Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (COM(2022)0457 – C9-0309/2022 – 2022/0277(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0457),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0309/2022),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti i pareri motivati inviati dal Parlamento danese, dal Bundesrat tedesco, dal Senato francese e dal Parlamento ungherese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 dicembre 2022(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 16 marzo 2023(2),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 gennaio 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,
– vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A9-0264/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(3);
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (regolamento europeo sulla libertà dei media)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (COM(2021)0206 – C9-0146/2021 – 2021/0106(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0206),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 16 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0146/2021),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere della Banca centrale europea del 29 dicembre 2021(1),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 settembre 2021(2),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalle commissioni competenti a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 2 febbraio 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– viste le deliberazioni congiunte della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 58 del regolamento,
– visto il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per i trasporti e il turismo,
– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0188/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(3);
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale)
La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 14 giugno 2023 (GU C, C/2024/506, 23.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/506/oj).
Modifica della direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e le direttive (UE) 2015/2302, (UE) 2019/2161 e (UE) 2020/1828 (COM(2023)0649 – C9-0384/2023 – 2023/0376(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0649),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0384/2023),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 febbraio 2024(1),
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visto il parere della commissione per i trasporti e il turismo,
– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0060/2024),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2024 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e le direttive (UE) 2015/2302, (UE) 2019/2161 e (UE) 2020/1828
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(2) è stata adottata al fine di garantire che i consumatori all'interno dell'Unione abbiano accesso a procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) di elevata qualità per comporre le controversie contrattuali derivanti dalla vendita di beni o dalla prestazione di servizi da parte di professionisti stabiliti nell'Unione a consumatori residenti nell'Unione. Essa prevede la disponibilità di procedure ADR per tutti i tipi di controversie nazionali e transfrontaliere dei consumatori all'interno dell'Unione, garantendo che tali procedure soddisfino norme minime di qualità. La direttiva impone agli Stati membri di monitorare le prestazioni degli organismi ADR. Per sensibilizzare i consumatori e promuovere il ricorso alle procedure ADR, essa prevede inoltre che i professionisti debbano essere tenuti a informare i consumatori della possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie mediante dette procedure.
(2) Nel 2019 la Commissione ha adottato una relazione sull'attuazione della direttiva 2013/11/UE e del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(3), da cui è emerso che grazie alla direttiva è aumentata in tutta l'Unione la copertura dei mercati al consumo da parte di organismi ADR di elevata qualità. La relazione ha tuttavia rilevato un ritardo nel ricorso alle procedure ADR da parte dei consumatori e delle imprese in alcuni settori e in alcuni Stati membri. Uno dei motivi è la scarsa conoscenza delle procedure ADR da parte dei professionisti e dei consumatori negli Stati membri in cui esse sono state introdotte solo di recente. Un altro motivo consiste nella mancanza di fiducia dei consumatori e dei professionisti nei confronti degli organismi ADR non regolamentati. I dati forniti dalle autorità nazionali competenti all'inizio del 2022 e la valutazione dell'attuazione della direttiva 2013/11/UE effettuata nel 2023 indicano che l'uso è rimasto relativamente stabile (a parte un lieve aumento dei casi connesso alla pandemia di COVID‑19). La maggior parte dei portatori di interessi consultati nel contesto della valutazione ha confermato che tra i fattori più frequenti che ostacolano il ricorso alle procedure ADR figurano la scarsa consapevolezza e comprensione delle procedure ADR da parte dei consumatori, lo scarso coinvolgimento dei professionisti, le lacune nella copertura delle ADR in alcuni Stati membri, i costi elevati e la complessità delle procedure ADR nazionali, e le differenze tra le competenze dei vari organismi ADR. Le procedure ADR transfrontaliere sono ulteriormente ostacolate da fattori quali la lingua, la scarsa conoscenza del diritto applicabile e difficoltà specifiche di accesso per i consumatori vulnerabili.
(2 bis) Al fine di realizzare appieno il proprio potenziale e produrre risultati per i consumatori, la presente direttiva dovrebbe prevedere l'obbligatorietà della partecipazione dei vettori aerei che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 261/2004, a condizione che ciò non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accedere al sistema giudiziario. Diversi studi hanno infatti evidenziato come nei settori dei trasporti e del turismo si registri un elevato numero di reclami da parte dei consumatori, in particolare nell'ambito dei diritti dei passeggeri del trasporto aereo. [Em. 1]
(2 ter) Gli organismi ADR dovrebbero trasmettere alle autorità competenti un elenco dei professionisti che rifiutano sistematicamente e indebitamente di rispettare gli esiti delle procedure ADR. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero garantire che, qualora non rispettino l'esito di una procedura ADR, i professionisti siano tenuti a fornire per iscritto una spiegazione alle altre parti della procedura ADR. [Em. 2]
(3) Poiché almeno due operazioni online su cinque dei consumatori residenti nell'Unione sono effettuate con professionisti stabiliti in paesi terzi, è opportuno estendere l'ambito di applicazione della direttiva 2013/11/UE per consentire ai professionisti di paesi terzi che intendono partecipare a una procedura ADR di accedervi. Nessun ostacolo procedurale dovrebbe impedire ai consumatori residenti nell'Unione di risolvere controversie nei confronti di professionisti, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento, che accettino di seguire una procedura ADR tramite un organismo ADR stabilito in uno Stato membro. A norma del diritto dell'Unione applicabile, il consumatore dovrebbe poter avviare una procedura nello Stato membro in cui risiede. Non dovrebbe essere possibile accedere alle procedure ADR in uno Stato membro che non è né lo Stato membro di residenza del consumatore né lo Stato membro di stabilimento del professionista. [Em. 3]
(4) Dall'adozione della direttiva 2013/11/UE le controversie dei consumatori sono diventate molto più complesse. La digitalizzazione di beni e servizi, la crescente importanza del commercio elettronico e della pubblicità digitale nella formazione dei contratti con i consumatori hanno determinato un aumento del numero di consumatori esposti a informazioni online fuorvianti e a interfacce manipolative che impediscono loro di prendere decisioni di acquisto informate. È pertanto necessario chiarire che le controversie contrattuali derivanti dalla vendita di beni o servizi comprendono il contenuto digitale e i servizi digitali e ampliare l'ambito di applicazione della direttiva 2013/11/UE al di là di tali controversie, in modo che i consumatori possano anche chiedere riparazione per le condotte che li danneggiano in una fase precontrattuale, indipendentemente dal fatto chepurché successivamente siano o meno vincolati da un contratto, o in una fase postcontrattuale. [Em. 4]
(5) È inoltre opportuno che la direttiva 2013/11/UE contempli anche i diritti dei consumatori derivanti dalla legislazione dell'Unione che disciplina i rapporti tra consumatori e professionisti quando non esiste un rapporto di natura contrattuale, per quanto riguarda il diritto di accedere a beni e servizi, e di pagarli, senza subire discriminazioni basate sulla cittadinanza o sul luogo di residenza o di stabilimento, come previsto agli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio(4), o su qualsiasi altro motivo di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; il diritto di aprire e trasferire conti bancari di cui agli articoli 9, 10, 11 e 16 della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(5) e di non essere discriminati ai sensi dell'articolo 15 di tale direttiva; il diritto di ricevere informazioni trasparenti sulle condizioni al dettaglio per le chiamate e gli SMS in roaming di cui agli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio(6); e il diritto alla trasparenza dei prezzi delle tariffe aeree passeggeri e merci di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio(7). È pertanto opportuno che le controversie sorte in relazione a tali categorie di diritti dei consumatori possano essere trattate nell'ambito di procedure ADR. [Em. 5]
(5 bis) Gli Stati membri dovrebbero prendere atto della raccomandazione della Commissione, del 17 ottobre 2023, sui requisiti di qualità per le procedure di risoluzione delle controversie offerte dai mercati online e dalle associazioni di categoria dell'Unione. La Commissione dovrebbe essere incoraggiata a integrare la presente direttiva con un regolamento sui requisiti di qualità per le procedure di risoluzione delle controversie offerte dai mercati online e dalle associazioni di categoria dell'Unione. [Em. 6]
(6) Gli Stati membri dovrebbero avere il diritto di applicare procedure ADR anche alle controversie relative ad altri diritti non contrattuali derivanti dal diritto dell'Unione, compresi i diritti derivanti dagli articoli 101 e 102 TFUE o i diritti degli utenti di cui al regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio(8). Ciò non pregiudica l'applicazione di tali norme da parte delle autorità pubbliche.
(7) Qualora sorga una controversia tra un fornitore di una piattaforma online e un destinatario di tale servizio in relazione alle attività del fornitore relative alla moderazione di contenuti illegali o nocivi sulla sua piattaforma, a tale controversia si applica l'articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio(9) sulla risoluzione extragiudiziale delle controversie, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, di tale regolamento, dato che stabilisce norme più dettagliate su tali controversie.
(8) È opportuno adattare di conseguenza le definizioni di "controversia nazionale" e "controversia transfrontaliera" per tenere conto dell'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva 2013/11/UE.
(9) Per garantire che le procedure ADR siano adatte all'era digitale in cui la comunicazione avviene online, anche in un contesto transfrontaliero, è necessario garantire procedure rapide ed eque per tutti i consumatori. Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli organismi ADR stabiliti nei loro territori abbiano la competenza di offrire procedure di risoluzione delle controversie tra professionisti stabiliti al di fuori dell'Unione e consumatori residenti nel loro territorio.
(10) Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'ADR consenta ai consumatori che lo richiedono di avviare e seguire procedure ADR anche offline. È inoltre opportuno garantire che, quando sono forniti strumenti digitali, questi possano essere utilizzati da tutti i consumatori, compresi quelli vulnerabili o con livelli diversi di alfabetizzazione digitale. Gli Stati membri dovrebbero garantire che, su richiesta, le parti della controversia, in particolare i consumatori, abbiano sempre accesso a un riesame delle procedure automatizzate da parte di una persona fisica che dovrebbe essere indipendente e imparziale. [Em. 7]
(10 bis) Al fine di rafforzare la fiducia dei consumatori e dei professionisti e di aumentare la loro partecipazione alle procedure ADR, è fondamentale garantire la qualità del funzionamento e delle attività degli organismi ADR. In quest'ottica, è opportuno che le competenze e le conoscenze del personale degli organismi ADR siano periodicamente aggiornate. Pertanto, gli organismi ADR dovrebbero offrire alle persone fisiche incaricate delle procedure ADR una formazione regolare, onde garantire che le loro conoscenze siano costantemente aggiornate. [Em. 8]
(11) Gli Stati membri dovrebbero inoltre consentire agli organismi ADR che possiedono conoscenze sufficienti di raggruppare i casi analoghi nei confronti di uno specifico professionista, al fine diqualora le persone fisiche incaricate delle procedure ADR possiedano conoscenze e competenze sufficienti per trattare il caso. Ciò contribuirebbe a rendere coerenti gli esiti delle ADR per i consumatori soggetti alla stessa pratica illegale e rendere tali procedure più efficienti sotto il profilo dei costi per gli organismi ADR e per i professionisti. I consumatori dovrebbero essere informati del raggruppamento delle loro controversie e dovrebbero avere la possibilità di rifiutarlo. [Em. 9]
(12) Gli Stati membri inoltre non dovrebbero consentire l'introduzione di norme sproporzionate per quanto riguarda i motivi che un organismo ADR può invocare per rifiutare il trattamento di una controversia, quali l'obbligo di utilizzare il sistema di escalation aziendale dopo un primo contatto negativo con il servizio di gestione dei reclami o l'obbligo di dimostrare che è stata contattata una parte specifica del servizio postvendita aziendale.
(13) A norma della direttiva 2013/11/UE gli Stati membri possono introdurre disposizioni nazionali per rendere obbligatoria la partecipazione alle ADR nei settori che ritengono opportuni, in aggiunta alla legislazione settoriale dell'Unione che rende obbligatoria la partecipazione dei professionisti alle ADR. Per incoraggiare la partecipazione dei professionisti alle procedure ADR e garantire che queste ultime siano adeguate e rapide, è opportuno che i professionisti siano tenuti, soprattutto nei casi in cui la loro partecipazione non è obbligatoria, a rispondere entro un termine specifico, che non dovrebbe essere superiore a 15 giorni lavorativi, alle domande presentate dagli organismi ADR in merito alla loro intenzione di partecipare alla procedura proposta. Potrebbe essere concessa una proroga di tale termine in caso di controversie complesse o circostanze eccezionali, quali periodi di elevata attività o crisi esterne. [Em. 10]
(13 bis) Onde garantire ai consumatori piena indipendenza e imparzialità, come previsto dalla presente direttiva, nei rapporti con tutti i tipi di organismi ADR, compresi gli organismi ADR in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono impiegate o retribuite esclusivamente dal singolo professionista, comunemente denominati organismi ADR "interni", tali organismi ADR dovrebbero avere accesso solo ai dati strettamente connessi al caso ed esplicitamente forniti dal professionista o dal consumatore. [Em. 11]
(14) Per ridurre gli obblighi di informazione e comunicazione e ridurre i costi a carico degli organismi ADR, delle autorità nazionali competenti e dei professionisti, è opportuno semplificare detti obblighi e ridurre la quantità di informazioni fornite dagli organismi ADR alle autorità competenti. [Em. 12]
(14 bis) Le procedure ADR dovrebbero essere preferibilmente gratuite per il consumatore. Qualora siano applicati costi, questi dovrebbero essere minimi. Inoltre, al fine di rendere le procedure ADR più accessibili e attrattive per i consumatori, tali costi dovrebbero essere rimborsabili. È importante precisare che tale rimborso deve essere effettuato dagli Stati membri, nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, e non da altri organismi, come l'altra parte della procedura ADR. [Em. 13]
(14 ter) In molti Stati membri i consumatori non sono ancora sufficientemente informati in merito all'esistenza degli organismi ADR e ai servizi da essi proposti. Al fine di accrescere la consapevolezza dei consumatori in relazione agli organismi ADR e ai professionisti che partecipano alle procedure ADR, i professionisti dovrebbero fornire le informazioni in materia di ADR in modo chiaro, visibile, comprensibile e facilmente accessibile. Se dispone di un sito web, il professionista dovrebbe presentare le informazioni su tale piattaforma. I professionisti dovrebbero altresì fornire tali informazioni nelle loro condizioni generali e nelle fatture che emettono. Al fine di agevolare la comunicazione, i professionisti dovrebbero mettere a disposizione un indirizzo di posta elettronica che consenta ai consumatori di contattarli, anche ai fini delle procedure ADR. [Em. 14]
(14 quater) Una rapida cooperazione tra i diversi attori coinvolti nell'applicazione dei diritti dei consumatori è fondamentale per garantire l'uniformità e la coerenza generali del sistema di applicazione delle norme a tutela dei consumatori. Qualora una pratica commerciale sleale sia stata portata all'attenzione degli organismi ADR, questi dovrebbero comunicare alle rispettive autorità nazionali competenti o alle associazioni dei consumatori se sussistono motivi plausibili per sospettare che sia stato fatto ricorso a una pratica commerciale sleale e a clausole abusive. [Em. 15]
(15) Per fornire un'assistenza efficace ai consumatori e ai professionisti nelle controversie transfrontaliere, è necessario garantire che gli Stati membri istituiscano punti di contatto ADR con compiti chiaramente definiti. I centri europei dei consumatori (CEC) sono adatti a svolgere tali compiti, in quanto sono specializzati nell'assistere i consumatori nelle questioni relative ai loro acquisti transfrontalieri, ma gli Stati membri dovrebbero anche poter scegliere di avvalersi di altri organismi con competenze pertinenti. Gli Stati membri dovrebbero comunicare i punti di contatto ADR designati dovrebbero essere comunicati alla Commissione e garantire che dispongano di risorse umane e di bilancio adeguate. I consumatori dovrebbero avere il diritto di espletare una procedura ADR transfrontaliera nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui risiedono. [Em. 16]
(15 bis) Onde garantire l'equità delle procedure, i consumatori coinvolti in controversie transfrontaliere dovrebbero rivolgersi al punto di contatto ADR determinato dal luogo di residenza, in modo da disincentivare la scelta del punto di contatto ADR in base alla convenienza o alla possibilità di ottenere un risultato vantaggioso. [Em. 17]
(15 ter) Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, gli organismi ADR dovrebbero prendere come riferimento il diritto dell'Unione. Tuttavia, sia nelle controversie nazionali che in quelle transfrontaliere, gli organismi ADR dovrebbero sempre tenere conto dei mezzi di ricorso disponibili a norma del diritto dell'Unione e del diritto nazionale applicabile. [Em. 18]
(16) Sebbene le procedure ADR siano concepite per essere semplici, i consumatori possono essere assistiti da un terzo di loro scelta durante dette procedure. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tale assistenza sia fornita in buona fede per consentire una procedura equa e in piena trasparenza, in particolare per quanto riguarda le eventuali tariffe richieste in cambio dell'assistenza. Inoltre, gli Stati membri sono incoraggiati a estendere il beneficio dei sistemi ADR per i consumatori alle microimprese e ai lavoratori autonomi, affinché tali imprese abbiano accesso a sistemi di risoluzione alternativa delle controversie a basso costo e di qualità per risolvere le controversie contrattuali. [Em. 19]
(16 bis) Non tutti gli organismi ADR possiedono le competenze necessarie per trattare questioni non contrattuali, in particolare le pratiche commerciali sleali e le clausole abusive. Pertanto, le procedure degli organismi ADR in tale settore dovrebbero essere limitate alle pratiche commerciali sleali e alle clausole abusive aventi un ambito di applicazione personale e dovrebbero dunque riguardare solo i casi in cui si il consumatore abbia direttamente subito un danno o una perdita materiale o immateriale. Inoltre, solo gli organismi ADR in grado di dimostrare di possedere le competenze necessarie nell'ambito in questione e che coprono l'intero settore economico interessato, come i difensori civici specializzati, dovrebbero avere la facoltà di avviare tali procedure. Talvolta gli organismi ADR scelgono di discostarsi dalle disposizioni prettamente giuridiche e di basare le loro decisioni su principi di equità. Ciò implica che gli organismi ADR potrebbero optare per soluzioni che, a loro giudizio, sarebbero corrette dal punto di vista morale o etico in una determinata situazione, discostandosi dal rispetto rigoroso delle norme giuridiche. Tuttavia, il ricorso ai principi di equità non dovrebbe essere accettabile in caso di pratiche commerciali sleali, le quali non possono essere oggetto di compromessi o mediazioni poiché riguardano l'ordine pubblico e i principi fondamentali della protezione dei consumatori. [Em. 20]
(16 ter) I mezzi utilizzati dalle associazioni dei consumatori e dalle associazioni di categoria per rendere pubblico l'elenco degli organismi ADR stilato dalla Commissione possono includere i programmi televisivi sulla protezione e i diritti dei consumatori. [Em. 21]
(17) Per garantire che i consumatori siano in grado di trovare facilmente un organismo ADR adeguato, specialmente in un contesto transfrontaliero, la Commissione dovrebbe sviluppare e mantenere uno strumento digitale interattivo che fornisca informazioni sulle principali caratteristiche degli organismi ADR, informazioni pratiche su come avvalersi delle procedure ADR in un contesto transfrontaliero e link alle pagine web degli organismi ADR ad essa notificati e che consenta ai consumatori di essere indirizzati a un organismo competente a risolvere le loro controversie. Se del caso, la Commissione dovrebbe garantire il coordinamento tra tale strumento digitale interattivo e gli altri strumenti digitali nazionali e dell'UE. [Em. 22]
(18) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2013/11/UE.
(19) Poiché il regolamento (UE) n. 524/2013 deve essere abrogato da un atto separato, è altresì necessario modificare le direttive (UE) 2015/2302(10), (UE) 2019/2161(11) e (UE) 2020/1828(12) del Parlamento europeo e del Consiglio a seguito di tale abrogazione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 2013/11/UE
La direttiva 2013/11/UE è così modificata:
-1. l'articolo 1 è sostituito dal seguente:"
“Articolo 1
Oggetto
L'obiettivo della presente direttiva è di contribuire, mediante il raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, al corretto funzionamento del mercato interno garantendo che i consumatori possano, su base volontaria, presentare reclamo nei confronti di professionisti dinanzi a organismi che offrono procedure indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, rapide ed eque di risoluzione alternativa delle controversie.
La partecipazione dei vettori aerei che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 261/2004 alle procedure ADR è obbligatoria, fatto salvo il diritto delle parti di accedere al sistema giudiziario.
La presente direttiva non pregiudica la legislazione nazionale che prevede l'obbligatorietà di tali procedure nei settori economici diversi da quelli di cui al secondo comma, a condizione che tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accedere al sistema giudiziario.”. [Em. 23]
"
1. all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
"1. La presente direttiva si applica alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra consumatori residenti nell'Unione e professionisti che offrono beni o servizi, compresi contenuto digitale e servizi digitali, a tali consumatori, attraverso l'intervento di un organismo ADR che propone o impone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole per quanto riguarda uno dei seguenti aspetti:
a)
obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita, anche per la fornitura di contenuto digitale, o da contratti di servizi;, compresi gli obblighi precontrattuali e postcontrattuali, in particolare per quanto riguarda:
i)
pratiche commerciali sleali e clausole abusive;
ii)
informazioni precontrattuali obbligatorie;
iii)
diritti dei passeggeri e dei viaggiatori;
iv)
rimedi in caso di non conformità dei prodotti e del contenuto digitale; e
v)
accesso alle consegne; [Em. 24]
b)
diritti dei consumatori applicabili a situazioni extracontrattuali e precontrattuali e previsti dal diritto dell'Unione per quanto riguarda: [Em. 25]
i)
pratiche commerciali sleali e clausole abusivedivieto di discriminazione in base alla cittadinanza o al luogo di residenza, [Em. 26]
ii)
informazioni precontrattuali obbligatorieaccesso ai servizi, [Em. 27]
iii)
divieto di discriminazione in base alla cittadinanza o al luogo di residenza,diritto di cambiare fornitore, e [Em. 28]
iv)
accesso ai servizi e alle consegnele pratiche commerciali sleali non contemplate dalla lettera a), punto i), a condizione che:
1)
l'organismo ADR sia un organismo settoriale che possiede le conoscenze necessarie in materia di pratiche commerciali sleali;
2)
l'organismo ADR disponga di risorse e mezzi finanziari adeguati;
3)
la pratica sleale abbia causato un danno materiale o immateriale al consumatore; e che
4)
l'organismo applichi il diritto applicabile nel trattamento delle pratiche commerciali sleali. [Em. 29]
v)
rimedi in caso di non conformità dei prodotti e del contenuto digitale, [Em. 30]
vi)
diritto di cambiare fornitore, e [Em. 31]
vii)
diritti dei passeggeri e dei viaggiatori. [Em. 32]
Gli Stati membri possono applicare le procedure ADR di cui alla presente direttiva anche a categorie di controversie diverse da quelle elencate al primo comma, lettera b).".
"
2. all'articolo 4, paragrafo 1, le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:"
"e) "controversia nazionale": una controversia tra un consumatore e un professionista concernente le obbligazioni contrattuali e/o i diritti dei consumatori previsti dal diritto dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, nell'ambito della quale il consumatore risiede nello stesso Stato membro in cui è stabilito il professionista;
f)
"controversia transfrontaliera": una controversia tra un consumatore e un professionista concernente le obbligazioni contrattuali e/o i diritti dei consumatori previsti dal diritto dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, nell'ambito della quale il consumatore risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il professionista o nell'ambito della quale il consumatore risiede in uno Stato membro e il professionista è stabilito al di fuori dell'Unione;".
"
2 bis. all'articolo 4 è inserita la lettera seguente:"
“f bis)"pratica commerciale sleale": qualsiasi pratica commerciale ingannevole ai sensi dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE;”. [Em. 33]
"
3. l'articolo 5 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
"1. Gli Stati membri agevolano l'accesso alle procedure ADR da parte dei consumatori e garantiscono che le controversie oggetto dalladella presente direttiva che coinvolgono un professionista stabilito nei loro rispettivi territori o un professionista non stabilito nel territorio di uno Stato membro ma che offre beni o servizi, compresi contenuto digitale e servizi digitali, a consumatori residenti nei loro rispettivi territori, possano essere presentate a un organismo ADR che soddisfa i requisiti di cui alla presente direttiva.; Gli Stati membri possono agevolare l'accesso alle procedure ADR da parte dei lavoratori autonomi o delle microimprese."; [Em. 34]
"
b) al paragrafo 2, le lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti:"
"-a)mantengano un sito web aggiornato che offra alle parti un facile accesso alle informazioni relative alla procedura ADR; [Em. 35]
a)
assicurino che i consumatori possano presentare i reclami e la documentazione di supporto necessaria online in modo tracciabile e che i consumatori che lo richiedono possano presentare tale documentazione e accedervi in formato non digitale;
a bis)
garantiscano che i consumatori possano presentare i reclami nello Stato membro in cui risiedono; [Em. 36]
b)
offrano procedure ADR digitali attraverso strumenti facilmente accessibili e inclusivi;
c)
concedano alle parti della controversia il diritto di chiedere che l'esito della procedura ADR sia riesaminato da una persona fisica quando la procedura è stata espletata con mezzi automatizzati, garantiscano che le parti della controversia abbiano accesso al riesame da parte di una persona fisica indipendente e imparziale; [Em. 37]
d)
possano raggruppare casi analoghi nei confronti di un professionista specifico in un'unica procedura, a condizione che il consumatore interessato ne sia informato e non vi si oppongaacconsenta espressamente a tale raggruppamento e che, conformemente all'articolo 6, la persona fisica responsabile delle procedure ADR disponga di conoscenze sufficienti per gestire il caso;” [Em. 38]
"
c) al paragrafo 4, la lettera a) è sostituito dalla seguente:"
"a) il consumatore non ha tentato di contattare il professionista interessato per discutere il reclamo né cercato, come primo passo, di risolvere la questione direttamente con il professionista, senza introdurre norme sproporzionate riguardo alla forma di tale contratto;"
"
d) è aggiunto il seguente paragrafo 8:"
"8. Gli Stati membri garantiscono che i professionisti stabiliti nel loro territorio contattati da un organismo ADR del loro paeseStato membro o di un altro Stato membro comunichino a tale organismo ADR se accettano o meno di partecipare alla procedura proposta e rispondano entro un termine ragionevole non superiore a 15 giorni lavorativi. Tuttavia, è possibile concedere una proroga di tale termine fino a un massimo di 20 giorni lavorativi, in caso di controversie complesse o circostanze eccezionali, quali periodi di elevata attività o crisi esterne.;". [Em. 39]
"
3 bis. l'articolo 6 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:"
“a)possiedano le conoscenze e le capacità necessarie nel settore della risoluzione alternativa o giudiziale delle controversie dei consumatori, nonché una comprensione generale del diritto applicabile, compreso il diritto privato internazionale quando devono gestire casi transfrontalieri;”
"
b) al paragrafo 3, è inserita la seguente lettera:"
“a bis)qualora una controversia sia trattata da un organismo ADR e le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie siano impiegate o retribuite esclusivamente dal singolo professionista, l'organismo ADR ha accesso solo ai dati strettamente connessi al caso e specificamente forniti dal professionista o dal consumatore;”
"
c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"
“6.Ai fini del paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri garantiscono che gli organismi ADR provvedano alla formazione periodica delle persone fisiche incaricate della ADR, in particolare nell'ambito del diritto dei consumatori e delle altre pertinenti normative settoriali. Le autorità competenti provvedono a monitorare i programmi di formazione istituiti dagli organismi ADR in base alle informazioni comunicate loro ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera g).” [Em. 40]
"
4. l'articolo 7, paragrafo 2, è così modificato:
a) nella parte introduttiva, la prima frase è sostituita dalla seguente:"
"Gli Stati membri garantiscono che gli organismi ADR rendano disponibili al pubblico sui loro siti web, su un supporto durevole su richiesta e in qualsiasi modo essi ritengano appropriato, le relazioni biennali d'attività.;"
"
(b) la lettera h) è soppressa; [Em. 41]
4bis. l'articolo 8 è così modificato:
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:"
“c)la procedura ADR è gratuita o disponibile a costi minimi per i consumatori e qualora detti costi minimi siano addebitati ai consumatori, tali costi sono rimborsabili dalle autorità nazionali al momento della risoluzione della controversia;”;
"
b) è inserita la lettera seguente:"
“d bis)su richiesta del consumatore, le parti hanno accesso alla procedura con la possibilità di tenere una riunione in presenza;” [Em. 42]
"
4ter. è inserito l'articolo seguente:"
“Articolo 11 bis
Gli Stati membri garantiscono che, qualora non rispettino l'esito di una procedura ADR, indipendentemente dal fatto che l'esito di tale procedura sia vincolante o meno, i professionisti siano tenuti a fornire per iscritto una spiegazione alle altre parti della procedura ADR.” [Em. 43]
"
5. all'articolo 13, il paragrafo 3 è soppresso;2 è sostituito dal seguente:"
“2.Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite:
a)
sul sito web del professionista, ove esista, in modo chiaro, visibile, comprensibile e facilmente accessibile;
b)
nelle condizioni generali applicabili al contratto di vendita o di servizi tra questo e un consumatore; nonché
c)
nelle fatture emesse dal professionista.
2bis. I professionisti mettono a disposizione un indirizzo di posta elettronica che consenta ai consumatori di contattarli ai soli fini delle procedure ADR.”. [Em. 44]
"
6. l'articolo 14 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 14
Assistenza ai consumatori
1. Gli Stati membri garantiscono che, per quanto riguarda le controversie transfrontaliere, i consumatori e i professionisti possano ottenere assistenza nell'accesso all'organismo o agli organismi ADR competenti a trattare la loro controversia transfrontaliera.
1bis. Gli Stati membri garantiscono che i consumatori possano espletare procedure ADR transfrontaliere in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui risiedono. [Em. 45]
2. Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto ADR incaricato dei compiti di cui al paragrafo 1. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione il nome e le informazioni di contatto del proprio punto di contatto ADR. Gli Stati membri conferiscono la responsabilità per il funzionamento dei punti di contatto ADR al loro centro appartenente alla rete di centri europei dei consumatori, oppure, qualora ciò non sia possibile, ad associazioni dei consumatori o a qualsiasi altro organismo competente per la protezione dei consumatori e garantiscono che dispongano di risorse umane e di bilancio adeguate. [Em. 46]
2bis. I consumatori e i professionisti coinvolti in controversie transfrontaliere si avvalgono del punto di contatto ADR assegnato sulla base del luogo di residenza del consumatore e dell'organismo ADR dello Stato membro in cui risiede. [Em. 47]
3. I punti di contatto ADR agevolano la comunicazione tra le parti e l'organismo ADR competente, il che può comprendere in particolare:
a)
l'assistenza nella presentazione del reclamo e, se del caso, dei documenti pertinenti;
a bis)
l'assistenza alle parti e agli organismi ADR, ove necessario, nella traduzione delle informazioni, della documentazione o delle norme procedurali; [Em. 48]
b)
la comunicazione alle parti e agli organismi ADR di informazioni generali sui diritti dei consumatori dell'UE;
b bis)
la comunicazione alle parti e agli organismi ADR di informazioni pertinenti sul diritto dello Stato membro a tutela dei consumatori; [Em. 49]
c)
la fornitura alle parti di spiegazioni sulle norme procedurali applicate dagli specifici organismi ADR;
d)
la comunicazione al reclamante di informazioni sugli altri mezzi di ricorso se una controversia non può essere risolta tramite una procedura ADR.
4. Gli Stati membri possono riconoscere ai punti di contatto ADR il diritto di fornire ai consumatori e ai professionisti l'assistenza di cui al presente articolo nell'accesso agli organismi ADR anche per quanto riguarda le controversie nazionali.
5. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i soggetti che assistono i consumatori nelle controversie transfrontaliere o nazionali agiscano in buona fede per consentire alle parti della controversia di giungere a una composizione amichevole, e forniscano ai consumatori le informazioni pertinenti in piena trasparenza, comprese le informazioni sulle norme procedurali e sulle eventuali tariffe applicabili.".
"
6 bis. all'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
“2.Gli Stati membri assicurano che le organizzazioni di consumatori e le associazioni di categoria di imprese pertinenti a rendere disponibili al pubblico sui loro siti web e opuscoli e in qualsiasi modo esse ritengano appropriato l'elenco degli organismi ADR di cui all'articolo 20, paragrafo 4.”. [Em. 50]
"
6 ter. all'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
“2.Tale cooperazione comprende in particolare lo scambio di informazioni sulle prassi vigenti in settori commerciali specifici nei confronti delle quali i consumatori hanno ripetutamente presentato reclami. Essa include inoltre, se del caso, l'obbligo per gli organismi ADR di indirizzare i consumatori alle autorità nazionali di cui al paragrafo 1 ogniqualvolta segnalino pratiche commerciali sleali. Inoltre, ove opportuno, essa include l'obbligo per gli organismi ADR di segnalare pratiche commerciali sleali e condizioni generali abusive a tali autorità nazionali ogniqualvolta ne vengano a conoscenza. È inclusa anche la fornitura di valutazioni tecniche e informazioni, se già disponibili, da parte delle autorità nazionali agli organismi ADR che ne necessitano per il trattamento di singole controversie.”. [Em. 51]
"
6 quater. all'articolo 17 è aggiunto il seguente paragrafo 5:"
“5.Quando una pratica commerciale sleale è portata all'attenzione dell'organismo ADR da parte di un consumatore, il principio di riservatezza non si applica. Se vi sono motivi credibili per sospettare che tale pratica si sia verificata, l'organismo ADR ne informa l'autorità nazionale competente e, se del caso, la tiene informata dell'esito della controversia.”. [Em. 52]
"
6 quinquies. all'articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
“1.Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente incaricata di svolgere le funzioni di cui agli articoli 19 e 20. Gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità competenti dispongano delle risorse necessarie, comprese sufficienti risorse di bilancio e di altro tipo, come una quantità sufficiente di personale competente, competenze, procedure e altre disposizioni necessarie per espletare correttamente le proprie funzioni. Le persone fisiche che lavorano per le autorità competenti dovrebbero essere imparziali e indipendenti dagli organismi ADR che controllano. Ogni Stato membro può designare più di un'autorità competente. Se uno Stato membro procede in tal senso, esso determina quale delle autorità competenti designate è il punto di contatto unico con la Commissione. Ogni Stato membro comunica alla Commissione l'autorità competente o, se del caso, le autorità competenti, compreso il punto di contatto unico, che ha designato.”. [Em. 53]
"
6 sexies. all'articolo 19, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:"
“d)la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure ADR e i professionisti che rifiutano sistematicamente e indebitamente di rispettare gli esiti delle procedure ADR;”. [Em. 54]
"
7. all'articolo 19, paragrafo 3, le lettere f), g) e h) sono soppresse; [Em. 55]
8. alll'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguentecosì modificato:
a) al paragrafo 2, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente:"
“Le autorità competenti effettuano controlli periodici del funzionamento e delle attività degli organismi ADR per monitorare la conformità alle prescrizioni della presente direttiva.”;
"
b) è aggiunto il comma seguente:"
"8. La Commissione sviluppa e mantiene uno strumento digitale interattivo di facile utilizzo che fornisce informazioni generali sui ricorsi dei consumatori, informazioni pratiche su come i consumatori possono avvalersi delle procedure ADR in un contesto transfrontaliero e link alle pagine web degli organismi ADR che le sono notificati a norma del paragrafo 2, indirizzando i consumatori verso un ente competente per la risoluzione delle loro controversie.;
Laddove esistano strumenti digitali simili a livello nazionale, essi dovrebbero fornire un link allo strumento digitale della Commissione al fine di informare i consumatori in merito alle questioni transfrontaliere.". [Em. 56]
"
8 bis. l'articolo 21 è sostituito dal seguente:"
“Articolo 21
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono norme riguardanti sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto interno adottate conformemente alla presente direttiva, in particolare all'articolo 5, paragrafo 8, e all'articolo 13, e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.”. [Em. 57]
"
9. all'articolo 24 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:"
"4. Entro il [inserire la data] gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi e le informazioni di contatto dei punti di contatto ADR designati a norma dell'articolo 14, paragrafo 2.".
"
Articolo 2
Modifica della direttiva (UE) 2015/2302
All'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2302, la lettera g) è sostituita dalla seguente:"
"g) informazioni riguardo alle esistenti procedure interne di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie ("ADR") ai sensi della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se applicabile, all'organismo ADR da cui il professionista è disciplinato;".
"
Articolo 3
Modifica della direttiva (UE) 2019/2161
All'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/2161, la lettera b) è sostituita dalla seguente:"
"b) presentare un reclamo al centro competente della rete dei centri europei dei consumatori, a seconda delle parti interessate.".
"
Articolo 4
Modifica della direttiva (UE) 2020/1828
All'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 il punto 44) è soppresso.
Articolo 5
Recepimento
1. Entro il [gg/mese/anno — 1 anno dopo l'entrata in vigore] gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 1 della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [data].
2. Entro il [gg/mese/anno... 1 anno dopo l'entrata in vigore del regolamento xx/.... [proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (UE) n. 524/2013 relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori]] gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi agli articoli 2, 3 e 4 della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [data].
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 6
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 7
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).
Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).
Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60I del 2.3.2018, pag. 1).
Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).
Regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 115 del 13.4.2022, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).
Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1).
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).
Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 1).
Direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 7).
Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio (GU L 135 del 23.5.2023, pag. 1).
Dismissione della piattaforma europea ODR
109k
43k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (UE) n. 524/2013 e modifica i regolamenti (UE) 2017/2394 e (UE) 2018/1724 per quanto riguarda la dismissione della piattaforma europea ODR (COM(2023)0647 – C9-0380/2023 – 2023/0375(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0647),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0380/2023),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 febbraio 2024(1),
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9‑0058/2024),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso facendo propria la proposta della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il recupero e la confisca dei beni (COM(2022)0245 – C9-0186/2022 – 2022/0167(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0245),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 82, paragrafo 2, l'articolo 83, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 87, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0186/2022),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 dicembre 2022(1),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 gennaio 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti i pareri della commissione giuridica e della commissione per i bilanci,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0199/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2024 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il recupero e la confisca dei beni
Uso del sistema di informazione del mercato interno e dello sportello digitale unico ai fini di determinati requisiti stabiliti dalla direttiva relativa alle associazioni transfrontaliere europee
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) 2018/1724 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione del mercato interno e dello sportello digitale unico ai fini di determinati requisiti stabiliti dalla direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee (COM(2023)0516) (COM(2023)0515 – C9-0327/2023 – 2023/0314(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0515),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 21, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0327/2023),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale del 17 gennaio 2024(1),
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visto il parere della commissione giuridica,
– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0006/2024),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) 2018/1724 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione del mercato interno e dello sportello digitale unico ai fini di determinati requisiti stabiliti dalla direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee (COM(2023)0516)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2, e l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee (COM(2023) 516)(3) stabilisce misure di coordinamento delle condizioni per la costituzione e il funzionamento di "associazioni transfrontaliere europee", al fine di facilitare l'esercizio effettivo della libera circolazione delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel mercato interno.
(2) A norma dell'articolo 3028, paragrafo 2, della direttiva (COM(2023) 516), la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri devono essere attuati attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("sistema IMI") istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(4). Per questo motivo è opportuno stabilire le necessarie procedure di cooperazione amministrativa come pure le procedure per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti nel sistema IMI. [Em.1]
(3) Conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio(5) lo sportello digitale unico dà accesso alle informazioni, alle procedure e ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi ai cittadini dell'Unione, alle persone fisiche residenti in uno Stato membro e alle persone giuridiche aventi la sede sociale in uno Stato membro. Il dispositivo e l'allegato I del regolamento (UE) 2018/1724 dovrebbero essere modificati dal presente regolamento per garantire che l'ambito di applicazione non sia inteso come limitato ai cittadini e alle imprese e riguardi anche le persone giuridiche diverse dalle imprese, come le associazioni transfrontaliere europee. [Em.2]
(4) Il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio(6) che istituisce lo sportello digitale unico prevede norme generali per la messa a disposizione in linea di informazioni, procedure e servizi di assistenza relativi al funzionamento del mercato interno. Le procedure contemplate dal presente regolamento dovrebbero essere conformi ai requisiti del regolamento (UE) 2018/1724 in modo da garantire che qualsiasi associazione transfrontaliera europea possa beneficiare di procedure interamente in linea e dello scambio transfrontaliero automatizzato di prove, conformemente al principio "una tantum". Tali procedure comprendono la domanda di registrazione di un'associazione transfrontaliera europea e la procedura di trasferimento della sede sociale di un'associazione transfrontaliera europea.
(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) 2018/1724,
(5 bis) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 31 ottobre 2023, [Em. 3]
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012
Nell'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 è aggiunto il nuovo punto 16 seguente:"
"16. Direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee (COM(2023) 516)*: articolo 19, paragrafi 2 e 4, articolo 23, paragrafi 5, 6 e 7, articolo 24, paragrafo 3, articolo 25, paragrafo 6, e articolo 27.
____________________
*(Riferimento GU)."
"
Articolo 2
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1724
Il regolamento (UE) 2018/1724 è così modificato:
1) all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:"
"a) l'istituzione e la gestione di uno sportello digitale unico per offrire ai cittadini, alle imprese e alle persone giuridiche diverse dalle imprese un facile accesso a informazioni di alta qualità, a procedure efficienti e a servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi efficaci in relazione alle norme dell'Unione e nazionali applicabili ai cittadini, alle imprese e alle persone giuridiche diverse dalle imprese che esercitano o che intendono esercitare i loro diritti derivanti dal diritto dell'Unione nell'ambito del mercato interno ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, TFUE;"
"
2) all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:"
"b) l'uso di procedure da parte di utenti transfrontalieri e l'applicazione del principio "una tantum" in relazione alle procedure riportate all'allegato II del presente regolamento e alle procedure previste dalle direttive 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e …/…*;
____________________
* Direttiva (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., relativa alle associazioni transfrontaliere europee (riferimento GU).;"
"
3) all'articolo 2, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:"
"c) informazioni sui servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi elencati all'allegato III o a cui è fatto riferimento all'articolo 7 a cui si possono rivolgere cittadini, imprese e persone giuridiche diverse dalle imprese per domande o problemi connessi ai diritti, agli obblighi o alle norme o procedure di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, e link a tali servizi.;"
"
4) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
"1. Ai fini dello scambio di prove per le procedure in linea elencate nell'allegato II del presente regolamento e le procedure di cui alle direttive 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e …/…/…, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, istituisce un sistema tecnico per lo scambio automatizzato di prove tra le autorità competenti di diversi Stati membri ("il sistema tecnico").;"
"
5) l'allegato I del regolamento (UE) 2018/1724 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:"
"Elenco dei settori di informazione che sono pertinenti per i cittadini, le imprese e le persone giuridiche diverse dalle imprese aventi la sede sociale in uno Stato membro che esercitano i loro diritti nel mercato interno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a);
"
a bis) in “Settori di informazione pertinenti per le imprese”, la lettera J è sostituita dalla seguente:"
“Settori di informazione pertinenti per le imprese
Settore
INFORMAZIONI RELATIVE A DIRITTI, OBBLIGHI E NORME
J. Avvio, gestione e chiusura di un'impresa
1. Registrazione, modifica della forma giuridica o chiusura di un’impresa (procedure di registrazione e forme giuridiche delle attività commerciali)
2. Trasferimento della sede sociale di un'impresa in un altro Stato membro
2 bis. Obblighi concernenti i diritti dei creditori e dei lavoratori in relazione al trasferimento della sede sociale di un'impresa in un altro Stato membro
3. Diritti di proprietà intellettuale (domanda di brevetto, registrazione di marchi, disegni o progetti, ottenimento dei diritti di riproduzione)
4. Equità e trasparenza nelle pratiche commerciali, inclusi i diritti dei consumatori e le garanzie relative alla vendita di beni e servizi
5. Offerta di servizi in linea per i pagamenti transfrontalieri per la vendita di beni e servizi in linea
6. Diritti e obblighi derivanti dal diritto contrattuale, compresi gli interessi di mora
7. Procedure d’insolvenza e liquidazione della società
8. Assicurazione crediti
9. Fusioni di società o vendita di imprese
10. Responsabilità civile dei membri della direzione o degli amministratori di una società
11. Norme e obblighi relativi al trattamento dei dati personali”
[Em.4]
"
b) sono aggiunti i seguenti settori di informazione:"
"Settori di informazione pertinenti per le persone giuridiche diverse dalle imprese aventi la sede sociale in uno Stato membro:
AA. Avvio, gestione e chiusura di una persona giuridica diversa da un'impresa
1. Registrazione, modifica della forma giuridica o chiusura di una persona giuridica diversa da un'impresa (procedure di registrazione e forme giuridiche)
2. Trasferimento della sede sociale di una persona giuridica diversa da un'impresa in un altro Stato membro
2 bis. Obblighi concernenti i diritti dei creditori e dei lavoratori in relazione al trasferimento della sede sociale di una persona giuridica diversa da un'impresa in un altro Stato membro
3. Diritti di proprietà intellettuale (domanda di brevetto, registrazione di marchi, disegni o progetti, ottenimento dei diritti di riproduzione)
4. Equità e trasparenza nelle pratiche commerciali, inclusi i diritti dei consumatori e le garanzie relative alla vendita di beni e servizi
5. Offerta di servizi in linea per i pagamenti transfrontalieri per la vendita di beni e servizi in linea
6. Diritti e obblighi derivanti dal diritto contrattuale, compresi gli interessi di mora
7. Procedure d'insolvenza e liquidazione della persona giuridica diversa da un'impresa
8. Assicurazione crediti
9. Fusioni o vendite di una persona giuridica diversa da un'impresa
10. Responsabilità civile dei membri della direzione o degli amministratori di una persona giuridica diversa da un'impresa
11. Norme e obblighi relativi al trattamento dei dati personali
AB. Dipendenti
1. Condizioni di impiego stabilite da leggi o da fonti normative secondarie (tra cui orario di lavoro, ferie retribuite, diritti alle ferie, diritti e obblighi relativi alle ore di lavoro straordinario, controlli sanitari, risoluzione dei contratti, licenziamenti ed esuberi)
2. Diritti e obblighi in materia di sicurezza sociale nell'Unione (iscrizione in qualità di datore di lavoro, iscrizione dei dipendenti, notifica della scadenza di un contratto d'impiego, versamento dei contributi sociali, diritti e obblighi relativi alle pensioni)
3. Assunzione di lavoratori in altri Stati membri (distacco dei lavoratori, norme sulla libera prestazione dei servizi, requisiti in materia di residenza per i lavoratori)
4. Parità di trattamento (norme che vietano la discriminazione sul posto di lavoro, norme sulla parità di retribuzione tra uomini e donne e sulla parità di retribuzione tra lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato)
5. Norme in materia di rappresentanza del personale
AC. Imposte
1. IVA: informazioni su norme generali, aliquote ed esenzioni, partita IVA e pagamento dell'IVA, rimborsi
2. Accise: informazioni su norme generali, aliquote ed esenzioni, registrazione ai fini delle accise e pagamento delle accise, rimborsi
3. Dazi doganali e altri diritti e imposte riscossi sulle importazioni
4. Procedure doganali di importazione ed esportazione a norma del codice doganale dell'Unione
5. Altre imposte: pagamento, aliquote, dichiarazioni dei redditi
AD. Merci
1. Ottenimento del marchio CE
2. Norme e obblighi relativi ai prodotti
3. Individuazione delle norme e delle specifiche tecniche applicabili e certificazione dei prodotti
4. Riconoscimento reciproco dei prodotti non soggetti a specifiche dell'Unione
5. Prescrizioni relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze chimiche pericolose
6. Vendita a distanza/fuori dai locali commerciali: informazioni da fornire anticipatamente ai clienti, conferma scritta del contratto, recesso da un contratto, consegna delle merci, altri obblighi specifici
7. Prodotti difettosi: diritti dei consumatori e garanzie, responsabilità post vendita, mezzi di reclamo per la parte lesa
1. Acquisizione di licenze, autorizzazioni o permessi per l'avvio e la gestione di una persona giuridica diversa da un'impresa
2. Notifica delle attività transfrontaliere alle autorità
3. Riconoscimento delle qualifiche professionali, comprese l'istruzione e la formazione professionali
AF. Finanziamento di una persona giuridica diversa da un'impresa
1. Accesso a finanziamenti a livello dell'Unione, inclusi programmi di finanziamento e sovvenzioni dell'Unione
2. Accesso ai finanziamenti a livello nazionale
3. Iniziative rivolte alle persone giuridiche diverse dalle imprese (scambi, programmi di mentoring, ecc.)
AG. Appalti pubblici
1. Partecipazione a gare d'appalto: norme e procedure
2. Presentazione in linea di un'offerta in risposta a un bando di gara pubblico
3. Segnalazione di irregolarità in relazione alla procedura di gara
AH. Salute e sicurezza sul luogo di lavoro
1. Obblighi in materia di salute e sicurezza in relazione ai diversi tipi di attività, compresa la prevenzione dei rischi, l'informazione e la formazione
[Em.5]
"
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI") (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).
Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).
Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).
Concessione di licenze obbligatorie per la gestione delle crisi e modifica del regolamento (CE) n. 816/2006
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla concessione di licenze obbligatorie per la gestione delle crisi, che modifica il regolamento (CE) n. 816/2006 (COM(2023)0224 – C9-0151/2023 – 2023/0129(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0224),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 114 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0151/2023),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 settembre 2023(1),
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visto il parere della commissione per il commercio internazionale,
– vista la relazione della commissione giuridica (A9‑0042/2024),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla concessione di licenze obbligatorie per la gestione delle crisi, che modifica il regolamento (CE) n. 816/2006
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) In caso di crisi occorre adottare misure eccezionali, rapide e, adeguate eproporzionate, che offrano gli strumenti per affrontare le conseguenze delle crisi, senza ledere inutilmente e in modo sproporzionato i diritti dei cittadini o la protezione dei diritti di proprietà intellettuale delle imprese. In questo contesto l'utilizzo di prodotti o processi brevettati potrebbe rivelarsi indispensabile per far fronte alle conseguenze di una crisi. Gli accordi di licenza volontari di solito sono sufficienti per concedere in licenza i diritti brevettuali su tali prodotti e consentirne la fornitura nel territorio dell'Unione. Tali accordi rappresentano la soluzione più adeguata, rapida ed efficiente per consentire l'utilizzo di prodotti brevettati, anche in e per aumentare la produzione nelle situazioni di crisi. Tali accordi possono però non essere sempre disponibili o esserlo solo a condizioni inadeguate, ad esempio possono prevedere tempi di consegna eccessivi. In tali circostanze la concessione di licenze obbligatorie può rappresentare una soluzione per consentire l'accesso ai prodotti brevettati, in particolare a quelli necessari per affrontare le conseguenze di una crisi. [Em. 1]
(2) Tra i meccanismi di emergenza o di crisi cui può ricorrere l, aventi un'incidenza transfrontaliera nell'Unione e che coinvolgono due o più Stati membri, dovrebbe quindi figurare la concessione di licenze obbligatorie per rispondere adeguatamente alle esigenze imposte dall'interesse pubblico. L'attivazione di una modalità di crisi o di emergenza o la dichiarazione di una crisi o di uno stato di emergenza permettere di affrontare gli ostacoli alla libera circolazione di beni, servizi e persone in caso di crisi e la carenza di beni e servizi di rilevanza per le crisi. Nei casi in cui attraverso la cooperazione volontaria non sia possibile accedere a prodotti e processi di rilevanza per le crisi protetti da brevetto, la concessione di licenze obbligatorie può contribuire a eliminare le barriere legate ai brevetti, assicurando così la fornitura dei prodotti o servizi necessari per affrontare una crisi o un'emergenza in atto. È quindi importante che fra i meccanismi di crisi su cui può contare l'Unione vi sia un sistema di licenze obbligatorie efficiente ed efficace a livello di UE, uniformemente applicabile all'interno dell'Unione. Ciò garantirebbe il buon funzionamento del mercato interno, assicurando la fornitura e la libera circolazione dei prodotti fondamentali per le crisi soggetti alla concessione di licenze obbligatorie nel mercato interno. [Em. 2]
(3) La possibilità di ricorrere a licenze obbligatorie in situazioni di emergenza nazionale o in altre circostanze di estrema urgenza è esplicitamente prevista dall'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ("accordo TRIPS")(4).
(4) Tutti gli Stati membri hanno istituito quadri per la concessione di licenze obbligatorie per i brevetti nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali Le leggi nazionali di norma consentono la concessione di licenze obbligatorie per motivi di interesse pubblico o in caso di emergenza. Esistono però divergenze tra gli Stati membri per quanto riguarda i motivi, le condizioni e le procedure per la concessione di licenze obbligatorie. Ne deriva un sistema frammentato, non ottimale e non coordinato, che impedisce all'Unione di sfruttare efficacemente la concessione di licenze obbligatorie per affrontare crisi transfrontaliere.
(5) I sistemi nazionali di licenze obbligatorie sono operativi unicamente all'interno del territorio nazionale. Sono concepiti per rispondere alle esigenze della popolazione dello Stato membro che le rilascia e all'interesse pubblico di quest'ultimo. Al problema della portata territoriale limitata dei sistemi nazionali di licenze obbligatorie si aggiunge il fatto che per i prodotti fabbricati in virtù di una licenza obbligatoria non si esauriscono i diritti derivanti dal brevetto. Di conseguenza i sistemi di licenze obbligatorie non offrono una soluzione adeguata per i processi di fabbricazione transfrontalieri; ciò implica che non esiste un mercato interno funzionante per i prodotti fabbricati in virtù di una licenza obbligatoria. Oltre a rappresentare un grave ostacolo alla fornitura transfrontaliera all'interno del mercato unico, il rilascio di molteplici licenze obbligatorie nazionali comporta anche il rischio che siano adottate decisioni discordanti e incoerenti tra gli Stati membri. L'attuale quadro per la concessione di licenze obbligatorie appare quindi inadeguato ad affrontare le realtà del mercato interno, caratterizzato da catene di approvvigionamento transfrontaliere. Tale quadro non ottimale impedisce all'Unione di avvalersi di un ulteriore strumento in caso di crisi, in particolare e quando gli accordi volontari non sono disponibili o sono inadeguatie non possono essere raggiunti entro quattro settimane. In un momento in cui l'Unione e i suoi Stati membri si sforzano di migliorare la propria resilienza alle crisi, occorre prevedere un sistema ottimale di licenze obbligatorie per la gestione delle crisi che sfrutti appieno il mercato interno e consenta agli Stati membri di sostenersi a vicenda in caso di crisi. [Em. 3]
(6) È quindi necessario istituire un sistema di licenze obbligatorie per la gestione delle crisi o delle emergenze a livello di Unione. Tale sistema dovrebbe consentire alla Commissione di concedere una licenza obbligatoria valida in tutta l'Unione, che consenta la fabbricazione e la distribuzione dei prodotti necessari per affrontare una crisi o un'emergenza nell'Unione ("licenza obbligatoria dell'Unione").
(6 bis) La Commissione potrebbe rilasciare una licenza obbligatoria dell'Unione per qualsiasi prodotto connesso a situazioni di crisi o di emergenza soltanto laddove il titolare dei diritti, cui è stata data la possibilità di avviare i negoziati con un potenziale licenziatario, non raggiunga un accordo entro quattro settimane. [Em.4]
(7) Negli ultimi anni l'Unione europea ha adottato diversi meccanismi al fine di migliorare la propria resilienza alle crisi o alle emergenze che la colpiscono. Fra i meccanismi più recenti figurano lo strumento per le emergenze nel mercato unico (SMEI), istituito dal regolamento (UE) n. XXX/XX [COM(2022) 459], e il regolamento (UE) 2022/2371, in base al quale la Commissione può riconoscere un'emergenza di sanità pubblica a livello di Unione; in tal caso potrebbe essere attivato un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi ai sensi del regolamento (UE) 2022/2372. Inoltre, in caso di carenza significativa di semiconduttori dovuta a gravi perturbazioni dell'approvvigionamento, la Commissione può attivare una fase di crisi mediante atti di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) XXX/XX (normativa sui chip) [COM(2022)46].
(8) Tali meccanismi prevedono l'attivazione di una modalità di emergenza o di crisi e mirano a fornire gli strumenti per affrontare le emergenze dell'Unione. Consentendo alla Commissione di concedere una licenza obbligatoria quando con un atto giuridico dell'Unione è stata attivata una modalità di crisi o di emergenza si creano le sinergie necessarie tra i meccanismi di crisi esistenti e il sistema di licenze obbligatorie a livello di Unione. In tal caso la determinazione dell'esistenza di una crisi o di un'emergenza dipende esclusivamente dall'atto giuridico dell'Unione alla base del meccanismo di crisi e dalla definizione di crisi contenuta in tale atto. Ai fini della certezza del diritto è opportuno che i meccanismi di crisi che possono essere considerati misure di emergenza o di estrema urgenza dell'Unione e che possono comportare la concessione di una licenza obbligatoria dell'Unione siano elencati in un allegato del presente regolamento.
(9) Per garantire la massima efficacia delle licenze obbligatorie dell'Unione nell'affrontare le crisi, tali licenze dovrebbero essere disponibili in relazione a un brevetto o a un modello di utilità già rilasciato, a una domanda di brevetto pubblicata o a un certificato protettivo complementare. La licenza obbligatoria dell'Unione dovrebbe applicarsi allo stesso modo ai brevetti nazionali, ai brevetti europei e ai brevetti europei con effetto unitario.
(10) I sistemi di modelli di utilità proteggono le nuove invenzioni tecniche che non presentano i requisiti di brevettabilità attraverso la concessione di un diritto esclusivo che impedisce ad altri, per un periodo di tempo limitato, di sfruttare commercialmente le invenzioni protette senza il consenso dei titolari dei diritti. La definizione di modello di utilità varia da un paese all'altro e non tutti gli Stati membri prevedono sistemi relativi a tali modelli. In generale i modelli di utilità sono adatti a proteggere le invenzioni che apportano piccoli miglioramenti o adattamenti a prodotti esistenti o che hanno una vita commerciale breve. Tuttavia, analogamente ai brevetti, i modelli di utilità possono proteggere invenzioni che potrebbero rivelarsi necessarie per affrontare una crisi e dovrebbero quindi essere inclusi nell'ambito di applicazione della licenza obbligatoria dell'Unione.
(11) La licenza obbligatoria dell'Unione relativa a un brevetto dovrebbe estendersi al certificato protettivo complementare, se tale protezione è concessa quando il brevetto scade nel corso della durata di detta licenza obbligatoria. In tal modo la licenza obbligatoria relativa a un brevetto potrebbe produrre i suoi effetti nel caso in cui i prodotti di rilevanza per le crisi non siano più protetti da brevetto, bensì da un certificato protettivo complementare dopo la scadenza del brevetto. Tale licenza, se concessa dopo la scadenza del brevetto, dovrebbe applicarsi anche al certificato protettivo complementare considerato in modo isolato.
(12) La licenza obbligatoria dell'Unione dovrebbe applicarsi anche alle domande di brevetto pubblicate per i brevetti nazionali e per quelli europei. Poiché il rilascio di un brevetto dopo la pubblicazione della relativa domanda può richiedere anni, concentrarsi solo sulle invenzioni protette da un brevetto già rilasciato potrebbe impedire una risposta efficace e tempestiva alla crisi. In caso di crisi le soluzioni possono derivare dalle ultime tecnologie all'avanguardia. Inoltre alcune legislazioni nazionali in materia di brevetti, così come la convenzione sul brevetto europeo, prevedono che i richiedenti di brevetti siano protetti dall'utilizzo non autorizzato delle loro invenzioni e possano concedere in licenza l'utilizzo della loro invenzione oggetto della domanda di brevetto. Per poter continuare a produrre effetti dopo il rilascio del brevetto, la licenza obbligatoria dell'Unione relativa a una domanda di brevetto pubblicata dovrebbe estendersi al brevetto, dopo il suo rilascio, se ed in quanto il prodotto di rilevanza per le crisi continui a rientrare nell'ambito delle rivendicazioni brevettuali.
(13) È opportuno chiarire che il presente regolamento fa salvo il diritto dell'Unione in materia di diritto d'autore e diritti connessi, comprese le direttive 96/9/CE(5), 2009/24/CE(6), 2001/29/CE(7) e 2004/48/CE(8) e la direttiva (UE) 2019/790(9) del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabiliscono norme e procedure specifiche che dovrebbero rimanere impregiudicate.
(14) Dopo la concessione di una licenza obbligatoria la protezione regolamentare dei dati può, se ancora in vigore, impedire l'utilizzo effettivo di tale licenza, in quanto ostacola l'autorizzazione dei medicinali generici. Ciò comporterebbe gravi conseguenze negative per le licenze obbligatorie dell'Unione concesse per affrontare una crisi, in quanto potrebbe ostacolare l'accesso ai medicinali necessari per farvi fronte. Per questa ragione la normativa farmaceutica dell'Unione (cfr. articolo 80, paragrafo 4, della direttiva (UE) XXX/XX [COM(2023) 192]) prevede la sospensione dell'esclusività dei dati e della protezione del mercato in caso di rilascio di una licenza obbligatoria per far fronte a un'emergenza di sanità pubblica. Tale sospensione è consentita solo in relazione alla licenza obbligatoria rilasciata e al relativo beneficiario e deve rispettare gli obiettivi, l'ambito di applicazione territoriale, la durata e l'oggetto di detta licenza. La sospensione implica che l'esclusività dei dati e la protezione del mercato non producono effetti nei confronti del titolare della licenza obbligatoria finché questa è in vigore. Alla scadenza della licenza obbligatoria l'esclusività dei dati e la protezione del mercato riprendono a produrre effetti. La sospensione non dovrebbe comportare una proroga della durata originaria della protezione regolamentare dei dati.
(15) Al fine di garantire la massima coerenza possibile con i meccanismi di crisi esistenti e i loro requisiti di interesse pubblico e con le altre normative dell'Unione, la definizione di "prodotto di rilevanza per le crisi" dovrebbe basarsi sulla definizione adottata nell'ambito dello strumento per le emergenze nel mercato unico (SMEI), ma dovrebbe essere più generale al fine di ricomprendere i prodotti legati a diversi tipi di crisi o emergenze. [Em.5]
(16) La licenza obbligatoria dell'Unione autorizza l'utilizzo di un'invenzione protetta senza il consenso del titolare dei diritti. Deve quindi essere concessa solo in via eccezionale con l'obiettivo di salvaguardare l'interesse pubblico, quale meccanismo di ultima istanza, e a condizioni che tengano conto degli interessi del titolare dei diritti. A tal fine occorre quindi definire chiaramente l'ambito di applicazione, la durata e la copertura territoriale della licenza che sono rigorosamente in linea con la durata della crisi e con lo scopo per cui è stata concessa la licenza obbligatoria. Una modalità di crisi o di emergenza viene attivata o dichiarata nel quadro di un meccanismo di crisi a livello di UE per un periodo di tempo limitato. Se in tale quadro viene concessa una licenza obbligatoria dell'Unione, la durata della licenza non si estende oltre la durata della modalità di crisi o di emergenza attivata o dichiarata e in linea di principio non dovrebbe superare i 12 mesi, a meno che il rinnovo non sia necessario a causa del persistere delle circostanze che hanno portato alla concessione della licenza. Per garantire che la licenza obbligatoria raggiunga il suo obiettivo e che ne siano soddisfatte le condizioni, l'utilizzo dell'invenzione dovrebbe essere autorizzato solo a una persona qualificata in grado di fabbricare il prodotto di rilevanza per le crisi e di corrispondere un compenso ragionevole al titolare dei diritti. [Em.6]
(17) Nel valutare la concessione di una licenza obbligatoria dell'Unione, la Commissione dovrebbe essere assistita da un organo consultivo per poter adottare una decisione con cognizione di causa. L'organo consultivo dovrebbe essere interpellato nelle prime fasi della discussione sulla necessità di rilasciare una licenza obbligatoria nel quadro dello strumento in questione. Spesso le discussioni sulla necessità di concedere una licenza obbligatoria dell'Unione hanno inizio con i lavori dell'organo consultivo interessato nel quadro dei corrispondenti meccanismi di crisi o di emergenza dell'Unione. In tal caso non è necessario che la Commissione convochi l'organo consultivo, bensì che confermi rapidamente che tale organo è competente anche per la valutazione della necessità di concedere licenze obbligatorie a livello di Unione e delle relative condizioni. La competenza dell'organo consultivo dovrebbe essere chiarita nelle prime fasi del processo, non appena la Commissione valuta concretamente la possibilità di ricorrere alla concessione di licenze obbligatorie a livello di Unione.
(18) La partecipazione di un organo consultivo mira a garantire una valutazione di merito completa, approfondita e concreta di ogni situazione specifica. È quindi importante che l'organo consultivo sia adeguatamente strutturato e disponga delle competenze e delle procedure adeguate per sostenere la Commissione nel momento in cui è chiamata a decidere se concedere una licenza obbligatoria dell'Unione e a quali condizioni. I meccanismi di crisi dell'Unione prevedono di norma la creazione di un organo consultivo che garantisca un'azione coordinata della Commissione e degli organi e organismi competenti, del Consiglio e degli Stati membri. A questo proposito è stato istituito un gruppo consultivo nell'ambito dello strumento per le emergenze nel mercato unico. Il regolamento (UE) 2022/2371 prevede un comitato per le crisi sanitarie, mentre ai sensi del regolamento (UE) XXX/XX (normativa sui chip) [COM(2022) 46] la Commissione è assistita dal consiglio dei semiconduttori. Tali organi consultivi sono adeguatamente strutturati e hanno le competenze e le procedure adeguate per affrontare le crisi e le emergenze per le quali sono stati istituiti. Quando si discute sulla concessione di licenze obbligatorie nel quadro di tale strumento per la gestione delle crisi, il fatto che la Commissione sia assistita da un organo consultivo istituito specificamente per tale strumento le consente di essere opportunamente consigliata e permette di evitare duplicazioni di organi consultivi, che potrebbero dar luogo a incoerenze tra i diversi processi. È opportuno che gli organi consultivi competenti sonosiano elencati, insieme ai corrispondenti meccanismi di crisi, in un allegato del presente regolamento. La Commissione dovrebbe garantire che i rappresentanti di altri organismi di rilevanza per le crisi a livello dell'Unione partecipino o siano invitati in qualità di osservatori alle pertinenti riunioni dell'organo consultivo, al fine di assicurare la coerenza con le misure attuate tramite altri meccanismi dell'Unione. È importante che la Commissione inviti in qualità di osservatori i rappresentanti nazionali di tutte le autorità nazionali responsabili della concessione di licenze obbligatorie in virtù delle rispettive leggi nazionali in materia di brevetti. Nel caso in cui il meccanismo di crisi dell'Unione non preveda un organo consultivo, la Commissione dovrebbe istituire un l'organo consultivo dovrebbe essere costituito ad hoc per ladalla Commissione e dovrebbe essere composto da rappresentanti delle istituzioni e degli organi degli Stati membri preposti alla concessione di una licenza obbligatoria dell'Unione ("organo consultivo ad hoc")licenze obbligatorie nazionali in virtù delle rispettive leggi nazionali. [Em.7]
(19) Il ruolo dell'organo consultivo è quello di consigliare la Commissione in merito alla necessità di ricorrere alla concessione di licenze obbligatorie a livello di Unione. Tale organo dovrebbe fornire alla Commissione un parere non vincolante. Fra i suoi compiti principali vi è quello di assistere la Commissione nel determinare la necessità di ricorrere alla concessione di licenze obbligatorie a livello di Unione e le relative condizioni. Se l'organo consultivo è già stato istituito, dovrebbe essere applicato il regolamento interno vigente di tale organo. Per quanto riguarda gli organi consultivi ad hoc, questi dovrebbero essere composti da un rappresentante di ciascuno Stato membrodai rappresentanti delle autorità nazionali competenti, così da fornire alla Commissione informazioni e contributi sulla situazione a livello nazionale, anche per quanto riguarda le capacità di fabbricazione, i potenziali licenziatari e, se del caso, le proposte di soluzioni volontarie. Inoltre l'organo consultivo dovrebbe avere la funzione di raccogliere e analizzare i dati pertinenti e di garantire la coerenza e la cooperazione con altri organismi di rilevanza per le crisi a livello sia nazionale che di Unione, al fine di assicurare una risposta alle crisi adeguata, coordinata e coerente a livello di UE. [Em.8]
(20) La Commissione dovrebbe concedere la licenza obbligatoria dell'Unione alla luce del parere non vincolante dell'organo consultivo. Coloro i cui interessi possano essere pregiudicati dalla licenza obbligatoria dell'Unione, in particolare il licenziatario e il titolare dei diritti, dovrebbero avere la possibilità di presentare le loro osservazioni all'organo consultivo entro un termine ragionevole dopo aver ricevuto il fascicolo e le analisi presentate all'organo consultivo o da questi effettuate, e di ricevere qualsiasi altra informazione pertinente necessaria per la valutazione delle potenziali ripercussioni di una proposta di licenza obbligatoria dell'Unione sui loro diritti di proprietà intellettuale. Tali elementi dovrebbero consentire alla Commissione di valutare nel merito la situazione concreta e di determinare, su tale base, condizioni appropriate per la licenza, fra cui il compenso adeguato che il licenziatario deve corrispondere al titolare dei diritti. Al fine di evitare una produzione eccessiva di prodotti fabbricati in virtù di una licenza obbligatoria dell'Unione, la Commissione dovrebbe anche considerare eventuali licenze obbligatorie in vigore a livello nazionale. [Em.9]
(21) La Commissione dovrebbe garantire che il titolare dei diritti abbia il diritto di essere ascoltato prima che venga concessa una licenza obbligatoria dell'Unione. La Commissione dovrebbe pertanto informare senza indebito ritardo il titolare dei diritti interessato, se possibile individualmente, circa la possibilità che venga concessa una licenza obbligatoria dell'Unione. Il coinvolgimento del titolare dei diritti dovrebbe essere possibile qualora in seno all'organo consultivo competente siano in corso discussioni avanzate sull'opportunità di concedere una licenza obbligatoria dell'Unione. [Em.10]
(22) Quando è stato informato che le discussioniPosto che gli accordi volontari sono il modo più adeguato di gestire i prodotti o i processi brevettati in un periodo di crisi, prima di qualsiasi decisione della Commissione sulla concessione di una licenza obbligatoria dell'Unione sono in fase avanzata, il titolare dei diritti dovrebbe avere la possibilità di proporre ununa ragionevole opportunità di negoziare un tale accordo. Un periodo di tempo di quattro settimane dovrebbe essere sufficiente per consentire negoziati significativi e in buona fede, tenendo conto dell volontario, qualora le circostanze della crisi o dell'emergenza dell'Unione (compresa l'urgenza della situazione) lo consentano. Il titolare dei diritti dovrebbe avere anche la possibilità di esprimersi sulla necessità di una licenza obbligatoria dell'Unione e sulle condizioni della licenza (se viene concessa), anche per quanto riguarda il compenso. A tal fine il titolare dei diritti dovrebbe poter fornire alla Commissione osservazioni scritte od orali e tutte le informazioni che ritiene utili per permetterle di effettuare una valutazione equa, completa e approfondita della situazione. La Commissione dovrebbe concedere al titolare dei diritti un periodo di tempo ragionevole per fornire osservazioni e informazioni, tenendo conto della necessità di raggiungere un equilibrio tra l'interesse pubblico e la situazione del titolare dei diritti, come pure e dell'urgenza delle circostanze. Se del caso la Commissione dovrebbe trasmettere le osservazioni del titolare dei diritti all'organo consultivo competente in modo tempestivo. Ai fini della condivisione di informazioni riservate con la Commissione, quest'ultima garantisce un ambiente sicuro e dovrebbe adottare misure per garantire la riservatezza dei documenti forniti dal titolare dei diritti nel contesto di tale procedura. Una volta concessa una licenza obbligatoria dell'Unione, la Commissione dovrebbe informarne il titolare dei diritti non appena sia ragionevolmente possibile. [Em.11]
(23) L'avvio delladi una procedura di concessione di una licenza obbligatoria dovrebbe prevedere innanzitutto l'identificazione dei diritti di proprietà intellettuale interessati, dei titolari dei diritti interessati, nonché dei potenziali licenziatari, con il coinvolgimento delle autorità nazionali responsabili della concessione di licenze obbligatorie in virtù delle leggi nazionali in materia di brevetti. L'avvio di tale procedura dovrebbe essere reso pubblico mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso dovrebbe contenere informazioni sulle discussioni relative alla concessione di una licenza obbligatoria dell'Unione nel contesto di un meccanismo di crisi o di emergenza dell'UE. Dovrebbe inoltre aiutare la Commissione a identificare i diritti di proprietà intellettuale e i titolari dei diritti interessati, nonché i potenziali licenziatari.[Em.12]
(24) La Commissione, assistita dall'organo consultivo, dovrebbe fare il possibile per identificare nella sua decisione il brevetto, la domanda di brevetto, il certificato protettivo complementare e il modello di utilità relativi ai prodotti di rilevanza per le crisi, così come i titolari di tali diritti di proprietà intellettuale. In alcuni casi l'identificazione dei diritti di proprietà intellettuale e dei relativi titolari può richiedere indagini lunghe e complesse. In questi casi l'identificazione completa di tutti i diritti di proprietà intellettuale e dei relativi titolari può compromettere gravemente l'uso efficiente delle licenze obbligatorie dell'Unione per affrontare tempestivamente le crisi o emergenze. Pertanto, se l'identificazione di tutti i diritti di proprietà intellettuale o dei relativi titolari può provocare un notevole ritardo nellaPrima della concessione della licenza obbligatoria dell'Unione, inizialmente la Commissione dovrebbe poter indicare nella licenza solo la denominazione comune del prodotto per il quale detta licenza è richiesta. La Commissione dovrebbe tuttavia identificare quanto prima tutti i diritti di proprietà intellettuale interessati e i relativi titolari e modificare di conseguenza l'atto di esecuzione. L'atto di esecuzione modificato dovrebbe inoltre specificare eventuali garanzie necessarie e il compenso da corrispondere a ciascun titolare dei diritti identificato. [Em.13]
(25) Se non è possibile identificare il titolare dei diritti o tutti i titolari dei diritti in un periodo di tempo ragionevole, la Commissione non dovrebbe in via eccezionale poter concedere la licenza obbligatoria dell'Unione facendo riferimento solo alla denominazione comune del prodotto di rilevanza per le crisi, qualora sia assolutamente necessario in considerazione dell'urgenza della situazione. Tuttavia, dopo la concessione della licenza obbligatoria dell'Unione, la Commissione dovrebbe identificare, informare e consultare i titolari dei diritti interessati il più rapidamente possibile, anche ricorrendo alla pubblicazione e agli uffici nazionali per la proprietà intellettuale.. [Em. 14]
(26) La licenza obbligatoria dell'Unione dovrebbe contenere anche informazioni che permettano di individuare il prodotto di rilevanza per le crisi per il quale è stata concessa, e informazioni sul licenziatario cui è stata concessa la licenza obbligatoria dell'Unione, anche per quanto riguarda la descrizione, la denominazione o il marchio del prodotto, sui codici delle merci con cui sono classificati i prodotti di rilevanza per le crisi, come definiti nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, nonché sui licenziatari (e se del caso sui fabbricanti) cui è concessa la licenza obbligatoria, compresi nome, denominazione commerciale o marchio registrato, informazioni di contatto, numero di identificazione unico nel paese in cui sono stabiliti e, se disponibile, numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI). Se previsto dalla legislazione dell'Unione, è opportuno includere ulteriori informazioni, quali il tipo, il riferimento, il modello, il numero di lotto o di serie o l'identificativo unico del passaporto del prodotto.
(27) Il licenziatario dovrebbe corrispondere un compenso adeguato al titolare dei diritti, in base a quanto stabilito alla Commissione. L'importo del compenso dovrebbe essere determinato tenendo conto delle entrate lorde totali generate dal licenziatario attraverso le pertinenti attività disciplinate dalla licenza obbligatoria dell'Unione, del valore economico dello sfruttamento accordato al licenziatario e agli Stati membri interessati dalla crisi nel quadro della licenza, dell'eventuale sostegno pubblico ricevuto dal titolare dei diritti per sviluppare l'invenzione, del grado di ammortamento dei costi di sviluppo e delle circostanze umanitarie legate alla concessione della licenza obbligatoria dell'Unione. La Commissione dovrebbe inoltrealtresì prendere in considerazione le osservazioni del titolare dei diritti e la valutazione dell'organo consultivo in merito all'importo del compenso. In ogni caso è opportuno che quest'ultimo non superi il 4 % delle entrate lorde totali generate dal licenziatario attraverso le attività svolte in conformità alla licenza obbligatoria dell'Unione. Si tratta della stessa percentuale prevista dal regolamento (CE) n. 816/2006. Se una licenza obbligatoria è concessa sulla base di una domanda di brevetto pubblicata che non porta successivamente alla concessione di un brevetto, il titolare dei diritti non ha motivo di ricevere un compenso nel quadro della licenza obbligatoria, in quanto non si è concretizzato ciò che ne avrebbe giustificato il percepimento. In tali circostanze il titolare dei diritti dovrebbe rimborsare il compenso ricevuto nel quadro della licenza obbligatoria.[Em. 15]
(28) È essenziale che i prodotti fabbricati in virtù di una licenza obbligatoria dell'Unione siano destinati unicamente al mercato interno. Tale licenza dovrebbe quindi imporre al licenziatario condizioni chiare per quanto riguarda le attività autorizzate dalla stessa, compresa la portata territoriale di tali attività. Il titolare dei diritti dovrebbe essere in grado di contestare le azioni e le modalità di esercizio dei diritti interessati dalla licenza obbligatoria dell'Unione che non ne rispettino le condizioni, in quanto costituiscono una violazione dei suoi diritti di proprietà intellettuale ai sensi della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(10). Al fine di agevolare il monitoraggio della distribuzione dei prodotti fabbricati in virtù di una licenza obbligatoria dell'Unione, compresi i controlli da parte delle autorità doganali, il licenziatario dovrebbe garantire che tali prodotti abbiano caratteristiche speciali che li rendano facilmente individuabili e distinguibili dai prodotti commercializzati dal titolare dei diritti.
(29) È opportuno che la licenza obbligatoria dell'Unione nel quadro di un meccanismo di crisi o di emergenza dell'UE sia concessa solo per rifornire il mercato interno di prodotti di rilevanza per le crisi. Dovrebbe pertanto essere vietata l'esportazione di prodotti fabbricati in virtù di una licenza obbligatoria dell'Unione.
(30) Le autorità doganali dovrebbero usare un approccio basato sull'analisi dei rischi per garantire che i prodotti fabbricati in virtù di una licenza obbligatoria dell'Unione non siano esportati. La principale fonte di informazioni alla base dell'analisi dei rischi doganali volta a individuare tali prodotti dovrebbe essere la stessa licenza obbligatoria dell'Unione. Le informazioni su ciascun atto di esecuzione che concede o modifica una licenza obbligatoria dell'Unione dovrebbero quindi essere inserite nel sistema elettronico doganale di gestione dei rischi (CRMS) di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione(11). Qualora individuino un prodotto che sospettano non si conformi al divieto di esportazione, le autorità doganali dovrebbero immediatamente sospenderne l'esportazione e informare la Commissione. La Commissione dovrebbe giungere a una conclusione sulla conformità al divieto di esportazione entro 10 giorni lavorativi, ma dovrebbe avere la possibilità di chiedere alle autorità doganali di mantenere la sospensione, se necessario. Al fine di agevolare tale valutazione, la Commissione può consultare il titolare dei diritti in questione. Se la Commissione conclude che un prodotto non è conforme al divieto di esportazione, le autorità doganali dovrebbero rifiutarne l'esportazione.
(31) La validità giuridica dell'atto di esecuzione che concede la licenza obbligatoria dell'Unione o di qualsiasi atto di esecuzione successivo dovrebbe essere soggetta a controllo giurisdizionale.
(32) Il rapporto tra il titolare dei diritti e il licenziatario dovrebbe essere regolato dal principio della buona fede. Entrambi dovrebbero adoperarsi per il buon esito della licenza obbligatoria dell'Unione e collaborare, se necessario, per garantire che gli obiettivi della licenza siano raggiunti in modo efficiente ed efficace. La Commissione può agire da facilitatore per favorire una cooperazione in buona fede tra il titolare dei diritti e il licenziatario, tenendo conto degli interessi di tutte le parti. A questo proposito la Commissione dovrebbe poter adottare anche misure aggiuntive conformi al diritto dell'Unione per garantire che la licenza obbligatoria consegua il suo obiettivo e che i necessari prodotti di rilevanza per le crisi possano essere resi disponibili nell'Unione. Tali misure aggiuntive possono includere la richiesta di ulteriori informazioni ritenute essenziali per il raggiungimento dell'obiettivo della licenza obbligatoria. Dette misure dovrebbero sempre includere garanzie adeguate per assicurare la protezione degli interessi legittimi di tutte le parti.
(32 bis) Ove del caso, la Commissione dovrebbe obbligare il titolare dei diritti a divulgare i segreti commerciali strettamente necessari al conseguimento dell'obiettivo della licenza obbligatoria dell'Unione. In tali casi, i titolari dei diritti dovrebbero ricevere un compenso adeguato. È possibile che una descrizione dettagliata delle modalità di realizzazione dell'invenzione non sia sufficiente né abbastanza completa per consentire al licenziatario di utilizzare tale invenzione in modo efficiente. Ciò potrebbe comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il trasferimento globale della tecnologia, delle competenze, dei dati, dei campioni e dei prodotti di riferimento necessari per la produzione e l'ottenimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio in collaborazione con il licenziatario, tenendo conto degli interessi sia del titolare dei diritti sia del licenziatario. Quando tali informazioni e know-how aggiuntivi sono necessari, e nei casi in cui costituiscono un segreto commerciale non divulgato, la divulgazione di tale segreto commerciale necessario, al solo scopo di conseguire la finalità di esercizio della licenza obbligatoria dell'Unione ai sensi del presente regolamento, dovrebbe essere considerata lecita a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio. Sebbene il presente regolamento imponga la divulgazione dei segreti commerciali solo se questi ultimi sono strettamente necessari a conseguire l'obiettivo della licenza obbligatoria dell'Unione, esso dovrebbe essere interpretato in modo da preservare la protezione accordata ai segreti commerciali a norma della direttiva (UE) 2016/943. La Commissione dovrebbe chiedere ai licenziatari di porre in atto tutte le misure adeguate ragionevolmente individuate dal titolare dei diritti, comprese quelle contrattuali, tecniche e organizzative, per garantire la riservatezza dei segreti commerciali, in particolare nei confronti di terzi, e la protezione degli interessi legittimi di tutte le parti. A tal fine, i titolari dei diritti dovrebbero individuare i segreti commerciali prima della divulgazione. Tali misure adeguate possono consistere in clausole contrattuali tipo, accordi di riservatezza, protocolli di accesso rigorosi, norme tecniche e nell'applicazione di codici di condotta. Qualora il licenziatario non attui le misure necessarie per preservare la riservatezza dei segreti commerciali, la Commissione dovrebbe poter rifiutare o sospendere la divulgazione dei segreti commerciali fino a quando il licenziatario non abbia posto rimedio alla situazione. Qualsiasi utilizzo, acquisizione o divulgazione di segreti commerciali che non sia necessario per conseguire l'obiettivo della licenza obbligatoria dell'Unione o che superi la durata della licenza obbligatoria dell'Unione dovrebbe essere considerato illecito ai sensi di detta direttiva. [Em. 16]
(32 ter) Il presente regolamento dovrebbe garantire che la Commissione abbia l'autorità di obbligare i titolari dei diritti a fornire tutte le informazioni necessarie ad agevolare la produzione rapida ed efficiente di prodotti critici di rilevanza per le crisi, come i farmaci e altri articoli sanitari. Tali informazioni dovrebbero includere dettagli sul know-how, in particolare quando è essenziale per l'efficace attuazione della concessione di licenze obbligatorie. Mentre la sola licenza di brevetto potrebbe essere sufficiente per consentire ad altri produttori di produrre rapidamente prodotti farmaceutici semplici, spesso si rivela insufficiente nel caso di prodotti farmaceutici più complessi, come i vaccini durante una pandemia. Qualora sia essenziale per l'attuazione della licenza obbligatoria, un produttore alternativo dovrà anche avere accesso al know-how. [Em. 17]
(33) Per poter rispondere adeguatamente alle situazioni di crisi, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a rivedere le condizioni della licenza obbligatoria dell'Unione e ad adattarle ai mutamenti di circostanze. A tal fine dovrebbe essere prevista anche la possibilità di modificare la licenza obbligatoria per includervi l'elenco esaustivo dei diritti e dei titolari dei diritti contemplati dalla licenza, qualora non siano stati identificati in modo completo sin dall'inizio, nonché la revoca della licenza se vengono meno ed è improbabile che si ripetano le circostanze che ne hanno giustificato la concessione. Nel decidere sulla revisione della licenza obbligatoria dell'Unione, la Commissione può scegliere didovrebbe consultare l'organo consultivo competente, come anche i titolari dei diritti e i licenziatari. Se intende modificare elementi essenziali della licenza obbligatoria dell'Unione, quali la durata o il compenso, o se la modifica stessa può essere oggetto di una licenza obbligatoria separata, la Commissione dovrebbe essere tenuta a interpellare l'organo consultivo. [Em. 18]
(34) È opportuno prevedere garanzie specifiche che consentano alla Commissione di intervenire per prevenire e bloccare qualsiasi utilizzo improprio delle licenze obbligatorie dell'Unione. Oltre alla possibilità di revocare la licenza obbligatoria dell'Unione, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a imporre al titolare dei diritti e al licenziatario ammende e penalità di mora per far rispettare gli obblighi previsti dal presente regolamento. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive e non dovrebbero essere in contrasto con le consuete misure relative al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale previste dalla direttiva 2004/48/CE. [Em. 19]
(35) È opportuno che l'osservanza degli obblighi imposti a norma del presente regolamento sia assicurata mediante ammende e penalità di mora. A tal fine le ammende e le penalità di mora dovrebbero essere fissate a livelli adeguati e soggette a ragionevoli termini di prescrizione, conformemente ai principi di proporzionalità e del ne bis in idem. Tutte le decisioni prese dalla Commissione a norma del presente regolamento sono soggette al controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea conformemente al TFUE. La Corte di giustizia dell'Unione europea dovrebbe avere giurisdizione anche di merito per quanto concerne l'atto di esecuzione che concede la licenza obbligatoria, nonché le decisioni riguardanti le ammende e le penalità di mora a norma dell'articolo 261 TFUE. [Em. 20]
(36) Quando per affrontare una crisi è stata concessa una licenza obbligatoria nazionale, lo Stato membro o la relativa autorità competente dovrebbero essere tenuti a notificare alla Commissione la concessione della licenza e le relative condizioni specifiche, consentendo in tal modo alla Commissione di avere una visione d'insieme delle licenze obbligatorie nazionali negli Stati membri e di tenerne conto nel valutare la concessione di una licenza obbligatoria dell'Unione, e in particolare nel definirne le condizioni.
(37) La possibilità di concedere una licenza obbligatoria a livello di Unione dovrebbe essere disponibile non solo per l'approvvigionamento del mercato dell'Unione, ma anche, a determinate condizioni, a fini di esportazione verso paesi con problemi di salute pubblica, questione disciplinata dal regolamento (CE) n. 816/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio(12). Detto regolamento prevede che la concessione di tali licenze obbligatorie sia decisa e realizzata a livello nazionale dalle autorità competenti degli Stati membri che abbiano ricevuto la corrispondente domanda da una persona che intende fabbricare e vendere prodotti farmaceutici coperti da un brevetto o da un certificato protettivo complementare e destinati all'esportazione verso paesi terzi ammissibili. Il regolamento (CE) n. 816/2006 consente solo la concessione di licenze obbligatorie per la fabbricazione di prodotti in diversi Stati membri attraverso procedure nazionali. Nel contesto di un processo di fabbricazione transfrontaliero sarebbero necessarie diverse licenze obbligatorie nazionali. Ciò può comportare un processo lungo e oneroso in quanto occorrerebbe avviare di diverse procedure nazionali con condizioni e ambiti di applicazione potenzialmente differenti. Per realizzare le stesse sinergie e raggiungere lo stesso livello di efficienza dei meccanismi di crisi dell'Unione, la licenza obbligatoria dell'Unione dovrebbe essere disponibile anche nel contesto del regolamento (CE) n. 816/2006. CiòOnde agevolare ulteriormente tale processo, è opportuno riesaminare le condizioni di rilascio delle licenze obbligatorie per l'esportazione, al fine di renderle pienamente conformi all'accordo TRIPS e a tutte le flessibilità ivi previste. La licenza obbligatoria dell'Unione permetterà di agevolare il ricorso a tale meccanismo e tutta la fabbricazione dei prodotti in questione in diversi Stati membri e di fornire una soluzione a livello di Unione per evitare che i licenziatari, per poter fabbricare ed esportare i prodotti come previsto, debbano ottenere molteplici licenze obbligatorie per lo stesso prodotto in più di uno Stato membro. Chiunque intenda chiedere una licenza obbligatoria ai fini e nell'ambito del regolamento (CE) n. 816/2006 dovrebbe poter richiedere, con un'unica domanda, una licenza obbligatoria ai sensi di tale regolamento valida in tutta l'Unione, invece di ricorrere ai sistemi nazionali di licenze obbligatorie degli Stati membri e dover richiedere molteplici licenze obbligatorie per lo stesso prodotto di rilevanza per le crisi in più Stati membri al fine di realizzare le attività di fabbricazione e di vendita all'esportazione previste dal regolamento (CE) n. 816/2006. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 816/2006. [Em. 21]
(38) Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la concessione, l'integrazione, la modifica o la revoca delle licenze obbligatorie a dell'Unione, la determinazione, in assenza di un accordo tra il titolare dei diritti e il licenziatario, del compenso da corrispondere al titolare dei diritti, le norme procedurali per l'organo consultivo ad hoc e le caratteristiche che consentono di individuare i prodotti fabbricati in virtù di una licenza obbligatoria dell'Unione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(13). La procedura consultiva dovrebbe essere utilizzata per l'adozione di atti di esecuzione che concedono, integrano, modificano o revocano una licenza obbligatoria dell'Unione, e di atti di esecuzione che determinano il compenso. La scelta della procedura consultiva è giustificata dal fatto che tali atti di esecuzione sarebbero adottati nel contesto di una procedura che prevede una notevole partecipazione degli Stati membri attraverso la consultazione dell'organo consultivo. La procedura d'esame dovrebbe essere utilizzata per l'adozione di atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per l'organo consultivo ad hoc e di atti di esecuzione con cui vengono stabilite le caratteristiche che consentono l'identificazione dei prodotti fabbricati in virtù di una licenza obbligatoria dell'Unione. [Em. 22]
(39) In casi debitamente giustificati relativi alla concessione, alla modifica o alla revoca di una licenza obbligatoria dell'Unione o alla determinazione del compenso, qualora motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.
(40) La licenza obbligatoria dell'Unione per la gestione delle crisi è uno strumento di ultima istanza che viene utilizzato solo in circostanze eccezionali. La valutazione dovrebbe quindi essere effettuata solo nel caso in cui la Commissione abbia concesso una licenza obbligatoria dell'Unione. Per consentire una valutazione adeguata e circostanziata del presente regolamento, è opportuno che la relazione di valutazione sia presentata entro l'ultimo giorno del terzo anno successivo alla concessione della licenza obbligatoria dell'Unione. [Em. 23]
(40 bis) Sebbene l'allegato debba essere aggiornato da un atto legislativo futuro relativo a una modalità di emergenza o di crisi, la Commissione dovrebbe comunque monitorare la situazione e valutare se l'elenco figurante nell'allegato è stato adeguatamente aggiornato. Se risulta che tale elenco non è più aggiornato, la Commissione dovrebbe valutarne le conseguenze. In ogni caso, la Commissione dovrebbe presentare la sua valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio, eventualmente accompagnata da proposte legislative di modifica dell'allegato. Sebbene la Commissione debba effettuare tale valutazione ogni due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si prevede che, dati i rapidi cambiamenti dell'attuale situazione europea e mondiale, la Commissione dovrebbe effettuare tale valutazione senza indebito ritardo in caso di minacce eccezionali alla sicurezza pubblica o alla sicurezza nazionale. [Em. 24]
(41) Poiché occorre tempo per provvedere all'attuazione del quadro per il corretto funzionamento del sistema di licenze obbligatorie dell'Unione, è opportuno che l'applicazione del presente regolamento sia rinviata,
(41 bis) Dal momento che l'obiettivo del presente regolamento, ossia quello di garantire l'accesso ai prodotti brevettati di rilevanza per le crisi necessari per far fronte alle crisi nel mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della frammentazione nella concessione delle licenze obbligatorie nell'Unione e dell'insufficiente portata territoriale delle licenze obbligatorie nazionali, ma può essere conseguito in modo migliore a livello dell'Unione in virtù della portata e degli effetti della soluzione necessaria, l'Unione può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità definito nello stesso articolo. [Em. 25]
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento è inteso a garantire che in caso di crisi lpossa essere concessa una licenza obbligatoria dell'Unione abbia accesso ai prodotti di rilevanza per letemporanea e non esclusiva al fine di tutelare l'interesse pubblico nell'ambito di situazioni di crisi o di emergenza transfrontaliere nell'Unione. Il presente regolamento. A tal fine stabilisce le norme sulla procedura e sulle condizioni per la concessione in ultima istanza di licenze obbligatorie dell'Unione relative ai diritti di proprietà intellettuale necessari per la fornitura di prodotti di rilevanza per le crisi agli Stati membri nel contesto di un meccanismo di crisi o di emergenza dell'Unione. A tal fine, se entro quattro settimane non è stato raggiunto un accordo volontario preventivo tra il titolare dei diritti e il licenziatario, la Commissione può concedere una licenza obbligatoria dell'Unione. [Em. 26]
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce la concessione di licenze obbligatorie dell'Unione per i seguenti diritti di proprietà intellettuale vigenti in uno o più Stati membri:
a) brevetti, comprese le domande di brevetto pubblicate;
b) modelli di utilità; o
c) certificati protettivi complementari.
2. Il presente regolamento non pregiudica le norme stabilite da altri atti giuridici dell'Unione che disciplinano il diritto d'autore e i diritti connessi, tra cui le direttive 2001/29/CE e 2009/24/CE, nonché i diritti sui generis riconosciuti dalla direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
-a) "modalità di crisi o modalità di emergenza": una modalità di crisi o di emergenza, a seconda dei casi, elencata nell'allegato del presente regolamento, che è stata attivata o dichiarata nel contesto di un meccanismo di crisi o di emergenza dell'Unione elencato in tale allegato, conformemente a uno degli atti dell'Unione ivi elencati; [Em. 27]
a) "prodotti di rilevanza per le crisi": prodotti o processi essenziali per rispondere a una crisi o a un'emergenza o per affrontarne gli effetti nell'Unione e per i quali la concessione di una licenza obbligatoria rappresenta l'unico mezzo per garantire la disponibilità e la fornitura sufficienti e tempestive di tali prodotti o processi, come stabilito dalla Commissione sulla base degli orientamenti forniti dall'organo consultivo di cui all'articolo 6; [Em. 28]
b) "attività rilevanti": le attività di fabbricazione, utilizzo, offerta in vendita, vendita o importazione;
c) "titolare dei diritti": il titolare di uno dei diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1;
d) "invenzione protetta": qualsiasi invenzione protetta da uno dei diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1;
e) "licenza obbligatoria dell'Unione": una licenza obbligatoria concessa dalla Commissione per lo sfruttamento di un'invenzione protetta avente ad oggetto prodotti di rilevanza per le crisi per qualsiasi attività rilevante nell'Unione;
f) "autorità doganali": le autorità doganali come definite all'articolo 5, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(14).
Articolo 4
Licenza obbligatoria dell'Unione
La Commissione può concedere una licenza obbligatoria dell'Unione se è stata attivata o dichiarata unain caso di modalità di crisi o unadi modalità di emergenza di cui all'allegato del presente regolamento in conformità di uno degli atti dell'Unione elencati in tale allegatoqualora, entro quattro settimane, non sia raggiunto tra il titolare dei diritti e il potenziale licenziatario un accordo volontario volto a garantire la fornitura di prodotti di rilevanza per le crisi. [Em. 29]
Articolo 5
Condizioni generali della licenza obbligatoria dell'Unione
1. Nonostante gli obblighi di cui all'articolo 10, la licenza obbligatoria dell'Unione che può essere concessa dalla Commissione a norma dell'articolo 4: [Em. 30]
a) è non esclusiva e non alienabile, tranne con la parte dell'impresa o dell'avviamento che ne ha il godimento;
b) ha una durata e un stringente limitazione per quanto concerne l'ambito di applicazione limitati allo, il campo di utilizzo e le quantità necessarie, e una durata che è del tutto in linea con lo scopo specifico per il quale è concessa erilasciata e che è strettamente legata all'ambito di applicazione e alla durata della modalità di crisi o di emergenza nel quadroin virtù della quale è stata concessa all'interno dell'Unione; [Em. 31]
c) è strettamente limitata alle attività rilevanti e debitamente giustificate che interessano i prodotti di rilevanza per le crisi nell'Unione; [Em. 32]
d) è concessa solo dietro pagamento di un compenso adeguato al titolare dei diritti, determinato conformemente all'articolo 9; [Em.33]
e) è strettamente limitata al territorio precisamente definito dell'Unione; [Em.34]
f) è concessa solo a una persona ritenuta in grado di sfruttare l'invenzione protetta in modo tale da consentire il corretto svolgimento delle attività rilevanti che interessano i prodotti di rilevanza per le crisi, nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 10.
f bis) indica chiaramente che il licenziatario risponde per eventuali responsabilità o garanzie riguardo alla produzione e alla distribuzione di prodotti di rilevanza per le crisi, escludendo il titolare dei diritti da qualsiasi azione intentata per responsabilità per danni da prodotti. [Em.35]
2. La licenza obbligatoria dell'Unione per un'invenzione protetta da una domanda di brevetto pubblicata copre il brevetto rilasciato sulla base di tale domanda, a condizione che il rilascio del brevetto avvenga durante il periodo di validità della licenza obbligatoria dell'Unione.
3. La licenza obbligatoria dell'Unione per un'invenzione protetta da un brevetto copre il certificato protettivo complementare rilasciato in riferimento a tale brevetto, a condizione che il passaggio dalla protezione brevettuale alla protezione conferita da detto certificato avvenga durante il periodo di validità della licenza obbligatoria dell'Unione.
Articolo 6
Organo consultivo
1. Quando valuta la possibilità di concedere una licenza obbligatoria dell'Unione, la Commissione interpella senza indebito ritardo un organo consultivo.
2. L'organo consultivo di cui al paragrafo 1 è l'organo consultivo competente per il meccanismo di crisi o di emergenza dell'Unione elencato nell'allegato I del presente regolamento ("organo consultivo competente"). Ai fini del presente regolamento l'organo consultivo competente, che è tenuto ad agire nell'interesse pubblico, fornisce assistenza e consulenza alla Commissione per quanto riguarda i compiti seguenti: [Em.36]
a) raccogliere informazioni di rilevanza per le crisi e sul mercato e analizzare tali dati;
a bis) valutare il rispetto dell'obbligo di accordare al titolare dei diritti la possibilità di avviare negoziati volti a raggiungere un accordo volontario entro quattro settimane, come stabilito all'articolo 4; [Em.37]
b) analizzare le informazioni di rilevanza per le crisi raccolte dagli Stati membri o dalla Commissione e i dati aggregati ricevuti da altri organismi di rilevanza per le crisi a livello internazionale e di Unione;
b bis) definire i prodotti di rilevanza per le crisi; [Em.38]
c) agevolare gli scambi e la condivisione di informazioni con altri organismi competenti e altri organismi di rilevanza per le crisi a livello nazionale e di Unione, come pure a livello internazionale, ove opportuno;
d) individuare i diritti che tutelano il prodotto di rilevanza per le crisi;
e) stabilire se sia necessario concedere una licenza obbligatoria dell'Unione;
f) identificare e consultare i titolari dei diritti o i loro rappresentanti, nonché i potenziali licenziatari, e consultare altri portatori di interessi e operatori economici, compresi i e rappresentanti dell'industria, del mondo accademico e della società civile; [Em.39]
g) accertare, ove opportuno, se siano stati rispettati i criteri per la revoca o la modifica della licenza obbligatoria dell'Unione di cui all'articolo 15.
3. Ove opportuno l'organo consultivo si coordina e collabora strettamente con altri organismi competenti di rilevanza per le crisi e con gli uffici per la proprietà intellettuale a livello nazionale e di Unione.
4. Ai fini del presente regolamento la Commissione:
a) invita i rappresentanti di altri organismi di rilevanza per le crisi a livello di Unione in qualità di osservatori e ne assicura la partecipazione alle riunioni dell'organo consultivo, al fine di garantire la coerenza con le misure attuate attraverso altri meccanismi dell'Unione; e
a bis) invita i rappresentanti del Parlamento europeo in qualità di osservatori alle pertinenti riunioni degli organi consultivi, se possibile in virtù degli atti giuridici applicabili di cui all'allegato; [Em.40]
b) può invitare rappresentanti delle autorità nazionali responsabili della concessione di licenze obbligatorie in virtù delle leggi nazionali in materia di brevetti, rappresentanti del Parlamento europeo, rappresentanti degli operatori economici, titolari dei diritti, potenziali licenziatari, organizzazioni di portatori di interessi, parti sociali ed esperti a partecipare alle riunioni dell'organo consultivo in qualità di osservatori. [Em.41]
5. Se non esiste un organo consultivo competente, i compiti di cui al paragrafo 2 sono svolti da un organo consultivo ad hoc istituito dalla Commissione ("organo consultivo ad hoc"). La Commissione presiede l'organo consultivo ad hoc e ne assicura il segretariato. Tale organo consultivo è composto da rappresentanti delle istituzioni e degli organi di ciascuno Stato membro ha ilpreposti alla concessione di licenze obbligatorie nazionali in virtù del diritto di essere rappresentato in seno a tale organo.nazionale. [Em.42]
6. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il regolamento interno dell'organo consultivo ad hoc di cui al paragrafo 5. Il regolamento interno specifica che l'organo consultivo ad hoc non può essere istituito per un periodo superiore alla durata della crisi o dell'emergenza. Il regolamento interno specifica che l'organo consultivo ad hoc impone rigorose misure di salvaguardia per evitare potenziali conflitti di interessi e per garantire responsabilità e trasparenza. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 3. [Em.43]
Articolo 7
Procedura per la concessione di una licenza obbligatoria dell'Unione
1. L'organo consultivo competente o, se del caso, l'organo consultivo ad hoc di cui all'articolo 6 fornisce un parere alla Commissione senza indebito ritardo. Tale parere è formulato in conformità al regolamento interno dell'organo consultivo e contiene una valutazione della necessità di una licenza obbligatoria dell'Unione e delle relative condizioni. Il parere tiene conto degli aspetti seguenti:
a) la natura della crisi o dell'emergenza;
b) la portata della crisi o dell'emergenza e la sua prevedibile evoluzione;
b bis) i diritti e gli interessi del titolare dei diritti e del potenziale licenziatario; [Em.44]
b ter) le licenze obbligatorie nazionali in vigore comunicate alla Commissione conformemente all'articolo 22 onde evitare sovrapposizioni o una situazione di sovrapproduzione; [Em.45]
c) la carenza di prodotti di rilevanza per le crisi e l'esistenza di strumenti diversi dalla licenza obbligatoria dell'Unione che potrebbero permettere di rimediare a tale carenza in modo adeguato e tempestivo.
2. Il parere dell'organo consultivo non è vincolante per la Commissione. La Commissione può fissare un termine entro il quale l'organo consultivo è tenuto a fornire il proprio parere. Tale termine deve essere ragionevole e adeguato alle circostanze della situazione, tenendo conto in particolare dell'urgenza della questione.
2 bis. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere del comitato consultivo. Qualora non segua il parere dell'organo consultivo, la Commissione spiega a quest'ultimo i motivi della propria decisione, fatte salve le competenze della Commissione di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo. [Em.46]
3. Prima di concedere una licenza obbligatoria dell'Unione, la Commissioneformulare il parere, l'organo consultivo dà al titolare dei diritti e al licenziatario l'opportunità di presentare osservazioni entro un ragionevole periodo di tempo su quanto segue: [Em.47]
a) la possibilità di concludere tempestivamente un accordo di licenza volontario con i fabbricanti sui diritti di proprietà intellettuale ai fini della fabbricazione, dell'uso e della distribuzione dei prodotti di rilevanza per le crisi e il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, per lo svolgimento di negoziati significativi a tal fine; [Em.48]
b) la necessità di concedere la licenza obbligatoria dell'Unione;
c) le condizioni alle quali la Commissione intende concedere la licenza obbligatoria dell'Unione, compreso l'importo del compenso.
4. La Commissione informa quanto primaidentifica il titolare dei diritti e il licenziatario e li informa quanto prima che può essere concessa una licenza obbligatoria dell'Unione. Ogni volta che sia possibile identificareLa Commissione informa i titolari dei diritti senza incorrere in ritardi significativi, la Commissione li informa individualmente. [Em.49]
5. Quando prende in considerazione la concessione di una licenza obbligatoria dell'Unione, la Commissione pubblica senza indebito ritardo un avviso per informare il pubblico dell'avvio della procedura ai sensi del presente articolo. Tale avviso comprende anche le informazioni disponibili sull'oggetto della licenza obbligatoria e l'invito a presentare osservazioni in conformità del paragrafo 3. L'avviso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
6. Nel valutare l'opportunità di concedere una licenza obbligatoria dell'Unione, la Commissione tiene conto degli aspetti seguenti:
a) il parere di cui al paragrafo 2;
b) i diritti e gli interessi del titolare dei diritti e del licenziatario;
c) le licenze obbligatorie nazionali in vigore comunicate alla Commissione ai sensi dell'articolo 22. [Em.50]
7. Se ritiene che siano soddisfatte le condizioni per una licenza obbligatoria dell'Unione, la Commissione la concede mediante un atto di esecuzione. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi agli effetti della crisi, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 4. Nei casi in cui si applica la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 4, l'atto di esecuzione rimane in vigore per un periodo non superiore a 12 mesi.
8. Nell'adottare l'atto di esecuzione, la Commissione garantisce la protezione delle informazioni riservate. Pur nel rispetto della riservatezza delle informazioni, la Commissione garantisce che le informazioni su cui si è basata ai fini della sua decisione siano divulgate in misura tale da consentire di comprendere i fatti e le considerazioni che hanno portato all'adozione dell'atto di esecuzione.
Articolo 8
Contenuto della licenza obbligatoria dell'Unione
1. Nella licenza obbligatoria dell'Unione sono specificati i seguenti elementi:
a) il brevetto, la domanda di brevetto, il certificato protettivo complementare o il modello di utilità per cui è concessa la licenza; [Em. 51] o, qualora l'identificazione di tali diritti comporti un notevole ritardo nella concessione della licenza, la denominazione comune dei prodotti da fabbricare in virtù della licenza;
b) il titolare del diritto, a condizione che possa essere identificato con uno sforzo ragionevole, tenuto conto delle circostanze, compresa l'urgenza della situazione;; [Em. 52]
c) il licenziatario, in particolare le informazioni seguenti:
1) nome, denominazione commerciale e marchio registrato;
2) informazioni di contatto;
3) numero unico di identificazione nel paese in cui è stabilito il licenziatario;
4) se disponibile, numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI);
d) la durata del periodo per il quale è concessa la licenza obbligatoria dell'Unione;
e) il compenso da corrispondere al titolare dei diritti, determinato in conformità dell'articolo 9;
f) la denominazione comune del prodotto di rilevanza per le crisi che deve essere fabbricato in virtù della licenza obbligatoria dell'Unione e il codice delle merci (codice NC) con cui è classificato tale prodotto, come definito nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio;
g) le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), che consentono di identificare il prodotto di rilevanza per le crisi fabbricato in virtù della licenza obbligatoria dell'Unione e, se del caso, qualsiasi altra prescrizione specifica prevista dalla normativa dell'Unione applicabile ai prodotti di rilevanza per le crisi e che ne consente l'identificazione;
h) le misure complementari alla licenza obbligatoria che sono necessariedi cui all'articolo 13 bis, tra cui, ove strettamente necessario per il conseguimento dell'obiettivo di tale licenza, l'obbligo per il titolare dei diritti di divulgare segreti commerciali al licenziatario quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 13 bis, paragrafi 2 e 3. [Em. 53]
2. In deroga al paragrafo 1, lettera e), la Commissione può determinare il compenso dopo la concessione della licenza mediante un atto di esecuzione, qualora a tal fine siano necessarie ulteriori indagini e consultazioni. Tale atto di esecuzione è adottato secondo le norme di cui all'articolo 7, paragrafo 6, lettere a) e b), e paragrafi 7 e 8.
Articolo 9
Compenso
1. Il licenziatario corrisponde un compenso adeguato al titolare dei diritti. L'importo del compenso è determinato dalla Commissione e specificato nella licenza obbligatoria dell'Unione.
1 bis. Il titolare dei diritti riceve il proprio compenso entro un termine prestabilito concordato con la Commissione. [Em. 54]
2. Il compenso non supera il 4 %è stabilito sulla base delle entrate lorde totali ottenute dal licenziatario attraverso ledalle attività rilevanti nel quadro dellapertinenti disciplinate dalla licenza obbligatoria dell'Unione. [Em. 55]
3. Nel determinare il compenso, la Commissione tiene conto di quanto segue:
a) il valore economico delle attività rilevanti autorizzate nel quadro della licenza obbligatoria dell'Unione;
b) il fatto che il titolare dei diritti abbia ricevuto sostegno pubblico per sviluppare l'invenzione;
c) il grado di ammortamento dei costi di sviluppo da parte del titolare dei diritti;
d) se pertinenti, le circostanze umanitarie legate alla concessione della licenza obbligatoria dell'Unione.
d bis) l'eventuale divulgazione di segreti commerciali ai sensi dell'articolo 13 bis, paragrafi 2 e 3, e le pertinenti limitazioni alla protezione dei segreti commerciali a norma della direttiva (UE) 2016/943; tale divulgazione comporta un adeguato compenso per il titolare dei diritti. [Em. 56]
4. Se la domanda di brevetto pubblicata per la quale è stata concessa una licenza obbligatoria non porta successivamente al rilascio di un brevetto, il titolare dei diritti rimborsa al licenziatario il compenso corrisposto ai sensi del presente articolo.
Articolo 10
Obblighi del licenziatario
1. Il licenziatario è autorizzato a sfruttare l'invenzione protetta oggetto della licenza obbligatoria dell'Unione unicamente nel rispetto degli obblighi seguenti:
a) il numero di prodotti di rilevanza per le crisi fabbricati in virtù della licenzaobbligatoria dell'Unione non supera le quantità definite e quanto necessario per rispondere ai bisognidell'Unione; [Em. 57]
b) le attività rilevanti sono svolte esclusivamente per la fornitura di prodotti di rilevanza per le crisi nel mercato dell'Unione;
c) i prodotti fabbricati in virtù della licenza obbligatoria dell'Unione sono chiaramente identificati tramite un'etichettatura o una marcatura specifica come prodotti fabbricati e commercializzati a norma del presente regolamento;
c bis) è previsto un resoconto dettagliato dei prodotti fabbricati in virtù di una licenza obbligatoria dell'Unione; [Em. 58]
c ter) trattare le informazioni acquisite in relazione alla licenza obbligatoria dell'Unione con la massima riservatezza, astenendosi in particolare dal mettere segreti commerciali a disposizione di terzi senza il consenso della Commissione, che dovrebbe informare e consultare il titolare dei diritti al riguardo; [Em. 59]
c quater) attuare tutte le misure necessarie per tutelare la riservatezza dei segreti commerciali del titolare dei diritti, come disposto dalla Commissione a norma dell'articolo 13 bis, paragrafo 3; [Em. 60]
c quinquies) non utilizzare segreti commerciali divulgati a norma dell'articolo 13 bis, paragrafo 2, oltre la durata della licenza obbligatoria dell'Unione o per scopi diversi da quelli considerati usi leciti ai sensi dell'articolo 13 bis, paragrafo 2; [Em. 61]
d) i prodotti fabbricati in virtù della licenza obbligatoria dell'Unione possono essere distinti da quelli fabbricati e commercializzati dal titolare dei diritti o in virtù di una licenza volontaria concessa da quest'ultimo grazie a un imballaggio, un colore o una forma speciali, purché tale distinzione sia possibile e non abbia un'incidenza significativa sul prezzo;
e) l'imballaggio e l'eventuale marcatura o foglietto illustrativo dei prodotti fabbricati in virtù della licenza obbligatoria dell'Unione indicano che i prodotti sono soggetti a una licenza obbligatoria dell'Unione ai sensi del presente regolamento e specificano chiaramente che i prodotti sono destinati esclusivamente alla distribuzione nell'Unione e non devono essere esportati;
f) prima della commercializzazione dei prodotti fabbricati in virtù della licenza obbligatoria dell'Unione, il licenziatario rende disponibili su un sito web le informazioni seguenti:
1) le quantità dei prodotti fabbricati in virtù della licenza obbligatoria dell'Unione per ciascuno Stato membro di fabbricazione;
2) le quantità dei prodotti forniti in virtù della licenza obbligatoria dell'Unione per ciascuno Stato membro di fornitura;
3) le caratteristiche distintive dei prodotti oggetto della licenza obbligatoria dell'Unione.
L'indirizzo del sito web deve essere comunicato alla Commissione. La Commissione comunica tale indirizzo agli Stati membri.
2. Qualora il licenziatario non adempia gli obblighi di cui al paragrafo 1, la Commissione può:
a) revocare con effetto immediato la licenza obbligatoria dell'Unione in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3; o [Em. 62]
b) imporre al licenziatario ammende oe penalità di mora in conformità degli articoli 15 e 16. [Em. 63]
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), in collaborazione con le autorità nazionali competenti degli Stati membri, può, su richiesta del titolare dei diritti o di propria iniziativa, e sulla base di sufficienti elementi di prova a conferma dell'uso improprio, chiedere di accedere ai libri e ai registri tenuti dal licenziatario per verificare se siano stati rispettati il contenuto e le condizioni della licenza obbligatoria dell'Unione, e in generale se siano state rispettate le disposizioni del presente regolamento. [Em. 64]
4. Alla Commissione sono conferite competenze per l'adozione di atti di esecuzione che stabiliscano norme per l'etichettatura o marcatura specifica di cui al paragrafo 1, lettera c), e per l'imballaggio, il colore e la forma di cui alla lettera d), e norme per il loro utilizzo e, se del caso, la loro collocazione sul prodotto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
Articolo 11
Divieto di esportazione
È vietata l'esportazione dei prodotti fabbricati in virtù di una licenza obbligatoria dell'Unione.
Articolo 12
Controlli doganali
1. L'applicazione del presente articolo non pregiudica altri atti giuridici dell'Unione che disciplinano l'esportazione dei prodotti, in particolare gli articoli 46, 47 e 267 del regolamento (UE) n. 952/2013(15).
2. Le autorità doganali si basano sulla licenza obbligatoria dell'Unione e sulle relative modifiche per individuare i prodotti che possono rientrare nell'ambito del divieto di cui all'articolo 11. A tal fine devono essere inserite nel sistema doganale di gestione delle crisi le informazioni sui rischi in relazione a ciascuna licenza obbligatoria dell'Unione e a qualsiasi sua modifica. Le autorità doganali tengono conto di tali informazioni sui rischi quando effettuano controlli sui prodotti in regime doganale di "esportazione" in conformità agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 952/2013.
3. Qualora individuino un prodotto che può rientrare nel divieto di cui all'articolo 11, le autorità doganali ne sospendono l'esportazione. Le autorità doganali comunicano immediatamente la sospensione alla Commissione fornendole tutte le informazioni utili per consentirle di stabilire se il prodotto sia stato fabbricato in virtù di una licenza obbligatoria dell'Unione. Per valutare se i prodotti oggetto della sospensione siano prodotti in virtù della licenza obbligatoria dell'Unione, la Commissione può consultare il titolare dei diritti.
4. Se l'esportazione di un prodotto è stata sospesa in conformità del paragrafo 3, il prodotto è svincolato per l'esportazione se sono state rispettate tutte le altre prescrizioni e formalità previste dal diritto nazionale o dell'Unione relative a tale esportazione e purché sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a) la Commissione non ha chiesto alle autorità doganali di mantenere la sospensione entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui ne è stata informata;
b) la Commissione ha informato le autorità doganali che il prodotto non è fabbricato in virtù di una licenza obbligatoria dell'Unione.
5. Se la Commissione conclude che un prodotto fabbricato in virtù di una licenza obbligatoria dell'Unione non è conforme al divieto di cui all'articolo 11, le autorità doganali non ne autorizzano lo svincolo per l'esportazione. La Commissione informa di tale non conformità il licenziatario interessato.
6. Qualora non sia stato autorizzato lo svincolo di un prodotto per l'esportazione:
a) se opportuno in considerazione del contesto di crisi o di emergenza, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di obbligare l'esportatore ad adottare misure specifiche a sue spese, tra cui la fornitura dei prodotti agli Stati membri designati, ove necessario dopo averli resi conformi al diritto dell'Unione;
b) in tutti gli altri casi le autorità doganali possono adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la rimozione del prodotto in questione conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione. Gli articoli 197 e 198 del regolamento (UE) n. 952/2013 si applicano di conseguenza.
Articolo 13
Rapporti tra titolare dei diritti e licenziatario
1. Il titolare dei diritti e il licenziatario cui è stata concessa una licenza obbligatoria dell'Unione agiscono e collaborano tra loro in buona fede nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.
2. In ottemperanza dell'obbligo di buona fede, il titolare dei diritti e il licenziatario si adoperano al massimo per conseguire l'obiettivo della licenza obbligatoria dell'Unione tenendo conto degli interessi reciproci nonché dell'interesse pubblico. [Em. 65]
Articolo 13 bis
Misure aggiuntive a integrazione della licenza obbligatoria dell'Unione
1. Se necessario, di propria iniziativa o su richiesta motivata del titolare dei diritti o del licenziatario, la Commissione decide circa l'adozione di misure aggiuntive per integrare la licenza obbligatoria dell'Unione al fine di garantire il raggiungimento dei suoi obiettivi e di assicurare e agevolare una buona cooperazione tra il titolare dei diritti e il licenziatario.
2. Se strettamente necessario, la Commissione chiede la divulgazione dei segreti commerciali del titolare al licenziatario, nella misura necessaria a fornirgli il know-how necessario al conseguimento dell'obiettivo per il quale è stata concessa la licenza obbligatoria dell'Unione ai sensi del presente regolamento. Gli usi leciti dei segreti commerciali da parte del licenziatario sono strettamente limitati alla fabbricazione dei prodotti di rilevanza per le crisi, al fine di conseguire l'obiettivo per il quale è stata concessa la licenza obbligatoria dell'Unione.
3. Qualora al titolare dei diritti sia chiesto di divulgare i propri segreti commerciali conformemente al paragrafo 3, la Commissione, prima della divulgazione dei segreti commerciali, ordina al licenziatario di mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative adeguate che il titolare dei diritti ritiene ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza dei segreti commerciali, in particolare nei confronti di terzi, compreso, se del caso, l'uso di clausole contrattuali tipo, accordi di riservatezza, protocolli di accesso rigorosi, norme tecniche o l'applicazione di codici di condotta. Qualora il licenziatario non attui le misure necessarie richieste dalla Commissione, quest'ultima potrebbe rifiutare o, a seconda del caso, sospendere la divulgazione dei segreti commerciali fino a quando il licenziatario non abbia posto rimedio alla situazione.
4. In conformità della direttiva (UE) 2016/943, è concesso un adeguato compenso ai titolari dei diritti a titolo di risarcimento per la divulgazione dei loro segreti commerciali.
5. Qualora valuti la possibilità di adottare misure aggiuntive di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione interpella l'organo consultivo di cui all'articolo 6.
6. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo le norme di cui all'articolo 7, paragrafo 6, lettere a) e b), e paragrafi 7 e 8. [Em. 66]
Articolo 14
Revisione e revoca della licenza obbligatoria dell'Unione
1. La Commissione effettua una revisione della licenza obbligatoria dell'Unione su richiesta motivata del titolare dei diritti o del licenziatario o di propria iniziativa e, se necessario, modifica le specifiche di cui all'articolo 8 mediante un atto di esecuzione. Se necessario, la licenza obbligatoria dell'Unione deve essere modificata per includervi l'elenco completo dei diritti e dei titolari dei diritti da essa contemplati.
2. Se necessario, di propria iniziativa o su richiesta motivata del titolare dei diritti o del licenziatario la Commissione decide circa l'adozione di misure aggiuntive per integrare la licenza obbligatoria dell'Unione al fine di garantire il raggiungimento dei suoi obiettivi e di assicurare e agevolare una buona collaborazione tra il titolare dei diritti e il licenziatario. . [Em. 67]
3. La Commissione può revocare la licenza obbligatoria dell'Unione mediante un atto di esecuzione quando vengono meno ed è improbabile che si ripetano le circostanze che ne hanno giustificato la concessione oppure quando il licenziatario non rispetta gli obblighi previsti dal presente regolamento.
4. Quando valuta la possibilità di modificare o revocare la licenza obbligatoria dell'Unione oppure di adottare le misure aggiuntive di cui al paragrafo 2, la Commissione può interpellareinterpella l'organo consultivo di cui all'articolo 6 nonché i titolari dei diritti e i licenziatari. [Em. 68]
4 bis. Quando valuta la possibilità di revocare la licenza obbligatoria dell'Unione, la Commissione garantisce che sia previsto un periodo di transizione sufficiente. [Em. 69]
5. Quando revoca la licenza obbligatoria dell'Unione, la Commissione può richiedere che il licenziatario, entro un periodo di tempo ragionevole, prenda i provvedimenti necessari affinché eventuali prodotti in suo possesso o potere o sotto la sua custodia o controllo siano reindirizzati o altrimenti rimossi secondo modalità fissate dalla Commissione in consultazione con il titolare dei diritti e a spese del licenziatario.
6. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono adottati secondo le norme di cui all'articolo 7, paragrafo 6, lettere a) e b), e paragrafi 7 e 8. [Em. 70]
Articolo 15
Ammende
1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere al licenziatario o al titolare dei diritti ammende il cui importo non può superare il 6 % del rispettivo fatturato totale realizzato nell'esercizio sociale precedente qualora, intenzionalmente o per negligenza:
a) il licenziatario non rispetti gli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o all'articolo 10, paragrafo 1;
b) il titolare dei diritti o il licenziatario non rispetti il principio della buona fede e di cooperazione di cui all'articolo 13; o
c) il titolare dei diritti o il licenziatario non rispetti gli obblighi derivanti dalle misure aggiuntive che integrano la licenza obbligatoria dell'Unione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), e all'articolo 14, paragrafo13 bis, paragrafi 1 e 2, come specificato nel corrispondente atto di esecuzione. [Em. 71]
c bis) il licenziatario non rispetti il divieto di cui all'articolo 11; [Em. 72]
2. Nel fissare l'importo dell'ammenda si tiene conto della gravità, della reiterazione e della durata della violazione.
Articolo 16
Penalità di mora
1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere al licenziatario o al titolare dei diritti penalità di mora il cui importo non può superare il 5 % del rispettivo fatturato medio giornaliero realizzato durante l'esercizio sociale precedente per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringere:
a) il licenziatario a porre fine alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, paragrafo 1;
b) il licenziatario e il titolare dei diritti a porre fine alla violazione dell'obbligo di cui all'articolo 13; o
c) il titolare dei diritti o il licenziatario a rispettarenon rispetti gli obblighi derivanti dalle misure aggiuntive che integrano la licenza obbligatoria dell'Unione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), e all'articolo 14, paragrafo13 bis, paragrafi 1 e 2, come specificato nel corrispondente atto di esecuzione. [Em. 73]
c bis) il licenziatario a porre fine alla violazione del divieto di cui all'articolo 11; [Em. 74]
2. Quando il licenziatario o il titolare dei diritti hanno adempiuto l'obbligo per la cui osservanza è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'importo definitivo di tale penalità a una cifra inferiore a quella risultante dalla decisione originaria.
Articolo 17
Termine di prescrizione per l'imposizione di ammende e penalità di mora
1. I poteri conferiti alla Commissione dagli articoli 15 e 16 sono soggetti ad un termine di prescrizione di cinque anni.
2. Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Nel caso di violazioni continuate o ripetute il termine decorre invece dal giorno in cui è cessata la violazione.
3. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da un'autorità competente di uno Stato membro ai fini di un'indagine o di un procedimento relativo a una violazione interrompe il termine di prescrizione per l'imposizione di ammende o di penalità di mora.
4. Dopo ogni interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione. Tuttavia il termine di prescrizione per l'imposizione di ammende o di penalità di mora scade al più tardi il giorno in cui giunge a compimento un periodo di durata doppia rispetto al termine di prescrizione senza che la Commissione abbia imposto un'ammenda o una penalità di mora. Tale termine è prolungato della durata della sospensione del termine di prescrizione a norma del paragrafo 5.
5. Il termine di prescrizione per l'imposizione di ammende o di penalità di mora è sospeso fin quando la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Articolo 18
Termine di prescrizione per l'esecuzione di ammende e penalità di mora
1. Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate ai sensi degli articoli 15 e 16 è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni.
2. Tale termine decorre dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.
3. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è interrotto:
a) dalla notifica di una decisione che modifica l'importo iniziale dell'ammenda o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa a ottenere una tale modifica;
b) a seguito di ogni atto compiuto dalla Commissione, o da uno Stato membro su richiesta della Commissione, ai fini dell'esecuzione forzata dell'ammenda o della penalità di mora.
4. Dopo ogni interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
5. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è sospeso:
a) durante il periodo di tempo accordato per il pagamento;
b) per tutto il periodo in cui l'esecuzione forzata del pagamento è sospesa in forza di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea o di un organo giurisdizionale nazionale.
Articolo 19
Diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo
1. Prima di adottare una decisione ai sensi dell'articolo 15 o 16, la Commissione dà al licenziatario o al titolare dei diritti la possibilità di essere ascoltato e di essere pienamente coinvolto nella procedura in merito alla presunta violazione da sanzionare con un'ammenda o una penalità di mora. [Em. 75]
2. Il licenziatario o il titolare dei diritti può presentare le proprie osservazioni sulla presunta violazione entro un termine ragionevole stabilito dalla Commissione, che non può essere inferiore a 14 giorni.
2 bis. La Commissione replica alle osservazioni del licenziatario o del titolare dei diritti e, in caso di rigetto delle osservazioni, fornisce una giustificazione entro un periodo di tempo ragionevole, non superiore a sette giorni. [Em. 76]
3. La Commissione basa le proprie decisioni esclusivamente sulle obiezioni in merito alle quali le parti interessate sono state poste in condizione di esprimersi.
4. I diritti di difesa delle parti interessate nel corso del procedimento devono essere pienamente rispettati. Le parti interessate hanno il diritto di accedere al fascicolo della Commissione nel rispetto della procedura di divulgazione negoziata, fermo restando il legittimo interesse del licenziatario, del titolare dei diritti o di qualunque altra persona interessata alla protezione delle proprie informazioni sensibili sul piano commerciale e dei propri segreti commerciali, pienamente in linea con la legislazione esistente sulla protezione dei dati e i segreti commerciali. La Commissione ha il potere di adottare decisioni che stabiliscono tale procedura di divulgazione in caso di disaccordo tra le parti. Il diritto di accesso al fascicolo della Commissione non si estende alle informazioni riservate e ai documenti interni della Commissione, di altre autorità competenti o di altre autorità pubbliche degli Stati membri. Il diritto di accesso non si estende in particolare agli scambi di corrispondenza fra la Commissione e tali autorità. Nessuna disposizione del presente paragrafo osta a che la Commissione divulghi e utilizzi le informazioni necessarie a dimostrare una violazione. [Em. 77]
5. Se lo ritiene necessario, la Commissione può sentire ogni altra persona fisica o giuridica. Se tali persone fisiche o giuridiche chiedono di essere sentite e dimostrano di avere un interesse sufficiente, la loro domanda è accolta.
Articolo 20
Pubblicazione delle decisioni
1. La Commissione pubblica le decisioni da essa adottate a norma degli articoli 15 e 16. In tale pubblicazione sono indicati i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le ammende e le sanzioni imposte.
2. La pubblicazione deve tener conto dei diritti e dei legittimi interessi del licenziatario, del titolare dei diritti o di terzi alla protezione delle loro informazioni riservate.
Articolo 21
Controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea
Conformemente all'articolo 261agli articoli 261 e 263 TFUE la Corte di giustizia dell'Unione europea ha giurisdizione anche di merito per il riesame delle decisioni con cui la Commissione ha imposto ammende o penalità di mora. La Corte può annullare, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora imposta.: [Em. 78]
1) ha concesso una licenza obbligatoria. La Corte può annullare o modificare i relativi termini e condizioni; [Em. 79]
2) ha imposto ammende o penalità di mora. La Corte può annullare, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora imposta. [Em. 80]
Articolo 22
Relazioni sulle licenze obbligatorie nazionali
Nel caso in cui sia stata concessa una licenza obbligatoria nazionale per motivi di interesse pubblico o per affrontare una crisi o un'emergenza nazionale, lo Stato membro notifica alla Commissione la concessione della licenza e le relative condizioni specifiche. Le informazioni fornite devono comprendere gli elementi seguenti: [Em. 81]
a) l'obiettivo della licenza obbligatoria nazionale e la sua base giuridica nel diritto nazionale;
b) il nome e l'indirizzo del licenziatario;
c) i prodotti contemplati e, per quanto possibile, i diritti di proprietà intellettuale e i titolari dei diritti interessati;
d) il compenso da corrispondere al titolare dei diritti;
e) la quantità di prodotti da fornire in virtù della licenza;
f) la durata della licenza.
Articolo 23
Modifica del regolamento (CE) n. 816/2006
Il regolamento (CE) n. 816/2006 è così modificato:
-a) all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
“2)Se la persona che richiede una licenza obbligatoria ha presentato, per lo stesso prodotto, più domande presso le autorità, lo segnala in ciascuna domanda, indicando le quantità e i paesi importatori interessati.” [Em. 82]
"
-a bis) all'articolo 6, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:"
“c)le quantità previste di prodotti farmaceutici che il richiedente ha intenzione di produrre in virtù della licenza obbligatoria;” [Em. 83]
"
-a ter) all'articolo 6, paragrafo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:"
“e)se del caso, la prova che sono stati compiuti sforzi in vista di negoziati preliminari con il titolare dei diritti conformemente all'articolo 9;” [Em. 84]
"
-a quater) all'articolo 6, paragrafo 3, la lettera f) è sostituita dalla seguente:"
“f)la prova che una domanda specifica è stata rivolta da parte:
i)
dei rappresentanti autorizzati del paese o dei paesi importatori; o
ii)
di un'organizzazione non governativa che agisce con l'autorizzazione ufficiale di uno o più paesi importatori; o
iii)
di organismi ONU o altre organizzazioni sanitarie internazionali che agiscono con l'autorizzazione ufficiale di uno o più paesi importatori, nonché le quantità previste di prodotti necessari.” [Em. 85]
"
-a quinquies) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:"
“Articolo 7
Diritti del titolare dei diritti
L'autorità competente notifica senza indugio la domanda di licenza obbligatoria al titolare dei diritti. Prima di concedere la licenza obbligatoria l'autorità competente può dare al titolare dei diritti la possibilità di formulare osservazioni sulla domanda e di fornire all'autorità competente ogni informazione pertinente sulla stessa.” [Em. 86]
"
-a sexies) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
1.Il richiedente fornisce alle autorità competenti prove del fatto che si è sforzato di ottenere un'autorizzazione del titolare dei diritti e che questi sforzi non hanno prodotto risultati entro un periodo di trenta giorni anteriore alla presentazione della domanda. [Em. 87]
"
-a septies) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
1.la licenza concessa è non cedibile, fatta eccezione per la parte dell'impresa o dell'organizzazione che si avvale della licenza, e non esclusiva. Essa enuncia le condizioni specifiche elencate nei paragrafi da 2 a 9 che dovrà rispettare il titolare della licenza. [Em. 88]
"
-a octies) all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
“2.Le quantità previste del prodotto o dei prodotti fabbricati in virtù della licenza non superano le quantità necessarie per rispondere ai bisogni del paese o dei paesi importatori citati nella domanda, tenendo conto della quantità del prodotto o dei prodotti fabbricati in virtù di altre licenze obbligatorie concesse altrove.” [Em. 89]
"
-a nonies) all'articolo 10, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:"
“8.L'autorità competente può, di propria iniziativa, qualora il diritto nazionale la autorizzi ad agire di propria iniziativa, chiedere al titolare della licenza la prova dell'esportazione, sotto forma di una dichiarazione di esportazione certificata dalle autorità doganali interessate, nonché la prova dell'importazione, fornita da uno degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera f).” [Em. 90]
"
a) è inserito il seguente articolo 18 bis:"
"Articolo 18 bis
Licenza obbligatoria dell'Unione
1. La Commissione può altresì concedere una licenza obbligatoria nel caso in cui le attività diper brevetti relativi alla fabbricazione e venditadi prodotti farmaceutici destinati all'esportazione siano ripartite in diversi Stati membri e siano quindi necessarie licenze obbligatorie per lo stesso prodotto in più di uno Stato membroverso paesi con problemi di salute pubblica. [Em. 91]
2. Chiunque può depositare una domanda di licenza obbligatoria in virtù del paragrafo 1. La domanda deve soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e specificare gli Stati membri che devono essere coperti dalla licenza obbligatoria.contiene le informazioni seguenti:
a)
il nome e le coordinate del richiedente e di qualunque agente o rappresentante che il richiedente ha nominato per agire a suo nome presso l'autorità competente;
b)
la denominazione comune del prodotto o dei prodotti farmaceutici che il richiedente ha intenzione di fabbricare e di vendere all'esportazione in virtù della licenza obbligatoria;
c)
le quantità previste di prodotti farmaceutici che il richiedente ha intenzione di produrre in virtù della licenza obbligatoria;
d)
il paese o i paesi importatori;
e)
se del caso, la prova che sono stati compiuti sforzi in vista di negoziati preliminari con il titolare dei diritti conformemente all'articolo 9;
f)
la prova che una domanda specifica è stata rivolta da parte:
i)
dei rappresentanti autorizzati del paese o dei paesi importatori; o
ii)
di un'organizzazione non governativa che agisce con l'autorizzazione ufficiale di uno o più paesi importatori; o
iii)
di organismi delle Nazioni Unite o altre organizzazioni sanitarie internazionali che agiscono con l'autorizzazione ufficiale di uno o più paesi importatori.
3. La licenza obbligatoria concessa in conformità al paragrafo 1 è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 10 e deve specificare che è applicabile all'intero territorio dell'Unione. ed è soggetta alle condizioni seguenti:
a)
la licenza concessa è non cedibile, fatta eccezione per la parte dell'impresa o dell'organizzazione che si avvale della licenza, e non esclusiva. Essa comprende le condizioni specifiche di cui al presente paragrafo;
b)
le quantità del prodotto o dei prodotti fabbricati in virtù della licenza non superano le quantità necessarie per rispondere ai bisogni del paese o dei paesi importatori citati nella domanda, tenendo conto della quantità del prodotto o dei prodotti fabbricati in virtù di altre licenze obbligatorie concesse altrove;
c)
la durata della licenza viene indicata;
d)
la licenza è strettamente limitata a tutti gli atti necessari ai fini della fabbricazione del prodotto in questione per l'esportazione e la distribuzione nel paese o nei paesi citati nella domanda. Nessun prodotto fabbricato o importato in virtù della licenza obbligatoria è proposto alla vendita o commercializzato in un paese diverso da quello citato nella domanda, a meno che un paese importatore non si avvalga delle possibilità di cui al paragrafo 6, punto i), della decisione per esportare in altri paesi che sono membri di un accordo commerciale regionale e che condividono il problema sanitario in questione;
e)
i prodotti fabbricati in virtù della licenza sono chiaramente identificati tramite un'etichettatura o marcatura specifica come prodotti fabbricati in virtù del presente regolamento. I prodotti vengono distinti da quelli fabbricati dal titolare dei diritti tramite un imballaggio speciale o un colore o una forma speciale, purché tale distinzione sia possibile e non abbia un'incidenza significativa sul prezzo. L'imballaggio e tutta la documentazione connessa recano l'indicazione secondo la quale il prodotto è soggetto a una licenza obbligatoria in virtù del presente regolamento, precisando il nome dell'autorità competente e qualunque numero o riferimento d'identificazione, e indicando chiaramente che il prodotto è destinato esclusivamente all'esportazione e alla distribuzione nel paese o nei paesi importatori interessati. Le caratteristiche dettagliate del prodotto sono comunicate alle autorità doganali degli Stati membri;
f)
prima dell'invio nel paese o nei paesi importatori citati nella domanda, il titolare della licenza pubblica rende disponibili su un sito Internet le seguenti informazioni:
i)
le quantità fornite in virtù della licenza e i paesi importatori destinatari
ii)
le caratteristiche distintive del prodotto o dei prodotti in questione. L'indirizzo del sito Internet è comunicato all'autorità competente;
g)
se il prodotto o i prodotti coperti dalla licenza obbligatoria sono brevettati nei paesi importatori citati nella domanda, il prodotto o i prodotti sono esportati solo se questi paesi hanno rilasciato la licenza obbligatoria per l'importazione, la vendita o la distribuzione dei prodotti;
h)
l'autorità competente può, di propria iniziativa, qualora il diritto nazionale la autorizzi ad agire di propria iniziativa, chiedere al titolare della licenza la prova dell'esportazione, sotto forma di una dichiarazione di esportazione certificata dalle autorità doganali interessate, nonché la prova dell'importazione, fornita da uno degli organismi di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 2, lettera e);
i)
il titolare della licenza è tenuto a versare una retribuzione adeguata al titolare dei diritti, secondo le seguenti modalità determinate dall'autorità competente:
i)
in situazioni d'emergenza nazionale o in altre circostanze di estrema urgenza o in caso di utilizzazione pubblica a fini non commerciali, la retribuzione corrisponde al massimo al 4 % del prezzo complessivo pagato dal paese importatore o per conto di esso;
ii)
in tutti gli altri casi, la retribuzione è determinata tenuto conto del valore economico dell'utilizzazione autorizzata al paese o ai paesi importatori interessati nel quadro della licenza nonché di eventuali circostanze umanitarie o di natura extracommerciale legate alla concessione della licenza;
j)
le condizioni relative alla licenza non pregiudicano il metodo di distribuzione del paese importatore. La distribuzione può avvenire ad esempio tramite uno degli organismi di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 2, lettera f), e sulla base di condizioni commerciali o extracommerciali, anche a titolo gratuito. [Em. 93]
4. In caso di domanda di cui al paragrafo 2, l'autorità competente di cui agli articoli da 1 a 11, 16 e 17 è la Commissione.
