Accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 febbraio 2024 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra (15958/2023 – C9-0468/2023 – 2023/0338(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (15958/2023),
– visto il progetto di accordo di partenariato economico tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell’Africa orientale, dall’altra (13573/2023),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9‑0468/2023),
– visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,
– visto il parere della commissione per lo sviluppo,
– vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
– vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0012/2024),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica del Kenya.
Conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi delle Seychelles alle acque di Mayotte
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 febbraio 2024 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi delle Seychelles alle acque di Mayotte (15048/2022 – C9-0051/2023 – 2022/0362(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (15048/2022),
– visto l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi delle Seychelles alle acque di Mayotte (15088/2022),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9‑0051/2023),
– visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per la pesca (A9‑0043/2024),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica delle Seychelles.
Raccolta e condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 febbraio 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (COM(2022)0571 – C9-0371/2022 – 2022/0358(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0571),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0371/2022),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 febbraio 2023(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 15 marzo 2023(2),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 6 dicembre 2023, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visto il parere della commissione per i trasporti e il turismo,
– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0270/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 febbraio 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724
Accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 febbraio 2024 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile (11667/2023 – C9-0466/2023 – 2023/0259(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (11667/2023),
– visto il progetto di accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile (11668/2023),
– vista la dichiarazione comune sulle disposizioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile contenute nell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile, allegata a tale accordo,
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v) e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (C9-0466/2023),
– vista la sua risoluzione interinale del 29 febbraio 2024(1) sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra,
– visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A9‑0011/2024),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica del Cile.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 febbraio 2024 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (11669/2023 – C9-0467/2023 – 2023/0260(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (11669/2023),
– visto l'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (11670/2023),
– vista la dichiarazione comune sulle disposizioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile contenuta nell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, che è allegata all'accordo quadro avanzato (11670/2023),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, dell'articolo 212, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), dell'articolo 218, paragrafo 7, e dell'articolo 218, paragrafo 8, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9‑0467/2023),
– vista la sua risoluzione interinale del 29 febbraio 2024(1) sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra,
– visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,
– viste le deliberazioni congiunte della commissione per gli affari esteri e della commissione per il commercio internazionale a norma dell'articolo 58 del regolamento,
– visto il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
– vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri e della commissione per il commercio internazionale (A9‑0010/2024),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica del Cile.
Risoluzione del Parlamento europeo del 29 febbraio 2024 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (COM(2023)0432 – C9-0467/2023 – 2023/0260R(NLE))
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2023)0432),
– visto il progetto di accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra,
– vista la dichiarazione comune sulle disposizioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile contenuta nell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, allegata a tale accordo,
– visto l'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile,
– visto l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra(1), entrato in vigore il 1º marzo 2005 e che sarà sostituito dall'accordo quadro avanzato,
– visti l'accordo sul commercio del vino e l'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate, precedentemente allegati all'accordo di associazione e che saranno integrati nell'accordo quadro avanzato,
– viste le direttive di negoziato del 13 novembre 2017 per i negoziati su un accordo di associazione aggiornato con il Cile, stabilite dal Consiglio e pubblicate il 22 gennaio 2018,
– vista la sua raccomandazione del 13 giugno 2018 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente i negoziati sull'aggiornamento dell'accordo di associazione UE-Cile(2),
– vista la sua raccomandazione del 14 settembre 2017 al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna sui negoziati relativi alla modernizzazione del pilastro commerciale dell'accordo di associazione UE-Cile(3),
– vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 20 giugno 2023, dal titolo "Strategia europea per la sicurezza economica" (JOIN(2023)2020),
– vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 7 giugno 2023, dal titolo "Una nuova agenda per le relazioni dell'UE con l'America latina e i Caraibi" (JOIN(2023)0017),
– vista la comunicazione della Commissione del 22 giugno 2022 dal titolo "Il potere dei partenariati commerciali: insieme per una crescita economica verde e giusta" (COM(2022)0409),
– vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 1º dicembre 2021, dal titolo "Il Global Gateway" (JOIN(2021)0030),
– vista la comunicazione della Commissione del 18 febbraio 2021 dal titolo "Riesame della politica commerciale – Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva" (COM(2021)0066),
– vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo "Il Green Deal europeo" (COM(2019)0640),
– vista la sua risoluzione del 6 ottobre 2022 sull'esito del riesame della Commissione del piano d'azione in 15 punti in materia di commercio e sviluppo sostenibile(4),
– vista la sua risoluzione del 23 giugno 2022 sul futuro della politica dell'UE in materia di investimenti internazionali(5),
– vista la valutazione d'impatto del 24 maggio 2017 che accompagna la raccomandazione congiunta di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati e a negoziare un accordo di associazione aggiornato con la Repubblica del Cile (SWD(2017)0173),
– vista la valutazione d'impatto per la sostenibilità del 7 maggio 2019 a sostegno dei negoziati per l'aggiornamento della parte sugli scambi commerciali dell'accordo di associazione con il Cile,
– vista la dichiarazione del vertice tra l'UE e la Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (CELAC) del 2023 tenutosi a Bruxelles il 17 e 18 luglio 2023,
– vista la dichiarazione della Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, alla presenza del Presidente cileno, Gabriel Boric, del 14 giugno 2023,
– vista la risoluzione ES-11/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 2 marzo 2022, dal titolo "Aggressione contro l'Ucraina",
– visti la Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e il suo quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità del 2022,
– visti la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e l'accordo di Parigi, adottato il 12 dicembre 2015 in occasione della 21a conferenza delle parti della UNFCCC,
– vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP),
– viste le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), in particolare la convenzione n. 169 dell'ILO sui popoli indigeni e tribali,
– viste le conclusioni delle visite in Cile di due delegazioni ad hoc della commissione per gli affari esteri il 19 e 20 giugno 2023 e della commissione per il commercio internazionale dal 23 al 25 maggio 2022,
– visto il memorandum d'intesa tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile relativo a un partenariato strategico sulle catene del valore delle materie prime sostenibili, firmato a Bruxelles il 18 luglio 2023,
– vista la dichiarazione comune dei ministri dell'Interno degli Stati membri dell'Unione europea e dei ministri responsabili della sicurezza degli Stati membri del Comitato latino-americano per la sicurezza interna (dichiarazione comune UE-CLASI) del 28 settembre 2023,
– vista la strategia nazionale del litio presentata dal governo cileno il 20 aprile 2023,
– visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il suo titolo V sull'azione esterna dell'Unione,
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 207 e l'articolo 212, in combinato disposto con l'articolo 218,
– visto l'articolo 105, paragrafo 5, del suo regolamento,
– visto il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
– vista la relazione interlocutoria della commissione per gli affari esteri e della commissione per il commercio internazionale (A9-0017/2024),
A. considerando che l'attuale instabilità internazionale mette in luce la necessità che l'UE imprima nuovo slancio ai suoi partenariati con i paesi democratici e che condividono gli stessi principi, al fine di rafforzare la sua autonomia strategica aperta, diversificare le sue catene di approvvigionamento, garantire l'accesso alle materie prime critiche e collaborare in tutte le sedi multilaterali per proteggere l'ordine internazionale basato su regole, sulla pace, sullo Stato di diritto e sullo sviluppo sostenibile;
B. considerando che il Cile e l'UE operano in stretta collaborazione nell'affrontare sfide regionali e globali e sono uniti da valori universali condivisi, quali la democrazia e i diritti umani, e da stretti legami culturali, umani, economici e politici; che il Cile è un partner estremamente importante e affidabile per l'UE;
C. considerando che l'accordo quadro avanzato aggiornato UE-Cile (di seguito "l'accordo") promuove valori e principi condivisi, può rafforzare notevolmente la cooperazione tra il Cile e l'UE, estendendola a nuovi settori, e offrire sostegno reciproco per far fronte alle nuove sfide globali;
D. considerando che, nell'ambito della strategia "Global Gateway" dell'UE, sono in fase di attuazione due grandi progetti con il Cile: l'iniziativa "Team Europa" per la produzione di idrogeno rinnovabile in Cile, con un bilancio iniziale di 225 milioni di EUR, e l'iniziativa per lo sviluppo di catene del valore delle materie prime critiche quali il litio e il rame;
E. considerando che il 28 settembre 2023 si è svolta a Bruxelles una riunione ministeriale tra l'UE e il Comitato latinoamericano di sicurezza interna (CLASI), che include il Cile, e che tale riunione si è conclusa con l'approvazione di una dichiarazione congiunta sulla necessità di rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza e lotta contro il traffico di stupefacenti;
F. considerando che l'UE è il terzo maggiore partner commerciale del Cile nonché la sua principale fonte di investimenti esteri diretti; che l'accordo di associazione UE-Cile, in vigore dal 2003, ha intensificato in misura significativa gli scambi commerciali bilaterali e ora necessita di essere aggiornato affinché sia allineato alle norme internazionali; che l'UE e il Cile condividono l'impegno a promuovere un sistema commerciale multilaterale aperto, sostenibile e basato su regole e valori, il cui fulcro sia l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);
G. considerando che il Cile è una delle economie più aperte al mondo e che dipende fortemente dal commercio internazionale; che il Cile possiede una delle economie più prospere dell'America latina, per quanto restino elevate le disuguaglianze socioeconomiche;
H. considerando che, stando ai più recenti rapporti delle Nazioni Unite(6), la quota delle esportazioni globali di prodotti manifatturieri riconducibile all'America latina e ai Caraibi non ha superato il 5 % negli ultimi 20 anni, il che dimostra che la regione sconta un persistente e crescente disavanzo commerciale nel settore delle esportazioni di manufatti;
I. considerando che il Cile gode di alcune delle migliori condizioni naturali per la produzione di idrogeno verde; che il governo cileno ha adottato un'ambiziosa strategia per l'idrogeno verde, con la quale punta a fare del paese uno dei principali produttori mondiali di idrogeno verde;
J. considerando che il litio è una materia prima strategica; che il Cile è il secondo produttore mondiale di litio e che possiede le più importanti riserve di tale materiale a livello globale; che il Cile è indubbiamente il principale fornitore di litio dell'Unione europea; che il Cile è anche il primo produttore mondiale di rame; che il governo cileno ha adottato un'ambiziosa strategia sul litio con l'obiettivo di incrementare la produzione cilena di tale materiale; che è interesse sia del Cile che dell'UE promuovere la capacità del Cile di costruire una propria capacità industriale interna in tale settore, in particolare generando valore aggiunto attraverso la lavorazione e trasformazione delle materie prime a livello nazionale;
K. considerando che l'agricoltura e l'estrazione mineraria sono settori chiave dell'economia cilena; che la valutazione d'impatto sulla sostenibilità ha evidenziato che l'estrazione del litio in Cile è concentrata in regioni con carenza idrica, zone per lo più popolate da comunità rurali e indigene; che un aumento incontrollato e insostenibile della produzione mineraria e agricola potrebbe avere ripercussioni negative; che tali rischi devono essere affrontati e monitorati attentamente;
L. considerando che le politiche in materia di commercio e investimenti dovrebbero contribuire a rendere più rigorose le norme sociali, ambientali e di benessere animale e a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali, compresi i diritti delle comunità locali e dei popoli indigeni, il diritto a cibo e acqua adeguati nonché i diritti dei contadini e di altre persone che lavorano nelle zone rurali; che l'approccio dell'UE al commercio e allo sviluppo sostenibile mira a contribuire all'efficace attuazione dei diritti fondamentali dei lavoratori sanciti dall'ILO e dell'accordo di Parigi;
M. considerando che l'UE ha riformato le disposizioni in materia di protezione degli investimenti, sostituendo il meccanismo di risoluzione delle controversie tra investitore e Stato (ISDS) con un sistema giurisdizionale per gli investimenti (ICS), e ha avviato negoziati multilaterali relativi all'istituzione di una corte d'investimento, e che questi rappresentano significativi passi nella giusta direzione per una politica d'investimento moderna e sostenibile; che l'ICS sostituirà i vecchi trattati bilaterali per la protezione degli investimenti che il Cile ha concluso con 16 Stati membri dell'UE;
N. considerando che, per la prima volta nel contesto di un accordo relativo a questioni politiche e commerciali, il Consiglio ha pubblicato l'intero insieme di direttive di negoziato per l'accordo, rispondendo in tal modo alle richieste di maggiore trasparenza e migliore comunicazione dei contenuti e degli obiettivi dei negoziati;
Cooperazione biregionale
1. sottolinea la rilevanza geopolitica di forti relazioni biregionali tra l'UE e i paesi dell'America latina e dei Caraibi e l'importanza politica di solide relazioni bilaterali tra l'UE e il Cile basate, tra altri aspetti, sull'aggiornamento dell'accordo di associazione; evidenzia il valore geopolitico dell'accordo in considerazione della presenza di altri attori, come la Cina;
2. accoglie con favore il vertice UE-CELAC del luglio 2023 e l'impegno ad approfondire ulteriormente tale partenariato strategico basato su valori e principi condivisi, nonché su legami storici, linguistici, culturali e sociali; sottolinea l'importanza del dialogo biregionale periodico e apprezza il ruolo costruttivo del Cile in tale dialogo biregionale nonché a livello multilaterale;
3. sottolinea che la strategia dell'UE per l'America latina e i Caraibi deve essere attuata rapidamente sulla base di priorità comuni; evidenzia l'importanza di unire le forze con i paesi della CELAC per promuovere e garantire la pace e la sicurezza, la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e lo sviluppo, nonché per affrontare sfide globali quali i cambiamenti climatici, la crisi della biodiversità, le migrazioni, la violenza di genere e la corruzione;
4. accoglie con favore l'annuncio di un pacchetto finanziario da 45 miliardi di EUR per sostenere una transizione verde giusta, una trasformazione digitale inclusiva, lo sviluppo umano e la resilienza sanitaria in America latina e nei Caraibi, e in particolare i significativi progressi compiuti nell'ambito del progetto per lo sviluppo del Fondo per l'idrogeno verde in Cile; chiede la rapida attuazione dell'agenda per gli investimenti del "Global Gateway" dell'UE in America latina e nei Caraibi sulla base dell'approccio "Team Europa";
5. osserva che il sostegno dei partner in America latina e nei Caraibi è stato e rimane molto prezioso in relazione al voto in seno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla guerra di aggressione ingiustificata, non provocata e illegale della Russia nei confronti dell'Ucraina; si compiace del voto favorevole del Cile alle risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che condannano l'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina; esprime apprezzamento per gli aiuti umanitari forniti dal Cile all'Ucraina e per la disponibilità degli specialisti cileni a partecipare allo sminamento dei territori ucraini; invita il Cile ad aderire alle misure restrittive adottate dai paesi occidentali contro la Russia;
Dialogo politico e cooperazione settoriale
6. sottolinea che il Cile è un partner fondamentale per l'UE in America latina e nei Caraibi e che condivide con l'UE valori democratici e molteplici interessi comuni;
7. osserva che l'accordo di associazione UE-Cile del 2002 è stato un successo, in quanto ha fornito un quadro giuridico chiaro per dialoghi regolari e ha permesso di affrontare molteplici questioni di interesse comune;
8. rileva con soddisfazione che l'accordo rispecchia molte delle raccomandazioni del Parlamento formulate prima dei negoziati dell'accordo;
9. accoglie con favore il fatto che la diplomazia parlamentare sia riconosciuta come un pilastro del dialogo politico con il Cile; elogia il ruolo fondamentale del Cile nel Parlamento andino e nell'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana;
10. sottolinea, nel contesto dell'accordo, l'importanza di combattere tutte le forme di violazione dei diritti umani e porre effettivamente fine a ogni tipo di discriminazione nei confronti, tra gli altri, di popoli indigeni, lavoratori migranti, persone con disabilità, persone LGBTI e ogni altra persona vulnerabile; si compiace del fatto che l'accordo contenga disposizioni solide in materia di principi democratici, diritti umani e Stato di diritto; sottolinea l'importanza dell'applicabilità degli impegni in materia di diritti umani;
11. ribadisce l'importanza della tutela dei diritti dei popoli indigeni in linea con gli accordi internazionali, quali l'UNDRIP e la convenzione n. 169 dell'ILO, compreso il rispetto del consenso libero, previo e informato delle comunità locali e delle popolazioni indigene;
12. pone l'accento sull'importanza di rispettare e difendere le norme sociali e ambientali; evidenzia, in tal senso, che il ruolo dei difensori dei diritti umani e degli informatori, tra gli altri, è essenziale e deve essere tutelato;
13. sottolinea che l'accordo ha il potenziale di rafforzare in maniera considerevole la cooperazione tra il Cile e l'UE e di favorirne l'avanzamento in nuovi settori quali la criminalità informatica, la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, e la cooperazione sulle questioni polari;
14. valuta positivamente il fatto che l'accordo preveda una cooperazione politica rafforzata in materia di politica estera e di sicurezza in un contesto caratterizzato da sfide geopolitiche, in particolare per quanto concerne la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa;
15. sottolinea che la cooperazione con i partner internazionali è un pilastro fondamentale dell'agenda dell'Unione in materia di sicurezza e difesa; accoglie con favore l'avvio del dialogo bilaterale UE-Cile in materia di sicurezza e difesa; chiede l'approfondimento della cooperazione con il Cile in materia di difesa e sicurezza, anche nel quadro della bussola strategica; esprime apprezzamento per la partecipazione del Cile all'operazione per la gestione delle crisi militari in Bosnia-Erzegovina (operazione Althea) dal 2004;
16. segnala che le parti hanno convenuto di cooperare e scambiare opinioni in materia di migrazione regolare e irregolare; ritiene che lo scambio delle migliori pratiche sia uno strumento molto utile; osserva che il Cile è una delle principali destinazioni dei migranti provenienti da altri paesi dell'America latina, in particolare dal Venezuela; riconosce gli sforzi compiuti dal governo cileno per integrare con successo i migranti; riconosce l'importante ruolo svolto dal Cile, in qualità di presidente pro tempore del processo di Quito, nel coordinare una risposta regionale alla crisi migratoria venezuelana;
17. esprime preoccupazione per l'aumento della criminalità organizzata e del traffico di stupefacenti in America latina e nei Caraibi, così come per la crescente rilevanza del traffico di droga in Cile e per il traffico di sostanze stupefacenti dalla regione verso l'UE in quantità senza precedenti; chiede di intensificare in maniera sostanziale la cooperazione biregionale nella lotta contro queste minacce; ritiene importante che l'accordo contenga disposizioni sulla cooperazione in materia di lotta contro la criminalità organizzata e il traffico di stupefacenti al fine di garantire un approccio integrato, basato su dati probanti ed efficace;
18. sottolinea il fatto che l'UE e il Cile si sono impegnati a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050; accoglie con favore l'impegno a rafforzare la cooperazione nella lotta contro la crisi climatica nell'ambito della UNFCCC e ad attuare efficacemente l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, congiuntamente alla protezione dell'ambiente e alla gestione sostenibile delle risorse naturali, anche nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (CBD); sottolinea che a tale impegno devono corrispondere misure concrete nell'ambito dell'attuazione dell'accordo;
19. riconosce l'importanza della cooperazione in materia di navigazione satellitare civile, osservazione della Terra e altre attività spaziali; sostiene il lavoro svolto dal Centro regionale di informazione Galileo in Cile nel monitoraggio delle iniziative di navigazione satellitare locali e regionali, individuando potenziali mercati e portatori di interessi e offrendo assistenza agli utenti nello sviluppo di nuove applicazioni attraverso la cooperazione tra l'America latina e l'industria europea; accoglie con favore il recente annuncio riguardante l'attuazione di una strategia regionale di Copernicus in America latina e nei Caraibi, incluso un centro dati regionale Copernicus in Cile;
20. apprezza la possibilità di approfondire ulteriormente la cooperazione nei settori della ricerca scientifica, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, della gioventù e della cultura;
21. riconosce l'impegno a rispettare le convenzioni dell'ILO e a scambiare informazioni sui metodi di misurazione della povertà al fine di sostenere politiche basate su dati concreti; incoraggia lo scambio di migliori pratiche, tenuto conto dell'elevato livello di disparità di reddito in Cile;
22. accoglie con favore l'impegno congiunto, quanto mai necessario, di realizzare l'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile, che sono fondamentali per far fronte alle sfide attuali senza lasciare indietro nessuno;
Pilastro relativo al commercio e agli investimenti
23. accoglie con favore l'accordo quale importante segnale a sostegno di un commercio aperto, equo e basato su regole e valori, in un momento di crescente frammentazione economica e protezionismo; è del parere che l'accordo sia reciprocamente vantaggioso e contribuisca a rafforzare lo sviluppo economico a lungo termine, la creazione di posti di lavoro, la diversificazione e i processi di produzione a valore aggiunto;
24. elogia la natura ambiziosa e globale del pilastro dell'accordo relativo al commercio e agli investimenti, che consente di realizzare le priorità fissate nella raccomandazione del Parlamento del 14 settembre 2017(7); osserva che il 99 % delle linee tariffarie sarà completamente liberalizzato e che oltre il 95 % degli scambi commerciali tra l'UE e il Cile sarà esente da dazi nel quadro dell'accordo; accoglie con favore il fatto che l'accordo sia stato aggiornato sulla base dell'accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi; sottolinea, a tale riguardo, che è fondamentale evitare oneri amministrativi inutili e semplificare le procedure di esportazione durante tutta la fase di attuazione dell'accordo;
25. accoglie con favore il fatto che il capo relativo al commercio e allo sviluppo sostenibile contiene impegni ambiziosi e vincolanti in materia di norme ambientali e del lavoro; si rammarica, tuttavia, che l'accordo non rifletta ancora pienamente il nuovo approccio dell'UE in materia di commercio e sviluppo sostenibile;
26. osserva che, nella loro dichiarazione comune sulle disposizioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile contenuta nell'accordo, l'UE e il Cile si impegnano a rivedere le disposizioni dell'accordo relative al commercio e allo sviluppo sostenibile al momento dell'entrata in vigore dell'accordo interinale sugli scambi; sottolinea l'importanza di effettuare un'ambiziosa revisione per allineare gli accordi agli obiettivi del Green Deal dell'UE e alle proposte di riforma dell'UE in materia di commercio e sviluppo sostenibile quali introdotte nella comunicazione del 2022 dal titolo "Il potere dei partenariati commerciali: insieme per una crescita economica verde e giusta", che aggiungerebbe disposizioni per migliorare il meccanismo di applicazione del capitolo relativo al commercio e allo sviluppo sostenibile, compresa la possibilità di applicare una fase di conformità e sanzioni commerciali quale misura di ultima istanza nei casi di mancato rispetto dell'accordo di Parigi o dei principi e dei diritti fondamentali dell'ILO sul lavoro;
27. si aspetta che la revisione sia realizzata entro i tempi specificati nella dichiarazione comune e in seguito a consultazioni significative con tutti i pertinenti portatori di interessi; invita la Commissione a coinvolgere strettamente il Parlamento in tutto il processo di revisione, in linea con i suoi obblighi a norma dell'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, e a tenere nella massima considerazione le osservazioni del Parlamento europeo;
28. osserva che nella dichiarazione comune entrambe le parti si impegnano a valutare la possibilità di includere l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici quale elemento essenziale dell'accordo, nel contesto della revisione delle disposizioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile;
29. sottolinea che una tabella di marcia per l'attuazione, con obiettivi concreti e traguardi per il loro conseguimento, che preveda il coinvolgimento della società civile, sarebbe uno strumento utile per far fronte alle sfide poste dal commercio e dallo sviluppo sostenibile;
30. accoglie con favore l'impegno delle parti a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale con modalità atte a favorire un lavoro dignitoso per tutti, in particolare le donne, i giovani e le persone con disabilità, in linea con i rispettivi obblighi nel quadro dell'ILO;
31. si compiace del fatto che nel capo dedicato al commercio e allo sviluppo sostenibile siano state riconosciute le conoscenze e le pratiche delle popolazioni indigene; si rammarica tuttavia del fatto che la convenzione n. 169 dell'ILO e il principio delle Nazioni Unite relativo al consenso libero, previo e informato sancito dall'UNDRIP, che sostiene i diritti dei popoli indigeni nelle relazioni commerciali, non siano esplicitamente menzionati;
