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Procedura : 2024/2663(DEA)
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Ciclo del documento : B9-0199/2024

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B9-0199/2024

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PV 23/04/2024 - 5.5

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P9_TA(2024)0290

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Martedì 23 aprile 2024 - Strasburgo
Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: norme sulla percentuale per la norma BCAA 1
P9_TA(2024)0290B9-0199/2024

Decisione del Parlamento europeo del 23 aprile 2024 di sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione, del 12 marzo 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (C(2024)01488 – 2024/2663(DEA))

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato della Commissione (C(2024)01488),

–  vista la lettera in data 12 marzo 2024 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

–  vista la lettera in data 19 marzo 2024 della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013(1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 152, paragrafo 6,

–  visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione di decisione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

A.  considerando che dal 1º gennaio 2023 gli Stati membri attuano i propri piani strategici della PAC, compreso l'obbligo di mantenere una percentuale di prato permanente in relazione alla superficie agricola, conformemente alla norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) ("BCAA 1") di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115;

B.  considerando che l'esperienza maturata dall'inizio dell'attuazione della BCAA 1 dimostra che le suddette norme devono essere modificate per evitare di imporre un onere sproporzionato agli agricoltori nei casi in cui cambiamenti strutturali nei sistemi agricoli degli Stati membri intervenuti per effetto del riorientamento del mercato, quali il passaggio dalla produzione animale alla coltivazione di seminativi e la riduzione della produzione animale, incidono in maniera sostanziale sulla capacità degli agricoltori di costituire prati permanenti salvaguardando allo stesso tempo la propria redditività;

C.  considerando che, in determinate situazioni, gli Stati membri possono essere tenuti a imporre ai beneficiari l'obbligo di riconvertire le superfici in prato permanente o di creare superfici a prato permanente anche se la diminuzione della percentuale annuale è dovuta a fluttuazioni nelle superfici dichiarate;

D.  considerando che, in alcune circostanze, superfici a prato permanente possono essere registrate nel sistema di identificazione delle parcelle agricole, ma non dichiarate dagli agricoltori ai fini dei pagamenti diretti per un determinato anno, oppure che la superficie agricola totale può aumentare in seguito a dichiarazioni supplementari presentate dagli agricoltori.

E.  considerando che in tali situazioni, se la diminuzione della percentuale annuale oltre la soglia del 5 % di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 non è dovuta alla conversione di superfici a prato permanente ad altri usi agricoli, potrebbe essere sproporzionato imporre agli agricoltori l'obbligo di creare superfici supplementari a prato permanente.

F.  considerando che è opportuno consentire un certo grado di flessibilità, garantendo allo stesso tempo il rispetto dell'obiettivo principale della BCAA 1, ossia di disporre di una "salvaguardia generale contro la conversione ad altri usi agricoli per preservare lo stock di carbonio", e della riduzione massima della percentuale di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115.

G.  considerando che è pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2022/126(2) della Commissione, che fissa norme relative all'apporto per la BCAA 1;

1.  dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 52).

Ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2024Note legali - Informativa sulla privacy