Modifiche del regolamento del Parlamento europeo concernenti i corsi di formazione sulla prevenzione dei conflitti e delle molestie sul luogo di lavoro e sulla corretta gestione dell'ufficio
Decisione del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulle modifiche del regolamento del Parlamento concernenti i corsi di formazione sulla prevenzione dei conflitti e delle molestie sul luogo di lavoro e sulla corretta gestione dell'ufficio (2024/2006(REG))
Il Parlamento europeo,
– visti gli articoli 236 e 237 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A9‑0163/2024),
1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;
2. decide che tali modifiche entreranno in vigore il 16 luglio 2024;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.
Testo in vigore
Emendamento
Emendamento 1 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 2
Un deputato non può essere eletto ad una carica in seno al Parlamento o ai suoi organi, essere designato in qualità di relatore, far parte di una delegazione ufficiale o partecipare a negoziati interistituzionali se non ha firmato la dichiarazione relativa al Codice.
Un deputato non può essere eletto ad una carica in seno al Parlamento o ai suoi organi, essere designato in qualità di relatore, far parte di una delegazione ufficiale o partecipare a negoziati interistituzionali:
(a) se non ha firmato la dichiarazione che attesta il suo impegno a rispettare il Codice, incluso il completamento di corsi di formazione specializzati, organizzati per i deputati dal Parlamento, sulla prevenzione dei conflitti e delle molestie sul luogo di lavoro e sulla corretta gestione dell'ufficio; o
(b) se non ha completato la formazione specializzata di cui alla lettera a) in violazione del termine e delle condizioni stabiliti nel Codice.
Emendamenti 4 e 10 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 176 – paragrafo 1 – comma 3
In relazione all'articolo 10, paragrafo 6, il Presidente può adottare una decisione motivata a norma del presente articolo unicamente una volta stabilito che è stata commessa una molestia, conformemente alla procedura amministrativa interna applicabile in materia di molestie e relativa prevenzione.
In relazione all'articolo 10, paragrafo 6, per quanto concerne il divieto di qualsiasi forma di molestia psicologica o sessuale stabilito alprimo comma di tale paragrafo, il Presidente può adottare una decisione motivata a norma del presente articolo unicamente una volta stabilito che è stata commessa una molestia, conformemente alla procedura amministrativa interna applicabile in materia di molestie e relativa prevenzione.
Emendamento 6 Regolamento del Parlamento europeo Allegato II – punto 5
5. Se necessario, i deputati al Parlamento europeo coopereranno prontamente e pienamente con le procedure in atto per la gestione di situazioni conflittuali o molestie (a sfondo psicologico o sessuale), anche reagendo tempestivamente a qualsiasi accusa di molestia. I deputati dovrebbero seguire corsi di formazione specializzati, organizzati per loro, sulla prevenzione dei conflitti e delle molestie sul luogo di lavoro e sulla corretta gestione dell'ufficio.
5. Se necessario, i deputati al Parlamento europeo coopereranno pienamente, in conformità delle procedure stabilite dall'Ufficio di Presidenza, al fine della gestione di situazioni conflittuali o molestie (a sfondo psicologico o sessuale), anche reagendo tempestivamente a qualsiasi accusa di molestia.
I deputati che non l'abbiano ancora fatto dovranno seguire corsi di formazione specializzati, organizzati per loro dal Parlamento, sulla prevenzione dei conflitti e delle molestie sul luogo di lavoro e sulla corretta gestione dell'ufficio. Tali corsi di formazione dovranno essere completati entro i primi sei mesi del mandato del deputato, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati. I certificati dei deputati attestanti il completamento di tali corsi di formazione saranno pubblicati sul sito internet del Parlamento.