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Procedura : 2024/2691(DEA)
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Mercoledì 24 aprile 2024 - Strasburgo
Decisione di sollevare obiezioni a un atto delegato: Nuovi alimenti per quanto riguarda la definizione di "nanomateriali ingegnerizzati"
P9_TA(2024)0316B9-0225/2024

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sul regolamento delegato della Commissione, del 14 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti per quanto riguarda la definizione di "nanomateriali ingegnerizzati" (C(2024)01612 – 2024/2691(DEA))

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato della Commissione, del 14 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti per quanto riguarda la definizione di "nanomateriali ingegnerizzati" (C(2024)01612),

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione(1), in particolare l'articolo 31 e l'articolo 32, paragrafo 6,

–  visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione(2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

–  visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari(3),

–  visti gli elenchi dell'Unione istituiti dal regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2011, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell'Unione di additivi alimentari(4) e dal regolamento (UE) n. 1130/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2011, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari istituendo un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti(5),

–  visto il regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari(6),

–  visto l'articolo 111, paragrafo 3, del suo regolamento,

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A.  considerando che l'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 dispone che tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati siano chiaramente indicati nell'elenco degli ingredienti al fine di garantire l'informazione dei consumatori; che, a tal fine, il regolamento (UE) n. 1169/2011 riprende la definizione di "nanomateriali ingegnerizzati" di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2015/2283;

B.  considerando che l'articolo 31 del regolamento (UE) 2015/2283 conferisce alla Commissione il potere di adeguare e adattare, mediante atti delegati, la definizione di "nanomateriali ingegnerizzati" ivi contenuta ai progressi tecnici e scientifici o alle definizioni stabilite a livello internazionale, allo scopo di realizzare gli obiettivi di detto regolamento;

C.  considerando che i regolamenti (UE) n. 1129/2011 e (UE) n. 1130/2011 hanno istituito elenchi esaustivi dell'Unione in cui figurano gli additivi alimentari il cui uso era autorizzato prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1333/2008, in seguito a un riesame della loro conformità alle disposizioni ivi contenute;

Conseguenze della definizione

D.  considerando che la definizione di "nanomateriale ingegnerizzato" fornita nel regolamento delegato della Commissione stabilisce se un alimento debba essere indicato come "[nano]" nell'elenco degli ingredienti, come previsto dall'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011;

E.  considerando che il regolamento delegato della Commissione mira ad affrontare i problemi di interpretazione connessi all'attuale definizione introducendo elementi oggettivi per stabilire se un nanomateriale sia "ingegnerizzato" o meno, ad esempio sostituendo la dicitura "[materiale] prodotto intenzionalmente" con la dicitura "fabbricato";

F.  considerando che il regolamento delegato della Commissione prevede che le particelle non allo stato solido, come micelle, liposomi o nanogoccioline in emulsioni, e gli ingredienti contenenti meno del 50 % di particelle di dimensioni inferiori a 100 nm non siano considerati nanomateriali negli alimenti;

G.  considerando che il valore di soglia standard del 50 % o più di particelle su scala nanometrica proposto dalla Commissione è arbitrario e offre un livello di protezione inferiore rispetto all'interpretazione della definizione di cui al regolamento (UE) 2015/2283 fornita da taluni Stati membri, come la Francia; che detto regolamento non prevede un valore di soglia di distribuzione dimensionale per le particelle inferiori a 100 nm;

H.  considerando che la definizione proposta potrebbe escludere numerose nanosostanze dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, le quali non sarebbero dunque soggette all'obbligo di essere indicate come "[nano]"; che, al punto 3 della sua relazione, la Commissione indica che "il numero di materiali utilizzati negli alimenti che possono contenere una determinata frazione di nanoparticelle è limitato e la maggior parte di tali materiali, se non tutti, non sono nuovi" e che "[i] potenziali impatti dell'atto delegato riguarderanno pertanto solo un numero molto limitato di materiali";