32. accoglie con favore l'inclusione di un capo a sé stante dedicato agli scambi commerciali e al genere – il primo di questo tipo in un accordo commerciale dell'UE – che riconosce l'importanza di includere una prospettiva di genere nella promozione di una crescita economica inclusiva, nonché il ruolo chiave che le politiche attente alla dimensione di genere possono svolgere in tal senso; sostiene con convinzione l'inclusione di una serie di impegni vincolanti per eliminare le barriere e la discriminazione nei confronti delle donne, promuovere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione femminile, e garantire che il commercio internazionale vada a vantaggio di tutti; sostiene con forza l'impegno a integrare le considerazioni di genere in tutte le politiche e in tutti gli strumenti, nonché l'impegno congiunto ad attuare efficacemente gli obblighi sanciti dalla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e a conseguire l'obiettivo di sviluppo sostenibile 5 sulla parità di genere; si attende che la Commissione utilizzi tale precedente come base in tutti i negoziati commerciali futuri;
33. riconosce che l'eliminazione dei dazi sulle esportazioni dell'UE, che rende il 99,9 % delle esportazioni esente da dazi, potrebbe giovare ai produttori di prodotti agroalimentari di alta qualità dell'Unione; si compiace che i contingenti tariffari per le carni bovine e ovine, entrambi prodotti sensibili, non includano più un aumento annuo automatico, in quanto sostituito da un importo fisso che in futuro garantirà ai prodotti cileni a base di carne un accesso più stabile al mercato; invita la Commissione ad aggiornare la sua valutazione d'impatto cumulativa relativa agli effetti di tutti gli accordi commerciali sul settore agricolo dell'UE e, in particolare, a valutare le componenti agricole dell'accordo unitamente alle concessioni nell'ambito di altri accordi commerciali esistenti e previsti, al fine di evitarne l'accumulo eccessivo;
34. riconosce gli sforzi compiuti per proteggere prodotti agricoli sensibili dell'UE come la carne (carni bovine, avicole, suine e ovine), alcuni ortofrutticoli (ad esempio aglio, succo di mela, succo d'uva) e l'olio d'oliva, imponendo un accesso limitato e controllato ai prodotti altamente sensibili che utilizzano contingenti tariffari ed escludendo lo zucchero e le banane da qualsiasi liberalizzazione degli scambi al fine di proteggere la produzione dell'UE;
35. riconosce che l'accordo protegge con successo altre 216 indicazioni geografiche (IG) agricole dell'UE e 18 IG del Cile, in aggiunta agli accordi esistenti sui vini e le bevande spiritose, che proteggono 1 745 IG dell'UE per i vini e 257 IG dell'UE per le bevande spiritose e i vini aromatizzati; sottolinea che l'estensione delle IG convenuta dall'UE e dal Cile costituisce un importante passo avanti nella protezione delle IG dell'UE a livello globale; invita la Commissione a garantire l'effettiva applicazione delle norme di protezione delle IG per i prodotti dell'UE in Cile e a valutare la possibilità di estendere l'elenco dei prodotti protetti da IG;
36. si compiace dell'inclusione di un capo specifico sui sistemi alimentari sostenibili che promuova la cooperazione bilaterale e internazionale in tale materia, comprese disposizioni sul benessere degli animali, la lotta contro gli sprechi alimentari, l'eliminazione graduale dell'uso di antimicrobici, la sostenibilità della filiera alimentare e i pesticidi; prende atto, in particolare, degli impegni reciproci a mantenere l'eliminazione graduale dell'uso di antibiotici come promotori della crescita, in vigore in Cile dal 2018; esorta la Commissione a fare pieno uso delle disposizioni di cooperazione contenute in tale capo e a facilitare lo scambio di informazioni su pratiche agricole innovative, di modo che le sue ambizioni siano all'altezza degli sforzi di sostenibilità dell'UE nella mitigazione dei cambiamenti climatici, nella biodiversità e nella legislazione sulla protezione dell'ambiente; sottolinea che, attraverso tale cooperazione, sarebbe opportuno adoperarsi anche per conseguire gli obiettivi del quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità, adottato nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, che comprende tra gli obiettivi globali per il 2030 quello di ridurre almeno della metà il rischio generale derivante da pesticidi e sostanze chimiche altamente pericolose;
37. ritiene che la politica commerciale dell'UE dovrebbe contribuire a conseguire e ad attuare insieme le più elevate norme in materia di sicurezza alimentare, sociale, ambientale, di benessere degli animali e di diritti umani; invita il sottocomitato sui sistemi alimentari sostenibili UE-Cile a mettere a punto un piano di cooperazione ambizioso a tal fine;
38. si compiace del fatto che l'accordo includa il meccanismo dell'entità unica, in quanto evita che ciascuno Stato membro debba firmare un protocollo per esportare prodotti agroalimentari in Cile, migliorando così il potenziale globale dell'accordo e riducendo oneri e costi inutili; chiede che tale misura sia inclusa nei futuri accordi commerciali;
39. incoraggia l'UE e il Cile a prendere in considerazione una cooperazione bilaterale o multilaterale nello sviluppo di pratiche di produzione sostenibili e rispettose dell'ambiente, e lo scambio di buone prassi nella ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico; accoglie con favore l'intenzione di entrambe le parti di scambiare competenze sullo sviluppo e l'attuazione di norme sul benessere degli animali;
40. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire condizioni di parità per tutti i prodotti dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura commercializzati nell'Unione, indipendentemente dalla loro origine, compresi i prodotti provenienti dal Cile; sottolinea l'importanza di migliorare la coerenza programmatica delle iniziative dell'Unione, in particolare per quanto concerne il commercio, lo sviluppo sostenibile, la protezione ambientale, la politica industriale, la pesca e l'agricoltura;
41. accoglie con favore il fatto che l'accordo prevede una serie di azioni, sia per l'UE che per il Cile, a sostegno degli sforzi intesi a lottare contro le pratiche di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e a contribuire a scoraggiare gli scambi di prodotti ottenuti da specie catturate con tali pratiche; accoglie con favore anche il fatto che sia l'UE che il Cile hanno recentemente aderito all'impegno dell'Alleanza per l'azione sulla pesca INN volto a stimolare l'ambizione e l'azione nel contrasto della pesca INN;
42. si compiace del fatto che le misure di salvaguardia bilaterali dell'accordo tengano conto delle regioni ultraperiferiche;
43. si aspetta che le disposizioni in materia di liberalizzazione e protezione degli investimenti stimolino ulteriormente gli investimenti sostenibili in entrambe le direzioni garantendo che gli investitori di entrambe le parti ricevano un trattamento equo e non discriminatorio; sottolinea che gli investimenti richiedono certezza del diritto, fiducia e prevedibilità; evidenzia che le disposizioni sulla protezione degli investimenti sono in linea con l'approccio riformato dell'UE in materia di protezione degli investimenti, che dovrebbe mirare a garantire un giusto equilibrio tra la protezione degli investimenti e il diritto dei governi di legiferare nell'interesse pubblico; ricorda che una dichiarazione interpretativa comune conferma la posizione delle parti secondo cui le disposizioni sulla protezione degli investimenti devono essere interpretate e applicate tenendo debitamente conto degli impegni assunti dalle stesse nel quadro dell'accordo di Parigi, e chiarisce che gli investitori dovrebbero attendersi che l'UE e il Cile adottino misure per combattere i cambiamenti climatici; constata che le procedure per la risoluzione delle controversie previste dall'accordo seguono il modello ICS dell'UE, con un tribunale permanente, indipendente e imparziale e un tribunale di appello; evidenzia la necessità di attuare e migliorare ulteriormente le disposizioni in materia di protezione degli investimenti, conformemente alle raccomandazioni formulate dal Parlamento nella sua risoluzione del 23 giugno 2022 sul futuro della politica dell'UE in materia di investimenti internazionali;
44. è convinto che i nuovi impegni in materia di accesso al mercato riguardanti gli scambi di servizi creeranno nuove opportunità commerciali per le imprese dell'UE e del Cile, ivi comprese le piccole e medie imprese (PMI); osserva che l'accordo contiene un capo all'avanguardia sul commercio digitale, che faciliterà il commercio elettronico e proteggerà i clienti online;
45. mette in evidenza che l'accordo preserva il diritto dei governi di legiferare nell'interesse pubblico, ad esempio al fine di proteggere la salute pubblica, i consumatori o l'ambiente; sottolinea che il diritto dei governi di regolamentare non è limitato a tali settori; sottolinea inoltre che l'accordo garantisce il diritto delle autorità pubbliche di mantenere servizi pubblici quali l'istruzione, la sanità e le risorse idriche, o di rinazionalizzare servizi erogati da enti privati;
46. sottolinea che le imprese dell'UE e del Cile potranno beneficiare di un migliore accesso ai mercati degli appalti pubblici per beni, servizi e lavori a livello centrale e subcentrale; evidenzia i requisiti di trasparenza rafforzati; sottolinea il fatto che l'accordo consente alle entità contraenti di tenere conto delle considerazioni ambientali e sociali in tutta la procedura di aggiudicazione degli appalti;
47. accoglie con favore il capo dedicato alle PMI, che sono coinvolte in un'ampia percentuale degli scambi commerciali UE-Cile; invita la Commissione ad aiutare le PMI a sfruttare appieno le opportunità offerte dall'accordo aggiornato, anche fornendo alle imprese esportatrici e importatrici orientamenti sulle nuove opportunità di accesso al mercato nonché fornendo assistenza tecnica e amministrativa, semplificando le procedure ed eliminando le barriere tecniche al commercio che colpiscono le PMI in maniera sproporzionata;
48. sottolinea che gli sforzi globali volti a combattere i cambiamenti climatici richiederanno una rapida transizione verso le energie rinnovabili e un'azione governativa tempestiva per eliminare gradualmente i combustibili fossili, anche riducendo gli investimenti in tale settore ed escludendo le politiche pubbliche in materia di clima dalla protezione degli investimenti; sottolinea che l'accordo dovrebbe sostenere gli sforzi internazionali nella transizione verso le energie rinnovabili; sollecita le parti a garantire l'allineamento delle disposizioni sulla protezione degli investimenti alle politiche ambientali, ai diritti dei lavoratori e ai diritti umani; osserva, tuttavia, che l'accordo consente di proteggere gli investimenti nei combustibili fossili; sottolinea che il Cile ha il potenziale per ricoprire un ruolo di primo piano nelle transizioni verde e giusta a livello globale, cosa che dovrebbe anche recare benefici allo sviluppo delle sue stesse capacità industriali; osserva che lo sviluppo e l'espansione del settore delle energie rinnovabili e delle infrastrutture cilene richiederanno massicci investimenti sostenibili e prevedibili, anche da parte delle imprese dell'UE; ritiene a tale riguardo che la strategia "Global Gateway" dovrebbe consentire la creazione di progetti strategici comuni e migliorare lo sviluppo delle capacità; accoglie con favore, in tale contesto, la creazione di un'iniziativa europea per lo sviluppo dell'idrogeno rinnovabile in Cile, che favorirà lo sviluppo di tale settore strategico nel paese e la creazione di posti di lavoro, promuovendo nel contempo le esportazioni di idrogeno rinnovabile in Europa e in altre parti del mondo;
49. sottolinea il ruolo guida del Cile quale fornitore principale di materie prime critiche, comprese quelle essenziali per le transizioni verde e digitale, come il litio e il rame; elogia i nostri partner cileni per il loro impegno a cooperare con l'UE per quanto riguarda l'approvvigionamento di materie prime critiche, che contribuisce ad aumentare la resilienza dell'UE in settori quali l'energia, i trasporti, le infrastrutture digitali e la difesa; evidenzia che tale accordo reciprocamente vantaggioso garantirà alle imprese dell'UE un accesso non discriminatorio alle materie prime cilene, mirando nel contempo a lasciare al Cile un margine di manovra strategico sufficiente per creare valore aggiunto locale attraverso la lavorazione e la trasformazione delle materie prime a livello nazionale; prende atto delle disposizioni sulla doppia tariffazione e sulle restrizioni al monopolio delle esportazioni; ritiene che l'UE dovrebbe sostenere attivamente gli sforzi del Cile tesi a far progredire il paese nella catena del valore; è convinto che lo sfruttamento delle materie prime debba avvenire in modo sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, e andare a vantaggio delle comunità locali, comprese le comunità indigene, e coinvolgerle rispettando pienamente i loro diritti, ivi compreso il diritto a un consenso libero, previo e informato; valuta positivamente il protocollo d'intesa tra l'UE e il Cile su un partenariato strategico riguardante le catene del valore delle materie prime sostenibili, e ne chiede la rapida attuazione;
Disposizioni istituzionali
50. ritiene importante che la commissione parlamentare mista sia informata delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio congiunto e che essa possa formulare raccomandazioni destinate a quest'ultimo in merito all'attuazione dell'accordo; sostiene lo svolgimento di due riunioni annuali della commissione parlamentare mista al fine di continuare ad approfondire le relazioni parlamentari tra le due parti;
51. accoglie con favore un meccanismo istituzionalizzato per coinvolgere le organizzazioni della società civile nell'attuazione dell'accordo e per rafforzare i gruppi consultivi interni; invita la Commissione e le autorità cilene a garantire il coinvolgimento attivo e significativo della società civile, compresi le ONG, i rappresentanti indigeni, i rappresentanti delle imprese e i sindacati nel monitoraggio dell'attuazione dell'accordo;
52. invita entrambe le parti ad assegnare risorse finanziarie e un'assistenza tecnica adeguate ai gruppi consultivi interni per consentire loro di svolgere correttamente i rispettivi compiti; si aspetta che l'UE e i gruppi consultivi interni cileni cooperino strettamente;
53. esorta entrambe le parti ad attuare rapidamente l'accordo, a beneficio di tutti, comprese le PMI e le donne;
54. ricorda che l'accordo dovrà essere ratificato a livello sia dell'UE e che degli Stati membri, mentre l'accordo interinale sugli scambi, che contiene unicamente gli elementi relativi al commercio e agli investimenti che ricadono nell'esclusiva competenza dell'UE, entrerà in vigore una volta ratificato dal Parlamento europeo e dal Consiglio; è del parere che la scissione dell'accordo volta ad accelerare il processo di ratifica rispetti pienamente la ripartizione delle competenze tra l'UE e i suoi Stati membri, e consenta una ratifica rapida delle componenti che rientrano nella competenza esclusiva dell'UE, mantenendo nel contempo la natura globale dell'accordo;
o o o
55. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento della Repubblica del Cile.
Raccomandazione del Parlamento europeo del 14 settembre 2017 al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna sui negoziati relativi alla modernizzazione del pilastro commerciale dell'accordo di associazione UE-Cile. GU C 337 del 20.9.2018, pag. 113.
Migliorare la protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 febbraio 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942 per migliorare la protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso (COM(2023)0147 – C9-0050/2023 – 2023/0076(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0147),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0050/2023),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 giugno 2023(1),
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 dicembre 2023, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visto il parere della commissione per i problemi economici e monetari,
– vista la lettera della commissione per i bilanci,
– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0261/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 febbraio 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942 per quanto riguarda il miglioramento della protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 febbraio 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea (COM(2021)0281 – C9-0200/2021 – 2021/0136(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0281),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0200/2021),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 ottobre 2021(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 13 ottobre 2021(2),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 6 dicembre 2023, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9‑0038/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
4. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 febbraio 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione del quadro europeo relativo a un'identità digitale
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2024/1183.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione della Commissione sull'articolo 45 in occasione dell'adozione del regolamento (UE) 2024/1183(3)
La Commissione accoglie con favore l'accordo raggiunto che, a suo avviso, chiarisce che i browser web sono tenuti a garantire il sostegno e l'interoperabilità dei certificati qualificati di autenticazione di siti web al solo scopo di presentare i dati di identità del proprietario del sito web in modo facilmente consultabile. La Commissione ritiene che tale obbligo non pregiudichi i metodi utilizzati per presentare tali dati di identità.
La Commissione accoglie con favore l'accordo raggiunto che, a suo avviso, chiarisce che l'obbligo per i browser web di riconoscere i certificati qualificati di autenticazione di siti web non limita le loro politiche di sicurezza e che l'articolo 45, quale proposto, lascia ai browser web la libertà di conservare e applicare le loro procedure e i loro criteri al fine di mantenere e preservare la riservatezza delle comunicazioni online utilizzando la cifratura e altri metodi comprovati. La Commissione ritiene che il progetto di articolo 45 non imponga obblighi o restrizioni al modo in cui i browser web stabiliscono connessioni criptate con siti web o autenticano le chiavi crittografiche utilizzate per stabilire tali connessioni.
La Commissione ricorda che, in linea con il punto 28 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016, la Commissione si rivolgerà a gruppi di esperti, consulterà specifici portatori di interessi ed effettuerà consultazioni pubbliche, a seconda dei casi.
Dichiarazione della Commissione sulla non osservabilità in occasione dell'adozione del regolamento (UE) 2024/1183(4)
La Commissione accoglie con favore l'accordo raggiunto che, a suo avviso, conferma che il regolamento modificativo in esame non consente il trattamento dei dati personali contenuti nel portafoglio europeo di identità digitale o derivanti dal suo uso da parte dei fornitori di portafogli per scopi diversi dalla fornitura di servizi di portafoglio.
La Commissione accoglie inoltre con favore l'inclusione del concetto di non osservabilità nel considerando 11 quater del progetto di regolamento modificativo, che dovrebbe impedire ai fornitori di portafogli di raccogliere e vedere i dettagli delle operazioni quotidiane degli utenti. Secondo la Commissione, tale concetto indica che non dovrebbe esistere una correlazione tra i dati nei diversi servizi ai fini del tracciamento o della localizzazione degli utenti o per determinare, analizzare e prevedere comportamenti, interessi o abitudini personali.
Nel contempo, la Commissione riconosce che, nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/679, i fornitori di portafogli europei di identità digitale possono accedere a determinate categorie di dati personali con il consenso esplicito dell'utente, ad esempio al fine di garantire la continuità della fornitura dei servizi di portafoglio o di proteggere gli utenti da perturbazioni nella loro fornitura. Tali dati dovrebbero essere limitati a quanto necessario per ciascuna finalità specifica.
L'omicidio di Aleksej Naval'nyj e la necessità di un'azione dell'UE a sostegno dei prigionieri politici e della società civile oppressa in Russia
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Risoluzione del Parlamento europeo del 29 febbraio 2024 sull'omicidio di Aleksej Naval'nyj e la necessità di un'azione dell'UE a sostegno dei prigionieri politici e della società civile oppressa in Russia (2024/2579(RSP))
– viste le sue precedenti risoluzioni sulla Russia, in particolare quelle riguardanti Aleksej Naval'nyj e la situazione dei diritti umani nel paese,
– vista la dichiarazione della sua Conferenza dei presidenti in data 21 febbraio 2024,
– vista la dichiarazione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza rilasciata il 19 febbraio 2024, a nome dell'Unione europea, sulla morte di Aleksej Naval'nyj,
– vista la dichiarazione comune rilasciata il 16 febbraio 2024 dalla Presidente della Commissione e dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla morte di Aleksej Naval'nyj,
– visti la Costituzione della Federazione russa e gli obblighi internazionali in materia di diritti umani che la Russia si è impegnata a rispettare,
– visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,
– vista la relazione della relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Federazione russa, Mariana Katzarova, in data 15 settembre 2023, dal titolo "Situation of human rights in the Russian Federation" (Situazione dei diritti umani nella Federazione russa),
– vista la dichiarazione della relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Federazione russa rilasciata il 22 febbraio 2024,
– vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, in data 11 luglio 2023, dal titolo "Protecting Human Rights Defenders at Risk: EU entry, stay and support" (Proteggere i difensori dei diritti umani a rischio: ingresso, soggiorno e sostegno nell'UE),
– visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
A. considerando che Aleksej Naval'nyj, figura politica russa di spicco e vincitore nel 2021 del premio Sacharov per la libertà di pensiero, è deceduto in una colonia penale siberiana situata a nord del circolo polare artico mentre stava scontando una pena detentiva ingiusta e di matrice politica; che l'uccisione di Aleksej Naval'nyj è un ulteriore segnale della crescente e sistematica repressione in Russia; che la piena responsabilità della sua morte è dello Stato russo e in particolare del suo presidente, Vladimir Putin, che dovrebbe essere chiamato a rispondere;
B. considerando che le autorità russe non hanno ancora fornito informazioni sulle cause e le circostanze esatte della sua morte, e che la sua famiglia è stata autorizzata a recuperare il suo corpo per un'indagine medica e il funerale solo il 24 febbraio 2024; che non è stata effettuata alcuna autopsia o indagine indipendente sulla causa del decesso;
C. considerando che Aleksej Naval'nyj era detenuto dal 17 gennaio 2021, data alla quale era rientrato in Russia dopo la riabilitazione medica che aveva fatto seguito a un tentativo di assassinio ordinato dallo Stato, con l'impiego dell'agente nervino Novichok, bandito a livello internazionale; che in precedenza era stato incarcerato e arrestato più volte, e condannato, per motivi inventati e di matrice politica, a lunghe pene detentive, con il palese intento di porre fine alle sue attività politiche e alle sue campagne anticorruzione; che durante la sua detenzione in diverse carceri e colonie penali tristemente note aveva subito pressioni psicologiche, punizioni arbitrarie, gravi maltrattamenti e torture; che la salute di Aleksej Naval'nyj si era deteriorata a causa dei maltrattamenti e della mancanza di cure mediche adeguate;
D. considerando che Aleksej Naval'nyj ha incarnato la lotta per la libertà e la democrazia, con il suo sogno di una "bella Russia del futuro"; che l'evoluzione costante del suo punto di vista sulla politica russa e sul ruolo della Russia nel mondo è stata accolta con rispetto; che, con la sua attività, Aleksej Naval'nyj ha messo in evidenza le illegalità e la corruzione che sono al centro del sistema di governo russo; che Aleksej Naval'nyj ha continuato instancabilmente e coraggiosamente la sua battaglia dalla prigione, illustrando il suo impegno a favore dei principi della democrazia e della giustizia; che gli avvocati di Aleksej Naval'nyj sono vittime di vessazioni e che tre di loro sono in custodia cautelare dall'ottobre 2023;
E. considerando che vi sono segnalazioni riguardo a cittadini russi che rendono omaggio ad Aleksej Naval'nyj in città di tutta la Russia, che molti di essi sono detenuti per via di tali azioni pacifiche, mentre alcuni altri ricevono avvisi di leva mirati; che l'ambasciatore dell'UE in Russia, Roland Galharague, e molti suoi omologhi degli Stati membri, del Regno Unito e degli Stati Uniti figurano tra le persone che hanno reso omaggio alla memoria di Aleksej Naval'nyj davanti alla Pietra Soloveckij a Mosca;
F. considerando che il sistema politico russo è controllato da un regime autoritario consolidato che è partecipe di una corruzione dilagante; che tale sistema si avvale di elezioni truccate per dare una parvenza di democrazia e concentra tutto il potere nelle mani di Vladimir Putin; che il governo reprime qualsiasi dissenso con il sostegno di forze di sicurezza lealiste, una magistratura asservita, un ambiente mediatico controllato e un'assemblea legislativa composta da un partito al potere e da partiti dell'opposizione docili;
G. considerando che la morte di Aleksej Naval'nyj non è un incidente isolato, bensì il culmine del modello di violenza, repressione del dissenso e intimidazione nei confronti degli oppositori politici e degli attivisti della società civile proprio del regime del Cremlino; che molti diritti democratici e molte libertà civiche sanciti dalla Costituzione russa sono inesistenti nella realtà pratica; che la Federazione russa viola costantemente il diritto e gli impegni internazionali;
H. considerando che la repressione della società civile indipendente in Russia, che prende di mira organizzazioni non governative, difensori dei diritti umani, giornalisti, avvocati, storici, attivisti per i diritti delle donne e delle persone LGBTIQ+, attivisti ambientali e attivisti per le minoranze etniche e culturali, ha avuto un effetto devastante sulla vita e sulle libertà delle persone appartenenti a minoranze, delle persone LGBTIQ+, delle donne e di tutti coloro che non aderiscono alle norme dominanti o che criticano il regime russo e le sue politiche; che una società civile attiva e media liberi sono essenziali per garantire società democratiche e aperte, e per salvaguardare i diritti umani;
I. considerando che il regime di Putin ha decimato una generazione di organizzazioni russe per i diritti umani, tra cui Memorial e il Gruppo Helsinki di Mosca; che l'UE ospita diversi dissidenti russi e rappresentanti dei media e della società civile che sono stati costretti a lasciare la Russia perché le loro critiche al governo li esponevano a un grave rischio di ritorsioni da parte delle autorità;
J. considerando che molti esponenti dell'opposizione rimangono in Russia e continuano a lottare per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani dall'interno del paese, correndo grandi rischi personali; che i rappresentanti dell'opposizione sono sistematicamente vittime di aggressioni verbali, campagne ad hominem e disumanizzazione da parte dei media governativi o filogovernativi; che il gruppo per i diritti umani Memorial ha designato oltre 600 persone come prigionieri politici in Russia;
K. considerando che, dall'inizio dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia nel 2022, le autorità russe hanno intensificato la repressione nei confronti dell'opposizione politica, dei media e della società civile, limitando ulteriormente i diritti e le libertà individuali per soffocare il dissenso interno, anche criminalizzando qualsiasi espressione di sentimenti antibellici; che ai candidati che si oppongono alla guerra è stato impedito di presentarsi alle elezioni presidenziali che si terranno in Russia nel 2024;
L. considerando che, secondo la relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Federazione russa, in Russia non esiste più alcuno spazio sicuro per l'azione civica o l'opposizione politica;
M. considerando che la severa limitazione dei diritti umani da parte del regime russo costituisce una palese violazione della Costituzione e del quadro giuridico del paese, come pure una violazione degli obblighi internazionali della Russia;
N. considerando che un processo di competizione politica trasparente, democratico, libero ed equo non è compatibile con le repressioni politiche che sono condotte nella Federazione russa da molti anni, e che sono culminate nell'omicidio di uno dei maggiori leader dell'opposizione russa, Aleksej Naval'nyj;
1. condanna fermamente l'omicidio di Aleksej Naval'nyj; esprime le sue più sentite condoglianze alla sua famiglia, ai suoi collaboratori e ai suoi colleghi, nonché ai suoi innumerevoli sostenitori in tutta la Russia; esprime il suo pieno sostegno a Julija Naval'naja nella sua determinazione a portare avanti l'opera iniziata da Aleksej Naval'nyj con il suo appoggio, e alla Fondazione anticorruzione da lui fondata, che continua il suo operato nelle nuove circostanze;
