Misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea, l'Euratom e l'Ucraina
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (COM(2024)0050 – C9-0021/2024 – 2024/0028(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2024)0050),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0021/2024),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell’8 aprile 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visto il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A9‑0077/2024),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione, che saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
4. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 aprile 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2024/1392.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione della Commissione sul monitoraggio delle importazioni di cereali dall'Ucraina in occasione dell'adozione del regolamento (UE) 2024/1392
La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha perturbato le preesistenti catene di approvvigionamento. L'UE fornisce sostegno all'Ucraina affinché possa essere ripristinato il flusso normale di cereali e di altre merci, in particolare attraverso i corridoi di solidarietà, e per far in modo che le esportazioni di cereali possano raggiungere la loro destinazione, in particolare nei mercati dei paesi terzi, al fine di sostenere la sicurezza alimentare globale.
La Commissione è impegnata a sostenere l'Ucraina, preservando nel contempo gli interessi dei produttori di cereali dell'UE e garantendo il corretto funzionamento del mercato dei cereali nell'UE.
Data l'importanza della produzione di cereali e dei mercati cerealicoli, la Commissione presterà particolare attenzione al monitoraggio delle importazioni di cereali, in particolare di frumento, e soprattutto alla concentrazione di tali importazioni negli Stati membri confinanti con l'Ucraina. La Commissione affronterà tutte le questioni portate alla luce dal monitoraggio nel quadro del suo dialogo regolare con l'Ucraina. La Commissione ricorda che le importazioni dall'Ucraina possono essere soggette a vigilanza, sotto forma ad esempio di licenze d'importazione, a norma del capo IV del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni, qualora l'andamento delle importazioni rischi di arrecare un pregiudizio ai produttori dell'Unione e ove gli interessi dell'Unione lo esigano. A tale riguardo la Commissione utilizzerà, ove necessario, gli strumenti a sua disposizione. La Commissione continuerà a riferire periodicamente agli Stati membri in merito ai risultati del dialogo regolare con l'Ucraina.
Per i prodotti oggetto di misure commerciali autonome, la Commissione ricorda che il regolamento prevede anche un meccanismo di salvaguardia rafforzato. Per la prima volta la Commissione ha introdotto tale possibilità ed è pronta ad attivare questo meccanismo in caso di ripercussioni negative sul mercato di uno o più Stati membri e non solo sul mercato dell'UE nel suo complesso. A tale riguardo la Commissione si avvarrà pienamente dei suoi poteri per avviare d'ufficio il meccanismo di salvaguardia rafforzato per le importazioni di frumento dall'Ucraina.
La Commissione ricorda che nel 2022 e nel 2023 ha adottato misure a sostegno degli agricoltori europei in tutti gli Stati membri e in particolare in quelli confinanti con l'Ucraina.
Dichiarazione della Commissione sul processo di riesame a norma dell'articolo 29 dell'accordo di associazione in occasione dell'adozione del regolamento (UE) 2024/1392
La Commissione conferma che, non appena i colegislatori avranno adottato le nuove misure commerciali autonome, intraprenderà le misure necessarie a norma dell'articolo 29 dell'accordo di associazione per proseguire, attraverso consultazioni con l'Ucraina, il processo di reciproca liberalizzazione tariffaria.
La Commissione coinvolgerà da vicino il Parlamento europeo e lo terrà informato sull'avanzamento di tali consultazioni con l'Ucraina. Terrà inoltre in debita considerazione eventuali osservazioni del Parlamento europeo al riguardo.
La Commissione ricorda che tali modalità di lavoro non costituiscono un precedente per le clausole di riesame figuranti in qualsiasi altro accordo e non si discostano dall'articolo 218 TFUE.
I risultati che scaturiranno da questo processo offriranno certezza economica e scambi stabili sia all'Ucraina che all'UE, agli agricoltori e alle imprese. Si tratterà inoltre di un passo importante nella ricostruzione dell'Ucraina e nella sua ulteriore integrazione nel mercato interno dell'UE, nel quadro della futura adesione del paese all'Unione.