo umano; ribadisce il suo invito a provvedere allo sviluppo di una politica dell'UE sulla discriminazione basata sulla casta e di specifiche strategie locali per contribuire a combattere la discriminazione basata sulla casta nei paesi che ne sono maggiormente colpiti; raccomanda che il Parlamento europeo affronti la discriminazione basata sulla casta in tutte le sue commissioni e delegazioni competenti, nomini un punto focale sulla discriminazione basata sulla casta e, nel visitare i paesi terzi interessati dal problema, si consulti con le organizzazioni pertinenti e sollevi la questione della discriminazione basata sulla casta con gli enti locali e le altre controparti, e che tenga un'audizione annuale per riesaminare le azioni e i progressi dell'UE in occasione della Giornata internazionale sulla discriminazione razziale;

Diritto di non essere sottoposti a tortura e a trattamenti disumani o degradanti

35.  condanna qualsiasi azione volta a incitare, autorizzare, sistematizzare, approvare o accettare la tortura e altri trattamenti o metodi di pena crudeli, disumani o degradanti, le sparizioni forzate, le detenzioni arbitrarie e le esecuzioni extragiudiziali in qualunque circostanza, compresi i servizi di contrasto; invita tutti i paesi ad adottare e attuare misure efficaci con un approccio orientato alle vittime, per prevenire la tortura e altri trattamenti o metodi di pena crudeli, disumani o degradanti, garantendo nel contempo che i responsabili siano chiamati a rispondere; e deplora il fatto che il ricorso a tali metodi continui a essere diffuso in molti paesi; prende atto con grande preoccupazione della tendenza all'aumento dei casi di tortura in tutto il mondo e della diffusa impunità dei responsabili; invita tutti i paesi a riesaminare sistematicamente le rispettive norme sugli interrogatori e i protocolli di condotta per l'applicazione della legge in linea con le norme internazionali in materia di diritti umani;

36.  deplora l'esistenza di detenuti politici in tutto il mondo e invita il SEAE e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per garantirne il rilascio senza condizioni; invita il SEAE e la Commissione a sostenere l'istituzione e il funzionamento di meccanismi preventivi nazionali nei paesi terzi, nonché di OSC attive in tale ambito; invita l'UE ad avviare un dialogo con i paesi terzi per fare del miglioramento delle condizioni nelle carceri una questione importante di politica pubblica, in particolare affrontando il problema del sovraffollamento delle carceri attraverso il ricorso ad alterative al carcere; riconosce il ruolo importante delle OSC e dei difensori dei diritti umani nella lotta contro la tortura e altre forme di maltrattamenti ed esorta l'UE a sostenerli nel monitoraggio dei luoghi di detenzione ai sensi degli orientamenti riveduti dell'UE sulla tortura;

37.  ricorda che tra 500 e 700 bambini palestinesi di appena 12 anni sono detenuti e perseguiti dal sistema giudiziario militare israeliano; osserva che alcuni sono trattenuti senza alcuna accusa, mentre altri sono accusati di lancio di pietre; condanna fermamente questa incarcerazione illegale e immorale da parte dello Stato israeliano e chiede il rilascio di tutti i bambini palestinesi dalle carceri israeliane;

38.  invita l'UE a incoraggiare i paesi terzi ad allineare le disposizioni nazionali in materia di garanzie giudiziarie ai loro impegni internazionali (ad es. configurando la tortura come reato a norma dell'UNCAT); condanna qualunque forma di tratta di persone e lavoro forzato, comprese quelle sponsorizzate dagli Stati, e qualsiasi forma di schiavitù moderna; invita l'UE e gli Stati membri ad assumere un ruolo guida nello sradicamento di tali fenomeni e nell'inserire, se del caso, un riferimento specifico a tal riguardo negli accordi dell'UE con i paesi terzi;

Diritto alla partecipazione pubblica

39.  osserva che il diritto di partecipare attivamente e passivamente a elezioni libere, eque e trasparenti non è rispettato nei regimi autoritari, totalitari e illiberali, ma che sono presenti sempre più ostacoli al pieno godimento di tali diritti in numerosi paesi democratici; sottolinea che tali regimi conducono elezioni false volte a radicare il loro potere, in quanto prive di reale contestazione politica, legittimità e pluralismo; chiede di intensificare gli sforzi per garantire la partecipazione pubblica delle minoranze, nonché per aumentare la rappresentanza delle donne e dei giovani nei processi elettorali; pone l'accento sul ruolo delle missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea nella valutazione indipendente e imparziale dei processi elettorali che osservano; chiede che si dia seguito all'adozione e attuazione delle raccomandazioni delle missioni di osservazione elettorale dell'UE e che esse siano incluse come componente fondamentale del quadro delle relazioni tra l'Unione e il paese terzo in questione; osserva il moltiplicarsi sempre più frequente di scenari in cui i paesi si rifiutano di invitare l'UE a osservare le elezioni e invita il SEAE ad affrontare tale situazione;

Diritti culturali

40.  afferma l'universalità dei diritti culturali in quanto forma di diritti umani, che consente alle persone nonché ai gruppi di persone di sviluppare ed esprime la propria umanità e dignità; sostiene il mandato del relatore speciale delle Nazioni Unite nel settore dei diritti culturali per dare maggiore visibilità ai diritti culturali nel sistema dei diritti umani e promuovere una migliore comprensione della gravità della loro violazione e dell'opportunità della loro realizzazione per tutti, e chiede il rinnovo del mandato del relatore speciale dopo il 2024; condanna fermamente la distruzione del patrimonio storico, artistico e culturale durante i conflitti, la distruzione sistematica e politicamente o ideologicamente mirata del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché lo sradicamento delle identità e delle culture di Stati sovrani, popoli o minoranze; condanna la sottrazione e il traffico illeciti di oggetti culturali; esorta a restituire opere e artefatti culturali ai loro luoghi di origine ricorda che la distruzione del patrimonio culturale può costituire un crimine di guerra e una violazione dei diritti umani, e in tale contesto ricorda gli impegni assunti dalla comunità internazionale nell'ambito della responsabilità di fornire protezione, anche per quanto riguarda la tutela del patrimonio culturale dopo e durante i conflitti armati;

Diritti delle donne, compresa la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, e parità di genere

41.  sottolinea che i diritti delle donne e la parità di genere sono diritti umani indispensabili e indivisibili, nonché una base per promuovere lo Stato di diritto e democrazie resilienti; deplora il fatto che milioni di donne e ragazze continuino a subire discriminazioni e violenze, in particolare le più vulnerabili nel contesto dei conflitti, del periodo post-bellico e degli sfollamenti, soprattutto donne e ragazze con disabilità, che sono vittime di una duplice discriminazione, e che donne e ragazze siano private della loro dignità, della loro autonomia, compresa quella corporea, e persino della vita; condanna gli attuali e crescenti passi indietro nell'ambito dell'uguaglianza di genere e dei diritti delle donne, compresi tutti i tentativi di far arretrare, in particolare riguardo alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, i diritti e le tutele esistenti, nonché la legislazione, le politiche e le pratiche che continuano a negare o limitare tali diritti in molti paesi, il che può configurarsi come un apartheid di genere; condanna qualsiasi forma di violenza di genere, nonché di sfruttamento, ed esprime preoccupazione in merito ai matrimoni forzati e all'abuso basato sull'onore, alla violenza e alle uccisioni perpetrate contro donne e ragazze; invita l'UE, i suoi Stati membri e i partner che condividono gli stessi principi a intensificare gli sforzi per garantire il pieno godimento e la protezione dei loro diritti umani; accoglie con favore l'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul e invita gli Stati membri dell'UE che non l'abbiano ancora fatto a ratificare e attuare tale convenzione quanto prima; sostiene il ruolo dell'ambasciatore dell'UE per il genere e la diversità e l'impegno del rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani a tale riguardo; chiede una carta europea dei diritti delle donne;

42.  riconosce che la promozione e la tutela della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti è essenziale per conseguire la parità di genere e afferma il diritto di accedere a servizi globali in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, compresi la moderna contraccezione, l'aborto sicuro e legale, l'assistenza sanitaria materna, prenatale e postnatale, la riproduzione assistita e l'accesso all'educazione e all'informazione in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, compresa un'educazione sessuale esauriente, senza alcuna forma di discriminazione, coercizione o violenza; invita l'UE, il SEAE e gli Stati membri dell'Unione ad adottare un'azione risoluta per promuovere e assegnare la priorità alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, compreso l'aborto sicuro e legale, nelle relazioni multilaterali e bilaterali, in conformità del diritto e delle norme internazionali in materia di diritti umani e degli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

43.  prende atto della vulnerabilità accresciuta delle donne che appartengono a minoranze quali le comunità etniche, religiose o di credo, in particolare in luoghi dove sono presenti gruppi radicalizzati e milizie violente; condanna con fermezza qualsiasi atto di violenza, in qualsivoglia forma, compresi violenza sessuale, rapimento, sfollamento forzato, tratta di esseri umani o uccisione di donne commesso per motivi etnici, religiosi o di credo, oppure ispirato da motivazioni radicali ed estremiste; condanna con vigore la discriminazione e le violazioni dei diritti umani nei confronti delle donne con identità intersezionali comprese quelle appartenenti a minoranze etniche; ribadisce il suo invito agli Stati membri ad adottare e ad attuare strategie, politiche e programmi volti a promuovere la salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti dei gruppi emarginati di donne e a eliminare gli ostacoli sistemici, finanziari, giuridici, pratici e sociali cui tali gruppi devono far fronte e garantire che tale salute e i relativi diritti siano protetti e rispettati in tutti gli Stati membri;

44.  ribadisce la sua condanna della pratica commerciale della maternità surrogata, un fenomeno globale che espone le donne di tutto il mondo allo sfruttamento e alla tratta di esseri umani prendendo di mira, nel contempo, soprattutto le donne finanziariamente e socialmente vulnerabili; mette in evidenza il suo grave impatto sulle donne, sui loro diritti e sulla loro salute, e sottolinea le sue implicazioni transfrontaliere;

45.  invita l'UE, nell'attuazione del piano d'azione sulla parità di genere III, nell'elaborazione della strategia locale dell'UE contro la discriminazione basata sul genere e in tutto il pertinente lavoro settoriale, ad affrontare l'intersezionalità elaborando una politica volta a combattere le molteplici discriminazioni cui devono far fronte i milioni di donne e ragazze vittime di violazioni dei diritti umani, tra cui abusi e violenze sessuali, sfollamenti, lavoro forzato e/o coatto, prostituzione e tratta, compresa l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne e delle ragazze, in tutti gli aspetti delle relazioni esterne e della cooperazione allo sviluppo, in particolare adottando una politica estera, per lo sviluppo e la difesa dell'UE che sia femminista, conformemente ai suoi impegni globali;

46.  chiede sforzi più concertati per eliminare l'uso della violenza sessuale come arma di guerra e combattere l'impunità dei responsabili di tali violenze; invita la Commissione a proseguire gli sforzi per eliminare completamente la pratica delle mutilazioni genitali femminili, della sterilizzazione forzata e dell'aborto forzato in tutto il mondo;

Diritti delle minoranze

47.  ricorda che la maggior parte delle cause di conflitti violenti nel mondo comporta rimostranze delle minoranze riguardo a esclusione, discriminazione e disuguaglianze legate a violazioni dei diritti umani delle minoranze, come osservato dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulle questioni delle minoranze; sottolinea la necessità di integrare la protezione dei diritti delle minoranze e lo sviluppo di meccanismi di protezione a livello delle Nazioni Unite; ricorda gli obblighi degli Stati di proteggere i diritti delle loro minoranze nazionali, etniche, culturali, religiose o linguistiche nei rispettivi territori; deplora i casi che si verificano in tutto il mondo, nonostante gli obblighi internazionali e gli impegni assunti a protezione delle minoranze, di politiche di assimilazione forzata delle minoranze nazionali, etniche e linguistiche ignorando i loro diritti umani e fondamentali; invita l'UE e i suoi Stati membri a fornire un sostegno attivo ai paesi terzi a rispettare i diritti umani fondamentali delle minoranze nazionali, etniche e linguistiche in tutti gli ambiti; invita la Commissione a sostenere la protezione dei diritti delle minoranze, anche come priorità nell'ambito del programma tematico sui diritti umani e la democrazia dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) – Europa globale dell'UE;

48.  sottolinea la dimensione esterna del piano d'azione dell'UE contro il razzismo e invita la Commissione, il SEAE e le delegazioni dell'UE a collaborare con i partner nei paesi terzi per sostenere lo sviluppo di strategie e politiche simili, dialogando con i rappresentanti delle OSC e i membri delle comunità emarginate e vulnerabili, sulla base dell'approccio indicato nello strumento di orientamento dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite (OHCHR) sulla discriminazione fondata sulla discendenza, il che dovrebbe comprendere la gamma di possibili azioni dell'UE quali la promozione di modifiche legislative e della relativa attuazione, piani di visibilità e programmi di sostegno;

Diritti dei migranti e dei rifugiati

49.  denuncia l'erosione dei diritti umani e della sicurezza dei migranti, dei rifugiati e delle vittime di sfollamenti forzati; ribadisce i loro diritti umani inalienabili e ricorda l'obbligo degli Stati di proteggerli conformemente al diritto internazionale pertinente; invita l'UE e i suoi Stati membri a difendere efficacemente tali diritti nelle politiche in materia di migrazione e asilo dell'UE e nella loro cooperazione con i paesi partner a tale riguardo; deplora la crescente tendenza alla xenofobia, al razzismo e alla discriminazione nei confronti dei migranti; sottolinea che i rifugiati e i migranti, in particolare se privi di documenti, fanno i conti con diverse forme di violenza, anche durante gli sfollamenti, come la violenza sessuale e di genere, nonché con numerosi ostacoli, ad esempio nell'accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria, a un alloggio dignitoso e ad altri servizi di base; è estremamente preoccupato per il numero senza precedenti di vittime di sfollamenti forzati a seguito di violazioni dei diritti umani, che negli ultimi dieci anni è raddoppiato; accoglie con favore l'attivazione della direttiva sulla protezione temporanea(18) e chiede che continui a essere utilizzata ove necessario; chiede l'intensificazione degli sforzi volti a proteggere i diritti dei migranti e a garantire loro l'accesso a tutti i servizi di base, anche quando sono in transito, rispettando nel contempo il principio di non respingimento; chiede di porre immediatamente fine alla pratica illegale dei respingimenti; chiede che vengano affrontate le cause profonde della migrazione e degli sfollamenti forzati;

50.  sottolinea l'importanza dei principi di solidarietà e responsabilità condivisa tra gli Stati membri nell'affrontare i flussi migratori, anche al fine di attenuare le sfide che incombono sugli Stati membri di primo ingresso; riafferma il proprio sostegno alla tabella di marcia sul patto sulla migrazione e l'asilo; esorta i colegislatori a raddoppiare gli sforzi per portare a termine la riforma del quadro legislativo in materia di asilo e migrazione prima della fine dell'attuale legislatura;

51.  insiste affinché gli accordi di cooperazione in materia di migrazione e di riammissione dell'UE e degli Stati membri con i paesi terzi siano rigorosamente conformi al diritto internazionale dei diritti umani, dei rifugiati e al diritto del mare, in particolare alla convenzione relativa allo status dei rifugiati; invita la Commissione e gli Stati membri a integrare meccanismi di pre-valutazione e di monitoraggio per valutare l'impatto sui diritti umani della cooperazione in materia di migrazione con i paesi terzi, nonché a condividere i risultati con il Parlamento; esprime profonda preoccupazione circa la pratica di concludere accordi informali con paesi terzi in materia di cooperazione nel settore della migrazione, sui quali il Parlamento non esercita alcun controllo; invita gli Stati membri a garantire la trasparenza e a consentire l'esame parlamentare e il controllo democratico, in particolare riguardo alla cooperazione con le parti di cui sono note gravi violazioni dei diritti umani; insiste sul fatto che i diritti umani debbano essere integrati e monitorati in tutte le attività svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) e dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EASO);

52.  invita l'UE e i suoi Stati membri ad assicurare la piena trasparenza in merito all'assegnazione di fondi a paesi terzi in materia di migrazione e a garantire che non favoriscano in modo diretto o indiretto la commissione di violazioni dei diritti umani né l'impunità per tali violazioni; chiede che le operazioni umanitarie finanziate dall'UE tengano conto delle esigenze specifiche dei bambini e di altri gruppi vulnerabili e ne assicurino la protezione mentre sono sfollati; condanna, in tale contesto, il collocamento dei minori migranti nei centri di detenzione, in particolare quando sono separati dai loro genitori o tutori legali;

53.  condanna fermamente le reti del contrabbando impegnate nel traffico illecito di migranti e nella tratta di esseri umani e invita l'UE e i suoi Stati membri a intensificare gli sforzi nella lotta contro tali reti e nella prevenzione del traffico illecito, anche attraverso il dialogo con i paesi terzi, in conformità delle norme europee e internazionali in materia di diritti umani; sottolinea che, a causa della mancanza di rotte migratorie sicure e legali, le reti del contrabbando traggono profitto e sono responsabili delle tragiche perdite di vite umane lungo le rotte migratorie; sottolinea che la diffusione di informazioni e le campagne di sensibilizzazione sui rischi del traffico di migranti sono essenziali;

Diritti dei popoli indigeni

54.  osserva con rammarico che i popoli indigeni continuano a subire in tutto il mondo discriminazioni e persecuzioni diffuse e sistematiche, compresi gli sfollamenti forzati; condanna gli arresti arbitrari e l'uccisione di difensori dei diritti umani e della terra che sostengono i diritti dei popoli indigeni; sottolinea che la promozione dei diritti dei popoli indigeni e delle loro pratiche tradizionali è fondamentale per conseguire uno sviluppo sostenibile, contrastare i cambiamenti climatici e preservare la biodiversità; esorta i governi a perseguire politiche di sviluppo e ambientali che rispettino i diritti economici, sociali e culturali e che coinvolgano i popoli indigeni e locali, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; invita nuovamente l'UE, gli Stati membri e i relativi partner della comunità internazionale ad adottare tutte le misure necessarie per garantire il riconoscimento, la tutela e la promozione dei diritti dei popoli indigeni, compresa la protezione delle loro lingue, delle loro terre, dei loro territori e delle loro risorse, come stabilito nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, in particolare in relazione al consenso libero, previo e informato; invita l'Unione e gli Stati membri ad assicurare un impegno in buona fede e il rispetto dei diritti summenzionati attraverso gli strumenti commerciali dell'UE e le legislazione dell'UE pertinente che si applica alle imprese con sede nell'UE; incoraggia la ratifica della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) n. 169 sui popoli indigeni e tribali;

55.  invita tutti gli Stati, anche gli Stati membri dell'UE, a garantire che i popoli indigeni e le comunità locali siano inclusi nelle deliberazioni e nei processi decisionali della diplomazia internazionale in materia di clima; incoraggia la Commissione a continuare a promuovere il dialogo e la collaborazione tra i popoli indigeni e l'UE;

Diritti umani, imprese e scambi commerciali

56.  sottolinea il ruolo degli scambi commerciali quale importante strumento per promuovere e migliorare la situazione dei diritti umani nei paesi partner dell'UE, anche attraverso il sistema di preferenze generalizzate Plus (SPG+); osserva tuttavia che in alcuni dei paesi interessati i miglioramenti sono stati modesti o nulli; deplora gli effetti negativi generati da attività commerciali eccessive e di sfruttamento sui diritti umani e sulla democrazia e condanna le società che sfruttano illegalmente le risorse naturali, comportando gravi ripercussioni sul godimento dei diritti umani nella comunità locali;

57.  invita l'UE a garantire strumenti europei e internazionali complementari e ambiziosi che prevedano solide disposizioni sostanziali, anche in materia di accesso alla giustizia e mezzi di ricorso effettivi per le persone interessate; chiede, a tale riguardo, un accordo definitivo rapido e ambizioso sulla direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, con norme vincolanti dell'UE sul comportamento responsabile delle imprese in relazione ai diritti umani, del lavoro e ambientali e la tempestiva finalizzazione del divieto relativo ai prodotti del lavoro forzato per far sì che i prodotti ottenuti facendo ricorso al lavoro forzato siano vietati sul mercato dell'Unione; sottolinea che il coinvolgimento significativo dei portatori di interessi, comprese le vittime, i rappresentanti delle vittime, i sindacati dei lavoratori e altri portatori di interessi coinvolti, è una componente generale e costante del processo del dovere di diligenza e rappresenta altresì un passo fondamentale per individuare, affrontare e porre rimedio al lavoro forzato; sottolinea l'importanza di misure di riparazione e di accesso alla giustizia che siano conformi ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, comprese le misure finanziarie e non finanziarie, in consultazione con le vittime; esorta la Commissione a presentare una raccomandazione al Consiglio per ottenere un mandato ambizioso che consenta all'UE di partecipare quanto prima ai negoziati in corso sullo strumento vincolante delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; invita la Commissione, il SEAE e le delegazioni dell'UE a promuovere la responsabilità sociale delle imprese, la responsabilità aziendale e i suddetti principi nel loro dialogo con i paesi terzi e nel supporto fornito a questi ultimi per l'elaborazione dei loro piani d'azione nazionali;

58.  ricorda che le imprese hanno la responsabilità di garantire che le loro operazioni e catene di fornitura non siano coinvolte in violazioni dei diritti umani, comprese quelle nei confronti dei difensori dei diritti ambientali e dei diritti dei popoli indigeni e dei lavoratori; sottolinea gli obblighi e le responsabilità essenziali degli Stati e di altri attori, comprese le società e le aziende, di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e prevenirne l'impatto negativo sui diritti umani, nonché di promuovere politiche appropriate conformemente agli obblighi in materia di diritti umani;

59.  rammenta che il diritto al lavoro è sancito nell'articolo 23 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sottolinea, a tale riguardo, che le piccole e medie imprese (PMI) forniscono più di due terzi dei posti di lavoro in tutto il mondo e possono sostenere l'avanzamento dei diritti sociali ed economici; ribadisce, in tale contesto, l'importanza di garantire adeguate condizioni di parità per le PMI;

60.  sottolinea che la libertà d'impresa è un diritto sancito nell'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; invita l'UE e gli Stati membri a farsi leader del dibattito, in seno alle Nazioni Unite e in altri consessi multilaterali, finalizzato a riconoscere il diritto umano alla libertà di impresa a livello mondiale;

Diritti delle persone LGBTIQ+

61.  deplora le violazioni dei diritti umani, tra cui la discriminazione, la stigmatizzazione, la segregazione, la persecuzione, la violenza e le uccisioni di persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, non binarie, intersessuali e queer (LGBTIQ+) in tutto il mondo, nonché dei difensori dei loro diritti; riconosce l'importanza di un'istruzione inclusiva per combattere la discriminazione sin dalle prime fasi; è estremamente preoccupato per la diffusione di discorsi d'odio nonché di narrazioni e normative anti-LGBTIQ+, che prendono di mira le persone appartenenti a questa comunità e i difensori dei diritti umani; invita i paesi terzi ad adottare politiche specifiche per tutelare le persone LGBTIQ+ e fornire loro gli strumenti per segnalare in sicurezza una violazione dei loro diritti; invita i paesi terzi ad abrogare le disposizioni legislative che si traducono direttamente o indirettamente in discriminazioni, vessazioni e persecuzioni nei confronti delle persone LGBTIQ+; ribadisce i suoi inviti ad attuare pienamente la strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025 quale strumento dell'UE per migliorare la situazione delle persone LGBTIQ+ in tutto il mondo; esprime particolare preoccupazione per le persone LGBTIQ+ che vivono in regimi non democratici e chiede meccanismi flessibili per tutelare tali persone e i difensori dei loro diritti; chiede all'UE e agli Stati membri di applicare in modo completo e coerente gli orientamenti dell'UE per promuovere e proteggere il godimento di tutti i diritti umani da parte delle persone LGBTIQ in tutte le sue politiche esterne;

Diritti dei minori

62.  condanna fermamente il declino del rispetto dei diritti dei minori e le crescenti violazioni di tali diritti, anche attraverso la violenza, i matrimoni precoci e forzati, gli abusi sessuali e lo sfruttamento, le mutilazioni genitali, la tratta, il lavoro minorile, compreso quello forzato, il reclutamento di bambini soldato, compresi i gruppi criminali, il mancato accesso all'istruzione, compreso il diritto di apprendere la propria cultura e le loro tradizioni e lingue, e all'assistenza sanitaria, la malnutrizione, la segregazione e la povertà estrema; condanna il rapimento, la deportazione o la separazione forzata, l'adozione e l'assimilazione forzata dei minori, anche delle minoranze etniche, in particolare in casi di guerra e conflitto; pone in evidenza il numero tuttora elevato di bambini nel mondo costretti a lavorare, di solito in condizioni pericolose; ribadisce il suo invito a un approccio sistematico e coerente alla promozione e alla difesa dei diritti dei minori in tutte le politiche dell'UE; chiede l'inserimento di un approccio specifico in materia di diritti dei minori nei procedimenti giudiziari, per migliorare l'accesso alla giustizia dei minori e mezzi di ricorso efficaci e per garantire che i responsabili siano chiamati a rispondere; sottolinea la necessità di creare percorsi sostenibili di reinserimento e risarcimento per i minori i cui diritti sono stati violati in conflitti in tutto il mondo; esorta a procedere urgentemente a una piena ratifica universale della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;

63.  evidenzia il ruolo dell'istruzione nello sviluppo dei bambini e dei giovani in tutto il mondo; sottolinea che l'accesso all'istruzione di qualità, inclusiva e universale è un diritto umano che dovrebbe includere la sensibilizzazione in merito ai loro diritti umani, nonché a quello che costituisce una violazione dei loro diritti e alle modalità con cui segnalarla; Osserva che, ai sensi dell'articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, i genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli; chiede all'UE e agli Stati membri di adoperarsi al massimo per garantire il rispetto del diritto all'istruzione in tutto il mondo, anche nei campi e nei centri per rifugiati; invita la Commissione e il SEAE a mantenere finanziamenti solidi per l'istruzione attraverso gli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna e di sostenere i paesi terzi nella creazione e nello sviluppo di sistemi d'istruzione di qualità; sottolinea che qualsiasi materiale didattico e formativo deve essere conforme alle norme dell'UNESCO sull'istruzione:

Diritti delle persone con disabilità

64.  esprime preoccupazione per le sfide riguardanti il pieno godimento dei diritti delle persone con disabilità, quali l'accesso all'istruzione inclusiva e di qualità, all'assistenza sanitaria e all'occupazione, nonché la partecipazione alla vita politica; invita nuovamente l'UE ad assistere i paesi in tutto il mondo nell'elaborare politiche a sostegno dei prestatori di assistenza alle persone con disabilità; invita tutti i portatori di interessi a sensibilizzare a livello sociale e a combattere i comportamenti discriminatori nei confronti delle persone con disabilità; ribadisce il suo invito alla Commissione e agli Stati membri dell'UE affinché intensifichino gli sforzi per promuovere pari diritti per le persone con disabilità tramite l'azione esterna dell'UE, anche in relazione ai paesi candidati, in linea con gli obblighi esistenti in qualità di Stati parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD); sottolinea la necessità di garantire un dialogo sistematico e strutturato con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità nei paesi partner e di attuare politiche che garantiscano il pieno godimento dei loro diritti umani a partecipare in modo paritario alla società, anche quando esercitano il loro diritto di voto, tenuto conto delle loro esigenze e prospettive specifiche; invita nuovamente l'UE ad assistere i paesi partner nell'elaborare politiche a sostegno dell'assistenza di qualità, accessibile ed economicamente non onerosa per le persone con disabilità; chiede un'adozione rapida della proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;