2. rende omaggio ad Aleksej Naval'nyj in quanto leader politico e insigne politico anticorruzione che, grazie al suo coraggio, al suo carisma e alla sua capacità di mobilitare le persone, è riuscito in ciò che altri hanno tentato, ma che pochi sono riusciti a fare, vale a dire dare alle persone i mezzi per agire convincendoli della loro capacità di migliorare la loro vita, cambiare la società e influenzare la politica;
3. ricorda il suo contributo allo sviluppo di una coscienza civica attraverso dibattiti pubblici autentici, campagne politiche, proteste di piazza e una comunicazione innovativa, che lo hanno portato a essere riconosciuto da molti come colui che rappresentava la visione di un'altra Russia, in cui il potere non è detenuto da un regime cleptocratico protetto da forze dell'ordine asservite bensì dal popolo, e al servizio di quest'ultimo;
4. invita le autorità russe a permettere che la salma di Aleksej Naval'nyj sia seppellita secondo i desideri della sua famiglia e a non ostacolare gli sforzi intrapresi da quest'ultima per organizzare una cerimonia funebre dignitosa; esige un'indagine internazionale indipendente e trasparente sulle circostanze esatte della morte di Aleksej Naval'nyj e su coloro che ne sono responsabili, al fine di scoprire la verità, garantire l'accertamento delle responsabilità e assicurare la giustizia; invita l'UE e i suoi Stati membri ad assumere un ruolo guida nel chiedere e nel sostenere tale indagine;
5. deplora e condanna le campagne di disinformazione orchestrate dai media controllati dal Cremlino, che hanno cercato, sia prima che dopo la sua morte, di denigrare l'eredità di Aleksej Naval'nyj e la sua dignità, come pure quella della moglie, della sua famiglia e dei suoi stretti collaboratori;
6. invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli Stati membri, in stretto coordinamento con i partner dell'UE, a chiamare la dirigenza e le autorità politiche russe a rispondere del loro operato; invita il Consiglio ad avvalersi efficacemente del regime globale di sanzioni in materia di diritti umani e ad attuare misure mirate nei confronti delle persone coinvolte e responsabili dei processi di matrice politica contro Aleksej Naval'nyj, della sua condanna, della sua incarcerazione e delle sue condizioni di detenzione, compresi i procuratori e i giudici, il personale carcerario e i responsabili della sua morte prematura; accoglie con favore la recente adozione di sanzioni da parte degli Stati Uniti a seguito della morte di Aleksej Naval'nyj e invita l'UE a coordinare le sue sanzioni con i partner internazionali;
7. sottolinea che il governo russo e Vladimir Putin in persona hanno la responsabilità penale e politica della morte del loro oppositore di maggior spicco, Aleksej Naval'nyj, e che in tali circostanze è giustificabile sollevare la questione della legittimità di Vladimir Putin nel dibattito pubblico e internazionale;
8. esprime solidarietà con tutte le persone in Russia e al di fuori del paese che, nonostante la repressione intenzionalmente brutale e le gravi conseguenze personali a cui sono esposti, trovano ancora il coraggio di dire la verità, difendere i valori umani e lottare per un futuro democratico e pacifico per la Russia; ritiene che il popolo russo non possa essere confuso con il regime guerrafondaio, autocratico e cleptocratico del Cremlino;
9. denuncia l'escalation delle violazioni dei diritti umani da parte del regime russo e condanna la repressione in atto nei confronti delle persone che criticano il governo, dei difensori dei diritti umani, degli attivisti contrari alla guerra, degli ambientalisti, dei leader delle minoranze nazionali, degli attivisti indigeni, dei giornalisti e degli storici indipendenti, come pure la crescente repressione delle comunità LGBTIQ+; invita il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite a condurre un'indagine immediata sugli atti di detenzione inumana, di tortura e di uccisione di oppositori politici; sottolinea che l'uccisione di Aleksej Naval'nyj è un forte richiamo alla necessità di contrastare le politiche repressive del regime russo e di adottare una posizione ferma contro tali azioni;
10. esorta le autorità russe a ritirare tutte le accuse arbitrarie e a rilasciare immediatamente e incondizionatamente tutti i prigionieri politici e le persone detenute arbitrariamente, compresi, ma non solo, Vladimir Kara-Murza, Yuri Dmitriev, Ilya Yashin, Alexei Gorinov, Lilia Chanysheva, Ksenia Fadeeva, Vadim Ostanin, Daniel Kholodny, Vadim Kobzev, Igor Sergunin, Alexei Lipster, Viktoria Petrova, Maria Ponomarenko, Alexandra Skochilenko, Svetlana Petriychuk, Evgenia Berkovich, Dmitry Ivanov, Ioann Kurmoyarov, Igor Baryshnikov, Dmitry Talantov, Alexei Moskalev, Oleg Orlov, Boris Kagarlitsky e Ivan Safronov;
11. esorta le autorità russe a porre immediatamente fine al ricorso alla tortura, ad altri maltrattamenti e a misure disciplinari arbitrarie nei confronti di tutti i detenuti e a riformare urgentemente le condizioni di detenzione dei prigionieri in modo da rispettare gli obblighi che incombono alla Russia a norma del diritto internazionale in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda l'accesso dei prigionieri a medici di loro scelta, a cure mediche adeguate e ad avvocati, nonché la possibilità di comunicare con le loro famiglie;
12. invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi al fine di trovare vie percorribili per liberare i prigionieri più colpiti, in particolare i prigionieri politici che sono malati o hanno subito torture, compresa l'opzione di eventuali scambi di detenuti; invita il Consiglio a creare un ruolo speciale di inviato per i prigionieri politici e gli ostaggi in Russia allo scopo di coordinare tali sforzi, in cooperazione con i partner internazionali, e di fungere da punto di contatto per le famiglie e i collaboratori coinvolti;
13. esorta le autorità russe a rilasciare immediatamente le centinaia di persone che sono state arrestate nelle ultime settimane per aver reso pacificamente omaggio alla memoria di Aleksej Naval'nyj; condanna la pratica crudele delle autorità russe di prendere di mira i manifestanti politici arruolandoli a combattere nella guerra;
14. invita le autorità russe ad abrogare la legislazione oppressiva che è in contrasto con la costituzione russa e gli impegni internazionali del paese, come le leggi sulla censura delle informazioni veritiere sulla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, così come sui cosiddetti "agenti stranieri" e le cosiddette "organizzazioni non gradite";
15. invita gli Stati membri a introdurre ampie misure restrittive dell'UE nei confronti delle persone coinvolte nelle persecuzioni politiche e nell'avvio di procedimenti giudiziari pretestuosi a danno di rappresentanti della società civile e attivisti russi e a prendere in considerazione l'aggiunta nell'elenco delle sanzioni di altre persone identificate dalla Fondazione anticorruzione di Aleksej Naval'nyj come facilitatori del regime che contribuiscono a condurre e finanziare la guerra di aggressione contro l'Ucraina e a perpetrare la repressione interna a favore della sopravvivenza del regime; insiste su una maggiore trasparenza nel processo di applicazione e revoca delle misure restrittive dell'UE;
16. invita la delegazione dell'UE e le missioni degli Stati membri dell'UE in Russia a continuare a monitorare e a presenziare ai processi di persone che sono confrontate a procedimenti penali di matrice politica;
17. invita l'UE e i suoi Stati membri a continuare a dimostrare la loro ferma solidarietà e a sostenere attivamente la società civile indipendente e l'opposizione democratica russe, che si stanno adoperando per trasformare la Russia in una società aperta in cui i diritti politici, le libertà fondamentali e i diritti umani siano rispettati, onorando l'eredità duratura di Aleksej Naval'nyj; invita l'UE a sostenere la creazione di una rete di difensori dei diritti umani al fine di monitorare e segnalare le violazioni dei diritti umani;
18. esorta gli Stati membri ad ampliare e a rendere ancora più agevole il programma per i visti umanitari ai difensori dei diritti umani, agli attivisti per la democrazia e ai giornalisti indipendenti russi che sono a rischio di persecuzione politica;
19. ribadisce il suo invito a istituire un regime per il rilascio di visti per ingressi multipli a livello dell'UE rivolto a difensori dei diritti umani, attivisti della società civile e persone perseguitate per motivi politici, a servirsi della flessibilità giuridica esistente e a colmare le lacune nella legislazione, come proposto dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali nella sua relazione del 2023 dal titolo "Protecting Human Rights Defenders at Risk: EU entry, stay and support" (Proteggere i difensori dei diritti umani a rischio: sostegno dell'UE e ingresso e permanenza nell'UE); invita le istituzioni dell'UE a predisporre misure nell'eventualità in cui la Russia cessi di rilasciare passaporti presso i suoi consolati, compreso il riconoscimento dell'apolidia de facto, e a rilasciare documenti di viaggio, così da consentire all'opposizione democratica, agli attivisti della società civile e alle altre vittime di persecuzioni politiche di trasferirsi negli Stati membri dell'UE e, se del caso, proseguire il loro lavoro dall'esilio;
20. invita gli Stati membri ad astenersi dall'applicare in modo ingiusto e sproporzionato le misure restrittive a danni di individui che cercano rifugio dall'attuale governo russo e lottano contro di esso;
21. invita a semplificare le procedure per registrare organizzazioni ed entità, aprire conti bancari e svolgere altri compiti amministrativi a vantaggio dei dissidenti russi nell'UE affinché possano continuare il loro lavoro in esilio;
22. deplora le politiche imperialiste del regime russo e condanna con la massima fermezza il protrarsi della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina; ribadisce che l'UE, i suoi Stati membri e i partner che condividono i suoi stessi principi in tutto il mondo devono continuare a sostenere l'Ucraina sul piano politico, economico, finanziario e militare, incluso il sostegno alla società civile e il sostegno a lungo termine per la ricostruzione dell'Ucraina, in quanto questa è la migliore risposta alle pratiche oppressive e aggressive attualmente perpetrate dal regime del Cremlino, è convinto che una vittoria decisiva dell'Ucraina possa portare a reali cambiamenti del sistema nella Federazione russa, in particolare la deimperializzazione, la decolonizzazione e la rifederalizzazione, che sono tutte condizioni necessarie per l'instaurazione della democrazia in Russia;
23. invita la Commissione ad avvalersi delle piattaforme multilaterali di cui la Russia è membro per continuare a condannare le violazioni dei diritti umani in Russia e il crimine di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, a sostenere ulteriormente la documentazione relativa alle violazioni dei diritti umani in Russia e ad appoggiare la trasformazione dell'esame della situazione dei diritti umani nella Federazione russa da parte dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani in un meccanismo investigativo pienamente indipendente;
24. esprime il proprio sostegno all'operato della relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Federazione russa, Mariana Katzarova, e invita gli Stati membri a garantire che il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite proroghi nuovamente il suo mandato nel 2024;
25. invita la Commissione, e in particolare il Servizio europeo per l'azione esterna, a elaborare una politica strategica proattiva e a lungo termine nei confronti della Russia, che risponda efficacemente alla realtà odierna delle relazioni UE-Russia, alla situazione dei diritti umani in Russia e alle necessità di sostenere i rappresentanti della società civile e dell'opposizione russa in esilio;
26. si impegna ad affrontare costantemente le violazioni da parte della Russia della sua costituzione e del diritto internazionale, incluse le elezioni del 17 marzo 2024, considerando che tali elezioni si svolgeranno nei territori occupati dell'Ucraina, in un contesto di crescente soppressione del pluralismo politico e dei media;
27. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e alle autorità russe, e di metterla a disposizione in lingua russa.
Necessità di un fermo sostegno dell'UE all'Ucraina dopo due anni di guerra di aggressione della Russia contro il Paese
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Risoluzione del Parlamento europeo del 29 febbraio 2024 sulla necessità di un fermo sostegno dell'UE all'Ucraina dopo due anni di guerra di aggressione della Russia contro il Paese (2024/2526(RSP))
– viste le sue precedenti risoluzioni sull'Ucraina e sulla Russia, in particolare quelle adottate a seguito dell'escalation della guerra russa contro l'Ucraina nel febbraio 2022 e dell'annessione della penisola di Crimea il 19 febbraio 2014,
– visti l'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra(1), firmato nel 2014, e la zona di libero scambio globale e approfondita tra l'Unione europea e l'Ucraina che lo accompagna,
– visti la Carta delle Nazioni Unite, le Convenzioni dell'Aia, le Convenzioni di Ginevra e i relativi protocolli aggiuntivi, nonché lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI),
– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento per l'Ucraina (COM(2023)0338), presentata dalla Commissione il 20 giugno 2023,
– vista la decisione del Consiglio europeo del 14 dicembre 2023 di avviare i negoziati di adesione con l'Ucraina, in seguito alla raccomandazione positiva della Commissione dell'8 novembre 2023 a tale riguardo,
– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 14 dicembre 2023 e del 1° febbraio 2024,
– vista la relazione del 14 febbraio 2024 della Banca mondiale, del governo dell'Ucraina, della Commissione e delle Nazioni Unite dal titolo "Ukraine: Third Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA3) February 2022 – December 2023" (Ucraina: terza valutazione rapida dei danni e delle esigenze (RDNA3), febbraio 2022 – dicembre 2023),
– vista la relazione del 9 febbraio 2024 del gruppo di lavoro ad alto livello sulle conseguenze ambientali della guerra dal titolo "An environmental compact for Ukraine – A Green Future꞉ Recommendations for Accountability and Recovery" (Un patto ambientale per l'Ucraina – Un futuro verde: raccomandazioni per la responsabilità e la ripresa),
– visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
A. considerando che dal 24 febbraio 2022 la Russia sta portando avanti una guerra di aggressione su vasta scala illegale, non provocata e ingiustificata contro l'Ucraina; che la guerra della Russia contro l'Ucraina è iniziata nel 2014 con l'occupazione e l'annessione illegale della penisola di Crimea e la successiva occupazione di parti delle regioni di Donetsk e Lugansk; che tale guerra di aggressione costituisce una palese e flagrante violazione della Carta delle Nazioni Unite e dei principi fondamentali del diritto internazionale; che le azioni intraprese dalla Russia in Ucraina negli ultimi due anni continuano a minacciare la pace e la sicurezza in Europa e nel mondo;
B. considerando che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella sua risoluzione del 2 marzo 2022, ha immediatamente qualificato la guerra russa contro l'Ucraina come un atto di aggressione in violazione dell'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite e, nella sua risoluzione del 14 novembre 2022, ha riconosciuto la necessità di ritenere la Federazione russa responsabile della sua guerra di aggressione nonché responsabile sul piano legale ed economico dei suoi atti illeciti a livello internazionale, tra l'altro attraverso il risarcimento dei danni causati a cose e persone;
C. considerando che la guerra di aggressione russa rappresenta il più grande conflitto militare sul continente europeo dalla fine della Seconda guerra mondiale e riflette il crescente conflitto tra autoritarismo e democrazia;
D. considerando che l'Ucraina e i suoi cittadini hanno dato prova di ferma determinazione nel resistere alla guerra di aggressione della Russia, difendendo con successo il loro Paese, nonostante l'elevato prezzo pagato in termini di vittime civili e militari, unitamente alla distruzione e alla strumentalizzazione delle infrastrutture civili e pubbliche, dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale; che il coraggioso popolo ucraino è stato insignito del premio Sacharov 2022 come omaggio al suo coraggio e alla sua resilienza;
E. considerando che milioni di ucraini, nel tentativo di sfuggire all'aggressione russa, continuano ad essere sfollati all'interno dell'Ucraina e in altri paesi; che oltre 3,3 milioni di persone, tra cui 800 000 bambini, vivono sulla linea del fronte; che case, scuole e ospedali continuano a essere bombardati ogni giorno; che, secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, la campagna di distruzione condotta dalla Russia nel 2023 ha privato quasi 720 000 persone nelle zone più colpite dell'Ucraina dell'accesso ad alloggi adeguati e sicuri; che l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari ha riferito che gli attacchi indiscriminati contro le aree popolate in Ucraina hanno registrato un'impennata nel dicembre 2023, mettendo in evidenza il ripetersi sistematico di morti civili, distruzione e esigenze umanitarie nel corso del 2023;
F. considerando che i crimini di guerra della Russia avranno conseguenze traumatiche per un'intera popolazione, dal momento che, secondo le stime, 10 milioni di persone sono a rischio di sviluppare un disturbo mentale o ne sono già affette e 3,9 milioni di persone presentano sintomi da moderati a gravi di sofferenza psicologica, depressione, ansia e disturbo da stress post-traumatico che richiedono un trattamento; che nel 2023 sono stati segnalati 227 incidenti che hanno colpito le operazioni umanitarie nel Paese, nei quali sono rimasti uccisi o feriti 50 operatori umanitari, di cui 11 uccisi mentre prestavano servizio;
G. considerando che, secondo le stime prudenti della missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina, a quasi due anni dall'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia sono stati uccisi più di 10 000 civili e ne sono stati feriti quasi 20 000, mentre l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) ritiene che le cifre effettive siano sensibilmente più elevate;
H. considerando che i minori ucraini stanno pagando il prezzo più alto della guerra, dal momento che oltre 520 sono stati uccisi e oltre 1 226 sono stati feriti, 1,8 milioni hanno dovuto attraversare la frontiera nei paesi vicini come rifugiati e altri 2,5 milioni sono sfollati all'interno dell'Ucraina;
I. considerando che dall'inizio della guerra di aggressione su vasta scala circa 20 000 minori ucraini sono stati deportati con la forza in Russia e Bielorussia o detenuti nei territori occupati; che la CPI ha emesso un mandato d'arresto internazionale nei confronti di Vladimir Putin e Maria Lvova-Belova in considerazione della loro responsabilità per il crimine di guerra di espulsione illegale e per il trasferimento illegale di minori dai territori occupati dell'Ucraina alla Federazione russa; che meno di 400 minori espulsi sono stati rimpatriati in Ucraina e si sono riuniti con le loro famiglie;
J. considerando che la relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti si è detta allarmata per le segnalazioni e le testimonianze che denunciano le condizioni disumane di detenzione dei civili e dei prigionieri di guerra ucraini in Russia, compresi il ricorso alla tortura e la mancanza di cure mediche, con conseguenti danni permanenti per la loro salute; che vi sono casi noti in cui l'esercito russo ha ucciso i soldati ucraini anziché farli prigionieri, come segnalato da ultimo il 24 febbraio 2024 nella zona di Bakhmut; che nel 2022 oltre 50 prigionieri di guerra ucraini, per lo più membri del battaglione Azov, sono stati deliberatamente uccisi in un'esplosione premeditata presso il carcere di Olenivka;
K. considerando che le donne e le ragazze sono particolarmente a rischio durante le crisi umanitarie e di sfollamento, in quanto continuano a essere vittime, in misura sproporzionata, della violenza di genere; che molte donne sono rimaste in Ucraina e sono state reclutate nelle forze armate; che vi sono elementi che indicano che le soldate ucraine in prigionia sono state torturate e hanno subito violenze sessuali; che l'OHCHR ha riferito che, dal momento che gli uomini rappresentano la maggioranza delle vittime di esecuzioni sommarie da parte delle forze russe nei territori occupati, i familiari sopravvissuti, nella maggior parte dei casi donne, si ritrovano a dover andare avanti, spesso per conto proprio, con un reddito familiare limitato, maggiori oneri di assistenza e forti traumi e sofferenze psicologiche;
L. considerando che le forze armate ucraine sono riuscite a resistere all'invasione russa, hanno liberato più del 50 % dei territori temporaneamente occupati dopo il 24 febbraio 2022 e hanno ripreso il controllo sull'accesso occidentale dell'Ucraina al Mar Nero, respingendo in modo efficace la flotta russa del Mar Nero;
M. considerando che l'UE ha fornito un sostegno sostanziale in tutti i settori, compreso il sostegno militare, dall'inizio dell'invasione su vasta scala; che l'assistenza complessiva promessa all'Ucraina dall'UE, dai suoi Stati membri e dalle istituzioni finanziarie europee dal febbraio 2022 ammonta ad almeno 85 miliardi di EUR, compresa l'assistenza umanitaria e di emergenza, il sostegno di bilancio, l'assistenza macrofinanziaria e gli aiuti militari; che sono stati forniti 17 miliardi di EUR agli Stati membri per ospitare circa quattro milioni di rifugiati ucraini, ai quali è stata offerta una protezione estesa ai sensi della direttiva sulla protezione temporanea(2) fino a marzo 2025;
N. considerando che l'UE e i suoi Stati membri hanno finora fornito aiuti militari per un importo di 28 miliardi di EUR e hanno impegnato un importo preliminare di circa 21,2 miliardi di EUR per il 2024; che lo strumento europeo per la pace è stato utilizzato per fornire 5,6 miliardi di EUR per il trasferimento di attrezzature militari all'Ucraina da parte degli Stati membri; che l'iniziativa sulle munizioni, che inizialmente avrebbe dovuto fornire all'Ucraina un milione di proiettili da 155 mm entro marzo 2024, mira ora a consegnarne circa la metà entro tale data e l'altra metà entro la fine del 2024; che la missione di assistenza militare dell'UE a sostegno dell'Ucraina ha formato finora 40 000 soldati ucraini in Germania e Polonia e che il numero è in aumento;
O. considerando che, nonostante il PIL complessivo dei paesi occidentali sia 25 volte superiore a quello della Russia, nel 2023 l'assistenza militare dell'Occidente all'Ucraina ammontava a meno dello 0,1 % di tale PIL complessivo; che nel 2023 la Russia ha speso circa il 6 % del suo PIL per la guerra di aggressione e l'Ucraina ha speso l'equivalente del 25 % del suo PIL per la propria difesa;
P. considerando che il Congresso degli Stati Uniti non è riuscito finora ad adottare un nuovo pacchetto di aiuti all'Ucraina da 60 miliardi di USD per il 2024, il che ha sostanzialmente portato a un arresto degli impegni statunitensi in materia di aiuti e di forniture militari all'Ucraina; che, per sostituire pienamente il sostegno militare degli Stati Uniti nel 2024, l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero raddoppiare il livello e il ritmo attuali del sostegno militare;
Q. considerando che il Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha dichiarato che i membri della NATO devono prepararsi a un possibile scontro con la Russia che potrebbe durare decenni; che la guerra di aggressione della Russia ha avuto come conseguenze dirette l'adesione della Finlandia e della Svezia alla NATO, la concessione dello status di Paese candidato all'adesione all'UE a Ucraina, Moldova e Georgia, la fornitura all'Ucraina di solidi pacchetti di assistenza in materia di sicurezza da parte di oltre 50 paesi e l'espressione di un forte sostegno politico a favore dell'Ucraina in seno alle Nazioni Unite;
R. considerando che il Consiglio europeo ha deciso di avviare i negoziati di adesione con l'Ucraina a seguito della raccomandazione positiva della Commissione e ha inoltre invitato il Consiglio ad adottare il quadro negoziale una volta soddisfatte le pertinenti raccomandazioni della Commissione;
S. considerando che l'Ucraina ha firmato accordi in materia di sicurezza con il Regno Unito, la Germania, la Francia, la Danimarca e l'Italia, in linea con la dichiarazione congiunta di sostegno all'Ucraina del G7, concordata il 12 luglio 2023 a margine del vertice NATO di Vilnius; che l'impegno del G7 ha aperto la strada ai negoziati per formalizzare gli impegni e le intese bilaterali a lungo termine in materia di sicurezza a sostegno dell'Ucraina;
T. considerando che, secondo quanto riferito, la Russia ha radicalmente riorientato la sua economia verso una "economia di guerra", cui si affiancano piani di una spesa per la difesa molto elevata stimata a ben oltre 100 miliardi di EUR; che la Russia produrrebbe più di 2 milioni di granate di artiglieria all'anno a livello nazionale, quantità notevolmente superiore a quella promessa dai governi dell'UE all'Ucraina;
U. considerando che dall'inizio della guerra l'UE ha adottato 13 pacchetti di sanzioni e ha istituito il nuovo ruolo di inviato speciale internazionale per l'attuazione delle sanzioni dell'UE, incaricato nello specifico di contrastare l'evasione e l'aggiramento delle sanzioni comminate alla Russia e alla Bielorussia, suo associato;
V. considerando che, secondo le stime, l'UE e altri partner hanno congelato 300 miliardi di EUR delle riserve della banca centrale russa e 21,5 miliardi di EUR di denaro appartenente a oligarchi russi, mentre gli Stati Uniti e altri alleati occidentali hanno bloccato o sequestrato più di 58 miliardi di USD in attività possedute o controllate da russi colpiti dalle sanzioni;
W. considerando che le istituzioni dell'UE hanno recentemente raggiunto un accordo per istituire uno strumento per l'Ucraina che offrirà 50 miliardi di EUR di sostegno prevedibile a medio termine, sotto forma di sovvenzioni e prestiti, per la riparazione, la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione dell'Ucraina dal 2024 al 2027;
X. considerando che la guerra di aggressione russa dimostra l'atteggiamento imperialistico della Russia nei confronti dei suoi paesi vicini; che, finché la Russia rimarrà uno Stato che persegue politiche revisioniste, continuerà ad adoperarsi per mantenere la costante minaccia di aggressione nei confronti del continente europeo; che numerosi attori internazionali hanno riconosciuto la Russia come Stato sostenitore del terrorismo e che fa uso di mezzi terroristici;
Y. considerando che la Russia è responsabile della crisi mondiale della sicurezza alimentare a seguito della sua guerra di aggressione contro l'Ucraina e del suo blocco dei porti marittimi ucraini; che la Russia utilizza gli alimenti e la fame come armi sin dall'inizio della guerra;
Z. considerando che, a seguito di due dichiarazioni ad hoc dell'Ucraina, la CPI è competente a giudicare i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il crimine di genocidio commessi sul territorio ucraino a partire dal novembre 2013, ma non è competente, nell'attuale situazione, a giudicare il crimine di aggressione quale definito dall'articolo 8 bis dello statuto di Roma, in quanto né l'Ucraina né la Federazione russa hanno ratificato lo statuto di Roma e gli emendamenti relativi al crimine di aggressione; che l'UE appoggia l'istituzione di un tribunale speciale sul crimine di aggressione;
AA. considerando che l'ambiente naturale dell'Ucraina è un bersaglio specifico della guerra, dal momento che la Russia sta palesemente ricorrendo alla tattica di provocare ingenti danni ambientali, quali l'incendio di campi e foreste, il disboscamento illegale di legname ucraino, la contaminazione dell'acqua e del suolo con rifiuti chimici, provocando la distruzione della terra e dell'abitabilità del Paese, così come la capacità delle generazioni future di prosperarvi; che la distruzione della diga di Kakhovka il 6 giugno 2023 è un chiaro esempio delle azioni della Russia che continueranno a provocare devastazioni ecologiche negli anni a venire;
AB. considerando che il 13 febbraio 2024 Maksim Kuzminov, ex pilota russo di elicotteri che ha disertato raggiungendo l'Ucraina nel 2023, è stato trovato morto in Spagna, assassinato da uomini armati che sarebbero stati inviati dal governo russo; che negli ultimi decenni i servizi di intelligence russi hanno effettuato una serie di sfrontate operazioni sotto copertura, tra cui omicidi, sul territorio dell'UE;
1. ribadisce la sua ferma solidarietà al popolo e alla leadership dell'Ucraina, nonché il suo sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale del Paese entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale;
2. ribadisce la sua più ferma condanna della guerra di aggressione illegale, non provocata e ingiustificabile della Russia contro l'Ucraina, nonché del coinvolgimento del regime bielorusso; chiede che la Russia e le sue forze irregolari cessino tutte le azioni militari e che la Russia ritiri tutte le forze militari e irregolari nonché le attrezzature militari dall'intero territorio dell'Ucraina riconosciuto a livello internazionale; chiede che l'insediamento di cittadini russi nei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina cessi e sia annullato;