I.  considerando che attualmente sono proprio gli additivi alimentari che possono essere presenti negli alimenti sotto forma di nanomateriali; che l'Agenzia francese per la sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro (Anses) ha stilato un elenco di 37 nanosostanze utilizzate in più di 900 prodotti alimentari(7); che i test effettuati da organizzazioni dei consumatori e da organizzazioni non governative (Agir pour l'Environnement(8), Que Choisir(9), 60 Millions de consommateurs(10) e AVICENN(11) in Francia; Foodwatch(12) e Bund(13) in Germania; TestAchats(14) in Belgio; Altroconsumo(15) in Italia e OCU(16) in Spagna) hanno ripetutamente evidenziato la presenza di additivi alimentari con una percentuale significativa di nanoparticelle e che, ad esempio, l'ossido di ferro utilizzato come colorante alimentare (E172) nei prodotti lattiero-caseari, nei prodotti da forno e in alcuni cereali da colazione può contenere una percentuale di nanoparticelle inferiore alla soglia del 50 %; che ciò dimostra che il fatto che taluni ingredienti non siano adeguatamente indicati come "[nano]" è dovuto principalmente alla mancata applicazione della legislazione vigente e non tanto a problemi di interpretazione;

J.  considerando che da uno studio condotto nel 2020 su richiesta dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è emerso che i cittadini chiedono una migliore etichettatura dei prodotti di uso quotidiano contenenti nanomateriali(17);

Contraddizioni con le raccomandazioni e i recenti progressi scientifici

K.  considerando che, nella sua risoluzione del 12 marzo 2014 sul regolamento delegato della Commissione, del 12 dicembre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto concerne la definizione di "nanomateriali ingegnerizzati"(18), il Parlamento europeo ha sollevato obiezioni a una definizione molto simile che prevedeva la medesima soglia del 50 % ed escludeva tutti gli additivi alimentari, ritenendo che tale definizione fosse "in contrasto con l'obiettivo fondamentale della direttiva ossia il conseguimento di un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori fornendo ai consumatori finali una base sulla quale operare scelte informate"; che il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di presentare un nuovo atto delegato che tenesse conto della sua posizione;

L.  considerando che, nella sua risoluzione dell'8 ottobre 2020 sul progetto di regolamento della Commissione che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche del biossido di titanio (E 171)(19), il Parlamento europeo si è opposto all'adozione di un progetto di regolamento della Commissione che autorizzava lotti di biossido di titanio alimentare (E 171) contenenti meno del 50 % di particelle di dimensioni inferiori a 100 nm;

M.  considerando che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare(20) ha raccomandato che, alla luce delle attuali incertezze in materia di sicurezza, è opportuno prendere in considerazione un valore di soglia inferiore per le nanoparticelle utilizzate negli alimenti, ad esempio il 10 % anziché il 50 % attualmente proposto nella raccomandazione;

N.  considerando che, nel corso del processo di consultazione avviato dalla Commissione, organizzazioni accademiche, autorità pubbliche, organizzazioni non governative dei consumatori e ambientaliste e sindacati hanno chiesto l'adozione definizione che comprenda tutti i materiali, siano essi fabbricati, derivati o naturali, nonché una soglia standard pari o superiore al 10 % di particelle nella distribuzione dimensionale numerica;

O.  considerando che dal 2014 i progressi della scienza e le nuove conoscenze scientifiche hanno confermato che i nanomateriali sono in grado di attraversare le barriere fisiologiche e sono spesso più pericolosi delle sostanze allo stato micro o macro(21);

P.  considerando che nell'aprile 2023(22) l'Anses ha pubblicato una relazione dettagliata nella quale afferma che la definizione di nanomateriali figurante nella raccomandazione della Commissione del 10 giugno 2022(23), che ha costituito la base per la revisione della definizione di "nanomateriali ingegnerizzati" di cui al regolamento (UE) 2015/2283, nelle normative settoriali, in particolare nel settore alimentare, avrebbe effetti deleteri sulla prevenzione dei rischi per la salute umana e l'ambiente; che l'Anses ha sottolineato che la soglia del 50 % per le nanoparticelle prevista dalla definizione orizzontale della dicitura "[nano]" non si basa su argomentazioni scientifiche solide e ha raccomandato di fissare un valore di soglia inferiore;