Diritti degli anziani

65.  ribadisce il suo invito all'UE e ai suoi Stati membri a elaborare nuovi approcci per rafforzare i diritti degli anziani, tenendo conto delle molteplici sfide che si trovano ad affrontare, tra cui la discriminazione basata sull'età, la povertà, la violenza, la mancanza di protezione sociale, la solitudine e l'esclusione digitale; invita i paesi terzi ad adottare politiche che facilitino l'accesso degli anziani all'assistenza sanitaria di qualità, accessibile ed economicamente non onerosa, prestando particolare attenzione a combattere il rischio di povertà soprattutto per le donne anziane, a causa del divario retributivo di genere nel corso della loro vita lavorativa; sottolinea che la loro partecipazione alla vita pubblica in maniera autonoma dovrebbe essere garantita e che dovrebbero poter godere pienamente dei loro diritti umani e delle loro libertà fondamentali con dignità;

Diritto all'alimentazione, all'acqua e ai servizi igienico-sanitari

66.  rammenta che il diritto all'alimentazione, all'acqua potabile sicura e ai servizi igienico-sanitari, compreso l'accesso dal punto di vista fisico ed economico all'alimentazione, all'acqua e a sistemi igienici sicuri e adeguati, è un diritto umano riconosciuto a livello internazionale; esprime profonda preoccupazione per le sfide riguardanti il diritto all'alimentazione in tutto il mondo, specialmente in situazioni di guerra e conflitti nonché di catastrofi naturali e di condizioni climatiche estreme a causa dei cambiamenti climatici; invita l'UE e i suoi Stati membri a promuovere orientamenti obbligatori sul diritto all'alimentazione nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite; chiede di adottare politiche pubbliche per combattere la fame, in particolare tra i bambini, anche rafforzando la cooperazione internazionale per rispondere all'insicurezza alimentare globale e fornendo aiuti urgenti alle popolazioni a rischio di carestia e malnutrizione;

67.  invita l'UE, gli Stati membri e la comunità internazionale a intensificare immediatamente gli sforzi per arrestare la tendenza che vede l'emergere di gravi penurie alimentari; sottolinea che la sicurezza alimentare è stata aggravata dai molti conflitti in corso in tutto il mondo, compresi gli attuali conflitti in paesi che sono grandi esportatori globali di prodotti alimentari primari, in particolare il grano, con conseguenze drammatiche in diverse zone del mondo; condanna fermamente la strumentalizzazione politica dell'insicurezza alimentare o della minaccia di tale insicurezza nel quadro della guerra, nonché gli effetti negativi delle speculazioni sul prezzo dei generi alimentari; chiede in particolare un cessate il fuoco immediato e permanente nella Striscia di Gaza al fine di consentire un accesso ininterrotto al cibo e all'acqua per tutti i suoi abitanti;

Diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile

68.  sottolinea che la crisi climatica e il suo impatto sull'ambiente e la biodiversità hanno conseguenze dirette sull'effettivo godimento di tutti i diritti umani e che tali questioni sono interconnesse e interdipendenti; chiede la rapida adozione di politiche per migliorare la cooperazione internazionale e rafforzare lo sviluppo delle capacità a tale riguardo, come indicato nella risoluzione n. 76/300 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite; riconosce il lavoro di importanza critica svolto dalle OSC, dai difensori dei diritti umani ambientali e dagli attivisti indigeni per la preservazione e la protezione dell'ambiente e della biodiversità; deplora il rischio corso dai difensori dei diritti umani ambientali, condanna tutte le forme di violenza che essi affrontano e chiede di garantire loro una protezione efficace; sottolinea la necessità di affrontare efficacemente lo sfollamento delle persone provocato dalla distruzione ambientale e dai cambiamenti climatici, che aumenta il rischio di violazioni dei diritti umani e le vulnerabilità a diverse forme di sfruttamento; invita l'UE e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per sostenere i meccanismi regionali quali il relatore speciale sui difensori ambientali delle Nazioni Unite e l'accordo di Escazú(19);

69.  esorta l'UE, le Nazioni Unite e i meccanismi regionali di difesa dei diritti umani ad assumere un ruolo più importante nella tutela dei difensori ambientali e degli ecosistemi globali, in particolare dove i cambiamenti climatici hanno un grave impatto sulle comunità indigene e locali; chiede all'UE di promuovere un'iniziativa a livello di Nazioni Unite che consenta agli osservatori internazionali di monitorare i danni o le crisi ambientali critici o le situazioni in cui i difensori dei diritti ambientali sono maggiormente a rischio, e di impegnarsi a fianco delle autorità, garantendo loro assistenza nella creazione di condizioni che tutelino tali difensori;

70.  incoraggia l'UE e gli Stati membri a promuovere il riconoscimento dell'ecocidio quale crimine internazionale ai sensi dello Statuto di Roma della CPI;

71.  ricorda che la transizione all'energia pulita deve essere giusta e rispettare i diritti fondamentali di tutti; sottolinea che l'elaborazione e l'attuazione delle politiche e dei progetti per la transizione energetica dovrebbero essere effettuate in modo da non esacerbare le violazioni dei diritti umani e i danni l'ambiente;

Diritti umani e tecnologie digitali

72.  esprime preoccupazione per la minaccia che l'intelligenza artificiale (IA) può rappresentare per le democrazie e i diritti umani, in particolare se non è debitamente regolamentata; accoglie con favore le conclusioni del Consiglio del 26 giugno 2023 volte a rafforzare il ruolo e la leadership dell'UE in materia di governance digitale globale, in particolare la sua posizione di riferimento nel plasmare il corpus di norme globali per il digitale, e in tal senso accoglie con favore la proposta di regolamento per armonizzare le norme in materia di IA, che devono tutelare i diritti umani, in particolare il diritto alla vita privata e alla non discriminazione, e i potenziali vantaggi dell'IA per il benessere umano; sottolinea che le tecnologie nuove ed emergenti, quali il software spia, richiedono una vigilanza urgente, una solida trasparenza e tutele adeguate; sottolinea l'importanza di un approccio improntato ai diritti umani nei confronti di tali tecnologie; condanna l'uso di tecnologie nuove ed emergenti come strumenti coercitivi per accrescere vessazioni, intimidazioni e persecuzioni dei difensori dei diritti umani, attivisti, giornalisti, avvocati e minoranze; è fermamente convinto che l'esportazione di software spia dall'Unione verso paesi terzi, dove tali strumenti sono utilizzati contro attivisti per i diritti umani, giornalisti e critici del governo, costituisca una grave violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta e una grave violazione delle norme dell'Unione in materia di esportazioni;

73.  deplora le pratiche adottate dai regimi autoritari e totalitari come la limitazione dell'accesso dei cittadini a Internet, anche attraverso blackout di Internet durante le assemblee e le proteste pubbliche; insiste sull'importanza di un ciberspazio aperto, libero, stabile e sicuro, che difenda i valori fondamentali della democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto; sottolinea che è importante che la diplomazia digitale dell'UE porti avanti un approccio alle tecnologie digitali basato sui diritti umani;

74.  esprime preoccupazione per il ricorso agli attacchi cibernetici, considerati come minacce ibride, spesso utilizzati per colpire servizi e infrastrutture critiche per la popolazione civile; esprime preoccupazione per l'ascesa di tale fenomeno, giacché esso può comportare violazioni dei diritti digitali della popolazione e intensificare la violenza offline;

75.  invita la Commissione e il SEAE a promuovere l'adozione di una normativa contro la disinformazione e l'incitamento all'odio nei paesi terzi, per vietare e punire espressamente l'incitamento alla discriminazione, all'odio o alla violenza sulla base della razza, dell'etnia, della nazionalità, della classe sociale, della disabilità, della casta, della religione, del credo, dell'età, dell'orientamento sessuale e del sesso o dell'identità di genere, e per spingere le imprese tecnologiche e le piattaforme dei social media a promuovere un ambiente online sensibile alle questioni dei diritti umani;

Rafforzare gli strumenti dell'UE per promuovere e proteggere i diritti umani e la democrazia nel mondo

Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia

76.  osserva che l'attuazione del piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia da parte dell'UE e dei suoi Stati membri, sebbene sostanziale, è ancora in ritardo e resta difficile da valutare in assenza di obiettivi vincolati a scadenze precise e tangibili; prende atto dell'osservazione nella revisione intermedia del piano d'azione relativa alle sfide senza precedenti che il mondo ha dovuto affrontare dalla sua adozione, e al generale arretramento nella protezione dei diritti umani negli ultimi anni, ma sottolinea che ciò dovrebbe comportare un miglioramento dell'attuazione del piano d'azione per il periodo rimanente, al fine di massimizzare le sinergie e la complementarità tra diritti umani e democrazia a livello locale, nazionale e globale; accoglie con favore la valutazione dell'azione dell'UE sui difensori dei diritti umani nel quadro della revisione; chiede che il prossimo piano d'azione dell'UE integri nei suoi pilastri la difesa e la promozione dell'universalità dei diritti umani, prestando particolare attenzione alle narrazioni e agli strumenti impiegati dai regimi autoritari e illiberali nei loro attacchi a tale riguardo; sottolinea la necessità di colmare il divario tra la visione e obiettivi strategici del piano d'azione e la sua dimensione operativa; sottolinea l'importanza che gli Stati membri assumano la titolarità del piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia e riferiscano pubblicamente in merito alle loro azioni nell'ambito di questo documento strategico; incoraggia i parlamenti nazionali e regionali, le istituzioni nazionali per i diritti umani e le OSC a impegnarsi con le loro autorità a livello di Stati membri sul loro contributo alla realizzazione della politica esterna dell'UE in materia di diritti umani;

Rappresentante speciale dell'UE (RSUE) per i diritti umani

77.  sostiene appieno il lavoro svolto dal rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani nel contribuire alla visibilità e alla coerenza delle azioni dell'UE in materia di diritti umani nelle relazioni esterne dell'Unione; invita il SEAE a rafforzare il suo ruolo e accrescere la sua visibilità nella promozione e nella protezione dei diritti umani nel dialogo con i paesi terzi e i partner che condividono gli stessi principi e nell'attuazione del piano d'azione sui diritti umani e la democrazia; chiede maggiore responsabilità, trasparenza e visibilità rispetto all'operato nell'ambito del mandato, anche attraverso relazioni pubbliche sulle visite ai paesi, sui programmi di lavoro e sulle priorità; ritiene che la portata del mandato giustifichi la nomina di un titolare del mandato a tempo pieno; insiste affinché la nomina del prossimo rappresentante speciale dell'UE sia confermata solo dopo una valutazione positiva da parte della commissione per gli affari esteri del Parlamento e della sottocommissione per i diritti dell'uomo, e affinché il rappresentante speciale dell'UE riferisca regolarmente al Parlamento;

Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale e programma tematico Diritti umani e democrazia

78.  ricorda il ruolo fondamentale svolto dallo strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale (NDICI-Europa globale), compreso il suo programma tematico Diritti umani e democrazia, quale strumento faro dell'UE per la promozione e la protezione dei diritti umani e della democrazia nel mondo; ribadisce il suo invito a rafforzare il sostegno alle OSC, agli attivisti pro-democrazia e alle organizzazioni mediatiche, anche attraverso il Fondo europeo per la democrazia, alla luce delle attuali tendenze regressive a livello mondiale; sottolinea la necessità di coinvolgere la società civile e gli altri partner locali in tutte le pertinenti attività esterne dell'UE; ribadisce l'importanza di razionalizzare un approccio basato sui diritti umani negli strumenti di azione esterna dell'UE;

79.  ribadisce la sua richiesta di maggiore trasparenza per quanto concerne le disposizioni relative ai diritti umani negli accordi di finanziamento nell'ambito dello strumento NDICI e un chiarimento del meccanismo e dei criteri per la sospensione di tali accordi in caso di violazione dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto; mette in evidenza che l'UE dovrebbe rigorosamente astenersi dal fornire assistenza attraverso il sostegno di bilancio a regimi che violano palesemente le norme internazionali in materia di diritti umani e democrazia, e nella lotta contro la corruzione; sottolinea che in tali casi il sostegno dovrebbe essere convogliato, invece, attraverso la società civile; chiede che l'UE si adoperi in modo particolare per valutare e prevenire qualsiasi violazione legata alle politiche, ai progetti e ai finanziamenti dell'Unione nei paesi terzi, anche creando un meccanismo di reclamo per i singoli o i gruppi i cui diritti possono essere stati violati dalle attività dell'UE in tali paesi;

80.  ricorda che l'UE ha reso noto il proprio impegno a sostenere la transizione dall'assistenza istituzionale a quella familiare e di prossimità nella sua azione esterna nello strumento NDICI; sollecita pertanto le istituzioni dell'UE a non ammettere finanziamenti destinati agli istituti, anche per i lavori di ristrutturazione, costruzione o rinnovo, se non rientrano in un processo di deistituzionalizzazione;

Accordi internazionali dell'UE

81.  sottolinea che le clausole sui diritti umani dovrebbero applicarsi in maniera coerente a tutti gli accordi internazionali dell'UE con i paesi terzi, compresi gli accordi settoriali e di investimento, e che esse dovrebbero essere attentamente monitorate e sostenute da una chiara serie di parametri di riferimento e di procedure da seguire in caso di violazioni dei diritti umani, e dovrebbero fornire una base per l'instaurazione di un dialogo con un paese terzo in materia di diritti umani in modo pratico e flessibile; osserva che, fino al 2014, l'UE ha formalmente attivato le clausole sui diritti umani in poco più di venti occasioni e che, da allora, ha adottato "misure appropriate" a norma di tali clausole in una sola occasione; ribadisce che, di fronte alle gravi e persistenti violazioni delle clausole sui diritti umani da parte dei suoi paesi partner, l'UE dovrebbe reagire tempestivamente e con decisione, anche sospendendo, quale misura di ultima istanza, i pertinenti accordi qualora altre opzioni si rivelino inefficaci;

82.  chiede l'attuazione della raccomandazione del Mediatore europeo in merito alla creazione di un portale per la gestione dei reclami, nel quadro degli strumenti commerciali e finanziari dell'UE, o all'adattamento dello sportello unico della Commissione per consentire la presentazione di reclami relativi al mancato rispetto delle clausole sui diritti umani, che dovrebbe essere accessibile, vicino ai cittadini e trasparente; incoraggia le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a coinvolgere maggiormente il Mediatore nell'elaborazione di nuove strategie e nuovi strumenti per la protezione e la promozione dei diritti umani attraverso gli scambi commerciali; invita la Commissione a migliorare la comunicazione nei confronti del Parlamento riguardo alle proprie considerazioni e decisioni relative all'attuazione della clausole sui diritti umani negli accordi internazionali;

Dialoghi dell'UE in materia di diritti umani

83.  sottolinea l'importante ruolo dei dialoghi sui diritti umani nell'ambito degli strumenti dell'UE in tale ambito e quale veicolo chiave per attuare il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia; sottolinea che tali dialoghi dovrebbero affrontare la situazione di tutti i diritti umani e della democrazia con i paesi interessati; pone l'accento sul ruolo delle OSC indipendente e sulla necessità di garantire la loro legittima partecipazione ai seminari che precedono tali dialoghi; sottolinea che la partecipazione della società civile a tal riguardo non deve essere discriminatoria; osserva che i dialoghi sui diritti umani dovrebbero essere visti come un elemento chiave del costante impegno dell'UE e non come un esercizio meramente formale o uno strumento autonomo; ricorda che tali dialoghi devono essere utilizzati in combinazione e in sinergia con altri strumenti, essere portati avanti con modalità orientate ai risultati ed essere rivisti a cadenza regolare; sottolinea che il mancato conseguimento di risultati concreti dovrebbe avere conseguenze per il più ampio sviluppo di relazioni bilaterali; ribadisce la necessità di sollevare casi individuali, anche quelli indicati nelle risoluzioni d'urgenza del Parlamento europeo e i casi finalisti e vincitori del Premio Sakharov, e garantire un seguito adeguato; chiede al SEAE e alle delegazioni dell'UE di aumentare la visibilità di tali dialoghi e dei loro esiti, anche attraverso la pubblicazione di un comunicato stampa congiunto, e di garantire agli stessi un seguito adeguato;

Regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (GHRSR – la legge Magnitsky dell'UE)

84.  osserva il ricorso limitato al regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (GHRSR la legge Magnitsky dell'UE) quale strumento politico fondamentale per la difesa dei diritti umani e della democrazia da parte dell'UE in tutto il mondo; prende atto, tuttavia, delle sfide poste dal requisito dell'unanimità per l'adozione delle sanzioni e ribadisce la sua richiesta di introdurre il voto a maggioranza qualificata per le decisioni relative al GHRSR; chiede un uso più dinamico e coerente di tale strumento, anche in cooperazione con i paesi che condividono gli stessi principi; invita il Consiglio a dare seguito alle richieste di sanzioni effettuate dal Parlamento europeo attraverso le sue risoluzioni; sostiene pienamente la possibilità di imporre sanzioni anticorruzione mirate in relazione a gravi violazioni dei diritti umani, che è una priorità di lunga data del Parlamento, e accoglie con favore la proposta della Commissione a tal riguardo e ne chiede una rapida adozione da parte del Consiglio, attraverso la sua inclusione nel GHRSR oppure mediante un regime diverso;

85.  sottolinea che l'applicazione coerente e uniforme di sanzioni da parte di tutti gli Stati membri ha conseguenze per la credibilità e l'efficacia dell'azione esterna dell'UE; pone in evidenza la necessità di una piena applicazione delle sanzioni e chiede di contrastare i tentativi di elusione e violazione in maniera efficace;

Attività di sostegno alla democrazia

86.  ribadisce la sua preoccupazione per i crescenti attacchi da parte di regimi autoritari, totalitari e illiberali nei confronti delle istituzioni e delle norme democratiche e della società civile, nonché per i tentativi di riscrivere le norme internazionali; pone in risalto il fatto che la difesa e il sostegno alla democrazia in tutto il mondo stanno assumendo sempre più un interesse geopolitico e strategico; ritiene necessario intensificare gli sforzi di sensibilizzazione sull'indebolimento della cultura democratica nei paesi terzi e ribadisce la necessità di rafforzarla; riafferma l'importanza delle missioni di osservazione elettorale dell'UE e del contributo del Parlamento allo sviluppo e al miglioramento della loro metodologia; chiede ai paesi terzi di attuare le raccomandazioni formulate in occasione delle missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea, nonché da altre entità internazionali riconosciute, al fine di migliorare i rispettivi processi elettorali futuri e, così facendo, contribuire alla loro trasparenza e legittimità al fine di rafforzare i livelli democratici dello Stato in questione; accoglie con favore il lavoro del Fondo europeo per la democrazia e ribadisce la necessità di continuare a rafforzare le sue attività e risorse;

Sostegno dell'UE ai difensori dei diritti umani e alle organizzazioni della società civile

87.  è estremamente preoccupato per gli attacchi e le vessazioni nei confronti dei difensori dei diritti umani, nonché delle loro famiglie, delle loro comunità e dei loro avvocati, e ritiene particolarmente preoccupanti i mezzi sempre più sofisticati utilizzati per perseguirli; condanna fermamente le leggi, comprese quelle antiterrorismo, per la sicurezza nazionale e antidiffamazione, utilizzate per prendere di mira i difensori dei diritti umani e le organizzazioni non governative (ONG), configurare come reato il loro lavoro e stigmatizzarli; deplora le vessazioni contro le ONG tramite disposizioni legislative in paesi terzi, come le leggi sugli agenti stranieri e disposizioni analoghe, nonché le altre restrizioni che subiscono nel loro lavoro legittimo; appoggia, elogia e ringrazia calorosamente tutti i difensori dei diritti umani per il loro lavoro coraggioso e cruciale, e l'azione dell'UE volta a garantire la loro protezione in tutto il mondo; chiede l'applicazione completa e coerente degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri, promuovendo in tal modo un approccio proattivo, olistico e nel lungo termine in materia di protezione dei difensori dei diritti umani che prevenga e attenuti i problemi gravi, come gli attacchi e le minacce nei confronti di tali difensori, spesso a un costo personale elevato per loro stessi, le loro famiglie e le loro comunità; sottolinea l'esigenza pressante di una revisione esaustiva e tempestiva degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, al fine di affrontare le sfide e le minacce emergenti e di garantire l'applicabilità ed efficacia di tali orientamenti nella tutela dei difensori dei diritti umani a livello mondiale, integrando nel contempo approcci intersezionali e sensibili alle problematiche di genere negli orientamenti aggiornati, per rispecchiare le diverse origini ed esperienze dei difensori dei diritti umani e tenere in considerazione le vulnerabilità specifiche che possono affrontare;

88.  mette in evidenza il crescente fenomeno delle minacce transnazionali nei confronti dei difensori dei diritti umani da parte delle loro autorità nazionali o di loro emissari in tutto il mondo; invita la Commissione e gli Stati membri a identificare e affrontare tali minacce nell'Unione in via prioritaria e quale parte integrante degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a fornire ai difensori dei diritti umani che risiedono nell'UE mezzi finanziari e altre risorse adeguati per consentire loro di continuare il lavoro a favore dei diritti umani da remoto e senza timore di ritorsioni; sottolinea che i funzionari e gli agenti di paesi terzi che commettono molestie nei confronti dei difensori dei diritti umani nell'UE, così come i facilitatori locali – o individui o entità – dovrebbero essere chiamati a rispondere delle loro azioni; sottolinea l'importanza di fornire formazione e risorse alle autorità di contrasto per far fronte a tali attacchi transnazionali;

89.  insiste affinché il SEAE, la Commissione e le delegazioni dell'UE prestino particolare attenzione alla situazione dei vincitori e dei finalisti del Premio Sacharov a rischio e adottino azioni risolute, in coordinamento con gli Stati membri e il Parlamento, per garantirne il benessere, la sicurezza o la liberazione;

90.  invita a compiere sforzi per rafforzare la visibilità delle azioni e dei canali dell'UE per la protezione e il sostegno dei difensori dei diritti umani; esorta gli Stati membri a dare l'esempio e a sviluppare orientamenti e leggi nazionali solidi ed efficaci sui difensori dei diritti umani che fungano da modello da seguire per altre nazioni; riconosce la responsabilità collettiva del SEAE, della Commissione e degli Stati membri nel garantire l'attuazione effettiva degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani e invita l'UE ad attuare un autentico approccio Team Europa nei confronti di tali difensori; sostiene pienamente i meccanismi ProtectDefenders.eu e invita l'UE e i suoi Stati membri a promuovere la creazione di meccanismi simili nei paesi che condividono gli stessi principi, nonché le attività congiunte tra l'UE, i suoi Stati membri e i paesi terzi destinate alla tutela dei difensori dei diritti umani; sottolinea l'importanza che i rappresentanti speciali dell'Unione europea si impegnino nei confronti delle autorità nazionali sulla protezione dei diritti umani e dei singoli casi; ribadisce il suo invito alla Commissione ad assumere un ruolo proattivo nell'istituzione di un regime per il rilascio di visti per ingressi multipli a livello dell'UE per i difensori dei diritti umani a rischio; esorta altresì gli Stati membri a intraprendere miglioramenti procedurali nelle loro missioni diplomatiche, garantendo procedure di domanda dei visti rapide, comprensibili, accessibili e realizzabili; invita inoltre gli Stati membri a istituire in modo collaborativo e integrato una categoria dedicata nel codice UE dei visti, razionalizzando in tal modo le procedure per i visti e promuovendo l'uniformità della procedura di domanda dei visti dell'UE; invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, in collaborazione con gli Stati membri e il Parlamento, a stilare un elenco annuale di paesi che fanno sorgere gravi preoccupazioni riguardo ai difensori dei diritti umani, che consenta una risposta coordinata del Team Europa, l'accesso alle risorse, il monitoraggio rafforzato, strategie dedicate e un maggiore sostegno a tutti i livelli; incoraggia la presentazione e revisione trasparente di tale elenco in seno al Parlamento per rafforzare la responsabilità;

91.  deplora che le donne impegnate nella difesa dei diritti umani debbano affrontare violenze di genere e subiscano gli effetti di un mancato accesso a risorse e meccanismi di protezione adeguati; condanna la prosecuzione degli attacchi contro le donne impegnate nella difesa dei diritti umani, tra cui aggressioni sessuali, minacce, intimidazioni, criminalizzazione e omicidi; afferma che la crescita dei discorsi misogini, sessisti e omofobi da parte dei leader politici negli ultimi anni ha normalizzato la violenza contro le donne impegnate nella difesa dei diritti umani, in particolare nei confronti di quelle che si occupano della salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti; sottolinea la necessità per l'UE di continuare a fornire sostegno, a livello politico e finanziario, alle OSC che promuovono i diritti delle donne e delle ragazze;

Lotta contro l'impunità e la corruzione

92.  evidenzia che la corruzione agevola, perpetua e istituzionalizza le violazioni dei diritti umani, mina le istituzioni democratiche e colpisce in modo sproporzionato le persone e i gruppi più vulnerabili ed emarginati della società; chiede che la lotta alla corruzione sia parte di tutti gli sforzi e le politiche dell'UE per promuovere i diritti umani e la democrazia; accoglie con favore le azioni anticorruzione nelle politiche esterne dell'UE, compresa la possibilità di comminare sanzioni mirate contro la corruzione, contenute nella comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 3 maggio 2023, sulla lotta contro la corruzione (JOIN(2023)0012); invita l'UE e i suoi Stati membri a intensificare gli sforzi per la riforma della giustizia, la lotta all'impunità e il miglioramento della trasparenza e delle istituzioni anticorruzione nei paesi terzi, e nell'affrontare il ruolo di determinati i attori con sede nell'UE a tal riguardo; sostiene le disposizioni anticorruzione incluse negli accordi commerciali dell'UE con i paesi terzi; sottolinea l'estrema importanza che l'UE e i suoi Stati membri diano l'esempio applicando i più elevati standard di trasparenza ai loro finanziamenti esterni e intensificando il loro sostegno alle OSC, agli attivisti e ai giornalisti investigativi impegnati nella lotta contro la corruzione e l'impunità, nonché promuovendo la creazione di misure globali efficienti in materia di lotta alla corruzione, e di solidi quadri normativi, e affrontando la questione delle giurisdizioni che praticano la segretezza e i paradisi fiscali; chiede di rafforzare la cooperazione con attori internazionali chiave a tale riguardo, come il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), al fine di migliorare le sinergie e lo scambio delle migliori pratiche riguardo alle misure anticorruzione;

Azioni dell'UE nei consessi multilaterali

93.  ribadisce la necessità che l'UE e i suoi Stati membri parlino con una sola voce in seno alle Nazioni Unite e negli altri consessi multilaterali; è estremamente preoccupato per i crescenti attacchi nei confronti delle istituzioni multilaterali, come gli organismi delle Nazioni Unite e, in particolare, il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, da parte di regimi autoritari e illiberali che tentano di comprometterne il lavoro e la legittimità; accoglie con favore il continuo sostegno dell'UE e dei suoi Stati membri alle Nazioni Unite e alle altre istituzioni multilaterali nonché il dialogo e la cooperazione strategici e crescenti con l'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani; sostiene con vigore il patrocinio da parte dell'UE delle risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di diritti umani e democrazia; invita l'UE e i suoi Stati membri ad adottare provvedimenti concreti per potenziare la forza e la resilienza dell'architettura internazionale dei diritti umani e l'attuazione coerente degli obblighi e strumenti internazionali in materia di diritti umani; invita l'UE e i suoi Stati membri a sostenere un seggio separato e permanente per l'Unione nei consessi multilaterali e a garantire un maggiore coordinamento, compreso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in aggiunta a quelli esistenti assegnati a Stati membri dell'UE; invita le delegazioni dell'UE ad avere un ruolo più incisivo nei consessi multilaterali e osserva che, a tale scopo, dovrebbero disporre di risorse adeguate;

