Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: inclusione del precursore di droghe isopropilidene (2 (3,4 metilenediossifenil)acetil)malonato (IMDPAM) e di altre sostanze nell'elenco delle sostanze classificate
Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione, del 28 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l'inclusione del precursore di droghe isopropilidene (2‑(3,4‑metilenediossifenil)acetil)malonato (IMDPAM) e di altre sostanze nell'elenco delle sostanze classificate (C(2024)01219 - 2024/2606(DEA))
Il Parlamento europeo,
– visto il regolamento delegato della Commissione (C(2024)01219),
– vista la lettera in data 13 marzo 2024 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,
– vista la lettera della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,
– visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe(1), in particolare l'articolo 15 e l'articolo 15 bis, paragrafo 5,
– visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi(2), in particolare l'articolo 30 bis e l'articolo 30 ter, paragrafo 5,
– visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione di decisione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
– visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 23 aprile 2024,
A. considerando che il quadro legislativo dell'UE relativo alle misure volte a controllare l'accesso alle sostanze utilizzate nella fabbricazione di droghe illecite deve essere costantemente aggiornato al fine di contrastare la proliferazione dei cosiddetti precursori "di progettazione", vale a dire sostanze chimiche affini ai tradizionali precursori di droghe, concepite per eludere le norme esistenti;
B. considerando che il sale sodico di isopropilidene (2‑(3,4‑metilenediossifenil)acetil)malonato (IMDPAM) è stato identificato come precursore di droghe di recente creazione ed è utilizzato nella produzione di MDMA (3,4‑metilenediossimetanfetamina), comunemente nota come "ecstasy";
C. considerando che sette esteri dell'acido 2‑metil‑3‑fenilossiran‑2‑carbossilico (acido BMK glicidico) e sei esteri dell'acido 3‑(1,3‑benzodiossol‑5‑il)‑2‑metilossiran‑2‑carbossilico (acido PMK glicidico) sono stati identificati come possibili sostituti dell'acido BMK glicidico e dell'acido PMK glicidico – entrambi precursori classificati a norma del diritto dell'UE – nella produzione di droghe illecite come l'MDMA, la metamfetamina e l'amfetamina;
D. considerando che è necessario modificare l'elenco delle sostanze classificate di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e all'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 affinché l'IMDPAM e gli esteri identificati dell'acido BMK glicidico e dell'acido PMK glicidico siano soggetti alle misure armonizzate di controllo e monitoraggio previste da tali regolamenti;
E. considerando che le misure volte a controllare l'accesso alle sostanze recentemente classificate a norma dei regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005 dovrebbero entrare in vigore quanto prima per impedire che tali precursori di droghe siano utilizzati ai fini della produzione e dell'immissione sul mercato di droghe illecite;
F. considerando che, nella tabella di marcia dell'UE per contrastare il traffico di droga e la criminalità organizzata (COM(2023)0641), la Commissione europea si è impegnata a fare il possibile, collaborando con il Parlamento e il Consiglio, onde accelerare la procedura di adozione di futuri atti delegati che prevedono la classificazione di sostanze aggiuntive a norma dei regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005;
1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.