Q.  considerando che è possibile individuare gli ingredienti "[nano]" utilizzando un valore di soglia del 10 % per le nanoparticelle, dato che in Francia la Direzione generale per i consumatori, la concorrenza e il controllo delle frodi attualmente applica tale valore di soglia nelle sue attività di controllo(24);

Principio di precauzione

R.  considerando che l'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sancisce il principio di precauzione, definendolo come uno dei principi fondamentali dell'Unione;

S.  considerando che l'articolo 168, paragrafo 1, TFUE, stabilisce che "nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana";

1.  solleva obiezioni al regolamento delegato della Commissione;

2.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che il regolamento delegato non può entrare in vigore;

3.  ritiene che il regolamento delegato della Commissione non sia conforme allo scopo e al contenuto del regolamento (UE) 2015/2283 e che superi i poteri delegati conferiti alla Commissione a norma dell'articolo 31 di tale regolamento;

4.  deplora il fatto che la soglia del 50 % proposta non tenga conto dei progressi tecnici e scientifici;

5.  invita la Commissione ad applicare il principio di precauzione, a garantire la sicurezza e l'informazione dei consumatori e a tenere conto dell'approccio "One Health";

6.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.
(2) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.
(3) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(4) GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1.
(5) GU L 295 del 12.11.2011, pag. 178.
(6) GU L 80 del 26.3.2010, pag. 19.
(7) https://www.anses.fr/fr/nanomateriaux-alimentation-premiere-application-methodologie.
(8) https://www.agirpourlenvironnement.org/communiques-presse/enquete-exclusive-des-analyses-revelent-la-presence-de-nanoparticules-dans-3980/.
(9) https://www.quechoisir.org/enquete-nanoparticules-taille-mini-doutes-maxi-n50748/.
(10) https://bibliotheque.60millions-mag.com/detail/publication/detail-top-right/561?issue_id=113421&switch_toc=archive.
(11) https://veillenanos.fr/wp-content/uploads/2023/01/Rapport-test-EN-20230113.pdf.
(12) https://www.foodwatch.org/de/potenziell-krebserregender-farbstoff-in-backzutaten-von-dr-oetker.
(13) https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/chemie/‌nanotechnologie_in_lebensmitteln_hintergrund.pdf.
(14) https://www.test-achats.be/sante/sante-au-quotidien/produits-testes/news/nanoparticules-affichage.
(15) https://www.altroconsumo.it/alimentazione/sicurezza-alimentare/news/nanoparticelle.
(16) https://www.ocu.org/toda-la-informacion?type=magazine-articles&magazine=ocu%20compra%20maestra&year=2019.
(17) https://echa.europa.eu/-/what-do-eu-citizens-think-about-nanomaterials-.
(18) GU C 378 del 9.11.2017, pag. 92.
(19) GU C 395 del 29.3.2021, pag. 28.
(20) https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/corporatenanotechnology121003.pdf.
(21) https://veillenanos.fr/en/dossier/nanos-and-health/nanos-health-risks/.
(22) Parere dell'Anses (2023), "Définition des nanomatériaux : analyse, enjeux et controverses" (Definizione dei nanomateriali: analisi, sfide e controversie), https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2018SA0168Ra.pdf.
(23) Raccomandazione della Commissione, del 10 giugno 2022, sulla definizione di nanomateriale (GU C 229 del 14.6.2022, pag. 1).
(24) Anses (2020), "Nanomatériaux dans les produits destinés à l'alimentation. Rapport d'expertise collective" (Nanomateriali nei prodotti destinati all'alimentazione. Relazione di un gruppo di esperti), https://www.anses.fr/fr/system/files/ERCA2016SA0226Ra.pdf (pag. 86).

Ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2024Note legali - Informativa sulla privacy