94.  sottolinea che l'efficace protezione dei diritti umani in tutto il mondo richiede la collaborazione internazionale a livello multilaterale; sottolinea il ruolo particolarmente importante delle Nazioni Unite e dei suoi organi quale principale forum che deve essere in grado di portare avanti efficacemente gli sforzi per la pace e la sicurezza, lo sviluppo sostenibile e il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale; ricorda l'obbligo di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite di promuovere e proteggere tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, come sancito dalla Carta istitutiva delle Nazioni Unite e dalla risoluzione 60/251 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite; sottolinea la responsabilità del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite di affrontare tutte le gravi violazioni dei diritti umani nel mondo intero; si rammarica del fatto che, per diversi membri del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, esistano precedenti di gravi violazioni dei diritti umani e di mancanza di rispetto degli obblighi in materia di diritti umani; chiede una migliore applicazione dei criteri relativi ai membri del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite; invita il SEAE ad avviare e guidare uno sforzo volto a raggiungere una posizione coordinata dell'UE e degli Stati membri in merito ai membri del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, che promuoverebbe maggiore trasparenza e una competizione basata sul merito nel processo elettorale; invita le istituzioni dell'UE, compreso il Parlamento stesso, a rafforzare ulteriormente le relazioni e la stretta collaborazione con gli organismi delle Nazioni Unite;

95.  sottolinea il lavoro delle commissioni d'inchiesta e delle missioni esplorative delle Nazioni Unite, alle quali si fa sempre più spesso ricorso per rispondere a situazioni di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale in materia di diritti umani e per combattere l'impunità; invita l'UE e i suoi Stati membri a continuare a sostenere il lavoro delle Nazioni Unite, sia a livello politico che finanziario, compresi le procedure speciali e gli organi previsti dai trattati; condanna fermamente tutti gli attacchi nei confronti dei titolari di mandato per le procedure speciali delle Nazioni Unite e contro l'indipendenza dei loro mandati; invita gli Stati membri dell'UE e i partner democratici dell'Unione a contrastare con decisione tali tentativi e ad adottare tutte le misure possibili per contribuire a predisporre spazi sicuri e aperti per l'interazione da parte dei singoli e delle OSC con le Nazioni Unite e i suoi rappresentanti e meccanismi;

96.  invita l'UE e i suoi Stati membri a sostenere il rafforzamento dei sistemi regionali dei diritti umani, anche attraverso l'assistenza finanziaria e la condivisione di esperienze a livello transregionale; sottolinea, in particolare, il ruolo critico degli organismi di monitoraggio e dei meccanismi giudiziari istituiti nell'ambito di detti sistemi regionali e la loro complementarità con il sistema dei diritti umani delle Nazioni Unite;

97.  accoglie con favore il sostegno politico e finanziario che l'UE ha fornito alla CPI, compreso l'ufficio del procuratore della CPI; chiede all'UE e ai suoi Stati membri di continuare a sostenere la CPI con i mezzi e le risorse necessari, sia umani sia finanziari, e di utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per rafforzare la lotta contro l'impunità in tutto il mondo; accoglie con favore i contributi della CPI alla lotta contro l'impunità nel mondo; sostiene i contributi dell'UE alle indagini sui crimini di guerra e i crimini contro l'umanità nel quadro della CPI; condanna i tentativi compiuti di minare il lavoro della CPI e la sua legittimità; invita l'UE e i suoi Stati membri a incoraggiare i loro partner a ratificare lo statuto di Roma e i relativi emendamenti, ed estendere, in tal modo, la giurisdizione della Corte;

Approccio Team Europa

98.  deplora i casi di approcci diversi alla protezione e alla promozione dei diritti umani nei paesi terzi osservati nelle ambasciate degli Stati membri e nelle delegazioni dell'UE; sottolinea che le ambasciate degli Stati membri dovrebbero porsi come obiettivo prioritario la promozione e la protezione dei diritti umani, sostenendo al contempo la società civile nei paesi terzi; osserva che tale responsabilità non dovrebbe ricadere interamente sulle delegazioni dell'UE; chiede all'UE e agli Stati membri di considerare effettivamente i diritti umani un elemento centrale di tutte le politiche e gli strumenti dell'UE; esorta l'UE e i suoi Stati membri a intensificare gli sforzi per promuovere e proteggere i diritti umani e la democrazia in tutto il mondo; sottolinea che è necessario che l'UE e i suoi Stati membri agiscano uniti e si esprimano con una vola voce nei consessi multilaterali per affrontare efficacemente le sfide per i diritti umani e la democrazia a livello mondiale; chiede il pieno coordinamento nei paesi terzi tra tutte le delegazioni degli Stati membri e la delegazione dell'UE sulle questioni dei diritti umani; invita le delegazioni dell'UE e le missioni diplomatiche degli Stati membri dell'Unione ad adottare un approccio più proattivo nella promozione e difesa dei diritti umani;

99.  sottolinea l'importanza di affrontare la segmentazione continua nella gestione delle relazioni esterne dell'UE per quanto riguarda i diritti umani; chiede di migliorare il coordinamento delle questioni in materia di diritti umani tra la direzione generale (DG) Partenariati internazionali della Commissione e il SEAE con altre direzioni generali competenti, tra cui la DG Commercio e la DG Migrazione e affari interni, nonché con le altre agenzie dell'UE pertinenti, ad esempio Frontex e l'EASO; accoglie con favore il maggiore coordinamento tra le delegazioni dell'UE e la sede centrale del SEAE e la direzione generale per i Partenariati internazionali in relazione a casi urgenti dei difensori dei diritti umani;

100.  invita tutte le delegazioni dell'UE nei paesi terzi ad accrescere il sostegno a favore dei difensori dei diritti umani, in linea con gli orientamenti dell'UE in materia, nonché a visitare anche i membri delle opposizioni democratiche, gli attivisti e i membri della società civile indipendente detenuti in tali paesi, a monitorarne la situazione, a ricorrere agli organi giurisdizionali e a trattare i loro casi nei dialoghi sui diritti umani che l'UE intrattiene con i paesi in questione;

101.  sottolinea il ruolo importante della diplomazia pubblica e culturale dell'UE nonché delle sue relazioni culturali internazionali nella promozione dei diritti umani e chiede che la divisione Comunicazione e previsioni strategiche del SEAE intensifichi gli sforzi al riguardo, per cui dovrebbe poter contare su risorse adeguate; sottolinea la necessità di comunicare integralmente nei paesi terzi i programmi per i diritti umani finanziati o sostenuti dall'UE; ritiene che attuare pienamente gli orientamenti dell'UE sui diritti umani nelle delegazioni dell'UE e nelle missioni diplomatiche degli Stati membri rivesta la massima importanza;

102.  invita la Commissione, il SEAE e gli Stati membri ad adottare un reale approccio "Team Europa", che consiste nel dialogare costantemente con il Parlamento e nel coinvolgerlo in modo significativo ogniqualvolta si svolgano riunioni, visite o altri eventi ufficiali e non ufficiali, in linea con il ruolo del Parlamento europeo quale unico organo dell'UE eletto direttamente, in rappresentanza dei cittadini dell'Unione;

o
o   o

103.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente della 77a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Presidente del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e ai capi delegazione dell'Unione europea.

(1) GU L 410 I del 7.12.2020, pag. 1.
(2) GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1.
(3) GU C 303 del 15.12.2009, pag. 12.
(4) GU C 411 del 27.11.2020, pag. 30.
(5) GU C 404 del 6.10.2021, pag. 202.
(6) GU C 15 del 12.1.2022, pag. 70.
(7) GU C 15 del 12.1.2022, pag. 111.
(8) GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 152.
(9) GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 88.
(10) GU C, C/2023/409, del 23.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/409/oj.
(11) GU C 342 dell'6.9.2022, pag. 295.
(12) GU C 214 dell'16.6.2023, pag. 77.
(13)GU C 465 del 6.12.2022, pag. 33.
(14) Università di Göteborg, "The world is becoming increasingly authoritarian - but there is hope" (Il mondo sta diventando sempre più autoritario – ma c'è speranza), 2 marzo 2023 https://www.gu.se/en/news/the-world-is-becoming-increasingly-authoritarian-but-there-is-hope.
(15) https://goodhumanrightsstories.net/.
(16) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'8 dicembre 2008 che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).
(17) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1).
(18) Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).
(19) Accordo regionale, del 4 marzo 2018, sull'accesso alle informazioni, la partecipazione pubblica e l'accesso alla giustizia in materia ambientale nell'America Latina e nei Caraibi


Attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti – Relazione annuale 2023
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Risoluzione del Parlamento europeo del 28 febbraio 2024 sulle attività finanziarie della Banca europea degli investimenti – Relazione annuale 2023 (2023/2229(INI))
P9_TA(2024)0107A9-0031/2024

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea,

–  visti gli articoli 15, 126, 174, 175, 177, 208, 209, 271, 308 e 309 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti (BEI),

–  visti gli articoli da 41 a 43 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

–  visto il comunicato stampa della BEI del 7 ottobre 2016 in cui si approva la ratifica dell'accordo di Parigi da parte dell'UE,

–  visti la relazione di attività di valutazione delle operazioni della BEI per il 2022 e il programma di lavoro 2023-2025, pubblicato il 3 marzo 2023,

–  viste le procedure relative al meccanismo di denuncia del Gruppo BEI, pubblicate il 13 novembre 2018,

–  vista la pubblicazione della BEI dal titolo "EIB energy lending policy" (la politica dei prestiti della BEI nel settore dell'energia), pubblicata l'8 maggio 2023,

–  viste la tabella di marcia della Banca per il clima del gruppo BEI 2021-2025, approvata dal consiglio di amministrazione della BEI l'11 novembre 2020, e la strategia climatica della BEI del 15 novembre 2020,

–  visto il piano operativo 2023-2025 del Gruppo BEI, pubblicato il 2 febbraio 2023,

–  vista la relazione della BEI sugli investimenti 2022/2023 dal titolo "Resilienza e rinnovamento in Europa", pubblicata il 28 febbraio 2023,

–  vista la relazione di attività del Gruppo BEI 2022 dal titolo "Secure Europe" (Europa sicura), pubblicata il 2 febbraio 2023,

–  vista la panoramica della BEI sull'azione per il clima e la sostenibilità ambientale 2023, pubblicata il 2 febbraio 2023,

–  visto il Quadro della BEI per il clima, pubblicato il 14 novembre 2022,

–  vista la relazione 2022 del Gruppo BEI sul governo societario, pubblicata l'8 settembre 2023,

–  vista la pubblicazione della BEI del 29 novembre 2023 dal titolo "EIB Global Strategic Roadmap: EU Finance for a Sustainable Future" (tabella di marcia strategica di EIB Global: finanziamenti dell'UE per un futuro sostenibile),

–  visto l'approccio di EIB Global a una transizione giusta e a una resilienza giusta, pubblicato il 27 novembre 2023,

–  vista la relazione sull'informativa in materia di gestione dei rischi del Gruppo BEI per il 2022, pubblicata il 9 agosto 2023,

–  vista l'indagine della BEI sul clima 2022-2023,

–  visto il quadro di sostenibilità ambientale e sociale del Gruppo BEI dal titolo "The EIB Group Environmental and Social Policy" (la politica ambientale e sociale del Gruppo BEI), adottato il 2 febbraio 2022,

–  vista la pubblicazione della BEI del 10 febbraio 2023 dal titolo "EIB Global – partnership, people, impact" (BEI Global – partenariato, persone, impatto),

–  visto l'approccio della BEI ai diritti umani, pubblicato il 6 febbraio 2023,

–  vista la relazione della BEI del 29 giugno 2023 dal titolo "EIB Group activities in EU cohesion regions 2022" (le attività del gruppo BEI nelle regioni di coesione dell'UE nel 2022),

–  vista la strategia del Gruppo BEI per la parità di genere e l'emancipazione economica delle donne nonché il suo piano d'azione sulla parità di genere,

–  visto il codice di condotta per il personale del Gruppo BEI, pubblicato il 3 febbraio 2023,

–  visto il codice di condotta per il Comitato di verifica del Gruppo BEI, pubblicato il 30 novembre 2021,

–  visto il codice di condotta per il comitato direttivo del Gruppo BEI, pubblicato il 14 ottobre 2021,

–  vista la pubblicazione della BEI del 27 novembre 2023 dal titolo "EIB Group PATH Framework – Version 1.2 November 2023 – Supporting counterparties on their pathways to align with the Paris Agreement" (il quadro PATH del Gruppo BEI – Versione 1.2 novembre 2023 – Sostenere le controparti nei loro percorsi di allineamento all'accordo di Parigi",

–  visto il pacchetto di solidarietà della BEI per l'Ucraina, approvato dal consiglio della BEI il 4 marzo 2022,

–  vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita" (COM(2020)0380),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 20 maggio 2020, dal titolo "Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" (COM(2020)0381),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 12 maggio 2021, dal titolo "Un percorso verso un pianeta più sano per tutti Piano d'azione dell'UE: 'Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021)0400).

–  vista la comunicazione della Commissione, del 1° febbraio 2023, dal titolo "Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette" (COM(2023)0062),

–  visto il regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta(1),

–  visto il regolamento (UE) 2021/1229 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo allo strumento di prestito per il settore pubblico nell'ambito del meccanismo per una transizione giusta(2),

–  visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite,

–  visto l'accordo tripartito tra la Commissione, la Corte dei conti europea e la Banca europea per gli investimenti, entrato in vigore nel novembre 2021,

–  viste la lettera del Mediatore europeo al presidente della BEI in data 22 luglio 2016 sulle questioni riguardanti i conflitti di interessi e la risposta del presidente della BEI del 31 gennaio 2017,

–  viste le raccomandazioni del Mediatore europeo formulate il 20 novembre 2023 nel caso 2252/2022/OAM,

–  viste le raccomandazioni del Mediatore europeo formulate il 21 aprile 2022 nel caso 1251/2020/PB,

–  viste le raccomandazioni del Mediatore europeo formulate il 27 luglio 2022 nel caso 1016/2021/KR,

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0031/2024),

A.  considerando che il Gruppo BEI è composto dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) ed è la più grande istituzione finanziaria multilaterale al mondo e uno dei maggiori fornitori di finanziamenti per il clima, che opera sui mercati internazionali dei capitali offrendo condizioni competitive ai clienti e condizioni favorevoli a sostegno delle politiche e dei progetti dell'UE sia all'interno che all'esterno dell'Unione;

B.  considerando che, a norma dell'articolo 309 TFUE, la BEI ha il compito di contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'UE;

C.  considerando che l'UE, per conseguire i suoi traguardi climatici, ha bisogno di investimenti per 1 000 miliardi di EUR all'anno; che la BEI può contribuire a colmare le carenze, attraendo capitali privati;

D.  considerando che nel periodo 2021-2027 la garanzia di 26,2 miliardi di EUR di InvestEU, con la dotazione del Quadro finanziario pluriennale e di NextGenerationEU, dovrebbe mobilitare oltre 372 miliardi di EUR in ulteriori investimenti privati e pubblici in Europa, principalmente per infrastrutture sostenibili, ricerca, innovazione e digitalizzazione, piccole e medie imprese, nonché investimenti sociali e competenze;

Panoramica delle politiche e delle operazioni

1.  ribadisce l'importante ruolo svolto dalla BEI in quanto banca pubblica dell'UE e unica istituzione finanziaria internazionale interamente di proprietà degli Stati membri, pienamente guidata dalle politiche dell'UE e soggetta alle sue norme giuridiche, con l'obiettivo di sostenere la ripresa sociale ed economica e di orientare gli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi dell'Unione;

2.  apprezza il fatto che la BEI sia sempre pronta ad adeguarsi e a reinventarsi in linea con l'evolversi delle esigenze dettate dalle politiche dell'UE, pur rispettando i propri obiettivi a lungo termine;

3.  rinnova la richiesta di un aumento di capitale per consentire alla BEI di prestare un sostegno finanziario rimborsabile a più lungo termine e strumenti innovativi; rileva che ciò si rende necessario per una crescita equa, inclusiva e sostenibile a sostegno di investimenti chiave nell'economia reale che altrimenti non sarebbero effettuati e che sono potenzialmente in grado di massimizzare gli incrementi di innovazione in ambiti strategici chiave dell'UE, quali la digitalizzazione e la transizione verde; rimarca che tali investimenti dovrebbero contribuire ad attenuare i vincoli alla competitività, quali i prezzi elevati dell'energia, la carenza di competenze e investimenti insufficienti nell'innovazione e nelle nuove tecnologie, nonché contribuire all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; si attende che la BEI garantisca che i suoi finanziamenti contribuiscano a ovviare ai fallimenti del mercato, evitino effetti di spiazzamento e abbiano incidenze misurabili, senza compromettere l'attrattiva complessiva della sua offerta finanziaria;

4.  insiste sulla necessità che la BEI mantenga il proprio rating di credito AAA e conservi la piena fiducia dei mercati dei capitali nelle sue attività;

5.  rileva che i finanziamenti della BEI svolgono un ruolo sempre più importante nel contesto delle pesanti conseguenze sociali ed economiche derivanti dalla crisi della COVID-19 e, a seguire, dall'invasione dell'Ucraina, in particolare l'inflazione, gli elevati tassi di interesse e le finanze pubbliche sotto pressione; prende atto inoltre del maggiore ruolo svolto dai finanziamenti della BEI nel contesto di prospettive economiche difficili e di un'accresciuta concorrenza globale, le quali incidono anche sui progetti in corso;

6.  ritiene che la BEI possa fare di più per migliorare gli equilibri settoriali e adattarsi alla diversità regionale dell'UE, in modo da accrescere l'attrattiva dei suoi fondi; invita la BEI a far fronte alle carenze sistemiche che impediscono ad alcune regioni o Stati membri di approfittare pienamente delle sue attività finanziarie, pur rispettando la natura delle operazioni di finanziamento della BEI che è basata sulla domanda; invita la Commissione a valutare se la distribuzione geografica dei finanziamenti nell'ambito di InvestEU sia equilibrata, soprattutto per quanto riguarda gli Stati membri più piccoli;

7.  invita la BEI a sostenere progetti che contribuiscono all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e che rafforzino l'inclusione sociale e la riduzione delle disuguaglianze in linea con le norme ambientali e sociali; invita la BEI a rafforzare il proprio ruolo nel valutare e nell'affrontare la questione delle carenze di investimenti nelle infrastrutture sociali e nei sistemi di welfare, ad esempio l'edilizia popolare economicamente accessibile ed efficiente dal punto di vista energetico, la sanità pubblica, i servizi di pubblica utilità, i trasporti pubblici, i trasporti sostenibili, la cultura e l'istruzione, garantendo nel contempo l'addizionalità e la complementarità con altri fondi pubblici e con i prestatori commerciali; invita la BEI ad accrescere la ponderazione dei benefici sociali nella valutazione dei progetti, al fine di fornire soluzioni accessibili a lungo termine, nel contesto di una crisi del costo della vita e delle sfide per le famiglie nell'Unione europea imputabili alle prospettive economiche generali; chiede alla BEI di assumere maggiori rischi per i progetti che forniscono servizi essenziali con vantaggi chiari e misurabili a lungo termine; invita la BEI a dare precedenza finanziaria ai progetti che riguardano soggetti vulnerabili o emarginati, in particolare i giovani, e ai progetti di iniziativa civica, ove possibile;

La banca dell'UE per il clima: interventi climatici e obiettivi di sostenibilità ambientale

8.  prende atto delle risultanze della relazione della BEI sugli investimenti 2022/2023 dal titolo "Resilienza e rinnovamento in Europa", che analizza gli investimenti negli interventi climatici nell'intera UE e le carenze di investimento in vari settori; prende atto altresì del piano operativo 2023-2025 del Gruppo BEI, che conferma l'allineamento della BEI alle priorità politiche dell'UE e al suo impegno dar prova di maggiore ambizione sulla transizione digitale e verde; invita la Commissione a elaborare una metodologia di valutazione della carenza di finanziamenti verdi nell'UE e a esaminare il potenziale ruolo della BEI nell'ovviare a una tale carenza;

9.  ricorda che la BEI è il maggiore emittente multivaluta mondiale di obbligazioni verdi; sottolinea che l'aumento della percentuale di obbligazioni denominate in euro rafforzerebbe ulteriormente il ruolo internazionale dell'euro;

10.  ricorda la necessità che la transizione verde sia inclusiva ed equa e gli investimenti verdi siano sostenibili e si attende pertanto che la BEI sfrutti i suoi prestiti, strumenti finanziari, assistenza tecnica e servizi di consulenza per aiutare i cittadini e le imprese confrontati a sfide socioeconomiche imputabili ai loro sforzi tesi a conseguire la neutralità climatica entro e non oltre il 2050; invita la BEI a sostenere i progetti che permettono un accesso abbordabile all'energia da fonti rinnovabili, agli alloggi e ai servizi pubblici, alle iniziative di tipo partecipativo e ai piccoli progetti incentrati prioritariamente sulla lotta alla povertà energetica;

11.  si compiace del fatto che la BEI abbia già raggiunto l'obiettivo prefissatosi di destinare almeno la metà delle sue risorse agli interventi per il clima e alla sostenibilità ambientale e che sia sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo di sostenere investimenti verdi per 1 000 miliardi di euro entro il 2030; si attende che la revisione della tabella di marcia della Banca per il clima nel 2024 garantisca il pieno allineamento della BEI alla strategia degli 1,5°C e all'obiettivo della neutralità climatica entro e non oltre il 2050, garantendo nel contempo una transizione giusta per tutti; ritiene che il parametro di riferimento debba essere costituito dalle più ambiziose prassi bancarie pubbliche; rinnova l'invito a includervi una solida valutazione delle alternative a minore intensità di carbonio e delle emissioni "dell'ambito 3" per ciascun progetto;

12.  plaude all'allineamento delle controparti all'accordo di Parigi (PATH) e si attende la sua piena attuazione per quanto riguarda sia la massimizzazione della riduzione delle emissioni sia il rafforzamento della resilienza ai cambiamenti climatici; prende atto della risposta della BEI alla situazione di emergenza energetica nell'UE adeguando il PATH; si attende che le esenzioni concesse nell'ambito del PATH a sostegno di REPowerEU siano eccezionali, temporanee e pienamente giustificate per poter accelerare la transizione verde e porre fine alla dipendenza dell'Europa dalle importazioni di combustibili fossili, anche dalla Russia; accoglie con favore in tale contesto l'accresciuto sostegno della BEI al piano REPowerEU, che raggiunge i 45 miliardi di EUR in prestiti e partecipazioni azionarie per i progetti nell'ambito dell'energia da fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica, delle reti e dello stoccaggio, delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e delle tecnologie pionieristiche negli anni a venire;

13.  ricorda che tutti i clienti istituzionali dei finanziamenti della BEI sono obbligati per contratto a creare e pubblicare una strategia credibile per l'allineamento all'accordo di Parigi ("piano di decarbonizzazione") che includerà gli obiettivi di riduzione delle emissioni quantitativi, continui e a medio termine nonché le opzioni a più lungo termine per conseguire la neutralità climatica entro e non oltre il 2050; si attende che la BEI valuti sistematicamente la credibilità di tali piani, applicando criteri di decarbonizzazione compatibili con l'obiettivo di 1,5°C prima di firmare qualsiasi nuovo impegno finanziario; rinnova l'invito alla BEI affinché cooperi soltanto con intermediari finanziari che dispongono di un piano di decarbonizzazione credibile, che comprenda obiettivi a breve termine compatibili con l'obiettivo di 1,5 °C da conseguire il prima possibile e al massimo entro il 2025; sottolinea che questi nuovi requisiti non devono andare a scapito dell'accesso ai finanziamenti per le PMI;

14.  sottolinea il ruolo fondamentale svolto dalla BEI nel garantire una transizione giusta; invita la BEI ad abbassare l'entità minima dei prestiti per i singoli progetti o programmi di prestito che contribuiscono alla giusta transizione; incoraggia la BEI a intensificare la cooperazione con le istituzioni finanziarie nazionali e regionali per realizzare finanziamenti mirati; invita la BEI a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di parità tra donne e uomini in tale contesto; accoglie con favore il coinvolgimento della BEI nel meccanismo dell'UE per una transizione giusta, al fine di affrontare l'impatto socioeconomico della transizione verso un'economia a zero emissioni e di creare nuove opportunità di sviluppo sostenibile nelle regioni ammissibili;

15.  invita la BEI ad adeguare le sue attività di riduzione dei rischi al fine di orientare i finanziamenti privati verso progetti che presentano un elevato livello di addizionalità e contribuiscono a una transizione giusta, senza compromettere la sostenibilità commerciale del suo portafoglio; invita la BEI a fare tesoro dell'attuazione di prodotti come i fondi per il clima e le infrastrutture, tra cui l'importanza della partecipazione azionaria tramite intermediari e la necessità di migliorare il rapporto rischio-rendimento degli investimenti nei progetti di infrastrutture verdi su scala più piccola;

16.  accoglie con favore la crescita degli investimenti nell'idrogeno; insiste sul fatto che il ruolo dell'idrogeno è quello di contribuire alla transizione verso la neutralità climatica, riducendo le emissioni dei settori industriali difficili da abbattere; si attende che sia garantita l'addizionalità in modo da evitare di sviare le risorse dall'elettricità rinnovabile esistente, come previsto dal relativo atto delegato(3); esprime preoccupazione per le potenziali incidenze dei progetti relativi all'idrogeno sull'approvvigionamento idrico in talune regioni nonché sulla biodiversità; invita la BEI a potenziare la propria consulenza all'ecosistema e al mercato dell'idrogeno dell'UE;

17.  sottolinea che la politica ambientale e sociale della BEI rafforza l'impegno a promuovere e attuare gli obiettivi della Convenzione sulla diversità biologica e del quadro globale per la biodiversità post-2020, in particolare il requisito che i progetti finanziati non arrechino danni sostanziali alla biodiversità e agli ecosistemi; si compiace del passaggio da "nessuna perdita netta" a "nessuna perdita" di biodiversità; si adopera per la piena applicazione della politica ambientale e sociale della BEI, in particolare per quanto riguarda i progetti in materia di energie da fonti rinnovabili; esorta la BEI ad allineare pienamente la sua politica ambientale e sociale al quadro globale per la biodiversità post-2020;

18.  accoglie con favore i primi principi comuni per finanziamenti positivi per la natura pubblicati dalla BEI congiuntamente ad altre banche multilaterali di sviluppo in occasione della COP28; si attende che la BEI continui a impegnarsi più attivamente per gli investimenti positivi per la natura e benefici per la biodiversità e in settori che presentano i maggiori vantaggi collaterali in termini di biodiversità, quali la gestione delle acque, i servizi igienico-sanitari, la silvicoltura e gli oceani, con il massimo livello di integrità e garanzie, in particolare per quanto riguarda i diritti delle comunità locali, e integrando gli insegnamenti tratti dallo strumento di finanziamento del capitale naturale; si attende che la BEI incrementi i finanziamenti per le soluzioni che riducono l'inquinamento da plastica;

19.  si attende un maggiore impegno a integrare la natura nelle analisi e nelle operazioni di valutazione del rischio finanziario della perdita di biodiversità a livello di controparte; si attende inoltre che elementi positivi per la natura siano sistematicamente integrati nei progetti infrastrutturali su larga scala, in particolare per gli investimenti urbani; mette in guardia contro i progetti che, pur contribuendo agli obiettivi climatici, portano alla distruzione della biodiversità;

20.  prende atto dei negoziati in corso per i "debt-for-nature swaps" (ossia misure di remissione del debito in cambio di interventi di salvaguardia ambientale); esprime preoccupazione per l'adeguatezza di tali swap, dal punto di vista dello sviluppo e della conservazione, e per i loro elevati costi di transazione, soprattutto dal momento che la validità di tali preoccupazioni è stata dimostrata da esempi precedenti; insiste sulla necessità di un elevato grado di trasparenza e titolarità nazionale;

21.  si attende che la BEI continui ad applicare norme rigorose in materia di benessere degli animali come pure la pertinente legislazione applicabile, anche per le attività di allevamento e i mangimi nella piscicoltura, sulla base delle più elevate norme stabilite dall'UE e dalle istituzioni finanziarie multilaterali;

22.  sottolinea che la sicurezza dell'approvvigionamento delle materie prime critiche è fondamentale per la transizione verde e digitale, per il settore della difesa e per la base industriale dell'UE in generale; ricorda il ruolo svolto dalla BEI nell'alleanza europea per le materie prime e l'obiettivo dell'Unione di conseguire un maggiore livello di autonomia per quanto riguarda l'approvvigionamento delle materie prime critiche; pone l'accento sull'importanza di un approccio alle materie prime critiche improntato all'economia circolare, basato sul riciclaggio e sul riutilizzo, al fine di ridurre la dipendenza dell'UE dai paesi terzi e rafforzare la sua autonomia strategica; invita pertanto la BEI a investire maggiormente nel settore delle materie prime critiche per rafforzare la resilienza delle materie prime, prestando particolare attenzione al riciclaggio delle materie prime secondarie, e a promuovere soluzioni di economia circolare per contribuire a diversificare l'approvvigionamento;

Sostegno all'innovazione, alle piccole e medie imprese, all'industria e alla digitalizzazione

23.  ricorda che le PMI sono la spina dorsale dell'economia europea; rammenta che i 23 milioni di PMI dell'UE rappresentano il 99 % di tutte le imprese, garantiscono circa tre quarti di tutti i posti di lavoro e generano oltre il 50 % del valore aggiunto totale prodotto dalle imprese dell'UE; sottolinea che il sostegno alle PMI è un obiettivo chiave per il Gruppo BEI; evidenzia che la crisi energetica e le conseguenze della guerra della Russia in Ucraina, come pure l'aumento dei prezzi delle materie prime e l'incremento dei tassi di interesse, creano ulteriori sfide per le PMI;

24.  ricorda che nel 2022 il Gruppo BEI ha erogato finanziamenti per un totale di 16,35 miliardi di EUR di investimenti a favore delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione; osserva che, secondo la valutazione del Gruppo BEI, tra il 2010 e il 2020 le sottoscrizioni nette annue nell'ambito delle operazioni del gruppo BEI a sostegno del debito delle PMI hanno quasi toccato i 20 miliardi di EUR; invita il Gruppo BEI a riflettere su come agevolare ulteriormente il proprio sostegno alle PMI, soprattutto per i progetti di finanziamento di minore entità;

25.  pone l'accento sul ruolo del FEI nel migliorare l'accesso ai finanziamenti per le piccole imprese, le imprese a media capitalizzazione e le start-up dell'UE, sostenendo in tal modo l'imprenditorialità, la crescita, l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo, nonché l'occupazione nell'Unione; sottolinea che un approvvigionamento energetico stabile a prezzi competitivi è uno dei fondamenti di una politica industriale di successo, e in particolare di PMI di successo; invita il Gruppo BEI a fornire ulteriore capitale di crescita per consentire alle PMI di ampliare le loro operazioni; esorta il Gruppo BEI a incrementare il sostegno all'espansione delle start-up europee, anche assumendo maggiori rischi nell'erogazione di capitale di rischio, onde garantire che le start-up europee possano espandersi all'interno dell'UE piuttosto che al di fuori di essa;

26.  sottolinea la necessità che il FEI si concentri particolarmente sui progetti volti a creare e mantenere posti di lavoro di qualità, inclusi quelli che mirano ad affrontare il crescente problema della disoccupazione giovanile, tra cui il cosiddetto modello duale di apprendistato, che si è dimostrato efficace e valido in alcuni Stati membri, al fine di creare posti di lavoro sicuri e di alta qualità;

27.  riconosce che spesso le PMI devono far fronte a risorse amministrative limitate e a costi di finanziamento più elevati rispetto alle grandi imprese a causa di condizioni di prestito bancario meno favorevoli, e ritiene indispensabile offrire loro strumenti di finanziamento semplici e facilmente accessibili; incoraggia pertanto vivamente il Gruppo BEI a concepire i suoi programmi in modo da semplificare le procedure amministrative, fornendo nel contempo l'assistenza tecnica necessaria e finanziamenti adeguati per i servizi di consulenza, così da migliorare l'accessibilità per le PMI;

28.  ribadisce l'invito al Gruppo BEI a integrare i suoi sforzi per creare soluzioni basate sui dati, prestando particolare attenzione alla competitività delle PMI, e a concentrare i propri investimenti in tale ambito sull'obiettivo di colmare i divari digitali sia all'interno dell'UE che tra l'UE e altre regioni del mondo tecnologicamente più avanzate; invita il Gruppo BEI a incrementare gli investimenti nella digitalizzazione, nello sviluppo di tecnologie all'avanguardia, come l'IA, nonché nel miglioramento delle competenze e nella riqualificazione dei lavoratori, che sono essenziali per una solida base industriale;

Ucraina

29.  plaude all'iniziativa "UE per l'Ucraina", lanciata dalla BEI nel marzo 2023 per finanziare la ricostruzione e la ripresa in Ucraina e concepita in quanto regime temporaneo che consentirà alla BEI di proseguire il suo impegno nel paese in attesa del previsto sostegno a medio termine dell'UE; rammenta in tale contesto l'importanza del bilancio dell'UE in quanto garante delle attività della BEI riguardanti l'erogazione di prestiti al di fuori dell'Unione al fine di sostenere l'attuazione dei programmi dell'UE; chiede un aumento delle garanzie concesse alla BEI nell'ambito del bilancio dell'UE al fine di consentirle di continuare a condurre operazioni vitali nel settore pubblico e privato in Ucraina e di espandere le proprie attività nel Sud del mondo; si compiace del fatto che tutte le azioni della BEI in Ucraina siano improntate alle priorità per la ricostruzione e la ripresa sociale, economica e ambientale, in linea con il principio "ricostruire meglio", e saranno pienamente allineate con il futuro piano per l'Ucraina; plaude alla componente di assistenza tecnica volta a garantire una preparazione e un'attuazione ottimali dei progetti, nonché misure di sviluppo delle capacità; si attende che l'imminente terza valutazione rapida dei danni e delle esigenze, condotta dalla Banca mondiale in coordinamento con la Commissione, la BEI e il governo ucraino, individuerà un aumento significativo delle esigenze; si compiace degli sforzi della BEI volti a prevenire, scoraggiare e investigare le frodi e la corruzione in relazione ai suoi progetti in Ucraina;

30.  sottolinea che la guerra di aggressione della Russia ha avuto ripercussioni anche su alcune regioni dell'UE e ha avuto conseguenze economiche significative, soprattutto nei paesi alle frontiere orientali dell'UE e nei paesi del vicinato, oltre ad aver causato una grave crisi umanitaria; evidenzia che i cambiamenti nelle catene di approvvigionamento e nelle relazioni commerciali ed economiche dovuti alla guerra dovrebbero essere presi in considerazione nella futura pianificazione degli investimenti; chiede che la BEI tenga conto della situazione geopolitica e degli investimenti necessari nei paesi in prima linea, tra l'altro in termini di infrastrutture e gestione delle frontiere;

31.  ricorda che la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina rappresenta un punto di rottura, in quanto ha modificato radicalmente il contesto di sicurezza europeo e richiede un aumento della prontezza di difesa e, pertanto, investimenti sufficienti; sottolinea la necessità di utilizzare nel modo più efficace tutti gli strumenti a disposizione della BEI; invita la BEI a rafforzare il sostegno all'iniziativa strategica per la sicurezza europea e all'industria europea della difesa, comprese le PMI, in particolare per contribuire a un sostegno costante per l'Ucraina; invita la BEI a modificare il suo elenco riguardante l'ammissibilità ai finanziamenti affinché le munizioni e le attrezzature militari che vanno al di là dell'applicazione a duplice uso non siano più escluse dai finanziamenti della BEI;

EIB Global

32.  si attende che le attività di EIB Global continuino a essere allineate agli interessi strategici e agli obiettivi di politica estera dell'UE; accoglie con favore il coinvolgimento della BEI nell'iniziativa Global Gateway, che sosterrà principalmente gli investimenti nelle infrastrutture e nelle PMI, contribuendo così al conseguimento dell'obiettivo dell'UE di rafforzare la propria autonomia strategica; si attende che EIB Global garantisca che gli investimenti siano chiaramente aggiuntivi, creino impatti positivi a lungo termine e avvantaggino le comunità beneficiarie, preservando il patrimonio naturale e culturale, rafforzando la resilienza ai cambiamenti climatici, creando posti di lavoro locali, innalzando il tenore di vita e riducendo la povertà; ritiene che i portatori di interessi dei paesi beneficiari, come le autorità pubbliche, la società civile e le parti sociali, debbano essere coinvolti nelle decisioni e nell'attuazione dei progetti dell'iniziativa Global Gateway; ricorda inoltre che il successo di EIB Global richiede un livello adeguato di personale sul campo, compresi i lavoratori locali;

33.  osserva che, dall'istituzione del nuovo ramo di attività dedicato allo sviluppo, EIB Global ha fatto un uso record della finestra di investimento dedicata prevista dallo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, fornendo oltre 10 miliardi di EUR nel 2022, in particolare a sostegno dell'Ucraina e di Global Gateway; prende atto della tabella di marcia strategica di EIB Global e dell'aspettativa che essa agevolerà almeno un terzo dei 300 miliardi di EUR di investimenti previsti entro la fine del 2027; accoglie con favore l'obiettivo per il 2025 di destinare oltre il 50 % dei prestiti annuali a investimenti per l'azione per il clima e la sostenibilità ambientale; si attende che i finanziamenti contribuiscano a una transizione inclusiva e giusta a livello globale; si attende inoltre che EIB Global contribuisca in modo significativo all'obiettivo dell'UE di destinare l'85 % di tutte le nuove azioni esterne al sostegno della parità di genere entro il 2025; accoglie con favore i progressi compiuti verso la creazione del fondo Global Gateway nell'ambito della garanzia del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus, che dovrebbe finanziare investimenti del settore privato ad alto impatto e fornire finanziamenti azionari e di debito per progetti ad alto impatto nei settori delle infrastrutture, dell'energia pulita e dello sviluppo umano in tutto il mondo; esprime preoccupazione per la mancanza di consultazioni inclusive e significative con i portatori di interessi su cui incidono le sue operazioni; chiede un maggiore sostegno per i progetti con scarsa bancabilità e rendimenti pubblici elevati e invita ad abbassare l'ammontare minimo dei prestiti per i singoli progetti, in particolare nei paesi meno sviluppati;

34.  rinnova l'invito a EIB Global a limitare le operazioni di finanziamento misto ai settori in cui possono apportare un valore aggiunto all'economia locale, evitando nel contempo di escludere il capitale privato, e a garantire che i finanziamenti misti non siano utilizzati per servizi pubblici essenziali, in particolare sanità, istruzione e protezione sociale; ricorda che gli obiettivi della politica di sviluppo dell'UE, e in particolare l'obiettivo di migliorare l'accesso universale e a prezzi accessibili all'assistenza sanitaria, dovrebbero guidare gli investimenti della BEI nel settore, al fine di garantire migliori risultati sanitari per tutti, in particolare per le donne;

35.  esprime preoccupazione per il rapido aumento dei livelli di debito e per gli oneri finanziari più elevati nelle economie emergenti e in via di sviluppo, e rileva che secondo le stime il 60 % dei paesi a basso reddito si trovano già in una situazione di sovraindebitamento o sono ad alto rischio di sovraindebitamento(4); sottolinea l'importante ruolo della BEI e di altre istituzioni multilaterali nel fornire finanziamenti a condizioni agevolate per alleviare gli oneri del debito insostenibili;

36.  è del parere che EIB Global debba rendere conto del rispetto dei principi stabiliti nella dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti e nel programma d'azione di Accra (titolarità, allineamento, armonizzazione, gestione orientata ai risultati e responsabilità reciproca); è particolarmente preoccupato, in tale contesto, per un conflitto di interessi tra le agenzie di credito all'esportazione e il finanziamento allo sviluppo di EIB Global e per l'impatto sull'addizionalità dello sviluppo degli investimenti interessati di EIB Global;

37.  prende atto della nota informativa della BEI che riassume il suo approccio in materia di diritti umani; ricorda alla BEI l'importanza di integrare i diritti umani nelle sue procedure di dovuta diligenza, di condurre valutazioni d'impatto sui diritti umani, di consolidare il suo impegno generale in materia di diritti umani e di operare nel pieno rispetto dell'articolo 2 TFUE; rinnova la richiesta di norme chiare e vincolanti che integrino la nota informativa sull'approccio di EIB Global in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda la valutazione e il disimpegno; esprime particolare preoccupazione per il fatto che, dal 2015, la BEI non ha imposto ai promotori di progetti di effettuare valutazioni d'impatto indipendenti sui diritti umani; invita pertanto la BEI a prevedere una strategia per i diritti umani, nonché valutazioni dei diritti umani e valutazioni dei suoi programmi, che considerino tra l'altro la situazione reale sul campo nei paesi beneficiari, al fine di garantire che le comunità locali siano consultate e che il diritto al consenso libero, previo e informato sia rispettato in modo sistematico; invita inoltre la BEI a elaborare politiche specifiche sui difensori dei diritti umani nonché protocolli per rispondere ai rischi di rappresaglie; sottolinea che dovrebbero essere adottate misure specifiche per includere nelle consultazioni le popolazioni indigene, le donne, le persone con disabilità e altri gruppi vulnerabili;

38.  ribadisce l'invito alla BEI a garantire che tutte le sue operazioni vadano a vantaggio di donne e ragazze e promuovano l'emancipazione economica e l'occupazione femminile; ritiene che la BEI potrebbe aumentare ulteriormente il microcredito alle imprese guidate da donne, che subiscono ancora discriminazioni nell'accesso ai finanziamenti;

39.  chiede alla BEI di collaborare con altre istituzioni bilaterali e multilaterali nell'ottica di elaborare e applicare metodologie comuni per l'analisi dell'impatto sullo sviluppo, al fine di garantire impatti positivi e valore aggiunto a lungo termine;

Trasparenza e governance

40.  ricorda che i finanziamenti della BEI sono costituiti da denaro pubblico e il loro uso dovrebbe sempre essere oggetto di rendicontazione e controllo pubblici; riconosce che nel 2023 l'indice di trasparenza degli investimenti diretti esteri ha attribuito alla BEI la valutazione "sufficiente" ("fair"); invita la BEI a pubblicare in modo proattivo e tempestivo informazioni più dettagliate sui progetti, compresi la logica e il contesto dei progetti, spiegando in che modo essi sono allineati agli obiettivi strategici dell'UE e li promuovono, e si attende che la BEI limiti la non divulgazione alle eccezioni applicabili di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001(5) e al regolamento (CE) n. 1367/2006(6); esorta la BEI ad attuare le raccomandazioni formulate dal Mediatore europeo il 20 novembre 2023 in relazione al caso 2252/2022/OAM e il 21 aprile 2022 in relazione al caso 1251/2020/PB, al fine di permettere una valutazione significativa degli aspetti ambientali e sociali dei progetti che sta valutando di finanziare;

41.  chiede una maggiore rendicontabilità della BEI nei confronti delle istituzioni dell'UE, in particolare nei confronti del Parlamento, in quanto la trasparenza è una delle pietre angolari della democrazia; chiede pertanto alla BEI di incrementare la rendicontazione al Parlamento in merito alle sue decisioni, ai progressi compiuti e all'impatto delle sue attività di prestito, in particolare attraverso dialoghi strutturati regolari tra il Parlamento e la BEI; ribadisce la sua richiesta relativa alla conclusione di un accordo interistituzionale tra il Parlamento e la BEI per migliorare l'accesso ai documenti e ai dati della BEI e rafforzare la responsabilità democratica, ivi compresa la possibilità di presentare alla BEI interrogazioni con richiesta di risposta scritta, come già previsto per la Banca centrale europea;

42.  ribadisce l'invito alla BEI a rafforzare la sua politica di lotta alla frode fiscale, all'evasione fiscale e all'elusione fiscale, anche astenendosi dal finanziare beneficiari o intermediari finanziari che abbiano comprovati precedenti negativi; invita inoltre la BEI ad attuare misure di prevenzione e a realizzare valutazioni fiscali periodiche nei confronti delle giurisdizioni fiscali non cooperative, nonché in relazione alla frode fiscale, all'evasione fiscale e all'elusione fiscale illegale e aggressiva;

43.  incoraggia i vicepresidenti della BEI a non essere coinvolti in proposte di progetti provenienti dai loro paesi di origine; invita la BEI ad attuare pienamente tutte le raccomandazioni formulate dal Mediatore il 27 luglio 2022 in relazione al caso 1016/2021/KR e il 31 ottobre 2023 in relazione al caso 611/2022/KR per quanto riguarda le attività degli ex membri del suo comitato direttivo; invita i membri del comitato direttivo della BEI a pubblicare i loro incontri programmati con i portatori di interessi esterni e ribadisce la richiesta di pubblicare sistematicamente il contenuto delle riunioni degli organi direttivi della BEI al fine di migliorare ulteriormente la trasparenza;

44.  rileva che la BEI ha compiuto progressi nel raggiungimento di un maggiore equilibrio di genere nella forza lavoro, sebbene le donne rimangano sottorappresentate nelle posizioni di responsabilità e nei principali settori di attività; si rammarica che la BEI non abbia raggiunto gli obiettivi di genere fissati per le donne a vari livelli nella sua strategia per la diversità e l'inclusione 2018-2021; invita pertanto la BEI a intensificare gli sforzi per aumentare la diversità di genere, onde conseguire la parità di genere e un migliore equilibrio di genere in tutte le funzioni e in particolare nelle posizioni dirigenziali e di alto livello, mantenendo nel contempo l'equilibrio geografico; invita la BEI a rafforzare ulteriormente la promozione di tutte le forme di diversità e inclusione in seno alla sua organizzazione e a stabilire obiettivi ambiziosi;

o
o   o

45.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti.

(1) GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1.
(2) GU L 274 del 30.7.2021, pag. 1.
(3) Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione, del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto. GU L 157 del 20.6.2023, pag. 11.
(4) Relazione della Banca mondiale, "Global Economic Prospects" (Prospettive economiche mondiali), gennaio 2024, https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects.
(5) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(6) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale. GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.


Relazione sulla relazione sullo Stato di diritto 2023 della Commissione
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Risoluzione del Parlamento europeo del 28 febbraio 2024 Relazione sulla relazione sullo Stato di diritto 2023 della Commissione (2023/2113(INI))
P9_TA(2024)0108A9-0025/2024

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 4, paragrafo 3 e gli articoli 5, 6, 7, 11, 19 e 49,

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli relativi al rispetto, alla tutela e alla promozione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'Unione, tra cui gli articoli 70, 258, 259, 260, 263, 265 e 267,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (“Carta”),

–  vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE),

–  vista la comunicazione della Commissione del 5 luglio 2023 dal titolo "Relazione sullo Stato di diritto 2023 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea" (COM(2023)0800),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione(1) (regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto),

–  visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti(2) (regolamento recante disposizioni comuni),

–  visto il regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio(3),

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

–  visti gli strumenti delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e le raccomandazioni e le relazioni dell'esame periodico universale delle Nazioni Unite, nonché la giurisprudenza degli organi previsti dai trattati delle Nazioni Unite e le procedure speciali del Consiglio dei diritti umani,

–  viste la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Carta sociale europea, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e del Comitato europeo dei diritti sociali, nonché le convenzioni, le raccomandazioni, le risoluzioni, i pareri e le relazioni dell'Assemblea parlamentare, del Comitato dei ministri, del commissario per i diritti umani, della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, del Comitato direttivo sull'antidiscriminazione, la diversità e l'inclusione, della Commissione di Venezia e di altri organi del Consiglio d'Europa,

–  visti il memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea del 23 maggio 2007 e le conclusioni del Consiglio del 30 gennaio 2023 sulle priorità dell'UE relative alla cooperazione con il Consiglio d'Europa nel periodo 2023-2024,

–  vista la proposta motivata di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia (COM(2017)0835), presentata dalla Commissione il 20 dicembre 2017 conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, TUE,

–  viste le relazioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) del 19 luglio 2022 dal titolo "La società civile europea: ancora sotto pressione", dell'8 giugno 2022 dal titolo "Relazione sui diritti fondamentali 2022", del 19 agosto 2022 dal titolo "Proteggere lo spazio civico nell'UE" e del 3 novembre 2022 dal titolo "Antisemitismo: rassegna degli episodi di antisemitismo registrati nell'Unione europea nel periodo 2011-2021" nonché altre relazioni, dati e strumenti dell'Agenzia, in particolare il sistema di informazione europeo sui diritti fondamentali (EFRIS),

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali(4),

–  vista la sua risoluzione del 1° marzo 2018 sulla decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE relativamente alla situazione in Polonia(5),

–  vista la sua risoluzione del 19 aprile 2018 sulla necessità di istituire uno strumento europeo dei valori per sostenere le organizzazioni della società civile che promuovono i valori fondamentali all'interno dell'Unione europea a livello locale e nazionale(6),

–  vista la sua risoluzione del 12 settembre 2018 su una proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione(7),

–  vista la sua risoluzione del 13 novembre 2018 su norme minime per le minoranze nell'UE(8),

–  vista la sua risoluzione del 14 novembre 2018 sulla necessità di un meccanismo globale dell'UE per la protezione della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali(9),

–  vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali(10),

–  vista la sua risoluzione del 13 novembre 2020 sull'impatto delle misure connesse alla COVID-19 sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali(11),

–  vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 sull'iniziativa dei cittadini europei intitolata "Minority SafePack – un milione di firme per la diversità in Europa"(12),

–  vista la sua risoluzione del 10 giugno 2021 sulla situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea e l'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo alla condizionalità(13),

–  vista la sua risoluzione del 24 giugno 2021 sulla relazione sullo Stato di diritto 2020 della Commissione(14),

–  vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2021 sull'elaborazione di orientamenti per l'applicazione del regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione(15),

–  vista la sua risoluzione del 16 settembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'identificazione della violenza di genere come nuova sfera di criminalità tra quelle elencate all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE(16),

–  vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2021 sul tema "Rafforzare la democrazia e la libertà e il pluralismo dei media nell'UE: il ricorso indebito ad azioni nel quadro del diritto civile e penale per mettere a tacere i giornalisti, le ONG e la società civile"(17),

–  vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2021 sulla valutazione delle misure preventive per evitare la corruzione, la spesa irregolare e l'uso improprio dei fondi UE e nazionali in caso di fondi di emergenza e settori di spesa connessi alla crisi(18),

–  vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2022 sulla riduzione degli spazi per la società civile in Europa(19),

–  vista la risoluzione del 10 marzo 2022 sullo Stato di diritto e le conseguenze della sentenza della CGUE(20),

–  vista la sua risoluzione del 19 maggio 2022 sulla relazione sullo Stato di diritto 2021 della Commissione(21),

–  vista la sua risoluzione del 9 giugno 2022 sullo Stato di diritto e la potenziale approvazione del piano nazionale di ripresa (PNR) polacco(22),

–  vista la sua relazione del 15 settembre 2022 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2020 e 2021(23),

–  vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2022 sullo Stato di diritto a Malta, cinque anni dopo l'assassinio di Daphne Caruana Galizia(24),

–  vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2022 sull'aumento dei reati generati dall'odio contro persone LGBTIQ+ in Europa alla luce del recente omicidio omofobo in Slovacchia(25),

–  vista la sua risoluzione del 10 novembre 2022 sulla giustizia razziale, la non discriminazione e la lotta al razzismo nell'UE(26),

–  vista la sua risoluzione del 24 novembre 2022 sulla valutazione del rispetto da parte dell'Ungheria delle condizioni relative allo Stato di diritto ai sensi del regolamento sulla condizionalità e lo stato di avanzamento del piano di ripresa e resilienza ungherese(27),

–  vista la sua risoluzione del 30 marzo 2023 sullo Stato di diritto 2022 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea(28),

–  vista la sua risoluzione del 1º giugno 2023 sulle violazioni dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in Ungheria e i fondi dell'UE congelati(29),

–  vista la sua raccomandazione del 15 giugno 2023 destinata al Consiglio e alla Commissione in seguito all'esame delle denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione all'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti(30) e la relazione del 22 maggio 2023 della sua commissione d'inchiesta incaricata di esaminare l'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti,

–  vista la sua risoluzione dell'11 luglio 2023 sulla legge elettorale, la commissione d'inchiesta e lo Stato di diritto in Polonia(31),

–  vista la sua risoluzione del 19 ottobre 2023 sullo Stato di diritto a Malta sei anni dopo l'assassinio di Daphne Caruana Galizia e sulla necessità di proteggere i giornalisti(32),

–  vista la sua relazione del 18 gennaio 2024 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea – Relazione annuale 2022 e 2023(33),

–  vista la risoluzione 2262 (2019) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla promozione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali,

–  viste le raccomandazioni e relazioni dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, dell'Alto Commissario per le minoranze nazionali, del Rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione e di altri organi dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e la cooperazione tra l'UE e l'OSCE in materia di democratizzazione, rafforzamento delle istituzioni e diritti umani nonché la relazione annuale dell'OSCE sui reati generati dall'odio, nella quale gli Stati partecipanti si sono impegnati ad adottare una normativa che preveda sanzioni che tengano conto della gravità dei reati generati dall'odio, ad adoperarsi per affrontare la scarsa segnalazione e a introdurre o sviluppare ulteriormente attività di creazione delle capacità per le autorità di contrasto, i pubblici ministeri e i funzionari giudiziari volte a prevenire, indagare e perseguire i reati generati dall'odio,

–  vista la relazione della commissione d'inchiesta PEGA e la sua risoluzione e relative raccomandazioni(34),

–  viste le relazioni di feedback, le relazioni di missione, le interrogazioni scritte e le risposte del gruppo di monitoraggio sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (DRFMG)(35),

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione giuridica,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0025/2024),

A.  considerando che l'Unione è fondata sui valori comuni, sanciti dall'articolo 2 TUE, del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto nonché del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, valori che sono comuni agli Stati membri dell'UE e che i paesi candidati all'UE devono rispettare per entrare nell'Unione nel quadro dei criteri di Copenaghen, i quali non possono essere ignorati o reinterpretati successivamente all'adesione; che la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali sono valori che si rafforzano a vicenda e che, se compromessi, rischiano di rappresentare una minaccia sistemica per l'Unione e per i diritti e le libertà dei suoi cittadini; che il rispetto dello Stato di diritto è vincolante per l'Unione nel suo insieme e per i suoi Stati membri a tutti i livelli di governance, compresi gli enti subnazionali;

B.  considerando che la Conferenza sul futuro dell'Europa ha manifestato chiaramente il desiderio che l'UE difenda sistematicamente lo Stato di diritto in tutti gli Stati membri, tuteli i diritti fondamentali dei cittadini e conservi la credibilità dell'UE nella promozione dei suoi valori all'interno dell'UE e all'estero;

C.  considerando che il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE impone all'Unione e agli Stati membri di assistersi reciprocamente nell'adempimento degli obblighi derivanti dai trattati, nel pieno rispetto reciproco, nonché agli Stati membri di adottare tutte le misure, di carattere generale o particolare, atte ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione;

D.  considerando che è necessario rafforzare e razionalizzare i meccanismi esistenti e sviluppare un unico meccanismo globale dell'UE per proteggere efficacemente la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali e per garantire che i valori sanciti dall'articolo 2 TUE siano rispettati in tutta l'Unione e promossi nei paesi candidati, così che agli Stati membri sia impedito di elaborare un diritto nazionale contrario alla protezione dell'articolo 2 TUE;