3. ricorda che la guerra di aggressione russa è iniziata con l'annessione illegale della penisola di Crimea nel febbraio 2014, seguita dall'occupazione di parti delle oblast di Donetsk e Luhansk; rammenta che la penisola è stata trasformata in una base militare ed è servita da trampolino di lancio per l'invasione su vasta scala nel 2022;
4. condanna la tortura e l'uccisione di prigionieri di guerra e di civili ucraini da parte della Russia; chiede un'indagine indipendente su tali crimini e il perseguimento di questi ultimi, nonché maggiori sforzi a favore dello scambio di prigionieri tra l'Ucraina e la Russia;
5. condanna i tentativi della Russia di negare l'identità etnica, linguistica e storica dell'Ucraina e del suo popolo, cancellando i segni dell'identità ucraina nei territori occupati e annessi e vietando l'uso della lingua e dei simboli ucraini, nonché l'intensa politica di "passaportizzazione" e i ripetuti tentativi del presidente russo e di altri funzionari di riscrivere la storia;
6. ritiene che l'esito della guerra e la posizione assunta dalla comunità internazionale svolgeranno un ruolo cruciale nell'influenzare le azioni future di altri regimi autoritari, che seguono da vicino il corso della guerra e valutano quanto spazio vi sia per esercitare politiche estere aggressive, anche con mezzi militari;
7. sottolinea che l'obiettivo principale è che l'Ucraina vinca la guerra contro la Russia, il che comporta l'allontanamento di tutte le forze russe e i loro associati e alleati dal territorio ucraino riconosciuto a livello internazionale; ritiene che tale obiettivo possa essere conseguito solo attraverso la fornitura continua, sostenuta e in costante aumento di tutti i tipi di armi convenzionali all'Ucraina;
8. riconosce la resilienza e la determinazione dimostrate dal popolo ucraino nel perseguire i valori democratici, gli sforzi di riforma e le aspirazioni all'integrazione nella comunità euro-atlantica delle nazioni;
9. ricorda l'importanza di liberare la penisola di Crimea, occupata dalla Russia da ormai un decennio; rammenta che i cittadini della penisola che sono fedeli all'Ucraina, in particolare i tatari autoctoni, sono oggetto di repressione, arresti e torture; ricorda che le forze di occupazione russe hanno compiuto ogni sforzo per cancellare il patrimonio tataro e la memoria della presenza ucraina dalla penisola e che continuano a tentare di cambiare con la forza la composizione demografica della popolazione, il che può equivalere ad atti di genocidio quali descritti nella Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio; sostiene gli sforzi dell'Ucraina volti a reintegrare la Crimea, in particolare la piattaforma per la Crimea;
10. ribadisce il proprio sostegno alla fornitura regolare di aiuti militari all'Ucraina per tutto il tempo necessario e in qualsiasi forma necessaria per la vittoria dell'Ucraina; riconosce gli sforzi compiuti finora dagli Stati membri nel fornire sostegno militare all'Ucraina e dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) nel coordinare tale sostegno; ribadisce il suo invito agli Stati membri ad aumentare e ad accelerare in modo sostanziale il loro sostegno militare, in particolare la fornitura di armi e munizioni in risposta a necessità chiaramente individuate, per consentire all'Ucraina non solo di difendersi dagli attacchi russi, ma anche di riconquistare il pieno controllo di tutto il suo territorio riconosciuto a livello internazionale; sottolinea che la consegna insufficiente e tardiva di armi e munizioni rischia di compromettere gli sforzi compiuti finora; esprime preoccupazione per il fatto che l'obiettivo di fornire all'Ucraina un milione di munizioni non sarà raggiunto come era stato promesso; invita gli Stati membri e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a presentare al Parlamento informazioni sulle precedenti forniture di aiuti militari all'Ucraina, compreso l'audit condotto dal SEAE, e sull'importo degli aiuti che gli Stati membri sono disposti a impegnare nel 2024;
11. ritiene che non debba esservi alcuna restrizione autoimposta all'assistenza militare all'Ucraina; sottolinea l'enorme divergenza del sostegno militare fornito dagli Stati membri dell'UE in percentuale del loro PIL; chiede gli investimenti necessari nella base industriale e tecnologica di difesa europea, in modo da incrementare in misura significativa la produzione al fine di soddisfare le esigenze dell'Ucraina e ricostituire le scorte esaurite degli Stati membri dell'UE; sottolinea che l'Ucraina ha particolare bisogno di sofisticati sistemi di difesa aerea, missili a lungo raggio, come i missili TAURUS, Storm Shadow/SCALP e altri, moderni aerei da combattimento, vari tipi di artiglieria e munizioni (in particolare da 155 mm), droni e armi per contrastarli; appoggia la proposta secondo la quale tutti gli Stati membri dell'UE e gli alleati della NATO dovrebbero sostenere militarmente l'Ucraina con almeno lo 0,25 % del loro PIL annuo; chiede un aumento complessivo del massimale finanziario dello strumento europeo per la pace e insiste sul fatto che dovrebbe essere destinato, tra l'altro, all'approvvigionamento unico delle munizioni disponibili sul mercato mondiale per soddisfare le esigenze dell'Ucraina; sollecita i governi degli Stati membri ad avviare immediatamente un dialogo con le imprese del settore della difesa al fine di garantire che la produzione e la consegna, in particolare, di munizioni, proiettili e missili per l'Ucraina siano prioritarie rispetto agli ordini provenienti da altri paesi terzi; invita l'UE e i suoi Stati membri a esplorare le possibilità di joint venture e di stretta cooperazione con le industrie della difesa di paesi terzi che condividono gli stessi principi al fine di fornire le munizioni necessarie all'Ucraina; esorta, in particolare, gli Stati membri più grandi con capacità notevoli per quanto riguarda l'industria della difesa ad aumentare con urgenza e in misura rilevante l'assistenza militare all'Ucraina; invita la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ad adottare senza ulteriori indugi il pacchetto di assistenza militare a favore dell'Ucraina;
12. chiede all'UE e ai suoi Stati membri di rispettare gli impegni della dichiarazione di Versailles del 2022 e di accelerare la piena attuazione della bussola strategica, rafforzando la cooperazione militare europea a livello di industrie e di forze armate, in modo da rendere l'UE un garante della sicurezza più forte e capace, che sia interoperabile con la NATO e complementare a essa; apprezza l'aumento dei bilanci e degli investimenti nella difesa da parte degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE e chiede un aumento delle spese mirate, degli appalti congiunti e degli investimenti congiunti in ricerca e sviluppo nel settore della difesa; sottolinea che, durante il processo di adesione dell'Ucraina all'UE, dovrebbero essere intrapresi passi concreti verso l'integrazione del Paese nelle politiche e nei programmi di difesa e di cibersicurezza dell'UE;
13. si compiace della firma di accordi di sicurezza tra l'Ucraina e il Regno Unito, la Germania, la Francia, la Danimarca e l'Italia, in linea con la dichiarazione comune del G7 sul sostegno all'Ucraina, e invita altri partner che condividono gli stessi principi a seguirne l'esempio; sottolinea che tali accordi di sicurezza non possono essere intesi come sostitutivi di una futura adesione alla NATO; apprezza i progressi compiuti in merito ai dettagli pratici e al massimale finanziario per un nuovo Fondo di assistenza per l'Ucraina, nel quadro dello strumento europeo per la pace, che sosterrebbe la fornitura di attrezzature militari all'Ucraina attraverso iniziative europee di appalto congiunto;
14. ribadisce il proprio sostegno al piano di pace presentato dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy; ritiene che si tratti di un piano completo per ripristinare l'integrità territoriale dell'Ucraina; ricorda che i 10 punti del piano sono stati ripresi nella risoluzione ES-11/6 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 23 febbraio 2023 sui principi della Carta delle Nazioni Unite a fondamento di una pace globale, giusta e duratura in Ucraina;
15. ribadisce il suo invito alla Commissione, al VP/AR e agli Stati membri a collaborare con l'Ucraina e la comunità internazionale per istituire un tribunale speciale incaricato di indagare e perseguire il crimine di aggressione commesso contro l'Ucraina dai leader russi e dai loro alleati, come il regime in Bielorussia; plaude alla creazione di un centro internazionale per il perseguimento del crimine di aggressione nei confronti dell'Ucraina, con sede all'Aia;
16. esprime il suo pieno sostegno alle indagini in corso da parte del procuratore della Corte penale internazionale (CPI) sulla situazione in Ucraina sulla base di presunti crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio; esorta l'Ucraina a ratificare lo statuto di Roma della CPI e le relative modifiche e a diventare ufficialmente membro della CPI al fine di sostenere gli sforzi internazionali volti a stabilire le responsabilità per gravi crimini internazionali; invita l'UE ad adoperarsi maggiormente sul piano diplomatico per incoraggiare la ratifica dello statuto di Roma e di tutte le sue modifiche a livello globale;
17. esprime orrore per il fatto che la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina ha portato a uno dei più rapidi sfollamenti su larga scala di minori dalla Seconda guerra mondiale; ricorda che, per effetto dei massicci attacchi alle infrastrutture civili, i minori ucraini sono gravemente privati dell'accesso a servizi di base come l'istruzione e l'assistenza sanitaria, in particolare il sostegno alla salute mentale;
18. ribadisce che il continuo trasferimento forzato e la deportazione di minori ucraini, anche provenienti da istituti, verso la Russia e la Bielorussia e la loro adozione forzata da parte di famiglie russe violano il diritto ucraino e internazionale; sottolinea che il trasferimento forzato di minori di un gruppo a un altro gruppo si configura come reato di genocidio, ai sensi dell'articolo II della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio; chiede che le autorità russe e bielorusse garantiscano il ritorno immediato di tutti i minori ucraini; elogia gli sforzi delle organizzazioni locali ucraine che, attivandosi caso per caso, sostengono i genitori e le famiglie nella ricerca dei loro figli e nella lotta per il loro ritorno in sicurezza;
19. condanna nuovamente la deportazione forzata di civili ucraini, compresi minori, verso la Russia, i territori dell'Ucraina temporaneamente occupati dalla Russia e la Bielorussia; invita tutti gli Stati e le organizzazioni internazionali a esercitare pressioni sulla Russia affinché rimpatri tutti i civili ucraini deportati con la forza e imprigionati illegalmente, in particolare i minori, comprese le spoglie di tutti coloro che sono morti mentre si trovavano in stato di detenzione; esorta l'UE e i suoi Stati membri a intensificare la ricerca di meccanismi per facilitare il rilascio dei civili ucraini detenuti illegalmente dalla Russia, anche attraverso i meccanismi delle Nazioni Unite;
20. deplora il fatto che la direttiva sulla protezione temporanea sia interpretata in modo così restrittivo che molte donne fuggite dalla guerra di aggressione russa non possono accedere all'assistenza all'aborto o ad altri trattamenti per la salute sessuale e riproduttiva, compresi i trattamenti a seguito di abusi sessuali; è costernato per il fatto che, di conseguenza, molte donne sono state costrette a tornare nell'Ucraina dilaniata dalla guerra per accedere ai servizi e ai diritti in materia di salute sessuale e riproduttiva e all'assistenza riproduttiva; invita la Commissione a rivedere la direttiva al fine di garantire che tutti gli Stati membri siano tenuti a offrire la stessa assistenza che le donne potrebbero altrimenti ricevere in Ucraina;
21. condanna l'intenzione della Russia di indire elezioni presidenziali nei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina dal 15 al 17 marzo 2024 e sottolinea che non riconoscerà i risultati di tali elezioni illegittime;
22. ribadisce la sua richiesta di un'interazione innovativa, complementare e flessibile tra i lavori in corso sull'attuazione dell'accordo di associazione attualmente in vigore e il processo negoziale di adesione, in modo da consentire la graduale integrazione dell'Ucraina nel mercato unico dell'UE e nei programmi settoriali, compreso l'accesso ai fondi dell'UE nei rispettivi settori, affinché il popolo ucraino possa trarre vantaggio dall'adesione durante l'intero processo e non solo al suo completamento; si compiace delle azioni realizzate con successo dall'Ucraina che hanno riaperto la rotta del Mar Nero per consentire al grano ucraino di raggiungere i suoi mercati tradizionali; invita le relative parti interessate internazionali a garantire in modo permanente tali risultati e la libertà di navigazione nel Mar Nero a fini commerciali; sostiene la proposta della Commissione di rinnovare la sospensione dei dazi e dei contingenti all'importazione sulle esportazioni ucraine verso l'UE; esorta la Commissione a esaminare eventuali segnalazioni di perturbazioni del mercato causate dalla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e dai benefici commerciali concessi all'Ucraina; invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare i motivi alla base di qualsiasi azione unilaterale, come il blocco delle frontiere, che limiti l'accesso dell'Ucraina al mercato unico dell'UE, a stabilire misure efficaci per monitorare il transito dei prodotti agricoli ucraini e a introdurre misure volte ad attenuare gli effetti per gli agricoltori europei, le cui proteste e richieste ragionevoli vengono anche sfruttate e prese di mira dalla disinformazione russa; invita l'UE, i suoi Stati membri, l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura, l'Organizzazione mondiale del commercio, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e altri attori a dar prova di maggiore solidarietà e a stabilizzare il mercato dei cereali; invita l'UE e i suoi Stati membri a sospendere le importazioni e il transito attraverso il territorio dell'UE di cereali russi e di cereali rubati all'Ucraina;
23. sottolinea che la guerra di aggressione russa ha modificato radicalmente la situazione geopolitica in Europa e non solo, minacciando la sua architettura di sicurezza, e che la risposta a tale situazione richiede decisioni politiche, di sicurezza e finanziarie audaci, coraggiose e globali da parte dell'UE;
24. apprezza la decisione del Consiglio europeo di avviare i negoziati di adesione con l'Ucraina una volta soddisfatte le raccomandazioni della Commissione; ritiene che l'adesione dell'Ucraina all'UE rappresenti un investimento geostrategico in un'Europa unita e forte ed equivalga a una dimostrazione di leadership, determinazione e lungimiranza;
25. invita il Consiglio e la Commissione a definire un percorso chiaro per i negoziati di adesione, facendo attenzione a offrire benefici concreti alla società e ai cittadini ucraini fin dall'inizio del processo; invita il Consiglio a incaricare la Commissione di presentare immediatamente proposte per il pertinente quadro negoziale e ad adottarlo una volta che saranno state prese le misure del caso indicate nelle rispettive raccomandazioni della Commissione dell'8 novembre 2023;
26. ricorda che il processo di adesione all'UE sarà basato sul merito e che la metodologia di allargamento pone l'accento su settori chiave come il rispetto dello Stato di diritto, dei valori fondamentali, dei diritti umani e della democrazia e la lotta alla corruzione; ritiene che un processo di adesione fortemente meritocratico sia nell'interesse sia dell'Ucraina che dell'UE; incoraggia l'UE e i suoi Stati membri a fornire un maggiore sostegno e una maggiore assistenza all'Ucraina nel suo percorso verso l'adesione all'UE, anche in termini di competenze tecniche, sviluppo delle capacità e riforme istituzionali necessarie per soddisfare i criteri di adesione;
27. invita il governo ucraino a continuare a rafforzare le autonomie locali, una riforma che ha ricevuto un notevole riconoscimento a livello nazionale e internazionale, e a integrare il successo della riforma del decentramento nell'architettura generale dei processi di riparazione, ripresa e ricostruzione dell'Ucraina; ribadisce la sua posizione secondo cui i rappresentanti delle autonomie locali e della società civile in Ucraina devono essere attivamente coinvolti nel processo di ripresa e ricostruzione e tale processo deve soddisfare i più elevati standard di trasparenza e rendicontabilità;
28. accoglie con favore l'accordo di massima raggiunto tra le istituzioni dell'UE sull'istituzione dello strumento per l'Ucraina, che fornirà un'assistenza finanziaria prevedibile al Paese, e ne chiede la rapida creazione; pone l'accento sul ruolo rafforzato della Verchovna Rada, degli enti subnazionali e della società civile quali partner pertinenti per l'autorità esecutiva nell'individuare le priorità che saranno finanziate attraverso il piano per l'Ucraina, sottolineando che ciò accresce anche il controllo e il monitoraggio dello strumento; richiama l'attenzione sulla stima contenuta nell'ultima valutazione rapida dei danni e delle esigenze da parte della Banca mondiale, secondo cui nel prossimo decennio occorreranno almeno 452,8 miliardi di EUR per la ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina; sottolinea, pertanto, che i fondi previsti a titolo dello strumento per l'Ucraina non basteranno e chiede all'UE e agli Stati membri di impegnarsi a favore di ulteriori finanziamenti a lungo termine per l'Ucraina, in particolare dato che l'ultimo pacchetto di aiuti statunitensi a favore dell'Ucraina è tuttora bloccato in seno al Congresso;
29. invita l'UE, gli Stati membri e i partner che condividono gli stessi principi a fornire un'assistenza politica, economica, tecnica e umanitaria globale e coordinata per sostenere la ricostruzione e la ripresa postbelliche sostenibili e inclusive dell'Ucraina, dedicando una particolare attenzione al ripristino delle infrastrutture essenziali, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione e dei servizi sociali; ritiene che la ricostruzione dell'Ucraina debba dare priorità al benessere del popolo ucraino piuttosto che favorire gli oligarchi e i profitti societari; invita l'UE e gli Stati membri a continuare a garantire cure mediche e servizi di riabilitazione, compreso il sostegno psicologico, ai soldati e ai civili ucraini feriti e in lutto; chiede che sia prestata un'attenzione continua e che sia fornito un maggiore sostegno alle attività di sminamento in Ucraina e chiede un programma di sminamento a lungo termine;
30. sottolinea la necessità di sostenere l'Ucraina nel ripristinare le condizioni che consentiranno al suo popolo di ritornare a una vita economica e sociale sicura e prospera e di riprendersi dalle profonde conseguenze della guerra sulla salute mentale, affinché gli sfollati interni e i rifugiati rientrino nelle loro case, e in particolare affinché le giovani generazioni del Paese sviluppino progetti personali, formativi e imprenditoriali; sottolinea inoltre la necessità di tenere conto delle preoccupazioni, delle esigenze e delle competenze degli sfollati interni e dei rifugiati nel processo di ripresa e ricostruzione, in quanto il loro reinserimento nelle comunità locali sarà fondamentale per rafforzare la resilienza sociale e istituzionale dell'Ucraina e la sua unità;
31. invita il Consiglio a mantenere e a estendere la sua politica di sanzioni nei confronti della Russia e della Bielorussia, monitorando, rivedendo e rafforzando nel contempo la sua efficacia e il suo impatto; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la rapida attuazione e la rigorosa applicazione di tutti i 13 pacchetti di sanzioni; chiede alla Commissione una valutazione d'impatto sull'efficacia delle sanzioni nell'ostacolare lo sforzo bellico russo e sull'elusione delle sanzioni; ricorda che l'UE sta lavorando a una legislazione che qualifichi come reato la violazione delle misure restrittive; ribadisce il suo invito alla Commissione, al SEAE e agli Stati membri a sviluppare un meccanismo per prevenire che le sanzioni vengano aggirate;
32. insiste sulla necessità di vietare le importazioni metallurgiche e di uranio dalla Russia verso l'UE, nonché di vietare la cooperazione con il settore nucleare russo e, in particolare, con Rosatom; chiede un embargo immediato e totale sulle importazioni dalla Russia verso l'UE di prodotti agricoli e prodotti della pesca, nonché di combustibili fossili e gas naturale liquefatto trasportati attraverso gasdotti marittimi, e chiede di ridurre ulteriormente il tetto sui prezzi dei prodotti petroliferi russi, in coordinamento con i partner del G7, al fine di impedire il finanziamento della guerra russa con il denaro dell'UE; chiede, inoltre, di imporre misure punitive contro la "flotta ombra" russa, che trasporta petrolio senza assicurazione su imbarcazioni precarie attraverso le acque dell'UE e internazionali, e di imporre sanzioni contro le aziende cinesi e di altri paesi che aiutano la Russia a eludere le sanzioni; chiede che l'attuale regime di licenze per gli articoli militari e i beni a duplice uso sia ampliato in modo da includere un gruppo ben più vasto di beni pertinenti per la guerra, compresi i componenti digitali; chiede che le sanzioni nei confronti della Bielorussia siano pienamente allineate a quelle contro la Russia; chiede che altre persone, identificate dalla Fondazione anticorruzione di Alexei Navalny, siano incluse nel regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani e in altri elenchi di sanzioni;
33. condanna tutti i paesi che forniscono attrezzature militari alla Russia e la aiutano ad aggirare ed evitare gli effetti delle sanzioni imposte nei suoi confronti, e invita l'UE a perseguire con rigore le società, le associazioni e le persone che partecipano all'elusione delle sanzioni; chiede all'UE, agli Stati membri e ai loro alleati di rafforzare l'efficacia delle sanzioni già imposte, di adottare misure urgenti per bloccare qualsiasi tentativo di aggirare tali sanzioni e di lavorare a un meccanismo di sanzioni secondarie inteso a colmare le eventuali lacune;
34. ricorda alle imprese, ai cittadini, agli istituti finanziari e ad altri soggetti che operano o hanno catene del valore collegate alla Federazione russa o alle aree che occupa in Ucraina, compresi gli investitori, i consulenti, le organizzazioni non governative e i prestatori di servizi di dovuta diligenza, che si troveranno ad affrontare notevoli rischi operativi, giuridici, economici e reputazionali in relazione alle loro attività e rapporti commerciali russi; invita gli Stati membri ad adottare misure particolari per evitare che i prodotti tecnologici avanzati esportati verso paesi terzi finiscano in Russia;
35. insiste sul fatto che l'elusione di una misura restrittiva dell'Unione, ivi incluso il trasferimento di merci verso una destinazione in cui l'importazione, l'esportazione, la vendita, l'acquisto, il trasferimento, il transito o il trasporto di tali merci sono soggetti a restrizioni, dovrebbe essere considerata reato a livello dell'UE; sottolinea che, ai fini dell'applicazione, è fondamentale che l'UE qualifichi rapidamente come reato le violazioni delle sanzioni sia dirette, anche se commesse per negligenza grave, sia indirette, attraverso l'elusione delle misure restrittive dell'Unione; accoglie con favore l'accordo di principio recentemente raggiunto tra le istituzioni dell'UE sulle nuove norme che qualificano come reato la violazione delle sanzioni dell'UE;
36. condanna la pratica russa di bloccare qualsiasi azione a livello di Nazioni Unite finalizzata a chiamare la Russia a rispondere della sua guerra di aggressione contro l'Ucraina; invita l'UE e i suoi Stati membri a intraprendere ulteriori azioni per mantenere l'isolamento internazionale della Russia, anche per quanto riguarda l'adesione della Russia a organizzazioni e organismi internazionali, come il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
37. evidenzia l'urgente necessità di istituire un solido regime giuridico che consenta la confisca dei beni russi di proprietà dello Stato congelati dall'UE e il loro utilizzo per far fronte alle varie conseguenze dell'aggressione russa contro l'Ucraina, tra cui la ricostruzione del Paese, il risarcimento delle vittime dell'aggressione russa, rafforzando in tal modo la resilienza dell'Ucraina; sottolinea la sua convinzione che, una volta terminata la guerra, la Russia dovrà essere costretta a pagare le riparazioni a suo carico, per garantire che dia un contributo sostanziale alla ricostruzione dell'Ucraina; accoglie con favore la creazione del registro dei danni causati dall'aggressione russa, come primo passo verso l'istituzione di un meccanismo internazionale di risarcimento; accoglie pertanto con favore la decisione del Consiglio di accantonare, come prima misura, le entrate straordinarie generate dalle attività e dalle riserve della Banca centrale di Russia immobilizzate nel quadro delle sanzioni dell'UE, il che consentirà di utilizzarle per fornire un contributo finanziario al sostegno dell'UE per la ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina attraverso lo strumento per l'Ucraina;
38. ribadisce la propria preoccupazione per la situazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia, controllata illegalmente dalla Russia; sostiene gli sforzi volti a mantenere una presenza continua dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia; ricorda e condanna le azioni della Russia che hanno causato gravi danni all'ambiente in Ucraina, tra cui la distruzione della diga di Kakhovka, il disboscamento delle foreste ucraine, l'estrazione mineraria su vasta scala e la contaminazione dell'aria e delle risorse idriche; ribadisce la sua profonda preoccupazione per il più ampio impatto ambientale a lungo termine causato dalla guerra; sottolinea la necessità di creare un sistema per la registrazione e la valutazione dei danni ambientali causati dalla Russia e di preparare basi giuridiche per l'assunzione di responsabilità da parte della Russia per tali reati;
39. condanna fermamente l'eliminazione, la distruzione e il saccheggio da parte della Russia di beni culturali ucraini, come ad esempio chiese, opere d'arte, musei e università; prende atto dei danni causati, come accertato dall'Unesco, a 341 siti dall'inizio dell'invasione su vasta scala, tra cui 126 siti religiosi, 150 edifici di interesse storico e/o artistico, 31 musei, 19 monumenti, 14 biblioteche e un archivio; ribadisce che la distruzione e il saccheggio deliberati di siti del patrimonio culturale ucraino possono costituire crimini di guerra;
40. invita l'UE e gli Stati membri a lavorare in modo strategico e proattivo per contrastare le minacce ibride, rafforzare la comunicazione strategica dell'UE e prevenire le ingerenze della Russia nei processi politici ed elettorali e in altri processi democratici in Ucraina e nell'UE, in particolare le attività ostili volte a manipolare l'opinione pubblica e a compromettere l'integrazione europea, soprattutto alla luce delle prossime elezioni europee; invita la Commissione, il SEAE e gli Stati membri a fornire informazioni pertinenti su vantaggi e opportunità reciproci dell'allargamento sia in Ucraina sia negli Stati membri, per aumentare ulteriormente il sostegno e rendere più comprensibile il processo di adesione;
41. condanna l'assassinio di Maksim Kuzminov in Spagna; invita gli Stati membri a reagire tempestivamente e con determinazione alle azioni destabilizzanti dei servizi di intelligence russi sul territorio dell'UE; raccomanda agli Stati membri di rafforzare la cooperazione in materia di controspionaggio e la condivisione di informazioni;
42. esprime preoccupazione per la restrizione dei viaggi all'estero dei membri della Verkhovna Rada dell'Ucraina; ritiene che ciò potrebbe essere considerato una limitazione indiscriminata dell'attività politica dei parlamentari eletti, in particolare di quelli che rappresentano l'opposizione; è fermamente convinto che, in tempi di guerra, non si debba trascurare nessuna risorsa politica che possa rappresentare la causa dell'Ucraina in qualsiasi forum internazionale;
43. esprime il suo massimo apprezzamento per il costante e instancabile lavoro del personale locale della delegazione dell'UE in Ucraina in circostanze che rimangono molto difficili per loro e per i loro familiari; esorta il SEAE e la Commissione ad adottare piani di emergenza e soluzioni provvisorie per il personale locale della delegazione dell'UE, anche in termini di telelavoro, modalità di lavoro flessibili e soluzioni di ricollocazione temporanea che siano adattate alle reali esigenze e sfide cui deve far fronte il personale; sottolinea, inoltre, l'importanza di prendersi cura in modo adeguato della salute mentale del personale della delegazione dell'UE;
44. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Presidente, al governo e alla Verchovna Rada dell'Ucraina, alle Nazioni Unite e alle autorità russe e bielorusse.
Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).
Approfondimento dell'integrazione dell'UE in vista del futuro allargamento
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Risoluzione del Parlamento europeo del 29 febbraio 2024 "Approfondire l'integrazione dell'UE in vista del futuro allargamento" (2023/2114(INI))
– visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, e gli articoli 48 e 49,
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– viste le conclusioni del Consiglio del dicembre 2006 e marzo 2020, e le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993, note anche come criteri di Copenaghen,
– vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2023 sul trentennale dei criteri di Copenaghen: imprimere nuovo slancio alla politica di allargamento dell'UE(1),
– viste la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– visto il Manifesto di Ventotene,
– vista la sua raccomandazione del 23 novembre 2022 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente la nuova strategia dell'UE in materia di allargamento(2),
– visti il parere del Comitato delle regioni del 5 e 6 luglio 2022 sul pacchetto allargamento 2022 della Commissione, nonché la dichiarazione del Presidente del Comitato delle regioni dell'8 novembre 2023 sul pacchetto allargamento 2023 della Commissione,
– vista la relazione della Commissione del 9 febbraio 2022 sulla coesione in Europa in vista del 2050,
– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022, del 29 e 30 giugno 2023, del 26 e 27 ottobre 2023 e del 14 e 15 dicembre 2023,
– viste le relazioni analitiche della Commissione del 2 febbraio 2023 sull'allineamento all'acquis dell'UE di Ucraina (SWD(2023)0030), Moldova (SWD(2023)0032) e Georgia (SWD(2023)0031),
– vista la comunicazione congiunta della Commissione al Consiglio europeo del 29 novembre 2023 sullo stato delle relazioni politiche, economiche e commerciali tra l'UE e la Turchia (JOIN (2023)0050),
– viste le conclusioni del Consiglio "Affari generali" del 29 e 30 aprile 1997 sull'applicazione della condizionalità al fine di sviluppare una coerente strategia dell'UE per le relazioni con i paesi della regione dei Balcani occidentali,
– viste le sue precedenti risoluzioni in materia, in particolare quella del 24 ottobre 2019 sull'avvio dei negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l'Albania(3), e le sue risoluzioni sulle relazioni 2022 della Commissione su Kosovo(4), Serbia(5), Albania(6), Bosnia-Erzegovina(7), Macedonia del Nord(8) e Montenegro(9),
– vista la sua raccomandazione del 19 giugno 2020 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente i Balcani occidentali, a seguito del vertice del 2020(10),
– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2003 e l'agenda di Salonicco per i Balcani occidentali,
– visti gli accordi di associazione dell'UE con Albania(11), Bosnia-Erzegovina(12), Georgia(13), Kosovo, Repubblica di Moldova(14), Montenegro, Macedonia del Nord(15), Serbia, Turchia(16) e Ucraina(17),
– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di uno strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali (COM(2023)0692),
– viste la comunicazione della Commissione del 5 febbraio 2020 dal titolo "Rafforzare il processo di adesione – Una prospettiva europea credibile per i Balcani occidentali" (COM(2020)0057) e la strategia della Commissione "Una prospettiva di allargamento credibile e un maggiore impegno dell'UE per i Balcani occidentali" del febbraio 2018,
– vista la sua risoluzione del 23 giugno 2022 sullo status di paese candidato dell'Ucraina, della Repubblica di Moldova e della Georgia,
– vista la sua risoluzione del 5 ottobre 2023 sul bilancio del percorso della Moldova verso l'UE(18),
– vista la relazione speciale della Corte dei conti europea 01/2022 del 10 gennaio 2022 dal titolo "Sostegno dell'UE allo Stato di diritto nei Balcani occidentali: nonostante gli sforzi, permangono problemi fondamentali",
– visto il pacchetto allargamento 2022 della Commissione del 12 ottobre 2022,
– vista la comunicazione 2023 sulla politica di allargamento dell'UE, parte del pacchetto allargamento, adottata dalla Commissione europea l'8 novembre 2023 (COM(2023)0690),
– visto il regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 settembre 2021, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)(19),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 luglio 2014 sul tema "Rendere più trasparente e aperto il processo di adesione all'Unione europea"(20),
– viste le sue risoluzioni del 16 febbraio 2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona(21) e dell'11 luglio 2023 sull'attuazione delle "clausole passerella" nei trattati dell'UE(22),
– viste la relazione del 9 maggio 2022 sull'esito finale della Conferenza sul futuro dell'Europa del 9 maggio 2022 e la sua risoluzione del 4 maggio 2022 sul seguito da dare alle conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa(23),
– viste le sue risoluzioni del 9 giugno 2022 sulla richiesta di convocare una convenzione per la revisione dei trattati(24) e del 22 novembre 2023 sui progetti del Parlamento europeo intesi a modificare i trattati(25), e l'attivazione dell'articolo 48 TUE, in cui si chiede al Consiglio europeo di istituire una convenzione per riformare i trattati,
– visto l'articolo 54 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari esteri e della commissione per gli affari costituzionali (A9-0015/2024),
A. considerando che nove dei dieci paesi che attualmente aspirano ad aderire all'UE hanno lo status di paesi candidati, alcuni dei quali da molti anni; che tali paesi candidati si trovano in fasi diverse del processo e dei negoziati di adesione;
B. considerando che, a seguito delle raccomandazioni della Commissione contenute nel pacchetto allargamento 2023, il 14 dicembre 2023 il Consiglio europeo ha deciso di concedere lo status di paese candidato alla Georgia e, una volta raggiunto il necessario livello di conformità ai criteri di adesione, di avviare i negoziati di adesione con l'Ucraina, la Repubblica di Moldova e la Bosnia-Erzegovina;
C. considerando che la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e altre sfide geopolitiche in corso hanno dato un nuovo significato geostrategico all'allargamento dell'Unione europea; che la stabilità, la sicurezza e la resilienza democratica dei Balcani occidentali e del vicinato orientale sono indissolubilmente legate a quelle dell'UE;
D. considerando che l'allargamento è un impegno morale e storico e una priorità geopolitica strategica per un investimento geostrategico nel futuro, il quale contribuirà a pace, stabilità, sicurezza, democrazia, unità, lotta ai cambiamenti climatici, e garantirà prosperità e benessere nel continente europeo; che la sicurezza dell'UE si basa anche sulla sua capacità di difendere, promuovere e mantenere la pace, la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e i valori fondamentali; che l'allargamento può essere reciprocamente vantaggioso per gli Stati membri attuali e futuri e per i loro cittadini se le giuste condizioni e i giusti requisiti sono soddisfatti;
E. considerando che l'allargamento è diventato uno dei più forti strumenti geopolitici e strategici dell'UE; che, secondo l'Eurobarometro del giugno 2023, la maggior parte della popolazione dell'UE è a favore del futuro allargamento dell'UE; che sono urgentemente necessari nuovo un impulso, nuovi impegni e una nuova visione per rilanciare il processo di allargamento, garantendone la continuità, la coerenza e l'impatto; che la mancanza di impegno negli anni passati ha creato un vuoto, aprendo così la strada alla Russia, alla Cina e ad altri attori esterni; che il principio della sincera e reciproca cooperazione deve essere sempre rispettato;
F. considerando che l'adesione all'UE deve essere sempre una procedura basata sul merito nell'ambito della quale ciascun richiedente è valutato in base ai propri meriti nel soddisfare i criteri di Copenaghen nella loro integralità, compresi quelli volti a garantire il pieno e continuo rispetto dei diritti umani (tra cui i diritti delle minoranze), della democrazia, dello Stato di diritto e di altri valori fondamentali dell'UE; che si dovrebbero ricercare risultati positivi il più rapidamente possibile, evitando al contempo scadenze serrate o predefinite;
G. considerando che le situazioni di stasi o regresso devono avere delle conseguenze, dato che l'intero processo di adesione deve essere basato su una condizionalità equa e rigorosa;
H. considerando che l'adesione all'UE richiede un programma di integrazione ambizioso sia per l'UE che per i paesi candidati; che sono necessarie riforme fondamentali nei settori del sistema giudiziario, della lotta alla corruzione, della libertà e del pluralismo dei media affinché i paesi candidati progrediscano nel percorso verso l'UE;
I. considerando che, unitamente al prossimo allargamento, sarebbe vantaggioso completare l'adesione pendente degli attuali Stati membri all'area dell'euro e allo spazio Schengen;
J. considerando che i paesi dei Balcani occidentali devono occuparsi anche della risoluzione dei conflitti, della cooperazione regionale e della riconciliazione; che non vi è posto, nell'UE o nei paesi che aspirano a diventare Stati membri, per la retorica incendiaria, la negazione dei genocidi o l'esaltazione dei criminali di guerra di qualsiasi parte; che accettare il passato è l'unico modo per arrivare a un'autentica riconciliazione – fondamentale per lo sviluppo di società prospere e integrate;
K. considerando che i processi di ampliamento e approfondimento dell'UE devono procedere in parallelo poiché hanno la capacità di rafforzarsi a vicenda, moltiplicando il loro impatto e contribuendo in modo significativo agli obiettivi generali per i quali è stata creata l'UE;
L. considerando che la sfida di un'Unione europea più grande richiede una politica di allargamento rafforzata, basata sulla graduale integrazione nelle politiche comuni, con chiari vantaggi per i cittadini lungo l'intero processo;
M. considerando che, nel contesto dell'allargamento, è necessario considerare in modo organico la revisione delle politiche europee attuali e future, le riforme strutturali, i cambiamenti istituzionali e il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2028-2034;
N. considerando che i paesi dei Balcani occidentali hanno dichiarato per decenni la propria determinazione ad aderire all'UE; che il 23 e 24 giugno 2022 i leader dell'UE hanno riconfermato l'impegno pieno e inequivocabile a favore della prospettiva di adesione all'UE dei Balcani occidentali;
O. considerando che i paesi candidati devono dimostrare la propria adesione ai valori fondamentali dell'UE, allineandosi alle sue politiche e posizioni, anche in materia di politica estera e sicurezza comune (PESC);
P. considerando che in anni recenti alcuni paesi dei Balcani occidentali hanno raggiunto un livello molto elevato di allineamento alla PESC dell'UE, anche per quanto riguarda le sanzioni nei confronti della Russia in risposta alla sua guerra di aggressione contro l'Ucraina; che nel marzo 2023 i ministri degli Affari esteri di Albania, Kosovo, Montenegro e Macedonia del Nord hanno lanciato la piattaforma "Western Balkans QUAD – 100 % alignment with EU Common Foreign Security Policy (CFSP)";
Q. considerando che l'UE deve dimostrare la chiara volontà politica di sostenere i paesi candidati, nonché rafforzare notevolmente il proprio sostegno tecnico e finanziario condizionato alle riforme fondamentali, alla risoluzione delle controversie bilaterali, alla convergenza economica e all'integrazione economica regionale nei paesi in via di adesione; che il nuovo piano di crescita per i Balcani occidentali mira ad accelerare le riforme fondamentali, migliorare l'integrazione di questi paesi nel mercato unico dell'UE e promuovere l'integrazione economica della regione;
R. considerando che soggetti stranieri ostili utilizzano metodi ibridi d'ingerenza per influenzare e ostacolare il processo d'integrazione dell'UE;
S. considerando che il Parlamento è senza dubbio l'istituzione dell'UE più favorevole all'allargamento; che il ruolo del Parlamento, ancora estremamente limitato lungo l'intero processo di allargamento, dovrebbe essere rafforzato per accrescere la responsabilità e legittimità democratica incluso nella valutazione delle fasi intermedie del processo di adesione – anche con riunioni periodiche delle commissioni e il controllo parlamentare dei finanziamenti preadesione, avvalendosi al contempo degli attuali strumenti a disposizione, tra cui i programmi di sostegno alla democrazia; che le amministrazioni regionali e locali e le organizzazioni della società civile dovrebbero essere strutturalmente coinvolte nel processo di allargamento e nel suo controllo;
T. considerando che iniziative importanti come la comunità politica europea, che ha già tenuto tre riunioni ufficiali, consentono la cooperazione politica e contribuiscono ai dialoghi regionali in vari settori tra l'UE e altri paesi, ma non sono alternative all'adesione all'UE;
U. considerando che sono necessarie importanti riforme prima dell'allargamento per garantire l'efficiente funzionamento dell'UE allargata e la capacità di assorbire nuovi membri e promuoverne l'efficace integrazione, nonché per rispondere adeguatamente alle numerose sfide che si trova ad affrontare; che ciò potrebbe comportare cambiamenti rilevanti nel quadro istituzionale dell'UE, e l'eventuale avanzamento di soluzioni di integrazione differenziate ove consentito dai trattati; che alcune di tali soluzioni sono già da tempo oggetto di discussione; che per raggiungere tali obiettivi l'UE dovrebbe sfruttare appieno la flessibilità prevista dal trattato di Lisbona in vista di una riforma più approfondita nel contesto di un'eventuale revisione dei trattati;
V. considerando che l'UE si trova ad affrontare notevoli sfide per quanto riguarda l'efficace gestione delle crisi e, in particolare, le procedure decisionali; che la credibilità e la capacità dell'UE di agire in modo tempestivo ed efficace dipendono da un processo decisionale democratico ed efficiente, a maggior ragione in un'UE allargata a 30 o più Stati membri; che è evidente che le istituzioni e i meccanismi decisionali dell'UE, soprattutto in seno al Consiglio, non sono adeguati a un'Unione con un maggior numero di Stati membri; che la volontà politica e processi decisionali efficienti, che consentono azioni interne ed esterne tempestive e coordinate, sono essenziali per tutelare gli interessi dell'UE, la sua credibilità e la sua globale leadership geopolitica; che le recenti difficoltà relative alle decisioni dell'UE in materia di sanzioni confermano la necessità di abbandonare l'unanimità; che una profonda riforma del quadro istituzionale e delle strutture di governance dell'UE con procedure decisionali semplificate, più efficaci e democratiche, deve essere attuata, ove necessario, in parallelo ai negoziati di adesione in corso;
W. considerando che le clausole passerella potrebbero essere utilizzate immediatamente per passare dal requisito del voto all'unanimità a disposizioni sul voto a maggioranza qualificata in settori di politica specifici; che il Parlamento ha avviato la procedura di revisione dei trattati e ha presentato al Consiglio proposte di modifica in tal senso conformemente all'articolo 48, paragrafo 2, TUE; che, in occasione del suo discorso al Parlamento europeo del 17 gennaio 2024, la Presidente della Commissione ha annunciato la presentazione di una comunicazione sulla riforma dei trattati, che apre la strada a una discussione in sede di Consiglio europeo in un prossimo futuro;
X. considerando che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati a dare concretamente seguito alle conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa; che detta Conferenza ha invitato l'UE a concordare una visione forte e una strategia comune che consolidi l'unità dell'Unione e ne migliori la capacità decisionale in vista del futuro allargamento; che molte di queste proposte potranno essere attuate solo se i trattati saranno modificati;
Y. considerando che il regresso democratico è una delle principali minacce cui l'Unione europea deve far fronte, a livello sia interno che esterno;
Z. considerando che il meccanismo teso a garantire il rispetto dei principi e dei valori fondamentali dell'UE e dell'acquis comunitario deve anch'esso essere rafforzato in parallelo al prossimo allargamento; che l'attuazione dell'acquis dovrebbe essere oggetto di un monitoraggio approfondito e obiettivo per ciascun paese candidato;
AA. considerando che l'allargamento rappresenta sia una sfida finanziaria di rilievo per l'UE, in particolare sotto il profilo delle politiche agricola e di coesione nonché di altri programmi e politiche dell'UE, sia un'opportunità per riformare l'Unione; che i QFP attuale e futuro dovrebbero essere riesaminati, ridefiniti a livello delle priorità, adeguatamente costruiti e notevolmente rafforzati, e che la loro governance dovrebbe essere riorganizzata per consentire e sostenere un allargamento sostanziale dell'UE, senza compromettere il sostegno necessario negli Stati membri attuali; che questa base finanziaria deve essere attuata prima dell'allargamento;
AB. considerando che la ricostruzione e la ripresa postbellica dell'Ucraina rappresentano un'ulteriore sfida da affrontare nel più ampio contesto di un impegno internazionale;
Sulla dimensione strategica dell'allargamento
1. accoglie con favore l'aspirazione di numerosi paesi europei e dei loro cittadini ad aderire all'UE e riconosce la loro volontà politica e i considerevoli sforzi che hanno compiuto per soddisfare i requisiti di adesione;
2. ritiene che l'allargamento sia di un'estrema importanza strategica per l'UE; ribadisce che una politica di allargamento rafforzata è ormai uno degli strumenti di politica e geopolitici più forti dell'UE, e rappresenta un investimento geostrategico per la pace, la democrazia, la stabilità, la sicurezza, la protezione del clima e la prosperità di lungo termine in tutto il continente, tanto più di fronte alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e ad altre sfide geopolitiche comuni che richiedono una visione politica a lungo termine e decisioni coraggiose; sottolinea l'urgenza politica di dimostrare l'impegno dell'UE a favore dell'ordine internazionale basato su regole; insiste sul fatto che, date le grandi sfide in materia di sicurezza che l'Europa deve affrontare, l'allargamento dell'UE e l'inclusione dell'Ucraina nei sistemi di sicurezza e difesa collettivi occidentali rafforzeranno la sicurezza europea;
3. accoglie con favore le raccomandazioni formulate dalla Commissione nel pacchetto allargamento 2023 e valuta inoltre positivamente le decisioni del Consiglio europeo di avviare i negoziati di adesione con l'Ucraina e la Repubblica di Moldova, di concedere alla Georgia lo status di paese candidato a condizione che siano adottate le misure pertinenti stabilite nella raccomandazione della Commissione dell'8 novembre 2023, e di avviare i negoziati di adesione con la Bosnia-Erzegovina, una volta raggiunto il necessario livello di conformità ai criteri di adesione; invita il Consiglio a incaricare la Commissione di presentare immediatamente proposte per i pertinenti quadri negoziali e di adottarle una volta che saranno state prese le misure del caso indicate nelle rispettive raccomandazioni della Commissione dell'8 novembre 2023;
Sulle procedure di adesione e il ruolo del Parlamento europeo
4. riconosce l'opportunità e la sfida storica per l'UE di rispettare i propri impegni nei confronti dei paesi e dei popoli di Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Kosovo, Montenegro e Serbia, nonché di Ucraina, Repubblica di Moldova e Georgia; riconosce altresì l'importanza dell'integrazione europea di questi partner fondamentali; riconosce inoltre l'importanza della cooperazione regionale all'interno delle rispettive regioni del partenariato orientale e dei Balcani occidentali;
5. ribadisce l'opinione secondo cui il processo di adesione della Turchia all'UE non può essere ripreso nelle circostanze attuali; esorta il governo turco a sbloccare l'attuale situazione di stallo e a procedere verso un partenariato più stretto, più dinamico e strategico sviluppando un quadro parallelo di cooperazione realistico, quale un accordo di associazione modernizzato, e invita la Commissione a esplorare possibili formati per tale quadro; ricorda che qualsiasi miglioramento delle relazioni UE-Turchia deve basarsi su progressi tangibili in materia di diritti umani, democrazia e relazioni di vicinato rispettose;
6. sottolinea che l'adesione all'UE deve sempre essere una procedura meritocratica e che ciascun richiedente deve essere valutato in base al proprio merito nel soddisfare integralmente i criteri di Copenaghen; sottolinea altresì che non possono esserci scorciatoie quando sono in gioco i valori e i principi fondamentali dell'UE; evidenzia che lo Stato di diritto, la riforma democratica, la libertà dei media e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze, dovrebbero essere posti in prima linea nel processo di adesione, e che l'indipendenza della magistratura, la lotta alla corruzione e l'emancipazione della società civile sono presupposti fondamentali per progredire lungo il cammino verso l'adesione all'UE;
7. chiede che siano promossi meccanismi di monitoraggio efficaci per tutelare i valori fondamentali e i sani interessi finanziari dell'Unione nel contesto delle procedure di adesione; ribadisce, a tale proposito, l'invito a includere i paesi candidati nel meccanismo dell'UE per lo Stato di diritto e nel suo esercizio annuale di elaborazione di relazioni, attivando automaticamente i meccanismi di cooperazione e verifica preadesione; sostiene l'intenzione della Commissione di includere i paesi in fase di adesione nelle relazioni sullo Stato di diritto e insiste affinché tali paesi contribuiscano alle relazioni annuali sui progressi compiuti;
8. incoraggia i paesi dell'allargamento a continuare ad attuare con determinazione le riforme necessarie e a conseguire progressi tangibili e irreversibili, a partire dagli aspetti fondamentali del processo di adesione all'UE;