5. Alla Commissione sono conferite competenze per l'adozione di atti di esecuzione volti a:
a)
concedere una licenza obbligatoria;
b)
respingere la domanda di licenza obbligatoria;
c)
modificare o annullare la licenza obbligatoria.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 18 ter, paragrafo 2. Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati connessi agli effetti dia problemi di salute pubblica, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 18 ter, paragrafo 3.” [Em. 94]
"
b) è inserito il seguente articolo 18 ter:"
"Articolo 18 ter
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato ("comitato per la concessione di licenze obbligatorie"). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso regolamento."
"
Articolo 24
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso regolamento.
Articolo 25
Valutazione
Entro l'ultimo giorno del terzo anno successivo alla concessione della licenza obbligatoria dell'Unione in conformità all'articolo 7, la Commissione presenta al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo una relazione di valutazione sull'applicazione del presente regolamento.
Entro... [due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni due anni, la Commissione valuta se l'elenco di cui all'allegato è aggiornato, alla luce dell'adozione di futuri atti legislativi in relazione a una modalità di emergenza o di crisi. Se l'elenco dell'allegato non è più aggiornato, la Commissione ne valuta le conseguenze. La Commissione presenta la sua valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio, eventualmente accompagnata da proposte legislative di modifica dell'allegato. [Em. 95]
In caso di minacce eccezionali alla sicurezza pubblica o alla sicurezza nazionale, la Commissione effettua la valutazione a norma del paragrafo 1 bis senza indebito ritardo. [Em. 96]
Articolo 26
Entrata in vigore e applicazione [Em. 97]
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal ... [primo giorno del mese successivo al periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore]. [Em. 98]
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
La presidente Il presidente
ALLEGATO
Le modalità di crisi o di emergenza di cui all'articolo 4 e gli organi consultivi competenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, sono elencati di seguito.
Meccanismo di crisi o di emergenza dell'Unione
Modalità di crisi o di emergenza
Organo consultivo competente
1. Regolamento XXX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per le emergenze nel mercato unico e abroga il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio [COM(2022) 459]
Modalità di emergenza nel mercato unico attivata mediante un atto di esecuzione del Consiglio [articolo 14 del regolamento XXX/XX] [COM(2022) 459]
Gruppo consultivo [articolo 4 del regolamento XXX/XX] [COM (2022) 459]
2. Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE
Emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione formalmente riconosciuta mediante un atto di esecuzione della Commissione [articolo 23 del regolamento (UE) 2022/2371]
Comitato per la sicurezza sanitaria [articolo 4 del regolamento (UE) 2022/2371]
3. Regolamento (UE) 2022/2372 del Consiglio, del 24 ottobre 2022, relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione
Quadro di emergenza attivato mediante l'adozione di un regolamento del Consiglio [articolo 3 del regolamento (UE) 2022/2372]
Il consiglio per le crisi sanitarie [articolo 5 del regolamento (UE) 2022/2372]
4. Regolamento XXX/XX che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori [COM(2022) 46]
Fase di crisi attivata mediante un atto di esecuzione della Commissione [articolo 18 del regolamento XXX/XXX] [COM(2022) 46]
Consiglio europeo dei semiconduttori [articolo 23 del regolamento XXX/XXX] [COM (2022) 46]
5. Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010
Emergenza a livello dell'Unione dichiarata dalla Commissione [articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1938]
Gruppo di coordinamento del gas [articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1938]
Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).
Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16).
Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).
Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45).
Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).
Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45).
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
Regolamento (CE) n. 816/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, concernente la concessione di licenze obbligatorie per brevetti relativi alla fabbricazione di prodotti farmaceutici destinati all'esportazione verso paesi con problemi di salute pubblica (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE (COM(2023)0462 – C9-0317/2023 – 2023/0290(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0462),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0317/2023),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista l’opinione del Comitato economico e sociale europeo del 13 dicembre 2023(1)
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visto il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0044/2024),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio(3) è stata adottata per garantire un elevato livello di sicurezza dei giocattoli e la loro libera circolazione nel mercato interno.
(2) I bambini sono un gruppo particolarmente vulnerabile. È fondamentale garantire un elevato livello di sicurezza dei bambini quando giocano con i giocattoli. I bambini, tra cui i bambini con disabilità, dovrebbero essere adeguatamente protetti dai possibili rischi derivanti dai giocattoli, in particolareanche dalle sostanze chimiche che questi possono contenere. Al contempo, i giocattoli conformi dovrebbero poter circolare liberamente nel mercato interno senza ulteriori requisiti. [Em. 1]
(3) Nella valutazione della direttiva 2009/48/CE, la Commissione ha concluso che la direttiva è pertinente e, in linea generale, efficace nel proteggere i bambini. Ha tuttavia anche evidenziato una serie di punti deboli emersi durante l'applicazione pratica della direttiva dalla sua adozione nel 2009. In particolare, la valutazione ha individuato alcune carenze per quanto riguarda i possibili rischi derivanti dalle sostanze chimiche nocive presenti nei giocattoli. La valutazione ha anche concluso che restano ancora molti giocattoli non conformi e non sicuri sul mercato dell'Unione.
(4) Nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili(4) si è chiesto di rafforzare la protezione dei consumatori dalle sostanze chimiche più nocive e di estendere l'approccio generico nei confronti delle sostanze chimiche nocive (basato su divieti preventivi generici) per garantire una protezione più coerente dei consumatori, dei gruppi vulnerabili e dell'ambiente. In particolare, la strategia si impegna a rafforzare la direttiva 2009/48/CE per quanto riguarda la protezione dai rischi delle sostanze chimiche più nocive e dai possibili effetti combinati delle sostanze chimiche.
(5) Dato che le norme che fissano i requisiti per i giocattoli, in particolare i requisiti essenziali e le procedure di valutazione della conformità, devono essere applicate in maniera uniforme in tutta l'Unione e non lasciare spazio a un'attuazione divergente da parte degli Stati membri, la direttiva 2009/48/CE dovrebbe essere sostituita da un regolamento.
(6) I giocattoli sono parimenti disciplinati dal regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti(5), che si applica in modo complementare alle questioni non contemplate dalla normativa settoriale specifica sui prodotti di consumo. In particolare, il capo III, sezione 2, e il capo IV in relazione alle vendite online, il capo VI sul sistema di allarme rapido Safety Gate e sul Safety Business Gateway e il capo VIII sul diritto di informazione e di rimedio si applicano anche ai giocattoli. Pertanto il presente regolamento non include disposizioni specifiche sulle vendite a distanza e online, sulla segnalazione di incidenti da parte degli operatori economici e sul diritto di informazione e di rimedio, ma impone piuttosto agli operatori economici che forniscono informazioni su questioni di sicurezza relative ai giocattoli di informare le autorità e i consumatori in conformità delle procedure stabilite nel regolamento (UE) 2023/988.
(7) Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio(6) stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e stabilisce i principi generali della marcatura CE. Detto regolamento dovrebbe essere applicabile ai giocattoli al fine di garantire che i giocattoli che beneficiano della libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione soddisfino requisiti che offrono un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza delle persone e in particolare dei bambini.
(8) La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(7) stabilisce principi comuni e disposizioni di riferimento che vanno applicati in tutta la normativa settoriale relativa ai prodotti in modo da fornire una base coerente per tale normativa. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere redatto, per quanto possibile, conformemente a tali principi comuni e disposizioni di riferimento.
(9) Il presente regolamento dovrebbe stabilire i requisiti essenziali per i giocattoli, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei bambini quando giocano con i giocattoli, nonché la libera circolazione dei giocattoli nell'Unione. Esso si dovrebbe applicareessere attuato tenendo conto del principio di precauzione. [Em. 2]
(10) Per facilitare l'applicazione del presente regolamento da parte dei fabbricanti e delle autorità nazionali, è opportuno definire chiaramente il suo ambito di applicazione. Esso dovrebbe applicarsi a tutti i prodotti progettati o destinati a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni. Un prodotto può essere considerato un giocattolo anche se non è destinato esclusivamente al gioco e ha altre funzioni aggiuntive. Il valore ludico di un prodotto dipende dall'uso previsto dal fabbricante o dall'uso del prodotto ragionevolmente prevedibile da parte di un genitore o di chi effettua la sorveglianza. Al contempo, occorre escludere dal suo ambito di applicazione alcuni giocattoli che non sono destinati all'uso domestico, come le attrezzature per aree da gioco pubbliche o le macchine automatiche per uso pubblico, o altri giocattoli con motore a combustione o a vapore, in quanto tali giocattoli possono presentare rischi per la salute e la sicurezza dei bambini che non sono trattati dal presente regolamento. Dovrebbe inoltre essere fornito un elenco di prodotti che potrebbero essere confusi con giocattoli, ma che non devono essere considerati giocattoli ai sensi del presente regolamento.
(11) Il presente regolamento dovrebbe disciplinare i giocattoli che sono nuovi sul mercato dell'Unione europea al momento della loro immissione sul mercato, ossia i giocattoli completamente nuovi realizzati da un fabbricante stabilito nell'Unione o i giocattoli, nuovi o usati, importati da un paese terzo. La sicurezza degli altri prodotti usati rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio(8).
(12) Per garantire un'adeguata protezione dei bambini e di altre persone, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le forme di fornitura di giocattoli, comprese le vendite a distanza di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio(9).
(13) I requisiti essenziali di sicurezza per i giocattoli dovrebbero garantire la protezione da tutti i pericoli pertinenti posti dai giocattoli per la salute e la sicurezza degli utilizzatori o di terzi. I requisiti particolari di sicurezza dovrebbero riguardare le proprietà fisiche e meccaniche, l'infiammabilità, le proprietà chimiche, le proprietà elettriche, l'igiene e la radioattività, per garantire che la sicurezza dei bambini sia adeguatamente protetta da tali pericoli specifici. Poiché è possibile che esistano o vengano progettati giocattoli che comportano pericoli che non sono disciplinati dai requisiti particolari di sicurezza, occorre mantenere un obbligo generale di sicurezza per garantire la protezione dei bambini rispetto a tali giocattoli. La sicurezza dei giocattoli dovrebbe essere determinata con riferimento all'uso al quale è destinato il prodotto, ma tenendo anche conto dell'uso prevedibile in considerazione del comportamento del bambino, solitamente sprovvisto del tasso di diligenza media proprio dell'utilizzatore adulto. L'obbligo generale di sicurezza e i requisiti particolari di sicurezza dovrebbero costituire, insieme, i requisiti essenziali di sicurezza per i giocattoli.
(14) Il ricorso alle tecnologie digitali ha fatto emergere nuovi pericoli nei giocattoli. I radiogiocattoli devono essere conformi ai requisiti essenziali per la tutela della vita privata e i giocattoli connessi a internet devono contenere elementi di salvaguardia per la cibersicurezza e la protezione dalle frodi, conformemente alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(10). I giocattoli che includono l'intelligenza artificiale devono essere conformi al regolamento (UE) .../... [OP: inserire il numero di serie del regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale](11). Pertanto nontali giocattoli dovrebbero essere stabiliticonformi alle norme di sicurezza, protezione e tutela della vita privata fin dalla progettazione. I requisiti particolari di sicurezza in materia di cibersicurezza, protezione dei dati personali e della vita privata o altri pericoli derivanti dall'incorporazione dell'intelligenza artificiale nei giocattoli dovrebbero essere trattati mediante una normativa specifica La protezione della salute dei bambini non dovrebbe tuttavia limitarsi a garantire l'assenza di malattie o infermità e il ricorso alle tecnologie digitali può comportare rischi per i bambini che vanno oltre la loro salute fisica. Per far sì che i bambini siano protetti da qualsiasi rischio derivante dall'uso delle tecnologie digitali nei giocattoli, l'obbligo generale di sicurezza dovrebbe garantire la salute psicologica e mentale, nonché il benessere e lo sviluppo cognitivo dei bambini.. [Em. 3]
(14 bis) A norma del regolamento (UE).../... [GU: inserire il numero di serie del regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale] i giocattoli contenenti sistemi di IA come componenti di sicurezza sono considerati IA ad alto rischio. Inoltre, ai sensi della legge sulla ciberresilienza, i giocattoli connessi a internet che presentano funzionalità sociali interattive (ad esempio parlare o filmare) o funzionalità di rilevamento della posizione sono considerati importanti prodotti con elementi digitali (classe I). Sulla base di suddetti regolamenti, tali giocattoli richiedono una valutazione della conformità da parte di terzi, a meno che il fabbricante non abbia applicato le pertinenti norme armonizzate. [Em. 4]
(14 ter) La valutazione della sicurezza dovrebbe tenere conto, se del caso, del rischio per la salute rappresentato dai giocattoli digitalmente connessi, compresi gli eventuali rischi per la salute mentale. Pertanto, nel valutare la sicurezza dei giocattoli digitalmente connessi che possono avere un impatto sui minori, i fabbricanti dovrebbero assicurarsi che i prodotti che mettono a disposizione sul mercato soddisfino le più rigorose norme in materia di sicurezza, protezione e tutela della vita privata fin dalla progettazione nell'interesse superiore del minore. [Em. 5]
(15) I giocattoli dovrebbero essere conformi a requisiti fisici e meccanici che impediscano ai bambini di subire lesioni fisiche quando giocano con i giocattoli e non dovrebbero comportare un rischio di soffocamento (per inalazione o ingestione o per ostruzione delle vie aeree) per i bambini. Al fine di proteggere i bambini dal rischio di danni all'udito, è opportuno fissare valori massimi del rumore, sia impulsivo, sia prolungato, emesso dai giocattoli progettati per produrre suoni, tenendo conto di studi e raccomandazioni di esperti medici. I giocattoli o le loro parti e gli imballaggi di cui si prevede ragionevolmente che possano essere messi a contatto con prodotti alimentari o trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d'impiego normali o prevedibili sono soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio(12). Inoltre è opportuno stabilire requisiti di sicurezza specifici per far fronte al particolare pericolo potenziale rappresentato dai giocattoli all'interno di prodotti alimentari, poiché il fatto di proporre un giocattolo insieme a un prodotto alimentare pone in essere un rischio di soffocamento distinto rispetto al rischio rappresentato dal giocattolo in sé, e che pertanto non è oggetto di nessun provvedimento specifico a livello dell'Unione. I giocattoli dovrebbero anche garantire un'adeguata protezione per quanto riguarda l'infiammabilità o le proprietà elettriche, in particolare per evitare ustioni o scosse elettriche. Inoltre dovrebbero soddisfare determinati standard igienici per evitare rischi microbiologici o altri rischi di infezione o contaminazione. [Em. 6]
(16) Le sostanze chimiche classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (sostanze CMR), le sostanze chimiche che incidono sul sistema endocrino o sul sistema respiratorio o quelle che sono tossiche per un organo specifico o sono mobili, persistenti, bioaccumulabili e tossiche sono particolarmente nocive per i bambini e l'ambiente e dovrebbero essere trattate in modo specifico nei giocattoli. Dato il ruolo essenziale del sistema endocrino durante lo sviluppo umano, l'esposizione precoce nelle fasi critiche, come la prima infanzia, agli interferenti endocrini può avere effetti nocivi anche a dosi molto basse e incidere sulla salute in una fase successiva della vita. I sensibilizzanti delle vie respiratorie possono portare a un aumento dell'asma infantile e le sostanze neurotossiche sono particolarmente nocive per il cervello in via di sviluppo dei bambini, che è intrinsecamente più vulnerabile alle lesioni tossiche rispetto a quello degli adulti. La persistenza e il bioaccumulo comportano un'esposizione continua e aumentano pertanto il rischio di effetti nocivi. Alcune sostanze chimiche tossiche sono inoltre mobili nell'ambiente. I bambini dovrebbero anche essere adeguatamente protetti dalle sostanze allergeniche e da alcuni metalli. . I bambini dovrebbero anche essere adeguatamente protetti dalle sostanze allergeniche e da alcuni metalli. I requisiti relativi alle sostanze chimiche stabiliti nella direttiva 2009/48/CE devono essere aggiornati e rafforzati. I giocattoli devono essere conformi alla normativa generale sulle sostanze chimiche, in particolare al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio(13). Al fine di rafforzare la protezione dei bambini, che sono un gruppo vulnerabile di consumatori, e di altre persone, tale quadro giuridico dovrebbe essere integrato da divieti generici all'uso nei giocattoli di determinate sostanze chimiche pericolose, secondo la classificazione di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio(14). Tali divieti generici dovrebbero applicarsi alle sostanze CMR, agli interferenti endocrini per la salute umana e l'ambiente, ai sensibilizzanti delle vie respiratorie e alle sostanze che hanno come bersaglio un organo specifico o che sono mobili, persistenti, bioaccumulabili e tossiche, che rispondono ai criteri di classificazione o che, non appena tali sostanze sono classificate come pericolose a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008(15). Per garantire la sicurezza dei giocattoli, le sostanze vietate dovrebbero essere accettabili a livelli di tracce, ma solo se la loro presenza a tali livelli è tecnologicamente inevitabile adottando le norme di buona fabbricazione e se il giocattolo è sicuro. [Em. 7]
(17) Al fine di prevedere una certa flessibilità Nei casi in cui la sicurezza dei bambini non siaè compromessa e qualora ciò sia necessario per mettere a disposizione sul mercato determinati giocattoli, dovrebbenon sono disponibili sostanze o miscele alternative idonee, può essere possibile derogare aiprevedere esenzioni dai divieti generici sulle sostanze chimichee sulle miscele nei giocattoli. Le deroghe aiesenzioni dai divieti generici che consentono l'uso di sostanze e miscele vietate dovrebbero essere limitate nel tempo, di applicazione generale e dovrebbero essere possibili solo quando l'uso della sostanza o miscela in questione è considerato sicuro per i bambini, quando non è tecnicamente possibile l'eliminazione o la sostituzione di tali sostanze vietate tramite modifiche di progettazione o mediante altri materiali o componenti, quando non esistono alternative commercialmentetecnicamente valide per la sostanza o miscela, quando è stato presentato un piano di sostituzione su richiesta dell'ECHA e quando l'uso della medesimasostanza o miscela non è vietato negli articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006. La valutazione della sicurezza delladi tale sostanza nei giocattoli dovrebbe essere effettuata dai comitati scientifici competenti dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), al fine di garantire la coerenza e l'uso efficiente delle risorse nella valutazione delle sostanze chimichee miscele nell'Unione. [Em. 247]
(18) Gli operatori economici, le associazioni di categoria o altre parti interessate dovrebbero avere la possibilità di presentare all'ECHA una richiesta di valutazione per un uso consentito relativo a una determinata sostanza soggetta a un divieto generico. L'ECHA dovrebbe elaborare e rendere disponibili il formato e il mezzo per la presentazione delle richieste di valutazione. Inoltre, per motivi di trasparenza e di prevedibilità, è opportuno che l'ECHA pubblichi orientamenti tecnici e scientifici su tali richieste di valutazione.
(19) L'uso del nichel nell'acciaio inossidabile e nei componenti che trasmettono corrente elettrica è stato considerato sicuro nei giocattoli dal comitato scientifico dei rischi sanitari, ambientali ed emergenti e dovrebbe essere consentito. Altre sostanze necessarie per la trasmissione della corrente elettrica dovrebbero essere consentite nei giocattoli per permettere la messa a disposizione di giocattoli elettrici, se tali sostanze sono completamente inaccessibili per un bambino che gioca con il giocattolo e quindi non presentano un rischio.
(20) Poiché le batterie sono disciplinate dal regolamento (UE) .../...[OP: inserire il numero di serie del regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie](16), i requisiti relativi alle sostanze chimiche nei giocattoli non dovrebbero applicarsi alle batterie contenute in questi ultimi. Tuttavia i giocattoli che contengono batterie dovrebbero essere progettati in modo tale che le batterie siano difficilmente accessibili ai bambini. Nei casi in cui, a causa della natura, delle dimensioni o del fattore di forma del giocattolo o dei piccoli componenti elettronici in esso contenuti, non sia possibile progettare il giocattolo in modo tale che la batteria interna sia rimovibile e sostituibile dall'utilizzatore finale, garantendo al contempo la sicurezza del bambino e l'uso continuo sicuro del giocattolo, il giocattolo potrebbe essere progettato in modo da rendere la batteria rimovibile e sostituibile da operatori indipendenti. [Em. 8]
(21) I valori limite esistenti per alcune sostanze chimiche e i relativi metodi di prova si sono dimostrati adeguati per la protezione dei bambini rispetto a tali sostanze e dovrebbero essere mantenuti. Per consentire l'adeguamento alle nuove conoscenze scientifiche, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di rivedere tali valori limite, ove necessario in conformità al principio di precauzione e all'approccio One Health. I valori limite per arsenico, cadmio, cromo VI, piombo, mercurio e stagno organico, che sono sostanze particolarmente tossiche e che pertanto non dovrebbero essere intenzionalmente utilizzate nei giocattoli, dovrebbero essere fissati a livelli che corrispondono alla metà di quelli considerati sicuri dall'organismo scientifico competente, onde garantire che nel giocattolo siano presenti soltanto tracce compatibili con le norme di buona fabbricazione. L'uso di cromo VI, cadmio, mercurio e piombo, elementi altamente tossici, non dovrebbe essere consentito nei giocattoli, a meno che la loro presenza non sia tecnicamente inevitabile in base alle norme di buona fabbricazione e i loro residui non superino il limite di rilevazione nel materiale omogeneo. [Em. 248]
(21 bis) Il piombo è un metallo tossico presente in natura che negli esseri umani può provocare il cancro dei polmoni, del cervello, dello stomaco e dei reni. Può contaminare l'acqua potabile quando i materiali idraulici contenenti piombo si corrodono, in particolare quando l'acqua presenta un'elevata acidità o un basso contenuto di minerali che corrodono tubazioni e installazioni. La direttiva (UE) 2020/2184(17) prevede disposizioni relative al tenore di piombo nelle acque destinate al consumo umano. Non si può pertanto escludere che i giocattoli la cui produzione richiede l'utilizzo di acqua possano contenere residui minimi di piombo dovuti all'acqua utilizzata nel processo di fabbricazione. Tali residui dovrebbero essere considerati tecnicamente inevitabili in base alle norme di buona fabbricazione qualora non sia possibile eliminarli mediante i metodi di filtraggio o di assorbimento disponibili. [Em. 249]
(22) La direttiva 2009/48/CE prevede valori limite per alcune sostanze nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o destinati a essere portati alla bocca. È stato dimostrato che tali sostanze rappresentano un rischio anche per i bambini più grandi, che potrebbero essere altrettanto esposti a tali sostanze chimiche attraverso il contatto con la pelle o l'inalazione. Questi valori limite dovrebbero quindi applicarsi a tutti i giocattoli. Dall'adozione dei valori limite per il bisfenolo A di cui alla direttiva 2009/48/CE, sono emersi nuovi dati scientifici. Nell'aprile del 2023 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha rivalutato i rischi per la salute pubblica derivanti dall'esposizione alimentare al bisfenolo A, concludendo che tale esposizione desta preoccupazioni per la salute dei consumatori di tutte le fasce d'età. L'EFSA ha stabilito una nuova dose giornaliera tollerabile di bisfenolo A, significativamente inferiore a quella precedente. Alla luce di queste prove scientifiche, il bisfenolo A dovrebbe rientrare nel divieto generico per le sostanze CMR nei giocattoli.
(22 bis) Le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) sono una grande famiglia costituita da oltre 10 000 sostanze chimiche artificiali. Fin dalla loro comparsa alla fine degli anni '40, le PFAS sono state utilizzate in una gamma sempre più ampia di beni di consumo. L'esposizione alle PFAS più studiate è stata associata a una serie di effetti nocivi per la salute, tra cui malattie della tiroide, danni epatici, obesità, diabete e ridotta risposta alle vaccinazioni di routine, nonché aumento del rischio di cancro al seno, ai reni e ai testicoli. I giocattoli non dovrebbero contenere alcuna sostanza perfluoroalchilica (PFAS). [Em. 9]
(23) Per garantire un'adeguata protezione da sostanze chimiche specifiche in caso di nuove conoscenze scientifiche, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati che stabiliscano valori limite specifici per qualsiasi sostanza chimica utilizzata nei giocattoli. Se giustificato nei casi di giocattoli che comportano un grado di esposizione più elevato, tali atti delegati dovrebbero stabilire valori limite specifici per i giocattoli destinati all'uso da parte di bambini di età inferiore a 36 mesi e per altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca, tenendo conto dei requisiti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1935/2004 e delle differenze tra i giocattoli e i materiali che vengono a contatto con i prodotti alimentari o gli oggetti da cui possono derivare rischi dovuti al contatto orale in seguito al loro uso come materiali a contatto con i prodotti alimentari. Le fragranze nei giocattoli comportano rischi particolari per la salute umana. È pertanto opportuno stabilire norme specifiche per l'uso delle fragranze nei giocattoli e per l'etichettatura delle medesime. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per modificare tali norme, al fine di consentire adeguamenti al progresso tecnico e scientifico.
(24) Quando i pericoli che un giocattolo può presentare non possono essere completamente eliminati tramite progettazione, il rischio residuo dovrebbe essere gestito con informazioni relative al prodotto, sotto forma di avvertenze, rivolte a chi effettua la sorveglianza dei bambini, tenendo conto della capacità di tali persone di prendere le precauzioni necessarie. Per garantire che le informazioni siano visualizzate in modo efficiente, il fabbricante può aggiungere un codice QR contenente un collegamento alle istruzioni in formato digitale, ma dovrebbe sempre indicare le avvertenze sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio. [Em. 10]
(25) Per evitare un uso improprio delle avvertenze volto ad aggirare i requisiti di sicurezza applicabili, è opportuno che le avvertenze previste per talune categorie di giocattoli non siano consentite se sono in contraddizione con l'uso al quale è destinato il giocattolo. Per garantire che chi effettua la sorveglianza sia consapevole di qualsiasi rischio associato al giocattolo, è necessario assicurarsi che le avvertenze siano chiaramente comprensibili, leggibili e visibili. [Em. 11]
(25 bis) Al fine di garantire la conoscenza di eventuali rischi connessi al giocattolo, in particolare nei casi in cui l'acquisto avviene tramite vendita a distanza e online, è opportuno garantire che le avvertenze online siano chiaramente leggibili e immediatamente visibili. [Em. 12]
(26) Gli operatori economici, all'atto di immettere o di mettere a disposizione giocattoli sul mercato, dovrebbero agire in modo responsabile e in piena conformità alle prescrizioni giuridiche applicabili.
(27) Per assicurare un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei bambini e una concorrenza leale sul mercato interno, gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei giocattoli al presente regolamento, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura.
(28) Poiché taluni compiti possono essere assolti solo dal fabbricante, è necessario distinguere chiaramente tra gli obblighi del fabbricante e degli operatori successivi nella catena di distribuzione. Occorre inoltre distinguere chiaramente tra obblighi dell'importatore e del distributore, in quanto l'importatore introduce prodotti provenienti da paesi terzi nel mercato dell'Unione. L'importatore dovrebbe assicurarsi che tali giocattoli siano conformi alle pertinenti prescrizioni dell'Unione.
(29) Per facilitare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità di vigilanza del mercato e i consumatori o altri utilizzatori finali, i fabbricanti e gli importatori dovrebbero indicare un sito web, un indirizzo e-mail o un altro recapito digitale oltre all'indirizzo postale.
(30) Il fabbricante, possedendo conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, è responsabile della conformità del giocattolo alle prescrizioni del presente regolamento e si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura completa di valutazione della conformità relativa ai giocattoli. La valutazione della conformità dovrebbe quindi rimanere obbligo del solo fabbricante.
(31) Affinché i fabbricanti siano agevolati nell'adempimento dei loro obblighi ai sensi del presente regolamento, è opportuno autorizzarli a nominare un rappresentante autorizzato che svolga compiti specifici per loro conto. Inoltre, per garantire una distribuzione chiara e proporzionata dei compiti tra il fabbricante e il rappresentante autorizzato, è opportuno definire un elenco dei compiti che i fabbricanti dovrebbero essere autorizzati ad affidare al rappresentante autorizzato. Tra l'altro, per garantire l'applicabilità e la conformità al presente regolamento, nel caso in cui un fabbricante stabilito al di fuori dell'Unione nomini un rappresentante autorizzato, il mandato dovrebbe prevedere i compiti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020.
(32) Gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare misure appropriate per garantire che i giocattoli che immettono sul mercato non mettano a rischiocomportino rischi per la sicurezza e la salute dei bambini in condizioni d'uso normali e ragionevolmente prevedibili, e che siano messi a disposizione sul mercato solo giocattoli conformi alla pertinente normativa dell'Unione. [Em. 13]
(33) Occorre garantire che i giocattoli provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi a tutte le prescrizioni dell'Unione applicabili e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione della conformità in relazione a tali giocattoli. Gli importatori dovrebbero quindi assicurarsi che i giocattoli che immettono sul mercato siano conformi alle prescrizioni applicabili, che siano state eseguite le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura del prodotto e la documentazione redatta dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato competenti a fini di ispezione.
(34) All'atto dell'immissione di un giocattolo sul mercato, gli importatori dovrebbero indicare sullo stesso il proprio nome e l'indirizzo a cui possono essere contattati. Dovrebbero essere previste eccezioni nei casi in cui le dimensioni o la natura del giocattolo non consentano tale indicazione, compresi i casi in cui gli importatori dovrebbero aprire l'imballaggio per apporre il proprio nome e indirizzo sul prodotto. In questi casi il nome e l'indirizzo dovrebbero essere indicati sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento.
(35) Nel mettere a disposizione sul mercato un giocattolo dopo che lo stesso è stato immesso sul mercato dal fabbricante o dall'importatore, il distributore dovrebbe agire con la dovuta attenzione per garantire che la manipolazione del giocattolo non incida negativamente sulla conformità del medesimo al presente regolamento.
(36) I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti e dovrebbero essere tenuti a parteciparvi attivamente e a fornire a tali autorità tutte le informazioni necessarie sul giocattolo in questione.
(37) Gli operatori economici che immettonoQualsiasi persona fisica o giuridica che immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale, oppure modificanomodifica un giocattolo in modo tale che la conformità alle prescrizioni applicabili del presente regolamento potrebbe risultare compromessa, dovrebberodovrebbe esserne considerati i fabbricanticonsiderata il fabbricante ai fini del presente regolamento e assumerne i relativi obblighi. [Em. 14]
(37 bis) I mercati online svolgono un ruolo fondamentale nella catena di fornitura, in quanto permettono agli operatori economici di raggiungere un gran numero di clienti. Dato il loro importante ruolo di intermediazione nella vendita di giocattoli tra operatori economici e clienti, i mercati online dovrebbero assumersi la responsabilità di contrastare la vendita di giocattoli non conformi al presente regolamento e dovrebbero cooperare con le autorità di vigilanza del mercato. La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio definisce il quadro generale del commercio elettronico e stabilisce taluni obblighi per le piattaforme online. Il regolamento (UE) 2022/2065 disciplina le competenze e responsabilità dei prestatori di servizi di intermediazione online per quanto riguarda i contenuti illegali, compresi i prodotti che non sono conformi al presente regolamento. [Em. 15]
(38) Garantire la rintracciabilità di un giocattolo in tutta la catena di fornitura, ai sensi del regolamento (UE) 2023/988, contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare gli operatori economici che hanno messo a disposizione sul mercato giocattoli non conformi. [Em. 16]
(39) Al fine di agevolare la valutazione della conformità alle prescrizioni del presente regolamento, è necessario conferire la presunzione di conformità ai giocattoli che rispettano le norme armonizzate applicabili adottate conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(18) e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. [Em. 17]
(40) In assenza di norme armonizzate pertinenti, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscanodelegati che integrino il presente regolamento stabilendo specifiche comuni per i requisiti essenziali di sicurezza del presente regolamento, come soluzione eccezionale di ripiego per facilitare l'obbligo del fabbricante di rispettare i requisiti essenziali quando il processo di normazione è bloccato o quando vi sono ritardi nella definizione di opportune norme armonizzate, purché siano debitamente rispettati il ruolo e le funzioni degli organismi di normazione. [Em. 18]
(41) La marcatura CE, che indica la conformità di un giocattolo, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. I principi generali che disciplinano la marcatura CE sono esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008. È opportuno che nel presente regolamento siano fissate norme specifiche relative all'apposizione della marcatura CE in relazione ai giocattoli. Tali norme dovrebbero garantire un'adeguata visibilità della marcatura CE, al fine di facilitare la vigilanza del mercato dei giocattoli.
(42) I fabbricanti dovrebbero creare un passaporto digitale del prodotto per fornire informazioni sulla conformità dei giocattoli al presente regolamento e a qualsiasi altra normativa dell'Unione applicabile ai giocattoli. Dovrebbero mantenere aggiornato il passaporto digitale del prodotto con ogni sforzo ragionevole e introdurre, se del caso, tutte le modifiche necessarie. Il passaporto digitale del prodotto dovrebbe sostituire la dichiarazione UE di conformità ai sensi della direttiva 2009/48/CE, della direttiva 2014/53/UE e di qualsiasi altra normativa dell'Unione applicabile ai giocattoli. Dovrebbe inoltre e includere gli elementi necessari per valutare la conformità del giocattolo alle prescrizioni applicabili e alle norme armonizzate o ad altre specifiche o elementi. Per facilitare i controlli sui giocattoli da parte delle autorità di vigilanza del mercato, e per consentire ai soggetti della catena di fornitura e ai consumatori di accedere alle informazioni sul giocattolo e sui canali di comunicazione, le informazioni sul passaporto digitale del prodotto dovrebbero essere fornite digitalmente e in modo direttamente accessibile attraverso un vettore di dati apposto sul giocattolo, sull'imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento. In funzione dei diritti di accesso, le autorità di vigilanza del mercato, le autorità doganali, gli operatori economici e i consumatori dovrebbero avere accesso immediato alle rispettive informazioni sul giocattolo attraverso il vettore di dati. [Em. 19]
(43) Per evitare la duplicazione degli investimenti nella digitalizzazione da parte di tutti i soggetti coinvolti, compresi i fabbricanti, le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali, nel caso in cui altre normative dell'Unione richiedano un passaporto del prodotto per i giocattoli, è opportuno che sia disponibile un unico passaporto del prodotto contenente le informazioni prescritte dal presente regolamento e dalle altre normative dell'Unione. Inoltre il passaporto digitale del prodotto dovrebbe essere pienamente interoperabile con qualsiasi passaporto del prodotto previsto da altre normative dell'Unione. [Em. 20]
(44) In particolare, anche il regolamento (UE) …/… [OP: inserire il numero di serie per il regolamento sulle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] del Parlamento europeo e del Consiglio(19) stabilisce i requisiti e le specifiche tecniche per un passaporto digitale del prodotto, l'istituzione di un registro centrale della Commissione in cui sono conservate le informazioni del passaporto e l'interconnessione di tale registro con i sistemi informatici doganali. Nel medio termine tale regolamento potrebbe includere i giocattoli nel suo ambito di applicazione, rendendo così necessaria la disponibilità di un passaporto digitale del prodotto per gli stessi. Pertanto in futuro dovrebbe essere possibile inserire informazioni più precise nel passaporto digitale del prodotto, in particolare dati relativi alla sostenibilità ambientale, come l'impronta ambientale di un prodotto, informazioni utili ai fini del riciclaggio, il contenuto riciclato di un determinato materiale, dati sulla catena di fornitura e altre informazioni analoghe. Il passaporto digitale del prodotto per i giocattoli creato ai sensi del presente regolamento dovrebbe pertanto essere conforme agli stessi requisiti ed elementi tecnici fissati dal regolamento (UE) .../...[OP: inserire il numero di serie per il regolamento sulle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] compresi gli aspetti tecnici, semantici e organizzativi dello scambio dei dati e della comunicazione end-to-end. [Em. 21]
(45) Poiché il passaporto digitale del prodotto sostituirà la dichiarazione UE di conformità, è fondamentale chiarire che, creando il passaporto digitale del prodotto per un giocattolo e apponendo la marcatura CE, il fabbricante dichiara che il giocattolo è conforme alle prescrizioni del presente regolamento e che se ne assume la piena responsabilità. [Em. 22]
(46) Nel caso in cui siano fornite in forma digitale informazioni diverse da quelle richieste per il passaporto digitale del prodotto, è necessario chiarire che i diversi tipi di informazioni devono essere forniti separatamente e chiaramente distinti gli uni dagli altri ma attraverso un unico vettore di dati. In tal modo si agevolerà l'attività delle autorità di vigilanza del mercato ma si farà anche chiarezza ai consumatori in merito ai diversi tipi di informazioni disponibili in formato digitale. [Em. 23]
(46 bis) La maggior parte dei fabbricanti di giocattoli soggetti ai requisiti del presente regolamento sono microimprese, piccole e medie imprese (PMI), per le quali l'istituzione di un passaporto digitale del prodotto rappresenta una sfida significativa dal punto di vista amministrativo e operativo. La Commissione dovrebbe pertanto fornire alle PMI un sostegno supplementare per aiutarle a conformarsi ai nuovi requisiti stabiliti nel presente regolamento. A tal fine, la Commissione dovrebbe pubblicare linee guida pratiche e orientamenti specifici per le PMI. In particolare, dovrebbe essere creato un canale diretto di comunicazione con gli esperti per aiutarle a effettuare valutazioni di sicurezza e a predisporre un passaporto digitale del prodotto per i giocattoli che producono. [Em. 24]
(47) Il capo VII del regolamento (UE) 2019/1020, che stabilisce le norme relative ai controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, si applica ai giocattoli. Le autorità incaricate dei controlli, che in quasi tutti gli Stati membri sono le autorità doganali, sono tenute a condurli sulla base dell'analisi del rischio, come indicato negli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(20), nella relativa legislazione di attuazione e nei corrispondenti orientamenti. Il presente regolamento non modifica quindi in alcun modo il capo VII del regolamento (UE) 2019/1020 e il modo in cui le autorità incaricate dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione si organizzano e svolgono le loro attività.
(48) Oltre al quadro di controlli stabilito dal capo VII del regolamento (UE) 2019/1020, le autorità doganali dovrebbero essere in grado di verificare automaticamente l'esistenza di un passaporto digitale del prodotto per i giocattoli importati soggetti al presente regolamento, al fine di rafforzare i controlli alle frontiere esterne dell'Unione e impedire che giocattoli non conformi entrino nel mercato dell'Unione. [Em. 25]
(49) Quando giocattoli provenienti da paesi terzi sono sottoposti al regime doganale di immissione in libera pratica, l'operatore economico dovrebbe mettere a disposizione delle autorità doganali il riferimento a un passaporto digitale del prodotto per tali giocattoli. Il riferimento al passaporto digitale del prodotto dovrebbe corrispondere a un identificativo univoco del prodotto conservato nel registro dei passaporti del prodotto istituito ai sensi dell'articolo 12 del [OP: inserire il numero di serie del regolamento (UE) .../... sulle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] ("registro"). Le autorità doganali dovrebbero effettuare una verifica automatica del passaporto del prodotto presentato per quel giocattolo, in modo da garantire che solo i giocattoli con un riferimento valido a un identificativo univoco del prodotto presente nel registro siano immessi in libera pratica. Per effettuare tale verifica automatica ci si dovrebbe avvalere dell'interconnessione tra il registro e i sistemi informatici doganali, come previsto dall'[articolo 13 del regolamento (UE) .../... sulle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili]. [Em. 26]
(50) Se nel registro sono conservate altre informazioni oltre all'identificativo univoco del prodotto e all'identificativo univoco dell'operatore, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per consentire alle autorità doganali di verificare la coerenza tra tali informazioni aggiuntive e le informazioni rese disponibili dall'operatore economico alle dogane, al fine di migliorare la conformità al presente regolamento dei giocattoli sottoposti al regime doganale di immissione in libera pratica.
(51) Le informazioni contenute nel passaporto digitale del prodotto consentono alle autorità doganali di migliorare e agevolare la gestione del rischio nonché di effettuare controlli più mirati alle frontiere esterne dell'Unione. Le autorità doganali dovrebbero pertanto avere la possibilità di recuperare e utilizzare le informazioni contenute nel passaporto digitale del prodotto e nel registro per adempiere i loro compiti conformemente alla legislazione dell'Unione, anche per quanto riguarda la gestione del rischio in conformità del regolamento (UE) n. 952/2013. [Em. 27]
(52) È opportuno prevedere la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un avviso che indichi la data in cui l'interconnessione tra il registro e il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'UE per le dogane di cui all'articolo 13 del [OP: inserire il numero di serie del regolamento (UE) .../... sulle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] diventerà operativa, al fine di facilitare l'accesso pubblico a tali informazioni. Un'analoga pubblicazione dovrebbe essere fornita nel caso in cui diventino operativi ulteriori sistemi informatici doganali dell'UE. [Em. 28]
(53) La verifica automatica da parte delle autorità doganali del riferimento al passaporto digitale del prodotto per i giocattoli che entrano nel mercato dell'Unione non dovrebbe sostituire o modificare le responsabilità delle autorità di vigilanza del mercato ma solo integrare il quadro generale dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione. Il regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbe continuare ad applicarsi ai giocattoli in modo da garantire che le autorità di vigilanza del mercato effettuino controlli delle informazioni contenute nei passaporti del prodotto, controlli sui giocattoli all'interno del mercato in ottemperanza a detto regolamento e, in caso di sospensione dell'immissione in libera pratica da parte delle autorità designate per i controlli alle frontiere esterne dell'Unione, determinino la conformità e i rischi dei giocattoli a norma del capo VII del regolamento (UE) 2019/1020. [Em. 29]
(54) I bambini sono esposti quotidianamente a una vasta gamma di sostanze chimiche diverse, provenienti da varie fonti che hanno effetti negativi come singole sostanze o miscele, ma anche attraverso l'esposizione combinata. Le conoscenze sull'impatto dell'effetto combinato delle sostanze hanno compiuto notevoli progressi, colmando alcune lacune esistenti a riguardo. Tuttavia attualmente la sicurezza delle sostanze chimiche viene solitamente valutata mediante l'esame di singole sostanze e, in alcuni casi, di miscele aggiunte intenzionalmente per usi particolari. Sono necessari sforzi ulteriori per comprendere meglio l'impatto dell'effetto combinato delle sostanze chimiche. Al fine di assicurare la massima protezione dei bambini e dell'ambiente in generale, le sostanze più nocive dovrebbero essere generalmente vietate nei giocattoli onde garantire che non vi sia esposizione a tali sostanze derivante dai giocattoli. I valori limite specifici per le sostanze chimiche nei giocattoli dovrebbero tenere conto dell'esposizione combinata da fonti diverse alla stessa sostanza chimica. Inoltre ai fabbricanti dovrebbe essere richiesto di effettuare un'analisi dei vari pericoli che il giocattolo può presentare e una valutazione della potenziale esposizione a tali pericoli e, nel contesto della valutazione dei pericoli chimici, di esaminare gli effetti cumulativi o sinergici noti delle sostanze chimiche presenti nel giocattolo, per garantire che siano presi in considerazione i rischi derivanti dall'esposizione simultanea a più sostanze chimiche. I giocattoli devono altresì essere conformi alla normativa generale sulle sostanze chimiche, in particolare al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; il presente regolamento non modifica gli obblighi relativi alla valutazione della sicurezza delle sostanze o delle miscele chimiche in quanto tali che possono applicarsi a norma di tale regolamento. [Em. 250]
(54 bis) Affinché possa fornire competenze adeguate, sostegno e valutazioni scientifiche approfondite, dovrebbe essere garantito all'ECHA un finanziamento appropriato e stabile. [Em. 30]
(55) I fabbricanti dovrebbero preparare la documentazione tecnica che descrive tutti gli aspetti pertinenti dei giocattoli, compresa la valutazione della sicurezza di tutti i pericoli che il giocattolo può presentare e come sono stati affrontati, per consentire alle autorità di vigilanza del mercato di svolgere i loro compiti in modo efficiente. Il fabbricante dovrebbe essere tenuto a mettere tale documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali su richiesta o degli organismi notificati nel contesto della pertinente procedura di valutazione della conformità.
(56) Per garantire che i giocattoli rispettino i requisiti essenziali, è necessario stabilire adeguate procedure di valutazione della conformità cui i fabbricanti devono attenersi. Il controllo interno della produzione che si basa sulla responsabilità del fabbricante in merito alla valutazione della conformità è adeguato qualora il fabbricante abbia seguito norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o specifiche comuni riguardanti tutti i requisiti particolari di sicurezza del giocattolo. Qualora non esistano norme armonizzate o specifiche comuni applicabili, il giocattolo dovrebbe essere sottoposto a una verifica da parte di terzi, in questo caso all'esame UE del tipo. Lo stesso dovrebbe valere se tali norme o una di esse è stata pubblicata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, oppure se il fabbricante non ha seguito o ha seguito solo in parte tali norme o specifiche. Qualora il fabbricante ritenga che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richieda il ricorso alla verifica da parte di terzi, il fabbricante dovrebbe sottoporre il giocattolo all'esame UE del tipo.
(57) Poiché è necessario garantire un livello uniformemente elevato delle prestazioni degli organismi che effettuano la valutazione della conformità dei giocattoli nell'Unione e dal momento che tutti questi organismi dovrebbero svolgere le loro funzioni allo stesso livello e in condizioni di concorrenza leale, è opportuno stabilire prescrizioni per gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati al fine di fornire servizi di valutazione della conformità a norma del presente regolamento.
(58) Se l'organismo di valutazione della conformità dimostra di ottemperareche il giocattolo ottempera ai criteri fissati nelle norme armonizzate, si dovrebbe presumere che il giocattolo è conforme alle corrispondenti prescrizioni stabilite dal presente regolamento. [Em. 31]
(59) Il sistema previsto dal presente regolamento dovrebbe essere completato dal sistema di accreditamento di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. Poiché l'accreditamento è un mezzo essenziale per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità, è opportuno impiegarlo ai fini della notifica. In particolare l'accreditamento trasparente, quale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, che garantisce il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità, dovrebbe essere l'unico strumento per dimostrare la competenza tecnica di tali organismi.
(60) Spesso gli organismi di valutazione della conformità subappaltano parti delle loro attività connesse alla valutazione della conformità o fanno ricorso ad un'affiliata. Al fine di salvaguardare il livello di tutela richiesto per i giocattoli da immettere sul mercato, è indispensabile che i subappaltatori e le affiliate che eseguono la valutazione della conformità rispettino le stesse prescrizioni applicate agli organismi notificati in relazione allo svolgimento di compiti di valutazione della conformità. È pertanto importante che la valutazione della competenza e delle prestazioni degli organismi da notificare e il controllo degli organismi già notificati siano estesi anche alle attività eseguite dai subappaltatori e dalle affiliate. In particolare, si dovrebbe evitare un ricorso eccessivo ad affiliate e subappaltatori che metterebbe in dubbio la competenza dell'organismo notificato o la sua vigilanza da parte dell'autorità di notifica.
(61) Per garantire un livello coerente di qualità nell'esecuzione della valutazione della conformità dei giocattoli, è necessario non solo consolidare le prescrizioni cui si devono attenere gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati, ma anche, parallelamente, stabilire le prescrizioni da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nel controllo degli organismi notificati.
(62) Poiché gli organismi notificati possono offrire i propri servizi in tutta l'Unione, è opportuno conferire agli altri Stati membri e alla Commissione la possibilità di sollevare obiezioni relative a un organismo notificato. È pertanto importante prevedere un periodo durante il quale sia possibile chiarire eventuali dubbi o preoccupazioni circa la competenza degli organismi di valutazione della conformità prima che essi inizino a operare in qualità di organismi notificati. La Commissione dovrebbe, mediante atti di esecuzione, chiedere allo Stato membro notificante di adottare le misure correttive necessarie nei confronti di un organismo notificato che non soddisfa le prescrizioni per la sua notifica.
(63) Nell'interesse della competitività, è fondamentale che gli organismi notificati applichino le procedure di valutazione della conformità senza creare oneri superflui per gli operatori economici. Analogamente, e per garantire parità di trattamento agli operatori economici, dovrebbe essere garantita un'applicazione tecnica coerente delle procedure di valutazione della conformità. Essa può essere più agevolmente ottenuta mediante un coordinamento e una cooperazione appropriati tra organismi notificati. Tali attività di coordinamento e cooperazione dovrebbero rispettare le regole di concorrenza dell'Unione.
(64) La vigilanza del mercato è un'attività essenziale, nella misura in cui garantisce l'applicazione corretta e uniforme della normativa dell'Unione. Il regolamento (UE) 2019/1020 definisce il quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione, compresi i giocattoli. Poiché il presente regolamento sostituisce la direttiva 2009/48/CE, le norme sulla vigilanza del mercato e sui controlli dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione stabilite nel regolamento (UE) 2019/1020, compresa la prescrizione specifica di cui all'articolo 4 del medesimo, secondo cui i giocattoli possono essere immessi sul mercato solo se esiste un operatore economico stabilito nell'Unione che è responsabile dei compiti specificati in tale articolo, continuano ad applicarsi ai giocattoli. Pertanto gli Stati membri dovrebbero organizzare ed effettuare la vigilanza del mercato in merito ai giocattoli conformemente a tale regolamento.
(65) La direttiva 2009/48/CE prevede una procedura di salvaguardia che consente alla Commissione e agli altri Stati membri di esaminare la giustificazione di una misura adottata da uno Stato membro nei confronti di giocattoli che ritiene non conformi. Tale procedura garantisce che le parti interessate siano informate delle misure che si intendono adottare in relazione ai giocattoli che presentano un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, e che tali giocattoli siano gestiti in modo coerente da tutte le autorità di vigilanza del mercato nell'Unione. Pertanto la procedura dovrebbe essere mantenuta.
(66) Nei casi in cui gli Stati membri e la Commissione concordino sul fatto che una misura adottata da uno Stato membro sia giustificata, non dovrebbero essere previsti ulteriori interventi da parte della Commissione. In caso di obiezioni a tale misura, la Commissione dovrebbe stabilire, mediante atti di esecuzione, se una misura nazionale relativa a un giocattolo è giustificata.
(67) L'esperienza derivante dall'applicazione della direttiva 2009/48/CE ha dimostrato che i nuovi giocattoli disponibili sul mercato che erano conformi ai requisiti particolari di sicurezza applicabili al momento dell'immissione sul mercato in casi specifici hanno rappresentato un rischio per i bambini e quindi non sono conformi all'obbligo generale di sicurezza. È opportuno adottare disposizioni per garantire che le autorità di vigilanza del mercato possano intervenire nei confronti di qualsiasi giocattolo che rappresenti un rischio per i bambini, anche se è conforme ai requisiti particolari di sicurezza. La Commissione dovrebbe, mediante atti di esecuzione, determinare se una misura nazionale relativa a giocattoli conformi che secondo uno Stato membro costituiscono un rischio per la salute e la sicurezza dei bambini o di altre persone è giustificata.
(67 bis) A norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2023/988 i fabbricanti sono tenuti a notificare, attraverso il Safety Business Gateway, il verificarsi di qualsiasi infortunio derivante dall'uso di un prodotto. Sulla base di tali informazioni, la Commissione dovrebbe valutare la necessità e la fattibilità di una banca dati paneuropea degli infortuni che potrebbe fornire ulteriori informazioni e conoscenze agli operatori economici, ai portatori di interessi e agli esperti, al fine di valutare l'efficacia del quadro normativo specifico dell'Unione per i giocattoli. [Em. 32]
(68) Al fine di tener conto del progresso tecnico e scientifico o delle nuove prove scientifiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la modifica del presente regolamento, adeguando le avvertenze specifiche da apporre sui giocattoli, adottando requisiti specifici relativi alle sostanze chimiche nei giocattoli e concedendo deroghe per includere usi specifici consentiti nei giocattoli di sostanze soggette a divieti generici.
(69) Al fine di tener conto del progresso tecnico e scientifico, nonché del livello di preparazione digitale delle autorità di vigilanza del mercato come pure dei bambini e di chi ne effettua la sorveglianza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea anche per quanto riguarda la modifica del presente regolamento in relazione alle informazioni da includere nel passaporto digitale del prodotto e alle informazioni da includere nel registro dei passaporti digitali del prodotto. [Em. 33]
(70) Al fine di facilitare il lavoro delle autorità doganali in relazione ai giocattoli e alla loro conformità alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda l'integrazione del presente regolamento, determinando le informazioni supplementari conservate nel registro che le autorità doganali devono controllare, e per quanto riguarda la modifica dell'elenco dei codici merceologici e delle descrizioni di prodotto da utilizzare per i controlli doganali in conformità del presente regolamento, sulla base dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Parlamento europeo e del Consiglio(21).
(71) Nell'adozione di atti delegati ai sensi del presente regolamento è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e di portatori di interessi, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"(22). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 34]
(72) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire i requisiti tecnici dettagliati del passaporto digitale del prodotto per i giocattoli, e per determinare se uno specifico prodotto o gruppo di prodotti debba essere ritenuto un giocattolo ai fini del presente regolamento. In casi eccezionali in cui ciò sia necessario per gestire nuovi rischi emergenti che non sono affrontati adeguatamente dai requisiti particolari di sicurezza, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano misure specifiche riguardo ai giocattoli o alle categorie di giocattoli messi a disposizione sul mercato che presentano un rischio per i bambini. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(23). [Em. 35]
(73) Gli Stati membri dovrebbero prevedere un regime di sanzioni applicabili in caso di violazioni del presente regolamento. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
(74) Per dare ai fabbricanti e ad altri operatori economici tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento, occorre prevedere un periodo transitorio durante il quale i giocattoli conformi alla direttiva 2009/48/CE possono essere immessi sul mercato. È inoltre opportuno che il periodo durante il quale i giocattoli già immessi sul mercato in conformità di tale direttiva potranno continuare a essere messi a disposizione sul mercato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento sia limitato.
(75) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire garantire un elevato livello di sicurezza dei giocattoli al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei bambini e nel contempo il funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Obiettivo e oggetto [Em. 36]
IlL'obiettivo del presente regolamento stabilisce norme sulla sicurezza dei giocattoli, garantendoè migliorare il funzionamento del mercato interno fornendo un elevato livello di protezione dei consumatori e un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei bambini e di altre persone, e norme sulla libera circolazione dei giocattoli nell'Unione.. [Em. 37]
Il presente regolamento stabilisce norme sulla sicurezza dei giocattoli e sulla loro libera circolazione nell'Unione, contribuendo a rafforzare il mercato interno. [Em. 38]
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni ("giocattoli").
Ai fini del presente regolamento, un prodotto è considerato destinato a essere utilizzato per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni, o da bambini di qualsiasi altra fascia di età specifica inferiore a 14 anni, se un genitore o una persona che effettua la sorveglianza dei bambini può ragionevolmente ritenere, in base alle funzioni, alle dimensioni e alle caratteristiche di tale prodotto, che esso sia destinato a essere utilizzato per fini di gioco da bambini della fascia di età in questione. [Em. 39]
2. Il presente regolamento non si applica ai prodotti elencati nell'allegato I.
3. Prima dell'applicazione del presente regolamento a norma dell'articolo 56 e, ove necessario, per affrontare i rischi di sicurezza esistenti dopo l'applicazione del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per determinare se specifici prodotti o categorie di prodotti soddisfino o meno i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo e quindi possano o meno essere considerati giocattoli ai sensi del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2. [Em. 40]
3 bis. Il presente regolamento è attuato tenendo debitamente conto del principio di precauzione. [Em. 41]
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un giocattolo per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
2) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un giocattolo sul mercato dell'Unione;
3) "fabbricante": una persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
4) "rappresentante autorizzato": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi del presente regolamento; [Em. 42]
5) "importatore": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un giocattolo originario di un paese terzo;
6) "distributore": una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo;
7) "fornitore di servizi di logistica": un fornitore di servizi di logistica quale definito all'articolo 23, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1020; [Em. 43]
8) "operatore economico": il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e il fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta ad obblighi in relazione alla fabbricazione dei prodotti o alla loro messa a disposizione sul mercato in conformità del presente regolamento; [Em. 44]
9) "fornitore di un mercato online": il mercatoun fornitore di un servizio intermediario che utilizza un'interfaccia online quale definito allche consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali per la vendita di prodotti a norma dell'articolo 3, punto 14), del regolamento (UE) 2023/988; [Em. 45]
10) "norma armonizzata": una norma armonizzata quale definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
11) "normativa di armonizzazione dell'Unione": la normativa dell'Unione elencata nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1020 e qualsiasi altra normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti cui si applica tale regolamento;
11 bis) "destinato a essere utilizzato da": indicazione atta a permettere a un genitore o a un supervisore di valutare se il giocattolo, in base alle sue funzioni, dimensioni e caratteristiche, è destinato ad essere utilizzato da bambini della fascia di età indicata; [Em. 46]
12) "marcatura CE": una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il giocattolo è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione;
12 bis) "requisiti essenziali di sicurezza": l'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, unitamente ai requisiti particolari di sicurezza di cui all'allegato II; [Em. 47]
13) "modello di giocattolo": un gruppo di giocattoli che soddisfano le condizioni seguenti:
a) sono sotto la responsabilità di uno stesso fabbricante;
b) hanno caratteristiche di progettazione e tecniche uniformi;
c) sono fabbricati utilizzando materiali e processi di fabbricazione uniformi;
d) sono definiti da un numero di tipo o da un altro elemento che consente di identificarli come gruppo;
13 bis) "passaporto digitale del prodotto": una serie di dati specifici di un prodotto che comprende le informazioni di cui all'allegato VI e che è accessibile per via elettronica tramite un vettore di dati; [Em. 48]
14) "vettore di dati": il codice a barre lineare, simbolo bidimensionale o altro mezzo di identificazione automatica e raccolta dei dati leggibile da dispositivovettore di dati quale definito all'articolo 2, primo comma, punto 30) del regolamento (UE) .../... [GU: inserire il numero di serie per le specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili]; [Em. 49]
15) "identificativo univoco del prodotto": la stringa univoca di caratteri che identifica i giocattoli e consente il collegamento via web al passaporto del prodottoidentificativo univoco quale definito all'articolo 2, primo comma, punto 31) del regolamento (UE) .../... [GU: inserire il numero di serie per le specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili]; [Em. 50]
16) "identificativo univoco dell'operatore": la stringa univoca di caratteri che identifica i soggetti che intervengono nella catena del valore dei giocattoliidentificativo univoco dell'operatore quale definito all'articolo 2, primo comma, punto 32) del regolamento (UE) .../... [GU: inserire il numero di serie per le specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili]; [Em. 51]
17) "immissione in libera pratica": il regime di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013;
18) "autorità doganali": le autorità doganali quali definite all'articolo 5, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013;
19) "sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'UE per le dogane": il sistema di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio(24);
20) "valutazione della conformità": il processo atto a dimostrare se i requisiti essenziali di sicurezza relativi a un giocattolo siano stati rispettati; [Em. 52]
21) "organismo di valutazione della conformità": un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, tra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
22) "accreditamento": l'accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (CE) n. 765/2008;
23) "organismo nazionale di accreditamento": l'organismo nazionale di accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008;
24) "pericolo": una fonte potenziale di danno;
25) "rischio": la combinazione della probabilità di insorgenza di un pericolo e della gravità dei danni causati da tale pericolo;
26) "richiamo": qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un giocattolo che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
27) "ritiro": qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un giocattolo presente nella catena di fornitura;
28) "autorità di vigilanza del mercato": un'autorità di vigilanza del mercato quale definita alldesignata da uno Stato membro a norma dell'articolo 3, punto 4),10 del regolamento (UE) 2019/1020 quale responsabile dell'organizzazione e dell'esecuzione della vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato membro; [Em. 53]
28 bis) "organismo notificato": un'autorità designata da uno Stato membro a norma del presente regolamento quale responsabile della valutazione e della notifica degli organismi di valutazione della conformità nel territorio di tale Stato membro; [Em. 54]
29) "giocattolo funzionale": un giocattolo che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, che comporta lo stesso livello di rischio del prodotto utilizzato da adulti e che può essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto; [Em. 55]
30) "giocattolo acquatico": un giocattolo destinato a essere usato in acque poco profonde e che è in grado di reggere o sostenere il bambino in acqua;
31) "gioco di attività": un gioco per uso domestico nel quale la struttura di supporto resta ferma durante l'attività e che è destinato allo svolgimento di attività quali arrampicarsi, saltare, dondolare, scivolare, cullarsi, avvitarsi, gattonare, strisciare o qualsiasi combinazione di esse;
32) "giocattolo chimico": un giocattolo destinato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche e destinato ad essere utilizzato da bambini di uno specifico gruppo di età e sotto la supervisione di un adulto; [Em. 56]
33) "gioco olfattivo da tavolo": un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino a imparare a riconoscere o a combinare diversi odori o profumi; [Em.57]
34) "kit cosmetico": un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino a imparare a creare prodotti cosmetici come profumi, saponi, creme, shampoo, balsami, bagnoschiuma, dentifrici nonché lucidalabbra, rossetti e altri trucchi;
35) "gioco gustativo": un gioco il cui scopo è quello di permettere al bambino di preparare dolci o piatti mediante l'uso di ingredienti alimentari, tra cui liquidi, polveri e aromi senza l'uso di alcuna fonte di calore; [Em. 58]
36) "sostanza che desta preoccupazione": una sostanza che desta preoccupazione quale definita all'articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) .../... [sulle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili].[Em. 59]
Articolo 4
Libera circolazione
1. Gli Stati membri non ostacolano, proibiscono o limitano, per motivi legati alla salute e alla sicurezza o ad altri aspetti contemplati dal presente regolamento, la messa a disposizione sul mercato di giocattoli conformi al presente regolamento. [Em. 60]
2. In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni o eventi analoghi, gli Stati membri non impediscono l'esposizione di un giocattolo non conforme al presente regolamento, a condizione che un'indicazione visibile specifichi chiaramente che tale giocattolo non è conforme al presente regolamento e non sarà disponibile sul mercato fino a quando non sarà stato reso conforme.
Durante le fiere, le mostre e le dimostrazioni sono adottate precauzioni adeguate per garantire la protezione delle persone.
Articolo 5
Requisiti relativi ai prodotti essenziali di sicurezza [Em. 61]
1. I giocattoli possono essere immessi sul mercato soltanto se risultano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, che comprendono l'obbligo di sicurezza di cui al paragrafo 2 ("obbligo generale di sicurezza") e i requisiti di sicurezza di cui all'allegato II ("requisiti particolari di sicurezza").
2. I giocattoli non devono presentare rischi per la sicurezza o la salute degli utilizzatori o di terzi, compresa la salute psicologica e mentale, il benessere e lo sviluppo cognitivo dei bambini, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento dei bambini. [Em. 62]
Nel valutare il rischio di cui al primo comma, il fabbricante di giocattoli digitalmente connessi tiene conto, se del caso e secondo i migliori sforzi ragionevoli, anche di eventuali rischi per la salute mentale nonché per lo sviluppo cognitivo dei bambini, che possono sorgere quando tali giocattoli sono utilizzati conformemente all'uso previsto. [Em. 63]
Il fabbricante applica il secondo comma in modo proporzionato alla sua capacità, al fine di valutare adeguatamente tali rischi. [Em. 64]
Nel valutare il rischio di cui al primo comma, si tiene conto dell'abilità degli utilizzatori e, se del caso, di chi effettua la sorveglianza. Se un giocattolo è destinato a essere utilizzato da bambini di età inferiore a 36 mesi o appartenenti ad altre fasce di età specificate, si tiene conto dell'abilità degli utilizzatori appartenenti a tale specifica fascia d'età.
3. I giocattoli immessi sul mercato sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza per tutta la durata di impiego prevedibile dei giocattoli stessi.
Articolo 6
Avvertenze
1. Ove necessario per garantirne l'uso sicuro e la salute dei bambini, i giocattoli recano un'avvertenza generale che specifichi le opportune restrizioni relative agli utilizzatori. Le restrizioni relative agli utilizzatori comprendono perlomeno l'età minima o massima dell'utilizzatore e, se del caso, le abilità richieste dell'utilizzatore, il peso massimo o minimo dell'utilizzatore e la necessità che l'utilizzo del giocattolo avvenga solamente sotto la sorveglianza di un adulto. [Em. 65]
2. Le categorie seguenti di giocattoli recano avvertenze in conformità delle disposizioni relative a ciascuna categoria di cui all'allegato III recano avvertenze: [Em. 66]
a) giocattoli non destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi; [Em. 67]
b) giochi di attività;[Em. 68]
c) giocattoli funzionali; [Em. 69]
d) giocattoli chimici; [Em. 70]
e) pattini, pattini a rotelle, pattini in linea, skateboard, monopattini e biciclette giocattolo; [Em. 71]
f) giocattoli acquatici; [Em. 72]
g) giocattoli contenuti nei prodotti alimentari; [Em. 73]
h) imitazioni di maschere e caschi di protezione; [Em. 74]
i) giocattoli destinati ad essere appesi ad una culla, a un lettino o ad una carrozzina per mezzo di lacci, corde, elastici o nastri; [Em. 75]
j) imballaggio delle fragranze nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi. [Em. 76]
I giocattoli non recano una o più delle avvertenze di cui all'allegato III, qualora tali avvertenze contraddicano l'uso al quale è destinato il giocattolo, quale determinato in base alla sua funzione, alle sue dimensioni e alle sue caratteristiche.
3. Il fabbricante appone le avvertenze in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile, facilmente comprensibile e accurato sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonché, se del caso, sulle istruzioni per l'uso che accompagnano il giocattolo. Per i giocattoli di piccole dimensioni venduti senza imballaggio, le avvertenze appropriate sono apposte sul giocattolo stesso, se la superficie del giocattolo lo consente. In caso contrario, le avvertenze sono apposte sull'etichetta. Il fabbricante può aggiungere un codice QR contenente un collegamento alle istruzioni in formato digitale, tuttavia deve sempre indicare le avvertenze sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio. [Em. 77]
Le avvertenze che determinano la decisione di acquistare un giocattolo sono chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto, anche se effettuato mediante vendite a distanza e online. Le avvertenze sono di dimensioni adeguate a garantirne la visibilità immediata e la leggibilità online. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i criteri relativi alla visibilità e alla leggibilità delle avvertenze, anche per le vendite online, dopo 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. [Em. 78]
4. Le etichette e le istruzioni per l'uso richiamano l'attenzione dei bambini o di chi effettua la sorveglianza sui pericoli intrinseci e sui rischi per la salute e la sicurezza dei bambini che l'uso deiconsiderando la fascia d'età dei bambini a cui i giocattoli comportasono destinati, e sul modo di evitare tali pericoli e rischi. [Em. 79]
CAPO II
OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Articolo 7
Obblighi dei fabbricanti
1. All'atto dell'immissione dei giocattoli sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza.
2. Prima di immettere i giocattoli sul mercato, i fabbricanti redigono la documentazione tecnica prescritta dall'articolo 23 ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità applicabile di cui all'articolo 22.
Se la conformità di un giocattolo alle prescrizioni applicabili stabilite nel presente regolamento è stata dimostrata con la procedura di cui al primo comma, prima che il giocattolo sia immesso sul mercato i fabbricanti:
a) creano un passaporto digitale del prodotto conformemente all'articolo 17; [Em. 80]
b) appongono il vettore di dati sul giocattolo o su un'etichetta applicata al giocattolo, conformemente all'articolo 17, paragrafo 5; [Em. 81]
c) appongono la marcatura "CE" conformemente all'articolo 16, paragrafo 1;
d) caricano l'identificativo univoco del prodotto e l'identificativo univoco dell'operatore per il giocattolo nel registro dei passaporti digitali del prodotto di cui all'articolo 19, paragrafo 1, nonché qualsiasi altra informazione supplementare stabilita da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 46, paragrafo 2. [Em. 82]
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica aggiornata e il passaporto digitale del prodotto per un periodo di 10 anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultimo esemplare del modello del giocattolo oggetto di tale documentazione e passaporto digitale del prodotto. [Em. 83]
4. I fabbricanti si assicurano che siano predisposte le procedure necessarie affinché i giocattoli fabbricati nell'ambito di una produzione in serie rimangano conformi al presente regolamento. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dei giocattoli, nonché delle modifiche delle norme armonizzate di cui all'articolo 13 o delle specifiche comuni di cui all'articolo 14 con riferimento alle quali è dichiarata o mediante applicazione delle quali è verificata la conformità di un giocattolo.
Laddove, in considerazione dei rischi presentati da un giocattolo, lo ritengono necessarioopportuno per la protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, i fabbricanti eseguono prove a campione sui giocattoli commercializzati. [Em. 84]
5. I fabbricanti garantiscono che sui giocattoli sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie o di modello oppure un altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del giocattolo non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.
6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato eo l'indirizzo postale ed elettronico al quale possono essere contattati sul giocattolo oppure, ove ciò non sia possibilefattibile, sull'imballaggio o, in un documento di accompagnamento del giocattolo o nel passaporto digitale del prodotto. I fabbricanti indicano un unico punto in cui possono essere contattati. [Em. 85]
7. I fabbricanti garantiscono che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni per l'uso e informazioni sulla sicurezza in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, comprese le persone con disabilità ove fattibile, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni sono chiare, comprensibili e leggibili. [Em. 86]
8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere sulla base delle informazioni in loro possesso che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. [Em. 87]
I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere sulla base delle informazioni in loro possesso che un giocattolo presenti un rischio ne informano immediatamente: [Em. 88]
a) le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il giocattolo, tramite il Safety Business Gateway di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2023/988, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata e, se disponibili, relativi alla quantità, per Stato membro, dei giocattoli ancora in circolazione sul mercato; e [Em. 89]
b) i consumatori o altri utilizzatori finali, conformemente all'articolo 35 o 36 del regolamento (UE) 2023/988, o a entrambi.
9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno immesso sul mercato.
10. I fabbricanti garantiscono che gli altri operatori economici, l'operatore economico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020, e i fornitori di mercati online, nella catena di fornitura interessata, siano informati tempestivamente di qualsiasi non conformità individuata dai fabbricanti. [Em. 90]
11. I fabbricanti mettono a disposizione del pubblico canali di comunicazione come un numero di telefono, un indirizzo elettronico, o una sezione apposita del loro sito web o un altro canale di comunicazione, così da consentire ai consumatori o ad altri utilizzatori finali di presentare reclami relativi alla sicurezza dei giocattoli e di segnalare ai fabbricanti qualsiasi incidente o problema di sicurezza che abbiano riscontrato con tali giocattoli. A tale riguardo, i fabbricanti tengono conto delle esigenze di accessibilità delle persone con disabilità. Il canale di comunicazione comprende un collegamento alla sezione del portale Safety Gate di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/988 per la trasmissione di informazioni sui giocattoli che possono presentare un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori. [Em. 91]
12. I fabbricanti indagano sui reclami e sulle informazioni di cui al paragrafo 11 e tengono un registro interno di tali reclami e informazioni, come pure dei richiami e di qualsiasi altra misura correttiva adottata per rendere i giocattoli conformi al presente regolamento.
13. Il registro interno di cui al paragrafo 12 contiene solo i dati personali necessari al fabbricante per indagare sul reclamo o sulle informazioni di cui al paragrafo 11. Tali dati sono conservati solo per il tempo necessario ai fini dell'indagine e comunque per non più di cinque anni dalla data del loro inserimento nel registro.
Articolo 8
Rappresentanti autorizzati
1. Un fabbricante può nominare un rappresentante autorizzato mediante un mandato scritto. Quando i fabbricanti revocano il mandato del loro rappresentante autorizzato, ne informano l'autorità di vigilanza del mercato. Anche un fabbricante stabilito nell'Unione può nominare un rappresentante autorizzato. [Em. 92]
2. Gli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e l'obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante e fornisce una copia del mandato alle autorità di vigilanza del mercato su loro richiesta. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i compiti seguenti:
a) tenere la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza e garantire che il passaporto digitale del prodotto rimanga disponibile, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, per un periodo di 10 anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultimo esemplare del modello del giocattolo oggetto di tali documenti; [Em. 93]
b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un giocattolo in una lingua ufficiale che può essere compresa dall'autorità; [Em. 94]
c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare in modo efficace i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel loro mandato scritto. [Em. 95]
c bis) informare le autorità nazionali competenti di qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel loro mandato mediante una notifica al Safety Business Gateway, qualora le informazioni non siano già state fornite dal fabbricante o su istruzione del fabbricante. [Em. 96]
4. Se un fabbricante non stabilito nell'Unione nomina un rappresentante autorizzato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, il mandato scritto include i compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020.
Articolo 9
Obblighi degli importatori
1. Gli importatori immettono sul mercato solo giocattoli conformi al presente regolamento.
2. Prima di immettere i giocattoli sul mercato, gli importatori assicurano che:
a) il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità e abbia redatto la documentazione tecnica di cui all'articolo 7, paragrafo 2;
b) il giocattolo sia accompagnato da istruzioni per l'uso e informazioni sulla sicurezza conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori o dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato; [Em. 97]
c) il fabbricante abbia creanocreato un passaporto digitale del prodotto conformemente all'articolo 7, paragrafo 2; [Em. 98]
d) il giocattolo rechi un vettore di dati sia apposto conformemente all'articolo 17, paragrafo 5; [Em. 99]
e) le informazioni rilevanti del passaporto digitale del prodotto siano state inserite nel registro dei passaporti digitali del prodotto conformemente all'articolo 19, paragrafo 1; [Em. 100]
f) il giocattolo rechi la marcatura CE conformemente all'articolo 16;
g) il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 5 e 6.
Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere sulla base delle informazioni in loro possesso che un giocattolo non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza non immettonone informano il fabbricante e si astengono dall'immettere il giocattolo sul mercato finché esso non sia stato reso conforme dal fabbricante. [Em. 101]
Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere sulla base delle informazioni in loro possesso che un giocattolo presenti un rischio ne informano immediatamente: [Em. 102]
a) il fabbricante;
b) le autorità di vigilanza del mercato, tramite il Safety Business Gateway di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2023/988;
c) i consumatori o altri utilizzatori finali, conformemente all'articolo 35 o 36 del regolamento (UE) 2023/988, o a entrambi. [Em. 103]
3. Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale ed elettronico al quale possono essere contattati sul giocattolo oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.
4. Gli importatori garantiscono che, mentre un giocattolo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.
5. Laddove, in considerazione dei rischi presentati da un giocattolo, lo ritengono necessario per la protezione della salute e della sicurezza dei consumatori o di altri utilizzatori finali, gli importatori eseguono prove a campione sui giocattoli commercializzati.
6. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.
Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato presenti un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori e degli altri utilizzatori finali ne informano immediatamente il fabbricante e le autorità nazionali competenti degli Stati membri nei quali hanno messo a disposizione il giocattolo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata, e ne informano i consumatori o altri utilizzatori finali, conformemente all'articolo 35 o 36 del regolamento (UE) 2023/988, o a entrambi. [Em. 104]
7. Gli importatori tengono, per un periodo di 10 anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultimo esemplare del modello del giocattolo, l'identificativo univoco del prodotto per il giocattolo a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e garantiscono che, su richiesta, la documentazione tecnica di cui all'articolo 23 possa essere messa a disposizione di tali autorità. [Em. 105]
8. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno immesso sul mercato.
9. Gli importatori verificano se il fabbricante ha messo un canalecanali di comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 11, pubblicamente a disposizione dei consumatori o di altri utilizzatori finali, cosicché essi possano presentare reclami riguardanti la sicurezza dei giocattoli e fornire informazioni su qualsiasi incidente o problema di sicurezza che abbiano riscontrato con il giocattolo. Se non è disponibile un canalesono disponibili canali di comunicazione, gli importatori provvedono a crearne unocrearli, tenendo conto delle esigenze di accessibilità delle persone con disabilità. [Em. 106]
10. Gli importatori indagano sui reclami e sulle informazioni di cui al paragrafo 9 del presente articolo che hanno ricevuto tramite un canale di comunicazione messo a disposizione dal fabbricante, o tramite un canale di comunicazione messo a disposizione dagli importatori stessi, e che riguardano i giocattoli che essi hanno messo a disposizione sul mercato. Gli importatori archiviano tali reclami, come pure i richiami e qualsiasi altra misura correttiva adottata per rendere i giocattoli conformi al presente regolamento, nel registro di cui all'articolo 7, paragrafo 12, o nel proprio registro interno.
Gli importatori tengono informati in modo tempestivo il fabbricante, i distributori e, se del caso, i fornitori di mercati online dell'indagine svolta e dei relativi risultati. [Em. 107]
11. I dati personali contenuti nel registro interno degli importatori di cui al paragrafo 10 sono solo i dati personali necessari all'importatore per indagare sul reclamo o sulle informazioni di cui al paragrafo 9. Tali dati sono conservati solo per il tempo necessario ai fini dell'indagine e comunque per non più di cinque anni dalla data del loro inserimento nel registro.
Articolo 10
Obblighi dei distributori
1. Quando mettono a disposizione sul mercato un giocattolo, i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni del presente regolamento.
2. Prima di mettere a disposizione sul mercato un giocattolo, i distributori verificano che:
a) il giocattolo sia accompagnato da istruzioni per l'uso e informazioni sulla sicurezza in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori o dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro in cui il giocattolo deve essere messo a disposizione sul mercato; [Em. 108]
b) il giocattolo rechi un vettore di dati conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, e la marcatura CE conformemente all'articolo 16, e
c) il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui rispettivamente all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 7, paragrafi 5, 6 e 11, e all'articolo 9, paragrafo 3.
I distributori che ritengono o hanno motivo di credere sulla base delle informazioni in loro possesso che un giocattolo non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza non lo mettonoinformano il fabbricante e si astengono dal mettere il giocattolo a disposizione sul mercato finché non sia stato reso conforme dal fabbricante. [Em. 109]
I distributori che ritengono o hanno motivo di credere sulla base delle informazioni in loro possesso che il giocattolo presenti un rischio ne informano immediatamente: [Em. 110]
a) il fabbricante o l'importatore;
b) le autorità di vigilanza del mercato, tramite il Safety Business Gateway di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2023/988;
c) i consumatori o altri utilizzatori finali, conformemente all'articolo 35 o 36 del regolamento (UE) 2023/988, o a entrambi. [Em. 111]
3. I distributori garantiscono che, mentre un giocattolo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.
4. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere sulla base delle informazioni in loro possesso che un giocattolo che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento si assicurano che siano adottate immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. [Em. 112]
I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno messo a disposizione sul mercato presenti un rischio ne informano immediatamente il fabbricante o l'importatore, ove applicabile, e le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri nei quali hanno messo a disposizione il giocattolo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata, e ne informano i consumatori o altri utilizzatori finali, conformemente all'articolo 35 o 36 del regolamento (UE) 2023/988, o a entrambi. [Em. 113]
5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno messo a disposizione sul mercato.
Articolo 11
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori ad altre persone [Em. 114]
Un importatore o distributore è ritenutoUna persona fisica o giuridica è ritenuta un fabbricante ai fini del presente regolamento, ed è soggettosoggetta agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 7, quando immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un giocattolo già immesso sul mercato in modo tale da poter incidere sulla conformità alle prescrizioni applicabili del presente regolamento. [Em. 115]
Articolo 12
Identificazione degli operatori economici
1. Gli operatori economici notificano, su richiesta, alle autorità di vigilanza:
a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un giocattolo;
b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito un giocattolo.
2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al paragrafo 1 per un periodo di 10 anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo, nel caso del fabbricante, e per un periodo di 10 anni dopo la fornitura del giocattolo, nel caso di altri operatori economici.
Capo II bis
Obblighi dei mercati online
Articolo 12 bis
Ai fini del presente regolamento, i fornitori di mercati online rispettano i requisiti di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2023/988. [Em. 116]
CAPO III
CONFORMITÀ DEI GIOCATTOLI
Articolo 13
Presunzione di conformità dei giocattoli [Em. 117]
I giocattoli che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza nella misura in cui detti requisiti sono contemplati da tali norme o parti di esse.
Articolo 14
Specifiche comuni
1. I giocattoli che sono conformi alle specifiche comuni di cui al paragrafo 2 del presente articolo o a parti di esse sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza nella misura in cui detti requisiti sono contemplati da tali specifiche comuni o parti di esse.
2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire specifiche comuni perAi fini del presente regolamento, i fornitori di mercati online rispettano i requisiti essenziali di sicurezza se sono soddisfatte le condizioni seguenti:di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2023/988. [Em. 118]
a) manca unala Commissione ha chiesto, a norma armonizzata che copradell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere norme europee per tali requisiti il cui riferimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, oppure la norma non soddisfa i requisiti cui intende riferirsi;e:
i) la richiesta non è stata accolta; o
ii) le norme armonizzate corrispondenti a tale richiesta non sono fornite entro il termine stabilito conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012; o
iii) le norme armonizzate non sono conformi alla richiesta; e
b) la Commissione ha chiesto, a normanessun riferimento a norme armonizzate che contemplano i requisiti relativi ai prodotti è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'articolo 10, paragrafo 1, delUnione europea conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere norme europee per tali requisiti, ed è soddisfatta una delle condizioni seguenti: e non si prevede la pubblicazione di tale riferimento entro un termine ragionevole. [Em. 120]
1) la richiesta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa; [Em. 121]
2) la richiesta è stata accettata da almeno una delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa, ma le norme europee richieste:
a) non sono state adottate entro il termine fissato nella richiesta;
b) non soddisfano la richiesta; oppure
c) non soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi. [Em. 122]
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50, paragrafo 3. [Em. 123]
2 bis. Nel preparare l'atto delegato di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene conto dei pareri degli organismi e dei gruppi di esperti pertinenti. [Em. 124]
3. Quando i riferimenti di una norma armonizzata sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta se gli atti di esecuzionedelegati di cui al paragrafo 2 del presente articolo che riguardano lo stesso requisito essenziale di sicurezza devono essere abrogati o modificati. [Em. 125]
Articolo 15
Principi generali della marcatura CE
I giocattoli messi a disposizione sul mercato recano la marcatura CE.
La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
Articolo 16
Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE
1. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo, su un'etichetta applicata al giocattolo o sull'imballaggio.
In deroga al primo comma, nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti la marcatura CE può essere apposta su un foglietto che accompagna il giocattolo.
In deroga al primo comma, nel caso di giocattoli venduti in espositori da banco dove non è tecnicamente possibile apporre la marcatura CE su ogni singolo giocattolo, la marcatura CE può essere apposta sull'espositore da banco a condizione che quest'ultimo sia stato inizialmente utilizzato come imballaggio per il giocattolo.
Se la marcatura CE apposta sul giocattolo non è visibile dall'esterno dell'imballaggio, questa deve essere apposta anche sull'imballaggio.
2. La marcatura CE è apposta sul giocattolo prima della sua immissione sul mercato.
3. La marcatura CE, ove applicabile in conformità dell'articolo 6, è seguita da un pittogramma o da qualsiasi altra avvertenza che indichi un rischio o un impiego particolare.
4. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura.
CAPO IV
PASSAPORTO DIGITALE DEL PRODOTTO [Em. 126]
Articolo 17
Passaporto digitale del prodotto [Em. 127]
1. Prima di immettere un giocattolo sul mercato, i fabbricanti creanocompilano un passaporto digitale del prodotto per tale giocattolo. Il passaporto digitale del prodotto soddisfa i requisiti stabiliti nel presente articolo e nell'articolo 18 nonché in altre normative armonizzate pertinenti dell'Unione che richiedono una dichiarazione UE di conformità e sostituisce tutte le dichiarazioni UE di conformità richieste. [Em. 128]
2. Il passaporto digitale del prodotto: [Em. 129]
a) corrisponde a uno specifico modello di giocattolo;
b) indica che è stata dimostrata la conformità del giocattolo ai requisiti di cui al presente regolamento e ad altre normative armonizzate dell'Unione che richiedono una dichiarazione UE di conformità e, in particolare, ai requisiti essenziali di sicurezza; [Em. 130]
c) contiene almeno le informazioni di cui all'allegato VI, parte I;
d) è aggiornato;
e) è disponibile nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il giocattolo è messo a disposizione sul mercato;
f) in base ai diritti di accesso, è accessibile ai consumatori o ad altri utilizzatori finali, alle autorità di vigilanza del mercato, alle autorità doganali, agli organismi notificati, alla Commissione e ad altri operatori economici a norma del paragrafo 2 bis e tenendo conto della necessità di proteggere le informazioni commerciali riservate e i segreti commerciali conformemente alla direttiva (UE) 2016/943; [Em. 131]
g) rimane disponibile per un periodo di 10 anni a decorrere dall'immissione sul mercato dell'ultimo esemplare del modello del giocattolo, anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell'attività nell'Unione dell'operatore economico che ha creato il passaporto digitale del prodotto; [Em. 132]
h) è accessibile attraverso un vettore di dati;
i) soddisfa i requisiti specifici e tecnici previsti dal paragrafo 10 onde agevolare la verifica della conformità del prodotto da parte delle autorità nazionali competenti. [Em. 133]
2 bis. I diritti di accesso di cui al paragrafo 2, lettera f), del presente articolo comprendono:
a) le informazioni accessibili ai consumatori o ad altri utilizzatori finali di cui all'allegato VI, parte I, lettere c), d), i), j), j bis), j ter) e j quater) e, se del caso, all'allegato VI, parte II, lettere a) e b);
b) le informazioni accessibili solo alle autorità di vigilanza del mercato, alle autorità doganali, agli organismi notificati e alla Commissione di cui all'allegato VI, parte I, lettere da a) a j), e, se del caso, all'allegato VI, parte II, lettere a) e b). [Em. 134]
3. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 2, il passaporto digitale del prodotto può contenere le informazioni indicate nell'allegato VI, parte II. [Em. 135]
4. Creando il passaporto digitale del prodotto, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del giocattolo al presente regolamento e a qualsiasi altra normativa dell'Unione applicabile ai giocattoli. [Em. 136]
5. Il vettore di dati è fisicamente presente sul giocattolo, o su un'etichetta applicata al giocattolo, conformemente all'atto di esecuzione adottato in conformità del paragrafo 10. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti, in alternativa il vettore di dati può essereè apposto sull'imballaggio. È chiaramente visibile al consumatore prima dell'acquisto e alle autorità di vigilanza del mercato, anche nei casi in cui il giocattolo è messo a disposizione mediante vendite a distanza. [Em. 137]
6. Qualora altre normative dell'Unione prevedano che le informazioni sul giocattolo siano fornite tramite un vettore di dati, è utilizzato un unico vettore di dati per fornire le informazioni richieste sia ai sensi del presente regolamento sia ai sensi di altre normative dell'Unione.
7. Qualora altre normative dell'Unione applicabili ai giocattoli prevedano un passaporto digitale del prodotto, è creato un unico passaporto digitale del prodotto per i giocattoli, contenente le informazioni richieste ai sensi del presente regolamento nonché qualsiasi altra informazione richiesta per il passaporto digitale del prodotto da tali altre normative dell'Unione. [Em. 138]
8. In deroga al paragrafo 2, lettera c), se gli obblighi di informazione relativi alle sostanze che destano preoccupazione nei giocattoli sono stabiliti in un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 del regolamento .../... [OP inserire: il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili], le informazioni di cui all'allegato VI, parte I, punto k), del presente regolamento non sono più necessarie. [Em. 139]
9. Gli operatori economici possono, oltre alle informazioni di cui ai paragrafi 6 e 7, rendere accessibili altre informazioni attraverso il vettore di dati di cui al paragrafo 5. In tal caso, le informazioni sono chiaramente separate da quelle previste dal presente regolamento e, se del caso, da altre normative dell'Unione.
10. LaAlla Commissione adotta atti di esecuzione che determinanoè conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 47 al fine di integrare il presente regolamento determinando i requisiti specifici e tecnici di base relativi al passaporto digitale del prodotto per i giocattoli entro ... [12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Tali requisiti contemplano in particolare: [Em. 140]
a) i tipi di vettori di dati da utilizzare;
b) la configurazione del vettore di dati e la sua posizione;
c) gli elementi tecnici del passaporto per i quali si devono utilizzare norme europee o internazionali definite;
d) i soggetti che possono inserire o aggiornare le informazioni contenute nel passaporto digitale del prodotto, nonché, se necessario, creare un nuovo passaporto del prodotto, compresi i fabbricanti, gli organismi notificati, le autorità nazionali competenti e la Commissione, o qualsiasi organizzazione che agisca per loro conto, e i tipi di informazioni che possono inserire o aggiornare. [Em. 141]
Tali atti di esecuzionedelegati sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 5046, paragrafo 32. [Em. 142]
Articolo 18
Progettazione tecnica e funzionamento del passaporto digitale del prodotto [Em. 143]
1. Il passaporto digitale del prodotto è pienamente interoperabile con i passaporti digitali del prodotto previsti da altre normative dell'Unione in relazione agli aspetti tecnici, semantici e organizzativi dello scambio dei dati e della comunicazione end-to-end. [Em. 144]
2. Tutte le informazioni contenute nel passaporto digitale del prodotto sono basate su norme aperte elaborate in un formato interoperabile, anche ai fini della trasmissione di informazioni tramite il Safety Business Gateway e il portale Safety Gate di cui agli articoli 27 e 34 del regolamento (UE) 2023/988. Tali informazioni sono leggibili mediante dispositivi informatici, strutturate e consultabili conformemente ai requisiti essenziali di cui al regolamento .../... [regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili]. Il passaporto digitale del prodotto è progettato e funziona in modo accessibile e integra il principio della sicurezza e della tutela della vita privata fin dalla progettazione. [Em. 145]
3. I consumatori o altri utilizzatori finali, gli operatori economici e altri soggetti pertinenti hanno accesso al passaporto digitale del prodotto gratuitamente, in base ai rispettivi diritti di accesso conformemente alle normative dell'Unione. [Em. 146]
3 bis. I consumatori non sono tenuti a procedere al download e all'installazione di eventuali software, a registrarsi o a fornire una password per accedere al passaporto digitale del prodotto. [Em. 147]
4. I dati contenuti nel passaporto digitale del prodotto sono conservati dall'operatore economico responsabile della sua creazione o da operatori autorizzati ad agire per suo conto. [Em. 148]
5. Qualora i dati contenuti nel passaporto digitale del prodotto siano conservati o altrimenti trattati da un operatore autorizzato ad agire per conto degli operatori economici che immettono il giocattolo sul mercato, tale altro operatore non è autorizzato a vendere, riutilizzare o trattare tali dati, in tutto o in parte, in una misura superiore a quanto necessario per fornire i servizi di conservazione o trattamento pertinenti. [Em. 149]
6. Gli operatori economici non possono tracciare, analizzare o utilizzaretracciano, analizzano o utilizzano alcuna informazione sull'uso per finalità diverse da quanto strettamente e assolutamente necessario per fornire le pertinenti informazioni sul passaporto digitale del prodotto online. [Em. 150]
Articolo 19
Registro dei passaporti digitali del prodotto [Em. 151]
1. Prima di immettere un giocattolo sul mercato, e in seguito all'adozione di atti delegati conformemente all'articolo 17, paragrafo 10, del presente regolamento, gli operatori economici caricano nel registro istituito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) .../... [POGU: inserire il numero di serie per le specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] (il "registro") l'identificativo univoco del prodotto e l'identificativo univoco dell'operatore per tale giocattolo. [Em. 152]
2. La Commissione, le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali hanno accesso in modo efficiente alle informazioni conservate nel registro di cui al paragrafo 1 ai fini dello svolgimento delle funzioni loro assegnate in applicazione del presente regolamento. [Em. 153]
Articolo 20
Controlli doganali relativi al passaporto digitale del prodotto [Em. 154]
1. I giocattoli che entrano nel mercato dell'Unione sono soggetti alle verifiche e alle altre misure previste dal presente articolo.
2. I dichiaranti di cui all'articolo 5, punto 15), del regolamento (UE) n. 952/2013 includono l'identificativo univoco del prodotto nella dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di qualsiasi giocattolo.
3. Le autorità doganali verificano se l'identificativo univoco del prodotto indicato dal dichiarante a norma del paragrafo 2 del presente articolo corrisponde all'identificativo univoco del prodotto incluso nel registro conformemente all'articolo 19, paragrafo 1.
4. Oltre alla verifica di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le autorità doganali verificano la coerenza delle informazioni messe a disposizione delle dogane dai dichiaranti con le altre informazioni conservate nel registro ed elencate nell'atto delegato di cui all'articolo 46, paragrafo 3.
5. Le verifiche di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono effettuate elettronicamente e automaticamente utilizzando l'interconnessione tra il registro di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'UE per le dogane di cui all'[articolo 13 del [OP: inserire il numero di serie del regolamento (UE) .../... sulle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili]].
6. I paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano a partire dal giorno in cui diventa operativa l'interconnessione tra il registro e il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'UE per le dogane di cui all'[articolo 13 del [OP: inserire il numero di serie del regolamento (UE) .../... sulle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili]].
La Commissione pubblica a tal fine un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, indicando la data in cui l'interconnessione è operativa.
7. Le autorità doganali possono reperire e utilizzare le informazioni sui giocattoli contenute nel passaporto digitale del prodotto e nel registro per svolgere le loro funzioni a norma della legislazione dell'Unione, compresa la gestione del rischio ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 952/2013.
8. Le verifiche e le altre misure previste dal presente articolo sono condotte sulla base dell'elenco dei codici merceologici e delle descrizioni di prodotto di cui all'allegato VII.
9. Le verifiche e le misure previste dal presente articolo non pregiudicano l'applicazione di altri atti giuridici dell'Unione che disciplinano l'immissione in libera pratica dei prodotti, compresi gli articoli 46, 47 e 134 del regolamento (UE) n. 952/2013, nonché i controlli di cui al capo VII del regolamento (UE) 2019/1020.
Articolo 20 bis
Assistenza alle PMI
1. La Commissione fornisce assistenza completa, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, alle PMI che sono tenute a istituire un passaporto digitale del prodotto per i giocattoli, fornendo loro orientamenti specifici in merito a come istituire e gestire in modo efficiente un passaporto digitale del prodotto per i giocattoli e uno strumento di traduzione automatica per le lingue di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera e).
Tale sostegno, di cui al primo comma, è fornito entro il ... [12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].
2. La Commissione valuta la possibilità di istituire uno strumento online per fornire alle PMI le informazioni di base e le funzioni necessarie per istituire un passaporto digitale del prodotto per i loro prodotti. [Em. 156]
CAPO V
VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ
Articolo 21
Valutazione della sicurezza
1. Per dimostrare che un giocattolo è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza, i fabbricanti, prima di immettere un giocattolo sul mercato, effettuano una valutazione della sicurezza comprendente un'analisi dei pericoli che il giocattolo può presentare, nonché una valutazione della potenziale esposizione a tali pericoli.che come minimo:
a) concerne tutti i pericoli chimici, fisici, meccanici, elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività e la potenziale esposizione a tali pericoli;
b) in relazione ai rischi chimici, tiene conto della possibile esposizione alle singole sostanze chimiche e di qualsiasi pericolo aggiuntivo noto derivante dall'esposizione combinata alle diverse sostanze chimiche presenti nel giocattolo, tenendo conto degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 e delle condizioni ivi stabilite;
c) è aggiornata ogniqualvolta sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.
La valutazione della sicurezza è inclusa nella documentazione tecnica di cui all'articolo 23. [Em. 157]
2. La valutazione della sicurezza in particolare:
a) concerne tutti i pericoli chimici, fisici, meccanici, elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività e la potenziale esposizione a tali pericoli;
b) in relazione ai rischi chimici, tiene conto della possibile esposizione alle singole sostanze chimiche e di qualsiasi pericolo aggiuntivo noto derivante dall'esposizione combinata alle diverse sostanze chimiche presenti nel giocattolo, tenendo conto degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 e delle condizioni ivi stabilite;
c) è aggiornata ogniqualvolta sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.
La valutazione della sicurezza è inclusa nella documentazione tecnica di cui all'articolo 23. [Em. 158]
Articolo 22
Procedure di valutazione della conformità
1. I fabbricanti applicano le procedure di valutazione della conformità di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Qualora il fabbricante abbia applicato norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o specifiche comuni riguardanti tutti i pertinenti requisiti di sicurezza del giocattolo, il fabbricante segue la procedura di controllo interno della produzione di cui all'allegato IV, parte I.
3. Nei casi seguenti il fabbricante applica la procedura di esame UE del tipo di cui all'allegato IV, parte II, unitamente alla procedura di conformità al tipo di cui alla parte III di tale allegato:
a) quando non esistono norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o specifiche comuni riguardanti tutti i pertinenti requisiti di sicurezza del giocattolo;
b) quando esistono le norme armonizzate o le specifiche comuni di cui alla lettera a), ma il fabbricante non le ha applicate o le ha applicate solo in parte;
c) quando una o più norme armonizzate di cui alla lettera a) sono state pubblicate con una limitazione, qualora tale limitazione sia pertinente al giocattolo in questione; [Em. 159]
d) quando il fabbricante ritiene che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richiedono il ricorso alla verifica da parte di terzi.
4. Il certificato di esame UE del tipo rilasciato conformemente all'allegato IV, parte II, punto 6, è rivisto in qualsiasi momento se ne presenti la necessità, in particolare qualora si verifichino modifiche nel processo di fabbricazione, nelle materie prime o nei componenti del giocattolo, e in ogni caso ogni cinque anni.
Articolo 23
Documentazione tecnica
1. La documentazione tecnica contiene tutti i dati o i dettagli pertinenti relativi ai mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità del giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza. Essa contiene in particolare i documenti elencati nell'allegato V.
2. La documentazione tecnica è redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione.
3. A seguito di una richiesta motivata da parte dell'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro, il fabbricante fornisce una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica nella lingua di tale Stato membro.
Qualora a un fabbricante sia richiesta la documentazione tecnica o la traduzione di parti di essa da un'autorità di vigilanza del mercato, questa può fissare un termine pari a 30 giorni, a meno che rischi gravi e imminenti per la salute e la sicurezza non giustifichino una scadenza più breve.
4. Nel caso in cui il fabbricante non osservi gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, l'autorità di vigilanza del mercato può richiedere che il fabbricante faccia effettuare a proprie spese una prova, entro un termine determinato, da parte di un organismo notificato per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.
CAPO VI
NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
Articolo 24
Notifica
Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità a norma del presente regolamento.
Articolo 25
Autorità di notifica
1. Gli Stati membri designano un'autorità di notifica che è responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità ai fini del presente regolamento e per il controllo degli organismi notificati, inclusa la conformità all'articolo 30.
2. Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Se l'autorità di notifica delega o altrimenti affida la valutazione, la notifica o il controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo a un organismo che non è un ente pubblico, detto organismo è una persona giuridica e rispetta mutatis mutandis i requisiti di cui all'articolo 26. Inoltre tale organismo adotta disposizioni per coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività.
4. L'autorità di notifica si assume la piena responsabilità dei compiti svolti dall'organismo di cui al paragrafo 3.
Articolo 26
Prescrizioni relative alle autorità di notifica
1. L'autorità di notifica è istituita in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformità.
2. L'autorità di notifica è organizzata e gestita in modo che sia salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività.
3. L'autorità di notifica è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti, diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione.
4. L'autorità di notifica non offre e non fornisce attività che eseguono gli organismi di valutazione della conformità né servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale, ma fornisce, su richiesta, informazioni agli operatori economici in merito alle procedure per la valutazione e agli organismi di valutazione della conformità. [Em. 160]
5. L'autorità di notifica salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute.
6. L'autorità di notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente e risorse adeguate per l'adeguataefficiente esecuzione dei suoi compiti. [Em. 161]
7. L'autorità di notifica controlla la natura e l'entità dei compiti svolti dalle affiliate o dai subappaltatori degli organismi notificati in conformità dell'articolo 30.
Articolo 27
Obbligo di informazione delle autorità di notifica
Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse.
La Commissione mette a disposizione del pubblico tali informazioni.
Articolo 28
Prescrizioni relative agli organismi notificati
1. Ai fini della notifica a norma del presente regolamento, l'organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11. È accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. Gli organismi di valutazione della conformità sono istituiti a norma della legge nazionale dello Stato membro e hanno personalità giuridica.
3. L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dal giocattolo che valuta.
Un organismo appartenente a un'associazione d'imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di giocattoli che esso valuta può essere ritenuto un organismo terzo ai fini del primo comma, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.
4. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utente o il responsabile della manutenzione dei giocattoli sottoposti alla sua valutazione, né il rappresentante autorizzato di uno di questi soggetti. Ciò non preclude l'uso dei giocattoli valutati che è necessario per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di tali giocattoli per scopi privati.
L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tali giocattoli, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.
Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività o sull'imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.
5. Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale svolgono le attività di valutazione della conformità con il massimo grado di integrità professionale e con la competenza tecnica richiesta nel campo specifico e sono liberi da qualsiasi pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione della conformità, in particolare da parte di persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.
6. L'organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire i compiti di valutazione della conformità assegnatigli in base all'allegato IV e per i quali è stato notificato, indipendentemente dal fatto che tali compiti siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.
In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di giocattoli per i quali è stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione, o ha approntato, quanto segue:
a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;
b) le descrizioni delle procedure in base alle quali è svolta la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure;
c) politiche e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;
d) procedure per svolgere le attività che tengano debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del giocattolo in questione e della natura seriale o di massa del processo produttivo.
L'organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessaridelle risorse necessarie per eseguire i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità in modo appropriatoefficiente e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti. [Em. 162]
7. Il personale responsabile dell'esecuzione delle attività di valutazione della conformità ("personale di valutazione") dispone di quanto segue:
a) una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità per cui l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato;
b) soddisfacenti conoscenze approfondite delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni; [Em. 163]
c) una conoscenza e una comprensione adeguateapprofondite delle prescrizioni di cui al presente regolamento, delle norme armonizzate applicabili di cui all'articolo 13 del presente regolamento e delle specifiche comuni di cui all'articolo 14 del presente regolamento; [Em. 164]
d) la capacità di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
8. È assicurata l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni.
La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
9. Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia direttamente coperta dallo Stato membro a norma del proprio diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.
10. Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto ala rispettare il segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei suoi compiti a norma dell'allegato IV, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà intellettuale e i segreti commerciali, conformemente alla direttiva (UE) 2016/943. [Em. 165]
11. Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati istituito a norma dell'articolo 40, o garantiscono che il loro personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
Articolo 29
Presunzione di conformità degli organismi notificati
Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 28 nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprano tali prescrizioni.
Articolo 30
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
1. L'organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispetti le prescrizioni di cui all'articolo 28 e ne informa di conseguenza l'autorità di notifica.
2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità dei compiti svolti da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.
3. Gli organismi notificati sono in grado di esaminare i compiti svolti dai subappaltatori o dalle affiliate in tutti i loro elementi.
4. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente.
5. Gli organismi notificati tengono a disposizione dell'autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell'allegato IV.
Articolo 31
Domanda di notifica
1. L'organismo di valutazione della conformità presenta una domanda di notifica a norma del presente regolamento all'autorità di notifica dello Stato membro in cui è stabilito.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità e dei giocattoli per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformità è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 28.
Articolo 32
Procedura di notifica
1. Le autorità di notifica possono notificare solo gli organismi di valutazione della conformità che siano conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 28.
2. Le autorità di notifica notificano gli organismi di valutazione della conformità alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione.
3. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità e il relativo certificato di accreditamento. Include altresì informazioni su eventuali compiti che devono essere svolti da affiliate e subappaltatori.
4. L'organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due mesi dalla notifica.
Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini del presente regolamento.
5. L'autorità di notifica informa la Commissione e gli altri Stati membri di eventuali successive modifiche di rilievo apportate alla notifica.
Articolo 33
Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati
1. La Commissione assegna un numero di identificazione a ciascun organismo notificato.
Essa assegna un numero di identificazione unico anche se lo stesso organismo è notificato ai sensi di diversi atti dell'Unione.
2. La Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco degli organismi notificati a norma del presente regolamento, inclusi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati.
La Commissione garantisce che l'elenco sia tenuto aggiornato.
Articolo 34
Modifiche delle notifiche
1. Qualora accerti o sia informata che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 28 o non adempie ai suoi obblighi, l'autorità di notifica limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi. L'autorità di notifica informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.
2. Nel caso di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, lo Stato membro notificante adotta le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità di notifica e delle autorità di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.
Articolo 35
Contestazione della competenza degli organismi notificati
1. La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza continua di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilità cui è sottoposto.
2. L'autorità di notifica fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo interessato.
3. La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.
4. La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa le prescrizioni per la sua notifica, mediante un atto di esecuzione chiede all'autorità di notifica di adottare le misure correttive necessarie compresa, all'occorrenza, la revoca della notifica.
Articolo 36
Obblighi operativi degli organismi notificati
1. L'organismo notificato esegue le valutazioni della conformità secondo la procedura di valutazione della conformità di cui all'allegato IV.
2. Gli organismi notificati svolgono le attività di valutazione della conformità previste dal presente regolamento in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Essi svolgono le loro attività ai sensi del presente regolamento tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del giocattolo in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.
Nello svolgimento delle loro attività, gli organismi notificati rispettano il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità del giocattolo al presente regolamento.
3. L'organismo notificato, qualora riscontri che il giocattolo non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza, i requisiti delle norme armonizzate corrispondenti, se tali norme sono applicate, o i requisiti delle specifiche comuni corrispondenti di cui all'articolo 14, se tali specifiche sono applicate, chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e non rilascia un certificato di esame UE del tipo di cui all'allegato IV, parte II, punto 6.
4. L'organismo notificato che, nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato di esame UE del tipo, riscontri che un giocattolo non è più conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato di esame UE del tipo.
5. Qualora non siano prese misure correttive o le medesime non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati di esame UE del tipo, a seconda dei casi.
6. L'organismo notificato, qualora sia informato da un'autorità di vigilanza del mercato che un giocattolo per il quale ha rilasciato un certificato di esame UE del tipo non è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza, ritira detto certificato relativo a tale giocattolo.
Articolo 37
Ricorsi contro le decisioni degli organismi notificati
Un organismo notificato provvede affinché sia disponibile una procedura di ricorso trasparente e accessibile contro le proprie decisioni.
Articolo 38
Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati
1. Gli organismi notificati informano l'autorità di notifica:
a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di certificati di esame UE del tipo;
b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito e sulle condizioni della notifica;
c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;
d) su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente regolamento, le cui attività di valutazione della conformità sono simili e coprono gli stessi giocattoli, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi, delle valutazioni della conformità.
3. A seguito di una richiesta motivata da parte di un'autorità di vigilanza del mercato, gli organismi notificati forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione relative a qualsiasi certificato di esame UE del tipo da essi rilasciato o ritirato, o relative al rifiuto di rilasciare tale certificato, compresi i rapporti di prova e la documentazione tecnica di cui all'articolo 23.
Articolo 39
Scambio di esperienze
La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica.
Articolo 40
Coordinamento degli organismi notificati
La Commissione garantisce che sia istituito un sistema appropriato di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati a norma del presente regolamento e che funzioni correttamente sotto forma di gruppo o gruppi settoriali di organismi notificati.
Gli organismi notificati partecipano al lavoro di tale gruppo o tali gruppi, direttamente o mediante rappresentanti designati.
CAPO VII
VIGILANZA DEL MERCATO
Articolo 41
Procedura a livello nazionale per iMisure nazionali relative ai giocattoli che presentano rischinon sono conformi ai requisiti particolari di sicurezza [Em. 166]
1. Qualora abbiano motivi sufficienti per ritenere che un giocattolo disciplinato dal presente regolamento presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle personedei bambini, le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro effettuano una valutazione del giocattolo interessato che contempli tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento. Esse informano immediatamente l'operatore economico interessato, a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/1020, in merito alla procedura che hanno avviato e al possibile rischio individuato nel giocattolo e danno all'operatore economico la possibilità di rispondere. A tal fine gli operatori economici interessati cooperano, se necessario, con le autorità di vigilanza del mercato. [Em. 167]
Se, attraverso la valutazione, le autorità di vigilanza del mercato concludono che un giocattolo non rispetta le prescrizioni di cui al presente regolamento, chiedono tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare le opportune misure correttive a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020 entro un periodo di tempo ragionevole prescritto dall'autorità di vigilanza del mercato e tenendo conto della natura del rischio.
Le autorità di vigilanza del mercato ne informano di conseguenza l'organismo notificato competente.
2. Qualora ritengano che la non conformità non sia limitata al loro territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto di adottare all'operatore economico interessato.
3. L'operatore economico garantisce che siano prese le opportune misure correttive nei confronti di tutti i giocattoli interessati che ha messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione.
4. Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del giocattolo sul loro mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo.
Le autorità di vigilanza del mercato informano tempestivamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.
5. Le informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione del giocattolo non conforme, tra cui l'identificativo univoco del prodotto, l'origine del giocattolo, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché le argomentazioni avanzate dall'operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta a una delle circostanze seguenti:
a) mancato rispetto da parte del giocattolo dei requisiti essenziali di sicurezza;
b) carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 13;
c) carenze delle specifiche comuni di cui all'articolo 14.
6. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri diversi da quello che ha avviato la procedura di cui al presente articolo comunicano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le misure adottate, tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità del giocattolo interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le loro obiezioni.
7. Qualora entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, un'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro o la Commissione non sollevi obiezioni contro una misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.
8. Le autorità di vigilanza del mercato degli altri Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione al giocattolo in questione, quali il ritiro del giocattolo dal loro mercato, e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.
9. Le informazioni di cui ai paragrafi 2, 4, 6 e 8 del presente articolo sono comunicate attraverso il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020. Tale comunicazione non pregiudica l'obbligo delle autorità di vigilanza del mercato di notificare le misure adottate nei confronti dei prodotti che presentano un rischio grave, in conformità dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2019/1020, e di applicare rigorosamente l'articolo 19 di tale regolamento, data la vulnerabilità dei bambini ai prodotti difettosi, non sicuri e contraffatti. [Em. 168]
Articolo 42
Procedura di salvaguardia dell'Unione
1. Qualora, in esito alla procedura di cui all'articolo 41, paragrafi 3 e 4, vengano sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o qualora la Commissione abbia motivi per credere che una misura nazionale possa essere contraria alla normativa dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale.
In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione determina mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o no.
La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica senza indugio ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.
2. Se la misura nazionale è considerata giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il giocattolo non conforme sia ritirato o richiamato dal loro mercato e ne informano la Commissione.
Se la misura nazionale è considerata ingiustificata, lo Stato membro interessato provvede a ritirarla.
3. Se la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità del giocattolo è attribuita a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 13 del presente regolamento o delle specifiche comuni di cui all'articolo 14 del presente regolamento, la Commissione applica la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012 o modifica opportunamente le specifiche comuni.
Articolo 43
Non conformità formale
1. Fatto salvo l'articolo 41, se un'autorità di vigilanza del mercato giunge a una delle conclusioni seguenti in relazione a un giocattolo, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:
a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 15 o dell'articolo 16;
b) la marcatura CE non è stata apposta;
c) il passaporto digitale del prodotto non è stato redatto in conformità dell'articolo 17; [Em. 169]
d) il vettore di dati attraverso il quale è accessibile il passaporto digitale del prodotto non è stato apposto conformemente all'articolo 17, paragrafo 5; [Em. 170]
e) la documentazione tecnica di cui all'articolo 23 non è disponibile o è incompleta.
2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, l'autorità di vigilanza del mercato interessata adotta le misure necessarie a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del giocattolo o a garantire che il giocattolo sia richiamato o ritirato dal mercato.
Articolo 44
Misure nazionali relative ai giocattoli che sono conformi ai requisiti particolari di sicurezza, ma che presentano un rischio
1. Se un'autorità di vigilanza del mercato, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, ritiene che un giocattolo messo a disposizione sul mercato, seppur conforme ai requisiti particolari di sicurezza, presenti un rischio per la salute e la sicurezza delle persone, chiede all'operatore economico interessato di adottare tutte le opportune misure entro un periodo di tempo ragionevole prescritto dall'autorità di vigilanza del mercato, tenendo conto della natura del rischio, per garantire che il giocattolo, all'atto della sua messa a disposizione sul mercato, non presenti più tale rischio, o sia ritirato dal mercato o richiamato.
2. L'operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutti i giocattoli interessati che ha messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione.
3. L'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle sue conclusioni e delle eventuali misure successive prese dall'operatore economico. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione del giocattolo interessato, tra cui l'identificativo univoco del prodotto, l'origine e la catena di fornitura del giocattolo, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.
4. La Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione determina mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o no e propone, all'occorrenza, misure appropriate.
La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.
5. Le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono comunicate attraverso il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020. Tale comunicazione non pregiudica l'obbligo delle autorità di vigilanza del mercato di notificare le misure adottate nei confronti dei prodotti che presentano un rischio grave, in conformità dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2019/1020.
Articolo 45
Intervento della Commissione relativo ai giocattoli che presentano un rischio
1. Se viene a conoscenza del fatto che un giocattolo o una specifica categoria di giocattoli messi a disposizione sul mercato presentano un rischio per la salute e la sicurezza delle persone, ma che tuttavia sono conformi ai requisiti particolari di sicurezza o sollevano dubbi in merito a tale conformità, la Commissione ha la facoltà di adottare atti di esecuzione che stabiliscono misure per garantire che il giocattolo o la categoria di giocattoli, all'atto della loro messa a disposizione sul mercato, non presentino più tale rischio, o siano ritirati dal mercato o richiamati, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) dalle consultazioni preliminari con le autorità di vigilanza del mercato emerge che i loro approcci alla gestione del rischio differiscono da un'autorità di vigilanza del mercato all'altra;
b) il rischio non può, in considerazione della sua natura, essere gestito nell'ambito di altre procedure previste dal presente regolamento.
2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50, paragrafo 3. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi alla protezione della salute e della sicurezza delle persone, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 4.
CAPO VIII
DELEGA DI POTERE E PROCEDURA DI COMITATO
Articolo 46
Delega di potere
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 per modificare l'allegato VI per quanto riguarda le informazioni da fornire nel passaporto digitale del prodotto, al fine di adattarlo al progresso tecnico e scientifico e al livello di preparazione digitale delle autorità di vigilanza del mercato come pure degli utilizzatori e di chi ne effettua la sorveglianza.[Em. 171]
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 per modificare l'articolo 19, paragrafo 1, stabilendo che le informazioni supplementari fra quelle elencate nell'allegato VI o le informazioni sulla non conformità del giocattolo, quando vengono adottate misure conformemente all'articolo 41, paragrafo 2 o 4, e all'articolo 44, paragrafo 1, devono essere conservate nel registro.
Nell'adottare gli atti delegati ai sensi del primo comma, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:
a) la coerenza con altri atti dell'Unione pertinenti, se del caso;
b) la necessità di consentire la verifica dell'autenticità del passaporto digitale del prodotto; [Em. 172]
c) la pertinenza delle informazioni ai fini del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei controlli di vigilanza del mercato e dei controlli doganali per i giocattoli;
d) la necessità di evitare oneri amministrativi sproporzionati a carico degli operatori economici.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 al fine di integrare il presente regolamento, determinando quali informazioni conservate nel registro debbano essere controllate dalle autorità doganali, oltre alle informazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 3.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 per modificare l'allegato VII del presente regolamento al fine di adeguare l'elenco dei codici merceologici e delle descrizioni di prodotto da utilizzare ai fini dell'articolo 20, paragrafo 8. Tali adeguamenti si basano sull'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 al fine di modificare l'allegato III per adeguarlo al progresso tecnico e scientifico.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 per modificare la parte C dell'appendice dell'allegato II al fine di consentire, per un periodo di tempo specificato, un determinato uso nei giocattoli di una sostanza o miscela specifica che è vietata a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, o di limitare un determinato uso che è stato consentito. Nel valutare le richieste di esenzione e la rispettiva durata, la Commissione tiene conto della disponibilità di alternative e di potenziali impatti negativi sull'innovazione. È opportuna, se del caso, una riflessione improntata al ciclo di vita in merito agli effetti complessivi dell'esenzione. Sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 47 per modificare la parte C dell'appendice dell'allegato II per quanto riguarda il nichel, al fine di stabilire il periodo di validità dell'esenzione dal divieto generico di cui all'allegato II, parte III, punto 4, per tale sostanza. La Commissione giustifica ogni esenzione concessa e la rende pubblica in modo facilmente accessibile e consultabile. [Em. 251]
7. L'uso nei giocattoli di una sostanza o miscela vietata a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, lettere a), b), d ter), d quater), d quinquies) e d sexies), non può essere consentito solo se sonoa meno che non siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: [Em. 174]
a) è stata ritenuta sicura dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), in particolare riguardo a causa dell'esposizione, compresa l'impossibilità di esposizione complessiva da altre fonti, ein condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, tenendo conto in particolare della vulnerabilità dei bambini; [Em. 175]
a bis) l'eliminazione o la sostituzione mediante modifiche di progettazione o l'uso di altri materiali o componenti privi di tali sostanze o miscele non è tecnicamente possibile; [Em. 176]
b) non sono disponibili sostanze o miscele alternative idonee, secondo quanto stabilito dall'ECHA sulla base di un'analisi delle alternative;
c) la sostanza o miscela non è vietata per impieghi in articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.
7 bis. L'uso nei giocattoli di una sostanza o miscela vietata a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, lettere c), d) e d bis) non può essere consentito a meno che non siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) è stata ritenuta sicura dall'ECHA, in particolare per quanto riguarda l'esposizione, compresa l'esposizione complessiva da tutte le fonti potenziali, nonché qualsiasi pericolo aggiuntivo noto derivante dall'esposizione combinata alle diverse sostanze e miscele presenti nel giocattolo, e tenendo conto in particolare della vulnerabilità dei bambini;
b) l'eliminazione o la sostituzione mediante modifiche di progettazione o l'uso di altri materiali o componenti privi di tali sostanze o miscele non è tecnicamente possibile;
c) non sono disponibili sostanze o miscele alternative idonee, secondo quanto stabilito dall'ECHA sulla base di un'analisi delle alternative;
d) la sostanza o miscela non è vietata per impieghi in articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.
7 ter. Le esenzioni al divieto generico di cui ai paragrafi 7 e 7 bis sono limitate nel tempo. Il periodo di validità di ciascuna esenzione è soggetto a riesame e può essere rinnovato caso per caso per ciascuna sostanza o miscela. [Em. 252]
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 per modificare le parti A e B dell'appendice dell'allegato II allo scopo di adeguarle al progresso tecnico e scientifico mediante:
a) l'introduzione di condizioni per la presenza di sostanze o miscele nei giocattoli e, in particolare, di valori limite per sostanze o miscele specifiche nei giocattoli, compresi i valori limite per le tracce di sostanze o miscele vietate di cui all'allegato II, parte III, punto 4;
b) la modifica delle condizioni o dei valori limite per la presenza di sostanze e miscele nei giocattoli.
9. Ai fini dei paragrafi da 6 a 86 e 7, la Commissione valuta sistematicamente e periodicamente la presenza di sostanze o miscele chimiche pericolose nei giocattoli. In tali valutazioni la Commissione tiene conto delle relazioni degli organismi di vigilanza del mercato e delle prove scientifiche presentate dagli Stati membri e dai portatori di interessi. [Em. 178]
Articolo 47
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 46 è conferito alla Commissione per uncinque anni a decorrere da ... [data di entrata in vigore del regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo indeterminatodi cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 179]
3. La delega di potere di cui all'articolo 46 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Una decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta i pertinenti portatori di interessi e gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. [Em. 180]
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. Gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 46 entrano in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di duetre mesi dalla data in cui essi sono stati loro notificati o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di duetre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 181]
Articolo 48
Richieste di valutazione ai fini dell'articolo 46, paragrafo 6
1. Le richieste di valutazione di una sostanza o miscela vietata a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, ai fini dell'articolo 46, paragrafo 6, sono presentate all'ECHA utilizzando il formato e gli strumenti di presentazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Le richieste vengono messe a disposizione del pubblico in forma facilmente accessibile e consultabile. [Em. 182]
2. Fatto salvo il secondo comma del presente paragrafo, chiunque presenti una richiesta di valutazione a norma del paragrafo 1 può richiedere che alcune informazioni commerciali riservate non siano rese pubbliche conformemente al pertinente diritto dell'Unione. La richiesta di riservatezza è accompagnata da una giustificazione del motivo per cui la divulgazione delle informazioni potrebbe ledere gli interessi commerciali della persona che presenta la richiesta di valutazione o di qualsiasi altra parte interessata.
L'ECHA rende pubbliche, gratuitamente e in un formato di facile consultazione, le informazioni seguenti in suo possesso:
a) il nome della persona giuridica che presenta la richiesta;
b) il nome della sostanza o miscela per la quale è richiesta un'esenzione;
c) il tipo di giocattolo o di componente di giocattolo;
d) il piano di sostituzione, se pertinente. [Em. 183]
3. Prima del … [il primo giorno del mese successivo al periodo di un mese che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], l'ECHA elabora e rende disponibili al pubblico un formato e strumenti per la presentazione delle richieste di valutazione di cui al paragrafo 1, nonché orientamenti tecnici e scientifici su come presentare tali richieste. [Em. 184]
Articolo 49
Pareri dell'ECHA
1. Ai fini dell'articolo 46, paragrafo 6, l'ECHA fornisce pareri alla Commissione sull'uso nei giocattoli di sostanze o miscele vietate a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, quando le viene presentata una richiesta di valutazione in conformità dell'articolo 48, paragrafo 1. Nei suoi pareri l'ECHA valuta se i criteri di cui all'articolo 46, paragrafo 6, secondo comma, lettere a) e b)paragrafi 7 e 7 bis, sono soddisfatti per un uso specifico. [Em. 185]
1 bis. La Commissione pubblica orientamenti sulle modalità di svolgimento di tale valutazione, in particolare per quanto riguarda la disponibilità di sostanze o miscele alternative e su come affrontare gli effetti dell'esposizione combinata ai sensi del presente regolamento. [Em.186]
2. L'ECHA può chiedere alla persona che presenta la richiesta di valutazione o a terzi di trasmettere informazioni supplementari entro un termine determinato. L'ECHA tiene conto delle eventuali informazioni comunicate da terzi. Qualora l'ECHA lo ritenga necessario per determinare un periodo di validità adeguato dell'esenzione, può anche chiedere alla persona che presenta la richiesta di valutazione di presentare un piano di sostituzione. [Em. 187]
3. I pareri di cui al paragrafo 1 sono inviati alla Commissione e messi a disposizione del pubblico in forma facilmente accessibile e consultabile entro il termine di 12 mesi dal ricevimento della richiesta di valutazione. [Em. 188]
4. Tale termine può essere prorogato una volta per un periodo massimo di sei mesi se l'ECHA deve richiedere informazioni a terzi o se riceve un numero elevato di richieste di valutazione ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1.
5. L'ECHA effettua una nuova valutazione dei suoi pareri sull'uso nei giocattoli delle sostanze o delle miscele elencate nella parte C dell'appendice dell'allegato II almeno ogni cinque anni dalla data di entrata in vigore di un atto delegato adottato a norma dell'articolo 46, paragrafo 6.
6. La Commissione chiede all'ECHA un parere sull'uso nei giocattoli delle sostanze o delle miscele elencate nella parte C dell'appendice dell'allegato II, non appena viene a conoscenza di nuove informazioni scientifiche o nuovi sviluppi tecnici che possono influire sull'uso consentito di una specifica sostanza o miscela nei giocattoli. [Em. 189]
7. Ai fini dell'articolo 46, paragrafo 7paragrafi 7, 7 bis e 8, la Commissione può chiedere all'ECHA un parere sulla sicurezza di una sostanza o miscela specifica nei giocattoli, che tenga conto dell'esposizione complessiva alla sostanza o miscela da altre fonti e della vulnerabilità dei bambini.. [Em. 190]
8. Nell'elaborare un parere in conformità delle disposizioni di cui al presente articolo, l'ECHA rende pubbliche le informazioni sull'inizio della valutazione, sull'adozione del parere e su qualsiasi fase intermedia della procedura di valutazione. In particolare, l'ECHA rende pubblici i progetti di parere e dà la possibilità alle parti interessate di esprimere osservazioni su tali pareri entro un termine di almeno quattro settimane.
8 bis. All'ECHA sono fornite risorse adeguate a sostenere il suo lavoro. [Em. 191]
Articolo 50
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato sulla sicurezza dei giocattoli. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.
CAPO IX
RISERVATEZZA E SANZIONI
Articolo 51
Riservatezza
1. Le autorità nazionali competenti, gli organismi notificati, l'ECHA e la Commissione rispettano la riservatezza delle informazioni e dei dati seguenti ottenuti nello svolgimento dei loro compiti, conformemente al presente regolamento: [Em. 192]
a) dati personali;
b) informazioni commercialmente riservate e segreti commerciali di una persona fisica o giuridica, compresi i diritti di proprietà intellettuale, salvo che la divulgazione sia nell'interesse pubblico.
ba) l'efficace attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda indagini, ispezioni o audit.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le informazioni scambiate in via riservata tra le autorità nazionali competenti e tra queste ultime e la Commissione non sono divulgate senza tener conto del parere dell'autorità nazionale competente dalla quale tali informazioni provengono.
3. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano i diritti e gli obblighi della Commissione, degli Stati membri e degli organismi notificati in materia di scambio delle informazioni e di diffusione degli avvisi di sicurezza o gli obblighi delle persone interessate di fornire informazioni conformemente al diritto penale.
4. Gli Stati membri e la Commissione possono scambiare informazioni riservate con le autorità di regolamentazione di paesi terzi con i quali abbiano concluso accordi di riservatezza, bilaterali o multilaterali.
Articolo 52
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Entro … [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di 30 mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri notificano alla Commissione tali norme e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
Capo IXa
MODIFICHE
Articolo 52a
Modifica della direttiva 2014/53/UE
All'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2014/53/UE è aggiunto il testo seguente:"
«"Se l'apparecchiatura radio è inserita in un giocattolo, nel passaporto digitale del prodotto istituito dal regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sulla sicurezza dei giocattoli figurano anche gli elementi di cui agli allegati VI e VII della presente direttiva."»
"
CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 53
Abrogazione
La direttiva 2009/48/CE è abrogata a decorrere dal…[OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di 30 mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].
I riferimenti alla direttiva 2009/48/CE abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.
Articolo 54
Disposizioni transitorie
1. I giocattoli immessi sul mercato in conformità della direttiva 2009/48/CE prima del … [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di 30 mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato fino al ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di 4250 mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. [Em. 195]
1a. I giocattoli immessi sul mercato in conformità della direttiva 2009/48/CE e conformi al presente regolamento non sono considerati non conformi a solo motivo della mancanza di un passaporto digitale del prodotto, purché le stesse informazioni contenute nel passaporto siano messe a disposizione dal fabbricante su richiesta delle parti legittimate ad avere accesso al passaporto digitale del prodotto a norma del presente regolamento. [Em. 196]
2. Il capo VII del presente regolamento si applica, mutatis mutandis, in luogo degli articoli 42, 43 e 45 della direttiva 2009/48/CE ai giocattoli immessi sul mercato in conformità di tale direttiva prima del … [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di 30 mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], compresi i giocattoli per i quali è già stata avviata una procedura ai sensi dell'articolo 42 o 43 della direttiva 2009/48/CE prima del … [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di 3050 mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. [Em. 197]
3. I certificati di esame CE del tipo rilasciati in conformità dell'articolo 20 della direttiva 2009/48/CE rimangono validi fino al … [PO: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di 4224 mesi che decorre dalla data di entrata in vigoreapplicazione del presente regolamento], a meno che non scadano prima di tale data. [Em. 245]
Articolo 55
Valutazione e riesame
1. Entro il... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di 6068 mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui principali risultati al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione valuta: [Em. 199]
1) se il presente regolamento, e in particolare le disposizioni di cui al capo IV, hanno conseguito l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei bambini ed esamina altresì la possibilità di includere i giocattoli adattivi nell'ambito di applicazione del presente regolamento;
2) l'impatto del regolamento sulla sicurezza degli utilizzatori dei giocattoli e sul corretto funzionamento del mercato interno, nonché una sintesi dettagliata degli effetti sulle imprese, compresi i costi delle operazioni e la competitività, in particolare per le PMI;
3) la presenza di cromo, cadmio, mercurio e piombo nei giocattoli e il loro effetto sulla sicurezza degli utilizzatori dei giocattoli.
2. Se la Commissione lo ritiene opportuno, la relazione è corredata di una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.
Articolo 56
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di 30 mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].
Tuttavia l'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 17, paragrafo 10, gli articoli da 24 a 40 e da 46 e 52 si applicano a decorrere dal … [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
La presidente Il presidente
ALLEGATO I
PRODOTTI AI QUALI NON SI APPLICA IL PRESENTE REGOLAMENTO
Parte I - Giocattoli esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento
1. Attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
2. macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;
3. veicoli-giocattolo con motore a combustione;
4. macchine a vapore giocattolo.
Parte II - Prodotti non considerati giocattoli ai sensi del presente regolamento
1. Decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni;
2. prodotti destinati a collezionisti adulti, purché il prodotto o il suo imballaggio rechino un'indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di almeno 14 anni. Esempi di questa categoria:
a) dettagliati modelli in scala;
b) kit di montaggio di dettagliati modelli in scala;
c) bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi;
d) repliche storiche di giocattoli; e
e) riproduzioni di armi da fuoco reali;
3. attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e altri mezzi di trasporto come skateboard e monopattini destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg; [Em. 201]
4. biciclette con un'altezza massima alla sella di oltre 435 mm, misurata in verticale dal suolo alla superficie superiore della sella con la sella in posizione orizzontale e regolata con il tubo reggisella posizionato alla profondità;
5. monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici; [Em. 202]
6. veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pubblici o sui marciapiedi degli stessi;
7. attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto;
8. puzzle di oltre 500 pezzi;
9. fucili e pistole a gas compresso – eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad acqua – e gli archi per il tiro con l'arco di lunghezza superiore a 120 cm;
10. fuochi d'artificio comprese le capsule a percussione non progettate specificamente per i giocattoli;
11. prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccette con punte metalliche;
12. prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto;
13. prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole o in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature scientifiche;
14. apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche o i relativi componenti, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche o i relativi componenti non siano espressamente concepiti per i bambini e ad essi destinati e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati; [Em. 203]
15. software interattivi destinati al tempo libero e all'intrattenimento, come giochi elettronici per PC e i relativi supporti di memorizzazione;
16. succhietti per neonati e bambini piccoli;
17. apparecchi di illuminazione attrattivi per i bambini;
18. trasformatori per giocattoli;
19. accessori moda per bambini non destinati a essere usati a scopo ludico.
19 bis. libri destinati a bambini di età superiore a 36 mesi, fatti interamente di carta o cartone, senza materiali o componenti ulteriori. [Em. 204]
ALLEGATO II
REQUISITI PARTICOLARI DI SICUREZZA
Parte I Proprietà fisico-meccaniche
1. I giocattoli e le loro parti e, nel caso dei giochi fissi, i relativi ancoraggi devono avere la resistenza meccanica e, se del caso, la stabilità necessarie per sopportare – senza rompersi o deformarsi con il rischio di provocare lesioni fisiche – le sollecitazioni cui sono sottoposti durante l'uso.
2. I bordi, le sporgenze, le corde, i cavi e gli elementi di fissaggio dei giocattoli che siano accessibili devono essere progettati e costruiti in modo da ridurre il più possibile i rischi per l'incolumità fisica dovuti al contatto con essi.
3. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo da non presentare alcun rischio per la salute e la sicurezza se non il rischio minimo intrinseco all'uso del giocattolo, che potrebbero essere causato dal movimento delle sue parti.
4. a) I giocattoli e le loro parti non devono comportare un rischio di strangolamento.
b) I giocattoli e le loro parti non devono presentare alcun rischio di asfissia per blocco del flusso d'aria a causa di un'ostruzione delle vie aeree all'esterno della bocca e del naso.
c) I giocattoli e le loro parti devono avere dimensioni tali da non comportare alcun rischio di asfissia per interruzione del flusso d'aria a seguito dell'ostruzione interna delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all'ingresso delle vie respiratorie inferiori.
d) I giocattoli chiaramente destinati ad essere utilizzati da bambini di età inferiore a 36 mesi, i loro componenti e le eventuali parti staccabili devono avere dimensioni tali da prevenirne l'ingestione o inalazione. Questo requisito si applica anche agli altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca, ai loro componenti e alle loro eventuali parti staccabili.
e) L'imballaggio in cui i giocattoli sono contenuti per la vendita al dettaglio non deve comportare un rischio di strangolamento o di asfissia conseguente all'ostruzione delle vie aeree all'esterno della bocca e del naso.
f) I giocattoli contenuti nei prodotti alimentari o ad essi incorporati devono avere un loro imballaggio. L'imballaggio – come fornito – deve essere di dimensioni tali da impedirne l'ingestione e/o inalazione.
g) L'imballaggio dei giocattoli di cui alle lettere e) ed f) avente forma sferica, ovoidale o ellissoidale e ogni parte staccabile dell'imballaggio stesso o degli imballaggi cilindrici con estremità arrotondate, devono essere di dimensioni tali da non provocare l'ostruzione delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all'ingresso delle vie respiratorie inferiori.
h) Sono vietati i giocattoli che sono solidamente attaccati al prodotto alimentare al momento del consumo, tanto da richiedere la consumazione del prodotto alimentare perché si possa accedere direttamente al giocattolo. Le parti dei giocattoli direttamente attaccate a un prodotto alimentare in altro modo devono soddisfare i requisiti di cui alle lettere c) e d).
5. I giocattoli acquatici devono essere progettati e costruiti in modo da ridurre il più possibile, tenuto conto dell'uso raccomandato del giocattolo, ogni rischio che vengano meno la galleggiabilità del giocattolo e il sostegno dato al bambino.
6. I giocattoli nei quali è possibile entrare e che costituiscono uno spazio chiuso per gli occupanti devono essere muniti di un'uscita che l'utilizzatore cui il giocattolo è destinato possa aprire facilmente dall'interno.
7. I giocattoli che permettono all'utilizzatore di muoversi devono, per quanto possibile, possedere un sistema di frenatura adatto al tipo di giocattolo e adeguato all'energia cinetica da essi generata. Tale sistema deve essere di facile uso per l'utilizzatore senza il rischio che quest'ultimo venga sbalzato dal veicolo o metta a repentaglio l'incolumità propria o dei terzi.
Per i giocattoli cavalcabili elettrici, la tipica velocità operativa potenziale massima, determinata dalla progettazione del giocattolo, deve essere limitata in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni.
8. La forma e la composizione dei proiettili e l'energia cinetica che questi possono generare all'atto del lancio da un giocattolo avente questa finalità devono essere tali da non comportare – tenuto conto della natura del giocattolo – alcun rischio per l'incolumità dell'utilizzatore o dei terzi.
9. I giocattoli devono essere costruiti in modo da garantire che:
a) la temperatura minima e massima di ogni superficie accessibile non provochi lesioni in caso di contatto;
b) i liquidi e i gas contenuti nel giocattolo non raggiungano temperature e pressioni tali che la loro fuoriuscita dal giocattolo – salvo che ciò sia indispensabile al buon funzionamento del giocattolo – possa provocare ustioni, scottature o altre lesioni.
10. I giocattoli destinati a produrre un suono devono essere progettati e costruiti considerando i valori massimi del rumore, sia impulsivo, sia prolungato, in modo che il suono da essi emesso non possa danneggiare l'udito dei bambini. I valori limite sono fissati tramite un atto delegato, mentre i valori massimi non devono superare quelli fissati dalla direttiva 2003/10/CE. [Em. 205]
11. I giochi di attività devono essere fabbricati in modo da ridurre, il più possibile, il rischio di schiacciare parti del corpo, intrappolare parti del corpo o indumenti, nonché di cadute, di urti e di annegamento. In particolare, ogni superficie di tale giocattolo accessibile a uno o più bambini che vi giochino sopra deve essere progettata in modo da sopportarne il peso.