E.  considerando che nelle sue risoluzioni il Parlamento ha affrontato a più riprese le situazioni dello Stato di diritto in Bulgaria, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia; che il gruppo di monitoraggio della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali (DRFMG) della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento ha anche monitorato alcune questioni in Belgio, Bulgaria, Cechia, Francia, Grecia, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Spagna;

F.  considerando che le elezioni parlamentari in Polonia si sono svolte nell'ottobre 2023 decretando la fine del governo guidato dal partito "Diritto e Giustizia"; che il nuovo governo, che rappresenta un'ampia coalizione democratica, si è risolutamente impegnato a ripristinare lo Stato di diritto e l'indipendenza della magistratura in Polonia e sta cooperando a tal fine con la Commissione e il Consiglio dell'UE;

G.  considerando che la Commissione ha suggerito di istituire un "gruppo di contatto" interistituzionale sullo Stato di diritto; che il Parlamento ha seguito tale suggerimento e ha proposto alla Commissione e al Consiglio l'istituzione di un "progetto pilota interistituzionale sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali"; che la presidenza del Consiglio ha risposto affermando che avrebbe preso in considerazione la questione dopo la sua valutazione del dialogo sullo Stato di diritto e che la Commissione ha ribadito la sua disponibilità a discutere un gruppo di contatto informale sullo Stato di diritto;

H.  considerando che i governi di alcuni Stati membri non si sono purtroppo resi disponibili a uno scambio di opinioni in seno al DRFMG e non hanno risposto alle sue domande scritte né incontrato i suoi membri durante le missioni organizzate negli Stati membri; che altri Stati membri, tuttavia, si sono resi disponibili per le sessioni, le domande e le missioni del DRFMG, nell'ambito della loro responsabilità comune per la salvaguardia dei valori dell'UE;

Sistemi giudiziario e penale

1.  ribadisce che una magistratura indipendente rappresenta la struttura portante dello Stato di diritto, in quanto condizione fondamentale per il ricorso effettivo quando le leggi, i diritti e le libertà, nonché i principi democratici sono negati o violati; sottolinea che una magistratura indipendente ed efficiente è fondamentale non solo per il mantenimento dello Stato di diritto e della democrazia negli Stati membri e nell'Unione, ma anche per l'attuazione del diritto dell'UE, dato che la Commissione si affida alle autorità giudiziarie nazionali per la sua applicazione; esprime l'importanza della fiducia reciproca, sottolineando nel contempo che la Commissione non può ignorare le carenze delle autorità giudiziarie nazionali in alcuni Stati membri o presumere che siano tutte in grado di fornire mezzi di ricorso giurisdizionali effettivi; osserva con preoccupazione che sebbene taluni sistemi giudiziari possano apparire solidi e soddisfacenti a livello teorico, in taluni casi non sono al riparo dall'appropriazione dello Stato, dalle ingerenze politiche o dal nepotismo; è consapevole del fatto che tale fenomeno è difficile da individuare valutando semplicemente le strutture formali; esorta pertanto la Commissione a condurre un'analisi qualitativa più approfondita che includa elementi contestuali, in particolare in merito all'attuazione a lungo termine;

2.  osserva che la Commissione riscontra ampie disparità tra gli Stati membri dell'UE in termini di indipendenza e garanzie giudiziarie; rileva che la relazione menziona diverse iniziative positive e sviluppi in corso riguardanti i consigli della magistratura, in particolare in Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Italia, Svezia, Finlandia e Ungheria(36); prende atto della constatazione della Commissione secondo cui i timori riguardanti i consigli della magistratura devono ancora essere affrontati in Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Spagna e Cipro; nota con preoccupazione che le procedure disciplinari possono essere utilizzate come strumento per minare l'indipendenza della magistratura, come avviene in Bulgaria e come avveniva in Polonia con il governo guidato dal partito "Diritto e Giustizia"; rileva che la Commissione ha infine deferito la Polonia alla CGUE per le violazioni del diritto dell'UE da parte della sua Corte costituzionale; constata che l'attuale ministro della Giustizia della Repubblica di Polonia è impegnato a porre fine al regime disciplinare illegittimo previsto per i giudici polacchi, conformemente alle sentenze della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo;

3.  osserva che la Commissione ritiene che, mentre taluni Stati membri, fra cui Finlandia, Austria, Slovenia, Cipro, Svezia e Ungheria, hanno intrapreso o annunciato iniziative per migliorare le procedure di nomina dei giudici e il funzionamento delle corti superiori, permangono problemi nella nomina dei giudici di alto livello a Malta, in Grecia, Lituania, Lettonia e Irlanda; sottolinea che la Commissione rileva che in Polonia permangono gravi preoccupazioni in merito alla precedente nomina dei giudici della Corte suprema, compreso il primo presidente, e in relazione alla persistente mancata attuazione della pronuncia pregiudiziale della CGUE riguardante la nomina dei giudici alla Camera di controllo straordinario; rileva che la Commissione è dell'avviso che in Slovacchia il reato di abuso del diritto introdotto a carico dei giudici in relazione alle loro decisioni continua a essere motivo di preoccupazione, poiché ha un effetto psicologico negativo su di essi ed è gravoso per le autorità inquirenti; sottolinea che in Ungheria persistono gravi preoccupazioni per quanto riguarda l'indipendenza della magistratura, in violazione dei supertraguardi della Commissione, tra cui il persistere di ostacoli ai rinvii pregiudiziali, i problemi relativi all'assegnazione delle cause nella Corte suprema (Kúria) e le carenze nel sistema di nomina del presidente della Kúria;

4.  sottolinea che è opportuno destinare mezzi sufficienti al sistema giudiziario affinché sia realmente accessibile e in grado di fornire un rimedio efficace ai cittadini; osserva che, secondo quanto rilevato dalla Commissione, l'aumento delle risorse per il sistema giudiziario e le altre misure adottate da Malta, Cipro e Grecia non hanno ancora portato a una riduzione della durata dei procedimenti e l'arretrato giudiziario rimane un problema serio; rileva che in Croazia, Italia e Portogallo sono stati compiuti alcuni passi nella giusta direzione, ma resta da vedere l'efficacia delle riforme; osserva che la Commissione ha invitato la Germania a garantire risorse sufficienti al sistema giudiziario, anche in termini di livello delle retribuzioni dei magistrati, tenendo conto delle norme europee in materia di risorse e retribuzioni per il sistema giudiziario; invita la Germania a continuare ad attuare il patto per lo Stato di diritto e a fornire risorse sufficienti al sistema giudiziario aumentando il numero di magistrati per rafforzare il sistema giudiziario federale; riconosce che la Commissione rileva alcuni progressi nell'attuazione della raccomandazione formulata nella relazione sullo Stato di diritto 2022 sull'efficienza del sistema giudiziario, anche a Malta e in Spagna;

5.  plaude al finanziamento a titolo del programma Giustizia volto a sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e contribuire all'ulteriore sviluppo della giustizia europea;

6.  ritiene che, affinché i cittadini abbiano un accesso effettivo alla giustizia, gli Stati membri debbano adoperarsi maggiormente per fornire assistenza legale gratuita o a prezzi accessibili, in particolare a quanti non possono permettersela, e debbano agevolare ulteriormente l'accesso a un difensore; osserva che la Commissione rileva che si stanno compiendo sforzi per affrontare le preoccupazioni sull'accesso alla giustizia e all'assistenza legale in Spagna, Francia, Finlandia, Bulgaria, Malta e Lituania, e che permangono preoccupazioni in Irlanda, Danimarca, Lussemburgo e Ungheria; osserva inoltre che la Commissione rileva che in diversi Stati membri, tra cui Spagna, Francia, Finlandia, Bulgaria e Malta, sono in corso iniziative volte a garantire il diritto di accesso a un difensore e che sono tuttora in corso miglioramenti in altri Stati membri quali Lituania, Irlanda, Danimarca, Lussemburgo e Ungheria; invita la Commissione, in tale contesto, a includere nella prossima relazione sullo Stato di diritto valutazioni sull'applicazione dell'acquis dell'UE sul patrocinio a spese dello Stato in materia civile e penale, come la direttiva 2002/8/CE del Consiglio(37), del 27 gennaio 2003, tesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie, dal momento che la giurisprudenza della CGUE rivela l'esistenza a tutt'oggi di problemi relativi alla sua interpretazione;

7.  sottolinea l'importante ruolo dei consigli della magistratura nel salvaguardare l'indipendenza giudiziaria; ritiene necessario valutare le riforme che sono in fase di adozione in diversi Stati membri e invita ad adeguare la composizione e il funzionamento di tali organi alle norme stabilite dalla Commissione europea e dal Consiglio d'Europa e che sono state avallate dalla CGUE;

8.  sottolinea che l'ufficio della procura è un elemento chiave per la capacità della magistratura nella lotta contro la criminalità e la corruzione; sottolinea l'importanza di garantire l'autonomia e l'indipendenza della procura; pone l'accento sulla necessità di introdurre misure di salvaguardia per contribuire a preservare l'autonomia e la responsabilità della procura, anche garantendo che sia libera da pressioni politiche indebite, soprattutto da parte dei governi;

9.  invita tutti gli Stati membri ad adottare un codice di condotta per i giudici, seguendo le raccomandazioni del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) e tenendo conto dei codici applicabili alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e alla CGUE, e a creare meccanismi indipendenti per indagare sulle presunte violazioni del codice di condotta e di altre leggi, migliorare la diffusione delle informazioni e la trasparenza sui conflitti di interesse e sui doni ricevuti dalla magistratura, gestire la questione delle "porte girevoli" e chiedere ai giudici di spiegare pubblicamente le loro decisioni di ricusazione;

10.  esprime preoccupazione per i sostanziali cambiamenti in termini di personale e le annunciate modifiche strutturali e organizzative significative alla polizia slovacca e ad altre istituzioni democratiche indipendenti, anche tra gli investigatori che seguono gravi casi di corruzione criminale e ad alto livello presso l'Agenzia penale nazionale slovacca (NAKA), sollevando dubbi sulle motivazioni alla base di tali modifiche; esprime profonda preoccupazione per la procedura legislativa accelerata utilizzata dal governo slovacco, in particolare per quanto riguarda le proposte di modifica del codice penale e lo scioglimento della procura speciale, che minaccia l'integrità dei processi giudiziari, compromette la lotta dell'Unione europea contro le frodi e mette a repentaglio la tutela degli interessi finanziari dell'UE e dell'ambiente naturale in Slovacchia; invita il governo slovacco a riconsiderare tali modifiche alla luce delle loro potenziali conseguenze per lo Stato di diritto, gli interessi finanziari dell'Unione e il quadro anticorruzione dell'UE; ricorda che qualsiasi riforma penale deve contenere garanzie sufficienti e adeguate per assicurare la prosecuzione e l'efficacia dei procedimenti penali nuovi e in corso, in particolare in relazione alla corruzione ad alto livello, nonché per garantire l'indipendenza della magistratura e l'autonomia delle procure, in linea con le raccomandazioni della Commissione contenute nelle successive relazioni sullo Stato di diritto; esprime preoccupazione per il fatto che la riassegnazione delle cause della procura speciale possa comportare notevoli ritardi e che alcune cause possano decadere per prescrizione;

11.  prende atto delle azioni del governo spagnolo in relazione al suo recente insediamento, compresa la futura adozione di una legge di amnistia; prende atto delle domande, dei pareri e delle preoccupazioni espressi da varie parti interessate in risposta a questi sviluppi, tra cui associazioni di giudici, procuratori, avvocati, accademici, società civile e pubblico in generale; osserva che la Commissione ha anche scritto al governo spagnolo per chiedere spiegazioni; sottolinea che ciò merita una valutazione indipendente; invita il governo spagnolo, a tale riguardo, a garantire piena trasparenza alle istituzioni europee in merito a tale legge di amnistia e osserva che il Senato spagnolo ha chiesto un parere alla Commissione di Venezia in merito alla sua costituzionalità e al rispetto delle norme e degli standard europei; deplora inoltre il perdurare della situazione di stallo in cui versa il consiglio della magistratura, su cui la Commissione ha formulato raccomandazioni specifiche alle autorità spagnole nella sua relazione sullo Stato di diritto;

Corruzione

12.  ribadisce che la corruzione rappresenta una grave minaccia per lo Stato di diritto e pregiudica fortemente la fiducia nella democrazia e nell'uguaglianza dinanzi alla legge; invita gli Stati membri e la Commissione a intensificare gli sforzi per eliminare la corruzione;

13.  sottolinea che l'Eurobarometro sulla corruzione del 2022 mostra che la corruzione rimane una delle principali preoccupazioni per i cittadini e le imprese dell'UE, con un'ampia percentuale di europei che ritiene che la corruzione sia diffusa nel proprio paese (68 %) e che il livello di corruzione sia aumentato (41 %); apprezza il fatto che tutti gli Stati membri dispongano ora di strategie anticorruzione, che sono regolarmente valutate e riesaminate; ricorda che non solo un solido quadro giuridico, ma anche un'attuazione efficace sono necessari per eliminare le pratiche di corruzione e che la prevenzione di tali pratiche richiede anche quadri di governance e integrità trasparenti e responsabili;

14.  si rammarica del fatto che, sebbene tutti gli Stati membri si siano dotati di strategie anticorruzione, la percezione della corruzione vari significativamente nell'UE, per cui Danimarca, Finlandia, Svezia e Paesi Bassi figurano tra i paesi meno corrotti mentre i livelli percepiti di corruzione di Bulgaria, Malta, Ungheria, Grecia e Slovenia sono preoccupanti29; osserva con pari preoccupazione che la Commissione ritiene che alcuni Stati membri, quali Bulgaria, Malta, Ungheria, Grecia e Slovenia, debbano ancora stabilire una solida casistica nelle indagini e nel perseguimento di casi di corruzione ad alto livello che sfocino in condanne definitive con effetto deterrente; prende atto della recente pubblicazione a cura del GRECO di una relazione su Cipro, che evidenzia la mancanza di reale efficacia della legislazione anticorruzione e mette in evidenza i rischi specifici nell'ambito delle attività di contrasto(38);

15.  sottolinea che i governi degli Stati membri e i funzionari, i politici, i rappresentanti eletti e i leader dell'Unione dovrebbero dare l'esempio astenendosi da pratiche di corruzione e che né i governi né la politica dovrebbero interferire nelle indagini sui casi di corruzione; invita il gruppo di monitoraggio della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a dare seguito alle risoluzioni del Parlamento sullo Stato di diritto per contribuire a far sì che la corruzione non resti impunita; sottolinea che anche funzionari, politici, rappresentanti eletti e leader dell'UE possono essere coinvolti in casi di corruzione, come dimostrato dal Qatargate; ribadisce pertanto la sua richiesta affinché la relazione annuale si occupi anche delle istituzioni dell'Unione; ribadisce l'invito alla Commissione di concludere i negoziati per la piena adesione dell'UE al GRECO il prima possibile;

16.  sottolinea che i cittadini e le imprese dovrebbero sentirsi sicuri nel segnalare i casi di corruzione, in particolare mediante le denunce di irregolarità; prende atto del fatto che la Commissione rilevi che persistono notevoli ostacoli alla segnalazione di illeciti in tutta l'UE, sebbene alcuni Stati membri, quali Slovacchia, Cipro, Danimarca e Malta, abbiano adottato misure al fine di migliorare la situazione; invita il governo slovacco a rispettare i principi vincolanti della direttiva dell'UE sugli informatori(39) e riconsiderare le modifiche proposte nell'ambito della protezione degli informatori in Slovacchia; esprime particolare preoccupazione per il fatto che gli informatori sono privati retroattivamente della loro protezione, con conseguente mancanza di certezza del diritto; osserva che l'ufficio per la protezione degli informatori ha segnalato tali questioni alla Commissione;

17.  condanna il fatto che Malta continui ad attuare il programma che prevede la concessione della cittadinanza tramite investimenti, il che comporta un grave rischio di corruzione e di altri reati, in particolare alla luce delle azioni intraprese da diversi altri Stati membri per garantire che tali programmi di acquisto della cittadinanza siano aboliti; prende atto della causa pendente della Commissione dinanzi alla CGUE nei confronti di Malta per il suo programma di cittadinanza tramite investimenti e ribadisce la sua posizione secondo cui la Commissione dovrebbe avvalersi della sua prerogativa di proporre atti normativi e prevedere un divieto legislativo dell'UE su tutti i programmi di cittadinanza tramite investimenti nell'Unione;

18.  riconosce l'importante ruolo della Procura europea (EPPO) nella tutela dello Stato di diritto e nella lotta alla corruzione nell'Unione e incoraggia la Commissione a monitorare attentamente il livello di cooperazione degli Stati membri con l'EPPO nelle successive relazioni; invita gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto ad aderire all'EPPO; si compiace del fatto che la Polonia abbia avviato la procedura di adesione all'EPPO, il che dimostra il forte impegno del nuovo governo a tutelare gli interessi finanziari dell'UE e a combattere efficacemente la corruzione; ritiene che l'adesione all'EPPO debba costituire una condizione necessaria per ricevere i fondi dell'UE; ribadisce l'invito a estendere il mandato dell'EPPO;

19.  ritiene che occorra rafforzare la cooperazione tra gli organi europei quali Europol, Eurojust, la Corte dei conti europea, l'EPPO e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) al fine di prevenire la corruzione sia negli Stati membri dell'UE sia nelle istituzioni europee; chiede inoltre, in tale contesto, la creazione di un organismo etico dell'UE efficace;

20.  osserva che la corruzione può coinvolgere le autorità nazionali, comprese le autorità giudiziarie e di polizia, vale a dire le autorità di fatto preposte alla lotta alla corruzione; rimane preoccupato, a tale riguardo, per la lentezza e la scarsità dei progressi compiuti nell'eradicare la cultura dell'impunità ai più alti livelli a Malta, come dimostrato dall'indagine pubblica indipendente sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia; ritiene che gli organi dell'UE, come Europol, svolgono un ruolo importante nelle indagini sui casi di corruzione e nella raccolta delle prove, ma che l'obbligo di ottenere l'autorizzazione delle autorità nazionali per il coinvolgimento di Europol rappresenta un ostacolo; invita a rafforzare il mandato di Europol in modo che sia in grado di condurre indagini sui casi di corruzione del tipo sopra descritto; sottolinea l'importanza di garantire la vigilanza di Europol a livello dell'UE, di rafforzare i meccanismi indipendenti per l'attribuzione delle responsabilità, gli organi e le agenzie dell'UE e di potenziare il controllo democratico delle attività di Europol, anche da parte del gruppo di controllo parlamentare congiunto, compresa una valutazione sistematica di tutte le attività dell'agenzia e del rispetto del suo mandato, nonché il dovere di dare seguito alle raccomandazioni formulate dal Parlamento destinate all'agenzia;

21.  accoglie con favore le proposte della Commissione in materia di lotta alla corruzione, che rispondono alle richieste del Parlamento di intensificare la lotta contro la corruzione; osserva che la Commissione intende integrare la prevenzione della corruzione nell'elaborazione delle politiche e dei programmi dell'UE e sostenere attivamente gli sforzi degli Stati membri volti ad attuare politiche e normative solide contro la corruzione; plaude alla volontà di far fronte alla dimensione transfrontaliera della corruzione configurando come reato i casi di corruzione e armonizzando le sanzioni in tutta l'UE;

22.  sottolinea che la corruzione e il riciclaggio di denaro sono intrinsecamente legati e che quest'ultimo costituisce uno dei principali catalizzatori delle attività illecite della criminalità organizzata, rappresentando pertanto un attacco allo Stato di diritto mediante il quale i criminali trasferiscono i proventi di reato nell'economia legale; è consapevole del fatto che le frodi a danno del bilancio dell'UE possono anche costituire un precursore del riciclaggio di denaro; ribadisce la sua ferma convinzione che solo rafforzando l'architettura antifrode dell'UE e migliorando la trasparenza in seno alle istituzioni europee sarà possibile perseguire e potenziare in modo efficace ed efficiente la tutela degli interessi finanziari dell'UE, superando i limiti intrinseci dei sistemi nazionali che non sono sufficienti per combattere gli attacchi, la cui natura è sempre più transnazionale, contro gli interessi finanziari dell'Unione;

Autorità indipendenti

23.  sottolinea che il sistema di bilanciamento dei poteri può funzionare soltanto se le corti costituzionali, i difensori civici, le istituzioni nazionali per la difesa dei diritti umani, le società di revisione contabile, gli organismi per la parità e tutte le altre autorità indipendenti sono nelle condizioni di operare e godono di un mandato sufficientemente ampio, nonché di indipendenza, integrità e finanziamenti adeguati;

24.  prende atto del fatto che la Commissione rilevi situazioni notevolmente eterogenee per quanto riguarda i difensori civici, le istituzioni nazionali per la difesa dei diritti umani, gli organismi per la parità e altre autorità indipendenti nei diversi Stati membri, in quanto si registrano sviluppi nella giusta direzione a Cipro, in Slovacchia, Lussemburgo, Portogallo, Slovenia e Polonia mentre permangono ostacoli in Lituania, Ungheria e Croazia, e si osservano la mancata creazione di istituzioni nazionali per la difesa dei diritti umani in linea con i principi di Parigi in Italia, Cechia, Malta e Romania, ritardi nelle nomine in seno a diverse autorità indipendenti in Bulgaria, Spagna e Austria e un rischio per l'effettivo funzionamento dell'istituzione superiore di controllo in Polonia; prende atto con grande preoccupazione dei recenti sviluppi in Grecia, dove autorità indipendenti quali l'Autorità ellenica per la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni (ADAE) e l'Autorità greca per la protezione dei dati sono oggetto di crescenti pressioni in ragione delle loro attività relative all'uso illecito di spyware e dove recentemente i membri del consiglio di amministrazione dell'ADAE sono stati sostituiti in tutta fretta dal parlamento greco, presumibilmente a causa dell'imminente decisione dell'ADAE di imporre un'ammenda all'agenzia di intelligence greca;

Pluralismo e libertà dei media

25.  sottolinea che, senza il pluralismo e la libertà dei media, la vita democratica e lo Stato di diritto non possono sopravvivere;

26.  ritiene che la trasparenza della proprietà dei media rappresenti un requisito minimo indispensabile per preservare il pluralismo dei media; prende atto dell'osservazione della Commissione, nella sua relazione sullo Stato di diritto 2022, secondo cui in Grecia, Lussemburgo e Svezia sono state adottate nuove normative che aumentano la trasparenza della proprietà dei media o la disponibilità di informazioni pubbliche in materia e che la normativa in tale ambito è stata rafforzata a Cipro; osserva che analoghi sviluppi sono ancora in sospeso in Bulgaria, Cechia e Francia; incoraggia le istituzioni europee ad adottare e attuare una legge per la libertà dei media solida e ambiziosa che garantisca l'armonizzazione della normativa in materia di trasparenza della proprietà dei media a livello dell'UE;

27.  osserva che la Commissione ritiene che gli organismi di regolamentazione indipendenti dei media non godano di garanzie sufficienti nei confronti di un'indebita influenza politica in paesi come Ungheria, Slovenia e, fino a poco tempo fa, Polonia sotto l'ex governo guidato dal partito "Diritto e Giustizia", e che tali organismi non dispongano di risorse, in particolare in Grecia e Romania; invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie atte a garantire l'effettiva applicazione dell'articolo 30 della direttiva sui servizi di media audiovisivi(40), che prevede l'obbligo di garanzie a tutela dell'indipendenza degli organismi di regolamentazione nazionali;

28.  sottolinea l'importanza dell'indipendenza editoriale dei media di servizio pubblico e il dovere di tutti gli Stati membri di rispettarla; sottolinea la necessità di prevedere garanzie contro le ingerenze interne ed esterne; ritiene che i media di servizio pubblico debbano essere protetti da pressioni politiche, compresi i licenziamenti indebiti, e che occorra mettere in atto garanzie affinché le decisioni editoriali possano essere prese liberamente; osserva che la Commissione rileva che Lussemburgo, Slovenia, Germania, Estonia, Slovacchia e Cechia hanno adottato iniziative volte a rafforzare le garanzie giuridiche o gli strumenti di bilancio al fine di rafforzare l'indipendenza delle emittenti di servizio pubblico nazionali, Cipro, Irlanda e Svezia stanno negoziando riforme in tal senso, mentre non esistono misure analoghe in Romania, Malta e Ungheria; prende atto degli sforzi compiuti dal nuovo governo polacco per ripristinare l'indipendenza dell'emittente pubblica; constata che il più recente Osservatorio del pluralismo dei media ha classificato come "elevato" il rischio per l'autonomia editoriale e l'indipendenza politica a Malta e ha valutato nuovamente il rischio generale per il pluralismo dei media maltesi, modificandolo da "medio" a "elevato";

29.  prende atto con preoccupazione della prevista ristrutturazione della radiotelevisione slovacca (RTVS), la principale emittente pubblica del paese; sottolinea l'importanza di mantenere media liberi e indipendenti quale pietra angolare di una società democratica; deplora la decisione del primo ministro slovacco e di diversi funzionari governativi di interrompere la comunicazione con i principali organi di informazione, riconoscendo che ciò costituisce un ostacolo significativo al diritto del pubblico di ricevere informazioni governative importanti; sottolinea che tali azioni limitano la libertà e la trasparenza dei media e contribuiscono alla diffusione della disinformazione manipolativa nello spazio pubblico;

30.  invita il Consiglio e la Commissione a prevedere finanziamenti adeguati per un giornalismo indipendente e di qualità in tutta Europa, a livello nazionale, regionale e locale;

Protezione dei giornalisti

31.  ricorda che il giornalismo indipendente è un elemento essenziale dello Stato di diritto democratico, in quanto parte del fondamentale sistema di bilanciamento dei poteri e componente del controllo pubblico; esprime preoccupazione per i tentativi deliberati da parte di diversi governi e poteri economici di ridurre al silenzio i giornalisti che denunciano illeciti; sottolinea che le ingerenze e le pressioni ingiustificate, la paura e l'autocensura hanno un effetto dissuasivo sull'esercizio della libertà di espressione giornalistica;

32.  esprime rammarico per i preoccupanti sviluppi relativi alla sicurezza dei giornalisti in diversi Stati membri; osserva che la piattaforma del Consiglio d'Europa che promuove la protezione e la sicurezza dei giornalisti ha registrato oltre 1 600 segnalazioni di minacce dal 2015; deplora gli atti di intimidazione nei confronti dei giornalisti durante le campagne elettorali, come avvenuto di recente in Slovacchia; deplora il fatto che Malta non sia stata in grado di migliorare le condizioni di lavoro dei giornalisti in seguito all'assassinio di Daphne Caruana Galizia, comprese le carenze nell'attuazione effettiva di tutte le raccomandazioni della relazione sull'inchiesta pubblica del 29 luglio 2021; invita i funzionari del governo slovacco ad astenersi da attacchi verbali contro i cittadini; sottolinea il dovere dei funzionari pubblici e governativi di essere al servizio di tutti i cittadini, in particolare in un paese con una storia di reati generati dall'odio e in cui un giornalista è stato assassinato;

33.  è allarmato dal persistere di azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP) in tutta l'Unione europea; invita gli Stati membri ad attuare la raccomandazione (UE) 2022/758 della Commissione(41) e ad adottare misure di contrasto delle SLAPP a livello nazionale per proteggere i giornalisti e i difensori dei diritti umani attivi nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi; osserva che tale obiettivo può essere conseguito eliminando le pene detentive per i casi di diffamazione, depenalizzando la diffamazione e favorendo invece le procedure civili o amministrative; accoglie con favore l'accordo politico tra i colegislatori dell'UE sulla direttiva anti-SLAPP(42); invita la Commissione a valutare la possibilità di introdurre ulteriori atti legislativi per coprire tutti i casi di SLAPP, compresi quelli nazionali; si rammarica del fatto che, nonostante le preoccupazioni sollevate da diverse organizzazioni internazionali, le disposizioni anti-SLAPP proposte da Malta non siano ritenute sufficienti a proteggere l'operato dei giornalisti(43); ribadisce il suo appello rivolto ad alcuni politici maltesi, tra cui l'ex primo ministro di Malta, a ritirare i casi di diffamazione legati agli eredi di Daphne Caruana Galizia, tuttora in corso a distanza di anni dal suo assassinio;