9. insiste sulla necessità di compiere sforzi continui per promuovere il pluralismo dei media, difendere i diritti dei giornalisti e garantire la libertà di espressione in tutti i paesi candidati;
10. sottolinea che l'allineamento alla PESC dell'UE è anche un indicatore essenziale della piena adesione ai principi fondamentale dell'UE e a una futura adesione sostenibile; esorta tutti i paesi candidati e i potenziali candidati a dare priorità a un rapido e completo allineamento alla PESC, e ribadisce che l'adesione di un determinato paese può avere luogo solo dopo l'allineamento alle misure restrittive dell'UE, comprese le sanzioni messe in atto in risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina;
11. chiede che la strategia di allargamento dell'UE sia oggetto di una valutazione approfondita e che siano valutate anche le ragioni per cui i progressi compiuti da alcuni paesi dell'allargamento sono così limitati, in particolare nei settori dello Stato di diritto, dei diritti umani e della democrazia;
12. ritiene che la metodologia riveduta della Commissione, che dovrebbe essere aggiornata per includervi i processi di adesione di Ucraina, Repubblica di Moldova e Georgia, costituisca un quadro strategico di lungo termine, orientativo per il processo di allargamento;
13. sottolinea che, se da un lato il processo dovrebbe diventare più incrementale e dinamico e l'UE dovrebbe fissare obiettivi di riforma individuali concreti, tabelle di marcia e calendari intermedi per ciascun paese in via di adesione, dall'altro non possono essere previste scadenze accelerate o predefinite per l'adesione, in quanto potrebbero compromettere l'integrità del processo stesso; ritiene, tuttavia, che il prossimo allargamento dell'UE dovrebbe aver luogo non appena saranno state soddisfatte tutte le condizioni di adesione nei paesi candidati interessati e, parallelamente, non appena saranno state concordate e attuate le necessarie riforme europee; si aspetta che i primi paesi candidati siano pronti ad aderire all'Unione entro la fine di questo decennio;
14. insiste sul fatto che l'allargamento dell'UE è una responsabilità condivisa degli Stati membri attuali dell'Unione e dei paesi che desiderano aderire ad essa; invita gli Stati membri a dare prova di un impegno politico chiaro e inequivocabile a favore del processo di allargamento, basato su criteri oggettivi e non utilizzato impropriamente per risolvere controversie bilaterali, le quali dovrebbero essere sanate al di fuori del processo di adesione; sottolinea che ritardi eccessivi lungo il percorso verso la piena adesione all'UE possono avere un impatto negativo sia sull'opinione pubblica che sull'impegno politico dei paesi candidati;
15. sottolinea che i processi di adesione possono essere reversibili, che l'approccio meritocratico può anche portare al congelamento dei negoziati di adesione in caso di regresso nel rispetto dei valori fondamentali e che i negoziati possono essere ripresi solo dopo significativi progressi in materia di riforme; chiede un monitoraggio, una comunicazione e una valutazione solidi e rafforzati delle riforme e dei progressi compiuti dai paesi candidati in tutti i capitoli negoziali, con una condizionalità mirata applicata strategicamente sulla base di chiari parametri di riferimento in materia di progressi, sanzionando la regressione sulle questioni fondamentali o la persistente stagnazione delle riforme, e premiando le riforme e il raggiungimento dei parametri di riferimento attraverso calendari negoziali chiari;
16. invita la Commissione a migliorare la coerenza, l'efficienza e la trasparenza dell'assistenza preadesione, rispecchiando chiaramente le priorità nei settori fondamentali al momento dell'assegnazione dei finanziamenti a titolo dell'IPA III; chiede, in particolare, l'introduzione di una responsabilità più rigorosa e meglio applicabile per quanto riguarda la spesa, e il miglioramento del ciclo complessivo di erogazione, attuazione e controllo dei finanziamenti di preadesione, applicando una condizionalità rigorosa, anche nella messa in atto del piano economico e di investimenti e del nuovo piano di crescita per i Balcani occidentali; invita la Commissione a effettuare una revisione intermedia del regolamento che istituisce l'IPA III e a proporre l'inclusione dell'Ucraina, della Repubblica di Moldova e della Georgia tra i suoi beneficiari; invita inoltre la Commissione ad attuare rapidamente le raccomandazioni contenute nella relazione speciale n. 01/2022 della Corte dei conti europea;
17. chiede che, nel contesto della riforma dei trattati, si esplorino opzioni volte a rafforzare ulteriormente la tutela dello Stato di diritto e dei valori democratici dell'UE contro l'arretramento sia negli attuali che nei futuri Stati membri, garantendo che l'allargamento rafforzi l'UE e il suo mercato unico;
18. evidenzia la necessità di garantire che i fondi dell'UE forniti ai paesi dell'allargamento siano in linea con gli obiettivi e gli interessi strategici stessi dell'UE; invita la Commissione a sostenere finanziariamente i paesi candidati che si adoperano a favore di relazioni di buon vicinato, di una cooperazione regionale inclusiva e di una riconciliazione sostenibile, anche perseguendo, tra l'altro, i criminali di guerra e garantendo alle vittime di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio l'accesso alla verità, alla giustizia e a risarcimenti effettivi;
19. invita i paesi in fase di adesione a rafforzare la cooperazione giudiziaria con l'UE in materia penale nel quadro degli accordi di lavoro con la Procura europea (EPPO), al fine di agevolare indagini e azioni penali efficaci sull'uso improprio dei fondi dell'UE, anche attraverso il distacco di funzionari nazionali di collegamento presso l'EPPO, e il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni locali;
20. ribadisce la sua posizione sulla necessità di una cooperazione rafforzata, formale, strutturata e sistematica tra l'UE e il Consiglio d'Europa per sostenere i paesi in fase di adesione nelle riforme, garantendo la loro conformità a tutte le raccomandazioni della Commissione di Venezia nel loro percorso verso l'adesione all'UE;
21. ritiene che la sfida di un'UE ampliata richieda una politica di allargamento rafforzata che metta in atto un chiaro percorso incrementale verso l'adesione all'UE, compresa la graduale integrazione nelle politiche comuni, come il mercato unico, per i paesi che completano i negoziati in un determinato settore strategico o che compiono progressi sostanziali nelle riforme relative all'UE; osserva che tali progressi dovrebbero consentire l'accesso ai fondi dell'UE nei settori corrispondenti, in modo da apportare chiari benefici ai cittadini durante l'intero processo; osserva altresì che tale percorso dovrebbe essere accompagnato da una maggiore assistenza tecnica e finanziaria condizionata, con particolare attenzione all'attuazione e all'applicazione delle leggi nell'ambito dei gruppi di capitoli di negoziato sulle questioni fondamentali e le relazioni esterne, segnatamente i capitoli 23, 24, 30 e 31; invita la Commissione a presentare proposte dettagliate sulla metodologia di adesione graduale, che comprendano clausole di "graduazione" e reversibilità chiare; sottolinea che la graduale introduzione dei paesi candidati in settori di intervento selezionati con diritti e obblighi limitati non costituisce in alcun modo un sostituto dell'adesione a pieno titolo né un'alternativa ad essa;
22. riconosce l'importanza di iniziative come la Comunità politica europea, che consentono la cooperazione politica e contribuiscono ai dialoghi regionali, e che potrebbero facilitare l'integrazione graduale dei paesi candidati nell'Unione e nelle sue politiche, ma che non rappresentano alternative all'adesione all'UE;
23. sottolinea che potrebbe essere utile prevedere un posto distinto di commissario responsabile dell'allargamento;
24. suggerisce di prendere in considerazione la possibilità di concedere ai paesi candidati lo status di osservatore negli organi e nelle istituzioni pertinenti, compreso il Parlamento, inizialmente sulla base di accordi temporanei, se i negoziati sono sufficientemente avanzati, in particolare per quanto riguarda i gruppi di capitoli sulle questioni fondamentali e le relazioni esterne, e se tutte le condizioni sono soddisfatte e concordate, fino alla firma dei trattati di adesione; accoglie con favore, a tale riguardo, la decisione del Comitato economico e sociale europeo di includere osservatori dei paesi candidati a partire dal 2024;
25. ritiene che siano necessari un processo decisionale e un controllo più forti, efficaci e significativi del Parlamento europeo sulla politica di allargamento dell'UE e sul suo finanziamento, in modo da aumentare la legittimità democratica e la responsabilità; insiste sulla necessità di rafforzare il ruolo del Parlamento durante l'intero processo di adesione, incluse le fasi intermedie, affinché eserciti un pieno controllo sui progressi compiuti dai paesi candidati in tutti i settori di intervento; si impegna a rafforzare il dialogo e la cooperazione regolari e trasparenti con i parlamenti nazionali dei paesi candidati quale modello per il controllo parlamentare dell'integrazione dell'UE;
26. sottolinea la necessità di rafforzare il sostegno alla democrazia attraverso i canali e gli strumenti esistenti, quali il dialogo Jean Monnet, il dialogo interpartitico e il processo di dialogo parlamentare;
27. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a impegnarsi pienamente per rafforzare ulteriormente i processi di riforma nei paesi candidati, in particolare per quanto riguarda le loro capacità amministrative;
28. sottolinea la necessità di rafforzare la trasparenza, la partecipazione dei cittadini e lo stretto coinvolgimento della società civile nel processo di allargamento e nel suo controllo, garantendo il suo finanziamento sostenibile;
29. sottolinea che il processo di allargamento non deve inavvertitamente perpetuare o esacerbare le disparità basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere; esorta la Commissione e i paesi candidati a integrare nel processo di allargamento misure che promuovano e garantiscano attivamente i diritti delle persone LGBTIQ, come lo sviluppo di politiche che eliminino la discriminazione basata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, il rafforzamento della partecipazione delle persone LGBTIQ ai processi decisionali e la promozione dell'inclusività nella sfera politica, economica e sociale attraverso attività educative e di sensibilizzazione; invita la Commissione e i paesi candidati a monitorare e valutare debitamente lo stato dei diritti delle persone LGBTIQ nei paesi candidati;
30. ritiene che il processo di adesione debba garantire che i paesi candidati intensifichino i propri sforzi in materia di parità di diritti per le persone con disabilità; sottolinea la necessità di esercitare una maggiore pressione sui paesi candidati affinché attuino riforme volte a migliorare la situazione delle persone con disabilità e intensifichino gli sforzi verso la deistituzionalizzazione, anche attraverso la transizione dall'assistenza istituzionale all'assistenza familiare e comunitaria;
Sulle riforme istituzionali e finanziarie europee
31. ritiene che i processi di preparazione all'allargamento dovrebbero procedere parallelamente nell'UE e nei paesi in fase di adesione; sottolinea che sono necessarie riforme istituzionali e finanziarie europee per affrontare le sfide attuali e per garantire la capacità dell'UE di assorbire nuovi membri e promuoverne l'efficace integrazione; invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a intraprendere le riforme necessarie per garantire che la loro mancata attuazione non ritardi l'adesione di nuovi Stati membri; osserva che tali riforme sono necessarie per rafforzare l'UE e le sue istituzioni in modo da promuovere la legittimità democratica, la buona governance, la funzionalità, la responsabilità, la trasparenza e la sostenibilità; sottolinea in particolare l'importanza di sostenere la legittimità democratica delle politiche dell'UE rafforzando i poteri decisionali e di controllo del Parlamento; ribadisce pertanto i suoi inviti a riconoscere al Parlamento un diritto generale diretto di iniziativa legislativa;
32. è fermamente convinto che le riforme istituzionali europee dovrebbero aumentare la capacità dell'UE di agire e includere procedure decisionali semplificate e più efficaci, abbandonando l'unanimità; ribadisce che il voto a maggioranza qualificata dovrebbe essere applicato in settori quali la tutela della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto, il QFP, le sanzioni e altre decisioni pertinenti in materia di politica estera, quali l'avvio dei negoziati di adesione all'UE, l'apertura e la chiusura di singoli gruppi di capitolo di negoziato e le sanzioni in caso di regresso, ad eccezione delle decisioni che autorizzano missioni o operazioni militari con un mandato esecutivo;
33. chiede che il meccanismo a tutela dello Stato di diritto e dei principi e valori fondamentali dell'UE, nonché la capacità di monitoraggio per garantire il rispetto dei criteri di Copenaghen, siano rafforzati in vista del prossimo ciclo di allargamento; propone di riformare la procedura di cui all'articolo 7 TUE ponendo fine all'unanimità nelle decisioni del Consiglio, fissando un calendario chiaro e rendendo la Corte di giustizia arbitro delle violazioni; sottolinea che l'introduzione del voto a maggioranza qualificata a tale riguardo faciliterebbe il processo di allargamento; sottolinea la necessità di un'ulteriore riforma del meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto al fine di coprire e garantire tutti i valori fondamentali dell'Unione di cui all'articolo 2 TUE;
34. ritiene che, nel contesto della piena adesione, l'integrazione differenziata sia parte della soluzione per un'UE allargata efficiente e approfondita; sottolinea, tuttavia, che il rispetto dei valori dell'Unione di cui all'articolo 2 TUE non è negoziabile e non dovrebbe essere soggetto ad alcuna deroga o clausola di non partecipazione e che l'adesione all'Unione deve comportare l'obbligo di un forte impegno a rispettare integralmente il diritto dell'UE; ritiene inoltre che debba sempre essere garantito un ampio spazio comune europeo, comprendente settori quali l'unione doganale, il mercato unico e le sue quattro libertà, l'acquis sociale fondamentale e le politiche agricola, di concorrenza e commerciale; osserva che, al di là di questo terreno comune, gli Stati membri che intendono portare avanti l'integrazione europea in una serie più ampia di settori di intervento dovrebbero poterlo fare; sottolinea che, nell'ambito di tale sistema di integrazione differenziata, tutti gli Stati membri prenderebbero parte alle decisioni su questioni relative al terreno comune, mentre solo gli Stati membri interessati a partecipare ad ambiti di integrazione approfondita prenderebbero parte alle relative decisioni; osserva che l'integrazione differenziata implica anche disposizioni finanziarie differenziate;
35. chiede il pieno utilizzo della flessibilità prevista dal trattato di Lisbona in vista di una riforma più approfondita nel contesto di un'eventuale revisione dei trattati; ricorda che una serie di strumenti di flessibilità, come le "clausole passerella", la cooperazione rafforzata, l'astensione costruttiva, la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e i meccanismi di opt-out sono già possibili nell'ambito dell'attuale quadro giuridico dell'UE, come dimostrano chiaramente l'esperienza dello spazio Schengen, una delle più grandi conquiste dell'Unione europea, e la zona euro; ricorda che le soluzioni di accesso graduale, le deroghe temporanee e i periodi di transizione possono essere negoziati nel contesto delle procedure di adesione; sottolinea che il ricorso a tali meccanismi di flessibilità non dovrebbe impedire un dibattito costruttivo sulla revisione dei trattati, come sostenuto dal Parlamento nella sua risoluzione del 22 novembre 2023;
36. osserva che le riforme istituzionali precedenti l'allargamento devono anche affrontare le implicazioni dell'allargamento per la composizione del Parlamento; ricorda che il Parlamento europeo è l'unica istituzione eletta direttamente che rappresenta i cittadini dell'UE; sottolinea che, pur garantendo un'adeguata rappresentatività democratica, il Parlamento dovrebbe mantenere dimensioni praticabili; sottolinea, tuttavia, che non si può escludere un ragionevole aumento di tali dimensioni al fine di garantire una sufficiente rappresentatività democratica in un'UE allargata; insiste su un nuovo sistema di assegnazione dei seggi basato su una formula matematica fissa che sia oggettiva, equa, trasparente e duratura; ricorda la sua posizione secondo cui la ripartizione dei seggi al Parlamento europeo dovrebbe essere considerata congiuntamente al sistema di voto in seno al Consiglio;
37. sottolinea la necessità di una rapida revisione del funzionamento e del processo decisionale del Consiglio in vista dell'allargamento; propone di rivedere il sistema delle presidenze di turno del Consiglio; osserva che anche il calcolo delle soglie di voto a maggioranza qualificata dovrebbe essere rivisto per migliorare l'equilibrio tra Stati più grandi e Stati più piccoli e per fissare soglie più elevate per le decisioni più importanti; chiede la massima trasparenza e integrità del processo decisionale del Consiglio nel contesto dell'allargamento;
38. osserva che la composizione della Commissione deve tenere conto dell'allargamento e ricorda a tale proposito la flessibilità prevista dal trattato di Lisbona; sottolinea che qualsiasi riesame della prassi di nominare un commissario per Stato membro deve garantire una composizione geograficamente equilibrata della Commissione;
39. ribadisce la sua richiesta di rafforzare gli strumenti per la partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'UE;
40. sottolinea che l'allargamento rappresenta sia un'importante sfida finanziaria per l'UE, in particolare per quanto riguarda le politiche agricola e di coesione, sia un'opportunità per riformare l'UE; sottolinea che tale sfida necessita di un QFP dotato di una struttura, priorità e finanziamenti adeguati e di un bilancio dell'UE più efficace che consenta all'Unione di assumere nuovi impegni, continuando nel contempo a realizzare i programmi e le priorità politiche esistenti; sottolinea inoltre che sono necessarie risorse proprie aggiuntive e autentiche per far fronte alla sfida dell'allargamento; osserva che l'allargamento si aggiunge alle altre crescenti richieste di finanziamenti dell'UE in ambiti quali la stabilità finanziaria, l'autonomia strategica, la salute, l'energia, la decarbonizzazione, la transizione verso l'energia pulita, la tutela dell'ambiente, la digitalizzazione, la ricerca, la difesa e la sicurezza; sottolinea che tali riforme finanziarie devono essere considerate parallelamente ai negoziati di adesione in corso e adottate prima dell'allargamento; difende la sua posizione secondo cui l'attuale e futura architettura del QFP dovrebbe essere ristrutturata e notevolmente rafforzata per aumentare la resilienza; sottolinea la necessità di tenere conto dell'adesione di nuovi membri in sede di preparazione del QFP 2028-2034;
41. invita la Commissione e i paesi candidati a garantire il ruolo speciale delle PMI come pilastro principale per rafforzare le politiche industriali e migliorare la capacità dei paesi di conseguire una transizione giusta e di adattarsi alle sfide tecnologiche nel percorso verso una transizione digitale inclusiva;
42. ribadisce il suo invito al Consiglio, alla Commissione e al SEAE a migliorare la comunicazione strategica e la visibilità sia dei vantaggi socioeconomici reciproci che delle sfide dell'allargamento sia nei paesi in fase di adesione che negli Stati membri attraverso un'efficace strategia di campagna di informazione durante l'intero processo di allargamento, dimostrando i risultati tangibili del processo di adesione in corso e di ciascun ciclo di negoziati;
43. ribadisce il suo invito ad attuare le raccomandazioni della commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (INGE), in particolare intensificando gli sforzi per contrastare la disinformazione e prevenire le ingerenze straniere malevole e i tentativi di minare la democrazia e di compromettere l'integrazione dell'UE sabotando la stabilità politica, economica e sociale nei paesi candidati;
44. evidenzia che la ricostruzione e la ripresa postbellica dell'Ucraina rappresentano una sfida multidimensionale da affrontare nel più ampio contesto di un impegno internazionale; sottolinea che i finanziamenti per l'Ucraina devono provenire da molteplici fonti internazionali, tra cui i beni russi congelati; sottolinea che tali investimenti comporteranno rischi finanziari associati e insiste sul fatto che tale processo deve essere attentamente monitorato e integrato in un quadro legislativo ben concepito e su misura, ossia a prova di corruzione e frode; chiede, a tale proposito, una rapida adozione del regolamento che istituisce lo strumento per l'Ucraina;
45. accoglie con favore il lavoro della Commissione sulle politiche pre-allargamento e la revisione dei finanziamenti, e chiede un'approfondita valutazione d'impatto sulle implicazioni dell'allargamento; sostiene la creazione di un efficace meccanismo di risoluzione dei conflitti e di mediazione, sostenuto dall'UE, al di fuori del quadro dell'allargamento, dedicato a promuovere la riconciliazione e a risolvere le questioni bilaterali nei paesi candidati, aiutando a trovare e attuare soluzioni vincolanti definitive alle controversie regionali e bilaterali e ai retaggi del passato;
46. chiede che le elezioni europee del 2024 siano considerate un'opportunità per discutere e presentare la necessità e i vantaggi del processo di approfondimento e allargamento dell'Unione europea e le necessarie riforme politiche, istituzionali e finanziarie europee;
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47. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché ai governi e parlamenti dei paesi in fase di adesione.