Parte II Infiammabilità
1. I giocattoli non devono costituire un pericoloso elemento infiammabile nell'ambiente del bambino. Devono pertanto essere costituiti da materiali conformi a una o più delle seguenti condizioni:
a) non bruciano se direttamente esposti all'azione di una fiamma, a una scintilla o a qualsiasi altra potenziale fonte di incendio;
b) non sono facilmente infiammabili (la fiamma si spegne non appena è rimossa la causa di incendio);
c) qualora prendano fuoco, bruciano lentamente, con una bassa velocità di propagazione della fiamma;
d) indipendentemente dalla composizione chimica del giocattolo, sono progettati in modo da ritardare meccanicamente il processo di combustione.
I materiali combustibili nel giocattolo non devono comportare rischi di ignizione per altri materiali usati nel medesimo.
2. I giocattoli che soddisfano entrambe le condizioni che seguono non devono quindi contenere sostanze o miscele che possono diventare infiammabili in seguito alla perdita di componenti volatili non infiammabili:
a) i giocattoli che, per ragioni indispensabili al loro funzionamento, contengono sostanze o miscele rispondenti ai criteri di classificazione di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:
1) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, classe di pericolo 2.8 tipi A e B;
2) classi di pericolo 2.9, 2.10 e 2.12, classe di pericolo 2.13 categorie 1 e 2;
3) classe di pericolo 2.14, categorie 1 e 2, classe di pericolo 2.15 tipi da A a F; classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo;
4) classe di pericolo 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici;
5) classi di pericolo 3.9,3.10 e 3.11; [Em. 206 and 253]
6) classi di pericolo 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4; [Em. 254]
7) classe di pericolo 5.1;
b) e i giocattoli contenenti materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellamento di plastilina o argilla, smaltatura, fotografia o attività analoghe.
3. I giocattoli diversi dalle capsule a percussione per giocattoli non devono essere esplosivi né contenere elementi o sostanze che possano esplodere qualora l'utilizzo avvenga conformemente a quanto prevede l'articolo 5, paragrafo 2, primo comma.
4. I giocattoli, in particolare i giochi e i giocattoli chimici, non devono contenere, in quanto tali, sostanze o miscele che:
a) in caso di miscelazione tra loro possano esplodere per reazione chimica o per riscaldamento;
b) possano esplodere se miscelate con sostanze ossidanti; oppure
c) contengano componenti volatili infiammabili a contatto con l'aria e tali da formare miscele di aria/vapore infiammabili o esplosive.
Parte III Proprietà chimiche
1. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo che non ci siano rischi di effetti nocivi sulla salute umana dovuti all'esposizione alle sostanze o alle miscele chimiche di cui i giocattoli sono costituiti o che sono in essi contenuti, ove i giocattoli vengono utilizzati conformemente a quanto prevede l'articolo 5, paragrafo 2, primo comma.
I giocattoli devono essere conformi alla pertinente normativa dell'Unione concernente determinate categorie di prodotti o attenersi alle restrizioni applicabili ad alcune sostanze e miscele. I giocattoli o le loro parti e gli imballaggi di cui si prevede ragionevolmente che possano essere messi a contatto con prodotti alimentari o trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d'impiego normali o prevedibili devono anche essere conformi al regolamento (CE) n. 1935/2004.
2. I giocattoli che siano essi stessi sostanze o miscele devono inoltre essere conformi al regolamento (CE) n. 1272/2008, nonché ai requisiti di etichettatura stabiliti dal regolamento (CE) n. 1223/2009. [Em. 207]
3. I giocattoli devono essere conformi ai requisiti e alle condizioni specifici per le sostanze chimiche indicate nella parte A dell'appendice e alle prescrizioni in materia di etichettatura di cui alla parte B dell'appendice.
4. È vietato l'uso nei giocattoli, nei loro componenti o nelle loro parti microstrutturalmente distinte, di sostanze o miscele che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del presente regolamento e sono identificate conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 o che soddisfano i criteri di classificazione in una delle seguenti categorie: [Em. 208]
a) cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione (CMR), categoria 1A, 1B o 2;
b) interferenza con il sistema endocrino per la salute umana e l'ambiente, categoria 1 o 2; [Em. 209]
c) tossicità specifica per organi bersaglio, categoria 1, sia in esposizione singola sia in esposizione ripetuta;
d) sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1.
d bis) sensibilizzazione della pelle, categoria 1; [Em. 210]
d ter) persistenza, bioaccumulabilità e tossicità; [Em. 211]
d quater) elevata persistenza e bioaccumulabilità; [Em. 212]
d quinquies) persistenza, mobilità e tossicità; [Em. 213]
d sexies) elevata persistenza e mobilità; [Em. 214]
4 bis. È vietato l'uso nei giocattoli, nei loro componenti o nelle loro parti microstrutturalmente distinte di sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) e di bisfenoli. I giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi o altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca non devono contenere fragranze. [Em. 215]
5. La presenza non intenzionale di una sostanza o di una miscela di cui al punto 4, che deriva da impurità di ingredienti naturali o sintetici o dal processo di fabbricazione, e che è tecnicamente inevitabile in base alle norme di buona fabbricazione, è consentita a condizione che, nonostante tale presenza, i giocattoli rimangano conformi all'obbligo generale di sicurezza.
6. In deroga al punto 4, le sostanze o le miscele vietate ai sensi di tale punto possono essere utilizzate nei giocattoli se sono elencate nella parte C dell'appendice, alle condizioni ivi specificate.
7. I punti da 4 a 6 non si applicano:
a) ai materiali che soddisfano le condizioni stabilite per sostanze specifiche nella parte A dell'appendice, per quanto riguarda tali sostanze;
b) alle batterie nei giocattoli; oppure
c) ai componenti di giocattoli necessari per le funzioni elettroniche o elettriche del giocattolo, qualora la sostanza o la miscela sia completamente inaccessibile ai bambini, anche per inalazione, quando il giocattolo è utilizzato come indicato all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma. [Em. 216]
8. I giocattoli cosmetici, come i cosmetici da gioco per le bambole o i bambini, lo slime, i colori a dita o la plastilina, devono essere conformi alle prescrizioni relative alla composizione e all'etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(25). [Em. 217]
Parte IV Proprietà elettriche
1. La tensione di alimentazione nominale dei giocattoli non deve essere superiore a 24 volt in corrente continua (c.c.) o corrente alternata (c.a.) equivalente e nessuna parte accessibile deve superare i 24 volt in c.c. o c.a. equivalente.
La tensione interna non deve superare i 24 volt di c.c. o c.a. equivalente salvo sia garantito che la combinazione di tensione e corrente prodotta non determini alcun rischio per la salute e la sicurezza o scosse elettriche dannose, anche nel caso in cui il giocattolo sia rotto. [Em. 218]
2. Le parti dei giocattoli che sono collegate a una sorgente elettrica in grado di provocare scosse elettriche o che possono venire a contatto con una tale sorgente elettrica, nonché eventuali cavi o altri conduttori attraverso i quali l'elettricità viene trasmessa a dette parti, devono essere adeguatamente isolati e meccanicamente protetti per prevenire il rischio di scosse elettriche.
3. I giocattoli elettrici devono essere progettati e costruiti in modo da garantire che le temperature massime raggiunte da tutte le superfici direttamente accessibili non siano tali da provocare ustioni da contatto.
4. Nei casi di guasto prevedibili, i giocattoli devono garantire protezione contro i pericoli elettrici derivanti da una fonte di alimentazione elettrica.
5. I giocattoli elettrici devono garantire adeguata protezione contro i pericoli di incendio.
6. I giocattoli elettrici devono essere progettati e costruiti in modo tale che i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e le altre radiazioni generate dal giocattolo siano limitate a quanto necessario per il funzionamento del giocattolo, e devono funzionare a un livello di sicurezza conforme allo stato dell'arte generalmente riconosciuto, tenuto conto delle specifiche misure dell'Unione.
7. I giocattoli dotati di un sistema di controllo elettronico devono essere progettati e fabbricati in modo che il giocattolo funzioni in modo sicuro anche nel caso di malfunzionamento o malfunzionamento del sistema elettronico dovuti a un'avaria del sistema stesso o a un fattore esterno.
8. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo da non comportare pericoli per la salute o rischi di lesioni agli occhi o alla cute derivanti da laser, diodi emettitori di luce (LED) o da qualsiasi altro tipo di radiazione.
9. Il trasformatore elettrico di un giocattolo non deve essere una parte integrante del giocattolo.
Parte V Igiene
1. I giocattoli devono essere progettati e fabbricati, per quanto riguarda la loro igiene e pulizia, in modo da non comportare rischi di infezione, malattia o contaminazione.
2. I giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi o a essere portati alla bocca devono essere progettati e fabbricati in modo da permetterne la pulizia. I giocattoli di stoffa devono, pertanto, essere lavabili, salvo che contengano meccanismi che subirebbero danni se lavati per immersione. I giocattoli devono soddisfare i requisiti di sicurezza anche dopo la pulizia effettuata conformemente al presente paragrafo e alle istruzioni del fabbricante. [Em. 219]
3. I giocattoli con materiali a base acquosa accessibili devono essere progettati e fabbricati in modo da garantire che non presentino un rischio microbiologico.
Parte VI Radioattività
I giocattoli devono essere conformi alle pertinenti disposizioni adottate a norma del capo III del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
Appendice
Condizioni specifiche per la presenza di determinate sostanze o miscele chimiche nei giocattoli
Parte A. Sostanze soggette a valori limite specifici
1. Non devono essere superati i seguenti limiti di migrazione dai giocattoli, dai loro componenti o dalle loro parti microstrutturalmente distinte:
Elemento
mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile
mg/kg di materiale per giocattoli liquido o colloso
mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura
Alluminio
2 250
560
28 130
Antimonio
45
11,3
560
Arsenico
3,8
0,9
47
Bario
1 500
375
18 750
Boro
1 200
300
15 000
Cadmio
1,3
0,3
17
Cromo (III)
37,5
9,4
460
Cromo (VI)
0,02
0,005
0,053
Cobalto
10,5
2,6
130
Rame
622,5
156
7 700
Piombo
2,0
0,5
23
Manganese
1 200
300
15 000
Mercurio
7,5
1,9
94
Nichel
75
18,8
930
Selenio
37,5
9,4
460
Stronzio
4 500
1 125
56 000
Stagno
15 000
3 750
180 000
Stagno organico
0,9
0,2
12
Zinco
3 750
938
46 000
[Em. 257]
Detti valori limite non si applicano ai giocattoli, ai loro componenti o alle loro parti microstrutturalmente distinte per i quali – in ragione della loro accessibilità, funzione, volume o massa – è escluso chiaramente qualsiasi rischio dovuto alle azioni di succhiare, leccare, ingerire o al contatto prolungato con la cute ove l'uso avvenga conformemente a quanto prevede l'articolo 5, paragrafo 2, primo comma.
1 bis. I giocattoli non devono contenere cromo VI, cadmio, mercurio e piombo, a meno che la loro presenza non sia tecnicamente inevitabile in base alle norme di buona fabbricazione e non superi il limite di rilevazione nel materiale omogeneo. [Em. 255]
2. Le nitrosammine e le sostanze nitrosabili sono vietate in tutti i giocattoli. La migrazione di tali sostanze dai giocattoli, dai loro componenti o dalle loro parti microstrutturalmente distinte non deve essere superiore a 0,01 mg/kg per le nitrosammine e a 0,1 mg/kg per le sostanze nitrosabili [Em. 256].
3. Nei giocattoli, nei loro componenti o nelle loro parti microstrutturalmente distinte non devono essere superati i valori limite seguenti:
Sostanza
Numero CAS
Valore limite e condizioni di applicazione
TCEP
115-96-8
5 mg/kg (tenore limite)
TCPP
13674-84-5
5 mg/kg (tenore limite)
TDCP
13674-87-8
5 mg/kg (tenore limite)
Formammide
75-12-7
20 μg/m3 (limite di emissione) dopo un massimo di 28 giorni dall'inizio della prova di emissione dei materiali per giocattoli in schiuma contenenti oltre 200 mg/kg (soglia limite per quanto concerne il contenuto)
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one
2634-33-5
5 mg/kg (tenore limite) in materiali a base acquosa per giocattoli, conformemente ai metodi di cui alle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005
Massa di reazione di: 5-cloro-2- metil-4-isotiazolin-3-one (n. CE 247-500-7) e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (n. CE 220-239-6) (3: 1)
55965-84-9
1 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa per giocattoli
5-cloro-2-metil-isotiazolin-3(2H)-one
26172-55-4
0,75 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa per giocattoli
2-metilisotiazolin-3(2H)-one
2682-20-4
0,25 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa per giocattoli
Fenolo
108-95-2
5 mg/l (limite di migrazione) nei materiali polimerici conformemente ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005.
10 mg/kg (tenore limite) come conservante conformemente ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005.
Formaldeide
50-00-0
1,5 mg/l (limite di migrazione) nei materiali polimerici per giocattoli
0,062 mg/m3 (limite di emissione) nel legno utilizzato nei giocattoli
30 mg/kg (tenore limite) nei materiali tessili per giocattoli
30 mg/kg (tenore limite) nei cuoi e nelle pelli per giocattoli
30 mg/kg (tenore limite) nei materiali cartacei per giocattoli
10 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa per giocattoli
Anilina
62-53-3
30 mg/kg (tenore limite) dopo scissione riduttiva nei materiali tessili per giocattoli e nei materiali di cuoio per giocattoli
10 mg/kg (tenore limite) come anilina libera nei colori a dita
30 mg/kg (tenore limite) dopo scissione riduttiva nei colori a dita
4. I giocattoli non devono contenere le seguenti fragranze allergizzanti, a meno che la loro presenza nel giocattolo non sia tecnicamente inevitabile in base alle norme di buona fabbricazione e non superi i 100 mg/kg: [Em. 221]
N.
Denominazione della fragranza allergizzante
Numero CAS
(1)
Olio di radice di enula (Inula helenium)
97676-35-2
(2)
Allil isotiocianato
57-06-7
(3)
Cianuro di benzile
140-29-4
(4)
4-terz-butilfenolo
98-54-4
(5)
Olio di chenopodio
8006-99-3
(6)
Ciclaminalcol
4756-19-8
(7)
Maleato di dietile
141-05-9
(8)
Diidrocumarina
119-84-6
(9)
2,4-diidrossi-3-metil-benzaldeide
6248-20-0
(10)
3,7-dimetil-2-octen-1-olo (6,7-diidrogeraniolo)
40607-48-5
(11)
4,6-dimetil-8-terz-butil-cumarina
17874-34-9
(12)
Citraconato di dimetile
617-54-9
(13)
7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one
26651-96-7
(14)
6,10-dimetil-3,5,9-undecatrien-2-one
141-10-6
(15)
Difenilammina
122-39-4
(16)
Acrilato di etile
140-88-5
(17)
Foglia di fico, fresca e in preparati
68916-52-9
(18)
trans-2-eptenale
18829-55-5
(19)
trans-2-esenale-dietilacetale
67746-30-9
(20)
trans-2-esenale-dimetilacetale
18318-83-7
(21)
Alcol idroabietilico
13393-93-6
(22)
4-etossifenolo
622-62-8
(23)
6-isopropil-2-decaidronaftalenolo
34131-99-2
(24)
7-metossicumarina
531-59-9
(25)
4-metossifenolo
150-76-5
(26)
4-(p-metossifenil)-3-butene-2-one
943-88-4
(27)
1-(p-metossifenil)-1-penten-3-one
104-27-8
(28)
Metil-trans-2-butenoato
623-43-8
(29)
6-metilcumarina
92-48-8
(30)
7-metilcumarina
2445-83-2
(31)
5-metil-2,3-esandione
13706-86-0
(32)
Olio di radice di costo (Saussurea lappa Clarke)
8023-88-9
(33)
7-etossi-4-metilcumarina
87-05-8
(34)
Esaidrocumarina
700-82-3
(35)
Balsamo del Perù grezzo (Essudato di Myroxylon pereirae Royle Klotzsch)
8007-00-9
(36)
2-pentilidencicloesanone
25677-40-1
(37)
3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-one
1117-41-5
(38)
Essenza di verbena (Lippia citriodora Kunth)
8024-12-2
(39)
Muschio di ambretta (4-tert-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene)
Parte B. Sostanze soggette a prescrizioni specifiche in materia di etichettatura
1. Le denominazioni delle seguenti fragranze allergizzanti eventualmente aggiunte nel giocattolo devono essere elencate sul giocattolo, su un'etichetta, sull'imballaggio o su un foglietto che accompagna il giocattolo, nonché nel passaporto del prodotto, se sono presenti nel giocattolo o in un suo componente in concentrazioni superiori a 100 mg/kg:
Olio estratto dalla buccia di Citrus sinensis (sin.: Aurantium dulcis)
97766-30-8; 8028-48-6
(52)
Oli di Cymbopogon citratus / Cymbopogon schoenanthus
89998-14-1; 8007-02-1; 89998-16-3
(53)
Olio di foglie di Eucalyptus spp.
92502-70-0; 8000-48-4
(54)
Olio di foglie/di fiori di Eugenia caryophyllus
8000-34-8
(55)
Jasminum grandiflorum/Jasminum officinale
84776-64-7; 90045-94-6; 8022-96-6
(56)
Juniperus virginiana
8000-27-9; 85085-41-2
(57)
Olio di frutti di Laurus nobilis
8007-48-5
(58)
Olio di foglie di Laurus nobilis
8002-41-3
(59)
Olio di semi di Laurus nobilis
84603-73-6
(60)
Lavandula hybrida
91722-69-9
(61)
Lavandula officinalis
84776-65-8
(62)
Menta piperita
8006-90-4; 84082-70-2
(63)
Menta spicata
84696-51-5
(64)
Narcissus spp.
vari
(65)
Pelargonium graveolens
90082-51-2; 8000-46-2
(66)
Pinus mugo
90082-72-7
(67)
Pinus pumila
97676-05-6
(68)
Pogostemon cablin
8014-09-3; 84238-39-1
(69)
Olio di fiori di rosa (Rosa spp.)
Vari
(70)
Santalum album
84787-70-2; 8006-87-9
(71)
Trementina (essenza)
8006-64-2; 9005-90-7;
8052-14-0
2. L'uso delle fragranze di cui alle voci da 41 a 55 della tabella di cui alla parte A, punto 4, e delle fragranze di cui ai punti da 1 a 10 della tabella di cui al punto 1 di questa parte è consentito nei giochi da tavolo olfattivi, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi, alle condizioni seguenti:
a) le fragranze sono chiaramente etichettate sull'imballaggio del giocattolo e l'imballaggio contiene l'avvertenza di cui all'allegato III, punto 11;
b) se applicabile, i prodotti che ne risultano, realizzati dai bambini in conformità con le istruzioni del fabbricante, sono conformi al regolamento (CE) n. 1223/2009; e
c) ove applicabile, le fragranze sono conformi alla normativa in materia di prodotti alimentari.
Tali giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi non devono essere usati dai bambini di età inferiore a 36 mesi e devono rispettare l'allegato III, punto 2.
Parte C. Usi consentiti di sostanze soggette a divieti generici ai sensi dell'allegato II, parte III, punto 4
Sostanza
Classificazione
Uso consentito
Date di applicabilità
[Em. 258]
Nichel
Carc. 2
In giocattoli e componenti di giocattoli fatti di acciaio inossidabile.
In componenti di giocattoli destinati a condurre una corrente elettrica.
ALLEGATO III
AVVERTENZE E INDICAZIONI IN MERITO ALLE PRECAUZIONI DA SEGUIRE NELL'UTILIZZO DI ALCUNE CATEGORIE DI GIOCATTOLI
1. Regole generali - presentazione
Tutte le avvertenze devono essere precedute dalla parola "Avvertenza" o, in alternativa, da un pittogramma generico come il seguente, che deve essere collocato in evidenza: [Em. 223]
2. Giocattoli non destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi
I giocattoli potenzialmente pericolosi per i bambini di età inferiore a 36 mesi devono recare un'avvertenza quale: "Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi" oppure "Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni" oppure un'avvertenza nella forma del pittogramma seguente:
Il pittogramma ha un diametro di almeno 10 mm ed è composto da un cerchio rosso su sfondo bianco, con il testo e il volto in nero. Queste avvertenze devono essere accompagnate da una breve indicazione, che può essere contenuta nelle istruzioni per l'uso, del pericolo specifico che impone tale precauzione. [Em. 224]
Il presente punto non si applica ai giocattoli che, per funzioni, dimensioni, caratteristiche, proprietà o altre ragioni cogenti, sono manifestamente inadatti a bambini di età inferiore a 36 mesi.
3. Giochi di attività
I giochi di attività devono recare l'avvertenza seguente:
"Solo per uso domestico".
I giochi di attività fissati a un elemento trasversale e altri giochi di attività, se del caso, devono essere muniti di istruzioni che richiamino l'attenzione sulla necessità di effettuare un controllo e una manutenzione periodici delle parti fondamentali (mezzi di sospensione, attacchi, ancoraggi, ecc.) e che precisino che l'omissione di detti controlli può comportare rischi di caduta o rischi di ribaltamento del giocattolo.
Devono inoltre essere fornite istruzioni per il corretto montaggio del giocattolo, precisando le parti che possono presentare pericoli qualora non correttamente montate. Devono essere fornite informazioni specifiche circa la superficie idonea per l'installazione del giocattolo.
4. Giocattoli funzionali
I giocattoli funzionali devono recare l'avvertenza seguente:
"Da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto".
I giocattoli funzionali devono essere inoltre corredati delle istruzioni operative e delle precauzioni cui l'utilizzatore deve attenersi, con l'avvertenza che il mancato rispetto di dette istruzioni di funzionamento o la mancata adozione di tali precauzioni esporrebbe l'utilizzatore ai pericoli propri dell'apparecchio o del prodotto di cui il giocattolo costituisce un modello in scala o un'imitazione. Tali pericoli devono essere specificati nell'avvertenza. Occorre altresì indicare che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa età, che deve essere stabilita dal fabbricante.
5. Giocattoli chimici
Ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dalla normativa dell'Unione applicabile relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di determinate sostanze o miscele, le istruzioni per l'uso dei giocattoli contenenti sostanze o miscele intrinsecamente pericolose devono recare un'avvertenza circa la natura pericolosa di dette sostanze o miscele, e indicare le precauzioni che l'utilizzatore deve adottare per evitare i relativi pericoli. Tali precauzioni devono essere specificate in modo conciso e devono riguardare il tipo di giocattolo. Deve essere indicato anche quali sono le prime cure urgenti da prestare in caso di incidenti gravi dovuti all'utilizzo del tipo di giocattolo in questione. Occorre altresì indicare che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa età, che deve essere specificata dal fabbricante.
Oltre alle istruzioni di cui al primo comma, i giocattoli chimici devono recare sull'imballaggio l'avvertenza seguente:
"Non adatto a bambini di età inferiore a …(26) anni. Da usare sotto la sorveglianza di un adulto".
6. Pattini, pattini a rotelle, pattini in linea, skateboard, monopattini e biciclette giocattolo
Quando i pattini, i pattini a rotelle, i pattini in linea, gli skateboard, i monopattini e le biciclette giocattolo sono venduti come giocattoli devono riportare l'avvertenza seguente:
"Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione. Non usare nel traffico".
Le istruzioni per l'uso devono ricordare che il giocattolo deve essere usato con prudenza in quanto è richiesta particolare abilità per evitare cadute e collisioni con conseguenti lesioni dell'utilizzatore e di terzi. Si devono anche fornire indicazioni sui dispositivi di protezione raccomandati (caschi, guanti, ginocchiere, gomitiere, ecc.).
7. Giocattoli acquatici
I giocattoli acquatici devono recare l'avvertenza seguente:
"Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto".
8. Giocattoli contenuti nei prodotti alimentari
I giocattoli contenutiGli imballaggi di prodotti alimentari contenenti giocattoli o gli imballaggi di prodotti alimentari cui sono incorporati giocattoli devono recare l'avvertenza seguente: [Em. 225]
"Contiene giocattolo. Si raccomanda la sorveglianza di un adulto".
9. Imitazioni di maschere e caschi di protezione
Le imitazioni di maschere e caschi di protezione, quando sono posti in vendita come giocattoli, devono recare l'avvertenza seguente:
"Questo giocattolo non fornisce protezione".
10. Giocattoli destinati a essere appesi a una culla, a un lettino o a una carrozzina per mezzo di lacci, corde, elastici o nastri
Per i giocattoli destinati a essere appesi a una culla, a un lettino o a una carrozzina per mezzo di lacci, corde, elastici o nastri, occorre fornire l'avvertenza seguente sull'imballaggio del giocattolo e apporla in modo permanente anche sul giocattolo:
"Per evitare eventuali lesioni da impigliamento, rimuovere questo giocattolo quando il bambino comincia a tentare di alzarsi sulle mani e sulle ginocchia in posizione di gattonamento".
11. Imballaggio per le fragranze nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi
L'imballaggio per le fragranze nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi che contengono le fragranze di cui alle voci da 41 a 55 della tabella di cui alla parte A, punto 4, dell'appendice dell'allegato II e le fragranze di cui ai punti da 1 a 10 della tabella di cui alla parte B, punto 1, di tale appendice deve recare l'avvertenza seguente:
Parte I - Modulo A: Controllo interno della produzione
1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il giocattolo risponde ai requisiti del presente regolamento.
2. Documentazione tecnica
Il fabbricante redige la documentazione tecnica. La documentazione permette di valutare la conformità del prodotto alle prescrizioni pertinenti e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del giocattolo. La documentazione tecnica contiene almeno gli elementi di cui all'allegato V.
3. Fabbricazione
Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dei prodotti fabbricati alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni del presente regolamento.
4. Marcatura CE e passaporto digitale del prodotto [Em. 226]
4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a ogni singolo giocattolo che soddisfa i requisiti applicabili del presente regolamento.
4.2 Il fabbricante compila il passaporto digitale del prodotto per un modello del giocattolo e garantisce che, insieme alla documentazione tecnica, resti disponibile per 10 anni dalla data in cui il prodottol'ultimo esemplare del modello di giocattolo è stato immesso sul mercato. Il passaporto digitale del prodotto identifica il giocattolo per cui è stato redatto. [Em. 227]
5. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi di cui al punto 4 spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.
Parte II - Modulo B: Esame UE del tipo
1. L'esame UE del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un giocattolo e verifica e attesta che il progetto tecnico di tale giocattolo rispetta i requisiti del presente regolamento.
2. L'esame UE del tipo può essere effettuato in uno dei modi seguenti:
a) esame di un campione, rappresentativo della produzione prevista, del giocattolo finito (tipo di produzione);
b) valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico del giocattolo, effettuata esaminando la documentazione tecnica e la documentazione di supporto di cui al punto 3, unita all'esame di campioni, rappresentativi della produzione prevista, di una o più parti critiche del giocattolo (combinazione tra tipo di produzione e tipo di progetto);
c) valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico del giocattolo, effettuata esaminando la documentazione tecnica e la documentazione di supporto di cui al punto 3, senza esame di un campione (tipo di progetto).
3. Il fabbricante presenta la domanda di esame UE del tipo a un unico organismo notificato di sua scelta.
La domanda contiene:
a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata da un rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
b) una dichiarazione scritta in cui si precisa che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
c) la documentazione tecnica, che deve consentire di valutare la conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili del presente regolamento e deve includere un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi, compresa la valutazione della sicurezza di cui all'articolo 21; deve specificare le prescrizioni applicabili e includere, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del giocattolo; e deve contenere almeno gli elementi di cui all'allegato V;
d) i campioni rappresentativi della produzione prevista. L'organismo notificato può chiedere altri campioni qualora siano necessari per eseguire il programma di prove;
e) la documentazione di supporto attestante l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico; essa deve citare tutti i documenti utilizzati, soprattutto se le norme armonizzate e/o le specifiche tecniche pertinenti non sono state pienamente applicate; e deve comprendere, se necessario, i risultati di prove effettuate dall'apposito laboratorio del fabbricante, o da un altro laboratorio di prova, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità.
4. L'organismo notificato deve:
Per quanto riguarda il giocattolo:
4.1. esaminare la documentazione tecnica e di supporto per valutare l'adeguatezza del suo progetto tecnico;
Per quanto riguarda il campione:
4.2. verificare che il campione sia stato fabbricato in conformità della documentazione tecnica e individuare gli elementi progettati in conformità delle disposizioni applicabili delle norme armonizzate e/o delle specifiche comuni pertinenti, nonché gli elementi progettati senza applicare le disposizioni previste da tali norme;
4.3. effettuare o far effettuare esami e prove appropriati per controllare se, qualora il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle norme armonizzate e/o alle specifiche comuni pertinenti, tali soluzioni siano state applicate correttamente;
4.4. effettuare o far effettuare esami e prove appropriati per controllare se, qualora non siano state applicate le soluzioni di cui alle norme armonizzate e/o alle specifiche comuni pertinenti, le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali dello strumento legislativo;
4.5. concordare con il fabbricante il luogo in cui dovranno essere effettuati gli esami e le prove.
5. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformità del punto 4 e i relativi risultati. Fatti salvi i propri obblighi nei confronti delle autorità di notifica, l'organismo notificato può rendere pubblico l'intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l'accordo del fabbricante.
6. Se il tipo soddisfa i requisiti del presente regolamento, l'organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del tipo. Il certificato di esame UE del tipo include un riferimento al presente regolamento, un'immagine a colori e una descrizione chiara del giocattolo comprensiva delle dimensioni, nonché l'elenco delle prove eseguite con un riferimento dei pertinenti rapporti di prova. Il certificato contiene il nome e l'indirizzo del fabbricante, l'indicazione del luogo di fabbricazione, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del tipo omologato. Il certificato può avere allegati.
Il certificato e i relativi allegati contengono ogni informazione utile che permetta di valutare la conformità dei prodotti fabbricati al tipo esaminato e di controllarne il funzionamento in servizio.
Se il tipo non soddisfa i requisiti applicabili del presente regolamento, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo e ne informa il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.
7. L'organismo notificato segue l'evoluzione dello stato della tecnica generalmente riconosciuto e valuta se il tipo omologato non è più conforme al presente regolamento. Esso decide se tale evoluzione richieda ulteriori indagini. In caso affermativo, l'organismo notificato ne informa il fabbricante.
Il fabbricante informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo di tutte le modifiche al tipo omologato, qualora possano influire sulla conformità del giocattolo ai requisiti essenziali del presente regolamento o sulle condizioni di validità di tale certificato. Tali modifiche richiedono un'ulteriore omologazione, sotto forma di un supplemento al certificato originario di esame UE del tipo.
8. Ogni organismo notificato informa le proprie autorità di notifica dei certificati di esame UE del tipo e/o dei relativi supplementi da esso rilasciati o ritirati e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione delle autorità di notifica l'elenco dei certificati e/o dei supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del tipo e/o dei relativi supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni e, su richiesta, dei certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati.
La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del tipo e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato. L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validità del certificato.
9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per 10 anni dalla data in cui l'ultimo esemplare del modello di giocattolo è stato immesso sul mercato. [Em. 228]
10. Il rappresentante autorizzato del fabbricante può presentare la domanda di cui al punto 3 ed espletare gli obblighi di cui ai punti 7 e 9, purché siano specificati nel mandato.
Parte III - Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione
1. La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione è la parte della procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 3 e garantisce e dichiara che i prodotti interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e rispondono alle prescrizioni dello strumento legislativo ad essi applicabili.
2. Fabbricazione
Il fabbricante prende tutti i provvedimenti necessari affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dei prodotti al tipo omologato descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni dello strumento legislativo ad essi applicabili.
3. Marcatura CE e passaporto digitale del prodotto [Em. 230]
3.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a ogni singolo prodotto conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili dello strumento legislativo.
3.2. Il fabbricante crea un passaporto digitale del prodotto per un modello del giocattolo e garantisce che resti disponibile per 10 anni dalla data in cui l'ultimo esemplare del modello di giocattolo è stato immesso sul mercato. Il passaporto digitale del prodotto identifica il giocattolo per cui è stato redatto. [Em. 231]
4. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi di cui al punto 3 spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.
ALLEGATO V
ELEMENTI DA INCLUDERE NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA
(di cui all'articolo 23)
1) Una descrizione dettagliata della progettazione e della fabbricazione, compreso un elenco dei componenti e dei materiali utilizzati nei giocattoli, nonché le schede di sicurezza relative alle sostanze e alle miscele utilizzate da richiedere ai fornitori delle sostanze medesime;
2) la o le valutazioni della sicurezza effettuate a norma dell'articolo 21;
3) una descrizione della procedura di valutazione della conformità seguita;
4) l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;
5) copie dei documenti che il fabbricante ha presentato a qualsiasi organismo notificato, se del caso; [Em. 232]
6) rapporti di prova e descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformità della produzione alle norme armonizzate nel caso in cui il fabbricante si sia avvalso della procedura di controllo interno della produzione di cui all'articolo 22, paragrafo 2; e
7) una copia del certificato di esame UE del tipo, una descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformità della produzione al tipo descritto in detto certificato, nonché copie dei documenti presentati dal fabbricante all'organismo notificato, nel caso in cui il fabbricante abbia sottoposto il giocattolo all'esame UE del tipo e abbia seguito la procedura di conformità al tipo di cui all'articolo 22, paragrafo 3.
ALLEGATO VI
PASSAPORTO DIGITALE DEL PRODOTTO ; [Em. 233]
Parte I - Informazioni che devono essere incluse nel passaporto digitale del prodotto [Em. 234]
a) Identificativo univoco del prodotto per il giocattolo;
b) nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato e identificativo univoco dell'operatore;
c) nome e indirizzo dell'operatore economico responsabile dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 e identificativo univoco dell'operatore;
d) oggetto del passaporto (identificazione del giocattolo che ne consente la tracciabilità, compresa un'immagine a colori di chiarezza sufficiente a consentire l'identificazione del giocattolo); [Em. 235]
e) il codice merceologico in cui è classificato il giocattolo al momento della creazione del passaporto, come stabilito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio(27);
f) riferimenti a tutta la normativa dell'Unione a cui il giocattolo è conforme;
g) riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle specifiche comuni in relazione alle quali è dichiarata la conformità;
h) ove opportuno: nome e numero dell'organismo notificato che è intervenuto nella procedura di valutazione della conformità e ha rilasciato un certificato, nonché il riferimento al certificato;
i) marcatura CE;
j) un elenco delle fragranze allergeniche presenti nel giocattolo e soggette a prescrizioni specifiche in materia di etichettatura, come indicato nella parte B, punto 1, dell'appendice dell'allegato II;
j bis) il canale di comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 11; [Em. 236]
j ter) se il giocattolo è dotato di un'apparecchiatura radio, le informazioni di cui all'allegato VI della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; [Em. 237]
j quater) un collegamento al Safety Business Gateway e alla sezione del portale Safety Gate di cui all'articolo 27 e all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/988 per la trasmissione di informazioni sui giocattoli che potrebbero presentare un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori. [Em. 23]
k) qualsiasi sostanza che desta preoccupazione presente nel giocattolo. [Em. 239]
Parte II - Informazioni che possono essere incluse nel passaporto digitale del prodotto [Em. 240]
a) Informazioni sulla sicurezza e avvertenze;
b) istruzioni d'uso.
b bis) immagine o disegno del giocattolo. [Em. 241]
ALLEGATO VII
ELENCO DEI CODICI MERCEOLOGICI E DELLE DESCRIZIONI DI PRODOTTO AI FINI DELL'ARTICOLO 20, PARAGRAFO 8
1
ex 3604; giocattoli pirotecnici
2
ex 61, ex 62 Abiti da travestimento per bambini di età inferiore a 14 anni, esclusi i prodotti classificati alle voci 6111, 6112, 6115, 6116, 6209, 6211, 6212, 6213, 6216
3
ex 8711, ex 8712, ex 8714 Biciclette per ragazzi, anche a motore, e loro parti
4
ex 9503 Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole; bambole; altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie
5
ex 9505 Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giochi di prestigio ed oggetti-sorprese
ALLEGATO VIII
TAVOLA DI CONCORDANZA
Direttiva 2009/48/CE
Presente regolamento
Articolo 1
Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 3, punto 1
Articolo 3, punto 1
Articolo 3, punto 2
Articolo 3, punto 2
Articolo 3, punto 3
Articolo 3, punto 3
Articolo 3, punto 4
Articolo 3, punto 4
Articolo 3, punto 5
Articolo 3, punto 5
Articolo 3, punto 6
Articolo 3, punto 6
Articolo 3, punto 7
Articolo 3, punto 8
Articolo 3, punto 8
Articolo 3, punto 10
Articolo 3, punto 9
-
Articolo 3, punto 10
Articolo 3, punto 22
Articolo 3, punto 11
Articolo 3, punto 20
Articolo 3, punto 12
Articolo 3, punto 21
Articolo 3, punto 13
Articolo 3, punto 26
Articolo 3, punto 14
Articolo 3, punto 27
Articolo 3, punto 15
-
Articolo 3, punto 16
Articolo 3, punto 12
Articolo 3, punto 17
-
Articolo 3, punto 18
Articolo 3, punto 29
Articolo 3, punto 19
Articolo 3, punto 30
Articolo 3, punto 20
-
Articolo 3, punto 21
Articolo 3, punto 31
Articolo 3, punto 22
Articolo 3, punto 32
Articolo 3, punto 23
Articolo 3, punto 33
Articolo 3, punto 24
Articolo 3, punto 34
Articolo 3, punto 25
Articolo 3, punto 35
Articolo 3, punto 26
-
Articolo 3, punto 27
Articolo 3, punto 24
Articolo 3, punto 28
Articolo 3, punto 25
Articolo 3, punto 29
-
Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 4
Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 4, paragrafo 5
Articolo 7, paragrafo 5
Articolo 4, paragrafo 6
Articolo 7, paragrafo 6
Articolo 4, paragrafo 7
Articolo 7, paragrafo 7
Articolo 4, paragrafo 8
Articolo 7, paragrafo 8
Articolo 4, paragrafo 9
Articolo 7, paragrafo 9
Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 3
Articolo 9, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 4
Articolo 9, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 6, paragrafo 5
Articolo 9, paragrafo 4
Articolo 6, paragrafo 6
Articolo 9, paragrafo 5
Articolo 6, paragrafo 7
Articolo 9, paragrafo 6
Articolo 6, paragrafo 8
Articolo 9, paragrafo 7
Articolo 6, paragrafo 9
Articolo 9, paragrafo 8
Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 10, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 10, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 10, paragrafo 4
Articolo 7, paragrafo 5
Articolo 10, paragrafo 5
Articolo 8
Articolo 11
Articolo 9
Articolo 12
Articolo 10, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 10, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 11, paragrafo 1, primo comma
Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 11, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 3
Articolo 11, paragrafo 3
-
Articolo 12
Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 13
Articolo 13
Articolo 14
-
Articolo 15
-
Articolo 16, paragrafo 1
Articolo 15, primo comma
Articolo 16, paragrafo 2
Articolo 15, secondo comma
Articolo 16, paragrafo 3
-
Articolo 16, paragrafo 4
Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 17, paragrafo 1
Articolo 16, paragrafo 1
Articolo 17, paragrafo 2
Articolo 16, paragrafi 2 e 3
Articolo 18
Articolo 21
Articolo 19, paragrafo 1
Articolo 22, paragrafo 1
Articolo 19, paragrafo 2
Articolo 22, paragrafo 2
Articolo 19, paragrafo 3
Articolo 22 paragrafo 3
Articolo 20
-
Articolo 21, paragrafo 1
Articolo 23, paragrafo 1
Articolo 21, paragrafo 2
Articolo 23, paragrafo 2
Articolo 21, paragrafo 3
Articolo 23, paragrafo 3
Articolo 21, paragrafo 4
Articolo 23, paragrafo 4
Articolo 22
Articolo 24
Articolo 23, paragrafo 1
Articolo 25, paragrafo 1
Articolo 23, paragrafo 2
Articolo 25, paragrafo 2
Articolo 23, paragrafo 3
Articolo 25, paragrafo 3
Articolo 23, paragrafo 4
Articolo 25, paragrafo 4
Articolo 24, paragrafo 1
Articolo 26, paragrafo 1
Articolo 24, paragrafo 2
Articolo 26, paragrafo 2
Articolo 24, paragrafo 3
Articolo 26, paragrafo 3
Articolo 24, paragrafo 4
Articolo 26, paragrafo 4
Articolo 24, paragrafo 5
Articolo 26, paragrafo 5
Articolo 24, paragrafo 6
Articolo 26, paragrafo 6
Articolo 25
Articolo 27
Articolo 26, paragrafo 1
Articolo 28, paragrafo 1
Articolo 26, paragrafo 2
Articolo 28, paragrafo 2
Articolo 26, paragrafo 3
Articolo 28, paragrafo 3
Articolo 26, paragrafo 4
Articolo 28, paragrafo 4
Articolo 26, paragrafo 5
Articolo 28, paragrafo 5
Articolo 26, paragrafo 6
Articolo 28, paragrafo 6
Articolo 26, paragrafo 7
Articolo 28, paragrafo 7
Articolo 26, paragrafo 8
Articolo 28, paragrafo 8
Articolo 26, paragrafo 9
Articolo 28, paragrafo 9
Articolo 26, paragrafo 10
Articolo 28, paragrafo 10
Articolo 26, paragrafo 11
Articolo 28, paragrafo 11
Articolo 27
Articolo 29
Articolo 28
-
Articolo 29, paragrafo 1
Articolo 30, paragrafo 1
Articolo 29, paragrafo 2
Articolo 30, paragrafo 2
Articolo 29, paragrafo 3
Articolo 30, paragrafo 4
Articolo 29, paragrafo 4
Articolo 30, paragrafo 5
Articolo 30, paragrafo 1
Articolo 31, paragrafo 1
Articolo 30, paragrafo 2
Articolo 31, paragrafo 2
Articolo 30, paragrafo 3
-
Articolo 31, paragrafo 1
Articolo 32, paragrafo 1
Articolo 31, paragrafo 2
Articolo 32, paragrafo 2
Articolo 31, paragrafo 3
Articolo 32, paragrafo 3
Articolo 31, paragrafo 4
-
Articolo 31, paragrafo 5
Articolo 32, paragrafo 4
Articolo 31, paragrafo 6
Articolo 32, paragrafo 5
Articolo 32, paragrafo 1
Articolo 33, paragrafo 1
Articolo 32, paragrafo 2
Articolo 33, paragrafo 2
Articolo 33, paragrafo 1
Articolo 34, paragrafo 1
Articolo 33, paragrafo 2
Articolo 34, paragrafo 2
Articolo 34, paragrafo 1
Articolo 35, paragrafo 1
Articolo 34, paragrafo 2
Articolo 35, paragrafo 2
Articolo 34, paragrafo 3
Articolo 35, paragrafo 3
Articolo 34, paragrafo 4
Articolo 35, paragrafo 4
Articolo 35, paragrafo 1
Articolo 36, paragrafo 1
Articolo 35, paragrafo 2
Articolo 36, paragrafo 2
Articolo 35, paragrafo 3
Articolo 36, paragrafo 3
Articolo 35, paragrafo 4
Articolo 36, paragrafo 4
Articolo 35, paragrafo 5
Articolo 36, paragrafo 5
Articolo 36, paragrafo 1
Articolo 38, paragrafo 1
Articolo 36, paragrafo 2
Articolo 38, paragrafo 2
Articolo 37
Articolo 39
Articolo 38
Articolo 40
Articolo 39
-
Articolo 40
-
Articolo 41, paragrafo 1
Articolo 38, paragrafo 1
Articolo 41, paragrafi 2 e 3
-
Articolo 42, paragrafo 1
Articolo 41, paragrafo 1
Articolo 42, paragrafo 2
Articolo 41, paragrafo 2
Articolo 42, paragrafo 3
Articolo 41, paragrafo 3
Articolo 42, paragrafo 4
Articolo 41, paragrafo 4
Articolo 42, paragrafo 5
Articolo 41, paragrafo 5
Articolo 42, paragrafo 6
Articolo 41, paragrafo 6
Articolo 42, paragrafo 7
Articolo 41, paragrafo 7
Articolo 42, paragrafo 8
Articolo 41, paragrafo 8
Articolo 43, paragrafo 1
Articolo 42, paragrafo 1
Articolo 43, paragrafo 2
Articolo 42, paragrafo 2
Articolo 43, paragrafo 3
Articolo 42, paragrafo 3
Articolo 44
-
Articolo 45, paragrafo 1
Articolo 43, paragrafo 1
Articolo 45, paragrafo 2
Articolo 43, paragrafo 2
Articolo 46
-
Articolo 47, paragrafo 1
Articolo 47, paragrafo 1
Articolo 47, paragrafo 2
-
Articolo 48
-
Articolo 49
Articolo 51
Articolo 50
-
Articolo 51
Articolo 52
Allegato I
Allegato I
Allegato II, parte I
Allegato II, parte I
Allegato II, parte II
Allegato II, parte II
Allegato II, parte III, punti 1 e 2
Allegato II, parte III, punti 1 e 2
Allegato II, parte III, punto 3
Allegato II, parte III, punto 4
Allegato II, parte III, punto 6
Appendice dell'allegato II, parte C
Allegato II, parte III, punto 7
-
Allegato II, parte III, punto 8
Appendice dell'allegato II, parte A, punto 2
Allegato II, parte III, punto 9
Articolo 46, paragrafo 8
Allegato II, parte III, punto 10
Allegato II, parte III, punto 8
Allegato II, parte III, punto 11
Appendice dell'allegato II, parte A, punto 4 e parte B, punto 1
Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).
Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE (GU L 135 del 23.5.2023, pag. 1).
Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).
OP: inserire nel testo il numero del regolamento e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.
Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
OP: inserire nel testo il numero del regolamento …. e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.
Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
OP: inserire nel testo il numero del regolamento che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE... e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1).
1Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
Modifica della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (COM(2023)0420 – C9-0233/2023 – 2023/0234(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0420),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0233/2023),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 ottobre 2023(1),
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visto il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0055/2024),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2024 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(-1) La prevenzione e la gestione di tutti i tipi di rifiuti è uno strumento fondamentale per la tutela dell'ambiente e della salute umana nell'Unione. Negli sforzi degli Stati membri per migliorare costantemente i rispettivi programmi di prevenzione e gestione dei rifiuti, è essenziale applicare in maniera rigorosa la gerarchia dei rifiuti. [Em. 1]
(1) Il Green Deal europeo e il piano d'azione per l'economia circolare(4) esortano l'Unione e gli Stati membri a intervenire in modo più rapido e incisivo per garantire la sostenibilità ambientale e sociale dei settori tessile e alimentare, in quanto sono fra quelli a più alta intensità di risorse e sono responsabili di notevoli esternalità ambientali negative. In questi settori le lacune tecnologiche e la carenza di finanziamenti, tra le altre cose, ostacolano la transizione verso l'economia circolare e la decarbonizzazione. I comparti alimentare e tessile sono rispettivamente al primo e al quarto posto per intensità di risorse(5), e non rispettano pienamente i principi fondamentali dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti sanciti nella gerarchia dei rifiuti, che prevede di dare priorità alla prevenzione dei rifiuti, seguita dalla preparazione per il riutilizzo e dal riciclaggio. Queste sfide richiedono soluzioni sistemiche e un approccio basato sul ciclo di vita, con una particolare attenzione prestata ai prodotti alimentari e tessili. [Em. 2]
(2) Secondo la strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari(6), sono necessari cambiamenti radicali per superare il modello lineare attualmente prevalente in cui i prodotti tessili sono progettati, fabbricati, utilizzati e buttati via, e una delle priorità è limitare la moda rapida (fast fashion). Secondo la visione della strategia per il 2030, i consumatori dovrebbero beneficiare più a lungo di prodotti tessili di elevata qualità e accessibili dal punto di vista economico. La strategia afferma l'importanza di rendere i produttori responsabili dei rifiuti creati dai loro prodotti e fa riferimento all'introduzione di norme armonizzate dell'UE in materia di responsabilità estesa del produttore per i tessili con un'ecomodulazione delle tariffe. L'obiettivo principale di tali norme è creare un'economia per la raccolta, la cernita, il riutilizzo, la preparazione ai fini del riutilizzo e il riciclaggio, nonché predisporre incentivi per i produttori affinché garantiscano che i loro prodotti sono concepiti nel rispetto dei principi di circolarità. A tal fine prevede che una quota rilevante dei contributi ai regimi di responsabilità estesa del produttore sia destinata alle misure di prevenzione dei rifiuti e alla preparazione ai fini del riutilizzo. Sostiene inoltre la necessità di approcci più incisivi e innovativi alla gestione sostenibile delle risorse biologiche per aumentare la circolarità e la valorizzazione dei rifiuti alimentari e il riutilizzo dei prodotti tessili a base biologica. [Em. 3]
(2 bis) Secondo il briefing dell'Agenzia europea dell'ambiente dal titolo "Microplastics from textiles in Europe" (Microplastiche dai tessuti in Europa)(7), fino al 35 % delle microplastiche globali rilasciate negli ecosistemi acquatici, terrestri e marini provengono da tessili sintetici. I rifiuti di plastica che danneggiano gli ecosistemi acquatici, terrestri e marini possono essere raccolti e riciclati in maniera adeguata e, in ultima analisi, è possibile dare loro una nuova vita, promuovendo un'economia circolare completa e sensibilizzando il pubblico alla diffusione delle migliori pratiche. [Em. 4]
(3) Per quanto riguarda gliTenendo conto degli effetti negativi dei rifiuti alimentari, gli Stati membri si sono impegnati ad attuare misure volte a promuovere la prevenzione e la riduzione di tali rifiuti in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, e in particolare con l'OSS 12.3, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) il 25 settembre 2015, e in particolare con l'obiettivo di dimezzare i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento, comprese le perdite post raccolto, entro il 2030. Tali misure erano intese a prevenire e ridurre i rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita al dettaglio e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici. [Em. 5]
(4) Nel dare seguito alla Conferenza sul futuro dell'Europa, la Commissione si è impegnata a consentire ai panel di cittadini di deliberare e formulare raccomandazioni prima della presentazione di determinate proposte chiave. In questo contesto è stato convocato un panel europeo di cittadini, operativo tra dicembre 2022 e febbraio 2023 per predisporre un elenco di raccomandazioni(8) su come intensificare le azioni volte a ridurre i rifiuti alimentari nell'Unione. Poiché i nuclei domestici sono responsabili di oltre la metà dei rifiuti alimentari prodotti nell'Unione, le idee dei cittadini su come prevenire tali rifiuti sono particolarmente rilevanti. I cittadini hanno consigliato tre principali linee di intervento, tra cui una maggiore collaborazione nella catena del valore alimentare, iniziative imprenditoriali nel settore e la promozione di un cambiamento delle abitudini di consumo. Le raccomandazioni del panel continueranno a sostenere il programma di lavoro complessivo della Commissione relativo alla prevenzione dei rifiuti alimentari e potranno servire da guida per aiutare gli Stati membri a conseguire gli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari.
(5) La direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(9) ha escluso dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(10) il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche conformemente alle prescrizioni della direttiva 2006/12/CE. La disposizione modificativa non è stata tuttavia inclusa nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(11), che ha abrogato la direttiva 2006/12/CE. Pertanto, per garantire la certezza del diritto, la presente direttiva incorpora le modifiche della direttiva 2009/31/CE che escludono il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche dall'ambito di applicazione della direttiva 2008/98/CE.
(5 bis) Il legno è una risorsa preziosa e si incoraggia il suo inserimento in un elenco di materiali soggetti a raccolta differenziata e con obiettivi di riutilizzo e riciclaggio. [Em. 6]
(6) È necessario includere nella direttiva 2008/98/CE le definizioni di "produttori di prodotti tessili", "piattaforme online" e "organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore" collegate all'attuazione della responsabilità estesa del produttore per i tessili, al fine di precisare la portata di queste nozioni e gli obblighi che ne derivano.
(7) In una certa misura, gli Stati membri hanno sviluppato materiali e condotto campagne di prevenzione dei rifiuti alimentari rivolte ai consumatori e agli operatori del settore alimentare; queste iniziative sono tuttavia incentrate sulla sensibilizzazione più che sull'indurree sui cambiamenti sostanziali del regime alimentare, compresi i cambiamenti comportamentali. Per realizzare appieno il potenziale di riduzione dei rifiuti alimentari e garantire progressi nel tempo, è necessario predisporre interventi finalizzati al cambiamento comportamentale, che dovranno essere adattati alle situazioni e alle esigenze specifiche degli Stati membri e pienamente integrati nei programmi nazionali di prevenzione dei rifiuti alimentari. Si dovrebbe inoltre dare importanza alle soluzioni circolari regionali, compresi i partenariati tra settore pubblico e settore privato e ilal coinvolgimento dei cittadini, e all'adattamento a specifiche esigenze regionali, come quelle delle regioni ultraperiferiche o delle isole. [Em. 7]
(8) Malgrado la crescente consapevolezza riguardo all'impatto negativo e alle conseguenze dei rifiuti alimentari, gli impegni politici assunti dall'UE e dagli Stati membri e le misure attuate dall'UE dopo il piano d'azione per l'economia circolare del 2015, la produzione di rifiuti alimentari non sta diminuendo in misura sufficiente per compiere progressi degni di nota verso il terzo traguardo dell'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) 12. Per contribuire in modo significativo a questo traguardo, è opportuno rafforzare le misure che gli Stati membri devono adottare al fine di progredire nell'attuazione della presente direttiva e di altre misure adeguate volte a ridurre la produzione di rifiuti alimentari.
(9) Per conseguire risultati sul breve periodo e offrire agli operatori del settore alimentare, ai consumatori e alle autorità pubbliche la necessaria prospettiva sul lungo periodo, è opportuno fissare obiettivi quantitativi di riduzione dei rifiuti alimentari, che gli Stati membri dovranno raggiungere entro il 2030.
(10) Per quanto riguarda l'impegno dell'Unione a realizzare il terzo traguardo dell'OSS 12, La definizione di obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari che gli Stati membri dovranno conseguire entro il 2030, in linea con l'impegno dell'Unione a realizzare il terzo traguardo dell'OSS 12, dovrebbe costituire un forte incentivo politico ad agire e garantire un contributo significativo agli obiettivi mondiali. Tuttavia, data la loro natura giuridicamente vincolante, tali obiettivi dovrebbero essere proporzionati, raggiungibili e realizzabili e tenere conto del ruolo e della capacità dei diversi attori della filiera alimentare (in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese). La definizione di obiettivi giuridicamente vincolanti dovrebbe pertanto avvenire in modo graduale e partire da un livello inferiore a quello fissato negli OSS, al fine di garantire una risposta omogenea degli Stati membri e compiere progressi tangibili verso il traguardo 12.3. [Em. 8]
(10 bis) Le disparità di potere contrattuale tra fornitori e acquirenti di prodotti agricoli e alimentari persistono ancora nelle filiere alimentari di tutta l'Unione. Ciò vale in particolare per il settore agricolo, dal momento che la natura specifica dei prodotti agricoli e la conseguente necessità di smaltirli rapidamente distorcono alla radice le condizioni di parità tra le controparti. È pertanto opportuno fare tutto il possibile per garantire che le pratiche commerciali sleali più comuni che colpiscono i fornitori agricoli, in particolare nella fornitura di prodotti deperibili, non aumentino sulla spinta di obiettivi vincolanti intesi a ridurre i rifiuti alimentari. [Em. 9]
(10 ter) Il Comitato economico e sociale europeo e il meccanismo europeo di preparazione e risposta alle crisi della sicurezza dell'approvvigionamento alimentare hanno riconosciuto il contributo degli imballaggi nel ridurre i rifiuti alimentari e nel garantire l'approvvigionamento e la sicurezza alimentari. [Em. 10]
(11) Per ridurre i rifiuti alimentari nelle fasi di produzione e consumo occorrono metodi e misure diversi e il coinvolgimento di diversi gruppi di portatori di interessi. Pertanto è opportuno proporre un obiettivo per la fase di trasformazione e fabbricazione e un obiettivo per la vendita al dettaglio e le altre forme di distribuzione degli alimenti, i ristoranti e i servizi di ristorazione e i nuclei domestici. La riduzione dei rifiuti alimentari in qualsiasi punto della filiera alimentare ha un impatto ambientale positivo e significativo. [Em. 11]
(12) È opportuno definire un obiettivo comune per le fasi di distribuzione e consumo della filiera alimentare in virtù della loro interdipendenza, in particolare dell'influenza delle pratiche di vendita al dettaglio sul comportamento dei consumatori e del rapporto tra il consumo di cibo in casa e fuori casa. La fissazione di obiettivi distinti aggiungerebbe infatti un'inutile complessità e limiterebbe la flessibilità degli Stati membri nel concentrarsi sui loro specifici settori critici. Per evitare che l'obiettivo comune comporti un onere eccessivo per determinati operatori, si consiglia agli Stati membri di definire le misure volte a raggiungerlo tenendo presente il principio di proporzionalità.
(13) I cambiamenti demografici hanno un notevole impatto sulla quantità di cibo consumata e sui rifiuti alimentari prodotti. Pertanto, per tenere conto di questo fattore, l'obiettivo comune di riduzione dei rifiuti applicabile alla vendita e alle altre forme di distribuzione degli alimenti, ai ristoranti e ai servizi di ristorazione e ai nuclei domestici dovrebbe essere espresso come variazione percentuale della quantità di rifiuti alimentari pro capite.
(14) In base alla metodologia comune definita nella decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione(12), il primo anno per il quale sono stati raccolti dati sui livelli di rifiuti alimentari è stato il 2020; è pertanto opportuno usare tale anno come anno di riferimento per definire gli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari. Gli Stati membri che possono dimostrare di aver misurato i rifiuti alimentari prima del 2020 avvalendosi di metodi coerenti con la decisione delegata (UE) 2019/1597 dovrebbero poter usare un anno di riferimento precedente.
(14 bis) Al fine di promuovere un'interpretazione uniforme e coerente dei dati e delle relazioni sui rifiuti alimentari tra gli attori della filiera alimentare e le autorità degli Stati membri, la Commissione dovrebbe elaborare orientamenti completi relativi alla metodologia di misurazione per i rifiuti alimentari. [Em. 12]
(14 ter) La metodologia armonizzata di cui alla decisione delegata (UE) 2019/1597(13) della Commissione prevede l'utilizzo di diversi metodi di comunicazione. Per garantire che i dati futuri siano scientificamente solidi, di alta qualità e comparabili, è necessario stabilire e applicare metodi di misurazione chiari e coerenti tra gli Stati membri e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei rifiuti alimentari. [Em. 13]
(15) Per fare in modo che l'approccio graduale verso il conseguimento dell'obiettivo mondiale dia i suoi frutti, i livelli fissati per gli obiettivi giuridicamente vincolanti in materia di riduzione dei rifiuti alimentari dovrebbero essere riesaminati e modificati, se del caso, per tenere conto dei progressi compiuti dagli Stati membri nel tempo. In questo modo sarebbe eventualmente possibile adeguare gli obiettivi al fine di rafforzare e rendere più coerente il contributo dell'UE all'OSS 12.3, che dovrà essere raggiunto entro il 2030, e di tracciare la rotta per ulteriori progressi oltre tale data.
(16) Per garantire un'applicazione più efficace, tempestiva e uniforme delle disposizioni relative alla prevenzione dei rifiuti alimentari, prevedere eventuali lacune e consentire di intervenire prima delle scadenze fissate per il conseguimento degli obiettivi, è opportuno estendere agli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari il sistema di segnalazione preventiva introdotto nel 2018.
(16 bis) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per la promozione di soluzioni quali etichettature con date più chiare sui prodotti alimentari e agevolare l'utilizzo dell'indicazione della data secondo il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(14), al fine di evitare confusione tra i consumatori sull'indicazione della data. [Em. 14]
(17) Nel rispetto del principio "chi inquina paga", di cui all'articolo 191, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è essenziale che i produttori che immettono sul mercato dell'Unione determinati prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri si facciano carico della loro gestione alla fine del ciclo di vita e dell'estensione della loro durata di vita mettendoli a disposizione sul mercato per il riutilizzo. Per attuare tale principio è opportuno stabilire gli obblighi per la gestione dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri da parte dei produttori, che comprendono qualsiasi produttore, importatore o distributore che, a prescindere dalla tecnica di vendita (compresi i contratti a distanza quali definiti all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(15)), mette a disposizione per la prima volta tali prodotti sul mercato nel territorio di uno Stato membro a titolo professionale con il proprio nome o marchio. La responsabilità estesa del produttore non dovrebbe applicarsi alle microimprese, per le quali tale responsabilità imporrebbe un onere finanziario e amministrativo sproporzionato, e ai sarti che lavorano in proprio e realizzano prodotti su misura, dato che hanno un ruolo ridotto nel mercato tessile, così come agli operatori che immettono sul mercato prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati o articoli derivati da prodotti usati o di scarto appartenenti a queste categorie al fine di promuovere il riutilizzo all'interno dell'Unione, anche attraverso la riparazione, il ricondizionamento e il riutilizzo creativo (upcycling) con una modifica di determinate funzionalità del prodotto originario. Le microimprese, tuttavia, dovrebbero essere autorizzate a partecipare alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore. [Em. 15]
(18) Esistono grandi disparità per quanto riguarda le modalità di raccolta differenziata dei prodotti tessili attuali o previste, sia che comportino regimi di responsabilità estesa del produttore sia che si avvalgano di altri metodi. Anche nei casi in cui viene applicata la responsabilità estesa del produttore vi sono grandi differenze, per esempio per quanto riguarda i prodotti che rientrano nel regime, la responsabilità dei produttori e i modelli di governance. Le norme sulla responsabilità estesa del produttore definite nella direttiva 2008/98/CE dovrebbero pertanto applicarsi in generale ai regimi di responsabilità estesa del produttore di cui fanno parte i produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri. Tuttavia è opportuno integrarle con ulteriori disposizioni specifiche pertinenti per le caratteristiche del settore tessile, in particolare l'alta percentuale di piccole e medie imprese (PMI) tra i produttori, il ruolo delle imprese sociali e l'importanza del riutilizzo per aumentare la sostenibilità della catena del valore del settore tessile. Le norme dovrebbero inoltre essere più dettagliate e armonizzate per prevenire la creazione di un mercato frammentato che potrebbe avere un impatto negativo sul settore, in particolare sulle microimprese e sulle PMI, nella raccolta, nel trattamento e nel riciclaggio, per fornire chiari incentivi alla progettazione sostenibile dei prodotti tessili e all'attuazione di politiche improntate alla sostenibilità e per promuovere i mercati delle materie prime secondarie. In questo contesto gli Stati membri sono incoraggiati ad autorizzare diverse organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, in quanto la concorrenza tra di esse potrebbe risultare più vantaggiosa per i consumatori, favorire l'innovazione, ridurre i costi, aumentare i tassi di raccolta e ampliare la scelta per i produttori che intendono stipulare contratti con tali organizzazioni.
(18 bis) L'Agenzia europea dell'ambiente ritiene che, attualmente, meno dell'1 % di tutti i rifiuti derivanti dal settore dell'abbigliamento è utilizzato per produrre nuovi capi in un ciclo circolare. Attualmente, la maggior parte dei prodotti tessili non è progettata per la circolarità. Il 78 % di tutti i prodotti tessili richiede il disassemblaggio prima del riciclo dei tessili a circuito chiuso. Per garantire gli investimenti nei prodotti tessili circolari, è necessario stabilire obiettivi per la prevenzione, la raccolta, la cernita, il riutilizzo e il riutilizzo locale, nonché il riciclaggio e il riciclaggio delle fibre a circuito chiuso dei prodotti tessili, al fine di sostenere e guidare lo sviluppo tecnologico e gli investimenti nelle infrastrutture, nonché la spinta alla progettazione ecocompatibile dei prodotti tessili. La stima del totale dei rifiuti tessili generati, che comprende abbigliamento e calzature, prodotti tessili per uso domestico, tessili tecnici, nonché i rifiuti post-industriali e pre-consumo, ammonta a 12,6 milioni di tonnellate, comprese le frazioni eliminate durante la produzione tessile, nella fase di vendita al dettaglio e da parte delle famiglie e dei soggetti commerciali(16). [Em. 16]
(19) I prodotti tessili per la casa e gli indumenti rappresentano la quota maggiore del consumo tessile dell'Unione e il fattore che più contribuisce a modelli insostenibili di sovrapproduzione e consumo eccessivo. Queste categorie di prodotti, insieme ad altri indumenti, accessori e calzature post-consumo che non sono composti principalmente da materiali tessili, sono inoltre al centro di tutti i sistemi di raccolta differenziata esistenti negli Stati membri. Pertanto l'ambito di applicazione del regime di responsabilità estesa del produttore dovrebbe includere i prodotti tessili per la casa e altri articoli di abbigliamento, accessori e calzature. Per garantire la certezza del diritto per i produttori in merito ai prodotti soggetti alla responsabilità estesa del produttore, è opportuno identificare tali prodotti facendo riferimento ai codici della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio(17). [Em. 17]
(20) Il settore tessile comporta un elevato consumo di risorse. Se è vero che dal punto di vista della produzione di materie prime e prodotti tessili, dato che il 73 % dell'abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa in Europa sono importati(18), la maggior parte delle pressioni e degli impatti connessi al consumo di abbigliamento, calzature e prodotti tessili per la casa nell'Unione si verifica in paesi terzi, è pur vero che anche l'Unione ne subisce le conseguenze a causa del loro impatto mondiale sul clima e sull'ambiente. Pertanto la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti tessili possono contribuire a ridurre l'impronta ambientale del settore a livello mondiale, Unione compresa. Inoltre l'attuale inefficienza sotto il profilo delle risorse della gestione dei rifiuti tessili non è in linea con la gerarchia dei rifiuti e provoca danni ambientali sia nell'Unione che nei paesi terzi, per esempio a causa delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'incenerimento e dallo smaltimento in discarica. [Em. 18]
(21) Lo scopo della responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri è garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute nell'Unione, creare un'economia per la raccolta, la cernita, il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio (in particolare il riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso) e incentivare i produttori a garantire che i loro prodotti siano progettati nel rispetto dei principi di circolarità. I produttori di prodotti tessili e calzaturieri dovrebbero finanziare i costi della raccolta, della cernita per il riutilizzo, della preparazione al riutilizzo, del riciclaggio e degli altri trattamenti dei prodotti tessili e calzaturieri usati e di scarto raccolti, compresi i prodotti di consumo invenduti considerati rifiuti che sono stati messi in commercio nel territorio degli Stati membri dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa, per fare sì che gli obblighi di responsabilità estesa del produttore non si applichino retroattivamente e rispettino il principio della certezza del diritto. I produttori dovrebbero anche finanziare i costi per realizzare indagini sulla composizione dei rifiuti urbani misti, sostenere la ricerca e lo sviluppo nel campo delle tecnologie di cernita e riciclaggio, in particolare le soluzioni digitali, comunicare i dati sulla raccolta differenziata, sul riutilizzo e su altri trattamenti, fornire informazioni agli utilizzatori finali in merito all'impatto e alla gestione sostenibile dei prodotti tessili. I produttori dovrebbero altresì finanziare lo sviluppo di operazioni di riutilizzo e riparazione. [Em. 19]
(22) I produttori dovrebbero provvedere a istituire sistemi di raccolta di tutti i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto e a garantire che tali prodotti siano successivamente sottoposti a cernita a fini di riutilizzo, preparazione per il riutilizzo e riciclaggio per ottenere la massima disponibilità di capi di abbigliamento e calzature di seconda mano e ridurre i volumi per i tipi di trattamento dei rifiuti che si collocano nei livelli inferiori della gerarchia dei rifiuti. Fare in modo che i prodotti tessili possano essere e siano utilizzati e riutilizzati più a lungo è il modo più efficace per ridurne notevolmente l'impatto sul clima e sull'ambiente. Questo approccio dovrebbe inoltre favorire modelli commerciali sostenibili e circolari come il riutilizzo, il noleggio e la riparazione, i servizi di ritiro e il commercio al dettaglio di seconda mano, creando nuovi posti di lavoro "verdi" di qualità e opportunità di risparmio per i cittadini. È essenziale rendere i produttori responsabili dei rifiuti creati dai loro prodotti per dissociare la produzione di rifiuti tessili dalla crescita del settore. I produttori dovrebbero pertanto essere responsabili anche del riciclaggio, in particolare dando priorità all'aumento del riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso e ad altre operazioni di recupero e smaltimento.
(23) I produttori e le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore dovrebbero finanziare l'aumento del riciclaggio dei prodotti tessili, in particolare il riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso, che consente di riciclare una più ampia varietà di materiali e crea una fonte di materie prime per la produzione tessile nell'Unione. È altresì importante che i produttori contribuiscano a finanziare la ricerca e l'innovazione in materia di sviluppi tecnologici nei sistemi di cernita automatica e cernita in base alla composizione che consentono la separazione e il riciclaggio dei materiali misti e la decontaminazione dei rifiuti, per favorire soluzioni di riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso di alta qualità e la diffusione dell'utilizzo di fibre riciclate. Per agevolare il rispetto della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che gli operatori economici del settore tessile, in particolare le piccole e medie imprese, dispongano di informazioni e assistenza sotto forma di orientamenti, sostegno finanziario, accesso ai finanziamenti, materiali di formazione specializzati destinati alla dirigenza e al personale o assistenza tecnica e organizzativa. Se il sostegno è finanziato mediante risorse statali, compresi i casi in cui i finanziamenti provengono interamente da contributi imposti dall'autorità pubblica alle imprese in questione, può costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE; in questi casi gli Stati membri devono garantire la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato. La mobilitazione di investimenti pubblici e privati nella circolarità e nella decarbonizzazione del settore tessile è un obiettivo perseguito anche da diversi programmi di finanziamento e tabelle di marcia dell'Unione, per esempio gli hub per la circolarità e inviti specifici nell'ambito di Orizzonte Europa. È inoltre necessario valutare ulteriormente la fattibilità della fissazione di obiettivi dell'Unione per il riciclaggio dei prodotti tessili al fine di sostenere e stimolare lo sviluppo tecnologico e gli investimenti nelle infrastrutture di riciclaggio e la promozione della progettazione ecocompatibile ai fini del riciclaggio.
(24) A partire dal 1º gennaio 2025 i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto dovrebbero essere raccolti separatamente rispetto ad altri flussi di rifiuti, come metallo, carta e cartone, vetro, plastica, legno e rifiuti organici, per preservarne la riutilizzabilità e il potenziale di riciclaggio di alta qualità. Considerati l'impatto ambientale e la perdita di materiali dovuti alla mancata raccolta differenziata dei rifiuti tessili e dei prodotti tessili usati, che di conseguenza non vengono trattati in modo corretto dal punto di vista ambientale, la rete di raccolta dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto dovrebbe estendersi su tutto il territorio degli Stati membri, comprese le regioni ultraperiferiche, essere vicina agli utilizzatori finali e non dovrebbe concentrarsi solo sulle aree e i prodotti redditizi. La rete di raccolta dovrebbe essere organizzata in collaborazione con altri attori attivi nei settori della gestione e del riutilizzo dei rifiuti, come i comuni e le imprese sociali. Visti i notevoli benefici ambientali e climatici associati al riutilizzo, la rete di raccolta dovrebbe mirare in primo luogo a raccogliere i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri riutilizzabili e in secondo luogo a raccogliere quelli riciclabili. Poiché i consumatori non hanno la formazione necessaria per distinguere tra articoli riutilizzabili e riciclabili, il sistema di raccolta dovrebbe, anche per motivi di efficienza logistica, prevedere l'utilizzo di contenitori di raccolta in cui conferire sia gli articoli usati che i rifiuti. Tassi di raccolta elevati porterebbero a migliori prestazioni in termini di riutilizzo e a un riciclaggio di qualità nelle catene di approvvigionamento dei prodotti tessili, promuoverebbero la diffusione di materie prime secondarie di qualità e sosterrebbero la pianificazione degli investimenti nelle infrastrutture di cernita e trasformazione dei prodotti tessili. Al fine di verificare e migliorare l'efficacia della rete di raccolta e delle relative campagne di informazione, è opportuno effettuare periodicamente indagini sulla composizione, almeno a livello NUTS 2, dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti, per determinare la quantità di rifiuti tessili e calzature in essi contenuti. Ogni anno le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore dovrebbero inoltre raccogliere informazioni sulle prestazioni dei sistemi di raccolta differenziata, calcolare il tasso di raccolta differenziata annuo conseguito e divulgare questi dati.
(25) L'introduzione di regimi di responsabilità estesa del produttore dovrebbe mantenere e sostenere le attività delle imprese sociali e dei soggetti dell'economia sociale coinvolti nella gestione dei prodotti tessili usati e dei loro rifiuti, visto l'importante ruolo che ricoprono negli attuali sistemi di raccolta dei prodotti tessili e il loro potenziale in termini di creazione di modelli commerciali locali, sostenibili, partecipativi e inclusivi e di posti di lavoro di qualità nell'Unione, in linea con gli obiettivi del piano d'azione dell'UE per l'economia sociale(19). Questi soggetti dovrebbero pertanto essere considerati partner nei sistemi di raccolta differenziata che promuovono un maggiore ricorso alla preparazione per il riutilizzo, al riutilizzo e alla riparazione e creano posti di lavoro di qualità per tutti, in particolare per i gruppi vulnerabili. [Em. 20]
(26) I produttori e le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore dovrebbero essere attivamente coinvolti nell'informare gli utilizzatori finali, in particolare i consumatori, del fatto che i prodotti tessili e calzaturieri usati e di scarto dovrebbero essere raccolti separatamente, dell'esistenza di sistemi di raccolta e dell'importante ruolo svolto dagli utilizzatori finali nella prevenzione dei rifiuti e nella gestione ottimale dal punto di vista ambientale dei rifiuti tessili. Tra le informazioni da comunicare vi sono l'esistenza di modalità di riutilizzo dei prodotti tessili e calzaturieri, i benefici ambientali del consumo sostenibile e gli effetti dell'industria dell'abbigliamento tessile sull'ambiente, la salute e la società. È altresì opportuno informare i consumatori in merito all'importante ruolo che svolgono nel compiere scelte informate, responsabili e sostenibili in termini di consumo di prodotti tessili e nell'assicurare una gestione ottimale dal punto di vista ambientale dei prodotti tessili e calzaturieri di scarto. Questi obblighi di informazione si applicano in aggiunta a quelli sulla fornitura di informazioni agli utilizzatori finali in merito ai prodotti tessili di cui al regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili(20) e al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(21). La divulgazione di informazioni a tutti gli utilizzatori finali dovrebbe avvalersi delle moderne tecnologie dell'informazione. Le informazioni dovrebbero essere fornite con mezzi classici, come manifesti, affissi all'aperto o al chiuso, e campagne sui social media, ma anche con mezzi più innovativi, come codici QR che consentano di accedere elettronicamente a siti web e il passaporto digitale del prodotto. [Em. 21]
(27) Per aumentare la circolarità e la sostenibilità ambientale dei prodotti tessili e ridurre gli effetti negativi sul clima e sull'ambiente, il regolamento .../... [OP: inserire il numero e le istituzioni autrici del regolamento per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e completare la nota](22) elaborerà specifiche vincolanti di progettazione ecocompatibile dei prodotti tessili, che, in funzione delle soluzioni indicate dalla valutazione d'impatto come efficaci per aumentare la sostenibilità ambientale dei prodotti tessili, disciplineranno la durabilità, la riutilizzabilità, la riparabilità e la riciclabilità delle fibre a ciclo chiuso dei prodotti tessili e la quantità obbligatoria di fibre riciclate in tali prodotti. Inoltre il regolamento disciplinerà la presenza di sostanze che destano preoccupazione, in modo da ridurle al minimo e monitorarle allo scopo di ridurre la produzione di rifiuti e migliorare il riciclaggio, da un lato, e di prevenire e ridurre la dispersione di fibre sintetiche nell'ambiente per diminuire nettamente il rilascio di microplastiche, dall'altro. Allo stesso tempo la modulazione delle tariffe associate alla responsabilità estesa del produttore è uno strumento economico efficace per incentivare una progettazione più sostenibile dei prodotti tessili che porti a una migliore progettazione circolare. Al fine di fornire un forte incentivo alla progettazione ecocompatibile tenendo conto nel contempo degli obiettivi del mercato interno e della configurazione del settore tessile, composto prevalentemente da PMI, è necessario armonizzare i criteri per la modulazione delle tariffe associate alla responsabilità estesa del produttore in base ai parametri di progettazione ecocompatibile più adeguati per fare in modo che il trattamento dei prodotti tessili sia in linea con la gerarchia dei rifiuti e la proporzione del rilascio di microplastiche. La modulazione delle tariffe in base ai criteri di progettazione ecocompatibile dovrebbe basarsi sulle specifiche per la progettazione ecocompatibile e sui relativi metodi di misurazione adottati a norma del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili per i prodotti tessili o di altre normative dell'Unione che stabiliscono criteri di sostenibilità e metodi di misurazione armonizzati per i prodotti tessili, e solo se questi ultimi sono adottati. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare norme armonizzate per la modulazione delle tariffe al fine di garantire l'allineamento dei criteri di modulazione delle tariffe alle specifiche di prodotto. [Em. 22]
(27 bis) L'introduzione di un passaporto digitale dei prodotti come strumento per migliorare in modo significativo la tracciabilità dei prodotti tessili lungo tutta la loro catena del valore può rendere i consumatori in grado di compiere scelte informate, fornendo un migliore accesso alle informazioni sui prodotti relative alla gestione della fine del ciclo di vita. Ciò consentirebbe altresì agli operatori economici di tracciare con precisione la quantità di rifiuti tessili generati e aiuterebbe gli Stati membri nell'attuazione e nel monitoraggio degli obblighi di raccolta differenziata dei prodotti tessili per il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, conformemente al presente regolamento. [Em. 23]
(28) Per controllare che i produttori rispettino i propri obblighi finanziari e organizzativi volti a garantire la gestione dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto che mettono a disposizione per la prima volta sul mercato nel territorio di uno Stato membro, è necessario che ciascuno Stato membro istituisca e gestisca un registro dei produttori al quale i produttori siano tenuti a iscriversi. È opportuno armonizzare il più possibile le prescrizioni e il formato di registrazione in tutta l'Unione per facilitare la registrazione, soprattutto nei casi in cui i produttori mettono per la prima volta a disposizione prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri sul mercato in diversi Stati membri. Le informazioni contenute nel registro dei produttori dovrebbero essere accessibili ai soggetti coinvolti nella verifica del rispetto degli obblighi di responsabilità estesa del produttore e nella loro applicazioneal pubblico. [Em. 24]
(29) Poiché il settore tessile è composto al 99 % da piccole e medie imprese, l'attuazione di un regime di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri dovrebbe ambire a ridurre il più possibile gli oneri amministrativi. Pertanto l'adempimento della responsabilità estesa del produttore dovrebbe essere esercitato collettivamente da apposite organizzazioni che rappresentino le imprese. È opportuno che le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore siano soggette ad autorizzazione da parte degli Stati membri e documentino, tra l'altro, la disponibilità dei mezzi finanziari necessari per coprire i costi derivanti da detta responsabilità estesa e l'effettivo adempimento di tale responsabilità.
(30) A norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio(23), determinati fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con produttori che offrono prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri a consumatori situati nell'Unione devono ricevere, prima di consentire a un produttore l'uso dei loro servizi, una serie di informazioni di identificazione da parte del produttore e un'autocertificazione con cui quest'ultimo si impegna a offrire solo prodotti o servizi conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione. Per garantire l'effettiva esecuzione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, è opportuno specificare che i fornitori di piattaforme online che rientrano nell'ambito di applicazione del capo 3, sezione 4, del regolamento (UE) 2022/2065 dovrebbero ricevere da detti produttori informazioni sull'iscrizione nel registro dei produttori tessili che gli Stati membri sono tenuti a istituire a norma della presente direttiva, il relativo numero di iscrizione e un'autodichiarazione del produttore con cui quest'ultimo si impegna a offrire solo prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri soggetti agli obblighi di responsabilità estesa del produttore di cui alla presente direttiva. Le norme in materia di esecuzione di cui al capo IV del regolamento (UE) 2022/2065 si applicano ai fornitori di dette piattaforme in relazione a tali norme sulla tracciabilità.
(31) Per fare in modo che il trattamento dei prodotti tessili avvenga nel rispetto della gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva 2008/98/CE, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore dovrebbero assicurarsi che tutti i prodotti tessili e calzaturieri oggetto di raccolta differenziata siano sottoposti a operazioni di cernita dalle quali si ottengono sia articoli riutilizzabili che soddisfano le esigenze dei mercati dei tessili di seconda mano sia articoli da destinare ai mercati per il riciclaggio delle materie prime nell'Unione e nel mondo. Dato che il prolungamento della durata di vita dei prodotti tessili comporta maggiori vantaggi per l'ambiente, l'obiettivo principale delle operazioni di cernita dovrebbe essere il riutilizzo, seguito dalla cernita a fini di riciclaggio laddove una valutazione professionale consideri gli articoli non riutilizzabili. Nell'ambito dei criteri unionali armonizzati per la cessazione della qualifica di rifiuto per i prodotti tessili riutilizzabili e riciclati, la Commissione dovrebbe dare la priorità all'elaborazione delle prescrizioni in materia di cernita, anche per quanto riguarda l'eventuale cernita preliminare effettuata nel punto di raccolta. I criteri armonizzati dovrebbero garantire la coerenza e l'elevata qualità delle frazioni raccolte e dei flussi di materiali per la cernita, delle operazioni di recupero dei rifiuti e delle materie prime secondarie a livello transfrontaliero, il che a sua volta dovrebbe favorire l'espansione delle catene del valore del riutilizzo e del riciclaggio. Non dovrebbero essere considerati rifiuti gli indumenti usati che, in base a una valutazione professionale da parte degli operatori del settore, delle imprese sociali e dei soggetti dell'economia sociale presso il punto di raccolta dove li hanno conferiti gli utilizzatori finali, sono ritenuti idonei al riutilizzo. Se il riutilizzo o il riciclaggio non sono tecnicamente possibili, è comunque opportuno applicare la gerarchia dei rifiuti evitando, ove possibile, lo smaltimento in discarica, in particolare per i prodotti tessili biodegradabili che sono una fonte di emissioni di metano, e usando sistemi di recupero di energia in caso di incenerimento.
(32) Le esportazioni di prodotti tessili usati e di scarto fuori dall'UE sono in costante aumento, tanto da rappresentare la quota maggiore del mercato del riutilizzo dei tessili post-consumo prodotti nell'UE. Poiché con l'introduzione della raccolta differenziata entro il 2025 i rifiuti tessili oggetto di raccolta differenziata aumenteranno notevolmente, al fine di garantire un'elevata protezione dell'ambiente è importante intensificare gli sforzi per combattere il fenomeno delle spedizioni illegali nei paesi terzi di rifiuti non dichiarati come tali. Partendo dal regolamento …/… [OP: inserire le istituzioni autrici e il numero del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti e completare la nota](24) e tenendo presente l'obiettivo di garantire la gestione sostenibile dei prodotti tessili post-consumo e contrastare le spedizioni illegali di rifiuti, è opportuno disporre che tutti i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri oggetto di raccolta differenziata siano sottoposti a una cernita prima della spedizione. È inoltre opportuno che, finché non sono sottoposti a cernita da parte di un operatore formato alla cernita a fini di riutilizzo e riciclaggio e non rispettano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto, tutti questi prodotti siano considerati rifiuti e soggetti alla legislazione dell'Unione in materia, anche per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti. La cernita dovrebbe essere effettuata conformemente alle prescrizioni armonizzate grazie alle quali si ottiene una frazione riutilizzabile di alta qualità che soddisfa le esigenze dei mercati dei tessili di seconda mano nell'UE e nel mondo, e stabilendo criteri per distinguere tra prodotti usati e rifiuti. Le spedizioni di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati dovrebbero essere accompagnate da informazioni che dimostrino che tali articoli sono il risultato di un'operazione di cernita o di preparazione per il riutilizzo e che sono idonei a essere riutilizzati e conformi alle norme nazionali del paese di destinazione. Nel contempo, è opportuno riconoscere che non tutti i capi di abbigliamento di seconda mano riutilizzabili che sono esportati sono riutilizzati nei paesi destinatari e potrebbero essere buttati via senza essere utilizzati, sovraccaricando i sistemi di gestione dei rifiuti dei paesi destinatari. È opportuno dare priorità a misure supplementari per ridurre le esportazioni di prodotti tessili di seconda mano massimizzando il riutilizzo locale. [Em. 25]
(33) Per poter conseguire gli obiettivi della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero rivedere i programmi di prevenzione dei rifiuti alimentari per includervi nuove misure, coinvolgendo diversi partner del settore pubblico e privato, tra cui produttori, distributori, fornitori, rivenditori e fornitori di servizi di ristorazione, nonché attori dell'economia sociale e organizzazioni ambientali e dei consumatori, con azioni coordinate e mirate per affrontare criticità specifiche e intervenire su atteggiamenti e comportamenti che generano rifiuti alimentari. Nel preparare tali programmi gli Stati membri potrebbero prendere spunto dalle raccomandazioni del panel di cittadini sugli sprechi alimentari. [Em. 26]
(34) Una responsabilità e una governance chiare delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari sono fondamentali per garantire un coordinamento efficace delle azioni volte a stimolare il cambiamento e centrare gli obiettivi della presente direttiva. Dato che molte autorità hanno un programma comune e che vi sono numerosi portatori di interessi impegnati nella lotta contro i rifiuti alimentari negli Stati membri, è necessaria un'autorità competente incaricata del coordinamento generale delle azioni a livello nazionale.
(35) A livello dell'Unione è opportuno fornire informazioni più dettagliate sulla gestione comunale dei prodotti tessili post consumo per monitorare in modo più efficace il riutilizzo dei prodotti, inteso sia come riutilizzo che come preparazione per il riutilizzo, anche in vista di un'eventuale definizione futura di obiettivi in termini di prestazioni. I dati sul riutilizzo e sulla preparazione per il riutilizzo sono fondamentali per monitorare il disaccoppiamento tra la produzione di rifiuti e la crescita economica e la transizione verso un'economia sostenibile, inclusiva e circolare. Pertanto questi flussi di dati dovrebbero essere gestiti dall'Agenzia europea dell'ambiente.
(35 bis) È fondamentale che la Commissione e gli Stati membri continuino a sviluppare, sostenere e ampliare le campagne di informazione ed educazione esistenti in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti, oltre a introdurne di nuove. Sebbene vi siano miglioramenti nella sensibilizzazione generale, in tutti i settori, in merito all'importanza della prevenzione e di una corretta gestione dei rifiuti, sono ancora necessari ulteriori progressi. [Em. 27]
(36) La disposizione dell'articolo 9, paragrafo 8, della direttiva 2008/98/CE, che conferisce il potere di adottare atti delegati per stabilire una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di sprechi alimentari, dovrebbe essere spostata, con leggere modifiche, in un nuovo articolo incentrato specificamente sulla prevenzione della produzione di rifiuti alimentari.
(36 bis) Al fine di facilitare l'interpretazione coerente dei dati sui rifiuti alimentari e degli obblighi di comunicazione da parte delle autorità nazionali, evitando nel contempo inutili oneri amministrativi a carico degli operatori della filiera alimentare, la Commissione dovrebbe adottare orientamenti per l'interpretazione degli atti delegati, sull'esempio degli orientamenti per la compilazione e la comunicazione dei dati sui rifiuti urbani(25) o degli orientamenti per la compilazione e la comunicazione dei dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio(26). [Em. 28]
(37) Al fine di allineare i codici della nomenclatura combinata elencati nella direttiva 2008/98/CE ai codici elencati nell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare l'allegato IV quater della direttiva 2008/98/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(38) Per garantire condizioni uniformi di attuazione della direttiva 2008/98/CE, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per istituire un formato armonizzato di iscrizione nel registro sulla base degli obblighi di informazione di cui all'articolo 22 ter, paragrafo 4, criteri di modulazione delle tariffe per l'applicazione dell'articolo 22 quater, paragrafo 3, lettera a), e una metodologia per il calcolo e la verifica del tasso di raccolta differenziata di cui all'articolo 22 quater, paragrafo 6, lettera c). È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(27).
(39) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/98/CE.
(39 bis) È importante che l'attuazione della direttiva 1999/31/CE(28) da parte degli Stati membri migliori in maniera notevole e rapida, considerato che i danni ambientali nell'Unione, compresi i problemi transfrontalieri, sono causati dalla comparsa e dalla diffusione di siti di scarico e discariche illegali nei vari Stati membri, come le discariche che non rispettano le norme e i requisiti di cui alla suddetta direttiva. In quanto tali, è opportuno che la Commissione valuti, riveda e, ove opportuno, presenti una proposta legislativa per modificare la direttiva 1999/31/CE del Consiglio. È importante che la valutazione esamini le modalità atte al rafforzamento delle disposizioni di attuazione. [Em. 29]
(40) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire migliorare la sostenibilità ambientale della gestione dei rifiuti tessili e alimentari e garantire la libera circolazione nel mercato interno di prodotti tessili usati e di scarto, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,.
(40 bis) È importante sottolineare la necessità che la Commissione continui ad adoperarsi per adeguare la gestione dei rifiuti ai principi dell'economia circolare e prenda in considerazione una revisione mirata rivolta ai rifiuti sanitari, in particolare a quelli farmaceutici provenienti dai nuclei domestici. Inoltre, è importante ridurre, riutilizzare e riciclare i materiali dei rifiuti sanitari per ridurre al minimo il loro impatto ambientale e l'esaurimento delle risorse, tutelando nel contempo la salute pubblica. Ciò contribuirebbe a sottolineare l'impegno dell'Unione verso una gestione responsabile dei rifiuti e renderebbe le strutture sanitarie e l'industria partner cruciali nei più ampi sforzi della Commissione di riduzione dei rifiuti e promozione della sostenibilità. [Em. 30]
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche
La direttiva 2008/98/CE è così modificata:
1) all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:"
"a) gli effluenti gassosi emessi in atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*;
________________
* Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).;"
"
2) all'articolo 3 sono inseriti i paragrafi seguenti:"
"4 ter) "produttore di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater", qualsiasi fabbricante, importatore o distributore o altra persona fisica o giuridica, esclusi coloro che immettono sul mercato prodotti tessili e calzaturieri usati elencati nell'allegato IV quater e prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater derivati da detti prodotti usati o di scarto o da loro parti, le imprese che occupano meno di 10 persone e il cui fatturato annuo e totale di bilancio non supera i 2 milioni di EUR, nonché i lavoratori autonomi che confezionano prodotti personalizzati e che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, anche mediante contratti a distanza ai sensi dell'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*:
a)
sono stabiliti in uno Stato membro e fabbricano prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater con il proprio nome o marchio, oppure li fanno progettare o fabbricare e li immettono per la prima volta con il proprio nome o marchio nel territorio di quello Stato membro; oppure
b)
sono stabiliti in uno Stato membro e rivendono sul territorio di detto Stato membro, con il proprio nome o marchio, i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater, fabbricati da altri produttori di cui alla lettera a), sui quali non compaiono il nome, la marca o il marchio del fabbricante; oppure
c)
sono stabiliti in uno Stato membro e forniscono per la prima volta in detto Stato membro a titolo professionale prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo; oppure
d)
vendono prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente agli utilizzatori finali, compresi i nuclei domestici o utilizzatori diversi dai nuclei domestici, in uno Stato membro, e sono stabiliti in un altro Stato membro o in un paese terzo;
4 quater) "messa a disposizione sul mercato", la fornitura di un prodotto per la distribuzione o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
4 quinquies) "organizzazione per l'adempimento della responsabilità dei produttori", la persona giuridica che organizza finanziariamente, o finanziariamente ed operativamente, l'adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori;
4 sexies) "piattaforma online", la piattaforma online quale definita all'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio**;
4 septies) "consumatore", la persona fisica che agisce a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
8 bis. "impresa sociale": soggetto di diritto privato che fornisce beni e servizi per il mercato in modo imprenditoriale e in conformità dei principi e delle caratteristiche dell'economia sociale, motivando la propria attività commerciale con obiettivi sociali. Le imprese sociali possono essere configurate in varie forme giuridiche; [Em. 31]
________________
* Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
** Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).;
"
3) all'articolo 9, le lettere g) e h) del paragrafo 1 e i paragrafi 5, 6 e 8 sono soppressi;
4) è inserito il seguente articolo 9 bis:"
"Articolo 9 bis
Prevenzione della produzione di rifiuti alimentari
1. Gli Stati membri adottano misure adeguate per prevenire la produzione di rifiuti alimentari lungo l'intera filiera alimentare, nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita al dettaglio e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici. Tali misure comprendono, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: [Em. 32]
a)
sviluppare e sostenere interventi che stimolino un cambiamento comportamentale per ridurre i rifiuti alimentari e campagne di informazione per sensibilizzare in merito alla prevenzione dei rifiuti alimentari e alla produzione alimentare; [Em. 33]
b)
individuare e affrontare le inefficienze nel funzionamento della filiera alimentare e sostenere la cooperazione tra tutti i soggetti, garantendo un'equa distribuzione dei costi e dei benefici delle misure di prevenzione, che possono comprendere:
–
la promozione di frutta e verdura con difetti estetici che non sono conformi alle norme di commercializzazione dell'UE o dell'UNECE, ma ancora adatte e sicure per il consumo locale o diretto, come stabilito dal regolamento delegato (UE) 2023/2429* della Commissione (frutta e verdura dall'aspetto sgradevole);
–
e l'intervento sulle pratiche di mercato che provocano sprechi alimentari, comprese quelle di cui alla direttiva (UE) 2019/633** del Parlamento europeo e del Consiglio; [Em. 34]
c)
incoraggiare la donazione di alimenti e altre forme diassicurare la ridistribuzione per il consumo umano, dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per l'ottenimento di prodotti non alimentari; [Em. 35]
d)
sostenere la formazione e lo sviluppo delle competenze, anche presso le autorità locali, e facilitare l'accesso alle opportunità di finanziamento, in particolare per le piccole e medie imprese e i soggetti dell'economia sociale.; [Em. 36]
d bis)
incoraggiare e promuovere le soluzioni innovative e tecnologiche che contribuiscono alla prevenzione dei rifiuti alimentari, come l'imballaggio intelligente destinato al prolungamento della durata di conservazione o a mantenere o migliorare lo stato degli alimenti confezionati in conformità del regolamento della Commissione (CE) n. 450/2009***, soprattutto durante il trasporto e la conservazione, e un'etichettatura più chiara sui prodotti alimentari e strumenti facili da utilizzare per ridurre la confusione e agevolare l'utilizzo delle indicazioni della data, in conformità del regolamento (UE) n. 1169/2011, contribuendo a evitare che i prodotti alimentari ancora commestibili siano buttati via inutilmente. [Em. 37]
Gli Stati membri provvedono affinché tutti i soggetti attivi nella filiera siano coinvolti in modo proporzionato alla loro capacità e al loro ruolo nel prevenire la produzione diprodurre rifiuti alimentari e nel prevenire tale produzione lungo la filiera alimentare, badando in particolare a evitare che le piccole e medie imprese subiscano un impatto sproporzionato. Gli Stati membri adottano misure appropriate per assicurare che gli operatori economici mettano i prodotti alimentari invenduti e sicuri per il consumo umano a disposizione per la donazione [Em. 38]
2. Gli Stati membri monitorano e valutano l'attuazione delle loro misure di prevenzione dei rifiuti alimentari, compreso il rispetto degli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari di cui al paragrafo 4, misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base della metodologia stabilita a norma del paragrafo 3. [Em. 39]
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 38 bis al fine di modificare la decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione e di integrare la presente direttiva per quanto riguarda la definizione di una metodologia comune e di requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari. [Em. 40]
3 bis. La metodologia, i metodi di misurazione e i dati utilizzati per misurare i livelli di rifiuti alimentari di cui al paragrafo 3 sono resi disponibili pubblicamente. [Em. 41]
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie e adeguate per conseguire, entro il 31 dicembre 2030, i seguenti obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari a livello nazionale:
a)
ridurre la produzione di rifiuti alimentari nella trasformazione e nella fabbricazione almeno del 20del 10 % rispetto alla quantità prodotta nel 2020come media annuale tra il 2020 e il 2022; [Em. 42]
b)
ridurre la produzione di rifiuti alimentari pro capite, complessivamente nel commercio al dettaglio e in altri tipi di distribuzione di prodotti alimentari, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione e nei nuclei domestici, almeno del 40del 30 % rispetto alla quantità generata nel 2020.come media annuale tra il 2020 e il 2022; [Em. 43]
5. Qualora uno Stato membro sia in grado di fornire, per un anno di riferimento precedente al 2020, dati raccolti utilizzando metodi comparabili alla metodologia e ai requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari di cui alla decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione, può essere utilizzato un anno di riferimento precedente. Detto anno di riferimento si applica a entrambi gli obiettivi di cui al paragrafo 4, lettere a) e b). Lo Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri l'intenzione di utilizzare un anno di riferimento precedente entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva e trasmette alla Commissione i dati e i metodi di misurazione utilizzati per raccoglierli e renderli disponibili pubblicamente. [Em. 44]
6. Se ritiene che i dati non soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta, entro sei mesi dal ricevimento di una notifica trasmessa a norma del paragrafo 5, una decisione con cui chiede allo Stato membro di utilizzare come anno di riferimento il 2020 o un anno diverso da quello proposto dallo Stato membro.
7. Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione riesamina gli obiettivi da raggiungere entro il 2030, stabiliti al paragrafo 4, al fine, se del caso, di modificarli e/o estenderli ad altre fasi della filiera alimentare e di valutare la possibilità di fissare nuovi obiettivi oltre il 2030. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di una proposta legislativa.;
7 bis. Gli Stati membri sono incoraggiati a coordinare le proprie azioni per prevenire lo spreco alimentare e a condividere le proprie migliori pratiche. [Em. 45]
7 ter. Entro il 31 dicembre 2025, la Commissione effettua una valutazione sui livelli adeguati per la definizione di obiettivi di riduzione di tutti i rifiuti alimentari della produzione primaria, compresi gli alimenti maturi non raccolti o utilizzati nelle aziende agricole. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di una proposta legislativa. [Em. 46]
7 quater. Entro il 31 dicembre 2027, la Commissione effettua una valutazione della possibilità di introdurre un obiettivo vincolante di almeno il 30 % per quanto riguarda l'articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera a), e di almeno il 50 % per quanto riguarda l'articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera b), da raggiungere entro il 2035 e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che può essere accompagnata da una proposta legislativa adeguata per attuare tale obiettivo. [Em. 47]
__________________________
* Regolamento delegato (UE) 2023/2429 della Commissione, del 17 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli, per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e per il settore delle banane, e che abroga il regolamento (CE) n. 1666/1999 della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 1333/2011 della Commissione (GU L 2023/2429 del 3.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2429/oj).
** Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 59).
*** Regolamento (CE) n. 450/2009 della Commissione, del 29 maggio 2009, concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 135 del 30.5.2009, pag. 3).";
"
4 bis) All'articolo 10, è inserito il seguente paragrafo:"
“Gli Stati membri sono incoraggiati, ove opportuno, a introdurre una cernita preventiva dei rifiuti urbani indifferenziati per evitare che i rifiuti, che possono essere recuperati per la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio, siano destinati all'incenerimento o smaltiti nelle discariche; “ [Em. 48]
"
4 ter) all'articolo 10, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
“Gli Stati membri adottano misure intese a garantire che i rifiuti che sono stati raccolti separatamente per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 22, non siano inceneriti o smaltiti in discarica, a eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l'incenerimento o lo smaltimento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 4.;” [Em. 49]
"
5) all'articolo 11, paragrafo 1, la terza frase è sostituita dallail terzo comma è sostituito dal seguente:"
"Fatto salvo l'articolo 10, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri istituiscono la raccolta differenziata almeno per la carta, metalliil metallo, la plastica e il vetro e, entro il 1º gennaio 2025, per i tessili, sono incoraggiati a istituire la raccolta differenziata per il legno.;" [Em. 50]
"
5 bis) all'articolo 11, dopo il terzo comma è inserito il comma seguente:"
“Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che sia in funzione un'infrastruttura sufficiente per la raccolta differenziata dei rifiuti e che questa sia resa facilmente accessibile per tutti i tipi di rifiuti e, ove opportuno, aumentano i punti di raccolta differenziata dei rifiuti. Qualora sia necessario migliorare i sistemi di raccolta dei rifiuti urbani, gli Stati membri vi provvedono senza indebito ritardo.;” [Em. 51]
"
6) all'articolo 11 ter, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
"1. La Commissione, in cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, redige relazioni sui progressi compiuti nel senso del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e all'articolo 11, paragrafo 3, al più tardi tre anni prima di ciascun termine ivi specificato.;"
"
7) sono inseriti i seguenti articoli da 22 bis a 22 quinquies:"
"Articolo 22 bis
Responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili
1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori abbiano la responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili per la casa, gli indumenti, gli accessori di abbigliamento e le calzature, gli indumenti e gli accessori di abbigliamento elencati nell'allegato IV quater ("prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri") che essi mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, conformemente agli articoli 8 e 8 bis. [Em. 52]
1 bis. Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 38 bis al fine di integrare la presente direttiva per quanto riguarda la definizione di ulteriori norme sull'istituzione della responsabilità estesa del produttore per i dispositivi di protezione personale di cui al regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio*. [Em. 53]
1 ter. Entro il 31 dicembre 2027, gli Stati membri provvedono affinché i produttori di tappeti e materassi di cui alla parte 2 bis (nuova) dell'allegato IV quater, composti principalmente da materiali tessili, che li mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, abbiano la responsabilità estesa del produttore, conformemente agli articoli 8 e 8 bis. Gli Stati membri possono decidere di istituire un regime di responsabilità estesa del produttore distinto, specificamente per questi articoli. [Em. 54]
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 38 bis per ampliare l'ambito di applicazione dell'allegato IV quater e per modificare l'allegato IV quater della presente direttiva al fine di allineare i codici della nomenclatura combinata elencati nell'allegato IV quater della presente direttiva ai codici elencati nell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio*. [Em. 55]
3. Gli Stati membri definiscono in modo chiaro, inclusivo ed equilibrato, conformemente all'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera a), i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nell'attuazione, nel monitoraggio e nella verifica del regime di responsabilità estesa del produttore di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i soggetti pertinenti siano pienamente coinvolti nel processo decisionale del regime di responsabilità estesa del produttore. Tali soggetti pertinenti comprendono:
a)
i produttori che immettono prodotti sul mercato dello Stato membro;
b)
le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi;
c)
i gestori pubblici o privati di rifiuti;
d)
le autorità locali;
e)
i gestori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo;
f)
le imprese sociali, ivi comprese quelle locali; [Em. 56]
4. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater coprano i costi relativi a:
a)
la raccolta dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati o di scarto elencati nell'allegato IV quater e la successiva gestione dei rifiuti, comprendenti quanto segue:
1)
la raccolta di tali prodotti tessili usati per il riutilizzo e la raccolta differenziata dei prodotti tessili di scarto ai fini della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio a norma degli articoli 22 quater e 22 quinquies; [Em. 57]
2)
il trasporto dei quantitativi raccolti di cui al punto 1) ai fini della successiva cernita per il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e le operazioni di riciclaggio a norma dell'articolo 22 quinquies; [Em. 58]
3)
la cernita, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e smaltimento dei quantitativi raccolti di cui al punto 1); [Em. 59]
4)
la raccolta, il trasporto e il trattamento di cui ai punti 1) e 2) dei rifiuti prodotti dalle imprese sociali e da altri operatori estranei al settore dei rifiuti e appartenenti al sistema di raccolta di cui all'articoloprodotti tessili usati per il riutilizzo e la raccolta differenziata dei prodotti tessili di scarto ai fini della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio a norma degli articoli 22 quater, paragrafi 5 e 11 e 22 quinquies; [Em. 60]
b)
lo svolgimento di un'indagine sulla composizione dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti a norma dell'articolo 22 quinquies, paragrafo 6;
c)
la diffusione di informazioni, anche attraverso campagne di informazione e attività di comunicazione adeguate, su consumo sostenibile, prevenzione dei rifiuti, riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, altri tipi di recupero e smaltimento dei prodotti tessili e calzaturieri, conformemente all'articolo 22 quater, paragrafi 13, 14 e 17; [Em. 61]
d)
la raccolta dei dati e la comunicazione dei medesimi alle autorità competenti a norma dell'articolo 37;
e)
il sostegno alla ricerca e allo sviluppo per migliorare i processi di cernita e riciclaggio in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, in particolare al fine di espandere il riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso, fatta salva la normativa dell'Unione sugli aiuti di Stato. [Em. 62]
e bis)
le operazioni di riutilizzo e riparazione, ivi compresi la ricerca e lo sviluppo per il loro miglioramento. [Em. 63]
5. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater coprano i costi di cui al paragrafo 4 del presente articolo in relazione ai prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto di cui all'allegato IV quater depositati presso i punti di raccolta istituiti a norma dell'articolo 22 quater, paragrafi 5 e 11, qualora tali prodotti siano stati messi a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro dopo il [O.P. inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva], compresi i prodotti tessili usati e i rifiuti tessili che possono essere raccolti attraverso sistemi di ritiro privati e successivamente aggregati ai prodotti tessili raccolti a norma dell'articolo 22 quater, paragrafo 5. [Em. 64]
6. I costi da coprire di cui al paragrafo 4 non superano quelli necessari per fornire i servizi ivi menzionati in modo economicamente efficiente e in linea con la gerarchia dei rifiuti e sono fissati in maniera trasparente tra i soggetti interessati. [Em. 65]
6 bis. I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori provvedono affinché i produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater, siano iscritti al registro dei produttori di cui all'articolo 22 ter nello Stato membro in cui si trova il consumatore prima di inserirne i prodotti sulle loro piattaforme. [Em. 66]
7. Ai fini della conformità all'articolo 30, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2022/2065, gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di piattaforme online che rientrano nell'ambito di applicazione del capo 3, sezione 4, di detto regolamento, che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con produttori che offrono prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater ai consumatori situati nell'Unione, ricevano dai produttori le seguenti informazioni:
a)
informazioni sull'iscrizione nel registro dei produttori di cui all'articolo 22 ter nello Stato membro in cui si trova il consumatore e il numero o i numeri di registrazione del produttore in tale registro;
b)
un'autocertificazione con cui il produttore si impegna a offrire esclusivamente prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater per i quali i requisiti in materia di responsabilità estesa del produttore di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo e all'articolo 22 quater, paragrafo 1, sono soddisfatti nello Stato membro in cui si trova il consumatore.
8. Gli Stati membri provvedono affinché i regimi di responsabilità estesa del produttore di cui al paragrafo 1 siano istituiti entro il [OP: inserire la data corrispondente a trenta18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] conformemente agli articoli 8, 8 bis e da 22 bis a 22 quinquies. [Em. 67]
Articolo 22 ter
Registro dei produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri
1. Gli Stati membri istituiscono un registro dei produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater al fine di verificare il rispetto, da parte dei produttori, degli articoli 22 bis e 22 quater, paragrafo 1.
Gli Stati membri provvedono affinché il registro fornisca collegamenti ad altri registri nazionali per agevolare la registrazione dei produttori in tutti gli Stati membri. Il registro è gratuito e facilmente accessibile online per il pubblico. [Em. 68]
2. Gli Stati membri rendono obbligatoria l'iscrizione dei produttori nel registro di cui al paragrafo 1. A tal fine, gli Stati membri impongono ai produttori di presentare una domanda di registrazione in ciascuno Stato membro in cui mettono a disposizione sul mercato per la prima volta prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater.
2 bis. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri del collegamento al registro nazionale entro 30 giorni dall'istituzione del registro stesso. [Em. 69]
3. Gli Stati membri consentono ai produttori di mettere a disposizione sul mercato per la prima volta nel loro territorio prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater solo se essi o, in caso di autorizzazione, i loro rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore sono registrati in tale Stato membro.
4. La domanda di registrazione contiene gli elementi di informazione seguenti:
a)
il nome, il marchio e le marche (se disponibili) con cui il produttore opera nello Stato membro e l'indirizzo del produttore, compresi codice postale, località, via e numero civico, Stato, eventuale numero di telefono, sito internet, indirizzo e-mail e recapito di un punto di contatto unico;
b)
il codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente, e il codice fiscale dell'Unione o nazionale;
c)
i codici della nomenclatura combinata dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater che il produttore intende mettere a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio dello Stato membro;
d)
il nome, il codice postale, la località, la via e il numero civico, lo Stato, il numero di telefono, l'indirizzo web, l'indirizzo di posta elettronica e il codice di identificazione nazionale dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, il numero di registrazione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente, il numero di identificazione fiscale dell'Unione o nazionale dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore e il mandato del produttore rappresentato;
e)
una dichiarazione del produttore o dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore attestante che le informazioni fornite sono veritiere.
5. Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi di cui al presente articolo possano essere adempiuti, per conto del produttore, da un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore.
Se un produttore ha designato un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, quest'ultima adempie, mutatis mutandis, gli obblighi di cui al presente articolo, salvo disposizioni contrarie dello Stato membro.
6. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente:
a)
riceva, mediante un sistema di elaborazione elettronica dei dati, domande di registrazione dei produttori di cui al paragrafo 2 i cui dettagli sono resi disponibili in modo visibile sul sito web delle autorità competenti; [Em. 70]
b)
autorizzi le registrazioni e fornisca un numero di registrazione entro al massimo 12 settimane dal momento in cui sono fornite le informazioni di cui al paragrafo 4;
c)
possa stabilire modalità dettagliate relative alle prescrizioni e al processo di registrazione senza aggiungere prescrizioni sostanziali a quelle di cui al paragrafo 4;
d)
possa esigere dai produttori il pagamento di tariffe proporzionate e basate sui costi per il trattamento delle domande di cui al paragrafo 2.
7. L'autorità competente può rifiutare o revocare la registrazione del produttore qualora le informazioni di cui al paragrafo 4 e le relative prove documentali non siano fornite o non siano sufficienti oppure se il produttore non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 4, lettera d).
8. Gli Stati membri impongono al produttore o, se del caso, all'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore di notificare senza indebito ritardo all'autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni contenute nella registrazione a norma del paragrafo 4, lettera d), e qualsiasi cessazione definitiva in merito alla messa a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio dello Stato membro dei prodotti tessili e calzaturieri oggetto della registrazione. Il produttore che ha cessato di esistere è escluso dal registro dei produttori.
9. Qualora Le informazioni contenute nel registro dei produttori non sianosono accessibili al pubblico, leggibili meccanicamente, classificabili e ricercabili, nel rispetto delle norme aperte per l'uso da parte di terzi. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori abbiano accesso gratuito al registro. [Em. 71]
9 bis. Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione valuta la fattibilità dell'istituzione di un registro a livello dell'Unione per i produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater. Tale valutazione comprende i potenziali benefici le sfide e la capacità amministrativa necessaria per l'attuazione di tale registro a livello dell'Unione. [Em. 72]
10. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato armonizzato per l'iscrizione nel registro sulla base degli obblighi di informazione di cui al paragrafo 4. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2.
Articolo 22 ter bis
Orientamenti sulla comunicazione per le imprese
La Commissione europea elabora orientamenti completi per i produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri per riferire in formato elettronico alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore le informazioni necessarie di cui all'articolo 22 quater, paragrafi 13 e 17. Detti orientamenti includono almeno:
a)
indicazioni chiare riguardo agli intervalli di comunicazione, per incoraggiare la presentazione e l'analisi tempestive dei dati;
b)
le specifiche per la struttura e il formato della comunicazione dei dati per garantire l'uniformità, la coerenza e la facilità di aggregazione dei dati per le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore. [Em. 73]
Articolo 22 quater
Organizzazioni per l'adempimento della responsabilità dei produttori per i prodotti tessili
1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater designino un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore che adempia per loro conto gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 22 bis.
2. Gli Stati membri impongono alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che intendono adempiere gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori a norma degli articoli 8 bis, paragrafo 3, 22 bis, 22 ter e 22 quinquies e del presente articolo di ottenere un'autorizzazione da parte di un'autorità competente. La procedura di autorizzazione include:
a)
criteri chiari per le qualifiche e le competenze delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, che garantiscano anche la necessaria esperienza nella gestione dei rifiuti, nella sostenibilità e nella valutazione d'impatto ambientale;
b)
procedure dettagliate per la risoluzione di controversie o questioni che possono sorgere tra le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore e i produttori, compresi i meccanismi di ricorso contro le decisioni. [Em. 74]
3. Gli Stati membri impongono alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore di garantire che i contributi finanziari che ricevono dai produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater:
a)
si basino sul peso e sulla quantità dei prodotti interessati e, per i prodotti tessili elencati nell'allegato IV quater, parte 1, siano modulati sulla base delle specifiche per la progettazione ecocompatibile adottate a norma del regolamento.../... del Parlamento europeo e del Consiglio [O.P. inserire il numero di serie del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili una volta adottato]** più pertinenti per la prevenzione dei rifiuti tessili e per il loro trattamento dei tessili, in linea con la gerarchia dei rifiuti e con le corrispondenti metodologie di misurazione per i criteri adottati a norma di detto regolamento, o sulla base di altre normative dell'Unione che stabiliscono criteri e metodi di misurazione armonizzati per i prodotti tessili e che garantiscono il miglioramento della sostenibilità ambientale e della circolarità dei tessili; [Em. 75]
b)
siano adeguati per tenere conto di eventuali ricavi delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore derivanti dal riutilizzo, dalla preparazione per il riutilizzo o dal valore delle materie prime secondarie provenienti da rifiuti tessili riciclati;
c)
garantiscano un trattamento equo dei produttori indipendentemente dalla loro origine o dimensione, senza imporre oneri sproporzionati a quelli, comprese le piccole e medie imprese, che producono quantità modeste di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater.
4. Ove necessario per evitare distorsioni del mercato interno e garantire la coerenza con le specifiche per la progettazione ecocompatibile adottate a norma dell'articolo 4, in combinato disposto con l'articolo 5 del regolamento .../... [O.P.: inserire il numero di serie del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili una volta adottato], la Commissione può adottareadotta atti di esecuzione che stabiliscono i criteri di modulazione delle tariffe per l'applicazione del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo. Detto atto di esecuzione non riguarda la determinazione precisa del livello dei contributi ed è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. [Em. 76]
5. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore istituiscano un sistema di raccolta differenziata per i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto elencati nell'allegato IV quater, indipendentemente dalla loro natura, composizione materiale, condizione, marca, marchio o origine, nel territorio di uno Stato membro in cui mettono tali prodotti a disposizione sul mercato per la prima volta. Il sistema di raccolta differenziata:
a)
offre la raccolta di detti prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto ai soggetti di cui al paragrafo 6, lettera a), e prevede le modalità pratiche necessarie per la raccolta e il trasporto dei medesimi prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto, compresa la fornitura gratuita di contenitori adeguati per la raccolta e il trasporto ai punti di raccolta collegati ("punti di raccolta collegati");
b)
garantisce la raccolta gratuita, con un calendario flessibile che si adegui alla domanda, di detti prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto raccolti nei punti di raccolta collegati, con una frequenza proporzionale all'area di copertura e al volume dei prodotti tessili e calzaturieri usati e di scarto abitualmente raccolti in tali punti di raccolta; [Em. 77]
c)
garantisce la raccolta gratuita dei rifiuti generati dalle imprese sociali e da altri operatori che non operano nel settore dei rifiuti, provenienti da detti prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri, raccolti attraverso i punti di raccolta collegati, e promuove il pieno coordinamento tra le imprese sociali e le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore. [Em. 78]
Qualsiasi forma di coordinamento tra le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore rimane soggetta alle norme dell'Unione in materia di concorrenza.
6. Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di raccolta di cui al paragrafo 5:
a)
consista in punti di raccolta istituiti per loro conto dalle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore e dai gestori di rifiuti in collaborazione con uno o più dei seguenti soggetti: imprese sociali ed enti dell'economia sociale, distributori, autorità pubbliche o terzi che effettuano la raccolta per loro conto di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto elencati nell'allegato IV quater e altri punti di raccolta volontari;
b)
copra l'intero territorio dello Stato membro tenendo conto dell'entità e della densità della popolazione, del volume previsto di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri, usati e di scarto, elencati nell'allegato IV quater, dell'accessibilità e della vicinanza degli utilizzatori finali, senza limitarsi alle zone in cui la raccolta e la successiva gestione di tali prodotti sono redditizie;
c)
realizzi un aumento costante del tasso di raccolta differenziata per raggiungere livelli tecnicamente realizzabili tenendo conto delle buone pratiche.
7. Gli Stati membri provvedono affinché il tasso di raccolta di cui al paragrafo 6, lettera c), sia calcolato conformemente ai paragrafi 8 e 9.
8. Il tasso di raccolta differenziata di cui al paragrafo 6, lettera c), è espresso dalla percentuale ottenuta dividendo il peso dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri di scarto elencati nell'allegato IV quater raccolti a norma del paragrafo 5 in un dato anno civile in uno Stato membro per il peso degli analoghi prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri di scarto generati e raccolti come rifiuti urbani mistimessi a disposizione sul mercato in un determinato anno civile in uno Stato membro. [Em. 79]
9. Entro ... [12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva modificativa] la Commissione adotta atti di esecuzionedelegati per stabilire la metodologia per il calcolo e la verifica del tasso di raccolta differenziata di cui al paragrafo 6, lettera c). Detto atto di esecuzionedelegato è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 238 bis. [Em. 80]
10. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore non possano rifiutare la partecipazione delle autorità pubbliche locali, delle imprese sociali e di altri gestori della preparazione per il riutilizzo e del riutilizzo al sistema di raccolta differenziata istituito a norma del paragrafo 5. [Em. 81]
11. Fatti salvi il paragrafo 5, lettere a) e b), e il paragrafo 6, lettera a), gli Stati membri provvedono affinché le imprese sociali possano mantenere e gestire i propri punti di raccolta differenziata e ricevano un trattamento paritario o preferenziale nell'ubicazione dei punti di raccolta differenziata. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità locali, le imprese sociali e i soggetti dell'economia sociale partecipanti ai punti di raccolta collegati a norma del paragrafo 6, lettera a), non siano tenuti a consegnare all'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri raccolti, usati e di scarto, di cui all'allegato IV quater. [Em. 82]
12. Gli Stati membri provvedono affinché i punti di raccolta istituiti a norma dei paragrafi 5, 6 e 11 non siano soggetti agli obblighi di registrazione oe autorizzazione di cui alla presente direttiva. [Em. 83]
13. Gli Stati membri provvedono affinché, in aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore mettano a disposizione degli utilizzatori finali, in particolare dei consumatori, le seguenti informazioni relative al consumo sostenibile, al riutilizzo e alla gestione del fine vita di tessili e calzature e riguardanti i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater che i produttori mettono a disposizione sul territorio di uno Stato membro:
a)
il ruolo dei consumatori nel contribuire alla prevenzione dei rifiuti, comprese le migliori pratiche, in particolare la promozione di modelli di consumo sostenibili e di una buona cura dei prodotti durante l'uso;
b)
le modalità di riutilizzo e riparazione disponibili per i prodotti tessili e le calzature, comprese l'ubicazione dei punti di raccolta e le corrette modalità di donazione dei prodotti tessili; [Em. 84]
c)
il ruolo dei consumatori nel contribuire correttamente alla raccolta differenziata di prodotti tessili e calzature usati e di scarto; [Em. 85]
d)
l'impatto sull'ambiente, sulla salute umana e sui diritti sociali e umani della produzione tessile, in particolare delle pratiche di "moda veloce" e del consumo, del riciclaggio e di altri tipi di recupero e smaltimento nonché dello smaltimento inappropriato dei rifiuti tessili e calzaturieri, come la dispersione o lo smaltimento in rifiuti urbani misti.
14. Gli Stati membri provvedono affinché l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore fornisca periodicamente le informazioni di cui al paragrafo 13 e dette informazioni siano aggiornate presso il punto di vendita e rese accessibilie diffuse mediante, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quanto segue: [Em. 86]
a)
un sito web accessibile al pubblico e di facile utilizzo o altri mezzi di comunicazione elettronica; [Em. 87]
b)
informazioni negli spazi pubblici e nei punti di raccolta; [Em. 88]
c)
coinvolgimento della collettività tramite programmi e campagne educativi; [Em. 89]
d)
segnaletica in una o più lingue di facile comprensione per gli utilizzatori e i consumatori.
15. Qualora, in uno Stato membro, più organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore siano autorizzate ad adempiere per conto dei produttori gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri provvedono affinché esse, al fine di una qualità del servizio uniforme su tutto il territorio, coprano l'intero territorio dello Stato membro del sistema di raccolta differenziata per i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto elencati nell'allegato IV quater. Gli Stati membri, compresi quelli in cui una sola organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore è autorizzata ad adempiere per conto dei produttori gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, incaricano l'autorità competente, o un terzo indipendente designato a tal fine, di controllare che le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore adempiano i loro obblighi in modo coordinato e conformemente alle norme dell'Unione in materia di concorrenza. [Em. 90]
16. Gli Stati membri impongono alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore di garantire la riservatezza dei dati in loro possesso per quanto riguarda le informazioni riservate o le informazioni direttamente attribuibili ai singoli produttori o ai loro rappresentanti autorizzati. Detta riservatezza è mantenuta durante tutti i processi di gestione, archiviazione e comunicazione dei dati, con l'adozione di solide misure di sicurezza e norme di protezione dei dati, allo scopo di impedire accessi non autorizzati o potenziali violazioni dei dati. [Em. 91]
17. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore pubblichino sui loro siti web, in aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3, lettera e):
a)
almeno ogni anno, nel rispetto della riservatezza commerciale e industriale, le informazioni sulla quantità e sul peso di prodotti immessi sul mercato, sul tasso di raccolta differenziata dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto elencati nell'allegato IV quater, compresi i prodotti invenduti, sulla quantità di rifiuti tessili raccolta dalle imprese sociali, sui tassi di riutilizzo, di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio, specificando separatamente il tasso di riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso, realizzati dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, e sui tassi di altri tipi di recupero, smaltimento ed esportazione; [Em. 92]
b)
le informazioni sulla procedura di selezione dei gestori di rifiuti selezionati a norma del paragrafo 18.;
b bis)
dati chiari e sintetici sull'impatto ambientale dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri, compreso l'impatto sull'ambiente e sulla salute umana, in particolare per quanto riguarda le pratiche della moda veloce, il consumo, il riciclaggio e altri tipi di recupero e smaltimento; dette informazioni riguardano inoltre lo smaltimento inappropriato dei rifiuti tessili e calzaturieri, come la dispersione o lo smaltimento nei rifiuti urbani indifferenziati e i provvedimenti adottati per mitigare tale impatto. [Em. 93]
18. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore adottino una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria per i gestori di rifiuti, basata su criteri di aggiudicazione chiari, equi e trasparenti e tale da non imporre oneri sproporzionatialcun onere sproporzionato alle piccole e medie imprese per procurarsi(PMI), tenendo in considerazione le realtà operative dei gestori di rifiuti e assicurando un accesso equo ai servizi di gestione dei rifiuti da gestori di rifiuti di cui al paragrafo 6, lettera a), e da altri gestori dei rifiuti per effettuare il successivo trattamento dei rifiuti. [Em. 94]
19. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore impongano ai produttori di comunicare annualmente i dati relativi ai prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater messi a disposizione sul mercato.
Articolo 22 quinquies
Gestione dei rifiuti tessili
1. Gli Stati membri provvedono, entro il 1º gennaio 2025 e fatto salvo l'articolo 10, paragrafi 2 e 3, alla raccolta differenziata dei tessili per il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio. [Em. 95 - non concerne la versione italiana]
2. Gli Stati membri provvedono affinché le infrastrutture e le operazioni di raccolta, carico e scarico, trasporto e stoccaggio, nonché tutte le e altre operazioniprocedure di movimentazione dei rifiuti tessili, comprese le successive operazioni di cernita e trattamento, siano adeguatamente protette dagli agenti atmosferici avversi e da altre potenziali fonti di contaminazione, quali agenti inquinanti, sostanze chimiche o materiali pericolosi, al fine di per prevenire danni e contaminazioni incrociate dei prodotti tessili usati raccolti e dei prodotti tessili di scarto. La raccolta differenziata dei prodotti tessili usati e di scarto è sottoposta a un rigoroso processo di controllo professionale presso il punto di raccolta differenziata per identificare e rimuovere. Detto controllo identifica e rimuove gli articoli o i materiali ononché le sostanze non correttamente conferiti che costituiscono una fontepotenziali fonti di contaminazione. [Em. 96]
3. Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto raccolti separatamente a norma dell'articolo 22 quater, paragrafo 5, siano considerati rifiuti al momento della raccolta.
Per quanto riguarda i tessili diversi dai prodotti elencati nell'allegato IV quater, nonché i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri invenduti elencati nell'allegato IV quater, gli Stati membri provvedono affinché le diverse frazioni di materiali tessili e di prodotti tessili siano tenute separate nel punto di produzione dei rifiuti, qualora tale separazione faciliti il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio successivi. Detta separazione è effettuata in modo efficiente, al fine di massimizzare il recupero delle risorse e i benefici ambientali, compreso il riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso, ove il progresso tecnologico lo consenta, e in modo economicamente vantaggioso. [Em. 97]
4. Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto raccolti separatamente a norma dell'articolo 22 quater, paragrafo 5, siano sottoposti ad operazioni di cernita per garantirne il trattamento in conformità della gerarchia dei rifiuti istituita all'articolo 4, paragrafo 1.
5. Gli Stati membri provvedono affinché le operazioni di cernita dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto raccolti separatamente a norma dell'articolo 22 quater, paragrafo 5, ottemperino ai seguenti obblighi:
a)
l'operazione di cernita è finalizzata a ottenere prodotti tessili per il riutilizzo e per la preparazione per il riutilizzo;
b)
le operazioni di cernita per il riutilizzo selezionano i prodotti tessili a un livello adeguato di granularità, consentendo una cernita articolo per articolo e separando le frazioni idonee al riutilizzo diretto da quelle che devono essere sottoposte a ulteriori operazioni di preparazione per il riutilizzo, e li destinano a uno specifico mercato del riutilizzo che applica criteri di cernita aggiornati pertinenti per il mercato ricevente; [Em. 98]
c)
i prodotti giudicati non idonei al riutilizzo sono selezionati per il riciclaggio e, se il progresso tecnologico lo consente, in particolare per illinea con la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, viene data priorità alla valorizzazione e alla rifabbricazione rispetto al riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso; [Em. 99]
d)
i risultati delle operazioni di cernita e delle successive operazioni di recupero finalizzate al riutilizzo soddisfano i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 6.
Gli Stati membri possono istituire meccanismi per il monitoraggio e la verifica periodici delle operazioni di cernita al fine di garantire il rispetto dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d). [Em. 100]
5 bis. L'operazione di cernita segue il principio della prossimità, privilegiando la cernita locale e minimizzando l'impatto ambientale dei trasporti. [Em. 101]
6. Entro il 31 dicembre 2025 e successivamente ogni cinquetre anni gli Stati membri effettuano un'indagine sulla composizione dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti per determinare la percentuale e la composizione in conformità dell'allegato IV quater di rifiuti tessili ivi contenuti. Gli Stati membri provvedono affinché, sulla base delle informazioni ottenute, le autorità competenti possano chiedere alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore di adottare misure correttive per ampliare la loro rete di punti di raccolta e condurre campagne di informazione a norma dell'articolo 22 quater, paragrafi 13 e 14. Gli Stati membri provvedono affinché i risultati di tali indagini siano disponibili al pubblico. [Em. 102]
7. Gli Stati membri provvedono affinché, al fine di distinguere tra tessili usati e di scarto, le spedizioni di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati di cui si sospetta che siano rifiuti possano esseresono ispezionate dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare il rispetto degli obblighi minimi di cui ai paragrafi 8 e 9 per le spedizioni di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati elencati nell'allegato IV quater e controllati di conseguenza. [Em. 103]
8. Gli Stati membri provvedono affinché le spedizioni organizzate su base professionale di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati siano conformi agli obblighi minimi di conservazione della documentazione di cui al paragrafo 9 e siano accompagnate almeno dalle seguenti informazioni:
a)
una copia della fattura e del contratto relativi alla vendita o al trasferimento di proprietà dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri in cui si dichiara che sono destinati al riutilizzo diretto e che sono idonei a tale scopo;
b)
la prova di una precedente operazione di cernita effettuata in conformità del presente articolo e, se disponibili, dei criteri adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, sotto forma di una copia dei registri di ogni balla della partita e di un protocollo contenente tutte le informazioni di registrazione di cui al paragrafo 9;
c)
una dichiarazione rilasciata dalla persona fisica o giuridica in possesso dei prodotti tessili, associati ai tessili o calzaturieri usati che organizza, a titolo professionale, il trasporto di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati, attestante che nessuno dei materiali contenuti nella spedizione è un rifiuto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1;
d)
un'adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un imballaggio adeguato e un adeguato accatastamento del carico, affinché sia mantenuta l'integrità e la qualità dei prodotti tessili destinati al riutilizzo durante l'intero processo di trasporto. [Em. 104]
9. Gli Stati membri provvedono affinché le spedizioni di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati rispettino i seguenti obblighi minimi di conservazione della documentazione:
a)
il registro delle operazioni di cernita o preparazione per il riutilizzo è apposto in modo sicuro ma non permanente sull'imballaggio; [Em. 105 - non concerne la versione italiana]
b)
la documentazione contiene le seguenti informazioni:
1)
una descrizione completa dell'articolo o degli articoli presenti nella balla che riporti il livello di cernita più dettagliato cui i prodotti tessili sono stati sottoposti durante le operazioni di cernita o preparazione per il riutilizzo. Detta descrizione comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,, quali tipo di indumenti, taglia, colore, genere, composizione del materiale e qualsiasi altra caratteristica pertinente che contribuisca a un riutilizzo e a un riciclaggio efficienti; [Em. 106]
2)
il nome e l'indirizzo dell'impresa responsabile della cernita finale o della preparazione per il riutilizzo, che garantisca la trasparenza del processo e la responsabilità per la qualità degli articoli. [Em. 107]
10. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora le autorità competenti di uno Stato membro accertino che una spedizione prevista di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati consiste in rifiuti, i costi delle analisi, delle ispezioni e del magazzinaggio appropriati dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati di cui si sospetta che siano rifiuti possano essere imputati ai produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater, a terzi che agiscono per loro conto o ad altre persone che organizzano la spedizione.
10 bis. In conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio****, modificato dal regolamento (UE) ... / ... del Parlamento europeo e del Consiglio [O.P.: inserire il numero di riferimento del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, dopo l'adozione]*****, i rifiuti tessili non sono mescolati con i prodotti tessili usati. [Em. 108]
10 ter. Gli Stati membri si adoperano affinché la spedizione di prodotti tessili usati verso paesi terzi avvenga in conformità della legislazione nazionale di quei paesi terzi in materia di tutela ambientale, ordine pubblico, sicurezza pubblica o protezione sanitaria. [Em. 109]
10 quater. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione elabora uno studio per valutare l'applicazione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 6 della presente direttiva, ai polimeri plastici comunemente presenti nei rifiuti marini solidi, compresa la poliammide.
Ove opportuno, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire misure dettagliate sull'applicazione uniforme dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto in tutta l'Unione per i rifiuti marini, tenendo conto delle migliori pratiche già consolidate negli Stati membri. [Em. 110]
Articolo 22 quinquies bis
Obiettivi di riduzione dei rifiuti tessili
1. Entro il 30 giugno 2025 la Commissione effettua una valutazione riguardante i livelli adeguati per stabilire obiettivi per il 2032 in materia di riduzione dei rifiuti tessili, ivi compresi i livelli dei tassi di raccolta, preparazione per il riutilizzo, riutilizzo, riciclaggio dei prodotti tessili e graduale eliminazione del conferimento dei tessili in discarica. La valutazione comprende altresì un'analisi del livello di esportazioni di prodotti tessili usati verso paesi terzi e di estensione della responsabilità dei produttori a dette esportazioni. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di una proposta legislativa. [Em. 111]
__________________________
* Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).
** Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
*** Regolamento.../... (GU..., pag.) [O.P.: inserire i riferimenti di pubblicazione del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili];
**** Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).
***** Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti e che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056, (COM(2021) 709 final).";
"
8) all'articolo 29, il paragrafo 2 bis è soppresso;
9) è inserito il seguente articolo 29 bis:"
"Articolo 29 bis
Programmi di prevenzione dei rifiuti alimentari
1. Entro il [O.P. inserire la data corrispondente a due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa], gli Stati membri rivedono e adeguano i loro programmi di prevenzione dei rifiuti alimentari, in vista di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 4. Detti programmi contengono almeno le misure di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 9 bis, paragrafo 1, e, se del caso, le misure elencate negli allegati IV e IV bis.
2. Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti responsabili del coordinamento delle misure di riduzione dei rifiuti alimentari attuate per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 4, e ne informa la Commissione entro il [O.P. inserire la data corrispondente a tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa]. La Commissione pubblica successivamente dette informazioni sul pertinente sito web dell'UE.;"
"
10) l'articolo 37 è così modificato:
a) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:"
"Ogni anno gli Stati membri comunicano all'Agenzia europea dell'ambiente i dati relativi all'attuazione dell'articolo 9, paragrafo 4, e i dati di cui all'articolo 22 quater, paragrafo 17, lettera a). Gli Stati membri non sono tenuti a comunicare dati quantitativi sul riutilizzo dei prodotti tessili a norma dell'articolo 9, paragrafo 4. Ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 9 bis, paragrafo 2.;"
"
b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:"
"7. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati di cui ai paragrafi 1, 3, 4 e 5 del presente articolo. Per la comunicazione dell'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), gli Stati membri utilizzano il formato stabilito nella decisione di esecuzione della Commissione, del 18 aprile 2012, che istituisce un questionario per le relazioni degli Stati membri sull'applicazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti. Ai fini della comunicazione relativa ai rifiuti alimentari, la metodologia elaborata a norma dell'articolo 9 bis, paragrafo 3, è presa in considerazione nello sviluppo del formato per la comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2, della presente direttiva.;"
"
11) l'articolo 38 è così modificato:
a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:"
"2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 9 bis, paragrafo 3, all'articolo 11 bis, paragrafo 10, all'articolo 27, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 38, paragrafi 2 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 luglio 2018. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [O.P. inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 9 bis, paragrafo 3, all'articolo 11 bis, paragrafo 10, all'articolo 22 bis, paragrafo 2, all'articolo 27, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 38, paragrafi 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.;"
"
b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"
"6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 9 bis, paragrafo 3, dell'articolo 11 bis, paragrafo 10, dell'articolo 22 bis, paragrafo 2, dell'articolo 27, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 38, paragrafi 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.;"
"
11 bis) è inserito l'articolo seguente:"
“Articolo 42 bis
Valutazione e revisione della direttiva quadro sui rifiuti
Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva. La Commissione presenta una relazione sui risultati della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Ove opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa.” [Em. 112]
"
11 ter) è inserito l'articolo seguente:"
“Articolo 42 ter
Valutazione e revisione della direttiva 1999/31/CE
Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione effettua una valutazione della direttiva 1999/31/EC del Consiglio. La Commissione presenta una relazione sui risultati al Parlamento europeo e al Consiglio. Ove opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa.” [Em. 113]
"
12) è inserito l'allegato IV quater conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre [O.P. inserire la data corrispondente a 1812 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. [Em. 114]
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
La presidente Il presidente
ALLEGATO IV quater
Prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della responsabilità estesa del produttore per determinati prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri
Parte 1
Prodotti tessili per la casa, indumenti e accessori di abbigliamento che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 22 bis
Codice NC
Descrizione
61 – tutti i codici elencati all'interno del capitolo
Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, a maglia o all'uncinetto
62 – tutti i codici elencati all'interno del capitolo
Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia o all'uncinetto
6301
Coperte (escluse quelle della voce 6301 10 00)
6302
Biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina
6303
Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto
6304
Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 9404
6309
Oggetti da rigattiere
6504
Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti
6505
Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite
Parte 2
Calzature, indumenti e accessori di abbigliamento che non sono composti principalmente da materiali tessili e che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 22 bis
Codice NC
Descrizione
4203
Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti (esclusi calzature e copricapo e loro parti, nonché i prodotti del capitolo 95, per es. parastinchi e maschere da scherma)
6401
Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti
6402
Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica
6403
Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale
6404
Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili
6405
Altre calzature
[Em. 115]
Prodotti tessili che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 22 bis
Decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione, del 3 maggio 2019, che integra la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 77).
Decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione, del 3 maggio 2019, che integra la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 77).
Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).
Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
Regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE (GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1).