34.  invita il governo greco ad affrontare le gravi carenze individuate da Media Freedom Rapid Response (MFRR), un consorzio che registra, monitora e contrasta le violazioni della libertà di stampa e dei media, in particolare in relazione alla sorveglianza arbitraria, all'impunità dei reati nei confronti dei giornalisti, alle SLAPP, all'indipendenza e al pluralismo dei media(44); plaude alla creazione di una task force sulla tutela, la sicurezza e l'empowerment dei giornalisti e di altri professionisti dei media, con l'obiettivo di rafforzare la loro sicurezza e indipendenza, svolgere un'opera di sensibilizzazione e di monitorare la sicurezza dei giornalisti, compiti che la task force ha iniziato a svolgere in linea con la raccomandazione (UE) 2021/1534 della Commissione, del 16 settembre 2021, relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'empowerment dei giornalisti e degli altri professionisti dei media nell'Unione europea(45); prende atto con grande preoccupazione del recente fermo di una giornalista da parte delle autorità francesi, a quanto pare al fine di individuare le sue fonti, nonché delle intercettazioni telefoniche illegali ai danni di un giornalista dei Paesi Bassi inviato del "De Correspondent";

35.  condanna fermamente l'assenza di progressi decisivi nelle indagini sull'omicidio di Giorgos Karaivaz; constata che i due presunti assassini sono stati arrestati oltre due anni dopo l'omicidio sulla base di prove che sarebbero state in possesso della polizia fin dall'inizio delle indagini; ritiene che il mandante dell'omicidio non sia stato ancora identificato; osserva che Karaivaz – come Daphne Caruana Galizia e Ján Kuciak – stava indagando su casi di corruzione e reati e potrebbe essersi inimicato persone influenti, anche in ambienti politici; sottolinea che il presunto mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia non è stato ancora condannato e che le autorità non hanno ancora adeguatamente affrontato i casi di corruzione e i reati sui quali la giornalista stava indagando;

36.  condanna la sorveglianza illegale dei giornalisti, in particolare per mezzo di spyware; è costernato per il rifiuto della Commissione di attuare tutte le raccomandazioni della commissione d'inchiesta incaricata di esaminare l'uso di Pegasus e considera tale fatto una carenza; ribadisce il suo appello affinché la Commissione valuti il soddisfacimento delle condizioni specifiche per Cipro, Grecia, Ungheria, Polonia e Spagna definite nella raccomandazione, il cui termine scadeva lo scorso 30 novembre 2023; accoglie con favore l'istituzione della commissione speciale d'inchiesta con poteri d'indagine nel Sejm, la camera bassa del parlamento polacco; chiede che sia condotta un'indagine approfondita sulle presunte gravi violazioni della legislazione nazionale e dell'UE in relazione alla sorveglianza illecita a fini politici da parte del governo guidato dal partito "Diritto e Giustizia"; è allarmato per il fatto che l'elenco delle presunte vittime è molto lungo e comprende numerosi politici, avvocati, pubblici ministeri, giornalisti, imprenditori, attivisti e altre persone; sottolinea che in nessuno dei numerosi casi di utilizzo illecito di spyware nei confronti di giornalisti, attivisti, politici, avvocati e altri obiettivi politici è stata fatta giustizia; conclude pertanto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, molte autorità nazionali non dimostrano la volontà o non sono in grado di affrontare il problema, il che comporta che le vittime non dispongono di mezzi effettivi di ricorso nonché una mancata tutela della democrazia; è profondamente preoccupato per l'effetto dissuasivo creato dall'impunità nell'uso illegittimo di spyware sui giornalisti e sulle loro fonti; sottolinea che l'uso illegittimo di spyware da parte dei governi nazionali incide direttamente e indirettamente sull'integrità del processo decisionale, minando di conseguenza la democrazia dell'Unione europea e mettendo in evidenza l'urgenza di rafforzare la trasparenza e le responsabilità legali nell'ambito del settore della sorveglianza;

37.  ricorda che il commercio e l'uso di spyware devono essere rigorosamente regolamentati, che l'uso di spyware da parte degli Stati membri deve essere proporzionato e non deve essere arbitrario e che la sorveglianza deve essere autorizzata solo in circostanze strettamente predeterminate; ritiene che efficaci meccanismi ex ante volti a garantire il controllo giurisdizionale siano fondamentali per la tutela delle libertà individuali; ribadisce che i diritti individuali non possano essere messi a rischio consentendo un accesso incondizionato alla sorveglianza; sottolinea che è importante anche la capacità della magistratura di effettuare una vigilanza ex post significativa ed efficace nell'ambito delle richieste di sorveglianza per la sicurezza nazionale, al fine di garantire la possibilità di contestare l'uso sproporzionato di spyware da parte dei governi;

38.  sottolinea che l'impatto dell'uso illegittimo di spyware è molto più marcato negli Stati membri in cui le autorità che di norma sono incaricate di condurre indagini, fornire mezzi di ricorso alle persone prese di mira e garantire la rendicontabilità sono controllate dallo Stato e che, in presenza di una crisi dello Stato di diritto e laddove l'indipendenza della magistratura è a rischio, le autorità nazionali non possono essere invocate; invita pertanto la Commissione a introdurre un sistema di monitoraggio specifico per paese e raccomandazioni riguardanti l'uso illegittimo di spyware negli Stati membri nella relazione sullo Stato di diritto, valutando la capacità delle istituzioni statali di fornire mezzi di ricorso alle persone prese di mira;

Trasparenza e accesso alle informazioni

39.  si rammarica per le costanti difficoltà incontrate da numerosi cittadini, giornalisti e parlamentari in diversi Stati membri nell'ottenere informazioni e accesso ai documenti; sottolinea che troppo spesso le autorità pubbliche ostacolano deliberatamente l'accesso a informazioni e documenti, ad esempio ritardando in modo sproporzionato le decisioni o autorizzando un mero accesso artificioso quando le informazioni sono rese disponibili solo parzialmente; osserva che la Commissione ha rilevato che diversi Stati membri hanno adottato iniziative per regolamentare meglio l'accesso alle informazioni, ad esempio Cechia, Lituania e Slovacchia, e che altri si stanno adoperando per ottenere miglioramenti in tale ambito, ad esempio Germania, Spagna, Croazia, Lussemburgo e Ungheria; osserva, tuttavia, che alcuni Stati membri continuano a non affrontare pienamente tali preoccupazioni, come Malta, Austria e Finlandia; ribadisce il suo invito al governo maltese a ritirare i suoi ricorsi contro una serie di richieste in materia di libertà d'informazione presentate da The Shift News;

40.  invita le istituzioni dell'UE ad assumere un comportamento esemplare per quanto riguarda l'accesso alle informazioni e ai documenti; prende atto, a tale riguardo, della recente relazione speciale della Mediatrice europea relativa alle tempistiche della Commissione europea per il trattamento delle richieste di accesso del pubblico ai documenti a seguito della sua indagine strategica in materia, in cui ha riscontrato casi di cattiva amministrazione a causa di ritardi sistemici e significativi da parte della Commissione nel trattamento delle domande di conferma(46); invita la Commissione ad affrontare tale problema ricorrente una volta per tutte;

41.  invita gli Stati membri a regolamentare le attività di lobbying, ad esempio introducendo registri nazionali per la trasparenza obbligatori per tutti i politici, i membri e i funzionari del governo, delle autorità e delle agenzie; esorta i politici, i funzionari governativi e i membri delle autorità e delle agenzie a rendere pubblico l'elenco completo delle loro riunioni;

Dimensione economica dello Stato di diritto

42.  chiede il rafforzamento del principio dello Stato di diritto nel mercato interno; sottolinea che strutture dello Stato di diritto affidabili e solide costituiscono pilastri fondamentali per gli investimenti e il commercio, che sono essenziali per la competitività e quindi per la capacità del sistema di assistenza sociale e del mercato del lavoro nell'Unione europea; deplora le misure adottate in tale ambito dagli Stati membri che violano il diritto dell'Unione, ad esempio alcune misure protezionistiche;

43.  chiede che il monitoraggio della dimensione economica dello Stato di diritto sia intensificato; invita la Commissione a tenere maggiormente conto della dimensione economica e a prestarvi particolare attenzione nell'ambito della relazione sullo Stato di diritto, ampliandone la portata;

44.  ricorda la sua condanna delle sistematiche pratiche discriminatorie, non trasparenti e sleali nei confronti delle imprese segnalate in alcuni settori in Ungheria e dell'utilizzo dei fondi dell'UE a vantaggio economico di alleati politici del governo, in violazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza e appalti pubblici; esprime profonda preoccupazione per la crescente concentrazione di imprese nelle mani di oligarchi con legami con l'attuale governo, che hanno manifestato pubblicamente la loro intenzione di acquistare azioni in settori chiave, e per gli attacchi contro i concorrenti di tali imprese;

45.  ricorda che, nell'ambito di applicazione dei trattati, qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità è vietata conformemente alla Carta, e che la libertà di stabilimento, la libera prestazione dei servizi e la libera circolazione dei capitali costituiscono libertà fondamentali del mercato unico; sottolinea che le norme in materia di parità di trattamento vietano la discriminazione sia palese sia dissimulata in base alla nazionalità o, nel caso di una società, alla sua sede; sottolinea che la corretta attuazione delle norme in materia di concorrenza e appalti pubblici è anche nell'interesse delle imprese ungheresi;

46.  invita gli Stati membri a dimostrare il proprio impegno nei confronti dello Stato di diritto dinanzi alla comunità internazionale e ad attuare tutte le misure restrittive adottate dall'UE in modo accurato e coerente, nonché a prevenirne l'elusione; invita la Commissione a un attento monitoraggio a tal fine;

Spazio della società civile

47.  riconosce il ruolo cruciale della società civile e di uno spazio civico sano per il rispetto e la protezione dello Stato di diritto e ribadisce la sua richiesta di dedicare un capitolo a parte alle condizioni della società civile negli Stati membri; osserva che la Commissione rileva che Malta, Irlanda, Bulgaria, Lituania e Germania hanno annunciato o avviato sforzi tesi a migliorare il quadro per la società civile e che quest'ultima incontra gravi ostacoli in paesi come Cipro, Grecia, Spagna, Italia e Francia, nonché costanti e gravi restrizioni sistematiche in Ungheria e Polonia, in quest'ultimo caso sotto il precedente governo guidato dal partito "Diritto e Giustizia"; invita tutti gli Stati membri ad accettare le organizzazioni della società civile (OSC) in quanto importanti portatori di interessi nella vita democratica e a creare un ambiente favorevole per la società civile;

48.  invita la Commissione a investire maggiormente, attraverso finanziamenti specifici, nello sviluppo di capacità delle OSC affinché possano monitorare la situazione dello Stato di diritto negli Stati membri e riferire al riguardo, come ad esempio mediante il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori, nonché e a garantire un'adeguata protezione alle OSC che partecipano a tale processo; è preoccupato per il fatto che la ripartizione distorta dei finanziamenti in alcuni paesi incida negativamente sulle OSC che promuovono i diritti dei gruppi vulnerabili o che si impegnano, più in generale, per cause non sostenute dai governi; incoraggia una valutazione approfondita di tali questioni in tutti i paesi esaminati nella relazione e sottolinea la necessità di formulare raccomandazioni per paese al fine di affrontare tali questioni; esorta la Commissione a prendere in considerazione la gestione diretta dei fondi dell'UE, al fine di da garantire che i beneficiari ammissibili, come le OSC, le imprese e le autorità locali, ricevano i finanziamenti dell'UE a loro destinati;

49.  accoglie con favore la proposta di direttiva relativa alle associazioni transfrontaliere europee (COM(2023)0516), presentata dalla Commissione, e si impegna a dare priorità alla sua adozione; esorta inoltre la Commissione a istituire una strategia che preveda norme minime per la protezione delle OSC in tutti gli Stati membri, al fine di promuovere un contesto normativo e politico libero da minacce e attacchi e fornire alle OSC un accesso sostenibile e non discriminatorio alle risorse, sostenendone e incoraggiandone nel contempo il coinvolgimento nel dialogo civile e la partecipazione all'elaborazione delle politiche;

50.  esprime profonda preoccupazione per i piani annunciati dal governo slovacco di adottare una legislazione che comprometterebbe lo spazio civico, anche limitando le attività delle ONG e stigmatizzando le organizzazioni beneficiarie di finanziamenti esteri;

51.  deplora il fatto che la situazione dei difensori dei diritti umani nell'UE continui a deteriorarsi in modo costante negli ultimi anni; esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie a garantire che i difensori dei diritti umani siano in grado di operare senza ostacoli e timori;

L'uso legittimo della forza da parte della polizia nel quadro dello Stato di diritto, come pure la libertà di espressione e di riunione pacifica

52.  sottolinea che le attività di contrasto svolgono un ruolo essenziale nel preservare lo Stato di diritto, nel creare un ambiente sicuro per le persone e nel consentire loro di godere dei diritti fondamentali; deplora il fatto che, secondo la relazione della Commissione sullo Stato di diritto 2023, in molti Stati membri, tra cui Belgio, Cipro, Portogallo e Slovacchia, le autorità di contrasto non dispongano di risorse sufficienti per svolgere efficacemente i loro compiti, come ad esempio la lotta alla corruzione; invita gli Stati membri a garantire che la polizia e le altre autorità di contrasto ricevano finanziamenti, formazione e risorse umane in misura adeguata;

53.  sottolinea che la prerogativa dell'uso della forza deve essere trattata con estrema cautela e pone l'accento sul fatto che gli Stati membri devono garantire che la polizia ricorra alla forza solo quando strettamente necessario e solo nella misura richiesta per ottenere un obiettivo legittimo; ricorda la necessità che la polizia svolga i propri compiti nel rispetto del principio di imparzialità e non discriminazione; invita gli Stati membri a indagare in maniera approfondita sugli eventuali casi di uso eccessivo della forza o di trattamento discriminatorio da parte delle autorità di contrasto e ad assicurare garanzie sistemiche contro tali abusi;

54.  invita gli Stati membri a tenere conto, a tal riguardo, del Codice europeo di etica della polizia del Consiglio d'Europa; ritiene che gli agenti di polizia dovrebbero essere addestrati a impiegare, per mantenere l'ordine pubblico, pratiche alternative che non mettano in pericolo la vita dei manifestanti o dei detenuti; invita gli Stati membri a introdurre orientamenti a livello dell'Unione per un processo di selezione, test e sperimentazione trasparente, indipendente e coerente delle armi utilizzate dagli agenti di contrasto sulla base delle norme, delle raccomandazioni e dei principi guida delle Nazioni Unite; osserva che tale valutazione dovrebbe determinare la conformità al diritto e alle norme internazionali in materia di diritti umani prima della selezione e dell'impiego; invita gli Stati membri a raccogliere dati su tutti i casi di uso della forza in modo da consentire la raccolta di elementi di prova circa l'uso della forza, l'uso improprio, le conseguenze inattese, le lesioni, i decessi e le relative cause; è preoccupato per l'uso eccessivo della forza da parte delle autorità di contrasto in tutta l'UE; sottolinea che la polizia francese è armata più pesantemente rispetto alla maggior parte delle altre forze di polizia in altre parti dell'UE; è preoccupato per il fatto che le autorità di contrasto in Francia effettuano anche detenzioni arbitrarie di manifestanti, il che costituisce una violazione del diritto alla libertà, in quanto la maggior parte dei soggetti trattenuti è rilasciata dopo alcune ore senza alcun capo di accusa;

55.  esprime profonda preoccupazione per il fatto che in tutta l'UE continuano a essere segnalati numerosi casi di uso sproporzionato della forza, fino alle percosse, contro manifestanti; osserva che in alcuni Stati membri le autorità di contrasto fanno sempre più ricorso ad "armi meno letali" per controllare o disperdere le folle di manifestanti, il che ha anche fatto sì che un numero considerevole di persone abbia riportato lesioni gravi negli ultimi anni, rendendo quindi necessari chiari orientamenti riguardo al loro utilizzo;

56.  ritiene che in diversi luoghi dell'UE le libertà di espressione e di riunione siano esercitate in condizioni preoccupanti; sottolinea che le restrizioni al diritto di riunione pacifica non possono, in linea di principio, basarsi sulla sostanza del messaggio che i partecipanti a una protesta desiderano trasmettere, poiché il diritto di riunione pacifica è strettamente legato al diritto alla libertà di espressione, tranne per le riunioni che incitano alla violenza; insiste sul fatto che le leggi e le pratiche relative alle riunioni dovrebbero sempre rispettare le norme internazionali in materia di diritti umani sulla libertà di riunione e sull'attività di polizia nelle manifestazioni, compresa l'erogazione di una formazione approfondita sui diritti umani ai funzionari di polizia; invita gli Stati membri a non adottare leggi o pratiche intese a limitare preventivamente il diritto di riunione pacifica o volte a criminalizzare preventivamente i manifestanti senza un controllo giurisdizionale;

57.  esprime profonda preoccupazione per i numerosi casi di uso eccessivo della forza da parte dei servizi di polizia contro gruppi minoritari, come ad esempio rom, in vari Stati membri; invita le autorità degli Stati membri a indagare in modo completo e indipendente su tutti i suddetti casi; esprime profonda preoccupazione per il fatto che tre giovani rom sono stati uccisi in Grecia nel giro di tre anni e per la mancanza di un'indagine approfondita al riguardo;

Uguaglianza, non discriminazione e pluralismo

58.  osserva che la regressione della democrazia e dello Stato di diritto spesso si accompagna alla messa in discussione dei diritti delle minoranze, il che evidenzia una volta di più la necessità di adottare un approccio globale al monitoraggio della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nelle relazioni future; lamenta la mancanza di progressi nell'ambito della protezione delle minoranze in tutta l'UE; condanna i discorsi di incitamento all'odio, anche da parte di funzionari governativi o politici, nei confronti di gruppi minoritari;

59.  sottolinea la necessità di combattere tutti i tipi di discriminazione, i discorsi di incitamento all'odio e i reati che prendono di mira specificamente i gruppi minoritari e i membri di minoranze nazionali, etniche, linguistiche e religiose; invita la Commissione a includere nella prossima relazione un nuovo pilastro specifico su tale tema, che comprenda una mappatura di tutte le forme di xenofobia, razzismo, antisemitismo, islamofobia, antiziganismo, avversione per le persone LGBTIQ, discorsi di incitamento all'odio e discriminazione negli Stati membri;

60.  è allarmato per il recente aumento dell'antisemitismo, che comprende atti di violenza, intimidazione e l'esibizione di simboli di odio in spazi pubblici;

61.  è altresì allarmato per il livello di islamofobia nell'UE, comprese le campagne diffamatorie e la disinformazione;

62.  esprime la propria delusione per la lentezza con cui la Commissione affronta il mancato rispetto delle leggi e della giurisprudenza in materia di diritti fondamentali da parte degli Stati membri; esorta la Commissione, come custode dei trattati, ad assumersi la propria responsabilità per l'applicazione della normativa dell'UE in materia di diritti umani e a non fare affidamento soltanto sulle iniziative di privati cittadini che propongono azioni legali per assicurare l'applicazione del diritto dell'Unione; raccomanda alla Commissione, in particolare, di intervenire riguardo alla mancata esecuzione delle sentenze della CGUE a norma dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE e del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto nei casi di inosservanza;

63.  invita gli Stati membri dell'UE a fare della protezione dei diritti delle persone LGBTIQ+ una priorità reale e trasversale in tutti i settori di intervento; esorta la Commissione a usare tutti gli strumenti disponibili per garantire che i diritti delle persone LGBTIQ+ siano rispettati in tutta l'UE, anche avvalendosi delle procedure d'infrazione nei confronti degli Stati membri; invita gli Stati membri a tenere conto delle dodici raccomandazioni del Comitato direttivo sull'antidiscriminazione, la diversità e l'inclusione del Consiglio d'Europa volte a contrastare i reati generati dall'odio contro le persone LGBTIQ+, nonché delle raccomandazioni della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza(47); prende atto del recente progetto di legge rumeno teso a conformarsi alla sentenza Coman(48) della CGUE del 2018, nonché delle critiche secondo cui il progetto di legge attua tale sentenza in modo estremamente limitato e non garantisce pari diritti alle coppie dello stesso sesso(49); invita tutti gli altri Stati membri in cui le unioni tra persone dello stesso sesso sono prive di riconoscimento giuridico, come la Bulgaria, la Lituania, la Polonia, la Romania e la Slovacchia, a garantire che tale diritto sia sancito per legge;

64.  esprime profondo rammarico per il fatto che il riconoscimento giuridico del genere attraverso un cambiamento di stato civile non sia ancora possibile in diversi Stati membri; deplora la mancanza di sforzi e di volontà, da parte del governo bulgaro, per presentare un piano d'azione credibile per attuare la sentenza pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Y.T. contro Bulgaria il 9 luglio 2020; ricorda, inoltre, la persistente inadempienza da parte della Bulgaria nel dare esecuzione alla sentenza della CGUE nel "caso della piccola Sara" (causa C-490/20);

65.  chiede di inserire i motivi dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere, dell'espressione di genere e delle caratteristiche sessuali nel quadro giuridico antidiscriminazione dell'UE, sulla base di un'interpretazione ampia dei motivi dell'orientamento sessuale e del sesso e del principio di uguaglianza tra donne e uomini sancito dai trattati; osserva che ciò garantirà la certezza del diritto e la completezza della protezione di tutti i cittadini dell'Unione e che tale interpretazione è già stata approvata dai colegislatori nella proposta di direttiva sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego (COM(2022)0688);

66.  chiede un divieto europeo delle "pratiche di conversione"; chiede un divieto delle mutilazioni genitali che danneggiano anche le persone intersessuali (mutilazioni genitali intersessuali); chiede un divieto degli aborti forzati e delle sterilizzazioni forzate, che costituiscono una forma di violenza di genere e ledono in particolare le persone con disabilità; sottolinea l'importanza di rispettare l'autodeterminazione e l'autonomia e di promuovere la salute fisica e mentale delle persone LGBTIQ+; sottolinea che la sua posizione relativa alla proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (COM(2022)0105) prevede l'aggiunta delle mutilazioni genitali femminili, delle mutilazioni genitali intersessuali e della sterilizzazione forzata all'elenco dei cosiddetti eurocrimini;

67.  ribadisce che i diritti delle donne sono diritti umani e che nulla può giustificare una regressione dei diritti e dell'autonomia delle donne; condanna, in particolare, l'attacco ai diritti sessuali e riproduttivi di donne e ragazze che sta avendo luogo in diversi Stati membri; ritiene che il diritto all'aborto sicuro e legale dovrebbe essere sancito dalla Carta;

68.  sottolinea che la violenza di genere, sia online che offline, costituisce un reato particolarmente grave e una violazione diffusa dei diritti e delle libertà fondamentali nell'Unione che deve essere affrontata con maggiore efficienza e determinazione su basi comuni; evidenzia che la violenza di genere è il risultato di disuguaglianze di genere strutturali, sociali e sistemiche che presentano una dimensione transfrontaliera; segnala, in particolare, i crescenti movimenti contro l'uguaglianza di genere, le persone LGBTIQ+ e antifemministi, che sono ben organizzati e hanno una natura transfrontaliera; reputa, inoltre, che la dimensione transfrontaliera della violenza di genere online e i grandi effetti individuali, economici e sociali della violenza di genere in tutti gli Stati membri riaffermino la necessità di combattere la violenza di genere nelle sue molteplici dimensioni su una base comune a livello dell'Unione;

69.  sottolinea che il fatto di non combattere la violenza contro le donne e le ragazze e le altre forme di violenza di genere su basi comuni deriva anche dalla necessità di istituire norme minime relative alla definizione di reati e sanzioni; osserva che ciò comprende una definizione comune di violenza di genere, norme minime riguardanti questioni chiave come la prevenzione, la denuncia insufficiente, la protezione, il sostegno e il risarcimento delle vittime nonché il perseguimento dei responsabili; sottolinea che gli approcci e i livelli di impegno degli Stati membri nella prevenzione e nella lotta contro la violenza di genere variano considerevolmente e che, pertanto, un approccio comune contribuirebbe anche alle attività di contrasto nelle operazioni transfrontaliere;

70.  ritiene che, sebbene le leggi elettorali nazionali non rientrino nelle competenze dell'Unione, tutti gli organi eletti nell'Unione europea debbano essere rappresentativi delle diverse voci presenti nell'elettorato; esprime profonda preoccupazione per alcuni sistemi elettorali nell'Unione che annullano il pluralismo, ad esempio con l'introduzione di una soglia elettorale elevata per essere eletti; incoraggia riforme elettorali nazionali nei casi in cui ampie fasce della popolazione continuino a non essere rappresentate;

71.  deplora con forza i numerosi decessi di rifugiati e migranti in mare, spesso vittime della tratta di esseri umani e costretti a subire trattamenti inumani e degradanti senza alcuna considerazione per la loro sicurezza o i loro diritti fondamentali; ricorda agli Stati membri l'obbligo, che incombe loro in virtù del diritto internazionale del mare, di assistere le persone in pericolo e chiede l'istituzione di una missione globale di ricerca e soccorso dell'UE, attuata dalle autorità competenti degli Stati membri e da Frontex; prende atto del lavoro di Frontex e del suo responsabile dei diritti fondamentali, come pure dell'Agenzia dell'UE per l'asilo; sottolinea la necessità di un sistema di asilo dell'UE efficace che rispetti i diritti umani; prende atto dei progressi compiuti riguardo al nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, che rendono possibile la sua adozione prima del termine dell'attuale legislatura;

72.  si compiace che il 15 febbraio 2024 il parlamento greco abbia approvato un progetto di legge storico che legalizza i matrimoni tra persone dello stesso sesso e concede pieni diritti genitoriali alle coppie dello stesso sesso, rendendo la Grecia il 16° Stato membro a legiferare in materia di matrimonio egualitario;

Conclusioni trasversali sulla situazione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'UE

73.  esprime grave preoccupazione, alla luce di quanto sopra, per l'erosione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'UE; sottolinea che, per quanto il quadro presentato nella relazione sullo Stato di diritto della Commissione evidenzi numerosi sviluppi preoccupanti, la situazione appare ancor più allarmante se si prendono in considerazione altre relazioni e fonti indipendenti; sottolinea che l'erosione di tali valori negli Stati membri compromette e mina le istituzioni dell'UE e la situazione nell'UE nel suo complesso, anche se alcuni Stati membri sono esemplari nella protezione e nella promozione di tali valori;

74.  sottolinea che tale situazione non è semplicemente una conclusione astratta, ma incide sulla vita quotidiana dei cittadini e delle imprese dell'UE, che sperimentano ad esempio un sistema giudiziario inefficiente o non indipendente, la corruzione dilagante e l'impossibilità di accedere a un giornalismo indipendente e di qualità; evidenzia che ciò mina la fiducia nel nostro sistema democratico basato sullo Stato di diritto; reputa quindi essenziale ripristinare il rispetto dei valori dell'UE in tutti gli Stati membri per evitare la disintegrazione delle nostre società e dell'Unione; invita la Commissione, il Consiglio e il Consiglio europeo a riconoscere pienamente che la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali non sono solo questioni nazionali, ma questioni di interesse diretto dell'Unione europea e delle sue istituzioni;

75.  invita gli Stati membri a rispettare pienamente i valori su cui si fonda l'Unione, sanciti nell'articolo 2 TUE; invita, a tale proposito, gli Stati membri a rispettare la legalità e la certezza del diritto, a prevenire gli abusi di potere e a garantire l'uguaglianza davanti alla legge e la non discriminazione, l'accesso alla giustizia, la separazione dei poteri, l'indipendenza della magistratura e la tutela dei diritti umani, poiché si tratta di principi fondamentali per il corretto funzionamento dei meccanismi di bilanciamento dei poteri di ogni democrazia sana; invita la Commissione ad analizzare in modo indipendente se tali principi siano rispettati in tutti gli Stati membri;

Applicazione del diritto dell'UE

76.  osserva che la corretta applicazione di tutte le normative dell'UE rappresenta di fatto la condizione necessaria per un'unione basata sullo Stato di diritto; condanna l'inosservanza talvolta evidente e spudorata, da parte di diversi Stati membri, del diritto dell'UE in vari ambiti, come il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, le leggi anticorruzione, il diritto di asilo, l'attuazione delle sanzioni e i diritti umani; sottolinea che ciò rischia di fare dell'Unione una zona in cui alcuni Stati membri si sentono più uguali di altri e i diritti e le libertà dei cittadini europei non sono tutelati in maniera uniforme;

77.  ricorda alla Commissione che essa è innanzitutto la custode dei trattati; sottolinea che pubblicare una relazione non è sufficiente per rafforzare la nostra unione basata sullo Stato di diritto, ma che la relazione dovrebbe tradursi in azioni coercitive concrete, soprattutto laddove non sia stato dato pieno seguito alle raccomandazioni;

78.  deplora vivamente il fatto che la Commissione non intervenga con maggiore fermezza per far applicare il diritto dell'UE; invita, pertanto, la Commissione ad aumentare il numero delle nuove procedure d'infrazione e a portare avanti le procedure d'infrazione in corso con maggiore audacia e urgenza; invita la Commissione a ricorrere sistematicamente a procedimenti accelerati e richieste di misure provvisorie dinanzi alla CGUE; esorta la Commissione a non utilizzare il "dialogo" con gli Stati membri o la procedura "pilota" come strumenti di tipo aperto per evitare di avviare procedure d'infrazione effettive; invita la Commissione a rivedere il proprio approccio, delineato nella sua comunicazione del 2022 sull'applicazione del diritto dell'UE, che consiste nel non utilizzare le procedure d'infrazione per casi "individuali", poiché tale approccio ha causato gravi violazioni dei diritti dei cittadini in tutta l'UE, soprattutto quando i loro governi si rifiutano di rispettare il diritto dell'UE o le sentenze della CGUE, dato che la maggior parte di questi casi non sono meramente individuali, ma riguardano questioni strategiche e fondamentali;

79.  rileva il persistente problema dell'attuazione incompleta delle sentenze della CEDU, prendendo atto delle recenti decisioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa; apprezza l'inclusione degli indicatori sistemici sull'attuazione delle principali sentenze della CEDU nella relazione sullo Stato di diritto a partire dall'edizione del 2022; invita tuttavia la Commissione a istituire un quadro di valutazione dedicato al monitoraggio dell'attuazione di ogni sentenza della CGUE e della CEDU riguardante la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali e a integrarlo pienamente nella relazione annuale sullo Stato di diritto; invita gli Stati membri ad attuare senza indugio le sentenze pendenti e invita la Commissione a valutare le conseguenze per il rispetto del diritto dell'UE e ad avviare procedure d'infrazione ove necessario;

La relazione sullo Stato di diritto come strumento

80.  valuta favorevolmente la relazione sullo Stato di diritto quale pilastro fondamentale del pacchetto di strumenti dell'UE relativi allo Stato di diritto ed elogia la Commissione per aver presentato una relazione diligentemente studiata e ben redatta; ricorda che la relazione annuale sullo Stato di diritto è stata introdotta in risposta a una risoluzione del Parlamento approvata sulla base di una relazione di iniziativa legislativa nel 2016(50);

81.  riconosce che la relazione sullo Stato di diritto è diventata un parametro di riferimento per il lavoro delle istituzioni dell'UE sulle questioni riguardanti lo Stato di diritto e in Stati membri specifici; riconosce l'impegno costante della Commissione, nel corso degli anni, al fine di migliorare la pertinenza della relazione, ad esempio con l'inclusione di raccomandazioni specifiche per paese nella scorsa edizione, e di una valutazione della loro attuazione nell'attuale relazione;

82.  riconosce che la relazione della Commissione sullo Stato di diritto è diventata più completa dalla sua prima edizione del 2020; deplora, tuttavia, il fatto che gli elementi essenziali della risoluzione del Parlamento del 2016 non siano ancora stati attuati e che la Commissione non abbia dato pienamente seguito alle raccomandazioni formulate dal Parlamento nelle sue precedenti risoluzioni; invita la Commissione ad adoperarsi in tal senso; si rammarica, in particolare, del fatto che l'edizione 2023 della relazione non sia stata significativamente ampliata con l'aggiunta di un nuovo pilastro completo; chiede di integrare nella relazione annuale gli importanti aspetti mancanti che figurano nell'elenco di criteri della Commissione di Venezia del 2016 per la valutazione dello Stato di diritto, come la prevenzione dell'abuso di potere, l'uguaglianza di fronte alla legge e la non discriminazione; ribadisce la sua posizione secondo cui la relazione dovrebbe riguardare l'intero ambito di applicazione dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE, che non possono essere considerati separatamente; invita la Commissione ad ampliare l'ambito di applicazione della relazione per il prossimo anno;

83.  esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione, nel suo tentativo di essere oggettiva e imparziale, è talvolta troppo diplomatica e imprecisa nel rilevare i problemi in materia di Stato di diritto negli Stati membri; si rammarica del fatto che l'uso di un linguaggio eufemistico e il numero artificiosamente uguale di conclusioni e raccomandazioni per Stato membro nascondano le reali differenze tra gli Stati membri; ribadisce la raccomandazione di differenziare tra violazioni sistemiche e violazioni individuali, per evitare il rischio di banalizzare le violazioni più gravi dello Stato di diritto; invita la Commissione a chiarire il fatto che, qualora vi siano violazioni sistematiche, deliberate, gravi e permanenti dei valori sanciti all'articolo 2 TUE per un certo periodo di tempo, gli Stati membri potrebbero non soddisfare tutti i criteri che definiscono una democrazia; ritiene che la valutazione dell'attuazione delle raccomandazioni dovrebbe essere più precisa e qualitativa e che non dovrebbe tenere soltanto conto delle modifiche legislative, ma anche di prove reali e indipendenti della loro attuazione nella pratica; ribadisce la necessità di fissare un termine, obiettivi e azioni concrete per l'attuazione delle raccomandazioni e di illustrare nei dettagli le possibili conseguenze in caso di inadempienza; prende atto delle differenze, a volte decisamente marcate, tra le sintesi dei capitoli per paese e il contenuto approfondito dei capitoli stessi, che fanno pensare a un intervento editoriale;

84.  ribadisce che molte di queste sfide potrebbero essere superate coinvolgendo un gruppo di esperti indipendenti nell'elaborazione della relazione, dato che essi sarebbero meno vincolati da considerazioni di natura diplomatica; invita la Commissione a riconsiderare la propria posizione su questo punto e a valutare tutte le opzioni per coinvolgere esperti indipendenti nelle prossime edizioni della relazione sullo Stato di diritto; rinnova l'invito alla Commissione a invitare la FRA a fornire consulenza metodologica e a condurre una ricerca comparativa in modo da aggiungere precisazioni in settori chiave della relazione annuale, in considerazione dei legami intrinseci esistenti fra i diritti fondamentali e lo Stato di diritto;

85.  riconosce gli sforzi della Commissione per condurre un'ampia gamma di consultazioni e raccogliere vari contributi in ciascuno Stato membro, anche interpellando le autorità nazionali e le organizzazioni della società civile; invita la Commissione ad andare oltre e a condurre, per quanto possibile, visite in loco anziché visite virtuali negli Stati membri, dato che potrebbero fornire un'immagine più completa e contestualizzata della situazione sul posto; ricorda, in particolare, l'importanza di consultare i professionisti del diritto, ad esempio attraverso gli ordini di avvocati e le associazioni di giudici;

86.  riconosce il ruolo dei notai in numerosi Stati membri, che esercitano funzioni giurisdizionali; ritiene che sarebbe opportuno trattare, nelle prossime edizioni della relazione sullo Stato di diritto, il contributo dei notai alle norme in materia di Stato di diritto;

87.  accoglie con favore la decisione della Commissione di ampliare l'ambito di applicazione geografico delle future relazioni sullo Stato di diritto in modo da includere i paesi candidati, in linea con i precedenti inviti del Parlamento a procedere in tal senso(51);

88.  ritiene che ampliare continuamente e in maniera ambiziosa l'ambito di applicazione, la sincerità e le conseguenze in termini di applicazione della relazione sia il modo migliore per garantire costantemente la sua pertinenza e il suo impatto;

89.  esorta la Commissione a investire di più nel sensibilizzare ai valori dell'Unione e negli strumenti applicabili, compresa la relazione annuale, soprattutto nei paesi che destano gravi preoccupazioni;

90.  sostiene che la relazione annuale sullo Stato di diritto non rappresenta un fine in sé, poiché il monitoraggio della situazione non è sufficiente, ma dovrebbe piuttosto dare luogo a un'azione specifica per colmare le lacune individuate; invita, pertanto, la Commissione a garantire che la presente relazione sullo Stato di diritto diventi a tutti gli effetti parte integrante di un intero processo nell'ambito del meccanismo per lo Stato di diritto nel suo insieme, e ad assicurare il pieno utilizzo dell'intero pacchetto di strumenti in materia di Stato di diritto di cui dispone, compreso l'articolo 7 TUE nei casi in cui la relazione sullo Stato di diritto continui a rilevare, anno dopo anno, violazioni costanti in taluni Stati membri;

Cooperazione e procedure interistituzionali sullo Stato di diritto

91.  prende atto della valutazione da parte del Consiglio del dialogo sullo Stato di diritto e della posizione dichiarata dal Consiglio secondo cui prenderà in considerazione un'ulteriore possibile cooperazione interistituzionale in tale contesto; invita il Consiglio a rendere più inclusivo il dialogo sullo Stato di diritto, invitando altre istituzioni e altri portatori di interessi alle proprie sessioni, in particolare gli organismi del Consiglio d'Europa come la commissione di Venezia, il commissario per i diritti umani, nonché i rappresentanti del Parlamento europeo;

92.  deplora il fatto che la Commissione e il Consiglio abbiano finora respinto la proposta del Parlamento di concludere un accordo interistituzionale sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali; ribadisce la propria disponibilità a riprendere i colloqui su tale accordo;

93.  invita, nel frattempo, le altre istituzioni a valutare almeno un'ulteriore cooperazione nel contesto della proposta di progetto pilota interistituzionale sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, che contribuirebbe a rafforzare la fiducia tra le istituzioni in modo pratico, in particolare condividendo le pratiche di monitoraggio, dialogo e riunione;

94.  chiede al proprio Ufficio di presidenza, alla luce delle reticenze della Commissione e del Consiglio, di organizzare una procedura di appalto pubblico in vista della creazione di un gruppo temporaneo di esperti indipendenti sotto l'egida del Parlamento, in linea con l'impegno preso nelle sue precedenti risoluzioni, al fine di fornire consulenza al Parlamento sul rispetto dei valori sanciti all'articolo 2 TUE nei diversi Stati membri, e di illustrare il modo in cui tale gruppo potrebbe funzionare nella pratica;

95.  condanna la totale mancanza di progressi nelle procedure in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE; esorta il Consiglio a tenere conto di tutti i nuovi sviluppi che riguardano lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti fondamentali; rinnova l'invito al Consiglio a tenere conto delle raccomandazioni nel quadro di tale procedura, sottolineando che eventuali ulteriori ritardi in tale azione equivarrebbero a una violazione del principio dello Stato di diritto da parte del Consiglio stesso; insiste sul rispetto del ruolo e delle competenze del Parlamento;

96.  invita la Commissione a includere, monitorare attentamente e salvaguardare le condizioni riguardanti la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali in tutti gli strumenti e i processi di bilancio; ribadisce la sua grave preoccupazione per la decisione della Commissione secondo cui la condizione abilitante orizzontale relativa alla Carta è stata soddisfatta per quanto riguarda l'indipendenza della magistratura, il che ha permesso alle autorità ungheresi di presentare domande di rimborso per un importo fino a 10,2 miliardi di EUR, nonostante il fatto che, anche dopo le recenti riforme, l'Ungheria non soddisfa il livello di indipendenza della magistratura stabilito nella Carta; invita la Commissione e il Consiglio ad applicare ulteriormente e senza indugi il regolamento relativo alla condizionalità legata al rispetto dello Stato di diritto ove necessario e a non revocare le misure adottate nel caso dell'Ungheria fintanto che tutti i presupposti e i traguardi non siano stati effettivamente conseguiti; chiede alla Commissione di verificare rigorosamente che i traguardi relativi allo Stato di diritto previsti dai piani per la ripresa e la resilienza dei diversi Stati membri siano conseguiti, come condizione per l'erogazione dei finanziamenti, allorché gli Stati membri presentano domande di pagamento; invita la Commissione ad attribuire la responsabilità primaria per l'applicazione di tali condizioni ai commissari responsabili dello Stato di diritto;

o
o   o

97.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, ai governi degli Stati membri e alla Commissione.

(1) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.
(2) GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.
(3) GU L 156 del 5.5.2021, pag. 1.
(4) GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.
(5) GU C 129 del 5.4.2019, pag. 13.
(6) GU C 390 del 18.11.2019, pag. 117.
(7) GU C 433 del 23.12.2019, pag. 66.
(8) GU C 363 del 28.10.2020, pag. 13.
(9) GU C 363 del 28.10.2020, pag. 45.
(10) GU C 395 del 29.9.2021, pag. 2.
(11) GU C 415 del 13.10.2021, pag. 36.
(12) GU C 445 del 29.10.2021, pag. 70.
(13) GU C 67 dell'8.2.2022, pag. 86.
(14) GU C 81 del 18.2.2022, pag. 27.
(15) GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 146.
(16) GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 88.
(17) GU C 205 del 20.5.2022, pag. 2.
(18) GU C 251 del 30.6.2022, pag. 48.
(19) GU C 347 del 9.9.2022, pag. 2.
(20) GU C 347 del 9.9.2022, pag. 168.
(21) GU C 479 del 16.12.2022, pag. 18.
(22) GU C 493 del 27.12.2022, pag. 108.
(23) GU C 125 del 5.4.2023, pag. 80.
(24) GU C 149 del 28.4.2023, pag. 15.
(25) GU C 149 del 28.4.2023, pag. 22.
(26) GU C 161 del 5.5.2023, pag. 10.
(27) GU C 167 dell'11.5.2023, pag. 74.
(28) GU C 341 del 27.9.2023, pag. 2.
(29) GU C, C/2023/1223 del 21.12.2023.
(30) GU C, C/2024/494, del 23.1.2024.
(31) Testi approvati, P9_TA(2023)0268.
(32) Testi approvati, P9_TA(2023)0374.
(33) Testi approvati, P9_TA(2024)0050.
(34) Testi approvati, P9_TA(2023)0244.
(35) Per tutte le attività di monitoraggio del DRFMG cfr.: https://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe-democracy-rule-of-law-and-fundament/product-details/20190103CDT02662.
(36) Comitato di Helsinki ungherese, Carenze fondamentali della riforma giudiziaria ungherese, 31 ottobre 2023.
(37) GU L 26 del 31.1.2003, pag. 41.
(38) GRECO, Quinto ciclo di valutazione – Prevenzione della corruzione e promozione dell'integrità in seno ai governi centrali (alte funzioni dell'esecutivo) e ai servizi di contrasto – Relazione di valutazione – Cipro, 2 ottobre 2023.
(39) Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).
(40) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
(41) Raccomandazione (UE) 2022/758 della Commissione, del 27 aprile 2022, sulla protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani attivi nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica"), GU L 138 del 17.5.2022, pag. 30.
(42) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica"), COM(2022)0177.
(43) Lettera della Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa al presidente della Camera dei rappresentanti di Malta, 26 settembre 2023.
(44) International Press Institute, Murdered, surveilled and sued: decisive action needed to protect journalists and salvage press freedom in Greece (Assassinati, sorvegliati e citati in giudizio: è necessaria un'azione decisa per proteggere i giornalisti e tutelare la libertà di stampa in Grecia), 27 settembre 2023.
(45) GU L 331 del 20.9.2021, pag. 8.
(46) Mediatrice europea, relazione speciale della Mediatrice europea nell'ambito della sua indagine strategica relativa alle tempistiche della Commissione europea per il trattamento delle richieste di accesso del pubblico ai documenti (OI/2/2022/OAM), 18 settembre 2023.
(47) Consiglio d'Europa, Comitato direttivo sull'antidiscriminazione, la diversità e l'inclusione, "Thematic review of the implementation of Recommendation CM/Rec(2010)5" (Riesame tematico dell'attuazione della raccomandazione CM/Rec(2010)5), 14 settembre 2023; Consiglio d'Europa, Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, "ECRI General Policy Recommendation No. 17 on preventing and combating intolerance and discrimination against LGBTI persons" (Raccomandazione di politica generale n. 17 dell'ECRI sulla prevenzione e la lotta all'intolleranza e alla discriminazione nei confronti delle persone LGBTI), 28 settembre 2023.
(48) Sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 2018, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Curtea Constituțională (Corte costituzionale, Romania), ECLI:EU:C:2018:385.
(49) Euractiv, "Romanian LGBTQ+ community wants equal rights, not special conditions" (La comunità LGBTQ+ rumena vuole pari diritti, non condizioni speciali), 22 settembre 2023.
(50) GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.
(51) GU C 341 dell'27.9.2023, pag. 2.


Raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al SEAE sulla situazione in Siria
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Raccomandazione del Parlamento europeo del 28 febbraio 2024 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza in merito alla situazione in Siria (2023/2052(INI))
P9_TA(2024)0109A9-0041/2024

Il Parlamento europeo,

–  vista l'adesione della Siria all'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, avvenuta il 14 ottobre 2013,

–  vista la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, ratificata dalla Siria il 14 dicembre 2013,

–  viste le risoluzioni 2170 e 2254 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottate rispettivamente il 15 agosto 2014 e il 18 dicembre 2015,

–  viste le risoluzioni 2533 e 2504 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottate rispettivamente l'11 luglio 2020 e il 10 gennaio 2020, entrambe riguardanti i valichi di frontiera di Bab al-Salam e Bab al-Hawa e la fornitura di aiuti umanitari,

–  vista la risoluzione 2664 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 9 dicembre 2022,

–  vista la risoluzione 2672 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 9 gennaio 2023,

–  vista la risoluzione 77/301 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 29 giugno 2023, sulla creazione di un'istituzione indipendente per le persone scomparse nella Repubblica araba siriana,

–  vista la relazione della commissione internazionale indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite sulla Repubblica araba siriana, presentata il 21 gennaio 2021 in occasione della 46a sessione ordinaria del Consiglio dei diritti umani,

–  vista la relazione della commissione internazionale indipendente d'inchiesta sulla Repubblica araba siriana, presentata il 14 agosto 2023 in occasione della 54a sessione ordinaria del Consiglio dei diritti umani,

–  vista l'ordinanza della Corte internazionale di giustizia, del 16 novembre 2023, concernente la richiesta di misure provvisorie ai fini dell'applicazione della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (Canada e Paesi Bassi contro Repubblica araba siriana),

–  vista l'ordinanza del tribunale giudiziario di Parigi, del 14 novembre 2023, con la quale è stato emesso un mandato d'arresto internazionale nei confronti del presidente siriano Bashar Al-Assad, di Maher Al-Assad, di Ghassan Abbas e di Bassam Al-Hassan,

–  vista la decisione (PESC) 2023/1035 del Consiglio(1), del 25 maggio 2023, che proroga le sanzioni dell'UE fino al 1° giugno 2024,

–  visto l'articolo 118 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0041/2024),

A.  considerando che i processi di Ginevra e di Astana non sono riusciti a porre fine al conflitto e a istituire un organo di governo transitorio inclusivo, dato il continuo rifiuto del regime siriano di negoziare seriamente una soluzione politica credibile con l'opposizione; che il regime siriano ha fatto ricorso a una partecipazione selettiva ai colloqui internazionali come tattica dilatoria per vanificarne i risultati, prolungando così le sofferenze del popolo siriano;

B.  considerando che, dal 2011, mezzo milione di siriani ha perso la vita e 14 milioni sono stati sfollati con la forza a causa di attacchi violenti da parte di gruppi armati e terroristici, ma principalmente a seguito della feroce repressione e delle operazioni di ingegneria demografica perpetrate dal regime siriano, con l'aiuto dei suoi alleati, nei confronti del suo stesso popolo; che tale repressione ha incluso l'uso ripetuto di armi chimiche, munizioni a grappolo, bombe incendiarie, barili bomba, missili e bombardamenti aerei convenzionali sui civili; che migliaia di civili sono stati uccisi a seguito di centinaia di attacchi chimici perpetrati dal regime siriano, compreso l'attacco con il gas sarin nella Ghuta orientale nell'agosto 2013; che almeno 150 000 siriani risultano scomparsi nel sistema di detenzione arbitraria di massa del regime, di cui ben 112 713 sono stati vittime di sparizioni forzate, con frequenti decessi in stato di fermo ed esecuzioni extragiudiziali; che le famiglie sono tuttora ignare del destino dei loro cari; che quella in corso resta la più grande crisi degli sfollati al mondo; che, a causa della crisi, circa 15,3 milioni di persone in Siria necessitano di aiuti umanitari e protezione; che circa 8,8 milioni di persone sono state colpite anche dai terremoti di febbraio 2023, il che ha aggravato le preesistenti crisi umanitarie in Siria e nei paesi vicini; che, secondo le relazioni delle Nazioni Unite, il 90 % della popolazione siriana vive in condizioni di povertà e non ha accesso ai beni di prima necessità; che l'ordinanza della Corte internazionale di giustizia ha imposto alla Siria di adottare tutte le misure in suo potere per prevenire atti di tortura e altri abusi, dopo aver esaminato svariate relazioni elaborate dalla commissione internazionale indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite sulla Repubblica araba siriana, secondo le quali vi sono motivi ragionevoli per ritenere che il governo siriano abbia continuato a commettere atti di tortura e maltrattamenti; che la Siria si colloca al 175° posto su 180 paesi nell'indice sulla libertà di stampa di Reporter senza frontiere; che, dal 2011, sono stati uccisi almeno 300 giornalisti professionisti e non professionisti; che, nonostante la brutale repressione perpetrata dal regime siriano nei confronti del suo popolo, i siriani continuano a organizzare proteste pacifiche antigovernative, in particolare quelle nel governatorato siriano di As-Suwayda, a maggioranza drusa, che sono iniziate nell'agosto 2023 e per diverse settimane hanno attirato migliaia di manifestanti, in particolare donne, da tutta la provincia; che l'obiettivo delle manifestazioni era quello di chiedere il rispetto dei diritti politici, civili e umani per tutti i siriani;

C.  considerando che attori stranieri autoritari, tra cui la Russia e l'Iran e i loro associati (la milizia Wagner e gli Hezbollah libanesi), le milizie irachene e i mercenari afghani, nonché gli associati siriani locali, stanno svolgendo un ruolo distruttivo nel paese dal 2011; che, per la Russia, la Siria è un laboratorio in cui mettere in pratica e dimostrare le proprie capacità e tattiche militari e la propria portata logistica, come pure la capacità di intervento militare estero per salvare un regime alleato sotto assedio; che il regime siriano non controlla la totalità del territorio nazionale e può rimanere al potere unicamente con la brutalità e il sostegno di tali attori stranieri; che sia la Russia che l'Iran rimangono i principali fornitori di attrezzature militari al regime;

D.  considerando che sono in corso numerose indagini e azioni penali sui gravi crimini commessi in Siria in virtù del principio della giurisdizione universale, il che conferisce una qualche speranza alla lotta per la giustizia e la responsabilità per gli atti di tortura, i crimini contro l'umanità o i crimini di guerra perpetrati in Siria; che la Francia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del dittatore siriano Bashar Al-Assad, di suo fratello Maher Al-Assad, che è il capo de facto di un'unità militare d'élite siriana, e di due generali delle forze armate accusati di complicità nei crimini contro l'umanità commessi durante gli attacchi con armi chimiche del 2013; che, per evitare possibili sanzioni e interventi militari, la Russia e la Cina hanno posto il veto alle risoluzioni sulla Siria patrocinate dai paesi arabi e occidentali in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, proteggendo così il regime siriano dall'assunzione di responsabilità per i suoi crimini di guerra;

E.  considerando che il regime siriano ha sostenuto l'invasione russa dell'Ucraina e riconosciuto la regione occupata di Donetsk e Luhansk nell'Ucraina orientale; che, il 7 febbraio 2024, l'agenzia di intelligence militare ucraina ha riferito che la Russia stava addestrando 1 000 mercenari siriani per sostenere la guerra russa in Ucraina; che la Russia sostiene di aver inviato dal 2015 un personale di oltre 63 000 effettivi russi, tra cui forze speciali, consulenti militari, personale dell'aeronautica e società militari private, come la milizia Wagner, per sostenere e proteggere il regime di Assad dal collasso; che la Russia ha costantemente commesso crimini di guerra in Siria, tra cui il bombardamento di strutture mediche e aree civili e l'utilizzo di armi indiscriminate; che la presenza militare russa nel paese consta di due basi principali, ossia la base aerea di Hmeimim e una base navale a Tartus, insieme a oltre 100 siti militari di minori dimensioni in tutto il paese; che la Russia è il principale fornitore di armi al regime di Assad, le cui vendite ammontano a miliardi di EUR;

F.  considerando che Hezbollah ha ripetutamente ed efficacemente cercato di ricevere armi iraniane attraverso il territorio siriano; che Israele ha condotto ripetuti attacchi aerei per prevenire detti trasferimenti di armi, anche sugli aeroporti di Damasco e Aleppo nell'ottobre 2023, all'indomani degli attentati terroristici del 7 ottobre perpetrati da Hamas nei confronti dei civili israeliani; che il conflitto tra Israele e Hamas, innescato dagli attacchi terroristici perpetrati da Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023, ha provocato un nuovo ciclo di violenza nella regione; che la Siria deve astenersi da qualsiasi coinvolgimento militare nella guerra nella Striscia di Gaza; che i presunti attacchi israeliani ad Aleppo e a Damasco hanno portato a un'interruzione temporanea del servizio aereo umanitario delle Nazioni Unite; che, dopo il brutale attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 contro Israele, le milizie sostenute dall'Iran in Siria hanno intensificato il lancio di droni e razzi verso Israele e le forze statunitensi e internazionali nel nord-est della Siria; che gli aeroporti siriani sono stati utilizzati dall'Iran per trasportare armi dall'Iran e dall'Iraq verso la Siria ed Hezbollah in Libano, nonché per aiutare l'Iran a fornire armi ad Hamas; che il regime ha ucciso migliaia di palestinesi siriani e rifugiati;

G.  considerando che la Turchia, che occupa territori nel nord della Siria, intraprende regolarmente operazioni militari su larga scala in territorio siriano, sia direttamente che tramite associati, colpendo in particolare le zone controllate dai curdi nel nordest della Siria, così come all'interno e intorno ad Afrin nella zona nord occidentale; che gli interventi militari unilaterali turchi nel nord della Siria costituiscono una violazione del diritto internazionale; che nell'ottobre 2023 il parlamento turco ha votato a favore della proroga del mandato che autorizza le operazioni militari in Siria per altri due anni; che la Turchia dovrebbe porre fine alla sua occupazione illegale della Siria settentrionale e ritirare le sue forze associate militari e paramilitari;

H.  considerando che lo Stato Islamico dell'Iraq e del Levante (ISIS) ha commesso gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale, compresi crimini contro l'umanità e genocidio, nei territori temporaneamente sotto il suo controllo prima dell'intervento della coalizione internazionale; che nel 2014 è stata costituita un'ampia coalizione internazionale per sconfiggere l'ISIS, composta da 86 membri, che si sono impegnati a fornire sostegno militare ai partner, ostacolare il flusso di combattenti stranieri, porre fine al finanziamento dell'ISIS, affrontare le crisi umanitarie nella regione e denunciare la vera natura del movimento jihadista;

I.  considerando che i beni di 358 persone e 95 entità direttamente coinvolte nella repressione della popolazione sono soggetti a sanzioni dell'UE; che, a causa del continuo ostruzionismo della Russia in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è mantenuto aperto un solo punto di attraversamento tra la Turchia e le zone non controllate dal regime per la fornitura di aiuti umanitari internazionali in Siria; che dal 2014 il valico di Bab-al Hawa è utilizzato per i rifornimenti transfrontalieri di mezzi di soccorso dalla Turchia alla Siria con l'autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; che la Russia ha spesso ostacolato il rinnovo di tale autorizzazione in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, arrivando a porre il veto sull'autorizzazione del corridoio umanitario nel luglio 2023, ragion per cui il valico di Bab-al Hawa è rimasto chiuso; che nel settembre 2023, a seguito dei negoziati tra le agenzie delle Nazioni Unite, il regime siriano e Hay'et Tahrir al-Sham, il principale gruppo armato di Idlib, sono riprese le forniture di aiuti attraverso il valico di Bab-al Hawa e i corridoi umanitari dei valichi di Bab al-Salam e Al Ra'ee, che il regime siriano aveva accettato di aprire a seguito del devastante terremoto del febbraio 2023, sono stati prorogati per altri tre mesi; che non si conoscono le condizioni alle quali il regime siriano e Hay'et Tahrir al-Sham hanno autorizzato le Nazioni Unite a riprendere le forniture di aiuti attraverso i tre valichi di frontiera; che noti esperti di diritto internazionale umanitario si chiedono se per gli aiuti transfrontalieri delle Nazioni Unite sia necessaria un'autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

J.  considerando che diversi paesi della regione hanno avviato un processo di normalizzazione delle proprie relazioni con il regime siriano, che ha portato alla riammissione della Siria nella Lega araba come deciso dai ministri degli Esteri della Lega il 7 maggio 2023 al Cairo, nonostante i gravi crimini internazionali commessi dalla Siria e senza che vi fosse alcuna indicazione in merito alla cessazione delle sue pratiche abusive; che, dal settembre 2023, i gruppi di lavoro della Lega araba sono sospesi in quanto il regime siriano non ha rispettato i suoi impegni, tra cui il contenimento del traffico di stupefacenti, la facilitazione di un rimpatrio sicuro dei rifugiati, il rilascio dei prigionieri politici e l'autorizzazione della fornitura degli aiuti umanitari a tutte le aree; che, nel frattempo, le riunioni tra la Lega araba e i rappresentanti del regime siriano sono state sospese; che, dall'approvazione della risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul conflitto in Siria – 10 anni dopo la rivolta(2), non è stata intrapresa alcuna azione per garantire che ai sospetti criminali di guerra non possa essere concesso l'asilo in uno Stato membro dell'UE, in particolare laddove altri Stati membri abbiano già respinto la richiesta di asilo;

K.  considerando che l'Unione europea e i suoi Stati membri sono i principali donatori alle popolazioni colpite dal conflitto dal 2011, con un contributo pari a 30 miliardi di EUR; che gli aiuti europei promessi alla conferenza di Bruxelles del giugno 2023 ammontano a 3,8 miliardi di EUR su un totale di 5,6 miliardi di EUR; che l'Unione e gli Stati membri hanno fornito assistenza di emergenza durante il terremoto che ha colpito la Siria e che, il 23 febbraio 2023, l'UE ha deciso di attuare una deroga umanitaria temporanea dalle sanzioni per agevolare la fornitura di aiuti alle vittime; che le Nazioni Unite avvertono che il 90 % della popolazione siriana vive al di sotto della soglia di povertà e che molti siriani cercano di sbarcare il lunario in condizioni addirittura peggiori di quelle degli anni del conflitto; che, secondo le stime del Programma alimentare mondiale, 12,4 milioni di siriani, ossia il 60 % circa della popolazione, vivono in condizioni di insicurezza alimentare; che la responsabilità della grave situazione attuale è da ricondursi principalmente al regime di Assad;

L.  considerando che il regime risponde in modo gravemente insufficiente alle esigenze di base della popolazione, che la situazione economica del paese è estremamente precaria e che la Siria si è trasformata in un narco-Stato, destabilizzando ulteriormente la regione; che i difensori dei diritti umani e i professionisti dell'assistenza umanitaria continuano a sollevare preoccupazioni in merito alla sicurezza e alla protezione dei rimpatriati e degli sfollati alla luce delle condizioni in cui versano molte zone del paese, e sollevano interrogativi sull'approccio del regime siriano alla riconciliazione politica; che tale situazione ostacola il progresso socioeconomico della Siria e ne blocca l'uscita dalla crisi;

M.  considerando che, secondo una relazione dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA) e dell'Ufficio federale tedesco di polizia criminale (BKA), dal settembre 2023 l'Europa costituisce un punto di trasbordo chiave per il Captagon (fenetilina) in arrivo dal Medio Oriente, principalmente dalla Siria e dal Libano, e diretto alla Penisola arabica; che i paesi nella regione hanno vietato l'importazione di frutta e verdura dal Libano nel tentativo di reprimere il traffico della droga nota come Captagon; che l'Europa è diventata sia una destinazione che un importante polo di transito per il Captagon e che, secondo l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, dal 2018 in Europa sarebbero stati sequestrati oltre un milione di compresse e quasi duemila chilogrammi di Captagon; che nell'aprile 2023 l'UE ha irrogato sanzioni nei confronti di 25 persone e otto entità in Siria in ragione del loro coinvolgimento nel traffico di stupefacenti;

N.  considerando che la distruzione e l'incuria delle fonti idriche e del sistema sanitario da parte del regime siriano hanno portato allo scoppio di un'epidemia di colera in tutto il paese nell'agosto 2022, tuttora in corso; che l'istruzione pubblica è sotto pressione in Siria e nei paesi che ospitano i rifugiati siriani, e che circa la metà della popolazione siriana in età scolare (quasi 2,4 milioni di alunni) non riceve alcun tipo di istruzione; che, di conseguenza, molti bambini subiscono le conseguenze psicosociali derivanti dal prolungarsi del conflitto e dagli sfollamenti; che, secondo l'UNESCO, solamente circa la metà dei giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni in Siria è in linea con i livelli minimi di competenze richieste in termini di alfabetizzazione, calcolo e competenze utili per la vita quotidiana;

O.  considerando che il regime siriano, attraverso la pulizia etnica, ha portato avanti una campagna brutale finalizzata ad alterare la composizione demografica del paese; che, prima della guerra, il 10 % della popolazione siriana era costituito da cristiani, per un totale di 2,2 milioni di persone; che la brutalità della guerra ha causato un esodo di massa dei cristiani, di cui oggi ne rimangono solo circa 640 000; che, oltre al regime siriano, i cristiani nel paese sono perseguitati dall'ISIS e da altre milizie islamiste; che il regime di Assad ha cercato di proiettare un'immagine di protettore laico dei cristiani in Siria, mentre in realtà avrebbe intenzionalmente distrutto chiese e arrestato almeno centinaia di cittadini cristiani; che il regime, con il sostegno attivo della Federazione russa, ha messo sotto assedio e completamente decimato Aleppo, la città con il maggior numero di cristiani nel paese; che la Siria occupa il 12° posto nelle classifiche dei paesi del mondo in cui è più difficile essere cristiani;

P.  considerando che, secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), la maggior parte dei rifugiati siriani vorrebbe tornare in Siria ma nutre legittime preoccupazioni legate alla sicurezza; che ne deriva che, alla luce della situazione attuale, il reinsediamento e i percorsi complementari restano la soluzione duratura più realistica per i rifugiati siriani; che, nella sua ultima relazione del settembre 2023, la commissione internazionale indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite sulla Repubblica araba siriana ha rilevato che l'insicurezza continua a dilagare ben oltre le linee del fronte, rendendo implausibile il rimpatrio sicuro dei rifugiati siriani, e ha inoltre concluso di aver documentato casi specifici in cui i rifugiati siriani rientrati dai paesi vicini sono stati vittime di maltrattamenti per mano delle forze di sicurezza siriane;

1.  raccomanda al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per quanto riguarda la loro politica nei confronti della Siria, di:

  

Processo politico

   a) ricordare il deciso sostegno dell'Unione alle aspirazioni democratiche siriane che persistono nel paese, nonostante una repressione totale da parte del regime dopo le manifestazioni pacifiche del 2011, grazie all'aiuto militare e finanziario dell'Iran e della Russia rivelatosi decisivo per mantenere il clan Assad al potere; denunciare la concessione, da parte del regime, di contratti che consentono alla Russia e all'Iran di accedere alle risorse del paese a spese del popolo siriano;
   b) sottolineare la responsabilità particolare del regime, senza minimizzare il ruolo svolto dall'ISIS e da altri gruppi armati e terroristici, per quanto riguarda la morte di mezzo milione di civili, la distruzione del paese, lo sfollamento della maggioranza della popolazione, la tortura e la sparizione forzata di 112 713 persone(3) per mezzo di un sistema arbitrario di detenzione di massa, dell'uso di armi chimiche contro i civili e della repressione sistematica di qualsiasi opposizione democratica e pacifica;
   c) opporsi a qualsiasi normalizzazione delle relazioni con il regime di Assad in assenza di progressi significativi e verificabili nell'attuazione della risoluzione 2254 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con particolare riferimento alla liberazione dei prigionieri politici, alla comunicazione di informazioni alle famiglie delle vittime sulla sorte delle persone scomparse e delle vittime di sparizioni forzate e alla cessazione di qualunque attacco e ostacolo agli aiuti umanitari; invitare gli Stati membri dell'UE ad astenersi dalle misure che indeboliscono o mettono a repentaglio la posizione comune dell'Unione sulla Siria; accogliere con favore l'adozione della legge contro la normalizzazione del regime di Assad da parte della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti e incoraggiare il Senato degli Stati Uniti a proseguire il processo legislativo verso la sua adozione; sottolineare che, malgrado la decisione sovrana di alcuni Stati arabi di riammettere la Siria nella Lega araba, il regime siriano non ha fornito alcuna indicazione di voler contrastare il traffico di droga che ha origine nel paese ma che interessa l'intera regione; condannare il controllo esercitato dalla famiglia Assad e dai suoi alleati, tra cui Hezbollah, sul mercato della droga nota come Captagon, il cui commercio è stimato in 57 miliardi di USD; osservare che il fratello di Bashar Al-Assad, Maher Al-Assad, è a capo dell'unità dell'esercito incaricata di facilitare la produzione di tale droga; sostenere una risposta coordinata dell'UE in materia di sicurezza per evitare che l'Unione sia utilizzata come zona di trasbordo per il Captagon prodotto in Siria e Libano;
   d) sottolineare che la repressione, la negligenza e la corruzione ad opera del regime sono responsabili della drammatica situazione economica; ricordare che le sanzioni dell'UE riguardano solo persone ed entità coinvolte nella repressione; affrontare la questione dell'eccesso di conformità finanziaria che può impedire ai gruppi che forniscono aiuti di trasferire fondi nel paese e di gestire programmi o pagare personale e fornitori locali, persino quando le transazioni servono a sostenere le attività che sono esentate dalle sanzioni; sottolineare, tuttavia, che le misure restrittive dell'UE devono rimanere mirate, continuare a garantire deroghe per gli aiuti umanitari e dare priorità alla fornitura di aiuti a livello locale;
   e) concedere rapidamente deroghe consistenti, ampie e chiare alle organizzazioni umanitarie internazionali affidabili; armonizzare il più possibile l'interpretazione da parte degli Stati membri del regolamento concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e applicare la risoluzione 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sugli aiuti umanitari;
   f) elogiare il coraggio dei manifestanti nelle città di As-Suwayda e Daraa, che dall'agosto 2023 sono tornati a protestare pacificamente contro il regime di Assad; consultarsi con le reti della società civile siriana in Europa e in Siria che condividono valori democratici e si adoperano per proteggere i difensori e gli attivisti dei diritti umani nella regione, fornendo a tali reti un sostegno a lungo termine, flessibile e fondamentale; condannare con forza tutte le forme di discriminazione religiosa e insistere sulla necessità che tutti rispettino i diritti dei gruppi etnici e religiosi e delle minoranze in Siria, compresi i cristiani, i drusi, i curdi, gli alawiti e tutte le altre minoranze; condannare fermamente la propaganda antisemita e la negazione del diritto di esistere di Israele, elemento chiave della strategia generale di comunicazione della famiglia di Bashar Al-Assad; garantire che l'istruzione e i materiali didattici siano in linea con tali principi; chiedere che tutte le persone sfollate continuino a vivere o facciano ritorno nella loro terra storica e tradizionale in condizioni di dignità, uguaglianza e sicurezza e che siano in grado di praticare liberamente la loro religione e il loro credo senza essere soggette ad alcun tipo di coercizione, violenza o discriminazione; sostenere il dialogo interreligioso;
  

Sicurezza

   g) deplorare la persistente presenza sul territorio siriano di centinaia di basi iraniane, turche e russe e di milizie iraniane e russe; esprimere preoccupazione per lo sfruttamento economico del paese da parte di potenze straniere predatrici; condannare gli attacchi delle forze turche e la loro occupazione dei territori nel nord della Siria nonché la rinnovata e brutale campagna militare portata avanti dal governo siriano e dalla Russia in Siria nordoccidentale, anche nei confronti di bersagli civili; esprimere profonda preoccupazione per l'esistenza persistente di un'opposizione islamica radicale nella provincia di Idlib; sostenere il mantenimento della coalizione internazionale contro l'ISIS, che resta attivo in Siria malgrado sconfitte significative; invocare uno sforzo internazionale risoluto affinché si continui la battaglia contro l'ISIS in Siria sino alla sua completa eliminazione; ricordare che le azioni militari unilaterali della Turchia costituiscono una grave violazione del diritto internazionale e che hanno pregiudicato la stabilità e la sicurezza di tutta la regione; smantellare le reti jihadiste che conducono campagne in Siria e in Iraq e rintracciare e perseguire i loro membri, che hanno comandato oltre cinquemila combattenti stranieri da essi radicalizzati, reclutati e fatti arrivare dall'Europa; continuare a sostenere la coalizione internazionale per sconfiggere l'ISIS con mezzi politici, finanziari, operativi e logistici;
   h) sottolineare il ruolo delle forze democratiche siriane nella lotta contro l'ISIS nella Siria nordorientale;
   i) esortare gli Stati membri a proseguire il rimpatrio dei propri cittadini detenuti nei campi per prigionieri jihadisti di Al Hol e Roj e a giudicarli in processi equi per i crimini commessi; esprimere profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione umanitaria, sanitaria e di sicurezza nei campi della Siria nordorientale, in particolare in quelli di Al-Hol e Roj, che costituiscono a tutt'oggi un terreno fertile per la radicalizzazione; chiedere agli Stati membri di rimpatriare tutti i minori europei, fornendo loro assistenza e provvedendo al loro reinserimento; chiedere agli Stati membri di promuovere, in tutte le loro relazioni bilaterali e presso tutti gli organismi internazionali, il rimpatrio di tutti i minori cittadini di paesi terzi, rispettando pienamente il diritto internazionale;
   j) intensificare gli sforzi per contrastare la disinformazione russa e iraniana sulla Siria, specialmente in lingua araba; adottare le misure necessarie per garantire che le piattaforme online intensifichino in maniera sostanziale la lotta contro la disinformazione nella regione, in particolare reclutando persone di lingua araba per moderare i contenuti online;
   k) condannare il lancio di razzi da parte delle forze siriane dal territorio siriano verso Israele e le alture del Golan occupate da Israele e l'invio di un drone disarmato nel nord di Israele; condannare i ripetuti e riusciti tentativi di Hezbollah di ricevere armi iraniane attraverso il territorio siriano; condannare l'atteggiamento permissivo del regime di Assad nei confronti di Al-Qaeda e di altri gruppi terroristici, soprattutto per quanto riguarda gli sforzi di facilitazione profusi nel conflitto iracheno, poiché ciò ha alimentato l'ascesa di Al-Qaeda, dell'ISIS e delle reti terroristiche loro affiliate all'interno della Siria;
   l) osservare che l'esercito israeliano continua a lanciare attacchi aerei e in altre forme sul territorio siriano agendo per autodifesa con l'obiettivo di impedire al regime di Assad di riconquistare le forze in misura sufficiente a costituire una minaccia per i paesi vicini;;
   m) garantire che le risoluzioni, le relazioni e le decisioni dell'UE relative alla Siria siano tradotte in arabo;
  

Lotta all'impunità

   n) sottolineare che la lotta all'impunità in Siria è un prerequisito per qualsiasi futura risoluzione della crisi in corso, nonché un imperativo morale e politico per l'Europa e la comunità internazionale; accogliere con favore i progressi giudiziari della squadra investigativa comune franco-tedesca per quanto riguarda gli 11 000 cadaveri di vittime di torture identificati nel rapporto Caesar, come pure la sospensione della Siria dall'Organizzazione internazionale per la proibizione delle armi chimiche; apprezzare l'emissione di mandati d'arresto internazionali nei confronti di Bashar Al-Assad, di suo fratello Maher Al-Assad e di due generali da parte di tribunali francesi, a novembre 2023, per i crimini contro l'umanità commessi attraverso l'utilizzo di armi chimiche contro civili; accogliere con favore l'ordinanza della Corte internazionale di giustizia (CIG) che ingiunge alla Siria di adottare tutte le misure di sua competenza per prevenire atti di tortura e altri abusi dopo che i Paesi Bassi e il Canada hanno avviato un procedimento in merito alla violazione da parte della Siria della Convenzione internazionale contro la tortura; apprezzare inoltre i progressi compiuti in Germania, Francia e Svezia nel consegnare alla giustizia i criminali siriani, ad esempio attraverso i processi penali tenutisi a Coblenza e Francoforte; accogliere con favore l'arresto e la detenzione, nel dicembre 2023, nel gennaio 2024 e nel febbraio 2024, di leader paramilitari siriani legati al regime di Assad in Germania, Paesi Bassi e Belgio per crimini contro l'umanità, crimini di guerra e tortura; incoraggiare tutti gli Stati membri dell'UE ad applicare la giurisdizione universale, ove applicabile al rispettivo ordinamento costituzionale; sostenere i tentativi di assicurare alla giustizia i leader del regime siriano; chiedere la messa in comune di competenze e interpreti tra le autorità giudiziarie e di polizia e la nomina in ciascuno Stato membro di un procuratore per i crimini contro l'umanità; chiedere agli Stati membri dell'UE di istituire unità specializzate per i crimini di guerra presso le agenzie di contrasto e le procure, nel caso in cui non siano già esistenti, e di garantire che dette unità siano dotate di risorse adeguate; incoraggiare gli Stati membri a prestare particolare attenzione alle attività dei servizi di intelligence siriani e alla loro influenza sulla diaspora siriana e a prevenire tali attività, anche grazie alla tutela dei testimoni; chiedere che siano assegnate borse di studio europee appositamente pensate per i siriani desiderosi di intraprendere una formazione giuridica nell'ambito della lotta all'impunità;
   o) sollecitare uno scambio automatico di informazioni tra tutti gli Stati membri sui criminali di guerra la cui domanda di asilo è stata respinta ai sensi dell'articolo 1, sezione F, della convenzione relativa allo status dei rifugiati; invitare gli Stati membri a istituire un fondo europeo per le vittime di gravi violazioni del diritto internazionale in Siria, comprese le vittime di tortura, individuando i fondi esistenti collegati alle violazioni del diritto internazionale in Siria all'interno delle rispettive giurisdizioni, come sentenze di risarcimento danni, sanzioni, ammende e penalità, ordinanze di sequestro, fondi congelati connessi a beni illecitamente acquisiti del regime siriano e altre entrate; chiedere la messa a punto di un quadro giuridico che consenta il trasferimento di tali fondi alle famiglie delle vittime, comprese le vittime di tortura; ricordare che tali fondi devono essere concepiti attentamente in piena collaborazione con le famiglie delle vittime; riconoscere la costante minaccia rappresentata dal traffico di opere d'arte e di beni culturali saccheggiati dalla Siria sia da parte del regime di Assad che dello Stato islamico; sollecitare il consolidamento del piano d'azione dell'UE contro il traffico di beni culturali come pure la cooperazione con i paesi terzi, così da garantire che i beni culturali siano protetti, sottratti al mercato nero e rimpatriati nei paesi di origine laddove le condizioni lo consentano; accogliere con favore l'adozione della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 29 giugno 2023, che crea un'istituzione per le persone scomparse in Siria, e il mantenimento del finanziamento del meccanismo internazionale, indipendente e imparziale per sostenere le indagini sui crimini più gravi commessi in Siria dal 2011; esortare l'UE e i suoi Stati membri ad ampliare l'elenco delle persone soggette a sanzioni mirate a norma del nuovo regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (la cosiddetta legge Magnitsky dell'UE), per includere i comandanti civili e militari russi e siriani che possono aver avuto responsabilità di comando o essere stati credibilmente coinvolti in crimini di guerra, crimini contro l'umanità e altre gravi violazioni commesse nella parte nordoccidentale della Siria;
   p) accogliere con favore la decisione del Consiglio del 22 gennaio 2024 di aggiungere all'elenco delle sanzioni dell'UE sei imprenditori vicini alla famiglia Assad e cinque società per il loro coinvolgimento nel trasferimento di mercenari del regime siriano, commercio di armi, traffico di droga o riciclaggio di denaro a sostegno del regime siriano;
  

Aiuti umanitari e rifugiati

   q) esortare la comunità internazionale, in occasione della conferenza di Bruxelles del 2024, a incrementare con urgenza gli aiuti umanitari destinati ai 15,3 milioni di siriani che dipendono quotidianamente da tali aiuti; esprimere la più profonda preoccupazione per la decisione adottata dal Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite di sospendere l'assistenza alimentare a partire dal gennaio 2024 a causa di una carenza di finanziamenti, che fino ad allora aveva recato benefici quotidiani a 3,2 milioni di persone in Siria; insistere sull'accesso all'acqua pulita, comprese l'acqua potabile, l'acqua per usi sanitari e l'acqua per usi agricoli, all'istruzione formale, anche per le ragazze e le donne, alle forniture di energia, a carburanti per motori a prezzi accessibili, all'istruzione e a un sostegno di bilancio a lungo termine e adeguato alle esigenze delle donne; concentrarsi sull'organizzazione di aiuti umanitari, soprattutto per quanto riguarda l'acqua pulita, l'energia a prezzi accessibili, il riscaldamento, l'assistenza sanitaria e i prodotti sanitari; invitare la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per sostenere le attività della società civile locale e delle organizzazioni guidate dai rifugiati; sottolineare quanto è importante che le agenzie che forniscono gli aiuti rafforzino la responsabilità nei confronti dei beneficiari dell'assistenza e che operino tenendo conto dei riscontri ottenuti e delle esigenze degli assistiti, in conformità al principio della responsabilità nei confronti delle popolazioni colpite; ricordare che l'UE è il principale contributore in tal senso; accogliere con favore i continui sforzi del Libano, della Giordania, della Turchia e dell'Iraq per accogliere sei milioni di rifugiati in condizioni economiche difficili; ricordare a tali paesi il loro obbligo di rispettare il diritto internazionale a tale riguardo; ribadire la necessità di garantire lo status dei rifugiati, in particolare nei principali paesi ospitanti di Turchia, Libano, Giordania e Iraq, e di astenersi da qualsiasi discriminazione nei confronti delle minoranze; riconoscere l'imponente patrimonio culturale della Siria quale componente significativa del patrimonio culturale mondiale e strumento per la risoluzione di alcuni dei problemi del paese; riconoscere l'aramaico come lingua minoritaria a rischio, dal momento che è parlata solo da circa 100 000 persone in Siria a fronte di 500 000 parlanti in Europa;
   r) condannare con fermezza gli innumerevoli veti della Russia alla fornitura di aiuti alle popolazioni del nord della Siria, in particolare il veto posto sul rinnovo della risoluzione 2672 (2023) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il che ha impedito di prorogare l'accesso umanitario attraverso il valico di Bab al-Hawa; denunciare nuovamente i tentativi della Russia di macchiare l'immagine dei Caschi bianchi (Difesa civile siriana); sottolineare che i Caschi bianchi svolgono un ruolo significativo nel salvataggio dei civili siriani; lodare il lavoro di giornalisti, blogger e persone comuni nonché delle organizzazioni, tra cui i Caschi bianchi, che nonostante la brutalità del regime continuano a svolgere il loro lavoro nel paese, informando la comunità internazionale, sostenendo le vittime sul campo e mantenendo viva l'attenzione sul futuro del paese; prendere atto della decisione del governo di concedere un maggiore accesso alle agenzie umanitarie e ai partner dell'ONU attraverso il valico di Bab al-Hawa fino al 13 luglio 2024; deplorano l'assenza di una decisione che proroghi l'accesso attraverso Bab al-Salam e Al-Rai, in precedenza rinnovata fino al 13 febbraio 2024; ricordare a tutte le parti responsabili l'assoluta necessità di mantenere aperti tali accessi; esortare la Commissione e gli Stati membri, oltre a intraprendere una solida azione diplomatica a livello del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a ottenere la continuità operativa dei valichi di frontiera di Bab al-Hawa, Bab al-Salam e Al Ra'ee per almeno 12 mesi; valutare la possibilità di convogliare risorse anche attraverso il Fondo di aiuto per la Siria settentrionale, istituito di recente (Aid Fund for Northern Syria); condannare i tentativi sistematici del regime siriano di dirottare gli aiuti umanitari internazionali trasferendoli alle milizie, nonché la manipolazione dei tassi di cambio finalizzata all'appropriazione della maggior parte degli aiuti destinati ai territori sotto il suo controllo;
   s) ricordare che la Siria non può essere considerata, nel suo complesso o in parte, un paese sicuro per il rimpatrio dei cittadini siriani rifugiati e richiedenti asilo in Europa e nel mondo, poiché si tratta di persone che sono sfuggite ai crimini del regime e rischiano torture e sparizioni forzate in caso di rientro in Siria; ribadire ai paesi che li ospitano, quali la Turchia, il Libano, la Giordania, l'Iraq e l'Egitto, che la Siria non è un paese sicuro, né in tutto né in parte, e che i cittadini siriani non possono essere rimpatriati in sicurezza; sottolineare che ogni singolo rimpatrio deve essere volontario e avvenire in condizioni dignitose; evidenziare che alcuni siriani sono fuggiti dalle organizzazioni terroristiche attive in Siria, tra cui l'ISIS; sottolineare che vi sono zone in Siria in cui sono ancora attivi violenti gruppi jihadisti e milizie; porre l'accento sull'impatto del conflitto siriano sui 438 000 rifugiati palestinesi stimati nel paese che dipendono principalmente dall'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) per le loro esigenze di base; manifestare preoccupazione per la situazione finanziaria dell'Agenzia e chiedere una migliore inclusione dei rifugiati palestinesi nei piani umanitari dell'UE in Siria;

2.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché di farla tradurre e pubblicare in arabo.

(1) Decisione (PESC) 2023/1035 del Consiglio, del 25 maggio 2023, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 139 del 26.5.2023, pag. 49).
(2) GU C 474 del 24.11.2021, pag. 130.
(3) Rete siriana per i diritti umani, 12th Annual Report on Enforced Disappearance in Syria on the International Day of the Disappeared: Enforced Disappearance is an Ongoing Crime in Syria (12a relazione annuale sulle sparizioni forzate in Siria in occasione della Giornata internazionale delle persone scomparse: le sparizioni forzate, un crimine costante in Siria), 30 agosto 2023.

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