Attuazione dell'Accordo di partenariato economico (APE) tra l'UE e la Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC)
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Risoluzione del Parlamento europeo del 29 febbraio 2024 sull'attuazione dell'accordo di partenariato economico (APE) tra l'UE e la Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC) (2023/2065(INI))
– visto l'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra(1),
– vista la sua risoluzione del 14 settembre 2016 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra(2),
– vista la sua risoluzione del 6 ottobre 2022 sull'esito del riesame della Commissione del piano d'azione in 15 punti in materia di commercio e sviluppo sostenibile(3),
– vista la sua risoluzione del 23 giugno 2022 sul futuro delle relazioni commerciali UE-Africa(4),
– vista la sua risoluzione del 25 marzo 2021 su una nuova strategia UE-Africa – un partenariato per lo sviluppo sostenibile e inclusivo(5),
– vista la comunicazione della Commissione del 18 febbraio 2021 dal titolo "Riesame della politica commerciale – Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva" (COM(2021)0066),
– vista la comunicazione della Commissione, dell'11 dicembre 2019, dal titolo "Il Green Deal europeo" (COM(2019)0640),
– vista la comunicazione della Commissione, del 5 marzo 2020, dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025" (COM(2020)0152),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, dell'11 ottobre 2022, dal titolo "Individual information sheets on implementation of EU Trade Agreements" (Schede informative individuali sull'attuazione degli accordi commerciali dell'UE) (SWD(2022)0730),
– visto il documento di sintesi della Commissione sulla valutazione d'impatto per la sostenibilità a sostegno dei negoziati commerciali con l'Angola in vista dell'adesione all'accordo di partenariato economico UE-SADC,
– visto l'accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili tra l'Unione europea e la Repubblica d'Angola (SIFA UE-Angola),
– vista la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, compreso l'accordo di Parigi del 2015,
– vista l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile,
– vista la pubblicazione della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) del 19 ottobre 2021 dal titolo "Transforming Southern Africa: Harnessing Regional Value Chains and Industrial Policy for Development" (Trasformare l'Africa australe: sfruttare le catene del valore regionali e la politica industriale per lo sviluppo),
– visto l'accordo che istituisce la zona continentale di libero scambio per l'Africa,
– vista la dichiarazione congiunta della 26a riunione interparlamentare UE-Sud Africa, tenutasi il 31 ottobre e il 1º novembre 2018,
– vista la visione della SADC per il 2050,
– viste la strategia e la tabella di marcia della SADC per l'industrializzazione (2015-2063),
– visto il parere di iniziativa del Comitato economico e sociale europeo dal titolo "Commercio e sviluppo sostenibile di prossima generazione – Riesame del piano d'azione in 15 punti"(6),
– vista la valutazione ex post dell'accordo di partenariato economico UE-SADC – Relazione iniziale del 21 giugno 2023,
– viste le riunioni del comitato per il commercio e lo sviluppo istituito nell'ambito dell'APE UE-SADC, in particolare le riunioni dalla sesta alla nona,
– vista la relazione mondiale 2021 sulle crisi alimentari,
– visto lo studio della Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare del Parlamento europeo del 22 novembre 2023 dal titolo "EU-Southern African Development Community Economic Partnership Agreement: A geo-economic perspective" (Accordo di partenariato economico tra l'UE e la Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe: una prospettiva geoeconomica)(7),
– visti l'articolo 54 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,
– visto il parere della commissione per lo sviluppo,
– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0024/2024),
A. considerando che l'evoluzione del contesto geopolitico, tra cui la pandemia di coronavirus, la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina e le relative conseguenze economiche, ha portato a un riposizionamento dell'Africa e a far sì che i paesi del Sud del mondo svolgano un ruolo più autodeterminato sulla scena mondiale, promuovendo i propri interessi e contributi;
B. considerando che l'adesione di importanti paesi del Sud del mondo all'alleanza dei paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa), che a partire dal 2024 includerà altri sei membri a seguito della decisione del vertice BRICS dell'agosto 2023, mette in luce l'importanza di mantenere la cooperazione con le nazioni del Sud del mondo a condizioni eque e paritarie;
C. considerando che il Sud Africa svolge un ruolo di primo piano come ponte tra l'Unione europea e il continente africano e in quanto partner nell'affrontare le sfide globali;
D. considerando che l'accordo post-Cotonou diverrà il nuovo quadro generale per tutti gli APE, compreso l'APE con la SADC, nonché un riferimento fondamentale per i futuri riesami di tali accordi;
E. considerando che la piena partecipazione di tutti i portatori di interessi, in particolare la società civile, i rappresentanti delle imprese e i sindacati, all'attuazione e al monitoraggio dell'APE UE-SADC è essenziale per individuare tempestivamente le sfide, le opportunità e le priorità e per monitorare le rispettive azioni concordate;
F. considerando che l'Angola ha avviato il processo di adesione all'APE UE-SADC; che l'UE e l'Angola hanno concluso i negoziati relativi a un SIFA UE-Angola;
G. considerando che il trattamento speciale e differenziato è un principio fondante dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e che il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo dovrebbe orientare le relazioni commerciali dell'UE con i paesi in via di sviluppo;
H. considerando che la disuguaglianza di genere costa in media all'Africa subsahariana il 6 % del PIL annuo della regione, compromettendo gli sforzi del continente a favore di uno sviluppo umano e una crescita economica inclusivi; che un aumento dell'1 % della disuguaglianza di genere riduce l'indice di sviluppo umano di un paese dello 0,75 %;
I. considerando che gli Stati della SADC aderenti all'APE si trovano ad affrontare sfide quali le profonde disuguaglianze e la forte dipendenza dalle esportazioni di materie prime non trasformate e di prodotti agricoli;
J. considerando che tali disuguaglianze si sono rivelate un ostacolo agli sforzi di industrializzazione su vasta scala, che portano talvolta a episodi di corruzione e che richiedono l'elaborazione di politiche differenziate per far fronte alle disuguaglianze economiche all'interno dei paesi della regione della SADC e tra di essi;
K. considerando che la visione della SADC per il 2050 si fonda su tre pilastri: sviluppo industriale e integrazione dei mercati, sviluppo delle infrastrutture a sostegno dell'integrazione regionale e sviluppo del capitale sociale e umano;
L. considerando che la strategia e la tabella di marcia della SADC per l'industrializzazione per il periodo 2015-2063 individuano tre percorsi di crescita preferenziali per un'industrializzazione basata sulle risorse nella regione: trasformazione dei prodotti agricoli, trasformazione dei minerali e catene del valore industriali e basate sui servizi;
M. considerando che i paesi in via di sviluppo devono far fronte a una carenza di finanziamenti annuali pari a 2 500 miliardi di USD per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) entro il 2030; che gli investimenti esteri diretti (IED) sono uno strumento di finanziamento dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dei relativi OSS; che tale capitale può sostenere la creazione di occupazione e di miglioramenti sociali e ambientali, come indicato negli OSS; che l'obiettivo di attrarre investimenti dovrebbe essere accompagnato dal riconoscimento, nel contesto degli accordi internazionali in materia di investimenti (AII), che le parti di tali accordi dovrebbero cercare di migliorare i loro livelli di protezione dell'ambiente o del lavoro e non di indebolirli o ridurli;
N. considerando che l'obiettivo della strategia e della tabella di marcia della SADC per l'industrializzazione nel periodo 2015-2063 è quello di sviluppare catene del valore regionali e mondiali e di parteciparvi;
O. considerando che per lo sviluppo di catene del valore regionali e per una maggiore integrazione degli Stati della SADC nelle catene del valore mondiali sono necessarie infrastrutture di trasporto e digitali;
P. considerando che gli elementi fondamentali per una proficua partecipazione nella catena del valore sono i finanziamenti, le competenze, la tecnologia, le infrastrutture e la logistica;
Q. considerando che la pandemia di COVID-19 ha aggravato in modo significativo le carenze di investimenti negli Stati della SADC aderenti all'APE e ha limitato il loro margine di bilancio;
R. considerando che le conseguenze delle misure adottate per prevenire la diffusione della COVID-19 hanno inciso significativamente sui mezzi di sostentamento delle popolazioni, in particolare negli Stati dell'Eswatini e del Lesotho, che dipendono dal mercato del lavoro sudafricano e dalla circolazione ai suoi valichi di frontiera;
S. considerando che la volatilità dei prezzi delle materie prime durante la pandemia di COVID-19 ha causato danni economici agli Stati della SADC aderenti all'APE che dipendono dal gettito fiscale derivante dalle industrie estrattive;
T. considerando che il basso livello di produzione locale di prodotti sanitari fa sì che la regione continui a dipendere dalla produzione internazionale per l'approvvigionamento di prodotti sanitari fondamentali, compresi i vaccini essenziali contro la COVID-19;
Monitoraggio dell'APE e processo di riesame
1. accoglie con favore il primo processo di riesame avviato nel novembre 2021, dopo l'applicazione provvisoria dell'APE a partire dal 2016, e si attende che tale processo sia in grado di dimostrare il legame tra l'APE e lo sviluppo sostenibile; invita la Commissione a collaborare con i partner della SADC per promuovere un commercio equo, inclusivo e sostenibile affinché l'APE, se attuato in modo efficace, possa assicurare lo sviluppo sostenibile nella regione e contribuirvi; esorta la Commissione ad analizzare a fondo nell'ambito della valutazione ex post dell'APE UE-SADC l'impatto dell'APE sugli OSS, sulle economie informali e locali, sull'integrazione regionale e panafricana, sulla diversificazione economica, sulla lotta ai cambiamenti climatici, compreso il contributo delle industrie nazionali a tale sforzo, e sull'effettivo sostegno del Global Gateway e del programma dell'UE in materia di aiuti al commercio nel contesto dell'APE UE-SADC; ricorda che il presente accordo è prevalentemente incentrato sugli scambi di merci e non riguarda gli scambi di servizi, gli investimenti o altre questioni quali i diritti di proprietà intellettuale, la concorrenza e gli appalti pubblici; invita le parti a prendere in considerazione tali questioni nei futuri riesami, dal momento che esiste una disposizione che prevede la negoziazione su tali questioni in futuro;
2. ribadisce la propria posizione sull'importanza del coinvolgimento della società civile nell'attuazione e nel monitoraggio dell'APE; si rammarica del fatto che è stata riscontrata una limitata partecipazione della società civile nella fase di attuazione dell'APE; sottolinea in tal senso l'imperativo di promuovere attivamente la partecipazione della società civile; rileva che la partecipazione attiva delle organizzazioni della società civile e dei portatori di interessi, tra cui le associazioni femminili e le organizzazioni studentesche, al processo di monitoraggio e valutazione può offrire preziose indicazioni e riscontri riguardanti l'impatto dell'accordo su donne e giovani;
3. rileva che la preparazione della relazione congiunta di monitoraggio sull'APE procede più lentamente del previsto; riconosce i vincoli di capacità cui sono soggetti gli Stati della SADC aderenti all'APE in questo ambito; ricorda che, in base al nuovo approccio in materia di commercio e sviluppo sostenibile, tutti i pertinenti portatori di interessi, tra cui le organizzazioni della società civile, i rappresentanti delle imprese e i sindacati, dovrebbero essere coinvolti in questo esercizio di valutazione e incoraggiati a presentare proposte per massimizzare l'efficacia dell'APE e fa presente che l'APE dovrebbe essere modernizzato al fine di istituire un gruppo consultivo interno, una prassi ormai comune nell'ambito di altri APE; auspica una partecipazione più strutturata dei portatori di interessi per quanto concerne la concreta attuazione di tutti gli aspetti della sostenibilità nell'ambito dell'APE UE-SADC; esorta gli Stati della SADC aderenti all'APE a rispettare gli impegni concordati nell'ambito dell'APE per quanto riguarda la partecipazione degli attori della società civile;
4. riconosce la necessità di disposizioni transitorie flessibili per consentire agli Stati della SADC aderenti all'APE di rispettare i requisiti in materia di commercio e sviluppo sostenibile nell'ambito dell'APE e di altri impegni internazionali;
5. si aspetta che, a seconda dell'esito del riesame, l'APE sia adattato o eventualmente ampliato tramite accordi complementari, al fine di consolidare e approfondire il partenariato tra l'UE e i paesi dell'Africa australe in risposta ai cambiamenti geopolitici e alle sfide poste dai cambiamenti climatici;
6. accoglie con favore le ambizioni di decarbonizzazione dell'Angola, un paese che dipende in larga misura dalle sue industrie estrattive;
7. si compiace del fatto che, nel quadro del SIFA UE-Angola, sono previste misure di rafforzamento delle capacità di bilancio;
Bilance commerciali
8. accoglie con favore che le relazioni commerciali tra l'UE e gli Stati della SADC aderenti all'APE si siano notevolmente ampliate, a livello regionale e bilaterale, e che gli Stati della SADC aderenti all'APE siano in grado di realizzare un avanzo commerciale; ritiene che ciò dimostri il contributo positivo dell'APE allo sviluppo economico, mentre le ricadute positive attese sull'occupazione, sulla cooperazione economica regionale e sulla diversificazione e modernizzazione dell'economia non hanno ancora dispiegato il loro potenziale e dovrebbero essere perseguite come priorità; osserva che gli Stati della SADC aderenti all'APE esportano principalmente verso l'UE pietre preziose, lavori di legno, trasporti(8), prodotti minerari e prodotti agricoli, come frutta e verdura; rileva tuttavia che le esportazioni del Sud Africa verso l'UE sono più diversificate e comprendono beni a maggior valore aggiunto;
9. sottolinea che, ad eccezione del Sud Africa, gli Stati della SADC aderenti all'APE effettuano principalmente scambi commerciali all'interno della regione; osserva che il commercio con il Sud Africa continua a rappresentare l'80 % degli scambi dell'UE con gli Stati della SADC aderenti all'APE e che gli scambi commerciali del Sud Africa con altri paesi africani rappresentano solo il 17 % del suo commercio estero totale; rileva che gli scambi commerciali all'interno della SADC rappresentano il 23 % degli scambi commerciali totali degli Stati della SADC; riconosce che gli scambi commerciali all'interno della SADC differiscono dal commercio bilaterale UE-SADC; segnala che, nel complesso, non vi sono stati miglioramenti in termini di diversificazione e che la quota del PIL relativa al settore manifatturiero rimane debole; sottolinea che la diversificazione delle economie renderebbe gli Stati della SADC aderenti all'APE più resilienti agli shock esterni; sottolinea l'importanza di rafforzare le catene del valore regionali;
10. evidenzia che l'APE dovrebbe sostenere una nuova dinamica commerciale tra le parti attraverso la progressiva liberalizzazione asimmetrica degli scambi tra di esse; sottolinea inoltre che può rinforzare, ampliare e approfondire la cooperazione in tutti i settori pertinenti al commercio e di conseguenza può anche rafforzare il partenariato tra i paesi della SADC e l'UE; evidenzia l'importanza del principio della liberalizzazione asimmetrica degli scambi quale strumento per promuovere la crescita economica e lo sviluppo sostenibile dei paesi della SADC aderenti all'APE;
11. sottolinea che, sebbene gli APE possano fornire vantaggi significativi agli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), essi presentano anche una serie di sfide e svantaggi; insiste pertanto affinché i responsabili politici prendano attentamente in considerazione tali fattori e si adoperino per garantire che gli APE siano attuati in modo da massimizzare i benefici per tutte le parti coinvolte;
12. ricorda che tutte le parti dovrebbero sempre agire sulla base dei principi di solidarietà e interesse reciproco al fine di rafforzare una proficua collaborazione, adempiere ai loro impegni e obblighi e agevolare la capacità dei paesi della SADC aderenti all'APE di continuare ad attuare l'accordo;
Ostacoli tecnici agli scambi
13. ricorda che l'APE della SADC mira a promuovere l'integrazione regionale e che l'accordo dovrebbe essere un elemento portante della zona continentale di libero scambio per l'Africa, lanciata nel 2021; osserva che l'integrazione regionale è messa alla prova dai lunghi tempi di attesa ai valichi di frontiera, dagli elevati costi alle frontiere e dall'inadeguata connettività transfrontaliera; invita la Commissione e gli Stati della SADC aderenti all'APE a intensificare la cooperazione in materia di infrastrutture e di commercio e certificazione digitali, anche nell'ambito dell'iniziativa Global Gateway; sottolinea l'importanza di dare priorità ai progetti regionali riguardanti i trasporti e le infrastrutture nella regione al fine di approfondire l'integrazione regionale e aumentare i flussi commerciali interni; ricorda la necessità di promuovere un efficiente sviluppo delle infrastrutture transfrontaliere, armonizzando le normative e rafforzando la cooperazione tra gli Stati della SADC aderenti all'APE per creare una regione della SADC interconnessa; invita gli Stati della SADC aderenti all'APE ad armonizzare le normative e le procedure concernenti le dogane e i trasporti per semplificare i processi transfrontalieri, ridurre i ritardi e promuovere un ambiente favorevole al commercio e agli investimenti;
14. sottolinea la necessità di formalizzare gli accordi di lavoro transfrontalieri per promuovere il lavoro dignitoso, tutelare i diritti dei lavoratori e garantire lo sviluppo sociale ed economico nella regione; riconosce le sfide specifiche cui si trovano a far fronte le donne, in particolare nell'ambito del lavoro transfrontaliero, tra cui figurano la violenza di genere e la corruzione;
15. esorta la Commissione e gli Stati della SADC aderenti all'APE ad ampliare il loro impegno a favore della creazione di un ambiente favorevole alla mobilità del lavoro legale e trasparente, salvaguardando al contempo i diritti e la dignità dei lavoratori;
Norme di origine
16. accoglie con favore l'annuncio della Commissione sull'attivazione del cumulo regionale con i paesi dell'Unione doganale dell'Africa australe (SACU); ricorda che l'introduzione di norme di origine flessibili è essenziale per conseguire gli obiettivi di integrazione regionale; sottolinea che le norme di origine devono promuovere gli obiettivi della zona continentale di libero scambio per l'Africa; ricorda che l'APE dovrebbe sostenere l'ulteriore sviluppo della zona continentale di libero scambio per l'Africa;
Controversie commerciali e questioni relative all'accesso al mercato
17. osserva che sussistono ostacoli agli scambi in relazione alle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS), in particolare per il pollame e gli agrumi; invita la Commissione e gli Stati della SADC aderenti all'APE a utilizzare le sedi e i meccanismi di cooperazione concordati nell'ambito dell'APE per affrontare le modifiche alle normative in materia di misure SPS in una fase precoce e in un clima di cooperazione, in modo da poter intervenire in modo tempestivo; ricorda che il Parlamento europeo dovrebbe essere pienamente informato nel quadro del riesame in modo da garantire che le misure SPS applicate dal Sud Africa siano in linea con i requisiti dell'Unione e le disposizioni dell'APE e non danneggino la salute delle piante della produzione dell'Unione e della SADC; riconosce che la Commissione ha fornito sostegno tecnico e finanziario agli Stati aderenti all'APE UE-SADC per consentire loro di rispettare i requisiti delle misure SPS e chiede un monitoraggio approfondito delle attività volte a ridurre i rischi per la salute; raccomanda di cercare, attraverso discussioni politiche ad alto livello, soluzioni agli ostacoli agli scambi causati dai requisiti SPS;
Rafforzamento delle capacità
18. osserva che la governance e la capacità di bilancio e istituzionale continuano a rappresentare le principali sfide per l'efficace attuazione dell'APE;
19. evidenzia l'importanza della cooperazione allo sviluppo e dell'assistenza tecnica e finanziaria quali fattori essenziali per il conseguimento degli obiettivi nell'ambito dell'APE e per una cooperazione vantaggiosa tra le parti;
20. ricorda che l'attuazione degli APE può essere impegnativa per i paesi ACP più piccoli che non dispongono di risorse e infrastrutture; invita l'UE e i suoi Stati membri ad assistere i paesi partner in via di sviluppo affinché possano sfruttare appieno le opportunità offerte dagli APE;
21. invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi nell'ambito dell'assistenza tecnica; sollecita la Commissione ad ampliare in modo significativo la comunicazione e la cooperazione con gli Stati della SADC aderenti all'APE nonché a fornire loro e, se del caso, alle loro imprese e alle organizzazioni della società civile, un sostegno tempestivo nell'attuazione dei futuri progetti dell'UE e nell'adempimento di altri impegni internazionali, quali, ad esempio, gli accordi ambientali multilaterali, le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;
Sviluppo economico, sociale e ambientale
22. rileva che l'APE non è riuscito ad approfondire in misura significativa le catene del valore regionali né quelle esistenti all'interno degli Stati della SADC aderenti all'APE e tra di essi, ma dovrebbe rafforzare la diversificazione delle esportazioni e delle catene regionali a valore aggiunto, nonché creare catene di approvvigionamento più resilienti in grado di adattarsi a future perturbazioni legate allo sviluppo socioeconomico della SADC; sottolinea l'importanza di creare catene del valore regionali per la resilienza economica della regione; si aspetta che l'APE contribuisca maggiormente a combattere i problemi persistenti della sovranità alimentare e della riduzione della povertà negli Stati della SADC aderenti all'APE; ricorda che l'obiettivo degli APE è creare ricadute positive sullo sviluppo economico e sull'integrazione regionale; sottolinea che l'APE ha ancora molte potenzialità in termini di promozione dello sviluppo sostenibile e che tale obiettivo dovrebbe essere perseguito in via prioritaria;
23. sottolinea l'auspicio che agli Stati della SADC aderenti all'APE sia lasciato sufficiente spazio politico per creare valore aggiunto a livello locale; ritiene che l'UE debba sostenere attivamente gli Stati della SADC aderenti all'APE nei loro sforzi per progredire lungo la catena del valore; sottolinea che una gestione efficace della specializzazione regionale è essenziale per massimizzare il potenziale delle catene del valore regionali e che a tal fine servono strutture di governance e politiche cooperative; invita l'UE e gli Stati della SADC aderenti all'APE ad adoperarsi per lo sviluppo di infrastrutture digitali di alta qualità, tra cui reti a banda larga e piattaforme digitali, al fine di migliorare la connettività, promuovere il commercio elettronico e agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni e servizi;
24. pone l'accento sull'importanza fondamentale della catena del valore dei servizi nel trainare la crescita economica, promuovere l'innovazione e rafforzare la cooperazione regionale all'interno della regione della SADC; pone l'accento sul potenziale dei settori dei servizi nella regione della SADC, inclusi i servizi finanziari, il turismo e le telecomunicazioni;
25. evidenzia l'importanza dell'impegno dell'UE a favore della cooperazione multilaterale e della tutela degli interessi commerciali dell'Europa, tenendo conto nel contempo di alcuni degli interessi fondamentali dei paesi ACP, in particolare per quanto riguarda l'integrazione regionale;
26. ricorda la soluzione a doppio pilastro per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione e dalla globalizzazione dell'economia, quale concordata dai membri del quadro inclusivo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili;
27. invita l'UE e i suoi Stati membri a garantire l'effettiva applicazione dell'aliquota minima globale dell'imposta sulle società del 15 % concordata per le imprese multinazionali; sottolinea che, secondo le stime, tale aliquota minima d'imposta genererà ogni anno circa 150 miliardi di USD di gettito fiscale aggiuntivo a livello mondiale.
28. invita la Commissione a provvedere affinché i paesi in via di sviluppo possano esercitare pienamente i propri diritti ai sensi delle disposizioni dell'OMC in materia di trattamento speciale e differenziato, in particolar modo per garantire la loro sicurezza alimentare; sollecita la Commissione ad aggiornare la comunicazione del 2009 sul commercio equo(9);
29. sottolinea l'urgente necessità di intraprendere sforzi congiunti di ampia portata verso la decarbonizzazione, di fornire finanziamenti sostanziali a tal fine e di effettuare trasferimenti di tecnologia di vasta portata; evidenzia l'importanza della collaborazione congiunta per promuovere lo sviluppo sostenibile e combattere i cambiamenti climatici, incentivando al contempo la crescita economica; sottolinea che l'istituzione di partenariati energetici con i paesi della regione della SADC deve concentrarsi non solo sull'attuazione del Green Deal in Europa, ma anche mirare a rifornire la regione;
30. ribadisce che la transizione verde ha il potenziale di generare posti di lavoro verdi e di qualità che possono contribuire in modo significativo all'eliminazione della povertà e all'inclusione sociale, sia negli Stati membri dell'UE che nei paesi della SADC aderenti all'APE;
31. sottolinea l'importanza di investire nell'istruzione e nello sviluppo di competenze specifiche per gli sforzi di decarbonizzazione, affrontando al contempo le sfide della transizione giusta;
32. ritiene che i progetti intesi a migliorare le infrastrutture locali nei paesi della SADC aderenti all'APE in relazione ai partenariati tra città siano utili per sostenere in modo decentrato i partenariati sul clima tra l'UE e i singoli Stati della SADC aderenti all'APE e per approfondire gli scambi tra le amministrazioni comunali dell'Africa meridionale e dell'UE; è convinto che gli scambi a livello comunale consentano agli esperti africani ed europei di mettere a punto soluzioni adeguate ai problemi per quanto riguarda lo sviluppo delle infrastrutture locali; si compiace che tali progetti di partenariato siano sostenuti dal programma "Autorità locali: partenariati per città sostenibili 2020"; invita la Commissione a continuare ad assistere i paesi della SADC aderenti all'APE nel soddisfare i requisiti della politica ambientale dell'UE e a mantenere tale programma di finanziamento; esorta la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna e le delegazioni dell'UE a rafforzare il dialogo al fine di promuovere la comprensione reciproca dell'impatto delle iniziative dell'UE in materia di clima, quali il regolamento sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) e il regolamento sulla deforestazione, nonché della futura legislazione dell'Unione in materia di dovere di diligenza;
33. sottolinea che gli Stati della SADC aderenti all'APE risentono in modo particolare degli effetti dei cambiamenti climatici; ricorda che nell'Africa meridionale l'agricoltura è colpita sia da inondazioni che da siccità; esorta la Commissione e gli Stati della SADC aderenti all'APE a intensificare la cooperazione volta a sviluppare adeguati sistemi di allarme rapido e a rafforzare il coordinamento tra i ministeri competenti degli Stati della SADC aderenti all'APE al fine di conseguire gli obiettivi previsti dai contributi stabiliti a livello nazionale;
34. accoglie con favore gli sforzi compiuti dagli Stati della SADC aderenti all'APE e dalla Commissione per rafforzare la cooperazione riguardante i sistemi alimentari resilienti e la sovranità alimentare nell'ambito del processo di riesame; ritiene che tale cooperazione sia un'opportunità per promuovere la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano nelle zone rurali e le convenzioni dell'OIL incentrate sull'agricoltura, ad esempio la convenzione n. 129 concernente l'ispezione del lavoro in agricoltura, la convenzione n. 10 sull'età minima in agricoltura e la convenzione n. 11 sul diritto di associazione in agricoltura; ricorda che la capacità dell'agroecologia di conciliare la dimensione economica, ambientale e sociale della sostenibilità è stata riconosciuta in importanti relazioni del gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici e della piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici, come pure nella valutazione globale dell'agricoltura (IAASTD) condotta dalla Banca mondiale e dalla FAO;
35. pone l'accento sulla necessità di adoperarsi per costruire catene del valore resilienti dal punto di vista climatico all'interno del settore agroindustriale e sviluppare varietà di colture resistenti alla siccità e tecniche di trasformazione adattate al clima;
36. sottolinea che l'accesso all'acqua potabile e alle strutture igienico-sanitarie è fondamentale per la sostenibilità dell'agricoltura; pone l'accento sulla necessità di strategie globali di gestione delle risorse idriche; evidenzia che la mancanza di accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari nella regione della SADC è un ostacolo allo sviluppo sostenibile;
37. chiede che siano realizzate e condivise tra gli Stati membri della SADC aderenti all'APE iniziative regionali di agro-trasformazione per promuovere lo scambio di conoscenze e la condivisione delle migliori pratiche; invita a monitorare i progressi realizzati in relazione alle catene del valore regionali nella trasformazione agricola;
Genere
38. riconosce il ruolo fondamentale delle donne nello sviluppo economico della regione della SADC e l'importanza di creare un ambiente favorevole che ne tuteli i diritti; invita la Commissione a dare priorità alle questioni di genere nell'ambito dell'attuazione dell'APE, ad esempio organizzando workshop sulla parità di genere che coinvolgano, tra l'altro, le organizzazioni per i diritti delle donne nell'UE e nei paesi della SADC, sensibilizzando le autorità nazionali e le imprese locali circa il potenziale economico inutilizzato derivante dalla discriminazione nei confronti delle donne e favorendo l'individuazione dei fattori politici, economici e sociali che ostacolano la promozione del ruolo delle donne africane, e chiede che siano adottate politiche e azioni concrete per colmare il divario di genere; pone l'accento sull'importanza dell'emancipazione delle donne e dei giovani nella regione della SADC, migliorando il loro accesso ai finanziamenti, alle risorse e alla partecipazione economica; invita l'UE e gli Stati della SADC aderenti all'APE a garantire l'accesso equo e senza restrizioni di donne e giovani alle risorse e ai servizi finanziari e a promuovere l'inclusione finanziaria;