Commissione europea, Eurostat, "Guidance for the compilation and reporting of data on municipal waste according to Commission Implementing Decisions (UE) 2019/1004 and (UE) 2019/1885, and the Joint Questionnaire of Eurostat and OECD" (Orientamenti per la compilazione e la comunicazione dei dati sui rifiuti urbani ai sensi delle decisioni di esecuzione (UE) 2019/1004 e (UE) 2019/1885 della Commissione e nell'ambito del questionario congiunto Eurostat/OCSE) (versione 2023), https://ec.europa.eu/eurostat/documents/342366/351811/Guidance+on+municipal+waste+data+collection/
Commissione europea, Eurostat, "Guidance for the compilation and reporting of data on packaging and packaging waste according to Decision 2005/270/EC" (Orientamenti per la compilazione e la comunicazione dei dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ai sensi della decisione 2005/270/CE) (versione 2023) https://ec.europa.eu/eurostat/documents/342366/351811/PPW+-+Guidance+for+the+compilation+and+reporting+of+data+on+packaging+and+packaging+waste.pdf/297d0cda-e5ff-41e5-855b-5d0abe425673?t=1621978014507
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).
Procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (rifusione)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro (rifusione) (COM(2022)0655 – C9-0163/2022 – 2022/0131(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0655),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0163/2022),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 ottobre 2022(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 30 novembre 2022(2),
– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(3),
– vista la lettera in data 23 marzo 2023 della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 110, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 dicembre 2023, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli articoli 110 e 59 del suo regolamento,
– visto il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0140/2023),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2024 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (rifusione)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee (COM(2023)0516 – C9-0326/2023 – 2023/0315(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0516),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 50 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0326/2023),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 gennaio 2024(1),
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la lettera della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,
– vista la relazione della commissione giuridica (A9-0062/2024),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2024 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 50 e 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Al fine di conseguire tale obiettivo, l'articolo 50 TFUE prevede che, per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività, il Parlamento europeo e il Consiglio deliberino mediante direttive. L'articolo 114 TFUE prevede altresì che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.
(2) L'eliminazione, nei vari Stati membri, degli ostacoli allo sviluppo delle attività delle associazioni senza scopo di lucro è essenziale per la realizzazione della loro libertà di stabilimento e di altre libertà fondamentali, quali la libertà di fornire e ricevere capitali e la libertà di fornire e ricevere servizi nel mercato interno. Mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative nazionali che influiscono sull'esercizio di tali libertà, la presente direttiva contribuirà alla realizzazione dell'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno. In tal modo, la presente direttiva darà un ulteriore contributo agli obiettivi di rafforzare l'integrazione europea, garantire la parità di trattamento, promuovere l'equità sociale e la prosperità per i cittadini dell'UE e agevolare l'esercizio effettivo della libertà di riunione e di associazione in tutta l'Unione. [Em. 1]
(3) Il 17 febbraio 2022 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione su uno Statuto delle associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere(3).
(4) Il 9 dicembre 2021 la Commissione europea ha adottato un piano d'azione per l'economia sociale(4). Nel piano d'azione la Commissione ha proposto misure specifiche volte a creare opportunità per l'avvio e lo sviluppo dei soggetti dell'economia sociale e a garantire una maggiore visibilità dell'economia sociale e del suo potenziale. Nella risoluzione del 6 luglio 2022(5), il Parlamento europeo ha accolto con favore il piano d'azione.
(5) Nel dare seguito al piano d'azione per l'economia sociale, la Commissione ha raccomandato misure concrete a sostegno dell'economia sociale che diano priorità alle persone e alle cause sociali e ambientali rispetto al profitto. Nella proposta di raccomandazione del Consiglio sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale del 13 giugno 2023(6) si raccomanda agli Stati membri di elaborare e attuare strategie di economia sociale. Nella stessa data la Commissione ha pubblicato inoltre due documenti di lavoro dei suoi servizi per migliorare la comprensione delle norme fiscali per i soggetti dell'economia sociale(7) e le donazioni transfrontaliere di pubblica utilità(8).
(6) Tra le forme giuridiche disponibili nel terzo settore e nell'economia sociale, l'associazione senza scopo di lucro è quella maggiormente scelta. Oltre a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione e di obiettivi di interesse pubblico, le associazioni senza scopo di lucro apportano un contributo importante al mercato interno attraverso l'esercizio regolare di una vasta gamma di attività economiche e non, ad esempio offrendo servizi in settori quali i servizi sociali e la sanità, la comunicazione e l'informazione, le attività di sensibilizzazione, la cultura, la protezione dell'ambiente, l'istruzione, le attività ricreative, lo sport e la promozione dei progressi scientifici e tecnologici. Ciò vale non solo quando l'esercizio di attività economiche costituisce l'attività o l'obiettivo principale dell'associazione senza scopo di lucro, ma anche in altri casi. [Em. 2]
(6 bis) Benché le organizzazioni senza scopo di lucro svolgano la maggior parte delle loro attività a livello nazionale, un numero crescente di esse opera a livello transfrontaliero, rafforzando così la coesione sociale tra gli Stati membri e approfondendo il mercato interno. Al fine di garantire che il potenziale socioeconomico delle associazioni senza scopo di lucro e delle entità correlate e il loro contributo all'integrazione europea siano pienamente sfruttati, occorre rimuovere tutte le barriere che ostacolano lo svolgimento transfrontaliero delle loro attività. [Em. 3]
(7) Un mercato interno pienamente funzionante per le attività delle associazioni senza scopo di lucro è essenziale per promuovere la crescita economica e sociale in tutti gli Stati membri. Attualmente gli ostacoli presenti nel mercato interno e l'assenza di armonizzazione impediscono alle associazioni senza scopo di lucro di espandere le loro attività oltre i confini nazionali, in quanto spesso si trovano a fare i conti con restrizioni ingiustificabili, e di conseguenza ostacolano il funzionamento efficace del mercato interno. La realizzazione di un mercato interno pienamente efficace e funzionante richiede la piena libertà di stabilimento per tutte le attività che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'Unione, rafforzando così la coesione e la cooperazione in tutta l'Unione. [Em. 4]
(8) Al fine di creare un vero e proprio mercato interno per le attività economiche delle associazioni senza scopo di lucro, occorre abolire le restrizioni ingiustificatee gli ostacoli ingiustificati alla libertà di stabilimento, alla libera circolazione dei servizi, alla libera circolazione delle merci e alla libera circolazione dei capitali ancora presenti negli ordinamenti di alcuni Stati membri. Tali restrizioni impediscono allecreano incertezza giuridica, scoraggiano le associazioni senza scopo di lucro e impediscono loro di operare a livello transfrontaliero, non da ultimo perché impongono loro la necessità specifica di destinare risorse ad attività amministrative o di conformità superflue, il che ha un effetto particolarmente dissuasivo in considerazione della loro natura senza scopo di lucro. Gli Stati membri non dovrebbero pertanto applicare misure restrittive o destabilizzanti che possano comportare oneri ingenti o eccessivi per le organizzazioni senza scopo di lucro. La libertà di associazione non comprende soltanto la possibilità di creare o sciogliere un'associazione, ma anche la capacità di tale associazione di operare senza ingiustificate ingerenze da parte dello Stato membro. Essa include inoltre la capacità di cercare, garantire e utilizzare risorse, un aspetto essenziale per il funzionamento di qualsiasi associazione. In particolare, gli articoli 63 e 65 TFUE, insieme agli articoli 7, 8 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), sanciscono la libertà di associazione a tutti i livelli e tutelano le organizzazioni senza scopo di lucro da qualsiasi restrizione discriminatoria, non necessaria e ingiustificata in relazione al libero movimento di capitali. Tale principio è stato ulteriormente elaborato dalla Corte di giustizia nella sua giurisprudenza, ivi compreso nella sua sentenza del 10 giugno 2020 nella causa C-78/18, Commissione europea contro Ungheria(9). [Em. 5]
(9) Questi ostacoli sorgono a causa delle incongruenze presenti nei quadri giuridici nazionali degli Stati membri. Il quadro giuridico in cui le associazioni senza scopo di lucro svolgono le proprie attività nell'Unione si basa sul diritto nazionale, senza un'armonizzazione a livello dell'UE. Attualmente le associazioni senza scopo di lucro non ottengono il riconoscimento uniforme della propria personalità e capacità giuridica in tutta l'Unione e spesso devono seguire procedure amministrative diverse in molteplici Stati membri, ad esempio registrarsi una seconda volta in un altro Stato membro o addirittura costituire una nuova entità giuridica per poter svolgere attività in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento. Gli elementi fondamentali relativi alla mobilità delle associazioni senza scopo di lucro all'interno dell'Unione rimangono regolamentati in modo inadeguato, con conseguente ambiguità giuridica per tutte le associazioni senza scopo di lucro con attività transfrontaliere. Ad esempio, quando le associazioni senza scopo di lucro intendono trasferire la sede legale in un nuovo Stato membro, permangono incertezze riguardo al trasferimento. In particolare, la mancanza della possibilità di trasferire la sede legale senza passare per una liquidazione impedisce alle associazioni senza scopo di lucro di agire, spostarsi e ristrutturarsi a livello transfrontaliero all'interno dell'Unione. Le norme nazionali sono divergenti e spesso non offrono soluzioni e procedure chiare per l'esercizio della mobilità transfrontaliera e delle attività economiche delle associazioni senza scopo di lucro. [Em. 6]
(9 bis) L'eterogeneità delle legislazioni nazionali e il mancato ravvicinamento delle prassi si traducono inoltre in condizioni di disparità a causa delle diverse condizioni di mercato e dei vari ostacoli che le organizzazioni senza scopo di lucro si trovano ad affrontare nei diversi Stati membri, ad esempio nell'apertura di conti bancari, nella raccolta e contabilizzazione di fondi, anche esteri, nell'accesso a misure e regimi di sostegno pubblico nonché nella verifica e nel rispetto degli obblighi di trasparenza. [Em. 7]
(10) La capacità di accedere a fondi e capitali e di veicolarli in modo efficiente attraverso le frontiere è necessaria per agevolare le attività delle associazioni senza scopo di lucro nel mercato interno. La cooperazione e lo scambio delle migliori pratiche tra le associazioni senza scopo di lucro dei diversi Stati possono contribuire ad aumentare l'efficienza e l'impatto delle loro azioni a livello europeo. Promuovendo norme comuni e un approccio coeso è possibile ridurre la burocrazia e incoraggiare il sostegno finanziario transfrontaliero in modo più fluido ed efficiente. Tale aspetto comprende la remunerazione per attività economiche, ma anche donazioni, eredità o altre forme di finanziamento. I diversi quadri normativi e le restrizioni esistenti negli Stati membri in merito alla ricezione e alla sollecitazione di donazioni e contributi simili, in qualsiasi forma, determinano una frammentazione del mercato interno e costituiscono un ostacolo al suo funzionamento. [Em. 8]
(11) Inoltre le leggi di alcuni Stati membri impongono requisiti di nazionalità o di residenza legale ai membri delle associazioni senza scopo di lucro o ai membri dell'organo esecutivo di tali associazioni. Tali requisiti dovrebbero essere eliminati per tutelare l'esercizio della libertà di stabilimento e della libertà di associazione dei cittadini dell'UE, incoraggiando così la partecipazione attiva dei cittadini dell'Unione a varie organizzazioni senza scopo di lucro, a prescindere dalla loro nazionalità o dal loro paese di residenza. [Em. 9]
(11 bis) Tenuto conto della loro natura specifica e del loro scopo non lucrativo, gran parte delle attività delle associazioni senza scopo di lucro può essere organizzata in modo non commerciale e avere quindi carattere non economico. [Em. 10]
(12) La libertà di associazione è fondamentale per il funzionamento della democrazia, in quanto costituisce una condizione essenziale per l'esercizio di altri diritti fondamentali da parte degli individui, tra cui il diritto alla libertà di espressione e di informazione. La libertà di associazione è un diritto fondamentale sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Inoltre, il ruolo essenziale della società civile e delle organizzazioni rappresentative nel contribuire alla democrazia a tutti i livelli è considerato un valore fondamentale dell'Unione, come riconosciuto in particolare dall'articolo 11 del trattato sull'Unione europea (TUE) che sostiene un dialogo aperto, trasparente e regolare. Pertanto, ciò implica anche che i quadri relativi a tale dialogo dovrebbero essere utilizzati per l'attuazione e l'applicazione della presente direttiva. [Em. 11]
(13) È importante garantire la convergenza a livello dell'Unione ed evitare un'inutile frammentazione. È pertanto necessario introdurre norme armonizzate che facilitino l'esercizio delle attività transfrontaliere delle associazioni senza scopo di lucro. Le norme nazionali vigenti in materia di associazioni transfrontaliere dovrebbero essere armonizzate in modo da consentire a tali associazioni senza scopo di lucro di assumere una forma giuridica specificamente concepita per facilitare le attività su base transfrontaliera. Tale forma giuridica dovrebbe essere prevista dagli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri attraverso l'adeguamento delle rispettive norme sulle associazioni senza scopo di lucro. Tale forma giuridica, denominata "associazione transfrontaliera europea" (European cross-border association, ECBA), dovrebbe essere automaticamente riconosciuta da tutti gli Stati membri e consentirà alle associazioni senza scopo di lucro di superare gli ostacoli che si trovano ad affrontare nel mercato interno, rispettando nel contempo le tradizioni degli Stati membri in materia di associazioni senza scopo di lucro. Si tratta di passi importanti verso l'approfondimento e, in ultima analisi, il completamento del mercato interno. [Em. 12]
(13 bis) Attualmente le associazioni senza scopo di lucro non sono automaticamente riconosciute quando operano in un paese diverso da quello in cui sono stabilite e spesso devono istituire una nuova entità. Tale situazione riguarda circa 310 000 associazioni nell'UE, mentre altre 185 000 entità potrebbero svolgere attività transfrontaliere in presenza di un quadro semplificato. Lo statuto dell'ECBA dovrebbe agevolare le attività transfrontaliere delle associazioni senza scopo di lucro e la loro mobilità. Il certificato di accompagnamento dovrebbe fornire tale riconoscimento automatico e consentire alle associazioni di sviluppare le loro attività in altri Stati membri e beneficiare così appieno dei vantaggi del mercato interno. [Em. 13]
(14) Inoltre l'atto di consentire alle associazioni senza scopo di lucro di godere appieno della libertà di stabilimento nell'Unione attraverso un'unica registrazione che sarebbe valida in tutta l'Unione e il riconoscimento automatico della loro personalità giuridica è direttamente correlato e necessario al funzionamento del mercato interno e alla possibilità di beneficiare effettivamente dei diritti derivanti da tale libertà.
(15) Sindacati e associazioni di sindacati non dovrebbero essere autorizzati a stabilire un'ECBA, in quanto godono di uno status particolare nel diritto nazionale. Tali organizzazioni dovrebbero tuttavia avere la possibilità di diventare membri non fondatori di un'ECBA, qualora decidano di farlo. [Em. 14]
(16) È opportuno cheNon dovrebbe essere consentito neanche a partiti politici e associazioni di partiti politici sia consentitodi stabilire un'ECBA, poiché essi godono di uno status particolare nell'ambito del diritto nazionale e del diritto dell'Unione, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(10). [Em. 15]
(17) È opportuno che neppure aLe chiese e le altre organizzazioni religiose e le organizzazioni filosofiche o non confessionali ai sensi dell'articolo 17 TFUE sia consentito stabilire un'ECBA, in quanto l'Unione non è competente per la regolamentazione del loro status ed esse, nonché le associazioni di tali entità, godono di uno status particolare nell'ambito del diritto nazionale, che non dovrebbe essere pregiudicato dalla presente direttiva. È pertanto opportuno che anche a tali soggetti sia consentito stabilire un'ECBA o aderirvi, qualora decidano di farlo. [Em. 16]
(18) Lo stabilimento di un'ECBA dovrebbe scaturire da un accordo tra persone fisiche che sono cittadini dell'Unione o cittadini di paesi terzi legalmente residenti, o entità giuridiche stabilite nell'Unione, a eccezione di persone che sono state condannate per reati di riciclaggio di denaro, reati presupposto associati(11) o finanziamento del terrorismo, o che sono soggette a misure che, per gli stessi motivi, vietano loro di svolgere attività in uno Stato membro. A tale riguardo è opportuno assicurare un livello proporzionato di responsabilità, segnalazione pubblica e trasparenza della struttura di finanziamento e di governance. In considerazione del suo scopo non lucrativo, qualora un'ECBA sia costituita da entità giuridiche anch'esse dovrebbero avere uno scopo non lucrativo. [Em. 17]
(19) Lo scopo non lucrativo dell'ECBA dovrebbe implicare che gli eventuali utili generati attraverso attività economiche debbano essere utilizzati esclusivamente per il perseguimento degli obiettivi definiti nello statuto dell'ECBA e non possano essere ridistribuiti direttamente o indirettamente tra i suoi membri, compresi i membri dei suoi organi direttivi, né tra i suoi membri fondatori o qualsiasi altra parte privata. A tale proposito, i beneficiari diretti delle organizzazioni che prestano servizi di assistenza a persone con esigenze sociali o condizioni di salute specifiche non dovrebbero essere considerati parti private. È pertanto opportuno che vi sia un blocco degli attivi ("asset lock") che impedisca la distribuzione degli attivi ai membri, anche in caso di scioglimento. In quest'ultimo caso, gli attivi residui dovrebbero essere ceduti in modo disinteressato, ad esempio ad altre associazioni senza scopo di lucro che condividono la stessao a un'autorità locale in vista di essere utilizzati per una finalità simile. [Em. 18]
(20) In una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini, le ECBA dovrebbero perseguire obiettivi che sono compatibili con i valori sanciti nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), quali il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Non dovrebbe inoltre essere possibile utilizzare le ECBA per fini di finanziamento del terrorismo, evasione ed elusione fiscale, riciclaggio di denaro o per qualsiasi altro scopo criminoso o illecito.
(20 bis) I valori dell'Unione europea sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea dovrebbero essere rispettati sia nello scopo che nell'esercizio delle attività di un'ECBA, ovunque e in ogni momento. A tal fine, lo statuto dell'ECBA dovrebbe includere una dichiarazione attestante l'impegno a rispettare tali valori nei suoi obiettivi e nello svolgimento delle sue attività. [Em. 19]
(21) La dimensione transfrontaliera di un'ECBA è fondamentale. Pertanto un'ECBA dovrebbe svolgere, o avere nel proprio statuto l'obiettivo di svolgere, almeno una parte delle proprie attività a livello transfrontaliero nell'Unione, in almeno due Stati membri, e avere membri fondatori con legami con almeno due Stati membri, sulla base della cittadinanza o della residenza nel caso di persone fisiche, o sulla base dell'ubicazione della sede legale nel caso di entità giuridiche. La nozione di "transfrontaliero" nell'ambito della presente direttiva lascia impregiudicata tale nozione in altre normative dell'Unione. [Em. 20]
(22) Al fine di garantire che le ECBA conseguano gli obiettivi sottesi alla loro creazione, il grado di armonizzazione delle caratteristiche e dei diritti di un'ECBA dovrebbe essere proporzionato all'entità e alla portata dei problemi individuati che le associazioni senza scopo di lucro incontrano quando svolgono attività transfrontaliere.
(23) L'armonizzazione in tutta l'Unione delle caratteristiche fondamentali della personalità e della capacità giuridica delle ECBA e del loro riconoscimento automatico in tutti gli Stati membri, nonché della procedura di registrazione, senza che gli Stati membri stabiliscano norme divergenti su questi aspetti, è un requisito essenziale per garantire condizioni di parità per tutte le ECBA, come richiesto dal mercato unico, e per creare certezza giuridica. Ciò può determinare una riduzione dei costi, un miglioramento dell'accesso delle associazioni al mercato unico, un aumento dell'offerta e della qualità di servizi e prodotti, un miglioramento della cooperazione e una promozione dell'innovazione. Gli aspetti delle attività delle ECBA che non sono armonizzati dalla presente direttiva dovrebbero essere disciplinati dalle norme nazionali applicabili al tipoalla forma giuridica più simile o più comunemente usata di associazione senza scopo di lucro previstoprevista nell'ordinamento nazionale. Ciò si applica, ad esempio, alle norme nazionali sulla possibile acquisizione di uno status di pubblica utilità o all'applicazione della normativa in materia di occupazione in conformità della legislazione vigente nello Stato membro in cui sono svolte le pertinenti attività e operazioni. Tali entità, indipendentemente dalla loro denominazione nell'ordinamento giuridico interno, dovrebbero in tutti i casi essere basate sui membri e autogovernate, avere uno scopo non lucrativo ed essere dotate di personalità giuridica. In questo contesto, "autogovernata" significa che l'associazione ha una struttura istituzionale che le consente di esercitare tutte le sue funzioni organizzative interne ed esterne e di prendere le decisioni essenziali in modo indipendente. Al fine di garantire la trasparenza e la certezza del diritto, gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione talie al comitato per le ECBA la forma giuridica di associazione senza scopo di lucro più simile o più comunemente usata nell'ordinamento nazionale e le norme applicabili a tale forma giuridica. [Em. 21]
(23 bis) Le associazioni possono già acquisire uno status di pubblica utilità in tutti gli Stati membri, sebbene i requisiti per acquisire tale status e le implicazioni che ne derivano siano molto diversi. Il suddetto status preferenziale, a prescindere dalla sua denominazione precisa, comporta una serie di benefici. Relativamente al riconoscimento o alla concessione di uno status di pubblica utilità esistono vari approcci nelle norme nazionali in tutta l'Unione. In alcuni Stati membri tale status giuridico è connesso, ad esempio, a privilegi fiscali o all'accesso a finanziamenti pubblici e le associazioni possono decidere di acquisire tale status in aggiunta alla loro forma giuridica, purché soddisfino requisiti specifici e a seconda della giurisdizione in cui operano. Ad esempio, le entità stabilite legalmente sotto forma di associazione possono acquisire lo status giuridico e la denominazione di organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di pubblica utilità, organizzazioni non governative, organizzazioni della società civile, organizzazioni del terzo settore o organizzazioni di beneficenza, purché soddisfino i requisiti giuridici per tale status e denominazione. La presente direttiva non dovrebbe interessare tale status preferenziale e dovrebbe promuovere le attività delle associazioni a prescindere da tale status in virtù delle norme nazionali. In futuro la Commissione dovrebbe tuttavia valutare l'opportunità di elaborare ulteriori normative per disciplinare anche tale status a livello dell'UE. [Em. 22]
(24) Al fine di garantire che gli Stati membri dispongano degli strumenti idonei per contrastare il finanziamento del terrorismo e assicurare la trasparenza di determinati movimenti di capitali, Le norme applicabili alle ECBA a norma della presente direttiva non dovrebbero pregiudicare le misure adottate dagli Stati membri per prevenire l'uso improprio delle associazioni senza scopo di lucro per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza e per garantire la trasparenza di determinati movimenti di capitali, nel contesto della lotta contro il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro, quando prescritto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale in conformità del diritto dell'Unione. Tali misure dovrebbero essere legittime e appropriate e non andare oltre quanto strettamente necessario; inoltre, l'impatto della misura sull'ECBA dovrebbe essere proporzionato all'obiettivo perseguito. Per garantire il rispetto di tali tutele, l'applicazione di queste misure dovrebbe basarsi su una valutazione caso per caso da parte delle autorità competenti dello Stato membro. [Em. 23]
(25) Al fine di eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi per le associazioni senza scopo di lucro che operano in più di uno Stato membro e garantire il funzionamento del mercato interno, tutti gli Stati membri dovrebbero riconoscere automaticamente la personalità giuridica e la capacità giuridica di un'ECBA. La personalità giuridica e la capacità giuridica dovrebbero essere acquisite al momento della registrazione dell'ECBA in uno Stato membro.
(26) Le ECBA dovrebbero poter decidere liberamente il proprio regolamento interno. Eventuali restrizioni a tale libertà imposte da uno Stato membro dovrebbero essere applicate in modo generale e non discriminatorio, essere prescritte dalla legge, giustificate da motivi imperativi di interesse generale, appropriate e limitate allo stretto necessario; inoltre, l'impatto della misura sull'ECBA dovrebbe essere proporzionato all e idonee a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito, e non andare oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento. [Em. 24]
(27) Gli articoli 52, 62 e 65 TFUE e la giurisprudenza pertinente sono applicabili anche alle ECBA. Tali articoli prescrivono che le misure che limitano la libertà di stabilimento, la libera prestazione di servizi e la libera circolazione di capitali debbano essere giustificate da motivi che comprendono l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica. Inoltre il concetto "motivi imperativi di interesse generale" cui fanno riferimento alcune disposizioni della presente direttiva è stato elaborato dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza. Le misure adottate dagli Stati membri che possono ostacolare o rendere meno attraente l'esercizio di tali libertà sancite dal trattato dovrebbero essere consentite solo qualora possano essere giustificate da obiettivi elencati nel trattato o da motivi imperativi di interesse generale riconosciuti dal diritto dell'UE. Sebbene non esista una definizione esaustiva, la Corte di giustizia ha riconosciuto che le giustificazioni possono basarsi su vari motivi, quali l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica, il mantenimento dell'ordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei consumatori e la tutela dei lavoratori o la tutela dei creditori, purché siano rispettate le altre condizioni. Tali misure devono, in ogni caso, essere idonee a garantire il conseguimento dellprescritte dalla legge, appropriate e limitate allo stretto necessario; inoltre, l'impatto della misura sull'ECBA dovrebbe essere proporzionato all'obiettivo in questione e non andare oltre quanto è necessario per il suo raggiungimentoperseguito. Ciò riveste particolare importanza dal momento che molte associazioni sono attive nelle aree di interesse generale citate nel presente considerando. [Em. 25]
(28) Per garantire un approccio comune e appropriato alla governance in tutta l'Unione, le ECBA dovrebbero comprendere un organo decisionale inteso come l'organo che raggruppa tutti i membri, che in alcuni Stati membri è tradizionalmente definito assemblea dei soci o assemblea generale. Le ECBA dovrebbero anche comprendere un organo esecutivo, che in alcuni Stati membri è tradizionalmente definito comitato esecutivo o consiglio di amministrazione; l'organo esecutivo dovrebbe essere responsabile dell'amministrazione, della gestione e della condotta dell'ECBA. Esso dovrebbe inoltre garantire la conformità allo statuto e agli obblighi giuridici dell'ECBA, e rappresentare l'ECBA nei confronti di terzi e in giudizio. L'organo esecutivo di un'ECBA dovrebbe essere composto da un minimo di tre persone, siano esse persone fisiche o entità giuridiche attraverso i rispettivi rappresentanti.
(29) Affinché le ECBA possano svolgere efficacemente le loro attività e per assicurare parità di trattamento con le associazioni senza scopo di lucro previste dal diritto nazionale, le ECBA non dovrebbero essere trattate in modo meno favorevole rispetto all'associazione senza scopo di lucro di forma giuridica più simile o più comunemente usata prevista nell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro in cui opera. [Em. 26]
(30) Conformemente al principio diai principi di uguaglianza e non discriminazione, e al fine di garantire la libertà di associazione, nell'attuazione e nell'applicazione della presente direttiva non dovrebbe essere discriminato alcun gruppo o persona per motivi quali nascita, età, colore della pelle, sesso e genere, orientamento sessuale, identità di genere, condizioni di salute, stato di immigrazione o residenza, caratteristiche genetiche, lingua, origine nazionale, etnica o sociale, opinioni politiche o di altro tipo, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità fisica o mentale, proprietà, razza, religione o credo o altro status. [Em. 27]
(31) Al fine di agevolare la cooperazione tra Stati membri e tra Stati membri e la Commissione, gli Stati membri dovrebbero designare un'autorità competente incaricata dell'applicazione della normativa di recepimento della presente direttiva ("autorità competente") e informarne la Commissione e il comitato per le ECBA. Le autorità competenti dovrebbero mantenere stretti contatti con la Commissione e il comitato per le ECBA. La Commissione dovrebbe pubblicare l'elenco delle autorità competenti designate su un sito web pubblico e aggiornarlo senza indebito ritardo in caso di modifiche. Al fine di disporre di una panoramica completa del trattamento giuridico delle ECBA negli Stati membri, questi ultimi dovrebbero, se del caso, comunicare alla Commissione le denominazioni e i compiti delle autorità pertinenti diverse dalle autorità competenti, istituite o designate a norma della legislazione nazionale applicabile all'alla forma giuridica più simile o più comunemente usata di associazione senza scopo di lucro più simile prevista nel loro ordinamento giuridico nazionale. [Em. 28]
(32) In conformità del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'articolo 13 CEDU, le decisioni adottate dalle autorità competenti nell'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva dovrebbero essere sottoposte a un controllo giurisdizionale. Tale controllo giurisdizionale dovrebbe essere accessibile alle ECBA, così come a qualsiasi altra persona fisica o giuridica, in relazione alle decisioni adottate dalle autorità competenti per quanto riguarda le ECBA, anche nel caso di mancata azione. Il diritto al controllo giurisdizionale comprende il diritto a che la propria causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro pertinente conformemente all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(33) In considerazione del loro scopo non lucrativo, le ECBA dovrebbero poter richiedere un finanziamento da una fonte pubblica o privata nello Stato membro o negli Stati membri in cui operano su una base non discriminatoria. Le stesse norme applicabili alla forma giuridica più simile o più comunemente usata dovrebbero pertanto applicarsi all'ECBA. Il diritto dell'ECBA di ricevere e fornire finanziamenti non dovrebbe essere soggetto ad alcuna restrizione, tranne nel caso in cui le restrizioni siano prescritte dalla legge, giustificate da motivi imperativi di interesse generale, idonee a garantire il conseguimentoo qualora lo Stato membro possa dimostrare che l'ECBA viola in modo flagrante e ripetuto i valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE attraverso le sue attività, a condizione che le restrizioni dell'obiettivo perseguito, non vadano oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento e siano conformi al diritto dell'Unione, appropriate e limitate allo stretto necessario e che l'impatto delle restrizioni sull'ECBA sia proporzionato all'obiettivo perseguito. [Em. 29]
(34) Affinché possano trarre pieno beneficio dal mercato interno, le ECBA dovrebbero poter fornire e ricevere servizi, nonché effettuare scambi di merci senza interferenze da parte degli Stati membri. Dovrebbero essere consentite restrizioni solo nel caso in cui siano prescritte dalla legge, giustificate da motivi imperativi di interesse generale, idonee a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento. Le disposizioni di altri atti dell'Unione dovrebbero restare impregiudicate. Ciò dovrebbe comprendere le disposizioni degli atti dell'Unione volti a rafforzare le libertà fondamentali, quali quelle di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(12) che garantisce la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, come pure le disposizioni di altri atti dell'Unione che disciplinano attività economiche specifiche svolte dalle ECBA.
(35) Al fine di creare un vero e proprio mercato interno per le associazioni senza scopo di lucro, occorre abolire determinate restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi e dei capitali ancora presenti negli ordinamenti di alcuni Stati membri. Gli Stati membri non dovrebbero pertanto imporre alcun obbligo discriminatorio fondato sulla nazionalità dei membri di un'ECBA o del suo organo esecutivo, salvo quanto previsto dalla presente direttiva. Gli Stati membri non dovrebbero neanche prevedere alcun obbligo di presenza fisica dei membri ai fini della validità di un'assemblea. Per consentire alle ECBA di godere appieno dei vantaggi del mercato interno, gli Stati membri non dovrebbero esigere che la sede legale di un'ECBA si trovi nello stesso Stato membro in cui si trova l'amministrazione centrale o la sede principale delle attività. Gli Stati membri non dovrebbero inoltre imporre alle ECBA divieti generali di esercizio di attività economiche né consentire loro di esercitare attività economiche soltanto se collegate a un obiettivo definito nello statuto dell'ECBA.
(35 bis) In linea con il diritto alla libertà di espressione e alla libertà di associazione, è importante garantire che gli Stati membri non limitino il diritto di partecipazione delle associazioni alla vita pubblica e al dibattito pubblico o politico, come nel caso dell'organizzazione di attività di sensibilizzazione di interesse generale o di riunioni pacifiche o della partecipazione ad esse. Tale partecipazione al dibattito pubblico o politico non dovrebbe tuttavia essere volta a procurare un vantaggio a singoli partiti o candidati politici. [Em. 30]
(36) La registrazione di un'ECBA dovrebbe avere efficacia costitutiva dell'ECBA. Per potersi registrare, un'ECBA dovrebbe avere un minimo di tre membri fondatori. Dovrebbero poter essere membri fondatori di un'ECBA sia le entità giuridiche con scopo non lucrativo stabilite nell'Unione, sia le persone fisiche che sono cittadini dell'Unione o che risiedono legalmente nel territorio dell'Unione. Inoltre le associazioni senza scopo di lucro dovrebbe avere la possibilità di trasformarsi in un'ECBA all'interno dello stesso Stato membro.
(36 bis) Le possibilità offerte dalla digitalizzazione dovrebbero essere sfruttate appieno dagli Stati membri per agevolare l'esercizio della libertà di associazione e di stabilimento, nonché per ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità. Per facilitare il processo di registrazione, anche in caso di fusioni e trasformazioni, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la domanda di registrazione possa essere presentata online. Ciò dovrebbe valere anche per le richieste di trasferimento della sede legale e per la notifica di una modifica delle informazioni contenute nel certificato ECBA. Occorre promuovere i mezzi digitali anche per facilitare e accelerare, ove possibile, le procedure e la cooperazione amministrative. [Em. 31]
(37) Per garantire che le ECBA possano operare a livello transfrontaliero e nel rispetto del principio di proporzionalità, è opportuno che, ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica e della capacità giuridica, esse siano tenute a registrarsi una sola volta, nello Stato membro d'origine. Per garantire il riconoscimento automatico di tale registrazione in tutta l'Unione, è necessario armonizzare la procedura di registrazione. Tale aspetto riguarda in particolare i documenti e le informazioni necessari per la domanda di registrazione di un'ECBA, nonché i controlli da effettuare.
(38) Gli Stati membri dovrebbero poter imporre a un'ECBA registrata di rendere una dichiarazione, fornire informazioni e richiedere od ottenere autorizzazioni per svolgere particolari attività soltanto se tali obblighi sono i) applicati in modo generale e non discriminatorio, ii) prescritti dalla legge, iii) giustificati da motivi imperativi di interesse generale, iv) idonei a garantire il conseguimento delle limitati allo stretto necessario; inoltre, l'impatto della misura sull'ECBA dovrebbe essere proporzionato all'obiettivo perseguito e non vanno oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento. Tali obblighi possono essere collegati, ad esempio, alle specificità di determinati settori, come l'assistenza sanitaria. Laddove gli Stati membri prevedano tali procedure aggiuntive, queste informazioni dovrebbero essere rese pubbliche in modo chiaro, facilmente accessibile e comprensibile affinché le ECBA possano adempiere a tali obblighi. [Em. 32]
(39) Per prevenire le frodi e garantire l'affidabilità del registro pertinente è importante che gli Stati membri verifichino l'identità dei membri fondatori e dei rappresentanti legali dell'ECBA. La verifica dell'identità è particolarmente importante, soprattutto se la domanda di registrazione è effettuata per via elettronica. Poiché negli Stati membri esiste una varietà di pratiche diverse, i metodi specifici di verifica dell'identità dovrebbero restare una prerogativa dello Stato membro interessato. Tale approccio garantisce la flessibilità necessaria per tenere conto delle tradizioni, delle caratteristiche e delle procedure specifiche di ciascuno Stato membro e assicura nel contempo il rispetto delle norme di sicurezza e autenticità a livello dell'Unione. [Em. 33]
(40) Sia pur nel rispetto della libertà di stabilimento e di associazione, la registrazione di un'ECBA dovrebbe essere negata nei casi di mancato adempimento dei requisiti formali per la registrazione di cui alla presente direttiva, se la domanda è incompleta o se gli obiettivi descritti nello statuto contravvengono al diritto dell'Unione o al diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione. La registrazione deve inoltre essere negata se la domanda non soddisfa i requisiti di base definiti dalla presente direttiva ai fini della costituzione di un'ECBA, segnatamente lo scopo non lucrativo, il numero minimo di membri fondatori e la dimensione transfrontaliera in termini di esercizio o obiettivo di esercitare attività in almeno due Stati membri e di membri fondatori aventi legami con almeno due Stati membri. L'eventuale rigetto della domanda di registrazione di un'ECBA da parte dell'autorità competente dovrebbe essere presentato per iscritto e debitamente motivato. [Em. 34]
(41) Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a istituire un registro o a usare un registro nazionale esistente ai fini della registrazione, nonché del mantenimento e della pubblicazione delle informazioni sulle ECBA. Tale registro dovrebbe contenere informazioni sulle ECBA e sui documenti presentati. Poiché le informazioni contenute nel registro possono diventare obsolete, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché l'ECBA notifichi eventuali modifiche delle informazioni sulle ECBA all'autorità competente e le informazioni contenute nel registro siano aggiornate. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a utilizzare i rispettivi registri nazionali esistenti ai fini della presente direttiva. Al fine di garantire la trasparenza, in particolare per i membri di un'ECBA e, se del caso, i suoi creditori, le informazioni riguardanti il certificato ECBA, la liquidazione e lo scioglimento dell'ECBA dovrebbero essere rese pubbliche per un periodo massimo di sei mesi dallofino alla fine dell'esercizio successivo allo scioglimento dell'ECBA. Le soluzioni di interoperabilità sviluppate nell'ambito della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione(13) possono aiutare ulteriormente gli Stati membri nel loro percorso verso l'interoperabilità transfrontaliera dei rispettivi registri. Per garantire che le informazioni riguardanti l'esistenza di un'ECBA restino disponibili anche dopo il suo scioglimento, tutti i dati contenuti e archiviati nel registro dovrebbero essere conservati per duealmeno cinque anni dopo lo scioglimento. Qualsiasi prescrizione nazionale o dell'Unione relativa all'autenticità, all'affidabilità e alla forma giuridica appropriata dei documenti o delle informazioni da presentare in caso di registrazione online della forma giuridica più simile o più comunemente utilizzata dovrebbe applicarsi anche all'ECBA. [Em. 35]
(42) I regolamenti (UE) 2016/679(14) e (UE) 2018/1725(15) del Parlamento Europeo e del Consiglio si applicano al trattamento dei dati personali effettuato nel contesto della presente direttiva, compreso il trattamento dei dati personali per mantenere il registro o i registri nazionali riguardanti le ECBA e i loro rappresentanti legali, all'accesso ai dati personali contenuti in tali registri e allo scambio dei dati personali nell'ambito della cooperazione amministrativa e dell'assistenza reciproca tra gli Stati membri a norma della presente direttiva, se del caso tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(16), e alla tenuta dei registri in conformità della presente direttiva.
(43) Per consentire alle ECBA di trarre tutti i benefici del mercato interno e poiché i diritti di mobilità sono direttamente correlati e necessari al funzionamento del mercato interno, le ECBA dovrebbero poter trasferire la propria sede legale da uno Stato membro a un altro. Tale trasferimento di sede legale non dovrebbe comportare lo scioglimento dell'ECBA nello Stato membro d'origine o la creazione di una nuova entità giuridica nel nuovo Stato membro d'origine, né compromettere le attività o le passività, comprese eventuali clausole contenute in contratti, o crediti, diritti od obblighi dell'ECBA esistenti prima del trasferimento. In caso di mobilità, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché gli interessi di eventuali creditori dell'ECBA siano tutelati. Al fine di garantire la tutela dei propri dipendenti, le ECBA dovrebbero essere tenute a informarli in tempo utile di un'eventuale proposta di trasferimento, consentendo loro di esaminare il progetto di tale trasferimento. Possono essere applicabili anche altre disposizioni del diritto nazionale e dell'Unione in materia di tutela dei lavoratori, quali la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(17).
(44) Al fine di armonizzare la procedura di trasferimento della sede legale di un'ECBA, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché il trasferimento della sede legale sia deciso dall'organo decisionale dell'ECBA interessata. L'ECBA dovrebbe presentare la richiesta con i documenti pertinenti all'autorità competente dello Stato membro verso cui avviene il trasferimento e, all'atto della presentazione della richiesta di trasferimento, informare parallelamente l'autorità competente del proprio Stato membro d'origine. Uno dei documenti pertinenti nel caso di un trasferimento sarebbe una relazione che illustri le garanzie per i creditori e i dipendenti, se applicabile a norma del diritto dell'Unione o nazionale. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'elaborazione di tale relazione non imponga oneri amministrativi eccessivi. Se opportuno, lo statuto proposto dell'ECBA dovrebbe essere modificato conformemente alle prescrizioni del diritto nazionale dello Stato membro verso cui l'ECBA richiede il trasferimento. All'atto del trasferimento della sede legale, l'ECBA diventa un'ECBA a norma del diritto nazionale del nuovo Stato membro d'origine. Al fine di evitare duplicazioni, è opportuno che il cambiamento del diritto applicabile derivante dal trasferimento della sede legale non comporti la verifica da parte dell'autorità competente del nuovo Stato membro d'origine di elementi già verificati nella fase di registrazione nel precedente Stato membro e armonizzati dalla presente direttiva. L'autorità competente dello Stato membro in cui l'ECBA intende trasferire la sede legale dovrebbe respingere la richiesta di trasferimento solo se non sono soddisfatte le prescrizioni stabilite nella normativa nazionale che recepisce la presente direttiva, e non per altri motivi. Segnatamente, l'autorità competente non dovrebbe respingere la richiesta per motivi di non conformità alle prescrizioni del diritto nazionale che non avrebbero potuto costituire un motivo per rifiutare la registrazione conformemente all'articolo 19. Al fine di facilitare il trasferimento della sede legale di un'ECBA nel mercato interno, l'autorità competente del nuovo Stato membro d'origine dovrebbe rilasciare un certificato aggiornato conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, adeguando il numero di registrazione unico e il codice paese di due lettere dello Stato membro in cui è stata trasferita la sede legale dell'ECBA e l'indirizzo postale della sede legale e, se del caso, ogni altro elemento. [Em. 36]
(45) Nel rispetto della libertà di riunione e di associazione, un'ECBA dovrebbe essere sciolta soltanto per decisione dei suoi membri o per decisione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine. Quando lo scioglimento di un'ECBA è il risultato di una decisione dei suoi membri, tale decisione dovrebbe essere presa a maggioranza dei due terzi dei voti che rappresentino almeno la metà del totale dei membri in sede di assemblea straordinaria. Lo scioglimento di un'ECBA può essere involontario mediante decisione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'ECBA, in ultima istanza. Pertanto, lo scioglimento involontario dovrebbe avvenire soltanto nel caso in cui l'ECBA non rispetti lo scopo non lucrativo, o qualora le sue attività costituiscano una minaccia all'ordine pubblico o qualora i membri del suo organo esecutivo siano stati condannati per un reato particolarmente grave o l'ECBA stessa sia stata condannata per un reato, se laaccertata una violazione flagrante e ripetuta dei valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE attraverso le sue attività, a condizione che lo scioglimento dell'ECBA sia preceduto da una valutazione del rischio, sia prescritto dalla legge nazionale consente tale possibilità, adeguato e strettamente necessario e sia proporzionato all'obiettivo perseguito. In questo caso, l'autorità competente dovrebbe trasmettere all'ECBA una notifica formale e motivata in maniera esauriente in cui esprime le proprie preoccupazioni ed ascoltare l'ECBA per darle l'opportunità di rispondere o di rettificare la situazione entro un periodo di tempo ragionevole. Qualsiasi decisione di scioglimento involontario dovrebbe essere debitamente motivata e corredata di un'esauriente motivazione scritta. [Em. 37]
(46) Lo scioglimento dell'ECBA dovrebbe portare alla sua liquidazione. La liquidazione delle ECBA dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (EIR 2015)(18) che prevede che la legge applicabile alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti siadebba essere la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura. In linea con lo scopo non lucrativo delle ECBA, gli eventuali attivi di un'ECBA che è stata sciolta dovrebbero essere trasferiti a un'entità senza scopo di lucro che svolga un'attività analoga a quella svoltauna di quelle svolte dall'ECBA che è stata sciolta, oppure a un'autorità locale, che dovrebbe utilizzarli per un'attività analoga a quella svoltauna di quelle svolte dall'ECBA che è stata sciolta o per il raggiungimento di un obiettivo analogo. [Em. 38]
(47) Per consentire a un'ECBA di dimostrare di essere registrata in uno Stato membro e per facilitare ulteriormente le procedure transfrontaliere, nonché per semplificare e ridurre le formalità, le autorità competenti dovrebbero, come fase finale del processo di registrazione, rilasciare un certificato ("certificato ECBA") che contenga le informazioni essenziali riguardanti la registrazione, tra cui il nome dell'associazione seguito o preceduto dall'acronimo "ECBA"ECBA, l'indirizzo della sua sede legale e il nome dei rappresentanti legali. Al fine di facilitare l'utilizzo di tale certificato nei vari Stati membri senza ulteriori costi di adattamento o di conformità, la Commissione dovrebbe stabilire un modello standardizzato disponibile in tutte le lingue dell'Unione. Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente atto, è pertanto opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per produrre un modello standardizzato anche per quanto riguarda le relative specifiche tecniche. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(19). È opportuno che tali atti di esecuzione siano adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. [Em. 39]
(48) Gli Stati membri dovrebbero fornire una definizione della nozione di "reato particolarmente grave", che può includere il terrorismo, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale di donne e minori, il traffico illecito di stupefacenti, il traffico illecito di armi, il riciclaggio di denaro, la corruzione, la contraffazione di mezzi di pagamento, la criminalità informatica e la criminalità organizzata. [Em. 40]
(49) Al fine di consentire agli Stati membri di attuare in modo efficiente le disposizioni giuridiche della presente direttiva in materia di cooperazione amministrativa e per agevolare la cooperazione, gli Stati membri dovrebbero avvalersi del sistema di informazione del mercato interno (IMI). In particolare le autorità competenti dovrebbero utilizzare l'IMI per notificare alle autorità competenti degli altri Stati membri la costituzione di una nuova ECBA, anche nel caso di conversione di un'associazione senza scopo di lucro in un'ECBA. Nel caso in cui riceva una domanda di registrazione, l'autorità competente dovrebbe comunicare tramite l'IMI con le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in cui tali documenti sono stati rilasciati per verificare, ad esempio, la loro regolarità. Nel caso di trasferimento della sede legale di un'ECBA, l'autorità competente del nuovo Stato membro d'origine dovrebbe notificare alle autorità competenti degli altri Stati membri tale trasferimento e aggiornare l'IMI con le informazioni pertinenti. Nel caso di scioglimento, sia volontario che involontario, l'autorità competente dovrebbe inoltre trasmettere una notifica alle autorità competenti degli altri Stati membri per informarle dello scioglimento e aggiornare l'IMI con le informazioni pertinenti.
(49 bis) Conformemente al diritto a una buona amministrazione e ai principi dell'efficienza e dell'efficacia delle amministrazioni pubbliche, il recepimento della presente direttiva dovrebbe favorire la semplificazione delle norme amministrative e la riduzione dei costi e degli oneri amministrativi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che le procedure e gli obblighi amministrativi delle ECBA possano essere assolti online e che tali procedure siano facilmente accessibili. Gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie e offrire sostegno per le procedure amministrative relative alle ECBA. [Em. 41]
(49 ter) Ai fini del controllo dell'attuazione della presente direttiva, la Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato per le ECBA, composto da rappresentanti degli Stati membri. In linea con i principi dell'Unione e in particolare con l'articolo 2 TUE, la composizione del comitato dovrebbe essere equilibrata. Il comitato dovrebbe coinvolgere nei suoi lavori, se del caso, altri organismi e comitati pertinenti dell'Unione e portatori di interessi, come l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e organizzazioni senza scopo di lucro. Dovrebbe essere assicurato l'accesso del pubblico alle informazioni sui lavori dei comitati, conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. [Em. 42]
(49 quater) La presente direttiva compie un importante passo in avanti verso il completamento del mercato unico e la sua ulteriore apertura al terzo settore. Alla luce di ciò, la Commissione è invitata a valutare, oltre alla presente direttiva, i possibili vantaggi e la fattibilità di misure integrative volte a sostenere un dialogo regolare, significativo e strutturato con la società civile e le organizzazioni rappresentative, come pure di un quadro normativo europeo analogo per quanto riguarda le fondazioni. [Em. 43]
(50) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire il miglioramento del funzionamento del mercato interno attraverso l'eliminazione degli ostacoli giuridici e amministrativi per le associazioni senza scopo di lucro che operano in più di uno Stato membro, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(51) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 27 giugno 2023,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo 1
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce misure di coordinamento delle condizioni per lo stabilimento e il funzionamento delle "associazioni transfrontaliere europee" (European cross-border associations, ECBA), al fine di agevolare l'effettivo esercizio da parte delle associazioni senza scopo di lucro dei loro diritti in materia di libertà di stabilimento, libera circolazione di capitali, libertà di fornire e ricevere servizi e libera circolazione delle merci nel mercato interno.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
a) "stato membro d'origine": lo Stato membro in cui l'ECBA ha stabilito o trasferito la propria sede legale;
b) "stato membro ospitante": uno Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, in cui l'ECBA opera;
c) "scopo non lucrativo": indica che a prescindere dal fatto che le attività dell'associazione siano o meno di natura economica, gli eventuali utili generati sono utilizzati esclusivamente per il perseguimento degli obiettivi dell'ECBA definiti nel suo statuto e non sono distribuiti tra i suoi membri, compresi i membri dei suoi organi direttivi, né tra i membri fondatori o altre parti private, in maniera diretta o indiretta; [Em. 44]
d) "associazione senza scopo di lucro": un'entità giuridica ai sensi del diritto nazionale che è basata sui membri, si autogoverna, ha uno scopo non lucrativo ed è dotata di personalità giuridica; [Em. 45]
e) "certificato ECBA": un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, attestante la registrazione, la personalità giuridica e la capacità giuridica di un'ECBA. [Em. 46]
e bis) "reato particolarmente grave": uno dei reati elencati all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, interpretato in modo restrittivo dagli Stati membri e applicato in modo non discriminatorio. [Em. 47]
Articolo 3
Associazione transfrontaliera europea (ECBA)
1. Ciascuno Stato membro istituisce nel proprio ordinamento giuridico la forma giuridica di associazione transfrontaliera europea (ECBA). Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA sia un'entità giuridica basata sui membri, costituita mediante accordo volontario da persone fisiche che sono cittadini dell'Unione o legalmente residenti nell'UE o da entità giuridiche con scopo non lucrativo legalmente stabilite nell'Unione, a eccezione di:
a) sindacati, e partiti politici, organizzazioni religiose e associazioni di tali soggetti; [Em. 48]
b) persone che sono state condannate per reati di riciclaggio di denaro, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo;
c) persone che sono soggette a misure che vietano la loro attività in uno Stato membro in relazione a riciclaggio di denaro, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo.
2. Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA abbia uno scopo non lucrativo e gli eventuali utilia norma dell'ECBA siano utilizzati esclusivamente per il perseguimento dei suoi obiettivi, quali descritti nel suo statuto, senza alcuna distribuzione tra i suoi membriarticolo 2, comma 1, lettera c). [Em. 49]
3. Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA svolga o abbia nel proprio statuto l'obiettivo di svolgere attività in almeno due Stati membri e abbia membri fondatori aventi legami con almeno due Stati membri, sulla base della cittadinanza o della residenza nel caso di persone fisiche, o sulla base dell'ubicazione della sede legale nel caso di entità giuridiche.: [Em. 50]
a) sulla base della cittadinanza o della residenza nel caso di persone fisiche; oppure [Em. 51]
b) sulla base dell'ubicazione della sede legale nel caso di entità giuridiche. [Em. 52]
4. Gli Stati membri provvedono affinché il nome dell'ECBA sia preceduto o seguito dall'acronimo "ECBA".
5. Gli Stati membri provvedono affinché la sede legale di un'ECBA si trovi nell'Unione.
Articolo 4
Norme applicabili alle ECBA
1. Per tutti gli aspetti armonizzati dalla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA sia disciplinata dalle misure di recepimento della presente direttiva nello Stato membro in cui essa è registrata od opera.
2. Per altri aspetti che riguardano lo stabilimento o il funzionamento delle ECBA, ciascuno Stato membro provvede affinché le ECBA siano disciplinate dalle norme nazionali applicabili all'alla forma giuridica più simile o più comunemente usata di associazione senza scopo di lucro più simile prevista nell'ordinamento nazionale. [Em. 53]
3. Le norme applicabili alle ECBA ai sensi della presente direttiva non pregiudicano le misure adottate dagli Stati membri per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza al fine di prevenire il rischio di uso improprio delle associazioni senza scopo di lucro e per garantire la trasparenza rispetto a determinati movimenti di capitale, quando prescritto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale in conformità del diritto dell'Unione, laddove tali misure siano prescritte dalla legge, idonee a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito, non vadano oltre quanto strettamente necessario e l'impatto della misura sull'ECBA sia proporzionato all'obiettivo perseguito. L'applicazione di tali misure si basa su una valutazione caso per caso da parte delle autorità competenti dello Stato membro. [Em. 54]
4. Entro [due anni... [un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva] e previa consultazione dei portatori di interessi, comprese le associazioni senza scopo di lucro, ogni Stato membro individua la forma giuridica di associazione senza scopo di lucro più simile o più comunemente usata prevista nel proprio ordinamento giuridico nazionale di cui al paragrafo 2 e la comunica alla Commissione e al comitato per le ECBA di cui all'articolo 30, unitamente alle norme nazionali che si applicano a tale forma giuridica. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione e al comitato per le ECBA eventuali modifiche riguardanti le forme giuridiche individuate e le norme a esse applicabili. Gli Stati membri e la Commissione mettono a disposizione del pubblico le informazioni notificate di cui al presente paragrafo. [Em. 55]
4 bis. La costituzione di un'ECBA, anche mediante conversione o fusione, e il trasferimento della sede legale non sono utilizzati per pregiudicare i diritti, la rappresentazione o la consultazione dei lavoratori o dei sindacati, le condizioni di lavoro o i diritti dei creditori, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile e agli accordi collettivi. [Em. 56]
Articolo 5
Personalità giuridica e capacità giuridica
1. Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA acquisisca personalità giuridica e capacità giuridica all'atto della registrazione conformemente all'articolo 19. Gli Stati membri riconoscono la personalità giuridica e la capacità giuridica delle ECBA registrate in un altro Stato membro senza procedure o valutazioni aggiuntive e senza richiedere alcuna ulteriore registrazione. [Em. 57]
2. Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA abbia almeno il diritto di concludere contratti e compiere atti giuridici, convenire in giudizio, possedere beni mobili e immobili, svolgere attività economiche, assumere personale, ricevere, sollecitare e alienare donazioni e altri fondi di qualsiasi tipo, da qualsiasi fonte lecita a norma dell'articolo 13, partecipare a gare d'appalto pubbliche e presentare domanda di finanziamenti pubblici. L'ECBA è autorizzata allo svolgimento di tali attività in conformità della presente direttiva e senza la necessità di registrarsi in un altro Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine o di adempiere ad obblighi amministrativi aggiuntivi diversi da quelli previsti per la forma giuridica individuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 4. [Em. 58]
Articolo 6
Statuto
1. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e agli articoli 3, 7 e 8, lo Stato membro d'origine non stabilisce norme che limitino il diritto di un'ECBA di determinare le proprie regole di funzionamento, comprese le regole riguardanti le strutture interne di gestione e di governance, tranne nel caso in cui le norme restrittive siano:
a) prescritte dalla legge;
b) giustificate da motivi imperativi di interesse generale; e [Em. 59]
c) idonee a garantire ilal conseguimento dell'obiettivo perseguito e, non vadano oltre quanto è strettamente necessario per il suo raggiungimentoe l'impatto delle norme restrittive sull'ECBA sia proporzionato all'obiettivo perseguito. [Em. 60]
2. Gli Stati membri provvedono affinché lo statuto di un'ECBA sia fornito per iscritto e presentato conformemente ai requisiti formali applicabili all'entità giuridica individuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, e contenga le informazioni seguenti: [Em. 61]
a) il nome dell'ECBA;
b) una descrizione dettagliata dei suoi obiettivi e, una dichiarazione dello scopo non lucrativo e una descrizione della sua dimensione transfrontaliera; [Em. 62]
b bis) una dichiarazione dell'impegno dell'ECBA a rispettare i valori dell'Unione sanciti nell'articolo 2 TUE nei suoi obiettivi e nel perseguimento delle sue attività. [Em. 63]
c) i nomi e gli indirizzi dei membri fondatori, se si tratta di persone fisiche, e i nomi dei rappresentanti legali e la sede legale dei membri fondatori, se si tratta di entità giuridiche;
d) nel caso in cui i membri fondatori siano entità giuridiche, una descrizione dettagliata o una copia del loro statuto e una descrizione dettagliata del loro scopo non lucrativo; [Em. 64]
e) l'indirizzo della sede legale dell'ECBA;
f) gli attivi dell'ECBA al momento della registrazione;
g) le condizioni e le modalità per l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei membri;
h) i diritti e gli obblighi dei membri;
i) le disposizioni che disciplinano la composizione, il funzionamento, i poteri e le responsabilità dell'organo decisionale e dell'organo esecutivo;
j) le disposizioni che disciplinano il numero, la nomina, la revoca, i poteri e le responsabilità dei membri dell'organo esecutivo; [Em. 65]
k) i requisiti di maggioranza e quorum applicabili all'organo decisionale;
l) la procedura di modifica dello statuto;
m) la durata della vita dell'ECBA, quando questa ha durata limitata;
n) il metodo di cessione degli attivi dell'ECBA in caso di scioglimento.; e [Em. 66]
n bis) la data di adozione dello statuto. [Em. 67]
Articolo 7
Governance
1. Gli Stati membri provvedono affinché le ECBA siano dotate di un organo decisionale e di un organo esecutivo.
2. Gli Stati membri provvedono affinché possano essere membri dellL'organo esecutivo di un'ECBA soltanto leè composto da un minimo di tre persone, di cui almeno due sono persone fisiche che sono cittadini dell'Unione o legalmente residenti nell'Unione e le, o entità giuridiche con scopo non lucrativo stabilite nell'Unione, tramite i propri rappresentanti. L'organo esecutivo di un'ECBA è composto da un minimo di tre persone.[Em. 68]
3. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che sono state condannate per un reato particolarmente grave non possano diventare membri dell'organo esecutivo o rappresentanti di un'entità giuridica che è membro dell'organo esecutivo nel caso in cui la partecipazione di tali persone all'organo esecutivo costituisca una minaccia per l'ordine pubblico. [Em. 69]
Articolo 8
Composizione
-1. Fatti salvi i criteri per la costituzione di un'ECBA di cui all'articolo 3, paragrafo 1, i criteri per la composizione di un'ECBA sono disciplinati dal suo statuto. [Em. 70]
1. Gli Stati membri provvedono affinché ciascun membro dell'ECBA disponga di un voto, fatte salve distinzioni decise dall'ECBA, che può anche prevedere membri a pieno titolo con diritto di voto e membri associati senza diritto di voto. In ogni caso, qualsiasi distinzione riguardante il diritto di voto è stabilita dallo statuto. [Em. 71]
2. Gli Stati membri provvedono affinché i membri di un'ECBA non siano personalmente responsabili per gli atti o le omissioni dell'ECBA.
Capo 2
Diritti e restrizioni vietate
Articolo 9
Parità di trattamento
Ciascuno Stato membro provvede affinché in ogni aspetto delle loro attività le ECBA non siano trattate in modo meno favorevole rispetto all'associazione senza scopo di lucro prevista nel diritto nazionale individuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 4.
Articolo 10
Non discriminazione
Gli Stati membri provvedono affinché nell'ambito di applicazione della presente direttiva le autorità pubblicheECBA non siano discriminate e che le leggi, i regolamenti o gli atti amministrativi nazionali che disciplinano le ECBA non discriminino alcun gruppo o persona per motivi quali nascita, età, colore della pelle, sesso e genere, orientamento sessuale, identità di genere, condizioni di salute, stato di immigrazione o residenza, caratteristiche genetiche, lingua, origine nazionale, etnica o sociale, opinioni politiche o di altro tipo, disabilità fisica o mentale, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, razza, religione o credo o altro status. [Em. 72]
Articolo 11
Controllo giurisdizionale
Gli Stati membri garantiscono l'accesso a meccanismi di denuncia effettivi ai sensi del diritto nazionale e provvedono affinché tutte le decisioni delle autorità competenti sul loro territorio che incidono sui diritti e gli obblighi delle ECBA o sui diritti e gli obblighi di altre persone che sono collegate alle attività delle ECBA siano sottoposte a un controllo giurisdizionale effettivomezzi di ricorso effettivi in conformità dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. [Em. 73]
Articolo 12
Registrazione unica
1. Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA sia tenuta a registrarsi soltanto una volta. La registrazione avviene conformemente agli articoli 18 e 19.
2. Fatti salvi gli articoli da 9 a 11, gli Stati membri non impongono alle ECBA registrate di rendere una dichiarazione, fornire informazioni o richiedere od ottenere autorizzazioni per svolgere particolari attività, salvo che tali obblighi siano: [Em. 74]
a) prescritti dalla legge;
b) giustificati da motivi imperativi di interesse generale; e [Em. 75]
c) idonei a garantire ilal conseguimento dell'obiettivo perseguito e, non vadano oltre quanto è strettamente necessario per il suo raggiungimentoe l'impatto degli obblighi sull'ECBA sia proporzionato all'obiettivo perseguito. [Em. 76]
3. Il paragrafo 1 non pregiudica gli obblighi di rendere una dichiarazione, fornire informazioni e richiedere od ottenere autorizzazioni per svolgere particolari attività previsti dal diritto dell'Unione o dalle disposizioni nazionali che attuano il diritto dell'Unione.
Articolo 13
Finanziamento
1. Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA, indipendentemente dallo Stato membro di registrazione, benefici di un accesso libero e non discriminatorio ai finanziamenti provenienti da fonti pubbliche, conformemente ai principi generali del diritto dell'UE.
2. Fatti salvi gli articoli da 9 a 11, gli Stati membri non impongono alcuna restrizione alla capacità un'ECBA di fornire o ricevere finanziamenti, comprese donazioni, da fonti lecite, tranne nella misura in cui tali restrizioni siano: [Em. 77]
a) prescritte dalla legge;
b) giustificate da motivi imperativi di interesse generale o laddove lo Stato membro possa dimostrare che l'ECBA, nello svolgere le sue attività, ha palesemente e ripetutamente violato i valori dell'Unione sanciti nell'articolo 2 TUE; e [Em. 78]
c) idonee a garantire ilal conseguimento dell'obiettivo perseguito e, non vadano oltre quanto è strettamente necessario per il suo raggiungimentoe l'impatto della restrizione sull'ECBA sia proporzionato all'obiettivo perseguito. [Em. 79]
Articolo 14
Fornitura di servizi e scambi di merci
1. Gli Stati membri provvedono affinché le ECBA siano libere di stabilirsi, fornire e ricevere servizi ed esercitare la libera circolazione delle merci nel mercato interno conformemente al diritto dell'UE.
2. Ferme restando le disposizioni di altri atti del diritto dell'Unione e fatti salvi gli articoli da 9 a 11 della presente direttiva, gli Stati membri non impongono alcuna restrizione alle attività di cui al paragrafo 1, salvo che tali restrizioni siano: [Em. 80]
a) prescritte dalla legge;
b) giustificate da motivi imperativi di interesse generale; e [Em. 81]
c) idonee a garantire ilal conseguimento dell'obiettivo perseguito e, non vadano oltre quanto è strettamente necessario per il suo raggiungimento.e l'impatto della restrizione sull'ECBA sia proporzionato all'obiettivo perseguito; [Em. 82]
Articolo 15
Restrizioni vietate
Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA non sia soggetta ad alcuna delle prescrizioni seguenti:
a) requisiti basati direttamente o indirettamente sulla nazionalità o sulla residenza delle persone fisiche che sono membri dell'ECBA o del suo organo esecutivo, salvo quanto previsto dalla presente direttiva;
b) l'obbligo di presenza fisica dei membri dell'ECBA, del suo organo esecutivo o del suo organo decisionale ai fini della validità di qualsiasi riunione;
c) l'obbligo di avere l'amministrazione centrale o la sede di attività principale nello stesso Stato membro in cui si trova la sua sede legale;
d) una prescrizione in base alla quale uno Stato membro ospitante subordini il riconoscimento di un'ECBA registrata in un altro Stato membro alla condizione di reciprocità per quanto riguarda il riconoscimento delle proprie ECBA nell'altro Stato membro;
e) una prescrizione in base alle quale l'ECBA debba essere stata registrata nello Stato membro d'origine per un determinato periodo per poter operare nello Stato membro ospitante;
f) l'obbligo di autorizzazione o approvazione da parte di un'autorità di uno Stato membro come condizione per ricevere donazioni da una fonte all'interno dell'Unione;
g) le restrizioni indicate in appresso all'esercizio di attività economiche, svolte su base regolare o occasionale, a meno che tale divieto consenta all'ECBA di accedere a un diverso status preferenziale: [Em. 83]
i) divieti generali allo svolgimento di attività economiche;
ii) autorizzazione delle ECBA a svolgere attività economiche solo se tali attività sono collegate agli obiettivi descritti nei loro statuti;
iii) imposizione dell'obbligo che l'esercizio di un'attività economica non sia l'obiettivo primario o l'attività primaria dell'ECBA.
g bis) le restrizioni o i requisiti aggiuntivi relativi alla partecipazione a questioni oggetto di dibattito pubblico, svolte su base regolare o occasionale. [Em. 84]
Capo 3
Costituzione e registrazione
Articolo 16
Costituzione
1. Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA sia costituita all'atto della registrazione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA abbia un minimo di tre membri fondatori.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i membri fondatori esprimano l'intenzione di costituirela costituzione di un'ECBA sia formalizzata mediante un accordo scritto tra di essi o un accordo in sedetutti i membri fondatori o un processo verbale scritto dell'assemblea costitutiva dell'ECBA che sia iscritto a verbale; a tal fine, tale accordo o verbale è debitamente firmato daida tutti i membri fondatori e debitamente verificato laddove il diritto nazionale applicabile lo preveda per l'entità giuridica individuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 4. [Em. 85]
Articolo 17
Trasformazione di associazioni senzaentità scopo di lucro in ECBA [Em. 86]
1. Gli Stati membri provvedono affinché le associazionientità senza scopo di lucro esistenti legalmente stabilite nell'Unionein uno Stato membro e che soddisfano i requisiti di cui alla presente direttiva possano trasformarsi in ECBA all'interno dello stesso Stato membro. [Em. 87]
2. Gli Stati membri provvedono affinché l'eventuale trasformazione sia approvata dall'organo decisionale dell'entità che procede alla trasformazione.
3. Gli Stati membri provvedono affinché la trasformazione non comporti lo scioglimento dell'associazione senza scopo di lucro che procede alla trasformazione né la perdita o l'interruzione della sua personalità giuridica.
4. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le attività e le passività siano trasferite all'ECBA di nuova costituzione.
5. Gli Stati membri provvedono affinché la trasformazione abbia efficacia all'atto della registrazione dell'ECBA di nuova costituzione conformemente all'articolo 19.
6. Gli Stati membri provvedono affinché la voce relativa all'associazione senza scopo di lucro che è stata oggetto di trasformazione sia eliminata dai registri.
Articolo 17 bis
Fusione di entità senza scopo di lucro esistenti in ECBA
1. Gli Stati membri provvedono affinché due o più entità senza scopo di lucro esistenti legalmente stabilite in uno o più Stati membri possano fondersi in un'ECBA alle condizioni seguenti:
a) una o più entità senza scopo di lucro, al momento dello scioglimento senza passare per una liquidazione, trasferiscono tutte le loro attività e passività a un'altra ECBA esistente, che costituisce l'ECBA acquirente; o
b) una o più entità senza scopo di lucro, al momento dello scioglimento senza passare per una liquidazione, trasferiscono tutte le loro attività e passività a un'ECBA da loro stesse costituita, che costituisce l'ECBA di nuova costituzione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la fusione sia approvata dagli organi decisionali delle entità senza scopo di lucro che procedono alla fusione.
3. Gli Stati membri provvedono affinché la fusione non comporti lo scioglimento né la perdita o l'interruzione della personalità giuridica dell'ECBA acquirente, né comprometta la continuità giuridica nel caso in cui la fusione porti a un'ECBA di nuova costituzione.
4. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le attività e le passività siano trasferite all'ECBA acquirente o di nuova costituzione, se del caso.
5. Gli Stati membri provvedono affinché la fusione abbia efficacia, ove applicabile, all'atto della registrazione dell'ECBA di nuova costituzione conformemente all'articolo 19 o dalla data in cui le transazioni delle ECBA acquisite sono da considerarsi, ai fini contabili, appartenenti all'ECBA acquirente.
6. Gli Stati membri provvedono affinché la voce relativa alle entità senza scopo di lucro che sono state oggetto di fusione, ad eccezione dell'ECBA acquirente, se del caso, sia eliminata dai registri. [Em. 89]
Articolo 18
Domanda di registrazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché la domanda di registrazione di un'ECBA sia presentata all'autorità competente dello Stato membro in cui l'ECBA intende stabilire la propria sede legale. La domanda è presentata nello stesso formato richiesto all'entità giuridica individuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, ed è accompagnata dai documenti e dalle informazioni indicati in appresso, forniti in una lingua ufficiale di tale Stato membro o in qualsiasi altra lingua consentita dalla legge di tale Stato membro: [Em. 90]
a) il nome dell'ECBA;
b) lo statuto dell'ECBA;
c) l'indirizzo postale della sede legale prevista e un indirizzo di posta elettronica; [Em. 91]
d) i nomi e gli indirizzi, e qualsiasi altra informazione necessaria in conformità della legge nazionale applicabile ai fini della loro identificazione, delle persone autorizzate a rappresentare l'ECBA nei confronti di terzi e in giudizio e l'indicazione se tali persone possono agire da sole o se sono tenute ad agire congiuntamente;
e) l'accordo scritto dei membri fondatori o il verbale dell'assemblea costitutiva dell'ECBA contenente tale accordo, debitamente firmato dai membri fondatori, o la decisione di trasformazione di cui all'articolo 17 o la decisione di fusione di cui all'articolo 17 bis; [Em. 92]
f) una dichiarazione da parte dei membri dell'organo esecutivo di non essere stati interdetti dall'esercizio della funzione di membro del consiglio di amministrazione in organi analoghi di associazioni senza scopo di lucro o di società.
Gli Stati membri non richiedono documenti o informazioni diversi da quelli elencati nel presente paragrafo.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché, ai fini della registrazione, una domanda sia ritenuta completa se contiene i documenti e le informazioni di cui al paragrafo 1.
3. In deroga al secondo comma del paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare norme che consentano all'autorità competente di richiedere documenti e informazioni supplementari rispetto a quelli indicati al paragrafo 1 mediante una decisione scritta indirizzata alla persona autorizzata a rappresentare l'ECBA di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), che esprima la preoccupazione, debitamente motivata, che gli obiettivi indicati nello statuto dell'ECBA violino il diritto dell'Unione, compresi i valori dell'Unione sanciti nell'articolo 2 TUE, o le disposizioni del diritto nazionale conformi al diritto dell'Unione, qualora tali documenti e informazioni siano necessari. [Em. 93]
4. Gli Stati membri provvedono affinché la domanda di registrazione di un'ECBA, anche nei casi di trasformazioni e fusioni, possa essere presentata online. [Em. 94]
Articolo 19
Procedura di registrazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché la registrazione di un'ECBA avvenga entro 30 giorni dalla presentazione di una domanda completa e sia valida in tutta l'Unione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente dello Stato membro d'origine notifichi senza indugio alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri ogni nuova registrazione di un'ECBA.
3. Qualora le informazioni fornite ai fini della registrazione siano incomplete o contengano errori manifesti, l'autorità competente chiede all'ECBA di completare o rettificare la domanda entro un periodo di tempo ragionevole, non inferiore a 15 giorni dalla data in cui l'autorità competente contatta la persona autorizzata a rappresentare l'ECBA di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d).
4. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché, al ricevimento di una domanda completa a norma del paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente verifichi la domanda di registrazione dell'ECBA, e la respinga soltanto nel caso in cui:
a) la domanda non sia conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 3;
b) la domanda non sia stata completata o rettificata entro i termini stabiliti dall'articolo 3 del presente articolo;
c) non sia stato possibile verificare le identità dei rappresentanti legali dell'ECBA o sia stato accertato che esse sono state falsificate;
d) l'autorità competente determini, dopo avere adottato la decisione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, e valutato tutti i documenti e le informazioni forniti in risposta a tale decisione, che gli obiettivi indicati nello statuto dell'ECBA contravverrebbero al diritto dell'Unione, compresi i valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE, o alle disposizioni del diritto nazionale conformi al diritto dell'Unione; [Em. 95]
e) una persona autorizzata a rappresentare l'ECBA di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), o un membro dell'organo esecutivo siano stati condannati per un reato particolarmente grave e ciò costituisca una minaccia all'ordine pubblico. In tali casi, all'ECBA è dato un tempo ragionevole per rettificare la situazione. [Em. 96]
La decisione di negare la registrazione è presentata per iscritto, è debitamente motivata ed è indirizzata alla persona autorizzata a presentare l'ECBA di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d).
5. Nel caso in cui l'autorità competente decida di respingere la domanda o non abbia adottato una decisione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa, gli Stati membri provvedono affinché tale decisione, o mancata decisione, sia sottoposta a un controllo giurisdizionale effettivo.
5 bis. Gli Stati membri pubblicano la procedura di registrazione sullo sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio(20). [Em. 97]
Articolo 20
Registro
1. Ogni Stato membro istituiscedesigna un registro nazionale e un organismo pubblico responsabile ai fini della registrazione delle ECBA a norma dell'articolo 19, e ne informa la Commissione. [Em. 98]
2. Gli Stati membri provvedono affinché i documenti e le informazioni indicati di seguito siano conservati nel registro e aggiornati:
a) lo statuto dell'ECBA;
a bis) le relazioni annuali dell'ECBA, redatte conformemente al diritto nazionale applicabile all'entità giuridica individuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 4; [Em. 99]
b) copia del certificato ECBA a norma dell'articolo 21;
c) i nomi e gli indirizzi, e qualsiasi altra informazione necessaria in conformità della legge nazionale applicabile ai fini della loro identificazione, delle persone autorizzate a rappresentare l'ECBA nei confronti di terzi e in giudizio e l'indicazione se tali persone possono agire da sole o se sono tenute ad agire congiuntamente;
d) la liquidazione e lo scioglimento di un'ECBA.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le ECBA registrate comunichino all'autorità competente dello Stato membro d'origine le variazioni delle informazioni contenute nel registro entro 30 giorni dalla variazione.
4. Lo Stato membro provvede affinché le informazioni indicate in appresso siano rese pubbliche in una versione online del registro:
a) il certificato ECBA a norma dell'articolo 21;
b) la liquidazione di un'ECBA;
c) lo scioglimento di un'ECBA.
5. Gli Stati membri provvedono affinché i documenti e le informazioni di cui al paragrafo 4 siano rese pubbliche per non più di sei mesi dalla data difino alla fine dell'esercizio successivo allo scioglimento di un'ECBA. [Em. 100]
6. Gli Stati membri provvedono affinché i dati personali siano conservati nel registro per non più di duecinque anni dopo lo scioglimento di un'ECBA. [Em. 101]
Articolo 21
Contenuto del certificato ECBA
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti rilascino il certificato ECBA, sia in formato digitale che cartaceo, entro cinque giorni dalla registrazione dell'ECBA. Gli Stati membri provvedono affinché il certificato ECBA sia riconosciuto come prova della registrazione dell'ECBA, della personalità giuridica e della capacità giuridica. Nel certificato figurano le informazioni seguenti: [Em. 102]
a) il numero di registrazione unico dell'ECBA e il codice paese di due lettere dello Stato membro d'origine;
b) la data di registrazione dell'ECBA;
c) la data dell'eventuale trasferimento della sede legale dell'ECBA;
d) il nome dell'ECBA;
e) l'indirizzo postale della sede legale e l'indirizzo di posta elettronica dell'ECBA;
f) gli obiettivi dell'ECBA definiti nel suo statuto.
2. Gli Stati membri, non appena informati dalla persona autorizzata a rappresentare l'ECBA di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), della modifica delle informazioni elencate nel paragrafo 1 del presente articolo, rilasciano un certificato ECBA aggiornato, sia in formato digitale che cartaceo, entro cinque giorni dalla comunicazione di tale modifica.
3. Al fine di agevolare l'utilizzo del certificato ECBA in tutti gli Stati membri, armonizzarne il formato e ridurre gli oneri amministrativi sia per gli Stati membri che per le ECBA, la Commissione stabilisce un modello per il certificato ECBA e le relative specifiche tecniche mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 3029 bis, paragrafo 26. [Em. 103]
Capo 4
Mobilità
Articolo 22
Trasferimento della sede legale
1. Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA abbia il diritto di trasferire la propria sede legale da uno Stato membro a un altro.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il trasferimento di cui al paragrafo 1 non comporti lo scioglimento dell'ECBA o la creazione di una nuova persona giuridica nello Stato membro in cui la sede è trasferita. Gli Stati membri provvedono affinché il trasferimento della sede legale non comprometta le attività o le passività dell'ECBA esistenti prima del trasferimento, comprese eventuali clausole contenute in contratti, o crediti, diritti e obblighi.
3. Gli Stati membri provvedono affinché il trasferimento abbia effetto a partire dalla data di registrazione dell'ECBA nello Stato membro d'origine in cui si è trasferita.
4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente dello Stato membro in cui l'ECBA intende trasferire la propria sede legale non consenta il trasferimento in nessuno dei seguenti casi:
a) qualora l'ECBA non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, paragrafo 2 o paragrafo 3;
b) qualora sia stata adottata una decisione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, o sia stata trasmessa una notifica motivata di cui all'articolo 25, paragrafo 3;
c) qualora un'ECBA sia stata dichiarata insolvente o sia soggetta asia in corso una procedura di insolvenza; [Em. 104]
d) qualora nel precedente Stato membro d'origine siano in corso procedimenti per reati particolarmente gravi a carico delle persone autorizzate a rappresentare l'ECBA di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), di un qualsiasi membro del consiglio esecutivo o dell'ECBA stessa, se il diritto nazionale ne prevede la possibilità, e qualora ciò possa costituire una minaccia all'ordine pubblico. In tali casi, uno Stato membro procede al trasferimento della sede legale quando il rappresentante o membro dell'organo esecutivo è stato sostituito o quando i procedimenti si sono conclusi senza portare a una condanna. [Em. 105]
Articolo 23
Procedura di trasferimento della sede legale
1. Ferme restando eventuali disposizioni in vigore basate sul diritto nazionale o dell'Unione che siano più favorevoli ai lavoratori, gli Stati membri provvedono affinché i dipendenti di un'ECBA che desidera trasferire la propria sede legale siano informati del possibile trasferimento e possano, in tempo utile e almeno un mese prima dell'assemblea straordinaria di cui al paragrafo 2, esaminare il progetto della decisione di approvazione deldella richiesta di trasferimento della sede legale di cui al paragrafo 23 ed esprimere la propria opinione. [Em. 106]
1 bis. Gli Stati membri prevedono un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori per garantire che i creditori di un'ECBA i cui crediti esistevano prima della pubblicazione della richiesta di trasferimento di cui al paragrafo 3 bis possano esigere che l'ECBA fornisca loro garanzie adeguate. La prestazione di tali garanzie è disciplinata dalla legge dello Stato membro in cui l'ECBA aveva la sede sociale prima del trasferimento. Il sistema di tutela dei creditori di cui all'articolo 86 undecies della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio(21) si applica mutatis mutandis. [Em. 107]
2. Gli Stati membri provvedono affinché il trasferimento della sede legale debba essere adottato dallin una riunione dell'organo decisionale dell'ECBA in un'assemblea straordinaria. La decisione è presa a maggioranza dei due terzi dei voti che rappresentino almeno la metà di tutti i membri. [Em. 108]
3. Gli Stati membri provvedono affinché l'organo decisionale dell'ECBA presenti la richiesta di trasferimento della sede legale all'autorità competente dello Stato membro in cui intende trasferire la sede legale e informi l'autorità competente del proprio Stato membro d'origine di tale richiesta. La richiesta include gli elementi seguenti:
a) la decisione dell'organo decisionale dell'ECBA che approva il trasferimento;
b) il certificato ECBA;
c) l'indirizzo proposto della sede legale dell'ECBA nello Stato membro in cui è trasferita;
d) lo statuto dell'ECBA, in cui sia indicato, se del caso, il nuovo nome;
e) la data proposta del trasferimento;
f) una relazione che illustri in dettaglio le garanzie per i creditori e i dipendenti, se del caso che l'ECBA ha posto in essere a norma del diritto dell'Unione e nazionale e degli accordi collettivi. [Em. 109]
3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché la richiesta di trasferimento di una sede legale possa essere presentata online e ogni richiesta sia pubblicata in un sito accessibile al pubblico. [Em. 110]
4. Gli Stati membri possono adottare norme che consentano all'autorità competente dello Stato membro in cui l'ECBA desidera trasferire la sede legale di richiedere documenti o informazioni supplementari rispetto a quelli indicati al paragrafo 3, mediante una decisione scritta indirizzata alla persona autorizzata a rappresentare l'ECBA di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), che esprima la preoccupazione, debitamente motivata, che gli obiettivi indicati nello statuto dell'ECBA violerebbero le disposizioni del diritto nazionale di tale Stato membro, qualora tali documenti e informazioni siano necessari al fine di valutare la questione.
5. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente dello Stato membro in cui l'ECBA intende trasferire la sede legale sia autorizzata a decidere in merito alla richiesta di trasferimento. Tale autorità competente ha la facoltà di rigettare la richiesta solo qualora:
a) le prescrizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo non siano rispettate;
b) la richiesta non includa tutti gli elementi previsti a norma del paragrafo 3;
c) si verifichi una delle situazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 4;
d) l'autorità competente determini, dopo avere adottato una decisione a norma del presente paragrafo e valutato tutti i documenti e le informazioni forniti in risposta a tale decisione, che gli obiettivi indicati nello statuto dell'ECBA violerebbero il diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione.
6. L'autorità competente adotta la decisione di cui al paragrafo 5 del presente articolo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento della sede legale di cui al paragrafo 3.
7. Fermo restando il paragrafo 6, gli Stati membri provvedono affinché il trasferimento avvenga entro 30 giorni dalla presentazione di una domanda completa.
8. Qualora le informazioni fornite ai fini del trasferimento siano incomplete o contengano errori manifesti, l'autorità competente chiede all'ECBA di completare o rettificare la domanda entro un periodo di tempo ragionevole, non inferiore a 15 giorni dalla data in cui l'autorità competente contatta la persona autorizzata a rappresentare l'ECBA di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d).
9. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente del nuovo Stato membro d'origine registri l'ECBA e aggiorni il certificato ECBA per quanto riguarda gli elementi elencati nell'articolo 21, paragrafo 1.
10. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente dello Stato membro d'origine, a seguito del trasferimento della sede legale, notifichi senza indugio il trasferimento della sede legale alle autorità competenti degli altri Stati membri. Al ricevimento di tale notifica, l'autorità competente dello Stato membro d'origine precedente cancella l'ECBA dal registro in seguito al ricevimento di tale notifica.
Capo 5
Scioglimento
Articolo 24
Scioglimento volontario
1. Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA sia sciolta soltanto per decisione dei suoi membri e solo nei casi seguenti:conformemente al suo statuto. [Em. 111]
(a) l'obiettivo dell'ECBA è stato raggiunto; [Em. 112]
(b) il periodo di tempo per cui è stata istituita è scaduto; [Em. 113]
(c) per altri motivi in conformità del suo statuto.[Em. 114]
2. Gli Stati membri provvedono affinché l'organo decisionale dell'ECBA possa decidere di sciogliere un'ECBA soltanto con una decisione presa a maggioranza dei due terzi dei voti, che rappresentino almeno la metà del totale dei membri, in sede di assemblea straordinaria.
Gli Stati membri provvedono affinché all'atto della liquidazione dell'ECBA, come previsto all'articolo 28, l'autorità competente cancelli l'ECBA dal registro soltanto quando la liquidazione è completata, e le informazioni pertinenti contenute nell'IMI siano aggiornate di conseguenza.
Articolo 25
Scioglimento involontario
1. In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA possa essere sottoposta a scioglimento involontario da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine nelle circostanze e alle condizioni previste nel presente articolo.
2. Gli Stati membri possono disporre lo scioglimento involontario di un'ECBA, a condizione che lo scioglimento sia preceduto da una valutazione del rischio, sia prescritto dalla legge, sia idoneo al conseguimento dell'obiettivo perseguito, non vada al di là di quanto strettamente necessario e sia proporzionato all'obiettivo perseguito, e soltanto sulla base di uno dei seguenti motivi: [Em. 115]
a) l'ECBA non rispetta lo scopo non lucrativo;
b) le attività dell'ECBA causano una grave minaccia all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza; o [Em. 116]
b bis) attraverso le sue attività si verifica una violazione flagrante e ripetuta dei valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE; [Em. 117]
c) l'ECBA o i membri del suo organo esecutivo sono stati condannati per un reato particolarmente grave. commesso a nome, per conto o a vantaggio dell'ECBA; o [Em. 118]
c bis) un membro dell'organo esecutivo è stato condannato per un reato particolarmente grave commesso dopo l'istituzione dell'ECBA, qualora l'appartenenza di questa persona all'organo esecutivo costituisca una minaccia all'ordine pubblico. [Em. 119]
3. Qualora sospetti che sussista uno dei motivi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità competente trasmette all'ECBA una notifica scritta motivata esauriente in cui esprime le proprie preoccupazioni, concedendole un periodo di tempo ragionevole per formulare risposte in merito a tali preoccupazioni e per porre rimedio alla situazione. [Em. 120]
4. Gli Stati membri provvedono affinché, dopo avere debitamente esaminato le risposte dell'ECBA di cui al paragrafo 3 del presente articolo, l'autorità competente adotti una decisione scritta di scioglimento, che deve essere formalmente condivisa con l'ECBA, qualora abbia stabilito che l'ECBA debba essere sciolta poiché è stato accertato e non rettificato uno dei motivi di cui al paragrafo 2 del presente articolo. È possibile adottare una decisione di scioglimento di un'ECBA soltanto qualora non vi siano misure meno restrittive in grado di rispondere alle preoccupazioni espresse dall'autorità competente. [Em. 121]
5. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione di cui al paragrafo 4 del presente articolo sia debitamente motivata, comprenda una giustificazione scritta esauriente, confermata da una decisione giudiziaria, se del caso, in conformità con la legislazione nazionale e sia sottoposta a un controllo giurisdizionale effettivo e indipendente in linea con l'articolo 11 e non abbia efficacia mentre il controllo giurisdizionale è in corso. [Em. 122]
6. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente informi l'ECBA della propria decisione e la cancelli dal registro in tempo utile soltanto dopo che la decisione di cui al paragrafo 4 ha acquisito efficacia e dopo che la liquidazione dell'ECBA di cui all'articolo 26 è stata completata. L'autorità competente comunica alle autorità competenti degli Stati membri le informazioni pertinenti.
Articolo 26
Liquidazione in caso di scioglimento
1. Gli Stati membri provvedono affinché lo scioglimento di un'ECBA a norma degli articoli 24 e 25 comporti la sua liquidazione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli attivi residui dell'ECBA che è stata sciolta, al netto degli interessi finanziari di eventuali creditori, siano trasferiti a un'entità senza scopo di lucro che svolga un'attività analoga a quellauna delle attività dell'ECBA sciolta o a un'autorità locale, che sia tenuta a utilizzarli per un'attività analoga o per perseguire un obiettivo analogo a una delle attività o uno degli obiettivi della quella svolta dall'ECBA che è stata sciolta. [Em. 123]
Capo 6
Applicazione e cooperazione amministrativa
Articolo 27
Autorità competenti
1. Ogni Stato membro designa l'autorità competente ("autorità competente") incaricata dell'applicazione della presente direttiva e della supervisione ai sensi della stessa. [Em. 124]
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi delle autorità competenti designate a norma del paragrafo 1. La Commissione pubblica l'elenco delle autorità competenti designate su un sito web disponibile al pubblico e lo aggiorna quando necessario. [Em. 125]
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi e i compiti di altre autorità competenti istituite o designate ai fini delle norme nazionali applicabili all'associazione senza scopo di lucro più simileentità giuridica prevista nel loro ordinamento giuridico nazionale, individuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, se del caso. [Em. 126]
Articolo 28
Cooperazione amministrativa
1. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano e si assistono reciprocamente, in modo effettivo ed efficace, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.
2. La cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti a norma degli articoli 17 e 18, dell'articolo 19, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 23, paragrafi 5, 6 e 7, dell'articolo 24, paragrafo 3, dell'articolo 25, paragrafo 6, e dell'articolo 27 avvengono conformemente al regolamento (UE) n. 1024/2012.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni registrate nell'IMI siano tenute aggiornate e si comunicano reciprocamente le modifiche delle precedenti informazioni comunicate conformemente al regolamento (UE) n. 1024/2012.
Articolo 29
Relazioni e riesame [Em. 127]
-1. Su base annuale e nella misura possibile mediante strumenti digitali, gli Stati membri condividono con la Commissione e con il comitato per le ECBA di cui all'articolo 30 un elenco di ECBA registrate nel loro territorio, dati aggregati relativi alle suddette ECBA e informazioni relative a:
a) qualsiasi misura adottata o aggiornata dagli Stati membri per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza al fine di prevenire il rischio di uso improprio delle associazioni senza scopo di lucro e per garantire la trasparenza rispetto a determinati movimenti di capitale, come sancito dall'articolo 4, paragrafo 3,
b) norme nazionali che limitano il diritto di un'ECBA di determinare le proprie regole di funzionamento, come sancito dall'articolo 6, paragrafo 1,
c) casi in cui obblighi di registrazione aggiuntivi siano stati imposti alle ECBA, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2,
d) casi in cui restrizioni ai finanziamenti siano state imposte a un'ECBA, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2
e) casi in cui restrizioni alla fornitura di servizi e allo scambio di merci siano state imposte a un'ECBA, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2,
f) casi in cui siano stati richiesti documenti o informazioni supplementari, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3,
g) casi in cui la domanda di registrazione sia stata respinta, conformemente all'articolo 19, paragrafo 4,
h) casi in cui il trasferimento di una sede legale sia stato respinto conformemente all'articolo 22, paragrafo 4, o all'articolo 23, paragrafo 5, e
i) casi di scioglimento involontario di cui all'articolo 27.
La Commissione pubblica l'elenco di tutte le ECBA registrate su un sito web disponibile al pubblico. [Em. 128]
1. Entro [settecinque anni dal termine per il recepimento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul recepimento e l'applicazione del presente direttiva. A tal fine, la Commissione può richiedere agli Stati membri, nella misura in cui ciò sia possibile tramite strumenti digitali, di condividere i dati aggregati relativi alle ECBA registrate nel loro territorio.La relazione è preceduta da una consultazione delle parti interessate, comprese le ECBA e altre organizzazioni senza scopo di lucro pertinenti, e comprende in particolare: [Em. 129]
a) una panoramica del numero e della distribuzione geografica delle ECBA nell'UE; [Em. 130]
b) una valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia della direttiva riguardo agli obiettivi perseguiti, compresa una valutazione dell'impatto della presente direttiva sul funzionamento del mercato interno; [Em. 131]
c) una valutazione degli sviluppi giuridici, tecnici ed economici pertinenti che interessano le associazioni senza scopo di lucro; e [Em. 132]
d) una valutazione dei possibili benefici e della fattibilità di armonizzare a livello dell'UE gli obblighi di trasparenza, il riconoscimento e la concessione di uno status di pubblica utilità, in particolare alle ECBA; [Em. 133
Tale relazione, se del caso, è corredata di una proposta legislativa volta a modificare la presente direttiva. [Em. 134]
Articolo 29 bis
Comitato per le ECBA
1. La Commissione è assistita da un comitato denominato "comitato per le ECBA". È un comitato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno e adotta e fissa le modalità del proprio funzionamento.
2. Il comitato monitora l'attuazione della presente direttiva, in particolare relativamente alle disposizioni che fanno riferimento all'articolo 29, paragrafo -1. Promuove lo scambio di informazioni, esperienze e migliori pratiche, nonché il coordinamento degli approcci strategici tra i governi nazionali, le autorità competenti e la Commissione.
3. Il comitato può elaborare relazioni, formulare pareri, elaborare orientamenti o intraprendere altre attività nei settori di sua competenza e, se del caso, intrattiene contatti e scambi regolari con altri organi e comitati pertinenti nonché con i portatori di interessi.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
5. La Commissione informa annualmente il Consiglio e il Parlamento europeo in merito alle attività del comitato. [Em. 135]
Capo 7
Disposizioni finali
Articolo 30
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 136]
Articolo 31
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, anche online, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [due anni... [un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. [Em. 137]
1 bis. Gli Stati membri informano e consultano le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio prima e durante il recepimento e l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva e la revisione delle disposizioni nazionali pertinenti. [Em. 138]
2. Le disposizioni adottate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri. [Em. 139]
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 32
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 33
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Statuto delle associazioni e delle organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere europee. Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 recante raccomandazioni alla Commissione su uno Statuto delle associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere europee (2020/2026(INL)) (2022/C 342/17) (GU C 342 del 6.9.2022, pag. 225).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Creare un'economia al servizio delle persone: un piano d'azione per l'economia sociale" (COM(2021) 778 final).
Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Fiscalità non discriminatoria per le organizzazioni di beneficenza e i relativi donatori: principi tratti dalla giurisprudenza dell'UE (SWD(2023) 212 final).
Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1).
Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22).
Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).
Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori - Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 39).
Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (EIR 2015) (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).
Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).
Obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada: regolamento
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 80/2009, (UE) n. 996/2010 e (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada (COM(2023)0591 – C9-0390/2023 – 2023/0361(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0591),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0390/2023),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 dicembre 2023(1),
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 31 gennaio 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli articoli 52, 59 e 40 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0033/2024),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 80/2009, (UE) n. 996/2010 e (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/12/CE, 2009/33/CE e (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/67/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada (COM(2023)0592 – C9-0387/2023 – 2023/0362(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0592),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0387/2023),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 dicembre 2023(1),
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 31 gennaio 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli articoli 52, 59 e 40 del suo regolamento,
– vista la lettera della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9‑0034/2024),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2024 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/12/CE, 2009/33/CE e (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/67/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali nel settore del trasporto occasionale di passeggeri (COM(2023)0256 – C9-0178/2023 – 2023/0155(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0256),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0178/2023),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 settembre 2023(1),
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 9 febbraio 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visto il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0370/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(2);
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali nel settore del trasporto occasionale di passeggeri e per quanto riguarda il potere degli Stati membri di imporre sanzioni in caso di infrazioni al regolamento (UE) n. 165/2014 commesse in un altro Stato membro o in un paese terzo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013 (COM(2023)0258 – C9-0175/2023 – 2023/0156(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0258),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 33, 207 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0175/2023),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 gennaio 2024(1),
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci,
– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0065/2024),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013 e il regolamento (UE) 2022/2399 [Em. 1]
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 33, 114 e 207,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) L'Unione e il funzionamento del mercato interno sono basati sull'unione doganale. Nell'interesse sia degli operatori economici, sia delle autorità doganali nell'Unione, il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione(3) ("il codice"), ha riunito in un unico atto la normativa doganale contemplata in diversi atti, contenenti le norme e le procedure generali, per garantire l'attuazione delle tariffe e di altre misure introdotte a livello dell'Unione in relazione agli scambi di merci fra l'Unione e i paesi o territori esterni al territorio doganale dell'Unione nonché le disposizioni relative alla riscossione degli oneri all'importazione. Le autorità doganali degli Stati sono responsabili dell'attuazione di tali norme tramite lo svolgimento di funzioni operative, quali applicare le procedure doganali, effettuare l'analisi dei rischi e i controlli nonché applicare sanzioni in caso di infrazioni doganali.
(2) L'attuazione del regolamento (UE) n. 952/2013 ha rivelato lacune in diversi settori. Queste comprendono: un'azione insufficiente o inefficace per quanto riguarda la tutela dell'Unione dei suoi cittadini dai rischi non finanziari applicabili alle merci stabiliti dalle politiche dell'unione diverse dalla normativa doganale; la capacità delle autorità doganali di trattare efficacemente il volume crescente di merci importate da paesi terzi attraverso le vendite a distanza (operazioni di commercio elettronico); la capacità dell'architettura dei sistemi informatici istituiti dal regolamento (UE) n. 952/2013 di digitalizzare i processi doganali per restare al passo con i progressi tecnologici, segnatamente con le tecnologie basate sullo sfruttamento dei dati; l'assenza di strutture efficaci di governance dell'unione doganale, che comporta pratiche divergenti e un'attuazione non uniforme delle norme negli Stati membri. Tali lacune hanno generato l'insorgenza di ostacoli al corretto funzionamento dell'unione doganale e quindi del mercato interno, a causa dei rischi e delle minacce interni ed esterni.
(3) È opportuno che la normativa doganale tenga conto del rapido sviluppo della struttura del commercio mondiale, della tecnologia, dei modelli commerciali e delle esigenze dei portatori di interessi, compresi le imprese, i consumatori e i cittadini. È pertanto necessario apportare numerose modifiche al regolamento (UE) n. 952/2013. A fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua abrogazione e sostituzione. [Em. 2]
(4) Al fine di disporre di mezzi efficaci per conseguire gli obiettivi dell'unione doganale, si dovrebbero riesaminare e, semplificare e armonizzare diverse norme e procedure che disciplinano le modalità con cui le merci sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione o portate fuori da esso. È opportuno prevedere un insieme moderno e integrato di servizi elettronici interoperabili ai fini della raccolta, dell'elaborazione e dello scambio di informazioni pertinenti ai fini dell'attuazione della normativa doganale (centro doganale digitale dell'Unione europea, "centro doganale digitale dell'UE"). Dovrebbe essere istituita un'Autorità doganale dell'Unione europea ("Autorità doganale dell'UE") con il ruolo di capacità operativa centrale per la governance coordinata dell'unione doganale in settori specifici. [Em. 3]
(5) Dall'adozione del regolamento (UE) n. 952/2013 il ruolo delle autorità doganali si è evoluto per interessare sempre più l'applicazione della legislazione unionale e nazionale che stabilisce norme sulle merci soggette a vigilanza doganale, in particolare i requisiti non finanziari relativi alle merci necessari affinché queste possano entrare e circolare sul mercato interno. Tali funzioni non finanziarie sono aumentate in maniera esponenziale negli anni, in linea con le aspettative crescenti delle imprese e dei cittadini dell'Unione, per quanto riguarda la sicurezza, l'accessibilità per le persone con disabilità, la sostenibilità, la salute umana, degli animali e delle piante, l'ambiente, la protezione dei diritti umani e dei valori dell'Unione. Nuovi strumenti, come il passaporto digitale dei prodotti, devono essere introdotti per garantire che le altre normative applicate dalle autorità doganali in materia di prodotti continuino a rispondere a tali aspettative. È pertanto necessario riflettere il numero crescente e la complessità dei rischi non finanziari includendo nella missione delle autorità doganali un riferimento specifico alla tutela di tutti questi interessi pubblici e, se del caso, della legislazione nazionale, in stretta cooperazione con altre autorità. È altrettanto importante osservare che volumi significativi di merci nei principali porti e aeroporti vengono movimentati in trasbordo, provenienti da altri continenti e destinati ad altri continenti senza entrare nel mercato dell'Unione. Tali merci non devono sempre rispettare le stesse norme dell'Unione in materia di sicurezza e prodotti imposte alle merci che entrano nel mercato interno. [Em. 4]
(6) Alla luce dell'evoluzione del loro ruolo e dei modelli operativi in cui operano e affinché le autorità doganali possano agire congiuntamente e contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, è necessario descrivere in modo più preciso la missione che le autorità doganali devono svolgere, indicandone in maggior dettaglio obiettivi e compiti.
(7) Alcune definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 952/2013 dovrebbero essere adattate per tenere conto dell'ampliamento dell'ambito di applicazione del presente regolamento, per assicurarne la coerenza con quelle contenute in altri atti dell'Unione e per chiarire i termini che rivestono significati diversi in settori diversi. Si dovrebbero inserire nella normativa doganale nuove definizioni intese a chiarire i ruoli e le responsabilità di taluni attori nei processi doganali. Per quanto riguarda l'importatore e l'esportatore, ossia chiunque intervenga nella vendita a distanza di merci, le nuove definizioni dovrebbero rendere questi operatori responsabili delle merci nei confronti delle dogane, anche relativamente ai rischi finanziari e non finanziari, conformemente alla normativa di conformità dei prodotti al fine di potenziare la vigilanza doganale. Nel caso del nuovo concetto dell'importatore presunto, le nuove definizioni dovrebbero garantire che in alcuni casi, nell'ambito di una vendita on line dall'esterno dell'Unione, un operatore economico, a differenza del consumatore, sia ritenuto l'importatore e assuma le corrispondenti responsabilità e che l'operatore economico in questione abbia rispettato la normativa vigente applicata dalle autorità doganali quando le merci entrano nel territorio doganale dell'Unione o ne escono, e fornisca, conservi e renda disponibili le scritture adeguate di tale conformità. Si dovrebbero altresì introdurre nuove definizioni in relazione a un più ampio ambito di applicazione delle disposizioni in materia di vigilanza doganale, gestione dei rischi e controlli doganali. [Em. 5]
(8) Oltre al ruolo tradizionale di riscossione dei dazi doganali, dell'IVA e delle accise nonché dell'applicazione della normativa doganale, le autorità doganali svolgono un ruolo essenziale anche nell'esecuzione di altre normative dell'Unione e, ove applicabile, nazionali in materia doganale. Una definizione di tali "altre normative applicate dalle autorità doganali" dovrebbe essere introdotta al fine di disporre di un quadro di riferimento efficace per disciplinare l'applicazione e la vigilanza di tali particolari requisiti sulle merci conformemente al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio(4) sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, e nell'ambito dei controlli e dei regimi doganali specifici di cui al presente regolamento. Tali divieti e restrizioni possono essere giustificati, tra l'altro, da motivi di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, tutela dell'ambiente, protezione del patrimonio nazionale artistico, storico o archeologico e tutela della proprietà industriale o commerciale e di altri interessi pubblici, compresi i controlli sui precursori di droghe, sulle merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale e sui contanti. La nozione di altre normative applicate dalle autorità doganali dovrebbe includere anche le misure di politica commerciale, tra le altre, inclusi gli accordi ambientali multilaterali e le misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche nonché le misure restrittive adottate sulla base dell'articolo 215 TFUE. Le differenze negli elenchi nazionali di divieti e restrizioni creano notevoli difficoltà per i soggetti che importano in più Stati membri. Per facilitare il commercio e il funzionamento delle dogane, l'Unione dovrebbe adoperarsi per armonizzare gradualmente gli elenchi nazionali di divieti e restrizioni. Inoltre, dovrebbero essere adottate definizioni armonizzate dei termini giuridici utilizzati per stabilire divieti e restrizioni, al fine di evitare interpretazioni divergenti da parte degli Stati membri. [Em. 6]
(9) Al fine di aumentare la certezza del diritto dovrebbero essere modificate alcune norme in materia di decisioni doganali. Innanzitutto è opportuno chiarire che l'autorità doganale competente per l'adozione di una decisione doganale è quella del luogo in cui è stabilito il richiedente, in quanto lo stabilimento diventa il principio fondamentale secondo il quale alcuni operatori economici, a talune condizioni e in un lasso temporale predeterminato, subordinatamente a riesame, possono avvantaggiarsi delle semplificazioni introdotte dal presente regolamento e assolvere i dazi doganali nel luogo in cui sono stabiliti. In secondo luogo, a fini di completezza e certezza del diritto, si dovrebbe inserire il termine massimo di 30 giorni entro i quali richiedente è tenuto a comunicare informazioni supplementari alle autorità doganali nel caso in cui queste ritengano che la domanda di decisione non contenga tutte le informazioni richieste.
(10) È opportuno precisare la conseguenza qualora un'autorità doganale non sia in grado di adottare una decisione sulla domanda entro i termini stabiliti. Si dovrebbe inoltre stabilire il principio secondo cui in questi casi la domanda è considerata oggetto di una decisione negativa e il richiedente ha la facoltà di fare ricorso, in conformità della norma generale sulle decisioni doganali. Per evitare la paralisi del commercio in caso di guasto su larga scala dei sistemi elettronici centralizzati, la Commissione e l'Autorità doganale dell'UE dovrebbero collaborare con gli Stati membri a procedure alternative. [Em. 7]
(11) Come sottolineato dalla Corte dei conti europea(5) e nella valutazione sull'attuazione del regolamento (UE) n. 952/2013, è altresì auspicabile rimediare all'assenza di monitoraggio uniforme del rispetto dei criteri e degli obblighi stabiliti nelle decisioni doganali potenziandone le disposizioni pertinenti. Da un lato i titolari delle decisioni dovrebbero non solo rispettare gli obblighi stabiliti nella pertinente decisione, ma anche monitorare in modo costante la loro conformità e dotarsi di un'organizzazione interna in cui tali attività di (auto)monitoraggio possano prevenire, attenuare o correggere gli eventuali errori nei processi doganali. Dall'altro lato, le autorità doganali dovrebbero monitorare periodicamente l'attuazione delle decisioni doganali da parte dei titolari delle stesse, in particolare se tale decisioni sono stabilite per una durata inferiore a tre anni e possono quindi presentare rischi, al fine di garantire che detta persona rispetti gli obblighi stabiliti nelle decisioni. Ciò è particolarmente importante quando tali persone beneficiano di uno status specifico, come quello di operatore economico autorizzato (AEO) o di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check"), che consente loro di fruire di numerose agevolazioni nell'ambito dei processi doganali. Per rafforzare la gestione dei rischi a livello dell'Unione, le autorità doganali dovrebbero inoltre notificare all'Autorità doganale dell'UE tutte le decisioni adottate su domanda e informare detta autorità in merito alle attività di monitoraggio, affinché tali informazioni possano essere prese in considerazione a fini di gestione dei rischi.
(12) Oltre alle decisioni relative alle informazioni tariffarie vincolanti (decisioni ITV) o alle decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine (decisioni IVO) adottate dalle autorità doganali su domanda e subordinatamente a talune condizioni, con il regolamento delegato (UE) .../... della Commissione(6) sono state introdotte nella normativa doganale le decisioni relative alle informazioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana ("decisioni IVVD"). Nell'interesse degli utenti della normativa doganale è opportuno stabilire nel medesimo atto giuridico le norme su questi tre tipi di decisioni relative a informazioni vincolanti.
(13) I diritti e gli obblighi delle persone responsabili delle merci che entrano ed escono dal territorio doganale dell'Unione dovrebbero essere definiti più chiaramente. Il primo obbligo facente capo alle persone che svolgono regolarmente operazioni doganali dovrebbe essere quello di continuare a essere registrate presso le autorità doganali responsabili del luogo in cui sono stabilite. La registrazione unica dovrebbe essere valida per l'intera unione doganale e dovrebbe essere costantemente aggiornata. Gli operatori economici dovrebbero pertanto essere tenuti ad informare le autorità doganali in merito alle modifiche dei loro dati di registrazione. Le persone responsabili delle merci che entrano ed escono dal territorio doganale dell'Unione sono responsabili degli eventuali rischi presentati dalle merci in termini di sicurezza dei cittadini nonché degli eventuali rischi per la salute umana, animale o vegetale, per l'ambiente o per i consumatori. Anche gli obblighi dell'importatore dovrebbero essere definiti, in particolare l'obbligo di essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione e le eccezioni a tale obbligo. Queste sono analoghe alle norme esistenti relative all'obbligo per il dichiarante di essere stabilito nell'Unione. Analogamente si dovrebbero definire gli obblighi dell'esportatore.
(14) È altresì opportuno chiarire gli obblighi degli importatori presunti, che differiscono dagli obblighi applicabili a [il resto de] gli importatori. In particolare si dovrebbe chiarire che il concetto di importatore presunto è creato ai fini della riscossione efficace ed efficiente dei dazi doganali. L'importatore presunto di solito non è in possesso delle merci e il trasferimento di proprietà delle merci avviene tra l'importatore e l'acquirente. Di conseguenza, l'importatore presunto dipende spesso dall'accuratezza delle informazioni fornite dagli importatori prima o al più tardi al momento dell'uscita delle merci per poter garantire il corretto trattamento dei dazi (pagamento e obblighi di comunicazione) dell'operazione. Inoltre si dovrebbe disporre che l'importatore presunto comunichi alle autorità doganali non solo i dati necessari ai fini dell'immissione in libera pratica delle merci vendute, bensì anche le informazioni che egli è tenuto a raccogliere ai fini dell'IVA. Tali informazioni figurano in dettaglio nel regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio(7). [Em. 8]
(15) Gli operatori economici che soddisfano taluni criteri e condizioni per essere considerati conformi e affidabili dalle autorità doganali possono fruire dello status di AEO e quindi beneficiare di agevolazioni nei processi doganali. Sebbene garantisca che gli operatori che si occupano della maggior parte degli scambi dell'Unione siano affidabili, il regime AEO presenta alcune lacune evidenziate nella valutazione del regolamento (UE) n. 952/2013 e nelle risultanze della Corte dei conti europea. Per rispondere a tali preoccupazioni, in particolare per quanto riguarda le diverse pratiche e sfide a livello nazionale relative al monitoraggio della conformità degli AEO, si dovrebbero modificare le norme al fine di introdurre l'obbligo per le autorità doganali di monitorare la conformità almeno ogni tre anni. Tale obbligo dovrebbe essere monitorato anche dalla nuova Autorità doganale dell'UE. [Em. 9]
(16) I cambiamenti dei processi doganali e delle modalità operative delle autorità doganali richiedono un nuovo partenariato con gli operatori economici, ossia il regime degli operatori di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check"). I criteri e le condizioni per diventare un operatore economico di fiducia e certificato dovrebbero fondarsi sui criteri AEO, ma dovrebbero anche garantire che l'operatore sia considerato trasparente per le autorità doganali. È pertanto opportuno imporre agli operatori economici di fiducia e certificati di fornire alle autorità doganali l'accesso ai loro sistemi elettronici che tengono traccia della conformità e dei movimenti delle merci, a condizione che tale accesso sia proporzionato e strettamente necessario. La trasparenza dovrebbe essere accompagnata da taluni vantaggi, in particolare la possibilità di svincolare le merci da parte della dogana senza la necessità di un intervento attivo della stessa, fatto salvo il caso in cui sia richiesta un'approvazione preliminare allo svincolo da altre normative applicate dalle autorità doganali, e di differire il pagamento dell'obbligazione doganale. Poiché tale modus operandi dovrebbe gradualmente sostituire quello basato sulle dichiarazioni doganali, è opportuno stabilire l'obbligo per le autorità doganali di riesaminare le autorizzazioni esistenti per gli AEO nel settore delle semplificazioni doganali fino alla fine del periodo transitorio.[Em. 10]
(17) Anche i cambiamenti nei processi doganali richiedono di chiarire il ruolo dei rappresentanti doganali. La rappresentanza diretta e indiretta dovrebbe continuare a essere possibile, va tuttavia precisato che il rappresentante indiretto di un importatore o di un esportatore assume tutti gli obblighi dell'importatore o dell'esportatore, non soltanto l'obbligo di pagare o garantire l'obbligazione doganale, ma anche di rispettare le altre normative applicate dalle autorità doganali. Per tale motivo i rappresentanti doganali devono essere residenti nel territorio doganale dell'Unione ove rappresentano importatori o esportatori, al fine di garantire un'adeguata responsabilità per gli aspetti finanziari e non finanziari. Il ricorso a un rappresentante doganale indiretto stabilito nell'Unione è quindi un'alternativa disponibile e proporzionata per gli importatori e gli esportatori che non dispongono di una presenza commerciale nell'Unione. I rappresentanti doganali stabiliti in paesi terzi possono inoltre continuare a erogare i loro servizi nell'Unione se rappresentano persone che non sono tenute a essere stabilite nel territorio doganale dell'Unione. L'individuazione di rappresentanti doganali affidabili è una sfida per gli operatori economici, soprattutto per le microimprese e le piccole e medie imprese. [Em. 11]
(17 bis) È inoltre importante riconoscere le sfide specifiche cui fanno fronte le microimprese e le piccole e medie imprese, quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione(8), nell'adempimento degli obblighi doganali e in che modo ciò può essere agevolato dalla rappresentanza diretta e indiretta. Ciò vale in particolare quando una microimpresa o una piccola e media impresa non gode dello status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") e dovrebbe continuare a poter beneficiare di una rappresentanza indiretta. La Commissione e l'Autorità doganale dell'UE dovrebbero valutare il funzionamento di tale regime sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità pertinenti. La Commissione dovrebbe trasmettere tale valutazione sotto forma di relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base di tale relazione, la Commissione dovrebbe decidere se proporre una soluzione legislativa per un regime specifico per determinare meglio la relazione tra le microimprese, le piccole e le medie imprese e i rappresentanti doganali al fine di rendere più agevoli gli scambi e garantire un giusto equilibrio delle responsabilità. [Em. 12]
(18) Al fine di garantire un livello uniforme di digitalizzazione e creare condizioni di parità per gli operatori economici in tutti gli Stati membri, si dovrebbe istituire un centro doganale digitale dell'UE come insieme di servizi e sistemi elettronici centralizzati, sicuri e ciberresilienti e a fini doganali. Il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe garantire la qualità, l'integrità, la tracciabilità e il non rifiuto dei dati ivi elaborati, affinché successivamente l'emittente e il ricevente non possano contestare l'esistenza dello scambio di dati. Il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe ottemperare ai pertinenti regolamenti in materia di trattamento dei dati personali e di cibersicurezza. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero progettare congiuntamente il centro doganale digitale dell'UE. La Commissione dovrebbe altresì essere incaricata della gestione, dell'attuazione e della manutenzione del centro doganale digitale dell'UE, compiti che possono essere delegati a un altro organo dell'Unione.
(18 bis) Prima che il centro doganale digitale dell'UE diventi pienamente operativo, la Commissione dovrebbe poter pianificare e istituire una fase pilota per testare le funzionalità pertinenti per il centro. Tale fase pilota dovrebbe essere volontaria per le autorità doganali, le altre autorità e gli operatori economici. [Em. 13]
(19) In linea con la recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea(9), è opportuno chiarire che lo scambio automatico di informazioni fra operatori economici e autorità doganali attraverso e da parte del centro doganale digitale dell'UE non esclude la responsabilità di dette autorità o di detti operatori in relazione ai processi doganali interessati. Anche laddove il coinvolgimento delle autorità doganali è limitato alla comunicazione elettronica attraverso il centro doganale digitale dell'UE, è opportuno considerare che una misura sia stata adottata da tali autorità, come se il centro doganale digitale dell'UE agisse per conto di dette autorità.
(20) Il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe consentire lo scambio di dati con altri sistemi, piattaforme o ambienti al fine di migliorare la qualità dei dati utilizzati dalle dogane per espletare i propri compiti nonché per condividere dati doganali pertinenti con altre autorità al fine di aumentare l'efficacia dei controlli nel mercato interno. In linea con l'approccio delineato nel regolamento (UE) .../… del Parlamento europeo e del Consiglio(10) e con il quadro europeo di interoperabilità(11), il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe promuovere l'interoperabilità transfrontaliera e intersettoriale in Europa. Esso dovrebbe sfruttare il potenziale delle fonti esistenti di informazioni sui rischi disponibili a livello dell'Unione, come il sistema di allarme rapido per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (RASFF) e per i prodotti non alimentari (Safety Gate), il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) e l'IP Enforcement Portal. Esso dovrebbe sostenere lo sviluppo della cooperazione strategica e operativa, compresi lo scambio di informazioni e l'interoperabilità, fra autorità doganali e altre autorità, organi e servizi, nell'ambito delle rispettive competenze. Il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe inoltre fornire un'ampia gamma di analisi avanzata dei dati, anche con il ricorso all'intelligenza artificiale. Tale analisi dei dati dovrebbe consentire l'analisi dei rischi, l'analisi economica e l'analisi predittiva al fine di anticipare i possibili rischi legati a spedizioni in arrivo o in uscita dall'Unione. Per garantire una migliore vigilanza dei flussi commerciali e modalità semplificate di collaborazione con le autorità diverse dalle dogane, il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe essere in grado di avvalersi del quadro collaborativo dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e, ove ciò non sia possibile, dovrebbe offrire a tali autorità un servizio specifico che consenta loro di ottenere i dati pertinenti, comunicare e condividere informazioni con le autorità doganali e garantire che i requisiti settoriali siano soddisfatti. Questo sarebbe necessario nel caso in cui le altre autorità non disponessero di un sistema elettronico in grado di interagire con il centro doganale digitale dell'UE.
(21) In concomitanza con il centro doganale digitale dell'UE, gli Stati membri hanno la facoltà di sviluppare le proprie applicazioni per utilizzare i dati del centro. A tal fine e onde ridurre i tempi di immissione in commercio, gli Stati membri possono affidare all'Autorità doganale dell'UE la dotazione finanziaria e il mandato per sviluppare tali applicazioni. In tal caso l'Autorità doganale dell'UE dovrebbe sviluppare le applicazioni a vantaggio di tutti gli Stati membri. Questo potrebbe essere fatto sviluppando applicazioni in codice "open source" nell'ambito dello "Share and Reuse Framework".
(22) Il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe consentire il flusso di dati delineato in appresso. Gli operatori economici dovrebbero essere in grado di presentarvi o mettervi a disposizione tutti i dati pertinenti per conformarsi alla normativa doganale. Tali dati dovrebbero essere elaborati a livello dell'Unione e arricchiti con un'analisi di rischi a livello unionale. I dati risultanti dovrebbero essere messi a disposizione delle autorità doganali degli Stati membri, che li userebbero per ottemperare ai loro obblighi. Infine, l'esito dei controlli eseguiti a seguito dell'estrazione dei dati dal centro doganale digitale dell'UE dovrebbe essere comunicato al centro.
(23) I dati trasmessi al centro doganale digitale dell'UE sono per la maggior parte dati non personali presentati dagli operatori economici delle merci oggetto degli scambi. I dati includeranno tuttavia anche dati personali, in particolare i nomi delle persone che agiscono per conto di un operatore economico o di un'autorità. Per garantire che i dati personali e le informazioni commerciali siano ugualmente protetti, è opportuno che il presente regolamento stabilisca norme d'accesso specifiche, norme relative alla riservatezza e condizioni per l'uso del centro doganale digitale dell'UE. Si dovrebbe in particolare stabilire quali soggetti possono accedere o elaborare i dati conservati o disponibili in altro modo presso il centro doganale digitale dell'UE, oltre alle persone, alla Commissione, alle autorità doganali e all'Autorità doganale dell'UE, equilibrando le esigenze di tali soggetti con l'esigenza di garantire che i dati personali e riservati raccolti a fini doganali siano utilizzati per fini supplementari solo nella misura minima necessaria.
(23 bis) Fatte salve le norme sulla protezione dei dati, in particolare quelle sui dati doganali sensibili e sui dati sensibili dal punto di vista commerciale, i dati non personali dovrebbero essere messi a disposizione di terzi per scopi specifici, previa adeguata giustificazione e su richiesta. Gli operatori economici dovrebbero avere la possibilità di non consentire tale divulgazione. [Em. 14]
(24) Per garantire che possa esercitare i propri poteri di indagine in relazione ad attività fraudolente che incidono sugli interessi dell'Unione, è opportuno che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) abbia un accesso ai dati del centro doganale digitale dell'UE analogo all'accesso da parte della Commissione. L'OLAF dovrebbe quindi avere il potere di elaborare i dati conformemente alle condizioni relative alla protezione dei dati nella legislazione pertinente dell'Unione, compreso il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(12) e il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio(13). Per garantire che possa effettuare le proprie indagini in questioni in materia doganale, l'EPPO dovrebbe avere la facoltà di chiedere l'accessoaccedere ai dati conservati presso il centro doganale digitale dell'UE e di elaborarli. Per salvaguardare le funzioni svolte dai sistemi informatici nazionali degli Stati membri, le autorità fiscali di questi dovrebbero avere la possibilità di elaborare i dati direttamente presso il centro doganale digitale dell'UE o di estrarli da esso ed elaborarli con mezzi diversi. In quanto tali, le autorità doganali responsabili della sicurezza alimentare a norma del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio(14) e le autorità responsabili della sorveglianza del mercato a norma del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbero poter ottenere i servizi e gli strumenti idonei presso il centro doganale digitale dell'UE, affinché possano utilizzare i pertinenti dati doganali per contribuire a rafforzare la pertinente legislazione dell'Unione e a cooperare con le autorità doganali per minimizzare i rischi di entrata di prodotti non conformi nell'Unione. È opportuno che Europol abbia accesso su richiesta ai dati conservati presso il centro doganale digitale dell'UE, al fine di poter espletare i propri compiti ai sensi del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio(15). Tutti gli altri organi e autorità unionali e nazionali, compresa l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), dovrebbero avere accesso ai dati non personali conservati presso il centro doganale digitale dell'UE. [Em. 15]
(24 bis) A norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio(16), le autorità doganali competenti dovrebbero comunicare senza indebito ritardo alla Procura europea qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale potrebbero esercitare le loro competenze conformemente all'articolo 22 e all'articolo 25, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento. Le autorità doganali competenti dovrebbero astenersi dall'adottare misure che potrebbero compromettere la riservatezza delle indagini penali sugli stessi fatti condotte dall'autorità giudiziaria o di contrasto nazionale competente o dalla Procura europea, se richiesto da tali autorità. [Em. 16]
(25) Le norme e le disposizioni relative all'accesso ai dati del centro doganale digitale dell'UE e allo scambio di informazioni non dovrebbero incidere sul sistema informativo doganale (SID) istituito dal regolamento (CE) n. 515/97, né sugli obblighi di comunicazione ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea.
(26) La Commissione dovrebbe stabilire le modalità per l'accesso di tutte queste autorità mediante norme di attuazione, previa valutazione delle salvaguardie esistenti che ciascuna autorità o categoria di autorità ha adottato per garantire il trattamento corretto dei dati sensibili sotto il profilo personale e commerciale.[Em. 17]
(27) È opportuno che il centro doganale digitale dell'UE conservi i dati personali per un periodo massimo di dieci anni. Tale periodo si giustifica alla luce della possibilità per le autorità doganali di notificare l'obbligazione doganale fino a dieci anni dal ricevimento delle informazioni necessarie relative a una spedizione nonché per garantire che la Commissione, l'Autorità doganale dell'UE, l'OLAF, l'EPPO, le dogane e le autorità diverse dalle autorità doganali possano effettuare un controllo incrociato tra le informazioni conservate presso il centro doganale digitale dell'UE e quelle conservate e scambiate in altri sistemi. Tale lasso di tempo dovrebbe inoltre essere allineato al periodo di conservazione richiesto dalle altre normative applicate dalle autorità doganali, ove tali normative siano pertinenti ai fini dei controlli doganali. È altresì opportuno che, qualora siano richiesti dati personali ai fini di procedimenti giudiziari e amministrativi, di indagini e durante i controlli a posteriori, il periodo di conservazione sia sospeso per evitare che i dati personali siano cancellati e non possano quindi essere utilizzati per tali fini. [Em. 18]
(28) La protezione dei dati personali e di altri dati presso il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe altresì comprendere norme in materia di restrizione dei diritti delle persone interessate. È pertanto opportuno che le autorità doganali, la Commissione o l'Autorità doganale dell'UE, ove necessario, possano limitare il diritto delle persone interessate per garantire che non siano pregiudicati le attività di controllo dell'applicazione delle norme, l'analisi dei rischi e i controlli doganali. Tali restrizioni dovrebbero inoltre essere applicate ove necessario per tutelare i procedimenti giudiziari o amministrativi che fanno seguito ad attività di controllo dell'applicazione. Le restrizioni dovrebbero essere debitamente giustificate a fronte delle attività e delle prerogative delle dogane e limitate al tempo necessario a preservare tali prerogative.
(29) Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere effettuato a norma di quanto disposto dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio o dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, in funzione dei rispettivi ambiti di applicazione.
(30) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere l'11 luglio 2023. Il Garante europeo della protezione dei dati ricordail [...], sulla base delle sue nove raccomandazioni, che i criteri di rischio da utilizzare per selezionare le persone mediante un trattamento automatizzato, se sfociano in decisioni individuali, dovrebbero essere basati su circostanze affidabili e direttamente collegate a fattori oggettivi, non dovrebbero comportare un rischio diretto o indiretto di discriminazione, come ad esempio per motivi di razza, origine etnica, religione, orientamento politico e orientamento sessuale, e non dovrebbero essere eccessivamente ampi. [Em. 19]
(30 bis) Ai fini dell'istituzione di un quadro comune dell'unione doganale, è necessario che l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane ("ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane") sia integrato nel codice doganale dell'Unione. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio(17) e inserire l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane nel presente regolamento. [Em. 20]
(30 ter) Al fine di realizzare un ambiente pienamente digitale e un processo efficiente di sdoganamento delle merci per tutte le parti coinvolte nel commercio internazionale occorre stabilire norme comuni per un ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane armonizzato e integrato. Tale ambiente dovrebbe includere il centro doganale digitale dell'UE e i sistemi non doganali dell'Unione di cui all'allegato I bis del presente regolamento. Il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe consentire lo scambio di informazioni con i sistemi non doganali dell'Unione in conformità dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. L'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane dovrebbe essere sviluppato tenendo conto delle possibilità di identificazione e di autenticazione affidabili offerte dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(18) e, se del caso, del principio "una tantum", come stabilito nel regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio(19). Per attuare l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane è necessario istituire, sulla base del progetto pilota, un sistema di scambio di certificati, vale a dire il sistema di scambio elettronico di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane (EU CSW-CERTEX), che interconnetta il centro doganale digitale dell'UE e i sistemi non doganali dell'Unione che gestiscono specifiche formalità non doganali. È inoltre necessario integrare il centro doganale digitale dell'UE nell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane e stabilire una serie di norme sulla cooperazione amministrativa digitale nell'ambito dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. [Em. 21]
(30 quater) L'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane dovrebbe essere allineato e reso il più possibile interoperabile con altri sistemi doganali attuali o futuri, quali il sistema di sdoganamento centralizzato di cui al presente regolamento. Se del caso, è auspicabile ricercare sinergie tra il sistema di interfaccia unica marittima europea istituito dal regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio(20) e l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane. [Em. 22]
(30 quinquies) È necessario che l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane integri soluzioni che assicurino un alto grado di cibersicurezza onde evitare, per quanto possibile, attacchi che potrebbero perturbare i sistemi doganali e non doganali, nuocere alla sicurezza degli scambi o arrecare danni all'economia dell'Unione. Le norme in materia di cibersicurezza dovrebbero essere concepite in modo da evolvere allo stesso ritmo degli obblighi normativi in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione. In sede di sviluppo, funzionamento e manutenzione dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero seguire gli opportuni orientamenti emanati dall'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) in materia di sicurezza informatica. [Em. 23]
(30 sexies) Lo scambio di informazioni digitali attraverso il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe comprendere le formalità non doganali dell'Unione previste dalla normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale che le autorità doganali sono incaricate di applicare. Tra le formalità non doganali dell'Unione rientrano tutte le operazioni che devono essere effettuate da una persona fisica, da un operatore economico o da un'autorità competente partner per la circolazione internazionale delle merci, compresa la parte dei movimenti tra Stati membri, se richiesta. Tali formalità impongono obblighi diversi per l'importazione, l'esportazione o il transito di determinate merci e la loro verifica tramite i controlli doganali è fondamentale per l'efficace funzionamento dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. Il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe comprendere le formalità digitalizzate previste dalla normativa dell'Unione e gestite dalle autorità competenti partner nei sistemi elettronici non doganali dell'Unione, che conservano le informazioni pertinenti di tutti gli Stati membri necessarie per lo sdoganamento delle merci. È pertanto opportuno individuare le formalità non doganali dell'Unione e i rispettivi sistemi non doganali della stessa che dovrebbero essere oggetto di cooperazione digitale attraverso il sistema EU CSW-CERTEX. In particolare, la definizione di sistemi non doganali dell'Unione dovrebbe essere ampia e comprendere le diverse situazioni e formulazioni giuridiche, presenti negli atti normativi dell'Unione, che hanno consentito o consentiranno la creazione e l'uso di tali sistemi. È inoltre auspicabile precisare le date entro le quali il determinato sistema non doganale dell'Unione che copre una formalità non doganale dell'Unione e il centro doganale digitale dell'UE dovrebbero essere interconnessi con il sistema EU CSW-CERTEX. È opportuno che tali date tengano conto delle date stabilite nella normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale per l'adempimento della determinata formalità non doganale dell'Unione, affinché sia possibile l'adempimento tramite l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. In particolare, il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe inizialmente comprendere i requisiti sanitari e fitosanitari, le norme che disciplinano l'importazione di prodotti biologici, i requisiti ambientali in relazione ai gas fluorurati a effetto serra e alle sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché le formalità relative all'importazione di beni culturali. [Em. 24]
(30 septies) Il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe agevolare lo scambio di informazioni tra il centro doganale digitale dell'UE e i sistemi non doganali dell'Unione. Di conseguenza, quando un operatore economico presenta una dichiarazione doganale o una dichiarazione di riesportazione che richiede che siano espletate formalità non doganali dell'Unione, dovrebbe essere possibile per le autorità doganali e le autorità competenti partner scambiare e verificare in modo automatizzato ed efficiente le informazioni richieste per il processo di sdoganamento. Il potenziamento della cooperazione digitale e del coordinamento tra le autorità doganali e le autorità competenti partner dovrebbe rendere possibili procedure prive di supporto cartaceo più integrate, più rapide e più semplici per lo sdoganamento delle merci, una più efficace applicazione delle formalità non doganali dell'Unione e una migliore conformità alle stesse. [Em. 25]
(30 octies) La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe sviluppare, integrare e mantenere il sistema EU CSW-CERTEX, anche fornendo agli Stati membri una formazione adeguata sul suo funzionamento e la sua attuazione. Per fornire servizi di sportello unico adeguati, armonizzati e standardizzati a livello dell'Unione per le formalità non doganali dell'Unione, la Commissione dovrebbe collegare i rispettivi sistemi non doganali dell'Unione con EU CSW-CERTEX. La Commissione dovrebbe essere responsabile dell'interconnessione del centro doganale digitale dell'UE con il sistema EU CSW-CERTEX, assistita, se necessario, dall'Autorità doganale dell'UE. [Em. 26]
(31) Un livello di gestione dei rischi a livello dell'Unione è fondamentale per garantire un'applicazione armonizzata dei controlli doganali negli Stati membri. Attualmente esiste un quadro di riferimento comune per la gestione dei rischi che comprende la possibilità di identificare i settori di controllo prioritari e i criteri e le norme comuni in materia di rischio nell'ambito dei rischi finanziari per svolgere i controlli doganali, ma presenta notevoli lacune. Al fine di porre rimedio all'assenza di applicazione armonizzata dei controlli doganali e di gestione armonizzata dei rischi a danno degli interessi finanziari e non finanziari dell'Unione e degli Stati membri, è opportuno rivedere le norme per stabilire un approccio più solido alla gestione dei rischi che verta sui rischi finanziari e non finanziari. Questo significa far fronte alle sfide strutturali in materia di gestione dei rischi finanziari identificate dalla Corte dei conti europea. In particolare è opportuno descrivere quali attività sono comprese nella gestione dei rischi doganali, in un approccio ciclico. È altresì importante identificare i ruoli e le responsabilità della Commissione, dell'Autorità doganale dell'UE e delle autorità doganali degli Stati membri. È altresì essenziale disporre che la Commissione possa stabilire i settori di controllo prioritari nonché i criteri e le norme comuni in materia di rischio e possa individuare settori specifici nell'ambito delle altre normative applicate dalle autorità doganali cui assegnare priorità ai fini della gestione comune dei rischi e dei controlli, senza pregiudicare la sicurezza. Ciò richiede una stretta collaborazione con le autorità competenti che applicano altre normative doganali, con particolare attenzione alla collaborazione con le autorità di vigilanza del mercato. [Em. 27]
(32) È pertanto appropriato introdurre attività di gestione dei rischi a livello dell'Unione e disposizioni atte a garantire la raccolta in tutta l'Unione di dati completi pertinenti ai fini della gestione dei rischi, compresi i risultati e le valutazioni di tutti i controlli. Tale gestione dei rischi comprende l'analisi comune dei rischi e la questione delle corrispondenti raccomandazioni di controllo dell'Unione alle autorità doganali. Tali raccomandazioni di controllo dovrebbero essere attuate oppure devono essere comunicati i motivi per cui non sono state applicate. In linea con il principio "conformità o spiegazione", le raccomandazioni di controllo dovrebbero essere attuate o dovrebbero essere fornite ragioni convincenti per la loro mancata attuazione. È opportuno istituire un quadro di riferimento per dare certezza nelle situazioni in cui è consentito discostarsi da queste raccomandazioni, ad esempio quando prevalgono altre priorità urgenti. Dovrebbe essere inoltre prevista la possibilità di emanare istruzioni affinché le merci destinate all'Unione possano non essere caricate o trasportate. L'analisi dei rischi e delle minacce a livello dell'Unione dovrebbe essere basata su dati costantemente aggiornati a livello dell'Unione e dovrebbe identificare le misure e i controlli da effettuare ai valichi di frontiera all'entrata e all'uscita del territorio dell'Unione. Nell'ambito della cooperazione con le autorità di contrasto e sicurezza in particolare, la gestione dei rischi a livello dell'Unione dovrebbe, ove possibile, contribuire alle analisi strategiche e alle valutazioni delle minacce svolte a livello unionale e trarne beneficio, incluse quelle effettuate dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), al fine di contribuire a una prevenzione efficiente ed efficace della criminalità nonché alla lotta contro di essa. Le violazioni gravi o ripetute di altre normative applicate dalle dogane e riscontrate dalle medesime o da altre autorità competenti dovrebbero riflettersi sul profilo di rischio degli importatori, degli esportatori o degli importatori presunti. [Em. 28]
(33) Il processo di vincolo delle merci a un regime doganale deve essere riveduto per riflettere i nuovi ruoli e responsabilità delle persone interessate dalla procedura. La responsabilità di comunicare le informazioni alle autorità doganali spetta pertanto alla persona responsabile delle merci: l'importatore, l'esportatore o il titolare del regime del transito, anziché il dichiarante. Essi dovrebbero comunicare alle autorità doganali o mettere a loro disposizione i dati non appena disponibili e comunque prima dello svincolo delle merci per un regime doganale, al fine di consentire alle autorità doganali di effettuare un'analisi dei rischi e adottare misure idonee. Poiché gli importatori presunti nel settore del commercio elettronico effettuano un maggior volume di operazioni e sono soggetti all'obbligo di calcolare l'obbligazione doganale al momento della vendita anziché al momento dello svincolo, è opportuno adattare la tempistica del relativo obbligo di comunicazione. Gli importatori presunti dovrebbero quindi comunicare i dati relativi alle loro vendite di merci da importare al più tardi il giorno successivo all'accettazione del pagamento. Al contrario, in circostanze debitamente giustificate, le autorità doganali dovrebbero poter autorizzare gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") a compilare i dati relativi alle merci svincolate in un momento successivo, in quanto essi condividono costantemente con le dogane i dati sulle loro operazioni e dovrebbero essere considerati affidabili. Fra tali circostanze si potrebbero annoverare l'impossibilità di determinare il valore finale in dogana delle merci al momento dello svincolo nel caso siano collegate a un contratto a termine ordinario (contratto future), o l'esigenza di ottenere i pertinenti documenti giustificativi senza che questo incida sul calcolo dell'obbligazione doganale.
(34) Per semplificare i processi doganali per l'entrata delle merci nel territorio doganale dell'Unione, garantendo nel contempo che vi sia un'unica persona responsabile di tali merci, i diversi attori della catena di approvvigionamento dovrebbero comunicare la loro parte di informazioni sulle merci interessate e collegarla a una spedizione specifica. Le merci dovrebbero entrare solo se esiste un importatore stabilito nell'Unione che ne assume la responsabilità. L'importatore dovrebbe comunicare alle autorità doganali il più presto possibile le informazioni sulle merci e il regime doganale al quale dovrebbero essere vincolate, ove possibile prima dell'arrivo fisico delle merci. Un fornitore di servizi o un agente doganale dovrebbero avere la facoltà di comunicare le informazioni in nome e per conto dell'importatore, che tuttavia resta responsabile per garantire la conformità delle merci con riguardo ai rischi finanziari e non finanziari. Anche i vettori che effettuano il trasporto effettivo delle merci dovrebbero comunicare alcune informazioni in merito prima del carico o dell'arrivo ("informazioni anticipate sul carico") e dovrebbero collegarle alle informazioni dell'importatore se quest'ultimo le ha già presentate, senza necessariamente avere accesso a tutti i dati comunicati dall'importatore. Inoltre, al fine di tener conto di catene di approvvigionamento e di reti di trasporto più complesse, altre persone potrebbero dover completare le informazioni sulle merci in entrata nel territorio doganale dell'Unione. L'importatore, il trasportatore od ogni altra persona che presenti informazioni alle dogane dovrebbe avere l'obbligo di modificarle se viene a conoscenza del fatto che tali informazioni non sono più corrette, ma prima che le autorità doganali rilevino irregolarità da controllare.
(35) Le autorità doganali responsabili del luogo di prima entrata delle merci dovrebbero effettuare un'analisi dei rischi delle informazioni disponibili su tali merci e dovrebbero avere la possibilità di adottare un'ampia gamma di misure di attenuazione se rilevano un rischio, compresa la possibilità di chiedere a un'altra autorità doganale o ad altre autorità di effettuare controlli prima del carico o all'arrivo delle merci nel territorio doganale dell'Unione. Il trasportatore è di norma nella miglior posizione per sapere quando le merci sono arrivate, per cui dovrebbe notificare tale arrivo all'autorità doganale utilizzando, se del caso, il sistema di interfaccia unica marittima europea ai sensi del regolamento (UE) 2019/1239. Tuttavia, al fine di tener conto di catene di approvvigionamento e di reti di trasporto più complesse, altre persone potrebbero dover notificare alle autorità doganali l'arrivo delle merci ai fini dell'analisi dei rischi. Al fine di garantire che le autorità doganali dispongano delle informazioni anticipate sul carico relativamente a tutte le merci in entrata nel territorio doganale dell'Unione, il trasportatore non dovrebbe scaricare merci per le quali non vi sono informazioni, salvo il caso in cui le autorità doganali abbiano chiesto al trasportatore di presentare le merci o in una situazione di emergenza che richieda lo scarico delle stesse. Al contrario, per agevolare il processo di entrata delle merci per le quali le autorità doganali dispongono delle appropriate informazioni anticipate sul carico, non si dovrebbe chiedere al trasportatore di presentare le merci in dogana in tutti i casi, bensì solo se le autorità doganali lo richiedano o se ciò sia richiesto da altre normative applicate dalle autorità doganali. [Em. 29]
(36) Le merci provenienti da paesi terzi che entrano nel territorio doganale dell'Unione dovrebbero essere considerate in custodia temporanea dal momento in cui il trasportatore ne notifica l'arrivo fino al loro vincolo a un regime doganale, salvo il caso in cui sono collocate in regime del transito. Tale situazione dovrebbe essere limitata del tempo, onde garantire un'appropriata vigilanza doganale. Tale situazione non dovrebbe protrarsi oltre dieci giorni, salvo casi eccezionali. Se l'importatore deve custodire le merci per un periodo più lungo, queste dovrebbero essere poste in un deposito doganale, in cui possono restare a tempo indefinito. Le autorizzazioni esistenti per i depositi temporanei dovrebbero quindi essere convertite in autorizzazioni di deposito doganale se i requisiti pertinenti sono soddisfatti.
(37) È necessario mantenere le norme che determinano se le merci sono unionali o no e se lo stato di merci unionali può essere presunto o deve essere dimostrato, in particolare se le merci escono temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione.
(38) Una volta che dispongono delle informazioni necessarie ai fini della procedura pertinente, in base all'analisi dei rischi, le autorità doganali dovrebbero decidere se svolgere ulteriori controlli sulle merci, svincolarle, rifiutarne o sospenderne lo svincolo o lasciare passare il tempo necessario affinché le merci siano considerate svincolate. Le autorità doganali dovrebbero cooperare in tal senso con altre autorità, ove necessario. Di conseguenza, le autorità doganali dovrebbero rifiutare lo svincolo delle merci se dispongono di prove attestanti la loro mancata conformità ai vigenti requisiti di legge. Se devono consultare altre autorità per determinare la conformità delle merci, le autorità doganali dovrebbero sospendere lo svincolo almeno fino all'avvenuta consultazione. In tali casi la decisione delle autorità doganali in merito alle merci dovrebbe dipendere dalla risposta delle altre autorità. Per evitare di bloccare sia gli operatori, sia le autorità nei casi in cui l'accertamento della conformità richieda più tempo, le autorità doganali dovrebbero avere la possibilità di svincolare le merci a condizione che l'operatore continui a informarle in merito alla loro ubicazione per un massimo di 15 giorni. Infine, per fornire la certezza del diritto agli operatori che hanno comunicato tempestivamente le informazioni senza obbligare le autorità doganali a reagire a ogni spedizione, le merci che non sono state selezionate per un controllo dopo un lasso di tempo ragionevoleil prima possibile entro 30 giorni di calendario dovrebbero essere considerate svincolate. La Commissione dovrebbe avere la facoltà di definire tale lasso temporale per mezzo di atti delegati, adattandolo se del caso al tipo di traffico o di valico di frontiera.[Em. 30]
(39) Nella misura in cui conferiscono alle dogane il pieno accesso ai loro sistemi, registri e operazioni e sono considerati affidabili, gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") dovrebbero poter svincolare le merci sotto la vigilanza delle autorità doganali senza tuttavia attenderne l'intervento. Di conseguenza gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") dovrebbero avere la facoltà di svincolare le merci per qualsiasi regime di ingresso al ricevimento presso la destinazione finale delle merci o per ogni regime di uscita nel luogo di consegna delle merci. Poiché gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") sono considerati trasparenti, l'arrivo e/o la consegna dovrebbero essere correttamente registrati presso il centro doganale digitale dell'UE. Tali operatori dovrebbero essere obbligati a informare le autorità doganali se sorge un problema affinché dette autorità possano adottare una decisione definitiva in merito allo svincolo. Ove i sistemi di controllo interno degli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") siano sufficientemente robusti, le autorità doganali, in cooperazione con altre autorità, dovrebbero poter autorizzare gli operatori a effettuare da sé alcuni controlli. Le autorità doganali dovrebbero tuttavia mantenere la possibilità di controllare le merci in qualsiasi momento. Lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") non dovrebbe essere concesso a persone che hanno commesso ripetute o gravi violazioni di altre normative dell'Unione applicate dalle autorità doganali. [Em. 31]
(40) È opportuno prevedere misure per disciplinare la transizione da un sistema basato sulle dichiarazioni doganali a un sistema basato sulla comunicazione di informazioni al centro doganale digitale dell'UE. Gli operatori dovrebbero avere la possibilità di presentare dichiarazioni doganali per dichiarare la loro intenzione di vincolare le merci a un regime doganale durante il periodo transitorio. Tuttavia, non appena sono disponibili le capacità del centro doganale digitale dell'UE, gli operatori dovrebbero altresì avere la possibilità di comunicare o mettere a disposizione delle autorità doganali le informazioni attraverso il suddetto centro e le autorità doganali non dovrebbero più autorizzare gli operatori a presentare domanda di semplificazioni in relazione alla dichiarazione doganale. Alla fine del periodo transitorio tutte le autorizzazioni dovrebbero cessare di essere valide, poiché non esisteranno più le dichiarazioni doganali.
(41) L'articolo 29 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che siano considerati in libera pratica i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state espletate le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali o le imposte di effetto equivalente. L'immissione in libera pratica non dovrebbe tuttavia essere intesa come una prova di conformità con le altre normative applicate dalle autorità doganali se queste impongono requisiti specifici affinché le merci possano essere vendute o consumate nel mercato interno.
(42) Dovrebbe essere razionalizzato e semplificato il processo di uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione, in linea con il processo di entrata. È pertanto appropriato esigere che una persona stabilita nell'Unione sia responsabile delle merci, ossia l'esportatore. L'esportatore dovrebbe comunicare o mettere a disposizione delle dogane le informazioni pertinenti prima dell'uscita delle merci dell'Unione, indicando se queste siano merci unionali o non unionali destinate all'esportazione e adeguando le informazioni necessarie. Al fine di semplificare il processo ed evitare potenziali lacune, la nozione di esportazione dovrebbe includere l'uscita delle merci non unionali, ricomprendendo la nozione di "riesportazione", in precedenza disciplinata come concetto a sé stante.
(43) Per garantire che vi sia una corretta gestione dei rischi delle merci in uscita dal territorio doganale dell'Unione, l'ufficio doganale responsabile dell'esportazione dovrebbe effettuare un'analisi dei rischi delle informazioni sulle merci e adottare o richiedere misure idonee prima dell'uscita delle stesse. Fra tali misure si dovrebbe annoverare la richiesta all'ufficio doganale responsabile del luogo di spedizione delle merci e all'ufficio doganale di uscita, e, se necessario ad altre autorità, di effettuare controlli, oltre alle misure contemplate nell'ambito dello svincolo per un regime doganale, applicabili anche nel caso in cui le merci debbano essere esportate.
(44) Per garantire che anche le procedure di sospensione dei dazi siano trasparenti, è opportuno razionalizzare le disposizioni relative ai requisiti per le autorizzazioni dei regimi speciali. In particolare, a fini di chiarezza e certezza del diritto, le condizioni per determinare se sia necessario un parere a livello dell'Unione per valutare se la concessione di un'autorizzazione possa incidere negativamente sugli interessi dei produttori dell'Unione, il cosiddetto esame delle condizioni economiche dovrebbe essere integrato nel codice anziché essere disciplinato mediante atti delegati. Inoltre, poiché l'incidenza sugli interessi dei produttori dell'Unione può dipendere dal quantitativo di merci vincolate a un regime speciale, l'Autorità doganale dell'UE dovrebbe avere la facoltà di proporre una determinata soglia al di sotto della quale si ritiene che non vi siano effetti negativi sugli interessi dei produttori dell'Unione.
(45) L'articolo 9 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno rinvia a un allegato (manifesto renano) che agevola la circolazione delle merci sul Reno e sui suoi affluenti considerandoli un regime di transito doganale tra le frontiere nazionali di cinque Stati membri(21). Secondo le informazioni provenienti dalle amministrazioni doganali, il manifesto renano non è in pratica più utilizzato come regime di transito doganale negli Stati che si affacciano sul Reno. Le merci sul Reno e sui suoi affluenti sono ora trasportate avvalendosi del regime di transito unionale istituito dal codice, attraverso il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS). È pertanto appropriato sopprimere il riferimento al manifesto renano dai casi in cui la circolazione dei beni è assimilata al transito esterno o al transito unionale.
(46) Al fine di aumentare la trasparenza relativa alla persona responsabile dell'adempimento degli obblighi imposti dal regime di transito unionale nonché inerenti al contenuto e ai rischi relativi alla spedizione, è opportuno disporre che il titolare del regime di transito comunichi almeno le informazioni relative all'importatore o all'esportatore per motivare la circolazione, il mezzo di trasporto e l'identificazione delle merci vincolate a tale regime. Tali informazioni consentirebbero alle autorità doganali di vigilare più efficacemente sul regime di transito unionale interessato e di effettuare un'analisi dei rischi. Il regime di transito unionale dovrebbe essere obbligatorio, salvo il caso in cui le merci siano vincolate a un altro regime doganale immediatamente all'entrata o all'uscita dal territorio doganale dell'Unione. Nel caso in cui l'importatore o l'esportatore non sia ancora noto, il titolare delle merci dovrebbe essere considerato l'importatore o l'esportatore delle stesse e dovrebbe essere responsabile del pagamento dei dazi doganali e di altre imposte e oneri. Il regime di transito unionale dovrebbe essere sostituito dalla vigilanza doganale se le merci sono importate o esportate da un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check").
(47) Una modifica dell'allegato 6 della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR ("la convenzione TIR")(22), entrata in vigore il 1° giugno 2021, ha modificato la nota esplicativa 0.49 per concedere agli operatori economici che soddisfano taluni requisiti la possibilità di diventare uno "speditore autorizzato", analogamente alle agevolazioni esistenti concesse agli operatori economici riconosciuti come "destinatari autorizzati". È pertanto necessario includere la nuova possibilità stabilita dalla convenzione TIR per allineare la normativa doganale dell'Unione a detto accordo internazionale.
(48) L'applicazione delle norme standard per calcolare il dazio nelle operazioni del commercio elettronico in molti casi comporterebbe un onere amministrativo sproporzionato sia per le amministrazioni doganali, sia per gli operatori economici, in particolare per quanto riguarda la riscossione delle entrate. Ai fini della messa a punto di un trattamento fiscale e doganale robusto ed efficace per le merci importate da paesi terzi attraverso operazioni di commercio elettronico ("vendite a distanza di beni importati"), la legislazione dell'Unione deve essere modificata al fine di sopprimere la soglia al di sotto della quale le merci di valore trascurabile non superiore a 150 EUR per spedizione sono esentate dai dazi all'importazione a norma del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio(23), e di introdurre un trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza di merci importate da paesi terzi a norma del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio(24) (nomenclatura combinata). Alla luce di tali proposte di modifica, Talune norme del codice sulla classificazione tariffaria, l'origine e il valore in dogana dovrebbero essere modificate al fine di prevedere le semplificazioni applicabili facoltativamente dall'importatore presunto alla determinazione del dazio doganale in un'operazione dall'impresa al consumatore ("B2C") che si qualifica come vendita a distanza ai fini dell'IVA. Le semplificazioni dovrebbero consistere nella possibilità di calcolare il dazio doganale dovuto applicando uno dei nuovi livelli di tariffe nella nomenclatura combinata a un valore calcolato in modo più semplice. Nell'ambito delle norme semplificate per le operazioni di commercio elettronico B2C, il prezzo di acquisto al netto dell'IVA ma comprensivo dei costi di trasporto totali fino alla destinazione finale del prodotto dovrebbe essere considerato il valore in dogana e non dovrebbe essere richiesta l'origine. Se tuttavia intende avvalersi delle aliquote delle tariffe preferenziali dimostrando il carattere originario delle merci, l'importatore presunto può farlo applicando le procedure standard. [Em. 32]
(49) Attualmente le obbligazioni doganali sono riscosse dallo Stato membro in cui è presentata la dichiarazione doganale. Spetta all'operatore scegliere se pagare le obbligazioni nel paese di prima entrata o optare per il regime del transito e versare i dazi in un altro Stato membro. Nel 2025 il sistema cambierà con l'entrata in funzione del sistema di sdoganamento informatico centralizzato, che consentirà agli operatori economici autorizzati di presentare le dichiarazioni doganali nello Stato membro in cui sono stabiliti. Alla luce di tale sviluppo è opportuno modificare le norme che definiscono il luogo dove sorge l'obbligazione doganale, affinché i dazi all'importazione siano versati allo Stato membro ove è stabilito l'importatore, poiché si tratta del luogo in cui l'autorità doganale può avere la miglior conoscenza dei registri, delle operazioni e dei comportamenti commerciali degli operatori economici, in particolare se hanno la qualifica di operatori economici di fiducia e certificati ("operatori Trust and Check"). È tuttavia opportuno che l'obbligazione doganale degli operatori diversi dagli operatori economici di fiducia e certificati sorga nel luogo in cui le merci si trovano fisicamente, almeno fino alla valutazione del modello di vigilanza.
(50) Nel caso delle operazioni di commercio elettronico è essenziale garantire che un'obbligazione doganale sia pagata correttamente dagli intermediari online, come le piattaforme internet, che gestiscono la vendita di merci ai consumatori privati. È pertanto opportuno chiarire che l'importatore presunto è la persona responsabile dell'obbligazione doganale, che sorgerebbe nel momento in cui l'acquirente paga l'operatore del commercio elettronico, solitamente una piattaforma internet. Per semplificare l'onere connesso a tale obbligo, l'importatore presunto può essere autorizzato a determinare il dazio all'importazione dovuto e pagare l'obbligazione doganale periodicamente e le autorità doganali dovrebbero poter disporre di un'entrata unica nella contabilità ai fini del bilancio dell'Unione.
(51) È opportuno potenziare il meccanismo mirato a rendere più efficiente la vigilanza dell'attuazione delle misure restrittive sul flusso di merci che possono essere adottate dal Consiglio a norma dell'articolo 215 TFUE. In tal caso l'Autorità doganale dell'UE dovrebbe fornire sostegno alla Commissione e agli Stati membri, al fine di garantire che tali misure non siano eluse. Le autorità doganali dovrebbero garantire di adottare tutti i provvedimenti necessari per il rispetto delle misure e dovrebbero informare di conseguenza la Commissione e l'Autorità doganale dell'UE.
(52) È opportuno istituire un meccanismo di gestione delle crisi per far fronte alle potenziali crisi nell'Unione doganale. L'assenza di un siffatto meccanismo a livello unionale è stata sottolineata nel piano d'azione per le dogane(25). Si dovrebbe pertanto istituire un meccanismo che coinvolga l'Autorità doganale dell'UE in qualità di attore fondamentale nella preparazione, nel coordinamento e nel monitoraggio dell'attuazione delle misure pratiche e dei meccanismi che la Commissione decide di porre in atto in caso di crisi. L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe mantenere la capacità di pronta risposta alle crisi su base permanente per l'intera durata della crisi. L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe riferire alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione delle misure pratiche e dei meccanismi. [Em. 33]
(53) Il quadro esistente di governance dell'unione doganale manca di una struttura gestionale operativa chiara e non rispecchia l'evoluzione delle dogane dalla loro creazione nel 1968. Nell'ambito del regolamento (UE) n. 952/2013 le attività connesse alla gestione dei rischi nei flussi commerciali, come l'attuazione e le decisioni sui controlli in loco, sono di competenza delle autorità doganali nazionali. L'intensità del traffico di merci alle frontiere esterne non è uguale in tutta l'Unione. La cooperazione fra le amministrazioni doganali nazionali esistente dalla creazione dell'unione doganale e che ha condotto allo scambio delle migliori pratiche, delle conoscenze e allo sviluppo di orientamenti comuni non si è tuttavia tradotta nello sviluppo di un approccio armonizzato e di un quadro operativo. Attualmente negli Stati membri esistono pratiche divergenti che indeboliscono l'unione doganale. Non esiste una capacità centrale per l'analisi dei rischi, una visione comune sull'attribuzione di priorità ai rischi, l'azione e i controlli doganali coordinati sono limitati e non vi è un quadro per la cooperazione fra le diverse autorità che servono il mercato unicointerno. Un livello operativo centrale dell'Unione che riunisca competenze e risorse e adotti congiuntamente decisioni dovrebbe far fronte a tali lacune in settori come la gestione dei dati e dei rischi e la formazione, in modo che l'unione doganale agisca come un'unica entità. È quindi opportuno istituire l'Autorità doganale dell'UE. L'istituzione di tale nuova autorità è fondamentale per garantire un funzionamento efficiente e adeguato dell'unione doganale, coordinare a livello centrale l'azione doganale e sostenere le diverse attività delle autorità doganali. [Em. 34]
(54) L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe essere disciplinata e gestita sulla base dei principi della dichiarazione congiunta e dell'approccio comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulle agenzie decentrate del 19 luglio 2012(26).
(55) I criteri di cui tenere conto per contribuire al processo decisionale per la scelta della sede dell'Autorità doganale dell'UE dovrebbero essere la garanzia che l'autorità vi possa essere insediata al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, un'adeguata accessibilità della sede, l'esistenza di strutture di istruzione adeguate per i figli dei membri del personale, un adeguato accesso al mercato del lavoro, alla previdenza sociale e all'assistenza medica sia per i figli che per i coniugi dei membri del personale. Alla luce della natura collaborativa della maggior parte delle attività dell'Autorità doganale dell'UE, in particolare la stretta relazione che esisterà fra i sistemi informatici che la Commissione gestirà durante il periodo transitorio, mentre l'Autorità doganale dell'UE svilupperà e gestirà il centro doganale digitale dell'UE, si dovrebbe trattare di una sede che consenta tale stretta collaborazione con la Commissione, le autorità delle regioni dell'Unione più pertinenti ai fini del commercio internazionale e i pertinenti organi unionali e internazionali, quali per esempio l'Organizzazione mondiale delle dogane per agevolare le sinergie pratiche su argomenti specifici. Tenuti in considerazione tali criteri, è opportuno che l'Autorità doganale dell'UE sia stabilita [a/in ...].
(55 bis) Gli Stati membri e la Commissione hanno la responsabilità di garantire che le autorità doganali dispongano di risorse, formazione e attrezzature adeguate affinché possano svolgere la loro missione, compresi adeguati poteri d'indagine. [Em. 35]
(55 ter) Le dogane necessitano di ingenti investimenti, soprattutto al fine di disporre di un numero sufficiente di personale adeguatamente formato per poter garantire il funzionamento dei sistemi doganali dell'Unione, che si trovano a far fronte a un aumento esponenziale di richieste. Senza i necessari investimenti nel personale, le soluzioni digitali non possono sfruttare tutto il loro potenziale. Pertanto, gli investimenti nei sistemi digitali dovrebbero garantire finanziamenti sufficienti per il personale e la sua formazione, al fine di disporre delle competenze necessarie per l'uso di attrezzature all'avanguardia, della tecnologia per l'analisi dei big data e dei sistemi di rilevamento e verifica e, quindi, per garantire che i controlli doganali siano condotti in modo uniforme in tutta l'Unione. [Em. 36]
(56) Per garantire il funzionamento efficace dell'Autorità doganale dell'UE è opportuno che gli Stati membri e, la Commissione e il Parlamento europeo siano rappresentati nel consiglio di amministrazione. La composizione del consiglio di amministrazione, compresa la selezione del presidente e del vicepresidente, dovrebbe rispettare i principi dell'equilibrio di genere, dell'esperienza e delle qualifiche. Considerati la competenza esclusiva dell'Unione in materia di unione doganale e lo stretto legame fra le dogane e altri settori strategici, è opportuno che il suo presidente sia eletto fra tali rappresentanti della Commissione. Al fine del funzionamento efficace ed efficiente dell'Autorità doganale dell'UE, il consiglio di amministrazione dovrebbe in particolare adottare un documento unico di programmazione, che comprende la programmazione annuale e pluriennale, svolgere le sue funzioni in relazione al bilancio dell'Autorità, adottare la regolamentazione finanziaria applicabile all'Autorità, nominare un direttore esecutivo ed elaborare le procedure di adozione delle decisioni relative ai compiti operativi dell'Autorità che saranno applicate dal direttore esecutivo. Il consiglio di amministrazione dovrebbe essere assistito da un comitato esecutivo e da un organo consultivo che rappresenti le organizzazioni dei consumatori, le associazioni di imprese e altri attori non statali pertinenti. [Em. 37]
(56 bis) L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe istituire il comitato consultivo che dovrebbe assistere il suo comitato esecutivo. Dovrebbe essere incaricato di fornire consulenza sull'attuazione delle azioni e delle decisioni tecniche, compresa la gestione dei rischi e i settori prioritari di controllo, sulle questioni di attuazione e di standardizzazione, comprese le attività di armonizzazione o la necessità di adeguamento delle norme, di fornire consulenza sulle dimensioni doganali di altre normative applicate dalle dogane e di fornire consulenza nel contesto di qualsiasi altra attività dell'Autorità. Il comitato consultivo doganale dovrebbe mirare a ottenere una rappresentanza equilibrata dei portatori di interessi tra interessi commerciali e non commerciali e, all'interno della categoria degli interessi commerciali, con riferimento alle PMI e ad altre imprese. [Em. 38]
(57) Per garantirne un effettivo funzionamento, l'Autorità doganale dell'UE dovrebbe essere dotata di un bilancio proprio, con entrate provenienti dal bilancio generale dell'Unione ed eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri. In circostanze eccezionali e debitamente giustificate l'Autorità doganale dell'UE dovrebbe inoltre essere nella posizione di ricevere entrate supplementari attraverso accordi di contributo e convenzioni di sovvenzione nonché i diritti percepiti per pubblicazioni e altri servizi da essa forniti.
(58) Per adempiere alla loro missione le autorità doganali collaborano strettamente e regolarmente con le autorità per la sorveglianza del mercato, le autorità di controllo sanitario e fitosanitario, gli organi di contrasto, le autorità di gestione delle frontiere, le autorità per la tutela dell'ambiente, gli esperti di beni culturali e molte altre autorità responsabili di politiche settoriali. Considerando lo sviluppo del mercato unicointerno e il ruolo in evoluzione delle dogane, l'aumento dei divieti e delle restrizioni nonché del commercio elettronico, è necessario strutturare e rafforzare tale cooperazione a livello nazionale, unionale e internazionale. Anziché una cooperazione incentrata su singole spedizioni o su eventi specifici lungo la catena di approvvigionamento, si dovrebbe istituire un quadro di cooperazione strutturata fra le autorità doganali e le altre autorità responsabili dei pertinenti settori strategici. Tale quadro di cooperazione dovrebbe comprendere i seguenti aspetti: l'elaborazione della legislazione e delle esigenze strategiche in settori specifici, lo scambio e l'analisi di informazioni, la messa a punto di una strategia di cooperazione globale sotto forma di strategie di vigilanza congiunte e infine la cooperazione in materia di attuazione operativa, monitoraggio e controlli. La Commissione dovrebbe altresì agevolare l'applicazione di parte delle altre normative applicate dalle autorità doganali redigendo un elenco della legislazione unionale che impone requisiti alle merci soggette a controlli doganali intesi a proteggere gli interessi pubblici, come la salute e la vita umana, animale o delle piante, i consumatori e l'ambiente. [Em. 39]
(59) Al fine di aumentare la chiarezza e rendere il quadro di cooperazione fra le dogane e altre autorità partner più efficiente, un elenco dei servizi offerti dalle autorità doganali dovrebbe definire chiaramente il ruolo possibile delle dogane nell'applicazione di altre politiche pertinenti alle frontiere dell'Unione. L'applicazione del quadro di cooperazione dovrebbe inoltre essere monitorata dall'Autorità doganale dell'UE. L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe operare e collaborare strettamente con la Commissione, l'OLAF, altre agenzie e organi pertinenti dell'Unione, quali Europol, EPPO e Frontex nonché con le agenzie e le reti specializzate nei rispettivi settori politici, come la rete dell'Unione per la conformità dei prodotti. [Em. 40]
(60) In un mondo sempre più connesso, la diplomazia doganale e la cooperazione internazionale sono aspetti importanti del lavoro delle autorità doganali del mondo intero. La cooperazione internazionale dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di scambiare i dati doganali sulla base di accordi internazionali o di una legislazione autonoma dell'Unione, attraverso mezzi di comunicazione idonei e sicuri, come il centro doganale digitale dell'UE, subordinatamente al rispetto delle informazioni riservate e alla protezione dei dati personali. Tale quadro giuridico non dovrebbe violare la competenza degli Stati membri in materia di impegni bilaterali o multilaterali con paesi terzi riguardanti compiti nazionali. [Em. 41]
(61) Nonostante il fatto che la normativa doganale sia armonizzata tramite il codice, il regolamento (UE) n. 952/2013 ha previsto solo l'obbligo per gli Stati membri di contemplare sanzioni per inadempienza della normativa doganale e ha imposto che tali sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive. Spetta quindi agli Stati membri scegliere le sanzioni doganali, che variano notevolmente fra gli stessi Stati membri e sono soggette a un'evoluzione diacronica. È opportuno istituire un quadro comune che stabilisca un nucleo minimo di infrazioni doganali e di sanzioni non penali. Il mancato rispetto degli obblighi dell'importatore, dell'esportatore e dell'importatore presunto potrebbe essere incluso nell'elenco delle infrazioni doganali. Tale quadro è necessario per porre rimedio all'assenza di applicazione uniforme e alle divergenze significative esistenti fra gli Stati membri nell'applicazione delle sanzioni per le violazioni della normativa doganale, che possono tradursi in una distorsione della concorrenza, in lacune e nel "turismo doganale" ("customs shopping"). Il quadro dovrebbe comprendere un elenco comune di atti od omissioni che dovrebbero costituire infrazioni doganali in tutti gli Stati membri. Nel determinare la sanzione applicabile, le autorità doganali dovrebbero definire se tali atti od omissioni siano commessi intenzionalmente o per negligenza manifesta. Le sanzioni e le responsabilità imposte agli operatori economici dovrebbero essere proporzionate al loro ruolo nell'operazione, garantendo equità e chiarezza nella loro applicazione. La Commissione, gli Stati membri e l'Autorità doganale dell'UE dovrebbero scambiarsi regolarmente le migliori prassi in materia di audit e sanzioni, al fine di migliorare la coerenza nell'applicazione di sanzioni. [Em. 42]
(62) È necessario stabilire disposizioni comuni in materia di fattori aggravanti o attenuanti nonché di circostanze aggravanti, con riguardo alle infrazioni doganali. Il termine di prescrizione per avviare procedimenti in materia di infrazioni doganali dovrebbe essere stabilito a norma della legislazione nazionale e dovrebbe essere compreso fra cinque e dieci anni, al fine di stabilire una norma comune basata su detto termine di prescrizione per la notifica dell'obbligazione doganale. La giurisdizione competente dovrebbe essere quella del luogo in cui è avvenuta l'infrazione. La cooperazione tra gli Stati membri è necessaria nei casi in cui l'infrazione doganale è stata commessa in più di uno Stato membro; in tali casi lo Stato membro che avvia il procedimento dovrebbe cooperare con le altre autorità doganali interessate dalla medesima infrazione doganale.
(63) È necessario stabilire un nucleo comune minimo di infrazioni doganali mediante definizione, basato sugli obblighi stabiliti nel presente regolamento e su obblighi identici previsti da altre parti della normativa doganale.
(64) È altresì necessario adottare un nucleo comune minimo di sanzioni non penali che prevedano importi minimi di sanzioni pecuniarie, la possibilità di revoca, sospensione o modifica delle autorizzazioni doganali, anche per gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check"), nonché la confisca delle merci. Gli importi minimi delle sanzioni pecuniarie dovrebbero dipendere dal fatto che l'infrazione doganale sia stata commessa intenzionalmente o no e dal fatto che incida sull'importo dei dazi doganali e di altri oneri nonché su divieti e restrizioni. Il nucleo minimo delle sanzioni non penali dovrebbe applicarsi senza pregiudizio per l'ordinamento degli Stati membri, che possono invece prevedere sanzioni penali. Gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità doganale dell'UE dovrebbero collaborare per aumentare gradualmente la coerenza delle sanzioni non penali e la loro applicazione in tutta l'Unione. [Em. 43]
(65) Le prestazioni dell'unione doganale dovrebbero essere valutate almeno su base annuale per consentire alla Commissione, con l'ausilio degli Stati membri, di adottare gli opportuni orientamenti strategici e tale relazione dovrebbe essere pubblicata. La raccolta di informazioni presso le autorità doganali dovrebbe essere formalizzata e approfondita, in quanto una comunicazione più ampia migliorerebbe la definizione dei parametri e potrebbe aiutare a uniformare le pratiche e a valutare l'impatto delle decisioni in materia di politica doganale. È pertanto opportuno introdurre un quadro giuridico per la valutazione delle prestazioni dell'unione doganale. Onde ottenere un'analisi sufficientemente precisa, la misurazione delle prestazioni dovrebbe essere effettuata non solo a livello nazionale, ma anche a livello dei valichi di frontiera. L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe coadiuvare la Commissione nel processo di valutazione mediante la raccolta e l'analisi dei dati presso il centro doganale digitale dell'UE e l'identificazione delle modalità con cui le attività e le operazioni doganali sostengono la realizzazione degli obiettivi e strategici e delle priorità dell'unione doganale, contribuendo altresì alla missione delle autorità doganali. L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe identificare le principali tendenze, i punti di forza e di debolezza, le lacune nonché i rischi potenziali e formulare raccomandazioni di miglioramento alla Commissione. Nell'ambito della cooperazione con le autorità di contrasto e di sicurezza in particolare, l'Autorità doganale dell'UE dovrebbe altresì partecipare, da una prospettiva operativa, alle analisi strategiche e alle valutazioni delle minacce effettuate a livello unionale, comprese quelle effettuate da Europol e Frontex. [Em. 44]
(66) In base al principio di proporzionalità è necessario e opportuno stabilire le norme e le procedure applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione o ne escono per conseguire gli obiettivi fondamentali di consentire l'efficace funzionamento dell'Unione doganale e di attuare la politica commerciale comune. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.
(67) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo a quanto segue:
—
in relazione ai territori fiscali speciali, disposizioni legislative doganali più dettagliate per far fronte a circostanze particolari relative allo scambio di merci unionali che interessano solo uno Stato membro;
—
in relazione alle decisioni doganali, le condizioni, i termini di prescrizione, le eccezioni, le modalità di monitoraggio, sospensione, annullamento e revoca della domanda, il rilascio e la gestione di tali decisioni, comprese quelle relative alle informazioni vincolanti;
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i requisiti minimi in materia di dati e i casi specifici per la registrazione di operatori economici presso le autorità doganali responsabili del luogo in cui sono stabiliti;
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il tipo e la frequenza delle attività di monitoraggio, le semplificazioni e le agevolazioni previste per l'operatore economico autorizzato;
—
il tipo e la frequenza delle attività di monitoraggio dell'operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check");
—
in relazione al rappresentante doganale, le condizioni alle quali tale persona può erogare servizi nel territorio doganale dell'Unione, i casi in cui è esonerata dal requisito di stabilimento e quelli in cui le autorità doganali non richiedono la prova della delega di rappresentanza;
—
le categorie di persone interessate e le categorie di dati personali che possono essere elaborati presso il centro doganale digitale dell'UE;
—
norme più dettagliate in relazione alla posizione doganale delle merci;
—
il tipo di dati e i termini per comunicare tali dati ai fini del vincolo delle merci a un regime doganale;
—
il lasso di tempo ragionevole oltre il quale si ritiene che le autorità doganali abbiano svincolato le merci se non erano state da esse selezionate a fini di controllo; [Em. 45]
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in relazione alle dichiarazioni doganali: i casi in cui una dichiarazione doganale può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici; le condizioni per concedere l'autorizzazione a presentare dichiarazioni semplificate; i termini per presentare dichiarazioni supplementari e i casi in cui si applica l'esenzione dall'obbligo di presentare tali dichiarazioni; i casi di invalidamento delle dichiarazioni doganali da parte delle autorità doganali; le condizioni per la concessione delle autorizzazioni di sdoganamento centralizzato e di iscrizione nelle scritture del dichiarante;
—
le condizioni e la procedura per la confisca delle merci;
—
in relazione alle informazioni anticipate sul carico: i dati supplementari da comunicare, i termini, i casi in cui si applica l'esenzione dall'obbligo di comunicare tali dati, i casi specifici in cui i dati possono essere comunicati da più persone, le condizioni alle quali una persona che comunica o mette a disposizione informazioni può restringere la visibilità della sua identificazione a una o più altre persone che presentano dati;
—
in relazione all'entrata delle merci nel territorio doganale dell'Unione: i termini entro i quali deve essere effettuata l'analisi dei rischi e devono essere adottate le misure necessarie; i casi specifici e le altre persone che possono dover notificare l'arrivo delle spedizioni all'ufficio doganale effettivo di prima entrata, in caso di diversione; le condizioni per designare e approvare i luoghi diversi dall'ufficio doganale designato per la presentazione delle merci; le condizioni per designare o approvare luoghi diversi dai depositi doganali per vincolare le merci al regime di custodia temporanea;
—
i dati da comunicare o da mettere a disposizioni delle autorità doganali per immettere le merci in libera pratica;
—
i casi in cui le merci sono considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate e in cui le merci che hanno beneficiato di misure stabilite nell'ambito della politica agricola comune possono usufruire dell'esenzione dal dazio all'importazione;
—
in relazione alle informazioni pre-partenza all'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione: le informazioni pre-partenza e i termini entro i quali tali informazioni devono essere comunicate o messe a disposizione prima dell'uscita delle merci, i casi specifici in cui si applica l'esenzione dall'obbligo di comunicare o mettere a disposizione le informazioni pre-partenza e le informazioni da notificare sull'uscita delle merci;
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in relazione all'uscita delle merci, i termini entro i quali deve essere effettuata l'analisi dei rischi e adottate le misure necessarie; i dati da comunicare o da mettere a disposizione delle autorità doganali per vincolare le merci a un regime di esportazione;
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in relazione ai regimi speciali; i dati da comunicare o da mettere a disposizione delle autorità doganali per vincolare le merci a tali regimi; le eccezioni alle condizioni per concedere un'autorizzazione per regimi speciali; i casi in cui la natura economica del perfezionamento giustifica che le autorità doganali valutino se la concessione di un'autorizzazione per il perfezionamento attivo incida negativamente sull'interesse essenziale dei produttori dell'Unione senza il parere dell'Autorità doganale dell'UE; l'elenco di merci ritenute sensibili; i termini per appurare un regime speciale; i casi e le condizioni alle quali gli importatori e gli esportatori possono far circolare merci vincolate a un regime speciale diversi dal transito o dalla zona franca; le manipolazioni usuali delle merci vincolate al regime di deposito doganale o a un regime di perfezionamento; le regole più dettagliate relative alle merci equivalenti;
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in relazione al transito: i casi specifici in cui le merci unionali devono essere vincolate al regime di transito esterno; le condizioni per la concessione delle autorizzazioni per speditore autorizzato e destinatario autorizzato ai fini TIR; i requisiti supplementari in termini di dati che il titolare del regime di transito unionale è tenuto a comunicare;
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in relazione alla custodia: i dati minimi che il gestore di un deposito doganale o di una zona franca è tenuto a comunicare; le condizioni per la concessione dell'autorizzazione per la gestione di depositi doganali;
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in relazione all'ammissione temporanea: i requisiti relativi all'esenzione totale o parziale dai dazi stabiliti nella normativa doganale che devono essere soddisfatti per poter usufruire del regime di missione temporanea;
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le norme per determinare l'origine non preferenziale e le norme sull'origine preferenziale;
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le condizioni per concedere l'autorizzazione alle semplificazioni nella determinazione del valore in dogana in casi specifici;
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in relazione all'obbligazione doganale: norme più dettagliate per il calcolo dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione applicabile alle merci per le quali è sorta un'obbligazione doganale nel contesto di un regime speciale; i termini specifici entro i quali il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale non può essere determinato se le merci sono state vincolate a un regime doganale che non è stato appurato o se una custodia temporanea non è terminata correttamente; norme più dettagliate in relazione alla notifica dell'obbligazione doganale: norme per:
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la sospensione del termine di pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale e per determinare il periodo di sospensione: le norme che la Commissione deve rispettare nell'adozione di una decisione sul rimborso e lo sgravio dell'obbligazione doganale; l'elenco delle inadempienze che non incidono significativamente sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale in questione, ai fini dell'estinzione dell'obbligazione doganale;
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in relazione alle garanzie: i casi specifici in cui non è richiesta una garanzia per merci vincolate al regime di ammissione temporanea, le norme per determinare la forma della garanzia diversa da qualsiasi mezzo di pagamento riconosciuto dalle autorità doganali e da un impegno assunto da un fideiussore; le norme relative alle forme di costituzione di una garanzia e le norme applicabili al fideiussore; le condizioni per la concessione di un'autorizzazione a utilizzare una garanzia globale di importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia; i termini per lo svincolo di una garanzia;
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in relazione alla cooperazione doganale, ogni altra misura complementare adottata dalle autorità doganali per garantire la conformità con la legislazione diversa da quella doganale; le condizioni e le procedure secondo cui uno Stato membro può avere la facoltà di avviare negoziati con paesi terzi in merito allo scambio di dati ai fini della cooperazione doganale;
—
per sopprimere o modificare le deroghe per l'individuazione dell'ufficio doganale competente per la vigilanza del vincolo delle merci a un regime doganale e del luogo in cui sorge l'obbligazione doganale, alla luce della valutazione da effettuarsi a cura della Commissione in merito all'efficacia della vigilanza doganale, conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento.
(68) È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori per l'adozione di atti delegati, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(27).
(69) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di: adottare le norme procedurali concernenti l'utilizzo di una decisione relativa a informazioni vincolanti dopo che cessa di essere valida o in seguito alla sua revoca; adottare le norme procedurali concernenti la notifica alle autorità doganali che l'adozione di tali decisioni è sospesa e il ritiro di tale sospensione; adottare le decisioni che impongono a uno Stato membro di revocare decisioni relative a informazioni vincolanti; adottare le modalità per l'applicazione dei criteri per concedere lo stato di operatore economico autorizzato e di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check"); determinare i sistemi, le piattaforme o gli ambienti elettronici con i quali può interfacciarsi il centro doganale digitale dell'UE; determinare le norme per l'accesso a servizi e sistemi specifici del centro doganale digitale dell'UE, comprese le norme e le condizioni specifiche per la protezione e la sicurezza dei dati personali nonché i casi in cui tale accesso è limitato; misure relative alla gestione della vigilanza doganale; adottare le norme procedurali relative alle responsabilità dei contitolari affinché il trattamento dei dati avvenga per mezzo di un servizio o di un sistema del centro doganale digitale dell'UE; adottare le norme procedurali per determinare gli uffici doganali competenti diversi dall'ufficio doganale responsabile del luogo in cui è stabilito l'importatore o l'esportatore; adottare le misure relative alla verifica delle informazioni, all'esame e al campionamento delle merci, agli esiti della verifica e all'identificazione; adottare misure relative all'applicazione dei controlli a posteriori, per quanto riguarda le operazioni che si svolgono in più di uno Stato membro; determinare i porti o gli aeroporti dove devono essere espletati controlli e formalità doganali sui bagagli a mano e sui bagagli registrati; adottare misure intese a garantire l'applicazione armonizzata dei controlli doganali e della gestione dei rischi, compreso lo scambio di informazioni, lo stabilimento di criteri e norme comuni di rischio e settori comuni di controllo prioritari nonché le attività di valutazione in tali settori; specificare le norme procedurali per la fornitura e la verifica della prova della posizione doganale di merci unionali. specificare le norme procedurali per modificare e invalidare le informazioni relative al vincolo delle merci a un regime doganale; adottare le norme procedurali concernenti la determinazione degli uffici doganali competenti e la presentazione della dichiarazione doganale laddove siano utilizzati mezzi diversi dai procedimenti informatici; le norme procedurali concernenti la presentazione di una dichiarazione doganale normale e la messa a disposizione dei documenti di accompagnamento; le norme procedurali relative alla presentazione di una dichiarazione semplificata e di una dichiarazione complementare; le norme procedurali concernenti la presentazione di una dichiarazione doganale prima della presentazione in dogana delle merci, l'accettazione della dichiarazione doganale e la modifica della dichiarazione doganale dopo lo svincolo delle merci; specificare le norme procedurali concernenti lo sdoganamento centralizzato e l'esonero dall'obbligo di presentare le merci in tale contesto; le norme procedurali relative all'iscrizione nelle scritture del dichiarante; le norme procedurali relative alla rimozione delle merci; le norme procedurali relative alla fornitura delle informazioni attestanti che le condizioni per l'esenzione dai dazi all'importazione per merci in reintroduzione sono soddisfatte e alla fornitura di prove attestanti che le condizioni per l'esenzione dai dazi all'importazione per prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare sono soddisfatte; specificare le norme procedurali relative all'uscita delle merci; adottare le norme procedurali per comunicare, modificare e invalidare le informazioni pre-partenza e per presentare, modificare e invalidare la dichiarazione sommaria di uscita; adottare le norme procedurali per il rimborso dell'IVA alle persone fisiche non stabilite nell'Unione; specificare le norme procedurali concernenti la notifica di arrivo di navi marittime e aeromobili e il trasporto di merci fino al luogo appropriato; le norme procedurali concernenti la presentazione, la modifica e l'invalidamento della dichiarazione per la custodia temporanea e la circolazione di merci in custodia temporanea; adottare le norme procedurali per concedere l'autorizzazione per regimi speciali, per l'esame delle condizioni economiche e per la formulazione del parere dell'Autorità doganale dell'UE che valuta se la concessione di un'autorizzazione di perfezionamento attivo o passivo incida negativamente sull'interesse essenziale dei produttori dell'Unione; adottare le norme procedurali relative all'appuramento di un regime speciale; le norme procedurali relative al trasferimento di diritti e obblighi e alla circolazione di merci nell'ambito di regimi speciali; le norme procedurali relative all'uso di merci equivalenti nell'ambito di regimi speciali; le norme procedurali per l'applicazione delle disposizioni degli strumenti internazionali sul transito nel territorio doganale dell'Unione; le norme procedurali concernenti il vincolo delle merci al regime di transito unionale e l'appuramento di tale regime, la gestione delle semplificazioni di tale regime e la vigilanza doganale di merci che attraversano il territorio di un paese terzo in regime di transito unionale esterno; le norme procedurali sul vincolo di merci a un regime di custodia doganale o di zona franca e per la movimentazione di merci vincolate a un regime di deposito doganale; adottare le misure relative alla gestione uniforme dei contingenti tariffari e dei massimali tariffari e la gestione della vigilanza doganale dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione delle merci; adottare le misure per determinare la classificazione tariffaria delle merci; specificare le norme procedurali relative alla fornitura e alla verifica della prova d'origine non preferenziale; adottare le norme procedurali destinate ad agevolare lo stabilimento nell'Unione dell'origine preferenziale delle merci; adottare le misure per determinare l'origine di merci specifiche; concedere una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale delle merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione; specificare le norme procedurali relative alla determinazione del valore in dogana delle merci; specificare le norme procedurali concernenti la costituzione, la determinazione dell'importo, il monitoraggio e lo svincolo delle garanzie nonché la revoca e la cancellazione di un impegno assunto da un fideiussore; specificare le norme procedurali concernenti divieti temporanei di ricorrere a garanzie globali; adottare misure intese ad assicurare la reciproca assistenza tra le autorità doganali qualora sorga un'obbligazione doganale; specificare le norme procedurali per il rimborso e lo sgravio di un importo dei dazi all'importazione e all'esportazione, sulle informazioni da fornire alla Commissione e sulle decisioni che questa deve adottare in merito al rimborso o allo sgravio; adottare misure per l'identificazione di una crisi e l'attivazione del meccanismo di gestione delle crisi; adottare le norme procedurali per la concessione e la gestione dell'autorizzazione a uno Stato membro ad avviare negoziati con un paese terzo finalizzati a concludere un accordo o un'intesa bilaterale sullo scambio di informazioni; adottare decisioni relative alla domanda di autorizzazione da parte di uno Stato membro ad avviare negoziati con un paese terzo finalizzati a concludere un accordo o un'intesa bilaterale sullo scambio di informazioni; specificare la struttura del quadro di misurazione delle prestazioni dell'unione doganale e le informazioni che uno Stato membro dovrebbe comunicare all'Autorità doganale dell'UE ai fini della misurazione delle prestazioni; fissare le norme sulla conversione valutaria. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(28).
(70) La procedura consultiva dovrebbe essere utilizzata per l'adozione di: atti di esecuzione che impongono a uno Stato membro di revocare decisioni relative a informazioni vincolanti, dal momento che tali decisioni riguardano solo uno Stato membro e sono intese a garantire l'osservanza della normativa doganale; atti di esecuzione per determinare i dettagli specifici dell'accesso delle autorità diverse dalle autorità doganali ai servizi e sistemi specifici del centro doganale digitale dell'UE; atti di esecuzione relativi alla domanda di autorizzazione da parte di uno Stato membro ad avviare negoziati con un paese terzo finalizzati a concludere un accordo o un'intesa bilaterale sullo scambio di informazioni, in quanto interessano un solo Stato membro; atti di esecuzione relativi al rimborso o allo sgravio di un importo dei dazi all'importazione o all'esportazione, dal momento che tali decisioni riguardano direttamente il richiedente del rimborso o dello sgravio.
(71) In casi debitamente giustificati, in cui imperativi motivi di urgenza lo richiedono, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili riguardanti: misure per assicurare l'applicazione uniforme dei controlli doganali, tra cui lo scambio di informazioni attinenti ai rischi e di analisi dei rischi, i criteri e le norme comuni in materia di rischio, le misure di controllo e i settori comuni di controllo prioritari; decisioni relative alla domanda di autorizzazione da parte di uno Stato membro ad avviare negoziati con un paese terzo finalizzati a concludere un accordo o un'intesa bilaterale sullo scambio di informazioni; misure per determinare la classificazione tariffaria delle merci; misure per determinare l'origine di merci specifiche; misure intese a stabilire il metodo appropriato o i criteri di valutazione doganale da impiegare per determinare il valore in dogana di merci in situazioni specifiche; misure che vietano temporaneamente il ricorso a garanzie globali; l'identificazione di una situazione di crisi e l'adozione delle misure idonee per affrontarla o attenuarne gli effetti negativi; decisioni che conferiscono a uno Stato membro il potere di negoziare e concludere un accordo bilaterale con un paese terzo sullo scambio di informazioni.
(72) La Commissione dovrebbe compiere ogni sforzo per garantire che gli atti delegati e gli atti di esecuzione di cui al presente regolamento entrino in vigore con sufficiente anticipo rispetto alla data di applicazione del codice per consentirne la tempestiva attuazione da parte degli Stati membri.
(73) Le disposizioni che fanno riferimento all'Autorità doganale dell'UE, fatto salvo l'articolo 238, dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2028. Fino a tale data l'Autorità doganale dell'UE dovrebbe svolgere le proprie funzioni avvalendosi dei sistemi elettronici esistenti sviluppati dalla Commissione per lo scambio di informazioni doganali. Le disposizioni relative al trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza e all'importatore presunto dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2028.
(74) Nel 2032A decorrere dal 1° gennaio 2029 gli operatori economici possonodovrebbero avere il diritto di iniziare a utilizzare, su base volontaria, le capacità del centro doganale digitale dell'UE. Entro la fine del 2037il 31 dicembre 2032 il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe essere pienamente sviluppato e tutti gli operatori economici saranno tenuti a utilizzarlo. Gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") e gli importatori presunti saranno soggetti al controllo dello Stato membro nel quale sono stabiliti. In deroga a tale principio e in subordine al riesame, gli operatori che non hanno la qualifica "di fiducia e certificati" né di importatori presunti resteranno soggetti alla vigilanza dell'autorità doganale dello Stato membro in cui le merci sono ubicate fisicamente. Entro il 31 dicembre 2035 la Commissione dovrebbe valutare i due modelli di vigilanza, anche per quanto riguarda la loro efficacia nell'individuazione e nella prevenzione delle frodi. La valutazione dovrebbe altresì tenere conto degli aspetti relativi all'imposizione indiretta. Sulla base di tale valutazione la Commissione dovrebbe avere la facoltà di decidere mediante atto delegato se i due modelli sono mantenuti o se, in tutti i casi, l'autorità doganale responsabile del luogo di stabilimento dell'operatore dovrebbe sdoganare le merci. Anche il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale dovrebbe essere disciplinato in conformità alla determinazione dell'autorità doganale responsabile, [Em. 46]
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I
Disposizioni generali
Capo 1
Ambito di applicazione della normativa doganale e missione delle dogane
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce il codice doganale dell'Unione ("il codice") che stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione o ne escono.
Il presente regolamento istituisce inoltre l'Autorità doganale dell'Unione europea ("Autorità doganale dell'UE") e stabilisce le disposizioni, le norme comuni e il quadro di governance per l'istituzione del centro doganale digitale dell'Unione europea ("centro doganale digitale dell'UE").
1 bis. Il presente regolamento istituisce un ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane ("ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane") che prevede un insieme integrato di servizi elettronici interoperabili, a livello dell'Unione, per sostenere l'interazione e migliorare lo scambio di informazioni tra il centro doganale digitale dell'UE e i sistemi unionali non doganali di cui all'allegato I bis.
Stabilisce le norme per la cooperazione amministrativa digitale e la condivisione delle informazioni attraverso serie di dati interoperabili, nell'ambito dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. [Em. 47]
2. Fatte salve la normativa e le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione vigente in altri settori, il codice si applica in modo uniforme nell'intero territorio doganale dell'Unione.
3. Alcune disposizioni della normativa doganale possono applicarsi al di fuori del territorio doganale dell'Unione nel quadro di normative specifiche o di convenzioni internazionali.
4. Talune disposizioni della normativa doganale, incluse le semplificazioni ivi previste, si applicano agli scambi di merci unionali tra parti del territorio doganale dell'Unione cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio(29) o della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio(30) e parti di tale territorio cui tali disposizioni non si applicano, o agli scambi tra parti di tale territorio cui tali disposizioni non si applicano.
Articolo 2
Missione delle autorità doganali
Con l'obiettivo di conseguire un'applicazione armonizzata dei controlli doganali, favorire l'azione congiunta dell'unione doganale e contribuire al buon funzionamento del mercato interno, le autorità doganali sono responsabili della protezione degli interessi economici e finanziari dell'Unione e degli Stati membri, della sicurezza e del contributo alle altre politiche dell'Unione a tutela dei cittadini e dei residenti, dei consumatori, dell'ambiente e delle catene di approvvigionamento nel loro complesso, della protezione dell'Unione dal commercio illegale, dell'agevolazione delle attività commerciali legittime e della vigilanza degli scambi internazionale dell'Unione al fine di contribuire a un commercio equo e aperto nonché alla politica commerciale comune.
Le autorità doganali mettono in atto misure intese in particolare ai seguenti obiettivi:
a) garantire lal'efficiente e corretta riscossione dei dazi doganali e di altri oneri; [Em. 48]
b) garantire che le merci che sono destinate alla circolazione nel mercato interno ma presentano un rischio per la sicurezza dei cittadini e dei residenti non entrino nel territorio doganale dell'unione adottando le misure idonee per controllare le merci e le catene di approvvigionamento; [Em. 49]
b bis) garantire che le merci che presentano un rischio per la sicurezza dei cittadini e dei residenti non entrino nel territorio doganale dell'unione adottando le misure idonee per controllare le merci e le catene di approvvigionamento; [Em. 50]
c) contribuire a proteggere la salute e la vita umana, animale e vegetale, l'ambiente, i consumatori e altri interessi pubblici tutelati da altre normative applicate dalle autorità doganali, in stretta collaborazione con altre autorità garantendo che le merci che presentano tali rischi non entrino o non escano dal territorio doganale dell'Unione;
d) proteggere l'Unione dal commercio sleale, non conforme e illegale, anche dalle merci contraffatte e non conformi alle altre normative applicate dalle autorità doganali, attraverso un attento monitoraggio degli operatori economici, dei settori e delle catene di approvvigionamento nonché un nucleo minimo di infrazioni doganali e sanzioni; [Em. 51]
e) sostenere tutte le attività commerciali legittime, mantenendo un equilibrio adeguato fra i controlli doganali e l'agevolazione degli scambi legittimi nonché semplificando i processi e i regimi doganali attraverso una solida analisi dei rischi in tempo reale resa possibile anche dai sistemi di intelligenza artificiale di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera d); [Em. 52]
e bis) promuovere l'efficienza in termini di costi evitando duplicazioni e favorendo l'efficacia dei processi doganali e un uso efficiente delle relative risorse a livello nazionale e dell'Unione; [Em. 53]
e ter) raccogliere, analizzare e scambiare le pertinenti informazioni a sostegno di un processo decisionale basato su dati di fatto; [Em. 54]
e quater) contribuire a migliorare l'applicazione complessiva degli atti giuridici dell'Unione in altri settori, come quelli che tutelano la sicurezza dei cittadini, dei residenti e dei consumatori, l'ambiente e le catene di approvvigionamento; [Em. 55]
e quinquies) garantire, qualora sia stata attivata la modalità di emergenza del mercato interno in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio(31), il flusso di merci rilevanti ai fini della crisi, come definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 6, di tale regolamento. [Em. 56]
Articolo 3
Territorio doganale
1. Il territorio doganale dell'Unione comprende i seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo:
a) il territorio del Regno del Belgio,
b) il territorio della Repubblica di Bulgaria,
c) il territorio della Repubblica ceca,
d) il territorio del Regno di Danimarca, a eccezione delle isole Færøer e della Groenlandia,
e) il territorio della Repubblica federale di Germania, a eccezione dell'isola di Helgoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica),
f) il territorio della Repubblica di Estonia,
g) il territorio dell'Irlanda,
h) il territorio della Repubblica ellenica,
i) il territorio del Regno di Spagna, a eccezione di Ceuta e Melilla,
j) il territorio della Repubblica francese, a eccezione dei paesi e territori d'oltremare francesi cui si applicano le disposizioni della parte quarta del TFUE,
k) il territorio della Repubblica di Croazia;
l) il territorio della Repubblica italiana, a eccezione del comune di Livigno,
m) il territorio della Repubblica di Cipro, conformemente alle disposizioni dell'atto di adesione del 2003,
n) il territorio della Repubblica di Lettonia,
o) il territorio della Repubblica di Lituania,
p) il territorio del Granducato del Lussemburgo,
q) il territorio dell'Ungheria,
r) il territorio della Repubblica di Malta,
s) il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa,
t) il territorio della Repubblica d'Austria,
u) il territorio della Repubblica di Polonia,
v) il territorio della Repubblica portoghese,
w) il territorio della Romania,
x) il territorio della Repubblica di Slovenia,
y) il territorio della Repubblica slovacca,
z) il territorio della Repubblica di Finlandia e
aa) il territorio del Regno di Svezia.
2. I seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo, non facenti parte del territorio degli Stati membri, sono considerati parte del territorio doganale dell'Unione in base alle convenzioni e ai trattati che sono a essi applicabili:
a) FRANCIA
Il territorio di Monaco quale definito nella convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 (Journal officiel de la République française, Gazzetta ufficiale della Repubblica francese) del 27 settembre 1963, pag. 8679);
b) CIPRO
Il territorio delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia quali definite nel trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, firmato a Nicosia il 16 agosto 1960 (United Kingdom Treaty Series No 4 (1961) Cmnd. 1252).
Articolo 4
Delega di potere
La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 261 che integrano e modificano il presente regolamento specificando le disposizioni della normativa doganale che si applicano agli scambi di merci unionali di cui all'articolo 1, paragrafo 4. Tali atti possono riguardare situazioni particolari inerenti agli scambi di merci unionali che interessano solo uno Stato membro. [Em. 57]
Capo 2
Definizioni
Articolo 5
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) "autorità doganali": le amministrazioni doganali degli Stati membri competenti ad applicare la normativa doganale e qualsiasi altra autorità che, ai sensi del diritto nazionale, dispone del potere di applicare alcune norme doganali;
2) "normativa doganale": il corpus legislativo costituito da quanto segue:
a) il codice e le disposizioni integrative o di attuazione del medesimo adottate a livello dell'Unione o a livello nazionale;
b) la tariffa doganale comune;
c) la normativa relativa alla fissazione del regime unionale delle franchigie doganali;
d) le disposizioni doganali contenute in accordi internazionali, nella misura in cui siano applicabili nell'Unione. Ciò include, fra l'altro, i pertinenti accordi ambientali multilaterali di cui l'Unione e gli Stati membri sono parte, nella misura in cui regolano la conformità delle merci; [Em. 58]
e) il regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio(32) e le disposizioni recanti modifica, integrazione o di attuazione di questo;
3) "altre normative applicate dalle autorità doganali": normative diverse dalla normativa doganale applicabili alle merci che entrano, escono o transitano per il territorio doganale dell'Unione o destinate a essere immesse sul mercato dell'Unione, nella cui attuazione sono coinvolte le autorità doganali;
4) "misure di politica commerciale": in quanto parte di altre normative applicate dalle autorità doganali, le misure adottate a norma dell'articolo 207 TFUE, diverse dai dazi anti-dumping provvisori o definitivi, dai dazi compensativi o dalle misure di salvaguardia sotto forma di tariffe maggiorate su merci specifiche, incluse in particolare le misure di vigilanza speciale e di salvaguardia sotto forma di autorizzazioni all'importazione o all'esportazione;
5) "persona": una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire;
6) "operatore economico": una persona che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale;
7) "stabilita nel territorio doganale dell'Unione":
a) se si tratta di una persona fisica, chiunque abbia la residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione;
b) se si tratta di una persona giuridica o di un'associazione di persone, chiunque abbia la propria sede statutaria, l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione nel territorio doganale dell'Unione;
b bis) se si tratta di una persona giuridica con residenza multipla nel territorio doganale dell'Unione, essa si registra, a norma dell'articolo 19, seguendo l'ordine di cui alla lettera b); [Em. 59]
8) "stabile organizzazione": una sede fissa d'affari in cui sono presenti in modo permanente le necessarie risorse umane e tecniche e attraverso la quale vengono espletate in tutto o in parte le operazioni doganali di una persona;
9) "decisione doganale": qualsiasi atto delle autorità doganali, relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare e che abbia effetti giuridici sulla o sulle persone interessate;
10) "regime doganale": uno dei regimi seguenti cui possono essere vincolate le merci conformemente al codice:
a) immissione in libera pratica;
b) regimi speciali;
c) esportazione;
11) "formalità doganali": tutte le operazioni che devono essere effettuate da una persona e dalle autorità doganali per ottemperare alla normativa doganale;
12) "importatore": chiunque abbia il potere di determinare e abbia determinato che le merci provenienti da un paese terzo debbano essere introdotte nel territorio doganale dell'Unione o, salvo diversamente disposto, chiunque sia considerato un importatore presunto;
13) "importatore presunto": chiunque intervenga nella vendita a distanza di merci da importare da paesi terzi nel territorio doganale dell'Unione, compreso chiunque e sia autorizzato ad avvalersi del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE; [Em. 60]
14) "esportatore": chiunque abbia il potere di determinare e abbia determinato che le merci debbano essere esportate dal territorio doganale dell'Unione;
15) "rappresentante doganale": qualsiasi persona nominata da un'altra persona affinché la rappresenti presso le autorità doganali per l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale;
16) "dati": qualsiasi rappresentazione digitale e non digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di documento, registrazione sonora, visiva o audiovisiva;
17) "sorveglianza doganale": raccolta e analisi delle informazioni relative alle merci che entrano, escono o transitano attraverso il territorio doganale dell'Unione al fine di monitorarne la circolazione a livello unionale e garantire l'applicazione uniforme dei controlli doganali, il rispetto della normativa doganale e di altre normative applicate dalle autorità doganali e contribuire all'analisi e alla gestione dei rischi;
18) "rischio": la probabilità che si verifichi un evento, e il suo eventuale impatto, in relazione alle merci circolanti tra il territorio doganale dell'Unione e paesi non facenti parte di tale territorio e in relazione alla presenza nel territorio doganale dell'Unione di merci non unionali, che:
a) comprometterebbe gli interessi finanziari o economici dell'Unione e dei suoi Stati membri;
b) costituirebbe una minaccia per la sicurezza dell'Unione e dei suoi cittadini e residenti; o[Em. 61]
b bis) rappresenterebbe una minaccia per la salute pubblica all'interno dell'Unione; o [Em. 62]
c) impedirebbe la corretta applicazione di misure unionali o nazionali;
19) "analisi economica": la valutazione o la quantificazione di una politica o di un fenomeno economico, per capire in quale modo i fattori economici incidano sul funzionamento di una politica, di una zona geografica o di un gruppo di persone al fine di migliorare le future decisioni;
20) "gestione del rischio": la sistematica identificazione del rischio, anche attraverso l'identificazione di profili di operatori economici a rischio e operazioni sospette, e l'attuazione di tutte le misure necessarie per limitare l'esposizione ai rischi; [Em. 63]
21) "vigilanza doganale": un'azione adottata di norma delle autorità doganali al fine di garantire che la normativa doganale e, se del caso, altre normative applicate dalle autorità doganali siano rispettate o contribuiscano altrimenti alla gestione dei rischi correlati a tali merci e alle relative catene di approvvigionamento;
22) "controlli doganali": atti specifici espletati dalle autorità doganali al fine di garantire la conformità con la normativa doganale e con altre normative applicate dalle autorità doganali o contribuire altrimenti alla gestione dei rischi correlati alle merci e alle relative catene di approvvigionamento;
23) "controlli casuali": controlli doganali basati sui principi del campionamento casuale, con riguardo alla popolazione di interesse;
24) "titolare delle merci": la persona che ha il controllo fisico delle merci;
25) "trasportatore":
a) nel contesto dell'entrata, la persona che fa entrare le merci nel territorio doganale dell'Unione o che assume la responsabilità del loro trasporto nel territorio doganale dell'Unione. Tuttavia:
i) nel caso del trasporto combinato, per "trasportatore" si intende la persona la quale gestisce il mezzo di trasporto che, allorché è introdotto nel territorio doganale dell'Unione, circola autonomamente come mezzo di trasporto attivo;
ii) nel caso di traffico marittimo o aereo in applicazione di un accordo di gestione in comune di navi o di disposizioni contrattuali, per "trasportatore" si intende la persona che conclude il contratto ed emette la polizza di carico o la lettera di vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci nel territorio doganale dell'Unione;
b) nel contesto dell'uscita, la persona che fa uscire le merci dal territorio doganale dell'Unione o che assume la responsabilità del loro trasporto al di fuori del territorio doganale dell'Unione. Tuttavia:
i) nel caso del trasporto combinato, ove il mezzo di trasporto attivo che esce dal territorio doganale dell'Unione trasporti unicamente un altro mezzo di trasporto che, a seguito dell'arrivo del mezzo di trasporto attivo a destinazione, circolerà autonomamente come mezzo di trasporto attivo, per "trasportatore" si intende la persona che gestirà il mezzo di trasporto che circolerà autonomamente allorché il mezzo di trasporto che esce dal territorio doganale dell'Unione sarà arrivato a destinazione;
ii) nel caso di traffico marittimo o aereo in applicazione di un accordo di gestione in comune di navi o di disposizioni contrattuali, per "trasportatore" si intende la persona che conclude un contratto ed emette una polizza di carico o una lettera di vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci al di fuori del territorio doganale dell'Unione;
26) "analisi dei rischi": l'elaborazione di dati, informazioni o documenti, compresi i dati personali, al fine di identificare o quantificare i possibili rischi, avvalendosi se del caso di metodi analitici pertinenti e dell'intelligenza artificiale, in conformità con l'articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio(33);
27) "segnali di rischio": l'indicazione di un possibile rischio sulla base di operazioni automatizzate di elaborazione per l'analisi dei rischi di dati, informazioni o documenti;
28) "risultato dell'analisi dei rischi": la determinazione, nel caso di un segnale, che un rischio è o non è considerato presente, sulla base di un'elaborazione automatica o di un'ulteriore valutazione umana del segnale di rischio;
29) "raccomandazione di controllo": il parere di un'autorità doganale o dell'Autorità doganale dell'UE sull'opportunità di effettuare un controllo doganale e, in caso affermativo, il momento e il luogo in cui effettuarlo e quale autorità doganale è competente a svolgerlo, inclusa l'individuazione di eventuali ulteriori azioni diverse dai controlli doganali;
30) "decisione di controllo": l'atto individuale con cui le autorità doganali decidono se un controllo doganale deve essere effettuato o no;
31) "risultato del controllo": il risultato preliminare e finale di un controllo, comprese eventuali ulteriori azioni indicate, e le autorità competenti interessate dall'esito o dalle azioni eventuali;
32) "settori comuni di controllo prioritari": una selezione di procedure doganali particolari, tipi di merci, percorsi delle merci, modi di trasporto od operatori economici che vengono sottoposti a livelli accresciuti di analisi del rischio e a misure di attenuazione e controlli doganali per un determinato periodo, fatti salvi gli altri controlli abitualmente eseguiti dalle autorità doganali;
33) "criteri e norme comuni di rischio": i parametri per l'analisi dei rischi per un settore a rischio e le relative norme sull'applicazione pratica dei criteri;
34) "strategia di vigilanza": un approccio inteso a trattare un rischio specifico, che mira a equilibrare gli sforzi operativi della vigilanza doganale e le misure di attenuazione lungo tutta la catena di approvvigionamento in modo proporzionato ed efficace;
35) "spedizione": merci trasportate da uno speditore a un destinatario, con lo stesso mezzo di trasporto, anche multimodale, e provenienti dallo stesso territorio o paese terzo, dello stesso tipo, classe o descrizione o condizionate insieme, nell'ambito dello stesso contratto di trasporto;
36) "posizione doganale": la posizione di una merce come merce unionale o come merce non unionale;
37) "merci unionali": merci che rientrano in una delle categorie seguenti:
a) merci interamente ottenute nel territorio doganale dell'Unione, senza aggiunta di merci importate da paesi terzi;
b) merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione da paesi terzi e immesse in libera pratica;
c) merci ottenute o prodotte nel territorio doganale dell'Unione esclusivamente da merci di cui alla lettera b) oppure da merci di cui alle lettere a) e b);
38) "merci non unionali": le merci diverse da quelle di cui al punto 46 o che hanno perso la posizione doganale di merci unionali;
39) "svincolo delle merci": atto con il quale le autorità doganali, o altri soggetti per loro conto, mettono le merci a disposizione ai fini specificati per il regime doganale al quale si intende vincolarle;
40) "dichiarazione sommaria di entrata": l'atto con il quale una persona informa le autorità doganali, nelle forme e modalità prescritte ed entro un termine specifico, che le merci devono entrare nel territorio doganale dell'Unione;
41) "dichiarazione sommaria di uscita": l'atto con il quale una persona informa le autorità doganali, nelle forme e modalità prescritte ed entro un termine specifico, che le merci devono uscire dal territorio doganale dell'Unione;
42) "dichiarazione per la custodia temporanea": l'atto con il quale una persona segnala, nelle forme e modalità prescritte, che le merci sono poste in custodia temporanea;
43) "dichiarazione doganale ": atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare le merci a un determinato regime doganale, con l'indicazione, se del caso, dell'eventuale specifica procedura da applicare;
44) "dichiarante": la persona che presenta una dichiarazione doganale, una dichiarazione per la custodia temporanea, una dichiarazione sommaria di entrata, una dichiarazione sommaria di uscita, una dichiarazione di riesportazione oppure una notifica di riesportazione a nome proprio, ovvero la persona in nome della quale è presentata tale dichiarazione o notifica;
45) "dichiarazione di riesportazione": atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di far uscire merci non unionali, a eccezione di quelle sottoposte a procedura di zona franca o in custodia temporanea, dal territorio doganale dell'Unione;
46) "notifica di riesportazione": atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di far uscire merci non unionali, che sono sottoposte alla procedura di zona franca o in custodia temporanea, dal territorio doganale dell'Unione;
47) "vendite a distanza di beni importati da paesi terzi": vendite a distanza di merci importate da paesi terzi o territori terzi, ai sensi della definizione di cui all'articolo 14, paragrafo 4, punto 2), della direttiva 2006/112/CE;
48) "produttore":
a) il fabbricante del prodotto ai sensi di altra normativa applicabile a tale prodotto; o
b) il produttore relativamente ai prodotti agricoli di cui all'articolo 38, paragrafo 1, TFUE o alle materie prime; o
c) se non vi è un fabbricante o un produttore ai sensi delle lettere a) e b), la persona fisica o giuridica o l'associazione di persone che ha fabbricato il prodotto o che l'ha fatto fabbricare e che immette in commercio tale prodotto a nome della persona o con il suo marchio;
49) "fornitore del prodotto": persona fisica o giuridica o associazione di persone nella catena di approvvigionamento che fabbrica un prodotto in tutto o in parte, in qualità di produttore o in qualsiasi altra circostanza;
50) "custodia temporanea": situazione in cui si trovano le merci non unionali custodite temporaneamente sotto vigilanza doganale nel periodo che intercorre tra il momento in cui il trasportatore ne notifica l'arrivo nel territorio doganale e il loro vincolo a un regime doganale;
51) "prodotti trasformati": merci vincolate a un regime di perfezionamento che sono state sottoposte a operazioni di perfezionamento;
52) "operazioni di perfezionamento": le operazioni seguenti:
a) la lavorazione di merci, compresi il loro montaggio, il loro assemblaggio o il loro adattamento ad altre merci;
b) la trasformazione di merci;
c) la distruzione di merci;
d) la riparazione di merci, compresi il loro riattamento e la loro messa a punto;
e) l'utilizzazione di merci che non si ritrovano nei prodotti trasformati, ma che ne permettono o facilitano l'ottenimento, anche se scompaiono totalmente o parzialmente nel processo di trasformazione (accessori per la produzione);
53) "titolare del regime del transito": la persona che presenta la dichiarazione di transito o che comunica le informazioni necessarie per vincolare le merci a tale regime o per conto della quale la dichiarazione è presentata o tali informazioni comunicate;
54) "tasso di rendimento": la quantità o la percentuale di prodotti trasformati ottenuta dal perfezionamento di una determinata quantità di merci vincolate a un regime di perfezionamento;
55) "paese terzo": un paese o un territorio al di fuori del territorio doganale dell'Unione;
56) "trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza": il trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza di cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, e alla parte prima, sezione II, punto G, dell'allegato I, del regolamento (CEE) n. 2658/87;
57) "obbligazione doganale": l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione e qualsiasi altro onere applicabile a una determinata merce in virtù della normativa doganale in vigore; [Em. 64]
58) "debitore": la persona tenuta ad assolvere l'obbligazione doganale;
59) "dazi all'importazione": i dazi doganali dovuti all'importazione delle merci;
60) "dazi all'esportazione": i dazi doganali dovuti all'esportazione delle merci;
61) "rimborso": la restituzione di un importo del dazio all'importazione o all'esportazione che sia stato pagato;
62) "sgravio": esonero dall'obbligo di pagare un importo del dazio all'importazione o all'esportazione che non sia stato pagato;
63) "commissioni di acquisto": una somma versata da un importatore a un agente che lo rappresenta al momento dell'acquisto di merci da valutare;
64) "crisi": evento naturale o provocato dall'uomo, di carattere e portata straordinari, che avviene in seno all'Unione o al di fuori di quest'ultima, cheo situazione che improvvisamente mette a repentaglio la sicurezza, la salute e la vita dei cittadini, degli operatori economici e del personale delle autorità doganali e che esige misure urgenti con riguardo all'entrata, all'uscita o al transito di merci; [Em. 65]
64 bis) "cellula di risposta alle crisi": punto di contatto in seno all'Autorità doganale dell'UE che coordina gli sforzi dell'UE di risposta alle crisi all'interno dell'unione doganale; [Em. 66]
64 ter) "microimprese e piccole e medie imprese" o "MPMI": le microimprese e le piccole e medie imprese quali definite all'articolo 2 della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione; [Em. 67]
64 quater) "altro onere": qualsiasi diritto imposto in aggiunta ai dazi doganali, all'IVA, ai diritti per le formalità doganali e alle spese postali; [Em. 68]
64 quinquies) "acquirente finale": una persona fisica o giuridica residente o stabilita nell'Unione, alla quale è stato messo a disposizione un prodotto da un venditore o da un mercato; [Em. 69]
64 sexies) "ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane": un insieme di servizi elettronici istituiti da uno Stato membro per consentire lo scambio di informazioni tra i sistemi elettronici della sua autorità doganale, delle autorità competenti partner e degli operatori economici; [Em. 70]
64 septies) "autorità competente partner": l'autorità di uno Stato membro, o la Commissione, abilitata a svolgere una funzione designata in relazione all'espletamento delle pertinenti formalità non doganali dell'Unione; [Em. 71]
64 octies) "formalità non doganale dell'Unione": tutte le operazioni che devono essere svolte da un operatore economico o un'autorità competente partner è tenuto a svolgere per la circolazione internazionale di merci, in conformità della normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale; [Em. 72]
64 nonies) "documento di accompagnamento non doganale": qualsiasi documento richiesto rilasciato da un'autorità competente partner o redatto da un operatore economico, o qualsiasi informazione richiesta fornita da un operatore economico, per certificare che le formalità non doganali dell'Unione sono state espletate; [Em. 73]
64 decies) "gestione della quantità": l'attività di monitoraggio e gestione della quantità di merci autorizzata dalle autorità competenti partner conformemente alla normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale sulla base delle informazioni fornite dalle autorità doganali; [Em. 74]
64 undecies) "sistema non doganale dell'Unione": un sistema elettronico dell'Unione istituito dalla normativa dell'Unione, utilizzato per conseguire gli obiettivi della normativa dell'Unione o ivi menzionato, per conservare informazioni sull'espletamento della rispettiva formalità non doganale dell'Unione; [Em. 75]
64 duodecies) "codice di registrazione e identificazione dell'operatore economico (codice EORI)": il codice di registrazione e identificazione degli operatori economici (codice EORI) quale definito all'articolo 1, punto 18), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione(34) [Em. 76]
Capo 3
Decisioni riguardanti l'applicazione della normativa doganale
Sezione 1
Principi generali
Articolo 6
Decisioni adottate su richiesta
1. Chiunque chieda che sia presa una decisione riguardante l'applicazione della normativa doganale fornisce alle autorità doganali competenti tutte le informazioni da esse richieste per poter decidere.
Una decisione può anche essere chiesta da più persone e presa nei confronti di più persone, alle condizioni stabilite dalla normativa doganale.
Salvo diversamente disposto, l'autorità doganale competente è quella del luogo in cui è stabilito il richiedente.
2. Le autorità doganali verificano, senza indugio e comunque entro 3014 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta di decisione, se sono soddisfatte le condizioni per l'accettazione di tale richiesta. [Em. 77]
Se le autorità doganali stabiliscono che la richiesta contiene tutte le informazioni necessarie affinché siano in grado di adottare la decisione, informano il richiedente dell'accettazione entro il termine specificato al primo comma.
Nel caso in cui, ai fini della valutazione della domanda, le autorità doganali necessitino di informazioni aggiuntive da parte di altre autorità nazionali o internazionali competenti, esse informano il richiedente e lo aggiornano entro 15 giorni di calendario in merito alla loro decisione. [Em. 78]
Se ritengono che la domanda non contenga tutti i dati necessari, le autorità doganali chiedono al richiedente di fornire ulteriori informazioni pertinenti entro un termine ragionevole non superiore a 30 giorni di calendario. Anche nel caso in cui abbiano richiesto informazioni supplementari al richiedente, le autorità doganali decidono se la domanda sia completa e possa essere accettata oppure se sia incompleta e debba essere respinta non oltre 60 giorni civili dalla data della prima domanda. Se le autorità doganali non informano esplicitamente il richiedente entro detto termine circa la completezza e l'accettazione della domanda, questa è considerata accettata allo scadere dei 60 giorni di calendario. [Em. 79]
3. Salvo ove diversamente disposto, l'autorità doganale competente adotta una decisione ai sensi del paragrafo 1 entro 12090 giorni civili dalla data di accettazione della domanda e ne informa tempestivamente il richiedente. [Em. 80]
Se si trovano nell'impossibilità di rispettare il termine per l'adozione di una decisione, prima che esso scada le autorità doganali ne informano il richiedente, indicando i motivi di tale impossibilità e l'ulteriore periodo di tempo che ritengono necessario per decidere. Salvo che sia altrimenti disposto, tale ulteriore periodo di tempo non supera i 30 giorni di calendario.
Fatto salvo il secondo comma, le autorità doganali possono prorogare il termine per l'adozione di una decisione, come previsto dalla normativa doganale, qualora sia il richiedente a farne richiesta per realizzare adeguamenti al fine di assicurare il rispetto delle condizioni e dei criteri richiesti per adottare una decisione favorevole. Gli adeguamenti e l'ulteriore periodo di tempo necessario per realizzarli sono comunicati alle autorità doganali, che decidono in merito alla proroga.
Nel caso in cui le autorità doganali non riescano ad adottare una decisione entro i termini di cui al primo, secondo e terzo comma, il richiedente può considerare respinta la domanda e ha la facoltà di appellarsi avverso tale decisione negativa. Il richiedente può altresì informare l'Autorità doganale dell'UE che le autorità doganali non hanno adottato una decisione entro i termini previsti. In tal caso, si riceve una notifica automatica tramite il centro doganale digitale dell'UE. [Em. 81]
La Commissione adotta orientamenti chiari sulle procedure per la gestione delle decisioni in caso di guasto tecnico dell'infrastruttura dei sistemi elettronici centralizzati dell'UE, in particolare del centro doganale digitale dell'UE. [Em. 82]
4. Salvo se altrimenti specificato dalla decisione o dalla normativa doganale, la decisione ha efficacia a decorrere dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l'abbia ricevuta. A eccezione dei casi previsti dall'articolo 17, paragrafo 2, le decisioni adottate sono applicabili dalle autorità doganali a decorrere da tale data.
5. Salvo che sia altrimenti disposto nella normativa doganale, la validità della decisione non è limitata nel tempo.
6. Prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, le autorità doganali comunicano le motivazioni su cui intendono basare la decisione al richiedente, cui è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista entro un dato termine a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve la comunicazione o si ritiene l'abbia ricevuta ("diritto di essere ascoltati"). Dopo la scadenza di detto termine, la decisione è notificata nella debita forma al richiedente.
Il primo comma non si applica nei seguenti casi:
a) se riguarda una decisione relativa a informazioni vincolanti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1;
b) in caso di rifiuto del beneficio di un contingente tariffario qualora sia raggiunto il volume del contingente tariffario specificato di cui all'articolo 145, paragrafo 4, primo comma;
c) se lo richiedono la natura o il livello della minaccia per la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti, per la salute umana, animale o vegetale, per l'ambiente o per i consumatori;
d) se la decisione mira a garantire l'esecuzione di un'altra decisione per la quale al richiedente è stata concessa l'opportunità di esprimere il proprio punto di vista, fatto salvo il diritto dello Stato membro interessato;
e) se pregiudica indagini avviate per lottare contro le frodi; oppure
(f) in altri casi specifici. [Em. 83]
7. Una decisione che ha conseguenze sfavorevoli per il richiedente è motivata e menziona il diritto di ricorso di cui all'articolo 16.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di determinare:
a) le eccezioni per designare l'ufficio doganale competente di cui al paragrafo 1, terzo comma, del presente articolo;
b) le condizioni per l'accettazione di una domanda di cui al paragrafo 2 del presente articolo;
c) nei casi in cui i termini per adottare una decisione specifica, compresa l'eventuale proroga di tali termini, differiscano dai termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo;
d) i casi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, in cui la decisione produce effetti a decorrere da una data che è diversa dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l'abbia ricevuta;
e) i casi di cui al paragrafo 5 del presente articolo in cui la validità della decisione è limitata nel tempo;
f) la durata del periodo di cui al paragrafo 6, primo comma, del presente articolo;
(g) i casi specifici di cui al paragrafo 6, secondo comma, lettera f), del presente articolo. [Em. 84]
9. La Commissione specifica, medianteadotta atti di esecuzione, che specificano la procedura per: [Em. 85]
a) la presentazione e l'accettazione della domanda di decisione di cui ai paragrafi 1 e 2;
a bis) gli orientamenti sulle procedure per la gestione delle decisioni in caso di guasto tecnico dell'infrastruttura dei sistemi elettronici centralizzati dell'UE; [Em. 86]
b) l'adozione della decisione di cui al presente articolo, compresi, se del caso, il diritto di essere ascoltati e la consultazione di altri Stati membri interessati.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 7
Gestione delle decisioni adottate su richiesta
1. Il destinatario della decisione rispetta gli obblighi da essa derivanti.
2. Il destinatario della decisione monitora costantemente il rispetto delle condizioni e dei criteri nonché l'assolvimento degli obblighi derivati dalle decisioni e, se del caso, stabilisce controlli interni in grado di prevenire, individuare e rettificare operazioni illegali o irregolari.
3. Il destinatario della decisione informa senza indugio le autorità doganali in merito a eventuali fattori emersi dopo l'adozione della decisione e potenzialmente in grado di incidere sul mantenimento o sul contenuto di tale decisione.
4. Le autorità doganali monitorano regolarmente se il destinatario della decisione continui a soddisfare i criteri pertinenti e rispetti i relativi obblighi, in particolare la capacità di prevenire, reagire e porre rimedio agli errori attraverso adeguati controlli interni. In base a tale attività di monitoraggio le dogane valutano il profilo di rischio del destinatario della decisione, se opportuno. Se il destinatario della decisione risulta stabilito nel territorio doganale dell'Unione da meno di tre anni, le autorità doganali provvedono a un attento controllo nel primo anno dopo che la decisione è adottata.
5. Le autorità doganali comunicano all'Autorità doganale dell'UE le decisioni adottate su richiesta e tutte le attività di monitoraggio svolte a norma del paragrafo 4. L'Autorità doganale dell'UE tiene conto di tali informazioni ai fini di gestione dei rischi.
6. Fino alla data stabilita all'articolo 265, paragrafo 3, le autorità doganali registrano le decisioni nei sistemi elettronici esistenti per lo scambio di informazioni sviluppati dagli Stati membri e dalla Commissione. Gli Stati membri e la Commissione hanno accesso a tali decisioni e alle corrispondenti informazioni in tali sistemi.
7. Fatte salve le disposizioni stabilite in altri settori che specificano in quali casi le decisioni non hanno effetto o sono nulle, le autorità doganali che hanno preso una decisione possono annullarla, revocarla o modificarla in ogni momento se essa non è conforme alla normativa doganale. Le autorità doganali informano l'Autorità doganale dell'UE circa l'annullamento, la revoca e la modifica di tali decisioni doganali.
8. In casi specifici le autorità doganali svolgono le seguenti funzioni:
a) riesaminano una decisione;
b) sospendono una decisione che non deve essere annullata, revocata o modificata.
9. L'autorità doganale competente per adottare la decisione sospende la decisione anziché annullarla, revocarla o modificarla nel caso in cui:
a) tale autorità doganale ritiene che possa sussistere un motivo sufficiente di annullamento, revoca o modifica della decisione, ma non dispone ancora di tutti gli elementi necessari per decidere in merito all'annullamento, alla revoca o alla modifica;
b) tale autorità doganale ritiene che le condizioni relative alla decisione non siano soddisfatte o che il destinatario della decisione non rispetti gli obblighi imposti a norma di tale decisione e che sia opportuno consentire al destinatario della decisione di adottare provvedimenti per assicurare l'adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi;
c) il destinatario della decisione chiede tale sospensione perché si trova temporaneamente nell'incapacità di soddisfare le condizioni previste per la decisione o di rispettare gli obblighi imposti a norma di tale decisione.
Nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo il destinatario della decisione informa l'autorità doganale competente a prendere la decisione dei provvedimenti che adotterà per garantire l'adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi, nonché del periodo di tempo necessario per adottare detti provvedimenti.
10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo:
a) norme particolareggiate per il monitoraggio di una decisione di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo;
b) i casi specifici e le norme per il riesame delle decisioni, ai sensi del paragrafo 8 del presente articolo.
Articolo 8
Validità delle decisioni a livello dell'Unione
Salvo i casi in cui la decisione disponga che il suo effetto sia limitato a uno o ad alcuni Stati membri, le decisioni relative all'applicazione della normativa doganale sono valide nell'intero territorio doganale dell'Unione.
Articolo 9
Annullamento di decisioni favorevoli
1. Le autorità doganali annullano una decisione favorevole al destinatario della decisione se ricorrono tutte le condizioni seguenti:
a) la decisione è stata adottata sulla base di informazioni inesatte o incomplete;
b) il destinatario della decisione sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che le informazioni erano inesatte o incomplete;
c) se le informazioni fossero state esatte e complete, la decisione sarebbe stata diversa.
2. L'annullamento della decisione è notificato al destinatario della decisione.
3. Se non altrimenti specificato nella decisione conformemente alla normativa doganale, gli effetti dell'annullamento decorrono dalla data da cui decorrevano gli effetti della decisione iniziale.
4. La Commissione specifica, medianteadotta atti di esecuzione, che specificano le norme per l'annullamento di decisioni favorevoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4. [Em. 87]
Articolo 10
Revoca e modifica di decisioni favorevoli
1. Una decisione favorevole è revocata o modificata se, in casi diversi da quelli di cui all'articolo 9:
a) non erano o non sono più soddisfatte una o più delle condizioni previste per la sua adozione; o
b) su richiesta del destinatario della decisione.
2. Salvo che sia altrimenti disposto, una decisione favorevole destinata a più persone può essere revocata soltanto nei confronti di una persona che non ottempera un obbligo da essa imposto.
3. La revoca o la modifica della decisione è notificata al destinatario della decisione.
4. Alla revoca o modifica della decisione si applica l'articolo 6, paragrafo 4.
Tuttavia, in casi eccezionali in cui gli interessi legittimi del destinatario della decisione lo richiedano, le autorità doganali possono rinviare fino a un anno la data di decorrenza degli effetti della revoca o modifica. Tale data è indicata nella decisione di revoca o di modifica.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento determinando:
a) i casi di cui al paragrafo 2, in cui una decisione favorevole destinata a più persone può essere revocata anche nei confronti di persone diverse dalla persona che non rispetta un obbligo imposto dalla decisione stessa;
b) i casi eccezionali in cui le autorità doganali possono rinviare la data di decorrenza degli effetti della revoca o modifica conformemente al paragrafo 4, secondo comma.
6. La Commissione specifica, medianteadotta atti di esecuzione, che specificano le norme procedurali per la revoca o la modifica di decisioni favorevoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4. [Em. 88]
Articolo 11
Decisioni adottate senza richiesta preventiva
Fatta eccezione per i casi in cui un'autorità doganale agisce in qualità di autorità giudiziaria, l'articolo 6, paragrafi 4, 5, 6 e 7, l'articolo 7, paragrafo 7, e gli articoli 8, 9 e 10 si applicano anche alle decisioni adottate dalle autorità doganali senza preventiva richiesta della persona interessata.
Articolo 12
Limitazioni applicabili alle decisioni su merci vincolate a un regime doganale o in custodia temporanea
Salvo qualora la persona interessata ne faccia richiesta, la revoca, la modifica o la sospensione di una decisione favorevole non incide sulle merci che, al momento in cui la revoca, la modifica o la sospensione acquista efficacia, sono già state vincolate e sono ancora vincolate a un regime doganale o in custodia temporanea in virtù della decisione revocata, modificata o sospesa.
Sezione 2
Informazioni vincolanti
Articolo 13
Decisioni relative alle informazioni vincolanti
1. Le autorità doganali adottano, su richiesta, decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti ("decisioni ITV") o decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine ("decisioni IVO") e decisioni relative alle informazioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana ("decisioni IVVD").
Tale richiesta non è accettata in uno dei seguenti casi:
a) se la domanda è presentata o è già stata presentata, presso lo stesso o un altro ufficio doganale, dal destinatario della decisione o per suo conto:
i) per le decisioni ITV, relativamente alle stesse merci;
ii) per le decisioni IVO, relativamente alle stesse merci e nelle stesse circostanze che determinano l'acquisizione dell'origine;
iii) per le decisioni IVVD, relativamente alle merci nelle stesse circostanze che determinano il valore in dogana;
b) qualora la richiesta non si riferisca a un qualsiasi uso previsto della decisione relativa a informazioni vincolanti o a un qualsiasi uso previsto di un regime doganale.
2. Le decisioni relative a informazioni vincolanti sono tali soltanto per quanto riguarda la classificazione tariffaria o la determinazione dell'origine o il valore in dogana delle merci per:
a) le autorità doganali, nei confronti del destinatario della decisione, soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione ha efficacia;
b) il destinatario della decisione, nei confronti delle autorità doganali, soltanto a decorrere dalla data in cui riceve o si ritiene che abbia ricevuto notifica della decisione.
3. Le decisioni relative a informazioni vincolanti sono valide per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dalla quale le stesse hanno efficacia.
4. Per l'applicazione di una decisione relativa a informazioni vincolanti nel contesto di un particolare regime doganale, il destinatario della decisione è in grado di provare quanto segue:
a) nel caso di una decisione ITV, che le merci in questione corrispondono sotto tutti gli aspetti a quelle descritte nella decisione;
b) nel caso di una decisione IVO, che le merci in questione e le circostanze che determinano l'acquisizione dell'origine corrispondono sotto tutti gli aspetti alle merci e alle circostanze descritte nella decisione.
c) nel caso di una decisione IVVD, che le circostanze che determinano il valore in dogana delle merci in questione corrispondono sotto tutti gli aspetti a quelle descritte nella decisione.
Articolo 14
Gestione di decisioni relative a informazioni vincolanti
1. Una decisione ITV cessa di essere valida prima dello scadere del periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 3, qualora non sia più conforme alla legislazione in conseguenza:
a) dell'adozione di una modifica delle nomenclature di cui all'articolo 145, paragrafo 2, lettere a) e b);
b) dell'adozione delle misure di cui all'articolo 146, paragrafo 4.
In tali casi le decisioni ITV cessano di essere valide con effetto a decorrere dalla data della domanda di tali misure o modifiche.
2. Una decisione IVO cessa di essere valida prima dello scadere del periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 3 in uno dei seguenti casi:
a) se l'Unione adotta un atto unionale giuridicamente vincolante o conclude un accordo che diventa applicabile nell'Unione e la decisione IVO non è più conforme alla legislazione che ne deriva, con effetto dalla data di applicazione di detto atto o accordo;
b) se la decisione IVO non è o non è più compatibile con l'accordo relativo alle regole in materia di origine istituito nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o con i pareri consultivi, le informazioni, la consulenza e atti analoghi relativi alla determinazione dell'origine delle merci per garantire l'uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione di tale accordo, con effetto dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. [Em. 89]
3. Una decisione IVVD cessa di essere valida prima dello scadere del periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 3 in uno dei seguenti casi:
a) se l'adozione di un atto dell'Unione giuridicamente vincolante rende la decisione IVVD non conforme a detto atto, a decorrere dalla data di applicazione dello stesso;
b) se le decisioni IVO non sono più compatibili con l'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio o con l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sulla valutazione in dogana) o con le decisioni adottate ai fini dell'interpretazione di tale accordo dal comitato per la valutazione in dogana, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
4. La cessazione della validità delle decisioni relative a informazioni vincolanti non ha effetto retroattivo.
5. In deroga all'articolo 7, paragrafo 7, e all'articolo 9, le autorità doganali annullano le decisioni relative a informazioni vincolanti solo se sono basate su informazioni inesatte o incomplete comunicate dai richiedenti.
6. Le autorità doganali revocano le decisioni relative a informazioni vincolanti a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, e dell'articolo 10. Tuttavia tali decisioni non sono revocate su richiesta del destinatario della decisione.
7. Le decisioni relative alle informazioni vincolanti non possono essere modificate.
8. Le autorità doganali revocano le decisioni ITV se non sono più compatibili con l'interpretazione delle nomenclature di cui all'articolo 145, paragrafo 2, lettere a) e b), a seguito di:
a) note esplicative di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87, con effetto a decorrere dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
b) una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, con effetto dalla data di pubblicazione del dispositivo della sentenza nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
c) decisioni di classificazione, pareri in materia di classificazione o modifiche delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci adottati dall'organizzazione istituita dalla convenzione che crea un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950, con effetto dalla data di pubblicazione della comunicazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
9. Le decisioni IVO e IVVD sono revocate se non sono più compatibili con una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, con effetto dalla data di pubblicazione del dispositivo della sentenza nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
10. Laddove una decisione relativa a informazioni vincolanti cessa di essere valida a norma del paragrafo 1, lettera b), o dei paragrafi 2 o 3, oppure è revocata a norma dei paragrafi 6, 8 o 9, la decisione può ancora essere utilizzata con riguardo a contratti vincolanti che erano basati sulla decisione ed erano conclusi prima della sua revoca o della scadenza della sua validità. Tale uso esteso non si applica laddove una decisione IVO sia adottata per merci da esportare.
L'uso esteso di cui al primo comma non supera i sei mesi dalla data della revoca o dalla data di scadenza della validità della decisione relativa a informazioni vincolanti. Tuttavia una misura di cui all'articolo 146, paragrafo 4, all'articolo 151 o all'articolo 158 può escludere tale uso esteso o stabilire un periodo di tempo più breve. Nel caso di prodotti per i quali, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali, viene presentato un certificato di importazione o di esportazione, il periodo di validità di detto certificato sostituisce il periodo di sei mesi.
Per beneficiare dell'uso esteso di una decisione relativa a informazioni vincolanti, il destinatario di tale decisione presenta una richiesta alle autorità doganali che hanno preso la decisione entro 30 giorni dalla data della sua revoca o della scadenza della sua validità, indicando le quantità per le quali si richiede un periodo di uso esteso e lo Stato membro o gli Stati membri nei quali le merci saranno sdoganate nel periodo di uso esteso. Tale autorità doganale adotta una decisione in merito all'uso esteso e ne informa il destinatario senza indugio e comunque entro 30 giorni dalla data in cui riceve tutte le informazioni necessarie per essere in grado di prendere tale decisione.
11. La Commissione comunica alle autorità doganali se:
a) l'adozione di decisioni relative a informazioni vincolanti è sospesa per le merci la cui classificazione tariffaria corretta e uniforme o la cui determinazione dell'origine o la cui determinazione del valore in dogana non è assicurata; oppure o
b) la sospensione di cui alla lettera a) è ritirata.
12. La Commissione può adottare decisioni in cui chiede agli Stati membri di revocare decisioni ITV, IVO o IVVD al fine di assicurare una classificazione tariffaria corretta e uniforme o la determinazione dell'origine delle merci o la determinazione del valore in dogana. Prima di adottare tale decisione la Commissione comunica i motivi sui quali intende basare la propria decisione al destinatario della decisione ITV, IVO o IVVD, che ha la facoltà di esprimere il proprio punto di vista entro il termine indicato dalla data in cui tale persona riceve la comunicazione o si ritenga che l'abbia ricevuta.
13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 261, al fine di integrare il presente regolamento, mediante determinazione delle norme relative all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 12 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la comunicazione alle persone interessate dei motivi sui quali la Commissione intende basare la propria decisione e il termine entro il quale tali persone possono esprimere il proprio punto di vista.
14. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, che stabiliscono le norme procedurali per: [Em. 90]
a) utilizzare una decisione relativa a informazioni vincolanti dopo la data della sua revoca o della scadenza della sua validità, conformemente al paragrafo 10;
b) la comunicazione della Commissione alle autorità doganali conformemente al paragrafo 11, lettere a) e b).
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
15. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le sotto forma di decisioni in cui chiede agli Stati membri di revocare le decisioni di cui al paragrafo 12. Tali attiTale atto di esecuzione sono adottatiè adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 262, paragrafo 2. [Em. 91]
Sezione 3
Ricorsi
Articolo 15
Decisioni prese da un'autorità giudiziaria
Gli articoli 16 e 17 non si applicano ai ricorsi presentati a scopo di annullamento, revoca o modifica di una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa da un'autorità giudiziaria o da autorità doganali che agiscono in veste di autorità giudiziarie.
Articolo 16
Diritto di ricorso
1. Qualsiasi persona ha il diritto di proporre ricorso avverso una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa dalle autorità doganali che la riguardi direttamente e individualmente.
È parimenti legittimata a proporre ricorso la persona che ha chiesto alle autorità doganali una decisione e non l'ha ottenuta entro i termini di cui all'articolo 6, paragrafo 3.
2. Il ricorso può essere esperito in almeno due fasi:
a) in una prima fase, dinanzi alle autorità doganali o a un'autorità giudiziaria o ad altro organo designato a tale scopo dagli Stati membri;
b) in una seconda fase, dinanzi a un organo superiore indipendente, che può essere un'autorità giudiziaria o un organo specializzato equivalente, conformemente alle disposizioni vigenti negli Stati membri.
3. Il ricorso è presentato nello Stato membro in cui la decisione è stata presa o è stata chiesta.
4. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di ricorso consenta una rapida conferma o correzione delle decisioni prese dalle autorità doganali.
Articolo 17
Sospensione dell'applicazione
1. La presentazione di un ricorso non sospende l'applicazione della decisione contestata.
2. Le autorità doganali sospendono tuttavia, interamente o in parte, l'applicazione di tale decisione quando hanno fondati motivi di ritenere che la decisione contestata sia incompatibile con la normativa doganale o che vi sia da temere un danno irreparabile per l'interessato.
3. Nei casi in cui al paragrafo 2, quando la decisione contestata ha per effetto l'obbligo di pagare dazi all'importazione o dazi all'esportazione, la sospensione dell'attuazione di tale decisione è subordinata alla costituzione di una garanzia, a meno che sia accertato, sulla base di una valutazione documentata, che tale garanzia può provocare al debitore gravi difficoltà di carattere economico.
Sezione 4
Oneri e costi
Articolo 18
Divieto di oneri e costi
1. Le autorità doganali non impongono alcun onere per l'espletamento dei controlli doganali o di qualsiasi altro atto richiesto dall'applicazione della normativa doganale durante gli orari ufficiali di apertura degli uffici doganali competenti.
2. Esse possono imporre oneri o recuperare costi per servizi specifici resi, in particolare, in relazione a quanto segue:
(a) la presenza, ove richiesta, del personale doganale fuori degli orari d'ufficio ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane;[Em. 92]
b) analisi o perizie sulle merci e spese postali per la restituzione di merci a un richiedente, in particolare in relazione alle decisioni prese a norma dell'articolo 13 o alla fornitura di informazioni a norma dell'articolo 39;
c) la visita delle merci o il prelevamento di campioni a scopi di verifica, o la distruzione delle merci, in caso di costi diversi da quelli relativi all'impiego del personale doganale.
(d) misure di controllo eccezionali, quando sono necessarie a causa della natura delle merci o di un rischio potenziale.[Em. 93]
Titolo II
DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PERSONE AI SENSI DELLA NORMATIVA DOGANALE
Capo 1
Registrazione
Articolo 19
Registrazione
1. Gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui sono stabiliti al fine di ottenere un numero di registrazione e identificazione dell'operatore economico (EORI). Ove possibile, tale registrazione include anche l'identificazione elettronica dell'operatore nei regimi nazionali di identificazione elettronica di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.
2. Gli operatori economici registrati informano le autorità doganali di qualsiasi modifica dei loro dati di registrazione, in particolare se ciò comporta una modifica del loro luogo di stabilimento.
3. In casi specifici, gli operatori economici che non sono stabiliti nel territorio doganale dell'Unione si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui presentano una dichiarazione o richiedono una decisione per la prima volta.
4. Salvo che sia altrimenti disposto, le persone diverse dagli operatori economici non devono registrarsi presso le autorità doganali.
Qualora le persone di cui al primo comma debbano registrarsi, si applica quanto segue:
a) ove siano stabilite nel territorio doganale dell'Unione, si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui sono stabilite;
b) ove non siano stabilite nel territorio doganale dell'Unione, si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui presentano una dichiarazione o richiedono una decisione per la prima volta.
5. In casi specifici e debitamente motivati le autorità doganali invalidano la registrazione. [Em. 94]
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di stabilire:
a) i requisiti minimi in materia di dati per la registrazione di cui al paragrafo 1;
b) i casi specifici di cui al paragrafo 3;
c) i casi di cui al paragrafo 4, primo comma, in cui persone diverse dagli operatori economici devono registrarsi presso le autorità doganali;
d) i casi specifici di cui al paragrafo 5, in cui le autorità doganali invalidano una registrazione;
e) l'autorità doganale competente per la registrazione.
7. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, l'autorità doganale competente per la registrazione di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 262, paragrafo 2.
Capo 2
Importatore e importatore presunto
Articolo 20
Importatori
1. L'importatore rispetta i seguenti obblighi:
a) fornire, conservare e mettere a disposizione delle autorità doganali, non appena siano disponibili e comunque prima dello svincolo delle merci, tutte le informazioni richieste per quanto riguarda la custodia o il regime doganale al quale le merci saranno vincolate conformemente agli articoli 88, 118, 132 e 135, o ai fini dell'appuramento del regime di perfezionamento passivo;
b) garantire il calcolo e il pagamento corretti dei dazi doganali e di tutti gli altri oneri dovuti;
c) garantire che le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione o che ne escono siano conformi alle altre normative pertinenti, compreso il regolamento (UE) 2023/988, applicate dalle autorità doganali, nonché fornire, conservare e mettere a disposizione scritture adeguate che attestano tale conformità; [Em. 95]
d) qualsiasi altro obbligo previsto dalla normativa doganale che incombe all'importatore.
2. L'importatore deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione.
3. In deroga al paragrafo 2, la condizione di stabilimento nel territorio doganale dell'Unione non è richiesta:
a) a un importatore che colloca merci in transito o in ammissione temporanea;
b) a un importatore che introduce merci che rimangono in custodia temporanea;
c) alle persone che vincolano merci a regimi doganali a titolo occasionale, sempre che le autorità doganali ritengano che tale vincolo sia giustificato;
d) alle persone che sono stabilite in un paese il cui territorio è adiacente al territorio doganale dell'Unione e che presentano le merci a un ufficio doganale di frontiera dell'Unione adiacente a tale paese, a condizione che il paese nel quale sono stabilite le persone conceda mutui benefici alle persone stabilite nel territorio doganale dell'Unione;
e) a un importatore presunto che è rappresentato da un rappresentante indiretto stabilito nel territorio doganale dell'Unione.
Articolo 21
Importatori presunti
1. In deroga all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), gli importatori presunti forniscono o mettono a disposizione le informazioni sulle vendite a distanza di beni destinati a essere importati nel territorio doganale dell'Unione al più tardi il giorno successivo alla data di accettazione del pagamento e comunque prima dello svincolo delle merci.
2. Fatte salve le informazioni necessarie per l'immissione in libera pratica delle merci a norma dell'articolo 88, paragrafo3, lettera a), le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo contengono almeno le prescrizioni di cui all'articolo 63 quater, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011.
3. Qualora merci precedentemente importate da un importatore presunto nell'ambito di vendite a distanza sono restituite all'indirizzo dello speditore iniziale o a un altro indirizzo al di fuori del territorio doganale dell'Unione, l'importatore presunto invalida le informazioni relative all'immissione in libera pratica di tali merci e fornisce o mette a disposizione la prova dell'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione.
Capo 3
Esportatore
Articolo 22
Esportatori
1. L'esportatore rispetta i seguenti obblighi:
a) fornire, conservare e mettere a disposizione delle autorità doganali, non appena siano disponibili e comunque prima dello svincolo delle merci, tutte le informazioni richieste per quanto riguarda il regime doganale al quale le merci saranno vincolate conformemente all'articolo 99 e all'articolo 140 o ai fini dell'appuramento del regime di ammissione temporanea;
b) garantire il calcolo e la riscossione corretti dei dazi doganali e di ogni altro onere, se del caso;
c) garantire che le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione o che ne escono siano conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, nonché fornire, conservare e mettere a disposizione scritture adeguate che attestano tale conformità;
d) qualsiasi altro obbligo stabilito dalla normativa doganale.
2. L'esportatore deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione.
3. In deroga al paragrafo 2, la condizione di stabilimento nel territorio doganale dell'Unione non è richiesta:
a) agli esportatori che collocano merci in transito, appurano il regime di ammissione temporanea o esportano merci in custodia temporanea;
b) alle persone che vincolano merci a regimi doganali a titolo occasionale, sempre che le autorità doganali ritengano che tale vincolo sia giustificato;
c) alle persone che sono stabilite in un paese il cui territorio è adiacente al territorio doganale dell'Unione e che presentano le merci a un ufficio doganale di frontiera dell'Unione adiacente a tale paese, a condizione che il paese nel quale sono stabilite le persone conceda mutui benefici alle persone stabilite nel territorio doganale dell'Unione.
Capo 4
Operatore economico autorizzato e operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check")
Articolo 23
Domanda e autorizzazione relativa allo status di operatore economico autorizzato
1. Una persona che risiede, è stabilita o registrata nel territorio doganale dell'Unione e che soddisfa i criteri di cui all'articolo 24 può presentare domanda per ottenere lo status di operatore economico autorizzato.
Le L'Autorità doganali rilascianodoganale dell'UE rilascia, dopo aver valutato l'audit dell'autorità nazionale competente e previa consultazione di altre autorità, se necessario, uno o entrambi i seguenti tipi di autorizzazioni: [Em. 96]
a) un primo tipo per un operatore economico autorizzato nel settore della semplificazione doganale, che consente al titolare di beneficiare delle semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale; oppure
b) un secondo tipo per un operatore economico autorizzato nel settore della sicurezza, che conferisce al titolare il diritto di ottenere agevolazioni attinenti alla sicurezza.
2. I due tipi di autorizzazione di cui al paragrafo 1, secondo comma, sono cumulabili.
3. Le persone di cui al paragrafo 1 si conformano agli obblighi stabiliti all'articolo 7, paragrafi 2 e 3. Le autorità doganali controllano che l'operatore continui a soddisfare i criteri e le condizioni per lo status di operatore economico autorizzato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4.
Le autorità doganali effettuano almeno ogni tre anni un monitoraggio approfondito delle attività e delle scritture interne dell'operatore economico autorizzato.
4. Lo status di operatore economico autorizzato è riconosciuto, fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo e l'articolo 24, dalle autorità doganali di tutti gli Stati membri.
5. Le autorità doganali, sulla base del riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali e a condizione che siano soddisfatti i requisiti relativi ada un determinato tipo di semplificazione previsto dalla normativa doganale, autorizzano l'operatore ad avvalersi di detta semplificazione. Le autorità doganali non sottopongono di nuovo a esame i criteri già esaminati al momento della concessione dello status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali. [Em. 97]
6. L'operatore economico autorizzato di cui al paragrafo 1 beneficia di un maggior numero di agevolazioni rispetto ad altri operatori economici per quanto riguarda i controlli doganali a seconda del tipo di autorizzazione concessa, tra cui un numero minore di controlli fisici e basati sui documenti. Lo status di operatore economico autorizzato è considerato favorevolmente ai fini della gestione dei rischi doganali.
7. Le autorità doganali concedono benefici derivanti dallo status di operatore economico autorizzato a persone stabilite in paesi terzi che rispettano le condizioni e gli obblighi definiti dalla pertinente normativa di tali paesi o territori, purché tali condizioni e obblighi siano riconosciuti dall'Unione come equivalenti a quelli imposti ad operatori economici autorizzati stabiliti nel territorio doganale dell'Unione. Tale concessione di benefici è basata sul principio di reciprocità, salvo che sia altrimenti disposto dall'Unione, ed è sostenuta da un accordo internazionale dell'Unione, da partenariati pertinenti o vincolanti o dalla normativa dell'Unione nel settore della politica commerciale comune. [Em. 98]
8. È istituito un meccanismo comune di continuità operativa per reagire alle perturbazioni nei flussi commerciali dovute ad aumenti dei livelli di allarme in materia di sicurezza, chiusura di frontiere e/o calamità naturali, emergenze pericolose o altri incidenti gravi, a condizione che le autorità doganali possano facilitare e accelerare ove possibile i cargo prioritari in cui sono coinvolti operatori economici autorizzati.
8 bis. Ove necessario, la Commissione può adottare orientamenti al fine di sostenere le PMI riconoscendo l'unicità delle sfide che le PMI si trovano ad affrontare mantenendo, nel contempo, l'integrità e la sicurezza dei processi di commercio estero nell'applicazione dello status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check"). È necessario un impegno costante per semplificare e rendere più accessibili le procedure per le PMI, provvedendo affinché il loro ruolo fondamentale nell'ambito del commercio estero dell'UE sia agevolato e promosso. [Em. 99]
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento specificando:
a) il tipo e la frequenza delle attività di monitoraggio svolte sia dalle persone di cui al paragrafo 1 che dalle autorità doganali di cui al paragrafo 3;
b) le semplificazioni applicabili agli operatori economici autorizzati di cui al paragrafo 5;
c) le agevolazioni di cui al paragrafo 6.
10. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali relative alle consultazioni per quanto concerne la determinazione dello status di operatori economici autorizzati di cui al paragrafo 1, secondo comma, compresi i termini per la risposta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 24
Concessione dello status di operatore economico autorizzato
1. I criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato sono i seguenti:
a) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale, delle altre normative pertinenti di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento e della normativa e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi; le infrazioni e i reati da considerare sono quelli relativi ad attività economiche o commerciali; [Em. 100]
b) dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relativi ai trasporti che consenta adeguati controlli doganali nonché prova del fatto che l'inosservanza è stata sanata in modo efficace; il richiedente assicura che i dipendenti siano incaricati di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;
c) solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata;
d) con riguardo all'autorizzazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), il rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta;
e) con riguardo all'autorizzazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), il rispetto degli adeguati standard di sicurezza e conformità, adattati all'attività svolta. Tali standard di sicurezza si considerano rispettati se il richiedente dimostra che dispone di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche per quanto riguarda l'integrità fisica e i controlli degli accessi, i processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e l'individuazione dei partner commerciali.
2. LaAlla Commissione adotta, mediante atti di esecuzione,è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento stabilendo le modalità dettagliate per l'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.[Em. 101]
Articolo 25
Concessione dello status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check")
1. Un importatore o esportatoreUna persona che è residente o registratoregistrata nel territorio doganale dell'Unione, che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 3 e svolge regolari operazioni doganali nel corso della sua attività da almeno tredue anni, può chiedere lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") all'autorità doganale dello Stato membro in cui è stabilitostabilita. [Em. 102]
2. Le L'Autorità doganali concedonodoganale dell'UE concede lo status previa consultazione di altre autorità, se necessario, e dopo aver avuto accesso airicevuto e valutato i dati pertinenti del richiedente neglirelativi agli ultimi tredue anni al fine di valutare la conformità ai criteri di cui al paragrafo 3. [Em. 103]
3. Le L'Autorità doganali concedonodoganale dell'UE concede, dopo aver valutato l'audit dell'autorità nazionale competente, lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") a chiunque soddisfi tutti i seguenti criteri: [Em. 104]
a) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale, delle altre normative applicate dalle autorità doganali a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento e della normativa e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi; le infrazioni e i reati da considerare sono quelli relativi ad attività economiche o commerciali; [Em. 105]
b) dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e di quelle relative ai trasporti che consenta adeguati controlli doganali nonché prova del fatto che l'inosservanza è stata sanata in modo efficace; il richiedente assicura che i dipendenti informino le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;
c) solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata. In particolare, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, il richiedente deve aver ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di tutti gli altri dazi, tasse o oneri riscossi all'importazione o all'esportazione di beni o in relazione ad esse, comprese l'IVA e le accise dovute in relazione a operazioni intra-UE; [Em. 106]
d) gli standard pratici di competenza o le qualifiche professionali direttamente connesse al tipo e alle dimensioni dell'attività svolta, compreso il fatto che i dipendenti interessati siano istruiti su come interagire con le autorità doganali attraverso il centro doganale digitale dell'UE;
e) gli adeguati standard di sicurezza e conformità, adattati al tipo e alle dimensioni dell'attività svolta, anche imponendo al richiedente di partecipare alla formazione obbligatoria offerta dalle autorità competenti in relazione al tipo di attività. Tali standard di sicurezza e conformità si considerano rispettati se il richiedente dimostra che dispone di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche per quanto riguarda l'integrità fisica e i controlli degli accessi, i processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e l'individuazione dei partner commerciali; [Em. 107]
f) disporre di un sistema elettronico, compresi i sistemi gestiti da un fornitore terzo, che permette di fornire o mettere a disposizione delleeccezionalmente alle autorità doganali di accedere in tempo reale tutti i datiai dati adeguati e pertinenti sulla circolazione delle merci e sul rispetto, da parte della persona di cui al paragrafo 1, di tutti i requisiti applicabili a tali merci, anche in materia di sicurezza, compresa, se del caso, la condivisione nell'ambito del centro doganale digitale dell'UE, conformemente alle modalità dettagliate di attuazione dei criteri relativi a tale accesso quali stabiliti negli atti delegati di cui al paragrafo 10, lettera b): [Em. 108]
i) delle scritture doganali;
ii) del sistema contabile;
iii) delle scritture commerciali e relative ai trasporti;
iv) dei loro sistemi logistici e di tracciamento, che identificano le merci come unionali o non unionali e ne indicano, se del caso, l'ubicazione;
v) delle licenze e delle autorizzazioni concesse in conformità di altre normative applicate dalle autorità doganali;
vi) delle scritture complete necessarie per verificare la correttezza dell'accertamento delle obbligazioni doganali.
In deroga alla lettera f) e fatti salvi gli obblighi connessi allo status di importatore o di importatore presunto, le piccole e medie imprese possono mettere a disposizione delle autorità doganali i dati sulla conformità attraverso un passaporto digitale dei prodotti. [Em. 109]
4. Le persone di cui al paragrafo 1 si conformano agli obblighi stabiliti all'articolo 7, paragrafi 2 e 3. Le autorità doganali verificano che l'operatore continui a soddisfare i criteri e le condizioni per lo status di operatore economico autorizzato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 4.
Le autorità doganali effettuano, almeno ogni tredue anni, un monitoraggio approfondito delle attività e delle scritture interni degli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check"). L'operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") comunica alle autorità doganali qualsiasi modifica della sua struttura societaria, della sua proprietà, della sua situazione di solvibilità, dei suoi modelli commerciali o di qualsiasi altro cambiamento significativo della sua situazione e delle sue attività. Le autorità doganali riesaminano lo status degli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") e verificano se una di queste modifiche ha un'incidenza significativa sullo status di operatore "Trust and Check". Le autorità doganali possono sospendere tale autorizzazione fino all'adozione di una decisione in merito al riesame. [Em. 110]
5. Qualora un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") cambi il proprio Stato membro di stabilimento, le autorità doganali dello Stato membro ricevente possono rivalutare l'autorizzazione "Trust & Check", previa consultazione dello Stato membro che ha inizialmente concesso lo status e dopo aver ricevuto i dati storici sugli operatori. Nel corso del riesame l'autorità doganale dello Stato membro che ha concesso l'autorizzazione iniziale può sospenderla.[Em. 111]
L'Qualora un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") cambi il proprio Stato membro di stabilimento, esso comunica alle autorità doganali dello Stato membro di ricevimento qualsiasi modifica della sua struttura societaria, della sua proprietà, della sua situazione di solvibilità, dei suoi modelli commerciali o di qualsiasi altro cambiamento significativo della sua situazione e delle sue attività, se una di queste modifiche incide sullo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check").. [Em. 112]
5 bis. Le autorità doganali dello Stato membro ricevente possono rivalutare, in consultazione con lo Stato membro che ha inizialmente concesso lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check"), se una di queste modifiche incida su tale status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") di detto operatore. Se necessario, le autorità doganali dello Stato membro ricevente possono sospendere l'autorizzazione iniziale. Tale sospensione è notificata nel centro doganale digitale. Al più tardi entro tre anni dalla data in cui l'operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") ha cambiato il proprio Stato membro di stabilimento o dopo che le autorità doganali dello Stato membro ricevente hanno rivalutato lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") di detto operatore, e successivamente ogni tre anni, le autorità doganali dello Stato membro ricevente effettuano un monitoraggio approfondito delle attività e delle scritture interni dell'operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") di cui al paragrafo 4. [Em. 113]
6. Qualora un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") sia sospettato di essere coinvolto in un'attività fraudolenta in relazione alla sua attività economica o commerciale o in gravi violazioni di altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, il suo status è sospeso dalle autorità doganali. Tale sospensione è registrata nel centro doganale digitale dell'UE. [Em. 114]
Qualora le autorità doganali abbiano sospeso, annullato o revocato un'autorizzazione "Trust and Check" in conformità degli articoli 7, 9 e 10, esse adottano le misure necessarie per garantire che le autorizzazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo e le agevolazioni di cui al paragrafo 8 del presente articolo siano parimenti sospese, annullate o revocate.
7. Le autorità doganali possono autorizzareautorizzano gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check"): [Em. 115]
a) a fornire parte dei dati relativi alle loro merci dopo lo svincolo delle stesse, conformemente all'articolo 59, paragrafo 3;
b) a effettuare determinati controlli e a svincolare le merci al ricevimento delle stesse nella sede di attività dell'importatore, del proprietario o del destinatario e/o alla consegna dal luogo di attività dell'esportatore, del proprietario o dello speditore, conformemente all'articolo 61;
c) a ritenere di fornire la garanzia necessaria al corretto svolgimento delle operazioni ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni relative ai regimi speciali conformemente agli articoli 102, 103, 109 e 123;
d) a determinare periodicamente l'obbligazione doganale corrispondente all'importo totale dei dazi all'importazione o all'esportazione relativi a tutte le merci svincolate da tale operatore, a norma dell'articolo 181, paragrafo 4;
e) a rinviare il pagamento dell'obbligazione doganale, conformemente all'articolo 188.
e bis) a effettuare lo sdoganamento centralizzato in conformità dell'articolo 72; [Em. 116]
e ter) a effettuare l'iscrizione nelle scritture del dichiarante conformemente all'articolo 73. [Em. 117]
7 bis. Le autorità doganali si adoperano per armonizzare le loro pratiche di concessione delle autorizzazioni di cui al paragrafo 7 con quelle delle altre autorità doganali, al fine di garantire un approccio uniforme in tutta l'Unione. L'Autorità doganale dell'UE coordina il lavoro delle autorità doganali e controlla tale approccio uniforme, in modo che le autorizzazioni possano essere concesse automaticamente al momento della designazione come operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check").[Em. 118]
8. Gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") beneficiano di un numero maggiore di agevolazioni rispetto ad altri operatori economici per quanto riguarda i controlli doganali a seconda dell'autorizzazione concessa, tra cui un numero minore di controlli fisici e documentali. Lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") è considerato favorevolmente ai fini della gestione dei rischi doganali. [Em. 119]
9. In deroga all'articolo 110, se l'importatore o l'esportatore delle merci che entrano nel territorio doganale o che ne escono ha lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check"), le merci sono considerate soggette a un regime sospensivo dei dazi e restano sotto vigilanza doganale fino alla loro destinazione finale senza l'obbligo di vincolarle al transito. L'operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") è responsabile del pagamento dei dazi doganali, delle altre imposte e degli altri oneri nello Stato membro di stabilimento e in cui è stata concessa l'autorizzazione.
10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento stabilendo il tipo e la frequenza delle attività di monitoraggio di cui al paragrafo 4 del presente articolo.: [Em. 120]
a) stabilendo le norme relative alla consultazione di altre autorità di cui al paragrafo 2 per la determinazione dello status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check"); [Em. 121]
b) stabilendo le modalità dettagliate di attuazione dei criteri di cui al paragrafo 3; [Em. 122]
c) determinando il tipo e la frequenza delle attività di monitoraggio di cui al paragrafo 4; [Em. 123]
d) stabilendo le norme relative alla rivalutazione dello status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") di cui al paragrafo 5. [Em. 124]
11. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione:
(a) le norme relative alla consultazione di altre autorità per la determinazione dello status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") di cui al paragrafo 2;
(b) le modalità di attuazione dei criteri di cui all'articolo 3;
(c) le norme relative alla consultazione delle autorità doganali di cui al paragrafo 5. [Em. 125]
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4. [Em. 126]
11 bis. La Commissione e gli Stati membri istituiscono un sistema di supporto per lo sviluppo delle capacità e la condivisione delle migliori pratiche per gli operatori commerciali che sono microimprese o piccole e medie imprese e che hanno ottenuto o richiesto lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check"). [Em. 127]
Articolo 26
Disposizioni transitorie per gli operatori economici autorizzati per le semplificazioni doganali
1. Fino alla data stabilita all'articolo 265, paragrafo 4, Le autorità doganali possono concedere alle persone che soddisfano i criteri lo status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali e autorizzarle a beneficiare di talune semplificazioni e agevolazioni conformemente alla normativa doganale. [Em. 128]
2. Entro la data stabilita all'articolo 265, paragrafo 3, le autorità doganali esaminano le autorizzazioni valide degli operatori economici autorizzati per le semplificazioni doganali per verificare se ai loro titolari possa essere concesso lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check"). In caso contrario, lo status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali e le semplificazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 5 è revocato.[Em. 129]
3. Fino al riesame dell'autorizzazione o fino alla data stabilita all'articolo 265, paragrafo 3, se anteriore, il riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali rimane valido, a meno che si applichino gli articoli 9 e 10 relativi all'annullamento, alla revoca o alla modifica delle decisioni. [Em. 130]
Capo 5
Rappresentanza doganale [Em. 131 - non concerne la versione italiana]
Articolo 27
Rappresentanti doganali
1. Chiunque può nominare un rappresentante doganale.
Tale rappresentanza può essere diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un'altra persona, oppure indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona.
Un rappresentante doganale indiretto che agisce in nome proprio ma per conto di un importatore o di un esportatore è considerato l'importatore o l'esportatore ai fini, rispettivamente, degli articoli 20 e 22.
2. Il rappresentante doganale è stabilito nel territorio doganale dell'Unione.
Salvo che sia altrimenti disposto, si deroga a tale requisito se il rappresentante doganale agisce per conto di persone che non sono tenute a essere stabilite nel territorio doganale dell'Unione.
3. Un rappresentante doganale avente lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") è riconosciuto come tale solo quando agisce in qualità di rappresentante indiretto. Quando agisce in qualità di rappresentante diretto, il rappresentante doganale può essere riconosciuto come operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") se la persona a nome e per conto della quale agisce ha ottenuto tale status.
3 bis. Per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2029, anche un rappresentante doganale che agisce in qualità di rappresentante diretto può essere riconosciuto come operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") se la persona in nome e per conto della quale tale rappresentante agisce è una microimpresa o una piccola impresa. [Em. 132]
4. La Commissione fissa, conformemente al diritto dell'Unione, le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nel territorio doganale dell'Unione.
5. Gli Stati membri applicano le condizioni stabilite ai sensi del paragrafo 4 a rappresentanti doganali non stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento specificando:
a) i casi in cui non si applica l'esenzione di cui al paragrafo 2, secondo comma;
b) le condizioni alle quali un rappresentante doganale puòè autorizzato a prestare servizi nel territorio doganale dell'Unione di cui al paragrafo 4. [Em. 133]
Articolo 28
Potere di rappresentanza
1. Nei rapporti con le autorità doganali il rappresentante doganale dichiara di agire per conto della persona rappresentata e precisa se la rappresentanza è diretta o indiretta.
Le persone che non dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali o che dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali senza disporre del potere di rappresentanza sono considerate agire in nome proprio e per proprio conto.
2. Le autorità doganali possono imporre alle persone che dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali di fornire le prove della delega conferita loro dalla persona rappresentata.
In casi specifici le autorità doganali non richiedono di fornire tali prove.
3. Le autorità doganali non impongono a una persona che, in qualità di rappresentante doganale, espleta atti e formalità su base regolare di presentare ogni volta prova del potere di rappresentanza, a condizione che tale persona sia in grado di presentare tale prova su richiesta delle autorità doganali.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento specificando i casi in cui le autorità doganali non richiedono le prove della delega di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
5. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme relative alla concessione e alla prova del potere di rappresentanza di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Titolo III
CENTRO DOGANALE DIGITALE DELL'UE
Articolo 29
Funzionalità e finalità del centro doganale digitale dell'UE
1. Il centro doganale digitale dell'UE fornisce un insieme sicuro e ciberresiliente di servizi e sistemi elettronici che permette di utilizzare i dati, compresi i dati personali e altri dati, a fini doganali. Esso offre le seguenti funzionalità: [Em. 134]
a) permettere l'attuazione elettronica della normativa doganale;
b) garantire la qualità, l'integrità, la sicurezza, la tracciabilità e la non disconoscibilità dei dati ivi trattati, compresa la modifica di tali dati; [Em. 135]
c) assicurare la conformità con quanto disposto dal regolamento (UE) 2016/679, dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio(35) e dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio(36) per quanto riguarda il trattamento dei dati personali;
c bis) garantire il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio(37); [Em. 136]
d) permettere e garantire di effettuare l'analisi dei rischi, l'analisi economica e l'analisi dei dati, nonché la semplificazione doganale e l'agevolazione degli scambi, anche ricorrendo a sistemi di intelligenza artificiale in conformità della [legge sull'intelligenza artificiale 2021/0106 (COD)](38); [Em. 137]
e) permettere l'interoperabilità di tali servizi e sistemi con altri sistemi, piattaforme o ambienti elettronici ai fini della cooperazione a norma del titolo XIII;
e bis) effettuare la trasformazione commerciale e tecnica dei dati per consentire lo scambio di dati con i sistemi non doganali dell'Unione di cui all'allegato I bis attraverso un sistema di scambio di certificati dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane ("EU CSW-CERTEX"); [Em. 138]
e ter) consentire l'interoperabilità con il sistema di interfaccia unica marittima europea per l'espletamento e l'adempimento delle formalità doganali di cui all'allegato del regolamento (UE) 2019/1239; [Em. 139]
(f) integrare il sistema di scambio dei certificati nell'ambito dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane istituito dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/2399; [Em. 140]
g) permettere lo scambio di informazioni con i paesi terzi;
h) permettere la vigilanza doganale delle merci e contribuire all'esecuzione delle altre normative dell'Unione applicate dalle autorità doganali. [Em. 141]
2. Gli atti che le persone, la Commissione, le autorità doganali, l'Autorità doganale dell'UE o altre autorità eseguono mediante le funzionalità di cui al paragrafo 1 restano atti di tali persone, della Commissione, delle autorità doganali, dell'Autorità doganale dell'UE o di altre autorità, anche se sono stati automatizzati.
3. La Commissione sviluppa, attua e mantiene il centro doganale digitale dell'UE, anche pubblicando le specifiche tecniche per il trattamento dei dati al suo interno, e istituisce un quadro per la qualità dei dati e un punto di contatto pubblico per le richieste urgenti o le minacce alla sicurezza riguardanti il centro doganale digitale dell'UE. L'Autorità doganale dell'UE gestisce e mantiene il centro. [Em.142]
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per modificare le funzionalità di cui al paragrafo 1 al fine di tenere conto dei nuovi compiti conferiti alle autorità di cui all'articolo 31 del presente regolamento dalla normativa dell'Unione o per adeguare tali funzionalità all'evoluzione delle esigenze di tali autorità nell'attuazione della normativa doganale o di altre normative applicate dalle autorità doganali.
5. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione:
a) le modalità tecniche per il mantenimento e l'utilizzazione dei sistemi elettronici elaborati dagli Stati membri e dalla Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 e a norma del regolamento (UE) 2022/2399 in relazione al regolamento (UE) 2023/2841 e alla direttiva (UE) 2022/2555, compresi gli orientamenti emanati dall'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA); [Em. 143]
b) un programma di lavoro per la graduale eliminazione di tali sistemi.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 29 bis
Fase pilota del centro doganale digitale dell'UE
1. Prima della data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, la Commissione può istituire una fase pilota per l'utilizzo del centro doganale digitale dell'UE. La fase pilota è volontaria e ha lo scopo di testare le funzionalità del centro doganale digitale dell'UE.
2. La Commissione coopera con l'Autorità doganale dell'UE, le autorità doganali e le altre autorità, nonché con i pertinenti portatori di interessi durante la pianificazione e l'organizzazione della fase pilota.
3. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione adotta atti di esecuzione che specificano quanto segue:
a) le modalità tecniche della pianificazione e dell'organizzazione;
b) le funzionalità da applicare e testare;
c) la durata esatta della fase pilota.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4. [Em. 144]
Articolo 30
Applicazioni nazionali per l'utilizzo dei dati del centro doganale digitale dell'UE
1. Gli Stati membri possonosi adoperano per sviluppare le applicazioni necessarie per connettersi al centro doganale digitale dell'UE al fine di fornire dati a detto centro e di elaborare i dati ottenuti dallo stesso, se tali applicazioni non esistono già. [Em. 145]
1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le applicazioni di cui al paragrafo 1 siano conformi alle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio(39), in particolare per quanto riguarda le misure di gestione del rischio di cibersicurezza. Gli Stati membri includono l'infrastruttura doganale nella propria strategia nazionale di sicurezza informatica. [Em. 146]
2. Gli Stati membri possono chiedere all'Autorità doganale dell'UE di sviluppare le applicazioni di cui al paragrafo 1. In tal caso tali Stati membri ne finanziano lo sviluppo.
3. Quando sviluppa un'applicazione conformemente al paragrafo 2, l'Autorità doganale dell'UE la mette a disposizione di tutti gli Stati membri.
Articolo 31
Finalità del trattamento dei dati personali e di altri dati nel centro doganale digitale dell'UE e nel sistema EU CSW-CERTEX [Em. 147]
1. Le persone possono avere accesso ai dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE, che sono stati trasmessi da o per conto di tale persona o che sono stati indirizzati o destinati a tale persona. Tale accesso ha luogo esclusivamente al fine di:
a) adempiere agli obblighi di dichiarazione che incombono a tale persona ai sensi della normativa doganale o di altre normative applicate dalle autorità doganali, compresa la determinazione della responsabilità di qualsiasi persona per i dazi, i diritti e le imposte eventualmente dovuti nell'Unione; e
b) dimostrare che tale persona rispetta la normativa doganale e le altre normative applicate dalle autorità doganali.
2. Un'autorità doganale può trattare dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE, esclusivamente e nella misura necessaria ai seguenti fini:
a) svolgere i suoi compiti in relazione all'attuazione della normativa doganale o di altre normative applicate dalle autorità doganali, compresa la determinazione della responsabilità di qualsiasi persona per i dazi, i diritti e le imposte eventualmente dovuti nell'Unione e verificare il rispetto di tale normativa;
b) svolgere i suoi compiti in relazione ai controlli e alla gestione dei rischi di cui al titolo IV;
c) svolgere i compiti necessari alla cooperazione alle condizioni di cui al titolo XIII.
Per garantire l'efficacia dei controlli doganali, tutte le autorità doganali nazionali possono ricevere ed elaborare i dati risultanti da un controllo doganale qualora siano state individuate merci non conformi. [Em. 148]
3. L'Autorità doganale dell'UE può trattare i dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE esclusivamente e nella misura necessaria per i seguenti scopi:
a) svolgere i suoi compiti in materia di gestione dei rischi doganali di cui al titolo IV, capo 3;
b) svolgere i suoi compiti di cui al titolo XII, capo 2;
c) svolgere i compiti pertinenti per la cooperazione di cui al titolo XIII.
Fatta salva la direttiva (UE) 2016/943 e dopo la data di cui all'articolo 265, paragrafo 4, le autorità doganali degli Stati membri o l'Autorità doganale dell'UE mettono a disposizione, su richiesta, dati doganali non personali e non sensibili dal punto di vista commerciale. Gli operatori economici hanno la possibilità di richiedere nelle dichiarazioni che elementi di dati quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la ragione sociale, l'indirizzo, il valore delle merci, il numero del materiale e la descrizione delle merci siano considerati sensibili dal punto di vista commerciale. In caso di richiesta in tal senso, le autorità doganali degli Stati membri o l'Autorità doganale dell'UE non danno seguito alla richiesta di divulgazione dei dati doganali e non rendono disponibili tali dati. [Em. 149]
4. La Commissione può trattare i dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE esclusivamente e nella misura necessaria per i seguenti scopi:
a) svolgere i suoi compiti in relazione alla gestione dei rischi doganali di cui al titolo IV, capo 3;
b) svolgere i suoi compiti in relazione alla classificazione tariffaria delle merci, alla loro origine e al loro valore e alla loro vigilanza doganale conformemente ai titoli I e IX;
c) svolgere i suoi compiti relativi alle misure restrittive e al meccanismo di gestione delle crisi conformemente al titolo XI;
d) svolgere i suoi compiti in relazione all'Autorità doganale dell'UE conformemente al titolo XII;
e) svolgere i compiti necessari alla cooperazione alle condizioni di cui al titolo XIII;
f) esaminare e valutare le prestazioni dell'unione doganale a norma del titolo XV, capo 1;
g) monitorare l'attuazione e garantire l'applicazione uniforme della normativa doganale o di altre normative applicate dalle autorità doganali, compresa la determinazione della responsabilità di qualsiasi persona per i dazi, i diritti e le imposte eventualmente dovuti nell'Unione;
h) produrre statistiche e altre analisi, come previsto dalla legislazione dell'Unione, per le quali sono necessari i dati contenuti nel centro doganale digitale dell'UE.
h bis) contribuire all'applicazione di altre normative pertinenti dell'Unione. [Em. 150]
La Commissione tratta i dati solo nella misura in cui sono necessari e utili per conseguire le finalità di cui al presente paragrafo. [Em. 151]
5. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode ("OLAF") può trattare dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE, esclusivamente e nella misura necessaria allo svolgimento delle sue attività in materia doganale a norma dell'articolo 1 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, alle condizioni relative alla protezione dei dati stabilite nei suddetti regolamenti.
6. La Procura europea ("EPPO") può, su richiesta, accedere ai dati ed elaborarli, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE, esclusivamente e nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio(40), nella misura in cui la condotta indagata dall'EPPO riguardi le dogane e alle condizioni stabilite in un atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 14 del presente articolo. [Em. 152]
7. Le autorità fiscali degli Stati membri possono trattare i dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE, esclusivamente e nella misura necessaria a determinare la responsabilità di qualsiasi persona per i dazi, i diritti e le imposte eventualmente dovuti nell'Unione in relazione alle merci in questione e alle condizioni stabilite in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 14 del presente articolo.. [Em. 153]
8. Le autorità competenti quali definite all'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio(41) possono accedere ai dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE esclusivamente e nella misura necessaria per far rispettare la legislazione dell'Unione che disciplina l'immissione sul mercato o la sicurezza di alimenti, mangimi e piante e per cooperare con le autorità doganali al fine di ridurre al minimo i rischi che prodotti non conformi entrino nell'Unione e alle condizioni stabilite in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 14 del presente articolo. [Em. 154]
9. Le autorità di vigilanza del mercato designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1020 possono trattare i dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE, esclusivamente e nella misura necessaria per far rispettare la legislazione dell'Unione che disciplina l'immissione sul mercato o la sicurezza dei prodotti e per cooperare con le autorità doganali al fine di ridurre al minimo i rischi che merci non conformi entrano nell'Unione e alle condizioni stabilite in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 14 del presente articolo.. [Em. 155]
10. L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) può, su richiesta, accedere ai dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE, esclusivamente e nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti in conformità dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella misura in cui tali compiti riguardano questioni doganali e alle condizioni stabilite in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 14 del presente articolo.. [Em. 156]
11. Altre autorità nazionali e organismi dell'Unione, compresa l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), possono trattare dati non personali conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE alle condizioni stabilite in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 14 del presente articolo: [Em. 157]
a) per svolgere i loro compiti pertinenti per l'espletamento delle formalità doganali;
b) per svolgere i compiti affidati a tali autorità dalla legislazione dell'Unione;
c) per svolgere i loro compiti pertinenti per l'esecuzione delle attività di gestione del rischio a livello dell'Unione di cui all'articolo 52.
12. Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, la Commissione, l'OLAF, l'EPPO e l'Autorità doganale dell'UE, una volta istituita, sono in grado, esclusivamente per le finalità di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, di trattare i dati, compresi i dati personali, provenienti dai sistemi elettronici esistenti per lo scambio di informazioni sviluppati dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 952/2013. [Em. 158]
13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di modificare i paragrafi da 2 a 4 per chiarire e integrare le finalità ivi stabilite alla luce dell'evoluzione delle esigenze nell'attuazione della normativa doganale o di altre normative.
13 bis. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte del sistema EU CSW-CERTEX, la Commissione è contitolare del trattamento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e le autorità doganali e le autorità competenti partner degli Stati membri responsabili delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato I bis sono contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679. [Em. 159]
14. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme e modalità relative all'accesso o al trattamento dei dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE dalle autorità di cui ai paragrafi da 6 a 11. Nel determinare tali norme e modalità, la Commissione, per ciascuna autorità o categoria di autorità:
(a) valuta le garanzie esistenti applicate dall'autorità interessata per assicurare che i dati siano trattati conformemente alla finalità;
(b) garantisce la proporzionalità e la necessità del trattamento in relazione alla finalità;
(c) determina le categorie specifiche di dati cui l'autorità può avere accesso o che può trattare;
(d) valuta la necessità che l'autorità interessata designi uno specifico punto di contatto, una o più persone specifiche o fornisca garanzie supplementari;
(e) valuta la necessità di limitare la successiva condivisione dei dati;
(f) stabilisce le condizioni e le modalità relative alle richieste di accesso ai dati, compresi i dati personali o sensibili dal punto di vista commerciale, e il contitolare del trattamento che accorderà l'accesso al centro doganale digitale dell'UE. [Em. 160]
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.[Em. 161]
Articolo 32
Dati personali nel centro doganale digitale dell'UE
1. I dati personali delle seguenti categorie di interessati possono essere trattati nel centro doganale digitale dell'UE esclusivamente e nella misura necessaria per le finalità di cui all'articolo 31:
a) gli interessati registrati o che chiedono la registrazione in qualità di operatori economici a norma dell'articolo 19;
b) gli interessati che sono operatori economici che partecipano a titolo occasionale ad attività disciplinate dalla normativa doganale o da altre normative applicate dalle autorità doganali; [Em. 162]
c) gli interessati che sono operatori economici e le cui informazioni personali figurano nei documenti di accompagnamento di cui all'articolo 40 o in qualsiasi altra prova supplementare richiesta per l'adempimento degli obblighi imposti dalla normativa doganale e da altre normative applicate dalle autorità doganali; [Em. 163]
d) gli interessati che sono operatori economici e i cui dati personali figurano nei dati raccolti ai fini della gestione dei rischi a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, lettera a); [Em. 164]
e) il personale autorizzato delle autorità doganali, di autorità diverse dalle autorità doganali o di qualsiasi altra autorità competente o organismo autorizzato, le cui informazioni personali sono necessarie per garantire un controllo e una supervisione adeguati dell'accesso alle informazioni nel centro doganale digitale dell'UE;
f) il personale o i terzi autorizzati che lavorano per conto della Commissione, dell'Autorità doganale dell'UE o di altri organismi dell'Unione autorizzati ad accedere al centro doganale digitale dell'UE.
2. Le seguenti categorie di dati personali possono essere trattate nel centro doganale digitale dell'UE conformemente all'articolo 31:
a) i dati personali che figurano nel modello di dati doganali dell'UE di cui all'articolo 36;
b) i dati personali che figurano nei dati raccolti ai fini della gestione dei rischi a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, lettera a);
c) i dati personali necessari per garantire la corretta identificazione del personale autorizzato a trattare i dati nel centro doganale digitale dell'UE di cui al paragrafo 1, lettere e) ed f).
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di modificare o integrare le categorie di interessati e le categorie di dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo per tener conto degli sviluppi delle tecnologie dell'informazione e dei progressi della società dell'informazione.
Articolo 33
Periodo di conservazione dei dati personali nel centro doganale digitale dell'UE
1. I dati personali possono essere conservati nel centro doganale digitale dell'UE mediante un servizio specifico per un periodo massimo di 10 anni a decorrere dalla data in cui tali dati sono registrati nel servizio. I casi di cui all'articolo 48 e le indagini avviate dall'OLAF, dall'EPPO o dalle autorità degli Stati membri, le procedure di infrazione avviate dalla Commissione e i procedimenti amministrativi e giudiziari riguardanti dati personali hanno effetto sospensivo sul periodo di conservazione di tali dati.
2. Trascorso il periodo di tempo di cui al paragrafo 1, i dati personali sono cancellati o resi anonimi, a seconda delle circostanze.
3. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le norme relative all'anonimizzazione dei dati personali dopo la scadenza del periodo di conservazione. [Em. 165]
Articolo 34
Ruoli e responsabilità in relazione ai dati personali trattati nel centro doganale digitale dell'UE
1. Le autorità doganali degli Stati membri, la Commissione e l'Autorità doganale dell'UE sono considerate contitolari del trattamento dei dati personali nel centro doganale digitale dell'UE ai fini della gestione dei rischi e della cooperazione di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettere b) e c), all'articolo 31, paragrafo 3, lettere a) e c), e all'articolo 31, paragrafo 4, lettere a) ed e).
2. Ciascuna autorità doganale è considerata titolare del trattamento in relazione ai dati personali che tratta per le finalità di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera a).
3. La Commissione è considerata l'unico titolare del trattamento in relazione ai dati personali che tratta per le finalità di cui all'articolo 31, paragrafo 4, lettere c), d) e da f) a g).
4. Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, la Commissione, l'OLAF, l'EPPO e l'Autorità doganale dell'UE sono considerati unici titolari del trattamento in relazione al trattamento dei dati di cui all'articolo 31, paragrafo 12.
5. I contitolari di cui al paragrafo 1:
a) collaborano per trattare tempestivamente la richiesta o le richieste presentate dall'interessato o dagli interessati e per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati;
b) si prestano assistenza reciproca nelle questioni riguardanti l'identificazione e la gestione di qualsiasi violazione dei dati relativa al trattamento congiunto;
c) si scambiano le informazioni pertinenti necessarie per informare gli interessati a norma del capo III, sezione 2, del regolamento (UE) 2016/679, del capo III, sezione 2, del regolamento (UE) 2018/1725 e del capo III della direttiva (UE) 2016/680, se del caso;
d) garantiscono e tutelano la sicurezza, l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati personali trattati congiuntamente a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679, dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1725 e dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2016/680, se del caso.
6. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati, in conformità dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1725. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 35
Limitazione dei diritti degli interessati
1. Qualora l'esercizio da parte di un interessato del diritto di accesso e del diritto di limitazione del trattamento di cui agli articoli 15 e 18 del regolamento (UE) 2016/679 e agli articoli 17 e 20 del regolamento (UE) 2018/1725, o la comunicazione di una violazione dei dati di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, comprometta un'indagine in corso riguardante una persona fisica nel settore doganale, l'esecuzione di controlli doganali o la gestione di un rischio specifico individuato in relazione a una persona fisica nel settore doganale, le autorità doganali, l'Autorità doganale dell'UE e la Commissione possono, conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), lettere e), f) e h), del regolamento (UE) 2016/679 e la Commissione e l'Autorità doganale dell'UE possono, conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), c), e) e g), del regolamento (UE) 2018/1725, limitare in tutto o in parte tali diritti nella misura in cui la limitazione sia necessaria e proporzionata.
2. Le autorità doganali, la Commissione e l'Autorità doganale dell'UE valutano caso per caso la necessità e la proporzionalità delle limitazioni di cui al paragrafo 1 prima della loro applicazione, tenendo conto dei potenziali rischi per i diritti e le libertà dell'interessato.
3. Nel trattare i dati personali ricevuti da altre organizzazioni nell'ambito dei loro compiti, le autorità doganali, l'Autorità doganale dell'UE o la Commissione, quando agiscono in qualità di titolare o contitolare del trattamento, consultano tali organizzazioni sui potenziali motivi per imporre le limitazioni di cui al paragrafo 1 e sulla necessità e proporzionalità di tali limitazioni prima di applicare una limitazione di cui al paragrafo 1.
4. Qualora limitino, in tutto o in parte, i diritti di cui al paragrafo 1, le autorità doganali, la Commissione o l'Autorità doganale dell'UE adottano le seguenti misure:
a) informano l'interessato, nella loro risposta alla richiesta, della limitazione applicata e dei principali motivi di tale limitazione e della possibilità di presentare ricorso presso le autorità nazionali per la protezione dei dati o al Garante europeo della protezione dei dati o di presentare ricorso giurisdizionale dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale o alla Corte di giustizia dell'Unione europea; e
b) registrano i motivi della limitazione, compresa una valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione, nonché i motivi per cui la concessione dell'accesso comprometterebbe la gestione dei rischi e i controlli doganali.
La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma, lettera a), può essere rinviata, omessa o negata a norma dell'articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725, o qualora la comunicazione di tali informazioni possa pregiudicare le finalità della limitazione.
5. Le autorità doganali, la Commissione o l'Autorità doganale dell'UE inseriscono nelle comunicazioni sulla protezione dei dati pubblicate sul proprio sito web/intranet una sezione che fornisce agli interessati informazioni generali sulla potenziale limitazione dei loro diritti.
6. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, garanzie per prevenire abusi e l'accesso o il trasferimento illeciti dei dati personali che sono o possono essere soggetti a limitazioni. Tali garanzie comprendono la definizione dei ruoli, delle responsabilità e delle fasi della procedura, nonché il debito monitoraggio delle limitazioni e un riesame periodico della loro applicazione, che ha luogo almeno ogni sei mesi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 36
Modello dei dati doganali dell'UE
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento al fine di determinare i dati necessari per conseguire le finalità di cui all'articolo 31, paragrafi da 1 a 4. Tali requisiti in materia di dati costituiscono il modello dei dati doganali dell'UE.
Articolo 37
Mezzi tecnici per la cooperazione
1. La Commissione, l'Autorità doganale dell'UE e le autorità doganali utilizzano il centro doganale digitale dell'UE negli scambi con le autorità e gli organismi dell'Unione di cui all'articolo 31, paragrafi da 6 a11a 9 e 11, conformemente al presente regolamento. La Commissione, l'Autorità doganale dell'UE e le autorità doganali utilizzano l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol (SIENA) per lo scambio di informazioni con Europol. [Em. 166]
2. Per gli altri sistemi e le formalità dell'Unione elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2022/2399, il centro doganale digitale dell'UE garantisce l'interoperabilità attraverso l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane istituito da tale regolamento.
3. Qualora autorità diverse dalle autorità doganali o dagli organismi dell'Unione o dalle autorità di paesi terzi si avvalgano di mezzi elettronici istituiti dalla legislazione dell'Unione, utilizzati per conseguirne gli obiettivi o menzionati nella stessa, la cooperazione può avvenire mediante l'interoperabilità di tali mezzi elettronici con il centro doganale digitale dell'UE. [Em. 167]
4. Qualora autorità diverse dalle autorità doganali, comprese le autorità di paesi terzi, non si avvalgano di mezzi elettronici istituiti dalla legislazione dell'Unione, utilizzati per conseguirne gli obiettivi o menzionati nella stessa, tali autorità possono utilizzare i servizi e i sistemi specifici del centro doganale digitale dell'UE conformemente all'articolo 31. [Em. 168]
5. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative alle modalità tecniche per l'interoperabilità e la connessione di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 38
Scambio di informazioni aggiuntive tra autorità doganali e operatori economici
1. Le autorità doganali e gli operatori economici possono scambiarsi informazioni non specificamente richieste ai sensi della normativa doganale, in particolare a fini di cooperazione reciproca per identificare e contrastare i rischi. Tale scambio può avvenire nell'ambito di un accordo scritto e può includere l'accesso delle autorità doganali ai sistemi elettronici dell'operatore economico.
2. Se non diversamente convenuto dalle due parti o salvo che le disposizioni in vigore dispongano altrimenti, le informazioni fornite da una parte all'altra nel quadro della cooperazione di cui al paragrafo 1 sono riservate.
Articolo 39
Fornitura di informazioni da parte delle autorità doganali
1. Chiunque può chiedere alle autorità doganali informazioni sull'applicazione della normativa doganale. Le autorità doganali possono rifiutare una richiesta in tal senso qualora non si riferisca a un'attività relativa agli scambi internazionali di merci realmente prevista.
2. Le autorità doganali mantengono un dialogo regolare con gli operatori economici e con le altre autorità interessate dallo scambio internazionale di merci. Esse promuovono la trasparenza mettendo a disposizione del pubblico, con modalità gratuite ogniqualvolta ciò sia possibile, la normativa doganale, le decisioni amministrative generali e i moduli di domanda. Tale obiettivo può anche essere assicurato ricorrendo alla comunicazione via Internet.
2 bis. Un'interfaccia digitale completa e di facile utilizzo fornisce inoltre accesso a tutte le informazioni relative alle misure autonome, compresi le tariffe, i contingenti, le sanzioni e gli embarghi, al fine di migliorare la conformità delle imprese a tali misure. Ciò promuove inoltre una maggiore coerenza tra le varie misure autonome. [Em. 169]
Articolo 40
Informazioni e documenti di accompagnamento
1. Quando forniscono o rendono disponibili i dati e le informazioni richiesti per il regime doganale specifico al quale le merci sono vincolate o sono destinate ad essere vincolate, le persone forniscono o rendono disponibili copie digitali dei documenti cartacei originali, ove esistano, utilizzate per ottenere tali dati e informazioni.
2. Fino alla data di cui all'articolo 266, paragrafo3, i documenti di accompagnamento richiesti per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci sono in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali nel momento in cui viene presentata la dichiarazione doganale.
3. I documenti di accompagnamento per le formalità non doganali dell'Unione applicabili di cui all'allegato del regolamento (UE) 2022/2399 si considerano essere stati trasmessi, messi a disposizione o in possesso del dichiarante se le autorità sono in grado di ottenere i dati necessari dai corrispondenti sistemi non doganali dell'Unione tramite il sistema di scambio dei certificati nell'ambito dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e c), di tale regolamento.
4. I documenti di accompagnamento sono forniti anche dalle persone, ove necessario, per la gestione dei rischi doganali e per i controlli.
5. Fatte salve le altre normative applicate dalle autorità doganali, queste ultime possono autorizzare gli operatori economici a redigere i documenti di accompagnamento di cui al paragrafo 3.
6. Salvo disposizioni contrarie, la persona interessata conserva, ai fini dei controlli doganali, i documenti e le informazioni per almeno tre anni, su qualsiasi supporto accessibile alle autorità doganali e per esse accettabile. Tale termine decorre:
a) dalla fine dell'anno nel corso del quale le merci sono svincolate;
b) dalla fine dell'anno nel corso del quale è cessato il loro assoggettamento alla vigilanza doganale, quando si tratta di merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o a dazio all'importazione ridotto a motivo del loro uso finale;
c) alla fine dell'anno nel corso del quale il regime doganale in questione è stato appurato o la custodia temporanea si è conclusa, quando si tratta di merci vincolate a un altro regime doganale o di merci in custodia temporanea.
7. Fatto salvo l'articolo 182, paragrafo 4, quando da un controllo doganale in merito a un'obbligazione doganale emerge la necessità di rettificare la relativa contabilizzazione e la persona interessata ne ha ricevuto notifica, i documenti e le informazioni sono conservati per tre anni oltre il termine previsto dal paragrafo 6 del presente articolo.
8. Qualora sia stato presentato ricorso o sia in corso un procedimento amministrativo o giudiziario, i documenti e le informazioni sono conservati per il periodo previsto nel paragrafo 1 oppure fino al termine della procedura di ricorso o, se successiva, fino alla conclusione del procedimento giudiziario o amministrativo.
Titolo III bis
AMBIENTE DELLO SPORTELLO UNICO DELL'UE PER LE DOGANE
Articolo 40 bis
Istituzione di un ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane
1. È istituito un ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane. Include il centro doganale digitale dell'UE di cui all'articolo 29 e i sistemi non doganali dell'Unione di cui all'allegato I bis.
2. La Commissione interconnette il centro doganale digitale dell'UE con i sistemi non doganali dell'Unione entro le date indicate nell'allegato I bis e consente lo scambio di informazioni sulle formalità non doganali dell'Unione ivi elencate.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per modificare l'allegato I bis, per quanto riguarda le formalità non doganali dell'Unione, i rispettivi sistemi non doganali dell'Unione stabiliti nella normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale e la data di realizzazione delle interconnessioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 40 ter
Cooperazione digitale tra governi per le formalità non doganali dell'Unione
1. Per ciascuna delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato I bis il sistema EU CSW-CERTEX consente lo scambio di informazioni tra il centro doganale digitale dell'UE e i pertinenti sistemi non doganali dell'Unione per le seguenti finalità:
a) mettere i dati pertinenti a disposizione delle autorità doganali per consentire loro di effettuare, in modo automatizzato, la necessaria verifica di tali formalità in conformità del presente regolamento;
b) mettere i dati pertinenti a disposizione delle autorità competenti partner per consentire loro di svolgere la gestione della quantità relativi alle merci autorizzate nei sistemi non doganali dell'Unione sulla base delle merci dichiarate alle autorità doganali e svincolate da tali autorità;
c) facilitare e sostenere l'integrazione delle procedure tra le autorità doganali e le autorità competenti partner, per l'espletamento pienamente automatizzato delle formalità necessarie per vincolare le merci a un regime doganale o riesportarle, e la cooperazione relativa al coordinamento dei controlli in conformità dell'articolo 43, paragrafo 3, del presente regolamento;
d) consentire qualsiasi altro trasferimento automatizzato di dati tra le autorità doganali e le pertinenti autorità competenti partner previsto dalla normativa dell'Unione che istituisce le formalità non doganali, fatto salvo l'uso a livello nazionale di tali dati.
2. Per ciascuna delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato I bis, il sistema EU CSW-CERTEX fornisce le seguenti funzionalità:
a) allineare la terminologia doganale e non doganale, ove possibile, e individuare la procedura doganale o la riesportazione per le quali può essere utilizzato il documento di accompagnamento sulla base della decisione amministrativa delle autorità competenti partner indicate nel documento di accompagnamento; e
b) trasformare, se necessario, il formato dei dati richiesti per l'espletamento delle pertinenti formalità non doganali dell'Unione in un formato di dati compatibile con la dichiarazione doganale o la dichiarazione di riesportazione, e viceversa, senza modificarne il contenuto.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 261 che integrino il presente regolamento specificando i dati che devono essere scambiati tramite EU CSW-CERTEX conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 40 quater
Cooperazione digitale tra governi e imprese per le formalità non doganali dell'Unione
1. La Commissione adotta atti di esecuzione che determinano quali delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato I bis soddisfano i seguenti criteri:
a) esiste un grado di sovrapposizione tra i dati da fornire alle dogane e i dati da inserire nei documenti di accompagnamento non doganali necessari per le formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato I bis;
b) il numero di documenti di accompagnamento non doganali rilasciati nell'Unione per la formalità specifica non è trascurabile;
c) il corrispondente sistema non doganale dell'Unione di cui all'allegato I bis può identificare gli operatori economici mediante il loro codice EORI;
d) la normativa dell'Unione applicabile diversa dalla normativa doganale consente l'espletamento della formalità specifica tramite il centro doganale digitale dell'UE a norma dell'articolo 11.
2. Quando una formalità non doganale dell'Unione è stata identificata come rispondente ai criteri di cui al paragrafo 1, gli operatori economici possono fornire una serie di dati integrata contenente tutte le informazioni pertinenti richieste per l'espletamento delle formalità doganali e delle formalità non doganali dell'Unione applicabili congiuntamente, presso il centro doganale digitale dell'UE.
3. La serie di dati integrata di cui al paragrafo 1 è considerata come costitutiva della presentazione dei dati richiesti dalle autorità competenti partner per le formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato I bis.
Articolo 40 quinquies
Utilizzo del sistema EORI da parte delle autorità competenti partner
Nell'esercizio delle loro funzioni le autorità competenti partner hanno accesso al numero EORI per convalidare i dati pertinenti relativi agli operatori economici.
Articolo 40 sexies
Coordinatori nazionali dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane
Ciascuno Stato membro designa un coordinatore nazionale per l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane. Il coordinatore nazionale svolge i seguenti compiti per sostenere l'attuazione del presente regolamento:
a) funge da punto di contatto nazionale per la Commissione in merito a tutte le questioni relative all'attuazione dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane; e
b) promuove e sostiene, a livello nazionale, la cooperazione tra le autorità doganali e le autorità competenti partner.
Articolo 40 septies
Sorveglianza e rendicontazione
1. La Commissione effettua un monitoraggio periodico del funzionamento dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, tenendo conto, tra l'altro, delle informazioni pertinenti ai fini del monitoraggio e fornite dagli Stati membri.
2. Entro il 31 dicembre 2027, e successivamente ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento. La relazione include una panoramica delle formalità non doganali dell'Unione incluse nella legislazione dell'Unione e nelle proposte legislative della Commissione.
3. Entro il 31 dicembre 2027, e successivamente ogni tre anni, la relazione di cui al paragrafo 2 contiene anche informazioni sul monitoraggio e sulla valutazione effettuati rispettivamente a norma dei paragrafi 1 e 2, compreso l'impatto sugli operatori economici e, in particolare, sulle piccole e medie imprese. [Em. 170]
Titolo IV
VIGILANZA DOGANALE, CONTROLLI DOGANALI E GESTIONE DEI RISCHI
Capo 1
Vigilanza doganale
Articolo 41
Vigilanza doganale
1. Le merci che devono entrare o uscire dal territorio doganale dell'Unione sono soggette a vigilanza doganale e possono essere oggetto di controlli doganali.
2. Le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione restano soggette a tale vigilanza per tutto il tempo necessario a determinare la loro posizione doganale. [Em. 171]
3. Le merci non unionali rimangono sotto vigilanza doganale finché non cambiano posizione doganale o non sono uscite dal territorio doganale dell'Unione o non vengono distrutte.
4. All'entrata nel territorio doganale dell'Unione, le merci unionali sono soggette a vigilanza doganale fino alla conferma della loro posizione doganale, a meno che siano vincolate al regime di uso finale.
5. Le merci unionali vincolate al regime di uso finale sono soggette a vigilanza doganale nei seguenti casi:
a) quando le merci si prestano a un uso ripetuto per un periodo non superiore a due anni dopo la data del primo uso ai fini stabiliti per l'applicazione dell'esenzione dai dazi o del dazio ridotto.
b) fino a quando le merci sono state utilizzate ai fini stabiliti per l'applicazione dell'esenzione dai dazi o del dazio ridotto;
c) fino a quando le merci sono uscite dal territorio doganale dell'Unione, sono state distrutte o abbandonate allo Stato;
d) fino a quando le merci sono state utilizzate a fini diversi da quelli stabiliti per l'applicazione dell'esenzione dai dazi o del dazio ridotto e sono stati pagati i dazi all'importazione applicabili.
6. Le merci unionali svincolate per l'esportazione o vincolate al regime di perfezionamento passivo sono soggette a vigilanza doganale fino alla loro uscita dal territorio doganale dell'Unione, al loro abbandono allo Stato, alla loro distruzione o all'invalidamento della dichiarazione doganale o dei dati pertinenti relativi all'esportazione.
7. Le merci unionali vincolate al regime di transito interno sono soggette a vigilanza doganale fino al loro arrivo a destinazione nel territorio doganale dell'Unione.
8. Il titolare delle merci sotto vigilanza doganale può in qualsiasi momento, con l'autorizzazione delle autorità doganali, esaminare le merci o prelevare campioni, in particolare per determinare la classificazione tariffaria, il valore in dogana o la posizione doganale delle merci.
Articolo 42
Uffici doganali competenti
1. Salvo che sia altrimenti disposto dalle altre normative applicate dalle autorità doganali, gli Stati membri definiscono l'ubicazione e la competenza dei rispettivi uffici doganali.
2. Essi garantiscono che gli orari ufficiali di apertura di tali uffici siano ragionevoli ed adeguati, che tengano conto della natura del traffico e delle merci e del regime doganale al quale devono essere vincolate, per evitare che il flusso del traffico internazionale sia ostacolato o distorto.
3. L'ufficio doganale competente per la vigilanza sul vincolo delle merci a un regime doganale è l'ufficio doganale responsabile del luogo in cui è stabilito l'importatore o l'esportatore.
In deroga al primo comma, l'ufficio doganale competente per la vigilanza sul vincolo delle merci a un regime doganale per quanto riguarda gli importatori e gli esportatori diversi dagli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") e dagli importatori presunti è l'ufficio doganale responsabile del luogo in cui la dichiarazione doganale è stata presentata o sarebbe stata presentata a norma dell'articolo 63, paragrafo 4, se non fosse intervenuta la modifica del metodo di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 2.
4. L'ufficio doganale competente per il luogo di stabilimento dell'operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") o dell'importatore presunto:
a) vigila che le merci siano vincolate al regime doganale in questione;
b) effettua i controlli doganali per la verifica delle informazioni fornite e, se necessario, richiede ulteriori documenti di accompagnamento;
c) se del caso, chiede all'ufficio doganale responsabile del luogo di spedizione o di destinazione finale delle merci di effettuare un controllo doganale;
d) se esiste un rischio che richiede un intervento non appena le merci arrivano nel territorio doganale dell'Unione o prima che lascino il territorio doganale dell'Unione, chiede all'ufficio doganale responsabile del luogo in cui le merci entrano o escono di effettuare i controlli doganali;
e) espleta le formalità doganali per la riscossione dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale.
5. L'ufficio doganale responsabile del luogo di spedizione o di destinazione finale delle merci o, a norma del paragrafo 4, lettera d), del luogo in cui le merci entrano o escono dal territorio doganale dell'Unione, effettua i controlli doganali richiesti dall'ufficio doganale responsabile del luogo di stabilimento dell'importatore e comunica a tale ufficio i risultati dei suddetti controlli, fatti salvi i propri controlli relativi alle merci che sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione o che ne escono.
6. Gli uffici doganali competenti hanno accesso alle informazioni necessarie per garantire la corretta applicazione della normativa.
7. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la determinazione degli uffici doganali competenti diversi da quello di cui al paragrafo 3, compresi gli uffici doganali di entrata e di uscita, nonché le norme procedurali per la cooperazione tra uffici doganali di cui al paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Capo 2
Controlli doganali
Articolo 43
Controlli doganali
1. Fatte salve le disposizioni del capo 3 del presente titolo, le autorità doganali possono effettuare qualsiasi controllo doganale che ritengono necessario, compresi i controlli a campione.
2. Tali controlli doganali possono consistere, in particolare, nell'esame delle merci, nel prelievo di campioni, nella verifica dell'autenticità, dell'integrità, dell'accuratezza e della completezza dei dati forniti da qualsiasi persona nonché dell'esistenza, dell'autenticità, dell'esattezza e della validità dei documenti, nell'esame della contabilità, delle scritture commerciali e delle fonti di dati degli operatori economici, nel controllo dei mezzi di trasporto, nonché nel controllo del bagaglio e di altre merci che le persone portano con sé o su di sé e nello svolgimento di indagini ufficiali e altri atti simili. Se necessario, i controlli doganali comprendono il trattamento dei dati elettronici, compresa la fonte dei dati forniti al centro doganale digitale dell'UE.
3. Qualora, relativamente alle stesse merci, debbano essere effettuati controlli diversi dai controlli doganali da altre autorità, le autorità doganali si impegnano, in stretta collaborazione con tali altre autorità, a far effettuare tali controlli, ogniqualvolta sia possibile, contemporaneamente e nello stesso luogo in cui si effettuano i controlli doganali (sportello unico); le autorità doganali svolgono il ruolo di coordinamento.
Articolo 44
Verifica dei dati forniti
1. Al fine di verificare l'esattezza dei dati forniti dalle persone alle autorità doganali, le autorità doganali possono:
a) esaminare i dati e i documenti di accompagnamento, compreso l'accesso alle fonti di dati detenuti dagli operatori economici o conservati per loro conto dai prestatori di servizi;
b) chiedere che siano forniti altri documenti o dati, compresi quelli detenuti dagli operatori economici o conservati per loro conto dai prestatori di servizi;
c) richiedere l'accesso ai registri elettronici della persona;
d) procedere all'esame delle merci;
e) prelevare campioni per l'analisi o per un controllo approfondito delle merci.
2. Le autorità doganali possono esigere in qualsiasi momento che le merci vengano scaricate e tolte dall'imballaggio al fine di effettuarne l'esame, di prelevare campioni o di esaminare i mezzi di trasporto utilizzati.
3. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le misure relative alla verifica delle informazioni di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'informazione di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 45
Esame delle merci e prelievo di campioni
1. Il trasporto delle merci nel luogo in cui si deve procedere all'esame delle stesse e al prelievo di campioni e tutte le manipolazioni rese necessarie dall'esame o dal prelievo sono effettuati dall'importatore, dall'esportatore o dal trasportatore o sotto la sua responsabilità. Le relative spese sono a carico dell'importatore o dell'esportatore.
2. L'importatore, l'esportatore o il trasportatore hanno il diritto di assistere o di farsi rappresentare all'esame delle merci e al prelievo di campioni. Qualora ne abbiano ragionevolmente motivo, le autorità doganali possono esigere che l'importatore, l'esportatore o il trasportatore assista o si faccia rappresentare all'esame delle merci o al prelievo di campioni o che fornisca loro l'assistenza necessaria per facilitare tale esame o prelievo.
3. Se effettuato a norma delle disposizioni vigenti, il prelievo di campioni non dà luogo ad alcun risarcimento da parte delle autorità doganali, ma le spese inerenti all'analisi o al controllo dei campioni sono a loro carico.
4. Se l'esame o il prelievo di campioni riguarda solo una parte delle merci, i risultati dell'esame parziale o dell'analisi o controllo dei campioni valgono per tutte le merci nella stessa spedizione.
L'importatore o l'esportatore, tuttavia, possono chiedere un esame supplementare delle merci o un prelievo di altri campioni quando ritenga che i risultati dell'esame parziale o dell'analisi o controllo dei campioni non siano validi per il resto delle merci in questione. La richiesta viene accolta a condizione che le merci non siano state svincolate oppure, se le merci sono state svincolate, a condizione che l'importatore o l'esportatore dimostri che non sono state alterate in alcun modo.
5. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le misure relative all'esame e al campionamento delle merci di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 46
Risultati della verifica
1. I risultati della verifica dei dati forniti dall'importatore, dall'esportatore o dal trasportatore sono utilizzati per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale al quale le merci sono vincolate.
2. Quando non si procede alla verifica dei dati forniti, il paragrafo 1 si applica in base ai dati forniti dall'importatore o dall'esportatore.
3. I risultati della verifica effettuata dalle autorità doganali hanno la stessa forza probante in tutto il territorio doganale dell'Unione.
4. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le misure relative ai risultati della verifica di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'informazione di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 47
Misure di identificazione
1. Le autorità doganali o, se del caso, gli operatori economici, autorizzati in tal senso dalle autorità doganali, prendono le misure necessarie per identificare le merci quando tale identificazione sia necessaria per garantire il rispetto delle disposizioni che disciplinano il regime doganale pertinente al quale le merci sono destinate a essere vincolate.
Le misure di identificazione hanno gli stessi effetti giuridici in tutto il territorio doganale dell'Unione.
2. I contrassegni d'identificazione apposti sulle merci, sull'imballaggio o sui mezzi di trasporto sono rimossi o distrutti soltanto dalle autorità doganali o, con l'autorizzazione di queste ultime, da altre persone, salvo che, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, la loro rimozione o distruzione sia indispensabile per garantire la protezione delle merci o dei mezzi di trasporto.
3. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, quali misure costituiscono le misure di identificazione di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'informazione di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 48
Controlli a posteriori
1. Ai fini dei controlli doganali, le autorità doganali possono, dopo lo svincolo delle merci:
a) verificare l'esattezza e la completezza dei dati forniti nonché l'esistenza, l'autenticità, l'esattezza e la validità di qualsiasi documento di accompagnamento;
b) esaminare la contabilità dell'operatore economico e le altre scritture riguardanti le operazioni relative alle merci in questione e le precedenti o successive operazioni commerciali relative alle stesse merci;
c) procedere all'esame delle merci e al prelievo di campioni quando ne hanno ancora la possibilità;
d) accedere ai sistemi degli operatori per verificare il rispetto dell'obbligo di fornire dati al centro doganale digitale dell'UE o di metterli a disposizione dello stesso.
2. Tali controlli possono essere effettuati presso l'importatore o l'esportatore o il titolare delle merci, o presso qualsiasi altra persona direttamente o indirettamente interessata dalle predette operazioni a causa della sua attività professionale o presso qualsiasi altra persona che possieda, per le stesse ragioni, tali documenti e dati.
3. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le misure applicabili ai controlli di cui al paragrafo 1, anche nei casi in cui le operazioni si svolgono in più di uno Stato membro, e relative all'applicazione dell'audit e di altre metodologie appropriate nel contesto di tali controlli. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 49
Voli e traversate marittime all'interno dell'Unione
1. Controlli o formalità doganali si applicano ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli all'interno dell'Unione o che effettuano una traversata marittima all'interno dell'Unione solo qualora tali controlli o formalità siano previsti dalla normativa doganale.
2. Il paragrafo 1 si applica senza pregiudizio:
a) dei controlli di sicurezza;
b) dei controlli connessi con altre normative applicate dalle autorità doganali.
3. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i porti e gli aeroporti in cui si devono applicare formalità e controlli doganali:
a) ai bagagli a mano e ai bagagli registrati di persone:
i) che prendono un volo in un aeromobile proveniente da un aeroporto non unionale che, dopo uno scalo in un aeroporto unionale, continua verso un altro aeroporto unionale;
ii) che prendono un volo in un aeromobile che fa scalo in un aeroporto unionale prima di continuare verso un aeroporto non unionale;
iii) che utilizzano un servizio marittimo fornito dalla stessa nave e comprendente tratte successive in partenza da un porto non unionale o con scalo o approdo finale in un porto non unionale;
iv) che sono a bordo di imbarcazioni da diporto o di aeromobili da turismo o d'affari;
b) ai bagagli a mano e ai bagagli registrati:
i) che arrivano a un aeroporto unionale a bordo di un aeromobile proveniente da un aeroporto non unionale e sono trasferiti in detto aeroporto unionale su un altro aeromobile che prosegue con un volo intraunionale;
ii) che sono caricati in un aeroporto unionale su un aeromobile che prosegue con un volo intraunionale per il trasferimento in un altro aeroporto unionale su un aeromobile la cui destinazione è un aeroporto non unionale.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Capo 3
Gestione dei rischi doganali
Articolo 50
Principi generali
1. Le autorità doganali determinano, sulla base della gestione dei rischi e principalmente dell'analisi automatizzata dei rischi, se le merci, gli operatori economici e le catene di approvvigionamento saranno soggetti a controlli doganali o ad altre misure di attenuazione e, in caso affermativo, il luogo e il momento in cui si svolgeranno tali controlli e saranno applicate le altre misure di attenuazione.
2. La Commissione, l'Autorità doganale dell'UE e le autorità doganali ricorrono alla gestione dei rischi doganali per differenziare i livelli di tutti i rischi connessi alle merci, agli operatori economici e alle catene di approvvigionamento conformemente alle disposizioni del presente capo.
3. La gestione dei rischi doganali comprende almeno le seguenti attività, se del caso organizzate su base ciclica:
a) raccolta, trattamento, scambio e analisi dei dati pertinenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE e da altre fonti, compresi i dati pertinenti provenienti da autorità competenti diverse dalle autorità doganali; [Em. 172]
b) identificazione, analisi, valutazione o previsione dei rischi, anche sulla base di metodi statistici e predittivi e di controlli casuali;
c) elaborazione delle misure necessarie per gestire i rischi, anche definendo settori di controllo prioritari comuni, criteri e norme comuni in materia di rischio e strategie di supervisione;
d) prescrizione e adozione di misure, compresa la selezione di misure di attenuazione e di controlli doganali adeguati;
e) raccolta di osservazioni sull'attuazione delle attività di gestione dei rischi e di controllo;
f) sorveglianza e riesame delle attività di gestione dei rischi di e controllo al fine di migliorarle.
4. Le misure di attenuazione possono comprendere quanto segue:
a) dare istruzione al trasportatore o all'esportatore di non caricare o trasportare le merci;
b) richiedere informazioni o azioni supplementari;
c) individuare le situazioni in cui può essere opportuno un intervento di un'altra autorità doganale;
d) raccomandare il luogo e le misure più idonei per effettuare un controllo;
e) determinare il percorso da utilizzare e le scadenze da rispettare quando le merci devono uscire dal territorio doganale dell'Unione.
4 bis. Nell'adozione di decisioni relative alla gestione del rischio doganale di cui al paragrafo 2, le autorità doganali tengono conto di eventuali inosservanze da parte di un importatore, di un esportatore o di un presunto importatore di un'altra normativa applicata dalle autorità doganali che fa parte del diritto nazionale e che è stata notificata dalle autorità competenti alle autorità doganali. Tale non conformità è presa in considerazione ai fini del profilo di rischio dell'importatore, dell'esportatore o dell'importatore presunto in questione. [Em. 173]
Articolo 51
Ruoli e responsabilità
1. La Commissione può stabilirestabilisce settori di controllo prioritari comuni e criteri e, ove necessario, norme comuni in materia di rischio per qualsiasi tipo di rischio, tra cui, ma non solo, i rischi relativi agli interessi finanziari. [Em. 174]
2. Fatti salvi il paragrafo 6, lettera f), del presente articolo e l'articolo 43, la Commissione può individuare settori specifici nell'ambito di altre normative applicate dalle autorità doganali che giustificano un trattamento prioritario per la gestione dei rischi e i controlli doganali.
3. La Commissione ha facoltà di:
a) fornire orientamenti strategici all'Autorità doganale dell'UE sui progetti di gestione dei rischi e sulle strategie di vigilanza;
b) chiedere all'Autorità doganale dell'UE di effettuare una valutazione periodica o ad hoc dell'attuazione di qualsiasi attività di gestione dei rischi;
c) chiedere all'Autorità doganale dell'UE di elaborare una strategia di vigilanza per qualsiasi rischio e di effettuare valutazioni delle minacce.
4. Ai fini di cui ai paragrafi da 1 a 3 la Commissione può raccogliere, trattare e analizzare i dati disponibili nel centro doganale digitale dell'UE e da altre fonti, compresi quelli provenienti da autorità diverse dalle autorità doganali.
5. L'Autorità doganale dell'UE svolge attività di gestione dei rischi a livello dell'Unione sulla base degli orientamenti in materia di politica doganale di cui al paragrafo 3, lettera a), e delle priorità di cui al paragrafo 2. Essa:
a) raccoglie, tratta e analizza i dati disponibili nel centro doganale digitale dell'UE e quelli provenienti da altre fonti, compresi quelli provenienti da autorità diverse dalle autorità doganali;
b) assiste la Commissione nella definizione dei settori di controllo prioritari comuni nonché dei criteri e delle norme comuni in materia di rischio, sulla base delle conoscenze operative e delle competenze tecniche in materia di gestione dei rischi;
c) ove richiesto elabora strategie di vigilanza conformemente al paragrafo 3, se del caso, in collaborazione con autorità diverse dalle autorità doganali, ed effettua valutazioni delle minacce;
d) scambia i dati pertinenti con le autorità doganali e con altre autorità ai fini del presente titolo, ove possibile mediante il centro doganale digitale dell'UE, conformemente all' articolo 53;
e) elabora e mette in atto un'analisi dei rischi comune al fine di generare segnali di rischio, risultati di analisi dei rischi e, se del caso, formula raccomandazioni di controllo e propone altre misure di attenuazione appropriate alle autorità doganali, anche ai fini dell'applicazione dei settori di controllo prioritari comuni e dei criteri e delle norme comuni in materia di rischio stabiliti dalla Commissione e ai fini della gestione delle situazioni di crisi;
f) informa l'OLAF qualora individui o sospetti casi di frode e gli fornisce tutte le informazioni necessarie in relazione a tali casi. Anche Europol viene informato limitatamente al suo mandato. [Em. 175]
5 bis. L'Autorità doganale dell'UE può invitare Europol a contribuire all'analisi dei rischi di cui al paragrafo 5, lettera e), per definire settori di controllo prioritari comuni e criteri e norme comuni in materia di rischio, limitatamente al mandato del medesimo. [Em. 176]
6. Utilizzando i dati disponibili nel centro doganale digitale dell'UE e quelli provenienti da altre fonti, le autorità doganali:
a) raccolgono, trattano e analizzano i dati disponibili nel centro doganale digitale dell'UE e quelli provenienti da altre fonti, compresi quelli provenienti da autorità diverse dalle autorità doganali;
b) svolgono attività di gestione dei rischi a livello nazionale, compresi l'analisi dei rischi, la cooperazione e lo scambio di informazioni sulla gestione dei rischi con le autorità nazionali competenti, e adottano misure di attenuazione;
c) mettono in atto i processi nazionali necessari all'attuazione di criteri e norme comuni in materia di rischio e di settori di controllo prioritari comuni;
d) attuano i segnali di rischio, i risultati dell'analisi dei rischi e le raccomandazioni di controllo formulate dall'Autorità doganale dell'UE;
e) formulano raccomandazioni di controllo e indicano alle autorità doganali di altri Stati membri altre misure di attenuazione adeguate;
f) prendono decisioni in materia di controllo;
g) eseguono i controlli conformemente al capo 2 del presente titolo e ai criteri e alle norme comuni di rischio applicabili;
h) forniscono all'Autorità doganale dell'UE una giustificazione in caso di mancata esecuzione di una raccomandazione di controllo.
7. L'Autorità doganale dell'UE informa la Commissione in merito alle sue attività di gestione dei rischi e al loro esito su base trimestrale e ad hoc, ove necessario o su richiesta dalla Commissione. Essa trasmette alla Commissione tutte le informazioni necessarie al riguardo.
8. Fino alla data indicata all'articolo 265, paragrafo 1, la Commissione può svolgere i compiti di gestione dei rischi dell'Autorità doganale dell'UE di cui al presente articolo.
8 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando quali informazioni debba includere la motivazione per la mancata esecuzione di un controllo di cui al paragrafo 6, lettera h). [Em. 177]
Articolo 52
Criteri e norme comuni in materia di rischio
1. I criteri e le norme comuni di rischio comprendono tutti gli elementi seguenti:
a) una descrizione dei rischi;
b) i fattori o gli indicatori di rischio da utilizzare per scegliere le merci o gli operatori economici da sottoporre a controlli doganali;
c) la natura dei controlli doganali che devono essere effettuati dalle autorità doganali;
d) l'applicazione di misure di analisi e attenuazione dei rischi nella catena di approvvigionamento, comprese le richieste di informazioni o azioni e le istruzioni di non caricare o trasportare;
e) la durata dell'applicazione dei controlli doganali di cui alla lettera c).
2. Nello stabilire i criteri e le norme comuni di rischio si tiene conto di tutti gli elementi seguenti:
a) la proporzionalità rispetto al rischio;
b) l'urgenza della necessaria applicazione dei controlli;
c) l'incidenza ragionevolmente prevedibile sul flusso di scambi, sui singoli Stati membri e sulle risorse destinate ai controlli.
Articolo 53
Informazioni pertinenti per la gestione e i controlli del rischio
1. Tutte le informazioni sui rischi, i segnali, i risultati dell'analisi dei rischi, le raccomandazioni di controllo, le decisioni di controllo e i risultati dei controlli sono registrati nel processo operativo a cui si riferiscono e nel centro doganale digitale dell'UE, indipendentemente dal fatto che si basino su un'analisi dei rischi nazionale o comune o su una selezione casuale. Le autorità doganali condividono tra loro le informazioni sui rischi, nonché con l'Autorità doganale dell'UE e, con la Commissione e con Europol, limitatamente al suo mandato. [Em. 178]
2. Le autorità doganali, l'Autorità doganale dell'UE e la Commissione hanno il diritto di trattare gli elementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo conformemente ai rispettivi ruoli e responsabilità di cui agli articoli 51 e 54.
3. L'Autorità doganale dell'UE utilizza il centro doganale digitale dell'UE ove possibile per raccogliere o interagire con dati, documenti o informazioni di qualsiasi altra fonte che siano ritenuti utili per la gestione dei rischi da parte dell'Autorità doganale dell'UE, della Commissione o di un'autorità doganale.
4. Fino alla data indicata all'articolo 265, paragrafo 1, la Commissione svolge i compiti dell'Autorità doganale dell'UE di cui al presente articolo.
Articolo 54
Valutazione della gestione dei rischi doganali
1. La Commissione, in cooperazione con l'Autorità doganale dell'UE e con le autorità doganali, valuta, almeno una volta ogni due anniall'anno, l'attuazione della gestione dei rischi al fine di migliorarne costantemente l'efficacia e l'efficienza operative e strategiche; e pubblica ciascuna valutazione. La Commissione può inoltre organizzare attività di valutazione da svolgere ove lo ritenga necessario e su base continuativa. [Em.179]
2. A tal fine l'Autorità doganale dell'UE raccoglie e analizza le informazioni pertinenti e svolge tutte le attività necessarie. L'Autorità doganale dell'UE può chiedere relazioni periodiche o ad hoc a uno o più Stati membri al riguardo.
3. A tal fine, e per adempiere al suo ruolo e alle sue responsabilità a norma del presente titolo, la Commissione può trattare tutte le informazioni pertinenti disponibili attraverso il centro doganale digitale dell'UE e può chiedere ulteriori informazioni all'Autorità doganale dell'UE e alle autorità nazionali.
4. Nel definire criteri di rischio comuni e settori di controllo prioritari comuni la Commissione tiene conto, se del caso, delle valutazioni effettuate a norma del presente articolo.
Articolo 55
Conferimento delle competenze di esecuzione
1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure intese a garantire l'applicazione armonizzata dei controlli doganali e della gestione dei rischi, compreso lo scambio di informazioni, la definizione dei criteri e delle norme comuni di rischio e dei settori comuni di controllo prioritari di cui al presente titolo. Tali misure precisano almeno quanto segue:
a) le informazioni da registrare nel centro doganale digitale dell'UE in relazione alla gestione dei rischi e ai controlli, anche per quanto riguarda le informazioni sui rischi, i risultati dell'analisi dei rischi, le raccomandazioni di controllo, le decisioni di controllo e i risultati dei controlli, nonché i diritti di accesso e trattamento di tali informazioni;
b) le misure procedurali per l'utilizzazione o l'accesso transitorio ai sistemi di informazione doganale esistenti, le misure procedurali per la gestione dell'interoperabilità tra il centro doganale digitale dell'UE e altri sistemi;
c) le misure procedurali relative all'applicazione dell'obbligo di comunicazione nel contesto dei controlli a posteriori e dei controlli casuali;
d) le modalità di cooperazione, compreso lo scambio di informazioni, tra l'Autorità doganale dell'UE e altri istituti, organi e uffici specifici dell'Unione e altre autorità nazionali competenti;
e) l'identificazione dell'autorità doganale responsabile nel caso di processi specifici di gestione dei rischi che possono riguardare uno o più Stati membri;
f) gli aspetti procedurali dei controlli, compresi i controlli a posteriori, che riguardano più di uno Stato membro, e la messa a disposizione dei risultati dei prelievi di campioni e di altri controlli tra le autorità doganali interessate;
g) le disposizioni sulla condivisione delle informazioni sui rischi tra le autorità doganali, l'Autorità doganale dell'UE e la Commissione;
h) i settori di controllo prioritari comuni e i criteri e le norme comuni in materia di rischio di cui all'articolo 51, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 52, comprese le modalità per la loro applicazione urgente, ove necessario.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
2. Per imperativi motivi di urgenza legati a tali misure, comprese le modalità per la loro applicazione urgente per far fronte efficacemente a crisi o incidenti che possono comportare un rischio imminente per la sicurezza, e debitamente giustificati dalla necessità di aggiornare rapidamente la gestione comune dei rischi e di adeguare rapidamente lo scambio di informazioni, i criteri e le norme comuni in materia di rischio e i settori di controllo prioritari comuni all'evoluzione dei rischi, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 262, paragrafo 5.
Titolo V
VINCOLO DELLE MERCI A UN REGIME DOGANALE
Capo 1
Posizione doganale delle merci
Articolo 56
Presunzione di posizione doganale di merci unionali
1. Tutte le merci presenti nel territorio doganale dell'Unione sono considerate avere la posizione doganale di merci unionali, tranne quando sia stabilito che non sono merci unionali.
2. In casi specifici in cui non si applica la presunzione di cui al paragrafo 1 è necessario dimostrare la posizione doganale di merci unionali.
3. In casi specifici, le merci interamente ottenute nel territorio doganale dell'Unione non hanno la posizione doganale di merci unionali se ottenute da merci in custodia temporanea o vincolate al regime di transito esterno, deposito, ammissione temporanea o perfezionamento attivo.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento determinando:
a) i casi specifici in cui non si applica la presunzione di cui al paragrafo 1;
b) le condizioni per la concessione della facilitazione nella fornitura della prova della posizione doganale di merci unionali;
c) i casi specifici in cui le merci di cui al paragrafo 3, non hanno la posizione doganale di merci unionali.
5. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la fornitura e la verifica della prova della posizione doganale di merci unionali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 57
Perdita della posizione doganale di merci unionali
Le merci unionali diventano non unionali quando:
a) sono fatte uscire dal territorio doganale dell'Unione, sempre che non si applichino le norme sul transito interno;
b) sono state vincolate al regime di transito esterno, di deposito o di perfezionamento attivo compatibilmente con la normativa doganale;
c) sono state vincolate al regime dell'uso finale e successivamente vengono abbandonate allo Stato o vengono distrutte e restano i residui;
d) la dichiarazione di immissione in libera pratica è invalidata dopo lo svincolo delle merci.
Articolo 58
Merci unionali che escono temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione
1. Nei casi di cui all'articolo 112, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e), le merci conservano la loro posizione doganale di merci unionali solo se tale posizione è determinata a certe condizioni e nei modi stabiliti dalla normativa doganale.
2. In casi specifici le merci unionali possono circolare, senza essere soggette a regime doganale, da un punto all'altro del territorio doganale dell'Unione e temporaneamente fuori di tale territorio senza che muti la loro posizione doganale.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando i casi specifici in cui la posizione doganale delle merci di cui al paragrafo 2 del presente articolo resta immutata.
Capo 2
Vincolo e svincolo
Articolo 59
Vincolo delle merci ad un regime doganale
1. Gli importatori, gli esportatori e i titolari del regime che intendono vincolare le merci a un regime doganale forniscono o mettono a disposizione i dati necessari per il regime in questione non appena disponibili e comunque prima dello svincolo delle merci.
2. Gli importatori presunti forniscono o mettono a disposizione le informazioni sulle vendite a distanza di beni da importare nel territorio doganale dell'Unione al più tardi il giorno successivo alla data di accettazione del pagamento e comunque prima dello svincolo delle merci.
3. In deroga al paragrafo 1, in circostanze debitamente giustificate connesse alla documentazione di accompagnamento o alla determinazione del valore finale delle merci, le autorità doganali possono autorizzare gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") a fornire parte dei dati, diversi dalle informazioni anticipate sul carico, dopo lo svincolo delle merci. L'importatore o l'esportatore fornisce le informazioni omesse entro un termine specifico.
4. Le merci sono vincolate al regime doganale all'atto dello svincolo. Salvo che sia altrimenti disposto, la data di svincolo è la data da usare per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale al quale sono vincolate le merci e per tutte le altre formalità all'importazione o all'esportazione.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento determinando i dati e le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i dati specifici che possono essere forniti dopo lo svincolo delle merci e i termini per la trasmissione di tali dati di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Articolo 60
Svincolo delle merci
1. Le autorità doganali responsabili del vincolo delle merci a un regime doganale a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, decidono in merito allo svincolo delle merci tenendo conto dei risultati dell'analisi dei rischi dei dati forniti dall'importatore o dall'esportatore e, se del caso, dei risultati di eventuali controlli.
2. Le merci sono svincolate quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'importatore, la persona responsabile o l'esportatore è responsabile delle merci; [Em. 180]
b) tutte le informazioni richieste dalle autorità doganali e le informazioni minime necessarie per il regime particolare sono state fornite o messe a disposizione delle autorità doganali;
c) le condizioni per il vincolo delle merci al regime in questione conformemente agli articoli 88, 118, 132 e 135 sono soddisfatte;
d) le merci non sono state selezionate per alcun controllo.
3. Le autorità doganali rifiutano lo svincolo nei seguenti casi:
a) se le condizioni per il vincolo delle merci al regime in questione non sono soddisfatte, comprese le formalità non doganali dell'Unione di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2022/2399 applicabili alle merci;
b) se dispongono di qualsiasi prova che le merci non sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, a meno che tale normativa non preveda la previa consultazione di altre autorità; [Em. 181]
b bis) se altri atti legislativi richiedono la consultazione di altre autorità; [Em. 182]
c) se dispongono di prove che i dati forniti non sono esatti.
4. Le autorità doganali sospendono lo svincolo nei seguenti casi:
a) hanno motivo di ritenere che le merci non siano conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali o che presentino un grave rischio per la salute e la vita delle persone, degli animali o delle piante o per l'ambiente, o per qualsiasi altro interesse pubblico, compreso un interesse finanziario; oppure
b) se le altre autorità ne hanno fatto richiesta conformemente ad altre normative applicate dalle autorità doganali.
5. Se lo svincolo è stato sospeso conformemente al paragrafo 4, le autorità doganali consultano le altre autorità se lo richiedono le altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, e:
a) rifiutano lo svincolo se le altre autorità ne hanno fatto richiesta conformemente ad altre normative applicate dalle autorità doganali; oppure
b) svincolano le merci se non vi è motivo di ritenere che non siano stati rispettati altri requisiti e formalità previsti da altre normative applicate dalle autorità doganali in relazione a tale svincolo e:
i) le altre autorità hanno approvato lo svincolo, oppure
ii) le altre autorità non hanno risposto entro il termine stabilito dalle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, oppure [Em. 183]
iii) le altre autorità notificano alle autorità doganali che occorre più tempo per valutare se le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, a condizione che non abbiano chiesto di mantenere la sospensione e che l'importatore, la persona responsabile o l'esportatore fornisca alle autorità doganali la piena tracciabilità di tali merci per 15 giorni a decorrere dalla notifica delle altre autorità o fino a quando le altre autorità abbiano valutato e comunicato l'esito dei loro controlli all'importatore, alla persona responsabile o all'esportatore, se tale data è precedente. Le autorità doganali mettono la tracciabilità a disposizione delle altre autorità. [Em. 184]
6. Fatte salve le altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, si considera che queste ultime abbiano svincolato le merci se non le hanno selezionate per un qualsiasi controllo il prima possibile e al più tardi entro un termine ragionevole30 giorni di calendario dopo che: [Em. 185]
a) le merci dei presunti importatori sono arrivate nel territorio doganale dell'Unione; oppure
b) le merci degli importatori sono arrivate alla loro destinazione finale; oppure
c) l'esportatore ha trasmesso le informazioni pre-partenza.
7. Se le autorità doganali hanno sospeso lo svincolo delle merci a norma del paragrafo 4 o hanno rifiutato lo svincolo delle merci a norma del paragrafo 3 o del paragrafo 5, lettera a), esse registrano nel centro digitale doganale dell'UE la loro decisione e qualsiasi altra informazione, se del caso, richiesta dal diritto dell'Unione. Tali informazioni sono rese disponibili alle altre autorità doganali.
8. Se le autorità doganali hanno rifiutato lo svincolo delle merci a norma dei paragrafi 3 o 5:
a) se le altre autorità non si sono opposte, le merci possono essere successivamente vincolate a un altro regime doganale con l'indicazione che erano state precedentemente rifiutate per un altro regime doganale;
b) se le altre autorità si sono opposte al vincolo delle merci a uno o più regimi doganali, le autorità doganali registrano tale informazione nel centro digitale doganale dell'UE e agiscono di conseguenza.
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando i termini ragionevoli di cui al paragrafo 6 del presente articolo. [Em. 186]
Articolo 61
Svincolo delle merci per conto delle autorità doganali da parte di operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check";)
1. In deroga all'articolo 60, paragrafo 1, le autorità doganali possono autorizzare gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") a svincolare le merci per loro conto al ricevimento delle stesse presso la sede di attività dell'importatore, del proprietario o del destinatario o alla spedizione dalla sede di attività dell'esportatore, del proprietario o dello speditore, a condizione che i dati necessari per il regime pertinente e le informazioni in tempo reale sull'arrivo o sulla spedizione delle merci siano forniti alle autorità doganali o messi a loro disposizione.
2. Fatto salvo l'articolo 43, le autorità doganali possono autorizzare gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") a effettuare determinati controlli sulle merci sotto vigilanza doganale. In tali casi, se le merci sono soggette ad altre normative applicate dalle autorità doganali, queste ultime consultano le altre autorità prima di concedere tale autorizzazione e possono concordare con esse un piano di controllo.
3. Se l'operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") di cui al paragrafo 2 ha motivo di ritenere che le merci non siano conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, ne informa immediatamente le autorità doganali e, se del caso, le altre autorità. In tal caso le autorità doganali decidono in merito allo svincolo.
4. Le autorità doganali possono chiedere in qualsiasi momento agli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") di presentare le merci ai fini di un controllo in un ufficio doganale o nel luogo in cui le merci dovevano essere svincolate.
5. Qualora le autorità doganali abbiano individuato un nuovo grave rischio finanziario o un'altra situazione specifica in relazione a un'autorizzazione di svincolo per loro conto, esse possono sospendere la capacità di svincolo per loro conto per un determinato periodo di tempo e informarne l'operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check"). In tali casi le autorità doganali decidono in merito allo svincolo delle merci.
Articolo 62
Modifica e invalidamento delle informazioni relative al vincolo delle merci a un regime doganale
1. L'importatore e l'esportatore modificano uno o più dati forniti ai fini del vincolo delle merci a un regime doganale se vengono a conoscenza di modifiche nelle informazioni pertinenti delle loro scritture o quando l'autorità doganale dà loro istruzione di farlo o notifica loro un problema per quanto riguarda l'esattezza, la completezza o la qualità dei dati, salvo se le autorità doganali hanno comunicato che intendono esaminare le merci o che hanno appurato che i dati forniti sono inesatti o che le merci sono già state presentate in dogana.
2. L'importatore e l'esportatore invalidano i dati forniti ai fini del vincolo delle merci a un regime doganale non appena vengono a conoscenza del fatto che le merci non saranno introdotte nel territorio doganale dell'Unione o non ne usciranno. Le autorità doganali invalidano i dati forniti ai fini del vincolo delle merci a un regime doganale se, trascorsi 200 giorni dalla data in cui le informazioni sono state fornite o messe a disposizione, le merci non sono state introdotte nel territorio doganale dell'Unione o non ne sono uscite.
3. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per modificare e invalidare le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Capo 3
Disposizioni transitorie
Articolo 63
Dichiarazione doganale delle merci
1. Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 4, tutte le merci destinate ad essere vincolate a un regime doganale sono oggetto di una dichiarazione doganale appropriata per il regime in questione.
2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 265, paragrafo 4, gli importatori, gli esportatori e i titolari del regime di transito possono, ai fini del vincolo delle merci a un regime doganale, presentare una dichiarazione doganale o fornire o mettere a disposizione le informazioni pertinenti per il regime in questione utilizzando il centro digitale doganale dell'UE. A decorrere dalla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, gli importatori, gli esportatori e i titolari del regime di transito fornisco o mettono a disposizione, ai fini del vincolo delle merci a un regime doganale, le informazioni pertinenti per il regime in questione utilizzando il centro digitale doganale dell'UE.
3. In specifici casi una dichiarazione doganale può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
4. La dichiarazione doganale è presentata, a seconda dei casi:
a) presso l'ufficio doganale responsabile del luogo di primo arrivo delle merci nel territorio doganale dell'Unione; oppure
b) presso l'ufficio doganale responsabile del luogo di scarico delle merci in arrivo via mare o per via aerea;
c) presso l'ufficio doganale di destinazione del regime di transito se le merci sono entrate nel territorio doganale dell'Unione vincolate a un regime di transito;
d) presso l'ufficio doganale responsabile del luogo in cui si trovano le merci destinate a essere vincolate a un regime di transito;
e) presso l'ufficio doganale responsabile del luogo di stabilimento dell'operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali che è autorizzato ad applicare lo sdoganamento centralizzato;
f) presso l'ufficio doganale responsabile del luogo in cui si trovano le merci destinate ad uscire dal territorio doganale dell'Unione.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando i casi specifici in cui una dichiarazione doganale può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
6. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione:
a) la procedura per la presentazione della dichiarazione doganale nei casi di cui al paragrafo 3;
b) le norme per la determinazione degli uffici doganali competenti diversi da quello di cui al paragrafo 4, compresi gli uffici doganali di entrata e di uscita.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 64
Dichiarazione doganale normale
1. Le dichiarazioni doganali normali contengono tutte le indicazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci.
2. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura per la presentazione della dichiarazione doganale normale di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 65
Dichiarazione semplificata
1. Fino alla data stabilita all'articolo 265, paragrafo 3, le autorità doganali possono accettare che una persona ottenga il vincolo delle merci a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata che può omettere talune indicazioni o i documenti di accompagnamento menzionati all'articolo 40.
2. Fino alla data stabilita all'articolo 265, paragrafo 4, le autorità doganali possono autorizzare il regolare ricorso a una dichiarazione semplificata.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando le condizioni per la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura relativa alla presentazione di una dichiarazione semplificata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 66
Dichiarazione complementare
1. In caso di dichiarazione semplificata a norma dell'articolo 65 o di iscrizione nelle scritture del dichiarante a norma dell'articolo 73, il dichiarante presenta presso l'ufficio doganale competente, entro un termine specifico, una dichiarazione complementare contenente le indicazioni necessarie per il regime doganale in questione.
In caso di dichiarazione semplificata a norma dell'articolo 65 i documenti di accompagnamento necessari sono in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali entro un termine specifico.
La dichiarazione complementare può avere carattere globale, periodico o riepilogativo.
2. L'obbligo di presentare una dichiarazione complementare è oggetto di esonero nei seguenti casi:
a) se le merci sono vincolate a un regime di deposito doganale;
b) in altri casi specifici.
3. Le autorità doganali possono non esigere la presentazione di una dichiarazione complementare se si applicano le seguenti condizioni:
a) la dichiarazione semplificata concerne merci il cui valore e la cui quantità sono al di sotto della soglia statistica;
b) la dichiarazione semplificata contiene già tutte le informazioni necessarie per il regime doganale interessato;
c) la dichiarazione semplificata non è eseguita mediante iscrizione nelle scritture del dichiarante.
4. La dichiarazione semplificata di cui all'articolo 65, o l'iscrizione nelle scritture del dichiarante di cui all'articolo 73, e la dichiarazione complementare sono considerate costituire uno strumento unico ed indivisibile che ha effetto a decorrere, rispettivamente, dalla data di accettazione della dichiarazione semplificata a norma dell'articolo 69 e dalla data in cui le merci sono iscritte nelle scritture del dichiarante.
5. Il luogo in cui la dichiarazione complementare è presentata si considera, ai fini dell'articolo 169, essere il luogo in cui è stata presentata la dichiarazione doganale.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento specificando:
a) il termine specifico di cui al paragrafo 1, primo comma, entro il quale deve essere presentata la dichiarazione complementare;
b) il termine specifico di cui al paragrafo 1, secondo comma, entro il quale i documenti di accompagnamento devono essere in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali;
c) i casi specifici in cui l'obbligo di presentare una dichiarazione complementare è oggetto di esonero ai sensi del paragrafo 2, lettera b).
7. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la presentazione della dichiarazione complementare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 67
Presentazione di una dichiarazione doganale
1. Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, fatto salvo l'articolo 66, paragrafo 1, la dichiarazione doganale può essere presentata da qualsiasi persona che sia in grado di fornire tutte le informazioni richieste per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci. Tale persona deve inoltre essere in grado di presentare o far presentare le merci in questione in dogana.
Tuttavia, qualora l'accettazione di una dichiarazione doganale implichi obblighi particolari per una determinata persona, tale dichiarazione è presentata da tale persona o dal suo rappresentante.
2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci da importare nel territorio doganale dell'Unione nell'ambito del regime speciale per le vendite a distanza di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE per le vendite a distanza è presentata da o per conto dell'importatore presunto.
3. Il dichiarante deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione.
4. In deroga al paragrafo 3, la condizione di stabilimento nel territorio doganale dell'Unione non è richiesta:
a) alle persone che presentano una dichiarazione doganale di transito o di ammissione temporanea,
b) alle persone che presentano una dichiarazione doganale a titolo occasionale, anche a fini di uso finale o di perfezionamento attivo, purché le autorità doganali lo ritengano giustificato;
c) alle persone che sono stabilite in un paese il cui territorio è adiacente al territorio doganale dell'Unione e che presentano le merci cui fa riferimento la dichiarazione doganale a un ufficio doganale di frontiera dell'Unione adiacente a tale paese, a condizione che il paese nel quale sono stabilite le persone conceda mutui benefici alle persone stabilite nel territorio doganale dell'Unione;
d) agli importatori presunti che intervengono nella vendita a distanza di beni nell'ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE che devono essere importati nel territorio doganale dell'Unione, a condizione che designino un rappresentante indiretto.
5. Le dichiarazioni doganali sono autenticate.
Articolo 68
Presentazione di una dichiarazione doganale prima della presentazione delle merci
1. Una dichiarazione doganale può essere presentata prima della presentazione prevista delle merci in dogana. Se le merci non sono presentate entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione doganale, si considera che detta dichiarazione non sia stata presentata.
2. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la presentazione della dichiarazione doganale di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 69
Accettazione di una dichiarazione doganale
1. Le dichiarazioni doganali rispondenti alle condizioni stabilite nel presente capo e nell'articolo 40 sono accettate immediatamente dalle autorità doganali se le merci cui si riferiscono sono state presentate in dogana.
2. Salvo che sia altrimenti disposto, la data di accettazione della dichiarazione doganale da parte delle autorità doganali è la data da usare per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci e per tutte le altre formalità all'importazione o all'esportazione.
3. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per l'accettazione di una dichiarazione doganale, compresa l'applicazione di tali norme nei casi di cui all'articolo 72. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 70
Modifica della dichiarazione doganale
1. Su sua richiesta, il dichiarante è autorizzato a modificare una o più indicazioni della dichiarazione doganale dopo l'accettazione di quest'ultima da parte delle autorità doganali. La modifica non può far diventare oggetto della dichiarazione doganale merci diverse da quelle che ne costituivano l'oggetto iniziale.
2. Tuttavia siffatte modifiche non possono più essere autorizzate se la richiesta è fatta dopo che le autorità doganali:
a) hanno informato il dichiarante che intendono procedere all'esame delle merci;
b) hanno stabilito che le indicazioni della dichiarazione doganale sono inesatte;
c) hanno svincolato le merci.
3. Su richiesta del dichiarante, entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione doganale, la modifica della stessa può essere autorizzata dopo lo svincolo delle merci per consentire al dichiarante di adempiere ai suoi obblighi riguardanti il vincolo delle merci al regime doganale in questione.
4. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura per modificare la dichiarazione doganale dopo lo svincolo delle merci conformemente al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 71
Invalidamento della dichiarazione doganale
1. Su richiesta del dichiarante, le autorità doganali invalidano una dichiarazione doganale già accettata quando:
a) sono certe che le merci saranno vincolate immediatamente a un regime doganale; o
b) sono certe che, in seguito a circostanze particolari, non è più giustificato il vincolo delle merci al regime doganale per il quale sono state dichiarate.
Tuttavia, se le autorità doganali hanno informato il dichiarante che intendono procedere all'esame delle merci, la richiesta di invalidare la dichiarazione doganale può essere accolta solo dopo tale esame.
2. In deroga al paragrafo 1, in casi specifici la dichiarazione doganale può essere invalidata dalle autorità doganali senza previa richiesta del dichiarante.
3. Salvo che sia altrimenti disposto, una volta concesso lo svincolo delle merci, la dichiarazione doganale non può più essere invalidata.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando i casi specifici in cui la dichiarazione doganale è invalidata dalle autorità doganali di cui al paragrafo 2 del presente articolo e dopo lo svincolo delle merci di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
5. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura per invalidare la dichiarazione doganale dopo lo svincolo delle merci di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 72
Sdoganamento centralizzato
1. Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 4, su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona a presentare, presso un ufficio doganale competente per il luogo in cui è stabilita, una dichiarazione doganale per le merci presentate in dogana presso un altro ufficio doganale.
Si può derogare al requisito per l'autorizzazione di cui al primo comma se la dichiarazione doganale è presentata e le merci sono presentate agli uffici doganali sotto la responsabilità di un'unica autorità doganale.
2. Il richiedente l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a).
3. L'ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione doganale:
a) vigila che le merci siano vincolate al regime doganale in questione;
b) effettua i controlli doganali per la verifica della dichiarazione doganale;
c) se del caso, chiede che l'ufficio doganale presso il quale sono presentate le merci effettui determinati controlli doganali per la verifica della dichiarazione doganale; e
d) espleta le formalità doganali per la riscossione dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'eventuale obbligazione doganale.
4. L'ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione doganale e quello presso il quale sono presentate le merci si scambiano le informazioni necessarie per la verifica della dichiarazione doganale e per lo svincolo delle merci.
5. L'ufficio doganale presso il quale sono presentate le merci effettua, fatti salvi i propri controlli riguardanti le merci che entrano o escono dal territorio doganale dell'Unione, i controlli doganali di cui al paragrafo 3, lettera c), e fornisce all'ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione doganale i risultati di tali controlli.
6. L'ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione doganale svincola le merci tenendo conto:
a) dei risultati dei propri controlli per la verifica della dichiarazione doganale;
b) dei risultati dei controlli effettuati dall'ufficio doganale presso il quale sono presentate le merci per la verifica della dichiarazione doganale e dei controlli riguardanti le merci che entrano o escono dal territorio doganale dell'Unione.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando le condizioni per la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo.
8. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura per lo sdoganamento centralizzato di cui al presente articolo, compresi le formalità e i controlli doganali pertinenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 73
Iscrizione nelle scritture del dichiarante
1. Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 4, su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona a presentare una dichiarazione doganale, compresa una dichiarazione semplificata, sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante a condizione che le indicazioni di tale dichiarazione siano a disposizione delle suddette autorità nel sistema elettronico del dichiarante al momento della presentazione della dichiarazione doganale sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante.
2. La dichiarazione doganale si ritiene accettata al momento dell'iscrizione delle merci nelle scritture.
3. Le autorità doganali possono, su richiesta, esonerare dall'obbligo di presentazione delle merci. In tal caso si considera che le merci siano state svincolate al momento dell'iscrizione nelle scritture del dichiarante.
Tale esonero può essere concesso se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il dichiarante è un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a);
b) la natura e il flusso delle merci interessate lo giustificano e sono noti all'autorità doganale;
c) l'ufficio doganale di controllo ha accesso a tutte le informazioni che ritiene necessarie per consentirgli di esercitare, se necessario, il suo diritto di esaminare le merci;
d) al momento dell'iscrizione nelle scritture, le merci non sono più soggette ad altre normative applicate dalle autorità doganali, salvo sia altrimenti disposto nell'autorizzazione.
Tuttavia l'ufficio doganale di controllo può chiedere, in situazioni specifiche, che siano presentate le merci.
4. Le condizioni alle quali è consentito lo svincolo delle merci sono enunciate nell'autorizzazione.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando le condizioni per la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
6. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali relative all'iscrizione nelle scritture del dichiarante, comprese le formalità e i controlli doganali pertinenti, e all'esenzione dall'obbligo di presentare le merci di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 74
Cessazione della validità
Le autorizzazioni per le dichiarazioni semplificate, lo sdoganamento centralizzato e l'iscrizione nelle scritture del dichiarante scadono alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3.
Capo 4
Rimozione delle merci
Articolo 75
Rimozione delle merci
Qualora, per un motivo qualsiasi, le merci non possano essere mantenute in custodia temporanea, le autorità doganali adottano senza indugio ogni misura necessaria per rimuovere tali merci conformemente agli articoli 76, 77 e 78.
Articolo 76
Distruzione delle merci
1. Qualora abbiano ragionevoli motivi, le autorità doganali possono esigere la distruzione delle merci che sono state loro presentate. Esse ne informano di conseguenza l'importatore, l'esportatore e il titolare delle merci. Le spese relative alla distruzione delle merci sono a carico dell'importatore o dell'esportatore.
2. Se la distruzione deve essere effettuata sotto la responsabilità del titolare di una decisione relativa a un diritto di proprietà intellettuale, ai sensi dell'articolo 2, punto 13, del regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(42), essa deve essere effettuata dalle autorità doganali o sotto la loro vigilanza.
3. Se lo ritengono necessario e proporzionato, le autorità doganali possono sequestrare e distruggere o rendere altrimenti inutilizzabile un prodotto che non è stato loro presentato e che presenta un rischio per la salute e la sicurezza degli utilizzatori finali. Le spese relative a tali misure sono a carico dell'importatore o dell'esportatore.
4. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura relativa alla distruzione delle merci. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 77
Misure che devono prendere le autorità doganali
1. Le autorità doganali prendono tutte le misure necessarie, compresa la confisca, la vendita, la donazione a scopi umanitari o la distruzione, per rimuovere le merci nei casi seguenti:
a) qualora non sia stato osservato uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all'introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell'Unione o le merci siano state sottratte alla vigilanza doganale;
b) quando le merci non possono essere svincolate per una delle ragioni seguenti:
i) non è stato possibile per motivi imputabili all'operatore intraprenderne o proseguirne l'esame nel termine prescritto dalle autorità doganali;
ii) non sono stati i forniti i documenti alla cui presentazione è subordinato il vincolo delle merci al regime doganale chiesto o il loro svincolo ai fini di tale regime;
iii) i dazi all'importazione o all'esportazione, a seconda dei casi, che avrebbero dovuto essere pagati o garantiti non lo sono stati nel termine prescritto;
iv) le merci non soddisfano le condizioni per lo svincolo di cui all'articolo 60;
c) quando le merci non sono state ritirate entro un termine ragionevole dopo il loro svincolo;
d) quando dopo lo svincolo le merci sono risultate non conformi alle condizioni per la concessione dello stesso; oppure
e) quando le merci sono abbandonate allo Stato conformemente all'articolo 78.
2. Le merci non unionali che sono state abbandonate allo Stato, sequestrate o confiscate si considerano vincolate al regime di deposito doganale. Esse sono iscritte nei registri del gestore del deposito doganale o, se sono detenute dalle autorità doganali, nei registri di queste ultime.
Se le autorità doganali hanno già ricevuto dati sulle merci da distruggere, abbandonare allo Stato, sequestrare o confiscare, i registri fanno riferimento a tali dati.
3. I costi delle misure di cui al paragrafo 1 sono a carico:
a) del trasportatore, dell'importatore o del titolare del regime di transito o delle persone che hanno sottratto le merci alla vigilanza doganale, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a);
b) dell'importatore, dell'esportatore o del titolare del regime di transito nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d);
c) della persona che abbandona le merci allo Stato, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera e).
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento stabilendo le condizioni e la procedura per la confisca delle merci.
5. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, la procedura per la vendita delle merci da parte delle autorità doganali di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 78
Abbandono
1. Le merci non unionali e le merci in regime di uso finale possono, con il permesso preliminare delle autorità doganali, essere abbandonate allo Stato dal titolare del regime o, se del caso, dal titolare delle merci.
2. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura relativa all'abbandono delle merci allo Stato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Titolo VI
MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE
Capo 1
Informazioni anticipate sul carico
Articolo 79
Entrata delle merci
Le merci possono entrare nel territorio doganale dell'Unione solo se il trasportatore o altre persone hanno fornito alle autorità doganali competenti o messo loro a disposizione le informazioni anticipate sul carico di cui all'articolo 80.
Articolo 80
Informazioni anticipate sul carico
1. I trasportatori che introducono merci nel territorio doganale dell'Unione forniscono all'ufficio doganale di prima entrata previsto o mettono a sua disposizione, entro determinati termini, informazioni anticipate sul carico relative a ciascuna spedizione.
2. Le informazioni anticipate sul carico comprendono almeno l'importatore responsabile delle merci, il riferimento unico della spedizione, lo speditore, il destinatario, una descrizione delle merci, la classificazione tariffaria, il valore, la destinazione finale delle merci, i dati relativi all'itinerario nonché la natura e l'identificazione del mezzo di trasporto che trasporta le merci e le spese di trasporto. Le informazioni anticipate sul carico sono fornite prima dell'arrivo delle merci nel territorio doganale dell'Unione. Le autorità doganali o l'Autorità doganale dell'UE possono richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'entrata. [Em. 187]
3. L'importatore può fornire parte delle informazioni anticipate sul carico entro i termini specificati conformemente al paragrafo 1. Se l'importatore ha già fornito o messo a disposizione parte delle informazioni anticipate sul carico richieste, il trasportatore collega le proprie informazioni supplementari alle informazioni dell'importatore.
4. L'importatore è informato se un trasportatore collega le informazioni relative a una spedizione alle sue precedenti informazioni.
5. In casi specifici, qualora tutte le informazioni anticipate sul carico di cui ai paragrafi 1 e 2 non possano essere ottenute dal trasportatore o dall'importatore, altre persone in possesso di tali informazioni e dei diritti adeguati a fornirle possono essere tenute a fornirle.
6. L'obbligo di cui al paragrafo 1 è oggetto di esonero:
a) per i mezzi di trasporto e le merci in essi trasportate che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale dell'Unione senza fare scalo all'interno di tale territorio;
b) nei casi in cui merci non unionali siano introdotte nel territorio doganale dell'Unione dopo essere uscite temporaneamente da tale territorio per via marittima o aerea essendo state trasportate in linea diretta, senza scalo fuori dal territorio doganale dell'Unione; e
c) in altri casi ove debitamente giustificato dal tipo di merci o di traffico, oppure ove richiesto da accordi internazionali.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento specificando:
a) l'ufficio doganale di prima entrata previsto di cui al paragrafo 1;
b) i dati supplementari da comunicare come informazioni anticipate sul carico di cui al paragrafo 2;
c) i termini di cui ai paragrafi 1 e 3;
d) i casi specifici e le altre persone che possono essere tenute a fornire informazioni anticipate sul carico di cui al paragrafo 5;
e) i casi in cui l'obbligo di fornire o mettere a disposizione informazioni anticipate sul carico è oggetto di esonero debitamente giustificato dal tipo di merci o di traffico di cui al paragrafo 6, lettera c);
f) le condizioni alle quali una persona che fornisce o mette a disposizione informazioni può restringere la visibilità della sua identificazione a una o più altre persone che presentano anch'esse informazioni, fatto salvo l'uso di tutte le informazioni ai fini della vigilanza doganale.
8. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura per la fornitura e il ricevimento delle informazioni anticipate sul carico di cui ai paragrafi da 1 a 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
9. Fino alla data stabilita nel programma di lavoro di cui all'articolo 26529, paragrafo 3, la5, una dichiarazione sommaria di entrata presentata conformemente alle norme e ai requisiti in materia di dati di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 applicabili ai sistemi elettronici che gli Stati membri e la Commissione hanno sviluppato a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 è considerata come informazioni anticipate sul carico. [Em. 188]
Articolo 81
Analisi dei rischi relativa alle informazioni anticipate sul carico
1. Fatte salve le attività dell'Autorità doganale dell'UE di cui al titolo XII, l'ufficio doganale di prima entrata garantisce, entro un termine specifico, che sia effettuata un'analisi dei rischi, principalmente a fini di sicurezza e, ove possibile, per altri fini, sulla base delle informazioni anticipate sul carico e di altre informazioni fornite o messe a disposizione attraverso il centro doganale digitale dell'UE e adotta le misure necessarie sulla base dei risultati di tale analisi dei rischi.
2. L'ufficio doganale di prima entrata può adottare le opportune misure di attenuazione, tra cui:
a) dare istruzione al trasportatore di non caricare o trasportare le merci;
b) richiedere informazioni o azioni supplementari;
c) individuare le situazioni in cui può essere opportuno un intervento di un'altra autorità doganale;
d) raccomandare il luogo e le misure più appropriati per effettuare un controllo.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo261 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i termini entro i quali deve essere effettuata l'analisi dei rischi e devono essere adottate le misure necessarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché le misure di attenuazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, l'analisi dei rischi è effettuata sulla base della dichiarazione sommaria di entrata.
Articolo 82
Modifica e invalidamento delle informazioni anticipate sul carico
1. Il trasportatore informa le autorità doganali interessate delle deviazioni che modificano l'itinerario del carico quale notificato nelle informazioni preliminari sul carico.
2. L'importatore e il trasportatore modificano uno o più dati delle informazioni anticipate sul carico se vengono a conoscenza di modifiche delle informazioni pertinenti nelle loro scritture o quando l'autorità doganale chiede loro o dà loro istruzione di farlo a causa di un problema di esattezza, completezza o qualità dei dati, salvo se le autorità doganali abbiano comunicato al trasportatore che intendono esaminare le merci o che hanno accertato che le informazioni anticipate sul carico sono inesatte o che le merci sono già state presentate in dogana.
3. Il trasportatore invalida quanto prima le informazioni anticipate sul carico relative alle merci che non sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione. Le autorità doganali invalidano le informazioni anticipate sul carico relative a tali merci dopo 200 giorni a decorrere dalla data in cui le informazioni sono state fornite o messe a disposizione.
4. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura per modificare le informazioni anticipate sul carico di cui al paragrafo 2 e per invalidare le informazioni anticipate sul carico di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 83
Notifica dell'arrivo
1. Il trasportatore notifica l'arrivo del mezzo di trasporto che entra nel territorio doganale dell'Unione e delle spedizioni ivi contenute all'ufficio doganale di prima entrata effettivo.
2. In casi specifici in cui non tutti i dati relativi alle spedizioni possono essere ottenuti dal trasportatore, un trasportatore successivo o altre persone in possesso di tali dati e legittimate a fornirli possono essere tenuti a notificare l'arrivo delle spedizioni all'ufficio doganale di prima entrata effettivo.
3. Le informazioni sull'arrivo del mezzo di trasporto e delle spedizioni possono essere fornite alle autorità doganali o messe a loro disposizione attraverso mezzi diversi dal centro doganale digitale dell'UE. In tali casi le informazioni fornite o rese disponibili tramite questi altri mezzi sono trasferite al centro doganale digitale dell'UE.
4. Se l'arrivo del mezzo di trasporto e delle spedizioni ivi contenute non è contemplato dalla notifica di cui al paragrafo 1, Il trasportatore notifica esclusivamente l'arrivo delle merci che sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione per via marittima o aerea e che ai fini del trasporto rimangono a bordo dello stesso mezzo di trasporto nel territorio doganale delnel porto o nelldell'aeroporto in cui sono scaricate o trasbordate. [Em. 189]
5. In deroga al paragrafo 4, il trasportatore non notifica le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione che sono scaricate e ricaricate sullo stesso mezzo di trasporto durante il tragitto in questione per permettere di scaricare o caricare altre merci nello stesso porto o aeroporto.
6. Il trasportatore non scarica, nel territorio doganale dell'Unione, le merci per le quali non sono state fornite o messe a disposizione delle autorità doganali informazioni anticipate minime sulle merci, salvo qualora le autorità doganali abbiano chiesto al trasportatore di presentarle conformemente all'articolo 85.
7. In deroga al paragrafo 6, in caso di pericolo imminente che richieda lo scarico immediato della totalità o di una parte delle merci, le autorità doganali possono consentire al trasportatore di scaricare le merci.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento determinando i casi specifici di cui al paragrafo 2 e le altre persone che possono essere tenute a notificare l'arrivo delle spedizioni all'ufficio doganale di prima entrata effettivo.
9. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura relativa alla notifica di arrivo di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
9 bis. Fino alle date stabilite nel programma di lavoro di cui all'articolo 29, paragrafo 5, lettera b), una notifica di arrivo presentata e una presentazione in dogana di cui all'articolo 85, paragrafo 1, conformemente alle norme e ai requisiti in materia di dati previsti dal regolamento (UE) n. 952/2013 che si applicano ai sistemi elettronici che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, hanno sviluppato a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 sono considerate, rispettivamente, la notifica del mezzo di trasporto e delle spedizioni ivi contenute. [Em. 190]
Articolo 84
Trasporto fino al luogo appropriato
1. Il trasportatore che introduce le merci nel territorio doganale dell'Unione le trasporta senza indugio, seguendo la via indicata dalle autorità doganali e conformemente alle loro eventuali istruzioni, all'ufficio doganale designato dalle autorità doganali, o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato da dette autorità.
2. Qualora, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, i trasportatori non possano adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1, essi informano senza indugio le autorità doganali della situazione e dell'ubicazione precisa delle merci.
3. Le autorità doganali stabiliscono le misure da prendere per permettere la vigilanza doganale delle merci di cui al paragrafo 1, o della nave o dell'aeromobile e delle merci che si trovano a bordo nei casi di cui al paragrafo 2, e per garantire, all'occorrenza, che siano successivamente trasportate ad un ufficio doganale o in altro luogo da esse designato o autorizzato o in una zona franca.
4. L'introduzione delle merci in una zona franca viene effettuata direttamente, per via marittima o aerea, oppure, se per via terrestre, senza attraversamento di un'altra parte del territorio doganale dell'Unione, quando la zona franca è contigua alla frontiera terrestre tra uno Stato membro e un paese terzo.
5. L'autorità doganale può sottoporre a controlli doganali le merci che si trovano ancora al di fuori del territorio doganale dell'Unione, in seguito a un accordo concluso con il paese terzo interessato. Le autorità doganali trattano tali merci allo stesso modo delle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione.
6. In deroga ai paragrafi 1 e 2, norme speciali possono applicarsi alle merci trasportate nelle zone di frontiera o in gasdotti o via cavo, al traffico di importanza economica trascurabile o alle merci trasportate dai viaggiatori, sempre che la vigilanza doganale e le possibilità di controllo doganale non ne risultino compromesse.
7. Il paragrafo 1 non si applica ai mezzi di trasporto e alle merci in essi trasportate che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale dell'Unione senza fare scalo all'interno di tale territorio.
8. Gli articoli 83 e 85 non si applicano nei casi in cui le merci unionali che circolano senza che muti la loro posizione doganale a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, siano introdotte nel territorio doganale dell'Unione dopo essere uscite temporaneamente da tale territorio per via marittima o aerea essendo state trasportate in linea diretta, senza scalo fuori dal territorio doganale dell'Unione.
Articolo 85
Presentazione in dogana
1. Se le autorità doganali o altre normative applicate dalle autorità doganali lo richiedono, il trasportatore presenta in dogana le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione al loro arrivo all'ufficio doganale designato o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato dalle autorità doganali o nella zona franca.
2. Fatto salvo l'articolo 80, paragrafo 5, le autorità doganali chiedono al trasportatore di presentare le merci e di fornire le informazioni anticipate sulle merci di cui all'articolo 80, qualora tali informazioni non siano state fornite in una fase precedente. [Em. 191]
3. Le merci presentate in dogana non possono essere rimosse dal luogo in cui sono state presentate senza l'autorizzazione delle autorità doganali.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando le condizioni per stabilire e approvare i luoghi diversi dall'ufficio doganale designato di cui al paragrafo 1.
5. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, la procedura concernente la presentazione delle merci in dogana di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 86
Custodia temporanea delle merci
1. Le merci non unionali sono in custodia temporanea dal momento in cui il trasportatore ne notifica l'arrivo nel territorio doganale dell'Unione fino al momento in cui sono vincolate a un regime doganale o fino a quando le autorità doganali regolarizzano la loro situazione conformemente al paragrafo 6.
2. Le merci che arrivano nel territorio doganale in transito si trovano in custodia temporanea dopo essere state presentate all'ufficio doganale di destinazione nel territorio doganale dell'Unione conformemente alle norme che disciplinano il regime di transito di cui al titolo VIII, capo 2, fino a quando non sono vincolate a un altro regime doganale o fino a quando le autorità doganali non regolarizzano la loro situazione conformemente al paragrafo 6.
3. Le merci in custodia temporanea sono immagazzinate unicamente in depositi doganali o, ove giustificato, in altri luoghi designati o approvati dalle autorità doganali.
4. Il gestore del deposito doganale o della struttura di deposito per la custodia temporanea conserva le merci in custodia temporanea, ma non ne modifica né l'aspetto né le caratteristiche tecniche.
5. Le merci non unionali in custodia temporanea sono vincolate a un regime doganale entro tre90 giorni dalla notifica del loro arrivo o entro sei giorni dalla notifica del loro arrivo nel caso di un destinatario autorizzato di cui all'articolo 116, paragrafo 4, lettera b), a meno che le autorità doganali non richiedano che le merci siano presentate. In casi eccezionali tale termine può essere prorogato. [Em. 192]
6. Qualora, per un motivo debitamente giustificato, le merci non possano essere mantenute in custodia temporanea, le autorità doganali adottano senza indugio ogni misura necessaria per rimuovere tali merci conformemente al capo 4 del presente titolo.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le condizioni per designare o approvare i luoghi di cui al paragrafo 3 del presente articolo e i casi in cui i termini di cui al paragrafo 5 del presente articolo possono essere prorogati.
7 bis. Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, la dichiarazione di custodia temporanea è presentata in conformità delle norme e dei dati richiesti a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 e degli atti di esecuzione e delegati ivi previsti. [Em. 193]
Articolo 87
Disposizione transitoria relativa alle autorizzazioni per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea
Entro la data stabilita all'articolo 265, paragrafo3, le autorità doganali riesaminano le autorizzazioni per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea al fine di verificare se ai loro titolari possa essere concessa un'autorizzazione per il deposito doganale. In caso contrario, le autorizzazioni per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea sono revocate.
Capo 2
Immissione in libera pratica
Articolo 88
Ambito di applicazione e effetto
1. Le merci non unionali destinate ad essere immesse sul mercato dell'Unione o destinate all'uso o al consumo privato nell'ambito del territorio doganale dell'Unione sono vincolate al regime di immissione in libera pratica.
2. L'immissione in libera pratica non è considerata una prova di conformità con le altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali.
3. Le condizioni per vincolare le merci all'immissione in libera pratica sono le seguenti:
a) i dati richiesti sono stati forniti o messi a disposizione delle autorità doganali e comprendono almeno l'importatore responsabile delle merci, il venditore, l'acquirente, il fabbricante, il fornitore del prodotto se diverso dal fabbricante, l'operatore economico responsabile nell'Unione a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 e dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2023/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio(43), il valore, l'origine, la classificazione tariffaria e una descrizione delle merci, il riferimento unico della spedizione e la sua ubicazione, nonché l'elenco delle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali;
b) tutti i dazi all'importazione o gli altri oneri dovuti, compresi i dazi antidumping, i dazi compensativi o le misure di salvaguardia, sono pagati o garantiti, a meno che le merci siano oggetto di una richiesta di prelievo nell'ambito di un contingente tariffario o che l'importatore sia un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check");
c) le merci sono arrivate nel territorio doganale dell'Unione; e
d) le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare e modificare il presente regolamento determinando i dati forniti o messi a disposizione delle autorità doganali per il vincolo delle merci al regime di immissione in libera pratica di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo.
Articolo 89
Applicazione delle misure di politica commerciale al perfezionamento attivo e passivo
1. Qualora siano messi in libera pratica prodotti trasformati ottenuti nell'ambito del perfezionamento attivo e l'importo del dazio all'importazione sia calcolato conformemente all'articolo 168, paragrafo3, le misure di politica commerciale da applicare sono quelle relative all'immissione in libera pratica delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai rottami e ai residui.
3. Qualora siano messi in libera pratica prodotti trasformati ottenuti nell'ambito del perfezionamento attivo e l'importo del dazio all'importazione sia calcolato conformemente all'articolo 167, paragrafo 1, le misure di politica commerciale applicabili a tali merci si applicano solo se le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo sono soggette a dette misure.
4. Le misure di politica commerciale non si applicano ai prodotti trasformati immessi in libera pratica a seguito di perfezionamento passivo se:
a) i prodotti trasformati mantengono la loro origine unionale ai sensi dell'articolo 148;
b) il perfezionamento passivo comprende la riparazione, incluso il sistema degli scambi standard di cui all'articolo 143; oppure
c) il perfezionamento passivo interviene successivamente ad altre operazioni di perfezionamento ai sensi dell'articolo 139.
Capo 3
Esenzione dai dazi all'importazione
Articolo 90
Ambito di applicazione e effetto
1. Le merci non unionali che, dopo essere state inizialmente esportate come merci unionali dal territorio doganale dell'Unione, vi sono reintrodotte entro tre anni e sono dichiarate per l'immissione in libera pratica sono esentate dai dazi all'importazione, su richiesta della persona interessata.
Il primo comma si applica anche quando le merci in reintroduzione costituiscono soltanto una frazione delle merci precedentemente esportate fuori del territorio doganale dell'Unione.
2. Il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 può essere superato per tener conto di circostanze particolari.
3. Se, anteriormente alla loro esportazione dal territorio doganale dell'Unione, le merci in reintroduzione erano state immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all'importazione ridotto a causa di un particolare uso finale, l'esenzione di cui al paragrafo 1 è accordata soltanto se esse devono essere immesse in libera pratica per lo stesso uso finale.
Se l'uso finale per il quale le merci in questione devono essere immesse in libera pratica non è più lo stesso, l'importo del dazio all'importazione viene ridotto dell'importo eventualmente riscosso sulle merci all'atto della loro prima immissione in libera pratica. Se quest'ultimo importo è superiore a quello applicato all'immissione in libera pratica delle merci in reintroduzione, non viene concesso alcun rimborso.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano alle merci unionali che hanno perso la loro posizione doganale a norma dell'articolo 57 e che vengono successivamente immesse in libera pratica.
5. L'esenzione dai dazi all'importazione è concessa unicamente se le merci vengono reintrodotte nello stato in cui sono state esportate.
6. L'esenzione dai dazi all'importazione è accompagnata da informazioni attestanti che le condizioni per l'esenzione sono soddisfatte.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando i casi in cui le merci sono considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
8. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura relativa alla comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 91
Merci che beneficiano delle misure stabilite dalla politica agricola comune
1. L'esenzione dai dazi all'importazione di cui all'articolo 90 non è concessa per le merci beneficiarie di misure stabilite dalla politica agricola comune che ne comportino l'esportazione dal territorio doganale dell'Unione, salvo che sia altrimenti disposto in casi specifici.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando i casi specifici di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 92
Merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo
1. L'articolo 90 si applica ai prodotti trasformati inizialmente riesportati dal territorio doganale dell'Unione dopo essere stati vincolati al regime di perfezionamento attivo.
2. Su richiesta dell'importatore, che deve fornire le informazioni necessarie, l'importo dei dazi all'importazione sulle merci di cui al paragrafo 1 viene determinato a norma dell'articolo 168, paragrafo 3. La data di riesportazione è considerata come data di immissione in libera pratica.
3. L'esenzione dai dazi all'importazione di cui all'articolo 90 non è concessa per i prodotti trasformati che sono stati esportati a norma dell'articolo 109, paragrafo 2, lettera c), a meno che sia assicurato che le merci non saranno vincolate al regime di perfezionamento attivo.
Articolo 93
Prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare
1. Fatto salvo l'articolo 148, paragrafo1, beneficiano di un'esenzione dai dazi all'importazione in caso di immissione in libera pratica:
a) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare territoriale di un paese terzo unicamente da navi immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato;
b) i prodotti ottenuti a partire da prodotti di cui alla lettera a) a bordo di navi-officina che soddisfano le condizioni di cui alla medesima lettera a).
2. L'esenzione dai dazi all'importazione di cui al paragrafo 1 è sostenuta da prove che le condizioni definite in detto paragrafo sono rispettate.
3. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura per la fornitura delle prove di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Titolo VII
USCITA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE
Capo 1
Uscita delle merci e procedura di esportazione
Articolo 94
Uscita delle merci
1. Le merci possono uscire dal territorio doganale dell'Unione solo se l'esportatore o altre persone hanno fornito o messo a disposizione delle autorità doganali competenti le informazioni pre-partenza di cui all'articolo 95.
2. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme relative alle formalità da espletare prima dell'uscita e all'uscita delle merci. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 95
Informazioni pre-partenza
1. Gli esportatori che intendono fare uscire le merci dal territorio doganale dell'Unione forniscono informazioni pre-partenza minime entro un termine specifico prima che le merci escano dal territorio doganale dell'Unione.
2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 è oggetto di esonero:
a) per i mezzi di trasporto e le merci in essi trasportate che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale dell'Unione senza fare scalo all'interno di tale territorio, oppure
b) in altri casi specifici ove debitamente giustificato dal tipo di merci o traffico, oppure ove richiesto da accordi internazionali;
c) per le merci che circolano temporaneamente fuori dal territorio doganale dell'Unione conformemente all'articolo 58.
3. Le informazioni pre-partenza minime di cui al paragrafo 1 indicano se le merci sono:
a) merci unionali da vincolare al regime di esportazione;
b) merci unionali da vincolare al regime di perfezionamento passivo;
c) merci unionali da fare uscire dal territorio doganale dell'Unione dopo essere state vincolate al regime di uso finale;
d) merci unionali da fornire, esenti da IVA o da accise, come approvvigionamento di aeromobili o navi, indipendentemente dalla destinazione dell'aeromobile o della nave, per cui è necessaria una prova di tale approvvigionamento;
e) merci unionali da vincolare al regime di transito interno; oppure
f) merci non unionali da esportare dopo essere state in custodia temporanea o essere state vincolate a un regime doganale.
4. Il trasportatore può caricare, nel territorio doganale dell'Unione, solo le merci per le quali sono state fornite o messe a disposizione dell'ufficio doganale di uscita informazioni pre-partenza minime.
5. Il trasportatore porta fuori dal territorio doganale dell'Unione le merci alle stesse condizioni in cui si trovavano quando le informazioni pre-partenza sono state fornite o messe a disposizione.
6. Se l'esportatore non ha fornito le informazioni pre-partenza o le informazioni pre-partenza fornite non corrispondono alle merci in questione, il trasportatore le fornisce all'ufficio doganale di uscita entro un termine specifico, prima che le merci escano dal territorio doganale dell'Unione.
7. I dati necessari delle informazioni pre-partenza sono immediatamente fornite o messe a disposizione dell'ufficio doganale di uscita.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare o modificare il presente regolamento specificando:
a) le informazioni pre-partenza minime, tenendo conto del regime al quale le merci devono essere vincolate e del fatto che si tratti di merci unionali o non unionali;
b) il termine specifico di cui ai paragrafi 1 e 6, entro il quale le informazioni pre-partenza devono essere fornite o messe a disposizione prima che le merci escano dal territorio doganale dell'Unione tenendo conto del tipo di traffico e dei mezzi di trasporto;
c) i casi specifici in cui si deroga all'obbligo di fornire o mettere a disposizione informazioni pre-partenza di cui al paragrafo 2, lettera b);
d) le informazioni da comunicare sull'uscita delle merci cui al paragrafo 8.
9. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura relativa alla fornitura e al ricevimento delle informazioni pre-partenza e alla conferma di uscita di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
10. Fino alla data conclusiva stabilita all'articolo 265, paragrafo3, la dichiarazione sommaria di uscita, la dichiarazione di esportazione, la dichiarazione di riesportazione e la notifica di riesportazione sono considerate informazioni pre-partenza.
Articolo 96
Modifica e invalidamento delle informazioni pre-partenza
1. L'esportatore o il trasportatore possono modificare uno o più dati delle informazioni pre-partenza dopo che queste sono state fornite o messe a disposizione.
Non è possibile alcuna modifica dopo che le autorità doganali:
a) hanno informato che intendono procedere all'esame delle merci;
b) hanno stabilito che uno o più dati delle informazioni pre-partenza sono inesatte o incomplete;
c) hanno già concesso lo svincolo delle merci per l'uscita.
2. L'esportatore o il trasportatore invalida quanto prima le informazioni pre-partenza per le merci che non sono uscite dal territorio doganale dell'Unione. Le autorità doganali invalidano le informazioni pre-partenza relative a tali merci dopo che siano trascorsi 150 giorni dalla data in cui le informazioni sono state fornite o messe a disposizione.
3. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura per modificare le informazioni pre-partenza di cui al paragrafo 1, primo comma, e per invalidare le informazioni pre-partenza di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 97
Analisi dei rischi delle informazioni pre-partenza
1. Fatte salve le attività dell'Autorità doganale dell'UE di cui al titolo IV, l'ufficio doganale di esportazione garantisce, entro un termine specifico, che sia effettuata un'analisi dei rischi, principalmente a fini di sicurezza e, ove possibile, per altri fini, sulla base delle informazioni pre-partenza e di altre informazioni fornite o messe a disposizione attraverso il centro doganale digitale dell'UE e adotta le misure necessarie sulla base dei risultati di tale analisi dei rischi.
2. L'ufficio doganale responsabile del luogo in cui è stabilito l'esportatore può adottare le opportune misure di attenuazione, tra cui:
a) dare istruzione all'esportatore o al trasportatore di non caricare o trasportare le merci;
b) richiedere informazioni o azioni supplementari;
c) identificare le situazioni in cui può essere opportuno un intervento di un'altra autorità;
d) raccomandare il luogo e le misure più idonei per effettuare un controllo;
e) determinare il percorso da utilizzare e i termini da rispettare quando le merci devono uscire dal territorio doganale dell'Unione.
3. L'ufficio doganale di uscita effettua inoltre un'analisi dei rischi se il trasportatore fornisce le informazioni sulle merci a norma dell'articolo 95, paragrafo 6.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i termini entro i quali deve essere effettuata l'analisi dei rischi e devono essere adottate le misure necessarie basate sui risultati dell'analisi dei rischi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le misure di attenuazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 98
Presentazione e conferma dell'uscita
1. Se le informazioni pre-partenza non sono state fornite entro il termine specifico o se le autorità doganali o le altre normative applicate dalle autorità doganali lo richiedono, il trasportatore presenta le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione all'ufficio doganale di uscita prima della partenza.
2. Il trasportatore conferma alle autorità doganali l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione.
Articolo 99
Regime di esportazione
1. Le merci unionali e non unionali destinate ad uscire dal territorio doganale dell'Unione sono vincolate al regime di esportazione.
2. Le condizioni per vincolare le merci al regime di esportazione sono le seguenti:
a) le informazioni minime sono state fornite o messe a disposizione delle autorità doganali e devono comprendere almeno l'esportatore responsabile delle merci, il venditore, l'acquirente, il valore, l'origine, la classificazione tariffaria, la descrizione delle merci e la loro ubicazione;
b) i dazi all'esportazione o gli altri oneri dovuti sono pagati o garantiti; e
c) le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali.
3. Le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione sono soggette, se del caso, a quanto segue:
a) il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione;
b) il pagamento delle restituzioni all'esportazione;
c) le formalità previste dalle disposizioni vigenti per quanto riguarda altri oneri.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando i dati da fornire o da mettere a disposizione delle autorità doganali per vincolare le merci al regime di esportazione di cui al paragrafo 2, lettera a).
5. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura di rimborso dell'IVA alle persone fisiche non stabilite nell'Unione di cui al paragrafo 3, lettera b). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 100
Esenzione dai dazi all'esportazione per le merci unionali temporaneamente esportate
Fatto salvo l'articolo 140, le merci unionali che sono temporaneamente esportate dal territorio doganale dell'Unione beneficiano di un'esenzione dai dazi all'esportazione, subordinata alla reimportazione.
Titolo VIII
REGIMI SPECIALI
Capo 1
Disposizioni generali
Articolo 101
Ambito di applicazione
1. Le merci possono essere vincolate a una delle seguenti categorie di regimi speciali:
a) transito, che comprende il transito esterno e interno;
b) deposito, che comprende il deposito doganale e le zone franche;
c) uso particolare, che comprende l'ammissione temporanea e l'uso finale;
d) perfezionamento, che comprende il perfezionamento attivo e passivo.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare e modificare il presente regolamento determinando i dati forniti o messi a disposizione delle autorità doganali per il vincolo delle merci a regimi speciali.
Articolo 102
Autorizzazione
1. Gli importatori o gli esportatori che intendono vincolare le merci a un regime doganale speciale devono essere autorizzati dalle autorità doganali per quanto riguarda:
a) il ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo, di ammissione temporanea o di uso finale;
b) la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci, salvo nei casi in cui il gestore delle strutture di deposito sia l'autorità doganale.
L'autorizzazione stabilisce le condizioni per l'utilizzo di tali procedure o per la gestione di tali strutture di deposito.
2. Salvo altrimenti disposto, le autorità doganali concedono l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 soltanto quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il titolare dell'autorizzazione è stabilito nel territorio doganale dell'Unione, salvo se altrimenti previsto per l'ammissione temporanea o, in casi eccezionali, per i regimi di uso finale o di perfezionamento attivo;
b) il titolare dell'autorizzazione offre tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni; si ritiene che un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") soddisfi detta condizione se nell'autorizzazione di cui all'articolo 25 si tiene conto dell'attività relativa al regime speciale interessato;
c) se le autorità doganali lo hanno ritenuto necessario in quanto il titolare dell'autorizzazione non è un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check"), è fornita una garanzia per la potenziale obbligazione doganale o altri oneri relativi alle merci vincolate al regime speciale;
d) le autorità doganali possono garantire l'esercizio della vigilanza doganale senza dover introdurre misure amministrative che sono sproporzionate rispetto alle esigenze economiche in questione;
e) se l'autorizzazione riguarda l'ammissione temporanea, il titolare dell'autorizzazione utilizza o fa utilizzare le merci;
f) se l'autorizzazione riguarda il regime di perfezionamento, il titolare dell'autorizzazione effettua o fa effettuare operazioni di perfezionamento sulle merci;
g) gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione non vengono pregiudicati dall'autorizzazione per il regime di perfezionamento ("esame delle condizioni economiche").
3. Salvo se altrimenti giustificato dalla natura economica del perfezionamento, per valutare se la concessione di un'autorizzazione per un regime di perfezionamento attivo leda gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione, le autorità doganali che rilasciano l'autorizzazione, prima di adottare una decisione in merito, chiedono il parere dell'Autorità doganale dell'UE se:
a) il dazio all'importazione applicabile all'immissione in libera pratica dei prodotti trasformati è determinato in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, alla quantità, alla natura e all'origine delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo a norma dell'articolo 168, paragrafi 3 e 4; e
b) vi sono prove del fatto che gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione rischiano di essere pregiudicati. Si considera che tali prove sussistano se le merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo sarebbero oggetto di una misura di politica agricola, di un dazio anti-dumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se venissero immesse in libera pratica.
4. Per valutare se la concessione di un'autorizzazione per un regime di perfezionamento passivo incida negativamente sugli interessi essenziali dei produttori dell'Unione, le autorità doganali, prima di adottare una decisione in merito, chiedono il parere dell'Autorità doganale dell'UE qualora esistano prove che gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione delle merci ritenute sensibili rischiano di essere lesi e le merci non sono destinate ad essere riparate.
5. A seguito di una richiesta conformemente ai paragrafi 3 e 4, l'Autorità doganale dell'UE può formulare uno dei seguenti pareri:
a) la concessione dell'autorizzazione non lede gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione;
b) la concessione dell'autorizzazione lede gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione;
c) la concessione dell'autorizzazione per un quantitativo di merci debitamente comprovato e monitorato, definito nel parere, non lede gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione.
Il parere dell'Autorità doganale dell'UE è preso in considerazione dalle autorità doganali che rilasciano le autorizzazioni e da qualsiasi altra autorità doganale che si occupa di autorizzazioni analoghe. Le autorità doganali che rilasciano l'autorizzazione possono non tener conto del parere adottato dall'Autorità doganale dell'UE, purché motivino la loro decisione al riguardo.
6. Le autorità doganali che concedono l'autorizzazione forniscono o mettono a disposizione le autorizzazioni nel centro doganale digitale dell'UE. Se le autorizzazioni per i regimi speciali contengono informazioni commercialmente sensibili, l'accesso alle informazioni in esse contenute è limitato.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento specificando:
a) le eccezioni alle condizioni di cui al paragrafo 2;
b) i casi di cui al paragrafo 3 in cui la natura economica del perfezionamento giustifica che le autorità doganali valutino se la concessione di un'autorizzazione di perfezionamento attivo incida negativamente sugli interessi essenziali dei produttori dell'Unione senza il parere dell'Autorità doganale dell'UE;
c) l'elenco di merci ritenute sensibili di cui al paragrafo 4.
8. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione:
a) le norme procedurali per la concessione dell'autorizzazione per i regimi di cui al paragrafo 1;
b) le norme procedurali che consentono all'Autorità doganale dell'UE di formulare un parere; e
c) i quantitativi e le regole per il controllo della soglia di cui all'articolo 5.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
9. Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 1, si svolge a livello dell'Unione un esame delle condizioni economiche di cui al paragrafo 2, lettera f), organizzato dalla Commissione. Fino a tale data, qualunque riferimento al parere dell'Autorità doganale dell'UE a norma del presente capo rimanda all'esame a livello dell'Unione previsto al paragrafo 5 del presente articolo.
Articolo 103
Autorizzazioni con effetto retroattivo
1. Le autorità doganali concedono un'autorizzazione con effetto retroattivo quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) esistenza di un'esigenza economica certa;
b) non vi è stato alcun tentativo di frode relativamente alla domanda;
c) il richiedente ha dimostrato sulla base dei conti o delle scritture che:
i) tutti i requisiti del regime sono soddisfatti;
ii) se del caso, le merci possono essere individuate per il periodo considerato;
iii) tali conti o scritture consentono il controllo del regime;
d) possono essere espletate tutte le formalità necessarie a regolarizzare la situazione delle merci, compreso, se del caso, l'invalidamento dei dati storici interessati;
e) nessuna autorizzazione con effetto retroattivo è stata concessa al richiedente entro tre anni dalla data di accettazione della domanda;
f) il parere dell'Autorità doganale dell'UE non è necessario per valutare se la concessione dell'autorizzazione possa ledere gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione, tranne nel caso in cui una domanda riguardi il rinnovo di un'autorizzazione per lo stesso tipo di operazioni e di merci;
g) la domanda non riguarda la gestione delle strutture di deposito per il deposito doganale di merci;
h) quando una domanda riguarda il rinnovo di un'autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura, è presentata entro tre anni dalla scadenza dell'autorizzazione originale.
2. Le autorità doganali possono concedere un'autorizzazione con effetto retroattivo anche quando le merci vincolate a un regime doganale non sono più disponibili nel momento in cui la domanda per tale autorizzazione è stata accettata.
Articolo 104
Scritture
1. Il titolare dell'autorizzazione, l'importatore o l'esportatore e tutte le persone che svolgono un'attività che comporta il deposito, la lavorazione o la trasformazione delle merci, oppure la vendita o l'acquisto delle merci nelle zone franche, tengono delle scritture adeguate nella forma approvata dalle autorità doganali e le forniscono o le mettono a disposizione nel centro digitale doganale dell'UE.
Le scritture contengono le informazioni e le indicazioni che consentono alle autorità doganali di sorvegliare il regime in questione, in particolare per quanto riguarda l'identificazione, la posizione doganale e i movimenti delle merci vincolate a tale regime.
2. Si considera che un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") rispetti l'obbligo di cui al paragrafo 1.
Articolo 105
Appuramento di un regime speciale
1. Nei casi diversi dal regime di transito e fatta salva la vigilanza doganale in relazione all'uso finale di cui all'articolo 135, un regime speciale è appurato quando le merci vincolate a tale regime, o i prodotti trasformati, sono vincolati a un successivo regime doganale, sono usciti dal territorio doganale dell'Unione, sono stati distrutti e non restano i residui, o sono abbandonati allo Stato conformemente all'articolo78.
2. Le autorità doganali appurano il regime di transito quando sono in grado di stabilire, sulla base del raffronto fra i dati forniti o resi disponibili all'ufficio doganale di partenza e quelli forniti o resi disponibili all'ufficio doganale di destinazione, che il regime si è concluso regolarmente.
3. Le autorità doganali adottano tutte le misure necessarie a regolarizzare la situazione delle merci per le quali un regime non è stato appurato alle condizioni stabilite.
4. Salvo che sia altrimenti disposto, l'appuramento del regime ha luogo entro un dato termine.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento stabilendo il termine di cui al paragrafo 4.
6. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per l'appuramento di un regime speciale di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 106
Trasferimento di diritti e obblighi
1. Le autorità doganali possono autorizzare il titolare di un'autorizzazione per un regime speciale diverso dal transito a trasferire in tutto o in parte i suoi diritti e obblighi in relazione alle merci vincolate a tale regime speciale a un importatore o a un esportatore che soddisfi parimenti le condizioni per il regime in questione.
2. Il titolare dell'autorizzazione che trasferisce i propri diritti e obblighi informa le autorità doganali del trasferimento e dell'appuramento del regime, salvo se le autorità doganali hanno autorizzato anche l'importatore o l'esportatore al quale sono trasferiti i diritti e gli obblighi.
3. Se il trasferimento di diritti e obblighi coinvolge più di uno Stato membro, le autorità doganali che lo autorizzano consultano gli altri Stati membri interessati.
4. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per il trasferimento dei diritti e degli obblighi del titolare dell'autorizzazione per quanto riguarda le merci che sono state vincolate a un regime speciale diverso dal transito. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 107
Movimenti delle merci
1. In casi specifici gli importatori e gli esportatori possono fare circolare merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito o collocate in una zona franca tra una località e l'altra del territorio doganale dell'Unione.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento determinando i casi e le condizioni alle quali gli importatori e gli esportatori possono fare circolare le merci di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la circolazione delle merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito o collocate in una zona franca di cui all'articolo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 108
Forme di manipolazione usuali
1. Le merci vincolate al regime di deposito doganale o ad un regime di perfezionamento o collocate in una zona franca possono essere oggetto di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione, a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararle per la distribuzione o la rivendita.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando le manipolazioni usuali delle merci di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 109
Merci equivalenti
1. Le merci equivalenti consistono in merci unionali immagazzinate, utilizzate o trasformate al posto di merci vincolate a un regime speciale.
Nel quadro del regime di perfezionamento passivo le merci equivalenti consistono in merci non unionali trasformate al posto di merci unionali vincolate al regime di perfezionamento passivo.
Salvo che sia altrimenti disposto, le merci equivalenti presentano lo stesso codice di nomenclatura combinata a otto cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche delle merci che sostituiscono.
2. A condizione che sia garantito l'ordinato svolgimento del regime, in particolare per quanto attiene alla vigilanza doganale, le autorità doganali, su richiesta, autorizzano quanto segue:
a) l'uso di merci equivalenti nell'ambito di un regime di deposito doganale, di zone franche, di uso finale e di perfezionamento;
b) l'uso di merci equivalenti nell'ambito del regime di ammissione temporanea in casi specifici;
c) nel caso del regime di perfezionamento attivo, l'esportazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell'importazione delle merci che sostituiscono;
d) nel caso del regime di perfezionamento passivo, l'importazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell'esportazione delle merci che sostituiscono.
Si ritiene che un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") soddisfi la condizione relativa all'ordinato svolgimento del regime se nell'autorizzazione di cui all'articolo 25 si tiene conto dell'attività relativa all'uso delle merci equivalenti per il regime interessato.
3. L'uso di merci equivalenti non è autorizzato nei casi seguenti:
a) se unicamente le manipolazioni usuali quali definite all'articolo 108 sono effettuate in regime di perfezionamento attivo;
b) se un divieto di restituzione dei dazi all'importazione o di esenzione dagli stessi, si applica a merci non originarie utilizzate nella fabbricazione di prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo, per i quali è rilasciata o compilata una prova d'origine nel quadro di un accordo preferenziale tra l'Unione e alcuni paesi terzi o gruppi di paesi terzi;
c) se esso comporta un vantaggio ingiustificato a livello di dazi all'importazione o se previsto nella normativa dell'Unione.
4. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera c), e nel caso in cui i prodotti trasformati sarebbero soggetti a dazi all'esportazione se non fossero esportati nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, il titolare dell'autorizzazione presta una garanzia per assicurare il pagamento dei dazi all'esportazione qualora le merci non unionali non siano importate entro il periodo di cui all'articolo 138, paragrafo3.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento specificando:
a) le eccezioni di cui al paragrafo 1, terzo comma:
b) le condizioni in cui le merci equivalenti sono usate conformemente al paragrafo 2;
c) i casi specifici in cui merci equivalenti sono utilizzate nell'ambito del regime di ammissione temporanea di cui al paragrafo 2, lettera b);
d) i casi in cui l'uso di merci equivalenti non è autorizzato conformemente al paragrafo 3, lettera c).
6. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per l'uso di merci equivalenti autorizzato di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Capo 2
Transito
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 110
Ambito di applicazione
1. Le merci sono vincolate a un regime di transito al momento della loro entrata nel territorio doganale, a meno che non siano già state vincolate a un regime di transito di cui agli articoli 111 e 112 o siano vincolate a un altro regime doganale entro il termine di cui all'articolo 86, paragrafo 4.
2. Il titolare delle merci è considerato come l'importatore o l'esportatore delle stesse ed è tenuto al pagamento dei dazi doganali e delle altre imposte e tasse, salvo se le autorità doganali dispongano di dati relativi a un altro importatore o esportatore.
3. Le merci vincolate al regime di transito unionale restano vincolate a tale regime fino a quando non sono vincolate a un altro regime doganale.
Articolo 111
Transito esterno
1. Nel quadro del regime di transito esterno merci non unionali possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione senza essere soggette:
a) ai dazi all'importazione o ad altri oneri, compresi dazi antidumping, dazi compensativi o misure di salvaguardia;
b) alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione.
2. In casi specifici le merci unionali sono vincolate al regime di transito esterno.
3. La circolazione di cui al paragrafo 1 avviene secondo una delle seguenti modalità:
a) in base al regime di transito unionale esterno;
b) conformemente alla convenzione TIR, sempre che:
i) essa sia iniziata o debba concludersi fuori del territorio doganale dell'Unione;
ii) si effettui da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione con attraversamento del territorio di un paese terzo;
c) conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul, quando vi è un movimento di transito;
d) in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951 e al formulario UE 302;
e) nell'ambito del sistema postale, a norma degli atti dell'Unione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi in conformità a tali atti.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando i casi specifici in cui le merci unionali devono essere vincolate al regime di transito esterno.
5. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per applicare il paragrafo 3, lettere da b) a e), nel territorio doganale dell'Unione, tenendo conto delle esigenze dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 112
Transito interno
1. Nel quadro del regime di transito interno e alle condizioni di cui al paragrafo 2, merci unionali possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione attraversando un paese terzo senza che muti la loro posizione doganale.
2. La circolazione di cui al paragrafo 1 avviene secondo una delle seguenti modalità:
a) in base al regime di transito unionale interno, purché tale possibilità sia prevista da un accordo internazionale;
b) conformemente alla convenzione TIR;
c) conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul, quando vi è un movimento di transito;
d) in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951 e del formulario UE 302;
e) nell'ambito del sistema postale, a norma degli atti dell'Unione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi in conformità a tali atti.
3. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per applicare il paragrafo 2, lettere da b) a e), nel territorio doganale dell'Unione, tenendo conto delle esigenze dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 113
Territorio unico ai fini del transito
Se le merci sono spostate da un punto nel territorio doganale dell'Unione a un altro punto conformemente alla convenzione TIR, alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul, in base al formulario 302, al formulario UE 302 o nell'ambito del sistema postale, ai fini di tale trasporto si considera che il territorio doganale dell'Unione formi un territorio unico.
Articolo 114
Esclusione di persone dalle operazioni TIR
1. Se le autorità doganali di uno Stato membro decidono di escludere una persona dalle operazioni TIR a norma dell'articolo 38 della convenzione TIR, tale decisione si applica in tutto il territorio doganale dell'Unione e i carnet TIR presentati da tale persona non sono accettati in alcun ufficio doganale.
2. Uno Stato membro comunica la sua decisione di cui al paragrafo 1, insieme alla data di applicazione della stessa, agli altri Stati membri e alla Commissione nonché all'Autorità doganale dell'UE.
Articolo 115
Speditore autorizzato e destinatario autorizzato a fini TIR
1. Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona, denominata "destinatario autorizzato", a ricevere le merci in circolazione conformemente alla convenzione TIR in un luogo autorizzato, in modo che il regime sia concluso conformemente all'articolo 1, lettera d), della convenzione TIR.
2. Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona, denominata "speditore autorizzato", a spedire le merci destinate a essere messe in circolazione conformemente alla convenzione TIR in un luogo autorizzato, in modo che il regime sia avviato conformemente all'articolo 1, lettera c), della convenzione TIR.
Ai fini del primo comma, lo speditore autorizzato è autorizzato a utilizzare sigilli di modello speciale conformemente all'articolo 116, paragrafo 4, lettera c).
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando le condizioni per la concessione delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
Sezione 2
Transito unionale
Articolo 116
Obblighi del titolare del regime di transito unionale nonché del trasportatore e del destinatario di merci che circolano in regime di transito unionale
1. Il titolare del regime di transito unionale è tenuto a:
a) fornire dati che permettano alle autorità doganali di vigilare sulle merci, tra cui almeno l'identificazione delle merci vincolate a tale regime, il mezzo di trasporto, l'importatore o l'esportatore, la posizione doganale e i movimenti;
b) presentare le merci intatte e i dati richiesti all'ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e in conformità alle misure prese dalle autorità doganali per la loro identificazione;
c) rispettare le disposizioni doganali relative al regime; e
d) salvo che sia altrimenti disposto dalla normativa doganale, prestare una garanzia per assicurare il pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale o alle altre imposte che possono essere dovute in relazione alle merci.
2. Gli obblighi del titolare del regime sono soddisfatti e il regime di transito ha fine quando le merci vincolate a tale regime e le informazioni richieste sono a disposizione dell'ufficio doganale di destinazione conformemente alla normativa doganale.
3. Gli spedizionieri o i destinatari di merci che accettano le merci sapendo che esse circolano in regime di transito unionale sono anch'essi tenuti a presentarle intatte all'ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e conformemente alle misure adottate dalle autorità doganali per la loro identificazione.
4. Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una delle seguenti semplificazioni per quanto riguarda il vincolo delle merci al regime di transito unionale o l'appuramento di detto regime:
a) lo status di speditore autorizzato, che consente al titolare dell'autorizzazione di vincolare le merci al regime di transito unionale senza presentarle in dogana;
b) lo status di destinatario autorizzato, che consente al titolare dell'autorizzazione di ricevere le merci in circolazione in regime di transito unionale in un luogo autorizzato, per appurare il regime conformemente al paragrafo 2;
c) l'uso di sigilli di un modello particolare, quando è richiesto il suggellamento per assicurare l'individuazione delle merci vincolate al regime di transito unionale;
d) l'uso di un documento di trasporto elettronico per vincolare le merci al regime di transito unionale, purché contenga le informazioni necessarie e che queste siano a disposizione delle autorità doganali alla partenza e a destinazione per consentire la vigilanza doganale delle merci e l'appuramento del regime.
5. Le autorità doganali effettuano almeno ogni tre anni un monitoraggio approfondito delle attività degli speditori e dei destinatari autorizzati al fine di valutarne la conformità ai requisiti di autorizzazione.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente i requisiti in materia di dati di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e le condizioni per la concessione delle autorizzazioni di cui al paragrafo 4.
7. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali concernenti:
a) il vincolo delle merci al regime di transito unionale e l'appuramento di detto regime;
b) la gestione delle semplificazioni di cui al paragrafo 4;
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 117
Merci che attraversano il territorio di un paese terzo in regime di transito unionale esterno
1. Il regime di transito unionale esterno si applica alle merci che attraversano un paese terzo, sempre che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) tale possibilità sia prevista da un accordo internazionale;
b) il trasporto attraverso tale paese terzo si effettui in base ad un documento di trasporto unico emesso nel territorio doganale dell'Unione;
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), l'effetto del regime di transito unionale esterno è sospeso durante la permanenza delle merci fuori del territorio doganale dell'Unione.
3. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali in materia di vigilanza doganale delle merci che attraversano il territorio di un paese terzo in regime di transito unionale esterno. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Capo 3
Deposito
Sezione 1
Disposizioni comuni
Articolo 118
Ambito di applicazione
1. Nel quadro di un regime di deposito, merci non unionali possono essere immagazzinate nel territorio doganale dell'Unione senza essere soggette:
a) ai dazi all'importazione;
b) ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;
c) alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione.
2. Le condizioni per vincolare le merci al regime di deposito sono le seguenti:
a) i dati minimi sono stati forniti o messi a disposizione delle autorità doganali e devono comprendere almeno l'importatore responsabile delle merci, il fabbricante, il valore, l'origine, la classificazione tariffaria e una descrizione delle merci nonché l'elenco di altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, salvo altrimenti disposto; e
b) leè stata constatata la conformità delle merci sono conformi alle altre normative applicate dalle autorità doganali. [Em. 194]
3. Le merci unionali possono essere vincolate al regime di deposito doganale o di zona franca conformemente alle altre normative applicate dalle autorità doganali o al fine di beneficiare di una decisione che accorda il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione. Le merci unionali possono essere introdotte, immagazzinate, spostate, utilizzate, trasformate o consumate in un deposito doganale o in una zona franca. In questi casi le merci non sono considerate vincolate al regime di deposito.
4. L'importatore vincola le merci non unionali introdotte in un deposito doganale o in una zona franca al regime di deposito appropriato.
5. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura per il vincolo di merci unionali al regime di deposito doganale o di zona franca di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 119
Informazioni sul deposito
1. IlAl gestore di un deposito doganale o di una zona franca fornisceè richiesto di fornire alle autorità doganali o mettemettere loro a disposizione i dati minimi necessari per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il deposito delle merci ivi contenute, in particolare i dati di cui all'articolo 118, paragrafo 2, lettera a), la posizione doganale delle merci vincolate al regime di deposito e i successivi movimenti di tali merci. Una volta che le funzionalità del centro doganale digitale dell'UE di cui all'articolo 29 sono pienamente operative, al gestore è richiesto di rendere disponibili tali dati attraverso il centro doganale digitale dell'UE. [Em. 195]
2. Se l'importatore o il trasportatore ha già fornito o messo a disposizione, in tutto o in parte, le informazioni di cui al paragrafo 1, il gestore del deposito doganale o della zona franca collega le proprie informazioni supplementari a quelle dell'importatore o del trasportatore.
3. Il gestore non deve accettare merci per le quali le informazioni minime non sono state fornite alle autorità doganali o messe loro a disposizione.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261, per integrare il presente regolamento determinando le informazioni minime di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 120
Modifica e invalidamento delle informazioni sul deposito
1. Il gestore di un deposito doganale o di una zona franca può modificare una o più informazioni relative alle merci presenti nella sua struttura dopo che queste sono state fornite o messe a disposizione, a meno che le autorità doganali abbiano informato il gestore che intendono procedere all'esame delle merci o che hanno accertato che le informazioni relative alle merci sono inesatte.
2. L'importatore, il trasportatore o il gestore del deposito doganale o della zona franca invalidano quanto prima le informazioni sulle merci che non sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione. Le autorità doganali invalidano le informazioni relative a tali merci dopo 30 giorni dalla data in cui le informazioni sono state fornite o messe a disposizione.
Articolo 121
Durata di un regime di deposito
1. La durata di permanenza delle merci in un regime di deposito non è soggetta ad alcuna limitazione.
2. In circostanze eccezionali le autorità doganali possono stabilire un termine entro il quale un regime di deposito deve essere appurato in particolare quando il tipo e la natura delle merci possono, nel caso di deposito di lunga durata, costituire una minaccia per la salute umana, animale o vegetale, per la vita o per l'ambiente.
Sezione 2
Deposito doganale
Articolo 122
Magazzinaggio nei depositi doganali
1. Nel quadro del regime di deposito doganale merci non unionali possono essere collocate in locali o altri luoghi autorizzati per tale regime dalle autorità doganali e soggetti alla loro vigilanza ("depositi doganali").
2. I depositi doganali possono essere strutture utilizzabili da qualsiasi importatore per il magazzinaggio doganale di merci ("deposito doganale pubblico") oppure strutture destinate al magazzinaggio di merci importate dal titolare di un'autorizzazione per il deposito doganale ("deposito doganale privato").
Articolo 123
Autorizzazione per la gestione dei depositi doganali
1. Per la gestione di un deposito doganale è prescritta un'autorizzazione delle autorità doganali, salvo qualora il gestore del deposito doganale sia l'autorità doganale stessa. L'autorizzazione stabilisce le condizioni di gestione del deposito doganale.
2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa esclusivamente alle persone che soddisfano le condizioni seguenti:
a) sono stabilite nel territorio doganale dell'Unione;
b) offrono tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni;
c) si ritiene che un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") soddisfi detta condizione se nell'autorizzazione di cui all'articolo 25 si tiene conto della gestione del deposito doganale;
d) forniscono una garanzia per l'obbligazione doganale potenziale.
3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa soltanto se le autorità doganali possono garantire l'esercizio della vigilanza doganale senza dover introdurre misure amministrative sproporzionate rispetto alle esigenze economiche in questione.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando le condizioni per la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 124
Circolazione delle merci in deposito doganale
1. Le autorità doganali possono autorizzare il gestore di un deposito doganale a spostare merci alle seguenti condizioni:
a) la possibilità di spostare le merci è prevista nell'autorizzazione di deposito doganale;
b) il gestore del deposito doganale è un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check");
c) le informazioni sui movimenti sono registrate nelle scritture del gestore e fornite alle autorità doganali di partenza e di arrivo delle merci o messe a loro disposizione.
2. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura per la circolazione delle merci in deposito doganale di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 125
Trasformazione in un deposito doganale
Le autorità doganali possono autorizzare, quando esiste un'esigenza economica e sempre che la vigilanza doganale non venga compromessa, che la trasformazione di merci in deposito doganale che sono successivamente vincolate al regime di perfezionamento attivo o di uso finale abbia luogo in un deposito doganale, fatte salve le condizioni previste da tali regimi.
Articolo 126
Vigilanza doganale
Il titolare dell'autorizzazione è incaricato di garantire che le merci vincolate al regime di deposito doganale non siano sottratte alla vigilanza doganale.
Sezione 3
Zone franche
Articolo 127
Determinazione delle zone franche
1. Gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale dell'Unione a zona franca.
Per ogni zona franca, lo Stato membro stabilisce l'area interessata e i punti di entrata e di uscita.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sulle rispettive zone franche esistenti.
3. Le zone franche sono intercluse.
Il perimetro e i punti di entrata e di uscita delle zone franche sono sottoposti a vigilanza doganale.
4. Le persone, le merci e i mezzi di trasporto che entrano in una zona franca o ne escono possono essere sottoposti a controlli doganali.
Articolo 128
Costruzioni e attività nelle zone franche
1. La costruzione di qualsiasi immobile in una zona franca è subordinata all'approvazione preventiva delle autorità doganali.
2. Fatta salva la normativa doganale, in una zona franca è consentita qualsiasi attività industriale, commerciale o di servizi. L'esercizio di tali attività è preventivamente notificato alle autorità doganali.
3. Le autorità doganali possono vietare o limitare le attività di cui al paragrafo 2, tenuto conto della natura delle merci in questione o delle esigenze di vigilanza doganale o di sicurezza.
4. Le autorità doganali possono vietare l'esercizio di un'attività in una zona franca a persone che non offrano le necessarie garanzie di rispetto delle disposizioni doganali.
Articolo 129
Merci non unionali nelle zone franche
1. Durante la loro permanenza in una zona franca le merci non unionali possono essere immesse in libera pratica o essere vincolate al regime di perfezionamento attivo, di ammissione temporanea o di uso finale, alle condizioni stabilite per tali regimi.
In questi casi le merci non sono considerate vincolate al regime di zona franca.
2. Fatte salve le disposizioni applicabili alla consegna o al deposito di approvvigionamenti e nella misura in cui il regime considerato lo consenta, il paragrafo 1 non osta all'utilizzazione o al consumo delle merci che, in caso di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea, non sarebbero soggette all'applicazione di misure di dazi all'importazione stabilite dalle politiche agricole o commerciali comuni o a misure che vietano l'uso di tali merci nell'Unione.
Tale utilizzazione o consumo richiede che le informazioni appropriate siano fornite alle autorità doganali o messe a loro disposizione.
Articolo 130
Svincolo delle merci da una zona franca
Le merci possono uscire da una zona franca unicamente se sono state vincolate ad un altro regime doganale.
Articolo 131
Posizione doganale
1. Su richiesta della persona interessata, le autorità doganali determinano la posizione doganale di merci unionali delle seguenti merci:
a) merci unionali introdotte in una zona franca;
b) merci unionali che sono state oggetto di operazioni di perfezionamento all'interno di una zona franca;
c) merci immesse in libera pratica all'interno di una zona franca.
2. Se delle merci sono fatte uscire da una zona franca e sono introdotte in un'altra parte del territorio doganale dell'Unione, o vincolate a un regime doganale, esse sono considerate merci non unionali, a meno che la loro posizione doganale di merci unionali sia stata dimostrata.
3. Tuttavia, ai fini dell'applicazione dei dazi all'esportazione e delle licenze di esportazione o delle misure di controllo delle esportazioni stabilite dalle politiche commerciali o agricole comuni, le merci sono considerate merci unionali, a meno che non sia stato stabilito che esse non hanno la posizione doganale di merci unionali.
Capo 4
Uso particolare
Sezione 1
Ammissione temporanea
Articolo 132
Ambito di applicazione
1. Nel quadro del regime dell'ammissione temporanea merci non unionali destinate all'esportazione possono essere riservate a uso particolare nel territorio doganale dell'Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione e senza essere soggette:
a) ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;
b) alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione.
2. Il regime di ammissione temporanea può essere utilizzato unicamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le merci non siano destinate a subire modifiche, a eccezione del loro deprezzamento normale dovuto all'uso che ne è fatto;
b) sia possibile garantire l'identificazione delle merci vincolate al regime, salvo quando, tenuto conto della natura delle merci o dell'uso previsto, l'assenza di misure di identificazione non può dar adito a un'utilizzazione abusiva del regime oppure, nel caso di cui all'articolo 109, quando è possibile verificare se sono soddisfatte le condizioni previste per le merci equivalenti;
c) se richiesto, è stata concessa un'autorizzazione a norma dell'articolo102 e i dati minimi sono stati forniti o messi a disposizione delle autorità doganali prima dello svincolo delle merci e devono indicare almeno l'importatore responsabile delle merci, il valore, l'origine, la classificazione tariffaria, una descrizione delle merci e la loro utilizzazione prevista;
d) siano soddisfatti i requisiti relativi all'esenzione totale o parziale dai dazi stabiliti nella normativa doganale.
e) le merci sono arrivate nel territorio doganale dell'Unione;
f) leè stata constatata la conformità delle merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali. [Em. 196]
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento specificando:
a) l'uso particolare di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
b) i requisiti relativi all'esenzione totale dai dazi all'importazione di cui al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo.
Articolo 133
Periodo in cui le merci possono rimanere nel regime di ammissione temporanea
1. Le autorità doganali stabiliscono il periodo entro il quale le merci vincolate al regime di ammissione temporanea devono essere vincolate ad un successivo regime doganale. Tale periodo è sufficientemente lungo perché possa essere raggiunto l'obiettivo dell'uso autorizzato.
2. Il periodo massimo per il quale le merci possono rimanere vincolate al regime di ammissione temporanea per la stessa finalità e sotto la responsabilità dello stesso titolare dell'autorizzazione è di ventiquattro mesi, anche se il regime è stato appurato vincolando le merci ad un altro regime speciale e queste sono state poi nuovamente vincolate al regime di ammissione temporanea.
3. Quando, in circostanze eccezionali, l'uso autorizzato non può essere completato entro il periodo di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità doganali possono concedere una proroga di detto periodo, per un lasso di tempo ragionevole, su richiesta giustificata dell'importatore.
4. Il periodo globale durante il quale le merci possono rimanere in regime di ammissione temporanea non supera dieci anni, tranne in caso di un evento imprevedibile.
Articolo 134
Importo del dazio all'importazione in caso di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all'importazione
1. L'importo dei dazi all'importazione per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione è pari al 3 % dell'importo del dazio all'importazione che sarebbe stato dovuto per tali merci se esse fossero state immesse in libera pratica alla data in cui sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea.
Tale importo è dovuto per ogni mese o frazione di mese per cui le merci sono rimaste vincolate al regime dell'ammissione temporanea in esenzione parziale dal dazio all'importazione.
2. L'importo del dazio all'importazione non è superiore a quello che sarebbe stato dovuto se le merci in questione fossero state immesse in libera pratica alla data in cui sono state vincolate al regime di ammissione temporanea.
Sezione 2
Uso finale
Articolo 135
Regime di uso finale
1. Nel quadro del regime di uso finale le merci possono essere immesse in libera pratica in esenzione dal dazio o a un dazio ridotto previsto dalla normativa dell'Unione a condizione che l'importatore vincoli le merci a un uso particolare.
2. Le condizioni per vincolare le merci al regime di uso finale sono le seguenti:
a) ove richiesto, un'autorizzazione è stata concessa a norma dell'articolo 102;
b) i dati minimi sono stati forniti alle autorità doganali o messi a loro disposizione e devono indicare almeno l'importatore responsabile delle merci, il venditore, l'acquirente, il fabbricante, il fornitore del prodotto se diverso dal fabbricante, l'operatore economico responsabile nell'Unione a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 e dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2023/XXXX,(44) il valore, l'origine, la classificazione tariffaria e una descrizione delle merci, il riferimento unico della spedizione e la sua ubicazione, nonché l'elenco delle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali a tali merci;
c) tutti i dazi all'importazione o gli altri oneri dovuti, compresi i dazi antidumping, i dazi compensativi o le misure di salvaguardia, sono pagati o garantiti, salvo che le merci siano oggetto di una richiesta di prelievo da un contingente tariffario;
d) le merci sono arrivate nel territorio doganale dell'Unione;
e) le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali.
3. Quando le merci si trovano in una fase di produzione in cui solo l'uso finale previsto può essere realizzato in modo efficace sotto il profilo dei costi, le autorità doganali possono stabilire nell'autorizzazione le condizioni alle quali si ritiene che le merci siano state utilizzate ai fini stabiliti nella normativa dell'Unione che stabilisce l'esenzione dai dazi o il dazio ridotto.
4. Quando le merci si prestano a un uso ripetuto e le autorità doganali lo ritengono opportuno al fine di evitare abusi, la vigilanza doganale continua per un periodo non superiore a due anni dopo la data del primo uso ai fini stabiliti nella legislazione dell'Unione che stabilisce l'esenzione dai dazi o il dazio ridotto.
5. La vigilanza doganale nell'ambito del regime dell'uso finale cessa in uno dei seguenti casi:
a) quando le merci sono state utilizzate ai fini stabiliti nella normativa dell'Unione che stabilisce l'esenzione dai dazi o il dazio ridotto;
b) quando le merci sono uscite dal territorio doganale dell'Unione, sono state distrutte o abbandonate allo Stato;
c) quando le merci sono state utilizzate a fini diversi da quelli indicati nella normativa dell'Unione che stabilisce l'esenzione dai dazi o il dazio ridotto e sono stati pagati i dazi all'importazione applicabili.
6. Allorché è richiesto un tasso di rendimento, l'articolo 136 si applica al regime di uso finale.
7. I cascami e i rottami risultanti dal processo di lavorazione o di trasformazione della merce secondo l'uso finale previsto nonché le perdite di sostanze per cause naturali sono considerati merci assegnate a un uso finale.
8. I cascami e i rottami risultanti dalla distruzione di merci vincolate al regime di uso finale sono considerati vincolati al regime di deposito doganale.
Capo 5
Perfezionamento
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 136
Tasso di rendimento
Salvo nel caso in cui un tasso di rendimento sia stato specificato nella normativa dell'Unione relativa a settori specifici, le autorità doganali stabiliscono il tasso di rendimento o il tasso medio di rendimento dell'operazione di perfezionamento o, se del caso, le modalità di determinazione di tale tasso.
Il tasso di rendimento o il tasso medio di rendimento sono determinati in base alle effettive circostanze in cui si effettuano o devono essere effettuate le operazioni di perfezionamento. Tale tasso può, se del caso, essere adeguato conformemente all'articolo 10.
Sezione 2
Perfezionamento attivo
Articolo 137
Ambito di applicazione
1. Fatto salvo l'articolo 109, nel quadro del regime di perfezionamento attivo merci non unionali possono essere utilizzate nel territorio doganale dell'Unione in una o più operazioni di perfezionamento senza essere soggette:
a) ai dazi all'importazione o ad altri oneri, compresi dazi antidumping, dazi compensativi o misure di salvaguardia;
b) alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione.
2. Le condizioni per vincolare le merci al regime di perfezionamento attivo sono le seguenti:
a) ove richiesto, un'autorizzazione è stata concessa a norma dell'articolo 102 per uno degli usi di cui al paragrafo 3 del presente articolo;
b) i dati minimi sono stati forniti o messi a disposizione delle autorità doganali e devono comprendere almeno l'importatore responsabile delle merci, il venditore, l'acquirente, il fabbricante, il valore, l'origine, la classificazione tariffaria e una descrizione delle merci e della loro ubicazione nonché l'elenco di altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali;
c) le merci sono arrivate nel territorio doganale dell'Unione.
3. Gli importatori possono utilizzare il regime di perfezionamento attivo per le seguenti operazioni:
a) riparare le merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo;
b) distruggere le merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo;
c) ottenere prodotti trasformati in cui le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo possono essere identificate, fatto salvo l'uso di accessori per la produzione;
d) effettuare operazioni sulle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo per garantire la loro conformità a requisiti tecnici per l'immissione in libera pratica;
e) sottoporre le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo a manipolazioni usuali in conformità all'articolo 108;
f) ottenere prodotti trasformati con merci equivalenti a quelle vincolate al regime di perfezionamento attivo in conformità all'articolo 109.
Articolo 138
Periodo per l'appuramento
1. Le autorità doganali stabiliscono il periodo entro il quale il regime di perfezionamento attivo deve essere appurato in conformità all'articolo 105.
Tale periodo decorre dalla data in cui le merci non unionali sono vincolate al regime e tiene conto del tempo necessario per effettuare le operazioni di perfezionamento e per appurare il regime.
2. Le autorità doganali possono concedere, su richiesta debitamente giustificata del titolare dell'autorizzazione, una proroga di durata ragionevole del periodo stabilito a norma del paragrafo 1.
L'autorizzazione può specificare che un periodo con decorrenza nel corso di un mese, trimestre o semestre scada l'ultimo giorno, rispettivamente, del mese, trimestre o semestre successivo.
3. In caso di esportazione anticipata a norma dell'articolo 109, paragrafo 2, lettera c), l'autorizzazione stabilisce il periodo entro cui le merci non unionali sono dichiarate per il regime di perfezionamento attivo, tenuto conto del tempo necessario per l'approvvigionamento e il trasporto nel territorio doganale dell'Unione.
Il periodo di cui al primo comma è fissato in mesi e non supera sei mesi. Esso decorre dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione dei prodotti trasformati ottenuti dalle corrispondenti merci equivalenti.
4. Su richiesta del titolare dell'autorizzazione, il periodo di sei mesi di cui al paragrafo 3 può essere prorogato, anche dopo la sua scadenza, purché il periodo complessivo non superi 12 mesi.
Articolo 139
Esportazione temporanea per perfezionamento complementare
Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare che una parte o la totalità delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, o dei prodotti trasformati, sia oggetto di esportazione temporanea a fini di perfezionamento complementare fuori del territorio doganale dell'Unione, alle condizioni stabilite per il regime di perfezionamento passivo.
Sezione 3
Perfezionamento passivo
Articolo 140
Ambito di applicazione
1. Nel quadro del regime di perfezionamento passivo merci unionali possono essere temporaneamente esportate dal territorio doganale dell'Unione per essere sottoposte a operazioni di perfezionamento. I prodotti trasformati risultanti da tali merci possono essere immessi in libera pratica in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione su richiesta del titolare dell'autorizzazione o di qualsiasi altra persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione, purché essa abbia ottenuto il consenso del titolare dell'autorizzazione e le condizioni di quest'ultima siano soddisfatte.
2. Le condizioni per vincolare le merci al perfezionamento passivo sono le seguenti:
a) ove richiesto, un'autorizzazione è stata concessa a norma dell'articolo 102 e del presente articolo;
b) i dati minimi sono stati forniti o messi a disposizione delle autorità doganali e devono comprendere almeno l'esportatore responsabile delle merci, il venditore, l'acquirente, il valore, l'origine, la classificazione tariffaria e una descrizione delle merci;
c) i dazi all'esportazione o gli altri oneri dovuti sono pagati o garantiti;
d) le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali.
3. Le autorità doganali non concedono un'autorizzazione per un regime di perfezionamento passivo per le seguenti merci unionali:
a) merci la cui esportazione dia luogo a un rimborso o a uno sgravio dei dazi all'importazione;
b) merci che, prima della loro esportazione, siano state immesse in libera pratica in esenzione dai dazi o a dazio ridotto a causa del loro uso finale, fintantoché le finalità di tale uso non siano realizzate, a meno che tali merci non debbano essere sottoposte a operazioni di riparazione;
c) merci la cui esportazione dia luogo alla concessione di restituzioni all'esportazione;
d) merci per le quali sia concesso, nel quadro della politica agricola comune, un vantaggio finanziario diverso dalle restituzioni di cui alla lettera c), a causa della loro esportazione.
4. Le autorità doganali stabiliscono il periodo entro il quale le merci temporaneamente esportate devono essere reimportate nel territorio doganale dell'Unione sotto forma di prodotti trasformati e immesse in libera pratica, al fine di poter beneficiare dell'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione. Esse possono concedere una proroga, di durata ragionevole, di detto periodo su richiesta giustificata del titolare dell'autorizzazione.
Articolo 141
Riparazione o sostituzione gratuita di merci
1. Quando è comprovato, con soddisfazione delle autorità doganali, che la riparazione o la sostituzione delle merci è stata effettuata gratuitamente in base a un'obbligazione contrattuale o legale di garanzia, oppure a causa dell'esistenza di un difetto materiale o di fabbricazione, o ancora a motivo del fatto che le merci non rispondevano alle specifiche richieste dal compratore al venditore delle stesse, le merci possono beneficiare di un'esenzione totale dai dazi all'importazione.
2. Il paragrafo 1 non si applica quando sia stato tenuto conto del difetto materiale o di fabbricazione delle merci al momento della loro prima immissione in libera pratica.
Articolo 142
Merci riparate o modificate nell'ambito di accordi internazionali
1. L'esenzione totale dai dazi all'importazione è concessa ai prodotti trasformati risultanti dalle merci vincolate al regime di perfezionamento passivo, quando è comprovato, con soddisfazione delle autorità doganali, che:
a) tali merci sono state riparate o modificate in un paese terzo con il quale l'Unione ha concluso un accordo internazionale che contempla tale esenzione, e
b) le condizioni per l'esenzione dai dazi all'importazione stabilite nell'accordo di cui alla lettera a) sono soddisfatte.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti trasformati risultanti dalle merci equivalenti di cui all'articolo 109 e ai prodotti di sostituzione di cui agli articoli 143 e 144.
Articolo 143
Sistema degli scambi standard
1. Nel quadro del sistema degli scambi standard un prodotto importato ("prodotto di sostituzione") può sostituire, a norma dei paragrafi da 2 a 5, un prodotto trasformato.
2. Le autorità doganali consentono, su richiesta, il ricorso al sistema degli scambi standard quando l'operazione di perfezionamento consiste nella riparazione di merci unionali difettose diverse da quelle soggette alle misure stabilite dalla politica agricola comune o ai regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.
3. I prodotti di sostituzione devono avere lo stesso codice di nomenclatura combinata a otto cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche che avrebbero avuto le merci difettose se avessero subito la riparazione.
4. Se le merci difettose sono state utilizzate prima dell'esportazione, anche i prodotti di sostituzione devono essere già stati utilizzati.
Tuttavia le autorità doganali non esigono il requisito di cui al primo comma se il prodotto di sostituzione è stato fornito gratuitamente, in base ad un'obbligazione contrattuale o legale di garanzia oppure a causa dell'esistenza di un difetto di materiale o di fabbricazione.
5. Le disposizioni applicabili ai prodotti trasformati si applicano anche ai prodotti di sostituzione.
Articolo 144
Importazione anticipata di prodotti di sostituzione
1. Le autorità doganali consentono, alle condizioni da loro stabilite e su richiesta dell'interessato, che i prodotti di sostituzione siano importati prima dell'esportazione delle merci difettose.
L'importazione anticipata di un prodotto di sostituzione comporta la costituzione di una garanzia a copertura dell'importo del dazio all'importazione che sarebbe dovuto se le merci difettose non fossero esportate a norma del paragrafo 2.
2. Le merci difettose sono esportate entro due mesi dalla data di accettazione da parte delle autorità doganali della dichiarazione per l'immissione in libera pratica dei prodotti di sostituzione.
3. Quando, in circostanze eccezionali, le merci difettose non possono essere esportate entro il termine di cui al paragrafo 2, le autorità doganali possono concedere una proroga, di durata ragionevole, di tale termine, su richiesta giustificata del titolare dell'autorizzazione.
Titolo IX
CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA, ORIGINE E VALORE DELLE MERCI
Capo 1
Tariffa doganale comune e classificazione tariffaria delle merci
Articolo 145
Tariffa doganale comune e sorveglianza doganale
1. I dazi all'importazione e all'esportazione dovuti sono basati sulla tariffa doganale comune.
Le altre misure stabilite da disposizioni dell'Unione specifiche nel quadro degli scambi di merci sono applicate, se del caso, in base alla classificazione tariffaria delle merci in questione.
2. La tariffa doganale comune comprende tutti gli elementi seguenti:
a) la nomenclatura combinata delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio;
b) qualsiasi altra nomenclatura che riprenda, totalmente o in parte, la nomenclatura combinata o che vi aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie nell'ambito degli scambi di merci;
c) i dazi convenzionali o autonomi normali applicabili alle merci contemplate dalla nomenclatura combinata;
d) le misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che l'Unione ha concluso con alcuni paesi terzi o gruppi di paesi terzi;
e) le misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione a favore di taluni paesi terzi o gruppi di paesi terzi;
f) le misure autonome che prevedono la riduzione o l'esenzione per i dazi su talune merci;
g) il trattamento tariffario favorevole specificato per talune merci, a motivo della loro natura o del loro uso finale, nel quadro delle misure di cui alle lettere da c) a f) o h);
h) le altre misure previste dalle normative agricola o commerciale o da altre normative dell'Unione basate sulla classificazione tariffaria delle merci, in particolare i dazi antidumping provvisori o definitivi, i dazi compensativi o le misure di salvaguardia.
3. Quando le merci interessate soddisfano le condizioni previste nelle misure di cui al paragrafo 2, lettere da d) a g), tali misure possono essere applicate in luogo di quelle di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo. Tali misure possono essere applicate retroattivamente, a condizione che siano rispettati i termini e le condizioni stabiliti dalla pertinente misura o dal presente regolamento e che:
a) per quanto riguarda le misure di cui alle lettere d) ed e), esse prevedano tale applicazione retroattiva;
b) per quanto riguarda le misure di cui alla lettera d), anche il paese terzo o il gruppo di paesi terzi consenta tale applicazione retroattiva.
4. Quando l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 2, lettere da d) a g), o l'esenzione dalle misure di cui alla lettera h) è limitata a un determinato volume di importazioni o esportazioni, per i contingenti tariffari o altri contingenti tale applicazione o esenzione cessa non appena viene raggiunto il volume di importazioni o esportazioni specificato.
Per i massimali tariffari tale applicazione cessa in virtù di un atto giuridico dell'Unione.
5. Le autorità doganali rifiutano l'applicazione del trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza se stabiliscono, sulla base di dati pertinenti e oggettivi, che la vendita a distanza di beni importati da paesi terzi era destinata a persone diverse da quelle di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva IVA.
6. La Commissione può sottoporre a sorveglianza doganale l'immissione in libera pratica, l'esportazione e il vincolo a determinati regimi speciali di merci ai fini di cui all'articolo 31, paragrafo 4.
7. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure riguardanti la gestione uniforme dei contingenti tariffari e di altri contingenti e dei massimali tariffari e di altri massimali di cui al paragrafo 4, e la gestione della sorveglianza doganale di cui al paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 146
Classificazione tariffaria delle merci
1. Per l'applicazione della tariffa doganale comune, la classificazione tariffaria delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata in cui le merci in questione devono essere classificate.
2. Per l'applicazione delle misure non tariffarie, la classificazione tariffaria delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata, o di qualsiasi altra nomenclatura che sia istituita da disposizioni dell'Unione e che riprenda, totalmente o in parte, la nomenclatura combinata o che preveda ulteriori suddivisioni della stessa, in cui le merci in questione devono essere classificate.
3. La sottovoce o ulteriore suddivisione determinata a norma dei paragrafi 1 e 2 è utilizzata ai fini dell'applicazione delle misure connesse a tale sottovoce.
4. La Commissione può determinare, mediante atti di esecuzione, la classificazione tariffaria delle merci conformemente ai paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati dalla necessità di assicurare rapidamente l'applicazione corretta ed uniforme della nomenclatura combinata, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 262, paragrafo 5.
Capo 2
Origine delle merci
Articolo 147
Origine non preferenziale
Le norme per la determinazione dell'origine non preferenziale delle merci di cui agli articoli 148 e 149 sono utilizzate ai fini dell'applicazione:
a) della tariffa doganale comune, escluse le misure di cui all'articolo 145, paragrafo 2, lettere (d) ed (e);
b) delle misure, diverse da quelle tariffarie, stabilite da disposizioni dell'Unione specifiche nel quadro degli scambi di merci; e
c) delle altre misure dell'Unione relative all'origine delle merci.
Articolo 148
Acquisizione dell'origine
1. Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.
2. Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 261, atti delegati a integrazione del presente regolamento che stabiliscano le norme in base alle quali si considera che le merci per cui è richiesta la determinazione dell'origine non preferenziale ai fini dell'applicazione delle misure dell'Unione di cui all'articolo 147 siano interamente ottenute in un unico paese o territorio o che abbiano subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione in un paese o territorio, conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Articolo 149
Prova dell'origine non preferenziale
1. Se l'importatore ha indicato l'origine delle merci ai sensi della normativa doganale, le autorità doganali possono esigere una prova dell'origine delle merci.
2. Se la prova dell'origine delle merci è fornita ai sensi della normativa doganale o di un'altra specifica normativa dell'Unione, le autorità doganali possono richiedere, in caso di ragionevoli dubbi, qualsiasi altra prova complementare necessaria per accertarsi che l'indicazione dell'origine sia conforme alle norme stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione.
3. Qualora le esigenze del commercio lo richiedano, un documento che prova l'origine può essere rilasciato nell'Unione conformemente alle norme di origine in vigore nel paese o nel territorio di destinazione o ad altri metodi di individuazione del paese in cui le merci sono state interamente ottenute o in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale.
4. Se l'importatore ha scelto di applicare il trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza di cui all'articolo 156, paragrafo 2, le autorità doganali non impongono all'importatore di provare l'origine delle merci.
5. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la fornitura e la verifica della prova dell'origine. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 150
Origine preferenziale delle merci
1. Per beneficiare delle misure di cui all'articolo 145, paragrafo 2, lettere d) ed e), o delle misure preferenziali non tariffarie, le merci devono rispettare le norme sull'origine preferenziale di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi che l'Unione ha concluso con alcuni paesi terzi o con gruppi di tali paesi, le norme sull'origine preferenziale sono stabilite da tali accordi.
3. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione nei confronti di alcuni paesi terzi o di gruppi di tali paesi, diversi da quelli di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme sull'origine preferenziale. Tali norme sono basate sul criterio secondo cui le merci sono interamente ottenute o sul criterio secondo cui le merci risultano da sufficiente lavorazione o trasformazione.
4. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali applicabili agli scambi commerciali tra il territorio doganale dell'Unione e Ceuta e Melilla, contenute nel protocollo n. 2 dell'atto di adesione del 1985, le norme sull'origine preferenziale sono adottate ai sensi dell'articolo 9 di tale protocollo.
5. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi preferenziali a favore dei paesi e territori d'oltremare associati all'Unione, le norme sull'origine preferenziale sono adottate ai sensi dell'articolo 203 TFUE.
6. Per talune merci la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di un paese o territorio beneficiario, concedere a tale paese o territorio una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al paragrafo 3.
La deroga temporanea deve essere giustificata da uno dei seguenti motivi:
a) fattori interni o esterni privano temporaneamente il paese o territorio beneficiario della capacità di conformarsi alle norme sull'origine preferenziale;
b) il paese o territorio beneficiario necessita di tempo per prepararsi a conformarsi a tali norme.
7. La richiesta di deroga è presentata per iscritto alla Commissione dal paese o territorio beneficiario interessato. La richiesta indica i motivi di cui al secondo comma che giustificano la deroga ed è corredata di un'idonea documentazione.
8. La deroga temporanea è limitata alla durata degli effetti dei fattori interni o esterni che la giustificano o al periodo di tempo necessario al paese o territorio beneficiario per conformarsi alle norme.
9. Se la deroga è concessa, il paese o territorio beneficiario interessato trasmette alla Commissione le informazioni prescritte riguardanti l'uso della deroga stessa e la gestione dei quantitativi per cui essa è stata accordata.
10. Se ha scelto di applicare il trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza, l'importatore non può beneficiare delle misure di cui all'articolo 145, paragrafo 2, lettere d) ed e), o di misure preferenziali non tariffarie.
11. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione:
a) le norme procedurali sull'origine preferenziale delle merci ai fini delle misure di cui al paragrafo 1;
b) una misura intesa a concedere a un paese o territorio beneficiario la deroga temporanea di cui al paragrafo 6.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 151
Determinazione dell'origine di merci specifiche
La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, misure per determinare l'origine di merci specifiche conformemente alle norme d'origine applicabili alle merci in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza inerenti a tali misure, debitamente giustificati dalla necessità di assicurare rapidamente l'applicazione corretta e uniforme delle norme di origine, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 262, paragrafo 5.
Capo 3
Valore in dogana delle merci
Articolo 152
Ambito di applicazione
Il valore in dogana delle merci ai fini dell'applicazione della tariffa doganale comune e delle misure non tariffarie stabilite da disposizioni dell'Unione specifiche nel quadro degli scambi di merci è determinato a norma degli articoli 153 e 157.
Articolo 153
Metodo di determinazione del valore in dogana basato sul valore di transazione
1. La base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, adeguato conformemente agli articoli 154 e 155.
2. Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dal compratore a una terza parte, a beneficio del venditore, per le merci importate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate.
3. Il valore di transazione si applica purché ricorrano tutte le condizioni seguenti:
a) non esistano restrizioni per la cessione o per l'utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre a una qualsiasi delle seguenti:
i) restrizioni imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nell'Unione;
ii) limitazioni dell'area geografica nella quale le merci possono essere rivendute;
iii) restrizioni che non intaccano sostanzialmente il valore in dogana delle merci;
b) la vendita o il prezzo non siano subordinati a condizioni o prestazioni per le quali non possa essere determinato un valore in relazione alle merci da valutare;
c) nessuna parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operato un appropriato adeguamento;
d) il compratore e il venditore non siano collegati o la relazione non abbia influenzato il prezzo.
4. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la determinazione del valore in dogana conformemente ai paragrafi 1 e 2, comprese quelle per adeguare il prezzo effettivamente pagato o da pagare, e per l'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 154
Elementi del valore di transazione
1. Per determinare il valore in dogana ai sensi dell'articolo 153 il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate è integrato da:
a) i seguenti elementi, nella misura in cui sono a carico del compratore ma non inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci:
i) le commissioni e le spese di mediazione, fatta eccezione per le commissioni di acquisto;
ii) il costo dei contenitori considerati, ai fini doganali, come formanti un tutto unico con la merce; e
iii) il costo dell'imballaggio comprendente sia la manodopera sia i materiali;
b) il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, qualora questi siano forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto e siano utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare:
i) materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate;
ii) utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate;
iii) materie consumate durante la produzione delle merci importate; e
iv) i lavori di ingegneria, di sviluppo, d'arte e di design, i piani e gli schizzi eseguiti in un paese non membro dell'Unione e necessari per produrre le merci importate;
c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;
d) il valore di tutte le quote dei proventi di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o utilizzo delle merci importate spettanti, direttamente o indirettamente, al venditore; e
e) le seguenti spese fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione:
i) le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate; e
ii) le spese di carico e movimentazione connesse al trasporto delle merci importate.
2. Le aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare a norma del paragrafo 1 sono effettuate esclusivamente sulla base di dati oggettivi e quantificabili.
3. In sede di determinazione del valore in dogana sono addizionati al prezzo effettivamente pagato o da pagare solo ed esclusivamente gli elementi previsti dal presente articolo.
4. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la determinazione del valore in dogana conformemente al presente articolo, comprese quelle per adeguare il prezzo effettivamente pagato o da pagare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 155
Elementi da non includere nel valore in dogana
1. Per la determinazione del valore in dogana ai sensi dell'articolo 153 non si devono includere:
a) le spese di trasporto delle merci importate dopo il loro ingresso nel territorio doganale dell'Unione;
b) le spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziati dopo l'ingresso nel territorio doganale dell'Unione delle merci importate, ad esempio impianti, macchinari o materiale industriale;
c) gli interessi conseguenti a un accordo di finanziamento concluso dal compratore e relativo all'acquisto di merci importate, indipendentemente dalla circostanza che il finanziamento sia garantito dal venditore o da un'altra persona, sempre che l'accordo di finanziamento considerato sia stato fatto per iscritto e, su richiesta, il compratore possa dimostrare che le seguenti condizioni sono soddisfatte:
i) le merci sono effettivamente vendute al prezzo dichiarato come prezzo effettivamente pagato o da pagare;
ii) il tasso dell'interesse richiesto non è superiore al livello al momento comunemente praticato per transazioni del genere nel paese dove è stato garantito il finanziamento;
d) le spese relative al diritto di riproduzione nell'Unione delle merci importate; le commissioni di acquisto;
e) i dazi all'importazione e gli altri oneri da pagare nell'Unione a motivo dell'importazione o della vendita delle merci;
f) fatto salvo l'articolo 154, paragrafo 1, lettera c), i pagamenti effettuati dal compratore come contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle merci importate, se tali pagamenti non costituiscono una condizione per la vendita per l'esportazione delle merci verso l'Unione.
2. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la determinazione del valore in dogana conformemente al presente articolo, comprese quelle per adeguare il prezzo effettivamente pagato o da pagare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 156
Semplificazioni
1. Le autorità doganali possono autorizzare su richiesta la determinazione dei seguenti importi sulla base di criteri specifici, se non sono quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione doganale:
a) gli importi che devono essere inclusi nel valore in dogana conformemente all'articolo 153, paragrafo 2); e
b) gli importi di cui agli articoli 154 e 155.
2. Se l'importatore ha scelto di applicare il trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza, l'articolo 155, paragrafo 1, lettera a), non si applica e le spese di trasporto delle merci importate fino al luogo di introduzione delle stesse nel territorio doganale dell'Unione e le spese di trasporto dopo il loro ingresso in tale territorio sono incluse nel valore in dogana.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando le condizioni per la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1.
Articolo 157
Metodi secondari di determinazione del valore in dogana
1. Quando il valore in dogana delle merci non può essere determinato a norma dell'articolo 153, si prendono in considerazione, nell'ordine, le lettere da a) a d) del paragrafo 2, fino alla prima di queste lettere che consente di determinarlo.
L'ordine di applicazione delle lettere c) e d) del paragrafo 2 è invertito se l'importatore, l'esportatore o, se del caso, il dichiarante lo richiede.
2. Il valore in dogana, ai sensi del paragrafo 1, è:
a) il valore di transazione di merci identiche, vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;
b) il valore di transazione di merci similari, vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;
c) il valore basato sul prezzo unitario al quale le merci importate, o merci identiche o similari importate, sono vendute nel territorio doganale dell'Unione nel quantitativo complessivo maggiore a persone non collegate ai venditori; o
d) il valore calcolato, eguale alla somma:
i) del costo o del valore delle materie e delle operazioni di fabbricazione o altre, utilizzate per produrre le merci importate;
ii) di un importo rappresentante gli utili e le spese generali, pari a quello che comportano generalmente le vendite di merci della stessa qualità o dello stesso tipo delle merci da valutare, realizzate da produttori del paese di esportazione per l'esportazione a destinazione dell'Unione;
iii) del costo o del valore degli elementi di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera e).
3. Se il valore in dogana non può essere determinato a norma del paragrafo 1, esso viene determinato, sulla base dei dati disponibili nel territorio doganale dell'Unione, mediante mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali:
a) dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;
b) dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;
c) del presente capo.
4. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali relative alla determinazione del valore in dogana di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 158
Determinazione del valore delle merci in situazioni specifiche
La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, misure che stabiliscono il metodo appropriato di valutazione in dogana o i criteri da utilizzare per determinare il valore in dogana delle merci in situazioni specifiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza inerenti a tali misure, debitamente giustificati dalla necessità di assicurare rapidamente l'applicazione corretta e uniforme delle norme per la determinazione del valore in dogana, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 262, paragrafo 5.
TITOLO X
OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE
Capo 1
Nascita di un'obbligazione doganale
Sezione 1
Obbligazione doganale all'importazione
Articolo 159
Immissione in libera pratica e ammissione temporanea
1. Un'obbligazione doganale a carico dell'importatore sorge al momento dello svincolo delle merci per il regime di immissione in libera pratica, per il regime di uso finale o per il regime di ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione.
2. L'importatore è il debitore. In caso di rappresentanza indiretta l'importatore e la persona per conto della quale l'importatore agisce sono entrambi debitori e sono responsabili in solido dell'obbligazione doganale. Tale persona è responsabile del pagamento di qualsiasi altro onere applicabile. [Em. 197]
Quando le informazioni fornite o messe a disposizione ai fini dei regimi di cui al paragrafo 1 determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all'importazione, la persona che ha fornito le informazioni e che era, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità è anch'essa debitrice.
3. Ove il titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE si applichi alle vendite a distanza di beni da importare da paesi terzi o territori terzi a un acquirente finale nel territorio doganale dell'Unione, a carico dell'importatore presunto sorge un'obbligazione doganale al momento dell'accettazione del pagamento per la vendita a distanza e tale importatore diventa il debitore. L'importatore presunto è inoltre responsabile del pagamento di qualsiasi altro onere applicabile. [Em. 198]
Articolo 160
Disposizioni speciali relative alle merci non originarie
1. A carico dell'esportatore sorge un'obbligazione doganale al momento dello svincolo dei prodotti per l'esportazione se:
a) un regime preferenziale tra l'Unione e alcuni paesi terzi o gruppi di tali paesi prevede che il trattamento tariffario preferenziale dei prodotti originari dell'Unione richieda che le merci non originarie utilizzate nella loro fabbricazione siano soggette al pagamento dei dazi all'importazione; e
b) per tali prodotti sia stata rilasciata o compilata una prova dell'origine.
2. L'esportatore calcola l'importo del dazio all'importazione corrispondente all'obbligazione come se le merci non originarie utilizzate nella fabbricazione dei prodotti da esportare fossero state immesse in libera pratica alla stessa data.
3. In caso di rappresentanza indiretta l'esportatore e la persona per conto della quale l'esportatore agisce diventano entrambi debitori e sono responsabili in solido dell'obbligazione doganale.
Articolo 161
Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza
1. Per merci soggette ai dazi all'importazione sorge un'obbligazione doganale all'importazione in seguito all'inosservanza di:
a) uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all'introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell'Unione, alla loro sottrazione alla vigilanza doganale o per la circolazione, la trasformazione, il magazzinaggio, la custodia temporanea, l'ammissione temporanea o la rimozione di siffatte merci all'interno di tale territorio;
b) uno degli obblighi stabiliti nella normativa doganale per quanto concerne le merci in regime di uso finale all'interno del territorio doganale dell'Unione;
c) una condizione fissata per il vincolo di merci non unionali a un regime doganale o per la concessione, in virtù dell'uso finale delle merci, di un'esenzione dai dazi o di un'aliquota ridotta di dazio all'importazione.
2. Il momento in cui sorge l'obbligazione doganale è quello in cui:
a) non è soddisfatto o cessa di essere soddisfatto l'obbligo la cui inadempienza fa sorgere l'obbligazione doganale; oppure
b) le merci sono vincolate a un regime doganale, qualora si constati a posteriori che non era soddisfatta una condizione stabilita per il vincolo delle merci al regime in questione o per la concessione di un'esenzione dai dazi o di un dazio all'importazione ridotto in virtù dell'uso finale delle merci.
3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), il debitore è una delle persone seguenti:
a) qualsiasi persona che era tenuta a rispettare gli obblighi in questione;
b) qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare l'obbligo, o che ha partecipato all'atto che ha dato luogo al mancato rispetto dell'obbligo;
c) qualsiasi persona che ha acquisito o detenuto le merci in questione e che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere nel momento in cui le ha acquisite o ricevute che non era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale.
4. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), il debitore è la persona tenuta a rispettare le condizioni stabilite per il vincolo delle merci a un regime doganale o per la concessione, in virtù dell'uso finale delle merci, di un'esenzione dai dazi o di un'aliquota di dazio all'importazione ridotta.
Quando i dati richiesti ai sensi della normativa doganale relativa alle condizioni stabilite per il vincolo delle merci a tale regime doganale sono forniti alle autorità doganali e comportano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all'importazione, è debitrice anche la persona che ha fornito i dati e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.
Articolo 162
Deduzione dell'importo di un dazio all'importazione già corrisposto
1. Quando sorge un'obbligazione doganale a norma dell'articolo 161, paragrafo 1, per merci immesse in libera pratica con un dazio all'importazione ridotto a motivo del loro uso finale, l'importo del dazio all'importazione pagato al momento dell'immissione in libera pratica delle merci è dedotto dall'importo del dazio all'importazione corrispondente all'obbligazione doganale.
Il primo comma si applica quando sorge un'obbligazione doganale per i rottami e i residui risultanti dalla distruzione di tali merci.
2. Quando un'obbligazione doganale sorge a norma dell'articolo 159, paragrafo 1, o dell'articolo 161, paragrafo 1, per merci vincolate al regime dell'ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione, l'importo del dazio all'importazione corrisposto nel quadro dell'esenzione parziale è dedotto dall'importo del dazio all'importazione corrispondente all'obbligazione doganale.
Sezione 2
Obbligazione doganale all'esportazione
Articolo 163
Esportazione e perfezionamento passivo
1. A carico dell'esportatore sorge un'obbligazione doganale al momento dello svincolo delle merci soggette al dazio all'esportazione nel quadro del regime di esportazione o del regime di perfezionamento passivo.
2. L'esportatore è il debitore. In caso di rappresentanza indiretta l'esportatore e la persona per conto della quale l'esportatore agisce diventano entrambi debitori e sono responsabili in solido dell'obbligazione doganale.
3. Quando le informazioni fornite per il vincolo delle merci al regime di esportazione comportano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all'esportazione, la persona che ha fornito le informazioni e che era, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità è anch'essa debitrice.
Articolo 164
Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza
1. Per le merci soggette ai dazi all'esportazione, un'obbligazione doganale all'esportazione sorge in seguito all'inosservanza:
a) di uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale per l'uscita delle merci; oppure
b) delle condizioni alle quali è stata permessa l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all'esportazione.
2. Il momento in cui sorge l'obbligazione doganale è uno dei seguenti:
a) il momento in cui le merci escono effettivamente dal territorio doganale dell'Unione senza che alle autorità doganali siano state fornite informazioni in merito a tale esportazione;
b) il momento in cui le merci raggiungono una destinazione diversa da quella per la quale è stata permessa l'uscita dal territorio doganale dell'Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all'esportazione;
c) se le autorità doganali non sono in grado di determinare il momento di cui alla lettera b), la scadenza del termine stabilito per la presentazione della prova che sono state soddisfatte le condizioni previste per aver diritto a tale esenzione.
3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), il debitore è una delle persone seguenti:
a) qualsiasi persona che era tenuta a rispettare l'obbligo in questione;
b) qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non era rispettato l'obbligo in questione e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare l'obbligo;
c) qualsiasi persona che ha partecipato all'atto da cui è conseguito il mancato rispetto dell'obbligo e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza del fatto che non era stata presentata, ma avrebbe dovuto esserlo, una dichiarazione doganale.
4. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), il debitore è qualsiasi persona tenuta a rispettare le condizioni alle quali è stata permessa l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all'esportazione.
Sezione 3
Disposizioni comuni alle obbligazioni doganali sorte all'importazione e all'esportazione
Articolo 165
Obbligazione doganale in caso di divieti e restrizioni
1. L'obbligazione doganale all'importazione o all'esportazione sorge anche se riguarda merci che sono soggette ad altre normative applicate dalle autorità doganali alle importazioni o esportazioni di qualsiasi tipo.
2. Non sorge tuttavia obbligazione doganale in caso di:
a) introduzione illegale nel territorio doganale dell'Unione di moneta falsa;
b) introduzione nel territorio doganale dell'Unione di stupefacenti e sostanze psicotrope se non strettamente controllati dalle autorità competenti per essere destinati a uso medico e scientifico.
3. Ai fini delle sanzioni applicabili alle infrazioni doganali l'obbligazione doganale si considera tuttavia sorta quando, a norma del presente regolamento o del diritto di uno Stato membro, i dazi all'importazione o all'esportazione o l'esistenza di un'obbligazione doganale servono di base per la determinazione delle sanzioni.
Articolo 166
Pluralità di debitori
Quando per l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a una medesima obbligazione doganale esistono più debitori, essi sono responsabili in solido del pagamento di tale importo.
Articolo 167
Norme generali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione
1. L'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione è determinato in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, alla quantità, alla natura e all'origine delle merci. Le norme per il calcolo dei dazi sono quelle applicabili alle merci di cui trattasi al momento in cui è sorta l'obbligazione doganale relativa alle stesse.
2. Quando non è possibile determinare con esattezza il momento in cui è sorta l'obbligazione doganale, si ritiene che tale momento sia quello in cui le autorità doganali constatano che le merci si trovano in una situazione che ha fatto sorgere l'obbligazione doganale.
Tuttavia, quando le informazioni di cui le autorità doganali dispongono permettono loro di stabilire che l'obbligazione doganale è sorta in un momento anteriore a quello in cui hanno fatto la constatazione, si ritiene che l'obbligazione doganale sia sorta nel momento più lontano nel tempo a cui si può far risalire tale situazione.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento determinando le norme di cui al presente articolo per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione applicabili alle merci per le quali è sorta un'obbligazione doganale nel contesto di un regime speciale.
Articolo 168
Norme speciali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione
1. Quando sono state sostenute all'interno del territorio doganale dell'Unione spese di magazzinaggio o manipolazione usuale per merci vincolate a un regime doganale o in custodia temporanea, tali spese o l'aumento di valore non sono presi in considerazione per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione se l'importatore o l'esportatore o, se del caso, il dichiarante forniscono una prova soddisfacente di dette spese.
Sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione il valore in dogana, il quantitativo, la natura e l'origine delle merci non unionali usate nelle operazioni.
2. Quando la classificazione tariffaria delle merci vincolate a un regime doganale cambia in seguito alle manipolazioni usuali effettuate all'interno del territorio doganale dell'Unione, su richiesta dell'importatore, dell'esportatore o, se del caso, del dichiarante si applica la classificazione tariffaria iniziale delle merci vincolate al regime.
3. Quando sorge un'obbligazione doganale per prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo, su richiesta dell'importatore l'importo del dazio all'importazione corrispondente all'obbligazione è determinato in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, al quantitativo, alla natura e all'origine delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo.
4. Quando i prodotti trasformati risultano da un regime di perfezionamento attivo successivo, l'importatore può unicamente chiedere che l'obbligazione sia determinata in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, al quantitativo, alla natura e all'origine delle merci vincolate al primo regime di perfezionamento attivo.
5. In casi specifici l'importo dei dazi all'importazione è determinato conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo senza una richiesta dell'importatore, dell'esportatore o, se del caso, del dichiarante al fine di evitare l'elusione delle misure tariffarie di cui all'articolo 145, paragrafo 2, lettera h).
6. Quando sorge un'obbligazione doganale per prodotti trasformati nell'ambito del regime di perfezionamento passivo o per prodotti di sostituzione di cui all'articolo 143, paragrafo 1, l'importo dei dazi all'importazione è calcolato sulla base del costo dell'operazione di perfezionamento effettuata al di fuori del territorio doganale dell'Unione.
7. Quando sorge un'obbligazione doganale a norma dell'articolo 161 o dell'articolo 164 del presente regolamento, se l'inadempienza che ha portato all'insorgenza di un'obbligazione doganale non costituisce un tentativo di frode, si applicano anche le seguenti disposizioni:
a) il trattamento tariffario favorevole delle merci ai sensi della normativa doganale; o
b) l'esenzione totale o parziale dal dazio all'importazione o all'esportazione a norma dell'articolo 145, paragrafo 2, lettere d), e), f) e g), o degli articoli 90, 91, 92 e 93 o degli articoli 140, 141, 142, 143 e 144; o
c) la franchigia ai sensi del regolamento (CE) n. 1186/2009.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento determinando le norme di cui al presente articolo per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione applicabili alle merci per le quali è sorta un'obbligazione doganale nel contesto di un regime speciale e nei casi specifici di cui al paragrafo 5.
Articolo 169
Luogo in cui sorge l'obbligazione doganale
1. L'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui è stabilito l'importatore o l'esportatore.
In deroga al primo comma, per quanto riguarda gli importatori e gli esportatori diversi dagli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check)" e dagli importatori presunti, l'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui la dichiarazione doganale è stata presentata o sarebbe stata presentata a norma dell'articolo 63, paragrafo 4, se non fosse intervenuta la modifica del metodo di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 2.
In tutti gli altri casi il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale è il luogo in cui si verifica il fatto che la fa sorgere.
Se detto luogo non può essere determinato, l'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui le autorità doganali constatano che le merci si trovano in una situazione che ha fatto sorgere l'obbligazione doganale.
2. Se le merci sono state vincolate a un regime doganale che non è stato appurato ovvero se una custodia temporanea non è terminata in modo corretto, e il luogo in cui è sorta l'obbligazione doganale non può essere determinato a norma del secondo o del terzo comma del paragrafo 1 entro un termine stabilito, l'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui le merci sono state vincolate al regime in questione o sono state introdotte nel territorio doganale dell'Unione sotto tale regime ovvero erano in custodia temporanea.
3. Quando le informazioni di cui le autorità doganali dispongono permettono loro di stabilire che l'obbligazione doganale potrebbe essere sorta in diversi luoghi, essa si considera sorta nel luogo in cui è sorta prima.
4. Se un'autorità doganale constata che un'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo 161 o dell'articolo 164 in un altro Stato membro e l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente alla stessa è inferiore a 10 000 EUR, l'obbligazione doganale si considera sorta nello Stato membro in cui è avvenuta la constatazione.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento stabilendo il termine di cui al paragrafo 2.
Capo 2
Garanzia per un'obbligazione doganale potenziale o esistente
Articolo 170
Disposizioni generali
1. Salvo diverse disposizioni, il presente capo si applica alle garanzie per le obbligazioni doganali sorte ma il cui pagamento è differito ("obbligazione doganale esistente") e alle garanzie richieste nel caso in cui possa sorgere un'obbligazione doganale ("obbligazione doganale potenziale").
2. Se le autorità doganali richiedono la costituzione di una garanzia per un'obbligazione doganale potenziale o esistente, tale garanzia copre l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione e gli altri oneri dovuti in relazione all'importazione o all'esportazione delle merci qualora:
a) la garanzia sia usata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito unionale; o
b) la garanzia possa essere usata in più Stati membri.
Una garanzia accettata o autorizzata dalle autorità doganali è valida nell'intero territorio doganale dell'Unione, ai fini per i quali è costituita.
3. La garanzia è costituita dal debitore o dalla persona che può diventare debitrice o, se le autorità doganali lo consentono, da qualsiasi altra persona.
4. Fatto salvo l'articolo 178, le autorità doganali richiedono la costituzione di una sola garanzia per merci specifiche.
La garanzia costituita per merci specifiche si applica all'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e agli altri oneri relativi a tali merci, indipendentemente dal fatto che le informazioni fornite o rese disponibili per tali merci siano corrette.
Se non è stata svincolata, la garanzia può essere usata anche, entro i limiti dell'importo garantito, per il recupero degli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione e di altri oneri dovuti in seguito a un controllo a posteriori delle merci in questione.
5. Su richiesta della persona di cui al paragrafo 3, le autorità doganali possono autorizzare, a norma dell'articolo 176, paragrafi 1 e 2, la costituzione di una garanzia globale per l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale relativa a due o più operazioni o regimi doganali.
6. Le autorità doganali controllano la garanzia.
7. Non è richiesta una garanzia:
a) agli Stati, alle autorità amministrative regionali e locali o ad altri enti di diritto pubblico per le attività che intraprendono in veste di autorità pubbliche;
b) in caso di merci trasportate sul Reno, sulle vie navigabili del Reno, sul Danubio o sulle vie navigabili del Danubio;
c) in caso di merci trasportate mediante un'installazione di trasporto fissa;
d) in casi specifici in cui le merci sono vincolate al regime di ammissione temporanea;
e) in caso di merci trasportate per via marittima o aerea tra porti dell'Unione o tra aeroporti dell'Unione.
8. Le autorità doganali possono non esigere la costituzione di una garanzia se l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione da garantire non supera la soglia di valore statistica di 1 000 EUR in valore.
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando i casi specifici in cui non è richiesta una garanzia per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea di cui al paragrafo 7, lettera d).
10. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali in materia di costituzione e controllo della garanzia di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 171
Importo di riferimento di una garanzia obbligatoria
1. Quando le autorità doganali devono esigere una garanzia e possono stabilire l'importo preciso del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri al momento in cui è richiesta la garanzia, la garanzia copre tale importo preciso.
Quando non è possibile determinare l'importo esatto, la garanzia è fissata all'importo più elevato, quale stimato dalle autorità doganali, del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri che sono sorti o che possono sorgere.
2. Fatto salvo l'articolo 176, se una garanzia globale è costituita per l'importo di dazi all'importazione o all'esportazione corrispondenti ad obbligazioni doganali ed altri oneri il cui importo varia nel tempo, l'importo di tale garanzia è fissato a un livello tale da coprire, in qualsiasi momento, l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione corrispondenti alle obbligazioni doganali e gli altri oneri in questione.
Articolo 172
Importo di riferimento di una garanzia precauzionale
Se la costituzione di una garanzia non è obbligatoria ma le autorità doganali non hanno la certezza che l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale e altri oneri saranno pagati entro il termine prescritto, esse esigono una garanzia per un importo che non può superare il livello di cui all'articolo 171.
Articolo 173
Costituzione di una garanzia
1. La garanzia può essere costituita in una delle forme seguenti:
a) qualsiasi mezzo di pagamento riconosciuto dalle autorità doganali, in euro o nella moneta dello Stato membro in cui viene richiesta la garanzia;
b) un impegno assunto da un fideiussore;
c) altre forme di garanzia che garantiscano in modo equivalente il pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri.
2. Una garanzia sotto forma di deposito in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento equivalente è costituita conformemente alle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui la garanzia viene richiesta.
La costituzione di una garanzia mediante qualsiasi mezzo di pagamento riconosciuto dalle autorità doganali non dà diritto al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento stabilendo la forma della garanzia di cui al paragrafo 1, lettera c).
Articolo 174
Scelta della garanzia
La persona tenuta a fornire la garanzia ha facoltà di scegliere una delle forme di garanzia di cui all'articolo 173, paragrafo 1.
Tuttavia le autorità doganali possono rifiutarsi di accettare la forma di garanzia scelta se è incompatibile con il corretto funzionamento del regime doganale in questione.
Le autorità doganali possono esigere che la forma di garanzia scelta sia mantenuta per un periodo determinato.
Articolo 175
Fideiussore
1. Il fideiussore di cui all'articolo 173, paragrafo 1, lettera b), è una terza persona residente, registrata o stabilita nel territorio doganale dell'Unione. È approvato dalle autorità doganali che richiedono la garanzia, a meno che non si tratti di un ente creditizio, di un'istituzione finanziaria o di una compagnia di assicurazione accreditata nell'Unione secondo le vigenti disposizioni dell'Unione.
2. Il fideiussore si impegna per iscritto a pagare l'importo garantito del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri.
3. Le autorità doganali possono rifiutarsi di accettare il fideiussore o il tipo di garanzia proposto se non sembrano assicurare l'effettivo pagamento entro il termine prescritto dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme relative alle forme di costituzione di una garanzia e le norme applicabili al fideiussore di cui al presente articolo.
5. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali relative alla revoca e alla cancellazione dell'impegno del fideiussore di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 176
Garanzia globale
1. Le autorità doganali possono concedere l'autorizzazione di cui all'articolo 170, paragrafo 5, soltanto alle persone che soddisfano le seguenti condizioni:
a) sono stabilite nel territorio doganale dell'Unione;
b) soddisfano i criteri di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a);
c) si avvalgono regolarmente dei regimi doganali in questione o gestiscono strutture di deposito per la custodia temporanea o soddisfano i criteri di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d).
2. Le autorità doganali possono autorizzare un operatore economico che soddisfa i criteri di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere b) e c), un operatore economico che soddisfa i criteri di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettere b) e c), e un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") a fornire una garanzia globale di importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia per un'obbligazione doganale potenziale e altri oneri. [Em. 199]
3. Le autorità doganali possono autorizzare un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali, un operatore economico che soddisfa i criteri di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettere b) e c), e un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") a fornire, su richiesta, una garanzia globale di importo ridotto per un'obbligazione doganale esistente e altri oneri, o un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") a beneficiare di un esonero dalla garanzia. [Em. 200]
4. La garanzia globale di importo ridotto di cui al paragrafo 3 è equivalente alla costituzione di una garanzia.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando le condizioni per la concessione di un'autorizzazione a utilizzare una garanzia globale di importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia di cui al paragrafo 2ai paragrafi 2 e 3. [Em. 201]
6. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per determinare l'importo della garanzia, compreso l'importo ridotto, di cui al paragrafo 2ai paragrafi 2 e 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4. [Em. 202]
Articolo 177
Divieti temporanei relativi all'uso delle garanzie globali
1. Nell'ambito dei regimi speciali o della custodia temporanea la Commissione può decidere di vietare temporaneamente il ricorso:
a) alla garanzia globale di importo ridotto o a un esonero dalla garanzia di cui all'articolo 176, paragrafo 2;
b) alla garanzia globale di cui all'articolo 176 per le merci in relazione alle quali siano state constatate frodi su larga scala.
2. Laddove si applica il paragrafo 1, lettere a) o b), il ricorso alla garanzia globale di importo ridotto o a un esonero dalla garanzia oppure alla garanzia globale di cui all'articolo 176 può essere autorizzato qualora la persona interessata soddisfi una delle seguenti condizioni:
a) tale persona può dimostrare che non sono sorte obbligazioni doganali in relazione alle merci in questione nel corso delle operazioni da essa compiute nei due anni precedenti la decisione di cui al paragrafo 1;
b) la persona interessata può dimostrare, qualora siano sorte obbligazioni doganali durante i due anni precedenti la decisione di cui al paragrafo 1, che tali obbligazioni sono state interamente pagate dal o dai debitori o dal fideiussore entro il termine prescritto.
Al fine di ottenere l'autorizzazione a ricorrere a una garanzia globale temporaneamente vietata, la persona interessata deve altresì soddisfare i criteri di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere b) e c).
3. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme relative ai divieti temporanei di utilizzo delle garanzie globali di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza inerenti a tali misure, debitamente giustificati dalla necessità di assicurare rapidamente la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 262, paragrafo 5.
Articolo 178
Garanzia complementare o sostitutiva
Quando constatano che la garanzia fornita non assicura o non assicura più l'effettivo o integrale pagamento entro il termine prescritto dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri, le autorità doganali esigono che qualsiasi persona di cui all'articolo 170, paragrafo 3, fornisca, a sua scelta, una garanzia complementare oppure una nuova garanzia in sostituzione di quella iniziale.
Articolo 179
Svincolo della garanzia
1. Le autorità doganali svincolano immediatamente la garanzia quando l'obbligazione doganale o l'obbligo di pagamento di altri oneri è estinto o non può più sorgere.
2. Quando l'obbligazione doganale o l'obbligo di pagamento di altri oneri è parzialmente estinto o può sorgere solo per una parte dell'importo garantito, su richiesta dell'interessato la parte corrispondente della garanzia costituita è svincolata, salvo nel caso che l'importo in questione non lo giustifichi.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento stabilendo il termine per lo svincolo della garanzia.
4. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali relative allo svincolo della garanzia di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Capo 3
Riscossione, pagamento, rimborso e sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione
Sezione 1
Determinazione dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione, notifica dell'obbligazione doganale e contabilizzazione
Articolo 180
Determinazione dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione
1. L'importatore e l'esportatore calcolano l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti. Al momento dello svincolo delle merci si presume che le autorità doganali accettino l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione dovuto calcolato dall'importatore e dall'esportatore, fatti salvi i controlli a posteriori. Se tale persona non calcola l'importo o le autorità doganali non concordano con l'importo da essa calcolato, le autorità doganali competenti per il luogo in cui è sorta o si ritiene sia sorta l'obbligazione doganale a norma dell'articolo 169 determinano l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti non appena dispongono delle informazioni necessarie.
2. In deroga al paragrafo 1, fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, se è stata presentata una dichiarazione doganale, le autorità doganali possono accettare l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione dovuto stabilito nella dichiarazione doganale, fatti salvi i controlli a posteriori. Se non concordano con tale importo, le autorità doganali determinano l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti non appena dispongono delle informazioni necessarie.
3. Se l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione dovuto non corrisponde a un numero intero, tale importo può essere arrotondato.
Se l'importo di cui al primo comma è espresso in euro, può essere arrotondato per eccesso o per difetto in misura non superiore al numero intero più vicino.
Gli importatori e gli esportatori stabiliti in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro possono applicare, mutatis mutandis, le disposizioni del secondo comma oppure derogare a tale comma, purché le norme applicabili all'arrotondamento non abbiano un impatto finanziario maggiore rispetto alla norma di cui al secondo comma.
Articolo 181
Notifica dell'obbligazione doganale
1. Al momento dello svincolo delle merci si presume che le autorità doganali abbiano notificato l'obbligazione doganale all'importatore o all'esportatore.
2. Ove abbiano determinato l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione dovuto, le autorità doganali lo notificano al debitore, nella forma prescritta del luogo in cui l'obbligazione è sorta, o si ritiene sia sorta, a norma dell'articolo 169.
La notifica di cui al primo comma non si effettua quando:
a) in attesa della determinazione definitiva dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione sia stato imposto un dazio antidumping provvisorio, un dazio compensativo provvisorio o una misura di salvaguardia provvisoria;
b) l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti superi quello stabilito in base a una decisione adottata a norma dell'articolo 13;
c) la decisione iniziale di non notificare l'obbligazione doganale o di notificarla con una cifra inferiore all'importo del dazio all'importazione o all'esportazione dovuto sia stata presa in base a disposizioni generali successivamente invalidate da una decisione giudiziaria;
d) le autorità doganali siano dispensate in base alla normativa doganale dall'obbligo di notificare l'obbligazione doganale.
3. Se devono notificare l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti a norma del paragrafo 2, le autorità doganali notificano l'obbligazione doganale al debitore quando sono in grado di determinare tale importo e adottano una decisione al riguardo.
Tuttavia, qualora la notifica dell'obbligazione doganale arrechi pregiudizio a indagini penali, le autorità doganali possono rinviarla fino a quando non arrechi più tale pregiudizio, anche se tali indagini avvengono in uno Stato membro diverso. Su richiesta di un'autorità pubblica competente per la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di reati, compresa l'EPPO, le autorità doganali interessate rinviano la notifica. [Em. 203]
4. Le autorità doganali possono autorizzare un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") a calcolare, per conto delle stesse, l'obbligazione doganale corrispondente all'importo totale dei dazi all'importazione o all'esportazione relativi a tutte le merci che tale operatore ha svincolato in un periodo non superiore a 31 giorni di calendario e a comunicarlo loro con una ripartizione degli importi relativi a ciascuna specifica spedizione di merci. In caso di disaccordo con l'importo calcolato e comunicato, le autorità doganali determinano l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti.
5. In deroga al paragrafo 1, qualora il titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE si applichi alle vendite a distanza di beni da importare da paesi terzi a destinazione di un acquirente nel territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali possono autorizzare un importatore presunto a calcolare l'obbligazione doganale corrispondente all'importo totale dei dazi all'importazione relativi a tutte le merci svincolate per tale importatore presunto e a comunicarlo nel corso di un mese entro la fine del mese successivo, con la ripartizione degli importi relativi a ciascuna specifica spedizione di merci. Tale comunicazione può modificare o invalidare le informazioni fornite dall'importatore presunto a norma dell'articolo 59, paragrafo 2. In caso di disaccordo con l'importo calcolato e comunicato, le autorità doganali determinano l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti. Si presume che le autorità doganali abbiano notificato l'obbligazione doganale se non hanno espresso disaccordo con la comunicazione entro un termine ragionevole dopo che l'operatore l'ha presentata.
6. Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, se è stata presentata una dichiarazione doganale, sempre che il pagamento sia stato garantito, le autorità doganali possono autorizzare che l'obbligazione doganale corrispondente all'importo complessivo dei dazi all'importazione o all'esportazione relativi a tutte le merci svincolate per la medesima persona durante un periodo stabilito sia notificata al termine di tale periodo. Il periodo stabilito dalle autorità doganali non supera i trentuno giorni.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento specificando:
a) i casi di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettera d), in cui le autorità doganali sono esentate dalla notifica dell'obbligazione doganale;
b) il termine ragionevole per considerare l'assenza di disaccordo di cui al paragrafo 5;
c) le informazioni da fornire nella comunicazione dell'importatore presunto di cui al paragrafo 5.
Articolo 182
Prescrizione dell'obbligazione doganale
1. Le autorità doganali non notificano alcuna obbligazione doganale al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale.
2. Quando l'obbligazione doganale sorge in seguito a un atto che, nel momento in cui è stato commesso, era perseguibile penalmente, il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 è esteso a un minimo di cinque anni e a un massimo di dieci anni conformemente al diritto nazionale.
3. I termini di cui ai paragrafi 1 e 2 sono sospesi qualora:
a) sia presentato un ricorso a norma dell'articolo 16;
b) tale sospensione si applica a decorrere dalla data in cui è presentato il ricorso e per la durata del relativo procedimento; o
c) le autorità doganali comunichino al debitore, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, le motivazioni in base alle quali intendono notificare l'obbligazione doganale; tale sospensione si applica a decorrere dalla data di tale comunicazione fino allo scadere del periodo entro il quale il debitore ha la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.
4. Quando l'obbligazione doganale è ripristinata a norma dell'articolo 193, paragrafo 7, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 sono considerati sospesi a decorrere dalla data in cui è stata presentata la domanda di rimborso o di sgravio a norma dell'articolo 198 fino alla data in cui sia stata adottata una decisione in merito al rimborso o allo sgravio.
Articolo 183
Contabilizzazione
1. Le autorità doganali di cui all'articolo 180 contabilizzano, conformemente alla legislazione nazionale, l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti notificato conformemente all'articolo 181.
L'obbligo delle autorità doganali di cui al primo comma non si applica nei casi di cui all'articolo 181, paragrafo 2, secondo comma.
2. Le autorità doganali non sono tenute a contabilizzare gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione che, a norma dell'articolo 182, corrispondono a un'obbligazione doganale che non può più essere notificata al debitore.
3. Le modalità pratiche di contabilizzazione degli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione sono stabilite dagli Stati membri. Queste modalità possono essere diverse a seconda che le autorità doganali, tenuto conto delle circostanze in cui è sorta l'obbligazione doganale, siano certe che i predetti importi saranno pagati.
Articolo 184
Termine per la contabilizzazione
1. Le autorità doganali contabilizzano l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti entro 14 giorni dallo svincolo delle merci, tranne quando le merci sono vincolate all'ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione.
2. In deroga al paragrafo 1, le autorità doganali possono coprire l'importo totale dei dazi all'importazione o all'esportazione relativi a tutte le merci svincolate per un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") durante un periodo determinato, conformemente all'articolo 181, paragrafo 4, con un'unica contabilizzazione alla fine di tale periodo.
Tale contabilizzazione deve aver luogo entro 14 giorni dalla data di scadenza del periodo in questione.
3. In deroga al paragrafo 1, l'importo totale dei dazi all'importazione relativo a tutte le merci svincolate per un importatore presunto nel corso di un mese a norma dell'articolo 181, paragrafo 5, può essere oggetto di un'unica contabilizzazione entro la fine del mese successivo contenente la ripartizione degli importi relativi a ciascuna specifica spedizione di merci.
4. Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, se è stata presentata una dichiarazione doganale, sempre che il pagamento sia stato garantito, le autorità doganali possono autorizzare che l'obbligazione doganale corrispondente all'importo complessivo dei dazi all'importazione o all'esportazione relativi a tutte le merci svincolate per la medesima persona durante un periodo stabilito, che non può essere superiore a trentuno giorni, sia notificata al termine di tale periodo.
Tale contabilizzazione deve aver luogo entro 14 giorni dalla data di scadenza del periodo in questione.
5. Quando lo svincolo di una merce è subordinato a determinate condizioni relative alla determinazione dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti o alla loro riscossione, la contabilizzazione deve avvenire entro 14 giorni dalla data in cui è determinato l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti o stabilito l'obbligo di pagare tali dazi.
Tuttavia, quando l'obbligazione doganale riguarda un dazio antidumping provvisorio, un dazio compensativo provvisorio o una misura di salvaguardia provvisoria, l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti è contabilizzato entro due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del regolamento che istituisce i dazi definitivi.
6. Quando l'obbligazione doganale sorge in circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 1, l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti è contabilizzato entro 14 giorni dalla data in cui le autorità doganali sono in grado di determinare l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione in questione e di prendere una decisione.
7. Il paragrafo 6 si applica all'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione da riscuotere o che rimane da riscuotere quando l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti non è stato contabilizzato a norma dei paragrafi da 1 a 6, o è stato determinato e contabilizzato a un livello inferiore all'importo dovuto.
8. I termini per la contabilizzazione di cui ai paragrafi da 1 a 6 non si applicano in casi fortuiti o di forza maggiore.
9. La contabilizzazione può essere rinviata nel caso di cui all'articolo 181, paragrafo 3, secondo comma, fino a quando la notifica dell'obbligazione doganale non arrechi più un pregiudizio a un'indagine penale, anche se tale indagine avviene in uno Stato membro diverso. [Em. 204]
Articolo 185
Conferimento delle competenze di esecuzione
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure intese ad assicurare la reciproca assistenza tra le autorità doganali qualora sorga un'obbligazione doganale.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Sezione 2
Pagamento dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione
Articolo 186
Termini generali di pagamento e sospensione del termine di pagamento
1. Il debitore paga gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione, corrispondenti a un'obbligazione doganale notificata a norma dell'articolo 181, entro il termine prescritto dalle autorità doganali.
Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 2, tale termine non può superare dieci giorni dalla notifica al debitore dell'obbligazione doganale.
Su richiesta del debitore, le autorità doganali possono prorogare tale termine quando l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti sia stato determinato nel corso dei controlli a posteriori di cui all'articolo 48. Fatto salvo l'articolo 190, paragrafo 2, la proroga del termine non può eccedere il tempo necessario per consentire al debitore di adottare le misure opportune per adempiere al suo obbligo.
2. In deroga al paragrafo 1, l'importo dei dazi all'importazione corrispondente a un'obbligazione doganale notificata a norma dell'articolo 181, paragrafo 5, è pagato dal debitore al più tardi alla scadenza del termine entro il quale l'obbligazione doganale deve essere notificata.
3. Se il debitore fruisce di un'agevolazione di pagamento a norma degli articoli da 188 a 190, il pagamento è effettuato entro il o i termini fissati nel quadro di tali agevolazioni.
4. Il termine di pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale è sospeso in uno dei casi seguenti:
a) quando è presentata una domanda di sgravio dei dazi a norma dell'articolo 198;
b) quando le merci sono destinate ad essere confiscate, distrutte o abbandonate allo Stato;
c) quando l'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo 161 e ci si trova in presenza di più debitori.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme relative alla sospensione del termine di pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale di cui al paragrafo 3 e fissando il periodo della sospensione.
Articolo 187
Pagamento
1. Il pagamento è effettuato in contanti o con qualsiasi altro mezzo avente la medesima efficacia liberatoria, anche mediante compensazione, conformemente alla normativa nazionale.
2. Il pagamento può essere effettuato da un terzo al posto del debitore.
3. Il debitore può pagare comunque, totalmente o parzialmente, l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione prima della scadenza del periodo che gli è stato concesso per effettuare il pagamento.
Articolo 188
Dilazione di pagamento
Le autorità doganali concedono alla persona interessata, su sua richiesta e previa costituzione di una garanzia, una dilazione di pagamento dei dazi dovuti, secondo le seguenti modalità:
a) singolarmente per ogni importo dei dazi all'importazione o all'esportazione contabilizzato a norma dell'articolo 184, paragrafo 1, o dell'articolo 184, paragrafo 7;
b) globalmente per tutti gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione contabilizzati a norma dell'articolo 184, paragrafo 1, durante un periodo fissato dalle autorità doganali e che non può superare trentuno giorni;
c) globalmente per tutti gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione contabilizzati insieme a norma dell'articolo 184, paragrafi 2, 3 e 4.
Le autorità doganali, quando autorizzano il differimento del pagamento dell'obbligazione doganale di cui al paragrafo 1, non richiedono la costituzione di una garanzia se il richiedente è un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") autorizzato a beneficiare di un esonero dalla garanzia ai sensi dell'articolo 176, paragrafo 3. [Em. 205]
Articolo 189
Periodi per la dilazione di pagamento
1. La dilazione di pagamento di cui all'articolo 188 è di trenta giorni.
2. Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell'articolo 188, lettera a), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui l'obbligazione doganale viene notificata al debitore.
3. Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell'articolo 188, lettera b), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui ha fine il periodo di contabilizzazione globale. Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero dei giorni che costituiscono il periodo di aggregazione.
4. Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell'articolo 188, lettera c), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui scade il periodo stabilito per lo svincolo delle merci in questione. Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero dei giorni che costituiscono detto periodo.
5. Quando i periodi di cui ai paragrafi 3 e 4 sono costituiti da un numero di giorni dispari, il numero di giorni da detrarre dal termine di trenta giorni a norma dei paragrafi suddetti è uguale alla metà del numero pari immediatamente inferiore a tale numero dispari.
6. Quando i periodi di cui ai paragrafi 3 e 4 sono di una settimana, gli Stati membri possono disporre che l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione il cui pagamento è stato dilazionato sia pagato al più tardi il venerdì della quarta settimana successiva alla settimana in questione.
Quando i suddetti periodi sono di un mese, gli Stati membri possono disporre che l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione il cui pagamento è stato dilazionato sia pagato entro il sedicesimo giorno del mese successivo al mese in questione. Tali periodi non possono essere prorogati anche se la fine di tale periodo cade in un giorno festivo.
Articolo 190
Altre agevolazioni di pagamento
1. Le autorità doganali possono concedere al debitore agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento purché sia costituita una garanzia.
2. La concessione di agevolazioni a norma del paragrafo 1 comporta l'applicazione di un interesse di credito sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione.
Per gli Stati membri che hanno adottato l'euro come valuta il tasso di interesse di credito è pari al tasso di interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, che la Banca centrale europea ha applicato alle sue operazioni di rifinanziamento principali il primo giorno del mese della scadenza, maggiorato di un punto percentuale.
Per uno Stato membro la cui moneta non è l'euro il tasso di interesse di credito è pari al tasso applicato il primo giorno del mese in questione dalla banca centrale nazionale per le sue operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di un punto percentuale, oppure, per uno Stato membro per il quale il tasso della banca centrale nazionale non è disponibile, il tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di un punto percentuale.
3. Le autorità doganali possono rinunciare a chiedere una garanzia o ad applicare un interesse di credito quando è stabilito, sulla base di una valutazione documentata della situazione del debitore, che ciò provocherebbe gravi difficoltà di carattere economico o sociale.
4. Le autorità doganali rinunciano ad applicare un interesse di credito se l'importo per ciascuna riscossione è inferiore a 10 EUR.
Articolo 191
Esecuzione coatta del pagamento
Quando l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti non è stato pagato entro il termine prescritto, le autorità doganali si avvalgono di tutte le possibilità offerte dalla legislazione dello Stato membro interessato per assicurare il pagamento di detto importo.
Articolo 192
Interesse di mora
1. Sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione è applicato un interesse di mora dalla data di scadenza del termine prescritto fino alla data del pagamento.
Per gli Stati membri la cui moneta è l'euro il tasso di interesse di mora è pari al tasso di interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, che la Banca centrale europea ha applicato alle sue operazioni di rifinanziamento principali il primo giorno del mese della scadenza, maggiorato di due punti percentuali.
Per uno Stato membro la cui moneta non è l'euro il tasso di interesse di mora è pari al tasso applicato il primo giorno del mese in questione dalla banca centrale nazionale per le sue operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di due punti percentuali, oppure, per uno Stato membro per il quale il tasso della banca centrale nazionale non è disponibile, il tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di due punti percentuali.
2. Se l'obbligazione doganale è sorta sulla base dell'articolo 161 o dell'articolo 164, o se la notifica dell'obbligazione doganale avviene in seguito a un controllo ex post, oltre all'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione è applicato un interesse di mora dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale fino alla data della sua notifica.
Il tasso dell'interesse di mora è fissato a norma del paragrafo 1.
3. Le autorità doganali possono rinunciare ad applicare un interesse di mora quando è stabilito, sulla base di una valutazione documentata della situazione del debitore, che tale onere potrebbe provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale.
4. Le autorità doganali rinunciano ad applicare un interesse di mora se l'importo per ciascuna azione di recupero è inferiore a 10 EUR.
Sezione 3
Rimborso e sgravio
Articolo 193
Rimborso e sgravio
1. Fatte salve le condizioni stabilite nella presente sezione, le autorità doganali procedono al rimborso o allo sgravio degli importi del dazio all'importazione o all'esportazione per uno dei seguenti motivi:
a) importi del dazio all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso;
b) merci difettose o non conformi alle clausole del contratto;
c) errore delle autorità competenti;
d) equità;
e) invalidamento dei dati in base ai quali è stata accertata l'obbligazione doganale per le merci corrispondenti o, se del caso, della corrispondente dichiarazione doganale.
2. Le autorità doganali procedono al rimborso o allo sgravio del dazio all'importazione o all'esportazione di cui al paragrafo 1 ove questo sia di importo pari o superiore a 10 EUR, eccetto nei casi in cui la persona interessata richiede il rimborso o lo sgravio di un importo inferiore.
3. Qualora le autorità doganali ritengano che si debba concedere un rimborso o uno sgravio sulla base degli articoli 196 e 197, lo Stato membro interessato trasmette il fascicolo alla Commissione per decisione nei seguenti casi:
a) se le autorità doganali ritengono che le circostanze particolari siano conseguenza dell'inadempienza da parte della Commissione degli obblighi a essa incombenti;
b) se le autorità doganali ritengono che la Commissione abbia commesso un errore ai sensi dell'articolo 196;
c) se le circostanze del caso sono legate ai risultati di un'inchiesta unionale effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 o sulla base di un'altra disposizione unionale o di un accordo concluso dall'Unione con taluni paesi o gruppi di paesi in cui sia prevista la possibilità di procedere a tali inchieste unionali;
d) se l'importo potenzialmente dovuto dalla persona interessata in riferimento a una o più operazioni di importazione o esportazione è pari o superiore a 500 000 EUR a seguito di un errore o di circostanze particolari.
In deroga al primo comma, i fascicoli non sono trasmessi nei seguenti casi:
a) se la Commissione ha già adottato una decisione su un caso connotato da elementi di fatto e di diritto comparabili;
b) se alla Commissione è già sottoposto un caso che presenta elementi di fatto e di diritto comparabili.
4. Fatte salve le norme di competenza per le decisioni, se le autorità doganali constatano, entro i periodi di cui all'articolo 198, paragrafo 1, che l'importo di un dazio all'importazione o all'esportazione deve essere oggetto di rimborso o di sgravio a norma degli articoli 194, 196 e 197, esse procedono di propria iniziativa al rimborso o allo sgravio.
5. Non sono concessi rimborsi né sgravi qualora la situazione su cui si basa la notifica dell'obbligazione doganale sia dovuta ad una frode del debitore.
6. Il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali interessate, salvo nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e c).
Tuttavia in tali casi il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali interessate se queste rimborsano un importo di un dazio all'importazione o all'esportazione senza indebito ritardo dopo aver scoperto che l'importo è rimborsabile. Se le autorità doganali omettono di rimborsare tale importo senza indebito ritardo e il debitore avvia una procedura volta a ottenere il rimborso, gli interessi sono versati per il periodo compreso tra la data di pagamento di tali dazi e la data del loro rimborso.
Inoltre è versato un interesse quando una decisione che concede il rimborso non è eseguita entro tre mesi dalla data della sua adozione, a meno che le cause dell'inadempienza esulino dal controllo delle autorità doganali.
In tali casi l'interesse è pagato dalla data di scadenza del termine di tre mesi fino alla data del rimborso. Il tasso d'interesse è fissato conformemente all'articolo 190.
7. Quando il rimborso o lo sgravio sono stati concessi dalle autorità doganali per errore, si ripristina l'obbligazione doganale originaria sempre che questa non sia caduta in prescrizione a norma dell'articolo 182.
In tali casi gli eventuali interessi pagati a norma del paragrafo 6, secondo comma, sono rimborsati.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento stabilendo le norme alle quali essa deve conformarsi al momento dell'adozione di una decisione di cui al paragrafo 3, e, in particolare, in merito a quanto segue:
a) le condizioni per l'accettazione del fascicolo;
b) il termine per l'adozione di una decisione e la sospensione di tale termine;
c) la comunicazione relativa alle motivazioni su cui la Commissione intende basare la sua decisione, prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per la persona interessata;
d) la notifica della decisione;
e) le conseguenze della mancata adozione di una decisione o della mancata notifica della stessa.
9. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per il rimborso e lo sgravio e per la decisione di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 262, paragrafo 2.
Nei casi in cui il parere del comitato di cui all'articolo 262, paragrafo 1, debba essere ottenuto con procedura scritta, si applica l'articolo 262, paragrafo 6.
Articolo 194
Importi del dazio all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso
1. Si procede al rimborso o allo sgravio dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione qualora l'importo corrispondente all'obbligazione doganale inizialmente notificata superi l'importo dovuto o l'obbligazione doganale sia stata notificata al debitore contrariamente all'articolo 181, lettere c) e d).
2. Quando la domanda di rimborso o di sgravio si fonda sull'esistenza, al momento dell'immissione in libera pratica delle merci, di un dazio all'importazione ridotto o nullo applicabile nel quadro di un contingente tariffario, di un massimale tariffario o di altre misure tariffarie favorevoli, il rimborso o lo sgravio è concesso se, alla data della presentazione, la domanda era corredata dei documenti necessari ed è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) nel caso di un contingente tariffario, il volume non risulti esaurito;
b) negli altri casi, non sia stato ripristinato il dazio normalmente dovuto.
Articolo 195
Merci difettose o non conformi alle clausole del contratto
1. Le autorità doganali procedono al rimborso o allo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la notifica dell'obbligazione doganale riguarda merci che l'importatore ha rifiutato perché, al momento dello svincolo, erano difettose o non conformi alle clausole del contratto in esecuzione del quale erano state importate;
b) le merci non sono state utilizzate, a meno che sia stato necessario cominciare ad utilizzarle per accertarne la difettosità o la non conformità alle clausole del contratto;
c) le merci sono portate fuori dal territorio doganale dell'Unione o, su richiesta della persona interessata, le autorità doganali hanno autorizzato che le merci siano vincolate a un regime di perfezionamento attivo, anche a fini di distruzione, o di transito esterno, di deposito doganale o di zona franca.
2. Le autorità doganali non procedono al rimborso o allo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione nei casi seguenti:
a) le merci, prima di essere immesse in libera pratica, sono state sottoposte a una particolare procedura di prova, a meno che sia stabilito che lo stato difettoso delle merci o la loro non conformità alle clausole del contratto non avrebbero potuto essere scoperti normalmente durante tali prove;
b) il carattere difettoso delle merci era stato preso in considerazione al momento dell'elaborazione delle clausole del contratto, in particolare del prezzo, prima del vincolo delle merci a un regime doganale comportante l'insorgenza di un'obbligazione doganale;
c) le merci sono vendute dal richiedente dopo che ne è stato constatato lo stato difettoso o la non conformità alle clausole del contratto.
3. Sono equiparate alle merci difettose le merci danneggiate prima dello svincolo.
Articolo 196
Errore delle autorità doganali
1. In casi diversi da quelli di cui all'articolo 193, paragrafo 1, lettera e), e agli articoli 194, 195 e 197 le autorità doganali procedono al rimborso o allo sgravio dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione se, per un errore da parte loro, hanno notificato un importo corrispondente all'obbligazione doganale inferiore all'importo dovuto, purché sussistano le seguenti condizioni:
a) l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore;
b) il debitore ha agito in buona fede.
2. Se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 194, paragrafo 2, le autorità doganali concedono il rimborso o lo sgravio quando il dazio ridotto o nullo non è stato applicato per un loro errore e i dati sulla base dei quali le merci sono state svincolate o, se del caso, la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica contenevano tutti gli elementi ed erano corredati di tutti i documenti necessari per l'applicazione del dazio ridotto o nullo.
3. Quando il trattamento preferenziale delle merci è concesso in base ad un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese terzo, il rilascio da parte di queste ultime di un certificato che si riveli inesatto costituisce un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto ai sensi del paragrafo 1, lettera a).
Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall'esportatore, salvo se è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato sapevano o avrebbero dovuto ragionevolmente sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni per poter beneficiare del trattamento preferenziale.
Il debitore è considerato in buona fede se può dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che fossero soddisfatte tutte le condizioni per il trattamento preferenziale.
Il debitore non può tuttavia invocare la buona fede qualora la Commissione abbia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso in cui si esprimono fondati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese o del territorio beneficiario.
Articolo 197
Equità
1. In casi diversi da quelli di cui all'articolo 193, paragrafo 1, lettera e), e agli articoli 194, 195 e 196, le autorità doganali procedono, per motivi di equità, al rimborso o allo sgravio dell'importo di un dazio all'importazione o all'esportazione quando un'obbligazione doganale sorge in circostanze particolari che non implicano frode o manifesta negligenza da parte del debitore.
2. Si considera che sussistano le circostanze particolari di cui al paragrafo 1 qualora risulti chiaramente dalle circostanze del caso che il debitore si trova in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano la stessa attività e che, in assenza di dette circostanze, non avrebbe subito il pregiudizio derivante dalla riscossione dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione.
Articolo 198
Procedura di rimborso e sgravio
1. Le domande di rimborso o di sgravio a norma dell'articolo 193 sono presentate alle autorità doganali entro i termini seguenti:
a) in caso di importi di dazi all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso, di errore delle autorità competenti o di motivi di equità, entro tre anni dalla data di notifica dell'obbligazione doganale;
b) in caso di merci difettose o non conformi alle clausole del contratto, entro un anno dalla data di notifica dell'obbligazione doganale;
c) in caso di invalidamento dei dati o, se del caso, di una dichiarazione doganale in base alla quale le merci sono state svincolate, entro un anno dalla data di invalidamento di tali dati o di tale dichiarazione doganale, salvo diversamente specificato nelle norme applicabili all'invalidamento.
Il termine di cui al primo comma, lettere a) e b), è prorogato se il richiedente dimostra che gli è stato impossibile presentare la domanda entro il termine prescritto per un caso fortuito o per causa di forza maggiore.
2. Se le autorità doganali non sono in grado, sulla base dei motivi addotti, di concedere il rimborso o lo sgravio dell'importo di un dazio all'importazione o all'esportazione, sono tenute a esaminare il merito di una domanda di rimborso o di sgravio alla luce degli altri motivi di rimborso o di sgravio di cui all'articolo 193.
3. Se è stato presentato un ricorso a norma dell'articolo 16 avverso la notifica dell'obbligazione doganale, il termine corrispondente di cui al paragrafo 1, primo comma, nonché l'esame delle domande di rimborso e di sgravio e i termini corrispondenti sono sospesi a partire dalla data in cui è presentato il ricorso e per la durata del relativo procedimento.
4. Se un'autorità doganale concede il rimborso o lo sgravio conformemente agli articoli 196 e 197, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione.
5. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali relative alle modalità di informazione a norma del paragrafo 4 e le informazioni da fornire. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Capo 4
Estinzione dell'obbligazione doganale
Articolo 199
Estinzione
1. Fatte salve le disposizioni vigenti relative alla mancata riscossione dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale in caso di insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, l'obbligazione doganale all'importazione o all'esportazione si estingue:
a) se non è più possibile notificare al debitore l'obbligazione doganale conformemente all'articolo 181;
b) con il pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione;
c) con lo sgravio dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione, fatto salvo il paragrafo 5;
d) quando, per merci svincolate per un regime doganale che comporta l'obbligo di pagare i dazi all'importazione o all'esportazione, i dati in base ai quali è stato effettuato lo svincolo o la dichiarazione doganale sono invalidati;
e) quando le merci soggette a dazi all'importazione o all'esportazione sono confiscate o sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate;
f) quando le merci soggette a dazi all'importazione o all'esportazione sono distrutte sotto vigilanza doganale o abbandonate allo Stato;
g) quando la scomparsa delle merci o l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla normativa doganale è dovuta alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile delle merci per una causa inerente alla loro stessa natura, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o per ordine delle autorità doganali; ai fini della presente lettera, una merce è irrimediabilmente persa quando sia inutilizzabile da parte di qualsiasi persona;
h) quando l'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo 161 o dell'articolo 164 e sono soddisfatte le seguenti condizioni:
i) l'inadempienza che ha dato luogo all'obbligazione doganale non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale in questione e non costituiva un tentativo di frode;
ii) sono successivamente espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione delle merci;
i) quando merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all'importazione ridotto a motivo del loro uso finale sono state esportate con l'autorizzazione delle autorità doganali;
j) quando l'obbligazione è sorta a norma dell'articolo 160 e le formalità espletate per fruire del trattamento tariffario preferenziale di cui al medesimo articolo sono annullate;
k) quando, fatto salvo il paragrafo 6, l'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo 161 e sono fornite alle autorità doganali prove da esse ritenute sufficienti del fatto che le merci non sono state utilizzate né consumate e che sono uscite dal territorio doganale dell'Unione.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera e), l'obbligazione doganale non è tuttavia considerata estinta ai fini delle sanzioni applicabili alle infrazioni doganali qualora, in conformità del presente regolamento e della legislazione di uno Stato membro, i dazi all'importazione o all'esportazione o l'esistenza di un'obbligazione doganale costituiscono la base per la determinazione delle sanzioni.
3. Quando, conformemente al paragrafo 1, lettera g), un'obbligazione doganale si estingue in relazione a merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all'importazione ridotto a motivo del loro uso finale, i rottami e i residui risultanti dalla loro distruzione sono considerati merci non unionali.
4. Le disposizioni in vigore riguardanti i tassi forfettari di perdita irrimediabile di merci per cause inerenti alla loro stessa natura si applicano quando l'interessato non fornisca la prova che la perdita effettiva è stata superiore a quella calcolata applicando il tasso forfettario stabilito per la merce in oggetto.
5. Quando per l'importo di un dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a una medesima obbligazione doganale esistono più debitori ed è concesso uno sgravio, l'obbligazione doganale si estingue solo per la persona o le persone a cui è concesso lo sgravio.
6. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera k), l'obbligazione doganale non si estingue per l'autore o gli autori di un tentativo di frode.
7. Quando l'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo 161, questa si estingue per la persona che non ha commesso alcun tentativo di frode e che ha contribuito alla lotta contro le frodi.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 261, al fine di integrare il presente regolamento stabilendo l'elenco delle inadempienze che non hanno avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale in questione di cui al paragrafo 1, lettera h), punto i).
Articolo 200
Applicazione di sanzioni
L'estinzione dell'obbligazione doganale sulla base dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera h), non preclude agli Stati membri la possibilità di applicare sanzioni per la mancata osservanza della normativa doganale.
TITOLO XI
MISURE RESTRITTIVE E MECCANISMO DI GESTIONE DELLE CRISI
Capo 1
Misure restrittive
Articolo 201
Ruolo dell'Autorità doganale dell'UE e delle autorità doganali
1. L'Autorità doganale dell'UE contribuisce alla corretta applicazione delle misure restrittive adottate a norma dell'articolo 215 TFUE monitorandone l'attuazione nell'ambito dei propri settori di competenza e, previa revisione e autorizzazione della Commissione, fornendo opportuni orientamenti alle autorità doganali. [Em. 206 - non concerne la versione italiana]
2. Le autorità doganali adottano tutte le misure necessarie per conformarsi alle misure restrittive, tenendo conto degli orientamenti dell'Autorità doganale dell'UE.
Articolo 202
Comunicazione
1. L'Autorità doganale dell'UE riferisce periodicamente e ogniqualvolta necessario alla Commissione in merito all'attuazione delle misure restrittive da parte delle autorità doganali e in caso di violazione delle stesse.
2. Le autorità doganali informano l'Autorità doganale dell'UE, la Commissione e le autorità nazionali degli Stati membri competenti per l'attuazione delle sanzioni di qualsiasi sospetto e caso di elusione delle misure restrittive e delle relative misure di attenuazione.
Capo 2
Meccanismo di gestione delle crisi
Articolo 203
Elaborazione di protocolli e procedure
1. L'Autorità doganale dell'UE elabora procedure e protocolli che possono essere attivati a norma dell'articolo 204, paragrafo 1, in caso di:
a) una crisi alla frontiera di uno o più Stati membri che ha ripercussioni sulle procedure doganali;
b) una crisi in un altro settore che richiede l'intervento delle autorità doganali in cooperazione con le autorità competenti,
c) al fine di garantire una risposta rapida, efficace e proporzionata alla situazione in questione.
2. I protocolli e le procedure possono riguardare in particolare:
a) l'applicazione di criteri di rischio comuni, settori di controllo prioritari comuni e profili di rischio, adeguate misure di attenuazione e controlli doganali;
b) un quadro di collaborazione che consenta di mettere temporaneamente a disposizione funzionari doganali e attrezzature per il controllo doganale da uno Stato membro all'altro.
b bis) corsie preferenziali alle frontiere per ridurre al minimo i ritardi e i rallentamenti nei flussi di merci; [Em. 207]
b ter) l'elusione di restrizioni commerciali relative a beni di rilevanza per le crisi, quali definiti all'articolo 3, punto 6, del regolamento (UE) 2024/2747. [Em. 208]
Articolo 204
Attivazione del meccanismo di gestione delle crisi
1. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno o più Stati membri o dell'Autorità doganale dell'UE, può adottare un atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento, tenendo conto dei protocolli e delle procedure di cui all'articolo 203, delleche stabilisce le misure e dellele disposizioni idonee e necessarie che dovrebbero applicarsi per affrontare una situazione di crisi o attenuarne gli effetti negativi. [Em. 209]
2. L'Autorità doganale dell'UE coordina e controlla l'applicazione e l'attuazione delle misure e delle disposizioni idonee da parte delle autorità doganali e riferisce alla Commissione in merito ai risultati di tale attuazione. [Em. 210]
3. L'Autorità doganale dell'UE istituisce una cellula di risposta alle crisi che è costantemente disponibile per tutta la durata della crisi. La Commissione può sostenere l'autorità doganale dell'UE nella fase di pianificazione e nell'istituzione di tale cellula di risposta alle crisi. La cellula di risposta alle crisi è finanziata dal bilancio assegnato all'autorità doganale dell'UE. [Em. 211]
4. Le autorità doganali attuano e applicano le misure e le disposizioni adottate a norma del presente articolo e riferiscono all'Autorità doganale dell'UE in merito alla loro attuazione e applicazione.
4 bis. L'Autorità doganale dell'UE coordina e controlla l'attuazione delle misure e delle disposizioni idonee da parte delle autorità doganali e riferisce alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati della sua attuazione. [Em. 212]
TITOLO XII
L'AUTORITÀ DOGANALE DELL'UNIONE EUROPEA
Capo 1
Principi
Articolo 205
Statuto giuridico
1. L'Autorità doganale dell'UE è un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica.
2. In ognuno degli Stati membri l'Autorità doganale dell'UE gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta dalle leggi nazionali alle persone giuridiche. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. L'Autorità doganale dell'UE è rappresentata dal suo direttore esecutivo.
Articolo 206
Sede
L'Autorità doganale dell'UE ha sede [...].
La scelta dell'ubicazione della sede dell'Autorità doganale dell'UE è effettuata secondo la procedura legislativa ordinaria, sulla base dei seguenti criteri:
a) non pregiudica l'esecuzione dei compiti e dei poteri dell'Autorità doganale dell'UE, l'organizzazione della sua struttura di governance, il funzionamento della sua organizzazione principale o il finanziamento principale delle sue attività;
b) assicura che l'Autorità doganale dell'UE sia in grado di assumere il personale altamente qualificato e specializzato necessario per lo svolgimento dei compiti e l'esercizio dei poteri previsti dal presente regolamento;
c) assicura che l'Autorità doganale dell'UE possa insediarsi in loco al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento;
d) garantisce un'adeguata accessibilità della sede, l'esistenza di strutture di istruzione adeguate per i figli dei membri del personale, un adeguato accesso al mercato del lavoro, alla previdenza sociale e all'assistenza medica sia per i figli che per i coniugi;
e) assicura una distribuzione geografica equilibrata delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE in tutta l'Unione;
f) offre opportunità di formazione adeguate;
g) consente una stretta cooperazione con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione;
h) garantisce la sostenibilità e la sicurezza digitale e la connettività per quanto riguarda le infrastrutture fisiche e informatiche e le condizioni di lavoro. [Em. 213]
Articolo 207
Missione e obiettivi dell'Autorità doganale dell'UE
1. L'Autorità doganale dell'UE contribuisce a realizzare la missione delle autorità doganali di cui all'articolo 2.
L'Autorità doganale dell'UE gestisce e mantiene i sistemi informatici utilizzati per l'attuazione dell'unione doganale, come il centro doganale digitale dell'UE, di cui al titolo III. [Em. 214]
2. Fatte salve le rispettive responsabilità della Commissione, dell'OLAF e degli Stati membri, l'Autorità doganale dell'UE persegue i seguenti obiettivi:
a) l'Autorità doganale dell'UE contribuisce alla gestione operativa dell'unione doganale e pertanto coordina e vigila sulla cooperazione operativa tra le autorità doganali e mette in comune e fornisce le competenze tecniche per potenziare l'efficienza e il conseguimento dei risultati;
b) l'Autorità doganale dell'UE sviluppa, gestisce e mantiene tecnologie dell'informazione per attuare le procedure di cui al presente regolamento e contribuisce a fare un uso ottimale dei dati disponibili ai fini della vigilanza doganale, del controllo e della gestione dei rischi;
c) l'Autorità doganale dell'UE sostiene le autorità doganali nel conseguimento di un'attuazione uniforme della normativa doganale, in particolare al fine di garantire che i controlli doganali e la gestione dei rischi siano effettuati in modo armonizzato;
d) l'Autorità doganale dell'UE contribuisce all'esecuzione delle altre normative dell'Unione applicate dalle autorità doganali.; [Em. 215]
d bis) l'autorità doganale dell'UE coopera con altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione nei settori in cui le loro attività riguardano la gestione delle merci che attraversano la frontiera esterna; [Em. 216]
d ter) l'Autorità doganale dell'UE introduce un regime speciale obbligatorio per la riscossione dei dazi doganali sulle vendite a distanza di merci importate da territori o paesi terzi. Tale regime speciale obbligatorio è allineato al regime speciale di cui agli articoli dal 369 terdecies al 369 quinvicies della direttiva 2006/112/CE. [Em. 217]
Capo 2
Compiti
Articolo 208
Compiti principali
1. L'Autorità doganale dell'UE svolge compiti di gestione del rischio conformemente al titolo IV, capo 3.
2. L'Autorità doganale dell'UE svolge compiti relativi alle misure restrittive e al meccanismo di gestione delle crisi conformemente al titolo XI.
2 bis. L'Autorità doganale dell'UE sostiene la Commissione e gli Stati membri per consentire loro di sorvegliare in modo più efficiente l'attuazione delle misure restrittive che il Consiglio può adottare a norma dell'articolo 215, paragrafo 2, TFUE, in materia di flussi di merci, al fine di evitare l'elusione di tali misure. [Em. 218]
3. L'Autorità doganale dell'UE svolge attività di sviluppo delle capacità e fornisce sostegno operativo e coordinamento alle autorità doganali e alla Commissione. In particolare: [Em. 219]
a) effettua la diagnostica e il monitoraggio dei valichi di frontiera e di altri luoghi di controllo, elabora norme comuni e formula raccomandazioni per le migliori pratiche; [Em. 220]
a bis) elabora norme comuni e formula raccomandazioni per le migliori pratiche e monitorarne l'attuazione, in particolare in relazione all'attuazione del codice doganale dell'Unione; [Em. 221]
b) effettua la misurazione delle prestazioni dell'unione doganale e sostiene la Commissione nella sua valutazione di tali prestazioni, compresa la misurazione dei costi operativi sostenuti dalle autorità doganali per svolgere la loro attività, conformemente al titolo XV, capo 1; [Em. 222]
c) elabora il contenuto minimo comune in materia di formazione per i funzionari doganali nell'Unione e ne controlla l'uso da parte delle autorità doganali, compreso il contenuto della formazione di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera e), che deve essere armonizzato, e in materia di tecnologia per l'analisi dei big data e dei sistemi di rilevamento e verifica; [Em. 223]
d) contribuisce a: un sistema di riconoscimento dell'Unione per le università e le altre scuole che offrono programmi di formazione e istruzione nel settore doganale;
e) coordinare e sostenere la creazione, da parte degli Stati membri, di centri di eccellenza specializzati per finalità a livello dell'Unione nei pertinenti settori doganali, in particolare la formazione e i laboratori doganali;
f) facilitare e coordinare le attività di ricerca e di innovazione nel settore doganale e informare periodicamente il polo d'innovazione dell'UE per la sicurezza interna in merito alle proprie attività; [Em. 224]
g) elaborare e diffondere manuali operativi per l'applicazione pratica dei processi e dei metodi di lavoro doganali e sviluppare norme comuni al riguardo, compresi orientamenti comuni sull'applicazione; [Em. 225]
g bis) formulare raccomandazioni rivolte alle autorità doganali per l'applicazione del titolo IV; [Em. 226]
h) formulare un parere per stabilire se il rilascio di un'autorizzazione per regimi speciali possa ledere gli interessi dei produttori dell'Unione, conformemente all'articolo 102, paragrafi 3, 4 e 5;
i) cooperare con gli organismi dell'Unione e le autorità nazionali diverse dalle autorità doganali a norma dell'articolo 240, paragrafo 9;
i bis) fornire sostegno alla Commissione per lo sviluppo e l'attuazione di una strategia operativa concernente le attività relative all'assegnazione, al finanziamento e all'acquisizione di attrezzature di controllo, compresa la valutazione delle esigenze, l'aggiudicazione congiunta e la condivisione delle attrezzature; [Em. 227]
j) coordinare e sostenere la cooperazione operativa tra le autorità doganali e tra le autorità doganali e altre autorità a livello nazionale conformemente al titolo XIII;
k) organizzare e coordinare i controlli congiunti di cui all'articolo 241;
l) fornire sostegno e consulenza alla Commissione per la risoluzione di casi complessi di classificazione, valutazione e origine e per il monitoraggio delle decisioni e dell'applicazione delle decisioni al riguardo.
l bis) elaborare orientamenti e manuali semplificati per le piccole imprese e le microimprese e sostenere la loro comprensione della legislazione e delle formalità doganali dell'Unione. [Em. 228]
L'autorità doganale dell'UE assiste la Commissione, su sua richiesta, nella sua gestione delle relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali relative alle materie disciplinate dal presente regolamento. [Em. 229]
4. L'Autorità doganale dell'UE svolge le attività di gestione e trattamento dei dati necessarie per l'adempimento dei suoi compiti e per lo sviluppo delle applicazioni nazionali di cui all'articolo 30 del presente regolamento.
Articolo 209
Altri compiti[Em. 230]
La Commissione può affidare all'Autorità doganale dell'UE i seguenti compiti per l'attuazione dei programmi di finanziamento connessi alle dogane:[Em. 231]
(a) attività inerenti allo sviluppo, alla gestione e alla manutenzione dei sistemi informatici utilizzati per l'attuazione dell'unione doganale, come il centro doganale digitale dell'UE, di cui al titolo III;[Em. 232]
(b) sostegno alla Commissione per lo sviluppo e l'attuazione di una strategia operativa concernente le attività relative all'assegnazione, al finanziamento e all'acquisizione di attrezzature di controllo, compresa la valutazione delle esigenze, l'aggiudicazione congiunta e la condivisione delle attrezzature. [Em. 233]
Articolo 210
Ulteriori compiti
All'Autorità doganale dell'UE possono essere assegnati ulteriori compiti in materia di libera circolazione e di importazione ed esportazione di merci di paesi terzi, se così previsto dai pertinenti atti giuridici dell'Unione. Qualora tali compiti siano assegnati o affidati all'Autorità doganale dell'UE, sono garantite risorse finanziarie e umane adeguate per la loro attuazione.
Capo 3
Organizzazione dell'Autorità doganale dell'UE
Articolo 211
Struttura amministrativa e di gestione
La struttura amministrativa e di gestione dell'Autorità doganale dell'UE comprende:
a) un consiglio di amministrazione, che esercita le funzioni di cui all'articolo 215;
b) un comitato esecutivo, che esercita le funzioni di cui all'articolo 217;
c) un direttore esecutivo, che esercita le responsabilità di cui all'articolo 219;
d) un vicedirettore esecutivo, che esercita le responsabilità di cui all'articolo 221, se il consiglio di amministrazione decide di istituire tale funzione.
d bis) un comitato consultivo doganale che esercita le funzioni di cui all'articolo 221 bis. [Em. 234]
Sezione 1
Il consiglio di amministrazione
Articolo 212
Composizione del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e, da due rappresentanti della Commissione e da un esperto designato dal Parlamento europeo, tutti con diritto di voto. [Em. 235]
2. Il consiglio di amministrazione comprende inoltre un membro designato dal Parlamento europeo, senza diritto di voto. [Em. 236]
3. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. Il supplente rappresenta il membro titolare in sua assenza.
4. I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze in materia doganale, tenendo conto delle loro pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio e della loro esperienza in relazione alle politiche dell'unione doganale. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si adoperano per limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori. Nel consiglio direttivo tutte le parti mirano a realizzaregarantiscono la realizzazione di una rappresentanza equilibrata sotto il profilo del genere. [Em. 237]
5. Il mandato dei membri e relativi supplenti è di quattro anni. Tale mandato è prorogabile per lo stesso periodo. [Em. 238]
5 bis. Qualora un membro del consiglio di amministrazione o il suo supplente intenda terminare anticipatamente il proprio mandato, il membro in questione o il suo supplente informa il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione di tale intenzione e della sua sostituzione. [Em. 239]
5 ter. Al momento di assumere le funzioni, ciascun membro e supplente firma una dichiarazione scritta nella quale dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Ciascun membro e supplente aggiorna la propria dichiarazione quando interviene un cambiamento di circostanze in relazione ai conflitti di interessi, o almeno una volta l'anno. L'Autorità pubblica sul suo sito web le dichiarazioni e i rispettivi aggiornamenti. [Em. 240]
Articolo 213
Presidente del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente tra i rappresentanti della Commissione e un vicepresidente tra gli altri membri con diritto di voto.
2. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.
3. Il mandato del presidente e del vicepresidente è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile una volta. Tuttavia, se il presidente o il vicepresidente cessa di far parte del consiglio di amministrazione in corso di mandato, il mandato termina automaticamente alla stessa data.
Articolo 214
Riunioni del consiglio di amministrazione
1. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente.
2. Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.
3. Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei membri.
4. Il consiglio di amministrazione può invitare alle sue riunioni, in veste di osservatore, qualsiasi persona il cui parere possa essere rilevante.
5. I membri del consiglio di amministrazione e relativi supplenti possono farsi assistere alle riunioni da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.
6. Quando una questione di riservatezza o di conflitto di interessi è all'ordine del giorno, il consiglio di amministrazione discute e decide in merito senza la presenza del membro interessato. Ciò lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione di essere rappresentati da un supplente. Le modalità specifiche di applicazione della presente disposizione possono essere stabilite nel regolamento interno. [Em. 241]
7. L'Autorità doganale dell'UE provvede alle funzioni di segreteria per il consiglio di amministrazione.
Articolo 215
Funzioni del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione:
a) fornisce gli orientamenti generali delle attività dell'Autorità doganale dell'UE;
b) adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto, il bilancio annuale dell'Autorità doganale dell'UE ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio dell'Autorità a norma del capo 4;
c) valuta e adotta la relazione annuale consolidata sulle attività dell'Autorità doganale dell'UE, compresa una panoramica dell'esecuzione dei suoi compiti e dei suoi risultati complessivi nel conseguimento degli obiettivi di politica doganale, e invia la relazione e la sua valutazione entro il 1º luglio di ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. La relazione annuale di attività consolidata è resa pubblica;
d) adotta la regolamentazione finanziaria applicabile all'Autorità doganale dell'UE a norma dell'articolo 222;
e) adotta una strategia antifrode, proporzionata al rischio di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;
f) adotta e rende pubbliche le norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri; e pubblica annualmente sul suo sito web la dichiarazione di interessi dei membri del consiglio di amministrazione; [Em. 242]
g) adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all'articolo 232, in base a un'analisi delle esigenze;
h) adotta e rende pubblico il suo regolamento interno; [Em. 243]
i) in conformità al paragrafo 2 esercita, nei confronti del personale dell'Autorità doganale dell'UE, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione(45) ("poteri dell'autorità che ha il potere di nomina");
j) adotta disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del suddetto statuto;
k) istituisce, se del caso, una struttura di revisione contabile interna;
l) adotta le norme di sicurezza dell'Autorità doganale dell'UE ai sensi dell'articolo 233;
m) nomina il direttore esecutivo e il vicedirettore esecutivo, se tale funzione è istituita, e, se del caso, ne proroga il mandato o li rimuove dall'incarico a norma dell'articolo 217;
n) nomina un contabile, che può essere il contabile della Commissione, che è soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti e che opera in piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni;
o) prende tutte le decisioni relative alla creazione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne dell'Autorità doganale dell'UE, tenendo conto delle esigenze dell'attività dell'Autorità stessa e di una sana gestione del bilancio;
p) autorizza la conclusione di accordi operativi conformemente all'articolo 240, paragrafo 9);
p bis) stabilisce e adotta il regolamento interno del comitato consultivo doganale; [Em. 244]
q) istituisce gruppi di lavoro e gruppi di esperti e adotta il loro regolamento interno;
r) adotta il progetto di documento unico di programmazione di cui all'articolo 22, paragrafo 3, prima che venga trasmesso alla Commissione per parere;
s) tenendo conto del parere della Commissione, adotta il documento unico di programmazione dell'Autorità doganale dell'UE a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto e conformemente all'articolo 216;
t) adotta una strategia improntata al miglioramento dell'efficienza e alle sinergie;
u) adotta una strategia di cooperazione con i paesi terzi e/o le organizzazioni internazionali;
v) adotta una strategia per la gestione organizzativa e i sistemi di controllo interno.
1 bis. Il consiglio di amministrazione può istituire gruppi di lavoro e comitati di esperti che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti, compresi la preparazione delle decisioni e il monitoraggio della relativa attuazione. [Em. 245]
2. Il consiglio di amministrazione adotta, a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i pertinenti poteri di autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni di sospensione di tale delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.
3. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati dal direttore esecutivo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.
Articolo 216
Modalità di voto del consiglio di amministrazione
1. Fatto salvo l'articolo 215, paragrafo 1, lettere b), m) ed s), il consiglio di amministrazione decide a maggioranza assoluta dei membri con diritto di voto.
2. La decisione di cui all'articolo 215, paragrafo 1, lettere b), c), e), f), j), m), n), o) ed s), può essere adottata soltanto se i rappresentanti della Commissione esprimono un voto favorevole. Ai fini della decisione di cui all'articolo 215, paragrafo 1, lettera s), il consenso dei rappresentanti della Commissione è richiesto soltanto per gli elementi della decisione non correlati al programma di lavoro annuale e pluriennale dell'Autorità doganale dell'UE.[Em. 246]
3. Ciascun membro con diritto di voto dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto.
4. Il presidente partecipa al voto.
5. Il direttore esecutivo non partecipa al voto.
6. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce disposizioni più dettagliate in materia di voto, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro.
Sezione 2
Il comitato esecutivo
Articolo 217
Comitato esecutivo
1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo.
2. Il comitato esecutivo:
a) sovrintende ai lavori preparatori per le decisioni che devono essere adottate dal consiglio di amministrazione;
b) assicura, assieme al consiglio di amministrazione, un follow-up adeguato delle osservazioni e delle raccomandazioni risultanti dalle valutazioni e dai rapporti di audit interno e esterno e dalle indagini dell'OLAF e dell'EPPO, e attua adeguate procedure di segnalazione a quest'ultima di sospette condotte criminose; [Em. 247]
c) sovrintende all'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare il controllo della gestione amministrativa e di bilancio.
3. Quando necessario, per motivi d'urgenza, il comitato esecutivo può prendere decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione, in particolare per le questioni seguenti:
a) in materia di gestione amministrativa, compresa la sospensione della delega dei poteri dell'autorità che ha il potere di nomina, e di questioni di bilancio;
b) qualora una situazione di crisi sia stata individuata ai sensi del titolo XI e richieda un'azione immediata o un adeguamento delle attività dell'Autorità doganale dell'UE.
4. Il comitato esecutivo è composto da due rappresentanti della Commissione nel consiglio di amministrazione e da altri tre membri nominati dal consiglio di amministrazione tra i membri con diritto di voto e con lo scopo di garantire l'equilibrio di genere. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto. Le decisioni del comitato esecutivo sono adottate a maggioranza semplice. Le decisioni di cui al paragrafo 2, lettera b), possono essere adottate soltanto se un rappresentante della Commissione esprime un voto favorevole. [Em. 248]
5. Il mandato di membro del comitato esecutivo ha una durata di quattro anni. Esso è rinnovabile. La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo coincide con la durata del loro mandato come membri del consiglio di amministrazione.
6. Il comitato esecutivo tiene almeno una riunione ordinaria ogni tre mesi. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta dei suoi membri.
7. Il consiglio di amministrazione stabilisce il regolamento interno del comitato esecutivo.
Sezione 3
Il direttore esecutivo
Articolo 218
Nomina, rimozione dall'incarico e proroga del mandato
1. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'Autorità doganale dell'UE a norma dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.
Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alla provata competenza amministrativa e manageriale, nonché alla competenza e all'esperienza in materia, sulla base di un elenco di almeno tre candidati proposto dalla Commissione, a seguito di unaconformemente alla seguente procedura di selezione aperta e trasparente.: [Em. 249]
a) sulla base di un elenco ristretto elaborato e pubblicato dalla Commissione, che assicura l'equilibrio di genere, in seguito a un invito a presentare candidature e a una procedura di selezione trasparente, i candidati sono invitati a prendere la parola dinanzi alla commissione responsabile del Parlamento europeo e al Consiglio e a rispondere alle domande loro poste; [Em. 250]
b) il Parlamento europeo e il Consiglio emettono i rispettivi pareri ed esprimono le rispettive preferenze; [Em. 251]
c) il consiglio di amministrazione procede alla nomina del direttore esecutivo tenendo conto dei suddetti pareri. [Em. 252]
Ai fini della conclusione del contratto di direttore esecutivo l'Autorità doganale dell'UE è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.
2. La durata del mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. In tempo utile prima della fine di tale periodo la Commissione esegue una valutazione che tiene conto della prestazione del direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide futuri dell'Autorità doganale dell'UE.
3. Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 2, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per non più di cinque anni. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Prima che il consiglio di amministrazione adotti la decisione relativa alla proroga del mandato, il direttore esecutivo può essere invitato a rilasciare una dichiarazione dinanzi alla commissione responsabile del Parlamento europeo e a rispondere alle domande che gli sono poste. [Em. 253]
4. Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
5. Il direttore esecutivo può essere rimosso dall'incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione adottata su proposta della Commissione. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati delle ragioni di tale decisione. [Em. 254]
6. Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo e del vicedirettore esecutivo, la proroga del mandato o la rimozione dall'incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto.
Articolo 219
Compiti e responsabilità del direttore esecutivo
1. Il direttore esecutivo assicura la gestione dell'Autorità doganale dell'UE. Il direttore esecutivo risponde al consiglio di amministrazione.
2. Fatte salve le competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.
3. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio delle sue funzioni e sulle prestazioni complessive dell'Autorità doganale dell'UE. In qualsiasi momento, il Parlamento europeo o il Consiglio possono chiamare il direttore esecutivo a partecipare a un'audizione su qualsiasi questione legata alle attività dell'Autorità. [Em. 255]
4. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Autorità doganale dell'UE.
5. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione dei compiti assegnati all'Autorità doganale dell'UE dal presente regolamento. In particolare il direttore esecutivo:
a) garantisce l'amministrazione quotidiana sostenibile ed efficiente dell'Autorità doganale dell'UE; [Em. 256]
b) attua le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;
c) elabora il progetto di documento unico di programmazione di cui all'articolo 223 e lo presenta al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione;
d) attua il documento unico di programmazione di cui all'articolo 223 e riferisce al comitato esecutivo e al consiglio di amministrazione in merito alla sua attuazione;
e) redige la relazione annuale consolidata sulle attività dell'Autorità doganale dell'UE e la presenta al consiglio di amministrazione per valutazione e adozione;
f) elabora un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni e delle valutazioni di audit interno o esterno e delle indagini dell'OLAF e dell'EPPO e riferisce sui progressi compiuti due volte all'anno alla Commissione e periodicamente al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo, oltre a garantire, se del caso, la segnalazione di sospette condotte criminose all'EPPO; [Em. 257]
g) tutela gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure interne di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, fatti salvi i poteri investigativi dell'EPPO e dell'OLAF, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive;
h) predispone una strategia antifrode interna, una strategia per conseguire miglioramenti dell'efficienza e realizzare sinergie, una strategia di cooperazione con i paesi terzi e/o le organizzazioni internazionali e una strategia per la gestione organizzativa e i sistemi di controllo interno per conto dell'Autorità doganale dell'UE, e le presenta al consiglio di amministrazione per approvazione;
i) redige un progetto di regolamentazione finanziaria applicabile all'Autorità doganale dell'UE e lo presenta al consiglio di amministrazione per adozione, previa consultazione della Commissione;
j) elabora i progetti di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità doganale dell'UE conformemente all'articolo 224 e ne esegue il bilancio;
k) per quanto riguarda il personale dell'Autorità doganale dell'UE, esercita i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina di cui all'articolo 215, paragrafo 1, punto i), nella misura in cui tali poteri gli/le sono stati delegati a norma dell'articolo 215, paragrafo 2;
l) adotta decisioni relative alle strutture interne dell'Autorità doganale dell'UE, inclusa, ove necessario, la delega di funzioni che possono riguardare la gestione quotidiana dell'Autorità doganale dell'UE, nonché, se del caso, decisioni relative alla loro modifica, tenendo conto delle esigenze legate alle attività dell'Autorità doganale dell'UE e alla sana gestione del bilancio;
m) negozia e, previa approvazione del consiglio di amministrazione, firma un accordo sulla sede dell'Autorità doganale dell'UE e, se del caso, accordi analoghi con gli Stati membri ospitanti in cui sono ubicati gli uffici locali;
n) predispone le modalità pratiche per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e(46) le presenta al consiglio di amministrazione per adozione;
o) promuove la diversità e mira a garantire l'equilibrio di genere per quanto riguarda l'assunzione del personale dell'Autorità doganale dell'UE;
p) mira ad assumere personale su una base geografica quanto più ampia possibile, tenendo presente che i criteri di assunzione devono essere basati esclusivamente sui meriti.
Articolo 220
Vicedirettore esecutivo
1. Il consiglio di amministrazione può decidere di creare una funzione di vicedirettore esecutivo per assistere il direttore esecutivo.
2. Qualora il consiglio di amministrazione decida di creare una funzione di vicedirettore esecutivo, le disposizioni dell'articolo 217 si applicano di conseguenza al vicedirettore esecutivo.
Articolo 221
Compiti e responsabilità del vicedirettore esecutivo
Se è creata la funzione di vicedirettore esecutivo, quest'ultimo assiste il direttore esecutivo nella gestione dell'Autorità doganale dell'UE e nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 218. In caso di assenza o indisponibilità del direttore esecutivo, o se il posto è vacante, ne fa le veci il vicedirettore esecutivo.
Articolo 221 bis
Comitato consultivo doganale
1. L'Autorità doganale dell'UE istituisce un comitato consultivo che assiste il comitato esecutivo.
2. Il comitato consultivo doganale ha il compito di fornire consulenza:
a) sull'attuazione delle azioni e delle decisioni tecniche, compresa la gestione dei rischi e i settori prioritari di controllo;
b) sulle questioni relative all'attuazione e alla standardizzazione, comprese le attività di armonizzazione o la necessità di adeguare le norme;
c) sulle dimensioni doganali di altre normative applicate dalle dogane;
d) se del caso, nel contesto di qualsiasi altra attività dell'Autorità, su richiesta.
3. Il comitato consultivo doganale è composto da rappresentanti e associazioni di tutti i portatori di interessi pertinenti per l'attività dell'Autorità doganale dell'UE. La composizione del comitato consultivo è stabilita dal consiglio di amministrazione.
4. Il consiglio di amministrazione nomina quattro membri del comitato consultivo doganale, tra cui il suo presidente, a partecipare con lo status di osservatori al consiglio di amministrazione. Essi rappresentano, nel modo più ampio possibile, le diverse opinioni espresse in seno al comitato consultivo doganale. Il mandato iniziale ha una durata di 48 mesi ed è prorogabile.
5. Il comitato consultivo doganale è consultato regolarmente previa qualsiasi decisione del consiglio di amministrazione. Ciò può avvenire attraverso il ricorso a gruppi di lavoro di esperti ad hoc. Il consiglio di amministrazione non è in alcun caso vincolato dal parere del comitato consultivo doganale.
6. Il comitato consultivo doganale si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni sei mesi. Si può altresì riunire su richiesta dell'Autorità doganale dell'UE o del suo comitato esecutivo. [Em. 258]
Capo 4
Formazione e struttura del bilancio dell'Autorità doganale dell'UE
Articolo 222
Disposizioni generali
Le disposizioni finanziarie applicabili all'Autorità doganale dell'UE sono adottate dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Tale regolamentazione si discosta dal regolamento delegato (UE) n. 2019/715 della Commissione(47) solo per esigenze specifiche di funzionamento dell'Autorità doganale dell'UE e previo accordo della Commissione.
Articolo 223
Documento unico di programmazione
1. Ogni anno il direttore esecutivo redige un progetto di documento unico di programmazione contenente, in particolare, la programmazione annuale e pluriennale, conformemente alle disposizioni stabilite nel regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione e alle pertinenti disposizioni della regolamentazione finanziaria dell'Autorità doganale dell'UE adottata ai sensi dell'articolo 222 del presente regolamento e tenendo conto degli orientamenti stabiliti dalla Commissione. La programmazione annuale e pluriennale è in linea con la politica doganale e le priorità generali dell'unione doganale.
2. Il consiglio di amministrazione trasmette il progetto di documento unico di programmazione alla Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti europea entro il 31 gennaio dell'anno che precede il periodo di programmazione.
3. Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta il documento unico di programmazione. Esso trasmette il documento unico di programmazione, nonché ogni successiva versione aggiornata di tale documento, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Il documento unico di programmazione diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione e, se necessario, è adeguato di conseguenza.
4. Il programma di lavoro annuale definisce gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Esso contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 5. Indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente. Quando all'Autorità doganale dell'UE è assegnato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale adottato entro l'ambito di applicazione del presente regolamento. Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate secondo la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale.
5. Il programma di lavoro pluriennale definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione. Esso riporta inoltre, per ciascuna attività, le risorse umane e finanziarie indicative considerate necessarie al conseguimento degli obiettivi stabiliti. La programmazione strategica è aggiornata, se del caso, e dimostra il contributo dell'Autorità doganale dell'UE al conseguimento delle priorità politiche dell'Unione.
Articolo 224
Formazione del bilancio
1. Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità doganale dell'UE per l'esercizio finanziario successivo, che comprende la tabella dell'organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione. Le informazioni contenute nel progetto di stato di previsione sono coerenti con il progetto di documento unico di programmazione di cui all'articolo 223, paragrafo 1.
2. Sulla base del progetto di stato di previsione di cui al paragrafo 1, il consiglio di amministrazione redige un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità doganale dell'UE per l'esercizio finanziario successivo.
3. Il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità doganale dell'UE entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. La Commissione trasmette il progetto di stato di previsione all'autorità di bilancio con il progetto di bilancio generale dell'Unione europea.
5. Sulla base di tale progetto di stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell'Unione le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo del contributo da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all'autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 TFUE.
6. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del contributo destinato all'Autorità doganale dell'UE a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
7. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Autorità doganale dell'UE.
8. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Autorità doganale dell'UE. Tale bilancio diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se necessario, il bilancio dell'Autorità doganale dell'UE è adeguato di conseguenza.
Articolo 225
Struttura del bilancio
1. Tutte le entrate e le spese dell'Autorità doganale dell'UE formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario e sono iscritte nel bilancio della stessa. L'esercizio finanziario corrisponde all'anno civile.
2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell'Autorità doganale dell'UE sono in pareggio.
3. Fatte salve altre risorse, le entrate dell'Autorità doganale dell'UE comprendono:
a) un contributo dell'Unione iscritto al bilancio generale dell'Unione;
b) gli eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri;
c) un possibile finanziamento dell'Unione, sotto forma di accordi di contributo o di sovvenzioni ai sensi delle regole finanziarie dell'Autorità doganale dell'UE di cui all'articolo 222 e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell'Unione;
d) i diritti percepiti per pubblicazioni e servizi forniti dall'Autorità doganale dell'UE.
4. Le spese dell'Autorità doganale dell'UE comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio.
5. Gli impegni di bilancio per azioni riguardanti progetti su larga scala da realizzarsi su più esercizi finanziari possono essere ripartiti in più frazioni annue.
Articolo 226
Esecuzione del bilancio dell'Autorità doganale dell'UE
1. Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'Autorità doganale dell'UE.
2. Ogni anno il direttore esecutivo comunica all'autorità di bilancio tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni di valutazione.
Articolo 227
Presentazione dei conti e discarico
1. Il contabile dell'Autorità doganale dell'UE comunica i conti provvisori dell'esercizio finanziario (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1° marzo dell'esercizio finanziario successivo (anno N + 1).
2. Entro il 31 marzo dell'anno N+1 l'Autorità doganale dell'UE trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l'anno N al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.
3. Entro il 31 marzo dell'anno N+1 il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Autorità doganale dell'UE, consolidati con i conti della Commissione, alla Corte dei conti.
4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'Autorità doganale dell'UE ai sensi dell'articolo 246 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio(48), il contabile dell'Autorità doganale dell'UE stabilisce i conti definitivi dell'Autorità per tale anno. Il direttore esecutivo li trasmette per parere al comitato esecutivo. Il parere è adottato dal consiglio di amministrazione.
5. Entro il 1° luglio dell'anno N+1 il contabile dell'Autorità doganale dell'UE trasmette i conti definitivi per l'anno N, accompagnati dal parere adottato dal consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
6. I conti definitivi per l'anno N sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro il 15 novembre dell'anno N+1.
7. Entro il 30 settembre dell'anno N+1 il direttore esecutivo trasmette alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Il direttore esecutivo trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.
8. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio finanziario N, in conformità dell'articolo 261, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell'anno N+2, dell'esecuzione del bilancio dell'anno N.
Articolo 228
Lotta alla frode
1. Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione ed altre attività illegali nell'ambito dell'Autorità doganale dell'UE si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.
2. L'Autorità doganale dell'UE aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)(49) entro sei mesi a decorrere dal [XXX] e adotta le opportune disposizioni applicabili al suo personale utilizzando il modello di cui all'allegato di tale accordo.
3. La Corte dei conti europea ha potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante ispezioni in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ricevuto fondi dell'Unione dall'Autorità doganale dell'UE.
4. L'OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o altro illecito lesivo degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una sovvenzione o a un contratto finanziato dall'Autorità doganale dell'UE, in conformità delle disposizioni e delle procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio(50).
5. Fatti salvi i paragrafi 1, 2, 3 e 4, i contratti e le convenzioni e decisioni di sovvenzione dell'Autorità doganale dell'UE contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali audit e indagini in base alle rispettive competenze. Gli accordi di lavoro con le autorità competenti dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali comprendono l'assistenza e la cooperazione di tali autorità e organizzazioni internazionali in relazione agli audit e alle indagini svolti dalla Corte dei conti e dall'OLAF.
6. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 l'EPPO ha il potereè responsabile di indagare e perseguire le frodi e le altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio(51). L'Autorità doganale dell'UE o le autorità nazionali competenti pertinenti segnalano senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta penale rispetto alla quale essa possa esercitare la propria competenza secondo l'articolo 22 e l'articolo 25, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento. [Em.259]
Capo 5
Disposizioni relative al personale
Articolo 229
Disposizione generale
Al personale dell'Autorità doganale dell'UE si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le norme adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per dare applicazione allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti.
Articolo 230
Esperti nazionali distaccati e altro personale
1. L'Autorità doganale dell'UE può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non impiegato dalla stessa.
2. Il consiglio di amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l'Autorità doganale dell'UE.
Articolo 231
Privilegi e immunità
All'Autorità doganale dell'UE e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Capo 6
Disposizioni generali e finali
Articolo 232
Trasparenza e comunicazione
1. Ai documenti detenuti dall'Autorità doganale dell'UE si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001. Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.
2. Al trattamento dei dati personali da parte dell'Autorità doganale dell'UE si applica il regolamento (UE) 2018/1725. Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione il consiglio di amministrazione stabilisce le misure per l'applicazione del regolamento (UE) 2018/1725 da parte dell'autorità doganale dell'UE, comprese quelle relative alla nomina di un responsabile della protezione dei dati dell'Autorità doganale dell'UE. Tali misure sono stabilite previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati.
3. L'Autorità doganale dell'UE può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nell'ambito delle sue competenze. L'assegnazione di risorse alle attività di comunicazione non reca pregiudizio all'esecuzione efficace dei compiti dell'Autorità doganale dell'UE. Le attività di comunicazione sono svolte in conformità dei pertinenti piani di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione.
Articolo 233
Norme di sicurezza in materia di protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate
1. L'Autorità doganale dell'UE adotta le proprie norme di sicurezza sulla base dei principi e delle regole stabiliti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate, tra cui le disposizioni relative allo scambio con paesi terzi, al trattamento e alla conservazione di tali informazioni stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443(52) e (UE, Euratom) 2015/444(53) della Commissione. Qualsiasi accordo amministrativo sullo scambio di informazioni classificate con le autorità competenti di un paese terzo o, in assenza di tale accordo, qualsiasi comunicazione eccezionale ad hoc di ICUE a tali autorità, è approvato dalla Commissione in via preliminare.
2. Il consiglio di amministrazione adotta le norme di sicurezza dell'Autorità doganale dell'UE, previa approvazione della Commissione. Quando valuta le norme di sicurezza proposte, la Commissione ne assicura la compatibilità con le decisioni (UE, Euratom) 2015/443 e (UE, Euratom) 2015/444.
3. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc e il personale dell'Autorità doganale dell'UE rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 339 TFUE, anche dopo la cessazione dalle proprie funzioni.
4. L'Autorità doganale dell'UE può adottare le misure necessarie per semplificare lo scambio di informazioni utili allo svolgimento dei suoi compiti con la Commissione e gli Stati membri e, ove opportuno, con le istituzioni, organi e organismi dell'Unione pertinenti. Tutte le intese amministrative concluse a tal fine in merito alla condivisione delle informazioni classificate dell'UE (ICUE) o, in assenza di intese, qualsiasi comunicazione eccezionale ad hoc di ICUE deve essere approvata dalla Commissione in via preliminare.
Articolo 234
Regime linguistico
1. All'Autorità doganale dell'UE si applicano le disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio(54).
2. Il consiglio di amministrazione decide riguardo al regime linguistico interno dell'Autorità doganale dell'UE.
3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Autorità doganale dell'UE sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.
Articolo 235
Valutazione
1. Entro il [OP: inserire la data = 54 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni cinquequattro anni, la Commissione provvede affinché siano valutati, in conformità degli orientamenti della Commissione, i risultati dell'Autorità doganale dell'UE rispetto ai suoi obiettivi, mandato, compiti, governance e ubicazione o ubicazioni. [Em. 260]
2. Nella valutazione sono prese in esame in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Autorità doganale dell'UE e le conseguenze finanziarie di un'eventuale modifica in tal senso.
3. Una valutazione su due di cui al paragrafo 1 comprende una valutazione dei risultati ottenuti dall'Autorità doganale dell'UE, tenuto conto degli obiettivi, del mandato, dei compiti e della governance, e una valutazione della giustificazione del mantenimento dell'Autorità alla luce di tali obiettivi, mandato, governance e compiti.. [Em. 261]
4. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sugli esiti della valutazione di cui al paragrafo 2. I risultati della valutazione sono resi pubblici.
Articolo 236
Responsabilità dell'Autorità doganale dell'UE
1. La responsabilità contrattuale dell'Autorità doganale dell'UE è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione.
2. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta nei contratti stipulati dall'Autorità doganale dell'UE.
3. In caso di responsabilità extracontrattuale, l'Autorità doganale dell'UE deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dai suoi servizi o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni.
4. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sulle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5. La responsabilità individuale del personale nei confronti dell'Autorità doganale dell'UE è disciplinata dalle disposizioni ad esso applicabili dello statuto del personale o del regime applicabile agli altri agenti.
6. La responsabilità finanziaria dell'Unione e degli Stati membri per i debiti contratti dall'Autorità doganale dell'UE è limitata al rispettivo contributo già fornito per le spese amministrative.
Articolo 237
Accordo sulla sede e condizioni operative
1. Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Autorità doganale dell'UE nello Stato membro ospitante e alle strutture che quest'ultimo deve mettere a disposizione e le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Autorità e ai membri delle rispettive famiglie sono fissate in un accordo sulla sede concluso, previa approvazione del consiglio di amministrazione ed entro il [OP si prega di inserire la data - due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], tra l'Autorità doganale dell'UE e lo Stato membro in cui si trova la sede.
2. Lo Stato membro ospitante garantisce le migliori condizioni possibili per il funzionamento dell'Autorità doganale dell'UE, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e adeguati collegamenti di trasporto.
3. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il direttore esecutivo può decidere di insediare un ufficio locale in un altro Stato membrouffici in altri Stati membri in modo che i compiti dell'Autorità doganale dell'UE siano eseguiti con maggiore efficienza, efficacia e coerenza [Em. 262]
Prima di decidere di insediare un ufficio locale, il direttore esecutivo ottiene il consenso della Commissione, del consiglio di amministrazione e degli Stati membri interessati. La decisione si basa su un'adeguata analisi dei costi e dei benefici che dimostri in particolare il valore aggiunto di tale decisione. La decisione precisa l'ambito delle attività da espletarsi presso l'ufficio locale in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell'Autorità doganale dell'UE.
Articolo 238
Inizio delle attività dell'Autorità doganale dell'UE
1. L'Autorità doganale dell'UE è istituita a partire dal 2026 e diventerà pienamente operativa entro ila partire dal 1° gennaio 2028. [Em. 263]
2. La Commissione è responsabile dell'istituzione e del funzionamento iniziale dell'Autorità doganale dell'UE finché questa non abbia la capacità operativa per provvedere all'esecuzione del proprio bilancio. A tal fine:
a) fino a quando il direttore esecutivo assume le proprie funzioni dopo la nomina da parte del consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 218, un funzionario designato dalla Commissione può farne le veci in qualità di direttore esecutivo ad interim ed esercitare le funzioni attribuite al direttore esecutivo;
b) in deroga all'articolo 215, paragrafo 1, punto i), e fino all'adozione di una decisione ai sensi dell'articolo 215, paragrafo 2, il direttore esecutivo ad interim esercita i poteri di autorità investita del potere di nomina;
c) la Commissione può offrire assistenza all'Autorità doganale dell'UE, in particolare mediante il distacco di funzionari della Commissione incaricati di svolgere le attività dell'Autorità sotto la responsabilità del direttore esecutivo ad interim o del direttore esecutivo;
d) il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell'Autorità doganale dell'UE e può concludere contratti, anche relativi al personale, previa adozione della tabella dell'organico dell'Autorità doganale dell'UE.
TITOLO XIII
COOPERAZIONE DOGANALE
Articolo 239
Cooperazione doganale interna
1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97, le autorità doganali cooperano tra loro, con la Commissione e con l'Autorità doganale dell'UE conformemente alla normativa doganale e a qualsiasi altra normativa dell'Unione che preveda tale cooperazione, al fine di garantire un'applicazione corretta e uniforme di tali normative e di sostenere l'adempimento della loro missione, come stabilito all'articolo 2.
2. Le autorità doganali possono mettere temporaneamente a disposizione funzionari doganali per lavorare presso le autorità doganali di un altro Stato membro. L'Autorità doganale dell'UE è informata e può coordinare tali assegnazioni.
3. Le autorità doganali possono effettuare controlli congiunti in aggiunta a quelli previsti all'articolo 241. Le autorità doganali informano l'Autorità doganale dell'UE di tali controlli congiunti.
4. La Commissione, l'OLAF e l'Autorità doganale dell'UE possono scambiarsi dati pertinenti per la cooperazione di cui al presente titolo, comprese informazioni sui rischi. L'Autorità doganale dell'UE garantisce l'uso efficace di tali informazioni nelle sue attività di gestione del rischio conformemente al presente titolo e al titolo XII.
Articolo 239 bis
Piattaforma per la segnalazione delle merci
1. L'Autorità doganale dell'UE istituisce una piattaforma per la segnalazione delle merci ("piattaforma") per dare alle autorità, alle imprese, ai consumatori e ai cittadini la possibilità di segnalare le merci che entrano nel mercato interno e che non sono conformi alle norme di conformità e/o alla pertinente normativa dell'Unione.
2. La piattaforma è online, facilmente accessibile, comprensibile e disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
3. L'autorità doganale dell'UE valuta le informazioni ottenute tramite la piattaforma e, se necessario, ne informa l'autorità doganale o più autorità doganali di uno o più Stati membri in cui è stata immessa la merce segnalata. L'autorità doganale valuta solo le merci dichiarate che sono state immesse nel mercato in uno o più Stati membri.
4. Le autorità doganali notificate di cui al paragrafo 3 cooperano con altre autorità a livello nazionale, tra cui, ad esempio, le autorità di vigilanza del mercato, le autorità sanitarie e fitosanitarie, le autorità di contrasto e le autorità fiscali, nell'attuazione delle misure atte a rimuovere una merce segnalata dal mercato interno. L'autorità doganale notificata riferisce in merito a tali misure all'autorità doganale dell'UE entro 30 giorni di calendario dall'adozione di una misura.
5. L'Autorità doganale dell'UE garantisce che tutti i dati pertinenti relativi alle merci comunicate siano disponibili nel centro doganale digitale dell'UE. L'Autorità doganale dell'UE può chiedere alle autorità doganali di presentare dati pertinenti a tal fine. [Em. 264]
Articolo 240
Quadro per la cooperazione con altre autorità
1. Le autorità doganali cooperano con altre autorità a livello nazionale, tra cui, ma non solo, le autorità di vigilanza del mercato, le autorità sanitarie e fitosanitarie, le autorità di contrasto e le autorità fiscali, nel settore delle altre normative applicate dalle autorità doganali, della riscossione di dazi e imposte e di altri settori pertinenti di cooperazione. Ove opportuno, le autorità doganali cooperano anche con gli organismi, i gruppi di esperti, le agenzie, gli uffici o le reti pertinenti che coordinano le attività di altre autorità a livello dell'Unione. Ove opportuno, le autorità doganali cooperano anche con altre parti interessate a livello dell'UE, come indicato al paragrafo 9, e le autorità doganali interessate ne informano l'Autorità doganale dell'UE.
2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 ha luogo periodicamente e secondo modalità strutturate. Essa persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:
a) contribuire a e seguire gli sviluppi legislativi in settori strategici rilevanti per le dogane;
b) scambiare dati, in particolare dati pertinenti per la gestione del rischio a norma del titolo IV, capo 3;
c) sviluppare strategie di vigilanza coerenti e coordinate per la gestione dei rischi inerenti alle merci nell'ambito delle competenze delle autorità doganali e di altre autorità, conformemente al titolo IV, capo 3;
d) procedere all'attuazione operativa, compresa l'esecuzione di controlli congiunti a norma dell'articolo 241.
d bis) scambiare competenze e buone prassi attraverso corsi di formazione congiunti su come individuare i prodotti non conformi, compreso l'aggiornamento su qualsiasi altra normativa dell'Unione che fissa requisiti di conformità, come quelli relativi alla sicurezza e alla sostenibilità dei prodotti. [Em. 265]
3. Fatte salve le competenze della Commissione e la sua approvazione preventiva, l'Autorità doganale dell'UE conclude accordi di lavoro per sviluppare e aggiornare un quadro per la cooperazione di cui al paragrafo 1, coinvolgendo altre parti interessate di cui al paragrafo 9, fornendo orientamenti per la sua attuazione pratica, obiettivi e settori chiave di cooperazione, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e al titolo III del presente regolamento.
3 bis. Le autorità doganali avvertono immediatamente le autorità dell'Unione e nazionali competenti in caso di qualsiasi sospetta violazione della normativa dell'Unione e inviano una notifica al centro doganale digitale dell'UE. [Em. 266]
4. Se un'autorità doganale coopera con un'altra autorità di un altro Stato membro, ne informa l'autorità doganale di tale Stato membro. Se la cooperazione coinvolge più di due Stati membri, le autorità doganali interessate ne informano l'Autorità doganale dell'UE, che può fornire sostegno operativo e di coordinamento a norma dell'articolo 208.
5. Gli Stati membri riferiscono annualmente all'Autorità doganale dell'UE in merito all'applicazione del quadro di cooperazione. L'Autorità doganale dell'UE tiene conto dei risultati di tale comunicazione nelle sue attività di monitoraggio di cui all'articolo 208, paragrafo 3, lettera a), e nei suoi compiti di misurazione delle prestazioni di cui all'articolo 208, paragrafo 3, lettera b).
6. Fino alla data indicata all'articolo 238, paragrafo 1, la Commissione può svolgere i compiti dell'Autorità doganale dell'UE di cui al paragrafo 3.
7. L'Autorità doganale dell'UE può cooperare con altre autorità a livello nazionale, nonché con la Commissione e altre istituzioni, uffici, agenzie, reti e organismi dell'Unione, al fine di contribuire agli obiettivi di cui al paragrafo 2 e al quadro di cooperazione di cui al paragrafo 3.
A tal fine l'Autorità doganale dell'UE può, previa autorizzazione del suo consiglio di amministrazione e previa approvazione della Commissione, stabilire accordi di lavoro con gli organismi dell'Unione o altre autorità a livello nazionale. Tali accordi amministrativi non creano obblighi giuridici e definiscono la natura, la portata e le modalità della cooperazione prevista.
8. L'Autorità doganale dell'UE coopera strettamente con l'OLAF e l'EPPO qualora si verifichino frodi o sospetti di frode in una delle sue attività di cooperazione. [Em. 267]
9. L'Autorità doganale dell'UE può sviluppare un quadro per la cooperazione operativa con altri organismi dell'UE, tra cui Europol e Frontex, conformemente ai paragrafi 2, 4 e 5, e può partecipare e contribuire ad analisi strategiche e valutazioni delle minacce, cicli programmatici, programmi di innovazione, attività di formazione, reti e altre attività pertinenti per l'esecuzione dei suoi compiti e organizzate da tali altri organismi.
Articolo 241
Controlli congiunti
1. L'Autorità doganale dell'UE pianifica, organizza e coordina i controlli congiunti effettuati dalle autorità doganali, se del caso in cooperazione con altre autorità, organismi e agenzie, tra cui Europol, a norma dell'articolo 240, paragrafo 9. [Em. 268]
2. A tal fine l'Autorità doganale dell'UE segue le priorità della politica doganale e garantisce i collegamenti e il coordinamento necessari con le attività antifrode dell'OLAF e dell'EPPOdi Europol e con le indagini doganali nazionali, nonché con le indagini penali dell'EPPO o di altre autorità nazionali competenti. [Em. 269]
3. Per consentire all'Autorità doganale dell'UE di redigere una relazione ed effettuare una valutazione, le autorità doganali forniscono un riscontro all'Autorità doganale dell'UE in merito alle attività e ai controlli da esse svolti nell'ambito di un controllo congiunto.
Articolo 242
Azioni che devono essere intraprese dalle autorità doganali
1. In conformità alle altre normative applicate dalle autorità doganali, queste possono adottare una delle seguenti misure:
a) raccogliere dati specifici per tutte le spedizioni, anche mediante controlli automatizzati delle formalità non doganali dell'Unione, a condizione che siano conservati in un registro centrale dell'Unione;
b) fornire statistiche, analisi e tendenze, in particolare nei settori a rischio;
c) facilitare e coordinare i controlli da parte di altre autorità;
d) effettuare controlli su determinate spedizioni, selezionate in base alla gestione del rischio conformemente al titolo IV e tenendo conto delle analisi di cui alla lettera b);
e) consultare altre autorità prima dello svincolo delle merci a norma dell'articolo60;
f) adottare tutte le misure necessarie in relazione alle merci non conformi, comprese la confisca, la vendita o la distruzione di tali merci;
g) applicare il quadro di cooperazione di cui all'articolo240;
h) allertare altre autorità in merito a rischi pertinenti per il loro lavoro nonché segnalare sospetti di frode e di attività criminose; [Em. 270]
i) garantire un follow-up qualora la circolazione delle merci violi altre normative applicate dalle autorità doganali;
j) eventuali altre azioni complementari.
2. Uno Stato membro può designare un valico di frontiera doganale specializzato, sulla base di determinate altre normative applicate dalle autorità doganali. Gli obblighi risultanti da tale designazione di passare per un valico di frontiera doganale specializzato non debbono essere, per gli operatori economici, sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito, tenuto conto delle circostanze che possono giustificare tale obbligo.
3. Lo Stato membro notifica all'Autorità doganale dell'UE la designazione di cui al paragrafo 2 e l'Autorità doganale dell'UE tiene aggiornato e pubblica un elenco di tali valichi doganali specializzati.
4. Al fine di facilitare l'identificazione, l'applicazione e l'esecuzione di altre normative applicate dalle autorità doganali, la Commissione redige e aggiorna regolarmente un elenco integrato della legislazione dell'Unione che stabilisce le prescrizioni applicabili alle merci soggette a controlli doganali volte a tutelare gli interessi pubblici e lo pubblica sul proprio sito web.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento stabilendo le azioni complementari cui al paragrafo 1, lettera j).
Articolo 243
Cooperazione doganale internazionale
Fatte salve le competenze della Commissione e la sua approvazione preventiva, l'Autorità doganale dell'UE può concludereconclude accordi di lavoro con le autorità di paesi terzi e con organizzazioni internazionali. Tali accordi conferiscono all'Autorità doganale dell'UE il potere di scambiare informazioni, comprese le migliori pratiche, con le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali e di condurre attività congiunte. Tali accordi non creano obblighi giuridici a carico dell'Unione. [Em. 271]
Articolo 244
Scambio di dati con i paesi terzi
1. La Commissione, le autorità doganali e l'Autorità doganale dell'UE possono scambiare e condividere dati con le autorità doganali e altre autorità di paesi terzi ai fini della cooperazione doganale, qualora un accordo internazionale dell'Unione, la normativa doganale, la normativa dell'Unione nel settore della politica commerciale comune o della politica estera e di sicurezza comune, nonché altre normative dell'Unione applicate dalle autorità doganali, prevedano tale scambio e sia garantito che il trasferimento di dati personali sia conforme alle disposizioni, rispettivamente, del capo V del regolamento (UE) 2018/1725 o del capo V del regolamento (UE) 2016/679.
La Commissione è informata degli scambi di dati tra le autorità doganali e l'Autorità doganale dell'UE, da un lato, e le autorità doganali e altre autorità di paesi terzi, dall'altro.
2. Lo scambio di cui al paragrafo 1 può riguardare, in particolare, le seguenti categorie di dati:
a) i dati contenuti nelle decisioni adottate dalle autorità doganali o in decisioni analoghe adottate in paesi terzi riguardanti informazioni vincolanti, lo status di operatore economico autorizzato, il valore in dogana, la posizione doganale delle merci o i regimi speciali;
b) i dati contenuti nelle dichiarazioni, nelle notifiche e nella prova della posizione doganale delle merci e nei documenti giustificativi, presentati alle autorità doganali degli Stati membri o alla Commissione o alle autorità di paesi terzi competenti in materia doganale, oppure rilasciati da tali autorità;
c) i dati sui rischi individuati, le constatazioni effettuate e i risultati ottenuti dalle autorità doganali degli Stati membri o dalla Commissione, da un lato, e dalle autorità di paesi terzi competenti per le questioni doganali, dall'altro, nel corso dell'effettuazione di analisi del rischio e controlli.
3. Lo scambio di cui al paragrafo 1 avviene attraverso adeguati mezzi di comunicazione sicuri, su richiesta o di propria iniziativa, ed è soggetto al rispetto dei dati riservati e alla protezione dei dati personali conformemente agli articoli 31 e 35 e al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Lo scambio di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicati gli scambi di informazioni effettuati a norma delle disposizioni in materia di assistenza amministrativa reciproca contenute negli accordi tra l'Unione e i paesi terzi e le disposizioni del regolamento (CE) n. 517/97.
5. A uno Stato membro può essere conferito il potere, conformemente alle procedure e alle condizioni stabilite in un atto delegato adottato conformemente al paragrafo 6, di avviare negoziati con un paese terzo al fine di concludere un accordo bilaterale sullo scambio di cui al paragrafo 1 o di mantenere un accordo esistente. Tale accordo bilaterale cesserà di applicarsi all'entrata in vigore di un accordo che prevede lo scambio di informazioni doganali tra l'Unione e il paese terzo interessato.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando le condizioni e le procedure in conformità delle quali a uno Stato membro può essere conferito il potere di avviare i negoziati di cui al paragrafo 5. Queste contemplano una notifica da parte dello Stato membro interessato alla Commissione e a tutti gli altri Stati membri del possibile contenuto dell'accordo bilaterale e una valutazione da parte della Commissione del suo impatto sul diritto dell'Unione e sui futuri negoziati a livello di Unione e specificano se il contenuto di detto accordo è limitato all'attuazione di obblighi dell'Unione o del diritto internazionale. L'atto delegato prevede inoltre il monitoraggio dell'attuazione di tali accordi.
7. Alla Commissione sono conferiti poteri di esecuzione per adottare, entro 9060 giorni dal ricevimento della notifica la Commissione decide, mediante un atto di esecuzione, per decidere se autorizzare lo Stato membro a concludere l'accordo bilaterale. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 262, paragrafo 2. [Em. 272]
Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza inerenti a tale autorizzazione, debitamente giustificati dalla necessità di consentire in tempi rapidi lo scambio di informazioni richiesto, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 262, paragrafo 5).
TITOLO XIV
DISPOSIZIONI COMUNI SULLE INFRAZIONI DOGANALI E SULLE SANZIONI NON PENALI
Capo 1
Disposizioni generali
Articolo 245
Oggetto
Il presente titolo stabilisce un elenco di infrazioni doganali e di sanzioni non penali per tali infrazioni. Esso non impedisce agli Stati membri di adottare misure più rigorose prevedendo sanzioni amministrative o penali conformemente al loro diritto nazionale. Esso non incide nemmeno su altre infrazioni previste dalla legislazione dell'Unione.
Articolo 246
Requisiti generali
1. Gli atti o le omissioni di cui all'articolo 252 costituiscono infrazioni doganali.
2. L'istigazione, il favoreggiamento e il concorso in relazione agli atti o alle omissioni di cui all'articolo 252 costituiscono infrazioni doganali.
Il tentativo di commettere un atto o un'omissione di cui all'articolo 252 costituisce un'infrazione doganale.
3. Gli Stati membri determinano se le infrazioni di cui all'articolo 252 sono commesse intenzionalmente o per negligenza manifesta o per errore manifesto.
4. Gli errori materiali o di lieve entità costituiscono un'infrazione doganale solo se l'autorità doganale può stabilire che sono stati commessi intenzionalmente o sono il risultato di negligenza manifesta o di un errore manifesto.
5. Nel caso di un atto o di un'omissione che abbia dato luogo a un'infrazione doganale di cui all'articolo 252 e sia stato commesso in risposta a circostanze estranee all'interessato, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante tutta la diligenza richiesta, è esclusa la responsabilità della persona che l'ha commesso.
Articolo 247
Circostanze attenuanti
1. Se la persona responsabile di un atto o di un'omissione che ha dato luogo a un'infrazione doganale di cui all'articolo 252 fornisce la prova di aver agito in buona fede, tale prova è presa in considerazione nel determinare la sanzione di cui all'articolo 254.
2. Per ridurre la sanzione da applicare per l'infrazione doganale si tiene conto delle seguenti circostanze:
a) le merci in questione non sono soggette alle altre normative applicate dalle autorità doganali;
b) l'infrazione doganale non incide sulla determinazione dell'importo dei dazi doganali e delle altre imposte da pagare;
c) la persona responsabile dell'infrazione doganale coopera efficacemente con l'autorità doganale.
c bis) la complessità dell'operazione sottostante e il numero di operazioni simili. [Em. 273]
Articolo 248
Circostanze aggravanti
Per aumentare la sanzione da applicare per l'infrazione doganale si tiene conto delle seguenti circostanze:
a) la persona responsabile dell'infrazione doganale è stata precedentemente sanzionata per un'infrazione doganale o ha commesso infrazioni doganali continuate e ripetute;
b) l'infrazione doganale ha un impatto significativo sulle altre normative applicate dalle autorità doganali;
c) l'infrazione doganale ha un impatto finanziario significativo sulla riscossione dei dazi doganali o di altri oneri;
d) l'infrazione doganale rappresenta una minaccia per la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti.
Articolo 249
Prescrizione
1. Gli Stati membri stabiliscono il termine di prescrizione per l'avvio di un procedimento relativo a un'infrazione doganale di cui all' articolo 252 tra cinque e dieci anni dalla data in cui l'atto o l'omissione sono stati commessi.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di infrazioni doganali continuate o ripetute, il termine di prescrizione inizi a decorrere dal giorno in cui cessano l'atto o l'omissione che costituiscono l'infrazione doganale.
3. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione sia interrotto per effetto di qualsiasi atto dell'autorità competente, notificato alla persona interessata, relativo a un'indagine o a un procedimento giudiziario riguardante la stessa infrazione. Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno dell'interruzione.
4. Gli Stati membri provvedono affinché l'avvio o il proseguimento di qualsiasi procedimento relativo a un'infrazione doganale di cui all'articolo 252 sia precluso dopo la scadenza di un periodo di otto anni a decorrere dal giorno di cui al paragrafo 1 o 2.
5. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione per l'esecuzione della decisione sanzionatoria sia di tre anni. Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.
6. Gli Stati membri stabiliscono i casi in cui i termini di prescrizione di cui ai paragrafi 1, 4 e 5 sono sospesi.
Articolo 250
Giurisdizione
Gli Stati membri esercitano la giurisdizione sulle infrazioni doganali di cui all'articolo 252 conformemente al diritto nazionale e se l'infrazione è commessa in tutto o in parte nel loro territorio.
Articolo 251
Cooperazione tra Stati membri
1. Se le infrazioni doganali di cui all'articolo 252 sono commesse in più di uno Stato membro e un'autorità competente di uno Stato membro avvia per prima un procedimento relativo a tale infrazione, tale autorità competente coopera con le autorità competenti degli Stati membri interessati dalla stessa infrazione doganale nei confronti della stessa persona per gli stessi fatti.
2. La Commissione vigila sulla cooperazione tra gli Stati membri conformemente al paragrafo 1.
Capo 2
Infrazioni doganali dell'Unione e sanzioni non penali
Articolo 252
Infrazioni doganali dell'Unione
1. Costituiscono infrazioni doganali i seguenti atti od omissioni:
a) mancato rispetto, da parte del destinatario di una decisione relativa all'applicazione della normativa doganale, degli obblighi derivanti da tale decisione e dell'obbligo di informare senza indugio le autorità doganali di qualsiasi elemento emerso dopo l'adozione di una decisione da parte di tali autorità che influenzi il mantenimento o il contenuto della stessa, conformemente ai titoli I e II;
b) mancato rispetto dell'obbligo di fornire informazioni alle autorità doganali a norma del presente regolamento, compresa la mancata presentazione di una dichiarazione doganale;
c) presentazione alle autorità doganali di informazioni o documenti incompleti, inesatti, non validi, non autentici, falsi o falsificati;
d) mancato rispetto, da parte della persona responsabile, dell'obbligo di conservare i documenti e le informazioni relativi all'espletamento delle formalità doganali;
e) sottrazione di merci alla vigilanza doganale;
f) mancato rispetto, da parte della persona responsabile, degli obblighi relativi ai regimi doganali;
g) mancato pagamento dei dazi all'importazione o all'esportazione da parte del debitore entro il termine stabilito a norma del titolo X, capo 3.
g bis) mancato rispetto degli obblighi dell'importatore e dell'importatore presunto a norma degli articoli 20 e 21. [Em. 274]
2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono considerare come infrazioni doganali ulteriori atti e omissioni.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro 180 giorni dalla data di applicazione del presente articolo, le disposizioni nazionali vigenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le notificano senza indugio ogni eventuale successiva modifica di dette disposizioni.
Articolo 253
Requisiti generali per le sanzioni
1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 254, gli Stati membri possono prevedere sanzioni supplementari per le infrazioni doganali di cui all'articolo 252 e per tutte le misure necessarie a garantirne l'applicazione. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive. La Commissione, gli Stati membri e l'Autorità doganale dell'UE si scambiano regolarmente le migliori pratiche e le metodologie applicabili in materia di audit e calcolo delle sanzioni, al fine di migliorare la convergenza e la coerenza delle sanzioni in tutta l'Unione. La Commissione valuta periodicamente l'efficacia delle sanzioni ai fini del conseguimento degli obiettivi delle autorità doganali di cui all'articolo 2 e qualora sia necessario intervenire. [Em. 275]
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro 180 giorni dalla data di applicazione del presente articolo, le disposizioni nazionali vigenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le notificano senza indugio ogni eventuale successiva modifica di dette disposizioni.
Articolo 254
Sanzioni non penali minime
Le sanzioniSe sono applicate sanzioni per le infrazioni doganali di cui all'articolo 252 assumono almeno una o più delle seguenti forme e si garantisce nel contempo che esse, ciascuno Stato membro prevede sanzioni che siano effettive, proporzionate e dissuasive e tengano conto delle circostanze attenuanti di cui all'articolo 247 e delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 248: [Em. 276]
a) un onere pecuniario imposto dalle autorità doganali, inclusa, se del caso, una transazione in sostituzione di una sanzione penale, e calcolato sulla base degli importi minimi o delle percentuali seguenti:
i) se l'infrazione incide sui dazi doganali e sulle altre imposte, l'onere pecuniario è calcolato in base all'importo dei dazi doganali e delle altre imposte elusi con le seguenti modalità:
1) se l'infrazione è stata commessa intenzionalmente, l'onere pecuniario è pari a un importo compreso tra il 100 % e il 200 % dell'importo dei dazi doganali e delle altre imposte elusi;
2) negli altri casi l'onere pecuniario è pari a un importo compreso tra il 30 % e il 100 % dell'importo dei dazi doganali e delle altre imposte elusi;
ii) se non è possibile calcolare l'onere pecuniario conformemente al punto i), esso è calcolato in base al valore in dogana delle merci con le seguenti modalità:
1) se l'infrazione è stata commessa intenzionalmente, l'onere pecuniario è pari a un importo compreso tra il 100 % e il 200 % dell'importo del valore in dogana delle merci;
2) negli altri casi l'onere pecuniario è pari a un importo compreso tra il 30 % e il 100 % dell'importo del valore in dogana delle merci;
iii) se l'infrazione doganale non riguarda merci specifiche, l'onere pecuniario è pari a un importo compreso tra 150 EUR e 150 000 EUR;
b) la revoca, la sospensione o la modifica delle decisioni doganali detenute dalla persona in questione, se tale decisione è interessata dall'infrazione;
c) la confisca delle merci e dei mezzi di trasporto.
Gli Stati membri decidono in merito all'utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni non penali tranne nei casi in cui sono istituiti come risorse proprie a norma dell'articolo 311, terzo comma, TFUE. [Em. 277]
Gli atti o le decisioni sulle sanzioni applicate per qualsiasi infrazione doganale sono registrati nel centro doganale digitale dell'UE insieme all'esito dei controlli doganali.
TITOLO XV
DISPOSIZIONI FINALI
Capo 1
Misurazione delle prestazioni dell'unione doganale
Articolo 255
Ambito di applicazione e obiettivi
1. La Commissione esamina e valuta le prestazioni dell'unione doganale almeno una volta all'anno. Tale valutazione comprende la misurazione delle attività doganali svolte dalle autorità doganali degli Stati membri e, ove possibile, dei paesi candidati a livello nazionale e dei valichi di frontiera, nonché un monitoraggio regolare del livello delle spese sostenute dalle autorità doganali nazionali nello svolgimento delle loro attività. Tale misurazione può basarsi sugli strumenti esistenti sviluppati a tal fine dalla Commissione e dagli Stati membri. [Em. 278]
2. L'autorità doganale dell'UE assiste la Commissione in tale compito. Per coadiuvare la Commissione nella sua valutazione delle prestazioni dell'unione doganale. A tal fine, l'Autorità doganale dell'UE individua in che modo le attività e le operazioni doganali sostengono il conseguimento degli obiettivi strategici e delle priorità dell'unione doganale e contribuiscono alla missione delle autorità doganali di cui all'articolo 2. In particolare, l'Autorità doganale dell'UE individua le principali tendenze, i punti di forza, le debolezze, le lacune e i rischi potenziali, sostiene la Commissione nella raccolta di dati pertinenti relativi ai livelli di spesa sostenuti dalle autorità doganali nazionali per garantirne il funzionamento e formula raccomandazioni di miglioramento per la Commissione. [Em. 279]
Articolo 256
Definizione quadro e relazioni annuali
1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 255 l'Autorità doganale dell'UE, in cooperazione con le autorità doganali, elabora relazioni e altri tipi di documenti.
2. Gli Stati membri forniscono all'Autorità doganale dell'UE dati contenenti informazioni sia a livello nazionale che a livello dei valichi di frontiera. Sulla base dei dati ricevuti dalle autorità doganali, l'Autorità doganale dell'UE redige una relazione annuale contenente fatti e cifre dell'anno trascorso per ciascuna autorità doganale a livello nazionale e di valico di frontiera.
3. L'Autorità doganale dell'UE trasmette il progetto di relazione annuale alla Commissione per approvazione.
4. La Commissione verifica la relazione e la trasmette successivamente agli Stati membrial Parlamento europeo e al Consiglio per informazione. [Em. 280]
5. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, i dati di cui al paragrafo 2, il loro livello di riservatezza e la concezione del quadro di misurazione delle prestazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Capo 2
Monitoraggio, valutazione e comunicazione
Articolo 257
Monitoraggio
La Commissione effettua un monitoraggio periodico dell'attuazione del presente regolamento, tenendo conto, tra l'altro, delle informazioni e delle analisi pertinenti ai fini del monitoraggio che sono fornite o messe a disposizione dalle autorità doganali e dall'Autorità doganale dell'UE nel centro doganale digitale dell'UE.
Articolo 258
Valutazione e comunicazione
1. Entro il ... [OP: si prega di inserire la data: cinquetre anni dalla data di entrata in vigore], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento alla luce degli obiettivi perseguiti e presenta una relazione in merito al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. [Em. 281]
Tale relazione include:
a) un quadro d'insieme dei progressi compiuti dagli Stati membri in relazione all'attuazione del presente regolamento;
b) una valutazione dell'efficacia, dell'efficienza, della coerenza, della pertinenza e del valore aggiunto dell'Unione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 2.
b bis) un quadro d'insieme delle spese disaggregate sostenute dall'Unione e dagli Stati membri per l'attuazione del regolamento, in particolare rispetto alle spese sostenute alla data di entrata in vigore del presente regolamento. [Em. 282]
2. Su richiesta della Commissione e conformemente al capo 1 del presente titolo, gli Stati membri forniscono le informazioni sull'attuazione del presente regolamento necessarie per l'elaborazione della relazione di cui al paragrafo 2.
Capo 3
Conversione valutaria e termini
Articolo 259
Conversione valutaria
1. Le autorità competenti pubblicano e/o rendono disponibile su internet il tasso di cambio applicabile quando la conversione valutaria è necessaria per uno dei seguenti motivi:
a) i fattori usati per determinare il valore in dogana delle merci sono espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro in cui è determinato il valore in dogana;
b) il valore dell'euro è richiesto nelle valute nazionali al fine di determinare la classificazione tariffaria delle merci e l'importo del dazio all'importazione e all'esportazione, comprese le soglie di valore nella tariffa doganale comune.
2. Quando la conversione valutaria è necessaria per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il valore dell'euro nelle valute nazionali da applicare nel quadro della normativa doganale è fissato almeno una volta l'anno.
3. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le norme relative alle conversioni valutarie ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 260
Periodi di tempo, date e termini
1. Salvo altrimenti disposto, se un periodo di tempo, una data o un termine sono stabiliti dalla normativa doganale, il periodo di tempo non può essere prolungato né ridotto e la data o il termine non possono essere prorogati o anticipati.
2. Le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini di cui al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio(55) si applicano, salvo che sia altrimenti disposto dalla normativa doganale.
Capo 4
Delega di potere e procedura di comitato
Articolo 261
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 4, 6, 7, 10, 14, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 40 bis, 40 ter, 51, 56, 58, 59, 60, 63, 65, 66, 71, 72, 73, 77, 80, 81, 83, 85, 86, 88, 90, 91, 95, 97, 99, 101, 102, 105, 107, 108, 109, 111, 115, 116, 119, 123, 132, 148, 150, 156, 167, 168, 169, 170, 173, 175, 176, 179, 181, 186, 193, 199, 242, 244 e 265 è conferito alla Commissione.
3. La delega di potere di cui agli articoli 4, 6, 7, 10, 14, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 40 bis, 40 ter, 51, 56, 58, 59, 60, 63, 65, 66, 71, 72, 73, 77, 80, 81, 83, 85, 86, 88, 90, 91, 95, 97, 99, 101, 102, 105, 107, 108, 109, 111, 115, 116, 119, 123, 132, 148, 150, 156, 167, 168, 169, 170, 173, 175, 176, 179, 181, 186, 193, 199, 242, 244 e 265 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 283]
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 4, 6, 7, 10, 14, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 40 bis, 40 ter, 51, 56, 58, 59, 60, 63, 65, 66, 71, 72, 73, 77, 80, 81, 83, 85, 86, 88, 90, 91, 95, 97, 99, 101, 102, 105, 107, 108, 109, 111, 115, 116, 119, 123, 132, 148, 150, 156, 167, 168, 169, 170, 173, 175, 176, 179, 181, 186, 193, 199, 242, 244 e 265 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 284]
Articolo 262
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 del medesimo.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo.
6. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto mediante procedura scritta e sia fatto riferimento al presente paragrafo, la procedura si conclude senza esito solo quando, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso.
Capo 5
Disposizioni finali
Articolo 263
Abrogazione
1. Il regolamento (UE) n. 952/2013 è abrogatoe il regolamento (UE) 2022/2399 sono abrogati. [Em. 285]
2. I riferimenti al regolamento (UE) n. 952/2013 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.
3. A decorrere dalla data di cui all'articolo 265, paragrafo 4, i riferimenti alla dichiarazione doganale si intendono fatti alla comunicazione dei dati necessari per vincolare le merci a un regime doganale utilizzando le capacità del centro doganale digitale dell'UE.
4. A decorrere dalla data di cui all'articolo 265, paragrafo 4, i riferimenti al dichiarante si intendono fatti al trasportatore, all'importatore, all'esportatore o al titolare del regime di transito, a seconda dei casi.
Articolo 264
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 265
Applicazione
1. Gli articoli da 205 a 237 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 20282026. [Em. 286]
2. Le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° marzo 20282026: [Em. 287]
a) le disposizioni sul trattamento tariffario semplificato di cui all'articolo 145, paragrafi 5, 6 e 7, e all'articolo 147, lettera a), punto ii);
b) le disposizioni sul trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza di cui all'articolo 149, paragrafo4, all'articolo 150, paragrafo 10, e all'articolo 156, paragrafo 2;
c) le disposizioni relative agli importatori presunti di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera e), all'articolo 21, all'articolo 59, paragrafo 2, all'articolo 60, paragrafo 6, lettera a), all'articolo 67, paragrafo 2, all'articolo 67, paragrafo 4, lettera d), all'articolo 159, paragrafo 2, all'articolo 181, paragrafo 5, e all'articolo 184, paragrafo 3.
3. Le funzionalità del centro doganale digitale dell'UE di cui all'articolo 29 sono pienamente operative entro il 31 dicembre 20372032. [Em. 288]
4. Gli operatori economici possono iniziare ad adempiere ai loro obblighi di comunicazione a norma del presente regolamento utilizzando il centro doganale digitale dell'UE a decorrere dal 1º marzo 2032gennaio 2029. [Em. 289]
5. Le autorità doganali rivalutano le autorizzazioni concesse a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 dal 1º gennaio 2035 al 31 dicembre 2037.
6. Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione dello sdoganamento centralizzato di cui all'articolo 72. Se del caso, la Commissione può presentare una proposta legislativa al fine di garantire un'equa ripartizione dei diritti e degli obblighi degli Stati membri in relazione all'accertamento e alla responsabilità dell'obbligazione doganale all'importazione. Tale relazione è resa pubblica. [Em. 290]
7. Entro il 31 dicembre 20352031 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, che rende pubblica, per valutare in particolare: [Em. 291]
a) l'efficacia della vigilanza doganale degli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") da parte delle autorità doganali dello Stato membro di stabilimento e dell'attuazione delle disposizioni che disciplinano il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale;
b) l'efficacia della vigilanza doganale degli operatori economici diversi da quelli di fiducia e certificati;
c) il possibile impatto delle modifiche di cui al paragrafo 8.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per modificare il presente regolamento, se del caso alla luce della relazione di cui al paragrafo 7, sopprimendo o modificando le deroghe di cui all'articolo 42, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 169, paragrafo 1, secondo comma.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
La presidente Il presidente
ALLEGATO I BIS
Formalità non doganale dell'Unione
Acronimo
Sistema non doganale dell'Unione
Normativa pertinente dell'Unione
Data di applicazione
Documento sanitario comune di entrata per gli animali
DSCE-A
TRACES
Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio
3 marzo 2025
Documento sanitario comune di entrata per i prodotti
DSCE-P
TRACES
Regolamento (UE) 2017/625
3 marzo 2025
Documento sanitario comune di entrata per i mangimi e gli alimenti di origine non animale
DSCE-D
TRACES
Regolamento (UE) 2017/625
3 marzo 2025
Documento sanitario comune di entrata per le piante e i prodotti vegetali
DSCE-PP
TRACES
Regolamento (UE) 2017/625
3 marzo 2025
Certificato di ispezione
CDI
TRACES
Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio(56)
3 marzo 2025
Licenza per le sostanze che riducono lo strato di ozono
ODS
Sistema di licenze ODS 2
Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(57)
3 marzo 2025
Gas fluorurati a effetDto serra
F-GAS
Portale F-GAS e sistema di licenze HFC
Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(58)
3 marzo 2025
Licenza di importazione per i beni culturali
LDI-BC
TRACES
Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio(59)
3 marzo 2025
Dichiarazione dell'importatore per i beni culturali
DDI-BC
TRACES
Regolamento (UE) 2019/880
3 marzo 2025
Descrizione generale dei beni culturali
DG-BC
TRACES
Regolamento (UE) 2019/880
3 marzo 2025
Formalità non doganale dell'Unione
Acronimo
Sistema non doganale dell'Unione
Pertinente normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale
Termine per il collegamento
Licenza di importazione per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale
FLEGT
TRACES
Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio
3 marzo 2025
Regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso
DuES
Sistema di rilascio di licenze elettroniche
Regolamento (UE) 2021/821
3 marzo 2025
Certificato per il commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione
CITES
TRACES
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio
1° ottobre 2025
Sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato
ICSMS
ICSMS
Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio
16 dicembre 2025
[Em. 292]
ALLEGATO
Tavola di concordanza
Regolamento (UE) n. 952/2013
Presente regolamento
Articolo 1
Articolo 1
Articolo 3
Articolo 2
Articolo 4
Articolo 3
Articolo 2
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 5
Articolo 22
Articolo 6
Articolo 23
Articolo 7
Articolo 26
Articolo 8
Articolo 27
Articolo 9
Articolo 28
Articolo 10
Articolo 29
Articolo 11
Articolo 30
Articolo 12
Articolo 33
Articolo 13
Articolo 34
Articolo 14
Articolo 43
Articolo 15
Articolo 44
Articolo 16
Articolo 45
Articolo 17
Articolo 52
Articolo 18
Articolo 9
Articolo 19
—
Articolo 20
—
Articolo 21
—
Articolo 22
Articolo 38
Articolo 23
Articolo 39
Articolo 24
—
Articolo 25
—
Articolo 26
Articolo 18
Articolo 27
Articolo 19
Articolo 28
—
Articolo 29
—
Articolo 30
—
Articolo 31
—
Articolo 32
—
Articolo 33
—
Articolo 34
—
Articolo 35
—
Articolo 36
—
Articolo 37
Articolo 13
Articolo 38
Articolo 14
Articolo 39
Articoli 51 e 163
Articolo 40
articolo 134, paragrafo 1, prima frase, e articolo 158
Articolo 41, paragrafo 1
Articolo 134, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 41, paragrafo 2
Articolo 134, paragrafo 1, quarto comma
Articolo 41, paragrafo 3
Articolo 158, paragrafo 3
Articolo 41, paragrafo 6
Articolo 134, paragrafo 2
Articolo 41, paragrafo 7
Articolo 159, paragrafi 1 e 2
Articolo 42, paragrafi 1 e 2
Articolo 46, paragrafo 1
Articolo 43, paragrafi 1 e 2
Articolo 47, paragrafo 1
Articolo 43, paragrafo 3
Articolo 188, paragrafo 1
Articolo 44, paragrafo 1
Articolo 189
Articolo 45, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 190, paragrafo 1
Articolo 45, paragrafo 4
Articolo 191
Articolo 46
Articolo 192
Articolo 47
Articolo 48
Articolo 48, paragrafi 1 e 2
Articolo 49
Articolo 49
Articolo 46, paragrafo 4, secondo comma
Articolo 50, paragrafo 2
Articolo 46, paragrafi 6 e 7
Articolo 52
Articolo 153
Articolo 51
Articolo 154
Articolo 52
—
Articolo 53
—
Articolo 54
—
Articolo 55
Articolo 153
Articolo 56
Articolo 154
Articolo 57
Articolo 155
Articolo 58
—
Articolo 59
Articolo 194, paragrafo 1, primo comma
Articolo 60, paragrafo 2
Articolo 61
Articolo 129
Articolo 62, paragrafi 1 e 2
Articolo 158, paragrafi 1 e 2
Articolo 63, paragrafi 1 e 3
Articolo 159, paragrafo 3
Articolo 63, paragrafo 4
Articolo 162
Articolo 64
Articolo 166
Articolo 65
Articolo 167
Articolo 66
Articolo 170
Articolo 67
Articolo 171
Articolo 68
Articolo 172
Articolo 69
Articolo 173
Articolo 70
Articolo 174
Articolo 71
Articolo 179
Articolo 72
Articolo 182
Articolo 73
—
Articolo 74
—
Articolo 75
Articolo 197
Articolo 76
Articolo 198
Articolo 77
Articolo 199
Articolo 78
Articolo 127, paragrafo 1
Articolo 79
Articolo 127, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4, primo comma
Articolo 80, paragrafo 1
Articolo 127, paragrafo 2
Articolo 80, paragrafo 6
Articolo 128
Articolo 81, paragrafo 1
Articolo 129
Articolo 82
Articolo 133
Articolo 83
Articolo 135
Articolo 84
Articolo 139
Articolo 85
Articolo 147, paragrafi 1 e 2
Articolo 86, paragrafi 2 e 3
—
Articolo 87
Articolo 201, paragrafo 1
Articolo 88, paragrafo 1
Articolo 201, paragrafo 2
Articolo 88, paragrafo 3
Articolo 202
Articolo 89
Articolo 203
Articolo 90
Articolo 204
Articolo 91
Articolo 205
Articolo 92
Articolo 208
Articolo 93
—
Articolo 94
Articolo 263, paragrafi 1 e 2, e articoli 270, 271 e 274
Articolo 95, paragrafi 1 e 2
Articoli 272 e 275
Articolo 96
Articolo 264
Articolo 97
—
Articolo 98
Articolo 269, paragrafo 1, e articolo 274
Articolo 99, paragrafo 1
Articolo 277
Articolo 100
Articolo 210
Articolo 101
Articolo 211
Articolo 102
Articolo 211, paragrafo 2
Articolo 103
Articolo 214
Articolo 104
Articolo 215
Articolo 105
Articolo 218
Articolo 106
Articolo 219
Articolo 107
Articolo 220
Articolo 108
Articolo 223
Articolo 109
—
Articolo 110
Articolo 226
Articolo 111
Articolo 227
Articolo 112
Articolo 228
Articolo 113
Articolo 229
Articolo 114
Articolo 230
Articolo 115
Articolo 233
Articolo 116
Articolo 234
Articolo 117
Articoli 237 e 246
Articolo 118
Articolo 145, paragrafo 1
Articolo 119, paragrafo 1
Articolo 146
Articolo 120
Articolo 238
Articolo 121
Articolo 240
Articolo 122
Articolo 148, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 123
Articolo 148, paragrafi 5 e 6, e articolo 240, paragrafo 3
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
[GU: inserire nel testo il numero del] regolamento delegato (UE) 2023/... della Commissione, del gg MM 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le decisioni relative a informazioni vincolanti nel contesto della determinazione del valore in dogana e le decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine) [e inserire numero, data, titolo e riferimento GU di tale regolamento delegato nella nota a piè di pagina].
Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (rifusione) (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
[GU: Inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento... COM(2022) 720 final - 2022/0379(COD) e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU nella nota a piè di pagina.] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (normativa su un'Europa interoperabile) [COM(2022) 720 final – 2022/0379 (COD)] (GU L .. del…..2023, pag. ).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo - Quadro europeo di interoperabilità - Strategia di attuazione, COM(2017) 0134 final.
Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).
Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).
Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).
Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).
Regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64).
Il regime è basato sulla legge sulla navigazione sul Reno (Atto di Mannheim) del 17 ottobre 1868 e sul protocollo adottato dalla commissione centrale per la navigazione sul Reno del 22 novembre 1963. La convenzione di Mannheim sulla navigazione sul Reno interessa il Belgio, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi e la Svizzera in quanto paesi attraversati dal Reno, che sono considerati un'unica zona ai fini dell'atto.
Modifiche alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975). A norma della notifica al depositario dell'ONU C.N.85.2021.TREATIES-XI.A.16 gli emendamenti alla convenzione TIR riportati qui di seguito entrano in vigore il 1° giugno 2021 per tutte le parti contraenti (GU L 193 dell'1.6.2021, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23).
Regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo - Fare avanzare l'unione doganale al livello successivo: un piano d'azione, 28.9.2020 COM(2020) 581 final.
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).
Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).
Regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che istituisce un quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno) (GU L 2024/2747 dell’8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj).
Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1).
Proposta di regolamento (UE) 20../... del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione [COM(2021)206 final] [(2021/0106(COD)].
Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
Regolamento (UE, Euratom) 2023/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che stabilisce misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell’Unione (GU L 2023/2841 del 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2841/oj).
Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del … (GU L ... del ..., pag ...). [GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento COM(2021)206 final, (2021/0106(COD)) e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.]
Direttiva (EU) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80).
Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15).
Regolamento (UE) 2023/... del Parlamento europeo e del Consiglio del ../../2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L … ).
Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (statuto dei funzionari) (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).
Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).
Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).
1 bisRegolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).
1 terRegolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1).
1 quaterRegolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).
1quinquies Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 1).
Modifica del regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee (COM(2023)0402 – C9-0246/2023 – 2023/0237(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0402),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0246/2023),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere della Banca centrale europea del 28 settembre 2023(1),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 febbraio 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9‑0386/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 (COM(2022)0586 – C9-0375/2022 – 2022/0365(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0586),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0375/2022),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2023(1),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell’8 gennaio 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i trasporti e il turismo,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0298/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(2);
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione
La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 9 novembre 2023 (Testi approvati, P9_TA(2023)0394).
Misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea, l'Euratom e l'Ucraina
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Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 marzo 2024, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (COM(2024)0050 – C9-0021/2024 – 2024/0028(COD))(1)
Emendamenti 23 e 26 Proposta di regolamento Considerando 11
(11) Previa valutazione della Commissione, eseguita nel contesto del monitoraggio periodico dell'impatto del presente regolamento e avviata su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, è necessario prevedere la possibilità di adottare qualsiasi misura necessaria per le importazioni di tutti i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento che incidano negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. La situazione dei mercati del pollame, delle uova e dello zucchero è particolarmente precaria e potrebbe danneggiare i produttori agricoli dell'Unione in caso di aumento delle importazioni dall'Ucraina. È opportuno introdurre una salvaguardia automatica per le uova, il pollame e i prodotti del settore dello zucchero che sia attivata qualora i quantitativi importati a norma del presente regolamento superino la media aritmetica dei quantitativi del 2022 e del 2023.
(11) Previa valutazione della Commissione, eseguita nel contesto del monitoraggio periodico dell'impatto del presente regolamento e avviata su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, è necessario prevedere la possibilità di adottare qualsiasi misura necessaria per le importazioni di tutti i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento che incidano negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. La situazione dei mercati dei cereali, del pollame, delle uova, dello zucchero e del miele è particolarmente precaria e potrebbe danneggiare i produttori agricoli dell'Unione in caso di aumento delle importazioni dall'Ucraina. È opportuno introdurre una salvaguardia automatica per il frumento, l'orzo, l'avena, il granturco, le uova, il pollame, lo zucchero e i prodotti del settore del miele che sia attivata qualora i quantitativi importati a norma del presente regolamento superino la media aritmetica dei quantitativi del 2021, del 2022 e del 2023.
Emendamenti 24 e 28 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 7
7. Se, nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2024, i rispettivi volumi cumulativi delle importazioni di uova, di pollame o di zucchero avvenute dal 1º gennaio 2024 raggiungono la corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel 2022 e nel 2023, la Commissione, entro 21 giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478:
7. Se, nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2024, i rispettivi volumi cumulativi delle importazioni di frumento (grano) tenero, farine e agglomerati in forma di pellets, di orzo, farina e agglomerati in forma di pellets, di avena, di granturco, farina e agglomerati in forma di pellets, di semole e semolini di orzo, di cereali altrimenti lavorati, di miele, di uova, di pollame o di zucchero avvenute dal 1º gennaio 2024 raggiungono la corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel 2021, nel 2022 e nel 2023, la Commissione, entro 14 giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478:
(a) reintroduce, per il prodotto in questione, il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), fino al 31 dicembre 2024; e
(a) reintroduce, per il prodotto in questione, il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), fino al 31 dicembre 2024; e
(b) introduce, a partire dal 1º gennaio 2025, un contingente tariffario pari a cinque dodicesimi di tale media aritmetica oppure il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), se superiore.
(b) introduce, a partire dal 1º gennaio 2025, un contingente tariffario pari a cinque dodicesimi di tale media aritmetica oppure il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), se superiore.
Se, nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 5 giugno 2025, i rispettivi volumi cumulativi delle importazioni di uova, di pollame o di zucchero avvenute dal 1º gennaio 2025 raggiungono i cinque dodicesimi della corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel 2022 e nel 2023, la Commissione, entro 21 giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia, reintroduce, per il prodotto in questione, il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b).
Se, nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 5 giugno 2025, i rispettivi volumi cumulativi delle importazioni di frumento (grano) tenero, farine e agglomerati in forma di pellets, di orzo, farina e agglomerati in forma di pellets, di avena, di granturco, farina e agglomerati in forma di pellets, di semole e semolini di orzo, di cereali altrimenti lavorati, di miele, di uova, di pollame o di zucchero avvenute dal 1º gennaio 2025 raggiungono i cinque dodicesimi della corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel 2021, nel 2022 e nel 2023, la Commissione, entro 14 giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia, reintroduce, per il prodotto in questione, il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b).
Ai fini del presente paragrafo i termini "uova", "pollame" e "zucchero" si riferiscono a tutti i prodotti contemplati dai contingenti tariffari di cui all'appendice dell'allegato I-A dell'accordo di associazione, rispettivamente alle voci "Uova e albumine", "Carni di pollame e preparazioni a base di carne di pollame" e "Zuccheri", mentre la media aritmetica è calcolata dividendo per due la somma dei volumi delle importazioni del 2022 e del 2023.
Ai fini del presente paragrafo i termini "frumento (grano) tenero, farine e agglomerati in forma di pellets", "orzo, farina e agglomerati in forma di pellets", "avena", "granturco, farina e agglomerati in forma di pellets", "semole e semolini di orzo", "cereali altrimenti lavorati", "miele", "uova", "pollame" e "zucchero", si riferiscono a tutti i prodotti contemplati dai contingenti tariffari di cui all'appendice dell'allegato I-A dell'accordo di associazione, rispettivamente alle voci "Frumento (grano) tenero, farine e agglomerati in forma di pellets", "Orzo, farina e agglomerati in forma di pellets", "Avena", "Granturco, farina e agglomerati in forma di pellets", "Semole e semolini di orzo", "Cereali altrimenti lavorati", "Miele", "Uova e albumine", "Carni di pollame e preparazioni a base di carne di pollame" e "Zuccheri", mentre la media aritmetica è calcolata dividendo per tre la somma dei volumi delle importazioni del 2021, del 2022 e del 2023.
La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0077/2024).
Misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Repubblica di Moldova a norma dell'accordo di associazione UE/Euratom/Moldova
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Repubblica di Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (COM(2024)0051 – C9-0022/2024 – 2024/0029(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2024)0051),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0022/2024),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell’8 marzo 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A9‑0079/2024),
1. adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Repubblica di Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 121, paragrafo 2, e l'articolo 136,
– visto il protocollo n. 1 al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,
– visto il protocollo n. 2 al TUE e al TFUE sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
– visto il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria,
– visti l'accordo di Parigi della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e gli obiettivi di sviluppo sostenibile,
– vista la direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri(1),
– visto il regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi(2),
– visto il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro(3),
– visto il regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro(4),
– visto il regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche(5),
– visto il regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici(6),
– visto il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria(7),
– visto il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro(8),
– visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza(9) (regolamento RRF),
– vista la comunicazione della Commissione, del 4 marzo 2021, dal titolo "Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali" (COM(2021)0102),
– visto l'impegno sociale di Porto, del 7 maggio 2021, sottoscritto dal Consiglio, dalla Commissione, dal Parlamento e dalle parti sociali,
– vista la valutazione dell'orientamento di bilancio appropriato per la zona euro nel 2024, del 28 giugno 2023, del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche,
– vista la relazione annuale del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche del 4 ottobre 2023,
– vista la comunicazione della Commissione, del 9 novembre 2022, sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'UE (COM(2022)0583),
– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, presentata dalla Commissione il 26 aprile 2023 (COM(2023)0240),
– vista la proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, presentata dalla Commissione il 26 aprile 2023 (COM(2023)0241),
– vista la proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, presentata dalla Commissione il 26 aprile 2023 (COM(2023)0242),
– vista la dichiarazione di Granada, adottata il 6 ottobre 2023,
– vista la comunicazione della Commissione, del 21 novembre 2023, dal titolo "Analisi annuale della crescita sostenibile 2024" (COM(2023)0901),
– viste la comunicazione della Commissione del 21 novembre 2023 intitolata "Relazione sul meccanismo di allerta per il 2024" (COM(2023)0902) e la raccomandazione della Commissione del 21 novembre 2023 relativa a una raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro (COM(2023)0903),
– vista la proposta di relazione comune sull'occupazione della Commissione e del Consiglio del 21 novembre 2023 (COM(2023)0904),
– viste le previsioni economiche dell'autunno 2023, pubblicate dalla Commissione il 15 novembre 2023,
– visto l'articolo 54 del suo regolamento,
– visto il parere della commissione per i bilanci,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0063/2024),
A. considerando che il semestre europeo svolge un ruolo essenziale nel coordinamento delle politiche economiche, di bilancio, strutturali, sociali e occupazionali degli Stati membri, salvaguardando in tal modo la stabilità macroeconomica dell'Unione economica e monetaria;
B. considerando che, secondo le previsioni dell'inverno 2024 della Commissione, nel 2023 l'attività economica sarebbe aumentata solo dello 0,5 % sia nell'UE che nella zona euro, in un contesto di inflazione elevata e di inasprimento delle condizioni di finanziamento, dopo una forte ripresa nel 2022; che la crescita prevista del PIL per il 2024 è stata ridimensionata allo 0,9 % (dall'1,3 %) nell'UE e allo 0,8 % (dall'1,2 %) nella zona euro; che nel 2025 l'attività economica dovrebbe ancora aumentare dell'1,7 % nell'UE e dell'1,5 % nella zona euro;
C. considerando che il mercato del lavoro dell'UE ha continuato a registrare buoni risultati nella prima metà del 2023, nonostante il rallentamento della crescita economica; che, secondo le previsioni dell'autunno 2023 della Commissione, tuttavia, la carenza di manodopera ha continuato a essere grave in molti settori e molte professioni, in particolare negli ambiti legati allo sviluppo e all'attuazione di tecnologie a zero emissioni nette e a basse emissioni; che la disoccupazione ha raggiunto un minimo storico nell'intera Unione, registrando differenze tra gli Stati membri; che, secondo Eurostat, nel dicembre 2023 la disoccupazione giovanile ha raggiunto il 14,7 % nell'UE e il 14,4 % nella zona euro;
D. considerando che, secondo le previsioni dell'inverno 2023 della Commissione, l'inflazione dovrebbe scendere dal 6,3 % nel 2023 al 3,0 % nel 2024 e al 2,5 % nel 2025 nell'UE e dal 5,4 % nel 2023 al 2,7 % nel 2024 e al 2,2 % nel 2025 nella zona euro; che la politica di bilancio deve sostenere la politica monetaria nel ridurre l'inflazione e salvaguardare la sostenibilità di bilancio, fornendo al contempo spazio sufficiente per altri investimenti e sostenendo la crescita nel lungo termine;
E. considerando che l'inflazione colpisce i gruppi di reddito in modo disparato e che i gruppi a basso reddito ne risentono in modo sproporzionato; che l'inflazione potrebbe creare una vera e propria crisi del costo della vita per alcuni segmenti di popolazione, con conseguenti problemi in materia di coesione sociale;
F. considerando nel 2023 il rapporto tra debito pubblico e PIL dovrebbe diminuire fino a raggiungere l'83,1 % nell'UE e il 90,4 % nella zona euro; che il rapporto debito pubblico/PIL dovrebbe diminuire marginalmente nell'UE, attestandosi all'incirca all'82,7 % nel 2024 e all'82,5 % nel 2025; che il rapporto debito pubblico/PIL nella zona euro dovrebbe diminuire fino a raggiungere all'incirca l'89,7 % nel 2024 e l'89,5 % nel 2025; che i livelli di debito dei diversi Stati membri variano in modo significativo; che elevati rapporti debito/PIL, associati ad alti tassi di interesse e a una situazione macroeconomica incerta, possono compromettere la sostenibilità del debito a lungo termine e la stabilità economica;
G. considerando che, secondo le previsioni dell'autunno 2023 della Commissione, il disavanzo pubblico generale nell'UE e nella zona euro dovrebbe diminuire fino al 3,2 % del PIL nel 2023 e calare ulteriormente fino al 2,8 % del PIL nel 2024 e al 2,7 % nel 2025; che la clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita è stata disattivata alla fine del 2023; che la Commissione ha annunciato che presenterà una proposta al Consiglio relativa all'avvio, nella primavera 2024, della procedura per i disavanzi eccessivi basata sul disavanzo in base ai dati di consuntivo per il 2023, in linea con le disposizioni giuridiche vigenti;
H. considerando che per il 2023 e il 2024 ci si attende che l'orientamento aggregato della politica di bilancio diventi restrittivo, dello 0,5 % del PIL in entrambi gli anni, principalmente in ragione della progressiva eliminazione, quasi completa, delle misure relative all'energia connesse alla crisi;
I. considerando che una risposta politica rapida, decisiva e coordinata ha consentito all'economia dell'UE di riprendersi e affrontare le conseguenze socioeconomiche della pandemia di COVID-19 e della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, nonché di attraversare la crisi energetica che ne è conseguita; che l'economia ha subito un rallentamento nel 2023; che le prospettive restano caratterizzate da una forte incertezza e da rischi legati all'evoluzione dell'attuale guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e del conflitto in Medio Oriente;
J. considerando che eventi geopolitici perturbatori hanno dimostrato che l'Unione europea deve rafforzare ulteriormente la propria autonomia strategica aperta e rimanere competitiva in un mercato globale, garantendo al contempo che nessuno sia lasciato indietro;
K. considerando che i finanziamenti dell'UE hanno contribuito alla forza macroeconomica a livello dell'Unione e aumentano la resilienza interna ed esterna dell'UE in tempi di crisi, aiutando nel contempo gli Stati membri a finanziare gli investimenti necessari nelle priorità dell'UE per far fronte alle sfide attuali e future;
L. considerando che, dopo una notevole espansione legata alla crisi tra il 2020 e il 2022, l'orientamento di bilancio nella zona euro dovrebbe essere restrittivo nel 2023 e 2024; che l'orientamento di bilancio dovrebbe rimanere agile in un contesto di elevata incertezza;
M. considerando che gli investimenti netti in percentuale del PIL sono diminuiti bruscamente nell'UE dopo la crisi finanziaria risultante dalla pandemia di COVID-19, raggiungendo in alcuni casi livelli negativi; che tale percentuale non è ancora stata totalmente rispristinata; che il successo delle politiche a impatto climatico zero e della trasformazione digitale si basa su un approccio comune europeo e richiede misure a livello sia dell'UE che degli Stati membri; che la futura resilienza dell'UE è strettamente legata all'aumento degli investimenti pubblici e privati a favore della crescita sostenibile, nonché a un ambizioso programma di riforme strutturali; che è imperativo affrontare la necessità di una strategia tempestiva per assicurare livelli di investimento pubblico adeguati dopo la scadenza del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel 2026; che il conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e dell'accordo di Parigi richiede investimenti pubblici e privati significativi;
N. considerando che gli Stati membri devono disporre dei meccanismi di controllo e di audit necessari per garantire il rispetto dello Stato di diritto e tutelare gli interessi finanziari dell'UE, in particolare per prevenire le frodi, la corruzione, i conflitti di interesse e garantire la trasparenza; che, a tale riguardo, è importante che gli Stati membri applichino le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese;
Prospettive economiche per l'UE
1. esprime preoccupazione per la situazione economica, la persistenza incertezza e la debole crescita, competitività e produttività nell'Unione; prende atto con preoccupazione del continuo impatto dei prezzi dell'energia e dell'inflazione sul potere d'acquisto delle famiglie, che si traduce in un aumento del rischio di povertà, anche energetica, per molti europei, nonché sulla capacità operativa delle imprese dell'UE, comprese le piccole e medie imprese (PMI); invita gli Stati membri a compiere ulteriori passi per superare queste difficoltà e ad attuare misure mirate per garantire una concorrenza leale nel mercato unico e affrontare le persistenti pressioni inflazionistiche;
2. osserva che molti Stati membri si trovano a far fronte a sfide strutturali che ostacolano il loro potenziale di crescita; sottolinea che affrontare le sfide strutturali è cruciale per una ripresa sostenibile e per una crescita continua e che l'attuazione di riforme volte ad affrontare le vulnerabilità strutturali è fondamentale non solo per migliorare la capacità di resistere e far fronte alle sfide esistenti, ma anche per realizzare la duplice transizione in modo sostenibile ed equo; sottolinea che le riforme strutturali ambiziose restano fondamentali per rafforzare la base economica dell'UE, promuovere la creazione di imprese e lo spirito imprenditoriale e consolidare la competitività dell'Unione, la sua produttività e il suo potenziale di crescita generale;
3. sottolinea che la mancanza di investimenti pubblici e privati in alcuni Stati membri ostacola il potenziale di crescita equilibrata e sostenibile dal punto di vista sociale; ritiene che norme prevedibili, condizioni di parità e costi ridotti di adeguamento alla normativa siano fattori fondamentali per attrarre gli investimenti; evidenzia che tali investimenti sono fondamentali per far sì che l'UE abbia la capacità di far fronte alle sfide esistenti, comprese le transizioni verde e digitale giuste, e che aumenteranno la resilienza e competitività dell'UE a lungo termine durante le sfide future; ritiene che tali investimenti dovrebbero essere accompagnati da riforme volte a rafforzare la crescita e la resilienza; richiama l'attenzione sugli investimenti nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica necessari, tra l'altro, per rendere l'UE indipendente dalle importazioni di combustibili fossili e contenere l'inflazione dovuta ai prezzi dell'energia; prende atto dell'orientamento di bilancio restrittivo previsto per il 2023 e il 2024; sottolinea che un'eventuale contrazione non dovrebbe andare a scapito degli investimenti, che dovrebbero essere incrementati in tutta l'Unione;
4. evidenzia che un ulteriore approfondimento del mercato unico e l'eliminazione degli ostacoli agli investimenti, anche attraverso riforme che semplifichino e digitalizzino la progettazione, il rilascio delle autorizzazioni e altre procedure amministrative, contribuirebbero a stimolare gli investimenti privati; ribadisce che anche la politica industriale, così come i mercati dei capitali dell'UE profondi e integrati e l'innovazione, possono dare il loro contributo sostenendo gli investimenti, salvaguardando la competitività globale dell'UE e attenuando i rischi legati all'eccessiva dipendenza da un numero limitato di paesi terzi per tecnologie chiave, materie prime e fattori produttivi industriali;
5. invita gli Stati membri a condurre revisioni della spesa regolari nell'ambito della procedura di bilancio annuale e pluriennale, il che contribuirebbe a migliorare l'efficienza e la qualità della spesa pubblica; concorda con la raccomandazione della Commissione nell'analisi annuale della crescita sostenibile 2024, secondo cui gli Stati membri dovrebbero ridurre le misure a sostegno dell'energia connesse alla crisi ed eliminare gradualmente le sovvenzioni ai combustibili fossili il prima possibile; sottolinea che tanto le entrate quanto le spese dei governi sono essenziali per garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche; invita gli Stati membri ad adottare misure per contrastare la frode fiscale, l'elusione fiscale, l'evasione fiscale e il riciclaggio; accoglie con favore, a tale proposito, l'accordo sul pacchetto antiriciclaggio;
6. concorda con la valutazione della Commissione secondo cui sussistono rischi legati all'elevato livello del debito e alle divergenze di prezzo, in particolare negli Stati membri in cui il servizio del debito richiede importanti rifinanziamenti o in cui il settore privato deve far fronte a forti aumenti degli interessi;
7. invita gli Stati membri nella zona euro a esplorare tutte le possibilità di completare la revisione del trattato sul meccanismo europeo di stabilità, consentendo l'introduzione del sostegno comune al Fondo di risoluzione unico, che rafforzerebbe ulteriormente la resilienza della zona euro;
Semestre europeo e dispositivo per la ripresa e la resilienza
8. ricorda che il semestre europeo è il quadro consolidato per coordinare le politiche di bilancio, economiche, sociali e occupazionali in tutta l'Unione conformemente ai trattati, compreso il pilastro europeo dei diritti sociali, il che ne salvaguarda la stabilità macroeconomica, la convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri e la coesione sociale dell'UE; chiede una maggiore titolarità nazionale del semestre europeo da parte degli Stati membri, ad esempio attraverso i loro enti locali e regionali; osserva che il piano industriale del Green Deal del 2023 fa parte della strategia di crescita dell'UE;
9. condivide l'opinione secondo cui le raccomandazioni specifiche per paese del 2024 debbano concentrarsi su criteri specifici; sottolinea che devono anche servire a promuovere una crescita economica sana e inclusiva, a rafforzare la competitività e la stabilità macroeconomica, a promuovere le transizioni verde e digitale e a garantire l'equità sociale e intergenerazionale; tiene conto delle differenze nelle previsioni nazionali in termini di crescita del PIL, inflazione, disoccupazione, saldo delle amministrazioni pubbliche, debito pubblico lordo e saldo delle partite correnti e osserva che dimostrano la necessità di approcci flessibili, basati sulla realtà specifica di ciascuno Stato membro; invita la Commissione, a tale proposito, a instaurare un legame più stretto tra le raccomandazioni specifiche per paese e le rispettive relazioni per paese; chiede di monitorare in modo efficiente l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese e le riforme pertinenti, nonché i progressi sulla riduzione delle carenze individuate in termini di investimenti; pone l'accento sul fatto che le raccomandazioni specifiche per paese devono tenere conto delle vulnerabilità sociali e della disoccupazione; prende atto del calo del numero di raccomandazioni specifiche per paese basate sul quadro di valutazione della situazione sociale;
10. accoglie con favore la flessibilità nell'adeguamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza, ad esempio nel contesto di REPowerEU, sulla base degli insegnamenti tratti dalla sua attuazione; sottolinea che i traguardi e gli obiettivi dei piani nazionali per la ripresa dovrebbero essere coerenti con le raccomandazioni specifiche per paese e che, nell'ambito dei loro piani nazionali per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri dovrebbero affrontare almeno un sottoinsieme significativo delle raccomandazioni specifiche per paese; pone l'accento sul successo del dispositivo per la ripresa e la resilienza; ricorda che il successo e l'efficacia dei progetti finanziati saranno misurati in base al loro impatto sull'economia e sull'occupazione e chiede un'attuazione rapida, trasparente ed efficace di tali progetti; sottolinea, a tale proposito, che il rispetto del regolamento RRF e la sua corretta attuazione sono fondamentali per la credibilità del dispositivo per la ripresa e la resilienza;
11. prende atto del ruolo svolto dal dispositivo per la ripresa e la resilienza nel far fronte alle sfide globali derivanti dalla transizione verde e dalla trasformazione digitale dell'economia; sottolinea che le riforme e gli investimenti previsti dai piani per la ripresa e la resilienza contribuiscono agli obiettivi climatici del regolamento RRF e rispettano il principio "non arrecare danni significativi"; invita gli Stati membri a sfruttare al meglio tale opportunità e a utilizzare il dispositivo per la ripresa e la resilienza per trasformare le loro economie e renderle più competitive; ricorda l'importanza di verificare che i fondi raggiungano l'economia reale e le PMI e sottolinea l'importanza della responsabilità e della trasparenza per gli organismi che ricevono finanziamenti dell'UE;
12. pone l'accento sull'importanza degli investimenti pubblici e privati nel quadro della ripresa economica e nella gestione della duplice transizione; ricorda che il dispositivo per la ripresa e la resilienza non sostituisce il ruolo specifico svolto dagli investimenti pubblici nazionali; ribadisce la necessità di garantire la qualità, la trasparenza e la responsabilità degli investimenti pubblici e delle strategie nazionali affinché siano in linea con gli obiettivi della duplice transizione; sottolinea che tali strategie nazionali per la duplice transizione dovrebbero integrare il dispositivo per la ripresa e la resilienza e altri strumenti di investimento europei;
13. sostiene la razionalizzazione dei programmi della politica di coesione dell'UE con le esigenze di investimento individuate nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza e nelle raccomandazioni specifiche per paese; ricorda che la politica di coesione persegue una serie di obiettivi più ampia rispetto a quella del dispositivo per la ripresa e la resilienza e potrebbe integrare le misure concordate nell'ambito dello stesso; chiede che la partecipazione delle parti interessate, compresi le parti sociali, le organizzazioni della società civile e il settore imprenditoriale, sia integrata in modo analogo nella stesura e nell'attuazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza, come avviene per i programmi della politica di coesione;
14. sottolinea che il coordinamento tra le autorità competenti, anche tra i governi nazionali e le autorità regionali e locali, è essenziale per gestire il dispositivo per la ripresa e la resilienza e superare gli ostacoli amministrativi e la burocrazia;
15. prende atto dell'accordo politico provvisorio raggiunto dai colegislatori il 10 febbraio 2024 sulla riforma del quadro di governance economica dell'UE, che mira a garantire l'efficace coordinamento delle politiche economiche e la convergenza duratura dei risultati economici e sociali degli Stati membri;
16. accoglie con favore gli insegnamenti tratti dalle scelte di progettazione per la governance del dispositivo per la ripresa e la resilienza; osserva che la riforma del quadro di governance economica non fornisce meccanismi di incentivazione finanziaria dell'UE per sostenere e promuovere le riforme politiche e gli investimenti nazionali; sottolinea che garantire il necessario livello di investimenti pubblici è fondamentale per conseguire i principali obiettivi della riforma del quadro di governance economica e far fronte alle attuali e future priorità dell'Unione; esprime preoccupazione per il fatto che alcuni Stati membri non avranno da soli la capacità finanziaria per finanziare le transizioni verde e digitale giuste;
17. pone l'accento sul ruolo del Parlamento europeo nel quadro di governance economica dell'UE e auspica un maggiore impegno di quest'ultimo nel semestre europeo, nel pieno rispetto delle competenze stabilite dai trattati; prende atto del dialogo tra la Commissione e gli Stati membri sui loro singoli piani strutturali di bilancio; insiste sulla necessità che tutti gli Stati membri siano trattati allo stesso modo; sottolinea che un aumento del potere discrezionale della Commissione nel processo di sviluppo dei piani strutturali di bilancio a medio termine deve essere accompagnato da una maggiore rispetto delle norme sotto il controllo del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche, nonché da una maggiore responsabilità e da un aumento del flusso di informazioni verso il Parlamento europeo; riconosce che il dialogo economico nell'ambito del semestre europeo costituisce un'utile base per un'assunzione di responsabilità; ritiene che un'adeguata responsabilità richiederebbe che il Parlamento europeo disponga di strumenti che gli consentano di applicare le conseguenze sulla base della sua valutazione dei risultati del semestre europeo, conformemente ai trattati;
o o o
18. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 sugli orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2025, sezione III – Commissione (2023/2220(BUI))
– visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
– visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/765 riveduto del Consiglio, del 29 febbraio 2024 recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027(1) (revisione del QFP),
– visto il regolamento (UE, Euratom) 2022/2496 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027(2),
– vista la sua posizione del 16 dicembre 2020 sul progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027(3),
– visti il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027(4) e le dichiarazioni comuni concordate in tale contesto tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione(5), nonché le relative dichiarazioni unilaterali(6),
– vista la sua relazione interlocutoria sulla proposta di revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2021-2027(7),
– vista la sua risoluzione del 27 febbraio 2024 sul progetto di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027(8),
– vista la sua risoluzione del 10 maggio 2023 sull'impatto sul bilancio dell'UE per il 2024 dell'aumento degli oneri finanziari dello strumento dell'Unione europea per la ripresa(9),
– vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2022 sul tema "Potenziare il quadro finanziario pluriennale 2021-2027: un bilancio dell'Unione resiliente e adeguato alle nuove sfide"(10),
– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, presentata dalla Commissione il 16 maggio 2022 (COM(2022)0223),
– visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie(11),
– vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea(12),
– viste la proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, presentata dalla Commissione il 22 dicembre 2021 (COM(2021)0570), e la posizione del Parlamento su tale proposta del 23 novembre 2022(13),
– visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19(14),
– visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione(15),
– viste la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo "Il Green Deal europeo" (COM(2019)0640) e la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 in risposta a tale comunicazione(16),
– visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima"),
– visto l'accordo adottato in occasione della 21ª Conferenza delle parti dell'UNFCCC (COP21), svoltasi il 12 dicembre 2015 a Parigi (accordo di Parigi),
– visti la proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali del 13 dicembre 2017(17) e la sua risoluzione del 19 gennaio 2017 al riguardo(18), il piano d'azione della Commissione del 4 marzo 2021 sull'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e la dichiarazione di Porto sugli affari sociali adottata dai membri del Consiglio europeo nel maggio 2021,
– vista la strategia dell'UE per la parità di genere 2020-2025,
– vista la relazione speciale della Corte dei conti europea dal titolo "Integrazione della dimensione di genere nel bilancio dell'UE: è tempo di tradurre le parole in azione" del 2021,
– visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite,
– vista la comunicazione della Commissione del 1° febbraio 2023 dal titolo "Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette" (COM(2023)0062),
– visto il regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241(19),
– visto il regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce lo strumento per l'Ucraina(20),
– visti il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024(21) e le dichiarazioni comuni messe a punto da Parlamento, Consiglio e Commissione e ad esso allegate,
– viste le conclusioni del Consiglio del 12 marzo 2024 sugli orientamenti di bilancio per l'esercizio 2025 (6195/2024),
– visto l'articolo 93 del suo regolamento,
– viste le lettere della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0068/2024),
Un bilancio dell'UE per il 2025 incentrato sulle persone: investimenti mirati a migliorare la vita delle persone e a rafforzare la competitività dell'Unione
1. è fermamente convinto che, in un periodo di cambiamenti geopolitici e istituzionali, pressione finanziaria, cambiamenti climatici e sfide per la società, un bilancio dell'UE affidabile, solido, flessibile e orientato agli investimenti continui ad essere essenziale per l'attuazione delle politiche dell'Unione e fondamentale per rispondere alle crescenti esigenze delle persone, senza lasciare indietro nessuno nelle transizioni verde e digitale, offrendo prosperità e sicurezza alle persone e promuovendo la competitività europea;
2. sottolinea le difficili circostanze della procedura di bilancio 2025, che si sta svolgendo in un momento caratterizzato da forti tensioni e incertezze a livello internazionale, e in un anno elettorale durante il quale il Parlamento e la Commissione dovranno gestire la fase di transizione della legislatura; è pienamente consapevole dei vincoli di calendario rigidi ma inevitabili e invita tutti gli attori coinvolti a tenerne debitamente conto in uno spirito costruttivo;
3. si rammarica vivamente che il Consiglio non sia riuscito a raggiungere un accordo sulla revisione del quadro finanziario pluriennale (QFP) prima della fine del 2023; osserva, pertanto, di aver dovuto lanciare la procedura di bilancio in assenza di certezze riguardo a vari elementi cruciali della programmazione finanziaria per il 2025, ed è pienamente consapevole dei margini molto ristretti e, in alcuni casi, negativi al di sotto dei massimali del QFP;
4. ritiene che l'esito della revisione del QFP sia inferiore alle aspirazioni iniziali del PE; sottolinea che una revisione del regolamento QFP è un requisito indispensabile per garantire un sostegno finanziario a medio termine all'Ucraina, per consentire un aumento dei finanziamenti per priorità politiche mirate, inclusa la promozione dell'autonomia strategica dell'UE, e per salvaguardare i programmi dell'Unione e la flessibilità del bilancio, alla luce di tassi di interesse superiori alle previsioni e quindi di costi di finanziamento dell'Unione superiori a quanto previsto; osserva che la procedura annuale di bilancio 2025 sarà il primo esercizio basato interamente sul regolamento QFP riveduto;
5. ricorda che la dichiarazione comune concordata dalle tre istituzioni nell'ambito dell'accordo del 2020 sul QFP, secondo cui le spese a copertura dei costi di finanziamento di NextGenerationEU "mirano a non ridurre i programmi e i fondi", continua ad applicarsi e funge da punto di riferimento per l'autorità di bilancio, in particolare per mobilitare lo strumento EURI al fine di coprire almeno una parte del deficit di costi di finanziamento di NGEU; intende pertanto garantire che tutti i programmi dispongano di risorse adeguate e che la flessibilità e la capacità di risposta del bilancio siano preservate attraverso la procedura annuale di bilancio; insiste sulla necessità che la Commissione fornisca informazioni affidabili, tempestive e accurate sugli oneri finanziari di NextGenerationEU e sulle previste erogazioni a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza durante l'intera procedura di bilancio;
6. invita il Consiglio e la Commissione ad applicare appieno il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione; sottolinea, in particolare, che il rispetto dello Stato di diritto è un prerequisito fondamentale per accedere ai fondi dell'UE; sottolinea che i fondi non possono essere erogati se gli Stati membri non rispettano tutte le prescrizioni pertinenti; ribadisce che problemi sistemici in relazione allo Stato di diritto, come la violazione del principio della separazione dei poteri o i recenti tentativi in alcuni Stati membri di attaccare l'indipendenza della magistratura, costituiscono un chiaro rischio per gli interessi finanziari dell'UE e la protezione del bilancio dell'Unione, e chiede alla Commissione di non tollerare alcun arretramento sui risultati conseguiti in materia di Stato di diritto; rinnova il suo invito alla Commissione a garantire con urgenza che i fondi sospesi dell'UE giungano ai cittadini, alle imprese, alle autorità regionali e locali, alle organizzazioni non governative e a qualsiasi altro portatore di interessi pertinente attraverso i governi locali e le organizzazioni della società civile, in linea con il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto;
7. sottolinea che l'UE ha l'obbligo giuridico di rimborsare gli oneri finanziari dello strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI) che rappresenta una voce di spesa non discrezionale nel bilancio dell'UE; rileva che gli oneri finanziari dipendono dal ritmo delle erogazioni di finanziamenti nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) come pure dalle fluttuazioni del mercato dei rendimenti obbligazionari e sono pertanto intrinsecamente imprevedibili e volatili; ribadisce la propria posizione secondo cui gli oneri finanziari dell'EURI dovrebbero essere pienamente coperti da uno strumento speciale EURI al di sopra dei massimali del QFP, al fine di ripristinare un certo margine all'interno della rubrica 2b e di proteggere lo spazio di bilancio nello strumento di flessibilità e nello strumento unico di margine; si adopererà per garantire che l'applicazione del meccanismo a cascata dell'EURI nel QFP riveduto non si traduca in accordi che causino indebiti danni collaterali alle spese programmate o alle disponibilità nell'ambito degli strumenti speciali non tematici;
8. ricorda che, secondo le previsioni(22), l'economia europea dovrebbe registrare una crescita molto contenuta (0,9 % nel 2024 e 1,7 % nel 2025), mentre l'inflazione dovrebbe rimanere sostanzialmente al di sopra del 2 % che è utilizzato come deflatore automatico per il QFP (3,0 % nel 2024 e 2,5 % nel 2025); prende atto che ciò implica una continua perdita di potere d'acquisto per un bilancio che deve rimanere in equilibrio e che è limitato da importi assoluti; mette in evidenza l'aliquota di prelievo molto bassa per la risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL) negli ultimi anni (0,46 % nel progetto di bilancio 2024), a seguito dell'effetto combinato di inflazione, bassi livelli degli stanziamenti di pagamento ed entrate più elevate provenienti da alcune altre risorse proprie; ricorda la sua posizione secondo cui gli abbuoni e altri meccanismi di correzione dovrebbero essere aboliti in modo permanente e, fino alla loro abolizione definitiva, le riduzioni lorde dei contributi nazionali basati sull'RNL dovrebbero essere soggette a un deflatore fisso fino al 2 % annuo;
9. deplora la mancanza di progressi da parte del Consiglio per quanto riguarda la riforma del sistema delle risorse proprie; ricorda la propria posizione sulle proposte modificate della Commissione, che appoggia l'introduzione di nuove risorse proprie; ritiene che l'introduzione di nuove autentiche fonti di entrate, in linea con la tabella di marcia dell'accordo interistituzionale, permetterebbe di coprire l'onere finanziario supplementare derivante dai prestiti assunti nel quadro di NextGenerationEU e in tal modo di salvaguardare i margini e i meccanismi di flessibilità, il che a sua volta faciliterebbe il processo decisionale di bilancio riguardo a fabbisogni imprevisti come pure a nuove iniziative di previsione strategica; esorta inoltre la Commissione a proseguire gli sforzi per individuare risorse proprie nuove e preferibilmente autentiche e altre fonti di entrate per il bilancio dell'UE al di là dell'AII;
10. si rammarica che la capacità di rispondere a eventi imprevisti o di avviare nuove iniziative sia gravemente compromessa dalla scarsità di risorse finanziarie e intende rimediare a tale situazione nella misura del possibile, tenendo conto altresì delle crescenti aspettative dei cittadini dell'UE; ricorda che è necessario istituire uno strumento speciale aggiuntivo al di là dei massimali del QFP, affinché il bilancio dell'UE possa adattarsi meglio e reagire rapidamente alle crisi e ai loro effetti sociali ed economici;
11. è determinato, nonostante questi numerosi vincoli, a mantenere una posizione coerente e unificata che rispecchi le sue priorità politiche consolidate e i suoi interessi istituzionali, anche stimolando la competitività dell'Unione, riducendo le dipendenze strategiche, accelerando la diffusione dell'energia pulita, garantendo il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima e biodiversità, rafforzando le sue capacità in materia di sicurezza e di difesa nonché contribuendo alle transizioni verde e digitale pur riducendo al minimo gli effetti negativi sui programmi faro e massimizzando i benefici in termini di ricadute della crescita economia per tutti nell'UE;
Un bilancio equo, giusto e inclusivo che offra migliori opportunità a tutti i cittadini dell'UE e garantisca la crescita economica
12. rileva che condizioni di vita accessibili e la coesione sociale si confermano sfide persistenti in tutti gli Stati membri dell'UE e le loro regioni e ricorda a tale riguardo il ruolo di servizi pubblici accessibili e di elevata qualità; desidera porre l'accento sull'inclusività e sull'accessibilità dei finanziamenti, ove opportuno e in conformità dei criteri di ammissibilità pertinenti, nonché massimizzare le possibilità di finanziamento sfruttando i fondi esistenti; ritiene che la dimensione sociale della spesa dell'UE, che costituisce un aspetto necessario ai fini della sua legittimità, dovrebbe continuare ad essere un importante criterio trasversale per tutti gli ambiti di intervento;
13. sottolinea che il bilancio dell'Unione è soprattutto un bilancio di investimenti con effetto leva, in grado di stimolare gli obiettivi e l'elaborazione delle politiche dell'Unione, a integrazione delle politiche nazionali e, pertanto, di rispondere alle esigenze dell'intera popolazione dell'UE; ricorda l'importanza del dispositivo per la ripresa e la resilienza nell'accrescere la resilienza dell'Unione e nell'attenuare l'impatto socioeconomico delle crisi passate e in atto; ritiene che vada compiuto ogni sforzo possibile per garantire che i fondi provenienti da queste due principali fonti di finanziamento dell'UE siano spesi in modo efficace e senza ulteriori ritardi;
14. è fermamente determinato a utilizzare il bilancio dell'UE per fare una differenza tangibile e visibile per i cittadini, per l'economia nel mercato unico e per conseguire gli obiettivi del Green Deal, sostenendo la creazione di posti di lavoro di qualità nei settori all'avanguardia, adeguando il mercato del lavoro alle esigenze future grazie allo sviluppo delle competenze e programmi di valorizzazione dei talenti, combattendo la disoccupazione, rafforzando la competitività europea e incrementando la preparazione dell'Unione in materia di difesa; ritiene che l'autonomia tecnologica e la crescita sostenibile siano fondamentali per conseguire gli obiettivi energetici e climatici a lungo termine dell'Unione; rinnova l'invito a mantenere un sufficiente livello di finanziamenti per sostenere le piccole e medie imprese (PMI), che costituiscono la struttura portante dell'economia europea, le start-up e i giovani, gli agricoltori, gli insegnanti e i lavoratori dei trasporti; sottolinea la necessità di migliorare ulteriormente le infrastrutture energetiche e di trasporto, di investire nel miglioramento della sanità pubblica e dei servizi sociali, nella coesione sociale e territoriale e nell'inclusione, nonché nel sostegno alle comunità vulnerabili, remote e rurali, tra cui i piccoli comuni intelligenti; richiama l'attenzione sulla necessità che il bilancio garantisca la transizione verde, sostenendo nel contempo un'agricoltura di qualità e assicurando l'accesso a una sanità e a un'istruzione di qualità;
15. insiste sul sostanziale impatto della ricerca e dell'innovazione sulla competitività, sulla crescita a lungo termine e sull'occupazione nell'Unione europea; ricorda l'iniziativa di lunga data intesa a intensificare gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo dell'UE affinché raggiungano il 3 % del PIL; riconosce il divario esistente tra l'obiettivo e i finanziamenti effettivamente erogati; sottolinea che la leadership tecnologica europea è essenziale per attuare il Green Deal e l'Unione della salute, in quanto crea posti di lavoro altamente qualificati nell'Unione lungo l'intera catena del valore e rafforza l'eccellenza della ricerca e dell'innovazione in seno all'Unione; esprime profonda preoccupazione per il fatto che i fondi disponibili coprano soltanto una parte di tutte le domande presentate, il che si traduce in un'eccedenza di domande per i programmi e nella tendenza dei ricercatori a lasciare l'Unione per regioni concorrenti;
16. insiste sulla necessità di fornire soluzioni sostenibili e a lungo termine per affrontare efficacemente le sfide demografiche strutturali, nonché di arginare la fuga di cervelli dalle regioni e dalle città meno sviluppate dell'UE; pone in evidenza la necessità di risorse finanziarie per risollevare le regioni colpite dal declino demografico mediante investimenti in politiche sociali e demografiche a sostegno delle famiglie e garantire alla popolazione senescente in Europa un adeguato sostegno in termini di accesso all'assistenza sanitaria, alla mobilità e ai servizi pubblici;
17. insiste sulla necessità di mobilitare il massimo di finanziamenti possibili tramite Erasmus+ e il Corpo europeo di solidarietà al fine di promuovere l'apprendimento e l'imprenditorialità e migliorare l'istruzione formale, non formale e informale e l'occupabilità dei giovani nonché favorire l'inclusione sociale; ribadisce la necessità di garantire che entrambi i programmi assicurino pari opportunità, prestando particolare attenzione alle persone provenienti da contesti svantaggiati nell'intera UE e nei paesi associati; resta del parere che le borse di mobilità nel quadro del programma Erasmus+ debbano beneficiare di un sostegno supplementare per tener conto dell'aumento del costo della vita e per garantire l'accessibilità, le pari opportunità e una partecipazione inclusiva, in particolare incrementando a un livello adeguato la borsa minima per partecipante;
18. sottolinea l'importanza di attuare il pilastro europeo dei diritti sociali e invita la Commissione ad avviare una riflessione su una metodologia per monitorare la spesa sociale nell'ambito del bilancio dell'UE nel prossimo periodo di programmazione; evidenzia il ruolo cruciale svolto dal bilancio dell'UE nel contribuire alle iniziative che intensificano il dialogo sociale, rafforzano le azioni sociali locali e regionali e consentono a tutti di accedere ai servizi essenziali; ribadisce la necessità di una strategia europea per le persone anziane, che preveda misure specifiche per lottare contro la marginalizzazione, la solitudine e l'isolamento; ricorda inoltre la necessità di una piena attuazione della strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 intesa a migliorare le loro condizioni di vita nell'Unione; mette in rilievo la situazione degli autotrasportatori europei, che sono confrontati a difficoltà diverse in ogni Stato membro, che vanno dall'aumento dei costi alle carenze di capacità, e che necessitano di flessibilità e di migliori condizioni di lavoro; insiste sulla necessità di rafforzare le norme esistenti per tutelarli e risorse aggiuntive per monitorarne le condizioni di lavoro; sottolinea a tale proposito i vantaggi dello sviluppo di strumenti informatici a livello dell'UE che contribuiscano a migliorare l'attuazione dei requisiti burocratici e la standardizzazione dei certificati;
19. invita la Commissione e gli Stati membri a stanziare risorse sufficienti per un'applicazione efficace delle norme dell'UE in materia di coordinamento della previdenza sociale, allo scopo di facilitare la mobilità dei lavoratori e agevolarne il trasferimento delle prestazioni previdenziali; chiede che i fondi dell'UE siano utilizzati per sviluppare il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla previdenza sociale e per sostenere l'ulteriore digitalizzazione dei sistemi previdenziali ai fini di un'equa mobilità dei lavoratori;
20. riconosce che la tecnologia e l'intelligenza artificiale (IA) stanno cambiando rapidamente il contesto occupazionale; pone in evidenza le potenzialità antropocentriche che possono rappresentare per la crescita economia dell'Europa tecnologie di IA affidabili, migliorando nel contempo la vita dei cittadini in una serie di ambiti quali la salute, l'agricoltura, l'energia, i trasporti e la sicurezza; chiede che ciò si rifletta nei programmi e nelle politiche dell'UE grazie allo stanziamento di sufficienti risorse finanziarie; insiste sulla necessità di migliorare le competenze digitali di base dei cittadini per soddisfare le esigenze delle imprese e per dotarli dei mezzi per combattere la disinformazione; è favorevole alle misure dell'UE volte a integrare, in maniera coordinata, le strategie nazionali del lavoro per la riconversione professionale e la mobilità a livello dell'UE, sfruttando le potenzialità di tali cambiamenti per una forza lavoro prospera e adattabile, anche attraverso la promozione della riqualificazione professionale e della mobilità, garantendo in tal modo una transizione agevole verso settori occupazionali nuovi ed emergenti;
21. esprime preoccupazione per il crescente numero di eventi meteorologici estremi, quali incendi e inondazioni gravi e altre calamità naturali legate al peggioramento del cambiamento climatico in tutta Europa; sottolinea pertanto la necessità di garantire finanziamenti sufficienti per il meccanismo di protezione civile dell'UE e chiede un migliore consolidamento delle capacità di risposta alle emergenze dell'UE mediante il potenziamento delle squadre comuni d'intervento medico e di urgenza; invita la Commissione a garantire che possano essere messe rapidamente a disposizione risorse anche tramite il FSUE e la riserva per gli aiuti d'urgenza;
22. sottolinea l'importanza di destinare fondi sufficienti alle attività previste dal regolamento che istituisce il programma UE per la salute (EU4Health); riconosce che il prezzo dei farmaci e delle tecnologie sanitarie incide fortemente sulla capacità dei pazienti di fruirne; insiste sul fatto che i costi inaccessibili dei farmaci rappresentano un vero ostacolo alle cure e chiede l'attuazione di misure specifiche per affrontare tali sfide; chiede, a tale riguardo, un migliore coordinamento a livello dell'UE e l'acquisto comune di farmaci per ridurne i costi; sottolinea l'importanza di far fronte alle malattie pediatriche, con particolare riguardo per le malattie rare; insiste, in particolare, sull'importanza del telelavoro in tale contesto; chiede un bilancio ambizioso per il polo tematico "Salute" nell'ambito di Orizzonte Europa per garantire che l'UE possa rispondere efficacemente alle crisi sanitarie future, contribuire a rafforzare i sistemi sanitari e migliorare la salute psicofisica delle persone rendendo l'assistenza sanitaria più economica e accessibile; riconosce che le malattie cardiovascolari si confermano la principale causa di morte nell'UE; considera fondamentale affrontare il problema delle malattie cardiovascolari investendo in azioni mirate alla medicina personalizzata e alla sanità elettronica, dal momento che così facendo si rafforzeranno le norme di prevenzione e di cura e si garantirà a tutti i cittadini parità di accesso all'assistenza sanitaria; sottolinea la necessità di prevenire le carenze di medicinali riscontrate negli ultimi anni in alcuni Stati membri; riconosce l'esigenza di ridurre le disparità sanitarie per garantire equamente la salute a tutte le donne, tra cui l'accesso alla salute sessuale e riproduttiva, e ricorda la fondamentale importanza che la salute delle donne resti una priorità strategica e di ricerca;
23. ricorda la necessità di affrontare il deficit di competenze, la questione della fuga di cervelli e la correlazione tra le esigenze del mercato e le competenze, anche tenendo conto della situazione nelle diverse regioni dell'UE; ritiene che, affinché la forza lavoro dell'UE rimanga competitiva in futuro, sia necessario definire i settori chiave per la formazione e la riqualificazione professionale, in particolare per la promozione di competenze verdi e digitali; sottolinea che occorrono ulteriori investimenti per modernizzare i sistemi di istruzione dell'Unione, creare programmi di incentivazione dei talenti e sostenere i giovani imprenditori; chiede di accelerare l'attuazione dell'Anno europeo delle competenze e dello spazio europeo dell'istruzione; invita la Commissione ad attuare rapidamente le soluzioni individuate come fondamentali durante l'Anno europeo delle competenze, sottolineando la necessità di una migliore cooperazione con le imprese, compresi la valutazione d'impatto dell'UE dal punto di vista dei giovani e il divieto dei tirocini non retribuiti; ricorda, facendo seguito alle raccomandazioni adottate nell'ambito della Conferenza sul futuro dell'Europa, l'importanza di istituire un piano europeo per l'istruzione dotato delle risorse finanziarie per sostenere un'istruzione di qualità e la formazione degli insegnanti e per ridurre i tassi di abbandono scolastico precoce;
24. sottolinea il valore aggiunto dei programmi di finanziamento nei settori della democrazia e dei diritti e dei valori e ribadisce l'importanza del bilancio dell'UE nel promuovere i valori europei sanciti nell'articolo 2 TUE, la cultura e i diritti dei cittadini, nel costruire società resilienti e nel sostenere i principi fondamentali della democrazia, dello Stato di diritto, della solidarietà, dell'inclusività, della giustizia, della non discriminazione e dell'uguaglianza, compresa la parità di genere; auspica il rafforzamento delle pertinenti linee di bilancio e dei pertinenti organi al fine di affrontare la polarizzazione, l'aumento dell'estremismo politico e la scarsa fiducia istituzionale, promuovere la democrazia partecipativa e i diritti fondamentali, prevenire il regresso democratico, l'erosione dello Stato di diritto, la riduzione dello spazio per le organizzazioni della società civile che operano in questo ambito a livello locale, nazionale e dell'Unione e la strumentalizzazione dell'euroscetticismo; chiede di garantire fondi sufficienti dell'UE per il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (CERV), sottolinea il prezioso lavoro svolto nell'ambito della sezione Valori dell'Unione, che fornisce finanziamenti diretti alle organizzazioni della società civile, nonché delle sezioni Daphne e Uguaglianza e diritti; ribadisce che le risorse necessarie dovrebbero essere destinate alla lotta contro la violenza di genere e al sostegno dei diritti e dell'accesso a servizi sicuri per la salute sessuale e riproduttiva nonché alle organizzazioni per i diritti delle donne, così come alle iniziative e agli organi dell'UE che contrastano la discriminazione nei confronti delle donne; invita la Commissione a facilitare l'accesso al programma CERV e garantire la flessibilità del processo di riassegnazione alle organizzazioni locali e di base da parte degli operatori degli Stati membri, al fine di assicurare che i finanziamenti raggiungano coloro che operano più vicino ai cittadini;
25. invita la Commissione ad aumentare il sostegno dell'Unione per proteggere i cittadini, le minoranze, le comunità religiose e gli spazi pubblici dalle minacce terroristiche, combattere la radicalizzazione e i contenuti terroristici online e contrastare l'impennata dell'incitamento all'odio, dell'antisemitismo, dell'odio anti-musulmano e del razzismo in tutta Europa e nel mondo;
26. pone l'accento sui pericoli e sulle minacce in costante crescita rappresentati da campagne di disinformazione organizzate da portatori di interessi stranieri e indirizzate contro l'Unione europea; chiede finanziamenti per Orizzonte Europa e per le attività gestite dalla Commissione e dal SEAE per combattere la diffusione della disinformazione su larga scala ed elaborare contromisure più efficaci; invita l'Unione e gli Stati membri a utilizzare i fondi dell'UE per attività dedicate ad aumentare l'alfabetizzazione mediatica tra i cittadini; chiede maggiori finanziamenti per contrastare l'incitamento all'odio e i contenuti terroristici online; sottolinea la necessità di rafforzare la libertà giornalistica e il pluralismo dei media attraverso risorse adeguate, in linea con le normative pertinenti, e di sostenere i giornalisti, anche quelli investigativi, i difensori dei diritti umani e i membri della società civile che si trovano ad affrontare azioni di ritorsione, ad esempio azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP); chiede un sostegno adeguato al settore culturale, anche per la promozione della circolazione transfrontaliera di film, musica e videogiochi europei; chiede pertanto lo stanziamento di maggiori finanziamenti per il programma Europa creativa;
Un bilancio che realizzi le priorità strategiche
27. sottolinea l'importanza di ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione in settori chiave; accoglie con favore il nuovo regolamento che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa, ma sottolinea la necessità di una risposta strutturale alle esigenze d'investimento delle sue industrie strategiche al fine di agevolare l'individuazione, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie innovative; deplora che il livello esistente di finanziamento di Orizzonte Europa sia insufficiente a tale riguardo e chiede di aumentare i finanziamenti per Orizzonte Europa e altri programmi chiave dell'Unione in questo settore, come InvestEU, per conseguire l'obiettivo di autonomia strategica aperta; ritiene che la dipendenza dell'UE nell'approvvigionamento delle risorse rappresenti una preoccupazione crescente; chiede ulteriori investimenti dell'UE per costruire la sua autonomia strategica aperta garantendo l'accelerazione dell'energia rinnovabile, lo sveltimento dei processi di autorizzazione, la decarbonizzazione degli edifici, l'accesso alle materie prime critiche e sviluppando catene del valore resilienti per gli ecosistemi industriali dell'UE, specie in settori cruciali come la sanità e la difesa; chiede finanziamenti adeguati al fine di garantire lo sviluppo continuo degli attuali programmi faro europei nel settore spaziale, tra cui Copernicus, Galileo/EGNOS, l'iniziativa europea sulle comunicazioni satellitari (UE GOVSATCOM) e sulla conoscenza dell'ambiente spaziale;
28. sostiene che la transizione digitale offre una serie di opportunità per migliorare le infrastrutture digitali e la connettività e per sviluppare le competenze digitali; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza del programma Europa digitale e del meccanismo per collegare l'Europa (MCE-Digitale) nonché del piano d'azione per l'istruzione digitale; ribadisce la necessità di un programma di istruzione in materia di IA, codificazione e robotica concepito per insegnanti e discenti e finanziato attraverso i programmi pertinenti; sottolinea che il bilancio dell'UE deve sostenere in modo adeguato l'uso etico e non discriminatorio dell'IA, in particolare nei settori dell'istruzione e della cultura; ricorda la necessità che i programmi finanziati dall'UE investano ulteriormente nel miglioramento dell'alfabetizzazione digitale nella società e nel superamento del divario digitale, compreso il divario digitale di genere, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente;
29. sottolinea il ruolo centrale del bilancio dell'UE nella realizzazione del Green Deal europeo e nella lotta ai cambiamenti climatici attraverso la riduzione delle emissioni, l'aumento dell'uso delle energie rinnovabili, la creazione di un'economia circolare, la protezione degli ecosistemi e l'inversione dell'allarmante tendenza alla perdita di biodiversità, salvaguardando nel contempo la competitività e creando posti di lavoro verdi nonché crescita all'interno dell'UE; sottolinea il ruolo centrale svolto dal programma LIFE nel realizzare il Green Deal europeo e conseguire l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione, in linea con la normativa europea sul clima e con l'accordo di Parigi; esprime profonda preoccupazione per i gravi effetti dei cambiamenti climatici, anche sotto forma di carenza idrica;
30. sottolinea che le preoccupazioni in merito alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e ai prezzi elevati dell'energia fanno della povertà energetica una questione cruciale e pongono sfide per l'industria europea, in particolare le PMI; pone in risalto, a tale proposito, la necessità di stimolare gli investimenti dell'UE per la transizione in corso verso la neutralità climatica nell'Unione, anche per quanto riguarda l'efficienza energetica, la ricerca e l'innovazione nel campo delle tecnologie sostenibili a basse emissioni e a zero emissioni di carbonio, in particolare nei settori che hanno un impatto positivo sulla riduzione del costo della vita per le famiglie, come il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e la diffusione di fonti energetiche rinnovabili; prende atto dell'ingente fabbisogno di investimenti per la decarbonizzazione dei trasporti e il continuo aumento dei prezzi delle costruzioni e delle materie prime; riconosce il valore strategico dell'estensione della TEN-T al vicinato orientale e di una connettività rafforzata con i partner strategici dell'UE; sottolinea l'importanza del programma MCE-Trasporti e del suo ruolo positivo per conseguire gli obiettivi del Green Deal e la transizione verso l'energia pulita;
31. evidenzia che il bilancio 2025 deve essere allineato agli obiettivi strategici e agli impegni internazionali dell'Unione; sottolinea la necessità di continuare ad adoperarsi per conseguire gli obiettivi di integrazione delle questioni relative al clima e alla biodiversità nella spesa di bilancio dell'Unione stabiliti nell'AII, nell'ambito del più ampio obiettivo di rendere l'Unione neutrale dal punto di vista climatico al più tardi entro il 2050; ricorda la disposizione contenuta nell'accordo interistituzionale sull'individuazione delle misure pertinenti da adottare nel caso in cui il bilancio periodico indichi progressi insufficienti verso il conseguimento degli obiettivi applicabili; esprime preoccupazione per la valutazione della Commissione secondo cui l'obiettivo di destinare il 10 % della spesa totale alla biodiversità nel 2026 e nel 2027 molto probabilmente non sarà raggiunto, nonché per l'assenza di un percorso chiaro verso il conseguimento degli obiettivi concordati; invita la Commissione a monitorare l'attuazione del principio "non arrecare un danno significativo" e ad adottare le opportune misure correttive quando necessario;
32. sottolinea l'importanza dell'iniziativa urbana europea e di finanziamenti adeguati per consentirle di realizzare tutti i suoi obiettivi; chiede maggiori finanziamenti diretti per le autorità locali al fine di potenziare lo sviluppo delle loro capacità, il sostegno tecnico e la condivisione delle migliori pratiche; invita a rafforzare le risorse per le agenzie competenti, che devono corrispondere al carico di lavoro derivante dall'agenda del Green Deal europeo, in particolare dal pacchetto "Pronti per il 55 %";
33. sottolinea il contributo fondamentale degli agricoltori e dei pescatori alla società e pone quindi l'accento sull'importanza centrale della politica agricola comune (PAC) e della politica comune della pesca per la sicurezza alimentare e una maggiore autonomia dell'UE nella produzione alimentare di alta qualità; sottolinea il ruolo della PAC nel garantire un reddito sostenibile e dignitoso agli agricoltori dell'UE, in particolare i piccoli agricoltori e i giovani agricoltori; chiede misure concrete per affrontare le cause profonde del malcontento degli agricoltori in tutta l'UE e chiede, in particolare, risorse e misure immediate per aiutare gli agricoltori a far fronte all'impatto dell'inflazione, dei costi del carburante, delle nuove norme di produzione e dei cambiamenti sul mercato alimentare globale; sottolinea la necessità di aiutare i nuovi agricoltori e i giovani agricoltori, garantendo in tal modo il ricambio generazionale e affrontando nel contempo le carenze di manodopera e di competenze nel settore agroalimentare; richiama l'attenzione sul fatto che gli agricoltori europei si trovano a fare i conti con numerose sfide, in particolare la burocrazia e gli oneri amministrativi eccessivi, l'aumento delle sovrapposizioni normative, le carenze e le condizioni di lavoro difficili; pone in risalto la necessità di affrontare meglio l'impatto sui settori agricoli dell'aumento della frequenza e dell'intensità di inondazioni, periodi di siccità e incendi boschivi attraverso misure di sostegno specifiche; chiede un reddito adeguato per tutti i lavoratori dei settori agricoli; sottolinea la necessità di un sostegno adeguato alla ricerca e all'innovazione e del rispetto delle norme in materia di lavoro come pure di investimenti adeguati per offrire fonti di reddito alternative e agevolare la transizione verso un sistema alimentare più sostenibile e a prezzi accessibili, in particolare attraverso l'innovazione, preservando il reddito degli agricoltori ed evitando nel contempo situazioni in cui gli agricoltori europei devono fare i conti con la concorrenza sleale derivante da importazioni che non rispettano le nostre norme; si attende che il dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura affronti tutte le questioni pertinenti, compresi gli aspetti preventivi;
34. ribadisce che tutti i programmi, le politiche e le attività dell'UE dovrebbero essere attuati in modo tale da promuovere la parità di genere nella realizzazione dei rispettivi obiettivi; apprezza, a tal riguardo, il lavoro della Commissione sul bilancio di genere e sottolinea la necessità di sviluppare una nuova metodologia di monitoraggio della dimensione di genere intesa a misurare l'impatto di genere della spesa dell'Unione, come stabilito nell'accordo interistituzionale; invita la Commissione a dimostrare i risultati di tale metodologia per il bilancio 2025, accompagnati dalla raccolta, dalla comunicazione e dalla valutazione sistematiche di dati disaggregati per genere;
Un bilancio adeguato al futuro per un mondo che cambia
35. ribadisce la necessità di attuare una politica in materia di migrazione e asilo fondata sulla solidarietà, sulla responsabilità condivisa e sul rispetto dei diritti umani, conformemente ai valori dell'Unione e agli impegni internazionali; sottolinea che una gestione e una protezione efficaci ed eque delle frontiere esterne sono fondamentali per garantire la sicurezza dell'Unione, assicurare l'attuazione agevole ed efficiente della politica dell'UE in materia di migrazione e asilo, in particolare al fine di preparare l'entrata in applicazione del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo anche per quanto riguarda procedure efficaci, sicure e dignitose in materia di accoglienza, di integrazione, di rimpatrio e di riammissione; sottolinea il ruolo fondamentale che il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) e lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI) svolgono a tale riguardo; ricorda la necessità di preservare la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione; ricorda che la Romania e la Bulgaria hanno aderito allo spazio Schengen senza frontiere dell'Europa nel marzo 2024 e ribadisce l'importanza di concludere con urgenza e rendere operativa un'adesione completa, compresi i collegamenti terrestri e ferroviari; sottolinea che si adopererà per massimizzare le disponibilità nel bilancio 2025 a tal fine; ritiene che l'UE debba collaborare strettamente con i suoi vicini e i paesi terzi di origine e di transito per promuovere uno sviluppo stabile, sostenibile e inclusivo e affrontare le cause profonde della migrazione, prevenendo in tal modo la migrazione irregolare e proteggendo le persone vulnerabili dalle reti del traffico e della tratta di esseri umani, nonché dalla morte in mare; sottolinea in particolare le crescenti responsabilità delle agenzie incaricate della sorveglianza e della gestione delle frontiere, il sostegno agli Stati membri nello svolgimento dei loro compiti nell'ambito del sistema europeo comune di asilo e il rispetto dei diritti fondamentali; sottolinea la necessità di finanziamenti, personale e formazione del personale adeguati per tutte le agenzie che operano nei settori della sicurezza, della giustizia, del contrasto, dell'asilo e della migrazione, nonché della gestione delle frontiere, affinché possano assolvere il loro mandato; chiede che sia rivolta un'attenzione particolare all'attuazione accurata e alla gestione di sistemi informatici dell'UE su vasta scala, che contribuiscono al panorama della sicurezza dell'Unione;
36. sottolinea che il contesto di sicurezza attorno all'UE rimane molto volatile; continua a porre un forte accento sulle capacità europee in materia di sicurezza e di difesa per rispondere meglio alle sfide geopolitiche senza precedenti; ritiene che il bilancio dell'UE sia essenziale nel contesto di una strategia comune di difesa dell'UE e di un coordinamento rafforzato della sicurezza e della difesa tra gli Stati membri; desidera rafforzare i suoi programmi più efficaci e pertinenti, come esempio il Fondo europeo per la difesa e le sue agenzie per rafforzare la sovranità europea; desidera sottolineare le sinergie e l'efficienza degli investimenti a livello dell'UE nel settore della difesa, in particolare nel settore della mobilità militare, della protezione e dell'interoperabilità delle infrastrutture; sottolinea la necessità di affrontare questioni quali la disinformazione, intesa come crescente sfida politica e di sicurezza, in particolare a seguito della guerra russa contro l'Ucraina, la criminalità informatica o la criminalità organizzata con una dimensione transfrontaliera;
37. ribadisce la sua condanna della guerra della Russia contro l'Ucraina e sottolinea che la guerra della Russia contro l'Ucraina ha riportato la guerra nel vicinato dell'Unione europea e ha avuto ripercussioni sulle catene di approvvigionamento e sulle relazioni commerciali ed economiche; ribadisce il suo pieno sostegno all'Ucraina nella lotta per la sua libertà e la democrazia; deplora il terribile impatto sulla vita del popolo ucraino e le sue sofferenze, nonché le notevoli conseguenze economiche e sociali per la popolazione europea causate dalla guerra di aggressione russa non provocata e ingiustificabile; ritiene che il bilancio 2025 dovrebbe contribuire ad attenuare l'impatto della crisi del costo della vita e dell'inflazione; ricorda che alcuni Stati membri, in particolare quelli in prima linea, e i settori vulnerabili dell'economia rimangono particolarmente esposti alle conseguenze della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e meritano di ricevere un sostegno in settori quali l'agricoltura o le infrastrutture, ma anche la mobilità militare nello spirito di solidarietà dell'UE;
38. resta determinato ad aiutare e a sostenere l'Ucraina attraverso il proposto strumento per l'Ucraina che fornirà sostegno sotto forma di sovvenzioni e prestiti per la riparazione, la ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina nonché per l'assistenza macrofinanziaria, la convergenza istituzionale, sociale, economica e ambientale verso l'alto e gli investimenti pubblici nonché per il percorso di adesione all'UE; sottolinea l'urgenza e l'opportunità di combinare il sostegno all'Ucraina e gli sforzi di ricostruzione con un processo costruttivo di preadesione che promuova le riforme e un progressivo passaggio all'acquis dell'UE; ricorda che gli aiuti umanitari a favore dell'Ucraina non saranno coperti dallo strumento e sottolinea pertanto che in tale contesto dovranno essere previste risorse sufficienti per gli aiuti umanitari anche nel bilancio 2025;
39. ritiene che il sostegno a favore dei paesi dei Balcani occidentali rimanga importante in vista dell'allargamento dell'UE e plaude al nuovo piano di crescita della Commissione per i Balcani occidentali in quanto costituisce un passo positivo per sostenere ulteriormente i paesi dei Balcani occidentali nella convergenza economica con il mercato unico dell'UE; sottolinea l'importanza di un sostegno costante ai paesi candidati nell'attuazione delle necessarie riforme connesse all'adesione, in particolare per quanto riguarda lo Stato di diritto, la lotta alla corruzione e la democrazia, e nel rafforzamento della loro resilienza e nella prevenzione e nel contrasto delle minacce ibride;
40. apprezza la decisione di concedere all'Ucraina e alla Repubblica di Moldova lo status di paese candidato e insiste sulla necessità di stanziare i fondi necessari per sostenere il loro processo di adesione; sottolinea che la dotazione per lo strumento di assistenza preadesione (IPA III) e le pertinenti linee di bilancio nell'ambito dell'NDICI – Europa globale nel 2025 dovrebbero catalizzare la cooperazione con la Moldova e con la Georgia, in linea con l'accordo sulla revisione del QFP;
41. sottolinea che lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) – Europa globale è uno strumento di fondamentale importanza per la posizione dell'Unione quale principale potenza mondiale e per permetterle di svolgere il suo ruolo di forza stabilizzatrice pacifica in tutto il mondo, rafforzando così gli interessi geopolitici dell'Unione nel mondo; insiste sul fatto che la sua riserva è esaurita e dovrebbe essere ricostituita con urgenza;
42. sottolinea inoltre l'importanza del programma NDICI per il sostegno alle sfide globali, la promozione dei diritti umani, delle libertà e della democrazia, nonché per lo sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società civile e per tener fede agli impegni internazionali dell'Unione in materia di clima e biodiversità, nell'ambito di un sistema globale di monitoraggio e controllo;
43. deplora che la Commissione non abbia subordinato in maniera più efficace i pagamenti a favore di paesi terzi in modo da far valere gli interessi geopolitici dell'Unione, soprattutto in relazione alle sue politiche migratorie, alle preoccupazioni in materia di difesa e ai diritti umani; invita la Commissione a stabilire condizioni e tappe specifiche per i suoi pagamenti a favore dei paesi terzi in conformità dei particolari interessi politici dell'Unione e a sospendere senza indebito ritardo una parte rilevante dei pagamenti se un paese terzo non rispetta le condizioni stabilite; auspica che tutti i commissari competenti designati si impegnino, nel quadro delle loro audizioni, a subordinare in modo più rigoroso agli interessi dell'UE i pagamenti a favore di paesi terzi a titolo del bilancio dell'UE;
44. sottolinea l'importanza di rafforzare le linee di bilancio dedicate al vicinato meridionale e orientale per sostenere le riforme politiche, economiche e sociali in tali regioni, fornire assistenza ai rifugiati, in particolare garantendo agli attori e alle agenzie competenti finanziamenti continui, rafforzati e prevedibili commisurati al livello dei fabbisogni al fine di raggiungere le persone sul terreno attraverso un meccanismo di distribuzione prudente e pienamente conforme alle norme dell'UE per prevenire l'uso illecito dei fondi europei;
45. ricorda che l'aiuto umanitario dell'UE a favore dei civili che ne hanno estremo bisogno è indispensabile e contribuisce a costruire la stabilità e la pace nelle regioni colpite e che la fornitura di servizi di base e assistenza umanitaria urgenti deve essere garantita e non ostacolata in linea con le decisioni internazionali, accompagnata dalle consuete procedure di screening e monitoraggio; si attende che il fabbisogno finanziario per gli aiuti umanitari aumenterà ulteriormente a seguito delle guerre, della crescente instabilità geopolitica, della persistente povertà estrema e della maggiore frequenza delle catastrofi naturali; ritiene, sulla base di tali ipotesi, che l'UE dovrà rafforzare in modo significativo gli aiuti umanitari per rispondere alle crescenti bisogni sul campo, in particolare per le persone bisognose nella regione del Medio Oriente;
46. ribadisce che condanna inequivocabilmente i brutali attacchi terroristici perpetrati da Hamas contro Israele e il suo popolo il 7 ottobre 2023 ed esprime il suo più profondo dolore per le vittime innocenti di entrambe le parti; sottolinea che il bilancio dell'Unione deve continuare a fornire sostegno per costruire la pace e la stabilità nella regione, combattere l'odio, l'estremismo politico e il fondamentalismo e promuovere i diritti umani;
47. ricorda la sua risoluzione approvata il 18 gennaio 2024 che riconosce il ruolo dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA), che attualmente fornisce rifugio a oltre un milione di sfollati interni ed è la più grande piattaforma per fornire assistenza umanitaria alla popolazione della Striscia di Gaza, dove l'intera popolazione si trova ad affrontare un deterioramento delle condizioni umanitarie, tra cui la carenza di alloggi, acqua pulita, cibo e assistenza medica; ribadisce pertanto l'importanza di un finanziamento continuo e prevedibile dell'UE; accoglie con favore il fatto che le Nazioni Unite abbiano avviato senza ritardo un'indagine a seguito delle gravi accuse riguardanti persone che facevano parte del personale dell'UNRWA presumibilmente coinvolte negli attacchi terroristici contro Israele del 7 ottobre 2023, e accoglie con favore le informazioni fornite e le azioni tempestive intraprese dall'Agenzia, in particolare per risolvere immediatamente i contratti esistenti; prende atto della richiesta della Commissione di un audit esterno che riesamini la valutazione per pilastro dei sistemi di controllo delle Nazioni Unite, concordata dall'UNRWA; sostiene i sistemi di controllo, monitoraggio e scrutinio attuati dalla Commissione, ricordando che l'utilizzo dei fondi dell'UE da parte dei beneficiari deve rispettare le norme e le garanzie dell'UE e il diritto internazionale; accoglie con favore, a tale proposito, il fatto che la revisione da parte della Commissione degli aiuti dell'UE alla Palestina abbia concluso che i controlli e le garanzie esistenti ed effettive in vigore funzionano bene, e che finora non è stato riscontrato alcun elemento di prova del fatto che i fondi siano stati dirottati per scopi non intenzionali, nonché la valutazione dei rischi e le relative misure supplementari;
Promuovere l'attuazione dei programmi
48. ricorda il pieno sostegno del Parlamento alla politica di coesione nel realizzare le priorità politiche dell'UE e nel rilanciarne l'economia contribuendo a una crescita e a uno sviluppo equi, inclusivi e sostenibili, promuovendo la convergenza economica e sociale tra gli Stati membri e le rispettive regioni, sostenendo le transizioni verde e digitale e incentivando l'innovazione e l'occupazione; ribadisce la sua convinzione che gli obiettivi della politica di coesione possano essere conseguiti solo affrontando con decisione e urgenza i ritardi nell'esecuzione dei programmi; ritiene che tale approccio verso l'accelerazione dell'assorbimento e dell'attuazione rappresenterebbe anche il modo più efficace per rendere visibile e tangibile il valore aggiunto della spesa dell'UE per le persone nell'UE; ricorda la necessità di una maggiore assistenza tecnica per promuovere ulteriormente le capacità di assorbimento degli Stati membri;
49. sottolinea che i fondi di bilancio dell'UE devono raggiungere i cittadini e le PMI dell'Unione; ricorda che la semplificazione delle procedure amministrative, siti web e portali completi e di facile utilizzo, la riduzione della burocrazia e la creazione di sportelli unici, sono essenziali per rendere i programmi dell'UE più accessibili alle autorità locali e regionali, alle organizzazioni della società civile, ai giovani imprenditori e alle PMI;
50. esorta gli Stati membri e la Commissione ad accelerare l'attuazione dei programmi operativi nell'ambito dei fondi a gestione concorrente e a garantire una rapida esecuzione del bilancio, in particolare dei fondi di coesione; osserva che la quota dei fondi ancora inutilizzati nell'ambito dei programmi 2014-2020 dovrebbe essere riassegnata agli Stati membri al fine di continuare a ridurre le disparità regionali; chiede una rapida attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza, compresa una valutazione da parte della Commissione in merito al processo di attuazione, agli ostacoli e ai risultati; esprime preoccupazione per la sottoesecuzione che, se non attenuata rapidamente, si tradurrà in una crisi dei pagamenti, ossia in uno squilibrio tra il fabbisogno di pagamenti e lo spazio disponibile nell'ambito del massimale dei pagamenti del QFP nel 2026 e nel 2027;
51. ritiene che la dovuta diligenza, la responsabilità e il rispetto dei valori dell'Unione dovrebbero applicarsi a tutti i beneficiari dei fondi dell'UE e ai partner esecutivi, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'UE ed evitare indebite interferenze; ribadisce l'importanza di organismi di monitoraggio e controllo efficaci e approfonditi che rivelino, indaghino, perseguano e consegnino alla giustizia i reati contro gli interessi finanziari dell'UE, dal momento che i fondi spesi per combattere la corruzione apportano un enorme ritorno netto all'UE; ritiene pertanto che tali organismi debbano essere dotati di risorse consone e di personale adeguato per poter svolgere i loro compiti nel modo più efficace; sottolinea, analogamente, che è necessario un controllo adeguato da parte dell'UE per garantire che il settore finanziario operi a beneficio dei cittadini e dei consumatori; sottolinea che, con la prospettiva di un settore finanziario sano, inclusivo e resiliente, le risorse per le autorità e le agenzie europee di vigilanza finanziaria, incaricate di compiti in materia di vigilanza o dell'elaborazione di norme tecniche di regolamentazione a tale riguardo, siano pienamente adeguate per tenere conto di tutti i nuovi compiti normativi che il completamento di detti obiettivi strategici comporta;
52. chiede ulteriori sforzi da parte di tutti gli attori coinvolti per promuovere l'attuazione dei progetti e l'assorbimento dei finanziamenti ammissibili, riducendo in tal modo l'anormale importo da liquidare (reste à liquider – RAL); ritiene che il 2024 e il 2025 dovrebbero essere utilizzati per individuare e correggere eventuali strozzature che impediscono un'attuazione più efficace; chiede risorse di bilancio adeguate per accelerare l'attuazione dei programmi attraverso un ulteriore sviluppo delle capacità e l'assistenza tecnica per gli Stati membri, in particolare per quelli che fanno fronte a un aumento delle difficoltà di assorbimento, inclusi i fondi dell'RRF, così come misure volte ad accelerare le procedure di appalto e di gara eque, competitive ed efficienti al fine di intensificare gli sforzi di attuazione;
53. sottolinea l'importanza di una comunicazione efficace e della visibilità delle politiche e dei programmi dell'UE per sensibilizzare in merito al valore aggiunto che l'UE apporta ai cittadini, alle imprese e ai partner; chiede al riguardo di garantire dotazioni adeguate;
54. rammenta che una corretta attuazione di programmi ben strutturati è possibile soltanto con il sostegno di un'amministrazione dedicata; sottolinea il lavoro essenziale svolto dagli organismi e dalle agenzie decentrate e ritiene che debbano disporre di personale adeguato e di risorse consone per poter svolgere i loro compiti; evidenzia che i loro compiti evolvono in linea con le priorità politiche, come le transizioni verde e digitale, e sottolinea che le nuove responsabilità e la proroga dei loro mandati devono essere accompagnate in modo proporzionato da nuove risorse;
o o o
55. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Corte di conti europea.
Commissione europea, "Winter 2024 Economic Forecast: A delayed rebound in growth amid faster easing of inflation" (Previsioni economiche d'inverno 2024: una ripresa ritardata della crescita in un contesto di un più rapido calo dell'inflazione), 2023.
Legami più stretti fra UE e Armenia e necessità di un accordo di pace fra Azerbaigian e Armenia
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 su legami più stretti fra UE e Armenia e la necessità di un accordo di pace fra Azerbaigian e Armenia (2024/2580(RSP))
– viste le sue precedenti risoluzioni sull'Armenia, sull'Azerbaigian e sulla situazione nel Nagorno-Karabakh,
– visti la Carta delle Nazioni Unite, l'Atto finale di Helsinki e la dichiarazione di Alma-Ata del 21 dicembre 1991,
– visto l'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra(1) (CEPA), entrato pienamente in vigore il 1° marzo 2021,
– visto il discorso pronunciato il 17 ottobre 2023 dal primo ministro dell'Armenia Nikol Pashinyan alla sessione plenaria del Parlamento europeo,
– viste le conclusioni del secondo dialogo politico e di sicurezza ad alto livello tra l'UE e l'Armenia del 15 novembre 2023,
– vista l'adesione dell'Armenia allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI) in data 1º febbraio 2024,
– vista la relazione sull'attuazione del partenariato con l'Armenia del 9 febbraio 2024,
– visti i risultati della quinta riunione del Consiglio di partenariato UE-Armenia del 13 febbraio 2024,
– visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
A. considerando che le relazioni tra l'UE e l'Armenia si fondano su valori comuni quali la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, la cooperazione regionale e un impegno attivo nel quadro del partenariato orientale al fine di contribuire alla cooperazione e alla stabilità regionali;
B. considerando che il Consiglio europeo ha incaricato il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione di esplorare modalità per rafforzare tutti gli aspetti delle relazioni tra l'UE e l'Armenia;
C. considerando che il 17 ottobre 2023, nel suo discorso dinanzi al Parlamento europeo, il primo ministro armeno Nikol Pashinyan ha chiesto l'assunzione di un impegno comune per rafforzare ulteriormente le relazioni tra l'UE e l'Armenia e ha sottolineato che la Repubblica d'Armenia è pronta ad avvicinarsi all'Unione europea, nella misura in cui l'Unione europea lo ritenga possibile;
D. considerando che il 9 marzo 2024 il ministro degli Affari esteri armeno Ararat Mirzoyan ha pubblicamente preso in considerazione la possibilità che l'Armenia presenti domanda di adesione all'Unione europea;
E. considerando che negli ultimi anni l'Armenia è stata interessata da profondi cambiamenti politici e che il suo governo si è impegnato sia a garantire il buon funzionamento delle istituzioni democratiche sia a utilizzare il CEPA tra l'UE e l'Armenia come modello per le riforme volte a modernizzare il paese, nonostante le notevoli sfide; che, secondo l'indice di democrazia 2023 dell'Economist, l'Armenia è la prima democrazia della regione;
F. considerando che, sospendendo la sua partecipazione all'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (CSTO), l'Armenia sta tentando di ridurre la sua dipendenza dalla Federazione russa nel settore della sicurezza e di includere nuovi attori nella sua strategia in materia di sicurezza, ad esempio mediante una maggiore cooperazione militare con la Francia, la Grecia e altri Stati membri dell'UE; che migliaia di soldati russi sono tuttora di stanza sul suolo armeno; che la presunta disponibilità della Russia a garantire la sicurezza dell'Armenia si è rivelata inesistente; che l'Armenia è tuttora membro dell'Unione economica eurasiatica; che l'Armenia è diventata parte dello Statuto di Roma della CPI;
G. considerando che la Federazione russa sta cercando di minare le credenziali democratiche dell'Armenia, diffondendo il caos e destabilizzando la regione con continui tentativi di ingerenza, anche mediante campagne di disinformazione;
H. considerando che l'economia armena dipende ancora in larga misura dalla Russia, che rappresenta circa il 35 % del commercio estero dell'Armenia, e che la sua dipendenza è particolarmente marcata nel settore strategico dell'energia; che il primo ministro Nikol Pashinyan ha chiesto un aumento dell'assistenza nell'ambito del piano economico e di investimenti dell'UE; che tale piano finora ha mobilitato circa 500 milioni di EUR in investimenti intersettoriali; che l'UE rimane il partner chiave per le riforme e il principale donatore di aiuti in Armenia; che il 5 ottobre 2023 la Commissione ha annunciato aiuti di emergenza supplementari pari a 5,25 milioni di EUR, un aumento dei finanziamenti per il programma EU4Peace, programmi annuali supplementari di sostegno al bilancio e assistenza tecnica in settori quali la sicurezza aerea e nucleare;
I. considerando che la nuova agenda di partenariato UE-Armenia, concordata in occasione del quinto Consiglio di partenariato UE-Armenia, darà la priorità – sulla base di valori comuni – al rafforzamento della sua resilienza e alla diversificazione della sua economia, al miglioramento della cooperazione in materia di sicurezza, nonché all'aumento degli investimenti in quanto fattore chiave per la cooperazione economica;
J. considerando che la relazione sull'attuazione del partenariato, pubblicata di recente, illustra i progressi compiuti dall'Armenia nell'attuazione del CEPA, anche per quanto riguarda la riforma della giustizia, la lotta alla corruzione, la creazione di un ministero dell'Interno e la riforma del servizio di polizia in Armenia, con il sostegno dell'UE;
K. considerando che la Russia continua ad avere accesso ai beni dell'UE soggetti a restrizioni tramite catene di approvvigionamento che attraversano paesi terzi, compresa l'Armenia; che, a seguito dell'introduzione delle sanzioni dell'UE nei confronti della Russia, le esportazioni dall'Armenia verso la Russia sono triplicate nel 2022 e raddoppiate tra gennaio e agosto 2023; che l'inviato speciale dell'UE per il rispetto delle sanzioni David O'Sullivan non ha espresso alcuna preoccupazione in merito alla cooperazione delle autorità armene con l'UE in materia di prevenzione dell'elusione delle sanzioni e ha valutato positivamente i risultati complessivi della cooperazione con l'Armenia;
L. considerando che il 19 settembre 2023, dopo nove mesi di blocco illegale del corridoio di Lachin, l'Azerbaigian ha avviato un'offensiva nei confronti delle restanti parti del Nagorno-Karabakh non ancora sotto il suo controllo, contravvenendo agli impegni figuranti nell'accordo di cessate il fuoco del novembre 2020 e alla sentenza della Corte internazionale di giustizia (CIG); che oltre 100 000 armeni sono dovuti fuggire dalla regione, lasciando il Nagorno-Karabakh quasi completamente privo della popolazione armena che per secoli aveva vissuto in quell'area; che ciò può costituire un caso di pulizia etnica; che le autorità de facto non riconosciute del Nagorno-Karabakh hanno cessato di esistere il 1º gennaio 2024, dopo aver acconsentito sotto coercizione al loro scioglimento; che diversi armeni sono tuttora detenuti in Azerbaigian, compresi gli ex leader del Nagorno-Karabakh; che alcuni di loro sono stati interrogati ed esposti alla pubblica curiosità in violazione delle convenzioni di Ginevra del 1929; che gli armeni del Nagorno-Karabakh hanno dovuto abbandonare le loro proprietà e i loro beni per sfuggire all'offensiva militare dell'Azerbaigian e da allora non sono riusciti a recuperarli;
M. considerando che il 13 febbraio 2024 la Commissione ha annunciato l'assegnazione di ulteriori 5,5 milioni di EUR in aiuti umanitari per sostenere gli armeni sfollati dalla regione del Nagorno-Karabakh, in aggiunta ai 12,2 milioni di EUR annunciati nel settembre 2023;
N. considerando che l'UE sostiene pienamente la sovranità e l'integrità territoriale dell'Armenia e dell'Azerbaigian e appoggia attivamente gli sforzi volti a conseguire un accordo di pace sostenibile tra l'Armenia e l'Azerbaigian, con mezzi pacifici e nel rispetto dei diritti delle popolazioni interessate;
O. considerando che l'Armenia e l'Azerbaigian hanno avviato negoziati diretti ai fini di un possibile accordo di pace, che potrebbe aprire un nuovo capitolo nelle relazioni bilaterali; che persiste un disaccordo su questioni relative alla delimitazione e alla demarcazione della frontiera, nonché sulle modalità pratiche dei collegamenti di trasporto tra l'Azerbaigian propriamente detto e la sua exclave di Nakhchivan; che l'Azerbaigian chiede l'apertura di un corridoio attraverso l'Armenia che colleghi l'Azerbaigian continentale con la sua exclave di Nakhchivan e sia controllato dalle truppe di frontiera russe senza essere soggetto a controlli doganali o di frontiera da parte dell'Armenia, ignorando pertanto la sovranità dell'Armenia; che l'iniziativa "incroci di pace" proposta dall'Armenia comprende collegamenti tra l'Azerbaigian continentale e Nakhchivan con controlli di frontiera e doganali da parte dell'Armenia;
P. considerando che, come gesto di buona volontà, l'Armenia non si è opposta all'organizzazione della COP29 a Baku; che il 28 gennaio 2024 il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, ha proposto la firma di un patto di non aggressione con l'Azerbaigian; che, nel frattempo, la situazione della sicurezza rimane tesa, come dimostra l'incidente del 13 febbraio 2024 in cui quattro soldati armeni sono stati uccisi e uno ferito da fuoco azero nella provincia meridionale di Syunik in Armenia;
Q. considerando che il 15 e 16 febbraio 2024 il primo ministro Nikol Pashinyan ha osservato che l'Azerbaigian ha respinto le ultime proposte dell'Armenia sulla delimitazione/demarcazione delle frontiere e ha condiviso la sua analisi secondo cui l'Azerbaigian potrebbe prepararsi ad avviare operazioni militari in alcune zone di confine con l'obiettivo di scatenare una guerra su vasta scala contro la Repubblica di Armenia; che, per la prima volta dall'attacco azero al Nagorno-Karabakh nel settembre 2023, il primo ministro armeno Nikol Pashinyan e il presidente azero Ilham Aliyev si sono incontrati a Monaco di Baviera il 17 febbraio 2024 con la mediazione del cancelliere tedesco Olaf Scholz;
R. considerando che il Nagorno-Karabakh conta numerose chiese, moschee, khachkar (cippi funerari) e cimiteri; che, a seguito degli ingenti danni intenzionali causati dall'Azerbaigian al patrimonio culturale armeno durante la guerra del 2020, la Corte internazionale di giustizia, nella sua ordinanza del 7 dicembre 2021(2), ha disposto che l'Azerbaigian deve adottare tutte le misure necessarie per prevenire e punire atti di vandalismo e profanazione a danno del patrimonio culturale armeno, tra cui, a titolo esemplificativo, chiese e altri luoghi di culto, monumenti, luoghi storici, cimiteri e manufatti; che nelle ultime settimane le autorità azere hanno rimosso monumenti e demolito edifici iconici legati al patrimonio culturale armeno nel Nagorno-Karabakh, compreso l'edificio del parlamento locale;
S. considerando che la leadership azera continua a rilasciare dichiarazioni irredentistiche in riferimento al territorio sovrano dell'Armenia; che l'esercito azero continua a occupare circa 170 km2 del territorio sovrano dell'Armenia;
T. considerando che la missione civile dell'Unione europea in Armenia (EUMA) nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune è stata schierata nel febbraio 2023 con il mandato di monitorare gli sviluppi al confine tra l'Armenia e l'Azerbaigian e di riferire al riguardo; che l'EUMA è autorizzata a operare solo sul lato armeno della frontiera, poiché l'Azerbaigian rifiuta la presenza della missione sul proprio lato della frontiera; che il personale militare russo presente in Armenia ha deliberatamente posto ostacoli all'attuazione del mandato dell'EUMA; che le autorità azere e i media controllati dal governo hanno diffuso false informazioni sull'EUMA; che nel dicembre 2023 il Consiglio "Affari esteri" dell'UE ha convenuto di aumentare la presenza sul campo da 138 a 209 effettivi;
U. considerando che l'Armenia ha ripetutamente chiesto all'UE di includere il paese tra i beneficiari dello strumento europeo per la pace; che diversi Stati membri hanno deciso di aumentare il loro sostegno all'Armenia fornendo assistenza militare per aiutare il paese a riformare il suo esercito e scoraggiare nuove aggressioni militari contro il suo territorio riconosciuto a livello internazionale;
1. riconosce e accoglie con favore il fatto che l'Armenia abbia sottolineato con forza la sua volontà di dare priorità alle relazioni con l'Unione europea e di rafforzarle; ritiene che l'Unione europea dovrebbe rispondere positivamente e sfruttare appieno questo potenziale cambiamento geopolitico e aiutare l'Armenia ad ancorarsi più saldamente alla comunità delle democrazie;
2. chiede un'attuazione costante dell'agenda di partenariato UE-Armenia recentemente concordata, sottolineando la necessità di perseguire attivamente e realizzare le ambiziose priorità comuni per la cooperazione; ritiene che un partenariato sostanziale tra l'UE e l'Armenia sia una risposta logica alla scelta dell'Armenia a favore della democrazia, dello Stato di diritto, della lotta alla corruzione e del rispetto dell'ordine internazionale basato su regole;
3. accoglie con favore l'impegno dell'Armenia ad attuare il CEPA e i progressi compiuti nell'esecuzione della tabella di marcia del CEPA; accoglie con favore il fatto che il governo armeno riconosca il CEPA come piano strategico per le riforme fondamentali in Armenia; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a iniziare a lavorare a una tabella di marcia intesa a conseguire un ambizioso miglioramento delle relazioni dell'UE con l'Armenia; ritiene che l'esperienza derivante dagli accordi di associazione e dalle zone di libero scambio globali e approfondite con l'Ucraina, la Georgia e la Repubblica di Moldova dovrebbe costituire una buona base di partenza, in particolare in relazione a una graduale integrazione settoriale con il mercato unico, che dovrebbe apportare benefici concreti all'Armenia su scala macroeconomica e microeconomica;
4. ribadisce che, a norma dell'articolo 49 del trattato sull'Unione europea, ogni Stato in Europa può domandare di diventare membro dell'Unione europea a condizione che aderisca ai criteri di Copenaghen e ai principi della democrazia, che rispetti le libertà fondamentali e i diritti umani e delle minoranze e che sostenga lo Stato di diritto; ritiene che, se l'Armenia fosse interessata a richiedere lo status di candidato e a proseguire sulla strada delle riforme sostenute per consolidare la democrazia, ciò potrebbe porre le basi per una fase di trasformazione delle relazioni; invita la Commissione e il Consiglio a sostenere attivamente il desiderio dell'Armenia di una maggiore cooperazione con l'UE, non solo nel settore del partenariato economico ma anche nel dialogo politico, nei contatti interpersonali, nell'integrazione settoriale e nella cooperazione in materia di sicurezza;
5. sostiene l'Armenia nei suoi continui sforzi per attuare le riforme e rafforzare la democrazia, lo Stato di diritto e il buon governo; sottolinea l'importante ruolo della società civile nell'attuazione delle riforme; invita l'Armenia a continuare a collaborare con l'UE a tale riguardo e chiede all'Unione di aumentare il sostegno in questi settori, in particolare l'assistenza tecnica e lo scambio di competenze; incoraggia l'impegno attivo dell'Armenia nella politica del partenariato orientale quale mezzo per promuovere relazioni di buon vicinato nel Caucaso meridionale;
6. riconosce che l'influenza della Federazione russa sull'economia armena rimane elevata e incoraggia l'Armenia a vigilare sulla possibile elusione delle sanzioni dell'UE nel paese; è pienamente consapevole del livello e della diversità delle minacce che la Federazione russa potrebbe cercare di utilizzare contro l'Armenia per punirla per le sue scelte politiche e strategiche indipendenti; ritiene che l'UE debba essere pronta a fornire assistenza rapida all'Armenia al fine di attenuare le conseguenze negative di tali misure ostili;
7. osserva che negli ultimi 10 anni il volume degli scambi bilaterali tra Armenia e UE è aumentato; incoraggia l'Armenia, l'UE e i suoi Stati membri nonché le imprese e gli investitori dell'Unione ad adottare le misure necessarie per rafforzare ulteriormente le loro relazioni economiche e commerciali; elogia il successo del piano economico e di investimenti ed esorta l'UE e l'Armenia a continuare a mobilitare investimenti pubblici e privati per promuovere lo sviluppo sostenibile in Armenia;
8. riconosce l'urgente necessità di rafforzare la cooperazione tra l'UE e l'Armenia nel campo della sicurezza e della difesa, mentre l'Armenia riconsidera la sua adesione alla CSTO; invita l'UE a rispondere favorevolmente alla richiesta di sostegno dell'Armenia attraverso lo strumento europeo per la pace e a fornire appoggio all'esercito armeno; prende atto del valore aggiunto del dialogo politico e di sicurezza che l'UE e l'Armenia intrattengono periodicamente quale piattaforma globale per tutte le questioni relative alla sicurezza; chiede l'avvio di un'indagine di valutazione delle minacce ibride, che aiuterà l'Armenia a individuare le principali vulnerabilità e a mettere a punto soluzioni mirate; accoglie con favore le azioni intraprese da diversi Stati membri per fornire sostegno militare difensivo all'Armenia ed esorta gli altri Stati membri a prendere in considerazione iniziative analoghe;
9. accoglie con favore la decisione dell'Armenia di sospendere la sua partecipazione alla CSTO, dopo che quest'ultima non le ha fornito assistenza a fronte dell'aggressione militare, e di cercare un'architettura di sicurezza più affidabile; sostiene la richiesta ufficiale dell'Armenia alla Federazione russa di ritirare le sue guardie di frontiera del Servizio federale di sicurezza dall'aeroporto internazionale del paese;
10. riconosce il potenziale inutilizzato dei contatti interpersonali tra l'UE e l'Armenia; chiede che siano riconosciuti i progressi compiuti dall'Armenia nell'attuazione degli accordi in materia di facilitazione del rilascio dei visti e di riammissione; ritiene che sia giunto il momento di avviare un dialogo con l'Armenia sulla liberalizzazione dei visti;
11. accoglie con favore la conclusione dell'accordo tra l'UE e la Repubblica d'Armenia, che consentirà il trasferimento di dati personali operativi tra Eurojust e le autorità competenti dell'Armenia nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale; sottolinea che è importante continuare ad approfondire la cooperazione tra l'UE e l'Armenia in materia di lotta alla criminalità e al terrorismo e di protezione della sicurezza dell'Unione, trattandosi di una questione di interesse reciproco;
12. esprime il proprio sostegno alle attività dell'EUMA e sottolinea l'importante ruolo che essa svolge; chiede che il suo mandato sia prorogato oltre il 2025 e che il suo organico sia ulteriormente ampliato; ribadisce la propria delusione per il rifiuto dell'Azerbaigian di consentire alla missione di operare sul suo lato del confine e per le ripetute campagne diffamatorie contro l'EUMA che hanno origine in Azerbaigian; deplora il fatto che le guardie di frontiera russe in servizio in Armenia abbiano impedito all'EUMA di raggiungere il villaggio di Nerkin Hand, dove quattro soldati armeni sono stati recentemente uccisi per mano azera il 13 febbraio 2024 a seguito del presunto ferimento di un soldato dell'Azerbaigian; condanna la retorica incendiaria usata dai funzionari azeri contro l'UE, i suoi Stati membri, l'EUMA e le autorità armene;
13. sottolinea che l'UE dovrebbe essere pronta a imporre sanzioni nei confronti di qualsiasi individuo o entità che minacci la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Armenia;
14. invita l'Azerbaigian a impegnarsi realmente in un dialogo globale e trasparente con gli armeni del Karabakh per garantire il rispetto dei loro diritti e la loro sicurezza, tra cui il diritto di fare ritorno nelle loro case e di potervi vivere in modo dignitoso e sicuro sotto la garanzia di una presenza internazionale, di accedere ai loro diritti fondiari e di proprietà, di mantenere la propria identità distinta e di godere appieno dei loro diritti civili, culturali, sociali e religiosi; invita l'Azerbaigian a rilasciare tutti gli abitanti del Nagorno-Karabakh e dell'Armenia che continuano a essere sotto la sua custodia, nonché a impegnarsi a favore di un'ampia amnistia per tali persone; chiede la piena, immediata ed effettiva attuazione di tutte le ordinanze della Corte internazionale di giustizia nella causa relativa all'applicazione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (Armenia c. Azerbaigian);
15. condanna nuovamente le incursioni militari azere nel territorio dell'Armenia riconosciuto a livello internazionale nonché l'occupazione in corso di parti di esso; rinnova la propria richiesta all'Azerbaigian di ritirare le sue truppe dall'intero territorio sovrano dell'Armenia; respinge le dichiarazioni irredentiste e incendiarie rilasciate dal Presidente azero e da altri funzionari azeri, che minacciano l'integrità territoriale e la sovranità dell'Armenia, comprese le richieste legate al corridoio extraterritoriale che unisce l'Azerbaigian alla sua exclave di Nakhchivan, ed esprime profonda preoccupazione al riguardo; mette in guardia l'Azerbaigian da un possibile avventurismo militare contro l'Armenia propriamente detta; evidenzia che i problemi di collegamento dell'Azerbaigian con la sua exclave di Nakhchivan dovrebbero essere risolti nel pieno rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Armenia;
16. ribadisce il sostegno inequivocabile dell'Unione europea alla sovranità, all'integrità territoriale e all'inviolabilità dei confini dell'Armenia; sostiene fermamente la normalizzazione delle relazioni tra Armenia e Azerbaigian sulla base dei principi di riconoscimento reciproco dell'integrità territoriale e dell'inviolabilità delle frontiere sanciti dalla dichiarazione di Almaty del 1991, la delimitazione delle frontiere sulla base delle pertinenti mappe dello Stato maggiore dell'URSS fornite a entrambe le parti e lo sblocco delle comunicazioni regionali in virtù del rispetto della sovranità e della giurisdizione di entrambi i paesi, sulla base della reciprocità e dell'uguaglianza;
17. esprime il proprio sostegno a favore della ripresa dei colloqui tra Armenia e Azerbaigian su tutte le questioni in sospeso, con l'obiettivo di concludere un trattato di pace, e invita entrambe le parti a mantenere il loro pieno impegno a favore di una soluzione duratura e pacifica di tale controversia di lunga data attraverso il dialogo e i negoziati; ritiene che tale accordo debba essere negoziato in buona fede e basato sul riconoscimento della sovranità e dell'integrità territoriale nonché sulla rinuncia all'uso della forza; chiede che l'UE si impegni maggiormente a continuare ad agevolare una pace globale e sostenibile a vantaggio di tutti i cittadini della regione; invita la Turchia e altri alleati dell'Azerbaigian ad astenersi dall'alimentare il comportamento bellicoso di Baku e ad esercitare la loro influenza a favore di una rapida conclusione dei negoziati di pace; esorta l'Azerbaigian a chiudere il cosiddetto Parco dei trofei di Baku, inaugurato il 12 aprile 2021, in quanto mina gli sforzi volti a instaurare fiducia reciproca tra Armenia e Azerbaigian;
18. dissente fermamente dal tono di alcune recenti dichiarazioni di leader della Commissione e del Consiglio europeo che si congratulano con il Presidente Aliyev per la sua rielezione senza menzionare l'assenza di democrazia in Azerbaigian e qualificando in maniera fuorviante l'Azerbaigian come partner affidabile; afferma che tali dichiarazioni non riflettono la posizione dell'Unione europea e non avrebbero mai dovuto essere espresse, in considerazione della pulizia etnica nel Nagorno-Karabakh da parte dell'Azerbaigian; esorta il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e il Servizio europeo per l'azione esterna a proseguire i negoziati per un accordo di partenariato rinnovato a condizione che l'Azerbaigian dimostri di essere davvero pronto a rispettare i diritti e le preoccupazioni in materia sicurezza degli armeni del Nagorno-Karabakh e contribuisca al conseguimento di progressi sostanziali verso un accordo di pace globale e sostenibile con l'Armenia;
19. esprime profonda preoccupazione per la mancata salvaguardia del patrimonio culturale, religioso e storico della popolazione armena del Nagorno-Karabakh, in violazione dell'ordinanza della Corte internazionale di giustizia del 7 dicembre 2021; condanna tutti gli episodi di distruzione, vandalismo e profanazione di tutti i siti che testimoniano la secolare presenza armena nel Nagorno-Karabakh; invita le autorità azere a preservare, tutelare e promuovere il ricco e diversificato patrimonio della regione; esorta l'UNESCO ad adottare misure immediate per preservare e proteggere il patrimonio culturale armeno a rischio nel Nagorno-Karabakh; chiede che la cooperazione tra l'Armenia e l'UE sia rafforzata per quanto riguarda il monitoraggio della distruzione sistematica del patrimonio culturale armeno (chiese, monasteri, cimiteri, monumenti, palazzi, ecc.) da parte dell'Azerbaigian, in particolare attraverso il coinvolgimento del Centro satellitare dell'UE;
20. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Presidente, al governo e al parlamento della Repubblica d'Armenia, al Presidente, al governo e al parlamento della Repubblica dell'Azerbaigian, nonché all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, alle Nazioni Unite e al Consiglio d'Europa.
Ordinanza della Corte internazionale di giustizia del 7 dicembre 2021 concernente la richiesta di misure provvisorie ai fini dell'applicazione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Armenia c. Azerbaigian).