Investimenti
39. sottolinea che è necessario potenziare in modo significativo la finanza e gli investimenti verdi al fine di conseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dell'accordo di Parigi nonché di realizzare progressi nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici negli Stati della SADC aderenti all'APE;
40. invita l'UE e gli Stati della SADC aderenti all'APE a valutare attivamente meccanismi innovativi per la finanza verde, tra cui le obbligazioni verdi, i fondi di investimento incentrati sul clima e i partenariati pubblico-privati, sfruttando le piattaforme internazionali per attrarre investimenti a favore di progetti sostenibili e resilienti ai cambiamenti climatici; invita l'UE a sfruttare la sua influenza per ottenere migliori pratiche di finanziamento da istituzioni quali la Banca mondiale e rafforzare il ruolo del Fondo monetario internazionale nella riduzione del debito dei paesi fortemente indebitati e invita pertanto l'UE e i suoi Stati membri a sfruttare la loro influenza per valutare nuovi approcci in grado di sbloccare finanziamenti per l'adattamento ai cambiamenti climatici; sottolinea la necessità di misure proattive per continuare ad attrarre maggiori investimenti, in particolare nei settori strategici e innovativi, che possano portare a risultati di maggiore qualità e promuovere uno sviluppo più sostenibile, il che potrebbe tradursi in vantaggi a lungo termine sia per gli Stati della SADC aderenti all'APE che per l'UE; esorta inoltre l'UE e gli Stati della SADC aderenti all'APE a valutare congiuntamente possibilità di finanziamento innovative, come l'ottenimento di prestiti e la loro successiva assegnazione a condizioni adeguate per finanziare infrastrutture pubbliche in settori cruciali come l'energia, l'approvvigionamento idrico, lo smaltimento dei rifiuti e il riciclaggio;
41. invita l'UE e gli Stati membri a intensificare gli sforzi nelle sedi internazionali, tra cui l'OMC, per ottenere un aumento dei finanziamenti internazionali a favore del clima;
42. osserva che lo stock di investimenti degli Stati membri dell'UE negli Stati della SADC aderenti all'APE rimane notevolmente superiore a quello degli Stati Uniti o della Cina;
43. ritiene inoltre che vi sia un'urgente necessità di aumentare gli investimenti sostenibili nella regione della SADC e si attende che siano individuati settori di investimento che risultino particolarmente adatti ai partenariati per gli investimenti tra l'UE e gli Stati della SADC aderenti all'APE; chiede un migliore coordinamento dell'approccio Team Europa nell'ottica di individuare e attuare misure adeguate per aumentare gli investimenti; sottolinea che il conseguimento degli OSS richiede massicci investimenti a sostegno delle infrastrutture e di una diversificazione che riduca la dipendenza dai prodotti primari in direzione di prodotti industriali di alto valore; sottolinea che la politica dell'UE in materia di investimenti dovrebbe aiutare i paesi in via di sviluppo, in particolare quelli africani, ad attrarre IED e a ridurre il deficit di finanziamento onde conseguire gli OSS; sottolinea che la creazione di posti di lavoro dignitosi deve essere un fattore chiave per promuovere gli investimenti nella regione della SADC, consentendo la creazione di quadri nazionali solidi in materia di diritti umani e dovere di diligenza ambientale; pone l'accento sull'importanza di coinvolgere ogniqualvolta possibile le imprese locali nel processo di attuazione, al fine di mantenere i fondi investiti nella regione, promuovere l'occupazione e agevolare il trasferimento di competenze; ritiene opportuno aumentare i fondi del Global Gateway, nonché la quota di sovvenzioni per gli investimenti pubblici altrettanto necessari;
44. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che, nel selezionare e sostenere i progetti del Global Gateway, il dialogo sociale sia parte integrante del quadro istituzionale per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche a tutti i livelli;
45. invita la Commissione a coordinare meglio le singole agenzie nazionali di credito all'esportazione degli Stati membri dell'UE ai fini dell'allineamento con le priorità del Green Deal europeo;
46. sottolinea l'importanza delle piccole e medie imprese (PMI) per lo sviluppo economico degli Stati della SADC, e ne riconosce il potenziale e il ruolo; ribadisce la necessità di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito ai vantaggi e alle opportunità dell'accordo, in particolare per le PMI;
47. pone l'accento sull'importanza di un coinvolgimento proattivo delle imprese del settore privato nell'attuazione e nel monitoraggio dell'APE UE-SADC;
48. invita la Commissione a favorire e incoraggiare attivamente la partecipazione ai programmi di rafforzamento delle capacità e alle iniziative regionali volte a potenziare gli investimenti e la capacità di esportazione, promuovendo al contempo un ambiente di mercato più favorevole alle PMI;
49. si compiace dell'introduzione di programmi dell'UE quali il Programma di sostegno per migliorare il contesto imprenditoriale e di investimento, che mira a migliorare il clima imprenditoriale e di investimento negli Stati della SADC; chiede, in tale contesto, di prevedere maggiori finanziamenti nel prossimo periodo di programmazione finanziaria, in modo da stimolare maggiormente la crescita e lo sviluppo del settore privato e creare opportunità di lavoro per la popolazione locale, riducendo così la povertà;
50. sottolinea che un quadro giuridico e fiscale trasparente e prevedibile contribuirà a promuovere l'integrazione regionale e ad attrarre investimenti esteri diretti;
Adesione dell'Angola
51. riconosce l'importanza del SIFA UE-Angola per il presente Accordo, in quanto nuovo approccio per costruire il necessario quadro giuridico e fiscale trasparente e prevedibile in grado di promuovere la dovuta diligenza degli investitori al fine di attrarre investimenti sostenibili e responsabili, e sottolinea le disposizioni concordate sugli impegni in materia di genere, cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile; incoraggia altri paesi della regione a prendere in considerazione SIFA analoghi con l'UE, che includano contributi determinati a livello nazionale nella loro architettura; sottolinea che il SIFA UE-Angola dovrebbe contribuire ad attrarre investimenti sostenibili in Angola e ad aumentarli, nonché a promuovere la diversificazione economica, integrando nel contempo impegni in materia di ambiente e diritti del lavoro, e non dovrebbe avere l'effetto opposto; sottolinea le opportunità di investimenti sostenibili nel settore agricolo sensibile ai cambiamenti climatici, gli investimenti nelle energie rinnovabili e nelle infrastrutture resilienti ai cambiamenti climatici, nonché lo sviluppo delle competenze; invita la Commissione a dare priorità ai progetti di cooperazione che promuovono gli impegni di sostenibilità stabiliti nel SIFA UE-Angola nell'ambito del programma indicativo pluriennale per l'Angola; ritiene che accordi come il SIFA UE-Angola possano offrire un quadro giuridico e organizzativo per gli investimenti sostenibili in grado di ridurre la dipendenza dell'Angola dal petrolio e dal gas; si compiace del fatto che il SIFA UE-Angola includa aspetti importanti per l'attuazione pratica degli investimenti, quali la trasparenza e la prevedibilità degli investimenti, lo snellimento delle procedure di approvazione, l'istituzione di punti di contatto per gli investitori interessati e procedure in materia di prevenzione e risoluzione delle controversie e dovere di diligenza degli investitori; invita l'UE e gli Stati della SADC aderenti all'APE a valutare se un accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili debba integrare l'APE; invita gli Stati della SADC aderenti all'APE ad avviare negoziati al riguardo, se necessario;
52. si compiace della richiesta dell'Angola di aderire all'APE UE-SADC; auspica, in tale contesto, che il processo negoziale inizi senza ulteriori indugi; ritiene che, se l'Angola aderirà all'APE UE-SADC o a qualsiasi altro strumento internazionale distinto vincolante e applicabile tra l'UE e gli Stati della SADC, il SIFA UE-Angola dovrà essere modificato di conseguenza;
53. ricorda che, secondo la valutazione d'impatto della Commissione, l'Angola presenta problemi di capacità ai fini di un'attuazione efficace dell'APE; invita la Commissione ad assistere l'Angola nel rafforzamento delle capacità;
Materie prime
54. invita la Commissione e gli Stati della SADC aderenti all'APE a rafforzare la cooperazione nei consessi formali e tramite partenariati strategici sulle materie prime critiche e tabelle di marcia per l'attuazione, al fine di garantire un approvvigionamento diversificato e sostenibile di materie prime essenziali per le transizioni verde, digitale e giusta, migliorare il riciclaggio delle risorse naturali e la gestione dei rifiuti, aiutare le industrie nazionali a progredire lungo la catena del valore, dall'estrazione alla lavorazione delle materie prime, e promuovere pratiche minerarie responsabili, in particolare riconoscendo e applicando il consenso libero, preventivo e informato della popolazione locale interessata dai progetti estrattivi e creando benefici lungo tutta la catena di approvvigionamento e produzione; è convinto che l'estrazione delle materie prime debba avvenire nel rispetto delle norme ambientali, dei diritti dei lavoratori e dei diritti umani, compresi i diritti delle popolazioni indigene; chiede la costante e ampia partecipazione di tutte le parti interessate, comprese le comunità locali e indigene; sostiene la necessità di riforme politiche riguardanti la proprietà delle terre e delle miniere, i diritti dei lavoratori e la giustizia sociale, al fine di mitigare i conflitti e incoraggiare gli investimenti sostenibili; esprime preoccupazione per i casi di violazione dei diritti umani e per l'elevato livello di danni ambientali causati da alcune imprese del settore minerario;
55. si compiace del partenariato strategico con la Namibia, che mira a promuovere lo sviluppo dell'idrogeno rinnovabile e le catene del valore delle materie prime critiche; ricorda la necessità di sviluppare le infrastrutture necessarie, come gli impianti di energia rinnovabile, le reti di trasporto e i centri di ricerca, per agevolare la produzione e la distribuzione di idrogeno rinnovabile;
56. chiede a tale proposito di creare piattaforme di condivisione delle conoscenze e reti di ricerca per agevolare lo scambio di migliori pratiche, esperienze e soluzioni innovative tra gli Stati membri; ritiene utile estendere la cooperazione tecnologica ad altri settori;
57. sottolinea che la richiesta dell'UE di vietare le tasse all'esportazione sulle materie prime rappresenta un ostacolo di lunga data nel processo negoziale sugli APE, considerando che le tasse e i dazi all'esportazione non sono vietati dal regime dell'OMC; ricorda il diritto dei paesi africani di regolamentare le materie prime nel loro interesse pubblico; invita di conseguenza l'UE ad astenersi dall'adottare una politica commerciale che vieti in generale ai paesi in via di sviluppo di imporre tasse all'esportazione sulle materie prime, nella misura in cui ciò sia compatibile con l'OMC;
Deroga all'accordo TRIPS
58. osserva che la proposta originaria avanzata da vari paesi, tra cui India e Sud Africa, relativa a una deroga agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) per i vaccini contro la COVID-19 ha inizialmente suscitato reazioni diverse ed è stata successivamente sostenuta dall'UE; sottolinea che, in futuro, un partenariato paritario dovrebbe comportare un maggiore dialogo; invita l'UE, i suoi Stati membri e i membri dell'OMC a proseguire le discussioni a lungo attese in seno all'OMC sull'ampliamento della decisione TRIPS adottata dalla 12a Conferenza ministeriale al fine di estendere agli strumenti terapeutici e diagnostici le flessibilità concordate a livello di OMC; invita, in tale contesto, la Commissione a istituire un quadro politico chiaro per garantire che il futuro sistema di licenze obbligatorie dell'UE sia in linea con le flessibilità concordate nel quadro dell'accordo TRIPS; chiede di rafforzare la cooperazione paritaria con gli Stati della SADC aderenti all'APE in questo settore;
59. si compiace degli sforzi profusi nell'ambito del partenariato strategico UE-Sud Africa per costruire un'infrastruttura per la produzione di vaccini; sottolinea che tale infrastruttura deve includere la produzione di vaccini contro la COVID-19;
o o o
60. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe aderenti all'accordo di partenariato economico.
Studio – "EU-Southern African Development Community Economic Partnership Agreement: A geo-economic perspective", Parlamento europeo, Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare, 22 novembre 2023.
Cipollina, M., "The Trade Growth under the EU-SADC Economic Partnership Agreement: An Empirical Assessment" (La crescita commerciale nell'ambito dell'accordo di partenariato economico UE-SADC: una valutazione empirica). Economies, vol. 10, n. 12, 2022.
Comunicazione della Commissione del 5 maggio 2009 dal titolo "Contribuire allo sviluppo sostenibile: il ruolo del commercio equo e solidale e dei programmi non governativi in ambito commerciale a garanzia della sostenibilità" (COM(2009)0215).
Situazione critica a Cuba
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Risoluzione del Parlamento europeo del 29 febbraio 2024 sulla situazione critica a Cuba (2024/2584(RSP))
– viste le sue precedenti risoluzioni su Cuba, in particolare la sua risoluzione del 12 luglio 2023 sulla situazione dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione UE-Cuba alla luce della recente visita dell'alto rappresentante nell'isola(1),
– visto l'accordo di dialogo politico e di cooperazione (ADPC) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra(2), firmato nel dicembre 2016 e applicato in via provvisoria dal 1º novembre 2017,
– visti gli articoli 4, 5 e 229 della Costituzione cubana e il codice penale cubano,
– vista la definizione di "organizzazione della società civile" nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
– visto il documento ARES (2021) 2474104 del vicedirettore esecutivo del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) per le Americhe,
– visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 e gli altri trattati e strumenti internazionali in materia di diritti umani,
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984, di cui Cuba è Stato parte,
– visti le relazioni di organizzazioni per i diritti umani, quali Human Rights Watch, Human Rights Foundation e Prisoners Defenders, il capitolo IV.B su Cuba delle relazioni annuali 2020, 2021 e 2022 della Commissione interamericana per i diritti dell'uomo (IACHR), la comunicazione del 6 novembre 2019 all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani della relatrice speciale delle Nazioni Unite sulle forme contemporanee di schiavitù, comprese le sue cause e le sue conseguenze, e della relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla tratta di persone, in particolare donne e bambini, sulle brigate mediche cubane, la comunicazione del 2 novembre 2023 all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani del relatore speciale delle Nazioni Unite sulle forme contemporanee di schiavitù, comprese le sue cause e le sue conseguenze, sulle brigate mediche cubane, nonché le conclusioni dell'esame periodico universale su Cuba del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, del 2018, per quanto riguarda le brigate mediche cubane,
– vista la comunicazione del 16 novembre 2023 destinata a Cuba della relatrice speciale delle Nazioni Unite per la libertà di religione o di credo, del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria, della relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione, del relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti alla libertà di riunione pacifica e di associazione e del relatore speciale delle Nazioni Unite sulle questioni inerenti alle minoranze,
– visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
A. considerando che il 5 luglio 2017 il Parlamento ha dato la sua approvazione all'ADPC, con chiare condizioni legate al miglioramento dei diritti umani e della democrazia a Cuba, tra cui figura una clausola sospensiva in caso di violazione delle disposizioni in materia di diritti umani; che la risoluzione di accompagnamento chiedeva alle autorità cubane di consentire alle delegazioni del Parlamento europeo di entrare nel paese e poter interagire con i loro interlocutori;
B. considerando che diversi articoli dell'ADPC UE-Cuba, in particolare gli articoli 1, 2 e 3, stabiliscono principi chiari in materia di uguaglianza, reciprocità, rispetto reciproco, rafforzamento dei contatti, dialogo e cooperazione tra le due società; che il Parlamento ha chiesto al SEAE di fare tutto il possibile per monitorare attentamente la situazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a Cuba in sede di applicazione dell'ADPC; che il rispetto dei diritti umani, civili, politici, economici, sociali e culturali costituisce un elemento essenziale per l'UE;
C. considerando che il numero di prigionieri politici e di coscienza a Cuba è aumentato in modo drammatico fino a raggiungere, il 31 gennaio 2024, un totale di 1 066 prigionieri, di cui 33 minorenni al momento dell'arresto, il che rappresenta un aumento di otto volte rispetto al 2018, con un incremento di 170 prigionieri negli ultimi 12 mesi, pari a una media di oltre 14 detenzioni mensili dettate da motivi politici; che le organizzazioni per i diritti umani hanno inoltre documentato oltre 11 000 casi di condanne per "pericolosità precriminale", della durata media di due anni e dieci mesi di reclusione, contro persone che non hanno commesso né tentato alcun reato, dato riportato nell'aprile 2022 dal presidente del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura nell'ambito delle osservazioni orali conclusive in occasione della 73a sessione dell'esame periodico su Cuba del Comitato; che negli ultimi decenni l'articolo 72 del codice civile cubano ha permesso ogni anno una media di 3 850 nuove detenzioni per "pericolosità precriminale"; che gli articoli 434.1 e 189.3 del nuovo codice penale cubano si basano sulle misure "precriminali" contenute nel codice civile;
D. considerando che le Nazioni Unite si sono già rivolte a Cuba esprimendo la propria preoccupazione per la detenzione e l'incarcerazione di leader religiosi nel paese; che il 16 novembre 2023 cinque titolari di mandati e relatori delle procedure speciali delle Nazioni Unite hanno inviato a Cuba una comunicazione in cui descrivevano e condannavano il modello sistematico di persecuzione, detenzione e tortura attuato da paese nei confronti di pastori evangelici e sacerdoti cattolici, imam musulmani e leader religiosi yoruba/santería;
E. considerando che l'Istituto per la ricerca sulle politiche in materia di criminalità e giustizia ha aggiornato la banca dati World Prison Brief nel gennaio 2024 segnalando un aumento del numero di prigionieri sull'isola, il che colloca Cuba al secondo posto nel mondo in termini di tasso di incarcerazione; che il governo cubano continua a ricorrere alla detenzione arbitraria per vessare e intimidire le voci critiche, gli attivisti indipendenti, gli oppositori politici e altre figure;
F. considerando che le organizzazioni per i diritti umani continuano a documentare la repressione in corso dei diritti alla libertà di espressione, di riunione pacifica e di associazione nel paese e che le autorità cubane soffocano le voci di dissenso e prendono di mira i difensori dei diritti umani; che nel 2023 sono stati documentati oltre 200 episodi di restrizioni a Internet, tra cui casi di pirateria informatica ai danni di account di giornalisti al fine di metterli a tacere e limitare la libertà di espressione;
G. considerando che la situazione dei diritti umani a Cuba è profondamente preoccupante, in particolare per quanto riguarda le popolazioni vulnerabili, quali le donne, le minoranze etniche e la comunità LGBTIQ +; che le organizzazioni non governative e gli osservatori indipendenti segnalano un aumento dei femminicidi a Cuba, con 89 casi registrati nel 2023 e otto nuovi casi finora registrati nel 2024; che, ciononostante, il regime non ha messo in atto un sistema di registrazione dei femminicidi nel paese utilizzando dati pubblici aggiornati e non è stata ancora adottata una legge globale contro la violenza di genere, che garantisca il coinvolgimento dei rappresentanti della società civile;
H. considerando che il Parlamento ha ricordato ripetutamente al SEAE che la partecipazione dei rappresentanti della società civile indipendente al dialogo politico e ai progetti di cooperazione nel quadro dell'ADPC costituisce una parte essenziale dell'accordo stesso, come sottolineato all'articolo 36, e che è opportuno ovviare immediatamente all'esclusione dei rappresentanti della società civile indipendente dai fondi per la cooperazione e/o dalla partecipazione all'accordo, mentre al contrario la partecipazione e l'accesso ai fondi di cooperazione sono consentiti esclusivamente alle imprese partecipate o controllate dallo Stato, come è avvenuto sin dalla firma dell'accordo;
I. considerando che il 2 gennaio 2024 le Nazioni Unite hanno reso pubblica la lettera inviata al regime cubano in cui lo si accusa di imporre il lavoro forzato, una delle forme di schiavitù moderna denunciate dai relatori speciali sulla tratta di esseri umani e sulla schiavitù; che diverse organizzazioni internazionali hanno denunciato il fatto che civili cubani che lavorano all'estero, tra cui medici, insegnanti, marinai, ingegneri, artisti o atleti, sono vittime della tratta di esseri umani a causa di leggi e normative intrinsecamente coercitive che soffocano libertà fondamentali molto esplicite, quali l'articolo 176 del codice penale, la risoluzione MINCEX 368 del 2020, la legge sulla migrazione e il decreto 306 del 2012;
J. considerando che il regime gradualmente imposto a Cuba esclude qualsiasi prospettiva di cambiamento democratico, in quanto l'articolo 5 della Costituzione cubana afferma che il "Partito comunista di Cuba, unico, martiano, fidelista, marxista e leninista" è la suprema forza politica dirigente della società e dello Stato, mentre gli articoli 4 e 229 definiscono l'attuale sistema politico come irrevocabile;
K. considerando che, nonostante anni di insistenza sulla necessità di visitare l'isola, le autorità cubane rifiutano sistematicamente di accordare l'ingresso a Cuba alle commissioni ufficiali, alle delegazioni e ad alcuni gruppi politici del Parlamento europeo, a organizzazioni internazionali per i diritti umani e ad altri osservatori indipendenti della situazione dei diritti umani, compresi i relatori speciali delle Nazioni Unite, o di permettere loro di visitare le prigioni;
L. considerando che il 23 novembre 2023 la Conferenza dei presidenti del Parlamento europeo ha autorizzato l'invio di una delegazione ad hoc a Cuba a seguito di una lettera di invito dell'ambasciatrice di Cuba in Belgio e presso l'Unione europea del 20 settembre 2023; che il 19 dicembre 2023 il vicepresidente del parlamento cubano ha informato l'ambasciatore dell'UE a Cuba del suo rifiuto di ricevere la delegazione del Parlamento con la motivazione che "non desiderava ricevere la visita dei deputati al Parlamento europeo che lavorano contro gli interessi di Cuba e sono completamente allineati con gli Stati Uniti"; che l'ambasciatrice della Repubblica di Cuba, in una lettera del 25 gennaio 2024 indirizzata alla Presidente del Parlamento europeo, ha affermato che il presidente della delegazione ad hoc del Parlamento europeo a Cuba e altri due membri manterrebbero legami con cittadini e organizzazioni figuranti nell'elenco nazionale delle persone ed entità ricercate dalle autorità cubane (...) sulla base di atti terroristici e sosterrebbero detti cittadini e organizzazioni; che nel novembre 2023 una delegazione del parlamento cubano è stata ricevuta nei locali del Parlamento europeo;
M. considerando che il Parlamento ha conferito il premio Sacharov per la libertà di pensiero ad attivisti cubani in tre occasioni: a Oswaldo Payá nel 2002, alle Damas de Blanco (Donne in bianco) nel 2005 e a Guillermo Fariñas nel 2010; che i vincitori del premio Sacharov e i loro familiari continuano a essere regolarmente sottoposti a molestie e intimidazioni e che viene loro impedito di lasciare il paese e partecipare a eventi internazionali; che nel giugno 2023 la Commissione interamericana dei diritti dell'uomo (IACHR) è giunta alla conclusione che vi è stato un coinvolgimento diretto di agenti dello Stato nella morte degli attivisti per la democrazia Oswaldo Payá e Harold Cepero, deceduti in un incidente automobilistico nel 2012; che dovrebbe essere svolta un'indagine del tutto trasparente per consegnare alla giustizia i responsabili dell'uccisione di Oswaldo Payá e Harold Cepero;
N. considerando che l'ADPC non ha raggiunto il suo obiettivo primario di migliorare le libertà fondamentali a Cuba;
1. deplora il fatto che, nonostante il tempo trascorso dall'entrata in vigore dell'ADPC, la situazione relativa alla mancanza di democrazia e libertà a Cuba non sia migliorata e che, al contrario, la situazione dei diritti umani sull'isola si sia ulteriormente aggravata e deteriorata, in palese e sistematica violazione delle disposizioni di base dell'ADPC;
2. sottolinea l'obbligo per tutte le parti di conformarsi alle disposizioni vincolanti dell'ADPC e di rispettare il principio dell'universalità dei diritti umani;
3. condanna con la massima fermezza le violazioni e gli abusi sistematici dei diritti umani perpetrati dal regime cubano nei confronti di manifestanti, dissidenti politici, leader religiosi, attivisti per i diritti umani e artisti indipendenti, tra gli altri; esorta le autorità cubane a porre immediatamente fine alla politica di repressione; condanna la mancanza di libertà religiosa a Cuba;
4. esprime preoccupazione per l'allarmante incremento del numero di prigionieri politici, aumentato di oltre otto volte dal 2018, che fa di Cuba il più grande carcere per attivisti e dissidenti politici in America latina; chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutte le persone detenute solo per aver esercitato i loro diritti umani, compresi i diritti alla libertà di espressione e di riunione pacifica; chiede altresì la rinuncia ad azioni penali ingiuste e sostiene l'agevolazione del rimpatrio delle persone in esilio;
5. ritiene inaccettabile che il SEAE e la delegazione dell'UE all'Avana abbiano convenuto di escludere dai dialoghi politici l'opposizione democratica cubana e le organizzazioni indipendenti e legittime della società civile, sia europee che cubane, in quanto non approvate dalle autorità cubane; ricorda la sua risoluzione del luglio 2023 in cui deplorava profondamente il fatto che il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) avesse perso l'opportunità di sostenere la democrazia tramite la società civile cubana e i prigionieri politici come pure di inviare un messaggio chiaro sulle preoccupazioni dell'UE in merito alle violazioni dei diritti umani a Cuba;
6. ribadisce il suo sostegno fermo e incondizionato al popolo cubano, a tutti i difensori dei diritti umani a Cuba e alla loro encomiabile dedizione alle libertà e a tutti i diritti negati da decenni dal regime cubano;
7. esprime profonda preoccupazione per l'esistenza del lavoro forzato a Cuba e condanna il lavoro forzato imposto dallo Stato cubano, in particolare nelle brigate mediche, ma che riguarda anche insegnanti, marinai, ingegneri, artisti, atleti e altri, dei cui stipendi il governo cubano si appropria in gran parte; denuncia il fatto che la maggioranza dei "volontari" nelle missioni internazionali ha dichiarato di essere stato costretto a partecipare contro la propria volontà o di aver dovuto partecipare in condizioni strutturali coercitive;
8. osserva che nel novembre 2023 i membri del parlamento cubano, compreso il segretario del parlamento nazionale cubano, Homero Acosta, sono stati ricevuti con rispetto e calorosamente al Parlamento europeo; dichiara inaccettabile e in contrasto con l'ADPC la perdurante esclusione del Parlamento europeo, l'unica istituzione europea cui è negato l'accesso al territorio cubano; respinge la decisione di Cuba di rifiutare la visita di una delegazione ad hoc del Parlamento ed esorta le autorità cubane ad aderire ai principi dell'ADPC concedendo al Parlamento l'accesso al paese; chiede che, conformemente ai principi di uguaglianza, reciprocità e mutuo rispetto dell'ADPC, siano adottate misure analoghe che neghino l'accesso ai locali del Parlamento a qualsiasi rappresentante dell'Assemblea nazionale del potere popolare o del regime cubano;
9. chiede che, conformemente all'ADPC, le autorità cubane concedano l'accesso a una delegazione del Parlamento europeo, dell'UE e degli Stati membri, nonché alle organizzazioni indipendenti per i diritti umani, affinché esse possano monitorare i processi e visitare le centinaia di attivisti e comuni cittadini cubani che sono tuttora detenuti per aver esercitato il loro diritto alla libertà di espressione e di riunione; invita l'AR/VP, ogni qual volta abbia contatti con le autorità cubane, ad attirare l'attenzione sul fatto che al Parlamento è stato nuovamente negato l'accesso e a esortarle a revocare immediatamente tale decisione;
10. ribadisce il suo invito al Consiglio affinché applichi il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky dell'UE) e adotti sanzioni nei confronti dei responsabili delle persistenti violazioni dei diritti umani a Cuba, innanzitutto imponendole nei confronti di Miguel Díaz-Canel, in quanto figura di maggior rango nella catena di comando delle forze di sicurezza cubane, nonché di altri funzionari di alto livello del governo cubano e di tutti i responsabili della detenzione di prigionieri politici;
11. ribadisce il suo invito all'UE affinché attivi l'articolo 85, paragrafo 3, lettera b), dell'ADPC per chiedere una riunione immediata del comitato misto a causa delle violazioni dell'accordo da parte del governo cubano, che costituiscono un "caso particolarmente urgente"; sottolinea che si tratta di violazioni persistenti e sostanziali dei principi democratici, nonché di mancato rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e posti in evidenza all'articolo 1, paragrafo 5, dell'ADPC; pone inoltre l'accento sul fatto che l'incapacità del regime cubano di porre rimedio a tali trasgressioni, nonostante i ripetuti inviti del Parlamento a tal proposito, dovrebbe comportare la sospensione dell'accordo;
12. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al governo e all'Assemblea nazionale del potere popolare di Cuba, al vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e ai governi degli Stati membri della Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici.